ANNO XVI -N. 6 NOVEMBRE -DICEMBRE 1964 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione di servizio INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE . pag. 985 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE )) 1027 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE )) 1063 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA li 1111 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA li 1133 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE li 1163 Sez<ione settimo: GIURISPRUDENZA PENALE � 1185 Parte seconda: RASSEGNE -QUESTIONI -CONSULTAZIONI VARI ETA' RASSE�GNA DI DOTTRINA pag. 193 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE . � 199 QUESTIONI > 213 CONSULTAZIONI li 220 VARIETA' � 23!> Le sezi�oni dello parte p�rima sono curate, nell'ordine, d.agli avvocati: Michele Sovarese, Giorgio Zagari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Leonida Correa�le, Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova; le rassegne di dottrina e legislazione dagli ovvocoti: Benedetto Saccari e Ma.r.io Fanelli. Coordinamento generale: avvocati Aristide Salvatori e Ugo Gargiulo. Elenco delle principali annotazioni a sentenze L. TRACANNA, Costituzionali<t� degli inrerventi legislativi m materia di tariffe prafes&onali . pag. 990 G. MAJNDO', Il potere di controllo dello Stato ruJle scuole private � 1028 G. MANDO', In tema di rapporti tra gli Uffici esecuzioni, e protesti ed ri propri dipendenti Unici notificazioni, 1042 F. CARUSI, In tema di oonce88ioni d'mo dii beni pubblici 1065 G. GUGLIELMI, Questione di legittimit� oostituzioook delle concordatarie norme � 1097 P. FIORI, In tema dii redazione deri pialni regolatori di zona da parte dei Consorzi per lo sviluppo industriile . 1111 P. V. DI TARSIA DI BELMONTE, L'imposta di ti<tolo ed il dii1'itto al rimborso nell'~poitesi di riforma della sentenza � 1138 G. DEL GRECO, In tema di tempestivit� delle riserve . � 1179 G. GUGLIELMI, La cessazione del, giooco d'azZM<lo in Tao1'mina � 1191 INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE -Concessione -Decadenza per decorso dei termini stabiliti per la derivazione e l'utilizzazione delle acque -Necessit� di preventiva diffida o messa in mora -Non sussiste, rr71. -Concessione di varianti -Nulla osta a cessione di utenza -Necessit� di provvedimenti formali -Inammissibilit� di equipollenti, 1170. -Controversie tra privati -Derivazione di acqua pubblica -Competenza, 1166. -Danni derivati da concessioni di acque pubbliche -Responsabilit� esclusiva del concessionario, 1168. -Domanda di varianti -Rigetto per mancata sottoscrizione del disciplinare -Obbligo di preventiva fissazione di termine -Non sussiste, rr 71. -Domande di derivazione -Concorrenza eccezionale -Accertamenti sulla ricorrenza dei presupposti -Portata Limiti, 1173. -Domande di derivazione -Concorrenza eccezionale -Sfruttamento di miniera -Maggiore impiego di mano d'opera -Costituiscono speciali motivi di pubblico interesse, 1173. -Tribunale delle Acque -Parte contumace -Appello -Termine -Decorrenza, 1166. -V. anche Competenza e giurisdizione. AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ED ENTI PUiBBLICI -Notificazione della citazione ad Ammm1strazione statale non eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato -Nullit� assoluta -Rilevabilit� d'ufficio, 1109. -V. anche Competenza e giurisdizione, Comune. APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Pagamento di corrispettivi -Ritardo nella compilazione degli atti amministrativi e contrattuali -Obbligo di pagamento degli interessi, con nota di G. DEL GRECO, rr78. -Appalto di opere pubbliche -Riserve Fatti accertabili in ogni tempo -Decadenza -Esclusione, con nota di G. DEL GRECO, rr78. -V. anche Arbitrato, Imposta di registro. APPELLO -Appello incidentale -Termine di propos1z10ne -Udienza di prima comparizione -Nozione, 1096. ARBITRATO -Ampliamento della domanda indicata in riserva -Ammissibilit�, rr75. -Mancata approvazione del collaudo Domanda di arbitrato -Proponibilit� Limiti, con nota di G. DEL GRECO, 1178. -Opere pubbliche -Appalto -Controversie -Competenza arbitrale -Limiti, rr63. -Richiesta di deposito della relazione riservata di collaudo -Inammissibilit�, u75. ATTO AIMMINIS'IlRATIVO -Autorizzazione all'impianto ed esercizio di distributori di carburante -Definitivit� -Revoca ed annullamento delle stesse -Non definitivit�, con nota di S. ROSA, 1122. -Autorizzazione -Termine finale di efficacia -Irrilevanza, con nota di s. ROSA, II 22. -Provvedimento prefettizio regolante l'orario dei negozi -Distinzione della categoria dei grandi magazzini dai comuni negozi -Legittimit�, u21. -Ricorso gerarchico -Provvedimento prefettizio regolante l'orario dei negozi -Definitivit� implicita, u21. -V. anche Competenza e giurisdizione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VI BELLEZZE NATURALI -Decreto ministeriale di annullamento del nulla osta della Sovraintendenza ai Monumenti a edificare per erronea indicazione del rapporto tra superficie coperta e scoperta -Irrilevanza di tale elemento dell'istruttoria -Eccesso di potere -Sussistenza, 1125. -Dichiarazione di notevole interesse pubblico -Pubblicit� eseguita ai sensi della 1. n. nS del 1922 -Funzione ed effetti, II26. -Ordinanza sindacale di annullamento di licenza edilizia sul presupposto dell'annullamento del nulla osta della \Sopraintendenza Legittimit� del nulla osta per il venir meno del decreto ministeriale che ne aveva disposto l'annullamento -Reviviscenza della licenza edilizia, l l 2 5. -Pretesa difformit� della disciplina urbanistica -Omessa impugnazione della licenza edilizia -Carenza di interesse, l 125. CASSAZIONE -Controricorso -Esposizione sommaria dei fatti -Desumibilit� dagli argomenti addotti a confutazione del ricorso -Sussistenza del requisito, l 106. -Memorie illustrative -Non possono contenere nuovi motivi o illustrare nuove questioni, 1 w9. ~ Osservanza dei limiti esterni della giurisdizione attribuita al giudice speciale -Violazioni interne di norme giuridiche da parte del giudice speciale: incensurabilit�, 1040. -Potest� della Corte di Cassazione di esaminare anche d'ufficio non solo la ammissibilit� del ricorso ma anche quella dell'impugnazione di cui ha preso cognizione il giudice della sentenza impugnata per cassazione, l w8. -V. anche Esecuzione forzata, Imposte e tasse, Impugnazione. COLLEGIO - V. Enti pubblici. COMMISSIONI TRIBUTARIE - V. Imposte e tasse. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Acque pubbliche -Grandi e piccole derivazioni -Occupazione provvisoria di immobili -Autorizzazione -Attribuzione -Non spetta all'a.g.o., w52. -Atti della p.a. -Controversie -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Criterio di discriminazione, con nota di G. MANDO', w27. -Consiglio di Stato Giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego Sindacato di legittimit� della Corte di Cassazione -Limiti, w40. -Espropriazione per p.u. -Determinazione della indennit�� -Accertamento tecnico preventivo in pendenza del procedimento espropriativo -Ammis-sibilit�, w47. -Impiego pubblico -Ente nazionale di assistenza sociale: natura giuridica Controversie con i propri dipendenti: giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, w40. -Istruzione pubblica -Scuole private Vigilanza del Provveditore agli Studi Non sussiste -Controversia -Giurisdizione a.g.o., con nota di G. MANDO', w27. -Parrocchia -Beneficio parrocchiale Provvista -Provvedimenti dell'Autorit� ecclesiastica -Sindacato del Giudice italiano -Esclusione -Difetto di giurisdizione -Fattispecie, io53. -Provvedimenti di istruzione preventiva -Natura giurisdizionale -Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit�, 1046. -Sentenza della Sezione Specializzata Agraria -Nullit� della sentenza Rimessione della causa al giudice competente -Concorrente difetto di giurisdizione per improponibilit� della domanda -Carattere assorbente, w45. -Uso dei beni demaniali -Negozio di diritto pubblico -Proroga legale dei contratti agrari -Inapplicabilit� -Controversia -Difetto di giurisdizione dell'a. g.o., rn46. -V. anche Cosa giudicata, Ufficiale giudiziario. INDICE VH COMUNE -Contratti di enti locali -Visto di esecutivit� del pref�tto -Rifiuto per considerazioni di convenienza economica -Legittimit�, I 120. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Concessioni di uso dei beni pubblici Natura � giuridica, 1063. -V. anche Demanio. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI -V. Regione Siciliana, Trentino -Alto Adige. �oNTRATTI AGRARI -V. Competenza e giurisdizione. CORTE COSTITUZIONALE Pronunzia di incostituzionalit� -Effi cacia retroattiva -Limiti, 1045. Questione di legittimit� costituzionale proposta in via incidentale -Rilevanza nel giudizio di merito -Riferimento all'intero giudizio, e non soltanto al grado nel corso del quale viene sollevata la questione -Esclusione, 1008. -COSA GIUDICATA -Giudicato sulla giurisdizione -Presupposti, 1039. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA V. Edilizia popolare ed economica, Esecuzione fiscale, Imposte e tasse, Legge, Notaio, Ordinamento giudiziario, Previdenze ed assistenze, Procedidimento civile, Procedimento penale, Professioni, Trattati. DEMANIO E PATRIMONIO -Beni pubblici -Regime giuridico, 1o63. Concessione di utilizzazione di bene demaniale -Incompatibilit� con la disciplina legale delle locazioni di immobili urbani, con nota di F. CARUSI, 1064. Demanio stradale -Natura delle facolt� dei proprietari latistanti., con nota di F. CARUSI, 1064. Destinazione del bene demaniale all'uso eccezionale -Concessione costitutiva -Effetti, con nota di F. CARUSI, 1064. Usi speciali ed usi eccezionali -Tutela possessori nei rapporti tra privati, con nota di F. CARUSI, 1o65. -Uso eccezionale del bene demaniale Fonte -Concessione amministrativa, con nota di F. CARUSI, 1064. -Utilizzazione dei beni demaniali Varie specie di uso dei medesimi, con nota di F. CARUSI, 1064. -V. anche Competenza e giurisdizione, Concessioni amministrative. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Case per lavoratori -Contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (INA-Casa) -Contrasto con gli artt. 23 e 42 Cost. Esclusione, 1024. ELETTRODOTTO -Attraversamento di linee ferroviarie Concerto tra i Ministri dei Trasporti e dei LL.PP. -Non necessario -Nulla osta delle FF.SS. -Sufficienza, 1117. Servit� di elettrodotto con vincolo di inamovibilit� -Dichiarazione di p.u. con valutazione dell'interesse pubblico all'inamovibilit� -Caducazione della dichiarazione di p.u. -Nuova dichiarazione -Riesame dell'interesse pubblico all'inamovibilit� -Necessit� Esclusione -Nuovo decreto riferentesi alla domanda contenente la richiesta del vincolo di inamovibilit� -Motivazione � per� relationem � -Ammissibilit�, 1117. -Tracciato eccessivamente gravoso per il privato -Mancata segnalazione da parte del privato dell'eccessiva onerosit� del progetto e della possibilit� di un diverso tracciato egualmente rispondente allo scopo -Difetto di istruttoria -Insussistenza, 1 1 1 7. V. anche Espropriazione per p.u. ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE Segretario del seggio elettorale -Necessit� di residenza nel Comune -Limitazione della libert� di voto -Insussistenza, 998. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VIII ENTI E BENI ECCLESIASTICI -V. Competenza e giurisdizione. ENTI PUBBLICI -Organi individuali o collegiali -Funzionari onorari -Durata limitata o illimitata -Principio della � prorogatio " -Casi di disapplicazione -Durata illimitata -Provvedimento che dichiara la cessazione dal servizio di funzionari onorari componenti l'organo collegiale e la nomina di altri Natura -Competenza -� atto di controllo, di competenza dell'autorit� tutoria -Fattispecie, 1129. -V. anche Comune, Controinteressato, Espropriazione, Riforma fondiaria, Ufficiale giudiziario. ESECUZIONE FISCALE -Inammissibilit� dell'opposizione� agli atti esecutivi sui mobili del debitore da parte del coniuge o di parenti o affini entro il terzo grado -Ricorso all'Intendente di Finanza ed azione giudiziaria contro l'esattore -Contrasto con gli artt. 3, z4 e 4z Cost. -Non sussiste, 998. ESECUZIONE FORZATA -Opposizione agli atti esecutivi -Mezzo di impugnazione ammissibile contro la sentenza che la definisce -Ricorso per cassazione e non gi� appello, 1093. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Acque minerali -Autorizzazione alla vendita -Protezione igienica -Espropriazione da parte del concessionario dell'area destinata a zona di protezione -Necessit� -Esclusione, 1116. -Decreto di occupazione -Annullamento -Causa civile per risarcimento dei danni -Nuovo decreto in pendenza di essa -Validit�, 1118. -Decreto di occupazione -Annullamento -Nuovo decreto di occupazione relativo agli stessi beni gi� detenuti in base al primo decreto -Validit�, I I 18. -Industrializzazione del Mezzogiorno Consorzi per lo sviluppo industriale Approvazione degli statuti e dei piani di zona -Rapporti -Dichiarazione di p.u. �ex lege " -Intervento sul territorio mediante espropriazioni anteriormente all'approvazione dei piani -Legittimit�, con nota di P. FIORI, 1111. -Industrializzazione del Mezzogiorno Consorzi per lo sviluppo industriale Interventi sul territorio -Dichiarazione di p.u. �ex lege � -Piani regolatori territoriali -Funzione -Espropriazione anteriore ai piani -Limiti, I llZ. -Occupazione d'urgenza di immobili per l'esecuzione dei lavori di costruzione di autostrade -Momento del trasferimento della propriet� Data di emissione del decreto espropriativo, 1085. -Occupazione d'urgenza predisposta per una futura espropriazione -Termine biennale di liceit� -Si applica, 1085. -Occupazione temporanea -Autonomia dei due istituti, 1084. -Servit� di elettrodotto -Richiesta di dichiarazione di p.u. e di decreto di asservimento da parte di societ� gerente elettrodotti -Atto di ordinaria amministrazione, 1 1 1 7. Servit� di elettrodotto -Richiesta del decreto di asservimento e della dichiarazione di p.u. -Scadenza del termine prescritto per le espropriazioni e i lavori -Nuova dichiarazione di p.u. Nuova richiesta del decreto di asservimento -Necessit� -Esclusione, 1117. -Stato di consistenza -Avviso di fissazioni del sopraluogo -Omessa indicazione del luogo dell'accesso -Irrilevanza, 1119. -V. anche Competenza e giurisdizione. FERROVIE -V. Elettrodotto. GIUOCO D'AZZARDO -Case da giuoco -Sequestro dell'azienda e contemporanea autorizzazione, da parte del Pretore, a continuare esercizio del giuoco d'azzardo -Contraddittoriet�, con nota di G. GUGLIELMI, 1190. -Esercizio di casa da giuoco in Taormina -R.d. 31 maggio 1935, n. 1410, INDICE IX istitutivo dell'E.T.A.L. (Ente Turistico Alberghiero della Libia) -Non contiene autorizzazione ad istituire case da giuoco, con nota di G. GUGLIELMI, u90. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Controinteressato Costituzione di Consorzio industriale -Impugnativa dello Statuto -Enti che hanno promosso la costituzione del Consorzio Non sono controinteressati, con nota di P. FIORI, II I I. -Interesse ad agire in tema di cariche pubbliche -Intervento in giudizio Provvedimenti di nomina di organi istituzionali di enti pubblici -Impugnativa da parte del Presidente dell'ente -Inammissibilit�, Fattispecie, u29. -Procedimento dinanzi al Consiglio di Stato -Intervento �ad opponendum� Semplice interesse di fatto al mantenimento dell'atto impugnato -Legittimazione -Sussistenza, 1 124. -Ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato -Notifica a un solo controinteressato -Integrazione del contraddittorio -Superflua in caso di manifesta infondatezza del ricorso, II2I. GUERRA -Guerra -Contratti di gnerra -Commissario liquidatore -Provvedimenti Rimedi -Competenza del Consiglio di Stato o dell'a.g.o. -Criterio di discriminazione, 1038. -Contratti di guerra -Commissario liquidatore -Poteri di trasformazione Fattispecie -Insindacabilit� del g.o., 1038. - V.. anche Competenza e giurisdizione. IMPIEGO PUBBLICO - V. Competenza e giurisdizione. IMPOSTA DI REGISTRO -Atto con pluralit� di trasferimento e contestuale pluralit� di usufrutto a favore di persone diverse -Aliquota stabilita per valori inferiori a un milione -Operativit� per ogni singolo rapporto giuridico, 1145. -Case di abitazione non di lusso di nuova costruzione -Trasferimento contestuale della propriet� e dell'usufrutto a soggetti diversi -Agelovazione fiscale dell'art. 17 della 1. 2 luglio 1949, n. 408 -Applicabilit� alla costituzione dell'usufrutto -Esclusione, 1145. -Contenzioso -Azione giudiziaria Domanda riconvenzionale oltre il termine di sei mesi -Inammissibilit�, u33. -Imposta di titolo -Applicabilit� -Presupposti, con nota di P. V. DI TA!RSIA DI BELMONTE, u38. - Presunzione dell'art. 47 legge di registro -Deroga contenuta nell'articolo unico legge n. 23 del 1952 -Caratteri, II55� -Presunzione dell'art. 47 legge registro -Effetti, u55. -Vendita o appalto -Criterio dell'approvvigionamento delle cose successivamente al contratto -Applicabilit�, u33. -Vendita o appalto -Criteri di cui all'art. 1 1. 29 luglio 1941, n. 771 -Efficacia, II33. -Vendita o appalto -Criterio della ordinaria produzione -Riguarda i soli fabbricanti e non i commercianti, u33. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - V. Imposte e tasse. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Deduzioni di passivit� dall'attivo ereditario -Debito di imposta di famiglia -Esclusione -Limiti, u48. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Zolfo -Atti dell'Ente Zolfi italiani, con nota di G. MANDO', 1153. IMiPOSTE E TASSE -Competenza territoriale -Giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha proceduto all'accertamento, 1133. -Disposizioni del t.u. delle imposte dirette che subordinano a denuncia fiscale l'azione giudiziaria relativa a cespiti classificabili in R. M. cat. A RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO X Contrasto con gli artt. 101, 104 e 124 della Costituzione -Esclusione, 995. -Imposte indirette -Ricorso alla Corte di Cassazione contro decisioni delle Commissioni delle Imposte -Decisione della Commissione Provinciale in materia di valutazione -Ammissibilit�, u58. -Imposte indirette -Ricorso alla Corte di Cassazione contro decisioni delle Commissioni delle Imposte -Decisione della Commissione Provinciale di valutazione su questioni. di applicazione della legge -Questione sull'applicabilit� del sistema di valutazione automatica -Incompetenza -Sussiste, 1158. -Legge tributaria sulle successioni Disposizione che subordina l'inizio o la prosecuzione delle azioni giudiziarie alla prova dell'avvenuto pagamento dei tributi, o della loro esenzione o dilazione -Illegittimit� costituzionale in riferimento all'art. 24 della Costituzione, 1004. -Procedimenti innanzi alle Commissioni -Appello dell'Ufficio alla Commissione Centrale -Notificazione ex art. 89 del r.d. II luglio 1907, n. 56o e 38 del t.u. .19 gennaio 1958, n. 645 -Mancata sottoscrizione da parte del consegnatario -Nullit� -Esclusione, 1151. --Procedimenti innanzi alle Commissioni -Notificazione di atti processuali Firma dell'originale da parte del consegnatario -Necessit� per le forme previste dagli artt. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 56o e 38 del t.u. 19 gennaio 1958, n. 645, u50. -Procedimenti innanzi alle Commissioni -Notificazioni di atti processuali -Forme consentite -Artt. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 56o e 38 t.u. 19 gennaio 1958, n. 645, oppure 137 e segg. e.e. con eccezioni previste, .I 150. -Ricorso alla Corte di Cassazione contro decisioni delle Commissioni delle Imposte -Termine -Decorrenza, 1158. IMPUGNAZIONE -Ammissibilit� del mezzo di impugnazione -Definizione data dal giudice all'azione Rilevanza -Tesi prospettata dalla parte -Irrilevanza, 1093. -D~chiarazione o motivi spediti a mezzo posta o per telegramma -Termini Riferimento al momento della spedizione, 1185. -Impugnazione straordinaria -Ricorso per revocazione proposta in via incidentale autonoma -Necessit� del previo deposito per multa, 1108: -Ricorso incidentale per cassazione Quando � necessario -Quando non � necessario, 1108. ISTRUZIONE PUBBLICA -V. Competenza e giurisdizione. LAVORO -Infortuni sul lavoro -Assicurazione obbligatoria -Esonero del datore -di lavoro dalla responsabilit� civile -Ambito di applicazione, 1106. -V. anche Previdenza ed assistenza, Infortuni sul lavoro. LEGGE -Legge penale -Circostanze del reato Circostanza attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio Contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione -Esclusione, 1013. -Riserva di legge in materia penale Legge sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande -Decreti del Ministro della Sanit� per l'autorizzazione all'uso di additivi chimici Violazione della riserva di legge Esclusione, 1001. MEZZOGIORNO -V. Espropriazione per p.u. MINIERE -Acque minerali e stabilimenti termali -Autorizzazione per la vendita delle acque -Competenza Ministero della Sanit� -Autorizzazione per l'esercizio degli stabilimenti termali -Competenza del Medico provinciale, .II 15. -Acque minerali -Provvedimento ministeriale di annullamento per incompetenza del decreto con cui il Medico provinciale ampliava la zona di protezione di una sorgente minerale -Decreto ministeriale che dispone detto ampliamento -Contraddittoriet� di provvedimenti -Insussistenza, 1116. INDICE XI -Acque minerali -Decreto del Ministero della Sanit� di ampliamento della zona di protezione di una sorgente minerale -Attivit� di vigilanza sanitaria -Competenza -Sussistenza -Estensione al settore minerario dei poteri di vigilanza dell'autorit� sanitaria Inammissibilit� -Potere ministeriale di imposizione di un vincolo di inedificabilit� nelle zone di protezione Esclusione, 1116. -V. anche Acque pubbliche, Espropriazione per p.u. NOTAIO -Onorari -Riduzione di onorari disposta per legge su atti di un particolare tipo -Art. 8, comma 8, 1. n. 454 del 11)61 -Preteso contrasto con art. 3 Cost. -Esclusione, con nota di L. TRACANNA, 990: -Onorari -Riduzione di onorari disposta per legge su atti di un particolare tipo -Art. 28, comma 8, 1. n. 454 del 1961 -Preteso contrasto con art. 25, comma 1, Cost. -Infondatezza della questione incidentale di legittimit� costituzionale, con nota di L. TRACANNA, 990. - Onorario -Riduzione di onorari disposta per legge su atti di un particolare tipo -Art. 8, comma 8, 1. n. 454 del 1961 -Riduzione a met� delle tariffe relativamente ad atti inerenti all'applicazione delle leggi sulla piccola propriet� contadina -Preteso contrasto con artt. 3, 35, comma 1, 36 comma 1, Cost. -Esclusione, con nota di L. TRACANNA, 990. NOTIFICAZIONE -Luogo -Omesso indicazione nella relata -Criteri, u87. OPERE PUBBLICHE - V. Arbitrato. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -Mancanza o impedimento. di un giudice del tribunale -Possibilit� di costituire il collegio mediante supplenza di un vice-pretore, anche onorario Contrasto con l'art. 1o6 Cost. -Esclusione, 1002. PESCA - Diritto esclusivo -Contenuto, 1174. POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE - V. Demanio. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Assicurazione obbligatoria per l'invalidit�, la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano superato, rispettivamente, il 600 ed il 550 anno di et� -Illegittimit� costituzionale della normativa per eccesso rispetto alla delega legislativa -Esclusione, IOI 1. PROCEDIMENTO CIVILE -Foro della p.a. -Contrasto con le disposizioni costituzionali concernenti il principio di eguaglianza, il diritto di difesa e la precostituzione del giudice Esclusione, 1017. -Intervento del terzo ad istanza .di parte -Tardivit� della chiamata in causa -Ammissibilit� in caso di accettazione del contraddittorio da parte del terzo, 1094. -Litisconsorzio necessario -Controversie relative ad obbligazioni solidali Non sussiste, 1105. -Morte o perdita di capacit� della parte costituita -Morte o impedimento del procuratore costituito -Interruzione del proce~so -De\'e essere dichiarata dal giudice -Soggetti legittimati a dolersi della irregolare prosecuzione del processo, rn82. -V. anche Imposta di registro, Imposte e tasse. PROCEDIMENTO PENALE -Notificazione -Incompletezza dell'atto notificato -Omissione del mezzo di impugnazione -Ricorso del P.M. Inammissibilit� -Eventuali nullit� assolute della sentenza impugnata -Esame da parte del giudice di secondo grado -Ammissibilit�, con nota di G. GUGLIELMI, 1190. -Obbligo di assunzione della difesa d'ufficio da parte degli avvocati e dei procuratori -Contrasto con gli artt. 24 e 35 della Costituzione -Esclusione, 1014. - Sentenza di appello che pronuncia su fatti non contestati e non rientranti n~ll'oggetto del giudicato di primo grado -Nullit�, con nota di G. GUGLIELMI, 1190. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO XII PROFESSIONI -Tariffe professionali -Riduzione con legge -Preteso contrasto con art. 36, comma 1, Cost. -Esclusione, con nota di L. TRACANNA, 989. PUBBLICO UFFICIALE -Delitti di violenza, minaccia, oltraggio -Esimenti -Atto arbitrario del p.u. -Nozione, u87. REATO Rapporto di causalit� -Cause sopravvenute -Nozione -Inesattezza della diagnosi e inido.eit� della terapia adottata dal sanitario -Esclusione del nesso causale -Condizioni -Fattispecie ,1186. - V. anche Legge. REATO FINANZIARIO Oli minerali -Regime fiscale -Trasporto senza certificato di provenienza -Irrilevanza che la merce abbia assolto all'obbligo del tributo o ne sia esente, 1189. RESPONSAmLITA' CIVILE -Costruzione e manutenzione di opere pubbliche -Onere di diligenza della p.a. -Limiti, u64. -Fatto illecito permanente -Decorrenza del termine di prescrizione, 1168. - V. anche Acque pubbliche, Espropriazione per p.u. RICORSI AMMINISTRATIVI - V. Ricorso straordinario. RICORSO STRAORDINARIO -T.u. 26 giugno 1924, n. w54, art. 34, secondo e terzo comma -Posizione del ricorrente e dei cointeressati Principio dell'alternativit� del ricorso straordinario col ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato -Illegittimit� costituzionale, w59. RIFORMA FONDIARIA -Insequestrabilit� ed impignorabilit� dei diritti dell'assegnatario a favore dei soggetti diversi dall'Ente riforma Non sussiste per i frutti percetti, w88. SENTENZA -Correlazione con l'accusa contestata Imputazione comprendente gli estremi essenziali del fatto valutato in sentenza -Insussistenza del pregiudizio per la difesa -Contestazione per furto. e condanna per ricettazione -Legittimit�, u86. - V. anche Competenza e giurisdizione. SICILIA -Region' Siciliana -�Conflitto di attribuzione con lo Stato -Atti dell' Assemblea Regionale Siciliana -Soggezione alla giurisdizione dello Stato, 985. STRADE - V. anche Demanio. TRATTATI INTERNAZIONALI -Patti Lateranensi -Natura giuridica Efficacia di norme costituzionali -Eccezione di legittimit� costituzionale sollevata in via incidentale -Inammissibilit�, con nota di G. GUGLIELMI, 1097. TRENTINO-ALTO ADIGE -Competenza per la costituzione del Comitato provinciale della caccia in provincia di Bolzano -Appartenenza alla Regione, 1005. -Conflitto di attribuzione con la Regione sollevata dalla Provincia di Bolzano in relazione all'art. 13, secondo comma, dello Statuto -Attribuzioni derivanti da leggi ordinarie richiamate dalla disposizione statutaria -Ammissibilit� del conflitto, 1005. UFFICIALE GIUDIZIARIO -Rapporti con i dipendenti -Controversie -Giurisdizione ordinaria, con nota di G. MANDO', 1041. -Ufficio unico --Natura -Ente pubblico -Esclusione, con nota di G. MANDO', 1041. VENDITA - V. Imposta di registro. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE SO giugno 1964, n. 66 . pag. 985 7 luglio 1964, n. 75 . 989 26 novembre 1964, n. 91 995 26 nO'Vembre 1964, n. 92 � 998 26 nO'Vembre 1964, n. 93 998 26 novembre 1964, n. 96 1001 7 dicembre 1964, n. 99 1002 7 dicembre 1964, n. 100 1004 7 dicembre 1964, n. 101 1004 11 dicembre 1964, n. 109 1008 11 dicembre 1964, n. 110 1011 11 dicembre 1964, n. 111 1013 22 dicembre 1964, n. 114 1014 22 dicembre 1964, n. 118 1017 22 dicembre 1964, n. 119 1024 GIURISDIZIONI CNILI COHTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 23 marzo 1964, n. 662 pag. 1027 Sez. III, 9 aprile 1964, n. 811 1063 Sez. I, 14 maggio 1964, n. 1169 1082 Sez. I, 29 maggio 1964, n. 1345 1084 Sez. I, 8 giugno 1964, n. 1402 1133 Sez. II, 11 tuglio 1964, n. 1852 . 1088 Sez. Un., 24 luglio 1964, n. 2030' 1064 Sez. Un., 24 luglio 1964, n. 2031 1038 Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2059 1039 Sez. Un., 25 luglio 19<64, n. 2062 1041 Sez. II, 29 luglio 1964, n. 2154 . 1064 Sez. I, 21 :Settembre 1964, n. 2398 � 1138 Sez. Un., 7 ottobre 1964, n. 2546 1045 Sez. Un., 10 ottobre 1964, n. 2564 1046 Sez. III, 17 ottobre 1964, n. 2615 109�3 Sez. Un., 19 ottobre 1964, n. 2619 1052 Sez. Un., 19 ottobre 1964, n. 2620 1053 Sez. III, 20 ottobre 1964, n. 2625 1094 Sez. Il, 22 ottobre 1964, n. 2637 . 1096 Sez. I, 23 ottobre 1964, n. 2651 . 1097 Sez. I,. 26 ottobre 1964, n. 2668 . 1145 Sez. I, 20 novembre 1964, n. 2768 1148 Sez. I, 20 novembre 1964, n. 2771 1150 Sez. Ili, 27 novembre 1964, n. 2813 1163 Sez. III, 27 novembre 1964, n. 2823 1105 Sez. III, 11 dicembre 1964, n. 2862 1106 Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2886 1108 . ' XIV RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2896 Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2902 Sez. I, 22 dicembre 1964, n. 2964 Sez. Un., 22 dicembre 1964, n. 2949 Sez. U:n., 17 febbraio 1965 (ordinanza) TRIBUNALE .SUPERIORE DELLE ACQUE 18 giugno 1964, n. 19 3 settembre 1964, n. 23 23 settembre 1964, n. 24 20 ottobre 1964, n. 26 20 ottobre 1964, n. 30 20 ottobre 1964, n. 31 LODI kRiBITRALI 26 marzo 1964, n. 15 pag. 1175 15 ottobre 1964, n. 69 1178 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 17 giugno 1964, n. 787 pag. 1111 Sez. IV, 3 ottobre 1964, n. 1004 1115 Sez. IV, 10 ottobre 1964, n. 1005 ~ 1112 Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 1013 � 1117 Sez. IV, 6 novembre 1964, n. 1231 1118 Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1124 1120 Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1128 1121 Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1136 1122 Sez. VI, 10 novembre 1964, n. 794 1124 Sez. VI, 10 novembre 1964, n. 801 1126 CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA ~O ottobre 1964, n. 483 pag. 1129 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 27 gennaio 1964, n. 94 pag. 1185 Sez. III, 10 febbraio 1964, n. 462 1186 Sez. III, 17 febbraio 1964, n. 309 1186 Sez. I, 10 marzo 1964, n. 264 1187 Sez. III, 17 marzo 1964, n. 597 . 1187 Sez. I, 23 marzo 1964, n. 500 1189 Sez. Un., 14 novembre 1964, n. 5 1190 .:; ::: ,: ==~ ~ :~ SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTRINA A. BERLIRI, Principi di diritto tributario . pag. 1Q3 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Provvedimenfli legwlativi Di8egni e proposte di legge LA REDAZIONE, Osservazioni al disegno di legge n. 1818 (recante modificazioni all'art. 34 T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato) Provvedimenti legidat>ivi sottoposti a giudizio di costituzionalit� : -Disposizioni di legge in� rapporto alle quali � stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale -Disposizioni di legge in rapporto alle quali � stata dichiarata non fondata la questione di legittimit� oostituzionale . -Disposizioni di legge in rapporto alle quali � stato promosso giudizio di legittimit� costituzionale . -Questioni rimesse alla Corte Costituzionale nell'anno 1964 �e dichiarate inammissibili o manifestamente infondate . 200 201 201 2fJ7 2fJ7 209 211 QUESTIONI T. ALmRANDI, L'articOlo 2050 e.e. nei rapporti fra la pubblica amministrazione e dipendente pubblico 213 CONSULTAZIONI Indice sWtematico delle consultazioni 220 VARIETA' . 235 PARTE PRIMA 2 ..: GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE OORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1964, n. 66 -Pres. Ambrosini -R.el. Bonifacio -Regione Siciliana (3.!vv.ti Basile, Orlando Cascio) e Presidente Consiglio Ministri (n.c.). Regione Siciliana -Conflitto di attribuzione con lo Stato -Atti dell'Assemblea Regionale Siciliana -Soggezione alla giurisdizione dello Stato. (Cost. art. 134, 24; I. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 39, 41, 38). Sono soggetti al,~a giumdizf;one generale degli organi di gimtizia, ordinaria ed amministrativa, dello Stato, sooondo il generale prt1ecetto posto dall'art. 24 della Costituzione, gli atrti ddt:Assemblea Regional,e Siciliana relativi allo stato giurid~co del personale .dipendente; ci� irn qUJfllntro il vigente 0rt1dinamento oorntuzionale rwn .consente r assimilazione delle funzioni delr~emblea R.egio1nale alle funzioni delle Camere; le prime, infatrti, �appaiamo come manifestazione di autonomia poli!tica oorntuzionalmente riconosciuta e delimitata, le seconde, i1'l!OOCe, sono espressione del potere di indirizzo pol~t.ioo generale, alla determinazione del quale il Pail'�lmentro, anohe attraverso la legislazi.one, partrecipa (1). (Omissis). -1. -I due ricorsi, discussi congiuntamente nelfudienza pubblica, prospettano la stessa questione e vanno conseguentemente riuniti e decisi con unica sentenza. {l) Sentenza di particolare rilievo, in quanto attiene a conflitti di atlrlbuzione "rin apicibus �. Per la delicatezza della questione, in relazione all'op portunit� di non assumere posizione in merito alla sua decisione, l'Avvocato Generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei M.imstri, ritenne di non intervenire nel giudizio. � RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 986 2. -Dalla valutazione comp1essiva dei rioorrsi, dei motivi posti a loro fondamento e dei provvedimeihti chiesti alla C01te risu1ta che il presente conflitto si configura come �conflitto �di attribuzione fra Regione e Stato (ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ha per oggetto la questione se allo Stato spetti la potest� giurisdizionale sugli atti dell'Assemblea regionale siciliana relativi alle vioende del rapporto di impiego dei propri dipendenti e va deciso oon riferimento alle norme 'costituzionali che, secondo quanto si assume, garantirebbero nndipendenza e le pI'erogative dell'Assemblea e sarebbern state violate dai due atti giuris�dizionali che hanno dato causa al conflitto. Ci� posto, � evidente che il ,tema da decidere non � quello se nel caso in esame spetti o meno al Consiglio �di giustizia amministrativa la giuri,sdizione, ma l'altro, preliminare e pi� ampio, se gli atti dell' Assemblea relativi all'oggetto innanzi specificato siano esenti dalla giurisdizione in generale e, quindi, dalla corrispondente potest� dello Stato. fa altri teiimini ocoorrre accertare se il principio secondo il quale tutti possono adire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, affermato in via generale dall'art. 24, primo comma, della Costituzione (e ribadito nell'art. 113, primo comma, con riferimento agli atti della p.a.), incontri un limite nelle garanzie o prerogative di indipendenza che il ricorrente afferma vadano riconosciute all'As,semblea regionale. 3. -La difesa della Regione parte dal presupposto che la posizione oostituzionale dell'Assemblea regionale sia identica a quella delle due Camere del Parlamento, e ne fa discendere la conseguenza che identiche debbano essere, ed in �effetti siano, le pI'erogaitive. L'Assemblea regionale, si afferma, � un corpo politico al pari delle Camere, in quanto esplica un'attivit� polmca che si estrinseca nella emanazione di atti legi�slativi aventi effica!Cia identica a quella dei corrispondenti atti dello Stato; e, si aggiunge, in base a no'fll1a costituzionale (art. 4 Statuto sic.) esisa ha lo stesso potere di mgolamento che comprende, cos� come � indiscusso per le Camere, non solo la potest� di organizzan~� delle funzioni e degli uffici, ma anche il sindacato sugli atti che violino le norme poste nell'esercizio di quel potere. Questa tesi, valutata nei singoli argomenti e nel suo insieme, non pu� es1s�ere accolta. La sentenza delle Sez. Un. della Cor:te Suprema di Cassazione 15 luglio 1963, n. 1933, in relazione alla quale era stato sollevato il conflitto, � pubblicata in Giust. civ. 1963, 2011, con nota di SANDULLI, Rappo-rto di impiiego presso l'A.R.S. e mndacato giurisdizioiuite. PARTE I; SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 987 La Corte non dubita che l'Assemblea regionale siciliana non possa essere configurata come organo amrninistrntivo, giacch� le sue attribuzioni -cos� come delineate nello Statuto che realizza le particolari forme di autonomia previste nell'art. 116 della Costituzione -sono o legislative (artt. 14-19 Statuto sic.) o politiche (artt. 9, primo comma, e 20, secondo comma), e mai amministrative (cfr. sent. n. 2 del 15 gennaio 1959) fino al punto che anche il potere regolamentare di esecuzione delle leggi � demandato al Governo regionale {art. 12, terzo comma). Ma da ci� non deriva che l'Assemblea regionale possa esse.re parificata alle Camere n� sotto il profilo della equivalenza degli atti legislativi n� sotto quello, pi� lato e comprensivo, della c.d. attivit� di ,indirizzo politico. :�: in proposito da ossmvare che l'attivit� della Regione, anche quando � manifestazione di legislazione esclusiva, incontra vari limiti nella legislazione statale, che discendono o da esplidte previsioni degli Statuti o, come la Corte pi� volte ha avuto modo di affermare (ofr., ad es., sent. n. 49 del 4 aprile 1963 e sent. n. 4 del 24 gennaio 1964), dal principio fondamentale di unit� della Repubblica enunciato nell'art, .5 della Costituzione ( clr. anche art. 1 Statuto sfo.), con la necessaria conseguenza che nel quadro delle fonti 1e 1eg.gi regionali, anche se �emanate nelle materie riservate, non possono esseire poste sullo stesso piano delle leggi statali. Questa conclusione trova adeguata giustificazione nella constatazione che, per quanto lo Statuto siciliano conferisca alla Regione un'ampia autonomia, questa non � da �confondere con la sovranit� che resta attributo dello Stato. . La Coirte ha aff.eirmato, anche in decisioni ,;dguardanti la legisla,; zione regionale �esclusiva�, ohe la Regione resta inquadrata nello Stato e subordinata allo Stato ( ofr. sent. n. 9 del 1957), e con giurispru-, denza costante {dr. sentt. n. 124 del 1957; 2 e 32 del 1960; 66 del 1961; 46 del 1962) ha in via generale accertato che la competenza deHe Regioni � strettamente limitata alle materie quali sono elencate negli Statuti spe-: ciali, restando escluso che, rispetto a queste, possano valere criteri finalistici che non risultino da valutazione del tutto obbiettiva del loro cont�enuto. Questo indiriz:w giurisprrudenziale ha trovato 1conferma nella. recente sentenza n. 56 del 91 giugno 1964, nella qual� la Corte, enunciando a proposito della legislazione della Regione Trentino -Alto Adige un principi:0 generale, ha ribadito che le Regioni sono enti con fini predeterminati e indemga:bilmente fissati. Viene cos� delineat~ netta e profonda la differenza �esistente fra attivit� legislativa regionale e attivit� legislativa statale, perch� solo questa ultima pu� essere considerata libera nel fine, salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito in una norma costituzionale. Ed � conse guentemente chiaro che il vigente ordinamento costituzionale non con:.; 988 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sente lassimilazione delle funzioni dell'Assemblea regionale alle funzioni delle Camere: le prime, infatti, appaiono manifestazione di auto �:: nomia politica costituzionalmente �riconosciuta e delimitata, le seconde inveoe sono es]?�ressione del potere di indirizzo politico: generale, alla determinazione del quale il Parlamento, anche attraverso la legislazione, �I partecipa, e �che la Costituzione, predisponendo il controllo di merito �� sulla legislazione regionale {art. 127), considera prevalente. 4. -Dai richiamati princip~ consegue che, oome ali' Assemblea regi<;>nale siciliana non pu� attribuirsi la stessa posizione costituzionale delle Camere, cos� al potere regolamentare ad essa conferito dall'art. 4 dello Statuto siciliano non pu� rioonosoersi la stessa sfera di effetti che si attribuiscono al potere regolamentare che a dasouna delle due Camere deriva dall'art. 64 della Costituzione. L'esame delle norme costituzionali �conferma questa conclusione e dimostra come al Parlamento vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben pi� amp[e di quelle concesse ai Consigli regionali e ali' Assemblea siciliana. Per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica gli :artt. 64, primo comma, 66 e 68 della Costituzione delineano nel lorn insieme un compiuto ed ampio sistema di garanzie, che non ha ris�contro nelle norme riguardanti gli enti regionali. Ber le Regioni in genere, infatti, la Costituzione (art. 122, quarto comma) sancisce solo la irresponsabilit� dei consiglieri per le opinioni espresse e per i voti dati nell' esercizio delle loro funzioni (cfr. anche art. 6 Statuto sic.; art. 25 Statuto sa:; art. 24 Statuto V. A.; art. 22 Statuto T.-A.A.; art. 16 Statuto F.-V.G.) e per le Regioni ad :autonomia speciale gli Statuti si limitano ad attribuire ai Consigli {per la Sicilia all'Assemblea) il potere di dettarsi un regolamento {art. 4 Statuto sic.; art. 19 Statuto sa.; art. 25 Statuto T.-A.A.; artt. 18 e 21 Statuto F.-V.G.). �Manoa, oome si vede, . una nonna costituzionale che, come avviene per le Camere in base all'art. 66 della Costi.tuzione, attribuisca ai Consigli regionali, anche di Regioni a statuto speciale, il giudizio definitivo dei titoli di ammissione dei loro �componenti �e delle cause sopraggiunte di ineleggibilit� e di incompatibilit�. E 'di maggior riHevo � la circo-stanza che non ᎏ principio o �disposizione costituzionale che riconosca ai componenti dei Consigli regionali l'immunit� quale risulta prevista dall'art. 68 della Costituzione per i membri del Parlamento. Va anzi ricordato che, peT quanto riguarda specificamente i Deputati dell' Assemblea siciliana, la giurisprudenza (Cass., S.1,J. cam. cons., 10 �dicembre 19-49) ritenne che tale prerogativa non si ricavasse n� esplicitamente n� implicitamente dal vigente or�dinamento e che l'Alta Corte per la Regione siciliana (s�ent. 16-20 marzo 1951, n. 38) giudic� illegittimo l'art. 64 della legge regionale (20 marzo 1951, n. 29) che espressamente PARTE l, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 989 la introduceva. Ora, se si considera che fimmunit� � conferma delfindipendenza dell'organo nei confronti degli altri p<:>teri. e come essa getti luce su tutto il complesso delle garanzie costituzionali accordate alle Camere, � agevole dedurre dalla sua mancanza la dimostrazione che il sistema costituzionale non ha inteso attribuire a1l'Assemblea regionale quelle stesse prerogative che spettano al Parlamento. 5. -Le esposte oonsiderrazioni inducono a ri.renere che n� dai principi n� dalle norme costituzionali � dato ricavare, nella materia in esame, un limite al diritto che a tutti fart. 24 della Costituzione rioo-� nosoe. E che tale diritto non possa essere soddisfatto, come invece assume la difesa della Regione, dalle norme che alfuopo sarebbero p:redisp<:>ste nel Regolamento dell'Assemblea, si ricava dalle considerazioni gi� esposte, alle quali va aggiunto ohe fart. 24 della Costituzione, -quando parla' del diritto di � agire in ,giudizio �, non pu� non riferirsi alla funzione giurisdizionale �cos� come vegolata dagli artt. 101 e seguenti della Costituzione, e che, comunque, come la Corte ha affermato fin <lalla sentenza n. 4 del 15 giugno. 1956, la Regione non ha competenza a dettrure norme in tema di giurisdizione. Pervenendo a queste conclusioni non si nega a1l'Assemblea regionale siciliana findipendenza nella misura necessaria ad assicurare il libero es�ereizio delle sue funzioni legislative e politiche: il potere di regofaimento, infatti, offre la possibilit� di dettare norme di organizzazione dei servizi e degli uffici e di disciplina dei rapporti coi dipendenti secondo fautonomo apprezzamento che fAssemblea fa delle proPTie '6Sigenze, ed il sindacato �giuris,dizionale sulla oonformit� dei singoli atti a queste norme non appare in verit� .tale da turbare quella libert�. 6. -Accertato che spetta allo Stato la giurisdizione nella materia in esame, il iporesente giudizio r~ta definito. Decidere infatti a quale organo dello Stato� essa vada :in concreto riconosciuta esorbita dall' oggetto e dai. limiti del conflitto di attribuzione fra Regione e Stato e riootra nelle questioni di giurisdizione che il vigente ordinamento riserva alla competenza della Corte di Cassazione. -(Omissis). �CORTE OOSTITUZIONALE, 7 luglio 1964, n. 75 -Pres. Ambmsini - Rel. Chiarelli -1YAietti (aw. Minervini, Guar:ino) -Belvisi -Pres. Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Coronas). Professionisti -Tariffe professionali -Riduzione con legge -Preteso contrasto con art. 36, comma 1, Cost. -Esclusione. (Cost., art. 36, primo comma). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 990 Notaio -Onorari -Riduzione di onorari disposta per legge su atti di un particolare tipo -Art. 28, comma 8, I. n. 454 del 1961 -Preteso contrasto con art. 35, comma 1, Cost. -Infondatezza della questione incid�ntale di legittimit� costituzionale. (Gost., an:. 35, primo comma; 1. 2 giugno 1961, n. 454, art. 28, ottavo comma). NotaiQ -Onorari -Riduzione di onorari disposta per legge su atti di un particolare tipo -Art. 8, comma 8, I. n. 454 del 1961 Preteso contrasto con art. 3 Cost. -Esclusione. (Cost., art. 8; l. 2 giugno 1961, n. 454, art. 28, ottavo comma). Notaio -Onorario -Riduzione di onorari disposta per legge su atti di un particolare tipo -Art. 8, comma 8, I. n. 454 del 1961 -Riduzione a met� delle tariffe relativamente ad atti inerenti all'applicazione delle leggi sulla piccola propriet� contadina -Preteso contrasto con artt. 3, 35 comma 1, 36 comma 1, Cost. -Esclusione. (Cosi:., al'l:t. 3, 35, primo comma, 36, primo comma; I. 2 giugno 1961, n. 454, art. 28, ottavo oomma). Non rontrasta con l'�'t. 36, comma primo, Cost. uoo .nomw la quale stclb~Uroa che per determinate prestaizioni professionali le toriffe 8Wno 'f\�!OOtte in una data misura, in qwanrto l arrbicolo sopmdetto � imteso ad ossicuraro la �tutel;a d~lla persona deil Zoooiratove e "la sodilWsfaziorne �ei bisogni fondannern:roli suoi e deilla sua fa:miglia e non gi� a garramtiire la pamit� di prestaziorti del mppornto simaUagmatico dri, lavoro (1). (1-4) Costituzionalit� degli interventi legislativi in materia di tariffe professionali. Il problema da risolvere er� di stab11ire, .in genere, se il legislatore, al quale compere l'approvazione delle tariffe professionali (nella specie quelle dei notai} possa, con �particolare provvedimento, stabilire la riduzione a met�, per determinate p:re~tazioni. Veniva negata questa possibilit�, ricorrendosi a tre ail'gomenti fondamentali : �a) il principio della propoa-zionalit� della retribuzione alla quantit� e e qualit� di lavoro fornita dal lavoratoo:e, insieme al principio espresso nello sresso art. 36, primo comma della Costituzione, della adeguatezza della remune.raziorne; b) il principio generale della tutela del 1avoo:o in tutte le sue' forme ed applicazioni; e) il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione. La Co11te ha escluso il contrasto con l'art. 36 interpretando questo ultimo (nel senso sostenuto dall'Avvocatura) come quello che, ammesso che possa applicarsi anche al lavoro autonomo (il che dall'Avvocatura veniva corntestasto in linea principale) si riferisce, in ogni caso, all'attivit� complesfilva del lavoratore (e, quindi, del profes1sionista) e norn ai singoli rappmti ed alle singole prestazioni in PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 991 La riduzione della met�: deUe tarriffe ootarili, disposta dolfOJrt. 28, comma ottavo, deJ,la legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa al piafno quinquennale di sviluppo dellag.ricoltura (riduzione che concerne tutti gli atti e documenti riguardootd 7,a f onnaz.ione de:lla piccola proprriert� cowbadina e dei territori montani), oon � in controsto con il pri!l1Jci'pio generale dJeZla tuteZa del lavoro, S(J)ncito dalfort. 35 Cost., per11ch� e~sa rientra nella disciplina legale .d,ella profe�s.sWne notarile, Za quale, se regola nell' intevesse pubblico l'ese!/'Ciz.io di tale prrofoosione, a.ssicura una par.ticolare tutela degli interessi del professionima e del decoro della categoria (2). U prinoipio di eguaglianza samcito dalfarrt. 3 Cost. con.siente al legislatore ovdJinarvo di emamare 1iorme diffevenz.iate risp�etto a situazioni obiettivamente div1e:rse. La pirevi,siione di atti e documenti ineireinti al'/:appl~ione delle leggi .rigwariklinti la .formazione della p.WCola propriet� contadina d� luogo alla conrf�gurozione di situazioni obieffivamente determinate e speiciificQlme.nte dJerf�nite, le quali ben po~sono ~seire considerrate dVstintamente da~la forrmazione o dalla stipulazione di atti di tipo diverso o aventi wn diverso ogg&to (3). Non � fond!ata la questione dii legittimit� .costituzionale delfoot. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, comportante la riduzione della met� deZle tariffe nobamiili, in riferimento agli artt. 3, 35, comma primo, e 86, comma primo, Com. (4). {Omissis). -L'art. 28, comma ottavo, della 1. 2 giug;no 1961, n. 454, non contrasta, a giudizio di questa Corte, oon gli artt. 35, primo oomma, e 3 della Crn;ti:tuzione. In relazione alle nonne di tutela de~ lavom, contenute negli a:rt:iooli 35 e 36, � da osservare che nel caso presente si pru� prescindC['e dalla questione se il primo comma deill'art. 36 sia applicabile ai rapporti di la1Voro autonom?. Infatti, anche ove si dia risposta affermativa cui si esplica l'attivit� di quest'ultimo. La norma, inoltre, non � intesa a garnntire la parit� delle prestazioni nel rapporto sinallagmatico di lavoro. Sicch�, il legislatore ben pu�, per particolari esigenze, incidere sul1a deteJ.'JJ1inazione delle tariffe professionali, anche se stabilire con la collaborazione degli Ordini, senza violare, con questo, n� il principio della professionalit� n� quello della adeguatezza della retribuzione. Questo ragiooamento e la conseguente soluzione data ail problema appaiono indubbiamente corretti, anche se la Corte non ha ritenuto di risolvere la questione circa la inapplicabilit� dell'art. 36 della Costituzione al lavoro autonomo, cos� come sostenuto dall'Avvocatura. L'art. 36 sembra, 'invero, riferirsi soltanto al la1)01'0 subordinato, come si evlince dai termdni usati (" rotribuzione � che, secondo la terminologia teoniro giuridica -art. 2099 cod. civ. -designa il corrispettivo del lavo.ro subordinato) e dalla connessione delle disposizioni di cui si compone, che prendono in considerazione la durata massima della giornata laoorativa .(secondo comma), iJ rltposo set. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 992 a tale quesito, non ne deriva oorme conseguenza fillegittirmit� della impugnata disposizione legisla:tiva. La narma dell'art. 36, primo comma, � intesa ad assicurare la tutela della persona del lavorratore e la soddisfazione dei bisogni fondamentali suoi e della sua famiglia; non gi� a garantire la parit� delle prestazioo.i nel rapporto sinallagmatico di lavoro. Se, pertanto, i principi contenuti nella detta norma debbono con�siderarsi applicabili nel campo del laivorro autonomo, e in particolare nel campo delle profeissioo. i inteHettuali, tale applicazione non pu� aversi sei non in conside~ razione dell'attivit� complessiva del professionista, nei mordi e nei limiti in cui essa sia accertabile e valutabile, e non in relazione ai singoli ravpovti e a:Ue singole pre&'taziowi in cui sri esplica rattivit� del libero professrionVsta. 01tre tutto, quest'ultimo criterio non varrebbe ad assicurare al professionista resistenza libera e dignitosa, voluta dalla Costituzione. N� la norma in esame pu� essere scomposta in precetti -distinti, con diversi campi di efficacia, isolando dal oontesto della disposizione il preoetto della corrispondenza della retribuzione alla quantit� e qualit� di laivoro prestato, come il sofo applicabile al lavoro autonomo. Una tale interpretazione, oltre a non cornsp<lndere a fondamentali esi�gen;oe di ermeneutica, oontraisterebbe, oome si � visto, con la rngione storica e sociale della norma, oonsiderrata nella sua unit�. Non ha, pertanto, fondamento la tesi, sostenuta nel presente giudizio, secondo la q'll'ale le tariffe professionali, una volta f�ssate ooo la colhrborazione degli Ordini, sarebbero inderogabili dallo stesso legislatore, in quanto, essendo basato sulla corrispondenza della retribuzione al lavoro prestato, ogni deroga ad esse implicherebbe violazione dell'art. 36. A parte che, come si � detto, il senso dell'art. 36, primo comma, non � di garanti:re la parit� delle contrapposte prestazioni, non � neanche esatto che le tariffe siano staibilite con eisdusivo riferimento alla quantit� e qualit� di lavoro prestato. ~, invece, ben t.imaiuile e le ferie del lavoratore (terzo comma); elementi, cio�, che attengono chiaramente al solo lavoro alle dipendenze altrui; e come si evince, altresl, dallo stesso soopo e dailla funzione della norma d~l primo comma: in tanto, infatti, ha senso la imposizione dell'obbligo di una equa retribuzione (come quella di una determinata organizzazione di lavoro), in quanto vi sia dipendenza e non autonomia nella prestazione deM'attivit� favorativa. La norma della Costituzione � evidentemente ispirata alla difesa della parte pi� debole del rapporto, cio� del lavoratore, che nella esplicazione della attivit� lavorativa subordinata trova la fonte unica di vita ed al qruille la norma stessa vuole assicurare i mezzi necessari per una vita libera ed adeguata. Questo fondamento ilogioo della norma non trova riscontro nelle ipotesi di 1avioco autonomo e, tanto meno, in quelle di prestazione d'opera intellettuale e professionale. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 993 noto che esse tengono oonto anche di altri elementi considerati come indici dell'importanza dell'opera, ai sensi dell'art. 2233 e.e., quali, ad e;empio, il valo:re dell'atto o della oorntmversia nelle tariffe dei notai e degli avvocati e procuratori: � ohiaro che al yalore economico di un att� o di urna controrversia non co:rrisponde necessariamente la quantit� e qualit� di laivoro richiesto al profossionista. Dalle esposte considerazioni derirva che non pu� riscontra:rsi alouna violazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione ne~ fatto che il legislatore, cui compete. femamazio1ne delle tariffe notarili, abbia stabi'Uto, com la norma impugnata, che per determ.inate prostaziorni le tar.iff e ~ano ridotte a m'et�. N� tale disposizione viola il principio generale della tutela del la'V'C�"o, sancito dall'art. 35 della Costituzione, giacch� eS'sa si inserisce in quella disciplina legale della profes1sione notarile, la quale, mentre .regola nell'interesse pubblico l'esercizio di tale professione, assicura una particolare tutela degli interessi del professionista e del decoro della categoria. Tale tutela si connette alla situazione in cui operano i notai e al numero ohiuso delle loro sedi, e si manifesta anche nelfa garnnzia di u:n assegno supplementare a completamento degli ono:rari che non raggiungano un minimo determinato: garanzia che, assicurata attraverso la Cassa del notariato, si basa sulla particolare strutturo dell' OI'diname:nto della professione di notaio. Su questa tutela complessi'Va dell'atti'Vit� notaa-ile non incide la riduzione degli onoTari di alcuni atti, disposta dal legislato:re con la norma in esame. 2. -Ugualmente infondata � fa dedotta violazione dell'art. 8 della Costituzione. �: giurisp.r:udenza oostante di questa Corte che il principio di eguaglianza contenuto in detto articolo consente al legislatoTe oroina:rio di emana.a-e norme differenziate rispetto a situazioni obietti'Vamente diverse. L'esplicazione di queste �attivit�, .normalmente discontinue rispetto ad uno .%esso soggetto e moltepli.oi nette loro manifestazioni, sfugge ad una valutazione unitaria, sotto il profilo sopra fadimto, che consenta di determinare se ogni compenso si adegui al minimo vitale. Il reddito del lavoratore autonomo risulta dalla tota;/,it� dei ratpporti con i suoi clienti, global,mente considMata e non dal.l'inserimento, tendenzialmente esclusivo, della propTia capacit� favorativa in una organizzazione altrui. Non �si vede come la fegge potrebbe fare carico ad un a!ltro soggetto, 3Jil7Ji ad una molteplicit� di altri soggetti, ai quali nessuna responsabilit� risale ddl'organizzaziooe autonomamente datasi dal professionista, dti fornire a questi un ad&guato corrispettivo del suo laV'oro -per necessit�, globalmente considerato tal. e, tra l'altro, da dovere essere in ogni caso sufficiente alle esigenze di lui e della sua famiglia, esigenze e condizioni con� le quali il cliente, occasiooolmente venuto :.994 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La prev�s!ione di atti e documenti inerenti all'applicazione delle leggi .� riguardanti la formazione e l' ar.rotondamento della piocola propriet� contadina d� luogo, evidentemente, alla configurazione di situazioni oibbiettirvamente det;e:rminate e specilicamente definite, 1e quali ben possorno essere considerate distintaimernte dalla formazione o dalla sti, ' I .� pulazione di atti di tipo diverso o aventi un diverso oggetto. N� ha valore J'.a:rgomento che la norma impugnata � stata eI)lanata a scopo di incentivo dell' a:grimltu:ra, e ohe le misure che, come questa, sono dirette a fini economici di utilit� geneTale non possono essere poste a carico, di una determinata categoria di pe:rsorne. Intanto via oorn:siderr-ato che nel nostro ordinamento sorno ben numerosi �i casi in cui � prnvista la riduzione degli � onornri notarili, anche al di fuorri del campo degli incentivi economici (art. 34 r.d.l. 16 settembre 1926, n. 1606, suH'Opern Nazionale Combattenti; art. 151 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edi:Lizia popola.re; art. 93 d.l. 10 aprile 1947, n. 261, sull'alfoggo ai senzatetto; art. 38 d.l. 7 maggio 1948, n. 1235, sui ConsoTzi agrari; aTt. 18 1. 3 agosto 1949, n. 589, sulle orpeTe pubbliche di interesse degli enti locali; art. 26 1. 10 agosto 1950, n. 646, siu:lla Cassa del Mezzogiorno; art. 8 1. 2 dicembre 1961, n. 1330, sulFEnte di gestione per il cinema, ecc. ecc.). Queste mduzioni trovano il loro fondamento nel fatto che, com'� ben noto, l'attirvit� del notaio consiste nell'esercizio di una pubblica I@ :in contatto col profussionista, nuLla ha a che vedern. E evidente oome la stessa 1:~ certezza delle obbligaziooi liberamente assunrte per oontratto bilateiraile verrebbe ' scossa dalla introduzione di un tale principio; che, del resto, non risulta mai sotto alcun p.rofilo accolto dalla dottrina o dalla giurisprudenza, fa qurue, anzi, ritiene prevalentemente che l'obbligo di una adeguata retribuzione, ex art. 36 Cost., non sussista lllemmeno verso iil lavoratore subordinato quando questi presti la propria ' 1attivit� presso pi� datori di lavoro. .�. """ La Corte ha, altres�, escluso il contrasto con l'art. 35 della Costituzione affer-_ mando, anche qui esattamente, che :il principio sancito :in questo articolo, e cio� la. tutela del lavoro, si realizza pl"oprio nella orgainizzaziol!le legale della professione notarile, rrelil'ambito della qmcle ad ogni sdlllgolo notaio � assicurato un minhno garantito di introiti indipendentemente daJ numero degli atti compiuti. """ Ill1f�ne, richiamandosi al proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la Corte ha ritenuto che la riduziooe degli ooom:ri notarili prevista dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 sul c.d. "piano verde" non contrasta con l'art. 3 deMa Costituzione, essendo la riduzione 'stessa disposta per una situaziOllle obieittiviamente diversa da quella de1le ordinarie prestazioni notarili. NOtevole �, sotto questo aspetto, la configurazione data dalla Corte alla determinazione degli onorari notarili da parte del legislatore, determinazione che e PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 995 funzione, e che la determinazione degli onorari, di competenza del legislatore, � dftr.etta non soltanto a stabilire la rimunerazione dd pro.: fessionista, ma a fisSO!re il prezzo deil pubblico servizio svolto dal notaio, in relazione alle esigenze del servizio stesso e aigli interessi della gene~ ralit� di coloro che dJdrattilvit� noWJrile debbono servirsi. � pertanto perfettamente legittimo che, in questa determinazione affidata alle va1utaziom.i del legislature ordinario, questi tenga conto di particolari :finalit� sociali, quali che esse siano, pu:I'ch� non in contrasto con la Costituzione. In tal modo il legislatore non crea a!l'hiIT-ariamente situazioni di- srfaivo'l'e per una categorria, o per aloum appartenenti alla categoria, ma, nel legittimo esericizio del potere di stabilire la disciplina dell'attivit� notarile, f�ssa il compenso per la redazione di atti pubbHci, tenendo conto, oltre che dell'interesse del profossionista a -oui tale redazione � affidata, della funziooe e delle finalit� de.gli atti stessi. Che l'attuazione in concreto delle differenti tariffe possa, in alcuni casi, influire la s-ede in cui si -es�evcita la professione, rientra nella normale alea dell'attivit� prOfessionale; alea che per altro, come si � accennato, per la professione del notaio trova attenuazione nella Ticordata disciplina, e comunque non � tale, per le ragioni gi� dette, da contrastare con alcuna norma della Cootituzione. -(Omissis). diretta non solo a stahiilire 1a remunerazione del lavo-ro pmfessionale, ma a -fi$;are il prezzo deil pubblico .wrvizio svdlto dxd notalo, in relazione alle esigenze del servizio stesso ed agli interessi della generalit� di oolmo che si servono dell'atti� vit� notarile. ln -questa configura:llione, � perfettamente ammiss.ibl!le che il legislatore ordiruirio intervenga con partioolari disposizioni (come quella sulla riduziooe) intese a realizzare finalit� sociali. Nelila specie, per quanto la �sentenza non l'abbia espressamente affermato, la finalit� sociale non soJ.o non era in con.trasto con la Costituzione, ma conforme ad un principio costituzionale fissato nell'art. 44, primo 001Dma (� la legge ... aiuta 1a piccola e media propriet� "), in attuazioo.e del quale � starta, appunto, emanata la I. 2 giugno 1961, n. 454. LUCIANO TRACANNA CORTE COSTITUZIONALE, 26 novembre 1964, n. 91 -Pres. Ambro~ sini -Reil. Fragali -Volino e Gaggin {n.c.) e Presidente Cons. Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna). Imposte e tasse -Disposizioni del t.u. delle imposte dirette che subordinano a .denuncia fiscale l'azione giudiziaria relativa a cespiti classificabili in R.M. cat. A -Contrasto con gli artt. 101, 104 e 24 della Costituzione -Esclusione. (Cost., art. 101, 104, 24; d.P.R., 29 gennaio 19-58, n. 645, art. 250, 3� comma). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 996 La disposizione delfort. 250, terzo comma. t.u. sulle imposte dirette,. la qooile subordina l'esercizio delle azioni giudiz,farie a tutela di crediti costiftuenti reddito di r.m. di cat. A alla dimostra:z.forne della presoritta denuncia fos10ale del rei/Jdito stesso, non controsta con il principio� delliooipendienza del giudVoe, posto dagli artt. 101 e 104 Cost., dato che qu@sti non perde la rua autonomikt solo, pe11ch� la legge determVn!a una modalit� dell'eseqciz~ .Cteill'azione ai fine di risp@tta're un interesse� dell'Amministrazione tributaria; n� ~ede la guarenti{[;w dell'az.i<Jne, po8tadalfart. 24 Cost., peirch� l'onere della denunzia fosoale impolSto alla parte ha per oggetto una formalit� di fooile compimento, non sottoposta a condizione di solennit�, e rivol"ba aJd un fine costituzion'tdmente protetto, qual'� quello della risco'SS:ione dei tributi (art. 53 Com.) (1).. (Omiss.is). -La Co~te .ritiene non fondato ohe non si aioooTdi con gli artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, deHa Costituzione, la nonna dell'art. 250, -oomma terzo, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, recante approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, la qua1esuboroina alla denuncia fiscale I'eseaicizio dell' azioo.e giudiziaria a tutela di un eredito produttivo di reddito di ricchezza mobile di categoria A. Ovviamente inesatto � anzitutto l'assunto, sostenuto nell'o:rdinanza di rimessione, che, osservando una norma �di legge la quale protegge l'interesse della p.a., il giudice viene assoggettato all'acutorit� gel potere esecutivo. Non � esatto nemmeno �che l'imposizione di un onere prooessuaJe di natura fiscale fa del giudioe un organo dell'amministrazione tributaria e lede quindi l'indipendenza della magistratura. L'indipendenza � garantita dalla Costituzione all'organizzazione giudiziaria neJ. suo complesso (sent. 16 aprile 1959, n. 22); e questa non peTde la sua autooomia al fine di rispettaire un interesse dell'amministrazione tribu (1) La questione di legittimit� costituzionale era stata sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 26 ottobre 1963, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1904, n. 34. La Corte ne ha dichiarato l'infondatezza sotto entrambi i denunciati pTOfili. Per quanto attiene, invero, alla tutela dell'indipendenza del Giudice, la Corte ha rrilevato, facendo rife!l"imento alla ,sua precedente decisione 16 aprile -5 maggio 1959, n. 22 (Oiur. it., 1959, I, 1, 724) che l'indipendenza � garantita all'orrgajnizzazione giudiziaria nel suo complesso, ed � diretta a prevenire ed impedire ogni ingerenza esterna sulla libert� di giudizio. Orbene il fatto che il giudice, .secondo la dispo&iziorne in esame, debba sospendere il giudizio qualora il creditore non abbia adempiuto all'obbligo della denuncia stabilito dalla legge, sta a significare pmprio l'a:ssoggettamento del Giudice solo al,7,a legge, della quale egli fa applicazione, restando esclusa ogni ingerenza del potere esecutivo, o di altre forze, sul potere giudiziario. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 997 tarla. Il giudice, quando lonere non � osservato, sospende il processo in obbedienza ad una norma che gliene attribuis1oe il potere in quanto giudice, e quindi per una autorit� che la legge gli confeTtiJSre nel quadro della funzione che egli svolge come organo della tutela giuris1diziornale, non neill'esel'cizio di una funzione spettante a queU'amministrazione. Nella legge in esame v� tanto riguardo all'indipendenza del giudice che nessuna sanzione penale a carico di lui � p'l'evista per il caso in cui omette �di sospendere di prorvvedere sulle domande della parte, essendo una pena pecuniaria statuita soltanto per il cancelliere che riceve documenti ed atti relativi al prooosso senza accertarsi del1' adempimento dell'onere. 2. -Non � fondato neanche 1'assunto che la nolJ"IITla nega alla parte il diritto all'aooerta:mento giurisdizionale. La Corte ha gi� deciso ohe il dererminare corncrete modalit� di esel'cizio della tutela �giudiziaria lede la garanzia apprestata dall'art. 24, comma primo, della Costituzione, soJtanto ove risulti difficolt� o impossibilit� dell'�Splicaziorne deJ diritto (sent. 27 giugno 1963, n. 113; 4 giugno 1964, n. 47). L'onere di una denunzia fiscale, oome quella di cui si disoute1, ha per oggetto una fomtalit� di facile compimento, non sottoposta a condizioni di solennit�, anche se esige completezza di dati subiettivi ed obiettivi ai f�ni di un idorneo aiccertamernto deJ tributo. L'onere non � poi irrazionalmente imposto, avuto riguwdo al fatto che si riferisce al credito fatto valere in giudizio; e deve anoom una volta rilevarsi che l'interesse alla r:isoossione dei tributi � protetto dalla Costituzione ali' art. 53, sullo stesso piano di ogni diritto iTIJdividuale, tanto vero che si impone di soddisfarne le esigenze pure nel cornfiltto com l'interesse alla inviolabilit� del domicilio {art. 14, comma terzo), non meno fondamentale del diritto alla tutela giurisdizionale (sent. 4 aprile 1963, n. 45). -{Omi'S~). Quanto poi, al secondo profilo dedotto, del C()l!lrtrasto, cio�, con la guarentigia di difesa giudiziaria posta dall'art. 24 Cost., la Corte ha ooguito la sua precedente giurisprudenza a proposito dell' estenzione e delle modalit� di applicazione di tale guarentigia. Ha, cos�, ribadito il principio, gi� espresso nella sentenza 'l'ichiamata nel testo (27 giugno -3 luglio 1963, n. 113, Giur. it., 1003, I, 1, 1175; 4-16 giugno 1964, n. 47, in 'questa Rassegna, 1964, 650) secondo cui l'art. 24 della Costituzione pu� dirsi leso solo quando la tutela del diritto del cittadino risulta di difficile o di impossibile attuazione. Per quanto 'l'iguarda, infine, la specifica applicazione di tali principi nel campo tributario, � da richiamare la sentenza della stessa Corte 4-9 aprile 1963, n. 45, pure essa citata in moitivaziorne, (Giur. it., 1963, I, 1, 109�), che ifitenne la legittimit� costituzionale delle disposizioni della !egge di regi:stro e di bollo, analoghe a quella impugnata. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 998 CORTE COSTITUZIONALE, 26 norvembre 1964, n. 92 -Pres. Ambrosini -Rel. Branca -Fiorito e Lazzaro {n.c.) e Presidente Cons. Ministri (sost. avv. gen. Stato Varvesi). Elezioni amministrative e politiche -Segretario del seggio elettorale -Necessit� di residenza nel Comune � Limitazione della libert� di voto -Insussistenza. (Cost., art. 48; 1:.u. 16 maggio 1960, n. 570, art. 22). La disposiz:ione dJeiZrart. 22 dJeil t.u. dJeille leggi sulI elezione degli organi dJglZe ammiriiistvazdorni comunaili, mpprovaite con d.P.R. 16 mag~ o 1960, n. 570, secondo la qwale il segr.etario del segg.io deve eissere sce1lto fro gli elettori residenti n1el ComWl1!e, non contrasrf:a con la libert� di voto posta doiflarl. 48 d!<dla Costituzione, perch� si tvartta di una limi"baziione d;ettawa da esigenze dJi regolare svolgilmento dJe:tJe operazioni eilettoroli, la quale cont'l'<iooisoe a garanti11e rereroizio deil voto, piuttosrf:o che a compromertberne la liberrt�, la segr.eitezza e la po�'it� (1). (1) La questione er~ stata sollevata con deliberazione 4 gennaio 1964 del Consiglio Comunale di Francavilla Angitola (Gazzetta Ufficiale, 22 febbraio 1964, n. 47). La stessa Corte, OO!l1 le precedenti sentenze 11 luglio 1961, n. 42, 43 e 44 (Giu1'. U., 1961, 1, 1246 segg.) aveva preso in esame altre di-.;po&izioni del medesimo testo unico, riconoscendone la legittimit� costituzionale sotto il profilo dell'art. 48 della Costituzione. In particolare, la Corte aveva affermato che l'eguaglianza del voto, di cui � parola nella citata disposizione costituzionale riguarda l'esp1'es8Wne del voto, che deve avvenire in condizioni di parit� di tutti i cittadini, oon esclusione del ~to multiplo o plurimo. Cfr. in proposito, PRosPERETTI, 1UeZettaral!D. polJid;ico! aill!ivo, Milano, 1954, 145. In merito alla irregolarit� della composizione, ed all'annullamento della votazione, di un 'Seggio elettorale, del quale sia stato chiamaito a far parte uno scrutatore non elettore nel Comune, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 1953, n. 300, Foro it., 1953, III, 242; oonil�ra, PRETI, Dfr. Efott.-poliitico, Mflaino, 1957, 283. CORTE COSTITUZIONALE, 26 novembre 1964, n. 93 -Pres. Ambrosini -Reil. Bonifacio -Maiggia (avv.ti Bo1rgogelli e Buratti) c. Ministero delle Finanze (sost. avv. gen. Stato Agr�). Esecuzione fiscale -Inammissibilit� dell'opposizione agli atti esecutivi sui mobili del debitore da parte del coniuge o di parenti o affini entro il terzo grado -Ricorso all'Intendente di Finanza ed azione giudiziaria contro l'Esattore � Contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione -Non sussiste. (Co&t., artt. 3, 24, 42; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 207, lett. b, 208, 209). PARTE I, SE'Z. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 999 Le norme ooovdrinate dagli OJrlt. W7, lett. b, 208 e 209 del t.u. sulle imposte .dirette, approvcrto con d.P.R. 29 ge.nnado 1958, n. 645, le quali preolwdono a:l coniuge, ai paventi ed agli affini entro il terzo grado del debitorre dri imposta di pmporre l'oprpO'sizione di te!f"Zo�, ex art. 619 c.p.c., e consentorno solo ~l reclamo alllntendenite di Fmanza e f eventtl! ale azione dri ri8airoimenfx> dei i/Jainn.i contro resattore, appartengono d driri~o sostamzWle e trovano la loro giustirf�cazione in ragioni di inte1' esse gene.raie, quale la nooessit� di assicuraire la mco'Ssione de:i tributi e dri evitare fratl!dolente simw7Ja'Zioni. Coniseguentemente esse non oontrastooo con il principio del diritto �Ji difesa, wncito dJoillart. 24, n� con qweillo deUugwagli:anza, stabilito, . dalfart. 3, n� con quello della tutela della propriet�, stabilito .do�l'art. 42 deilla Costituzi'one (1). (Ommssis). -2. -Le eensure che il Pretore muove alle norme in -esame hanno per comune presuppm;to fassrunto che la di'Sciplina dettata dal d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette) iUegittimamente esduda la tutela giuris1dizionale dei diritti che parenti ed affini, fino al terzo girado, del debitore di imposta vantano sui beni mobili rinvenuti, in occasione dell'esecruzione esattoriale, nella casa di abitazione di quest'ultimo. Dalla motivazione deirorrdinanza di rimessione -la cui in'tffilJretazione, allo scopo della precisa deteirminazione delfoggetto del giudizio di legittimit� CO�stituzionale, rientra nei compiti della Corte risulta pertanto, in modo non �quivoco, che fra le norme denunziate � da comprendere, anco�rch� non espressamente indicata, quella delfart. 207, lett. b, �che preduide ai suddetti soggetti privati (e, in certi limiti, al coniuge) l'opposizione di terzi prevista e disciplinata dall'art. 619 del vigente c.p.c. 3. -La Corte ritiene che le questioni sollevate nell'ordinanza del Pretorre di BieHa non siano fondate. {l) La que&tione eora stata sollevata dal Pretore di Biella con ordinanza 17 febbraio 1964 (Gazzetta Ufficriak, 2 maggio 1964, n. 108). In precedenza lo stesso PretO!re aveva sollevato la questione di legittimit� costituzionale delle medesime norme del t.u. in riferimento all'art. 102 Co�srf:., con ordinanza 24 ottobre 1962 (Gazzetta Ufficiafo, 19 gennaio 1963, n. 17). Ma la Corte, con sentenza 4 luglio 1963, n. 116 (Giur. it., 1963, I, 1, 1172) aveva dichiarato nOill fondata la questiO!Ile. Con la presente sentenza, la Corte dichiara la non fondatezza della questione anche sotto i nuovi profili denunciati dal Pretore, confermando la propria coo.so~ lidata giurisprudenza in materia (clr. s:ent. 16 giugno 1964, n. 42, in questa ROJSsegna, 1964, 634, e precedenti in nota, cui addJe, sent. 7 luglio 1962, n. 87, Giwr. it., 1962, I, 1, 1281). 3 1000 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Dal comdin:amento degli artt. 2fJ7, 208 e 209 del citato t.u. delle leggi srulle imposte dirette si �ricava che il terzo, pairente o affine, entro il terzo grado, del debitore d'imposta : a) non pu� proporre opposizione innanzi all'autorit� giudiziaria (art. 2fJ7, lett. b); b) pu� impugnare, �col reclamo all'Intendente di finanza, gli atti esecutirvi che illegittimamente siano stati posti in essere dall'esattore (art. 208, primo comma); e) conclusa la e\Secuzione, pu� a:gii:tie contro fesattore per il risarcimento del danno {art. 209, terzo comma). Gi� nella sentenza n. 42 del 1964 la Corte precis� che la norma contenuta nell'art. 2fJ7, lett. b, comporta l'inorprponibilit� all'esattore del diritto di propriet� dei beni rinvenuti nella oasa di abitazione del debitore: inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell' obbligazione tributaria, essa appartiene al diritto sostanziale e trova la sua giustificazione in mgioni di interesse generale (necessit� di assicurare la riscossione delle irrnrposte e di evitare fraudolente simulazioni), il suo fondamento nel potere del legislatore di determinare i modi �di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di propriet�. Tali consideraziorni -che nella citata sentenza n. 42 del 1964portarorno gi� ad esoludere la violaziooe degli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, Cost. -sono sufficienti a far ritenere non forndata la questione di legittimit� costituzionale anche in riferimento agli artt. 3 � e 42, terzo comma,. Cost. Secondo rordinanza di rimessione e le argomentazioni svoJte dalla diresa del Maggia, la legge, negando 1a tutela giurisdizionaJ.e, farebbe al parente o affine fino aJ. terzo grado un trattamento diHerenzfato rispetto agJ.i altri terzi, e ci� in violazione dell'art. 3 Cost. ohe prroibisre ogni� �disoriminazione operata sulla base delle �condizioni personali dei �' soggetti. Ma � da ossmvare che il principio di eguaglianza, secondo la 90stante giurisprudenza di que\Sta Corte, non � leso quando la legge detti disdpline divell'Se per situazioni diverse. E nel �ca1so in esame non . I ' rupipare n� arbitrario n� ingiustificato il fatto che il legislatorre, per le ricordate ragioni di pubblico interesse, rubbia tenuto 1considerazione, in :relazione a1l'apponibilit� del diritto vantato sulla cosa mobile, del rapporto familiare che intffi'corre fu-a il debitore d'imposta ed il parente od affine: tanto pi� che quest'ultimo viene a subire uno svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario (laver lasciato, cio�, il bene nella casa di abitazione del congiunto). � po~ da escludere che possa venire qui in dis�cussione il disposto� <lel terzo comma dell'art. 42 Cost. � suffi.ciente rilevare, anche richiamando quanto la Corte, in un caso del tutto analogo, statu� con la sentenza n. 4 del 1960, che, una volta riconosciuto che senza viola.ire la. Costituzione il legislatore ha dichiarato inopponibi:1e il diritto del terz<Y sulla cosa, reventuale perdita della propriet� consegue non gi� ad PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1001 una espropriazione per motivi di interesse generale, ma alla legittim� sottoposizione del bene all'esecuzione forzata. 4. -Relativamente alla pronunzia dell'Intendente di finanza sul reclamo proposto in base all'art. 208, primo oomma, la Corrte -decidendo la questione di legittimit� oostituzionale sollevata, in riferimento ali'art. 102 Cost., dal PretoTe di Biella nello stesso procedimento ma nuovamente sospeso -oon sentenza n. 116 del 1963 escluse ohe essa costituisca esercizio di attivit� giurisdizionale. Ma da ci� non discende affatto che l'Intendente, come il Pretore di Biella ritiene, abbia un potere discrezionale, e pm di pi� tanto assoluto da non consentire che il successivo sindacato giurisdizionale raggiunga lo scopo di tutelare adeguatamente le situazioni soggettive che gli interessati pretendano siano state lese dagli atti esecrutivi compiuti fuori dei modi e delle condizioni stabilite dalla legge. Vero �, invece, che il reclamo, mettendo in moto un procedimento contenzioso amministrativo, determina l'obbligo dell'Intendente di esaminare la conformit� dell'esecuzione alla legge, di provvedere motivatamente sulla richiesta di sospensione e, ove le doglianze risultino fond�te, di rimuovere gli atti esecutivi impugnati. Contro il suo provvedimento, che � atto amministrativo def�nitirvo, possono poi essere esperiti i i normali rimedi giurisdizionali predisposti dall' o:rdinamento, sicch�, valutando il sistema nel suo complesso, � da concludere, come la Corte gi� afferm� nella sentenza,. n. 87 del 1962, che il diritto di difesa non resta privo di realizzazione. E cadono, perci�, tutte le conseguenze che l'o!!�inanza di rimessione fa derivare dalla ricordata, erronea premessa. -(Omi.&i,s). CORTE COSTITUZIONALE, 26 no'V'embl'e 1964, n. 96 -Pres. Ambrosini -Rel. Petroce11i -Clavarino Luigi ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Mini'Stri (sost. aw. gen. Stato Chiarotti). Legge -Riserva di legge in materia penale -Legge sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari� e delle bevande -Decreti� del Ministro della Sanit� per l'autorizzazione all'uso di additivi chimici -Violazione della riserva di legge -Esclusione. Non violano la riserva di legge posta ddl:arrt. 25 della Co'8ftituzfone per la materia penale fa:rt. 5, lett. g), della legge SO aprile 1962, n. 288, ed i!l successivo art. 6, modJificaJto dcllart. 4 della legge 26 febbraio 1968, n. 441, i qwali, soitto sa;nz,iorne peniate, vietano Za produzione, la vendita e w.distribuziorne di sostanze alimentari o di bevande integrate 1002 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO dxx adi/;;,tivi chimici non compresi in a:pposiU decreti approvati dal Ministro per la Sanit�, in qwamto tali oocrreti non concorrono a costitwire iJl prreioetto penale, ma sono soltanto pre>SUppo~i detta sua applicazione (1). (1) La questione &a stata sol.levata con due ordinanze eme,sse il 28 febbraio 1964 dal PretO!l'e di Torriglia (Gazzetta UfficW/,e, 23 maggio 1964, rn. 126). La Corte ha dichiarato l'infondatezza della questione richiamando � in tenninis � la sua recente sentenza 19 maggio 1004, n. 36 (in questa Rassegna, 1964, 630, con nota). CORTE �OSTITUZIONALE, 7 dioemhre 1964, n. 99 -Pres. Amhrosini -Rel. VeTz� -Farinella e Fidorra (n.c.) e Pres. Consiglio dei Minisbi (sost. aw. gen. dello Stato Agr�). Ordinamento giudiziario -Mancanza o impedimento di un giudice del Tribunale -Possibilit� di costituire il Collegio mediante supplenza di un vice-pretore, anche onorario -Contrasto con l'art. 106 della Costituzione -Esclusione. (Cost., art. 106, secondo comma, r.d. 30 genrnaio 1941, n. 12, art. 105). La di.spolS'ia;ione dJelrart. 105 de1l vigente ort'dirvarmento giudtiziario, approvalo con r.d. 30 gernrnaio 1941, n. 12, secondo la quale, irn oaoo di mancanza o di impedmnento di un giwd:ioe, il Presidente del Tribunale pu� ,costituire il CoZlegio ohiamand)() a fame parte un vice preto111e dJelta stessa sede, e quindi, arvohe un magifff;rato onorario, non contrasta con l'a;rt. 106 deilla Costituzione, in qwanto la riseirva detta nomina per concorso quivi pll'e1scr#ta rigua11da tuf}icio, non la p1ersona del magistrato; e ,la possibiUt� di un tempo11arwo inoarrvco di supp1lernz1a prresso un collegio giwdicante non pu� essere confu:Sa con un precetto concernente lo status del magmrato (1). (Omissis). -La questione non � fondata. L'art. 106 stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso; tuttavia, le funzioni del giudice singolo (pretorre e concilia (1) La questione era staita sollevata dal Tribunale di Palermo in sede penale, ()()(Il ordinanza 30 aprile 1964 (Gazzetta Ufficiale, 21 giugno 1964, n. 157). Con 1a precedente sentenza 5 dicembre 1963, n. 156 (Giust. Pen., 1964, I, 10) la Corte aveva ricornosciuto la legittimit� dell'istituto della supplenza, in relazione alla necessit� di fronteggiare, in via temporanea, i vuoti che possano veri PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1003 tme) possono esseTe esercitate da magistrati onorari. Questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell'ese:iicizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno della attribuzione di funzioni a determinati organi, non sembra dubbio che la frase. cc per tutte le funzioni attribuite a giudiei singoli � debba intendersi corme indicazione generica dell'ufficio nel quale i ma:gistrati onorari possono essere ammessi ad esercita�re funzioni giudiziarie. Anche senza tenere conto dell'argomento letterale (la frase ''tutte le funzioni � comprrenderebibe non soltanto quelle ordinarie, ma anche le funzioni temporanee� ed eccezionali deri'V'anti da un incarico di supplenza), perr decidere la questione, � suffidente rile'V'are che risolvendosi " la nomina � nella costituzione dello stato giuridico del magistrato nell'ambito dell'ol.'dinamento giudiziario, la possibilit� di un tempo~ raneo incarico di supplenza presso un col1eg;io giudicante non pu� essere confusa con un precetto riiguaxdante detto cc stato �. E gi� questa Corte ha avuto occasione di affermare che i provvedimenti, i quali, per ra1gioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una s�ede oppure ad una funzione diiversa da quelle alle quali egli sia a:sseg;rmto, non incidono sullo cc stato � dei magistrati (sent. n. 156 del 1963). La norma impugnata, che pertanto non viola l'art. 106 della Costituzione, risponde :altres� ad esigenze �eccezionali dell'amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei picco-li tribunali, nei quali non � possibile tal'V'olta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice. Ed il vice pretore onorario pu� essere chiamato per singole udienze o singoli processi dopo il pretore e laggiunto giudiziario, secondo fordine fissato dallo stesso art. 105. Nel dispo1sitivo dell'oTdinanza di rimessione � indicato anche lart. 23 della Costituzione, ma tale articolo non pu� essere preso in consideraziQne perch� l'indicazione � errata, non ess�endo in questione alcuna prestazione personale o patrimoniale, e perch�, inoltre, il riferimento non � sorretto da alcun cenno di motivazione. -(Omi�'ssis). f�carsi negli organi giudicanti, con riferimento all'ipotesi di applicazione dei pretori o degli aggiunti giudiziari ad altro mandamento, Con l'altra sentenza 16 giugno 1964, n. 43 (in questa Rassegna, 1964, 637) riferita all'ol'dinamento giudiziario militare, la Corte aveva riconosciuto la legittimit� cocStituzionale dell'istituto dell'applicazione di giudici ad opera del Procurato- re generale militare. Coo la .sentenza in rassegna, la Corte applica i medesimi principi anche alla supplenza temporanea di magistrati onorari nei collegi dei Tribunali. In dottrina, oltre agli autori richiamati nella nota alla sentenza n. 4S del 1964, cfr. GRossr, Ancora sulla VII dispruizione transitoria della Costituzione, a proposito di applicazioni e supplenze di magistrati, Giur. cost., 1963, 1569. RASSEGNA DELL'AVVOC~TURA DELLO STATO 1004 CORTE COSTITUZIONALE, 7 dicembre 1964, n. 100 -Pres. Amhrosini -R~. Fragali -Ros'Si (avv. Silvestri). Imposte e tasse -Legge tributaria sulle successioni -Disposizione che subordina l'inizio o la prosecuzione delle azioni giudiziarie alla prova dell'avvenuto pagamento dei tributi, o della loro esenzione o dilazione -Illegittimit� costituzionale in riferimento all'art. 24 della Costituzione. (Cost., art. 24; r.d. 30 nOVlemhre 1923, n. 3270, ar!Jt. 77, 78, 79, 80). Deve diohiararsi tvllegit.timit� costituzionale, in riferimen.to aliart. 24 della Costituzrione, in quanto ecoessivarmen.te lesive del dill'it.to di azrione, delle disposizioni contenute negli artt. 77, 78, 79 e 80 ddZa legge tvibutaria sulle sucoession.i, nella part0 in cui prescrivono che le persone ivi indicate, quando fosse scaduto il termine per iJ pagamento della t(})SM prima de.Il'inizio o nel corso del prooedimento, non posoono agire in giwdizio o prro'8eguirlo, senza aver dato la prova de,ll'avvenuto pagamooto, della ottenuta dJilazione o de~la esenzione; e nella parte in cui sanzio'flJOOO ,l'i,oosservanw di tale precetto con fil pagamento delle tasse e d0lle soprattasse (1). (1) Si segnala questa importante decisiO!lle della Corte costituzionale, nella vertenza introdotta dal Tribunale di Bari con ordinanza 31 ottobre 1963 (GazZ:�tta Utf�cifile, 23 maggio 1964, n. 126), nella quale, peraltro, non � intervenuto il ftesidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato Generale dello Stato. A differenza di quanto ritenuto in precedenti decisioni in materie analoghe (sent. 4 aprile 1963, n. 45, per le leggi di registro e di bollo, Giur. it., 1963, I, 1, 109; sent. 27 giugno 1963, n. 113, ivi I, 1, 1175�; sent. 4 giugno 1964, n. 47 in questa R.a$seglfl,(l, 1964, 650, per l'obbligatoriet� del ricorso amministrativo in tema di previdenza sociale) la Corte ha ritenuto che le disposizioni in epigrafe non si limitino ad imporre oneri fiscali o procedurali razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, in guisa da costituire un regolamento delle modalit� di esercizio dell'azione giudiziaria, ma ne rendano difficile od impossibile l'esperimento. Ch�, anzi, la Corte ha posto alla base della sua decisione la consideraziO!lle che le norme in parola, n�lle ipotesi in cui si agisca .in giudizio per fare aooertare il tirtolo ereditario conrtestato, introdurrebbero, in pratica, la regola del solve et repet_e, gi� dichiarata incostituzionale con la notissima sentenza 31 marzo 1961, n. 21 (.in questa Rassegna, 1961, 1). CORTE COSTITUZIONALE, 7 dicembre 1964, n. 101 -Pres. Ambrosini -Rel. Mortati -Provincia di Bolzano (avv. Guarino) c. Regione Trentino-Alto Adige (sost. avv. gen. Stato Guglielmi). Trentino-Alto Adige -Conflitto di attribuzione con la Regione sollevato dalla Provincia di Bolzano in relazione all'art. 13, secondo comma, dello Statuto -Attribuzioni derivanti da PARTE l, SEZ. I, GWRIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1005 leggi ordinarie richiamate dalla disposizione statutaria Ammissibilit� del conflitto. (Statuto Trentino Alto Adige, art. 13., secondo comma; d. P.R. 10 giugno 1955, n. 987, art. 37). 'Trentino-Alto Adige -Competenza per la costituzione del Comi tato provinciale della caccia in provincia di Bolzano -Appar tenenza alla Regione. (Statuto Trentino Alto Adige, art. 4, n. 11; art. 13, secondo oomma; d. P.R. 30 giugno 1951, n. 574, artt'. 20, 22). � aimmissibile U ricorso peir coreflitto di attribuzione propomo ddla Provimcia di Bolzano contro il d@croto del P.residJen,te deZla Gilunta Regionale che ha proceduto alla comituzione del Comitato provinciale peir la coocia, an1covch� il potere rivendioa:to doJ,la Provincia non derivi direttamente dx1Jrart. 13, secondo comma, dello Statuto, ma da norma nDt11 fornita di rango cootituzionale, avente tuttavia oa:rattere integrativo dello stesso Mt. 13 (1). I~ potere di procedere alla nomina dei Comitati provinciali della caccia nella Provincia di Bolzano non arprpartiene agli orgwni della Provincia, ma a quelli deilla Regione, in m'rt� del combinato disposto dellart. 4 n. 11, dello Statuto, che attribuisce alla Regione la potest� legisZativa esclusiva in materia di caccia e pesca, e degli arot. 20-22 del d.P.R. 30 giugno 1957, n. 574, contenente norme di aituqzione della .citata d-Esposizione statutaria (2). {Omissis). -1. -L:eccezione di inammissibilit� sollevata dall'Avvocatura dello Stato non �. da accogliere. Non � infatti esatto ohe il ricm:so della Provincia di Bolzano deduca un vizio di illegittimit� ordinaria anzich� costituzionale; ci� perwh� la pretesa fatta valere al rioonoscimento della competenza all'es�ercizio della potest� amministrativa nella materia che � stata oggetto del provvedimento impugnato non �, come si affemna, fondata, sull'art. 37 della legge delegata 10 giugno 1955, n. 987 (che, in applicazione del principio di decentramento, trasferisce dal Ministero dell' Agriooltura ai Presidenti provinciali la funzione della (1-2) Sd segnala la singola:rit� della fattispecie, nella quale la Provincia a.ssu mew l'attribuzione del potere non sulla base di una testuale disposizione statutaria, ma sulla base deJ generico richiamo, posto dall'art. 13, seoondo comma, dello Sta,.. tuto: � Restano ferme le attribuzioni delle provincie ai sensi della legge in vigore, in quanto compatibUi con U presente statuto " . La Corte ha ritenuto, dichiarando ammissibile iJ rico11so (che ha, pera:ltro, respinto nel merito), che tale generico richiamo a leggi ordinarie sfa sufficiente a costituzionalizzarle, di guisa da renderle idonee a generare un conflitto di attri-, buzione. 1006 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO formazione dei Comitati provinciali per la caccia), bens�. sull'art. 13, comma terzo, della legge costituzionale n. 5 del 1948 di approvazione dello Statuto T.-A.A., secondo il quale sono mantenute alle due Pro~ v:incie di Trento e Bolzano le attribuzioni loro conferite dalle leggi in vigore: articolo che viene dalla Provincia interpretato nel senso di .;. comprendere fra quelle conservate anche le attribuzioni peir le quali il conferimento sia avvenuto successivamente all'emanazione dello Statuto. Sicch�, alla stregua di tale interpretazione, il citato art. 37 deve considerarsi non gi� fonte del potere rivendicato, ma solo norma int~ grativa del � contenuto dell'art. 13, venendo esso ad aggiungere una nuova competenza alle altre, genericamente ind~cate da quest'ultimo con riferimento alla loro vigenza in un determinato momento, e che erano state anch'esse assegnate con leggi ordinarie. Nulla pu� dedursi :in contrario da quest'ultima circostanza, che cio� i poteri in parola siano derivati da nornJ.e non fornite di rango costituzionale, poich� funzione dell'art. 13 � stata, appunto, sempre sulla base dell'interpretazione fatta valere, di conferire tale rango alle medesime. L'enunciazione, pur se accettabile in via di massima, non pu� non tener conto, peraltro, della riserva contenuta nella seconda parte della disposizione statutaria, J cio� della compatibilit� delle leggi ordinarie richiamate con le altre� norme dello Statuto. Per cui costituzionalizzazione non� pu� verificarsi, e quindi non pu� sussistere la possibilit� di denuncia di un conflitto costituzionale, allorch� la norma invo �1� cata dalla Provincia contrasti con altre disposizioni statutarie, che attribuiscano il . potere alla Regione e quando, per di pi�, l'esercizio di tale potere sia reso concretamente possibile dalle norme di attuazione. Ed in effetti ci� � stato riconosciuto dalla Corte con la seconda massima, la quale d� ragione del rigetto del ricorso , della Provincia. @. Resta, tuttavia, aperto il problema pregiudiziale della ammissibilit� del ricorso, anche se � doveroso riconoscere che esso postula una indagine di merito 1mlla com I patibilit�, e quindi sulla costi:tuzionalizzazione, delle leggi attrfoutive del potere con tutte le altre norme dello Statuto. :�: questo un inconveniente non ignoto, specie con riferimento alle questioni di giurisdizione, ove esso fu condensato nel paradossale (ma non tanto): �Hai torto, I quindi ti nego il Giudice � � La sentenza della Corte, 11 luglio 1961, n. 45, citata in motivazione, � pubblicata in Giur. it., W61, I, 1151. Per l'affermazione del principio che !e norme sul decentramento delle funzioni statali, disposte con i decreti delegati in attuazione delle leggi di delega H marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, siano inapplicabili nelle Regioni a statuto speciale, cfr. la precedente decisione della stessa Corte, 6 marzo 1959, n. 11 (Giur. it., 1959, I, 815) con nota di LAVAGNA, Co'IMideraziooi in te'TYM di deleghe regionali ad enti focali; nonch� Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 1958, n. 731 (Cons. Stato, 1958, 1063). In via pi� generale, sulle attribuzioni in materia di caccia in relazione agli organi cui esse sono dem�ndate per effetto delle leggi sul decentramento, cfr. la precedente sentenza della Corte cost. 26 giugno 1962, n. 69 (Gim-. cast., 1962, 738 e, specialmente, 756). PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1007 Ricorrono pertanto i requisiti necessari all'insorgere di un ronfiltto di attribuzioni, ohe, ri'Volto com'� a tutela della sfera di competenza ohe si asserisce discendente da una legge costituzionale, deve trovare in questa Corte l'organo di decisione. 2. -Nel merito il ricorso � da ritenere infondato. Essendo pacifico che la Regione non aveva ancorn, all'atto dell'emanazione del pro'VVedimento impugnato, emesso proprie norme nella materia della caccia, affidata alla competenza esdusiva sua propria dall'art. 4 n. 11 dello Statuto, si tratta di a�ccertare se fosse, a quell'epoca, avvenuto il passaggio ad essa delle attribuzioni di carattere amministrativo, il cui esercizio rimane rondizfonato solo alla emanazione di apposite norme di attuazione. La difesa della Provincia non contesta il fatto ohe norme di tal genere siano venute in vita con il d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, ma sostiene che gli articoH 20 e 21 di tale decreto, i soli che sarebbero stati dedicati alla materia della caccia, difettano di quel sufficiente grado di � puntualizzazione �, che, secondo � stato ritenuto dalla Corte con la sentenza n. 45 del 1961, deve essere richiesto affinch� si renda possibile in roncreto l'effettivo sryolgimernto delle competenze amministrative da trasferire. A parte la considerazione che l'esigenza fatta valere dalla Corte con la invocata pronuncia riguardava il m01�dinamento dei poteri regionali con quelli statali, necessario a disporsi tutte le volte che la materia trasferita alla Regione lo richieda, � da rilevare che il dtato decreto presidenziale n. 57 4 non si � limitato a porre, con gli artt. 20-2.2, i criteri ed i limiti per l'esercizio della potest� normativa regionale in ordine alla caccia, ma ha anche dettato, sotto il titolo XVI, le nOTme sul passaggio degli uffici, dei servizi e del personale dallo Stato alla Regione ed alle Pro'Vincie, e particolarmente all'art. 86 ha stabilito che, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in 'Vigorn del decreto stesso, venivano trasferite alla Regione, per l'esercizio delle potest� amministrative previste dal primo comma dell'art. 13 dello Statuto, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nonch� gli altri uffici ivi elencati, e contemporaneamente veniva a cessare la competenza, nel territorio della Regione stessa, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura per le Venezie. Pertanto, non sorgendo dubbio n� sull'abilitazione aoquisita dalia Regione all'effettiva esplicazione delfattivit� amministrativa nel campo coperto dall'esclusivit� della oompeteriza legislativa ad essa conferita dall'art. 4, n. 11 (caccia e pesca), n� sull'appart�enenza a tale attivit� del provvedimento denunciato, viene a cadere ogni valido fondamento alla pretesa della Provincia. Quale che sia finterpretazione da dare all'art. 13, nella parte in cui fa riferimento alle � leggi vigenti �, ed anche ammesso che in tale categoria debbano farsi rientrare le norme statali soprawenute, rimane 1008 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO insuperrabile lostacolo alla pretesa stessa proveniente dalla condizione posta dall'articolo predetto per rendere possibile il mantenimento di attribuzioni provinciali, consistente nella � compatibilit� � delle medesime mn le norme statutarie. Condizione ohe deve farsi valere indipeindentemente dal tempo del conferimento delle attribruzfoni stesse, essendo chiaro che �ssa operi tanto riguardo a quelle anteriori all'entrata in vigore dello Statuto, nel senso di determinarne lestinzione, quanto alle altre che leggi 01'dinarie sopraV'vernute avessero genericamente attribuito alle amministrazioni provinciali, nel S�enso di precludere ogni loro efficacia nell'ambito della Regione T.-A.A. Sicch�, se si riconoscoose l'invocata estensione alla Provincia . di Bolzano del decentramento attuato con l'art. 37 del d.p. n. 987 del 1955, si verrebbe a sottrarre alla Regione una parte delle funzioni amministrative ad essa spettanti a tenore dello Statuto. Una volta precisato l'esatto significato dell'art. 13, secondo comma, la controversia in esame appare prospettabile negli stessi termini di quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 11 del 1959, nella quale venne messo in rilievo come le norme srul decentramento (secondo si desume anche dagli artt. 4 e 5 legge delega n. 150 del 1953, e 73 del decreto delegato n. 987 del 1955) dovessero trovare applicazione solo nelle Regioni a statuto Ol'dinario. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1964, n. 109 -Pres. Ambrosini -Rel. Jaeger -Contardo e Michelon (n.c.) e Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Agr�). Corte Costituzionale -Questione di legittimit� costituzionale pro posta in via incidentale -Rilevanza nel giudizio di merito Riferimento all'intero giudizio, e non soltanto al grado nel corso del quale viene sollevata la questione -Esclusione. (Cost. art. 137; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 28; norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956, art. 1). � inammissibile la questione di legittimit� costituzionale di una disposiz.ione di legge {nella specie l'art. 4, terzo comma, della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giurid'hca dell'avviamento commerciale) prroposta da un giudice non in funzione della rilevanza ohe la questione assume nei rifiessi della propria oowpetenza, ma della rilevanza riferita alf.intero giudizio, per ,ze fasi di competenza di altro giudice di dfoerso grodo (1). (1) Per la seconda volta, a quanto conm:a, la Corte costituzionale ha espresiso un giudizfo di merito sulla rilevanza, giudicandone ictu ocua l'infondatezza, e -�~ ,� _, PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1009 (Omissi!S). -Come risulta gi� in modo evidente dalla esposizione dei fatti della causa, il testo dell'ordinanza del Pretore di San Don� di Piave presenta alcuni asrpetti contraddittori, i quali d�nno luogo a non poche perplessit�. Vi si rileva, infatti, che -dopo avere premesso nel modo pi� esplicito che l'esame del giudice ( dell'eseoozione) era necessariamente limitato all'acoetrtamento delle condizioni, o prnsupposti atti a giustifiicare la sospensione deill'eseouzione, ai sensi deU'art. 624 c.p.c., e che le parti arvrebbero do'VUto quindi riassumere il giudizio davanti al Tribunale di Venel!lia, competente sul merito -lo stesso giudice dell'esecuzione ha ritenuto � che il presente giudizio non pu� essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa (questione ,di legittimit� costituzionale dell'art. 4, terzo comma, I. 27 gennaio 1963, n. 19) �; dopo di che il dispositirvo dell' oroinanza si conclude con la seguente prescrizione cc Manda alle parti di riassumere il presente giudizio, una volta oessata la detta causa di sospensione e nel termine di mesi sei dalla data della decisione della Corte Costituzionale, avanti il Tribunale civile di Venezia, competente per ragioni di valore �. � da rilervare poi ohe lo stesso Pretorn aveva d.'altronde provveduto nei riguardi della domanda proposta da una delle parti per ottenere la revoca della sospensione dell'esecuzione gi� accoroata, e pertanto averva risolto tutte le questioni di propria competenza, cos� che risultava pienamente giustificata la rimessione da lui dispo1Sta delle parti davanti al Tribunale, non restandogli pi� alcun altro provvedimento da pr<endere. Da ci� oonsegue, peraltro, che l'affermazione sopra riferita, contenuta nel �dispositivo dell'ordinanza, che cc il presente giudizio non pu� es1;.ere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa (questione di legittimit� costituzionale) " non deve essere interpretata nel senso che il Pretore volesse alludere al procedimento gi� pendente davanti a lui, bens� nel senso che egli intendeva come cc giudizio 11 tutto il processo {considerato come 'Successione di pi� procedimenti), ivi oompresa la fase ulteriore che arvrebbe dovuto svolgersi davanti al Tribunale; e ci� trova conforma nell'uso della medesima espressione, adoperata proprio in tal senso, anche nel testo dell'ultimo paragrafo dell'ordinanza; ove si legge: cc Manda alle parti di riassumere il prre quindi mvvisando l'inopportunit� di un rinvio al giudice a quo per un pi� CO'l: retto e motivato esame sulla rilevanza stessa, con la conseguente deolaratoria cli inammissibilit� della questione. i.a prima volta, analoga decisione venne adottata dalla Corte oon la sentenza 8 luglio 1957,, n. 108 (GitM". co~.� 1957, 1009 con nota di CRISAFULLI). L'occasione della decisione in rassegna � stata offer:ta, questa volta, da11'or> dinanza 31 lug.Iio 1963 del Pretore di S. Don� di Piave (Gazzetta UfficW_e, 8 feb braio 1964, n. 34), il quale, investito di un ricorso pe�r sospensione di esecuzione 1010 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sente giU!dizio... avanti al Tribunale di Venezia, competente per ragioni di valorre �. Risulta, pertanto, nel modo pi� evidente, dalle espressioni usate nell' orrdinanza; che il Pretore non ha sollevato la questione di legittimit� costituzionale della norma denunciata, ritenendola rilevante ai fini di una decisione affidata alla propria competenza, ma ha considerato rilevante la risoluzione di tale questione neri riguardi di quegli altri aspetti della controveTsia, da 1ui stesso consideTati oggetto della futura decisione sul meTito della causa spettante al Tribunale, cui rimetteva le parti. � noto, per�, ohe la legge attribuisce espressamente il potere di sollevare la questione di legittimit� costituzionale: all'" autorit� giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio � (art. 23. 1. 11 marzo 19'53, n. 87); ed il principio stesso � stato riaffeTmato nelle � Norme integrative per i �giudizi � app:r()IVate dalla Corte Costituzionale il 16 marzo 1956, ove � previsto " L ordinanza, coo cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la ca!Usa, promuove il giudizio di legittimit� costituzionale� (art. 1), in base alla logica considerazione ohe soltanto il �giudice chiamato a decidere nel merito la �controversia � in grado di valutare se la soluzione del dubbio insorto sulla legittimit� costil:uzionale di una o pi� norme costituisca un presupposto necessario della propria decisione. La Corte si � costantemente attenuta a tale principio, n� ha mai voluto affrontare il problema se � roTgano, che aveva proposto la questione, fosse �competente a decidere la controversia, n� essa a'VTebhe potuto disporre dei dati necessari per risolrverlo. Senonch�, nel caso in esame, risulta dal testo stes�so dell'oTdinanza che la valutazione della rilevanza, nonch� quella della cc non manifesta infondatezza �, della questione � �di legittimit� costituzionale della norma denunciata, sono state compiute inveoe da un giudice, il quale non soJo non aveva competenza ad applicare o no quella norma al rapporto controv�erso, ma aveva riconosciuto e dichiarato nel modo pi� esplicito e contestualmente ohe tale competenza spettava ad una diversa autorit� giurisdizionale, a cui rimetterva le parti per la riassunzione del giudizio. Da ci� consegue la conclusione che il Pretore di San Don� di Piarve non poteva pi� considerarsi come cc il giudice, singolo o collegiale, ex art. 624 c.p.c., dopo aver adottato il pro'V'Vedimento richiesto ed essersi spogliato del merito della controversia demandandOl:a alla cognizione del Tribunale, competente per v:alore, aveva ritenuto che il � giudizio � non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimit� costituzionale. La sentenza, approvabile sotto tutti i profili, potrebbe costituire la svolta per una rev:isione de1la giurisprudenza della Corte sulla incensurabilit� del giudizio di rilevanza, almeno nei casi in cui esso risulti macroscopicamente distmto ed infondato, come nella fattispecie. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1011 davanti al quale pende la causa� (art. 1, Norme integrative), e che, pertanto, la questione di legittimit� costituzionale proposta con l'ovdinanza deve essere diohiarnta inammis'Sibile, n� vi � luogo ad esaminare i motivi di merito in essa prospettati. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1964, n. 110 -Pres. Ambrosini -Rel. Verz� -Consmzio Irriguo Canale Naviglio (n.c.), Istituto Naz. Prev. Sociale (avv. Nardone) e Presidente Consiglio Ministri (sost. arw. gen. Stato Albisinni). Previdenza ed assistenza -Assicurazione obbligatoria per l'invalidit�, la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano superato, rispettivamente, il 60� ed il 55� anno di et� -Illegittimit� costituzionale della normativa per eccesso rispetto alla delega legislativa -Esclusione. Cost., art. 76; I. 4 apdle 1952, n. 218, art. 37; d. P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 1). L'art. 1 del d.P.R. 26 aprfle 1957, n. 818, il quale pre8Crive che i lavorotori e le loooratrici soggetti alle (J)Ssicuraz~orni obbligatorie per l'inval~dit�, la veiochiaia, ila tube!flcolosi e la disoocupaz:ione inrVofontaria debbooo� essere (J)Ssicumti a:nche se continuano o iniziano iattivit� alle I ditpendenze altrui dopo il compimento, rispettivamente del 00' e del fj 55� anno di e,t�, non contrasta con .l'a1rt. 37 detla legge di delega 4 aprile 19<52, n. 218, perch� fobbligo d�fI<18sicurozione � in~ente alZa prestazione delfattivit� lavorotiva eid alla relatwa ret.ribuz.ione, e suissiste indipendentemente dJal raggiungimenrto di ogni limite di et� deil tooovatove (1). (Omissis). -Il Tribunale di Cuneo ritiene ohe l'art. 1 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 -prescrivendo che � le persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per la invalidit�, la vecchiaia e i superstiti, (1) Continua davanti alla Corte costituzionale la "verifica � della legittimit� ()()Stituzionale delle varie disposizioni del tormentato decreto legislativo 26 aprile 1957, n 818, contenente no�rme di attuazione e di coordinamento della I. 4 apri1e 1952, n. 218, sul riordinament'1 delle pensioni previdenziali. Si ricorderanno, infatti, le pecedenti decisioni della Corte su altre disposizioni impugnate del decrnto delegato: sent. 5 maggio 1959, n. 24 (Giur. it., 1959, I, 1, 810), con dichiarazione di illegittimit� costituzionale dell'art. 26; sent. 31 maggio 1960, nn. 34 e 35 (i~, 1960, I, 1, 1306 e n'ota di PnoSPERETTI, Principi oolla pmvidenza sociale e limiti di delega legi8lativa) con declaratmia di illegittimit� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1012 per la tubercolosi e per la disocoupazione involontaria debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano lattivit� retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del 600 anno di et� se uomini e del 55� se donne� -abbia ecceduto dai limiti della delega di cui all'art. 37 della I. 4 aprile 1952, n. 218. E ci� perch� questa stessa legge prevede ali'art. 5 il venir meno dell'obbligo assicurativo al compimento dei 60 e 55 anni di et�, onde il Governo, delegato ad emanare soltanto dispo� sizioni transitorie, di attuazione e di cooTdinamento, non poteva dettare una norma ~n netto contrasto oon un'altra della stessa legge delegante. La Corte osserva che il Tribunale non ha preso in esame l'intem contesto della I. 4 aprile 1952, n. 218, n� ha tenuto aioun conto della evoluzione legislativa in materia di assicurazioni sociali. Ed infatti, nel tempo in cui vigeva l'art. 3 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, l'obbligo assicuratirvo delle persone che presbwano attivit� lavorativa alle dipendenze altrui aveva inizio all'et� di 14 anni del lavoratore e termine al compimento dei 60 o 55 anni di et� a seconda che si trattasse di uomini o di donne. Ma col riordinamento delle pensioni della pl'evidenza sociale costituzionale, mpettirvamente, dell'art. 32, comma terzo (in .parte) e dell'art. 16, comma primo; sent. 11 marzo 1961, n. 2 (ivi, !,961, I, l, 533) con declaratoria di illegittimit� costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 11, ultima parte; sent. 27 maggio 1961, n. 28 (ivi, 1961, I, 1, 753) con declaratoria di illegittimit� costituzionale dell'art. 27; sent. 22 dicembre 1961, n, 71 (ivi 1962, I, l, 349) con declaratoria di infondatezza deJla questione relativa all'art, 37 lett. b); <sent. 30 di�embre 1961, n. 75 (ivi, 1962, I, l, 337) con declaratoria di illegittimit� costituzionale dell'art. 15; sent. 12 febbraio 1964, nn. 3 .e 4 {ivi, 1963, I, 1, 562 e segg.) con declaratoria di illegittimit� costituzionale, rispettivamente, dell'art. 12, secondo comma e dell'art. 16, primo comma; sent. 10 maggio 1963, n. 65 (ivi, 1963, I, 1, 1086) coo declara-toria di megittimit� costituzionale deJI'art. 25, secondo comma; sent. 8 giugno 1963, n. 78 (iv:!, 1963, I, 1, 1064, con declaratoria di infondatezza della questione relativa all'art. 10; sent. 8 giugno 1963, n. 84 (.ivi, 1963, I, 1, 1052) con declaratoria di illegittimit� costituzionale dell'art. 17, primo comma; sent. 3 luglio 1963, n. 112 e 9 luglio 1963, n. 124 (ivi, 1963, I, 1, 1285) con declaratoria di illegittimit� costituzionale, r:ispettivamente, degli artt. 13, terzo comma, e dell'art. 20, secondo comma; sent. 9 luglio 1963, n. 123 (ivi) con declaratoria di infondatezza della questione relativa all'art, 19. C(lll. la presente decisione, originata dalla ord:inanza di rimessione 21 novembre 1963 del Tribunale di Cuneo (Gaz:<Jetta Uff�c�ile, 22 febbraio 1964, n. 47) la Corte risolve nel senso della legittimit� costituzionale la questione dell'art. 1 del decreto delegato circa i soggetti passivi della contribuzione, e la risolve sulla base di una inteTpretazione coordinata delle norme in mater:ia, che non si pu� non condividere. Va comunque rilevata, pi� che l'opportunit�, la necessit�, oramai, di una rielaborazione legislativa deJI'inteTO testo del decreto n. 818 che, da un lato, serva a colmare le inevitabili incertezze derivanti dalla caducazione delle molteplici dispo~ sizioni sopra richiamate, dall'altro, offra una guida certa e sicura per i datori di lavoro e per gli assicurati dei diritti e dei doveri derivanti dal loro rispettivo �status�. PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1013 dell'anno 19'52, il legislatore ha stabilito un principio di'Verso: rimanendo ferma let� dei 60 o 55 anni del lavoratore o della lavoratrice per acquistare il diritto alla pensione della previdenza sociale, i lavo-ratori i quali, pur avendo superato tale et�, prestino attivit� la'Vorativa retribuita alle dipendenze altrui sono sem:pTe assoggettati all'obbligo assicurativo ed al pagamento dei contributi previdenziali. Il ohe vuol dire che l'obbligo dell'assicurazione � inerente alla prestazione dell'attivit� lavorativa ed alla relativa retribuzione, e sussiste indipendentemente dal raggiungimento di ogni limite di et� del lavoratore. L'articolo 27 della 1. n. 218 del 1952 dispone ohe il detto obbligo � assicurativo �non cessa�, al compimento dell'et� pensionabile, usando questo termine in relazione alle prnoodenti norme della legge del 1939 che fissavano un'et� di cessazione di tale obbligo. Questa considerazione 'Vale ad eliminare ogni dubbio int~rntativo sulla sussistenza del ripetuto obbligo per tutti i lavoratori �ohe si trovino nelle suindicate condizioni, tanto nel caso in cui continuino a lavorare, quanto nel caso in cui � inizino � l'attivit� dopo il compimento degli anni sopraindicati. � opportuno rilevare anoora che la norma dell'art. 27 � coordinata con quella deU' art. 12, la quale prevede, per i pensionati della previdenza sociale che lavorino alle dipendenze altrui, una trattenuta sulla, retribuzione, da versare all'I.N.P.S.; ed � anche coordinata con le altre norme che prevedono la oonoossione di uno o pi� supplementi di pensione, il cui presupposto giuridico ed economico � appunto il versamento obbligatorio dei contributi assicurativi effettuato dopo il compimento dell'et� pensionabile. Avendo il legislatore delegato ribadito uno dei :pTincip~ fondamentali in merito ai lavoratori i quali prestino attivit� lavorativa retribuita dopo superata l'et� pensionabile, non sussiste alcun 'Vizio di legittimit� per eccesso di delega. -(Omis.sis). CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1964, n. 111 -Pres. Ambrosini -Reil. Bonifacio -(Camera di Cons~glio). Legge -Legge penale -Circostanze del reato -Circostanza attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio -Contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione -Esclusione. (Cost., artt. 3, 24; cod. pen., art. 62, n. 6). La dis>po.siizione dJellffart. 62, n. 6, c.p. che prevede, nella prima parte, la conoessiione di una atterYlilJ!ante al colpevole il quale aibbia, prima del giudizio, riparato interamente il danno mooiante il risarci RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1014 mento di esso, non contrasta con l'ari. 3 della Costituzione, in quanto non crea alcuna srituazione dti privilegio per i soggetti abbienti, ma trova la sua giu.srtificazione neil"la rilevanza gforid~ca che il riSU!l'Oimento assume quale specifica circostanza rivelatrioe de:l ravve1dimento del reo; n� oontrasta con l'ari:. 24 deZla Costituzione perch� collegando&i a:l presuppooto die1ll'imteirvenuto risarcimento del darnno, viene ad assumere natura sostanziale, e non ha perrd� alcuna attinenza coi mezzi proces. mali, azione e d'ifeisa, tutelati dalla ci,tata n01ma co'8tituzionale (1). {l) Sentenza pronunciata dopo procedimento in camera di Consiglio, non essendovi stata costituzione di alcuna parte (art. 26, secondo comma, I. 11 marzo 1958, n. 87). La questione era stata sollevata dal Pretorn di Offida con ordinanza 80 gennaio 1964 (Gazzetta Ufficiale, 21 marzo 1964, n. 78). La sentenza, pw: ponendosi suJ.la scia della precedente giurisprudenza della C<J!rte in materia di interpretazione di norme a fronte dell'art. 24 della Costituzione (sul che cf:r. TRACANNA, Qoostioni dii legitt>imit� oo8'tituzwnale .in materia di oneri patrimo111iali nel 'JYT'Oce~o, in questa Rassegna, 19'64, 829), merita particolare segnalazione perch� si riferisce ad un onere in senso jmproprio, e pi� ie.sattamentie -come la Corte ha rilevato� -ad un presupposto per l'applicabilit� di una nonna di natura sostanziale; incidente sulla determinazione della. pena, anche per il suo collegamento con l'art. 183� c.p. Sul principio costituzionale di uguaglianza in materia penale cfr. PALADINI, C~zionisuJ, 'JYT'incipio co8tituzionak di uguaglianza, Riv. trim. dir. pubb., 1962, 897, G1ANZ1, Bartioolari aspetti deil diritto di difesa giudiziaria e del princripi-0 di II eguaglianza, Giur. c08t., 1962, 229; GoRLANI, Conversione della pena e principio di ug~ianza, Giur. it., 1963, I, 1, l; PISANI, Ricchi e poveri di fl'onte al prooesso e di fronte alla pena, Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 562). ~= CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1964, n. 114 -Pres. Ambra~ sini -Rel. Ohia:relli -Blanca (n.c.) e Presidente Consiglio Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Agr�). Procedimento penale -Obbligo di assunzione della difesa d'ufficio da parte degli avvocati e dei procuratori , Contrasto con gli artt. 24 e 35 della Costituzione -Esclusione. (Cost., artt. 24, S5; c.p.p. art. 128, secondo comma; 181, secondo comma). Le disposizioni degli artt. 128, s@condo comma e 131, secondo comma, del codice di procedura penale, che fanno obbligo agli oot:ocati ed ai p'l'ocuratori di OOS'IJ1mere, anche al dibattimento, la difew di ufficio degli imputati che siano o vengano a trovarsi sproovisti di difernsore di fooocia, non contrastarno con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, i; in quanto l'istituto del gratuito patrocinio, anche nella sua attuale disciplina, non pu� non rit~nersi compreso nelI' espressione cc appositi PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1015 istituti�, adoperata dJal costituente. Esse no~ contrastano nemmeno con le esigenze della tutela del �~OJV01'o poste dalfori. 35, p1'lmo comma, della Costituzione, in quanto robbligo del gmtuito patrocinio, da un lato, t1'ova la sua ro;gione in motivi di inte-resse pubblico, dJalfolt1'0, non incide sulla tutela della disciplina economica del professionista (1). (Omissis). -Nel merito la questione � infondata. In relazione all'art. 24 della Costituzione va os"servato che n� dal linguaggio legisfativo, n� dal oomune linguaggio giuridico possono trarsi argomenti per ritenea.-e �che respressiooe (( istituti )) ' nella disposizione oostituzionale in esame, vada intesa nel senso di organismi super individuali, e non nel senso di cormplessi di nol1IIle regolatrici di determinati rapporti, unitariamente oonsiderati. �: ben noto crn:ne in questo senso, a quel modo che si parla di istituto della propriet�, della famiglia e via dicendo, si parla anche di istituto del gratuito patrocinio e, in genere, di istituto della difesa gratuita dei non abbienti. Sarebbe pertanto arbitrario ritenere, da un punto di vista esegetico, che il gratuito patrocinio, anche nella sua attuale disciplina, e il complesso delle vigenti norme comunque dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, non possano considerarsi compresi nella espressione � appositi istituti � adoperata dal costituente. Diversa questione, e non di legittimit� costituzionale, � quella della adeguatezza di tale disciplina al :fine garantito dalla Costituzione. De Zege fe1'endtt e da un punto di vista di politica legislativa pu� anche auspicarsi una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti; (1) Questione di particolare rilievo, che trascende il caso particolare nel quale essa ebbe a sorgere, con l'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte di appello di Caltanissetta 18 dicembre 1963 (Gazzetta Utf�ciole, 22 febbraio 1964, n. 47). Veniva in discussione, invero, la conformit� alla norma posta dall'art. 24, terzo comma della Costituzione : " Sono assicurati ai non abbienti con appou Wtitwtri, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione �, delle norme vigenti sul gmtuito. patrocino e la difesa officiosa. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la sufficienza degli istituti vigenti, anche se, dal punto di vista deontologico (ma con oolo riferimento al profilo dedotto dell'art. 35 Cost.), ha auspicato la ,creazione di un sistema che assicuri in ogni caso \ID compenso al difensore di ufficio. Come si vede, si � molto lontani dalla tesi pi� radicale della creazione di istituti nuovi, quali l'Avvocatura dei pO'Veri, e simili, gi� categoricamente escluse dal costituente nella formulazione delle disposizioni costituzionali in esame (CA RULLO, La Cwtituzione della Repubblica italiana illustrata coi lavori preparatori, Bologna, 1950, 69 e segg.). In realt�, il problema attiene meno alla creazione di istituti diViersi da quelli vigenti, che al modo con cui, nella prassi, questi vengono applicati. Ma le deformazioni o il logoramento di determfr1ati istituti non sono, di per s�, 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1016 ma dall'opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe meglio corrispondere alle finalit� dell'art. 24 della Costituzione non si pu� trarre .fmduzione della incostituzionalit� dei mezzi ora esistenti, che a quelle finalit� sono ugualmente diretti. Considerare, -in ipotesi,. tali mezzi come insufficienti, o scarsamente efficienti, rispetto allo sco po voluto dalla Costituzione, non potrebbe mai volere dire rioonoscerli contrari alla Costituzione stessa, col risultato di privare i non abbienti anche delfattuaile forma ,di assistenza. La questione proposta si presenta ugualmente infondata in relazione aU'art. 35 della Costituzione. La tutela del lavoro in tutte le sue forme, enunciata nel detto articolo, non es�olude, infatti, che, in base alla legge, possano essere imposteprrestazioni gratuite, per ragioni di interesse generale, a nol'll�la delfart. 23� della Costituzione. Certo, per quanto riguarda il lavoro dei liberi professionisti, queste imposizioni non possono esser tali da trasformare lo status del libero professionista nello status di oggetto prevalentemente� tenuto alla prestazione di un servizio obbligatorio non rimunerato, o� comunque da :impedire che lesercizio della libera professione possa esse11e suffi.ciente ad assicurare la soddisfazione delle esigenze economiche� e morali del professionista. Ma nel caso in esame non vi ha dubbio ohe la previsione, -contenuta nella legge, di una saltuaria prestazione obbligatoria erventualmente �gratuita non contrasta oon l'indicata norma costituzionale, n� ool sistema di principi che da �essa si ricava. Infatti, in primo luogo, si tratta di un obbligo che ha la sua ragione nell'interesse pubblico: e precisamente, nell'interesse di fornire fassi sufl�cieiJlti a farne ritenere la non rispondenza ai precetti costituzionali dai quali essi sono richiamati; possono, al pi�, costituire un invito al legislatore ad inte ~ grarne il contenuto alla ,stregua dell'esperienza, e questo �, appunto, l'auspicio� .�: fatto dalla Coil'te con l'ultima parte della �sentenza in raissegna. In questa prospettiva, pu� richiamarsi l'istituto inglese del Legal and System,. che interviene, corrispondendo agli avvocati, iscritti in liste speciali, onorari secondo tariffe fisse, per pwstazioni a favore di indigenti (cfr. in proposito, Rossr, [,,a Corte criminale di appello inglese, Giust. pen. 1965, I, 27). In sostanza, occorre rendere sul piano concreto ~empre pi� effettivo, ~ sempre meno fittizio, lesercizio della difesa di ufficio, che � lesplicazione del generale diritto alla difesa contenuto nel secondo comma dell'art. 24 Cost. (Cortecost. 1 dicembre 1959, n. 59, Giur. it. 1960, I, 1, 227, e nota di PrsANI, L'inviolabilit� del diritto di difesa e l'art. 133, oomma primo, c.p.p,,); ma ci� non ne inficia la conformit� attuale alla Costituzione, data la saltuariet� dell'inoarico e� la sua compatibilit� con l'esercizio della libera professione. Del resto, vi � con.traversia se l'art. 36 Cost. :sia applicabile alle professio-nd intellettuali, avendo la Corte Suprema di Cassazione adottato ripetutamente la soluzione negativa (Gass. 9 maggio 1959, n. 1961, Oiur. it. 1960, I, 1, 343, e precedenti ivi indicati); soluzione contestata in dottrina (LEGA, Prinoipii costituzionali in tema di .lavoro autonomo, ivri; idem, Inderogabilit� di tariffe foren9t: PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1017 stenza giudiziaria ai non abbienti, e di assicurare il migliore es�ercizio dei poteri processuali e della funzione giudiziaria �con la �coU::JJborazione della difesa. In SeCO!Ildo luogo, robbligo de1la prnstazione non incide sulla tutela della po�sizione eoono:rrrica del professionista, sia perch� la gratuit� di essa � limitata ai casi in cui non vi � possibilit� di ripetizione degli onorari {art. 11 del r.d.l. 30 d~cembl'e 1923, n. 3282), sia pea-ch� il gratiuito patrocinio �, nel nostro ordin:;JJIDento, un ufficio della categoria degli avvocati e dei procuratori (r.d.l. 30 dicembre 1923, citato, e, in origine, r.d.1. 6 dicembre 1865, n. 2627), il cui adempimento non altera la disdplina economica della professione in modo da impedire che l'es�ercizio di essa possa corrispondere a11e esigenze del professionista e al decoro della profossiooe. Ci� non toglie che, in 'al'monia con quanto si � prnoedentemente osservato a propostito dell'attuazione dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione, potrebbe essere opporlunamente creato un sistema che assicurasse in ogni caso un compenso a! difensore d'ufficio. -(Omissis). e pattuizioni di compensi a forfait, ivi, 1960, I, 1, 1091). Veggasi anche la sentenza della stessa Corte Costituzionale 7 foglio 1964, n. 75, in questa Rassegna 1964, 989. Per quanto riguarda, infine, la manifesta mfondatezza della questione di legittimit� costituzionale dell'art. 13.1 c.p.c, sulle sanzioni al difensore che abbandoni la difesa, cfr. Cass. Sez. III pen. 5 dicembre 19:62, rie. Augenti, Giur. ;t. 1963, II, 289. CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1964, n. 118 -Pres. Ambrosini -Rel. Sandulli -Marchiafava (n:c.), Farnci (n.c.), Presidente Consiglio Ministri e Ministero Finanze {sost. a'V'V. gen. Stato Chiarotti, Guglielmi). Procedimento civile -Foro della p.a. -Contrasto con le disposizioni costituzionali concernenti il principio di eguaglianza, il diritto di difesa e la precostituzione del giudice -E~clusione. (Cost. artt. 3, 24, 113, 25; c.p.c. art. 25; .t.ru. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6, 7, 8, 10). Le dfsposizi.oni del codice di prooodura civile (art. 25) e quelle del t.u. sulla rappresen.tamza e difero dillo Stato in giwdizio (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6, 7, 8, 10), le quali statuiscono un foro s.pe'Ciale per la p.a., non contradano con le disposizi.oni oostituzi.onali riguardanti il principio di eguaglf;(J:nza, perch� obbedi.S1cono alle fonalit� di concentrar. e, a beneficio della intera collettivit�, le cause dello Stato p~so un numero ristretto di sedi giwdizia:rie, per favorirne "la sp�eciolizzazi.one; 1018 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n� con qudle riguardanti la difesa in giudizio, specie contro gli atti d!ella p.a., peroh� l'eventuale maggior costo del giudizio ha adeguata giustificazione in ragione di interesse generale; n�, infine, con le disposizioni rigward!anti la riserva del gt"udice naturale, perch� esse determinano in via generale quale sia il giudice competente nelle controversie in cui sia parte la p.a. (1). {Omissis). -I due giudizi sono stati trattati congiuntamente e possono essere riuniti. Con le due ordinanze di rimessione -e partirolarmente con quella del Pretore di S. Agata Militello -vengono investite tutte le disposizioni riguardanti (secondo l'espressione dell'art. 25 c.p.c.) il foro dello Stato (art. 6, 7, 8, 10 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 e art. 25 c.p.c.). Le questioni sollevate hanno quindi, in sostanza, un unico oggetto. N� ha importanza, a tal fine, che i motivi addotti dalle due ordinanze a sostegno della illegittimit� costituzionale non coincidono se non in parte. (1) Riportiamo integ<T'olmente la difesa dell'AVV<JCOOu.ra: I motivi, per cui, con il r.d. 30 dicembre '1923, n. 2828 fu istituito il foro dello Stato mentre si procedeva alla unificazione delle Corti di Cassazione del Regno, sono ben noti. Alla Unit� dello Stato deve corrispondere unit� di indirizzo nel campo giuridico; ed -� esigenza di giustizia -oggi maggiormente sentita -e di ordine amministrativo che gli organi dello Stato ispirino la loro attivit� a principi giuridici precil'! i e oostanti. Il molteplice numero dei fori, in cui era convenuta la P.A., impediva, da un lato che il contributo apportato dallo stuolo m,1meroso e vario dei liberi professionisti {circa 400) e degli avvocati dello Stato potesse consolidarsi in comune peiliSiero e in ooncreto indirizzo unitario e, da;Il'altro, che si formasse una giurisprudenza unifumne, la quale presuppone la formazione di una specifica oompetenm nelle maiterie !Speciali, che soltanto lo studio sistematico e le ripet�te applicazioni assicurano. Il foro erarfaJ.e � stato inoltre previsto anche per ;ragioni di convenienza economica: ,senza tale previsione al dispendio economrico per la collettivit� nell'agire irn giudizio sarebbe, ovviamente, maggiore. Tale dispendio ricadrebbe su tutti i cittadini, che vi dowehbero fare fronte con maggiori impegni tributari, -00mpreso anche il cittadino singolarmente considerato che, per a<vVentura, si trovi �n causa contm la collettivit�. IJ quale errerebbe se, a fronte del dispendio di poco maggiore (le comunicazioni con i distretti di Corti di Appello sono ormai agevoli ed il cittadino ha moltepJici motivi di per.iodioamente recarsi in tali sedi) per la sua specifica posizione in causa, pretendesse di considerare solo lesiguo vantaggio che, quale appartenente alla collettivit�, trae dal vantaggio proprio della collettivit� medesima limitatamente a quella causa: i1 cittadino deve considerare l'utile che, direttamente, trae da tutte le cause, anche da quelle che non lo riguardano, in cui lo Stato � parte, in virt� del minor dispendio, cui va incontro lo Stato attraverso l'istituto del foro erariale. Ma le ragioni di conwenienza economica sono certamente secondarie rispetto a quelle, cui -si � accennato e che hanno indotto il legislatore ad introdurre, con l'art. 19 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2828 (ora art. 6 t.u. 30 ottobre 1003, n. 1611) PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1019 2. -Secondo un primo profilo l'illegittimit� della prescrizione, per le cause dello Stato, di un foro particolaTe -il quale pu� non coincideTe col foro davanti al quale, in casi identici, debbono esser portate le cause in cui non sia parte lo Stato -viene prospettata oon riferimento aigli artt. 3 e 24 Cost., in quanto le disposizioni impugnate conferirebbero allo Stato un ingiusto privilegio, cui si aocompagnerebbe una diminuzione della possibilit�, peT gli altri soggetti interessati ai giudizi in cui sia parte lo Stato, di difendere le proprie posizioni giuridiche. Occorre r:i!conoscetTe ohe la regola del foro dello Stato � effettivamente in grado di rendere pi� elevato, per le altTe parti, il oosto del processo, quando quest'ultimo abbia a svolgersi in runa sede pi� lontana, rispetto alla loro resldenza, nei confronti di quella dove il giudizio si sarebbe svolto qualora la regola stessa non si fosse dO'Vuta osservare il �foro dello Stato�. La vastit� e la romplessit� dell'organizzazi01JJ.e statale, la natura, il numero e la delicatezza delle controversie, nelle quali lo Stato pu� essere chiamato ad intervenire hanno indotto il legislatoce ad adottare due ordini di provvedimenti: concentrazione di alcune categorie di cause presso il giudice collegiale, escludendo la competenza del giudice unico, e successiva concentrazione di tutte Je cause di competenza del Tribunale presso quelli aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello; concentraziOIJJ.e della rappresentanza e difesa dello Stato in uno speciale organo, l'Awooatura dello Stato, ohe, per necessit� organizzative, oltre ohe di bilancio, ha uffici distaccati in ogni sede di Corte di Appello e non in ogni sede di Tribunale. Questo secondo aspetto del probJema attiene alla scelta dei criteri per assicurare il buon andamento della pubblica amministraz:i01JJ.e, che � nimessa alla valutazione discrezionale deJ. legislatore ordinario. La concentraziOIJJ.e di tutte le cause di competenza del giudice collegiale, in cui � parte lo Stato, presso alcuni soltanto dei Tribunali della Repubblica risponde ad una esigenza di specializzazione, che pu� considerarsi un prjncipio comune nel nostro ordinamento. Che la concentrazione di determinate categorie di cause per ragioni di materia o di funzione ,sia un fenomeno comune nel nostro ordinamento � innegabile, come � innegabile che la c01JJ.centrazione delle cause, in cui � interessato lo Stato, avviene per ragione di materia e non di territorio, onde la conse-guenza pacificamente ammessa in dottrina e in girurisprudenza, eh' essa d� luogo ad una competenza funzio1'l(}Jle, non meramente territoriale. Competenza funzionale, d'altronde, in cui il criterio di. collegamento, che 'solo apparentemente � lo Stato, parte in causa, sostanzialmente � la materia. L'art. 9 c.p.c., il q-qale riproduce, estendendOIJJ.e il campo d'applicazione, l'art. 1 r.d.l. 10 novembre 1924, n. 2107, concentra p1resso il giudice collegiale le cause in materia d'imposte e tasse, qualunque sia l'ente impositore (� innegabile che la maggior parte delle cause, in cui � interessato lo Stato, sono di natura tributaria); onde la prima concentrazione con caratt13re di generalit�, ohe trova riscontro in analoga concentrazione per la materia dello 1stato e capacit� della persona e per la querela di falso (art. 9 c.p.c.), per le cause in materia di previdenza e as1sistenza obbligatoria (art. 459 e 461 c.p.c.), per Je cause fallimentari (artt. 9 e 24 L.F.). La delicatezza e la: particolare natura delle cause ohe !�nteTessano lo Stato, ha indotto, moltre, il legislatore ad opeTare, com' e s'� detto, una seconda con RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1020 (basterebbe pensare, se non altro, alla necessit� di a'V'Valersi di un difenSO! l:e locale, e quindi di raggiungedo nella sua sede per illumina:rlo sui fatti della causa, O'V'Vero alla necessit�, alternativa con la prima, di sostenere -nel caso di scelta di un difensore praticante nel luogo di prnpria residenza -le maggiori spese previste dalle tariffe prof essionali per gli spostamooti del dif.ensore non locale fino alla sede del foro dello Stato). Non ritiene per� la Corte che tale maggior costo del proces'So si risolva in lJ.na violazione del principio di uguaglianza e in una effettiva �diminuzione del diritto di agire e difendersi in giudizio. Con riferimento al principio .di uguaglianza � da os'Servare, in coerooza 0()(11 le �costanti affermazioni di questa Corte, che esso non pu� considerarsi vulnerato da una legge la quale regoli in modo differente dagli altn un caso che presenti, rispetto a questi ultimi, dei profili centrazione, di carattere .territoriale~f.unzionale, escludendo la competenza dei Tribunali dive11si da quello, avente 'Sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello. Questa seconda concentrazione, che opera solo per le cause di competenza dei Tribunali, lasciando ferma, cos� la competenza per valore materia e territorio, dei pretori e conciliatoci, ha lo scopo di creare sostanziahnente un giudice specializzato in vista della particolare natura delle questioni -di carattere pubblico e privato -che si agitano nelle cause, .in cui � parte una amministrazione delfo Stato. Aboliti i Tribunali del contenzioso, non � 1stato istituito ~come pure tSi � fatto per altre materie {acque pubbliche, usi civici, etc.) -un giudice speciale o specializzato; ma fa esigenza della �specializzazione -innegabile, si Tipete, per la particolare natura, complessit� e delicatezza delle cause, che internstSano lo Stato, le quali impongono una profonda conoscenza del diritto pubblico (costituzionale, amministrativo, tributario) ~ � l�tata soddisfatta concentrando le cause stesse in pochi Tribunali. Questa concentrazione, peraltro, non opera, �ai sensi dell'art. 7 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi, fallimentari, ereditari e ci� dimostra, ancora una vcl.ta, che .trattasi di competenza funzionale, con cui il legislatore ha ritenuto di soddisfare, per una determinata categoria di cause, la esigenza della specializzazione e che cede di fronte ad altra competenza funzionale, ritenuta dal legislatore prevalente e determinata anche essa per soddisfare analoghe esigenze. 2. -IJ principio del foco dello Stato -istituito per i motivi e ocm le limitazioni, cui si � accennato, non � in contrasto con alcuna disposizione della Costituzione ed in particolare non � dn contrasto n� con l'art. 3, ~rch� non assiou.ra allo Stato alcuna posizione di preminenza sull'altro litigante, n� con l'art. 25, perch� non distoglie alcuno dal giudice precostituito peT legge, n� con gli articoJ. i 24 e 113, perch� non impedisce n� diminuisce la tutela giurisdizionanle dei diritti contro gli atti della p.a. Per quanto riguarda il preteso contrasto COill 1'art. 25 la questione � stata dichiarata infondata con la sentenza n. 119 del 1963, nella quale la Corte ha precisato che � il giudioe, la cui competenza � determinata dalla legge sulla rai>presentanza e difesa in giudizio dello Stato e dall'art. 25 ood. proc. civ., � esso stesso un g.iudioe naturale precostituito per legge � � Sul valore di questa disposizione costituzionale la Corte, peraltro, aveva avuto gi� occasione di pronunciarsi, fra l'altro, con le sentenze nn. 118/57, 29/58, I�'. . . .> PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1021 particolari idonei a non far apparire priv� di ragione meritevole di �considerazione la disparit� di trattamento (v., tra le pronuncie pi� recenti relative a leggi contenenti una disciplina differenziata per rapporti interessanti lo Stato, le �sentenze 87 del 1962, 81 del 1963, 77 del 1964). Orbene: la regola del foro dello Stato ha una giustificazione sufficientemente adeguata, da un lato, nerlfesigenza di concentrare in vista di un minorr costo e di un miglior svolgimento del se.rvizio (cui fa richiamo anche f art. 97 Cost.), e peiici� a vantaggio della intera collettivit� {ridondante, indirettamente, anche a beneficio deri singoli e, perrci�, degli stessi eventuali avversari dello Stato in giudizio) -gli uffici delfAvvocatura dello Stato�; dall'altro nelf�esigenza di concentrare i giudizi cui partecipa lo Stato -frequentemente implicanti questioni .sui generis di comp~essa risoluzione -presso un numero ristretto di :22/59, 26/61 e 88/62. In quest'ultima testualmente si afferma: �La IOCUZlione giudice naturale... non ha nello art. 25 un significato proprio e distinto e deriva .Per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realt� aggiungendo al concetto di giudice precostituito :Per legge �. � Si afferma -continua la sentenza n. 88 -che nell'art. 25 � sancito il principio della certezza del giudice e ci� � sostanzialmente vero; ma di un tale principio fa puntuale �significazione � pi� efficacemente espressa nel concetto di precostituzione del giudice, vale a dire della prevista determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro., non gi�, a posteriori, in relar zione, come si dice, ad una regiudicanda gi� sorta � . La Corte in sostanza ha costantemente ritenuto che l'art. 25 Cost., vietando la costituzione del giudice a :posteriori, :ponga in essere una riserva dj legge nel senso, cio�, di consentire 1soltanto una competenza :!�S1Sata, i;enza altemative, imme~ �diatamente ed esclusivamente dalla legge. L'ru:t. 25 Cost., tutela, perci�, a il -diritto del cittadino ad una previa non dubbia oono:scenza del giudice competente a decidere, o, ancor pi� nettamente il diritto, alla certezza che a giudicare non :sar� un giudice creato a posteriori in relazione ad un fatto gi� verificatosi " . L'art. 25, che anticipa in questa parte il contenuto del successivo art. 102, ha in i;ostanza il fine di impedire fa previsione a posteriori di un giudice .speciale ed ha riguardo principalmente, se non esclusivamente, alla giurisdizione penale, �come si evince dalla interpretazione logico-sistematica dei suoi tre commi. La dottrina, che deJI'argomento si � occupata, appunto, in relazione agli artt. 30 e 32. cod. proc. civ., si � posto il problema se sia conforme al precetto costituzionale la modificazione della competenza in relazione ad una oontroversia gi� .insorta (FosCHINI, in nota a Cass. III pen. 28 gennaio 1950, rie. Versari, Riv. pen., 1950, II, 286; PrsANI, La garanzia del giudioe naturale niella Costituzi011e italiana, Riv. it. dir. e procedura pen., 1961, 414; CoccIARDI, Sul concetto di giudioe naturole precostituito p0T legf!!e e di giudioe stra.ordinario oolla nostra Costituzione, ivi, .1962, 277): ma non ha mai dubitato della legittimit� costituzionale delle norme, che istituiscono furi speciali in relazione a predeterminate categorie di contro �versie, tanto pi� se anoom non insorte. L'attributo � naturale " tanto pi� se posto in relazione con l'espressione che �:segue, � precostituito per legge ", la quale ne determina in concreto il significato, ..� un pleonasma, che serve solo a dare solennit� al principio. Non c'�, nell'espres 1022 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sedi giudiziarie, s� da dare impulso alla specializzazione di queste nel trattarli, con vanta�ggio dello svolgimento e dei risultati della funzione giudiziaria, e quindi, ancora una volta, dell'interra collettivit�. Con riferimento al diritto di agire e difendersi in giudizio, dconosciuto indistintamente a tutti dalfart. 24 Cost., � poi da osservare che la regola del foro dello Stato, mentre non ferisce in modo �di�:t'etto tale diritto costituzionalmente garantito, non lo colpisce neppure in modo indiretto. Infatti, in primo luogo, il maggioc costo del giudizio -fatte le debite proporzioni, e tenendo anche conto dell'istituto del gratuito patrocinio e del principio per oui il vincitore in giudizio deve essere rimborsato delle spese processuali -non pu� esser considerrato tale da sconsigliare, a ohi in mancanza della regola del foro dello Stato ra'Vrebbe esericitata, la difesa in giudizio {in �qualit� �di attorn o di con sione adoperata all'art. 25 cost., alcun riferimento al diritto naturale, che fra l'altro, non si � mai OCC1.1pato di competenza per territorio. Giudice naturale, perci�, � iJ. giudice precostituito per legge, quello che � possibile identificare, in relazione aHa insorta controversia, sulla base delle preesistenti norme, generali e speciali, del codice di rito e delle alke norme procedurali contenute in leggi speciali. 2. -H principio del Foro dello Stato non contrasta neppure con l'art. S Cast. La Corte, nell'esaminare il contenuto ed il significato di questa disposizione costi, tuzionale, ha affermato che il principio della uguaglianza dei cittadini avanti alla legge non impedisce al legislatore di dettare diversa disciplina per regolare situa, . zioni che esso, con valutazione discrezionale, considera diverse, adeguando le norme agli svariati aspetti della vita �sociale, quando ci� sia fatto per categorie di desti, ' natari, e non aJ, !p6Tsonam. I ' I L'art. 3 citato; non � direttamente richiamabile nel caso che ci occupa, nel quale si discute non gi� di un preteso diverso trattamento di un cittadino rispetto agli altd ma, se mai, di un cittadino rispetto allo Stato. Peraltro, anche a tener conto della esigenza di una posizione di eguaglianza in ogni caso deducibile dal principio dello Stato di diritto, di oui � permeata la Carta costituzionale, e da due norme (artt. 24 e S) della Costituzione, non pu� considerarsi la pretesa posizione di favore dello Stato enucleandoJ.a dal oomplesso dei doveri ben maggiori che lo Stato ha, ad altri titoli, rispetto al ciUadino. Gi� lequiparazione di soggetti eterogenei non appare atta a consentire utili deduzioni, ma, se la si voglia ad ogni costo fare, va considerato il complesso dei diritti e dei doveri che incidono sui due sog, I getti a raffronto. Se, da un lato, tutti i cittadini singolarmente considerati sono trattati alla stessa stregua rispetto allo Stato che, non si dimentichi, � la collettivit� dci cittadini �giuridicamente organizzata, non � offesa la esigenza, cui dianzi si accennava, anche se, per la collettivit� dei cittadini, � previsto, nei giudizi, il cosiddetto foro erariale. 4. -N� sussiste alcun contrasto fra le norme denunciate e gli artt. 24 e 118 Cost. Dettare particolari criteri per la determinazione del giudice competente a conoscere particolari categorie di controversie non significa escludere o limitare a partioolMi mezzi di impugnazione la tutela giurisdizionale contro gli atti della p. a. n� impedire che il cittadino agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti. L'indicazione PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1023 venuto) delle proprie posizioni soggettive; in secondo luogo, esso ha un'adeguata giustificazione nelle ragioni di interesse generrale (ddondanti anche a heneficio dei singoli, uti universi) di cui gi� si � detto. 3. -Proprio per le medesime ragioni la regola del foro dello Stato non appare lesiva del precetto costituzionale per cui (in applicazione del principio di legalit�) la possibilit� di agire in giudizio contro la p.a. in difesa dei propri diritti e interessi legittimi non pu� essere in alcun modo preclusa, limitata o diminuita (art. 113 Cost.). Infatti, se ha una sua logica e una sufficiente giustificazione e non pu� esser considerata lesiva del diritto di agire e difendersi in giudizio, garantito a tutela �di qualsiasi posizione soggettiva dalfart. 24 Cost., essa non pu� nemmeno esser considerata in contrasto con fart. 113 (� il caso di di particolari criteri -oui, peraltro, il legislatore ricorre, come s'� detto, anche per categorie di controversie, che non riguardano la p. a. o nelle quali l'intervento di questa nort � determinante (cause fallimentari, in materia di previdenza, di usi civici, di contratti di guerra) -non crea � una preordinata posizione processuale di preminenza o di differenziazione in favore del1a p. a. �, n� altera il costo della procedw:a in modo tale da � rendere frustranea ogni tutela e ogni garanzia contro gli atti della p. a. ,, . Sul primo punto non riteniamo di doverci soffermare essendo evidente e notorio che il foro dello Stato non aissiClll'a alla p. a. alcuna p~sizione preminente o differenziata in giudizio e che, inoltre, lordinamento giuridico considera, in numerose ipotesi, altri interessi prevalenti r.1spetto a quello tutelato con il foro dello Stato. Questo, che, peraltro, non vige per le cause devolute alla �competenza del Pretore, cede, infatti, di fronte al foro della esecuzione, a quello fallimentare o previdenziale. In ordine al secondo punto oooorre, poi, tener pr~te che non v'� aggravio di spese, tanto meno tale da frustrarn ogni tutela o garanzia, nello spostamento di competenza da un Tribunale all'altro. Nei giudizi di ro.mpetenza del Tribunale, infatti, la parte deve sempre costituirsi a mezzo di un procuratore legale e le tariffe forensi, come le >spese di giustizia, sono uguali p& tutto il tenitorio dello Stato. D'altra pa,rte, l'intervento personale della parte all'udienza non � necessario e, almeno nella maggior parte dei rosi, � del tutto superfluo, per cui lo spostamento di competenza al Tribunale del capoluogo del distretto non porta neppure un apprez:mbile disagio per il litigante. Resta da considerare lesclusione della competenza del Pretore per le cause tributarie prevista, peraltro, in via generale dall'art. 9 c.p.c., della cui legittimit� costituzionale il Pretore non ha ritenuto di dover dubitare. La devoluzione di queste cause al Tribunale importa senza dubbio un aggravio di spese (non certamente tale da rendere frustmnea ogni tutela o garanzia) ma pienamente giustificato dall'esigenza di affidare al giudice collegiale la decisione di controver~ie di particolare delicatezza e complessit�, la soluzione delle quali, inoltre, interes�sa, sia pure :in modo mediato, tutta la collettivit�. :� evidente, infatti, che il gettito dei tributi, i quali costituiscono la maggiore entrata dello Stato e degli enti pubblici minori, interessa la collettivit� perch� rappresenta il mezzo per il soddisfacimento degli interessi generali. D'altra parte, nessuna disposizione costituzionale dispone che la competenza si determini esclusivamente in base al valore; questo � solo uno dei criteri, previsti dal legislatore ordinario, nella sua discrezionalit�, in concorrenza con altri per ripartire le cause tra Conciliatore, Pretore e Tribunale. :� anzi, prin 1024 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ricorrdare, del resto, che con la sentenza n. 87 del 1962 questa Corte afferm� che la tutela giurisdizionale contro la p.a. pu� essere diversamente regolata, nei modi e nell'efficacia, dal legislatore ordinario). :�: vexo che {come questa Corte ha avuto occasione di osservare nella sentenza n. 2 del corrente anno) lart. 113 � da considerare violato quando la difesa giurisdizionale nei confronti della p.a. sia resa estremamente difficile o puramente apparente. Ma gi� � stato posto in evidenza ohe ci� non si verifica nel caso presente. 4. -Da tutto quanto precede risulta anche che in nessun modo la regola impugnata urta ioontro i principi dello Stato di diritto. Non occorrre poi un diffuso discorso per dimostrare l'insussistenza del denunciato oontrasto delle disposizioni srul foro dello Stato con l'art. 25 Cost. Gi� nella sentenza 119 del 1963 questa Corte ha avuto infatti occasione di rilevare ohe, determinando una volta per sempre, in �relazione alla generalit� delle controversie in oui sia parte I'Amministrazione, quale sia il giudice competente, le disposizioni legislative in questione non urtano minimamente col precetto costituzionale per cui nessuno pu� essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. -(Omissis). cipio generale dell'ordinamento che questo criterio subisca deroghe o ceda definitivamente, in talune ipote'Si, rispetto al criterio della materia. Alcune categorie di cause, cio� per la loro delicatezza o complessit� sono attribuite senz'altro al giudice collegiaJe, prescindendo dal valore; altre, invece come ad esempio le cause relative a beni immobili o, in senso inverso, quelle di sfratto, sono attribuite al Pretore entro limiti pi� modesti o, 'Vicevei:sa, senza limiti di valore. Sotto questo ~spetto, peTtanto, non pu� ritene11si che, per effetto delle norme denunciate, si attui uno spostamento di competenza dal Pretore al Tribunale in cc>nsiderazione della partecipazione dello Stato al processo, trattandosi, invece, di un'attribuzione di competenza al Tribunale intuitu materiae. CORTE OOSTIWZIONALE, 22 dicembre 1964, n. 119 -Pres. Ambrosini -Rel. Branca -Cihia:rchiaro {n.c.) e Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna). Case per lavoratori -Contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (INA-Casa) -Contrasto con gli artt. 23 e 42 Cost. -Esclusione. (Cost., artt. 23, 42; t 28 febbraio 1949, n. 4S, arl:, 5). L'art. 5 della legge 28 febbmio 1949, n. 43 (sostitui�ta dalla legge 14 febbmio 1963, n. 60), che imponeva ai datori di kworo ed ai laooratori ,il versamento di contributi destinati illa costruzione di case =: :~ -~ PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1025 per lavora-tori,, non viola la riserva di legge prewritta datl:arrt. 23 della Costituzione, essendo ind~cOJti, nella legge, le persone e gli erri.ti soggetti aTI obbligo, la mist/lra priecisa d:el contributo., le principali modalit� ed il tempo di esazione, nol/'IJch� l'istituto preposto alla gestione �ei fondi; n� pone in essere, in oontrosto oon l'art. 42 della Costituzione, una specie dJi esp'l'Opriaziooe senza indennizzo, dovendosi assolutamente oocludere che la prestazione imposta sia arbitraria o ilrvagionevole (1). (Omissis). -Con l'ol'dinanza pretorile si � sollevata questione di legittimit� costituzionale dell'art. 5 I. 28 febbraio 1949, n. 43: esso, ad avviso dd Pretorre, impone, anche ai lavoratori che non possono trarre un vantaggio diretto dalla legge, una prestazione ohe non avrebbe caratte!f'.e di tributo; peTci� viole~ebbe gli artt. 23 e 42 Cost. che sanciscono, fuori del rapporto tributario, l'intangibilit� del patrimonio del privato. La questione � infondata. La I. 28 febbraio 1949, n. 43, sostituita di recente da altra legge, conteneva un piano di costruzioni di case per lavoratori. Le somme necessarie ad attuarlo si dovevano raccogliere sotto forma di oontributi obbligatori gravanti su datori di lavoro e prestatori d'opera, appartenenti a determinate categorie (industria, oommercio, ecc.), e soprattutto sullo Stato. La legge indicaJVa le p�rsone e gli enti soggetti a questo obbligo, la misura precisa del contributo, le principali modalit� e il tempo d'esazione, l'istituto preposto alla gestione dei fondi : la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della CO.st. era pienamente rispettata. I singoli contributi previsti dall'art. 5 della legge, quale che ne fosse la natura, non trovavano la loro causa o la loro giustificazione in un oorrispettivo diretto e concl'el:o per chi li pagava; la legge, promuovendo �la �costruzione di case popolari, con ci� non intendeva garantire a ogni singolo contribuente un sicuro vantaggio economico: non lo assicurava ai datori di lavoro, poich� le case non si dovevano costruire per loro n� da tutti loro; non lo assicurava ai la'VOratori, -poich� questi erano molto pi� numerosi degli alloggi che si sarebbero costruiti. E tuttavia non si pu� negare: ohe, sotto un aspetto pi� generale, tutti i contribuenti, almeno nella loro appartenenza ad ampie categorie di soggetti, dovessero trarre dall'applicazione della legge un qualche beneficio. _ (1) Questione sollevata dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza 17 gennaio 1964 (Gazzetta Uff�cUJle, 2S maggio 1964, n. 126). Sulla interpretazione dell'art. 2S della Costituzione in merito alla riserva di legge in materia tr1butarfa cfr., da ultimo, le precedenti sentenze della stessa Corte 14 ma:rzo 1964, n. 15, in questa Rassegna, 1964, 254, con richiami, e 2S giugno 1964, n. 58, ivi, 1964, 813. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1026 Infatti ai datori di lavoro essa offrirva, direttamente o indirettamente, pi� ampi sbocchi per la loro attivit� pmduttiva; mentre ai prestatori d'opera dava maggiori occasioni di lavom e la possibilit� {non la certezza) di conseguire un alloggio: possibilit� per tutti i lavoratori che versavano il conmbuto, oompresi i proprietari di casa se ne avessero perduta la propriet� o si fossero trasferiti in altra sede. Poich� a tali benefici attingevano soprattutto oerte categorie di soggeitti, fobbligo del mnmbuto da parte di costoro, e solo di costoro, aveva una srua propria giustificazione, a taoere dei doveri di solidariet� sociale pur presenti al legislatore. Perci� � assolutamente da escludere che la prestazione :imposta con la legge sia arbitraria o irragionevole, quasi una specie di espropriazione senza indennizzo, come sembra rite -nere, invocando l'art. 42 della Costituzione, il giudice di merito. (Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE Dl CASSAZIO.'JE, Sez. Un., 23 marzo 1964, n. 662 -Pres. TavoJaro -Est. Iannelli -P.M. Criscuoli (parz. diff.) -Trento (avv. D'Albiero) c. Guocione e Ministero P.I. (a:vv. Stato Foligno). Competenza e giurisdizione -Atti della p.a. -Controversie -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Criterio di discriminazione. (I. 20 marzo 1865, n. 2248, aH. E, artt. 2 e 4). Competenza e giurisdizione -Istruzione pubblica -Scuole private -Vigilanza del Provveditore agli Studi -Non sussiste -Con troversia -Giurisdizione a.g.o. (Cost. art. 33; I. 19 gennaio 1942, n. 86, artt. 3 e 4). Solo nel ooso in cui si disconosca il '{JOiere de.Jla p.a. di compiere un determinato ,atto e di emettere un dJeterrninaito provvedimento, che incida sul diritto soggettivo de:l &ingolo, il giudice ordmario pu� conoscem ddl. controversia promossa dal soggetto che si assuma leso da queilf atto o provveiddmento, mentre se l'atto sia l'emanazione di un potere effettiivamente spettante 'l1Jlla p.a.,. non � configurabile un diritto soggettivo del singofo aUa b~e deilla controversia, ma un mem interesse Zegiittiirno, non tuteilabile avanti l'a.g.o., ma sOlo dinainzi agli organi di giustizia amministt1ativa (1). Alla libert�, per i pr.ivati, ,di istituire scuole ed istituti dri istruzione prevista dall'art. 33, comma terzo, della Costituzione, non fa riscontro n,eilfordinamento vigeinte, alcuna norma oon 'la quale siano posti dei limiti al suo esevcizdo o fissarti deii mntrolli, onde nessun intervento de:lf awtorit� statale pu� oomiderarsi iegittimo, allo stato, nel difetto di una rlegge che Zo preveida e lo dism'plini. Deve da ci� dedursi che i!l Provveditore agli Studi non ha potere di vigilamza sulle scuo'le (1) Giurisprudenza assolutamente costante. Cfr., per tutte, Cass. 13 ottobre 1962, n. 2996, Foro it, Rep., 1962, v. Competenza n. 59; id., 12 maggio 1962, n. 982, ibidem, n. 68; id., 24 ottobre 1958, n. 3457, Foro it., 1959, I, 1708, con nota di O. FANELLI. RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 1028 private, faoendo, per�, riferimento al tipo di scuole meramente private> esoluse, qumdi; qu@~le pareggiate, riguardo alle qucili non pu� essere disconosciuta detta potest� di vig~lamza (2). (Omissis). -Per priorit� logica, invertendo l'ordine di formulazione delle censUTe, devono esaminarsi, per primi, il terzo e il quarto mezzo, coi quali il rioorrente, denunciando, rispettivamente, la violazione degli artt. 5, all. E, della 1. 20 gennaio 1865 n. 2248, 28 della Costituzione, 22 e 23 del t.u. n. 3 del 1957 e la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 29 e 30 del t.u. n. 1054 del 1924, 3 e 5, all. E, della cit. 1. n. 2248 del 1865, nonch� la motivazione illogica, insufHciente e contraddittoria, il tutto in reilazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5 c.p.c., oonsura la sentenza impugnata:, anzitutto, per avere posto, ai :fini della giurisdizione, la distinzione tra atti di uffi.cio ed atti estranei ai poteri di ufficio ma compiuti in occasione dell'esercizio di tali poteri e, in seoondo luogo, pe.r non avere indicato, con chiarezza, la ratio su cui si � inteso basare la declinatoria della giurisdizione. Riguardo al primo punto il ricorrente rileva che la distinzione anzioennata, oltre ad essere inoperante ai :fini della giurisdizione (in quanto � utile solo per stabilire il titolo di responsabilit� della pubblica amministrazione, ossia se ricorra o non l'ipotesi della solidariet�, ci� che presuppone la giurisdizione del giudice ordinario) � anch� irrilevante ai :fini dell'accertamento della re5ponsabilit� del funziorn.ario peT i danni conseguenti ad atti dallo stesso compiuti e che siano lesirvi di un diritto soggettivo dato che, sia pe.r la legislazione vigente sia per l'univoco insegnamento di questo Supremo Collegio, la responsabiHt� suddetta sussiste anche per (2) Il potere di controllo dello Stato sulle scuole private. Con la decisione in rassegna, la Suprema Corte ha ritenuto che -una volta venuta meno, per effetto della sent. 19 giugno 1958, n. 36, della Corte Costituzionale (Foro it., 1958, I, 841 con. nota), la necessit� dell'autorizzazione amministrativa all'apertura di istituti privati di istruzione (autorizzazione prevista dall'art. 3 della I. 19 gennaio 1942, n. 86) -non sussista pi�, nel vigente ord:iname: .to, altra nmma che attribuisca all'Am~inistrazione della Pubblica Istruzione dei poteri di controllo e vigilanza sulla scuola meramente privata, sicch� l'Autorit� non potrebbe, in alcun modo, intervenire nella sfeta del diritto di istituire e gestire istituti privati di istruzione, oosti-tuzionalmente garantito dall'art. 33, terzo comma, della Carta. Da tale premessa, la Corte ha dedotto che, nel caso di specie, rientra neHa competenza del Giudice ordinario di conoscere degli effetti di un atto emanato dal Provverutore in base a tale inesistente potere e dal quale il privato assume di essere rimasto leso nella propria sfera giuridica. Non pu� non dissentirsi dalla soluzione data al problema dal Supremo Collegio, in quanto che la soppressione dell'istituto dell'autorizzazione, cos� come prevista dall'art. 3 della 1. n. 86 del 1942, non comporta, in alcun modo, il venir PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1029 gli atti di ufficio, per l'obbligo del funzionario di osserva:re, insieme oon le norme delle leggi e dei regolamenti, le regole della comune diligenza e prudenza, donde la competenza del giudice ordinario di sindacare I'atto amministrativo relativamente anche ali' es�ercizio del potere disorezionale che ne sia alla base, tutte le volte che rico.rra la violazione di un diritto soggettivo, ai fini non dell'annullamento dell'atto, ma del risarcimento del danno. Riguardo al secondo punto rileva che la Corte del merito, da un lato, avrebbe ritenuto la controversia afferente al rapporto di pubblico impiego, come tale soggetta alla giurisdizione esdusirya del Consiglio di Stato, e, dall'altro, si sa:rebhe soffermata a considerare il potere di sindacato dell'atto amministrativo, da parte del giudioe ordinario, nella subieota rnarterm, sia pure per negare il potere medesimo, faoondo cos� confusione tra i principi che 11egolano la distinzione fra la giuris�dizione 011dinaria e quella esclusiva in materia di pubblico impiego ed i principi ohe regolano la distinzione tra la giurisdizione ordinaria e quella di legittimit�. � I due mezzi vanno esaminati congiuntamente perch� si completano l'un l'altro, per la loro intrinseca interferenza, e perch� entrambi prendono lavvio dal p:resupposto errato di avere la Corte del merito enunciato dei princip~ e fatto delle affermazioni, che non trovano alcun riscontro nella motivazione della denunciata sentenza. Invero l'impostazione giuridica, che .oostituisoe la premessa della sentenza, � che un atto amministrati'Vo, strettamente rioollegabile alla funzione, con effetto soltanto nell'ambito dei rapporti interni della p.a., non pu� averre incidenza alcuna nella sfera patrimoniale del singolo meno di ogni altro potere di vigilanza sulle scuole private da parte degli m-gani del Ministero della P.I., rientrando pur sempre n~ compiti istituzionali di quella Amminisl:raziOtne il suprremo controllo su tutte le fm-me di attivit� di istruzione e di educazione. Non pu�, invero, revocarsi in dubbio che l'isl:ruzione rientri tra le finalit� proprie dello Stato moderno {ZANOBINI, Corso dir. amm., 1957, V, 235; SANDULLI, Manuale dir. amm., 1962, 546; SAJLis, La Cos-tituzione ital,. dal 1948 e l,e libert� scolas-tiche, Studi econ.-giuridici Universit� di Cagliari, 1948-1949, 31; CrusAFULLI, La scuola nella Costituzione, Riv. dir. pubblico, 1956, 56; ZANGARA, I �diritti di libert� della scuola, Rass. diii'. pubbl., 1959, 390; contra: PoTOTSCHIG, lnregnamento, istruzione e scuola, Giur. cast., 1961, 408 e segg.), e, quindi, dell' Ammirnstrazione deHa P.I., ed, anzi, che es�sa abbia assunto, nella attuale organizzazione sociale, una importanza particolarmente rilevante, come quella attivit� che � diretta alla formazione ed educazione delle nuove generazioni, onde prepararle ed ins�rirle, nel modo migliore, nella struttura della stessa societ� ~tatale. Alla realizzazione di tale finalit� provvede, .in primo luogo, la scuola pubblica, e cio� il complesso di organi dello Stato o anche di enti inquadrati, comunque, nella pubblica amministrazione statale, ed, in secondo luogo, l'attivit� di insegna 1030 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e, quindi, riflettersi su un diritto soggettivo, ed � sotto questo aspetto che la Cmte ha negato che possa esse.re esercitata una pretesa di risarcimooto daivanti al giudice ordinario, dopo avere osservato che, dovendo !ravvisarsi nelfatto la esplicazione di una mera attivit� amministrativa oompresa nei poteri funzionalmente attribuiti alforgano agente, la pretesa st:essa viene a risolversi, in definitiva, in una censura della legittimit� dell'atto medesimo. Or la considerazione della Corte deve ritenersi O)rretta, perch�, solo nel caso in cui si disconosca il potere della p.a. di compiere un determinato atto e ,di emettere un determinato provvedimento, che incida su un diritto soggettivo del singolo, il giudice ordinario pu� conoscere della controversia promossa dal soggetto che si assuma leso da quell'atto o provvedimento, m�ntre se fatto sia femanazione di un potere effettivamente spettante alla p.a., non � configurabile un diritto soggettivo del singolo alla base della controveTSia, ma un mero interesse legittimo, non tutelabile davanti alrautorit� giudiziaria ordinaria, ma solo dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. Escluso, perci�, che la Corte del merito abbia ravvisato, nel caso concreto, nell'emanazione del provvedimento riguardante il ricorrente, la violazione di un diritto soggettivo, cade l'intera costruzione del terzo mezzo di ricorso. Non �, poi, esatto che la Corte sia incorsa, per �effetto di una pretesa incertezza nella decisione, in una confusione dei principi che distinguono l'ambito della giuris1dizione ordinaria da quello degli organi della giusti~a amministrativa. Essa, infatti, una volta affermato che il rapporto tra il ri�orrente e la p.a., a seguito della do- mento lasciata alla libera iniziativa 'privata e cio� alla scuola privata, istituita e gestita da qualunque soggetto, pubblico (ad ecceziO'OO dello Stato) o privato. Tali criteri riafferma, nell'art. 33, la vigente Costituzione la quale, da un lato, prevede che � la Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e g�radi �, e, d'altro lato, consacrando H principio della libert� della scuola, dispone che � Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato ". Quest'ultimo principio -come esattamente rileva lo ZANOBINI (op. cit., 247) -� non esclude che la istruzione e la cultura siano fini propri dello Stato, ma importa soltanto che fo Stato, nel conseguimento di tali fini, non faccia della relativa attivit� un proprio monopolio, ma si limiti ad agire in concorrenza con quella di altre organizzazioni e dei privati ". Al principio della rilevanza del pubblico interesse anche nei confronti del1' attivit� di istruzione delle scuole private, � ispirata la disciplina di cui alla 1. 19 gennaio 1942, n. 86, che contiene disposizioni concernenti le scuole non statali. Con tale provvedimento -come ricorda anche la sentenza in rassegna l'E. N.l.M. (Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio, gi� istituito come persona giuridica con il r.d.l. 3 giugno 1938, n. 928) muta la propria denominazione in quella di E.N.I.M.S. (Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore) PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1031 manda del primo per l'ammissione all'incarico d'insegnamento, rienh" ava nella sfera del rapporto di pubblico impiego e che gli atti -0.ell'a:�ruminist:razione, nell'ambito proprio di tale rapporto, sono atti amministrati.vi, la ,oui valutazione, quanto alla legittimit�, � sottratta alla giurisdizione dcl giudice ordinario, ha, indi, ribadito il concetto della riconducibilit� dell'atto a}l'esercizio della funzione attribuita all'organo agente, in dipendenza dell'indicato rapporto, per inferirne che, solo se possa affermarsi che, in occasione ed in riferimento a questo rapporto, l'organo amministratirvo abbia oompiuto atti non <CompTesi nell'esercizio della funzione che gli compete, si pot:r� 'disou. terre se tali atti siano o meno lesivi ,di un diritto soggettivo, al di fuori �deil rapporto stesso, e in caso affermativp, se di detta lesione la p.a. sia vesponsabile. La Corte, in tal modo, ha esattamente delineato il contenuto e gli effetti dell'attivit� dell'organo amministrativo, per ci� che 'oonoerne la legittimit� e la liceit� o meno dell'atto dallo stesso emanato, in rap~ porto, rispettivamente, ai limiti dell'una e dell'altra funzione giurisdizionale, con una puntualizzazione del problema che, per la sua chiarezza, non giustifica la censura posta ,ool quarto mezzo. Col primo mezzo il rioorrente, denunciando la violazione degli a:rtt. 1 e segg. della I. 19 gennai.o 1942 n. 86, modificata dal dJ.lgt. .24 maggio 1945 n. 412, dell'art. 33 della Costituzione in velazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 1958, degli artt. 1 e segg. <l.C.S. n. 1276 del 1948, 88 e segg. r.d. 9 di.oembre 1926 n. 2480 e 20 dell'Ovdinanza Ministeria1e1 29 febbrai.o 1952, nonch� la falsa applicazione degli artt. 113 e 114 t.u. aprp. oon r.d. 6 maggio 1923, n. 1054 ed alla sua vigila:nza sono sottoposte, giusta l'ultima parte del terzo comma dell'art. 1, 11 le scuole non regie ed i corsi che hanno per scopo di imparUre l'istruzione per il mnseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e femminile ,, . L'art. 3 della stessa I. n. 86 del 1942 sancisce la nece:ssit� della previa autoxizzazione, da parte dell'E.N.I.M.S. all'apertura delle scuole, ed il suooessivo art. 4 :prevede le sanzioni peT l'esercizio di corsi o di scuole non autorizzate (IJTimo, secondo e terzo comma), nonch� (quarto comma) il potere dell'E.N.I.M.S. di .disporre la chiusurn di detti OOTsi e ,scuote 11 per ragioni di mdine mornle, politico o didattico, ovvern quando s]ano venute meo:m le condizioni 'in base alle quali fu concessa lautorizzazione ". Con successivo d.l. 24 maggio 1945, n. 412, l'E.N .I.M.S. � stato soppresso {art. 1) e le funzioni amministrative e di vigilanza gi� attribuite allo stesso Ente, in ordine alle scuole non governative, ai OOTsi di preparazione ad esame ed alle altre istituzioni culturali e ooolastiche indicate nei primi quattro commi della 1. n. 86 del 1942, furono devofote (art. 4) al Ministero della Pubblica Istruzione (Ispettornto per l'Ish�uzione media noo go�vernativa). Come si � gi� accennato, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte 'Costituzionale, con la cit. sent. n. 36 del 1958 -pur dopo aver rigorosamente RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1032 e dell'art. 12 delle preleggi, il tutto in relazione alfart. 360 nn. 1, S e 5 c.p.c., oensura la sentenza impugnata per avel'e errato nella determinazione della sfera dei poteri spettanti al provveditorato agli studi, attraverso il richiamo, sopratutto, di norme abrogate da altre norme, delle quali, peraltro, �. stata dichiarata finoostituzionalit� e, per oonve! rso, la p:retemnissione dell'O!rdinanza ministeriale, avente ad oggetto il oonforimento delle supplenze e degli incarichi d'insegnamento nelle scuole medie statali. Deduce, in particolare, che tale -oonferimento � regolato dalle norme che, dettate annualmente dal Ministero della P.I., devono essere appHcate dai prorvveditori agli sfJudi ed inoltre �che la. comunicazione dei p[ioweditori �COnoernenti Yammissione o fesdusione dai d�1tti incarichi e dalle supplenze deve essere fatta all'interessato ed alla commissione delle nomine e non anche ai presidi e direttori delle scuole e degli istifJuti privati della provincia, di guisa �ohe il Guooione, nella carenza di un pOll:ere di vigilanza su dette scuole e su detti istituti, avrebbe esplicato attivit� estranea alle sue funzioni col comunicare anche ad essi il pro'VVedimento riguardante il ricrn:rente. Rileva, inf�ne, che pe!r l'insegnamento nelle scuole private, � richiesta soltanto f iscrizione nelfalbo profossiona1e, div&samente da quanto ritenuto dalla CoTte del me!rito, che cio� si rendesse necessario il concorso degli stessi requisiti richiesti per l'insegnamento nelle souole statali, sicch� f esclusione da queste pOTti anche all'esdusione dalle scuole private. Il mezzo � fondato. S'� gi� accennato che la Corte del merito ha ricondotto la oomu~ nicazione alle scuole private del prr-ovvedimento concernente il ricor riaffermata la rilevanza pubblicistica dell'attivit� di istruzione anche delle scuole meramente private, giacch� �il diritto di istituire e gestire scuole private � di quelli �sui quali la cura dello Stato deve esercifarsi nel modo pi� assiduo, con studio degli interessi, di natura non soltanto educativa e culturale, dei singoli e della collettivit� � ed �, pertanto, tale da non escludere �n� limiti, quali l'esigenza di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi per il s:uo eseTcizio, n� controlli successivi o preventivi� -ha dichiarato� la illegittimit� oos�tituzionale dell'art. 3 e dei pdmi tre commi dell'art. 4 della l. n. 86 del 1942, non gi� per la ritenuta incompatibilit� di tale forma di controllo preventivo (o, pi� in generale, di ogni forma di controllo) con il diritto di istituire e gestire scuole private (ch�, anzi, la legittimit� e addirittura la necessit� della vigilanza della p.a. �, come si � orvisto, vigomsamente affermata), bens�. sul rilievo che l'autorizzazione, cos� come era disciplinata dall'art. 3 cit., si pl'esentava di una discrezionalit� pressocch� illimitata nell'an, e tale, quindi, da� pot~ concretamente conculcare il diritto di libert� della scuola, sancito dall'art. 33 della Costituzione. Eppertanto, se la esclusiva �ragione della ritenuta incostituzionalit� della: norma di cui al cit. art. 3 sta nella troppo ampia discrezionalit� consentita alla p.a. nel �rHascio dell'autorizzazione, di modo che -come � stato esattamente rilevato (CRISAFULLI, Zoe. cit., p. 84, n. 32) -lo stesso istituto dell'autorizzaziooe PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1033 rente all'attivit� funzionale del Guocione, in stretta dipendenza del potere di vigilanza ohe il provveditore agli studi avmbbe sulle stesse souo1e, potere che, secondo la Crn�te, sebbene non espressamente previsto dal testo di alcuna legge, sarebbe, tuttavia, da desumersi dalfinsieme delle norme che regolano fistruzione media e, particolarmente, dal contenuto degli a:rtt. 113 e 114 del t.u. n. 1054 del 1923 e dell'art. 2 del relativo Tegolamento n. 1084 del 1925, che riguardano l'autorizzazione ad aprire istituti privati di istruzione ed il concoirso delle condizioni all'uopo richieste, tra le quali alcune relative alla scelta degli insegnanti. Ma, senza soendere ali' esame delle suddette norme, che non inteiressa, � appena il caso di osservare ohe la disdplina della materia, quale da esse risulta, � stata modificata successivamente, dapprima con la 1. 19 gennaio 1942 rn. 86, con la quale � stato istituito un apposito ente pubblico (Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore: E.N.I.M.S., che pireoedentemente era denominato Ente nazionale per l'insegnamento medio), a cui fu affidata la vigilanza sugli istituti privati d'istruzione, con la facolt� del rilasdo dell'autoTizzazione per la loro apeirtura, demandandogli il compito di portare una fundamentale unit� didattica, educativa e politica nei medesimi (art. 1 r.d.l. 3 giugno 1938, n. 928) e, quindi, com l'intento di inserirn rigidamente nel Tegime del tempo anche la scuola privata; e, dopo, col d.l.lgt. 24 maggio 1945 n. 412, col quale, una volta disposta la soppressione delJ'.ente suddetto, le funzioni amministrative e di vigilanza a questo ,conferite sulle scuole in discorso, furono devolute al Ministero della P.I., provvedendosi, nel oontempo, alla costituzione, presso lo stesso, di un Ispettomto per l'istruzione J?Otrebbe, in futuro, ritenersi non incompatibile con la Costituzione, a condizione di escludere ogni margine di discrezionalit� negli organi dello Stato, � evidente che non pu�, in via di interpretazio111e, giungersi a ritenere travolti e non pi� operanti i poteri di controllo (che si esplicano in forme diverse daHa predetta autorizzazione) che la legislazione precedente alla Costituzione gi� attribuiva all' Amminiskazion.e della P.I., anche sulle scuole meramente private, con disposizioni da ritenersi 111on solo anCOTa in vigore (oontrariamente a quanto afferma la sentenza in esame che conclude per l'attuale inesistenza di norrme ohe fissino controlli dell'Autorit� statale sugH istituti privati di istruzione), ma, inoltre, pienamente conformi ai precetti della stessa Costituzione. Tali norme sono appunto quelle, pi� sopra richiamate, sancite dall'art. 1 della I. n. 86 del 1942 (che attribuisce all'E.N.I.M.S. -ed oora allo Stato la vigilanza sulle scuole non statali) e dall'art. 4, quarto comma, della ste~<>a legge (che prevede il potere del Ministero deJla P.I. di chiudere le dette scuole): la decisione in mssegna non sembra aver neppure presa in considerazione l'esistenza delle or citate norme, neppure al fine di porsi il dUJbbio della loro legittimit� cos.tituzionale, pur non es.sendo discutibile che una legge esiste e deve essere applicata finch� non sia abrogata dalla sentenza della Corte � Costituziooale ohe ne accerti (con efficacia costitutiva) la incostituzionalit�. 1034 RASSEGNA DELI..'AVVOCATURA DELLO STATO media non governativa, alle dirette dipendenze del Ministro, per I'esel'cizio delle menziQlnate attribuzioni. Entrata, suocessivamente, .in vigore, il 1� gennaio 1948, la Carta rostituZiionale, che, all'art. 33 comma terro, dispone che cc enti e privati hanno il diritto ,di istituire souole ed istituti �di educazione, senza oneri per lo Stato �, e, soUerv:ata, in relazione al contenuto della disposizione, la questione della legittimit� degli artt. 3 e 4 (commi, primo, secondo e terzo) della 1. n. 86 del 1942, concernenti, rispettivamente, la neoessit� dell'autorizzazione amministrativa alFapertura di istituti privati d'istruzione, nel concorso ,di determinate condizioni oggettive, e il divieto del funzionamento di detti istituti, in mancanza dell'apposita autorizzazione, mn la comminatoria di sanzioni per i contmvventori, la Corte Costituzionale, con sentenza del 18 gj:ugno 1958, dichiar� la incostituzionalit� 'di tali norme, nella considerazione che, con la libert� di istituire scuole e istituti di istruzione, la quale, riconosciuta dal nuovo ordinamento costituzionale, si �-configura come un vero e proprio diritto soggettivo sia delle pocsone fisiche che delle persone gj:uridiche, fosse assolutamente incompatibile la necessit� delfindicato provvedimento aiutorizzativo di discreizionalit� pressoch� illimitata. La ,detta Corte, dopo aver sottolineato, nella sent,enza, che l'istru X zioner � uno dei pi� delicati settori della vita sociale, in quanto attiene alla formazione delle giovani generazioni, per oui il di.ritto di '.istituire ~ e gestire scuole private � ,di quelli sui quali la cura dello Stato deve I esercitarsi in modo pi� a'ssiduo, con stu�dio degli interessi dei singoli e della oollettivit�, e dopo avere rilevato che, pertanto, il diritto stesso . . non esclude in tale materia n� limiti -quali lesigenza di parti-oo~ari I I I00 N�, del resto, pu� opinarsi che tali na.rme fossero irrilevanti ai fini della decisione della fattispecie ooncrefa, non apparendo contestabile che il potere di ' .. � vigilanza � cos� �attribuito agli organi della P.I. oomprende anche il potere di segnalare alle scuole private il nominativo di quell'insegnante che, essendo sottoposto a procedimento penale pe�r vari reati dolosi (basta il semplice fondato sospetto scaturente dalla pendenza del processo penale, qualunque sia poi l'esito del medesimo) non sembri rivestke quelle qualit� di integr-i:t� momle che sono indispensabili per lesercizio della delicata mansione di insegnamento anche presso una scuola privata. Del �l'esto, se l'art. 4, quarto comma cit, consente al Ministero della P.I. di disporre la chiusura delle scuole per ragioni di ordine mornle e didattico (tra l'altro), non pu� non xi:conosoersi alla stessa Amministrazione un potere di controllo ispettivo (che si attua con indagini, inchieste, segnalazioni di inconvenienti o difetti nell'esercizio scolastioo, ispezionj ed anche -ci� ohe rilevava nel caso concreto -attraverso la vigilanza sulle qualit� morali degli insegnanti addetti alla scuola), :solo attraverso i1 quale l'autorit� statale � mess�a ,in grado di conosce.re oontinuamente e da vicino l'operato delle scuole private, ci� che costituisce il nooessario presupposto di fatto per lesercizio del potere di chiusura delle stesse, espressamente previsto dalla legge. PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1035 requisiti soggettivi ed oggettivi per il suo eseTCizio -n� controlli -suocessivi o preventivi -, non ha mancato, tuttavia, di avvertire che fimposizione di tali limiti e controlli, oon la determinazione della lorro natura, portata ed estensione, ha bisogno, per�, di essere puntualizzata, affinch� non sia snaturato il diritto garantito, col fatto di lasciaTe un margine eccessivamente ampio alla discrezionalit� e ohe la detta puntualizzazione non pu� ohe esser.e affidata alla legislazione ordinaria, per via di norme che siano compa..tibili ool preootto costituzionale. � Orhene va ossewato che alla libert� di istituire scuole ed istituti di istruzione non fa riscontro, nell' oTdinamento vigente, alcuna norma con la quale siano posti dei limm al suo esercizio o fissati dei controlli, onde nessun inte'l."Vento deifautorit� pu� considerarsi legittimo, allo stato, nel difetto di una legge che lo preveda �e lo disciplini. � vero che, nel secondo comma dello stesso art. 33 della Costituzione, trovasi affermato il pirincipio che spetta alla Repubblica � dettare le noTme generali sull'istruzione �, ma tale rinvio non consente di estendere l'applicazione delle leggi ordinarie, vigenti in materia, alle quali esso si rif.erisce, a qualsiasi scuola, pubblica e privata. Infatti, il �contenuto del oomma citato, lungi dal potere essern collegato con quello del terzo oomma, sulla libert� -proclamata senz'altra riseTVa che non sia quella delfesdusione di oneri per lo Stato -di istitufoe scuole ed istituti �di istruzione, si completa, piuttosto, integrandosi compiutamente, ool potere-dovere dello Stato, enunciato contes'h.ialmente nella medesima proposizione del secondo comma, �di istituire � scuole statali per tutti gli ordini e gra..di �, risultando �evidente da Del resto, che -pur dopo la oont. n. 36 del 1958 della Corte Costituzio~ nale -competano allo Stato� (e cio� al Ministero della P.I.), in virt� delle surrichiamate ddsposizioni di legge, poteri di controHo anche sulle scuole meramente private, appunto in considerazione della rilevanza del pubblico intel'esse che camtterizza tutta la materia della istruzione, � �Stato, pi� volte e recentemente, ri.affermato� dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (decisiorni 10 febbraio 1960, n. 49, Foro. amm., 1960 I, 1145 e Giur. co~., 1960, 334; 6 luglio 1960, n. 542, Foro it., 1961, III, 33; 7 febb:raio 1962, n. 127, Foro amm., 1962, I, 585 e C011s. Stato, 1962, I, 315). Nello stesso semso �, anche, la prevalente dottrina: of.r. A. Przzr, Scuola privata e controlli dello Stato, Rriv. giur. scuola, 1962, 566 e segg., ivi (570) con richiami alla concorde opLnione del FRAcHINI, Parificazione e pareggiamento nell'ordinamento �ella scuola secondaria, 1950, 38 e segg. e dell'ARGENTINI, La scuo�la secorndaria non ~ata/;e, 1952, 20. In pa1tioolai'e, la decisione 10 febbraio 1960 n. 49, su menzionata, affrnntando il :problema della persisten:m del poteve di chiusura delle scuofo private ( oo/Vlamente, per motivi di m-dine didattico e momle, e non gi� peT il venir meno delle condirioni dell'autmizzazione, che � istituto soppresso con la pi� volte cit. sent. n. 36 del 1958 della Corte Costituzionale), si � anche proposta la questione della costituzionalit� della nonna (art. 4, quarto comma, della 1. n. 86 del 1942), ' 1036 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO ci� che esso rigua:rda esdusivamente fistruzione pubblica, nella sua S�truttura e �nei suoi m'dinamenti didattici. N� pu� dirsi che l'interesse generale all'istruzione della collettivit�, affermato implicitamente dalla nomna costituzionale, non trovi alcuna tutela, per l'attuale carenza della legislazione ordinaria in tema di limiti e oontrolli all'esercizio del dllitto di aprire e gestire scuole e <istituti privati di istruzione, ove si consi<deri ohe una tutela � assicurata dal controllo statale, stabilito .dal quinto comma. dell'art. 33, dell'esame di Stato per l'ammissione ai vari OT�dini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, ai fini del r.fconoscimento legale degli studi. Ne dis�cende che la rof:W dJeoiJ1JJerndi della �s�enitenza impugnata � errata, perch�, una volta rilevato, contrariamente al giudizio espresso dalla Corte d'Appello sul punto, che il p:r()lVVeditore agli studi non ha poteri di vigilanza sulle souole private, � chiaro che il Guccione, col dare COlffiunicazione del pTovvedimento concernente il rioorr�ente anche agli istituti privati della provincia, ha compiuto un atto (ohe non doveva compiere, perch� non aveva il poteTe di farlo) la cognizione del quale, insieme con gli effetti ohe eventualmente ne sono seguiti, spetta al giudice ordinario. Non � inutile, tuttavia, precisare che, con le suesposte considerazioni, si � inteso fa:re riferimento al tipo �di souole meramente private, escluse, per:ci�, quelle pareggi-ate, rigual'do alle quali non pu� disconoscersi la potest� di vi�gilanza del provvedito!l'e agli studi. Basti considerare, al riguaTdo, che per le scuole non statali, che richiedono la parit�, la legge dev;e assicurare ai lom alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali (art. 33, comma che conferisce tale potere all'Amministrazione, risolvendola nel senso della sua manifesta infondatezza. Ed, invero, -motiva la surrichiamata decisione -� nessun dubbio pu� sus'Sistere circa iil potern-dovere dello Stato di intervenire, con le forme e nei limiti prescritti, a tutela del pubbHco interesse. Quel che si porrebbe in questione non � tanto il potere specifico di interrvento dello Stato nei riguardi delle scuole istituite da enti e privati, quanto il generale potere di interviento deHo Stato stesso, sia pure visto in una sua partiooiare applicazione, a tutela del pubblico interesse � � Ma, pi� in generale, la costituzionalit� del potere di vigilanza esercitato dallo Stato sulle scuole private, in virt� della norma di cui all'art. 1 della 1. n. 86 del 1942, nonch� di quella di cui al quarto oomma dell'art. 4 della stessa legge, nella parte in cui � previs~o il potere dell'Autorit� di chiudere le scuole private per ragioni CLi moralit� o di ordine didattico o politico (nel senso che sar� ora precisato), appare evidente ove solo si consideri che il diritto di istituire sc1mle, sancito dall'art. 33, terzo comma, della Costituzione, pur in mancanza di �esplicite limitaziom poste dalla norma stessa, va doverosamente incontro a dei notevoli limiti ricavabili dalla interpretazione sistematica della stes.sa Costituzione (cfr. CrusAFULLI, Libert� di scuola e libert� di insegnamento, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1087 quarto, della Costituzione), per dovere inferirne che non pu� prescindersi, a questo effotto, dall'insrieme dei requisiti che attengono alla persona degli insegnanti, che si vuole s~ano �eguali nelle scuole statali -e in quelle paritarie, sopratutto per garantirne una nomnale attivit� d'insegnamento, risultato questo ohe in tanto pu� raggiungersi, in quanto vi sia un controHo da parte delfautorit� statale, la cui giusti: ficazione � data dal fatto che le dette scuole, col .chiedere la parit�, vengono a porsi sullo stesso piano delle scuole statali. Gol secondo mezzo il ricorrente, denunciando Ia violazione del1' art. 5, all. E, della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, nonch� lomesso esame di fatti decisivi e la motivaziolll;e illogica e insufficiente, in �relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che la Corte del merito abbia valutato il comportamento del Guocione limitatamente al fatto della cornunicazfone del provvedimento ed abbia trascurato, in tal modo, 1'esame del vero oggetto �della causa, e do� ohe il Guocione aveva commesso un illecito penale (reati di ingiuria, diffamazione e abuso di uffido) �e un illecito civile (attribuzione di fatti inesistenti lesivi dell'ono;re e della personalit� mn una pubblicit� non dovuta), con conseguenti dannri morali e patrimoniali per esso ricorrente. Il mezzo � assorbito dall'accoglimento del primo, perch�, negato -che il Guocione avesse la facolt� di comunicare il prorvvedimento di che trattasi anche alle scuole private non paveggiate, il giudice di rinvio, conseguent�1IIlente, dovr� prenderr"e in esame il contenuto del provvedimento stesso, ai fini dell' aocoglimento o meno della pretesa di danni, cosa che non ha fatto e non poterva fare la Corte d'Appello di Roma coerentemente col presupposto della sua dedsione, ohe la Oiur. cost., 1958, 491 e segg.; V ALENTINI, In tema di provvedimenti di chiUS-Ura di scuole non stataU, Giur. oost., 1960, 341, nonoh� la sent. n. 36 del 1958 della Corte Costituzionale, suocitata), e dettati, oltre che dalla esigenza di assicurare la realiz:oaz:ione della finalit� pubblica dell'istruzione, dalla 111eoessit� di gaa-antire il rispetto del buon costume, di cui all'art. 21, ultimo. comma, della Costituziooe, (per cui deve ritenersi non tutelata ogni attivit� di istruzione che contrasti con tale� nozione), la tutela della salute prevista dall'art. 32 della stessa Costituzione, (e che si conereta nella necessit� che le scuole forniscano� serie garanzie dal punto <li vista igienico), la tutela della pubblioa incolumit�, ed anche la tutela dell'ordine pubblico (intendendosi per oontrario �all'ardine ;pubblico ogni orientamento di pensiero che renda a promuovere la sovversione violenta dell'assetto -dello Stato e dei valori della libert�: cos�, MoRTATI, Ist. dir. pubblico, 1962, 904. Cfr., anche, CmsAFULLI, La souola nella Costituzione, cit.). Ad assicurare losservanza di tali limiti connaturali al diritto di Libert� deJla scuola � proprio preordinato il potere di vigilanza attribuito agli organi dell' Amminisb �azione della P.l. dall'art. 1 della I. n. 86 del 1942, della cui oostituzionalit� non �, pertanto, lecito dubitare; come non pu� duhitaTsi della tegittimit� .mstituzionale della norma che attribuface allo Stato il potere di chiusura dell<:l :scuole private, semp:rech� l'intervento de11a p.a. non sia diretto a tuteJa;re deter 1038 RASSEGNA DELI..'AVVOCATURA DELLO STATO pretesa dell'istante, in quanto fondata sopra un atto amministrativo, emesso nel le~ttimo esercizio del portere O!rganico e, come tale, insusoettibile di danno patrimoniale per f istante medesimo, non poteva, perci�, essere fatta valere davanti al ~udice mdinario. -(Omissis). minati indirizzi o finalit� politiche particolari, (ci� che sarebbe attualmente inammissibile), bens� a garantire la realizzazione dell'interesse pubblico dell'istruziooe ( � ragioni di m�dine didattico �) od il rispetto delle esigenze fondamentali della moralit� o del buon costume (�ragioni di ordine morale n) o dell'ordine pubblico, nel senso su precisato (in tal s�nso intendendo le � ragioni di ordine politico � menziona.te nell'art. 4, quarto comma, della cit. l. n. 86). Deve, pertanto, concludersi che -pur essendo augurabile che il legislatore� intervenga sollecitamente a disciplinare ~n modo pi� compiuto�, alla luce dei criteri introdotti dalla Carta Costituziooale, l'intera materia de~ controlli sulle scuole private (rimasta, .tra l'altro, imperfetta per il verur meno dell'istituto dell'autorizzazione) -non sofo permane nel vigente ordinamento giuridico, oontrru:iamente a quanto 1eggesi nella sentenza in rassegna, il potere di vigilanza dell' Anunfilistrazione della P.I. sulle dette scuole, ma anche che tale potere, cos� come �� attualmente disciplinato dalle norme surrichiamate, appare pienamente compatibile con il principio della libert� della scuola, sancito dall'art. SS, terzo comma, della Costituzione. GIANCARLO MANDO' ' ' I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 luglio 1964, n. 2031 -Pres. II 00 Torrente -Est. Salemi -P.M. Tavolaro (conf.) -Jacot (avv. Parrinello) c. Ministero Tewro (avv. Stato Albisinni). � Competenza e giurisdizione -Guerra -Contratti di guerra -Commissario liquidatore -Provvedimenti -Rimedi -Competenza del Consiglio di Stato o dell'a.g.o. -Criterio di discriminazione. (d.l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 8). Guerra -Contratti di guerra -Commissario liquidatore -Poteri di trasformazione -Insindacabilit� da parte dell'a.g.o. -Fattispecie. I (d.l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 5; e.e. 1278). Con il d..l. 25 marzo 1948, n. 674, sono stati attribuiti al Commissario per .la sistemmzione e .za liqwid!azione 0dei contratti di guell"T'a, ampi poteri discrezionali, i quali possoino anche inciidere nella sfera dei diritti soggettivi prriviati. P.ertanto sono configurabili due distinte garOYnzie giurisdizionali: il ricorso al ConsigUo di Stato, .a tutela d!egli inteiressi i-:� Zegittimi; iazione dinanzi alia.g.o. a tutela �dei diritti soggettivi ne:l oaso di violazione di norme contrattuali, o di condanna deliamministraz.iorne a corrispondere l'indennizzo liqukliato dal eommissario che sia dovuto PARTE I, SEZ. II, GIURlS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1039 in dipendenza �el ~ovvedimento commissarwle senza che si impugni il provveidimento meidesimw nel suo aspeitto discrez~onale (1). J.l Commis.sario, neliesercizio� dei poteri di li:qufrl)(J,zione e trasformazione dei contratti di guerra, pu� tll'asformare in obbligo 1.a facolt� della debitrice amministrazione di pagare in moneta legale acorrispettivo contrattualmente previsto in moneta estera e pu� dJetelf'minare anche ~l ratpporio di cambio tra .le due mo'l'l!etei senza che il giudvce ordinario possa siruk�xJ,re iesercizio �el swdJdJertto potere, non potendo sostituire una propria liquidJazione a quell.a effettuata dal Commissario (2). (1-2) La Suprema Corte ribadisce con la prima massima i principi gi� enunciati nella sentenza delle Sez. Un. 4 luglio 1962, n. 1712 (Gi,ust. Civ. MWIS. 1962, 848), circa i rimedi giurisdizionali avverso i provvedimenti commissariali di liquidazione dei contratti di guerra. Tale orientamento, che costituisce la puntuale applicazione dei principi sulla discriminazione delle competenze, va senz'altro condiviso, come va condivisa la esatta osservazione, che abbiamo voluto conservare nella massima, secondo cui, stante la latitudine dei poteri discrezionali 'attribuiti dalla legge al Commissario, il rimedio da consideraEsi normale � il ricorso al giudice degli interessi, eissendo invece eccezionale e Hmitata ai casi indicati dalla Suprema Corte, la proponibilit� di un'azione dinanzi al g.o. Interessante nella seconda ma&sima l'enunciazione del principio che il g.o. non pu� comunque sostituire una propria liquidazione a quella operata dal Commissario, ma pu� solo rettificarla in ;relazione ai criteri legali di liquidazione. Per quanto riguarda la trasformazione contrattuale operata dal Commissario nell'ambito dei 'Suoi poteri discrezionali, occorre rico,rdare che nella specie si trattava di un contratto in cui il corrispettivo era stabilito in moneta 5,traniera (draame). La parte accettava in sostanza la trasformazione del contratto da draame in lire, ma chiedeva la applicazione del cambio imposto con bando del Comandante delle operazioni militaxi in Grecia del 21 giugno 1941 in ragione di lire 1 per 8 dracme, ossia di lire 12,50 per cento dracme. Si � sostenuto in giudizio, e la tesi � stata aooolta dalla Suprema Cor!le, ohe il bando di cui trattasi aveva esclusivamente finalit� di contabilit� interna nell'ambito dell'Amministrazione e che non poteva quindi ,costituire fonte di diritti per i privati. Correttamente, pertanto, il Commissario, nello stabilire la trasformazione in lire del contratto, aveva trascurato il cambio hnposto dal bando, applicando invece un cambio pi� aderente all'effettivo valore della dracma. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2059 -Pres. Torrente -Est. Restaino -P.M. TavoJaro (conf.) -Bolza.nelli (iwv. Jannuzzi) c. Ente Nazionale Assistenza Sociale -E.N.A.S. (avv. Federici). Cosa giudicata � Giudicato sulla giurisdizione � Presupposti. (e.e., art. 2909). 1040 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Ente nazionale di assistenza sociale: natura giuridica -Controversie con i propri dipendenti: giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. (t.u. 26 giugno 1924, n, 1054, art. 29, n. l; c.p.c., art. 429). Consiglio di Stato: giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego -Sindacato di legittimit� della Corte di Cassazione -Limiti. (t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1). Cassazione -Osservanza dei limiti esterni della giurisdizione attribuita al giudice speciale -Violazioni interne di norme giuridiche da parte del giudice speciale: incensurabilit�. (Oost., art. 111). P eroh� possia �dirsi formato il giudimto rolla giurisdizione � nece'Ssairio ohe sia intervenuta, da parte deil girudioe, una pronuncia �ontemporonea sulla giurisdii�Jone e sul merito, oooero che sulla giurisdizwne abbia pronunciato la Corte di Casoozione. Fuori ,di tali ipotesi, il difetto di giurfsdf;zione pu� eissere rilevato, anche cluffiJcio, in ogni stato e graxkJ del processo (1). L'Ente Nazionale di Assistenza Sociale non � un ente pubblico economiJco, assoggettato, quanto ai rapporti con i suoi dipendenti, alla disobpliJna delle cowtroversie individ!lmli dei lavoro a norma deliart. 429 n. 3 c.p.c., ma � un istituto di patrornato e d.i assistenza ohe persegue finalit� di interesse. sociale, esclusivamente pubbliJcistiche. Come tale, esso � una persona giuridica pubbliJca, soggetta ai controlli deliAutorit� governativa, ooch� le cowtroversie relative al rapporto di impiego dei suoi dipendenti sono devolute, a norma �Jel"tart. 29, n. 1, del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, aUa giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato (2). L'art. 29, n. 1, ed ultimo e peniultiJmo comma de<l t.u. de:lle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, attri-. (1) Sulla rilevabilit� d'ufficio del difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione v. Cass., 18 marzo 1964, n. 615, Giusct. civ. Mass., 1964, 2.69, con richiamo alla Ca:ss., Sez. Un., 15 ottohre I.963, n. 2768, Giust. oiv. Mil])Ss., 1963, 1302 (richiami di giuri:sprudenza in relazione a questa ultima decisione). Srul problema relativo all'ammissibilit� del regolamento di giurisdizione nell'ipotesi di sentenza di merito che abbia deciso soltanto una di pi� cause riunite v. Oass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 124, Giust. oiv. Mass., 1964, 57 ed ampia nota di richiami giurisprudenziali in calce a Cass., 10 ottobre 1963, n. 269&, Giust. civ. Mass., 1963, 1263. {2) Per 'riferimenti afr. Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, in questa Rassegna, 1964, 274 e 698. In senso conforme v. Sez. Un., 22 marzo 1958, n. 960, Mass. Giust. oiv., 1958, 338. PARTE I, SEZ. II, GTIJRIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1041 buendo alla esclUsiva giurisdizione dJel Consiglio di Stato i r'Vcorsi relativi al rapporto di imp,ie:go prodotti dagli impiiegati degli en.ti pubblici sot topo'Sti a tute,la, o ariche a sola vigilanza, dell'Amministrazione oentmle dJello Stato, ammette per essi il soZo sindaoarto di legittimit�, esicludendo la estensione dJel srinidacato giuris<i/Jizionale amche al merito, oon a di S'p01're che fommf!ssiJbilit� di tali ricorsi � linnitata ai soli casi di incom petenza, ecoesso dJ� potere o violazione di, legge (3). Una volta f1JCc:ertata �1:o-~seroamza dei limiti estern,;, della giurisdi zione itn relazione alla materia assegnata dxilla legge all'esame del Con siglio dii Stato, non sono censurabili dalla Corte di C assaziorne le deci sioni di dJetto organo amminVstrativo che, pror/1!Umciando entro quei limiti, 8Vano ei1y,entualmente inco1'se in vio,lazio-ne di norme gimiidiche di nartura sostanziale o prrooesruale {4). (3) Sull'estensione della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in relazione al rapporto di pubblico impiego v. Cass., Sez. Un., 18 marzo 1963, n. 676, Giiwt. civ. rep., 1963, voce Competenza e griurisdizione in materia oivil,e, n. 379. (4) In senso conrfomie cfr. Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1963, n. 3246, Giust. oiv. Mass., 1964, 418. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2062 -Pres. Torrente -Est. Modigliani -P.M. Tavolaro (conf.) -Ufficio Unico Esecuzioni e Protesti Corte AppeUo NapoH ( avv. Angelo) c. Pumpo (avv. Tamajo) ed altri. Ufficiale giudiziario -Ufficio unico -Natura -Ente pubblico Esclusione. (d.P.R. 15 .dicembre 1959, n. 1229; 1. 19 dicembre 1956, n. 1442, art. 1). . Ufficiale giudiziario -Rapporti con i dipendenti -Controversie Giurisdizione ordinaria. Gli Uffroi unici notificaz,voni, es-ecuz:ioni e prrote~i -costituiti nelle sedi dJi carpoluogo di distvellto o di ci11condario risP'ettivarrnente presso la Cone ilApp1eJlo o piresso il T1'ibu'11!0i/;e, e dei quali fanno pa:rte dJi di,ritto gli ufficiaU giudizf!arri e gli ai'wbooti assegnati alte ptiante o1'ganiche dJei rispiettivi uff,vci giuik"ziari (axrt. 1, l. 19 dicembve 1956, .n. 1442; art. 101 d.P.R. 15 dkembr:e 1959, n. 1229) -non hanno natura di enti pubblioi. La qualifica di ente pubblico postula innoozi tutto la esistenza di un soggetto giuridico, mentre glri � Uffici unfoi � non ha:nno natum di perso,na giuridica, vn dJifertto di dJecrieto di riconoso~mento o di disposizioni normative che ,abbiano ad essi attribuito tale qualifica o da cui possa implicitamente desumersi che i ordrinamento 1i consideri come pe1'sone giuridiche. Cistiituz:iione di persone [�i.uri 1042 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO diche piubbl~che non pu� essere ravvisata niepipure a seguito della formazwne di un fondo comune che determina tra gli ufficiali giud~iari aikktti allo stesso Ufficio una asoociaz.ione~ priva di personalit� giuridica, intesa a svolgere oJttirit� di intere~e comune, con fondo comune e con vincoli tra gli associati (1). I rapporti tra gli Uffici u111ic~ notifioazioni, esiecuzioni e pirotesti istituiti neille sedi ca:poluogo di d~etto e di circondJario ed i loro dipendien;tri non sono dJi pubbl:iico impiego, e vanno, pertanto, soggetti alkJ giurisdJizione ordinl{llria e non a queUa del giudice ammini strotrivo (2). (1-2) In tema di rapporti tra gli Uffici unici notificazioni, ese~ cuzioni e protesti ed i propri dipendenti. Le Sez. Un., pronunciando in sede di ;regolamento di giurisdizione, hanno escluso che sia configurabile un rapporto di pubblico impiego nei confronti dei dipendenti assunti dalla comunit� degli ufficiali giudiziari addetti ad un Ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti, sul presupposto che detto Ufficio unico non � persona giuridica e, comunque, non � ente pubblico: eppertanto, tale rapporto giuridico � da ritenersi di �natura privata, ed intercorrente tra la collettivit� degli ufficiali giudiziari ed i dipendenti, sicch� le relative controversie Tientrano nella competenza giurisdizionale dell'a.g.o. La decisione � indubbiamente esatta . .t, in primo luogo, da escludersi che il rappOTto di impiego in considerazione intercorra tra i detti dipendenti e lo Stato: la sentenza non si sofferma (e giustamente) su tale punto, ma, per completezza di indagine, � qui opportuno accennare anche a tale prospettabile questione. A tal fine, sa:r� sufficiente osservare che la inesistenza di un rapporto (di qualsiasi natura) con lo Stato � reso evidente dal fatto che il sorgere, lo svolgersi e l'esauriTsi del medesimo dipendono esclusivamente dalla vtofont� degli ufficiali giudiziari adetti all'Ufficio unico, senza alcun intervento dello Stato. Invero, sono gli ufficiali giudiziari i quali devono giudicare, in Telazione alla organizzazione dei servizi dell'Ufficio ed alle sue esigenze in dipendenza della mole di lavoro da espletare, se sia opportuno, o meno, assumere detti ausiliari; ancora, sono gli ufficiali giudiziari che scelgono le persone adatte alla bisogna e prnvvedono alla loro assunzione; una volta, poi, costituito H rapporto, tale facoltativa collaborazione degli ausiliari (i quali hanno -del resto -una modesta sfem di attribuzioni, restringendosi le loro mansioni ai lavori interni di ufficio, lavori prevalentemente d'ordine, secondo le direttive dell'ufficiale dirigente) si svolge in un rapporto di stretta subordinazione nei confronti della comunit� degli ufficiali giudiziari, a carico esclusivo dei quali grava la loro restrizione (da prelevaTsi dal fondo costituito dal 10% dei proventi, da accantonare mensilmente); da ultimo, � rimesso esclusivamente agli ufficiali giudiziari far cessare il rapporto c�n i propri ausiliari, mediante il loro licenziamento. Lo Stato, pertanto, non interviene n� per l'assunzione dei medesimi, n� per la loro retribuzione, n� pe'l' esercitar� alcun controllo sulfo svolgimento del rapporto di impiego, n� per porre fine ad esso: ogni idea di un rapporto tra la pubblica amministrazione statale ed i detti ausiliari �, di conseguenza, da respinge'l'si. N� avrebbe pregio il sostenere, in contrario, che l'as.sunzione del detto personale � effettuata dall'ufficiale giudiziario dirigente nella sua qualit� di o'l'gario PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1043 dello Stato, sicch� verrebbe per tal modo a costituirsi un rapporto di pubblico impiego con I'Amministrazione statale: naturalmente tale tesi dovrebbe dare per risolto l'altro, ancor non pacifico, problema, della natura del rappo-rto intercorrente tra l'ufficiale giudiziario e lo Stato, nel senso che il primo, quale ausiliare dell'ordine giudiziario, esplichi funzioni prettamente statali e sia, per ci�, legato con lo Stato da� un rapporto di carattere impiegatizio (v., �n tal senso, Cons. Stato, Ad. pl., 24 maggio 1954 n. 18, Foro amm., 1954, I, 4, 70; Cons. Stato, 8 maggio 1959 n. 5{36, Foro a:mm., 1959, I, 738; in dottrina, cfr. GuALTIERI, Anoom sulla respomabilit� dello Stato in ordine al fatto o atto colposo o doloso posto in essere dall'uffioiale giudiziamio nell'eserciZ!io delle sue funzioni, Foro it., 1957, IV, rn2; contra, nel senso che l'ufficiale giudiziario non � impiegato statale, cfr, Trib. Napoli, 2 ottobre 1953, Foro it., 1954, I, 261; Trib. Bologna, 5 dicembre 1956, Foro pad., 1957, I, 348; Cons. Stato, 18 gennaio 1952, n. 20, Giur. compi,. cass. civ., 1952, I, n. 856), ed inserito nella organizzazione �stabile dell'Enl!e statale, tale da venire a costituire un vero e proprio organo dello Stato (cfr., in tale senso, ALEssr, Sulla ammissibilit� di una responsabilit� dello Stato in ordine ai danni causati da attiv~t� colposa di ufficiali giudiziari, Foro pad., 1957, I, 348). Ma, anche ove fosse ammrssibile, in astratto, che l'ufficiale giudiziario sia organo dello Stato, sar�ebbe comunque da escludere che egli (o l'ufficiale dirigente), nell'assumere i propri ausHiari, operi nella veste di organo dello Stato: ed, invern, per la identificazione dei soggetti del rappmto cos� co!'ltituito, deve aveTsi riguardo alla natura del lavoro� dedotto in contratto ed alle persone che di quella attivit� 1avo-rativa vengono effettivam�ente a beneficiare (Sez. Un., 6 febbraio 1959, n. 387, Giur. it., 1959, I, 1206). Alla stregua di tale criterio si osserva -a parte la pur decisiva considerazione che non vi � alcuna norma che attribuisca -all'ufficiale dirigente il potere di rappresentare la p.a. nella stipulazione del relativo contratto -che l'attivit� che viene svolta dagli ausiliari cos� assunti si concreta nello svolgimento di vari servizi, di carattere manuale o d'ordine, meramente strumentali rispetto alla �a.ttivit� tipica esplicata dagli ufficiali giudiziari, volti a facilitare ed allevia.Te il compito degli stessi ufficiali giudiziari, e che si risolvono, in definitiva, in un beneficio diretto ed esclusivo delle singole persone che fanno parte di quella comunit� (costituente l'Ufficio unico), le quali -.in correlazione a tale ricevuto beneficio -provvedono di tasca loro alla retribuzione del personale a tal fine assunto. Se cos� �, � evidente che l'ufficiale dirigente, nell'assumere �l detto pmsonale agisce, non gi� per oo-nto e nel nome dello Stato (cui � assolutamente indifferente l'attivit� svolta dagli ausiliari), bens� nell'inte1'esse �esclusivo dei componooti la -oomunit� degli ufficiali giudiziari, e nella veste di rappresentante degli stessi, sicch� il rapporto di ~mpiego si costituisce, non gi� con lo Stato, bens� con detta comunit� (veggasi, nello stesso senso, per la fattispecie, sotto vari profili analoga, di assun �zione di personale civile per i servizi di mensa e di pulizia dei locali di.uso comune, da parte del Comandante di una stazione dei Carabinieri, la sentenza n. 387/1959 succitata). Esclusa la configurabilit� di un rapporto di pubblico impiego oon lo Stato, �, parimenti, da negare che di tale naturn sia il vincolo giuridico che lega i dipen- denti all'Ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti. A tal fine -come osserva la sentenza in rassegna -� decisivo il rHievo ohe tale Ufficio u:nico non � una persona giuridica e, comunque, non � persona giuridica pubblica, qualit� quest'ultima, che costituisce presupposto essenziale perch� si possa ritenere esistente un rapporrto di pubblico impiego (cfr., tra le a1tre, Sez, Un., 14 luglio 1960, n. 1921, Giust. Civ., 1961, I, 93). Ora, che il detto Ufficio non sia persona giuridica, sembra fuori dubbio (cfr. g.i�, in tal senso, Tr�b. Roma, 1.9 dicembre 1961, Temi romana, 19�62, 335): non avendo la legge istitutiva (19 dicembre 1956, n. 1442) direttamente ed esplicita 1044 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente istituito tal.i enti, n� previsto e regolato, per essi, fa necessit� del decreto di riconoscimento (che � costitutivo della peTsonalit� giuridica), in tanto potrebbe ritenersi che in tal senso sia la volont� della legge, :in quanto inequivocabilmente risultasse, attraveTso l'esame delle singole sue disposizioni, che disciplinano la istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio unico, che il legislatore ha considerato lo stesso quale esclusivo titolare di poteri, diritti e doveri (capacit� giuridica), il cui esercizio od adempimento, rispettivamente, sarebbe s� opera delle persone fisiche che costituiscono gli organi dell'ente e ne attuano la capacit� di agire (e, cio�, nella fattispecie, i singoli ufficiali giudiziari), ma la cui attivit� materiale saTebbe giuridicamente imputata aU'�ente stesso. Ma di tale "personalizzazione � dell'Ufficio unico non vi � traccia nella legge, la quale, invece, chiaramente dimostra di considerare i singoli ufficiali giudiziari addetti all'Ufficio come titolari dei: poteri, diritti e doveri loro attribuiti ed imposti, ed, in :tale loro veste, soggetti ai poteTi di vigilanza spettanti agli organi di controllo, nonch� escluSlivamente respoo�sabili, in via disciplinare, per le violazioni dei doveri loro incombenti. In tal senso esplicitamente dispongono -come rileva la senten2ia in rassegna -l'art. 1 e l'art. 106 del t.u. approvato con d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dai quali si desume, senza ,incertezza, la riferibilit� giuridica delle funzioni espJ.etate dall'ufficiale giudiziario, direttamente ed esclusivamente a quest'ultimo e non gi� all'ente �Ufficio unico n, di cui l'ufficiale giudi.2liario� sia considerato come organo. Nello stesso senso depone l'art. 59 del d.P.R. citato, secondo cui la sorve~ J glianza dei vari Capi degli uffici giudiZiiari s:i esplica immediatamente sui singoli ufficiali giudiziari, senza che alcun cenno sia fatto alla esistenza di un cons�imile potere sull'Ufficio unico, ci� che -ove tale Ufficio fosse un ente contrapposto e distinto dallo Stato, agl~.Jorgani del quale compete ila sorveglianza -sarebbe :_; logico e necessario prevtiUere. Correlativamente le varie sanzioni (di carattere disciplinare) sono configurate solo in riferimento ai singoli ufficiali giudiziari, senza ohe analoghe od altre sanzioni siano previste applicabili nei confronti dell'Ufficio unico, per la violazione dei doveri, in ipotesi, allo stesso incombenti. Ma che l'Uffioo unico sia da riteneTe persona giuridica � da escludersi in base ad un'ulteriore, decisiva, cons~derazione, che attiene al sistema di riscossione dei prownti percetti dagli ufficiali giudiziari, ed alla loro ripartizione tra i medesimi. Ed, invero, ove rufficio unico fosse un ente, distinto dai singoli ufficiali giudiziari (che ne .sarebbero organi) e titolare delle funzioni da questi ultimi solOI materialmente esplicaite, dovre.bbe anche opinarsi che ad esso, e �ad esso soltanto, spettino i vari prnvienti che vengono esatti nei confronti di chi si avvale dell'opera delrufficiale giudiziario e ohe, quindi, tale preteso ente sia, in una prima fase, titolare di un diritto di credito nei confronti dell'utente del servizio, e successivamente, un volta esatti i detti proventi, sia esso proprietario delle corrispondenti somme. Sarebbe, infatti, illogico che l'ente " Ufficio unico� esplicasse le funzioni, di cui sarebbe giuridicamente titolare, ed al.tri, cio� gli ufficiali giudiziari singolarmente considerati, avessero diritto e facessero proprie le somme riscosse in corrispettivo dell'espletamento delle stesse funzioni. Ma tale non � certamente il sistema della legge. Basta, a tal fine, oonsidera:re gli artt. 123 e segg. del t.u. n. 1229 del 1959, per rendersi conto che i diritti dovuti per le varie attivit� prestate dagli ufficiali giudiziari, competono direttamente agli stessi (es. art.� 123 �Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari. .. ,, ; artt. 125, 126, 131 eoc. " ... spetta all'ufficiale giudiziario il diritto... "), e non gi� all'Ufficio unico, che non vi � mai menzionato quale titolare del correlativo diritto di credito. Del resto, le norme che concernono la ripartizione dei proventi presuppongono l'esistenza, tra i vari ufficiali giudiziari addetti all'Ufficio, di una forma di oomu PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1045 nione tra gli stessi esistente sul fondo costituito dai detti proventi: ora, tale comunione �, evidentemente, inoompatibile con la configurabilit� dell'Ufficio unico come persona giuridica a s� stante e ohe, come tale, dovrebbe configurarsi come esclusivo titolare del diritto di propriet� sulle relative somme, salvo riconoscere ai singoli ufficiali giudiziari un diritto di credito aHa rispettiva quota di riparto. Dell'esistenza di tale comunione (pi� esattamente, condominio), parla espressamente l'intestazione della Sezione seconda del Capo terzo, nonch� l'art. 128 della I. 18 ottobre 1951, n. 1128, il cui art. 87 � stato modificato con l'art. 1 della I. 12 dicembre 1956, n. 1442, istitutivo dell'Ufficio unico presso le Corti d'Appello ed i Tribunali; ed, inoltre, l'art. 147 del d.P.R. 15 dicembre W59, n. 1229, nel disporre che � gli ufficiali giudiziari devono ripartire tra di loro in quote uguali i proventi ... � (primo comma) e parlando di � ��� operazioni di riparto ... " (secondo e terzo comma;, postula evidentemente la preesistenza di una propriet� indivisa tra pi� condomini (cio� gli ufficiali giudiziari), che viene a cessare (eccezion fatta per la percentuale destinata a fondo per spese di ufficio, e che rimane in comuniooe) con la divisione (o ripartizione) attuata con le modailit� ed alle scadenze fissate dal cit. d.P.R. n. 1229 del 1959. Esclusa, per le considerazioni suesposte, la configurabilit� di un rapporto di pubblico impiego nei confronti dei dipendenti assunti dagli ufficiali giudiziari addetti all'Ufficio unico, taile rapporto deve essere qualificato come di impiego privato ed intercorrente� tra i detti dipendenti e la comunit� degli ufficiali giudi-ziari, configurata come associazione non riconosciuta, costituita sulla baise di un fondo comune (fondo per ie spese di ufficio alimentato dalla percentuale dei proventi non ripartiti) e destinata a svolgere attivit� di interesse comune (e cio� la organizzazione comune dei servizi per il funzionamento dell'Ufficio, rimanendo, ovviiamente, di carattere personale l'esercizio delle pubbliche funzioni da parte di ciascuno degli ufficiali giudiziari). In merito alla natum privata di taJ.i rapporti di impiego ed alla configurazione di una associazione non riconosciuta tra i vari ufficiali giudiziari, la sentenza in rassegna si conforma ad una giurisprudenza ormai affermatasi: cfr., per quanto ronoeme le Casse degli ufficiali giudiziari istituite con d.l. 5 marzo 1947, n. 380, App. Nap�li, 10 marzo 1950, Foro it., 1950, I, 1358; Cass., 30 luglio 1951, n. 2259, Foro it., 1952, I, 459; Cass., 16 ottobre 1954, n. 3823, Giust. civ., 1955, I, 583. Veggasi, anche in dottrina, per quanto concerne la analoga figura del commesso dell'ufficiale giudiziario prima della l. 18 ottobre 1951, n. 1128, BORGHESE; La figura giuridica dei commessi degli ufficiali giudiziari, Foro it., 1940, I, 661. GIANCARLO MANDO' CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 ottobre 1964, n. 2546 -Pres. Lombavdo -Est. Passanisi -P.M. Tavolaro (conf.) -Amministra . zione Finanze (aw. Stato Correale) c. Soc. Coop. "La Casti glionese �. Corte Costituzionale -Pronunzia di incostituzionalit� � Efficacia retroattiva � Limiti. (Q>st., art. 136; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; l. 4 agosto 1948, n. 1094, art. 7). Competenza e giurisdizione � Sentenza della Sezione Specializzata Agraria -Nullit� della sentenza -Rimessione della causa al RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 1046 giudice competente -Concorrente difetto di giurisdizione per improponibilit� della domanda -Carattere assorbente. (c.p.c. 158, 161, 354). Competenza e giurisdizione -Uso dei beni demaniali -Negozio di diritto pubblico -Proroga legale dei contratti agrari -Inapplicabilit� -Controversia -Difetto di giurisdizione dell'a.g.o. La pronwncia di incostirtuzionalit� spiega la sua efficacia non solo n:el gi:udJizio in cui la questiione relatfoa fu proposta, ma anche nei giwdfai relati"'vi a rapporti som antieriormente, puvoh� non atnoorra conOtwsi da un giwdicato (1). L'incostit>uzionalit� deUe norme disciplinanti la composizione delforgano gi:udicante si risolve non pti� in wn difetto di giurisdJizion.e o di competemia, sebbene nel difetto di Zegittimazione del giudice al/:.eseroizio de~la potestas decidendi, cio�, in una nwllit� ai sensi degli artt. 158 e 161, seco'Yl!do carpoverso, c.p.c. ohe importa la nme:ssione dJella causa ai gi..wdici oompetenti. Tale rimessione non si verirfioa inoe1ce nel caso in cui sia stata proposta anohe l'eiooez~one di giuri'Sdizione dell'organo � �deiridernte per improponibilit� assoluta ,dJe.lla domom1da, poich� I'esame dJi tale qwestione deve preceidere rindagine swlla nwZlit� o meno della seinternza (2). .�' L'uso itei beni deman1iali non pu� esse'l'e oggeitto che di un negozi-O di diritto pubblico nel quaile la p.a. interviene nelie.~ercizio della potest� di imperio che � sottratiba quindi alla cognizione deil g.o. Conseguenitemente :il regime vinco�~~co previsto per i contratti di affitto agrario~ stante vl suo oarattere scmettamente privatistico, non si applica OJlla co'Yl!cessione in uso dri beni demaniali (3). (1-S) Gfr. Sez. Un., 11 giugno 1964, n ..2495, in questa Rassegna, 1964, 865, con nota di richiami. Si tratta di applicazione dei medesimi principi ad una fattispecie ilievemente diversa sotto il profilo processuale, in quanto mentre nella sentenza n. 2495 la Suprema Corte giudiaava su istanza per regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione, nella sentenza in rassegna viene deciso un ordinario ricorso per Cassazione. Per altro le questioni controverse vertono su identici temi ed � pertanto sufficiente il richiamo alle considerazioni nella nota alla sentenza n. 2495. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 ottobre 1964, n. 2564 -Pres. Tonrente -Est. D1Armiento -P.M. Criscuoli (oonf.) -Soc. Autostrade {avv. Sorrentino) c. La Bruna e ANAS (avv. Stato Peronaici). Competenza e giurisdizione -Provvedimenti di istruzione preventiva -Natura giurisdizionale -Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit�. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1047 Competenza e giurisdizione -Espropriazione per p.u. -Determinazione dell'indennit� -Accertamento tecnico preventivo in � pendenza del procedimento espropriativo -Ammissibilit�. I provvedimenti di istruzione preventiva, ooe<ndo natura giurisdizionale, sono soggetti al ricorso per regolamento di giuri�sidizione (1). Anche< in pendenza di espiropriazrone per p.u. � proponibile dinanzi ai!Jia.g.o. ricorrso peir accertamento tooniico preve<ntivo ai/, fine di (lJOCertare fu, stato dei luoghi soggetti al proc:eidi!mento espiropriativo (2). (Omissis). -Il ricmso � ammissibile in Tito, ma infondato nel merito. Osserva sotto il primo profilo che non vi pu� essere dubbio sulla natura e sul caratte.re giurisdizionale dei pro'V'Vedimenti di istruziione pre\'entiva prevista dalla Sez. III, Cap. Il, Titolo I del libro IV c.p.c. Tali proweclimenti, infatti (artt. 692 e segg.), sono adottati dal gi'lllilioe ordinario che sarebbe competente per la causa di merito, ed hanno lo scopo di assicurare alla parte racquisizione al processo -ancora da instaurare -di quelJe prorve, testimoniali e �dello stato dei luoghi, ohe il tempo o il soprraggiungeTe di modifiche o di trasformazioni pol:!rebbero ,distruggere o comunque compromettere. La natura ed il carattere giurisdizionale dei prowedimenti in parola deriva quindi non solo e non tanto dal soggetto da oui �pmmanano (giudice ordinario), ma dallo stesso rontenuto oggettivo di essi (che concernono atti istruttori del processo civ.ile) nonch� dal fine strumentale perseguito, ch'� quello di assicurare i mezzi di prova a sostegno del diritto che si far� valere in un secondo tempo. COllltro la natma ed il carattetre di prorvvedimenti giurisdizionaJ.i, ai prorvvedimenti in parola, e di procedimenti giurisdizionali ai procedimenti che ad essi oonseguono, per rassunzione dei mezzi istruttori, non vale opporre che ai sensi dell' ad. 689 c.p.c. ogni assunzione preventiva {1) Cfr. Cass., 7 febbraio 1964, n. 437, in questa Rassegna, retro, 468, con nota. (2) Cfr. Cass., Sez. Un., 25 marzo 1931, n. 1072, Mass. Foro it., 1931, 228; Cass., Sez. I, 13 luglio 1933, n. 2689, M=. Foro it., 933, 523; Appello Bari, 14 novemme 1938, Foro at. rep., 1939, voce Espropriazione per p.u., n. 70, nonch� richiami nella nota alla sentenza in mssegna, Foro it., 1964, I, 1758. Non sfuggir� al lettoce l'importanza e (ci si consenta) la gravit� del principio enunciato nella seconda massima. Le Sez. Un. mutando il precedente, non recente ma meditato orientamento, affermano che p1l1'e in materia di espropriazione per p.u. � ammissibile un provvedimento dell'a.g.o. di istruzione preventiva, volto ad eocertare il valore e lentit� del terreno occupato in via di urgenza e oggetto di procedimento espropriativo. 1048 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di prova dovT� passare al vaglio di ammissibilit� e rilevanza da parte� del giudioe che verr� investito del pmcesso, senza di che i processi verbali delle prove medesime non potranno essere prodotti, n� richiamati, n� riprodotti in copia nel giudizio di merito, come espressamente dispone il richiamato articolo di legge. Ed invero, a vincere fobiezione � suffi.ciente consideTare che una volta l'itenuta e dichiarata ammissibile e rilevante la prova preventivamente assunta, questa diventa s�enz'altro �effi.caoe nel prooedimento sucOOS� sivam00ite instaurato; la quale �oonseguenza non sarebbe possibile, ove all'istruzione prnventiv�a non si riconoscesse natura e carattere giuris� dizionale, come innanzi rilevato. Peu.-altm detta natura e carattere sono stati gi� riscontrati dalla giurisprudenza di questa SupTema Corte ai provvedimenti e pmcedimenti cautelari o d'urgenza previsti dagli artt. 700-702 c.p.c. ( cfr. sent .. Sez. Un., 14 luglio 1960, n. 19'14); e non pu� diseonosoersi la natura e il carattere similari, ad �essi, dei pTovvedimenti e prooedimenti di istruzione pgieventiva, che immediatamente li precedono nella sistemaz!ione del mdice, nella sezione precedente (III) e sotto lo stesso Cap. II, intitnlato �dei prooedimenti cautelari n. Pertanto, �anohe rispetto ad un pmvvedimento che dispone, come nel caso corncreto, un aooertamento tecnico ed una '.ispezione giudiziale pmventivi, pu� prospettarsi una questione di giurisdizione che rientri ndl'ambito dell'art. 41 c.p.c.; e di conseguenza � ammissibile, contro il prndetto provvedimento, l'istanza di regolamento di giurisdizione. Passando �al merito, rilev�a che la questione da risolvere concerne il quesito se il giudice orrdinario ha il poterre di disporre un aicoertamento tecnico preventivo sullo stato di oonsistenza e sulle condizio[}li in cui trovasi un determinato bene immobile, pendendo la procedura di espropriazione per pu:bhlico interesse del bene medesimo, ed essendo gi� intervenuto decreto di occupazione d'urgenza. Al quesito (circa f ammissibilit� �di una perizia preventiva, non essendo anoora in quel tempo entrato in vigorre il vigente codioe di rito Non si risolve in un ail.d:ucere inoonve:niiens il rilevare come tale prmCip1<>" (sia nella SII.la portata .testuale che nelle pos.sibili implicazioni) comporti un brusco sconvolgimento dei rapporti tra a.g.o. e p.a. pofoh� determina una pesante interferen: ro del potere giudiziario nella sfera di attribuzione della p.a. La Suprema Corte basa la propria decisione sulla considerazione che, pure in penden:ro della procedura di espropriazione, il proprietario � � titolare di un diritto ,soggettivo perfetto ad ottenere la liquidazione di un giusto indennizzo�, pur riconoscendo che � il diritto �stesso � condizionato,, quanto ai tempi in cui potr� esercitarsi, al compimento delle operazioci e all'intervento del decreto, che, determinando l'indennit� di espropriazione, opera il trasferimento di propriet� dell'immobile a tutti gli effetti �. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1049 del 1942) dettero risposta negativa le Sez. Un. della Cassazione con la sentenza 25 mairzo 1931, n. 1072; ma riesaminata da questione, ritiene questo Collegio di andare in ooritrario avviiso peT le ronsiderazioni � che seguono. Tre sono gli argomenti ohe la lontana sentenza delle Sez. Un. e la difesa della rioorrente pongono a fondamento della tesi ohe non possa dispo!rsi dal giudice O\l'dinario un accertamento tecnico preventivo in pendenza di un procedimento dri espropriazione per pubblico interesse; ma nessuno dei tre sembra che sia risoluti'VO. Ed inveTo, non � riso'1uti'Vo il primo argomento che, mancando un diritto soggettivo da tutelare (diritto aU'indennizzo), che smge a11'atto � in cui viene emesso il decreto di espropriazione, non � dato fare ricorso al giudice ordinario, che difetta di giurisdizione in proposito ai sensi della legge sul contenzioso amministrativo. Non pu� negall"si, in.fatti, a ohi � sottoposto ad una procedura di espropriazione non ancora conclusa, e� ehe non abbia concmdaJto con fespropriante la misura dell'indennit� ai sensi dell'art. 27 della legge sulle espropriazioni (1. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche) di essere titolare di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere la liquidazione di un giusto indennizzo. Solo che il diritto stesso � in cert:o senso condizionato, quanto al tempo in cui potr� esercitarsi, al compimento delle operazioni e all'inter\'ento del decreto, che determinando findennit� di espropriazione, opera il trasferimento di propriet� dell'immobile a tutti gli effetti. D1spone, invero, f art. 51 della legge ora richiamata sulle espropriazioni, che ognuno dei proprietari espropriati, n~ trenta giorni successivi alla notificazione del deo.reto di espropriazione, pu� proporre iwanti faurt:orit� giudiziaria competente la sua ist�anza �contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. Orbene, poich� respropriando � titolare del diritto ora visto, anche se il diritto stesso po,tr� farsi valeTe concretamente soJo a partire dal deoreto di espropriazione, deve riconoscersi che non esista alcun ostaoofo insormontabile a che il giudice oTdinario, su richiesta dell'in- Da quesl:!a premessa la Cassazione trae la conseguenza che la titOlarit� del diritto aU'i!ndennit�, legittima il proprietario, anche in pendenza della procedura di espropriazione, a ricorrere agli istrumenti di istruzione preventiva che potranno, a futura memoria, essere utilizzati negli eventuall sviluppi contenziosi della vicenda dinanzi al g.o. in 'sede di impugnazione a stima. Ma 'Sembra evidente l'equivoco su cui si basa la premessa di 'll'l1 simile orientamento. Tale equivoco oonsiste nel ritenere che il propriel:!ario sia titolare di un diritto soggettivo perfetto all'indennit� gi� durante il COil'SO del procedimento di esproprio. Non si tiene conto che fino a che non � pronunciato l'esproprio il proprietario resta, ed � considerazione lapalissiana, titolare del su() diritto di propriet�, con 1050 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO tooessato e ravvisandone lopportunit�, emetta ai sensi dell'a.rt. 696 c.p.c., un decreto di acoertamento tecnico e ispezione giudiziale, allo scopo di permettere prevootivamente all'espropriando quelle constatazioni dei luogm e delle cose ohe potranno servirgli nel giudizio che andr� poi a promuovere allo sioopo di ottenere un giusto indennizzo. N oo accade di -rado che lo stato dei luoghi e delle cose, quale esistente al tempo precedente allo spossessamento del bene da parte deU'espropriando, venga immutato talmente dai lavori di esecuzione dell'opera di -pubblico� !interresse, da non esserre pi� constatabile lo stato pt~eesistente ai fini della 1iquidaziooe �di un giusto indennizzo; per oui, senza il ricorso aJ mezzo di istrutitoria preiv;entiva, l'interressato potrebbe ris�entirne un pregiudizfo norn altrimernti evitabile. N� vale opporre che in tal modo si conserntirebbe una tutela ad un diritto non ancora aziona;biJe, giacch� ci� a'V'Viene normalmente in tutti i oasi in cui � ammesso il ricorso ai mezzi dri istruzione preventiva (a11tt. 692 e segg. c.p.c.) i quali. mezzi sorno preordinati appunto ad un proces�so .fururo, e sono diretti al fine di assicurare quelle prove che po.trebberro venire meno col tempo, o non ess�ere comunque pi� coosentite dall'dmmutarsi delle condizioni obbiettive dei luoghi e delle cose. Nemmeno risolutivi appaiooo gli altri due argomenti, relativo l'uno alJa superfluit� di un accert�amento giudiziale if:eenioo preventivo in materia, siccome gi� prev!ista una procedura del genere dalla legge sulle espropriazioni; e raltro .relativo alla possibilit� che raccertamento giudiziale possa delf:erminare interferenza o contr�asti �C�n la procedura amministrativa di espropriazione. A confutazione del primo argomento giova oss�ervare ohe se la legge sulle espropriazioni, gi� preoedentemente richiamata, prevede, nei casi di normale espropriazione, una � perizia � per la determinaziorne delfindennit� in favore dei proprietari che n�n acoettarono I'offerrta e che non conclusero aJcun accordo con gli esproprianti {art. 31 e 38), e pre ou.i non pu� coesistere, ovviamente, il diritto all'indennit� che costituirebbe, in qualche modo, una duplicazione del primo. N� alcun rilievo pu� avere la circostanza che, secondo il dettato costituzionale, � fatto salvo per il proprietario l'indennizzo nei casi di esproprio. :Il-: evidente che il diritto all'indennit� nasce nel momento del decreto di esproprio e che non pu�, in contrario, sostenersi come fa la sentenza impugnata, che il decreto di esproprio sia una mera condizione per l'attualizzazione di un diritto gi� preesistente. Prima del decreto di esproprio non vi � diritto condizioooto, ma solo, se cos� si pu� dire, 'Una ipotesi di diritto, nel senso che, nel caso venga posto in essere il provvedimento ablatorio questo dovr� � fare salvo ", come statui�sce la Carta costituzionale, � l'indennizzo ". Giova, d'altra parte, riportare il passo saliente della peirspicua motivazione di una recente OTdinanza del Tribunale di Genova con cui viene, in una analoga fattispecie, dichiarato il difetto di giurisdizione, dell'a.g.o. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 105� vede, nei casi di decreto di occupazione temporanea e di urge:nza, la pre'V!ia compilazione di uno cc stato di consistenZ�a � del fondo da occuparsi (a11t. 71), non per questo pu� dirsi che diventi superfluo o sia svuotato di ogni significato ed utilit� un accertamento tecnico con ispezione giudiziale dell'immobile esprondiando, da eseguirsi in conformit� dell'art. 696 c.p.c. A prescindere da ogni altra considerazione, non va dimenticato~ infatti, che la cc perizia � e la comprilaZI�one deilo cc staito di consistenza ,,. previsti dalla legge sulle espropriazioni, oostibuisoono atti di una pro� cedura amministrativa e non giudiziaria, assunti su impulso dell'autorit� amministrativa che precede all'espropriazione e senza oontmddittorio;: mentre l'accertamento t:ecnico preventivo costituisce un prowedimento di carattere giurisdizionale, �e d� luogo ad atti istruttori giudiziali veri e propri, sia pure sotto la condizione di efficada dettata dall'art. 698 c.p.c. Di.versi sono quindi la natura, il carattere, la funzione dei due gruppi di prorvvedimenti, e diversa � quindi la garanzia dei propri interessi, che respropriando realizza attraverso gli uni e gli altri. E a meglio sottolineare Ja div&sit� di nat:ura e �di effetti fra la cosiddetta cc perizia � di mi agli mtt. 31 a 38 della legge suUe espropria-' zioni, e gli atti istruttori giurisdizionali, non � superfluo rilevare ohe contro la prima la stessa legge prevede, da parte dei proprietari che non s~ ritengano soddisfatti deJ risultato della stima, un'!fan.pugnativa giudiziaria, ai sensi dell'art. 51, gi� richiamato precedentemente. A confutazione del secondo argomento, appare sufficiente osservare che proprio la diversit� di natura, di carattere e di effetti, esistenti fra i due groppi di provvedimenti ora visrti, rende palese la impossibilit� di contrasti o interlerenze tira autnrit� amministrativa e giudice ordinario nell'espletamento dei rispettivi compiti. Si tratta, infartti, di due distinte prooedure, f una amministm'l:!iva e l'a:ltra giudiziaria, 1e quali, come sorgono in modo del tutto autonomo, Osserva il Tribunale (ord. 15 giugno 1963 Pres. .ed Esrt. Riooomagno -Cesati c. ANAS e Soc. Autostrade, Riv. giur. ed., 1964, 1150) che la fase della procedura che prncede l'emanazione del decreto di determinazione dell'indennit� di occupazione si svolge interamente nell'ambito amministrativo senza possibilit� di interferenza da patte del g.o., valendo quaJ.e accertamento d'urgenza dello stato dei luoghi, ai fini del futuro giudizio sulla determinazione dell'indennit� di occupazione, la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi specificatamente previsto dall'art. 71 della l. 25 giugno 18165. Tali considerazioni, non possono non essere condivise e appaiono puntualmente applicabili al procedimento espropriativo, nel quale anzi maggiori sono le gairanzie che l'ordinamento prevede per l'accertamento dei luoghi ai fini della deteiminazione dell'indennit�. :f!: pertanto da auspicare che la Corte Suprema abbia occasione di esaminare nuovamente la delicata questione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1052 cos� continuano a svilupparsi e ad operare su binari di attivit� comple~ famente separati. Pertanto, il rioor'So va respinto, con la condanna della ricorroote alla perdita del deposito effettuato perr multa. 1 NulJa per le spese di questo giudizio, atteso che f A.N.A.S. ha aderrito al riOOTso della Societ� Autostrade, e il La Bruna non si � costituito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 ottobrre 1964, n. 2619' -Pres. Lonardo -Est. Malfitano -P.M. Criscuoli (conf.) -Palast Hotel (aw. Ferro) c. Ditta Grobneir (arvv. Prosperi). Competenza e giurisdizione -Acque pubbliche -Grandi e piccole derivazioni -Occupazione provvisoria di immobili -Autoriz zazione -Attribuzioni -Non spetta all'a.g.o. (c.p.c., artt. 689, 700; I. reg. 17 maggio 1956, n. 7). La materia delle conce'S&iom di derirvaJzione di acque pubbliohe a scopo idroelettrico � disciplinata nella Regione Trentimo-Alto Adige anche dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, la qU([Jle~ aliairt. 59, nel prev�~dme l'esigeruza di oocupazi"one di immobili per iese'Cuzione di opere indifferibili e urgenti oocorrenti alle menzionate derivi(JIZioni, stabiliooe che i ootorizw:zione aU'occwpazione temporaneia viene data dalla Giunta. regionale per le grandn derivazioni e da:lZa Giunta provinciale per .le piocole derivazioni; pe'rl'tamlo, nella predetta Regiorne, l'accerlamento de.liwrgenza e <];ella indifferibilit� delle opere oocorrenti per wna: piocola derivazione' ,ifacqua perr .i alimenJt(JIZione di una centrale ~droelettrioa e i autorizzazione alioocupaziorne tempomnea dei fondi in cui le opere debbono esse'l'e eiseguite sono di competenza della Giiunta provinciale di Bolwno e deve, conseguentemente, dichiararsi il difetto di giurisdiZiorne del giwdiJce o7"dinario (J)d ,autorizz(J)re in via di urgenza ex artt. 689 e 100 c.p.c. toocup(JIZione provvisoria di immobili per l'esecuzione delle opere di cui trattasi (1). {l) Bubblichiamo la massima della decisione in rassegna, pur non essendo stata parte in giudizio la p.a., per la chiara esposizione ivi contenuta dei principi che nella regione Trentino AJ.to Adige regolano la competenza a dichiarare l'indifferibilit� ed urgenza delle opere occorrenti peT la derivazione di acque pubbliche. Lascia, ovviamente stupiti, il constatare che l'espropriante abbia potuto ritenere ohe, al fine di ottenere l'�oooupazione di urgenza degli immobili necessari alla <JOStruzione delle opere di cui trattasi, potesse essere adito il Pretore, e che il Pretore abbia concesso il provvedimento richiesto: fenomeni .spiegabili, forse, soltanto -con la perplessit� e confusione cui pu� soggiacere l'interprete nel delicato lavoro euristico attraverso il sovrapporsi di norme statali e di nonne regionali. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1058 CORTE DI GA.SSAZIONE, Sez. Un., 19 ottobre 1964, n. 2620 -Pres. Torrente -Est. Salemi -P.M. Grisouoli (oonf.) -Cipriani (avv. Ambrosini) c. Ministero Interni (avv. Stato Foligno). -Competenza e giurisdizione -Parrocchia � Beneficio parrocchiale � Provvista � Provvedimenti dell'Autorit� ecclesiastica � Sin. dacato del Giudice italiano � Esclusione � Difetto di giurisdi zione -Fattispecie. Ai sensi del'fart. 23 del Trattato tra la Santa SedJe e ritaiUa e degli .a1'tt. 1 e 21 del Concor:<kto, il giumcie italiano non ha la giurisdizione ,a .siiridacare, neanche sotto a profi,k> d;e!Ua legFttrmit�, i proooeidimenti del'f autorit� .eocle1siastioa in materia di proiooista d,ei benefi,ci parroc~ chiali. �, per:tanto, improponibile la ,dJomaJ1'l.lda di wn MC1e'1'dote. tendente .{]Jd otte11/et';e la �di!cihwazio't1!B di nWllit� ,dJella bolla di oomina di altro ..eiciolesinist~oo .a titolare di un beneficio parroocihiale, al fine dli farsi rico~ nascere qwale unico e ~egittitmo� ooente diritto (1). {Omi8sis). -Sostiene il ricorrente che i giudici di appello, negando al giudice italiano la possibilit� di qualsiasi sindacato sulfatto per cui � ca:usa {bolla vcesmvile), in base al principio della � presupposizione �, per effetto della quale, accertata soltanto resistenza dell'atto medes!irrno, (1) La sentenza confermata, Corte di Appello Potenza, 17 febbraio 1962, si legge in Corte Bari, Lecce e Potenza, 1962, 410. La sentenza del Tribunale di Potenza 21 luglio 1960 si legge in Giust. criv., 1960, I, 1855, con nota di richiami. Conforme alla sentenza in rassegna: Cass., Sez. I, 10 maggio. 1946, Foro it., 1944-46, I, 847; Sez. Un., 24 marzo 1948, Foro it., 1943, I, 498; cfr. anche Corte Appello di Roma, 8 aprile 1941, Giwr. it,., 1941, I, 2, 375, con nota di richiami. In dottrina in materia di benefici ecclesiastici ed in ordine al criterio di colle1ga,.. .-mento tra ordinamento �statuale e ordinamento canonico afr. CORNAGGIA MEDICI, Diritto ecclesiastico italiano, Hoepli, Milano, 1988; DEL Grun1cE, Le nuove basi ,<ki/, diritto ecdesiasPWo italiano, Milano, 1929; FALCO, C<N'oo ai diritto eoclesiastico, Padova, 1930. Sull'art. 2S del Trattato Lateranense: Trib. Roma, 16 dicembre 1940, Giur. it., rep., 1941, v. competenza civile, 125; Oass., 4 febbraio 1948, � �Ciiiust. it., rep., 1948, v. D.initta ecdesixwtico, 1, 2. -Esatta applicazione dei principi che regolano i rapporti tra S.tato e Chiesa rigua:rdo all'efficacia per l'ordinamento :Statale dei provvedimenti dell'autorit� eccle- siastica in materia di provvista di beneficio ecclesiastico. :� <Solo da aggiungere, per la precisione dei concetti, che nella specie I'esclu � sione del sindacato dell'a.g.o. sulla legittimit� dei provvedimenti ecclesiastici di " prorvvista " avrebbe dovuto portare alla declaratoria di un radicale difetto di :giurisdizione dell'a.g.o. �relativamente alla intera domanda proposta dal sac. Cipriani. Questi, infatti, fondava la sua azione 1sulla pretesa illegittimit� della Bolla -episcopale di provvista dell'ufficio e del beneficio parrocchiale in base alla quale .il Cipriani stesso era :Stato privato dell'ufficio e del beneficio attribuito ad altro ::sacerdote. In base a tale premessa il Cipriani affermava che lo Sta.to era tenuto a 1054 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO se ne dicMarano gli effetti civili, avrebbero errato, perch� non avrebbero tenuto presente che la materia beneficiaria, in particolar modo la provvista dei beni eocles!iastici e l'amministrazione dei medesimi, � ll"egolata dallo Stail:o itaJiano, con le citate norme di legge, mediante rinvio formale alle norme del diritto canonico. Dertti giudici, invero, pur riconoscendo che la validit� degli atti del tipo di quello per cui � causa, � condizionata, da parte de!ll'autorit� italiana, alfosserrvanza dii dert:erniinate norme, hanno affermato che si tratterrebbe di semplici facoilt�, attribuite ali'autorit� italiana, senza che ne derivi, per esse, diritto a sindacato sugli atti in questione; viooiversa. sti dovrebbe riconoseere che tali facolt� si concretano nel diritto al� contr�Uo, da parte deUo Stato, e nel diritto deJ p:rivart:o, il quale sia leso dal mancato adempimento delle formaJit� in questione, di invocare che ratto sia dichiarato privo di effetti civili. Aggiunge il riooorente che il conif:roUo fol1Jllale dell'atto, coJ quale il V:esoovo di Anglona e Trursi aveva nominato un altro_ Parroco, in sostituzione di esso Sac. Cipriani, avrebbe portato alla constartazione che il beneficio di S. Nicola in Epi:s.oopia non poteva affatto cons~derairsii vacante, in quanto mancava r asserita rinuncia, da parte �di esso Cipriani, titofare del beinefici�� medesdmo, mancava, cio�, la -condizione richiesta dal canone 183 -par. 1 -coderx juris canonici, perch� si dichiarasse -~ la vacanza del benefi-cio, com la oonse~ernza che la nomina di ahro oarrispondere ad esso Cipriani e non al nuovo investito il supplemento di congrua e le altre temporalit�: e chiedeva qumdi la condanna dell'Amma.rns:trazione al pagamento delle somme indebitamente corrisposte al nuovo investito nonch� al risarcimento dei danni. 011bene, nella fatt:IBpecie; l'attore non poteva P'resenta!l'si come titolare di un diritto pe!l'sonale, perch� legittimato' alla duplice aziooe giudiziaria non poteva essere che il titolare dello ius ad orfficium (ufficio parrocchiale) e in officio {temporalit� e supplemento di congrua); ossia il rappresentante del beneficio: sia rispetto alla pretesa relativa al pagamento del supplemento di congrua (gli artt. SO, terzo comma Conc.; L 27 maggio 1929, n. 48, 2 e 6S; t.u. 29' gennaio, 1931, n. 227, 1, 35, 38; Reg., 29 gennaio 1931, n, 228, attribuiscono al beneficio, che ha personalit� giuridica: Can. 1409 C.I.C., le p!l'Ovvidenze legisla.tive in materia) sia rispetto alla pretesa relativa alla privazione della percezione di temporalit� beneficiarie (l'art. SO, primo oomma Cooc. in relazione ai canoni 1472 e segg, attri:buisce al titolare l'amministrazione e il frutto dei beni); ma, in orome alla titolarit� del rapp!l'esentante del beneficio, era precluso ogni csindacato dell'a.g., posto che (nel �sistema dei controlli riservati allo Stato sugli atti di autonomia della Chiesa rilevanti per il noistro o.g.) non potrebbe ooof�gurarsi giurisdizione n� in via principale, n� in via incidentale, ,sugli atti di provvista, in conside!l'azirnne dell'autonomia riservata alla Chiesa, in materia spirituale e disciplinare (art. 23, secondo comma trattato). 'Comunque a parte tale rilievo, del resto marginale, la senten:m in rassegna appare da segnalare per la meditata e chiara impo1stazione del problema cos� importante perch� riflettente la regolamentazione dei rapporti tra lordinamentostatale e quello ecclesiastico. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1055 titolare (Sac. Gatto) era ipso facto irrita, ai sensi del canone 150 dello stesso codice. La censura � priva di fondamento. L'organizzazione !interna della Chiesa, in generale, e la p:mvvista dei benefici ecclesiastici, in particofare, coistituiscono indubbiamente materia non regolata dal diritto italiano e riservata alla giurisdizione ecclesiastica (intesa, questa, nel senso canonistico di potestas furisidictionis, cio� come pilenitwdo potestatis, comprendente quindi, non soltanif: o la potest� di emettere sentenze, ma quella relativa ad ogni altro provvedimento che riguardi un campo di attivit� di esdusiva competenza delfautorit� ecclesiastica), con la conseguenza che rapporti relaif:ivi a siffatta materia non possono essere oggetto di decisione da parte dei giudici dello Stato italiano. Va precisato che, pur trattandosi di rapporti che non sono certo irrilevanti, e sotto molteplici aspetti, peT fovdinamenif:o giuridico italiano, per �essi non sussiste regofamentazione del diritto statuale, n� com norme proprie, n� mediante rinvio, ricettizio o forma1e, alle nonne del oodex furis camon~ci, che espressamente discipH:nano la maif:etria in questione. Nei rapporti giuridici che ne detrivano, quanto dispone rOTcllnamento canonico viene ad essere considerato, da quello statuale, come un � presupposto � di fatto per f applicazione deUe norme �statuaJi, nel senso che la situazione oanonica deve essere considerata 1cos� come � stafa risolta dall'ruutorit� ecclesiastica, unica competente a decideT!a, e che lautorit� statuale deve limitarsi a siffatto �acoortamento, giusta quanto esattamente � staif:o oss�[Vato dai giudici del merito. Bench�, uella materia de1la pmvvista. dei benefici, non sussistano specifiche norme, le quali staibiliscano, come, :invece, avviene nella materia matnimoniale, gli ,efFetti delle decisioni ecclesiastiche, nell' o:rdinamento giuridico staif:uale ed i Jimiti deHa giurisdizione ecclesiastica, tuttavia la conferma che, nel campo della provvista, debba trovare applicazrione detto principio della presupposizione, si deduce, in modo chiaro e sicuro, dalle norme seguenti : � a) art. 23 del Trattato tra la Santa Sede e l'IrtaJia, iJ quale, com'� noto, stabilisce (capoverso) che �.avranno... piena efficacia giuridica, anche a tutti gli .eiffotti ciV!ili, in Italia, le sentenzei �ed i prowe1dimenti emanati da autorit� ecclesiastiche... circa persone ecclesiastiche o :religiose e oon,oernenti materie spirituali o �discipliinari "; b) l'art. 1 del Conco!l'dato, .ooJ quale lo Stato cc assicura alla Ohiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale "; e) l'art. 21 del ConcoTdato medesimo, per cui cc la provvista dei.i benef�ci ecclesiastici appartiene alla autorit� ecclesiastica ". 1056 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO Dall'insieme di dette norme si trae il principio che, in determinati campi, fra i quali � sicuramente oomp'l.'eso quello della prorvvista dei benefici, fallivit� della Chiesa si esercita in modo pienamente Hbero ed autonomo, nei confronti dell'ordinamenito giuridico italiano, con esclusione, quindi, di ogni ingerenza ed intervento da parte dello Stato italiano, alla cui autorit� r:esta precluso, non soltanto il ries�ame del merito dei proVV1edimenti adottati dalle competenti autorit� ecclesiastiehe, ma anche qualsiasi controllo diretto ad acceirtare se detti provvedimenti siano stati legittimamente adottati, secondo le leggi canoniche; ci� in conformit� a principi gi� affermati, da questa Corte regolatrice {sent. n. 556 delfanno 1946 e n. 671 delfanno 1943 -Sez. Un.). Il richlamato principio deff autonomia della Chiesa importa che, in materie riservate alla giuris�diziorne ecclesiastica, quaJ.'�, peT esprnssa norma eonoo'l.'dataria, quella della provvista dei benefici, tutto quanto s�i �riferisce alla nomina delle persone investite, alla perdita dei henefici, alla rinuncia ai medesimi, � senz'altro al di fu�ri della competenza della giurisdizione statuale, che non pu� sindacare roperato delfautorit� ecclesiastica, per quanto attiene ai presupposti ed alle modalit� delle relative nomine {tranne per quanto si rifeTisce al possesso di alcuni requisiiti previsti da espresse norme concordatarie), trattandosi di rapporti compresi nelfambito delfautonomia della Chlesa. Orbene, nella specie, 'fautorit� statale, ricevuta, dal.fOrdinario (Vescovo �di Anglona e Tru:rsi), ai sensi delfart. 21 del Concordato, la boUa di nomina del Sac. Gatto a Parroco di S. N.iioola in Episcopia, in sostituzione del precedente titolare Sac. Cipriani, �rinunciante, evidentemente non poteva, per il ris:petto della sfora �di libert� ed autonomia della Chiesa, sindacare nel merito di detta nomina, neppure, sotto il profilo della legittimit�, indagando se ricorressero le condizioni stabilite dall'orrdinamento canonico-, per far luogo a detta sostituzione, e, in particolare, se rispondesse a verit� che il Cipriani avesse rinunciato al benefi. ci�; se l'autorit� governativa fosse interv,enurl:a, per compiere indagini, relativamente alla dedotta rinuncia al beneficio, da parte del p['eoedente titolaxe Saio. Cipriani, rinuncia costituente il presupposto della nuova provvista attuata con la bolla comunicata al prefetto, si sarebbe, in sostanza, sostituita alla competente autorit� eoclesias'l:iica, nelfaccertamento del fatto giuridico� della rinuncia medesima. E, qualora sii consideri che, per fordinamento canonico-, l'ufficio � la stessa persona f�.sioa che ne � investita, non 1'1nsdeme, la sfera, dei poteTi ad esso connessi, astrattamente considerati e drstinti dalla petrsona del titolare, � evidente che un sindacato dello Stato sulle modalit� e sul procedimenbo della provvisione ecclesdastioa, anche se fosse Umitato ad un mero controllo di legittimit�, per l'accertamento della osservanza delle norme canoniche, inciderebbe indubbiamente sulf organiz PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1057 zamone interna della Chiesa, cio� su di una sfera di rapporti in cui tipicamente 'Si esercita e si manifes�ta l'autonorrria della Chiesa e Ohe, con le norme concordatarie, particoJarmente con quella dell'art. 1, relativa al lihe.ro. esercizio del potere spirituale, � stata formalmente riconosciuta e dtichiarata. Per sostenere la fo~ttimit� di un'ingeirenza dello Stato nella materia della provvista dei benefici, non vale richiamaTSi al fatto che, secondo quanto dispone l'art. 22 del Cornoordato, gli investiti devono essere in possesso di determinati requisiti {cittadinanza italiana) e sono tenuti ad us~e la lingua italiana, tranne per quanto si riferisce ai titolari di determinati uffici {citt� di Roma e sedi 'Suburbicariie), n� al f�atto che sono stabilite, dalle norme concordatarie, alcune condizioni, affinch�, all'atto d:i proV'Vista del beneficio, possa riconoscersi efficacia, neti confronti dello Stato italiano {diritto agLi assegni di pongrua), frutti che dimostreTebberro, �seoorndo il ricorrnnte, che spettano allo Stato poteri di sdndacato dell'�atto di prorvvisita, quanto meno sotto il profilo delraocertamento della legittimit� di esso, in relazione alle norme dell' ordinamento canonioo�. Tralas:ciando quanto si riferisce alla nomina dei Vescovi e dei lom Coadiutori, di culi si tratta nell'art. 19 del Concol'dato, rimanendo nel1' ambirto della prorvvista dei benefici parrocchiali, sii os:serva che, secondo il sistema instaurato dal Conicordaro, l'autorit� ecclesiastica � aabitra di soogliel'e e di nominal'e le persone che pi� ritenga oppoirtuno, oo:n la sola liimd:tazione che queste posseggano i requisiti generali di cui si � fatto cenno, riconosoeindosi cos� intera libert� alla Chiesa, peir la provvista deglii uffici curati. Soltanto al fine che le proi\l'V'iste canoniche siano rioonosciute dallo Stato ,oome produttive ,di eff~ giuridici, � pl'ervista una comunicazione, da parte dell'Ol'dinario all'autorit� gorvemativa (Prefetto) oomrunicazione che, per tali benefici � minori � {ci(ll� per gli ecclesiastici !investiti di hen.efici aventi ,cura d'anii.me e d�i loro coadiutori con diritto di futura suoces'Stione, giusta la �dizione usata dall'art. 2 della legge di applicazione 27 maggio 19:29, n. 848), � data dJopo la prowista canonica. Invero, f art. 21 del Corncordato stabilisce che le nomine degli investiti deii benefici par:rocchi:ali devono ess�ere oomunicate l'iSe["Vatarrnente al gorvemo italiano e non possono � avere oorso � prima �di un determinato termine {trenta giorni) dalla comunicazione medesima. Un interv�ento dello Struto si rende possiibile, � per gravi ragioni � , che, peiraltro, non son� soltanto quelle dti carattere cc politico �, quando la nomina .canonica � gi� avvenuta, cio� dopo un atto dell' a:Utorit� -ecclesiastica gi� perlezionato, in modo autonomo ed indipendente, e che, nell'orrdinarrn.ento in cui � emanato, � !indubbiamente efficace; riconoscendosi, cos�, dal Conoo1rdato, piena valiidit� alla nomina medesima. RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO Gli effeUi civili di tale nomina conseguiranno, poi, se concmrer� l'acoordo con lo Stato italiano. Qualorn s!iffatto acco:l'do, successivo alla nomina gi� oompiuta, venga a mancare, questa non avr� ,effebti civiili, ma l'investito, rimarr�, per lorganizzazione della Chiesa, nella posizione di " officiale � ecclesiastico e di titolru-e dell'ufficio. Se, invece, entro i trenta giorni dalla notif�ca predetta, lo Stato non solleva opposizfoni, la mancata orpposiziione equivale, per presunzione juris et de jure, all'attribuzione degli effetti civili. � e0dente, in base al sistema suaccennato, che il previisto intervento dello Stato non pu� vuJnerrun~ la pi� ampia Ubert� formale dell'autorit� eoolesiastica oompeten'l:!e a conferirei gli uffici oUTart:i, ne!i modi p!I"escritti dal proprio O:l'dinamooto ~uridico, agli eoc1esiast!icd che, secondo il suo es,qlusivo giudizio, abbiano i necessari vequisitli. Che l'interv,ento dello Stato, nella prowista dei benefici parrocchia1i {provvista ohe le norme oonooTdartarie attribuiscono esdustivamente all'autorit� ecclesiasbica competente), sia contenuto entro i ristretti limiti suaccennati e che debba esdudersi in detta materia, ogni sindacato e controllo, diretto o indiretto, sulla leglittimit� del procedimento eoolesiastioo e, tanto meno, sul merito, da parte dell'autorit� statuale, si deduce anche dalla norma (art. 26 -primo comma -del Concordato) per cui sono riconosciuti, ai provvedimenti ecclesiastici di provvista, effetti immediati, sin dalla loro emanaztione, s�enza che occorra pa!rtecipazione alcuna dello Stato, nonch� dalle norme (art. 82 del t.u. 29 gennaio 1931, n. 227, sugLi assegni di congrua, ed 'art. 25 I. 27 maggio 1929, n. 848), per cui gli effetti civili della nomina canonica (che riguavdano particolarmente la rappres,entanza dell'ente ed il diritto di percepire il supplemento di congrua) decorrono dalla darta della bolla di nomina dell'autorit� ecclesiastica competente. Nella srpeoie, essendo decoTso 11 predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della eomunicazione dell'Ordinru-io (relativa alla bolla di nomina del Sac. Gaitto, quale titola:i;e del beneficio parroechiale di S. Nicola in Episcopia, in �sostituz:ione del Sac. Cipriani), senza ohe sia initeNenuta opposizione alcuna da parte dello Stato, la provvista effettuata dalla competente aUJtorit� ecclesiastica �di,vent� def�nlitiva ed operativa di �effetti gliuridici anche nell' ovdinamento statuale, oon efficacia rert:roa.ittliva� alla data della bolla vescovile ,di nomina del Sac. Gatto. Da tale data, conseguentemente, nessun diritto a supplemento di -congrua e ad altre utilit� connesse al beneficio poteva pi� spettare �al Sac. Cipriani, che del benefi.cio medesimo non era pi� ,il titolare. Il fa.rtto ohe la provvista ecclesiastica in questione stia ,divenuta ipso jure et facto produttiva �di .effetti giumd1cd anche nelfordinamento giuridico statuale imporla, naturalmente, che non pu� esseTe pi� posta PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1059 in discussione, neppme davanti alle autorit� giurisdiziionali ~taliane, la titolarit� del beneficio, coo. i relativi dirirtti (partfoolarmente quello di peroepfre dl supplemeinto di congrua), infondatamente reclamati dal Cipriani, la cud domanda � stata esattameinte rigettata dai g!iudici di me1rito. -{Omissis). COR~E DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 febbraio 1965 (<>Tdinanza) - Pres. Torrente -Re1l. Sbrooca -Spaziani (a:vv. Antolini) c. Ministero Finan'.lle (avv. Stato Vitucci). Ricorso straordinario -T.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 34, secondo e terzo comma -Posizione del ricorrente e dei cointeressati Principio dell'alternativit� del ricorso straordinario col ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato -Illegittimit� costituzionale. i(Cost. artt. 113, 134; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 34, secondo e terzo comma). Non � manifestamente inifondJata la qu@stione di legittimit� costituzionale detl:art. 34, 2� e 3� oomma, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), in relazione alrart. 113 della Costituzione, per quanto concerne il principio della alterootivit� del rico1'so strao1'dinario al Capo ckllo Stato con il ricorrso giurisdiziondle al Corl!Siglio di Stato e la cons@gwente �preclusione. del rico1'so giurisdizionale per il rico1'r!'@nte in via stroo'1Vlirnaria e per i cointe'l'essati (1). {Omissis). -La signora Nelda Spaziani fu assunta il 1� giugno 1942 presso fUffi.cio Distrettuale delle imposte dirette di Isola della Scala (Verona); e dal 1� luglio 1945 venne inclusa nel contingente del persO'nale non �di ruolo arvente qualifica di aV'Ventizio. (1) Come � noto, la Corte Cos.tituzionale, con sentenza 1� febbraio 1964, n. 1, dichiar� l'illegittimit� costituzionale del secondo e terzo comma dell'art. 84 deJ t.u. sul Consigli!o di Stato, in quanto " il procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso �straordinario al Presidente della Repiibblica non assicura ai oontroinreressati la possrbilit� della tutela giurisdizionale �. La Corte lasci� espressamente impregiudicata la questione della legittimit� dell'art. 34 (che pone la regola .della altemativit� fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato) per quanto concerne la posizione del ricorrente e dei �oo&nte.ressati. L'ordinanza sopra ricmdata sottopone, ora, al giudizio della Co�rte Costitu- zionale quest'ultima questione. Sul tema, come � noto, questa Rassegna � tornata a pi� riprese. Rimandiamo, per un riepilogo dei termini del problema, alle osservazioni pubblicate a commento del d.d.l. n. 1818 (infra, II). 1060 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In base al d.l. 26 marzo 19'46, n. 138 la Spaziani fu allontanata dall'impiego il 1� gennaio 1947 oon m:dine impartito dall'Intendenza di Finanza di Verona, ratificato, su oonforme parere della commissione istituita ai sensi dell'art. 11, dal Ministeru oon nota 12 giugno 1948, n. 156663. Il 16 dioembre 1950 la Spaziani present� rimrso in via straordinaria al Prnsidente della Repubblica avverso la norta di ratifica, affermando di esserne venuta ufficiosamente a conoscenza. Suocessivamente f Amministrazione finanziaria, con decreto ministeriale 31 gennaio 1951, pr-orvvide, a norma del r.d.l. 4 febbraio 1937, n. 100, alla reigolarizzazione del rapporto d'impiego non di ruolo della Spaziani per quanto rifletteva fassunzione dal 1� giugno 1942, la conferma in servizio per gli esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1946 ed il lioenziamento a decorrere dal 1� gennaio 1947. Arwe!rso quest'ultimo pmvvedimento f interessata propose rioo!rsO giuris�dizionale al Consiglio di Stato, al quale resistette il Ministem delle Finanze, eooopendone preigiudiziafu:nente la inammissibilit� pe.r la precedente presentazione de1l ricorrso straorrdinario. Il Consiglio di Stato (IV Sez.), con decisione 18 novembrn 1955, ritenne che, avendo la Spaziani presentato il rioorso straoirdinario, le era preiclusa la proposizione del ricorso giurisdizionale; ed al riguardo osserrv� ohe il prorvvedimento impugnato con questo ricorso (d.m. 31 gennaio 195�1) non �si distingueva da quello impugnato con il ricorrso straordinario, peroh� non costituiva un nuovo prorwedimento, ma la semplice ricostl'l'J.zione formale del rapporto d'impiego dall'inizio alla fine, non produttivo di nuovi effetti giuridici e per:ci� non susoettibile di autonoma impugnativa. Pertanto, il Consiglio di Stato dichiar� inammissibile il rioorso, compensando le spese. Il ricorso perr revocazione proposto dalla Spaziani fu ritenuto inammissibile dallo stesso Consiglio con decisione 5 dioembre 1961. Avverso la prima decisione, notificata il 4 luglio 1963, ha proposto ricorso per cassazione la Spaziani. Ha resistito con controricorso il Ministero delle FinanZJe. Entrambe le parti hanno sollevato la questione di legittimit� costituzionale delfart. 34, secondo e terzo comma, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato .con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione all' a:rt. llS. della Costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 34, s�econdo e terzo comma, del t.u. citato in relmone alfart. 113 della Costituzione, il quale assicura la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1061 legittimi oontro gli atti della p.a. dinanzi agli oTgani di giurisdizione ordinaria o amministratirva, fu gi� sollevata da queste Sez. Un. con ordinanza 4 aprile 1963, n. 9'6, limitatamente �lla posizione soggettiva dei controinteressati, nel senso che anche costoro potessem impug:naTe in sede giurisdizionale il decreto pTesidenziale di decisione del ricorso straOT�dinario soltanto per vizi del procedimento o di forma suoi prnpri, come il Consiglio �di Stato con costante giurisprudenza aveva ritenuto; e fu decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza 1� febbraio 1964, n. 1, dichiarando la incostituzionalit� delle no'l1Ine di legge denunciate, peTch� il procedimento di presentazione e di risoluzione del ricorso straordinario non assicurarva ai controinteressati la possibilit� della tutela giurisdizionale. Premesso che il ricorso a queste Sez. Un. per motivi attinen:ti alla giurisdizione � nella specie ammissibile, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., in quanto il Consiglio di Stato, dichiarando inammissibile il ricorso, ha negato la tutela gimis�diziona1e deffinteresse legittimo dedotto dal ricorrente sulla base dell'interpretazione' sempre adottata dell'art. 34 del t.u., si osserva ohe la questione di legittimit� costituzionale si propone ora sotto un nuorvo profilo, non esaminato dalla Corte, la quale anzi ebbe cura di avvertire, nella rieo!rdata sentenza n. 1 del 19'64, che non ern possibile dichiarare l'illegittimit� dell'intero contenuto delle norme denunciate, non essendo di or.dine conseguenzial�e, ex art. 27 della I. 11 marzo 1953, n. 87, la questione concernente il rimrrente e i cointeressati, ed il diritto di scelta loro spettante fra il ricorso s<trao'l.'dinario e il ricorso giuris�dizionale. Tale �questione, la cui effettiva rilervanza ai fini della decisione di merito � evidente, non appare manifestamente infondata, come risulta anche dalla coincidenza delle deduzioni delle parti sul punto considerato. Infatti, �il principio dell' altemativit� fra il ricorso strao'l'dinario e il ricorrso giurisdizionale, con il conseguente diritto �di scelta riservato al ricorrente e ai cointeressati, viene normalmente giustificato sul riflesso che reventuale con:Bitto di decisioni dev'essere evitato se non :altro per far salivo il prestigio del ricoTso straordinario e dell'autorit� ohe lo decide; e che, essendo la decisione del ricOTso straOIJ.'dinario emanata su parere dell'Adunanza -generale del Consiglio di Stato, di cui fanno parte anche i eomponenti delle Sezioni �giurisdiz:ionali, �costoro, qualom .entrambi i ricorsi fossero proponibili -contro lo stesso provvedimento e per gli identici moti�vi, si trorvereibbero a pmnunciare due volte, una in veste consultiva ed una in veste giurisdizionale, sulla medesima questione. Queste giustificazioni tuttavia non sembrano decisive, da un lato, perch� il prestigio del Capo dello Stato non � in causa quando in uno Stato �di diritto la PTDnunda gi'llfisdizionale prevalga sugli atti ammi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1062 nistrativi dello stesso Capo dello Stato; e, dall'altro, peroh� diversa � la funzione svolta dal Consiglio di Stato in sede oo.nsultiva e in sede giurisdizionale, e soprattutto perch� soltanto in quest'ultima sede assume particolare rilevanza la pienezza del contraddittoTio e della difesa. Ora, al principio dell'alternativit� sembra ,contrapporsi il precetto costituzionale dell'art. 113, il quale garantisce �sempre�, ossia in ogni caso, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della p.a. : tutela, quindi, piena, ohe non do~ebbe incontrare ostacoH solo per la scelta di un rimedio', la cui natura resta, nonostante il richiamo a fo�rme oramai supemte di gi'll'stizia ritenuta, amministra� tiva. Se non la certezza, il dubbio � quanto meno alimentato dalla .dizione , delfart. 113, che, come si � cennato, eon farvverbio �sempre� pare voglia negare la legittimit� della esclusione del rimedio giurisdizionale. In definitiva, porieh� il ricorso straordinario, al pari ,di ogni altro rico!rso amministrativo, � ammesso anche per violazione di diritti soggettivi tutelabili �dinanzi al giudice ordinario, e poich� in tale ipotesi la presentazione del ricorso strao!rdinario non p~eclude fazione giudizaria, la quale pu� essere proposta pendente il ricoTso e anche dopo e malgrado la sua decisione, una situazione analoga verrebbe a configurarsi, se la I'egola dell' alternativit� nel senso suesposto fosse ritenuta costituzionalmente illegittima, anche nel campo degli interessi legittimi e in geneTe delle posizioni soggettive rutelabili dinanzi al giudice amministrativo. Concludendo, deve dichiararsi non manifestamente infondata, rimettendosene la decisione alla Corte Costituzionale, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 34, secondo e terzo comma, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, appTOvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione alfart. 113 della Costituzione, per quanto concerne il principio della alternativit� del ricoTso straordinario al Presidente della Repubblica con il rioorsn giurisdizionale al Consiglio di Stato, e devono adottarsi tutti gli ulteriori pmvvedimenti. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 9 aprile 1964, n. 811 -Pres. Pellettieri -Est. Speziale -P.M. Raja (oonf.) -Amministrazione delle Finanze (a'V'V. Stato Agr�) c. Comune di Asti (avv.ti Menghini, Momig1i:ano). Demanio e patrimonio -Beni pubblici -Regime giuridico. .(Cost. artt. 42 e 119; e.e. artt. 82.2-830; d.lg. 18. novembre 1923 n. 2440, artt. 1-2; r.d. 23 maggio 1924 n. 827, artt. 1-35). Concessioni amministrative -Concessioni di uso di beni pubblici -Natura giuridica. (e.e. artt. 823 e 828, cpv.; c. nav., artt. 36-53, 58-60, 694-699; d.p.r. 15 febbraio 195.2, n. 328, reg. nav. mar., artt. 5 e segg.; d.p.�r. 28 giugno 1949, n. 631, reg. nav. intero., artt. 6-14; t.u. .25 luglio 1904, n. 523, artt. 71, 79, 86; t.u. 11 luglio 1913, n. 959, artt. 27-31;, t.u. 8 ottobre 1931, n. Hl04, art. 1.2; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 2-56; t.u. 8 dicembre 1933, n. 1740, artt. .2-9; d.lg. 29 1uglio 1927, n. 1443, artt. 14-44; r.d. 30 d1oembre 1923, n. 3.267, artt. 117-118). Solo i beni dJeman:iali e qwelli dJ.el patrimonio indisponibile pos8'()no .formare oggetto di conoessione amministrativa, mentre i beni patrimoniali disponibili sono soggetti, aJd ogni effetto, alla disoip,liri'll del &ritto privato (I). Le conoeissioni di be1'1!i e di serviizi pwbblici assumono in genere lia .forma ,di conoessiorni-contratto: all'atto umilarterale della p.a., con cui essa aooerta che risponde aJlrinterT1eisse puhbHco attuare la conoeissione, si aocom.rpagna un s@condo negozio, al qtJ,([Jle part@cipa il� coooeissionarw e col quale viene �ata concreta attuaz~on1e airatto deliberativo mediante . 'la -{Wsazione dei ri;spettivi diritti @d obblighi e di ogni altr~ mod:aiit� .oiroa l'uso del b@ne e lo svolgimento del 8ervizio. Il primo atto d� luogo ad un rapporto di natura pubbli;oa e il 8econdo ad un rapporto di natura privata (2). eccezionale -Concessione costitutiva � Effetti. (e.e. art. 823). eccezionale -Concessione costitutiva � Effetti. (e.e. art. 823). 1064 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il OORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 luglio 1964, n. 2080 -Pres. Lonardo -Esrt. Caporraso -P.M. Crisouoli (conf.) -Amministrazione Ferrovie dello Stato (avv. Stato Ricci) c. De Fazi (a:vv. lYUgo). Demanio e patrimonio -Uso eccezionale del be.ne demaniale Fonte -Concessione amministrativa. (e.e. art. 82S). Demanio e patrimonio -Concessione di utilizzazione di bene demaniale -Incompatibilit� con la disciplina legale delle locazioni di immobili urbani. (e.'C. art. 823). L'uso ~iooo:le del bene dJemamiak, ohe si roolizza mediante 1.a conoessione amministrati�1a, non fa perdiere la natura demairirole� del berne stesso onde l'1Ut~lizzazione <kl bene da parte d!el privato non I pu� in ne~n c~o essere acoo'1'diarta attraverso, wn negozio dri dilf'itto privarto (3). . . ,, Poiioh� i negoZi relativi alla uMlizzaz.ione di beni demanwli non pos-sono concretarsi che iin atrti di oorncessio'Yl!e, sussiste la loro inoompartibilit� con la dWcipl,ma legale propria dei contratti privati di locazione di immobili urbani (4). III CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 29 luglio 1964, n. 2154 -Pres. CivHetti -Est. Albano -� P.M. Pisano {conf.) -Ciardullo (avv. Gabriele) c. Bilotta (avv. Novelli). � Demanio e patrimonio -Utilizzazione dei beni demaniali � Varie specie di uso dei medesimi. (e.e. art. 823). Demanio e patrimonio -Demanio stradale -Natura delle facolt� dei proprietari latistanti. , (1. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F., art. 82; T.d. 8 dicembre 1933 n. 1740, art. 1, n. 11; e.e. art. 879). Demanio e patrimonio -Destina-zione d�el bene demaniale all'uso PARTE I, SEZ. ITI, GIURISPRUDENZA CIVILE 1065 Demanio e patrimonio -Usi speciali ed usi eccezionali -Tutela possessoria nei rapporti tra privati. (e.e. art. 1145). L'utilizzazi!one dei beni demaniali avviene in tre forme diversie: fuso comune, fuso 8]Jeici!ale e iuso eooeziornale. L'uso comune � quello conforme olla genemle destinazione del bene ed � ricooosoiwto indifferenziatamente a tutti i cittadini sienza bisogno di un parliJcoZare atto amministrativo {ad es. transito swUe stmde pubblvohe). L'uso 8'/Jedale � anoh'essio covnforme, di regola, <illa' pm'nioiipale destinazione del bene e differisce dJCJJliwso oomwie solo pevch� non. permesso a tutti, ma siofo a dete.rminate persiane, in bas.e ad un tiitdlo partiJoola:re: quesrto titolo pu� esseve costituito dal pagamento di una tassa (ad es. pedaggio per ~l rtranisito SO'f>M ai/,cwne wai!Je), oppure dal oonseguimento di autorizzaziom o liJoena;e rila8Ciate dallautorit� amrmiwts1ratiiva. D uso oooezio~ nale, infine., � sempre al di fuori .della normale destinazione del bene e costituisoe una limitazio'l'lie di essia, in quarnto oottroe una parte deil bene stessio aliuso comune per ,at;triJbwirla im godimento esolusivo oil un soggetto determinato (5). � Le facolt� deti frontmi di aprire sulk strai!Ja accessi a1lle propriet� private o dira~ion.i di strade private, di oo'Struire sul conrfone della strada o di aprirvi veilute1 senza a rispetto delle distanze stabilite dm codiJce civik e quella di immetterre gli scoli nella via pubblim o le aoque di rifiuto nelle fogne stradali non corri8]Jondiono ad una funzione propria del berne �demaniale e neppure ad wna funzione se1COndaria, che si aggiunge a quella pri-ncipai/,e, collegata all'uso oomune, ma: fainno parte del r.eigime dei rapporti tra lOJ propni:et� pubblica e la propriet� privatai (6). L'atto amminiistrotwvo col qwale avviene la destinazione del bene demaniale aliuso eccezionale � una colfl!cessiorne costitutiva, im quanto fa siorgf>re nel conoeissionarvo diritti di carattere privato, ohe ben pos siono farsi rientrare Mlla categoria dei .din�bti r.eali su cose altru>i. Questi diritti pre~entamo la O{J)Tatteristfca che, mentre nei oonfmnti dJegli altri privati si comp'Ortooo c'Ome veri e propri di11iitti sioggettivi, nei co'f!Ifronti �ella p.a. sono, invece, condizionati aliesigenza �el&i tutela del pub b~ico interesse (7).. A no'l'ma dell'art. 1145 e.e., mentrei f (l)Zione di 8]JOglio pu� essere ammessa siernpre, nei rapporti tra privati, Sria per la tutela degli usi speciali ohe di qtl!@lli eiocezionali su beni demaniai/,i, i azione dii main.u tenzione deoe virteneirsi limdtata a tutela dei soli usi eiocezionali dato ohe sioiltanto le facolt� a questi relativie possono fo~e oggetto di conoes RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1066 sione da parie dJella p.a., reaUzzamilo, co~, nei confronti degli altri privati, delle po'8izioni soggettive, ohe hanno la struttura di veri e propri df�ritti, 1'@alii {8). I (Omissis). -La ricorrente, assumendo che nella specie si � avuta una co1noeissiorne irregolare e forse di mero fatto, presuppone, ev~derntemente, che gli immobili concessi !in uso al Comune appartenessero, trattandosi di case1.1me, alla categoria dei beni � patrimoniali indisp<>nibili; solo i heru dernan~ali e quelli del patrimonio indisponibile possono, infatti, essere oggetto di conoessiorne, mentre i beni patrimoniali disponibili sono soggetti, ad ogni effeitto, alla disciplina del diritto prirvato (v. Cass., 12 giugno 1963, n. 1575). (1-8) In tema di concessione d'uso di beni pubblici. I. -Da segnalare, anzitutto, la prima massima della sentenza sub I, che accomuna i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibiJi nella contrapposizione ai beni patrimoniali disponi:bili <c soggetti ad ogni effetto alla disciplina i del diritto privato' � ed afferma il principio che solo le pri:me due ispecie di beni possono formare oggetto di concessione amministrativa. Questo insegnamento trovasi gi� esattamente affermato dalla stessa III Sezione civile della Corte di Cassazione in una pronuncia del 1946 (26 giugno 1946, . Rriv. dir. comm., 1947, Il, 9). ti: stato, in proposito, rilevato in dottrina che la . . concessione � tipico atto amministrativo, come tale dotato di una causa giuridica I . consistente in uno 'scopo di pubblico interesse, il quale incide profundamernf:Je sulla struttura del negozio posto in essere dall'Amministrazione. Per realizzare tale interesse occorre, pertanto, necessariamente, che alla soddisfazione dello stesso sia destinato il bene, oggetto della concessione. , ;) . ~ I . ti: quesito il caso non solo del bene demaniale, ma anche del bene indisp<>nibile " considerato un mezzo direttamente rivolto alla soddisfazione di un pubblico interesse dell'ente amministrativo� (BODDA, Conoe8.sione amministraiUva e locaziorn1e di oooe, Riv. dir. oomm., 1947, Il, 11). Il primo rilievo da fare, a proposito della massima di giurisprudenza in esame, � che la Cassazione sembra aver ormai riconosciuto l'unit� funzionale delle due specie di beni (si veda, in propo,sito, anche l'importante sentenza delle Sezioni Unite in data 4 ottobre 1955; n. 27.90, Foro pad., 1955, I, 1113 e segg.) costituenti la categoria dei beni pubblici (art. 1 r.d. 18 novembre 19:23, n. 2440), ossia di quei beni, di propriet� di enti pubblici, destinati alla diretta soddisfazione di pubblici interessi. Appunto in ragione di tale unit� funzionale, � parso possibile elaborare una nozione sistematicamente unitaria di tali beni, con particolare riguardo alle forme di uso dei medesimi (SANDULLI, Beni pubblici, E.nciolopedia del diiritto, vol. V, Milano, 19<59, 277 segg.), anche se, poi, ragioni di opportunit�, rimesse al criterio politico del legislatore, abbiano determinato ulteriori caratterizzazioni nel regime giuridico proprio dell'una e dell'altra specie (SANDVLLI, op. cit., 280; � ZANoBINI, Corso di dxir#to amministrativo, vol. IV, Milano, 1958, 20 segg. Per una nozione confunutistica di 'bene demaniale, anche vigente il nuovo codice civile, v. GUICCIARDI, ..-}, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1067 Ora, s�e � verro che 1e caserme sono incluse dall'art. 826 e.e. fra i beni del patrimonio indisponibile, esse, peraltro, assumono il carattere della indispondbilit� solo per effetto della loro specifica destinazione e pevdono tale caraittere quando la de'Stinazione sia venuta meno. Non basta, perch� 1a qualificazione possa consideni~si cessata, una tempo~ ranea inidoneit� del bene alla sua funzione (ad esempio: soonvoJgimento di una caserma per eve.nti bellici, tellurici, merteorrici... ) e neanche il prolungato ritardo nel ripristino. Se per� la p.a. rivela, attraverso il suo comportamento, un definitivo dis!�nteresse alla reintegr-azione di esso nella primdtiva funzione, la qualificazione di �bene patrimoniale deve consideTarsi cessata. � Lo stabilire, nei singo1i casi, se persista quella particolare destinazione, �che conferisce al bene la qu:;ilif�ca di bene patrimoniale indisponibile, � questione di fatto, demandata, come tale, ai giudici �di merito. Nel caso in esame la Corte d'Appello ha rilevato che le caserme concesse in uso al Comune per il mooverro dei senzatertro erano inutiliz., zabili, " date le condizioni di derterioramernto in cui erano per ogni a1tro uso, specie per quello militwe, che in quel tempo rnon 0.!veva ragione in essere � ed ha osservato che ci� era stato riconoscduto dagli stessi o'l'gani dell' amminiskazione statale, dal momento che eTa stata Il concetto di demanio ptl!bblioo nel noovo codice civile, in Soritt>i g,iuridici in onoro dJella Cedarn, vol. II, Pado~a, 1953, 521; REsTA, D~ beni apipa:rf!eoonti allo Stato, ecc., in Commentario del Codice Civ.iJk, a cura di A. Scialoia e G. Branca, Ubro Terzo, Della propriet� [art. 810-956], Bologna-Roma, 1946, 64); La cennata unit� funzionale� della categoria consente di integrare la portata della massima finora esaminata con quella della sentenza sub. II, delle Sezioni Unite, secondo la quale l'utilizzazione del bene demaniale da parte dei privati non pu� in nessun caso essere accordata attraverso un negozio di diritto privato (ofr. anche Cass., Sez. Un., 3 ottobre 1964, n. 249�5, in questa RassegrTl'a, 1964, I, 865-866 sub 3, con nota di richiami). Per entrambe le specie di beni si pu� dire, infatti, che "l'esigenza fondamentale che i beni pubblici, destinati, come sono, istituzionalmente, a soddisfare esigenze pubbliche, vengano costantemente tenuti sotto il controllo e la potest� d'intervento autoritativo dell'ente cui appartengono (il quale generalmente pu�, nell'interesse pubblico, r~ocare la concessione o modificarne le condizioni, pu� procedere in via amministrativa alla tutela del bene, ecc.) esclude la possibilit� di eccezioni alla regola della necessit�, per l'uso privato particolare di beni pubblici, di un atto di concessione � {SANDui.u, Or> cit., 289). Questo principio sembra escludere che sia possibile, nella materia considerata, la coesistenza di un rapporto pubblicistico con altm privatistico, in ocdine aI!o stesso bene, cos� come pure affel1!Ilato nella seconda massima della sentenza sub I (sulla unicit� del rapporto v. anche VITTA, Dir. amm., vol. I, Torino, 1949, 302; vol. II, Torino, 1950, 714). Il rapporto di concessione avente ad oggetto beni pubblici non pu� avere che natura pubblica e non sembra esatta quella diffusa opinione, fatta propria a sua volta dalla sentenza in rassegna sub III, secondo la quale dalla concessione stessa scaturirebbe un diritto reale anomalo di godimento del privato 1068 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da ess�. approvata (rome risulta dalla lettera 24 settembre 1945 del Pre:fotto al Sindaco di Asti) l'esecuzione d�. lavori �per la sistemazione di alloggetti da destina.rsi ai senzatetto � e gi� in preoedenza lo stesso Prefetto aveva chiesto al Comando Milita:re Alleato, con lettera del 9 giugno di quell'anno, il � nulla osta per la sistemazione ad a:bitaz�.oni private di quegli immobili, ,al fine di potervi sistemare una parte delle famiglie spro'VV�ste di abitaz�.one � � Da questi elementi la Cor:te ha desunto che la p.a. av�erva ormai dimostrato di non aver pi� intems�se ad utilizzare gli edifi.ci di cui si discute come caserme e ne ha tratto una dupHoe conseguenza: a) ehe il trapporto intervenuto fra lo Stato e il Comune di Asti, in consegu:enza della eessione in uso degl�. edif�ci per la prervista desti_ nazione, .potrebbe qualificarsi c�me comodato o mandato, ma in ogni � caso come un rapporto di diritto privato; b) che tale rapporto non ha acquistato giuridica esistenza per difoitto di forma scritta. concessionario nei confronti della stessa Amministrazione concedente. Parlare di una servit� personale, di un diritto reale privato (di diritti reali pubblici possono essere titolari solo lo Stato od alcuni altri enti pubblici: clr. MIELE, Princiqii &i di11itto amminristrat>ivo, I, Padova, 1953, 100), che limiterebbe il diritto di propriet� pubblica, sottraendo parte del bene alla sua normale destinazione, per a.ttr~ buirla in godimento esclusivo ad un �soggetto determinato, significa obliterare la natura e la funzione dell'atto di conces1sione. Questo non pu� far cessare ~ come opportunamente avvisato dalle Sezioni Unite nella sentenza sub II per i beni demaniali -la destinazione del bene, n� pu� minie alla realizzazione immediata e dketta di un interesse privato. E se ci� la p.a. facesse, attraverso un contratto di diritto privato accedente all'atto di concessione (clr. artt. 978, 1026 e 1350 e.e.), .questo sarebbe nullo, ratione omeom, se relativo a bene demaniale, ovvero raUone oausae, se relativo a bene patrimoniale indispon~bile (CANNADA BARTOLI, In tema di olienobilit� di beni patrim01'1Jiali indisponibili, Riv. trim. dir. pubbl., 1953, 828 e segg)..Il vem � che la tripartizione delle varie specie d'uoo dei beni pubblici ed in particolare la nozione d'uso eccezionale, correnti in dottrina e giurisprudenza ed accettate anche dalla sentenza sub III, meritano una revisione, alla luce delle pi� recenti indagini dottrinali condotte in materia. Decisiva, al riguardo, appaTe la dimostrazione che l'interesse pubblico non si persegue necessariamente con l'uso diretto del bene da parte della p.a., oppure da parte della collettivit�, non esistendo una regola assoluta, per cui un certo tipo d'uso debba essere considerato primario rispetto agli altri, mentre spesso una funzione primaria o comprimaria del bene pubblico viene realizzata precisamente attravei; so il c.d. uso eccezionale (SANDULLI, op. cit., 287). La di5tinzione pi� corretta, dal punto di vista giuridico, delle specie d'uso dei beni pubblici da par.te dei privati sembra, dunque, debba essere quella tra uso generale, cui tutti sono ammessi uti cives, anche se talora occorra, all'uopo, il pagamento di una tassa o il rilascio di un permesso, ed uso particolare, oui vengono ammessi, uti singwli, i beneficiari di specifici provvedimenti concessori (SANDULLI, OP'. Zoe. cit.). Quanto all'uso che il frontista compie del bene, la sentenza sub III nega c:he esso rientri nella figura dell'uso speciale e si rif� alla dottrina che distingue l'uso che il frontista fa della cosa come ogni altro soggetto da: quello che egli ne fa come PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1069 Le oondusdoni a cui la Corte � peirvenuta appaiono pienamente giustificate. fovero la �cessata destinazione degli edifici a caserme aveva fatto venir meno la 101ro appartenenz� alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili, facendoli trasmigrarn nella categoria deri. beni patrimoniali disponibili, soggetti alla disciplina del diritto privato. Ed � giurispmdenzia costante �di questa Suprema Corte che tutti i contratti degli enti pubblici esigono, quale forma costitutiva, cio� a pena di nullit�, la stesura per isoritto (v. da ultimo: Cass., 5 maggio 1960, n. 1018, preceduta da numerose altre �conformi). Ma anche se si volesse, in ipo~esi, ritenere che quegli �edifici appartenessero al patrimonio indisponibile dello Stato e che il rapporto intercorno, velativamente ad essi, fra lo Stato e il Comune debba qualif�- carsii come concessione la conclusione non sarebbe diversa. Invero, quando gli obblighi del conoessionario non siano fissati, unilateralmente ed autoritativamente, dalla p.a., essi devono necessariamente risultare da urn'aprpos�ita coiil'venziooe. Pmci� le concessioni di beni ~oprietario limitrofo. n primo rientrerebbe nell'uso comune ed il secondo si risolverebbe nei rapporti che si vengono a stabilire tra la propriet� pubblica e la privata {cfr. GmccIARDI, Il Demaniio, Padova 1934, 330 e segg.; il SANDULLI, Beni pubblici cit., 288, parla di diritto di uso particolare ex lege; sul punto v., J>er�, ALAB1so, Natura giWl'idiica ecc., in questa Rassegna, 1964, I, 502). Se, pertanto, con la concessione, l'attivit� amm.inistrativa tende "alla �realizr. zazione diretta ed immediata di un interesse pubblico specifico � {ALEssI, S.ist.emla �ist. dJel dirldito am~ratioo italiano, Milano, 1953, 185) e la "fruttuosa attuaizione � di tale interesse " costituisce la precipua Tegola direttiva, a cui devesi -costantemente uniformare l'operato della pubblica amministrazione� in questo �campo, specie quando trattasi di concessione di beni demaniali (QUERCI, I>emxmio -marittimo, Encidopedia dJel diritte, vol. XII, Milano, 1964, 99), nelle quali, pure, non si dubita che, col rilascio di una concessione, l'Amministrazione � ammette un soggetto privato a partecipare ad un interesse pubblico� (QuERm, op. Zoe. oit.), .apparir� subito l'inadeguatezza del vetusto schema della c.d. coo.oessione-contratto (ofr. GIORGI, La dottrina delle persone giwrid;i,c~ vol. II, Firenze, 1891, 461 e seg.; vol. III, Firenze, 1892, 273 e seg.: il concetto si ricollega alla superata nozione di atti misti d'impero e di gestione; per la critica v. VITTA, Dir. amm., vol. I cit., 302), ancora tanto caro alla giiur:isprudenza, al quale fa puntuale riferimento la seconda massima della sentenza sub I. Giusta questo insegnamento, per procedere alla conces�sione, non solo di servizi ma anche di uso su beni demaniali, occorrerebbero due atti, il primo unilaterale, di diritto pubblico ed il secondo negozio bilaterale, di diTitto. privato. Col primo l'amm~nistrazione accerterebbe �che risponde all'interesse pubblico attuare la concessioni?� e col secondo a:arebbe � concreta attuazione all'atto deliberativo>>. L'insegnamento ripete, peraltro, la formulazione d'una recente tesi dottrinale, secondo cui � in ogni procedimento� relativo a concessioni di beni o di servizi � dato riscontrare costantemente due atti: uno unilaterale della pubblica amministrazione e una convenzione tra quest'ultima e il privato ... la pubblica amministrazione mediante l'atto unilaterale ... accerta che risponde all'interesse pubblico operare la concessione e decide di prnvvedere in conseguenza... tale atto, considerato isolatamente, non � idoneo a produrre il rapporto di conces: sione. Occorre che intervenga una convenzione che attui tale programma. Que RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1070 e di servizi pubblici assumono, in genere, la forma di conoessfo11.1i contratto; ali'atto runilaternle della p.a., con oui es'Sa accerta che risponde all'interasse pubblico attuare la conoessione e decide di prorv:vedere in conseguenza, si accompagna un secondo nego:zi.o, �al quale partecipa il concessionario e col quale viene data conoreta attuazione all'atto deliberativo, mediante la fissaziione dei rispettivi diritti ed obblighi e di ogni altra modalit� oi'l"ca l'uso del bene e lo svolgimento del' serrvizfo. Il primo atto d� luogo ad un rapporto di natura pubblica e il secondo ad un rapporto di natura privata {in ital senso, oltre la ricordata sentenza 5 maggio 1960, n. 1018, Gasis., Sez.. Un., 28 luglio 1962, n. 2209 e 10 ottobre 1962, n. 29'29). Orbene, in relazione al secondo rapporto, valgono, owiamente, le stesse considerazioni fatte per i rapporti inerienti ai beni patrimoniali st'ultimo negozio, alla cui formazione partecipano 1a pubblica amministrazione e il pri'Vato, pur avendo autonomia strutturale, assolve una funzione skumentale, perch� giova -ad attuare la determinazione unilaterale della pubblica ammi!lli\strazione � (SILVESTRI, Conoessione ammiinistrativa, Enciolopedia del diritto, vol. VIII, MiJ:ano, 1961, 374). Secondo questa opinione, l'atto unilaternle della p.a. concernerebbe il solo momento programmatico, in ordine alla individuazione del quid agendum e alla determinaZione, diretta o per 11e>lmwnem, " deHe condizioni di svolgimento di tale attivit� � (SILVESTRI, op. wc. oict.); esso appaxterrebbe alla categoria delle deliberazioni, le quali " pur non creando situazioni giuridiche azionabili... danno luogo a un autovincolo per l'amministrazione... il dovere di attuare una azione gi� decisa, dovere che sussiste nei confronti dell'ordinament<> giuridico� {SILVESTRI, op. cit.., 375). Ora, anche a prescindere dal rilievo che proprio la dottrina, alla quale si rif� la tesi in discorso, distingue-nell'iter formati< vo della volont� dell'Ente pubblico le deliberazioni, " atto principe del diritto amministrativo interno �, " che comportano necessariamente dei successivi atti, i �quali le seguono e le rendono eseguibili �, dalle decisioni, che " hanno linveoe auto~cenza... sono di per s� immediatamente eseguibili� (GIANNINI M. S., Dieoisiom e dieliberaznom am11'1MMrative, Fom Amministrativo, 1946, I, 1, 159; � nofo, peraltro, che questo A. concepisce la concessione come atto amminllstrativo unilaterale, istitutivo di rapporti bilatemli non imperativi -cfr. Lezioinidi diir. amm., I, Milano, 1950, 346 -e distingue il provvedimento ad effetti bilaterali dallo stesso contratto di diritto pubblico, � perch� in esso � la sola �volont� dell'Amministrazione che costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti, senza alcuna partecipazione dell'interessato�: Atto ammiiinisPratWo, Milano, 1960, 90), mentre altra autorevole dottrina non manca di distinguere fra determinazioni di carattere programmatico, prive di rilevanza esterna, deliberazioni aventi mera funzione preparatoria rispetto ai provvedimenti. ed jnfine deliberazioni � che hanno per s� stesse forza operativa... sono infatti veri e propri pcrovvedimenti, la cui natura dipende dal contenuto che di volta in volta esse hanno (ammissioni, concessioni, ecc.)� (S.ANDULLI, Manuale di dirirt;to amm~nistrratfuo, Napoli, 1955, 284), deve subito obiettarsi che la tesi qui criticata appare chial!' amente contraddetta dal diritto positivo, secondo il quale la �redazione da parte dell'amministrazione e la sottoscrizione da parte del privato del disciplinare di concessione '/)1'eoedono il provvedimento amministrativo ed � preoisamente quesro, ossia il dec-rero derll'autorit� competente, che "contiene� e �fa � la con PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVII.,E 1071 disponibili, cio� che un Ente pubblico (quale � il Comune) non pu� validamente obbligarsi se non in forma scritta, per cui la mancanza di una convenziooe �ad hoc� o la invaHdit� dell'eventuale aocovdo per difotto del prescritto requis~to di forma importa che non � invocabile, nei confronti dell'ente pubblico, un rapporto contrattuale corne fonte di una sua obbligazione. Nel caso in esame, data la mancanza �di una obbligazione nascente da contratto ovvero da fatto illeoito (la oui sussistenza � stata esclusa dai giudici di medto: ed al riguaroo nessuna censura viene formulata in questa sede), giustamente i giudici di merito hanno ritenuto ohe la richiesta di indennizzo avanzata dall'attrice nei confronti del Comune di Asti potesse essere presa in considerazione solo sotto il profilo dell'indebito arrioohimento. :�: noto, infatti, che, quando si verifichi uno spostamento patrimoniale da un soggertllo ad un altro sienza una causa che lo giustifichi e non sia esperibile una particolare azione per rimuoVeTe il pregiudizio, non resta al danneggiato altro rimedio che lazione generale �di arricchimento indebito, p'I'evista e disciplinata dagli articoli 2041 e 2042 e.e. Situazioni del genwe sono piuttosto frequenti nei rapporti con le p.a., perch� l'attivit� delle stesse � vincolata al rispetto di determinate forme, stabilite a garanzia �di pubblici interessi; e, quando tali forme non siano srtate osservate, la illegittimit� del negozio concluso impedisce che esso possa essere invocato nei �confronti della p.a., come fonte di una valida obbligazione. -{Omissis). II (OmiiSsis). -... la De Fazi parla di oontrartto di locazione stipulato con le Ferrovie dello Stato ed avente per oggetto un immobile adibito a bar, sino in Roma, piazza Trastevere, di propriet� delle medesime Ferrovie dello Stato. Da questa premessa di fatto ella fa poi derivare il diritto alla prorroga legale della locazione anzidetta, wn conseguente divieto �di aumento del canone localizio oltre i limiti di legge. cessione (ofr. artt. 8 e 9 r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740; 11, 15 e 40 .t.u. 11 dicembre 1933, n: 1775; 18 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443; 86 t.u. 25 luglio 1904, n. 523, ecc.). Quando :si dice, poi, che � necessariamente col contratto che vengono disciplinati i rapporti patrimoniali fra le p�rti, si afFerma altra cosa puntualmente contraddetta dal diritto positivo (ofr. ad es. art. 39 cod. nav.). II. -� Il vero � che la stessa figura della concessione-contratto � un concetto equivoco, di cui la giurisprudenza della Cassazione non mostra di avere una nozione sicura. La sentenza qui in rassegna sub I la ritiene applicabile sia alla concessione di pubblici servizi che a quella di beni demaniali (analogamente, Cass., 1072 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'Amministrazione, per oontm, assume che fimmobile di cui si tratta � un bene demaniale e che, quindi, il titolo in forza deJ quale la De Fazi ha il godimento del bene med~simo � una vera e propria concessione amministrativa, con assoluta esclusione di qualsiasi tipo di negozio di diritto privato. Esaminando la corw�enzione in data 3 febbraio 1953, �si evince che f Amministrazione aveva in origine �O<IDOOSSa un'area di�terreno posta neJ piazzale esterno deilla sitaziooe �di Roma Trastevere per costruirvi un fabbricato � da destinare a caff� ristoratore della stazione � e si evince altres�, che detta concessione era espressamente regolata dal << capitolato di oneri per la oonoessione di es�el'cizio di cafF� ristoratori nelle stazioni�. � Nel 1952, scaduta la vecchia concessione, ne fu ass�entita altra della sola area del piazzale esrf:emo della stazione, non pi� per uso �di � caff� ristorato�re � della stazione medesima, ma per uso di ordinario es1ercizio pubblico. Questo essendo l'oggetto della convenzione, non pare dubbio ohe l'originario :rapporto di concessione amministrativa non si sia affatto convertito in negozio di diritto privato sol per f.eliminazione dd servizio del caff� ristomtore. Rimane pur sempre formo loggetto I�"ecipuo della ooncessione, vale a dire l'uso di un 'terreno� di pertinenza del demanio fonro'Viario, in quanto facente parte del piazzale esterno della stazione ferroviaria di Roma-Trnstevere. L'uso eccezionale �del bene demaniale, che si realizza appunto mediante la concessione amministrativa, non fa perdere la natura demaniale del bene stesso, il che, nel caso pmtioo, sta a significare che la 12 giugno 1963, n. 1575, Giwr. it., Mass., 1963, 540). Per i beni patrimoniali indisponibili non manca, invece, giurisprudenza, che ammette che un bene siffatto, possa formare, addir~trura, oggetto di un rappor:f:o privatistico di locazione, pur supponendo che il contratto " scaturisce sempre da una concessione amministrativa, alla quale resta condizionato, n� potrebbe, pertanto, non restare travolto dalla revoca, sempre pos:S1bile, della concessione stessa" {Cass., Sez. Un., 24 maggio 1956, n. 1758, Faro pad., 1956, I, 982 e segg., con nota contraria di BERNARDINI, in part. 985-986). A volte, secondo la Corte suprema, a nelle cosidette concessioni-contratto si ha un atto amministrativo unilaterale, la concessione, e, insieme, un rapporto contrattuale bilaterale, con cui le parti si riconoscono reciprocamente obblighi e diritti, che po:Ssono essere veri e propri diritti subiettivi... il distacco della concessione dal contratto non � possibile, essendo quella un presuppo�sto essenziale di questo ... e l'inefficacia del contratto, collegato con una concessione, deve intendersi nel 1senso che il contratto diventa, in questo caso, incapace di prndurre il precipuo effetto giuridico che gli � proprio, quello, cio�, di poterne reclamare l'esecuzione, non gi� l'altro di far ottenere al privato, che provi di essere stato adempiente, il risarcimento del danno dall'Amministrazione, la quale, per fatto PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1073 utilizzazione delfarea in questione da parte del privato non poteva in nessun caso ~1ssere accordata attraveTSo un negozio di diritto privato. Che pori il piazzale esterno di una stazione ferroviaria faccia parte del pubhlico demanio, � proposizione difficilmente confutabile, dappoioh� detto piazzale serve di accesso alla stazioue medesima, di oui costituisce u:ria necessaria pertinenza. La De Fazi isola f area del piazzale, riternerndo irn tal modo di poter escludere la demanialit� delfarea stessa. Senonch�, si tratta -come risulta dalla convenzione e da tutti gli altri elemooti di causa -di una porzione di terreno compresa nel suddetto piazzale e quindi partecipe della medesima natura demaniale di quest'ultimo. Sia nelle convenzioni tra le parti, sia nella documentazione velativa alla istmtlrnia per la sdemanializzazione e successiva alienazione del terreno in questione si parla per fappunto di concessione e, pi� precisamente, di �concessione in uso, di �revoca, di riscaUo, ecc. (vedi convenzionei 5 febbraio 1947 e relativi atti addizionali, nonch� art. 2 e segg. ccmvenzione 18 maggio 1951 e relativo atto addizionale e convenzione 3 febbraio 19'53), ci� in pieno contrasto com la tesi ora sostenuta dalla De Fazi, di essere titolare di un ordinario rappoirto locatizio, al quale sarebbe applicabile la disciplina vincolistica vigente per tale rapporto. Ma � noto che i beni che fanno parte del demanio pubbJico non possono formare oggetto di diritto a favo'l.'e di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguarda. Perci� i negozi mlativi alla utilizzazione di detti beni non possono . che dar luogo ad atti di oonoes1sione in godimento temporaneo, atti revo� cabili e, come tali, incompatibili con la disciplina legale propria delle :proprio, qual'� la revoca della �concessione, si � messa in condizione di non potere pi� adempiere l'obbligazione assunta col contratto � (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 1942, n. 580, Foro Amm., 1942, LI, 32 segg., in part. 34-35). Altra volta, invece, l'insegnamento de1la Corte di ~Cassazione � nel senso ohe � in linea generale... la concessione amministrativa... � un negozio di diritto pubblico, in cui la volont� dell'amministrazione � talmente preminente, per la prwalenza dell'interesse pubblico insito in quel negozio, da non lasciar margine nei confronti del concessionario a posizioni contrattuali, �la cui possa r.imanere garantito con la piena . efficacia di rm diritto soggettivo l'interesse di q~est'ultimo. In questa situazione 1a concessione rimane atto unilaterale che la p.a. pu� discrezionalmente revocare quando lo richieda l'interesse pubblico e il concessionario, che non pu� vantare diritti soggettivi perfetti, non ha nepprure l'azione ordinaria per la tutela dei suoi interessi, che rimane affidata unicamente alla giurisdizione amministrativa ", mentre la figura <lella � concessione bilaterale, in cui alla concessione ordinaria � inserito un accordo contrattuale tra p.a. e concessionario, accordo che, appunto per questa sua natura, fa sorgere in favore di quest'ultimo diritti soggettivi perfetti, tutelabili in sede di giurisdizione ordinaria �, ricorrerebbe soJtanto laddove � la pubblica amministrazione suole regolare i suoi rapporti giuridici coi privati ai quali affida la 1074 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO locazioni di immobili urbani (in tali sensi, Cass., Sez. Un., 12 dicembre 1963, n. 269; 24 luglio 1958, n. 2688, oltre a Cass., Sez. semplice, 12 giugno 1953, n. 1720). . La De Fazi sostiene, per�, ohe in ogni caso la originaria demanialR� del bene e1 relativa concessione sarebbero venuti a cessare per volont� della stessa p.a., la quale avrebbe sottratto la cosa al servizio cui 1era prima destinata, avendola offerta in vendita alla stessa ex concessionaria. Viooversa, non sono in atti che richieste di pareri, stime e proposte in vista di un'eventuale e frubura ven�dita dell'area, ma nessun provve-dimento definitivo di sdemanializzazio111e da parte del competent� organo della p.a. e nessuna �disposizione o determinazione, incompatibile con la persistente destinazione all'uso pubblico del bene di cui si tratta, cio� con la persistente sua demanialit�. Tmttandosi quindi di un bene demaniale, i l'elativi negozi di utilizzazione, come si � gi� detto, possono essere costituiti soltanto mediante atti. di concessione della p.a., di fronte ai quali il concessionario e, nel caso attuale la De Fazio, viene a trovarsi, per quel che riguarda la rinnovazione o proiroga della 0conoessione, in posizione di inteiresse legittimo e non di diritto soggettivo. Di conseguenza, veirsandosi in un �caso di evidente potere discl'ezionale della p.a .� non pu� il giudice o'l'dinario statuire sulla chiesta pmroga e prosecuzione del crapporto sorto in base alla cennata concessione amministJrativa. Devesi ,quindi accoglierre il rico:rso perr regolamento di giurisdizione proposto dalle FF.SS. e dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. -(Omissis). gestione di un pubblico servizio o di un'attivit� economica monopoHstiCft (conce.ssione traslativa) ,, (cos� Cass., 23 febbraio 1954, n. 521, Giust. civ., 1954, I, 41() segg., in part. 412). E si predsa che tale concessione-contratto ha come caratteristica 11 Ja C()esistenza di due rapporti, l'uno di natura pubblica e l'altro di natura privata ... il secondo, ch'� un rapporto privato avcente carattere bilaterale, d� luogo alla nas�ita di veri e propri diritti ed obblighi, che le parti si riconoscono in posizione di parit� e di corrispettivit�, con la conseguenza che l'inadempimento degli obblighi di una parte e la dipendente viol~zione dei corrispetti'Vi diritti dell'altra importano la facolt� di quest'ultima di chiedere al giudice OI'dinario la tutela del diritto soggettivo leso ,, (Cass., Sez. Un., 2S luglio W62, n. 2209, Giust. oiv., Mass. Cass., 1002, 1075); che i diritti del concessionario, 11 che si affievoliscono solo quando esigenze d'interesse pubblico lo richiedono, hanno, :in ogni altro caso, contenuto di veri e propri diritti subiettivi � (Cass., Sez. Un., 10 ottobre 196,2, n. 29129, Giust. oiv., Mass. Cass., 1962, 1879) e che 11 l'obbligazione di risarci-. mento sorge ... dalla riconosciuta illiceit� dell'atto amministrativo. In tal caso la prnnuncia di annullamento ha la funzione di restituire ad una posizione soggettiva, degradata ad ,interesse o affievolita, la sua qualificazione di diritto soggettivo � (Cass., Sez. Un., 31 luglio 1964, n. 2207, Giur. it., Mass., 1964, 740; nella giu PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1075 III {Omissis). -Passando quindi all'esame del quinto mezzo, oon esso :il ricorrente, demmciando la violazione degli artt. 823 e 1145, terzo comma, e.e., nonch� il difetto di motivazione, sostiene che in base a quest'ultima norma -art. 1145, terzo comma, e.e., -l'azione di manutenzione rispetto ai beni demaniali nei confronti del privato deve ritenersi consentita so1o riguardo alle faco1t� comprese nell'uso eocezionale del bene demaniale, cio� a quelle facolt� che possono formare oggetto di una concessione amministrativa, mentrie nella specie la Bilotta non aveva vantato -n� il Tribunale gliel'aveva riconosciuto -l'esercizio di un uso eooezionale della strada pubbllca, bens� solo di un uso speciale. La censura � sostanzialmente fondata. Occorre pr�mettern che, secondo la pi� autorevole dottrrina e la giurisprudenza di questo Supremo Collegio, l'utilizzazione da parte della oo11etti>vit� dei beni demaniali avviene in tre forme.diverse: l'uso comune, l'uso speciale e l'uso eocezionale. . L'uso comune � quello conforme alla generale destinazione del hene risprudenza del Consiglio di Stato la coesistenza di rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, sia pur qualificandosi indefettibile lelemento pubblicistico e meramente eventuale quello privatistico, ~ vista nel campo delle concessioni di pubblico servizio o di pubblica imp!!esa, ofr. Cons." Stato, Sez. IV, 17 febbraio 1942, n. 52, For<o amnn., 1942, I, 1, 95 e segg.; si veda, infine, nella giurisprudenza avbitrale, Lodo 23 giugno 1948, Pres. ed est. Rocco, Fo!l'o iit., 1949, I, 772 e segg., in part. 774-775, ove si riconosce che " nelle concessioni di pubbliche funzioni ed in parte nelle corlcessioni di demanio pubblico n " lelemento pubblicistico del trasferimento di un potere proprio� dello Stato � assorbente e la funzione della vqlont� del privato si esaurisce tutta nell'accettazione della potest� statuale trasferita �;� per la natura non contrattuale di tale accettazione; paragonata a quella dell'eredit�, nel dirv.itto privato, �V. RANELLETTI, Concetto e natwra d!eille autoriz~ Zlionii e c01Wes8ionri ll11'111miootrative, Oiur. it., 1894, IV, 7.2; CAMMEO, La volont� individuale e i rapporti di dJVriitit;o pubb"lico, Giur. it., 1900, IV, 15). III. -Tutta questa digressione � stata fatta, per mostrare quanto pericoloso sia parlare di ooncession0-"contratto nella materia della concessione dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile. Se il ricorso a tale figura si fa per giustificare 1a tesi che il concessionario vanti un diritto suhiettivo di natura reale anche nei confronti dell'Amministrazione concedente (il rioorso all'art. 1145 e.e. per dimostrare tale realit� -cfr. SILVESTRI, Concessione all'llTl'lJinWtrativa cit., 380; dello stesso A. v. Natura giuri&ica dei diritti nascenti dalle concessWnri ammiinistroove dei beni demandali, Milano, rn5o, 35 e segg., ove si ammette anche, in taluni ca.si, op. c:it., 47, la mera natura personale di tali diritti -non sembra probante nei <JOnfronti della p.a. concedente, anzi potrebbe costituire addirittura testuale argomento contrario, ove non si voglia attribuire alla limitazione ai rapporti tra privati della tutela possessoria, ivi prevista in sede di disciplina sostanziale del possesso, il mero valore di una particolare ripetizione del principio contenuto nell'art. 4 l 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, su cui v. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2125, in questa Rassegna, 19:64, I, 863), o, comunque, un diritto subiettivo, che si affievo 1076 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ed � rkonoseiuto indiffeTenziartamente a tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto amministrativo (ad es. transito sulle strade pubbliche). L'uso speciale � anch'esso conforme, di l'egiola, alla principale destinazione del bene; differisoe dall'uso comune solo perrch� non permesso a tutti, ma solo a deterrminate persone, in base ad un titolo pa�rtioolal'e: questo titolo pu� esserre costituito dal pagamento �di una tassa {ad es. pedaggjo perr il transito sopra alcune strade), oppure dal �conseguimento di autorizzazioni o licenze rilasciati dalfautorit� amministrativa. Si fa rientran:i tra le figure dell'uso speciale anche quello dei frontisti di una strada, ai quali sono riconosciute, no;rmalmente dietro autorizzazione, alcune forme particolari di utilizzazione deJ bene demaniale, come ad es. la facolt� di� aprire sulla strada accessi alle proprriet� private o diramazioni �di strade private, la facolt� di costruire sul confine della sitrada o di aprirvi vedute, senza il rispetto delle distanze stabilite dal mdice civile, e quella di immette'!e g1i scoli nella via pubblica o le aoque �di rifi�to nelle fogne stradali. Come � stato per� acutamente messo in evidenza, tali faco�lt� non col'rispondono ad una funzione propria del bene �demaniale e neppure ad una funzione seconlirebbe in caso di revoca o di decadenza legittimamente pron'llnciate dalla p.a., sembra che lo scopo debba fallire. Con l'atto di concessione la p.a. non ha di mira direttamente anche l'interesse privato, ma solo quello pubblico e la concessione dell'uso particolare del bene ad run privato avviene non gi� per garantire a costui direttamente una 'Utilit� sostanziale, ma per far s� che, servendosi del bene, questi obiettivamente persegua finalit� {pubbliche) di conservazione, realizzazione e potenziamento della destinazione pubblica del medesimo. Cos�, la Corte di Cassazione non ha mancato di avvertire, altra volta, che la concessione "importa l'imposizione per esigenze di pubblica utilit� di una certa attivit� del concessionario, pel godimento del bene concesso � .(Cass., 26 giugno 1946, cit., Riv. dir. comm., 1947, II, 9 e 13). Considerando, allma, che " non la meTfl mancanza di un potere giuridico in altri � sufficiente a dimo-strare l'esistenza del proprio diritto soggettivo, ma occo�rre che la pretesa posizione di vantaggio risulti gi� costituita. in modo positivo e autonomo secondo l'ordinamento giuridico e particolarmente attirave11so l'esistenza di un obbligo correlativo nel soggetto da cui si chiede l'attuazione del contenuto del proprio diritto (MIELE, Princi~ dii dir. ll!11lm.vo, Padova, 1953, 62), onde " se io corntesto che l'amministrazione abbia il potere di revocare la concessione fattami, non ho cos� dimostrato che ho un diritto alla concessione, a d� occoNendo� che di questo , diritto io dimostri primamente e in via autonoma l'esistenza � (MIELE, orp'. cit., 63; ofr. anche Cass., Sez. Un., 10 giugno '1964, n. 1427, Foro amm., 1964, I, 1, 422: questa �sentenza sai:� pubblicata, altres�, nel prossimo fascicolo di qu~sta Rassegna), occorrerebbe supporre che lAmministrazione concedente travisi non gi� vincolata, a non revocare la concessione se non in caso di sopravvenuta esigenza del pubblico interesse, da una norma di azione, posta a se stessa con l'atto di concessione, col quale ha ritenuto di perseguire il pubblico interesse a mezzo del concessionario (che dall'atto di concessione scaturisca il dovere di attuare un'azione gi� decisa 11 dovere che sussiste nei confronti dell'ordinamento � riconosce il SILVESTRI, Conoessione amministrativa, cit..375, �sia pure per indurne la necessit� di un ulteriore negozio di attuazione. Ora, se anche questo negozio ha natma pubblicistica, in quanto la pubblica amministrazione PA.RTE I, SE'Z. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 1077 darla, che si aggiunge a quella principale collegata all'uso comune, ma fanno parte del regime dei rappocti tra la propriet� pubblica e la propriet� privata. L'uso eooezionale, infine, � sempre al di fuori della normale destinazione del bene e 1oostituisce una limitazione di essa, in �quanto sottrae una parte del be.ne stesso alfuso comune, .per attribuirla in godimento esclusivo ad un soggetto determinato: tm gli usi eccezionali sul demanio stradale possono ricordarsi gli impianti di rotaie e �di strutture varie per reserrcizio di linee itranviarie e filoviarie e la �costruzione di chioschi, edicole, pwcheggi, ecc. L'atto amministrativo cm il quale avviene la destinazione� del bene demaniale all'lll'so eccezionale in favore di un privato � di solito una concessione, in quanto ha reff,etto di far sorgere nel privato stesso una facolt� del tutto nuova e per �di pi� dtversa da quella spettante alla pubblica amministrazione sul medesimo bene. Delle due categorie di ronoessioni, traslative e oostituttve, fatto in question� appartiene, secondo la pre\ra1ente dottrina, a questa seconda categoria, in quanto non trasferisce al privato le stes�se facolt� che sul bene demaniale spet � mira a realizzare con tale atto quell'interesse pubblico� che costituisce la causa dell'atto deliberativo di concessione" -op. loc. cit. -non si vede perch� con esso debba costituirsi un diritto 1&ubiettivo� perfetto del privato nei confronti della stessa Amministrazione e non solo un diritto del concessi�riarfo verso i terzi. Sulla nazione di concessione <OOIDe atto costitutivo di un �privilegio d'utilit�" v. FORTI, Naturo giuridica delle co<noessionii a:mministratiive, Giur. VI:., 1900, 1V, 373), ma addirittura obbligata direttamente verso il concessionario medesimo a non proce-dere a tale revoca. :i): questa idea che sta alla base della costruzione della concessione- contratto nella materia di cui trattasi. Con la considerazione dell'interesse pubblico, la considerazione di quello privato .ed un regolamento paritetico del rapporto, sotto il profilo economico-patrimoniale. Da un lato l'Amministrazione assicurerebbe al privato -rebus sic stantibus quanto all'interesre pubblico stabilit� di uso del bene e dall'altro il privato sarebbe obbligato al pagamento di un certo canone ed al compimento di una certa attivit�. Orbene, deve qui subito avvertirsi che questo ricorso ai concetti priV'atistici di corrispettivit� e di �sinallagma non � assolutamente consentito dalle norme e dai principi in materia di uso di beni pubblici. Dall'atto unilaterale di concessione scaturiscono, s�, diritti soggettivi perfetti di uso di tali beni (artt. 823 e 828 e.e.); ma nei confronti dei terzi, non della stessa Amministrazione concedente. Verso quest'ultima la posizione � del concessionario pu� assurgere al rango di diritto soggettivo perfetto, quanto alla limitazione nel tempo dell'esercizio della potest� di � riscatto da parte della p.a. {VTITA, La revooa delle concessioni di pubbJwi servizti,, Froro it., 1953, IV, 198; Id., Con=Srioni (Diritto arnnwintis<trativo), Novissimo Diimesto itaUano, voi. III, Torino, 1959, 927), la quale involge come conseguenza che i beni adibiti dal concessionario all'impianto od ail'esercizio della concessione passino in propriet� dell'ente concedente, pe:r la prosecuzione di tale esercizio da parte dell'Amministrazione o di altro concessionario, ma � di semplice interesse legittimo, quanto al vincolo dell'Amministrazione di non revocare la concessione se non in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse. Ed infatti, si � gi� detto che, poich� la causa della concessione � la realiz:ziazione 1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tano alla p.a., bens� costituisce in lui diritti di carattere privato, che ben pos1sono farsi rientrare nella categoria dei diritti su cose altrui (di ritti reali). Questi diritti presentano questa caratteristica che, mentre c10e nei confronti degli altri privati si oompotr�l:ano come veri e propri diritti soggettivi, nei confronti della pubblica amministrazione sono invece oondizionati all'esigenza della tutela del pubblico interesse; tutela che in taluni casi pu� comportare il sacrificio del diritto stes,so e qui'l;l.di affievolimento deHa posizione soggettiva a interesse legittimo. Per d� che riguarda inveoe l'uso speciale, anche con riferimento a �quello dei frontisti sulla strada pubbHca, l'interesse del privato nei confronti della p.a., pur avendo carattere peirsonale e diretto, si atteg gia normalmente �come int:eresse legittimo, specie quando si funda sopra un'autorizzazione, che � atto di per s� discrezionale. Ci� posto, -l'art. 1145 e.e., pur concedendo la tutela possessoria nei rnppoirt:i tra privati rispetto ai beni demaniali, limita la esperibilit� dell'azione �di manutenzione soltanto a itutela dell'esercizio di cc facolt�, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della p.a. � del pubblico interesse, con tale atto la p.a. non mira, n� pu� mirare, che a realizzare l'interesse pubblico a mezzo di una certa attivit�, che il privato concessionario dovr� �Svolgere, servendosi del bene. Essa, dunque, una volta assentita la concessione, avr� U dovere, nello stesso pubblico interesse, ma non addirittura l'obbligo verso il concessionario, di non revocarla, finch� non sopravvengano diverse esigenze di quell'interesse. In questo senso, pu� parlarsi propriamente di libera revoca. Pensare, allora, che con un successivo contratto sinallagmatico di diritto privato l'Arrnministrnzione si assuma tale obbligo verso il concessionario, anche se si riconosca che quel contratto " l'imarr� pur sempre esposto' a tutte le conseguenze della caducazione (attraverso i mezzi di diritto pubblico) dell'atto di concessione, che ne costituisce l'essenziale e funzionale presupposto,, (SANDULLI, Beni pubblioi, oit., 289), significa ammettere che, P,nch� sopravvenute cirrcostanze non legittimino la revoca della concessione, con la caducazione dello stesso contratto, risponda all'interesse pubblico che il rapporto� di concessione si svolga secondo i principi privatistici del sinallagma (sul concetto e sulla nozione, pi� ampia, di corrispettivit� v. DE SrMONE, U contratto ooo pl'estaziioni corrispettive., Riv. trim. dir. e pro�c. civ., 1948, 23 e segg., in part. 351 e segg. ed ivi brbliograf�a). Ed � precisamente questa conseguenza, cos� palesemente aberrante, sulla quale autorevole dottrina non ha mancato di porre sfavorevolmente l'accento (VITTA, Concessioni (Dintto ammi-niistrativo, dt., 926), a denunziare I'inaocettaJbilit� della costruzione. Non sembra .quI da condividere, pertanto, la dottrina della doppia caiusa (formulata, per�, per le concessioni di pubblico servizio): l'una propria dell'atto amministrativo e l'altra propria del contratto e "basata sull'interesse connesso alla corrispettivit� delle prestazioni ,, (BrAMONTI, Swlla eccessiva operosit� soprooveniente neil oorso deille concessioni amministmtivie di servizi e degli appdtJi pubblici, Foro it., 1949, 775), restando sempre� vero, in generale, il rilievo del RANELLETTI che �l'ente pubblico... non tmva la causa, lo scopo del suo atto e dei comeguenti suoi obblighi direttamente nella obbligazione del concessionario; esso fa la concessione per procurarsi o per dare ad altri i mezzi di raggiungere determinati scopi PARTE l, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVTI..E 1079 (terzo comma); viooversa ammette senza limitazioni la possibilit� dell'esperimento delfazi.one di spoglio (secondo comma). Alla stregua ,di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi che, mentre lazione di spoglio pu� essere ammessa, sempre nei rapporti rtra privati, sia per la tutela degli usi speciali su beni demaniali, che per la tutela degli usi eiccezionali, viceversa l'azione di manutenzione deiv,e ritenersi limitata a tutefa dei soli usi eccezionali, dato ohe soltanto le facolt� a questi relative possono, oome s'� detito, formare oggetto di concessione da parte della p.a., realizzando oos� nei omfronti degli altri privati del1e posizioni soggettive, che hanno la struttura di veri e propri diritti reali. :�: manifesto pertanto l' eTrore di diritto in cui � caduto il Tribunale, :il quale ha ritenuto ammissibile l'azione di manutenzione anche a tutela dell'uso, speciale sui heni demaniali, nonostante ohe, proprio oon riforimento alla specie in esame, fosse pacifico che 1e specifiche faco,lt� deilla Bilotta lese dalle operre1 compiute dal Ciardullo -e cio� le facolt� di costrui.Jie sul conf�ne della strada privata, di aprirvi accessi e vedute e di guaTdare dal terrapieno pmtetto con parapetto sulla stessa via pubblica non potessero forma;re oggetto di concessione da parte della p.a. nei quali l'ente che concede vede degli scopi di pubblica utilit�, o per raggiungere direttamente tali scopi d'interesse generale� (RANELLETTI, COt11Cetto e natwra delZe autorizzazioni e concessioni ammiOOPl'ative, cit., 60), n� riuscendosi a vedere come potrebbe realizzarsi una �subord~nazione della seconda causa alla prima, pur nella :dconosciuta unicit� del rapporto concessorio (BIAMONTI, op. cit., 776) e senza incorrere nell'antinomia fra due scopi, considerati entrambi immediati Epper�, non manca giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, nello specifico campo delle concessioni d'uso di beni demaniali, pur �restando forma .alla figura della conoessione-contratto, nega che il vincolo contrattuale possa assumere �la consistenza di contratto privato, dominato, a sua volta, dalle norme sostantive ad esso proprie� ed insegna che i due rapporti sono inscindibili: �non �, pertanto, pensabile una disciplina convenzionale dei beni anzidetti, sia pure in relazione ad un semplice godimento temporaneo, che� ponga Amministrazione e privato su di un piede di uguaglianza e, se la p'l.l!bblica Amministrazione, pur con- cedendo diritti, non si distacca, n� lo potrebbe... dalla sua posizione eminente, non potr� ritenersi che si sia costituito a suo mezzo e nei suoi confronti un rapporto �contrattuale di diritto privato. La sua posizione rimane, invece, inseparabile dal diritto pubblico e, nell'ambito di quest'ultimo, il contratto intervenuto costituir�, per l'appunto, un negozio di dir:itto pubblico� (Gass., Sez. Un., 30 aprile 1949, n. 1067, Foro it., 1949, I, 837 e segg., in part. 838; v. anche: Sez. Un., 12 febbraio 1963, n. 269, Giur. rit., Mass., 1963, 86, ove si afferma che la concessione di uso di un bene demaniale � � un negozio di diritto pubblico., in quanto l'A;mm.ne vi interviene nell'esercizio della sua attivit� d'imperio�). IV. -A questo proposito, per�, non sembra inutile avvertire che, proprio uno dei pi� autorevoli sostenitori della ammissibilit� del contratto di diritto pubblico fra Stato e privato (FORTI, Natura giuridica delle conc~ssionri amrminist11ative, cit., 408 e segg.: contra, ora, con peculiarit� di argomenti, ALEssr, Sistema istituzionale del diritto ammini.Wrativo italiano, cit., 248 e segg.) non manc�, invece, di limitare la figura considerata al solo campo delle concessioni 8 1080 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Naturalmente le suindicate facolt� ben possono invece essere tutelate oon razione di spoglio, ma nel caso in esame, pur avendo la Bilotta proposto un'azione di tal genere, il Tribunale, dopo aver affermato che nell'azione di spoglio doveva ritenersi compresa anche l'azione di manutenzime, ha ritenuto lammissibilit� di tale ultima tutela, nonostanteche, ripetesi, si trattasse ,di facolt� non oo,stituenti :uso eccezionale del bene demaniale e quindi non suscettibili di concessione da parte della p.a. Pertanto sul p�nto la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice di rinvio, in applicazione del principio pi� sopra enunciato, secoodo oui, cio�, l'uso speciale dd proprietario frontista sulla strada. pubblica pu� ben essere tutelato nei .confronti di altro privato propriet! l'rio con l'azione di spoglio ai sensi dell'art. 1145, secondo comma, e.e.~ dovr� pertanto esaminare se le opere compiute dal Ciardullo sullo� di pubblico serv1z10 (FORTI, op. cilt., 418 e segg.), e, per giunta, con l'avvertenza �ohe u la caratteristica di questa configurazione delle concessioni hjlaterali sta appunto nell'ammettere che possano ave11si situazioni contrattuali anche sul piano del diritte> pubblico �, senza con ci� dover ridurre U.rapporto� contrattuale entro schemi � di puro diritto privato � (FORTI, in nota alla decisione 17 febbraio 1942 della IV Sez. del Consiglio di Stato, Foro .it., 1943, IJI, 136; per l'inapplicabilit� di principi ed istituti propri dei contratti bilaterali o corrispettivi di diritto privato v. SIMr, In tema di risoluzione della concessione-contratto, Il Consiglio di Stato, 1958, II, 141 e segg.), mentre per quanto riguarda le concessioni d'uso d:i beni demaniali riconobbe trattarsi di atti d'impero puro e semplice (FORTI,, Natura giuridica deUie conr cessionri aimministrotive, cit., 390). Solo nelle concessioni di pubblico servizio v� sarebbe, adunque, il fenomeno, per cui � lAmministrazione vincola il suo potere discrezionale per mezzo dello speciale contratto � (FORTI, op. cit., 420), ossia a diretto favore dell'altra parte contraente. Ora, a prescindere pure dal rilievo, che non sembra, certo, appagante conf�gurMe la concessione bilaterale (di pubblico servizio) in puri termini di obbligazione dell'Amministrazione verso il concessionario e di imperio verso i terzi (FORTI, op. cit., 418-419; contro la contrattualit� della concessione di pubblico� servizio v. ZANoBINI, Corso di diflitto ammiinWt>rcJ!t!ivo, vol. III, Milano, 1958, 392 e segg.; VrrrA, Concessioni, cit., 925 e segg.), deve pur escludersi, in mancanza di espresse eccezioni di diritto positivo (v. ad es. art. 118 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267; ma: sulla natura pubblicistica del rapporto di sfruttamentto� del patrimonio indisponibile silvano v. Cass. Sez. Un., 4 agosto 1953, n. 2631, Gi"oot. Civ., 1953, 2655), che le concessioni d'uso di beni pubblici abbiano natura contrattuale, sia pure di diritto pubblico. La proposizione che lAmministrazione abbia il potere di operare la concessione, ma non anche quello di regolarne compiutamente l'esercizio � smentita dal diritto positivo, seconda: il quale � precisamente l'atto unilaterale di concessione, che conclude il procedimento concessorio e fissa,. direttamente o per relationem, le condizioni e le norme alle quali questa � subor-� dinata {ofr. artt. 8, r.d. 8 dicembre 1983, n. 1740; 71 e 86 t.u. 25 luglio 1904, n. 523; 11 e 15 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 18 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443; 39 e 696, cpv., cod. n:av.). Lo sottoscrizione da parte dell'interessato del disciplinare di concessione non ha natura contrattuale (cfr. RANELLE1TI, Concetto e natura ecc., cit., 57 e segg.: FORTI, Natura giuridica ecc., cit., 390-391; v. anche Trib. Roma, 28 agosto 1961, in Temi Romana, 1961, 464), cos� come in gene. :~ PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1081 spazio pubblico a oonfine con la propriet� della Bilotta integrino o men.o gli estremi dello spoglio. In ultimo, i mezzi primo e secondo del ricorso devono ritenersi assorbiti, in quanto concernono il problema dell'esperibilit� delle azioni possessorie a tuteila delle limitazioni legali della propriet� privata: problema esaminato ad abunilmitiarn dal giudice di merito nella prima parte della sentenza, ma che in effetti � stato ritenuto ed � effettivamente al di fuori della fattispecie in esame, che riguarda non i rapporti tra due propriet� private, bOO's� i rapporti l:lra privati in relazione ad un ben.e demaniale. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al mezzo accolto (quinto), con rinvio della causa ad altro ,giudice, ohe provveder� anche in ordine alle spese di questo grado . -(Omissis). , raie la manifestazione di volont� del privato nello svolgimento del procedimento concessorio qui considerato assume forma e valore di atto preparatorio (istanza o atto di sottomissione: cfr. artt. 7 r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740; 7 e 11 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; 17 r.d. 2i9 luglio 1927, n. 1443; 18 t.u. 9 maggio 1912, n. 1447; il FORTI, op. oit., 390, parla, a proposito della sottoscrizione del disciplinare da parte del concessionario, d.i � una seconda domanda, perch� agisce, rispetto agli obblighi speciali, come la prima ri.Spetto agli obblighi generali: esso rfontra dunque nella categoria di quei presupposti di fatto in base ai quali la concessione viene emanata �) ed il rapporto prende origine sempre dalla data di emissione del decreto {VITTA, Concessioni, cit., 926). V. -Gi� alla stregua delle precedenti considerazioni, appare ingiustificata quella tendenza giurisprudenziale, che estende ai canoni delle concessioni d'uso di beni pubblici la disciplina legale del blocco dei canoni delle locazioni di immobili urbani o di fondi rustici. Ragioni di -spazio ci ca-stringono a rinviare al pl'Ossimo fascicolo della Rassegna la trattazione della questione. Qui baster� rilevare la strana frattura dei concetti, che si opera, allorch�, m omaggio al principio riconosciuto nella seconda massima della sentenza sub II (v. anche Cass., Sez. Un., 3 ottobre 1964, n. 2495, in questa Rassegna, 1964, I, 865, sub 3), si esclude l'applicabilit� alle concessioni d'uso di beni pubblici del reg�ne della proroga dei contratti locativi e d'affitto, ma si ammette, poi, che quelle soggiacciano alla stessa disciplina legale del blocco dei canoni, stabilita per questi. Non si considera, in tal modo, a parte ogni altro rilievo, che, de jure oondiito, proroga e blocco sono aspetti iindivisibi.U (cfr. Cass., 10 agosto 1964, n. 2288, Gioot. it., Mass. 1964, 775) di un unico regime, suffragato da una ratio, alla quale sono assolutamente estranee le concessioni di beni� pubblici e che la determinazione dei canoni di quest'ultime � governata da criteri, che non hanno nulla a che vedere con quelli propri dei rapporti di scambio, cosicch� un'apposita, speciale legislazione si occupa della loro revisione (cfr. d.lg. 7 gennaio 1947, n. 24; I. 21 gennaio 1949, n. 8; I. 21 dicembre 1961, n. 1501), con ci� confermando, ove ce ne fosse bisogno, la fondamentale diversit� di istituti e l'arbitrariet� di contaminazioni (si vedano, in dottrina, le stringenti considerazioni di MoRTATI, Questioni di comP'efiena:a e di merito in ardine all' app/Aoabilit� del regime vincolistico degli affitti aUe con-cessioni di beni demamiali, Faro amm., 1942, II, 60 e segg). FRANCO CARUSI 1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Seiz. I, 14 maggio 1964, n. 1169 -Pres. Varallo -Est. Gannattasio -P.M. Toro (conf.) -Blashf�elds (avv. Paoli-Puccetti) c. Ente trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna e Ministero Agricoltura e ForeGte (avv. Stato .Agr�). Procedimento civile -Morte o perdita di capacit� della parte @ costituita -Morte o impedimento del procuratore costituito -Interruzione del processo -Deve essere dichiarata dal giudice -Soggetti legittimati a dolersi della irregolare prosecuzione del processo. (c.p.c., artt. 300, 301). L'iJn,t;erruzione deil p111ocesso � preo1'dinarta dJaUa legge a tute1la delrinteresse <Cl!.e:lla pGJl'te che muore o perde la capacit� od il pmcurato1'e dJeUa qf.llale subisce umo degli eve1nti di cu.i alrari:. 301 dle1l codJioe di procedura ofoile. Pertanto, deilfomessa declaratoria di ~ntm�-ruzione del processo sono legittimati a doZe1'si Za parte o gli eredJi di essia, dan-I neggiati wa~la irregolare pro:sie:cuz~one de1l me1cl!.e'Simo. L'inte.,.ruaione, ~ infatti, non opera automaticamente, ma richiede iinterveinto d;e1l gif.lldice, il quale, accertatane la oawsa, la diohiam e, neiUa i!potesi di cui aU'arti1-.~. � colo 300 dJe:l codJice dJi pmoe1dura oivriile, con effiioacia dal giorno in cui , la causa dei~iinterruzione sia deinwnciata dal procurwtore costi.tui.to, } mediante comun1ioazioine aliudienza, 1anche oon semplice comparsa, ovvero sia d)(Jlllo stesso no#ficarta alle .alt1'e parti (1). (Omissis). -Le Amminish�azioni convenute eccepiscono l'inammis1sibiHt� del ricorso� principale per la mancam.za di legittimazione <li Bla:shfie1ds Rose Marian, la quale non ha dimostrato ohe: Blashf�elds Maria Luisa � morta, che es�sa ne � l'erede e che la procura alla P'iercy Vera Norina si era estinta. i(l) Cfr. Cass., 15 maggio 1003, n. 1213, Giur. it., Mass., 1963, 417: � le disposizioni del codice di rito civile velative all'interruzione del processo, per mutamento di stato ve~�ificatosi dopo la co.stituziooe delle parti, mirnno unicamente a proteggere la parte rispetto alla quale si � vierificato l'evento, idoneo a pregiudicarla, non gi� l'altra parte, la quaJe da quell'evento o dalla oontinu~zione del processo non risente alcun danno; l'irregolare cootinuaziooe del p.rooesso, pertanto, pu� essere eccepita soltanto dag1i eredi del defunto o da chi rappresenta la parte che ha perduto la capacit� o la rappresentanza ". � Salva la rilevanza che possa avere nel rappoorto interno, disciplinato dalle regole del mandato, il ritardo con cui il prncurato:re costituito dichiar� la morte del proprio cliente (Cass., 24 marzo 1956, n. 838, Giur. it., 1956, I, 566, i:n part. 571, oon nota del BRuNoru), la legge consente che il predetto� procurato.re continui a svolgere il suo mandato, anche se la parte che glielo ha conferito sia stata colpita da uno degli eventi indicati dall'art. 299 e 1�ichiamati dall'art. 300 c.p.c.: Cass., 4 giugno 1959, n. 1672, Foro it., Rep., 1959, voce Impugnazione civ., c. 1139, PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 1083 La Corte osserva che, se Blash:fi.elds Maria Luisa ved. Piercy, nei nomi della quale Vera NOTina Piercy nei Mameli promosse e coltiv� il giudizio �dinanzi al Tribunale di Oristano e alla Corte d'Appello di Cagliari, si dev�e identifi.care, come non sembra dubbio, con Piercy Mary Louisa, esiste in attli la prorva che essa � venuta a mrnte il 5 settembre 1948 ed ha disposto oon testamento delle sue sostan'.Zie anche a favore della matrigna Rose Marian Blash:6elds, per oui � dimostrata finsussistenza de11'eccezione sollevata dalle Amministrazioni resi�stenti. Peraltro � da rilevare che, sebbene la signorn Maria Luisa Blashfields fosse morta sin dal 1948, la signom Vera Norina Piercy nei MameH, avvalendosi di una p:moura rilaisciatale dalla Blashfields il 2 agosto 1946, giuraita davanti� al notaio di Londra Felix WilLiam Gravin nel 1953, promosse il giudizio contro l'E.T.F.A.S. anche ne!i nomi della Bla:shfidds e, nel 1958, sempre anche nei nomi della Blashfields, transigeva la lite cm l'E.T.F.A.S.; riconosceva la legittimit� di tutti i decreti di esproprio (oompveso queHo� n. 4156) e rinunciava all'azione. Alla signora Vera Norina Piercy nei Mameli, in proprio e nelle :indicate qualit�, venirva poi notificato latto di riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, ma la Piercy Mameli non si costitui�va; sempre alla signom V�era Norina Plel'cy nei Mameli, nelle ripetute qualit�, veniva infine notificata la sentenza 30 aprile 1962 della Corte d'Appello �di Caglian (ohe dichiarava cessata la ma>teria del eontendere in virt� dell'avvenuta rinuncia all'azione e nrdinava la cancellazione della trascrizione della citazione relativa al decreto di esproprio n. 4156), ma la Piercy Mameli non ricorreva rin Cassazfone, nei termini di Jegge, n� :in proprio, n� nei nomi. Il giudicato ehe si � venuto, in tal modo, a formare vinoola, s�enza ombra di dubbio, oltre alla �signora V:era Norina Pierricy nei Mameli anche i suoi rappresentati .Antony Piercy Fitzvivian e Daphne Hardwick (donde una prima causa di inammissibilit� del ricorso inci nn. 124-125, v. anche Giust. civ., Rep., 1959, voce Procedimento civ., 207; 4 aprile 1959, n. 1005, Foro it., Rep., 1959, cit., vooe Procedimento oiv., c. 1922, n. 303; 28 marzo 1958, n. 1060, Gi1Wt. civ., Mass. Cass., 1958, 378; 10 giugno 1958, n. 19:22, Ibidem, 686; 17 ottobre 1956, n. 3666, Id., 1956, 1240; 4 maggio 1956, n. 1417, Ibidem, 482. La dichiamzione della morte o della pevdita della capacit� della parte fatta dal procuratorn costituito in udienza ha, pertanto, oaratteTe negoziale e non � una mern dichiarazione di scienza: Cass., 27 aprile 1953, n. 1146, Giur. it., 1953, I, 1, 766, con nota del TRAVI. Per cc parti " devono intendersi i .soggetti attivi e passivi della domanda (ZANzuccm, Dir. proc. civ., I, Milano, 1948, 291), nei confronti dei quali ricadono sempre ed esclusivamente gli effetti del processo (si vedano, in proposito, sul concetto le consideu-azioni del SATTA, Commentario al codioe di procedura civile, I, Milano, 1959, 249 e segg., Jn part. 256). Sull'interruzione del pirocesso si consulti. in dottrina, PuNzr, L'interruzione del, processo, Milano, 1963. 1084 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dentale taTdivo di quest'ultima). Resta da stabilire, agli effotti dell'ammissibilit� del rioorrso, se la cosa giudicata spiega i suoi effetti anche nei oonfrooti della signora Rose Marian Blashf�.elds, avente causa <li Maria Luisa Blashf�elds. Si osserva, al riguavdo, che gli artt. 299 e 300 c.p.c. prevedono la morte e la perdita della cap~cit� di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappTesentanza rispettivamente prima della 1costirlluzione in giudizio o dopo tale 1oostituzione, ma non prevedono la singolarissima ip(>tesi, che si � verificata nel presente giudizio, �di un rappresentante volontario che si costituisca m virt� di una procura estinta, prima della notifica della citazione, poc morte del rappres�entato, mai significata alle altre parti. Essendo l'interruzione del processo preordinata dalla legge a tutela della parte ohe muoTe o perde la capacit�, od dl �CU� procuratore in giudizio subisca uno degli evenrti di cui all'art. 301, dell'omessa interruzione del processo sono. legittimati a dolersi la parte e gli eredi di essa, danneggiati dalla prosecuzione irregofare del prncesso, ma � certo che l'interruzione del processo non opera automaticamente, sibhene richiede l'intervento del giudice, il quale, accertata la causa dell'in terruzione, la dichiara e, nell'ipotesi dell'art. 300, con efficacia dal giorno in oui la causa d'intel'ruzione sia denunciata dal pTocuratore mediante comunicazione all'udienza anche -con semplice oompa:rsa o notificata alle altre parti. Orbene la signora PieTcy Mameli ed il suo procuratore non hanno fatto mai ieonosc&e che la procura rilasciata dallia signora Maria Luisa Blashf�elds si era estinrta per morte deUa rappres�entata e che, quindi, era venuto a cadere, :relativamente a quel soggetto, anche la partecipazione al processo, onde il rapporto processuale � rimasto immutato e :la sentenza pronruniciata nei oonfronti della signo:ra Piercy Mameli � passata in giudicato {formale) anche nei confronti della =~ signora Ma:ria Lui'Sa Blashf�elds e, per essa, dell'erede Rose Mari~ Blashf�elds. Quest'ultima potr� contestare gli �effetti sostanziali di quel giudizio, negando ohe la sua, dante causa vi abbia effettivamente partecipato, ma non pu� impugnare per ca1ssazione una �senitenza che non � pi� soggetta ai mezzi di impugnazione contemplati nell'art. 324 del codioe di procedura civile. -{Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1964, n. 1345 -Pres. Fibbi -Est. Arienzo -.P.M. Pedate {oonf.) -Societ� Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova (avv.ti Bazoli, RomaneHi) c. Ditta Salvi Strade {avv.ti Corrao, P�etta, Vescovini). Espropriazione per p.u. -Occupazione temporanea Autonomla dei due istituti. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 1-63, 64-70, 71-73). PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 1085 Espropriazione per p.u. -Occupazione d'urgenza predisposta per una futura espropriazione -Termine biennale di liceit� -Si applica. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73). Espropriazione per p.u. -Occupazione d'urgenza d'immobili per l'esecuzione dei lavori di costruzione di autostr�de -Momento del trasferimento della propriet� -Data di emissione del decreto espropriativo. (I. 21 maggio 1955, n. 463, art. 8; l. 25 gi�gno 1865, n. 2359, art. 50). Gli istituti detZroocwpazione tempovamoo e deZfospropriazione per pubblica utilit� sono previsti dcitfori!Jfm:amenito giuridico per il raggiungimento di scopi sostooz�1li d:imersi e .di vegol!a �la prima, anche .quando � preordJinata al"tespropniazione defiwirtiva, nei oasi in cm non ~ disposta per motivi transewnxH, ma peir scopi norm(])li e dwratwri, con riferimento ad una dichiaraziotne di .ini/Ji:fferibilit� .ed urgenza dJei kiivori d~ esocuzione di opere di pubbliica ut:rVlit�, amene wwiicamente .al godimento ed al possesso dxilfla cosa, senza incidere sul .di'fritto di propriet�, vl quale passai (]Jlre'&propt1"1�'amte solo peir effetto ikil detoreto .di. esproptrvazione (1). � Il termine bienmle di cui a~l'airt. 73 l. 25 giugno 1865, n. 2359 -00ndiz~o'l1!a, di oonsegwenza, la liceit� de1Zla situazione derivantie dalI o~ocupazf;one di urgenza senza possibilit� di diVscriminazione tra occupazioni fine a se stesse ed occup1azioni prreidisposte per una futura esprovnvamone1. L'indJetrogafbifif;;,t� .di tale .Umitie bvennale d61lfoocupa. Z�ibne � giusti-fi.oata dalresigenza di tute'kbne vl diritto di propriet�, il .qwale, ove si ammertteisse i1l prinoipio opposto, verriebbe sostamzial- moote soprp11esso o privato di qwalsiaisi garanzia contro il p'1'ooetto dJel J:a;rt. 42 dellla Co~tuzione (2). La legge 21 maggio 1955, n. 463, relativia o)J;la costruzfo.ne di auto. strade e strade, pur con.tenendo wna dichti!arazione di pubblica utilit� i/Je~le opere per ~a costruzione di autostrode e recando una particolare (1) Cfr. Cass, 10 norvembre 1960, n. 3005, Foro it., Rep., 1960, voce Espropriazione per p.i., c. 864, n. 73, O'Ve si afferma che l'espropriazione a ha una propria autonoma disciplina fondata su di un principio d'imperio pe�r la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato ". (2) Cfr. Cass., Sez. Un.,� 28 maggio 1954, n. 1702, Giur. it., 1954, I, 1, 691 �e segg., con nota di richiami; 17 maggio 1961, n. 1164, F0<ro it., 1961, I, 1699 e segg., con note di richiami di dottrina e giurisprudenza. Ma, per le occupazioni --d'urgenza preordinate all'esecuzione delle op�ere necessarie per la costruzione delle .autostrade previste dalla I. 24 luglio 1961, n. 729, l'art. 11 di tale legge, all'ultimo --comma, statuisce che cc il termine previsto dall'art. 73 della .Jegge 25 giugno 1865, n. 2359 pu� essere prorogato con decreto del prefetto, prima della sua scadenza, -0ve per esigenze sopravvenute siano modificati i progetti approvati ". RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1086 . &z"isiobplima in ordine alla oquipamzione .dJelle stime compi"late dagli uffici te1onici d;elrAzieirvda Nazionaile Autonoma Stra:de Statali a qwelle di cui allart. 32 l. 25 giugno 1865, n. 2359, al potere di ordinanza del prefetf;bo pe'rl' i1l deposito d;eilZe indenmt� eid alle opposizioni alle stime, rinviJa per il resto alle norme dJeZla .leg~e n. 2359 dJel 1865, :~enza apportare alcuna so.Nanziale dJe'rl'O'f!)a ai p'rl'incip4 generali in tema di eisp'rl'Op'rl'iazione per pubblica ut~l'it�, eprper� foocupazione anticipata con carmttere dJerfinitivo dJei ben:i .dJa ~opll'Vare pierr la oostruzione di autostradJe non determina vl trasferimento dJel1la propriet� dJei meid;esimi, il qW(]Jle si verifica sioltanfJo p1er efjeifto dei dJeic11e.to di esproptriazione, a norma deiZiart. 50 dJe~la l.. n. 2359 dJe1l 1865 (3). (Omissis). -Le occupazioni temporanee �sono disciplinate dalla legge fondamentale del 1865 n. 2359, agli artt. 64-70 e 71-73, quest'ultima per i casi di forza maggiore e di urgenza. Successive di:sposizioni legislative hanno attribuito ad organi amministrativi la compel: enza di dichiarare urgenti ed indifferibili favori per varie opere e, in base a tali dichiarazioni, il prefetbo deve �emettere il decreto di espropriazione {fart. 39 r.d. 8 !febbraio 1923, n. 422 conferisce il detto potem al Ministro dei LL.PP. per qualunque opera dello Stato, delle Province e dei Comuni; fart. 1 r.d. 24 settembre 1923, n. 2119 attribuisce il potere al Ministro per le PP. e TT. per gli :impianti postali e per le telecomunicazioni; ecc.), orvvero hanno riconosciuto op1e legi~ la pubblica utilit� di determinate opeTe, specificamente ind1cate {art. 1 d.l. 11 marzo 1948, n. 409, peT la sisitemazione delle opere permanenti di prote(lione antiaerea; fart. 8 l. 21 maggio 1955, n. 463, pea-la costruzione di autostrade; ecc.), fermo :mistarndo f accennato poterre del prieTetto. Nel sistema legislativo hanno assunto portata pri� ampia le occupazioni antioipate preordinate alY.esprropriazione e si � sostenuto, con I la tesi fatta propria dal ricorrente, che ad esse non sono applicabili � principi della legge del 1865 (artt. 71-73), trattandosi non di occupazione temporanea, ben:sl di occupazione anticipata a carattere definitivo, la quale si -concreta in un atto preparatorio della pmoedura di espropriazione, o meglio in un'anticipazione di �essa. Tale assunto si .ricollega a queJfindirizzo dottrinale, secondo il quale foccupazione� (3) La .sentenza in rassegna avverte anche che "diveTsa � la disciplina del d.l. 27 febbraio 1919 per le opere da eseguirsi nel Comune di Napoli, che regola una procedura eccezionale di espropriazione. In questa procedura, come ha ritenuto H S.C. (Cass., 13 febbraio 1963, n. 285), non � possihile ipotizzare una occupazione temporanea ed una espropriazione... il provvedimento del Prefetto,. emesso a norma dell'art. 12 della legge citata, � formalmente e �sostanzialmente esp�ropriativo, con la conseguenza che il trasferimento dei beni e la foro conversione nell'equivalente economico deve farsi risalire alla sua data n. $ :-; ' .< :::� PARTE I, SEZ. Ili, GIURISPRUDENZA CIVILE � una forma attenuata di espropriazione, che deve ricondursi agli stessi principi generali, ma non � giustificato dalla differenza deri poteri giuridicamente disciplinati e dalla diversit� tip;i,ca delle fattispecie che dete!l"minano l'uno o l'altro '.istituto. Dalla occupazione temporanea deriva al proprietario dell'immobile un sacrificio limitato nel tempo e al godimento della cosa, della quale viene spossessato per fini di ordine pubblico: in tal senso la nozione dell'occupazione oome forma attenuata di espropriazione, quale elaborata in dottrina, deve intendersi riferita al godimento della cosa. Gli istituti dell'occupazione temporanea e dell'esprropriazli:one sono, inoltre, previsti dall'orrdi11amento giuridico per il raggiungimento �di scopi sostanziali di�versi, anche se la prima (come avv~erne nei casi in cui � �disposta non per mot:ivi transeunti, ma per scopi normali e duraturi, con riforimento ad una dichiarazione di indifferibilit� ed urgenza dei lavori) appaia preoTdinata all'espropriazione definitiva e destinata a sostituire, attraverso un'occupaZlione anticipata dei beni da esprop!l"iare, gli adempimenti previsti nella prima parte della 1egge del 1865. L'occupazione, quindi, in quanto attiene umcamente al possesso, non incide sul diritto �di propriet�, il quale passa all'espmpria:nte solo per effertro del decreto di es:eropriazione e, autorizzata per consentive l'esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili., non pu� identificarsi con 1'espropriaziorne od acquistare un valorn giuridico ad essa equipollente. Come oomllario di questo principio il S.C., con giurisprudenza costante (Gass., Sez. Un., 28 maggio 1954, n. 1702 e, da ultimo, Cass. 17 maggio 1961, n. 1164), ha ritenuto che il termine biernnale, di �cui all'art. 73 L 1865, n. 2359, oondiziona la situazione derivante dall'occupazione di urgenza S'enza possibilit� di discriminazione tra occupazioni fini a se stesse ed occupazioni predisposte per una futura espro~ priazione. L'inderogabilit� del limite biennale dell'oecupazione � giustificata dall'esigenza di tutelare il �diritto di propriet�, il quale, se si ammettesse il p!l"incipio opposto, verrebbe sostanziialmente soppresso o privato di qualsiasi garanzia contro il preeetto dell'art. 42 della CostituZione (Cass., 28 maggio 1954, n. 1702, cit.), senza considernre che verrebbe attribuita ad un provvedimento qualificato di �occupazione 1'efficacia sostanziale �di una pronuncia di trasferimento in contrasto oon rart. 50 della legge sulle espropriazioni, secondo il quale, inveoe, solo dalla data del decrero 'di espropriazione per causa di pubblioa utilit� la pmpriet� dei beni in esso indicati passa all'espropriante. Infatti, ool decreto di espropriazione, si realizza in pieno la soddisfazione delle esigenze dal pubblico intevesse e sorge per l'espropriato la pretesa di rioovem l'indennit�, che rappTesenta il nuovo diritto in cui viene a convertirsi quello precedente sul bene. In tal senso � stato affe!l"[llato da questa S.C. (Cass., 10 novembre 1960, n. 3005) che il trasforimento ... RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 1088 della propriet� del bene per causa di pubblica utilit� si effettua, in favore dell'espropriante, alla data del decreto di espropriazione, anche nel caso che esso sia stato preceduto dalla occupazione di urgenza. preovdinata alla espropriazione. N� pu� utilmente sostenersi che gli esposti prindp~ generali soffrano una deroga pe!r la particolarit� della disciplina dettata dalla I. 21 maggio 1955, n. 463, come deduce wl primo motivo la ricorrente, la quale, nel giudizio di merito, aveva sostenuto la stessa tesi, rigettata dalla sentenza impugnata, con riferimento all'art. 39 r.d. 8 febbraio 1923, n. 422. Infatti, l'art. 8 della dtata legge, p!remesso, nel primo c�mma, la dichiarazione di pubblica utilit� di tutte le opere da eseguirsi per la costruzione delle autostrade, equipara nel secondo comma le stime compilate dagli uffici tecn1ci dell'A.N.A.S. a quelle di cui all'art. 32 I. 25 giugno 1865, n. 2359�; regola, poi, nel terzo e nel quarto oomma, il potere di ordinanza del prefetto per il deposito delle indennit� e le opposiiziorni alle stime, e, infine, espressamente avverte che per tutto il Testo rimane ferma ed invariata la disciplina �dettata dalla 1egge del 1865, n. 2359. E, pertanto, la legge del 1955 n. 463, pur oontenendo una dichiarazione ope legis di pubblica utilit� delle opere per la costruzione delle autostrade, non apporta a1cuna sostanziale deroga ai principi che regolano l'espropriazione per causa di pubblica utilit�, per cui foccupazione antic1pata con carattere definitivo dei beni da espropriarn � non determina il trasforimento della propri-et�, che avviene solo per effetto ed in conseguenza del decreto di espropriazione, �come dispone lart. 50 della legge del 1865 n. 2359, applicabile nella particolare procedura per la cos.truzione di autostrade, salve le limitate modifiche sopraccennate. -(Omissi8). :~ .�: CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 11 luglio 1964, n. 1852 -Pres. �Favara -E&t. Berri -P.M. Gootile (diff.) -Ente Colonizzazione Delta Padano {avv.ti Lucchesi, Bigiavi, Astuti) c. Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara {a:vv.ti Pugliesi, Indelli). Riforma fondiaria -Insequestrabilit� ed impignorabilit� dei diritti dell'assegnatario a favore di soggetti diversi dall'Ente di riforma -Non sussiste per i frutti percetti. (l. 12 maggio 1950, n. 230, art. 18; e.e., artt. 820, 821, 2757). Fra i diritti degli assegnatari dli terre di riforma che non possono ~ forma-re oggetto di provvedimenti oautelari e di e'8ecuz:ione fonata :1 a favore fii soggetti diversi dialiErnte di riforma rientrano queilli sul terreno assegnarto e sui frutti pen~enti, ma non anche queW sui frutti PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 1089 separati, de.i quali r(JJSsegnata:rio pu� disporre liberamente, come pro- 1Jl�'ietamo. In relazione a questi uUimi non opero il divieto dli proc~ dure cautelari .@d es<3'CUtive posto itail"fort. 18 d@lla legge 12 maggio 1950, n. 230 (1). (Omissis). -Con i due mezzi ora riassunti il ricorrente propone l'esame funditus di un deilicato problema, che ha avuto un precedente contrario alla sua tesi costituito dalla sentenza 29 aprile 1961 n. 986 di questa Corte, riguardante, peiraltro, soltanto i frutti separati. B opportuno �riportare il testo delfultimo comma deU'art. 18 della 1. 12 maggio 1950, n. 230 { c.d. legge Sila) della cui interprntazione .si discute: cc Fino al pagamento integrale del prezzo qualsiasi atto tra vivi di disposizione e di affitto o comunque di �cessione di uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, � nullo di pieno diritto. Durante lo stes'so termine i �diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto ,di provvedimenti cautelari, n� di � esecuzione forzata se non a f.avrnre dell'opera n. Si controverte nel caso se nei <<diritti dell'assegnatario n, che possono formare ogg�etto di provvedimenti cautelari e di esecu~ione forzata soltanto a favore dell'Ente di riforma, siano da comprende1�e � i frutti naturali, tanto pendenti, quanto separati, prodotti nel fondo �dato in assegnazione. Su tale ambito della controversia il Supmmo Collegio deve porre in rilievo preliminare il parziale dissenso da un acuto assunto del rappresentante del P.M. Ha sostenuto il requirente, nella discussione orale, ohe fimpugnata sentenza, pur avendo paTlato �di frutti in genere, avrebbe inteso riferirsi esdusivamente ai frutti separati, cio� ai frutti gi� percepiti, cos� come comproverebbe il richiamo alla sentenza n. 986 del 1961 �di questa Corte -che, secondo quanto osservato, si � occupata dello stesso problema in Telazione ai soli frutti separati -e come �dimostrerebbe l'affermazione oontenuta nella moti'Vazione della sentenza (1) In senso conforme v. Pretura Cariati, 2 maggio 1959, Foro it., Rep., 1959, voce Agricoltura, c. 66, n. 74; Pretura Civitavtecchia, 19 febbraio 1960, Foro it., 1960, I, 1058 e segg., con nota (sub 2) di richiami; Cass., 29 aprile 1961, n. 986, Id., 1962, I, 114 e segg. In dottrina, v. GrnsTI, L'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed il suo valore esegetico, in Il nuovo diritto; 1959, 189 �e segg., che sostiene che l'espressione d�l'itti dell'assegnatario "deve essere interpretata come concetto riferentesi a diritti relativi a11'�mmobile stesso dell'asse �gnatario e cio� al terrnno con la relativa casa colonica e quant'altro pertinente all'immobile n e fa riferimento anche ai lavori preparatori, mettendo, infine, in evidenza le conseguenze " assurde ed illogiche n di una diversa interpretazione .del capovers� dell'art. 18 1. n. 230 del 1950. 1090 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO impugnata {pag. 14 in fondo al testo a stampa prodotto dal ricorrente), in cui si mette in luoe �che, nelle condizioni generali perr l'assegnazione e la vendita di terreni in applicazione delle leggi 'di rifoI1IDa predisposte dall'Ente ricorrente, cc nulla � detto a proposito de!i. frutti pernetti, la cui dispon~bilit� deve considerarsi assoluta ed incondizionata da parte deU'russeg:natario prnprietario "� Secondo il rapprnsentante �lel P.M., cos� stabilito ohe i giudici d'appello si sarebbero riferiti ai frrutti percetti, il ricorso do'Vrebbe essere preso in esame soltanto sotto il prorf�lo se nei cc diritti dell'asse~ �gnatario 11 , sottopostti al part:icofare rngjme di esecuzione pre'Visto dall'ultimo comma del pi� volte citato -art. 18 della legge Sila, rientrino o memo i frutti separati, cio� sotto l'identico profilo esaminato nella precedente sentenza n. 986 del 1961, e ci� in quanto il riooTso stesso non ha fatto oggetto di specifica cem:sura la d.rco,stanza delf.averr la Corte di merito �limitato la sua indagine' ,ai frutti separati senza averla estesa ai frutti pendenti. Rileva la Suprema Corte, interpretando la motivazione dell'impugnata sentenza, non chiara nel suo riferimento ai frutti, che la Corte di merito ha inteso esaminare e risolvere il delicaro � difficile problema sia per quanto Tiguarda i frutti peroetti, sia perr quanto concerne i frutti pendenti, esoludendo ohe gli uni e gli altri possano es�sere compresi nei cc diritti dell'assegnatario,�. Invero, nella sua prima parte dedicata allo s'Volgimento del processo, la serntenza della Corte di Bologna ha affermato che il custode dei beni sequestrati � raccoglieva e vendeva quintali 800 di bietole... quintali 90 di paglia... quintali 30 di foraggio " {pag. 5), frase che fa presumere, per il ve'l'bo cc raccoglie'Va �, che �si trattasse di frutti anoom pendenti, in tutto o in parte, al :momento de1l sequestro. Inoltre, nella motivazibne in diritto, la senternza afferma (a met� ,di pag. 14) che le sue arrgomerntazioni valgono cc peir tutti i frutti del podere �di assegnazione, siano essi ancora pendenti, oppure gi� staocati dal suolo 11 e nelle sue considerazioni finali (a pag. 15) si riferisce genericamente a cc frutti del podere di assegnazione � e cc a sequestri e pJgnoramenti dei frutti del podere del debitore assegnatario ", dando a dividern che i g:iudici di appello hanno inteso riferirsi con la loro decisione tanto ai frutti separati, quanto a quelli pendenti. Ne �consegue che il primo mezzo di ricamo va preso in esame per le due categorie di frutti, categorie che il ricorrente assume debbano essere entrambe sottoposte ad uno stesso regilIIle giuddico in materia di provvedimenti cautelari e di esecuzione, in quanto cc neri diritti dell'assegnatario" do'Vrebbero a suo a'Vviso essere inclusi tutti i frutti, siano essi pendenti o percetti. Il resJstente Consorzio Agrario Provinciale di Ferr1ara assume al contrario che i cc �diritti dell'assegnatario " non possono comprendere n� i frutti pendenti, n� quelli percetti n, in conformit� della sentenza impugnata. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDEN~A CIVILE 1001 La Suprema Corte � invece d'avviso, a conferma ed ulteriore applicazione della ricordata sua giurisprudenza anteriore, che la �distinzione deve essere posta e che cc nei diritti dell'assegnatario � indioati dalfart. 18 della legge Sila 12 maggio 1950, n. 230 debbano essere compresi solo i frutti pendenti, mentre debbono essere esolusi i frutti separa ti. Nel nostro o'l:'dinamento giuridico netta � infatti la distinzione tra le due categorie. Basta il solo richiamo agli artt. 820 e 821 e.e. F1noh� non �avviene la separazjone -afferma i1l secondo comma dell'art. 820 -i frutti formano parte dell� cosa, sono cio� pars fundi oome insegna il noto passo del Digesto, D.6.1.44: cc fructus pendentes pars fundi viderntur �. Se la propriet� dei frutti � attribuita a persona diversa dal proprietario della cosa, che li produce, la pmpriet� si acquista oon la separazione (art. 821, primo comma). Questa precisa distinzione � il presupposto della preoedente sentenza della Suprema Corte (la pi� volte citata sent. n. 986/61). Essa rileva ohe, cc i frutti perioertti, ossia i frutti dei quali fassegnatario abbia preso il posisesso, costituiscono beni diversi dal suoilo �, ess.i sono cc beni mobili che oon la rnocolta cessano di formare un tutt'uno con il suoJo e pervengono wd acquistare un'individualit�, una esistenza giuridica indipendente, che soltanto indiverttamente si ricoHega alfas�segnazione �. La detta sentenza richiama, pertanto, il principio fondamentale valevole peir tutti i prodotti del suolo, come della miniera e della cava, principio peir oui, al momento deUa raooolta, separazione o estrazione, la propiriet� dei frutti e prodotti viene a �scindersi dalla propriet� della msa fruttifera, in quanto frutti e pmdotti divengono oggetti idonei di propri rapporti giuridiai a s� stanti. Osseirva il Supremo Coilegio che fesattezza dei citati principi troiva precisa �applicazione nelil'ultimo comma dell'art. 18 della legge , Sila, che giustamente la precedente sentenza ha interpretato nella sua interezza. H detto comma parla dii cc diritti dell'assegnatario �. L'espressione "t,1' va �senz;a dubbio ,riforita a quanto detto per il terreno nella prima parte del -comma; inoltre essa, trattandosi di materia esecutiva, va interpretata grammaticalmente e logicarrnernte con riferimento alla terminologia gi� usata dal legislatorn ne1l cornee di proc. dv. a proposito del processo di esecuzione. In detto codioe, nei oapi 2� e 3� tit. 2 del libro III, in materia di esp110p11iazione mobiliare pcresso il debitore e presso il terzo, i1l legislatore, per indicare i beni mobili da sottoporre ad es�ecuzione o da esdudern da essa per impignorabilit�, parla solo di cc beni, cose, frutti e crediti � mai di " diritti �. H termine " diritti � figura invece solamente nell'�espropriazione immobiliaTe: f art. 555 sulla forma del pignoramento nell' espmpriazione immobiliare par1a, infatti,, <li beni e di diritti immobiliari. 1092 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ora, se si tiene pl.'esente che nei diritti !immobiliari rientrano i frutti pendenti, perch� pars fundi, l'espressione � diritti deilrassegnatario � dell'art. 18 della legg� Sila viene ad assumere il suo preciso valore di diritJti. sul fondo assegnato anche nei confronti dei frutti~ limitatamente, per�, a quelli pendenti. L'assegnatario, oltre ai �diritti di godimento relativi al terreno e formanti oggetto dell'assegnazione -soggetti al dirvieto dli. qualsiasi atto di disposizione, affitto o cessione in uso compresi, il che comporta una sensibile riduzione dei diritti, che �egli avrebbe come acquirente �on patto di risewato dominio -ha anche �diritJti. sui prodotti. Tali diritti, per quanto attiene ai frutti, sono diritti di assegnatario, finch� i frutti ste1ssi sono pendenrti. Ma quando i frutti sono separati, l'assegnatario :ne diventa proprietario e ne dispone liberamente come tale. La sua propriet� sui prodotti, che non � pi� rn.mai un diritto di assegnatario, gli consente �di pagare, con il ricavo della vendita dei prodotti stessi, le residue rate del prezzo dovuto all'Ente (art. 17 della legge Sila). E sono questi stessi frutti percetti che gli permettono di ricorrere al cl.'edito agrario e �di far fronte a:gli impegni relativi, pel.'oh� anche il ricor�so al credito agrario � un mezzo predisposto dall'ol.'ddnamento giuridioo allo soopo finale di incrementare il suo reddito. La norma dell'art. 18 della legge Sila, perci�, assume una funzione derogatrioe delle norm~ generali solo, pe~�, in l'elazione ai frutti pendenti; ess�a esclude la possibilit� di azioni esecutive da parte �di terzi, mentrn sussistono privilegi che potrebbero esplicarsi anche sui frutti pendenti {arg. ex art. 2757 e.e.). Cos� interpretaita, la norma in esame si inquadra armonicamente nel srstema vigente, al qua.ile arreca solo talune modificazioni rese necessarie dalla speciale figum del rapporto di as�segnazione. Dare una di�verrsa interpretazione dell'art. 18 equivarrebbe a seonvolgere il sistema vigente in materia di esecuzione ed a creare nuove figure giuridiche, possibili s�, ma a patto che il legislatore le introduca abtraverso precise norme di carattere generaJe, che provino la sua intenzione di creare innovazioni ra:dicali nell'ordinamento giuri�dico in vigore. N� si �dic(} che non vale richiamarsi al credito agrario, di cui gli assegnatari si troverebbero praticamente privati ove il privilegio sui prodotti a favore degli istituti che lo praticano dovesse essere negato, pea.-ch�, per l'art. 22 della legge, l'Enrte, per l'attuaziione dei �suoi compiti, deve organizzare i servizi di assistenza tecnica ed economico~ finanziaria, di guisa che non vi sarebbe pi� ragione, per gli asse~ gnatari, di ricorrere al credito agrario. Si risponde ohe la nuova, provvida e peculiare assistenza � qualwsa di pi� che la legge vuoJe accordare agli assegnatari, rispetto agli altri coltivatori; � un mezzo PARTE I, SEZ. Ili, GIURISPRUDENZA CIVTI..E 1093 ohe si aggiunge alle altre forme favorevoli di a:ssistenza, tra cui va annoverato iil credirto agrario e non che le esclude. Se le escludesse, ne deriverebbe, inveee, un danno evidente sia agli a:ssegnatari, sia agli istituti 'di 'credito agrario, che saTebbero -gli uni e gli altri gravemente pregiudicati. Anche i precedenti storici, su cui giustamente fa leva rmustre difesa del ricO!J:rente, confermano resattezza dell'interpretazione ora data dalla Corte. Il relatore ailla legge Sila ha affermato ohe ne!ll'espres1sione �diritti delrassegnatario � dovevano intendeTsii. compresi i beni assegnati e i loro frutti: � chiaro che i frutti a cui il relatore alludeva erano quelli che ancom erano parte dei beni {par fundJi) cio� i frutti pendenti. Tutti gli argomenti di ~nteq>retazione, magistralmente svolti dalla difesa del ricorrente nella �sua meditata memoria, hanno valore solo nei limiti indicati. I frutti pendenti spettano all'assegnatario, ma, quanto a procedimento esecutivo, fEnte ha ii.I preciso �diritto riconosciuto da!H.'ultimo comma dell'art. 18. I frutti �separati, invece, seguono le norme ordinarie quanto ad esecuzione. -(Omwsis). CORTE DI CASSAZ10NE, Sez. III, 17 ottobre 1964, n. 2615 -Pres. Caii.zzi -Est. La Farina -P.M. Raja (conf.) -Societ� Commissionaria Immobiliare Finanziaria (avv.ti Mazzarelli, Bojano) c. Tafanari (avv. Ras�). Impugnazione � Ammissibilit� del mezzo di impugnazione � Definizione data dal giudice all'azione . Rilevanza -Tesi prospettata dalla parte . Irrilevanza. Esecuzione forzata � Opposizione agli atti esecutivi -Mezzo di impugnazione ammissibile contro la sentenza che la defi nisce -Ricorso per cassazione e non gi� appello. (Cost., art. 111; c.p.c., artt. 617-618). Al fine di iiderntifioave qu(l)Ze sia il merzzo d'innpugnazione armmwsibiiZe contro una dJerberminata se.ntenza, � rilooa:nte soltanto la i!Jefinizion� data d!al giudice all'azione e non gi� la tesi prospettata daUa pail'te (1). (1-2) Cfr. Cass., 30 ottohre 1961, n. 2499, Giust. civ., Mass. Cass., 1961, 11.21-1122, sub 3; 4 aprile 1960, n. 753, Id., Mass. Cas.s., 1960, 286; 28 ottobre 1958, n. 3530, Id., Mass. Cass., 1958, 1271; 20 marzo 1958, n. 914, Ibidem, 320, con nota di ulteriori riferimenti di giurisprudenza. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1094 Definitia fozvone dal giwdioe oome oppo~zione agli atti eisecutivi, il mezzo d'impugnazione ammi'SsibwZe � il vicoroo per cassazione e non I'appeUo (2). Pu� darsi il caso che il giudice ravvisi pTopo,ste nello stesso procedimento, in Telazione al contenuto dell'atto di opposizione del debitO!fe, due distinte opposizioni, una all'esecuzione e l'altra agli atti esecutivi. In tale evenienza, 1a sentenza, formalmente unica, � comprensiva di due decisioni distinte, eppe!r� " va soggetta all'o!rdinaria impugnazione d'appello per i oapd relativi ai motivi di opposizione all'esecuzione ed � impugnabile con riCO'rso per cassazione immediato, pe'I: i capi relativi ad opposizione ad atti esecutivi � : Cass., 23 novembre 1963, n. 3016, Giur. it., Mass., 1963, 1025; v. anche Cass., 30 maggio 1963, n. 1459, Ibidem, 499'; 23 aprile 1963, n. � 1050, Ibidem, 351; 30 ottobre 1961, n. 2499, Giust. civ., Mass. Cass., W61, 1121~1122, sub 4; 24 maggio 1960, n. 1324, Id., Mass. Cass., 1960, 493-494, sub 3; 24 aprile 1959, n. 1239, Id., Mass. Cass., 1959, 419; 29 aprile 1958, n. 1410, Id., Mass. Cass., 1958, 510-511. Sul concetto di "capo di sentenza� v. LmBMAN, Parte o capo di sen~enza, Riv. ditr. p'1'oc., 1964, 47 e segg., in particolare, sulla determinazione dell'oggetto e dell'ambito della impugnazione: 56 e segg. Di tale studio v. recensione di BACCARI in questa Rassegna, 1964, II, 153-154. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 20 ottobl'e 1964, n. 2625 -Pres. Giansiraousa -Est. Gabrieli -P.M. Pedace (diff.) -Anche.rani II (avv. Lugino) c. Compagnia Mediterran,ea di Assicurazioni {avv.ti Spada, Stratta). ~ Procedimento civile -Intervento del terz� ad istanza di parte � Tardivit� della chiamata in causa -Ammissibilit� in caso di accettazione del �contraddittorio da parte del terzo. '(c.p.c., a.rtt. 106, 269). Come � ammesso ,cfu:l coid~ce .di, rito l'intervento volontario del t;erzo, finch� la oausa non sia rimessa al CoiZegi,o e sia puve oon il d:irvieto per i interveniente di compiere attivit� non pi� coooentite alle altre parti, dJel pari, ne~ caso dli 1fft,tervento dJel terzo ad Wta~a di pMte, ta 11e,~ativ.a chiamata in causa, nonostante la swa tardivit�, deve rwenersi amimi'Ssibivle, se il terzo, a1ooettarnd!o il controddittorio, aderisce a1llo stiato in cui la oauwa si tro�va: irn taJl oaso, infatti, la parteicitpazione del terzo alta lite, pur essendo statia provocata da una ,fkUe parli, deve oonsider{f;J'si, ritu'(}Jfo sortto i!l prrorfi1lo dJell'inbervervto volontario (1). (1) Cfr. Cass., 5 agosto 1963, n. 2201, Foro it., Mass., 1963, 628. Sulla inderogabilit� del principio di cui all'art. 269 c.p.c., v. Cass., 19 foglio 1961, n. 1751, Giust. civ., 1961, I, 1330 e segg., oon nota (sub 2) di riferimenti. PARTE i, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1095 (Omissri8). -Con unico motivo di ricorso l'Ancherani lamenta che a torto sia stata dai giudici del merito ritenuta inammissibile la chiamata in causa della Compagnia Mediterranea, delia quale egli aveva fatto istanza, laddorv;e inveoe ogni preclusione relativa all'�ntervernto del terro doveva, a tacer d'altro, ritenersi superata dal fatto che l'interveniente, costituitosi in giudizio, norn sollev� alcuna eocezione in ordine :ad una ~esa iTritualit� e twdivit� della chiamata, ed aooott� anzi in pieno il contraddittorio. La esposta censura � fondata. Una applicazione rigorista della nmma mnteamta nell'art. 269 la quale stabiHsoe che l'istanza per la �chiamata del terzo deve -essere proposta nella prima udienza di comparizione. davanti al giudioe istruttore e la citazione deve essere fatta per la nuova udienza da questi eventualmente all'uopo fissata -non trova osservanza nella giurisprudenza �di questa Corte, n� incontra il favore della pi� auto~ 11evo1e dottrina. � In . �contrasto �con il significato derivante dalla letterale interpretazione deHa norma, questa Corte ha pi� volte in �enunciati precedenti identificato il �girusto equilibrio degli�� effetti, inerenti all'applicazione della norma stessa, negli adattamenti dei quali essa appare suscettibile in sede di coordinazione col preoedente art. 268. Di qui il principio, anche di reoonte ria:fFermato {v. sernt. 2201/63, 1751/61), che cio�, non potendo il rigore dell'art. 269 c.p.c. portare alla disappHcazicme del preoodente art. 268 -il quale, sia pure �oorn il �divieto per l'interv�eniente di �compiere attivit� non pi� consentite alle altre parti, ammette per� l'intervento volontario del terzo finch� la causa non sia rimessa dall'istruttore al mllegio -del pari niun serio ostacolo pu� esservi� a che, anche nel caso di intewento del te!rzo �ad istanza di parte, la relativa chiamata in causa debba pur sempre, nonostante la sua tardivit�, ritenersi ammissibile, se il te!rzo, aocettando il �contraddittorio, aderis1oe allo stato in cui la causa si trova. In tal ca:so, la partecipazione del terzo alla lite, pur essendo stata provocata da una delle parti, deve -considerarsi rituaie sotto il profilo <lell'intervento volontario. Alla stregua di tale principio, ha ragione il ricorrente �di sostenere che nella specie la chiamata in causa della Compagnia Mediterranea di Assicumzioni era convalidata dall'intervenuta aooottazione, da parte di essa, della lite in statu et in terrmiinis, poich� la stessa nulla aveva ecoepito intorno alla irritualit� della chiamata e a'\'eva affrontato la causa sul t�eQ"'l'eno del merito; nulla rilevando la postuma �eooezione da essa proposta (per la prima volta) nella comparsa condusionale. Per le osservazioni che precedono si impone �'aocoglimento del ricorso. (Omiss.is). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1096 � CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 22 ottobre 1964, n. 2637 -Pres. Favara -Est. Mwchetti -P.M. Gedda (oonf.) -D'Acunto (avv. lndelli) c. Laudano. Appello -Appello incidentale -Termine di proposizione -Udienza di prima comparizione -Nozione. (c.p.c., artt. 343, 350). Nel oaso di mancata cosrtituziorr1Je in oonoeilleria, l'appello incidenfuite si proport1!e neNa P'rima wdiienza fos'sata perr Za comparizione iliei/k parti, la quaile ha inizio con la verifica da pairte del/!iisrtruttore detta "egolar,e co.srtiituzione i/;ei~Ze 'fJlli1'bi, OUli seguo'/1!0 i p>rovvedimenti e1Zencati n@U:art. 350 c.p.c. P:m(Jillto, anohe fudriJernza di semplice rimvio chi@sto da una so~a i/Jitle parlri oomparse dJeve ~er,e considerata .uiliienza di prima oompariziooo, tidonea a far verifioore Za deoadenw deif;iiaprp�lkto> dal diritto di p>roporre appelf!Jo, iliooondo'Si ~oludere che sia udienza di prt'ma compari:<.OOne sollo qudta ohe non sia staba :in effetti tenuta daN:istrwttxJre, sicch� .Za pllil'be, anohe se fosse comparsa, non avrebbe potuto drichiaira:re di ooZere appe~lare (1). (Omissis). -Con il primo motivo di ricorso il D'ACU:nto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 343 c.p.c. sostenendo che il TribunaJ.e non avrebbe potuto a1ooogiliere lappello incidentale in quanto che lappello stesso era inammisisibile peTch� proposto dopo la prima udienza. Il motivo � fondato. Dai vochaJi in atti risulta che l'udienza di prima comparizione delle parti fu tenuta il 2 aprile 1959 e che in detta udienza si prresent� solo il proouratO!re ,deJI'appellante D1Aounto, il quale si riport� alla domanda e chiese rinvio. Nessuno si present� :~ per la Laudano, fa quale si costitu� 'solo suocess:ivamente, proponendoaltres� appello incidentale. Ci� premesso, rileva la Corte che, seooodo la sua costante giuri � sprudenza, nel caso di mancata costituzione in cancelleria, I'appello incidentale si propone nella prima udienza fissata per la �comparizione� (1) Giurisprudenza costante: cfr. Cass., 8 giugno 1963, n. 1522, Giwr. it.,. Mass., 1963, 519, la quale precisa anche che non giO'Va il rinvio fatto dall'istruttore ad altra udienza successiva per completare la gi� iniziata attivit� prevista dal1' art. 350 c.p.c., �di guisa che l'unica eccezione che consenta alla parte di pro-�. pone l'appello incidentale in una udienza successiva � che l'udienza di comparizione non sia stata di fatto tenuta dall'istruttore "; v. anohe Cass., 14 agosto 1962, n. 2586, Foro it., Mass., 1962, 736; 24 ottobre 1961, n. 2362, Sett. Cass.~ 1961, 1442; 27 maggio 1960, n. 1376, Temi nap., 1960, I, 350; Sez. Un., 22 maTzo 1958, n. 956, Giust. civ., Mass. Cass., 1958, 335 ed ivi nota di ulteriori riferimenti di giurisprudenza; PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 1097 delle parti, la quale, a norma dell'art. 350 c.p.c., ha inizio con la verifica da parte dell'istruttore della �l'egolare oostituzjone delle parti, cui seguono i provvedimenti �e~encati nello stesso art. 350. Pertanto, anche l'udienza di semplice rinvio chiesto da una sola delle parti comparsa deve �essere oons:idernta udienza di prima eompariziorne idonea a far verificare la decadenza dell'appellato dal diritto di pmporre appello mcidenrta1e, giaioch� non � udienza di prima oompariz:ione solo quella che non sia stata in effetti tenuta daill'istruttor�, sicch� la parte, anche se fosse eomparsa, non avrebbe potuto �dichiarare �di volere appellare. L'accoglimento del primo motirvo importa l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. -(Omi&sis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1964, n. 2651 -Pres. Va.Tallo -Est. Mirabelli -P.M. Truttofom:ondo -Zanardini (avv. Lo Voi) c. Siraoca (aw. Spada) e Proc. Gen. Corte Appello Roma. Trattati -Patti Lateranensi -Natura giuridica -Efficacia di norme costituzionali -Eccezione di legittimit� costituzionale sollevata in via incidentale -Inammissibilit�. (Cost., art. 7). I Patti Lateroxnern<8.i, e cio� il Trottato ed il Concordato tra w Santa Sede e Zo Stato itxiliiamo, homrno la stessa efficacia dxitle nonne costituzioooU ai.i sensi i!JellaJllb. 7 ~gl~a Costituzione, che ha sam.dto alt11es� la inappilicabi!Ut� de1l prooeifA:mento di revisiooo oomituzionak alla materia da essi regolata. Non � pertanto ipotizz1abfle, in 11e"lazione alle diispooizioni contenure neri Pofti stessi, unia questione di legittimit� oo'8tituzioriuile (1). (1) Questione di legittimit� costituzionale delle norme concordatarie. 1 -L'ammissibilit� della questione -che la Corte, a nostro avviso esattamente, ha escluso -postula la risoluzione di alcuni <quesiti sulla natura delle norme concordata:rie e sulla portata dell'art. 7 della Costituzione, al fine di acclarare se quelle siano soggette� al sindacato di co,stituzionalit�. In propa<s:ito riteniamo opportuno esporre alcune considerazioni d'ordine generale sul potere e sulle .funzioni della Corte Costituzionale, quale giudice della legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e, sopratutto, delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati anteriormente all'entrata in vigore del.la Costituzione, cio�, delle norme dell'ordinamento giuridico preesistente all'instaurazione della Repubblica. Le disposizioni transitorie e finali della Carta Costituzionale enunciano pi� volte, a proposito delle giurisdizioni speciali (IV), dell'ordinamento giudiziario(VII). 1098 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO {Omissis). -Con il primo motivo di rioorso si denuncia la violazione e l'erraita applicazione degli artt. 1 della 1. 9 febbraio 1949, n. 1, -e 23 della 1. U marzo 1953, n. 87, in relazione a:ll'art. 360, n. 3, c.p.c., nonoh� la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione deJla Hepub-� bl:i:ca, in relazione agli artt. 34 del ConooTdato tra la Santa Sede e fltalia e 17 della J. 27 maggio 1929, n. 847, con �riferimento allo stesso numevo del cit. art 360 c.p.1c. delle autornom:ie locali (IX), la esigenza che l'ordinamento preesistente alla nuova Costituzione repubblicana sia gradualmente adeguato ai principi di questa. Questo adeguamento deve es:sere effettuato dal PaTlamento, che � senza dubbio l'organo pi� qualificato, diremo anzi l'unico organo qualificato, perch� espressione diretta della CJ01scienza nazionale ed organo, che solo ha il potere di adeguare l'ordinamento preesistente alla Costituzione :repubblicana in modo completo, negativo e positivo, abrogando, cio�, e sostituendo le norme preesistenti ritenute con essa incompatibili. Questa funzione del Parlamento sembr� a . molti, e noi fummo tra questi, che fosse esclusiva e, conseguentemente, che la Corte non avesse alcun potere in ordine alle leggi anteriori. Questa tesi fo respinta; ma l'abb~amo menzionata per porre in rilievo che il potere-dovere di adeguare l'ordinamento preesistente alla Costituzione repubblicana spetta fil primo luogo e, di<remo, istituziionalmente al Parlamento, .al quale, peraltro, spetta anche il pote'l:e-dorvere di couegge�re i propri errori, cio�, di abrogare, sostituire o modificare le disposizioni di leggi emanate dopo l'encrata in vigore della Costituzione, che <risultino con questa in contrasto. Potremmo dire, ricorrendo ad una analogia che ci sembra pienamente ammissibile, che il Parlamento ha, :rispetto alle leggi incostituzionali, lo stesso poteredovere di autotutela. spettante all'autorit� amministrativa rispetto .ai provvedimenti illegittimi. Continuando in questa analogia diremo che, a nostro avviso, la Co�rte Costituzionale ha, rispetto al Parlamento ed alle leggi, gli stessi poteri spettanti al Consiglio di Stato, in sede di giurisdizione geneTale di legittimit�, rispetto alla Pubblica Amministrazione ed agli atti amminishrativi. V'� solo, a nostro avviso, una diversa intensit� di tutela: l'atto amministrativo dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato continua� ad esplicare i suoi effetti, finch� l'amministrazione non. provveda ad eliminarlo; la disposizione di legge dichiarata costituzionalmente ille~ gittima cessa, invece, senz'altro di essere efficace. La Corte non fa salvi gli ulte~ riori provvedimenti amministrativi; ma neppure la Corte pu� sostituire la norma <lichiara:ta incostituzionale. Dopo la pronuncia d'illegittimit� costituzionale resta una lacuna della legge, che solo il Parlamento pu� colmare. Dal sistema instaurato con gli artt. 134 e 136 Cost., integrati ed attuati con la 1. 11 marzo 1953, n. 87, pu�, a nostro avviso, ageV"olmente ricavarsi questa -conclusione: alla Corte Co,stituz!ionale, rispetto alle disposizioni di leggi statali, � attribuito un potere parallelo e, comunque, di portata non pi� ampia di q�ello attribuito al Parlamento. Prescindendo dall'indagine se la sentenza della Corte, la quale dichiari la illegittimit� costituzionale di una norma, abbia natura ed effetti, ovvero solo effetti, per di pi� mediati, abrogativi (nel senso dell'abrogazione v. G. GuARINO, Abrogazione e disapplicazione delle leggi illegittime, Jus, .1951, 356; CERETI, Corso dir. oost., Torino, 1953, 440; nonch� MoRTATI, Ist. dir. pubb., Padova, 1955, J).. 648, il quale, per�, � per un'abrogazione-annullamento; contra CARusr, Gli �' PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1099 Si sostiene, con tale censura, che le norrme �contenute nell'art. 34 del Conoorrdato e nell'art. 17 della legge di app!fi.cazione, relativa al matrimonio, sono in oontrasto con le norme oontenute negli artt. S e 24 della Costituzione, che sancisoono la parit� giuridica dei cittadini ed il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto rendono efficace nel territorio della Repubblica un provvedimento, relativo a diritti soggettivi, che non � stato emeisso a seguito di un giudizio e non � stata effetti delle P'ronunme deilla Corte Costituzional,e, ne La Corte Costituzdonale, Roma, 1957, 245, il quale attribuisce alle sentenze della Corte gli effetti, costituzionalmente rilevanti, d'l1!lla dichiarazione di non conformit� della norma alla Costituzione), certa cosa � che la Crnte, con la sua sentenza, pu� porre l'equipollente della legge (ordinaria) abrogativa, ma non di pi�. La Corte, cio�, pu� fare meno di quanto possa il Barlamento quale legislatore m:dina:rio, che non sofo abroga, ma sostituisce la legge abrogata. Ci�, d'altra pa-rte, � comune ai rapporti fra oirgani di controllo ed O!l'gani esecutivi; 1a funzione dei primi � secondaria, nel senso cio� che si esplica dopo che l'organo attivo abbia provveduto, e di effetti limitati. Come l'argano ammirnistrativo di corntroJlo, cos� la Corte, quale suprema custode della Costituzione, controlla la costituzionalit� della legge e nell'esercizio di questa funzione reprime e stimola l'�attivit� del Parlamento, ma, prnscindendo dalla conside:razione che non pu� porre norme, � certo ch'essa non possa ahrogare le leggi, che il Parlamento stesso� non potrebbe abrogare. Tutto ci� che � fuo.ri dei poteri del PaTlamento, ovviamente in sede di legislazione ordinaria, � fuori dei poteri della Corte, la qual~, come oirgano di controllo, ha necessariamente competenza limitata alla crnnpetenza dell' oTgano controllato. Ora, come meglio si ved!l'� in 1seguito, poich� devesi escludere che il Parlamento possa abrogare o modificare le norme concordatarie, perch� cos� ope:rando vl:iolerebbe gli artt. 7 e 10 della Costituz�one, devesi altres� e�scludern che l'ahTogazione o, quanto meno, gli effetti dell'abrogaziorne possano essere raggiunti con una sentenza della Corte. � Su questo punto norn riteniamo che possano sorgere dubbi, pe:rch� l'art. 7 Cost. ha espressamente disposto, in analogia al 1successivo art. 10 e aderendo, cos�, alla tesi internazionalista, che anche al Concordato lateranense si applica il principio internazionale " pacta sunt servooda ,, e che la modificazione delle sue disposizioni pu� essere effettuata con legge ordinaria solo quando siano accettate dalla Santa Sede. 2. -Il Trattato e il Concordato, stipulati 1'11 febbraio 19-29 fra lo Stato italiano e la Santa Sede, sono, com'� noto, �intimamente cornnessi ed inrerdipendenti per espressa volont� delle Alte Parti contraenti, con la conseguenza che la denunzia unilaterale o la violazione del Concordato, compiuta da una delle Alte Parti contraenti, importerebbe denunzia anche del Trattato e farnbbe, quindi, risorgare la questione rnmana, ohe per tanto tempo ha rappresentato l'l1llliCO punto dolente dell'auspicata unificazione dello Stato. Al Trattato ed al Concordato, cio�, ai Patti lateramensi � stata data piena e -completa esecuzione con la I. 27 maggio 1929, n. 810, ment!l'e le l. 27 maggio 1929, nn. 847 e 848 hanno provveduto a dare specifica esecuzione alle clausole relative al matrimonio ed agli uffici ecclesiastici, attribuendo a ciascuna delle Alte Parti il potere, reciproco, di interferi!l'e nell'ordinamento dell'altra. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1100 assicurata, quindi, parit� di dif.esa agli interessati. Si sostiene, pertanto, che la Corte d'Appello, in luogo di prorwedere a dare esecuroriet� al prov:vedimento ecclesiastico, aiv:rebbe dovuto sol1eviare Ia questione della legittimit� costituzionale di tali norme e ne avrebbe dovuto rimettere f esame alla Corte Castituzionale, a' sensi delle disposizioni suindicate. La oensura, cos� proposta, � palesemente infondata. Ai Patti Lateranensi, e �cio� sia al Trattato che al ConcoTdato tra la Santa Sede e lo Stato itailiano, � stata dconosduta efHcaicia pari a Per il momento, comunque, prescindiamo da questa connessione, che, come si voor�, � foriera di pai:ticolari conseguenre, per precisai:e la natura dei Concordati in genere ed il Imo effetto sull'ordinamento statale. Prima della Costituzione repubblicana, com'� noto, molto controversa era la natura giuridica dei Concordati. Le varie teol'lie sull'argomento furono cos� sintetizzate dal Coviello (N. CoVIELLO, Manude di diritto ecclesiastioo, Roma, 1915): a) teoria dei curialisti, per cui il Concordato � una c011cessione di grnzia, che la Chiesa fa allo Stato; b) teoria dei regalisti, per cui, viceve~sa, la graziosa concessione � dello Stato alla Chiesa; c) teoria ecclettioa, secondo la quale vale la prima o la .seconda delle tem-ie dianzi esposte, �secondo fil periodo .stmico; d) �teoria C011JtraiJtuak, intendendosi, naturalmente, H contratto in senso ampio, quale negozio bilaterale. Il Coviello, aderendo a quest'ultima teoria, escludeva che il Concordato fos~e un Trattato, cio�, un Aooordo di diritto ~ntemazionale e lo qualificava contratto di diritto pubblico, interno. Le sue norme avrebbero vmore di legge per entrambe le Parti contraenti. La dottrina prevalente, per�, .specialmente negli ultimi tempi, pur aderendo alla teoria contrattualistica (P. A. D'AvAcK, Il Concordato ecclesiastico, Enciclo pedia del diritto, VIII, 441), esclude che il Concordato sia un negozio di diritto interno. I Concordati, secondo la dottrina pi� recente, si costituiscono e conservano non nell'ambito dell'ordrinamento interno dei due enti, ma in un ordinamento giu ridico esterno e super.iore, che, secondo alcuni, �si identifica con l'ordinamento inter nazionale (teoria contrattual~intemazionalista) e secondo altri, invece, fra C'U'i il RoMANO, costituisce un ordinamento speciale, suo proprio (teoria contrattuale di coordinazione). Secondo il D'AvACK (ivi, 456, n. 13) il Concordato � un AccOTdo internazionale, fonte di difi.tto internazionale volontario, che pu� assumere la figura del Concordato contratto o del Concordato-norma. Il primo, con obbligo di prestazioni reciproche, crea rapporti solo fra i soggetti contraenti; dl secondo, con norme di condotta gene rale, crea direttamente obblighi per i sudditi. L'Italia, secondo il citato Autore, avirebbe seguito la teoria dualistica, contrattuale, trasformando, con la legge di esecuvione, le clausole pattizie in norme di diritto statale interno. Queste norme, inserite nell'ordinamento� statuale, derogherebbero, come norme speciali, al diritto� comune. 3. -Ai fini dell'indagine, che ci siamo proposta, non interessa accertare se sia pi� esatta l'una o l'altra delle due soluzionii dianzi accennate. Alla stregua di �ntrambe, infatti, il Concordato non � atto di diritto interno, n� dello Stato, n� PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE � 1101 quella delle norme costituzionali dall'art. 7 della stessa Costituzione <lella Repubblica, che ha inoltre sancito l'inaipplica1bilit� del procedimento di revisione costituzionale nella materia regolata dai Patti medesimi, e pertanto l'intrinseca immutabilit� delle disposizioni ivi oontenute, salva la facolt� �di modifica concordata tra le Alte Parti �contria.enti. Attraverso la nonna de11'art. 7 della Costituzione, quindi, i Patti Lateranensi sono stati recepiti nelfordinamento costituzionale della -deHa Chiesa, e d� vita ad un ordinamento esterno, superiore agli ordinamenti interni delle Alte Parti contraenti. Nella specie, inoltre, occorre tene�r presente l'inscindibile connessione fra Concordato e Trattato lateranense e la circostanza che quest'ultimo, con il quale � stato .costituito uno Stato sovrano, lo� Stato della Citt� del Vaticano, � certamente un atto <li diritto internazionale. Questa qualificazione, per effetto della connessione ed interdipendenza necessaria fra i� due Atti, si estende, perci�, anche al Concmdato laterllillense che deve ritenersi atto di diritto intermwiooale. I Patti Lateranensi, Trattato e Conomdato, quindi, sono Accordi internazionali -00nclusi fra due ordinamenti giuridici pTimari, che si collegano, dllilldo vita ad un terzo ordinamento fondato sul principio � pacta sunt servanda n (]EMOLO C. A., Lezioni di diritto ecdesiastico, Milano, 1959, 34). Qualunque dubbio in proposito, peraltro, � fugato, a nostro avviso, dall'art. 7 Cost., il quale, espressamente ricorro.scendo l'indipendenrz:a e la sovranit� della Chiesa Cattolica, nel suo ordine, ribadisce che il Cooco.rdato non � atto di diritto fflterno, ma atto di diritto internazionale. Per effetto del Conomdato ognuno dei due ordinamenti, indipendenti e sovrani, <leve, fra l'altro, riconoscere, attribuendo loro effetti giuridici, le situazioni giuri �diche accertate nell'altro. Da quanto sopra esposto, deriva, come ineluttabile conseguenza, l'inammissibilit� della questione di legittimit� costituzionale delle norme del Concordato, in s� considerate, l'al"t. 134 Cost. attribuendo� alla Corte il potere di giudicare le sole -00ntroversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, cio�, delle norme dell'ordinamento :statuale. La questione potrebbe porsi, se mai, solo rispetto alla legge di ratifica o a �quelle di esecutione; che sono norme di diritto dntemo, con la conseguenrz:a, peraltro, <ehe sarebbero integ.ralmente travolti Trattato e Concordato. 4. -Giova, ora, es�aminare lammissibilit� della questione in relazione all'art. 7 �della Costituzione. Questo, com'� noto, al pTimo comma riconosce l'indipendenza e la wwanit�, nel suo ordine, della Chiesa cattolica e al secondo comma dispone �che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, cio�, dal Trattato e dal Concordato stipulati l'll febbraio 1929, inscindibiJmente considerati, precisando che la ratifica degli eventuali Accordi modificativi di essi dovr�, come per ogni altro Trattato intema:zionale, esser fatta con legge ordinaria, non costituzionale. Molto discusso in dottrina � stato ed � leffetto della disposizione co,stitu. zionale sulle norme del Trattato e del Concordato. Secondo l'opinione espressa da alcuni autori (P. A. o'AvAcK, Zoe. cit., 441 e :seg., nonch� I rapporti fra Stato e Chiesa nella Costituzione repubblicana italiana, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1102 Repubblica Italiana, in tutto il lom contenuto, s� che deve e\Sserre ritenuto che le dIBposizioni contenute nei Patti stessi hanno lo stesso vialore e fa stessa efficacia che avrebbero se fossero state incluse nella Carta oostituzionale o fosseiro state approvate da legge costituzionale, ed anzi, potrebbe dirsi, un valore ancom pi� intenso, per la sancita inapplicabilit� del procedimento di revisione' costituzionale. Non � ipotiz~abile, quindi, in relazione alle disposizioni de!i Patti Lateranensi, l'insorgere di una questione di legittimit� costituzionale, Dir. eccl., 1949, n. 3), i Patti lateranensi, per effetto dell'art. 7 Cost., fanno parte delle norme costituzionali e, pertanto, in caso di antinomia fra norma concordataria e norme di legge, statale o regionale, questa sarebbe co'stituzionalmente illegittima. Il citato Autori(, premesso che il primo comma dell'art. 7 consacra l'autonomia della Chiesa, che fo Stato ricooosce come societas juridice perfecrta, e serve di base e giustifica il secondo, afferma che, con quest'ultima disposizione, si volle proprio dare ai Patti lateranensi " una specicde posizione di natura colY'tituzional,e ", si vollero, cio�, co~ituziondizz,are le norme in essi contenute. Allo stato, �oonclude il o'AvACK, qualunque soluzione si adotti, deve riconoscersi che l'art. 7 ha cristallizzat� e immobilizzato staticamente il regolamento della materia ecclesiastica nel nostro ordinamento non solo al� principio concordatario in genere e ai Patti lateranensi in specie, ma addirittura alle singole disposizioni contenute in tali Patti, senza po&sibilit� di modifiche o innovazioni all'infuori di quelle proposte o accettate dalla Santa Sede o che fossero operate mediante il solenne proce�dimento di revisione coistituzionale ooo il consenso tacito o l'acquiescenza della Santa Sede. Le norme concordatarie sarebbero norme costituzionali speciali, atte, perci�, a prevalere sulle altre norme costituzionali. Il DEL GIUDICE i(Quesrtione romana, 294; ManwJle, 93; Norme canoniiche, 'l10fflle concordatarie, norme costituzwncdi, Il Diritto ecc./iesiastico, 1960, 197), che in origine aveva accolto la tesi della oostituzionalizzazione delle no,rme concordatarie, successivamente, abband()IIlandola, ha espresro l'avviso che l'art. 7 Cost. non so~o esclude che modificazioni ai Patti possano essere introdotte mero� la legislazione ordinaria indipendentemente da preventivi acmrdi con i competenti organi delfa Chiesa, ma, altres�, esclude che, in mancanza di tali accordi, modificazioni ai Patti possano essere apportate con il procedimento di revisione, di oui all'art. 138 Co,st. Con questo, secondo dl citato Autore, � possibile solo l'integrale modificazione del!' art. 7 Cost. e l'abrogazione della 1. 27 maggio 1929, n. 810, cio�, l'abrogazione del criterio, fissato nela Costituzione, circa il regolamento dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica (il ohe, fra l'altro, rappresenterebbe un atto xivoluzionario essendo l'alt. 7, come la fcmna repubblicana e la giurisdizione della Corte, uno dei ca:!'dini della vigente co,stituzione), ' Il MoRTATI (Ist. dir. pubbl., 1960, I, 442) ed il TESAURO (Ist. dir. pubbl., 1960, I, 442) ritengono che l'art. 7 abbia costituzionalizzato il principio concordatario, per cui lo Stato ,� obbligato -oostituzfonalmente __.:. a regolare i rapporti con la Chiesa bilateralmente. Costituzionale, secondo i citati autori, non � il contenuto delle norme concordatarie, ma il sistema (contra AMORTH, La Costituzione italiana, 48; PERGOLESI, Dir. Cost., 705; LENER, L'interpretazione dottrinale �ell'airt. 7, 810). L'art. 7 ha, quindi, valore di norma sulla produzione giuridica (contra LENER, loc. cit.). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1103 cos� come non sa!'ebbe concepibile ohe venisse sollevata una questione di costituzionalit� di una delle norme deila Costituzione nei oonfmnti di un"altra, ove se ne ravvisasse un intrinseco contrasto. L'opinione cui fa riferimento 1a ricorrente, secondo la quale quelle norme deri Patti Lateranensi ohe si presentassero in ioontrasto con a.Jtre norme costituzionali debbano considerarsi caducate e non indiscriminatamente recerpite, � del tutto priva di fondamento, in quanto 1a reoe~ zione dei Patti Lateranensi nelle norme -costituzionali, in attuazione � noto', altres�, che durante i lavori dell'Assemblea Costituente furono proposti vari emendamenti per precisare che le norme del Concordato restavano in vigore "in quanto non col1Jtrastanti con quelle della Co'5'tituz~ooe '" ma, nella seduta del 25 marzo 1947, alcuni furono ritirati (on. Della Seta, Crispo), altri respinti (=. G. Pajetta). Come ebbe occasione di confermare lo JEMOLO (Lezioni di dir. eccl., Milano, 1957, 73) la volont� del Costituente fu chiaramente quella di mantenea-e in vita i Patti lateranensi (1). 5. -Si pu� anche ammettere -cQllltrariamente a quanto ha ritenuto l'annotata sentenza -che l'a.t. 7 della Costituzione non abbia "costituzionalizzato " le norme concordatarie, considerando ohe esse, oome nonne di un orrdinamento diverso da quello statuale, non sono idonee a costituke il fondamento di questo, ohe deve essea-e costituito da norme interne, proprie dell'ordinamento dello Stato. Si pu� ritenere, altres�, che non abbia attribuito ad esoo rilevanza costituzionale. Ma l'aat. 7, come si dfoeva, ha certamente riconosciuto l'indipendenza e la s<J1Vranit� della Chiesa Cattolica, nel suo ordine, con la conseguenza ohe, ai sensi � dell'art. 10 Cost., anche per i rapporti fra Stato e Chie�sa si applica il principio generale di diritto internazionale dei " pacta sunt servanda " . In questi sensi pu� dirsi che :il principio concordatario sia stato costituzionalizzato col primo comma dell'art. 7 in relazione all'art. 10 della Costituzione. Conferma di questo assunto, a no,stro avviso, pu� trarsi dall'ultima parte dell'art. 7, il quale anticipa, rispetto ai Concordati, il principio generale posto, per i Tmttati internazionali, dal successivo art. 10. La ratifica del COnmrdato e degli Accordi, che lo modificassero, � fatta dal Parlamento con legge ordinaria, ai sensi dell'art. 80 Cost., senza bisogno di ricorrere al procedimento di revisione costituzionale. Ci� perch�, come s'� detto, le norme Concorrdatarie non sono noocme costi~ . tuzionali, non essendo norme dell' orrdinamento. La questione di legittimit� costituzionale d'altra parte, non pu� porsi neppure per le nmme di diritto interno, con le quali � stata o sar� data esecuzione ai Patti lateranensi. La prima parte dell'art. 7, secondo comma, infatti, disponendo che i rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, preesistenti e ben noti alla Costituente, ne ha implicitamente, ma solennemente ed inequivocabilmente affermata la compatibilit� con la Costituzione. Come la Corte Costituzionale ha affermato in merito all'art. 2 t.u. leggi di p . .s., Tichiamato, pe:raltro, incidentalmente ed ai fini di una attribuzione di competenza (r) In appendice alla presente nota riportiamo i lavori preparatori tratti da � La Costituzione della Repubblica italiana�, a cura di Falzone, Palermo e Cosentino, Roma, 196.r. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1104 del citato art. 7 della Costih1zione, �, oome si � detto, integrale, s� che, se ooche tra le norme dei Patti e le norme della Costituzione si ravvisasse un rea.Je ed insanabile contrasto, le norme oointrastanti reste.. rebbero in ,ooesistenza finch� interrven:i:sse o la modificazione della noTina contenuta nella Garta ,oostituzionale, a mezzo di revisione <X>'5tituzionale, ovverro la modificazione della norma contenuta neii Patti, attraverso uno specifioo aocordo tra le Parti. dall'art. 77 S.S. TAA., norma costituzionale speciale, oosl, ed a pi� forte ragione, deve dksi per i Patti lateranensi, espressamente, solennemente richiamati dal1' art. 7, che li riconosce fonte del regolamento' dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. � stato giustamente rilevato, a proposito dell'art. 5, terzo comma, del Concordato, che taluno ha voluto ravvisare in contrasto oon gli artt. 3, 19, 21, 22, 33 e 51 Oost., come sia assurdo, logicamente prima che giuridicamente, ritenere che i Patti latera!llensi sarebbero stati rinnegati in tante essenziali disposizioni proprio quando un'altra, della stessa Carta, ne riaffermava il vigore (DEL GrnmcE, Zoe. cit., 197). 6. -Concludendo, riteniamo di poter affermare che i Patti latera!llensi pongono in essere un sistema speciale, al riparo dall'influsso di norme eterogenee, ohe la Costituzione ha espressamente riconosciuto non in contrasto oon le altre sue disposizioni anche se idonee a derogarle, come ognri eccezione ai principi. I Patti lateranensi, inoltre, riconoscono e attribuiscono effetti civili a posizioni derivanti dall'ordinamento canonico (artt. 5, 29, ecc.) ed effetti canonici ad atti e provvedimenti statuali. In particolare, occorre considerare l'art. 23, comma 2, del Trattato, che riconosce piena efficacia, agli effetti civili, alle sentenze ed ai '(JJ'oooedi11'110fbti emanati dall'awtom� ecole8iastica <Mca perso.'111e ecclesfust>iche e religiose concernenti materie spirituali e dioiiplinari (DEL GrumcE, loc. cit., 197; D'ALBERGO, Rass. Dir. Pubbl., 1958, I, 562). 7. -Si � detto innanzi che non � ipotizzabile un controllo di costituzionalit� delle disposizioni dei Patti la:reranensi, perch� norme di un ordinamento esterno, che non possono considerarsi leggi dello Stato. Da un punto di vista memmente formale � ipotizzabile, invece, il CO!lltrollo della legge di ratifica e delle dispo.sizioni di legge inrerna, che abbiano dato esecuzione ai predetti Patti lateranensi. Ma anche questo giudizio � inammissibile per un duplice ordine di considerazioni, cui si � gi� aocennato. In primo luogo, questo giudizio di compatibilit� oon la Costituzione � stato gi� fatto CO!ll una espressa norma della Costituzione ste,ssa, la quale, disponendo che i rapporti fra Stato, e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, preclude ogni ulteTiore indagine sulla costituzionalit� delle norme emanate in esecuzione dei Patti. In secondo luogo, p:remesso che la dichiarazione di illegittimit� costituzionale di una norma di attuazione dei Patti lateranensi importerebbe denunzia dei Patti ste,ssi, cio�, del Trattato e del Concoroato, volutamente inscindibili, fra foro e nelle singole loro parti, non � ammissibile il giudizio di costituzionalit� perch� violerebbe gli artt. 7 e 10 Co5t. � evidente, infatti, che la denunzia unilaternle dei Patti latemnensi violerebbe il principio ohe i " pacta sunt servanda ", sancito in via generale dall'art. 10 e ribadito, per qua!llto attiene ai Patti lateranensi, dall'art. 7 e viole PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1105 Poich�, quindi, seoondo l'ordinamento vigente non sussiste la possibilit� che si presenti una questione di legittimit� 'oostituziorn:a.le che concerna le norme dei Patti Lateranensi, rettamente la Corte d'Appello ha dato eseouzione alla norma delfart. 34 de~ Conco't1dato, senza neppure ipotizzare l'insorgere di una questione di legittimit� costituzionale. Il primo motivo di ricorso �, pertanto, infondato e va respinto. {Omissis). rebbe l'art. 7 laddove dispone che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati da quei Patti. Solo ool procedimento di revisione costituzionale delle norme contenute negli .artt. 7 e 10 della Costituzione potrebbe peTVenfrsi alla denunzia unilaterale dei Patti lateranensi. D'altra parte, non � ammissibile un giudizio di costituzionalit� che non possa concludersi in senso negativo. , G. GUGLIELMI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 nO<Vembre 1964, n. 2823 -Pres. Mastropasqua -Est. Haritolomei -P.M. Raja (conf.) -Federici (avv. Giampini) c. Ministero Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato Lancia). Procedimento civile -Litisconsorzio necessario -Controversie relative ad obbiigazioni solidali -Non sussiste. (c.p.c., artt. 102-103; e.e., artt. 1292 e segg.). La Cf.DUSO; concerrrl!ente .il riconoscimooto di �bbligazwni sol~li tra piu soggetti � tipi,oamenrte soiindibiJle, p�tendo il oreditore protendere da ciasouno dei coobbMgat.i l'intero ammontare del credito, epper� non v~ha luogo a lvtwoonsorzio neioessario (1). (1) Cfr. Cass., 17 giugno 1964, n. 1539, Giur. it., Mass., 1964, 503; 26 giugno 1963, n. 1730, Id., Mass., 1963, 599; 30 maggio )963, n. 1459, Ibidem, 499; 11 maggio 1963, n. 1164, Foro it., Mass., 1963, 341; 4 lugljo 1962, n. 1690, Id., Mass., 1962, 509-510; 8 luglio 1961, n. 1638, Id., Mass., 1961, 418, con nota di riferimenti; 4 foglio 1960, n. 1755, Giust. civ., Mass. Ga&S., 1960, 654; 21 novembre 1950, n. 2627, Foro it., Rep., 1950, voce Prooedimento civile, c. 1596, n. 63; -3 luglio 1942, n. 1886, Id., Rep., 1942, voce cit., c. 1130, n. 98. La condanna solidale non costituisce una pronuncia con carattere inscindibile, essendo il creditore libero di rivolgersi all'uno o'VV'ero all'altro debitorn; per conseguenza, se uno dei condebitori solidali non pg:opone � impugnazione autonoma nei termini di rito, il giudice non � tenuto ad ordinare la citazione per integrare il contrad, dittorio, il che esclude l'ammissibilit� dell'impugnazione incidentale tardiva ed. 1106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 11 dicembre 1964, n. 2862 -Pres. Giansiracusa -Es-t. Aliotta -P.M. Siloiochi (conf.) -Iadrsernia (avv. Fabrizio) c. Ministero fubblica Istruzione (avv. Stato Gargiulo). Cassazione -Controricorso -Esposizione sommaria dei fatti - Desumibilit� dagli argomenti addotti a confutazione del ricorso -Sussistenza del requisito. (c.p.c., artt. 366, 370, comma secondo). Infortuni sul lavoro -Assicurazione obbligatoria -Esonero del datore di lavoro dalla responsabilit� civile -Ambito di applicazione. (d.lg. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4; e.e. art. 2087; v. anche, qui sotto, sub nota 2). L'esposizione sommaria dei fatti di oausa, prescritta tra gli altri requisiti essenziali del ricorso pe!l' O(l)SSGJzione dJall'art. 366 c.p.c., ti! qude rirwia g�neri'<ximentie il sucoossivo a'l't. 370 peir iil cont.roricorso, � pre'801'iZrione dia riteneire adempiwta, aZloroh� sia dJato 11invenire neil controricorrso, attrov,erso gli argomeriti addotti a corrufutazione del ricorso, gli e~ementi inidispensaibili per una prrecioo cogniz.iorne dei fatU de,~l.a causa, senza neicessit� dJi attingere ad altre fon.ti (.1). L'esoneiro dJel dmore di Zoooro datlJa responsabilit� civile peir gli infortuni sul "lavoro, per effetto dJd!l'assvcurazionie obbZvgatoria contro i mede&imi, Sii appli!ca amohe neiZl'V(Jotesi di responsabilit� nascente dGJlla violazione dell'obbligo di adJottGJre nei!Jl',e'Serrcizio dJell'impreoo ,ze misure idonee, n@oe'S'Sarrie a twtielar.e l'inrt@grit� fisica d;e1l .lavoratore, pi� particolarmente speicificate neille ieggi in mater.ia �di prevenzione d@gU infortuni sul lavoro, trattandJO'Si di elemento ,di colpa per vvoMziorne di 'legge> ai s@nsi di@ll'art. 43, comma terzo, c.p., rientrorite neUa prevrii'Sione generale ,dJella responSiabiilit� per fatto iU@oito di owi all'ari. 2043 e.e. (2). implica nel contempo che la sentenza, sebbene impugnata da alcuni dei coobbligati, deve considerarsi presidiata da11'efficacia di giudicato rispetto a colmo ohe siano gi� decaduti dal diritto d'impugnazione, cos� Cass., 21 aprile 1961, n. 893, Giust. civ., Mass. Cass., 1961, 380. (1) Non sembra da obliterare, invero, che la funzione del controri.cxlll'SO � di res!istere all'�impuginaziooe avversaria, onde � il suo contenuto deve essere limitato alla esposizione delle ragioni giuridiche atte a dimostrare la non fondatezza delle censure mosse dal ricorrente": Cass., 19 ottohre 1963, n. 27�93, Oiur. it., Ma:ss., 1963, 956-957. � ,(2) L'articolo 2087 e.e., che fa obbligo al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'integrit� fisica del lavoratore, non ha efficacia abrogativa nei confronti dell'art. 4 d.lg. 17 agosto 1935, n. 1765, poich� questo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1107 non incide sulle obbligazioni del datore di lavoro, ma sulla misura e le forme .della sua respoosabiilit�, cos� Cass., 22 ottobre 19'55, n. 3459, Foro it., 1956,, I, 1686. Anche quando il lavoratore � assicurato contro gli infortuni sul lavoro, sussiste sempre l'obbligo del datore di lavorro, a norma dell'art. 2087 e.e., cli .adottarn le cautele necessarie a tutela dell'iintegrit� fisica del primo, di tal ohe la mancata adozione di taJi cautele �pu� essere fonte di responsabilit� per il .datore di lavoro nei limiti e secondo le diverse previsioni di cui all'art. 4 1. sugli infortuni, cos� Oass., 31 luglio 1957, n. 3245, Foro it., Rep., 1957, voce Infortuni sul l(JJl)oro, c. 1285, ri. 319. La disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavom e dell'igiene del lavoro ,si fonda sulla l. 12 febbraio 1955, n. 51, con cui il Governo fu delegato .ad emanare entro il 22 marzo 1956 norme generali e speciali in materia, ad �esclusione -art. 2, lett. a) -per la prevenzione degli infortuni: dei servizfi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato e dal Ministem delle Poste e telecomuni. cazioni, dell'esercizio dei trasporti terrestri pubblici, della navigazione marittima aerea ed interna e delle miniere, cave e torbiere e -art. 2, lett. b) -per l'igiene .del lavoro : dell'esercizio di miniere, cave e torbiere e del lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili. Conseguentemente, con d.lg. 27 aprile 1955, n. 547, furono emanate 1e norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, :applicabili -con le esclusionii di cui all'art. 2, lett. a), della 1. n. 51 del 1955 -, a tutte le attivit� aHe quali siano addetti lavomrtori subordinati o ad .essi equiparati, comprese quelle esercitate dalfo Stato, 'dalle Regioni, daille Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di '.istruzione e di beneficenza; con .d.lg. 7 gennaio 1956, n. 164 furono emanate norme integrative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavom, per lo� specifico settore di attivit� � da chiunque esevcitate" relative all'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fiss,e, permanenti o temporanee, in muratura, cemento .armato, metallo, legno o altri materiali, comprese le linee e gli impianti -elettrici, le opere stradali, ferrovi,arie, idrauliche, marittime, idmelettriche; di bonifica, sistemazione forestale e di sterro, con esclusione dell'eseroizio deill.e mm1ere, cave e torbiere e dei ,servizi ed tlmpianti gestiti dalle FeNovie dello Stato e dal Ministem delle Poste e telecomunicazioni (oltre che dei lavnri in sotterraneo e nei cassoni a:d ar.ia compressa per la parte espressamente disciplinata dalle apposite nonne speciali); con d.lg. 19 marzo 19'56, n. 302 furono -emanate norme integrative, in materia di prevenziooe degli infortuni sul lavoxo, icon lo stesso ambito di applicazione 'e di esclusione proprio del d.lg. n. 547 del rn55, per .il settore delle attivit� di fabbricazione, manipolaziooe, rrecupero, con- servazione, distribuzione, trasporto o utilizzazione di esplosivi, nonch� di collaudo di impianti di macchinari e loro parti, che presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o vapori tossici ed emanazioni radioattive, ovvero �di mole abrasive; con d.lg. 19 marzo 1956, n. 303, furono, infine, emanate le nol'ffie generali per l'igiene del lavoro, applicabili, ad esclusione (cfr. art. 2, lett. b, J. n. 51 dei! 1955) dei lavori a bordo delle navi mercantili ed a bordo �degli aeromobili, nonch� dell'esercizio delle miniere, cave e torbiere, a tutte Je attivit� �alle quali sono addetti lavoratod sub011dinati o ad essi equip�amti, �Jomprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, daJle Province, dai Comuni, �da altri enti puhblioi e degli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate e, nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e .di quelle esercitate da privati concesisiooari, con gJ:i adattamenti dettati daJJle :particolari esigenze dell'esercizio fen-oviario. Sulla legge delega 12 febbraio 1955, n. 51; sul d.lg. 27 aprile 1955, n. 547 v. Rassegna del Lavoro, 1955, 489 e segg. e 565 e segg. ed ivi -475 e segg, v. anche PURPURA, La pl'evenzione degU infortuni sul lavoro. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1108 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2886 -Pres . . Pece -Est. Giannattasio �-P.M. Gedda (�Onf.) -Marconi (aw.ti Marcone, Fomario) o. Prefettura di Roma (a'VV. Stato Gargiulo) e Comune di Roma {avv. Precone). Impugnazione -Impugnazione straordinaria -Ricorso per revocazione proposto in via incidentale autonoma -Necessit� del previo deposito per multa. (c.p.c., artt. 364, 371, 398). Impugnazione -Ricorso incidentale per cassazione -Quando � necessario -Quando non � necessario. (c.p.c., art. 371, 384, comma secondo). Cassazione -Potest� della Corte di Cassazione di esaminare anche d'ufficio non solo l'ammissibilit� del ricorso ma anche quella dell'impugnazione di cui ha preso cognizione il giudice della sentenza impugnata per cassazione. {c.p.c., artt. 365, 366, 382, comma teTzo). La prescrizione' deil premo dJepo~to per multa deve intoodersi ope' IV.ltrl.te tooto per l~~iadJi roooca:~vone proposta in via priooipale, quanto per qwe:Zla proposta in via incidentale, con la conseguenza che qwest'ultima � da d~chia;ra;rsi improcedibile quaxndo non sia stata proceduta da tale deposito, n� po8'8oino i 1'ic<Jrrrrentri iinooerntali autonomi oooo/;ersi dJel deposito eseguito dai riJc1JtrVenti prindpali, poich� un solo derposito � suff~cioote quando si ha plumlit� dv pani con un ttm~co riJcoirso, non quando i ricorsi siano distinti �(1). Il ricorrso iinioidientde per cassam,o'11!e va proposto aZloirqwoodo si chieda l'annullamento, sia pure parziale, della sentenza imrpwgnata, mentre la parte vitboriosd non � tenuta a propo<n11e ricolfso i'Tlddentale, .:; j qualora si limiti a chiieii!Jere la sostituzione .iJ.eilZa motivazione, solleici-~ tando feseircizio �de�l poteire di oorrrezione spettOOJte <i/,.la Colf'te di Cassazione (2). La Corrte dJi Cassazione deve eisamim;a;re ooche aufficio .non solo iammissibilit� de1l nicorrso ma anohe dJe1lrimpugnazione dti cui ha p'l'e'SO (1) Per la sufficienZ�a di un soJo deposito, quando pi� parti ricm:rono oon lo stesso at.to contro una o pi� parti, anche per motivi diversi, v. art. 364, comma 2, c.p.c. Perch� basti un solo deposito non oocorre identit� di motivi; basita l'unicit� dell'atto. Per l'ipOltesi che oon uno stei>so atto siano impugnate pi� sentenze v. in senso favorevole alla tesi che richiede tanti depositi quante son� le �sentenze ANDRIOLI, Commento al codice di procedtlA'a civile, vol. Il, Napoli, 1956, 529-530. (2) Il ricorso incidenta~e, proposto dalfa parte vmoriosa, per ottenere, non gi� l'annuillamento, neppure parziale, de1la sentenza impugn~ta, ma soltanto il mutamento della motivazione, sarebbe inammissibile: Cass., 12 settembre 1963, PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVll..E 1109 cognizrone il giudice della: sentenza mnpugnata per G(lSsazkJne~ giooch� i ammissibilit� dJi quel gravame co'S!Utuisice ~l n@oe88ario P'1'eSUrp710~0 de1li ammissibilit� del rucoessivo rico'l'so per casruzione e, trattatndosi di qwe8tione reitatVva, alta: regolare costituzkJne dd rapporto, la Cone di Cassaz.ione pu�, al riguardo~ compite.re anche indxi;gini di fatto suHa base degli <etti acqui&ti al pfl'ooesso (3). n. 2481, Foro it,. Mass., 1963, 7�06; v. anche Cass., 6 giugno 1962, n. 1369, Giust. civ., 1963, I, 117; 11 agosto 1961, n. 1967, FMo vt., Rep., 1961, voce CtJ.S'sazione civile, c. 332, n. 204. (3) Cfr. Oass., 13 luglio 1961, n. 1681, Giust. civ., 1961, I, 2049; 12 novembre 1960, n. 3028 id., Rep., 1960, voce C=wne oiville, 3; 15 febbraio 1947, n. 208, Giur. it., Mass., 1947, 57. La proposizione ohe J'ammriSiS'ibiJ.it� dell'appello costituisce iJ necessario pvesupposto pel' l'ammissibilit� del successivo riooi;so per cassazione, che si rinviene peT Ja prima volta nella motivaziooe (inedita) della citata sentenza 15 febbraio 1947, :n. 208 del1a Suprema Corte regolatrice, � stata giustamente criticata in sede dottrinale, sottolineandosi l'rassurcHt� dei risultati a cuti J'inregnamento OOl!lduoe: �perch�, neJ momento in cui viene riconosciuta la nullit� del processo e della 1sentenza di appello, si dichiara l'inammissibilit� deJ rioor@, cio� si emette una pronunzia, per effetto delta quale... quella ~ tenza di appello acquista efficacia di cosa giudicata I �, cos�, efficacemente, B1ANcm o'EsPINOSA, A proposito di una 111;(Msima, ecc., Giust. civ., 1963, I, 2183. Esattamente, invece, Cass., 6 febbraio 1963, n. 186, GitM', iit., Mass., 1963, 60, insegna che "fa Corte di Oa:ssaziooe, quando riconosce che l'appello doveva esseTe dichiarato inammi1ssibile, pronuncia 1a cassazione sen7la rinvio della sentenze denunciata, in quanto ricorre un'~potesi in cuii. iJ processo non poteva essei-e proseguito�; negli stessi :sensi: Cass., 9 novembre 1955, n. 3691, Foro it., Rep., 1955, voce Cass. GW., c. 315, n. 247; 21 giugno 1948, n. 1542, id., Rep., 1943, vooe cit., c. 224, n. 29. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 dicembre 1964, n. 2964 -P~. Fibbi -Est. Peirrorne-Caipa:no -P.M. Silooohi (conf.) -D'Avanzo (al\l'V. Spizuoco) c. Amministrazione Difosa-Eserdto (avv. Stato GTaziano). Cassazione -Memorie illustrative -Non possono contenere nuovi motivi o illustrare nuove questioni. (c.p.c., art. 378). Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Notificazione della citazione ad Amministrazione statale non eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato -Nullit� assoluta -Rilevabilit� d'ufficio. (c.p.c., avt. 144; 1t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11; t 25 maggio 1958, n. 260, art. 1). Le memorie che rle parti sono GbiiUtxNe a depositaT;e nd giiludiw d!inanzi alla Corte ,di, Cassiazwne sono ,destinate un~oamente ad ~llu.sitraire i motivi di rico'1'so gi� ritualmente propo~i, ma non possono contenere RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1110 nuov� dog/ioo.ze o censure, che la Suiprrema Corte non pu� prendere in esmne (I). La nulUt�, per la rnaJncata notifica deUa citazione in giwdizio di wn:Amministrazione start(J)Ze prresso rla cormpebente Avvocatura dello Stato, comminata ikJ;lfwlrtimo comma delioo. Il t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, � assolwta, rilevabile <luffiicio in og:nd stato del prooedximento e non sanabile nepipiure con :fa costituz.ione i1n giwdizio i!JeliAmministrazrione interessata (2). {l) Cfr. Cass., 17 luglio 1963, n. 1956, Giur. rit., Ma�ss., 1963, 669; 27 febb'l'aio 1963, n. 482, Ibidem, 157; 19 ~uglio 1962, n. 1942, Foro it., Mass., 1962~ 582; 10 novembre 1961, n. 2618, id., Rep., 1961, voce Ca:Ysazione oiv~le, c. 333, n. 215. (2) In senso 'conforme, Cass., 29 agosto 1963, n. 2377, Giur. it., Mass., 1963, 808, la quale precisa che "la norma speciale, richiamata dall'articolo 144 codice di procedura civile, prevale sull'arl:icolo 156 codice di procedura civile, essendo, per la norma stessa, l'A'VVooatura dello Stato costituita domiciHataria obblig,atoria, attraverso� i suoi diviei::si uffici territorialmente competenti, delle Amministrazioni dello Stato, per cui l'irregolare notifica viene a viiolare il principio d'ordine pubbHco relativo alla distribuzione della competenza tra i vaxi uffici della Avvocatura dehlo Stato,, ed aggiunge che "t:ale principio trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore della 1. 25 ma'l'zo 1'958, n. 260, che, se ha provveduto ad eliminare Ja cause di nullit� degli atti .giudiziali dipendenti da errore di identificazione dell' mgano investito della rappresentanza della pubblica ammirnistrazione, non ha innovato in ordine agli eTrnr:i ~ull'identificarione dell'ufficio competente dell'Avvocatura dello Stato�; sulla nullit� 'assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio del ricorso peT cassazione, notificato ad un' Amministrazione statale presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrett'llale del luogo ove ha sede il giudice dal qUJale � stata 'emessa la senten2la impugnata, invece che pres�so l'Avvocatura Generale dello Stato, v. Cass., 16 luglio 1963, n. 1948, Foro it., Mass., 1963, 565; 6 febbraio 1963, n. 19'3, Ibidem, 56; 21 dicembre 1962, n. 3419, Riv. leg. "fiso., 1963, 703. SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA I CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 giugno 1964, n. 787 -Pres. Polistina -Est. Battara -Iandorio (aw. laccarino) c. Presidente Consiglio Ministri, Prefetto di Avellino {arvv. Stato Carbone), Consorzio nucleo industriale di Avellino (a:vv. Guarino). Controinteressato � Costituzione di Consorzio industriale -Impugnativa dello Statuto � Enti che hanno promosso la costituzione del Consorzio -Non sono controinteressati. Espropriazione per pubblica utilit� -Industrializzazione del Mezzogiorno -Consorzi per lo sviluppo industriale -Approvazione degli statuti e dei piani di zona -Rapporti -Dichiarazione di p.u. �ex lege� � Intervento sul territorio mediante espropriazioni anteriormente all'approvazione dei piani � Legittimit�. Gli Enti ohe abbiamo parrteoipato alla costituzione di un Consorzio per lo svilwppo .in~Ze del M ezzogiomo non sono controinteressati nel caso di ll'icorso che impugni lo Statuto del Coiworzio stesso. Po~ch� fart. 8 l. 18 maggio 1959, n. 555, ha statuito una netta separazione trra rapprovazione �eigli Statuti dei Consorzi e rwppmvazione dei -pVani di zorl!a, e dato che la diohiavazione di p.u. per le esprt1opriazioni neicessa1'ie per Za formazione delle zone industriali possono dwoendere dtirettarmeinte dJalfart. 4 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, si rende possibile che il Conso>rzio, prima delfarpprooozione del piano di zona, co;mpVa interoenti sul territorio� medwamte il pmmuovimento di una prroceidura esprovpriativa, mlendosi del terzo comma i!Je>liart. 21, l. 634 (1). (1-2) In tema di redazione dei piani regolatori di zona da parte dei Consorzi per lo sviluppo industriale. Con le due suooessive pronuncie sopra riportate (IV Sezione, n. 787 del 17 aprile 1964, n. 1005 del 2 giugno 1964) il Consigilio di Stato ha risolto in maniera completamente diveTsa, il problema 1:eiativo aHa possibilit� per i Consorzi 10 1112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II OONSIGLIO DI STA110, Sez. IV, 10 ottobre 1964, n. 1005 -P1'es. PoHstina -Est. Landi -Sbmocia (aw. Piccardi) c. Prefetto di Chieti (aw. Stato Dallari) e Co'll!srn:zio Industriale della Valle del Pescara I -~ " (aw. De Simone). Espropriazione per pubblica utilit� -Industrializzazione del Mezzogiorno -Consorzi per lo sviluppo industriale -Interventi sul territorio -Dichiarazione di p.u. � ex lege � -Piani regolatori territoriali -Funzione -Espropriazione anteriore ai piani -Limiti. La diohi1arazione di p.u. a f;ooore .dJei ConS"oirzi per wsviluprpo industriale dJeil Mezzogiorno deriva .irnme1dinmamente ,daJ/,�J; fogge e non dxil pi;ano regolatore territo1'1iaJle tpl'evisto .dJal"f:airt. 8 l. 18 lwglio 1955," n. 555, pwr tutrbavia w sbesso piano regolatore deve es8ere �OOrnsiicl1erato lo strumento pi� idoneo peir aooeirfxlire in con1oreto la ri1S1pondenza �egli inteirv� en.ti ml territorio con i fini ohe �la legge attri!hwiS'oe ai consorzi e pertanto costituwoe l antece1deinte logico neices8a'l'io per qualsiasi attivit� <Je1l Consorzio� stesso, salvo che per le iniziative urgenti e indifferribili che ri!ohveidano wna immeidima soluzione, che pur semp'l'e sinqua1drino nel progetto di massima de1l piano 11egolatove (2). pea-Jo sviluppo industriale di prnmuovern ed ottenere le espropriazioni nelle aree di lorn pertinenzia prima dell'approvazione o quanto meno della redazione dei piani regofatori della zona. In effutti a ben guardare l'impostazrlione data dall'mt. 21 I. 29' luglio 1957, n. 634, ai Consorzi di sviluppo industriale, anche se con strutture di massima, potrebbe rivelare Ia oonsaipevolezza de~ legislat�re sulla necessit� di inquadr�are ogni !indziativa o intervento sul territocio nell'�ambito di una ~anificazione term.tori:ale. E il contenuto del l()o comma col prevedere l'approvazione dei oonsrn:zi unitamente a queHa dei P.R. di zona rilevava .il preciso intendimento di ev:itarn che i: nuovi enhl territoriali fossero venuti ad operare se:nzia IJTima aver programmato, rumeno in via di massima, i vari interventi. L'art. 8 della Jegge 17 luglio 1959, n. 555, modificando i commi decimo e undicesimo del suddetto art. 21, I. 634, ha dovuto introdurre una differenzazione crOillol'Ogioa nella �approvazione del COlllSOrzio e rispettivamente del Piano Regoiatore di zona per l'impossibilit� pratica di una simile '.impostazione e soprattutl:Jo per rispettare fa esigenza di ottenere una pianificazione teTritodale nOill imporsta da un organo rsupe:lliore, bens� rstruttumta in modo da essere non solo attuata ma anche� redatlia dalJ'En.te locale di nuova creazione. Infatti mentre nella precedente legge 634 i Consorzi, in materia di pianifioazi< me urbanistica, avevano un poteTe esclusivamente esecutivo, dovendo semplice~ mente attuare un Piano Regoiatore dd zona gi� IJTedisposto dal Ministero, con le viarianrti deH' art. 8, 1. 634, �ampliati 1.i foro poteri, sono tenuti alla formazione dei piani regolatori di :rona nella giusta co:ns:iderazforne che nQIIl � OOrrre!JtO attcibuire il potere PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1113 di fonnare un piano territodale a un organo e contempoa:-aneamente lasciaxe ad un diiveTso soggetto il compito di intervenire suJ. territo'l')o mediante autonome determirnazioni. Infatti Ja nuoV'a scienza U'rban1stioa ha ben chiarito la natura della pianilloazione territoriale che non ha un valore esclusivamente o prevalenteme:nrte ediJizio, inte1-essando i!r1vece componenti qua!Litativamente affatto diverse e che non si esauriscono nelle previsioni delle strutture civili per gli aggregati urbani. Lo schema di pianificazione urbanistica, che si articofa sui due fondamentali fattod dell'intervento privato e pubblico, deve necessariamente comprendere lo studio delle componenti di tutte le manifestazioni essenziali per una o.rganizzata condizione di esistenza e di sviluppo, con l'esclusione di ogni previsione settodale che limiti la programmazione alla applicazione suJ territodo di una sola componente della materia urban:i,stica. L'art. 8, I. 555, apportando le suddette modifiche alia t 364, ha voluto dare pieno riconoscimento a tale principio disconoscendo fa possibilit� di dive11sificare una pianificazione territoriale, prima predisposta dal Ministero, dagli intet"venti in maforia industriale che dovevano eSS'ere studiati e attuati serparat�amente dai Consorzi. Ci� che l'art. 8, I. 555, ha voluto eliminare � un si!rnue potenziale ooo.trasto tra due generi d'&ntervienrto ad opera di. soggetti dive11si, unificando negli stessi Consorzi il potere di emanare il P.R. e di predisporre le iniziative utili allo sviluppo industriale deHa zona. E cos� facendo non ha mostrato di voler negare iil principio posto dal modificato decimo comma dell'art. 21, l. 634, relativo alla necessit� che il Consorzio cominci ad operare solo dopo la redazione del P.R. di zona; e l'ave�r previsto nelJ'art. 2.1, L 555, che i piani di zona siano redatti non P'i� preventiV'amente dal MinisrteTo competente bens� dai Consorzi stes1s:i non pu� senz'altro rappresentare = mutamento d.i viJs.aJe sulla possibilit� che tali enti sVIQigano la loro attivit� anche senza i piani d:i zona, ma costituisce una modifica resasi necessaria per ~ar 1si che Je deternninazioni di intervento a carattere industriale non provengano da soggetti diversi da quelli che hanno predisposto Je linee essenziali di pdanifioazione urbanistica (e che pertanto questa a sua volta non V'el!1ga studiata senza tener presenti le locali es.igenze industriali), nel rispetto dei suddetti principi di scienza urbanistica e deille istanze di decentramento amministrativo neNe varie forme di pianificazione locale, a tutela di una maggiore demoC!l'atica identit� tra ente deJibeirante ed ente pi� diretllamente ooggetto aJJe del:ibooazioni assunte. :E il piano costituisce infatti non solo la finalit� prima della costituzione del Consorzio, come giustamente motiva la sentenza n. 1005/63, ma anche l'indispensabile antecedente logico di qualsiasi altra attivit� d'.mter'l'ento su:J territorio senza il quale i OonsoTzi " sarebbero costrett:i a seguire, senza avie'.l'le preventivamente disciPlinate, le dniziative dei singoli imprenditori " . :Il: ben vero che la dich:iarazione di pubblica utilit� discende dal1a legge e non dal piano, ma quest'ultimo se non costituisce fa fonte del potere es.proipriativo � peT� J'unioo mezzo pex l'individuazione deHe iniziative rispondenti aille finalit� che la legge pre'l'ede specificatamente e geneTicamente, rispettiV'amente nel primo e nel secondo comma dell'art. 21, I. 634. Rimane da esruninare, alJora, fino a che punto la mancanza del piano limiti l'attivit� d'intervento dei Consorzi. L'art. 8, I. 555, al terzo comma cerca di determinare la natura dei Piani di zona facendo riferimento, per quanto possibile, ai phmi territoriali di coordinamento prnv.isti al oocondo comma dell'art. 5, l. 17 agosto 1942, n. 1150. Dispone detto articolo che i piani territoriali debbono stabilire le direttive da seguire neJ territmio considerato in rapporto, principalmente : a) alle zone da risenrare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vmcoli o limitazioni di legge; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1114 b) alle localit� da scegliere come sedi dei !lluovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura e importanza;. e) ,aiJ.la rete delle principaili linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in PTOgramma. Evidentemente il fogis1atO!re ha voluto che a!llche ~ piani di zooa dei Consorzi s:iano strutturati ool.1a base delle indicazioni previste dall'art. 5, lu., specialmente per le direttive di ,oui alla lettera a) fra Je quali debbono senz'altro comprendersi le c.d. zone indUJStriali che i Consorzi dovranno eJa:borare e attuare. Conseguenziahnente il Consorzio non dovrebbe poter effettuare uno di quegli interventi sul territorio destinato alla formazione de1le zone rodiicate dall'art. 5, Lu. prima di aver redatto iJ piano di zona che ha proprio lo scopo di prevedere ed rodividuare le aree dove quegli int&Venti potranno avvenire. I CO!nsorzi invece potr=o compiere, prima della redazione deJ piano, tutte quelle attivit� genericamente indicate dal seoondo comma dell'art. 21, L 634, che non comportino l'astratta possibilit� di interferire con le zone, le localit� e le reti di cO!ffiunicazioni previste dall'iart. 5� l.ru. e richiamate dal 1secondo comma art. 8, l. 555. E data fa ;;tretta connessione esistente tra i futto!d della pianificazione territoriale, nel senso che dete3:'Illiinatone uno, gli altri ne saranno conseguenzialmente e irrIDiediabilmente condizionati, boo poche poss:ibmt� di azione rimarranno in effetti ai Consorzi che pretendano di svolgere certi interventi senzia pregiudicare o condiziooru:e le altre future previsioni. E la circofare 9 marzo 1961, pmt. n. 2356, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno � Criteri e direttiye per fa redazinoe dai piani regolaito.ri territoriali ,, conferma tale :interpretaziooe pooendo implicitamente, ed esplicitamente al punto I, i piallli regolatori di zona come presupposto di. qualsiasi intervento dei ConSOtrzi per fo sviluppo e la gestione delle opeTe di att.rezzature nelle aree di svilwppo industriaJe. Ed 01nche con la decisiollle sempre del Comitato dei Ministri per il Mezzogiomo presa neHa riunione del lo agosto 1962, � sta~ adombmta la disitin:ziione sopra accennata tra opere urgenti che pos1sano compieTsi prima dell'approrvazione deJ piano ed opere ohe debbano nece;;sariamen!Je es,sere effettuate sulla base di una precisa pianificaziOIJle, come per li prngrammi dei rustici industriali che possono essere predisposti � solo dopo la redazione deJ piano regolatore ,, . E nella prassi risulterebbe che genem1mente {v. F. SPANTIGATI, I piani wrbani8tioi delle aroo di sviluppo indu5'triale, Riv. giur. ed. 1963, II, 145) i f�nanziaIDe! llibi della Cassa per le opere e le espropria:zlloni relative agli interventi nelle airee dei Con,smzi, vengano submdi!llatr 1aliLa approvazione, da parte della CommissiO!ne presso iJ Comitato dei Miiruistri per il Mezzogiorno, di un � progetto preliminare di piano regolatore " gi� redatto dail. Consorzio. D'altra parte non va dimenticato che la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha sempre �ritenuto (1) che .il Prefetto prima dd prncedere alla espropda :Mooe in base dJ. n. 1598 del 1947 (che � poi &tato richiamato dalla legge 29 fo glio 1957, n. 634) ha l'obbligo di esperire tutte qiuehle indagini pre~m~nari neces sarie per verif�mre la rispoodenza degli opifici progettati ad fini della legge stessa. Om !il d.J. n. 1598 del 1947 e la legge 634 del 1957 a!llche se vengono ad usare una medesima procedrnra esproPTiativa operano su specie completamente diverse; infr1Ui il primo niguarda pireva1entemente Ja costruzione, ricostruzione, riattivazione, trasformazione ed ampliamento di stabilim�nti industriali da parte di singoli privati, dichiarando, alfort. 2, di pubblica uti!lit� tutte le opere oocoT,ren.ti per quelle reailizzazioni, fa seconda invece supera questa impostaziO!ne passando (1) Cons. di Stato, Sez. IV, 29 aprile 1964, n. 354, Riv. Giur., 1~4, I, 915. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1!15 da1la iniziativa del singolo ai programmi d'industralizzazione di un ente aprmsitamente areato. Tale ,ampio mutamento dell'angolo di wsuaJe daJ particolare al ge!I1erale sta a significare che Ja nuov>a legge ha ormai sup&ato il principio dell'incentivazione deiLlo S'viluppo industriale mediante l'esclusiva iniziativa dei prrtivati che si presenta necessariamente disorganica, mostrando invece di voler passare ad uno studio che tenga nel debito conto, pruma che ropera in se S'tessa, nnse;rimento di quest'u~trnma in un contesto indu51triale ed urbano pi� amp:b e quindi pi� coofacente alle nuove esigenze di sviluppo su laTga scala del nostro paese. Pertanto se lo scopo della legge n. 634 trascende, senza escludeTlo, ii!! fine del d.l. n. 1598 si renderebbe conseguenzialmente necessario pel." il Prefetto prima di prorvvedere sulla richiesta di espropriazjone compia due Ol."dini di valutaziooe, sulla rispondenza dell' opeira da realizzare e alle categorie previste dal suddetto d.l. n. 1958 e ai programmi di sviluppo indu&trioale che la legge 634 ha intese> in un sen,so o neU'altro. E tale considerazione trova conferma anche nell'ultima circolare n. 470. Ma evidentement~ quesrt'uiltima valutazione noo potr� esser fatta senza che prima il Consorzio abbia almeno deliberaJ!:o il P.R. della zona e pertanto, in mancan: m di queillo, lo stesso decreto di espropriazione difetter� dell'istruttoria preliminam Ja cui mancanza costituisce senz'altro un V!izio di legittimit�. In conclusione sarebbe staJ!:o p�i� oppmtu1m se le annotate decisioni avesiooro opemto una distinzione tra 1e opere destinate ailro fmmazione delle zone ind:Loate dall'art. 5 l.u. (richiamato deN'art. 8, I. 555) e tutti gli altri interventi genericamente indicati dal secondo comma dell'art. 21, t 634 che non !iilll:erferiscano con le previsioni e l'utiliz2lazione dei comprensod, le focailit� e le l."eti di comundoazione prevista dallo stesso art. 5 Lu., 'per disporre la necessit� di una preventi'Va elaborazione del P.R. solo nel prtlmo caso, e senza assumere un atteggiamento categorico in un senso o nell'altro. E tale considerazione trova conferma anche nell'uiltiJma circolare n. 470 del 1964 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno che nel disporre a favore dei Consorzi un " Fondo antioipazioi;te spese funzionamento dei Consorzi Industriali � ha ricordato come relativamente alle opere di attrezzatura della zona (infrastrutture), sia necessario che le richieste di opere urgenti siano precedute dalla presentazione del progetto preHminare di massima del piano� regolatore e del prescritto parere della Commissione Interministeriale per i piani rego~ latori ai quali la stessa circolare attribuisce la qualifica di " indispenoobile base operativa dell'attivit� dei consorzi ". PUBLIO FIORI CONSIGLIO DI STATU, Sez. IV, 3 ottobre 1964, n. 1004 -Pres. PoJistena -Est. Laudi -Comune Chianciano {avv. Pulvirenti), Associazione pubblica assistenza Croce Verde (avv.ti Baldi e Orienti), Cignozzi {a'Vv. Dedin), e. Ministem Sanit� (avv. Stato Faranda). � Acque minerali e stabilimenti termali -Autorizzazione per la vendita delle acque -Competenza Ministero della �Sanit� Autori. zzazione per l'esercizio degli stabilimenti termali Competenza del Medico. provinciale. 1116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Acque minerali � Provvedimento ministeriale di annullamento per incompetenza del decreto con cui il Medico provinciale ampliava la zona di protezione di una sorgente minerale � Decreto ministeriale che dispone detto ampliamento � Con� traddittoriet� di provvedimenti � Insussistenza. Espropriazione per pubblica utilit� � Acque minerali � Autorizzazioni alla vendita � Protezione igienica � Espropriazione da parte del concessionario dell'area destinata a zona di protezione � Necessit� � Esclusione. Acque minerali � Decreto del Ministero della Sanit� di ampliamento della zona di protezione di una sorgente minerale � Attivit� di vigilanza sanitaria � Competenza � Sussistenza � Estensione al settore minerario dei poteri di vigilanza dell'autorit� sanitaria . Inammissibilit� � Potere ministeriale di imposizione di un vincolo di inedificabilit� nelle zone di protezione � Esclusione. (r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, art. 4; I. 13 maxzo 1258, n. 296, artit. 3 e segg). Meint!J'e iz r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, attribuiva al Ministro dJell'lntemo "fJa competenza per au�O'l'izziame la vendita dJeille acque mine' l'<i/Ji e ,al Prefetto quei~"fa per auto'11izza11e iiaperturra e re.S<ercizio degli 9taibrWimenti termali, per ,ef}etrto dJe'Ma ,legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Min<is:bero dJe:ZZd Sani"t�, le dJertte attribuzioni de1bborno intendJersi 'f'ilspettivamente trasfe'l'itie al Ministro ,del/,Za Sanit� e al Medico pro'DinofJale (1}. Non v� contraddizione tra farnnu~bnento d�!J:atto itelJ:.ootorit� ri;n;ferio'f'e peir vizio az1ncompetenza e f>adozione deiUo srtesso provveidi. mento da parie dJe:Ziautorrit� swperi:ore competente (2). Il .conoessionario legittimato a~lo sme111cio �delle acque non dev,e oooe�ss(JJJ'iamente procummrsi la p'1'opll'iiet� d1e~i,are1a dest.inata a zona di protezione n� deve ortte:ne'l'e rimposiziorne OO(J)f;ti�'va di servit� rmle rolla zona Stessa al fine �e~la protezione igf;enica dell)e acqwe minerali, anche se (J)lcune norme del r.,dJ. 28 set,tembre 1919, n. 1924, consentono iespropriazione p1er p.u. (3). U Mimistro della Sarnit� � compie.tente a esercitare poteri di vigilanza swlle zone di p11'otezione deUe sorgenti minerali in base alitllrt. 199 t.u. 27 luglio 1934, n. 12165, ma non piu� estend;ere al settore minemrio {1-4) Non risultano precedenti specifici. In dottrina cfr., BuscA M., Le acqwe n@lla legislazione italiana; RABAGLIET'Il G., Il Ministero della Sanit� e i suoi organi perifericri. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1117 tai/;e sua ingerenza, n� pu� imporr'/'e un vriincolo assoluto di inedificahtilit� in detbe zone di protezf:onie, in qwanto tiali poteri, non conferiti ,daJla legge, non .trovano alcun fondamento nel r.d. 28 settembre 1919, .n. 1924, che � regolamento d'.elS'e:cuzio'11!e, n� possorno basar~ su/Iall't. 34 dJelle ~ttruzioni approoote1 col d.m. 20 gernniaio 1927 che sooo norme interne (4). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 1013 -Pres. Polistina -EIYt. Tozzi -Mezzett:i (avv. Dallari G. M.} c. Prefetto di Bologna, Ministero LL.PP. (avv. Stato Dallari) e ENEL (avv. Conte). Espropriazione per p.u.. Servit� di elettrodotto � Richiesta del decreto di asservimento e della dichiarazione di p.u. � Dichiarazione di p.u. � Scadenza del termine prescritto per le espro� priazioni e i lavori � Nuova dichiarazione di p.u.� Nuova richiesta del decreto di asservimento � Necessit� � Esclusione. Espropriazione per p.u. � Servit� di elettrodotto � Richiesta di dichiarazione di p.u. e di decreto di asservimento da parte di societ� gerente elettrodotti � Atto di ordinaria ammini� strazione. Elettrodotti -Servit� di elettrodotto con vincolo di inamovibilit� � Dichiarazione di p.u. con valutazione dell'interesse pubblico all'inamovibilit� � Caducazione della dichiarazione di p.u. � Nuova dichiarazione � Riesame dell'interesse pubblico all'inamovibilit� � Necessit� -Esclusione � Nuovo decreto riferentesi alla prima domanda contenente la richiesta del vincolo di inamovibilit� � Motivazione � per relationem � � Ammissibilit�. Elettrodotto � Attraversamento di linee ferroviarie � Concerto tra i Ministri dei Trasporti e dei LL.PP. -Non necessario . Nulla osta delle FF.SS.� Sufficienza. Elettrodotto � Tracciato eccessivamente gravoso per il privato Mancata segnalazione da parte del privato dell'eccessiva onerosit� del progetto e della possibilit� di un diverso tracciato egualmente rispondente allo scopo � Difetto d'istruttoria � Insussistenza. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 120). Una volta fatta la riichiesba per otte.rvere Za dichiarazione di p.u. ,e il deicreto per Za costituzione di una servit� di elettrodotto, diveinuta 1118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ineffioooe la di!ohiarazione di p.u. per sotulienza dei terrnini per le� esprropriazkm.i e i lavori, si deve ritene!J'e implicita neUa nuova richiesta di dichiarozrone di p.u. la rich~esta del iJJelCl'eto di asserv4mento (1). La richwsba deUa .(tichromazwne di p.u. e del dJeoreto di asservimento da pa�l'te di sodet� g1erente elettrodotti � atto di ordinaria amm111'uistr(]JZ.ione (2). Dopo la intervenuta ineffiicacia della diJOhiarazione d:i p.u. per la costituzione di una servit� di e~ettrodotto contenente anche la valutazionei del!rintere'Sse pubblico (/)llinamovwi:tit� dJella semit� sbe~sa, ne~la nuova t:Miohiarozione di p.u., che sri riferisca alla pri.rma richiesta, non � neioessario un nuovo riVesame deill'irnteres&e pubblioo aill:inaxmovibilit�, essendo ammis.s:ibile la mortiviaa-;iooo per relationem (S). L'art. 120 t.u. 11 �icembre 1008, n. 1775, rich~ede, ne1l <XkWJ di condutture eZettriche che sorpiasSibno Nnee ferrrovriarie statali, la semp"! Jioe pronuncia dJellle ootori't� intievessate e pertwnto � sufficiente il nulla osta d@~le1 Ferrov~e de~lo S'bato senza che sria richiesto il coneerrto tva il Ministro de'i Trasporti e il Mtinistro d;ei LL.PP. (4). Non � conrfigwnalbile nel provvedimento che imponga una seroti:t� di elettrodotto il vizio di maooata vdonea Vstrwttoria circa 'lxx posstibuit� di attwave un tmooiiato meno gnoooso pe>r il privato se il ri1oo!f'ro>r1le non abbia segnaltato fu; eocessiva one:roSiit� nei suoti oonifronti del pirogetrto e insieme la pG'SSiibililt� di un Wiveirso tr11acciato egualmente rispon�ente oZlo 80opo de17Ielettrodotto e per lui meno gravoso (5). (1-5) In dottnina, v. Ru:sso M., Costituzione ed eserrcizio della seroit� di elettrodott�, Nuovo Diritto, 1963, 298; sulla quinta massima cfr., Co!llS. Stato, Ad. pi., 25 novembre 1957, n. 12 e IV Sez., 27 marzo 1963, n. 206, Il Co�1igifW <fl;i Stato, 1957, I, 1345 e 1963, I, 389; sulle .altre massime non risultano precedenti. CONSIGLIO D� STATO, Sez. IV, 6 novemhre 1964, n. 1281 -Pres. Potenza -Est. Napolitano -Isotta e Schiappa {avv. Dedin) c. Prefetto di Napoli (avv. Stato Casamassima) e Comune 1di Napoli (avrv.ti Perfetto e Peocerillo). Espropriazione per p.u. -Decreto di occupazione -Annullament0> -Nuovo decreto di occupazione relativo agli stessi beni gi� detenuti in base al primo decreto -Validit�. Espropriazione per p.u. -Decreto di occupazione -Annullamento� -Causa civile per risarcimento dei danni -Nuovo decreto in pendenza di essa -Validit�. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1119 Espropriazione per p.u. -Stato di consistenza -Avviso di fissazione del sopralluogo -Omessa indicazione del luogo �dell'accesso -Irrilevanza. Un decreto di occupazione relativo ad un bene immobile gi� dete'nuto diallo stesso bene'ficiario a s@guito di pr@cedente c/)(xreto poi am,1nullato dal Consiglio di Stato, non � privo di ()(JjfJ;SG,, in quanto tr<W{orma una dBtenzione divenuta senza titolo in possesso legittimo {l). Un decreto di occupa;Zione .emanato in peni/;enza di causa per risarc~ mento dei diainni a seguito �di annullamento di prreoe1diente deoreto di oocupazione da parlg d;e1l Consiglio di Stato, non � viz:Vato da falsit� di ooosa, in quanto il procedimento civi!le gi� iniizwto pu� proseguire re:'fa .tiviamewte av dainrni provocati fino al giorno dJeU:.emanazione de1l nuovo decreto (2). Nell'avviso di fis8azione di sopmlluogo p@r la reidazione de:Uo stato di consistooza di un immobile ben determinato, � suffVciente iindicazioine del giomo e dell'ora in cui il sopra~luogo sar� effettw�to, essendo ovvio eh@ il luogo .delfoocesso � rimmobile di OUJi dJooe determiOO�'si la consistenza (3). (1-3) La giurispruden:m del CoosigJio di Stato ha gi� in numerose occasioni ritenuto legittimo il decreto prefettizio che, ai sensi dell'art. 71 l. 25 giugno� 1865, n. 2359, autorizza l'occupazione temporanea di un fondo per l'esecuzione di un'opera pubblica dichiamta (ope legis o dalla oompetoote autorit�) indiffer.ib1le e urgente, anche se il fondo risulta gi� occupato, di f.atto e se1D.z'aloun titolo, dall'Amministrazione richiedente; a condizione tuttavia, che l'autorizzazio~e venga concessa con effetti ex nunc, cio� a decorrere da:lla data deJ decreto, per pone termine all'illegittima situazione di f.atto e per rendere legittima per il futuro l'occupazione gi� avvenuta, senza pregiudizio, quindi, del diritto del proprietario del fondo al risarcimento integrale de:i dannri subiti per J',ahusiva anticipata occupazione. In questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 16 ge1D.nruio 19612, n. 43, Massimar.io corwplet.o della Giuri&prudenza del Consiglio di Stato, 1962, 13; Id., 5 dicembre 1958, n. 980, Il Consiglio di Stal!o, 1958, I, 1436; Id., 21 febbraio 1958, n. 190, ivi, 19581 I, 140; Id., 15 marzo 1957, n. 332, ivi, 1957, I, 338; Id., 25 maggio 1956, n. 556, ivi, 1956, I, 604; Id., 21 marzo 1956, n. 343, ivi, 19561, I, 274; Id., 12 gennaio 19'54, n. 10, ivi, 1954, I, 10. Lo stesso principio � in alcuni casi affermato a corvt:raria, in decisioni le quali ritengono viziato di eccesso di potere il decreto del Prefetto che autorizza l'occupazione di urgenza di un fon.do necessario all'esecuzione di un'opera pubblica e gi� rurbitrariamoote occupato, non al solo scopo di legittimare per :il futuro I'occupaziione e peroi� con effetto ex mmc, ma anche per conseguire lo stesso effetto ex nunc, e quindi caducare un giudizio in corso per il rilascio dell'immobile e sorf:tmrre l'Ammirnistiraziooe occupante alle conseguenze del suo iJiegitbimo operato; si ha pertanto ill.eg.j.ttimit� quando il decreto vuol avere efficacia di convalida dell'occupazione ahusiv;a e pruraHzzare nel contempo 1'azione giudiziaria per il risarcimento de~ danni: cos� Cons. Sta.to, Sez. IV, 4 aprile 1951, n. 193, Il Consiglio di Stato, 1951, 317; id., 20 febbraio 1951, n.. 9G, ivi, 1951, 109. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1120 La isituazione presa irn esame nelle citate decisioni aprpare identica a quel1a formante oggetto delila decisione che qui si annota, in quanrto I'annul1amento del primo decreto di occupazione produce una situazione di .nlegittim:it� deUa dertoozione che non pu� ritenerisi differente da quella sorta con un'oooupaziione senza alcun titolo. � I rapporti fra l'azione dell'autorit� ammin!istl1aitiva e la pendenza di procedimernrto giudiziario civile, nonch� le conseguenze de1l"annuHamento del decreto di occupazione nell'ulreriore easo del prncedimento espropriativo, sono stati esaminati anche ootto altri aspetti da1la giurisprudenza. Sul prmw punto, il Consiglio d:i Srtato, in applicazione del pninoipfo deJJl.'indipendenza fra .i,l proceddmento di ocoupazjone d'urgen2la e quello di espmrptr:iazione per pubblica utilit�, ha affermato che l'Ammilin] strazrlone pu� promuovere ed ottenere lespropriazione di determdnati beni arnche in pendenza di una oontrover,sia civile �relativa all'occupazione d'urgenza, senza che in rtale condotta poss'a ravvisa:[s:i lo '5'00i[)O di paralizzare lazione deil l'Autorit� Giudiziaria investita della causa: cos� Oass. Stato, Sez. IV, 3 maggio 1961, 865; Id., 15 marzo 1957, n. 332, ivi, 1957, 338. Sul secondo punto, semp0re irn base al principio dell'autonomia fra i due .procedimenti, si � affermato che l'annuUamento m sede giurisdizionale del decreto prefettizio che autorizzava l'occupazione d'urgenza di beni non preclude la prosecuzione del proced]mento espropriartivo e quindi la pronuncia finale del decireto di espropriazione per pubblica utilit� deUo stesso bene occupato: cos� Cons. Stato, Sez. IV, 21 giugno 1957, n. 701, Il Con.< sig.lio di S-tato, 1957, 694. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1124 -Pres. Gallo -Est. Catenacci -Aquilani (avv.ti Ludo'Visi e Tamburrini) c. Prefetto di Roma (aw. Stato Faranda) e Universit� Agraria di Manziana (a'VV. Cini). Comuni e province -Contratti di enti locali -Visto di esecutivit� del Prefetto -Rifiuto per considerazioni di convenienza economica -Legittimit�. (t.u.I. com. e prov. 3 marzo 1934, n. 383; l. 9 giugno 1947, n. 530). � legf;fltrimo il rifouto del Pre.fertto d:i apporre il visto di legittimit� od un contvatto di un ente locale, ba:sato su oonsiderazioni di inopportunit� econ�in~ca e su nuove offerte maggiorote pervenute aJrein-tie dopo la cornolusrone ~el contratto. L'-0Same della opportunVt� e1conom~ ca, opemto dal P111efetto, sfugge alla v�aluitazione d'i legittimit� del Con:siiglio �di Stato, il quale pu� solo oontroll(J)t1e se la determinazione cui il Prefetrto � pervenuto riisulti formata attraverso un processo che ne riveli il foni/;(]Jmento log~co (1). (1) Per I'affermaziorne della legittimit� del rifiuto prefettizio del visto per motivi meramente economici, purch� non di traSC'llrabile entit� cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 19-60, n. 342, Il Consiglio di Stato, 1960, 929; id., 27 agosto 19'56, PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1121 CONSIGLIO DI STA'DO, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1128 -Pros. Gal1o -Est. Bo!rtolotta -Bosohin (avv. Carbole e Colesanti) c. Prefetto di Trieste (a:vv. Stato Faranda), Ente Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli (avv.ti Sacerdoti e Montesano), e S.p.A. Magazzini Sbroda (arvv.ti Sairdos e Montesano). Atto amministrativo -Ricorso gerarchico -Provvedimento prefettizio regolante l'orario dei negozi -Definitivit� implicita. (1. 16 giugno 1932, n. 973; t.u. 1. com. e prnv. 3 marzo 1934, n. 530). Ricorso al Consiglio di Stato -Notifica a un solo controinteressato -Integrazione del contraddittorio -Superflua in caso di manifesta infondatezza del ricorso. (t.u. 26 giugno 19>24, n. 1054). Atto amministrativo -Provvedimento prefettizio regolante l'orario dei negozi -Distinzione del1a categoria dei grandi magazzini dai comuni negozi -Legittimit�. (l. 22 fobbraio 1934, n. 370; I. 16 giugno n. 9,73; r.U. 21 luglio 1938, n. 1468; I. 9 gennaio 1939, n. 142.). Il provvedimento con oui il Pverfetto diebermina l'orario di aperturo e chiusum dJei negozri � im:pl~cU1amente dJerfini'tivo (1). Qualora N ricorrso a:l Gon&iglio .dJi Stato sia sta;to notificato ad uno solo dei 11JUmeroS:i contminteresS([lf;i, � superrfiuo di;sporrre rintegrazione del conrtradJdittorio quando � evidente l'infondatezza del ricorso stesso (2). Nel derte'1'mlinKfJlle l'orairfo di aperrtwra e chiwswra dei negozi, i�l Pvefetto pu� legittiimamu:;n,te dz8icitplinare i supermercati e grandi magazzini come oategoria a s�, distinta e con orari diversi'. dl{l)g}m altri negozi, .8enza vioZave con oi� U p:ninobpio dJeUa parit� di tratbamento (3). n. 745, ivi, 1956, 979; in alcune decisioni si fa riferimento esprnssamente all'ipotesi <li nuove offerte pervenute dopo la stipulazione� del precedente contratto: cos� Sez. V, 6 aprile 1956, n. 221, Il Consiglio di Stato, 19'56, 434; id., 25 febbraio 1956, n. 145, ivi, 193; id., 5 febbraio 1955, n. 194, ivi, 1955, 1S7; id., 16 gennaio 1953, n. 17, ivi, 1953, 40; id., 14 gennaio 1953, n. 1, ivi, 34; .id., 29 ottobree 1952, n. 821, ivi, 1952, 1951; id., 20 ottobre 1951, n. 1275, rivi, 1951, 1199. i(l-3) La prima e la terza massima si possono condividere. Sulla seconda vi sono rari casi precedenti: si pu� citare Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 1954, n. 83.3, Il Consi[�lio di Stato, 1954, 743; Cons. di Giustizia Amm.va Regione Siciliana, 14 gennaio 1953, n. 3, ivi, 1953, 75. La massima, appare improntata ad un giusto criterio di economia processuale. 1122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1136 -Pres Scotto -Est. Catenacci -Zecchino (avv. Gasparri) c. Ministero Industria e Commercio (avv. Stato Pacia), Comune di Nard� (n.c.) e Tedesco (avv. Rossi). Atto amministrativo -Autorizzazione all'impianto ed esercizio di distributori di carburante -Definitivit� -Revoca e annul lamento delle stesse -Non definitivit�. Atto amministrativo -Autorizzazione -Termine finale di efficacia -Irrilevanza. (l. 23 febbraio 1950 n. 170; r.d. 2 nove:rp.bre. 1933, n. 1741). I provvedimenti prerfettiz.i in materia d'i impianto ed esetroizio di distributori di oarbUtranti sooo derfiniliui; non sono inoece tali .i pirovoedimenti di annwllameinrto e di revooa emessi in materia dalla ~essa Autorrit�, essendo essi estrinseoa!Zione del genemle potetre di autoVrnipugnativa r'icono'8ciuto d!alla legge a qwalsiasi organo del,la p.a. (1). (1) La massima � consolidata, ed � stata affermata, sotto varie forme in numerosissime decisioni e pareri del Consiglio di S.tato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Pdncipio generale in materia deve considerarsi il seguente: il decreto prefettizio che autorizza l'installazione di un distributOTe di carburante ha carattere definitivo, per effetto della attribuzione della specifica competenza in materia al Prefetto operata dall'art. 2 I. 23 febbraio 1950, n. 170, la quale ha innorvato, su questo punto, alle disposizioni contenute nel r.d.l. 2 novembre 1933, n. 1471, co:nvertiito nella I. 6 febbraio 1934, n. 367; cos� Cons, Stato, Sez. V, 15 aprile 1961, n. 133, Il. Comiiglio di Stato, 1961, 726; id., 25 marzo, 1961, n. 117, ivi, 553; id., 18 marzo 1961, n. 107, ivi, 532; id., 9 maggio 1959, .n 282, ivi, 1959, 805; id., 27 �setternbrre 1956, n. 194, ivi, 1956, n. 1074; id., Hl luglio 1955, n. 952, ivi, 1955, 901; id., 27 agosto 1954, n. 851, ivi, 1954, 755. Per i provvedimenti, adottati dal Prefetto nella stessa materia, ma aventi contenuto negativo, vale invece il principio inveTso, e precisamente : i decreti pi:efettizi che annullano o revocano l'autO!l'izzazione all'impianto ed all'esercizio di distributori di carburante non sono definitivi, poich� CO'stirtuiscono esercizio di un potere diverso da quello in virt� del quale sono� stati emanati gli atti annullati o revocati; non sofo, ma lo stesso principio ora affermato vale anche per quanto riguarda i prorvvedimenti con i quali il Preifeibto� rifiuta di annullare o di revocare latto di autorizzazio1ne in precedenza conceisso. Cos� : Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1961, n. 551, Il Consiglio di Stato, 1961, 1679; id., 9 maggio 1959, n. 282, ivi, 1959, 805; id., 11 maggio 1956, n. 360, ivi, 1956, 658; Coo.siglio di Giustizia Amm.va Reg. Siciliana, 20 giugno 1959, n. 465, idi, 1959, 959; id., 17 ottobre 1958, n. 237, ivi, 19'58, 1201. Il fondamento di questa differenziazione fra provvedimenti autorizzativi e provvedimenti cc negativi n in materia d'autorizzazioni consiste nel fatto che il Prefetto, quando concede l'autorizzazione, compie una propria autonoma valutazione, esercitando un poteTe ad esso direttamente attribuito in quanto autorit� preposta alla disoiplina del settore della distribuzione dei carburanti, mentre i IJTOVVedimenti negativi in materia non :sono adottati dal Prefetto neH' ese!l'cizio PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1123 L'.ootorizmzione � atto dworezionale �e essenzialmeinte revooabiZe, nel qW{]Jle del tutto superflua e irrilevmnte � rapposizione di un termine firl!(Jlle aMa swa efficacia, per cui, qwalora ~l termine ~a stato appo~o, da un "/iato l'autorizzaz1ione pu� ess;ere sempre 'l'evocata prima della .roade:nza, d(]Jll'altro, la scadJenza non importa di per s� sola la -f�ne de1lfoutorizzazione (2). del detto suo potere, bens� del generale potei.re di annullamento degli atti amministrativi; tali coocetti vengono chiariti, in particofare in alcune decisioni: Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 1956, n. 794, Il Consiglio di Stato, 1956, 1074; Kt., 16 luglio 1955, n. 952, ivi, 1955, 901; id., 27 agosto 1954, n. 851, ivi, 1954, 755; id., 29 dicembre 1950, 1950, n. 1476, ivi, 19'50, 834. I principi esposti appaiono senz'altro da condividere, per cui bene ha fatto il Consiglio di Stato a lasciar! del tutto isofate alcune decisioni ed un parere orientati in senso diametralmente opposto, e precisamente: Pare1re Adunanza Genernle, 16 marzo 1961, n. 28, Il Consiglio di Stato, 1961, 2052; Cons. Statoi, Sez. V:, 12 luglio 1958, n. 632, ivi, 1958, 850; id., 15 febbraio 1958, n. 35, ivi, 169. '!;ali due decisioni d'altronde, data l'opinabilit� del principio affermato, ritennero scusabile l'errore commesso dal ricorrente e lo rimisero in termin,i. Contro �i provvedimenti prefettizi non definitivi in materia di distributori di carburanti � dato ricorso gerarchico al Ministro dell'Industria e del Commernio. La materia relativa, infatti, apparteneva proprio a tale Ministro in base al gi� oit. r.d.l. 2 novembre 1933 convertito nella I. 8 febbraio 1934, il quale, all'art. 14 comma primo, prevedeva la ~acolt� �di delega del Ministro al Prefetto in materia di concessione di impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti. La 1. 23 febbraio 1950, n. 170, ha innovato sia in ordine al tipo di atto amrni:_ nistrativo da adottare in materia di apparecchi di distribuzione automatica di carburante collega!Ji a serbato�i avi;nti capacit� non superiore ai dieci metri cubi, col sostituire !'.autorizzazione alla concessione, sia in ordine all'Autorit� cui � conferito il potere di emanare l'atto amministrativo conside!rato, conferendo� tale potere dirnttamente al prefetto. La nuova legge ha in tal modo reso normale quel decentramento che, in base al ricordato art. 14 del decreto del 1933, em rimesso al pote1re discrezionale del Ministro, ma non ha modificato nel resto la preesistente discipHna normativa, n� ha, in particolare, soppresso le attribuzioni spettanti in materia aJ Ministro dell'Industria e del Commercio. (2-3) La �seconda e la te1rza massima non possono esse1re condivise. Il principio, affermato dalla Sezione, secondo cui l'autorizzazione � atto essenzialmente Tevocabile � ovvio, ma da esso norn possono derivare le conseguenze che ne trae la decisione anno�tata. Lo stesso Consiglio di Stato ha in altre occasioni espresso opinione opposta: cos� ad es. Sez. V, 15 aprile 1961, n. 133, Il Consiglio di Stat:o, 1961, 726, secondo cui non sofo l'Amministrazione ha il potern di predeterminare un termine finale all'esercizio di un distr1butore di carburante ma tale potere � discrezionale e il suo uso non � sindacabile in sede di giurisdizione di legittimit�; analogamente, Sez. VI, 7 aprile 1954, n. 227, Il Consiglio di Stato, 1954, 430, secondo la quale l'autorit� municipale non pu� fissare la dlll"ata dell'occupazione del suolo pubblico con distributori di carburante in maniera autonoma rispetto a quella indicata nell'atto di autorizzazione emanato dall'autorit� governativa competente: il che dimostra che la Se2iione riconosceva rilevanza all'apposizione del del termine operata dal Prefetto. Secondo la decisione annotata, dalla revocabilit� di qualsiasi autorizzazione deriverebbero due conseguenze, qualora l'organo autorizzante avesse ritenuto di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1124 L'atto con cui ~l Prefetto i!Jichwa dJe'C<JXlJuta rautorizzazione allesercizio dJi un distributore di carburante per soadernza del termine e per altri rrtortivi � in 11oolt� una revooa per motivi di opportunilt� amminisf'l'Of: i,va e come tale va mortivato, e va emesso nella srt~sa forrrna delratto 1"evooato e wdVti tutti g"M entri e gli otrga:ni che patrleoiparono alla formazione del d0011eto dJi autotriz~azione (3). apporre un termine di efficacia al proprio provvedimento: la prima sarebbe, che� la revocabilit� nOl!l potrebbe venir meno neppure� durante il periodo� di pendenza. del termine, e cio� che l'autorizzazione potrebbe essere comunque. revocata anche prima della scadenza deil termil).e stesso; la secOl!lda, che, anJChe una volta scaduto il termine, ci� non importerebbe la decadenza automatica dell'auforizz�azione, essendo ci� del tutto superfluo in quanto �sussisterebbe pur sempre il potere cm revoca. Essendo pertanto del tutto superflua e irrilevante l'apposizione di un termine, ne deriverebbe -sempre secondo la decisiOl!le -l'impo1ssibilit� concettuale di una decadenza della autorizzazione, e quindi la conseguenza finale che un provvedimento col quale l'autorit� dichiari decaduta l'autorizzazione stessa sarebbe in realt� una revoca, assoggettata pertanto ai principi che regolano tale atto amministrativo. Si pu� osservare in primo luogo che la seconda conseguenza che si vorrebbe trarre dal pdncipio generale della revocabilit� delle autorizzazion;i (imposs~ bilit� di una decadenza collegata a un termine finale) non � che una petiziOl! le di principio. Non � dato capire perch� un �organo amministratiV'o, nel dare un'autorizzazlione, non possa gi� valutare l'opportunit� di limitarne l'efficacia a un certo tempo pTedeterminato. Il fatto che l'organo sappia di poter comunque, se lo riterr� opportuno, revocare in qualunque tempo l'autorizzazione concessa, non toglie che esso possa fin dal principio fissare un teirmine di .scadenza. E che l'apposizione di tale termine non sia affatto superflua dsulta proprio dalla stessa annotata decisione, la quale, classificando il provvedimento� come :revoca, lo ha annullato, accogliendo il riCO!l'so, ritenendo' cio� che l'atto, il quale se fosse stato cla�ssificato come dichiarazione di scadenza �sarebbe ,~tato perfettamente valido e regolare, essendo invece una revoca doveva CO[)lsiderarrsi illegittimo pemh� nOl!l ne ave:va i requisiti formali e sostanziali. La sentenza � dunque in contraddizione con Sie stessa : mentre infatti ritiene di poter dimostrare che un termine non pu� essm-e apposto alle autorizzazioni in quanto S{N'ebbe superfluo, esistendo� sempre il potere di revoca dell'autorizzazione, dimostra invece esattamente il contrario, ossia la rilevanza dell'apposizione di un termine, in quanto fa vevooa deve presentare dei requisiti di forma e sostanza ben diversi da quelli di una .semplice dichiaraziom di scadenza per decorrenza del termine prefisso. SALVATORE ROSA CONS}GLIO DI STATO, Sez. VI, 10 novembre 1964, n. 794 -Pres. Stumpo -Est. AneUi -Masi (avv. Clarizia) c. Ministero P.I. (avv. Stato Casamasslima) e Comune di Roma (avv. Focaoci). Giustizia amministrativa -Procedimento dinanzi al Consiglio di Stato -Intervento � ad opponendum � -Semplice interesse di fatto al mantenimento dell'atto impugnato -Legittimazione -Sussistenza. �I PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1125 Bellezze naturali -Pretesa dliformit� della disciplina urbanistica -Omessa impugnazione della licenza edilizia -Carenza di interesse. Bellezze naturali -Decreto ministeriale di annullamento del nulla osta della Sovraintendenza ai Monumenti ad edificare per erronea indicazione del rapporto tra superficie coperta e scoperta -Irrilevanza di tale elemento nell'istruttoria Eccesso di potere -Sussistenza. Bellezze naturali -Ordinanza sindacale di annullamento di licenza edilizia sul presupposto dell'annullamento del nulla osta della Sovraintendenza -Legittimit� del nulla osta per il venir meno del decreto ministeriale che ne aveva disposto l'annullamento -Reviviscenza della licenza edilizia. (!r.d. 3 giugno 1940, !Il. 1357, art. 25; I. 29 giugno 1930, n. 1447). Nel prooedimento gi,urisdiz'rion(J)le dinoozi al Consiglio di Staitio � suffioiiente a legittim(N1e Untiervenito ad opponendum l'interesSie, amche se dJi mem faifJto, (J)l mantenimento in virta dieZratto ammindstra:tiv'p impugnavo (I). Ai fini de"ffta impugnativa del prrovve1d1ffrwnto miniSiteriaJle di amnulkmventio del nwlla oi%a ard Sopiraintencfunte � i1'1'i'levamle qwail:stiiasi conSiiderazione sulla pretbeoo; dirfforrmit� della progertmta costruzi-0ne (J)Zla i!Wsciplina urbanisbica (2). � viz.i'loJto da .r31ooeisso di poterie i1l i/Je1crer{)o ministeriale dJi annrullamento de:l nw~Za osta ad edVfiomre dato i/Jal/la Sovroimtenidenza ai Monu� mentri in base all'elfll'Oooa imdiicarzdon1e, nel pro~etrto d,e1i privato, del rappooto tira la supeirficie ooperrta e sooperl:a, qwando tale 1'0Ypporto non sia stxJ:to preso in ooame dJOJlla p.a. nella fa.sie iSitruttoria, oome presuppoSito e819enzJialle del/Jl'autorizZl(J!Ziorne (3). Una volta annw'f!ltwo il deicreto mirn~isteriale chie aveva a sua volta annuUato l'OOJto'l'izzazione della Sov'f1aintendenza, torna in vita lxi Uoenza edilizia che vl Sirndaico, sul ptJ1esu,rppv'Srto deliawnullamento di tai/,e� a:utoriz~ one, aveva posto ne1l nrtitla (4). (1-4) Sulla prima massima la giurisprudenza � co~tante'. La seconda mas1'ima CO!llfenna il principio della autonomia tra il nulla osta della Sorvrraintendenza e la licenza edilizia comunale, anche :se �sul piano sostanziale l'art. 25 del reg. appr<Nato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicaziooe della I. 29 giugno 139, n. 1497, pone il Sindaco in situazione di subordinazione rispetto alla prevalente manifestazione di vofont� del SO'VI'aintendente. Infatti, come � noto, il Sindaco nelle localit� sottorpo~te aUa protezione delle bellezze naturali noo pu� dare licenze senza avere a'V'Uto il previo cc favorevole avviso n del Sovrainten 1126 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10 n(JIVembre 1964, n. 801 -Pres. Torn -Est. Benvenbuo -Rosati ed alm (a'VV. Giuliani) c. Ministe! l."o P.I. (aw. Stato Faranda). Bellezze naturali -Dichiarazione di notevole interesse pubblico Pubblicit� eseguita ai sensi della 1. n. 778 del 1922 -Fun zione ed effetti. (1. 11 giugno 1922, n. 778, art. 2; 1. 29 giiugno 1939, n. 1497, art. 6, 18). Powh� ai sensi de<l'l'oo. 18 deUa legge 29 giugno 1939, n. 1497, le notificazioni dJi notevole rinterressie pubbl~co dJ~lle bellezze notwroli e p'anorom~ohe esieguite in bl(l8e alla .legge 11 giugno.1922, n. 778, sono ~ considerrarsi valide a tutti gli effetti, i indagine sulla validit� ,dJelfte dette notirficazioni va �risolta aZla stvegwa delle norme racchiuse ne:liart. 2 de:Zla cii. legge n. 778, le quali, ne1l ptrevedere ,in rrwdo autonomo i isicrizione nei regt%ri catastali e la tra1S1crizi:o11Je nei registri della Conseirvatoria d!elle .ipoteche r+Vspetto alt.efjf!cacia .dJella d~chmrazio'<Tl!e di vincolo nei rigwmrdi dei terzi, lascia intein�ere ohe tale efficOJCia non � condizionmta dalla eseguita iscrizione e fJr<JJscrizU>ne (1). (Omissiis). -III. -Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la trascrizione � nulla, ai sensi dell'art. 1937, n. 1, del e.e. del 1865 e dell'art. 2659, n. 1, del e.e. �vigente (in ,relazione, OV'Viamente, agli articoli 1940 e 2665, contenuti, rispettivamente, nel primo e nel secondo dei suddetti codici), essendo stata .effettuata a carico di persona inesistente o, pi� precisamente, a carioo di pe!t"SOna indicata -con inesatta paternit�. dente; tuttavia i due provvedimenti {e i relativi procedimenti) sono diretti a tutelare interessi diV:er�si, nel senso che la tutela delle bellezze naturali � compito dello Stato, mentre il rispetto della disciplina urbanistica � affidato alla cura del Comune. Pertanto giustamente la decisione considera irrilevanti, ai fini della validit� del nulla osta, i vizi relativi alla licenza edilizia. Esatte aippaiorno la terza e la quarl:a massima. (1) Decisione di notevole dnteresse e di indubbia esattez2ia perch�, oonie si rileva dalla motiv�zione, viene individuata la funzione della trascrizione dei registri della Conservatoria dei1le ipoteche e della ~zione nei registri catastali, nel san1so che taJe forma di pubblicit� non incide sull'efficacia del provvedimento di vincolo, :il quale diviene operativo nei confronti ded terzi (proprietario, possessore, :~ detentore del bene) IlOl.l appena viene emanato (cos� come si ritiene per i prnwedimen! Ji che dichiairano J'intere5'Se amstioo o storico ad sensi dell'art. 2 cpv. della l. Io giugno 1939, n. 1089), ma rende possib1le due specie di registrazione da vailere escl'lllsivamente come mezzi attrave!rso i quali vengono apprestate al pub., ��: PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1127 Tale deduzione viene annunciata dai ricorrenti al fine, in sostanza, di inferirne che l'impugnato prowedimento sanzionatorio manca dei neoessari presupposti -e, segnatamente di quello oonsistente in ci�, <ehe il proiwedimento idi vincolo, al quale sono collegati gli obblighi di rispetto, sia operativo neti confronti ,di terzi -e che .� stato emanato, quindi, in violazione dell'art. 15 della 1. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezie naturali. Al riguardo OSSe!J:'Va il Collegio che, giusta rart. 18 della legge ultimaimente citata, � le notil�ehe d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla 1. 11 giugno 1922, n. 778, sono da considerare valide a 'lutti gli effetti della pmsente legge �. Da ci� deriva che la questione circa i requiisiti ocOO!rrenti per foperafiivit�, anche nei riguardi dei terzi, dei vincoli, che, come nella specie, siano stati illl1posti sotto fimpero deUa suddetta pmoodente legge n. 778 del 1922, � un problema 1che va risolto . alla stregua di questa: stessa Ie~ge, e, in particofare dell'art. 2 ,di essa, il �quale contiene una disposizione del seguente tenore: � Il Ministero dell'istruzione pubblica ha facolt� di proioodere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione di notevo1e interesse pubblico ai iprnprietari ed ai possessori o deitentori a qualsiasi titolo degli immobili... Tale dichiarazione deve esseire, su manza d;el Minmro ~e880, iscrittia nei regisrt'l'i oatastOJli e trrascnitita ooi registri dielZe Coose'l'VOtorie de:lle vpotoche, e:d ha effVcacitl nei oonfronti ,di ogni suiooessivo prorprietario, possessore o detento;re a qualsiasi titolo �. � La formulazione della disposizione surriportata � diversa da quella delfart. 6, �comma secondo, della vigernte 1. 29 giugno 1939, n. 1497, il quale testualmente disporne che � bale di!chiarazione traxritta a richiesta del MinWtro, sui regWtri della Consierr1Jiaitroria delle ipoteche, ha efficacia nei con&ornti �di ogni sucoessirvo proprietario, possesso;re o detentme �. Ora, senza sollevare qui il problema di fondo -e cio� se possa wmonizzarsi con l'ordinamento della trascrizione con funzione � dichiarativa � (artt. 1942 e 2644, rispettirvamente, del cod. civ. abrogato e di quello vigente) una legislazione speciale che, come quella in materia, � caratterizzata da norme di peculiare .contenuto quanto ai soggetti a b1ico funti di conoscenza dell'avvenuta imposizrl.one dei vincoli (pubblicit�-notizia). Di consegu~nza le inesattezze riscontrate nella .trascrizione o nella iscrizione non sooo rilevanti ai fini de11'efficaai'a del pwvvedimento. Diversamente � qa dirSli. per la trascrizione prevista dall'attuale leg.ge n. 1497, la quaJe, anche se quaJ.che dubbio appare nella motivazione del1a decisione, ha la funzione di rendere operante, nei confronti dei terzi, la dichiarazione di Vlirl.cofo, oome del resto si riJeva dalla precisa fOl.'IDu!lazione della nonna l'acchiusa ne11'art. 6, secondo comma: in tal senso cfr. Cons. Smto, Sez. VI, 10 ottobre 1956, n. 619, Il Co7l\Slig:UO di Stato, 1956, 1250. 11 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1128 carico dei quali la tra.JScrizione pu� essere eseguita e nei confronti dei quali questa rende efficace il vinoolo di notevole interesse pubblico (anche possessori e detentori a qualsiasi titolo) -� da osservare, dall'interpretazione letterale, ohe, se qualche perplessit� pu� sorgere sul punto se alla tras-crizione del prorvvedimento sia assegnata funzione dichiarntiva della nuorva legge n. 1497 del 1939, ogni dubbio �, invece, da escludere in ordine alla disposizione contenuta nella precedente legge del 1922. Quivi, invero, non � dato rinvenire aloona espr11essione che faccia apparire lefficacia del vincolo rispetto ai terzi come condizionata �all'eseguita trascrizione. In particolare, deve notarsi, che, nella disposizione della vecchia legge, la norma, che allude all'operativit� del vincolo nei riguardi dei terzi, � in posizione indipendente, e non gi� subordinata, rispetto alla norma _che pone l'esigenza della pubblicit�. A questo riguardo, non � privo di importanza il rilievo che la posizione del1e due norme �, nella precitata disposizione della legge del 1922, identica a quella cfie si risioontra nella formulazione della norma dell'art. 2, opv., della I. 1� giugno 1939, n. 1089 (sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico), in relazione� alla quale suol ritenersi, in dottrina, che loperativit� nei confronti dei terzi deriva gi� dal prov-~ vedirmento amministrativo, impositivo di un vincolo di carattere reale, a prescindere, quindi, dall'attuazione (e dall'esatta esecuzione) della pubblicit�. Il risultato interpretativo raggiunto, per il quale la traserizione prevista dalla legge del 1922 � non ha � funzione dichiamtiva, � oonfor-� tato da un'ulteriore considerazione, il cui svolgimento porta, ad un tempo, ad una determinazione � positiva � della funzione assegnata alla pubblicit� dall' or indicata legge. Questa, invero, si caratterizza rispetto alla successiva legislazione in materia -sotto un aspetto peculiare, in quanto {qua:si riecheggiando il tenore dell'art. 53 della I. 25 giugno 1865, n. 2359) stabilisce l'esigenza della tras,crizione nei registri della Conservatoria delle ipoteohe e iscrizione nei registri catastali, contemplando tali adempimenti in modo da non consentire all'interprete di distinguere, quanto alla funzione, tra l'uno e.l'altro. Ora, il fatto �he la legge del 1922 abbia accomunato, ponendole sullo stesso pi.ano, alla trascrizione ed alla iscriziol)e nei registri catastali -alla quale ultima � nel nostro ordinamento, del tutto estraneo ogni carattere di elemento �,, condizionante l'operativit�, nei confronti dei terzi, delle vioe:nde 'giuridiche dei diritti immobiliari -induce a ritenere che essa abbia avuto di mira, soltanto, quella che � la funzione elementare ed impresicindibile della pubblicit�. Pi� precisamente, lungi dal voler predisporre un sistema per dirimere un conflitto di interessi tra l'autorit�, impositrice del vincolo pubbHcistico, e i teni {interessi che, peraltro, norn PARTE I, SEZ. IV, GIURISPR�DENZA AMMINISTRATIVA 1129 sono, istituzfonalmente, paritari), la citata legge del 1922, venendo incontro all'interesse che i terzi hanno a che i rvincoli non rimangano segreti, ha istituito due strumenti -ohe si integrano a vicenda -arventi mera funzione di pubbli!Cit�-notizia e cio� due registrazioni da rvale.re, esclusivamente come mezzi attrarverso i quali vengono app11estate, per il pubblico, fonti di possibilit� di conoscenza dell'avvenuta imposizione di vincoli. Atteso ci�, � da cllisi ohe dal fatto, lamentato dai rioorrenti, 1ohe la trascrizione non sia stata esattamente effettuata {artt. 1937, n. 1, e 1940 del e.e. abrogato) non deriva, nella specie, la consegiuenza, sostenuta dai medesfani, di dover ritenere mancante quel pr11esupposto dell'impugnato prorvrvedimento sanzionatorio, ohe � la preesistenza a questo di un vincolo operativo nei confronti dei terzi. -(Omissis). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 30 ottobre 1964, .n. 483 -Pres. Barra Caracciolo -Est. Crisci -Terrasi ed altri (avv. Virga) c. Assessorati reg. per flndustria e per I'Agri1001ltura ( avv. Stato SoTce}. Giustizia amministrativa -Interesse ad agire in tema di cariche pubbliche -Intervento in giudizio -Provvedimenti di nomina di organi istituzionali di enti pubblici -Impugnativa da parte del Presidente dell'ente -Inammissibilit� -Fattispecie. Enti pubblici -Organi individuali o collegiali -Funzionari onorari -Durata limitata o illimitata -Principio della �prorogatio� Casi di disapplicazione -Durata illimitata -Provvedimento che dichiara la cessazione dal servizio di funzionari onorari componenti l'organo collegiale e la nomina di altri -Natura -Competenza -� atto di controllo, di competenza dell'autorit� tutoria -Fattispecie. (1f:..u. 20 settemhre 1934; n. 2011, art. 2011, art. 18; d.l.l. 21 settembre 1944, n. 315, ar,t, 9; d.P.R. 5 novemhre 1949, n. 1182; l.reg.sic. 1� luglio 1947, 111. 3). � inamm'Vssibik, in quanto non sussirbe un inrteresS"e gi,urisd'iziona" lmwnte Pwteilato, fintervento in giiudizio S'(Jiega:to dal Pv6'8idente di wn ente pubblico (nella speicie da;l Presidente di una Camera di Commeroio e Initwsitria), ~l quale, in fxJJle qwalit� e non in nome ptroprio, impugna il provvedimento di nomina di funz;ionairi preposti ad organi istituzionali deill ente stesso (1). (1) Il principio enunciato dalla prima masgima, anche re :in qualche decisione non appare esattamente applicato (clr. ad es., Sez. V, 5 giugno 1953, n. 306, Il Consigli-O di Stato, 1953, 515), pu� dtenersi pacifico ed esatto (cfr. Sez. lV. ll30 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I funzronwri (ono'11airi) prepo\Sti ad orrgani di enti pubblici, ooillegiali o individuali, allorch� oeis.wmo dJalla loro oarica sia quando la loro attivit� � limitata ne1l fJempo con un termine espresso, sia quando '1111'1 termine oon � prrevisto, corutinruano tut"bavia a prestare servizi-O finch� i swoceissori oon vengano nominati eid abbriiaxno assunto serVtiz.io, in b(1)88 al pritrl!cipio de1Zla pmrogati:o, ohe regokx il normale oovioendamento 'TIJeUe oariche pubbl~che e che pu� �eissere disappl~oato solo S<e sussistono gravi rrwtrivi di orrdine pubbliioo con Za nomina di organi 8traovdimmi. Nella seicond!a ilpotesi, e cio� quoodo un .termine di durata non � previsto, il provveidimento che in sede di normale oovi!Cendamernto disponie, nei oonfrowt.i di un organo ,dJeterminato, la oeS<Saziorne dalle funzioni delle persone che vi sono preposte e ,za nomiT1Ja di altre, si inqua1dro tra gli .atti di controUo sul regolare funziol/1!amento del'f:e.nte, mi quanto valuta il pregiwdiz.io ohe il pevcJ,urore in carica di iktermin<Pte persone arrecherebbe alrint;ereS<Se iteU'.ente; e'Sso, pertam..to, rientra non neilla competenz. a deiliootorit� ohe provveidJe alla nomina d~i oomponent.i l'organo collegiale {nella specie, del prefetto), bens� nella competenza del'f:auto: rit� che esercita la vigilanza e la tutela sull'ente cui l'organo (nella specie, la Giunta della Camera dri Commevcio) appwrliene (rientra, cio�, nella competern.m del'f:Amminm:raziorne regionale siciliaTha che esercita ~l con.trollo suMe Garmere dli Commercio situate nella Regio'll; e) (2). {Omis8i'S). -Secondo la ,giurisprudenza di ques�to Consiglio-alla quale si aderisce, gli �enti pubblici, in quanto tali, non hanno un interesse tutelato aiech� i loco organi istituzionali siano composti �CO!ll la partecipazione di determinati sog1getti anzich� di altri. 26 settemhre 1952, n. 720, ivi, 1952, 1202; Sez. V, 6 giugno 1959, n. 323, ivi, 1959, 839; Cons. giust. amm. Reg. sic., 23 febbraio 1960, n. 140, ivri, 1960, 288): noo v:i � dubbio, infatti, che' gli amministratori di un ente pubblico, in nome p!roprio, hanno inrteresse ad impugnare i prm>vedimenli che incidano sulla lOTo posiziooe giuridica, mentre non �sono titolari di alcun interesse tutelabile in sede giurisdizionale allorch� agiscono nella qualit� di organi dell'ente. (2) La massima, da un punto di vista generale, applica, con esattezza, ~ principi che regolano la vita degli mgani collegiali di un ente pubblico, dei quali facciano parte funzionari ()IIlorari, giacch� l'avvic.endame111to di un'amlll!inistrazione ordinaria ad altra anuninistrazione ordinaria rienrtra nella fine fisiologica della gestione di un ente, ed il principio della prorogatio gararntisoe, nell'interesse pubblico, la continuit� nell'esercizio del.le funzioni (cfr. S1ez. V, 14 ottobre 1961, n. 485, Il Consiglio di Stato, 1961, 1619 Sez. VI, 21 dicembre 19'60, n. 1072, ivri, 1960, 2388). Non vi � dubbio, poli, che l'atto che dispone la oessaZ1ione da1le fun~orui <lei companenti di un mgano collegiale, rientra nelle attribuzioni di conrtrollo speittanti all'autorit� che esercita la vigilanza e la tutela sull'ente, di cui fa parte 1'organo, e quindi prescinde dal criterio e dei principi che regolano la nomina dei .;. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1131 Deve pertanto ritenersi inammissibile l'inteTVento spiegato dal dr. Ganazzoli nella qualit� di Presidente della Camera di Comme1J.1cio, Industria e Agrico1tum di Palermo (in base a deliherrazione n. 126 deI 21 agosto 1964), per difendere un provvedimento la cui conservazione poteva interessare il predetto in vi'a indiviidua1e come titolare dell'incarico, non wme Presidente della Camera di Commwcio legale rapprn~ sentante de1YE:nte. Nel merito, il rimrso � fondato. Osserv;a il CoJ1egio che quando � la norma {di legge, di regolamento o di statuto) a fissarn il termine di durata in carica di un organo collegiale o individuale (,come accadeva per i Consigli della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 10, d.l. .8 maggio 1924, n. 750, e pe<r i Consigli provinciali delle C�rporazioni ai s�ensi deH' art. 18 del t.u. 20 settembre 19'34, n. 2011), l'organo scade automaticamente allo spirare del termine, sioch� � solo necessario far luogo alla sua ricostituzione con le modalit� previste dai singoli O!rdinamenti. Quando, come nella specie, un termine non � prefisisato (e non poteva essendo, dato il carattere del tutto precario o transerunte delle Girunte camerali non elettive, ai sensi del d.1.1. n. 315 del 1944), ci� non significa che le cairiche onorarie debbano permanere sine die affidate a coforo che furono originariamente nominati. :�, anzi, principio generale di diritto pubblico che 1e cariche onnrarie siano tempomnee, �e vengano periodicamente rinpovate al fine di evitare il cristallizzarsi di posizioni e di interessi individuali e al1o scopo di perseguire un mstante adeguamento dell'azione amministr:ativa al variare degli orientamenti e delle situazioni. Peraltro, in tal caso, � indispensabile un provvedimento esplicito che disponga la cessazione dell'organo nella srua attuale composizione. qua.le indispensabile presupposto per la nomina dei nuovi membri. La giurisprudenza di questo Consiglio ha gi� avuto occasione di afFermare che siffatto prowedimento implicando una �discrezionale valutazione .circa il pregiudizio ohe aTI'echerebhe all'interesse dell'ente il perdurare in carica di determinati oTgani oltre un congruo periodo di tempo, pu� inquadrarisi fra gli atti di controllo srul regolaire funzionamento dell'ente stesso, onde, anche se da esso esula qualsiasi intento repressirvo o sanzionatorio, pru� ritenersi che la oomperrenza ad adot 1 componenti, la quale pu� essere di competenza anche di alt;ra autorit�. La massima, da un punto di visita specifico, applica alle Carna-e di COmmeroio, situate nella Regione siciliana, le nonne che si desumono dall'inoompleto sistema legislativo, attualmente in v:igme, previste dal t.u. 20 settembre 1934, n. 2011 e dal d.l.I. 21 settembre 1944, n. 315, il quale decreto, all'art. 9, con una norma transitoria, disciplina il funzionamento provvisorio delle Camere di Commercio (cfr. C01JS. giust. amm., 27 settembre 1961, n. 19, Foro amm., rnBl, I, 1501). 1132 . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tarlo spetti all'Autorit� che eserrcita la vigilanza e. l~ tute!a. sull'~te cui l'organo appartiene, cio� nel oaso in esame, all Amrmrnstrazmne Regionale. . . Non sembra rilevante, in questa fase, ohe la nmmna dei comp~nenti la Giunta Camerale, a di:fFerenza da q'llella del Presidente (attribuita agli Assessorati per l'Industria e l'.Agricol~ra) spetti al Prdetto: Questi, infatti, � �competente a disporre l �~en~~e r~oc~ de1 singoli componenti da lui nominati per,paTticolru:,mo:tiv1 attinenti ~!le persone dei medesimi; non a valuta!l."e 1~ipportiumta d1 far ~uogo all mteg: rale rinnovamento dell'organo collegiale (dr. Cons. Gmst. .Amm., 27 settembl'e 1961, n. 19). !!:, peraltro, principio pa!Ci:fioo� nel diritto pubblico ohe. quando ~n <�'gano collegiale o un funzionario onocario �cessino dalla canea .a segu~to di un provvedimento da eui es'llli qualsiasi .carattere sarnzi~naton~, essi continuano ad eserDcitare le lorro funzioni fino a che non sia oostiruito il nuovo origano o non abbia preso possesso dell'ufficio il nuovo fonzionario {il principio della c.d. proro�gatdio � sancito dall'art. 14 della legge comunale e p!l."Ovinciale e 3 marzo 1934, n. 383; cfr. anche nel diritto privato, art. 2385, comma secondo, e.e.). Solo qualom gravi motivi di orome pubblico o attinenti al comportamento illegittimo dell'organo collegiale scon~igliano di. far l'llogo alla proirogatio in attesa della rinnovazione. del~organo, s: p~ovvede alla nomina, meidio tempo1'e di un eomm1ssano straoTdinario, (cfr. airtt. 323, 324, 1. com. prorv. 4 febbrraio 1915, n. 148; art. 54 e 55 O.E.L., d.l. Pres. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6). SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 giugno 1964, n. 1402 -Pres. Fihbi -Est. Gaporaso -P.M. Pedote (conf.) -Conti (avv. Glerici) c. Ministero Finanze (aivv. Stato Salto). lmposte e tasse � Competenza territoriale � Giudice del luogo in cui ha sede l'uffi~io che ha proceduto all'accertamento. (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 8). lmposta di registro � Contenzioso -Azione giudiziaria -Domanda riconvenzionale oltre il termine di sei mesi � Inammissibilit�. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art:. 146). lmposta di registro � Vendita o appalto -Criterio della ordinaria produzione �Riguarda i soli fabbricanti e non i commercianti. (1. 29 luglio 1941, n. 771, art. 1 comma 5). lmposta di registro � Vendita o appalto � Criterio dell'approv� vigionamento delle cose successivamente al contratto � Applicabilit�. (I. 29 luglio 1941, n. 771, art. 1 comma 3). Imposta di registro � Vendita o appalto � Criteri di cui all'art. 1 I. 29 luglio 1941 n. 771 -Efficacia. La competenza tetritoriaile perr le controversie in materia aimrposta non si determina m bOJ8e alifordJimaria .e generale> dispo>Sizione del codice di �proo@i/;uro oivik, ma dev'eS'Sere srtvibilita in relazione a1 luogo in cui ha sede ruffi!oio che ha procedn,i.to alfoccerrtamento e alla l~quidazione .dJel tributo (1). � L'autooomia del proced:imernto dooamci alle C ammissioni amminisrtrrative, rispetto a quello che viene ex novo iri\Ytauroto dinanzi allauto (1) IJ principio affermato nel1a massima costituisce puntuale applicazione dell'art. 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. 1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rrit� giudiziaria o!N!Jinaria, v~eta di par.lmre cm effetto devolutivo del 'flicorso proposto dioomzi al gwdJioe o'11drtnwrio e di ricorso incii/Jenrtale. Maturato il termine dli deoodenza dli cui all'art. 146 della legge di registro, la. statuizione dJella Commi>Ssione Centro.le rimane ferma, e la pa:rtie la qude S'ia iflJcorsa in vale deoodenza non pu� riS'ollevaJ11e, nell:TIJohe in via riconvenmonaZe, questioni od .eooezioni gi� ri8o'1te con quella statuizione (2). L'wn. 1 dJe:7Ja l. 29 luglio 1941, n. 771 -il qwale dispone ohe devono considerarsi vendite, ai soU fini delrimposf�a cm 1J1egisrtro, i contrattii con i quali una ditta si obbliga a conisegnare coise che costituwcono roggetto dJella sua1 ord:1Jnmia produzione -si riferiS'ce unicamente ai fabbriioanti e produ.ttori e non anche ai commenciiamU che assumono fomt'ta'f'.e di meirci, cm cui non sVa!no produttori, S'otto forma di somministroziowi perrodiche o approvwgionamenU a tratto continuativo (3). A. norma dJel terzo co11'11/11Ja del c~fJato articolo, i p'1'e,deffi apiprrov~ oigionamenti o sommir!Jist'1'azioni S'ono parifioati, agli effetti tributari, agli mppalti, qwamdo� fossuntore debba produ!l'rle o procwrotrsi, poste- 1'iorrn;ente al cont'1'atto, le cose piromesse (4). (2) La prima parte della massima fa corretta applicazione del pnnc1p10, ormai inoontestabile, della aurton-0mia fra prncedimento dinanzi aHe Cvmmissioni amministrative e azione giudiziaria in materia tributaria, principio che nat~ mhnente c-0mporta la impossibilit� di considerare la proposizi-One di tale azione come l'esercizio di un portere di impugnativa rispertto alla decisione conclUISiva di .quel procedimento, e di ipotizzare quindi un effetto devolutivo ed una ammissibilit� di impugnazione inoidentaJe. Pi� delicata appare invece la questione decisa con la seoonda parte della massima, seoondo cui la decorrenza del termine di cui allo art. 146 della legge di registro impedisce la riproposizione di questioni gi� decise dalle Commissioni amministative, anche in via riconvenzionale. La. fattispecie riguardava evidenremiente l'ipotesi, del !l'esrto frequente, in cui la decisione della Commissione centrale avevia dete.n:illnato una soccombenza parziafo e reciproca f.ra le parti, ed in relazione ad essa � starto affermato che, qualO!l'a una delle parti pr-0ponga la propria aziOllle nel termine legale di �sei mesi dal.la notifica della decisione della Commissione, la controparte n-0n pu�, in via r.iconvenzionale, riproporre, a sua volta, le questioni gi� decise in senso ad essa sfavorevole, se quel termine sia nel frattempo deoorso. Lo stesso principio era gi� stato affermato dalla Cassazione con se:nt. 12 Luglio 1947, n. 1114 (Riv. leg. fisc. ,1947, 315; vedi anche Relazione Avvocatura dello Stato, 1942-50, I, 430. i(3-4) I principi di cui alle masisime cos.tituiscono esatta applicazione dei criteni di qualificazione stabiliti dal terzo e quinto comma dell'art. 1, I. 29 luglio 1941, n. 771 ,a primo dei quali (ordinaria produzi01I1e) si riferisce aglj industriali in senso proprio, mentre il sOOO!Ildo (app.ro'VV&gionamento del:le oose successivamente al conrtra:tto) riguarda esclusivamente i commercianti. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1135 Enrtro iambito deZla legge di registro, la quailicfiailZione giuridri,oa del mpvporto oome vendita o appalto 8econ1do i criteri di cui tilla l. 29 lwglio 1941, n. 771, vale ad ogni effetto e qui1ndi a111Che a quello <Jeiliobbligo della registrazione nel termine fisro, anzich� nel solo oaso d!wso (5). (Omissis). -Con il primo meizzo si ecoopisoe dal contribuente e ricorrente Bruno Conti la inosservanza delle regole sulla competenza territoriale, essendosi adito il Tribunale di Mliano, prur essendo es1so Conti domidliato a Genova. Come ha esattamente os1servato la difesa dell' Amministrazdone interessata, f eece.zione d'incorrnpet1eo:iza territoriale, se basata sulla norma generale dettata dall'art. 38 c.p.c. non sarebbe amrrnissih!ile in Cassazione, essendo essa proponibile soltanto con la compaTSa di risposta (o col primo atto difensiivo) del giudizio di primo gmdo. Senonich�, la competenza teTritoriale per le control\l'eTS.ie in materia airrnposta, come quella in esame, non Si deitenrnina in baise alla OT�dinaria e gen1eTale disposizione del coidiee di �procedura ma deve> essere stabilita in relazione al luogo (nella specie, Milano) in cui ha sede fufficio che ha proceduto alfaccertamento ed alla liquidazione del tributo (art. 8 t.u. 30 ottobre 1933, n. � 1611)'. Con il secondo mezzo si sostiene ohe, avendo f Amministrazione prorrnos1so giudizio daivanti alla o!l'dinaria autorit� giuriis1dizionaile, a questa dovevano ritenersi automaticamente demandate tutte e cias1cuna delle questioni. sollevate in sede di conteni'.ioso amministrativo. Tra le altre, ainohe quella velatiiva alla chiesta e non ottenuta riduzione deHa hase imponibile. Contro tale tesi la sentenza denunciata ha opposto, in limite, la decadenza prevista dall'art. 146 della legge di regtstro (1. SO dicemb: re 1923, n. 3269), non avendo il Conti propoisto alcuna dorrnanda nel termine perentorio di mesi sei previsto dall'anzidetto art. 146. Ne deriva che nel giudizio davanti al magistrato O!rdinario poteva discutersi soltanto delle questioni relative alle domande temrpestivarrnente e ritualmente proposte dall'Amministrazione. (5) I criteri di qualificazione di oui alla 1. n. 771 del 1941 valgono, per espressa affermaziCJIIle della legge stessa, � agli eff!'ltti della imposta di registro ,, , e la Cassazione non ha avuto difficolt� ad affermare che tali effetti non sono soltanto que11i relativi alla applicazione della competente aliquota cli imposta, ma rtutti quelli che la normativa della imposta cli registro considera giuridicamente rilevanti, e quindi anche quelli relativi all'obbligo ed alle modalit� (in termine fisso o in caso d~uso) della registrazione. 1136 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO L'arutonomia del procedimento davanti alle Commi:ssioni amm1mstratiive rispetto a quello che viene ex novo instaurato davanti all'autorit� giudiziaria ordinaria vieta di parlare di effetto devolutivo del ricorso proposto dinanzi al giudice ordinario e di ricorso inoidentale, come fa il ricorrente. Maturato il temi.ine di decadenza sopra menzio-. nato, la staruizione della Commissiione Centrale rimane ferma e la parte la quale sia incorsa nella suddetta decadenza non pru� risollev3a1e questioni ed eccezioni gi� r-isoJte con quella statuizione. La doglianza formulata con il successivo mezzo di ricoTSo (motirvo terzo) attiene alla suss~stenza della prorva in ordine alla ciricostanza, affermata dal gi:udioe del merito, che il Conti, per la esecuzione del tassato contratto di fornitura di caTbone, dorveva procurarsi, sruocessivamente al contratto stesso, la mwce oggetto della fornitura, realizzandosi in tal modo la iporesi prevista dal comma terzo delfart. 1 della I. 19 luglio 1941, n. 771, per cui il rapporto dorveva considerarsi, ai fini tributari, oome di fornitura-appalto. La imprugnata sentenza della Corte d'Appello di Milano ha ritenuto per�, che, da vari elementi e dalle stesse ammissioni del Conti, risultaiva la prova della suddetta circostanza di fatto. Al ohe si deve aggiungere che, in definitiva, neppure in questa sede il ricorrente contesta ohe la merce dorverva procurarsela successivamente -alla stiprulaziOIIle del contratto di fornitrura. Egli oppone solamente ohe il commercio di carbone cost.itui1va roggetto della sua ordinaria attivit�. Ma l'osservazione, irrilevante r:ispetto all'asserita violazione dell'articolo 2697 e.e. in materia di onere probatorio, pu� valere in astratto pe!r quanllo conce!l"lle il quarto mezzo del ricm�so, 'con il qruale si sOSll:i.ene, per rappunto, ohe nella specie sia a:pplimbile non il terzo ma il quinto comma del sopraindicato art. 1. Il quale dispone ohe devono con:S'i!demrsi, sempre ai sol.i fini dell'imposta di regi,stro, � vendite, i contratti con i quali una ditta si obbliga di .consegnare cose che OOStituiS.COil10 f oggetto della Si\la ordinaria p!rOduzione ll � :�: chiaro, per�, che tale norma si riferisce unicamente ai fabbricanti e produttori, e non gi� ai comme'l'Cianti che assumono forniture di merci, di CUii non sono prodruttori, sotto forma di somministrazioni periodiche o aippro'V'Vigioname:nti a trattn corntinuartivo. Tanto dsu1ta non soltanto dalla stessa formulazione letterale del precisato comma quinto e dal suo coUegamento logico con il comma terzo del medesimo arti,oo1o di legge, ma anche dal comma sesto, che � appunto rivolto a vieppi� chiarire la portata della cennata dizione, � oodinaria produzione n, usata. dal capo;yerso che lo precede. Detto comma sesto av:verte infatti che per ordinaria produzione derve intende!l"si quella � dell' o'l1dinaria organizzazione industriale e attrezzatura tecnica della 1ditta produttrice, che pu� desumersi dall'inquadra: menrto srindacale della ditta, dalla dernuncia alla Camem di PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1137 Commereio... eoc., ancorroh� i pmdotti mbiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente �. Nella specie � pacifico che si versa in materia di somministrazione di caTbone a tratto continuativo as's:unta da un commerciante, come lo stesso Conti si qualifica. In tale fattispecie trO'Va puntuale applicazione il gi� menzionato comma terzo dell'art. 1 che recita: "le somministrazione periodiche o gli appro'Vv~gionamenti a tratto continuativo sono parificati, aigli effett,i tributari, agli appalti quando l'wssuntoi"e debba produrre o procuraxsi, posteriormente al contratto, le cose promesse � � Sotto questa regola caide, pertanto, il rapporto negoziale del quale si discute, cos� come ha esattamente dichiarato il giu1dice del merito. Con il sesto mezzo il ricouente denuncia la vfolazione e la falsa applicazione dell'art. 5 della legge di registro, ali. D (regiistrazione, solo !in caso di uso, delle convenzioni tra oomme11cianti). Secondo questo moti'VO di riOOT'SO, la Corte aivrebbe riconosiciuto ohe l'atto in questione fosse di vendita secondo le comuni norme del diritto ciivile, ma avrebbe poi erroneamente applicate tutte le nOl'ffie tributarie proprie dell'aippaJto, tm cui quella della registrazione in termine fisso. La tesi si affida ad una interpretazione irrazionalmente restrittiva della I. n. 771 del 1941, per cui la paT'i:ficazione della fattispeicie all'appalto dovrebbe essere limitata ailla sola applicazione dell'aliquota d'dmposta, non alle altre norme tributarie aipplicahili pe[" l'appalto. Ma, entro I'ambito della legge di registro la equiparazione o, meglio, la qualificazione giurid~ca del rapporto come di contratto d.'appalto, vale ad o~i effetto e quindi anche a quello dell'obbligo della reg;istrazione nel termine fisso, anzich� nel solo caso di uso. La questione sollevata, infine, �con il sesto ed ultimo mezzo del ricorso, non � strettamente connessa con la contestazione circa il criterio di imposizione valevole nena specie, ma riiguaroa la prertesa di dsa11cimento del danno derivato dal rifiuto dell'uffido finanziario di rilas1ciare copia della s�entenza non registrata, ohe pertanto non fu po,ssibile poil"re in esecuzione. La causa del lamentato rifiuto della p.a. � proprio la mancata registrazione e la vioJazione della legge fiscale da parte del preteso danneggiato. Manca quindi un comportamento illegittimo ed illecito �dell'ufficio finanziario, sul quale soltanto il ricorrente avrebbe potuto, fondare la propria richiesta di danni. Ma la Corte ha ritenuto, poc giunta, che l'attore nop aiveva neppure provato o chiesto di pro1Vare la specifica omissione addebitabile all'ufficio e, soprattutto, il danno che ne sax.ebbe deri1Vato. Pertanto, ainche sotto quest'ultimo aspetto, il rico;rso si presenta sfornito di fondamento e come tale deve essere rigettato con le conseguenze di legge. -(Omi:ssis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1138 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 settembre 1964, n. 2398 -.Pres. Caporaso -Est. Malfitano -P.M. Trotta (conf.) -Amministrazione Finanze (avv. Stato Masi) c. Soc. Innocenti Mangili Adriatica Imposta di registro -Imposta di titolo -Applicabilit� � Pre� supposti. (legge registro, art. 72). Ai fini deiliOYp']Jilioazio'll!e dJeiliinwpolS't'a .dJi tiitoiw, di cwi, a~iarrt. 7 2 d!el&i �legge .dJi regiis,tro, oooorrre che la oonvenz,ione, pefl' la qu(])le iimposta � dovutia, sia sbata invoor:ota .dJa wna delle parti come Za ragione giu.s<tificatrioe .dJeiMa prropria dJomoodJa, dJi tal che ~l giudice ne debba neicesso:riwneinte .tener conto siia oome una deille ragioni per OJOCogLiere 1,a dnnumdJa, sia per esdudere che qwe.sta possa trovaJre adJegwata giu8/: ifioazione nel~ oonveinz.ione meicksrima, dJelk qwale, � perrtooto, non pu� omertt�etfJ'e d� acc:erMtre l'esistenza e di dibhiarare il contenuto, dovendone ~eutere ai firvi deilZa decisione. (Omissis). -Con l'unico motivo di riooirso, denrunzfandosi la vio-lazione degli artt. 11, 12, 14 e 72 della legge di registro e 2, 114 e 115 della tariffa allegato A alla legge medesima, si censura la sentenza impugnata per arvm ritenuto ohe nell'ipotesi in �cui s~a stato escluso da una sentenza di secondo gmdo, passata in giudicato, resistenza del rapporto giuridioo posto a fondamento dalla imposta di titolo pagata con la registrazione della sentenza di primo grado, il oontribuente possa ottenere La restituzione dell'imposta medesima. L'imposta di titolo ed il diritto al rimborso nell'ipotesi di riforma della sentenza. La massima, che, come si vedr�, non riflette esattamente la questione decisa, corrisponde ad una gdurisprudenza che pu� ritenel'.si pacifica e pienamente conforme alla tesi sempre sostenuta dall'Avvooafura : oltre alla sentenza richiam�ta nella motivazione {Cass., 9 luglio 1962, n. 1799, Foro irt., 1962, I, 2088), in numerose altre pronuncie la Cassazione ha deciso nello stes�so senso {v. Cass., 10 ottobre 1961, n. 2063, Foro it., 1962, I, 1340; 22 novembre 1960, n. 3121; 31 luglio 1957, n. \)269; 24 settemhre 1956, n. 3252, Riv. leg. fisc., 1956, 1748; 5 aprile 1946, n. 386), seguendo un indirizzo condiviso dalla dottrina (BERURI, Le leggi di registrro, 1960, 185; UcKMAR, La legge di registro, 1958, vol. Il, art. 72; }AMMAIUNO, Commento alla legge sulle imposte di reg.Wtro, 1959, I, 650. Affermazioni altrettanto pacifiche, in quanto cocollairi necessari della no!lm 1 di cui all'art. 72 della legge di registro e della particolarit� dell'iporesi da que5t.a prevista e che si trovano ripetute dalla giurisprudenza e dalla dottrina dianzi citate, sono le seguenti: -l'imposta di titolo � dovuta soltanto nel caso in cui la domanda sia avanzata da chi fu parte della convenzion� e non da un terzo; -ove l'atto venga enunciato in due successive decisioni non si pu� procedere a duplicazione d'imposta; PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1139 Al Tiguardo si deduce che la diversa definizione giuridica data dal giudice di appello al rapporto dedotto in giudizio dalle parti non pu� dair luogo alla restituzione dell'imposta pagata perch� non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 14 della legge di registro, nelle quaili � ammessa la restituzione, e che, anche se allia !imposta di titolo volesse attribuirsi natura rontrattuale anzich� giudiziale, non potrebbe mai.farsi luogo alla restituzione, in quanto la legge la prevede soltanto per gli atti nulli fin dall'origine. La censurn � priva di fondamento. La Corte di merito, esaminate le sentenze pronunziate dal Tribu �~ l'imposta � dO'\'Uta tanto se la convenzione venga invocata dall'attore nella domanda, quanto se venga eccepita dal convenuto, purch� la sentenza ne abbia dovuto teneT conto (peraltro v. �in senso contrario, ma dubit:ativamente: UcKMAR, op. cit., 1953, II, 522); -rioonosciuta dalla sentenza la convenzione sulla quale l'imposta s!i basa, questa va Hquidaita non sulla somma che ha formato oggetto della domanda e della pronuncia, ma sull'inteiro ammontare della convenzione enunciata (ofr. Comm. Centr., 19 febbraio 1958, n. 1979, Riv. leg, ~c., 1959, 1422); -1a sentenza rappresenta soltanto la condizione per l'applicazione dell'imposta di titolo, l'oggetto dell'imposta norn essendo la sentenza in s�, ma la cornvenzione menzionata in sentenza (cfr. App. Trento, 15 maggio 1959�; App. Milano, 24 luglio 1956, Relazione Avv. Stato, 1956-60, II, 503). Ooooi;re avvertire peraltro che quest'ultima affermazione, in s� sostanzialmente esattissima -l'impo~a non colpisoe la sentenza, ma l'atto atfiraverso la sentenza ha dato origine ad un contrasto d'opinioni circa le cornseguenze che da molti s� sono tratte per stabilire la natura giuridica dell'imposta di titoh Si sostiene infatti da una buona parte della dottrina (VIGNALI, Le tasse di f'egistro, 1908, II, 140; UcKMAR, op, cit., 19'58, 566; ]AMMARINO, op. oit., 650; MoNTALBANO, Tasse giudiziali e di titolo nella legge di registro, 1947, 204) che l'imposta di titolo ha natura contrattuale e non giudiziale poich� l'eleme:nto veiro ed unico che abilita la Finanza ad imporre il tributo � dato dalla convenzione in tanto in quanto venga riconosciuta vaHda 'ed efficace dalla sentenza, tanto ohe se ne � tratto il principio, affermato anche dalla giurisprudenza (Cass., 4 luglio 1941, n. 2036; 31gennaio1948, n. 146; Comm. Centr., 17 febbraio 1943, n. 66722 citate in PEPE, Rassegna di giurisprudenza sulla imposta di registro, 1959, 257), che il rapporto di imposta sorge al mQIIIlento in cui viene stipulato il negozio giuridico o viene formato l'atto, anche se il diritto a tassare l'atto sorge (rectius: pu� esseir fatto valere) nel momento in cui la convenzione viene e:nunoiata. Altri autori invece (BERLIRI, op. cit., 498) ritengono che osti, alla configurabilit� dell'imposta di titolo come imposta contrattuale, la norma di cui all'art. 6 della legge di registro e le considerazioni che se ne possorno trarre sui prrincipi generali cui � ispirata la legge, coordinandola con le norme di cui agli artt. 1, 5 e 8 (cfr. anche GuGLIELMI-AzzARITI, Le imposte di registro, 1959, 132). L'argomentazione � tutt'altro che debole. Considerato infatti che la legge di registro � imposta sugli atti, tanto che sono per essa (entro certi limiti: v. artt. 11, 12, 14) indifferenti le vicende dei rapporti che da quelli scaturiscono; che l'art. 6 distingue tassativamente le imposte di registro in contrattuali e giudiziali, a seconda della natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate; che la stessa legge, nel RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1140 nale e dalla Corte d'Appello di Genova nel giudizio svoltosi tra la SAIMA, la SATERNA e la CRESA, ha riteinuto che mentre il Tribunale aveva afferrrnato che la domanda p(foposta dalla SAIMA era fundata sull'assunzione da parte della SATERNA della garanzia della consegna della meroe e, con le " imprecise e non chiare espressioni n adoperate nella motivazione, aveva offerto la possibilit� di ritenere che f accoglimento deHa domanda medesima fosse fondato su un oontratto di .oomprnvendita concluso tra le parti, la Corte d'Appello, pur confermando la oondanna della SATERNA alla .oonsegna della merce e al risarcimento dei danni a favore della SAIMA, aveva escluso che suo complesso, � divisa, .nel titolo I, in tre capi, il secondo dei quali concerne le " disposizimvi speciali per l'a:ppilicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratt- i civili ,, mentre il terzo � intitolato " Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali "; che l'art. 72, che prevede l'imposta di titolo, � collocato sotto quest'ultimo capo; considerato infine che l'imposta stessa � applicata sulle� sentenze che enuncino convenzioni, sembrerebbe necessario concluda-e che anche nel caso di specie �si tratti di imposta giudiziale. Conclusione questa, per�, che persuade poco e non tanto perch� si voglia affermare che proverebbe troppo (proverebbe cio� che anche l'imposta di titolo � una tassa, avendo la stessa natura delle tasse su sentenza: art. 68), affermazione che trascurnrebbe dis�involtamente: a) che la distinziooe fra tassa e ~mposta � pi� finanziaria che giuridica; b) che � difficile attribuire natura di tassa alla tassa propmzionale ed alla stessa tassa graduale di sentenza, per l'evidente sproporzione fra tributo percepito e servizio reso (per questi concetti ofr. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, 1955, 44 e segg.), quanto perch� sembra che indulga troppo su considerazioni di carattere formale, impedendo un� chiam visione delle innegabili differenze tra la tassa di sentenza e l'imposta di titolo. Non v'� dubbio infatti che, mentre la prima colpisce la sentenza in quanto tale, come mera pronuncia del magistrato, la seconda colpisce la convenzione intervenuta tra le parti, in quanto evidenziata dalla sentenza: nel primo caso la sentenza � il presupposto di fatto del tributo, nel secondo � soltanto condizione necessaria per la percezione dello stesso, dovendosi il presupposto ravvisare nella convenzione enunciata. La distinzione � particolarmente evidente nel caso di imposta proporzionale su sentenza: qui � la sentenza che unicamente e direttamente costituisce presupposto del tributo, in virt� della sua efficacia costitutiva di rapporti giuridici nuovi, identificandosi l'atto con la manifestazione di volmt� del giudice (si pensi alle sentenze costitutive, in cui la pronuncia giurisdiziooale tiene luogo della volont� delle parti inadempimento del con,tratto preliminare ecc.). Nell'imposta di titofo invece la sentenza � semplice strun'i.ento: accerta l'esistenza di un atto a natura negoziale, nel contempo servendo da documentazione dello stesso: il negozio e la sua documentazione scritta non si identificano, provenendo da due diwrse fonti, l'una dalle parti, l'altra dal g~udice (ofr. Trib. Firenze, 13 marzo 1957, Foro pad., 1959, I, 138 con nota). Questa scissione fra I'essa:e del negozio ed il suo apparire agli effetti tributari costituisce la pi� tipica caratteristica dell'enunciaziooe e non ha solo valore di distinzione teorica, poich� rilevanti sono le conseguenze sostanziali, ad essa dovendosi far risalire il retroagire del rapporto tributario al momento in cui il� negozio � PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1141 tale condrunna potesse fondarsi su un contratto di compravendita e su altra convenzione conclusa tra le parti, rilevando ohe lo zuocherro oontenuto nei seimila saochi, parte dei quali non risultava consegnata, era stato temporaneamente importato dall'estero dalla socielf:� Venohi Un~ca �di Torino, previo pagamooto della prescritta cauzione, per essere lavorato e riesportato e che le parti in causa � erano intervenute in questo affare in qualit� di vettori, spedizionieri, intermediari � e non in qualit� di � oompratori �. Alla stregua di questa interpretazione, non contestata dall'Amministrazione rimrrente, la Corte di merito ha correttamente ritenuto sorto (cfr. le applicazioni in materia di societ�: � stato stabilito che in caso di enunciazione di una societ� di fatto, il valore imponibile non � costituito dal patrimonio sociale al momento dell'enunciazione, ma deve determinarsi in base al capitale originariamente conforito�: Cass., 31 gennaio 1948, n. 148, cit.). Alla luce di quanto precede la questione se l'imposta di titolo abbia natura contrattuale o giudiziale perde molto del suo valore ed appare pi� che altro una distinzione di. carattere terminologico: se si ha riguardo Ull!icamente alla formulazione dell'ari!:. 6 ed alla natura dell'atto cui � applicata, deve convenirsi che � imposta giudiziale, ma con eguale esattezza si deve afFe�rmare che il suo presuppost~ non � una sentenza ma un atto negoziale. La duplicit� di soluzione che la questione presenta a seconda che sia guardata sotto il profilo formale o sotto quello sostanziale � un ulteriore indice delle innegabili differenze fra tassa di sentenza e imposta di titolo. """ Sin qui le brev.i osservazioni suggerite dalla massima. Questa per�, come s'� precisato all'inizio, non riflette la questione che � stata portata all'esame della Suprema Corte: come si legge nella motivazione, si trattava di decidere se dovesse essere o meno rimborsata l'imposta di titolo, Hquidata su una convenzione enunciata in sentenza e non registrata, nell'ipotesi in cui la sentenza che contiene l'enunciazione sia stata riformata dalla sentenza d'appello che abbia escluso l'esistenza della convenzione stessa. Il problema ha contrastanti soluziooti in dottrina, ritenendosi da taluni (UcKMAR, op. cit., Il, 566; ]AMMARINO, op. ciot., I, 658) che l'imposta vada .rimborsata, mentre altri sono di diverso avviso (cfr. BERLIRI, op. cit., 498; GuGLIELMr-AzzARITI, op. cit., 132). L'argomentazione fondamentale della tesi contraria al ;rimborso si basa sull'inapplicabilit� all'ipotesi dell'imposta di titolo della norma di cui all'axt. 14 legge di registro: si sostiene infatti che non ricorre il caso dell'atto nullo fin dall'odgine e la cui nulliit� non sia sanabile ad opera delle parti, poich� la nullit� della sentenza � sempre sanabile, essendo sufficiente che le parti non la impugnino nei termini perentori stabiliti dalla legge. Si ricono.sce .invece il diritto alla restituzione dell'imposta nell'ipotesi di sentenza inesistente, ma, poich� ;rispetto a questa non sussiste l'obbligo di richiedexe la registrazione e quindi di pagare la tassa, ove questa sia stata pagata, si verterebbe nell'ipotesi di imposta indebitamente peroettd, onde non si tratterebbe propriamente di rimborso, ma di restituzione (BERLIRI, op. Zoe. cit.). i I I I I I I I 1 I I I I I l 11.42 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che rArrmnini~trazione medesima fosse obbligata a restitrnire l'imposta <li titolo pwoepita in sede di registrazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Genova nel giudizio S'V'Oltosi tra la SAIMA, la SATERNA e la CRESA, essendo stata esclusa, con pronunzia passata in giudicato, l'esistenza del preteso contratto di compravendita per il quale rimpasta era stata risoossa. Invero, come questa Corte Suprema ha altre volte affermato, ai fini dell'applicazime dell'imposta di titolo di cui alfart. 72 della legge Chi invece ritiene che l'imposta vada rimborsata afferma che, dait:.a la sua natura ed il suo fondamento, essa in tanto ha ragion d'esseire in quanto �esiste e permane definitivamente il titolo (sentenza) che riconosce e d� efficacia alla convenzione; onde si deduoe che, se questo titolo viene annullato, verrebbe a mancaTe il di,ritto alla percezione e che quindi nell'ipotesi che un suooess!�vo giudicato accerti che la convenzione non ha avuto luogo,, dovr� essere :restituita l'imposta di titolo, ferma naturalmerute <restando la tassa giudiziale legittimamente percetta sulla sentenza riformata. (UcKMAR, }AMMARINO, op. cit.). Per quanto riguarda la giurisprudenza, le decisioni in materia so'll!o scarsissime: merutre la Commissione Centrale ha talvolta ritenuto che l'imposta di titolo vada rimborsata in caso di riforma della �sentenza (v. Comm. Centr. V, 27 novembre 1950, n. 17916, Gitl<I'. imp., 1953, n. 32), la Corte di Cassazione non risulta "':a:-: che sia mai stata investita espressamente dell'esame della questione. Oltre infatti alla sentenza che si annota, ma che, come si dir� pi� avanti, non ha risolto la questione, vi � una sola decisione in cui la Cassazione (9 luglio 1962, n. 1799, cit.) ha affermaJto che l'imposta di titolo � do~ta anche se la sentenza che enuncia la convenzione venga successivamente conformata o riformata pe:r diversi motivi, esclusione fatta dell'ipotesi di nullit� della convenzione. Quest'ultima affermazione peraltro non ha avuto in quella sentenza un'adeguata motivazione, poich� altro era l'oggetto del giudizio: si trattava infatti in quella sede di decidere se dovesse essere rimbO!l"sata un'imposta di titolo percepita su di una sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla base di una convenzione v&bale enunciata in sentenza, mentre la Corte d'Appello aveva irite'll!uto che alla restituzione della stessa imposta la parte aveva s� diritto, ma non in base alla convenzione, bens� in virt� di una n{lll"llla di legge. Sosteneva quindi la ricorrente che, ess�endo stato dal secondo giudice escluso ogni rnpporto fra la convenzione e la sentenza di primo grado, l'imposta di titolo non era pi� dovuta in v:irit� di un fatto sopravvenuto agente con efficacia retroattiva. Come si vede, in quel caso il giudicato di secondo grado non aveva minimamente intaocato l'esistenza della convenzione accertata e documentata dalla sentenza del Tribunale e la Cassazione, facendo retta applicazione delle norme delle legge di registro, aveva respinto il ricorso, senza esaminare in modo approfondito, poich� non ve ne era bisogno, la questione che qui interessa: si � infatti limitata ad 01>'servare che non � ammessa la restituzione dell'imposta in dipendenza di una successiva sentenza di altro giudice " salvo il caso che nella nuova pronuncia si dichiari la nullit� della convenzione (art. 14 della legge di regish�o) n � . La questione quindi � lungi dall'essere decisa e tanto meno la sentenza che si annota � in grado di fornire un indirizzo giurispmdenziale, �poich� la Cas8azione ha ritenuto di dover Te.spingere il TicOT80 sul premppogt;o che nessuna enunoiazione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1143 di Tegistro, oooorre che la oonvenzione per la quale l'imposta � dovuta sia stata invocata da una delle parti come la ragione giusti:ficatrice della propria doma'D!da, di tal che il giudice ne debba necessariamente tener oonto sia �come una delle ragioni per acooglieire la domanda, sia 1 per 1esdudere ehe questa possa trovaTe adeguata giustificazione nella oornvenziooe medesima, della quale, pertanto, non pu� omerf:tere di aooertare l'esistenza e di dichiarare il contenuto, dovendone dis�cute:re ai fini della decisione (v. sent. n. 1799 del 1962). di contratto verbale concluso fra le parti fosse contenuto neUa sentenza del Tribunale sottoposta ad imposizione. Infatti, nonostante talune esp:ressioni della motivazione che potrebbern far ritenere il coo:rtrario, la conoscenza dei fatti e delle vicende processuali che hanno� portato a questa sentenza giustificano l'affermazione che p:recede. La sentenza .tassata, inve:ro, aveva accolto la domanda con la quale la SAIMA aveva chiesto che la Soc. SATERMA venisse condannal!:a alla consegna di un certo quantitativo di zucchem mancante rispetto a quello che l'attrice aveva diritto di ritirare in virt� di un buono di consegna giratole dalla SATERMA. La Code d'Appello, con rettifica della motivazio'!l!e, conferm� tale sentenza. Pagata l'imposta di titolo sulla sentenza di primo grado, la SAIMA ag� per il rimborsu della ste5sa e, ment:re il Tribunale ritenne che la sentenza tassata non enunciava un CO'Il!tra,tto di vendita di beni mubili, ma una f�dejussione, conseguentemente condannando l'Amministrazione alla restituzione della differenza d'imposta indebitamente percetta in pi�, la Corte d'Appello afferm� che la sentenza, per la quale era stata risco,ssa l'imposta di titolo e quella che la confermava, non enunciavano n� un contratto di vendita n� una convenzione, condannando perci� l'Ammin. istrazione alla restituzione di tutta l'imposta. La Cassaziune quindi non si � trovata di fronte al problema se dovesse essere ordinato il rimborso di Ulna imposta di titolo� legittiimmente percetta su di una sentenza che enunciava una convenzione posta poi nel nulla da una sentenza successiva, ma di fronte a quello, sensibilmente diversu, se dovesse essere ordinata la restituzione di un'impo,sta che era stata percebta sul presupposto, rivefatosi fallace, che esistesse una sentenza contenente un'enunciazione e che era stata quindi illegittimamente riscossa. D'altronde i limiti del giudizio di Cassazione impedivano di esaminare l'esattezza della sentenza impugnata, l� ove quest'ultima escludeva che la decisione tassata avesse enunciato una convenzione assoggettabile ad imposta, per cui � stato agevole per la Suprema Corte superare l'ostacolo, affermmdo che nel caso di specie non v'era stato un previu acoe:rtamento giudiziale di una cunvenzione verbale che potesse giustificare la percezione dell'imposta di titofo. L'unico precedente giurisprudenziale, dunque, � rappresentatu dalla sentenza n. 1799 del 1962 che appare favorevole alla tesi del rimbmso, ma che, come si � gi� dettu, � scarsamente indicativo�, tanto pi� che anche in dottrina manca un approfondimento delle opposte tesi che si prospettano. Non � argomentazione probante, infatti, quella secondo la quale l'art. 12 della legge di registm non sarebbe di ootarolo alla restituzione dell'imposta, perch� quando si sia accertato che la convenzione sulla quale � stata applica,ta non � mai esistita, l'imposta stessa dovrebbe COillSiderarsi peroetta irregolarmente (UcKMAR, op. cit.), poich� � facile osseTvare che legittimamente si � richiesto il pagamento 12 1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N� pu� sosteneTsi che l'imposta non possa esse-e restituita peT il principio sancito nell'art. 2 della legge di registro, secondo cui la nullit� deJJ.'atto non importa la restituzione dell'imposta pagata per la sua registrazione, se non nei casi tassativamente stabiliti dall'art. 14 della legge medesima, peroh� tale principio non � applicabile nel caso� del tributo in presenza di una sentenza contenente enunciazione. Del resto non sf potrebbe nemmeno obiettare che si tratta di una situazione con efficacia retroattiva,. perch� l'art. 124 prevede altre ipotesi di fatti che retroagiscono al momento della formazione dell'atto, come il verificarsi della condizione risolutiva e ciononostanteesclude il diritto alla restituzione. Il principio in virt� del quale l'atto � svincolato dagli eventi ulteriori e non opera quindi agli effetti dell'imposta di registro la funzione giuridica della retroattivit� -salve sempre le eccezioni previste dall'art. 14 -� validamente opponibile anche alla risoluzione ministeriale (Bollettino Ufficiale Tasse sugli affari,. 1917, 727) riportata da UCKMAR e }AMMARINO e che, favorevole al rimborso, concludeva affermando': � La restituzione, adunque, non avviene in base all'art. 14, ma bens� in base al concetto che la tassa fu indebitamente percepita in base ad una condizione di cose che � venuta a rivelarsi fallace ". D'altra parte non appaiono immuni da critica nemmeno le argomentazioni che si adducono per sostenere la tesi contraria al rimborso; n� quella che equipaira. l'imposta di titolo alla tassa su sentenza, n� l'altra che si rif� alla sanatoria della nullit� della sentenza per mancanza di impugnazione nei termini previsti dalla legge~ La prima trascura del tutto le caratteristiche che differenziano sostanziali. nente i due tributi, cui si � accennato sop!ra, senza contare che potrebbe portare� all'assurda conseguenza di una ripetizione dell'imposta di titolo per ogni successiva decisione: se si nega che all'imposta di titolo sia applicabile la norma dell'art. 14� perch� :se ne afferma la natura giudiziale, ci vuol pooo ad affermare che si applicano le norme relative alle tasse giudiziali e che quindi, in mancanza di una norma. espressa che lo escluda come per le tasse graduali, l'imposta di titolo sia ripetibile. La seconda argomentazione del resto omette di considerare che la sanabilit� della nullit� ad opera delle parti previste dall'art. 14, n. 2, non pu� che riferirsi alla convenzione enunciata e non gi� alla sentenza, perch� quella norma disciplina la nullit� dei :soli atti negoziali; che l'impos.ta di titofo ha ad oggetto non gi� la. sentenza, ma la convenzione in quella enunciata, e che pertanto la funzione stru-� mentale che a questi effetti la sentenza acquista impedisce di affermare che la. dipendenza della nullit� della decisione dalla volont� delle parti caratterizzi anche la nulHt� della convenzione, Infatti, una volta che dalla sentenza di secondo grado� o da quella di Cassazione sia stata riconosciuta la nullit� della convenzione enunciata dalla sentenza precedente, poco imporra che all'impugnazione le parti avrebbero potuto rinunciare, poich� � innegabile che � venuto meno il presupposto di fatto dal quale era sorto il rapporto d'imposta ed � quindi a questo che deve aversi riguardo per stabilire se il b'ibuto vada restituito: se la nullit� della convenzione accertata della successiva sentenza sia del tipo previsto dall'art. 14, n. 2, l'imposta dovr� essere :restituita, come pure nel caso che sia accertata l'inesistenza della convenzione, in quanto un aitto inesistente non pu� essere aissoggettato ad imposta. (cfr. giurisprudenza cit. in DE BoNo, La legge di registro, I, 1961, 53, � 47). Nessuna delle due opposte soluzioni del problema, quindi, sfugge alla critica; forse, a mutare lequilibrio che le considerazioni che precedono hanno creato,. varrebbe tener presente la natura sostanzialmente contrattuale dell'imposta di titolo nel sen,so sopra accennato, la strumentalit� della sentenza rispetto all'att0> PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1145 in esame, nel quale l'imposta di titolo � stata risoossa non per un atto nullo, ma per un atto la oui esistenza � stata esplicitamente esclusa dal giudicato furmatosi sulla pmnunzia in relazione alla quale si � proceduto a tale ris1cossioo.e. Consegue che si deve rigettare il ricmso. -{Omissis). enunciato, il retroagire del rappo-rto mbutm:fo al momento in cui il negozio enunciato � stato stipulato e, infine, il fatto che oggetto dell'imposta non � la sentenza in s�, ma l'atto enunciato. :�: comunque auspicabile che la Cassazione tOlrlli ad esaminare la questiooe in modo pi� esplicito e completo. PAOLO VITTORIO DI TARSIA DI BELMONTE CORTE DI CAISSAZIONE, Sez. I, 26 ottobrn 1964, n. 2668 -Pres. Fibbi -Est. Fresa -P.M. Toro (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Vitucci) c. Graziadei (avv. Cagliati Dezza). Imposta di registro -Case di abitazione non di lusso di nuova costruzione -Trasferimento contestuale della propriet� e dell'usufrutto a soggetti diversi -Agevolazione fiscale dell'art. 17 della I. 2 luglio 1949, n. 408 -Applicabilit� alla costituzione dell'usufrutto -Esclusione. Imposta di registro -Atto con pluralit� di trasferimenti e contestuale pluralit� di usufrutto a favore di persone diverse Aliquota stabilita per valori inferiori a un milione -Operativit� per ogni singolo rapporto giuridico. (1. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 17; 1 agosto 1954, n. 600, art. 32). I benerfici fiscali p'l'e'Visti dJaU:aJl'it. 17 delZa legge 2 luglio 19'49, n. 408, per i trasferimenti di O{J)Sa di abita'Zione costruita ai sensi dellarrt. 13 dJella me~desima legge, non trovano �applioozione in orr,dine oJJa costituzione a titolo o11!eroso di umrfrutto a favor~ di wn soggetto neppure quando sia effertJtuaita conte8tualmente alla vendita ad altro soggetto della nuda propriet� della medesima ClWa {l). La minove aliquota stabilita do]l'art. S2 della legge 6 agosto 1954, n. 603, pe:r i t:rasferimenti a titolo oneroso e per i corllferimenti in societ� (1) Le statuizioni oggetto della prima massima, della cui esattezza non � dato dubitaire, coistiruiscono ius reoeptum {cfr. oont. n. 2264/58; 20/63; 474/64 e 475/64). Le ragioni sono quelle riconosciute delle Sez. Un. nella ricordata sentenza 475/64 riportata in queista Ras.regna, III, 567, con nota di adesione. 1146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di beni immobili o di altri ditritti immobiliari per vcitori inferori ail un milione, nel caso di unico atto, con pluralit� di trasferimenti di nuda propriet� e contestuale pluralit� di costituzioni di usufrutto a fooore di persone diverse, opera �distintamente per ogni singolo trasferimwnto (2). {Omissis). -Con il primo motivo la ricorrrente denuncia la violazione e la falsa applicazione deU' art. 17 della I. 2 luglio 1949, n. 408 e dell'art. 12 delle disposizioni prnliminari al codice civile in relazione aU'art. 360, n. 3, c.p.c. In particolare deduce che la Corte �di merito ha errato nel ritenere che la disposizione in esame comporti f agevolazione tributaria anche per le costituzioni di usufrutto in quanto la norma si limita a indicare i trasferimenti di case e nel linguaggio comune, giuridico e legislativo, trasferire una casa signif�.ca trasmetterne la propriet� e non gi� oostituire su di essa un diritto reale di godimento. La censura � fondata. Questa Suprema Corte ha fin dal 1958, con la sentenza n. 2264, aff�Tll1ato che le espressioni cc compravendita di appartamenti e trasferimenti di case � hanno nel diritto tributario un significato tecnico giuridico preciso, nel senso che sono adoperate per indicare i contratti tipici di compravendita, aventi per oggetto il trasferimento del diritto di propriet� nella sua interezza. Pi� recentemente, con sentenza n. 20 {:2) La questione oggetto della seconda massima non � stata� affrontata con completezza. .Sebbene la decisione del caso di .specie �sia da ritenersi esatta, manca una motivazione capace di offrire criteri interpretativi valevoli per i numero~i casi che rsi presentano sull'applicabilit� dell'aliquota ridotta dell'imposrta di reg1stro stabilita con l'art, 32 della L 6 agosto 1954, n. 603 e abolita con l'art, 1 della 1. 27 maggio 1959, n. 355. Il caso di specie � 1stato correttamente deciso, ma non tanto e non solo per la elementare considerazione contenuta nella :sentenza. Come � stato affermato proprio in occasione della risoluzione della controversia oggetto della prima massima (Sez. Un., 2 marzo 1964, n. 475, in questa Rassegna, III, 567) iJ. trasferimento della nuda pxopriet� � soggetto alla stessa imposta sul tra:sfmimento della propriet� piena, 1anche se la relativa percezione ha luogo in due tempi a norma dell'art. 21 della legge di registro, e quesrta impoota � assolutamente diversa e separata da quella a cui � 1soggetta la contestuale costituzione di usufrutto a vantaggio d.i un terzo (Gass., 22 luglio 1958, n . .2664, Riv. leg. fisc., 1958, 1744); quindi, in applicazione dell'art. 9 legge oit., sui due negozi indipendenti e di diversa natura spetter� due volte la mitigazione dell'aliquota, che invece non potr� pi� ovviamente spettare sull'imposta di consolidazione che sar� dovuta dal nudo proprietario al cessare dell'usufrutto, poich� questa non � che un complemento del tributo gi� percepito sul trasferimento della nuda propriet� e che ha gfa fruito della riduzione, Ma nella ipotesi inversa la conclusione non potr.ebbe essere la stessa. Il contestuale trnsfe:dmento della nuda propriet� e dell'usufrutto a favore dello stesso -~ soggertto d� luogo ad una consolidazione per la quale sar� dovuta la relativa im-:= posta dal nudo proprietario alienante e contemporaneamente al trasferimento, per effetto di un un.ioo negoz:io, della propr.iet� piena a favore dell'acquirente; anche se il prezzo risulter� ripartito tra nudo proprietario e usufruttuario, l'acquirente ha PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1147 del 1963, questa stessa sezione ha afferniato il principio che anche quando la costituzione a titolo oneroso di usufrutto a favore di una detel'IJ11.inata persona sia stata effettuata contestuahnente alla� vendita della nuda propriet� ad altro soggetto, non pu� ritenersi parte di un complesso atto di trasferimento, esserndo un negozio indipendente e distinto, e pertanto noo pu� trovare applicazione, relativamente all'usufrutto, la norma di cui all'art. 17della1. 2 luglio 1949, n. 408. L'~attezza di tale principio � �stata conformata e ribadita dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 474 e 475 del 1963 e da tali insegnamenti non vi � motivo di discostarsi non essendo stato addotto alcun contrario argomento. Con il secondo motivo la riconente denuncia la violazione del1' art. 32 della I. 6 agosto 1954, n. 600. In particolare deduce che la Corte di merito affermando che i trasferimenti previsti nel -contratto fossero quattro, non ha considerato che in realt� furono trasferiti due gruppi di cespiti e pertanto la minore aliquota d'imposta non poteva che essere applicata due volte. La censura non � fondata. L'art. 32 della 1. n. 603 del 19'54, strubilendo una minore al1quota dell'imposta di registro per valori fino a lire un milione, nel caso di trasferimenti a titolo oneroso, ha inteso aocordare il beneficio ad ogni singolo trasferimento come � palese dalla lettera e dallo spirito della unitariamente acquistato la propriet� piena della cosa gi� consolidatasi nell'alienante (Cass. 21 giugno 1956, n. 2192, Riv. leg. fisc. 1956, 1259). L:aJ.iquota mitigata in questo caso potr� appliCMsi una sola volta. La variet� dei casi che possono presentarsi suggerisce l'opportunit� di tentare di delineare, se possibile, dei principi di generale applicazione. L'aliquota ridotta compete per ogni trasferimento; ma esistono dei limiti che possono individuarsi con riferimento all'oggetto e ai soggetti dell'atto. Quanto all'oggetto, � evidente che non � consentito un frazionamento materiale deJla cos'a trasferita oltre i limiti della sua individualit� economica: non sar� di certo possibile moltiplicare l'applicazione della riduzione di aliquota vendendo un vano alla volta di una abitazione con tanti atti nessuno dei quali superi il valore del milione; n� dovrebbe essere ammesso frazionare l'oggetto in senso funzionale, come ad esempio \'endere un'area con una servit� che ne limita ledificabilit� e subito dopo rinunciare ad essa o il costituire un diritto di superficie e successivamente trasferire la propriet� del suolo gi:avato. Pi� diffi�oile � �stabilire i limiti con riguardo ai soggetti. Ma si pu� s:ubito dire che non pu� mai far.si una applicazione ripetuta della riduzione di aliquota in tutti i casi di unioo negozio giuridioo plurisoggettivo. L'unicit� del negozio (caso elementare quello della vendita di una coisa a due soggetti che acquistano congiuntamente o viceversa) non potr� mai consentire la mitigazione a vantaggio di pi� persone. Ma anche l'astratta divfai:bilit� dei negozi contenuti in un unico �atto fra "le stesse parti � di ostacolo alla <ripetibilit� della riduzione di aliquota, quando vi sia .stato un unico contesto negoziale: �se cio� con unico atto e quindi con una sola manifestazione di volont� . Tizio vende a Caio un certo numero di terreni (che avrebbero potuto anche formare oggetto di atti separati) non potr� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I�48 nmma. Ora non pu� contestarsi che fatto in questione comprooda due trastfer1menti di nuda propriet� e due costituzioni di usufrutto a soggetti diversi, n� che rAmministrazione :finanziaria abbia valutato singolarmente ognuno di questi atti agli effetti della imposizione tributaria. Conseguentemente la mitigazione delfimposta deve essere applicata quattro volte. ~ del tutto irrilevante, di fronte a tale constatazione, obbiettare ohe nell'ipotesi di vsrufrutto non pu� parlarsi di trasferimento, ma solo di costituzione di un diritto 1.'eale �di godimento, poich� non pu� contestarsi che il godimem.to del bene per eff�etto della costituzione di usufrutto, � stato trasferito da uno ad un altro l'oggetto. -(Omi'8Sts). applicarsi fa mitigazione di aliquota per ogni cespite, sia o no indicato nell' att� un prezzo distinto per ciawuno di essi. Di pi� difficile soluzione � il caso in cui pi� soggetti vend0'11o contestualmente dfatinte cose ad un unico compratore; in questa ipotesi dovrebbe operarsi una sola riduzione soltanto se vi 1sia stata un'unica pattuizione di un prezzo globale, Nel risolvere tutti queisrti problemi non bisogna dare un peso decisivo all'art. @, I. cit. Questa nmma, come rirulta sopratutto dalla contrapposizione tra J.a prima parte ed il capoverso, nel 1sanciTe il principio della separazione aglti effetti tributari dei divoc�si negozi contenuti nello stesso atto, ha di mira la molteplicit� quaUtativa delle "disposizioni �, non quella quantitativa. Non � quindi corretto dire, in via generale, che la riduzione di aliquota va applicata tante � volte per quanti sono i negozi che, astrattamente, potrebbero essere contenuti in atti separati. Al contrario la riduzione opera di norma una �sola vOJ.tia quando la pluralit� dei negozi sia meramente quantitativa. � quindi piuttosto in base ai principi generali che vanno rioolti i vari problemi che si presentano quando molteplici trasferb:nenti si attuano tra pi� soggetti; non dovrebbe invece nascere questione � 1quando molteplici trasfe_rimenti omogenei intervengono tra gli stessi soggetti, perch� in tal caso la iriduzione � applicabile sempre una soJa volta. L'art. 9 ha invece importanza risolutiva quando nello stesso atto siano contenuti pi� negozi qualitativamente diversi e soggetti a diversi titoli di tassazione; in tal caso la dduzione dell'aliquota dovrebbe ritenersi applicabile ripetutamente, salvi i limiti relativi all'og.getto di cui si � detto. � La variet� di ipotesi che la pratica offre crea altri numerosi problemi che non � facile ricomprendere in enunciati di carattere generole; 1sarebbe perci� auspicabile che intervenisse sull'argomento una pronuncia orientativa di pi� vasta portata. OORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 nO'\l:embre 1964, n. 2768 -Pres. Varallo -Est. Malf�tano -P.M. Colonnese -Ministero Finanze (avv. Stato Carafa) c. Bonaiti. Imposta di successione -Deduzioni di passivit� dall'attivo ereditario -Debito di imposta, di famiglia -Esclusione -Limiti. (r.d. n. 3270 del 1923, art. 43; t.u. della Finanza locale n. 1475 del 1931, artt. 113 e 115). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1149 Il debito p@r imposta di famiglia, gravando su tutti i componenti il nuJCleo familiare e compori:amlo la responsabilit� solidale degli stessi a norma dell'art. 115 del t.u. sulla finanza locale n. 1475 del 1931, non -rientra, ai fini della mnposta di successione, fra i debiti deducibili dal. f.asse ereditario del capo famiglia. La deducibilit� �, peraltro, ammessa nel solo oas!J' ohe .il nwoleo familiare foose costituito dal sow de cuius (1). {Omiss-Vs). -Con il primo motivo si �censura la sentenza impugnata per aver considerato C()[ne passivit� deducibile dall'asse ereditario, ai fini dell'applicazione della imposta di successione, il debito dell'imposta -di famiglia. Al riguardo si deduce che tale debito grava sulla famiglia, -cio� su tutti i componenti di essa, i quali sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta e che, nella specie, essendo il nucleo familiare -costituito dal defunto Giuseppe Bonaiti e dalla figlia Giuseppina con ]ui convivente, era que,sta ultima obbligata al pagamento della imposta <li famiglia dopo la morte del padre, nulla rilevando che la stessa non :avesse beni propri. (1) La deducibilit� del debito per imposta di famiglia dall'asse ereditario, ai i�ni della determinazione de11a base imponibile della imposta di successione, trova, nella .sentenza in nota, :il suo naturale e logico assetto giuridico. Dopo aver ricor �dato che i debiti deducibili, ai fini della imposta di successione, sono quelli propri del defunto e che a tale fine la legge successoria pone un rigoroso sistema proba. torio, ha ;precisato la Corte di Oassazione che :il debito di imposta di famiglia � �deducibile solo nel caso in cui il nucleo familiare, soggetto passivo della particolare obbligazione tributaria, fosse costitudto, nel concorso degli estremi al riguardo posti -dall'art. 113 del t.u. della finanza locale, dal isolo defunto. La qual cosa � indubbiamente esatta. Due ordini di motivi, chiaramente posti in evidenza dalla sentenza in nota, sono �al riguardo decisivi: uno dato dal fatto che �soggetto passivo dell'imposta dj famiglia, nella espressa previsione legislativa dell'art. 112 del t.u. della finanza locale, noo � il capo famiglia,.� ma tutti i componenti del nucleo familiare, che, anche se privi di un patrimonio unico ed indiviso, costituiscono una unit� eoonomica; l'altro dato dal fatto che obbligato al pagamento non � il solo capo di famiglia, ma, nella espressa previsione legislativa dell'art. 115 del t.u. cit., tutti i componenti il nucleo familiare, ooo. vincolo di solidariet�. Dato� ci� vengono a mancare _gli estremi necessari e sufficienti per con~iderare :il debito di jmposta di famiglia debRo della massa ereditaT.ia. Nessun utile richiamo; infatti, � consentito per T opposta tesi, al criterio economico della appartenenza delle fonti � di reddito al solo defunto. Tale fatto, anche se acquisito, non, spiega alcun ruolo decisivo perch�, dal punto di vista wggettivo, colpito dal particolare tributo � il nucleo familiare e con la singola persona di detto nucleo che produce il reddito e dal punto di vista oggettivo, colpito non � il singolo reddito o cespite ma l'agiatezza della famiglia .quale � dato desumere dalla confluenza nel nucleo familiare dei singoli redditi e dei singoli cespiti (art. 117 del t.u. cit.). Determinante, a quest'ultimo riguardo, � il fatto che per la determinazione della base imponibile oltre ai fattori attivi si tiene <X>nto, ancora �per espressa previsione legislativa, del numero, deJI'et�, del sesso e -delle condizioni di singoli componenti il nucleo familiare. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1150 La censura � fondata. L'art. 43 della legge bibutaria sulle successioni (r.d. SO dicembre 1923, n. 3270) indica tra le passivit� ammesse in deduzione dall'asse ereditario anche i debiti verso le pubbliche amministrazioni, fra i quali ;indubbiamente rientrano i debiti d'imposta, ma, pemh� questi siano deducibili, � neoessario che siano debiti p'1'opri del defunto,. Ora il debito d'imposta di famiglia � un debito non del capo famiglia, ma di tutti i oomponenti del nucleo familiare, perch� la legge considera eome soggetto passivo dell'imposta la famiglia intesa come funione ,di pi� persone strette da �vinooli di parentela o di affinit� che insieme �ooniv:ivono nella stessa casa e che -oo,stituisoono, anche se non aventi patrimonio :imioo� e indiviso, una unit� economica {art. 112 t.u. finanza locale, n. 1475 del 1931) e stabilisce che i componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento delfimposta (art. 115 citato t.u.) di tal che, tranne il caso in oui il de ouius sia runa persona sola considerata dalla legge come famiglia {art. 113 citato t.u.), il debito d'imposta di famiglia non pu� essere considerato una passivit� della eredit�, in quanto al pagamento di esso sono obbligati gli albi wmponenti del nucleo familiare, ancorch� questi, prima della morte del cuius non fosseTo titolari di redditi. propri. Nella specie, la Corte di merito, ruvendo accertato che la famiglia obbligata al pagamento della imposta omonima era composta dal defunto Giuseppe Bonaiuto e da sua fi.glia Giuseppina con lui convi vente, avrebbe do'VUto ritenere non deducibile dall'eredit� del primo il debito .conoemente tale imposta, essendo obbligata al pagamento di esso la figlia Giuseppina. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, S�Z. I, 20 novembre 1964, n. 2771 -Pres. Fibbi -Est. Perrone Capano -P.M. Pedote {conf.) -Ministem Finanze (avv. Stato Tavassi La Greca) c. Soc. Autonoma Petroli Italiana -A.P.I. Imposte e tasse in genere -Procedimenti innanzi alle Commis� sioni -Notificazioni di atti processuali -Forme consentite � Artt. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 38 t.u. 19 gennaio 1958. n. 645, oppure 137 e segg. e.e. con eccezioni previste. Imposte e tasse in genere -Procedimenti innanzi alle Commis� sioni -Notificazione di atti processuali -Firma dell'originale da parte del consegnatario -Necessit� per le forme previste dagli artt. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 38 del t.u. 19 gen� naio 1958, n. 645. .:). ] -��i�-�-,;;.-~�,,__, "/.. :::: x .. ::::: :,.:�_ :-: :::: =-=-� W/.-:: _ =-=� :--..:::% m,... ....,._ ... ....: ::::: ... :--..-...�� =-= -:1. __.j._. � PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1151 Imposte e tasse in genere -Procedimenti innanzi alle Commissioni � Appello dell'Ufficio alla Commissione Centrale -Notificazione ex art. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 38 del t.u. 19 gennaio 1958, n. 645 -Mancata sottoscrizione da parte del consegnatario -Nullit� -Esclusione. La notificaz.ione ,degli atti sosb(JJnZi(JJli e prooessuali relatimi a tributi. pu� essere effe1ttuata o a mezzo messi comunali o messi speciali all'uopo autorizzati ovvero a mezzo dJegli ufficWJi giwdiziari o dei loro equiparati. Nel primo caso l(JJ forma .e le modalit� della notifica sono quelle stabilite dalfa'1't. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, smtanziJalmente identiche a qwelZe stabilite dall'art. 89 del regolamento ap�P'rovato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560, aventi oaratt~e gooerale; nel secondo caso sono quelle ordinarie stabilite dal codice di prooeduro civile (1). La sottoscrizione .da parte del consegnatario dell'originale dellatto notificato ovveroi, in caso .di m(]Jncata sottoscrizione, l'indicazione dei motivi, � rich~esta dall'ari:. 38, lett. b), del t.u. 29 genrvaio 1958, n. 645, ed opera soltanto per le notifioa"Zioni eseguit� dai messj comunali o d,ai messi speciali, vincolati, nerlla forma e nelle modalit�, alle prescrizioni poste dal ricord,ato art. 38 (2). La mancata, sorttoserrizione, da parte del comwgnatario, delioriginale deliatto notificato a norma itert:an. 318, lett. b), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, non importa la nullit� della notificazione, sia perch� tale nullit� non � comminata dalla legge sia perch� la rrumcata sottoscrizione non � reiquisito indispens(]Jbile per il raggiungimento dello scopo (3). {Omissis). -Con Funioo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 89 �9-el regolamento per Fimpoista di ricchezza mobile, approvato con r.d. Il luglio 1907, n. 560, dell'art. 31 del (1-3) Statuizioni di indubbia esattezza. L'art. 38 del t.u. 29 gennaio 19�58, n, 645, nello stabilire che aHa notifica degli atti relativi al rapporto giuridico di imposta 'Si procede di regola a mezzo dei messi comunali o speciali, rende applicabili a tali notifiche le norme contenute negli artt. 137 esegg. e.e., salvo al=e disposizioni specificamente escluse. Da ci� deriva, dato il carattere di generale applicazione delle norme del c.p.c. isuddetto, che le prescrizioni dell'art. 38 del t.u. citato non escludono per lAmministrazione f�nanziai:iia, la possibilit� di servirsi, poc le notifiche, della procedura ordinaria, sottostando in tale caso alle prescrizioni a detta procedura relative. Logica e naturale .conseguenza di tale alternativit� di forme di notificazione � la statuizione oggetto della seconda massima, non potendosi elevare a principio una formalit� richiesta dalla legge in un procedimento speciale. La statuizione oggetto della terza massima trova un suo precedente in termini nella sentenza n. 1648 del 23 giugno 1964, della stessa Corte di Cassazione, riportata nella Riv. kg. fisc., 1964, la cui motivazione, precisa ed esauriente, non abbisogna di particolari note illustrative. 1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1339, dell'art. 38 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato oon d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, degli artt. 137 e segg. e 148 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 111 della Costituzione e ali'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Si deduce, in sostanza, che la Commissione Centrale ha errato nel ritenere ohe la notifica dell'atto di appello fosse affetta da nullit�, in modo da produrre la inammissibilit� del gravame. La censura � pienamente fondata. � noto che anteriorrmente all'entrata in vigore del nuovo testo runico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, le notificazioni degli atti proceslSuali in materia di imposta di registro dovevano essere eseguite con le modalit� stabilite dall'art. 89 del regolamento per l'applicazione dell'imposta su redditi di riochezza mobile, approvato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560. A norma del serttimo comma di tale articolo, il messo ehe procede alla notificazione deve far sottoscrivere l'atto dal consegnatario e, se ,questi non pru� o non vuo~e firmare, deve indicarne i motivi. Sostanzialmente fdentica � la disposizione contenuta nell'art. 38, lett. b), 'del nuovo t.u. del 1958, il quale stabilisce che " il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l' originale dell'avviso o dell'atto, owero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto �. Tali disposizioni, per�, riguardano le notifiche effettuate a mezzo di messi comunali o di messi speciali autorizzati dall'ufHcio delle imposte, non anche le notifiche eseguite dagli ufficiali giudiziari, o dai commessi o uscieri regolarmente ahilitati ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario. Esattamente ossmva la ricorrente che l'Amministrazione finanziaria, allovch� deve pmcedere alla notificazione di atti relativi a tributi, siano essi di carattere sostanziale o process1tiale, ha facolt� di servirs,i dei messi comuna�i o dei messi speciali all'uopo auto~ rizzati; ed in tal caso le notifiche devono essere effettuate con le forme e le modalit� prescritte dalle leggi speciali in materia. Ma ci� non costituisce un obbligo per la p.a., la quale pu� s�ervirsi anche dei normali mezzi di notificazione, awalendosi degli ufficiali giudiziari o dei loro equiparati. In tal caso, che � quello ohe ricorre nella specie, le modalit� della notificazione sono disciplinate non gi� dalle speciali leggi tributarie, iche pre'V'edono la notifica a mezzo di messi comunali o di messi speciali, ma dalle norme o:I'dinarie dettate dal codice di procedura civile. In tal caso questa Suprnma Corte si � gi� pronunciata con una recente decisione, sicch� non occormno ulteriori e pi� particolareggiate spiegazioni. Nel caso in esame, come gi� si � accennato, la notificazione della decisione di primo grado e del relativo atto di appello non venne effettuata a mezzo di messo comunale o di messo �speciale a norma del predetto art. 89 del regolamento del 1907 (in quell'epoca non era ancora ;; ..:; ... PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1153 �entrato in vigore il t.u. del 1958), ma venne eseguita dalfusciere di conciliazione, regolarmente abilitato ad esercitare le funzioni di ufficiale .giudiziario. La notifica, quindi, venne effettuata con le forme e le modalit� prescritte dal codice di procedura ci'Vile, il quale, come � noto, ~ riohiede la sottoscrizione del consegnatario dell'atto solo in caso determinati, tassativamente pre'Visti nell'art. 139 e che qui non ricorrono (portiere dello sta:bile e vicino di casa). Al di fuori di questi casi, l'ufficiale giudiziario, la cui relazione fa fede f�no a queirela di falso, � tenuto a oompiere solo le attivit� pmscritte dall'art. 148 c.p.c., che non richiede la sottoscrizione del destinatario o consegnatario delfatto. D'altra parte, come questa Corte ha gi� a'V'uto �ccasione di affermare in altra sua decisione (sent. 23 giugno 1964, n. 1648), la mancanza della sottoscrizione del consegnatario dell'atto, anche quando costituisca violazione del citato art. 89 del regolamento del i907, non importa nullit� dell'atto di notifica, non essendo la nullit� comminata dalla legge e non trattandosi di requisito formale in.dispensa:bile per il raggiungimento dello sicopo. In ogni caso, anche se fosse conf�guraibile una nullit� di notif�ca, non si tratterebbe oerto di nullit� assoluta, tale da comportare l'inammiss~ bilit� del gravame {oggetto della notifica), ma si tratterebbe di nullit� sana:bile con la costituzione ddl'interessato, O'VVero ron la rinno~ vazione della notifica, che il giudke � tenuto a disporre a norm.a dell'art. 291 c.p.c. Sotto ogni aspetto, dunque, si appalesa:no fondate le censure che la ricorrente muorv:e all'impugnata decisione della Commissione Centrale, la quale ha ritenuto che la notifica dell'atto di appello fosse affetta da nullit�, per non aver l'uffioiale giudiziario (usciere di conciliazione) prorvveduto a far sottoscrivere l'originale dal consegnatario dell'atto, ed ha dichiarato per tale motivo la inammissibilit� dell'appello. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. L'impugnata decisione deve essere cassata e la causa deve essere rin'Viata alla stessa Commissione Centrale, affinch� giudiehi sull'appello proposto dall'Ufficio del registro. -{Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2896 -Pres. Lonardo -Est. Giannattasio -P.M. (conf.) -Ente Zolf� Italiani (arw.ti Scandale e Franchi) c. Ministero Finanz;e (avv. Stato Cavalli). Imposta generale entrata -Zolfo -Atti dell'Ente zolfi italiani. {r.d.1. 5 foglio 1934, n. 1128, artt. 1,5; cl.I.' 9 gennaio 1940, n. 2, art. 4). La logvca e coordioota interpretazione dei tre oommi dell'art. 5 de.Z r.d.l. 5 luglio 1934, n. 1128, in relazione all'OJrt. 4 del r.d.l. 9 gen 1154 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO niaio 1940, n. 2 (che oamprervde nel'!:imposta unica e complei8siva degli zolfi anohe rimpasta genevale sull'entrata), postula rappl-k:azione della tas8a unica, compir:ensiva dell'i.g.e., a tutti gli atti di gest.io>ne deil"t:Ente Zolfi U)(JJliani, ivi oompreso loJoquisto dei roooohina1ri, materiali e merci, oooarrre'tYliti pe1r il conseguimento delle final,it� di istituto, irvdicate dalla legge 2 apriZei 1940, n. 287 (1). ,(1) Seoondo la sentenza in rassegna, � da ritenersi compresa iilella tassa unica di oui al r.d.1. 5 lugJio 19'34, n. 1128 -richiamato dall'art. 4 del ll'.d. 9 gennaio 1940, n. 2 -anche l'imposta entrata afferente i negozi di oomprnvendita di macchinari e materiali, posti iiil essere, per desUnarH alla propria attivit� istituzionaJe, da1l'Ente zolfi italiani: e ci� in base alla duplice considerazione che, da un ilato, anche tale !impo�sta � da riteneirsi inerente alla " gestione � di detto Eiilte (arit. 5, 1secondo comma, r.d.l. citato) e che, d'1altro lail:o, non trova applica: ziione, nella fattispecie, Ja deroga alla tassa unica prevista nella seconda par�te del terzo comma deH'articolo citato, per l'acquisto di marohiriari, materiaJi e merci da parte dei produttori di zolfi. La �sentenza trova un confoll'me precedente, in termini, nella pronuncia 29 foglio 1964, n. 2177 deMa stessa Corte di Cassazione (Mass. giust. civ., 1964, 1003), mentre di contrario avviso erano andati, nei precedenti gradi di giudizio, il Tribunale di Milano con sentenza 27 maggio 1960 (Man. T1'ib., 1001, 45) e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 11 maggio 1962. (Fom pad., 1962, 1062). In merito, si osserva non es1sere dubbio che il :r.d.l. 9 gernrnado 1940, n. 2, non ha abrogato l'art. 5 del r.d.L n. 1128 deJ 1934 {in tal senso, ofr., il parere 17 marzo 1953, n. 421 del Consiglio di Stato, ripootato fil Il Consig1Uo dJi S'/2at0 1953, I, 1096) e non ha neppure irrnovato al precedente regime fiscale (cfr. Cass., 12 febbraio 1958, n. 428, Giust. civ., 1958, I, 1757), 1sicch� della esenzione da imposta entrata per gli atti economici in 01gge�tto, va giudicato con riguardo esclusivo al oit. r.d.l. n. 1128/1934. � � Ci� chiarito, la decisione della S.C. non appare convincente. Ed, invero, anche a voJersi ammettere che gli atti economici de qufib'!Ui rientrino in quelli di gestione dell'E.Z.I., cui si riferisce i!l secondo comma deJl'art. 5 in esame, (.veggasi, peraltro, per un concetto restrittivo di "gestione� .< .�: dell'Ente, la decisione 4 luglio 1955, n. 73817 della Commissione CentraJe in Giur. imp., 19'57, 190, con nota Tedazionale critica), la principaJe obbiezione alfa tesi oui ha aderito la Corte di Cassazione sta nel carattere indubitabilmente obbiettivo, e non gi� soggettivo, da attrJbuirsi -com'� reso evidente dal chiaro tenore letterale della norma di legge -alla deroga alla applicazione della tassa undca, prevista per l'acquisto dei macchinari e materiali dal terzo comma dell'art. 5 del r.d.L n. 1128, del' 1934. Tale norma funziona, pertanto, come limite obbiettivo alla applicazione deI trattamento di favore sia con riferimento aJle ipotesi contempfate nello art. 1 del cit. :r.d.l. (in relazione alle quali, l'E.Z.I. assume la posizione di soggetto -per- �~ cosso -di una tassa unica che colpisce, in realt�, i produttori di zolfo -incisi - e che sostittNsce tutti i tributi che sarebbero da questi uJtimi dovut.i per l'attivit� esplicata), sia �con riferimento� alla ipote:si di cui al secondo� comma deUo stes�so art. 5, che concerne proprio Je imposte ohe ineriscono ai singoli atti di gestione, posti in essere direttamente dallo stesso E.Z.I. Sicch�, se ora dl detto Ente -in virt� dei compiti attribuitigli dalla I. 2 aprile 1940, n. 287 (art. 4 -ha anche fa finalit� di � IJTOvvedere direttamente PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1155 o a!Ilche in partecipazione con terzi aH'eseroizio (e, quindi, allo sfruttamento) di permessi di ricerca e concessioni minerarie, potendo venire, coo�, ad assumere una posizione identica a quella dei produttori di zolfo (cfr., art. 5, terzo comma, I. n. 287 /1944), non vedesi come possa negarsi che -quando tale posizione l'E.Z.I. 'assuma .,..._ ooatti la deroga alla tassa Ulll�ca, sancita per gli aoqruisti di maoohinari e materiali dal oit. terzo comma dell'art. 5 del r.d.I. n. 1128. N�, per esroludere tale effetto, � convincente il oontrappO!l're ai privati produttori l'E.Z.I., sulla considerazione delle finalit� di rilievo pubblico perseguite da taJe Ente (incremento della produzione e del commercio dello zolfo), m 1:elaziorie alle quali sono anche pre'Visti oonuibuti dello Stato. lnV'eTo, con la disposizione dn esame, il leg1sJatorn ha voluto chiaramente escludere dai Jimiti della tassa unica -il cui fine � quello di favori!."e, globa1mente, l'mtem economia zol:l�ifera -gli acquisti di mateTiali e macchinari a anche se destinati all'industria estrattiva dello zolfo ,, : quando acquirente ne sia I'E.Z.I., tali macchinari, in' oorrelazione agli �scopi attribuiti all'Ente stesso, sono indiscutibilmente destinati <allo 'Sviluppo dell'industria estratbiva dello zolfo, ma tale f�naJit� -per i negozi in questione -� irrile:vanrte, come chiaramente desumesd dal surrifuri.to inciso dal terzo comma del pi� volte cit. art. 5 del r.d.I. n. 1128 del 1934. Sulla questione particolare oggetto del giudizio, non risulta che la dottrina si sia mai :soffurmata: cfr., in genere, sullo speciaJe regime f�~'Cale degli zaffi, SruoNCELLI, Le agooolazionri f�soaili p~ l'industria zol:fifera siciliana, Foro it., 1932, I, 1797; idem, FaoilitaZJir:mi per le societ� eserooniti nuove mindere di zolfo, Foro it., 1938, I, 323; idem, Il .regime fiscale speciale degli zolfi, Riv. dir. fin., 1937, 135; UCKMAR A., ll regime fisoole degli zolfi greggi e la tllissa di bollo si�le bu&l.e paga, Dir. prat. trib., 1941, 457. G. MANDO' CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 19'64, n. 2902 -Pres. Vistoso -Est. Giannattasio -P.M. Tuttolomondo (conf.) -Comune di Bonporto {avv.ti Muratori e Bonfatti) c. Ministero Finanze (avv. Stato Colletta). Imposta di registro -Presunzione dell'art. 47 legge registro Deroga contenuta nell'articolo unico legge n. 23 del 1962 Caratteri. (l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 17; l. 24 gennaio 1962, n. 23). Imposta di registro -Presunzione dell'art. 47 legge registro Effetti. La dnsposizione contenuta neli(]Jrticolo un~co della legge 24 gennaio 1962, n. 23, che, in deroga dl'a:rt. 47 della legge di registm 30 dioombre 1923, n. 3269, consente di vin1cere �la preswnzione ivi prevista, ha, per il suo carattere innovativo, temporaneo ed oggettivamente limi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1156 tata, natura eccezionale, e non pu� pertanto tro'IJ-are mpplicazione in casi diversi da queUi e8P"essome:nte indicati (1). Perr effetto della presunzione posta dxdlart. 47, secondo e terzo comma della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, la vendita del suolo oomprende le accessioni esistenti al momento del contratto anche nel caso in cui le parti concordemente riJConoscono che la propriet� del suolo spetti al"f:dienante e qooUa delle oocessioni al"f:ocquirente, ohe. le avesse in precedernza oo'Sfruite con denaro proprio e con il consenso delralienamte (2). {Omissis). -Con l'unioo motivo di ricorso il Comune di Bomporto denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 47 della legge di registro 23 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'articolo unico della I. 24 gennaio 1962, n. 23. Osserva il ricorrente �che detta legge n. 23, promulgata anteriormente al deposito della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, stabilisce quanto appresso : " In deroga all'art. 47 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive ~odif�cazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le delibeTazioni, adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le provincie e i comun� abbiano autorizzato la vendita dei terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto d'acquisto consentendo nel frattempo alla edificazione �. Tale disposizione, con la quale si � voluto risolvere la questione posta dall'art. 47 della legge di registro, rerlativa alla presunzione, che si deve ritenere vinta dalle deliberazioni dei comuni e delle provincie che vendono, deve essere applicata per analogia -secorndo il ricorrente -anche nelnpotesi di acquisto da parte delle amministrazioni comunali e provinciali, in quanto la veTidicit� dell'atto �, nei due casi, garantita dalla deliberazione. (1-2) Nessun dubbio della esattezza delle statuizioni oggetto delle due massime. Il caxattere innovativo temporaneo ed oggettivamente limitato deJ1a disposizione recata dall'artioolo unico della I. 24 gennaio 1962, n. 23, sul valore probatorio ai fini della presunzione posta dalfart. 47, secondo e terzo comma della Lo.!!"., delle deliberazioni, adottate prima della entrata in vigore della legge stessa, con le quali le provincie ed i comuni abbiano autorizzato 1a vendita di terreni non edificati a coloro che solo successivamente a:bbiano stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione, � un dato obbiettivo, incontestabile. Il.. carattere imwvativo � dato sia dal testo della norma laddove � precisato che la la stessa � poista in deroga all'art. 47 citato sia dal divieto di restituzione, per gli stessi casi disciplinati dalla nonna derogativa, delle imposte pagate pi'.ima della entrata in vigore. Il carattere oggettivamenrtie limitato � dato dalla enunciazione delle sole deliberazioni con le qual!i le provincie ed i comuni abbiano autorizzato la vendita, posta in relazione al carattere perentorio riconosciuto alla enunciazione, allo PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1157 La censura � infondata. La disposizione contenuta nella legge n. 23 del 1962, dianzi trascritta, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune ricorrente, non � una norma interpretativa dell'art. 47 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle leggi di registro, ma � una norma innovativa, come risulta chiaramente dalla espressa deroga, che consente di vinoerre la presunzione fissata dal detto art. 47 a mezzo di atti che non hanno i requisiti contemplati dal secondo comma della detta norma, e come � ribadito dalla disposizione relativa al diniego di restituzione delle imposte gi� pagate prima dell'entrata in vigoire della legge. Ma, oltre ad essere innovativa, la disposizione del 1962, di cui si discute, ha caratteire temporaneo, perch� la presunzione di accessione non � vinta anche per l'avvenirre, ma soltanto in forza di delirbeire adottate dalle provincie e dai comuni prima dell'entrata in vigorre di quella legge, con precisa es.elusione, quindi, delle delibere che fossero, state eventualmente adottate dopo tale entrata in vigore. Infine la detta disposizione ha carattere oggettivamente limitato, perch� essa fa riferimento unicamente alle deliberazioni con le quali le provincie e i comuni abbiano autorizzato la vendita {e non anche gli acquisti) di terreni non edificati, con espressa clausola ,che oonsenta agli acquirenti, ancorr prima della stipula del contratto di compravendita, la edificazione; oltre a far riferimento �ll'ipotesi -che qui non interessa -.di contratti di appalto stipulati dagli iStituti autonomi per 1e case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati. Il carattme innovativo, quello temporaneo e quello limitativo fanno della �disposizione della I. 24 gennaio 1962, n. 23, una norma assolutamente �eccezionale, che non pu� aveTe applicazione, per tale sua natura, :in casi diversi da quelli legislativamente previsti, per il precetto contenuto nell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in geneirale. I casi non previsti dalla norma eccezionale rientrano neHa norma avente carattere stesso fine, poste da1l'art. 47 della l.o.r., in via generale e di principio (cfr. Cass., 17 ottohre 1957, Foro it., 1958, 1, 205; 4 marzo 1960, n. 399, Rw. kg. fisc., 1960, 1176). Il carattere infine, temporaneo, � dato dal testo della norma, la dove � precisato che le deliberazioni idonee a vincere la presunzione sono soltanto quelle adottate da1le provincie e dai comwri � prima della entrata in vigore della legge n. Desunta dal concorso di tali camtteri la . natura prettamente eccezionale della 111orma, lesclusione del ricorso ad una interpretazione che vada oltre i casi espressamente contemplati � una conseguenza nece,ssitata daJ dovuto rispetto all'art. 14 delle disposiziom sulla legge in generale. Il carattere, infine, tassativo rioonosciuto alla elencazione fatta dal secondo = dell'art. 47 della J.o.r., di cui la 'seconda massima ha fatto� retta applicazione, trova sicum 'conferma non solo nella ricordata giurisprudenza della Corte di Cassazione (17 ottobre 1957, Foro iit., 1958, 1, 205 e 4 marzo 1960, n. 399, Riv. leg. fisc., 1960, 1, 1176) ma anche nelle caratteristiche della legge n. 23 del 1962, che dal cennato carattere perentorio sono state determinate. 1158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO generale, la cui esistenza esclude ogni giustificazione al ricorso all' analogia. Le leggi eccezionali, come quelle penali, consentono bens� l'interpretazione estensiva, cio� lampliamento del si�gnificato di una precisa disposizione di legge, in armonia con i motivi della legge st~sa, ma non ammettono l'interpretazione analogica peT il Imo carattere tassativo. Non essendo applicabile la disposizione innovativa, che la Corte di merito non ha neppure presa in considerazione perch� non aveva esistenza alla data della decisione (seppure gi� entrata in vigore alla data del deposito della sentenza), devesi necessariamente far riferimento alle norme generali e cio� all'art. 934 e.e., ohe fissa il criterio dell'accessione per le opere fatte sopra il suolo e alla presunzione contenuta nell'art. 47, comma terzo, della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, in forza della quale la vendita del suolo comprende anche le accessioni ivi esistenti al momento del contratto, ancorch� in esso le parti concordemente riconoscano che la propriet� del suolo spetta all'alienante e quella delle accessioni all'acquirente che le aveva in precedenza costruite con danaro proprio e col �oon�senso dell'alienante (Cass., 17 ottobre 1957, n. 3894). -� (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 dicembre 1964, n. 2949 -Pres. Torrente -E~. Corduas -P.M. Crisouoli (oonf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Galdieri (av:v. Romano Cesal.'eo). Imposte e tasse -Ricorso alla .Corte di Cassazione contro decisioni delle Commissioni delle Imposte -Termine -Decorrenza. Imposte e tasse -Imposte indirette -Ricorso alla Corte di Cassazione contro decisioni delle Commissioni delle Imposte Decisione della Commissione Provinciale in materia di valutazione -Ammissibilit�. Imposte e tasse -Imposte indirette -Ricorso alla Corte di Cassazione contro decisioni delle Commissioni delle Imposte Decisione della Commissione' Provinciale di valutazione su questioni di applicazione della legge -Questione sull'applicabilit� del sistema di valutazione automatica -Incompetenza -Sussiste. (Cost., art. 111; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29; I. 20 ottobre 1954, n. 1044; I. 22 novembre 1962, n. 1706). Il termine di sessawta giorni per rioonere alla, Corte di Casrozione, a n,orma delroo. 111 della Costituzione contro le dedsioni delle Commissioni delle Imposte decorre in ogni oaso, ooche per l'Amministra PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1159 :zione Finanziaria dello Stato, d'Olla data deUa notifica �ell,a d!ecisiooo effettuata al contribuente (1). La ,decisione della Comirn~ne Proviru:;iale delle Imposte emessa in materia di oolut(J;Z;iorne, relativarmente alle imposte indirette, � definitiva ((J)]'f;, 29 r.d. 7 (J)gosto 1936, n. 1639) e contro di essa non � ammeisso rico1'so alla Commissione Centrole delle Imposte; essa � quindi impu, gnabile iwnanzi alla Corte di Cas8aa;iorne a nOM'la itel'l'art. 111 della Costituzione (2). Con il rico1'so aUa Gorle di Cass~ione a nomna tkl'l'arl:. 111 della Costituzione pu� e8S'el'e denunciata anche l'incompetenza della Commissione delle Imposte, concernendo questa una violazione di legge. Swssiste l'incompetenza ,della Commissione Provinciale di valutazione .ohe tibbm ritenuto arpplicab.ile il sistema di valutazione automatica di etti alle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 22 novembre 1962, n. 1706, dopo che il contribu.ente aveva denunciato un valo1'e 8upe1'iore, essendo� tale questione riservata alla comrpetenza della Corrwniissiorw ProvinciaJe di prima istanza, Sezione specialei per le questioni d~ diritto, di cui agli artt. 29, ultimo comma, e 30 <kl d.l. 7 ago~o 1936, n. 1639 (3). {Omissis). -Eooopisoe preliminarmente il Galdieri la inammissibilit� del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione. A giustificazione di questo assunto, osserva che, mentre nel proce< limento dinanzi al Magistrarto ordinario, ohe si conclude con una sentenza depositata in cancelleria, �l'unica prova che le parti abbiano awto legale scienza dell'intero testo della pronuncia � costituito dalla notif�. cazione, nel contenzioso tributario, invece, il caso sarebbe diverso, perch� I'Amminisrtrazione ha conoscenza dell'intera decisione fin da quando le viene trasmessa dalla segr-eteria della Commissione, dal qual giorno, per essa, dorvrebbe decorrere il d~eis a quo per l'impugnazione. Al riguardo, viene sottolineato ohe, se il termine dovesse, nei confronti (1-3) Decisione ineccepibile in ogni parte. La prima massima � di elementare �evidenza. La seconda massima riconferma opportunamente che contro la decisione ~:lella Commissione Provinciale delle Imposte non altrimenti -impugnabile, e tale � indubbiamente quella della Commissione Provinciale di secondo grado per la vialutazione (artt. 25 e 29, secondo1 comma d.l. 7 agosto 1936, n. 16S9), � ammesso rica.rso per Cassazione a norma dell'art. lll della Costituzione; la sentenza delle Sez. Un. 6 ottobre 1962 n. 2828 citata nel testo � pubblicata fa questa ~egnai, 19i63, 44, con richiamo di precedenti. Assai importante � il contenuto della terza massima che correttamente ritiene l'attribuzione riservata alla sezione speciale per le questioni di diritto della Commissione Provinciale di prima istanza (art. 29 ultimo e 30 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) non di carattere meramente interno o semplicemente rituale, ma di rilevanza tale da importare una vera e proP'ria incompetenza denunciabile in Cassazione sotto il pl'of�lb della violazione di legge. Affermazione questa che 13 1160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'Amministrazione, decorrere dalla notificazione, ne deriverebbe che fa perentoriet� del termine varrebbe solo per il contribuente e non anche per lAmministrazione, la quale ha essa solo la possibilit� di procedere quando crede alla notificazione, non esisitendo la formalit� del deposito che possa dar modo all'altra parte di agire in reciprocit� col notificare a sua volta la decisione. L'eccezione � infondata. L'art. 362 c.p.c., che prevede il ricorso in Cassazione nel termine di sessanta giorni contro le decisioni in -grado di appello o in unico grado di un Giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione del Giudioe stesso e lart. 111 della Costituzione, che ha esteso la possibilit� del riOO'rso in tutti i casi di violazione di legge, hanno praticamente assorbito per intero le disposizioni contenute nell'art. 3 della I. 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzione, talch� � al codfoe di rito vicgente che oooorre richiamarsi per stabilire i termini e 1e modalit� del rioorso e, in particolare, all'art. 32.5 ohe prevede, per tutte le parti, in sessanta giorni dalla notificazione della decisione il termine utile per ricorrffi'e in Cassazione. In ordine al lamentato inconveniente, poi, che comunque non sarebbe eliminabile in base alla legislazione vigente, giova sottolineare che le decisioni della Commissione pmvinciale di valutazione si inten-.., dono pubbHcate nella data di ricevimento da parte dell'Ufficio delle imposte e debbono essere noiti:6cate, a cura dell'Ufficio stesso, entro sessanta giorni dalla suddetta data di ricevimento {art. 41 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516); non � pertanto esatto, come assrume il resistente, che lAmministrazione sarebbe arbitra di notificare a suo libito la decisione. Con il primo mezzo la ricorrente, afferma l'ammissibilit� del ricorso ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, sostiene �che la Commissione CQqJ,Segue necessariamente dalla prima massima, perch� se le attribuzioni delle diverse sezioni della Commissione Proovinciale non fossero di rilevanza esterna, 11.on potrebbe contestarsi la ricorribilit� alla Comm~ssione Centrale� contro una decisione su questione obbiettivamente di diritto da qualunque sezione pronunciata. La questione sull'ammissibilit� del sistema di valutazione automatica di� cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 e alla legge iilll:erpretativa .22 noV'embl'e 1962, n. 1706, nel caso che il contribuente abbia pvecedentemente denU'llciato un valore maggiore, � certamente riservata alla competenza della Sezione speciale perch� consiste nella " applicazione della legge � e non sfiora nemmeno la questione di estimazione (1sul merito, cfr. Cass. 3 giugno 1963, n. 14791 e 29 novembre 1963, n. 3062). Appartiene invece alla competenza della Commissione di valutazione la questione che basandosi sulla estimazione, pu� invol-gere mediatamente l'applicabilit� delle leggi n. 1044 del 1954 e 1706 del 1962 (caso, assai frequente nella pratica, della decisione in punto di fatto sulla natura agricola, o edificatoria dei terreni, che comporta conseguentemente l'applicaziione o l'esclusione del sistema di valutazione automatica). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1161 provinciale p�[' le imposte difettava di giurisdizione perch�, pur essendo stata adita in sede di valutazione, ha conosciuto di questioni di diritto rela:tive alle modalit� di aocertamento di valorre di alcuni oespiti, <li competenza della sezione speciale per le controversie di diritto. Il resistente .eccepisce che si tratterebbe, se mai, di una questione di competenza, non essendo configurabile un conflitto o un difetto �di giurisdizione nell'ambito dello stesso Organo articolato in pi� sezioni. Occorre premettere che le decisioni della Commissione provinciale delle imposte, emesse in grado di appello in tema di determinazione di valore relativamente alle imposte indirette sui trasferimenti di rioche:Zza (tra cui rientra quella di successione) sono definitive, a norma del terro comma dell'art. 29> del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e non impugnabili alla Commissione Centrale {Oa:ss, Sez. Un., 6 ottobre 1962, n. 2828), mentre � pmponibile, a:i sensi dell'art. lll della Costi'l!uzione, il ricorso in Cassazione. Ci� posto, osserva la Corte che la questione sollevata dal 11esistente, se cio� nella specie la Commissione provinciale sia inco�rsa in un difetto di giuris�dizione o di competenza, � del tutto superflua e meramente aocadem:ica: l'art. 111 della Costituzione, infatti, prescrivendo che contro tutte le sentenze pronunciate dagli Organi giurisdizionali ordinari e speciali � sempre ammesso ricorso in Cassazione peT � violazione di legge n, ha, come si � gi� aooennato, ampliato la portata dell'art. 362 c.p.c. ed in ispecie oonsente il ricorso anohe per il vizio di semplice incompetenza, oertamen�te compreso nell'ampia e generica espressio.ne di � violazione �di legge n. Unico punto da risolvere, pertanto, � quello di stabiliTe se la Commissione provinciale abbia, nel caso in esame, decisa una controvea-sia rientrante nei limiti stabiliti dalla legge alle sue attribuzioni. Oooorre in proposito precisare che la soluzione in via ammin�stra-: tiva delle controrversie relative all'applicazione d�lle imposte dirette; esclusa quella sui terreni, � demandata in prima istanza alle Commissioni distrettuali ed in appello alle Commissioni pmvinciali e, nei ca:Si determinati dalla legge, ammesso anche il ricorso alla Commissione centrale (art. 22 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639): le prime due Commissioni hanno competenza piena, onde possono risolvere ogni oontestazione, sia di fatto oome di diritto che i.nsorrga sull'applicazione dell'1mposta, mentre la terza � soltanto Giudice di legittimit�. ' La risoluzione, inveoe, delle controversie relative alle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza (fra �cui rientra, come si � detto, quella di successione su cui si contende) configura un sistema diverso~ se si tratta di questioni ehe si rifuri.soono alla determinazione di valore, la oompetenza spetta in primo grado alla Commissio,ne distrettuale ed in secondo grado alla Commissione provinciale, mentre, per tutte le altre controversie � reJ.ative ali'applicazione della legge n, il giudizio RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 1162 continua ad articolarsi in due fa:si, ma sono decise in primo grado dalla Commissione provinciale ed in secorndo grado dalla Commissione cen trale (art. 29 legge cit.). Il motivo per il quale si � creduto di sottmrre alla competenza delle sezioni distrettuali talune materie per devolverle alla Commissione provinciale quale Girudioe di primo grado, 1costituita in una speciale sezione, distinta da quella �competente a oonoocere in sede di appello mere questioni di valutazione, �consiste nella importanza che rivestono le quffltioni giuridiche 1ohe possono insoirgere nelle particolari materie, tanto vero che la legge, oltre a prescrivere la diversa sfora cognitiva delle due sezioni, ne ha diversamente �disposta la oomposizione che, per la Sezione valutazione, 1� quella ordinaria stabilita nell'art. 25 della citata legge, mentre, per quella speciale, sono chiamati a parteciparvi membri scelti tra persone esperte del �diritto (art. 30). Questa speciale �competenza delle due sezioni, secondo fintenzione del legislatorn, deve �COnsideirarsi di carattere funzionale e, quindi, inde rogabile. Da queste sommarie premesse consegue che la controversia oggetto del reclamo proposto dal Galdieri rientra nelle attribuzioni della sezione speciale esistente presso la Commissione provinciale delle imposte. Risulta, infatti, dagli atti del giudizio e dalla stessa decisione impugnata, che il Galdieri aveva chiesto che il fondo rustico in P~mto, il cui valore em stato dichiarato nella denuncia di successione in L. 4.000.000, fosse invece valutato secondo i coefficienti di valutazione automatica previsti dalla 1. 20 ottobre 1954, n. 1044 {interpretata autenticamente, com integrazione ed aggiunte, dalla I. 22 novembre 1962, n. 1706) e la questione da risolvere rifletteva i limiti di applicazione della suddetta legge e, in particolare, se nella ipotesi in cui il �contribuente, in re~azione ad un fum.do rustico soggetto a valutazione automatica; denunci (per errore, secondo il Galdieri) un valore superiore, possa chiedeTe ed ottenere giudizialmente che il valore �dichiarato sia ridotto a quello risultante dalla valutazione automatica. Questione di diritto, questa, ohe esulava certamente dalla .competenza della Commissione dis�trettuale e provinciale di secondo, grado, che � limitata alla de1!errn!inazione del valore imponibile, e cio� ad una funzione che non ecceda un giudizio di stima, mentre ogni altra questione che richieda interpreitazione ed applicazione della legge, quali quelle riferibili al diritto impositivo 01 ai criteri giuridici da adottare nella valuta:wne dei beni, appartiene alla competenza della Commissione � provinciale, sezione speoiale prevista dal quarto comma dell'art. 29 della 1. n. 1639 del 1936, quale Giudice di primo grado, ed alla Commissione Centrale quale Giudice di appello. La impugnata decisione, pertanto, merita di essere cassata. (Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 novembre 1964, n. 2813 -Pres. Laponta -Est. Aliotta -P.M. Silocchi -Vitari {avv. Ciatanzaro) c. Ministero LL.PP. i(avv. Stato Del Greco). Arbitrato -Opere pubbliche -Appalto -Controversie -Competenza arbitrale -Limiti. (d.m. 28 maggio 1895, artt. 42 e 44; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 43 e 44). RWn.tra nella competenza d@l collegio <l!T'biJtrale previsto dal capitolato gener.(J)le sulle opere pubbliJohe amohe razione rektti'va a p'1"etese responsabilit� delrarwministraziorne, per a,sserita impossibilit� di eseicuzione delropera appal,tata. Tal,e competienza non � esclusa ilxLl rilievo che, seguendo il giui/Jizio al collaudo~ in mancanza di questo esoo non potrebbe aver luogo: infatti, il colwgio� arbitrale pu� essere immediatamente im.ivestito dJelZe controversie la cui natW'a non corvsente una <kcisi:one i/Jifferita, tra le quali vanno comp'1"ese quelle oggerttivmoonte i11JCOmpatihili con reffettuazione <kl collauito (1). (1) La decisione � prevalentemente di specie, e perci� se ne omette la motivazione. La Cassazione, investita con regolamento di competenza, e con consegnente indagine estesa �al merito, ha ritenuto �rroneo lassunto dell'appaltatore, secondo cui i lavori appaltati erano obiettivamente inattuabili. La massima risulta del tutto aderente alla ratio della lett. b) dell'art. 44 dell'abrogato capitolato generale d'appalto (riprodotta nella lett. b) dell'art. 44 del capitolato in vigore), essendo� evidente la natura non differibile di una controvel'sia relativa alla pretesa inattuabilit� tecnica dell'opera appaltata . .� anche da ricmdare che la tendenza della Coa:te Suprema � nel senso di attribuire la maggiore possibile .estensione alia competenza arbitrale (cfr., da ultimo, 30 ottobre 1964, n . .2685; 19 gennaio 1963, n. 67, Foro it., 1963, I, 725. In dolltrina cfr.: CIANFLONE, L'a:ppa!lto di oo.pp., 1950, 783). I i RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1164 TRIBUNALE . SUPERIORE ACQUE, 18 giugno 1964, n. 19 -Pres. Reale -Est. Caporaso -Guadagno (1avv. Cervati) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Caiibone) e Comune di Maiori (n.c.). Responsabilit� civile -Costruzione e manutenz.ione di opere pub bliche -Onere di diligenza della p.a. -Limiti. {art. 2043 e.e.). La diligenza n@cessaria da parte deUa p.a. nella costruzione e manutenzione di opere pubbliche va commiswrata alla preveiggenza richiesta alruomo di comune e ordinaria prodenza. Oltrepassa tale limite la prev@d~biilit� di fenomeni nartwrali eiccezionali (nubifragi, ma:11eggiate), che costituiscono oosi di fo~a maggiore (1). (Omissis). -Nel merito, il quesito che le parti sottopongono al giudizio del Tribunale Superiore delle aoque puhbliohe � se ed .in quali casi fa p.a. possa ritenersi responsabile dei danni causati da una alluvione, quale lo straripamento delle aoque di un torrente per effetto di un uragano di ecoeeionale vio1eipza. Posto il problema in tali termini non vi � dubbio che del suocennato danno, a persone e cose, non debba rispondere la p.a., poich� l'evento di cui si discute � sicuramente dovuto a causa di forza maggirn"e o fortuito, essendosi prodotto per un fatto es�traneo, non riferibile alla condotta colposa della Amministrazione. Della eooozionale portata �del nubifragio del 1954 abbattutosi non soltanto sulla eostiera Amalfi.tana, ma su 1tutta una vasta zona del Salernitano, provocando danni in ben ventisei oenbri abitati, gli stessi appellanti non fanno questione. Del resto, � pacifico ohe la pioggia torrenziale impervers� su tutta la focalilt� per dieci ore continue segnando al pluviometro di Cava dei Tirreni, posto ai margini della zona investita, la punta �di 530,4 m/m e che proprio a Maiori l'acqua in taluni punti raggiunse l'altezza complessi-va di m. 4, H che pu� dare un'idea approssimativa di come doiyette improvvisamente aumentaire la vio1enza e la foTza di urto della massa di aoqua fluente nel torrente Reginna, nel tratto (1) Alle esatte affermazioni esposte in sentenza, non sembra che siano da aggiungere �oonsideraziQIIli, L'eccezionalit� e l'imponenza del fenomeno atmo,sferico, dal quale levento da:nnoso era stato causato, esoludevano la possibilit� di ipotizzare elementi colposi �a carico dell'Amministrazione che a'Veva costruito il manufatto. Questione di indubbio interesse, e da approfondire, �, se date le carattenstiche �della prestazione dell'Amministrazione, cos� nella progettazione che nella realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, sia possibile utilizzare i correnti principi in materia di colpa profes-sionale, che -come � noto -� limitata ai soli <easi dell� colpa grave e del dolo, quando si tratti di problemi tecnici di particolare difficolt� (sul punto, cfr. retro, 794). PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1165 .sooperrto e ancora pi� in quello coperto. Di fronte a cos� eccezionale fenomeno atmosferico ed a cos� repentino e violento scatenarsi di forze brute della natura, � perfettamente inutile ed irrilevante, ai fini di una -eventuale 11.'esponsahilit� �eix!l:ra contrattuale delle Amministrazioni convenute in giudizio, discutere della suffi.ciente o insufficiente s�ezione delTimbocoo e dello sbocco del canale formato dalla copertura del torrrrente e della capacit� di resistenza della v�lta e delle spalle che quesif:a sorreggevano. Ch� a 1convogliare tutta la sempre pi� crescente massa di acqua e a conten�ere la pressione ci s�arebbe voluto un cana1e con strutture murarie e sezioni e pendenze di proporzioni smisurate, adeguate alla straorrdinariet� ed eccezionalit� dell'uragano. . Ma la di.Jigenza deilla p.a. e l'obbligo dell'osservanza delle buone regole di oos.truzione e di manutenzione dell'opem pubblica e di buon governo dei torrenti, ohe limitano 1a discrezionalit� della stessa p.a. nella misura necessaria all'assolvimento del precetto del neminiem laedere, non si estendono oltre il confine della normalit� e dell'id quid -pilerumque oocidit. Vale anche per lo Stato {e per gli altri Enti pubblici minori) oome per ogni soggetto privato, il principio normativo per cui per potersi parlare di �condotta oolposa, fonte di responsabilit� ex delicto, rattivit� o Yinerzia dell'agente deve valutarsi con il metro della normalit�, vale a dire in relazione alle facolt� ed alla preveggenza dell'uomo di media capacit� e di ordinaria diligenza (vedi tra l'altro, Cass., 21 novembre 1952, n. 3160; 13 luglio 1945, n. 539). Non s�enza fondamento la giurisprudenza del S.C. aveva da tempo M'Visato che � � trasmodante � pretendere che chi esegue l'opera pubblica debba tener conto di condizioni �non ordinarie e fuori dell'umana previdenza �. Non vi � infatti un diritto speciale circa la responsabilit� per colpa della p.a., la quale h�o'Va la sua disciplina nei princip~ di �diritto comune sulla colpa e sul danno risarcibile, tra i quali principi � quello secondo cui il caso fortuito o di forza maggioTe esdude fa colpa non rendendo giuridicamente possibile ricollegare l'evento all'azione -0 condotta dell'uomo. La difesa degli appellanti cvede di poter superare ogni ostacolo adducendo che l'alluvione eTa in concreto un fatto prevedibile, essendo'Vi stato in Maiori, nei tempi passati, altri casi �di &traripamento delle acque del Reginna. All'uopo ricorda l'alluvione del 1910, del 1931 e del 1949, 1e solo conosciute a memoria d'uomo e tutte di dimensioni assolutamente inferiori a quelle della disastrosa n:otte tra il 25 e 26 ottobre 1954. Ma 1a pi� o meno frequente ricorrenza di determinati fenomeni atmosferici non toglie ad essi il carattere della straocrdinariet� e della inevitabilit�, cui � legato principalmente il conoetto del fortuito. Il criterio della prevedibilit� non � di per s� solo decisivo e, comunque, esso va inteso in senso relaitivo, cio� alla stregua delle comuni conoscenze, mentre � 1166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO innegabile che col progredire delle discipline toniche e scientifiche diviene sempre pi� relativa la stessa nozione della forza maggiore e del caso fortuito. � � sfato giustamente rilevato in giurisprudenza che le intemperie di mare e di terra, pur essendo eventi� prevedibili, possono tuttavia ben costituire oasi di forza maggiore (Cass., 29 marzo 1944, n. 205). -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 3 settembre 1964, n. 23 -Pres. Reale -Est. Ferrati -Mancusi e Cerrato {arvv.ti Laudisio e Oliva} c. Robustelli e Tramontano (arvv. Nigro). Tribunale delle Acque -Parte contumace -Appello -Termine :. Decorrenza. (r.d. Il dicembre 1933, n. 1775, artt. 189, 183). Acque pubbliche -Controversie tra privati -Derivazione di acqua pubh�ica -Competenza. (r.d. Il dicembre 1933, n. 1775, arl:. 140). Per la pattbe contwmaoe neil giudizio di prilmo gra�o, il te'!l'mine di impugnazione dJeilla senfJenza itel Tribunale Regionale delle Acque deicorre dJalla inserzione del dispositivo sulla Gazzetta Uffi.ciale (1). La oontmversia tra pir,ivati sul diritto �di una patrie d:i derivaire ooque pubblvche .afJtrooe'l'so il fondo limitrofo, invoZgencZo direttamente una questione suJt:utilizzazione d@lle �acque pwbbl~che, <(]Jppartiene olla cognizione deil Tribunale delle ooque (2). (1) Massima senza precedenti, fondata sul chiaro disposto degli artt. 189,. primo comma, e 183, sesto comma, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. Sulla decorrenza del termine per l'impugnazione dalla notifica del dispositivo afr.: Cass., Sez. Un., 17 fobb:raio 1964, n. 350, in questa Rassegna, 1964, I, 792; Caisis., 6 aiprile 1962, n. 730, Giust. civ., 1962, I, 1256; Trib. Sup. Acque, Il giugno 1951, n. 8, Acque bonif. cOSitruz. 1951, 383. Per l'applicabilit� dell'art. 327 c.p.c. all'impugna: z;iQille delle sentenze dei TribunaH regionali delle acque cfir.: Cass., Sez. Un., 15 marzo 1956, n. 761, Acqwe, bonif. costmz., 1956, 471; Trib. Sup. Acque, 30 dicembre 1952, n. 18, Foro it., 1953, I, 239�. {2) Mancano pTecedenhi recenrti del T;ribunaile Superiore. La sentenza accoglie, peraltro, :cichia1mmdoli espressamente nella motivazione, principi OTIDai consolidati della Corte di Cassazione. Sulla competenza dei Trib=aili delle_ Acque, la generica formulazione dell'art. 140, lett. e), r.d. 11 dicembre 1933, n, 1775, la complessa casistica delle contestazioni, e la cooreguente difficolt� di predisporre un oriteri<> discriminatore unico e risolutivo per ogni caso, hanno determinaito, in giurisprudenza, l'affermazione di vatl crirteri, volta �a volta idonei a dsoJvere il problema della competen2la nelle Slingole fattispecie. In linea di principio si � affermata la competenza del Tribunale delle Acque per tutte le CO'lltroversie che involgooo una questiooe sulla demaniailit� delle acque PARTE I, SEZ. VI, G:::URIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1167 o che investono comunque interessi pubblici dn ordine al regime delle acque (Cass .� 27 foglio 1964, n. 2100, Foro amm., 1964, I, 506; id., 29 agosto 1963, n. 2395, Giust. civ., 1963, I, 1344; id., 16 maggio 1963., n. 1238, ibidem, 2652; Cass., Sez. Un., 27 lugLio 1962, n. 2175, Foro it., Mass., 1962, 642; Cass., 20 luglio 1962, n. 1954, ibidem, 586; id., E9 aprdle 1962, n. 773, Giust. civ., 1962, I, 1987; App. Milano, 1� settembre 1961, Foro Padano, 1962, I, 923; Cass., 7 aprile 1961, n. 736, Giust. civ., 1961, I, 755; id., 20 febbraio 1961, n. 374, Foro it., 1961, I, 1521; id., 18 ottobre 1960, n. 2801, Sett. Cass., 1961, 12; id., 21, luglio 1960, n. 2072, Acque, bonif. costruz., 1960, 353; id., 24 giugno 1959, n. 1996, ivi, 1959, 376; id., 18 maggio 1957, n. 1811, ivi, rn57, 510}. Si � preciisato, per�, che non basta la ,semplice deduziooe della natura demandaJe delle acque a radicare la competenza del giudice speciale, occorrendo, a tal fine, che la soluzione della questione sulla natura delle acque si presenti come necessaria premessa per la decisione delle ,questioni in discussione. :E: necessario, cio�, che la causa, pur avendo ;per oggetto rapporti patrimoniali, dmporti, ;per la sua decisione, che, con oogndzione principale, sia risolta la controversia ,sulla namr� pubblica o privata delle acqrue {Cass., 21 luglio 1964, n. 2100, cit.; id., 13 maggio 1,964, n. 1158, Foro amm., 1964, I, 377; id., 7 dicembre 1962, n. 3806, Foro it., Mass., 1962, 924; id., 20 luglio 196,2, n. 1981, Nuova Rass., 1962, 2808; id., 26 maggio 1962, n. 1260, Foro it., Mass., 19612, 385; id., 20 febbraio 1961, n. 374, oitat!i; id., 5 agosto 1960, n. 2311, Acque, bonif. oomuz. 1960, 364; Cass., Sez. UDJite, 11 giugno 1960, n. 1569, ibi<km, 276; Gass., 17 maggio 1960, n. 1213, ibidem, 257; id., 25 marzo 1960, n. 633, ibwem, 135; id., 16 febbraio 1960, n. 247, ibidtem, 48; id., 23 dicembre 1958, n. 39127, ivi, 1959, 35; id., 12 agosto 1958, n. 2899, ivi, 1958, 473; id., 22 maggio 1957, n. 1852, ivi, 1957, 512) e ci� anche se l'Amministrazione non sia parte dn causa {Gass., 25 marzo 1960, n. 633, cit.; id., 12 agosto 1958, n. 2899, cit.). , Sono, in .particolare, attribuite ailla competenza del giudice specializzato le 1 controversie tra privati circa la legittimit�, il OQ'll.tenuto, 1'estensione ed i limiti della concessione, nonch� quelle sul diritto, nei confronti dell'Amministrazione, di denivru-e e utilizzare acque pubbliche, e, in genere, su opere o atti dell' Amministrazione (Cas,s., 14 dicembre 1963, n. 3157, Giust. Civ., Mass., 1963, 1469; id., 16 maggio 1963, n. 1238, cit.; id., 20 Juglio 1962, n. 1954, cit.; id. 19 aprile 1960, n. 865; ibri<km, 142; id., 24 giugno 1959, n. 1996, cit.; id., 23 dicemoit.; id., 23 maggio 1960, n. 1312, Acque, bonif. costruz., 1960, 264; id., 13 ap'l'ile 1960, n. 865; ibidem, 142; id., 24 giugno 1959, n. 1996, cit.; id., 23 dicembre 1958, n. 3927, cit.; id., 18 maggio 1957, n. 1811, cit.; Cass., Sez. Unite, 19 gennaio 1957, n. 123, Acque b0111if. costruz., 1957, 263; Oa&s., 7 giugno 1956, n. 1955, Sett. Cass., 1956, 341; Oass., Sez. Unite, 18 ottobre 1954, n. 3851, Giwr. it., 1955, I, 1, 10), sui danni riferibili all'esercizio della concessione (Cass., 20 luglio 1962, n. 1954, cit.; id., 9 agosto 1961, n. 1931, Acque, bonif. oostruz., 1962, 39; id., 16 fobbmio 1960, n. 247, cit.) e, dn genere, Je controversie che attengono necessariamente ai diritti di utilizzazione di acque pubbliche (Oass., 29 agosto 1963, n. 23,95, oit.; id., 16 maggio 1963, n. 1238, cit.; Trib, Livorno, 28 novembre 1961, Giur. agr., 1962, 258; Oa'ss., 5 agosto 1960, n. 2311, oit.; id., 23 maggio 1960, lll. 1312, cit.; id., 13 aprile 1960, n, 865, oit.). Infine, secondo un criterio afformaito in pi� recente orientamento (cdterlo di cmi .si � per� giustamente contestata la rilevanza determinante: cfr. Bu:scA, Questiioni rin f!ema di acque pubbliche, Foro pad., 1962, I, 922; id., in Giur. it., 1961, I, 598) appartengono alla cognizione del Tribunale delle acque le controverSlie relative a diritti di deriyazione o di uso di acque pubbliche che richiedano la ooluzione dd questioni <tecniche (Cass., 23 apde 19'64, n. 983, GittSt. aiv., Mass., 1964, 440; id., lA dicembre 1963, n. 3157, cit.; id., 16 maggio 1963, n. 1238, oit.; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1168 id., 23 maggio 1962, n. 1178, Foro Vt., Mass., 1962, 362; id., 9 agosto 1961, n. 1931, cit.; id., 7 aprile 1961, rn. 736, oit.; Cass. Sez. Un., 18 maggio 1960, n. 1256, Aoqwe, boruif. costruz., 1960, 261). Le controversie sulle mo<lar1it� di utilizzazione di acque pubbliche e sugli obblighi reciproci fra le parti private rimangono di competenza del giudice ordi111all'io, 'sempre che la contestazione non investa interessii pubblici in ordine al regime delle acque (Cass., 16 maggfo 1963, n, 1238, ciif;.; Cass., Sez. Urn., 9 febbraio 1963, n. 254, Giust. oiv., 1963, I, 1930; Trib. Bassano del Grnppa, 4 maggio 1962, Com Brescia, Veoozia e Trieste, 1962, 572; Gass., 19 aprile 1962, n. 773, oit.; App. MiJ.ano, lo settembre 1961, oit., v. anche in Mon. Trib., 1962, 1427 e in Acqwe, bonif. costruz., 1961, 593; Cass., 7 aprile 19>61, n. 700, oit.; T;rib. Roma, 12 1aprile 1960, Foro it., Rep. 1961, 36, n. IB2; Ca!ss.. , 24 gfogno 1959', n. 19916, oit.; id., 18 maggio 1957, n. 1811, oit.; Cass., Sez. Un., 19 febbraio 1957, n. 123, c�t.; Oasis., 7 giugno 1956, n. 1955, oit.) . . Sul problema ofr. in dottrina, BuscA, Le acque sulla legi.ilazione italiana, 1962, 428 e segg.; M1ccoLI, Le acque pubbliche, 1958, 260 e segg.; Mo:asJI.Lo, Anoora in tema di competie,nre i111 materia di acqwe, Giwr. agr., 1962, 292; ff01tsl, Mon. trib., 1962, 1428; BuscA, Questioni in fiemia di acque pubbliche, Foro pad., 1962, I, 922; id., Giwr. it., 1961, I, 1, 596; id., In tema di omnpetenze del Tribuntde delle Acqwe pubbliche, Foro pad., 1960, I, 531; SANTACROCE, Brevti osserv�"' :lliioni stilla dieolarratoria di competenzia per materia, Aoq11!e, bon. costruz., 196(}, 482; ARcIDDIACONo, In tema di competenzia del Tribunole delle Acque, Giur. agr., 1960, 272. TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 23 settembre 1964, n. 24 -Pres. Reale -E8t. Giannattasfo -Stella {avv. Angelo) c. Soc. Veneta di Macinazione (avv. Are) e Ministero LL.PP. {avv. Stato Albisinni). Responsabilit� civile -Fatto illecito permanente -Decorrenza del termine di prescrizione. (artt. 2043, 2935, 2943, 2947 e.e.). Acque pubbliche -Danni derivati da concessioni di acque pubbliche -Responsabilit� esclusiva del concessionario. (artt. 19, cpv., e 42, t.u. 11 dicembre 1003, n. 1775). Nel fat;f;o .illeicito a carattere permanente, il diainno si rinnova continuamente nel tempo. L'azione di risarcimento proposta oltre il quinquennio dal fatto illecito � ammissibile, ma limitatamente al periodo compl1eso nei cinque anni .ctazratto di citazione, o da altro atto di costituzione in mora (1). (1) Negli stessi termini, cfr. la decisione citata nel testo (retro, 713, con richiami di dottrina e giurisprudenza, sub 3). L'azione di risarcimento proposta oltre il quinquennio dal fatto illecito a carattere duraturo non � preclusa, avendo ad oggetto il .risarcimento dei dannj, che si rinnovano nel tempo fin quando non ha teTmine il fatto che li genera. Essa, pertanto, � ammissibile, ma risultano prescritti i danni anteriori al quinquennio dalla citazione. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1169 L'Ammini.strazione non � respowahile n� verso il concessionario n� verso i terzi dei <C~anni causati. dalla concessione. Degli stessi risponde verso i terzi il coooessionario, salvo il caso della forza maggiore (2). (Omiissis). -La Societ� Veneta di Macinazione ripropone, in questa sede, alcune delle e�cezioni pregiudiziali sollevate in primo grado e, innanzi tutto, quella di prescrizione quinquennale. Si assume che la sentenza del Tribunale di Vicenza, che dichiarava l'incompeten:m, porta la data del 6 febbraio 1957 e la citazione riassuntiva � del 22 novem~ � bre 1957, onde il processo, non riassunto nel termine di sei mesi, si estingue per l'art. 50 cpv. c.p. Si precisa, poi, che per l'art. 2945 terzo oomma e.e. se il processo si estingue, rimane fermo !'.effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo (domanda giudiziale), che, nella specie, � del 23 marzo 1951. � agevole replicare che, oomunque si risolva il problema relativo alla mancata riassunzione nel termine di sei mesi, mai si potr� parlare di preclusione deLl'azivne, ma si tratter� soltanto, ove si dovesse pass�re da1la fase di �accertamento della responsabilit� a quella della liquida zione dei danni, di stabilire il momento della decorrenza del risarci mento. Invero allorch� il fatto illecHo abbia carattere permanente, non pu� dirsi verif�cato con riferimento al solo suo momento iniziale ed in esso definitivamente consumato, ma bens� con riferimento a quello f�nale {cessazione del fatto generatorn �del danno), in quanto l'illiceit� del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto dell'agente, 1 ma .in relazione al contenuto dell'attivit� e all'attitudine di questa a produrre un continuo danno, perdura nel tempo f�no a quando permanga la situazione illegittima posta in es.sere e nella quale si concreta una viola:ziione ininterrotta dell'altrui diritto. In questi casi, H diritto al risaricimento del danno sorge ,oon l'inizio del fatto illecito generatore <lel danno stesso, ma, con questo, persistendo nel tempo e rinnovandosi, di momento in momento, ne ronsegue che la prescrizione, secondo la regola del s:uo computo (art. 293,5 e.e.), ha inizio da ciascun giorno l'ispetto al fatto gi� 'Verif�catosi e al corrispvndente diritto di risarcimento; e, poich� questo diritto, quando deriva da fatto illecito (art. 2043 e.e.) si prescrive in cinque anni (art. 2947, prinio comma e.e.) dal giorno in cui il fatto si � 'Verif�cato, 1a citazione, o atto che valga a costituire in mora il debitocre (art. 2943 e.e.) non pu� non riferirsi al diritto al risaricimento del danno verif�catosi nel quinquennio anterioire aJla sua (2) Le afFel11llazioni costituiscono esatta applicazione della normativa in materia, che � improntata a principi pacifici in tema di concessioni amministrative. Cfr. SILVESTRI, Conoessionri amministrative, Enciclopedia del dir.i!;W, 1961, vol. VIII, 370 e segg.; LANDI-POTENZA, Manuale &r. amm., 1960, 146. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1170 data, rimanendo prescritto il danno anteriore (Oass., Sez. Un., 29 aprile 1964, n. 1039). (Omissi,s). -Superate le eccezioni pregiudiziali, va esaminata, per prima, la posizione dell'amministrazione dei LL.PP., alla quale lo Ste11a addebita la responsabilit� della mancata manutenzione dell'alveo (diserbo) dell'Ast:ichello Alto, da cui sarebbe derivato f:innalzamento del pelo dell' Astichello Basso e la sommersione del mndotto di scoilo delle acque piovane. All'affermazione di siffatta respons�abilit� osta f art. 19 �cpv. del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, per cui � il concessionario non pu� mai invocare la concessione come titofo per chiedere indennizzo dallo Stato ed � esclusivamente responsrubHe di qualsiasi lesione che in �conseguenza di �essa possa essere arrecata al diritto di terzi �, diritti ohe sono semprre fatti salvi dalla concessione (art. 17 primo comma detto t.u.). Il principio generale, che vige in materia, �, quindi, queUo che esolude h �responsabilit� del concedente sia verso i concessionari che verso i terzi, talch� dei danni che, in conse\ guenza della concessione, il �concessionario arrechi ai terzi, risponde il concessionario medesimo, non il concedente, n� direttamente n� indirettamente {Cass., Sez. Un., 18 ottobre 19'54, n. 3851). Una conferma del principio si trova nelfart. 42, primo comma, del ricordato t.u., che pone a carico degli utenti di aoqua pubblica 1a responsabilit� dei danni che possono avvenire a pll'egiudizio dei fondi vicini, escluso 11 caso di forza maggiore. La pubblica Amministrazione � bens� tenuta a vigilare sull'esercizio della �concessione, ma sri �tratta di un potere che le � �conferito nell'interesse pubbHoo, o, se si :vuole, di un dovere inerente a funzioni o servizi di diritto pubblico, non gi� a salv�aguardia di diritti deri privarti. Questi hanno un interesse semplice a che lAmministrazione esegua le opere necessarie alla manutenzione degli scoli, ma non un diritto soggettivo a che tali opere siano eseguite. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 20 ottobre 1964, n. 26 -Pres. Reale, -Est. Granito -Ditta Paolo Marciano Agostinelli (avv. Lupoi) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Del Greco). Acque pubbliche -Concessione di varianti -Nulla osta a cessione di utenza -Necessit� di provvedimenti formali -Inammissi bilit� di equipollenti. (ir.d. 11 'dicemhre rnss, n. 1775, artt. 11, 20, 21; r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, art. 18; d.P.R. 30 g1ugno 1955, n. 1534, art. 14; d.J. 5 novembre 19137, n. 2101, art. 1). ,'' PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1171 Acque pubbliche -Domanda di varianti -Rigetto per mancata sottoscrizione del disciplinare -Obbligo di preventiva fissazione di termine -Non sussiste. (r.d. 11 dicembre 1933, ID., 1775, artt. 11, 49; r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 18, 29). Acque pubbliche -Concessione -Decadenza per decorso dei termini stabiliti per la derivazione e l'utilizzazione delle acque -Necessit� di preventiva diffida o messa in mora -Non sussiste. (.r.d. 11 novembre 1933, n. 1775, art. 55, lett. f; I. 18 ottobre 1942, n. 1434). I provvedimenrti previsti negU artt. 49, s@condo comma, e 20, primo comma, r . .d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (rispettivamente per la corncessione :di varianti e per nulla osta ai/ila cessione di utenza) non ammettono equipollenti e non possono desumersi, perr implicito, da atti a oarattere solamieinte preparotodo quali iapproviazione dieUo schema di discipliMll'e e finvfrto rivo"fto agli interessati per la sottoscrizione {l). (1) La soluziorne si dnquadrn sostanzialmente nel generale pmncip10 della esigenza della forma scritta per gli atti amministrativi, che nella specie non consente aJtemative, data la matura costitutiva del decreto di CO!llCess:ione (BuscA, Le acque nella /;egisiamkme italia:na, 1962, 386; M1ccou, Le acque pubbliche, 1958, 110; Trib. Sup. Aoque, 11 dicembre 1958, n. 20, annotata da GucLIELMI, Acque, bonif. oostruz., 1954, 157). Sulla necessit� di un formale provvedimento per la concesisione di varianti cfr.: Oass., 2 febOO-aio 1963, n. 182, Giust. civ., 1936, I, 1826; Trib, Sup. Acque, 8 febbraio 1955, n. 3, Acque, b01'lif. oostruz., 1955, 267; Cass., Ses. Un., 12 gennaio 1942, n. 60, Giur. it., 1942, I, 1, 156; PERNIGOTTI, E'rnoiolopedia deil diritto, voI. I, 1958, voce Acque pubbliche, 426; CoLErn, Aumento ddla quanrtit� d'aoqua derivata ed istruttoria abbreviata (A proposito di varianU non sosta:nmali), Acque, bonif. oostruz., 1959, 112 e FnosINI, A proposito di ooi:ianti non .wstan::cidi, ibidem, 215. In tema di nulla osta a cessione di utenza (il cui difetto non determina la nullit� del negozio., ma consente al!' Amministrazione di dichiarare la decadenza della concessione, cfr.: Cass., 9 luglio 1959, n. 2222, Giust. it., 1960, I, 1, 981, con nota di BUSCA, Cesstiorne aelle utenze &i ~oqwa pubblica senza il nulla osfJa del Ministero -C01'1segwenze; Trib. Srup. Aoque, 17 novembre 1953, n. 18, Acque bonif. cootmz., 1953, 554; App. Genova, 31 marzo 1960, Temi gen., 1960, 18), la necessit� di un provvedimento formale e la inammilssibilit� �di equipollenti (nella specie riconoscimento tacito) risultano afformate testualmenite da:lle Sez. Un. con sentenza 6 luglio 1939, n. 2844, Foro #., 1940, I, 282, e dal Trib. Sup. AA. con sentenza 14 dicembre 1987, n. 2, Acque, .bonif. costmz., lg,88, 81. n carattere preparatorio e, comunque, non definitivo <lei provvedimenti istruttori � �stato gi� affermato (in genere per escluderne l'impugnabilit� autonoma) in: Trib. Sup. AA., 11 dicembre 1968, n. 20, Cons. Stato, 1963, Il, 304, e 12 ottobre 1962, n. 18, Foro amm., 1968, II, 883 (a proposito di ordinanze del Genio Oiv:ile in esecuzione di IJTOvvedimenti ministeriali), 30 dicem 1172 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO La manca:ta sottosorizione �e1l di.siciplinare, non giustificata, oo!/'18ente la reiezione della diJmanda di .varianti senza che, a tal fine, sia neces saria la preventiva fos'sazwne di un termine (2). La d@oodenza ohe il'Amministvazione ha faoolt� di dichiarare per il �ooorso dei termini staJbiUti nel deicreto e Ml discip1linare per la deri vazione e rutilizzazione deliacqua concessa non � condizionata alla preventiva messa in mora del concessionario (3). bre 1952, n. 19, Acqwe, bomf., costruz., 1953, 277 (in merito ad autorizzaz:�IOllle alla decivazione di aoque concessa in via provvisoria dal Genio Civile); 28 mag gio 1942, n. 20, Din'. beni pubbl., 1942, 200 (nel caso di invito a firmare il disci plinare); 13 febbraio 1940, n. 2, rivi, 1940, 320 (per la diffida a firmare un disci pliinare suppletivo) . .(2) Sul punto, la sentenza motiva: � Ne6Suna censura pu� essere moss,a all'Amministrazione per aiver ravvisato nel comportamento omissivo della ricor rente, protrattosi pe:r oltre 6 anni, una tacita ma eloquente manifestazione di disinteresse (se non di rinuncia) alla realizzazione delle varianti in questione, e cio� al potenziamento e alla scissione della concessione originaria, non occorrendo a tal fine che venisse assegnato alla ricorrente un apposito termine per provvedere agli adempimenti richiesti. La pref�ssione di un termine per la firma del disci plinare non � affatto prevista dalle norme legislative e regolamentari in materia (art. 11 t.u. e art. 16 Reg..to). Essa � richiesta, s�, dall'art. 17 t.u. ma a deter minati .effetti e in una particolare fattispecie, e precisamente per la regolarizza zione delle utenze ,abush�e: ipotesi, questa, che non ricm:re nd ca:so in esame. All'infuori di tale ipotesi la prefissione di un termine � da ritenell'si rimessa al prudente apprezzamento, discrezionale e insindacabile, della P.A., la quale valu ter�, caso per caso, se essa sia o meno necessaria ed oppoirtuna, tenendo sopratutto presente che l'utilizzazione delle acque �pubbliche risponde a find di generale interesse e non pu� essere procra:stinata dal negligente o ostruzionistico compocrta mento di un privato ,, . Sul1a natura giuridica del disciplinare (atto negoziale di diritto pubblico) e sulla possibilit� di subordinare l'accoglimento deilJa domanda di varianti aill'accet tazione di un nuovo disciplinare cfr., rispeili"amente, Trib. Sup. AA. 4 aprile 1900, n. 7, Cons. Stato, 1963, II, 177 e 18 giugno 1954, n. 20, Acque, bonif. co.wruz., 1954, 595. (3) La statuizione � baisata sul terzo comma dell'art. 55, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che richiede la preventiva diffida per le ipotesi contemplate nelle lettere b), e) e d) del primo comma (cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica, inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, abituale negligenza ed inosservanza delle di:sposdzioni legislative e regolamentari in vigore); nel caso, invece, di decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel discipJinare (lett. f), � la stessa ,scadenza del termine, gi� prefissato, che ocmsente all'Amministrazione di dichiarare la decadenza. Per l'applicabilit�, in argomento, dell'art. 29,66 e.e., dr. Tmb. Sup. AA., 7 luglio 1961, n. 10, Acque, bonif., co~ruz., 1961, 372. Sulla necessit� di un provvedimento �formale per la operativit� della decadenza e sulla sua efficacia co,smutiva cfr.: Tr}b. Sup. AA., 216 ottobre 1961, n. 19, Acque, baruif. co~,ruz., 1961, 479; id. . 16 giugno 1954, 19, Acque, bomf. oo$ruz., 1954, 59'1; id., 17 novembre 1953, n. 13, cit.; id., 28 giugno 1951, n. 9, Acque, bonif. costru.z., 1951, 385. -~ PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1173 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 20 ottobre 1964, n. 30 -Pres. Reale -Est. Granito -S.p.A. Redaelli Giuseppe & F.llo (avv.ti Sternai e Conte) c. Ministero LL.FP. {avv. Stato Buonvino) e S.p.A. Prealpina Montfluoro {avv. Orlandi Coni.mcci). Acque pubbliche -Domande di derivazione -Concorrenza eccezionale -Sfruttamento di miniera -Maggiore impiego di mano d'opera -Costituiscono speciali motivi di pubblico interesse. (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art 10). Acque pubbliche � Domande di derivazione -Concorrenza eccezionale -Accertamenti sulla ricorrenza dei presupposti Portata -Limiti. (r.d. 11 dicemme 1933, n. 1775, art. 10). L'uti!lizzazione delracqwa per la produzione �delrenergila elettrica neoessaria allo sfruttamewto di una miniera dJi minerali es.wnz;iaJli p1er i economia nazionale e il maggior impiego diJ mano d:opera conseguente aliintegt'<ile sfruttamento ,<Jella miniera sornd speciali motivi di intiwesse pubblico e C08titUWCOnO validi prosupposti per rammissi,one in C0'/1!COTrenza eccezionale di. domande tar.dwe (1). Gli OJOO&rtamen� ohe f Amministrazione � tenuta (J)d effettw{[)1'e per giudicare se una domanilia tardiva soddisfi o meno ad uno " speciale motivo di pubbl~co interesse � hanno neces8(JJ1'iamente ca11attere somm{[) 1'io. Eseguiti per fini e con effetti limitati essi si riJso"lvooo in un giudizio preventi!Vo @d itpotetico, che non deve pr@giwdicare le future, defmitiive ,detiermimxJJzioni che, ad ~ttoria ultimata, l'Amministmzione dovr� adot:M-re per la scelta della dWtta cui corl!OOd�'re la deri'oozione di acqua (2). (1) Non risultano precedenti 1specif�ci. Circa i criteri di valutazione comparativa delle domande tardive cfr.: Trib. Sup. AA., 22 giugno 1959, n. 14, Acqwe bonif., costr., 1959, 271; id., 5 febbraio 1959', n. 2, ibidem, 52; id., 12 marzo 1958, id., 12 marno 1958, n. 7, .;bidem, 387. In dottrina, ok BuscA, Le acque nella legir siamone italiana, 1962,-104 :segg.: Mmcou, Le acque pubbUche, 1958, 103; P&RNIGOT'. IT, E'11Cricloped!ia ool diritto, vot I, 1958, voce Aoqu:e pubbliche, 419; Gu:GLIELMI, Domande conco'1'renPi ,e criteri di preferenza, Acque, bonif. costruz., 1954, 53. Per fattispecie concrete cfr.: TrLb, Sup. Aoque, 12 marzo 1958, n. 7, oiJt:. � � (prevruenza dello scopo di pl'ovvedere di acqua potabile un Comune su quello di iniigare fondi privati); id., 19 novembre 1953, n. 14, Acque, bonif. costruz., 1954, 53 (preferenza di domanda di concessione per aJimentaziooe ddmca di un Comune suJla richiesta per necessit� iidriche di ttma miniera); id., 18 dicembre 1951, n. 19, ivi, 1952, 95, con nota di FRANCO (utilizziazione a scopi potabili nell'interesse di un Comune che me sia privo o insu:ffioienremente fumito). (2) Massima di intuitiva evtidenza L'ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale implica il riconoscimento della sussistenza di uno � speciale e RASSEGNA DELI..'AVVOCATURA DELLO STATO 1174 prevalente motivo di interesse pubblico �; ma la valutazione assume rilevanza esclusivamente al fine per il quale � richiesta e cio� lammissione della domanda tardiva 'ad .~struttoria. La scelta definitiva del concessionario rimane ovviamente condizionata alla favorevole applicazione dei criteri preferenziali di cui agli artt. 4, 9 e 12, r.d. 11 d~embre 1933, n. 1775. Tali disposizioni sono senza dubbio va1ide anche per le domande in concorrenza eccezionale, e ll"isulterebbero eviden-temente prive di significato se al giudizio sulla prevalenza adottata in sede di valutazione dei presupposti per 1'ammissione ad istruttoria dovesse attribuirsi rilevanza preclusiva. TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 20 ottobre 1964, n. 31 -Pres. Reale -Est. Giannattasio -Simeone {avv. Iaccarino) c. Ministero LL.P'P. e Ministero Agricoltura e Foreste {avv. Stato Buonvino). Pesca -Diritto esclusivo -Contenuto. (<r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604). Il. diritto esdusioo di pesoa non attribuisca al titolare la pro']Jriert� dei pesci, che per Za 'lorro condizione di libernt� naturale costituiscono res nullius, mo solo la potest� di cattwrarli con esclusione di ogni altro (1). (1) Nella specie, l'indagine sul contenuto del diritto esclusivo di pesca � stata condotta per escludere che il titolare della concessione abbia il potere di impedire, con idonea attrezzatura di sbarramento, la trasmigrazione del pesce in altre acque. Il problema circa la ammissibilit� di un diritto di propriet� sui pesci, nella ipotesi di diritti �sc1usivi di pesoa (problema affrontato, generalmente, al fine di accertare se la pesca abusiva ooncrebi il delitto di furto previ.sto dal 'secondo comma dell'art. 33, r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 o la contravvenzione rorntemplarta al-primo comma) � stato gi� risolto altre volte in senso negativo (Cass. pen., 8 maggio 1963, Foro it., 1963, II, 347 oon nota di ALBANO; Pret. Ronciglione, 27 n01Vembre 1962, Riv. pesca, 1963, 233; App. Firenze, 17 aprile 1962 Giur, tosc., 1962, 303; Cass. pen., 26 aprHe 1961, Riv. pen., 1962, Il, 157; Pret. Bologna, 29� dicembre 1960, Giur. �it., 1961, II, 328; Cass. pen., 19 gennaio 1960, Giust. pen., 1961, II, 716; -~ Pret. Mantova, 4 luglio 1949', Giust. pen., 19'50, II, 947; Trib. 'f:rieste, 13 lu' glio 1931, Fo-ro it., 1931, Il, 285; in dottrina cfr.: MANZINI, Trattato di diiritto penale, IX, 1949, pagg. 49 e 53; DE BELLis, Enciolopedia forense, V, voce Pesca e piscicoltura, 634; PE;RRoux, Furto di � puloi d'acqua>>, Giur. it., 1961, Il, 327; SABATINI, L'acquisto d@lla propriet� di pesci agli effetti perialii, Giust. pen., 1950, II, 947, H quale per�, pur ammettendo che li pesci siano res. nullius, sostiene ohe la pesca abusiva costituisce furto in quanto ru momento stesso de11'apprensione il pe1sce diviene ipso jwre di propriet� del concessionario al quale � riservato in esc1uSi�! V1a l'!!!oquisto mediante occupazione. Contra, nel senso che iJ. titolare del diritto -di pesca � proprietario dei pesci in quanto pertinenz;e del fondo acqueo, ofr.: BELARDINELLI, Anoo-ra in tema di furto di pesci e di diritti esclusivi di pesoa, Riv. pesca, 1963, 241 e SCALFATI, Considerazioni sul. furto dei pesci, ivi, 1962, 75). Non si � ~ancato per� di precisare che ad opposta soluzione deve pervenirsi in ipotesi di concessione pe�r ailleV'amenti ittiogenici, spettando in questo caso al titolare dEilla concessione un vero e proprio diritto di pmpiriet� sui pesci (v. Cass. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1175 pen., IV Sez., 8 maggio 1963, oit., che, nel sottolineare il carattere particolare di taJe dkitto a strettamente legato all'ambiente" di vita dei pesci, ha statuito che il diritto stesso si risolve in caso di migrazione). Per l'applicazione di analogo cniiterio d~scretivo in materia di caccia cf.r. Cass. pen., 26 febbraio 1962, Riv. pen., 1962, II, 815; Cass., 12 ottobre 1960, n. 2687, in questa Rasoogna, 1961, 18; Cass. pen., 23 dicembre 1959, Gliwt.. pen., 1960, II, 390; App. Roma, 16 marzo 1960, F<>ro ~t., 1961, II, 126 con richiiamo di precedenti e in Riv. umhra 1961, 53, con nota di Juso; Oass., 24 gennaio 19'55, n. 175, F01'o it., 1955, I, 315 (:in motivazione). Circa l'esclrusione di un diritto reale sullo specchio d'acqua relativo alla con< Cessione del diritto esclusivo di pesca cfr.: Trib. Latina, 12 maggio 1955, in Acque, banif. oootruz,. 1957, 80 con nota di CANNADA BARTOLI, Criroa la twt;ela po86essoria a favore dell'esclusriviista ddla p161YCa, e, implicitamente, Cass., 19 aprile 1962, n. 773, Giust. oiv., 1962, I, 1987. Sul contenuto e sUi limi.ti del diritto esclusivo di pesca, in genere, cfr.: MonsILLo, Conoe88iooe ammini&trativa e limVtti al diritto di pesoa, Giur. agr., 1963, 81; F'ERRERo, Diritto esdooivo di pesca e diritti soggetiflivi, Riv. pesca, 1963, 215; id., B'l'e'Vi appunti sulla naturo diei diritti esclusivi di pesca, ivi, 1961, 152; BELARDINELLI In tema di ooooessiom ammimstrative e di dimtti esolusivti di pesca, ivti, 1962, 246; D'ALESSANDRO, In tema di ~ritti esclusi~ di pesca, mv. dir, sport., 1962, 196. LODO ARBITRALE 26 marzo 1964, n. 15 {Roma) -Pres. Polistina Impresa Glausi {avv. Ambrosio) c. Opera Valorizzazione Sila (a:vv. Stato Lancia). Arbitrato -Richiesta di deposito della relazione riservata di collaudo -Inammissibilit�. (art. 100, r.d. 25 maggio 1895, n. 350; art. 210 c.p.c.). Arbitrato -Ampliamento della domanda indicata in riserva Ammissibilit�. (art. 54, r.d. 25 maggio 1895, n. 350; artt. 183, 184 e 190 o.p.c}. La relazione ,del collawda:tore sulle riserve ha la specifica fwn~ne di fornire elementi dJi orientamento all'Amminisbraz'ione, che ne � [unica destinataria. Essa non rientra tra i documenti destinati a provare i fatti .attinenti al[ mppalto; ,ed esprimeni/Jo un semplice parere, non costituiooe nemmeno una fonte di prova SUSJoottibile di acquisizione al prooesso a noroza delfart. 210 c.p.c. (1). (1) L'affermazione va salutata con particolare favore, data l'insistenza degli .app!l1tatori a chiedere in giudizio il deposito deHe relazioni riservate deJ. direttore dei lavori e del collaudatore, e la tendenza dei collegi arbitrali ad esaudire la richiesta. In-dottrina, in senso conforme, cfr. CIANFLONE, L'app<ilto di oo.pp., 1957, 797. 14 1176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Le somme ptr.ete~ dalI' mppaltatore non restano definitivamente fissate nerr:ammontar,e esposto nelle riserrve, ma possono essere ampliate con la domllll'lda arbitrale o ne.Z coTso dJel 'l'elativo giudizio (2). (Omissis). -Neilla memoria conclusiva la difesa del Clausi ha chiesto che sia oTdinato all'O.V.S. di esibil'e la relazione riservata del collaudatoTe ed ha rinnovato fistanza affinch� sia richiesta alla Cassa del Mezzogjomo copia del provvedimento con il quale la stessa tJenne a. distinguere la propria responsabilit� di finanziatrice dell'appalto da quella delfO.V.S. Il Collegjo non ha ritenuto e non ritiene che tali istanze possano� trovare aocoglimento. L'art. 100 del Regolamento sulla direzione, oontabilit� e collaudazione dei lavori dello Stato dispone che, oltre a redigere la relazione di I (2) E giurisprudenza costante che nelle liti arbitrali non si applicano leI preclusiooi previste per i giudizi di primo grado negli artt. 183 e ss. c.p.c., e che pertanto non � vietata l'emenda& libelli (ANDBEOLI, Commentario, IV, 1964, 826). Tuttavia il principio non sembra applicabile negli arbitrati relativi ad opere pubbliche; n� negli stessi sembra ammissibile che la domanda sia aJTipJiata, rispetto� a quella risultante dalla riserva. Con ci�, non si &ostiene che la preventiva riserva costituisca una condizione di procedibilit� dell'arbitrato, attenen!1o la circostanza solo al merito; ma si intende dire che in relazione al sistema previ�sto dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350 a proposito delle domande e riserve dell'appaltatore, il contenuto delle stesse rimane definitivamente fis�sato in contabilit�,. e non � consentito n� ampliarlo, n� comunque variarlo, con la domanda arblittrale, e tanto meno in corso di giudizio. Infatti, l'art. 54 del citato regolamento� dispone che la riserva deve es.sere areompagnata dall'indicazione de]le � corri spondenti domande dii indennit�, indicandosi con precisione le cifre di compenso cui (l'appaltatore) crede di avere diritto... " . La steS'5a disposizione si applica al conto finale (art. 64) ed al certificato di collaudo (art. 107), per l'ipotesf -naturalmente -che possano costituire sede di riserve. La necessit� della esatta indicazione della somma pretesa trova giustificazione nella pTOcedura pre-. vista per l'esame e la risoluzione della riserva, sulla quale esprimono la propria opinione cos� la direzione dei lavori che il collaudatore con indagine indubbiamente estesa al qwantum, e l'Amministrazione in sede di approvazione del collaudo adotta il definitivo provvedimento che ;rittiene di giustizia {art. 109, u.c.). Provvedimento che, appunto perch� avente ad oggetto� anche l'esame delle riserve e delle domande dell'appaltatore, deve essere prnceduto dal parere del Consiglio� Superiore dei ll.pp;, ed, eventualmente, del Consiglio di Stato. Se ora sd considera che la pronuncia suddetta � motivo di procedibilirt� del giudizio al'.bitraJ.e ('artt. 42 e 46 del capitolato generale in vigore), non pu� non dedursene l'impossibilit� di variare il contenuto e l'ammontare delle riserve e delle domande, poich� altrimenti il sistema resterebbe frustato. Infatti l'esame amministrativo e la relativa pronuncia sono dirette non solo ad indagare l'ammissibilit� e fondatezza della pretei>a, ma pur l'ammontare di essa; ed, anzi, proprio tale ammontare, nella complessiva valutazione dell'Amministrazione e dei propri organi consultivi, pu� assumere valore determinante per la deci1Sione di accoglimento odi rigetto. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1177 collaudo vera e propria, il ,collaudatore riferisca " in relazione separata e segreta � il proprio parere sulle riserve e sulla eventuale adozione dei provvedimenti di cui al regolamento sulla contabilit� generale dello Stato. Tale relazione, per specifica previsione legislativa, � sottratta alla cognizione dell' appaltatom ed ha come unica destinataria l' Amministrazione, la quale non � tenuta n� pu� essere costretta a produrla in giudizio, perch� la rel:azione in questione ha la specifica funzione di fornire elementi di orientamento alla condotta della Amministrazione. Per tale specilica destinazione l'appaltatore non ha la facolt� di chiedere l'acquisizione al processo di un documento che, se pur formato in occasione dell'appalto, non rientra fra �queilli destinati a provare i fatti che hanno direitta attinenza oon l'appalto stesso. A ci� aggiungasi ohe la relazione ris�ervata cootiene la formulazione di un semplice parere sulle domande e sulle :riserve dell'appaltatore, come tale, non costituisce una fonte di prova suscettibile di acquisizione al processo a norma dell'art. 210. Per quest'ultima ragione non pu� essere ordinato alla Cassa del Mezzogiorno di esibire la copia del pmvvedimento da essa adottato nel gennaio 1962, di cui, peraltro, non � precisato l'oggetto e il tenore. -(Omissis). In relazione a tale progressivo ampliamento del petitum, ro.v.s. eccepisioe che, a norma dell'art. 50 del reg. 350, l'appaltatore, in sede di esplicazione delle riserve, deve indicare con precisione � 1e cifre di compenso cui crede di avere �diritto �, onde non pu� essere consentita alcuna maggiorazione della somma domandata in sede di riserva. Le consegueruie che l'O.V.S. trae dalla no11ma invocata trovano smentita nel quinto comma dello stesso art. 54, ove � sancito che le riserve non esplicate nei modi e nei termini prescritti fanno riteneTe per accertati � i fatti registrati >> e l'appaltatore deoade dal diritto �di far valere le pretese che si riconnettono ai fatti ste,ssi. Da tale �norma risulta che la pTesunzione di accertamento e la relativa decadenza investe unicamente i fatti, cui si riconnette la pretesa avanzata dall'appaltatore, non gi� le conseguenze patrimoniali derivanti dai fatti stessi, le quali, sebbene debbano essere indicate nel loro preciso ammontare, non restano cristallizzate nella misura indicata in sede di riserva, giacch� l'obbligo di precisare il quarutum trova la propria spiegazione razionale non gi� nella necessit� di porre in grado rAmministrazione di controllare la rispondenza alla realt� del fatto denunciato in riserva, ma nell'obbligo della Amministrazione di aprire apposito procedimento e di formulare le proprie determinazioni cfrca le pretese accampate dall'appaltatore sicch�, esaurita tale fase senza che la vertenza sia definita, l'appaltatove, acquisiti nuovi elementi di valutazione o scoperti eventuali errori, pu� rettificare 1a propria domanda ampliando il petitum. Opinando diversamente si ag.giungerebbe alla sanzione di decadenza, U78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO comminata per omessa o irregolare formulazione della riseTVa, un motivo di preclusione, quale sarebbe quello attinente al divieto di ampliamento del petitum ,enunciato in riser:va, di cui nella norma stessa non � traccia. �: � parimenti ammissibile fampliamento del pietitum in corso di causa, essendo consentito dal vigente ordinamento processuale precisare ed eventualmente modificare la domanda fin<;> alla chiusura della fase istrutto:ria {artt. 183, 184, 190 c.p.c.). -{Omis.m). LODO ARBITRALE 15 ottobre 1964, n. 69 (Roma) -Pres. Mastropasqua -Impresa Merenda (avv. Vi'l:arelli) c. Assessorato LL.PP. Regione Siciliana (avv. Stato Giorgio Azzariti). Arbitrato -Mancata approvazione del collaudo -Domanda di arbitrato -Proponibilit� -Limiti. (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 44). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Fatti accertabili in ogni tempo -Decadenza -Esclusione. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53 e 54). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Pagamento di corrispettivi -Ritardo nella compilazione degli atti ammmtstrativi e contrattuali -Obbligo di pagamento degli interessi. Il giudi;io arbitrale � proponibile anche prima deliawavazione d!el co:llaudo e de1lla de,cisione delle riseroe, quwndo rAmministrazione Stila' stata costituita in mora a P1'ovoedere agli adempimenti S"tl!if,cktti entro congruo termme (1). (1) L'affermazione va recisamente contestata. La competenza airbitrale trae fondamento dalla clausola oompromiss&ia, che devolve la cognizione della cookoyersia al giudimo degli arbitri solo a seguito della risoluzione delle riserve in via amministraitiva, e dopo approvato il collaudo. Tali formalit�, quindi, hanno natura di presupposti processuali, coodizionanti il legittimo esercizio del potere decisorio {ofr., implicitamente, Caiss., 22 dicembre 1964, n. 2968, foed.). :i!: noto altres�, che nell'ipotesi di grave ritardo, il rigore del principio � �stato temperato dalla giurisprudenza, consentendo all'appaltatore di ottenere dal giudice.(ordinaafo) la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di procedere, entro termine congruo e da terminave .caso per caso, alle formalit� ripetute. E ci� ai sensi e per gli effetti dell'art. 1183 e.e., generalmente ritenuto applicaibile anche nei confronti della P. A. (Cass., Sez. Un., 11 aprile 1963, n. 927, Foro it., 1963, I, 114'3). Scaduto il termine cos� assegnato, il giudizio arbitrale diventa procedibile. Il rimedio non sembra del tutto ortodosso. Comunque � evidente -da un lato -che es�so rappiresenta un limite invalicabile, e che ogni altra strada � aS'SOlutamente interdetta; e -dall'altro -che la semplice costituzione in mora non pu� in alcun modo consentire la procedibilit� del giudizio, data la sua inidoneit� PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FOR"IITURE 1179 Le riserve relative a fatti aiccertxibili in ogni tempo iJn b(J)8e alla convabilit�, non sono soggette a deoadJen.za e possono essere proposte fino alla redazione del conto finale (2). Il ritand;o nella compil!azione di atti amministrativi e contrattuali p'8r il pagamento .dei co11'1'ispettivi, costituwce fatto colposo che d,� ktogo allonere del marcimento del damrno, rappr~8erntato dagli inter8'8si sui crediti maturoti (3). {Omissis). -Con la seconda eccezione l'Avvocatura deduce l'improponibilit� della domanda di arbitrato, peressere stata proposta prima della decisione dell' Aim.inistrazione sulle riserve dell'Impresa e dell'approvazione del collaudo. Veocezione va rigettata. In proposito va osservato ohe oon la collaiudazione delfopera si esamis-oo la fase contrattuale in quanto in tale sede, dovendo il collaiudo essere eseguito da tecnico dHigente e coscienzioso, si sarebbem do'V'Uti constatare i vizi e le difformit� del1' opera e il collaudato!t"e avrebbe dovuto o!l'dinare i fa.vari necessari per eliminarli o disporre le eventuali detrazioni dal prezzo dell'appalto~ Il fatto che lAmministrazione non si sia pronunciata sulle riseTIVe e a determinare la sca<;lenm di una obbligazione senza termine, o addirittura, come nella specie, con termine rimesso alla volont� del debitore. In dottrina, con larghi richiami, ofr. iliFLoNE, L'appalto di oo.pp., 1957, 826 e 829. (2) In contrario sulla applicabilit� dell'art. 40 dell'abrogato capitolo generale (a;rt. 35 del capitolato generale in vigore) anche nelle ipotesi di ritardo nella contabilizzazione dei lavori, da qualunque causa dipendente, cfr. retro, 194. In dottrina, CIANFLONE, op. ott., 620. Si tenga presente, che l'attuale capitolato generale definisce � mmatori � e non compensa,tivi tali interessi, e oomprenfilvi del risarcimento del danno � ai sensi delJ'.art. 1224, secondo comma, e.e. �. Ci� come si � notato (loc. cit., 194) costituisce una conferma del carattere furfetta?o degli interessi stessi. In tema di tempestivit� delle riserve. (3) Relativamente alla seconda massima, pubblichiamo la nota che segue: a) La riserva riguardava gli interessi su certificati di pagamento per contabilizzazioni effettuate con ritardo, e firmate dall'Impresa senza eccezioni. Essa era stata avanzata in sede di conto finale, ed il collegio arbitrale� ha ritenuto di superare lobiezione di , preclusione, opponendo il p.rincipio del � fatto continuativo � � Questo principio (sul quale, cfr. .retro, 411) rappresenta ormai un espediente di corrente applicazione, :Per giungere all'esame di merito della riserva; e come accade quando si comincia col rifiutare la rigorosa osseTVanza della legge, ha finito con il rendere praticamente inoperanti quelle nonne preclusive, rispetto alle quali doveva rappresentare una deroga affatto eccezionale. Quindi, semhra venuto il momento di affrontare un completo riesame della questione, sottoponendone la validit� ai giudici dell'impugnazione, man mano che se ne offrir� l'occasione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1180 ohe il collaudo non sia stato approvato postula una temporanea improcedibilit� della domanda di arbitrato, tanfJo pi� che la stazione appalta! Ilte ha, in ipotesi, la facolt� di far procedere ad un nuovo collaud�. D'altra parte il Capitolato generale non stabilisce un termine �entro il quale l'Amministrazione deve compiere gli adempimenti di sua competenza, �e non � concepibile che l'appaltatore non possa far valere un suo , diritto soggettivo, che gli deriva dal contratto di appalto, al quale esso appaltatore ha dato esecuzione, senza che venissero sollevate contestazioni e riserve da parte dell'Amministrazione, pe!lch� questa si astiene dal pronunciarsi sulle riserve dell'appaltatore e dall'approvare il collaudo. In queste condizioni � stato ritenuto che l'atto di costituzione in mora, notificato ad istanza den'arppaltatoTe, serve a far constatare che rAmministrazione non intende pronunciarsi, sicch� viene eliminata la temporanea condizione di improcedibilit� e la domanda di arbitrato � proponibile. Il Collegio ritiene di dover seguire la costante giurisprudenza arbitrale che ammette la proponibilit� della domanda d'arbitrato dopo la notifica dell'atto di costituzione in mora, che ha lo soopo di far constatare la caren:lla dell'Amministrazione nell'eser'Oizio del potere ad essa b) Senza pretendere di esaurire l'argomento con le rapide annotazioni che seguono, � il caso di rirordare in primo luogo, che dalle specifiche norme del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilit� e collaudazione delle opere pubbliche, pu� agevolmente dedursi il principio di ordine generale, secondo cui incombe all'appaltatore l'onere di immediata denuncia del fatto, o della situazione giuridica, da cui ritiene di essere gravato, e che risulti suscettibile di causare in suo danno conseguenze patrimoniali sfavorevoli. Ne sono dimostrazione le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 riguardanti le formalit� di coo.segna dei lavori, e le eventuali difformit� tra progetto e �condizioni locali �; quella di cui all'art. 16, relativa alla sospensione dei lavori, ed alle cause che la determinano; quella di cui all~art. 22, sulla formazione di nuovi prezzi per categorie di lavoro non previste; quella di cui all'art. 23, rulle contestazioni relative a prescrizioni della direzione {primo comma), ed a �fatti� in genere (quarto comma); quella di cui, all'art. 25, sni danni da forza maggiore; quella di cui all'art. 47, sulle modalit� di misurazione dei lavori; quella di cni all'art. 53, riguardante le contabilizzazioni; quella di cui all'art. 64 sulla redazione del conto finale; quella di cni all'art. 107 sulle risultanze del certificato di collaudo. Per ciascuna delle molteplici situazioni attraverso cui necessariamente si articola il contratto 'di appalto (consegna dei lavori, misurazione, contabilizzaziO'Ile, conto finale e collaudo), o alle quali il rapporto pu� dar luogo (sospensiO'Ili, formazione di nuovi �prezzi, controversie su prescrizioni di contratto, situazioni di fatto contestate, danni da forza maggiore), il regolamento pirevede sempre 1a redazione di un atto formale, che assume la veste di un verbale (artt. 11, 16, 21, 23), o di Un documento preordinato allo scopo (ordine di servizio, libretto di misure, registro di contabilit�, ecc.). In ogni caso, tanto il verbale che l'eventuale altro atto previsto, vanno sottoscritti dall'appaltatore, con l'onere di apporre riserva nel caso che non intenda accertarne le risultanze. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1181 ris,ervato in via amministrati'Va. Nel silenzio dell'Amministrazione I'appaltatme pu� quindi promuovere il giudizio arbitrale per domandare il soddisfacimeinto delle sue pretes�e. Nella specie l'Impresa Merenda ha notifi.cato fatto di costituzione in mora il 14 maggio 1962, concedendo il congruo termine di sessanta giorni, ma f Assessoirato Regionale ai LL.PP. bench� sollecitato a provvedere anche com lettera del 22 maggio 1962 del PrO'V'Veditoirato alle 00.PP. per la Sicilia, non si � pronunciato sulle riserve, n� ha proceduto ali'appro'Vazione del ool1audo e pertanto la domanda d'arbitrato � proponibile. Anche la terza eccezione con cui f A'V'Vocatura deduce l'inarri:missiiibilit� delle riserve dell'Impresa, perch� tardivamente proposte, va rigettata. Infatti le norme di cui agli artt. 53 e 54 r.d. 25 maggi.o 1895, n. 350 vanno interpretate nel senso che le riserve debbono essere inserite nel registro di eootaibilit� nel corso dei lavori, quando si riferiscono �ai lavori .stessi, in modo che l'Amministrazione possa procedere al foro controllo (p. es. maggiori omeri per a'VeT rinvenuto una vena d'acqua o terreno franoso), ohe a lavori ultimati potrebbe essere pi� �difficoltoso o addirittura impossibile. Al contrario possono essere sollevate fino alla chiu- A questo riguardo le espressioni legislative sono diverse, e variano a seconda .della nati.ira e del contenuto dell'atto; ma sia che si parli di �definitiva accettazione delle risultanze� (artt. 11, 22, 23, 107), o di �accertamento dei fatti e -delle circostanze registrate,, (artt. 54, 16, 89), la conseguenza non pu� che essere .la definitiva chiusura della s1tuazione presa in considerazione, nel senso della sua accettazione, ovvero della chiara volont� di discuterla per le conseguenze che ne .derivano. Quindi, per quanto espressamente si parli di decadenza solo a proposito �della mancata .tempestiva denuncia dei danni da forza maggiore (art. 25), anche nelle altre ipotesi bisogna pervenire ad identico risultato; non avendo senso, altrimenti, lonere di protestare entro termini perentori, accompagnato, in mancanza, <lella presunzione di accettazione della situazione controversa. e) Occorre ora ricordare, che comunemente la ratio della tempestiva proposizione della riserva viene individuata nella necessit� di esercitare un immediato �controllo sul fatto in contesa, per impedire che il trascon:ere del tempo ne renda pi� difficile o addirittura impossibile l'accertamento. La spiegazione � esatta solo in parte, nel senso che la ragione accennata indubbiamente concorre a giustificare il sistema, del quale -per� -non costituisce n� l'uuico, n� tanto meno il motivo prevalente. Infatti, la dimostrazione dei fatti su cui � basata la l'iserva � a carico dell'appaltatore che vi fonda le sue pre>tese, mentre le norme preclusive sono dettate ad evidente vantaggio dell' Amministrazione. Inoltre, salvo casi eccezionali, la dimostrazione di un fatto non � mai del tutto impossibile, e -comunque -il motivo ricO'l:dato non giustificherebbe l'inderogabilit� del richiamo della riserva nel conto finale, n� la necessit� �di accompagnarla con l'indicazione della somma pretesa. La vera e fondamentale ragione del sistema, quindi, va ricercata altrove; �e precisamente nell'esigenza di dare all'Amministrazione un mezzo idoneo per controllare constantemente il costo dell'opera, allo scopo di mantenerla nel previsto 1182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sura della conta:bilit� e alla redazione del conto finale le riServe su fatti che, ,come nella specie, si possono accertare in ogni tempo in base a1la contabilit� e alle carte processuali. Passando all'esame del merito de.i quesiti si deve ancora osservare che l'Avvocatura eooepisce che 1edomande di cui alle prime due richieste, oome precisate nella memoria dell'Impresa 17 luglio 1964, relative al ritardo del pagamento de'l nomo e del decimo cert:i:f�cato d'acconto, sono infondate in quando l'art. 40, secorndo oomma, del Capitolato gen�erale presuppone che i lavori -oontabilizzati siano pl'evisti in un regolare contratto, esecutorio fra le parti, a norma dell'art. 337 �delJ.a 1. sulle 00.PP. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, e cio� gi� approvato dalle. autorit� competenti. Nella specie quindi le vari~vni ed addizioni al progetto originario, cui in parte si riferivano i predetti certificati, non potevano essere contabilizzate e pagate in quanto eseguite su orrdine scritto del direttore dei lavori, s,enza che fosse intervenuta l'autorizzazione dell'auto~ rit� superiore, prescritta dall'art. 17 del Capitolato generale {nono certificato d'acconto), o addirittura senza che vri fosse l'qrdine scritto del direttore dei lavori {decimo certificato d'acconto). L'eccezione non pu� trovare acooglimento. limite di spesa. Di questa esigenza, connes,sa a fondamentali principi di ges.tiO'lle di un bilancio pubblico, costituiscono evidente prova il divieto di introdurre in �ooso di appalto, senza preventiva autorizzazione, variazioni o aggiunte che � diamo luogo a.d alterazione dei pflezzi � (art. 343, legge del 1865 sui ll.pp.); il divieto di mutare � " il tracciato, la forma, le dimensioni, la qualit� dei laVOil'i � (art. 20, reg. del 1895); la responsabilit� personale dei funzionru-i, nel caso di varianti ed aggiunte prive di autor.izzazione (cit. art. 20, u.c.); le modalit� per la determinazione dei prezm per categorie di lavoro e materiali non previsti (artt. 21 e 22 cit. reg.); l'obbligo di immediata denuncia delle contestazioni, circa la presunta difformit� tra prescrizioni della dirigenza e patti contrattuali,. suscettibili di <X/rUS(];l'e un onere a carico dell'Amministrazione (artt. 23�, reg.). Tanto ci� � vero, che gli artt. 36 e 37 del rego!lamento stesso, dopo aver precisato che oggetto della contabilit� di un'opera, � l'acoertamento e la registr~ :iiione di tutti ri fa:fJti produoenti spesa per la esecumcme, aggiungono espressamente che l'accertamento e la registrazione devono pmcedere di pari passo con il loro avvenimenitio, allo scopo di assictll'are -tra l'altro -il regolare progresso dei lav<l!l'i entro i .limitiJ �;el,le somme autorizzate, e di con.sentire che vengano promossi senza ritardo gli opporlunri provvedimenti in caso di deficienza di fondi (lett. b} e c), cit. art. 37). Tale esigenza, infine, � rafforzata e completata al tempo stesso da una norma, che pu� dirsi posta a coronamento di tutto il sistema. ~ cio� da quella di cui all'art. 345 della legge fondamentale .del 1865 sui ll.pp., per la quale l'Amministrazione ha la facolt� di risolvere in ogni tempo l'appalto, con il solo pagamento dei materiali utili approvvigionati, e del decimo dell'importo dei lavori ancora da e'seguire (sulla differenza con il recesso di cui all'art. 1671 e.e., e sulla natura der decimo, cfr. l'etra, 196). PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1183 Infatti � vero che l'art. 17 del Capitolato generale dispone che ness'l1il.la variazione od addizione possa esseiie eseguita senza ordine scritto de1l'ingegnere dei lavori, nel quale sia citata l'inteTVenuta superiore autoriz:mzione e la rati!o di tale norma � quella di impedire che lappaltatore, al fine di trarre un maggior pr9fitto, esegua lavori non richiesti e non necessari, ma nel caso in esame la situazione presenta aspetti del tutto particolari che comportano una soluzione diversa da quella prospettata dall'Avvocatura. In proposito va oss�eTVato ohe nella specie l'esecuzione di opere da parte dell'Impresa Merenda, senza la osservanza della procedura di cui al citato art. 17 del Capitolato generale, non produce gli effetti indicati. nella disposizione predetta in quanto lAmministrazione, siia pure a notev()lle distanza di rompo, ha posto in essere gli atti amministrativi e contrattuali per far luogo al pagamento delle opere stesse. Da ci� �onsegue che lesame delle domande dell'Impresa va CQ[ldotto sulla base di un diverso criterio, cio� del tempo entro il quale I'AmministraZ!ione avrebbe potuto compiere gli anzidetti atti amministrativi e �contrattuali. A questo riguardo va osservato che rAmministrazione convenuta non ha eseguito le perizie suppletive nel OOTso dell'oper~, appena sorta la necessit� delle variazioni cl) La giurh'prudenza arbitrale, sotto l'insegna del fatto contiinuativo, nega il principio di p�reclusione a situazioni ben diverse, ma che possono sostanzialmente rioondul'Si alle seguenti: il fatto che d� luogo alla ri<Serva, � sempre controllabile; il fatto dura nel tempo o .nel tempo si protraggono le sue conseguenze; la riserva investe l'appalto nel .suo comples�so, e non gi� fatti registrati, o fatti destinati a non essere registrati. Ora, alla stregua delle considerazioni che precedono, e quando esattamente si sposti la ragione del sistema delle riserve dal campo probatorio a quello che gli � proprio, e cio� a quello finanziario e contabile, � chiaro che nessuna delle situazioni ipotizzate si sottrae all'ambito di aP!J;llicazione del principio preclusivo, operando indipendentemente per tutte !'esigenze dell'Amministrazione di pronta consapevolezza dell'onere .al quale viene esposta, per l'adozione dei provvedimenti idonei a fronteggiarla. Tale conclusione, per altro, � confortata da tassative disposizioni del regolamento in esame. Infatm, relativamente alla prima ed alla seconda ipotesi, se il fatto � connesso direttamente ad un lavoro misurato, gli artt. 47 e 53 impongono l'immediata riserva, a nulla rilevando la possibilit� dell'accertamento anche futuro, e la sua persistenza del tempo. Per la terza ipotesi, o per la situazione equivalente di riserva non oonnes�sa a misurazioni, le fattispecie possono essere le pi� diverse, ed occorrer� discriminare tra le varie eventualit� in. precedenza esamdnate, tenendo presente che per ciascuna indubbiamente sussister� l'atto formale (verbale di consegna, ordine di servizio, vel'bale di constatazione, ecc.), che la riguarda. In tale sede la riserva deve essere espressa, in omaggio al principio preclusivo imperante in tutto i1 .sistema, ed alla conseguenza di implicita accettazione della situazione considerata, a seguito della mancata immediata riserva. A questo riguardo va aggiunto che l'ulteriore argomento utilizzato nella giurisprudenza arbitrale, e 1184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e delle addizioni, ma le ha compilate dopo ch� i lavori stessi erano stati eseguiti {dopo due anni e mezzo, il 18 aprile 1953, per i lavori ultimati il 5 febbraio 1953 e dopo oltre due anni e mezzo, il 20 luglio 1956, per quelli ultimati il 20 gennaio 1954) e le ha approrvate con grande ritardo (rispettivamente il 19 aprile 1955 e rs febbraio 1958). Le-negligenza dell'Amministrazione nell'eseguire gli adempimenti di sua competenza debbono ricadere sulla stiessa .Amministrazione e pertanto questa va �oondannata al pagamer�to degli interessi in favore dell'Impresa attrioe per il ritardo nell'eseguire i pagamenti. Il criterio di cui sopra si � fatto oenno va applicato con riferimento ai singoli quesiti in relazione al momento in oui rAmministrazione avrebbe potuto �far luogo agli adempimenti necessari perch� l'Impresa conseguisse i pagamenti. -Omissis). secondo cui le conclusioni esposte andrebbero ristrette ai soli �atti contabili�, sembra anche esso del tutto infondato. La definizione non va intesa in senso mera mente ragioneristioo, e cio� come riferita ad atto esprimente solo operazioni aritm~ tiche, sia pure in connessione con la descrizione di determinati lavori (come, ad esempio, � per il libretto delle misure, o il registro di contabilit�, o lo stato finale); ma va intesa in senso ben pi� largo, e cio� come riguaTdante qualunque docu mento attinente all'acoerta:mento o alla registrazione dei fatti vrodiucenti spese per l'esecuzione dell'opera. Infatti, questo � l'oggetto� della contabilit�, secondo l'art. 36 del regolamento; e nella definizione perci�, trovano oomprnnsione, ad esempio, anche i vel'bali di consegna e di sospensione, i vel'bali di nuovi prezzi, gli ordini di servizio, e cos� via. Qualora, infine, la contestazione non trovi origine in alcuno dei documenti descritti, occorre indagare in primo luogo se vada inquadrata nelle ipotesi dell'art. 23 del regolamento, per le quali � testualmente affermato l'onere di denuncia della riserva nel reg~stro di contabilit� (terzo e sesto comma, art. cit.), che costituisce la sede di proposizione pure delle domande relative a situazioni non ancora oggetto di foDmale contrasto, non appena l'appaltatore sia chiamato a sottoscriverlo : ci� oltre che per ragioni di indole generale, si desume dall'art. 6S del regolamento, che pane .il divieto di inserire nel conto finale domande non iscritte nel registro di con tabilit�. Infatti, se alla ultimazione dei lavori nessuna ulteriore risewa � possibile (a meno si intende, che non riguardi specificamente eventuali errori del conto suddetto), � necessario concludere con l'affermazione che a tale epoca tutte le pos sibili domande dell'appaltatore devono risultare gi� proposte. E l'occasione per soddisfare tale esigenza non pu� non essere che la prima sottoscrizione del registro di C()[ltabilit�. GIUSEPPE DEL GRECO .> SEZIONE SETITMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CA:SSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1964, n. 94 -Pres. Macaluso -Rel. Petrone -P.M. Ponzi {roruf.) -Rie. Liguori ed altri. Impugnazione -Dichiarazione o motivi spediti a mezzo posta o per telegramma � Termini -Riferimento al momento della spedizione. (c.p.p. artt. 199, 201, 181). Qwamclo la dichiara'Zione o i motivi della impugna'Zione sono trasmessi petr telliegmmma o per raocomandata postale, ha importanza, ai fini del deicorso dei termini, soltanto il gioroo deJla spedizione: � imlevanle fora, che pu� anche essere swooessiva al"forario di chiusura degli uffici giwdiziari, non trovanclo applicazione, nel prospettato caso, forticow 181 c.p.p., il cui disposto vale soltanto per gli atti rioovuti in ufficio g~diziario (1). (Omissis). -I due Tiioorrenti Jannone e Zimotti rol primo motivo estensibile anche agli altri due ricorrenti, denunciano la violazione degli art. 201 e 219 c.:p.p. in relazione alle norme di attuazione dell'8 agosto 1955, n. 666, modificato dall'art. 3 della I. 21 marzo 1958, n. 229, assumendo che l'appello del P.M. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per es'sere stati i motivi trasmessi per raccomandata l'ultimo giorno utile dorpo I'omrio di chiusrura della cancelleria. Senonch� la questione sollevata dal riioorrente � stata gi� risolta da questa C.S. con la sentenza 24 febbraio 1959, rie. Fahbrazzi, II Sez., secondo la 'quale ai f�ni dell'ammissibilit� dell'impugnazione trasmessa per telegramma o raccomandata, e quindi anche per la presentazione dei motivi trasmessi per mezzo dell'uffi.cio postale, ha importanza soltanto il giorno della spedizione, essendo del tutto irrilevante lora, la quale pu� anche essere successiva all'orario di chiusura degli uffici (1) In termini, precedente conforme: v. Cass., 13 febbraio 1962, CHECCIIlA, Rep. Foro it., voce Impugnazione in materia penale, mass. n. 289. Cfr. anche Mass. Cass. Pen., 1962, 824, per ampi richiami di dottrina e giurisprudenza. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1186 giudiziari. E ci� perch� la �disposiziorne delfart. 181 del c.p.p., per cui il termine si oonsidern scaduto nel momento di chiusura dell'uffi.cio al puhblico, vale soltanto per gli atti ricevuti in un ufficio giudiziario. Pertanto tale scadenza non pu� dirsi vigente quando le parti o i difensori si avvalgano della facolt� di proporre l'impugnazione con i mezzi sopra ricordati e quindi in tal caso trova applicazione la regola generale secondo la quale si computa nel termine anche l'ultimo giorno e l'ultima ora. A nulla rileva pertanto che in tal modo si viene a creare una situazione di privilegio a chi si a'V'Vale della posta per la spedizioni dei motivi dal momento che � il sistema stesso della legge che oonsente runa tale facolt�. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 febbraio 1964, n. 462 -Pres. Auriemma -Rel. Folino -P.M. Reviglio (conf.) -Rie. Costi. Sentenza -Correlazione con l'accusa � contestata -Imputazione comprendente gli estremi essenziali del fatto valutato in sentenza -Insussistenza del pregiudizio per la difesa -Contestazione per furto e condanna per ricettazione -Legittimit�. (c.p.p. art. 477). Non vi � nWllit� ex art. 477 per mancanza di corrdiazione con I'accwsa, rw.l caso in cui gli elementi essenziali del fatto ritenuto in sentenza siano da ritenersi comtpresi in quello contestato, siooh� il diritto di difesa delUrillputato non abbia sub�to pregiudizio. Penianto, qwa;lora sia stato contestato a delitto di fwrto, la suiooessiva condamma pe>r ricettazione si deve consid!ora~e legitti.ma, pwnch� resti Vdent~oa foggettivit� mtDteria:te delrimputaJZ.ione contestata e di qweilla ritef/!Utia (1). � (1) Giurisprudem:a costante; Catss., 11 ger�na�u 1963, CoNSENTINI, GiUS't. pen., 1963, 111, 567; Cass., 16 settembre 1962, MANDmoLI, Giwt. pen., 19'63, III, 160. In analoga fattispecie Cass., 24 aprile 1963, Prosco, Gimt. pen., 1963, Hl, 569. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 17 febbraio 1964, n. 309 -Pres. S.antorro -Rel. Gian:tlll'co -P.M. Velotti {diff.) -Rie. Terinali. Reato -Rapporto di causalit� -Cause sopravvenute -Nozione Inesattezza della diagnosi e inidoneit� della terapia adottata. dal sanitario -Esclusione del nesso causale � Condizioni Fattispecie. (c.p, artt. 41, 383). PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1187 Il nesso di causalit� resta esoluso, ai sensi dell art. 41 cpv. c.p., non .soltanto quam)do si sia verificata una oorie causale autonoma (di guisa ohe .i preoe:delfl!f:i deb;ba:no considerarsi tamquam non essent) ma <inohe q1f<Xtid!o ta serie .()(JYU!Sa/,e, est"'ooea agli atti deZI'impuvcwo, si sia inOOrrita tra quelli in modo ecceziontile, at'�.pico ed imprevedibile (1). (1) La sentenza ribadisce, sul tema della �equivalenza delle cause�, un principio ormai consolidato in dottrina e in g1urisprudenza, e cio� quello della esclusione del nesso di causaHt� in caso di interferenza di serie causali meramente occasionali, al di fuori della linea evolutiva normale della condotta del -00lpevole: v. Cass., 30 maggio 1961, DELFINO, Giwst. pen., 1962, Il, 29; Foro pen., 1962, 89 ed ivi richiami. � �CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 marzo 1964, n. 264 -Pres. Rosso - Rel. Minerbi -P.M. Moscarini (conf.) -R~c. Crocell�. Notificazione -Luogo -Omessa indicazione nella relata -Criteri. (c.p.p., art. 169). L'011WSsa indioarzione, neUa relazione di notificazvone, del luogo in OUi questa � stata effettuata, non � per se stessa oausa di nullit�, dovendosi intervdere che tale luogo � que.llo risultante dalle premesse dell atto (1). t(l) Giurisprudenza costante; Cass., 11 ottobre 1961, FvLINI, Giust. pen., 1962,n III, 472; Cass., 13 giugno 1957, PrAzzou, ibidem, III, 547; Cass., 8 novembre 1957, SALVO, ibidem, III, 292; Cass., 6 febbraio 1958, RuGGINo, ibidem, III, 633. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 17 marzo 1964, n. 597 -Pres. iD'Adenzo -Rel. Caissisa -P.M. Velotti (oonf.) -Rie. Vettorazzii. Pubblico ufficiale -Delitti di violenza, minaccia, oltraggio -Esi menti -Atto arbitrario del p.u. -Nozione. (d.l.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4). Perr f Ulp'pltVoobilit� deUa dwcriminante prevista dall'art. 4 del d.l.lgt. 14 settemb""e 1944, n. 288, non basta che fatrto del p:uibblioo ufficiale sia .obieffivame:nte ingiusto, ma � neioesSl�!rio ohe esso sia arbitrario, cio� consapevolmente comptituto' oltre i limiti delle funzioni o ~elle 11Wll'fSioni stabiilite dalkiJ leigge, O' dif';etto a scopi non ricono9ciuti dJa quest!ultima (1). (1) La sentenza che si auno:ta si pone nell'ambito di un indirizzo giurispru< lenziale che ha strutturato, in venti anni di efaboraziooe, lo scan10 schema normativo di cui all'art. 4 d.l.lgt. 14 settembre 1944, n. 288. 1188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (OmV8sis). -Col secondo mezzo si deduce dall'imputato Vettorazzi Giulio la violazione del secondo comma delfart. 479 c.p.p. in relazione alfart. 4 del d.1.1. per laddebito di resistenza a pubblico ufficiale ritenuto a suo carico dai giudici di merito. Si sostiene, alfuopo, che le prorve di reit� norn av:rebbero potuto dalla Corte d'Appe1lo ra'V'Visarsi, nella �specie, nelle dichiairazioni � manifestamente interessate e quindi estremamente sospette� dei carabinieri, dei due Dal Martello (madre e figlio) e dai Malghesi lorn dipendenti r(i tre mandriani, che li accompagnavano nella circostanza); e che in ogni caso, si sarebbe d()!VUto provvedere nei suoi confronti ad una pronuncia di assoluzione con riguardo alla invocata esimente della reazione legittima ad un atto arbitrario dei carabinieri operanti (perquisizione, con ricognizione e sequestro dei bovini, eseguita senza il rispetto delle norme di cui agli artt. 224 e 332 in relazione agli �artt. 237, 391 e 304 bw c.p.p.). La doglianza non ha pregio, sria pe:wh�, quanto a1le prove, la Corte di merito, nel suo insindacabile potere di apprezzamento dei fatti del processo, ha ritenuto di non aveTe ragione di sospettare della attendibilit� delle deposizioni dei carahini.eiri e degli altri testi sentiti suU'episodio in esame, specie oonsiderando ohe, in proposito, soccorrevano aittres� le tes.timorn�anze di altre persone (BestoJdi Sara e Corradi Albino) oormplelf:amernte disinteTessate alla vicenda, sria pwch� quanto alla <lene- Il problema della qualificazione giuridica della discriminante prevista da detta norma � stato ormai da tempo risolto, nel senso di riteneda non gi� causa di esclusione della pena (come tale suscettibile di applicazione anche in caso di errore scusaibile dell'agente, a sensi dell'art. 59 c.p.} ma �causa di inapplicabilit� della sanzione �, come tale da valutar.si con stretto rigore obiettivo (giurisprudenza costante, v., per tutte, Cass., Sez. III, 4 luglio 1958, DE Rossi). Non altrettanto concorde sul punto la dottrina: v. CllEsPI, L'atW arbitrario del pubblico uffi,cf.:de qwale oausa di liceit� ~ella reazione del prl.varo, R:iv. dk. pen., 1948, 920; VENDrrn, La reazione agU atti arbitrari diel pubblico uff�,oiale, 1954, 269 segg., oon amplissiimi richiami bibliografici. Sempre orientata secondo una costainte direttrice rigorosissima � l'elaborazione giurisprudenziale concernente la puntualizzazione degli elementi che integrano la figura dell'arbitrario comportamento po�sto in esse.re dal pubblico ufficiale. La sentenza in esame sottolinea, nell'interpretazione del concetto di � arbitrariet� � di eccedere dai pote1i conferitigli o di distrarli dal fine preordinato (in questo senso, Cass., 6 marzo 1963, Cass. pen., Mass., 514, con nota di richiami). Ci� presuppone, ovviamente, quella valutazione rigorosamente '" obiettiva n circa l'ingiustizia del comportamento del pubblico ufficiale ed esclude inoltre l'applicabilit� della norma favorevole al reo quando la ingiustizia obiettivamente vi sia ma il pubblico ufficiaJ.e abbia ecceduto per colpa e non per dolo; v. Ca:ss., 15 dicembre 1961, Gass. pen., Mass., 781, con ricruami. Nel senso indicato dalla giurisprudenza, v. per tutti VENDITTI, op. cf,t., 140 segg.; BA'ITAGLINI, L'eccesso arbitrario del pubblico uff�oiale come condizione della legittima resistenza, Giust. pen., �1959, I, 366. Contra: MAGGIORE, Dir. pen., Parte Speoide, Il, tomo I, 4, 1950, 213 segg. t.~ �:-::-:� PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1189 gata sussistenza della esimente in questione, nella fattispecie -come ha espressamente affermato la Corte nella sua sentenza -non ricorrevano �assolutamente gli elementi della sua applicabilit�. I carabinieri, nel caso, procedevano nell'ambito dei poteri. loro consentiti dalla legge, nella urgenza di ra:ccogliere le prorve del ;reato o di conservarne le traooe (c.p.p., art. 225) e, d'altra parte, la scriminante �e qua richiede non soltanto un atto oggeittivamoote ingiusto (il che nel caso non � provato), ma un atto arbitrario del pubblico ufficiale, per esso inteso un atto che sia consapevolmente compiuto fuori dei limiti delle funzioni o mansioni assegnate all'agente operante o che sia altrimenti diretto a scopi che non sono quelli riconosciuti dalla legge (il che, nel caso, non � neppure adombrato dal ricorrente). Del resto, ogni supposto eccesso nelle modalit� esecutive di un atto legittimo non potrebbero nella specie che essere colposi, con reffetto della loro non incidenza sulla sostanziale legittirrrit� dell'atto, che non potrebbe quindi considerarsi avbitrario ('v. Gass., 6 marzo 1963, P.M. C. Ciarracchi, C(])Ss. pen., 1963, 514). Per tale p~te, pertanto, la �sentenza va confermata. -(Omissis). OORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 marzo 1964, n. 500 -Pres. Macaluso -Rel. Bisona -P.M. Paternostro {conf.) -Rie. Giuliano. Reati finanziari -Oli minerali -Regime fiscale -Trasporto senza certificato di provenienza -Irrilevanza che la merce abbia assolto all'obbligo del tributo o ne sia esente. .(d.1. 5 maggio 1957, n. 271 ccmv. in I. 2 lulio 1957, n. 474, artt. 5, 15). Il certirficato di prooonfenz,a previsto dxtJlla legge 2 lwglio 19i57, n. 474, per il trasporlo di oli minerali comlnsibili o carburanti � ~estinato, nel sistema. della legge, a consentire il contmuo e ininverrotto controUo di ogni nwmmento della me11ce, la cui fwngihilit�, una volta fumi del deposito di estrazione, non consentirebbe, altrimenti, la prova della SU!a vdentit� e quindi arvohe di stabilire se vi sia stato o memo adempimento del debito <!imposta. Perci� tale oenifioato, come uno il!ei tanti mezzi di controllo pr11ed�sposti dJalla legge perr impedire :le evasioni tributarie, deve accompagnare gli oli minerali siJa che essi abbiano assolto alr obbligo del tributo, si.a che per qwilsiiaJsi rnativo ne siano esenti, e anohe nel oaso in cii.i detta merce debba essere trasporbata da wn deposito all'altro della stessa aziefTlda (l). (1) Giurisprudenza costante; Cass., 24 ottobre 1961, GIULIANO, Rass. Petrolifera, 1962, 171; Riv. gi.ur. Idrooarburi, 1962, 290; Cass., 9 ottobre 1961, LAauSTENA, Rass. Petrolifera, 1962, 239. Il reato in questione viene considerato non gi� come reato di danno, ma come reato formaJe che si perfeziona con il fatto stesso della circolazione della merce senza certificato di provenienza. 1190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Come � noto, il certificato di pmvenienza prervisto dalla I. 2 luglio 1957, n. 474, per il trasporto� di oli minerrali oomhustibili o ca~buranti, � destinato, nel sistema della legge, a consentire il continuo � ed ininterrotto controllo di ogni mo'Vimento della merce, la cui fungibilit�, una 'Volta fuori del deposito di estrazione, non consentirebbealtrimenti la pro'Va della sua identit� equindi anche di stabilire se vi sia stato o meno adempimento del debito d'imposta. Il cerrtifkato di prO'Venienza, perci�, come rmo dei tanti mezzi di oontrollo prredisposti dalla legge perr imped�-re le evasioni tributarie, deve accompagnare gli oli minerrali sia che essi abbiano assolto all' obbligo del tributo sia ohe peT qualsiasi mortivo ne siano esenti e, come questa Corte Suprema ha gi� a'VUto oocasione di affermare {sent. I Sez., 19 ottobre 1962, P.M. c. Venezia), tale documento � necessario anche nel caso in cui detta meTce debba essere trasportata da un deposito all' alt�ro della stessa azienda. Per quanto po[ roonoerne l'elemento sorggettivo nel reato che trattasi, vertendosi in tema di reato omissivo a dolo geneTioo� e'S'so oonsiste nella consapevolezza dell'omissione e ci� indipendentemente dalla specifica intenzione di frode. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 novembre 1964, n. 5 Pres. Tavolaro -Est. Lattanzi -P.M. Pioletti -Rie. Guamaschelli. Procedimento penale -Notificazione -Incompletezza dell'atto notificato -' Omissione del mezzo di impugnazione -Ricorso del P.M. -Inammissibilit� -Eventuali nullit� assolute della sentenza impugnata -Esame da parte del giudice di secondo grado -Ammissibilit�. Procedimento penale -Sentenza di appello che pronuncia su fatti non contestati e non rientranti nell'oggetto del giudicato di primo grado -Nullit�. Giuoco d'azzardo -Esercizio di casa da giuoco in Taormina -R.d. 31 maggio 1935, n. 1410, istitutivo dell'E.T.A.L. (Ente Turistico Alberghiero della Libia) -Non contiene autorizzazione ad istituire case da giuoco. Case da giuoco -Sequestro dell'azienda e contemporanea autorizzazione, da parte del Pretore, a continuare esercizio del giuoco d'azzardo -Contraddittoriet�. L'inoompilevezza deU'atto noti'\ficato al/J:imputato ai sensi delfortioolo l99his c.p.p. (non ind~cazion.e del mezzo ciimpugnazione) importa f.inammissib~Ut� del ricorso del P.M., che pero:ltro, non preiolude aUa .?, PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1191 Corte di rilevare .le nwlJit� asoolute, in cui sia incorsa la sentenza impugnata. � nulla la sentenza che in grodo <layppeUo prronunici su fatti non -contestati e che non avevano fo'l'mato oggetto de,Z giwi/Jiz.io di primo ,grado. Il r.d. 31 maggio 1935, n. 1410, istitutivo dei!lE.T.A.L. (Enitie turi stico alberghiero della Libia) non autorizzava n� espreis80mente n� implic'IJ"tamernte q~o Ente ad Vstrituilre una casa da giuoco (1). L'autotf'izzazwne alla continu;azione delfeserdzdo del giuooo aazzmrdo coooessa ital Pretore � in conrtrasto con il disposto sequestro, petYJh�, proswpponendo questo la commissione di un reato, si rmve n@lrauto'1'rizza:re la proseouz:ione del reato stesso (2). {OmiissiS). -Ossel'!\Ta preliminannente la Corte: L'eccezione dell'inammissibilit� del ricorso sollevata dalla difesa � fondata, srussistendo fincompletezza dell'atto notificato all'imputato ai sensi dell'art. 199 bis c.p.p. non riguardo per� alla mancata speci:6.ca �zione delforgano del P.M. che aveva proposto ricorso, e non riguardo alla non menz1one del nome del magistrato del P.M. ricorrente, bens� riguardo alla non indicazione del m~d'impugnazione, poich� non (1-2) La cessazione del giuoco d'azzardo in Taormina. La vicenda della casa da giuoco m Taormina, che rappresenta una pagina poco felice per la storia della magistratura italiana, volge al fine. La Corte di CassaziO'lle, infatti, pur avendo ritenuto � non senza ampia discussione " di do<Ver :prO'llu.nciare l'mammissibili<t� del ricorso del P.M., non ha maincato di porre in luce l'assoluta :infondatezza sia degli argomenti posti dal Pretore a base della sua sentenza di assoluziO'lle (in proposito viedasi anche retro, pag. 224) sfa di quelli addotti dal Tribunale a sostegno della obiettiva liceit� del giuoco d'azzardo praticato dopo il 5 febbraio 1963. In proposito � degna di profonda meditaziO'lle l'ultima parte della sentenza, laddove si dice che, � a:rwhe se la Corte non disponesse la trasmissione degli attd al P. M., questi sa:rebbe pur sempre tenuto a procedere per un fatto oo8tituen1Je reat;o, perch� il gi,u&cato non rigUCbl'da ohe il fatto corul!e81!ato, tanto pi� se, perdurando, non sia 8tato riconosciuto obiettivamente lecito�. Pi� e.splicito ed autornvole riconoscimento che i!l. giuoco d'azzardo esercitato in Taormina dal 5 febbraio 1963 costituisce reato, nonostante l'illegittima ed anomala autorizzazione pretorile a persistervi, e che nessuna preclusione sussiste per laccertamento di esso, la condanna del Guarnaschelli e la confisca di tutti i proventi del giuoco non poteva pretendersi. D'altra parte nella sentenza del Tribunale de L'Aquila (retro, pag. 801) si annidavano tali e tanto gravi errori di diritto, processua!e e sostanziale, da far legittimamente pen&are ad una sentenza suicida. Gli argomenti del Tribunale de L'Aquila, che pur aveva esattamente disatteso gli argomenti posti dal Pretore a base della sentenza di assoluziOl!le, sono, dal punito di visita giuridico, assolutamente inconsistenti, ma quel che � pi� grave � che non trovano 1'ispondenza nella realt� onde fa legittimit� dell'interrogativo: � possibile che il Tribunale ignorasse i precedenti della I. 18 febbraio 1963, n. 67? che abbia parlato di �iter legislativo,, senza aver letto i 15 1192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO risulta da:lr atto stesso ohe il gnwame proposto era il ricorso per cassazione. Anzi, nella relazione di notifica, l'ufficiale giudiziario ha attestato di aver notificato � oopia d'impugnazione d'.appello � 3.11.'hitrandosi cos� di a:ggiungere una specificazione (appello) in contrasto con la realt�, avendo il P.M. p:mposto ricorso e non gi� appello. Al rigua:vdo questa Corte non pu� esimersi dal rilevarn che, se � deplorevole l'inoss,ewanza delle noome processuali (art. 154 c.p.p.) speciaJmente quando deteiimfilano la nullit� degli atti, nel qual caso la legge prooes'suale pone a ca:rioo .del can1oolHere e dell'ufficiale giudiziario le spese oocorrrenti per la rinnOV'azio1ne dell'atto nullo (art. 189 c.p.p.) molto pi� deplorevole, perch� molto pi� graive, � l'inosservanza di quelle norme che sono causa di un pregiudizio iTreparaihile, come nel ca:so in cui dall'inosservanza stessa sia deriivata la inammi:ssilbilit� dell'impugnazione. Ed � ovvio ohe se la diligenza del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario deve essere sempre osservata., quale ohe sia la rilevanza giuridica ed estragiuridica del fatto oggetto del procedimento, tuttavia la negligenza non pu� non essffl"e maggiormente riprovevole quando da essa siano derivate oonseguen~e politiche, economiche, sociali �di rilevante gravit�, che erano ben prevedibili per l' eooezionale interesse dimostrato dal pubblico e per l'entit� del I�"egiudiziio temuto. t: ovvio, ad esempio, ohe un prooeS'so di contrabbando di molti milio!lli, interessante una potente ooganizzazione contrabbandiera internazionale, richieda vigilanza e sollecitudine (per prreve!llire, tra l'altro, la sempre sperata e, oon ogni mezzo, tentata prescrizione) ma:ggio!li di quanto ne richieda un piccolo contrabbando occasionale. Tutto ci� premesso, anche per l'inconsueto arbitrio dell'ufficiale giudiziario, che, oontraria:mente a quanto S'Uole aivveniTe nelle relazioni di notifica., invece di peccare per difetto, ha peccato per eccesso, queste Sezioni Unite non ritengono di potersi discostare, in questa causa, dal- resoconti parlamentari? che abbia fatto riferimento ad una legge di bilancio senza averla individuaita e letta? Ma procediamo con ordine: con l'ordinanza dell'8 novembre 1002 (che non merita commento, dopo l'incisiva condanna che di essa � fatta nell'annotata sentenzia), il Pretore di Ta()['IDina aveva sequestrato l'azienda, affidandone la �gestione sequestrataria alla societ� � A. Zagara � con lobbligo di versare il 50%. dei pro�venti locdi su libretto di deposito vincolaito e di utilizmre i! residuo 50% per 1e spese di gesticme, fra cui innegabilmente debbono riteneirsi compl'ese le imposte, le tasse e le addizionrui dovute per l'esercizio di quafonque attivit� lucrativa in genere, per la gestione di uirra casa da giuooo in specie. Nessun Mgomento, quindi, poteva trarsi dalla circostanza (peraltro inesistente) che nel-� l'iter parlamentare della 1. 18 febbraio 1963, n. 67, si fosse accennato o che la legge di bilancio aveS'se tenuto conto delle entrate derivanti da:ll'appHoazione delle imposte, tasse e addizionali sulle attivit� che si svolgevano nella casa da giuooo di Taormina. La sua esistenza di frutto era requisito necessario e sufficiente per costituire presupposto d'imposta. PAllTE I, SEZ. Vll, GIURISPRUDENZA PENALE 1193 l'insegnamento della sentenza pronunciata il 17 maggio 1958, ricorso Perone, secondo cui l'atto, che a cum del cancelliere deve essere notificato all'imrputato ai sensi dell'art. 199 bi!s c.p.ip., deve contenere gli elementi essenztiali della dioh.iarazione di imp�gnazione. Elementi essenziali si ritennero l'indicazione dell'organo del P.M. e la specificazione del mezzo d'impugnazione, oltre gli estrnmi del prorwedimento impugnato. Quanto ailla indiicaziooe del P.M., no111 venne esaminata la questione se dovesse essere indicato anche il nome del magistrato impugnante; ma, presa orn in esame la questione stessa, la solruzipne ohe la Corte ritiene di dover dare ad essa non pu� essere che negativa,.. Innanzi tutto � da tener presente che la legge processuale consi-" dera il P.M. sempr-e impersonalmente dalla sua iniziale attivit� (art. 74 c.p.p.) fino aUa sua attivit� co111clusirva nel prooedimento esooutivo (arlt. 581 e siegg. e 633 e segg. rc.p.p.) il Codice ma.i si occupa della capa cit� del magistrato del P.M. con riferimento all'oroinamento giudiziario. Comunque neppure quando la capacit� del magistrato-'giudice � menzionata espressamente dalla legge (art. 185 n. I. c.p.p.) si esige che neJlfatto risulti iJ. nome del magistraito stesso, pretendendosri solo a pena di nullit� la sottoscrizione dell'atto da parte sua (art. 474 e 475 c.p.p.). In materia d'impugnazione non � logico esigere forme maiggiori o diverse da quelle ohe il giudice deve tenere pres�enti per stabilire se la impu gnazione sia ammissibile; perci�, riguardo alla esigenza che l'imputato sia messo s:ubito in condizione di valutare l'ammiss!ibilit� del gravame, nulla rileva che I'atto notificatogli non contenga il nome del magistrato della Procura della Replll!biblica che ha proposto il gravame stesso, non interessando, ai fini dell'art. 2117 c.p.p., la persona fisica dell'impugnante. In base a questo artirolo, importa sapere, rispetto al soggetto impu gnante, se egli sia legittimato a prorpo.rre il gravame, stabilendo I'arti oolo stesso che l'impugnazione � inamrnissibile se � � stata proposta da Per attribuire a queste leggi efficacia esimente, occorreva, pertanto, indiv! iduru:e una norma esplicita, che facesse riferimento alil'attivit� del Guarnaschelli e, sopratutto, che fosse diretta, sia pure implicitamente, a legittimarla. Ci� anche e sopratutto perch� il Governo aveva pi� vOllte e solennemente affermato in Parlamento �che noo avrebbe preso alcuna inizriativa per Saint V!irncent e TaoT.Illina, la cui liceit� era sub iudice, finch� non si fosse pronunziata lautorit� giudiziaria. Ma v'� di p.i�: ammesso che queste leggi o una di esse avesse C01IJ.tenuto una. norma che legittimasse !'..esercizio del giuoco d'azzardo in Taormina, poteva non dubitarsi della sua illegittimit� costituzionale? A prescindere dalla considerazione ohe la legge -di bilancio � una legge formale, la quale, ai sensi dell'art. 81 Oost., nOIIl pu� C01IJ.if:enere nom:ie di diritto sostanziale, aUe qua1i soltanto potrebbe attribuirsi efficacia esimente, � da tenere presente che la situazione del Casin� di Taormina, una volta riconosciuta r!irnfundatezza degli argomenti addotti dal Pretore (in proposito vedi anche retro, pag. 224), � sostanzialmente div&sa da quelli di Sanremo, Venezia, Oampione e Saint Vmcent. Per questi vi � stata � un'autcmiz21aziorne ammii!rlstrativa, concessa, sulla base di una esplicita legge di 1194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ohi non ne aveva diritto �; a tale fine l'unico accertamento oui il Giudice � obbligato, quando � impugnante il Procuratore della Repubblica, o il ProcuTatorre Generale della Corte d'Appello, � se l'ufficio del P.M. sia la Procura della Repubblica o la Procurra Generale, perch� anche quando l'impugnazione � consentita all'uno e all'altra � soggetta a termini div�errsi (art. 19'9 c.p.p.) onde la necessit� di conoscere l'ufficio del P.M. per aocerta:re se � stato osservato il termd.ne per es1so stabilito. Solo per le sentenze emesse dal Pretorn, che siano state impugnate dal P.M. presso il Pretore stesso, potrebbe so!I"gere questione sulla necessit� di indicare la persona dell'impugnante, non esistendo in Pretura ~rufficio del P.M.; per cui chi ha proposto l'imipugnazione � legittimato a proporla in quanto abbia rappresentato nel dibattimento il P.M.; ma tale questiorne, che potrebbe essere risolta in base alla presunzione di regolarit� dell'atto processuale formato dal funzionario competente (cancelliere che altrimenti non l'avrebbe formato), om � fuori luogo. :�: certo che aii fini dell'ammissibilit� dell'impugnazione delle sentenze dei Tribunali e delle Corti d'Appello {cO!IIlprese ovviamente le Corti d'Asisise di primo grado e di appello) :interessa conoscere solo se l'impu~azione proposta dal P.M. sia stata p!I"Oposta dall'uffi.cio del P.M. presso il �giudice a quo orppruTe dal P.M. presso il giudice ad quem, quale che sia la locuzione adoperata per <lesignw.fo, :indipendentemente dal nome del magistrato, ohe per tali sentenze non pu� avere alcuna impodanza ai fini dell'art. 2fY7 c.p.p., in relazione al quale � stabilito il contenuto dell'atto da notificare ai sensi dell'art. 19'9 bis c.p.p. Po<Uoh� nell'atto notificato al Guarnaschelli inequivocabilmente risulta ohe il ricoTso em stato prroipoisto dall'ufficio del P.M. presso il Tribunale de L'Aquila {per oui n� il Tribunale de L'Aquila, quale giudice a quo, n� questa Corte, quale giudice ad quem, nulla avrebbero potuto riievare contro la regolarit� dell'impugnazione, quale che fosse il nome deroga, ad un ente pubilbico territoriale e per ;il raggiungimento di suoi fini istituzionali (incremento del turismo e pareggio del b:llancio); per Taormina, inveoe, vi sa:rebbe una peI"sona fisica, il Guarnaschelli, autorizzato dalla -legge a viiolare e far violMe da legge penale per scopo di lucro, senza limiti di tempo e ()()llldizioni. Una siffatta legge, in privos lata, violerebbe l'arit. 3 Cost., secondo il quale tutti sono uguali di fronte alfa legge e, soprattutto, di fronte alla legge penale, oltre che costituire un'indebita intefferen:zia del Parlamento nell'attivit� della magistratum in relazione ad un processo in corso. Ma, come si � detto, quel che fascia davvero perplessi � che gli argomenti addotti dal Tribunale non travino rispondenza nella realt�: la il. 18 febbraio 1963, n. 67 (fa Jegge di bilancio ipotizzata dal Tribunale non esiste) non contiene alcun riferimento al Casin� di TaO'I'mina. Ma v'� di pi�: la I. 18 febbraio 1963, n. 67 non i:appresenta una noviit�, come mostra di c1'edere il Tribunale, non ha istituito iJ diritto addizionale sui biglietti d'ingl'esso alle case da giuoco n� ha, peT la prima V'oilta, previsto tasse ed imposte relativiament.e alle case da giuoco. La l. 18, febbraio 1963, n. 67, per PARTE I, SEZ. vn, GIURISPRUDENZA PENALE 1195 del P.M.), � giocororza convenire che neanche l'imputato potesse esigere ohe tra gli elementi richiesti a pena l'inamm~ssibilit� dall'art. 199 bis c.p.p. fosse compreso queilo del magistrato impugnante. Quanto invece alla omessa specificazione del me:zzo d'impugnazione, potrebbe rilevarsi che nella specialit� del caso emetrge chiaramente la natura del mezzo d'impugnazione adottato, risultando dal contesto dell'estratto notificato ehe tratta'Vasi di un gravame avverso una sentenza pronunziata in grado d'appello, il quale quiridi doveva necessariamente identificarsi nel r1ootrso per cassazione. Ma queste Sezioni Unite, non senza ampia discussione, non hanno creduto di doversi 1dis1co1stare da una giurisprudenza ormai consolidata e ribadita oon la su richiamata sentenza 17 maggio 1958, rie. Perone. Onde, in aoeoglimento della sollevata eccezione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Riconosciuta la fondatezza dell'eccepita inammissibilit� de1l ricorso, il compito di questa Corte non � per� esaurito, porich� col primo motivo il P.M. ifoorrente denuncia una violazione della 1egg:e processuale, che, co1stituendo, come sar� chiarito, una nullit� a:sisoluta, de1V�e essere rilel\Tata d'ufficio, nonostante l'inamrnissihilit� del gravame. Infatti, le nullit� assolute cc devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e gmdo del procedimento� (art. 185, ultimo comma, c.p.p.) e la giurisprudenza di questa Corte � costante nel ritenere, quando deve aippHcarsi l'art. 152 c.p.rp. (in oui � usata la medesima locuzione cc in ogni stato e grado del pmoedimento � ), che fino a quando la sentenza non � divenuta irrel\Toca:bile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., alla declaratoria d'inammissibilit� del gravame prevale quella di cui al citato art. 152. P:er I'appHmbilit� di tale principio anohe in materia di nullit� si � pronunciato di recente questo Supremo Collegio (Sez. Il, 13 maggio 1963, Esposti). q1.U1nto riguarda la questione, si � limitata ad aumentare a L. 3.500 il diritto addizticmal. e (1sowaprezzo) .sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco, che l'art. 5 della l. 4 novembre 1954, n. 1042, istitutiva del Fondo nazio;n:ale di SOCOQII'SO invernale, aveva fissato in L. 2.000. La situazione giuridica non era, perci�, mutata. Il legislatore del 1963 ave'V'a tenuto presente la stessa sllituaZione esistente neJ. 1954. D'altra parte, � innegabile che la L 3 no'\l'embre 1954, n. 1042, come la successiva 18 febbraio 1963, n. 67, che l'ha fin parte modificata, riguardano� solo le case da. giuoco debitamente autorizzate. Solo per queste si rilasciano " tessere di servizio " o � di favare � Ql\/Ve!l"O s:i paga il biglietto d'ingresso e il sovrapprezzo. In queste leggi non v'.� alcuna espressione, che possa far pensare ad una implicita sanatnria legisl:ativa di case da giuoco non autorizzate. Nei lavori preparatori deilla I. 18 febbraio 1963, n. 67, poi, di Taorrnrina &i parla una �sola vruta ed in via incidentale, per dare un esempdo� di casa da giuoco lontana dalla frontiera. Il disegno di legge fu presentato al Senato nella seduta deH'll g~nnaio 1963 (Atti Senato n. 2422, Resoconto p. 31403 e 31584); il 17 gennaio 1963 fu assegnato al.fa V Commissfone che l'esamin� nelle sedute dell'l, del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ora la sentenza del Tribunale di L'Aquila, che � viziata dalla nullit� assoluta di cui si ,cfir�, non � ancom irrevocabile, nonostante la rilevata inammissibilit� del ,ricor'So, perch� qruesta inammissibilit� non attiene n� al termine d'impugnazione, n� al mezzo d'impugnaziooe esperito, n� alla legittimazione del proponente: quindi non attiene alla validit� della dichiarazione di gravame, bens� al suo effetto, che � condizfonato da una formalit� sruocessiiv:a, quale � quella della notificazione di cui all'art. 199 bis c.p.p. Circa la nullit� assoluta non � dubbio ohe il fatto lamentato col primo motivo di ricorso sussista, ,emergendo in modo manifesto dalla stessa sentenza del Tribunale di L'Aquila. Questo Tribunale, infatti, ha distinto 1'esercizio del giuooo d'azzardo nella villa � Morn repos ,, di Ta0TII1ina in due periodi : primo periodo dal 7 al1'8 noivembre 1963; secondo periodo dal 5 febbraio 1963 in poi, dichiarando quanto al primo periodo non pumbile l'imputato peroh� il fatto non costitui:soe reato, per a.rvere egli � agito nella .convinzione della liceit� del fatto �; e, quanto al secondo periodo, per essere il fatto stesso diivenuto lecito dalla data 1di pubblica:zione della legge 18 febbraio 1963, n. 67, ohe ha iistitruito un diritto addizionale di L. 3.500 a favotre dello Stato, su ogni biglietto d'ingresso alle case da giuoco. Il Pretore, invece, .aveva giudicato solo dell'esercizio del ,giuoco d.'azzardo nei giorni 7 ed 8 nO<Veo:nbre 1962 (tanto ohe, ess,endo applicaibile l'amnistia di cui al d.p. 24 gennaio 1963, n. 5, aveva, ciononostante, proceduto a giudizio per l'applicazione di una fmmula 1di proscioglimento pi� favorevole di quella per ammstia, richiamandosi all'art. 152 c.p.p.) e lo st,esso Tribunale ha espressamente rilevato che il PTetore aveva fissata la data ultima del reato al1'8 novembre 1962. � palese, quindi, 1'eooesso in cui lo stesso ITribunale � inoorso quale giudice d'appello: eocesso tanto pi� notabile ~ mquanto, -� confermando (giusta il dispooitivo) la "'1lenza del Pre-! 6 e del 7 febbraio 1963, in cui l'approv� (Resoconti Sommari, 3645, 3680 e 3698). Nella i:elazione, che accompagnava il disegno d!i legge, non si accenna neppure a Taormina; vi si legge sofo che " con l'art. 7 (divenuto poi 6) si provvede ad aggior1wre da L. 2.000 a L. 3.000 la misura del sovr(fff)rezzo, che assume "la den-0~ i/Ji "&tritto addizionale" dovuto per ciascun biglietto d'ingresso alle oose da giuoco " . Nelle prime due sedute aJ. Senato vi furono ampie discussioni a favore degli autotrasportatori (l'addwionafo prevista all'art. 5 fu, poi, soppressa ed in cambio fu aumentata da L. 3.000 a L. 3.500 l'addizionale sui biglietti di ingresso alle oase da giuooo). Delle case da giuooo� si parl� nella seduta del 7 (3702, 3704 e 3705), ma non si fece alcun accenno a Taormina. Af Casin� di Taormina accenn� incidentalmente solo l'on. Vizzini, alfa Camera, nella seduta del 12 febbraio 1963 ed esclusivamente per dire che la tesi deHa conco~Tenza straniera (che avrebbe do'V'tlto indurre iii Parlamento a non a'Ulllentare l'addizionale sui biglietti d'ingresso) poteva valere per Sanremo, non per Taorm,ina, Campione, Venezia o Sa�int VJncent, ai frequentatori dei quali non PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1197 tore di Taormina in ogni srua parte�, ha addotto per il secondo periodo una ragione aissolutoria diversa che lo differenzia dal primo, oltre ohe materialmente, anche giuridicamente. Infatti, dell'esercizio del giuoco d'azza.rido fino al 18 dioombrn 1963, il Tribunale ha esdruso fobiettiva liceit� penale, rilevando esattamente �che il r.d. 31 maig;gi� 1935, n. 1410, istitutivo delfE.T.A.L. (Ente 'foristico ed Alberghiero della Li!bia) non autrnrizzava affatto questo Ente ad istituire una caisa da giuoco, n� espressamente, n� implicitamente; quindi fEnte stesso non poteiva cedere ad altri, e perci� al Ouarnasohelli, un'autorizzazione legalmente inesistente, perch� tale decreto del 1935, n. 1410, a differenza dei pm'V'V,edianenti legislativi emanati in favore di S. Remo, Campione e Venezia (le oui case da giuoco sono espressamente assoggettate alla tassa di concessione govematiiva dalla legge 26 gennaio 1949, n. 10) non conteneva la facolt� �di emettere provvedimento anche � in deroga alle leggi vigenti � e quindi al codice penale. In questa parte relativa al primo periodo la sentooza del Tribunale di L'Aquila � intangibile stante la inammissibilit� del ricorso, che non consente a questa Corte d'entrare nel merito, del proscioglimento dell': imputato per difetto dell'elemento soggettirvo: onde tale proscioglimento passa in giudiJCato. Nella parte invece in cui il Tribunale ha giudicato del � fatto � successivo, non preso in esame dal Pr�etore, la mgione addotta a sostegno delfassoluzione poggia sull'affermazione che la legge 18 febbraio 1963, n. 67, nell'istituire l'addizionale sui biglietti d'ingresso nelle case da giuoco, ha inteso ,riferirsi, non solo alle case da giuoco legittimamente esistenti, ma anche a quella di Taormina, che funziona di fatto non clandestinamente. Tale parte della sentenza non pru� rimanere ferma peroh� viola l'art. 185, nn. 2 e 3 in relazione all'art. 211 c.p.rp. e non gi� gli artt. 445 009;1veniva certo andare a Nizza o sulla Costa Azzurra. Questo breve accenno, del tutto incidentaJe, peraltro neppure menzionato dal Tiribunale, non poteva certamente far affermare che "nell'iter formativo della t 18 febbraio 1963, n. 67, si era tenuto presente e si em V'Oluto legislativamente sanare l'esercizio del giuoco <l'azzardo iJIJ. Taon:nina �. L'altra legge, che secondo il Tribumrle avrebbe espressamente sanato la gestione del Casin� di Taormina, la legge di bi!lancio, cio�, che avrebbe dato atto delle entrate derivanti dalla gestione di questo Casin�, non esiste. Lo stato di pTevi:sione deH'entrata e della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercioo 10 luglio 1962-30 giugno 1963, approvato con 1. 12 agosto 1962, n. 1391, non prevede, ovviamente, alcuna entrata per effetto deMa 1. 18 febhraio 1963, n. 67. Prevede solo, ad capitoli 59-63, l'entrata derivante dai diritti erariali :sugli spettacoli, di cui alla I. 26 novembre 1955, n. 1109, che contempla anch'essa al n. 7 de1la tabe11a allegata, ii bigilietti d'ingresso alle case da giuoco. Lo stato di previsioo.e dell'esru-cizio lo luglio 1963-30 giugno 1964, predisposto prima che entrasse in vigore la I. 18 febbraio 1963, n. 67, la cui efficacia 1198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e 477 c.p.p. come ha dedotto il P.M.; e poich� l'osserrvanza dell'art. 185 � stabilita a pena di nullit� assoluta, questa deve essere dichiarata, come si � gi� rilevato, nonostante finammrssibilit� del ricorso. Infatti, la nullit�, per avere il giudi1ce d'appello giudicato di un fatto J10n giudicato in primo grado, non ha fondamento n� nell'art. 445 c.p.p. perch� questa norma commina la nullit� solo se si tratti di sentenza di condanna, n� nell'art. 477, che conoome l'ipotesi di mutarrnento del fatto contestato. � evidente, invece, che la nullit�, per avere il giudice d'appello 1 giudicato di un fatto non giudicato nel grado precedente, � quella espressamente prevista nell'art. 211 c.p.p. la quale, n:eUa specie, trova la sua sanzione �di nullit� anohe nell'art. 185, n. 2, c.p.p. Trattandosi di nullit� assoluta, nulla rileva il comportamento processuale delle parti nel giudizio di appello ed in quello di ca:ssazione. �, per�, da rilevare che tale nullit� della sentenza d'appello non incide sul suo dispositivo, che si limita a �conformare f assoluzfone pro~ nunciata del Pretore di Taormina con la formula "perch� il fatto non costituisce reato �. Pertanto, a norma dell'art. 533 c.p.p. oceone pmcisa: re: a) che rimane ferma lassoluzione del Guarnasohelli dal reato contestatogli, commesso fino aH'8 novemhre: 1962, perch� il fatto non costituisce reato, non gi� per le ragioni addotte nella sentenza di primo grndo, bensl per difetto dell'elemento psicologico della contravvenzione era differita :cl 6()o giorno dalla pubblicaziOile, ed approvato con 1. 2I agosto 1963, n. 1197, porta le stesse previsioni del precedente. Nes:mn accenno n� a Taormina n� alle entrate di cui alla 1. I8 febbraio W63, n. 67. Questa � menzionata per la prima volta nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio I0 luglio-SI dicembre 1964 (dal 1� gennaio I965 l'esercizito segue ranno sofare), presentato aJ Senato {Atti Senato n. 502), ma non ancora approvato. Esso oontiene un cap. 67: � entrate dmoonti dalle addimonali di cu~ agli artt. 7 e 9 e dal diritto <Jdd<izional,e di ou4 agli artt. 6 e 8 l. I8 febbraio I963, n. 67, conoemente raboUzrione del Fonda di socoorso in~em,ale: L. 5.355.000 �. Nes.sun accenno non a Tammdtna, ma neppure alle case da giuooo! Neppure fo stato di previsi011e dehl' entrata e della spesa della RegiOile Siciliarrm per J'esercizi:o Io luglio I963-30 giugno 1964, approvato �oon legge regionale 6 dicembre I963, n. 33 (G.U.R.S, n. 5,9 del 7 dicembre 1963) fornisce, contrariamente a �quanto afferma il T~'ihunale, alcun elemento di identificazione del Casin� di Taormina. In esso, infatti, sono� prewsti capitoli di entrata (45-50), che, in anaJ.ogia con quelli del bilancio stataJe, rigua11dano� genericamente diritti erariali sugli ingressi agli spettaooH e " su altre soommesse in genere" ai sensi della I. 26 novembre 1955, n. 1109. Aspettiamo fiduciosi UJJa sentenza di merito, che esemplarmente condanni il Guamaschelli ed i suoi complici e ponga al pi� presto la parola fine a questa o:nmai annosa e non edificante vicenda. G. GUGLIELMI PARTE I, SEZ. vn, GIURISPRUDENZA PENALE 1199 a:scrittagli, come ha giudi!cato il giudice di secondo grado, la oui sentenza al riguardo fa pais,saggio in giudicato per l'inammissibilit� del ricorso contro di essa proposto dal P.M.; b) che la sentenza d'appello � nulla nella parte in oui esamina la responsabilit� del Guarnaschelli per il giuooo d'azzwdo eseTcitato dopo la data dell'8 novembre 1962. Di conseguenza gli atti debbono necessariamente essern trasmessi al P.M. competente per quanto riterr� di giustizia in O!rdine all'esercizfo del giuoco d'aZZaJ1do in Taormina, peroh� l'assoluzione del Guamasohelli per difetto dell'elemento psicologico del <reato lascia insoluto il problema della liceit� obiettiva del perdurante esercizio di tale giuoco, ohe venne autorizzato dal Pretore di Twrmina, fino all'esito del proce1dirnento penale, in contraddizione col disposto sequestro. Onde, come ha rilevato l'AV'Vocato Generale in udienza, presupponendo il sequestro la commissione di un reato, il Pretore ha autorizzato la prosecuzione del reato stesso. Se il Tribunale avesse 1distinto nel dispositi'VO, come ha distinto nella motivazione, dal giuoco d'azzardo dei giorni 7 ed 8 no'Vernbre 1962 quello del giorno 7 febbraio 1963 e successivi, ehe hanno dato luogo a due distinte assoJuzioni, una per mancanza dell'elemento psiicoJogico e l'altra per la legittimit� obietti'Va del fatto, questa Corte, anzich� applicare l'art. 638 c.p.p. avrebbe do1V1uto per la p!!!rte relativa al secoodo a fatto � proounziare l'annullamento senza rinvio. L'essersi reso inutile nel d:ispositi'Vo tale annullamento, non pu� mutare le conseguen:w processuali di �cui agli ll!rtt. 539 e 540 c.p.p. L'art. 539 c.p.p. relativo all'annullamento �senza rinvio non contempla espressamente fipotesi della nullit� di �cui all'art. 211 c.p.p. ma, non essendo altra noIIJ.lla applicrubile alla ipotesi in cui la sentenza del giudice di merito sia da annullare per violazione del !Citato art. 211, occorre applicare per analogia il n. 5 del1' ll!rt. 539 e l'art. 540, ohe 1oonsiderano il fatto non cont�estato o mutato rispetto alla contestazione. Il principio che si desume dall'art. 540, di' intuitiva oodenza, � che, se, nonostante l'annrullamento senza rinvio, non sia venuta del tutto meno la ragione d'inter'Vento dell' atti'Vit� 'giudiziaria, ooco�rre rimettere gli atti a chi do'Vf� provvedere (art. 540, in relazione all'art. 539, nn. 2 e 5 c.p.p.). Se fosse lecito dubitare dell'applicazione analogica del n. 5 dell'art. 539 non rimarrebbe che riferirsi alla genedca disposizione del n. 9, per la quale � consentito alla Corte, dall'art. 540, dare �i proivvedimenti che occorrono ". Potrebbe, infine, aggiungersi ehe anche se la Corte non disponesse la trasmissione degli atti al P.M., questi sarebbe pur sempre tenuto a procedere per un fatto costituente reato, peroh� il giudicato non riguarda che il � fatto 1> contestato, tanto pi� se, perdurando, non sia stato riconosciuto obiettivamente lecito. -(Omissis). PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTRINA A. BERLmI. Principi, di diritto tributarip, vol. III, L'accertamento, Milano, Ig64. pp. 4I8. Il Berliri, rilevando che il problema dell'accertamento tributario non si pone, almeno nei suoi termini generali, che nell'ambito del pi� vasto problema concernente l'accertamento del verificarsi di una fattispecie legale, e tuttavia osservando che non pu� non tenersi conto della natura pubblicistica del rapporto giuridico d'imposta e della sua particolare disciplina positiva, inizia la trattazione dell'argomento, cui � dedicato questo terzo volume dei suoi Principi, di diritto tributario, constatando che il problema, in definitiva, pu� venire isolato, ed esaminato indipendentemente da quanto sia da ritenersi per gli analoghi problemi di accertamento in altre branche del diritto; ed enuncia, poi, il metodo ed il fine dell'indagine propostasi, la quale vuole essere diretta ad un riesame della specifica materia, anche al lume delle pi� recenti elaborazioni dottrinali, e sulla scorta del dato normativo, per la ricerca e la puntualizzazione degli aspetti che, ai fini dell'approfondimento di ulteriori temi di rilievo nel campo del diritto tributario, appaiono di maggiore interesse. Criticando quella parte della dottrina che nell'accertamento vede un momento insopprimibile del processo di applicazione di qualsiasi tributo (tra gli altri, CUTRERA, L'accertamento tributario, Riv. dir. pubbl. I935, 225; GIANNINI A. D., per il cui pensiero si veda, da. ultimo, ne In concetti fondamentali ..., 272), e rilevando che quel momento sicuramente non esiste per i rapporti relativi a tributi che non richiedono una preventiva attivit� dell'Amministrazione per la determinazione dell'importo dovuto (bollo; i.g.e. da versarsi in conto corrente postale: nei quali casi nemmeno varrebbe far ricorso al concetto di � autoaccertamento �, non essendo giuridicamente rilevante l'eventuale operazione, puramente mentale, di liquidazione, che dal contribuente sia compiuta: p. I7), il Berliri nota, in definitiva (p. 23), che vi � ragione di parlare di accertament� soltanto quando sia prevista quella preventiva attivit�, che si inserisce tra il verificarsi del presupposto e l'estinzione dell'obbligazione, ed osserva che � opportuno, per altro, anche terminologicamente, tener distinto l'atto finale di determinazione del debito, che pu� dirsi �atto d'imposizione>>, secondo la nota definizione dell'ALLoruo, dagli atti anteriori, per i quali pi� esattamente pu� riservarsi il termine � accertamento >>, per� ancora distinguendosi: a) l'accertamento come atto col quale l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente la individuazione che essa compie degli elementi in base ai quali deve applicarsi l'imposta (avviso di accertamento); b) l'accertamento (definitivo), come atto che determina definitivamente gli elementi �contestati al contribuente con l'avviso; c) l'accertamento come situazione nascente dall'atto definitivo, situazione che propone di definire come " cosa accertata � (29 segg.). Quanto all'accertamento nella sua prima indicata accezione, il Berliri, consi �derando che funzione dell'avviso � quella di costringere il contribuente " a prendere posizione nei confronti della valutazione compiuta dall'ufficio, ponendolo nell'alternativa o di riconoscerla esatta, o di provocare il giudizio del competente organo giurisdizionale� (p. 42), ed osservando, ancora, che anche dalla natura del concordato �dovrebbe rilevarsi l'esistenza, nel sistema, di una possibilit� di accertamento � consen: suale >>, deduce che non pu� mai l'ufficio " procedere d'imperio ad un accertamento unilaterale che prescinda dal consenso del contribuente� (p. 72), ed individua nell'atto; avviso una semplice proposta, atto procedimentale, diretto a sollecitare l'adesione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 194 del contribuente all'accertamento dell'ufficio, riconducibile, quest'ultimo, in quella categoria di atti che, in materia amministrativa, si qualificano � dichiarazioni d'intenzione � (p. 65): con l'ulteriore conseguenza che alla mancata opposizione del contribuente dovrebbe attribuirsi il valore di assenso, mentre l'opposizione stessa si risolverebbe in un semplice 'dissenso, a seguito del quale si aprirebbe il processo giurisdizionale, unica alternativa alla soluzione consensuale (p. 93 segg.). Lo stesso giudizio di accertamento costituirebbe una fase del procedimento, che si inizia con l'avviso-proposta e si conclude con l'atto di imposizione; ed in esso il contribuente avrebbe soltanto formalmente, e non anche sostanzialmente, veste di attore, sicch� le sue deduzioni costituirebbero sempre eccezioni, e non domande, il suo ricorso sarebbe da ritenere valido, pur se privo di motivi, perch� varrebbe come semplice richiesta che all'accertamento si proceda in via giurisdizionale, l'onere della prova, infine, nei limiti in cui in tal processo, eminentemente inquisitorio, pu� parlarsi �di onere, anzich� di interesse alla prova�, farebbe carico all'Amministrazione (p. 130 segg.). Considerata, poi, la distinzione, innanzi ricordata, tra accertamento definitivo e cosa accertata, ed in particolare per gli effetti che ne scaturiscono, secondo che si abbia riguardo. alla definitivit� dell'atto ovvero a quella della situazione da esso generata (p. 145), il Berliri dedica un particolare studio a quello, degli atti di accertamento definitivo, che si presenta con caratteristiche peculiari, il concordato, del quale esamina la funzione e la struttura, pervenendo alla conclusione che con esso si elimina una divergenza tra l'ufficio ed il contribuente " in merito alla valutazione di un bene o di una situazione giuridica � (p. 16g), ma non attraverso reciproche concessioni, non concepibili nella soggetta materia, per l'indisponibilit� del rapporto, bensi mediante � l'accertamento della reale situazione in base alla quale la legge vuole che si determini l'imposta� (p. 175): accertamento operato con atto non avente, per quanto osservato, natura contrattuale, e tuttavia a struttura bilaterale, inquadrabile nello schema degli accordi amministrativi (ma sembra dar rilievo -p. 197 all'elemento della volont�, piuttosto che a quello del giudizio, che dovrebbe pi� propriamente considerarsi per gli accordi di diritto pubblico), e costituente, in ogni caso, atto procedimentale, strumentale ai fini del successivo atto di imposizione, rispetto al quale ultimo, soltanto, ritiene, poi, valide le affermazioni giurisprudenziali, circa la contrapposizione dell'atto di adesione del contribuente, che dovrebbe perci� intendersi come di accettazione preventiva della successiva imposizione (p. 203). Tratta, infine, dell'� atto di imposizione>>, e, con riferimento alla natura ed alla funzione dello stesso, � atto finale del procedimento di applicazione del tributo �, che non ricorre soltanto nei casi in cui non � richiesto alcun preventivo intervento dell'Amministrazione (e per i quali, come prima si � ricordato, da altra parte della dottrina si fa ricorso al concetto di �autoaccertamento �), rileva che dei tributi pu� conseguentemente operarsi una fondamentale classificazione, di quelli, appunto, �senza imposizione>>, e di quelli �con imposizione� (p. 277), ed osserva che in relazione a quell'atto medesimo pu� impostarsi e risolversi il problema dell'individuazione del momento in cui nasce l'obbligazione tributaria; problema che va posto soltanto per i tributi � con imposizione � (per gli altri essendo evidente che il rapporto obbligatorio sorge direttamente dal verificarsi del presupposto previsto dalla norma), e che va risolto nel senso: a) che quell'atto finale (iscrizione a ruolo, per i tributi cos� riscuotibili; liquidazione comunicata al contribuente, per gli altri), � da ritenersi costitutivo dell'obbligazione d'imposta, e ci� anche e particolarmente nel rilievo che soltanto con la sua emanazione si determinano, rispettivamente, l'esigibilit� del credito e l'estinguibilit� del debito, senza delle quali una obbligazione, in genere, non potrebbe dirsi sussistente; b) che, prima dell'atto di imposizione, all'Amministrazione � da ritenere spettante soltanto un diritto potestativo. PARTE Il, RASSEGNA DI DOTTBINA 195 a costituirsi creditrice del tributo, con le conseguenti facolt� strumentali in ordine al processo, amministrativo e giurisdizionale, di accertamento. Dalla indicazione, pur estremamente sintetica, dei risultati dal Berliri raggiunti nello studio del tema dell'accertamento tributario, pu� rilevarsi l'interesse del lavoro in rassegna, col quale le posizioni del chiaro autore, sui vari problemi che vengono in rilievo, rieevono un'organica sistemazione e, sopratutto, sono fatte oggetto di una pi� specifica e penetrante elaborazione, condotta sulla base del dato positivo, opportunamente visto anche nel suo aspetto storico-evolutivo, e con un costante riferimento, poi, adesivo o critico, ma sempre adeguatamente motivato, ai pi� qualificati ed aggiornati contributi dottrinali, e particolarmente con un'ampia discussione degli argomenti prospettati, dagli altri maggiori studiosi della materia, a confutazione di alcune conclusioni dallo stesso Berliri in precedenza espresse: le quali, perci�, appaiono riproposte con la maggior convinzione derivante dall'affrontata prova, e pur se con la dichiarata consapevolezza che esse non debbano, tuttavia, costituire necessariamente un punto di arrivo, scopo della trattazione volendo esser quello di � evidenziare e coordinare le varie questioni � e � prospettarne le possibili soluzioni �. Il metodo seguito, che potrebbe quasi definirsi agonistico -il discorso, spesso quasi in forma di dialogo, talvolta vivace (ma l'a. avverte che va escluso ogni intento polemico), si svolge sempre con la contrapposta esposizione e discussione delle ragioni che possono proporsi a sostegno ovvero a contrasto di ciascuna tesi -, risulta pitrticolarmente efficace, per la messa a fuoco degli aspetti salienti dei vari problemi; ed appunto, per�, perch� in tal modo l'a. quasi invita ad un dibattito , analitico, circa la 'validit�, da affermare o negare, di ogni proposizione o di ogni obiezione, o di ogni tesi che sia propedeutica ad ulteriori indagini e conclusioni, non pu� esser dato, in questa sede, nemmeno di tentare un pi� approfondito esame della proposta costruzione, e ci si dovr� limitare, invece, alla indicazione, in termini generali, di alcune di quelle che sono parse pi�' notevoli ragioni di dubbio o perplessit�, sulle quali, ovviamente, pi� che su quelle di consenso, pu� essere utile richiamare l'attenzione dello studioso, per le ulteriori meditazioni idonee , a condurre a conclusioni sempre pi� definitive. Cosi, circa il concetto di accertamento tributario, � chiaro che non potrebbe disconoscersi la validit� della. sistemazione processuale che il Berliri, in definitiva, propone, se non procedendosi ad una penetrante comparata analisi, sulla base delle teorie elaborate in ordine all'accertamento in genere, nel diritto sostanziale ed in quello processuale, e con riferimento, in particolare, ai problemi che in argomento si pongono nel campo del diritto amministrativo, ed a quelli, cui la disciplina positiva, in materia di tributi, impone che si abbia riguardo. E tuttavia, poich� sembra che il Berliri consideri un duplice congiunto profilo, amministrativo e giurisdizionale, pur se in ogni caso " procedimentale �, dell'accertamento, pu� essere lecito domandaFsi se, pur senza porsi in contestazione quella premessa, siano davvero necessitate le conseguenze indicate in 6rdine alla natura dell'atto, che dovrebbe ritenersi di semplice proposta, col quale l'ufficio individua e comunica gli elementi concernenti il presupposto di fatto, e quelle circa la mancata opposizione, nella quale dovrebbe vedersi un'adesione, sia pur tacita, del contribuente. Invero, e sopratutto per la considerazione che nel procedimento, come il Berliri rileva, non pu� mancare una -fase amministrativa (quella giurisdizionale, invece, � soltanto eventuale), non parrebbe doversi, con quella concezione, ritenere inconciliabile che si attribuisca un rilievo autonomo all'atto iniziale, che potrebbe ben essere idoneo, come atto-provvedimento, a fissare una situazione giuridicamente rilevante nel rapporto d'imposta (e che potr� esso stesso dar luogo all'ulteriore effetto della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 196 � cosa accertata '" se non impugnato dal contribuente}, e nemmeno dovrebbe, alla stregua di quella stessa costruzione, ritenersi imposta la tesi dell'alternativa, di una soluzione consensuale o giurisdizionale, che comporterebbe l'esclusione, proprit> nella soggetta materia, ed in opposizione ai principi, di ogni esercizio di potere amministrativo, e, quindi, la negazione del potere medesimo. Della contrariet� ai principi lo stesso Berliri si d� carico, e per� la ritiene insussistente, in concreto, poich� il procedimento di accertamento andrebbe inquadrato, a suo avviso, nella prospettiva di cui all'art. 3 della I. 20 marzo 1865 q.. 2248 ali. E., in relazione alla quale dovrebbe considerarsi normale che un provvedimento sia emesso a seguito di un procedimento contenzioso-amministrativo, sulla base di motivati pareri di appositi organi collegiali (p. 49 segg.), e perch�, ad ogni modo, all'autorit� amministrativa sempre spetterebbe di emanare l'atto conclusivo "di imposizione"� . Ma, se si osserva,che quest'ultimo verrebbe ad avere piuttosto un rilievo formale (una volta che sia da emettere sulla base di quanto accertato o con l'adesione del .contribuente o per pronuncia di giudice), e � si tien presente, poi, che dall'invocato articolo 3 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo sono soltanto disciplinate le competenze di organi consultivi ed esecutivi, ma in ogni caso amministrativi, e, conseguentemente, si considera che quell'inquadramento, se poteva forse ritenersi ammissibile quando le commissioni delle imposte erano, o erano ritenute, organi amministrativi, non lo sarebbe certamente pi� ora, essendo di quelle pacifica la natura giurisdizionale, ci si convince quanto meno della difficolt� concettuale di aderire alla conclusione indicata, quando questa non sia altrimenti giustificata e, in particolare, non si presenti imposta, il che per vero non parrebbe, da una peculiare disciplina positiva della materia, o da altre esigenze di carattere sistematico. Va detto, a questo proposito, che le varie disposizioni di legge, che il Berliri pure invoca a sostegno della sua tesi, non sembrano offrire elementi decisivi, poich� gli argomenti che se ne possono dedurre appaiono quanto meno bivalt::nti, come pu� dirsi, ad esempio, per ci� che concerne uno dei testi fondamentali, quello dell'art. 21 del d.l. 7 agosto 1936 n. 1639 : dal quale, invero, ed essendo con esso disposto che al contribuente va fatto "l'avvertimento che, ove non intendesse aderire alla determinazione di valore fatta dal!'Amministrazione, dovr�... presentare ricorso >>, e che, decorso il termine " ... egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli '" sembra potersi desumere, � vero, un argomento, di natura lessicale, circa la adesione, dal Berliri sottolineata (p. 47 segg.), ma anche evincersi che il legislatore abbia inteso mandare all'Amministrazione di attuare, e non di proporre, la determinazione dell'imponibile (�determinazione... fatta dall'Amministrazione... �), e far derivare l'effetto dell'incontestabilit� dall'inerzia, pi� che dal consenso, del contribuente: con il che pu� ritenersi considerata una fattispecie tipica di non attivit�, inquadrabile nello schema della decadenza, cui si collega, con l'estinzione del diritto di impugnativa, il consolidarsi dell'atto impugnabile, del quale, allora, si evidenzia l'autonomo valore (cfr., TEDESCHI, Decadenza, Enc. del dir., XI, 776, 781). E va poi rilevato che ugualmente sembrerebbe doversi escludere l'univocit� dell'argomento sistematico, secondo cui, essendo dalla legge prevista una determinazione consensuale, col concordato, degli elementi da accertare per l'applicazione del tributo, oltre che una soluzione giurisdizionale, dovrebbe da ci� arguirsi che siasi voluto escludere una determinazione imperativa ad opera dell'ufficio; perch�, invero, e senza dire che potrebbe in astratto considerarsi prevista, oltre quelle due, anche una terza soluziop.e, autoritativa, sta di fatti che anche quell'argomento potrebbe quanto meno risultare reversibile, potendosi, all'opposto, considerare, come in effetti sembra doversi ritenere, che anche nel caso del concordato la determinazione del presupposto avvenga per atto dell'autorit� amministrativa. PARTE II, RASSEGNA DI DOTTIUNA E potrebbe dirsi, in realt�, che la conclusione, secondo cui il concordato .sarebbe la risultante, sia pur non cop.trattuale, del � concorso delle volont� della Finanza e del contribuente� (p. I97), non sia necessariamente imposta dai rilievi circa i rimedi per far valere l'eventuale nullit� del concordato stesso, e circa le conseguenze di una nullit�, che sia da riferire al solo atto di adesione, o, ancora, in ordine alla preclusione, per l'ufficio, di procedere ad accertamento integrativo (p. 'I9I), potendo .osservarsi che, anche considerandosi il concordato come atto in cui le volont� del1' Amministrazione e del contribuente non si fondono, ma restano distinte, �in quanto l'una � esplicazione di un potere >>, l'altra � � semplice condizione per l'emanazione del provvedimento� (Relaz. Avv. Stato I95I-55, I, 363), pu� spiegarsi, ed anzi forse pi� agevolmente, quella disciplina di effetti, giacch� pu� osservarsi: a) che, presentandosi il provvedimento caratterizzato dalla funzione che nell'ordinamento gli � .assegnata, di rendere definitiva una data situazione, in un rapp~rto attinente a diritti, ben pu� per esso ipotizzarsi una indisponibilit� di effetti (GIANNINI M. S., Atto amministrativo, Enc. del dir., IV, I90), cui si collegano vuoi la preclusione per ulteriori .accertamenti (beninteso in relazione ad elementi gi� considerati), vuoi l'esigenza del ricorso al giudice, anche ad istanza dell'ufficio, per l'eliminazione, nei previsti casi, degli effetti medesimi; b) che' il provvedimento, poi, in considerazione degli effetti tipici ed indisponibili, collegati al verificarsi di una altrettanto tipica situazione (che intervenga la dichiarazione preventiva del contribuente), pu� ritenersi che resti esso stesso caducato, quando l'atto del contribuente, che ne � presupposto, sia da ritenere nullo; e) che il dover, poi, l'ufficio, in caso di dichiarata nullit� del concordato, procedere a nuovo accertamento, si giustifica, e forse pi� pianamente, con la considerazione della natura di provvedimento amministrativo autonomo, dell'atto di determinazione dell'imponibile, preceduto dall'adesione del contribuente, poich� in esso pu� cos� scorgersi un atto modificativo-sostitutivo del precedente atto (avviso di accertamento), che andr� quindi rinnovato, laddove, se si dovesse considerare il concordato come atto consensuale bilaterale, sarebbe ben difficile collegarvi, oltre l'effetto sostanziale, della produzione di una nuova situazione di � accertato >>, anche quello sostitutivo, rispetto al precedente atto unilaterale dell'Amministrazione, e sarebbero, quindi, forse meno agevolmente spiegabili la stessa necessit� di un nuovo .accertamento, ed il mancato verificarsi della incontestabilit� del primo. Quanto alla questione, infine, circa il momento in cui debba ritenersi sorta l'obbligazione tributaria, � evidente che il discorso, ai fini del quale non potrebbe prescindersi da una indagine in teoria generale, richiederebbe, pi� ancora che per gli .altri temi innanzi accennati, un pi� ampio svolgim�nto, quale la natura delle presenti ncite ovviamente non consente. Pertanto, e sempre al solo fine di porre in luce qualcuno degli aspetti che, nella costruzione del Berliri, sembrano offrire spunti per una ulteriore elaborazione, ci si \ limita a prospettare che la pi� grave delle perplessit�, ai fini dell'adesione alla tesi \ proposta, sembra esser suscitata dal fatto che, se mal non si � inteso, le indicate \conclusioni poggiano sostanzialmente su una premessa, rispetto alla quale sono �'quanto meno da avanzare serie riserve, e che potrebbe ritenersi, per altro, non necessariamente determinante ai fini dell'indagine: la premessa, secondo cui non si potrebbe, in principio, dirsi esistente un rapporto obbligatorio, se non quando .siano esercitabili ed attuabili i diritti e gli obblighi delle parti, e sulla cui base, .appunto, il Berliri, osservando che il rapporto tributario � disciplinato in modo che, prima dell'iscrizione a ruolo o della definitiva liquidazione dell'imposta, n� l'Amministrazione pu� chieder.e il pagamento, n� il contribuente pu� adempiere, ritiene che, prima che intervengano e siano comunicati quegli atti conclusivi, debba dirsi insussistente la stessa obbligazione (p. 288), e considerarsi che, dal verificarsi della .situazione ipotizzata dalla norma ai fini dell'imposizione, sorgano, soltanto, per lo UASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 198 l'Amministrazione il diritto potestativo di costituirsi creditrice del tributo � all'uopo ponendo in essere l'atto di imposizione >>, e per il contribuente ima cc soggezione a quel potere� (p. 295 segg.). Orbene, gi� questa seconda conclusione parrebbe da sola giustificare le accen~nate ragioni di dubbio, non fosse altro che per l'incertezza, nella quale la dottrina. ancora si dibatte, circa la stessa configurabilit� di una categoria di � diritti potestativi � (cfr., tra gli altri, LEvI, Teoria gen., 290; SANTI RoMANO, Frammenti, voce Poteri, potest�, I72 segg.), e senza dire che, comunque, sulla scorta dell'insegnamento chiovendiano, secondo cui quei diritti sono individuabili quando la legge concede a taluno di � influire con la sua manifestazione di volont� sulla condizione giuridica di altri...� (Principi di dir. proc., 1923, 40), dovrebbe quanto meno essere discutibile la ipotizzabilit� di una rilevanza della volont� dell'Amministrazione per il venire, o non venire, ad esistenza, dell'obbligazione d'imposta, attesa la pacifica indisponibilit� di questa, in vista della quale pu�, anzi deve ritenersi consentita un'attivit�, che sia espres.sione di potere della p.a., ed esclusivamente, per�, per l'attuazione del diritto, e non per la sua costituzione. � vero, poi, che non sembra concorde la dottrina sul punto che l'esigibilit� del credito e l'estinguibilit� del debito, nelle obbligazioni in genere, rappresentino elementi costitutivi della fattispecie, che soltanto col loro verificarsi si completerebbe, o non piuttosto modalit� attinenti all'attuazione dell'interesse, con un differimento dell'adempimento e dell'esercizio, rispettivamente, di un obbligo e di un diritto gi� costituiti (BETTI, Teor. gen. neg. giur., 535). E, se � evidente che il problema, che per altro si collega alle pi� vaste dispute in ordine alla nozione stessa di obbligazione, �e di rapporto obblig<[Ltorio, non pu� qui essere nemmeno sfiorato, potrebbe, per�, la sola constatazione della sua esistenza giustificare le riserve in ordine alla conclusione formulata su quella premessa: in relazione alla quale, intanto, potrebbe anche osservarsi che lo stesso BARASSI, ad esempio (dal Berliri citato a suffragio della sua tesi), mentre sembra orientato, non deciso, per ci� che concerne il problema della prestazione, che sia in origine soltanto determinabile, a vedere nella successiva determinazione un elemento di cc formazione della fattispecie generativa dell'obbligazione � (Teor. gen. obbl., II, 129, 139), pone l'accento, poi, pi� in generale, sul concetto (ibidem, III, 2a ed., 54 segg.) che un diritto non potrebbe dirsi esistente, se non cc assistito dall'azione >>, che, per vero, ma non se pu� fare pi� che un rilievo, potrebbe non dover essere necessariamente quella esecutiva, ma anche quella di accertamento. E sembra potersi osservare, d'altra parte, che il richiamo di nozioni, che possano ritenersi valide per ci� che attiene alla prestazione nelle obbligazioni in genere, e specialmente al problema della determinatezza o della determinabilit�, non potrebbe utilmente farsi, per la questione che ne occupa, se non tenendosi presente che si versa, nel caso, in tema di obbligazioni ex lege, rispetto alle quali, e quando, come per le obbligazioni tributarie, siano gi� dalla norma individuati tutti gli elementi costitutivi, un problema potrebbe piuttosto porsi in termini di accertamento della fattispecie generativa, che di determinazione della sola prestazione, a meno che non voglia, e pnssa, dirsi che i fatti e le situazioni, dalla legge previsti ai fini tributari, non siano da essa assunti che come semplici parametri, elementi estrinseci per la determinazione della prestazione, in un rapporto obbligatorio che avrebbe allora. a sua fonte, ed in via esclusiva, la volont� dell'Amministrazione. E se tale conclusione, come prima si � accennato, non pare agevolmente accettabile, non resterebbe allora, in definitiva, che considerare il problema dell'accertamento tributario, come del resto il Berliri, all'inizio della trattazione, ha notato, .non dissimile da quello concernente l'accertamento di una fattispecie legale in genere; per il quale potr� discutersi anche di effetti dichiarativi o costitutivi, <> I =~ -~ PARTE II, RASSEGNA DI DOTI'RINA preclusivi (per quest'ultimo profilo, in particolare, cfr. FALZEA, Accertamento, Enc. del. dir., I, 205), ma, in ogni ca110, nel presupposto che con l'accertamento si perviene ad eliminare una situazione di incertezza in ordine all'esistenza, o all'inesistenza, o ai limiti, di un rapporto gi� costituito, e perci� ai soli fini di indagare se, rispetto al rapporto medesimo, si determinino oppur no, con l'accertamento, effetti diversi ed ulteriori, rispetto a quelli propri del rapporto accertato, per definizione preesistente: come sembra doversi dire, e senza che qui sia dato di occuparsi pi� ampiamente della questione, anche nei riguardi dell'obbligazione d'imposta, il momento della cui nascita -indipendentemente da eventuali ulteriori effetti dell'accertamento (in argomento, cfr. G1ANNINI, op. cit., 28'7) -deve perci� ritenersi riferito a quello in cui viene ad esistenza il fatto ipotizzato dalla norma, e non a quello della conclusione del procedimento, amministrativo o giurisdizionale, diretto a verificarne la ricorrenza ed a determinare, poi, il concreto importo dal contribuente dovuto. MARIO FANELLI RASSEGNA DI LEGISLAZIONE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI * LEGGE 3 NOVEMBRE 1964, N. 1190 -Modifica, con effetto dal 10 gennaio 1965, le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle varie categorie (G.U. 23 novembre 1964, n. 289). D.L. 11 NOVEMBRE 1964, N. 1121 -Sopprime l'imposta specale sugli acquisti di automobili e natanti, istituita col d.l. 23 febbraio 1964, n. 26, convertito nella �legge 12 aprile 1964, n. 190 (G.U. 11 novembre 1964, n. 278). � stato convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1342 (G.U. 22 dicembre 1964, n. 316). LEGGE 15 NOVEMBRE 196+ N. 1162 -Istituisce, per la durata di tre anni, un'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, nonch� all'imposta sulle importazioni di merci dall'estero; modifica, di conseguenza, le disposizioni per la restituzione della stessa imposta sull'entrata e per l'applicazione dell'imposta di conguaglio; tra l'altro, dispone circa l'applicabilit� delle nuove norme anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni concernenti il periodo dal 21 agosto al 24 settembre 1964, data nella quale venne negata la conversione in legge del d.l. 31 agosto 1964, n. 7o6: retro, II, 126 (G.U. 17 novembre 1964, n. 284). LEGGE 18 NOVEMBRE 1964, N. 1271 -Modifica l'art. 53 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, stabilendo che l'imposta sul reddito dominicale dei terreni � dovuta nella misura di lire cinque. per ogni cento lire di reddito, e prevede varie agevolazioni per i trasferimenti di immobili a destinazione agricola, posti in essere per la valorizzazione agraria degli stessi (G.U. 9 dicembre 1964, n. 304). LEGGE 5 DICEMBRE 19'64, N. 1267 -Staqilisce i_n lire quattrocento l'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti, indicati nella parte prima della tariffa A allega,ta al d.p. 25 giugno 1953, n. 492 e successive modificazioni, per i quali � previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone (G.U. 7 dicembre 1964, n. 303). LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1268 -Conferisce delega al Governo per la emanazione di uno o pi� decreti aventi valore di legge ordinaria, per la disciplina del trattamento economico del personale in attivit� di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e fissa i criteri direttivi; stabilisce tali criteri anche per ci� che concerne (art. 3) il limite del cumulo degli stipendi e la disciplina della concorrenza di un trattamento di attivit� e di un trattamento di quiescenza (G.U. 7 dicembre 1964 n. 303). LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1269 -Stabilisce l'aliquota dell'imposta unica dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'anno 1965 e dispone che l'Ente medesimo, a partire dal 1966, resta soggetto all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sull'industria ed il commercio, e relative addizionali, all'imposta ordinaria camerale, nonch� all'imposta ordinaria sulle societ� {G.U. 7 dicembre 1964, n. 303). " Si segnalano quelli ritenuti di maggior interesse. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGE 13 DICEMBRE 1964, N. 1349 -Converte in legge il d.l. 23 ottobre 1964, n. 987, contenente modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali (G.U. 23 dicembre 1964, n. 317). l.EGGE 16 DICEMBRE 1964, N. 1400 -Proroga al 30 giugno 1965 le disposizioni della legge IO agosto 1964, n. 664, per la deroga alle disposizioni della legge 21 giugno 1964, n. 463 in materia di appalti e revisione di prezzi di opere pubbliche (G.U. 19 dicembre 1964, n. 323). LEGGE 18 DICEMBRE 1964, N. 1350 -Converte in legge, con modificazioni, il d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (G.U. 23 dicembre 1964, n. 317). D.L. 23 DICEMBRE 1964, N. 1353 -Proroga al 31 dicembre 1965, con talune modifiche, le disposizioni del d.l. 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, circa l'assunzione di oneri a carico dello Stato per alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (G.U. 23 dicembre 1964, n. 318). D.L. 23 DICEMBRE 1964, N. 1356 -Detta una disciplina transitoria per le lt>cazioni di immobili urbani (G.U. 23 dicembre 1964, n. 318). D.L. 23 DICEMBRE 1964, N. 1357 -Detta norme per la proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti ad alberghi, pensioni e locande (G.U. 23 dicembre 1964, n. 318). DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE, n. 1818 (Presentato alla Camera dei Deputati): Modificazioni dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. �Testo�: ART. I. (Ricorso straordinario) Il testo dell'articolo 34 del t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. rn54, � sostituito dal seguente: � Quando la legge non prescrive altrimenti, il �ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale �non � ammesso se non contro gli atti o provvedimenti amministrativi, sui quali siano esauriti o non possano proporsi ricorsi amministrativi, salva la facolt� dell'assegnazione d( un breve termine per riprodurre alla autorit� gerarchica competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti o provvedimenti non definitivi. Tale ricorso non � pi� ammesso quando contro l'atto o provvedimento definitivo sia stato proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 16 n. 4 del presente t. u. Tuttavia, quando l'atto o provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non pu� essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnarlo in sede giurisdizionale, ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso straordinario, di fare opposizione. In caso contrario, il giudizio avr� luogo in setle giurisdizionale. Resta in ogni caso salVa, per i controinteressati, la tutele giurisdizionale contro il decreto di accoglimento totale o parziale del ricorso straordinario �. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 202 ART. 2. (Parere del Consiglio di Stato -Composizione dell'Adunanza generale) Il Consiglio di Stato, quale organo di tutela della giustizia nell'Amministrazione, esprime parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in Adunanza generale. Fermo il disposto dell'articolo 19 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stia!to, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, alla deliberazione del parere, previsto dal precedente comma, possono partecipare non pi� di nove magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali. Per tale effetto, al principio dz" ogni anno sono designati, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, tre magistrati, oltre due supplenti, per ciascuna sezione giurisdizionale. Alla deliberazione del parere, prevista dal primo comma, possono partecipare, di' volta in volta, anche altri, magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali per riferire su preavvisi formulati da Commissioni speciali. ART. 3. (Procedimento per la trattazione degli affari) Il procedimento di trattazione degli affari nell'Adunanza generale, previsto dalf articolo 2 della presente legge, � regolato dalle disposizioni contenute nel titola, 11 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giu. gno 1924, n. 1054, e nei titoli IV, V e VI del Regolamento per l'esecuzione della legge sul. Consiglio di Stato, approva~o con il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, in quanto applicabili. � Osservazioni � : Il problema della sopravvivenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato si impose all'attenzione degli studiosi fin dall'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Da pi� parti (1) fu posto in rilievo come l'antico istituto, residuo della c.d. � giustizia ritenuta � riservata al sovrano assoluto, non potesse assolutamente conciliarsi con i principi del nuovo ordinamento costituzionale. Da un lato, infatti, la competenza a decidere il ricorso potrebbe essere attribuita al Presidente della Repubblica soltanto da una legge costituzionale, dato che i poteri del Capo dello Stato nel campo amministrativo non potrebbero , essere estesi dalla legge ordinaria oltre i limiti segnati della Costituzione senza modificare l'equilibrio delle competenze da questa sancito. D'altra parte, il principio fondamentale sul quale si regge l'istituto del ricorso straordinario, il principio, cio�, dell'alternativit� con il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, urta inesorabilmente contro l'art. l 13 Cost., che ammette sempre la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della p. a., mentre, in base a quel principio, non potrebbe ammettersi il ricorso giurisdizionale (se non per meri vizi di forma), contro il decreto che decide il ricorso straordinario, che, pure, � indubbiamente un semplice atto amministrativo. La questione, sotto un profilo del tutto particolare, che non investe il problema di fondo, � stata di recente sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza lo febbraio 1964 n. l, ha dichiarato l'illegittimit� costituzio (1) V. citazioni in questa Rmsegna, 1g64, pag. 3 e segg. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 203 nale del II e III comma dell'art. 34 del t.u. sul Consiglio di Stato, in quanto � il procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al Pre sidente della Repubblica non assicura ai controinteressati la possibilit� della tutela .giurisdizionale �. � stata, cio�, dichiarata costituzionalmente illegittima la norma, che la giurisprudenza ha ritenuto di poter dedurre dall'art. 34, secondo la quale il principio dell'alternativit� sarebbe operante anche nei confronti dei terzi controinteressati al ricorso straordinario ed escluderebbe, anche per essi, la possibilit� di una impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto con il quale il ricorso viene deciso. In seguito a tale sentenza, si pone l'alternativa: o di sopprimere l'intero isti tuto del ricorso straordinario o di modificare, semplicemente, le norme procedurali, in modo da assicurare la tutela giurisdizionale ai controinteressati. Il disegno di legge n. 1818 propone di seguire la seconda via, ritenendo che nessuna censura di illegittimit� costituzionale possa muoversi all'istituto del ricorso straordinario in s� considerato e a quella parte della sua disciplina procedurale �non ha formato oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale. In realt�, tale presupposto appare del tutto errato. Come si � detto, il principio fondamentale su cui si regge l'istituto del ricorso straordinario � quello della alternativit� con il ricorso giurisdizionale al Consiglio ,di Stato. L'armonia logica del sistema della giustizia amministrativa, fondato sulla formazione dell'atto definitivo attraverso la serie dei ricorsi amministrativi all'autorit� superiore o allo stesso organo e sull'impugnabilit� di tale atto in sede giurisdizionale entro un breve termine di decadenza, non consente di ammettere che contro l'atto definitivo possa esperirsi (entro un termine molto ampio) un ulteriore ricorso .amministrativo e che, poi, contro le decisioni di questo, possa "ancora adirsi la via .giurisdizionale. In tal modo, si arriverebbe, in pratica, a togliere ogni significato alla fissazione del rigido termine di decadenza per la proposizione del ricorso _giurisdizionale, e si frustrerebbero quelle fondamentali esigenze di certezza dei rapporti e di regolare svolgimento dell'azione amministrativa cui, come � noto, il termine di decadenza supperisce. Il ricorso straordinario, pertanto, sta o cade con la regola dell'alternativit�. "Tale regola non mira semplicemente ad evitare che i componenti del Consiglio di Stato si pronuncino due volte (in sede consultiva e in sede giurisdizionale) sullo �stesso affare, ma assume una posizione sistematica ben pi� importante, potendo essa -sola r(!ndere il ricorso straordinario compatibile con l'attuale ordinamento della _giustizia amministrativa. Non potrebbe, perci�, pretendersi di conservare il ricorso straordinario, una volta che si sia abolita l'alternativit�, introducendo soltanto mar_- ginali modifiche procedurali del tipo di quelle proposte all'art. z del disegno di legge in questione. Il disegno di legge si propone di abolire l'alternativit� nei confronti dei soli -controinteressati e di mantenerla ferma nei confronti del ricorrente e dei cointe- ressati al ricorso straordinario. Tale espediente � doppiamente inammissibile. Da un lato, infatti, attribuendosi ai controinteressati il potere di ricorrere in �sede giurisdizionale contro la decisione del ricorso straordinario, si minerebbe alle �basi il sistema della giustizia amministrativa. La presentazione del ricorso straor dinario avrebbe, in certo modo, l'effetto di riaprire il termine scaduto per la proposizione del ricorso giurisdizionale, data la possibilit� di sottoporre al Consiglio di Stato, sotto specie di impugnazione del decreto di decisione, quella stessa que. stione che, ormai, in via diretta sarebbe improponibile. E ci� a prescindere dall'evidente stortura di un rimedio giurisdizionale concesso � secundum eventum litis � -e ad una parte soltanto. RASSEGNA DELl..'AVVOCATURA DELLO STATO 204 D'altro lato, la regola dell'alternativit�, riaffermata per il ricorrente ed i cointeressati, non pu� in alcun modo conciliarsi, come pure si � detto, con l'art. II3 Cost. N� vale obiettare che il ricorrente, proponendo il ricorso straordinario, e i cointeressati, omettendo di avvalersi della facolt� loro co.ncessa di richiedere che il giudizio si svolga in sede giurisdizionale, avrebbero volontariamente rinunciato alla tutela giurisdizionale dei loro interessi. � evidentemente inammissibile la rinuncia preventiva ad un diritto (quale quello di impugnare il decreto di decisione del ricorso straordinario) non ancora sorto. E d'altronde, la configurazione <I.i una rinuncia implicita alla tutela giurisdizionale da parte del ricorrente e dei .cointeressati non opponenti, costituisce una mera finzione. La legge prescinde del tutto dall'esistenza o meno di una concreta volont� di rinunciare e f� conseguire l'effetto preclusivo del ricorso giurisdizionale a un certo comportamento obiettivamente considerato, al .semplice fatto della presentazione del ricorso straordinario e della mancata opposizione da parte dei cointeressati. E l'art. 113 Cost., sancendo perentoriamente che la tutela giurisdizionale � sempre ammessa contn> gli atti amministrativi, indubbiamente non consente che la legge ordinaria possa stabilire preclusioni derivanti da comportamenti che, in s� considerati, non esprimono in alcun modo la volont� di rinunciare alla tutela stessa. Il principio dell'alternativit�, anche per quanto riguarda il ricorrente e i cointeressati al ricorso straordinario, deve, perci�, ritenersi in contrasto con la Costituzione (2). Non potendo, d'altra parte, reggersi l'istituto del ricorso straordinario senza quel principio basilare, � chiaro che l'unica via da seguire per il legislatore ordinario � quella della soppressione totale del vetusto ed anacronistico rimedio extra ordinem. Alla stessa conclusione conduce, del resto, la considerazione che il potere di decidere i ricorsi straordinari non pu� in alcun modo ritenersi compreso nella sfera, delimitata dalla Costituzione e immodificabile da parte del legislatore ordinario, delle competenze del Capo dello Stato. Nel sistema costituzionale non v'� assolutamente traccia di una pretesa � specialissima competenza � del Presidente della Republica � a decidere, sotto la responsabilit� del Governo, questioni di natura amministrativa, al fine di assicurare la tutela della giustizia nell'Amministrazione�. L'art. 100 Cost., definendo il Consiglio di Stato come �organo di tutela della giustizia nell'Amministrazione� non fa certo �evidente riferimento� al ricorso straordinario (rispetto al quale, il Consiglio di Stato ha solo funzioni consultive), ma intende richiamare le attribuzioni giurisdizionali dell'Organo, specificate nell'art. 103. Veramente insuperabili appaiono, quindi, le ragioni che inducono a ritenere incompatibile con l'ordinamento costituzionale il ricorso straordinario. E, del resto, anche dal punto di vista dell'opportunit� pratica, � certo che gli inconvenienti e le difficolt� cui d� luogo il ricorso straordinario ne consigliano senz'altro la soppressione. iBasti pensare che la natura formalmente amministrativa della decisione sul ricorso, non potendo sottrarre la decisione stessa al visto e �registrazione della -Corte dei Conti, rende possibili gravi contrasti fra i due organi cui � affidato il (2) CJn ordinanza 29 ottobre lg64/17 febbraio 1965 (in questa Rassegna, I, 1059), le Sez. Un. della Corte di Cassazione hanno sollevato la questione di illegittimit� costituzionale dell'art. 34, secondo e terw comma, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato in relazione all'art. 113 Cost., proprio per quanto concerne il principio dell'alternativit� operante nei confronti del ricorrente e dei cointeressati. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 205 controllo di legittimit�; contrasti che una recente esperienza ha dimostrato non sanabili. La relazione sul disegno di legge n. IBIS ripropone l'argomento secondo il quale l� conservazione dell'istituto sarebbe giustificata dall'ampio favore che esso riscuoterebbe, come " ricorso dei poveri >>, per la semplicit� delle forme ed il moderato suo costo. � appena il caso di rilevare che, in uno Stato democratico, � del tutto inammissibile e �berrante distinguere una giustizia dei poveri e una giustizia... dei ricchi. La Costituzione (art. 24) pone all'ordinamento il compito fondamentale di assicurare, in concreto, a tutti il diritto di agire in giudizio, in condizioni di perfetta parit�, per la tutela dei propri interessi; n� certo tale compito pu� dirsi assolto mediante la creazione di una forma in qualche modo ridotta di tutela giuridica, destinata ai meno abbienti (cfr., in tal senso la relazione di .minoranza della Ia Commissione permanente del Senato sul disegno di legge concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio di !Stato presentato durante la scorsa legislatura: Senato della Repubblica -doc. n. 2I79 A bis). LA REDAZIONE DISEGNO DI LEGGE N. 763, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro delle Finanze e col Ministro dell'Industria e del Commercio, al Senato della Repubblica il 22 settembre 1964: Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare. Il disegno di legge per la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare si propone di diffondere l'azionariato anche fra i medi e piccoli risparmiatori favorendo l'aftlusso di una maggiore quantit� di reddito nazionale verso l'investimento in attivit� produttive. Pi� particolarmente, come si avverte nella premessa illustrativa del -disegno di legge, la modestia dei capitali disponibili, la inadeguata conoscenza dei fenomeni eco nomici e produttivi e la oscillazione dei corsi hanno spesso tenuto lontano da siffatti investimenti alcune categorie di risparmiatori; i fondi comuni di investimento, raccogliendo questi capitali ed impiegandoli in una serie accuratamente selezionata di titoli, dovrebbero consentire di ovviare in buona parte alle accennate remore. I vantaggi della diffusione dell'azionariato nei sensi indicati sono evidenti, ma � chiaro d'altra parte che si debba predisporre una minuta disciplina, la quale garantendo i risparmiatori persegua la realizzazione dei fini da raggiungere ed elimini ogni possibilit� di speculazione. Le varie norme contenute nei ventuno articoli, di cui si compone il disegno di legge, sembrano tali da far conseguire questi obbiettivi. In particolare, la indicazione di determinate categorie di societ� le quali solo possono costituire e gestire i fondi comuni di investimento mobiliare, le approva zioni previste per la costituzione e per il regolamento dei fondi, la riserva di partecipazione alle sole persone fisiche per importi non superiori ai venti milioni di lire, la predeterminazione dei criteri da seguire nella valutazione delle quote, i limiti qualitativi e quantitativi negli investimenti, le modalit� di distribuzione dei proventi, le forme di pubblicit�, i poteri di vigilanza, gli adempimenti disposti per gli amministratori e per i sindaci, la disciplina della revoca e della decadenza dal l'autorizzazione alla gestione, le disposizioni sulla liquidazione e le sanzioni penali previste a carico� dei componenti il Comitato di gestione nel caso di violazione di taluni precetti fondamentali rappresentano gli aspetti salienti di quelle norme e �dimostrano la efficacia del sistema. Non � qui, peraltro, il luogo di soffermarsi sul se il disegno di legge, di cui si tratta, risponda dal punto di vista giuridico piuttosto al cosiddetto azionariato diffuso che non al cosiddetto azionariato popolare, inteso come tendente a realiz zare condizioni di favore verso determinate categorie di persone, ove possa e voglia ammettersi una tale distinzione, sulla quale, con accenni pure a sottodistinzioni, si 206 RASSEGNA DELL'AVVOCA1'URA DELLO STATO � ampiamente discusso anche a proposito di una proposta di 'legge (3), analoga ma sostanzialmente diversa (v. M. FoscHINI, Una proposta di legge relativa alla istituzione di un fondo nazionale di investimento, Riv. dir. comm. 1964, I, 6o; v. pure Centro italiano di studi. finanziari, La diffusione della ricchezza mobiliare -Investim.ent trust e azionariato popolare -, Milano, 1963). Baster�, invece, rilevare che condizioni di favore (particolari norme sul regime tributario, concessione di rateazione dei pagamenti, etc.) non mancano nel disegno di legge, di cui si tratta, e che seppur la partecipazione ai fondi e le condizioni di favore non sono esplicitamente riservate a determinate categorie di persone, la strutturazione stessa dell'intero disegno di legge consente di ritenere agevolati gl_i investimenti dei medi e piccoli risparmiatori, intesa come categoria generica, nell'interesse proprio di questi e non solo delle attivit� produttive, alle quali tali investimenti sono convogliati. PROPOSTA DI LEGGE N. 1345 (Camera dei Deputati: iniziativa parlamentare): Modifica dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, relativo alla competenza per la cognizione dei reati di contrabbando. La proposta, di cui si tratta, t�7nde ad attribuire alla competenza dei Pretori i reati previsti dalla legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, dalla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 n. 907 e loro successive. modificazioni, in quanto relativi al contrabbando di tabacco e di merci commestibili estere punibile con la sola pena pecuniaria e quando il quantitativo non superi i chilogrammi quindici, nonch� i corrispondenti reati connessi di frode dell'imposta generale sull'entrata previsti dall'ultimo comma dell'art. 33 della 1. 9 gennaio 1940 n. 2. PROPOSTA DI LEGGE N, 1346 (Camera dei Deputati: iniziativa parlamentare): Modifica delle leggi 17 luglio 1942 n. 907 e 3 gennaio 1952 n. 27 sul monopolio dei sali e dei tabacchi e della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424. La proposta, di cui si tratta, nei suoi undici articoli, ha come obbiettivi salienti la diminuzione delle pene minime fissate per il contrabbando, la eliminazione dell'equiparazione del reato tentato al reato consumato e della particolare disciplina per le zone di vigilanza, prevista nel secondo comma dell'art. 94 della 1. n. 1424 del 1940, e per la recidiva,� in materia di contrabbando, nonch� la esclusione della obbligatoriet� della confisca dei mezzi di trasporto appartenenti all'autore del reato nel caso di contrabbando per un quantitativo inferiore ai quindici chili. Pi� precisamente in relazione a tale esclusione, alla confisca non si farebbe luogo quando nei casi consentiti il contesto fosse definito in via amministrativa, mentre altrimenti sarebbe in facolt� del Giudice disporla o meno e subordinare la restituzione al pagamento delle spese di giustizia ed anche della multa: Senza entrare qui nel merito della opportunit� o meno della diminuzione dei minimi delle pene e della abrogazione della particolare disciplina degli effetti .della recidiva, avendo le relative questioni natura pi� politica che giuridica, converr�, invece, ricordare come l'equiparazione del reato tentato al reato consumato quanto alle pene nel contrabbando si giustifichi sulla base di ragioni storiche e strutturali (v., per tutti, Di LORENZO, Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 145 e segg.) nonch� come la particolare disciplina per le zone di vigilanza, mentre risponde ad evidenti esigenze, possa, pi� che non appaia, inquadrarsi, senza sovvertimento di principi, nel vigente sistema penale, sostan,ziale od anche processuale (v. pure Corte cost. 18 maggio 1959 n. 33, Dir. e prat. trib. 1960, 11, 6o, ed ivi cfr. A. Dus, Presunzione di illegittima provenienza delle merci soggette a dazio doganale). -:: �: (3) Atto n. 648 della Camera dei Deputati. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SOTTOPOSTI A GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' DISPOSIZIONI DI LEGGE DELLE QUALI E' STATA DICHIARATA L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, artt. 77, 78, 79, So (Legge tributaria sulle successioni"). Delle norme indicate, nella parte in cui da esse era condizionata la proponibilit� o proseguibilit� di azioni in giudizio, in relazione ad eredit� o legati, alla prova dell'effettuata denuncia di successione e, quando fossero scaduti i relativi termini, anche alla prova dell'effettuato pagamento dei tributi o dell'ottenuta dilazione, o della ricorrenza di ipotesi di esenzione, nonch� nella parte in cui era sanzionato, con l'obbligo di corrispondere le imposte e le sopratasse, l'inosservanza di quello di richiedere la prova suddetta, � stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione (Corte Cost., sent. 7 dicembre 1964, n. 100, G.U. 12 dicembre 1964, n. 308 ed. spec.). D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 865, art. unico (Norme sul trattamento economico e normativo sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno). � Della disposizione indicata, nei limiti in cui con la stessa era disposta l'obbligatodet� erga omnes della clausola 7 dell'accordo di lavoro 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, e della clausola 5 del medesimo, per la parte concernente il versamento dei contributi alla cassa edile, � stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale, in relazione all'art. l della legge di delega 14 luglio 1959, n. 741 e per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione (Corte Cost., sent. 12 novembre 1964, n. 79, G.U. 14 novembre 1964, n. 282 ed. spec., e sent. 26 novembre 1964, n. 97, G.U. 28 novembre 1964, n. 295 ed. spec.). D.P.R. l 1 DICEMBRE 1961, N. 1642, art. unico (Norme sul trattamento economico e normativo degli op�rai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catania, Palermo, Siracusa, e Trapani"). � stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale dell'indicata disposizione di legge, nella parte in cui era disposta l'obbligatoriet� erga omnes delle clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo, per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione ai limiti della legge di delega 14 luglio 1959, n. 741 (Corte Cost., sent. 12 novembre 1964, n. 78, G.U. 14 novembre 1964, n. 282 ed. spec.). DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CODICE DI PROCEDURA PENALE: art. 74, ultimo comma (Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore). In relazione alla disposizione indicata, nella parte in cui � prevista la facolt� del procuratore della Repubblica di richiedere gli atti e disporre che si proceda, quando il pretore abbia emesso decreto di impromovibilit� dell'azione penale, � stata dichiarata non fondata la questione di legittimit� costituzionale, in riferi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .208 mento agli articoli 101, primo capoverso, e 107, secondo capoverso, della Costituzione, nonch� in riferimento, in generale, alle n�rme del titolo quarto, sezione prima, della parte seconda della Costituzione stessa (Corte Cost., sent. 7 dicembre !964 n. 100. G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). R.D. 7 AGOSTO 1936 N. 1639, artt. 24 e 26, modificati dal R.D. 13 MARZO 1944 n. 88, artt. '2 e 4. R.D. 8 LUGLIO 1937, N. 1516, artt. 2, 5, 7 e IO (Riforma degli ordinamenti tributari). Le indicate norme, che demandano ad organi dell'Amministrazione delle Finanze la nomina dei componenti delle commissioni distrettuali delle imposte, sono state ritenute non in contrasto con il disposto dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione (Corte Cost., sent. 7 dicembre 1964 n. 103, G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). � R.D. 30 GENNAIO 1941 N. 12, art. 105 (Ordinamento giudiziario). La questione di legittimit� costituzionale della disposizione indicata, nella parte in cui � previsto che un magistato onorario (vice pretore) possa esser chiamato ad integrare il collegio del Tribunale, � stato dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 23 e 106 della Costituzione (Corte Cost. sent. 7 dicembre 1964 n. 99, G.U. 12 dicembre 1964 n. 308� ed. spec.). LEGGE 27 MARZO 1952 N. 349 (Ratifica del d.l. 26 marzo 194JS n. 261 sull'assetto delle finanze delle Province e dei Comuni). La questione di legittimit� costituzionale della legge indicata, in riferimento all'art. 6 del d.l. 16 marzo 1946 n. 98, � stata dichiarata non fondata (Corte Cost., sent. 26 novembre 1964 n. 95, G.U. 28 novembre 1964 n, 295 ed. spec.). n.r.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645, artt.. 207 lett. b), 208 e 209 (Testo unico delle leggi ~ulle imposte dirette). Le questioni di legittimit� costituzionale delle indicate norme, concernenti l'inammissibilit� di opposizione all'esecuzione esattoriale, salvo in precisati limiti, da parte del coniuge e di parenti ed affini del contribuente, entro il terzo grado, nonch� relative al ricorso all'Intendente di Finanza contro gli atti dell'esattore ed alla sospensione della procedura esecutiva, sono state dichiarate non fondate, in riferimento agli articoli 3, 24 primo comma t! 42 secondo e terzo comma della Costituzione (Corte Cost., sent. 26� novembre 1g64 n. 93, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). n.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, art. 250 comma terzo (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette). La questione di legittimit� costituzionale dell'indicato art. 250, comma terzo, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che fa obbligo ai creditori, ai fini della tutela giudiziaria in ordine a crediti produttivi di redditi di ricchezza mobile di categoria A, di dare la prova dell'avvenuta denuncia dei ci:editi stessi all'Amministrazione delle Finanze, � stata dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 24 comma primo, 101 comma secondo e 104 comma primo, della Costituzione (Corte Cost., sent. 26 novembre 1964 n. 91, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed spec.). n.P.R. 16 MAGGIO 1g6o N. 570, art. 22 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali). La questione di legittimit� costituzionale della disposizione concernente la scelta del segretario del seggio elettorale � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 48 della Costituzione (Corte C�st., sent. 26 novembre 1964 n. 92, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGE 30 APRILE 1962 N. 283, art. 5, lett. g. (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). La disposizione indicata, concernente la competenza dell'autorit� amministrativa, nel considerato settore, ad imporre prescrizioni, alla cui inosservanza si connettono sanzioni penali, � stata ritenuta non in contrasto con il principio fissato nell'art 25, secondo comma, della Costituzione (Corte Cost., sent. 26 novembre 1964 n. 96, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). LEGGE 12 GIUGNO 1962 N. 567, artt. l; 2, 3, 7 (Norme in materia di affitto di fondi rustici). � La questione di legittimit� costituzionale delle norme indicate, concernenti la determinazione dei canoni di affitto di fondi rustici, � stata dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 24 e 102 della Costituzione (Corte Cost., sent. I2 novem bre I964 n. 80, G.U. 28 novembre I964 n. 295 ed. spec.; v., anche, sent. 23 maggio I964 n. 40, retro, II, go). DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CODICE PENALE, art. I I6 (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti). La Corte di Assise di Roma ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimit�� costituzionale dell'indicata disposizione, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione (Ord. 20 ottobre I96f. G.U. I2 dicembre 1964 n. zo8 ed. spec.; ~ulla q~estione v. anche l'ord. I3/I/I964 del Trib. di Livorno -retro, II, 46 -m relazione alla quale, per altro, il giudizio di legittimit� costituzionale si � concluso con pronuncia di inammissibilit�: sent. Corte Cost., 30 giugno I964 n. 65, G.U. I I luglio I964 n. I~ ed. spec.). CODICE PENALE, art. ISO (Morte del reo prima della condanna). Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri, ritenendo che la indicata norma, prevedendo l'estinzione del reato per morte del cc reo �, si riferisca all'imputato del quale la colpevolezza sia gi� accertata, pur se noi;i ancora pronunciata, e ravvisando in ci� un contrasto con l'art. 27 della Costituzione, ha rimesso la questione all'esame della Corte Costituzionale (Ord. 26 settembre Ig64, G.U. 28 novembre I964 n. 295, ed. spec.). CODICE DI PROCEDURA PENALE, art. 164, primo comma N. I (Divieto di pubblicazione di determinati atti). In relazione all'indicata norma, che fa divieto di pubblicare o comunque divulgare atti dell'istruzione sommaria o formale, fino a quando degli stessi non sia data lettura nel dibattimento a porte aperte, il Tribunale di Bologna ha ritenuto ipotizzabile un contrasto� con gli articoli 3 e 2I della Costituzione (Ord. I4 ottobre I964, G.U. I4 novembre Ig64 n. 282 ed. spec., ed altra, di pari data, G.U. 28 novembre I964 n. 295 ed. spec.; sulla questione, in relazione al n. 3 dello stesso art. I64 c.p.p., T. l'ord. del Trib. di Palermo, retro, II, 9I). LEGGE 25 GIUGNO I909 N. 372, artt. 4 e .I I (Modificazioni ed aggiunte all'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata). R.D. 9 MAGGIQ 19I2 N. I447� art. I73 (Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata). Le indicate disposizioni, che escludono l'obbligo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, e delle imprese che gestiscono ferrovie in concessione, di comunicare all'Autorit� giudiziaria gli atti e le relazioni di inchieste espletate per sinistri RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 210 che abbiano arrecato danno a persone o a cose, sono parse, al Tribunale di Cosenza, in contrasto con il disposto degli articoli 3 e 24 della Costituzione (Ord. 26 giugno 1964, G.U. 12 dicembre 1964, n. 308 ed. spec.). I R.D. 30 GENNAIO 1941 N. 12, art. rn5 (Ordinamento giudiziario). La questione di legittimit� costituzionale della disposizione indicata, per la parte in cui � prevista che un magistrato onorario (vice pretore) possa esser chiamato I ad integrare il collegio del Tribunale, � parsa al Tribunale di Isernia non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 1o6 della Costituzione (Ord. 7 ottobre 1964' G.U. 28 novembre 1964 n. 295). La questione stessa, di cui gi� in precedenza era stata investita la Corte Costituzionale, � stata da questa ritenuta non fondata, in riferimento allo stesso art. 1o6, nonch� all'art. 23, della Costituzione (sent. 7 dicembre 1964, n. 99, retro, II, 208). D.P.R. 14 LUGLIO 1900 N. 1011, art. unico (Norme sui licenziamenti individuali dei l.avoratori dipendenti dalle imprese industriali). In relazione alle disposizioni dell'indicato d.p.r., con le quali si attribuisce efficacia erga omnes all'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, e si .deferisce la cognizione delle controversie a collegi di conciliazione e di arbitrato, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale, per ipotizzato eccesso rispetto alla legge di delega 14 luglio 1959 n. 741 ed in riferimento, inoltre, al disposto dell'art. rn2 della Costituzione (Ord. 5 maggio 1g64, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). n.P.R. 14 LUGLIO 1960 N. rn32, art. unico (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini). In relazione all'indicata disposizione, nei limiti in cui la stessa si sancisce l'obbligatoriet� erga omnes delle norme di cui cui agli articoli 55 e 56 del contratto nazionale n. 1 del 24 luglio 1959 (obbligatoriet� del tentativo di conciliazione, al cui esperimento � subordinata la proponibilit� della domanda giudiziale; decadenza per omesso reclamo entro il termine di quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (Ord. 28 aprile 1964, G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.; sulla questione stessa, v. retro, Il, 97, ed ivi altri riferimenti). LEGGE 18 APRILE 1962 N. 167, ar.t. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; art. 10, primo e secondo comma; art. 12, secondo comma; art. 16, primo comma (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare). La questione di legittimit� costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli 9 (primo, secondo, terzo e quinto comma), 10 (primo e secondo comma) e 12 (secondo comma) della indicata. legge, concernenti i criteri per la determinazione dell'indennit� di espropriazione ed i vincoli, senza indennizzo, per i beni compresi nel piano, che non potrebbero ricevere una qualsiasi proficua utilizzazione in attesa del futuro esproprio, sono state, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ritenute non manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 42, secondo e terzo comma, e 53, primo comma della Costituzione (Ord. 27 aprile 1964' G.U. 14 novembre 1964 n. 282 ed; spec.). La questione medesima, e quella concernente l'art. 16, primo comma, della stessa legge (facolt� dei proprietari di utilizzare le aree destinate ad edilizia residenziale, nel solo caso di preesistenza di tale destinazione all'approvazione del piano sono state dalla stessa Adunanza plenaria ritenute non manifestamente infondate con altra ordinanza di pari data, pubblicata nella stessa G.U. n. 282, in riferimento ai medesimi articoli della Costituzione (per la PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 211 esattezza, � fatto riferimento, quanto all'art. 42, al solo secondo comma). Altra conforme ordinanza, infine, sempre dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, risulta pubblic�ta in precedenza (retro, II, 181). LEGGE 5 OTIOBRE 1962 N. 1539 (Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili). In relazione alle disposizioni dell'indicata legge (in particolare, sembra, a quelle contenute negli articoli 4, 5 e 7), ed in quanto con esse sarebbe attribuita una posizione di privilegio alla Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, rispetto ad altre associazioni di categoria, il Pretore di Bologna ha ritenuto ipotizzabile un contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 18 e 97 della Costituzione (Ord. 9 luglio 1964, G.U. 14 novembre 1964 n. 282, ed. spec.). LEGGE 5 MARZO 1963 N. 322, art. 2 (Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento t:fei contributi unificati in agricoltura). L'indicata disposizione, che per la determinazione dei contributi unificati, e sia pure per una liquidazione a titolo di acconto, fa richiamo al criterio presuntivo dell'ettaro-cultura, gi� dalla Corte Costituzionale dichiarato illegittimo (sent. 26 giugno 1962 n. 65), senza per altro precisare modi e termini per l'accertamento definitivo a conguaglio, � sembrata, al Tribunale di Bari, in contrasto col disposto degli articoli 3, 23, 53 e 136 della Costituzione (Ord. 18 giugno 1964, G,U. 14 novembre 1964 ed. spec.). QUESTIONI RIMESSE ALLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 1964 E DICHIARATE INAMMISSIBILI O MANIFESTAMENTE INFONDATE CODICE DI PROCEDURA CIVILE, art. 668, terzo comma (retro, II, 11): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 9 giugno 1964 n. 64 (G.U. 27 giugno 1964, n. 157 ed. spec.). CODICE! PENALE, art. n6 (retro, II, 46): Inammissibilit� dichiarata con sentenza 30 giugno 1964, n. 65 (G.U. II luglio 1964 n. 169 ed..spec). R.D. 29 NOVEMBRE 1906 N, 66o, art. 49 (retro, II, 47): Inammissibilit� dichiarata con sentenza 26 novembre 1'964 n. 94 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). LEGGE 22 MARZO 1908 N. w5, art. I (retro, II, 47): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 84 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295, ed. spec.). D.L. 30 MAGGIO 1947 N. 439 modificato dalla LEGGE I I FEBBRAIO 1952 N. 6g. D.L, 5 SETIEMBRE 1947 N. 888. D.L. 5 GEN~AIO 1949 N. 7� LEGGE 4 LUGLIO 1950 N. 454� LEGGE IO LUGLIO 1951 N. 541. LEGGE 26 GIUGNO 1952 N. 664. LEGGE 21 AGOSTO 1953 N. 589 (per tutte, v. retro, II, 95): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 7 dicembre .1964, con la quale � stata anche dichiarata a vari decreti ministeriali emessi in applicazione delle disposizioni di legge indicate l'inammissibilit� per le questioni sollevate dall'ordinanza di rimessione in relazione (G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 212 LEGGE 15 AGOSTO 1949 N. 533, artt. 5 e 7 (retro II, 95): Manifesta infondatezza, dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 86 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ~d. spec.). n.P.R. 11 GENNAIO 1956 N. 20, art. 8, ult. comma art. 10, ptimo comma (retro, II, 47): Manifesta infondatezza dichiarata con sentenza 7 luglio 1964 n. 74, (G.U. II luglio 1964 n. 169 ed spec.). LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423, art. 2 (retro, Il, 13): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 83 (G.U. z8 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645, art. 207 lett. b (retro, II, g6): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 7 dicembre 1964 n. 106 (G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 N. 75, art. 3 n. 8 (retro, II, 96): Manifesta infondatezza per le questioni rimesse con l'ordinanza del Tribunale di Lanciano -dichiarata con ordinanza 26 novembre 1964 n. 98 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). LEGGE 27 � FEBBRAIO 1958 N. 190, art. I, terzo comma (retro, II, 97): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 82 (G.U. 28 novembre 1964 n. 82 (G.U. 28 novembre 1g64 n. 295 ed. spec.). n.P.R. 16 MAGGIO 196o N. 570, art. 15 (retro, Il, I.'H): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1g64 n. 89 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 I . ed. spec.). . D.P.R. 16 MAGGIO 1g60, N. 570, art. 82 (retro, Il, 180): Inammissibilit� dichiarata I !il con ordinanza 12 novembre 1g64 n. 90 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). n.P.R. 16 MAGGIO 196o N. 570, artt. 82 e 83 (retro, II, 48): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 9 giugno 1964 n. 64 (G.U. 27 giugno 1g64 n. 157 ed. spcc.). D.P.R. 16 MAGGIO 1g60 N. 570, art. 102, ult. comma (retro, II, 48): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1'964 n. 85 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295). Con la stessa ordinanza � stata dichiarata inammissibile la questione sollevata, con l'ordinanza di rimessione, di legittimit� costituzionale della disposizione di cui all'art. 79 del t.u. della Regione siciliana 20 agosto 1g6o n. 3. LEGGE 12 GIUGNO 1962 N. 567, artt. 1, 2, 3, 7, 16 (retro, Il, 98) : Manifesta infontezza -per le questioni sollevate con l'ordinanza del Tribunale di Lucera -dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 87 (G.U. 28 novembre 1964 n. z95 ed. spec.~. QUESTIONI L'ARTICOLO 2050 c~c. NEI RAPPORTI FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTE PUBBLICO 1. -L'elaborazione del principio di cui all'art. 2050 e.e., quanto alla sua applicazione ai rapporti tra p.a. ed estraneo all'organizzazione amministrativa, ha avuto negli ultimi anni frequenti applicazioni particolarmente in riferimento all'attivit� militare. Allo stato attuale� pu� ritenersi consolidata l'affermazione dell'inapplicabilit� della norma alle attivit�, astrattamente inquadrabili come pericolose, che siano poste in essere dalla p.a. (1). Ci� sulla base di un triplice ordine di considerazioni: per un verso il rilievo che, essendo le attivit� della p.a. svolte in vista della soddisfazione di esigenze della collettivit�, e dovendosi quindi escludere la esistenza di un fine utilitario, verrebbe meno la ratio della norma che si fonda sul principio che chi trae profitto da un determinato tipo di attivit� deve altres� subirne le conseguenze; per altro aspetto, il principio della presunzione di legittimit� degli atti amministrativi che appare incompatibile con la presunzione di colpa stabilita nell'art. 2050 e.e.; infine, la rilevazione della carenza di potere del giudice ordinario a sindacare l'idoneit� dei mezzi posti in essere dalla p.a. per prevenire il pericolo, nel qual sindacato si risolve necessariamente l'indagine sulla domanda proposta ex art. 2050 e.e. La tesi, dopo qualche decisione contraria dei giudici di merito (2), � stata accolta dalla Corte Suprema con le sentenze nn. .r;o7 e 509 del 23 febbraio 1956 (rispettivamente: Giur. it., 1956, I, 1, 890, e Foro it., 1956, 1, 507) �e poi ribadita con numerose altre pronunce; cfr. Cass. 8 novembre 1957, n. 4310, in questa Rassegna,. 1958, .142; App. L'Aquila 27 marzo 1957, Foro amm., 1957, 11, z, 97; App. Bari 5 luglio 1958, Corti Bari, Lecce e Potenza, 1958, 717; App. L'Aquila 29 gennaio 1957, Arch. resp. civ., 1957, 6o2; Cass. 9 maggio 196o, n. 1048, Giust. civ., 1960, 1331; App. Bari 28 febbraio 1962, Corti Bari, Lecce e Potenza, 1962, 257. La dotrina in genere ha espresso contrario avviso: cfr. Au:ss1, La responsabilit� della p.a., Milano, 1951, 428; CASETTA, L'illecito degli enti pubblici, Torino, 1953, 183; BoNASI BENUCCI, Attivit� pericolose e responsabilit� della p.a., Temi, 1956, 231; CASETTA, Gli enti pubblici e l'art. 2050 e.e., Giur. it., 1956, I, I, 890; FLORIS, Il conc�tto di attivit� pericolosa secondo l'art. 2050 e.e. ed applicabilit� anche alla p.a. in caso di manutenzione delle misure cautelari adottate, Arch. resp. civ., 1961, 70; SCALFI, La responsabilit� civile della amministrazione pubblica e le norme degli .artt. 2050 e 2051 e.e., Temi, 1g63, 313; PoGLIANI, Responsabilit� e risarcimento da illecito civile, Milano, 1964, 122. Ma la Cassazione a sezioni unite ha, del tutto correttamente, confermato la propria giurisprudenza con la decisione 4 gennaio 1964, n. 3, in questa Rassegna, 1964, 317. Il. -Di fronte all'abbondante elaborazione cui si � accennato fa singolare riscontro la carenza di precedenti, sia giurisprudenziali che dottrinali, su quel particolare aspetto della problematica posta dall'art. 2050 e.e. che � l'applicabilit� della norma ai rapporti tra p.a. e pubblico dipendente. Si propone in altri termini (I) Cfr. Relazione Avv. Stato per gli anni 1956-60, � 45 e 52. (2) Cfr. Trib. Milano 26 ottobre �1950, in questa Rassegna, 1951, 101, con nota di A. S.; Trib. Firenze 3 gennaio 1952, Foro it. rep., 1952, voce: Resp. civ., n. 191; App. Milano, 4 agosto 1953, ivi, 1953, voce cit., n. 153; Trib. Perugia 28 marzo 1955, ivi, 1955, voce cit., n. 195. 17 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il quesito se la presunzione di colpa possa essere invocata nei confronti della p.a. dal dipendente pubblico (o, in caso di decesso di quest'ultimo, dagli eredi) per danni riportati nell'esplicazione di un'attivit� pericolosa in cui si enttinsechi, istituzionalmente o meno, l'obbligo di prestazione inerente ad un rapporto di pubblico impiego. Giova premettere che una soluzione negativa del quesito non potrebbe discendere dall'esistenza della speciale normativa in materia di pensione privilegiata. Diversamente (3) doveva dirsi vigendo il r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, interpretativo del I' , . d.l. 21 ottobre 1915, n. 1558, secondo il quale �l'inabilit� di ogni grado o la morte,. da qualunque causa prodotta, in servizio o in occasione del servizio, ai dipendenti civili o militari di qualsiasi amministrazione dello Stato, danno luogo, nei confronti dello Stato, unicamente al .trattamento previsto a favore dei medesimi o degli altri aventi diritto dalle norme che regolano il rapporto di servizio o la quiescenza. � esclusa ogni azione di danni da parte di chiunque altro � (4); ma la norma, com'� noto, � stata abrogata con la 1. 6 marzo 1950 n. 104, e quindi, in relazione a quei casi che, essendosi verificati prima della legge abrogativa, ricadessero ancora sotto la vecchia disciplina -in conseguenza della non retroattivit� della legge del 1950 (5) -, � stata dichiarata inconstituzionale con sentenza 30 gennaio 1962 n. 1, Foro it., 1962, I, 175; sicch� � allo stato attuale della legislazione la situazione dell'impiegato che abbia subito danni in servizio ed a causa o in occasione di servizio, o dei suoi aventi causa, in caso di morte, pu� considerarsi analoga a quella dell'operaio che abbia subito un infortunio sul lavoro. Egli, o i suoi aventi causa, hanno diritto alla pensione privilegiata, se ne ricorrano gli estremi, ed all'ulteriore risarcimento del danno (6) se sussistente quando del fatto la p.a. debba rispondere secondo le norme del diritto comune� (7). In questo ordine di idee � la pi� recente giurisprudenza: cfr. App. Cagliari 30 giugno 1960, Foro it. rep., 1961, voce: resp. civ., n. 306, per la precisazione del concetto che �nella determinazione del danno patrimoniale per fatto occorso in servizio ai dipendenti della p.a. si deve tenere conto dell'ammontare della pensione privilegiata liquidata dalla stessa amministrazione �; Trib. Bologna 21 giugno 196o, ivi, 196o, voce: imp. dello Stato n. 581, per la distinzione fra l'azione ordinaria tendente al risarcimento del danno e la domanda di pensione privilegiata in via amministrativa : concetto quest'ultimo, che � alla base di quella nota giurisprudenza che nega l'idoneit� della domanda di pensione ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento (8); cfr. anche Trib. Firenze 10 luglio 1963, in questa Rassegna, 1g63, 158. III. -Pu� anzitutto rilevarsi come ciascuno degli argomenti accolti dalla giurisprudenza per escludere l'applicabilit� dell'art. 2050 e.e. all'ipotesi di danno subito. da terzi per attivit� poste in essere dalla p.a. sia applicabile anche alla fattispecie considerata: il rilievo della particolare natura del fine pubblico perseguito dal( 3) Cos�, infatti, ALESSI, op. cit., 304 segg. (4) Per una ampia rassegna della giurisprudenza formatasi sul r.d.l. n. 313 del 1936 cfr. CERoccm, Dell'azione per il risarcimento di danni subiti da un pubblico dipendente nell'esercizio della sua attivit�, Foro pad., 1956, I, 1442. (s) Affermata da Cass. 14 ottobre 1952, n. 3019, Foro it., 1953, I, 807, e successivamente da: Cass. 22 ottobre 1954, Foro it. rep., 1954� voce: Impiegato pubblico n. 483; Cass. 15 maggio 1956, n. 1614, ivi, 1956, voce: Pensione n. 76; Corte Conti 26 ottobre 1957, ivi,. 1958, voce: Imp. dello Stato, n. 2u e, da ultimo, Cass: ro febbraio 1961, n. 277, Foro it., 1962, I, 176, con nota di V. A. (6) Beninteso limitatamente alla parte che non possa considerarsi coperta dal trattamento di quiescenza. (7) Cos�, Relazione Aw. Stato per gli anni 1942-1950, n. 65. (8) Cfr. Cass. 22 giugno 1962 n. 1597, in questa Rassegna, 1962, 150. PARTE II, QUESTIONI 215 l'amministrazione, l'incompatibilit� della presunzione di legittimit� dell'atto amministrativo con la norma in esame, l'impossibilit� per il giudice or!linario di sindacare l'idoneit� delle cautele realizzate dalla p.a., sono tutti elementi che ricorrono puntualmente nel caso che il risarcimento del danno ex art. 2050 e.e. sia richiesto dal dipendente pubblico (o dai suoi eredi). Ma la specie in esame presenta altri e peculiari aspetti sui quali occorre soffermarsi. Com'� noto, il principio dell'art. 2050 e.e., per opinione assolutamente prevalente di dottrina e giurisprudenza (9), non realizza una ipotesi di responsabilit� obbiettiva: tale soluzione, pure astrattamente possibile, � stata scartata -come espressamente avverte la relazione al codice civile -perch� ritenuta tale � da scoraggiare attivit� ed iniziative feconde �. In luogo di essa si � preferito adottare � una soluzione intermedia�, che si definisce nel duplice ambito dell'inversione dell'onere della prova e della determinazione di un grado di colpevolezza condotta in riferimento ad� un concetto di diligenza massima. Se questo � vero, sembra evidente come la norma operi unicamente nell'ambiti> cjell'elemento soggettivo dell'illecito senza modificare i principi generali in ordine al nesso di causalit�: con la conseguenza che incomber� pur sempre al danneggiato la prova che l'evento dannoso debba essere riferito alla condotta del presunto danneggiante, salva a quest'ultimo la prova liberatoria nei limiti fissati dalla legge. Senonch� la giurisprudenza, pur confermando in astratto questi principi (rn), ha poi fatto dello art. 2050 e.e. applicazioni tali da svisarne il significato: particolarmente significativo � quell'orientamento il quale giudica doversi porre a carico dell'esercente l'attivit� pericolosa la causa ignota dell'evento lesivo (cosi Cass. 11 maggio 1949 n. u61, Foro it. rep., 1949, voce: Resp. civile n. 201; App. Milano, 16 maggio 1952, Arch. resp. civ., 1961, 66); altre volte .(cfr. App. Firenze 14 dicembre 1959, Giust. civ., i96o, I, 403; App. Cagliari 24 agosto 1957, Rass. giur. sarda, 1959, 351) all'esercente l'attivit� pericolosa si fa carico della prova che il danno sia da ricondurre per nesso di causalit� al comportamento del danneggiato o di terzi. Sembra evidente come in tal modo si giunga ad invertire i principi teoricamente affermati (11). IV. -Gli inconvenienti di siffatto equivoco concettuale emergono con particolare chiarezza proprio in riferimento alla fattispecie che ne occupa. Occorre riflettere al dato (12) che -in virt� della particolare struttura dell'organizzazione amministra( 9) Cfr. VALLINo, Le attivit� pericolose: sfera di applicazione dell'articolo 2050 e.e., Foro pad., 1949, I, 639; GENTILE, Responsabilit� per l'esercizio di attivit� pericolose, Resp. civ. prev., 1950, 97; MEssJNEo, Manuale, Milano, 1954, par. 169, n. 27; DE CuPJs, Comm. cod. civ., a cura di Sc1ALOJA e BRANCA, Bologna, IJ957, sub art. 2050; QUAGLIARELLO, Sulla responsabilit� da illecito -nel vigente codice civile, N~poli, 1957, 45 segg.; DELCONTE, Responsabilit� per l'esercizio di attivit� pericolose, Temi, 1957, 569; PocLJANI, Responsabilit� e risarcimento da illecito civile, Milano, 1964, 116 segg. La tesi della responsabilit� obbiettiva � stata sostenuta da BoNASJ BENucc1, In tema di attivit� pericolosa, Temi, 1956, 475, e da TRIMARCHI, Rischio e responsabilit� oggettiva, Milano, 1961, 275 segg., ma non ha avuto fortuna in giurisprudenza la quale � rimasta sempre ferma sulla qualificazione della norma come posizione di una presunzione juris tantum di colpa: cfr., di recente, Cass. 4 gennaio 1964, n. 3, sopra citata; Cass. 7 luglio 1964, n. 1777, Foro it. mass., 1964, 462; Cass. 28 settembre 1964, n. 244i, ivi, 1964, 654; le quali si inseriscono tutte in un indirizzo che �risale senza deviazioni all'entrata in vigore del nuovo codice: cfr. App. Milano, 3 giugno 1949, Foro pad., 1949, I, 639. (10) Cfr., anche di recente, Cass. 7 luglio 1g64, n. 1_777� sopra citata. (II) Il fenomeno � gi� rilevato da TR1MARCH1, op. ctt., 279. (12) Sul quale cfr. D1 CJOMMO, La responsabilit� civile del dipendente statale e del/' amministrazione dello Stato, in questa Rassegna, 1957� 29. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO� 216 tiva -il fatto causativo di danno � materialmente realizzato sempre e necessariamente dalla persona fisica per il tramite della quale �si pone in essere l'attivit� della p.a. Ci� d� luogo a tutta una complessa problematica quando vittima del danno sia stato proprio quel dipendente pubblico al quale � istituzionalmente devoluto l'esercizio dell'attivit� pericolosa. Due ipotesi possono prospettarsi: o il danneggiato � egli stesso l'autore del danno, nel senso che il danno sia riferibile ad una sua azione od omissione; ovvero il fatto lesivo � stato posto in essere da altro organo della p.a. Un esempio varr� a chiarire. Si faccia il caso di un militare in. servizio permanente effettivo che, nel corso di esercitazioni, rimanga ferito per lo scoppio di un ordigno bellico (es. una granata), il cui funzionamento sia a lui stesso affidato. Il fatto di per se � estremamente equivoco. Lo scoppio pu� alternativamente dipendere da una molteplicit� di cause: imprudenza del militare nell'uso dell'ordigno affidatogli, difetto tecnico dell'ordigno, insufficienza di addestramento del militare in rapporto all'uso dell'ordigno, e cos� via. Applicando i consueti criteri in materia di nesso causale dovr� dirsi che nel primo dei casi citati la riferibilit� del fatto causativo di danno sia da attribuire allo stesso danneggiatq. Ed allora, poich� -come si � detto in precedenza -la norma dell'art. 2050 e.e. opera esclusivamente nell'ambito dell'elemento soggettivo dell'illecito, non si vede come essa possa essere invocata se non sono state ancora realizzate le condizioni del suo operare, e cio� l'accertamento dell'imputabilit� materiale dell'evento dannoso (13). Il problema non � specifico del rapporto pubblicistico qui considerato. Nell'ambito del rapporto tra dipendente, o libero professionista operante nell'impresa, e l'imprenditore, App. Firenze 14 dicembre 1959, Giust civ., ujio, I, 403, ha espressamente ritenuto che quest'ultimo Ǐ soggetto all'onere della prova liberatoria, che potr� essere data dimostrando che il danno deve ricondursi per nesso di causalit� al comportamento degli stessi soggetti che ne sono rimasti vittime �. Sembra qui evidente l'errore (14) della motivazione che inverte l'onere probatorio in ordine al nesso di causalit�, estendendo oltre il suo reale significato la portata dell'art. 2050 e.e. Ma in riferimento alla fattispecie che ne occupa il rilievo assume speciale importanza, posto che -per quella necessaria correlazione fra attivit� del dipendente leso e riferibilit� alla p.a., cui s'� in precedenza accennato -ogni ipotesi del tipo considerato importer� necessariamente l'esigenza di discriminare caso da caso. Per concludere, affinch� possa discutersi dell'applicabilit� dell'art. 2050 e.e. avverso la p.a. per danni riportati dal dipendente a causa o nell'esercizio della propria attivit�,. occorrer� preliminarmente che quest'ultimo dia prova della riferibilit� obbiettiva dell'evento al fatto della p.a. Solo allora sar� possibile passare all'indagine sull'elemento soggettivo dell'illecito per domandarsi se esso possa presumersi sulla base del principio fissato dalla norma in esame. Quanto si � detto in precedenza circa il valore soggettivo del principio serve a chiarirne la portata ed i limiti. Ove la norma ponesse un criterio d'imputazione meramente obbiettivo, nessun significato avrebbe la valutazione del comportamento (13) Questo � sostanzialmente il motivo ispiratore dell'affermazione di Trib. Torino, '15 febbraio 1959� Arch. resp. civ., 196i, 74, con nota di G. M., secondo il quale � da escludere la responsabilit� ex art. 2050 e.e. � quando l'attivit� cl.i utilizzazione dello strumento che si asserisce pericoloso sia stata svolta direttamente dall'infortunato�. La proposizione � certamente discutibile ove le si attribuisca un valore di principio: ma esprime sintom'.lticamente l'esigenza di una preliminare indagine sul nesso di causalit� secondo i principi generali, e -per altro aspetto -la constatazione che, quando l'attivit� pericolosa sia svolta dal danneggiato per conto di un ente giuridico (nella specie, un comune), l'imputabilit� del fatto lesivo all'ente � piuttosto l'eccezione che la regola. (14) Gi� rilevato da VENDITTI in nota alla sentenza citata. PARTE II, QUESTIONI 217 dell'autore dell'illecito n� per converso del danneggiato. Ma, poich� la norma si muove nell'ambito di una graduazione di comportamenti, sembra logico stabilire una correlazione tra il comportamento dell'autore e quello della vittima dell'illecito, nel senso che la valutazione della diligenza del primo non pu� risolversi indipendentemente dal concorrente atteggiamento del secondo. L'adozione di una determinata misura di prevenzione, che pu� essere ritenuta sufficiente ad evitare il danno quando sia rivolta a persona che per suo conto � in grado di intendere e valutare appieno la pericolosit� della situazione, non � pi� sufficiente quando muti il grado di competenza tecnica o, pi� semplicemente, di coscienza dell'eventuale destinatario. Questo � sostanzialmente quanto si intende dire quando si fa riferimento alla consapevolezza del rischio (15) ovvero si ritiene il concetto di pericolosit� valutabile alla stregua della conoscenza che il danneggiato pu� avere dell'eventuale pericolo insito nell'attivit� con la quale viene a contatto (16). Di tal che, per quanto qui interessa, poich� � certo che il dipendente pubblico, il quale eserciti professionalmente una attivit� pericolosa, sia perfettamente consapevole del rischio assunto e della potenzialit� dannosa dell'attivit� esercitata, l'inasprimento di responsabilit� realizzata per mezzo della norma in esame appare anche sotto questo profilo completamente ingiustificata. V. -Quanto si � venuto fin qui svolgendo equivale a dire che l'attivit� pericolosa non � esclusiva della p.a. ma comune anche al dipendente che la eserciti. Per sostenere il contrario occorrerebbe riferire il valore del principio non al si.ngolo atto --ontologicamente consider�to -di esercizio di attivit� pericolosa, bensl al genus di attivit� che si esercita, intesa come complesso di esplicazioni attuate di volta in volta: ci� che implica per un verso il riferimento al criterio della responsabilit� obbiettiva .(che si � visto essere respinto dalla giurisprudenza unanime e dalla dottrina dominante), e -d'altra parte -la limitazione del concetto nell'ambito di un rischio di impresa che � assolutamente inadeguato ad esaurire ogni possibilit� di applicazione del principio (anche se ne � statisticamente gran parte) (17). (15) MEsSINEo, Manuale, Milano, 1954, .par. 169, n. 27. (r6) Questo principio � stato affermato con particolare perspicuit� da Trib. Torino, 27 novembre 1958, Arch. resp. civ., 1961, 68, il quale giudicando di una controversia fra una impresa di costruzioni ed un autotrasportatore, rimasto investito da una frana conseguente a lavori di sbancamento del terreno, ha distinto fra la posizione di eventuali terzi e quella degli autisti addetti al trasporto, ritenendo che � l'unica misura che l'impresa di escavazione poteva essere tenuta ad adottare per evitare una eventuale responsabilit� ex art. 2050 e.e., era quella di non permettere l'accesso al cantiere agli estranei al lavoro, che avrebbero potuto portarsi in posti pericolosi (entrando nel raggio di azione del!' escavatrice o portandosi vicino alle pareti franose) e quella di rendere inaccessibile il ciglio della platea inferiore (o quanto meno di delimitare la zona inferiore di pericolo con opportune segnalazioni) �; mentre nei confronti degli autisti addetti al carico del materiale �nessuna specifica misura era da adottarsi, per essere normalmente prevedibile da parte di essi il fatto che in un cantiere di sbancamento dalle pareti dello scavo si verificassero frane di maggiore o minore entit�. � Invero rientrava nelle nozioni che essi dovevano conoscere a motivo del proprio lavoro il fatto che era pericoloso sia entrare indifesi nel raggio di azione dell'escavatore, sia avvicinarsi troppo alle pareti franose, cos� come rientrava nelle misure che essi dovevano osservare nello svolgimento della loro normale attivit� .anche Ja norma pruden_ziale di non uscire dalla cabina dell'autocarro se non quando fossero a sufficiente distanza di sicurezza <falle pareti franose e dall'escavatore �; affermazione questa in cui sembra di estremo interesse il rilievo della competenza professionale del danneggiato. Sul punto cfr. anche Trib. Ferrara, IO febbraio 1~2, Foro it., 1~2, voce: giudizio rapp. n. 57. (17) Ci� � tanto vero che la presunzione di cui all'art. 2050 e.e.,. � stata applicata anche all'ipotesi di danno provocato nell'esercizio di attivit� venatoria. RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 218 L'affermazione proposta �, del resto, intuitivamente confermata ove si pensi alla fattispecie del terzo che abbia riportato danni dall'esercizio dell'attivit� pericolosa (si pensi al viandante che rimanga danneggiato dall'esplosione della granata). Nessuno potrebbe negare che in tal caso la presunzione dell'art. 2050 e.e. sia invocabile nei confronti della p.a. come pure del militare che abbia manovrato l'ordigno. Ma allora, posto che l'amministrazione abbia risarcito il danno, come verranno regolati i rapporti tra amministrazione e dipendente? Nell'eventuale azione di regresso che la prima andr� ad esperire nei confronti del secondo sar� invocabile la ptesunzione dell'art. 2050? In caso negativo l'iniquit� della soluzione balza evidente. La risposta positiva, per�, equivale ad affermare l'equiparazione concettuale delle due posizioni (quella dell p.a. e quella del dipendente), dunque la riferibilit� ad entrambi dell'attivit� pericolosa svolta: dunque, in ultima analisi, l'impossibilit� per il dipendente- danneggiato in proprio di avvalersi della presunzione nei confronti della p.a., posto che la norma -per l'inversione di prova che stabilisce -presuppone due parti in posizioni sostanzialmente differenziate rispetto al fatto causativo di danno. VI. -!Sia l'elemento (rilevato sub IV) della consapevolezza della pericolosit� dell'attivit� esercitata sia il concetto della comunanza di esercizio dell'attivit� stessa ricorrono puntualmente nel rilievo {che � relativo alle sole ipotesi di danno sub�to dal dipendente nell'esercizio di attivit� istituzionalmente esplicata) della volontariet� e professionalit� dell'assunzione di rischio che si realizza con il porsi al servizio della p.a. in determinate branche della sua organizzazione. Se l'esercizio della attivit� pericolosa rientra nella normale previsione di colui il quale intraprende una determinata carriera statale, non si comprende perch� mai questi potrebbe giovarsi della norma di favore dell'art. 2050 e.e. L'esplicazione dell'attivit� pericolosa rientra per ipotesi nell'ambito dell'adempimento dei doveri inerenti al rapporto di impiego instaurato (18), e trova la sua giustificazione sistematica nella r~golamentazione globale del rapporto stesso. Il fenomeno si risolve nel concetto di assunzione di rischio professionale, posto che quest'ultimo deve configurarsi quale contropartita di una particolare situazione di vantaggio (19). In realt�, dall'esame della vigente legislazione � possibile dedurre che la speciale pericolosit� inerente a determinati servizi � previamente valutata nella previsione tipica del rapporto, con la creazione di correlative posizioni di� vantaggio per l'impiegato che ne assuma il rischio. Si faccia l'esempio del militare di carriera, in relazione al cui servizio � normale la pre,visione dell'esercizio di attivit� pericolose. Due rilievi sembrano decisivi: A) per un verso, l'esistenza di speciali indennit� a favore dei dipendenti che svolgano attivit� di rilevante pericolosit�: si consideri, ad es., l'indennit� di volo al personale militare e civile dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina (r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella I. 4 aprile 1935, n. 808, successivamente modificato da I. 21 aprile 1949, n. 185 e da I. 24 febbraio 1953, n. 109), ovvero (18) Sul punto cfr. PETROZZIELLO, Il rapporto di pubblico impiego, Milano, 1935; BALDI PAPINI, Il rapporto di publico impiego, Padova, 1941; VIRGA, Il pubblico impiego, Palermo, 1947; ZANOBINI, Corso di dir. amministrativo, Milano, 1955, III, 257, segg.; VITTA, Diritto amministrativo, Torino, 1950, II, 264; ALEssI, Sistema di dir. amm. italiano, Milano, 1958, 96 segg.; SANDULL1, Manuale di dir. amministrativo, Napoli, 1~4, 163 segg. (19) Cfr. DE CuPis, op. cit., sub art. 2049. D'altra parte, che il concetto di professionalit� non sia esclusivo dello status di imprenditore o di libero professionista, ma si estenda anche alle categorie di lavoratori subordinati, � generalmente ammesso dalla dottrina: cfr. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell'impresa, Torino, l~o, 57 segg., e, per la particolare ipotesi del rapporto di pubblico impiego, gli autori citati alla nota precedente. PARTE II, QUESTIONI 219 l'indennit� di serv1z10 di .polizia istituita con la 1. 24 aprile 1962, n. 193� � importante sottolineare come queste non siano forme di emolumenti di tipo integrativo della retribuzione (quale, ad es., l'indennit� di carovita), e nemmeno forme di compenso per particolare qualificazione o competenza professionale: da un lato, infatti, .sono subordinate al compimento effettivo di un minimo di attivit� del tipo richiesto (artt. l e 2 r.d.l 1302 del 1934, art. 3 l. 21 aprile 1949 n. 185), d'altro lato, sono dovute anche in favore di quei dipendenti che, pur non avendo ancora conseguito la pienezza della loro qualificazione professionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni istituzionali del Corpo cui appartengono (artt. 3, 4 e 5 della 1. 24 aprile 1962 n. 193� per gli allievi carabinieri, allievi guardie di P~-s., .allievi finanzieri ed allievi agenti di custodia). Risulta cosi confermato il collegamento funzionale fra siffatte indennit� e le peculiarit� del servizio espletato (20). B) per altro verso, le facilitazioni di carriera concesse in relazione al comportamento del militare in situazioni di particolare pericolosit� (artt. 130 segg. L 12 novembre 1955 n. u37 sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). � ben noto, del resto,. che norme di questo tipo sono rintracciabili nell'ordinamento delle pi� svariate branche dell'organizzazione amministrativa (cfr. art. 15 1. 13 febbraio 1952, n. 106, che detta un trattamento di favore per i funzionari della carriera diplomatica che abbiano prestato servizio in sedi disagiate), sicch� pare lecito concludere che si tratti di applicazioni di un pi� generale principio collegato alla valutazione del particolare tipo di attivit� svolta dal dipendente pubblico. TOMMASO ALIBRANDI (20) Cos� SANDULLI, op. cit., 193. CONSULTAZIONI* AGRICOLTURA E FORESTE Concessioni. 1) Se il successore di un soggetto privato al quale la p.a. abbia concesso in fitto, mediante una concessione-contratto, un'area di terreno per la durata di 74 anni, abbia diritto di veder trasferita in suo favore la predetta concessione non fondata sull'intuitus personae (n. 38). Lavori di sistemazione di bacini montani. 2) Se in materia di occupazione temporanea di terreni per l'e;ecuzione dei lavori di sistemazione dei bacini montani, qualora la misura dell'indennit� prevista dall'art. 50 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 sia stata stabilita di comune accordo fra le parti interessate, si possa effettuare il deposito delle somme convenute nella Cassa DD.PP. a titolo di depositi obbligatori amministrativi, nel caso di assenza o. irreperibilit� degli aventi diritto ovvero di impossibilit� di individuazione dei loro � eredi o di mancata designazione del procuratore all'incasso da parte degli eredi stessi ( n. 39). 3) Se nel caso di ocq1pazione di urgenza, ai sensi dell'art. 71, I. 25 giugno 1865, n. 2359, la mancata accettazione dell'indennit� stabilita dal Prefetto, dia luogo al procedimento disciplinato dall'art. 72 della stessa legge oppure se, trattandosi di terreni soggetti a sistemazione dei bacini montani, ci si debba avvalere, per quanto concerne la procedura di determinazione dell'indennit�, degli artt. 50 e 21 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 39). 4) Se, qualora l'occupazione temporanea sia effettuata per un biennio ai sensi dell'art. 71 1. .25 giugno 1865, n.� 2359 e successivamente a norma dell'art. 50 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, siano da applicare, ai fini della determinazione della indennit�, i due distinti procedimenti previsti rispettivamente dalle due leggi dianzi citate ovvero possa applicarsi il solo procedimento previsto dagli artt. 50 e 21 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 39). ALBERGHI Vincolo alberghiero. Se un edificio occupato da pi� esercizi alberghieri, che nel loro compleSS() occupino la prevalente parte dell'immobile, ma che singolarmente considerati non la raggiungano, sia soggetto al vincolo disposto dall'art. 1 I. 24 luglio 1936, n. 1692 (n. 15). APPALTO Morte dell'aggiudicatario -esecuzione contratto. Se, in caso di morte dell'aggiudicatario di un pubblico appalto, debbano ritenersi obbligati principali, per la prosecuzione dei rapporti contrattuali, gli eredi ovvero il supplente nell'appalto (n. 277). PARTE II, CONSULTAZIONI 221 BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI Rapporti fra piani regolatori e vincoli paesistici. 1) Se, in tema di rapporti fra piani regolatori e vincoli paesistici, il Ministero della P.I., anche in caso di preventivo concerto nella elaborazione del piano regolatore o di preventivo esame del piano particolareggiato, rimanga sempre libero di diversamente valutare le singole situazioni di fatto, e, motivando adeguatamente, di imporre vincoli e limitazioni anche maggiori di quelle previste dai piani stessi senza incorrere nel vizio di eccesso di potere per contraddittoriet� con precedente comportamento (n. 13). Manufatto abusivo -Pagamento di indennit� -Criterio di determinazione. 2) Se sia esatto criterio di determinazione dell'indennit� di cui all'art. 15 I. 29 giugno 1939, n. 11497 la valutazione del �profitto� mediante detrazione del costo dell'opera e delle spese generali dal valore venale dell'opera stessa (n. 13). Procedura per demolizione o pagamento d'indennit� -Sequestro conservativo. 3) Se possa la p.a., nel corso della procedura di demolizione di fabbricati costruiti in violazione della legge sulla tutela delle bellezze naturali, cautelarsi mediante richiesta di sequestro conservativo (n. 13). Piani regolatori -Piani Territoriali paesistici -Termine di efficacia a quo. 4) Se la operativit� dei Piani territoriali paesistici decorra immediatamente dall'atto della loro pubblicazione nell'Albo dei Comuni interessati (n. 13). COMMERCIO Licenza di commercio -Gestione � La Provvida �. Se la vendita negli spacci della � Provvida � di bottiglie di birra chiuse in confezion. i di 1 / 3 di litro rientri nella previsione dell'art. 86 del t.u. delle leggi di P.S., che richiede la licenza del Questore (n. 21). COMUNI E PROVINCIE Edilizia economica e popolare -Obblighi dei Comuni e della Gestione Case Lavoratori. 1) Se gli obblighi posti a carico della Gestione Case Lavoratori dagli artt. 14 e 25 della I. 14 febbraio 1963, n. 6o abbiano sostituito gli oneri posti a carico dei �Comuni, dall'art. 19 della I. 18 aprile 1962, n. 167, per dotare le zone destinate all'edilizia economica e popolare degli impianti o dei servizi primari o se le due norme debbano essere armonizzate nel senso che ai Comuni � demandata l'attuazione dei servizi ed impianti urbani primari mentre alla Gestione, per i quartieri da essa costruiti, l'attuazione di impianti e servizi sociali, procedendo entrambi gli enti di concerto e sulla base di accordi particolari (n. l 13). Ristoranti Stazioni F.S. 2) Se il Sindaco abbia il potere di prescrivere misure igienico-sanitarie per servizi igienici dei ristoranti di stazioni FF.SS. (n. 114). 222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA Diritto di prelievo. 1) Se la facolt�, concessa agli Stati membri dal paragrafo 3 dell'art. 3 del Reg. Comm. e.E.E. I ottobre 1963, n. I I I (in tema di autorizzazione all'importazione in esenzione dal. prelievo) di riconoscere come casi di �forza maggiore� circostanze diverse da quelle indicate nel paragrafo 2 dello stesso articolo, sia da esercitare in base alla assoluta discrezionalit� dei competenti organi amministrativi dello Stato membro ovvero si risolva nella applicazione delle norme e dei principi circa la � forza maggiore � quali si desumono dal sistema normativo interno di ciascun Stato membro (n. 1). 2) Se l'ingombro del porto che abbia impedito lo sdoganamento in tempo utile della merce importata costituisca caso di forza maggiore idoneo a giustificare, per il nostro diritto ed in base ai principi ad esso relativi, la proroga del beneficio della esenzione dal diritto di prelievo, previsto dai regolamenti nn. go, 91 e 111 Comm. C.E.E. e della I. 26 febbraio, n 259 (n. 1). CONCESSIONI Concessioni-contratto. Se il successore di un soggetto privato al quale la Pubblica Amministrazione abbia concesso in fitto, mediante una concessione-contratto un'area di terreno per la durata di 74 anni, abbia diritto di veder trasferita in suo favore la predetta concessione non fondata sull'intuitus personae (n. 73). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO :~ Trattenute sugli emolumenti fissi dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. .' 1) Se l'art. 33 t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3., nel confermare la limitazione della pignorabilit�, sequestrabilit� e cedibilit� degli stipendi, salari e pensioni degli , impiegati dello Stato alle stesse cause indicate dagli artt. 2 alinea e 5 del t.u. n. 180, del 1950, pur derogandovi col ridurre il limite massimo di un terzo che gli stessi ~ .. , Iprevedevano a quello minore di un quinto, venga a derogare anche le altre norme del t.u. 1950, n. 180, diverse dai citati art. 2 alinea e art. 5 limitando anche a tutti " gli altri casi il grado di pignorabilit�, o se invece detto art. 33 non estenda il suo I raggio d'azione alle situazioni diverse da quelle contemplate dai suddetti art. 2 ru alinea e art. 5 t.u. 1950 (n. 205). 2) Se l'ipotesi del concorso di pi� pignoramenti per la stessa causa, non essendo dalla legge differenziata da quella di un singolo pignoramento, rientri nella disciplina ddl'art. 2 alinea t.u. 1950 con la conseguente applicazione della disciplina parzialmente modificata dall'art. 33 t.u. 1957 (n. 205). 3) Se nel caso di concorso di pignoramento per tributi e per debiti derivanti dal rapporto di-impiego gli stessi possano colpire una quota maggiore di un quinto (n. 205). 4) Se nel concorso tra pignoramenti per cause diverse di cui una sia quella di alimenti dovuti per legge sia rimasto in vigore il capoverso dell'art. z t.u. 1950 derogante al 10 comma dello stesso articolo e se l'art. 33 t.u. 1957 lo abbia modificato limitatamente all'ipotesi di concorso di pi� pignoramenti per cause diverse da quella di alimenti (n. 205). PARTE II, CONSULTAZIONI 5) Se il concorso di pi� cessioni rientri nella disciplina dell'art. 5 t.u. 1950 e pertanto subisca il limite della cedibilit� limitata ad un quinto (n. 205). 6) Se nel concorso di pi� pignoramenti, di cui uno per causa di alimenti, fino a concorrenza della met� dello stipendio siano ammissibili successive cessioni (n. 250). 7) Se nell'ipotesi di concorso di pignoramento non per causa di alimenti con cessioni precedentemente effettuate in applicazione dell'art. 68 t.u. 1950, debba essere anche rispettato l'art, 2 stesso t.u. come modificato dall'art. 33 t.u. 1957 e se nel concorso delle cessioni con pignoramenti anche per causa di alimenti si possa superare nel complesso la met� dello stipendio (n. 205). 8) Se nel concorso tra pignoramenti e delegazioni o ritenute si possa eccedere la met� dello stipendio (n. 205). 9) Se nel caso di concorso di cessioni e delegazioni si possa superare la met� dello stipendio (n. 205). 10) Se i pubblici impiegati e salariati possano rilasciare delega agli istituti previsti dalla legge fino alla met� dello stipendio o salario (n. 205). 11) Se sono tuttora in vigore le norme di cui agli articoli 61 e ss. del t.u. 1950 in merito alle ritenute di ufficio (n. 205). 12) !Se il t.u. n. 180 del 1950 il t.u. del 1957 contemplino il caso di trattenute per responsabilit� dei pubblici dipendenti e se restino in vigore tutte quelle norme che riguardano direttamente le trattenute (n. 205). 13) Se nel caso di trattenuta ai sensi dell'art. .1 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 195 per il concorso con altri pignoramenti o sequestri si possa analogicamente far ricorso alle norme sul concorso fra sequestro per debito verso lo Stato e gli altri vincoli esistenti sullo stipendio (n. 205). 14) Se nel caso di condanna dell'impiegato dinanzi alla Corte dei Conti al pagamento di una somma allo Stato sia possibile trattenere e incamerare una quota dello stipendio nelle forme previste dall'art. 2 t.u. 180 anche ai fini dell'eventuale concorso con altri vincoli (n. 205). 15) Se le ritenute, per responsabilit�, sia cautelari che satisfattive e, in quest'ultimo caso susseguenti sia a sentenza di condanna sia ad accertamento si comportino in modo unitario, siano ammissibili e possano concorrere con altri vincoli {n. 205). 16) Se nel caso di concorso tra cessioni e trattenute possa essere superato il limite di due quinti (n. 205). 17) Se nel concorso fra trattenute, per responsabilit�, delegazioni o ritenute per delega e pignoramenti, valgano le stesse regole viste per il concorso di pignoramenti (n. 205). 18) Se nel concorso tra trattenute per responsabilit�, pignoramenti e sequestri, cessioni e delega ex art. 58 o ritenute per delega ex art. 6o n. 180, 1950 si possa superare l'aliquota della met� dello stipendio; se tale limite si possa superare nel caso di concorso dei vincoli sopra indicati con la ritenuta d'ufficio per morosit� verso la Cassa DD.PP. (n. 205). 19) Se sia rimasto in vigore il r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 sulle trattenute per ripartizioni di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione al pubblico dipendente (n. 205). 20) E se tale trattenuta possa concorrere integralmente con altri vincoli sul :trattamento economico al netto delle altre trattenute (n. 205). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 224 DANNI DI GUERRA Compe,nsazione con crediti per danni di guerra. Se il credito dello Stato per imposte dirette sia compensabile col debito� per danni di guerra (n. 115). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Alloggio popolare ceduto in propriet� -Facolt� di affittare lo stesso -Ipotesi 1) Se ed in quali ipotesi, a norma dell'art. 8 l. 27 aprile 1962, n. 231, possa il cessionario in propriet� di alloggi d� tipo popolare ed economico affittare l'alloggio stesso previo consenso del Ministro per i LL.PP. o del Direttore Generale delle F.S. (n. 153). Assegnazione alloggi popolari -Requisito della residenza 2) !Se il requisito della residenza, di cui all'art. 14 d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, ai fini dell'assegnazione di alloggio di case popolari, debba essere posseduto al momento in. cui � ratificata l'aggiudicazione dei lavori di costruzione ovvero al momento della prenotazione dell'alloggio stesso (n. 154). Cessione in propriet� degli alloggi costruiti dall'Amm.ne delle F.S. 3) Se, ai sensi dell'art. 2 l. 14 febbraio 1963, n. 146, possano includersi tra gli alloggi economici e popolari costruiti, col concorso dello Stato, dai diversi Enti operanti nel settore dell'edilizia sovvenzionata anche gli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. (n. 155). 4) Se sussista interferenza tra le norme di cui sopra ed il disposto del 20 comma dell'art. 3 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 modificato dall'art. 2 l. 27 aprile 1962, n. 231 (n. 155). . 5) Se all'atto del collocamento a riposo ferrovieri possano essere estromessi dagli alloggi di servizio (n. 155). Cooperative edilizie fra giornalisti -Mutuo della Cassa DD.PP. -Contratti di assegnazione e di riscatto -Posizione della Cassa e dell'Istituto Naz. di Previdenza dei giornalisti italiani. 6) Se, nonostante la natura atipica e peculiare della procedura adottata per i finanziamenti alle Cooperative edilizie fra giornalisti (mutuo garantito dalla cessione del contributo ex art. 4 l. 7 aprile 1930, n. 456 da parte dell'Istituto Nazionale -~ di Previdenza dei Giornalisti Italiani), all'assegnazione formale degli alloggi con stipula del mutuo individuale e al riscatto di alloggi col pagamento in unica soluzione possa procedersi a mezzo di contratti ricevuti dal funzionario delegato della Cassa ai sensi dell'art. 151 t.u. n. 1165 del 1939 (n. 156). 7) Se nei confronti delle Cooperative fra giornalisti, a seguito della cessione del contributo ex art. 7 aprile 1930, n. 456 la Cassa della ritenersi .ente mutuante (n. 156). 8) Se l'Istituto di Previdenza dei giornalisti, intervenuto nel rapporto di mutuo, si sostituisca alle Cooperative nella posizione di debitore o si aggiunga ad esse quale adjectus solutionis causa (n. 156). :~ I. . . 'i(..f'-1'.�.-x.,1' .H�.-.� .�...�z.-.-r.q;.r; .-.-.-..:-" .-...,,-.:; "'"/. z F. ' E:"~ @f-%if.&W.l~fw@FZ@Wfo/.ff@7!fff:i!-%.1?illff$%FtiW.7%.ffi-1.f@ffiW"'ff:W:W---x.wmt1 PARTE II, CONSULTAZIONI 225 Istituti Case Popolari 9) Se gli Istituti Autonomi Case Popolari, che abbiano competenza comunale, possano affiancare quelli provinciali nel collaborare con la GESCAL per l'attua- zione dei programmi di costruzione di alloggi per lavoratori (n. 157)� 10) Se sia applicabile nei confronti degli Istituti Autonomi Case Popolari, che abbiano competenza comunale, la norma dell'art. 4, 20 co. I. 14 febbraio 1963, n. 6o, in base alla quale gli alloggi ex INA-Casa non richiesti in propriet� dagli assegnatari devono essere trasferiti agli Itituti e agli Enti riconosciuti ai sensi del t.u. 28 aprile 1939, n .1165, i quali li abbiano gi� in amministrazione (n. 157). u) Se sia consentito affidare in via generale agli Istituti Autonomi Case Popolari comunali i compiti di stazioni appaltanti nell'ambito delle loro circoscrizioni tJvvero possa solo affidarsi l'incarico di stazioni appaltanti per opere integrative di completamento e miglioramento di quelle costruzioni che dovranno essere trasferite in propriet� agli stessi Istituti comunali (n. 157). Obblighi dei Comuni e della Gestione Case Lavoratori 12) Se gli obblighi posti a carico della Gestione Case Lavoratori dagli artt. 14 e 25 della I. 14 febbraio l 963, n. 60 abbiano sostituito gli oneri posti a carico dei Comuni, dall'art. 19 d�lla I. 18 aprile 1962, n. 167, per dotare le zone destinate all'edilizia economica e popolari degli impianti o dei servizi primari o se le due norme debbano essere armonizzate nel senso che ai Comuni � demandata l'attuazione dei servizi ed impianti urbani primari mentre alla Gestione, per i quartieri da essa costruiti, l'attuazione degli impianti e servizi sociali, procedendo entrambi gli enti di concerto e sulla base di accordi particolari (n. 158). ELETTRICITA' ED ELETTRODOTTI Agevolazioni tributarie art. 9 l. 6 dicembre 1962, n. 1643 1) Se il beneficio tributario previsto dall'art. 9, 50 comma I. 6 dicembre 1962, n. 1643 per le fusioni di societ� alle quali partecipano societ� gi� esercenti imprese elettriche, sia estensibile agli aumenti di capitale, diversi da quelli contemplati nell'ottavo comma, preordinati e contemporanei alle fusioni medesime (n. 17}. Nazionalizzazione dell'energia elettrica -Criteri di determinazione, dell'indennizzo dovuto ad imprese non tenute alla formazione del bilancio -Valore venale. 2) Se, a mente del combinato disposto art. 3 d.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138 e art. 5, n. 4 J. 6 dicembre 1962, n. 1643, il criterio di determinazione dello indennizzo dovuto per il trasferimento all'Enel delle imprese elettriche non appartenenti a societ� con azioni quotate in borsa e non tenute alla formazione del bilancio ai sensi della I. 4 marzo 1958, n. 191 sia quello della valutazione del valore venale del complesso aziendale, calcolato alla data del trasferimento e comprensivo, cosl dei beni materiali come dei rapporti giuridici (n. 18). Imprese elettriche -Determinazione del valore venale-Discrezionalit� tecnica del giudizio relativo 3) Se tale valutazione del valore venale involga un giudizio di discrezionalit� tecnica, il quale, tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio indicati dal legislatore (primo fra tutti, ove esistono, le scritture contabili), possa per�, con adeguata motivazione, discostarsene (n. 18). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 226 ESECUZIONE FISCALE Ricevitore Provinciale -Compilazione degli elenchi dei residui -Esonero dal relativo obbligo -Liceit� Se possa l'Amministrazione Finanziaria esonerare il Ricevitore Provinciale dall'obbligo di procedere alla compilazione degli elenchi dei residui qualora la spesa necessaria sia superiore all'ammontare del tributo recuperabile (n. 69). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' Bonifica in caso di mancato compimento di opere previste dal piano generale -Difetto di interesse attuale di tali opere -Inammissibilit� dell'espropriazione 1) Se possa farsi luogo, a sensi dell'art. 42 della legge sulla bonifica integrale, all'espropriazione nei confronti dei proprietari inadempienti all'obbligo di eseguire, sui loro fondi, le opere previste dal piano generale di bonifica, quando le opere previste da quel piano non rivestano prn alcun interesse generale per i murati indirizzi in materia di agricoltura (n. 190). Decreto di approvazione del progetto di opera pubblica -Sua illegittimit� -Competenza ad emettere il nuovo decreto 2) Se sia competente ad emettere un nuovo decreto di approvazione del progetto di opere� pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 r.d. 8 febbraio 1923, n. 422 (dichiarazione implicita di pubblica utilit�), il Provveditorato Regionale alle 00.PP. oppure il Ministero dei LL.PP. quando il primitivo decreto emesso dal Provveditorato sia viziato di illegittimit� (n. 191). Deposito indennit� -Controllo Cassa DD.PP. 3) Se la Cassa DD.PP. presso la quale per legge devono essere depositate le somme dovute al proprietario espropriato per opera di p.u., debba esplicare un controllo di legittimit� sostanziale nel deposito in relazione alla sua causale e nell'ordinanza prefettizia che lo dispone o debba limitarsi a verificarne soltanto la regolarit� formale (n. 192). Indennit� 4) :Se sia legittima la richiesta, da parte dell'Ente espropriante, di autorizzare il deposito soltanto di una parte della somma costituente l'indennit� di espropriazione, dandosi atto che la parte residua � stata gi� corrisposta all'espropriato (n. 193). Lavori di sistemazione di bacini montani 5) Se in materia di occupazione temporanea di terreni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei bacini montani, qualora la misura dell'indennit� prevista dall'art. 50 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 sia stata stabilita di comune accordo fra le parti interessate, si possa effettuare il deposito delle somme convenute nella Cassa DD.PP. a titolo di depositi obbligatori amministrativi, nel caso di assenza o irreperibilit� degli aventi diritto ovvero di impossibilit� di individuazione dei loro eredi o di mancata designazione del procuratore all'incasso da parte degli eredi stessi (n. 194). 6) Se nel caso� di occupazione di urgenza, ai sensi dell'art. 71, I. 25 giugno 1865, n. 2359, la mancata accettazione dell'indennit� stabilita dal Prefetto, dia luogo al procedimento disciplinato dall'art. 72 della stessa legge oppure se, trattandosi di terreni soggetti a sistemazione dei bacini montani, ci si debba avvalere, per quanto I. PARTE II, CONSULTAZIONI 227 concerne la procedura di determinazione dell'indennit�, degli artt. 50 e 21 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 194). 7) Se, qualora l'occupazione temporanea sia effettuata per un biennio ai sensi dell'art. 71 I. 25 giugno 1865, n. 2359 e successivamente a norma dell'art. .r;o r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, siano da applicare, ai fini della determinazione della indennit�, i due distinti procedimenti previsti rispettivamente dalle due leggi dianzi citate ovvero possa applicarsi il solo procedimento previsto dagli artt. 50 e 21 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 194). FERROVIE Ferrovie concesse -Tasse di trasporto 1) Se il trattenimento, da parte degli amministratori delle societ� concessionarie di ferrovie, delle somme dovute a titolo di tasse di trasporto afferenti al percorso delle FF.SS. e riscosse dalle societ� private per conto delle dette FF.SS., configuri l'illecito penale di cui all'art. 646 c.p. (n. 355). Gestione � La Provvida � Licenza di commercio 2) Se la vendita negli spacci della "Provvida� di bottiglie di birra chiuse in confezioni da 1/3 di litro rientri nella previsione dell'art. 86 del t.u. delle leggi di P.S., che richiede la licenza del Questore (n. 356). Ristoranti stazioni FF.SS. 3) Se il Sindaco abbia il potere di prescrivere misure igienico-sanitarie per servizi igienici dei ristoranti di stazioni FF.SS. (n. 357). Sistemazione a ruolo del personale a contratto di diritto privato 4) Se, ai sensi della 1. 3 novembre 1963, n. 1443 in relazione all'art. 4 del d.P.R. 1192 / 1961 sia legittima la sistemazione in ruolo anche di quei lavoratori che non erano utilizzati al 24 novembre 1961 e che pur tuttavia, in base ad una interpretazione estensiva del suddetto art. 4 d.P.R. u92/1961, furono assunti a contratto di diritto privato (n. 358). S) Se l'art. d.P.R. 1192 / 1961, allorquando dichiara che possono essere inquadrati in ruolo i lavoratori che non abbiano superato il limite massimo di et� previsto per il collocamento in quiescenza dagli ordinamenti dei fondi di previdenza cui i medesimi lavoratori risultino iscritti, ha inteso riferirsi al limite minimo di et� utile per ottenere il trattamento pensionistico (n. 358). IGIENE E SANITA' Cimiteri -Distanze 1) Se nel termine " nuovi edifici � previtso dall'art. 338 t. n. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che pone un limite per le costruzioni intorno ai cimiteri, debbono comprendersi anche i campi da gioco che non abbiamo annessi locali destinati ad una occupazione permanente (uffici) (n. 2). Ristoranti Stazioni FF.SS. 2) Se il Sindaco abbia il potere di prescrivere misure igienico-sanitarie per servizi igienici dei ristoranti di stazioni FF.SS. (n. 3). 228. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPIEGO PUBBLICO Disciplina giuridica per il personale della Croce Rossa e trattamento economico del dipendente in caso di infortunio l) Se le norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego siano applicabili anche al personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana (n. 566). 2) Se nell'ipotesi di infortunio che importi per il dipendente della Croce Rossa l'impossibilit� di una sua riutilizzazione in servizio, debba la Croce Rossa procedere ai versamenti previsti dall'art. 4 l. 19 gennaio lg63, n. 15 fino a quando n�n operi l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. l della stessa legge (n. 566). Sistemazione a ruolo del personale a co.ntratto di diritto privato 3) Se, ai sensi della l. 3 novembre 1963, n. 1443 in relazione all'art. 4 del d.P.R. 1192/1961 sia legittima la sistemazione in ruolo anche di quei lavoratori che non erano utilizzati al 24 novembre 1961 e che pur tuttavia, in base ad una interpretazione estensiva del suddetto art. 4 d.P.R. l 192 del 1961, furono assunti a contratto di diritto privato (n.567). 4) Se l'art. 4 d.P.R. II92/ 1961, aliorquando dichiara che non possono essere inquadrati in ruolo i lavorator� che non abbiano superato il limite massimo di et� previsto per il collocamento di quiescenza dagli ordinamenti dei fondi di previdenza cui i medesimi lavoratori risultino iscritti, ha inteso riferirsi al limite minimo di et� utile per ottenere il trattamento pensionistico (n. 567). Trattenute sugli emolumenti fissi dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 5) Se l'art. 33 t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato d.P.R. 10 gennaio 1957; n. 3, nel confermare la limitazione della pignorabilit�, sequestrabilit� e cedibilit� degli stipendi, salari e pensioni degli impiegati dello !Stato alle stesse cause indicate dagli art. 2 alinea e n. 5 del t.u. n. 180 del 1950, pur derogandovi col ridurre il limite massimo di un terzo che gli stessi prevedevano a quello minore di un quinto, venga a derogare anche le altre norme del t.u. 1950, n. 180 diverse dai citati art. 2 alinea e art. 5, limitando anche a tutti gli altri casi il grado di pignorabilit�, o se invece detto art. 33 non estenda il suo raggio d'azione alle situazioni diverse da quelle contemplate dai suddetti art. 2 alinea e art. 5 t.u. 1950 (n. 568). 6) Se l'ipotesi del concorso di pi� pignoramenti per la stessa causa, non essendo dalla legge differenziata da quella di un singolo pignoramento, rientri nella disciplina dell'art. 2 alinea t.u. 1950, con la conseguente applicazione della disciplina parzialmente modificata dall'art. 33 t.u. 1957 (n. 568). 7) Se nel caso di concorso di pignoramenti per tributi e per debiti derivanti dal rapporto di impiego gli stessi possano colpire una quota maggiore di un quinto (n. 568). 8) Se nel concorso tra pignoramenti pe'r cause diverse di cui una sia quella di alimenti dovuti per legge sia rimasto in vigore il capoverso dell'art. 2 t.u. 1950, derogante al lo comma dello stesso articolo e se l'art. 33 t.u. 1957 lo abbia modificato limitatamente all'ipotesi di concorso di pi� pignoramenti per cause diverse da quella di alimenti (n. 568). 9) Se il concorso di pi� cessioni rientri nella disciplina dell'art. 5 t.u. 1950 e pertanto subisca il limite della cedibilit� limitata ad un quinto (n. 568). lli rn . . mx~:::'"@:% ,,.::::::: ..-~::f."f. ...~Wffff..:!,�ff.-:-.:._-:f'. 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J :;:~=~;:.�;~:�:::~~'.~:::=:=:~:::~�;.:~=:.::::~::�:;:~:~~~~ PARTE II, CONSULTAZIONI 10) Se nel concorso di pi� pignoramenti, di cui uno per causa di alimenti, fino a concorrenza della met� dello stipendio siano ammissibili successive cessioni (n. 568). u) Se nell'ipotesi di concorso di pignoramento non per causa di alimenti con cessioni precedentemente effettuate in applicazione dell'art. 68 t.u. 1950, debba essere anche rispettato l'art. 2 stesso t.u. come modificato dall'art. 33 t.u. 1957 e se nel concorso delle cessioni con pignoramenti anche per causa di alimenti si possa superare nel complesso la met� dello stipendio (n. 568). 12) Se nel concorso tra pignoramenti e delegazioni o ritenute si possa eccedere la met� dello stipendio (n. 568). 13) Se nel caso di concorso di cessioni e delegazioni si possa superare la met� dello stipendio (n. 568). 14) !Se i pubblici impiegati e salariati possano rilasciare delega agli istituti previsti dalla legge fino alla met� dello stipendio e salario (n. 568). 15) Se sono tuttora in vigore le norme di cui agli articoli 61 e segg. del t.u. 1950 in merito alle ritenute di ufficio (n. 568). 16) Se il t.u. n. 180 del 1950, il t.u. del 1957 contemplino il caso di trattenute per responsabilit� dei pubb.lid dipendenti e se restino in vigore tutte quelle norme che riguardano direttamente le trattenute (n. 568). , 17) Se nel caso di trattenuta ai sensi dell'art. I del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 195 per il concorso con altri pignoramenti o sequestri si possa analogicamente far ricorso alle norme sul concorso fra sequestro per debiti verso lo Stato e gli altri vincoli esistenti sullo stipendio (n. 568). 18) Se in caso di condanna dell'impiegato dinanzi alla Corte dei Conti al pagamento di una somma allo Stato sia possibile trattenere e incamerare una quota dello stipendio nelle forme previste dall'art. 2 t.u. n. 180 anche ai fini dell'eventuale concorso con altri vincoli (n. 568). 19) Se le ritenute, per responsabilit�, sia cautelari che satisfattive e, in quest'ultimo caso susseguenti sia a sentenza di condanna sia ad accertamento si comportino in modo unitario, siano ammissibili e possano concorrere con altri vincoli (n. 568). 20) Se nel caso di concorso tra cessioni e trattenute possa essere superato il limite di due quinti (n. 568). 21) Se nel concorso fra trattenute, per responsabilit�, delegazioni o ritenute per delega e pignoramenti, valgono le stesse regole viste per il concorso di pignoramenti (n. 568). 22) Se nel concorso tra trattenute per responsabilit�, pignoramenti e sequestri, cessioni e delega ex art. 58 o ritenute per delega ex art. 6o, n. 180/1950 si possa superare l'aliquota della met� dello stipendio, se tale limite si possa superare nel caso di concorso dei vincoli sopra indicati con la ritenuta d'ufficio per morosit� verso la Cassa DD.PP. (n. 568). 23) Se sia rimasto in vigore il r.d.I. 19 gennaio 1939, n. 295 sulle trattenute per ripartizione di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione al pubblico dipendente (n. 568). 24) E se tale trattenuta possa concorrere integralmente con altri vincoli sul trattamento economico al netto delle altre trattenute (n. 568). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 230 IMPORTAZIONE� ESPORTAZIONE Comunit� Economica Europea -Diritto di prelievo 1) Se la facolt�, concessa agli Stati membri dal paragrafo 3 dell'art. 3 del Reg. Comm. CEE 1 ottobre 1963, n. III, (in tema di autorizzazione all'importazione in esenzione dal prelievo) di riconoscere come casi di �forza maggiore� circostanze diverse da quelle indicate nel paragrafo 2 dello stesso articolo, sia da esercitare in base alla assoluta discrezionalit� dei competenti organi amministrativi dello !Stato membro ovvero si risolva nella applicazione delle norme e dei principi circa la �forza maggiore >>, quali . si desumono dal sistema normativo interno di ciascun !Stato membro (n. 33). � 2) Se l'ingombro del porto che �abbia impedito lo sdoganamento in tempo utile della merce importata costituisca caso di forza maggiore idoneo a giustificare, per il nostro diritto e in base ai principi ad esso relativi, la proroga del beneficio della esenzione dal diritto di prelievo, previsto dai regolamenti nn. 90, 91 e I I I Comm. CEE e dalla L 26 febbraio 1963, n. 259 (n. 33). IMPOSTA DI REGISTRO Agevolazione tributaria art. 9 l. 6 dicembre 1962 n. 1643 1) Se il beneficio tiibutario previsto dall'art. 9, 50 comma 1. 6 dicembre 1962, n. 1643 per le fusiom di societ� alle quali partecipano societ� gi� esercenti imprese elettriche, sia estensibile agli aumenti di capitale, diversi da quelli contemplati �nell'ottavo comma, preordinati e contemporanei alle fusioni medesime (n. 202). Decadenza dal beneficio fiscale di cui all'art. IO legge reg/sic. 20 marzo 1950 n. 29 Competenza a pronunciarla 2) Se la revoca del beneficio fiscale concesso dall'ar. 1o della legge regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29 possa essere disposta direttamente dall'Amministrazione Finanziaria, qualora alla Amministrazione non venga esibita nei termini la documentazione atta a dimostrare il verificarsi delle condizioni cui il beneficio stesso � sub�rdinato. Sent�nza che accoglie l'azione revocatoria fallimentare 3) Se la sentenza che dispone una revocatoria fallimenare sia assoggettabile solo alla tassa fissa (n. 204). Sentenza dichiarativa di nullit� -Assoggettabilit� a tassa fissa -Limiti di applicabilit� 4) Se la norma di cui all'art. 69 lett. a L.R. che prevede la assoggettabilit� a tassa fissa delle sentenze che dichiarano la nullit� assoluta dei negozi giuridici, costituisca deroga, oltre che alla regola della tassa graduale di cui all'art. 68 L.R., anche a quella della tassa proporzionale (n. 205). 5) Se le sentenze siano soggette al principio generale stabilito dall'art. 8 L.R. secondo il quale le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto, se anche non corrisponda il titolo e la forma apparente (n. 205). PARTE Il, CONSULTAZIONI 231 IMPOSTA DI CONSUMO Societ� concessionarie di autostrade l) Se per le societ� concessionarie di autostrade, ai sensi della 1. 24 luglio 1961, n. 729, l'esenzione dall'imposta di consumo sia di carattere generale oppure riguardi unicamente l'energia elettrica per la illuminazione e segnalazione nell'interno delle autostrade (n. 15). 2) Se l'esenzione dall'imposta di consumo sull'energia elettrica riguardi anche l'imposta di consumo statale (n. 15). IMPOSTE E TASSE Benefici fiscali -Abitazioni non di lusso -Uffici e negozi -Vendita congiunta 1) Se sia applicabile il beneficio fiscale di cui all'art. 17 1. n. 408 del 1949 all'ipotesi di vendita di uffici e negozi insieme con singoli appartamenti destinati ad abitazioni non di lusso (n. 373). Vendita in blocco del fabbricato -Benefici fiscali 2) Se la vendita di diverse parti del fabbricato, di cui alcune agevolate ed soggette alla normale imposta di registro ed ipotecaria, debba essere assoggettata al normale trattamento tributario quando sia stato pattuito un prezzo complessvio, unico ed indistinto (n. 373) . Compensazione con crediti per danni di guerra 3) Se il credito dello Stato per imposte dirette sia compensabile col debito per danni di guerra (n. 374) . Imposta sulle aree fabbricabili -Terreni di propriet� della Confederazione dei � Commercianti in liquidazione 4) Se siano esenti dall'imposta sulle aree fabbricabili, a sensi degli artt. 14 e 15 1. 5 marzo 1963, n. 246, i terreni appartenenti alla Confederazione dei Commercianti in liquidazione (n. 375). MEZZOGIORNO Industrializzazione -Occupazione di area iJ Se sia ammissibile l'occupazione in via d'urgenza di un'area sulla quale sia da costruire uno stabilimento per la escavazione ed essiccazione di pozzolana avvalendosi dei benefici concessi dalla 1. n. 1598 del 1947 sulla industrializzazione del me�:zogiorno (n. 28). Lavori di sistemazione di bacini montani 3) Se in materia di occupazione temporanea di terreni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei bacini montani, qualora la misura dell'indennit� prevista dall'art. 50 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 sia stata stabilita di comune accordo fra le parti interessate, si possa effettuare il deposito delle somme nella Cassa DD.PP. e titolo di depositi obbligatori amministrativi, nel caso di assenza o irreperibilit� degli aventi diritto ovvero di impossibilit� di individuazione dei loro eredi o di mancata designazione del procuratore all'incasso da parte degli eredi stessi (n. 29). 4) Se nel caso di occupazione di urgenza, ai senis dell'art. 71 1. 25 giugno 1865, n. 2359, la mancata accettazione dell'indennit� stabilita dal Prefetto, dia luogo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 232 al procedimento disciplinato dallo art. 72 della stessa legge oppure se, trattandosi di terreni soggetti a sistemazione dei bacini montani, ci si debba avvalere, per quanto concerne la procedura di determinazione dell'indennit�, degli artt. 50 e 21 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 29). 5) Se, qualora l'occupazione temporanea sia effettuata per un biennio ai sensi dell'art. 71 1. 25 giugno 1865, n. 2359 e successivamente -a norma dell'art. 50 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, siano da applicare, ai fini della determinazione della indennit�, i due distinti procedimenti previsti rispettivamente dalle due leggi dianzi citate ovvero possa applicarsi il solo procedimento previsto dagli artt. 50 e 21 del l�.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 29). MONOPOLI Tabacchi -Impianti fissi con uso di gas tossico per trattamento dei tabacchi Se per l'installazione e l'esercizio di impianti fissi, con uso di gas tossico, per il trattamento dei tabacchi infestati dal tarlo, sia necessaria l'autorizzazione ministeriale prevista dall'ultimo comma dell'art. 61 r.d. 9 gennaio 1927, n. 1+7 (n. 44). OPERE PUBBLICHE Costruzione campi sporti'lJi Se nel termine � nuovi edifici � previsto dall'art. 388 t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che pone un limite per le costruzioni intorno ai cimiteri, debbano comprendersi anche i campi da gioco che non abbiano annessi locali destinati ad una occupazione permanente (uffici) (n. 6o). PIANI REGOLATORI Rapporti fra piani regolatori e vincoli paesistici l) Se, in tema di rapporti fra piani regolatori e vincoli paesistici, il Ministero della P. I., anche in caso di preventivo concerto nella elaborazione del piano regolatore o di preventivo esame del piano particolareggiato, rimanga sempre libero di diversamente valutare le singole situazioni di fatto, e, motivando adeguatamente, di imporre� vincoli e limitazioni anche maggiori di quelle previste dai piani stessi senza incorrere nel vizio di eccesso di potere per contraddittoriet� con precedente comportamento (n. 10). Manufatto abusivo -Pagamento di indennit� -Criterio di determinazione 2) Se sia esatto criterio di determinazione dell'indennit� di cui all'art. 5r 1. 29 giugno 1939� n. 1497 la valutazione del �profitto� mediante detrazione d4 costo dell'opera e delle spese generali dal valore venale dell'opera stessa (n. lol). Procedura per demolizione o .pagamento d'indennit� -Sequestro conservativo 3) Se possa la . p.a., nel corso della procedura di demolizione di fabbricati costruiti in violazione della legge sulla tutela delle bellezze naturali, cautearsi mediante richiesta di sequestro conservativo (n. 10). Piani regolatori -Piani Territoriali Paesistici -Termine di efficacia a quo 4) Se la operati,vit� dei Piani territoriali paesistici decorra immediatamente dall'atto della loro pubblicazione :r:iell'Albo dei Comuni interessati (n. 10). PARTE II, CONSULTAZIONI 233 PREVIDENZA ED ASSISTENZA Disciplina gi,uridica per il personale della Croce Rossa -Trattamento economico del dipendente in caso di infortunio 1) Se le norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego siano applicabili anche al personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana (n. 47). 2) Se nell'ipotesi di infortunio che importi per il dipendente della Croce Rossa l'impossibilit� di una sua riutilizzazione in servizio, debba la Croce Rossa procedere ai versamenti previsti dall'art. 4 1. 19 gennaio 1963, n. 15 fino a quando non operi l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 1 della stessa legge (n. 47). PREZZI C.P.P. -Competenza a determinare il prezzo di vendita del latte alimentare Se la 1. 9 agosto 1948, n. 1079, con l'abrogazione del d.l. c.p.s. 29 ottobre 1947, n. u72, abbia fatto venire meno la competenza del Comitato Prezzi alla determinazione del prezzo del latte destinato ad usi alimentari (n. 58). SENTENZA Revocatoria fallimentare 1) Se la sentenza che dispone una revocatoria fallimentare sia assoggettabile solo alla tassa fissa (n. 19). Sentenza dichiarativa di nullit� -Assoggettabilit� a tassa fissa Se la norma di cui all'art. 69 1. lett. c L.R. che prevede la assoggettabilit� a tassa fissa delle sentenze che-dichiarano la nullit� assoluta dei negozi giuridici costituisce deroga, oltre che alla regola della tassa graduale di cui all'art. 68 L.R., anche a quella della tassa proporzionale (n. 20). 3) Se le sentenze siano soggette al principio generale stabilito dall'art. 8 L.R. secondo il quale le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (n. 20). SOCIETA' Fusione di societ� -Agevolazione trib. art. 9 l. 6 dicembre 1962 n. 1643 Se il beneficio tributario previsto dall'art. 9, Vo comma 1. 6 dicembre 1962, n. 1643 per le fusioni di societ� alle quali partecipano societ� gi� esercenti imprese . elettriche, sia estensibile agli aumenti di capitale, diversi da quelli contemplati nell'ottavo comma, preordinati e contemporanei alle fusioni medesime (n. 106). STRADE Costruzioni lungo ,le strade statali 1) Se le limitazioni ed i divieti posti dall'art. 1 del r.d. 1740/1933 sia ai nn. II, 136 e 13 che al penultimo comma operino anche nelle zone che sono regolate, nel particolare settore, dalla potest� regolamentare dei Comuni o con piani regolatori o con piani di ampliamento o con particolari deliberazioni (n. 56). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 234 2) Se per le costruzioni lungo le strade sia rilevante la nozione di centro abitato fornita dallo art. 2 del t.u. 393 del 1959 e dall'art. l del relativo Regolamento (n. 56). 3) Se le autorit� competenti, indicate dall'art. l n. II del r.d. 1740/33 e dal penultimo comma del medesimo art. l sono rispettivamente le autorit� locali e l'A.N.A.(S. (n. 56). Societ� concessionarie di autostrade -Imposte di consumo 4) Se per le societ� concessionarie di autostrade, ai sensi della I. 24 luglio 1961, n. 729, l'esenzione dall'imposta di consumo sia di carattere generale oppure riguardi unicamente l'energia elettrica per la illuminazione e segnalazione nell'interno delle autostrade (n. 57). 5) Se l'esenzione dall'imposta di consumo sull'energia elettrica riguardi anche l'imposta di consumo statale (n. 57). TERREMOTI Intervallo isolamento zone sismiche -L. n. 1648/1962 1) Se la nuova misura dell'intervallo di isolamento degli edifici nelle zone sismiche fissata dalla I. 25 novembre 1962, n. 1648 sia applicabile alle costruzioni anteriormente autorizzate ma non ancora eseguite (n. 21). 2) Se sia altres� appli~abile alle opere murarie autorizzate e contemplate prima dell'entrata in vigore della nuova legge e che non hanno ancora costruzioni finitime (n. 21). ' . . , I �' .< :� ~f. t'i . . . . . ~~~ VARIET� MINIMA MORALIA Nel quale si dimostra che ai, giudici si addica la tolleranza e la pazienza. Filiberto De Thurin, Consigliere alla Corte di Parigi, uomo dotto e sagace, aveva la innocente mania, nei momenti di ozio, di dedicarsi a lavori domestici. Un pomeriggio si present� alla sua casa un cavaliere che voleva sollecitargli un suo processo. Non essendovi in quel momento domestici, fu lo stesso consigliere, c~e si rec� ad aprire vestito dimessamente, tenendo in mano un candeliere (era appena risalito dalla cantina dove aveva a lungo trafficato). �Buon uomo -disse il cavaliere -c'� il consigliere? . .,>> �Che buon uomo e buon uomo l -rispose il De Thurin, che teneva molto al riguardo dovuto alla sua carica -voi siete un impertinente!... �. Il cavaliere, ritenendosi offeso, appiopp� al consigliere due ceffoni e si ritir�. Raccontato l'episodio ad alcuni amici, non senza una certa compiacenza, il cavaliere seppe di essersela presa con il consigliere in persona. Si pu� immaginare come rimase sbigottito. Fissato il processo; come se nulla fosse accaduto, il consigliere De Thurin voltosi al cancelliere disse ad alta voce: � Cancelliere, chiamate la causa dello schiaffeggiatore '" e la decise dando ragione al cavaliere che era nel suo buon diritto. Mentre il <wnsigliere usciva dal palazzo, il cavaliere gli si fece incontro pi� morto che vivo. _ � Imparate a non percuotere le persone -gli disse il De Thurin -avete vinto il vostro processo �. Sembra sicuro, come riferiscono fonti degni di fede, che quel cavaliere, non ebbe pi� a percuotere persona alcuna. Nel quale si dimostra come la fretta non si addica ai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. -Il Presidente Verdun tormentava una volta l'Avvocato Desnojers perch� abbreviasse, e Desnojers non aveva ancora detto niente se non � Signori, io sono appellante �. Desnojers, senza dare mostra di nulla continu�: �Signori, io sono appellante, contro una sentenza del Giudice di Challeraut... �. � Che significa Challeraut? � interruppe il Presidente. � Signori, � per abbreviare -rispose Desnojers -� in luogo di Chatelleraut �. Sembra, e nulla sta contro questa affermazione, che il Presidente Verdun si sia in seguito astenuto dall'invitare gli avvocati ad abbreviare. (Tallement des R�aux -Historiettes, sub nomine). .< : STAB. ARISTIDE STADERINI S. p. A. ROMA ~ VIA BACCINA, 45