ANNO XVI -N. 6 NOVEMBRE -DICEMBRE 1964 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


Pubblicazione di servizio 



INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 
. pag. 985 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
)) 1027 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE )) 1063 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA li 1111 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA li 1133 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, 
APPALTI E FORNITURE li 1163 
Sez<ione settimo: GIURISPRUDENZA PENALE � 1185 

Parte seconda: RASSEGNE -QUESTIONI -CONSULTAZIONI 
VARI ETA' 


RASSE�GNA DI DOTTRINA pag. 193 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE . � 199 
QUESTIONI > 213 
CONSULTAZIONI li 220 
VARIETA' � 23!> 

Le sezi�oni dello parte p�rima sono curate, nell'ordine, d.agli avvocati: 
Michele Sovarese, Giorgio Zagari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Leonida Correa�le, 
Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova; 


le rassegne di dottrina e legislazione dagli ovvocoti: 
Benedetto Saccari e Ma.r.io Fanelli. 

Coordinamento generale: avvocati 
Aristide Salvatori e Ugo Gargiulo. 




Elenco delle principali annotazioni a sentenze 
L. TRACANNA, Costituzionali<t� degli inrerventi legislativi m materia 
di tariffe prafes&onali . pag. 990 
G. MAJNDO', Il potere di controllo dello Stato ruJle scuole private � 1028 
G. MANDO', In tema di rapporti tra gli Uffici 
esecuzioni, e protesti ed ri propri dipendenti 
Unici notificazioni, 
1042 
F. CARUSI, In tema di oonce88ioni d'mo dii beni pubblici 1065 
G. GUGLIELMI, Questione di legittimit� oostituzioook delle 
concordatarie 
norme 
� 1097 
P. FIORI, In tema dii redazione deri pialni regolatori di zona da parte 
dei Consorzi per lo sviluppo industriile . 1111 
P. V. DI TARSIA DI BELMONTE, L'imposta di ti<tolo ed il dii1'itto 
al rimborso nell'~poitesi di riforma della sentenza � 1138 
G. DEL GRECO, In tema di tempestivit� delle riserve . � 1179 
G. GUGLIELMI, La cessazione del, giooco d'azZM<lo in Tao1'mina � 1191 



INDICE ANALITICO-ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE 

-Concessione -Decadenza per decorso 
dei termini stabiliti per la derivazione 
e l'utilizzazione delle acque -Necessit� 
di preventiva diffida o messa 
in mora -Non sussiste, rr71. 

-Concessione di varianti -Nulla osta 
a cessione di utenza -Necessit� di 
provvedimenti formali -Inammissibilit� 
di equipollenti, 1170. 

-Controversie tra privati -Derivazione 
di acqua pubblica -Competenza, 1166. 

-Danni derivati da concessioni di acque 
pubbliche -Responsabilit� esclusiva 
del concessionario, 1168. 

-Domanda di varianti -Rigetto per 
mancata sottoscrizione del disciplinare 
-Obbligo di preventiva fissazione 
di termine -Non sussiste, rr 71. 

-Domande di derivazione -Concorrenza 
eccezionale -Accertamenti sulla 
ricorrenza dei presupposti -Portata Limiti, 
1173. 

-Domande di derivazione -Concorrenza 
eccezionale -Sfruttamento di 
miniera -Maggiore impiego di mano 
d'opera -Costituiscono speciali motivi 
di pubblico interesse, 1173. 

-Tribunale delle Acque -Parte contumace 
-Appello -Termine -Decorrenza, 
1166. 

-V. anche Competenza e giurisdizione. 

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO 
ED ENTI PUiBBLICI 

-Notificazione della citazione ad Ammm1strazione 
statale non eseguita 
presso la competente Avvocatura dello 
Stato -Nullit� assoluta -Rilevabilit� 
d'ufficio, 1109. 

-V. anche Competenza e giurisdizione, 
Comune. 

APPALTO 

-Appalto di opere pubbliche -Pagamento 
di corrispettivi -Ritardo nella 
compilazione degli atti amministrativi 

e contrattuali -Obbligo di pagamento 
degli interessi, con nota di G. DEL 
GRECO, rr78. 

-Appalto di opere pubbliche -Riserve Fatti 
accertabili in ogni tempo -Decadenza 
-Esclusione, con nota di G. 
DEL GRECO, rr78. 

-V. anche Arbitrato, Imposta di registro. 


APPELLO 

-Appello incidentale -Termine di propos1z10ne 
-Udienza di prima comparizione 
-Nozione, 1096. 

ARBITRATO 

-Ampliamento della domanda indicata 
in riserva -Ammissibilit�, rr75. 

-Mancata approvazione del collaudo Domanda 
di arbitrato -Proponibilit� Limiti, 
con nota di G. DEL GRECO, 
1178. 

-Opere pubbliche -Appalto -Controversie 
-Competenza arbitrale -Limiti, 
rr63. 

-Richiesta di deposito della relazione 
riservata di collaudo -Inammissibilit�, 
u75. 

ATTO AIMMINIS'IlRATIVO 

-Autorizzazione all'impianto ed esercizio 
di distributori di carburante -Definitivit� 
-Revoca ed annullamento 
delle stesse -Non definitivit�, con 
nota di S. ROSA, 1122. 

-Autorizzazione -Termine finale di 
efficacia -Irrilevanza, con nota di 

s. ROSA, II 22. 
-Provvedimento prefettizio regolante 
l'orario dei negozi -Distinzione della 
categoria dei grandi magazzini dai 
comuni negozi -Legittimit�, u21. 

-Ricorso gerarchico -Provvedimento 
prefettizio regolante l'orario dei negozi 
-Definitivit� implicita, u21. 

-V. anche Competenza e giurisdizione. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

VI 

BELLEZZE NATURALI 

-Decreto ministeriale di annullamento 
del nulla osta della Sovraintendenza 
ai Monumenti a edificare per erronea 
indicazione del rapporto tra superficie 
coperta e scoperta -Irrilevanza 
di tale elemento dell'istruttoria 
-Eccesso di potere -Sussistenza, 1125. 
-Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico -Pubblicit� eseguita ai sensi 
della 1. n. nS del 1922 -Funzione ed 
effetti, II26. 
-Ordinanza sindacale di annullamento 
di licenza edilizia sul presupposto 
dell'annullamento del nulla osta della 
\Sopraintendenza Legittimit� del 
nulla osta per il venir meno del decreto 
ministeriale che ne aveva disposto 
l'annullamento -Reviviscenza della 
licenza edilizia, l l 2 5. 

-Pretesa difformit� della disciplina urbanistica 
-Omessa impugnazione della 
licenza edilizia -Carenza di interesse, 
l 125. 

CASSAZIONE 

-Controricorso -Esposizione sommaria 
dei fatti -Desumibilit� dagli argomenti 
addotti a confutazione del ricorso 
-Sussistenza del requisito, l 106. 

-Memorie illustrative -Non possono 
contenere nuovi motivi o illustrare 
nuove questioni, 1 w9. 

~ 
Osservanza dei limiti esterni della giurisdizione 
attribuita al giudice speciale 
-Violazioni interne di norme giuridiche 
da parte del giudice speciale: 
incensurabilit�, 1040. 

-Potest� della Corte di Cassazione di 
esaminare anche d'ufficio non solo la 
ammissibilit� del ricorso ma anche 
quella dell'impugnazione di cui ha 
preso cognizione il giudice della sentenza 
impugnata per cassazione, l w8. 

-V. anche Esecuzione forzata, Imposte 
e tasse, Impugnazione. 

COLLEGIO 

- 
V. Enti pubblici. 

COMMISSIONI TRIBUTARIE 

- 
V. Imposte e tasse. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Acque pubbliche -Grandi e piccole 
derivazioni -Occupazione provvisoria 
di immobili -Autorizzazione -Attribuzione 
-Non spetta all'a.g.o., w52. 

-Atti della p.a. -Controversie -Giurisdizione 
ordinaria ed amministrativa Criterio 
di discriminazione, con nota 
di G. MANDO', w27. 

-Consiglio di Stato Giurisdizione 
esclusiva sul rapporto di impiego Sindacato 
di legittimit� della Corte 
di Cassazione -Limiti, w40. 

-Espropriazione per p.u. -Determinazione 
della indennit�� -Accertamento 
tecnico preventivo in pendenza del 
procedimento espropriativo -Ammis-sibilit�, 
w47. 

-Impiego pubblico -Ente nazionale di 
assistenza sociale: natura giuridica Controversie 
con i propri dipendenti: 
giurisdizione esclusiva del Consiglio 
di Stato, w40. 

-Istruzione pubblica -Scuole private Vigilanza 
del Provveditore agli Studi Non 
sussiste -Controversia -Giurisdizione 
a.g.o., con nota di G. MANDO', 
w27. 

-Parrocchia -Beneficio parrocchiale Provvista 
-Provvedimenti dell'Autorit� 
ecclesiastica -Sindacato del Giudice 
italiano -Esclusione -Difetto di 
giurisdizione -Fattispecie, io53. 

-Provvedimenti di istruzione preventiva 
-Natura giurisdizionale -Regolamento 
di giurisdizione -Ammissibilit�, 
1046. 


-Sentenza della Sezione Specializzata 
Agraria -Nullit� della sentenza Rimessione 
della causa al giudice 
competente -Concorrente difetto di 
giurisdizione per improponibilit� della 
domanda -Carattere assorbente, w45. 


-Uso dei beni demaniali -Negozio di 
diritto pubblico -Proroga legale dei 
contratti agrari -Inapplicabilit� -Controversia 
-Difetto di giurisdizione dell'a.
g.o., rn46. 


-V. anche Cosa giudicata, Ufficiale giudiziario. 



INDICE VH 

COMUNE 

-Contratti di enti locali -Visto di esecutivit� 
del pref�tto -Rifiuto per considerazioni 
di convenienza economica 
-Legittimit�, I 120. 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

-Concessioni di uso dei beni pubblici Natura
� giuridica, 1063. 
-V. anche Demanio. 

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI 

-V. Regione Siciliana, Trentino -Alto 
Adige. 

�oNTRATTI AGRARI 

-V. Competenza e giurisdizione. 

CORTE COSTITUZIONALE 

Pronunzia di incostituzionalit� -Effi


cacia retroattiva -Limiti, 1045. 
Questione di legittimit� costituzionale 
proposta in via incidentale -Rilevanza 
nel giudizio di merito -Riferimento 
all'intero giudizio, e non soltanto al 
grado nel corso del quale viene sollevata 
la questione -Esclusione, 1008. 

-COSA GIUDICATA 

-Giudicato sulla giurisdizione -Presupposti, 
1039. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 

V. Edilizia popolare ed economica, 
Esecuzione fiscale, Imposte e tasse, 
Legge, Notaio, Ordinamento giudiziario, 
Previdenze ed assistenze, Procedidimento 
civile, Procedimento penale, 
Professioni, Trattati. 
DEMANIO E PATRIMONIO 

-Beni pubblici -Regime giuridico, 
1o63. 
Concessione di utilizzazione di bene 
demaniale -Incompatibilit� con la disciplina 
legale delle locazioni di immobili 
urbani, con nota di F. CARUSI, 
1064. 

Demanio stradale -Natura delle facolt� 
dei proprietari latistanti., con 
nota di F. CARUSI, 1064. 

Destinazione del bene demaniale all'uso 
eccezionale -Concessione costitutiva 
-Effetti, con nota di F. CARUSI, 
1064. 
Usi speciali ed usi eccezionali -Tutela 
possessori nei rapporti tra privati, con 
nota di F. CARUSI, 1o65. 


-Uso eccezionale del bene demaniale Fonte 
-Concessione amministrativa, 
con nota di F. CARUSI, 1064. 
-Utilizzazione dei beni demaniali Varie 
specie di uso dei medesimi, con 
nota di F. CARUSI, 1064. 
-V. anche Competenza e giurisdizione, 
Concessioni amministrative. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 


-Case per lavoratori -Contributi versati 
dai datori di lavoro e dai lavoratori 
per l'attuazione della legge 28 
febbraio 1949, n. 43 (INA-Casa) -Contrasto 
con gli artt. 23 e 42 Cost. Esclusione, 
1024. 

ELETTRODOTTO 

-Attraversamento di linee ferroviarie Concerto 
tra i Ministri dei Trasporti 
e dei LL.PP. -Non necessario -Nulla 
osta delle FF.SS. -Sufficienza, 1117. 
Servit� di elettrodotto con vincolo di 
inamovibilit� -Dichiarazione di p.u. 
con valutazione dell'interesse pubblico 
all'inamovibilit� -Caducazione della 
dichiarazione di p.u. -Nuova dichiarazione 
-Riesame dell'interesse pubblico 
all'inamovibilit� -Necessit� Esclusione 
-Nuovo decreto riferentesi 
alla domanda contenente la richiesta 
del vincolo di inamovibilit� -Motivazione 
� per� relationem � -Ammissibilit�, 
1117. 

-Tracciato eccessivamente gravoso per 
il privato -Mancata segnalazione da 
parte del privato dell'eccessiva onerosit� 
del progetto e della possibilit� di 
un diverso tracciato egualmente rispondente 
allo scopo -Difetto di istruttoria 
-Insussistenza, 1 1 1 7. 

V. anche Espropriazione per p.u. 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE 


Segretario del seggio elettorale -Necessit� 
di residenza nel Comune -Limitazione 
della libert� di voto -Insussistenza, 
998. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

VIII 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

-V. Competenza e giurisdizione. 

ENTI PUBBLICI 

-Organi individuali o collegiali -Funzionari 
onorari -Durata limitata o 
illimitata -Principio della � prorogatio 
" -Casi di disapplicazione -Durata 
illimitata -Provvedimento che 
dichiara la cessazione dal servizio di 
funzionari onorari componenti l'organo 
collegiale e la nomina di altri Natura 
-Competenza -� atto di controllo, 
di competenza dell'autorit� tutoria 
-Fattispecie, 1129. 

-V. anche Comune, Controinteressato, 
Espropriazione, Riforma fondiaria, Ufficiale 
giudiziario. 

ESECUZIONE FISCALE 

-Inammissibilit� dell'opposizione� agli 
atti esecutivi sui mobili del debitore 
da parte del coniuge o di parenti o 
affini entro il terzo grado -Ricorso 
all'Intendente di Finanza ed azione 
giudiziaria contro l'esattore -Contrasto 
con gli artt. 3, z4 e 4z Cost. -Non 
sussiste, 998. 

ESECUZIONE FORZATA 

-Opposizione agli atti esecutivi -Mezzo 
di impugnazione ammissibile contro 
la sentenza che la definisce -Ricorso 
per cassazione e non gi� appello, 1093. 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

-Acque minerali -Autorizzazione alla 
vendita -Protezione igienica -Espropriazione 
da parte del concessionario 
dell'area destinata a zona di protezione 
-Necessit� -Esclusione, 1116. 

-Decreto di occupazione -Annullamento 
-Causa civile per risarcimento 
dei danni -Nuovo decreto in pendenza 
di essa -Validit�, 1118. 

-Decreto di occupazione -Annullamento 
-Nuovo decreto di occupazione 
relativo agli stessi beni gi� detenuti 
in base al primo decreto -Validit�, 
I I 18. 

-Industrializzazione del Mezzogiorno Consorzi 
per lo sviluppo industriale 

Approvazione degli statuti e dei piani 

di zona -Rapporti -Dichiarazione di 

p.u. �ex lege " -Intervento sul territorio 
mediante espropriazioni anteriormente 
all'approvazione dei piani -Legittimit�, 
con nota di P. FIORI, 1111. 
-Industrializzazione del Mezzogiorno Consorzi 
per lo sviluppo industriale Interventi 
sul territorio -Dichiarazione 
di p.u. �ex lege � -Piani regolatori 
territoriali -Funzione -Espropriazione 
anteriore ai piani -Limiti, 
I llZ. 

-Occupazione d'urgenza di immobili 
per l'esecuzione dei lavori di costruzione 
di autostrade -Momento del 
trasferimento della propriet� Data di 
emissione del decreto espropriativo, 
1085. 

-Occupazione d'urgenza predisposta per 
una futura espropriazione -Termine 
biennale di liceit� -Si applica, 1085. 

-Occupazione temporanea -Autonomia 
dei due istituti, 1084. 

-Servit� di elettrodotto -Richiesta di 
dichiarazione di p.u. e di decreto di 
asservimento da parte di societ� gerente 
elettrodotti -Atto di ordinaria 
amministrazione, 1 1 1 7. 

Servit� di elettrodotto -Richiesta del 
decreto di asservimento e della dichiarazione 
di p.u. -Scadenza del termine 
prescritto per le espropriazioni e i lavori 
-Nuova dichiarazione di p.u. Nuova 
richiesta del decreto di asservimento 
-Necessit� -Esclusione, 1117. 

-Stato di consistenza -Avviso di fissazioni 
del sopraluogo -Omessa indicazione 
del luogo dell'accesso -Irrilevanza, 
1119. 

-V. anche Competenza e giurisdizione. 

FERROVIE 

-V. Elettrodotto. 

GIUOCO D'AZZARDO 

-Case da giuoco -Sequestro dell'azienda 
e contemporanea autorizzazione, 
da parte del Pretore, a continuare esercizio 
del giuoco d'azzardo -Contraddittoriet�, 
con nota di G. GUGLIELMI, 
1190. 

-Esercizio di casa da giuoco in Taormina 
-R.d. 31 maggio 1935, n. 1410, 



INDICE 
IX 

istitutivo dell'E.T.A.L. (Ente Turistico 
Alberghiero della Libia) -Non contiene 
autorizzazione ad istituire case 
da giuoco, con nota di G. GUGLIELMI, 
u90. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Controinteressato Costituzione di 
Consorzio industriale -Impugnativa 
dello Statuto -Enti che hanno promosso 
la costituzione del Consorzio Non 
sono controinteressati, con nota 
di P. FIORI, II I I. 

-Interesse ad agire in tema di cariche 
pubbliche -Intervento in giudizio Provvedimenti 
di nomina di organi 
istituzionali di enti pubblici -Impugnativa 
da parte del Presidente dell'ente 
-Inammissibilit�, Fattispecie, 
u29. 

-Procedimento dinanzi al Consiglio di 
Stato -Intervento �ad opponendum� Semplice 
interesse di fatto al mantenimento 
dell'atto impugnato -Legittimazione 
-Sussistenza, 1 124. 

-Ricorso giurisdizionale al Consiglio 
di Stato -Notifica a un solo controinteressato 
-Integrazione del contraddittorio 
-Superflua in caso di manifesta 
infondatezza del ricorso, II2I. 

GUERRA 

-Guerra -Contratti di gnerra -Commissario 
liquidatore -Provvedimenti Rimedi 
-Competenza del Consiglio di 
Stato o dell'a.g.o. -Criterio di discriminazione, 
1038. 

-Contratti di guerra -Commissario liquidatore 
-Poteri di trasformazione Fattispecie 
-Insindacabilit� del g.o., 
1038. 

- 
V.. anche Competenza e giurisdizione. 

IMPIEGO PUBBLICO 

- 
V. Competenza e giurisdizione. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Atto con pluralit� di trasferimento e 
contestuale pluralit� di usufrutto a 
favore di persone diverse -Aliquota 
stabilita per valori inferiori a un milione 
-Operativit� per ogni singolo 
rapporto giuridico, 1145. 

-Case di abitazione non di lusso di 
nuova costruzione -Trasferimento 
contestuale della propriet� e dell'usufrutto 
a soggetti diversi -Agelovazione 
fiscale dell'art. 17 della 1. 2 luglio 1949, 

n. 408 -Applicabilit� alla costituzione 
dell'usufrutto -Esclusione, 1145. 
-Contenzioso -Azione giudiziaria Domanda 
riconvenzionale oltre il termine 
di sei mesi -Inammissibilit�, 

u33. 
-Imposta di titolo -Applicabilit� -Presupposti, 
con nota di P. V. DI TA!RSIA 
DI BELMONTE, u38. 

- 
Presunzione dell'art. 47 legge di registro 
-Deroga contenuta nell'articolo 
unico legge n. 23 del 1952 -Caratteri, 

II55� 

-Presunzione dell'art. 47 legge registro 
-Effetti, u55. 

-Vendita o appalto -Criterio dell'approvvigionamento 
delle cose successivamente 
al contratto -Applicabilit�, 
u33. 

-Vendita o appalto -Criteri di cui all'art. 
1 1. 29 luglio 1941, n. 771 -Efficacia, 
II33. 

-Vendita o appalto -Criterio della ordinaria 
produzione -Riguarda i soli 
fabbricanti e non i commercianti, 
u33. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

- 
V. Imposte e tasse. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Deduzioni di passivit� dall'attivo ereditario 
-Debito di imposta di famiglia 
-Esclusione -Limiti, u48. 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

-Zolfo -Atti dell'Ente Zolfi italiani, con 
nota di G. MANDO', 1153. 

IMiPOSTE E TASSE 

-Competenza territoriale -Giudice del 
luogo in cui ha sede l'ufficio che ha 
proceduto all'accertamento, 1133. 

-Disposizioni del t.u. delle imposte dirette 
che subordinano a denuncia fiscale 
l'azione giudiziaria relativa a 
cespiti classificabili in R. M. cat. A 




RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO

X 

Contrasto con gli artt. 101, 104 e 124 
della Costituzione -Esclusione, 995. 

-Imposte indirette -Ricorso alla Corte 
di Cassazione contro decisioni delle 
Commissioni delle Imposte -Decisione 
della Commissione Provinciale in materia 
di valutazione -Ammissibilit�, 
u58. 

-Imposte indirette -Ricorso alla Corte 
di Cassazione contro decisioni delle 
Commissioni delle Imposte -Decisione 
della Commissione Provinciale di valutazione 
su questioni. di applicazione 
della legge -Questione sull'applicabilit� 
del sistema di valutazione automatica 
-Incompetenza -Sussiste, 1158. 

-Legge tributaria sulle successioni Disposizione 
che subordina l'inizio o 
la prosecuzione delle azioni giudiziarie 
alla prova dell'avvenuto pagamento 
dei tributi, o della loro esenzione o 
dilazione -Illegittimit� costituzionale 
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, 
1004. 

-Procedimenti innanzi alle Commissioni 
-Appello dell'Ufficio alla Commissione 
Centrale -Notificazione ex art. 
89 del r.d. II luglio 1907, n. 56o e 38 
del t.u. .19 gennaio 1958, n. 645 -Mancata 
sottoscrizione da parte del consegnatario 
-Nullit� -Esclusione, 1151. 

--Procedimenti innanzi alle Commissioni 
-Notificazione di atti processuali Firma 
dell'originale da parte del consegnatario 
-Necessit� per le forme 
previste dagli artt. 89 del r.d. 11 luglio 
1907, n. 56o e 38 del t.u. 19 gennaio 
1958, n. 645, u50. 

-Procedimenti innanzi alle Commissioni 
-Notificazioni di atti processuali 
-Forme consentite -Artt. 89 del r.d. 
11 luglio 1907, n. 56o e 38 t.u. 19 gennaio 
1958, n. 645, oppure 137 e segg. 

e.e. con eccezioni previste, .I 150. 
-Ricorso alla Corte di Cassazione contro 
decisioni delle Commissioni delle 
Imposte -Termine -Decorrenza, 1158. 

IMPUGNAZIONE 

-Ammissibilit� del mezzo di impugnazione 
-Definizione data dal giudice 
all'azione Rilevanza -Tesi prospettata 
dalla parte -Irrilevanza, 1093. 

-D~chiarazione o motivi spediti a mezzo 
posta o per telegramma -Termini Riferimento 
al momento della spedizione, 
1185. 

-Impugnazione straordinaria -Ricorso 
per revocazione proposta in via incidentale 
autonoma -Necessit� del previo 
deposito per multa, 1108: 

-Ricorso incidentale per cassazione 
Quando � necessario -Quando non � 
necessario, 1108. 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

-V. Competenza e giurisdizione. 

LAVORO 

-Infortuni sul lavoro -Assicurazione 
obbligatoria -Esonero del datore -di 
lavoro dalla responsabilit� civile -Ambito 
di applicazione, 1106. 

-V. anche Previdenza ed assistenza, Infortuni 
sul lavoro. 

LEGGE 

-Legge penale -Circostanze del reato Circostanza 
attenuante del risarcimento 
del danno prima del giudizio Contrasto 
con gli artt. 3 e 24 della 
Costituzione -Esclusione, 1013. 

-Riserva di legge in materia penale Legge 
sulla disciplina igienica della 
produzione e vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande -Decreti 
del Ministro della Sanit� per l'autorizzazione 
all'uso di additivi chimici Violazione 
della riserva di legge Esclusione, 
1001. 

MEZZOGIORNO 

-V. Espropriazione per p.u. 

MINIERE 

-Acque minerali e stabilimenti termali 
-Autorizzazione per la vendita delle 
acque -Competenza Ministero della 
Sanit� -Autorizzazione per l'esercizio 
degli stabilimenti termali -Competenza 
del Medico provinciale, .II 15. 

-Acque minerali -Provvedimento ministeriale 
di annullamento per incompetenza 
del decreto con cui il Medico 
provinciale ampliava la zona di protezione 
di una sorgente minerale -Decreto 
ministeriale che dispone detto 
ampliamento -Contraddittoriet� di 
provvedimenti -Insussistenza, 1116. 



INDICE 
XI 


-Acque minerali -Decreto del Ministero 
della Sanit� di ampliamento della 
zona di protezione di una sorgente minerale 
-Attivit� di vigilanza sanitaria 
-Competenza -Sussistenza -Estensione 
al settore minerario dei poteri 
di vigilanza dell'autorit� sanitaria Inammissibilit� 
-Potere ministeriale 
di imposizione di un vincolo di inedificabilit� 
nelle zone di protezione Esclusione, 
1116. 

-V. anche Acque pubbliche, Espropriazione 
per p.u. 

NOTAIO 

-Onorari -Riduzione di onorari disposta 
per legge su atti di un particolare 
tipo -Art. 8, comma 8, 1. 

n. 454 del 11)61 -Preteso contrasto 
con art. 3 Cost. -Esclusione, con 
nota di L. TRACANNA, 990: 
-Onorari -Riduzione di onorari disposta 
per legge su atti di un particolare 
tipo -Art. 28, comma 8, 1. n. 454 del 
1961 -Preteso contrasto con art. 25, 
comma 1, Cost. -Infondatezza della 
questione incidentale di legittimit� 
costituzionale, con nota di L. TRACANNA, 
990. 

- 
Onorario -Riduzione di onorari disposta 
per legge su atti di un particolare 
tipo -Art. 8, comma 8, 1. 

n. 454 del 1961 -Riduzione a met� 
delle tariffe relativamente ad atti inerenti 
all'applicazione delle leggi sulla 
piccola propriet� contadina -Preteso 
contrasto con artt. 3, 35, comma 
1, 36 comma 1, Cost. -Esclusione, 
con nota di L. TRACANNA, 990. 
NOTIFICAZIONE 

-Luogo -Omesso indicazione nella 
relata -Criteri, u87. 

OPERE PUBBLICHE 

- 
V. Arbitrato. 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

-Mancanza o impedimento. di un giudice 
del tribunale -Possibilit� di costituire 
il collegio mediante supplenza 
di un vice-pretore, anche onorario Contrasto 
con l'art. 1o6 Cost. -Esclusione, 
1002. 

PESCA 

- 
Diritto esclusivo -Contenuto, 1174. 

POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE 

- 
V. Demanio. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

-Assicurazione obbligatoria per l'invalidit�, 
la vecchiaia, la tubercolosi e la 
disoccupazione involontaria dei lavoratori 
e delle lavoratrici che abbiano 
superato, rispettivamente, il 600 ed 
il 550 anno di et� -Illegittimit� costituzionale 
della normativa per eccesso 
rispetto alla delega legislativa -Esclusione, 
IOI 1. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Foro della p.a. -Contrasto con le disposizioni 
costituzionali concernenti il 
principio di eguaglianza, il diritto di 
difesa e la precostituzione del giudice Esclusione, 
1017. 

-Intervento del terzo ad istanza .di parte 
-Tardivit� della chiamata in causa 
-Ammissibilit� in caso di accettazione 
del contraddittorio da parte del terzo, 

1094. 

-Litisconsorzio necessario -Controversie 
relative ad obbligazioni solidali Non 
sussiste, 1105. 

-Morte o perdita di capacit� della parte 
costituita -Morte o impedimento del 
procuratore costituito -Interruzione 
del proce~so -De\'e essere dichiarata 
dal giudice -Soggetti legittimati a dolersi 
della irregolare prosecuzione del 
processo, rn82. 

-V. anche Imposta di registro, Imposte 
e tasse. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Notificazione -Incompletezza dell'atto 
notificato -Omissione del mezzo di 
impugnazione -Ricorso del P.M. Inammissibilit� 
-Eventuali nullit� assolute 
della sentenza impugnata -Esame 
da parte del giudice di secondo 
grado -Ammissibilit�, con nota di 

G. GUGLIELMI, 1190. 
-Obbligo di assunzione della difesa 
d'ufficio da parte degli avvocati e dei 
procuratori -Contrasto con gli artt. 
24 e 35 della Costituzione -Esclusione, 
1014. 

- 
Sentenza di appello che pronuncia su 
fatti non contestati e non rientranti 
n~ll'oggetto del giudicato di primo 
grado -Nullit�, con nota di G. GUGLIELMI, 
1190. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

XII 

PROFESSIONI 

-Tariffe professionali -Riduzione con 
legge -Preteso contrasto con art. 36, 
comma 1, Cost. -Esclusione, con nota 
di L. TRACANNA, 989. 

PUBBLICO UFFICIALE 

-Delitti di violenza, minaccia, oltraggio 
-Esimenti -Atto arbitrario del 

p.u. -Nozione, u87. 
REATO 

Rapporto di causalit� -Cause sopravvenute 
-Nozione -Inesattezza della 
diagnosi e inido.eit� della terapia 
adottata dal sanitario -Esclusione del 
nesso causale -Condizioni -Fattispecie 
,1186. 

- 
V. anche Legge. 

REATO FINANZIARIO 

Oli minerali -Regime fiscale -Trasporto 
senza certificato di provenienza 
-Irrilevanza che la merce abbia assolto 
all'obbligo del tributo o ne sia 
esente, 1189. 

RESPONSAmLITA' CIVILE 

-Costruzione e manutenzione di opere 
pubbliche -Onere di diligenza della 

p.a. -Limiti, u64. 
-Fatto illecito permanente -Decorrenza 
del termine di prescrizione, 1168. 
- 
V. anche Acque pubbliche, Espropriazione 
per p.u. 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

- 
V. Ricorso straordinario. 

RICORSO STRAORDINARIO 

-T.u. 26 giugno 1924, n. w54, art. 34, 
secondo e terzo comma -Posizione 
del ricorrente e dei cointeressati Principio 
dell'alternativit� del ricorso 
straordinario col ricorso giurisdizionale 
al Consiglio di Stato -Illegittimit� 
costituzionale, w59. 

RIFORMA FONDIARIA 

-Insequestrabilit� ed impignorabilit� 
dei diritti dell'assegnatario a favore 
dei soggetti diversi dall'Ente riforma Non 
sussiste per i frutti percetti, w88. 

SENTENZA 

-Correlazione con l'accusa contestata Imputazione 
comprendente gli estremi 
essenziali del fatto valutato in sentenza 
-Insussistenza del pregiudizio 
per la difesa -Contestazione per furto. 
e condanna per ricettazione -Legittimit�, 
u86. 

- 
V. anche Competenza e giurisdizione. 

SICILIA 

-Region' Siciliana -�Conflitto di attribuzione 
con lo Stato -Atti dell' Assemblea 
Regionale Siciliana -Soggezione 
alla giurisdizione dello Stato, 985. 

STRADE 

- 
V. anche Demanio. 

TRATTATI INTERNAZIONALI 

-Patti Lateranensi -Natura giuridica 
Efficacia di norme costituzionali -Eccezione 
di legittimit� costituzionale 
sollevata in via incidentale -Inammissibilit�, 
con nota di G. GUGLIELMI, 
1097. 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

-Competenza per la costituzione del 
Comitato provinciale della caccia in 
provincia di Bolzano -Appartenenza 
alla Regione, 1005. 

-Conflitto di attribuzione con la Regione 
sollevata dalla Provincia di Bolzano 
in relazione all'art. 13, secondo 
comma, dello Statuto -Attribuzioni 
derivanti da leggi ordinarie richiamate 
dalla disposizione statutaria -Ammissibilit� 
del conflitto, 1005. 

UFFICIALE GIUDIZIARIO 

-Rapporti con i dipendenti -Controversie 
-Giurisdizione ordinaria, con 
nota di G. MANDO', 1041. 

-Ufficio unico --Natura -Ente pubblico 
-Esclusione, con nota di G. MANDO', 
1041. 

VENDITA 

- 
V. Imposta di registro. 



INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

SO giugno 1964, n. 66 . pag. 985 
7 luglio 1964, n. 75 . 989 
26 novembre 1964, n. 91 995 
26 nO'Vembre 1964, n. 92 � 998 
26 nO'Vembre 1964, n. 93 998 
26 novembre 1964, n. 96 1001 
7 dicembre 1964, n. 99 1002 
7 dicembre 1964, n. 100 1004 
7 dicembre 1964, n. 101 1004 
11 dicembre 1964, n. 109 1008 
11 dicembre 1964, n. 110 1011 
11 dicembre 1964, n. 111 1013 
22 dicembre 1964, n. 114 1014 
22 dicembre 1964, n. 118 1017 
22 dicembre 1964, n. 119 1024 

GIURISDIZIONI CNILI 

COHTE DI CASSAZIONE 

Sez. Un., 23 marzo 1964, n. 662 pag. 1027 
Sez. III, 9 aprile 1964, n. 811 1063 
Sez. I, 14 maggio 1964, n. 1169 1082 
Sez. I, 29 maggio 1964, n. 1345 1084 
Sez. I, 8 giugno 1964, n. 1402 1133 
Sez. II, 11 tuglio 1964, n. 1852 . 1088 
Sez. Un., 24 luglio 1964, n. 2030' 1064 
Sez. Un., 24 luglio 1964, n. 2031 1038 
Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2059 1039 
Sez. Un., 25 luglio 19<64, n. 2062 1041 
Sez. II, 29 luglio 1964, n. 2154 . 1064 
Sez. I, 21 :Settembre 1964, n. 2398 � 1138 
Sez. Un., 7 ottobre 1964, n. 2546 1045 
Sez. Un., 10 ottobre 1964, n. 2564 1046 
Sez. III, 17 ottobre 1964, n. 2615 109�3 
Sez. Un., 19 ottobre 1964, n. 2619 1052 
Sez. Un., 19 ottobre 1964, n. 2620 1053 
Sez. III, 20 ottobre 1964, n. 2625 1094 
Sez. Il, 22 ottobre 1964, n. 2637 . 1096 
Sez. I, 23 ottobre 1964, n. 2651 . 1097 
Sez. I,. 26 ottobre 1964, n. 2668 . 1145 
Sez. I, 20 novembre 1964, n. 2768 1148 
Sez. I, 20 novembre 1964, n. 2771 1150 
Sez. Ili, 27 novembre 1964, n. 2813 1163 
Sez. III, 27 novembre 1964, n. 2823 1105 
Sez. III, 11 dicembre 1964, n. 2862 1106 
Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2886 1108 



. ' 

XIV RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 

Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2896 
Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2902 
Sez. I, 22 dicembre 1964, n. 2964 
Sez. Un., 22 dicembre 1964, n. 2949 
Sez. U:n., 17 febbraio 1965 (ordinanza) 

TRIBUNALE .SUPERIORE DELLE ACQUE 

18 giugno 1964, n. 19 

3 settembre 1964, n. 23 
23 settembre 1964, n. 24 
20 ottobre 1964, n. 26 
20 ottobre 1964, n. 30 
20 ottobre 1964, n. 31 

LODI kRiBITRALI 

26 marzo 1964, n. 15 pag. 1175 
15 ottobre 1964, n. 69 1178 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 17 giugno 1964, n. 787 pag. 1111 
Sez. IV, 3 ottobre 1964, n. 1004 1115 
Sez. IV, 10 ottobre 1964, n. 1005 ~ 1112 
Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 1013 � 1117 
Sez. IV, 6 novembre 1964, n. 1231 1118 
Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1124 1120 
Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1128 1121 
Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1136 1122 
Sez. VI, 10 novembre 1964, n. 794 1124 
Sez. VI, 10 novembre 1964, n. 801 1126 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
PER LA REGIONE SICILIANA 

~O ottobre 1964, n. 483 pag. 1129 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 27 gennaio 1964, n. 94 pag. 1185 
Sez. III, 10 febbraio 1964, n. 462 1186 
Sez. III, 17 febbraio 1964, n. 309 1186 
Sez. I, 10 marzo 1964, n. 264 1187 
Sez. III, 17 marzo 1964, n. 597 . 1187 
Sez. I, 23 marzo 1964, n. 500 1189 
Sez. Un., 14 novembre 1964, n. 5 1190 

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SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 


RASSEGNA DI DOTTRINA 
A. BERLIRI, Principi di diritto tributario . pag. 1Q3 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 
Provvedimenfli legwlativi 
Di8egni e proposte di legge 
LA REDAZIONE, Osservazioni al disegno di legge n. 1818 (recante 
modificazioni all'art. 34 T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato) 
Provvedimenti legidat>ivi sottoposti a giudizio di costituzionalit� : 
-Disposizioni di legge in� rapporto alle quali � stata dichiarata 
l'illegittimit� costituzionale 
-Disposizioni di legge in rapporto alle quali � stata dichiarata 
non fondata la questione di legittimit� oostituzionale . 
-Disposizioni di legge in rapporto alle quali � stato promosso 
giudizio di legittimit� costituzionale . 
-Questioni rimesse alla Corte Costituzionale nell'anno 1964 
�e dichiarate inammissibili o manifestamente infondate . 
200 
201 
201 
2fJ7 
2fJ7 
209 
211 
QUESTIONI 
T. ALmRANDI, L'articOlo 2050 e.e. nei rapporti fra la pubblica amministrazione 
e dipendente pubblico 213 
CONSULTAZIONI 
Indice sWtematico delle consultazioni 220 
VARIETA' . 235 



PARTE PRIMA 


2 



..: 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE 

OORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1964, n. 66 -Pres. Ambrosini 

-R.el. Bonifacio -Regione Siciliana (3.!vv.ti Basile, Orlando Cascio) 

e Presidente Consiglio Ministri (n.c.). 

Regione Siciliana -Conflitto di attribuzione con lo Stato -Atti 
dell'Assemblea Regionale Siciliana -Soggezione alla giurisdizione 
dello Stato. 

(Cost. art. 134, 24; I. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 39, 41, 38). 

Sono soggetti al,~a giumdizf;one generale degli organi di gimtizia, 
ordinaria ed amministrativa, dello Stato, sooondo il generale prt1ecetto 
posto dall'art. 24 della Costituzione, gli atrti ddt:Assemblea Regional,e 
Siciliana relativi allo stato giurid~co del personale .dipendente; ci� irn 
qUJfllntro il vigente 0rt1dinamento oorntuzionale rwn .consente r assimilazione 
delle funzioni delr~emblea R.egio1nale alle funzioni delle Camere; 
le prime, infatrti, �appaiamo come manifestazione di autonomia 
poli!tica oorntuzionalmente riconosciuta e delimitata, le seconde, i1'l!OOCe, 
sono espressione del potere di indirizzo pol~t.ioo generale, alla determinazione 
del quale il Pail'�lmentro, anohe attraverso la legislazi.one, 
partrecipa (1). 

(Omissis). -1. -I due ricorsi, discussi congiuntamente nelfudienza 
pubblica, prospettano la stessa questione e vanno conseguentemente 
riuniti e decisi con unica sentenza. 

{l) Sentenza di particolare rilievo, in quanto attiene a conflitti di atlrlbuzione 
"rin apicibus �. Per la delicatezza della questione, in relazione all'op


portunit� di non assumere posizione in merito alla sua decisione, l'Avvocato 
Generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei M.imstri, ritenne di 
non intervenire nel giudizio. � 



RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO

986 

2. -Dalla valutazione comp1essiva dei rioorrsi, dei motivi posti a 
loro fondamento e dei provvedimeihti chiesti alla C01te risu1ta che il 
presente conflitto si configura come �conflitto �di attribuzione fra Regione 
e Stato (ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 39 della legge 
11 marzo 1953, n. 87), ha per oggetto la questione se allo Stato spetti 
la potest� giurisdizionale sugli atti dell'Assemblea regionale siciliana 
relativi alle vioende del rapporto di impiego dei propri dipendenti e va 
deciso oon riferimento alle norme 'costituzionali che, secondo quanto si 
assume, garantirebbero nndipendenza e le pI'erogative dell'Assemblea 
e sarebbern state violate dai due atti giuris�dizionali che hanno dato 
causa al conflitto. 
Ci� posto, � evidente che il ,tema da decidere non � quello se nel 
caso in esame spetti o meno al Consiglio �di giustizia amministrativa 
la giuri,sdizione, ma l'altro, preliminare e pi� ampio, se gli atti dell' Assemblea 
relativi all'oggetto innanzi specificato siano esenti dalla giurisdizione 
in generale e, quindi, dalla corrispondente potest� dello Stato. 
fa altri teiimini ocoorrre accertare se il principio secondo il quale tutti 
possono adire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, 
affermato in via generale dall'art. 24, primo comma, della Costituzione 
(e ribadito nell'art. 113, primo comma, con riferimento agli 
atti della p.a.), incontri un limite nelle garanzie o prerogative di indipendenza 
che il ricorrente afferma vadano riconosciute all'As,semblea 
regionale. 

3. -La difesa della Regione parte dal presupposto che la posizione 
oostituzionale dell'Assemblea regionale sia identica a quella delle due 
Camere del Parlamento, e ne fa discendere la conseguenza che identiche 
debbano essere, ed in �effetti siano, le pI'erogaitive. L'Assemblea 
regionale, si afferma, � un corpo politico al pari delle Camere, in quanto 
esplica un'attivit� polmca che si estrinseca nella emanazione di atti 
legi�slativi aventi effica!Cia identica a quella dei corrispondenti atti dello 
Stato; e, si aggiunge, in base a no'fll1a costituzionale (art. 4 Statuto sic.) 
esisa ha lo stesso potere di mgolamento che comprende, cos� come � 
indiscusso per le Camere, non solo la potest� di organizzan~� delle funzioni 
e degli uffici, ma anche il sindacato sugli atti che violino le norme 
poste nell'esercizio di quel potere. 
Questa tesi, valutata nei singoli argomenti e nel suo insieme, non 
pu� es1s�ere accolta. 

La sentenza delle Sez. Un. della Cor:te Suprema di Cassazione 15 luglio 1963, 

n. 1933, in relazione alla quale era stato sollevato il conflitto, � pubblicata in 
Giust. civ. 1963, 2011, con nota di SANDULLI, Rappo-rto di impiiego presso l'A.R.S. 
e mndacato giurisdizioiuite. 

PARTE I; SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 987 

La Corte non dubita che l'Assemblea regionale siciliana non possa 
essere configurata come organo amrninistrntivo, giacch� le sue attribuzioni 
-cos� come delineate nello Statuto che realizza le particolari 
forme di autonomia previste nell'art. 116 della Costituzione -sono o 
legislative (artt. 14-19 Statuto sic.) o politiche (artt. 9, primo comma, e 
20, secondo comma), e mai amministrative (cfr. sent. n. 2 del 15 gennaio 
1959) fino al punto che anche il potere regolamentare di esecuzione 
delle leggi � demandato al Governo regionale {art. 12, terzo comma). Ma 
da ci� non deriva che l'Assemblea regionale possa esse.re parificata alle 
Camere n� sotto il profilo della equivalenza degli atti legislativi n� sotto 
quello, pi� lato e comprensivo, della c.d. attivit� di ,indirizzo politico. 

:�: in proposito da ossmvare che l'attivit� della Regione, anche 
quando � manifestazione di legislazione esclusiva, incontra vari limiti 
nella legislazione statale, che discendono o da esplidte previsioni degli 
Statuti o, come la Corte pi� volte ha avuto modo di affermare (ofr., ad 
es., sent. n. 49 del 4 aprile 1963 e sent. n. 4 del 24 gennaio 1964), dal 
principio fondamentale di unit� della Repubblica enunciato nell'art, .5 
della Costituzione ( clr. anche art. 1 Statuto sfo.), con la necessaria conseguenza 
che nel quadro delle fonti 1e 1eg.gi regionali, anche se �emanate 
nelle materie riservate, non possono esseire poste sullo stesso piano delle 
leggi statali. 

Questa conclusione trova adeguata giustificazione nella constatazione 
che, per quanto lo Statuto siciliano conferisca alla Regione 
un'ampia autonomia, questa non � da �confondere con la sovranit� 
che resta attributo dello Stato. . 

La Coirte ha aff.eirmato, anche in decisioni ,;dguardanti la legisla,; 
zione regionale �esclusiva�, ohe la Regione resta inquadrata nello 
Stato e subordinata allo Stato ( ofr. sent. n. 9 del 1957), e con giurispru-, 
denza costante {dr. sentt. n. 124 del 1957; 2 e 32 del 1960; 66 del 1961; 
46 del 1962) ha in via generale accertato che la competenza deHe Regioni 
� strettamente limitata alle materie quali sono elencate negli Statuti spe-: 
ciali, restando escluso che, rispetto a queste, possano valere criteri finalistici 
che non risultino da valutazione del tutto obbiettiva del loro 
cont�enuto. Questo indiriz:w giurisprrudenziale ha trovato 1conferma nella. 
recente sentenza n. 56 del 91 giugno 1964, nella qual� la Corte, enunciando 
a proposito della legislazione della Regione Trentino -Alto Adige 
un principi:0 generale, ha ribadito che le Regioni sono enti con fini predeterminati 
e indemga:bilmente fissati. 

Viene cos� delineat~ netta e profonda la differenza �esistente fra 

attivit� legislativa regionale e attivit� legislativa statale, perch� solo 

questa ultima pu� essere considerata libera nel fine, salvo i casi in cui 

un fine sia stato prestabilito in una norma costituzionale. Ed � conse


guentemente chiaro che il vigente ordinamento costituzionale non con:.; 


988 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
sente lassimilazione delle funzioni dell'Assemblea regionale alle funzioni 
delle Camere: le prime, infatti, appaiono manifestazione di auto
�:: 
nomia politica costituzionalmente �riconosciuta e delimitata, le seconde 
inveoe sono es]?�ressione del potere di indirizzo politico: generale, alla 
determinazione del quale il Parlamento, anche attraverso la legislazione, 
�I 
partecipa, e �che la Costituzione, predisponendo il controllo di merito �� 
sulla legislazione regionale {art. 127), considera prevalente. 
4. -Dai richiamati princip~ consegue che, oome ali' Assemblea regi<;>nale 
siciliana non pu� attribuirsi la stessa posizione costituzionale delle 
Camere, cos� al potere regolamentare ad essa conferito dall'art. 4 dello 
Statuto siciliano non pu� rioonosoersi la stessa sfera di effetti che si attribuiscono 
al potere regolamentare che a dasouna delle due Camere deriva 
dall'art. 64 della Costituzione. 
L'esame delle norme costituzionali �conferma questa conclusione e 
dimostra come al Parlamento vengono garantite forme di indipendenza 
e prerogative ben pi� amp[e di quelle concesse ai Consigli regionali e 
ali' Assemblea siciliana. 
Per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica gli 
:artt. 64, primo comma, 66 e 68 della Costituzione delineano nel lorn 
insieme un compiuto ed ampio sistema di garanzie, che non ha ris�contro 
nelle norme riguardanti gli enti regionali. Ber le Regioni in genere, 
infatti, la Costituzione (art. 122, quarto comma) sancisce solo la irresponsabilit� 
dei consiglieri per le opinioni espresse e per i voti dati nell' esercizio 
delle loro funzioni (cfr. anche art. 6 Statuto sic.; art. 25 Statuto sa:; 
art. 24 Statuto V. A.; art. 22 Statuto T.-A.A.; art. 16 Statuto F.-V.G.) e 
per le Regioni ad :autonomia speciale gli Statuti si limitano ad attribuire 
ai Consigli {per la Sicilia all'Assemblea) il potere di dettarsi un regolamento 
{art. 4 Statuto sic.; art. 19 Statuto sa.; art. 25 Statuto T.-A.A.; 
artt. 18 e 21 Statuto F.-V.G.). 
�Manoa, oome si vede, . una nonna costituzionale che, come avviene 
per le Camere in base all'art. 66 della Costi.tuzione, attribuisca ai Consigli 
regionali, anche di Regioni a statuto speciale, il giudizio definitivo 
dei titoli di ammissione dei loro �componenti �e delle cause sopraggiunte 
di ineleggibilit� e di incompatibilit�. E 'di maggior riHevo � la circo-stanza 
che non ᎏ principio o �disposizione costituzionale che riconosca 
ai componenti dei Consigli regionali l'immunit� quale risulta prevista 
dall'art. 68 della Costituzione per i membri del Parlamento. Va anzi 
ricordato che, peT quanto riguarda specificamente i Deputati dell' Assemblea 
siciliana, la giurisprudenza (Cass., S.1,J. cam. cons., 10 �dicembre 
19-49) ritenne che tale prerogativa non si ricavasse n� esplicitamente 
n� implicitamente dal vigente or�dinamento e che l'Alta Corte per la 
Regione siciliana (s�ent. 16-20 marzo 1951, n. 38) giudic� illegittimo 
l'art. 64 della legge regionale (20 marzo 1951, n. 29) che espressamente 



PARTE l, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 989 

la introduceva. Ora, se si considera che fimmunit� � conferma delfindipendenza 
dell'organo nei confronti degli altri p<:>teri. e come essa getti 
luce su tutto il complesso delle garanzie costituzionali accordate alle 
Camere, � agevole dedurre dalla sua mancanza la dimostrazione che il 
sistema costituzionale non ha inteso attribuire a1l'Assemblea regionale 
quelle stesse prerogative che spettano al Parlamento. 

5. -Le esposte oonsiderrazioni inducono a ri.renere che n� dai principi 
n� dalle norme costituzionali � dato ricavare, nella materia in 
esame, un limite al diritto che a tutti fart. 24 della Costituzione rioo-� 
nosoe. E che tale diritto non possa essere soddisfatto, come invece 
assume la difesa della Regione, dalle norme che alfuopo sarebbero 
p:redisp<:>ste nel Regolamento dell'Assemblea, si ricava dalle considerazioni 
gi� esposte, alle quali va aggiunto ohe fart. 24 della Costituzione, 
-quando parla' del diritto di � agire in ,giudizio �, non pu� non riferirsi 
alla funzione giurisdizionale �cos� come vegolata dagli artt. 101 e seguenti 
della Costituzione, e che, comunque, come la Corte ha affermato fin 
<lalla sentenza n. 4 del 15 giugno. 1956, la Regione non ha competenza 
a dettrure norme in tema di giurisdizione. 
Pervenendo a queste conclusioni non si nega a1l'Assemblea regionale 
siciliana findipendenza nella misura necessaria ad assicurare il 
libero es�ereizio delle sue funzioni legislative e politiche: il potere di 
regofaimento, infatti, offre la possibilit� di dettare norme di organizzazione 
dei servizi e degli uffici e di disciplina dei rapporti coi dipendenti 
secondo fautonomo apprezzamento che fAssemblea fa delle proPTie 
'6Sigenze, ed il sindacato �giuris,dizionale sulla oonformit� dei singoli atti 
a queste norme non appare in verit� .tale da turbare quella libert�. 

6. -Accertato che spetta allo Stato la giurisdizione nella materia 
in esame, il iporesente giudizio r~ta definito. Decidere infatti a quale 
organo dello Stato� essa vada :in concreto riconosciuta esorbita dall' oggetto 
e dai. limiti del conflitto di attribuzione fra Regione e Stato e 
riootra nelle questioni di giurisdizione che il vigente ordinamento riserva 
alla competenza della Corte di Cassazione. -(Omissis). 
�CORTE OOSTITUZIONALE, 7 luglio 1964, n. 75 -Pres. Ambmsini -
Rel. Chiarelli -1YAietti (aw. Minervini, Guar:ino) -Belvisi -Pres. 
Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Coronas). 

Professionisti -Tariffe professionali -Riduzione con legge -Preteso 
contrasto con art. 36, comma 1, Cost. -Esclusione. 
(Cost., art. 36, primo comma). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

990 

Notaio -Onorari -Riduzione di onorari disposta per legge su 
atti di un particolare tipo -Art. 28, comma 8, I. n. 454 del 
1961 -Preteso contrasto con art. 35, comma 1, Cost. -Infondatezza 
della questione incid�ntale di legittimit� costituzionale. 
(Gost., an:. 35, primo comma; 1. 2 giugno 1961, n. 454, art. 28, ottavo comma). 

NotaiQ -Onorari -Riduzione di onorari disposta per legge su atti 
di un particolare tipo -Art. 8, comma 8, I. n. 454 del 1961 Preteso 
contrasto con art. 3 Cost. -Esclusione. 
(Cost., art. 8; l. 2 giugno 1961, n. 454, art. 28, ottavo comma). 

Notaio -Onorario -Riduzione di onorari disposta per legge su 
atti di un particolare tipo -Art. 8, comma 8, I. n. 454 del 1961 
-Riduzione a met� delle tariffe relativamente ad atti inerenti 
all'applicazione delle leggi sulla piccola propriet� contadina 
-Preteso contrasto con artt. 3, 35 comma 1, 36 comma 1, 
Cost. -Esclusione. 
(Cosi:., al'l:t. 3, 35, primo comma, 36, primo comma; I. 2 giugno 1961, n. 454, 

art. 28, ottavo oomma). 

Non rontrasta con l'�'t. 36, comma primo, Cost. uoo .nomw la 
quale stclb~Uroa che per determinate prestaizioni professionali le toriffe 
8Wno 'f\�!OOtte in una data misura, in qwanrto l arrbicolo sopmdetto � imteso 
ad ossicuraro la �tutel;a d~lla persona deil Zoooiratove e "la sodilWsfaziorne 
�ei bisogni fondannern:roli suoi e deilla sua fa:miglia e non gi� a garramtiire 
la pamit� di prestaziorti del mppornto simaUagmatico dri, lavoro (1). 

(1-4) Costituzionalit� degli interventi legislativi in materia di 
tariffe professionali. 

Il problema da risolvere er� di stab11ire, .in genere, se il legislatore, al quale 
compere l'approvazione delle tariffe professionali (nella specie quelle dei notai} 
possa, con �particolare provvedimento, stabilire la riduzione a met�, per determinate 
p:re~tazioni. 

Veniva negata questa possibilit�, ricorrendosi a tre ail'gomenti fondamentali : 
�a) il principio della propoa-zionalit� della retribuzione alla quantit� e 
e qualit� di lavoro fornita dal lavoratoo:e, insieme al principio espresso nello sresso 
art. 36, primo comma della Costituzione, della adeguatezza della remune.raziorne; 
b) il principio generale della tutela del 1avoo:o in tutte le sue' forme ed 

applicazioni; 
e) il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione. 
La Co11te ha escluso il contrasto con l'art. 36 interpretando questo ultimo 
(nel senso sostenuto dall'Avvocatura) come quello che, ammesso che possa applicarsi 
anche al lavoro autonomo (il che dall'Avvocatura veniva corntestasto in linea 
principale) si riferisce, in ogni caso, all'attivit� complesfilva del lavoratore (e, 
quindi, del profes1sionista) e norn ai singoli rappmti ed alle singole prestazioni in 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 991 

La riduzione della met�: deUe tarriffe ootarili, disposta dolfOJrt. 28, 
comma ottavo, deJ,la legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa al piafno 
quinquennale di sviluppo dellag.ricoltura (riduzione che concerne tutti 
gli atti e documenti riguardootd 7,a f onnaz.ione de:lla piccola proprriert� 
cowbadina e dei territori montani), oon � in controsto con il pri!l1Jci'pio 
generale dJeZla tuteZa del lavoro, S(J)ncito dalfort. 35 Cost., per11ch� e~sa 
rientra nella disciplina legale .d,ella profe�s.sWne notarile, Za quale, se 
regola nell' intevesse pubblico l'ese!/'Ciz.io di tale prrofoosione, a.ssicura 
una par.ticolare tutela degli interessi del professionima e del decoro 
della categoria (2). 

U prinoipio di eguaglianza samcito dalfarrt. 3 Cost. con.siente al 
legislatore ovdJinarvo di emamare 1iorme diffevenz.iate risp�etto a situazioni 
obiettivamente div1e:rse. La pirevi,siione di atti e documenti ineireinti 
al'/:appl~ione delle leggi .rigwariklinti la .formazione della p.WCola propriet� 
contadina d� luogo alla conrf�gurozione di situazioni obieffivamente 
determinate e speiciificQlme.nte dJerf�nite, le quali ben po~sono ~seire 
considerrate dVstintamente da~la forrmazione o dalla stipulazione di atti 
di tipo diverso o aventi wn diverso ogg&to (3). 

Non � fond!ata la questione dii legittimit� .costituzionale delfoot. 28, 
comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, comportante la riduzione 
della met� deZle tariffe nobamiili, in riferimento agli artt. 3, 35, 
comma primo, e 86, comma primo, Com. (4). 

{Omissis). -L'art. 28, comma ottavo, della 1. 2 giug;no 1961, n. 454, 
non contrasta, a giudizio di questa Corte, oon gli artt. 35, primo oomma, 
e 3 della Crn;ti:tuzione. 

In relazione alle nonne di tutela de~ lavom, contenute negli a:rt:iooli 
35 e 36, � da osservare che nel caso presente si pru� prescindC['e 
dalla questione se il primo comma deill'art. 36 sia applicabile ai rapporti 
di la1Voro autonom?. Infatti, anche ove si dia risposta affermativa 

cui si esplica l'attivit� di quest'ultimo. La norma, inoltre, non � intesa a garnntire la 
parit� delle prestazioni nel rapporto sinallagmatico di lavoro. Sicch�, il legislatore 
ben pu�, per particolari esigenze, incidere sul1a deteJ.'JJ1inazione delle tariffe professionali, 
anche se stabilire con la collaborazione degli Ordini, senza violare, con 
questo, n� il principio della professionalit� n� quello della adeguatezza della 
retribuzione. Questo ragiooamento e la conseguente soluzione data ail problema 
appaiono indubbiamente corretti, anche se la Corte non ha ritenuto di risolvere 
la questione circa la inapplicabilit� dell'art. 36 della Costituzione al lavoro autonomo, 
cos� come sostenuto dall'Avvocatura. 

L'art. 36 sembra, 'invero, riferirsi soltanto al la1)01'0 subordinato, come si 
evlince dai termdni usati (" rotribuzione � che, secondo la terminologia teoniro 
giuridica -art. 2099 cod. civ. -designa il corrispettivo del lavo.ro subordinato) 
e dalla connessione delle disposizioni di cui si compone, che prendono in considerazione 
la durata massima della giornata laoorativa .(secondo comma), iJ rltposo set.




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

992 

a tale quesito, non ne deriva oorme conseguenza fillegittirmit� della 
impugnata disposizione legisla:tiva. 

La narma dell'art. 36, primo comma, � intesa ad assicurare la 
tutela della persona del lavorratore e la soddisfazione dei bisogni fondamentali 
suoi e della sua famiglia; non gi� a garantire la parit� delle 
prestazioo.i nel rapporto sinallagmatico di lavoro. Se, pertanto, i principi 
contenuti nella detta norma debbono con�siderarsi applicabili nel 
campo del laivorro autonomo, e in particolare nel campo delle profeissioo.
i inteHettuali, tale applicazione non pu� aversi sei non in conside~ 
razione dell'attivit� complessiva del professionista, nei mordi e nei limiti 
in cui essa sia accertabile e valutabile, e non in relazione ai singoli 
ravpovti e a:Ue singole pre&'taziowi in cui sri esplica rattivit� del libero 
professrionVsta. 01tre tutto, quest'ultimo criterio non varrebbe ad assicurare 
al professionista resistenza libera e dignitosa, voluta dalla 
Costituzione. 

N� la norma in esame pu� essere scomposta in precetti -distinti, 
con diversi campi di efficacia, isolando dal oontesto della disposizione 
il preoetto della corrispondenza della retribuzione alla quantit� e qualit� 
di laivoro prestato, come il sofo applicabile al lavoro autonomo. 
Una tale interpretazione, oltre a non cornsp<lndere a fondamentali 
esi�gen;oe di ermeneutica, oontraisterebbe, oome si � visto, con la rngione 
storica e sociale della norma, oonsiderrata nella sua unit�. 

Non ha, pertanto, fondamento la tesi, sostenuta nel presente giudizio, 
secondo la q'll'ale le tariffe professionali, una volta f�ssate ooo 
la colhrborazione degli Ordini, sarebbero inderogabili dallo stesso 
legislatore, in quanto, essendo basato sulla corrispondenza della retribuzione 
al lavoro prestato, ogni deroga ad esse implicherebbe violazione 
dell'art. 36. A parte che, come si � detto, il senso dell'art. 36, 
primo comma, non � di garanti:re la parit� delle contrapposte prestazioni, 
non � neanche esatto che le tariffe siano staibilite con eisdusivo 
riferimento alla quantit� e qualit� di lavoro prestato. ~, invece, ben 

t.imaiuile e le ferie del lavoratore (terzo comma); elementi, cio�, che attengono 
chiaramente al solo lavoro alle dipendenze altrui; e come si evince, altresl, dallo 
stesso soopo e dailla funzione della norma d~l primo comma: in tanto, infatti, ha 
senso la imposizione dell'obbligo di una equa retribuzione (come quella di una 
determinata organizzazione di lavoro), in quanto vi sia dipendenza e non autonomia 
nella prestazione deM'attivit� favorativa. 

La norma della Costituzione � evidentemente ispirata alla difesa della parte 
pi� debole del rapporto, cio� del lavoratore, che nella esplicazione della attivit� lavorativa 
subordinata trova la fonte unica di vita ed al qruille la norma stessa vuole 
assicurare i mezzi necessari per una vita libera ed adeguata. 

Questo fondamento ilogioo della norma non trova riscontro nelle ipotesi di 
1avioco autonomo e, tanto meno, in quelle di prestazione d'opera intellettuale e 
professionale. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 993 

noto che esse tengono oonto anche di altri elementi considerati come 
indici dell'importanza dell'opera, ai sensi dell'art. 2233 e.e., quali, ad 
e;empio, il valo:re dell'atto o della oorntmversia nelle tariffe dei notai 
e degli avvocati e procuratori: � ohiaro che al yalore economico di 
un att� o di urna controrversia non co:rrisponde necessariamente la 
quantit� e qualit� di laivoro richiesto al profossionista. 

Dalle esposte considerazioni derirva che non pu� riscontra:rsi alouna 
violazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione ne~ fatto che 
il legislatore, cui compete. femamazio1ne delle tariffe notarili, abbia 
stabi'Uto, com la norma impugnata, che per determ.inate prostaziorni le 
tar.iff e ~ano ridotte a m'et�. 

N� tale disposizione viola il principio generale della tutela del 
la'V'C�"o, sancito dall'art. 35 della Costituzione, giacch� eS'sa si inserisce 
in quella disciplina legale della profes1sione notarile, la quale, mentre 
.regola nell'interesse pubblico l'esercizio di tale professione, assicura 
una particolare tutela degli interessi del professionista e del decoro 
della categoria. Tale tutela si connette alla situazione in cui operano 
i notai e al numero ohiuso delle loro sedi, e si manifesta anche nelfa 
garnnzia di u:n assegno supplementare a completamento degli ono:rari 
che non raggiungano un minimo determinato: garanzia che, assicurata 
attraverso la Cassa del notariato, si basa sulla particolare strutturo 
dell' OI'diname:nto della professione di notaio. 

Su questa tutela complessi'Va dell'atti'Vit� notaa-ile non incide la 
riduzione degli onoTari di alcuni atti, disposta dal legislato:re con la 
norma in esame. 

2. -Ugualmente infondata � fa dedotta violazione dell'art. 8 della 
Costituzione. 
�: giurisp.r:udenza oostante di questa Corte che il principio di eguaglianza 
contenuto in detto articolo consente al legislatoTe oroina:rio di 
emana.a-e norme differenziate rispetto a situazioni obietti'Vamente diverse. 

L'esplicazione di queste �attivit�, .normalmente discontinue rispetto ad uno 
.%esso soggetto e moltepli.oi nette loro manifestazioni, sfugge ad una valutazione 
unitaria, sotto il profilo sopra fadimto, che consenta di determinare se ogni compenso 
si adegui al minimo vitale. 

Il reddito del lavoratore autonomo risulta dalla tota;/,it� dei ratpporti con i 
suoi clienti, global,mente considMata e non dal.l'inserimento, tendenzialmente esclusivo, 
della propTia capacit� favorativa in una organizzazione altrui. 

Non �si vede come la fegge potrebbe fare carico ad un a!ltro soggetto, 3Jil7Ji 
ad una molteplicit� di altri soggetti, ai quali nessuna responsabilit� risale ddl'organizzaziooe 
autonomamente datasi dal professionista, dti fornire a questi un ad&guato 
corrispettivo del suo laV'oro -per necessit�, globalmente considerato tal.
e, tra l'altro, da dovere essere in ogni caso sufficiente alle esigenze di lui e della 
sua famiglia, esigenze e condizioni con� le quali il cliente, occasiooolmente venuto 



:.994 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La prev�s!ione di atti e documenti inerenti all'applicazione delle leggi 

.�

riguardanti la formazione e l' ar.rotondamento della piocola propriet� 
contadina d� luogo, evidentemente, alla configurazione di situazioni 
oibbiettirvamente det;e:rminate e specilicamente definite, 1e quali ben 
possorno essere considerate distintaimernte dalla formazione o dalla sti, 
'

I

.�

pulazione di atti di tipo diverso o aventi un diverso oggetto. 

N� ha valore J'.a:rgomento che la norma impugnata � stata eI)lanata 
a scopo di incentivo dell' a:grimltu:ra, e ohe le misure che, come 
questa, sono dirette a fini economici di utilit� geneTale non possono 
essere poste a carico, di una determinata categoria di pe:rsorne. 

Intanto via oorn:siderr-ato che nel nostro ordinamento sorno ben numerosi 
�i casi in cui � prnvista la riduzione degli � onornri notarili, anche 
al di fuorri del campo degli incentivi economici (art. 34 r.d.l. 16 settembre 
1926, n. 1606, suH'Opern Nazionale Combattenti; art. 151 r.d. 
28 aprile 1938, n. 1165, sull'edi:Lizia popola.re; art. 93 d.l. 10 aprile 1947, 

n. 261, sull'alfoggo ai senzatetto; art. 38 d.l. 7 maggio 1948, n. 1235, 
sui ConsoTzi agrari; aTt. 18 1. 3 agosto 1949, n. 589, sulle orpeTe pubbliche 
di interesse degli enti locali; art. 26 1. 10 agosto 1950, n. 646, 
siu:lla Cassa del Mezzogiorno; art. 8 1. 2 dicembre 1961, n. 1330, sulFEnte 
di gestione per il cinema, ecc. ecc.). 
Queste mduzioni trovano il loro fondamento nel fatto che, com'� 
ben noto, l'attirvit� del notaio consiste nell'esercizio di una pubblica 

I@ 

:in contatto col profussionista, nuLla ha a che vedern. E evidente oome la stessa 1:~ 
certezza delle obbligaziooi liberamente assunrte per oontratto bilateiraile verrebbe ' 
scossa dalla introduzione di un tale principio; che, del resto, non risulta mai sotto 
alcun p.rofilo accolto dalla dottrina o dalla giurisprudenza, fa qurue, anzi, ritiene 
prevalentemente che l'obbligo di una adeguata retribuzione, ex art. 36 Cost., non 
sussista lllemmeno verso iil lavoratore subordinato quando questi presti la propria 

'

1attivit� presso pi� datori di lavoro. .�. 

""" 

La Corte ha, altres�, escluso il contrasto con l'art. 35 della Costituzione affer-_ 
mando, anche qui esattamente, che :il principio sancito :in questo articolo, e cio� 
la. tutela del lavoro, si realizza pl"oprio nella orgainizzaziol!le legale della professione 
notarile, rrelil'ambito della qmcle ad ogni sdlllgolo notaio � assicurato un 
minhno garantito di introiti indipendentemente daJ numero degli atti compiuti. 

""" 

Ill1f�ne, richiamandosi al proprio consolidato orientamento giurisprudenziale 
in materia, la Corte ha ritenuto che la riduziooe degli ooom:ri notarili prevista dalla 
legge 2 giugno 1961, n. 454 sul c.d. "piano verde" non contrasta con l'art. 3 
deMa Costituzione, essendo la riduzione 'stessa disposta per una situaziOllle obieittiviamente 
diversa da quella de1le ordinarie prestazioni notarili. 

NOtevole �, sotto questo aspetto, la configurazione data dalla Corte alla determinazione 
degli onorari notarili da parte del legislatore, determinazione che e 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 995 

funzione, e che la determinazione degli onorari, di competenza del 
legislatore, � dftr.etta non soltanto a stabilire la rimunerazione dd pro.: 
fessionista, ma a fisSO!re il prezzo deil pubblico servizio svolto dal notaio, 
in relazione alle esigenze del servizio stesso e aigli interessi della gene~ 
ralit� di coloro che dJdrattilvit� noWJrile debbono servirsi. � pertanto 
perfettamente legittimo che, in questa determinazione affidata alle 
va1utaziom.i del legislature ordinario, questi tenga conto di particolari 
:finalit� sociali, quali che esse siano, pu:I'ch� non in contrasto con la 
Costituzione. 

In tal modo il legislatore non crea a!l'hiIT-ariamente situazioni di-
srfaivo'l'e per una categorria, o per aloum appartenenti alla categoria, ma, 
nel legittimo esericizio del potere di stabilire la disciplina dell'attivit� 
notarile, f�ssa il compenso per la redazione di atti pubbHci, tenendo 
conto, oltre che dell'interesse del profossionista a -oui tale redazione 
� affidata, della funziooe e delle finalit� de.gli atti stessi. 

Che l'attuazione in concreto delle differenti tariffe possa, in alcuni 
casi, influire la s-ede in cui si -es�evcita la professione, rientra nella 
normale alea dell'attivit� prOfessionale; alea che per altro, come si � 
accennato, per la professione del notaio trova attenuazione nella Ticordata 
disciplina, e comunque non � tale, per le ragioni gi� dette, da 
contrastare con alcuna norma della Cootituzione. -(Omissis). 

diretta non solo a stahiilire 1a remunerazione del lavo-ro pmfessionale, ma a -fi$;are 
il prezzo deil pubblico .wrvizio svdlto dxd notalo, in relazione alle esigenze del 
servizio stesso ed agli interessi della generalit� di oolmo che si servono dell'atti� 
vit� notarile. 

ln -questa configura:llione, � perfettamente ammiss.ibl!le che il legislatore ordiruirio 
intervenga con partioolari disposizioni (come quella sulla riduziooe) intese 
a realizzare finalit� sociali. Nelila specie, per quanto la �sentenza non l'abbia espressamente 
affermato, la finalit� sociale non soJ.o non era in con.trasto con la Costituzione, 
ma conforme ad un principio costituzionale fissato nell'art. 44, primo 
001Dma (� la legge ... aiuta 1a piccola e media propriet� "), in attuazioo.e del quale 
� starta, appunto, emanata la I. 2 giugno 1961, n. 454. 

LUCIANO TRACANNA 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 novembre 1964, n. 91 -Pres. Ambro~ 
sini -Reil. Fragali -Volino e Gaggin {n.c.) e Presidente Cons. 
Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna). 

Imposte e tasse -Disposizioni del t.u. delle imposte dirette che 
subordinano a .denuncia fiscale l'azione giudiziaria relativa a 
cespiti classificabili in R.M. cat. A -Contrasto con gli artt. 101, 
104 e 24 della Costituzione -Esclusione. 
(Cost., art. 101, 104, 24; d.P.R., 29 gennaio 19-58, n. 645, art. 250, 3� comma). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

996 


La disposizione delfort. 250, terzo comma. t.u. sulle imposte dirette,. 
la qooile subordina l'esercizio delle azioni giudiz,farie a tutela di crediti 
costiftuenti reddito di r.m. di cat. A alla dimostra:z.forne della presoritta 
denuncia fos10ale del rei/Jdito stesso, non controsta con il principio� delliooipendienza 
del giudVoe, posto dagli artt. 101 e 104 Cost., dato che 
qu@sti non perde la rua autonomikt solo, pe11ch� la legge determVn!a 
una modalit� dell'eseqciz~ .Cteill'azione ai fine di risp@tta're un interesse� 
dell'Amministrazione tributaria; n� ~ede la guarenti{[;w dell'az.i<Jne, po8tadalfart. 
24 Cost., peirch� l'onere della denunzia fosoale impolSto alla 
parte ha per oggetto una formalit� di fooile compimento, non sottoposta 
a condizione di solennit�, e rivol"ba aJd un fine costituzion'tdmente 
protetto, qual'� quello della risco'SS:ione dei tributi (art. 53 Com.) (1).. 

(Omiss.is). -La Co~te .ritiene non fondato ohe non si aioooTdi con 
gli artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, deHa Costituzione, 
la nonna dell'art. 250, -oomma terzo, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 
recante approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, la qua1esuboroina 
alla denuncia fiscale I'eseaicizio dell' azioo.e giudiziaria a 
tutela di un eredito produttivo di reddito di ricchezza mobile di 
categoria A. 

Ovviamente inesatto � anzitutto l'assunto, sostenuto nell'o:rdinanza 
di rimessione, che, osservando una norma �di legge la quale 
protegge l'interesse della p.a., il giudice viene assoggettato all'acutorit� 
gel potere esecutivo. 

Non � esatto nemmeno �che l'imposizione di un onere prooessuaJe 
di natura fiscale fa del giudioe un organo dell'amministrazione tributaria 
e lede quindi l'indipendenza della magistratura. L'indipendenza 
� garantita dalla Costituzione all'organizzazione giudiziaria neJ. suo 
complesso (sent. 16 aprile 1959, n. 22); e questa non peTde la sua 
autooomia al fine di rispettaire un interesse dell'amministrazione tribu


(1) La questione di legittimit� costituzionale era stata sollevata dal Pretore 
di Sampierdarena con ordinanza 26 ottobre 1963, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
8 febbraio 1904, n. 34. 
La Corte ne ha dichiarato l'infondatezza sotto entrambi i denunciati pTOfili. 

Per quanto attiene, invero, alla tutela dell'indipendenza del Giudice, la Corte 
ha rrilevato, facendo rife!l"imento alla ,sua precedente decisione 16 aprile -5 maggio 
1959, n. 22 (Oiur. it., 1959, I, 1, 724) che l'indipendenza � garantita all'orrgajnizzazione 
giudiziaria nel suo complesso, ed � diretta a prevenire ed impedire ogni 
ingerenza esterna sulla libert� di giudizio. 

Orbene il fatto che il giudice, .secondo la dispo&iziorne in esame, debba sospendere 
il giudizio qualora il creditore non abbia adempiuto all'obbligo della denuncia 
stabilito dalla legge, sta a significare pmprio l'a:ssoggettamento del Giudice solo 
al,7,a legge, della quale egli fa applicazione, restando esclusa ogni ingerenza del 
potere esecutivo, o di altre forze, sul potere giudiziario. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 997 

tarla. Il giudice, quando lonere non � osservato, sospende il processo 
in obbedienza ad una norma che gliene attribuis1oe il potere in quanto 
giudice, e quindi per una autorit� che la legge gli confeTtiJSre nel 
quadro della funzione che egli svolge come organo della tutela giuris1diziornale, 
non neill'esel'cizio di una funzione spettante a queU'amministrazione. 
Nella legge in esame v� tanto riguardo all'indipendenza 
del giudice che nessuna sanzione penale a carico di lui � p'l'evista per 
il caso in cui omette �di sospendere di prorvvedere sulle domande della 
parte, essendo una pena pecuniaria statuita soltanto per il cancelliere 
che riceve documenti ed atti relativi al prooosso senza accertarsi del1'
adempimento dell'onere. 

2. -Non � fondato neanche 1'assunto che la nolJ"IITla nega alla parte 
il diritto all'aooerta:mento giurisdizionale. 
La Corte ha gi� deciso ohe il dererminare corncrete modalit� di 
esel'cizio della tutela �giudiziaria lede la garanzia apprestata dall'art. 24, 
comma primo, della Costituzione, soJtanto ove risulti difficolt� o impossibilit� 
dell'�Splicaziorne deJ diritto (sent. 27 giugno 1963, n. 113; 4 giugno 
1964, n. 47). 

L'onere di una denunzia fiscale, oome quella di cui si disoute1, ha 
per oggetto una fomtalit� di facile compimento, non sottoposta a condizioni 
di solennit�, anche se esige completezza di dati subiettivi ed 
obiettivi ai f�ni di un idorneo aiccertamernto deJ tributo. 

L'onere non � poi irrazionalmente imposto, avuto riguwdo al fatto 
che si riferisce al credito fatto valere in giudizio; e deve anoom una 
volta rilevarsi che l'interesse alla r:isoossione dei tributi � protetto dalla 
Costituzione ali' art. 53, sullo stesso piano di ogni diritto iTIJdividuale, 
tanto vero che si impone di soddisfarne le esigenze pure nel cornfiltto 
com l'interesse alla inviolabilit� del domicilio {art. 14, comma terzo), 
non meno fondamentale del diritto alla tutela giurisdizionale (sent. 
4 aprile 1963, n. 45). -{Omi'S~). 

Quanto poi, al secondo profilo dedotto, del C()l!lrtrasto, cio�, con la guarentigia 
di difesa giudiziaria posta dall'art. 24 Cost., la Corte ha ooguito la sua precedente 
giurisprudenza a proposito dell' estenzione e delle modalit� di applicazione di tale 
guarentigia. 

Ha, cos�, ribadito il principio, gi� espresso nella sentenza 'l'ichiamata nel testo 
(27 giugno -3 luglio 1963, n. 113, Giur. it., 1003, I, 1, 1175; 4-16 giugno 1964, 

n. 47, in 'questa Rassegna, 1964, 650) secondo cui l'art. 24 della Costituzione pu� 
dirsi leso solo quando la tutela del diritto del cittadino risulta di difficile o di 
impossibile attuazione. 
Per quanto 'l'iguarda, infine, la specifica applicazione di tali principi nel campo 
tributario, � da richiamare la sentenza della stessa Corte 4-9 aprile 1963, n. 45, 
pure essa citata in moitivaziorne, (Giur. it., 1963, I, 1, 109�), che ifitenne la legittimit� 
costituzionale delle disposizioni della !egge di regi:stro e di bollo, analoghe a 
quella impugnata. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

998 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 norvembre 1964, n. 92 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Branca -Fiorito e Lazzaro {n.c.) e Presidente Cons. 
Ministri (sost. avv. gen. Stato Varvesi). 

Elezioni amministrative e politiche -Segretario del seggio elettorale 
-Necessit� di residenza nel Comune � Limitazione 
della libert� di voto -Insussistenza. 
(Cost., art. 48; 1:.u. 16 maggio 1960, n. 570, art. 22). 

La disposiz:ione dJeiZrart. 22 dJeil t.u. dJeille leggi sulI elezione degli 
organi dJglZe ammiriiistvazdorni comunaili, mpprovaite con d.P.R. 16 mag~
o 1960, n. 570, secondo la qwale il segr.etario del segg.io deve eissere 
sce1lto fro gli elettori residenti n1el ComWl1!e, non contrasrf:a con la libert� 
di voto posta doiflarl. 48 d!<dla Costituzione, perch� si tvartta di una 
limi"baziione d;ettawa da esigenze dJi regolare svolgilmento dJe:tJe operazioni 
eilettoroli, la quale cont'l'<iooisoe a garanti11e rereroizio deil voto, 
piuttosrf:o che a compromertberne la liberrt�, la segr.eitezza e la po�'it� (1). 

(1) La questione er~ stata sollevata con deliberazione 4 gennaio 1964 del 
Consiglio Comunale di Francavilla Angitola (Gazzetta Ufficiale, 22 febbraio 1964, 
n. 47). 
La stessa Corte, OO!l1 le precedenti sentenze 11 luglio 1961, n. 42, 43 e 44 
(Giu1'. U., 1961, 1, 1246 segg.) aveva preso in esame altre di-.;po&izioni del medesimo 
testo unico, riconoscendone la legittimit� costituzionale sotto il profilo dell'art. 48 

della Costituzione. 

In particolare, la Corte aveva affermato che l'eguaglianza del voto, di cui � 
parola nella citata disposizione costituzionale riguarda l'esp1'es8Wne del voto, che 
deve avvenire in condizioni di parit� di tutti i cittadini, oon esclusione del ~to 
multiplo o plurimo. Cfr. in proposito, PRosPERETTI, 1UeZettaral!D. polJid;ico! aill!ivo, 
Milano, 1954, 145. 

In merito alla irregolarit� della composizione, ed all'annullamento della votazione, 
di un 'Seggio elettorale, del quale sia stato chiamaito a far parte uno scrutatore 
non elettore nel Comune, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 1953, n. 300, 
Foro it., 1953, III, 242; oonil�ra, PRETI, Dfr. Efott.-poliitico, Mflaino, 1957, 283. 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 novembre 1964, n. 93 -Pres. Ambrosini 
-Reil. Bonifacio -Maiggia (avv.ti Bo1rgogelli e Buratti) 

c. Ministero delle Finanze (sost. avv. gen. Stato Agr�). 
Esecuzione fiscale -Inammissibilit� dell'opposizione agli atti 
esecutivi sui mobili del debitore da parte del coniuge o di 
parenti o affini entro il terzo grado -Ricorso all'Intendente 
di Finanza ed azione giudiziaria contro l'Esattore � Contrasto 
con gli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione -Non sussiste. 
(Co&t., artt. 3, 24, 42; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 207, lett. b, 

208, 209). 


PARTE I, SE'Z. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 999 

Le norme ooovdrinate dagli OJrlt. W7, lett. b, 208 e 209 del t.u. sulle 
imposte .dirette, approvcrto con d.P.R. 29 ge.nnado 1958, n. 645, le quali 
preolwdono a:l coniuge, ai paventi ed agli affini entro il terzo grado 
del debitorre dri imposta di pmporre l'oprpO'sizione di te!f"Zo�, ex art. 619 
c.p.c., e consentorno solo ~l reclamo alllntendenite di Fmanza e f eventtl!
ale azione dri ri8airoimenfx> dei i/Jainn.i contro resattore, appartengono 
d driri~o sostamzWle e trovano la loro giustirf�cazione in ragioni di inte1'
esse gene.raie, quale la nooessit� di assicuraire la mco'Ssione de:i tributi 
e dri evitare fratl!dolente simw7Ja'Zioni. 

Coniseguentemente esse non oontrastooo con il principio del diritto 
�Ji difesa, wncito dJoillart. 24, n� con qweillo deUugwagli:anza, stabilito, . 
dalfart. 3, n� con quello della tutela della propriet�, stabilito .do�l'art. 42 
deilla Costituzi'one (1). 

(Ommssis). -2. -Le eensure che il Pretore muove alle norme in 
-esame hanno per comune presuppm;to fassrunto che la di'Sciplina dettata 
dal d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte 
dirette) iUegittimamente esduda la tutela giuris1dizionale dei diritti 
che parenti ed affini, fino al terzo girado, del debitore di imposta vantano 
sui beni mobili rinvenuti, in occasione dell'esecruzione esattoriale, 
nella casa di abitazione di quest'ultimo. 

Dalla motivazione deirorrdinanza di rimessione -la cui in'tffilJretazione, 
allo scopo della precisa deteirminazione delfoggetto del giudizio 
di legittimit� CO�stituzionale, rientra nei compiti della Corte risulta 
pertanto, in modo non �quivoco, che fra le norme denunziate 
� da comprendere, anco�rch� non espressamente indicata, quella delfart. 
207, lett. b, �che preduide ai suddetti soggetti privati (e, in certi 
limiti, al coniuge) l'opposizione di terzi prevista e disciplinata dall'art. 
619 del vigente c.p.c. 

3. -La Corte ritiene che le questioni sollevate nell'ordinanza del 
Pretorre di BieHa non siano fondate. 
{l) La que&tione eora stata sollevata dal Pretore di Biella con ordinanza 17 febbraio 
1964 (Gazzetta Ufficriak, 2 maggio 1964, n. 108). 

In precedenza lo stesso PretO!re aveva sollevato la questione di legittimit� 
costituzionale delle medesime norme del t.u. in riferimento all'art. 102 Co�srf:., con 
ordinanza 24 ottobre 1962 (Gazzetta Ufficiafo, 19 gennaio 1963, n. 17). Ma la 
Corte, con sentenza 4 luglio 1963, n. 116 (Giur. it., 1963, I, 1, 1172) aveva dichiarato 
nOill fondata la questiO!Ile. 

Con la presente sentenza, la Corte dichiara la non fondatezza della questione 
anche sotto i nuovi profili denunciati dal Pretore, confermando la propria coo.so~ 
lidata giurisprudenza in materia (clr. s:ent. 16 giugno 1964, n. 42, in questa ROJSsegna, 
1964, 634, e precedenti in nota, cui addJe, sent. 7 luglio 1962, n. 87, Giwr. 
it., 1962, I, 1, 1281). 

3 



1000 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Dal comdin:amento degli artt. 2fJ7, 208 e 209 del citato t.u. delle 
leggi srulle imposte dirette si �ricava che il terzo, pairente o affine, entro 
il terzo grado, del debitore d'imposta : a) non pu� proporre opposizione 
innanzi all'autorit� giudiziaria (art. 2fJ7, lett. b); b) pu� impugnare, 
�col reclamo all'Intendente di finanza, gli atti esecutirvi che illegittimamente 
siano stati posti in essere dall'esattore (art. 208, primo 
comma); e) conclusa la e\Secuzione, pu� a:gii:tie contro fesattore per il 
risarcimento del danno {art. 209, terzo comma). 

Gi� nella sentenza n. 42 del 1964 la Corte precis� che la norma 
contenuta nell'art. 2fJ7, lett. b, comporta l'inorprponibilit� all'esattore 
del diritto di propriet� dei beni rinvenuti nella oasa di abitazione del 
debitore: inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell' obbligazione 
tributaria, essa appartiene al diritto sostanziale e trova la 
sua giustificazione in mgioni di interesse generale (necessit� di assicurare 
la riscossione delle irrnrposte e di evitare fraudolente simulazioni), 
il suo fondamento nel potere del legislatore di determinare i 
modi �di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di propriet�. 

Tali consideraziorni -che nella citata sentenza n. 42 del 1964portarorno 
gi� ad esoludere la violaziooe degli artt. 24, primo comma, 
e 42, secondo comma, Cost. -sono sufficienti a far ritenere non forndata 
la questione di legittimit� costituzionale anche in riferimento 
agli artt. 3 � e 42, terzo comma,. Cost. 

Secondo rordinanza di rimessione e le argomentazioni svoJte dalla 
diresa del Maggia, la legge, negando 1a tutela giurisdizionaJ.e, farebbe 
al parente o affine fino aJ. terzo grado un trattamento diHerenzfato 
rispetto agJ.i altri terzi, e ci� in violazione dell'art. 3 Cost. ohe prroibisre 
ogni� �disoriminazione operata sulla base delle �condizioni personali dei 

�' 

soggetti. Ma � da ossmvare che il principio di eguaglianza, secondo 
la 90stante giurisprudenza di que\Sta Corte, non � leso quando la legge 
detti disdpline divell'Se per situazioni diverse. E nel �ca1so in esame non 
.

I

' 

rupipare n� arbitrario n� ingiustificato il fatto che il legislatorre, per le 
ricordate ragioni di pubblico interesse, rubbia tenuto 1considerazione, 
in :relazione a1l'apponibilit� del diritto vantato sulla cosa mobile, del 
rapporto familiare che intffi'corre fu-a il debitore d'imposta ed il parente 
od affine: tanto pi� che quest'ultimo viene a subire uno svantaggio 
solo in conseguenza di un suo comportamento volontario (laver lasciato, 
cio�, il bene nella casa di abitazione del congiunto). 

� po~ da escludere che possa venire qui in dis�cussione il disposto� 
<lel terzo comma dell'art. 42 Cost. � suffi.ciente rilevare, anche richiamando 
quanto la Corte, in un caso del tutto analogo, statu� con la sentenza 
n. 4 del 1960, che, una volta riconosciuto che senza viola.ire la. 
Costituzione il legislatore ha dichiarato inopponibi:1e il diritto del terz<Y 
sulla cosa, reventuale perdita della propriet� consegue non gi� ad 


PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1001 

una espropriazione per motivi di interesse generale, ma alla legittim� 
sottoposizione del bene all'esecuzione forzata. 

4. -Relativamente alla pronunzia dell'Intendente di finanza sul 
reclamo proposto in base all'art. 208, primo oomma, la Corrte -decidendo 
la questione di legittimit� oostituzionale sollevata, in riferimento 
ali'art. 102 Cost., dal PretoTe di Biella nello stesso procedimento ma 
nuovamente sospeso -oon sentenza n. 116 del 1963 escluse ohe essa 
costituisca esercizio di attivit� giurisdizionale. 
Ma da ci� non discende affatto che l'Intendente, come il Pretore 
di Biella ritiene, abbia un potere discrezionale, e pm di pi� tanto 
assoluto da non consentire che il successivo sindacato giurisdizionale 
raggiunga lo scopo di tutelare adeguatamente le situazioni soggettive 
che gli interessati pretendano siano state lese dagli atti esecrutivi compiuti 
fuori dei modi e delle condizioni stabilite dalla legge. Vero �, 
invece, che il reclamo, mettendo in moto un procedimento contenzioso 
amministrativo, determina l'obbligo dell'Intendente di esaminare la 
conformit� dell'esecuzione alla legge, di provvedere motivatamente 
sulla richiesta di sospensione e, ove le doglianze risultino fond�te, di 
rimuovere gli atti esecutivi impugnati. Contro il suo provvedimento, 
che � atto amministrativo def�nitirvo, possono poi essere esperiti i 
i normali rimedi giurisdizionali predisposti dall' o:rdinamento, sicch�, 
valutando il sistema nel suo complesso, � da concludere, come la Corte 
gi� afferm� nella sentenza,. n. 87 del 1962, che il diritto di difesa non 
resta privo di realizzazione. E cadono, perci�, tutte le conseguenze 
che l'o!!�inanza di rimessione fa derivare dalla ricordata, erronea premessa. 
-(Omi.&i,s). 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 no'V'embl'e 1964, n. 96 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Petroce11i -Clavarino Luigi ed altri (n.c.) e Presidente 
Consiglio dei Mini'Stri (sost. aw. gen. Stato Chiarotti). 

Legge -Riserva di legge in materia penale -Legge sulla disciplina 
igienica della produzione e vendita delle sostanze 
alimentari� e delle bevande -Decreti� del Ministro della 
Sanit� per l'autorizzazione all'uso di additivi chimici -Violazione 
della riserva di legge -Esclusione. 

Non violano la riserva di legge posta ddl:arrt. 25 della Co'8ftituzfone 
per la materia penale fa:rt. 5, lett. g), della legge SO aprile 1962, n. 288, 
ed i!l successivo art. 6, modJificaJto dcllart. 4 della legge 26 febbraio 
1968, n. 441, i qwali, soitto sa;nz,iorne peniate, vietano Za produzione, la 
vendita e w.distribuziorne di sostanze alimentari o di bevande integrate 


1002 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 

dxx adi/;;,tivi chimici non compresi in a:pposiU decreti approvati dal 
Ministro per la Sanit�, in qwamto tali oocrreti non concorrono a costitwire 
iJl prreioetto penale, ma sono soltanto pre>SUppo~i detta sua applicazione 
(1). 

(1) La questione &a stata sol.levata con due ordinanze eme,sse il 28 febbraio 
1964 dal PretO!l'e di Torriglia (Gazzetta UfficW/,e, 23 maggio 1964, rn. 126). 
La Corte ha dichiarato l'infondatezza della questione richiamando � in tenninis 
� la sua recente sentenza 19 maggio 1004, n. 36 (in questa Rassegna, 1964, 
630, con nota). 

CORTE �OSTITUZIONALE, 7 dioemhre 1964, n. 99 -Pres. Amhrosini 
-Rel. VeTz� -Farinella e Fidorra (n.c.) e Pres. Consiglio dei Minisbi 
(sost. aw. gen. dello Stato Agr�). 

Ordinamento giudiziario -Mancanza o impedimento di un giudice 
del Tribunale -Possibilit� di costituire il Collegio mediante 
supplenza di un vice-pretore, anche onorario -Contrasto con 
l'art. 106 della Costituzione -Esclusione. 

(Cost., art. 106, secondo comma, r.d. 30 genrnaio 1941, n. 12, art. 105). 

La di.spolS'ia;ione dJelrart. 105 de1l vigente ort'dirvarmento giudtiziario, 
approvalo con r.d. 30 gernrnaio 1941, n. 12, secondo la quale, irn oaoo di 
mancanza o di impedmnento di un giwd:ioe, il Presidente del Tribunale 
pu� ,costituire il CoZlegio ohiamand)() a fame parte un vice preto111e 
dJelta stessa sede, e quindi, arvohe un magifff;rato onorario, non contrasta 
con l'a;rt. 106 deilla Costituzione, in qwanto la riseirva detta nomina per 
concorso quivi pll'e1scr#ta rigua11da tuf}icio, non la p1ersona del magistrato; 
e ,la possibiUt� di un tempo11arwo inoarrvco di supp1lernz1a prresso 
un collegio giwdicante non pu� essere confu:Sa con un precetto concernente 
lo status del magmrato (1). 

(Omissis). -La questione non � fondata. 
L'art. 106 stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per 
concorso; tuttavia, le funzioni del giudice singolo (pretorre e concilia


(1) La questione era staita sollevata dal Tribunale di Palermo in sede penale, 
()()(Il ordinanza 30 aprile 1964 (Gazzetta Ufficiale, 21 giugno 1964, n. 157). 
Con 1a precedente sentenza 5 dicembre 1963, n. 156 (Giust. Pen., 1964, I, 10) 
la Corte aveva ricornosciuto la legittimit� dell'istituto della supplenza, in relazione 
alla necessit� di fronteggiare, in via temporanea, i vuoti che possano veri




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1003 

tme) possono esseTe esercitate da magistrati onorari. Questo essendo 
il significato della norma in esame, la quale non tratta dell'ese:iicizio 
delle funzioni giudiziarie e tanto meno della attribuzione di funzioni 
a determinati organi, non sembra dubbio che la frase. cc per tutte le 
funzioni attribuite a giudiei singoli � debba intendersi corme indicazione 
generica dell'ufficio nel quale i ma:gistrati onorari possono essere 
ammessi ad esercita�re funzioni giudiziarie. 

Anche senza tenere conto dell'argomento letterale (la frase ''tutte 
le funzioni � comprrenderebibe non soltanto quelle ordinarie, ma anche 
le funzioni temporanee� ed eccezionali deri'V'anti da un incarico di supplenza), 
perr decidere la questione, � suffidente rile'V'are che risolvendosi 
" la nomina � nella costituzione dello stato giuridico del magistrato 
nell'ambito dell'ol.'dinamento giudiziario, la possibilit� di un tempo~ 
raneo incarico di supplenza presso un col1eg;io giudicante non pu� 
essere confusa con un precetto riiguaxdante detto cc stato �. E gi� 
questa Corte ha avuto occasione di affermare che i provvedimenti, i 
quali, per ra1gioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione 
di un magistrato ad una s�ede oppure ad una funzione diiversa 
da quelle alle quali egli sia a:sseg;rmto, non incidono sullo cc stato � dei 
magistrati (sent. n. 156 del 1963). 

La norma impugnata, che pertanto non viola l'art. 106 della Costituzione, 
risponde :altres� ad esigenze �eccezionali dell'amministrazione 
della giustizia, che si verificano soprattutto nei picco-li tribunali, nei 
quali non � possibile tal'V'olta comporre il collegio giudicante per mancanza 
di un giudice. Ed il vice pretore onorario pu� essere chiamato 
per singole udienze o singoli processi dopo il pretore e laggiunto 
giudiziario, secondo fordine fissato dallo stesso art. 105. 

Nel dispo1sitivo dell'oTdinanza di rimessione � indicato anche 
lart. 23 della Costituzione, ma tale articolo non pu� essere preso in 
consideraziQne perch� l'indicazione � errata, non ess�endo in questione 
alcuna prestazione personale o patrimoniale, e perch�, inoltre, il riferimento 
non � sorretto da alcun cenno di motivazione. -(Omi�'ssis). 

f�carsi negli organi giudicanti, con riferimento all'ipotesi di applicazione dei pretori 

o degli aggiunti giudiziari ad altro mandamento, 
Con l'altra sentenza 16 giugno 1964, n. 43 (in questa Rassegna, 1964, 637) 
riferita all'ol'dinamento giudiziario militare, la Corte aveva riconosciuto la legittimit� 
cocStituzionale dell'istituto dell'applicazione di giudici ad opera del Procurato-
re generale militare. 

Coo la .sentenza in rassegna, la Corte applica i medesimi principi anche alla 
supplenza temporanea di magistrati onorari nei collegi dei Tribunali. 

In dottrina, oltre agli autori richiamati nella nota alla sentenza n. 4S del 1964, 
cfr. GRossr, Ancora sulla VII dispruizione transitoria della Costituzione, a proposito 
di applicazioni e supplenze di magistrati, Giur. cost., 1963, 1569. 



RASSEGNA DELL'AVVOC~TURA DELLO STATO

1004 

CORTE COSTITUZIONALE, 7 dicembre 1964, n. 100 -Pres. Amhrosini 
-R~. Fragali -Ros'Si (avv. Silvestri). 

Imposte e tasse -Legge tributaria sulle successioni -Disposizione 
che subordina l'inizio o la prosecuzione delle azioni giudiziarie 
alla prova dell'avvenuto pagamento dei tributi, o della 
loro esenzione o dilazione -Illegittimit� costituzionale in 
riferimento all'art. 24 della Costituzione. 
(Cost., art. 24; r.d. 30 nOVlemhre 1923, n. 3270, ar!Jt. 77, 78, 79, 80). 

Deve diohiararsi tvllegit.timit� costituzionale, in riferimen.to aliart. 
24 della Costituzrione, in quanto ecoessivarmen.te lesive del dill'it.to 
di azrione, delle disposizioni contenute negli artt. 77, 78, 79 e 80 ddZa 
legge tvibutaria sulle sucoession.i, nella part0 in cui prescrivono che le 
persone ivi indicate, quando fosse scaduto il termine per iJ pagamento 
della t(})SM prima de.Il'inizio o nel corso del prooedimento, non posoono 
agire in giwdizio o prro'8eguirlo, senza aver dato la prova de,ll'avvenuto 
pagamooto, della ottenuta dJilazione o de~la esenzione; e nella parte in 
cui sanzio'flJOOO ,l'i,oosservanw di tale precetto con fil pagamento delle 
tasse e d0lle soprattasse (1). 

(1) Si segnala questa importante decisiO!lle della Corte costituzionale, nella 
vertenza introdotta dal Tribunale di Bari con ordinanza 31 ottobre 1963 (GazZ:�tta 
Utf�cifile, 23 maggio 1964, n. 126), nella quale, peraltro, non � intervenuto il ftesidente 
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato Generale dello Stato. 
A differenza di quanto ritenuto in precedenti decisioni in materie analoghe 
(sent. 4 aprile 1963, n. 45, per le leggi di registro e di bollo, Giur. it., 1963, I, 1, 109; 
sent. 27 giugno 1963, n. 113, ivi I, 1, 1175�; sent. 4 giugno 1964, n. 47 in questa 
R.a$seglfl,(l, 1964, 650, per l'obbligatoriet� del ricorso amministrativo in tema di previdenza 
sociale) la Corte ha ritenuto che le disposizioni in epigrafe non si limitino 
ad imporre oneri fiscali o procedurali razionalmente collegati alla pretesa dedotta 
in giudizio, in guisa da costituire un regolamento delle modalit� di esercizio dell'azione 
giudiziaria, ma ne rendano difficile od impossibile l'esperimento. Ch�, anzi, 
la Corte ha posto alla base della sua decisione la consideraziO!lle che le norme in 
parola, n�lle ipotesi in cui si agisca .in giudizio per fare aooertare il tirtolo ereditario 
conrtestato, introdurrebbero, in pratica, la regola del solve et repet_e, gi� dichiarata 
incostituzionale con la notissima sentenza 31 marzo 1961, n. 21 (.in questa Rassegna, 
1961, 1). 

CORTE COSTITUZIONALE, 7 dicembre 1964, n. 101 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Mortati -Provincia di Bolzano (avv. Guarino) c. Regione 
Trentino-Alto Adige (sost. avv. gen. Stato Guglielmi). 

Trentino-Alto Adige -Conflitto di attribuzione con la Regione 
sollevato dalla Provincia di Bolzano in relazione all'art. 13, 
secondo comma, dello Statuto -Attribuzioni derivanti da 



PARTE l, SEZ. I, GWRIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1005 

leggi ordinarie richiamate dalla disposizione statutaria 


Ammissibilit� del conflitto. 

(Statuto Trentino Alto Adige, art. 13., secondo comma; d. P.R. 10 giugno 1955, 

n. 987, art. 37). 
'Trentino-Alto Adige -Competenza per la costituzione del Comi


tato provinciale della caccia in provincia di Bolzano -Appar


tenenza alla Regione. 

(Statuto Trentino Alto Adige, art. 4, n. 11; art. 13, secondo oomma; d. P.R. 

30 giugno 1951, n. 574, artt'. 20, 22). 

� aimmissibile U ricorso peir coreflitto di attribuzione propomo ddla 
Provimcia di Bolzano contro il d@croto del P.residJen,te deZla Gilunta Regionale 
che ha proceduto alla comituzione del Comitato provinciale peir la 
coocia, an1covch� il potere rivendioa:to doJ,la Provincia non derivi direttamente 
dx1Jrart. 13, secondo comma, dello Statuto, ma da norma nDt11 
fornita di rango cootituzionale, avente tuttavia oa:rattere integrativo 
dello stesso Mt. 13 (1). 

I~ potere di procedere alla nomina dei Comitati provinciali della 
caccia nella Provincia di Bolzano non arprpartiene agli orgwni della 
Provincia, ma a quelli deilla Regione, in m'rt� del combinato disposto 
dellart. 4 n. 11, dello Statuto, che attribuisce alla Regione la potest� 
legisZativa esclusiva in materia di caccia e pesca, e degli arot. 20-22 del 

d.P.R. 30 giugno 1957, n. 574, contenente norme di aituqzione della 
.citata d-Esposizione statutaria (2). 
{Omissis). -1. -L:eccezione di inammissibilit� sollevata dall'Avvocatura 
dello Stato non �. da accogliere. Non � infatti esatto ohe il ricm:so 
della Provincia di Bolzano deduca un vizio di illegittimit� ordinaria 
anzich� costituzionale; ci� perwh� la pretesa fatta valere al rioonoscimento 
della competenza all'es�ercizio della potest� amministrativa nella 
materia che � stata oggetto del provvedimento impugnato non �, come 
si affemna, fondata, sull'art. 37 della legge delegata 10 giugno 1955, 

n. 987 (che, in applicazione del principio di decentramento, trasferisce 
dal Ministero dell' Agriooltura ai Presidenti provinciali la funzione della 
(1-2) Sd segnala la singola:rit� della fattispecie, nella quale la Provincia a.ssu


mew l'attribuzione del potere non sulla base di una testuale disposizione statutaria, 

ma sulla base deJ generico richiamo, posto dall'art. 13, seoondo comma, dello Sta,.. 

tuto: � Restano ferme le attribuzioni delle provincie ai sensi della legge in vigore, 

in quanto compatibUi con U presente statuto " . 

La Corte ha ritenuto, dichiarando ammissibile iJ rico11so (che ha, pera:ltro, 
respinto nel merito), che tale generico richiamo a leggi ordinarie sfa sufficiente a 
costituzionalizzarle, di guisa da renderle idonee a generare un conflitto di attri-, 
buzione. 



1006 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

formazione dei Comitati provinciali per la caccia), bens�. sull'art. 13, 
comma terzo, della legge costituzionale n. 5 del 1948 di approvazione 
dello Statuto T.-A.A., secondo il quale sono mantenute alle due Pro~ 
v:incie di Trento e Bolzano le attribuzioni loro conferite dalle leggi in 
vigore: articolo che viene dalla Provincia interpretato nel senso di .;. 
comprendere fra quelle conservate anche le attribuzioni peir le quali il 
conferimento sia avvenuto successivamente all'emanazione dello Statuto. 
Sicch�, alla stregua di tale interpretazione, il citato art. 37 deve 
considerarsi non gi� fonte del potere rivendicato, ma solo norma int~ 
grativa del � contenuto dell'art. 13, venendo esso ad aggiungere una 
nuova competenza alle altre, genericamente ind~cate da quest'ultimo 
con riferimento alla loro vigenza in un determinato momento, e che 
erano state anch'esse assegnate con leggi ordinarie. Nulla pu� dedursi 
:in contrario da quest'ultima circostanza, che cio� i poteri in parola siano 
derivati da nornJ.e non fornite di rango costituzionale, poich� funzione 
dell'art. 13 � stata, appunto, sempre sulla base dell'interpretazione fatta 
valere, di conferire tale rango alle medesime. 

L'enunciazione, pur se accettabile in via di massima, non pu� non tener conto, 
peraltro, della riserva contenuta nella seconda parte della disposizione statutaria, 

J

cio� della compatibilit� delle leggi ordinarie richiamate con le altre� norme dello 
Statuto. Per cui costituzionalizzazione non� pu� verificarsi, e quindi non pu� sussistere 
la possibilit� di denuncia di un conflitto costituzionale, allorch� la norma invo
�1� 
cata dalla Provincia contrasti con altre disposizioni statutarie, che attribuiscano il 


.

potere alla Regione e quando, per di pi�, l'esercizio di tale potere sia reso concretamente 
possibile dalle norme di attuazione. Ed in effetti ci� � stato riconosciuto 
dalla Corte con la seconda massima, la quale d� ragione del rigetto del ricorso , 
della Provincia. @. 


Resta, tuttavia, aperto il problema pregiudiziale della ammissibilit� del ricorso, 
anche se � doveroso riconoscere che esso postula una indagine di merito 1mlla com


I 

patibilit�, e quindi sulla costi:tuzionalizzazione, delle leggi attrfoutive del potere 
con tutte le altre norme dello Statuto. 
:�: questo un inconveniente non ignoto, specie con riferimento alle questioni 
di giurisdizione, ove esso fu condensato nel paradossale (ma non tanto): �Hai torto, 

I 

quindi ti nego il Giudice � � 
La sentenza della Corte, 11 luglio 1961, n. 45, citata in motivazione, � pubblicata 
in Giur. it., W61, I, 1151. 

Per l'affermazione del principio che !e norme sul decentramento delle funzioni 
statali, disposte con i decreti delegati in attuazione delle leggi di delega 
H marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, siano inapplicabili nelle Regioni 
a statuto speciale, cfr. la precedente decisione della stessa Corte, 6 marzo 1959, 

n. 11 (Giur. it., 1959, I, 815) con nota di LAVAGNA, Co'IMideraziooi in te'TYM di 
deleghe regionali ad enti focali; nonch� Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 1958, n. 731 
(Cons. Stato, 1958, 1063). 
In via pi� generale, sulle attribuzioni in materia di caccia in relazione agli 
organi cui esse sono dem�ndate per effetto delle leggi sul decentramento, cfr. la 
precedente sentenza della Corte cost. 26 giugno 1962, n. 69 (Gim-. cast., 1962, 
738 e, specialmente, 756). 



PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1007 

Ricorrono pertanto i requisiti necessari all'insorgere di un ronfiltto 
di attribuzioni, ohe, ri'Volto com'� a tutela della sfera di competenza 
ohe si asserisce discendente da una legge costituzionale, deve trovare 
in questa Corte l'organo di decisione. 

2. -Nel merito il ricorso � da ritenere infondato. Essendo pacifico 
che la Regione non aveva ancorn, all'atto dell'emanazione del pro'VVedimento 
impugnato, emesso proprie norme nella materia della caccia, 
affidata alla competenza esdusiva sua propria dall'art. 4 n. 11 dello 
Statuto, si tratta di a�ccertare se fosse, a quell'epoca, avvenuto il passaggio 
ad essa delle attribuzioni di carattere amministrativo, il cui 
esercizio rimane rondizfonato solo alla emanazione di apposite norme 
di attuazione. La difesa della Provincia non contesta il fatto ohe norme 
di tal genere siano venute in vita con il d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, 
ma sostiene che gli articoH 20 e 21 di tale decreto, i soli che sarebbero 
stati dedicati alla materia della caccia, difettano di quel sufficiente grado 
di � puntualizzazione �, che, secondo � stato ritenuto dalla Corte con 
la sentenza n. 45 del 1961, deve essere richiesto affinch� si renda possibile 
in roncreto l'effettivo sryolgimernto delle competenze amministrative 
da trasferire. A parte la considerazione che l'esigenza fatta 
valere dalla Corte con la invocata pronuncia riguardava il m01�dinamento 
dei poteri regionali con quelli statali, necessario a disporsi tutte 
le volte che la materia trasferita alla Regione lo richieda, � da rilevare 
che il dtato decreto presidenziale n. 57 4 non si � limitato a porre, con 
gli artt. 20-2.2, i criteri ed i limiti per l'esercizio della potest� normativa 
regionale in ordine alla caccia, ma ha anche dettato, sotto il titolo XVI, 
le nOTme sul passaggio degli uffici, dei servizi e del personale dallo Stato 
alla Regione ed alle Pro'Vincie, e particolarmente all'art. 86 ha stabilito 
che, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di 
entrata in 'Vigorn del decreto stesso, venivano trasferite alla Regione, 
per l'esercizio delle potest� amministrative previste dal primo comma 
dell'art. 13 dello Statuto, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura 
nonch� gli altri uffici ivi elencati, e contemporaneamente veniva a 
cessare la competenza, nel territorio della Regione stessa, dell'Ispettorato 
compartimentale dell'agricoltura per le Venezie. 
Pertanto, non sorgendo dubbio n� sull'abilitazione aoquisita dalia 
Regione all'effettiva esplicazione delfattivit� amministrativa nel campo 
coperto dall'esclusivit� della oompeteriza legislativa ad essa conferita 
dall'art. 4, n. 11 (caccia e pesca), n� sull'appart�enenza a tale attivit� 
del provvedimento denunciato, viene a cadere ogni valido fondamento 
alla pretesa della Provincia. 

Quale che sia finterpretazione da dare all'art. 13, nella parte in 
cui fa riferimento alle � leggi vigenti �, ed anche ammesso che in tale 
categoria debbano farsi rientrare le norme statali soprawenute, rimane 


1008 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

insuperrabile lostacolo alla pretesa stessa proveniente dalla condizione 
posta dall'articolo predetto per rendere possibile il mantenimento di 
attribuzioni provinciali, consistente nella � compatibilit� � delle medesime 
mn le norme statutarie. Condizione ohe deve farsi valere indipeindentemente 
dal tempo del conferimento delle attribruzfoni stesse, 
essendo chiaro che �ssa operi tanto riguardo a quelle anteriori all'entrata 
in vigore dello Statuto, nel senso di determinarne lestinzione, 
quanto alle altre che leggi 01'dinarie sopraV'vernute avessero genericamente 
attribuito alle amministrazioni provinciali, nel S�enso di precludere 
ogni loro efficacia nell'ambito della Regione T.-A.A. Sicch�, se si 
riconoscoose l'invocata estensione alla Provincia . di Bolzano del decentramento 
attuato con l'art. 37 del d.p. n. 987 del 1955, si verrebbe a 
sottrarre alla Regione una parte delle funzioni amministrative ad essa 
spettanti a tenore dello Statuto. 

Una volta precisato l'esatto significato dell'art. 13, secondo comma, 
la controversia in esame appare prospettabile negli stessi termini di 
quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 11 del 1959, nella quale 
venne messo in rilievo come le norme srul decentramento (secondo si 
desume anche dagli artt. 4 e 5 legge delega n. 150 del 1953, e 73 del 
decreto delegato n. 987 del 1955) dovessero trovare applicazione solo 
nelle Regioni a statuto Ol'dinario. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1964, n. 109 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Jaeger -Contardo e Michelon (n.c.) e Presidente Consiglio 
Ministri (sost. avv. gen. Stato Agr�). 

Corte Costituzionale -Questione di legittimit� costituzionale pro


posta in via incidentale -Rilevanza nel giudizio di merito 


Riferimento all'intero giudizio, e non soltanto al grado nel 

corso del quale viene sollevata la questione -Esclusione. 

(Cost. art. 137; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 28; norme integrative per 

giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956, art. 1). 

� inammissibile la questione di legittimit� costituzionale di una 
disposiz.ione di legge {nella specie l'art. 4, terzo comma, della legge 
27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giurid'hca dell'avviamento commerciale) 
prroposta da un giudice non in funzione della rilevanza ohe la 
questione assume nei rifiessi della propria oowpetenza, ma della rilevanza 
riferita alf.intero giudizio, per ,ze fasi di competenza di altro 
giudice di dfoerso grodo (1). 

(1) Per la seconda volta, a quanto conm:a, la Corte costituzionale ha espresiso 
un giudizfo di merito sulla rilevanza, giudicandone ictu ocua l'infondatezza, e 
-�~ 

,�

_, 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1009 

(Omissi!S). -Come risulta gi� in modo evidente dalla esposizione 
dei fatti della causa, il testo dell'ordinanza del Pretore di San Don� di 
Piave presenta alcuni asrpetti contraddittori, i quali d�nno luogo a non 
poche perplessit�. 

Vi si rileva, infatti, che -dopo avere premesso nel modo pi� 
esplicito che l'esame del giudice ( dell'eseoozione) era necessariamente 
limitato all'acoetrtamento delle condizioni, o prnsupposti atti a giustifiicare 
la sospensione deill'eseouzione, ai sensi deU'art. 624 c.p.c., e che 
le parti arvrebbero do'VUto quindi riassumere il giudizio davanti al Tribunale 
di Venel!lia, competente sul merito -lo stesso giudice dell'esecuzione 
ha ritenuto � che il presente giudizio non pu� essere definito 
indipendentemente dalla risoluzione della stessa (questione ,di legittimit� 
costituzionale dell'art. 4, terzo comma, I. 27 gennaio 1963, n. 19) �; 
dopo di che il dispositirvo dell' oroinanza si conclude con la seguente 
prescrizione cc Manda alle parti di riassumere il presente giudizio, una 
volta oessata la detta causa di sospensione e nel termine di mesi sei 
dalla data della decisione della Corte Costituzionale, avanti il Tribunale 
civile di Venezia, competente per ragioni di valore �. 

� da rilervare poi ohe lo stesso Pretorn aveva d.'altronde provveduto 
nei riguardi della domanda proposta da una delle parti per ottenere la 
revoca della sospensione dell'esecuzione gi� accoroata, e pertanto averva 
risolto tutte le questioni di propria competenza, cos� che risultava pienamente 
giustificata la rimessione da lui dispo1Sta delle parti davanti 
al Tribunale, non restandogli pi� alcun altro provvedimento da pr<endere. 

Da ci� oonsegue, peraltro, che l'affermazione sopra riferita, contenuta 
nel �dispositivo dell'ordinanza, che cc il presente giudizio non pu� 
es1;.ere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa (questione 
di legittimit� costituzionale) " non deve essere interpretata nel 
senso che il Pretore volesse alludere al procedimento gi� pendente 
davanti a lui, bens� nel senso che egli intendeva come cc giudizio 11 
tutto il processo {considerato come 'Successione di pi� procedimenti), 
ivi oompresa la fase ulteriore che arvrebbe dovuto svolgersi davanti al 
Tribunale; e ci� trova conforma nell'uso della medesima espressione, 
adoperata proprio in tal senso, anche nel testo dell'ultimo paragrafo 
dell'ordinanza; ove si legge: cc Manda alle parti di riassumere il prre


quindi mvvisando l'inopportunit� di un rinvio al giudice a quo per un pi� CO'l:


retto e motivato esame sulla rilevanza stessa, con la conseguente deolaratoria cli 

inammissibilit� della questione. i.a prima volta, analoga decisione venne adottata 

dalla Corte oon la sentenza 8 luglio 1957,, n. 108 (GitM". co~.� 1957, 1009 con nota 

di CRISAFULLI). 

L'occasione della decisione in rassegna � stata offer:ta, questa volta, da11'or>


dinanza 31 lug.Iio 1963 del Pretore di S. Don� di Piave (Gazzetta UfficW_e, 8 feb


braio 1964, n. 34), il quale, investito di un ricorso pe�r sospensione di esecuzione 



1010 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sente giU!dizio... avanti al Tribunale di Venezia, competente per ragioni 
di valorre �. 

Risulta, pertanto, nel modo pi� evidente, dalle espressioni usate 
nell' orrdinanza; che il Pretore non ha sollevato la questione di legittimit� 
costituzionale della norma denunciata, ritenendola rilevante ai fini di 
una decisione affidata alla propria competenza, ma ha considerato rilevante 
la risoluzione di tale questione neri riguardi di quegli altri aspetti 
della controveTsia, da 1ui stesso consideTati oggetto della futura decisione 
sul meTito della causa spettante al Tribunale, cui rimetteva le parti. 

� noto, per�, ohe la legge attribuisce espressamente il potere di 
sollevare la questione di legittimit� costituzionale: all'" autorit� giurisdizionale 
davanti alla quale verte il giudizio � (art. 23. 1. 11 marzo 19'53, 

n. 87); ed il principio stesso � stato riaffeTmato nelle � Norme integrative 
per i �giudizi � app:r()IVate dalla Corte Costituzionale il 16 marzo 1956, 
ove � previsto " L ordinanza, coo cui il giudice, singolo o collegiale, 
davanti al quale pende la ca!Usa, promuove il giudizio di legittimit� 
costituzionale� (art. 1), in base alla logica considerazione ohe soltanto 
il �giudice chiamato a decidere nel merito la �controversia � in grado di 
valutare se la soluzione del dubbio insorto sulla legittimit� costil:uzionale 
di una o pi� norme costituisca un presupposto necessario della 
propria decisione. 
La Corte si � costantemente attenuta a tale principio, n� ha mai 
voluto affrontare il problema se � roTgano, che aveva proposto la questione, 
fosse �competente a decidere la controversia, n� essa a'VTebhe 
potuto disporre dei dati necessari per risolrverlo. Senonch�, nel caso in 
esame, risulta dal testo stes�so dell'oTdinanza che la valutazione della 
rilevanza, nonch� quella della cc non manifesta infondatezza �, della 
questione � �di legittimit� costituzionale della norma denunciata, sono 
state compiute inveoe da un giudice, il quale non soJo non aveva competenza 
ad applicare o no quella norma al rapporto controv�erso, ma 
aveva riconosciuto e dichiarato nel modo pi� esplicito e contestualmente 
ohe tale competenza spettava ad una diversa autorit� giurisdizionale, 
a cui rimetterva le parti per la riassunzione del giudizio. 

Da ci� consegue la conclusione che il Pretore di San Don� di Piarve 
non poteva pi� considerarsi come cc il giudice, singolo o collegiale, 

ex art. 624 c.p.c., dopo aver adottato il pro'V'Vedimento richiesto ed essersi spogliato 
del merito della controversia demandandOl:a alla cognizione del Tribunale, 
competente per v:alore, aveva ritenuto che il � giudizio � non potesse essere definito 
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimit� costituzionale. 

La sentenza, approvabile sotto tutti i profili, potrebbe costituire la svolta per 
una rev:isione de1la giurisprudenza della Corte sulla incensurabilit� del giudizio di 
rilevanza, almeno nei casi in cui esso risulti macroscopicamente distmto ed infondato, 
come nella fattispecie. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1011 

davanti al quale pende la causa� (art. 1, Norme integrative), e che, 
pertanto, la questione di legittimit� costituzionale proposta con l'ovdinanza 
deve essere diohiarnta inammis'Sibile, n� vi � luogo ad esaminare 
i motivi di merito in essa prospettati. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1964, n. 110 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Verz� -Consmzio Irriguo Canale Naviglio (n.c.), Istituto 
Naz. Prev. Sociale (avv. Nardone) e Presidente Consiglio Ministri 
(sost. arw. gen. Stato Albisinni). 

Previdenza ed assistenza -Assicurazione obbligatoria per l'invalidit�, 
la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria 
dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano superato, 
rispettivamente, il 60� ed il 55� anno di et� -Illegittimit� 
costituzionale della normativa per eccesso rispetto alla delega 
legislativa -Esclusione. 

Cost., art. 76; I. 4 apdle 1952, n. 218, art. 37; d. P.R. 26 aprile 1957, n. 818, 
art. 1). 


L'art. 1 del d.P.R. 26 aprfle 1957, n. 818, il quale pre8Crive che i 
lavorotori e le loooratrici soggetti alle (J)Ssicuraz~orni obbligatorie per 
l'inval~dit�, la veiochiaia, ila tube!flcolosi e la disoocupaz:ione inrVofontaria 
debbooo� essere (J)Ssicumti a:nche se continuano o iniziano iattivit� alle 

I 

ditpendenze altrui dopo il compimento, rispettivamente del 00' e del 

fj

55� anno di e,t�, non contrasta con .l'a1rt. 37 detla legge di delega 4 aprile 
19<52, n. 218, perch� fobbligo d�fI<18sicurozione � in~ente alZa prestazione 
delfattivit� lavorotiva eid alla relatwa ret.ribuz.ione, e suissiste 
indipendentemente dJal raggiungimenrto di ogni limite di et� deil 
tooovatove (1). 

(Omissis). -Il Tribunale di Cuneo ritiene ohe l'art. 1 del d.P.R. 
26 aprile 1957, n. 818 -prescrivendo che � le persone soggette alle 
assicurazioni obbligatorie per la invalidit�, la vecchiaia e i superstiti, 

(1) Continua davanti alla Corte costituzionale la "verifica � della legittimit� 
()()Stituzionale delle varie disposizioni del tormentato decreto legislativo 26 aprile 
1957, n 818, contenente no�rme di attuazione e di coordinamento della I. 4 apri1e 
1952, n. 218, sul riordinament'1 delle pensioni previdenziali. 
Si ricorderanno, infatti, le pecedenti decisioni della Corte su altre disposizioni 
impugnate del decrnto delegato: sent. 5 maggio 1959, n. 24 (Giur. it., 1959, I, 1, 
810), con dichiarazione di illegittimit� costituzionale dell'art. 26; sent. 31 maggio 
1960, nn. 34 e 35 (i~, 1960, I, 1, 1306 e n'ota di PnoSPERETTI, Principi oolla 
pmvidenza sociale e limiti di delega legi8lativa) con declaratmia di illegittimit� 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1012 

per la tubercolosi e per la disocoupazione involontaria debbono essere 
assicurate anche se continuano o iniziano lattivit� retribuita alle dipendenze 
altrui dopo il compimento del 600 anno di et� se uomini e del 55� 
se donne� -abbia ecceduto dai limiti della delega di cui all'art. 37 
della I. 4 aprile 1952, n. 218. E ci� perch� questa stessa legge prevede 
ali'art. 5 il venir meno dell'obbligo assicurativo al compimento dei 60 
e 55 anni di et�, onde il Governo, delegato ad emanare soltanto dispo� 
sizioni transitorie, di attuazione e di cooTdinamento, non poteva dettare 
una norma ~n netto contrasto oon un'altra della stessa legge delegante. 

La Corte osserva che il Tribunale non ha preso in esame l'intem 
contesto della I. 4 aprile 1952, n. 218, n� ha tenuto aioun conto della 
evoluzione legislativa in materia di assicurazioni sociali. Ed infatti, nel 
tempo in cui vigeva l'art. 3 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, l'obbligo 
assicuratirvo delle persone che presbwano attivit� lavorativa alle dipendenze 
altrui aveva inizio all'et� di 14 anni del lavoratore e termine al 
compimento dei 60 o 55 anni di et� a seconda che si trattasse di uomini 

o di donne. Ma col riordinamento delle pensioni della pl'evidenza sociale 
costituzionale, mpettirvamente, dell'art. 32, comma terzo (in .parte) e dell'art. 16, 
comma primo; sent. 11 marzo 1961, n. 2 (ivi, !,961, I, l, 533) con declaratoria di 
illegittimit� costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 11, ultima parte; sent. 27 maggio 
1961, n. 28 (ivi, 1961, I, 1, 753) con declaratoria di illegittimit� costituzionale 
dell'art. 27; sent. 22 dicembre 1961, n, 71 (ivi 1962, I, l, 349) con declaratoria di 
infondatezza deJla questione relativa all'art, 37 lett. b); <sent. 30 di�embre 1961, 

n. 75 (ivi, 1962, I, l, 337) con declaratoria di illegittimit� costituzionale dell'art. 15; 
sent. 12 febbraio 1964, nn. 3 .e 4 {ivi, 1963, I, 1, 562 e segg.) con declaratoria di 
illegittimit� costituzionale, rispettivamente, dell'art. 12, secondo comma e dell'art. 
16, primo comma; sent. 10 maggio 1963, n. 65 (ivi, 1963, I, 1, 1086) coo declara-toria 
di megittimit� costituzionale deJI'art. 25, secondo comma; sent. 8 giugno 1963, 
n. 78 (iv:!, 1963, I, 1, 1064, con declaratoria di infondatezza della questione relativa 
all'art. 10; sent. 8 giugno 1963, n. 84 (.ivi, 1963, I, 1, 1052) con declaratoria di illegittimit� 
costituzionale dell'art. 17, primo comma; sent. 3 luglio 1963, n. 112 e 
9 luglio 1963, n. 124 (ivi, 1963, I, 1, 1285) con declaratoria di illegittimit� costituzionale, 
r:ispettivamente, degli artt. 13, terzo comma, e dell'art. 20, secondo 
comma; sent. 9 luglio 1963, n. 123 (ivi) con declaratoria di infondatezza della 
questione relativa all'art, 19. 
C(lll. la presente decisione, originata dalla ord:inanza di rimessione 21 novembre 
1963 del Tribunale di Cuneo (Gaz:<Jetta Uff�c�ile, 22 febbraio 1964, n. 47) la 
Corte risolve nel senso della legittimit� costituzionale la questione dell'art. 1 del 
decreto delegato circa i soggetti passivi della contribuzione, e la risolve sulla base 
di una inteTpretazione coordinata delle norme in mater:ia, che non si pu� non 
condividere. 

Va comunque rilevata, pi� che l'opportunit�, la necessit�, oramai, di una rielaborazione 
legislativa deJI'inteTO testo del decreto n. 818 che, da un lato, serva a 
colmare le inevitabili incertezze derivanti dalla caducazione delle molteplici dispo~ 
sizioni sopra richiamate, dall'altro, offra una guida certa e sicura per i datori di 
lavoro e per gli assicurati dei diritti e dei doveri derivanti dal loro rispettivo 

�status�. 

PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1013 

dell'anno 19'52, il legislatore ha stabilito un principio di'Verso: rimanendo 
ferma let� dei 60 o 55 anni del lavoratore o della lavoratrice 
per acquistare il diritto alla pensione della previdenza sociale, i lavo-ratori 
i quali, pur avendo superato tale et�, prestino attivit� la'Vorativa 
retribuita alle dipendenze altrui sono sem:pTe assoggettati all'obbligo 
assicurativo ed al pagamento dei contributi previdenziali. Il ohe vuol 
dire che l'obbligo dell'assicurazione � inerente alla prestazione dell'attivit� 
lavorativa ed alla relativa retribuzione, e sussiste indipendentemente 
dal raggiungimento di ogni limite di et� del lavoratore. 

L'articolo 27 della 1. n. 218 del 1952 dispone ohe il detto obbligo 

� assicurativo �non cessa�, al compimento dell'et� pensionabile, usando 
questo termine in relazione alle prnoodenti norme della legge del 1939 
che fissavano un'et� di cessazione di tale obbligo. 

Questa considerazione 'Vale ad eliminare ogni dubbio int~rntativo 
sulla sussistenza del ripetuto obbligo per tutti i lavoratori �ohe si trovino 
nelle suindicate condizioni, tanto nel caso in cui continuino a lavorare, 
quanto nel caso in cui � inizino � l'attivit� dopo il compimento degli 
anni sopraindicati. 

� opportuno rilevare anoora che la norma dell'art. 27 � coordinata 
con quella deU' art. 12, la quale prevede, per i pensionati della previdenza 
sociale che lavorino alle dipendenze altrui, una trattenuta sulla, 
retribuzione, da versare all'I.N.P.S.; ed � anche coordinata con le altre 
norme che prevedono la oonoossione di uno o pi� supplementi di pensione, 
il cui presupposto giuridico ed economico � appunto il versamento 
obbligatorio dei contributi assicurativi effettuato dopo il compimento 
dell'et� pensionabile. 

Avendo il legislatore delegato ribadito uno dei :pTincip~ fondamentali 
in merito ai lavoratori i quali prestino attivit� lavorativa retribuita 
dopo superata l'et� pensionabile, non sussiste alcun 'Vizio di legittimit� 
per eccesso di delega. -(Omis.sis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1964, n. 111 -Pres. Ambrosini 
-Reil. Bonifacio -(Camera di Cons~glio). 

Legge -Legge penale -Circostanze del reato -Circostanza attenuante 
del risarcimento del danno prima del giudizio -Contrasto 
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione -Esclusione. 
(Cost., artt. 3, 24; cod. pen., art. 62, n. 6). 

La dis>po.siizione dJellffart. 62, n. 6, c.p. che prevede, nella prima 
parte, la conoessiione di una atterYlilJ!ante al colpevole il quale aibbia, 
prima del giudizio, riparato interamente il danno mooiante il risarci



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1014 

mento di esso, non contrasta con l'ari. 3 della Costituzione, in quanto 

non crea alcuna srituazione dti privilegio per i soggetti abbienti, ma 
trova la sua giu.srtificazione neil"la rilevanza gforid~ca che il riSU!l'Oimento 
assume quale specifica circostanza rivelatrioe de:l ravve1dimento del reo; 
n� oontrasta con l'ari:. 24 deZla Costituzione perch� collegando&i a:l presuppooto 
die1ll'imteirvenuto risarcimento del darnno, viene ad assumere 
natura sostanziale, e non ha perrd� alcuna attinenza coi mezzi proces.
mali, azione e d'ifeisa, tutelati dalla ci,tata n01ma co'8tituzionale (1). 

{l) Sentenza pronunciata dopo procedimento in camera di Consiglio, non essendovi 
stata costituzione di alcuna parte (art. 26, secondo comma, I. 11 marzo 1958, 

n. 87). La questione era stata sollevata dal Pretorn di Offida con ordinanza 80 gennaio 
1964 (Gazzetta Ufficiale, 21 marzo 1964, n. 78). 
La sentenza, pw: ponendosi suJ.la scia della precedente giurisprudenza della 
C<J!rte in materia di interpretazione di norme a fronte dell'art. 24 della Costituzione 
(sul che cf:r. TRACANNA, Qoostioni dii legitt>imit� oo8'tituzwnale .in materia di oneri 
patrimo111iali nel 'JYT'Oce~o, in questa Rassegna, 19'64, 829), merita particolare segnalazione 
perch� si riferisce ad un onere in senso jmproprio, e pi� ie.sattamentie 
-come la Corte ha rilevato� -ad un presupposto per l'applicabilit� di una nonna 
di natura sostanziale; incidente sulla determinazione della. pena, anche per il suo 
collegamento con l'art. 183� c.p. 

Sul principio costituzionale di uguaglianza in materia penale cfr. PALADINI, 
C~zionisuJ, 'JYT'incipio co8tituzionak di uguaglianza, Riv. trim. dir. pubb., 1962, 
897, G1ANZ1, Bartioolari aspetti deil diritto di difesa giudiziaria e del princripi-0 di 

II

eguaglianza, Giur. c08t., 1962, 229; GoRLANI, Conversione della pena e principio 
di ug~ianza, Giur. it., 1963, I, 1, l; PISANI, Ricchi e poveri di fl'onte al prooesso 
e di fronte alla pena, Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 562). ~= 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1964, n. 114 -Pres. Ambra~ 
sini -Rel. Ohia:relli -Blanca (n.c.) e Presidente Consiglio Ministri 
(Sost. Avv. Gen. Stato Agr�). 

Procedimento penale -Obbligo di assunzione della difesa d'ufficio 
da parte degli avvocati e dei procuratori , Contrasto con gli 
artt. 24 e 35 della Costituzione -Esclusione. 

(Cost., artt. 24, S5; c.p.p. art. 128, secondo comma; 181, secondo comma). 

Le disposizioni degli artt. 128, s@condo comma e 131, secondo 
comma, del codice di procedura penale, che fanno obbligo agli oot:ocati 
ed ai p'l'ocuratori di OOS'IJ1mere, anche al dibattimento, la difew di ufficio 
degli imputati che siano o vengano a trovarsi sproovisti di difernsore di 
fooocia, non contrastarno con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, i; 
in quanto l'istituto del gratuito patrocinio, anche nella sua attuale 
disciplina, non pu� non rit~nersi compreso nelI' espressione cc appositi 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1015 

istituti�, adoperata dJal costituente. Esse no~ contrastano nemmeno con 
le esigenze della tutela del �~OJV01'o poste dalfori. 35, p1'lmo comma, della 
Costituzione, in quanto robbligo del gmtuito patrocinio, da un lato, 
t1'ova la sua ro;gione in motivi di inte-resse pubblico, dJalfolt1'0, non incide 
sulla tutela della disciplina economica del professionista (1). 

(Omissis). -Nel merito la questione � infondata. 

In relazione all'art. 24 della Costituzione va os"servato che n� dal 
linguaggio legisfativo, n� dal oomune linguaggio giuridico possono trarsi 
argomenti per ritenea.-e �che respressiooe (( istituti )) ' nella disposizione 
oostituzionale in esame, vada intesa nel senso di organismi super individuali, 
e non nel senso di cormplessi di nol1IIle regolatrici di determinati 
rapporti, unitariamente oonsiderati. �: ben noto crn:ne in questo senso, 
a quel modo che si parla di istituto della propriet�, della famiglia e via 
dicendo, si parla anche di istituto del gratuito patrocinio e, in genere, di 
istituto della difesa gratuita dei non abbienti. Sarebbe pertanto arbitrario 
ritenere, da un punto di vista esegetico, che il gratuito patrocinio, 
anche nella sua attuale disciplina, e il complesso delle vigenti norme 
comunque dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, non possano 
considerarsi compresi nella espressione � appositi istituti � adoperata 
dal costituente. 

Diversa questione, e non di legittimit� costituzionale, � quella della 
adeguatezza di tale disciplina al :fine garantito dalla Costituzione. De 
Zege fe1'endtt e da un punto di vista di politica legislativa pu� anche 
auspicarsi una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti; 

(1) Questione di particolare rilievo, che trascende il caso particolare nel 
quale essa ebbe a sorgere, con l'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte 
di appello di Caltanissetta 18 dicembre 1963 (Gazzetta Utf�ciole, 22 febbraio 1964, 
n. 47). 
Veniva in discussione, invero, la conformit� alla norma posta dall'art. 24, 
terzo comma della Costituzione : " Sono assicurati ai non abbienti con appou 
Wtitwtri, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione �, delle norme 
vigenti sul gmtuito. patrocino e la difesa officiosa. 

La Corte Costituzionale ha riconosciuto la sufficienza degli istituti vigenti, 
anche se, dal punto di vista deontologico (ma con oolo riferimento al profilo 
dedotto dell'art. 35 Cost.), ha auspicato la ,creazione di un sistema che assicuri 
in ogni caso \ID compenso al difensore di ufficio. 

Come si vede, si � molto lontani dalla tesi pi� radicale della creazione di 
istituti nuovi, quali l'Avvocatura dei pO'Veri, e simili, gi� categoricamente escluse 
dal costituente nella formulazione delle disposizioni costituzionali in esame (CA


RULLO, La Cwtituzione della Repubblica italiana illustrata coi lavori preparatori, 

Bologna, 1950, 69 e segg.). 

In realt�, il problema attiene meno alla creazione di istituti diViersi da 

quelli vigenti, che al modo con cui, nella prassi, questi vengono applicati. Ma 

le deformazioni o il logoramento di determfr1ati istituti non sono, di per s�, 

4 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1016 

ma dall'opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe 
meglio corrispondere alle finalit� dell'art. 24 della Costituzione non si 
pu� trarre .fmduzione della incostituzionalit� dei mezzi ora esistenti, 
che a quelle finalit� sono ugualmente diretti. Considerare, -in ipotesi,. 
tali mezzi come insufficienti, o scarsamente efficienti, rispetto allo sco


po voluto dalla Costituzione, non potrebbe mai volere dire rioonoscerli 
contrari alla Costituzione stessa, col risultato di privare i non abbienti 
anche delfattuaile forma ,di assistenza. 

La questione proposta si presenta ugualmente infondata in relazione 
aU'art. 35 della Costituzione. 

La tutela del lavoro in tutte le sue forme, enunciata nel detto articolo, 
non es�olude, infatti, che, in base alla legge, possano essere imposteprrestazioni 
gratuite, per ragioni di interesse generale, a nol'll�la delfart. 23� 
della Costituzione. Certo, per quanto riguarda il lavoro dei liberi professionisti, 
queste imposizioni non possono esser tali da trasformare lo 
status del libero professionista nello status di oggetto prevalentemente� 
tenuto alla prestazione di un servizio obbligatorio non rimunerato, o� 
comunque da :impedire che lesercizio della libera professione possa 
esse11e suffi.ciente ad assicurare la soddisfazione delle esigenze economiche� 
e morali del professionista. Ma nel caso in esame non vi ha dubbio ohe 
la previsione, -contenuta nella legge, di una saltuaria prestazione obbligatoria 
erventualmente �gratuita non contrasta oon l'indicata norma costituzionale, 
n� ool sistema di principi che da �essa si ricava. 

Infatti, in primo luogo, si tratta di un obbligo che ha la sua ragione 
nell'interesse pubblico: e precisamente, nell'interesse di fornire fassi


sufl�cieiJlti a farne ritenere la non rispondenza ai precetti costituzionali dai quali 
essi sono richiamati; possono, al pi�, costituire un invito al legislatore ad inte


~ 

grarne il contenuto alla ,stregua dell'esperienza, e questo �, appunto, l'auspicio� .�: 
fatto dalla Coil'te con l'ultima parte della �sentenza in raissegna. 

In questa prospettiva, pu� richiamarsi l'istituto inglese del Legal and System,. 
che interviene, corrispondendo agli avvocati, iscritti in liste speciali, onorari 
secondo tariffe fisse, per pwstazioni a favore di indigenti (cfr. in proposito, 
Rossr, [,,a Corte criminale di appello inglese, Giust. pen. 1965, I, 27). 

In sostanza, occorre rendere sul piano concreto ~empre pi� effettivo, ~ 
sempre meno fittizio, lesercizio della difesa di ufficio, che � lesplicazione del 
generale diritto alla difesa contenuto nel secondo comma dell'art. 24 Cost. (Cortecost. 
1 dicembre 1959, n. 59, Giur. it. 1960, I, 1, 227, e nota di PrsANI, L'inviolabilit� 
del diritto di difesa e l'art. 133, oomma primo, c.p.p,,); ma ci� non ne 
inficia la conformit� attuale alla Costituzione, data la saltuariet� dell'inoarico e� 
la sua compatibilit� con l'esercizio della libera professione. 

Del resto, vi � con.traversia se l'art. 36 Cost. :sia applicabile alle professio-nd 
intellettuali, avendo la Corte Suprema di Cassazione adottato ripetutamente la 
soluzione negativa (Gass. 9 maggio 1959, n. 1961, Oiur. it. 1960, I, 1, 343, e 
precedenti ivi indicati); soluzione contestata in dottrina (LEGA, Prinoipii costituzionali 
in tema di .lavoro autonomo, ivri; idem, Inderogabilit� di tariffe foren9t: 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1017 

stenza giudiziaria ai non abbienti, e di assicurare il migliore es�ercizio 
dei poteri processuali e della funzione giudiziaria �con la �coU::JJborazione 
della difesa. 

In SeCO!Ildo luogo, robbligo de1la prnstazione non incide sulla tutela 
della po�sizione eoono:rrrica del professionista, sia perch� la gratuit� di 
essa � limitata ai casi in cui non vi � possibilit� di ripetizione degli 
onorari {art. 11 del r.d.l. 30 d~cembl'e 1923, n. 3282), sia pea-ch� il gratiuito 
patrocinio �, nel nostro ordin:;JJIDento, un ufficio della categoria 
degli avvocati e dei procuratori (r.d.l. 30 dicembre 1923, citato, e, in 
origine, r.d.1. 6 dicembre 1865, n. 2627), il cui adempimento non altera 
la disdplina economica della professione in modo da impedire che 
l'es�ercizio di essa possa corrispondere a11e esigenze del professionista 
e al decoro della profossiooe. 

Ci� non toglie che, in 'al'monia con quanto si � prnoedentemente 
osservato a propostito dell'attuazione dell'art. 24, terzo comma, della 
Costituzione, potrebbe essere opporlunamente creato un sistema che 
assicurasse in ogni caso un compenso a! difensore d'ufficio. -(Omissis). 

e pattuizioni di compensi a forfait, ivi, 1960, I, 1, 1091). Veggasi anche la sentenza 
della stessa Corte Costituzionale 7 foglio 1964, n. 75, in questa Rassegna 
1964, 989. 

Per quanto riguarda, infine, la manifesta mfondatezza della questione di 
legittimit� costituzionale dell'art. 13.1 c.p.c, sulle sanzioni al difensore che abbandoni 
la difesa, cfr. Cass. Sez. III pen. 5 dicembre 19:62, rie. Augenti, Giur. ;t. 
1963, II, 289. 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1964, n. 118 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Sandulli -Marchiafava (n:c.), Farnci (n.c.), Presidente 
Consiglio Ministri e Ministero Finanze {sost. a'V'V. gen. Stato Chiarotti, 
Guglielmi). 

Procedimento civile -Foro della p.a. -Contrasto con le disposizioni 
costituzionali concernenti il principio di eguaglianza, il 
diritto di difesa e la precostituzione del giudice -E~clusione. 
(Cost. artt. 3, 24, 113, 25; c.p.c. art. 25; .t.ru. 30 ottobre 1933, n. 1611, 

artt. 6, 7, 8, 10). 

Le dfsposizi.oni del codice di prooodura civile (art. 25) e quelle del 

t.u. sulla rappresen.tamza e difero dillo Stato in giwdizio (t.u. 30 ottobre 
1933, n. 1611, artt. 6, 7, 8, 10), le quali statuiscono un foro s.pe'Ciale 
per la p.a., non contradano con le disposizi.oni oostituzi.onali riguardanti 
il principio di eguaglf;(J:nza, perch� obbedi.S1cono alle fonalit� di concentrar.
e, a beneficio della intera collettivit�, le cause dello Stato p~so un 
numero ristretto di sedi giwdizia:rie, per favorirne "la sp�eciolizzazi.one; 

1018 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n� con qudle riguardanti la difesa in giudizio, specie contro gli atti 
d!ella p.a., peroh� l'eventuale maggior costo del giudizio ha adeguata 
giustificazione in ragione di interesse generale; n�, infine, con le disposizioni 
rigward!anti la riserva del gt"udice naturale, perch� esse determinano 
in via generale quale sia il giudice competente nelle controversie 
in cui sia parte la p.a. (1). 

{Omissis). -I due giudizi sono stati trattati congiuntamente e 
possono essere riuniti. Con le due ordinanze di rimessione -e partirolarmente 
con quella del Pretore di S. Agata Militello -vengono 
investite tutte le disposizioni riguardanti (secondo l'espressione dell'art. 
25 c.p.c.) il foro dello Stato (art. 6, 7, 8, 10 del t.u. 30 ottobre 1933, 

n. 1611 e art. 25 c.p.c.). Le questioni sollevate hanno quindi, in sostanza, 
un unico oggetto. N� ha importanza, a tal fine, che i motivi addotti 
dalle due ordinanze a sostegno della illegittimit� costituzionale non 
coincidono se non in parte. 
(1) Riportiamo integ<T'olmente la difesa dell'AVV<JCOOu.ra: I motivi, per cui, 
con il r.d. 30 dicembre '1923, n. 2828 fu istituito il foro dello Stato mentre si 
procedeva alla unificazione delle Corti di Cassazione del Regno, sono ben noti. 
Alla Unit� dello Stato deve corrispondere unit� di indirizzo nel campo giuridico; 
ed -� esigenza di giustizia -oggi maggiormente sentita -e di ordine amministrativo 
che gli organi dello Stato ispirino la loro attivit� a principi giuridici precil'!
i e oostanti. 
Il molteplice numero dei fori, in cui era convenuta la P.A., impediva, da 
un lato che il contributo apportato dallo stuolo m,1meroso e vario dei liberi professionisti 
{circa 400) e degli avvocati dello Stato potesse consolidarsi in comune 
peiliSiero e in ooncreto indirizzo unitario e, da;Il'altro, che si formasse una giurisprudenza 
unifumne, la quale presuppone la formazione di una specifica 
oompetenm nelle maiterie !Speciali, che soltanto lo studio sistematico e le ripet�te 
applicazioni assicurano. 

Il foro erarfaJ.e � stato inoltre previsto anche per ;ragioni di convenienza 
economica: ,senza tale previsione al dispendio economrico per la collettivit� nell'agire 
irn giudizio sarebbe, ovviamente, maggiore. Tale dispendio ricadrebbe su 
tutti i cittadini, che vi dowehbero fare fronte con maggiori impegni tributari, 
-00mpreso anche il cittadino singolarmente considerato che, per a<vVentura, si trovi 
�n causa contm la collettivit�. IJ quale errerebbe se, a fronte del dispendio di 
poco maggiore (le comunicazioni con i distretti di Corti di Appello sono ormai 
agevoli ed il cittadino ha moltepJici motivi di per.iodioamente recarsi in tali sedi) 
per la sua specifica posizione in causa, pretendesse di considerare solo lesiguo 
vantaggio che, quale appartenente alla collettivit�, trae dal vantaggio proprio della 
collettivit� medesima limitatamente a quella causa: i1 cittadino deve considerare 
l'utile che, direttamente, trae da tutte le cause, anche da quelle che non lo riguardano, 
in cui lo Stato � parte, in virt� del minor dispendio, cui va incontro lo 
Stato attraverso l'istituto del foro erariale. 

Ma le ragioni di conwenienza economica sono certamente secondarie rispetto 
a quelle, cui -si � accennato e che hanno indotto il legislatore ad introdurre, con 
l'art. 19 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2828 (ora art. 6 t.u. 30 ottobre 1003, n. 1611) 



PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1019 

2. -Secondo un primo profilo l'illegittimit� della prescrizione, per 
le cause dello Stato, di un foro particolaTe -il quale pu� non coincideTe 
col foro davanti al quale, in casi identici, debbono esser portate le cause 
in cui non sia parte lo Stato -viene prospettata oon riferimento aigli 
artt. 3 e 24 Cost., in quanto le disposizioni impugnate conferirebbero 
allo Stato un ingiusto privilegio, cui si aocompagnerebbe una diminuzione 
della possibilit�, peT gli altri soggetti interessati ai giudizi in cui 
sia parte lo Stato, di difendere le proprie posizioni giuridiche. 
Occorre r:i!conoscetTe ohe la regola del foro dello Stato � effettivamente 
in grado di rendere pi� elevato, per le altTe parti, il oosto del 
processo, quando quest'ultimo abbia a svolgersi in runa sede pi� lontana, 
rispetto alla loro resldenza, nei confronti di quella dove il giudizio si 
sarebbe svolto qualora la regola stessa non si fosse dO'Vuta osservare 

il �foro dello Stato�. La vastit� e la romplessit� dell'organizzazi01JJ.e statale, la 
natura, il numero e la delicatezza delle controversie, nelle quali lo Stato pu� 
essere chiamato ad intervenire hanno indotto il legislatoce ad adottare due ordini 
di provvedimenti: concentrazione di alcune categorie di cause presso il giudice 
collegiale, escludendo la competenza del giudice unico, e successiva concentrazione 
di tutte Je cause di competenza del Tribunale presso quelli aventi sede nel 
capoluogo del distretto di Corte di Appello; concentraziOIJJ.e della rappresentanza 
e difesa dello Stato in uno speciale organo, l'Awooatura dello Stato, ohe, per 
necessit� organizzative, oltre ohe di bilancio, ha uffici distaccati in ogni sede di 
Corte di Appello e non in ogni sede di Tribunale. Questo secondo aspetto del 
probJema attiene alla scelta dei criteri per assicurare il buon andamento della 
pubblica amministraz:i01JJ.e, che � nimessa alla valutazione discrezionale deJ. legislatore 
ordinario. 

La concentraziOIJJ.e di tutte le cause di competenza del giudice collegiale, in 
cui � parte lo Stato, presso alcuni soltanto dei Tribunali della Repubblica risponde 
ad una esigenza di specializzazione, che pu� considerarsi un prjncipio comune nel 
nostro ordinamento. Che la concentrazione di determinate categorie di cause per 
ragioni di materia o di funzione ,sia un fenomeno comune nel nostro ordinamento 
� innegabile, come � innegabile che la c01JJ.centrazione delle cause, in cui � interessato 
lo Stato, avviene per ragione di materia e non di territorio, onde la conse-guenza 
pacificamente ammessa in dottrina e in girurisprudenza, eh' essa d� luogo 
ad una competenza funzio1'l(}Jle, non meramente territoriale. Competenza funzionale, 
d'altronde, in cui il criterio di. collegamento, che 'solo apparentemente � lo Stato, 
parte in causa, sostanzialmente � la materia. 

L'art. 9 c.p.c., il q-qale riproduce, estendendOIJJ.e il campo d'applicazione, 
l'art. 1 r.d.l. 10 novembre 1924, n. 2107, concentra p1resso il giudice collegiale 
le cause in materia d'imposte e tasse, qualunque sia l'ente impositore (� innegabile 
che la maggior parte delle cause, in cui � interessato lo Stato, sono di natura 
tributaria); onde la prima concentrazione con caratt13re di generalit�, ohe trova 
riscontro in analoga concentrazione per la materia dello 1stato e capacit� della 
persona e per la querela di falso (art. 9 c.p.c.), per le cause in materia di previdenza 
e as1sistenza obbligatoria (art. 459 e 461 c.p.c.), per Je cause fallimentari 
(artt. 9 e 24 L.F.). 

La delicatezza e la: particolare natura delle cause ohe !�nteTessano lo Stato, 
ha indotto, moltre, il legislatore ad opeTare, com' e s'� detto, una seconda con




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1020 

(basterebbe pensare, se non altro, alla necessit� di a'V'Valersi di un difenSO!
l:e locale, e quindi di raggiungedo nella sua sede per illumina:rlo sui 
fatti della causa, O'V'Vero alla necessit�, alternativa con la prima, di 
sostenere -nel caso di scelta di un difensore praticante nel luogo 
di prnpria residenza -le maggiori spese previste dalle tariffe prof essionali 
per gli spostamooti del dif.ensore non locale fino alla sede del 
foro dello Stato). Non ritiene per� la Corte che tale maggior costo del 
proces'So si risolva in lJ.na violazione del principio di uguaglianza e in 
una effettiva �diminuzione del diritto di agire e difendersi in giudizio. 

Con riferimento al principio .di uguaglianza � da os'Servare, in coerooza 
0()(11 le �costanti affermazioni di questa Corte, che esso non pu� 
considerarsi vulnerato da una legge la quale regoli in modo differente 
dagli altn un caso che presenti, rispetto a questi ultimi, dei profili 

centrazione, di carattere .territoriale~f.unzionale, escludendo la competenza dei Tribunali 
dive11si da quello, avente 'Sede nel capoluogo del distretto di Corte di 
Appello. Questa seconda concentrazione, che opera solo per le cause di competenza 
dei Tribunali, lasciando ferma, cos� la competenza per valore materia e 
territorio, dei pretori e conciliatoci, ha lo scopo di creare sostanziahnente un giudice 
specializzato in vista della particolare natura delle questioni -di carattere 
pubblico e privato -che si agitano nelle cause, .in cui � parte una amministrazione 
delfo Stato. Aboliti i Tribunali del contenzioso, non � 1stato istituito 
~come pure tSi � fatto per altre materie {acque pubbliche, usi civici, etc.) -un 
giudice speciale o specializzato; ma fa esigenza della �specializzazione -innegabile, 
si Tipete, per la particolare natura, complessit� e delicatezza delle cause, 
che internstSano lo Stato, le quali impongono una profonda conoscenza del diritto 
pubblico (costituzionale, amministrativo, tributario) ~ � l�tata soddisfatta concentrando 
le cause stesse in pochi Tribunali. Questa concentrazione, peraltro, non 
opera, �ai sensi dell'art. 7 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, per i giudizi relativi ai 
procedimenti esecutivi, fallimentari, ereditari e ci� dimostra, ancora una vcl.ta, 
che .trattasi di competenza funzionale, con cui il legislatore ha ritenuto di soddisfare, 
per una determinata categoria di cause, la esigenza della specializzazione 
e che cede di fronte ad altra competenza funzionale, ritenuta dal legislatore prevalente 
e determinata anche essa per soddisfare analoghe esigenze. 

2. -IJ principio del foco dello Stato -istituito per i motivi e ocm le limitazioni, 
cui si � accennato, non � in contrasto con alcuna disposizione della Costituzione 
ed in particolare non � dn contrasto n� con l'art. 3, ~rch� non assiou.ra 
allo Stato alcuna posizione di preminenza sull'altro litigante, n� con l'art. 25, 
perch� non distoglie alcuno dal giudice precostituito peT legge, n� con gli articoJ.
i 24 e 113, perch� non impedisce n� diminuisce la tutela giurisdizionanle dei 
diritti contro gli atti della p.a. 
Per quanto riguarda il preteso contrasto COill 1'art. 25 la questione � stata 
dichiarata infondata con la sentenza n. 119 del 1963, nella quale la Corte ha 
precisato che � il giudioe, la cui competenza � determinata dalla legge sulla rai>presentanza 
e difesa in giudizio dello Stato e dall'art. 25 ood. proc. civ., � esso 
stesso un g.iudioe naturale precostituito per legge � � 

Sul valore di questa disposizione costituzionale la Corte, peraltro, aveva 
avuto gi� occasione di pronunciarsi, fra l'altro, con le sentenze nn. 118/57, 29/58, 

I�'. 


. 

. 

.> 


PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1021 

particolari idonei a non far apparire priv� di ragione meritevole di 
�considerazione la disparit� di trattamento (v., tra le pronuncie pi� 
recenti relative a leggi contenenti una disciplina differenziata per rapporti 
interessanti lo Stato, le �sentenze 87 del 1962, 81 del 1963, 77 del 
1964). Orbene: la regola del foro dello Stato ha una giustificazione 
sufficientemente adeguata, da un lato, nerlfesigenza di concentrare in 
vista di un minorr costo e di un miglior svolgimento del se.rvizio (cui 
fa richiamo anche f art. 97 Cost.), e peiici� a vantaggio della intera 
collettivit� {ridondante, indirettamente, anche a beneficio deri singoli e, 
perrci�, degli stessi eventuali avversari dello Stato in giudizio) -gli 
uffici delfAvvocatura dello Stato�; dall'altro nelf�esigenza di concentrare 
i giudizi cui partecipa lo Stato -frequentemente implicanti questioni 
.sui generis di comp~essa risoluzione -presso un numero ristretto di 

:22/59, 26/61 e 88/62. In quest'ultima testualmente si afferma: �La IOCUZlione 
giudice naturale... non ha nello art. 25 un significato proprio e distinto e deriva 
.Per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in 
realt� aggiungendo al concetto di giudice precostituito :Per legge �. � Si afferma 
-continua la sentenza n. 88 -che nell'art. 25 � sancito il principio della certezza 
del giudice e ci� � sostanzialmente vero; ma di un tale principio fa puntuale 
�significazione � pi� efficacemente espressa nel concetto di precostituzione del 
giudice, vale a dire della prevista determinazione della competenza, con riferimento 
a fattispecie astratte realizzabili in futuro., non gi�, a posteriori, in relar 
zione, come si dice, ad una regiudicanda gi� sorta � . 

La Corte in sostanza ha costantemente ritenuto che l'art. 25 Cost., vietando 
la costituzione del giudice a :posteriori, :ponga in essere una riserva dj legge nel 
senso, cio�, di consentire 1soltanto una competenza :!�S1Sata, i;enza altemative, imme~ 
�diatamente ed esclusivamente dalla legge. L'ru:t. 25 Cost., tutela, perci�, a il 
-diritto del cittadino ad una previa non dubbia oono:scenza del giudice competente 
a decidere, o, ancor pi� nettamente il diritto, alla certezza che a giudicare 
non :sar� un giudice creato a posteriori in relazione ad un fatto gi� verificatosi " . 
L'art. 25, che anticipa in questa parte il contenuto del successivo art. 102, 
ha in i;ostanza il fine di impedire fa previsione a posteriori di un giudice .speciale 
ed ha riguardo principalmente, se non esclusivamente, alla giurisdizione penale, 

�come si evince dalla interpretazione logico-sistematica dei suoi tre commi. 

La dottrina, che deJI'argomento si � occupata, appunto, in relazione agli artt. 
30 e 32. cod. proc. civ., si � posto il problema se sia conforme al precetto costituzionale 
la modificazione della competenza in relazione ad una oontroversia gi� 
.insorta (FosCHINI, in nota a Cass. III pen. 28 gennaio 1950, rie. Versari, Riv. pen., 
1950, II, 286; PrsANI, La garanzia del giudioe naturale niella Costituzi011e italiana, 
Riv. it. dir. e procedura pen., 1961, 414; CoccIARDI, Sul concetto di giudioe naturole 
precostituito p0T legf!!e e di giudioe stra.ordinario oolla nostra Costituzione, ivi, 

.1962, 277): ma non ha mai dubitato della legittimit� costituzionale delle norme, 
che istituiscono furi speciali in relazione a predeterminate categorie di contro
�versie, tanto pi� se anoom non insorte. 

L'attributo � naturale " tanto pi� se posto in relazione con l'espressione che 
�:segue, � precostituito per legge ", la quale ne determina in concreto il significato, 
..� un pleonasma, che serve solo a dare solennit� al principio. Non c'�, nell'espres




1022 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sedi giudiziarie, s� da dare impulso alla specializzazione di queste nel 
trattarli, con vanta�ggio dello svolgimento e dei risultati della funzione 
giudiziaria, e quindi, ancora una volta, dell'interra collettivit�. 

Con riferimento al diritto di agire e difendersi in giudizio, dconosciuto 
indistintamente a tutti dalfart. 24 Cost., � poi da osservare che 
la regola del foro dello Stato, mentre non ferisce in modo �di�:t'etto tale 
diritto costituzionalmente garantito, non lo colpisce neppure in modo 
indiretto. Infatti, in primo luogo, il maggioc costo del giudizio -fatte 
le debite proporzioni, e tenendo anche conto dell'istituto del gratuito 
patrocinio e del principio per oui il vincitore in giudizio deve essere 
rimborsato delle spese processuali -non pu� esser considerrato tale 
da sconsigliare, a ohi in mancanza della regola del foro dello Stato 
ra'Vrebbe esericitata, la difesa in giudizio {in �qualit� �di attorn o di con


sione adoperata all'art. 25 cost., alcun riferimento al diritto naturale, che fra 
l'altro, non si � mai OCC1.1pato di competenza per territorio. 

Giudice naturale, perci�, � iJ. giudice precostituito per legge, quello che � 
possibile identificare, in relazione aHa insorta controversia, sulla base delle preesistenti 
norme, generali e speciali, del codice di rito e delle alke norme procedurali 
contenute in leggi speciali. 

2. -H principio del Foro dello Stato non contrasta neppure con l'art. S Cast. 
La Corte, nell'esaminare il contenuto ed il significato di questa disposizione costi,


tuzionale, ha affermato che il principio della uguaglianza dei cittadini avanti alla 
legge non impedisce al legislatore di dettare diversa disciplina per regolare situa,


. 

zioni che esso, con valutazione discrezionale, considera diverse, adeguando le norme 
agli svariati aspetti della vita �sociale, quando ci� sia fatto per categorie di desti, 
' 
natari, e non aJ, !p6Tsonam. 


I '

I

L'art. 3 citato; non � direttamente richiamabile nel caso che ci occupa, nel 

quale si discute non gi� di un preteso diverso trattamento di un cittadino rispetto 
agli altd ma, se mai, di un cittadino rispetto allo Stato. Peraltro, anche a tener 
conto della esigenza di una posizione di eguaglianza in ogni caso deducibile dal 
principio dello Stato di diritto, di oui � permeata la Carta costituzionale, e da due 
norme (artt. 24 e S) della Costituzione, non pu� considerarsi la pretesa posizione 
di favore dello Stato enucleandoJ.a dal oomplesso dei doveri ben maggiori che lo 
Stato ha, ad altri titoli, rispetto al ciUadino. Gi� lequiparazione di soggetti eterogenei 
non appare atta a consentire utili deduzioni, ma, se la si voglia ad ogni costo 
fare, va considerato il complesso dei diritti e dei doveri che incidono sui due sog,


I

getti a raffronto. 

Se, da un lato, tutti i cittadini singolarmente considerati sono trattati alla 
stessa stregua rispetto allo Stato che, non si dimentichi, � la collettivit� dci cittadini 
�giuridicamente organizzata, non � offesa la esigenza, cui dianzi si accennava, 
anche se, per la collettivit� dei cittadini, � previsto, nei giudizi, il cosiddetto 
foro erariale. 

4. -N� sussiste alcun contrasto fra le norme denunciate e gli artt. 24 e 118 
Cost. Dettare particolari criteri per la determinazione del giudice competente a conoscere 
particolari categorie di controversie non significa escludere o limitare a partioolMi 
mezzi di impugnazione la tutela giurisdizionale contro gli atti della p. a. n� impedire 
che il cittadino agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti. L'indicazione 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1023 

venuto) delle proprie posizioni soggettive; in secondo luogo, esso ha 
un'adeguata giustificazione nelle ragioni di interesse generrale (ddondanti 
anche a heneficio dei singoli, uti universi) di cui gi� si � detto. 

3. -Proprio per le medesime ragioni la regola del foro dello Stato 
non appare lesiva del precetto costituzionale per cui (in applicazione 
del principio di legalit�) la possibilit� di agire in giudizio contro la 
p.a. in difesa dei propri diritti e interessi legittimi non pu� essere in 
alcun modo preclusa, limitata o diminuita (art. 113 Cost.). Infatti, se 
ha una sua logica e una sufficiente giustificazione e non pu� esser considerata 
lesiva del diritto di agire e difendersi in giudizio, garantito a 
tutela �di qualsiasi posizione soggettiva dalfart. 24 Cost., essa non pu� 
nemmeno esser considerata in contrasto con fart. 113 (� il caso di 
di particolari criteri -oui, peraltro, il legislatore ricorre, come s'� detto, anche 
per categorie di controversie, che non riguardano la p. a. o nelle quali l'intervento 
di questa nort � determinante (cause fallimentari, in materia di previdenza, di usi 
civici, di contratti di guerra) -non crea � una preordinata posizione processuale 
di preminenza o di differenziazione in favore del1a p. a. �, n� altera il costo della 
procedw:a in modo tale da � rendere frustranea ogni tutela e ogni garanzia contro 
gli atti della p. a. ,, . Sul primo punto non riteniamo di doverci soffermare essendo 
evidente e notorio che il foro dello Stato non aissiClll'a alla p. a. alcuna p~sizione 
preminente o differenziata in giudizio e che, inoltre, lordinamento giuridico considera, 
in numerose ipotesi, altri interessi prevalenti r.1spetto a quello tutelato con 
il foro dello Stato. Questo, che, peraltro, non vige per le cause devolute alla �competenza 
del Pretore, cede, infatti, di fronte al foro della esecuzione, a quello fallimentare 
o previdenziale. 

In ordine al secondo punto oooorre, poi, tener pr~te che non v'� aggravio 
di spese, tanto meno tale da frustrarn ogni tutela o garanzia, nello spostamento di 
competenza da un Tribunale all'altro. Nei giudizi di ro.mpetenza del Tribunale, 
infatti, la parte deve sempre costituirsi a mezzo di un procuratore legale e le 
tariffe forensi, come le >spese di giustizia, sono uguali p& tutto il tenitorio dello 
Stato. D'altra pa,rte, l'intervento personale della parte all'udienza non � necessario 
e, almeno nella maggior parte dei rosi, � del tutto superfluo, per cui lo spostamento 
di competenza al Tribunale del capoluogo del distretto non porta neppure 
un apprez:mbile disagio per il litigante. 

Resta da considerare lesclusione della competenza del Pretore per le cause 
tributarie prevista, peraltro, in via generale dall'art. 9 c.p.c., della cui legittimit� 
costituzionale il Pretore non ha ritenuto di dover dubitare. La devoluzione di queste 
cause al Tribunale importa senza dubbio un aggravio di spese (non certamente 
tale da rendere frustmnea ogni tutela o garanzia) ma pienamente giustificato dall'esigenza 
di affidare al giudice collegiale la decisione di controver~ie di particolare 
delicatezza e complessit�, la soluzione delle quali, inoltre, interes�sa, sia pure :in 
modo mediato, tutta la collettivit�. :� evidente, infatti, che il gettito dei tributi, 
i quali costituiscono la maggiore entrata dello Stato e degli enti pubblici minori, 
interessa la collettivit� perch� rappresenta il mezzo per il soddisfacimento degli 
interessi generali. D'altra parte, nessuna disposizione costituzionale dispone che la 
competenza si determini esclusivamente in base al valore; questo � solo uno dei 
criteri, previsti dal legislatore ordinario, nella sua discrezionalit�, in concorrenza 
con altri per ripartire le cause tra Conciliatore, Pretore e Tribunale. :� anzi, prin




1024 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ricorrdare, del resto, che con la sentenza n. 87 del 1962 questa Corte 
afferm� che la tutela giurisdizionale contro la p.a. pu� essere diversamente 
regolata, nei modi e nell'efficacia, dal legislatore ordinario). :�: vexo 
che {come questa Corte ha avuto occasione di osservare nella sentenza 

n. 2 del corrente anno) lart. 113 � da considerare violato quando la 
difesa giurisdizionale nei confronti della p.a. sia resa estremamente difficile 
o puramente apparente. Ma gi� � stato posto in evidenza ohe ci� 
non si verifica nel caso presente. 
4. -Da tutto quanto precede risulta anche che in nessun modo la 
regola impugnata urta ioontro i principi dello Stato di diritto. 
Non occorrre poi un diffuso discorso per dimostrare l'insussistenza 
del denunciato oontrasto delle disposizioni srul foro dello Stato con 
l'art. 25 Cost. Gi� nella sentenza 119 del 1963 questa Corte ha avuto 
infatti occasione di rilevare ohe, determinando una volta per sempre, 
in �relazione alla generalit� delle controversie in oui sia parte I'Amministrazione, 
quale sia il giudice competente, le disposizioni legislative in 
questione non urtano minimamente col precetto costituzionale per cui 
nessuno pu� essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
-(Omissis). 

cipio generale dell'ordinamento che questo criterio subisca deroghe o ceda definitivamente, 
in talune ipote'Si, rispetto al criterio della materia. Alcune categorie di 
cause, cio� per la loro delicatezza o complessit� sono attribuite senz'altro al giudice 
collegiaJe, prescindendo dal valore; altre, invece come ad esempio le cause relative 
a beni immobili o, in senso inverso, quelle di sfratto, sono attribuite al Pretore 
entro limiti pi� modesti o, 'Vicevei:sa, senza limiti di valore. 

Sotto questo ~spetto, peTtanto, non pu� ritene11si che, per effetto delle norme 
denunciate, si attui uno spostamento di competenza dal Pretore al Tribunale in 
cc>nsiderazione della partecipazione dello Stato al processo, trattandosi, invece, di 
un'attribuzione di competenza al Tribunale intuitu materiae. 

CORTE OOSTIWZIONALE, 22 dicembre 1964, n. 119 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Branca -Cihia:rchiaro {n.c.) e Presidente Consiglio 
Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna). 

Case per lavoratori -Contributi versati dai datori di lavoro e dai 

lavoratori per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 

(INA-Casa) -Contrasto con gli artt. 23 e 42 Cost. -Esclusione. 

(Cost., artt. 23, 42; t 28 febbraio 1949, n. 4S, arl:, 5). 

L'art. 5 della legge 28 febbmio 1949, n. 43 (sostitui�ta dalla legge 
14 febbmio 1963, n. 60), che imponeva ai datori di kworo ed ai laooratori 
,il versamento di contributi destinati illa costruzione di case 

=: 

:~ 

-~ 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1025 

per lavora-tori,, non viola la riserva di legge prewritta datl:arrt. 23 della 
Costituzione, essendo ind~cOJti, nella legge, le persone e gli erri.ti soggetti 
aTI obbligo, la mist/lra priecisa d:el contributo., le principali modalit� ed 
il tempo di esazione, nol/'IJch� l'istituto preposto alla gestione �ei fondi; 
n� pone in essere, in oontrosto oon l'art. 42 della Costituzione, una specie 
dJi esp'l'Opriaziooe senza indennizzo, dovendosi assolutamente oocludere 
che la prestazione imposta sia arbitraria o ilrvagionevole (1). 

(Omissis). -Con l'ol'dinanza pretorile si � sollevata questione di 
legittimit� costituzionale dell'art. 5 I. 28 febbraio 1949, n. 43: esso, ad 
avviso dd Pretorre, impone, anche ai lavoratori che non possono trarre 
un vantaggio diretto dalla legge, una prestazione ohe non avrebbe 
caratte!f'.e di tributo; peTci� viole~ebbe gli artt. 23 e 42 Cost. che sanciscono, 
fuori del rapporto tributario, l'intangibilit� del patrimonio del 
privato. 

La questione � infondata. 

La I. 28 febbraio 1949, n. 43, sostituita di recente da altra legge, 
conteneva un piano di costruzioni di case per lavoratori. Le somme 
necessarie ad attuarlo si dovevano raccogliere sotto forma di oontributi 
obbligatori gravanti su datori di lavoro e prestatori d'opera, appartenenti 
a determinate categorie (industria, oommercio, ecc.), e soprattutto 
sullo Stato. La legge indicaJVa le p�rsone e gli enti soggetti a questo 
obbligo, la misura precisa del contributo, le principali modalit� e il 
tempo d'esazione, l'istituto preposto alla gestione dei fondi : la riserva 
di legge contenuta nell'art. 23 della CO.st. era pienamente rispettata. 

I singoli contributi previsti dall'art. 5 della legge, quale che ne fosse 
la natura, non trovavano la loro causa o la loro giustificazione in un 
oorrispettivo diretto e concl'el:o per chi li pagava; la legge, promuovendo 
�la �costruzione di case popolari, con ci� non intendeva garantire a ogni 
singolo contribuente un sicuro vantaggio economico: non lo assicurava 
ai datori di lavoro, poich� le case non si dovevano costruire per loro 
n� da tutti loro; non lo assicurava ai la'VOratori, -poich� questi erano 
molto pi� numerosi degli alloggi che si sarebbero costruiti. E tuttavia 
non si pu� negare: ohe, sotto un aspetto pi� generale, tutti i contribuenti, 
almeno nella loro appartenenza ad ampie categorie di soggetti, 
dovessero trarre dall'applicazione della legge un qualche beneficio. _ 

(1) Questione sollevata dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza 
17 gennaio 1964 (Gazzetta Uff�cUJle, 2S maggio 1964, n. 126). 
Sulla interpretazione dell'art. 2S della Costituzione in merito alla riserva di 
legge in materia tr1butarfa cfr., da ultimo, le precedenti sentenze della stessa 
Corte 14 ma:rzo 1964, n. 15, in questa Rassegna, 1964, 254, con richiami, e 2S giugno 
1964, n. 58, ivi, 1964, 813. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1026 

Infatti ai datori di lavoro essa offrirva, direttamente o indirettamente, 
pi� ampi sbocchi per la loro attivit� pmduttiva; mentre ai prestatori 
d'opera dava maggiori occasioni di lavom e la possibilit� {non 
la certezza) di conseguire un alloggio: possibilit� per tutti i lavoratori 
che versavano il conmbuto, oompresi i proprietari di casa se ne avessero 
perduta la propriet� o si fossero trasferiti in altra sede. 

Poich� a tali benefici attingevano soprattutto oerte categorie di soggeitti, 
fobbligo del mnmbuto da parte di costoro, e solo di costoro, 
aveva una srua propria giustificazione, a taoere dei doveri di solidariet� 
sociale pur presenti al legislatore. Perci� � assolutamente da escludere 
che la prestazione :imposta con la legge sia arbitraria o irragionevole, 
quasi una specie di espropriazione senza indennizzo, come sembra rite


-nere, invocando l'art. 42 della Costituzione, il giudice di merito. 


(Omissis). 



SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

CORTE Dl CASSAZIO.'JE, Sez. Un., 23 marzo 1964, n. 662 -Pres. 

TavoJaro -Est. Iannelli -P.M. Criscuoli (parz. diff.) -Trento 

(avv. D'Albiero) c. Guocione e Ministero P.I. (a:vv. Stato Foligno). 

Competenza e giurisdizione -Atti della p.a. -Controversie -Giurisdizione 
ordinaria ed amministrativa -Criterio di discriminazione. 


(I. 20 marzo 1865, n. 2248, aH. E, artt. 2 e 4). 
Competenza e giurisdizione -Istruzione pubblica -Scuole private 

-Vigilanza del Provveditore agli Studi -Non sussiste -Con


troversia -Giurisdizione a.g.o. 

(Cost. art. 33; I. 19 gennaio 1942, n. 86, artt. 3 e 4). 

Solo nel ooso in cui si disconosca il '{JOiere de.Jla p.a. di compiere 
un determinato ,atto e di emettere un dJeterrninaito provvedimento, che 
incida sul diritto soggettivo de:l &ingolo, il giudice ordmario pu� conoscem 
ddl. controversia promossa dal soggetto che si assuma leso da 
queilf atto o provveiddmento, mentre se l'atto sia l'emanazione di un 
potere effettiivamente spettante 'l1Jlla p.a.,. non � configurabile un diritto 
soggettivo del singofo aUa b~e deilla controversia, ma un mem interesse 
Zegiittiirno, non tuteilabile avanti l'a.g.o., ma sOlo dinainzi agli 
organi di giustizia amministt1ativa (1). 

Alla libert�, per i pr.ivati, ,di istituire scuole ed istituti dri istruzione 
prevista dall'art. 33, comma terzo, della Costituzione, non fa 
riscontro n,eilfordinamento vigeinte, alcuna norma oon 'la quale siano 
posti dei limiti al suo esevcizdo o fissarti deii mntrolli, onde nessun intervento 
de:lf awtorit� statale pu� oomiderarsi iegittimo, allo stato, nel 
difetto di una rlegge che Zo preveida e lo dism'plini. Deve da ci� dedursi 
che i!l Provveditore agli Studi non ha potere di vigilamza sulle scuo'le 

(1) Giurisprudenza assolutamente costante. Cfr., per tutte, Cass. 13 ottobre 
1962, n. 2996, Foro it, Rep., 1962, v. Competenza n. 59; id., 12 maggio 1962, 
n. 982, ibidem, n. 68; id., 24 ottobre 1958, n. 3457, Foro it., 1959, I, 1708, con 
nota di O. FANELLI. 

RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO

1028 

private, faoendo, per�, riferimento al tipo di scuole meramente private> 
esoluse, qumdi; qu@~le pareggiate, riguardo alle qucili non pu� essere 
disconosciuta detta potest� di vig~lamza (2). 

(Omissis). -Per priorit� logica, invertendo l'ordine di formulazione 
delle censUTe, devono esaminarsi, per primi, il terzo e il quarto 
mezzo, coi quali il rioorrente, denunciando, rispettivamente, la violazione 
degli artt. 5, all. E, della 1. 20 gennaio 1865 n. 2248, 28 della 
Costituzione, 22 e 23 del t.u. n. 3 del 1957 e la violazione e falsa applicazione 
degli artt. 26, 29 e 30 del t.u. n. 1054 del 1924, 3 e 5, all. E, della 
cit. 1. n. 2248 del 1865, nonch� la motivazione illogica, insufHciente e 
contraddittoria, il tutto in reilazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5 c.p.c., 
oonsura la sentenza impugnata:, anzitutto, per avere posto, ai :fini della 
giurisdizione, la distinzione tra atti di uffi.cio ed atti estranei ai poteri 
di ufficio ma compiuti in occasione dell'esercizio di tali poteri e, in 
seoondo luogo, pe.r non avere indicato, con chiarezza, la ratio su cui 
si � inteso basare la declinatoria della giurisdizione. Riguardo al primo 
punto il ricorrente rileva che la distinzione anzioennata, oltre ad essere 
inoperante ai :fini della giurisdizione (in quanto � utile solo per stabilire 
il titolo di responsabilit� della pubblica amministrazione, ossia 
se ricorra o non l'ipotesi della solidariet�, ci� che presuppone la giurisdizione 
del giudice ordinario) � anch� irrilevante ai :fini dell'accertamento 
della re5ponsabilit� del funziorn.ario peT i danni conseguenti ad atti 
dallo stesso compiuti e che siano lesirvi di un diritto soggettivo dato 
che, sia pe.r la legislazione vigente sia per l'univoco insegnamento di 
questo Supremo Collegio, la responsabiHt� suddetta sussiste anche per 

(2) Il potere di controllo dello Stato sulle scuole private. 
Con la decisione in rassegna, la Suprema Corte ha ritenuto che -una volta 
venuta meno, per effetto della sent. 19 giugno 1958, n. 36, della Corte Costituzionale 
(Foro it., 1958, I, 841 con. nota), la necessit� dell'autorizzazione amministrativa 
all'apertura di istituti privati di istruzione (autorizzazione prevista dall'art. 
3 della I. 19 gennaio 1942, n. 86) -non sussista pi�, nel vigente ord:iname:
.to, altra nmma che attribuisca all'Am~inistrazione della Pubblica Istruzione 
dei poteri di controllo e vigilanza sulla scuola meramente privata, sicch� l'Autorit� 
non potrebbe, in alcun modo, intervenire nella sfeta del diritto di istituire e gestire 
istituti privati di istruzione, oosti-tuzionalmente garantito dall'art. 33, terzo comma, 
della Carta. 

Da tale premessa, la Corte ha dedotto che, nel caso di specie, rientra neHa 
competenza del Giudice ordinario di conoscere degli effetti di un atto emanato dal 
Provverutore in base a tale inesistente potere e dal quale il privato assume di essere 
rimasto leso nella propria sfera giuridica. 

Non pu� non dissentirsi dalla soluzione data al problema dal Supremo Collegio, 
in quanto che la soppressione dell'istituto dell'autorizzazione, cos� come 
prevista dall'art. 3 della 1. n. 86 del 1942, non comporta, in alcun modo, il venir 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1029 

gli atti di ufficio, per l'obbligo del funzionario di osserva:re, insieme 
oon le norme delle leggi e dei regolamenti, le regole della comune diligenza 
e prudenza, donde la competenza del giudice ordinario di 
sindacare I'atto amministrativo relativamente anche ali' es�ercizio del 
potere disorezionale che ne sia alla base, tutte le volte che rico.rra la 
violazione di un diritto soggettivo, ai fini non dell'annullamento dell'atto, 
ma del risarcimento del danno. 

Riguardo al secondo punto rileva che la Corte del merito, da un 
lato, avrebbe ritenuto la controversia afferente al rapporto di pubblico 
impiego, come tale soggetta alla giurisdizione esdusirya del Consiglio 
di Stato, e, dall'altro, si sa:rebhe soffermata a considerare il potere di 
sindacato dell'atto amministrativo, da parte del giudioe ordinario, nella 
subieota rnarterm, sia pure per negare il potere medesimo, faoondo cos� 
confusione tra i principi che 11egolano la distinzione fra la giuris�dizione 
011dinaria e quella esclusiva in materia di pubblico impiego ed i principi 
ohe regolano la distinzione tra la giurisdizione ordinaria e quella di 
legittimit�. � 

I due mezzi vanno esaminati congiuntamente perch� si completano 
l'un l'altro, per la loro intrinseca interferenza, e perch� entrambi 
prendono lavvio dal p:resupposto errato di avere la Corte del merito 
enunciato dei princip~ e fatto delle affermazioni, che non trovano alcun 
riscontro nella motivazione della denunciata sentenza. 

Invero l'impostazione giuridica, che .oostituisoe la premessa della 
sentenza, � che un atto amministrati'Vo, strettamente rioollegabile alla 
funzione, con effetto soltanto nell'ambito dei rapporti interni della p.a., 
non pu� averre incidenza alcuna nella sfera patrimoniale del singolo 

meno di ogni altro potere di vigilanza sulle scuole private da parte degli m-gani 
del Ministero della P.I., rientrando pur sempre n~ compiti istituzionali di quella 
Amminisl:raziOtne il suprremo controllo su tutte le fm-me di attivit� di istruzione e 
di educazione. 

Non pu�, invero, revocarsi in dubbio che l'isl:ruzione rientri tra le finalit� 
proprie dello Stato moderno {ZANOBINI, Corso dir. amm., 1957, V, 235; SANDULLI, 
Manuale dir. amm., 1962, 546; SAJLis, La Cos-tituzione ital,. dal 1948 e l,e libert� 
scolas-tiche, Studi econ.-giuridici Universit� di Cagliari, 1948-1949, 31; CrusAFULLI, 
La scuola nella Costituzione, Riv. dir. pubblico, 1956, 56; ZANGARA, I �diritti di 
libert� della scuola, Rass. diii'. pubbl., 1959, 390; contra: PoTOTSCHIG, lnregnamento, 
istruzione e scuola, Giur. cast., 1961, 408 e segg.), e, quindi, dell' Ammirnstrazione 
deHa P.I., ed, anzi, che es�sa abbia assunto, nella attuale organizzazione 
sociale, una importanza particolarmente rilevante, come quella attivit� che � diretta 
alla formazione ed educazione delle nuove generazioni, onde prepararle ed ins�rirle, 
nel modo migliore, nella struttura della stessa societ� ~tatale. 

Alla realizzazione di tale finalit� provvede, .in primo luogo, la scuola pubblica, 
e cio� il complesso di organi dello Stato o anche di enti inquadrati, comunque, 
nella pubblica amministrazione statale, ed, in secondo luogo, l'attivit� di insegna




1030 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e, quindi, riflettersi su un diritto soggettivo, ed � sotto questo aspetto 
che la Cmte ha negato che possa esse.re esercitata una pretesa di risarcimooto 
daivanti al giudice ordinario, dopo avere osservato che, dovendo 
!ravvisarsi nelfatto la esplicazione di una mera attivit� amministrativa 
oompresa nei poteri funzionalmente attribuiti alforgano agente, la 
pretesa st:essa viene a risolversi, in definitiva, in una censura della 
legittimit� dell'atto medesimo. 

Or la considerazione della Corte deve ritenersi O)rretta, perch�, 
solo nel caso in cui si disconosca il potere della p.a. di compiere un 
determinato atto e ,di emettere un determinato provvedimento, che 
incida su un diritto soggettivo del singolo, il giudice ordinario pu� 
conoscere della controversia promossa dal soggetto che si assuma 
leso da quell'atto o provvedimento, m�ntre se fatto sia femanazione 
di un potere effettivamente spettante alla p.a., non � configurabile 
un diritto soggettivo del singolo alla base della controveTSia, ma un 
mero interesse legittimo, non tutelabile davanti alrautorit� giudiziaria 
ordinaria, ma solo dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. 

Escluso, perci�, che la Corte del merito abbia ravvisato, nel caso 
concreto, nell'emanazione del provvedimento riguardante il ricorrente, 
la violazione di un diritto soggettivo, cade l'intera costruzione del 
terzo mezzo di ricorso. 

Non �, poi, esatto che la Corte sia incorsa, per �effetto di una 
pretesa incertezza nella decisione, in una confusione dei principi che 
distinguono l'ambito della giuris1dizione ordinaria da quello degli 
organi della giusti~a amministrativa. Essa, infatti, una volta affermato 
che il rapporto tra il ri�orrente e la p.a., a seguito della do-

mento lasciata alla libera iniziativa 'privata e cio� alla scuola privata, istituita e 
gestita da qualunque soggetto, pubblico (ad ecceziO'OO dello Stato) o privato. 

Tali criteri riafferma, nell'art. 33, la vigente Costituzione la quale, da un lato, 
prevede che � la Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e g�radi �, 
e, d'altro lato, consacrando H principio della libert� della scuola, dispone che 
� Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza 
oneri per lo Stato ". 

Quest'ultimo principio -come esattamente rileva lo ZANOBINI (op. cit., 247) 
-� non esclude che la istruzione e la cultura siano fini propri dello Stato, ma 
importa soltanto che fo Stato, nel conseguimento di tali fini, non faccia della 
relativa attivit� un proprio monopolio, ma si limiti ad agire in concorrenza con 
quella di altre organizzazioni e dei privati ". 

Al principio della rilevanza del pubblico interesse anche nei confronti del1'
attivit� di istruzione delle scuole private, � ispirata la disciplina di cui alla 

1. 19 gennaio 1942, n. 86, che contiene disposizioni concernenti le scuole non 
statali. Con tale provvedimento -come ricorda anche la sentenza in rassegna l'E.
N.l.M. (Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio, gi� istituito come persona 
giuridica con il r.d.l. 3 giugno 1938, n. 928) muta la propria denominazione in 
quella di E.N.I.M.S. (Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore) 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1031 

manda del primo per l'ammissione all'incarico d'insegnamento, rienh"
ava nella sfera del rapporto di pubblico impiego e che gli atti 
-0.ell'a:�ruminist:razione, nell'ambito proprio di tale rapporto, sono atti 
amministrati.vi, la ,oui valutazione, quanto alla legittimit�, � sottratta 
alla giurisdizione dcl giudice ordinario, ha, indi, ribadito il concetto 
della riconducibilit� dell'atto a}l'esercizio della funzione attribuita 
all'organo agente, in dipendenza dell'indicato rapporto, per inferirne 
che, solo se possa affermarsi che, in occasione ed in riferimento a 
questo rapporto, l'organo amministratirvo abbia oompiuto atti non 
<CompTesi nell'esercizio della funzione che gli compete, si pot:r� 'disou.
terre se tali atti siano o meno lesivi ,di un diritto soggettivo, al di fuori 
�deil rapporto stesso, e in caso affermativp, se di detta lesione la p.a. 
sia vesponsabile. 

La Corte, in tal modo, ha esattamente delineato il contenuto e 
gli effetti dell'attivit� dell'organo amministrativo, per ci� che 'oonoerne 
la legittimit� e la liceit� o meno dell'atto dallo stesso emanato, in rap~ 
porto, rispettivamente, ai limiti dell'una e dell'altra funzione giurisdizionale, 
con una puntualizzazione del problema che, per la sua chiarezza, 
non giustifica la censura posta ,ool quarto mezzo. 

Col primo mezzo il rioorrente, denunciando la violazione degli 
a:rtt. 1 e segg. della I. 19 gennai.o 1942 n. 86, modificata dal dJ.lgt. 
.24 maggio 1945 n. 412, dell'art. 33 della Costituzione in velazione alla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 1958, degli artt. 1 e segg. 

<l.C.S. n. 1276 del 1948, 88 e segg. r.d. 9 di.oembre 1926 n. 2480 e 20 
dell'Ovdinanza Ministeria1e1 29 febbrai.o 1952, nonch� la falsa applicazione 
degli artt. 113 e 114 t.u. aprp. oon r.d. 6 maggio 1923, n. 1054 
ed alla sua vigila:nza sono sottoposte, giusta l'ultima parte del terzo comma dell'art. 
1, 11 le scuole non regie ed i corsi che hanno per scopo di imparUre l'istruzione 
per il mnseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, 
magistrale, tecnica e femminile ,, . 

L'art. 3 della stessa I. n. 86 del 1942 sancisce la nece:ssit� della previa autoxizzazione, 
da parte dell'E.N.I.M.S. all'apertura delle scuole, ed il suooessivo art. 4 
:prevede le sanzioni peT l'esercizio di corsi o di scuole non autorizzate (IJTimo, 
secondo e terzo comma), nonch� (quarto comma) il potere dell'E.N.I.M.S. di 
.disporre la chiusurn di detti OOTsi e ,scuote 11 per ragioni di mdine mornle, politico 

o didattico, ovvern quando s]ano venute meo:m le condizioni 'in base alle quali 
fu concessa lautorizzazione ". 
Con successivo d.l. 24 maggio 1945, n. 412, l'E.N .I.M.S. � stato soppresso 
{art. 1) e le funzioni amministrative e di vigilanza gi� attribuite allo stesso Ente, 
in ordine alle scuole non governative, ai OOTsi di preparazione ad esame ed alle 
altre istituzioni culturali e ooolastiche indicate nei primi quattro commi della 

1. n. 86 del 1942, furono devofote (art. 4) al Ministero della Pubblica Istruzione 
(Ispettornto per l'Ish�uzione media noo go�vernativa). 
Come si � gi� accennato, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte 
'Costituzionale, con la cit. sent. n. 36 del 1958 -pur dopo aver rigorosamente 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1032 

e dell'art. 12 delle preleggi, il tutto in relazione alfart. 360 nn. 1, S 
e 5 c.p.c., oensura la sentenza impugnata per avel'e errato nella determinazione 
della sfera dei poteri spettanti al provveditorato agli studi, 
attraverso il richiamo, sopratutto, di norme abrogate da altre norme, 
delle quali, peraltro, �. stata dichiarata finoostituzionalit� e, per oonve!
rso, la p:retemnissione dell'O!rdinanza ministeriale, avente ad oggetto 
il oonforimento delle supplenze e degli incarichi d'insegnamento nelle 
scuole medie statali. Deduce, in particolare, che tale -oonferimento � 
regolato dalle norme che, dettate annualmente dal Ministero della P.I., 
devono essere appHcate dai prorvveditori agli sfJudi ed inoltre �che la. 
comunicazione dei p[ioweditori �COnoernenti Yammissione o fesdusione 
dai d�1tti incarichi e dalle supplenze deve essere fatta all'interessato 
ed alla commissione delle nomine e non anche ai presidi e direttori 
delle scuole e degli istifJuti privati della provincia, di guisa �ohe il 
Guooione, nella carenza di un pOll:ere di vigilanza su dette scuole e 
su detti istituti, avrebbe esplicato attivit� estranea alle sue funzioni 
col comunicare anche ad essi il pro'VVedimento riguardante il ricrn:rente. 
Rileva, inf�ne, che pe!r l'insegnamento nelle scuole private, � 
richiesta soltanto f iscrizione nelfalbo profossiona1e, div&samente da 
quanto ritenuto dalla CoTte del me!rito, che cio� si rendesse necessario 
il concorso degli stessi requisiti richiesti per l'insegnamento nelle souole 
statali, sicch� f esclusione da queste pOTti anche all'esdusione dalle 

scuole private. 

Il mezzo � fondato. 
S'� gi� accennato che la Corte del merito ha ricondotto la oomu~ 
nicazione alle scuole private del prr-ovvedimento concernente il ricor


riaffermata la rilevanza pubblicistica dell'attivit� di istruzione anche delle scuole 
meramente private, giacch� �il diritto di istituire e gestire scuole private � di 
quelli �sui quali la cura dello Stato deve esercifarsi nel modo pi� assiduo, con 
studio degli interessi, di natura non soltanto educativa e culturale, dei singoli e 
della collettivit� � ed �, pertanto, tale da non escludere �n� limiti, quali l'esigenza 
di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi per il s:uo eseTcizio, n� controlli 
successivi o preventivi� -ha dichiarato� la illegittimit� oos�tituzionale dell'art. 3 
e dei pdmi tre commi dell'art. 4 della l. n. 86 del 1942, non gi� per la ritenuta 
incompatibilit� di tale forma di controllo preventivo (o, pi� in generale, di ogni 
forma di controllo) con il diritto di istituire e gestire scuole private (ch�, anzi, 
la legittimit� e addirittura la necessit� della vigilanza della p.a. �, come si � orvisto, 
vigomsamente affermata), bens�. sul rilievo che l'autorizzazione, cos� come 
era disciplinata dall'art. 3 cit., si pl'esentava di una discrezionalit� pressocch� illimitata 
nell'an, e tale, quindi, da� pot~ concretamente conculcare il diritto di 
libert� della scuola, sancito dall'art. 33 della Costituzione. 

Eppertanto, se la esclusiva �ragione della ritenuta incostituzionalit� della: 

norma di cui al cit. art. 3 sta nella troppo ampia discrezionalit� consentita alla 

p.a. nel �rHascio dell'autorizzazione, di modo che -come � stato esattamente 
rilevato (CRISAFULLI, Zoe. cit., p. 84, n. 32) -lo stesso istituto dell'autorizzaziooe 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1033 

rente all'attivit� funzionale del Guocione, in stretta dipendenza del 
potere di vigilanza ohe il provveditore agli studi avmbbe sulle stesse 
souo1e, potere che, secondo la Crn�te, sebbene non espressamente previsto 
dal testo di alcuna legge, sarebbe, tuttavia, da desumersi dalfinsieme 
delle norme che regolano fistruzione media e, particolarmente, 
dal contenuto degli a:rtt. 113 e 114 del t.u. n. 1054 del 1923 e 
dell'art. 2 del relativo Tegolamento n. 1084 del 1925, che riguardano 
l'autorizzazione ad aprire istituti privati di istruzione ed il concoirso 
delle condizioni all'uopo richieste, tra le quali alcune relative alla 
scelta degli insegnanti. Ma, senza soendere ali' esame delle suddette 
norme, che non inteiressa, � appena il caso di osservare ohe la disdplina 
della materia, quale da esse risulta, � stata modificata successivamente, 
dapprima con la 1. 19 gennaio 1942 rn. 86, con la quale � 
stato istituito un apposito ente pubblico (Ente nazionale per l'insegnamento 
medio e superiore: E.N.I.M.S., che pireoedentemente era 
denominato Ente nazionale per l'insegnamento medio), a cui fu affidata 
la vigilanza sugli istituti privati d'istruzione, con la facolt� del 
rilasdo dell'autoTizzazione per la loro apeirtura, demandandogli il 
compito di portare una fundamentale unit� didattica, educativa e 
politica nei medesimi (art. 1 r.d.l. 3 giugno 1938, n. 928) e, quindi, 
com l'intento di inserirn rigidamente nel Tegime del tempo anche la 
scuola privata; e, dopo, col d.l.lgt. 24 maggio 1945 n. 412, col quale, 
una volta disposta la soppressione delJ'.ente suddetto, le funzioni amministrative 
e di vigilanza a questo ,conferite sulle scuole in discorso, 
furono devolute al Ministero della P.I., provvedendosi, nel oontempo, 
alla costituzione, presso lo stesso, di un Ispettomto per l'istruzione 

J?Otrebbe, in futuro, ritenersi non incompatibile con la Costituzione, a condizione 
di escludere ogni margine di discrezionalit� negli organi dello Stato, � evidente 
che non pu�, in via di interpretazio111e, giungersi a ritenere travolti e non pi� 
operanti i poteri di controllo (che si esplicano in forme diverse daHa predetta 
autorizzazione) che la legislazione precedente alla Costituzione gi� attribuiva 
all' Amminiskazion.e della P.I., anche sulle scuole meramente private, con disposizioni 
da ritenersi 111on solo anCOTa in vigore (oontrariamente a quanto afferma 
la sentenza in esame che conclude per l'attuale inesistenza di norrme ohe fissino 
controlli dell'Autorit� statale sugH istituti privati di istruzione), ma, inoltre, pienamente 
conformi ai precetti della stessa Costituzione. 

Tali norme sono appunto quelle, pi� sopra richiamate, sancite dall'art. 1 
della I. n. 86 del 1942 (che attribuisce all'E.N.I.M.S. -ed oora allo Stato la 
vigilanza sulle scuole non statali) e dall'art. 4, quarto comma, della ste~<>a 
legge (che prevede il potere del Ministero deJla P.I. di chiudere le dette scuole): 
la decisione in mssegna non sembra aver neppure presa in considerazione l'esistenza 
delle or citate norme, neppure al fine di porsi il dUJbbio della loro legittimit� 
cos.tituzionale, pur non es.sendo discutibile che una legge esiste e deve 
essere applicata finch� non sia abrogata dalla sentenza della Corte � Costituziooale 
ohe ne accerti (con efficacia costitutiva) la incostituzionalit�. 



1034 RASSEGNA DELI..'AVVOCATURA DELLO STATO 

media non governativa, alle dirette dipendenze del Ministro, per 
I'esel'cizio delle menziQlnate attribuzioni. 

Entrata, suocessivamente, .in vigore, il 1� gennaio 1948, la Carta 
rostituZiionale, che, all'art. 33 comma terro, dispone che cc enti e privati 
hanno il diritto ,di istituire souole ed istituti �di educazione, senza oneri 
per lo Stato �, e, soUerv:ata, in relazione al contenuto della disposizione, 
la questione della legittimit� degli artt. 3 e 4 (commi, primo, secondo 
e terzo) della 1. n. 86 del 1942, concernenti, rispettivamente, la neoessit� 
dell'autorizzazione amministrativa alFapertura di istituti privati d'istruzione, 
nel concorso ,di determinate condizioni oggettive, e il divieto 
del funzionamento di detti istituti, in mancanza dell'apposita autorizzazione, 
mn la comminatoria di sanzioni per i contmvventori, la Corte 
Costituzionale, con sentenza del 18 gj:ugno 1958, dichiar� la incostituzionalit� 
'di tali norme, nella considerazione che, con la libert� di 
istituire scuole e istituti di istruzione, la quale, riconosciuta dal nuovo 
ordinamento costituzionale, si �-configura come un vero e proprio diritto 
soggettivo sia delle pocsone fisiche che delle persone gj:uridiche, fosse 
assolutamente incompatibile la necessit� delfindicato provvedimento 
aiutorizzativo di discreizionalit� pressoch� illimitata. 

La ,detta Corte, dopo aver sottolineato, nella sent,enza, che l'istru


X

zioner � uno dei pi� delicati settori della vita sociale, in quanto attiene 
alla formazione delle giovani generazioni, per oui il di.ritto di '.istituire 
~ 
e gestire scuole private � ,di quelli sui quali la cura dello Stato deve 

I 

esercitarsi in modo pi� a'ssiduo, con stu�dio degli interessi dei singoli 
e della oollettivit�, e dopo avere rilevato che, pertanto, il diritto stesso . 
. 
non esclude in tale materia n� limiti -quali lesigenza di parti-oo~ari 

I

I 

I00 

N�, del resto, pu� opinarsi che tali na.rme fossero irrilevanti ai fini della 
decisione della fattispecie ooncrefa, non apparendo contestabile che il potere di 

' 

..

� vigilanza � cos� �attribuito agli organi della P.I. oomprende anche il potere di 
segnalare alle scuole private il nominativo di quell'insegnante che, essendo sottoposto 
a procedimento penale pe�r vari reati dolosi (basta il semplice fondato 
sospetto scaturente dalla pendenza del processo penale, qualunque sia poi l'esito 
del medesimo) non sembri rivestke quelle qualit� di integr-i:t� momle che sono 
indispensabili per lesercizio della delicata mansione di insegnamento anche presso 
una scuola privata. 

Del �l'esto, se l'art. 4, quarto comma cit, consente al Ministero della P.I. di 
disporre la chiusura delle scuole per ragioni di ordine mornle e didattico (tra 
l'altro), non pu� non xi:conosoersi alla stessa Amministrazione un potere di controllo 
ispettivo (che si attua con indagini, inchieste, segnalazioni di inconvenienti 

o difetti nell'esercizio scolastioo, ispezionj ed anche -ci� ohe rilevava nel caso 
concreto -attraverso la vigilanza sulle qualit� morali degli insegnanti addetti 
alla scuola), :solo attraverso i1 quale l'autorit� statale � mess�a ,in grado di conosce.re 
oontinuamente e da vicino l'operato delle scuole private, ci� che costituisce il 
nooessario presupposto di fatto per lesercizio del potere di chiusura delle stesse, 
espressamente previsto dalla legge. 

PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1035 

requisiti soggettivi ed oggettivi per il suo eseTCizio -n� controlli 
-suocessivi o preventivi -, non ha mancato, tuttavia, di avvertire 
che fimposizione di tali limiti e controlli, oon la determinazione della 
lorro natura, portata ed estensione, ha bisogno, per�, di essere puntualizzata, 
affinch� non sia snaturato il diritto garantito, col fatto di 
lasciaTe un margine eccessivamente ampio alla discrezionalit� e ohe 
la detta puntualizzazione non pu� ohe esser.e affidata alla legislazione 
ordinaria, per via di norme che siano compa..tibili ool preootto costituzionale. 
� 

Orhene va ossewato che alla libert� di istituire scuole ed istituti 
di istruzione non fa riscontro, nell' oTdinamento vigente, alcuna norma 
con la quale siano posti dei limm al suo esercizio o fissati dei controlli, 
onde nessun inte'l."Vento deifautorit� pu� considerarsi legittimo, 
allo stato, nel difetto di una legge che lo preveda �e lo disciplini. 

� vero che, nel secondo comma dello stesso art. 33 della Costituzione, 
trovasi affermato il pirincipio che spetta alla Repubblica � dettare 
le noTme generali sull'istruzione �, ma tale rinvio non consente 
di estendere l'applicazione delle leggi ordinarie, vigenti in materia, 
alle quali esso si rif.erisce, a qualsiasi scuola, pubblica e privata. Infatti, 
il �contenuto del oomma citato, lungi dal potere essern collegato con 
quello del terzo oomma, sulla libert� -proclamata senz'altra riseTVa 
che non sia quella delfesdusione di oneri per lo Stato -di istitufoe 
scuole ed istituti �di istruzione, si completa, piuttosto, integrandosi 
compiutamente, ool potere-dovere dello Stato, enunciato contes'h.ialmente 
nella medesima proposizione del secondo comma, �di istituire 
� scuole statali per tutti gli ordini e gra..di �, risultando �evidente da 

Del resto, che -pur dopo la oont. n. 36 del 1958 della Corte Costituzio~ 
nale -competano allo Stato� (e cio� al Ministero della P.I.), in virt� delle surrichiamate 
ddsposizioni di legge, poteri di controHo anche sulle scuole meramente 
private, appunto in considerazione della rilevanza del pubblico intel'esse che 
camtterizza tutta la materia della istruzione, � �Stato, pi� volte e recentemente, 
ri.affermato� dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (decisiorni 10 febbraio 
1960, n. 49, Foro. amm., 1960 I, 1145 e Giur. co~., 1960, 334; 6 luglio 1960, 

n. 542, Foro it., 1961, III, 33; 7 febb:raio 1962, n. 127, Foro amm., 1962, I, 585 
e C011s. Stato, 1962, I, 315). Nello stesso semso �, anche, la prevalente dottrina: 
of.r. A. Przzr, Scuola privata e controlli dello Stato, Rriv. giur. scuola, 1962, 566 
e segg., ivi (570) con richiami alla concorde opLnione del FRAcHINI, Parificazione 
e pareggiamento nell'ordinamento �ella scuola secondaria, 1950, 38 e segg. e 
dell'ARGENTINI, La scuo�la secorndaria non ~ata/;e, 1952, 20. 
In pa1tioolai'e, la decisione 10 febbraio 1960 n. 49, su menzionata, affrnntando 
il :problema della persisten:m del poteve di chiusura delle scuofo private 
( oo/Vlamente, per motivi di m-dine didattico e momle, e non gi� peT il venir meno 
delle condirioni dell'autmizzazione, che � istituto soppresso con la pi� volte cit. 
sent. n. 36 del 1958 della Corte Costituzionale), si � anche proposta la questione 
della costituzionalit� della nonna (art. 4, quarto comma, della 1. n. 86 del 1942), 

' 



1036 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 

ci� che esso rigua:rda esdusivamente fistruzione pubblica, nella sua 
S�truttura e �nei suoi m'dinamenti didattici. 

N� pu� dirsi che l'interesse generale all'istruzione della collettivit�, 
affermato implicitamente dalla nomna costituzionale, non trovi 
alcuna tutela, per l'attuale carenza della legislazione ordinaria in tema 
di limiti e oontrolli all'esercizio del dllitto di aprire e gestire scuole e 
<istituti privati di istruzione, ove si consi<deri ohe una tutela � assicurata 
dal controllo statale, stabilito .dal quinto comma. dell'art. 33, 
dell'esame di Stato per l'ammissione ai vari OT�dini e gradi di scuole 

o per la conclusione di essi, ai fini del r.fconoscimento legale degli studi. 
Ne dis�cende che la rof:W dJeoiJ1JJerndi della �s�enitenza impugnata � 
errata, perch�, una volta rilevato, contrariamente al giudizio espresso 
dalla Corte d'Appello sul punto, che il p:r()lVVeditore agli studi non ha 
poteri di vigilanza sulle souole private, � chiaro che il Guccione, col 
dare COlffiunicazione del pTovvedimento concernente il rioorr�ente anche 
agli istituti privati della provincia, ha compiuto un atto (ohe non 
doveva compiere, perch� non aveva il poteTe di farlo) la cognizione 
del quale, insieme con gli effetti ohe eventualmente ne sono seguiti, 
spetta al giudice ordinario. 

Non � inutile, tuttavia, precisare che, con le suesposte considerazioni, 
si � inteso fa:re riferimento al tipo �di souole meramente private, 
escluse, per:ci�, quelle pareggi-ate, rigual'do alle quali non pu� disconoscersi 
la potest� di vi�gilanza del provvedito!l'e agli studi. Basti considerare, 
al riguaTdo, che per le scuole non statali, che richiedono la 
parit�, la legge dev;e assicurare ai lom alunni un trattamento scolastico 
equipollente a quello degli alunni di scuole statali (art. 33, comma 

che conferisce tale potere all'Amministrazione, risolvendola nel senso della sua 
manifesta infondatezza. 

Ed, invero, -motiva la surrichiamata decisione -� nessun dubbio pu� 
sus'Sistere circa iil potern-dovere dello Stato di intervenire, con le forme e nei 
limiti prescritti, a tutela del pubbHco interesse. Quel che si porrebbe in questione 
non � tanto il potere specifico di interrvento dello Stato nei riguardi delle scuole 
istituite da enti e privati, quanto il generale potere di interviento deHo Stato 
stesso, sia pure visto in una sua partiooiare applicazione, a tutela del pubblico 
interesse � � 

Ma, pi� in generale, la costituzionalit� del potere di vigilanza esercitato 
dallo Stato sulle scuole private, in virt� della norma di cui all'art. 1 della 

1. n. 86 del 1942, nonch� di quella di cui al quarto oomma dell'art. 4 della 
stessa legge, nella parte in cui � previs~o il potere dell'Autorit� di chiudere le 
scuole private per ragioni CLi moralit� o di ordine didattico o politico (nel senso 
che sar� ora precisato), appare evidente ove solo si consideri che il diritto di 
istituire sc1mle, sancito dall'art. 33, terzo comma, della Costituzione, pur in 
mancanza di �esplicite limitaziom poste dalla norma stessa, va doverosamente 
incontro a dei notevoli limiti ricavabili dalla interpretazione sistematica della 
stes.sa Costituzione (cfr. CrusAFULLI, Libert� di scuola e libert� di insegnamento, 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1087 

quarto, della Costituzione), per dovere inferirne che non pu� prescindersi, 
a questo effotto, dall'insrieme dei requisiti che attengono alla 
persona degli insegnanti, che si vuole s~ano �eguali nelle scuole statali 
-e in quelle paritarie, sopratutto per garantirne una nomnale attivit� 
d'insegnamento, risultato questo ohe in tanto pu� raggiungersi, in 
quanto vi sia un controHo da parte delfautorit� statale, la cui giusti:
ficazione � data dal fatto che le dette scuole, col .chiedere la parit�, 
vengono a porsi sullo stesso piano delle scuole statali. 

Gol secondo mezzo il ricorrente, denunciando Ia violazione del1'
art. 5, all. E, della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, nonch� lomesso esame 
di fatti decisivi e la motivaziolll;e illogica e insufficiente, in �relazione 
all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che la Corte del merito abbia 
valutato il comportamento del Guocione limitatamente al fatto della 
cornunicazfone del provvedimento ed abbia trascurato, in tal modo, 
1'esame del vero oggetto �della causa, e do� ohe il Guocione aveva 
commesso un illecito penale (reati di ingiuria, diffamazione e abuso 
di uffido) �e un illecito civile (attribuzione di fatti inesistenti lesivi 
dell'ono;re e della personalit� mn una pubblicit� non dovuta), con 
conseguenti dannri morali e patrimoniali per esso ricorrente. 

Il mezzo � assorbito dall'accoglimento del primo, perch�, negato 
-che il Guocione avesse la facolt� di comunicare il prorvvedimento di 
che trattasi anche alle scuole private non paveggiate, il giudice di 
rinvio, conseguent�1IIlente, dovr� prenderr"e in esame il contenuto del 
provvedimento stesso, ai fini dell' aocoglimento o meno della pretesa 
di danni, cosa che non ha fatto e non poterva fare la Corte d'Appello 
di Roma coerentemente col presupposto della sua dedsione, ohe la 

Oiur. cost., 1958, 491 e segg.; V ALENTINI, In tema di provvedimenti di chiUS-Ura 
di scuole non stataU, Giur. oost., 1960, 341, nonoh� la sent. n. 36 del 1958 della 
Corte Costituzionale, suocitata), e dettati, oltre che dalla esigenza di assicurare 
la realiz:oaz:ione della finalit� pubblica dell'istruzione, dalla 111eoessit� di gaa-antire 
il rispetto del buon costume, di cui all'art. 21, ultimo. comma, della Costituziooe, 
(per cui deve ritenersi non tutelata ogni attivit� di istruzione che contrasti con 
tale� nozione), la tutela della salute prevista dall'art. 32 della stessa Costituzione, 
(e che si conereta nella necessit� che le scuole forniscano� serie garanzie dal punto 
<li vista igienico), la tutela della pubblioa incolumit�, ed anche la tutela dell'ordine 
pubblico (intendendosi per oontrario �all'ardine ;pubblico ogni orientamento 
di pensiero che renda a promuovere la sovversione violenta dell'assetto 
-dello Stato e dei valori della libert�: cos�, MoRTATI, Ist. dir. pubblico, 1962, 904. 

Cfr., anche, CmsAFULLI, La souola nella Costituzione, cit.). 

Ad assicurare losservanza di tali limiti connaturali al diritto di Libert� deJla 
scuola � proprio preordinato il potere di vigilanza attribuito agli organi dell' Amminisb
�azione della P.l. dall'art. 1 della I. n. 86 del 1942, della cui oostituzionalit� 
non �, pertanto, lecito dubitare; come non pu� duhitaTsi della tegittimit� 
.mstituzionale della norma che attribuface allo Stato il potere di chiusura dell<:l 
:scuole private, semp:rech� l'intervento de11a p.a. non sia diretto a tuteJa;re deter




1038 RASSEGNA DELI..'AVVOCATURA DELLO STATO 

pretesa dell'istante, in quanto fondata sopra un atto amministrativo, 
emesso nel le~ttimo esercizio del portere O!rganico e, come tale, insusoettibile 
di danno patrimoniale per f istante medesimo, non poteva, 
perci�, essere fatta valere davanti al ~udice mdinario. -(Omissis). 

minati indirizzi o finalit� politiche particolari, (ci� che sarebbe attualmente inammissibile), 
bens� a garantire la realizzazione dell'interesse pubblico dell'istruziooe 
( � ragioni di m�dine didattico �) od il rispetto delle esigenze fondamentali della 
moralit� o del buon costume (�ragioni di ordine morale n) o dell'ordine pubblico, 
nel senso su precisato (in tal s�nso intendendo le � ragioni di ordine politico � 
menziona.te nell'art. 4, quarto comma, della cit. l. n. 86). 

Deve, pertanto, concludersi che -pur essendo augurabile che il legislatore� 
intervenga sollecitamente a disciplinare ~n modo pi� compiuto�, alla luce dei criteri 
introdotti dalla Carta Costituziooale, l'intera materia de~ controlli sulle scuole 
private (rimasta, .tra l'altro, imperfetta per il verur meno dell'istituto dell'autorizzazione) 
-non sofo permane nel vigente ordinamento giuridico, oontrru:iamente 
a quanto 1eggesi nella sentenza in rassegna, il potere di vigilanza dell' Anunfilistrazione 
della P.I. sulle dette scuole, ma anche che tale potere, cos� come �� 
attualmente disciplinato dalle norme surrichiamate, appare pienamente compatibile 
con il principio della libert� della scuola, sancito dall'art. SS, terzo comma, 
della Costituzione. 

GIANCARLO MANDO' 

' 

'

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 luglio 1964, n. 2031 -Pres. 

II 
00

Torrente -Est. Salemi -P.M. Tavolaro (conf.) -Jacot (avv. Parrinello) 
c. Ministero Tewro (avv. Stato Albisinni). � 


Competenza e giurisdizione -Guerra -Contratti di guerra -Commissario 
liquidatore -Provvedimenti -Rimedi -Competenza 
del Consiglio di Stato o dell'a.g.o. -Criterio di discriminazione. 

(d.l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 8). 
Guerra -Contratti di guerra -Commissario liquidatore -Poteri 
di trasformazione -Insindacabilit� da parte dell'a.g.o. -Fattispecie. 


I

(d.l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 5; e.e. 1278). 
Con il d..l. 25 marzo 1948, n. 674, sono stati attribuiti al Commissario 
per .la sistemmzione e .za liqwid!azione 0dei contratti di guell"T'a, ampi 
poteri discrezionali, i quali possoino anche inciidere nella sfera dei diritti 
soggettivi prriviati. P.ertanto sono configurabili due distinte garOYnzie 
giurisdizionali: il ricorso al ConsigUo di Stato, .a tutela d!egli inteiressi i-:� 
Zegittimi; iazione dinanzi alia.g.o. a tutela �dei diritti soggettivi ne:l oaso 
di violazione di norme contrattuali, o di condanna deliamministraz.iorne 
a corrispondere l'indennizzo liqukliato dal eommissario che sia dovuto 


PARTE I, SEZ. II, GIURlS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1039 

in dipendenza �el ~ovvedimento commissarwle senza che si impugni 
il provveidimento meidesimw nel suo aspeitto discrez~onale (1). 

J.l Commis.sario, neliesercizio� dei poteri di li:qufrl)(J,zione e trasformazione 
dei contratti di guerra, pu� tll'asformare in obbligo 1.a facolt� 
della debitrice amministrazione di pagare in moneta legale acorrispettivo 
contrattualmente previsto in moneta estera e pu� dJetelf'minare anche 
~l ratpporio di cambio tra .le due mo'l'l!etei senza che il giudvce ordinario 
possa siruk�xJ,re iesercizio �el swdJdJertto potere, non potendo sostituire 
una propria liquidJazione a quell.a effettuata dal Commissario (2). 
(1-2) La Suprema Corte ribadisce con la prima massima i principi gi� 
enunciati nella sentenza delle Sez. Un. 4 luglio 1962, n. 1712 (Gi,ust. Civ. MWIS. 
1962, 848), circa i rimedi giurisdizionali avverso i provvedimenti commissariali 
di liquidazione dei contratti di guerra. 

Tale orientamento, che costituisce la puntuale applicazione dei principi 
sulla discriminazione delle competenze, va senz'altro condiviso, come va condivisa 
la esatta osservazione, che abbiamo voluto conservare nella massima, secondo 
cui, stante la latitudine dei poteri discrezionali 'attribuiti dalla legge al Commissario, 
il rimedio da consideraEsi normale � il ricorso al giudice degli interessi, 
eissendo invece eccezionale e Hmitata ai casi indicati dalla Suprema Corte, la proponibilit� 
di un'azione dinanzi al g.o. 

Interessante nella seconda ma&sima l'enunciazione del principio che il g.o. 
non pu� comunque sostituire una propria liquidazione a quella operata dal Commissario, 
ma pu� solo rettificarla in ;relazione ai criteri legali di liquidazione. 

Per quanto riguarda la trasformazione contrattuale operata dal Commissario 
nell'ambito dei 'Suoi poteri discrezionali, occorre rico,rdare che nella specie 
si trattava di un contratto in cui il corrispettivo era stabilito in moneta 5,traniera 
(draame). La parte accettava in sostanza la trasformazione del contratto da 
draame in lire, ma chiedeva la applicazione del cambio imposto con bando del 
Comandante delle operazioni militaxi in Grecia del 21 giugno 1941 in ragione 
di lire 1 per 8 dracme, ossia di lire 12,50 per cento dracme. 

Si � sostenuto in giudizio, e la tesi � stata aooolta dalla Suprema Cor!le, 
ohe il bando di cui trattasi aveva esclusivamente finalit� di contabilit� interna 
nell'ambito dell'Amministrazione e che non poteva quindi ,costituire fonte di 
diritti per i privati. Correttamente, pertanto, il Commissario, nello stabilire la 
trasformazione in lire del contratto, aveva trascurato il cambio hnposto dal bando, 
applicando invece un cambio pi� aderente all'effettivo valore della dracma. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2059 -Pres. 
Torrente -Est. Restaino -P.M. TavoJaro (conf.) -Bolza.nelli (iwv. 
Jannuzzi) c. Ente Nazionale Assistenza Sociale -E.N.A.S. (avv. 
Federici). 

Cosa giudicata � Giudicato sulla giurisdizione � Presupposti. 

(e.e., art. 2909). 



1040 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Ente nazionale 
di assistenza sociale: natura giuridica -Controversie con i 
propri dipendenti: giurisdizione esclusiva del Consiglio di 
Stato. 

(t.u. 26 giugno 1924, n, 1054, art. 29, n. l; c.p.c., art. 429). 
Consiglio di Stato: giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego 
-Sindacato di legittimit� della Corte di Cassazione -Limiti. 

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1). 
Cassazione -Osservanza dei limiti esterni della giurisdizione 
attribuita al giudice speciale -Violazioni interne di norme 
giuridiche da parte del giudice speciale: incensurabilit�. 
(Oost., art. 111). 

P eroh� possia �dirsi formato il giudimto rolla giurisdizione � nece'Ssairio 
ohe sia intervenuta, da parte deil girudioe, una pronuncia �ontemporonea 
sulla giurisdii�Jone e sul merito, oooero che sulla giurisdizwne 
abbia pronunciato la Corte di Casoozione. Fuori ,di tali ipotesi, il difetto 
di giurfsdf;zione pu� eissere rilevato, anche cluffiJcio, in ogni stato e graxkJ 
del processo (1). 

L'Ente Nazionale di Assistenza Sociale non � un ente pubblico economiJco, 
assoggettato, quanto ai rapporti con i suoi dipendenti, alla 
disobpliJna delle cowtroversie individ!lmli dei lavoro a norma deliart. 429 

n. 3 c.p.c., ma � un istituto di patrornato e d.i assistenza ohe persegue 
finalit� di interesse. sociale, esclusivamente pubbliJcistiche. Come tale, 
esso � una persona giuridica pubbliJca, soggetta ai controlli deliAutorit� 
governativa, ooch� le cowtroversie relative al rapporto di impiego dei 
suoi dipendenti sono devolute, a norma �Jel"tart. 29, n. 1, del t.u. 26 giugno 
1924, n. 1054, aUa giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato (2). 
L'art. 29, n. 1, ed ultimo e peniultiJmo comma de<l t.u. de:lle leggi 
sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, attri-. 

(1) Sulla rilevabilit� d'ufficio del difetto di giurisdizione del giudice ordinario 
e sul giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione v. Cass., 18 marzo 1964, 
n. 615, Giusct. civ. Mass., 1964, 2.69, con richiamo alla Ca:ss., Sez. Un., 15 ottohre 
I.963, n. 2768, Giust. oiv. Mil])Ss., 1963, 1302 (richiami di giuri:sprudenza in 
relazione a questa ultima decisione). 
Srul problema relativo all'ammissibilit� del regolamento di giurisdizione nell'ipotesi 
di sentenza di merito che abbia deciso soltanto una di pi� cause riunite 

v. Oass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 124, Giust. oiv. Mass., 1964, 57 ed ampia 
nota di richiami giurisprudenziali in calce a Cass., 10 ottobre 1963, n. 269&, 
Giust. civ. Mass., 1963, 1263. 
{2) Per 'riferimenti afr. Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, in questa 
Rassegna, 1964, 274 e 698. In senso conforme v. Sez. Un., 22 marzo 1958, n. 960, 
Mass. Giust. oiv., 1958, 338. 


PARTE I, SEZ. II, GTIJRIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1041 

buendo alla esclUsiva giurisdizione dJel Consiglio di Stato i r'Vcorsi relativi 

al rapporto di imp,ie:go prodotti dagli impiiegati degli en.ti pubblici sot


topo'Sti a tute,la, o ariche a sola vigilanza, dell'Amministrazione oentmle 

dJello Stato, ammette per essi il soZo sindaoarto di legittimit�, esicludendo 

la estensione dJel srinidacato giuris<i/Jizionale amche al merito, oon a di


S'p01're che fommf!ssiJbilit� di tali ricorsi � linnitata ai soli casi di incom


petenza, ecoesso dJ� potere o violazione di, legge (3). 

Una volta f1JCc:ertata �1:o-~seroamza dei limiti estern,;, della giurisdi


zione itn relazione alla materia assegnata dxilla legge all'esame del Con


siglio dii Stato, non sono censurabili dalla Corte di C assaziorne le deci


sioni di dJetto organo amminVstrativo che, pror/1!Umciando entro quei limiti, 

8Vano ei1y,entualmente inco1'se in vio,lazio-ne di norme gimiidiche di nartura 

sostanziale o prrooesruale {4). 

(3) Sull'estensione della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in 
relazione al rapporto di pubblico impiego v. Cass., Sez. Un., 18 marzo 1963, n. 676, 
Giiwt. civ. rep., 1963, voce Competenza e griurisdizione in materia oivil,e, n. 379. 
(4) In senso conrfomie cfr. Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1963, n. 3246, Giust. 
oiv. Mass., 1964, 418. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2062 -Pres. 
Torrente -Est. Modigliani -P.M. Tavolaro (conf.) -Ufficio Unico 
Esecuzioni e Protesti Corte AppeUo NapoH ( avv. Angelo) c. Pumpo 
(avv. Tamajo) ed altri. 

Ufficiale giudiziario -Ufficio unico -Natura -Ente pubblico Esclusione. 


(d.P.R. 15 .dicembre 1959, n. 1229; 1. 19 dicembre 1956, n. 1442, art. 1). 
. Ufficiale giudiziario -Rapporti con i dipendenti -Controversie Giurisdizione 
ordinaria. 

Gli Uffroi unici notificaz,voni, es-ecuz:ioni e prrote~i -costituiti 
nelle sedi dJi carpoluogo di distvellto o di ci11condario risP'ettivarrnente 
presso la Cone ilApp1eJlo o piresso il T1'ibu'11!0i/;e, e dei quali fanno pa:rte 
dJi di,ritto gli ufficiaU giudizf!arri e gli ai'wbooti assegnati alte ptiante 
o1'ganiche dJei rispiettivi uff,vci giuik"ziari (axrt. 1, l. 19 dicembve 1956, 
.n. 1442; art. 101 d.P.R. 15 dkembr:e 1959, n. 1229) -non hanno natura 
di enti pubblioi. La qualifica di ente pubblico postula innoozi tutto 
la esistenza di un soggetto giuridico, mentre glri � Uffici unfoi � non 
ha:nno natum di perso,na giuridica, vn dJifertto di dJecrieto di riconoso~mento 
o di disposizioni normative che ,abbiano ad essi attribuito tale 
qualifica o da cui possa implicitamente desumersi che i ordrinamento 
1i consideri come pe1'sone giuridiche. Cistiituz:iione di persone [�i.uri




1042 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

diche piubbl~che non pu� essere ravvisata niepipure a seguito della formazwne 
di un fondo comune che determina tra gli ufficiali giud~iari 
aikktti allo stesso Ufficio una asoociaz.ione~ priva di personalit� giuridica, 
intesa a svolgere oJttirit� di intere~e comune, con fondo comune e con 
vincoli tra gli associati (1). 

I rapporti tra gli Uffici u111ic~ notifioazioni, esiecuzioni e pirotesti 
istituiti neille sedi ca:poluogo di d~etto e di circondJario ed i loro 
dipendien;tri non sono dJi pubbl:iico impiego, e vanno, pertanto, soggetti 
alkJ giurisdJizione ordinl{llria e non a queUa del giudice ammini


strotrivo (2). 

(1-2) In tema di rapporti tra gli Uffici unici notificazioni, ese~ 
cuzioni e protesti ed i propri dipendenti. 

Le Sez. Un., pronunciando in sede di ;regolamento di giurisdizione, hanno 
escluso che sia configurabile un rapporto di pubblico impiego nei confronti dei 
dipendenti assunti dalla comunit� degli ufficiali giudiziari addetti ad un Ufficio 
unico notificazioni, esecuzioni e protesti, sul presupposto che detto Ufficio unico 
non � persona giuridica e, comunque, non � ente pubblico: eppertanto, tale rapporto 
giuridico � da ritenersi di �natura privata, ed intercorrente tra la collettivit� 
degli ufficiali giudiziari ed i dipendenti, sicch� le relative controversie Tientrano 
nella competenza giurisdizionale dell'a.g.o. 

La decisione � indubbiamente esatta . 

.t, in primo luogo, da escludersi che il rappOTto di impiego in considerazione 
intercorra tra i detti dipendenti e lo Stato: la sentenza non si sofferma (e giustamente) 
su tale punto, ma, per completezza di indagine, � qui opportuno accennare 
anche a tale prospettabile questione. 

A tal fine, sa:r� sufficiente osservare che la inesistenza di un rapporto (di 
qualsiasi natura) con lo Stato � reso evidente dal fatto che il sorgere, lo svolgersi 
e l'esauriTsi del medesimo dipendono esclusivamente dalla vtofont� degli ufficiali 
giudiziari adetti all'Ufficio unico, senza alcun intervento dello Stato. 

Invero, sono gli ufficiali giudiziari i quali devono giudicare, in Telazione alla 
organizzazione dei servizi dell'Ufficio ed alle sue esigenze in dipendenza della mole 
di lavoro da espletare, se sia opportuno, o meno, assumere detti ausiliari; ancora, 
sono gli ufficiali giudiziari che scelgono le persone adatte alla bisogna e prnvvedono 
alla loro assunzione; una volta, poi, costituito H rapporto, tale facoltativa collaborazione 
degli ausiliari (i quali hanno -del resto -una modesta sfem di attribuzioni, 
restringendosi le loro mansioni ai lavori interni di ufficio, lavori prevalentemente 
d'ordine, secondo le direttive dell'ufficiale dirigente) si svolge in un rapporto 
di stretta subordinazione nei confronti della comunit� degli ufficiali giudiziari, 
a carico esclusivo dei quali grava la loro restrizione (da prelevaTsi dal fondo costituito 
dal 10% dei proventi, da accantonare mensilmente); da ultimo, � rimesso 
esclusivamente agli ufficiali giudiziari far cessare il rapporto c�n i propri ausiliari, 
mediante il loro licenziamento. 

Lo Stato, pertanto, non interviene n� per l'assunzione dei medesimi, n� per 
la loro retribuzione, n� pe'l' esercitar� alcun controllo sulfo svolgimento del rapporto 
di impiego, n� per porre fine ad esso: ogni idea di un rapporto tra la pubblica 
amministrazione statale ed i detti ausiliari �, di conseguenza, da respinge'l'si. 

N� avrebbe pregio il sostenere, in contrario, che l'as.sunzione del detto personale 
� effettuata dall'ufficiale giudiziario dirigente nella sua qualit� di o'l'gario 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1043 

dello Stato, sicch� verrebbe per tal modo a costituirsi un rapporto di pubblico 
impiego con I'Amministrazione statale: naturalmente tale tesi dovrebbe dare per 
risolto l'altro, ancor non pacifico, problema, della natura del rappo-rto intercorrente 
tra l'ufficiale giudiziario e lo Stato, nel senso che il primo, quale ausiliare dell'ordine 
giudiziario, esplichi funzioni prettamente statali e sia, per ci�, legato con lo Stato 
da� un rapporto di carattere impiegatizio (v., �n tal senso, Cons. Stato, Ad. pl., 
24 maggio 1954 n. 18, Foro amm., 1954, I, 4, 70; Cons. Stato, 8 maggio 1959 n. 5{36, 
Foro a:mm., 1959, I, 738; in dottrina, cfr. GuALTIERI, Anoom sulla respomabilit� 
dello Stato in ordine al fatto o atto colposo o doloso posto in essere dall'uffioiale 
giudiziamio nell'eserciZ!io delle sue funzioni, Foro it., 1957, IV, rn2; contra, nel senso 
che l'ufficiale giudiziario non � impiegato statale, cfr, Trib. Napoli, 2 ottobre 1953, 
Foro it., 1954, I, 261; Trib. Bologna, 5 dicembre 1956, Foro pad., 1957, I, 348; 
Cons. Stato, 18 gennaio 1952, n. 20, Giur. compi,. cass. civ., 1952, I, n. 856), ed 
inserito nella organizzazione �stabile dell'Enl!e statale, tale da venire a costituire 
un vero e proprio organo dello Stato (cfr., in tale senso, ALEssr, Sulla ammissibilit� 
di una responsabilit� dello Stato in ordine ai danni causati da attiv~t� colposa di 
ufficiali giudiziari, Foro pad., 1957, I, 348). 

Ma, anche ove fosse ammrssibile, in astratto, che l'ufficiale giudiziario sia 
organo dello Stato, sar�ebbe comunque da escludere che egli (o l'ufficiale dirigente), 
nell'assumere i propri ausHiari, operi nella veste di organo dello Stato: ed, invern, 
per la identificazione dei soggetti del rappmto cos� co!'ltituito, deve aveTsi riguardo 
alla natura del lavoro� dedotto in contratto ed alle persone che di quella attivit� 
1avo-rativa vengono effettivam�ente a beneficiare (Sez. Un., 6 febbraio 1959, n. 387, 
Giur. it., 1959, I, 1206). 

Alla stregua di tale criterio si osserva -a parte la pur decisiva considerazione 
che non vi � alcuna norma che attribuisca -all'ufficiale dirigente il potere di 
rappresentare la p.a. nella stipulazione del relativo contratto -che l'attivit� che 
viene svolta dagli ausiliari cos� assunti si concreta nello svolgimento di vari servizi, 
di carattere manuale o d'ordine, meramente strumentali rispetto alla �a.ttivit� tipica 
esplicata dagli ufficiali giudiziari, volti a facilitare ed allevia.Te il compito degli stessi 
ufficiali giudiziari, e che si risolvono, in definitiva, in un beneficio diretto ed 
esclusivo delle singole persone che fanno parte di quella comunit� (costituente 
l'Ufficio unico), le quali -.in correlazione a tale ricevuto beneficio -provvedono 
di tasca loro alla retribuzione del personale a tal fine assunto. 

Se cos� �, � evidente che l'ufficiale dirigente, nell'assumere �l detto pmsonale 
agisce, non gi� per oo-nto e nel nome dello Stato (cui � assolutamente indifferente 
l'attivit� svolta dagli ausiliari), bens� nell'inte1'esse �esclusivo dei componooti la 
-oomunit� degli ufficiali giudiziari, e nella veste di rappresentante degli stessi, sicch� 
il rapporto di ~mpiego si costituisce, non gi� con lo Stato, bens� con detta comunit� 
(veggasi, nello stesso senso, per la fattispecie, sotto vari profili analoga, di assun
�zione di personale civile per i servizi di mensa e di pulizia dei locali di.uso comune, 
da parte del Comandante di una stazione dei Carabinieri, la sentenza n. 387/1959 
succitata). 

Esclusa la configurabilit� di un rapporto di pubblico impiego oon lo Stato, 
�, parimenti, da negare che di tale naturn sia il vincolo giuridico che lega i dipen-
denti all'Ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti. 

A tal fine -come osserva la sentenza in rassegna -� decisivo il rHievo ohe 
tale Ufficio u:nico non � una persona giuridica e, comunque, non � persona giuridica 
pubblica, qualit� quest'ultima, che costituisce presupposto essenziale perch� si possa 
ritenere esistente un rapporrto di pubblico impiego (cfr., tra le a1tre, Sez, Un., 
14 luglio 1960, n. 1921, Giust. Civ., 1961, I, 93). 

Ora, che il detto Ufficio non sia persona giuridica, sembra fuori dubbio (cfr. 
g.i�, in tal senso, Tr�b. Roma, 1.9 dicembre 1961, Temi romana, 19�62, 335): non 
avendo la legge istitutiva (19 dicembre 1956, n. 1442) direttamente ed esplicita



1044 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mente istituito tal.i enti, n� previsto e regolato, per essi, fa necessit� del decreto di 
riconoscimento (che � costitutivo della peTsonalit� giuridica), in tanto potrebbe 
ritenersi che in tal senso sia la volont� della legge, :in quanto inequivocabilmente 
risultasse, attraveTso l'esame delle singole sue disposizioni, che disciplinano la istituzione 
ed il funzionamento dell'Ufficio unico, che il legislatore ha considerato 
lo stesso quale esclusivo titolare di poteri, diritti e doveri (capacit� giuridica), il 
cui esercizio od adempimento, rispettivamente, sarebbe s� opera delle persone 
fisiche che costituiscono gli organi dell'ente e ne attuano la capacit� di agire (e, 
cio�, nella fattispecie, i singoli ufficiali giudiziari), ma la cui attivit� materiale 
saTebbe giuridicamente imputata aU'�ente stesso. 

Ma di tale "personalizzazione � dell'Ufficio unico non vi � traccia nella legge, 
la quale, invece, chiaramente dimostra di considerare i singoli ufficiali giudiziari 
addetti all'Ufficio come titolari dei: poteri, diritti e doveri loro attribuiti ed imposti, 
ed, in :tale loro veste, soggetti ai poteTi di vigilanza spettanti agli organi di controllo, 
nonch� escluSlivamente respoo�sabili, in via disciplinare, per le violazioni dei 
doveri loro incombenti. 

In tal senso esplicitamente dispongono -come rileva la senten2ia in rassegna 
-l'art. 1 e l'art. 106 del t.u. approvato con d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, 
dai quali si desume, senza ,incertezza, la riferibilit� giuridica delle funzioni espJ.etate 
dall'ufficiale giudiziario, direttamente ed esclusivamente a quest'ultimo e non gi� 
all'ente �Ufficio unico n, di cui l'ufficiale giudi.2liario� sia considerato come organo. 

Nello stesso senso depone l'art. 59 del d.P.R. citato, secondo cui la sorve~ 

J 
glianza dei vari Capi degli uffici giudiZiiari s:i esplica immediatamente sui singoli 
ufficiali giudiziari, senza che alcun cenno sia fatto alla esistenza di un cons�imile 
potere sull'Ufficio unico, ci� che -ove tale Ufficio fosse un ente contrapposto e 
distinto dallo Stato, agl~.Jorgani del quale compete ila sorveglianza -sarebbe :_; 

logico e necessario prevtiUere. 

Correlativamente le varie sanzioni (di carattere disciplinare) sono configurate 
solo in riferimento ai singoli ufficiali giudiziari, senza ohe analoghe od altre sanzioni 
siano previste applicabili nei confronti dell'Ufficio unico, per la violazione dei 
doveri, in ipotesi, allo stesso incombenti. 

Ma che l'Uffioo unico sia da riteneTe persona giuridica � da escludersi in base 
ad un'ulteriore, decisiva, cons~derazione, che attiene al sistema di riscossione dei 
prownti percetti dagli ufficiali giudiziari, ed alla loro ripartizione tra i medesimi. 

Ed, invero, ove rufficio unico fosse un ente, distinto dai singoli ufficiali giudiziari 
(che ne .sarebbero organi) e titolare delle funzioni da questi ultimi solOI materialmente 
esplicaite, dovre.bbe anche opinarsi che ad esso, e �ad esso soltanto, spettino 
i vari prnvienti che vengono esatti nei confronti di chi si avvale dell'opera delrufficiale 
giudiziario e ohe, quindi, tale preteso ente sia, in una prima fase, titolare 
di un diritto di credito nei confronti dell'utente del servizio, e successivamente, 
un volta esatti i detti proventi, sia esso proprietario delle corrispondenti somme. 

Sarebbe, infatti, illogico che l'ente " Ufficio unico� esplicasse le funzioni, di 
cui sarebbe giuridicamente titolare, ed al.tri, cio� gli ufficiali giudiziari singolarmente 
considerati, avessero diritto e facessero proprie le somme riscosse in corrispettivo 
dell'espletamento delle stesse funzioni. 

Ma tale non � certamente il sistema della legge. 

Basta, a tal fine, oonsidera:re gli artt. 123 e segg. del t.u. n. 1229 del 1959, 
per rendersi conto che i diritti dovuti per le varie attivit� prestate dagli ufficiali 
giudiziari, competono direttamente agli stessi (es. art.� 123 �Costituiscono proventi 
degli ufficiali giudiziari. .. ,, ; artt. 125, 126, 131 eoc. " ... spetta all'ufficiale giudiziario 
il diritto... "), e non gi� all'Ufficio unico, che non vi � mai menzionato quale 
titolare del correlativo diritto di credito. 

Del resto, le norme che concernono la ripartizione dei proventi presuppongono 
l'esistenza, tra i vari ufficiali giudiziari addetti all'Ufficio, di una forma di oomu




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1045 

nione tra gli stessi esistente sul fondo costituito dai detti proventi: ora, tale comunione 
�, evidentemente, inoompatibile con la configurabilit� dell'Ufficio unico come 
persona giuridica a s� stante e ohe, come tale, dovrebbe configurarsi come esclusivo 
titolare del diritto di propriet� sulle relative somme, salvo riconoscere ai singoli 
ufficiali giudiziari un diritto di credito aHa rispettiva quota di riparto. 

Dell'esistenza di tale comunione (pi� esattamente, condominio), parla espressamente 
l'intestazione della Sezione seconda del Capo terzo, nonch� l'art. 128 della 

I. 18 ottobre 1951, n. 1128, il cui art. 87 � stato modificato con l'art. 1 della I. 12 dicembre 
1956, n. 1442, istitutivo dell'Ufficio unico presso le Corti d'Appello ed i 
Tribunali; ed, inoltre, l'art. 147 del d.P.R. 15 dicembre W59, n. 1229, nel disporre 
che � gli ufficiali giudiziari devono ripartire tra di loro in quote uguali i proventi ... � 
(primo comma) e parlando di � ��� operazioni di riparto ... " (secondo e terzo comma;, 
postula evidentemente la preesistenza di una propriet� indivisa tra pi� condomini 
(cio� gli ufficiali giudiziari), che viene a cessare (eccezion fatta per la percentuale 
destinata a fondo per spese di ufficio, e che rimane in comuniooe) con la divisione 
(o ripartizione) attuata con le modailit� ed alle scadenze fissate dal cit. d.P.R. n. 1229 
del 1959. 
Esclusa, per le considerazioni suesposte, la configurabilit� di un rapporto di 
pubblico impiego nei confronti dei dipendenti assunti dagli ufficiali giudiziari 
addetti all'Ufficio unico, taile rapporto deve essere qualificato come di impiego 
privato ed intercorrente� tra i detti dipendenti e la comunit� degli ufficiali giudi-ziari, 
configurata come associazione non riconosciuta, costituita sulla baise di un 
fondo comune (fondo per ie spese di ufficio alimentato dalla percentuale dei proventi 
non ripartiti) e destinata a svolgere attivit� di interesse comune (e cio� la 
organizzazione comune dei servizi per il funzionamento dell'Ufficio, rimanendo, 
ovviiamente, di carattere personale l'esercizio delle pubbliche funzioni da parte di 
ciascuno degli ufficiali giudiziari). 

In merito alla natum privata di taJ.i rapporti di impiego ed alla configurazione 
di una associazione non riconosciuta tra i vari ufficiali giudiziari, la sentenza in 
rassegna si conforma ad una giurisprudenza ormai affermatasi: cfr., per quanto 
ronoeme le Casse degli ufficiali giudiziari istituite con d.l. 5 marzo 1947, n. 380, 
App. Nap�li, 10 marzo 1950, Foro it., 1950, I, 1358; Cass., 30 luglio 1951, n. 2259, 
Foro it., 1952, I, 459; Cass., 16 ottobre 1954, n. 3823, Giust. civ., 1955, I, 583. 
Veggasi, anche in dottrina, per quanto concerne la analoga figura del commesso 
dell'ufficiale giudiziario prima della l. 18 ottobre 1951, n. 1128, BORGHESE; La figura 
giuridica dei commessi degli ufficiali giudiziari, Foro it., 1940, I, 661. 

GIANCARLO MANDO' 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 ottobre 1964, n. 2546 -Pres. 

Lombavdo -Est. Passanisi -P.M. Tavolaro (conf.) -Amministra


. zione Finanze (aw. Stato Correale) c. Soc. Coop. "La Casti


glionese �. 

Corte Costituzionale -Pronunzia di incostituzionalit� � Efficacia 
retroattiva � Limiti. 
(Q>st., art. 136; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; l. 4 agosto 1948, 

n. 1094, art. 7). 
Competenza e giurisdizione � Sentenza della Sezione Specializzata 
Agraria -Nullit� della sentenza -Rimessione della causa al 



RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO

1046 

giudice competente -Concorrente difetto di giurisdizione per 

improponibilit� della domanda -Carattere assorbente. 

(c.p.c. 158, 161, 354). 
Competenza e giurisdizione -Uso dei beni demaniali -Negozio di 
diritto pubblico -Proroga legale dei contratti agrari -Inapplicabilit� 
-Controversia -Difetto di giurisdizione dell'a.g.o. 

La pronwncia di incostirtuzionalit� spiega la sua efficacia non solo 
n:el gi:udJizio in cui la questiione relatfoa fu proposta, ma anche nei 
giwdfai relati"'vi a rapporti som antieriormente, puvoh� non atnoorra conOtwsi 
da un giwdicato (1). 

L'incostit>uzionalit� deUe norme disciplinanti la composizione delforgano 
gi:udicante si risolve non pti� in wn difetto di giurisdJizion.e o 
di competemia, sebbene nel difetto di Zegittimazione del giudice 
al/:.eseroizio de~la potestas decidendi, cio�, in una nwllit� ai sensi degli 
artt. 158 e 161, seco'Yl!do carpoverso, c.p.c. ohe importa la nme:ssione dJella 
causa ai gi..wdici oompetenti. Tale rimessione non si verirfioa inoe1ce nel 
caso in cui sia stata proposta anohe l'eiooez~one di giuri'Sdizione dell'organo
� �deiridernte per improponibilit� assoluta ,dJe.lla domom1da, poich� 
I'esame dJi tale qwestione deve preceidere rindagine swlla nwZlit� o meno 
della seinternza (2). 
.�' 

L'uso itei beni deman1iali non pu� esse'l'e oggeitto che di un negozi-O 
di diritto pubblico nel quaile la p.a. interviene nelie.~ercizio della 
potest� di imperio che � sottratiba quindi alla cognizione deil g.o. Conseguenitemente 
:il regime vinco�~~co previsto per i contratti di affitto 
agrario~ stante vl suo oarattere scmettamente privatistico, non si applica 
OJlla co'Yl!cessione in uso dri beni demaniali (3). 

(1-S) Gfr. Sez. Un., 11 giugno 1964, n ..2495, in questa Rassegna, 1964, 865, 
con nota di richiami. Si tratta di applicazione dei medesimi principi ad una fattispecie 
ilievemente diversa sotto il profilo processuale, in quanto mentre nella 
sentenza n. 2495 la Suprema Corte giudiaava su istanza per regolamento di competenza 
e regolamento di giurisdizione, nella sentenza in rassegna viene deciso 
un ordinario ricorso per Cassazione. Per altro le questioni controverse vertono su 
identici temi ed � pertanto sufficiente il richiamo alle considerazioni nella nota 
alla sentenza n. 2495. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 ottobre 1964, n. 2564 -Pres. 
Tonrente -Est. D1Armiento -P.M. Criscuoli (oonf.) -Soc. Autostrade 
{avv. Sorrentino) c. La Bruna e ANAS (avv. Stato Peronaici). 

Competenza e giurisdizione -Provvedimenti di istruzione preventiva 
-Natura giurisdizionale -Regolamento di giurisdizione 
-Ammissibilit�. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1047 

Competenza e giurisdizione -Espropriazione per p.u. -Determinazione 
dell'indennit� -Accertamento tecnico preventivo in 
� pendenza del procedimento espropriativo -Ammissibilit�. 

I provvedimenti di istruzione preventiva, ooe<ndo natura giurisdizionale, 
sono soggetti al ricorso per regolamento di giuri�sidizione (1). 

Anche< in pendenza di espiropriazrone per p.u. � proponibile dinanzi 
ai!Jia.g.o. ricorrso peir accertamento tooniico preve<ntivo ai/, fine di (lJOCertare 
fu, stato dei luoghi soggetti al proc:eidi!mento espiropriativo (2). 

(Omissis). -Il ricmso � ammissibile in Tito, ma infondato nel 
merito. 

Osserva sotto il primo profilo che non vi pu� essere dubbio sulla 
natura e sul caratte.re giurisdizionale dei pro'V'Vedimenti di istruziione 
pre\'entiva prevista dalla Sez. III, Cap. Il, Titolo I del libro IV c.p.c. 

Tali proweclimenti, infatti (artt. 692 e segg.), sono adottati dal 
gi'lllilioe ordinario che sarebbe competente per la causa di merito, ed 
hanno lo scopo di assicurare alla parte racquisizione al processo -ancora 
da instaurare -di quelJe prorve, testimoniali e �dello stato dei 
luoghi, ohe il tempo o il soprraggiungeTe di modifiche o di trasformazioni 
pol:!rebbero ,distruggere o comunque compromettere. 

La natura ed il carattere giurisdizionale dei prowedimenti in 
parola deriva quindi non solo e non tanto dal soggetto da oui �pmmanano 
(giudice ordinario), ma dallo stesso rontenuto oggettivo di essi 
(che concernono atti istruttori del processo civ.ile) nonch� dal fine 
strumentale perseguito, ch'� quello di assicurare i mezzi di prova a 
sostegno del diritto che si far� valere in un secondo tempo. 

COllltro la natma ed il carattetre di prorvvedimenti giurisdizionaJ.i, 
ai prorvvedimenti in parola, e di procedimenti giurisdizionali ai procedimenti 
che ad essi oonseguono, per rassunzione dei mezzi istruttori, non 
vale opporre che ai sensi dell' ad. 689 c.p.c. ogni assunzione preventiva 

{1) Cfr. Cass., 7 febbraio 1964, n. 437, in questa Rassegna, retro, 468, 
con nota. 

(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 25 marzo 1931, n. 1072, Mass. Foro it., 1931, 228; 
Cass., Sez. I, 13 luglio 1933, n. 2689, M=. Foro it., 933, 523; Appello Bari, 
14 novemme 1938, Foro at. rep., 1939, voce Espropriazione per p.u., n. 70, nonch� 
richiami nella nota alla sentenza in mssegna, Foro it., 1964, I, 1758. 
Non sfuggir� al lettoce l'importanza e (ci si consenta) la gravit� del principio 
enunciato nella seconda massima. Le Sez. Un. mutando il precedente, non recente 
ma meditato orientamento, affermano che p1l1'e in materia di espropriazione per p.u. 
� ammissibile un provvedimento dell'a.g.o. di istruzione preventiva, volto ad eocertare 
il valore e lentit� del terreno occupato in via di urgenza e oggetto di procedimento 
espropriativo. 



1048 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di prova dovT� passare al vaglio di ammissibilit� e rilevanza da parte� 
del giudioe che verr� investito del pmcesso, senza di che i processi 
verbali delle prove medesime non potranno essere prodotti, n� richiamati, 
n� riprodotti in copia nel giudizio di merito, come espressamente 
dispone il richiamato articolo di legge. 

Ed invero, a vincere fobiezione � suffi.ciente consideTare che una 
volta l'itenuta e dichiarata ammissibile e rilevante la prova preventivamente 
assunta, questa diventa s�enz'altro �effi.caoe nel prooedimento sucOOS�
sivam00ite instaurato; la quale �oonseguenza non sarebbe possibile, 
ove all'istruzione prnventiv�a non si riconoscesse natura e carattere giuris�
dizionale, come innanzi rilevato. 

Peu.-altm detta natura e carattere sono stati gi� riscontrati dalla 
giurisprudenza di questa SupTema Corte ai provvedimenti e pmcedimenti 
cautelari o d'urgenza previsti dagli artt. 700-702 c.p.c. ( cfr. sent .. 
Sez. Un., 14 luglio 1960, n. 19'14); e non pu� diseonosoersi la natura e 
il carattere similari, ad �essi, dei pTovvedimenti e prooedimenti di istruzione 
pgieventiva, che immediatamente li precedono nella sistemaz!ione 
del mdice, nella sezione precedente (III) e sotto lo stesso Cap. II, intitnlato 
�dei prooedimenti cautelari n. 

Pertanto, �anohe rispetto ad un pmvvedimento che dispone, come 
nel caso corncreto, un aooertamento tecnico ed una '.ispezione giudiziale 
pmventivi, pu� prospettarsi una questione di giurisdizione che rientri 
ndl'ambito dell'art. 41 c.p.c.; e di conseguenza � ammissibile, contro il 
prndetto provvedimento, l'istanza di regolamento di giurisdizione. 

Passando �al merito, rilev�a che la questione da risolvere concerne il 
quesito se il giudice orrdinario ha il poterre di disporre un aicoertamento 
tecnico preventivo sullo stato di oonsistenza e sulle condizio[}li in cui 
trovasi un determinato bene immobile, pendendo la procedura di espropriazione 
per pu:bhlico interesse del bene medesimo, ed essendo gi� 
intervenuto decreto di occupazione d'urgenza. 

Al quesito (circa f ammissibilit� �di una perizia preventiva, non 
essendo anoora in quel tempo entrato in vigorre il vigente codioe di rito 

Non si risolve in un ail.d:ucere inoonve:niiens il rilevare come tale prmCip1<>" 
(sia nella SII.la portata .testuale che nelle pos.sibili implicazioni) comporti un brusco 
sconvolgimento dei rapporti tra a.g.o. e p.a. pofoh� determina una pesante interferen:
ro del potere giudiziario nella sfera di attribuzione della p.a. 

La Suprema Corte basa la propria decisione sulla considerazione che, pure 
in penden:ro della procedura di espropriazione, il proprietario � � titolare di un 
diritto ,soggettivo perfetto ad ottenere la liquidazione di un giusto indennizzo�, 
pur riconoscendo che � il diritto �stesso � condizionato,, quanto ai tempi in cui 
potr� esercitarsi, al compimento delle operazioci e all'intervento del decreto, che, 
determinando l'indennit� di espropriazione, opera il trasferimento di propriet� dell'immobile 
a tutti gli effetti �. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1049 

del 1942) dettero risposta negativa le Sez. Un. della Cassazione con la 
sentenza 25 mairzo 1931, n. 1072; ma riesaminata da questione, ritiene 
questo Collegio di andare in ooritrario avviiso peT le ronsiderazioni 

� che seguono. 

Tre sono gli argomenti ohe la lontana sentenza delle Sez. Un. e 
la difesa della rioorrente pongono a fondamento della tesi ohe non 
possa dispo!rsi dal giudice O\l'dinario un accertamento tecnico preventivo 
in pendenza di un procedimento dri espropriazione per pubblico interesse; 
ma nessuno dei tre sembra che sia risoluti'VO. 

Ed inveTo, non � riso'1uti'Vo il primo argomento che, mancando un 
diritto soggettivo da tutelare (diritto aU'indennizzo), che smge a11'atto 

� in cui viene emesso il decreto di espropriazione, non � dato fare ricorso 
al giudice ordinario, che difetta di giurisdizione in proposito ai sensi 
della legge sul contenzioso amministrativo. 
Non pu� negall"si, in.fatti, a ohi � sottoposto ad una procedura di 
espropriazione non ancora conclusa, e� ehe non abbia concmdaJto con 
fespropriante la misura dell'indennit� ai sensi dell'art. 27 della legge 
sulle espropriazioni (1. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche) 
di essere titolare di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere la liquidazione 
di un giusto indennizzo. Solo che il diritto stesso � in cert:o senso 
condizionato, quanto al tempo in cui potr� esercitarsi, al compimento 
delle operazioni e all'inter\'ento del decreto, che determinando findennit� 
di espropriazione, opera il trasferimento di propriet� dell'immobile 
a tutti gli effetti. D1spone, invero, f art. 51 della legge ora richiamata 
sulle espropriazioni, che ognuno dei proprietari espropriati, n~ trenta 
giorni successivi alla notificazione del deo.reto di espropriazione, pu� 
proporre iwanti faurt:orit� giudiziaria competente la sua ist�anza �contro 
la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. 
Orbene, poich� respropriando � titolare del diritto ora visto, 
anche se il diritto stesso po,tr� farsi valeTe concretamente soJo a partire 
dal deoreto di espropriazione, deve riconoscersi che non esista alcun 
ostaoofo insormontabile a che il giudice oTdinario, su richiesta dell'in-

Da quesl:!a premessa la Cassazione trae la conseguenza che la titOlarit� del 
diritto aU'i!ndennit�, legittima il proprietario, anche in pendenza della procedura 
di espropriazione, a ricorrere agli istrumenti di istruzione preventiva che potranno, 
a futura memoria, essere utilizzati negli eventuall sviluppi contenziosi della vicenda 
dinanzi al g.o. in 'sede di impugnazione a stima. 

Ma 'Sembra evidente l'equivoco su cui si basa la premessa di 'll'l1 simile orientamento. 


Tale equivoco oonsiste nel ritenere che il propriel:!ario sia titolare di un diritto 
soggettivo perfetto all'indennit� gi� durante il COil'SO del procedimento di esproprio. 
Non si tiene conto che fino a che non � pronunciato l'esproprio il proprietario 
resta, ed � considerazione lapalissiana, titolare del su() diritto di propriet�, con 



1050 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 

tooessato e ravvisandone lopportunit�, emetta ai sensi dell'a.rt. 696 
c.p.c., un decreto di acoertamento tecnico e ispezione giudiziale, allo 
scopo di permettere prevootivamente all'espropriando quelle constatazioni 
dei luogm e delle cose ohe potranno servirgli nel giudizio che 
andr� poi a promuovere allo sioopo di ottenere un giusto indennizzo. 
N oo accade di -rado che lo stato dei luoghi e delle cose, quale esistente 
al tempo precedente allo spossessamento del bene da parte deU'espropriando, 
venga immutato talmente dai lavori di esecuzione dell'opera di 

-pubblico� !interresse, da non esserre pi� constatabile lo stato pt~eesistente 
ai fini della 1iquidaziooe �di un giusto indennizzo; per oui, senza il ricorso 
aJ mezzo di istrutitoria preiv;entiva, l'interressato potrebbe ris�entirne un 
pregiudizfo norn altrimernti evitabile. 

N� vale opporre che in tal modo si conserntirebbe una tutela ad un 
diritto non ancora aziona;biJe, giacch� ci� a'V'Viene normalmente in tutti 
i oasi in cui � ammesso il ricorso ai mezzi dri istruzione preventiva 
(a11tt. 692 e segg. c.p.c.) i quali. mezzi sorno preordinati appunto ad un 
proces�so .fururo, e sono diretti al fine di assicurare quelle prove che 
po.trebberro venire meno col tempo, o non ess�ere comunque pi� coosentite 
dall'dmmutarsi delle condizioni obbiettive dei luoghi e delle cose. 

Nemmeno risolutivi appaiooo gli altri due argomenti, relativo l'uno 
alJa superfluit� di un accert�amento giudiziale if:eenioo preventivo in 
materia, siccome gi� prev!ista una procedura del genere dalla legge 
sulle espropriazioni; e raltro .relativo alla possibilit� che raccertamento 
giudiziale possa delf:erminare interferenza o contr�asti �C�n la procedura 
amministrativa di espropriazione. 

A confutazione del primo argomento giova oss�ervare ohe se la legge 
sulle espropriazioni, gi� preoedentemente richiamata, prevede, nei casi 
di normale espropriazione, una � perizia � per la determinaziorne delfindennit� 
in favore dei proprietari che n�n acoettarono I'offerrta e che 
non conclusero aJcun accordo con gli esproprianti {art. 31 e 38), e pre


ou.i non pu� coesistere, ovviamente, il diritto all'indennit� che costituirebbe, in 
qualche modo, una duplicazione del primo. 
N� alcun rilievo pu� avere la circostanza che, secondo il dettato costituzionale, 
� fatto salvo per il proprietario l'indennizzo nei casi di esproprio. 

:Il-: evidente che il diritto all'indennit� nasce nel momento del decreto di esproprio 
e che non pu�, in contrario, sostenersi come fa la sentenza impugnata, che il 
decreto di esproprio sia una mera condizione per l'attualizzazione di un diritto 
gi� preesistente. 

Prima del decreto di esproprio non vi � diritto condizioooto, ma solo, se cos� 
si pu� dire, 'Una ipotesi di diritto, nel senso che, nel caso venga posto in essere il 
provvedimento ablatorio questo dovr� � fare salvo ", come statui�sce la Carta costituzionale, 
� l'indennizzo ". 

Giova, d'altra parte, riportare il passo saliente della peirspicua motivazione 
di una recente OTdinanza del Tribunale di Genova con cui viene, in una analoga 
fattispecie, dichiarato il difetto di giurisdizione, dell'a.g.o. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 105� 

vede, nei casi di decreto di occupazione temporanea e di urge:nza, la 
pre'V!ia compilazione di uno cc stato di consistenZ�a � del fondo da occuparsi 
(a11t. 71), non per questo pu� dirsi che diventi superfluo o sia 
svuotato di ogni significato ed utilit� un accertamento tecnico con 
ispezione giudiziale dell'immobile esprondiando, da eseguirsi in conformit� 
dell'art. 696 c.p.c. 

A prescindere da ogni altra considerazione, non va dimenticato~ 
infatti, che la cc perizia � e la comprilaZI�one deilo cc staito di consistenza ,,. 
previsti dalla legge sulle espropriazioni, oostibuisoono atti di una pro� 
cedura amministrativa e non giudiziaria, assunti su impulso dell'autorit� 
amministrativa che precede all'espropriazione e senza oontmddittorio;: 
mentre l'accertamento t:ecnico preventivo costituisce un prowedimento 
di carattere giurisdizionale, �e d� luogo ad atti istruttori giudiziali veri e 
propri, sia pure sotto la condizione di efficada dettata dall'art. 698 c.p.c. 

Di.versi sono quindi la natura, il carattere, la funzione dei due 
gruppi di prorvvedimenti, e diversa � quindi la garanzia dei propri interessi, 
che respropriando realizza attraverso gli uni e gli altri. 

E a meglio sottolineare Ja div&sit� di nat:ura e �di effetti fra la cosiddetta 
cc perizia � di mi agli mtt. 31 a 38 della legge suUe espropria-' 
zioni, e gli atti istruttori giurisdizionali, non � superfluo rilevare ohe 
contro la prima la stessa legge prevede, da parte dei proprietari che 
non s~ ritengano soddisfatti deJ risultato della stima, un'!fan.pugnativa 
giudiziaria, ai sensi dell'art. 51, gi� richiamato precedentemente. 

A confutazione del secondo argomento, appare sufficiente osservare 
che proprio la diversit� di natura, di carattere e di effetti, esistenti fra i 
due groppi di provvedimenti ora visrti, rende palese la impossibilit� di 
contrasti o interlerenze tira autnrit� amministrativa e giudice ordinario 
nell'espletamento dei rispettivi compiti. 

Si tratta, infartti, di due distinte prooedure, f una amministm'l:!iva e 
l'a:ltra giudiziaria, 1e quali, come sorgono in modo del tutto autonomo, 

Osserva il Tribunale (ord. 15 giugno 1963 Pres. .ed Esrt. Riooomagno -Cesati 

c. ANAS e Soc. Autostrade, Riv. giur. ed., 1964, 1150) che la fase della procedura 
che prncede l'emanazione del decreto di determinazione dell'indennit� di occupazione 
si svolge interamente nell'ambito amministrativo senza possibilit� di interferenza 
da patte del g.o., valendo quaJ.e accertamento d'urgenza dello stato dei 
luoghi, ai fini del futuro giudizio sulla determinazione dell'indennit� di occupazione, 
la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi specificatamente 
previsto dall'art. 71 della l. 25 giugno 18165. 
Tali considerazioni, non possono non essere condivise e appaiono puntualmente 
applicabili al procedimento espropriativo, nel quale anzi maggiori sono le 
gairanzie che l'ordinamento prevede per l'accertamento dei luoghi ai fini della 
deteiminazione dell'indennit�. 

:f!: pertanto da auspicare che la Corte Suprema abbia occasione di esaminare 
nuovamente la delicata questione. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1052 

cos� continuano a svilupparsi e ad operare su binari di attivit� comple~ 
famente separati. 
Pertanto, il rioor'So va respinto, con la condanna della ricorroote alla 
perdita del deposito effettuato perr multa. 1 

NulJa per le spese di questo giudizio, atteso che f A.N.A.S. ha 
aderrito al riOOTso della Societ� Autostrade, e il La Bruna non si � 
costituito. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 ottobrre 1964, n. 2619' -Pres. 
Lonardo -Est. Malfitano -P.M. Criscuoli (conf.) -Palast Hotel 
(aw. Ferro) c. Ditta Grobneir (arvv. Prosperi). 

Competenza e giurisdizione -Acque pubbliche -Grandi e piccole 

derivazioni -Occupazione provvisoria di immobili -Autoriz


zazione -Attribuzioni -Non spetta all'a.g.o. 

(c.p.c., artt. 689, 700; I. reg. 17 maggio 1956, n. 7). 

La materia delle conce'S&iom di derirvaJzione di acque pubbliohe a 
scopo idroelettrico � disciplinata nella Regione Trentimo-Alto Adige 
anche dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, la qU([Jle~ aliairt. 59, 
nel prev�~dme l'esigeruza di oocupazi"one di immobili per iese'Cuzione 
di opere indifferibili e urgenti oocorrenti alle menzionate derivi(JIZioni, 
stabiliooe che i ootorizw:zione aU'occwpazione temporaneia viene data 
dalla Giunta. regionale per le grandn derivazioni e da:lZa Giunta provinciale 
per .le piocole derivazioni; pe'rl'tamlo, nella predetta Regiorne, l'accerlamento 
de.liwrgenza e <];ella indifferibilit� delle opere oocorrenti per 
wna: piocola derivazione' ,ifacqua perr .i alimenJt(JIZione di una centrale 
~droelettrioa e i autorizzazione alioocupaziorne tempomnea dei fondi in 
cui le opere debbono esse'l'e eiseguite sono di competenza della Giiunta 
provinciale di Bolwno e deve, conseguentemente, dichiararsi il difetto 
di giurisdiZiorne del giwdiJce o7"dinario (J)d ,autorizz(J)re in via di urgenza 
ex artt. 689 e 100 c.p.c. toocup(JIZione provvisoria di immobili per l'esecuzione 
delle opere di cui trattasi (1). 

{l) Bubblichiamo la massima della decisione in rassegna, pur non essendo 
stata parte in giudizio la p.a., per la chiara esposizione ivi contenuta dei principi 
che nella regione Trentino AJ.to Adige regolano la competenza a dichiarare l'indifferibilit� 
ed urgenza delle opere occorrenti peT la derivazione di acque pubbliche. 

Lascia, ovviamente stupiti, il constatare che l'espropriante abbia potuto ritenere 
ohe, al fine di ottenere l'�oooupazione di urgenza degli immobili necessari alla 
<JOStruzione delle opere di cui trattasi, potesse essere adito il Pretore, e che il Pretore 
abbia concesso il provvedimento richiesto: fenomeni .spiegabili, forse, soltanto 
-con la perplessit� e confusione cui pu� soggiacere l'interprete nel delicato lavoro 
euristico attraverso il sovrapporsi di norme statali e di nonne regionali. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1058 

CORTE DI GA.SSAZIONE, Sez. Un., 19 ottobre 1964, n. 2620 -Pres. 
Torrente -Est. Salemi -P.M. Grisouoli (oonf.) -Cipriani (avv. 
Ambrosini) c. Ministero Interni (avv. Stato Foligno). 

-Competenza e giurisdizione -Parrocchia � Beneficio parrocchiale 
� Provvista � Provvedimenti dell'Autorit� ecclesiastica � Sin. 
dacato del Giudice italiano � Esclusione � Difetto di giurisdi


zione -Fattispecie. 

Ai sensi del'fart. 23 del Trattato tra la Santa SedJe e ritaiUa e degli 
.a1'tt. 1 e 21 del Concor:<kto, il giumcie italiano non ha la giurisdizione 
,a .siiridacare, neanche sotto a profi,k> d;e!Ua legFttrmit�, i proooeidimenti 
del'f autorit� .eocle1siastioa in materia di proiooista d,ei benefi,ci parroc~ 
chiali. �, per:tanto, improponibile la ,dJomaJ1'l.lda di wn MC1e'1'dote. tendente 
.{]Jd otte11/et';e la �di!cihwazio't1!B di nWllit� ,dJella bolla di oomina di altro 
..eiciolesinist~oo .a titolare di un beneficio parroocihiale, al fine dli farsi rico~ 

nascere qwale unico e ~egittitmo� ooente diritto (1). 

{Omi8sis). -Sostiene il ricorrente che i giudici di appello, negando 
al giudice italiano la possibilit� di qualsiasi sindacato sulfatto per cui 
� ca:usa {bolla vcesmvile), in base al principio della � presupposizione �, 
per effetto della quale, accertata soltanto resistenza dell'atto medes!irrno, 

(1) La sentenza confermata, Corte di Appello Potenza, 17 febbraio 1962, si 
legge in Corte Bari, Lecce e Potenza, 1962, 410. La sentenza del Tribunale di 
Potenza 21 luglio 1960 si legge in Giust. criv., 1960, I, 1855, con nota di richiami. 
Conforme alla sentenza in rassegna: Cass., Sez. I, 10 maggio. 1946, Foro it., 
1944-46, I, 847; Sez. Un., 24 marzo 1948, Foro it., 1943, I, 498; cfr. anche Corte 
Appello di Roma, 8 aprile 1941, Giwr. it,., 1941, I, 2, 375, con nota di richiami. 
In dottrina in materia di benefici ecclesiastici ed in ordine al criterio di colle1ga,.. 
.-mento tra ordinamento �statuale e ordinamento canonico afr. CORNAGGIA MEDICI, 
Diritto ecclesiastico italiano, Hoepli, Milano, 1988; DEL Grun1cE, Le nuove basi 
,<ki/, diritto ecdesiasPWo italiano, Milano, 1929; FALCO, C<N'oo ai diritto eoclesiastico, 
Padova, 1930. Sull'art. 2S del Trattato Lateranense: Trib. Roma, 16 dicembre 
1940, Giur. it., rep., 1941, v. competenza civile, 125; Oass., 4 febbraio 1948, � 

�Ciiiust. it., rep., 1948, v. D.initta ecdesixwtico, 1, 2. 

-Esatta applicazione dei principi che regolano i rapporti tra S.tato e Chiesa 
rigua:rdo all'efficacia per l'ordinamento :Statale dei provvedimenti dell'autorit� eccle-
siastica in materia di provvista di beneficio ecclesiastico. 

:� <Solo da aggiungere, per la precisione dei concetti, che nella specie I'esclu
� sione del sindacato dell'a.g.o. sulla legittimit� dei provvedimenti ecclesiastici di 
" prorvvista " avrebbe dovuto portare alla declaratoria di un radicale difetto di 
:giurisdizione dell'a.g.o. �relativamente alla intera domanda proposta dal sac. Cipriani. 

Questi, infatti, fondava la sua azione 1sulla pretesa illegittimit� della Bolla 
-episcopale di provvista dell'ufficio e del beneficio parrocchiale in base alla quale 
.il Cipriani stesso era :Stato privato dell'ufficio e del beneficio attribuito ad altro 
::sacerdote. In base a tale premessa il Cipriani affermava che lo Sta.to era tenuto a 



1054 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

se ne dicMarano gli effetti civili, avrebbero errato, perch� non avrebbero 
tenuto presente che la materia beneficiaria, in particolar modo 
la provvista dei beni eocles!iastici e l'amministrazione dei medesimi, � 
ll"egolata dallo Stail:o itaJiano, con le citate norme di legge, mediante 
rinvio formale alle norme del diritto canonico. 

Dertti giudici, invero, pur riconoscendo che la validit� degli atti del 
tipo di quello per cui � causa, � condizionata, da parte de!ll'autorit� 
italiana, alfosserrvanza dii dert:erniinate norme, hanno affermato che si 
tratterrebbe di semplici facoilt�, attribuite ali'autorit� italiana, senza che 
ne derivi, per esse, diritto a sindacato sugli atti in questione; viooiversa. 
sti dovrebbe riconoseere che tali facolt� si concretano nel diritto al� 
contr�Uo, da parte deUo Stato, e nel diritto deJ p:rivart:o, il quale sia 
leso dal mancato adempimento delle formaJit� in questione, di invocare 
che ratto sia dichiarato privo di effetti civili. 

Aggiunge il riooorente che il conif:roUo fol1Jllale dell'atto, coJ quale 
il V:esoovo di Anglona e Trursi aveva nominato un altro_ Parroco, in sostituzione 
di esso Sac. Cipriani, avrebbe portato alla constartazione che 
il beneficio di S. Nicola in Epi:s.oopia non poteva affatto cons~derairsii 
vacante, in quanto mancava r asserita rinuncia, da parte �di esso Cipriani, 
titofare del beinefici�� medesdmo, mancava, cio�, la -condizione richiesta 
dal canone 183 -par. 1 -coderx juris canonici, perch� si dichiarasse -~ 
la vacanza del benefi-cio, com la oonse~ernza che la nomina di ahro 

oarrispondere ad esso Cipriani e non al nuovo investito il supplemento di congrua 
e le altre temporalit�: e chiedeva qumdi la condanna dell'Amma.rns:trazione al pagamento 
delle somme indebitamente corrisposte al nuovo investito nonch� al risarcimento 
dei danni. 

011bene, nella fatt:IBpecie; l'attore non poteva P'resenta!l'si come titolare di un 
diritto pe!l'sonale, perch� legittimato' alla duplice aziooe giudiziaria non poteva 
essere che il titolare dello ius ad orfficium (ufficio parrocchiale) e in officio {temporalit� 
e supplemento di congrua); ossia il rappresentante del beneficio: sia rispetto 
alla pretesa relativa al pagamento del supplemento di congrua (gli artt. SO, terzo 
comma Conc.; L 27 maggio 1929, n. 48, 2 e 6S; t.u. 29' gennaio, 1931, n. 227, 1, 
35, 38; Reg., 29 gennaio 1931, n, 228, attribuiscono al beneficio, che ha personalit� 
giuridica: Can. 1409 C.I.C., le p!l'Ovvidenze legisla.tive in materia) sia rispetto alla 
pretesa relativa alla privazione della percezione di temporalit� beneficiarie (l'art. SO, 
primo oomma Cooc. in relazione ai canoni 1472 e segg, attri:buisce al titolare l'amministrazione 
e il frutto dei beni); ma, in orome alla titolarit� del rapp!l'esentante 
del beneficio, era precluso ogni csindacato dell'a.g., posto che (nel �sistema dei controlli 
riservati allo Stato sugli atti di autonomia della Chiesa rilevanti per il noistro 
o.g.) non potrebbe ooof�gurarsi giurisdizione n� in via principale, n� in via incidentale, 
,sugli atti di provvista, in conside!l'azirnne dell'autonomia riservata alla 
Chiesa, in materia spirituale e disciplinare (art. 23, secondo comma trattato). 

'Comunque a parte tale rilievo, del resto marginale, la senten:m in rassegna 
appare da segnalare per la meditata e chiara impo1stazione del problema cos� 
importante perch� riflettente la regolamentazione dei rapporti tra lordinamentostatale 
e quello ecclesiastico. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1055 

titolare (Sac. Gatto) era ipso facto irrita, ai sensi del canone 150 dello 
stesso codice. 
La censura � priva di fondamento. 

L'organizzazione !interna della Chiesa, in generale, e la p:mvvista 
dei benefici ecclesiastici, in particofare, coistituiscono indubbiamente 
materia non regolata dal diritto italiano e riservata alla giurisdizione 
ecclesiastica (intesa, questa, nel senso canonistico di potestas furisidictionis, 
cio� come pilenitwdo potestatis, comprendente quindi, non soltanif:
o la potest� di emettere sentenze, ma quella relativa ad ogni altro 
provvedimento che riguardi un campo di attivit� di esdusiva competenza 
delfautorit� ecclesiastica), con la conseguenza che rapporti 
relaif:ivi a siffatta materia non possono essere oggetto di decisione da 
parte dei giudici dello Stato italiano. 

Va precisato che, pur trattandosi di rapporti che non sono certo 
irrilevanti, e sotto molteplici aspetti, peT fovdinamenif:o giuridico italiano, 
per �essi non sussiste regofamentazione del diritto statuale, n� com 
norme proprie, n� mediante rinvio, ricettizio o forma1e, alle nonne del 
oodex furis camon~ci, che espressamente discipH:nano la maif:etria in questione. 
Nei rapporti giuridici che ne detrivano, quanto dispone rOTcllnamento 
canonico viene ad essere considerato, da quello statuale, come 
un � presupposto � di fatto per f applicazione deUe norme �statuaJi, nel 
senso che la situazione oanonica deve essere considerata 1cos� come � 
stafa risolta dall'ruutorit� ecclesiastica, unica competente a decideT!a, e 
che lautorit� statuale deve limitarsi a siffatto �acoortamento, giusta 
quanto esattamente � staif:o oss�[Vato dai giudici del merito. 

Bench�, uella materia de1la pmvvista. dei benefici, non sussistano 
specifiche norme, le quali staibiliscano, come, :invece, avviene nella 
materia matnimoniale, gli ,efFetti delle decisioni ecclesiastiche, nell' o:rdinamento 
giuridico staif:uale ed i Jimiti deHa giurisdizione ecclesiastica, 
tuttavia la conferma che, nel campo della provvista, debba trovare 
applicazrione detto principio della presupposizione, si deduce, in modo 
chiaro e sicuro, dalle norme seguenti : � 

a) art. 23 del Trattato tra la Santa Sede e l'IrtaJia, iJ quale, com'� 
noto, stabilisce (capoverso) che �.avranno... piena efficacia giuridica, 
anche a tutti gli .eiffotti ciV!ili, in Italia, le sentenzei �ed i prowe1dimenti 
emanati da autorit� ecclesiastiche... circa persone ecclesiastiche o :religiose 
e oon,oernenti materie spirituali o �discipliinari "; 

b) l'art. 1 del Conco!l'dato, .ooJ quale lo Stato cc assicura alla 
Ohiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale "; 

e) l'art. 21 del ConcoTdato medesimo, per cui cc la provvista dei.i 
benef�ci ecclesiastici appartiene alla autorit� ecclesiastica ". 



1056 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 

Dall'insieme di dette norme si trae il principio che, in determinati 
campi, fra i quali � sicuramente oomp'l.'eso quello della prorvvista dei 
benefici, fallivit� della Chiesa si esercita in modo pienamente Hbero 
ed autonomo, nei confronti dell'ordinamenito giuridico italiano, con 
esclusione, quindi, di ogni ingerenza ed intervento da parte dello Stato 
italiano, alla cui autorit� r:esta precluso, non soltanto il ries�ame del 
merito dei proVV1edimenti adottati dalle competenti autorit� ecclesiastiehe, 
ma anche qualsiasi controllo diretto ad acceirtare se detti provvedimenti 
siano stati legittimamente adottati, secondo le leggi canoniche; 
ci� in conformit� a principi gi� affermati, da questa Corte regolatrice 
{sent. n. 556 delfanno 1946 e n. 671 delfanno 1943 -Sez. Un.). 

Il richlamato principio deff autonomia della Chiesa importa che, 
in materie riservate alla giuris�diziorne ecclesiastica, quaJ.'�, peT esprnssa 
norma eonoo'l.'dataria, quella della provvista dei benefici, tutto quanto 
s�i �riferisce alla nomina delle persone investite, alla perdita dei henefici, 
alla rinuncia ai medesimi, � senz'altro al di fu�ri della competenza della 
giurisdizione statuale, che non pu� sindacare roperato delfautorit� 
ecclesiastica, per quanto attiene ai presupposti ed alle modalit� delle 
relative nomine {tranne per quanto si rifeTisce al possesso di alcuni requisiiti 
previsti da espresse norme concordatarie), trattandosi di rapporti 
compresi nelfambito delfautonomia della Chlesa. 

Orbene, nella specie, 'fautorit� statale, ricevuta, dal.fOrdinario 
(Vescovo �di Anglona e Tru:rsi), ai sensi delfart. 21 del Concordato, la 
boUa di nomina del Sac. Gatto a Parroco di S. N.iioola in Episcopia, in 
sostituzione del precedente titolare Sac. Cipriani, �rinunciante, evidentemente 
non poteva, per il ris:petto della sfora �di libert� ed autonomia 
della Chiesa, sindacare nel merito di detta nomina, neppure, sotto il profilo 
della legittimit�, indagando se ricorressero le condizioni stabilite dall'orrdinamento 
canonico-, per far luogo a detta sostituzione, e, in particolare, 
se rispondesse a verit� che il Cipriani avesse rinunciato al benefi.
ci�; se l'autorit� governativa fosse interv,enurl:a, per compiere indagini, 
relativamente alla dedotta rinuncia al beneficio, da parte del p['eoedente 
titolaxe Saio. Cipriani, rinuncia costituente il presupposto della nuova 
provvista attuata con la bolla comunicata al prefetto, si sarebbe, in 
sostanza, sostituita alla competente autorit� eoclesias'l:iica, nelfaccertamento 
del fatto giuridico� della rinuncia medesima. 

E, qualora sii consideri che, per fordinamento canonico-, l'ufficio � 
la stessa persona f�.sioa che ne � investita, non 1'1nsdeme, la sfera, dei 
poteTi ad esso connessi, astrattamente considerati e drstinti dalla petrsona 
del titolare, � evidente che un sindacato dello Stato sulle modalit� 
e sul procedimenbo della provvisione ecclesdastioa, anche se fosse Umitato 
ad un mero controllo di legittimit�, per l'accertamento della osservanza 
delle norme canoniche, inciderebbe indubbiamente sulf organiz




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1057 

zamone interna della Chiesa, cio� su di una sfera di rapporti in cui 
tipicamente 'Si esercita e si manifes�ta l'autonorrria della Chiesa e Ohe, 
con le norme concordatarie, particoJarmente con quella dell'art. 1, relativa 
al lihe.ro. esercizio del potere spirituale, � stata formalmente riconosciuta 
e dtichiarata. 

Per sostenere la fo~ttimit� di un'ingeirenza dello Stato nella materia 
della provvista dei benefici, non vale richiamaTSi al fatto che, 
secondo quanto dispone l'art. 22 del Cornoordato, gli investiti devono 
essere in possesso di determinati requisiti {cittadinanza italiana) e sono 
tenuti ad us~e la lingua italiana, tranne per quanto si riferisce ai titolari 
di determinati uffici {citt� di Roma e sedi 'Suburbicariie), n� al f�atto che 
sono stabilite, dalle norme concordatarie, alcune condizioni, affinch�, 
all'atto d:i proV'Vista del beneficio, possa riconoscersi efficacia, neti confronti 
dello Stato italiano {diritto agLi assegni di pongrua), frutti che 
dimostreTebberro, �seoorndo il ricorrnnte, che spettano allo Stato poteri 
di sdndacato dell'�atto di prorvvisita, quanto meno sotto il profilo delraocertamento 
della legittimit� di esso, in relazione alle norme dell' ordinamento 
canonioo�. 

Tralas:ciando quanto si riferisce alla nomina dei Vescovi e dei lom 
Coadiutori, di culi si tratta nell'art. 19 del Concol'dato, rimanendo nel1'
ambirto della prorvvista dei benefici parrocchiali, sii os:serva che, secondo 
il sistema instaurato dal Conicordaro, l'autorit� ecclesiastica � aabitra 
di soogliel'e e di nominal'e le persone che pi� ritenga oppoirtuno, oo:n la 
sola liimd:tazione che queste posseggano i requisiti generali di cui si � 
fatto cenno, riconosoeindosi cos� intera libert� alla Chiesa, peir la provvista 
deglii uffici curati. 

Soltanto al fine che le proi\l'V'iste canoniche siano rioonosciute dallo 
Stato ,oome produttive ,di eff~ giuridici, � pl'ervista una comunicazione, 
da parte dell'Ol'dinario all'autorit� gorvemativa (Prefetto) oomrunicazione 
che, per tali benefici � minori � {ci(ll� per gli ecclesiastici !investiti 
di hen.efici aventi ,cura d'anii.me e d�i loro coadiutori con diritto di futura 
suoces'Stione, giusta la �dizione usata dall'art. 2 della legge di applicazione 
27 maggio 19:29, n. 848), � data dJopo la prowista canonica. 

Invero, f art. 21 del Corncordato stabilisce che le nomine degli investiti 
deii benefici par:rocchi:ali devono ess�ere oomunicate l'iSe["Vatarrnente 
al gorvemo italiano e non possono � avere oorso � prima �di un determinato 
termine {trenta giorni) dalla comunicazione medesima. 

Un interv�ento dello Struto si rende possiibile, � per gravi ragioni � , 
che, peiraltro, non son� soltanto quelle dti carattere cc politico �, quando 
la nomina .canonica � gi� avvenuta, cio� dopo un atto dell' a:Utorit� 
-ecclesiastica gi� perlezionato, in modo autonomo ed indipendente, e 
che, nell'orrdinarrn.ento in cui � emanato, � !indubbiamente efficace; riconoscendosi, 
cos�, dal Conoo1rdato, piena valiidit� alla nomina medesima. 


RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 

Gli effeUi civili di tale nomina conseguiranno, poi, se concmrer� 
l'acoordo con lo Stato italiano. 

Qualorn s!iffatto acco:l'do, successivo alla nomina gi� oompiuta, 
venga a mancare, questa non avr� ,effebti civiili, ma l'investito, rimarr�, 
per lorganizzazione della Chiesa, nella posizione di " officiale � ecclesiastico 
e di titolru-e dell'ufficio. 

Se, invece, entro i trenta giorni dalla notif�ca predetta, lo Stato non 
solleva opposizfoni, la mancata orpposiziione equivale, per presunzione 
juris et de jure, all'attribuzione degli effetti civili. 

� e0dente, in base al sistema suaccennato, che il previisto intervento 
dello Stato non pu� vuJnerrun~ la pi� ampia Ubert� formale dell'autorit� 
eoolesiastica oompeten'l:!e a conferirei gli uffici oUTart:i, ne!i modi 
p!I"escritti dal proprio O:l'dinamooto ~uridico, agli eoc1esiast!icd che, 
secondo il suo es,qlusivo giudizio, abbiano i necessari vequisitli. 

Che l'interv,ento dello Stato, nella prowista dei benefici parrocchia1i 
{provvista ohe le norme oonooTdartarie attribuiscono esdustivamente 
all'autorit� ecclesiasbica competente), sia contenuto entro i ristretti 
limiti suaccennati e che debba esdudersi in detta materia, ogni sindacato 
e controllo, diretto o indiretto, sulla leglittimit� del procedimento eoolesiastioo 
e, tanto meno, sul merito, da parte dell'autorit� statuale, si 
deduce anche dalla norma (art. 26 -primo comma -del Concordato) 
per cui sono riconosciuti, ai provvedimenti ecclesiastici di provvista, 
effetti immediati, sin dalla loro emanaztione, s�enza che occorra pa!rtecipazione 
alcuna dello Stato, nonch� dalle norme (art. 82 del t.u. 29 gennaio 
1931, n. 227, sugLi assegni di congrua, ed 'art. 25 I. 27 maggio 1929, 

n. 848), per cui gli effetti civili della nomina canonica (che riguavdano 
particolarmente la rappres,entanza dell'ente ed il diritto di percepire il 
supplemento di congrua) decorrono dalla darta della bolla di nomina 
dell'autorit� ecclesiastica competente. 
Nella srpeoie, essendo decoTso 11 predetto termine di trenta giorni 
dal ricevimento della eomunicazione dell'Ordinru-io (relativa alla bolla 
di nomina del Sac. Gaitto, quale titola:i;e del beneficio parroechiale di 

S. Nicola in Episcopia, in �sostituz:ione del Sac. Cipriani), senza ohe sia 
initeNenuta opposizione alcuna da parte dello Stato, la provvista effettuata 
dalla competente aUJtorit� ecclesiastica �di,vent� def�nlitiva ed operativa 
di �effetti gliuridici anche nell' ovdinamento statuale, oon efficacia 
rert:roa.ittliva� alla data della bolla vescovile ,di nomina del Sac. Gatto. 
Da tale data, conseguentemente, nessun diritto a supplemento di -congrua 
e ad altre utilit� connesse al beneficio poteva pi� spettare �al Sac. 
Cipriani, che del benefi.cio medesimo non era pi� ,il titolare. 
Il fa.rtto ohe la provvista ecclesiastica in questione stia ,divenuta 
ipso jure et facto produttiva �di .effetti giumd1cd anche nelfordinamento 
giuridico statuale imporla, naturalmente, che non pu� esseTe pi� posta 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1059 

in discussione, neppme davanti alle autorit� giurisdiziionali ~taliane, la 
titolarit� del beneficio, coo. i relativi dirirtti (partfoolarmente quello di 
peroepfre dl supplemeinto di congrua), infondatamente reclamati dal 
Cipriani, la cud domanda � stata esattameinte rigettata dai g!iudici di 
me1rito. -{Omissis). 

COR~E DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 febbraio 1965 (<>Tdinanza) -
Pres. Torrente -Re1l. Sbrooca -Spaziani (a:vv. Antolini) c. Ministero 
Finan'.lle (avv. Stato Vitucci). 

Ricorso straordinario -T.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 34, secondo 
e terzo comma -Posizione del ricorrente e dei cointeressati Principio 
dell'alternativit� del ricorso straordinario col ricorso 
giurisdizionale al Consiglio di Stato -Illegittimit� costituzionale. 


i(Cost. artt. 113, 134; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 34, secondo e terzo 
comma). 

Non � manifestamente inifondJata la qu@stione di legittimit� costituzionale 
detl:art. 34, 2� e 3� oomma, del t.u. delle leggi sul Consiglio 
di Stato (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), in relazione alrart. 113 della 
Costituzione, per quanto concerne il principio della alterootivit� del 
rico1'so strao1'dinario al Capo ckllo Stato con il ricorrso giurisdiziondle 
al Corl!Siglio di Stato e la cons@gwente �preclusione. del rico1'so giurisdizionale 
per il rico1'r!'@nte in via stroo'1Vlirnaria e per i cointe'l'essati (1). 

{Omissis). -La signora Nelda Spaziani fu assunta il 1� giugno 1942 
presso fUffi.cio Distrettuale delle imposte dirette di Isola della Scala 
(Verona); e dal 1� luglio 1945 venne inclusa nel contingente del persO'nale 
non �di ruolo arvente qualifica di aV'Ventizio. 

(1) Come � noto, la Corte Cos.tituzionale, con sentenza 1� febbraio 1964, 
n. 1, dichiar� l'illegittimit� costituzionale del secondo e terzo comma dell'art. 84 
deJ t.u. sul Consigli!o di Stato, in quanto " il procedimento per la proposizione e la 
risoluzione del ricorso �straordinario al Presidente della Repiibblica non assicura 
ai oontroinreressati la possrbilit� della tutela giurisdizionale �. La Corte lasci� espressamente 
impregiudicata la questione della legittimit� dell'art. 34 (che pone la regola 
.della altemativit� fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale 
al Consiglio di Stato) per quanto concerne la posizione del ricorrente e dei 
�oo&nte.ressati. 
L'ordinanza sopra ricmdata sottopone, ora, al giudizio della Co�rte Costitu-
zionale quest'ultima questione. 

Sul tema, come � noto, questa Rassegna � tornata a pi� riprese. Rimandiamo, 
per un riepilogo dei termini del problema, alle osservazioni pubblicate 
a commento del d.d.l. n. 1818 (infra, II). 



1060 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In base al d.l. 26 marzo 19'46, n. 138 la Spaziani fu allontanata dall'impiego 
il 1� gennaio 1947 oon m:dine impartito dall'Intendenza di 
Finanza di Verona, ratificato, su oonforme parere della commissione 
istituita ai sensi dell'art. 11, dal Ministeru oon nota 12 giugno 1948, 

n. 156663. 
Il 16 dioembre 1950 la Spaziani present� rimrso in via straordinaria 
al Prnsidente della Repubblica avverso la norta di ratifica, affermando di 
esserne venuta ufficiosamente a conoscenza. 

Suocessivamente f Amministrazione finanziaria, con decreto ministeriale 
31 gennaio 1951, pr-orvvide, a norma del r.d.l. 4 febbraio 1937, 

n. 100, alla reigolarizzazione del rapporto d'impiego non di ruolo della 
Spaziani per quanto rifletteva fassunzione dal 1� giugno 1942, la conferma 
in servizio per gli esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1946 ed 
il lioenziamento a decorrere dal 1� gennaio 1947. 
Arwe!rso quest'ultimo pmvvedimento f interessata propose rioo!rsO 
giuris�dizionale al Consiglio di Stato, al quale resistette il Ministem 
delle Finanze, eooopendone preigiudiziafu:nente la inammissibilit� pe.r 
la precedente presentazione de1l ricorrso straorrdinario. 

Il Consiglio di Stato (IV Sez.), con decisione 18 novembrn 1955, 
ritenne che, avendo la Spaziani presentato il rioorso straoirdinario, le 
era preiclusa la proposizione del ricorso giurisdizionale; ed al riguardo 
osserrv� ohe il prorvvedimento impugnato con questo ricorso (d.m. 31 gennaio 
195�1) non �si distingueva da quello impugnato con il ricorrso straordinario, 
peroh� non costituiva un nuovo prorwedimento, ma la semplice 
ricostl'l'J.zione formale del rapporto d'impiego dall'inizio alla fine, non 
produttivo di nuovi effetti giuridici e per:ci� non susoettibile di autonoma 
impugnativa. Pertanto, il Consiglio di Stato dichiar� inammissibile 
il rioorso, compensando le spese. 

Il ricorso perr revocazione proposto dalla Spaziani fu ritenuto inammissibile 
dallo stesso Consiglio con decisione 5 dioembre 1961. 

Avverso la prima decisione, notificata il 4 luglio 1963, ha proposto 
ricorso per cassazione la Spaziani. Ha resistito con controricorso il 
Ministero delle FinanZJe. 

Entrambe le parti hanno sollevato la questione di legittimit� costituzionale 
delfart. 34, secondo e terzo comma, del t.u. delle leggi sul 
Consiglio di Stato, approvato .con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione 
all' a:rt. llS. della Costituzione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 34, s�econdo e 
terzo comma, del t.u. citato in relmone alfart. 113 della Costituzione, 
il quale assicura la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1061 

legittimi oontro gli atti della p.a. dinanzi agli oTgani di giurisdizione 
ordinaria o amministratirva, fu gi� sollevata da queste Sez. Un. con 
ordinanza 4 aprile 1963, n. 9'6, limitatamente �lla posizione soggettiva 
dei controinteressati, nel senso che anche costoro potessem impug:naTe 
in sede giurisdizionale il decreto pTesidenziale di decisione del ricorso 
straOT�dinario soltanto per vizi del procedimento o di forma suoi prnpri, 
come il Consiglio �di Stato con costante giurisprudenza aveva ritenuto; 
e fu decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza 1� febbraio 1964, 

n. 1, dichiarando la incostituzionalit� delle no'l1Ine di legge denunciate, 
peTch� il procedimento di presentazione e di risoluzione del ricorso 
straordinario non assicurarva ai controinteressati la possibilit� della tutela 
giurisdizionale. 
Premesso che il ricorso a queste Sez. Un. per motivi attinen:ti alla 
giurisdizione � nella specie ammissibile, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., in 
quanto il Consiglio di Stato, dichiarando inammissibile il ricorso, ha 
negato la tutela gimis�diziona1e deffinteresse legittimo dedotto dal ricorrente 
sulla base dell'interpretazione' sempre adottata dell'art. 34 del t.u., 
si osserva ohe la questione di legittimit� costituzionale si propone ora 
sotto un nuorvo profilo, non esaminato dalla Corte, la quale anzi ebbe 
cura di avvertire, nella rieo!rdata sentenza n. 1 del 19'64, che non ern 
possibile dichiarare l'illegittimit� dell'intero contenuto delle norme 
denunciate, non essendo di or.dine conseguenzial�e, ex art. 27 della 

I. 11 marzo 1953, n. 87, la questione concernente il rimrrente e i cointeressati, 
ed il diritto di scelta loro spettante fra il ricorso s<trao'l.'dinario 
e il ricorso giuris�dizionale. 
Tale �questione, la cui effettiva rilervanza ai fini della decisione di 
merito � evidente, non appare manifestamente infondata, come risulta 
anche dalla coincidenza delle deduzioni delle parti sul punto considerato. 


Infatti, �il principio dell' altemativit� fra il ricorso strao'l'dinario e il 
ricorrso giurisdizionale, con il conseguente diritto �di scelta riservato al 
ricorrente e ai cointeressati, viene normalmente giustificato sul riflesso 
che reventuale con:Bitto di decisioni dev'essere evitato se non :altro per far 
salivo il prestigio del ricoTso straordinario e dell'autorit� ohe lo decide; 
e che, essendo la decisione del ricOTso straOIJ.'dinario emanata su parere 
dell'Adunanza -generale del Consiglio di Stato, di cui fanno parte anche 
i eomponenti delle Sezioni �giurisdiz:ionali, �costoro, qualom .entrambi i 
ricorsi fossero proponibili -contro lo stesso provvedimento e per gli 
identici moti�vi, si trorvereibbero a pmnunciare due volte, una in veste 
consultiva ed una in veste giurisdizionale, sulla medesima questione. 

Queste giustificazioni tuttavia non sembrano decisive, da un lato, 
perch� il prestigio del Capo dello Stato non � in causa quando in uno 
Stato �di diritto la PTDnunda gi'llfisdizionale prevalga sugli atti ammi




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1062 

nistrativi dello stesso Capo dello Stato; e, dall'altro, peroh� diversa � la 
funzione svolta dal Consiglio di Stato in sede oo.nsultiva e in sede giurisdizionale, 
e soprattutto perch� soltanto in quest'ultima sede assume 
particolare rilevanza la pienezza del contraddittoTio e della difesa. 

Ora, al principio dell'alternativit� sembra ,contrapporsi il precetto 
costituzionale dell'art. 113, il quale garantisce �sempre�, ossia in ogni 
caso, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro 
gli atti della p.a. : tutela, quindi, piena, ohe non do~ebbe incontrare 
ostacoH solo per la scelta di un rimedio', la cui natura resta, nonostante 
il richiamo a fo�rme oramai supemte di gi'll'stizia ritenuta, amministra� 
tiva. Se non la certezza, il dubbio � quanto meno alimentato dalla .dizione , 
delfart. 113, che, come si � cennato, eon farvverbio �sempre� pare 
voglia negare la legittimit� della esclusione del rimedio giurisdizionale. 

In definitiva, porieh� il ricorso straordinario, al pari ,di ogni altro 
rico!rso amministrativo, � ammesso anche per violazione di diritti soggettivi 
tutelabili �dinanzi al giudice ordinario, e poich� in tale ipotesi 
la presentazione del ricorso strao!rdinario non p~eclude fazione giudizaria, 
la quale pu� essere proposta pendente il ricoTso e anche dopo e 
malgrado la sua decisione, una situazione analoga verrebbe a configurarsi, 
se la I'egola dell' alternativit� nel senso suesposto fosse ritenuta 
costituzionalmente illegittima, anche nel campo degli interessi legittimi 
e in geneTe delle posizioni soggettive rutelabili dinanzi al giudice amministrativo. 


Concludendo, deve dichiararsi non manifestamente infondata, rimettendosene 
la decisione alla Corte Costituzionale, la questione di legittimit� 
costituzionale dell'art. 34, secondo e terzo comma, del t.u. delle 
leggi sul Consiglio di Stato, appTOvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 
in relazione alfart. 113 della Costituzione, per quanto concerne il principio 
della alternativit� del ricoTso straordinario al Presidente della 
Repubblica con il rioorsn giurisdizionale al Consiglio di Stato, e devono 
adottarsi tutti gli ulteriori pmvvedimenti. -(Omissis). 



SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 9 aprile 1964, n. 811 -Pres. Pellettieri 
-Est. Speziale -P.M. Raja (oonf.) -Amministrazione delle 
Finanze (a'V'V. Stato Agr�) c. Comune di Asti (avv.ti Menghini, 
Momig1i:ano). 

Demanio e patrimonio -Beni pubblici -Regime giuridico. 
.(Cost. artt. 42 e 119; e.e. artt. 82.2-830; d.lg. 18. novembre 1923 n. 2440, 
artt. 1-2; r.d. 23 maggio 1924 n. 827, artt. 1-35). 

Concessioni amministrative -Concessioni di uso di beni pubblici 
-Natura giuridica. 

(e.e. artt. 823 e 828, cpv.; c. nav., artt. 36-53, 58-60, 694-699; d.p.r. 15 febbraio 
195.2, n. 328, reg. nav. mar., artt. 5 e segg.; d.p.�r. 28 giugno 1949, 
n. 631, reg. nav. intero., artt. 6-14; t.u. .25 luglio 1904, n. 523, artt. 71, 
79, 86; t.u. 11 luglio 1913, n. 959, artt. 27-31;, t.u. 8 ottobre 1931, n. Hl04, 
art. 1.2; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 2-56; t.u. 8 dicembre 1933, 
n. 1740, artt. .2-9; d.lg. 29 1uglio 1927, n. 1443, artt. 14-44; r.d. 30 d1oembre 
1923, n. 3.267, artt. 117-118). 
Solo i beni dJeman:iali e qwelli dJ.el patrimonio indisponibile pos8'()no 
.formare oggetto di conoessione amministrativa, mentre i beni patrimoniali 
disponibili sono soggetti, aJd ogni effetto, alla disoip,liri'll del &ritto 
privato (I). 

Le conoeissioni di be1'1!i e di serviizi pwbblici assumono in genere lia 
.forma ,di conoessiorni-contratto: all'atto umilarterale della p.a., con cui 
essa aooerta che risponde aJlrinterT1eisse puhbHco attuare la conoeissione, 
si aocom.rpagna un s@condo negozio, al qtJ,([Jle part@cipa il� coooeissionarw 
e col quale viene �ata concreta attuaz~on1e airatto deliberativo mediante . 
'la -{Wsazione dei ri;spettivi diritti @d obblighi e di ogni altr~ mod:aiit� 
.oiroa l'uso del b@ne e lo svolgimento del 8ervizio. Il primo atto d� luogo 
ad un rapporto di natura pubbli;oa e il 8econdo ad un rapporto di natura 
privata (2). 


eccezionale -Concessione costitutiva � Effetti. 
(e.e. art. 823). 
eccezionale -Concessione costitutiva � Effetti. 
(e.e. art. 823). 
1064 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il 

OORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 luglio 1964, n. 2080 -Pres. 
Lonardo -Esrt. Caporraso -P.M. Crisouoli (conf.) -Amministrazione 
Ferrovie dello Stato (avv. Stato Ricci) c. De Fazi (a:vv. lYUgo). 

Demanio e patrimonio -Uso eccezionale del be.ne demaniale Fonte 
-Concessione amministrativa. 

(e.e. art. 82S). 
Demanio e patrimonio -Concessione di utilizzazione di bene 
demaniale -Incompatibilit� con la disciplina legale delle 
locazioni di immobili urbani. 
(e.'C. art. 823). 

L'uso ~iooo:le del bene dJemamiak, ohe si roolizza mediante 1.a 
conoessione amministrati�1a, non fa perdiere la natura demairirole� del 
berne stesso onde l'1Ut~lizzazione <kl bene da parte d!el privato non 

I 

pu� in ne~n c~o essere acoo'1'diarta attraverso, wn negozio dri dilf'itto 
privarto (3). . . ,, 
Poiioh� i negoZi relativi alla uMlizzaz.ione di beni demanwli non 
pos-sono concretarsi che iin atrti di oorncessio'Yl!e, sussiste la loro inoompartibilit� 
con la dWcipl,ma legale propria dei contratti privati di locazione 
di immobili urbani (4). 

III 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 29 luglio 1964, n. 2154 -Pres. 
CivHetti -Est. Albano -� P.M. Pisano {conf.) -Ciardullo (avv. Gabriele) 
c. Bilotta (avv. Novelli). � 

Demanio e patrimonio -Utilizzazione dei beni demaniali � Varie 
specie di uso dei medesimi. 

(e.e. art. 823). 
Demanio e patrimonio -Demanio stradale -Natura delle facolt� 
dei proprietari latistanti. , 

(1. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F., art. 82; T.d. 8 dicembre 1933 n. 1740, 
art. 1, n. 11; e.e. art. 879). 
Demanio e patrimonio -Destina-zione d�el bene demaniale all'uso



PARTE I, SEZ. ITI, GIURISPRUDENZA CIVILE 1065 

Demanio e patrimonio -Usi speciali ed usi eccezionali -Tutela 
possessoria nei rapporti tra privati. 

(e.e. art. 1145). 
L'utilizzazi!one dei beni demaniali avviene in tre forme diversie: 
fuso comune, fuso 8]Jeici!ale e iuso eooeziornale. L'uso comune � quello 
conforme olla genemle destinazione del bene ed � ricooosoiwto indifferenziatamente 
a tutti i cittadini sienza bisogno di un parliJcoZare atto 
amministrativo {ad es. transito swUe stmde pubblvohe). L'uso 8'/Jedale 
� anoh'essio covnforme, di regola, <illa' pm'nioiipale destinazione del bene 
e differisce dJCJJliwso oomwie solo pevch� non. permesso a tutti, ma siofo 
a dete.rminate persiane, in bas.e ad un tiitdlo partiJoola:re: quesrto titolo 
pu� esseve costituito dal pagamento di una tassa (ad es. pedaggio per 
~l rtranisito SO'f>M ai/,cwne wai!Je), oppure dal oonseguimento di autorizzaziom 
o liJoena;e rila8Ciate dallautorit� amrmiwts1ratiiva. D uso oooezio~ 
nale, infine., � sempre al di fuori .della normale destinazione del bene e 
costituisoe una limitazio'l'lie di essia, in quarnto oottroe una parte deil bene 
stessio aliuso comune per ,at;triJbwirla im godimento esolusivo oil un soggetto 
determinato (5). � 

Le facolt� deti frontmi di aprire sulk strai!Ja accessi a1lle propriet� 
private o dira~ion.i di strade private, di oo'Struire sul conrfone della 
strada o di aprirvi veilute1 senza a rispetto delle distanze stabilite dm 
codiJce civik e quella di immetterre gli scoli nella via pubblim o le aoque 
di rifiuto nelle fogne stradali non corri8]Jondiono ad una funzione propria 
del berne �demaniale e neppure ad wna funzione se1COndaria, che 
si aggiunge a quella pri-ncipai/,e, collegata all'uso oomune, ma: fainno 
parte del r.eigime dei rapporti tra lOJ propni:et� pubblica e la propriet� 
privatai (6). 

L'atto amminiistrotwvo col qwale avviene la destinazione del bene 

demaniale aliuso eccezionale � una colfl!cessiorne costitutiva, im quanto 

fa siorgf>re nel conoeissionarvo diritti di carattere privato, ohe ben pos


siono farsi rientrare Mlla categoria dei .din�bti r.eali su cose altru>i. Questi 

diritti pre~entamo la O{J)Tatteristfca che, mentre nei oonfmnti dJegli altri 

privati si comp'Ortooo c'Ome veri e propri di11iitti sioggettivi, nei co'f!Ifronti 

�ella p.a. sono, invece, condizionati aliesigenza �el&i tutela del pub


b~ico interesse (7).. 

A no'l'ma dell'art. 1145 e.e., mentrei f (l)Zione di 8]JOglio pu� essere 

ammessa siernpre, nei rapporti tra privati, Sria per la tutela degli usi 

speciali ohe di qtl!@lli eiocezionali su beni demaniai/,i, i azione dii main.u


tenzione deoe virteneirsi limdtata a tutela dei soli usi eiocezionali dato ohe 

sioiltanto le facolt� a questi relativie possono fo~e oggetto di conoes



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1066 

sione da parie dJella p.a., reaUzzamilo, co~, nei confronti degli altri privati, 
delle po'8izioni soggettive, ohe hanno la struttura di veri e propri df�ritti, 
1'@alii {8). 

I 

(Omissis). -La ricorrente, assumendo che nella specie si � avuta 
una co1noeissiorne irregolare e forse di mero fatto, presuppone, ev~derntemente, 
che gli immobili concessi !in uso al Comune appartenessero, 
trattandosi di case1.1me, alla categoria dei beni � patrimoniali indisp<>nibili; 
solo i heru dernan~ali e quelli del patrimonio indisponibile possono, 
infatti, essere oggetto di conoessiorne, mentre i beni patrimoniali 
disponibili sono soggetti, ad ogni effeitto, alla disciplina del diritto 
prirvato (v. Cass., 12 giugno 1963, n. 1575). 

(1-8) In tema di concessione d'uso di beni pubblici. 

I. -Da segnalare, anzitutto, la prima massima della sentenza sub I, che 
accomuna i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibiJi nella contrapposizione 
ai beni patrimoniali disponi:bili <c soggetti ad ogni effetto alla disciplina 
i

del diritto privato' � ed afferma il principio che solo le pri:me due ispecie di beni 
possono formare oggetto di concessione amministrativa. 
Questo insegnamento trovasi gi� esattamente affermato dalla stessa III Sezione 
civile della Corte di Cassazione in una pronuncia del 1946 (26 giugno 1946, 

.

Rriv. dir. comm., 1947, Il, 9). ti: stato, in proposito, rilevato in dottrina che la . 

. 

concessione � tipico atto amministrativo, come tale dotato di una causa giuridica 

I

.

consistente in uno 'scopo di pubblico interesse, il quale incide profundamernf:Je 
sulla struttura del negozio posto in essere dall'Amministrazione. Per realizzare 
tale interesse occorre, pertanto, necessariamente, che alla soddisfazione dello 
stesso sia destinato il bene, oggetto della concessione. , ;) 

. 

~ 

I 
.
ti: quesito il caso non solo del bene demaniale, ma anche del bene indisp<>nibile 
" considerato un mezzo direttamente rivolto alla soddisfazione di un pubblico 
interesse dell'ente amministrativo� (BODDA, Conoe8.sione amministraiUva e 
locaziorn1e di oooe, Riv. dir. oomm., 1947, Il, 11). Il primo rilievo da fare, a 
proposito della massima di giurisprudenza in esame, � che la Cassazione sembra 
aver ormai riconosciuto l'unit� funzionale delle due specie di beni (si veda, in 
propo,sito, anche l'importante sentenza delle Sezioni Unite in data 4 ottobre 1955; 

n. 27.90, Foro pad., 1955, I, 1113 e segg.) costituenti la categoria dei beni pubblici 
(art. 1 r.d. 18 novembre 19:23, n. 2440), ossia di quei beni, di propriet� di 
enti pubblici, destinati alla diretta soddisfazione di pubblici interessi. Appunto 
in ragione di tale unit� funzionale, � parso possibile elaborare una nozione sistematicamente 
unitaria di tali beni, con particolare riguardo alle forme di uso dei 
medesimi (SANDULLI, Beni pubblici, E.nciolopedia del diiritto, vol. V, Milano, 19<59, 
277 segg.), anche se, poi, ragioni di opportunit�, rimesse al criterio politico del 
legislatore, abbiano determinato ulteriori caratterizzazioni nel regime giuridico 
proprio dell'una e dell'altra specie (SANDVLLI, op. cit., 280; � ZANoBINI, Corso di 
dxir#to amministrativo, vol. IV, Milano, 1958, 20 segg. Per una nozione confunutistica 
di 'bene demaniale, anche vigente il nuovo codice civile, v. GUICCIARDI, 
..-}, 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1067 

Ora, s�e � verro che 1e caserme sono incluse dall'art. 826 e.e. fra i 
beni del patrimonio indisponibile, esse, peraltro, assumono il carattere 
della indispondbilit� solo per effetto della loro specifica destinazione e 
pevdono tale caraittere quando la de'Stinazione sia venuta meno. Non 
basta, perch� 1a qualificazione possa consideni~si cessata, una tempo~ 
ranea inidoneit� del bene alla sua funzione (ad esempio: soonvoJgimento 
di una caserma per eve.nti bellici, tellurici, merteorrici... ) e neanche 
il prolungato ritardo nel ripristino. Se per� la p.a. rivela, attraverso il 
suo comportamento, un definitivo dis!�nteresse alla reintegr-azione di 
esso nella primdtiva funzione, la qualificazione di �bene patrimoniale 
deve consideTarsi cessata. � 

Lo stabilire, nei singo1i casi, se persista quella particolare destinazione, 
�che conferisce al bene la qu:;ilif�ca di bene patrimoniale indisponibile, 
� questione di fatto, demandata, come tale, ai giudici �di merito. 

Nel caso in esame la Corte d'Appello ha rilevato che le caserme 
concesse in uso al Comune per il mooverro dei senzatertro erano inutiliz., 
zabili, " date le condizioni di derterioramernto in cui erano per ogni 
a1tro uso, specie per quello militwe, che in quel tempo rnon 0.!veva 
ragione in essere � ed ha osservato che ci� era stato riconoscduto dagli 
stessi o'l'gani dell' amminiskazione statale, dal momento che eTa stata 

Il concetto di demanio ptl!bblioo nel noovo codice civile, in Soritt>i g,iuridici in 
onoro dJella Cedarn, vol. II, Pado~a, 1953, 521; REsTA, D~ beni apipa:rf!eoonti allo 
Stato, ecc., in Commentario del Codice Civ.iJk, a cura di A. Scialoia e G. Branca, 
Ubro Terzo, Della propriet� [art. 810-956], Bologna-Roma, 1946, 64); 

La cennata unit� funzionale� della categoria consente di integrare la portata 
della massima finora esaminata con quella della sentenza sub. II, delle Sezioni 
Unite, secondo la quale l'utilizzazione del bene demaniale da parte dei privati 
non pu� in nessun caso essere accordata attraverso un negozio di diritto privato 
(ofr. anche Cass., Sez. Un., 3 ottobre 1964, n. 249�5, in questa RassegrTl'a, 1964, I, 
865-866 sub 3, con nota di richiami). Per entrambe le specie di beni si pu� dire, 
infatti, che "l'esigenza fondamentale che i beni pubblici, destinati, come sono, 
istituzionalmente, a soddisfare esigenze pubbliche, vengano costantemente tenuti 
sotto il controllo e la potest� d'intervento autoritativo dell'ente cui appartengono 
(il quale generalmente pu�, nell'interesse pubblico, r~ocare la concessione o 
modificarne le condizioni, pu� procedere in via amministrativa alla tutela del 
bene, ecc.) esclude la possibilit� di eccezioni alla regola della necessit�, per l'uso 
privato particolare di beni pubblici, di un atto di concessione � {SANDui.u, Or> 
cit., 289). 

Questo principio sembra escludere che sia possibile, nella materia considerata, 
la coesistenza di un rapporto pubblicistico con altm privatistico, in ocdine 
aI!o stesso bene, cos� come pure affel1!Ilato nella seconda massima della sentenza 
sub I (sulla unicit� del rapporto v. anche VITTA, Dir. amm., vol. I, Torino, 1949, 
302; vol. II, Torino, 1950, 714). Il rapporto di concessione avente ad oggetto beni 
pubblici non pu� avere che natura pubblica e non sembra esatta quella diffusa opinione, 
fatta propria a sua volta dalla sentenza in rassegna sub III, secondo la quale 
dalla concessione stessa scaturirebbe un diritto reale anomalo di godimento del privato 



1068 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

da ess�. approvata (rome risulta dalla lettera 24 settembre 1945 del 
Pre:fotto al Sindaco di Asti) l'esecuzione d�. lavori �per la sistemazione 
di alloggetti da destina.rsi ai senzatetto � e gi� in preoedenza lo stesso 
Prefetto aveva chiesto al Comando Milita:re Alleato, con lettera del 
9 giugno di quell'anno, il � nulla osta per la sistemazione ad a:bitaz�.oni 
private di quegli immobili, ,al fine di potervi sistemare una parte delle 
famiglie spro'VV�ste di abitaz�.one � � 

Da questi elementi la Cor:te ha desunto che la p.a. av�erva ormai 
dimostrato di non aver pi� intems�se ad utilizzare gli edifi.ci di cui si 
discute come caserme e ne ha tratto una dupHoe conseguenza: 

a) ehe il trapporto intervenuto fra lo Stato e il Comune di Asti, 
in consegu:enza della eessione in uso degl�. edif�ci per la prervista desti_
nazione, .potrebbe qualificarsi c�me comodato o mandato, ma in ogni � 
caso come un rapporto di diritto privato; 
b) che tale rapporto non ha acquistato giuridica esistenza per 
difoitto di forma scritta. 

concessionario nei confronti della stessa Amministrazione concedente. Parlare di una 
servit� personale, di un diritto reale privato (di diritti reali pubblici possono essere 
titolari solo lo Stato od alcuni altri enti pubblici: clr. MIELE, Princiqii &i di11itto 
amminristrat>ivo, I, Padova, 1953, 100), che limiterebbe il diritto di propriet� 
pubblica, sottraendo parte del bene alla sua normale destinazione, per a.ttr~ 
buirla in godimento esclusivo ad un �soggetto determinato, significa obliterare 
la natura e la funzione dell'atto di conces1sione. Questo non pu� far cessare 
~ come opportunamente avvisato dalle Sezioni Unite nella sentenza sub II per 
i beni demaniali -la destinazione del bene, n� pu� minie alla realizzazione 
immediata e dketta di un interesse privato. E se ci� la p.a. facesse, attraverso 
un contratto di diritto privato accedente all'atto di concessione (clr. artt. 978, 
1026 e 1350 e.e.), .questo sarebbe nullo, ratione omeom, se relativo a bene demaniale, 
ovvero raUone oausae, se relativo a bene patrimoniale indispon~bile (CANNADA 
BARTOLI, In tema di olienobilit� di beni patrim01'1Jiali indisponibili, Riv. trim. dir. 
pubbl., 1953, 828 e segg)..Il vem � che la tripartizione delle varie specie d'uoo 
dei beni pubblici ed in particolare la nozione d'uso eccezionale, correnti in dottrina 
e giurisprudenza ed accettate anche dalla sentenza sub III, meritano una 
revisione, alla luce delle pi� recenti indagini dottrinali condotte in materia. Decisiva, 
al riguardo, appaTe la dimostrazione che l'interesse pubblico non si persegue 
necessariamente con l'uso diretto del bene da parte della p.a., oppure da parte 
della collettivit�, non esistendo una regola assoluta, per cui un certo tipo d'uso 
debba essere considerato primario rispetto agli altri, mentre spesso una funzione 
primaria o comprimaria del bene pubblico viene realizzata precisamente attravei;
so il c.d. uso eccezionale (SANDULLI, op. cit., 287). La di5tinzione pi� corretta, 
dal punto di vista giuridico, delle specie d'uso dei beni pubblici da par.te dei 
privati sembra, dunque, debba essere quella tra uso generale, cui tutti sono 

ammessi uti cives, anche se talora occorra, all'uopo, il pagamento di una tassa 

o il rilascio di un permesso, ed uso particolare, oui vengono ammessi, uti singwli, 
i beneficiari di specifici provvedimenti concessori (SANDULLI, OP'. Zoe. cit.). Quanto 
all'uso che il frontista compie del bene, la sentenza sub III nega c:he esso rientri 
nella figura dell'uso speciale e si rif� alla dottrina che distingue l'uso che il 
frontista fa della cosa come ogni altro soggetto da: quello che egli ne fa come 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1069 

Le oondusdoni a cui la Corte � peirvenuta appaiono pienamente 
giustificate. fovero la �cessata destinazione degli edifici a caserme aveva 
fatto venir meno la 101ro appartenenz� alla categoria dei beni patrimoniali 
indisponibili, facendoli trasmigrarn nella categoria deri. beni patrimoniali 
disponibili, soggetti alla disciplina del diritto privato. Ed � 
giurispmdenzia costante �di questa Suprema Corte che tutti i contratti 
degli enti pubblici esigono, quale forma costitutiva, cio� a pena di 
nullit�, la stesura per isoritto (v. da ultimo: Cass., 5 maggio 1960, 

n. 1018, preceduta da numerose altre �conformi). 
Ma anche se si volesse, in ipo~esi, ritenere che quegli �edifici appartenessero 
al patrimonio indisponibile dello Stato e che il rapporto 
intercorno, velativamente ad essi, fra lo Stato e il Comune debba qualif�-
carsii come concessione la conclusione non sarebbe diversa. 

Invero, quando gli obblighi del conoessionario non siano fissati, 
unilateralmente ed autoritativamente, dalla p.a., essi devono necessariamente 
risultare da urn'aprpos�ita coiil'venziooe. Pmci� le concessioni di beni 

~oprietario limitrofo. n primo rientrerebbe nell'uso comune ed il secondo si 
risolverebbe nei rapporti che si vengono a stabilire tra la propriet� pubblica e 
la privata {cfr. GmccIARDI, Il Demaniio, Padova 1934, 330 e segg.; il SANDULLI, 
Beni pubblici cit., 288, parla di diritto di uso particolare ex lege; sul punto v., 
J>er�, ALAB1so, Natura giWl'idiica ecc., in questa Rassegna, 1964, I, 502). 

Se, pertanto, con la concessione, l'attivit� amm.inistrativa tende "alla �realizr. 
zazione diretta ed immediata di un interesse pubblico specifico � {ALEssI, S.ist.emla 
�ist. dJel dirldito am~ratioo italiano, Milano, 1953, 185) e la "fruttuosa attuaizione 
� di tale interesse " costituisce la precipua Tegola direttiva, a cui devesi 
-costantemente uniformare l'operato della pubblica amministrazione� in questo 
�campo, specie quando trattasi di concessione di beni demaniali (QUERCI, I>emxmio 
-marittimo, Encidopedia dJel diritte, vol. XII, Milano, 1964, 99), nelle quali, pure, 
non si dubita che, col rilascio di una concessione, l'Amministrazione � ammette 
un soggetto privato a partecipare ad un interesse pubblico� (QuERm, op. Zoe. oit.), 
.apparir� subito l'inadeguatezza del vetusto schema della c.d. coo.oessione-contratto 
(ofr. GIORGI, La dottrina delle persone giwrid;i,c~ vol. II, Firenze, 1891, 
461 e seg.; vol. III, Firenze, 1892, 273 e seg.: il concetto si ricollega alla superata 
nozione di atti misti d'impero e di gestione; per la critica v. VITTA, Dir. amm., 
vol. I cit., 302), ancora tanto caro alla giiur:isprudenza, al quale fa puntuale riferimento 
la seconda massima della sentenza sub I. Giusta questo insegnamento, per 
procedere alla conces�sione, non solo di servizi ma anche di uso su beni demaniali, 
occorrerebbero due atti, il primo unilaterale, di diritto pubblico ed il secondo negozio 
bilaterale, di diTitto. privato. Col primo l'amm~nistrazione accerterebbe �che risponde 
all'interesse pubblico attuare la concessioni?� e col secondo a:arebbe � concreta attuazione 
all'atto deliberativo>>. L'insegnamento ripete, peraltro, la formulazione d'una 
recente tesi dottrinale, secondo cui � in ogni procedimento� relativo a concessioni di 
beni o di servizi � dato riscontrare costantemente due atti: uno unilaterale della 
pubblica amministrazione e una convenzione tra quest'ultima e il privato ... la pubblica 
amministrazione mediante l'atto unilaterale ... accerta che risponde all'interesse 
pubblico operare la concessione e decide di prnvvedere in conseguenza... tale 
atto, considerato isolatamente, non � idoneo a produrre il rapporto di conces:
sione. Occorre che intervenga una convenzione che attui tale programma. Que




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1070 

e di servizi pubblici assumono, in genere, la forma di conoessfo11.1i contratto; 
ali'atto runilaternle della p.a., con oui es'Sa accerta che risponde 
all'interasse pubblico attuare la conoessione e decide di prorv:vedere in 
conseguenza, si accompagna un secondo nego:zi.o, �al quale partecipa il 
concessionario e col quale viene data conoreta attuazione all'atto deliberativo, 
mediante la fissaziione dei rispettivi diritti ed obblighi e di 
ogni altra modalit� oi'l"ca l'uso del bene e lo svolgimento del' serrvizfo. 
Il primo atto d� luogo ad un rapporto di natura pubblica e il secondo 
ad un rapporto di natura privata {in ital senso, oltre la ricordata sentenza 
5 maggio 1960, n. 1018, Gasis., Sez.. Un., 28 luglio 1962, n. 2209 e 
10 ottobre 1962, n. 29'29). 

Orbene, in relazione al secondo rapporto, valgono, owiamente, le 
stesse considerazioni fatte per i rapporti inerienti ai beni patrimoniali 

st'ultimo negozio, alla cui formazione partecipano 1a pubblica amministrazione 
e il pri'Vato, pur avendo autonomia strutturale, assolve una funzione skumentale, 
perch� giova -ad attuare la determinazione unilaterale della pubblica ammi!lli\strazione 
� (SILVESTRI, Conoessione ammiinistrativa, Enciolopedia del diritto, vol. 
VIII, MiJ:ano, 1961, 374). Secondo questa opinione, l'atto unilaternle della p.a. 
concernerebbe il solo momento programmatico, in ordine alla individuazione del 
quid agendum e alla determinaZione, diretta o per 11e>lmwnem, " deHe condizioni 
di svolgimento di tale attivit� � (SILVESTRI, op. wc. oict.); esso appaxterrebbe alla 
categoria delle deliberazioni, le quali " pur non creando situazioni giuridiche 
azionabili... danno luogo a un autovincolo per l'amministrazione... il dovere di 
attuare una azione gi� decisa, dovere che sussiste nei confronti dell'ordinament<> 
giuridico� {SILVESTRI, op. cit.., 375). Ora, anche a prescindere dal rilievo che 
proprio la dottrina, alla quale si rif� la tesi in discorso, distingue-nell'iter formati<
vo della volont� dell'Ente pubblico le deliberazioni, " atto principe del diritto 
amministrativo interno �, " che comportano necessariamente dei successivi atti, 
i �quali le seguono e le rendono eseguibili �, dalle decisioni, che " hanno linveoe 
auto~cenza... sono di per s� immediatamente eseguibili� (GIANNINI M. S., 
Dieoisiom e dieliberaznom am11'1MMrative, Fom Amministrativo, 1946, I, 1, 159; 
� nofo, peraltro, che questo A. concepisce la concessione come atto amminllstrativo 
unilaterale, istitutivo di rapporti bilatemli non imperativi -cfr. Lezioinidi 
diir. amm., I, Milano, 1950, 346 -e distingue il provvedimento ad effetti 
bilaterali dallo stesso contratto di diritto pubblico, � perch� in esso � la sola 
�volont� dell'Amministrazione che costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti, 
senza alcuna partecipazione dell'interessato�: Atto ammiiinisPratWo, Milano, 1960, 
90), mentre altra autorevole dottrina non manca di distinguere fra determinazioni 
di carattere programmatico, prive di rilevanza esterna, deliberazioni aventi 
mera funzione preparatoria rispetto ai provvedimenti. ed jnfine deliberazioni 

� che hanno per s� stesse forza operativa... sono infatti veri e propri pcrovvedimenti, 
la cui natura dipende dal contenuto che di volta in volta esse hanno 
(ammissioni, concessioni, ecc.)� (S.ANDULLI, Manuale di dirirt;to amm~nistrratfuo, 
Napoli, 1955, 284), deve subito obiettarsi che la tesi qui criticata appare chial!'
amente contraddetta dal diritto positivo, secondo il quale la �redazione da parte 
dell'amministrazione e la sottoscrizione da parte del privato del disciplinare di 
concessione '/)1'eoedono il provvedimento amministrativo ed � preoisamente quesro, 
ossia il dec-rero derll'autorit� competente, che "contiene� e �fa � la con

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVII.,E 

1071 

disponibili, cio� che un Ente pubblico (quale � il Comune) non pu� 
validamente obbligarsi se non in forma scritta, per cui la mancanza di 
una convenziooe �ad hoc� o la invaHdit� dell'eventuale aocovdo per 
difotto del prescritto requis~to di forma importa che non � invocabile, 
nei confronti dell'ente pubblico, un rapporto contrattuale corne fonte di 
una sua obbligazione. 

Nel caso in esame, data la mancanza �di una obbligazione nascente 
da contratto ovvero da fatto illeoito (la oui sussistenza � stata esclusa 
dai giudici di medto: ed al riguaroo nessuna censura viene formulata 
in questa sede), giustamente i giudici di merito hanno ritenuto ohe la 
richiesta di indennizzo avanzata dall'attrice nei confronti del Comune 
di Asti potesse essere presa in considerazione solo sotto il profilo dell'indebito 
arrioohimento. :�: noto, infatti, che, quando si verifichi uno 
spostamento patrimoniale da un soggertllo ad un altro sienza una causa 
che lo giustifichi e non sia esperibile una particolare azione per rimuoVeTe 
il pregiudizio, non resta al danneggiato altro rimedio che lazione 
generale �di arricchimento indebito, p'I'evista e disciplinata dagli articoli 
2041 e 2042 e.e. Situazioni del genwe sono piuttosto frequenti nei 
rapporti con le p.a., perch� l'attivit� delle stesse � vincolata al rispetto 
di determinate forme, stabilite a garanzia �di pubblici interessi; e, quando 
tali forme non siano srtate osservate, la illegittimit� del negozio concluso 
impedisce che esso possa essere invocato nei �confronti della p.a., come 
fonte di una valida obbligazione. -{Omissis). 

II 

(OmiiSsis). -... la De Fazi parla di oontrartto di locazione stipulato 
con le Ferrovie dello Stato ed avente per oggetto un immobile adibito 
a bar, sino in Roma, piazza Trastevere, di propriet� delle medesime 
Ferrovie dello Stato. 

Da questa premessa di fatto ella fa poi derivare il diritto alla 
prorroga legale della locazione anzidetta, wn conseguente divieto �di 
aumento del canone localizio oltre i limiti di legge. 

cessione (ofr. artt. 8 e 9 r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740; 11, 15 e 40 .t.u. 11 dicembre 
1933, n: 1775; 18 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443; 86 t.u. 25 luglio 1904, n. 523, 
ecc.). Quando :si dice, poi, che � necessariamente col contratto che vengono disciplinati 
i rapporti patrimoniali fra le p�rti, si afFerma altra cosa puntualmente 
contraddetta dal diritto positivo (ofr. ad es. art. 39 cod. nav.). 

II. -� Il vero � che la stessa figura della concessione-contratto � un concetto 
equivoco, di cui la giurisprudenza della Cassazione non mostra di avere una 
nozione sicura. La sentenza qui in rassegna sub I la ritiene applicabile sia alla 
concessione di pubblici servizi che a quella di beni demaniali (analogamente, Cass., 

1072 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'Amministrazione, per oontm, assume che fimmobile di cui si 
tratta � un bene demaniale e che, quindi, il titolo in forza deJ quale la 
De Fazi ha il godimento del bene med~simo � una vera e propria concessione 
amministrativa, con assoluta esclusione di qualsiasi tipo di 
negozio di diritto privato. 

Esaminando la corw�enzione in data 3 febbraio 1953, �si evince che 
f Amministrazione aveva in origine �O<IDOOSSa un'area di�terreno posta neJ 
piazzale esterno deilla sitaziooe �di Roma Trastevere per costruirvi un 
fabbricato � da destinare a caff� ristoratore della stazione � e si evince 
altres�, che detta concessione era espressamente regolata dal << capitolato 
di oneri per la oonoessione di es�el'cizio di cafF� ristoratori nelle 
stazioni�. � 

Nel 1952, scaduta la vecchia concessione, ne fu ass�entita altra della 
sola area del piazzale esrf:emo della stazione, non pi� per uso �di � caff� 
ristorato�re � della stazione medesima, ma per uso di ordinario es1ercizio 
pubblico. 

Questo essendo l'oggetto della convenzione, non pare dubbio ohe 
l'originario :rapporto di concessione amministrativa non si sia affatto 
convertito in negozio di diritto privato sol per f.eliminazione dd servizio 
del caff� ristomtore. 

Rimane pur sempre formo loggetto I�"ecipuo della ooncessione, 
vale a dire l'uso di un 'terreno� di pertinenza del demanio fonro'Viario, in 
quanto facente parte del piazzale esterno della stazione ferroviaria 
di Roma-Trnstevere. 

L'uso eccezionale �del bene demaniale, che si realizza appunto 
mediante la concessione amministrativa, non fa perdere la natura demaniale 
del bene stesso, il che, nel caso pmtioo, sta a significare che la 

12 giugno 1963, n. 1575, Giwr. it., Mass., 1963, 540). Per i beni patrimoniali 
indisponibili non manca, invece, giurisprudenza, che ammette che un bene siffatto, 
possa formare, addir~trura, oggetto di un rappor:f:o privatistico di locazione, pur 
supponendo che il contratto " scaturisce sempre da una concessione amministrativa, 
alla quale resta condizionato, n� potrebbe, pertanto, non restare travolto 
dalla revoca, sempre pos:S1bile, della concessione stessa" {Cass., Sez. Un., 24 maggio 
1956, n. 1758, Faro pad., 1956, I, 982 e segg., con nota contraria di BERNARDINI, 
in part. 985-986). 

A volte, secondo la Corte suprema, a nelle cosidette concessioni-contratto 
si ha un atto amministrativo unilaterale, la concessione, e, insieme, un rapporto 
contrattuale bilaterale, con cui le parti si riconoscono reciprocamente obblighi e 
diritti, che po:Ssono essere veri e propri diritti subiettivi... il distacco della concessione 
dal contratto non � possibile, essendo quella un presuppo�sto essenziale 
di questo ... e l'inefficacia del contratto, collegato con una concessione, deve intendersi 
nel 1senso che il contratto diventa, in questo caso, incapace di prndurre 
il precipuo effetto giuridico che gli � proprio, quello, cio�, di poterne reclamare 
l'esecuzione, non gi� l'altro di far ottenere al privato, che provi di essere stato 
adempiente, il risarcimento del danno dall'Amministrazione, la quale, per fatto 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1073 

utilizzazione delfarea in questione da parte del privato non poteva in 
nessun caso ~1ssere accordata attraveTSo un negozio di diritto privato. 

Che pori il piazzale esterno di una stazione ferroviaria faccia parte 
del pubhlico demanio, � proposizione difficilmente confutabile, dappoioh� 
detto piazzale serve di accesso alla stazioue medesima, di oui 
costituisce u:ria necessaria pertinenza. 

La De Fazi isola f area del piazzale, riternerndo irn tal modo di poter 
escludere la demanialit� delfarea stessa. 

Senonch�, si tratta -come risulta dalla convenzione e da tutti 
gli altri elemooti di causa -di una porzione di terreno compresa nel 
suddetto piazzale e quindi partecipe della medesima natura demaniale 
di quest'ultimo. 

Sia nelle convenzioni tra le parti, sia nella documentazione velativa 
alla istmtlrnia per la sdemanializzazione e successiva alienazione del 
terreno in questione si parla per fappunto di concessione e, pi� precisamente, 
di �concessione in uso, di �revoca, di riscaUo, ecc. (vedi convenzionei 
5 febbraio 1947 e relativi atti addizionali, nonch� art. 2 e segg. 
ccmvenzione 18 maggio 1951 e relativo atto addizionale e convenzione 
3 febbraio 19'53), ci� in pieno contrasto com la tesi ora sostenuta dalla 
De Fazi, di essere titolare di un ordinario rappoirto locatizio, al quale 
sarebbe applicabile la disciplina vincolistica vigente per tale rapporto. 
Ma � noto che i beni che fanno parte del demanio pubbJico non possono 
formare oggetto di diritto a favo'l.'e di terzi se non nei modi e nei limiti 
stabiliti dalla legge che li riguarda. 

Perci� i negozi mlativi alla utilizzazione di detti beni non possono . 
che dar luogo ad atti di oonoes1sione in godimento temporaneo, atti revo� 
cabili e, come tali, incompatibili con la disciplina legale propria delle 

:proprio, qual'� la revoca della �concessione, si � messa in condizione di non potere 
pi� adempiere l'obbligazione assunta col contratto � (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 
1942, n. 580, Foro Amm., 1942, LI, 32 segg., in part. 34-35). Altra volta, 
invece, l'insegnamento de1la Corte di ~Cassazione � nel senso ohe � in linea generale... 
la concessione amministrativa... � un negozio di diritto pubblico, in cui la 
volont� dell'amministrazione � talmente preminente, per la prwalenza dell'interesse 
pubblico insito in quel negozio, da non lasciar margine nei confronti del 
concessionario a posizioni contrattuali, �la cui possa r.imanere garantito con la piena 
. efficacia di rm diritto soggettivo l'interesse di q~est'ultimo. In questa situazione 
1a concessione rimane atto unilaterale che la p.a. pu� discrezionalmente revocare 
quando lo richieda l'interesse pubblico e il concessionario, che non pu� vantare 
diritti soggettivi perfetti, non ha nepprure l'azione ordinaria per la tutela dei suoi 
interessi, che rimane affidata unicamente alla giurisdizione amministrativa ", mentre 
la figura <lella � concessione bilaterale, in cui alla concessione ordinaria � inserito 
un accordo contrattuale tra p.a. e concessionario, accordo che, appunto per questa 
sua natura, fa sorgere in favore di quest'ultimo diritti soggettivi perfetti, tutelabili 
in sede di giurisdizione ordinaria �, ricorrerebbe soJtanto laddove � la pubblica 
amministrazione suole regolare i suoi rapporti giuridici coi privati ai quali affida la 



1074 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

locazioni di immobili urbani (in tali sensi, Cass., Sez. Un., 12 dicembre 
1963, n. 269; 24 luglio 1958, n. 2688, oltre a Cass., Sez. semplice, 
12 giugno 1953, n. 1720). . 

La De Fazi sostiene, per�, ohe in ogni caso la originaria demanialR� 
del bene e1 relativa concessione sarebbero venuti a cessare per 
volont� della stessa p.a., la quale avrebbe sottratto la cosa al servizio cui 
1era prima destinata, avendola offerta in vendita alla stessa ex concessionaria. 


Viooversa, non sono in atti che richieste di pareri, stime e proposte 
in vista di un'eventuale e frubura ven�dita dell'area, ma nessun provve-dimento 
definitivo di sdemanializzazio111e da parte del competent� organo 
della p.a. e nessuna �disposizione o determinazione, incompatibile con 
la persistente destinazione all'uso pubblico del bene di cui si tratta, 
cio� con la persistente sua demanialit�. 

Tmttandosi quindi di un bene demaniale, i l'elativi negozi di utilizzazione, 
come si � gi� detto, possono essere costituiti soltanto mediante 
atti. di concessione della p.a., di fronte ai quali il concessionario e, nel 
caso attuale la De Fazio, viene a trovarsi, per quel che riguarda la 
rinnovazione o proiroga della 0conoessione, in posizione di inteiresse 
legittimo e non di diritto soggettivo. 

Di conseguenza, veirsandosi in un �caso di evidente potere discl'ezionale 
della p.a .� non pu� il giudice o'l'dinario statuire sulla chiesta pmroga 
e prosecuzione del crapporto sorto in base alla cennata concessione 
amministJrativa. 

Devesi ,quindi accoglierre il rico:rso perr regolamento di giurisdizione 
proposto dalle FF.SS. e dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. 
-(Omissis). 

gestione di un pubblico servizio o di un'attivit� economica monopoHstiCft (conce.ssione 
traslativa) ,, (cos� Cass., 23 febbraio 1954, n. 521, Giust. civ., 1954, I, 41() 
segg., in part. 412). E si predsa che tale concessione-contratto ha come caratteristica 
11 Ja C()esistenza di due rapporti, l'uno di natura pubblica e l'altro di natura 
privata ... il secondo, ch'� un rapporto privato avcente carattere bilaterale, d� luogo 
alla nas�ita di veri e propri diritti ed obblighi, che le parti si riconoscono in posizione 
di parit� e di corrispettivit�, con la conseguenza che l'inadempimento degli 
obblighi di una parte e la dipendente viol~zione dei corrispetti'Vi diritti dell'altra 
importano la facolt� di quest'ultima di chiedere al giudice OI'dinario la tutela del 
diritto soggettivo leso ,, (Cass., Sez. Un., 2S luglio W62, n. 2209, Giust. oiv., Mass. 
Cass., 1002, 1075); che i diritti del concessionario, 11 che si affievoliscono solo 
quando esigenze d'interesse pubblico lo richiedono, hanno, :in ogni altro caso, 
contenuto di veri e propri diritti subiettivi � (Cass., Sez. Un., 10 ottobre 196,2, 

n. 29129, Giust. oiv., Mass. Cass., 1962, 1879) e che 11 l'obbligazione di risarci-. 
mento sorge ... dalla riconosciuta illiceit� dell'atto amministrativo. In tal caso la 
prnnuncia di annullamento ha la funzione di restituire ad una posizione soggettiva, 
degradata ad ,interesse o affievolita, la sua qualificazione di diritto soggettivo � 
(Cass., Sez. Un., 31 luglio 1964, n. 2207, Giur. it., Mass., 1964, 740; nella giu

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1075 

III 

{Omissis). -Passando quindi all'esame del quinto mezzo, oon esso 
:il ricorrente, demmciando la violazione degli artt. 823 e 1145, terzo 
comma, e.e., nonch� il difetto di motivazione, sostiene che in base a 
quest'ultima norma -art. 1145, terzo comma, e.e., -l'azione di manutenzione 
rispetto ai beni demaniali nei confronti del privato deve ritenersi 
consentita so1o riguardo alle faco1t� comprese nell'uso eocezionale 
del bene demaniale, cio� a quelle facolt� che possono formare oggetto 
di una concessione amministrativa, mentrie nella specie la Bilotta non 
aveva vantato -n� il Tribunale gliel'aveva riconosciuto -l'esercizio 
di un uso eooezionale della strada pubbllca, bens� solo di un uso speciale. 

La censura � sostanzialmente fondata. 

Occorre pr�mettern che, secondo la pi� autorevole dottrrina e la 
giurisprudenza di questo Supremo Collegio, l'utilizzazione da parte 
della oo11etti>vit� dei beni demaniali avviene in tre forme.diverse: l'uso 
comune, l'uso speciale e l'uso eocezionale. 

. L'uso comune � quello conforme alla generale destinazione del hene 

risprudenza del Consiglio di Stato la coesistenza di rapporti di diritto pubblico 
e di diritto privato, sia pur qualificandosi indefettibile lelemento pubblicistico e 
meramente eventuale quello privatistico, ~ vista nel campo delle concessioni di 
pubblico servizio o di pubblica imp!!esa, ofr. Cons." Stato, Sez. IV, 17 febbraio 1942, 

n. 52, For<o amnn., 1942, I, 1, 95 e segg.; si veda, infine, nella giurisprudenza 
avbitrale, Lodo 23 giugno 1948, Pres. ed est. Rocco, Fo!l'o iit., 1949, I, 772 e segg., 
in part. 774-775, ove si riconosce che " nelle concessioni di pubbliche funzioni 
ed in parte nelle corlcessioni di demanio pubblico n " lelemento pubblicistico del 
trasferimento di un potere proprio� dello Stato � assorbente e la funzione della 
vqlont� del privato si esaurisce tutta nell'accettazione della potest� statuale trasferita 
�;� per la natura non contrattuale di tale accettazione; paragonata a quella 
dell'eredit�, nel dirv.itto privato, �V. RANELLETTI, Concetto e natwra d!eille autoriz~ 
Zlionii e c01Wes8ionri ll11'111miootrative, Oiur. it., 1894, IV, 7.2; CAMMEO, La volont� 
individuale e i rapporti di dJVriitit;o pubb"lico, Giur. it., 1900, IV, 15). 
III. -Tutta questa digressione � stata fatta, per mostrare quanto pericoloso 
sia parlare di ooncession0-"contratto nella materia della concessione dei beni del 
demanio o del patrimonio indisponibile. Se il ricorso a tale figura si fa per giustificare 
1a tesi che il concessionario vanti un diritto suhiettivo di natura reale anche 
nei confronti dell'Amministrazione concedente (il rioorso all'art. 1145 e.e. per 
dimostrare tale realit� -cfr. SILVESTRI, Concessione all'llTl'lJinWtrativa cit., 380; dello 
stesso A. v. Natura giuri&ica dei diritti nascenti dalle concessWnri ammiinistroove 
dei beni demandali, Milano, rn5o, 35 e segg., ove si ammette anche, in taluni ca.si, 
op. c:it., 47, la mera natura personale di tali diritti -non sembra probante nei 
<JOnfronti della p.a. concedente, anzi potrebbe costituire addirittura testuale argomento 
contrario, ove non si voglia attribuire alla limitazione ai rapporti tra privati 
della tutela possessoria, ivi prevista in sede di disciplina sostanziale del possesso, 
il mero valore di una particolare ripetizione del principio contenuto nell'art. 4 
l 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, su cui v. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2125, 
in questa Rassegna, 19:64, I, 863), o, comunque, un diritto subiettivo, che si affievo

1076 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ed � rkonoseiuto indiffeTenziartamente a tutti i cittadini senza bisogno 
di un particolare atto amministrativo (ad es. transito sulle strade pubbliche). 
L'uso speciale � anch'esso conforme, di l'egiola, alla principale 
destinazione del bene; differisoe dall'uso comune solo perrch� non permesso 
a tutti, ma solo a deterrminate persone, in base ad un titolo 
pa�rtioolal'e: questo titolo pu� esserre costituito dal pagamento �di una 
tassa {ad es. pedaggjo perr il transito sopra alcune strade), oppure dal 

�conseguimento di autorizzazioni o licenze rilasciati dalfautorit� amministrativa. 
Si fa rientran:i tra le figure dell'uso speciale anche quello dei 
frontisti di una strada, ai quali sono riconosciute, no;rmalmente dietro 
autorizzazione, alcune forme particolari di utilizzazione deJ bene demaniale, 
come ad es. la facolt� di� aprire sulla strada accessi alle proprriet� 
private o diramazioni �di strade private, la facolt� di costruire sul confine 
della sitrada o di aprirvi vedute, senza il rispetto delle distanze 
stabilite dal mdice civile, e quella di immette'!e g1i scoli nella via 
pubblica o le aoque �di rifi�to nelle fogne stradali. Come � stato per� 
acutamente messo in evidenza, tali faco�lt� non col'rispondono ad una 
funzione propria del bene �demaniale e neppure ad una funzione seconlirebbe 
in caso di revoca o di decadenza legittimamente pron'llnciate dalla p.a., 
sembra che lo scopo debba fallire. Con l'atto di concessione la p.a. non ha di mira 
direttamente anche l'interesse privato, ma solo quello pubblico e la concessione dell'uso 
particolare del bene ad run privato avviene non gi� per garantire a costui direttamente 
una 'Utilit� sostanziale, ma per far s� che, servendosi del bene, questi obiettivamente 
persegua finalit� {pubbliche) di conservazione, realizzazione e potenziamento 
della destinazione pubblica del medesimo. Cos�, la Corte di Cassazione non ha mancato 
di avvertire, altra volta, che la concessione "importa l'imposizione per esigenze 
di pubblica utilit� di una certa attivit� del concessionario, pel godimento del bene 
concesso � .(Cass., 26 giugno 1946, cit., Riv. dir. comm., 1947, II, 9 e 13). Considerando, 
allma, che " non la meTfl mancanza di un potere giuridico in altri � 
sufficiente a dimo-strare l'esistenza del proprio diritto soggettivo, ma occo�rre che 
la pretesa posizione di vantaggio risulti gi� costituita. in modo positivo e autonomo 
secondo l'ordinamento giuridico e particolarmente attirave11so l'esistenza di un obbligo 
correlativo nel soggetto da cui si chiede l'attuazione del contenuto del proprio 
diritto (MIELE, Princi~ dii dir. ll!11lm.vo, Padova, 1953, 62), onde " se io corntesto che 
l'amministrazione abbia il potere di revocare la concessione fattami, non ho cos� 
dimostrato che ho un diritto alla concessione, a d� occoNendo� che di questo , 
diritto io dimostri primamente e in via autonoma l'esistenza � (MIELE, orp'. cit., 
63; ofr. anche Cass., Sez. Un., 10 giugno '1964, n. 1427, Foro amm., 1964, 
I, 1, 422: questa �sentenza sai:� pubblicata, altres�, nel prossimo fascicolo di 
qu~sta Rassegna), occorrerebbe supporre che lAmministrazione concedente travisi 
non gi� vincolata, a non revocare la concessione se non in caso di sopravvenuta 
esigenza del pubblico interesse, da una norma di azione, posta a se 
stessa con l'atto di concessione, col quale ha ritenuto di perseguire il pubblico 
interesse a mezzo del concessionario (che dall'atto di concessione scaturisca il 
dovere di attuare un'azione gi� decisa 11 dovere che sussiste nei confronti dell'ordinamento
� riconosce il SILVESTRI, Conoessione amministrativa, cit..375, �sia pure 
per indurne la necessit� di un ulteriore negozio di attuazione. Ora, se anche 
questo negozio ha natma pubblicistica, in quanto la pubblica amministrazione 


PA.RTE I, SE'Z. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 1077 

darla, che si aggiunge a quella principale collegata all'uso comune, ma 
fanno parte del regime dei rappocti tra la propriet� pubblica e la 
propriet� privata. 

L'uso eooezionale, infine, � sempre al di fuori della normale destinazione 
del bene e 1oostituisce una limitazione di essa, in �quanto sottrae 
una parte del be.ne stesso alfuso comune, .per attribuirla in godimento 
esclusivo ad un soggetto determinato: tm gli usi eccezionali sul demanio 
stradale possono ricordarsi gli impianti di rotaie e �di strutture varie per 
reserrcizio di linee itranviarie e filoviarie e la �costruzione di chioschi, 
edicole, pwcheggi, ecc. 

L'atto amministrativo cm il quale avviene la destinazione� del bene 
demaniale all'lll'so eccezionale in favore di un privato � di solito una 
concessione, in quanto ha reff,etto di far sorgere nel privato stesso una 
facolt� del tutto nuova e per �di pi� dtversa da quella spettante alla 
pubblica amministrazione sul medesimo bene. Delle due categorie di 
ronoessioni, traslative e oostituttve, fatto in question� appartiene, 
secondo la pre\ra1ente dottrina, a questa seconda categoria, in quanto 
non trasferisce al privato le stes�se facolt� che sul bene demaniale spet


� mira a realizzare con tale atto quell'interesse pubblico� che costituisce la causa 
dell'atto deliberativo di concessione" -op. loc. cit. -non si vede perch� con 
esso debba costituirsi un diritto 1&ubiettivo� perfetto del privato nei confronti della 
stessa Amministrazione e non solo un diritto del concessi�riarfo verso i terzi. Sulla 
nazione di concessione <OOIDe atto costitutivo di un �privilegio d'utilit�" v. FORTI, 
Naturo giuridica delle co<noessionii a:mministratiive, Giur. VI:., 1900, 1V, 373), ma 
addirittura obbligata direttamente verso il concessionario medesimo a non proce-dere 
a tale revoca. :i): questa idea che sta alla base della costruzione della concessione-
contratto nella materia di cui trattasi. Con la considerazione dell'interesse 
pubblico, la considerazione di quello privato .ed un regolamento paritetico 
del rapporto, sotto il profilo economico-patrimoniale. Da un lato l'Amministrazione 
assicurerebbe al privato -rebus sic stantibus quanto all'interesre pubblico stabilit� 
di uso del bene e dall'altro il privato sarebbe obbligato al pagamento di 
un certo canone ed al compimento di una certa attivit�. Orbene, deve qui subito 
avvertirsi che questo ricorso ai concetti priV'atistici di corrispettivit� e di �sinallagma 
non � assolutamente consentito dalle norme e dai principi in materia di 
uso di beni pubblici. Dall'atto unilaterale di concessione scaturiscono, s�, diritti 
soggettivi perfetti di uso di tali beni (artt. 823 e 828 e.e.); ma nei confronti 
dei terzi, non della stessa Amministrazione concedente. Verso quest'ultima la 
posizione � del concessionario pu� assurgere al rango di diritto soggettivo perfetto, 
quanto alla limitazione nel tempo dell'esercizio della potest� di � riscatto 
da parte della p.a. {VTITA, La revooa delle concessioni di pubbJwi servizti,, 
Froro it., 1953, IV, 198; Id., Con=Srioni (Diritto arnnwintis<trativo), Novissimo 
Diimesto itaUano, voi. III, Torino, 1959, 927), la quale involge come conseguenza 
che i beni adibiti dal concessionario all'impianto od ail'esercizio della concessione 
passino in propriet� dell'ente concedente, pe:r la prosecuzione di tale 
esercizio da parte dell'Amministrazione o di altro concessionario, ma � di semplice 
interesse legittimo, quanto al vincolo dell'Amministrazione di non revocare 
la concessione se non in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse. 
Ed infatti, si � gi� detto che, poich� la causa della concessione � la realiz:ziazione 

1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tano alla p.a., bens� costituisce in lui diritti di carattere privato, che ben 

pos1sono farsi rientrare nella categoria dei diritti su cose altrui (di


ritti reali). 

Questi diritti presentano questa caratteristica che, mentre c10e nei 

confronti degli altri privati si oompotr�l:ano come veri e propri diritti 

soggettivi, nei confronti della pubblica amministrazione sono invece 

oondizionati all'esigenza della tutela del pubblico interesse; tutela che 

in taluni casi pu� comportare il sacrificio del diritto stes,so e qui'l;l.di 

affievolimento deHa posizione soggettiva a interesse legittimo. 

Per d� che riguarda inveoe l'uso speciale, anche con riferimento a 
�quello dei frontisti sulla strada pubbHca, l'interesse del privato nei 

confronti della p.a., pur avendo carattere peirsonale e diretto, si atteg


gia normalmente �come int:eresse legittimo, specie quando si funda sopra 

un'autorizzazione, che � atto di per s� discrezionale. 

Ci� posto, -l'art. 1145 e.e., pur concedendo la tutela possessoria nei 

rnppoirt:i tra privati rispetto ai beni demaniali, limita la esperibilit� 

dell'azione �di manutenzione soltanto a itutela dell'esercizio di cc facolt�, 

le quali possono formare oggetto di concessione da parte della p.a. � 

del pubblico interesse, con tale atto la p.a. non mira, n� pu� mirare, che a realizzare 
l'interesse pubblico a mezzo di una certa attivit�, che il privato concessionario 
dovr� �Svolgere, servendosi del bene. Essa, dunque, una volta assentita la concessione, 
avr� U dovere, nello stesso pubblico interesse, ma non addirittura l'obbligo 
verso il concessionario, di non revocarla, finch� non sopravvengano diverse esigenze 
di quell'interesse. In questo senso, pu� parlarsi propriamente di libera revoca. Pensare, 
allora, che con un successivo contratto sinallagmatico di diritto privato 
l'Arrnministrnzione si assuma tale obbligo verso il concessionario, anche se si riconosca 
che quel contratto " l'imarr� pur sempre esposto' a tutte le conseguenze della 
caducazione (attraverso i mezzi di diritto pubblico) dell'atto di concessione, che 
ne costituisce l'essenziale e funzionale presupposto,, (SANDULLI, Beni pubblioi, oit., 
289), significa ammettere che, P,nch� sopravvenute cirrcostanze non legittimino la 
revoca della concessione, con la caducazione dello stesso contratto, risponda all'interesse 
pubblico che il rapporto� di concessione si svolga secondo i principi privatistici 
del sinallagma (sul concetto e sulla nozione, pi� ampia, di corrispettivit� v. 
DE SrMONE, U contratto ooo pl'estaziioni corrispettive., Riv. trim. dir. e pro�c. civ., 
1948, 23 e segg., in part. 351 e segg. ed ivi brbliograf�a). Ed � precisamente questa 
conseguenza, cos� palesemente aberrante, sulla quale autorevole dottrina non ha 
mancato di porre sfavorevolmente l'accento (VITTA, Concessioni (Dintto ammi-niistrativo, 
dt., 926), a denunziare I'inaocettaJbilit� della costruzione. Non sembra 
.quI da condividere, pertanto, la dottrina della doppia caiusa (formulata, per�, per 
le concessioni di pubblico servizio): l'una propria dell'atto amministrativo e 
l'altra propria del contratto e "basata sull'interesse connesso alla corrispettivit� 
delle prestazioni ,, (BrAMONTI, Swlla eccessiva operosit� soprooveniente neil oorso 
deille concessioni amministmtivie di servizi e degli appdtJi pubblici, Foro it., 1949, 
775), restando sempre� vero, in generale, il rilievo del RANELLETTI che �l'ente 
pubblico... non tmva la causa, lo scopo del suo atto e dei comeguenti suoi 
obblighi direttamente nella obbligazione del concessionario; esso fa la concessione 
per procurarsi o per dare ad altri i mezzi di raggiungere determinati scopi 


PARTE l, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVTI..E 1079 

(terzo comma); viooversa ammette senza limitazioni la possibilit� dell'esperimento 
delfazi.one di spoglio (secondo comma). 

Alla stregua ,di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi che, mentre 
lazione di spoglio pu� essere ammessa, sempre nei rapporti rtra privati, 
sia per la tutela degli usi speciali su beni demaniali, che per la tutela 
degli usi eiccezionali, viceversa l'azione di manutenzione deiv,e ritenersi 
limitata a tutefa dei soli usi eccezionali, dato ohe soltanto le facolt� a 
questi relative possono, oome s'� detito, formare oggetto di concessione 
da parte della p.a., realizzando oos� nei omfronti degli altri privati del1e 
posizioni soggettive, che hanno la struttura di veri e propri diritti reali. 

:�: manifesto pertanto l' eTrore di diritto in cui � caduto il Tribunale, 
:il quale ha ritenuto ammissibile l'azione di manutenzione anche a tutela 
dell'uso, speciale sui heni demaniali, nonostante ohe, proprio oon riforimento 
alla specie in esame, fosse pacifico che 1e specifiche faco,lt� deilla 
Bilotta lese dalle operre1 compiute dal Ciardullo -e cio� le facolt� di 
costrui.Jie sul conf�ne della strada privata, di aprirvi accessi e vedute e di 
guaTdare dal terrapieno pmtetto con parapetto sulla stessa via pubblica non 
potessero forma;re oggetto di concessione da parte della p.a. 

nei quali l'ente che concede vede degli scopi di pubblica utilit�, o per raggiungere 
direttamente tali scopi d'interesse generale� (RANELLETTI, COt11Cetto e natwra 
delZe autorizzazioni e concessioni ammiOOPl'ative, cit., 60), n� riuscendosi a vedere 
come potrebbe realizzarsi una �subord~nazione della seconda causa alla prima, 
pur nella :dconosciuta unicit� del rapporto concessorio (BIAMONTI, op. cit., 776) 
e senza incorrere nell'antinomia fra due scopi, considerati entrambi immediati 

Epper�, non manca giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, nello 
specifico campo delle concessioni d'uso di beni demaniali, pur �restando forma 
.alla figura della conoessione-contratto, nega che il vincolo contrattuale possa assumere 
�la consistenza di contratto privato, dominato, a sua volta, dalle norme 
sostantive ad esso proprie� ed insegna che i due rapporti sono inscindibili: �non 
�, pertanto, pensabile una disciplina convenzionale dei beni anzidetti, sia pure in 
relazione ad un semplice godimento temporaneo, che� ponga Amministrazione e 
privato su di un piede di uguaglianza e, se la p'l.l!bblica Amministrazione, pur con-
cedendo diritti, non si distacca, n� lo potrebbe... dalla sua posizione eminente, non 
potr� ritenersi che si sia costituito a suo mezzo e nei suoi confronti un rapporto 
�contrattuale di diritto privato. La sua posizione rimane, invece, inseparabile dal 
diritto pubblico e, nell'ambito di quest'ultimo, il contratto intervenuto costituir�, 
per l'appunto, un negozio di dir:itto pubblico� (Gass., Sez. Un., 30 aprile 1949, 

n. 1067, Foro it., 1949, I, 837 e segg., in part. 838; v. anche: Sez. Un., 12 febbraio 
1963, n. 269, Giur. rit., Mass., 1963, 86, ove si afferma che la concessione 
di uso di un bene demaniale � � un negozio di diritto pubblico., in quanto l'A;mm.ne 
vi interviene nell'esercizio della sua attivit� d'imperio�). 
IV. -A questo proposito, per�, non sembra inutile avvertire che, proprio 
uno dei pi� autorevoli sostenitori della ammissibilit� del contratto di diritto 
pubblico fra Stato e privato (FORTI, Natura giuridica delle conc~ssionri amrminist11ative, 
cit., 408 e segg.: contra, ora, con peculiarit� di argomenti, ALEssr, 
Sistema istituzionale del diritto ammini.Wrativo italiano, cit., 248 e segg.) non 
manc�, invece, di limitare la figura considerata al solo campo delle concessioni 
8 



1080 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Naturalmente le suindicate facolt� ben possono invece essere tutelate 
oon razione di spoglio, ma nel caso in esame, pur avendo la Bilotta 
proposto un'azione di tal genere, il Tribunale, dopo aver affermato che 
nell'azione di spoglio doveva ritenersi compresa anche l'azione di manutenzime, 
ha ritenuto lammissibilit� di tale ultima tutela, nonostanteche, 
ripetesi, si trattasse ,di facolt� non oo,stituenti :uso eccezionale del 
bene demaniale e quindi non suscettibili di concessione da parte della p.a. 

Pertanto sul p�nto la sentenza impugnata deve essere cassata ed il 
giudice di rinvio, in applicazione del principio pi� sopra enunciato, 
secoodo oui, cio�, l'uso speciale dd proprietario frontista sulla strada. 
pubblica pu� ben essere tutelato nei .confronti di altro privato propriet!
l'rio con l'azione di spoglio ai sensi dell'art. 1145, secondo comma, e.e.~ 
dovr� pertanto esaminare se le opere compiute dal Ciardullo sullo� 

di pubblico serv1z10 (FORTI, op. cilt., 418 e segg.), e, per giunta, con l'avvertenza 
�ohe u la caratteristica di questa configurazione delle concessioni hjlaterali sta appunto 
nell'ammettere che possano ave11si situazioni contrattuali anche sul piano del diritte> 
pubblico �, senza con ci� dover ridurre U.rapporto� contrattuale entro schemi � di 
puro diritto privato � (FORTI, in nota alla decisione 17 febbraio 1942 della IV Sez. 
del Consiglio di Stato, Foro .it., 1943, IJI, 136; per l'inapplicabilit� di principi ed 
istituti propri dei contratti bilaterali o corrispettivi di diritto privato v. SIMr, In 
tema di risoluzione della concessione-contratto, Il Consiglio di Stato, 1958, II, 141 
e segg.), mentre per quanto riguarda le concessioni d'uso d:i beni demaniali riconobbe 
trattarsi di atti d'impero puro e semplice (FORTI,, Natura giuridica deUie conr


cessionri aimministrotive, cit., 390). Solo nelle concessioni di pubblico servizio v� 
sarebbe, adunque, il fenomeno, per cui � lAmministrazione vincola il suo potere 
discrezionale per mezzo dello speciale contratto � (FORTI, op. cit., 420), ossia a 
diretto favore dell'altra parte contraente. 

Ora, a prescindere pure dal rilievo, che non sembra, certo, appagante conf�gurMe 
la concessione bilaterale (di pubblico servizio) in puri termini di obbligazione 
dell'Amministrazione verso il concessionario e di imperio verso i terzi (FORTI, op. cit., 
418-419; contro la contrattualit� della concessione di pubblico� servizio v. ZANoBINI, 
Corso di diflitto ammiinWt>rcJ!t!ivo, vol. III, Milano, 1958, 392 e segg.; VrrrA, Concessioni, 
cit., 925 e segg.), deve pur escludersi, in mancanza di espresse eccezioni 
di diritto positivo (v. ad es. art. 118 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267; ma: 
sulla natura pubblicistica del rapporto di sfruttamentto� del patrimonio indisponibile 
silvano v. Cass. Sez. Un., 4 agosto 1953, n. 2631, Gi"oot. Civ., 1953, 
2655), che le concessioni d'uso di beni pubblici abbiano natura contrattuale, 
sia pure di diritto pubblico. La proposizione che lAmministrazione abbia il 
potere di operare la concessione, ma non anche quello di regolarne compiutamente 
l'esercizio � smentita dal diritto positivo, seconda: il quale � precisamente 
l'atto unilaterale di concessione, che conclude il procedimento concessorio e fissa,. 
direttamente o per relationem, le condizioni e le norme alle quali questa � subor-� 
dinata {ofr. artt. 8, r.d. 8 dicembre 1983, n. 1740; 71 e 86 t.u. 25 luglio 1904, 

n. 523; 11 e 15 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 18 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443; 
39 e 696, cpv., cod. n:av.). Lo sottoscrizione da parte dell'interessato del disciplinare 
di concessione non ha natura contrattuale (cfr. RANELLE1TI, Concetto e natura 
ecc., cit., 57 e segg.: FORTI, Natura giuridica ecc., cit., 390-391; v. anche 
Trib. Roma, 28 agosto 1961, in Temi Romana, 1961, 464), cos� come in gene. 
:~ 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1081 

spazio pubblico a oonfine con la propriet� della Bilotta integrino o 
men.o gli estremi dello spoglio. 

In ultimo, i mezzi primo e secondo del ricorso devono ritenersi 
assorbiti, in quanto concernono il problema dell'esperibilit� delle azioni 
possessorie a tuteila delle limitazioni legali della propriet� privata: 
problema esaminato ad abunilmitiarn dal giudice di merito nella prima 
parte della sentenza, ma che in effetti � stato ritenuto ed � effettivamente 
al di fuori della fattispecie in esame, che riguarda non i rapporti 
tra due propriet� private, bOO's� i rapporti l:lra privati in relazione ad 
un ben.e demaniale. 

In definitiva, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al 
mezzo accolto (quinto), con rinvio della causa ad altro ,giudice, ohe provveder� 
anche in ordine alle spese di questo grado . -(Omissis). , 

raie la manifestazione di volont� del privato nello svolgimento del procedimento 
concessorio qui considerato assume forma e valore di atto preparatorio 
(istanza o atto di sottomissione: cfr. artt. 7 r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740; 7 e 11 

r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; 17 r.d. 2i9 luglio 1927, n. 1443; 18 t.u. 9 maggio 
1912, n. 1447; il FORTI, op. oit., 390, parla, a proposito della sottoscrizione del 
disciplinare da parte del concessionario, d.i � una seconda domanda, perch� agisce, 
rispetto agli obblighi speciali, come la prima ri.Spetto agli obblighi generali: esso 
rfontra dunque nella categoria di quei presupposti di fatto in base ai quali la 
concessione viene emanata �) ed il rapporto prende origine sempre dalla data di 
emissione del decreto {VITTA, Concessioni, cit., 926). 
V. -Gi� alla stregua delle precedenti considerazioni, appare ingiustificata 
quella tendenza giurisprudenziale, che estende ai canoni delle concessioni d'uso 
di beni pubblici la disciplina legale del blocco dei canoni delle locazioni di immobili 
urbani o di fondi rustici. Ragioni di -spazio ci ca-stringono a rinviare al pl'Ossimo 
fascicolo della Rassegna la trattazione della questione. Qui baster� rilevare 
la strana frattura dei concetti, che si opera, allorch�, m omaggio al principio 
riconosciuto nella seconda massima della sentenza sub II (v. anche Cass., Sez. 
Un., 3 ottobre 1964, n. 2495, in questa Rassegna, 1964, I, 865, sub 3), si esclude 
l'applicabilit� alle concessioni d'uso di beni pubblici del reg�ne della proroga 
dei contratti locativi e d'affitto, ma si ammette, poi, che quelle soggiacciano alla 
stessa disciplina legale del blocco dei canoni, stabilita per questi. Non si considera, 
in tal modo, a parte ogni altro rilievo, che, de jure oondiito, proroga e blocco 
sono aspetti iindivisibi.U (cfr. Cass., 10 agosto 1964, n. 2288, Gioot. it., Mass. 1964, 
775) di un unico regime, suffragato da una ratio, alla quale sono assolutamente 
estranee le concessioni di beni� pubblici e che la determinazione dei canoni di 
quest'ultime � governata da criteri, che non hanno nulla a che vedere con quelli 
propri dei rapporti di scambio, cosicch� un'apposita, speciale legislazione si occupa 
della loro revisione (cfr. d.lg. 7 gennaio 1947, n. 24; I. 21 gennaio 1949, n. 8; 
I. 21 dicembre 1961, n. 1501), con ci� confermando, ove ce ne fosse bisogno, la 
fondamentale diversit� di istituti e l'arbitrariet� di contaminazioni (si vedano, 
in dottrina, le stringenti considerazioni di MoRTATI, Questioni di comP'efiena:a e 
di merito in ardine all' app/Aoabilit� del regime vincolistico degli affitti aUe con-cessioni 
di beni demamiali, Faro amm., 1942, II, 60 e segg). 
FRANCO CARUSI 



1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
CORTE DI CASSAZIONE, Seiz. I, 14 maggio 1964, n. 1169 -Pres. 
Varallo -Est. Gannattasio -P.M. Toro (conf.) -Blashf�elds (avv. 
Paoli-Puccetti) c. Ente trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna 
e Ministero Agricoltura e ForeGte (avv. Stato .Agr�). 
Procedimento civile -Morte o perdita di capacit� della parte @ 
costituita -Morte o impedimento del procuratore costituito 
-Interruzione del processo -Deve essere dichiarata dal 
giudice -Soggetti legittimati a dolersi della irregolare prosecuzione 
del processo. 
(c.p.c., artt. 300, 301). 
L'iJn,t;erruzione deil p111ocesso � preo1'dinarta dJaUa legge a tute1la delrinteresse 
<Cl!.e:lla pGJl'te che muore o perde la capacit� od il pmcurato1'e 
dJeUa qf.llale subisce umo degli eve1nti di cu.i alrari:. 301 dle1l codJioe di 
procedura ofoile. Pertanto, deilfomessa declaratoria di ~ntm�-ruzione del 
processo sono legittimati a doZe1'si Za parte o gli eredJi di essia, dan-I neggiati wa~la irregolare pro:sie:cuz~one de1l me1cl!.e'Simo. L'inte.,.ruaione, ~ 
infatti, non opera automaticamente, ma richiede iinterveinto d;e1l gif.lldice, 
il quale, accertatane la oawsa, la diohiam e, neiUa i!potesi di cui aU'arti1-.~.
� 
colo 300 dJe:l codJice dJi pmoe1dura oivriile, con effiioacia dal giorno in cui , 
la causa dei~iinterruzione sia deinwnciata dal procurwtore costi.tui.to, } 
mediante comun1ioazioine aliudienza, 1anche oon semplice comparsa, 
ovvero sia d)(Jlllo stesso no#ficarta alle .alt1'e parti (1). 
(Omissis). -Le Amminish�azioni convenute eccepiscono l'inammis1sibiHt� 
del ricorso� principale per la mancam.za di legittimazione 
<li Bla:shfie1ds Rose Marian, la quale non ha dimostrato ohe: Blashf�elds 
Maria Luisa � morta, che es�sa ne � l'erede e che la procura alla P'iercy 
Vera Norina si era estinta. 
i(l) Cfr. Cass., 15 maggio 1003, n. 1213, Giur. it., Mass., 1963, 417: � le 
disposizioni del codice di rito civile velative all'interruzione del processo, per mutamento 
di stato ve~�ificatosi dopo la co.stituziooe delle parti, mirnno unicamente a 
proteggere la parte rispetto alla quale si � vierificato l'evento, idoneo a pregiudicarla, 
non gi� l'altra parte, la quaJe da quell'evento o dalla oontinu~zione del 
processo non risente alcun danno; l'irregolare cootinuaziooe del p.rooesso, pertanto, 
pu� essere eccepita soltanto dag1i eredi del defunto o da chi rappresenta la parte 
che ha perduto la capacit� o la rappresentanza ". � 
Salva la rilevanza che possa avere nel rappoorto interno, disciplinato dalle 
regole del mandato, il ritardo con cui il prncurato:re costituito dichiar� la morte 
del proprio cliente (Cass., 24 marzo 1956, n. 838, Giur. it., 1956, I, 566, i:n part. 
571, oon nota del BRuNoru), la legge consente che il predetto� procurato.re continui 
a svolgere il suo mandato, anche se la parte che glielo ha conferito sia stata colpita 
da uno degli eventi indicati dall'art. 299 e 1�ichiamati dall'art. 300 c.p.c.: Cass., 
4 giugno 1959, n. 1672, Foro it., Rep., 1959, voce Impugnazione civ., c. 1139, 


PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 1083 

La Corte osserva che, se Blash:fi.elds Maria Luisa ved. Piercy, nei 
nomi della quale Vera NOTina Piercy nei Mameli promosse e coltiv� 
il giudizio �dinanzi al Tribunale di Oristano e alla Corte d'Appello di 
Cagliari, si dev�e identifi.care, come non sembra dubbio, con Piercy 
Mary Louisa, esiste in attli la prorva che essa � venuta a mrnte il 5 settembre 
1948 ed ha disposto oon testamento delle sue sostan'.Zie anche 
a favore della matrigna Rose Marian Blash:6elds, per oui � dimostrata 
finsussistenza de11'eccezione sollevata dalle Amministrazioni resi�stenti. 

Peraltro � da rilevare che, sebbene la signorn Maria Luisa Blashfields 
fosse morta sin dal 1948, la signom Vera Norina Piercy nei 
MameH, avvalendosi di una p:moura rilaisciatale dalla Blashfields il 
2 agosto 1946, giuraita davanti� al notaio di Londra Felix WilLiam 
Gravin nel 1953, promosse il giudizio contro l'E.T.F.A.S. anche ne!i 
nomi della Bla:shfidds e, nel 1958, sempre anche nei nomi della Blashfields, 
transigeva la lite cm l'E.T.F.A.S.; riconosceva la legittimit� di 
tutti i decreti di esproprio (oompveso queHo� n. 4156) e rinunciava 
all'azione. Alla signora Vera Norina Piercy nei Mameli, in proprio e 
nelle :indicate qualit�, venirva poi notificato latto di riassunzione 
dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, ma la Piercy Mameli non 
si costitui�va; sempre alla signom V�era Norina Plel'cy nei Mameli, nelle 
ripetute qualit�, veniva infine notificata la sentenza 30 aprile 1962 
della Corte d'Appello �di Caglian (ohe dichiarava cessata la ma>teria 
del eontendere in virt� dell'avvenuta rinuncia all'azione e nrdinava 
la cancellazione della trascrizione della citazione relativa al decreto 
di esproprio n. 4156), ma la Piercy Mameli non ricorreva rin Cassazfone, 
nei termini di Jegge, n� :in proprio, n� nei nomi. 

Il giudicato ehe si � venuto, in tal modo, a formare vinoola, s�enza 
ombra di dubbio, oltre alla �signora V:era Norina Pierricy nei Mameli 
anche i suoi rappresentati .Antony Piercy Fitzvivian e Daphne 
Hardwick (donde una prima causa di inammissibilit� del ricorso inci


nn. 124-125, v. anche Giust. civ., Rep., 1959, voce Procedimento civ., 207; 
4 aprile 1959, n. 1005, Foro it., Rep., 1959, cit., vooe Procedimento oiv., c. 1922, 

n. 303; 28 marzo 1958, n. 1060, Gi1Wt. civ., Mass. Cass., 1958, 378; 10 giugno 
1958, n. 19:22, Ibidem, 686; 17 ottobre 1956, n. 3666, Id., 1956, 1240; 
4 maggio 1956, n. 1417, Ibidem, 482. 
La dichiamzione della morte o della pevdita della capacit� della parte fatta 
dal procuratorn costituito in udienza ha, pertanto, oaratteTe negoziale e non � 
una mern dichiarazione di scienza: Cass., 27 aprile 1953, n. 1146, Giur. it., 1953, 
I, 1, 766, con nota del TRAVI. 

Per cc parti " devono intendersi i .soggetti attivi e passivi della domanda 
(ZANzuccm, Dir. proc. civ., I, Milano, 1948, 291), nei confronti dei quali ricadono 
sempre ed esclusivamente gli effetti del processo (si vedano, in proposito, sul concetto 
le consideu-azioni del SATTA, Commentario al codioe di procedura civile, I, 
Milano, 1959, 249 e segg., Jn part. 256). Sull'interruzione del pirocesso si consulti. 
in dottrina, PuNzr, L'interruzione del, processo, Milano, 1963. 



1084 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dentale taTdivo di quest'ultima). Resta da stabilire, agli effotti dell'ammissibilit� 
del rioorrso, se la cosa giudicata spiega i suoi effetti 
anche nei oonfrooti della signora Rose Marian Blashf�.elds, avente causa 
<li Maria Luisa Blashf�elds. 

Si osserva, al riguavdo, che gli artt. 299 e 300 c.p.c. prevedono 
la morte e la perdita della cap~cit� di stare in giudizio di una delle 
parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappTesentanza 
rispettivamente prima della 1costirlluzione in giudizio o dopo 
tale 1oostituzione, ma non prevedono la singolarissima ip(>tesi, che si � 
verificata nel presente giudizio, �di un rappresentante volontario che si 
costituisca m virt� di una procura estinta, prima della notifica della 
citazione, poc morte del rappres�entato, mai significata alle altre parti. 

Essendo l'interruzione del processo preordinata dalla legge a tutela 
della parte ohe muoTe o perde la capacit�, od dl �CU� procuratore in 
giudizio subisca uno degli evenrti di cui all'art. 301, dell'omessa interruzione 
del processo sono. legittimati a dolersi la parte e gli eredi di 
essa, danneggiati dalla prosecuzione irregofare del prncesso, ma � 
certo che l'interruzione del processo non opera automaticamente, sibhene 
richiede l'intervento del giudice, il quale, accertata la causa dell'in


terruzione, la dichiara e, nell'ipotesi dell'art. 300, con efficacia dal giorno 
in oui la causa d'intel'ruzione sia denunciata dal pTocuratore mediante 
comunicazione all'udienza anche -con semplice oompa:rsa o notificata 
alle altre parti. Orbene la signora PieTcy Mameli ed il suo procuratore 
non hanno fatto mai ieonosc&e che la procura rilasciata dallia signora 
Maria Luisa Blashf�elds si era estinrta per morte deUa rappres�entata e 
che, quindi, era venuto a cadere, :relativamente a quel soggetto, anche 
la partecipazione al processo, onde il rapporto processuale � rimasto 
immutato e :la sentenza pronruniciata nei oonfronti della signo:ra Piercy 
Mameli � passata in giudicato {formale) anche nei confronti della 

=~

signora Ma:ria Lui'Sa Blashf�elds e, per essa, dell'erede Rose Mari~ 
Blashf�elds. Quest'ultima potr� contestare gli �effetti sostanziali di quel 
giudizio, negando ohe la sua, dante causa vi abbia effettivamente 
partecipato, ma non pu� impugnare per ca1ssazione una �senitenza che 
non � pi� soggetta ai mezzi di impugnazione contemplati nell'art. 324 
del codioe di procedura civile. -{Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1964, n. 1345 -Pres. 
Fibbi -Est. Arienzo -.P.M. Pedate {oonf.) -Societ� Autostrada 
Brescia-Verona-Vicenza-Padova (avv.ti Bazoli, RomaneHi) c. Ditta 
Salvi Strade {avv.ti Corrao, P�etta, Vescovini). 

Espropriazione per p.u. -Occupazione temporanea Autonomla 
dei due istituti. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 1-63, 64-70, 71-73). 

PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 1085 

Espropriazione per p.u. -Occupazione d'urgenza predisposta per 
una futura espropriazione -Termine biennale di liceit� -Si 
applica. 

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73). 
Espropriazione per p.u. -Occupazione d'urgenza d'immobili per 
l'esecuzione dei lavori di costruzione di autostr�de -Momento 
del trasferimento della propriet� -Data di emissione del 
decreto espropriativo. 

(I. 21 maggio 1955, n. 463, art. 8; l. 25 gi�gno 1865, n. 2359, art. 50). 
Gli istituti detZroocwpazione tempovamoo e deZfospropriazione per 
pubblica utilit� sono previsti dcitfori!Jfm:amenito giuridico per il raggiungimento 
di scopi sostooz�1li d:imersi e .di vegol!a �la prima, anche 
.quando � preordJinata al"tespropniazione defiwirtiva, nei oasi in cm non 
~ disposta per motivi transewnxH, ma peir scopi norm(])li e dwratwri, 
con riferimento ad una dichiaraziotne di .ini/Ji:fferibilit� .ed urgenza dJei 
kiivori d~ esocuzione di opere di pubbliica ut:rVlit�, amene wwiicamente 
.al godimento ed al possesso dxilfla cosa, senza incidere sul .di'fritto di 
propriet�, vl quale passai (]Jlre'&propt1"1�'amte solo peir effetto ikil detoreto 
.di. esproptrvazione (1). � 

Il termine bienmle di cui a~l'airt. 73 l. 25 giugno 1865, n. 2359 
-00ndiz~o'l1!a, di oonsegwenza, la liceit� de1Zla situazione derivantie dalI 
o~ocupazf;one di urgenza senza possibilit� di diVscriminazione tra occupazioni 
fine a se stesse ed occup1azioni prreidisposte per una futura 
esprovnvamone1. L'indJetrogafbifif;;,t� .di tale .Umitie bvennale d61lfoocupa.
Z�ibne � giusti-fi.oata dalresigenza di tute'kbne vl diritto di propriet�, il 
.qwale, ove si ammertteisse i1l prinoipio opposto, verriebbe sostamzial-
moote soprp11esso o privato di qwalsiaisi garanzia contro il p'1'ooetto dJel


J:a;rt. 42 dellla Co~tuzione (2). 
La legge 21 maggio 1955, n. 463, relativia o)J;la costruzfo.ne di auto.
strade e strade, pur con.tenendo wna dichti!arazione di pubblica utilit� 
i/Je~le opere per ~a costruzione di autostrode e recando una particolare 

(1) Cfr. Cass, 10 norvembre 1960, n. 3005, Foro it., Rep., 1960, voce Espropriazione 
per p.i., c. 864, n. 73, O'Ve si afferma che l'espropriazione a ha una 
propria autonoma disciplina fondata su di un principio d'imperio pe�r la prevalenza 
dell'interesse pubblico su quello privato ". 

(2) Cfr. Cass., Sez. Un.,� 28 maggio 1954, n. 1702, Giur. it., 1954, I, 1, 691 
�e segg., con nota di richiami; 17 maggio 1961, n. 1164, F0<ro it., 1961, I, 1699 e 
segg., con note di richiami di dottrina e giurisprudenza. Ma, per le occupazioni 
--d'urgenza preordinate all'esecuzione delle op�ere necessarie per la costruzione delle 
.autostrade previste dalla I. 24 luglio 1961, n. 729, l'art. 11 di tale legge, all'ultimo 
--comma, statuisce che cc il termine previsto dall'art. 73 della .Jegge 25 giugno 1865, 

n. 2359 pu� essere prorogato con decreto del prefetto, prima della sua scadenza, 
-0ve per esigenze sopravvenute siano modificati i progetti approvati ". 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1086 

. &z"isiobplima in ordine alla oquipamzione .dJelle stime compi"late dagli 
uffici te1onici d;elrAzieirvda Nazionaile Autonoma Stra:de Statali a qwelle 
di cui allart. 32 l. 25 giugno 1865, n. 2359, al potere di ordinanza del 
prefetf;bo pe'rl' i1l deposito d;eilZe indenmt� eid alle opposizioni alle stime, 
rinviJa per il resto alle norme dJeZla .leg~e n. 2359 dJel 1865, :~enza apportare 
alcuna so.Nanziale dJe'rl'O'f!)a ai p'rl'incip4 generali in tema di eisp'rl'Op'rl'iazione 
per pubblica ut~l'it�, eprper� foocupazione anticipata con 
carmttere dJerfinitivo dJei ben:i .dJa ~opll'Vare pierr la oostruzione di autostradJe 
non determina vl trasferimento dJel1la propriet� dJei meid;esimi, il 
qW(]Jle si verifica sioltanfJo p1er efjeifto dei dJeic11e.to di esproptriazione, a 
norma deiZiart. 50 dJe~la l.. n. 2359 dJe1l 1865 (3). 

(Omissis). -Le occupazioni temporanee �sono disciplinate dalla 
legge fondamentale del 1865 n. 2359, agli artt. 64-70 e 71-73, quest'ultima 
per i casi di forza maggiore e di urgenza. Successive di:sposizioni 
legislative hanno attribuito ad organi amministrativi la compel:
enza di dichiarare urgenti ed indifferibili favori per varie opere e, 
in base a tali dichiarazioni, il prefetbo deve �emettere il decreto di 
espropriazione {fart. 39 r.d. 8 !febbraio 1923, n. 422 conferisce il detto 
potem al Ministro dei LL.PP. per qualunque opera dello Stato, delle 
Province e dei Comuni; fart. 1 r.d. 24 settembre 1923, n. 2119 attribuisce 
il potere al Ministro per le PP. e TT. per gli :impianti postali 
e per le telecomunicazioni; ecc.), orvvero hanno riconosciuto op1e legi~ 
la pubblica utilit� di determinate opeTe, specificamente ind1cate {art. 1 

d.l. 11 marzo 1948, n. 409, peT la sisitemazione delle opere permanenti 
di prote(lione antiaerea; fart. 8 l. 21 maggio 1955, n. 463, pea-la 
costruzione di autostrade; ecc.), fermo :mistarndo f accennato poterre del 
prieTetto. 

Nel sistema legislativo hanno assunto portata pri� ampia le occupazioni 
antioipate preordinate alY.esprropriazione e si � sostenuto, con 

I

la tesi fatta propria dal ricorrente, che ad esse non sono applicabili � 
principi della legge del 1865 (artt. 71-73), trattandosi non di occupazione 
temporanea, ben:sl di occupazione anticipata a carattere definitivo, 
la quale si -concreta in un atto preparatorio della pmoedura 
di espropriazione, o meglio in un'anticipazione di �essa. Tale assunto 
si .ricollega a queJfindirizzo dottrinale, secondo il quale foccupazione� 

(3) La .sentenza in rassegna avverte anche che "diveTsa � la disciplina del 
d.l. 27 febbraio 1919 per le opere da eseguirsi nel Comune di Napoli, che regola 
una procedura eccezionale di espropriazione. In questa procedura, come ha ritenuto 
H S.C. (Cass., 13 febbraio 1963, n. 285), non � possihile ipotizzare una 
occupazione temporanea ed una espropriazione... il provvedimento del Prefetto,. 
emesso a norma dell'art. 12 della legge citata, � formalmente e �sostanzialmente 
esp�ropriativo, con la conseguenza che il trasferimento dei beni e la foro conversione 
nell'equivalente economico deve farsi risalire alla sua data n. 
$ 

:-; 

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:::� 



PARTE I, SEZ. Ili, GIURISPRUDENZA CIVILE 

� una forma attenuata di espropriazione, che deve ricondursi agli stessi 
principi generali, ma non � giustificato dalla differenza deri poteri 
giuridicamente disciplinati e dalla diversit� tip;i,ca delle fattispecie che 
dete!l"minano l'uno o l'altro '.istituto. Dalla occupazione temporanea 
deriva al proprietario dell'immobile un sacrificio limitato nel tempo 
e al godimento della cosa, della quale viene spossessato per fini di 
ordine pubblico: in tal senso la nozione dell'occupazione oome forma 
attenuata di espropriazione, quale elaborata in dottrina, deve intendersi 
riferita al godimento della cosa. Gli istituti dell'occupazione 
temporanea e dell'esprropriazli:one sono, inoltre, previsti dall'orrdi11amento 
giuridico per il raggiungimento �di scopi sostanziali di�versi, 
anche se la prima (come avv~erne nei casi in cui � �disposta non per 
mot:ivi transeunti, ma per scopi normali e duraturi, con riforimento 
ad una dichiarazione di indifferibilit� ed urgenza dei lavori) appaia 
preoTdinata all'espropriazione definitiva e destinata a sostituire, attraverso 
un'occupaZlione anticipata dei beni da esprop!l"iare, gli adempimenti 
previsti nella prima parte della 1egge del 1865. 

L'occupazione, quindi, in quanto attiene umcamente al possesso, 
non incide sul diritto �di propriet�, il quale passa all'espmpria:nte solo 
per effertro del decreto di es:eropriazione e, autorizzata per consentive 
l'esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili., non pu� identificarsi con 
1'espropriaziorne od acquistare un valorn giuridico ad essa equipollente. 

Come oomllario di questo principio il S.C., con giurisprudenza 
costante (Gass., Sez. Un., 28 maggio 1954, n. 1702 e, da ultimo, Cass. 
17 maggio 1961, n. 1164), ha ritenuto che il termine biernnale, di �cui 
all'art. 73 L 1865, n. 2359, oondiziona la situazione derivante dall'occupazione 
di urgenza S'enza possibilit� di discriminazione tra occupazioni 
fini a se stesse ed occupazioni predisposte per una futura espro~ 
priazione. 

L'inderogabilit� del limite biennale dell'oecupazione � giustificata 
dall'esigenza di tutelare il �diritto di propriet�, il quale, se si ammettesse 
il p!l"incipio opposto, verrebbe sostanziialmente soppresso o privato 
di qualsiasi garanzia contro il preeetto dell'art. 42 della CostituZione 
(Cass., 28 maggio 1954, n. 1702, cit.), senza considernre che verrebbe 
attribuita ad un provvedimento qualificato di �occupazione 1'efficacia 
sostanziale �di una pronuncia di trasferimento in contrasto oon rart. 50 
della legge sulle espropriazioni, secondo il quale, inveoe, solo dalla 
data del decrero 'di espropriazione per causa di pubblioa utilit� la 
pmpriet� dei beni in esso indicati passa all'espropriante. Infatti, ool 
decreto di espropriazione, si realizza in pieno la soddisfazione delle 
esigenze dal pubblico intevesse e sorge per l'espropriato la pretesa 
di rioovem l'indennit�, che rappTesenta il nuovo diritto in cui viene a 
convertirsi quello precedente sul bene. In tal senso � stato affe!l"[llato 
da questa S.C. (Cass., 10 novembre 1960, n. 3005) che il trasforimento 

... 



RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO

1088 

della propriet� del bene per causa di pubblica utilit� si effettua, in 
favore dell'espropriante, alla data del decreto di espropriazione, anche 
nel caso che esso sia stato preceduto dalla occupazione di urgenza. 
preovdinata alla espropriazione. 

N� pu� utilmente sostenersi che gli esposti prindp~ generali 
soffrano una deroga pe!r la particolarit� della disciplina dettata dalla 

I. 21 maggio 1955, n. 463, come deduce wl primo motivo la ricorrente, 
la quale, nel giudizio di merito, aveva sostenuto la stessa tesi, 
rigettata dalla sentenza impugnata, con riferimento all'art. 39 r.d. 
8 febbraio 1923, n. 422. 
Infatti, l'art. 8 della dtata legge, p!remesso, nel primo c�mma, la 
dichiarazione di pubblica utilit� di tutte le opere da eseguirsi per la 
costruzione delle autostrade, equipara nel secondo comma le stime 
compilate dagli uffici tecn1ci dell'A.N.A.S. a quelle di cui all'art. 32 

I. 25 giugno 1865, n. 2359�; regola, poi, nel terzo e nel quarto oomma, 
il potere di ordinanza del prefetto per il deposito delle indennit� e le 
opposiiziorni alle stime, e, infine, espressamente avverte che per tutto 
il Testo rimane ferma ed invariata la disciplina �dettata dalla 1egge 
del 1865, n. 2359. 
E, pertanto, la legge del 1955 n. 463, pur oontenendo una dichiarazione 
ope legis di pubblica utilit� delle opere per la costruzione 
delle autostrade, non apporta a1cuna sostanziale deroga ai principi 
che regolano l'espropriazione per causa di pubblica utilit�, per cui 
foccupazione antic1pata con carattere definitivo dei beni da espropriarn
� non determina il trasforimento della propri-et�, che avviene solo 
per effetto ed in conseguenza del decreto di espropriazione, �come 
dispone lart. 50 della legge del 1865 n. 2359, applicabile nella particolare 
procedura per la cos.truzione di autostrade, salve le limitate 
modifiche sopraccennate. -(Omissi8). :~ 

.�: 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 11 luglio 1964, n. 1852 -Pres. 

�Favara -E&t. Berri -P.M. Gootile (diff.) -Ente Colonizzazione 
Delta Padano {avv.ti Lucchesi, Bigiavi, Astuti) c. Consorzio 
Agrario Provinciale di Ferrara {a:vv.ti Pugliesi, Indelli). 


Riforma fondiaria -Insequestrabilit� ed impignorabilit� dei 
diritti dell'assegnatario a favore di soggetti diversi dall'Ente 
di riforma -Non sussiste per i frutti percetti. 

(l. 12 maggio 1950, n. 230, art. 18; e.e., artt. 820, 821, 2757). 
Fra i diritti degli assegnatari dli terre di riforma che non possono ~ 
forma-re oggetto di provvedimenti oautelari e di e'8ecuz:ione fonata :1 
a favore fii soggetti diversi dialiErnte di riforma rientrano queilli sul 

terreno assegnarto e sui frutti pen~enti, ma non anche queW sui frutti 

PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 1089 

separati, de.i quali r(JJSsegnata:rio pu� disporre liberamente, come pro-
1Jl�'ietamo. In relazione a questi uUimi non opero il divieto dli proc~ 
dure cautelari .@d es<3'CUtive posto itail"fort. 18 d@lla legge 12 maggio 
1950, n. 230 (1). 

(Omissis). -Con i due mezzi ora riassunti il ricorrente propone 
l'esame funditus di un deilicato problema, che ha avuto un precedente 
contrario alla sua tesi costituito dalla sentenza 29 aprile 1961 

n. 
986 di questa Corte, riguardante, peiraltro, soltanto i frutti separati. 
B opportuno �riportare il testo delfultimo comma deU'art. 18 della 
1. 12 maggio 1950, n. 230 { c.d. legge Sila) della cui interprntazione 
.si discute: 
cc Fino al pagamento integrale del prezzo qualsiasi atto tra vivi 
di disposizione e di affitto o comunque di �cessione di uso totale o 
parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, � nullo di pieno 
diritto. Durante lo stes'so termine i �diritti dell'assegnatario non possono 
essere oggetto ,di provvedimenti cautelari, n� di � esecuzione 
forzata se non a f.avrnre dell'opera n. 

Si controverte nel caso se nei <<diritti dell'assegnatario n, che 
possono formare ogg�etto di provvedimenti cautelari e di esecu~ione 
forzata soltanto a favore dell'Ente di riforma, siano da comprende1�e � 
i frutti naturali, tanto pendenti, quanto separati, prodotti nel fondo 
�dato in assegnazione. 

Su tale ambito della controversia il Supmmo Collegio deve porre 
in rilievo preliminare il parziale dissenso da un acuto assunto del 
rappresentante del P.M. 

Ha sostenuto il requirente, nella discussione orale, ohe fimpugnata 
sentenza, pur avendo paTlato �di frutti in genere, avrebbe inteso 
riferirsi esdusivamente ai frutti separati, cio� ai frutti gi� percepiti, 
cos� come comproverebbe il richiamo alla sentenza n. 986 del 1961 
�di questa Corte -che, secondo quanto osservato, si � occupata dello 
stesso problema in Telazione ai soli frutti separati -e come �dimostrerebbe 
l'affermazione oontenuta nella moti'Vazione della sentenza 

(1) In senso conforme v. Pretura Cariati, 2 maggio 1959, Foro it., Rep., 
1959, voce Agricoltura, c. 66, n. 74; Pretura Civitavtecchia, 19 febbraio 1960, 
Foro it., 1960, I, 1058 e segg., con nota (sub 2) di richiami; Cass., 29 aprile 1961, 
n. 986, Id., 1962, I, 114 e segg. In dottrina, v. GrnsTI, L'art. 18 della legge 
12 maggio 1950, n. 230 ed il suo valore esegetico, in Il nuovo diritto; 1959, 189 
�e segg., che sostiene che l'espressione d�l'itti dell'assegnatario "deve essere interpretata 
come concetto riferentesi a diritti relativi a11'�mmobile stesso dell'asse
�gnatario e cio� al terrnno con la relativa casa colonica e quant'altro pertinente 
all'immobile n e fa riferimento anche ai lavori preparatori, mettendo, infine, in 
evidenza le conseguenze " assurde ed illogiche n di una diversa interpretazione 
.del capovers� dell'art. 18 1. n. 230 del 1950. 

1090 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

impugnata {pag. 14 in fondo al testo a stampa prodotto dal ricorrente), 
in cui si mette in luoe �che, nelle condizioni generali perr l'assegnazione 
e la vendita di terreni in applicazione delle leggi 'di rifoI1IDa 
predisposte dall'Ente ricorrente, cc nulla � detto a proposito de!i. frutti 
pernetti, la cui dispon~bilit� deve considerarsi assoluta ed incondizionata 
da parte deU'russeg:natario prnprietario "� 

Secondo il rapprnsentante �lel P.M., cos� stabilito ohe i giudici 
d'appello si sarebbero riferiti ai frrutti percetti, il ricorso do'Vrebbe 
essere preso in esame soltanto sotto il prorf�lo se nei cc diritti dell'asse~ 
�gnatario 11 , sottopostti al part:icofare rngjme di esecuzione pre'Visto 
dall'ultimo comma del pi� volte citato -art. 18 della legge Sila, rientrino 
o memo i frutti separati, cio� sotto l'identico profilo esaminato 
nella precedente sentenza n. 986 del 1961, e ci� in quanto il riooTso 
stesso non ha fatto oggetto di specifica cem:sura la d.rco,stanza delf.averr 
la Corte di merito �limitato la sua indagine' ,ai frutti separati senza 
averla estesa ai frutti pendenti. 

Rileva la Suprema Corte, interpretando la motivazione dell'impugnata 
sentenza, non chiara nel suo riferimento ai frutti, che la 
Corte di merito ha inteso esaminare e risolvere il delicaro � difficile 
problema sia per quanto Tiguarda i frutti peroetti, sia perr quanto 
concerne i frutti pendenti, esoludendo ohe gli uni e gli altri possano 
es�sere compresi nei cc diritti dell'assegnatario,�. Invero, nella sua prima 
parte dedicata allo s'Volgimento del processo, la serntenza della Corte 
di Bologna ha affermato che il custode dei beni sequestrati � raccoglieva 
e vendeva quintali 800 di bietole... quintali 90 di paglia... 
quintali 30 di foraggio " {pag. 5), frase che fa presumere, per il ve'l'bo 
cc raccoglie'Va �, che �si trattasse di frutti anoom pendenti, in tutto o in 
parte, al :momento de1l sequestro. Inoltre, nella motivazibne in diritto, 
la senternza afferma (a met� ,di pag. 14) che le sue arrgomerntazioni 
valgono cc peir tutti i frutti del podere �di assegnazione, siano essi ancora 
pendenti, oppure gi� staocati dal suolo 11 e nelle sue considerazioni 
finali (a pag. 15) si riferisce genericamente a cc frutti del podere di 
assegnazione � e cc a sequestri e pJgnoramenti dei frutti del podere del 
debitore assegnatario ", dando a dividern che i g:iudici di appello 
hanno inteso riferirsi con la loro decisione tanto ai frutti separati, 
quanto a quelli pendenti. Ne �consegue che il primo mezzo di ricamo 
va preso in esame per le due categorie di frutti, categorie che il ricorrente 
assume debbano essere entrambe sottoposte ad uno stesso regilIIle 
giuddico in materia di provvedimenti cautelari e di esecuzione, in 
quanto cc neri diritti dell'assegnatario" do'Vrebbero a suo a'Vviso essere 
inclusi tutti i frutti, siano essi pendenti o percetti. Il resJstente Consorzio 
Agrario Provinciale di Ferr1ara assume al contrario che i cc �diritti 
dell'assegnatario " non possono comprendere n� i frutti pendenti, n� 
quelli percetti n, in conformit� della sentenza impugnata. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDEN~A CIVILE 1001 

La Suprema Corte � invece d'avviso, a conferma ed ulteriore 
applicazione della ricordata sua giurisprudenza anteriore, che la 
�distinzione deve essere posta e che cc nei diritti dell'assegnatario � 
indioati dalfart. 18 della legge Sila 12 maggio 1950, n. 230 debbano 
essere compresi solo i frutti pendenti, mentre debbono essere esolusi 
i frutti separa ti. 

Nel nostro o'l:'dinamento giuridico netta � infatti la distinzione tra 
le due categorie. Basta il solo richiamo agli artt. 820 e 821 e.e. 

F1noh� non �avviene la separazjone -afferma i1l secondo comma 
dell'art. 820 -i frutti formano parte dell� cosa, sono cio� pars fundi 
oome insegna il noto passo del Digesto, D.6.1.44: cc fructus pendentes 
pars fundi viderntur �. Se la propriet� dei frutti � attribuita a persona 
diversa dal proprietario della cosa, che li produce, la pmpriet� si 
acquista oon la separazione (art. 821, primo comma). 

Questa precisa distinzione � il presupposto della preoedente sentenza 
della Suprema Corte (la pi� volte citata sent. n. 986/61). Essa 
rileva ohe, cc i frutti perioertti, ossia i frutti dei quali fassegnatario abbia 
preso il posisesso, costituiscono beni diversi dal suoilo �, ess.i sono cc beni 
mobili che oon la rnocolta cessano di formare un tutt'uno con il suoJo 
e pervengono wd acquistare un'individualit�, una esistenza giuridica 
indipendente, che soltanto indiverttamente si ricoHega alfas�segnazione �. 

La detta sentenza richiama, pertanto, il principio fondamentale 
valevole peir tutti i prodotti del suolo, come della miniera e della cava, 
principio peir oui, al momento deUa raooolta, separazione o estrazione, 
la propiriet� dei frutti e prodotti viene a �scindersi dalla propriet� della 
msa fruttifera, in quanto frutti e pmdotti divengono oggetti idonei di 
propri rapporti giuridiai a s� stanti. 

Osseirva il Supremo Coilegio che fesattezza dei citati principi 
troiva precisa �applicazione nelil'ultimo comma dell'art. 18 della legge 
, Sila, che giustamente la precedente sentenza ha interpretato nella sua 

interezza. 

H detto comma parla dii cc diritti dell'assegnatario �. L'espressione 

"t,1' 

va �senz;a dubbio ,riforita a quanto detto per il terreno nella prima 
parte del -comma; inoltre essa, trattandosi di materia esecutiva, va 
interpretata grammaticalmente e logicarrnernte con riferimento alla terminologia 
gi� usata dal legislatorn ne1l cornee di proc. dv. a proposito 
del processo di esecuzione. In detto codioe, nei oapi 2� e 3� tit. 2 del 
libro III, in materia di esp110p11iazione mobiliare pcresso il debitore e 
presso il terzo, i1l legislatore, per indicare i beni mobili da sottoporre 
ad es�ecuzione o da esdudern da essa per impignorabilit�, parla solo 
di cc beni, cose, frutti e crediti � mai di " diritti �. H termine " diritti � 
figura invece solamente nell'�espropriazione immobiliaTe: f art. 555 sulla 
forma del pignoramento nell' espmpriazione immobiliare par1a, infatti,, 
<li beni e di diritti immobiliari. 




1092 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ora, se si tiene pl.'esente che nei diritti !immobiliari rientrano i 
frutti pendenti, perch� pars fundi, l'espressione � diritti deilrassegnatario 
� dell'art. 18 della legg� Sila viene ad assumere il suo preciso 
valore di diritJti. sul fondo assegnato anche nei confronti dei frutti~ 
limitatamente, per�, a quelli pendenti. 

L'assegnatario, oltre ai �diritti di godimento relativi al terreno e 
formanti oggetto dell'assegnazione -soggetti al dirvieto dli. qualsiasi 
atto di disposizione, affitto o cessione in uso compresi, il che comporta 
una sensibile riduzione dei diritti, che �egli avrebbe come acquirente 
�on patto di risewato dominio -ha anche �diritJti. sui prodotti. 

Tali diritti, per quanto attiene ai frutti, sono diritti di assegnatario, 
finch� i frutti ste1ssi sono pendenrti. Ma quando i frutti sono separati, 
l'assegnatario :ne diventa proprietario e ne dispone liberamente 
come tale. La sua propriet� sui prodotti, che non � pi� rn.mai un 
diritto di assegnatario, gli consente �di pagare, con il ricavo della vendita 
dei prodotti stessi, le residue rate del prezzo dovuto all'Ente 
(art. 17 della legge Sila). E sono questi stessi frutti percetti che gli 
permettono di ricorrere al cl.'edito agrario e �di far fronte a:gli impegni 
relativi, pel.'oh� anche il ricor�so al credito agrario � un mezzo predisposto 
dall'ol.'ddnamento giuridioo allo soopo finale di incrementare il 
suo reddito. 

La norma dell'art. 18 della legge Sila, perci�, assume una funzione 
derogatrioe delle norm~ generali solo, pe~�, in l'elazione ai frutti pendenti; 
ess�a esclude la possibilit� di azioni esecutive da parte �di terzi, 
mentrn sussistono privilegi che potrebbero esplicarsi anche sui frutti 
pendenti {arg. ex art. 2757 e.e.). 

Cos� interpretaita, la norma in esame si inquadra armonicamente 
nel srstema vigente, al qua.ile arreca solo talune modificazioni rese 
necessarie dalla speciale figum del rapporto di as�segnazione. 

Dare una di�verrsa interpretazione dell'art. 18 equivarrebbe a seonvolgere 
il sistema vigente in materia di esecuzione ed a creare nuove 
figure giuridiche, possibili s�, ma a patto che il legislatore le introduca 
abtraverso precise norme di carattere generaJe, che provino la sua 
intenzione di creare innovazioni ra:dicali nell'ordinamento giuri�dico 
in vigore. 

N� si �dic(} che non vale richiamarsi al credito agrario, di cui gli 
assegnatari si troverebbero praticamente privati ove il privilegio sui 
prodotti a favore degli istituti che lo praticano dovesse essere negato, 
pea.-ch�, per l'art. 22 della legge, l'Enrte, per l'attuaziione dei �suoi compiti, 
deve organizzare i servizi di assistenza tecnica ed economico~ 
finanziaria, di guisa che non vi sarebbe pi� ragione, per gli asse~ 
gnatari, di ricorrere al credito agrario. Si risponde ohe la nuova, provvida 
e peculiare assistenza � qualwsa di pi� che la legge vuoJe 
accordare agli assegnatari, rispetto agli altri coltivatori; � un mezzo 


PARTE I, SEZ. Ili, GIURISPRUDENZA CIVTI..E 1093 

ohe si aggiunge alle altre forme favorevoli di a:ssistenza, tra cui va 
annoverato iil credirto agrario e non che le esclude. Se le escludesse, 
ne deriverebbe, inveee, un danno evidente sia agli a:ssegnatari, sia 
agli istituti 'di 'credito agrario, che saTebbero -gli uni e gli altri gravemente 
pregiudicati. 

Anche i precedenti storici, su cui giustamente fa leva rmustre 
difesa del ricO!J:rente, confermano resattezza dell'interpretazione ora 
data dalla Corte. 

Il relatore ailla legge Sila ha affermato ohe ne!ll'espres1sione �diritti 
delrassegnatario � dovevano intendeTsii. compresi i beni assegnati e i 
loro frutti: � chiaro che i frutti a cui il relatore alludeva erano quelli 
che ancom erano parte dei beni {par fundJi) cio� i frutti pendenti. 

Tutti gli argomenti di ~nteq>retazione, magistralmente svolti dalla 
difesa del ricorrente nella �sua meditata memoria, hanno valore solo 
nei limiti indicati. 

I frutti pendenti spettano all'assegnatario, ma, quanto a procedimento 
esecutivo, fEnte ha ii.I preciso �diritto riconosciuto da!H.'ultimo 
comma dell'art. 18. I frutti �separati, invece, seguono le norme ordinarie 
quanto ad esecuzione. -(Omwsis). 

CORTE DI CASSAZ10NE, Sez. III, 17 ottobre 1964, n. 2615 -Pres. 
Caii.zzi -Est. La Farina -P.M. Raja (conf.) -Societ� Commissionaria 
Immobiliare Finanziaria (avv.ti Mazzarelli, Bojano) c. Tafanari 
(avv. Ras�). 

Impugnazione � Ammissibilit� del mezzo di impugnazione � Definizione 
data dal giudice all'azione . Rilevanza -Tesi prospettata 
dalla parte . Irrilevanza. 

Esecuzione forzata � Opposizione agli atti esecutivi -Mezzo di 

impugnazione ammissibile contro la sentenza che la defi


nisce -Ricorso per cassazione e non gi� appello. 

(Cost., art. 111; c.p.c., artt. 617-618). 

Al fine di iiderntifioave qu(l)Ze sia il merzzo d'innpugnazione armmwsibiiZe 
contro una dJerberminata se.ntenza, � rilooa:nte soltanto la i!Jefinizion� 
data d!al giudice all'azione e non gi� la tesi prospettata daUa 
pail'te (1). 

(1-2) Cfr. Cass., 30 ottohre 1961, n. 2499, Giust. civ., Mass. Cass., 1961, 
11.21-1122, sub 3; 4 aprile 1960, n. 753, Id., Mass. Cas.s., 1960, 286; 28 ottobre 
1958, n. 3530, Id., Mass. Cass., 1958, 1271; 20 marzo 1958, n. 914, Ibidem, 
320, con nota di ulteriori riferimenti di giurisprudenza. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1094 

Definitia fozvone dal giwdioe oome oppo~zione agli atti eisecutivi, 
il mezzo d'impugnazione ammi'SsibwZe � il vicoroo per cassazione e non 
I'appeUo (2). 

Pu� darsi il caso che il giudice ravvisi pTopo,ste nello stesso procedimento, 
in Telazione al contenuto dell'atto di opposizione del debitO!fe, due distinte opposizioni, 
una all'esecuzione e l'altra agli atti esecutivi. In tale evenienza, 1a sentenza, 
formalmente unica, � comprensiva di due decisioni distinte, eppe!r� " va 
soggetta all'o!rdinaria impugnazione d'appello per i oapd relativi ai motivi di 
opposizione all'esecuzione ed � impugnabile con riCO'rso per cassazione immediato, 
pe'I: i capi relativi ad opposizione ad atti esecutivi � : Cass., 23 novembre 1963, 

n. 3016, Giur. it., Mass., 1963, 1025; v. anche Cass., 30 maggio 1963, n. 1459, 
Ibidem, 499'; 23 aprile 1963, n. � 1050, Ibidem, 351; 30 ottobre 1961, n. 2499, 
Giust. civ., Mass. Cass., W61, 1121~1122, sub 4; 24 maggio 1960, n. 1324, Id., 
Mass. Cass., 1960, 493-494, sub 3; 24 aprile 1959, n. 1239, Id., Mass. Cass., 1959, 
419; 29 aprile 1958, n. 1410, Id., Mass. Cass., 1958, 510-511. Sul concetto di 
"capo di sentenza� v. LmBMAN, Parte o capo di sen~enza, Riv. ditr. p'1'oc., 1964, 
47 e segg., in particolare, sulla determinazione dell'oggetto e dell'ambito della 
impugnazione: 56 e segg. Di tale studio v. recensione di BACCARI in questa 
Rassegna, 1964, II, 153-154. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 20 ottobl'e 1964, n. 2625 -Pres. 
Giansiraousa -Est. Gabrieli -P.M. Pedace (diff.) -Anche.rani 

II

(avv. Lugino) c. Compagnia Mediterran,ea di Assicurazioni {avv.ti 
Spada, Stratta). ~ 

Procedimento civile -Intervento del terz� ad istanza di parte � 
Tardivit� della chiamata in causa -Ammissibilit� in caso di 
accettazione del �contraddittorio da parte del terzo. 

'(c.p.c., a.rtt. 106, 269). 

Come � ammesso ,cfu:l coid~ce .di, rito l'intervento volontario del 
t;erzo, finch� la oausa non sia rimessa al CoiZegi,o e sia puve oon il 
d:irvieto per i interveniente di compiere attivit� non pi� coooentite alle 
altre parti, dJel pari, ne~ caso dli 1fft,tervento dJel terzo ad Wta~a di 
pMte, ta 11e,~ativ.a chiamata in causa, nonostante la swa tardivit�, deve 
rwenersi amimi'Ssibivle, se il terzo, a1ooettarnd!o il controddittorio, aderisce 
a1llo stiato in cui la oauwa si tro�va: irn taJl oaso, infatti, la parteicitpazione 
del terzo alta lite, pur essendo statia provocata da una ,fkUe parli, deve 
oonsider{f;J'si, ritu'(}Jfo sortto i!l prrorfi1lo dJell'inbervervto volontario (1). 

(1) Cfr. Cass., 5 agosto 1963, n. 2201, Foro it., Mass., 1963, 628. Sulla inderogabilit� 
del principio di cui all'art. 269 c.p.c., v. Cass., 19 foglio 1961, n. 1751, 
Giust. civ., 1961, I, 1330 e segg., oon nota (sub 2) di riferimenti. 

PARTE i, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1095 

(Omissri8). -Con unico motivo di ricorso l'Ancherani lamenta che 
a torto sia stata dai giudici del merito ritenuta inammissibile la chiamata 
in causa della Compagnia Mediterranea, delia quale egli aveva 
fatto istanza, laddorv;e inveoe ogni preclusione relativa all'�ntervernto 
del terro doveva, a tacer d'altro, ritenersi superata dal fatto che l'interveniente, 
costituitosi in giudizio, norn sollev� alcuna eocezione in ordine 
:ad una ~esa iTritualit� e twdivit� della chiamata, ed aooott� anzi 
in pieno il contraddittorio. 

La esposta censura � fondata. 

Una applicazione rigorista della nmma mnteamta nell'art. 269 

la quale stabiHsoe che l'istanza per la �chiamata del terzo deve 
-essere proposta nella prima udienza di comparizione. davanti al giudioe 
istruttore e la citazione deve essere fatta per la nuova udienza 
da questi eventualmente all'uopo fissata -non trova osservanza nella 
giurisprudenza �di questa Corte, n� incontra il favore della pi� auto~ 
11evo1e dottrina. � 

In . �contrasto �con il significato derivante dalla letterale interpretazione 
deHa norma, questa Corte ha pi� volte in �enunciati precedenti 
identificato il �girusto equilibrio degli�� effetti, inerenti all'applicazione 
della norma stessa, negli adattamenti dei quali essa appare suscettibile 
in sede di coordinazione col preoedente art. 268. 

Di qui il principio, anche di reoonte ria:fFermato {v. sernt. 2201/63, 
1751/61), che cio�, non potendo il rigore dell'art. 269 c.p.c. portare 
alla disappHcazicme del preoodente art. 268 -il quale, sia pure �oorn 
il �divieto per l'interv�eniente di �compiere attivit� non pi� consentite 
alle altre parti, ammette per� l'intervento volontario del terzo finch� 
la causa non sia rimessa dall'istruttore al mllegio -del pari niun serio 
ostacolo pu� esservi� a che, anche nel caso di intewento del te!rzo �ad 
istanza di parte, la relativa chiamata in causa debba pur sempre, 
nonostante la sua tardivit�, ritenersi ammissibile, se il te!rzo, aocettando 
il �contraddittorio, aderis1oe allo stato in cui la causa si trova. 
In tal ca:so, la partecipazione del terzo alla lite, pur essendo stata 
provocata da una delle parti, deve -considerarsi rituaie sotto il profilo 
<lell'intervento volontario. 

Alla stregua di tale principio, ha ragione il ricorrente �di sostenere 
che nella specie la chiamata in causa della Compagnia Mediterranea 
di Assicumzioni era convalidata dall'intervenuta aooottazione, 
da parte di essa, della lite in statu et in terrmiinis, poich� la stessa 
nulla aveva ecoepito intorno alla irritualit� della chiamata e a'\'eva 
affrontato la causa sul t�eQ"'l'eno del merito; nulla rilevando la postuma 
�eooezione da essa proposta (per la prima volta) nella comparsa condusionale. 


Per le osservazioni che precedono si impone �'aocoglimento del 
ricorso. (Omiss.is). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1096 

� 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 22 ottobre 1964, n. 2637 -Pres. 
Favara -Est. Mwchetti -P.M. Gedda (oonf.) -D'Acunto (avv. lndelli) 
c. Laudano. 


Appello -Appello incidentale -Termine di proposizione -Udienza 
di prima comparizione -Nozione. 


(c.p.c., artt. 343, 350). 

Nel oaso di mancata cosrtituziorr1Je in oonoeilleria, l'appello incidenfuite 
si proport1!e neNa P'rima wdiienza fos'sata perr Za comparizione iliei/k 
parti, la quaile ha inizio con la verifica da pairte del/!iisrtruttore detta 
"egolar,e co.srtiituzione i/;ei~Ze 'fJlli1'bi, OUli seguo'/1!0 i p>rovvedimenti e1Zencati 
n@U:art. 350 c.p.c. P:m(Jillto, anohe fudriJernza di semplice rimvio chi@sto 
da una so~a i/Jitle parlri oomparse dJeve ~er,e considerata .uiliienza di 
prima oompariziooo, tidonea a far verifioore Za deoadenw deif;iiaprp�lkto> 
dal diritto di p>roporre appelf!Jo, iliooondo'Si ~oludere che sia udienza 
di prt'ma compari:<.OOne sollo qudta ohe non sia staba :in effetti tenuta 
daN:istrwttxJre, sicch� .Za pllil'be, anohe se fosse comparsa, non avrebbe 
potuto drichiaira:re di ooZere appe~lare (1). 


(Omissis). -Con il primo motivo di ricorso il D'ACU:nto denuncia 
la violazione e falsa applicazione dell'art. 343 c.p.c. sostenendo che 
il TribunaJ.e non avrebbe potuto a1ooogiliere lappello incidentale in 
quanto che lappello stesso era inammisisibile peTch� proposto dopo la 
prima udienza. 


Il motivo � fondato. Dai vochaJi in atti risulta che l'udienza di 
prima comparizione delle parti fu tenuta il 2 aprile 1959 e che in 
detta udienza si prresent� solo il proouratO!re ,deJI'appellante D1Aounto, 
il quale si riport� alla domanda e chiese rinvio. Nessuno si present�


:~

per la Laudano, fa quale si costitu� 'solo suocess:ivamente, proponendoaltres� 
appello incidentale. 
Ci� premesso, rileva la Corte che, seooodo la sua costante giuri


� sprudenza, 
nel caso di mancata costituzione in cancelleria, I'appello 
incidentale si propone nella prima udienza fissata per la �comparizione� 
(1) Giurisprudenza costante: cfr. Cass., 8 giugno 1963, n. 1522, Giwr. it.,. 
Mass., 1963, 519, la quale precisa anche che non giO'Va il rinvio fatto dall'istruttore 
ad altra udienza successiva per completare la gi� iniziata attivit� prevista dal1'
art. 350 c.p.c., �di guisa che l'unica eccezione che consenta alla parte di pro-�. 
pone l'appello incidentale in una udienza successiva � che l'udienza di comparizione 
non sia stata di fatto tenuta dall'istruttore "; v. anohe Cass., 14 agosto 
1962, n. 2586, Foro it., Mass., 1962, 736; 24 ottobre 1961, n. 2362, Sett. Cass.~ 
1961, 1442; 27 maggio 1960, n. 1376, Temi nap., 1960, I, 350; Sez. Un., 22 maTzo 
1958, n. 956, Giust. civ., Mass. Cass., 1958, 335 ed ivi nota di ulteriori riferimenti 
di giurisprudenza; 

PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 1097 

delle parti, la quale, a norma dell'art. 350 c.p.c., ha inizio con la verifica 
da parte dell'istruttore della �l'egolare oostituzjone delle parti, cui 
seguono i provvedimenti �e~encati nello stesso art. 350. Pertanto, anche 
l'udienza di semplice rinvio chiesto da una sola delle parti comparsa 
deve �essere oons:idernta udienza di prima eompariziorne idonea a far 
verificare la decadenza dell'appellato dal diritto di pmporre appello 
mcidenrta1e, giaioch� non � udienza di prima oompariz:ione solo quella 
che non sia stata in effetti tenuta daill'istruttor�, sicch� la parte, anche 
se fosse eomparsa, non avrebbe potuto �dichiarare �di volere appellare. 

L'accoglimento del primo motirvo importa l'assorbimento degli altri 
motivi di ricorso. -(Omi&sis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1964, n. 2651 -Pres. 
Va.Tallo -Est. Mirabelli -P.M. Truttofom:ondo -Zanardini (avv. 
Lo Voi) c. Siraoca (aw. Spada) e Proc. Gen. Corte Appello Roma. 

Trattati -Patti Lateranensi -Natura giuridica -Efficacia di 
norme costituzionali -Eccezione di legittimit� costituzionale 
sollevata in via incidentale -Inammissibilit�. 

(Cost., art. 7). 

I Patti Lateroxnern<8.i, e cio� il Trottato ed il Concordato tra w 
Santa Sede e Zo Stato itxiliiamo, homrno la stessa efficacia dxitle nonne 
costituzioooU ai.i sensi i!JellaJllb. 7 ~gl~a Costituzione, che ha sam.dto 
alt11es� la inappilicabi!Ut� de1l prooeifA:mento di revisiooo oomituzionak 
alla materia da essi regolata. Non � pertanto ipotizz1abfle, in 11e"lazione 
alle diispooizioni contenure neri Pofti stessi, unia questione di legittimit� 
oo'8tituzioriuile (1). 

(1) Questione di legittimit� costituzionale delle norme concordatarie. 
1 -L'ammissibilit� della questione -che la Corte, a nostro avviso esattamente, 
ha escluso -postula la risoluzione di alcuni <quesiti sulla natura delle 
norme concordata:rie e sulla portata dell'art. 7 della Costituzione, al fine di acclarare 
se quelle siano soggette� al sindacato di co,stituzionalit�. 

In propa<s:ito riteniamo opportuno esporre alcune considerazioni d'ordine 
generale sul potere e sulle .funzioni della Corte Costituzionale, quale giudice della 
legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato 
e, sopratutto, delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati anteriormente 
all'entrata in vigore del.la Costituzione, cio�, delle norme dell'ordinamento giuridico 
preesistente all'instaurazione della Repubblica. 

Le disposizioni transitorie e finali della Carta Costituzionale enunciano pi� 
volte, a proposito delle giurisdizioni speciali (IV), dell'ordinamento giudiziario(VII). 



1098 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

{Omissis). -Con il primo motivo di rioorso si denuncia la violazione 
e l'erraita applicazione degli artt. 1 della 1. 9 febbraio 1949, n. 1, 
-e 23 della 1. U marzo 1953, n. 87, in relazione a:ll'art. 360, n. 3, c.p.c., 
nonoh� la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione deJla Hepub-� 
bl:i:ca, in relazione agli artt. 34 del ConooTdato tra la Santa Sede e 
fltalia e 17 della J. 27 maggio 1929, n. 847, con �riferimento allo stesso 
numevo del cit. art 360 c.p.1c. 

delle autornom:ie locali (IX), la esigenza che l'ordinamento preesistente alla nuova 
Costituzione repubblicana sia gradualmente adeguato ai principi di questa. 

Questo adeguamento deve es:sere effettuato dal PaTlamento, che � senza 
dubbio l'organo pi� qualificato, diremo anzi l'unico organo qualificato, perch� 
espressione diretta della CJ01scienza nazionale ed organo, che solo ha il potere 
di adeguare l'ordinamento preesistente alla Costituzione :repubblicana in modo 
completo, negativo e positivo, abrogando, cio�, e sostituendo le norme preesistenti 
ritenute con essa incompatibili. 

Questa funzione del Parlamento sembr� a . molti, e noi fummo tra questi, 
che fosse esclusiva e, conseguentemente, che la Corte non avesse alcun potere 
in ordine alle leggi anteriori. Questa tesi fo respinta; ma l'abb~amo menzionata 
per porre in rilievo che il potere-dovere di adeguare l'ordinamento preesistente 
alla Costituzione repubblicana spetta fil primo luogo e, di<remo, istituziionalmente 
al Parlamento, .al quale, peraltro, spetta anche il pote'l:e-dorvere di couegge�re i 
propri errori, cio�, di abrogare, sostituire o modificare le disposizioni di leggi 
emanate dopo l'encrata in vigore della Costituzione, che <risultino con questa 
in contrasto. 

Potremmo dire, ricorrendo ad una analogia che ci sembra pienamente ammissibile, 
che il Parlamento ha, :rispetto alle leggi incostituzionali, lo stesso poteredovere 
di autotutela. spettante all'autorit� amministrativa rispetto .ai provvedimenti 
illegittimi. 

Continuando in questa analogia diremo che, a nostro avviso, la Co�rte Costituzionale 
ha, rispetto al Parlamento ed alle leggi, gli stessi poteri spettanti al 
Consiglio di Stato, in sede di giurisdizione geneTale di legittimit�, rispetto alla 
Pubblica Amministrazione ed agli atti amminishrativi. V'� solo, a nostro avviso, 
una diversa intensit� di tutela: l'atto amministrativo dichiarato illegittimo dal 
Consiglio di Stato continua� ad esplicare i suoi effetti, finch� l'amministrazione non. 
provveda ad eliminarlo; la disposizione di legge dichiarata costituzionalmente ille~ 
gittima cessa, invece, senz'altro di essere efficace. La Corte non fa salvi gli ulte~ 
riori provvedimenti amministrativi; ma neppure la Corte pu� sostituire la norma 
<lichiara:ta incostituzionale. Dopo la pronuncia d'illegittimit� costituzionale resta 
una lacuna della legge, che solo il Parlamento pu� colmare. 

Dal sistema instaurato con gli artt. 134 e 136 Cost., integrati ed attuati con 
la 1. 11 marzo 1953, n. 87, pu�, a nostro avviso, ageV"olmente ricavarsi questa 
-conclusione: alla Corte Co,stituz!ionale, rispetto alle disposizioni di leggi statali, 
� attribuito un potere parallelo e, comunque, di portata non pi� ampia di q�ello 
attribuito al Parlamento. 

Prescindendo dall'indagine se la sentenza della Corte, la quale dichiari la 
illegittimit� costituzionale di una norma, abbia natura ed effetti, ovvero solo 
effetti, per di pi� mediati, abrogativi (nel senso dell'abrogazione v. G. GuARINO, 
Abrogazione e disapplicazione delle leggi illegittime, Jus, .1951, 356; CERETI, 
Corso dir. oost., Torino, 1953, 440; nonch� MoRTATI, Ist. dir. pubb., Padova, 1955, 
J).. 648, il quale, per�, � per un'abrogazione-annullamento; contra CARusr, Gli 

�' 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1099 

Si sostiene, con tale censura, che le norrme �contenute nell'art. 34 
del Conoorrdato e nell'art. 17 della legge di app!fi.cazione, relativa al 
matrimonio, sono in oontrasto con le norme oontenute negli artt. S e 24 
della Costituzione, che sancisoono la parit� giuridica dei cittadini ed 
il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto rendono efficace nel 
territorio della Repubblica un provvedimento, relativo a diritti soggettivi, 
che non � stato emeisso a seguito di un giudizio e non � stata 

effetti delle P'ronunme deilla Corte Costituzional,e, ne La Corte Costituzdonale, 
Roma, 1957, 245, il quale attribuisce alle sentenze della Corte gli effetti, costituzionalmente 
rilevanti, d'l1!lla dichiarazione di non conformit� della norma alla 
Costituzione), certa cosa � che la Crnte, con la sua sentenza, pu� porre l'equipollente 
della legge (ordinaria) abrogativa, ma non di pi�. La Corte, cio�, pu� 
fare meno di quanto possa il Barlamento quale legislatore m:dina:rio, che non sofo 
abroga, ma sostituisce la legge abrogata. 

Ci�, d'altra pa-rte, � comune ai rapporti fra oirgani di controllo ed O!l'gani 
esecutivi; 1a funzione dei primi � secondaria, nel senso cio� che si esplica dopo 
che l'organo attivo abbia provveduto, e di effetti limitati. Come l'argano ammirnistrativo 
di corntroJlo, cos� la Corte, quale suprema custode della Costituzione, 
controlla la costituzionalit� della legge e nell'esercizio di questa funzione reprime 
e stimola l'�attivit� del Parlamento, ma, prnscindendo dalla conside:razione che 
non pu� porre norme, � certo ch'essa non possa ahrogare le leggi, che il Parlamento 
stesso� non potrebbe abrogare. 

Tutto ci� che � fuo.ri dei poteri del PaTlamento, ovviamente in sede di 
legislazione ordinaria, � fuori dei poteri della Corte, la qual~, come oirgano di 
controllo, ha necessariamente competenza limitata alla crnnpetenza dell' oTgano 
controllato. 

Ora, come meglio si ved!l'� in 1seguito, poich� devesi escludere che il Parlamento 
possa abrogare o modificare le norme concordatarie, perch� cos� ope:rando 
vl:iolerebbe gli artt. 7 e 10 della Costituz�one, devesi altres� e�scludern che l'ahTogazione 
o, quanto meno, gli effetti dell'abrogaziorne possano essere raggiunti con 
una sentenza della Corte. � 

Su questo punto norn riteniamo che possano sorgere dubbi, pe:rch� l'art. 7 
Cost. ha espressamente disposto, in analogia al 1successivo art. 10 e aderendo, 
cos�, alla tesi internazionalista, che anche al Concordato lateranense si applica il 
principio internazionale " pacta sunt servooda ,, e che la modificazione delle sue 
disposizioni pu� essere effettuata con legge ordinaria solo quando siano accettate 
dalla Santa Sede. 

2. -Il Trattato e il Concordato, stipulati 1'11 febbraio 19-29 fra lo Stato 
italiano e la Santa Sede, sono, com'� noto, �intimamente cornnessi ed inrerdipendenti 
per espressa volont� delle Alte Parti contraenti, con la conseguenza che la 
denunzia unilaterale o la violazione del Concordato, compiuta da una delle Alte 
Parti contraenti, importerebbe denunzia anche del Trattato e farnbbe, quindi, 
risorgare la questione rnmana, ohe per tanto tempo ha rappresentato l'l1llliCO punto 
dolente dell'auspicata unificazione dello Stato. 
Al Trattato ed al Concordato, cio�, ai Patti lateramensi � stata data piena e 
-completa esecuzione con la I. 27 maggio 1929, n. 810, ment!l'e le l. 27 maggio 1929, 
nn. 847 e 848 hanno provveduto a dare specifica esecuzione alle clausole relative 
al matrimonio ed agli uffici ecclesiastici, attribuendo a ciascuna delle Alte Parti 
il potere, reciproco, di interferi!l'e nell'ordinamento dell'altra. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1100 

assicurata, quindi, parit� di dif.esa agli interessati. Si sostiene, pertanto, 
che la Corte d'Appello, in luogo di prorwedere a dare esecuroriet� al 
prov:vedimento ecclesiastico, aiv:rebbe dovuto sol1eviare Ia questione della 
legittimit� costituzionale di tali norme e ne avrebbe dovuto rimettere 
f esame alla Corte Castituzionale, a' sensi delle disposizioni suindicate. 

La oensura, cos� proposta, � palesemente infondata. 
Ai Patti Lateranensi, e �cio� sia al Trattato che al ConcoTdato tra 
la Santa Sede e lo Stato itailiano, � stata dconosduta efHcaicia pari a 

Per il momento, comunque, prescindiamo da questa connessione, che, come 
si voor�, � foriera di pai:ticolari conseguenre, per precisai:e la natura dei Concordati 
in genere ed il Imo effetto sull'ordinamento statale. 

Prima della Costituzione repubblicana, com'� noto, molto controversa era la 
natura giuridica dei Concordati. Le varie teol'lie sull'argomento furono cos� sintetizzate 
dal Coviello (N. CoVIELLO, Manude di diritto ecclesiastioo, Roma, 1915): 

a) teoria dei curialisti, per cui il Concordato � una c011cessione di grnzia, 
che la Chiesa fa allo Stato; 
b) teoria dei regalisti, per cui, viceve~sa, la graziosa concessione � dello 
Stato alla Chiesa; 
c) teoria ecclettioa, secondo la quale vale la prima o la .seconda delle 
tem-ie dianzi esposte, �secondo fil periodo .stmico; 
d) �teoria C011JtraiJtuak, intendendosi, naturalmente, H contratto in senso 
ampio, quale negozio bilaterale. 

Il Coviello, aderendo a quest'ultima teoria, escludeva che il Concordato fos~e 

un Trattato, cio�, un Aooordo di diritto ~ntemazionale e lo qualificava contratto di 

diritto pubblico, interno. Le sue norme avrebbero vmore di legge per entrambe le 

Parti contraenti. 

La dottrina prevalente, per�, .specialmente negli ultimi tempi, pur aderendo 

alla teoria contrattualistica (P. A. D'AvAcK, Il Concordato ecclesiastico, Enciclo


pedia del diritto, VIII, 441), esclude che il Concordato sia un negozio di diritto 

interno. I Concordati, secondo la dottrina pi� recente, si costituiscono e conservano 

non nell'ambito dell'ordrinamento interno dei due enti, ma in un ordinamento giu


ridico esterno e super.iore, che, secondo alcuni, �si identifica con l'ordinamento inter


nazionale (teoria contrattual~intemazionalista) e secondo altri, invece, fra C'U'i il 

RoMANO, costituisce un ordinamento speciale, suo proprio (teoria contrattuale di 

coordinazione). 

Secondo il D'AvACK (ivi, 456, n. 13) il Concordato � un AccOTdo internazionale, 

fonte di difi.tto internazionale volontario, che pu� assumere la figura del Concordato


contratto o del Concordato-norma. Il primo, con obbligo di prestazioni reciproche, 

crea rapporti solo fra i soggetti contraenti; dl secondo, con norme di condotta gene


rale, crea direttamente obblighi per i sudditi. L'Italia, secondo il citato Autore, 

avirebbe seguito la teoria dualistica, contrattuale, trasformando, con la legge di 

esecuvione, le clausole pattizie in norme di diritto statale interno. Queste norme, 

inserite nell'ordinamento� statuale, derogherebbero, come norme speciali, al diritto� 

comune. 

3. -Ai fini dell'indagine, che ci siamo proposta, non interessa accertare se sia 
pi� esatta l'una o l'altra delle due soluzionii dianzi accennate. Alla stregua di 
�ntrambe, infatti, il Concordato non � atto di diritto interno, n� dello Stato, n� 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE � 1101 

quella delle norme costituzionali dall'art. 7 della stessa Costituzione 
<lella Repubblica, che ha inoltre sancito l'inaipplica1bilit� del procedimento 
di revisione costituzionale nella materia regolata dai Patti 
medesimi, e pertanto l'intrinseca immutabilit� delle disposizioni ivi 
oontenute, salva la facolt� �di modifica concordata tra le Alte Parti 
�contria.enti. 

Attraverso la nonna de11'art. 7 della Costituzione, quindi, i Patti 
Lateranensi sono stati recepiti nelfordinamento costituzionale della 

-deHa Chiesa, e d� vita ad un ordinamento esterno, superiore agli ordinamenti 
interni delle Alte Parti contraenti. 

Nella specie, inoltre, occorre tene�r presente l'inscindibile connessione fra Concordato 
e Trattato lateranense e la circostanza che quest'ultimo, con il quale � stato 
.costituito uno Stato sovrano, lo� Stato della Citt� del Vaticano, � certamente un atto 
<li diritto internazionale. Questa qualificazione, per effetto della connessione ed 
interdipendenza necessaria fra i� due Atti, si estende, perci�, anche al Concmdato 
laterllillense che deve ritenersi atto di diritto intermwiooale. 

I Patti Lateranensi, Trattato e Conomdato, quindi, sono Accordi internazionali 
-00nclusi fra due ordinamenti giuridici pTimari, che si collegano, dllilldo vita ad un 
terzo ordinamento fondato sul principio � pacta sunt servanda n (]EMOLO C. A., 
Lezioni di diritto ecdesiastico, Milano, 1959, 34). 

Qualunque dubbio in proposito, peraltro, � fugato, a nostro avviso, dall'art. 7 
Cost., il quale, espressamente ricorro.scendo l'indipendenrz:a e la sovranit� della 
Chiesa Cattolica, nel suo ordine, ribadisce che il Cooco.rdato non � atto di diritto 
fflterno, ma atto di diritto internazionale. 

Per effetto del Conomdato ognuno dei due ordinamenti, indipendenti e sovrani, 
<leve, fra l'altro, riconoscere, attribuendo loro effetti giuridici, le situazioni giuri
�diche accertate nell'altro. 

Da quanto sopra esposto, deriva, come ineluttabile conseguenza, l'inammissibilit� 
della questione di legittimit� costituzionale delle norme del Concordato, in 
s� considerate, l'al"t. 134 Cost. attribuendo� alla Corte il potere di giudicare le sole 
-00ntroversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi 
forza di legge dello Stato e delle Regioni, cio�, delle norme dell'ordinamento 
:statuale. 

La questione potrebbe porsi, se mai, solo rispetto alla legge di ratifica o a 
�quelle di esecutione; che sono norme di diritto dntemo, con la conseguenrz:a, peraltro, 
<ehe sarebbero integ.ralmente travolti Trattato e Concordato. 

4. -Giova, ora, es�aminare lammissibilit� della questione in relazione all'art. 7 
�della Costituzione. Questo, com'� noto, al pTimo comma riconosce l'indipendenza 
e la wwanit�, nel suo ordine, della Chiesa cattolica e al secondo comma dispone 
�che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, cio�, dal Trattato 
e dal Concordato stipulati l'll febbraio 1929, inscindibiJmente considerati, 
precisando che la ratifica degli eventuali Accordi modificativi di essi dovr�, come 
per ogni altro Trattato intema:zionale, esser fatta con legge ordinaria, non costituzionale. 
Molto discusso in dottrina � stato ed � leffetto della disposizione co,stitu.
zionale sulle norme del Trattato e del Concordato. 
Secondo l'opinione espressa da alcuni autori (P. A. o'AvAcK, Zoe. cit., 441 e 
:seg., nonch� I rapporti fra Stato e Chiesa nella Costituzione repubblicana italiana, 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1102 

Repubblica Italiana, in tutto il lom contenuto, s� che deve e\Sserre 
ritenuto che le dIBposizioni contenute nei Patti stessi hanno lo stesso 
vialore e fa stessa efficacia che avrebbero se fossero state incluse nella 
Carta oostituzionale o fosseiro state approvate da legge costituzionale, 
ed anzi, potrebbe dirsi, un valore ancom pi� intenso, per la sancita 
inapplicabilit� del procedimento di revisione' costituzionale. 

Non � ipotiz~abile, quindi, in relazione alle disposizioni de!i Patti 
Lateranensi, l'insorgere di una questione di legittimit� costituzionale, 

Dir. eccl., 1949, n. 3), i Patti lateranensi, per effetto dell'art. 7 Cost., fanno parte 
delle norme costituzionali e, pertanto, in caso di antinomia fra norma concordataria 
e norme di legge, statale o regionale, questa sarebbe co'stituzionalmente illegittima. 
Il citato Autori(, premesso che il primo comma dell'art. 7 consacra l'autonomia 
della Chiesa, che fo Stato ricooosce come societas juridice perfecrta, e serve 
di base e giustifica il secondo, afferma che, con quest'ultima disposizione, si volle 
proprio dare ai Patti lateranensi " una specicde posizione di natura colY'tituzional,e ", 
si vollero, cio�, co~ituziondizz,are le norme in essi contenute. 

Allo stato, �oonclude il o'AvACK, qualunque soluzione si adotti, deve riconoscersi 
che l'art. 7 ha cristallizzat� e immobilizzato staticamente il regolamento della 
materia ecclesiastica nel nostro ordinamento non solo al� principio concordatario in 
genere e ai Patti lateranensi in specie, ma addirittura alle singole disposizioni 
contenute in tali Patti, senza po&sibilit� di modifiche o innovazioni all'infuori di 
quelle proposte o accettate dalla Santa Sede o che fossero operate mediante il 
solenne proce�dimento di revisione coistituzionale ooo il consenso tacito o l'acquiescenza 
della Santa Sede. 

Le norme concordatarie sarebbero norme costituzionali speciali, atte, perci�, 
a prevalere sulle altre norme costituzionali. 

Il DEL GIUDICE i(Quesrtione romana, 294; ManwJle, 93; Norme canoniiche, 'l10fflle 
concordatarie, norme costituzwncdi, Il Diritto ecc./iesiastico, 1960, 197), che in origine 
aveva accolto la tesi della oostituzionalizzazione delle no,rme concordatarie, 
successivamente, abband()IIlandola, ha espresro l'avviso che l'art. 7 Cost. non so~o 
esclude che modificazioni ai Patti possano essere introdotte mero� la legislazione 
ordinaria indipendentemente da preventivi acmrdi con i competenti organi delfa 
Chiesa, ma, altres�, esclude che, in mancanza di tali accordi, modificazioni ai Patti 
possano essere apportate con il procedimento di revisione, di oui all'art. 138 Co,st. 
Con questo, secondo dl citato Autore, � possibile solo l'integrale modificazione del!'
art. 7 Cost. e l'abrogazione della 1. 27 maggio 1929, n. 810, cio�, l'abrogazione 
del criterio, fissato nela Costituzione, circa il regolamento dei rapporti fra lo Stato 
e la Chiesa Cattolica (il ohe, fra l'altro, rappresenterebbe un atto xivoluzionario 
essendo l'alt. 7, come la fcmna repubblicana e la giurisdizione della Corte, uno 
dei ca:!'dini della vigente co,stituzione), ' 

Il MoRTATI (Ist. dir. pubbl., 1960, I, 442) ed il TESAURO (Ist. dir. pubbl., 1960, 
I, 442) ritengono che l'art. 7 abbia costituzionalizzato il principio concordatario, 
per cui lo Stato ,� obbligato -oostituzfonalmente __.:. a regolare i rapporti con la 
Chiesa bilateralmente. 

Costituzionale, secondo i citati autori, non � il contenuto delle norme concordatarie, 
ma il sistema (contra AMORTH, La Costituzione italiana, 48; PERGOLESI, 
Dir. Cost., 705; LENER, L'interpretazione dottrinale �ell'airt. 7, 810). L'art. 7 ha, 
quindi, valore di norma sulla produzione giuridica (contra LENER, loc. cit.). 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1103 

cos� come non sa!'ebbe concepibile ohe venisse sollevata una questione 
di costituzionalit� di una delle norme deila Costituzione nei oonfmnti 
di un"altra, ove se ne ravvisasse un intrinseco contrasto. 

L'opinione cui fa riferimento 1a ricorrente, secondo la quale quelle 
norme deri Patti Lateranensi ohe si presentassero in ioontrasto con a.Jtre 
norme costituzionali debbano considerarsi caducate e non indiscriminatamente 
recerpite, � del tutto priva di fondamento, in quanto 1a reoe~ 
zione dei Patti Lateranensi nelle norme -costituzionali, in attuazione 

� noto', altres�, che durante i lavori dell'Assemblea Costituente furono proposti 
vari emendamenti per precisare che le norme del Concordato restavano in vigore 
"in quanto non col1Jtrastanti con quelle della Co'5'tituz~ooe '" ma, nella seduta del 
25 marzo 1947, alcuni furono ritirati (on. Della Seta, Crispo), altri respinti (=. G. 
Pajetta). Come ebbe occasione di confermare lo JEMOLO (Lezioni di dir. eccl., 
Milano, 1957, 73) la volont� del Costituente fu chiaramente quella di mantenea-e 
in vita i Patti lateranensi (1). 

5. -Si pu� anche ammettere -cQllltrariamente a quanto ha ritenuto l'annotata 
sentenza -che l'a.t. 7 della Costituzione non abbia "costituzionalizzato " 
le norme concordatarie, considerando ohe esse, oome nonne di un orrdinamento 
diverso da quello statuale, non sono idonee a costituke il fondamento di questo, 
ohe deve essea-e costituito da norme interne, proprie dell'ordinamento dello Stato. 
Si pu� ritenere, altres�, che non abbia attribuito ad esoo rilevanza costituzionale. 
Ma l'aat. 7, come si dfoeva, ha certamente riconosciuto l'indipendenza e la 
s<J1Vranit� della Chiesa Cattolica, nel suo ordine, con la conseguenza ohe, ai sensi 
� dell'art. 10 Cost., anche per i rapporti fra Stato e Chie�sa si applica il principio 
generale di diritto internazionale dei " pacta sunt servanda " . 
In questi sensi pu� dirsi che :il principio concordatario sia stato costituzionalizzato 
col primo comma dell'art. 7 in relazione all'art. 10 della Costituzione. 

Conferma di questo assunto, a no,stro avviso, pu� trarsi dall'ultima parte dell'art. 
7, il quale anticipa, rispetto ai Concordati, il principio generale posto, per i 
Tmttati internazionali, dal successivo art. 10. La ratifica del COnmrdato e degli 
Accordi, che lo modificassero, � fatta dal Parlamento con legge ordinaria, ai sensi 
dell'art. 80 Cost., senza bisogno di ricorrere al procedimento di revisione costituzionale. 
Ci� perch�, come s'� detto, le norme Concorrdatarie non sono noocme costi~ . 
tuzionali, non essendo norme dell' orrdinamento. 

La questione di legittimit� costituzionale d'altra parte, non pu� porsi neppure 
per le nmme di diritto interno, con le quali � stata o sar� data esecuzione ai Patti 
lateranensi. 

La prima parte dell'art. 7, secondo comma, infatti, disponendo che i rapporti 
fra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, preesistenti e ben noti 
alla Costituente, ne ha implicitamente, ma solennemente ed inequivocabilmente 
affermata la compatibilit� con la Costituzione. 

Come la Corte Costituzionale ha affermato in merito all'art. 2 t.u. leggi di p . .s., 
Tichiamato, pe:raltro, incidentalmente ed ai fini di una attribuzione di competenza 

(r) In appendice alla presente nota riportiamo i lavori preparatori tratti da � La Costituzione 
della Repubblica italiana�, a cura di Falzone, Palermo e Cosentino, Roma, 196.r. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1104 

del citato art. 7 della Costih1zione, �, oome si � detto, integrale, s� 
che, se ooche tra le norme dei Patti e le norme della Costituzione si 
ravvisasse un rea.Je ed insanabile contrasto, le norme oointrastanti reste.. 
rebbero in ,ooesistenza finch� interrven:i:sse o la modificazione della 
noTina contenuta nella Garta ,oostituzionale, a mezzo di revisione <X>'5tituzionale, 
ovverro la modificazione della norma contenuta neii Patti, 
attraverso uno specifioo aocordo tra le Parti. 

dall'art. 77 S.S. TAA., norma costituzionale speciale, oosl, ed a pi� forte ragione, 
deve dksi per i Patti lateranensi, espressamente, solennemente richiamati dal1'
art. 7, che li riconosce fonte del regolamento' dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. 

� stato giustamente rilevato, a proposito dell'art. 5, terzo comma, del Concordato, 
che taluno ha voluto ravvisare in contrasto oon gli artt. 3, 19, 21, 22, 33 
e 51 Oost., come sia assurdo, logicamente prima che giuridicamente, ritenere che i 
Patti latera!llensi sarebbero stati rinnegati in tante essenziali disposizioni proprio 
quando un'altra, della stessa Carta, ne riaffermava il vigore (DEL GrnmcE, 
Zoe. cit., 197). 

6. -Concludendo, riteniamo di poter affermare che i Patti latera!llensi pongono 
in essere un sistema speciale, al riparo dall'influsso di norme eterogenee, ohe 
la Costituzione ha espressamente riconosciuto non in contrasto oon le altre sue 
disposizioni anche se idonee a derogarle, come ognri eccezione ai principi. 
I Patti lateranensi, inoltre, riconoscono e attribuiscono effetti civili a posizioni 
derivanti dall'ordinamento canonico (artt. 5, 29, ecc.) ed effetti canonici ad atti 
e provvedimenti statuali. In particolare, occorre considerare l'art. 23, comma 2, 
del Trattato, che riconosce piena efficacia, agli effetti civili, alle sentenze ed ai 
'(JJ'oooedi11'110fbti emanati dall'awtom� ecole8iastica <Mca perso.'111e ecclesfust>iche e 
religiose concernenti materie spirituali e dioiiplinari (DEL GrumcE, loc. cit., 197; 
D'ALBERGO, Rass. Dir. Pubbl., 1958, I, 562). 

7. -Si � detto innanzi che non � ipotizzabile un controllo di costituzionalit� 
delle disposizioni dei Patti la:reranensi, perch� norme di un ordinamento esterno, 
che non possono considerarsi leggi dello Stato. 
Da un punto di vista memmente formale � ipotizzabile, invece, il CO!lltrollo 
della legge di ratifica e delle dispo.sizioni di legge inrerna, che abbiano dato esecuzione 
ai predetti Patti lateranensi. 

Ma anche questo giudizio � inammissibile per un duplice ordine di considerazioni, 
cui si � gi� aocennato. 

In primo luogo, questo giudizio di compatibilit� oon la Costituzione � stato 
gi� fatto CO!ll una espressa norma della Costituzione ste,ssa, la quale, disponendo 
che i rapporti fra Stato, e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, preclude ogni 
ulteTiore indagine sulla costituzionalit� delle norme emanate in esecuzione dei Patti. 

In secondo luogo, p:remesso che la dichiarazione di illegittimit� costituzionale 
di una norma di attuazione dei Patti lateranensi importerebbe denunzia dei Patti 
ste,ssi, cio�, del Trattato e del Concoroato, volutamente inscindibili, fra foro e nelle 
singole loro parti, non � ammissibile il giudizio di costituzionalit� perch� violerebbe 
gli artt. 7 e 10 Co5t. � evidente, infatti, che la denunzia unilaternle dei Patti latemnensi 
violerebbe il principio ohe i " pacta sunt servanda ", sancito in via generale 
dall'art. 10 e ribadito, per qua!llto attiene ai Patti lateranensi, dall'art. 7 e viole



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1105 

Poich�, quindi, seoondo l'ordinamento vigente non sussiste la possibilit� 
che si presenti una questione di legittimit� 'oostituziorn:a.le che 
concerna le norme dei Patti Lateranensi, rettamente la Corte d'Appello 
ha dato eseouzione alla norma delfart. 34 de~ Conco't1dato, senza neppure 
ipotizzare l'insorgere di una questione di legittimit� costituzionale. 

Il primo motivo di ricorso �, pertanto, infondato e va respinto. 

{Omissis). 

rebbe l'art. 7 laddove dispone che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati da 
quei Patti. 

Solo ool procedimento di revisione costituzionale delle norme contenute negli 
.artt. 7 e 10 della Costituzione potrebbe peTVenfrsi alla denunzia unilaterale dei 
Patti lateranensi. 

D'altra parte, non � ammissibile un giudizio di costituzionalit� che non possa 
concludersi in senso negativo. , 

G. GUGLIELMI 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 nO<Vembre 1964, n. 2823 -Pres. 
Mastropasqua -Est. Haritolomei -P.M. Raja (conf.) -Federici 
(avv. Giampini) c. Ministero Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato 
Lancia). 

Procedimento civile -Litisconsorzio necessario -Controversie 
relative ad obbiigazioni solidali -Non sussiste. 

(c.p.c., artt. 102-103; e.e., artt. 1292 e segg.). 

La Cf.DUSO; concerrrl!ente .il riconoscimooto di �bbligazwni sol~li tra 
piu soggetti � tipi,oamenrte soiindibiJle, p�tendo il oreditore protendere 
da ciasouno dei coobbMgat.i l'intero ammontare del credito, epper� non 
v~ha luogo a lvtwoonsorzio neioessario (1). 

(1) Cfr. Cass., 17 giugno 1964, n. 1539, Giur. it., Mass., 1964, 503; 26 giugno 
1963, n. 1730, Id., Mass., 1963, 599; 30 maggio )963, n. 1459, Ibidem, 499; 
11 maggio 1963, n. 1164, Foro it., Mass., 1963, 341; 4 lugljo 1962, n. 1690, Id., 
Mass., 1962, 509-510; 8 luglio 1961, n. 1638, Id., Mass., 1961, 418, con nota di 
riferimenti; 4 foglio 1960, n. 1755, Giust. civ., Mass. Ga&S., 1960, 654; 21 novembre 
1950, n. 2627, Foro it., Rep., 1950, voce Prooedimento civile, c. 1596, n. 63; 
-3 luglio 1942, n. 1886, Id., Rep., 1942, voce cit., c. 1130, n. 98. La condanna 
solidale non costituisce una pronuncia con carattere inscindibile, essendo il creditore 
libero di rivolgersi all'uno o'VV'ero all'altro debitorn; per conseguenza, se 
uno dei condebitori solidali non pg:opone � impugnazione autonoma nei termini 
di rito, il giudice non � tenuto ad ordinare la citazione per integrare il contrad,
dittorio, il che esclude l'ammissibilit� dell'impugnazione incidentale tardiva ed. 

1106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 11 dicembre 1964, n. 2862 -Pres. 
Giansiracusa -Es-t. Aliotta -P.M. Siloiochi (conf.) -Iadrsernia (avv. 
Fabrizio) c. Ministero fubblica Istruzione (avv. Stato Gargiulo). 

Cassazione -Controricorso -Esposizione sommaria dei fatti -
Desumibilit� dagli argomenti addotti a confutazione del 
ricorso -Sussistenza del requisito. 

(c.p.c., artt. 366, 370, comma secondo). 

Infortuni sul lavoro -Assicurazione obbligatoria -Esonero del 
datore di lavoro dalla responsabilit� civile -Ambito di applicazione. 


(d.lg. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4; e.e. art. 2087; v. anche, qui sotto, 
sub nota 2). 

L'esposizione sommaria dei fatti di oausa, prescritta tra gli altri 
requisiti essenziali del ricorso pe!l' O(l)SSGJzione dJall'art. 366 c.p.c., ti! qude 
rirwia g�neri'<ximentie il sucoossivo a'l't. 370 peir iil cont.roricorso, � pre'801'iZrione 
dia riteneire adempiwta, aZloroh� sia dJato 11invenire neil controricorrso, 
attrov,erso gli argomeriti addotti a corrufutazione del ricorso, gli e~ementi 
inidispensaibili per una prrecioo cogniz.iorne dei fatU de,~l.a causa, senza 
neicessit� dJi attingere ad altre fon.ti (.1). 

L'esoneiro dJel dmore di Zoooro datlJa responsabilit� civile peir gli 
infortuni sul "lavoro, per effetto dJd!l'assvcurazionie obbZvgatoria contro i 
mede&imi, Sii appli!ca amohe neiZl'V(Jotesi di responsabilit� nascente dGJlla 
violazione dell'obbligo di adJottGJre nei!Jl',e'Serrcizio dJell'impreoo ,ze misure 
idonee, n@oe'S'Sarrie a twtielar.e l'inrt@grit� fisica d;e1l .lavoratore, pi� particolarmente 
speicificate neille ieggi in mater.ia �di prevenzione d@gU infortuni 
sul lavoro, trattandJO'Si di elemento ,di colpa per vvoMziorne di 'legge> 
ai s@nsi di@ll'art. 43, comma terzo, c.p., rientrorite neUa prevrii'Sione generale 
,dJella responSiabiilit� per fatto iU@oito di owi all'ari. 2043 e.e. (2). 

implica nel contempo che la sentenza, sebbene impugnata da alcuni dei coobbligati, 
deve considerarsi presidiata da11'efficacia di giudicato rispetto a colmo ohe 
siano gi� decaduti dal diritto d'impugnazione, cos� Cass., 21 aprile 1961, n. 893, 
Giust. civ., Mass. Cass., 1961, 380. 

(1) Non sembra da obliterare, invero, che la funzione del controri.cxlll'SO � 
di res!istere all'�impuginaziooe avversaria, onde � il suo contenuto deve essere 
limitato alla esposizione delle ragioni giuridiche atte a dimostrare la non fondatezza 
delle censure mosse dal ricorrente": Cass., 19 ottohre 1963, n. 27�93, 
Oiur. it., Ma:ss., 1963, 956-957. � 
,(2) L'articolo 2087 e.e., che fa obbligo al datore di lavoro di adottare tutte 
le misure necessarie ad assicurare l'integrit� fisica del lavoratore, non ha efficacia 
abrogativa nei confronti dell'art. 4 d.lg. 17 agosto 1935, n. 1765, poich� questo 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

1107 

non incide sulle obbligazioni del datore di lavoro, ma sulla misura e le forme 
.della sua respoosabiilit�, cos� Cass., 22 ottobre 19'55, n. 3459, Foro it., 1956,, I, 
1686. Anche quando il lavoratore � assicurato contro gli infortuni sul lavoro, 
sussiste sempre l'obbligo del datore di lavorro, a norma dell'art. 2087 e.e., cli 
.adottarn le cautele necessarie a tutela dell'iintegrit� fisica del primo, di tal ohe 
la mancata adozione di taJi cautele �pu� essere fonte di responsabilit� per il 
.datore di lavoro nei limiti e secondo le diverse previsioni di cui all'art. 4 1. 
sugli infortuni, cos� Oass., 31 luglio 1957, n. 3245, Foro it., Rep., 1957, voce 
Infortuni sul l(JJl)oro, c. 1285, ri. 319. 

La disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavom e dell'igiene del 
lavoro ,si fonda sulla l. 12 febbraio 1955, n. 51, con cui il Governo fu delegato 
.ad emanare entro il 22 marzo 1956 norme generali e speciali in materia, ad 
�esclusione -art. 2, lett. a) -per la prevenzione degli infortuni: dei servizfi ed 
impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato e dal Ministem delle Poste e telecomuni.
cazioni, dell'esercizio dei trasporti terrestri pubblici, della navigazione marittima 
aerea ed interna e delle miniere, cave e torbiere e -art. 2, lett. b) -per l'igiene 
.del lavoro : dell'esercizio di miniere, cave e torbiere e del lavoro a bordo delle navi 
mercantili e degli aeromobili. Conseguentemente, con d.lg. 27 aprile 1955, n. 547, 
furono emanate 1e norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
:applicabili -con le esclusionii di cui all'art. 2, lett. a), della 1. n. 51 del 1955 -, 
a tutte le attivit� aHe quali siano addetti lavomrtori subordinati o ad .essi equiparati, 
comprese quelle esercitate dalfo Stato, 'dalle Regioni, daille Province, dai 
Comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di '.istruzione e di beneficenza; con 
.d.lg. 7 gennaio 1956, n. 164 furono emanate norme integrative in materia di 
prevenzione degli infortuni sul lavom, per lo� specifico settore di attivit� � da chiunque 
esevcitate" relative all'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, 
riparazione e demolizione di opere fiss,e, permanenti o temporanee, in muratura, 
cemento .armato, metallo, legno o altri materiali, comprese le linee e gli impianti 
-elettrici, le opere stradali, ferrovi,arie, idrauliche, marittime, idmelettriche; di 
bonifica, sistemazione forestale e di sterro, con esclusione dell'eseroizio deill.e 
mm1ere, cave e torbiere e dei ,servizi ed tlmpianti gestiti dalle FeNovie dello 
Stato e dal Ministem delle Poste e telecomunicazioni (oltre che dei lavnri in 
sotterraneo e nei cassoni a:d ar.ia compressa per la parte espressamente disciplinata 
dalle apposite nonne speciali); con d.lg. 19 marzo 19'56, n. 302 furono 
-emanate norme integrative, in materia di prevenziooe degli infortuni sul lavoxo, 
icon lo stesso ambito di applicazione 'e di esclusione proprio del d.lg. n. 547 del 
rn55, per .il settore delle attivit� di fabbricazione, manipolaziooe, rrecupero, con-
servazione, distribuzione, trasporto o utilizzazione di esplosivi, nonch� di collaudo 
di impianti di macchinari e loro parti, che presentano pericolo di scoppio, incendio, 
disintegrazione, sviluppo di gas o vapori tossici ed emanazioni radioattive, ovvero 
�di mole abrasive; con d.lg. 19 marzo 1956, n. 303, furono, infine, emanate le 
nol'ffie generali per l'igiene del lavoro, applicabili, ad esclusione (cfr. art. 2, 
lett. b, J. n. 51 dei! 1955) dei lavori a bordo delle navi mercantili ed a bordo 
�degli aeromobili, nonch� dell'esercizio delle miniere, cave e torbiere, a tutte 
Je attivit� �alle quali sono addetti lavoratod sub011dinati o ad essi equip�amti, 
�Jomprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, daJle Province, dai Comuni, 
�da altri enti puhblioi e degli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le 
limitazioni espressamente indicate e, nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e 
.di quelle esercitate da privati concesisiooari, con gJ:i adattamenti dettati daJJle 
:particolari esigenze dell'esercizio fen-oviario. 

Sulla legge delega 12 febbraio 1955, n. 51; sul d.lg. 27 aprile 1955, n. 547 

v. Rassegna del Lavoro, 1955, 489 e segg. e 565 e segg. ed ivi -475 e segg, v. 
anche PURPURA, La pl'evenzione degU infortuni sul lavoro. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1108 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2886 -Pres . . 
Pece -Est. Giannattasio �-P.M. Gedda (�Onf.) -Marconi (aw.ti 
Marcone, Fomario) o. Prefettura di Roma (a'VV. Stato Gargiulo) e 
Comune di Roma {avv. Precone). 

Impugnazione -Impugnazione straordinaria -Ricorso per revocazione 
proposto in via incidentale autonoma -Necessit� del 
previo deposito per multa. 

(c.p.c., artt. 364, 371, 398). 

Impugnazione -Ricorso incidentale per cassazione -Quando � 
necessario -Quando non � necessario. 
(c.p.c., art. 371, 384, comma secondo). 

Cassazione -Potest� della Corte di Cassazione di esaminare anche 
d'ufficio non solo l'ammissibilit� del ricorso ma anche quella 
dell'impugnazione di cui ha preso cognizione il giudice della 
sentenza impugnata per cassazione. 

{c.p.c., artt. 365, 366, 382, comma teTzo). 

La prescrizione' deil premo dJepo~to per multa deve intoodersi ope'
IV.ltrl.te tooto per l~~iadJi roooca:~vone proposta in via priooipale, quanto 
per qwe:Zla proposta in via incidentale, con la conseguenza che qwest'ultima 
� da d~chia;ra;rsi improcedibile quaxndo non sia stata proceduta 
da tale deposito, n� po8'8oino i 1'ic<Jrrrrentri iinooerntali autonomi oooo/;ersi 
dJel deposito eseguito dai riJc1JtrVenti prindpali, poich� un solo derposito 
� suff~cioote quando si ha plumlit� dv pani con un ttm~co riJcoirso, non 
quando i ricorsi siano distinti �(1). 

Il ricorrso iinioidientde per cassam,o'11!e va proposto aZloirqwoodo si 
chieda l'annullamento, sia pure parziale, della sentenza imrpwgnata, 
mentre la parte vitboriosd non � tenuta a propo<n11e ricolfso i'Tlddentale, .:; 
j 
qualora si limiti a chiieii!Jere la sostituzione .iJ.eilZa motivazione, solleici-~ 
tando feseircizio �de�l poteire di oorrrezione spettOOJte <i/,.la Colf'te di Cassazione 
(2). 

La Corrte dJi Cassazione deve eisamim;a;re ooche aufficio .non solo 
iammissibilit� de1l nicorrso ma anohe dJe1lrimpugnazione dti cui ha p'l'e'SO 

(1) Per la sufficienZ�a di un soJo deposito, quando pi� parti ricm:rono oon 
lo stesso at.to contro una o pi� parti, anche per motivi diversi, v. art. 364, 
comma 2, c.p.c. Perch� basti un solo deposito non oocorre identit� di motivi; 
basita l'unicit� dell'atto. Per l'ipOltesi che oon uno stei>so atto siano impugnate 
pi� sentenze v. in senso favorevole alla tesi che richiede tanti depositi quante 
son� le �sentenze ANDRIOLI, Commento al codice di procedtlA'a civile, vol. Il, 
Napoli, 1956, 529-530. 
(2) Il ricorso incidenta~e, proposto dalfa parte vmoriosa, per ottenere, non 
gi� l'annuillamento, neppure parziale, de1la sentenza impugn~ta, ma soltanto il 
mutamento della motivazione, sarebbe inammissibile: Cass., 12 settembre 1963, 

PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVll..E 1109 

cognizrone il giudice della: sentenza mnpugnata per G(lSsazkJne~ giooch� 
i ammissibilit� dJi quel gravame co'S!Utuisice ~l n@oe88ario P'1'eSUrp710~0 de1li 
ammissibilit� del rucoessivo rico'l'so per casruzione e, trattatndosi di 
qwe8tione reitatVva, alta: regolare costituzkJne dd rapporto, la Cone di 
Cassaz.ione pu�, al riguardo~ compite.re anche indxi;gini di fatto suHa base 
degli <etti acqui&ti al pfl'ooesso (3). 

n. 2481, Foro it,. Mass., 1963, 7�06; v. anche Cass., 6 giugno 1962, n. 1369, 
Giust. civ., 1963, I, 117; 11 agosto 1961, n. 1967, FMo vt., Rep., 1961, voce 
CtJ.S'sazione civile, c. 332, n. 204. 
(3) Cfr. Oass., 13 luglio 1961, n. 1681, Giust. civ., 1961, I, 2049; 12 novembre 
1960, n. 3028 id., Rep., 1960, voce C=wne oiville, 3; 15 febbraio 1947, 
n. 208, Giur. it., Mass., 1947, 57. La proposizione ohe J'ammriSiS'ibiJ.it� dell'appello 
costituisce iJ necessario pvesupposto pel' l'ammissibilit� del successivo riooi;so per 
cassazione, che si rinviene peT Ja prima volta nella motivaziooe (inedita) della 
citata sentenza 15 febbraio 1947, :n. 208 del1a Suprema Corte regolatrice, � stata 
giustamente criticata in sede dottrinale, sottolineandosi l'rassurcHt� dei risultati a 
cuti J'inregnamento OOl!lduoe: �perch�, neJ momento in cui viene riconosciuta 
la nullit� del processo e della 1sentenza di appello, si dichiara l'inammissibilit� 
deJ rioor@, cio� si emette una pronunzia, per effetto delta quale... quella ~ 
tenza di appello acquista efficacia di cosa giudicata I �, cos�, efficacemente, B1ANcm 
o'EsPINOSA, A proposito di una 111;(Msima, ecc., Giust. civ., 1963, I, 2183. 
Esattamente, invece, Cass., 6 febbraio 1963, n. 186, GitM', iit., Mass., 1963, 
60, insegna che "fa Corte di Oa:ssaziooe, quando riconosce che l'appello doveva 
esseTe dichiarato inammi1ssibile, pronuncia 1a cassazione sen7la rinvio della sentenze 
denunciata, in quanto ricorre un'~potesi in cuii. iJ processo non poteva essei-e 
proseguito�; negli stessi :sensi: Cass., 9 novembre 1955, n. 3691, Foro it., Rep., 
1955, voce Cass. GW., c. 315, n. 247; 21 giugno 1948, n. 1542, id., Rep., 1943, 
vooe cit., c. 224, n. 29. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 dicembre 1964, n. 2964 -P~. 
Fibbi -Est. Peirrorne-Caipa:no -P.M. Silooohi (conf.) -D'Avanzo (al\l'V. 
Spizuoco) c. Amministrazione Difosa-Eserdto (avv. Stato GTaziano). 

Cassazione -Memorie illustrative -Non possono contenere nuovi 
motivi o illustrare nuove questioni. 
(c.p.c., art. 378). 

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Notificazione 
della citazione ad Amministrazione statale non eseguita 
presso la competente Avvocatura dello Stato -Nullit� assoluta 
-Rilevabilit� d'ufficio. 
(c.p.c., avt. 144; 1t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11; t 25 maggio 1958, 

n. 260, art. 1). 
Le memorie che rle parti sono GbiiUtxNe a depositaT;e nd giiludiw 
d!inanzi alla Corte ,di, Cassiazwne sono ,destinate un~oamente ad ~llu.sitraire 
i motivi di rico'1'so gi� ritualmente propo~i, ma non possono contenere 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1110 

nuov� dog/ioo.ze o censure, che la Suiprrema Corte non pu� prendere in 
esmne (I). 

La nulUt�, per la rnaJncata notifica deUa citazione in giwdizio di 
wn:Amministrazione start(J)Ze prresso rla cormpebente Avvocatura dello Stato, 
comminata ikJ;lfwlrtimo comma delioo. Il t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
� assolwta, rilevabile <luffiicio in og:nd stato del prooedximento e non sanabile 
nepipiure con :fa costituz.ione i1n giwdizio i!JeliAmministrazrione interessata 
(2). 

{l) Cfr. Cass., 17 luglio 1963, n. 1956, Giur. rit., Ma�ss., 1963, 669; 27 febb'l'aio 
1963, n. 482, Ibidem, 157; 19 ~uglio 1962, n. 1942, Foro it., Mass., 1962~ 
582; 10 novembre 1961, n. 2618, id., Rep., 1961, voce Ca:Ysazione oiv~le, c. 333, 

n. 215. 
(2) In senso 'conforme, Cass., 29 agosto 1963, n. 2377, Giur. it., Mass., 1963, 
808, la quale precisa che "la norma speciale, richiamata dall'articolo 144 codice 
di procedura civile, prevale sull'arl:icolo 156 codice di procedura civile, essendo, 
per la norma stessa, l'A'VVooatura dello Stato costituita domiciHataria obblig,atoria, 
attraverso� i suoi diviei::si uffici territorialmente competenti, delle Amministrazioni 
dello Stato, per cui l'irregolare notifica viene a viiolare il principio 
d'ordine pubbHco relativo alla distribuzione della competenza tra i vaxi uffici 
della Avvocatura dehlo Stato,, ed aggiunge che "t:ale principio trova applicazione 
anche dopo l'entrata in vigore della 1. 25 ma'l'zo 1'958, n. 260, che, se ha 
provveduto ad eliminare Ja cause di nullit� degli atti .giudiziali dipendenti da 
errore di identificazione dell' mgano investito della rappresentanza della pubblica 
ammirnistrazione, non ha innovato in ordine agli eTrnr:i ~ull'identificarione 
dell'ufficio competente dell'Avvocatura dello Stato�; sulla nullit� 'assoluta, insanabile 
e rilevabile d'ufficio del ricorso peT cassazione, notificato ad un' Amministrazione 
statale presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrett'llale del luogo ove ha sede il 
giudice dal qUJale � stata 'emessa la senten2la impugnata, invece che pres�so l'Avvocatura 
Generale dello Stato, v. Cass., 16 luglio 1963, n. 1948, Foro it., Mass., 
1963, 565; 6 febbraio 1963, n. 19'3, Ibidem, 56; 21 dicembre 1962, n. 3419, 
Riv. leg. "fiso., 1963, 703. 

SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

I 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 giugno 1964, n. 787 -Pres. Polistina 
-Est. Battara -Iandorio (aw. laccarino) c. Presidente Consiglio 
Ministri, Prefetto di Avellino {arvv. Stato Carbone), Consorzio 
nucleo industriale di Avellino (a:vv. Guarino). 

Controinteressato � Costituzione di Consorzio industriale -Impugnativa 
dello Statuto � Enti che hanno promosso la costituzione 
del Consorzio -Non sono controinteressati. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Consorzi per lo sviluppo industriale -Approvazione 
degli statuti e dei piani di zona -Rapporti -Dichiarazione 
di p.u. �ex lege� � Intervento sul territorio mediante 
espropriazioni anteriormente all'approvazione dei piani � 
Legittimit�. 

Gli Enti ohe abbiamo parrteoipato alla costituzione di un Consorzio 
per lo svilwppo .in~Ze del M ezzogiomo non sono controinteressati 
nel caso di ll'icorso che impugni lo Statuto del Coiworzio stesso. 

Po~ch� fart. 8 l. 18 maggio 1959, n. 555, ha statuito una netta separazione 
trra rapprovazione �eigli Statuti dei Consorzi e rwppmvazione 
dei -pVani di zorl!a, e dato che la diohiavazione di p.u. per le esprt1opriazioni 
neicessa1'ie per Za formazione delle zone industriali possono dwoendere 
dtirettarmeinte dJalfart. 4 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, si rende 
possibile che il Conso>rzio, prima delfarpprooozione del piano di zona, 
co;mpVa interoenti sul territorio� medwamte il pmmuovimento di una prroceidura 
esprovpriativa, mlendosi del terzo comma i!Je>liart. 21, l. 634 (1). 

(1-2) In tema di redazione dei piani regolatori di zona da 
parte dei Consorzi per lo sviluppo industriale. 

Con le due suooessive pronuncie sopra riportate (IV Sezione, n. 787 del 
17 aprile 1964, n. 1005 del 2 giugno 1964) il Consigilio di Stato ha risolto in 
maniera completamente diveTsa, il problema 1:eiativo aHa possibilit� per i Consorzi 

10 



1112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
II 
OONSIGLIO DI STA110, Sez. IV, 10 ottobre 1964, n. 1005 -P1'es. PoHstina 
-Est. Landi -Sbmocia (aw. Piccardi) c. Prefetto di Chieti 
(aw. Stato Dallari) e Co'll!srn:zio Industriale della Valle del Pescara I -~ 
" (aw. De Simone). 
Espropriazione per pubblica utilit� -Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Consorzi per lo sviluppo industriale -Interventi 
sul territorio -Dichiarazione di p.u. � ex lege � -Piani regolatori 
territoriali -Funzione -Espropriazione anteriore ai 
piani -Limiti. 
La diohi1arazione di p.u. a f;ooore .dJei ConS"oirzi per wsviluprpo industriale 
dJeil Mezzogiorno deriva .irnme1dinmamente ,daJ/,�J; fogge e non dxil 
pi;ano regolatore territo1'1iaJle tpl'evisto .dJal"f:airt. 8 l. 18 lwglio 1955," n. 555, 
pwr tutrbavia w sbesso piano regolatore deve es8ere �OOrnsiicl1erato lo strumento 
pi� idoneo peir aooeirfxlire in con1oreto la ri1S1pondenza �egli inteirv�
en.ti ml territorio con i fini ohe �la legge attri!hwiS'oe ai consorzi e pertanto 
costituwoe l antece1deinte logico neices8a'l'io per qualsiasi attivit� 
<Je1l Consorzio� stesso, salvo che per le iniziative urgenti e indifferribili 
che ri!ohveidano wna immeidima soluzione, che pur semp'l'e sinqua1drino 
nel progetto di massima de1l piano 11egolatove (2). 
pea-Jo sviluppo industriale di prnmuovern ed ottenere le espropriazioni nelle aree 
di lorn pertinenzia prima dell'approvazione o quanto meno della redazione dei 
piani regofatori della zona. 
In effutti a ben guardare l'impostazrlione data dall'mt. 21 I. 29' luglio 1957, 
n. 634, ai Consorzi di sviluppo industriale, anche se con strutture di massima, 
potrebbe rivelare Ia oonsaipevolezza de~ legislat�re sulla necessit� di inquadr�are ogni 
!indziativa o intervento sul territocio nell'�ambito di una ~anificazione term.tori:ale. 
E il contenuto del l()o comma col prevedere l'approvazione dei oonsrn:zi unitamente 
a queHa dei P.R. di zona rilevava .il preciso intendimento di ev:itarn che i: 
nuovi enhl territoriali fossero venuti ad operare se:nzia IJTima aver programmato, 
rumeno in via di massima, i vari interventi. 
L'art. 8 della Jegge 17 luglio 1959, n. 555, modificando i commi decimo e 
undicesimo del suddetto art. 21, I. 634, ha dovuto introdurre una differenzazione 
crOillol'Ogioa nella �approvazione del COlllSOrzio e rispettivamente del Piano Regoiatore 
di zona per l'impossibilit� pratica di una simile '.impostazione e soprattutl:Jo per 
rispettare fa esigenza di ottenere una pianificazione teTritodale nOill imporsta da 
un organo rsupe:lliore, bens� rstruttumta in modo da essere non solo attuata ma anche� 
redatlia dalJ'En.te locale di nuova creazione. 
Infatti mentre nella precedente legge 634 i Consorzi, in materia di pianifioazi<
me urbanistica, avevano un poteTe esclusivamente esecutivo, dovendo semplice~ 
mente attuare un Piano Regoiatore dd zona gi� IJTedisposto dal Ministero, con le 
viarianrti deH' art. 8, 1. 634, �ampliati 1.i foro poteri, sono tenuti alla formazione dei piani 
regolatori di :rona nella giusta co:ns:iderazforne che nQIIl � OOrrre!JtO attcibuire il potere 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1113 

di fonnare un piano territodale a un organo e contempoa:-aneamente lasciaxe ad un 
diiveTso soggetto il compito di intervenire suJ. territo'l')o mediante autonome determirnazioni. 


Infatti Ja nuoV'a scienza U'rban1stioa ha ben chiarito la natura della pianilloazione 
territoriale che non ha un valore esclusivamente o prevalenteme:nrte ediJizio, 
inte1-essando i!r1vece componenti qua!Litativamente affatto diverse e che non si esauriscono 
nelle previsioni delle strutture civili per gli aggregati urbani. 

Lo schema di pianificazione urbanistica, che si articofa sui due fondamentali 
fattod dell'intervento privato e pubblico, deve necessariamente comprendere lo 
studio delle componenti di tutte le manifestazioni essenziali per una o.rganizzata 
condizione di esistenza e di sviluppo, con l'esclusione di ogni previsione settodale 
che limiti la programmazione alla applicazione suJ territodo di una sola componente 
della materia urban:i,stica. 

L'art. 8, I. 555, apportando le suddette modifiche alia t 364, ha voluto dare 
pieno riconoscimento a tale principio disconoscendo fa possibilit� di dive11sificare 
una pianificazione territoriale, prima predisposta dal Ministero, dagli intet"venti in 
maforia industriale che dovevano eSS'ere studiati e attuati serparat�amente dai Consorzi. 
Ci� che l'art. 8, I. 555, ha voluto eliminare � un si!rnue potenziale ooo.trasto 
tra due generi d'&ntervienrto ad opera di. soggetti dive11si, unificando negli stessi 
Consorzi il potere di emanare il P.R. e di predisporre le iniziative utili allo sviluppo 
industriale deHa zona. E cos� facendo non ha mostrato di voler negare iil principio 
posto dal modificato decimo comma dell'art. 21, l. 634, relativo alla necessit� 
che il Consorzio cominci ad operare solo dopo la redazione del P.R. di zona; e 
l'ave�r previsto nelJ'art. 2.1, L 555, che i piani di zona siano redatti non P'i� preventiV'amente 
dal MinisrteTo competente bens� dai Consorzi stes1s:i non pu� senz'altro 
rappresentare = mutamento d.i viJs.aJe sulla possibilit� che tali enti sVIQigano la loro 
attivit� anche senza i piani d:i zona, ma costituisce una modifica resasi necessaria 
per ~ar 1si che Je deternninazioni di intervento a carattere industriale non provengano 
da soggetti diversi da quelli che hanno predisposto Je linee essenziali di 
pdanifioazione urbanistica (e che pertanto questa a sua volta non V'el!1ga studiata 
senza tener presenti le locali es.igenze industriali), nel rispetto dei suddetti principi 
di scienza urbanistica e deille istanze di decentramento amministrativo neNe varie 
forme di pianificazione locale, a tutela di una maggiore demoC!l'atica identit� tra 
ente deJibeirante ed ente pi� diretllamente ooggetto aJJe del:ibooazioni assunte. 

:E il piano costituisce infatti non solo la finalit� prima della costituzione del 
Consorzio, come giustamente motiva la sentenza n. 1005/63, ma anche l'indispensabile 
antecedente logico di qualsiasi altra attivit� d'.mter'l'ento su:J territorio senza 
il quale i OonsoTzi " sarebbero costrett:i a seguire, senza avie'.l'le preventivamente 
disciPlinate, le dniziative dei singoli imprenditori " . 

:Il: ben vero che la dich:iarazione di pubblica utilit� discende dal1a legge e 
non dal piano, ma quest'ultimo se non costituisce fa fonte del potere es.proipriativo 
� peT� J'unioo mezzo pex l'individuazione deHe iniziative rispondenti aille finalit� 
che la legge pre'l'ede specificatamente e geneTicamente, rispettiV'amente nel primo 
e nel secondo comma dell'art. 21, I. 634. 

Rimane da esruninare, alJora, fino a che punto la mancanza del piano limiti 
l'attivit� d'intervento dei Consorzi. 

L'art. 8, I. 555, al terzo comma cerca di determinare la natura dei Piani di 
zona facendo riferimento, per quanto possibile, ai phmi territoriali di coordinamento 
prnv.isti al oocondo comma dell'art. 5, l. 17 agosto 1942, n. 1150. Dispone detto 
articolo che i piani territoriali debbono stabilire le direttive da seguire neJ territmio 
considerato in rapporto, principalmente : 

a) alle zone da risenrare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali 
vmcoli o limitazioni di legge; 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1114 

b) alle localit� da scegliere come sedi dei !lluovi nuclei edilizi od impianti 
di particolare natura e importanza;. 
e) ,aiJ.la rete delle principaili linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, 
navigabili esistenti e in PTOgramma. 

Evidentemente il fogis1atO!re ha voluto che a!llche ~ piani di zooa dei Consorzi 
s:iano strutturati ool.1a base delle indicazioni previste dall'art. 5, lu., specialmente 
per le direttive di ,oui alla lettera a) fra Je quali debbono senz'altro comprendersi 
le c.d. zone indUJStriali che i Consorzi dovranno eJa:borare e attuare. 

Conseguenziahnente il Consorzio non dovrebbe poter effettuare uno di quegli 
interventi sul territorio destinato alla formazione de1le zone rodiicate dall'art. 5, Lu. 
prima di aver redatto iJ piano di zona che ha proprio lo scopo di prevedere ed 
rodividuare le aree dove quegli int&Venti potranno avvenire. 

I CO!nsorzi invece potr=o compiere, prima della redazione deJ piano, tutte 
quelle attivit� genericamente indicate dal seoondo comma dell'art. 21, L 634, che 
non comportino l'astratta possibilit� di interferire con le zone, le localit� e le reti 
di cO!ffiunicazioni previste dall'iart. 5� l.ru. e richiamate dal 1secondo comma art. 8, 

l. 555. E data fa ;;tretta connessione esistente tra i futto!d della pianificazione territoriale, 
nel senso che dete3:'Illiinatone uno, gli altri ne saranno conseguenzialmente 
e irrIDiediabilmente condizionati, boo poche poss:ibmt� di azione rimarranno in 
effetti ai Consorzi che pretendano di svolgere certi interventi senzia pregiudicare o 
condiziooru:e le altre future previsioni. E la circofare 9 marzo 1961, pmt. n. 2356, 
del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno � Criteri e direttiye per fa redazinoe 
dai piani regolaito.ri territoriali ,, conferma tale :interpretaziooe pooendo implicitamente, 
ed esplicitamente al punto I, i piallli regolatori di zona come presupposto 
di. qualsiasi intervento dei ConSOtrzi per fo sviluppo e la gestione delle opeTe 
di att.rezzature nelle aree di svilwppo industriaJe. 
Ed 01nche con la decisiollle sempre del Comitato dei Ministri per il Mezzogiomo 
presa neHa riunione del lo agosto 1962, � sta~ adombmta la disitin:ziione 
sopra accennata tra opere urgenti che pos1sano compieTsi prima dell'approrvazione 
deJ piano ed opere ohe debbano nece;;sariamen!Je es,sere effettuate sulla base di 
una precisa pianificaziOIJle, come per li prngrammi dei rustici industriali che possono 
essere predisposti � solo dopo la redazione deJ piano regolatore ,, . 

E nella prassi risulterebbe che genem1mente {v. F. SPANTIGATI, I piani wrbani8tioi 
delle aroo di sviluppo indu5'triale, Riv. giur. ed. 1963, II, 145) i f�nanziaIDe!
llibi della Cassa per le opere e le espropria:zlloni relative agli interventi nelle airee 
dei Con,smzi, vengano submdi!llatr 1aliLa approvazione, da parte della CommissiO!ne 
presso iJ Comitato dei Miiruistri per il Mezzogiorno, di un � progetto preliminare 
di piano regolatore " gi� redatto dail. Consorzio. 

D'altra parte non va dimenticato che la costante giurisprudenza del Consiglio 

di Stato, ha sempre �ritenuto (1) che .il Prefetto prima dd prncedere alla espropda


:Mooe in base dJ. n. 1598 del 1947 (che � poi &tato richiamato dalla legge 29 fo


glio 1957, n. 634) ha l'obbligo di esperire tutte qiuehle indagini pre~m~nari neces


sarie per verif�mre la rispoodenza degli opifici progettati ad fini della legge stessa. 

Om !il d.J. n. 1598 del 1947 e la legge 634 del 1957 a!llche se vengono ad 
usare una medesima procedrnra esproPTiativa operano su specie completamente 
diverse; infr1Ui il primo niguarda pireva1entemente Ja costruzione, ricostruzione, 
riattivazione, trasformazione ed ampliamento di stabilim�nti industriali da parte di 
singoli privati, dichiarando, alfort. 2, di pubblica uti!lit� tutte le opere oocoT,ren.ti 
per quelle reailizzazioni, fa seconda invece supera questa impostaziO!ne passando 

(1) Cons. di Stato, Sez. IV, 29 aprile 1964, n. 354, Riv. Giur., 1~4, I, 915. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1!15 

da1la iniziativa del singolo ai programmi d'industralizzazione di un ente aprmsitamente 
areato. 

Tale ,ampio mutamento dell'angolo di wsuaJe daJ particolare al ge!I1erale sta 
a significare che Ja nuov>a legge ha ormai sup&ato il principio dell'incentivazione 
deiLlo S'viluppo industriale mediante l'esclusiva iniziativa dei prrtivati che si presenta 
necessariamente disorganica, mostrando invece di voler passare ad uno studio che 
tenga nel debito conto, pruma che ropera in se S'tessa, nnse;rimento di quest'u~trnma 
in un contesto indu51triale ed urbano pi� amp:b e quindi pi� coofacente alle nuove 
esigenze di sviluppo su laTga scala del nostro paese. 

Pertanto se lo scopo della legge n. 634 trascende, senza escludeTlo, ii!! fine 
del d.l. n. 1598 si renderebbe conseguenzialmente necessario pel." il Prefetto prima 
di prorvvedere sulla richiesta di espropriazjone compia due Ol."dini di valutaziooe, 
sulla rispondenza dell' opeira da realizzare e alle categorie previste dal suddetto 

d.l. n. 1958 e ai programmi di sviluppo indu&trioale che la legge 634 ha intese> 
in un sen,so o neU'altro. 
E tale considerazione trova conferma anche nell'ultima circolare n. 470. 
Ma evidentement~ quesrt'uiltima valutazione noo potr� esser fatta senza che 
prima il Consorzio abbia almeno deliberaJ!:o il P.R. della zona e pertanto, in mancan:
m di queillo, lo stesso decreto di espropriazione difetter� dell'istruttoria preliminam 
Ja cui mancanza costituisce senz'altro un V!izio di legittimit�. 

In conclusione sarebbe staJ!:o p�i� oppmtu1m se le annotate decisioni avesiooro 
opemto una distinzione tra 1e opere destinate ailro fmmazione delle zone ind:Loate 
dall'art. 5 l.u. (richiamato deN'art. 8, I. 555) e tutti gli altri interventi genericamente 
indicati dal secondo comma dell'art. 21, t 634 che non !iilll:erferiscano con 
le previsioni e l'utiliz2lazione dei comprensod, le focailit� e le l."eti di comundoazione 
prevista dallo stesso art. 5 Lu., 'per disporre la necessit� di una preventi'Va elaborazione 
del P.R. solo nel prtlmo caso, e senza assumere un atteggiamento categorico 
in un senso o nell'altro. E tale considerazione trova conferma anche nell'uiltiJma 
circolare n. 470 del 1964 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno che nel 
disporre a favore dei Consorzi un " Fondo antioipazioi;te spese funzionamento dei 
Consorzi Industriali � ha ricordato come relativamente alle opere di attrezzatura 
della zona (infrastrutture), sia necessario che le richieste di opere urgenti siano 
precedute dalla presentazione del progetto preHminare di massima del piano� regolatore 
e del prescritto parere della Commissione Interministeriale per i piani rego~ 
latori ai quali la stessa circolare attribuisce la qualifica di " indispenoobile base 
operativa dell'attivit� dei consorzi ". 

PUBLIO FIORI 

CONSIGLIO DI STATU, Sez. IV, 3 ottobre 1964, n. 1004 -Pres. PoJistena 
-Est. Laudi -Comune Chianciano {avv. Pulvirenti), Associazione 
pubblica assistenza Croce Verde (avv.ti Baldi e Orienti), 
Cignozzi {a'Vv. Dedin), e. Ministem Sanit� (avv. Stato Faranda). 

� Acque minerali e stabilimenti termali -Autorizzazione per la 
vendita delle acque -Competenza Ministero della �Sanit� Autori.
zzazione per l'esercizio degli stabilimenti termali Competenza 
del Medico. provinciale. 


1116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Acque minerali � Provvedimento ministeriale di annullamento 
per incompetenza del decreto con cui il Medico provinciale 
ampliava la zona di protezione di una sorgente minerale � 
Decreto ministeriale che dispone detto ampliamento � Con� 
traddittoriet� di provvedimenti � Insussistenza. 

Espropriazione per pubblica utilit� � Acque minerali � Autorizzazioni 
alla vendita � Protezione igienica � Espropriazione 
da parte del concessionario dell'area destinata a zona di 
protezione � Necessit� � Esclusione. 

Acque minerali � Decreto del Ministero della Sanit� di ampliamento 
della zona di protezione di una sorgente minerale � 
Attivit� di vigilanza sanitaria � Competenza � Sussistenza � 
Estensione al settore minerario dei poteri di vigilanza dell'autorit� 
sanitaria . Inammissibilit� � Potere ministeriale di 
imposizione di un vincolo di inedificabilit� nelle zone di 
protezione � Esclusione. 

(r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, art. 4; I. 13 maxzo 1258, n. 296, 
artit. 3 e segg). 
Meint!J'e iz r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, attribuiva al Ministro 
dJell'lntemo "fJa competenza per au�O'l'izziame la vendita dJeille acque mine'
l'<i/Ji e ,al Prefetto quei~"fa per auto'11izza11e iiaperturra e re.S<ercizio degli 
9taibrWimenti termali, per ,ef}etrto dJe'Ma ,legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva 
del Min<is:bero dJe:ZZd Sani"t�, le dJertte attribuzioni de1bborno intendJersi 
'f'ilspettivamente trasfe'l'itie al Ministro ,del/,Za Sanit� e al Medico 
pro'DinofJale (1}. 

Non v� contraddizione tra farnnu~bnento d�!J:atto itelJ:.ootorit� 
ri;n;ferio'f'e peir vizio az1ncompetenza e f>adozione deiUo srtesso provveidi. 
mento da parie dJe:Ziautorrit� swperi:ore competente (2). 

Il .conoessionario legittimato a~lo sme111cio �delle acque non dev,e 
oooe�ss(JJJ'iamente procummrsi la p'1'opll'iiet� d1e~i,are1a dest.inata a zona di 
protezione n� deve ortte:ne'l'e rimposiziorne OO(J)f;ti�'va di servit� rmle rolla 
zona Stessa al fine �e~la protezione igf;enica dell)e acqwe minerali, anche 
se (J)lcune norme del r.,dJ. 28 set,tembre 1919, n. 1924, consentono iespropriazione 
p1er p.u. (3). 

U Mimistro della Sarnit� � compie.tente a esercitare poteri di vigilanza 
swlle zone di p11'otezione deUe sorgenti minerali in base alitllrt. 199 

t.u. 27 luglio 1934, n. 12165, ma non piu� estend;ere al settore minemrio 
{1-4) Non risultano precedenti specifici. In dottrina cfr., BuscA M., Le 
acqwe n@lla legislazione italiana; RABAGLIET'Il G., Il Ministero della Sanit� e i 
suoi organi perifericri. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1117 

tai/;e sua ingerenza, n� pu� imporr'/'e un vriincolo assoluto di inedificahtilit� 
in detbe zone di protezf:onie, in qwanto tiali poteri, non conferiti 
,daJla legge, non .trovano alcun fondamento nel r.d. 28 settembre 1919, 
.n. 1924, che � regolamento d'.elS'e:cuzio'11!e, n� possorno basar~ su/Iall't. 34 
dJelle ~ttruzioni approoote1 col d.m. 20 gernniaio 1927 che sooo norme 
interne (4). 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 1013 -Pres. Polistina 
-EIYt. Tozzi -Mezzett:i (avv. Dallari G. M.} c. Prefetto di 
Bologna, Ministero LL.PP. (avv. Stato Dallari) e ENEL (avv. 
Conte). 

Espropriazione per p.u.. Servit� di elettrodotto � Richiesta del 
decreto di asservimento e della dichiarazione di p.u. � Dichiarazione 
di p.u. � Scadenza del termine prescritto per le espro� 
priazioni e i lavori � Nuova dichiarazione di p.u.� Nuova 
richiesta del decreto di asservimento � Necessit� � Esclusione. 

Espropriazione per p.u. � Servit� di elettrodotto � Richiesta di 
dichiarazione di p.u. e di decreto di asservimento da parte 
di societ� gerente elettrodotti � Atto di ordinaria ammini� 
strazione. 

Elettrodotti -Servit� di elettrodotto con vincolo di inamovibilit� 
� Dichiarazione di p.u. con valutazione dell'interesse pubblico 
all'inamovibilit� � Caducazione della dichiarazione di 

p.u. � Nuova dichiarazione � Riesame dell'interesse pubblico 
all'inamovibilit� � Necessit� -Esclusione � Nuovo decreto 
riferentesi alla prima domanda contenente la richiesta del 
vincolo di inamovibilit� � Motivazione � per relationem � � 
Ammissibilit�. 
Elettrodotto � Attraversamento di linee ferroviarie � Concerto 
tra i Ministri dei Trasporti e dei LL.PP. -Non necessario . 
Nulla osta delle FF.SS.� Sufficienza. 

Elettrodotto � Tracciato eccessivamente gravoso per il privato Mancata 
segnalazione da parte del privato dell'eccessiva 
onerosit� del progetto e della possibilit� di un diverso tracciato 
egualmente rispondente allo scopo � Difetto d'istruttoria 
� Insussistenza. 

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 120). 
Una volta fatta la riichiesba per otte.rvere Za dichiarazione di p.u. 
,e il deicreto per Za costituzione di una servit� di elettrodotto, diveinuta 


1118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ineffioooe la di!ohiarazione di p.u. per sotulienza dei terrnini per le� 
esprropriazkm.i e i lavori, si deve ritene!J'e implicita neUa nuova richiesta 
di dichiarozrone di p.u. la rich~esta del iJJelCl'eto di asserv4mento (1). 

La richwsba deUa .(tichromazwne di p.u. e del dJeoreto di asservimento 
da pa�l'te di sodet� g1erente elettrodotti � atto di ordinaria 
amm111'uistr(]JZ.ione (2). 

Dopo la intervenuta ineffiicacia della diJOhiarazione d:i p.u. per 
la costituzione di una servit� di e~ettrodotto contenente anche la valutazionei 
del!rintere'Sse pubblico (/)llinamovwi:tit� dJella semit� sbe~sa, 
ne~la nuova t:Miohiarozione di p.u., che sri riferisca alla pri.rma richiesta, 
non � neioessario un nuovo riVesame deill'irnteres&e pubblioo aill:inaxmovibilit�, 
essendo ammis.s:ibile la mortiviaa-;iooo per relationem (S). 

L'art. 120 t.u. 11 �icembre 1008, n. 1775, rich~ede, ne1l <XkWJ di 
condutture eZettriche che sorpiasSibno Nnee ferrrovriarie statali, la semp"!
Jioe pronuncia dJellle ootori't� intievessate e pertwnto � sufficiente il 
nulla osta d@~le1 Ferrov~e de~lo S'bato senza che sria richiesto il coneerrto 
tva il Ministro de'i Trasporti e il Mtinistro d;ei LL.PP. (4). 

Non � conrfigwnalbile nel provvedimento che imponga una seroti:t� 
di elettrodotto il vizio di maooata vdonea Vstrwttoria circa 'lxx posstibuit� 
di attwave un tmooiiato meno gnoooso pe>r il privato se il ri1oo!f'ro>r1le non 
abbia segnaltato fu; eocessiva one:roSiit� nei suoti oonifronti del pirogetrto 
e insieme la pG'SSiibililt� di un Wiveirso tr11acciato egualmente rispon�ente 
oZlo 80opo de17Ielettrodotto e per lui meno gravoso (5). 

(1-5) In dottnina, v. Ru:sso M., Costituzione ed eserrcizio della seroit� di 
elettrodott�, Nuovo Diritto, 1963, 298; sulla quinta massima cfr., Co!llS. Stato, 
Ad. pi., 25 novembre 1957, n. 12 e IV Sez., 27 marzo 1963, n. 206, Il Co�1igifW 
<fl;i Stato, 1957, I, 1345 e 1963, I, 389; sulle .altre massime non risultano precedenti. 

CONSIGLIO D� STATO, Sez. IV, 6 novemhre 1964, n. 1281 -Pres. 
Potenza -Est. Napolitano -Isotta e Schiappa {avv. Dedin) c. Prefetto 
di Napoli (avv. Stato Casamassima) e Comune 1di Napoli 
(avrv.ti Perfetto e Peocerillo). 

Espropriazione per p.u. -Decreto di occupazione -Annullament0> 
-Nuovo decreto di occupazione relativo agli stessi beni gi� 
detenuti in base al primo decreto -Validit�. 

Espropriazione per p.u. -Decreto di occupazione -Annullamento� 
-Causa civile per risarcimento dei danni -Nuovo decreto in 
pendenza di essa -Validit�. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1119 

Espropriazione per p.u. -Stato di consistenza -Avviso di fissazione 
del sopralluogo -Omessa indicazione del luogo �dell'accesso 
-Irrilevanza. 

Un decreto di occupazione relativo ad un bene immobile gi� dete'nuto 
diallo stesso bene'ficiario a s@guito di pr@cedente c/)(xreto poi am,1nullato 
dal Consiglio di Stato, non � privo di ()(JjfJ;SG,, in quanto tr<W{orma 
una dBtenzione divenuta senza titolo in possesso legittimo {l). 

Un decreto di occupa;Zione .emanato in peni/;enza di causa per risarc~
mento dei diainni a seguito �di annullamento di prreoe1diente deoreto di 
oocupazione da parlg d;e1l Consiglio di Stato, non � viz:Vato da falsit� di 
ooosa, in quanto il procedimento civi!le gi� iniizwto pu� proseguire re:'fa


.tiviamewte av dainrni provocati fino al giorno dJeU:.emanazione de1l nuovo 
decreto (2). 

Nell'avviso di fis8azione di sopmlluogo p@r la reidazione de:Uo stato 
di consistooza di un immobile ben determinato, � suffVciente iindicazioine 
del giomo e dell'ora in cui il sopra~luogo sar� effettw�to, essendo 
ovvio eh@ il luogo .delfoocesso � rimmobile di OUJi dJooe determiOO�'si la 
consistenza (3). 

(1-3) La giurispruden:m del CoosigJio di Stato ha gi� in numerose occasioni 
ritenuto legittimo il decreto prefettizio che, ai sensi dell'art. 71 l. 25 giugno� 1865, 

n. 2359, autorizza l'occupazione temporanea di un fondo per l'esecuzione di 
un'opera pubblica dichiamta (ope legis o dalla oompetoote autorit�) indiffer.ib1le 
e urgente, anche se il fondo risulta gi� occupato, di f.atto e se1D.z'aloun titolo, dall'Amministrazione 
richiedente; a condizione tuttavia, che l'autorizzazio~e venga 
concessa con effetti ex nunc, cio� a decorrere da:lla data deJ decreto, per pone 
termine all'illegittima situazione di f.atto e per rendere legittima per il futuro l'occupazione 
gi� avvenuta, senza pregiudizio, quindi, del diritto del proprietario del 
fondo al risarcimento integrale de:i dannri subiti per J',ahusiva anticipata occupazione. 
In questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 16 ge1D.nruio 19612, n. 43, Massimar.io corwplet.o 
della Giuri&prudenza del Consiglio di Stato, 1962, 13; Id., 5 dicembre 1958, n. 980, 
Il Consiglio di Stal!o, 1958, I, 1436; Id., 21 febbraio 1958, n. 190, ivi, 19581 I, 
140; Id., 15 marzo 1957, n. 332, ivi, 1957, I, 338; Id., 25 maggio 1956, n. 556, 
ivi, 1956, I, 604; Id., 21 marzo 1956, n. 343, ivi, 19561, I, 274; Id., 12 gennaio 19'54, 
n. 10, ivi, 1954, I, 10. Lo stesso principio � in alcuni casi affermato a corvt:raria, 
in decisioni le quali ritengono viziato di eccesso di potere il decreto del Prefetto 
che autorizza l'occupazione di urgenza di un fon.do necessario all'esecuzione di 
un'opera pubblica e gi� rurbitrariamoote occupato, non al solo scopo di legittimare 
per :il futuro I'occupaziione e peroi� con effetto ex mmc, ma anche per conseguire 
lo stesso effetto ex nunc, e quindi caducare un giudizio in corso per il rilascio dell'immobile 
e sorf:tmrre l'Ammirnistiraziooe occupante alle conseguenze del suo iJiegitbimo 
operato; si ha pertanto ill.eg.j.ttimit� quando il decreto vuol avere efficacia 
di convalida dell'occupazione ahusiv;a e pruraHzzare nel contempo 1'azione giudiziaria 
per il risarcimento de~ danni: cos� Cons. Sta.to, Sez. IV, 4 aprile 1951, 
n. 193, Il Consiglio di Stato, 1951, 317; id., 20 febbraio 1951, n.. 9G, ivi, 1951, 109. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1120 

La isituazione presa irn esame nelle citate decisioni aprpare identica a quel1a formante 
oggetto delila decisione che qui si annota, in quanrto I'annul1amento del 
primo decreto di occupazione produce una situazione di .nlegittim:it� deUa dertoozione 
che non pu� ritenerisi differente da quella sorta con un'oooupaziione senza 
alcun titolo. � 

I rapporti fra l'azione dell'autorit� ammin!istl1aitiva e la pendenza di procedimernrto 
giudiziario civile, nonch� le conseguenze de1l"annuHamento del decreto di 
occupazione nell'ulreriore easo del prncedimento espropriativo, sono stati esaminati 
anche ootto altri aspetti da1la giurisprudenza. Sul prmw punto, il Consiglio d:i Srtato, 
in applicazione del pninoipfo deJJl.'indipendenza fra .i,l proceddmento di ocoupazjone 
d'urgen2la e quello di espmrptr:iazione per pubblica utilit�, ha affermato che l'Ammilin]
strazrlone pu� promuovere ed ottenere lespropriazione di determdnati beni 
arnche in pendenza di una oontrover,sia civile �relativa all'occupazione d'urgenza, 
senza che in rtale condotta poss'a ravvisa:[s:i lo '5'00i[)O di paralizzare lazione deil 
l'Autorit� Giudiziaria investita della causa: cos� Oass. Stato, Sez. IV, 3 maggio 1961, 
865; Id., 15 marzo 1957, n. 332, ivi, 1957, 338. Sul secondo punto, semp0re irn base 
al principio dell'autonomia fra i due .procedimenti, si � affermato che l'annuUamento 
m sede giurisdizionale del decreto prefettizio che autorizzava l'occupazione 
d'urgenza di beni non preclude la prosecuzione del proced]mento espropriartivo e 
quindi la pronuncia finale del decireto di espropriazione per pubblica utilit� deUo 
stesso bene occupato: cos� Cons. Stato, Sez. IV, 21 giugno 1957, n. 701, Il Con.< 
sig.lio di S-tato, 1957, 694. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1124 -Pres. 
Gallo -Est. Catenacci -Aquilani (avv.ti Ludo'Visi e Tamburrini) 

c. Prefetto di Roma (aw. Stato Faranda) e Universit� Agraria di 
Manziana (a'VV. Cini). 
Comuni e province -Contratti di enti locali -Visto di esecutivit� 
del Prefetto -Rifiuto per considerazioni di convenienza economica 
-Legittimit�. 

(t.u.I. com. e prov. 3 marzo 1934, n. 383; l. 9 giugno 1947, n. 530). 
� legf;fltrimo il rifouto del Pre.fertto d:i apporre il visto di legittimit� 
od un contvatto di un ente locale, ba:sato su oonsiderazioni di inopportunit� 
econ�in~ca e su nuove offerte maggiorote pervenute aJrein-tie 
dopo la cornolusrone ~el contratto. L'-0Same della opportunVt� e1conom~
ca, opemto dal P111efetto, sfugge alla v�aluitazione d'i legittimit� del 
Con:siiglio �di Stato, il quale pu� solo oontroll(J)t1e se la determinazione 
cui il Prefetrto � pervenuto riisulti formata attraverso un processo che 
ne riveli il foni/;(]Jmento log~co (1). 

(1) Per I'affermaziorne della legittimit� del rifiuto prefettizio del visto per 
motivi meramente economici, purch� non di traSC'llrabile entit� cfr. Cons. Stato, 
Sez. V, 7 maggio 19-60, n. 342, Il Consiglio di Stato, 1960, 929; id., 27 agosto 19'56, 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1121 

CONSIGLIO DI STA'DO, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1128 -Pros. 
Gal1o -Est. Bo!rtolotta -Bosohin (avv. Carbole e Colesanti) c. 
Prefetto di Trieste (a:vv. Stato Faranda), Ente Cooperative Operaie 
di Trieste, Istria e Friuli (avv.ti Sacerdoti e Montesano), e S.p.A. 
Magazzini Sbroda (arvv.ti Sairdos e Montesano). 

Atto amministrativo -Ricorso gerarchico -Provvedimento prefettizio 
regolante l'orario dei negozi -Definitivit� implicita. 

(1. 16 giugno 1932, n. 973; t.u. 1. com. e prnv. 3 marzo 1934, n. 530). 
Ricorso al Consiglio di Stato -Notifica a un solo controinteressato 
-Integrazione del contraddittorio -Superflua in caso 
di manifesta infondatezza del ricorso. 

(t.u. 26 giugno 19>24, n. 1054). 
Atto amministrativo -Provvedimento prefettizio regolante 
l'orario dei negozi -Distinzione del1a categoria dei grandi 
magazzini dai comuni negozi -Legittimit�. 

(l. 22 fobbraio 1934, n. 370; I. 16 giugno n. 9,73; r.U. 21 luglio 1938, n. 1468; 
I. 9 gennaio 1939, n. 142.). 
Il provvedimento con oui il Pverfetto diebermina l'orario di aperturo 
e chiusum dJei negozri � im:pl~cU1amente dJerfini'tivo (1). 

Qualora N ricorrso a:l Gon&iglio .dJi Stato sia sta;to notificato ad 
uno solo dei 11JUmeroS:i contminteresS([lf;i, � superrfiuo di;sporrre rintegrazione 
del conrtradJdittorio quando � evidente l'infondatezza del ricorso 
stesso (2). 

Nel derte'1'mlinKfJlle l'orairfo di aperrtwra e chiwswra dei negozi, i�l Pvefetto 
pu� legittiimamu:;n,te dz8icitplinare i supermercati e grandi magazzini 
come oategoria a s�, distinta e con orari diversi'. dl{l)g}m altri negozi, 
.8enza vioZave con oi� U p:ninobpio dJeUa parit� di tratbamento (3). 

n. 745, ivi, 1956, 979; in alcune decisioni si fa riferimento esprnssamente all'ipotesi 
<li nuove offerte pervenute dopo la stipulazione� del precedente contratto: cos� 
Sez. V, 6 aprile 1956, n. 221, Il Consiglio di Stato, 19'56, 434; id., 25 febbraio 1956, 
n. 145, ivi, 193; id., 5 febbraio 1955, n. 194, ivi, 1955, 1S7; id., 16 gennaio 1953, 
n. 17, ivi, 1953, 40; id., 14 gennaio 1953, n. 1, ivi, 34; .id., 29 ottobree 1952, n. 821, 
ivi, 1952, 1951; id., 20 ottobre 1951, n. 1275, rivi, 1951, 1199. 
i(l-3) La prima e la terza massima si possono condividere. 

Sulla seconda vi sono rari casi precedenti: si pu� citare Cons. Stato, Sez. V, 
27 agosto 1954, n. 83.3, Il Consi[�lio di Stato, 1954, 743; Cons. di Giustizia Amm.va 
Regione Siciliana, 14 gennaio 1953, n. 3, ivi, 1953, 75. La massima, appare improntata 
ad un giusto criterio di economia processuale. 



1122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1136 -Pres 
Scotto -Est. Catenacci -Zecchino (avv. Gasparri) c. Ministero 
Industria e Commercio (avv. Stato Pacia), Comune di Nard� (n.c.) 
e Tedesco (avv. Rossi). 

Atto amministrativo -Autorizzazione all'impianto ed esercizio 

di distributori di carburante -Definitivit� -Revoca e annul


lamento delle stesse -Non definitivit�. 

Atto amministrativo -Autorizzazione -Termine finale di efficacia 
-Irrilevanza. 

(l. 23 febbraio 1950 n. 170; r.d. 2 nove:rp.bre. 1933, n. 1741). 
I provvedimenti prerfettiz.i in materia d'i impianto ed esetroizio di 
distributori di oarbUtranti sooo derfiniliui; non sono inoece tali .i pirovoedimenti 
di annwllameinrto e di revooa emessi in materia dalla ~essa 
Autorrit�, essendo essi estrinseoa!Zione del genemle potetre di autoVrnipugnativa 
r'icono'8ciuto d!alla legge a qwalsiasi organo del,la p.a. (1). 

(1) La massima � consolidata, ed � stata affermata, sotto varie forme in 
numerosissime decisioni e pareri del Consiglio di S.tato e del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Siciliana. Pdncipio generale in materia 
deve considerarsi il seguente: il decreto prefettizio che autorizza l'installazione 
di un distributOTe di carburante ha carattere definitivo, per effetto della attribuzione 
della specifica competenza in materia al Prefetto operata dall'art. 2 
I. 23 febbraio 1950, n. 170, la quale ha innorvato, su questo punto, alle disposizioni 
contenute nel r.d.l. 2 novembre 1933, n. 1471, co:nvertiito nella I. 6 febbraio 
1934, n. 367; cos� Cons, Stato, Sez. V, 15 aprile 1961, n. 133, Il. Comiiglio 
di Stato, 1961, 726; id., 25 marzo, 1961, n. 117, ivi, 553; id., 18 marzo 1961, 
n. 107, ivi, 532; id., 9 maggio 1959, .n 282, ivi, 1959, 805; id., 27 �setternbrre 1956, 
n. 194, ivi, 1956, n. 1074; id., Hl luglio 1955, n. 952, ivi, 1955, 901; id., 27 agosto 
1954, n. 851, ivi, 1954, 755. 
Per i provvedimenti, adottati dal Prefetto nella stessa materia, ma aventi 
contenuto negativo, vale invece il principio inveTso, e precisamente : i decreti 
pi:efettizi che annullano o revocano l'autO!l'izzazione all'impianto ed all'esercizio 
di distributori di carburante non sono definitivi, poich� CO'stirtuiscono esercizio di 
un potere diverso da quello in virt� del quale sono� stati emanati gli atti annullati 
o revocati; non sofo, ma lo stesso principio ora affermato vale anche per 
quanto riguarda i prorvvedimenti con i quali il Preifeibto� rifiuta di annullare o 
di revocare latto di autorizzazio1ne in precedenza conceisso. Cos� : Cons. Stato, 
Sez. V, 21 ottobre 1961, n. 551, Il Consiglio di Stato, 1961, 1679; id., 9 maggio 
1959, n. 282, ivi, 1959, 805; id., 11 maggio 1956, n. 360, ivi, 1956, 658; 
Coo.siglio di Giustizia Amm.va Reg. Siciliana, 20 giugno 1959, n. 465, idi, 1959, 
959; id., 17 ottobre 1958, n. 237, ivi, 19'58, 1201. 

Il fondamento di questa differenziazione fra provvedimenti autorizzativi e 
provvedimenti cc negativi n in materia d'autorizzazioni consiste nel fatto che il 
Prefetto, quando concede l'autorizzazione, compie una propria autonoma valutazione, 
esercitando un poteTe ad esso direttamente attribuito in quanto autorit� 
preposta alla disoiplina del settore della distribuzione dei carburanti, mentre i 
IJTOVVedimenti negativi in materia non :sono adottati dal Prefetto neH' ese!l'cizio 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1123 

L'.ootorizmzione � atto dworezionale �e essenzialmeinte revooabiZe, 
nel qW{]Jle del tutto superflua e irrilevmnte � rapposizione di un termine 
firl!(Jlle aMa swa efficacia, per cui, qwalora ~l termine ~a stato appo~o, 
da un "/iato l'autorizzaz1ione pu� ess;ere sempre 'l'evocata prima della 
.roade:nza, d(]Jll'altro, la scadJenza non importa di per s� sola la -f�ne 
de1lfoutorizzazione (2). 

del detto suo potere, bens� del generale potei.re di annullamento degli atti amministrativi; 
tali coocetti vengono chiariti, in particofare in alcune decisioni: Cons. 
Stato, Sez. V, 27 settembre 1956, n. 794, Il Consiglio di Stato, 1956, 1074; Kt., 
16 luglio 1955, n. 952, ivi, 1955, 901; id., 27 agosto 1954, n. 851, ivi, 1954, 
755; id., 29 dicembre 1950, 1950, n. 1476, ivi, 19'50, 834. 

I principi esposti appaiono senz'altro da condividere, per cui bene ha fatto 
il Consiglio di Stato a lasciar! del tutto isofate alcune decisioni ed un parere orientati 
in senso diametralmente opposto, e precisamente: Pare1re Adunanza Genernle, 
16 marzo 1961, n. 28, Il Consiglio di Stato, 1961, 2052; Cons. Statoi, Sez. V:, 
12 luglio 1958, n. 632, ivi, 1958, 850; id., 15 febbraio 1958, n. 35, ivi, 169. 
'!;ali due decisioni d'altronde, data l'opinabilit� del principio affermato, ritennero 
scusabile l'errore commesso dal ricorrente e lo rimisero in termin,i. 

Contro �i provvedimenti prefettizi non definitivi in materia di distributori 
di carburanti � dato ricorso gerarchico al Ministro dell'Industria e del Commernio. 
La materia relativa, infatti, apparteneva proprio a tale Ministro in base al gi� 
oit. r.d.l. 2 novembre 1933 convertito nella I. 8 febbraio 1934, il quale, all'art. 14 
comma primo, prevedeva la ~acolt� �di delega del Ministro al Prefetto in materia di 
concessione di impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti. 
La 1. 23 febbraio 1950, n. 170, ha innovato sia in ordine al tipo di atto amrni:_ 
nistrativo da adottare in materia di apparecchi di distribuzione automatica di carburante 
collega!Ji a serbato�i avi;nti capacit� non superiore ai dieci metri cubi, col 
sostituire !'.autorizzazione alla concessione, sia in ordine all'Autorit� cui � conferito 
il potere di emanare l'atto amministrativo conside!rato, conferendo� tale potere dirnttamente 
al prefetto. La nuova legge ha in tal modo reso normale quel decentramento 
che, in base al ricordato art. 14 del decreto del 1933, em rimesso al pote1re 
discrezionale del Ministro, ma non ha modificato nel resto la preesistente discipHna 
normativa, n� ha, in particolare, soppresso le attribuzioni spettanti in materia aJ 
Ministro dell'Industria e del Commercio. 

(2-3) La �seconda e la te1rza massima non possono esse1re condivise. Il principio, 
affermato dalla Sezione, secondo cui l'autorizzazione � atto essenzialmente 
Tevocabile � ovvio, ma da esso norn possono derivare le conseguenze che ne trae 
la decisione anno�tata. Lo stesso Consiglio di Stato ha in altre occasioni espresso 
opinione opposta: cos� ad es. Sez. V, 15 aprile 1961, n. 133, Il Consiglio di Stat:o, 
1961, 726, secondo cui non sofo l'Amministrazione ha il potern di predeterminare 
un termine finale all'esercizio di un distr1butore di carburante ma tale potere � 
discrezionale e il suo uso non � sindacabile in sede di giurisdizione di legittimit�; 
analogamente, Sez. VI, 7 aprile 1954, n. 227, Il Consiglio di Stato, 1954, 430, 
secondo la quale l'autorit� municipale non pu� fissare la dlll"ata dell'occupazione 
del suolo pubblico con distributori di carburante in maniera autonoma rispetto a 
quella indicata nell'atto di autorizzazione emanato dall'autorit� governativa competente: 
il che dimostra che la Se2iione riconosceva rilevanza all'apposizione del 
del termine operata dal Prefetto. 

Secondo la decisione annotata, dalla revocabilit� di qualsiasi autorizzazione 
deriverebbero due conseguenze, qualora l'organo autorizzante avesse ritenuto di 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1124 

L'atto con cui ~l Prefetto i!Jichwa dJe'C<JXlJuta rautorizzazione allesercizio 
dJi un distributore di carburante per soadernza del termine e per 

altri rrtortivi � in 11oolt� una revooa per motivi di opportunilt� amminisf'l'Of:
i,va e come tale va mortivato, e va emesso nella srt~sa forrrna delratto 
1"evooato e wdVti tutti g"M entri e gli otrga:ni che patrleoiparono alla 
formazione del d0011eto dJi autotriz~azione (3). 

apporre un termine di efficacia al proprio provvedimento: la prima sarebbe, che� 
la revocabilit� nOl!l potrebbe venir meno neppure� durante il periodo� di pendenza. 
del termine, e cio� che l'autorizzazione potrebbe essere comunque. revocata anche 
prima della scadenza deil termil).e stesso; la secOl!lda, che, anJChe una volta scaduto 
il termine, ci� non importerebbe la decadenza automatica dell'auforizz�azione, 
essendo ci� del tutto superfluo in quanto �sussisterebbe pur sempre il potere cm 
revoca. Essendo pertanto del tutto superflua e irrilevante l'apposizione di un termine, 
ne deriverebbe -sempre secondo la decisiOl!le -l'impo1ssibilit� concettuale 
di una decadenza della autorizzazione, e quindi la conseguenza finale che un 
provvedimento col quale l'autorit� dichiari decaduta l'autorizzazione stessa sarebbe 
in realt� una revoca, assoggettata pertanto ai principi che regolano tale atto 
amministrativo. 

Si pu� osservare in primo luogo che la seconda conseguenza che si vorrebbe 
trarre dal pdncipio generale della revocabilit� delle autorizzazion;i (imposs~
bilit� di una decadenza collegata a un termine finale) non � che una petiziOl!
le di principio. Non � dato capire perch� un �organo amministratiV'o, nel dare 
un'autorizzazlione, non possa gi� valutare l'opportunit� di limitarne l'efficacia a un 
certo tempo pTedeterminato. Il fatto che l'organo sappia di poter comunque, se 
lo riterr� opportuno, revocare in qualunque tempo l'autorizzazione concessa, non 
toglie che esso possa fin dal principio fissare un teirmine di .scadenza. E che l'apposizione 
di tale termine non sia affatto superflua dsulta proprio dalla stessa annotata 
decisione, la quale, classificando il provvedimento� come :revoca, lo ha annullato, 
accogliendo il riCO!l'so, ritenendo' cio� che l'atto, il quale se fosse stato cla�ssificato 
come dichiarazione di scadenza �sarebbe ,~tato perfettamente valido e regolare, 
essendo invece una revoca doveva CO[)lsiderarrsi illegittimo pemh� nOl!l ne ave:va 
i requisiti formali e sostanziali. La sentenza � dunque in contraddizione con Sie 
stessa : mentre infatti ritiene di poter dimostrare che un termine non pu� essm-e 
apposto alle autorizzazioni in quanto S{N'ebbe superfluo, esistendo� sempre il potere 
di revoca dell'autorizzazione, dimostra invece esattamente il contrario, ossia la 
rilevanza dell'apposizione di un termine, in quanto fa vevooa deve presentare dei 
requisiti di forma e sostanza ben diversi da quelli di una .semplice dichiaraziom 
di scadenza per decorrenza del termine prefisso. 

SALVATORE ROSA 

CONS}GLIO DI STATO, Sez. VI, 10 novembre 1964, n. 794 -Pres. 
Stumpo -Est. AneUi -Masi (avv. Clarizia) c. Ministero P.I. (avv. 
Stato Casamasslima) e Comune di Roma (avv. Focaoci). 

Giustizia amministrativa -Procedimento dinanzi al Consiglio di 
Stato -Intervento � ad opponendum � -Semplice interesse 
di fatto al mantenimento dell'atto impugnato -Legittimazione 
-Sussistenza. 

�I 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1125 

Bellezze naturali -Pretesa dliformit� della disciplina urbanistica 
-Omessa impugnazione della licenza edilizia -Carenza di 
interesse. 

Bellezze naturali -Decreto ministeriale di annullamento del nulla 
osta della Sovraintendenza ai Monumenti ad edificare per 
erronea indicazione del rapporto tra superficie coperta e 
scoperta -Irrilevanza di tale elemento nell'istruttoria Eccesso 
di potere -Sussistenza. 

Bellezze naturali -Ordinanza sindacale di annullamento di 
licenza edilizia sul presupposto dell'annullamento del nulla 
osta della Sovraintendenza -Legittimit� del nulla osta per 
il venir meno del decreto ministeriale che ne aveva disposto 
l'annullamento -Reviviscenza della licenza edilizia. 

(!r.d. 3 giugno 1940, !Il. 1357, art. 25; I. 29 giugno 1930, n. 1447). 

Nel prooedimento gi,urisdiz'rion(J)le dinoozi al Consiglio di Staitio � 
suffioiiente a legittim(N1e Untiervenito ad opponendum l'interesSie, amche 
se dJi mem faifJto, (J)l mantenimento in virta dieZratto ammindstra:tiv'p 
impugnavo (I). 

Ai fini de"ffta impugnativa del prrovve1d1ffrwnto miniSiteriaJle di amnulkmventio 
del nwlla oi%a ard Sopiraintencfunte � i1'1'i'levamle qwail:stiiasi conSiiderazione 
sulla pretbeoo; dirfforrmit� della progertmta costruzi-0ne (J)Zla 
i!Wsciplina urbanisbica (2). 

� viz.i'loJto da .r31ooeisso di poterie i1l i/Je1crer{)o ministeriale dJi annrullamento 
de:l nw~Za osta ad edVfiomre dato i/Jal/la Sovroimtenidenza ai Monu� 
mentri in base all'elfll'Oooa imdiicarzdon1e, nel pro~etrto d,e1i privato, del 
rappooto tira la supeirficie ooperrta e sooperl:a, qwando tale 1'0Ypporto 
non sia stxJ:to preso in ooame dJOJlla p.a. nella fa.sie iSitruttoria, oome presuppoSito 
e819enzJialle del/Jl'autorizZl(J!Ziorne (3). 

Una volta annw'f!ltwo il deicreto mirn~isteriale chie aveva a sua volta 
annuUato l'OOJto'l'izzazione della Sov'f1aintendenza, torna in vita lxi Uoenza 
edilizia che vl Sirndaico, sul ptJ1esu,rppv'Srto deliawnullamento di tai/,e� a:utoriz~
one, aveva posto ne1l nrtitla (4). 

(1-4) Sulla prima massima la giurisprudenza � co~tante'. La seconda mas1'ima 
CO!llfenna il principio della autonomia tra il nulla osta della Sorvrraintendenza e 
la licenza edilizia comunale, anche :se �sul piano sostanziale l'art. 25 del reg. 
appr<Nato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicaziooe della I. 29 giugno 
139, n. 1497, pone il Sindaco in situazione di subordinazione rispetto alla 
prevalente manifestazione di vofont� del SO'VI'aintendente. Infatti, come � noto, 
il Sindaco nelle localit� sottorpo~te aUa protezione delle bellezze naturali noo 
pu� dare licenze senza avere a'V'Uto il previo cc favorevole avviso n del Sovrainten




1126 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10 n(JIVembre 1964, n. 801 -Pres. 
Torn -Est. Benvenbuo -Rosati ed alm (a'VV. Giuliani) c. Ministe!
l."o P.I. (aw. Stato Faranda). 

Bellezze naturali -Dichiarazione di notevole interesse pubblico 


Pubblicit� eseguita ai sensi della 1. n. 778 del 1922 -Fun


zione ed effetti. 

(1. 11 giugno 1922, n. 778, art. 2; 1. 29 giiugno 1939, n. 1497, art. 6, 18). 
Powh� ai sensi de<l'l'oo. 18 deUa legge 29 giugno 1939, n. 1497, le 
notificazioni dJi notevole rinterressie pubbl~co dJ~lle bellezze notwroli e 
p'anorom~ohe esieguite in bl(l8e alla .legge 11 giugno.1922, n. 778, sono ~ 
considerrarsi valide a tutti gli effetti, i indagine sulla validit� ,dJelfte dette 
notirficazioni va �risolta aZla stvegwa delle norme racchiuse ne:liart. 2 
de:Zla cii. legge n. 778, le quali, ne1l ptrevedere ,in rrwdo autonomo i isicrizione 
nei regt%ri catastali e la tra1S1crizi:o11Je nei registri della Conseirvatoria 
d!elle .ipoteche r+Vspetto alt.efjf!cacia .dJella d~chmrazio'<Tl!e di vincolo 
nei rigwmrdi dei terzi, lascia intein�ere ohe tale efficOJCia non � condizionmta 
dalla eseguita iscrizione e fJr<JJscrizU>ne (1). 

(Omissiis). -III. -Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che 
la trascrizione � nulla, ai sensi dell'art. 1937, n. 1, del e.e. del 1865 e 
dell'art. 2659, n. 1, del e.e. �vigente (in ,relazione, OV'Viamente, agli articoli 
1940 e 2665, contenuti, rispettivamente, nel primo e nel secondo 
dei suddetti codici), essendo stata .effettuata a carico di persona inesistente 
o, pi� precisamente, a carioo di pe!t"SOna indicata -con inesatta 
paternit�. 

dente; tuttavia i due provvedimenti {e i relativi procedimenti) sono diretti a 
tutelare interessi diV:er�si, nel senso che la tutela delle bellezze naturali � compito 
dello Stato, mentre il rispetto della disciplina urbanistica � affidato alla cura del 
Comune. Pertanto giustamente la decisione considera irrilevanti, ai fini della validit� 
del nulla osta, i vizi relativi alla licenza edilizia. Esatte aippaiorno la terza e 
la quarl:a massima. 

(1) Decisione di notevole dnteresse e di indubbia esattez2ia perch�, oonie si 
rileva dalla motiv�zione, viene individuata la funzione della trascrizione dei registri 
della Conservatoria dei1le ipoteche e della ~zione nei registri catastali, nel 
san1so che taJe forma di pubblicit� non incide sull'efficacia del provvedimento di 
vincolo, :il quale diviene operativo nei confronti ded terzi (proprietario, possessore, :~ 
detentore del bene) IlOl.l appena viene emanato (cos� come si ritiene per i prnwedimen!
Ji che dichiairano J'intere5'Se amstioo o storico ad sensi dell'art. 2 cpv. della 
l. Io giugno 1939, n. 1089), ma rende possib1le due specie di registrazione da 
vailere escl'lllsivamente come mezzi attrave!rso i quali vengono apprestate al pub.,


��: 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1127 

Tale deduzione viene annunciata dai ricorrenti al fine, in sostanza, 
di inferirne che l'impugnato prowedimento sanzionatorio manca dei 
neoessari presupposti -e, segnatamente di quello oonsistente in ci�, 
<ehe il proiwedimento idi vincolo, al quale sono collegati gli obblighi di 
rispetto, sia operativo neti confronti ,di terzi -e che .� stato emanato, 
quindi, in violazione dell'art. 15 della 1. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla 
protezione delle bellezie naturali. 

Al riguardo OSSe!J:'Va il Collegio che, giusta rart. 18 della legge ultimaimente 
citata, � le notil�ehe d'importante interesse pubblico delle bellezze 
naturali o panoramiche, eseguite in base alla 1. 11 giugno 1922, 

n. 778, sono da considerare valide a 'lutti gli effetti della pmsente legge �. 
Da ci� deriva che la questione circa i requiisiti ocOO!rrenti per foperafiivit�, 
anche nei riguardi dei terzi, dei vincoli, che, come nella specie, 
siano stati illl1posti sotto fimpero deUa suddetta pmoodente legge n. 778 
del 1922, � un problema 1che va risolto . alla stregua di questa: stessa 
Ie~ge, e, in particofare dell'art. 2 ,di essa, il �quale contiene una disposizione 
del seguente tenore: � Il Ministero dell'istruzione pubblica ha 
facolt� di proioodere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione 
di notevo1e interesse pubblico ai iprnprietari ed ai possessori o 
deitentori a qualsiasi titolo degli immobili... Tale dichiarazione deve 
esseire, su manza d;el Minmro ~e880, iscrittia nei regisrt'l'i oatastOJli e 
trrascnitita ooi registri dielZe Coose'l'VOtorie de:lle vpotoche, e:d ha effVcacitl 
nei oonfronti ,di ogni suiooessivo prorprietario, possessore o detento;re a 
qualsiasi titolo �. � 

La formulazione della disposizione surriportata � diversa da quella 
delfart. 6, �comma secondo, della vigernte 1. 29 giugno 1939, n. 1497, il 
quale testualmente disporne che � bale di!chiarazione traxritta a richiesta 
del MinWtro, sui regWtri della Consierr1Jiaitroria delle ipoteche, ha efficacia 
nei con&ornti �di ogni sucoessirvo proprietario, possesso;re o detentme �. 

Ora, senza sollevare qui il problema di fondo -e cio� se possa 
wmonizzarsi con l'ordinamento della trascrizione con funzione � dichiarativa
� (artt. 1942 e 2644, rispettirvamente, del cod. civ. abrogato e di 
quello vigente) una legislazione speciale che, come quella in materia, 
� caratterizzata da norme di peculiare .contenuto quanto ai soggetti a 


b1ico funti di conoscenza dell'avvenuta imposizrl.one dei vincoli (pubblicit�-notizia). 
Di consegu~nza le inesattezze riscontrate nella .trascrizione o nella iscrizione non 
sooo rilevanti ai fini de11'efficaai'a del pwvvedimento. 

Diversamente � qa dirSli. per la trascrizione prevista dall'attuale leg.ge n. 1497, 
la quaJe, anche se quaJ.che dubbio appare nella motivazione del1a decisione, ha la 
funzione di rendere operante, nei confronti dei terzi, la dichiarazione di Vlirl.cofo, 
oome del resto si riJeva dalla precisa fOl.'IDu!lazione della nonna l'acchiusa ne11'art. 6, 
secondo comma: in tal senso cfr. Cons. Smto, Sez. VI, 10 ottobre 1956, n. 619, 
Il Co7l\Slig:UO di Stato, 1956, 1250. 

11 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1128 

carico dei quali la tra.JScrizione pu� essere eseguita e nei confronti dei 
quali questa rende efficace il vinoolo di notevole interesse pubblico 
(anche possessori e detentori a qualsiasi titolo) -� da osservare, dall'interpretazione 
letterale, ohe, se qualche perplessit� pu� sorgere sul 
punto se alla tras-crizione del prorvvedimento sia assegnata funzione 

dichiarntiva della nuorva legge n. 1497 del 1939, ogni dubbio �, invece, 
da escludere in ordine alla disposizione contenuta nella precedente legge 
del 1922. Quivi, invero, non � dato rinvenire aloona espr11essione che 
faccia apparire lefficacia del vincolo rispetto ai terzi come condizionata 
�all'eseguita trascrizione. 

In particolare, deve notarsi, che, nella disposizione della vecchia 
legge, la norma, che allude all'operativit� del vincolo nei riguardi dei 
terzi, � in posizione indipendente, e non gi� subordinata, rispetto alla 
norma _che pone l'esigenza della pubblicit�. 

A questo riguardo, non � privo di importanza il rilievo che la posizione 
del1e due norme �, nella precitata disposizione della legge del 
1922, identica a quella cfie si risioontra nella formulazione della norma 
dell'art. 2, opv., della I. 1� giugno 1939, n. 1089 (sulla tutela delle cose 
di interesse artistico o storico), in relazione� alla quale suol ritenersi, in 
dottrina, che loperativit� nei confronti dei terzi deriva gi� dal prov-~ 
vedirmento amministrativo, impositivo di un vincolo di carattere reale, 
a prescindere, quindi, dall'attuazione (e dall'esatta esecuzione) della 
pubblicit�. 

Il risultato interpretativo raggiunto, per il quale la traserizione prevista 
dalla legge del 1922 � non ha � funzione dichiamtiva, � oonfor-� 
tato da un'ulteriore considerazione, il cui svolgimento porta, ad un 
tempo, ad una determinazione � positiva � della funzione assegnata 
alla pubblicit� dall' or indicata legge. Questa, invero, si caratterizza rispetto 
alla successiva legislazione in materia -sotto un aspetto peculiare, 
in quanto {qua:si riecheggiando il tenore dell'art. 53 della I. 25 giugno 
1865, n. 2359) stabilisce l'esigenza della tras,crizione nei registri della 
Conservatoria delle ipoteohe e iscrizione nei registri catastali, contemplando 
tali adempimenti in modo da non consentire all'interprete di 
distinguere, quanto alla funzione, tra l'uno e.l'altro. Ora, il fatto �he la 
legge del 1922 abbia accomunato, ponendole sullo stesso pi.ano, alla 
trascrizione ed alla iscriziol)e nei registri catastali -alla quale ultima 
� nel nostro ordinamento, del tutto estraneo ogni carattere di elemento �,, 
condizionante l'operativit�, nei confronti dei terzi, delle vioe:nde 'giuridiche 
dei diritti immobiliari -induce a ritenere che essa abbia avuto 
di mira, soltanto, quella che � la funzione elementare ed impresicindibile 
della pubblicit�. Pi� precisamente, lungi dal voler predisporre 
un sistema per dirimere un conflitto di interessi tra l'autorit�, impositrice 
del vincolo pubbHcistico, e i teni {interessi che, peraltro, norn 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPR�DENZA AMMINISTRATIVA 1129 

sono, istituzfonalmente, paritari), la citata legge del 1922, venendo 
incontro all'interesse che i terzi hanno a che i rvincoli non rimangano 
segreti, ha istituito due strumenti -ohe si integrano a vicenda -arventi 
mera funzione di pubbli!Cit�-notizia e cio� due registrazioni da rvale.re, 
esclusivamente come mezzi attrarverso i quali vengono app11estate, per 
il pubblico, fonti di possibilit� di conoscenza dell'avvenuta imposizione 
di vincoli. 

Atteso ci�, � da cllisi ohe dal fatto, lamentato dai rioorrenti, 1ohe la 
trascrizione non sia stata esattamente effettuata {artt. 1937, n. 1, e 1940 
del e.e. abrogato) non deriva, nella specie, la consegiuenza, sostenuta 
dai medesfani, di dover ritenere mancante quel pr11esupposto dell'impugnato 
prorvrvedimento sanzionatorio, ohe � la preesistenza a questo di 
un vincolo operativo nei confronti dei terzi. -(Omissis). 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE 
SICILIANA, 30 ottobre 1964, .n. 483 -Pres. Barra Caracciolo 
-Est. Crisci -Terrasi ed altri (avv. Virga) c. Assessorati reg. 
per flndustria e per I'Agri1001ltura ( avv. Stato SoTce}. 

Giustizia amministrativa -Interesse ad agire in tema di cariche 
pubbliche -Intervento in giudizio -Provvedimenti di nomina 
di organi istituzionali di enti pubblici -Impugnativa da parte 
del Presidente dell'ente -Inammissibilit� -Fattispecie. 

Enti pubblici -Organi individuali o collegiali -Funzionari onorari 
-Durata limitata o illimitata -Principio della �prorogatio� Casi 
di disapplicazione -Durata illimitata -Provvedimento 
che dichiara la cessazione dal servizio di funzionari onorari 
componenti l'organo collegiale e la nomina di altri -Natura 
-Competenza -� atto di controllo, di competenza dell'autorit� 
tutoria -Fattispecie. 

(1f:..u. 20 settemhre 1934; n. 2011, art. 2011, art. 18; d.l.l. 21 settembre 1944, 

n. 315, ar,t, 9; d.P.R. 5 novemhre 1949, n. 1182; l.reg.sic. 1� luglio 1947, 111. 3). 
� inamm'Vssibik, in quanto non sussirbe un inrteresS"e gi,urisd'iziona"
lmwnte Pwteilato, fintervento in giiudizio S'(Jiega:to dal Pv6'8idente di 
wn ente pubblico (nella speicie da;l Presidente di una Camera di Commeroio 
e Initwsitria), ~l quale, in fxJJle qwalit� e non in nome ptroprio, 
impugna il provvedimento di nomina di funz;ionairi preposti ad organi 
istituzionali deill ente stesso (1). 

(1) Il principio enunciato dalla prima masgima, anche re :in qualche decisione 
non appare esattamente applicato (clr. ad es., Sez. V, 5 giugno 1953, n. 306, 
Il Consigli-O di Stato, 1953, 515), pu� dtenersi pacifico ed esatto (cfr. Sez. lV. 

ll30 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I funzronwri (ono'11airi) prepo\Sti ad orrgani di enti pubblici, ooillegiali 
o individuali, allorch� oeis.wmo dJalla loro oarica sia quando la loro 
attivit� � limitata ne1l fJempo con un termine espresso, sia quando '1111'1 
termine oon � prrevisto, corutinruano tut"bavia a prestare servizi-O finch� 

i swoceissori oon vengano nominati eid abbriiaxno assunto serVtiz.io, in b(1)88 
al pritrl!cipio de1Zla pmrogati:o, ohe regokx il normale oovioendamento 
'TIJeUe oariche pubbl~che e che pu� �eissere disappl~oato solo S<e sussistono 
gravi rrwtrivi di orrdine pubbliioo con Za nomina di organi 8traovdimmi. 
Nella seicond!a ilpotesi, e cio� quoodo un .termine di durata non � previsto, 
il provveidimento che in sede di normale oovi!Cendamernto disponie, nei 
oonfrowt.i di un organo ,dJeterminato, la oeS<Saziorne dalle funzioni delle 
persone che vi sono preposte e ,za nomiT1Ja di altre, si inqua1dro tra gli 
.atti di controUo sul regolare funziol/1!amento del'f:e.nte, mi quanto valuta 
il pregiwdiz.io ohe il pevcJ,urore in carica di iktermin<Pte persone arrecherebbe 
alrint;ereS<Se iteU'.ente; e'Sso, pertam..to, rientra non neilla competenz.
a deiliootorit� ohe provveidJe alla nomina d~i oomponent.i l'organo 
collegiale {nella specie, del prefetto), bens� nella competenza del'f:auto:
rit� che esercita la vigilanza e la tutela sull'ente cui l'organo (nella 
specie, la Giunta della Camera dri Commevcio) appwrliene (rientra, 
cio�, nella competern.m del'f:Amminm:raziorne regionale siciliaTha che 

esercita ~l con.trollo suMe Garmere dli Commercio situate nella Regio'll;
e) (2). 

{Omis8i'S). -Secondo la ,giurisprudenza di ques�to Consiglio-alla 
quale si aderisce, gli �enti pubblici, in quanto tali, non hanno un interesse 
tutelato aiech� i loco organi istituzionali siano composti �CO!ll la 
partecipazione di determinati sog1getti anzich� di altri. 

26 settemhre 1952, n. 720, ivi, 1952, 1202; Sez. V, 6 giugno 1959, n. 323, ivi, 1959, 
839; Cons. giust. amm. Reg. sic., 23 febbraio 1960, n. 140, ivri, 1960, 288): noo 

v:i � dubbio, infatti, che' gli amministratori di un ente pubblico, in nome p!roprio, 
hanno inrteresse ad impugnare i prm>vedimenli che incidano sulla lOTo posiziooe 
giuridica, mentre non �sono titolari di alcun interesse tutelabile in sede giurisdizionale 
allorch� agiscono nella qualit� di organi dell'ente. 
(2) La massima, da un punto di vista generale, applica, con esattezza, ~ principi 
che regolano la vita degli mgani collegiali di un ente pubblico, dei quali 
facciano parte funzionari ()IIlorari, giacch� l'avvic.endame111to di un'amlll!inistrazione 
ordinaria ad altra anuninistrazione ordinaria rienrtra nella fine fisiologica della 
gestione di un ente, ed il principio della prorogatio gararntisoe, nell'interesse pubblico, 
la continuit� nell'esercizio del.le funzioni (cfr. S1ez. V, 14 ottobre 1961, n. 485, 
Il Consiglio di Stato, 1961, 1619 Sez. VI, 21 dicembre 19'60, n. 1072, ivri, 1960, 
2388). Non vi � dubbio, poli, che l'atto che dispone la oessaZ1ione da1le fun~orui 
<lei companenti di un mgano collegiale, rientra nelle attribuzioni di conrtrollo speittanti 
all'autorit� che esercita la vigilanza e la tutela sull'ente, di cui fa parte 
1'organo, e quindi prescinde dal criterio e dei principi che regolano la nomina dei 
.;. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1131 

Deve pertanto ritenersi inammissibile l'inteTVento spiegato dal 
dr. Ganazzoli nella qualit� di Presidente della Camera di Comme1J.1cio, 
Industria e Agrico1tum di Palermo (in base a deliherrazione n. 126 deI 
21 agosto 1964), per difendere un provvedimento la cui conservazione 
poteva interessare il predetto in vi'a indiviidua1e come titolare dell'incarico, 
non wme Presidente della Camera di Commwcio legale rapprn~ 
sentante de1YE:nte. 

Nel merito, il rimrso � fondato. 

Osserv;a il CoJ1egio che quando � la norma {di legge, di regolamento 
o di statuto) a fissarn il termine di durata in carica di un organo 
collegiale o individuale (,come accadeva per i Consigli della Camera 
di Commercio ai sensi dell'art. 10, d.l. .8 maggio 1924, n. 750, e pe<r i 
Consigli provinciali delle C�rporazioni ai s�ensi deH' art. 18 del t.u. 
20 settembre 19'34, n. 2011), l'organo scade automaticamente allo spirare 
del termine, sioch� � solo necessario far luogo alla sua ricostituzione 
con le modalit� previste dai singoli O!rdinamenti. 

Quando, come nella specie, un termine non � prefisisato (e non 
poteva essendo, dato il carattere del tutto precario o transerunte delle 
Girunte camerali non elettive, ai sensi del d.1.1. n. 315 del 1944), ci� 
non significa che le cairiche onorarie debbano permanere sine die 
affidate a coforo che furono originariamente nominati. :�, anzi, principio 
generale di diritto pubblico che 1e cariche onnrarie siano tempomnee, 
�e vengano periodicamente rinpovate al fine di evitare il cristallizzarsi 
di posizioni e di interessi individuali e al1o scopo di perseguire 
un mstante adeguamento dell'azione amministr:ativa al variare degli 
orientamenti e delle situazioni. 

Peraltro, in tal caso, � indispensabile un provvedimento esplicito 
che disponga la cessazione dell'organo nella srua attuale composizione. 
qua.le indispensabile presupposto per la nomina dei nuovi membri. 

La giurisprudenza di questo Consiglio ha gi� avuto occasione di 
afFermare che siffatto prowedimento implicando una �discrezionale 
valutazione .circa il pregiudizio ohe aTI'echerebhe all'interesse dell'ente 
il perdurare in carica di determinati oTgani oltre un congruo periodo 
di tempo, pu� inquadrarisi fra gli atti di controllo srul regolaire funzionamento 
dell'ente stesso, onde, anche se da esso esula qualsiasi intento 
repressirvo o sanzionatorio, pru� ritenersi che la oomperrenza ad adot


1

componenti, la quale pu� essere di competenza anche di alt;ra autorit�. La massima, 
da un punto di visita specifico, applica alle Carna-e di COmmeroio, situate 
nella Regione siciliana, le nonne che si desumono dall'inoompleto sistema legislativo, 
attualmente in v:igme, previste dal t.u. 20 settembre 1934, n. 2011 e dal 

d.l.I. 21 settembre 1944, n. 315, il quale decreto, all'art. 9, con una norma transitoria, 
disciplina il funzionamento provvisorio delle Camere di Commercio (cfr. 
C01JS. giust. amm., 27 settembre 1961, n. 19, Foro amm., rnBl, I, 1501). 

1132 . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tarlo spetti all'Autorit� che eserrcita la vigilanza e. l~ tute!a. sull'~te 
cui l'organo appartiene, cio� nel oaso in esame, all Amrmrnstrazmne 
Regionale. . . 

Non sembra rilevante, in questa fase, ohe la nmmna dei comp~nenti 
la Giunta Camerale, a di:fFerenza da q'llella del Presidente (attribuita 
agli Assessorati per l'Industria e l'.Agricol~ra) spetti al Prdetto: 

Questi, infatti, � �competente a disporre l �~en~~e r~oc~ de1 
singoli componenti da lui nominati per,paTticolru:,mo:tiv1 attinenti ~!le 
persone dei medesimi; non a valuta!l."e 1~ipportiumta d1 far ~uogo all mteg:
rale rinnovamento dell'organo collegiale (dr. Cons. Gmst. .Amm., 
27 settembl'e 1961, n. 19). 

!!:, peraltro, principio pa!Ci:fioo� nel diritto pubblico ohe. quando ~n 
<�'gano collegiale o un funzionario onocario �cessino dalla canea .a segu~to 
di un provvedimento da eui es'llli qualsiasi .carattere sarnzi~naton~, 
essi continuano ad eserDcitare le lorro funzioni fino a che non sia oostiruito 
il nuovo origano o non abbia preso possesso dell'ufficio il nuovo 
fonzionario {il principio della c.d. proro�gatdio � sancito dall'art. 14 della 
legge comunale e p!l."Ovinciale e 3 marzo 1934, n. 383; cfr. anche nel 
diritto privato, art. 2385, comma secondo, e.e.). 

Solo qualom gravi motivi di orome pubblico o attinenti al comportamento 
illegittimo dell'organo collegiale scon~igliano di. far l'llogo 
alla proirogatio in attesa della rinnovazione. del~organo, s: p~ovvede 
alla nomina, meidio tempo1'e di un eomm1ssano straoTdinario, (cfr. 
airtt. 323, 324, 1. com. prorv. 4 febbrraio 1915, n. 148; art. 54 e 55 O.E.L., 

d.l. Pres. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6). 

SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 giugno 1964, n. 1402 -Pres. Fihbi 
-Est. Gaporaso -P.M. Pedote (conf.) -Conti (avv. Glerici) c. Ministero 
Finanze (aivv. Stato Salto). 

lmposte e tasse � Competenza territoriale � Giudice del luogo in 
cui ha sede l'uffi~io che ha proceduto all'accertamento. 

(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 8). 
lmposta di registro � Contenzioso -Azione giudiziaria -Domanda 
riconvenzionale oltre il termine di sei mesi � Inammissibilit�. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art:. 146). 
lmposta di registro � Vendita o appalto -Criterio della ordinaria 
produzione �Riguarda i soli fabbricanti e non i commercianti. 

(1. 29 luglio 1941, n. 771, art. 1 comma 5). 
lmposta di registro � Vendita o appalto � Criterio dell'approv� 
vigionamento delle cose successivamente al contratto � Applicabilit�. 


(I. 29 luglio 1941, n. 771, art. 1 comma 3). 
Imposta di registro � Vendita o appalto � Criteri di cui all'art. 1 

I. 29 luglio 1941 n. 771 -Efficacia. 
La competenza tetritoriaile perr le controversie in materia aimrposta 
non si determina m bOJ8e alifordJimaria .e generale> dispo>Sizione del codice 
di �proo@i/;uro oivik, ma dev'eS'Sere srtvibilita in relazione a1 luogo in cui 
ha sede ruffi!oio che ha procedn,i.to alfoccerrtamento e alla l~quidazione 
.dJel tributo (1). � 

L'autooomia del proced:imernto dooamci alle C ammissioni amminisrtrrative, 
rispetto a quello che viene ex novo iri\Ytauroto dinanzi allauto


(1) IJ principio affermato nel1a massima costituisce puntuale applicazione 
dell'art. 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rrit� giudiziaria o!N!Jinaria, v~eta di par.lmre cm effetto devolutivo del 
'flicorso proposto dioomzi al gwdJioe o'11drtnwrio e di ricorso incii/Jenrtale. 
Maturato il termine dli deoodenza dli cui all'art. 146 della legge di 
registro, la. statuizione dJella Commi>Ssione Centro.le rimane ferma, e 
la pa:rtie la qude S'ia iflJcorsa in vale deoodenza non pu� riS'ollevaJ11e, 
nell:TIJohe in via riconvenmonaZe, questioni od .eooezioni gi� ri8o'1te con 
quella statuizione (2). 

L'wn. 1 dJe:7Ja l. 29 luglio 1941, n. 771 -il qwale dispone ohe devono 
considerarsi vendite, ai soU fini delrimposf�a cm 1J1egisrtro, i contrattii con 
i quali una ditta si obbliga a conisegnare coise che costituwcono roggetto 
dJella sua1 ord:1Jnmia produzione -si riferiS'ce unicamente ai 
fabbriioanti e produ.ttori e non anche ai commenciiamU che assumono 
fomt'ta'f'.e di meirci, cm cui non sVa!no produttori, S'otto forma di somministroziowi 
perrodiche o approvwgionamenU a tratto continuativo (3). 

A. norma dJel terzo co11'11/11Ja del c~fJato articolo, i p'1'e,deffi apiprrov~ 
oigionamenti o sommir!Jist'1'azioni S'ono parifioati, agli effetti tributari, 
agli mppalti, qwamdo� fossuntore debba produ!l'rle o procwrotrsi, poste-
1'iorrn;ente al cont'1'atto, le cose piromesse (4). 
(2) La prima parte della massima fa corretta applicazione del pnnc1p10, 
ormai inoontestabile, della aurton-0mia fra prncedimento dinanzi aHe Cvmmissioni 
amministrative e azione giudiziaria in materia tributaria, principio che nat~ 
mhnente c-0mporta la impossibilit� di considerare la proposizi-One di tale azione 
come l'esercizio di un portere di impugnativa rispertto alla decisione conclUISiva 
di .quel procedimento, e di ipotizzare quindi un effetto devolutivo ed una ammissibilit� 
di impugnazione inoidentaJe. 
Pi� delicata appare invece la questione decisa con la seoonda parte della 
massima, seoondo cui la decorrenza del termine di cui allo art. 146 della legge 
di registro impedisce la riproposizione di questioni gi� decise dalle Commissioni 
amministative, anche in via riconvenzionale. La. fattispecie riguardava evidenremiente 
l'ipotesi, del !l'esrto frequente, in cui la decisione della Commissione centrale 
avevia dete.n:illnato una soccombenza parziafo e reciproca f.ra le parti, ed 
in relazione ad essa � starto affermato che, qualO!l'a una delle parti pr-0ponga la 
propria aziOllle nel termine legale di �sei mesi dal.la notifica della decisione della 
Commissione, la controparte n-0n pu�, in via r.iconvenzionale, riproporre, a sua 
volta, le questioni gi� decise in senso ad essa sfavorevole, se quel termine sia 
nel frattempo deoorso. 

Lo stesso principio era gi� stato affermato dalla Cassazione con se:nt. 12 Luglio 
1947, n. 1114 (Riv. leg. fisc. ,1947, 315; vedi anche Relazione Avvocatura 
dello Stato, 1942-50, I, 430. 

i(3-4) I principi di cui alle masisime cos.tituiscono esatta applicazione dei 
criteni di qualificazione stabiliti dal terzo e quinto comma dell'art. 1, I. 29 luglio 
1941, n. 771 ,a primo dei quali (ordinaria produzi01I1e) si riferisce aglj industriali 
in senso proprio, mentre il sOOO!Ildo (app.ro'VV&gionamento del:le oose successivamente 
al conrtra:tto) riguarda esclusivamente i commercianti. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1135 

Enrtro iambito deZla legge di registro, la quailicfiailZione giuridri,oa 
del mpvporto oome vendita o appalto 8econ1do i criteri di cui tilla 

l. 29 lwglio 1941, n. 771, vale ad ogni effetto e qui1ndi a111Che a quello 
<Jeiliobbligo della registrazione nel termine fisro, anzich� nel solo 
oaso d!wso (5). 
(Omissis). -Con il primo meizzo si ecoopisoe dal contribuente e 
ricorrente Bruno Conti la inosservanza delle regole sulla competenza 
territoriale, essendosi adito il Tribunale di Mliano, prur essendo es1so 
Conti domidliato a Genova. 

Come ha esattamente os1servato la difesa dell' Amministrazdone 
interessata, f eece.zione d'incorrnpet1eo:iza territoriale, se basata sulla 
norma generale dettata dall'art. 38 c.p.c. non sarebbe amrrnissih!ile 
in Cassazione, essendo essa proponibile soltanto con la compaTSa di 
risposta (o col primo atto difensiivo) del giudizio di primo gmdo. 

Senonich�, la competenza teTritoriale per le control\l'eTS.ie in materia 
airrnposta, come quella in esame, non Si deitenrnina in baise alla OT�dinaria 
e gen1eTale disposizione del coidiee di �procedura ma deve> essere 
stabilita in relazione al luogo (nella specie, Milano) in cui ha sede 
fufficio che ha proceduto alfaccertamento ed alla liquidazione del 
tributo (art. 8 t.u. 30 ottobre 1933, n. � 1611)'. 

Con il secondo mezzo si sostiene ohe, avendo f Amministrazione 
prorrnos1so giudizio daivanti alla o!l'dinaria autorit� giuriis1dizionaile, a 
questa dovevano ritenersi automaticamente demandate tutte e cias1cuna 
delle questioni. sollevate in sede di conteni'.ioso amministrativo. 

Tra le altre, ainohe quella velatiiva alla chiesta e non ottenuta 
riduzione deHa hase imponibile. 

Contro tale tesi la sentenza denunciata ha opposto, in limite, la 
decadenza prevista dall'art. 146 della legge di regtstro (1. SO dicemb:
re 1923, n. 3269), non avendo il Conti propoisto alcuna dorrnanda nel 
termine perentorio di mesi sei previsto dall'anzidetto art. 146. 

Ne deriva che nel giudizio davanti al magistrato O!rdinario poteva 
discutersi soltanto delle questioni relative alle domande temrpestivarrnente 
e ritualmente proposte dall'Amministrazione. 

(5) I criteri di qualificazione di oui alla 1. n. 771 del 1941 valgono, per 
espressa affermaziCJIIle della legge stessa, � agli eff!'ltti della imposta di registro ,, , 
e la Cassazione non ha avuto difficolt� ad affermare che tali effetti non sono 
soltanto que11i relativi alla applicazione della competente aliquota cli imposta, 
ma rtutti quelli che la normativa della imposta cli registro considera giuridicamente 
rilevanti, e quindi anche quelli relativi all'obbligo ed alle modalit� (in termine 
fisso o in caso d~uso) della registrazione. 

1136 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 

L'arutonomia del procedimento davanti alle Commi:ssioni amm1mstratiive 
rispetto a quello che viene ex novo instaurato davanti all'autorit� 
giudiziaria ordinaria vieta di parlare di effetto devolutivo del 
ricorso proposto dinanzi al giudice ordinario e di ricorso inoidentale, 
come fa il ricorrente. Maturato il temi.ine di decadenza sopra menzio-. 
nato, la staruizione della Commissiione Centrale rimane ferma e la 
parte la quale sia incorsa nella suddetta decadenza non pru� risollev3a1e 
questioni ed eccezioni gi� r-isoJte con quella statuizione. 

La doglianza formulata con il successivo mezzo di ricoTSo (motirvo 
terzo) attiene alla suss~stenza della prorva in ordine alla ciricostanza, 
affermata dal gi:udioe del merito, che il Conti, per la esecuzione del 
tassato contratto di fornitura di caTbone, dorveva procurarsi, sruocessivamente 
al contratto stesso, la mwce oggetto della fornitura, realizzandosi 
in tal modo la iporesi prevista dal comma terzo delfart. 1 
della I. 19 luglio 1941, n. 771, per cui il rapporto dorveva considerarsi, 
ai fini tributari, oome di fornitura-appalto. 

La imprugnata sentenza della Corte d'Appello di Milano ha ritenuto 
per�, che, da vari elementi e dalle stesse ammissioni del Conti, 
risultaiva la prova della suddetta circostanza di fatto. Al ohe si deve 
aggiungere che, in definitiva, neppure in questa sede il ricorrente 
contesta ohe la merce dorverva procurarsela successivamente -alla stiprulaziOIIle 
del contratto di fornitrura. Egli oppone solamente ohe il 
commercio di carbone cost.itui1va roggetto della sua ordinaria attivit�. 
Ma l'osservazione, irrilevante r:ispetto all'asserita violazione dell'articolo 
2697 e.e. in materia di onere probatorio, pu� valere in astratto 
pe!r quanllo conce!l"lle il quarto mezzo del ricm�so, 'con il qruale si 
sOSll:i.ene, per rappunto, ohe nella specie sia a:pplimbile non il terzo 
ma il quinto comma del sopraindicato art. 1. Il quale dispone ohe 
devono con:S'i!demrsi, sempre ai sol.i fini dell'imposta di regi,stro, � vendite, 
i contratti con i quali una ditta si obbliga di .consegnare cose 
che OOStituiS.COil10 f oggetto della Si\la ordinaria p!rOduzione ll � 

:�: chiaro, per�, che tale norma si riferisce unicamente ai fabbricanti 
e produttori, e non gi� ai comme'l'Cianti che assumono forniture 
di merci, di CUii non sono prodruttori, sotto forma di somministrazioni 
periodiche o aippro'V'Vigioname:nti a trattn corntinuartivo. Tanto dsu1ta 
non soltanto dalla stessa formulazione letterale del precisato comma 
quinto e dal suo coUegamento logico con il comma terzo del medesimo 
arti,oo1o di legge, ma anche dal comma sesto, che � appunto 
rivolto a vieppi� chiarire la portata della cennata dizione, � oodinaria 
produzione n, usata. dal capo;yerso che lo precede. 

Detto comma sesto av:verte infatti che per ordinaria produzione 
derve intende!l"si quella � dell' o'l1dinaria organizzazione industriale e 
attrezzatura tecnica della 1ditta produttrice, che pu� desumersi dall'inquadra:
menrto srindacale della ditta, dalla dernuncia alla Camem di 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1137 

Commereio... eoc., ancorroh� i pmdotti mbiscano nella fabbricazione 
variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente �. 

Nella specie � pacifico che si versa in materia di somministrazione 
di caTbone a tratto continuativo as's:unta da un commerciante, come lo 
stesso Conti si qualifica. In tale fattispecie trO'Va puntuale applicazione 
il gi� menzionato comma terzo dell'art. 1 che recita: "le somministrazione 
periodiche o gli appro'Vv~gionamenti a tratto continuativo 
sono parificati, aigli effett,i tributari, agli appalti quando l'wssuntoi"e 
debba produrre o procuraxsi, posteriormente al contratto, le cose 
promesse � � 

Sotto questa regola caide, pertanto, il rapporto negoziale del quale 
si discute, cos� come ha esattamente dichiarato il giu1dice del merito. 

Con il sesto mezzo il ricouente denuncia la vfolazione e la falsa 
applicazione dell'art. 5 della legge di registro, ali. D (regiistrazione, 
solo !in caso di uso, delle convenzioni tra oomme11cianti). Secondo 
questo moti'VO di riOOT'SO, la Corte aivrebbe riconosiciuto ohe l'atto in 
questione fosse di vendita secondo le comuni norme del diritto ciivile, 
ma avrebbe poi erroneamente applicate tutte le nOl'ffie tributarie proprie 
dell'aippaJto, tm cui quella della registrazione in termine fisso. 
La tesi si affida ad una interpretazione irrazionalmente restrittiva 
della I. n. 771 del 1941, per cui la paT'i:ficazione della fattispeicie 
all'appalto dovrebbe essere limitata ailla sola applicazione dell'aliquota 
d'dmposta, non alle altre norme tributarie aipplicahili pe[" l'appalto. 
Ma, entro I'ambito della legge di registro la equiparazione o, meglio, 
la qualificazione giurid~ca del rapporto come di contratto d.'appalto, 
vale ad o~i effetto e quindi anche a quello dell'obbligo della reg;istrazione 
nel termine fisso, anzich� nel solo caso di uso. 

La questione sollevata, infine, �con il sesto ed ultimo mezzo del 
ricorso, non � strettamente connessa con la contestazione circa il criterio 
di imposizione valevole nena specie, ma riiguaroa la prertesa di 
dsa11cimento del danno derivato dal rifiuto dell'uffido finanziario di 
rilas1ciare copia della s�entenza non registrata, ohe pertanto non fu 
po,ssibile poil"re in esecuzione. 

La causa del lamentato rifiuto della p.a. � proprio la mancata 
registrazione e la vioJazione della legge fiscale da parte del preteso 
danneggiato. Manca quindi un comportamento illegittimo ed illecito 
�dell'ufficio finanziario, sul quale soltanto il ricorrente avrebbe potuto, 
fondare la propria richiesta di danni. Ma la Corte ha ritenuto, poc 
giunta, che l'attore nop aiveva neppure provato o chiesto di pro1Vare 
la specifica omissione addebitabile all'ufficio e, soprattutto, il danno 
che ne sax.ebbe deri1Vato. 

Pertanto, ainche sotto quest'ultimo aspetto, il rico;rso si presenta 
sfornito di fondamento e come tale deve essere rigettato con le conseguenze 
di legge. -(Omi:ssis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1138 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 settembre 1964, n. 2398 -.Pres. 

Caporaso -Est. Malfitano -P.M. Trotta (conf.) -Amministrazione 
Finanze (avv. Stato Masi) c. Soc. Innocenti Mangili Adriatica 

Imposta di registro -Imposta di titolo -Applicabilit� � Pre� 
supposti. 

(legge registro, art. 72). 

Ai fini deiliOYp']Jilioazio'll!e dJeiliinwpolS't'a .dJi tiitoiw, di cwi, a~iarrt. 7 2 
d!el&i �legge .dJi regiis,tro, oooorrre che la oonvenz,ione, pefl' la qu(])le iimposta 
� dovutia, sia sbata invoor:ota .dJa wna delle parti come Za ragione 
giu.s<tificatrioe .dJeiMa prropria dJomoodJa, dJi tal che ~l giudice ne debba 
neicesso:riwneinte .tener conto siia oome una deille ragioni per OJOCogLiere 
1,a dnnumdJa, sia per esdudere che qwe.sta possa trovaJre adJegwata giu8/:
ifioazione nel~ oonveinz.ione meicksrima, dJelk qwale, � perrtooto, non 
pu� omertt�etfJ'e d� acc:erMtre l'esistenza e di dibhiarare il contenuto, 
dovendone ~eutere ai firvi deilZa decisione. 

(Omissis). -Con l'unico motivo di riooirso, denrunzfandosi la vio-lazione 
degli artt. 11, 12, 14 e 72 della legge di registro e 2, 114 e 115 
della tariffa allegato A alla legge medesima, si censura la sentenza 
impugnata per arvm ritenuto ohe nell'ipotesi in �cui s~a stato escluso 
da una sentenza di secondo gmdo, passata in giudicato, resistenza 
del rapporto giuridioo posto a fondamento dalla imposta di titolo 
pagata con la registrazione della sentenza di primo grado, il oontribuente 
possa ottenere La restituzione dell'imposta medesima. 

L'imposta di titolo ed il diritto al rimborso nell'ipotesi di 
riforma della sentenza. 

La massima, che, come si vedr�, non riflette esattamente la questione 
decisa, corrisponde ad una gdurisprudenza che pu� ritenel'.si pacifica e pienamente 
conforme alla tesi sempre sostenuta dall'Avvooafura : oltre alla sentenza 
richiam�ta nella motivazione {Cass., 9 luglio 1962, n. 1799, Foro irt., 1962, I, 
2088), in numerose altre pronuncie la Cassazione ha deciso nello stes�so senso 

{v. Cass., 10 ottobre 1961, n. 2063, Foro it., 1962, I, 1340; 22 novembre 1960, 
n. 3121; 31 luglio 1957, n. \)269; 24 settemhre 1956, n. 3252, Riv. leg. fisc., 1956, 
1748; 5 aprile 1946, n. 386), seguendo un indirizzo condiviso dalla dottrina (BERURI, 
Le leggi di registrro, 1960, 185; UcKMAR, La legge di registro, 1958, vol. Il, art. 72; 
}AMMAIUNO, Commento alla legge sulle imposte di reg.Wtro, 1959, I, 650. 
Affermazioni altrettanto pacifiche, in quanto cocollairi necessari della no!lm 1 
di cui all'art. 72 della legge di registro e della particolarit� dell'iporesi da que5t.a 
prevista e che si trovano ripetute dalla giurisprudenza e dalla dottrina dianzi citate, 
sono le seguenti: 

-l'imposta di titolo � dovuta soltanto nel caso in cui la domanda sia avanzata 
da chi fu parte della convenzion� e non da un terzo; 
-ove l'atto venga enunciato in due successive decisioni non si pu� procedere 
a duplicazione d'imposta; 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1139 

Al Tiguardo si deduce che la diversa definizione giuridica data 
dal giudice di appello al rapporto dedotto in giudizio dalle parti non 
pu� dair luogo alla restituzione dell'imposta pagata perch� non rientra 
tra le ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 14 della legge di 
registro, nelle quaili � ammessa la restituzione, e che, anche se allia 
!imposta di titolo volesse attribuirsi natura rontrattuale anzich� giudiziale, 
non potrebbe mai.farsi luogo alla restituzione, in quanto la legge 
la prevede soltanto per gli atti nulli fin dall'origine. 

La censurn � priva di fondamento. 

La Corte di merito, esaminate le sentenze pronunziate dal Tribu


�~ l'imposta � dO'\'Uta tanto se la convenzione venga invocata dall'attore nella 
domanda, quanto se venga eccepita dal convenuto, purch� la sentenza ne abbia 
dovuto teneT conto (peraltro v. �in senso contrario, ma dubit:ativamente: UcKMAR, 
op. cit., 1953, II, 522); 

-rioonosciuta dalla sentenza la convenzione sulla quale l'imposta s!i basa, 
questa va Hquidaita non sulla somma che ha formato oggetto della domanda e 
della pronuncia, ma sull'inteiro ammontare della convenzione enunciata (ofr. Comm. 
Centr., 19 febbraio 1958, n. 1979, Riv. leg, ~c., 1959, 1422); 

-1a sentenza rappresenta soltanto la condizione per l'applicazione dell'imposta 
di titolo, l'oggetto dell'imposta norn essendo la sentenza in s�, ma la cornvenzione 
menzionata in sentenza (cfr. App. Trento, 15 maggio 1959�; App. Milano, 
24 luglio 1956, Relazione Avv. Stato, 1956-60, II, 503). 

Ooooi;re avvertire peraltro che quest'ultima affermazione, in s� sostanzialmente 
esattissima -l'impo~a non colpisoe la sentenza, ma l'atto atfiraverso la sentenza ha 
dato origine ad un contrasto d'opinioni circa le cornseguenze che da molti s� 
sono tratte per stabilire la natura giuridica dell'imposta di titoh 

Si sostiene infatti da una buona parte della dottrina (VIGNALI, Le tasse di 
f'egistro, 1908, II, 140; UcKMAR, op, cit., 19'58, 566; ]AMMARINO, op. oit., 650; 
MoNTALBANO, Tasse giudiziali e di titolo nella legge di registro, 1947, 204) che 
l'imposta di titolo ha natura contrattuale e non giudiziale poich� l'eleme:nto veiro 
ed unico che abilita la Finanza ad imporre il tributo � dato dalla convenzione in 
tanto in quanto venga riconosciuta vaHda 'ed efficace dalla sentenza, tanto ohe se 
ne � tratto il principio, affermato anche dalla giurisprudenza (Cass., 4 luglio 1941, 

n. 2036; 31gennaio1948, n. 146; Comm. Centr., 17 febbraio 1943, n. 66722 citate 
in PEPE, Rassegna di giurisprudenza sulla imposta di registro, 1959, 257), che il 
rapporto di imposta sorge al mQIIIlento in cui viene stipulato il negozio giuridico o 
viene formato l'atto, anche se il diritto a tassare l'atto sorge (rectius: pu� esseir fatto 
valere) nel momento in cui la convenzione viene e:nunoiata. 
Altri autori invece (BERLIRI, op. cit., 498) ritengono che osti, alla configurabilit� 
dell'imposta di titolo come imposta contrattuale, la norma di cui all'art. 6 
della legge di registro e le considerazioni che se ne possorno trarre sui prrincipi 
generali cui � ispirata la legge, coordinandola con le norme di cui agli artt. 1, 5 
e 8 (cfr. anche GuGLIELMI-AzzARITI, Le imposte di registro, 1959, 132). L'argomentazione 
� tutt'altro che debole. Considerato infatti che la legge di registro � 
imposta sugli atti, tanto che sono per essa (entro certi limiti: v. artt. 11, 12, 14) 
indifferenti le vicende dei rapporti che da quelli scaturiscono; che l'art. 6 distingue 
tassativamente le imposte di registro in contrattuali e giudiziali, a seconda della 
natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate; che la stessa legge, nel 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1140 

nale e dalla Corte d'Appello di Genova nel giudizio svoltosi tra la 
SAIMA, la SATERNA e la CRESA, ha riteinuto che mentre il Tribunale 
aveva afferrrnato che la domanda p(foposta dalla SAIMA era 
fundata sull'assunzione da parte della SATERNA della garanzia della 
consegna della meroe e, con le " imprecise e non chiare espressioni n 
adoperate nella motivazione, aveva offerto la possibilit� di ritenere 
che f accoglimento deHa domanda medesima fosse fondato su un oontratto 
di .oomprnvendita concluso tra le parti, la Corte d'Appello, pur 
confermando la oondanna della SATERNA alla .oonsegna della merce 
e al risarcimento dei danni a favore della SAIMA, aveva escluso che 

suo complesso, � divisa, .nel titolo I, in tre capi, il secondo dei quali concerne le 
" disposizimvi speciali per l'a:ppilicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratt-
i civili ,, mentre il terzo � intitolato " Disposizioni speciali per l'applicazione e 
liquidazione delle tasse giudiziali "; che l'art. 72, che prevede l'imposta di titolo, � 
collocato sotto quest'ultimo capo; considerato infine che l'imposta stessa � applicata 
sulle� sentenze che enuncino convenzioni, sembrerebbe necessario concluda-e che 
anche nel caso di specie �si tratti di imposta giudiziale. 

Conclusione questa, per�, che persuade poco e non tanto perch� si voglia 
affermare che proverebbe troppo (proverebbe cio� che anche l'imposta di titolo � 
una tassa, avendo la stessa natura delle tasse su sentenza: art. 68), affermazione 
che trascurnrebbe dis�involtamente: a) che la distinziooe fra tassa e ~mposta � pi� 
finanziaria che giuridica; b) che � difficile attribuire natura di tassa alla tassa propmzionale 
ed alla stessa tassa graduale di sentenza, per l'evidente sproporzione fra 
tributo percepito e servizio reso (per questi concetti ofr. GIANNINI, Istituzioni di 
diritto tributario, 1955, 44 e segg.), quanto perch� sembra che indulga troppo su 
considerazioni di carattere formale, impedendo un� chiam visione delle innegabili 
differenze tra la tassa di sentenza e l'imposta di titolo. 

Non v'� dubbio infatti che, mentre la prima colpisce la sentenza in quanto 
tale, come mera pronuncia del magistrato, la seconda colpisce la convenzione 
intervenuta tra le parti, in quanto evidenziata dalla sentenza: nel primo caso la 
sentenza � il presupposto di fatto del tributo, nel secondo � soltanto condizione 
necessaria per la percezione dello stesso, dovendosi il presupposto ravvisare nella 
convenzione enunciata. 

La distinzione � particolarmente evidente nel caso di imposta proporzionale 
su sentenza: qui � la sentenza che unicamente e direttamente costituisce presupposto 
del tributo, in virt� della sua efficacia costitutiva di rapporti giuridici 
nuovi, identificandosi l'atto con la manifestazione di volmt� del giudice (si pensi 
alle sentenze costitutive, in cui la pronuncia giurisdiziooale tiene luogo della volont� 
delle parti inadempimento del con,tratto preliminare ecc.). 

Nell'imposta di titofo invece la sentenza � semplice strun'i.ento: accerta l'esistenza 
di un atto a natura negoziale, nel contempo servendo da documentazione 
dello stesso: il negozio e la sua documentazione scritta non si identificano, provenendo 
da due diwrse fonti, l'una dalle parti, l'altra dal g~udice (ofr. Trib. Firenze, 
13 marzo 1957, Foro pad., 1959, I, 138 con nota). 

Questa scissione fra I'essa:e del negozio ed il suo apparire agli effetti tributari 
costituisce la pi� tipica caratteristica dell'enunciaziooe e non ha solo valore di 
distinzione teorica, poich� rilevanti sono le conseguenze sostanziali, ad essa dovendosi 
far risalire il retroagire del rapporto tributario al momento in cui il� negozio � 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1141 

tale condrunna potesse fondarsi su un contratto di compravendita e su 
altra convenzione conclusa tra le parti, rilevando ohe lo zuocherro 
oontenuto nei seimila saochi, parte dei quali non risultava consegnata, 
era stato temporaneamente importato dall'estero dalla socielf:� Venohi 
Un~ca �di Torino, previo pagamooto della prescritta cauzione, per essere 
lavorato e riesportato e che le parti in causa � erano intervenute in 
questo affare in qualit� di vettori, spedizionieri, intermediari � e non 
in qualit� di � oompratori �. 

Alla stregua di questa interpretazione, non contestata dall'Amministrazione 
rimrrente, la Corte di merito ha correttamente ritenuto 

sorto (cfr. le applicazioni in materia di societ�: � stato stabilito che in caso di 
enunciazione di una societ� di fatto, il valore imponibile non � costituito dal patrimonio 
sociale al momento dell'enunciazione, ma deve determinarsi in base al 
capitale originariamente conforito�: Cass., 31 gennaio 1948, n. 148, cit.). 

Alla luce di quanto precede la questione se l'imposta di titolo abbia natura 
contrattuale o giudiziale perde molto del suo valore ed appare pi� che altro una 
distinzione di. carattere terminologico: se si ha riguardo Ull!icamente alla formulazione 
dell'ari!:. 6 ed alla natura dell'atto cui � applicata, deve convenirsi che � 
imposta giudiziale, ma con eguale esattezza si deve afFe�rmare che il suo presuppost~ 
non � una sentenza ma un atto negoziale. La duplicit� di soluzione che la 
questione presenta a seconda che sia guardata sotto il profilo formale o sotto quello 
sostanziale � un ulteriore indice delle innegabili differenze fra tassa di sentenza e 
imposta di titolo. 

""" 

Sin qui le brev.i osservazioni suggerite dalla massima. Questa per�, come 
s'� precisato all'inizio, non riflette la questione che � stata portata all'esame 
della Suprema Corte: come si legge nella motivazione, si trattava di decidere 
se dovesse essere o meno rimborsata l'imposta di titolo, Hquidata su una convenzione 
enunciata in sentenza e non registrata, nell'ipotesi in cui la sentenza 
che contiene l'enunciazione sia stata riformata dalla sentenza d'appello che abbia 
escluso l'esistenza della convenzione stessa. 

Il problema ha contrastanti soluziooti in dottrina, ritenendosi da taluni (UcKMAR, 
op. cit., Il, 566; ]AMMARINO, op. ciot., I, 658) che l'imposta vada .rimborsata, mentre 
altri sono di diverso avviso (cfr. BERLIRI, op. cit., 498; GuGLIELMr-AzzARITI, 
op. cit., 132). 

L'argomentazione fondamentale della tesi contraria al ;rimborso si basa sull'inapplicabilit� 
all'ipotesi dell'imposta di titolo della norma di cui all'axt. 14 legge 
di registro: si sostiene infatti che non ricorre il caso dell'atto nullo fin dall'odgine 
e la cui nulliit� non sia sanabile ad opera delle parti, poich� la nullit� della sentenza 
� sempre sanabile, essendo sufficiente che le parti non la impugnino nei termini 
perentori stabiliti dalla legge. Si ricono.sce .invece il diritto alla restituzione dell'imposta 
nell'ipotesi di sentenza inesistente, ma, poich� ;rispetto a questa non 
sussiste l'obbligo di richiedexe la registrazione e quindi di pagare la tassa, ove 
questa sia stata pagata, si verterebbe nell'ipotesi di imposta indebitamente peroettd, 
onde non si tratterebbe propriamente di rimborso, ma di restituzione (BERLIRI, 

op. Zoe. cit.). 

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11.42 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
che rArrmnini~trazione medesima fosse obbligata a restitrnire l'imposta 
<li titolo pwoepita in sede di registrazione della sentenza pronunziata 
dal Tribunale di Genova nel giudizio S'V'Oltosi tra la SAIMA, la 
SATERNA e la CRESA, essendo stata esclusa, con pronunzia passata 
in giudicato, l'esistenza del preteso contratto di compravendita 
per il quale rimpasta era stata risoossa. 
Invero, come questa Corte Suprema ha altre volte affermato, ai 
fini dell'applicazime dell'imposta di titolo di cui alfart. 72 della legge 
Chi invece ritiene che l'imposta vada rimborsata afferma che, dait:.a la sua 
natura ed il suo fondamento, essa in tanto ha ragion d'esseire in quanto �esiste e 
permane definitivamente il titolo (sentenza) che riconosce e d� efficacia alla convenzione; 
onde si deduoe che, se questo titolo viene annullato, verrebbe a mancaTe 
il di,ritto alla percezione e che quindi nell'ipotesi che un suooess!�vo giudicato 
accerti che la convenzione non ha avuto luogo,, dovr� essere :restituita l'imposta 
di titolo, ferma naturalmerute <restando la tassa giudiziale legittimamente percetta 
sulla sentenza riformata. (UcKMAR, }AMMARINO, op. cit.). 
Per quanto riguarda la giurisprudenza, le decisioni in materia so'll!o scarsissime: 
merutre la Commissione Centrale ha talvolta ritenuto che l'imposta di titolo 
vada rimborsata in caso di riforma della �sentenza (v. Comm. Centr. V, 27 novembre 
1950, n. 17916, Gitl<I'. imp., 1953, n. 32), la Corte di Cassazione non risulta "':a:-: 
che sia mai stata investita espressamente dell'esame della questione. 
Oltre infatti alla sentenza che si annota, ma che, come si dir� pi� avanti, non 
ha risolto la questione, vi � una sola decisione in cui la Cassazione (9 luglio 1962, 
n. 1799, cit.) ha affermaJto che l'imposta di titolo � do~ta anche se la sentenza 
che enuncia la convenzione venga successivamente conformata o riformata pe:r 
diversi motivi, esclusione fatta dell'ipotesi di nullit� della convenzione. 
Quest'ultima affermazione peraltro non ha avuto in quella sentenza un'adeguata 
motivazione, poich� altro era l'oggetto del giudizio: si trattava infatti in 
quella sede di decidere se dovesse essere rimbO!l"sata un'imposta di titolo percepita 
su di una sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di restituzione 
dell'imposta di fabbricazione sulla base di una convenzione v&bale enunciata in 
sentenza, mentre la Corte d'Appello aveva irite'll!uto che alla restituzione della 
stessa imposta la parte aveva s� diritto, ma non in base alla convenzione, bens� 
in virt� di una n{lll"llla di legge. 
Sosteneva quindi la ricorrente che, ess�endo stato dal secondo giudice escluso 
ogni rnpporto fra la convenzione e la sentenza di primo grado, l'imposta di titolo 
non era pi� dovuta in v:irit� di un fatto sopravvenuto agente con efficacia retroattiva. 
Come si vede, in quel caso il giudicato di secondo grado non aveva minimamente 
intaocato l'esistenza della convenzione accertata e documentata dalla sentenza del 
Tribunale e la Cassazione, facendo retta applicazione delle norme delle legge di 
registro, aveva respinto il ricorso, senza esaminare in modo approfondito, poich� 
non ve ne era bisogno, la questione che qui interessa: si � infatti limitata ad 
01>'servare che non � ammessa la restituzione dell'imposta in dipendenza di una 
successiva sentenza di altro giudice " salvo il caso che nella nuova pronuncia si 
dichiari la nullit� della convenzione (art. 14 della legge di regish�o) n � 
. La questione quindi � lungi dall'essere decisa e tanto meno la sentenza che 
si annota � in grado di fornire un indirizzo giurispmdenziale, �poich� la Cas8azione 
ha ritenuto di dover Te.spingere il TicOT80 sul premppogt;o che nessuna enunoiazione 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1143 

di Tegistro, oooorre che la oonvenzione per la quale l'imposta � dovuta 
sia stata invocata da una delle parti come la ragione giusti:ficatrice 
della propria doma'D!da, di tal che il giudice ne debba necessariamente 
tener oonto sia �come una delle ragioni per acooglieire la domanda, sia 

1

per 1esdudere ehe questa possa trovaTe adeguata giustificazione nella 
oornvenziooe medesima, della quale, pertanto, non pu� omerf:tere di 
aooertare l'esistenza e di dichiarare il contenuto, dovendone dis�cute:re 
ai fini della decisione (v. sent. n. 1799 del 1962). 

di contratto verbale concluso fra le parti fosse contenuto neUa sentenza del Tribunale 
sottoposta ad imposizione. 

Infatti, nonostante talune esp:ressioni della motivazione che potrebbern far 
ritenere il coo:rtrario, la conoscenza dei fatti e delle vicende processuali che hanno� 
portato a questa sentenza giustificano l'affermazione che p:recede. 

La sentenza .tassata, inve:ro, aveva accolto la domanda con la quale la SAIMA 
aveva chiesto che la Soc. SATERMA venisse condannal!:a alla consegna di un certo 
quantitativo di zucchem mancante rispetto a quello che l'attrice aveva diritto di 
ritirare in virt� di un buono di consegna giratole dalla SATERMA. 

La Code d'Appello, con rettifica della motivazio'!l!e, conferm� tale sentenza. 
Pagata l'imposta di titolo sulla sentenza di primo grado, la SAIMA ag� per il 
rimborsu della ste5sa e, ment:re il Tribunale ritenne che la sentenza tassata non 
enunciava un CO'Il!tra,tto di vendita di beni mubili, ma una f�dejussione, conseguentemente 
condannando l'Amministrazione alla restituzione della differenza d'imposta 
indebitamente percetta in pi�, la Corte d'Appello afferm� che la sentenza, per la 
quale era stata risco,ssa l'imposta di titolo e quella che la confermava, non enunciavano 
n� un contratto di vendita n� una convenzione, condannando perci� l'Ammin.
istrazione alla restituzione di tutta l'imposta. 

La Cassaziune quindi non si � trovata di fronte al problema se dovesse essere 
ordinato il rimborso di Ulna imposta di titolo� legittiimmente percetta su di una 
sentenza che enunciava una convenzione posta poi nel nulla da una sentenza 
successiva, ma di fronte a quello, sensibilmente diversu, se dovesse essere ordinata 
la restituzione di un'impo,sta che era stata percebta sul presupposto, rivefatosi 
fallace, che esistesse una sentenza contenente un'enunciazione e che era stata 
quindi illegittimamente riscossa. D'altronde i limiti del giudizio di Cassazione 
impedivano di esaminare l'esattezza della sentenza impugnata, l� ove quest'ultima 
escludeva che la decisione tassata avesse enunciato una convenzione assoggettabile 
ad imposta, per cui � stato agevole per la Suprema Corte superare l'ostacolo, affermmdo 
che nel caso di specie non v'era stato un previu acoe:rtamento giudiziale 
di una cunvenzione verbale che potesse giustificare la percezione dell'imposta 
di titofo. 

L'unico precedente giurisprudenziale, dunque, � rappresentatu dalla sentenza 

n. 1799 del 1962 che appare favorevole alla tesi del rimbmso, ma che, come si � 
gi� dettu, � scarsamente indicativo�, tanto pi� che anche in dottrina manca un 
approfondimento delle opposte tesi che si prospettano. 
Non � argomentazione probante, infatti, quella secondo la quale l'art. 12 
della legge di registm non sarebbe di ootarolo alla restituzione dell'imposta, perch� 
quando si sia accertato che la convenzione sulla quale � stata applica,ta non � 
mai esistita, l'imposta stessa dovrebbe COillSiderarsi peroetta irregolarmente (UcKMAR, 
op. cit.), poich� � facile osseTvare che legittimamente si � richiesto il pagamento 

12 



1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

N� pu� sosteneTsi che l'imposta non possa esse-e restituita peT il 
principio sancito nell'art. 2 della legge di registro, secondo cui la 
nullit� deJJ.'atto non importa la restituzione dell'imposta pagata per la 
sua registrazione, se non nei casi tassativamente stabiliti dall'art. 14 
della legge medesima, peroh� tale principio non � applicabile nel caso� 

del tributo in presenza di una sentenza contenente enunciazione. Del resto non sf 

potrebbe nemmeno obiettare che si tratta di una situazione con efficacia retroattiva,. 
perch� l'art. 124 prevede altre ipotesi di fatti che retroagiscono al momento della 
formazione dell'atto, come il verificarsi della condizione risolutiva e ciononostanteesclude 
il diritto alla restituzione. 

Il principio in virt� del quale l'atto � svincolato dagli eventi ulteriori e non 
opera quindi agli effetti dell'imposta di registro la funzione giuridica della retroattivit� 
-salve sempre le eccezioni previste dall'art. 14 -� validamente opponibile 
anche alla risoluzione ministeriale (Bollettino Ufficiale Tasse sugli affari,. 
1917, 727) riportata da UCKMAR e }AMMARINO e che, favorevole al rimborso, concludeva 
affermando': � La restituzione, adunque, non avviene in base all'art. 14, 
ma bens� in base al concetto che la tassa fu indebitamente percepita in base ad 
una condizione di cose che � venuta a rivelarsi fallace ". 

D'altra parte non appaiono immuni da critica nemmeno le argomentazioni 
che si adducono per sostenere la tesi contraria al rimborso; n� quella che equipaira. 
l'imposta di titolo alla tassa su sentenza, n� l'altra che si rif� alla sanatoria della 
nullit� della sentenza per mancanza di impugnazione nei termini previsti dalla legge~ 

La prima trascura del tutto le caratteristiche che differenziano sostanziali.
nente i due tributi, cui si � accennato sop!ra, senza contare che potrebbe portare� 
all'assurda conseguenza di una ripetizione dell'imposta di titolo per ogni successiva 
decisione: se si nega che all'imposta di titolo sia applicabile la norma dell'art. 14� 
perch� :se ne afferma la natura giudiziale, ci vuol pooo ad affermare che si applicano 
le norme relative alle tasse giudiziali e che quindi, in mancanza di una norma. 
espressa che lo escluda come per le tasse graduali, l'imposta di titolo sia ripetibile. 

La seconda argomentazione del resto omette di considerare che la sanabilit� 
della nullit� ad opera delle parti previste dall'art. 14, n. 2, non pu� che riferirsi 
alla convenzione enunciata e non gi� alla sentenza, perch� quella norma disciplina 
la nullit� dei :soli atti negoziali; che l'impos.ta di titofo ha ad oggetto non gi� la. 
sentenza, ma la convenzione in quella enunciata, e che pertanto la funzione stru-� 
mentale che a questi effetti la sentenza acquista impedisce di affermare che la. 
dipendenza della nullit� della decisione dalla volont� delle parti caratterizzi anche 
la nulHt� della convenzione, Infatti, una volta che dalla sentenza di secondo grado� 

o da quella di Cassazione sia stata riconosciuta la nullit� della convenzione enunciata 
dalla sentenza precedente, poco imporra che all'impugnazione le parti avrebbero 
potuto rinunciare, poich� � innegabile che � venuto meno il presupposto di 
fatto dal quale era sorto il rapporto d'imposta ed � quindi a questo che deve aversi 
riguardo per stabilire se il b'ibuto vada restituito: se la nullit� della convenzione 
accertata della successiva sentenza sia del tipo previsto dall'art. 14, n. 2, l'imposta 
dovr� essere :restituita, come pure nel caso che sia accertata l'inesistenza della 
convenzione, in quanto un aitto inesistente non pu� essere aissoggettato ad imposta. 
(cfr. giurisprudenza cit. in DE BoNo, La legge di registro, I, 1961, 53, � 47). 
Nessuna delle due opposte soluzioni del problema, quindi, sfugge alla critica; 
forse, a mutare lequilibrio che le considerazioni che precedono hanno creato,. 
varrebbe tener presente la natura sostanzialmente contrattuale dell'imposta di 
titolo nel sen,so sopra accennato, la strumentalit� della sentenza rispetto all'att0> 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1145 

in esame, nel quale l'imposta di titolo � stata risoossa non per un atto 
nullo, ma per un atto la oui esistenza � stata esplicitamente esclusa 
dal giudicato furmatosi sulla pmnunzia in relazione alla quale si � 
proceduto a tale ris1cossioo.e. 

Consegue che si deve rigettare il ricmso. -{Omissis). 

enunciato, il retroagire del rappo-rto mbutm:fo al momento in cui il negozio enunciato 
� stato stipulato e, infine, il fatto che oggetto dell'imposta non � la sentenza 
in s�, ma l'atto enunciato. 

:�: comunque auspicabile che la Cassazione tOlrlli ad esaminare la questiooe 
in modo pi� esplicito e completo. 

PAOLO VITTORIO DI TARSIA DI BELMONTE 

CORTE DI CAISSAZIONE, Sez. I, 26 ottobrn 1964, n. 2668 -Pres. 
Fibbi -Est. Fresa -P.M. Toro (conf.) -Ministero Finanze (avv. 
Stato Vitucci) c. Graziadei (avv. Cagliati Dezza). 

Imposta di registro -Case di abitazione non di lusso di nuova 
costruzione -Trasferimento contestuale della propriet� e 
dell'usufrutto a soggetti diversi -Agevolazione fiscale dell'art. 
17 della I. 2 luglio 1949, n. 408 -Applicabilit� alla costituzione 
dell'usufrutto -Esclusione. 

Imposta di registro -Atto con pluralit� di trasferimenti e contestuale 
pluralit� di usufrutto a favore di persone diverse Aliquota 
stabilita per valori inferiori a un milione -Operativit� 
per ogni singolo rapporto giuridico. 

(1. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 17; 1 agosto 1954, n. 600, art. 32). 
I benerfici fiscali p'l'e'Visti dJaU:aJl'it. 17 delZa legge 2 luglio 19'49, n. 408, 
per i trasferimenti di O{J)Sa di abita'Zione costruita ai sensi dellarrt. 13 
dJella me~desima legge, non trovano �applioozione in orr,dine oJJa costituzione 
a titolo o11!eroso di umrfrutto a favor~ di wn soggetto neppure 
quando sia effertJtuaita conte8tualmente alla vendita ad altro soggetto 
della nuda propriet� della medesima ClWa {l). 

La minove aliquota stabilita do]l'art. S2 della legge 6 agosto 1954, 

n. 603, pe:r i t:rasferimenti a titolo oneroso e per i corllferimenti in societ� 
(1) Le statuizioni oggetto della prima massima, della cui esattezza non � dato 
dubitaire, coistiruiscono ius reoeptum {cfr. oont. n. 2264/58; 20/63; 474/64 e 475/64). 
Le ragioni sono quelle riconosciute delle Sez. Un. nella ricordata sentenza 475/64 
riportata in queista Ras.regna, III, 567, con nota di adesione. 

1146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di beni immobili o di altri ditritti immobiliari per vcitori inferori ail un 
milione, nel caso di unico atto, con pluralit� di trasferimenti di nuda 
propriet� e contestuale pluralit� di costituzioni di usufrutto a fooore di 
persone diverse, opera �distintamente per ogni singolo trasferimwnto (2). 

{Omissis). -Con il primo motivo la ricorrrente denuncia la violazione 
e la falsa applicazione deU' art. 17 della I. 2 luglio 1949, n. 408 
e dell'art. 12 delle disposizioni prnliminari al codice civile in relazione 
aU'art. 360, n. 3, c.p.c. In particolare deduce che la Corte �di merito ha 
errato nel ritenere che la disposizione in esame comporti f agevolazione 
tributaria anche per le costituzioni di usufrutto in quanto la norma si 
limita a indicare i trasferimenti di case e nel linguaggio comune, giuridico 
e legislativo, trasferire una casa signif�.ca trasmetterne la propriet� 
e non gi� oostituire su di essa un diritto reale di godimento. 

La censura � fondata. 

Questa Suprema Corte ha fin dal 1958, con la sentenza n. 2264, 
aff�Tll1ato che le espressioni cc compravendita di appartamenti e trasferimenti 
di case � hanno nel diritto tributario un significato tecnico 
giuridico preciso, nel senso che sono adoperate per indicare i contratti 
tipici di compravendita, aventi per oggetto il trasferimento del diritto 
di propriet� nella sua interezza. Pi� recentemente, con sentenza n. 20 

{:2) La questione oggetto della seconda massima non � stata� affrontata con 
completezza. .Sebbene la decisione del caso di .specie �sia da ritenersi esatta, manca 
una motivazione capace di offrire criteri interpretativi valevoli per i numero~i casi 
che rsi presentano sull'applicabilit� dell'aliquota ridotta dell'imposrta di reg1stro 
stabilita con l'art, 32 della L 6 agosto 1954, n. 603 e abolita con l'art, 1 della 

1. 27 maggio 1959, n. 355. 
Il caso di specie � 1stato correttamente deciso, ma non tanto e non solo per 
la elementare considerazione contenuta nella :sentenza. Come � stato affermato proprio 
in occasione della risoluzione della controversia oggetto della prima massima 
(Sez. Un., 2 marzo 1964, n. 475, in questa Rassegna, III, 567) iJ. trasferimento della 
nuda pxopriet� � soggetto alla stessa imposta sul tra:sfmimento della propriet� 
piena, 1anche se la relativa percezione ha luogo in due tempi a norma dell'art. 21 
della legge di registro, e quesrta impoota � assolutamente diversa e separata da 
quella a cui � 1soggetta la contestuale costituzione di usufrutto a vantaggio d.i un 
terzo (Gass., 22 luglio 1958, n . .2664, Riv. leg. fisc., 1958, 1744); quindi, in applicazione 
dell'art. 9 legge oit., sui due negozi indipendenti e di diversa natura spetter� 
due volte la mitigazione dell'aliquota, che invece non potr� pi� ovviamente 
spettare sull'imposta di consolidazione che sar� dovuta dal nudo proprietario 
al cessare dell'usufrutto, poich� questa non � che un complemento del tributo gi� 
percepito sul trasferimento della nuda propriet� e che ha gfa fruito della riduzione, 

Ma nella ipotesi inversa la conclusione non potr.ebbe essere la stessa. Il contestuale 
trnsfe:dmento della nuda propriet� e dell'usufrutto a favore dello stesso 

-~ 

soggertto d� luogo ad una consolidazione per la quale sar� dovuta la relativa im-:= 
posta dal nudo proprietario alienante e contemporaneamente al trasferimento, per 
effetto di un un.ioo negoz:io, della propr.iet� piena a favore dell'acquirente; anche 
se il prezzo risulter� ripartito tra nudo proprietario e usufruttuario, l'acquirente ha 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1147 

del 1963, questa stessa sezione ha afferniato il principio che anche 
quando la costituzione a titolo oneroso di usufrutto a favore di una 
detel'IJ11.inata persona sia stata effettuata contestuahnente alla� vendita 
della nuda propriet� ad altro soggetto, non pu� ritenersi parte di un 
complesso atto di trasferimento, esserndo un negozio indipendente e 
distinto, e pertanto noo pu� trovare applicazione, relativamente all'usufrutto, 
la norma di cui all'art. 17della1. 2 luglio 1949, n. 408. L'~attezza 
di tale principio � �stata conformata e ribadita dalle Sezioni Unite con 
le sentenze n. 474 e 475 del 1963 e da tali insegnamenti non vi � motivo 
di discostarsi non essendo stato addotto alcun contrario argomento. 

Con il secondo motivo la riconente denuncia la violazione del1'
art. 32 della I. 6 agosto 1954, n. 600. In particolare deduce che la Corte 
di merito affermando che i trasferimenti previsti nel -contratto fossero 
quattro, non ha considerato che in realt� furono trasferiti due gruppi 
di cespiti e pertanto la minore aliquota d'imposta non poteva che essere 
applicata due volte. 

La censura non � fondata. 

L'art. 32 della 1. n. 603 del 19'54, strubilendo una minore al1quota 
dell'imposta di registro per valori fino a lire un milione, nel caso di 
trasferimenti a titolo oneroso, ha inteso aocordare il beneficio ad ogni 
singolo trasferimento come � palese dalla lettera e dallo spirito della 

unitariamente acquistato la propriet� piena della cosa gi� consolidatasi nell'alienante 
(Cass. 21 giugno 1956, n. 2192, Riv. leg. fisc. 1956, 1259). L:aJ.iquota mitigata in 
questo caso potr� appliCMsi una sola volta. 

La variet� dei casi che possono presentarsi suggerisce l'opportunit� di tentare 
di delineare, se possibile, dei principi di generale applicazione. 
L'aliquota ridotta compete per ogni trasferimento; ma esistono dei limiti 
che possono individuarsi con riferimento all'oggetto e ai soggetti dell'atto. 

Quanto all'oggetto, � evidente che non � consentito un frazionamento materiale 
deJla cos'a trasferita oltre i limiti della sua individualit� economica: non 
sar� di certo possibile moltiplicare l'applicazione della riduzione di aliquota 
vendendo un vano alla volta di una abitazione con tanti atti nessuno dei quali 
superi il valore del milione; n� dovrebbe essere ammesso frazionare l'oggetto in 
senso funzionale, come ad esempio \'endere un'area con una servit� che ne limita 
ledificabilit� e subito dopo rinunciare ad essa o il costituire un diritto di superficie 
e successivamente trasferire la propriet� del suolo gi:avato. 

Pi� diffi�oile � �stabilire i limiti con riguardo ai soggetti. Ma si pu� s:ubito 
dire che non pu� mai far.si una applicazione ripetuta della riduzione di aliquota 
in tutti i casi di unioo negozio giuridioo plurisoggettivo. L'unicit� del negozio 
(caso elementare quello della vendita di una coisa a due soggetti che acquistano 
congiuntamente o viceversa) non potr� mai consentire la mitigazione a vantaggio 
di pi� persone. 

Ma anche l'astratta divfai:bilit� dei negozi contenuti in un unico �atto fra 
"le stesse parti � di ostacolo alla <ripetibilit� della riduzione di aliquota, quando 
vi sia .stato un unico contesto negoziale: �se cio� con unico atto e quindi con 
una sola manifestazione di volont� . Tizio vende a Caio un certo numero di terreni 
(che avrebbero potuto anche formare oggetto di atti separati) non potr� 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

I�48 

nmma. Ora non pu� contestarsi che fatto in questione comprooda due 
trastfer1menti di nuda propriet� e due costituzioni di usufrutto a soggetti 
diversi, n� che rAmministrazione :finanziaria abbia valutato singolarmente 
ognuno di questi atti agli effetti della imposizione tributaria. 
Conseguentemente la mitigazione delfimposta deve essere applicata 
quattro volte. 

~ del tutto irrilevante, di fronte a tale constatazione, obbiettare 
ohe nell'ipotesi di vsrufrutto non pu� parlarsi di trasferimento, ma solo 
di costituzione di un diritto 1.'eale �di godimento, poich� non pu� contestarsi 
che il godimem.to del bene per eff�etto della costituzione di usufrutto, 
� stato trasferito da uno ad un altro l'oggetto. -(Omi'8Sts). 

applicarsi fa mitigazione di aliquota per ogni cespite, sia o no indicato nell' att� 
un prezzo distinto per ciawuno di essi. 

Di pi� difficile soluzione � il caso in cui pi� soggetti vend0'11o contestualmente 
dfatinte cose ad un unico compratore; in questa ipotesi dovrebbe operarsi 
una sola riduzione soltanto se vi 1sia stata un'unica pattuizione di un prezzo globale, 

Nel risolvere tutti queisrti problemi non bisogna dare un peso decisivo 
all'art. @, I. cit. Questa nmma, come rirulta sopratutto dalla contrapposizione 
tra J.a prima parte ed il capoverso, nel 1sanciTe il principio della separazione aglti 
effetti tributari dei divoc�si negozi contenuti nello stesso atto, ha di mira la molteplicit� 
quaUtativa delle "disposizioni �, non quella quantitativa. Non � quindi 
corretto dire, in via generale, che la riduzione di aliquota va applicata tante 

� volte per quanti sono i negozi che, astrattamente, potrebbero essere contenuti 
in atti separati. Al contrario la riduzione opera di norma una �sola vOJ.tia quando 
la pluralit� dei negozi sia meramente quantitativa. � quindi piuttosto in base 
ai principi generali che vanno rioolti i vari problemi che si presentano quando 
molteplici trasferb:nenti si attuano tra pi� soggetti; non dovrebbe invece nascere 
questione � 1quando molteplici trasfe_rimenti omogenei intervengono tra gli stessi 
soggetti, perch� in tal caso la iriduzione � applicabile sempre una soJa volta. 

L'art. 9 ha invece importanza risolutiva quando nello stesso atto siano contenuti 
pi� negozi qualitativamente diversi e soggetti a diversi titoli di tassazione; 
in tal caso la dduzione dell'aliquota dovrebbe ritenersi applicabile ripetutamente, 
salvi i limiti relativi all'og.getto di cui si � detto. 

� La variet� di ipotesi che la pratica offre crea altri numerosi problemi che 
non � facile ricomprendere in enunciati di carattere generole; 1sarebbe perci� 
auspicabile che intervenisse sull'argomento una pronuncia orientativa di pi� 
vasta portata. 

OORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 nO'\l:embre 1964, n. 2768 -Pres. 
Varallo -Est. Malf�tano -P.M. Colonnese -Ministero Finanze (avv. 
Stato Carafa) c. Bonaiti. 

Imposta di successione -Deduzioni di passivit� dall'attivo ereditario 
-Debito di imposta, di famiglia -Esclusione -Limiti. 

(r.d. n. 3270 del 1923, art. 43; t.u. della Finanza locale n. 1475 del 1931, 
artt. 113 e 115). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

1149 

Il debito p@r imposta di famiglia, gravando su tutti i componenti 
il nuJCleo familiare e compori:amlo la responsabilit� solidale degli stessi 
a norma dell'art. 115 del t.u. sulla finanza locale n. 1475 del 1931, non 
-rientra, ai fini della mnposta di successione, fra i debiti deducibili dal.
f.asse ereditario del capo famiglia. La deducibilit� �, peraltro, ammessa 

nel solo oas!J' ohe .il nwoleo familiare foose costituito dal sow de cuius (1). 

{Omiss-Vs). -Con il primo motivo si �censura la sentenza impugnata 
per aver considerato C()[ne passivit� deducibile dall'asse ereditario, ai 
fini dell'applicazione della imposta di successione, il debito dell'imposta 
-di famiglia. Al riguardo si deduce che tale debito grava sulla famiglia, 
-cio� su tutti i componenti di essa, i quali sono solidalmente obbligati al 
pagamento dell'imposta e che, nella specie, essendo il nucleo familiare 
-costituito dal defunto Giuseppe Bonaiti e dalla figlia Giuseppina con 
]ui convivente, era que,sta ultima obbligata al pagamento della imposta 
<li famiglia dopo la morte del padre, nulla rilevando che la stessa non 
:avesse beni propri. 

(1) La deducibilit� del debito per imposta di famiglia dall'asse ereditario, ai 
i�ni della determinazione de11a base imponibile della imposta di successione, trova, 
nella .sentenza in nota, :il suo naturale e logico assetto giuridico. Dopo aver ricor
�dato che i debiti deducibili, ai fini della imposta di successione, sono quelli propri 
del defunto e che a tale fine la legge successoria pone un rigoroso sistema proba.
torio, ha ;precisato la Corte di Oassazione che :il debito di imposta di famiglia � 
�deducibile solo nel caso in cui il nucleo familiare, soggetto passivo della particolare 
obbligazione tributaria, fosse costitudto, nel concorso degli estremi al riguardo posti 
-dall'art. 113 del t.u. della finanza locale, dal isolo defunto. La qual cosa � indubbiamente 
esatta. 
Due ordini di motivi, chiaramente posti in evidenza dalla sentenza in nota, 
sono �al riguardo decisivi: uno dato dal fatto che �soggetto passivo dell'imposta dj 
famiglia, nella espressa previsione legislativa dell'art. 112 del t.u. della finanza 
locale, noo � il capo famiglia,.� ma tutti i componenti del nucleo familiare, che, 
anche se privi di un patrimonio unico ed indiviso, costituiscono una unit� eoonomica; 
l'altro dato dal fatto che obbligato al pagamento non � il solo capo di famiglia, 
ma, nella espressa previsione legislativa dell'art. 115 del t.u. cit., tutti i componenti 
il nucleo familiare, ooo. vincolo di solidariet�. Dato� ci� vengono a mancare 
_gli estremi necessari e sufficienti per con~iderare :il debito di jmposta di famiglia 
debRo della massa ereditaT.ia. Nessun utile richiamo; infatti, � consentito per 
T opposta tesi, al criterio economico della appartenenza delle fonti � di reddito al 
solo defunto. Tale fatto, anche se acquisito, non, spiega alcun ruolo decisivo perch�, 
dal punto di vista wggettivo, colpito dal particolare tributo � il nucleo familiare e 
con la singola persona di detto nucleo che produce il reddito e dal punto di vista 
oggettivo, colpito non � il singolo reddito o cespite ma l'agiatezza della famiglia 
.quale � dato desumere dalla confluenza nel nucleo familiare dei singoli redditi e dei 
singoli cespiti (art. 117 del t.u. cit.). Determinante, a quest'ultimo riguardo, � il 
fatto che per la determinazione della base imponibile oltre ai fattori attivi si tiene 
<X>nto, ancora �per espressa previsione legislativa, del numero, deJI'et�, del sesso e 

-delle condizioni di singoli componenti il nucleo familiare. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1150 

La censura � fondata. 
L'art. 43 della legge bibutaria sulle successioni (r.d. SO dicembre 
1923, n. 3270) indica tra le passivit� ammesse in deduzione dall'asse 
ereditario anche i debiti verso le pubbliche amministrazioni, fra i quali 
;indubbiamente rientrano i debiti d'imposta, ma, pemh� questi siano 
deducibili, � neoessario che siano debiti p'1'opri del defunto,. 
Ora il debito d'imposta di famiglia � un debito non del capo famiglia, 
ma di tutti i oomponenti del nucleo familiare, perch� la legge considera 
eome soggetto passivo dell'imposta la famiglia intesa come 
funione ,di pi� persone strette da �vinooli di parentela o di affinit� che 
insieme �ooniv:ivono nella stessa casa e che -oo,stituisoono, anche se non 
aventi patrimonio :imioo� e indiviso, una unit� economica {art. 112 t.u. 
finanza locale, n. 1475 del 1931) e stabilisce che i componenti di ciascuna 
famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento delfimposta (art. 115 
citato t.u.) di tal che, tranne il caso in oui il de ouius sia runa persona 
sola considerata dalla legge come famiglia {art. 113 citato t.u.), il debito 
d'imposta di famiglia non pu� essere considerato una passivit� della 
eredit�, in quanto al pagamento di esso sono obbligati gli albi wmponenti 
del nucleo familiare, ancorch� questi, prima della morte del cuius 
non fosseTo titolari di redditi. propri. 
Nella specie, la Corte di merito, ruvendo accertato che la famiglia 
obbligata al pagamento della imposta omonima era composta dal 
defunto Giuseppe Bonaiuto e da sua fi.glia Giuseppina con lui convi


vente, avrebbe do'VUto ritenere non deducibile dall'eredit� del primo il 
debito .conoemente tale imposta, essendo obbligata al pagamento di esso 
la figlia Giuseppina. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, S�Z. I, 20 novembre 1964, n. 2771 -Pres. 
Fibbi -Est. Perrone Capano -P.M. Pedote {conf.) -Ministem 
Finanze (avv. Stato Tavassi La Greca) c. Soc. Autonoma Petroli 
Italiana -A.P.I. 

Imposte e tasse in genere -Procedimenti innanzi alle Commis� 
sioni -Notificazioni di atti processuali -Forme consentite � 
Artt. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 38 t.u. 19 gennaio 1958. 

n. 645, oppure 137 e segg. e.e. con eccezioni previste. 
Imposte e tasse in genere -Procedimenti innanzi alle Commis� 
sioni -Notificazione di atti processuali -Firma dell'originale 
da parte del consegnatario -Necessit� per le forme previste 
dagli artt. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 38 del t.u. 19 gen� 
naio 1958, n. 645. 


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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

1151 

Imposte e tasse in genere -Procedimenti innanzi alle Commissioni 
� Appello dell'Ufficio alla Commissione Centrale -Notificazione 
ex art. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 38 del t.u. 
19 gennaio 1958, n. 645 -Mancata sottoscrizione da parte del 
consegnatario -Nullit� -Esclusione. 

La notificaz.ione ,degli atti sosb(JJnZi(JJli e prooessuali relatimi a tributi. 
pu� essere effe1ttuata o a mezzo messi comunali o messi speciali all'uopo 
autorizzati ovvero a mezzo dJegli ufficWJi giwdiziari o dei loro equiparati. 
Nel primo caso l(JJ forma .e le modalit� della notifica sono quelle 
stabilite dalfa'1't. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, smtanziJalmente 
identiche a qwelZe stabilite dall'art. 89 del regolamento ap�P'rovato con 

r.d. 11 luglio 1907, n. 560, aventi oaratt~e gooerale; nel secondo caso 
sono quelle ordinarie stabilite dal codice di prooeduro civile (1). 
La sottoscrizione .da parte del consegnatario dell'originale dellatto 
notificato ovveroi, in caso .di m(]Jncata sottoscrizione, l'indicazione dei 
motivi, � rich~esta dall'ari:. 38, lett. b), del t.u. 29 genrvaio 1958, n. 645, 
ed opera soltanto per le notifioa"Zioni eseguit� dai messj comunali o d,ai 
messi speciali, vincolati, nerlla forma e nelle modalit�, alle prescrizioni 
poste dal ricord,ato art. 38 (2). 

La mancata, sorttoserrizione, da parte del comwgnatario, delioriginale 
deliatto notificato a norma itert:an. 318, lett. b), del t.u. 29 gennaio 1958, 

n. 645, non importa la nullit� della notificazione, sia perch� tale nullit� 
non � comminata dalla legge sia perch� la rrumcata sottoscrizione non 
� reiquisito indispens(]Jbile per il raggiungimento dello scopo (3). 
{Omissis). -Con Funioo motivo di ricorso si denuncia la violazione 
e falsa applicazione dell'art. 89 �9-el regolamento per Fimpoista di ricchezza 
mobile, approvato con r.d. Il luglio 1907, n. 560, dell'art. 31 del 

(1-3) Statuizioni di indubbia esattezza. L'art. 38 del t.u. 29 gennaio 19�58, 
n, 645, nello stabilire che aHa notifica degli atti relativi al rapporto giuridico di 
imposta 'Si procede di regola a mezzo dei messi comunali o speciali, rende applicabili 
a tali notifiche le norme contenute negli artt. 137 esegg. e.e., salvo al=e 
disposizioni specificamente escluse. Da ci� deriva, dato il carattere di generale 
applicazione delle norme del c.p.c. isuddetto, che le prescrizioni dell'art. 38 del t.u. 
citato non escludono per lAmministrazione f�nanziai:iia, la possibilit� di servirsi, poc 
le notifiche, della procedura ordinaria, sottostando in tale caso alle prescrizioni a 
detta procedura relative. Logica e naturale .conseguenza di tale alternativit� di 
forme di notificazione � la statuizione oggetto della seconda massima, non potendosi 
elevare a principio una formalit� richiesta dalla legge in un procedimento 
speciale. La statuizione oggetto della terza massima trova un suo precedente in termini 
nella sentenza n. 1648 del 23 giugno 1964, della stessa Corte di Cassazione, 
riportata nella Riv. kg. fisc., 1964, la cui motivazione, precisa ed esauriente, non 
abbisogna di particolari note illustrative. 



1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1339, dell'art. 38 del t.u. delle leggi sulle imposte 
dirette approvato oon d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, degli artt. 137 e 
segg. e 148 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 111 della Costituzione e 
ali'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Si deduce, in sostanza, che la Commissione 
Centrale ha errato nel ritenere ohe la notifica dell'atto di appello fosse 
affetta da nullit�, in modo da produrre la inammissibilit� del gravame. 
La censura � pienamente fondata. 
� noto che anteriorrmente all'entrata in vigore del nuovo testo runico 
delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.p. 29 gennaio 1958, 

n. 645, le notificazioni degli atti proceslSuali in materia di imposta di 
registro dovevano essere eseguite con le modalit� stabilite dall'art. 89 
del regolamento per l'applicazione dell'imposta su redditi di riochezza 
mobile, approvato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560. A norma del serttimo 
comma di tale articolo, il messo ehe procede alla notificazione deve far 
sottoscrivere l'atto dal consegnatario e, se ,questi non pru� o non vuo~e 
firmare, deve indicarne i motivi. Sostanzialmente fdentica � la disposizione 
contenuta nell'art. 38, lett. b), 'del nuovo t.u. del 1958, il quale 
stabilisce che " il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l' originale 
dell'avviso o dell'atto, owero indicare i motivi per i quali il 
consegnatario non ha sottoscritto �. 
Tali disposizioni, per�, riguardano le notifiche effettuate a mezzo 
di messi comunali o di messi speciali autorizzati dall'ufHcio delle imposte, 
non anche le notifiche eseguite dagli ufficiali giudiziari, o dai 
commessi o uscieri regolarmente ahilitati ad esercitare le funzioni di 
ufficiale giudiziario. Esattamente ossmva la ricorrente che l'Amministrazione 
finanziaria, allovch� deve pmcedere alla notificazione di atti 
relativi a tributi, siano essi di carattere sostanziale o process1tiale, ha 
facolt� di servirs,i dei messi comuna�i o dei messi speciali all'uopo auto~ 
rizzati; ed in tal caso le notifiche devono essere effettuate con le forme 
e le modalit� prescritte dalle leggi speciali in materia. Ma ci� non 
costituisce un obbligo per la p.a., la quale pu� s�ervirsi anche dei 
normali mezzi di notificazione, awalendosi degli ufficiali giudiziari o 
dei loro equiparati. In tal caso, che � quello ohe ricorre nella specie, le 
modalit� della notificazione sono disciplinate non gi� dalle speciali leggi 
tributarie, iche pre'V'edono la notifica a mezzo di messi comunali o di 
messi speciali, ma dalle norme o:I'dinarie dettate dal codice di procedura 
civile. In tal caso questa Suprnma Corte si � gi� pronunciata con una 
recente decisione, sicch� non occormno ulteriori e pi� particolareggiate 
spiegazioni. 

Nel caso in esame, come gi� si � accennato, la notificazione della 
decisione di primo grado e del relativo atto di appello non venne effettuata 
a mezzo di messo comunale o di messo �speciale a norma del predetto 
art. 89 del regolamento del 1907 (in quell'epoca non era ancora 

;; 

..:; 

... 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1153 

�entrato in vigore il t.u. del 1958), ma venne eseguita dalfusciere di 
conciliazione, regolarmente abilitato ad esercitare le funzioni di ufficiale 
.giudiziario. La notifica, quindi, venne effettuata con le forme e le modalit� 
prescritte dal codice di procedura ci'Vile, il quale, come � noto, 

~ riohiede la sottoscrizione del consegnatario dell'atto solo in caso determinati, 
tassativamente pre'Visti nell'art. 139 e che qui non ricorrono 
(portiere dello sta:bile e vicino di casa). Al di fuori di questi casi, l'ufficiale 
giudiziario, la cui relazione fa fede f�no a queirela di falso, � tenuto 
a oompiere solo le attivit� pmscritte dall'art. 148 c.p.c., che non richiede 
la sottoscrizione del destinatario o consegnatario delfatto. 
D'altra parte, come questa Corte ha gi� a'V'uto �ccasione di affermare 
in altra sua decisione (sent. 23 giugno 1964, n. 1648), la mancanza 
della sottoscrizione del consegnatario dell'atto, anche quando costituisca 
violazione del citato art. 89 del regolamento del i907, non importa nullit� 
dell'atto di notifica, non essendo la nullit� comminata dalla legge e non 
trattandosi di requisito formale in.dispensa:bile per il raggiungimento 
dello sicopo. 
In ogni caso, anche se fosse conf�guraibile una nullit� di notif�ca, 
non si tratterebbe oerto di nullit� assoluta, tale da comportare l'inammiss~
bilit� del gravame {oggetto della notifica), ma si tratterebbe di 
nullit� sana:bile con la costituzione ddl'interessato, O'VVero ron la rinno~ 
vazione della notifica, che il giudke � tenuto a disporre a norm.a dell'art. 
291 c.p.c. 
Sotto ogni aspetto, dunque, si appalesa:no fondate le censure che 
la ricorrente muorv:e all'impugnata decisione della Commissione Centrale, 
la quale ha ritenuto che la notifica dell'atto di appello fosse affetta da 
nullit�, per non aver l'uffioiale giudiziario (usciere di conciliazione) 
prorvveduto a far sottoscrivere l'originale dal consegnatario dell'atto, ed 
ha dichiarato per tale motivo la inammissibilit� dell'appello. 
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. L'impugnata decisione deve 
essere cassata e la causa deve essere rin'Viata alla stessa Commissione 
Centrale, affinch� giudiehi sull'appello proposto dall'Ufficio del registro. 
-{Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2896 -Pres. 
Lonardo -Est. Giannattasio -P.M. (conf.) -Ente Zolf� Italiani (arw.ti 
Scandale e Franchi) c. Ministero Finanz;e (avv. Stato Cavalli). 

Imposta generale entrata -Zolfo -Atti dell'Ente zolfi italiani. 

{r.d.1. 5 foglio 1934, n. 1128, artt. 1,5; cl.I.' 9 gennaio 1940, n. 2, art. 4). 
La logvca e coordioota interpretazione dei tre oommi dell'art. 5 
de.Z r.d.l. 5 luglio 1934, n. 1128, in relazione all'OJrt. 4 del r.d.l. 9 gen




1154 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 
niaio 1940, n. 2 (che oamprervde nel'!:imposta unica e complei8siva degli 
zolfi anohe rimpasta genevale sull'entrata), postula rappl-k:azione della 
tas8a unica, compir:ensiva dell'i.g.e., a tutti gli atti di gest.io>ne deil"t:Ente 
Zolfi U)(JJliani, ivi oompreso loJoquisto dei roooohina1ri, materiali e merci, 
oooarrre'tYliti pe1r il conseguimento delle final,it� di istituto, irvdicate dalla 
legge 2 apriZei 1940, n. 287 (1). 
,(1) Seoondo la sentenza in rassegna, � da ritenersi compresa iilella tassa 
unica di oui al r.d.1. 5 lugJio 19'34, n. 1128 -richiamato dall'art. 4 del ll'.d. 9 gennaio 
1940, n. 2 -anche l'imposta entrata afferente i negozi di oomprnvendita 
di macchinari e materiali, posti iiil essere, per desUnarH alla propria attivit� istituzionaJe, 
da1l'Ente zolfi italiani: e ci� in base alla duplice considerazione che, 
da un ilato, anche tale !impo�sta � da riteneirsi inerente alla " gestione � di detto 
Eiilte (arit. 5, 1secondo comma, r.d.l. citato) e che, d'1altro lail:o, non trova applica:
ziione, nella fattispecie, Ja deroga alla tassa unica prevista nella seconda par�te 
del terzo comma deH'articolo citato, per l'acquisto di marohiriari, materiaJi e 
merci da parte dei produttori di zolfi. 
La �sentenza trova un confoll'me precedente, in termini, nella pronuncia 
29 foglio 1964, n. 2177 deMa stessa Corte di Cassazione (Mass. giust. civ., 1964, 
1003), mentre di contrario avviso erano andati, nei precedenti gradi di giudizio, 
il Tribunale di Milano con sentenza 27 maggio 1960 (Man. T1'ib., 1001, 45) e 
la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 11 maggio 1962. (Fom pad., 1962, 
1062). In merito, si osserva non es1sere dubbio che il :r.d.l. 9 gernrnado 1940, n. 2, 
non ha abrogato l'art. 5 del r.d.L n. 1128 deJ 1934 {in tal senso, ofr., il parere 
17 marzo 1953, n. 421 del Consiglio di Stato, ripootato fil Il Consig1Uo dJi S'/2at0 
1953, I, 1096) e non ha neppure irrnovato al precedente regime fiscale (cfr. Cass., 
12 febbraio 1958, n. 428, Giust. civ., 1958, I, 1757), 1sicch� della esenzione da 
imposta entrata per gli atti economici in 01gge�tto, va giudicato con riguardo 
esclusivo al oit. r.d.l. n. 1128/1934. � � 
Ci� chiarito, la decisione della S.C. non appare convincente. 
Ed, invero, anche a voJersi ammettere che gli atti economici de qufib'!Ui 
rientrino in quelli di gestione dell'E.Z.I., cui si riferisce i!l secondo comma deJl'art. 
5 in esame, (.veggasi, peraltro, per un concetto restrittivo di "gestione� 
.< 
.�: 
dell'Ente, la decisione 4 luglio 1955, n. 73817 della Commissione CentraJe in 
Giur. imp., 19'57, 190, con nota Tedazionale critica), la principaJe obbiezione alfa 
tesi oui ha aderito la Corte di Cassazione sta nel carattere indubitabilmente obbiettivo, 
e non gi� soggettivo, da attrJbuirsi -com'� reso evidente dal chiaro tenore 
letterale della norma di legge -alla deroga alla applicazione della tassa undca, 
prevista per l'acquisto dei macchinari e materiali dal terzo comma dell'art. 5 del 
r.d.L n. 1128, del' 1934. 
Tale norma funziona, pertanto, come limite obbiettivo alla applicazione deI 
trattamento di favore sia con riferimento aJle ipotesi contempfate nello art. 1 del 
cit. :r.d.l. (in relazione alle quali, l'E.Z.I. assume la posizione di soggetto -per-
�~ 
cosso -di una tassa unica che colpisce, in realt�, i produttori di zolfo -incisi -
e che sostittNsce tutti i tributi che sarebbero da questi uJtimi dovut.i per l'attivit� 
esplicata), sia �con riferimento� alla ipote:si di cui al secondo� comma deUo 
stes�so art. 5, che concerne proprio Je imposte ohe ineriscono ai singoli atti di 
gestione, posti in essere direttamente dallo stesso E.Z.I. 
Sicch�, se ora dl detto Ente -in virt� dei compiti attribuitigli dalla I. 
2 aprile 1940, n. 287 (art. 4 -ha anche fa finalit� di � IJTOvvedere direttamente 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1155 

o a!Ilche in partecipazione con terzi aH'eseroizio (e, quindi, allo sfruttamento) di 
permessi di ricerca e concessioni minerarie, potendo venire, coo�, ad assumere 
una posizione identica a quella dei produttori di zolfo (cfr., art. 5, terzo comma, 
I. n. 287 /1944), non vedesi come possa negarsi che -quando tale posizione 
l'E.Z.I. 'assuma .,..._ ooatti la deroga alla tassa Ulll�ca, sancita per gli aoqruisti di 
maoohinari e materiali dal oit. terzo comma dell'art. 5 del r.d.I. n. 1128. 
N�, per esroludere tale effetto, � convincente il oontrappO!l're ai privati produttori 
l'E.Z.I., sulla considerazione delle finalit� di rilievo pubblico perseguite 
da taJe Ente (incremento della produzione e del commercio dello zolfo), m 1:elaziorie 
alle quali sono anche pre'Visti oonuibuti dello Stato. 

lnV'eTo, con la disposizione dn esame, il leg1sJatorn ha voluto chiaramente 
escludere dai Jimiti della tassa unica -il cui fine � quello di favori!."e, globa1mente, 
l'mtem economia zol:l�ifera -gli acquisti di mateTiali e macchinari a anche 
se destinati all'industria estrattiva dello zolfo ,, : quando acquirente ne sia I'E.Z.I., 
tali macchinari, in' oorrelazione agli �scopi attribuiti all'Ente stesso, sono indiscutibilmente 
destinati <allo 'Sviluppo dell'industria estratbiva dello zolfo, ma tale 
f�naJit� -per i negozi in questione -� irrile:vanrte, come chiaramente desumesd 
dal surrifuri.to inciso dal terzo comma del pi� volte cit. art. 5 del r.d.I. n. 1128 
del 1934. 

Sulla questione particolare oggetto del giudizio, non risulta che la dottrina 
si sia mai :soffurmata: cfr., in genere, sullo speciaJe regime f�~'Cale degli zaffi, 
SruoNCELLI, Le agooolazionri f�soaili p~ l'industria zol:fifera siciliana, Foro it., 1932, 
I, 1797; idem, FaoilitaZJir:mi per le societ� eserooniti nuove mindere di zolfo, Foro 
it., 1938, I, 323; idem, Il .regime fiscale speciale degli zolfi, Riv. dir. fin., 1937, 
135; UCKMAR A., ll regime fisoole degli zolfi greggi e la tllissa di bollo si�le bu&l.e 
paga, Dir. prat. trib., 1941, 457. 

G. MANDO' 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 19'64, n. 2902 -Pres. 
Vistoso -Est. Giannattasio -P.M. Tuttolomondo (conf.) -Comune 
di Bonporto {avv.ti Muratori e Bonfatti) c. Ministero Finanze (avv. 
Stato Colletta). 

Imposta di registro -Presunzione dell'art. 47 legge registro Deroga 
contenuta nell'articolo unico legge n. 23 del 1962 Caratteri. 


(l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 17; l. 24 gennaio 1962, n. 23). 
Imposta di registro -Presunzione dell'art. 47 legge registro Effetti. 


La dnsposizione contenuta neli(]Jrticolo un~co della legge 24 gennaio 
1962, n. 23, che, in deroga dl'a:rt. 47 della legge di registm 30 dioombre 
1923, n. 3269, consente di vin1cere �la preswnzione ivi prevista, 
ha, per il suo carattere innovativo, temporaneo ed oggettivamente limi



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1156 

tata, natura eccezionale, e non pu� pertanto tro'IJ-are mpplicazione in 
casi diversi da queUi e8P"essome:nte indicati (1). 

Perr effetto della presunzione posta dxdlart. 47, secondo e terzo 
comma della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, la vendita del 
suolo oomprende le accessioni esistenti al momento del contratto anche 
nel caso in cui le parti concordemente riJConoscono che la propriet� del 
suolo spetti al"f:dienante e qooUa delle oocessioni al"f:ocquirente, ohe. le 
avesse in precedernza oo'Sfruite con denaro proprio e con il consenso 
delralienamte (2). 

{Omissis). -Con l'unioo motivo di ricorso il Comune di Bomporto 
denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 47 della legge di registro 
23 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'articolo unico della 

I. 24 gennaio 1962, n. 23. Osserva il ricorrente �che detta legge n. 23, 
promulgata anteriormente al deposito della sentenza della Corte d'Appello 
di Bologna, stabilisce quanto appresso : " In deroga all'art. 47 
del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive ~odif�cazioni, sono 
idonee a vincere la presunzione di accessione le delibeTazioni, adottate 
prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le provincie 
e i comun� abbiano autorizzato la vendita dei terreni non edificati 
a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto d'acquisto 
consentendo nel frattempo alla edificazione �. Tale disposizione, con la 
quale si � voluto risolvere la questione posta dall'art. 47 della legge 
di registro, rerlativa alla presunzione, che si deve ritenere vinta dalle 
deliberazioni dei comuni e delle provincie che vendono, deve essere 
applicata per analogia -secorndo il ricorrente -anche nelnpotesi di 
acquisto da parte delle amministrazioni comunali e provinciali, in 
quanto la veTidicit� dell'atto �, nei due casi, garantita dalla deliberazione. 
(1-2) Nessun dubbio della esattezza delle statuizioni oggetto delle due massime. 
Il caxattere innovativo temporaneo ed oggettivamente limitato deJ1a disposizione 
recata dall'artioolo unico della I. 24 gennaio 1962, n. 23, sul valore probatorio 
ai fini della presunzione posta dalfart. 47, secondo e terzo comma della Lo.!!"., 
delle deliberazioni, adottate prima della entrata in vigore della legge stessa, con le 
quali le provincie ed i comuni abbiano autorizzato 1a vendita di terreni non edificati 
a coloro che solo successivamente a:bbiano stipulato il contratto di acquisto, 
consentendo nel frattempo alla edificazione, � un dato obbiettivo, incontestabile. 
Il.. carattere imwvativo � dato sia dal testo della norma laddove � precisato che la 
la stessa � poista in deroga all'art. 47 citato sia dal divieto di restituzione, per 
gli stessi casi disciplinati dalla nonna derogativa, delle imposte pagate pi'.ima della 
entrata in vigore. Il carattere oggettivamenrtie limitato � dato dalla enunciazione delle 
sole deliberazioni con le qual!i le provincie ed i comuni abbiano autorizzato la vendita, 
posta in relazione al carattere perentorio riconosciuto alla enunciazione, allo 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1157 

La censura � infondata. La disposizione contenuta nella legge n. 23 
del 1962, dianzi trascritta, contrariamente a quanto sostenuto dal 
Comune ricorrente, non � una norma interpretativa dell'art. 47 del r.d. 
30 dicembre 1923, n. 3269, sulle leggi di registro, ma � una norma innovativa, 
come risulta chiaramente dalla espressa deroga, che consente 
di vinoerre la presunzione fissata dal detto art. 47 a mezzo di atti che 
non hanno i requisiti contemplati dal secondo comma della detta norma, 
e come � ribadito dalla disposizione relativa al diniego di restituzione 
delle imposte gi� pagate prima dell'entrata in vigoire della legge. 

Ma, oltre ad essere innovativa, la disposizione del 1962, di cui si 
discute, ha caratteire temporaneo, perch� la presunzione di accessione 
non � vinta anche per l'avvenirre, ma soltanto in forza di delirbeire adottate 
dalle provincie e dai comuni prima dell'entrata in vigorre di quella 
legge, con precisa es.elusione, quindi, delle delibere che fossero, state 
eventualmente adottate dopo tale entrata in vigore. 

Infine la detta disposizione ha carattere oggettivamente limitato, 
perch� essa fa riferimento unicamente alle deliberazioni con le quali 
le provincie e i comuni abbiano autorizzato la vendita {e non anche gli 
acquisti) di terreni non edificati, con espressa clausola ,che oonsenta agli 
acquirenti, ancorr prima della stipula del contratto di compravendita, la 
edificazione; oltre a far riferimento �ll'ipotesi -che qui non interessa 
-.di contratti di appalto stipulati dagli iStituti autonomi per 1e case 
popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati. 

Il carattme innovativo, quello temporaneo e quello limitativo fanno 
della �disposizione della I. 24 gennaio 1962, n. 23, una norma assolutamente 
�eccezionale, che non pu� aveTe applicazione, per tale sua natura, 
:in casi diversi da quelli legislativamente previsti, per il precetto contenuto 
nell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in geneirale. I casi non 
previsti dalla norma eccezionale rientrano neHa norma avente carattere 

stesso fine, poste da1l'art. 47 della l.o.r., in via generale e di principio (cfr. Cass., 
17 ottohre 1957, Foro it., 1958, 1, 205; 4 marzo 1960, n. 399, Rw. kg. fisc., 1960, 
1176). Il carattere infine, temporaneo, � dato dal testo della norma, la dove � precisato 
che le deliberazioni idonee a vincere la presunzione sono soltanto quelle adottate 
da1le provincie e dai comwri � prima della entrata in vigore della legge n. 
Desunta dal concorso di tali camtteri la . natura prettamente eccezionale della 
111orma, lesclusione del ricorso ad una interpretazione che vada oltre i casi espressamente 
contemplati � una conseguenza nece,ssitata daJ dovuto rispetto all'art. 14 
delle disposiziom sulla legge in generale. 

Il carattere, infine, tassativo rioonosciuto alla elencazione fatta dal secondo = dell'art. 47 della J.o.r., di cui la 'seconda massima ha fatto� retta applicazione, 
trova sicum 'conferma non solo nella ricordata giurisprudenza della Corte di 
Cassazione (17 ottobre 1957, Foro iit., 1958, 1, 205 e 4 marzo 1960, n. 399, Riv. 
leg. fisc., 1960, 1, 1176) ma anche nelle caratteristiche della legge n. 23 del 1962, 
che dal cennato carattere perentorio sono state determinate. 



1158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

generale, la cui esistenza esclude ogni giustificazione al ricorso all' analogia. 
Le leggi eccezionali, come quelle penali, consentono bens� l'interpretazione 
estensiva, cio� lampliamento del si�gnificato di una precisa 
disposizione di legge, in armonia con i motivi della legge st~sa, ma non 
ammettono l'interpretazione analogica peT il Imo carattere tassativo. 

Non essendo applicabile la disposizione innovativa, che la Corte di 
merito non ha neppure presa in considerazione perch� non aveva esistenza 
alla data della decisione (seppure gi� entrata in vigore alla data 
del deposito della sentenza), devesi necessariamente far riferimento alle 
norme generali e cio� all'art. 934 e.e., ohe fissa il criterio dell'accessione 
per le opere fatte sopra il suolo e alla presunzione contenuta nell'art. 47, 
comma terzo, della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, in forza 
della quale la vendita del suolo comprende anche le accessioni ivi esistenti 
al momento del contratto, ancorch� in esso le parti concordemente 
riconoscano che la propriet� del suolo spetta all'alienante e quella delle 
accessioni all'acquirente che le aveva in precedenza costruite con danaro 
proprio e col �oon�senso dell'alienante (Cass., 17 ottobre 1957, n. 3894). -� 

(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 dicembre 1964, n. 2949 -Pres. 
Torrente -E~. Corduas -P.M. Crisouoli (oonf.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Soprano) c. Galdieri (av:v. Romano Cesal.'eo). 

Imposte e tasse -Ricorso alla .Corte di Cassazione contro decisioni 
delle Commissioni delle Imposte -Termine -Decorrenza. 

Imposte e tasse -Imposte indirette -Ricorso alla Corte di Cassazione 
contro decisioni delle Commissioni delle Imposte Decisione 
della Commissione Provinciale in materia di valutazione 
-Ammissibilit�. 

Imposte e tasse -Imposte indirette -Ricorso alla Corte di Cassazione 
contro decisioni delle Commissioni delle Imposte Decisione 
della Commissione' Provinciale di valutazione su 
questioni di applicazione della legge -Questione sull'applicabilit� 
del sistema di valutazione automatica -Incompetenza 
-Sussiste. 

(Cost., art. 111; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29; I. 20 ottobre 1954, 

n. 1044; I. 22 novembre 1962, n. 1706). 
Il termine di sessawta giorni per rioonere alla, Corte di Casrozione, 
a n,orma delroo. 111 della Costituzione contro le dedsioni delle Commissioni 
delle Imposte decorre in ogni oaso, ooche per l'Amministra



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1159 

:zione Finanziaria dello Stato, d'Olla data deUa notifica �ell,a d!ecisiooo 
effettuata al contribuente (1). 

La ,decisione della Comirn~ne Proviru:;iale delle Imposte emessa 
in materia di oolut(J;Z;iorne, relativarmente alle imposte indirette, � definitiva 
((J)]'f;, 29 r.d. 7 (J)gosto 1936, n. 1639) e contro di essa non � ammeisso 
rico1'so alla Commissione Centrole delle Imposte; essa � quindi impu,
gnabile iwnanzi alla Corte di Cas8aa;iorne a nOM'la itel'l'art. 111 della 
Costituzione (2). 

Con il rico1'so aUa Gorle di Cass~ione a nomna tkl'l'arl:. 111 della 
Costituzione pu� e8S'el'e denunciata anche l'incompetenza della Commissione 
delle Imposte, concernendo questa una violazione di legge. 
Swssiste l'incompetenza ,della Commissione Provinciale di valutazione 
.ohe tibbm ritenuto arpplicab.ile il sistema di valutazione automatica di 
etti alle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 22 novembre 1962, n. 1706, dopo 
che il contribu.ente aveva denunciato un valo1'e 8upe1'iore, essendo� tale 
questione riservata alla comrpetenza della Corrwniissiorw ProvinciaJe di 
prima istanza, Sezione specialei per le questioni d~ diritto, di cui agli 
artt. 29, ultimo comma, e 30 <kl d.l. 7 ago~o 1936, n. 1639 (3). 

{Omissis). -Eooopisoe preliminarmente il Galdieri la inammissibilit� 
del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione. 

A giustificazione di questo assunto, osserva che, mentre nel proce<
limento dinanzi al Magistrarto ordinario, ohe si conclude con una sentenza 
depositata in cancelleria, �l'unica prova che le parti abbiano awto 
legale scienza dell'intero testo della pronuncia � costituito dalla notif�.
cazione, nel contenzioso tributario, invece, il caso sarebbe diverso, 
perch� I'Amminisrtrazione ha conoscenza dell'intera decisione fin da 
quando le viene trasmessa dalla segr-eteria della Commissione, dal qual 
giorno, per essa, dorvrebbe decorrere il d~eis a quo per l'impugnazione. 
Al riguardo, viene sottolineato ohe, se il termine dovesse, nei confronti 

(1-3) Decisione ineccepibile in ogni parte. La prima massima � di elementare 
�evidenza. La seconda massima riconferma opportunamente che contro la decisione 
~:lella Commissione Provinciale delle Imposte non altrimenti -impugnabile, e tale 
� indubbiamente quella della Commissione Provinciale di secondo grado per la 
vialutazione (artt. 25 e 29, secondo1 comma d.l. 7 agosto 1936, n. 16S9), � ammesso 
rica.rso per Cassazione a norma dell'art. lll della Costituzione; la sentenza delle 
Sez. Un. 6 ottobre 1962 n. 2828 citata nel testo � pubblicata fa questa ~egnai, 
19i63, 44, con richiamo di precedenti. 

Assai importante � il contenuto della terza massima che correttamente 
ritiene l'attribuzione riservata alla sezione speciale per le questioni di diritto 
della Commissione Provinciale di prima istanza (art. 29 ultimo e 30 d.l. 7 agosto 
1936, n. 1639) non di carattere meramente interno o semplicemente rituale, 
ma di rilevanza tale da importare una vera e proP'ria incompetenza denunciabile 
in Cassazione sotto il pl'of�lb della violazione di legge. Affermazione questa che 

13 



1160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'Amministrazione, decorrere dalla notificazione, ne deriverebbe che 

fa perentoriet� del termine varrebbe solo per il contribuente e non anche 

per lAmministrazione, la quale ha essa solo la possibilit� di procedere 

quando crede alla notificazione, non esisitendo la formalit� del deposito 

che possa dar modo all'altra parte di agire in reciprocit� col notificare 

a sua volta la decisione. 

L'eccezione � infondata. 

L'art. 362 c.p.c., che prevede il ricorso in Cassazione nel termine 
di sessanta giorni contro le decisioni in -grado di appello o in unico 
grado di un Giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione del 
Giudioe stesso e lart. 111 della Costituzione, che ha esteso la possibilit� 
del riOO'rso in tutti i casi di violazione di legge, hanno praticamente 
assorbito per intero le disposizioni contenute nell'art. 3 della I. 31 marzo 
1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzione, talch� � al codfoe di rito 
vicgente che oooorre richiamarsi per stabilire i termini e 1e modalit� del 
rioorso e, in particolare, all'art. 32.5 ohe prevede, per tutte le parti, in 
sessanta giorni dalla notificazione della decisione il termine utile per 
ricorrffi'e in Cassazione. 

In ordine al lamentato inconveniente, poi, che comunque non sarebbe 
eliminabile in base alla legislazione vigente, giova sottolineare 
che le decisioni della Commissione pmvinciale di valutazione si inten-.., 
dono pubbHcate nella data di ricevimento da parte dell'Ufficio delle 
imposte e debbono essere noiti:6cate, a cura dell'Ufficio stesso, entro 
sessanta giorni dalla suddetta data di ricevimento {art. 41 r.d. 8 luglio 
1937, n. 1516); non � pertanto esatto, come assrume il resistente, che 
lAmministrazione sarebbe arbitra di notificare a suo libito la decisione. 

Con il primo mezzo la ricorrente, afferma l'ammissibilit� del ricorso 
ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, sostiene �che la Commissione 

CQqJ,Segue necessariamente dalla prima massima, perch� se le attribuzioni delle 
diverse sezioni della Commissione Proovinciale non fossero di rilevanza esterna, 
11.on potrebbe contestarsi la ricorribilit� alla Comm~ssione Centrale� contro una decisione 
su questione obbiettivamente di diritto da qualunque sezione pronunciata. 

La questione sull'ammissibilit� del sistema di valutazione automatica di� 
cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 e alla legge iilll:erpretativa .22 noV'embl'e 
1962, n. 1706, nel caso che il contribuente abbia pvecedentemente denU'llciato 
un valore maggiore, � certamente riservata alla competenza della Sezione 
speciale perch� consiste nella " applicazione della legge � e non sfiora nemmeno 
la questione di estimazione (1sul merito, cfr. Cass. 3 giugno 1963, n. 14791 e 
29 novembre 1963, n. 3062). Appartiene invece alla competenza della Commissione 
di valutazione la questione che basandosi sulla estimazione, pu� invol-gere 
mediatamente l'applicabilit� delle leggi n. 1044 del 1954 e 1706 del 1962 
(caso, assai frequente nella pratica, della decisione in punto di fatto sulla natura 
agricola, o edificatoria dei terreni, che comporta conseguentemente l'applicaziione 

o l'esclusione del sistema di valutazione automatica). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1161 

provinciale p�[' le imposte difettava di giurisdizione perch�, pur essendo 
stata adita in sede di valutazione, ha conosciuto di questioni di diritto 
rela:tive alle modalit� di aocertamento di valorre di alcuni oespiti, <li 
competenza della sezione speciale per le controversie di diritto. 

Il resistente .eccepisce che si tratterebbe, se mai, di una questione 
di competenza, non essendo configurabile un conflitto o un difetto �di 
giurisdizione nell'ambito dello stesso Organo articolato in pi� sezioni. 

Occorre premettere che le decisioni della Commissione provinciale 
delle imposte, emesse in grado di appello in tema di determinazione di 
valore relativamente alle imposte indirette sui trasferimenti di rioche:Zza 
(tra cui rientra quella di successione) sono definitive, a norma del terro 
comma dell'art. 29> del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e non impugnabili 
alla Commissione Centrale {Oa:ss, Sez. Un., 6 ottobre 1962, n. 2828), 
mentre � pmponibile, a:i sensi dell'art. lll della Costi'l!uzione, il ricorso 
in Cassazione. 

Ci� posto, osserva la Corte che la questione sollevata dal 11esistente, 
se cio� nella specie la Commissione provinciale sia inco�rsa in un difetto 
di giuris�dizione o di competenza, � del tutto superflua e meramente 
aocadem:ica: l'art. 111 della Costituzione, infatti, prescrivendo che 
contro tutte le sentenze pronunciate dagli Organi giurisdizionali ordinari 
e speciali � sempre ammesso ricorso in Cassazione peT � violazione 
di legge n, ha, come si � gi� aooennato, ampliato la portata dell'art. 362 

c.p.c. ed in ispecie oonsente il ricorso anohe per il vizio di semplice 
incompetenza, oertamen�te compreso nell'ampia e generica espressio.ne 
di � violazione �di legge n. 
Unico punto da risolvere, pertanto, � quello di stabiliTe se la Commissione 
provinciale abbia, nel caso in esame, decisa una controvea-sia 
rientrante nei limiti stabiliti dalla legge alle sue attribuzioni. 

Oooorre in proposito precisare che la soluzione in via ammin�stra-: 
tiva delle controrversie relative all'applicazione d�lle imposte dirette; 
esclusa quella sui terreni, � demandata in prima istanza alle Commissioni 
distrettuali ed in appello alle Commissioni pmvinciali e, nei ca:Si 
determinati dalla legge, ammesso anche il ricorso alla Commissione 
centrale (art. 22 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639): le prime due Commissioni 
hanno competenza piena, onde possono risolvere ogni oontestazione, sia 
di fatto oome di diritto che i.nsorrga sull'applicazione dell'1mposta, mentre 
la terza � soltanto Giudice di legittimit�. ' 

La risoluzione, inveoe, delle controversie relative alle imposte indirette 
sui trasferimenti di ricchezza (fra �cui rientra, come si � detto, 
quella di successione su cui si contende) configura un sistema diverso~ 
se si tratta di questioni ehe si rifuri.soono alla determinazione di valore, 
la oompetenza spetta in primo grado alla Commissio,ne distrettuale ed 
in secondo grado alla Commissione provinciale, mentre, per tutte le 
altre controversie � reJ.ative ali'applicazione della legge n, il giudizio 



RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO

1162 

continua ad articolarsi in due fa:si, ma sono decise in primo grado dalla 

Commissione provinciale ed in secorndo grado dalla Commissione cen


trale (art. 29 legge cit.). 

Il motivo per il quale si � creduto di sottmrre alla competenza delle 

sezioni distrettuali talune materie per devolverle alla Commissione 

provinciale quale Girudioe di primo grado, 1costituita in una speciale 

sezione, distinta da quella �competente a oonoocere in sede di appello 

mere questioni di valutazione, �consiste nella importanza che rivestono 

le quffltioni giuridiche 1ohe possono insoirgere nelle particolari materie, 

tanto vero che la legge, oltre a prescrivere la diversa sfora cognitiva 

delle due sezioni, ne ha diversamente �disposta la oomposizione che, per 

la Sezione valutazione, 1� quella ordinaria stabilita nell'art. 25 della 

citata legge, mentre, per quella speciale, sono chiamati a parteciparvi 

membri scelti tra persone esperte del �diritto (art. 30). 

Questa speciale �competenza delle due sezioni, secondo fintenzione 

del legislatorn, deve �COnsideirarsi di carattere funzionale e, quindi, inde


rogabile. 

Da queste sommarie premesse consegue che la controversia oggetto 
del reclamo proposto dal Galdieri rientra nelle attribuzioni della sezione 
speciale esistente presso la Commissione provinciale delle imposte. 

Risulta, infatti, dagli atti del giudizio e dalla stessa decisione impugnata, 
che il Galdieri aveva chiesto che il fondo rustico in P~mto, il cui 
valore em stato dichiarato nella denuncia di successione in L. 4.000.000, 
fosse invece valutato secondo i coefficienti di valutazione automatica 
previsti dalla 1. 20 ottobre 1954, n. 1044 {interpretata autenticamente, com 
integrazione ed aggiunte, dalla I. 22 novembre 1962, n. 1706) e la questione 
da risolvere rifletteva i limiti di applicazione della suddetta legge 
e, in particolare, se nella ipotesi in cui il �contribuente, in re~azione ad 
un fum.do rustico soggetto a valutazione automatica; denunci (per errore, 
secondo il Galdieri) un valore superiore, possa chiedeTe ed ottenere 
giudizialmente che il valore �dichiarato sia ridotto a quello risultante 
dalla valutazione automatica. 

Questione di diritto, questa, ohe esulava certamente dalla .competenza 
della Commissione dis�trettuale e provinciale di secondo, grado, 
che � limitata alla de1!errn!inazione del valore imponibile, e cio� ad una 
funzione che non ecceda un giudizio di stima, mentre ogni altra questione 
che richieda interpreitazione ed applicazione della legge, quali 
quelle riferibili al diritto impositivo 01 ai criteri giuridici da adottare 
nella valuta:wne dei beni, appartiene alla competenza della Commissione � 
provinciale, sezione speoiale prevista dal quarto comma dell'art. 29 
della 1. n. 1639 del 1936, quale Giudice di primo grado, ed alla Commissione 
Centrale quale Giudice di appello. 

La impugnata decisione, pertanto, merita di essere cassata. 


(Omissis). 


SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 

DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 novembre 1964, n. 2813 -Pres. 
Laponta -Est. Aliotta -P.M. Silocchi -Vitari {avv. Ciatanzaro) c. 
Ministero LL.PP. i(avv. Stato Del Greco). 

Arbitrato -Opere pubbliche -Appalto -Controversie -Competenza 
arbitrale -Limiti. 

(d.m. 28 maggio 1895, artt. 42 e 44; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 
43 e 44). 
RWn.tra nella competenza d@l collegio <l!T'biJtrale previsto dal capitolato 
gener.(J)le sulle opere pubbliJohe amohe razione rektti'va a p'1"etese 
responsabilit� delrarwministraziorne, per a,sserita impossibilit� di eseicuzione 
delropera appal,tata. Tal,e competienza non � esclusa ilxLl rilievo 
che, seguendo il giui/Jizio al collaudo~ in mancanza di questo esoo non 
potrebbe aver luogo: infatti, il colwgio� arbitrale pu� essere immediatamente 
im.ivestito dJelZe controversie la cui natW'a non corvsente una 
<kcisi:one i/Jifferita, tra le quali vanno comp'1"ese quelle oggerttivmoonte 
i11JCOmpatihili con reffettuazione <kl collauito (1). 

(1) La decisione � prevalentemente di specie, e perci� se ne omette la 
motivazione. La Cassazione, investita con regolamento di competenza, e con consegnente 
indagine estesa �al merito, ha ritenuto �rroneo lassunto dell'appaltatore, 
secondo cui i lavori appaltati erano obiettivamente inattuabili. 
La massima risulta del tutto aderente alla ratio della lett. b) dell'art. 44 dell'abrogato 
capitolato generale d'appalto (riprodotta nella lett. b) dell'art. 44 del 
capitolato in vigore), essendo� evidente la natura non differibile di una controvel'sia 
relativa alla pretesa inattuabilit� tecnica dell'opera appaltata . 

.� anche da ricmdare che la tendenza della Coa:te Suprema � nel senso di 
attribuire la maggiore possibile .estensione alia competenza arbitrale (cfr., da ultimo, 
30 ottobre 1964, n . .2685; 19 gennaio 1963, n. 67, Foro it., 1963, I, 725. In dolltrina 
cfr.: CIANFLONE, L'a:ppa!lto di oo.pp., 1950, 783). 

I i 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1164 

TRIBUNALE . SUPERIORE ACQUE, 18 giugno 1964, n. 19 -Pres. 
Reale -Est. Caporaso -Guadagno (1avv. Cervati) c. Ministero LL.PP. 
(avv. Stato Caiibone) e Comune di Maiori (n.c.). 

Responsabilit� civile -Costruzione e manutenz.ione di opere pub


bliche -Onere di diligenza della p.a. -Limiti. 

{art. 2043 e.e.). 

La diligenza n@cessaria da parte deUa p.a. nella costruzione e 
manutenzione di opere pubbliche va commiswrata alla preveiggenza 
richiesta alruomo di comune e ordinaria prodenza. Oltrepassa tale limite 
la prev@d~biilit� di fenomeni nartwrali eiccezionali (nubifragi, ma:11eggiate), 
che costituiscono oosi di fo~a maggiore (1). 

(Omissis). -Nel merito, il quesito che le parti sottopongono al 
giudizio del Tribunale Superiore delle aoque puhbliohe � se ed .in quali 
casi fa p.a. possa ritenersi responsabile dei danni causati da una alluvione, 
quale lo straripamento delle aoque di un torrente per effetto di 
un uragano di ecoeeionale vio1eipza. 

Posto il problema in tali termini non vi � dubbio che del suocennato 
danno, a persone e cose, non debba rispondere la p.a., poich� l'evento 
di cui si discute � sicuramente dovuto a causa di forza maggirn"e o 
fortuito, essendosi prodotto per un fatto es�traneo, non riferibile alla 
condotta colposa della Amministrazione. 

Della eooozionale portata �del nubifragio del 1954 abbattutosi non 
soltanto sulla eostiera Amalfi.tana, ma su 1tutta una vasta zona del Salernitano, 
provocando danni in ben ventisei oenbri abitati, gli stessi appellanti 
non fanno questione. Del resto, � pacifico ohe la pioggia torrenziale 
impervers� su tutta la focalilt� per dieci ore continue segnando al 
pluviometro di Cava dei Tirreni, posto ai margini della zona investita, 
la punta �di 530,4 m/m e che proprio a Maiori l'acqua in taluni punti 
raggiunse l'altezza complessi-va di m. 4, H che pu� dare un'idea approssimativa 
di come doiyette improvvisamente aumentaire la vio1enza e la 
foTza di urto della massa di aoqua fluente nel torrente Reginna, nel tratto 

(1) Alle esatte affermazioni esposte in sentenza, non sembra che siano da 
aggiungere �oonsideraziQIIli, L'eccezionalit� e l'imponenza del fenomeno atmo,sferico, 
dal quale levento da:nnoso era stato causato, esoludevano la possibilit� di ipotizzare 
elementi colposi �a carico dell'Amministrazione che a'Veva costruito il manufatto. 
Questione di indubbio interesse, e da approfondire, �, se date le carattenstiche 
�della prestazione dell'Amministrazione, cos� nella progettazione che nella 
realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, sia possibile utilizzare i correnti 
principi in materia di colpa profes-sionale, che -come � noto -� limitata ai soli 
<easi dell� colpa grave e del dolo, quando si tratti di problemi tecnici di particolare 
difficolt� (sul punto, cfr. retro, 794). 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1165 

.sooperrto e ancora pi� in quello coperto. Di fronte a cos� eccezionale 
fenomeno atmosferico ed a cos� repentino e violento scatenarsi di forze 
brute della natura, � perfettamente inutile ed irrilevante, ai fini di una 
-eventuale 11.'esponsahilit� �eix!l:ra contrattuale delle Amministrazioni convenute 
in giudizio, discutere della suffi.ciente o insufficiente s�ezione delTimbocoo 
e dello sbocco del canale formato dalla copertura del torrrrente 
e della capacit� di resistenza della v�lta e delle spalle che quesif:a sorreggevano. 
Ch� a 1convogliare tutta la sempre pi� crescente massa di 
acqua e a conten�ere la pressione ci s�arebbe voluto un cana1e con strutture 
murarie e sezioni e pendenze di proporzioni smisurate, adeguate 
alla straorrdinariet� ed eccezionalit� dell'uragano. 

. Ma la di.Jigenza deilla p.a. e l'obbligo dell'osservanza delle buone 
regole di oos.truzione e di manutenzione dell'opem pubblica e di buon 
governo dei torrenti, ohe limitano 1a discrezionalit� della stessa p.a. 
nella misura necessaria all'assolvimento del precetto del neminiem 
laedere, non si estendono oltre il confine della normalit� e dell'id quid 
-pilerumque oocidit. Vale anche per lo Stato {e per gli altri Enti pubblici 
minori) oome per ogni soggetto privato, il principio normativo per cui 
per potersi parlare di �condotta oolposa, fonte di responsabilit� ex delicto, 
rattivit� o Yinerzia dell'agente deve valutarsi con il metro della normalit�, 
vale a dire in relazione alle facolt� ed alla preveggenza dell'uomo di 
media capacit� e di ordinaria diligenza (vedi tra l'altro, Cass., 21 novembre 
1952, n. 3160; 13 luglio 1945, n. 539). 

Non s�enza fondamento la giurisprudenza del S.C. aveva da tempo 
M'Visato che � � trasmodante � pretendere che chi esegue l'opera pubblica 
debba tener conto di condizioni �non ordinarie e fuori dell'umana 
previdenza �. Non vi � infatti un diritto speciale circa la responsabilit� 
per colpa della p.a., la quale h�o'Va la sua disciplina nei princip~ di 
�diritto comune sulla colpa e sul danno risarcibile, tra i quali principi � 
quello secondo cui il caso fortuito o di forza maggioTe esdude fa colpa 
non rendendo giuridicamente possibile ricollegare l'evento all'azione 
-0 condotta dell'uomo. 

La difesa degli appellanti cvede di poter superare ogni ostacolo 
adducendo che l'alluvione eTa in concreto un fatto prevedibile, essendo'Vi 
stato in Maiori, nei tempi passati, altri casi �di &traripamento delle acque 
del Reginna. All'uopo ricorda l'alluvione del 1910, del 1931 e del 1949, 
1e solo conosciute a memoria d'uomo e tutte di dimensioni assolutamente 
inferiori a quelle della disastrosa n:otte tra il 25 e 26 ottobre 1954. Ma 
1a pi� o meno frequente ricorrenza di determinati fenomeni atmosferici 
non toglie ad essi il carattere della straocrdinariet� e della inevitabilit�, 
cui � legato principalmente il conoetto del fortuito. Il criterio della 
prevedibilit� non � di per s� solo decisivo e, comunque, esso va inteso 
in senso relaitivo, cio� alla stregua delle comuni conoscenze, mentre � 


1166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

innegabile che col progredire delle discipline toniche e scientifiche 
diviene sempre pi� relativa la stessa nozione della forza maggiore e del 
caso fortuito. � 

� sfato giustamente rilevato in giurisprudenza che le intemperie di 
mare e di terra, pur essendo eventi� prevedibili, possono tuttavia ben costituire 
oasi di forza maggiore (Cass., 29 marzo 1944, n. 205). -(Omissis). 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 3 settembre 1964, n. 23 -Pres. 
Reale -Est. Ferrati -Mancusi e Cerrato {arvv.ti Laudisio e Oliva} 

c. Robustelli e Tramontano (arvv. Nigro). 
Tribunale delle Acque -Parte contumace -Appello -Termine :. 
Decorrenza. 

(r.d. Il dicembre 1933, n. 1775, artt. 189, 183). 
Acque pubbliche -Controversie tra privati -Derivazione di 
acqua pubh�ica -Competenza. 

(r.d. Il dicembre 1933, n. 1775, arl:. 140). 
Per la pattbe contwmaoe neil giudizio di prilmo gra�o, il te'!l'mine di 
impugnazione dJeilla senfJenza itel Tribunale Regionale delle Acque 
deicorre dJalla inserzione del dispositivo sulla Gazzetta Uffi.ciale (1). 

La oontmversia tra pir,ivati sul diritto �di una patrie d:i derivaire ooque 
pubblvche .afJtrooe'l'so il fondo limitrofo, invoZgencZo direttamente una 
questione suJt:utilizzazione d@lle �acque pwbbl~che, <(]Jppartiene olla cognizione 
deil Tribunale delle ooque (2). 

(1) Massima senza precedenti, fondata sul chiaro disposto degli artt. 189,. 
primo comma, e 183, sesto comma, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. Sulla decorrenza 
del termine per l'impugnazione dalla notifica del dispositivo afr.: Cass., 
Sez. Un., 17 fobb:raio 1964, n. 350, in questa Rassegna, 1964, I, 792; Caisis., 6 aiprile 
1962, n. 730, Giust. civ., 1962, I, 1256; Trib. Sup. Acque, Il giugno 1951, 
n. 8, Acque bonif. cOSitruz. 1951, 383. Per l'applicabilit� dell'art. 327 c.p.c. all'impugna:
z;iQille delle sentenze dei TribunaH regionali delle acque cfir.: Cass., Sez. Un., 
15 marzo 1956, n. 761, Acqwe, bonif. costmz., 1956, 471; Trib. Sup. Acque, 
30 dicembre 1952, n. 18, Foro it., 1953, I, 239�. 
{2) Mancano pTecedenhi recenrti del T;ribunaile Superiore. La sentenza accoglie, 
peraltro, :cichia1mmdoli espressamente nella motivazione, principi OTIDai consolidati 
della Corte di Cassazione. Sulla competenza dei Trib=aili delle_ Acque, la generica 
formulazione dell'art. 140, lett. e), r.d. 11 dicembre 1933, n, 1775, la complessa 
casistica delle contestazioni, e la cooreguente difficolt� di predisporre un oriteri<> 
discriminatore unico e risolutivo per ogni caso, hanno determinaito, in giurisprudenza, 
l'affermazione di vatl crirteri, volta �a volta idonei a dsoJvere il problema 
della competen2la nelle Slingole fattispecie. 

In linea di principio si � affermata la competenza del Tribunale delle Acque 
per tutte le CO'lltroversie che involgooo una questiooe sulla demaniailit� delle acque 


PARTE I, SEZ. VI, G:::URIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1167 

o che investono comunque interessi pubblici dn ordine al regime delle acque (Cass .� 
27 foglio 1964, n. 2100, Foro amm., 1964, I, 506; id., 29 agosto 1963, n. 2395, 
Giust. civ., 1963, I, 1344; id., 16 maggio 1963., n. 1238, ibidem, 2652; Cass., 
Sez. Un., 27 lugLio 1962, n. 2175, Foro it., Mass., 1962, 642; Cass., 20 luglio 1962, 
n. 1954, ibidem, 586; id., E9 aprdle 1962, n. 773, Giust. civ., 1962, I, 1987; App. 
Milano, 1� settembre 1961, Foro Padano, 1962, I, 923; Cass., 7 aprile 1961, 
n. 736, Giust. civ., 1961, I, 755; id., 20 febbraio 1961, n. 374, Foro it., 1961, I, 
1521; id., 18 ottobre 1960, n. 2801, Sett. Cass., 1961, 12; id., 21, luglio 1960, 
n. 2072, Acque, bonif. costruz., 1960, 353; id., 24 giugno 1959, n. 1996, ivi, 1959, 
376; id., 18 maggio 1957, n. 1811, ivi, rn57, 510}. 
Si � preciisato, per�, che non basta la ,semplice deduziooe della natura demandaJe 
delle acque a radicare la competenza del giudice speciale, occorrendo, a tal 
fine, che la soluzione della questione sulla natura delle acque si presenti come 
necessaria premessa per la decisione delle ,questioni in discussione. :E: necessario, 
cio�, che la causa, pur avendo ;per oggetto rapporti patrimoniali, dmporti, ;per la 
sua decisione, che, con oogndzione principale, sia risolta la controversia ,sulla namr� 
pubblica o privata delle acqrue {Cass., 21 luglio 1964, n. 2100, cit.; id., 13 maggio 
1,964, n. 1158, Foro amm., 1964, I, 377; id., 7 dicembre 1962, n. 3806, Foro it., 
Mass., 1962, 924; id., 20 luglio 196,2, n. 1981, Nuova Rass., 1962, 2808; id., 26 maggio 
1962, n. 1260, Foro it., Mass., 19612, 385; id., 20 febbraio 1961, n. 374, oitat!i; 
id., 5 agosto 1960, n. 2311, Acque, bonif. oomuz. 1960, 364; Cass., Sez. UDJite, 
11 giugno 1960, n. 1569, ibi<km, 276; Gass., 17 maggio 1960, n. 1213, ibidem, 257; 
id., 25 marzo 1960, n. 633, ibwem, 135; id., 16 febbraio 1960, n. 247, ibidtem, 48; 
id., 23 dicembre 1958, n. 39127, ivi, 1959, 35; id., 12 agosto 1958, n. 2899, ivi, 
1958, 473; id., 22 maggio 1957, n. 1852, ivi, 1957, 512) e ci� anche se l'Amministrazione 
non sia parte dn causa {Gass., 25 marzo 1960, n. 633, cit.; id., 12 agosto 
1958, n. 2899, cit.). , 

Sono, in .particolare, attribuite ailla competenza del giudice specializzato le

1

controversie tra privati circa la legittimit�, il OQ'll.tenuto, 1'estensione ed i limiti 
della concessione, nonch� quelle sul diritto, nei confronti dell'Amministrazione, di 
denivru-e e utilizzare acque pubbliche, e, in genere, su opere o atti dell' Amministrazione 
(Cas,s., 14 dicembre 1963, n. 3157, Giust. Civ., Mass., 1963, 1469; 
id., 16 maggio 1963, n. 1238, cit.; id., 20 Juglio 1962, n. 1954, cit.; id. 19 aprile 
1960, n. 865; ibri<km, 142; id., 24 giugno 1959, n. 1996, cit.; id., 23 dicemoit.; 
id., 23 maggio 1960, n. 1312, Acque, bonif. costruz., 1960, 264; id., 13 ap'l'ile 
1960, n. 865; ibidem, 142; id., 24 giugno 1959, n. 1996, cit.; id., 23 dicembre 
1958, n. 3927, cit.; id., 18 maggio 1957, n. 1811, cit.; Cass., Sez. Unite, 19 gennaio 
1957, n. 123, Acque b0111if. costruz., 1957, 263; Oa&s., 7 giugno 1956, n. 1955, 
Sett. Cass., 1956, 341; Oass., Sez. Unite, 18 ottobre 1954, n. 3851, Giwr. it., 1955, 
I, 1, 10), sui danni riferibili all'esercizio della concessione (Cass., 20 luglio 1962, 

n. 1954, cit.; id., 9 agosto 1961, n. 1931, Acque, bonif. oostruz., 1962, 39; id., 
16 fobbmio 1960, n. 247, cit.) e, dn genere, Je controversie che attengono necessariamente 
ai diritti di utilizzazione di acque pubbliche (Oass., 29 agosto 1963, 
n. 23,95, oit.; id., 16 maggio 1963, n. 1238, cit.; Trib, Livorno, 28 novembre 1961, 
Giur. agr., 1962, 258; Oa'ss., 5 agosto 1960, n. 2311, oit.; id., 23 maggio 1960, 
lll. 1312, cit.; id., 13 aprile 1960, n, 865, oit.). 
Infine, secondo un criterio afformaito in pi� recente orientamento (cdterlo di 
cmi .si � per� giustamente contestata la rilevanza determinante: cfr. Bu:scA, Questiioni 
rin f!ema di acque pubbliche, Foro pad., 1962, I, 922; id., in Giur. it., 1961, 
I, 598) appartengono alla cognizione del Tribunale delle acque le controverSlie 
relative a diritti di deriyazione o di uso di acque pubbliche che richiedano la 
ooluzione dd questioni <tecniche (Cass., 23 apde 19'64, n. 983, GittSt. aiv., Mass., 
1964, 440; id., lA dicembre 1963, n. 3157, cit.; id., 16 maggio 1963, n. 1238, oit.; 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1168 

id., 23 maggio 1962, n. 1178, Foro Vt., Mass., 1962, 362; id., 9 agosto 1961, n. 1931, 
cit.; id., 7 aprile 1961, rn. 736, oit.; Cass. Sez. Un., 18 maggio 1960, n. 1256, 
Aoqwe, boruif. costruz., 1960, 261). 

Le controversie sulle mo<lar1it� di utilizzazione di acque pubbliche e sugli 
obblighi reciproci fra le parti private rimangono di competenza del giudice ordi111all'io, 
'sempre che la contestazione non investa interessii pubblici in ordine al 
regime delle acque (Cass., 16 maggfo 1963, n, 1238, ciif;.; Cass., Sez. Urn., 9 febbraio 
1963, n. 254, Giust. oiv., 1963, I, 1930; Trib. Bassano del Grnppa, 4 maggio 
1962, Com Brescia, Veoozia e Trieste, 1962, 572; Gass., 19 aprile 1962, n. 773, 
oit.; App. MiJ.ano, lo settembre 1961, oit., v. anche in Mon. Trib., 1962, 1427 e 
in Acqwe, bonif. costruz., 1961, 593; Cass., 7 aprile 19>61, n. 700, oit.; T;rib. Roma, 
12 1aprile 1960, Foro it., Rep. 1961, 36, n. IB2; Ca!ss.. , 24 gfogno 1959', n. 19916, oit.; 
id., 18 maggio 1957, n. 1811, oit.; Cass., Sez. Un., 19 febbraio 1957, n. 123, c�t.; 
Oasis., 7 giugno 1956, n. 1955, oit.) . 

. Sul problema ofr. in dottrina, BuscA, Le acque sulla legi.ilazione italiana, 
1962, 428 e segg.; M1ccoLI, Le acque pubbliche, 1958, 260 e segg.; Mo:asJI.Lo, 
Anoora in tema di competie,nre i111 materia di acqwe, Giwr. agr., 1962, 292; ff01tsl, 
Mon. trib., 1962, 1428; BuscA, Questioni in fiemia di acque pubbliche, Foro pad., 
1962, I, 922; id., Giwr. it., 1961, I, 1, 596; id., In tema di omnpetenze del Tribuntde 
delle Acqwe pubbliche, Foro pad., 1960, I, 531; SANTACROCE, Brevti osserv�"' 
:lliioni stilla dieolarratoria di competenzia per materia, Aoq11!e, bon. costruz., 196(}, 
482; ARcIDDIACONo, In tema di competenzia del Tribunole delle Acque, Giur. agr., 
1960, 272. 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 23 settembre 1964, n. 24 -Pres. 

Reale -E8t. Giannattasfo -Stella {avv. Angelo) c. Soc. Veneta di 

Macinazione (avv. Are) e Ministero LL.PP. {avv. Stato Albisinni). 

Responsabilit� civile -Fatto illecito permanente -Decorrenza del 
termine di prescrizione. 

(artt. 2043, 2935, 2943, 2947 e.e.). 

Acque pubbliche -Danni derivati da concessioni di acque pubbliche 
-Responsabilit� esclusiva del concessionario. 

(artt. 19, cpv., e 42, t.u. 11 dicembre 1003, n. 1775). 

Nel fat;f;o .illeicito a carattere permanente, il diainno si rinnova continuamente 
nel tempo. L'azione di risarcimento proposta oltre il quinquennio 
dal fatto illecito � ammissibile, ma limitatamente al periodo 
compl1eso nei cinque anni .ctazratto di citazione, o da altro atto di costituzione 
in mora (1). 

(1) Negli stessi termini, cfr. la decisione citata nel testo (retro, 713, con 
richiami di dottrina e giurisprudenza, sub 3). L'azione di risarcimento proposta 
oltre il quinquennio dal fatto illecito a carattere duraturo non � preclusa, avendo 
ad oggetto il .risarcimento dei dannj, che si rinnovano nel tempo fin quando non 
ha teTmine il fatto che li genera. Essa, pertanto, � ammissibile, ma risultano prescritti 
i danni anteriori al quinquennio dalla citazione. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1169 

L'Ammini.strazione non � respowahile n� verso il concessionario n� 
verso i terzi dei <C~anni causati. dalla concessione. Degli stessi risponde 
verso i terzi il coooessionario, salvo il caso della forza maggiore (2). 

(Omiissis). -La Societ� Veneta di Macinazione ripropone, in questa 
sede, alcune delle e�cezioni pregiudiziali sollevate in primo grado e, 
innanzi tutto, quella di prescrizione quinquennale. Si assume che la 
sentenza del Tribunale di Vicenza, che dichiarava l'incompeten:m, porta 
la data del 6 febbraio 1957 e la citazione riassuntiva � del 22 novem~ 
� bre 1957, onde il processo, non riassunto nel termine di sei mesi, si 
estingue per l'art. 50 cpv. c.p. Si precisa, poi, che per l'art. 2945 terzo 
oomma e.e. se il processo si estingue, rimane fermo !'.effetto interruttivo 
e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo 
(domanda giudiziale), che, nella specie, � del 23 marzo 1951. 

� agevole replicare che, oomunque si risolva il problema relativo 

alla mancata riassunzione nel termine di sei mesi, mai si potr� parlare 

di preclusione deLl'azivne, ma si tratter� soltanto, ove si dovesse pass�re 

da1la fase di �accertamento della responsabilit� a quella della liquida


zione dei danni, di stabilire il momento della decorrenza del risarci


mento. Invero allorch� il fatto illecHo abbia carattere permanente, non 

pu� dirsi verif�cato con riferimento al solo suo momento iniziale ed in 

esso definitivamente consumato, ma bens� con riferimento a quello 

f�nale {cessazione del fatto generatorn �del danno), in quanto l'illiceit� 

del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto dell'agente, 

1

ma .in relazione al contenuto dell'attivit� e all'attitudine di questa a 
produrre un continuo danno, perdura nel tempo f�no a quando permanga 
la situazione illegittima posta in es.sere e nella quale si concreta una 
viola:ziione ininterrotta dell'altrui diritto. In questi casi, H diritto al 
risaricimento del danno sorge ,oon l'inizio del fatto illecito generatore 
<lel danno stesso, ma, con questo, persistendo nel tempo e rinnovandosi, 
di momento in momento, ne ronsegue che la prescrizione, secondo la 
regola del s:uo computo (art. 293,5 e.e.), ha inizio da ciascun giorno 
l'ispetto al fatto gi� 'Verif�catosi e al corrispvndente diritto di risarcimento; 
e, poich� questo diritto, quando deriva da fatto illecito (art. 2043 
e.e.) si prescrive in cinque anni (art. 2947, prinio comma e.e.) dal giorno 
in cui il fatto si � 'Verif�cato, 1a citazione, o atto che valga a costituire 
in mora il debitocre (art. 2943 e.e.) non pu� non riferirsi al diritto al 
risaricimento del danno verif�catosi nel quinquennio anterioire aJla sua 

(2) Le afFel11llazioni costituiscono esatta applicazione della normativa in 
materia, che � improntata a principi pacifici in tema di concessioni amministrative. 
Cfr. SILVESTRI, Conoessionri amministrative, Enciclopedia del dir.i!;W, 1961, vol. 
VIII, 370 e segg.; LANDI-POTENZA, Manuale &r. amm., 1960, 146. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1170 

data, rimanendo prescritto il danno anteriore (Oass., Sez. Un., 29 aprile 
1964, n. 1039). 

(Omissi,s). -Superate le eccezioni pregiudiziali, va esaminata, per 
prima, la posizione dell'amministrazione dei LL.PP., alla quale lo Ste11a 
addebita la responsabilit� della mancata manutenzione dell'alveo (diserbo) 
dell'Ast:ichello Alto, da cui sarebbe derivato f:innalzamento del 
pelo dell' Astichello Basso e la sommersione del mndotto di scoilo delle 
acque piovane. 

All'affermazione di siffatta respons�abilit� osta f art. 19 �cpv. del t.u. 
11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, per cui 

� il concessionario non pu� mai invocare la concessione come titofo per 
chiedere indennizzo dallo Stato ed � esclusivamente responsrubHe di 
qualsiasi lesione che in �conseguenza di �essa possa essere arrecata al 
diritto di terzi �, diritti ohe sono semprre fatti salvi dalla concessione 
(art. 17 primo comma detto t.u.). Il principio generale, che vige in 
materia, �, quindi, queUo che esolude h �responsabilit� del concedente 
sia verso i concessionari che verso i terzi, talch� dei danni che, in conse\ 
guenza della concessione, il �concessionario arrechi ai terzi, risponde il 
concessionario medesimo, non il concedente, n� direttamente n� indirettamente 
{Cass., Sez. Un., 18 ottobre 19'54, n. 3851). Una conferma del 
principio si trova nelfart. 42, primo comma, del ricordato t.u., che pone 
a carico degli utenti di aoqua pubblica 1a responsabilit� dei danni che 
possono avvenire a pll'egiudizio dei fondi vicini, escluso 11 caso di 
forza maggiore. 
La pubblica Amministrazione � bens� tenuta a vigilare sull'esercizio 
della �concessione, ma sri �tratta di un potere che le � �conferito nell'interesse 
pubbHoo, o, se si :vuole, di un dovere inerente a funzioni o 
servizi di diritto pubblico, non gi� a salv�aguardia di diritti deri privarti. 
Questi hanno un interesse semplice a che lAmministrazione esegua le 
opere necessarie alla manutenzione degli scoli, ma non un diritto soggettivo 
a che tali opere siano eseguite. -(Omissis). 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 20 ottobre 1964, n. 26 -Pres. 
Reale, -Est. Granito -Ditta Paolo Marciano Agostinelli (avv. Lupoi) 

c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Del Greco). 
Acque pubbliche -Concessione di varianti -Nulla osta a cessione 

di utenza -Necessit� di provvedimenti formali -Inammissi


bilit� di equipollenti. 

(ir.d. 11 'dicemhre rnss, n. 1775, artt. 11, 20, 21; r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, 
art. 18; d.P.R. 30 g1ugno 1955, n. 1534, art. 14; d.J. 5 novembre 19137, 

n. 2101, art. 1). 
,'' 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1171 

Acque pubbliche -Domanda di varianti -Rigetto per mancata 
sottoscrizione del disciplinare -Obbligo di preventiva fissazione 
di termine -Non sussiste. 

(r.d. 11 dicembre 1933, ID., 1775, artt. 11, 49; r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, 
artt. 18, 29). 
Acque pubbliche -Concessione -Decadenza per decorso dei termini 
stabiliti per la derivazione e l'utilizzazione delle acque 
-Necessit� di preventiva diffida o messa in mora -Non 
sussiste. 

(.r.d. 11 novembre 1933, n. 1775, art. 55, lett. f; I. 18 ottobre 1942, n. 1434). 

I provvedimenrti previsti negU artt. 49, s@condo comma, e 20, primo 
comma, r . .d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (rispettivamente per la corncessione 
:di varianti e per nulla osta ai/ila cessione di utenza) non ammettono 
equipollenti e non possono desumersi, perr implicito, da atti a oarattere 
solamieinte preparotodo quali iapproviazione dieUo schema di discipliMll'e 
e finvfrto rivo"fto agli interessati per la sottoscrizione {l). 

(1) La soluziorne si dnquadrn sostanzialmente nel generale pmncip10 della 
esigenza della forma scritta per gli atti amministrativi, che nella specie non consente 
aJtemative, data la matura costitutiva del decreto di CO!llCess:ione (BuscA, 
Le acque nella /;egisiamkme italia:na, 1962, 386; M1ccou, Le acque pubbliche, 
1958, 110; Trib. Sup. Aoque, 11 dicembre 1958, n. 20, annotata da GucLIELMI, 
Acque, bonif. oostruz., 1954, 157). Sulla necessit� di un formale provvedimento 
per la concesisione di varianti cfr.: Oass., 2 febOO-aio 1963, n. 182, Giust. civ., 
1936, I, 1826; Trib, Sup. Acque, 8 febbraio 1955, n. 3, Acque, b01'lif. oostruz., 
1955, 267; Cass., Ses. Un., 12 gennaio 1942, n. 60, Giur. it., 1942, I, 1, 156; PERNIGOTTI, 
E'rnoiolopedia deil diritto, voI. I, 1958, voce Acque pubbliche, 426; CoLErn, 
Aumento ddla quanrtit� d'aoqua derivata ed istruttoria abbreviata (A proposito di 
varianU non sosta:nmali), Acque, bonif. oostruz., 1959, 112 e FnosINI, A proposito 
di ooi:ianti non .wstan::cidi, ibidem, 215. In tema di nulla osta a cessione di 
utenza (il cui difetto non determina la nullit� del negozio., ma consente al!' Amministrazione 
di dichiarare la decadenza della concessione, cfr.: Cass., 9 luglio 1959, 
n. 2222, Giust. it., 1960, I, 1, 981, con nota di BUSCA, Cesstiorne aelle utenze &i 
~oqwa pubblica senza il nulla osfJa del Ministero -C01'1segwenze; Trib. Srup. Aoque, 
17 novembre 1953, n. 18, Acque bonif. cootmz., 1953, 554; App. Genova, 31 marzo 
1960, Temi gen., 1960, 18), la necessit� di un provvedimento formale e la 
inammilssibilit� �di equipollenti (nella specie riconoscimento tacito) risultano afformate 
testualmenite da:lle Sez. Un. con sentenza 6 luglio 1939, n. 2844, Foro #., 
1940, I, 282, e dal Trib. Sup. AA. con sentenza 14 dicembre 1987, n. 2, Acque, 
.bonif. costmz., lg,88, 81. n carattere preparatorio e, comunque, non definitivo 
<lei provvedimenti istruttori � �stato gi� affermato (in genere per escluderne l'impugnabilit� 
autonoma) in: Trib. Sup. AA., 11 dicembre 1968, n. 20, Cons. Stato, 1963, 
Il, 304, e 12 ottobre 1962, n. 18, Foro amm., 1968, II, 883 (a proposito di ordinanze 
del Genio Oiv:ile in esecuzione di IJTOvvedimenti ministeriali), 30 dicem

1172 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 

La manca:ta sottosorizione �e1l di.siciplinare, non giustificata, oo!/'18ente 

la reiezione della diJmanda di .varianti senza che, a tal fine, sia neces


saria la preventiva fos'sazwne di un termine (2). 

La d@oodenza ohe il'Amministvazione ha faoolt� di dichiarare per 

il �ooorso dei termini staJbiUti nel deicreto e Ml discip1linare per la deri


vazione e rutilizzazione deliacqua concessa non � condizionata alla 

preventiva messa in mora del concessionario (3). 

bre 1952, n. 19, Acqwe, bomf., costruz., 1953, 277 (in merito ad autorizzaz:�IOllle 

alla decivazione di aoque concessa in via provvisoria dal Genio Civile); 28 mag


gio 1942, n. 20, Din'. beni pubbl., 1942, 200 (nel caso di invito a firmare il disci


plinare); 13 febbraio 1940, n. 2, rivi, 1940, 320 (per la diffida a firmare un disci


pliinare suppletivo) . 

.(2) Sul punto, la sentenza motiva: � Ne6Suna censura pu� essere moss,a 

all'Amministrazione per aiver ravvisato nel comportamento omissivo della ricor


rente, protrattosi pe:r oltre 6 anni, una tacita ma eloquente manifestazione di 

disinteresse (se non di rinuncia) alla realizzazione delle varianti in questione, e 

cio� al potenziamento e alla scissione della concessione originaria, non occorrendo 

a tal fine che venisse assegnato alla ricorrente un apposito termine per provvedere 

agli adempimenti richiesti. La pref�ssione di un termine per la firma del disci


plinare non � affatto prevista dalle norme legislative e regolamentari in materia 

(art. 11 t.u. e art. 16 Reg..to). Essa � richiesta, s�, dall'art. 17 t.u. ma a deter


minati .effetti e in una particolare fattispecie, e precisamente per la regolarizza


zione delle utenze ,abush�e: ipotesi, questa, che non ricm:re nd ca:so in esame. 

All'infuori di tale ipotesi la prefissione di un termine � da ritenell'si rimessa al 

prudente apprezzamento, discrezionale e insindacabile, della P.A., la quale valu


ter�, caso per caso, se essa sia o meno necessaria ed oppoirtuna, tenendo sopratutto 

presente che l'utilizzazione delle acque �pubbliche risponde a find di generale 

interesse e non pu� essere procra:stinata dal negligente o ostruzionistico compocrta


mento di un privato ,, . 

Sul1a natura giuridica del disciplinare (atto negoziale di diritto pubblico) e 

sulla possibilit� di subordinare l'accoglimento deilJa domanda di varianti aill'accet


tazione di un nuovo disciplinare cfr., rispeili"amente, Trib. Sup. AA. 4 aprile 1900, 

n. 7, Cons. Stato, 1963, II, 177 e 18 giugno 1954, n. 20, Acque, bonif. co.wruz., 
1954, 595. 
(3) La statuizione � baisata sul terzo comma dell'art. 55, r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775, che richiede la preventiva diffida per le ipotesi contemplate 
nelle lettere b), e) e d) del primo comma (cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione 
dell'acqua pubblica, inadempimento delle condizioni essenziali della 
derivazione ed utilizzazione, abituale negligenza ed inosservanza delle di:sposdzioni 
legislative e regolamentari in vigore); nel caso, invece, di decorso dei termini stabiliti 
nel decreto e nel discipJinare (lett. f), � la stessa ,scadenza del termine, gi� 
prefissato, che ocmsente all'Amministrazione di dichiarare la decadenza. Per l'applicabilit�, 
in argomento, dell'art. 29,66 e.e., dr. Tmb. Sup. AA., 7 luglio 1961, 
n. 10, Acque, bonif., co~ruz., 1961, 372. Sulla necessit� di un provvedimento 
�formale per la operativit� della decadenza e sulla sua efficacia co,smutiva cfr.: 
Tr}b. Sup. AA., 216 ottobre 1961, n. 19, Acque, baruif. co~,ruz., 1961, 479; id. 
. 16 giugno 1954, 19, Acque, bomf. oo$ruz., 1954, 59'1; id., 17 novembre 1953, 


n. 13, cit.; id., 28 giugno 1951, n. 9, Acque, bonif. costru.z., 1951, 385. 
-~ 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1173 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 20 ottobre 1964, n. 30 -Pres. 
Reale -Est. Granito -S.p.A. Redaelli Giuseppe & F.llo (avv.ti 
Sternai e Conte) c. Ministero LL.FP. {avv. Stato Buonvino) e S.p.A. 
Prealpina Montfluoro {avv. Orlandi Coni.mcci). 

Acque pubbliche -Domande di derivazione -Concorrenza eccezionale 
-Sfruttamento di miniera -Maggiore impiego di 
mano d'opera -Costituiscono speciali motivi di pubblico 
interesse. 

(r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art 10). 
Acque pubbliche � Domande di derivazione -Concorrenza eccezionale 
-Accertamenti sulla ricorrenza dei presupposti Portata 
-Limiti. 

(r.d. 11 dicemme 1933, n. 1775, art. 10). 
L'uti!lizzazione delracqwa per la produzione �delrenergila elettrica 
neoessaria allo sfruttamewto di una miniera dJi minerali es.wnz;iaJli p1er 
i economia nazionale e il maggior impiego diJ mano d:opera conseguente 
aliintegt'<ile sfruttamento ,<Jella miniera sornd speciali motivi di intiwesse 
pubblico e C08titUWCOnO validi prosupposti per rammissi,one in C0'/1!COTrenza 
eccezionale di. domande tar.dwe (1). 

Gli OJOO&rtamen� ohe f Amministrazione � tenuta (J)d effettw{[)1'e per 
giudicare se una domanilia tardiva soddisfi o meno ad uno " speciale 
motivo di pubbl~co interesse � hanno neces8(JJ1'iamente ca11attere somm{[)
1'io. Eseguiti per fini e con effetti limitati essi si riJso"lvooo in un 
giudizio preventi!Vo @d itpotetico, che non deve pr@giwdicare le future, 
defmitiive ,detiermimxJJzioni che, ad ~ttoria ultimata, l'Amministmzione 
dovr� adot:M-re per la scelta della dWtta cui corl!OOd�'re la deri'oozione 
di acqua (2). 

(1) Non risultano precedenti 1specif�ci. Circa i criteri di valutazione comparativa 
delle domande tardive cfr.: Trib. Sup. AA., 22 giugno 1959, n. 14, Acqwe 
bonif., costr., 1959, 271; id., 5 febbraio 1959', n. 2, ibidem, 52; id., 12 marzo 1958, 
id., 12 marno 1958, n. 7, .;bidem, 387. In dottrina, ok BuscA, Le acque nella legir 
siamone italiana, 1962,-104 :segg.: Mmcou, Le acque pubbUche, 1958, 103; P&RNIGOT'.
IT, E'11Cricloped!ia ool diritto, vot I, 1958, voce Aoqu:e pubbliche, 419; Gu:GLIELMI, 
Domande conco'1'renPi ,e criteri di preferenza, Acque, bonif. costruz., 1954, 
53. Per fattispecie concrete cfr.: TrLb, Sup. Aoque, 12 marzo 1958, n. 7, oiJt:. � 
� (prevruenza dello scopo di pl'ovvedere di acqua potabile un Comune su quello 
di iniigare fondi privati); id., 19 novembre 1953, n. 14, Acque, bonif. costruz., 1954, 
53 (preferenza di domanda di concessione per aJimentaziooe ddmca di un Comune 
suJla richiesta per necessit� iidriche di ttma miniera); id., 18 dicembre 1951, n. 19, 
ivi, 1952, 95, con nota di FRANCO (utilizziazione a scopi potabili nell'interesse di 
un Comune che me sia privo o insu:ffioienremente fumito). 

(2) Massima di intuitiva evtidenza L'ammissione ad istruttoria in concorrenza 
eccezionale implica il riconoscimento della sussistenza di uno � speciale e 

RASSEGNA DELI..'AVVOCATURA DELLO STATO

1174 

prevalente motivo di interesse pubblico �; ma la valutazione assume rilevanza 
esclusivamente al fine per il quale � richiesta e cio� lammissione della domanda 
tardiva 'ad .~struttoria. La scelta definitiva del concessionario rimane ovviamente 
condizionata alla favorevole applicazione dei criteri preferenziali di cui agli artt. 
4, 9 e 12, r.d. 11 d~embre 1933, n. 1775. Tali disposizioni sono senza dubbio 
va1ide anche per le domande in concorrenza eccezionale, e ll"isulterebbero eviden-temente 
prive di significato se al giudizio sulla prevalenza adottata in sede di 
valutazione dei presupposti per 1'ammissione ad istruttoria dovesse attribuirsi 
rilevanza preclusiva. 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 20 ottobre 1964, n. 31 -Pres. 

Reale -Est. Giannattasio -Simeone {avv. Iaccarino) c. Ministero 

LL.P'P. e Ministero Agricoltura e Foreste {avv. Stato Buonvino). 

Pesca -Diritto esclusivo -Contenuto. 
(<r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604). 

Il. diritto esdusioo di pesoa non attribuisca al titolare la pro']Jriert� 

dei pesci, che per Za 'lorro condizione di libernt� naturale costituiscono 
res nullius, mo solo la potest� di cattwrarli con esclusione di ogni altro (1). 

(1) Nella specie, l'indagine sul contenuto del diritto esclusivo di pesca � stata 
condotta per escludere che il titolare della concessione abbia il potere di impedire, 
con idonea attrezzatura di sbarramento, la trasmigrazione del pesce in altre acque. 
Il problema circa la ammissibilit� di un diritto di propriet� sui pesci, nella ipotesi 
di diritti �sc1usivi di pesoa (problema affrontato, generalmente, al fine di accertare 
se la pesca abusiva ooncrebi il delitto di furto previ.sto dal 'secondo comma dell'art. 
33, r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 o la contravvenzione rorntemplarta al-primo 
comma) � stato gi� risolto altre volte in senso negativo (Cass. pen., 8 maggio 1963, 
Foro it., 1963, II, 347 oon nota di ALBANO; Pret. Ronciglione, 27 n01Vembre 1962, 
Riv. pesca, 1963, 233; App. Firenze, 17 aprile 1962 Giur, tosc., 1962, 303; Cass. 
pen., 26 aprHe 1961, Riv. pen., 1962, Il, 157; Pret. Bologna, 29� dicembre 1960, 
Giur. �it., 1961, II, 328; Cass. pen., 19 gennaio 1960, Giust. pen., 1961, II, 716; 
-~ 
Pret. Mantova, 4 luglio 1949', Giust. pen., 19'50, II, 947; Trib. 'f:rieste, 13 lu'
glio 1931, Fo-ro it., 1931, Il, 285; in dottrina cfr.: MANZINI, Trattato di diiritto 
penale, IX, 1949, pagg. 49 e 53; DE BELLis, Enciolopedia forense, V, voce Pesca 
e piscicoltura, 634; PE;RRoux, Furto di � puloi d'acqua>>, Giur. it., 1961, Il, 327; 
SABATINI, L'acquisto d@lla propriet� di pesci agli effetti perialii, Giust. pen., 1950, 
II, 947, H quale per�, pur ammettendo che li pesci siano res. nullius, sostiene ohe 
la pesca abusiva costituisce furto in quanto ru momento stesso de11'apprensione il 
pe1sce diviene ipso jwre di propriet� del concessionario al quale � riservato in esc1uSi�!
V1a l'!!!oquisto mediante occupazione. Contra, nel senso che iJ. titolare del diritto 
-di pesca � proprietario dei pesci in quanto pertinenz;e del fondo acqueo, ofr.: 
BELARDINELLI, Anoo-ra in tema di furto di pesci e di diritti esclusivi di pesoa, Riv. 
pesca, 1963, 241 e SCALFATI, Considerazioni sul. furto dei pesci, ivi, 1962, 75). 
Non si � ~ancato per� di precisare che ad opposta soluzione deve pervenirsi 
in ipotesi di concessione pe�r ailleV'amenti ittiogenici, spettando in questo caso al 
titolare dEilla concessione un vero e proprio diritto di pmpiriet� sui pesci (v. Cass. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1175 

pen., IV Sez., 8 maggio 1963, oit., che, nel sottolineare il carattere particolare 
di taJe dkitto a strettamente legato all'ambiente" di vita dei pesci, ha statuito che 
il diritto stesso si risolve in caso di migrazione). 

Per l'applicazione di analogo cniiterio d~scretivo in materia di caccia cf.r. 
Cass. pen., 26 febbraio 1962, Riv. pen., 1962, II, 815; Cass., 12 ottobre 1960, 

n. 2687, in questa Rasoogna, 1961, 18; Cass. pen., 23 dicembre 1959, Gliwt.. pen., 
1960, II, 390; App. Roma, 16 marzo 1960, F<>ro ~t., 1961, II, 126 con richiiamo 
di precedenti e in Riv. umhra 1961, 53, con nota di Juso; Oass., 24 gennaio 19'55, 
n. 175, F01'o it., 1955, I, 315 (:in motivazione). 
Circa l'esclrusione di un diritto reale sullo specchio d'acqua relativo alla con<
Cessione del diritto esclusivo di pesca cfr.: Trib. Latina, 12 maggio 1955, in Acque, 
banif. oootruz,. 1957, 80 con nota di CANNADA BARTOLI, Criroa la twt;ela po86essoria 
a favore dell'esclusriviista ddla p161YCa, e, implicitamente, Cass., 19 aprile 1962, 

n. 773, Giust. oiv., 1962, I, 1987. 
Sul contenuto e sUi limi.ti del diritto esclusivo di pesca, in genere, cfr.: 
MonsILLo, Conoe88iooe ammini&trativa e limVtti al diritto di pesoa, Giur. agr., 1963, 
81; F'ERRERo, Diritto esdooivo di pesca e diritti soggetiflivi, Riv. pesca, 1963, 215; 
id., B'l'e'Vi appunti sulla naturo diei diritti esclusivi di pesca, ivi, 1961, 152; BELARDINELLI 
In tema di ooooessiom ammimstrative e di dimtti esolusivti di pesca, ivti, 
1962, 246; D'ALESSANDRO, In tema di ~ritti esclusi~ di pesca, mv. dir, sport., 
1962, 196. 

LODO ARBITRALE 26 marzo 1964, n. 15 {Roma) -Pres. Polistina Impresa 
Glausi {avv. Ambrosio) c. Opera Valorizzazione Sila (a:vv. 
Stato Lancia). 

Arbitrato -Richiesta di deposito della relazione riservata di collaudo 
-Inammissibilit�. 

(art. 100, r.d. 25 maggio 1895, n. 350; art. 210 c.p.c.). 

Arbitrato -Ampliamento della domanda indicata in riserva 
Ammissibilit�. 

(art. 54, r.d. 25 maggio 1895, n. 350; artt. 183, 184 e 190 o.p.c}. 

La relazione ,del collawda:tore sulle riserve ha la specifica fwn~ne 
di fornire elementi dJi orientamento all'Amminisbraz'ione, che ne � [unica 
destinataria. Essa non rientra tra i documenti destinati a provare i fatti 
.attinenti al[ mppalto; ,ed esprimeni/Jo un semplice parere, non costituiooe 
nemmeno una fonte di prova SUSJoottibile di acquisizione al prooesso a 
noroza delfart. 210 c.p.c. (1). 

(1) L'affermazione va salutata con particolare favore, data l'insistenza degli 
.app!l1tatori a chiedere in giudizio il deposito deHe relazioni riservate deJ. direttore 
dei lavori e del collaudatore, e la tendenza dei collegi arbitrali ad esaudire 
la richiesta. In-dottrina, in senso conforme, cfr. CIANFLONE, L'app<ilto di oo.pp., 
1957, 797. 
14 



1176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Le somme ptr.ete~ dalI' mppaltatore non restano definitivamente 

fissate nerr:ammontar,e esposto nelle riserrve, ma possono essere ampliate 
con la domllll'lda arbitrale o ne.Z coTso dJel 'l'elativo giudizio (2). 

(Omissis). -Neilla memoria conclusiva la difesa del Clausi ha chiesto 
che sia oTdinato all'O.V.S. di esibil'e la relazione riservata del collaudatoTe 
ed ha rinnovato fistanza affinch� sia richiesta alla Cassa del 
Mezzogjomo copia del provvedimento con il quale la stessa tJenne a. 
distinguere la propria responsabilit� di finanziatrice dell'appalto da 
quella delfO.V.S. 

Il Collegjo non ha ritenuto e non ritiene che tali istanze possano� 
trovare aocoglimento. 

L'art. 100 del Regolamento sulla direzione, oontabilit� e collaudazione 
dei lavori dello Stato dispone che, oltre a redigere la relazione di 

I 

(2) E giurisprudenza costante che nelle liti arbitrali non si applicano leI


preclusiooi previste per i giudizi di primo grado negli artt. 183 e ss. c.p.c., e 
che pertanto non � vietata l'emenda& libelli (ANDBEOLI, Commentario, IV, 1964, 
826). Tuttavia il principio non sembra applicabile negli arbitrati relativi ad opere 
pubbliche; n� negli stessi sembra ammissibile che la domanda sia aJTipJiata, rispetto� 
a quella risultante dalla riserva. Con ci�, non si &ostiene che la preventiva riserva 
costituisca una condizione di procedibilit� dell'arbitrato, attenen!1o la circostanza 
solo al merito; ma si intende dire che in relazione al sistema previ�sto dal regolamento 
25 maggio 1895, n. 350 a proposito delle domande e riserve dell'appaltatore, 
il contenuto delle stesse rimane definitivamente fis�sato in contabilit�,. 
e non � consentito n� ampliarlo, n� comunque variarlo, con la domanda arblittrale, 
e tanto meno in corso di giudizio. Infatti, l'art. 54 del citato regolamento� 
dispone che la riserva deve es.sere areompagnata dall'indicazione de]le � corri


spondenti domande dii indennit�, indicandosi con precisione le cifre di compenso 
cui (l'appaltatore) crede di avere diritto... " . La steS'5a disposizione si applica 
al conto finale (art. 64) ed al certificato di collaudo (art. 107), per l'ipotesf 
-naturalmente -che possano costituire sede di riserve. La necessit� della 
esatta indicazione della somma pretesa trova giustificazione nella pTOcedura pre-. 
vista per l'esame e la risoluzione della riserva, sulla quale esprimono la propria 
opinione cos� la direzione dei lavori che il collaudatore con indagine indubbiamente 
estesa al qwantum, e l'Amministrazione in sede di approvazione del collaudo 
adotta il definitivo provvedimento che ;rittiene di giustizia {art. 109, u.c.). 
Provvedimento che, appunto perch� avente ad oggetto� anche l'esame delle riserve 
e delle domande dell'appaltatore, deve essere prnceduto dal parere del Consiglio� 
Superiore dei ll.pp;, ed, eventualmente, del Consiglio di Stato. Se ora sd considera 
che la pronuncia suddetta � motivo di procedibilirt� del giudizio al'.bitraJ.e 
('artt. 42 e 46 del capitolato generale in vigore), non pu� non dedursene l'impossibilit� 
di variare il contenuto e l'ammontare delle riserve e delle domande, poich� 
altrimenti il sistema resterebbe frustato. Infatti l'esame amministrativo e la relativa 
pronuncia sono dirette non solo ad indagare l'ammissibilit� e fondatezza 
della pretei>a, ma pur l'ammontare di essa; ed, anzi, proprio tale ammontare, 
nella complessiva valutazione dell'Amministrazione e dei propri organi consultivi, 
pu� assumere valore determinante per la deci1Sione di accoglimento odi 
rigetto. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1177 

collaudo vera e propria, il ,collaudatore riferisca " in relazione separata 
e segreta � il proprio parere sulle riserve e sulla eventuale adozione dei 
provvedimenti di cui al regolamento sulla contabilit� generale dello Stato. 

Tale relazione, per specifica previsione legislativa, � sottratta alla 
cognizione dell' appaltatom ed ha come unica destinataria l' Amministrazione, 
la quale non � tenuta n� pu� essere costretta a produrla in 
giudizio, perch� la rel:azione in questione ha la specifica funzione di 
fornire elementi di orientamento alla condotta della Amministrazione. 
Per tale specilica destinazione l'appaltatore non ha la facolt� di chiedere 
l'acquisizione al processo di un documento che, se pur formato in occasione 
dell'appalto, non rientra fra �queilli destinati a provare i fatti che 
hanno direitta attinenza oon l'appalto stesso. 

A ci� aggiungasi ohe la relazione ris�ervata cootiene la formulazione 
di un semplice parere sulle domande e sulle :riserve dell'appaltatore, 
come tale, non costituisce una fonte di prova suscettibile di acquisizione 
al processo a norma dell'art. 210. Per quest'ultima ragione non pu� 
essere ordinato alla Cassa del Mezzogiorno di esibire la copia del pmvvedimento 
da essa adottato nel gennaio 1962, di cui, peraltro, non � 
precisato l'oggetto e il tenore. -(Omissis). 

In relazione a tale progressivo ampliamento del petitum, ro.v.s. 
eccepisioe che, a norma dell'art. 50 del reg. 350, l'appaltatore, in sede 
di esplicazione delle riserve, deve indicare con precisione � 1e cifre di 
compenso cui crede di avere �diritto �, onde non pu� essere consentita 
alcuna maggiorazione della somma domandata in sede di riserva. Le 
consegueruie che l'O.V.S. trae dalla no11ma invocata trovano smentita 
nel quinto comma dello stesso art. 54, ove � sancito che le riserve non 
esplicate nei modi e nei termini prescritti fanno riteneTe per accertati 
� i fatti registrati >> e l'appaltatore deoade dal diritto �di far valere le 
pretese che si riconnettono ai fatti ste,ssi. 

Da tale �norma risulta che la pTesunzione di accertamento e la 
relativa decadenza investe unicamente i fatti, cui si riconnette la pretesa 
avanzata dall'appaltatore, non gi� le conseguenze patrimoniali derivanti 
dai fatti stessi, le quali, sebbene debbano essere indicate nel loro preciso 
ammontare, non restano cristallizzate nella misura indicata in sede di 
riserva, giacch� l'obbligo di precisare il quarutum trova la propria spiegazione 
razionale non gi� nella necessit� di porre in grado rAmministrazione 
di controllare la rispondenza alla realt� del fatto denunciato in 
riserva, ma nell'obbligo della Amministrazione di aprire apposito procedimento 
e di formulare le proprie determinazioni cfrca le pretese accampate 
dall'appaltatore sicch�, esaurita tale fase senza che la vertenza sia 
definita, l'appaltatove, acquisiti nuovi elementi di valutazione o scoperti 
eventuali errori, pu� rettificare 1a propria domanda ampliando il petitum. 
Opinando diversamente si ag.giungerebbe alla sanzione di decadenza, 



U78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

comminata per omessa o irregolare formulazione della riseTVa, un motivo 
di preclusione, quale sarebbe quello attinente al divieto di ampliamento 
del petitum ,enunciato in riser:va, di cui nella norma stessa non � traccia. 

�: � parimenti ammissibile fampliamento del pietitum in corso di 
causa, essendo consentito dal vigente ordinamento processuale precisare 
ed eventualmente modificare la domanda fin<;> alla chiusura della fase 
istrutto:ria {artt. 183, 184, 190 c.p.c.). -{Omis.m). 

LODO ARBITRALE 15 ottobre 1964, n. 69 (Roma) -Pres. Mastropasqua 
-Impresa Merenda (avv. Vi'l:arelli) c. Assessorato LL.PP. 
Regione Siciliana (avv. Stato Giorgio Azzariti). 

Arbitrato -Mancata approvazione del collaudo -Domanda di 
arbitrato -Proponibilit� -Limiti. 

(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 44). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Fatti accertabili 
in ogni tempo -Decadenza -Esclusione. 

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53 e 54). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Pagamento di corrispettivi 
-Ritardo nella compilazione degli atti ammmtstrativi 
e contrattuali -Obbligo di pagamento degli interessi. 

Il giudi;io arbitrale � proponibile anche prima deliawavazione 
d!el co:llaudo e de1lla de,cisione delle riseroe, quwndo rAmministrazione 
Stila' stata costituita in mora a P1'ovoedere agli adempimenti S"tl!if,cktti 
entro congruo termme (1). 

(1) L'affermazione va recisamente contestata. La competenza airbitrale trae 
fondamento dalla clausola oompromiss&ia, che devolve la cognizione della cookoyersia 
al giudimo degli arbitri solo a seguito della risoluzione delle riserve in via 
amministraitiva, e dopo approvato il collaudo. Tali formalit�, quindi, hanno natura 
di presupposti processuali, coodizionanti il legittimo esercizio del potere decisorio 
{ofr., implicitamente, Caiss., 22 dicembre 1964, n. 2968, foed.). :i!: noto altres�, che 
nell'ipotesi di grave ritardo, il rigore del principio � �stato temperato dalla giurisprudenza, 
consentendo all'appaltatore di ottenere dal giudice.(ordinaafo) la dichiarazione 
dell'obbligo dell'Amministrazione di procedere, entro termine congruo e 
da terminave .caso per caso, alle formalit� ripetute. E ci� ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 1183 e.e., generalmente ritenuto applicaibile anche nei confronti della 
P. A. (Cass., Sez. Un., 11 aprile 1963, n. 927, Foro it., 1963, I, 114'3). Scaduto 
il termine cos� assegnato, il giudizio arbitrale diventa procedibile. 
Il rimedio non sembra del tutto ortodosso. Comunque � evidente -da un 
lato -che es�so rappiresenta un limite invalicabile, e che ogni altra strada � aS'SOlutamente 
interdetta; e -dall'altro -che la semplice costituzione in mora non 
pu� in alcun modo consentire la procedibilit� del giudizio, data la sua inidoneit� 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FOR"IITURE 1179 

Le riserve relative a fatti aiccertxibili in ogni tempo iJn b(J)8e alla 
convabilit�, non sono soggette a deoadJen.za e possono essere proposte 
fino alla redazione del conto finale (2). 

Il ritand;o nella compil!azione di atti amministrativi e contrattuali p'8r 
il pagamento .dei co11'1'ispettivi, costituwce fatto colposo che d,� ktogo 
allonere del marcimento del damrno, rappr~8erntato dagli inter8'8si sui 
crediti maturoti (3). 

{Omissis). -Con la seconda eccezione l'Avvocatura deduce l'improponibilit� 
della domanda di arbitrato, peressere stata proposta prima 
della decisione dell' Aim.inistrazione sulle riserve dell'Impresa e dell'approvazione 
del collaudo. 

Veocezione va rigettata. In proposito va osservato ohe oon la 
collaiudazione delfopera si esamis-oo la fase contrattuale in quanto in 
tale sede, dovendo il collaiudo essere eseguito da tecnico dHigente e 
coscienzioso, si sarebbem do'V'Uti constatare i vizi e le difformit� del1'
opera e il collaudato!t"e avrebbe dovuto o!l'dinare i fa.vari necessari 
per eliminarli o disporre le eventuali detrazioni dal prezzo dell'appalto~ 
Il fatto che lAmministrazione non si sia pronunciata sulle riseTIVe e 

a determinare la sca<;lenm di una obbligazione senza termine, o addirittura, come 
nella specie, con termine rimesso alla volont� del debitore. 
In dottrina, con larghi richiami, ofr. iliFLoNE, L'appalto di oo.pp., 1957, 
826 e 829. 

(2) In contrario sulla applicabilit� dell'art. 40 dell'abrogato capitolo generale 
(a;rt. 35 del capitolato generale in vigore) anche nelle ipotesi di ritardo nella contabilizzazione 
dei lavori, da qualunque causa dipendente, cfr. retro, 194. In dottrina, 
CIANFLONE, op. ott., 620. Si tenga presente, che l'attuale capitolato generale definisce 
� mmatori � e non compensa,tivi tali interessi, e oomprenfilvi del risarcimento 
del danno � ai sensi delJ'.art. 1224, secondo comma, e.e. �. Ci� come si � notato 
(loc. cit., 194) costituisce una conferma del carattere furfetta?o degli interessi stessi. 
In tema di tempestivit� delle riserve. 

(3) 
Relativamente alla seconda massima, pubblichiamo la nota che segue: 
a) La riserva riguardava gli interessi su certificati di pagamento per contabilizzazioni 
effettuate con ritardo, e firmate dall'Impresa senza eccezioni. Essa era 
stata avanzata in sede di conto finale, ed il collegio arbitrale� ha ritenuto di superare 
lobiezione di , preclusione, opponendo il p.rincipio del � fatto continuativo � � 
Questo principio (sul quale, cfr. .retro, 411) rappresenta ormai un espediente 
di corrente applicazione, :Per giungere all'esame di merito della riserva; e come 
accade quando si comincia col rifiutare la rigorosa osseTVanza della legge, ha finito 
con il rendere praticamente inoperanti quelle nonne preclusive, rispetto alle quali 
doveva rappresentare una deroga affatto eccezionale. 
Quindi, semhra venuto il momento di affrontare un completo riesame della 
questione, sottoponendone la validit� ai giudici dell'impugnazione, man mano 
che se ne offrir� l'occasione. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1180 

ohe il collaudo non sia stato approvato postula una temporanea improcedibilit� 
della domanda di arbitrato, tanfJo pi� che la stazione appalta!
Ilte ha, in ipotesi, la facolt� di far procedere ad un nuovo collaud�. 
D'altra parte il Capitolato generale non stabilisce un termine �entro il 
quale l'Amministrazione deve compiere gli adempimenti di sua competenza, 
�e non � concepibile che l'appaltatore non possa far valere un suo , 
diritto soggettivo, che gli deriva dal contratto di appalto, al quale esso 
appaltatore ha dato esecuzione, senza che venissero sollevate contestazioni 
e riserve da parte dell'Amministrazione, pe!lch� questa si astiene 
dal pronunciarsi sulle riserve dell'appaltatore e dall'approvare il collaudo. 

In queste condizioni � stato ritenuto che l'atto di costituzione in 
mora, notificato ad istanza den'arppaltatoTe, serve a far constatare che 
rAmministrazione non intende pronunciarsi, sicch� viene eliminata la 
temporanea condizione di improcedibilit� e la domanda di arbitrato 
� proponibile. 

Il Collegio ritiene di dover seguire la costante giurisprudenza arbitrale 
che ammette la proponibilit� della domanda d'arbitrato dopo la 
notifica dell'atto di costituzione in mora, che ha lo soopo di far constatare 
la caren:lla dell'Amministrazione nell'eser'Oizio del potere ad essa 

b) Senza pretendere di esaurire l'argomento con le rapide annotazioni che 
seguono, � il caso di rirordare in primo luogo, che dalle specifiche norme del 

r.d. 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilit� e collaudazione delle 
opere pubbliche, pu� agevolmente dedursi il principio di ordine generale, secondo 
cui incombe all'appaltatore l'onere di immediata denuncia del fatto, o della situazione 
giuridica, da cui ritiene di essere gravato, e che risulti suscettibile di causare 
in suo danno conseguenze patrimoniali sfavorevoli. Ne sono dimostrazione le disposizioni 
di cui agli artt. 10 e 11 riguardanti le formalit� di coo.segna dei lavori, e le 
eventuali difformit� tra progetto e �condizioni locali �; quella di cui all'art. 16, 
relativa alla sospensione dei lavori, ed alle cause che la determinano; quella di 
cui all~art. 22, sulla formazione di nuovi prezzi per categorie di lavoro non previste; 
quella di cui all'art. 23, rulle contestazioni relative a prescrizioni della direzione 
{primo comma), ed a �fatti� in genere (quarto comma); quella di cui, 
all'art. 25, sni danni da forza maggiore; quella di cui all'art. 47, sulle modalit� 
di misurazione dei lavori; quella di cni all'art. 53, riguardante le contabilizzazioni; 
quella di cui all'art. 64 sulla redazione del conto finale; quella di cni all'art. 
107 sulle risultanze del certificato di collaudo. 
Per ciascuna delle molteplici situazioni attraverso cui necessariamente si 
articola il contratto 'di appalto (consegna dei lavori, misurazione, contabilizzaziO'Ile, 
conto finale e collaudo), o alle quali il rapporto pu� dar luogo (sospensiO'Ili, formazione 
di nuovi �prezzi, controversie su prescrizioni di contratto, situazioni di fatto 
contestate, danni da forza maggiore), il regolamento pirevede sempre 1a redazione 
di un atto formale, che assume la veste di un verbale (artt. 11, 16, 21, 23), o di 
Un documento preordinato allo scopo (ordine di servizio, libretto di misure, 
registro di contabilit�, ecc.). In ogni caso, tanto il verbale che l'eventuale altro 
atto previsto, vanno sottoscritti dall'appaltatore, con l'onere di apporre riserva nel 
caso che non intenda accertarne le risultanze. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1181 

ris,ervato in via amministrati'Va. Nel silenzio dell'Amministrazione I'appaltatme 
pu� quindi promuovere il giudizio arbitrale per domandare 
il soddisfacimeinto delle sue pretes�e. Nella specie l'Impresa Merenda 
ha notifi.cato fatto di costituzione in mora il 14 maggio 1962, concedendo 
il congruo termine di sessanta giorni, ma f Assessoirato Regionale 
ai LL.PP. bench� sollecitato a provvedere anche com lettera del 
22 maggio 1962 del PrO'V'Veditoirato alle 00.PP. per la Sicilia, non si � 
pronunciato sulle riserve, n� ha proceduto ali'appro'Vazione del ool1audo 
e pertanto la domanda d'arbitrato � proponibile. 

Anche la terza eccezione con cui f A'V'Vocatura deduce l'inarri:missiiibilit� 
delle riserve dell'Impresa, perch� tardivamente proposte, va 
rigettata. 

Infatti le norme di cui agli artt. 53 e 54 r.d. 25 maggi.o 1895, n. 350 
vanno interpretate nel senso che le riserve debbono essere inserite nel 
registro di eootaibilit� nel corso dei lavori, quando si riferiscono �ai lavori 
.stessi, in modo che l'Amministrazione possa procedere al foro controllo 

(p. es. maggiori omeri per a'VeT rinvenuto una vena d'acqua o terreno 
franoso), ohe a lavori ultimati potrebbe essere pi� �difficoltoso o addirittura 
impossibile. Al contrario possono essere sollevate fino alla chiu-
A questo riguardo le espressioni legislative sono diverse, e variano a seconda 
.della nati.ira e del contenuto dell'atto; ma sia che si parli di �definitiva accettazione 
delle risultanze� (artt. 11, 22, 23, 107), o di �accertamento dei fatti e 
-delle circostanze registrate,, (artt. 54, 16, 89), la conseguenza non pu� che essere 
.la definitiva chiusura della s1tuazione presa in considerazione, nel senso della sua 

accettazione, ovvero della chiara volont� di discuterla per le conseguenze che ne 
.derivano. Quindi, per quanto espressamente si parli di decadenza solo a proposito 
�della mancata .tempestiva denuncia dei danni da forza maggiore (art. 25), anche 
nelle altre ipotesi bisogna pervenire ad identico risultato; non avendo senso, altrimenti, 
lonere di protestare entro termini perentori, accompagnato, in mancanza, 
<lella presunzione di accettazione della situazione controversa. 

e) Occorre ora ricordare, che comunemente la ratio della tempestiva proposizione 
della riserva viene individuata nella necessit� di esercitare un immediato 
�controllo sul fatto in contesa, per impedire che il trascon:ere del tempo ne renda 
pi� difficile o addirittura impossibile l'accertamento. 

La spiegazione � esatta solo in parte, nel senso che la ragione accennata 
indubbiamente concorre a giustificare il sistema, del quale -per� -non costituisce 
n� l'uuico, n� tanto meno il motivo prevalente. Infatti, la dimostrazione dei 
fatti su cui � basata la l'iserva � a carico dell'appaltatore che vi fonda le sue pre>tese, 
mentre le norme preclusive sono dettate ad evidente vantaggio dell' Amministrazione. 
Inoltre, salvo casi eccezionali, la dimostrazione di un fatto non � 
mai del tutto impossibile, e -comunque -il motivo ricO'l:dato non giustificherebbe 
l'inderogabilit� del richiamo della riserva nel conto finale, n� la necessit� 
�di accompagnarla con l'indicazione della somma pretesa. 

La vera e fondamentale ragione del sistema, quindi, va ricercata altrove; 

�e precisamente nell'esigenza di dare all'Amministrazione un mezzo idoneo per controllare 
constantemente il costo dell'opera, allo scopo di mantenerla nel previsto 

1182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sura della conta:bilit� e alla redazione del conto finale le riServe su fatti 
che, ,come nella specie, si possono accertare in ogni tempo in base a1la 
contabilit� e alle carte processuali. 

Passando all'esame del merito de.i quesiti si deve ancora osservare 
che l'Avvocatura eooepisce che 1edomande di cui alle prime due richieste, 
oome precisate nella memoria dell'Impresa 17 luglio 1964, relative al 
ritardo del pagamento de'l nomo e del decimo cert:i:f�cato d'acconto, sono 
infondate in quando l'art. 40, secorndo oomma, del Capitolato gen�erale 
presuppone che i lavori -oontabilizzati siano pl'evisti in un regolare 
contratto, esecutorio fra le parti, a norma dell'art. 337 �delJ.a 1. sulle 
00.PP. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, e cio� gi� approvato dalle. autorit� 
competenti. Nella specie quindi le vari~vni ed addizioni al progetto 
originario, cui in parte si riferivano i predetti certificati, non potevano 
essere contabilizzate e pagate in quanto eseguite su orrdine scritto del 
direttore dei lavori, s,enza che fosse intervenuta l'autorizzazione dell'auto~ 
rit� superiore, prescritta dall'art. 17 del Capitolato generale {nono certificato 
d'acconto), o addirittura senza che vri fosse l'qrdine scritto del 
direttore dei lavori {decimo certificato d'acconto). 

L'eccezione non pu� trovare acooglimento. 

limite di spesa. Di questa esigenza, connes,sa a fondamentali principi di ges.tiO'lle 
di un bilancio pubblico, costituiscono evidente prova il divieto di introdurre in 
�ooso di appalto, senza preventiva autorizzazione, variazioni o aggiunte che 

� diamo luogo a.d alterazione dei pflezzi � (art. 343, legge del 1865 sui ll.pp.); il 
divieto di mutare � " il tracciato, la forma, le dimensioni, la qualit� dei laVOil'i � 
(art. 20, reg. del 1895); la responsabilit� personale dei funzionru-i, nel caso di 
varianti ed aggiunte prive di autor.izzazione (cit. art. 20, u.c.); le modalit� per la 
determinazione dei prezm per categorie di lavoro e materiali non previsti (artt. 21 
e 22 cit. reg.); l'obbligo di immediata denuncia delle contestazioni, circa la presunta 
difformit� tra prescrizioni della dirigenza e patti contrattuali,. suscettibili di 
<X/rUS(];l'e un onere a carico dell'Amministrazione (artt. 23�, reg.). 
Tanto ci� � vero, che gli artt. 36 e 37 del rego!lamento stesso, dopo aver 
precisato che oggetto della contabilit� di un'opera, � l'acoertamento e la registr~ 
:iiione di tutti ri fa:fJti produoenti spesa per la esecumcme, aggiungono espressamente 
che l'accertamento e la registrazione devono pmcedere di pari passo con il loro 
avvenimenitio, allo scopo di assictll'are -tra l'altro -il regolare progresso dei 
lav<l!l'i entro i .limitiJ �;el,le somme autorizzate, e di con.sentire che vengano promossi 
senza ritardo gli opporlunri provvedimenti in caso di deficienza di fondi (lett. b} 
e c), cit. art. 37). 

Tale esigenza, infine, � rafforzata e completata al tempo stesso da una norma, 
che pu� dirsi posta a coronamento di tutto il sistema. ~ cio� da quella di cui 
all'art. 345 della legge fondamentale .del 1865 sui ll.pp., per la quale l'Amministrazione 
ha la facolt� di risolvere in ogni tempo l'appalto, con il solo pagamento 
dei materiali utili approvvigionati, e del decimo dell'importo dei lavori ancora da 
e'seguire (sulla differenza con il recesso di cui all'art. 1671 e.e., e sulla natura der 
decimo, cfr. l'etra, 196). 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1183 

Infatti � vero che l'art. 17 del Capitolato generale dispone che 
ness'l1il.la variazione od addizione possa esseiie eseguita senza ordine 
scritto de1l'ingegnere dei lavori, nel quale sia citata l'inteTVenuta superiore 
autoriz:mzione e la rati!o di tale norma � quella di impedire che 
lappaltatore, al fine di trarre un maggior pr9fitto, esegua lavori non 
richiesti e non necessari, ma nel caso in esame la situazione presenta 
aspetti del tutto particolari che comportano una soluzione diversa da 
quella prospettata dall'Avvocatura. In proposito va oss�eTVato ohe nella 
specie l'esecuzione di opere da parte dell'Impresa Merenda, senza la 
osservanza della procedura di cui al citato art. 17 del Capitolato generale, 
non produce gli effetti indicati. nella disposizione predetta in 
quanto lAmministrazione, siia pure a notev()lle distanza di rompo, ha 
posto in essere gli atti amministrativi e contrattuali per far luogo al 
pagamento delle opere stesse. Da ci� �onsegue che lesame delle domande 
dell'Impresa va CQ[ldotto sulla base di un diverso criterio, cio� 
del tempo entro il quale I'AmministraZ!ione avrebbe potuto compiere 
gli anzidetti atti amministrativi e �contrattuali. A questo riguardo va 
osservato che rAmministrazione convenuta non ha eseguito le perizie 
suppletive nel OOTso dell'oper~, appena sorta la necessit� delle variazioni 

cl) La giurh'prudenza arbitrale, sotto l'insegna del fatto contiinuativo, nega 
il principio di p�reclusione a situazioni ben diverse, ma che possono sostanzialmente 
rioondul'Si alle seguenti: il fatto che d� luogo alla ri<Serva, � sempre controllabile; 
il fatto dura nel tempo o .nel tempo si protraggono le sue conseguenze; 
la riserva investe l'appalto nel .suo comples�so, e non gi� fatti registrati, o fatti destinati 
a non essere registrati. 

Ora, alla stregua delle considerazioni che precedono, e quando esattamente 
si sposti la ragione del sistema delle riserve dal campo probatorio a quello che gli � 
proprio, e cio� a quello finanziario e contabile, � chiaro che nessuna delle situazioni 
ipotizzate si sottrae all'ambito di aP!J;llicazione del principio preclusivo, operando 
indipendentemente per tutte !'esigenze dell'Amministrazione di pronta consapevolezza 
dell'onere .al quale viene esposta, per l'adozione dei provvedimenti idonei 
a fronteggiarla. 

Tale conclusione, per altro, � confortata da tassative disposizioni del regolamento 
in esame. Infatm, relativamente alla prima ed alla seconda ipotesi, se il 
fatto � connesso direttamente ad un lavoro misurato, gli artt. 47 e 53 impongono 
l'immediata riserva, a nulla rilevando la possibilit� dell'accertamento anche futuro, 
e la sua persistenza del tempo. Per la terza ipotesi, o per la situazione equivalente 
di riserva non oonnes�sa a misurazioni, le fattispecie possono essere le pi� diverse, 
ed occorrer� discriminare tra le varie eventualit� in. precedenza esamdnate, tenendo 
presente che per ciascuna indubbiamente sussister� l'atto formale (verbale di consegna, 
ordine di servizio, vel'bale di constatazione, ecc.), che la riguarda. In tale 
sede la riserva deve essere espressa, in omaggio al principio preclusivo imperante 
in tutto i1 .sistema, ed alla conseguenza di implicita accettazione della situazione 
considerata, a seguito della mancata immediata riserva. A questo riguardo va 
aggiunto che l'ulteriore argomento utilizzato nella giurisprudenza arbitrale, e 


1184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e delle addizioni, ma le ha compilate dopo ch� i lavori stessi erano stati 

eseguiti {dopo due anni e mezzo, il 18 aprile 1953, per i lavori ultimati 

il 5 febbraio 1953 e dopo oltre due anni e mezzo, il 20 luglio 1956, per 

quelli ultimati il 20 gennaio 1954) e le ha approrvate con grande ritardo 

(rispettivamente il 19 aprile 1955 e rs febbraio 1958). 

Le-negligenza dell'Amministrazione nell'eseguire gli adempimenti 
di sua competenza debbono ricadere sulla stiessa .Amministrazione e 
pertanto questa va �oondannata al pagamer�to degli interessi in favore 
dell'Impresa attrioe per il ritardo nell'eseguire i pagamenti. Il criterio 
di cui sopra si � fatto oenno va applicato con riferimento ai singoli 
quesiti in relazione al momento in oui rAmministrazione avrebbe potuto 
�far luogo agli adempimenti necessari perch� l'Impresa conseguisse i 

pagamenti. -Omissis). 

secondo cui le conclusioni esposte andrebbero ristrette ai soli �atti contabili�, 

sembra anche esso del tutto infondato. La definizione non va intesa in senso mera


mente ragioneristioo, e cio� come riferita ad atto esprimente solo operazioni aritm~ 

tiche, sia pure in connessione con la descrizione di determinati lavori (come, ad 

esempio, � per il libretto delle misure, o il registro di contabilit�, o lo stato finale); 

ma va intesa in senso ben pi� largo, e cio� come riguaTdante qualunque docu


mento attinente all'acoerta:mento o alla registrazione dei fatti vrodiucenti spese per 

l'esecuzione dell'opera. Infatti, questo � l'oggetto� della contabilit�, secondo l'art. 36 

del regolamento; e nella definizione perci�, trovano oomprnnsione, ad esempio, 

anche i vel'bali di consegna e di sospensione, i vel'bali di nuovi prezzi, gli ordini 

di servizio, e cos� via. 

Qualora, infine, la contestazione non trovi origine in alcuno dei documenti 

descritti, occorre indagare in primo luogo se vada inquadrata nelle ipotesi dell'art. 

23 del regolamento, per le quali � testualmente affermato l'onere di denuncia della 

riserva nel reg~stro di contabilit� (terzo e sesto comma, art. cit.), che costituisce la 

sede di proposizione pure delle domande relative a situazioni non ancora oggetto 

di foDmale contrasto, non appena l'appaltatore sia chiamato a sottoscriverlo : ci� 

oltre che per ragioni di indole generale, si desume dall'art. 6S del regolamento, che 

pane .il divieto di inserire nel conto finale domande non iscritte nel registro di con


tabilit�. Infatti, se alla ultimazione dei lavori nessuna ulteriore risewa � possibile 

(a meno si intende, che non riguardi specificamente eventuali errori del conto 

suddetto), � necessario concludere con l'affermazione che a tale epoca tutte le pos


sibili domande dell'appaltatore devono risultare gi� proposte. E l'occasione per 

soddisfare tale esigenza non pu� non essere che la prima sottoscrizione del registro 

di C()[ltabilit�. 

GIUSEPPE DEL GRECO 

.> 



SEZIONE SETITMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CA:SSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1964, n. 94 -Pres. Macaluso 
-Rel. Petrone -P.M. Ponzi {roruf.) -Rie. Liguori ed altri. 

Impugnazione -Dichiarazione o motivi spediti a mezzo posta o 
per telegramma � Termini -Riferimento al momento della 
spedizione. 

(c.p.p. artt. 199, 201, 181). 
Qwamclo la dichiara'Zione o i motivi della impugna'Zione sono trasmessi 
petr telliegmmma o per raocomandata postale, ha importanza, ai 
fini del deicorso dei termini, soltanto il gioroo deJla spedizione: � imlevanle 
fora, che pu� anche essere swooessiva al"forario di chiusura degli 
uffici giwdiziari, non trovanclo applicazione, nel prospettato caso, forticow 
181 c.p.p., il cui disposto vale soltanto per gli atti rioovuti in ufficio 
g~diziario (1). 

(Omissis). -I due Tiioorrenti Jannone e Zimotti rol primo motivo 
estensibile anche agli altri due ricorrenti, denunciano la violazione degli 
art. 201 e 219 c.:p.p. in relazione alle norme di attuazione dell'8 agosto 
1955, n. 666, modificato dall'art. 3 della I. 21 marzo 1958, n. 229, 
assumendo che l'appello del P.M. avrebbe dovuto essere dichiarato 
inammissibile per es'sere stati i motivi trasmessi per raccomandata l'ultimo 
giorno utile dorpo I'omrio di chiusrura della cancelleria. 

Senonch� la questione sollevata dal riioorrente � stata gi� risolta 
da questa C.S. con la sentenza 24 febbraio 1959, rie. Fahbrazzi, II Sez., 
secondo la 'quale ai f�ni dell'ammissibilit� dell'impugnazione trasmessa 
per telegramma o raccomandata, e quindi anche per la presentazione 
dei motivi trasmessi per mezzo dell'uffi.cio postale, ha importanza soltanto 
il giorno della spedizione, essendo del tutto irrilevante lora, la 
quale pu� anche essere successiva all'orario di chiusura degli uffici 

(1) In termini, precedente conforme: v. Cass., 13 febbraio 1962, CHECCIIlA, 
Rep. Foro it., voce Impugnazione in materia penale, mass. n. 289. Cfr. anche 
Mass. Cass. Pen., 1962, 824, per ampi richiami di dottrina e giurisprudenza. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1186 

giudiziari. E ci� perch� la �disposiziorne delfart. 181 del c.p.p., per cui 
il termine si oonsidern scaduto nel momento di chiusura dell'uffi.cio al 
puhblico, vale soltanto per gli atti ricevuti in un ufficio giudiziario. 
Pertanto tale scadenza non pu� dirsi vigente quando le parti o i difensori 
si avvalgano della facolt� di proporre l'impugnazione con i mezzi 
sopra ricordati e quindi in tal caso trova applicazione la regola generale 
secondo la quale si computa nel termine anche l'ultimo giorno e l'ultima 
ora. A nulla rileva pertanto che in tal modo si viene a creare una situazione 
di privilegio a chi si a'V'Vale della posta per la spedizioni dei motivi 
dal momento che � il sistema stesso della legge che oonsente runa tale 
facolt�. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 febbraio 1964, n. 462 -Pres. 
Auriemma -Rel. Folino -P.M. Reviglio (conf.) -Rie. Costi. 

Sentenza -Correlazione con l'accusa � contestata -Imputazione 
comprendente gli estremi essenziali del fatto valutato in 
sentenza -Insussistenza del pregiudizio per la difesa -Contestazione 
per furto e condanna per ricettazione -Legittimit�. 

(c.p.p. art. 477). 
Non vi � nWllit� ex art. 477 per mancanza di corrdiazione con I'accwsa, 
rw.l caso in cui gli elementi essenziali del fatto ritenuto in sentenza 
siano da ritenersi comtpresi in quello contestato, siooh� il diritto di difesa 
delUrillputato non abbia sub�to pregiudizio. Penianto, qwa;lora sia stato 
contestato a delitto di fwrto, la suiooessiva condamma pe>r ricettazione si 
deve consid!ora~e legitti.ma, pwnch� resti Vdent~oa foggettivit� mtDteria:te 
delrimputaJZ.ione contestata e di qweilla ritef/!Utia (1). � 

(1) Giurisprudem:a costante; Catss., 11 ger�na�u 1963, CoNSENTINI, GiUS't. pen., 
1963, 111, 567; Cass., 16 settembre 1962, MANDmoLI, Giwt. pen., 19'63, III, 160. 
In analoga fattispecie Cass., 24 aprile 1963, Prosco, Gimt. pen., 1963, Hl, 569. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 17 febbraio 1964, n. 309 -Pres. 
S.antorro -Rel. Gian:tlll'co -P.M. Velotti {diff.) -Rie. Terinali. 

Reato -Rapporto di causalit� -Cause sopravvenute -Nozione Inesattezza 
della diagnosi e inidoneit� della terapia adottata. 
dal sanitario -Esclusione del nesso causale � Condizioni Fattispecie. 
(c.p, artt. 41, 383). 


PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1187 

Il nesso di causalit� resta esoluso, ai sensi dell art. 41 cpv. c.p., non 
.soltanto quam)do si sia verificata una oorie causale autonoma (di guisa 
ohe .i preoe:delfl!f:i deb;ba:no considerarsi tamquam non essent) ma <inohe 
q1f<Xtid!o ta serie .()(JYU!Sa/,e, est"'ooea agli atti deZI'impuvcwo, si sia inOOrrita 
tra quelli in modo ecceziontile, at'�.pico ed imprevedibile (1). 

(1) La sentenza ribadisce, sul tema della �equivalenza delle cause�, un 
principio ormai consolidato in dottrina e in g1urisprudenza, e cio� quello della 
esclusione del nesso di causaHt� in caso di interferenza di serie causali meramente 
occasionali, al di fuori della linea evolutiva normale della condotta del 
-00lpevole: v. Cass., 30 maggio 1961, DELFINO, Giwst. pen., 1962, Il, 29; Foro pen., 
1962, 89 ed ivi richiami. � 
�CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 marzo 1964, n. 264 -Pres. Rosso -
Rel. Minerbi -P.M. Moscarini (conf.) -R~c. Crocell�. 

Notificazione -Luogo -Omessa indicazione nella relata -Criteri. 
(c.p.p., art. 169). 

L'011WSsa indioarzione, neUa relazione di notificazvone, del luogo in 
OUi questa � stata effettuata, non � per se stessa oausa di nullit�, dovendosi 
intervdere che tale luogo � que.llo risultante dalle premesse dell 
atto (1). 

t(l) Giurisprudenza costante; Cass., 11 ottobre 1961, FvLINI, Giust. pen., 1962,n 
III, 472; Cass., 13 giugno 1957, PrAzzou, ibidem, III, 547; Cass., 8 novembre 1957, 
SALVO, ibidem, III, 292; Cass., 6 febbraio 1958, RuGGINo, ibidem, III, 633. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 17 marzo 1964, n. 597 -Pres. 
iD'Adenzo -Rel. Caissisa -P.M. Velotti (oonf.) -Rie. Vettorazzii. 

Pubblico ufficiale -Delitti di violenza, minaccia, oltraggio -Esi


menti -Atto arbitrario del p.u. -Nozione. 

(d.l.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4). 

Perr f Ulp'pltVoobilit� deUa dwcriminante prevista dall'art. 4 del d.l.lgt. 
14 settemb""e 1944, n. 288, non basta che fatrto del p:uibblioo ufficiale sia 
.obieffivame:nte ingiusto, ma � neioesSl�!rio ohe esso sia arbitrario, cio� 
consapevolmente comptituto' oltre i limiti delle funzioni o ~elle 11Wll'fSioni 
stabiilite dalkiJ leigge, O' dif';etto a scopi non ricono9ciuti dJa quest!ultima (1). 

(1) La sentenza che si auno:ta si pone nell'ambito di un indirizzo giurispru<
lenziale che ha strutturato, in venti anni di efaboraziooe, lo scan10 schema normativo 
di cui all'art. 4 d.l.lgt. 14 settembre 1944, n. 288. 

1188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
(OmV8sis). -Col secondo mezzo si deduce dall'imputato Vettorazzi 
Giulio la violazione del secondo comma delfart. 479 c.p.p. in relazione 
alfart. 4 del d.1.1. per laddebito di resistenza a pubblico ufficiale ritenuto 
a suo carico dai giudici di merito. Si sostiene, alfuopo, che le 
prorve di reit� norn av:rebbero potuto dalla Corte d'Appe1lo ra'V'Visarsi, 
nella �specie, nelle dichiairazioni � manifestamente interessate e quindi 
estremamente sospette� dei carabinieri, dei due Dal Martello (madre 
e figlio) e dai Malghesi lorn dipendenti r(i tre mandriani, che li accompagnavano 
nella circostanza); e che in ogni caso, si sarebbe d()!VUto 
provvedere nei suoi confronti ad una pronuncia di assoluzione con 
riguardo alla invocata esimente della reazione legittima ad un atto arbitrario 
dei carabinieri operanti (perquisizione, con ricognizione e sequestro 
dei bovini, eseguita senza il rispetto delle norme di cui agli artt. 224 
e 332 in relazione agli �artt. 237, 391 e 304 bw c.p.p.). 
La doglianza non ha pregio, sria pe:wh�, quanto a1le prove, la Corte 
di merito, nel suo insindacabile potere di apprezzamento dei fatti del 
processo, ha ritenuto di non aveTe ragione di sospettare della attendibilit� 
delle deposizioni dei carahini.eiri e degli altri testi sentiti suU'episodio 
in esame, specie oonsiderando ohe, in proposito, soccorrevano 
aittres� le tes.timorn�anze di altre persone (BestoJdi Sara e Corradi Albino) 
oormplelf:amernte disinteTessate alla vicenda, sria pwch� quanto alla <lene-
Il problema della qualificazione giuridica della discriminante prevista da 
detta norma � stato ormai da tempo risolto, nel senso di riteneda non gi� causa 
di esclusione della pena (come tale suscettibile di applicazione anche in caso di 
errore scusaibile dell'agente, a sensi dell'art. 59 c.p.} ma �causa di inapplicabilit� 
della sanzione �, come tale da valutar.si con stretto rigore obiettivo (giurisprudenza 
costante, v., per tutte, Cass., Sez. III, 4 luglio 1958, DE Rossi). Non altrettanto 
concorde sul punto la dottrina: v. CllEsPI, L'atW arbitrario del pubblico 
uffi,cf.:de qwale oausa di liceit� ~ella reazione del prl.varo, R:iv. dk. pen., 1948, 920; 
VENDrrn, La reazione agU atti arbitrari diel pubblico uff�,oiale, 1954, 269 segg., 
oon amplissiimi richiami bibliografici. 
Sempre orientata secondo una costainte direttrice rigorosissima � l'elaborazione 
giurisprudenziale concernente la puntualizzazione degli elementi che integrano 
la figura dell'arbitrario comportamento po�sto in esse.re dal pubblico ufficiale. 
La sentenza in esame sottolinea, nell'interpretazione del concetto di � arbitrariet� 
� di eccedere dai pote1i conferitigli o di distrarli dal fine preordinato (in 
questo senso, Cass., 6 marzo 1963, Cass. pen., Mass., 514, con nota di richiami). 
Ci� presuppone, ovviamente, quella valutazione rigorosamente '" obiettiva n 
circa l'ingiustizia del comportamento del pubblico ufficiale ed esclude inoltre l'applicabilit� 
della norma favorevole al reo quando la ingiustizia obiettivamente vi 
sia ma il pubblico ufficiaJ.e abbia ecceduto per colpa e non per dolo; v. Ca:ss., 
15 dicembre 1961, Gass. pen., Mass., 781, con ricruami. 
Nel senso indicato dalla giurisprudenza, v. per tutti VENDITTI, op. cf,t., 140 
segg.; BA'ITAGLINI, L'eccesso arbitrario del pubblico uff�oiale come condizione della 
legittima resistenza, Giust. pen., �1959, I, 366. Contra: MAGGIORE, Dir. pen., Parte 
Speoide, Il, tomo I, 4, 1950, 213 segg. t.~ �:-::-:� 



PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1189 

gata sussistenza della esimente in questione, nella fattispecie -come 
ha espressamente affermato la Corte nella sua sentenza -non ricorrevano 
�assolutamente gli elementi della sua applicabilit�. I carabinieri, 
nel caso, procedevano nell'ambito dei poteri. loro consentiti dalla legge, 
nella urgenza di ra:ccogliere le prorve del ;reato o di conservarne le traooe 
(c.p.p., art. 225) e, d'altra parte, la scriminante �e qua richiede non 
soltanto un atto oggeittivamoote ingiusto (il che nel caso non � provato), 
ma un atto arbitrario del pubblico ufficiale, per esso inteso un atto che 
sia consapevolmente compiuto fuori dei limiti delle funzioni o mansioni 
assegnate all'agente operante o che sia altrimenti diretto a scopi che 
non sono quelli riconosciuti dalla legge (il che, nel caso, non � neppure 
adombrato dal ricorrente). Del resto, ogni supposto eccesso nelle modalit� 
esecutive di un atto legittimo non potrebbero nella specie che essere 
colposi, con reffetto della loro non incidenza sulla sostanziale legittirrrit� 
dell'atto, che non potrebbe quindi considerarsi avbitrario ('v. Gass., 
6 marzo 1963, P.M. C. Ciarracchi, C(])Ss. pen., 1963, 514). Per tale p~te, 
pertanto, la �sentenza va confermata. -(Omissis). 

OORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 marzo 1964, n. 500 -Pres. Macaluso 
-Rel. Bisona -P.M. Paternostro {conf.) -Rie. Giuliano. 

Reati finanziari -Oli minerali -Regime fiscale -Trasporto senza 

certificato di provenienza -Irrilevanza che la merce abbia 

assolto all'obbligo del tributo o ne sia esente. 

.(d.1. 5 maggio 1957, n. 271 ccmv. in I. 2 lulio 1957, n. 474, artt. 5, 15). 

Il certirficato di prooonfenz,a previsto dxtJlla legge 2 lwglio 19i57, n. 474, 
per il trasporlo di oli minerali comlnsibili o carburanti � ~estinato, nel 
sistema. della legge, a consentire il contmuo e ininverrotto controUo di 
ogni nwmmento della me11ce, la cui fwngihilit�, una volta fumi del 
deposito di estrazione, non consentirebbe, altrimenti, la prova della SU!a 
vdentit� e quindi arvohe di stabilire se vi sia stato o memo adempimento 
del debito <!imposta. Perci� tale oenifioato, come uno il!ei tanti mezzi 
di controllo pr11ed�sposti dJalla legge perr impedire :le evasioni tributarie, 
deve accompagnare gli oli minerali siJa che essi abbiano assolto alr obbligo 
del tributo, si.a che per qwilsiiaJsi rnativo ne siano esenti, e anohe 
nel oaso in cii.i detta merce debba essere trasporbata da wn deposito 
all'altro della stessa aziefTlda (l). 

(1) Giurisprudenza costante; Cass., 24 ottobre 1961, GIULIANO, Rass. Petrolifera, 
1962, 171; Riv. gi.ur. Idrooarburi, 1962, 290; Cass., 9 ottobre 1961, LAauSTENA, 
Rass. Petrolifera, 1962, 239. Il reato in questione viene considerato non 
gi� come reato di danno, ma come reato formaJe che si perfeziona con il fatto 
stesso della circolazione della merce senza certificato di provenienza. 

1190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Come � noto, il certificato di pmvenienza prervisto 
dalla I. 2 luglio 1957, n. 474, per il trasporto� di oli minerrali oomhustibili 

o ca~buranti, � destinato, nel sistema della legge, a consentire il continuo � 
ed ininterrotto controllo di ogni mo'Vimento della merce, la cui fungibilit�, 
una 'Volta fuori del deposito di estrazione, non consentirebbealtrimenti 
la pro'Va della sua identit� equindi anche di stabilire se vi 
sia stato o meno adempimento del debito d'imposta. 
Il cerrtifkato di prO'Venienza, perci�, come rmo dei tanti mezzi di 
oontrollo prredisposti dalla legge perr imped�-re le evasioni tributarie, 
deve accompagnare gli oli minerrali sia che essi abbiano assolto all' obbligo 
del tributo sia ohe peT qualsiasi mortivo ne siano esenti e, come 
questa Corte Suprema ha gi� a'VUto oocasione di affermare {sent. I Sez., 
19 ottobre 1962, P.M. c. Venezia), tale documento � necessario anche 
nel caso in cui detta meTce debba essere trasportata da un deposito 
all' alt�ro della stessa azienda. 

Per quanto po[ roonoerne l'elemento sorggettivo nel reato che trattasi, 
vertendosi in tema di reato omissivo a dolo geneTioo� e'S'so oonsiste 
nella consapevolezza dell'omissione e ci� indipendentemente dalla specifica 
intenzione di frode. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 novembre 1964, n. 5 Pres. 
Tavolaro -Est. Lattanzi -P.M. Pioletti -Rie. Guamaschelli. 

Procedimento penale -Notificazione -Incompletezza dell'atto 
notificato -' Omissione del mezzo di impugnazione -Ricorso 
del P.M. -Inammissibilit� -Eventuali nullit� assolute della 
sentenza impugnata -Esame da parte del giudice di secondo 
grado -Ammissibilit�. 

Procedimento penale -Sentenza di appello che pronuncia su fatti 
non contestati e non rientranti nell'oggetto del giudicato di 
primo grado -Nullit�. 

Giuoco d'azzardo -Esercizio di casa da giuoco in Taormina -R.d. 
31 maggio 1935, n. 1410, istitutivo dell'E.T.A.L. (Ente Turistico 
Alberghiero della Libia) -Non contiene autorizzazione 
ad istituire case da giuoco. 

Case da giuoco -Sequestro dell'azienda e contemporanea autorizzazione, 
da parte del Pretore, a continuare esercizio del 
giuoco d'azzardo -Contraddittoriet�. 

L'inoompilevezza deU'atto noti'\ficato al/J:imputato ai sensi delfortioolo 
l99his c.p.p. (non ind~cazion.e del mezzo ciimpugnazione) importa 
f.inammissib~Ut� del ricorso del P.M., che pero:ltro, non preiolude aUa 

.?, 



PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

1191 

Corte di rilevare .le nwlJit� asoolute, in cui sia incorsa la sentenza 
impugnata. 

� nulla la sentenza che in grodo <layppeUo prronunici su fatti non 
-contestati e che non avevano fo'l'mato oggetto de,Z giwi/Jiz.io di primo 
,grado. 

Il r.d. 31 maggio 1935, n. 1410, istitutivo dei!lE.T.A.L. (Enitie turi


stico alberghiero della Libia) non autorizzava n� espreis80mente n� 

implic'IJ"tamernte q~o Ente ad Vstrituilre una casa da giuoco (1). 

L'autotf'izzazwne alla continu;azione delfeserdzdo del giuooo aazzmrdo 
coooessa ital Pretore � in conrtrasto con il disposto sequestro, 
petYJh�, proswpponendo questo la commissione di un reato, si rmve 
n@lrauto'1'rizza:re la proseouz:ione del reato stesso (2). 

{OmiissiS). -Ossel'!\Ta preliminannente la Corte: 

L'eccezione dell'inammissibilit� del ricorso sollevata dalla difesa � 
fondata, srussistendo fincompletezza dell'atto notificato all'imputato ai 
sensi dell'art. 199 bis c.p.p. non riguardo per� alla mancata speci:6.ca
�zione delforgano del P.M. che aveva proposto ricorso, e non riguardo 
alla non menz1one del nome del magistrato del P.M. ricorrente, bens� 
riguardo alla non indicazione del m~d'impugnazione, poich� non 

(1-2) La cessazione del giuoco d'azzardo in Taormina. 

La vicenda della casa da giuoco m Taormina, che rappresenta una pagina 
poco felice per la storia della magistratura italiana, volge al fine. La Corte di 
CassaziO'lle, infatti, pur avendo ritenuto � non senza ampia discussione " di do<Ver 
:prO'llu.nciare l'mammissibili<t� del ricorso del P.M., non ha maincato di porre in 
luce l'assoluta :infondatezza sia degli argomenti posti dal Pretore a base della 
sua sentenza di assoluziO'lle (in proposito viedasi anche retro, pag. 224) sfa di 
quelli addotti dal Tribunale a sostegno della obiettiva liceit� del giuoco d'azzardo 
praticato dopo il 5 febbraio 1963. In proposito � degna di profonda meditaziO'lle 
l'ultima parte della sentenza, laddove si dice che, � a:rwhe se la Corte non 
disponesse la trasmissione degli attd al P. M., questi sa:rebbe pur sempre tenuto 
a procedere per un fatto oo8tituen1Je reat;o, perch� il gi,u&cato non rigUCbl'da ohe 
il fatto corul!e81!ato, tanto pi� se, perdurando, non sia 8tato riconosciuto obiettivamente 
lecito�. Pi� e.splicito ed autornvole riconoscimento che i!l. giuoco d'azzardo 
esercitato in Taormina dal 5 febbraio 1963 costituisce reato, nonostante 
l'illegittima ed anomala autorizzazione pretorile a persistervi, e che nessuna preclusione 
sussiste per laccertamento di esso, la condanna del Guarnaschelli e la 
confisca di tutti i proventi del giuoco non poteva pretendersi. 

D'altra parte nella sentenza del Tribunale de L'Aquila (retro, pag. 801) si 
annidavano tali e tanto gravi errori di diritto, processua!e e sostanziale, da far 
legittimamente pen&are ad una sentenza suicida. 

Gli argomenti del Tribunale de L'Aquila, che pur aveva esattamente disatteso 
gli argomenti posti dal Pretore a base della sentenza di assoluziOl!le, sono, 
dal punito di visita giuridico, assolutamente inconsistenti, ma quel che � pi� 
grave � che non trovano 1'ispondenza nella realt� onde fa legittimit� dell'interrogativo: 
� possibile che il Tribunale ignorasse i precedenti della I. 18 febbraio 
1963, n. 67? che abbia parlato di �iter legislativo,, senza aver letto i 

15 



1192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

risulta da:lr atto stesso ohe il gnwame proposto era il ricorso per cassazione. 
Anzi, nella relazione di notifica, l'ufficiale giudiziario ha attestato 
di aver notificato � oopia d'impugnazione d'.appello � 3.11.'hitrandosi 
cos� di a:ggiungere una specificazione (appello) in contrasto con la realt�, 
avendo il P.M. p:mposto ricorso e non gi� appello. 

Al rigua:vdo questa Corte non pu� esimersi dal rilevarn che, se � 
deplorevole l'inoss,ewanza delle noome processuali (art. 154 c.p.p.) speciaJmente 
quando deteiimfilano la nullit� degli atti, nel qual caso la 
legge prooes'suale pone a ca:rioo .del can1oolHere e dell'ufficiale giudiziario 
le spese oocorrrenti per la rinnOV'azio1ne dell'atto nullo (art. 189 
c.p.p.) molto pi� deplorevole, perch� molto pi� graive, � l'inosservanza 
di quelle norme che sono causa di un pregiudizio iTreparaihile, come 
nel ca:so in cui dall'inosservanza stessa sia deriivata la inammi:ssilbilit� 
dell'impugnazione. Ed � ovvio ohe se la diligenza del cancelliere e dell'ufficiale 
giudiziario deve essere sempre osservata., quale ohe sia la 
rilevanza giuridica ed estragiuridica del fatto oggetto del procedimento, 
tuttavia la negligenza non pu� non essffl"e maggiormente riprovevole 
quando da essa siano derivate oonseguen~e politiche, economiche, 
sociali �di rilevante gravit�, che erano ben prevedibili per 
l' eooezionale interesse dimostrato dal pubblico e per l'entit� del I�"egiudiziio 
temuto. t: ovvio, ad esempio, ohe un prooeS'so di contrabbando 
di molti milio!lli, interessante una potente ooganizzazione contrabbandiera 
internazionale, richieda vigilanza e sollecitudine (per prreve!llire, 
tra l'altro, la sempre sperata e, oon ogni mezzo, tentata prescrizione) 
ma:ggio!li di quanto ne richieda un piccolo contrabbando occasionale. 

Tutto ci� premesso, anche per l'inconsueto arbitrio dell'ufficiale 
giudiziario, che, oontraria:mente a quanto S'Uole aivveniTe nelle relazioni 
di notifica., invece di peccare per difetto, ha peccato per eccesso, queste 
Sezioni Unite non ritengono di potersi discostare, in questa causa, dal-

resoconti parlamentari? che abbia fatto riferimento ad una legge di bilancio 
senza averla individuaita e letta? 

Ma procediamo con ordine: con l'ordinanza dell'8 novembre 1002 (che non 
merita commento, dopo l'incisiva condanna che di essa � fatta nell'annotata 
sentenzia), il Pretore di Ta()['IDina aveva sequestrato l'azienda, affidandone la 
�gestione sequestrataria alla societ� � A. Zagara � con lobbligo di versare il 50%. 
dei pro�venti locdi su libretto di deposito vincolaito e di utilizmre i! residuo 50% 
per 1e spese di gesticme, fra cui innegabilmente debbono riteneirsi compl'ese le 
imposte, le tasse e le addizionrui dovute per l'esercizio di quafonque attivit� 
lucrativa in genere, per la gestione di uirra casa da giuooo in specie. Nessun 
Mgomento, quindi, poteva trarsi dalla circostanza (peraltro inesistente) che nel-� 
l'iter parlamentare della 1. 18 febbraio 1963, n. 67, si fosse accennato o che la 
legge di bilancio aveS'se tenuto conto delle entrate derivanti da:ll'appHoazione 
delle imposte, tasse e addizionali sulle attivit� che si svolgevano nella casa da 
giuooo di Taormina. La sua esistenza di frutto era requisito necessario e sufficiente 
per costituire presupposto d'imposta. 



PAllTE I, SEZ. Vll, GIURISPRUDENZA PENALE 1193 

l'insegnamento della sentenza pronunciata il 17 maggio 1958, ricorso 
Perone, secondo cui l'atto, che a cum del cancelliere deve essere 
notificato all'imrputato ai sensi dell'art. 199 bi!s c.p.ip., deve contenere 
gli elementi essenztiali della dioh.iarazione di imp�gnazione. Elementi 
essenziali si ritennero l'indicazione dell'organo del P.M. e la specificazione 
del mezzo d'impugnazione, oltre gli estrnmi del prorwedimento 
impugnato. Quanto ailla indiicaziooe del P.M., no111 venne esaminata la 
questione se dovesse essere indicato anche il nome del magistrato 
impugnante; ma, presa orn in esame la questione stessa, la solruzipne 
ohe la Corte ritiene di dover dare ad essa non pu� essere che negativa,.. 
Innanzi tutto � da tener presente che la legge processuale consi-" 

dera il P.M. sempr-e impersonalmente dalla sua iniziale attivit� (art. 74 

c.p.p.) fino aUa sua attivit� co111clusirva nel prooedimento esooutivo 

(arlt. 581 e siegg. e 633 e segg. rc.p.p.) il Codice ma.i si occupa della capa


cit� del magistrato del P.M. con riferimento all'oroinamento giudiziario. 

Comunque neppure quando la capacit� del magistrato-'giudice � 

menzionata espressamente dalla legge (art. 185 n. I. c.p.p.) si esige che 

neJlfatto risulti iJ. nome del magistraito stesso, pretendendosri solo a pena 

di nullit� la sottoscrizione dell'atto da parte sua (art. 474 e 475 c.p.p.). 

In materia d'impugnazione non � logico esigere forme maiggiori o diverse 

da quelle ohe il giudice deve tenere pres�enti per stabilire se la impu


gnazione sia ammissibile; perci�, riguardo alla esigenza che l'imputato 

sia messo s:ubito in condizione di valutare l'ammiss!ibilit� del gravame, 

nulla rileva che I'atto notificatogli non contenga il nome del magistrato 

della Procura della Replll!biblica che ha proposto il gravame stesso, non 

interessando, ai fini dell'art. 2117 c.p.p., la persona fisica dell'impugnante. 

In base a questo artirolo, importa sapere, rispetto al soggetto impu


gnante, se egli sia legittimato a prorpo.rre il gravame, stabilendo I'arti


oolo stesso che l'impugnazione � inamrnissibile se � � stata proposta da 

Per attribuire a queste leggi efficacia esimente, occorreva, pertanto, indiv!
iduru:e una norma esplicita, che facesse riferimento alil'attivit� del Guarnaschelli 
e, sopratutto, che fosse diretta, sia pure implicitamente, a legittimarla. Ci� anche 
e sopratutto perch� il Governo aveva pi� vOllte e solennemente affermato in Parlamento 
�che noo avrebbe preso alcuna inizriativa per Saint V!irncent e TaoT.Illina, 
la cui liceit� era sub iudice, finch� non si fosse pronunziata lautorit� giudiziaria. 
Ma v'� di p.i�: ammesso che queste leggi o una di esse avesse C01IJ.tenuto una. 
norma che legittimasse !'..esercizio del giuoco d'azzardo in Taormina, poteva non 
dubitarsi della sua illegittimit� costituzionale? A prescindere dalla considerazione 
ohe la legge -di bilancio � una legge formale, la quale, ai sensi dell'art. 81 
Oost., nOIIl pu� C01IJ.if:enere nom:ie di diritto sostanziale, aUe qua1i soltanto potrebbe 
attribuirsi efficacia esimente, � da tenere presente che la situazione del Casin� 
di Taormina, una volta riconosciuta r!irnfundatezza degli argomenti addotti dal 
Pretore (in proposito vedi anche retro, pag. 224), � sostanzialmente div&sa da 
quelli di Sanremo, Venezia, Oampione e Saint Vmcent. Per questi vi � stata 
� un'autcmiz21aziorne ammii!rlstrativa, concessa, sulla base di una esplicita legge di 



1194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ohi non ne aveva diritto �; a tale fine l'unico accertamento oui il Giudice 
� obbligato, quando � impugnante il Procuratore della Repubblica, o 
il ProcuTatorre Generale della Corte d'Appello, � se l'ufficio del P.M. 
sia la Procura della Repubblica o la Procurra Generale, perch� anche 
quando l'impugnazione � consentita all'uno e all'altra � soggetta a termini 
div�errsi (art. 19'9 c.p.p.) onde la necessit� di conoscere l'ufficio del 

P.M. per aocerta:re se � stato osservato il termd.ne per es1so stabilito. 
Solo per le sentenze emesse dal Pretorn, che siano state impugnate 
dal P.M. presso il Pretore stesso, potrebbe so!I"gere questione sulla necessit� 
di indicare la persona dell'impugnante, non esistendo in Pretura 
~rufficio del P.M.; per cui chi ha proposto l'imipugnazione � legittimato 
a proporla in quanto abbia rappresentato nel dibattimento il P.M.; ma 
tale questiorne, che potrebbe essere risolta in base alla presunzione di 
regolarit� dell'atto processuale formato dal funzionario competente (cancelliere 
che altrimenti non l'avrebbe formato), om � fuori luogo. 

:�: certo che aii fini dell'ammissibilit� dell'impugnazione delle sentenze 
dei Tribunali e delle Corti d'Appello {cO!IIlprese ovviamente le 
Corti d'Asisise di primo grado e di appello) :interessa conoscere solo se 
l'impu~azione proposta dal P.M. sia stata p!I"Oposta dall'uffi.cio del P.M. 
presso il �giudice a quo orppruTe dal P.M. presso il giudice ad quem, 
quale che sia la locuzione adoperata per <lesignw.fo, :indipendentemente 
dal nome del magistrato, ohe per tali sentenze non pu� avere alcuna 
impodanza ai fini dell'art. 2fY7 c.p.p., in relazione al quale � stabilito 
il contenuto dell'atto da notificare ai sensi dell'art. 19'9 bis c.p.p. 

Po<Uoh� nell'atto notificato al Guarnaschelli inequivocabilmente risulta 
ohe il ricoTso em stato prroipoisto dall'ufficio del P.M. presso il 
Tribunale de L'Aquila {per oui n� il Tribunale de L'Aquila, quale giudice 
a quo, n� questa Corte, quale giudice ad quem, nulla avrebbero potuto 
riievare contro la regolarit� dell'impugnazione, quale che fosse il nome 

deroga, ad un ente pubilbico territoriale e per ;il raggiungimento di suoi fini 
istituzionali (incremento del turismo e pareggio del b:llancio); per Taormina, 
inveoe, vi sa:rebbe una peI"sona fisica, il Guarnaschelli, autorizzato dalla -legge 
a viiolare e far violMe da legge penale per scopo di lucro, senza limiti di tempo 
e ()()llldizioni. Una siffatta legge, in privos lata, violerebbe l'arit. 3 Cost., secondo 
il quale tutti sono uguali di fronte alfa legge e, soprattutto, di fronte alla legge 
penale, oltre che costituire un'indebita intefferen:zia del Parlamento nell'attivit� 
della magistratum in relazione ad un processo in corso. 

Ma, come si � detto, quel che fascia davvero perplessi � che gli argomenti 
addotti dal Tribunale non travino rispondenza nella realt�: la il. 18 febbraio 1963, 

n. 67 (fa Jegge di bilancio ipotizzata dal Tribunale non esiste) non contiene alcun 
riferimento al Casin� di TaO'I'mina. 
Ma v'� di pi�: la I. 18 febbraio 1963, n. 67 non i:appresenta una noviit�, 
come mostra di c1'edere il Tribunale, non ha istituito iJ diritto addizionale sui 
biglietti d'ingl'esso alle case da giuoco n� ha, peT la prima V'oilta, previsto tasse 
ed imposte relativiament.e alle case da giuoco. La l. 18, febbraio 1963, n. 67, per 



PARTE I, SEZ. vn, GIURISPRUDENZA PENALE 1195 

del P.M.), � giocororza convenire che neanche l'imputato potesse esigere 
ohe tra gli elementi richiesti a pena l'inamm~ssibilit� dall'art. 199 bis c.p.p. 
fosse compreso queilo del magistrato impugnante. 

Quanto invece alla omessa specificazione del me:zzo d'impugnazione, 
potrebbe rilevarsi che nella specialit� del caso emetrge chiaramente 
la natura del mezzo d'impugnazione adottato, risultando dal 
contesto dell'estratto notificato ehe tratta'Vasi di un gravame avverso 
una sentenza pronunziata in grado d'appello, il quale quiridi doveva 
necessariamente identificarsi nel r1ootrso per cassazione. 

Ma queste Sezioni Unite, non senza ampia discussione, non hanno 
creduto di doversi 1dis1co1stare da una giurisprudenza ormai consolidata 
e ribadita oon la su richiamata sentenza 17 maggio 1958, rie. Perone. 
Onde, in aoeoglimento della sollevata eccezione, il ricorso deve essere 
dichiarato inammissibile. 

Riconosciuta la fondatezza dell'eccepita inammissibilit� de1l ricorso, 
il compito di questa Corte non � per� esaurito, porich� col primo motivo 
il P.M. ifoorrente denuncia una violazione della 1egg:e processuale, che, 
co1stituendo, come sar� chiarito, una nullit� a:sisoluta, de1V�e essere rilel\Tata 
d'ufficio, nonostante l'inamrnissihilit� del gravame. 

Infatti, le nullit� assolute cc devono essere rilevate d'ufficio in ogni 
stato e gmdo del procedimento� (art. 185, ultimo comma, c.p.p.) e la 
giurisprudenza di questa Corte � costante nel ritenere, quando deve 
aippHcarsi l'art. 152 c.p.rp. (in oui � usata la medesima locuzione cc in 
ogni stato e grado del pmoedimento � ), che fino a quando la sentenza 
non � divenuta irrel\Toca:bile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., alla declaratoria 
d'inammissibilit� del gravame prevale quella di cui al citato art. 152. 

P:er I'appHmbilit� di tale principio anohe in materia di nullit� si � 
pronunciato di recente questo Supremo Collegio (Sez. Il, 13 maggio 
1963, Esposti). 

q1.U1nto riguarda la questione, si � limitata ad aumentare a L. 3.500 il diritto addizticmal.
e (1sowaprezzo) .sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco, che l'art. 5 della 

l. 4 novembre 1954, n. 1042, istitutiva del Fondo nazio;n:ale di SOCOQII'SO invernale, 
aveva fissato in L. 2.000. La situazione giuridica non era, perci�, mutata. Il legislatore 
del 1963 ave'V'a tenuto presente la stessa sllituaZione esistente neJ. 1954. 
D'altra parte, � innegabile che la L 3 no'\l'embre 1954, n. 1042, come la successiva 
18 febbraio 1963, n. 67, che l'ha fin parte modificata, riguardano� solo le case da. 
giuoco debitamente autorizzate. Solo per queste si rilasciano " tessere di servizio " 
o � di favare � Ql\/Ve!l"O s:i paga il biglietto d'ingresso e il sovrapprezzo. In queste 
leggi non v'.� alcuna espressione, che possa far pensare ad una implicita sanatnria 
legisl:ativa di case da giuoco non autorizzate. 
Nei lavori preparatori deilla I. 18 febbraio 1963, n. 67, poi, di Taorrnrina &i 
parla una �sola vruta ed in via incidentale, per dare un esempdo� di casa da giuoco 
lontana dalla frontiera. Il disegno di legge fu presentato al Senato nella seduta 
deH'll g~nnaio 1963 (Atti Senato n. 2422, Resoconto p. 31403 e 31584); il 17 gennaio 
1963 fu assegnato al.fa V Commissfone che l'esamin� nelle sedute dell'l, del 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ora la sentenza del Tribunale di L'Aquila, che � viziata dalla nullit� 
assoluta di cui si ,cfir�, non � ancom irrevocabile, nonostante la 
rilevata inammissibilit� del ,ricor'So, perch� qruesta inammissibilit� non 
attiene n� al termine d'impugnazione, n� al mezzo d'impugnaziooe 
esperito, n� alla legittimazione del proponente: quindi non attiene alla 
validit� della dichiarazione di gravame, bens� al suo effetto, che � condizfonato 
da una formalit� sruocessiiv:a, quale � quella della notificazione 
di cui all'art. 199 bis c.p.p. 

Circa la nullit� assoluta non � dubbio ohe il fatto lamentato col 
primo motivo di ricorso sussista, ,emergendo in modo manifesto dalla 
stessa sentenza del Tribunale di L'Aquila. 

Questo Tribunale, infatti, ha distinto 1'esercizio del giuooo d'azzardo 
nella villa � Morn repos ,, di Ta0TII1ina in due periodi : primo periodo 
dal 7 al1'8 noivembre 1963; secondo periodo dal 5 febbraio 1963 in poi, 
dichiarando quanto al primo periodo non pumbile l'imputato peroh� il 
fatto non costitui:soe reato, per a.rvere egli � agito nella .convinzione della 
liceit� del fatto �; e, quanto al secondo periodo, per essere il fatto stesso 
diivenuto lecito dalla data 1di pubblica:zione della legge 18 febbraio 1963, 

n. 67, ohe ha iistitruito un diritto addizionale di L. 3.500 a favotre dello 
Stato, su ogni biglietto d'ingresso alle case da giuoco. Il Pretore, invece, 
.aveva giudicato solo dell'esercizio del ,giuoco d.'azzardo nei giorni 7 ed 
8 nO<Veo:nbre 1962 (tanto ohe, ess,endo applicaibile l'amnistia di cui al 
d.p. 24 gennaio 1963, n. 5, aveva, ciononostante, proceduto a giudizio 
per l'applicazione di una fmmula 1di proscioglimento pi� favorevole di 
quella per ammstia, richiamandosi all'art. 152 c.p.p.) e lo st,esso Tribunale 
ha espressamente rilevato che il PTetore aveva fissata la data ultima 
del reato al1'8 novembre 1962. � palese, quindi, 1'eooesso in cui lo stesso 
ITribunale � inoorso quale giudice d'appello: eocesso tanto pi� notabile ~ 
mquanto, -� confermando (giusta il dispooitivo) la "'1lenza del Pre-! 

6 e del 7 febbraio 1963, in cui l'approv� (Resoconti Sommari, 3645, 3680 e 3698). 
Nella i:elazione, che accompagnava il disegno d!i legge, non si accenna neppure 
a Taormina; vi si legge sofo che " con l'art. 7 (divenuto poi 6) si provvede ad 
aggior1wre da L. 2.000 a L. 3.000 la misura del sovr(fff)rezzo, che assume "la den-0~
i/Ji "&tritto addizionale" dovuto per ciascun biglietto d'ingresso alle 


oose da giuoco " . 

Nelle prime due sedute aJ. Senato vi furono ampie discussioni a favore degli 

autotrasportatori (l'addwionafo prevista all'art. 5 fu, poi, soppressa ed in cambio 

fu aumentata da L. 3.000 a L. 3.500 l'addizionale sui biglietti di ingresso alle 

oase da giuooo). Delle case da giuooo� si parl� nella seduta del 7 (3702, 3704 e 

3705), ma non si fece alcun accenno a Taormina. 

Af Casin� di Taormina accenn� incidentalmente solo l'on. Vizzini, alfa 

Camera, nella seduta del 12 febbraio 1963 ed esclusivamente per dire che la 

tesi deHa conco~Tenza straniera (che avrebbe do'V'tlto indurre iii Parlamento a non 

a'Ulllentare l'addizionale sui biglietti d'ingresso) poteva valere per Sanremo, non 

per Taorm,ina, Campione, Venezia o Sa�int VJncent, ai frequentatori dei quali non 


PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1197 

tore di Taormina in ogni srua parte�, ha addotto per il secondo periodo 
una ragione aissolutoria diversa che lo differenzia dal primo, oltre ohe 
materialmente, anche giuridicamente. 

Infatti, dell'esercizio del giuoco d'azza.rido fino al 18 dioombrn 1963, 
il Tribunale ha esdruso fobiettiva liceit� penale, rilevando esattamente 

�che il r.d. 31 maig;gi� 1935, n. 1410, istitutivo delfE.T.A.L. (Ente 'foristico 
ed Alberghiero della Li!bia) non autrnrizzava affatto questo Ente 
ad istituire una caisa da giuoco, n� espressamente, n� implicitamente; 
quindi fEnte stesso non poteiva cedere ad altri, e perci� al Ouarnasohelli, 
un'autorizzazione legalmente inesistente, perch� tale decreto del 1935, 

n. 1410, a differenza dei pm'V'V,edianenti legislativi emanati in favore di 
S. Remo, Campione e Venezia (le oui case da giuoco sono espressamente 
assoggettate alla tassa di concessione govematiiva dalla legge 26 gennaio 
1949, n. 10) non conteneva la facolt� �di emettere provvedimento 
anche � in deroga alle leggi vigenti � e quindi al codice penale. 
In questa parte relativa al primo periodo la sentooza del Tribunale 
di L'Aquila � intangibile stante la inammissibilit� del ricorso, che non 
consente a questa Corte d'entrare nel merito, del proscioglimento dell':
imputato per difetto dell'elemento soggettirvo: onde tale proscioglimento 
passa in giudiJCato. 

Nella parte invece in cui il Tribunale ha giudicato del � fatto � 
successivo, non preso in esame dal Pr�etore, la mgione addotta a sostegno 
delfassoluzione poggia sull'affermazione che la legge 18 febbraio 1963, 

n. 67, nell'istituire l'addizionale sui biglietti d'ingresso nelle case da 
giuoco, ha inteso ,riferirsi, non solo alle case da giuoco legittimamente 
esistenti, ma anche a quella di Taormina, che funziona di fatto non 
clandestinamente. 
Tale parte della sentenza non pru� rimanere ferma peroh� viola 
l'art. 185, nn. 2 e 3 in relazione all'art. 211 c.p.rp. e non gi� gli artt. 445 

009;1veniva certo andare a Nizza o sulla Costa Azzurra. Questo breve accenno, 
del tutto incidentaJe, peraltro neppure menzionato dal Tiribunale, non poteva 
certamente far affermare che "nell'iter formativo della t 18 febbraio 1963, n. 67, 
si era tenuto presente e si em V'Oluto legislativamente sanare l'esercizio del giuoco 
<l'azzardo iJIJ. Taon:nina �. 

L'altra legge, che secondo il Tribumrle avrebbe espressamente sanato la 
gestione del Casin� di Taormina, la legge di bi!lancio, cio�, che avrebbe dato 
atto delle entrate derivanti dalla gestione di questo Casin�, non esiste. 

Lo stato di pTevi:sione deH'entrata e della spesa del Ministero del Tesoro 
per l'esercioo 10 luglio 1962-30 giugno 1963, approvato con 1. 12 agosto 1962, 

n. 1391, non prevede, ovviamente, alcuna entrata per effetto deMa 1. 18 febhraio 
1963, n. 67. Prevede solo, ad capitoli 59-63, l'entrata derivante dai diritti 
erariali :sugli spettacoli, di cui alla I. 26 novembre 1955, n. 1109, che contempla 
anch'essa al n. 7 de1la tabe11a allegata, ii bigilietti d'ingresso alle case da giuoco. 
Lo stato di previsioo.e dell'esru-cizio lo luglio 1963-30 giugno 1964, predisposto 
prima che entrasse in vigore la I. 18 febbraio 1963, n. 67, la cui efficacia 



1198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e 477 c.p.p. come ha dedotto il P.M.; e poich� l'osserrvanza dell'art. 185 
� stabilita a pena di nullit� assoluta, questa deve essere dichiarata, come 
si � gi� rilevato, nonostante finammrssibilit� del ricorso. 

Infatti, la nullit�, per avere il giudi1ce d'appello giudicato di un 
fatto J10n giudicato in primo grado, non ha fondamento n� nell'art. 445 

c.p.p. perch� questa norma commina la nullit� solo se si tratti di sentenza 
di condanna, n� nell'art. 477, che conoome l'ipotesi di mutarrnento 
del fatto contestato. 
� evidente, invece, che la nullit�, per avere il giudice d'appello 

1

giudicato di un fatto non giudicato nel grado precedente, � quella 
espressamente prevista nell'art. 211 c.p.p. la quale, n:eUa specie, trova 
la sua sanzione �di nullit� anohe nell'art. 185, n. 2, c.p.p. 

Trattandosi di nullit� assoluta, nulla rileva il comportamento processuale 
delle parti nel giudizio di appello ed in quello di ca:ssazione. 

�, per�, da rilevare che tale nullit� della sentenza d'appello non 
incide sul suo dispositivo, che si limita a �conformare f assoluzfone pro~ 
nunciata del Pretore di Taormina con la formula "perch� il fatto non 
costituisce reato �. Pertanto, a norma dell'art. 533 c.p.p. oceone pmcisa:
re: a) che rimane ferma lassoluzione del Guarnasohelli dal reato 
contestatogli, commesso fino aH'8 novemhre: 1962, perch� il fatto non 
costituisce reato, non gi� per le ragioni addotte nella sentenza di primo 
grndo, bensl per difetto dell'elemento psicologico della contravvenzione 

era differita :cl 6()o giorno dalla pubblicaziOile, ed approvato con 1. 2I agosto 1963, 

n. 1197, porta le stesse previsioni del precedente. Nes:mn accenno n� a Taormina 
n� alle entrate di cui alla 1. I8 febbraio W63, n. 67. Questa � menzionata per 
la prima volta nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio I0 luglio-SI dicembre 
1964 (dal 1� gennaio I965 l'esercizito segue ranno sofare), presentato aJ 
Senato {Atti Senato n. 502), ma non ancora approvato. Esso oontiene un cap. 67: 
� entrate dmoonti dalle addimonali di cu~ agli artt. 7 e 9 e dal diritto <Jdd<izional,e 
di ou4 agli artt. 6 e 8 l. I8 febbraio I963, n. 67, conoemente raboUzrione del Fonda 
di socoorso in~em,ale: L. 5.355.000 �. Nes.sun accenno non a Tammdtna, ma neppure 
alle case da giuooo! 
Neppure fo stato di previsi011e dehl' entrata e della spesa della RegiOile Siciliarrm 
per J'esercizi:o Io luglio I963-30 giugno 1964, approvato �oon legge regionale 
6 dicembre I963, n. 33 (G.U.R.S, n. 5,9 del 7 dicembre 1963) fornisce, contrariamente 
a �quanto afferma il T~'ihunale, alcun elemento di identificazione del Casin� 
di Taormina. In esso, infatti, sono� prewsti capitoli di entrata (45-50), che, in 
anaJ.ogia con quelli del bilancio stataJe, rigua11dano� genericamente diritti erariali 
sugli ingressi agli spettaooH e " su altre soommesse in genere" ai sensi della 

I. 26 novembre 1955, n. 1109. 
Aspettiamo fiduciosi UJJa sentenza di merito, che esemplarmente condanni 
il Guamaschelli ed i suoi complici e ponga al pi� presto la parola fine a questa 
o:nmai annosa e non edificante vicenda. 

G. GUGLIELMI 

PARTE I, SEZ. vn, GIURISPRUDENZA PENALE 1199 

a:scrittagli, come ha giudi!cato il giudice di secondo grado, la oui sentenza 
al riguardo fa pais,saggio in giudicato per l'inammissibilit� del 
ricorso contro di essa proposto dal P.M.; b) che la sentenza d'appello � 
nulla nella parte in oui esamina la responsabilit� del Guarnaschelli per 
il giuooo d'azzwdo eseTcitato dopo la data dell'8 novembre 1962. 

Di conseguenza gli atti debbono necessariamente essern trasmessi 
al P.M. competente per quanto riterr� di giustizia in O!rdine all'esercizfo 
del giuoco d'aZZaJ1do in Taormina, peroh� l'assoluzione del Guamasohelli 
per difetto dell'elemento psicologico del <reato lascia insoluto il problema 
della liceit� obiettiva del perdurante esercizio di tale giuoco, ohe venne 
autorizzato dal Pretore di Twrmina, fino all'esito del proce1dirnento 
penale, in contraddizione col disposto sequestro. Onde, come ha rilevato 
l'AV'Vocato Generale in udienza, presupponendo il sequestro la 
commissione di un reato, il Pretore ha autorizzato la prosecuzione del 
reato stesso. 

Se il Tribunale avesse 1distinto nel dispositi'VO, come ha distinto nella 
motivazione, dal giuoco d'azzardo dei giorni 7 ed 8 no'Vernbre 1962 
quello del giorno 7 febbraio 1963 e successivi, ehe hanno dato luogo a 
due distinte assoJuzioni, una per mancanza dell'elemento psiicoJogico e 
l'altra per la legittimit� obietti'Va del fatto, questa Corte, anzich� applicare 
l'art. 638 c.p.p. avrebbe do1V1uto per la p!!!rte relativa al secoodo 
a fatto � proounziare l'annullamento senza rinvio. L'essersi reso inutile 
nel d:ispositi'Vo tale annullamento, non pu� mutare le conseguen:w processuali 
di �cui agli ll!rtt. 539 e 540 c.p.p. L'art. 539 c.p.p. relativo all'annullamento 
�senza rinvio non contempla espressamente fipotesi della nullit� 
di �cui all'art. 211 c.p.p. ma, non essendo altra noIIJ.lla applicrubile alla 
ipotesi in cui la sentenza del giudice di merito sia da annullare per 
violazione del !Citato art. 211, occorre applicare per analogia il n. 5 del1'
ll!rt. 539 e l'art. 540, ohe 1oonsiderano il fatto non cont�estato o mutato 
rispetto alla contestazione. 

Il principio che si desume dall'art. 540, di' intuitiva oodenza, � 
che, se, nonostante l'annrullamento senza rinvio, non sia venuta del tutto 
meno la ragione d'inter'Vento dell' atti'Vit� 'giudiziaria, ooco�rre rimettere 
gli atti a chi do'Vf� provvedere (art. 540, in relazione all'art. 539, nn. 2 e 
5 c.p.p.). Se fosse lecito dubitare dell'applicazione analogica del n. 5 
dell'art. 539 non rimarrebbe che riferirsi alla genedca disposizione del 

n. 9, per la quale � consentito alla Corte, dall'art. 540, dare �i proivvedimenti 
che occorrono ". 
Potrebbe, infine, aggiungersi ehe anche se la Corte non disponesse 
la trasmissione degli atti al P.M., questi sarebbe pur sempre tenuto a 
procedere per un fatto costituente reato, peroh� il giudicato non riguarda 
che il � fatto 1> contestato, tanto pi� se, perdurando, non sia stato riconosciuto 
obiettivamente lecito. -(Omissis). 



PARTE SECONDA 




RASSEGNA DI DOTTRINA 


A. BERLmI. Principi, di diritto tributarip, vol. III, L'accertamento, Milano, Ig64. pp. 4I8. 
Il Berliri, rilevando che il problema dell'accertamento tributario non si pone, 
almeno nei suoi termini generali, che nell'ambito del pi� vasto problema concernente 
l'accertamento del verificarsi di una fattispecie legale, e tuttavia osservando che non 
pu� non tenersi conto della natura pubblicistica del rapporto giuridico d'imposta 
e della sua particolare disciplina positiva, inizia la trattazione dell'argomento, cui 
� dedicato questo terzo volume dei suoi Principi, di diritto tributario, constatando 
che il problema, in definitiva, pu� venire isolato, ed esaminato indipendentemente 
da quanto sia da ritenersi per gli analoghi problemi di accertamento in altre branche 
del diritto; ed enuncia, poi, il metodo ed il fine dell'indagine propostasi, la quale vuole 
essere diretta ad un riesame della specifica materia, anche al lume delle pi� recenti 
elaborazioni dottrinali, e sulla scorta del dato normativo, per la ricerca e la puntualizzazione 
degli aspetti che, ai fini dell'approfondimento di ulteriori temi di rilievo 
nel campo del diritto tributario, appaiono di maggiore interesse. 

Criticando quella parte della dottrina che nell'accertamento vede un momento 
insopprimibile del processo di applicazione di qualsiasi tributo (tra gli altri, CUTRERA, 
L'accertamento tributario, Riv. dir. pubbl. I935, 225; GIANNINI A. D., per il cui 
pensiero si veda, da. ultimo, ne In concetti fondamentali ..., 272), e rilevando che quel 
momento sicuramente non esiste per i rapporti relativi a tributi che non richiedono 
una preventiva attivit� dell'Amministrazione per la determinazione dell'importo dovuto 
(bollo; i.g.e. da versarsi in conto corrente postale: nei quali casi nemmeno varrebbe 
far ricorso al concetto di � autoaccertamento �, non essendo giuridicamente rilevante 
l'eventuale operazione, puramente mentale, di liquidazione, che dal contribuente sia 
compiuta: p. I7), il Berliri nota, in definitiva (p. 23), che vi � ragione di parlare di accertament� 
soltanto quando sia prevista quella preventiva attivit�, che si inserisce tra 
il verificarsi del presupposto e l'estinzione dell'obbligazione, ed osserva che � opportuno, 
per altro, anche terminologicamente, tener distinto l'atto finale di determinazione del 
debito, che pu� dirsi �atto d'imposizione>>, secondo la nota definizione dell'ALLoruo, 
dagli atti anteriori, per i quali pi� esattamente pu� riservarsi il termine � accertamento 
>>, per� ancora distinguendosi: a) l'accertamento come atto col quale l'Amministrazione 
porta a conoscenza del contribuente la individuazione che essa compie 
degli elementi in base ai quali deve applicarsi l'imposta (avviso di accertamento); 
b) l'accertamento (definitivo), come atto che determina definitivamente gli elementi 
�contestati al contribuente con l'avviso; c) l'accertamento come situazione nascente dall'atto 
definitivo, situazione che propone di definire come " cosa accertata � (29 segg.). 

Quanto all'accertamento nella sua prima indicata accezione, il Berliri, consi
�derando che funzione dell'avviso � quella di costringere il contribuente " a prendere 
posizione nei confronti della valutazione compiuta dall'ufficio, ponendolo nell'alternativa 
o di riconoscerla esatta, o di provocare il giudizio del competente organo 
giurisdizionale� (p. 42), ed osservando, ancora, che anche dalla natura del concordato 
�dovrebbe rilevarsi l'esistenza, nel sistema, di una possibilit� di accertamento � consen:
suale >>, deduce che non pu� mai l'ufficio " procedere d'imperio ad un accertamento 
unilaterale che prescinda dal consenso del contribuente� (p. 72), ed individua nell'atto;
avviso una semplice proposta, atto procedimentale, diretto a sollecitare l'adesione 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

194 

del contribuente all'accertamento dell'ufficio, riconducibile, quest'ultimo, in quella 
categoria di atti che, in materia amministrativa, si qualificano � dichiarazioni 
d'intenzione � (p. 65): con l'ulteriore conseguenza che alla mancata opposizione del 
contribuente dovrebbe attribuirsi il valore di assenso, mentre l'opposizione stessa 
si risolverebbe in un semplice 'dissenso, a seguito del quale si aprirebbe il processo 
giurisdizionale, unica alternativa alla soluzione consensuale (p. 93 segg.). Lo stesso 
giudizio di accertamento costituirebbe una fase del procedimento, che si inizia con 
l'avviso-proposta e si conclude con l'atto di imposizione; ed in esso il contribuente 
avrebbe soltanto formalmente, e non anche sostanzialmente, veste di attore, sicch� 
le sue deduzioni costituirebbero sempre eccezioni, e non domande, il suo ricorso 
sarebbe da ritenere valido, pur se privo di motivi, perch� varrebbe come semplice 
richiesta che all'accertamento si proceda in via giurisdizionale, l'onere della prova, 
infine, nei limiti in cui in tal processo, eminentemente inquisitorio, pu� parlarsi 

�di onere, anzich� di interesse alla prova�, farebbe carico all'Amministrazione 
(p. 
130 segg.). 
Considerata, poi, la distinzione, innanzi ricordata, tra accertamento definitivo 
e cosa accertata, ed in particolare per gli effetti che ne scaturiscono, secondo che 
si abbia riguardo. alla definitivit� dell'atto ovvero a quella della situazione da esso 
generata (p. 145), il Berliri dedica un particolare studio a quello, degli atti di accertamento 
definitivo, che si presenta con caratteristiche peculiari, il concordato, del 
quale esamina la funzione e la struttura, pervenendo alla conclusione che con esso 
si elimina una divergenza tra l'ufficio ed il contribuente " in merito alla valutazione 
di un bene o di una situazione giuridica � (p. 16g), ma non attraverso reciproche 
concessioni, non concepibili nella soggetta materia, per l'indisponibilit� del rapporto, 
bensi mediante � l'accertamento della reale situazione in base alla quale la legge 
vuole che si determini l'imposta� (p. 175): accertamento operato con atto non avente, 
per quanto osservato, natura contrattuale, e tuttavia a struttura bilaterale, inquadrabile 
nello schema degli accordi amministrativi (ma sembra dar rilievo -p. 197 all'elemento 
della volont�, piuttosto che a quello del giudizio, che dovrebbe pi� 
propriamente considerarsi per gli accordi di diritto pubblico), e costituente, in ogni 
caso, atto procedimentale, strumentale ai fini del successivo atto di imposizione, 
rispetto al quale ultimo, soltanto, ritiene, poi, valide le affermazioni giurisprudenziali, 
circa la contrapposizione dell'atto di adesione del contribuente, che dovrebbe 
perci� intendersi come di accettazione preventiva della successiva imposizione (p. 203). 
Tratta, infine, dell'� atto di imposizione>>, e, con riferimento alla natura ed 
alla funzione dello stesso, � atto finale del procedimento di applicazione del tributo �, 
che non ricorre soltanto nei casi in cui non � richiesto alcun preventivo intervento 
dell'Amministrazione (e per i quali, come prima si � ricordato, da altra parte della 
dottrina si fa ricorso al concetto di �autoaccertamento �), rileva che dei tributi 
pu� conseguentemente operarsi una fondamentale classificazione, di quelli, appunto, 
�senza imposizione>>, e di quelli �con imposizione� (p. 277), ed osserva che in relazione 
a quell'atto medesimo pu� impostarsi e risolversi il problema dell'individuazione 
del momento in cui nasce l'obbligazione tributaria; problema che va posto 
soltanto per i tributi � con imposizione � (per gli altri essendo evidente che il rapporto 
obbligatorio sorge direttamente dal verificarsi del presupposto previsto dalla 
norma), e che va risolto nel senso: a) che quell'atto finale (iscrizione a ruolo, per 
i tributi cos� riscuotibili; liquidazione comunicata al contribuente, per gli altri), 
� da ritenersi costitutivo dell'obbligazione d'imposta, e ci� anche e particolarmente 
nel rilievo che soltanto con la sua emanazione si determinano, rispettivamente, 
l'esigibilit� del credito e l'estinguibilit� del debito, senza delle quali una obbligazione, 
in genere, non potrebbe dirsi sussistente; b) che, prima dell'atto di imposizione, 
all'Amministrazione � da ritenere spettante soltanto un diritto potestativo. 



PARTE Il, RASSEGNA DI DOTTBINA 

195 

a costituirsi creditrice del tributo, con le conseguenti facolt� strumentali in ordine 
al processo, amministrativo e giurisdizionale, di accertamento. 

Dalla indicazione, pur estremamente sintetica, dei risultati dal Berliri raggiunti 
nello studio del tema dell'accertamento tributario, pu� rilevarsi l'interesse del lavoro 
in rassegna, col quale le posizioni del chiaro autore, sui vari problemi che vengono 
in rilievo, rieevono un'organica sistemazione e, sopratutto, sono fatte oggetto di 
una pi� specifica e penetrante elaborazione, condotta sulla base del dato positivo, 
opportunamente visto anche nel suo aspetto storico-evolutivo, e con un costante 
riferimento, poi, adesivo o critico, ma sempre adeguatamente motivato, ai pi� 
qualificati ed aggiornati contributi dottrinali, e particolarmente con un'ampia discussione 
degli argomenti prospettati, dagli altri maggiori studiosi della materia, a 
confutazione di alcune conclusioni dallo stesso Berliri in precedenza espresse: le 
quali, perci�, appaiono riproposte con la maggior convinzione derivante dall'affrontata 
prova, e pur se con la dichiarata consapevolezza che esse non debbano, tuttavia, 
costituire necessariamente un punto di arrivo, scopo della trattazione volendo esser 
quello di � evidenziare e coordinare le varie questioni � e � prospettarne le possibili 
soluzioni �. 

Il metodo seguito, che potrebbe quasi definirsi agonistico -il discorso, spesso 
quasi in forma di dialogo, talvolta vivace (ma l'a. avverte che va escluso ogni 
intento polemico), si svolge sempre con la contrapposta esposizione e discussione 
delle ragioni che possono proporsi a sostegno ovvero a contrasto di ciascuna tesi -, 
risulta pitrticolarmente efficace, per la messa a fuoco degli aspetti salienti dei vari 
problemi; ed appunto, per�, perch� in tal modo l'a. quasi invita ad un dibattito , 
analitico, circa la 'validit�, da affermare o negare, di ogni proposizione o di ogni 
obiezione, o di ogni tesi che sia propedeutica ad ulteriori indagini e conclusioni, 
non pu� esser dato, in questa sede, nemmeno di tentare un pi� approfondito esame 
della proposta costruzione, e ci si dovr� limitare, invece, alla indicazione, in termini 
generali, di alcune di quelle che sono parse pi�' notevoli ragioni di dubbio o 
perplessit�, sulle quali, ovviamente, pi� che su quelle di consenso, pu� essere utile 
richiamare l'attenzione dello studioso, per le ulteriori meditazioni idonee , a condurre 
a conclusioni sempre pi� definitive. 

Cosi, circa il concetto di accertamento tributario, � chiaro che non potrebbe 
disconoscersi la validit� della. sistemazione processuale che il Berliri, in definitiva, 
propone, se non procedendosi ad una penetrante comparata analisi, sulla base delle 
teorie elaborate in ordine all'accertamento in genere, nel diritto sostanziale ed in 
quello processuale, e con riferimento, in particolare, ai problemi che in argomento 
si pongono nel campo del diritto amministrativo, ed a quelli, cui la disciplina 
positiva, in materia di tributi, impone che si abbia riguardo. 

E tuttavia, poich� sembra che il Berliri consideri un duplice congiunto profilo, 
amministrativo e giurisdizionale, pur se in ogni caso " procedimentale �, dell'accertamento, 
pu� essere lecito domandaFsi se, pur senza porsi in contestazione quella 
premessa, siano davvero necessitate le conseguenze indicate in 6rdine alla natura 
dell'atto, che dovrebbe ritenersi di semplice proposta, col quale l'ufficio individua 
e comunica gli elementi concernenti il presupposto di fatto, e quelle circa la mancata 
opposizione, nella quale dovrebbe vedersi un'adesione, sia pur tacita, del 
contribuente. 

Invero, e sopratutto per la considerazione che nel procedimento, come il Berliri 
rileva, non pu� mancare una -fase amministrativa (quella giurisdizionale, invece, � 
soltanto eventuale), non parrebbe doversi, con quella concezione, ritenere inconciliabile 
che si attribuisca un rilievo autonomo all'atto iniziale, che potrebbe ben essere 
idoneo, come atto-provvedimento, a fissare una situazione giuridicamente rilevante 
nel rapporto d'imposta (e che potr� esso stesso dar luogo all'ulteriore effetto della 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

196 

� cosa accertata '" se non impugnato dal contribuente}, e nemmeno dovrebbe, alla 
stregua di quella stessa costruzione, ritenersi imposta la tesi dell'alternativa, di una 
soluzione consensuale o giurisdizionale, che comporterebbe l'esclusione, proprit> nella 
soggetta materia, ed in opposizione ai principi, di ogni esercizio di potere amministrativo, 
e, quindi, la negazione del potere medesimo. 

Della contrariet� ai principi lo stesso Berliri si d� carico, e per� la ritiene insussistente, 
in concreto, poich� il procedimento di accertamento andrebbe inquadrato, 
a suo avviso, nella prospettiva di cui all'art. 3 della I. 20 marzo 1865 q.. 2248 ali. E., 
in relazione alla quale dovrebbe considerarsi normale che un provvedimento sia 
emesso a seguito di un procedimento contenzioso-amministrativo, sulla base di 
motivati pareri di appositi organi collegiali (p. 49 segg.), e perch�, ad ogni modo, 
all'autorit� amministrativa sempre spetterebbe di emanare l'atto conclusivo "di 
imposizione"� 

. Ma, se si osserva,che quest'ultimo verrebbe ad avere piuttosto un rilievo formale 
(una volta che sia da emettere sulla base di quanto accertato o con l'adesione del 
.contribuente o per pronuncia di giudice), e � si tien presente, poi, che dall'invocato 
articolo 3 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo sono soltanto disciplinate 
le competenze di organi consultivi ed esecutivi, ma in ogni caso amministrativi, 
e, conseguentemente, si considera che quell'inquadramento, se poteva forse 
ritenersi ammissibile quando le commissioni delle imposte erano, o erano ritenute, 
organi amministrativi, non lo sarebbe certamente pi� ora, essendo di quelle pacifica 
la natura giurisdizionale, ci si convince quanto meno della difficolt� concettuale 
di aderire alla conclusione indicata, quando questa non sia altrimenti giustificata 
e, in particolare, non si presenti imposta, il che per vero non parrebbe, da una 
peculiare disciplina positiva della materia, o da altre esigenze di carattere sistematico. 

Va detto, a questo proposito, che le varie disposizioni di legge, che il Berliri 
pure invoca a sostegno della sua tesi, non sembrano offrire elementi decisivi, poich� 
gli argomenti che se ne possono dedurre appaiono quanto meno bivalt::nti, come 
pu� dirsi, ad esempio, per ci� che concerne uno dei testi fondamentali, quello dell'art. 
21 del d.l. 7 agosto 1936 n. 1639 : dal quale, invero, ed essendo con esso disposto 
che al contribuente va fatto "l'avvertimento che, ove non intendesse aderire alla 
determinazione di valore fatta dal!'Amministrazione, dovr�... presentare ricorso >>, e 
che, decorso il termine " ... egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli '" 
sembra potersi desumere, � vero, un argomento, di natura lessicale, circa la adesione, 
dal Berliri sottolineata (p. 47 segg.), ma anche evincersi che il legislatore abbia inteso 
mandare all'Amministrazione di attuare, e non di proporre, la determinazione dell'imponibile 
(�determinazione... fatta dall'Amministrazione... �), e far derivare l'effetto 
dell'incontestabilit� dall'inerzia, pi� che dal consenso, del contribuente: con il che 
pu� ritenersi considerata una fattispecie tipica di non attivit�, inquadrabile nello 
schema della decadenza, cui si collega, con l'estinzione del diritto di impugnativa, 
il consolidarsi dell'atto impugnabile, del quale, allora, si evidenzia l'autonomo valore 
(cfr., TEDESCHI, Decadenza, Enc. del dir., XI, 776, 781). 

E va poi rilevato che ugualmente sembrerebbe doversi escludere l'univocit� dell'argomento 
sistematico, secondo cui, essendo dalla legge prevista una determinazione 
consensuale, col concordato, degli elementi da accertare per l'applicazione del tributo, 
oltre che una soluzione giurisdizionale, dovrebbe da ci� arguirsi che siasi voluto 
escludere una determinazione imperativa ad opera dell'ufficio; perch�, invero, e senza 
dire che potrebbe in astratto considerarsi prevista, oltre quelle due, anche una terza 
soluziop.e, autoritativa, sta di fatti che anche quell'argomento potrebbe quanto meno 
risultare reversibile, potendosi, all'opposto, considerare, come in effetti sembra doversi 
ritenere, che anche nel caso del concordato la determinazione del presupposto avvenga 
per atto dell'autorit� amministrativa. 


PARTE II, RASSEGNA DI DOTTIUNA 

E potrebbe dirsi, in realt�, che la conclusione, secondo cui il concordato .sarebbe 
la risultante, sia pur non cop.trattuale, del � concorso delle volont� della Finanza 
e del contribuente� (p. I97), non sia necessariamente imposta dai rilievi circa i rimedi 
per far valere l'eventuale nullit� del concordato stesso, e circa le conseguenze di 
una nullit�, che sia da riferire al solo atto di adesione, o, ancora, in ordine alla 
preclusione, per l'ufficio, di procedere ad accertamento integrativo (p. 'I9I), potendo 
.osservarsi che, anche considerandosi il concordato come atto in cui le volont� del1'
Amministrazione e del contribuente non si fondono, ma restano distinte, �in quanto 
l'una � esplicazione di un potere >>, l'altra � � semplice condizione per l'emanazione 
del provvedimento� (Relaz. Avv. Stato I95I-55, I, 363), pu� spiegarsi, ed anzi forse 
pi� agevolmente, quella disciplina di effetti, giacch� pu� osservarsi: a) che, presentandosi 
il provvedimento caratterizzato dalla funzione che nell'ordinamento gli � 
.assegnata, di rendere definitiva una data situazione, in un rapp~rto attinente a diritti, 
ben pu� per esso ipotizzarsi una indisponibilit� di effetti (GIANNINI M. S., Atto amministrativo, 
Enc. del dir., IV, I90), cui si collegano vuoi la preclusione per ulteriori 
.accertamenti (beninteso in relazione ad elementi gi� considerati), vuoi l'esigenza del 
ricorso al giudice, anche ad istanza dell'ufficio, per l'eliminazione, nei previsti casi, 
degli effetti medesimi; b) che' il provvedimento, poi, in considerazione degli effetti 
tipici ed indisponibili, collegati al verificarsi di una altrettanto tipica situazione 
(che intervenga la dichiarazione preventiva del contribuente), pu� ritenersi che resti 
esso stesso caducato, quando l'atto del contribuente, che ne � presupposto, sia da 
ritenere nullo; e) che il dover, poi, l'ufficio, in caso di dichiarata nullit� del concordato, 
procedere a nuovo accertamento, si giustifica, e forse pi� pianamente, con la 
considerazione della natura di provvedimento amministrativo autonomo, dell'atto 
di determinazione dell'imponibile, preceduto dall'adesione del contribuente, poich� 
in esso pu� cos� scorgersi un atto modificativo-sostitutivo del precedente atto (avviso 
di accertamento), che andr� quindi rinnovato, laddove, se si dovesse considerare il 
concordato come atto consensuale bilaterale, sarebbe ben difficile collegarvi, oltre 

l'effetto sostanziale, della produzione di una nuova situazione di � accertato >>, anche 
quello sostitutivo, rispetto al precedente atto unilaterale dell'Amministrazione, e 
sarebbero, quindi, forse meno agevolmente spiegabili la stessa necessit� di un nuovo 
.accertamento, ed il mancato verificarsi della incontestabilit� del primo. 

Quanto alla questione, infine, circa il momento in cui debba ritenersi sorta 
l'obbligazione tributaria, � evidente che il discorso, ai fini del quale non potrebbe 
prescindersi da una indagine in teoria generale, richiederebbe, pi� ancora che per gli 
.altri temi innanzi accennati, un pi� ampio svolgim�nto, quale la natura delle presenti 
ncite ovviamente non consente. 

Pertanto, e sempre al solo fine di porre in luce qualcuno degli aspetti che, nella 
costruzione del Berliri, sembrano offrire spunti per una ulteriore elaborazione, ci si 
\ limita a prospettare che la pi� grave delle perplessit�, ai fini dell'adesione alla tesi 
\ proposta, sembra esser suscitata dal fatto che, se mal non si � inteso, le indicate 
\conclusioni poggiano sostanzialmente su una premessa, rispetto alla quale sono 
�'quanto meno da avanzare serie riserve, e che potrebbe ritenersi, per altro, non 
necessariamente determinante ai fini dell'indagine: la premessa, secondo cui non 
si potrebbe, in principio, dirsi esistente un rapporto obbligatorio, se non quando 
.siano esercitabili ed attuabili i diritti e gli obblighi delle parti, e sulla cui base, 
.appunto, il Berliri, osservando che il rapporto tributario � disciplinato in modo che, 
prima dell'iscrizione a ruolo o della definitiva liquidazione dell'imposta, n� l'Amministrazione 
pu� chieder.e il pagamento, n� il contribuente pu� adempiere, ritiene 
che, prima che intervengano e siano comunicati quegli atti conclusivi, debba dirsi 
insussistente la stessa obbligazione (p. 288), e considerarsi che, dal verificarsi della 
.situazione ipotizzata dalla norma ai fini dell'imposizione, sorgano, soltanto, per 

lo 


UASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

198 

l'Amministrazione il diritto potestativo di costituirsi creditrice del tributo � all'uopo 
ponendo in essere l'atto di imposizione >>, e per il contribuente ima cc soggezione a 
quel potere� (p. 295 segg.). 

Orbene, gi� questa seconda conclusione parrebbe da sola giustificare le accen~nate 
ragioni di dubbio, non fosse altro che per l'incertezza, nella quale la dottrina. 
ancora si dibatte, circa la stessa configurabilit� di una categoria di � diritti potestativi
� (cfr., tra gli altri, LEvI, Teoria gen., 290; SANTI RoMANO, Frammenti, voce 
Poteri, potest�, I72 segg.), e senza dire che, comunque, sulla scorta dell'insegnamento 
chiovendiano, secondo cui quei diritti sono individuabili quando la legge concede 
a taluno di � influire con la sua manifestazione di volont� sulla condizione giuridica 
di altri...� (Principi di dir. proc., 1923, 40), dovrebbe quanto meno essere discutibile 
la ipotizzabilit� di una rilevanza della volont� dell'Amministrazione per il venire, 

o non venire, ad esistenza, dell'obbligazione d'imposta, attesa la pacifica indisponibilit� 
di questa, in vista della quale pu�, anzi deve ritenersi consentita un'attivit�, 
che sia espres.sione di potere della p.a., ed esclusivamente, per�, per l'attuazione del 
diritto, e non per la sua costituzione. 
� vero, poi, che non sembra concorde la dottrina sul punto che l'esigibilit� del 
credito e l'estinguibilit� del debito, nelle obbligazioni in genere, rappresentino 
elementi costitutivi della fattispecie, che soltanto col loro verificarsi si completerebbe, 
o non piuttosto modalit� attinenti all'attuazione dell'interesse, con un differimento 
dell'adempimento e dell'esercizio, rispettivamente, di un obbligo e di un 
diritto gi� costituiti (BETTI, Teor. gen. neg. giur., 535). 

E, se � evidente che il problema, che per altro si collega alle pi� vaste dispute 
in ordine alla nozione stessa di obbligazione, �e di rapporto obblig<[Ltorio, non pu� 
qui essere nemmeno sfiorato, potrebbe, per�, la sola constatazione della sua esistenza 
giustificare le riserve in ordine alla conclusione formulata su quella premessa: in 
relazione alla quale, intanto, potrebbe anche osservarsi che lo stesso BARASSI, ad 
esempio (dal Berliri citato a suffragio della sua tesi), mentre sembra orientato, non 
deciso, per ci� che concerne il problema della prestazione, che sia in origine soltanto 
determinabile, a vedere nella successiva determinazione un elemento di cc formazione 
della fattispecie generativa dell'obbligazione � (Teor. gen. obbl., II, 129, 139), pone 
l'accento, poi, pi� in generale, sul concetto (ibidem, III, 2a ed., 54 segg.) che un 
diritto non potrebbe dirsi esistente, se non cc assistito dall'azione >>, che, per vero, 
ma non se pu� fare pi� che un rilievo, potrebbe non dover essere necessariamente 
quella esecutiva, ma anche quella di accertamento. 

E sembra potersi osservare, d'altra parte, che il richiamo di nozioni, che possano 
ritenersi valide per ci� che attiene alla prestazione nelle obbligazioni in genere, e 
specialmente al problema della determinatezza o della determinabilit�, non potrebbe 
utilmente farsi, per la questione che ne occupa, se non tenendosi presente che si 
versa, nel caso, in tema di obbligazioni ex lege, rispetto alle quali, e quando, come 
per le obbligazioni tributarie, siano gi� dalla norma individuati tutti gli elementi 
costitutivi, un problema potrebbe piuttosto porsi in termini di accertamento della 
fattispecie generativa, che di determinazione della sola prestazione, a meno che non 
voglia, e pnssa, dirsi che i fatti e le situazioni, dalla legge previsti ai fini tributari, 
non siano da essa assunti che come semplici parametri, elementi estrinseci per la 
determinazione della prestazione, in un rapporto obbligatorio che avrebbe allora. 
a sua fonte, ed in via esclusiva, la volont� dell'Amministrazione. 

E se tale conclusione, come prima si � accennato, non pare agevolmente accettabile, 
non resterebbe allora, in definitiva, che considerare il problema dell'accertamento 
tributario, come del resto il Berliri, all'inizio della trattazione, ha notato, 
.non dissimile da quello concernente l'accertamento di una fattispecie legale in 
genere; per il quale potr� discutersi anche di effetti dichiarativi o costitutivi, <>


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PARTE II, RASSEGNA DI DOTI'RINA 

preclusivi (per quest'ultimo profilo, in particolare, cfr. FALZEA, Accertamento, Enc. 
del. dir., I, 205), ma, in ogni ca110, nel presupposto che con l'accertamento si perviene 
ad eliminare una situazione di incertezza in ordine all'esistenza, o all'inesistenza, o 
ai limiti, di un rapporto gi� costituito, e perci� ai soli fini di indagare se, rispetto 
al rapporto medesimo, si determinino oppur no, con l'accertamento, effetti diversi 
ed ulteriori, rispetto a quelli propri del rapporto accertato, per definizione preesistente: 
come sembra doversi dire, e senza che qui sia dato di occuparsi pi� ampiamente 
della questione, anche nei riguardi dell'obbligazione d'imposta, il momento 
della cui nascita -indipendentemente da eventuali ulteriori effetti dell'accertamento 
(in argomento, cfr. G1ANNINI, op. cit., 28'7) -deve perci� ritenersi riferito a quello 
in cui viene ad esistenza il fatto ipotizzato dalla norma, e non a quello della 
conclusione del procedimento, amministrativo o giurisdizionale, diretto a verificarne 
la ricorrenza ed a determinare, poi, il concreto importo dal contribuente dovuto. 

MARIO FANELLI 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI * 

LEGGE 3 NOVEMBRE 1964, N. 1190 -Modifica, con effetto dal 10 gennaio 1965, le 
aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle varie categorie (G.U. 23 novembre 
1964, n. 289). 

D.L. 11 NOVEMBRE 1964, N. 1121 -Sopprime l'imposta specale sugli acquisti di 
automobili e natanti, istituita col d.l. 23 febbraio 1964, n. 26, convertito nella �legge 
12 aprile 1964, n. 190 (G.U. 11 novembre 1964, n. 278). � stato convertito nella legge 
13 dicembre 1964, n. 1342 (G.U. 22 dicembre 1964, n. 316). 
LEGGE 15 NOVEMBRE 196+ N. 1162 -Istituisce, per la durata di tre anni, un'addizionale 
straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, nonch� all'imposta 
sulle importazioni di merci dall'estero; modifica, di conseguenza, le disposizioni 
per la restituzione della stessa imposta sull'entrata e per l'applicazione dell'imposta 
di conguaglio; tra l'altro, dispone circa l'applicabilit� delle nuove norme anche per 
gli atti economici, le importazioni e le esportazioni concernenti il periodo dal 
21 agosto al 24 settembre 1964, data nella quale venne negata la conversione in 
legge del d.l. 31 agosto 1964, n. 7o6: retro, II, 126 (G.U. 17 novembre 1964, n. 284). 

LEGGE 18 NOVEMBRE 1964, N. 1271 -Modifica l'art. 53 del t.u. 29 gennaio 1958, 

n. 645, stabilendo che l'imposta sul reddito dominicale dei terreni � dovuta nella 
misura di lire cinque. per ogni cento lire di reddito, e prevede varie agevolazioni 
per i trasferimenti di immobili a destinazione agricola, posti in essere per la valorizzazione 
agraria degli stessi (G.U. 9 dicembre 1964, n. 304). 
LEGGE 5 DICEMBRE 19'64, N. 1267 -Staqilisce i_n lire quattrocento l'imposta fissa 
di bollo per gli atti e scritti, indicati nella parte prima della tariffa A allega,ta al 

d.p. 25 giugno 1953, n. 492 e successive modificazioni, per i quali � previsto l'impiego 
esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche 
o del bollo a punzone (G.U. 7 dicembre 1964, n. 303). 
LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1268 -Conferisce delega al Governo per la emanazione 
di uno o pi� decreti aventi valore di legge ordinaria, per la disciplina del trattamento 
economico del personale in attivit� di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni 
statali, anche ad ordinamento autonomo, e fissa i criteri direttivi; 
stabilisce tali criteri anche per ci� che concerne (art. 3) il limite del cumulo degli 
stipendi e la disciplina della concorrenza di un trattamento di attivit� e di un 
trattamento di quiescenza (G.U. 7 dicembre 1964 n. 303). 

LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1269 -Stabilisce l'aliquota dell'imposta unica dovuta 
dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'anno 1965 e dispone che l'Ente 
medesimo, a partire dal 1966, resta soggetto all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza 
mobile, all'imposta ordinaria sull'industria ed il commercio, e relative 
addizionali, all'imposta ordinaria camerale, nonch� all'imposta ordinaria sulle societ� 

{G.U. 7 dicembre 1964, n. 303). 
" Si segnalano quelli ritenuti di maggior interesse. 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

LEGGE 13 DICEMBRE 1964, 
N. 1349 -Converte in legge il d.l. 23 ottobre 1964, 

n. 987, contenente modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali 
(G.U. 23 dicembre 1964, n. 317). 
l.EGGE 16 DICEMBRE 1964, N. 1400 -Proroga al 30 giugno 1965 le disposizioni 
della legge IO agosto 1964, n. 664, per la deroga alle disposizioni della legge 21 giugno 
1964, n. 463 in materia di appalti e revisione di prezzi di opere pubbliche 

(G.U. 19 dicembre 1964, n. 323). 
LEGGE 18 DICEMBRE 1964, N. 1350 -Converte in legge, con modificazioni, il d.l. 
23 ottobre 1964, n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi 
(G.U. 23 dicembre 1964, n. 317). 

D.L. 23 DICEMBRE 1964, N. 1353 -Proroga al 31 dicembre 1965, con talune modifiche, 
le disposizioni del d.l. 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, 
n. 999, circa l'assunzione di oneri a carico dello Stato per alcune forme di assicurazioni 
sociali obbligatorie (G.U. 23 dicembre 1964, n. 318). 
D.L. 23 DICEMBRE 1964, N. 1356 -Detta una disciplina transitoria per le lt>cazioni 
di immobili urbani (G.U. 23 dicembre 1964, n. 318). 
D.L. 23 DICEMBRE 1964, N. 1357 -Detta norme per la proroga del vincolo alberghiero 
e dei contratti di locazione di immobili adibiti ad alberghi, pensioni e locande 
(G.U. 23 dicembre 1964, n. 318). 
DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE 

DISEGNO DI LEGGE, n. 1818 (Presentato alla Camera dei Deputati): Modificazioni 
dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. 

�Testo�: 
ART. I. 
(Ricorso straordinario) 
Il testo dell'articolo 34 del t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con 
il regio decreto 26 giugno 1924, n. rn54, � sostituito dal seguente: 

� Quando la legge non prescrive altrimenti, il �ricorso al Consiglio di Stato in 
sede giurisdizionale �non � ammesso se non contro gli atti o provvedimenti amministrativi, 
sui quali siano esauriti o non possano proporsi ricorsi amministrativi, 
salva la facolt� dell'assegnazione d( un breve termine per riprodurre alla autorit� 
gerarchica competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti 

o provvedimenti non definitivi. 
Tale ricorso non � pi� ammesso quando contro l'atto o provvedimento definitivo 
sia stato proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui 
all'articolo 16 n. 4 del presente t. u. 

Tuttavia, quando l'atto o provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, 
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non pu� essere proposto 
se non siano decorsi i termini per impugnarlo in sede giurisdizionale, ovvero 
quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro 15 giorni dalla ricevuta 
comunicazione del ricorso straordinario, di fare opposizione. In caso contrario, il 
giudizio avr� luogo in setle giurisdizionale. 

Resta in ogni caso salVa, per i controinteressati, la tutele giurisdizionale contro 
il decreto di accoglimento totale o parziale del ricorso straordinario �. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

202 


ART. 2. 

(Parere del Consiglio di Stato -Composizione dell'Adunanza generale) 

Il Consiglio di Stato, quale organo di tutela della giustizia nell'Amministrazione, 
esprime parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in 
Adunanza generale. 

Fermo il disposto dell'articolo 19 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stia!to, 
approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, alla deliberazione del parere, 
previsto dal precedente comma, possono partecipare non pi� di nove magistrati 
assegnati alle sezioni giurisdizionali. 

Per tale effetto, al principio dz" ogni anno sono designati, con decreto del 
Presidente del Consiglio di Stato, tre magistrati, oltre due supplenti, per ciascuna 
sezione giurisdizionale. 

Alla deliberazione del parere, prevista dal primo comma, possono partecipare, 
di' volta in volta, anche altri, magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali per 
riferire su preavvisi formulati da Commissioni speciali. 

ART. 3. 

(Procedimento per la trattazione degli affari) 

Il procedimento di trattazione degli affari nell'Adunanza generale, previsto dalf 
articolo 2 della presente legge, � regolato dalle disposizioni contenute nel titola, 
11 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giu. 
gno 1924, n. 1054, e nei titoli IV, V e VI del Regolamento per l'esecuzione della 
legge sul. Consiglio di Stato, approva~o con il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, 
in quanto applicabili. 

� Osservazioni � : 

Il problema della sopravvivenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato 
si impose all'attenzione degli studiosi fin dall'entrata in vigore della Costituzione 
Repubblicana. Da pi� parti (1) fu posto in rilievo come l'antico istituto, residuo 
della c.d. � giustizia ritenuta � riservata al sovrano assoluto, non potesse assolutamente 
conciliarsi con i principi del nuovo ordinamento costituzionale. 

Da un lato, infatti, la competenza a decidere il ricorso potrebbe essere attribuita 
al Presidente della Repubblica soltanto da una legge costituzionale, dato 
che i poteri del Capo dello Stato nel campo amministrativo non potrebbero , essere 
estesi dalla legge ordinaria oltre i limiti segnati della Costituzione senza modificare 
l'equilibrio delle competenze da questa sancito. 

D'altra parte, il principio fondamentale sul quale si regge l'istituto del ricorso 
straordinario, il principio, cio�, dell'alternativit� con il ricorso giurisdizionale al 
Consiglio di Stato, urta inesorabilmente contro l'art. l 13 Cost., che ammette sempre 
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della 

p. a., mentre, in base a quel principio, non potrebbe ammettersi il ricorso giurisdizionale 
(se non per meri vizi di forma), contro il decreto che decide il ricorso 
straordinario, che, pure, � indubbiamente un semplice atto amministrativo. 
La questione, sotto un profilo del tutto particolare, che non investe il problema 
di fondo, � stata di recente sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, la 
quale, con sentenza lo febbraio 1964 n. l, ha dichiarato l'illegittimit� costituzio


(1) V. citazioni in questa Rmsegna, 1g64, pag. 3 e segg. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

203 

nale del II e III comma dell'art. 34 del t.u. sul Consiglio di Stato, in quanto � il 

procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al Pre


sidente della Repubblica non assicura ai controinteressati la possibilit� della tutela 
.giurisdizionale �. � stata, cio�, dichiarata costituzionalmente illegittima la norma, 
che la giurisprudenza ha ritenuto di poter dedurre dall'art. 34, secondo la quale 
il principio dell'alternativit� sarebbe operante anche nei confronti dei terzi controinteressati 
al ricorso straordinario ed escluderebbe, anche per essi, la possibilit� 
di una impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto con il quale il ricorso 
viene deciso. 

In seguito a tale sentenza, si pone l'alternativa: o di sopprimere l'intero isti


tuto del ricorso straordinario o di modificare, semplicemente, le norme procedurali, 

in modo da assicurare la tutela giurisdizionale ai controinteressati. 

Il disegno di legge n. 1818 propone di seguire la seconda via, ritenendo che 
nessuna censura di illegittimit� costituzionale possa muoversi all'istituto del ricorso 
straordinario in s� considerato e a quella parte della sua disciplina procedurale 
�non ha formato oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale. 

In realt�, tale presupposto appare del tutto errato. 
Come si � detto, il principio fondamentale su cui si regge l'istituto del ricorso 
straordinario � quello della alternativit� con il ricorso giurisdizionale al Consiglio 
,di Stato. L'armonia logica del sistema della giustizia amministrativa, fondato sulla 

formazione dell'atto definitivo attraverso la serie dei ricorsi amministrativi all'autorit� 
superiore o allo stesso organo e sull'impugnabilit� di tale atto in sede giurisdizionale 
entro un breve termine di decadenza, non consente di ammettere che contro 

l'atto definitivo possa esperirsi (entro un termine molto ampio) un ulteriore ricorso 
.amministrativo e che, poi, contro le decisioni di questo, possa "ancora adirsi la via 
.giurisdizionale. In tal modo, si arriverebbe, in pratica, a togliere ogni significato 
alla fissazione del rigido termine di decadenza per la proposizione del ricorso 
_giurisdizionale, e si frustrerebbero quelle fondamentali esigenze di certezza dei 
rapporti e di regolare svolgimento dell'azione amministrativa cui, come � noto, 
il termine di decadenza supperisce. 

Il ricorso straordinario, pertanto, sta o cade con la regola dell'alternativit�. 

"Tale regola non mira semplicemente ad evitare che i componenti del Consiglio 
di Stato si pronuncino due volte (in sede consultiva e in sede giurisdizionale) sullo 
�stesso affare, ma assume una posizione sistematica ben pi� importante, potendo essa 
-sola r(!ndere il ricorso straordinario compatibile con l'attuale ordinamento della 
_giustizia amministrativa. Non potrebbe, perci�, pretendersi di conservare il ricorso 
straordinario, una volta che si sia abolita l'alternativit�, introducendo soltanto mar_-
ginali modifiche procedurali del tipo di quelle proposte all'art. z del disegno di 
legge in questione. 

Il disegno di legge si propone di abolire l'alternativit� nei confronti dei soli 
-controinteressati e di mantenerla ferma nei confronti del ricorrente e dei cointe-
ressati al ricorso straordinario. 

Tale espediente � doppiamente inammissibile. 

Da un lato, infatti, attribuendosi ai controinteressati il potere di ricorrere in 
�sede giurisdizionale contro la decisione del ricorso straordinario, si minerebbe alle 
�basi il sistema della giustizia amministrativa. La presentazione del ricorso straor


dinario avrebbe, in certo modo, l'effetto di riaprire il termine scaduto per la proposizione 
del ricorso giurisdizionale, data la possibilit� di sottoporre al Consiglio 
di Stato, sotto specie di impugnazione del decreto di decisione, quella stessa que.
stione che, ormai, in via diretta sarebbe improponibile. E ci� a prescindere dall'evidente 
stortura di un rimedio giurisdizionale concesso � secundum eventum litis � 

-e ad una parte soltanto. 



RASSEGNA DELl..'AVVOCATURA DELLO STATO

204 

D'altro lato, la regola dell'alternativit�, riaffermata per il ricorrente ed i cointeressati, 
non pu� in alcun modo conciliarsi, come pure si � detto, con l'art. II3 
Cost. N� vale obiettare che il ricorrente, proponendo il ricorso straordinario, e i 
cointeressati, omettendo di avvalersi della facolt� loro co.ncessa di richiedere che 
il giudizio si svolga in sede giurisdizionale, avrebbero volontariamente rinunciato 
alla tutela giurisdizionale dei loro interessi. � evidentemente inammissibile la 
rinuncia preventiva ad un diritto (quale quello di impugnare il decreto di decisione 
del ricorso straordinario) non ancora sorto. E d'altronde, la configurazione 

<I.i una rinuncia implicita alla tutela giurisdizionale da parte del ricorrente e dei 
.cointeressati non opponenti, costituisce una mera finzione. La legge prescinde del 
tutto dall'esistenza o meno di una concreta volont� di rinunciare e f� conseguire 
l'effetto preclusivo del ricorso giurisdizionale a un certo comportamento obiettivamente 
considerato, al .semplice fatto della presentazione del ricorso straordinario 
e della mancata opposizione da parte dei cointeressati. E l'art. 113 Cost., 
sancendo perentoriamente che la tutela giurisdizionale � sempre ammessa contn> 
gli atti amministrativi, indubbiamente non consente che la legge ordinaria possa 
stabilire preclusioni derivanti da comportamenti che, in s� considerati, non esprimono 
in alcun modo la volont� di rinunciare alla tutela stessa. 
Il principio dell'alternativit�, anche per quanto riguarda il ricorrente e i 
cointeressati al ricorso straordinario, deve, perci�, ritenersi in contrasto con la 
Costituzione (2). 

Non potendo, d'altra parte, reggersi l'istituto del ricorso straordinario senza 
quel principio basilare, � chiaro che l'unica via da seguire per il legislatore ordinario 
� quella della soppressione totale del vetusto ed anacronistico rimedio 

extra ordinem. 

Alla stessa conclusione conduce, del resto, la considerazione che il potere di 
decidere i ricorsi straordinari non pu� in alcun modo ritenersi compreso nella 
sfera, delimitata dalla Costituzione e immodificabile da parte del legislatore ordinario, 
delle competenze del Capo dello Stato. Nel sistema costituzionale non v'� 
assolutamente traccia di una pretesa � specialissima competenza � del Presidente 
della Republica � a decidere, sotto la responsabilit� del Governo, questioni di natura 
amministrativa, al fine di assicurare la tutela della giustizia nell'Amministrazione�. 
L'art. 100 Cost., definendo il Consiglio di Stato come �organo di tutela della 
giustizia nell'Amministrazione� non fa certo �evidente riferimento� al ricorso 
straordinario (rispetto al quale, il Consiglio di Stato ha solo funzioni consultive), 
ma intende richiamare le attribuzioni giurisdizionali dell'Organo, specificate nell'art. 
103. 

Veramente insuperabili appaiono, quindi, le ragioni che inducono a ritenere 

incompatibile con l'ordinamento costituzionale il ricorso straordinario. 

E, del resto, anche dal punto di vista dell'opportunit� pratica, � certo che gli 

inconvenienti e le difficolt� cui d� luogo il ricorso straordinario ne consigliano 

senz'altro la soppressione. 

iBasti pensare che la natura formalmente amministrativa della decisione sul 

ricorso, non potendo sottrarre la decisione stessa al visto e �registrazione della 

-Corte dei Conti, rende possibili gravi contrasti fra i due organi cui � affidato il 

(2) CJn ordinanza 29 ottobre lg64/17 febbraio 1965 (in questa Rassegna, I, 1059), le Sez. 
Un. della Corte di Cassazione hanno sollevato la questione di illegittimit� costituzionale dell'art. 
34, secondo e terw comma, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato in relazione 
all'art. 113 Cost., proprio per quanto concerne il principio dell'alternativit� operante nei 
confronti del ricorrente e dei cointeressati. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 205 

controllo di legittimit�; contrasti che una recente esperienza ha dimostrato non 
sanabili. 

La relazione sul disegno di legge n. IBIS ripropone l'argomento secondo il 
quale l� conservazione dell'istituto sarebbe giustificata dall'ampio favore che esso 
riscuoterebbe, come " ricorso dei poveri >>, per la semplicit� delle forme ed il 
moderato suo costo. � appena il caso di rilevare che, in uno Stato democratico, 
� del tutto inammissibile e �berrante distinguere una giustizia dei poveri e una 
giustizia... dei ricchi. La Costituzione (art. 24) pone all'ordinamento il compito 
fondamentale di assicurare, in concreto, a tutti il diritto di agire in giudizio, in 
condizioni di perfetta parit�, per la tutela dei propri interessi; n� certo tale compito 
pu� dirsi assolto mediante la creazione di una forma in qualche modo ridotta di 
tutela giuridica, destinata ai meno abbienti (cfr., in tal senso la relazione di .minoranza 
della Ia Commissione permanente del Senato sul disegno di legge concernente 
l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio di !Stato presentato durante 
la scorsa legislatura: Senato della Repubblica -doc. n. 2I79 A bis). 

LA REDAZIONE 

DISEGNO DI LEGGE N. 763, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal 
Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro delle Finanze e col Ministro dell'Industria 
e del Commercio, al Senato della Repubblica il 22 settembre 1964: Disciplina 
dei fondi comuni di investimento mobiliare. 

Il disegno di legge per la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare 
si propone di diffondere l'azionariato anche fra i medi e piccoli risparmiatori favorendo 
l'aftlusso di una maggiore quantit� di reddito nazionale verso l'investimento in 
attivit� produttive. 

Pi� particolarmente, come si avverte nella premessa illustrativa del -disegno di 

legge, la modestia dei capitali disponibili, la inadeguata conoscenza dei fenomeni eco


nomici e produttivi e la oscillazione dei corsi hanno spesso tenuto lontano da siffatti 

investimenti alcune categorie di risparmiatori; i fondi comuni di investimento, 

raccogliendo questi capitali ed impiegandoli in una serie accuratamente selezionata 

di titoli, dovrebbero consentire di ovviare in buona parte alle accennate remore. 

I vantaggi della diffusione dell'azionariato nei sensi indicati sono evidenti, ma 

� chiaro d'altra parte che si debba predisporre una minuta disciplina, la quale 

garantendo i risparmiatori persegua la realizzazione dei fini da raggiungere ed 

elimini ogni possibilit� di speculazione. 

Le varie norme contenute nei ventuno articoli, di cui si compone il disegno di 

legge, sembrano tali da far conseguire questi obbiettivi. 

In particolare, la indicazione di determinate categorie di societ� le quali solo 

possono costituire e gestire i fondi comuni di investimento mobiliare, le approva


zioni previste per la costituzione e per il regolamento dei fondi, la riserva di 

partecipazione alle sole persone fisiche per importi non superiori ai venti milioni 

di lire, la predeterminazione dei criteri da seguire nella valutazione delle quote, 

i limiti qualitativi e quantitativi negli investimenti, le modalit� di distribuzione dei 

proventi, le forme di pubblicit�, i poteri di vigilanza, gli adempimenti disposti per 

gli amministratori e per i sindaci, la disciplina della revoca e della decadenza dal


l'autorizzazione alla gestione, le disposizioni sulla liquidazione e le sanzioni penali 

previste a carico� dei componenti il Comitato di gestione nel caso di violazione di 

taluni precetti fondamentali rappresentano gli aspetti salienti di quelle norme e 
�dimostrano la efficacia del sistema. 

Non � qui, peraltro, il luogo di soffermarsi sul se il disegno di legge, di cui 

si tratta, risponda dal punto di vista giuridico piuttosto al cosiddetto azionariato 

diffuso che non al cosiddetto azionariato popolare, inteso come tendente a realiz


zare condizioni di favore verso determinate categorie di persone, ove possa e voglia 

ammettersi una tale distinzione, sulla quale, con accenni pure a sottodistinzioni, si 


206 RASSEGNA DELL'AVVOCA1'URA DELLO STATO 
� ampiamente discusso anche a proposito di una proposta di 'legge (3), analoga ma 
sostanzialmente diversa (v. M. FoscHINI, Una proposta di legge relativa alla istituzione 
di un fondo nazionale di investimento, Riv. dir. comm. 1964, I, 6o; v. pure Centro 
italiano di studi. finanziari, La diffusione della ricchezza mobiliare -Investim.ent 
trust e azionariato popolare -, Milano, 1963). Baster�, invece, rilevare che condizioni 
di favore (particolari norme sul regime tributario, concessione di rateazione 
dei pagamenti, etc.) non mancano nel disegno di legge, di cui si tratta, e che seppur 
la partecipazione ai fondi e le condizioni di favore non sono esplicitamente riservate 
a determinate categorie di persone, la strutturazione stessa dell'intero disegno di 
legge consente di ritenere agevolati gl_i investimenti dei medi e piccoli risparmiatori, 
intesa come categoria generica, nell'interesse proprio di questi e non solo delle attivit� 
produttive, alle quali tali investimenti sono convogliati. 
PROPOSTA DI LEGGE N. 1345 (Camera dei Deputati: iniziativa parlamentare): 
Modifica dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, relativo alla competenza per la 
cognizione dei reati di contrabbando. 
La proposta, di cui si tratta, t�7nde ad attribuire alla competenza dei Pretori i 
reati previsti dalla legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, dalla legge sul monopolio 
dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 n. 907 e loro successive. modificazioni, 
in quanto relativi al contrabbando di tabacco e di merci commestibili estere punibile 
con la sola pena pecuniaria e quando il quantitativo non superi i chilogrammi 
quindici, nonch� i corrispondenti reati connessi di frode dell'imposta generale sull'entrata 
previsti dall'ultimo comma dell'art. 33 della 1. 9 gennaio 1940 n. 2. 
PROPOSTA DI LEGGE N, 1346 (Camera dei Deputati: iniziativa parlamentare): 
Modifica delle leggi 17 luglio 1942 n. 907 e 3 gennaio 1952 n. 27 sul monopolio dei 
sali e dei tabacchi e della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424. 
La proposta, di cui si tratta, nei suoi undici articoli, ha come obbiettivi salienti 
la diminuzione delle pene minime fissate per il contrabbando, la eliminazione dell'equiparazione 
del reato tentato al reato consumato e della particolare disciplina 
per le zone di vigilanza, prevista nel secondo comma dell'art. 94 della 1. n. 1424 
del 1940, e per la recidiva,� in materia di contrabbando, nonch� la esclusione della 
obbligatoriet� della confisca dei mezzi di trasporto appartenenti all'autore del reato 
nel caso di contrabbando per un quantitativo inferiore ai quindici chili. Pi� precisamente 
in relazione a tale esclusione, alla confisca non si farebbe luogo quando 
nei casi consentiti il contesto fosse definito in via amministrativa, mentre altrimenti 
sarebbe in facolt� del Giudice disporla o meno e subordinare la restituzione al 
pagamento delle spese di giustizia ed anche della multa: 
Senza entrare qui nel merito della opportunit� o meno della diminuzione dei 
minimi delle pene e della abrogazione della particolare disciplina degli effetti .della 
recidiva, avendo le relative questioni natura pi� politica che giuridica, converr�, 
invece, ricordare come l'equiparazione del reato tentato al reato consumato quanto 
alle pene nel contrabbando si giustifichi sulla base di ragioni storiche e strutturali 
(v., per tutti, Di LORENZO, Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 
145 e segg.) nonch� come la particolare disciplina per le zone di vigilanza, mentre 
risponde ad evidenti esigenze, possa, pi� che non appaia, inquadrarsi, senza sovvertimento 
di principi, nel vigente sistema penale, sostan,ziale od anche processuale 
(v. pure Corte cost. 18 maggio 1959 n. 33, Dir. e prat. trib. 1960, 11, 6o, ed ivi cfr. 
A. Dus, Presunzione di illegittima provenienza delle merci soggette a dazio doganale). 
-:: 
�: 

(3) Atto n. 648 della Camera dei Deputati. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 
SOTTOPOSTI A GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' 


DISPOSIZIONI DI LEGGE DELLE QUALI E' STATA DICHIARATA L'ILLEGITTIMITA' 
COSTITUZIONALE 

R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, artt. 77, 78, 79, So (Legge tributaria sulle successioni"). 
Delle norme indicate, nella parte in cui da esse era condizionata la proponibilit� 
o proseguibilit� di azioni in giudizio, in relazione ad eredit� o legati, alla 
prova dell'effettuata denuncia di successione e, quando fossero scaduti i relativi 
termini, anche alla prova dell'effettuato pagamento dei tributi o dell'ottenuta dilazione, 
o della ricorrenza di ipotesi di esenzione, nonch� nella parte in cui era sanzionato, 
con l'obbligo di corrispondere le imposte e le sopratasse, l'inosservanza di 
quello di richiedere la prova suddetta, � stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale, 
in riferimento all'art. 24 della Costituzione (Corte Cost., sent. 7 dicembre 1964, 

n. 100, G.U. 12 dicembre 1964, n. 308 ed. spec.). 
D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 865, art. unico (Norme sul trattamento economico e 
normativo sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle 
imprese edili ed affini delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e 
Salerno). � 
Della disposizione indicata, nei limiti in cui con la stessa era disposta l'obbligatodet� 
erga omnes della clausola 7 dell'accordo di lavoro 2 ottobre 1959 per la 
provincia di Napoli, e della clausola 5 del medesimo, per la parte concernente il 
versamento dei contributi alla cassa edile, � stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale, 
in relazione all'art. l della legge di delega 14 luglio 1959, n. 741 e per 
violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione (Corte Cost., sent. 
12 novembre 1964, n. 79, G.U. 14 novembre 1964, n. 282 ed. spec., e sent. 26 novembre 
1964, n. 97, G.U. 28 novembre 1964, n. 295 ed. spec.). 

D.P.R. l 1 DICEMBRE 1961, N. 1642, art. unico (Norme sul trattamento economico e 
normativo degli op�rai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di 
Catania, Palermo, Siracusa, e Trapani"). 
� stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale dell'indicata disposizione di legge, 
nella parte in cui era disposta l'obbligatoriet� erga omnes delle clausole 9 e 13 dell'accordo 
di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo, per violazione 
degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione ai limiti della 
legge di delega 14 luglio 1959, n. 741 (Corte Cost., sent. 12 novembre 1964, n. 78, 

G.U. 14 novembre 1964, n. 282 ed. spec.). 
DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATA DICHIARATA 
NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 

CODICE DI PROCEDURA PENALE: art. 74, ultimo comma (Esercizio dell'azione penale 
da parte del pubblico ministero o del pretore). 

In relazione alla disposizione indicata, nella parte in cui � prevista la facolt� 
del procuratore della Repubblica di richiedere gli atti e disporre che si proceda, 
quando il pretore abbia emesso decreto di impromovibilit� dell'azione penale, � 
stata dichiarata non fondata la questione di legittimit� costituzionale, in riferi



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

.208 

mento agli articoli 101, primo capoverso, e 107, secondo capoverso, della Costituzione, 
nonch� in riferimento, in generale, alle n�rme del titolo quarto, sezione prima, della 
parte seconda della Costituzione stessa (Corte Cost., sent. 7 dicembre !964 n. 100. 

G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). 
R.D. 7 AGOSTO 1936 N. 1639, artt. 24 e 26, modificati dal R.D. 13 MARZO 1944 n. 88, 
artt. '2 e 4. 
R.D. 8 LUGLIO 1937, N. 1516, artt. 2, 5, 7 e IO 
(Riforma degli ordinamenti tributari). 
Le indicate norme, che demandano ad organi dell'Amministrazione delle Finanze 
la nomina dei componenti delle commissioni distrettuali delle imposte, sono state 
ritenute non in contrasto con il disposto dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione 
(Corte Cost., sent. 7 dicembre 1964 n. 103, G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 
ed. spec.). 

� R.D. 30 GENNAIO 1941 N. 12, art. 105 (Ordinamento giudiziario). 

La questione di legittimit� costituzionale della disposizione indicata, nella parte 
in cui � previsto che un magistato onorario (vice pretore) possa esser chiamato ad 
integrare il collegio del Tribunale, � stato dichiarata non fondata, in riferimento 
agli articoli 23 e 106 della Costituzione (Corte Cost. sent. 7 dicembre 1964 n. 99, 

G.U. 12 dicembre 1964 n. 308� ed. spec.). 
LEGGE 27 MARZO 1952 N. 349 (Ratifica del d.l. 26 marzo 194JS n. 261 sull'assetto 
delle finanze delle Province e dei Comuni). 

La questione di legittimit� costituzionale della legge indicata, in riferimento 
all'art. 6 del d.l. 16 marzo 1946 n. 98, � stata dichiarata non fondata (Corte Cost., 
sent. 26 novembre 1964 n. 95, G.U. 28 novembre 1964 n, 295 ed. spec.). 

n.r.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645, artt.. 207 lett. b), 208 e 209 (Testo unico delle leggi 
~ulle imposte dirette). 
Le questioni di legittimit� costituzionale delle indicate norme, concernenti 
l'inammissibilit� di opposizione all'esecuzione esattoriale, salvo in precisati limiti, 
da parte del coniuge e di parenti ed affini del contribuente, entro il terzo grado, 
nonch� relative al ricorso all'Intendente di Finanza contro gli atti dell'esattore ed 
alla sospensione della procedura esecutiva, sono state dichiarate non fondate, in 
riferimento agli articoli 3, 24 primo comma t! 42 secondo e terzo comma della Costituzione 
(Corte Cost., sent. 26� novembre 1g64 n. 93, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 
ed. spec.). 

n.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, art. 250 comma terzo (Testo unico delle leggi 
sulle imposte dirette). 
La questione di legittimit� costituzionale dell'indicato art. 250, comma terzo, 
del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che fa obbligo ai creditori, ai fini 
della tutela giudiziaria in ordine a crediti produttivi di redditi di ricchezza mobile 
di categoria A, di dare la prova dell'avvenuta denuncia dei ci:editi stessi all'Amministrazione 
delle Finanze, � stata dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 
24 comma primo, 101 comma secondo e 104 comma primo, della Costituzione (Corte 
Cost., sent. 26 novembre 1964 n. 91, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed spec.). 

n.P.R. 16 MAGGIO 1g6o N. 570, art. 22 (Testo unico delle leggi per la composizione 
e la elezione delle amministrazioni comunali). 
La questione di legittimit� costituzionale della disposizione concernente la scelta 
del segretario del seggio elettorale � stata dichiarata non fondata, in riferimento 
all'art. 48 della Costituzione (Corte C�st., sent. 26 novembre 1964 n. 92, G.U. 
28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

LEGGE 30 APRILE 1962 N. 283, art. 5, lett. g. (Disciplina igienica della produzione 
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). 

La disposizione indicata, concernente la competenza dell'autorit� amministrativa, 
nel considerato settore, ad imporre prescrizioni, alla cui inosservanza si connettono 
sanzioni penali, � stata ritenuta non in contrasto con il principio fissato nell'art 25, 
secondo comma, della Costituzione (Corte Cost., sent. 26 novembre 1964 n. 96, G.U. 
28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). 

LEGGE 12 GIUGNO 1962 N. 567, artt. l; 2, 3, 7 (Norme in materia di affitto di 
fondi rustici). � 

La questione di legittimit� costituzionale delle norme indicate, concernenti la 
determinazione dei canoni di affitto di fondi rustici, � stata dichiarata non fondata, 
in riferimento agli articoli 24 e 102 della Costituzione (Corte Cost., sent. I2 novem


bre I964 n. 80, G.U. 28 novembre I964 n. 295 ed. spec.; v., anche, sent. 23 maggio I964 

n. 40, retro, II, go). 
DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATO PROMOSSO 
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 

CODICE PENALE, art. I I6 (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti). 

La Corte di Assise di Roma ha ritenuto non manifestamente infondata la questione 
di legittimit�� costituzionale dell'indicata disposizione, in riferimento all'art. 27, primo 
comma, della Costituzione (Ord. 20 ottobre I96f. G.U. I2 dicembre 1964 n. zo8 ed. 
spec.; ~ulla q~estione v. anche l'ord. I3/I/I964 del Trib. di Livorno -retro, II, 
46 -m relazione alla quale, per altro, il giudizio di legittimit� costituzionale si � 
concluso con pronuncia di inammissibilit�: sent. Corte Cost., 30 giugno I964 n. 65, 

G.U. I I luglio I964 n. I~ ed. spec.). 
CODICE PENALE, art. ISO (Morte del reo prima della condanna). 

Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri, ritenendo che la indicata 
norma, prevedendo l'estinzione del reato per morte del cc reo �, si riferisca all'imputato 
del quale la colpevolezza sia gi� accertata, pur se noi;i ancora pronunciata, e ravvisando 
in ci� un contrasto con l'art. 27 della Costituzione, ha rimesso la questione 
all'esame della Corte Costituzionale (Ord. 26 settembre Ig64, G.U. 28 novembre I964 

n. 295, ed. spec.). 
CODICE DI PROCEDURA PENALE, art. 164, primo comma N. I (Divieto di pubblicazione 
di determinati atti). 

In relazione all'indicata norma, che fa divieto di pubblicare o comunque divulgare 
atti dell'istruzione sommaria o formale, fino a quando degli stessi non sia data 
lettura nel dibattimento a porte aperte, il Tribunale di Bologna ha ritenuto ipotizzabile 
un contrasto� con gli articoli 3 e 2I della Costituzione (Ord. I4 ottobre I964, 

G.U. I4 novembre Ig64 n. 282 ed. spec., ed altra, di pari data, G.U. 28 novembre I964 
n. 295 ed. spec.; sulla questione, in relazione al n. 3 dello stesso art. I64 c.p.p., T. 
l'ord. del Trib. di Palermo, retro, II, 9I). 
LEGGE 25 GIUGNO I909 N. 372, artt. 4 e .I I (Modificazioni ed aggiunte all'ordinamento 
dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata). 

R.D. 9 MAGGIQ 19I2 N. I447� art. I73 (Testo unico delle disposizioni di legge per 
le ferrovie concesse all'industria privata). 
Le indicate disposizioni, che escludono l'obbligo dell'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato, e delle imprese che gestiscono ferrovie in concessione, di comunicare 
all'Autorit� giudiziaria gli atti e le relazioni di inchieste espletate per sinistri 


RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO

210 

che abbiano arrecato danno a persone o a cose, sono parse, al Tribunale di Cosenza, 
in contrasto con il disposto degli articoli 3 e 24 della Costituzione (Ord. 26 giugno 
1964, G.U. 12 dicembre 1964, n. 308 ed. spec.). 

I

R.D. 30 GENNAIO 1941 N. 12, art. rn5 (Ordinamento giudiziario). 
La questione di legittimit� costituzionale della disposizione indicata, per la 
parte in cui � prevista che un magistrato onorario (vice pretore) possa esser chiamato 

I 
ad integrare il collegio del Tribunale, � parsa al Tribunale di Isernia non manifestamente 
infondata, in riferimento all'art. 1o6 della Costituzione (Ord. 7 ottobre 1964' 

G.U. 28 novembre 1964 n. 295). La questione stessa, di cui gi� in precedenza era 
stata investita la Corte Costituzionale, � stata da questa ritenuta non fondata, in 
riferimento allo stesso art. 1o6, nonch� all'art. 23, della Costituzione (sent. 7 dicembre 
1964, n. 99, retro, II, 208). 
D.P.R. 14 LUGLIO 1900 N. 1011, art. unico (Norme sui licenziamenti individuali 
dei l.avoratori dipendenti dalle imprese industriali). 
In relazione alle disposizioni dell'indicato d.p.r., con le quali si attribuisce 
efficacia erga omnes all'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti 
individuali, e si .deferisce la cognizione delle controversie a collegi di conciliazione 
e di arbitrato, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto non manifestamente 
infondata la questione di legittimit� costituzionale, per ipotizzato eccesso rispetto 
alla legge di delega 14 luglio 1959 n. 741 ed in riferimento, inoltre, al disposto dell'art. 
rn2 della Costituzione (Ord. 5 maggio 1g64, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 
ed. spec.). 

n.P.R. 14 LUGLIO 1960 N. rn32, art. unico (Norme sul trattamento economico e 
normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini). 
In relazione all'indicata disposizione, nei limiti in cui la stessa si sancisce 
l'obbligatoriet� erga omnes delle norme di cui cui agli articoli 55 e 56 del contratto 
nazionale n. 1 del 24 luglio 1959 (obbligatoriet� del tentativo di conciliazione, al 
cui esperimento � subordinata la proponibilit� della domanda giudiziale; decadenza 
per omesso reclamo entro il termine di quattro mesi dalla cessazione del rapporto 
di lavoro), la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto non manifestamente infondata 
la questione di legittimit� costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione 
(Ord. 28 aprile 1964, G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.; sulla questione stessa, 

v. retro, Il, 97, ed ivi altri riferimenti). 
LEGGE 18 APRILE 1962 N. 167, ar.t. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; art. 10, 
primo e secondo comma; art. 12, secondo comma; art. 16, primo comma (Disposizioni 
per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare). 

La questione di legittimit� costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli 
9 (primo, secondo, terzo e quinto comma), 10 (primo e secondo comma) e 12 
(secondo comma) della indicata. legge, concernenti i criteri per la determinazione 
dell'indennit� di espropriazione ed i vincoli, senza indennizzo, per i beni compresi 
nel piano, che non potrebbero ricevere una qualsiasi proficua utilizzazione in attesa 
del futuro esproprio, sono state, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ritenute 
non manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 
42, secondo e terzo comma, e 53, primo comma della Costituzione (Ord. 27 aprile 1964' 

G.U. 14 novembre 1964 n. 282 ed; spec.). La questione medesima, e quella concernente 
l'art. 16, primo comma, della stessa legge (facolt� dei proprietari di utilizzare 
le aree destinate ad edilizia residenziale, nel solo caso di preesistenza di tale destinazione 
all'approvazione del piano sono state dalla stessa Adunanza plenaria ritenute 
non manifestamente infondate con altra ordinanza di pari data, pubblicata nella 
stessa G.U. n. 282, in riferimento ai medesimi articoli della Costituzione (per la 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 211 

esattezza, � fatto riferimento, quanto all'art. 42, al solo secondo comma). Altra conforme 
ordinanza, infine, sempre dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, risulta 
pubblic�ta in precedenza (retro, II, 181). 

LEGGE 5 OTIOBRE 1962 N. 1539 (Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi 
civili). 

In relazione alle disposizioni dell'indicata legge (in particolare, sembra, a quelle 
contenute negli articoli 4, 5 e 7), ed in quanto con esse sarebbe attribuita una posizione 
di privilegio alla Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, 
rispetto ad altre associazioni di categoria, il Pretore di Bologna ha ritenuto ipotizzabile 
un contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 18 e 97 della Costituzione (Ord. 9 luglio 1964, 

G.U. 14 novembre 1964 n. 282, ed. spec.). 
LEGGE 5 MARZO 1963 N. 322, art. 2 (Norme transitorie in tema di accertamento 
dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento 
t:fei contributi unificati in agricoltura). 

L'indicata disposizione, che per la determinazione dei contributi unificati, e 
sia pure per una liquidazione a titolo di acconto, fa richiamo al criterio presuntivo 
dell'ettaro-cultura, gi� dalla Corte Costituzionale dichiarato illegittimo (sent. 26 giugno 
1962 n. 65), senza per altro precisare modi e termini per l'accertamento definitivo 
a conguaglio, � sembrata, al Tribunale di Bari, in contrasto col disposto degli 
articoli 3, 23, 53 e 136 della Costituzione (Ord. 18 giugno 1964, G,U. 14 novembre 1964 
ed. spec.). 

QUESTIONI RIMESSE ALLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 1964 E 
DICHIARATE INAMMISSIBILI O MANIFESTAMENTE INFONDATE 

CODICE DI PROCEDURA CIVILE, art. 668, terzo comma (retro, II, 11): Manifesta infondatezza 
dichiarata con ordinanza 9 giugno 1964 n. 64 (G.U. 27 giugno 1964, n. 157 
ed. spec.). 

CODICE! PENALE, art. n6 (retro, II, 46): Inammissibilit� dichiarata con sentenza 
30 giugno 1964, n. 65 (G.U. II luglio 1964 n. 169 ed..spec). 

R.D. 29 NOVEMBRE 1906 N, 66o, art. 49 (retro, II, 47): Inammissibilit� dichiarata 
con sentenza 26 novembre 1'964 n. 94 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). 
LEGGE 22 MARZO 1908 N. w5, art. I (retro, II, 47): Manifesta infondatezza dichiarata 
con ordinanza 12 novembre 1964 n. 84 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295, ed. spec.). 

D.L. 30 MAGGIO 1947 N. 439 modificato dalla 
LEGGE I I FEBBRAIO 1952 N. 6g. 
D.L, 5 SETIEMBRE 1947 N. 888. 

D.L. 5 GEN~AIO 1949 N. 7� 
LEGGE 4 LUGLIO 1950 N. 454� 
LEGGE IO LUGLIO 1951 N. 541. 
LEGGE 26 GIUGNO 1952 N. 664. 
LEGGE 21 AGOSTO 1953 N. 589 (per tutte, v. retro, II, 95): Manifesta infondatezza 
dichiarata con ordinanza 7 dicembre .1964, con la quale � stata anche dichiarata 
a vari decreti ministeriali emessi in applicazione delle disposizioni di legge indicate 
l'inammissibilit� per le questioni sollevate dall'ordinanza di rimessione in relazione 

(G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). 

RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO

212 

LEGGE 15 AGOSTO 1949 N. 533, artt. 5 e 7 (retro II, 95): Manifesta infondatezza, 
dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 86 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 
~d. spec.). 

n.P.R. 11 GENNAIO 1956 N. 20, art. 8, ult. comma art. 10, ptimo comma (retro, II, 
47): Manifesta infondatezza dichiarata con sentenza 7 luglio 1964 n. 74, (G.U. 
II luglio 1964 n. 169 ed spec.). 
LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423, art. 2 (retro, Il, 13): Manifesta infondatezza 
dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 83 (G.U. z8 novembre 1964 n. 295 
ed. spec.). 

D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645, art. 207 lett. b (retro, II, g6): Manifesta infondatezza 
dichiarata con ordinanza 7 dicembre 1964 n. 106 (G.U. 12 dicembre 1964 
n. 308 ed. spec.). 
LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 N. 75, art. 3 n. 8 (retro, II, 96): Manifesta infondatezza 
per le questioni rimesse con l'ordinanza del Tribunale di Lanciano -dichiarata 
con ordinanza 26 novembre 1964 n. 98 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). 

LEGGE 27 � FEBBRAIO 1958 N. 190, art. I, terzo comma (retro, II, 97): Manifesta 
infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 82 (G.U. 28 novembre 
1964 n. 82 (G.U. 28 novembre 1g64 n. 295 ed. spec.). 


n.P.R. 16 MAGGIO 196o N. 570, art. 15 (retro, Il, I.'H): Manifesta infondatezza 
dichiarata con ordinanza 12 novembre 1g64 n. 89 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 
I 

.

ed. spec.). 

. 

D.P.R. 16 MAGGIO 1g60, N. 570, art. 82 (retro, Il, 180): Inammissibilit� dichiarata 
I

!il

con ordinanza 12 novembre 1g64 n. 90 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). 

n.P.R. 16 MAGGIO 196o N. 570, artt. 82 e 83 (retro, II, 48): Manifesta infondatezza 
dichiarata con ordinanza 9 giugno 1964 n. 64 (G.U. 27 giugno 1g64 n. 157 ed. spcc.). 
D.P.R. 16 MAGGIO 1g60 N. 570, art. 102, ult. comma (retro, II, 48): Manifesta infondatezza 
dichiarata con ordinanza 12 novembre 1'964 n. 85 (G.U. 28 novembre 1964 
n. 295). Con la stessa ordinanza � stata dichiarata inammissibile la questione sollevata, 
con l'ordinanza di rimessione, di legittimit� costituzionale della disposizione 
di cui all'art. 79 del t.u. della Regione siciliana 20 agosto 1g6o n. 3. 
LEGGE 12 GIUGNO 1962 N. 567, artt. 1, 2, 3, 7, 16 (retro, Il, 98) : Manifesta infontezza 
-per le questioni sollevate con l'ordinanza del Tribunale di Lucera -dichiarata 
con ordinanza 12 novembre 1964 n. 87 (G.U. 28 novembre 1964 n. z95 ed. spec.~. 



QUESTIONI 


L'ARTICOLO 2050 c~c. NEI RAPPORTI 
FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTE PUBBLICO 

1. -L'elaborazione del principio di cui all'art. 2050 e.e., quanto alla sua applicazione 
ai rapporti tra p.a. ed estraneo all'organizzazione amministrativa, ha avuto 
negli ultimi anni frequenti applicazioni particolarmente in riferimento all'attivit� 
militare. Allo stato attuale� pu� ritenersi consolidata l'affermazione dell'inapplicabilit� 
della norma alle attivit�, astrattamente inquadrabili come pericolose, che siano poste 
in essere dalla p.a. (1). Ci� sulla base di un triplice ordine di considerazioni: per un 
verso il rilievo che, essendo le attivit� della p.a. svolte in vista della soddisfazione 
di esigenze della collettivit�, e dovendosi quindi escludere la esistenza di un fine 
utilitario, verrebbe meno la ratio della norma che si fonda sul principio che chi 
trae profitto da un determinato tipo di attivit� deve altres� subirne le conseguenze; 
per altro aspetto, il principio della presunzione di legittimit� degli atti 
amministrativi che appare incompatibile con la presunzione di colpa stabilita nell'art. 
2050 e.e.; infine, la rilevazione della carenza di potere del giudice ordinario 
a sindacare l'idoneit� dei mezzi posti in essere dalla p.a. per prevenire il pericolo, 
nel qual sindacato si risolve necessariamente l'indagine sulla domanda 
proposta ex art. 2050 e.e. La tesi, dopo qualche decisione contraria dei giudici di 
merito (2), � stata accolta dalla Corte Suprema con le sentenze nn. .r;o7 e 509 del 
23 febbraio 1956 (rispettivamente: Giur. it., 1956, I, 1, 890, e Foro it., 1956, 1, 507) 
�e poi ribadita con numerose altre pronunce; cfr. Cass. 8 novembre 1957, n. 4310, 
in questa Rassegna,. 1958, .142; App. L'Aquila 27 marzo 1957, Foro amm., 1957, 11, 
z, 97; App. Bari 5 luglio 1958, Corti Bari, Lecce e Potenza, 1958, 717; App. L'Aquila 
29 gennaio 1957, Arch. resp. civ., 1957, 6o2; Cass. 9 maggio 196o, n. 1048, Giust. civ., 
1960, 1331; App. Bari 28 febbraio 1962, Corti Bari, Lecce e Potenza, 1962, 257. La 
dotrina in genere ha espresso contrario avviso: cfr. Au:ss1, La responsabilit� della 
p.a., Milano, 1951, 428; CASETTA, L'illecito degli enti pubblici, Torino, 1953, 183; 
BoNASI BENUCCI, Attivit� pericolose e responsabilit� della p.a., Temi, 1956, 231; 
CASETTA, Gli enti pubblici e l'art. 2050 e.e., Giur. it., 1956, I, I, 890; FLORIS, Il conc�tto 
di attivit� pericolosa secondo l'art. 2050 e.e. ed applicabilit� anche alla p.a. 
in caso di manutenzione delle misure cautelari adottate, Arch. resp. civ., 1961, 70; 
SCALFI, La responsabilit� civile della amministrazione pubblica e le norme degli 
.artt. 2050 e 2051 e.e., Temi, 1g63, 313; PoGLIANI, Responsabilit� e risarcimento da 
illecito civile, Milano, 1964, 122. Ma la Cassazione a sezioni unite ha, del tutto 
correttamente, confermato la propria giurisprudenza con la decisione 4 gennaio 1964, 

n. 3, in questa Rassegna, 1964, 317. 
Il. -Di fronte all'abbondante elaborazione cui si � accennato fa singolare 
riscontro la carenza di precedenti, sia giurisprudenziali che dottrinali, su quel 
particolare aspetto della problematica posta dall'art. 2050 e.e. che � l'applicabilit� 
della norma ai rapporti tra p.a. e pubblico dipendente. Si propone in altri termini 

(I) Cfr. Relazione Avv. Stato per gli anni 1956-60, � 45 e 52. 
(2) Cfr. Trib. Milano 26 ottobre �1950, in questa Rassegna, 1951, 101, con nota di A. S.; 
Trib. Firenze 3 gennaio 1952, Foro it. rep., 1952, voce: Resp. civ., n. 191; App. Milano, 
4 agosto 1953, ivi, 1953, voce cit., n. 153; Trib. Perugia 28 marzo 1955, ivi, 1955, voce 
cit., n. 195. 
17 



214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
il quesito se la presunzione di colpa possa essere invocata nei confronti della p.a. 
dal dipendente pubblico (o, in caso di decesso di quest'ultimo, dagli eredi) per danni 
riportati nell'esplicazione di un'attivit� pericolosa in cui si enttinsechi, istituzionalmente 
o meno, l'obbligo di prestazione inerente ad un rapporto di pubblico impiego. 
Giova premettere che una soluzione negativa del quesito non potrebbe discendere 
dall'esistenza della speciale normativa in materia di pensione privilegiata. Diversamente 
(3) doveva dirsi vigendo il r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, interpretativo del I' 
, 
. 
d.l. 21 ottobre 1915, n. 1558, secondo il quale �l'inabilit� di ogni grado o la morte,. 
da qualunque causa prodotta, in servizio o in occasione del servizio, ai dipendenti 
civili o militari di qualsiasi amministrazione dello Stato, danno luogo, nei confronti 
dello Stato, unicamente al .trattamento previsto a favore dei medesimi o degli altri 
aventi diritto dalle norme che regolano il rapporto di servizio o la quiescenza. � 
esclusa ogni azione di danni da parte di chiunque altro � (4); ma la norma, com'� 
noto, � stata abrogata con la 1. 6 marzo 1950 n. 104, e quindi, in relazione a quei 
casi che, essendosi verificati prima della legge abrogativa, ricadessero ancora sotto 
la vecchia disciplina -in conseguenza della non retroattivit� della legge del 
1950 (5) -, � stata dichiarata inconstituzionale con sentenza 30 gennaio 1962 n. 1, 
Foro it., 1962, I, 175; sicch� � allo stato attuale della legislazione la situazione dell'impiegato 
che abbia subito danni in servizio ed a causa o in occasione di servizio, 
o dei suoi aventi causa, in caso di morte, pu� considerarsi analoga a quella dell'operaio 
che abbia subito un infortunio sul lavoro. Egli, o i suoi aventi causa, 
hanno diritto alla pensione privilegiata, se ne ricorrano gli estremi, ed all'ulteriore 
risarcimento del danno (6) se sussistente quando del fatto la p.a. debba rispondere 
secondo le norme del diritto comune� (7). In questo ordine di idee � la pi� recente 
giurisprudenza: cfr. App. Cagliari 30 giugno 1960, Foro it. rep., 1961, voce: resp. 
civ., n. 306, per la precisazione del concetto che �nella determinazione del danno 
patrimoniale per fatto occorso in servizio ai dipendenti della p.a. si deve tenere 
conto dell'ammontare della pensione privilegiata liquidata dalla stessa amministrazione
�; Trib. Bologna 21 giugno 196o, ivi, 196o, voce: imp. dello Stato n. 581, 
per la distinzione fra l'azione ordinaria tendente al risarcimento del danno e la 
domanda di pensione privilegiata in via amministrativa : concetto quest'ultimo, che 
� alla base di quella nota giurisprudenza che nega l'idoneit� della domanda di pensione 
ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento (8); cfr. anche Trib. 
Firenze 10 luglio 1963, in questa Rassegna, 1g63, 158. 
III. -Pu� anzitutto rilevarsi come ciascuno degli argomenti accolti dalla giurisprudenza 
per escludere l'applicabilit� dell'art. 2050 e.e. all'ipotesi di danno subito. 
da terzi per attivit� poste in essere dalla p.a. sia applicabile anche alla fattispecie 
considerata: il rilievo della particolare natura del fine pubblico perseguito dal(
3) Cos�, infatti, ALESSI, op. cit., 304 segg. 
(4) Per una ampia rassegna della giurisprudenza formatasi sul r.d.l. n. 313 del 1936 
cfr. CERoccm, Dell'azione per il risarcimento di danni subiti da un pubblico dipendente 
nell'esercizio della sua attivit�, Foro pad., 1956, I, 1442. 
(s) Affermata da Cass. 14 ottobre 1952, n. 3019, Foro it., 1953, I, 807, e successivamente 
da: Cass. 22 ottobre 1954, Foro it. rep., 1954� voce: Impiegato pubblico n. 483; Cass. 
15 maggio 1956, n. 1614, ivi, 1956, voce: Pensione n. 76; Corte Conti 26 ottobre 1957, ivi,. 
1958, voce: Imp. dello Stato, n. 2u e, da ultimo, Cass: ro febbraio 1961, n. 277, Foro 
it., 1962, I, 176, con nota di V. A. 
(6) Beninteso limitatamente alla parte che non possa considerarsi coperta dal trattamento 
di quiescenza. 
(7) Cos�, Relazione Aw. Stato per gli anni 1942-1950, n. 65. 
(8) Cfr. Cass. 22 giugno 1962 n. 1597, in questa Rassegna, 1962, 150. 


PARTE II, QUESTIONI 215 

l'amministrazione, l'incompatibilit� della presunzione di legittimit� dell'atto amministrativo 
con la norma in esame, l'impossibilit� per il giudice or!linario di sindacare 
l'idoneit� delle cautele realizzate dalla p.a., sono tutti elementi che ricorrono puntualmente 
nel caso che il risarcimento del danno ex art. 2050 e.e. sia richiesto dal dipendente 
pubblico (o dai suoi eredi). Ma la specie in esame presenta altri e peculiari 
aspetti sui quali occorre soffermarsi. 

Com'� noto, il principio dell'art. 2050 e.e., per opinione assolutamente prevalente 
di dottrina e giurisprudenza (9), non realizza una ipotesi di responsabilit� obbiettiva: 
tale soluzione, pure astrattamente possibile, � stata scartata -come espressamente 
avverte la relazione al codice civile -perch� ritenuta tale � da scoraggiare 
attivit� ed iniziative feconde �. In luogo di essa si � preferito adottare � una soluzione 
intermedia�, che si definisce nel duplice ambito dell'inversione dell'onere della prova 
e della determinazione di un grado di colpevolezza condotta in riferimento ad� un 
concetto di diligenza massima. 

Se questo � vero, sembra evidente come la norma operi unicamente nell'ambiti> 
cjell'elemento soggettivo dell'illecito senza modificare i principi generali in ordine 
al nesso di causalit�: con la conseguenza che incomber� pur sempre al danneggiato 
la prova che l'evento dannoso debba essere riferito alla condotta del presunto danneggiante, 
salva a quest'ultimo la prova liberatoria nei limiti fissati dalla legge. 
Senonch� la giurisprudenza, pur confermando in astratto questi principi (rn), ha 
poi fatto dello art. 2050 e.e. applicazioni tali da svisarne il significato: particolarmente 
significativo � quell'orientamento il quale giudica doversi porre a carico 
dell'esercente l'attivit� pericolosa la causa ignota dell'evento lesivo (cosi Cass. 
11 maggio 1949 n. u61, Foro it. rep., 1949, voce: Resp. civile n. 201; App. Milano, 
16 maggio 1952, Arch. resp. civ., 1961, 66); altre volte .(cfr. App. Firenze 14 dicembre 
1959, Giust. civ., i96o, I, 403; App. Cagliari 24 agosto 1957, Rass. giur. sarda, 
1959, 351) all'esercente l'attivit� pericolosa si fa carico della prova che il danno sia 
da ricondurre per nesso di causalit� al comportamento del danneggiato o di terzi. 
Sembra evidente come in tal modo si giunga ad invertire i principi teoricamente 
affermati (11). 

IV. -Gli inconvenienti di siffatto equivoco concettuale emergono con particolare 
chiarezza proprio in riferimento alla fattispecie che ne occupa. Occorre riflettere al 
dato (12) che -in virt� della particolare struttura dell'organizzazione amministra(
9) Cfr. VALLINo, Le attivit� pericolose: sfera di applicazione dell'articolo 2050 e.e., 
Foro pad., 1949, I, 639; GENTILE, Responsabilit� per l'esercizio di attivit� pericolose, Resp. 
civ. prev., 1950, 97; MEssJNEo, Manuale, Milano, 1954, par. 169, n. 27; DE CuPJs, Comm. 
cod. civ., a cura di Sc1ALOJA e BRANCA, Bologna, IJ957, sub art. 2050; QUAGLIARELLO, Sulla 
responsabilit� da illecito -nel vigente codice civile, N~poli, 1957, 45 segg.; DELCONTE, Responsabilit� 
per l'esercizio di attivit� pericolose, Temi, 1957, 569; PocLJANI, Responsabilit� e 
risarcimento da illecito civile, Milano, 1964, 116 segg. La tesi della responsabilit� obbiettiva 
� stata sostenuta da BoNASJ BENucc1, In tema di attivit� pericolosa, Temi, 1956, 475, 
e da TRIMARCHI, Rischio e responsabilit� oggettiva, Milano, 1961, 275 segg., ma non ha 
avuto fortuna in giurisprudenza la quale � rimasta sempre ferma sulla qualificazione della 
norma come posizione di una presunzione juris tantum di colpa: cfr., di recente, Cass. 
4 gennaio 1964, n. 3, sopra citata; Cass. 7 luglio 1964, n. 1777, Foro it. mass., 1964, 462; 
Cass. 28 settembre 1964, n. 244i, ivi, 1964, 654; le quali si inseriscono tutte in un indirizzo 
che �risale senza deviazioni all'entrata in vigore del nuovo codice: cfr. App. Milano, 
3 giugno 1949, Foro pad., 1949, I, 639. 
(10) Cfr., anche di recente, Cass. 7 luglio 1g64, n. 1_777� sopra citata. 
(II) Il fenomeno � gi� rilevato da TR1MARCH1, op. ctt., 279. 
(12) Sul quale cfr. D1 CJOMMO, La responsabilit� civile del dipendente statale e del/'
amministrazione dello Stato, in questa Rassegna, 1957� 29. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO�

216 

tiva -il fatto causativo di danno � materialmente realizzato sempre e necessariamente 
dalla persona fisica per il tramite della quale �si pone in essere l'attivit� della p.a. 
Ci� d� luogo a tutta una complessa problematica quando vittima del danno sia 
stato proprio quel dipendente pubblico al quale � istituzionalmente devoluto l'esercizio 
dell'attivit� pericolosa. 

Due ipotesi possono prospettarsi: o il danneggiato � egli stesso l'autore del 
danno, nel senso che il danno sia riferibile ad una sua azione od omissione; ovvero 
il fatto lesivo � stato posto in essere da altro organo della p.a. Un esempio varr� 
a chiarire. Si faccia il caso di un militare in. servizio permanente effettivo che, nel 
corso di esercitazioni, rimanga ferito per lo scoppio di un ordigno bellico (es. una 
granata), il cui funzionamento sia a lui stesso affidato. Il fatto di per se � estremamente 
equivoco. Lo scoppio pu� alternativamente dipendere da una molteplicit� di 
cause: imprudenza del militare nell'uso dell'ordigno affidatogli, difetto tecnico dell'ordigno, 
insufficienza di addestramento del militare in rapporto all'uso dell'ordigno, 
e cos� via. Applicando i consueti criteri in materia di nesso causale dovr� dirsi che 
nel primo dei casi citati la riferibilit� del fatto causativo di danno sia da attribuire 
allo stesso danneggiatq. Ed allora, poich� -come si � detto in precedenza -la 
norma dell'art. 2050 e.e. opera esclusivamente nell'ambito dell'elemento soggettivo 
dell'illecito, non si vede come essa possa essere invocata se non sono state ancora 
realizzate le condizioni del suo operare, e cio� l'accertamento dell'imputabilit� materiale 
dell'evento dannoso (13). 

Il problema non � specifico del rapporto pubblicistico qui considerato. Nell'ambito 
del rapporto tra dipendente, o libero professionista operante nell'impresa, e l'imprenditore, 
App. Firenze 14 dicembre 1959, Giust civ., ujio, I, 403, ha espressamente 
ritenuto che quest'ultimo Ǐ soggetto all'onere della prova liberatoria, che potr� 
essere data dimostrando che il danno deve ricondursi per nesso di causalit� al comportamento 
degli stessi soggetti che ne sono rimasti vittime �. Sembra qui evidente 
l'errore (14) della motivazione che inverte l'onere probatorio in ordine al nesso di 
causalit�, estendendo oltre il suo reale significato la portata dell'art. 2050 e.e. Ma 
in riferimento alla fattispecie che ne occupa il rilievo assume speciale importanza, 
posto che -per quella necessaria correlazione fra attivit� del dipendente leso e 
riferibilit� alla p.a., cui s'� in precedenza accennato -ogni ipotesi del tipo considerato 
importer� necessariamente l'esigenza di discriminare caso da caso. 

Per concludere, affinch� possa discutersi dell'applicabilit� dell'art. 2050 e.e. 
avverso la p.a. per danni riportati dal dipendente a causa o nell'esercizio della propria 
attivit�,. occorrer� preliminarmente che quest'ultimo dia prova della riferibilit� obbiettiva 
dell'evento al fatto della p.a. Solo allora sar� possibile passare all'indagine sull'elemento 
soggettivo dell'illecito per domandarsi se esso possa presumersi sulla base 
del principio fissato dalla norma in esame. 

Quanto si � detto in precedenza circa il valore soggettivo del principio serve a 
chiarirne la portata ed i limiti. Ove la norma ponesse un criterio d'imputazione 
meramente obbiettivo, nessun significato avrebbe la valutazione del comportamento 

(13) Questo � sostanzialmente il motivo ispiratore dell'affermazione di Trib. Torino, 
'15 febbraio 1959� Arch. resp. civ., 196i, 74, con nota di G. M., secondo il quale � da escludere 
la responsabilit� ex art. 2050 e.e. � quando l'attivit� cl.i utilizzazione dello strumento 
che si asserisce pericoloso sia stata svolta direttamente dall'infortunato�. La proposizione � 
certamente discutibile ove le si attribuisca un valore di principio: ma esprime sintom'.lticamente 
l'esigenza di una preliminare indagine sul nesso di causalit� secondo i principi 
generali, e -per altro aspetto -la constatazione che, quando l'attivit� pericolosa sia 
svolta dal danneggiato per conto di un ente giuridico (nella specie, un comune), l'imputabilit� 
del fatto lesivo all'ente � piuttosto l'eccezione che la regola. 
(14) Gi� rilevato da VENDITTI in nota alla sentenza citata. 

PARTE II, QUESTIONI 217 

dell'autore dell'illecito n� per converso del danneggiato. Ma, poich� la norma si 
muove nell'ambito di una graduazione di comportamenti, sembra logico stabilire 
una correlazione tra il comportamento dell'autore e quello della vittima dell'illecito, 
nel senso che la valutazione della diligenza del primo non pu� risolversi indipendentemente 
dal concorrente atteggiamento del secondo. L'adozione di una determinata 
misura di prevenzione, che pu� essere ritenuta sufficiente ad evitare il danno 
quando sia rivolta a persona che per suo conto � in grado di intendere e valutare 
appieno la pericolosit� della situazione, non � pi� sufficiente quando muti il grado 
di competenza tecnica o, pi� semplicemente, di coscienza dell'eventuale destinatario. 
Questo � sostanzialmente quanto si intende dire quando si fa riferimento alla consapevolezza 
del rischio (15) ovvero si ritiene il concetto di pericolosit� valutabile alla 
stregua della conoscenza che il danneggiato pu� avere dell'eventuale pericolo insito 
nell'attivit� con la quale viene a contatto (16). Di tal che, per quanto qui interessa, 
poich� � certo che il dipendente pubblico, il quale eserciti professionalmente una 
attivit� pericolosa, sia perfettamente consapevole del rischio assunto e della potenzialit� 
dannosa dell'attivit� esercitata, l'inasprimento di responsabilit� realizzata per 
mezzo della norma in esame appare anche sotto questo profilo completamente 
ingiustificata. 

V. -Quanto si � venuto fin qui svolgendo equivale a dire che l'attivit� pericolosa 
non � esclusiva della p.a. ma comune anche al dipendente che la eserciti. Per 
sostenere il contrario occorrerebbe riferire il valore del principio non al si.ngolo 
atto --ontologicamente consider�to -di esercizio di attivit� pericolosa, bensl al 
genus di attivit� che si esercita, intesa come complesso di esplicazioni attuate di 
volta in volta: ci� che implica per un verso il riferimento al criterio della responsabilit� 
obbiettiva .(che si � visto essere respinto dalla giurisprudenza unanime e dalla 
dottrina dominante), e -d'altra parte -la limitazione del concetto nell'ambito 
di un rischio di impresa che � assolutamente inadeguato ad esaurire ogni possibilit� 
di applicazione del principio (anche se ne � statisticamente gran parte) (17). 
(15) MEsSINEo, Manuale, Milano, 1954, .par. 169, n. 27. 
(r6) Questo principio � stato affermato con particolare perspicuit� da Trib. Torino, 
27 novembre 1958, Arch. resp. civ., 1961, 68, il quale giudicando di una controversia fra 
una impresa di costruzioni ed un autotrasportatore, rimasto investito da una frana conseguente 
a lavori di sbancamento del terreno, ha distinto fra la posizione di eventuali terzi 
e quella degli autisti addetti al trasporto, ritenendo che � l'unica misura che l'impresa di 
escavazione poteva essere tenuta ad adottare per evitare una eventuale responsabilit� ex 
art. 2050 e.e., era quella di non permettere l'accesso al cantiere agli estranei al lavoro, 
che avrebbero potuto portarsi in posti pericolosi (entrando nel raggio di azione del!' escavatrice 
o portandosi vicino alle pareti franose) e quella di rendere inaccessibile il ciglio 
della platea inferiore (o quanto meno di delimitare la zona inferiore di pericolo con opportune 
segnalazioni) �; mentre nei confronti degli autisti addetti al carico del materiale �nessuna 
specifica misura era da adottarsi, per essere normalmente prevedibile da parte di essi il 
fatto che in un cantiere di sbancamento dalle pareti dello scavo si verificassero frane di 
maggiore o minore entit�. � Invero rientrava nelle nozioni che essi dovevano conoscere 
a motivo del proprio lavoro il fatto che era pericoloso sia entrare indifesi nel raggio di 
azione dell'escavatore, sia avvicinarsi troppo alle pareti franose, cos� come rientrava nelle 
misure che essi dovevano osservare nello svolgimento della loro normale attivit� .anche Ja 
norma pruden_ziale di non uscire dalla cabina dell'autocarro se non quando fossero a sufficiente 
distanza di sicurezza <falle pareti franose e dall'escavatore �; affermazione questa in 
cui sembra di estremo interesse il rilievo della competenza professionale del danneggiato. 

Sul punto cfr. anche Trib. Ferrara, IO febbraio 1~2, Foro it., 1~2, voce: giudizio 
rapp. n. 57. 

(17) Ci� � tanto vero che la presunzione di cui all'art. 2050 e.e.,. � stata applicata 
anche all'ipotesi di danno provocato nell'esercizio di attivit� venatoria. 

RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO

218 

L'affermazione proposta �, del resto, intuitivamente confermata ove si pensi 
alla fattispecie del terzo che abbia riportato danni dall'esercizio dell'attivit� pericolosa 
(si pensi al viandante che rimanga danneggiato dall'esplosione della granata). 
Nessuno potrebbe negare che in tal caso la presunzione dell'art. 2050 e.e. sia invocabile 
nei confronti della p.a. come pure del militare che abbia manovrato l'ordigno. 
Ma allora, posto che l'amministrazione abbia risarcito il danno, come verranno regolati 
i rapporti tra amministrazione e dipendente? Nell'eventuale azione di regresso 
che la prima andr� ad esperire nei confronti del secondo sar� invocabile la ptesunzione 
dell'art. 2050? In caso negativo l'iniquit� della soluzione balza evidente. La 
risposta positiva, per�, equivale ad affermare l'equiparazione concettuale delle due 
posizioni (quella dell p.a. e quella del dipendente), dunque la riferibilit� ad entrambi 
dell'attivit� pericolosa svolta: dunque, in ultima analisi, l'impossibilit� per il dipendente-
danneggiato in proprio di avvalersi della presunzione nei confronti della p.a., 
posto che la norma -per l'inversione di prova che stabilisce -presuppone due 
parti in posizioni sostanzialmente differenziate rispetto al fatto causativo di danno. 

VI. -!Sia l'elemento (rilevato sub IV) della consapevolezza della pericolosit� 
dell'attivit� esercitata sia il concetto della comunanza di esercizio dell'attivit� stessa 
ricorrono puntualmente nel rilievo {che � relativo alle sole ipotesi di danno sub�to 
dal dipendente nell'esercizio di attivit� istituzionalmente esplicata) della volontariet� 
e professionalit� dell'assunzione di rischio che si realizza con il porsi al servizio della 
p.a. in determinate branche della sua organizzazione. 
Se l'esercizio della attivit� pericolosa rientra nella normale previsione di colui 
il quale intraprende una determinata carriera statale, non si comprende perch� mai 
questi potrebbe giovarsi della norma di favore dell'art. 2050 e.e. L'esplicazione dell'attivit� 
pericolosa rientra per ipotesi nell'ambito dell'adempimento dei doveri inerenti 
al rapporto di impiego instaurato (18), e trova la sua giustificazione sistematica nella 
r~golamentazione globale del rapporto stesso. Il fenomeno si risolve nel concetto di 
assunzione di rischio professionale, posto che quest'ultimo deve configurarsi quale 
contropartita di una particolare situazione di vantaggio (19). 

In realt�, dall'esame della vigente legislazione � possibile dedurre che la speciale 
pericolosit� inerente a determinati servizi � previamente valutata nella previsione 
tipica del rapporto, con la creazione di correlative posizioni di� vantaggio per l'impiegato 
che ne assuma il rischio. Si faccia l'esempio del militare di carriera, in relazione 
al cui servizio � normale la pre,visione dell'esercizio di attivit� pericolose. Due 
rilievi sembrano decisivi: 

A) per un verso, l'esistenza di speciali indennit� a favore dei dipendenti che 
svolgano attivit� di rilevante pericolosit�: si consideri, ad es., l'indennit� di volo 
al personale militare e civile dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina (r.d.l. 
20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella I. 4 aprile 1935, n. 808, successivamente 
modificato da I. 21 aprile 1949, n. 185 e da I. 24 febbraio 1953, n. 109), ovvero 

(18) Sul punto cfr. PETROZZIELLO, Il rapporto di pubblico impiego, Milano, 1935; 
BALDI PAPINI, Il rapporto di publico impiego, Padova, 1941; VIRGA, Il pubblico impiego, 
Palermo, 1947; ZANOBINI, Corso di dir. amministrativo, Milano, 1955, III, 257, segg.; VITTA, 
Diritto amministrativo, Torino, 1950, II, 264; ALEssI, Sistema di dir. amm. italiano, Milano, 
1958, 96 segg.; SANDULL1, Manuale di dir. amministrativo, Napoli, 1~4, 163 segg. 
(19) Cfr. DE CuPis, op. cit., sub art. 2049. D'altra parte, che il concetto di professionalit� 
non sia esclusivo dello status di imprenditore o di libero professionista, ma si estenda 
anche alle categorie di lavoratori subordinati, � generalmente ammesso dalla dottrina: cfr. 
RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell'impresa, Torino, l~o, 57 segg., e, per la particolare ipotesi 
del rapporto di pubblico impiego, gli autori citati alla nota precedente. 

PARTE II, QUESTIONI 219 

l'indennit� di serv1z10 di .polizia istituita con la 1. 24 aprile 1962, n. 193� � importante 
sottolineare come queste non siano forme di emolumenti di tipo integrativo 
della retribuzione (quale, ad es., l'indennit� di carovita), e nemmeno forme di compenso 
per particolare qualificazione o competenza professionale: da un lato, infatti, 
.sono subordinate al compimento effettivo di un minimo di attivit� del tipo richiesto 
(artt. l e 2 r.d.l 1302 del 1934, art. 3 l. 21 aprile 1949 n. 185), d'altro lato, sono 
dovute anche in favore di quei dipendenti che, pur non avendo ancora conseguito 
la pienezza della loro qualificazione professionale, siano chiamati ad assolvere compiti 
inerenti alle funzioni istituzionali del Corpo cui appartengono (artt. 3, 4 e 5 
della 1. 24 aprile 1962 n. 193� per gli allievi carabinieri, allievi guardie di P~-s., 
.allievi finanzieri ed allievi agenti di custodia). Risulta cosi confermato il collegamento 
funzionale fra siffatte indennit� e le peculiarit� del servizio espletato (20). 

B) per altro verso, le facilitazioni di carriera concesse in relazione al comportamento 
del militare in situazioni di particolare pericolosit� (artt. 130 segg. L 
12 novembre 1955 n. u37 sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina 
e dell'Aeronautica). 

� ben noto, del resto,. che norme di questo tipo sono rintracciabili nell'ordinamento 
delle pi� svariate branche dell'organizzazione amministrativa (cfr. art. 15 

1. 13 febbraio 1952, n. 106, che detta un trattamento di favore per i funzionari della 
carriera diplomatica che abbiano prestato servizio in sedi disagiate), sicch� pare lecito 
concludere che si tratti di applicazioni di un pi� generale principio collegato alla 
valutazione del particolare tipo di attivit� svolta dal dipendente pubblico. 
TOMMASO ALIBRANDI 

(20) Cos� SANDULLI, op. cit., 193. 

CONSULTAZIONI* 


AGRICOLTURA E FORESTE 

Concessioni. 

1) Se il successore di un soggetto privato al quale la p.a. abbia concesso in fitto, 
mediante una concessione-contratto, un'area di terreno per la durata di 74 anni, 
abbia diritto di veder trasferita in suo favore la predetta concessione non fondata 
sull'intuitus personae (n. 38). 

Lavori di sistemazione di bacini montani. 

2) Se in materia di occupazione temporanea di terreni per l'e;ecuzione dei lavori 
di sistemazione dei bacini montani, qualora la misura dell'indennit� prevista dall'art. 
50 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 sia stata stabilita di comune accordo fra 
le parti interessate, si possa effettuare il deposito delle somme convenute nella Cassa 
DD.PP. a titolo di depositi obbligatori amministrativi, nel caso di assenza o. 
irreperibilit� degli aventi diritto ovvero di impossibilit� di individuazione dei loro 

� eredi o di mancata designazione del procuratore all'incasso da parte degli eredi 
stessi ( n. 39). 

3) Se nel caso di ocq1pazione di urgenza, ai sensi dell'art. 71, I. 25 giugno 1865, 

n. 2359, la mancata accettazione dell'indennit� stabilita dal Prefetto, dia luogo al 
procedimento disciplinato dall'art. 72 della stessa legge oppure se, trattandosi di 
terreni soggetti a sistemazione dei bacini montani, ci si debba avvalere, per quanto 
concerne la procedura di determinazione dell'indennit�, degli artt. 50 e 21 r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3267 (n. 39). 
4) Se, qualora l'occupazione temporanea sia effettuata per un biennio ai sensi 
dell'art. 71 1. .25 giugno 1865, n.� 2359 e successivamente a norma dell'art. 50 r.d. 
30 dicembre 1923, n. 3267, siano da applicare, ai fini della determinazione della 
indennit�, i due distinti procedimenti previsti rispettivamente dalle due leggi dianzi 
citate ovvero possa applicarsi il solo procedimento previsto dagli artt. 50 e 21 del 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 39). 
ALBERGHI 

Vincolo alberghiero. 

Se un edificio occupato da pi� esercizi alberghieri, che nel loro compleSS() 
occupino la prevalente parte dell'immobile, ma che singolarmente considerati non 
la raggiungano, sia soggetto al vincolo disposto dall'art. 1 I. 24 luglio 1936, n. 1692


(n. 15). 
APPALTO 

Morte dell'aggiudicatario -esecuzione contratto. 

Se, in caso di morte dell'aggiudicatario di un pubblico appalto, debbano ritenersi 
obbligati principali, per la prosecuzione dei rapporti contrattuali, gli eredi 
ovvero il supplente nell'appalto (n. 277). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 221 

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI 

Rapporti fra piani regolatori e vincoli paesistici. 

1) Se, in tema di rapporti fra piani regolatori e vincoli paesistici, il Ministero 
della P.I., anche in caso di preventivo concerto nella elaborazione del piano regolatore 
o di preventivo esame del piano particolareggiato, rimanga sempre libero di 
diversamente valutare le singole situazioni di fatto, e, motivando adeguatamente, 
di imporre vincoli e limitazioni anche maggiori di quelle previste dai piani stessi 
senza incorrere nel vizio di eccesso di potere per contraddittoriet� con precedente 
comportamento (n. 13). 

Manufatto abusivo -Pagamento di indennit� -Criterio di determinazione. 

2) Se sia esatto criterio di determinazione dell'indennit� di cui all'art. 15 

I. 29 giugno 1939, n. 11497 la valutazione del �profitto� mediante detrazione del 
costo dell'opera e delle spese generali dal valore venale dell'opera stessa (n. 13). 
Procedura per demolizione o pagamento d'indennit� -Sequestro conservativo. 

3) Se possa la p.a., nel corso della procedura di demolizione di fabbricati 
costruiti in violazione della legge sulla tutela delle bellezze naturali, cautelarsi 
mediante richiesta di sequestro conservativo (n. 13). 

Piani regolatori -Piani Territoriali paesistici -Termine di efficacia a quo. 

4) Se la operativit� dei Piani territoriali paesistici decorra immediatamente dall'atto 
della loro pubblicazione nell'Albo dei Comuni interessati (n. 13). 

COMMERCIO 

Licenza di commercio -Gestione � La Provvida �. 

Se la vendita negli spacci della � Provvida � di bottiglie di birra chiuse in confezion.
i di 1 / 3 di litro rientri nella previsione dell'art. 86 del t.u. delle leggi di P.S., 
che richiede la licenza del Questore (n. 21). 

COMUNI E PROVINCIE 

Edilizia economica e popolare -Obblighi dei Comuni e della Gestione Case Lavoratori. 

1) Se gli obblighi posti a carico della Gestione Case Lavoratori dagli artt. 14 
e 25 della I. 14 febbraio 1963, n. 6o abbiano sostituito gli oneri posti a carico dei 

�Comuni, dall'art. 19 della I. 18 aprile 1962, n. 167, per dotare le zone destinate 
all'edilizia economica e popolare degli impianti o dei servizi primari o se le due 
norme debbano essere armonizzate nel senso che ai Comuni � demandata l'attuazione 
dei servizi ed impianti urbani primari mentre alla Gestione, per i quartieri 
da essa costruiti, l'attuazione di impianti e servizi sociali, procedendo entrambi gli 
enti di concerto e sulla base di accordi particolari (n. l 13). 

Ristoranti Stazioni F.S. 

2) Se il Sindaco abbia il potere di prescrivere misure igienico-sanitarie per 
servizi igienici dei ristoranti di stazioni FF.SS. (n. 114). 




222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA 

Diritto di prelievo. 

1) Se la facolt�, concessa agli Stati membri dal paragrafo 3 dell'art. 3 del Reg. 
Comm. e.E.E. I ottobre 1963, n. I I I (in tema di autorizzazione all'importazione 
in esenzione dal. prelievo) di riconoscere come casi di �forza maggiore� circostanze 
diverse da quelle indicate nel paragrafo 2 dello stesso articolo, sia da esercitare in 
base alla assoluta discrezionalit� dei competenti organi amministrativi dello Stato 
membro ovvero si risolva nella applicazione delle norme e dei principi circa la 
� forza maggiore � quali si desumono dal sistema normativo interno di ciascun 
Stato membro (n. 1). 

2) Se l'ingombro del porto che abbia impedito lo sdoganamento in tempo utile 
della merce importata costituisca caso di forza maggiore idoneo a giustificare, per 
il nostro diritto ed in base ai principi ad esso relativi, la proroga del beneficio della 
esenzione dal diritto di prelievo, previsto dai regolamenti nn. go, 91 e 111 Comm. 

C.E.E. e della I. 26 febbraio, n 259 (n. 1). 
CONCESSIONI 

Concessioni-contratto. 

Se il successore di un soggetto privato al quale la Pubblica Amministrazione 
abbia concesso in fitto, mediante una concessione-contratto un'area di terreno per 
la durata di 74 anni, abbia diritto di veder trasferita in suo favore la predetta concessione 
non fondata sull'intuitus personae (n. 73). 

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO 

:~ 

Trattenute sugli emolumenti fissi dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

.' 

1) Se l'art. 33 t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3., nel confermare la limitazione 
della pignorabilit�, sequestrabilit� e cedibilit� degli stipendi, salari e pensioni degli , 
impiegati dello Stato alle stesse cause indicate dagli artt. 2 alinea e 5 del t.u. n. 180, 
del 1950, pur derogandovi col ridurre il limite massimo di un terzo che gli stessi ~

.. ,

Iprevedevano a quello minore di un quinto, venga a derogare anche le altre norme 
del t.u. 1950, n. 180, diverse dai citati art. 2 alinea e art. 5 limitando anche a tutti " 
gli altri casi il grado di pignorabilit�, o se invece detto art. 33 non estenda il suo 

I

raggio d'azione alle situazioni diverse da quelle contemplate dai suddetti art. 2 ru 
alinea e art. 5 t.u. 1950 (n. 205). 

2) Se l'ipotesi del concorso di pi� pignoramenti per la stessa causa, non essendo 
dalla legge differenziata da quella di un singolo pignoramento, rientri nella disciplina 
ddl'art. 2 alinea t.u. 1950 con la conseguente applicazione della disciplina parzialmente 
modificata dall'art. 33 t.u. 1957 (n. 205). 

3) Se nel caso di concorso di pignoramento per tributi e per debiti derivanti 
dal rapporto di-impiego gli stessi possano colpire una quota maggiore di un 
quinto (n. 205). 

4) Se nel concorso tra pignoramenti per cause diverse di cui una sia quella di 
alimenti dovuti per legge sia rimasto in vigore il capoverso dell'art. z t.u. 1950 
derogante al 10 comma dello stesso articolo e se l'art. 33 t.u. 1957 lo abbia modificato 
limitatamente all'ipotesi di concorso di pi� pignoramenti per cause diverse da quella 
di alimenti (n. 205). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

5) Se il concorso di pi� cessioni rientri nella disciplina dell'art. 5 t.u. 1950 e 
pertanto subisca il limite della cedibilit� limitata ad un quinto (n. 205). 

6) Se nel concorso di pi� pignoramenti, di cui uno per causa di alimenti, fino 
a concorrenza della met� dello stipendio siano ammissibili successive cessioni (n. 250). 

7) Se nell'ipotesi di concorso di pignoramento non per causa di alimenti con 
cessioni precedentemente effettuate in applicazione dell'art. 68 t.u. 1950, debba essere 
anche rispettato l'art, 2 stesso t.u. come modificato dall'art. 33 t.u. 1957 e se nel 
concorso delle cessioni con pignoramenti anche per causa di alimenti si possa superare 
nel complesso la met� dello stipendio (n. 205). 

8) Se nel concorso tra pignoramenti e delegazioni o ritenute si possa eccedere 
la met� dello stipendio (n. 205). 

9) Se nel caso di concorso di cessioni e delegazioni si possa superare la met� 
dello stipendio (n. 205). 

10) Se i pubblici impiegati e salariati possano rilasciare delega agli istituti 
previsti dalla legge fino alla met� dello stipendio o salario (n. 205). 

11) Se sono tuttora in vigore le norme di cui agli articoli 61 e ss. del t.u. 1950 
in merito alle ritenute di ufficio (n. 205). 

12) !Se il t.u. n. 180 del 1950 il t.u. del 1957 contemplino il caso di trattenute 
per responsabilit� dei pubblici dipendenti e se restino in vigore tutte quelle norme 
che riguardano direttamente le trattenute (n. 205). 

13) Se nel caso di trattenuta ai sensi dell'art. .1 del r.d.l. 19 gennaio 1939, 

n. 195 per il concorso con altri pignoramenti o sequestri si possa analogicamente 
far ricorso alle norme sul concorso fra sequestro per debito verso lo Stato e gli altri 
vincoli esistenti sullo stipendio (n. 205). 
14) Se nel caso di condanna dell'impiegato dinanzi alla Corte dei Conti al 
pagamento di una somma allo Stato sia possibile trattenere e incamerare una quota 
dello stipendio nelle forme previste dall'art. 2 t.u. 180 anche ai fini dell'eventuale 
concorso con altri vincoli (n. 205). 

15) Se le ritenute, per responsabilit�, sia cautelari che satisfattive e, in quest'ultimo 
caso susseguenti sia a sentenza di condanna sia ad accertamento si comportino 
in modo unitario, siano ammissibili e possano concorrere con altri vincoli 

{n. 205). 
16) Se nel caso di concorso tra cessioni e trattenute possa essere superato il 
limite di due quinti (n. 205). 

17) Se nel concorso fra trattenute, per responsabilit�, delegazioni o ritenute per 
delega e pignoramenti, valgano le stesse regole viste per il concorso di pignoramenti 
(n. 205). 

18) Se nel concorso tra trattenute per responsabilit�, pignoramenti e sequestri, 
cessioni e delega ex art. 58 o ritenute per delega ex art. 6o n. 180, 1950 si possa 
superare l'aliquota della met� dello stipendio; se tale limite si possa superare nel 
caso di concorso dei vincoli sopra indicati con la ritenuta d'ufficio per morosit� 
verso la Cassa DD.PP. (n. 205). 

19) Se sia rimasto in vigore il r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 sulle trattenute per 
ripartizioni di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione al 
pubblico dipendente (n. 205). 

20) E se tale trattenuta possa concorrere integralmente con altri vincoli sul 
:trattamento economico al netto delle altre trattenute (n. 205). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

224 

DANNI DI GUERRA 

Compe,nsazione con crediti per danni di guerra. 

Se il credito dello Stato per imposte dirette sia compensabile col debito� per 
danni di guerra (n. 115). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Alloggio popolare ceduto in propriet� -Facolt� di affittare lo stesso -Ipotesi 

1) Se ed in quali ipotesi, a norma dell'art. 8 l. 27 aprile 1962, n. 231, possa il 
cessionario in propriet� di alloggi d� tipo popolare ed economico affittare l'alloggio 
stesso previo consenso del Ministro per i LL.PP. o del Direttore Generale delle F.S. 

(n. 153). 
Assegnazione alloggi popolari -Requisito della residenza 

2) !Se il requisito della residenza, di cui all'art. 14 d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, 
ai fini dell'assegnazione di alloggio di case popolari, debba essere posseduto al 
momento in. cui � ratificata l'aggiudicazione dei lavori di costruzione ovvero al 
momento della prenotazione dell'alloggio stesso (n. 154). 

Cessione in propriet� degli alloggi costruiti dall'Amm.ne delle F.S. 

3) Se, ai sensi dell'art. 2 l. 14 febbraio 1963, n. 146, possano includersi tra gli 
alloggi economici e popolari costruiti, col concorso dello Stato, dai diversi Enti 
operanti nel settore dell'edilizia sovvenzionata anche gli alloggi costruiti dall'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato. (n. 155). 

4) Se sussista interferenza tra le norme di cui sopra ed il disposto del 20 comma 
dell'art. 3 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 modificato dall'art. 2 l. 27 aprile 1962, 

n. 231 (n. 155). . 
5) Se all'atto del collocamento a riposo ferrovieri possano essere estromessi 
dagli alloggi di servizio (n. 155). 

Cooperative edilizie fra giornalisti -Mutuo della Cassa DD.PP. -Contratti di assegnazione 
e di riscatto -Posizione della Cassa e dell'Istituto Naz. di Previdenza 
dei giornalisti italiani. 

6) Se, nonostante la natura atipica e peculiare della procedura adottata per i 
finanziamenti alle Cooperative edilizie fra giornalisti (mutuo garantito dalla cessione 
del contributo ex art. 4 l. 7 aprile 1930, n. 456 da parte dell'Istituto Nazionale -~ 
di Previdenza dei Giornalisti Italiani), all'assegnazione formale degli alloggi con 
stipula del mutuo individuale e al riscatto di alloggi col pagamento in unica soluzione 
possa procedersi a mezzo di contratti ricevuti dal funzionario delegato della 
Cassa ai sensi dell'art. 151 t.u. n. 1165 del 1939 (n. 156). 

7) Se nei confronti delle Cooperative fra giornalisti, a seguito della cessione 
del contributo ex art. 7 aprile 1930, n. 456 la Cassa della ritenersi .ente mutuante 

(n. 156). 
8) Se l'Istituto di Previdenza dei giornalisti, intervenuto nel rapporto di mutuo, 
si sostituisca alle Cooperative nella posizione di debitore o si aggiunga ad esse quale 
adjectus solutionis causa (n. 156). 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 

225 

Istituti Case Popolari 

9) Se gli Istituti Autonomi Case Popolari, che abbiano competenza comunale, 
possano affiancare quelli provinciali nel collaborare con la GESCAL per l'attua-
zione dei programmi di costruzione di alloggi per lavoratori (n. 157)� 

10) Se sia applicabile nei confronti degli Istituti Autonomi Case Popolari, che 
abbiano competenza comunale, la norma dell'art. 4, 20 co. I. 14 febbraio 1963, 

n. 6o, in base alla quale gli alloggi ex INA-Casa non richiesti in propriet� dagli 
assegnatari devono essere trasferiti agli Itituti e agli Enti riconosciuti ai sensi del 
t.u. 28 aprile 1939, n .1165, i quali li abbiano gi� in amministrazione (n. 157). 
u) Se sia consentito affidare in via generale agli Istituti Autonomi Case Popolari 
comunali i compiti di stazioni appaltanti nell'ambito delle loro circoscrizioni 
tJvvero possa solo affidarsi l'incarico di stazioni appaltanti per opere integrative di 
completamento e miglioramento di quelle costruzioni che dovranno essere trasferite 
in propriet� agli stessi Istituti comunali (n. 157). 

Obblighi dei Comuni e della Gestione Case Lavoratori 

12) Se gli obblighi posti a carico della Gestione Case Lavoratori dagli artt. 14 
e 25 della I. 14 febbraio l 963, n. 60 abbiano sostituito gli oneri posti a carico dei 
Comuni, dall'art. 19 d�lla I. 18 aprile 1962, n. 167, per dotare le zone destinate 
all'edilizia economica e popolari degli impianti o dei servizi primari o se le due 
norme debbano essere armonizzate nel senso che ai Comuni � demandata l'attuazione 
dei servizi ed impianti urbani primari mentre alla Gestione, per i quartieri da essa 
costruiti, l'attuazione degli impianti e servizi sociali, procedendo entrambi gli enti 
di concerto e sulla base di accordi particolari (n. 158). 

ELETTRICITA' ED ELETTRODOTTI 

Agevolazioni tributarie art. 9 l. 6 dicembre 1962, n. 1643 

1) Se il beneficio tributario previsto dall'art. 9, 50 comma I. 6 dicembre 1962, 

n. 1643 per le fusioni di societ� alle quali partecipano societ� gi� esercenti imprese 
elettriche, sia estensibile agli aumenti di capitale, diversi da quelli contemplati nell'ottavo 
comma, preordinati e contemporanei alle fusioni medesime (n. 17}. 
Nazionalizzazione dell'energia elettrica -Criteri di determinazione, dell'indennizzo 
dovuto ad imprese non tenute alla formazione del bilancio -Valore venale. 

2) Se, a mente del combinato disposto art. 3 d.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138 e 
art. 5, n. 4 J. 6 dicembre 1962, n. 1643, il criterio di determinazione dello indennizzo 
dovuto per il trasferimento all'Enel delle imprese elettriche non appartenenti a 
societ� con azioni quotate in borsa e non tenute alla formazione del bilancio ai 
sensi della I. 4 marzo 1958, n. 191 sia quello della valutazione del valore venale 
del complesso aziendale, calcolato alla data del trasferimento e comprensivo, cosl 
dei beni materiali come dei rapporti giuridici (n. 18). 

Imprese elettriche -Determinazione del valore venale-Discrezionalit� tecnica del 
giudizio relativo 

3) Se tale valutazione del valore venale involga un giudizio di discrezionalit� 
tecnica, il quale, tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio indicati dal legislatore 
(primo fra tutti, ove esistono, le scritture contabili), possa per�, con adeguata 
motivazione, discostarsene (n. 18). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

226 

ESECUZIONE FISCALE 

Ricevitore Provinciale -Compilazione degli elenchi dei residui -Esonero dal relativo 
obbligo -Liceit� 

Se possa l'Amministrazione Finanziaria esonerare il Ricevitore Provinciale dall'obbligo 
di procedere alla compilazione degli elenchi dei residui qualora la spesa 
necessaria sia superiore all'ammontare del tributo recuperabile (n. 69). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' 

Bonifica in caso di mancato compimento di opere previste dal piano generale -Difetto 
di interesse attuale di tali opere -Inammissibilit� dell'espropriazione 

1) Se possa farsi luogo, a sensi dell'art. 42 della legge sulla bonifica integrale, 
all'espropriazione nei confronti dei proprietari inadempienti all'obbligo di eseguire, 
sui loro fondi, le opere previste dal piano generale di bonifica, quando le opere 
previste da quel piano non rivestano prn alcun interesse generale per i murati 
indirizzi in materia di agricoltura (n. 190). 

Decreto di approvazione del progetto di opera pubblica -Sua illegittimit� -Competenza 
ad emettere il nuovo decreto 

2) Se sia competente ad emettere un nuovo decreto di approvazione del progetto 
di opere� pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 r.d. 8 febbraio 1923, n. 422 
(dichiarazione implicita di pubblica utilit�), il Provveditorato Regionale alle 00.PP. 
oppure il Ministero dei LL.PP. quando il primitivo decreto emesso dal Provveditorato 
sia viziato di illegittimit� (n. 191). 

Deposito indennit� -Controllo Cassa DD.PP. 
3) Se la Cassa DD.PP. presso la quale per legge devono essere depositate le 
somme dovute al proprietario espropriato per opera di p.u., debba esplicare un 
controllo di legittimit� sostanziale nel deposito in relazione alla sua causale e nell'ordinanza 
prefettizia che lo dispone o debba limitarsi a verificarne soltanto la 
regolarit� formale (n. 192). 

Indennit� 

4) :Se sia legittima la richiesta, da parte dell'Ente espropriante, di autorizzare 
il deposito soltanto di una parte della somma costituente l'indennit� di espropriazione, 
dandosi atto che la parte residua � stata gi� corrisposta all'espropriato (n. 193). 

Lavori di sistemazione di bacini montani 

5) Se in materia di occupazione temporanea di terreni per l'esecuzione dei 
lavori di sistemazione dei bacini montani, qualora la misura dell'indennit� prevista 
dall'art. 50 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 sia stata stabilita di comune accordo 
fra le parti interessate, si possa effettuare il deposito delle somme convenute nella 
Cassa DD.PP. a titolo di depositi obbligatori amministrativi, nel caso di assenza o 
irreperibilit� degli aventi diritto ovvero di impossibilit� di individuazione dei loro 
eredi o di mancata designazione del procuratore all'incasso da parte degli eredi 
stessi (n. 194). 

6) Se nel caso� di occupazione di urgenza, ai sensi dell'art. 71, I. 25 giugno 1865, 

n. 2359, la mancata accettazione dell'indennit� stabilita dal Prefetto, dia luogo al 
procedimento disciplinato dall'art. 72 della stessa legge oppure se, trattandosi di 
terreni soggetti a sistemazione dei bacini montani, ci si debba avvalere, per quanto 
I. 

PARTE II, CONSULTAZIONI 227 

concerne la procedura di determinazione dell'indennit�, degli artt. 50 e 21 r.d. 
30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 194). 

7) Se, qualora l'occupazione temporanea sia effettuata per un biennio ai sensi 
dell'art. 71 I. 25 giugno 1865, n. 2359 e successivamente a norma dell'art. .r;o r.d. 
30 dicembre 1923, n. 3267, siano da applicare, ai fini della determinazione della 
indennit�, i due distinti procedimenti previsti rispettivamente dalle due leggi dianzi 
citate ovvero possa applicarsi il solo procedimento previsto dagli artt. 50 e 21 del 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 194). 
FERROVIE 

Ferrovie concesse -Tasse di trasporto 

1) Se il trattenimento, da parte degli amministratori delle societ� concessionarie 
di ferrovie, delle somme dovute a titolo di tasse di trasporto afferenti al percorso 
delle FF.SS. e riscosse dalle societ� private per conto delle dette FF.SS., configuri 
l'illecito penale di cui all'art. 646 c.p. (n. 355). 

Gestione � La Provvida � Licenza di commercio 

2) Se la vendita negli spacci della "Provvida� di bottiglie di birra chiuse in 
confezioni da 1/3 di litro rientri nella previsione dell'art. 86 del t.u. delle leggi di 
P.S., che richiede la licenza del Questore (n. 356). 

Ristoranti stazioni FF.SS. 

3) Se il Sindaco abbia il potere di prescrivere misure igienico-sanitarie per 
servizi igienici dei ristoranti di stazioni FF.SS. (n. 357). 

Sistemazione a ruolo del personale a contratto di diritto privato 

4) Se, ai sensi della 1. 3 novembre 1963, n. 1443 in relazione all'art. 4 del 

d.P.R. 1192 / 1961 sia legittima la sistemazione in ruolo anche di quei lavoratori 
che non erano utilizzati al 24 novembre 1961 e che pur tuttavia, in base ad una 
interpretazione estensiva del suddetto art. 4 d.P.R. u92/1961, furono assunti a contratto 
di diritto privato (n. 358). 
S) Se l'art. d.P.R. 1192 / 1961, allorquando dichiara che possono essere inquadrati 
in ruolo i lavoratori che non abbiano superato il limite massimo di et� previsto 
per il collocamento in quiescenza dagli ordinamenti dei fondi di previdenza cui 
i medesimi lavoratori risultino iscritti, ha inteso riferirsi al limite minimo di et� 
utile per ottenere il trattamento pensionistico (n. 358). 

IGIENE E SANITA' 

Cimiteri -Distanze 

1) Se nel termine " nuovi edifici � previtso dall'art. 338 t. n. delle leggi sanitarie 
approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che pone un limite per le costruzioni 
intorno ai cimiteri, debbono comprendersi anche i campi da gioco che non abbiamo 
annessi locali destinati ad una occupazione permanente (uffici) (n. 2). 

Ristoranti Stazioni FF.SS. 

2) Se il Sindaco abbia il potere di prescrivere misure igienico-sanitarie per 
servizi igienici dei ristoranti di stazioni FF.SS. (n. 3). 



228. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
IMPIEGO PUBBLICO 

Disciplina giuridica per il personale della Croce Rossa e trattamento economico del 
dipendente in caso di infortunio 

l) Se le norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego siano applicabili 
anche al personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana (n. 566). 

2) Se nell'ipotesi di infortunio che importi per il dipendente della Croce Rossa 
l'impossibilit� di una sua riutilizzazione in servizio, debba la Croce Rossa procedere 
ai versamenti previsti dall'art. 4 l. 19 gennaio lg63, n. 15 fino a quando n�n 
operi l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. l della stessa legge (n. 566). 

Sistemazione a ruolo del personale a co.ntratto di diritto privato 

3) Se, ai sensi della l. 3 novembre 1963, n. 1443 in relazione all'art. 4 del 

d.P.R. 1192/1961 sia legittima la sistemazione in ruolo anche di quei lavoratori 
che non erano utilizzati al 24 novembre 1961 e che pur tuttavia, in base ad una 
interpretazione estensiva del suddetto art. 4 d.P.R. l 192 del 1961, furono assunti 
a contratto di diritto privato (n.567). 
4) Se l'art. 4 d.P.R. II92/ 1961, aliorquando dichiara che non possono essere 
inquadrati in ruolo i lavorator� che non abbiano superato il limite massimo di et� 
previsto per il collocamento di quiescenza dagli ordinamenti dei fondi di previdenza 
cui i medesimi lavoratori risultino iscritti, ha inteso riferirsi al limite minimo di 
et� utile per ottenere il trattamento pensionistico (n. 567). 

Trattenute sugli emolumenti fissi dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 

5) Se l'art. 33 t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato d.P.R. 10 gennaio 1957; n. 3, nel confermare la limitazione 
della pignorabilit�, sequestrabilit� e cedibilit� degli stipendi, salari e pensioni degli 
impiegati dello !Stato alle stesse cause indicate dagli art. 2 alinea e n. 5 del t.u. 

n. 180 del 1950, pur derogandovi col ridurre il limite massimo di un terzo che gli 
stessi prevedevano a quello minore di un quinto, venga a derogare anche le altre 
norme del t.u. 1950, n. 180 diverse dai citati art. 2 alinea e art. 5, limitando anche 
a tutti gli altri casi il grado di pignorabilit�, o se invece detto art. 33 non estenda 
il suo raggio d'azione alle situazioni diverse da quelle contemplate dai suddetti 
art. 2 alinea e art. 5 t.u. 1950 (n. 568). 

6) Se l'ipotesi del concorso di pi� pignoramenti per la stessa causa, non essendo 
dalla legge differenziata da quella di un singolo pignoramento, rientri nella disciplina 
dell'art. 2 alinea t.u. 1950, con la conseguente applicazione della disciplina 
parzialmente modificata dall'art. 33 t.u. 1957 (n. 568). 

7) Se nel caso di concorso di pignoramenti per tributi e per debiti derivanti 
dal rapporto di impiego gli stessi possano colpire una quota maggiore di un quinto 

(n. 568). 
8) Se nel concorso tra pignoramenti pe'r cause diverse di cui una sia quella di 
alimenti dovuti per legge sia rimasto in vigore il capoverso dell'art. 2 t.u. 1950, 
derogante al lo comma dello stesso articolo e se l'art. 33 t.u. 1957 lo abbia modificato 
limitatamente all'ipotesi di concorso di pi� pignoramenti per cause diverse da quella 
di alimenti (n. 568). 

9) Se il concorso di pi� cessioni rientri nella disciplina dell'art. 5 t.u. 1950 e 
pertanto subisca il limite della cedibilit� limitata ad un quinto (n. 568). 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 

10) Se nel concorso di pi� pignoramenti, di cui uno per causa di alimenti, fino 
a concorrenza della met� dello stipendio siano ammissibili successive cessioni (n. 568). 

u) Se nell'ipotesi di concorso di pignoramento non per causa di alimenti con 
cessioni precedentemente effettuate in applicazione dell'art. 68 t.u. 1950, debba essere 
anche rispettato l'art. 2 stesso t.u. come modificato dall'art. 33 t.u. 1957 e se nel 
concorso delle cessioni con pignoramenti anche per causa di alimenti si possa superare 
nel complesso la met� dello stipendio (n. 568). 

12) Se nel concorso tra pignoramenti e delegazioni o ritenute si possa eccedere 
la met� dello stipendio (n. 568). 

13) Se nel caso di concorso di cessioni e delegazioni si possa superare la met� 
dello stipendio (n. 568). 

14) !Se i pubblici impiegati e salariati possano rilasciare delega agli istituti 
previsti dalla legge fino alla met� dello stipendio e salario (n. 568). 

15) Se sono tuttora in vigore le norme di cui agli articoli 61 e segg. del 

t.u. 1950 in merito alle ritenute di ufficio (n. 568). 
16) Se il t.u. n. 180 del 1950, il t.u. del 1957 contemplino il caso di trattenute 
per responsabilit� dei pubb.lid dipendenti e se restino in vigore tutte quelle 
norme che riguardano direttamente le trattenute (n. 568). 

, 17) Se nel caso di trattenuta ai sensi dell'art. I del r.d.l. 19 gennaio 1939 

n. 195 per il concorso con altri pignoramenti o sequestri si possa analogicamente 
far ricorso alle norme sul concorso fra sequestro per debiti verso lo Stato e gli 
altri vincoli esistenti sullo stipendio (n. 568). 
18) Se in caso di condanna dell'impiegato dinanzi alla Corte dei Conti al 
pagamento di una somma allo Stato sia possibile trattenere e incamerare una 
quota dello stipendio nelle forme previste dall'art. 2 t.u. n. 180 anche ai fini dell'eventuale 
concorso con altri vincoli (n. 568). 

19) Se le ritenute, per responsabilit�, sia cautelari che satisfattive e, in quest'ultimo 
caso susseguenti sia a sentenza di condanna sia ad accertamento si 
comportino in modo unitario, siano ammissibili e possano concorrere con altri 
vincoli (n. 568). 

20) Se nel caso di concorso tra cessioni e trattenute possa essere superato il 
limite di due quinti (n. 568). 

21) Se nel concorso fra trattenute, per responsabilit�, delegazioni o ritenute 
per delega e pignoramenti, valgono le stesse regole viste per il concorso di pignoramenti 
(n. 568). 

22) Se nel concorso tra trattenute per responsabilit�, pignoramenti e sequestri, 
cessioni e delega ex art. 58 o ritenute per delega ex art. 6o, n. 180/1950 si possa 
superare l'aliquota della met� dello stipendio, se tale limite si possa superare nel 
caso di concorso dei vincoli sopra indicati con la ritenuta d'ufficio per morosit� 
verso la Cassa DD.PP. (n. 568). 

23) Se sia rimasto in vigore il r.d.I. 19 gennaio 1939, n. 295 sulle trattenute 
per ripartizione di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione 
al pubblico dipendente (n. 568). 

24) E se tale trattenuta possa concorrere integralmente con altri vincoli sul 
trattamento economico al netto delle altre trattenute (n. 568). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

230 

IMPORTAZIONE� ESPORTAZIONE 

Comunit� Economica Europea -Diritto di prelievo 

1) Se la facolt�, concessa agli Stati membri dal paragrafo 3 dell'art. 3 del 
Reg. Comm. CEE 1 ottobre 1963, n. III, (in tema di autorizzazione all'importazione 
in esenzione dal prelievo) di riconoscere come casi di �forza maggiore� 
circostanze diverse da quelle indicate nel paragrafo 2 dello stesso articolo, sia da 
esercitare in base alla assoluta discrezionalit� dei competenti organi amministrativi 
dello !Stato membro ovvero si risolva nella applicazione delle norme e dei 
principi circa la �forza maggiore >>, quali . si desumono dal sistema normativo 
interno di ciascun !Stato membro (n. 33). 

� 2) Se l'ingombro del porto che �abbia impedito lo sdoganamento in tempo 
utile della merce importata costituisca caso di forza maggiore idoneo a giustificare, 
per il nostro diritto e in base ai principi ad esso relativi, la proroga del beneficio 
della esenzione dal diritto di prelievo, previsto dai regolamenti nn. 90, 91 e I I I 
Comm. CEE e dalla L 26 febbraio 1963, n. 259 (n. 33). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Agevolazione tributaria art. 9 l. 6 dicembre 1962 n. 1643 

1) Se il beneficio tiibutario previsto dall'art. 9, 50 comma 1. 6 dicembre 1962, 

n. 1643 per le fusiom di societ� alle quali partecipano societ� gi� esercenti imprese 
elettriche, sia estensibile agli aumenti di capitale, diversi da quelli contemplati 
�nell'ottavo comma, preordinati e contemporanei alle fusioni medesime (n. 202). 

Decadenza dal beneficio fiscale di cui all'art. IO legge reg/sic. 20 marzo 1950 n. 29 
Competenza a pronunciarla 

2) Se la revoca del beneficio fiscale concesso dall'ar. 1o della legge regionale 
siciliana 20 marzo 1950, n. 29 possa essere disposta direttamente dall'Amministrazione 
Finanziaria, qualora alla Amministrazione non venga esibita nei termini 
la documentazione atta a dimostrare il verificarsi delle condizioni cui il beneficio 
stesso � sub�rdinato. 

Sent�nza che accoglie l'azione revocatoria fallimentare 

3) Se la sentenza che dispone una revocatoria fallimenare sia assoggettabile 
solo alla tassa fissa (n. 204). 

Sentenza dichiarativa di nullit� -Assoggettabilit� a tassa fissa -Limiti di applicabilit� 


4) Se la norma di cui all'art. 69 lett. a L.R. che prevede la assoggettabilit� 
a tassa fissa delle sentenze che dichiarano la nullit� assoluta dei negozi giuridici, 
costituisca deroga, oltre che alla regola della tassa graduale di cui all'art. 68 L.R., 
anche a quella della tassa proporzionale (n. 205). 

5) Se le sentenze siano soggette al principio generale stabilito dall'art. 8 L.R. 
secondo il quale le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti 
dell'atto, se anche non corrisponda il titolo e la forma apparente (n. 205). 


PARTE Il, CONSULTAZIONI 231 

IMPOSTA DI CONSUMO 

Societ� concessionarie di autostrade 

l) Se per le societ� concessionarie di autostrade, ai sensi della 1. 24 luglio 1961, 

n. 729, l'esenzione dall'imposta di consumo sia di carattere generale oppure riguardi 
unicamente l'energia elettrica per la illuminazione e segnalazione nell'interno delle 
autostrade (n. 15). 
2) Se l'esenzione dall'imposta di consumo sull'energia elettrica riguardi anche 
l'imposta di consumo statale (n. 15). 

IMPOSTE E TASSE 

Benefici fiscali -Abitazioni non di lusso -Uffici e negozi -Vendita congiunta 
1) Se sia applicabile il beneficio fiscale di cui all'art. 17 1. n. 408 del 1949 
all'ipotesi di vendita di uffici e negozi insieme con singoli appartamenti destinati 
ad abitazioni non di lusso (n. 373). 

Vendita in blocco del fabbricato -Benefici fiscali 
2) Se la vendita di diverse parti del fabbricato, di cui alcune agevolate ed 
soggette alla normale imposta di registro ed ipotecaria, debba essere assoggettata 
al normale trattamento tributario quando sia stato pattuito un prezzo complessvio, 
unico ed indistinto (n. 373) . 

Compensazione con crediti per danni di guerra 

3) Se il credito dello Stato per imposte dirette sia compensabile col debito per 
danni di guerra (n. 374) . 

Imposta sulle aree fabbricabili -Terreni di propriet� della Confederazione dei 
� Commercianti in liquidazione 

4) Se siano esenti dall'imposta sulle aree fabbricabili, a sensi degli artt. 14 
e 15 1. 5 marzo 1963, n. 246, i terreni appartenenti alla Confederazione dei Commercianti 
in liquidazione (n. 375). 

MEZZOGIORNO 

Industrializzazione -Occupazione di area 
iJ Se sia ammissibile l'occupazione in via d'urgenza di un'area sulla quale 
sia da costruire uno stabilimento per la escavazione ed essiccazione di pozzolana 
avvalendosi dei benefici concessi dalla 1. n. 1598 del 1947 sulla industrializzazione 
del me�:zogiorno (n. 28). 

Lavori di sistemazione di bacini montani 

3) Se in materia di occupazione temporanea di terreni per l'esecuzione dei 
lavori di sistemazione dei bacini montani, qualora la misura dell'indennit� prevista 
dall'art. 50 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 sia stata stabilita di comune accordo 
fra le parti interessate, si possa effettuare il deposito delle somme nella Cassa DD.PP. 
e titolo di depositi obbligatori amministrativi, nel caso di assenza o irreperibilit� 
degli aventi diritto ovvero di impossibilit� di individuazione dei loro eredi o di 
mancata designazione del procuratore all'incasso da parte degli eredi stessi (n. 29). 

4) Se nel caso di occupazione di urgenza, ai senis dell'art. 71 1. 25 giugno 1865, 

n. 2359, la mancata accettazione dell'indennit� stabilita dal Prefetto, dia luogo 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

232 

al procedimento disciplinato dallo art. 72 della stessa legge oppure se, trattandosi 
di terreni soggetti a sistemazione dei bacini montani, ci si debba avvalere, per 
quanto concerne la procedura di determinazione dell'indennit�, degli artt. 50 e 
21 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 29). 

5) Se, qualora l'occupazione temporanea sia effettuata per un biennio ai 
sensi dell'art. 71 1. 25 giugno 1865, n. 2359 e successivamente -a norma dell'art. 50 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, siano da applicare, ai fini della determinazione della 
indennit�, i due distinti procedimenti previsti rispettivamente dalle due leggi dianzi 
citate ovvero possa applicarsi il solo procedimento previsto dagli artt. 50 e 21 del 
l�.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 29). 
MONOPOLI 

Tabacchi -Impianti fissi con uso di gas tossico per trattamento dei tabacchi 
Se per l'installazione e l'esercizio di impianti fissi, con uso di gas tossico, per 
il trattamento dei tabacchi infestati dal tarlo, sia necessaria l'autorizzazione ministeriale 
prevista dall'ultimo comma dell'art. 61 r.d. 9 gennaio 1927, n. 1+7 (n. 44). 

OPERE PUBBLICHE 

Costruzione campi sporti'lJi 

Se nel termine � nuovi edifici � previsto dall'art. 388 t.u. delle leggi sanitarie 
approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che pone un limite per le costruzioni 
intorno ai cimiteri, debbano comprendersi anche i campi da gioco che non abbiano 
annessi locali destinati ad una occupazione permanente (uffici) (n. 6o). 

PIANI REGOLATORI 

Rapporti fra piani regolatori e vincoli paesistici 

l) Se, in tema di rapporti fra piani regolatori e vincoli paesistici, il Ministero 
della P. I., anche in caso di preventivo concerto nella elaborazione del piano regolatore 
o di preventivo esame del piano particolareggiato, rimanga sempre libero 
di diversamente valutare le singole situazioni di fatto, e, motivando adeguatamente, 
di imporre� vincoli e limitazioni anche maggiori di quelle previste dai piani stessi 
senza incorrere nel vizio di eccesso di potere per contraddittoriet� con precedente 
comportamento (n. 10). 

Manufatto abusivo -Pagamento di indennit� -Criterio di determinazione 
2) Se sia esatto criterio di determinazione dell'indennit� di cui all'art. 5r 

1. 29 giugno 1939� n. 1497 la valutazione del �profitto� mediante detrazione d4 
costo dell'opera e delle spese generali dal valore venale dell'opera stessa (n. lol). 
Procedura per demolizione o .pagamento d'indennit� -Sequestro conservativo 
3) Se possa la . p.a., nel corso della procedura di demolizione di fabbricati 
costruiti in violazione della legge sulla tutela delle bellezze naturali, cautearsi 
mediante richiesta di sequestro conservativo (n. 10). 

Piani regolatori -Piani Territoriali Paesistici -Termine di efficacia a quo 
4) Se la operati,vit� dei Piani territoriali paesistici decorra immediatamente 
dall'atto della loro pubblicazione :r:iell'Albo dei Comuni interessati (n. 10). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

233 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

Disciplina gi,uridica per il personale della Croce Rossa -Trattamento economico 
del dipendente in caso di infortunio 

1) Se le norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego siano applicabili 
anche al personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana (n. 47). 

2) Se nell'ipotesi di infortunio che importi per il dipendente della Croce Rossa 
l'impossibilit� di una sua riutilizzazione in servizio, debba la Croce Rossa procedere 
ai versamenti previsti dall'art. 4 1. 19 gennaio 1963, n. 15 fino a quando non operi 
l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 1 della stessa legge (n. 47). 

PREZZI 

C.P.P. -Competenza a determinare il prezzo di vendita del latte alimentare 
Se la 1. 9 agosto 1948, n. 1079, con l'abrogazione del d.l. c.p.s. 29 ottobre 1947, 

n. u72, abbia fatto venire meno la competenza del Comitato Prezzi alla determinazione 
del prezzo del latte destinato ad usi alimentari (n. 58). 
SENTENZA 

Revocatoria fallimentare 

1) Se la sentenza che dispone una revocatoria fallimentare sia assoggettabile 
solo alla tassa fissa (n. 19). 

Sentenza dichiarativa di nullit� -Assoggettabilit� a tassa fissa 
Se la norma di cui all'art. 69 1. lett. c L.R. che prevede la assoggettabilit� a 
tassa fissa delle sentenze che-dichiarano la nullit� assoluta dei negozi giuridici 
costituisce deroga, oltre che alla regola della tassa graduale di cui all'art. 68 L.R., 
anche a quella della tassa proporzionale (n. 20). 
3) Se le sentenze siano soggette al principio generale stabilito dall'art. 8 L.R. 
secondo il quale le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti 
dell'atto, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (n. 20). 

SOCIETA' 

Fusione di societ� -Agevolazione trib. art. 9 l. 6 dicembre 1962 n. 1643 
Se il beneficio tributario previsto dall'art. 9, Vo comma 1. 6 dicembre 1962, 

n. 1643 per le fusioni di societ� alle quali partecipano societ� gi� esercenti imprese 
. elettriche, 
sia estensibile agli aumenti di capitale, diversi da quelli contemplati 
nell'ottavo comma, preordinati e contemporanei alle fusioni medesime (n. 106). 

STRADE 

Costruzioni lungo ,le strade statali 

1) Se le limitazioni ed i divieti posti dall'art. 1 del r.d. 1740/1933 sia ai nn. II, 
136 e 13 che al penultimo comma operino anche nelle zone che sono regolate, 
nel particolare settore, dalla potest� regolamentare dei Comuni o con piani regolatori 
o con piani di ampliamento o con particolari deliberazioni (n. 56). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

234 

2) Se per le costruzioni lungo le strade sia rilevante la nozione di centro 
abitato fornita dallo art. 2 del t.u. 393 del 1959 e dall'art. l del relativo Regolamento 
(n. 56). 

3) Se le autorit� competenti, indicate dall'art. l n. II del r.d. 1740/33 e dal 
penultimo comma del medesimo art. l sono rispettivamente le autorit� locali e 
l'A.N.A.(S. (n. 56). 

Societ� concessionarie di autostrade -Imposte di consumo 

4) Se per le societ� concessionarie di autostrade, ai sensi della I. 24 luglio 1961, 

n. 729, l'esenzione dall'imposta di consumo sia di carattere generale oppure riguardi 
unicamente l'energia elettrica per la illuminazione e segnalazione nell'interno delle 
autostrade (n. 57). 
5) Se l'esenzione dall'imposta di consumo sull'energia elettrica riguardi anche 
l'imposta di consumo statale (n. 57). 

TERREMOTI 

Intervallo isolamento zone sismiche -L. n. 1648/1962 

1) Se la nuova misura dell'intervallo di isolamento degli edifici nelle zone 
sismiche fissata dalla I. 25 novembre 1962, n. 1648 sia applicabile alle costruzioni 
anteriormente autorizzate ma non ancora eseguite (n. 21). 

2) Se sia altres� appli~abile alle opere murarie autorizzate e contemplate prima 
dell'entrata in vigore della nuova legge e che non hanno ancora costruzioni finitime 
(n. 21). 

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VARIET� 


MINIMA MORALIA 

Nel quale si dimostra che ai, giudici si addica la tolleranza e la pazienza. 

Filiberto De Thurin, Consigliere alla Corte di Parigi, uomo dotto e sagace, aveva 
la innocente mania, nei momenti di ozio, di dedicarsi a lavori domestici. 

Un pomeriggio si present� alla sua casa un cavaliere che voleva sollecitargli 
un suo processo. Non essendovi in quel momento domestici, fu lo stesso consigliere, 
c~e si rec� ad aprire vestito dimessamente, tenendo in mano un candeliere (era appena 
risalito dalla cantina dove aveva a lungo trafficato). �Buon uomo -disse il cavaliere 
-c'� il consigliere? . .,>> �Che buon uomo e buon uomo l -rispose il De Thurin, 
che teneva molto al riguardo dovuto alla sua carica -voi siete un impertinente!... �. 

Il cavaliere, ritenendosi offeso, appiopp� al consigliere due ceffoni e si ritir�. 

Raccontato l'episodio ad alcuni amici, non senza una certa compiacenza, il 
cavaliere seppe di essersela presa con il consigliere in persona. Si pu� immaginare 
come rimase sbigottito. 

Fissato il processo; come se nulla fosse accaduto, il consigliere De Thurin voltosi 
al cancelliere disse ad alta voce: � Cancelliere, chiamate la causa dello schiaffeggiatore 
'" e la decise dando ragione al cavaliere che era nel suo buon diritto. 

Mentre il <wnsigliere usciva dal palazzo, il cavaliere gli si fece incontro pi� morto 
che vivo. _ � Imparate a non percuotere le persone -gli disse il De Thurin -avete 
vinto il vostro processo �. 

Sembra sicuro, come riferiscono fonti degni di fede, che quel cavaliere, non 
ebbe pi� a percuotere persona alcuna. 

Nel quale si dimostra come la fretta non si addica ai magistrati nell'esercizio delle 
loro funzioni. 

-Il Presidente Verdun tormentava una volta l'Avvocato Desnojers perch� abbreviasse, 
e Desnojers non aveva ancora detto niente se non � Signori, io sono appellante 
�. Desnojers, senza dare mostra di nulla continu�: �Signori, io sono appellante, 
contro una sentenza del Giudice di Challeraut... �. 

� Che significa Challeraut? � interruppe il Presidente. � Signori, � per abbreviare 
-rispose Desnojers -� in luogo di Chatelleraut �. 
Sembra, e nulla sta contro questa affermazione, che il Presidente Verdun si 
sia in seguito astenuto dall'invitare gli avvocati ad abbreviare. 

(Tallement des R�aux -Historiettes, sub nomine). 



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STAB. ARISTIDE STADERINI S. p. A. 
ROMA ~ VIA BACCINA, 45