6?7 ANNO III -N. NOVEMBRE�DICEMBRE 1950 11~ ,,,?-:�"'t';'.:~~-=~."), __.._ }. ..,�..I'--- dica (DU-.& RASSEGN<*\. M: NSILE '--�~L~.-j~~L?:~;;.Y 11ra. terst DELL'AVVOCATURA DELLO STATO : un col gra. �PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO La Ile :eriu '.'Av mi; i zio nale Re i li1isto nuente :ioni :ioni esi: lelle ento sola ne) bi Ie i la lfesa iano (nu t re23). iinai es: arsi l eia i tei a tero, si il leg �uire J di i enti esso I POTERI DEL GIU.DICE DI APPELLO SECONDO LE NORME DI MODIFICA AL C. P. C. 'l'ra i criteri fondamentali che hanno isphato le disposizioni legislative di riforma del codice di procedura civile due ve ne sono di particolare importanza : quello della maggi01� utilizzazione della forma di sentenza per pronunce che 11011 definiscono il giudizio e quello della immediata appellabilit� i�.i siffatte sentenze. Oriteri che sono in aperto contrasto con quei principi di nnie:it� di sentenza per ogni grado di giurisdizione e di unit� del procedimento d'impugnazione, che avevano costituito il vanto del codice del 1942. Codesti criteri, tutta.via, mentre nel decreto leg1sltttivo 5 maggio 1948, n. 483 avevano avuto una pi� rigida applica2lione, nella formulazione detinitirn contenuta nella legge di riforma 14 luglio 1950. ri. 581, per gli inconvenienti che ne sarebbero derivati ne hanno ricevuta invece una pi� atetnuata. Invero i provvedimenti su questioni relative all 'istruz. ione della caiusa che, secondo il testo dell'articolo 279 c.p.c..quale risulta sostituito nell'art. 16 del decreto del 1948, dovevano far parte della se'111<tenza non definitiva che decide su �questioni di natura diversa secondo il nuovo testo dello stesso a,rticolo formulato nell'art. 23 della legge di modifica dovranno invece essere sempre adottati con ordiman.~a, siano essi emanati o no contemporaneamente a-d una sentenza non definitiva. E per tanto tali provvedimenti istruttori non possono formare ogigetto di impugnazione autonoma in grado di appello, cos� come finora � avve� nuto in base al codice del 1942. Per conseguenza, la disciplina legislativa. dei rapporti tra il primo ed il secondo grado di giurisdizione, intimamente connessa con il contenuto della sentenza appellata, mentre era profondamente innovata dallo art. 28 del decreto 1948, che segnava un ritorno all'art 492 del codice del 1865, rimane ora quasi invariata. :Poich�, tuttavia, lil nuovo principio dell'immediata applicabilit� della sentenza non definitiva non pu� �prod Ul'l'e effetti sui poteri del magistrato d'appello nella fase decisoria, ci proponiamo di esaminare �qui brevemente le varie situazioni che potranno verificarsi in seguito a.Ua riforma. 1. -La prima ipotesi � quella che l'appello sia proposto avverso una sentenza definitiva di mel'ito (pronuncia positiva) esente da vfai propri ed .~:<:�: �: :":<� ::: �~ :-: ,.�..�.�� emessa in un valido processo, sia che e>::~a clecida totalmente il merito, sia che decida solta11t.J una questione preliminare di mel'ito, (a1-t. 279 u. 3 e IL 2 c.p.c. modificato dall'art. 23 della legge di riforma). Abolita dalla nuova legge (art. 3G) la preclusione delle nuoYe eceezL ni (lei nuovi documenti e delle nuove prove, l'appello adempie di nuovo per intero :1lla sua fnnzfone di riesame del rapporto .giuridico s�ostanziale conosciuto dal primo giudice; riesame che il magistrato d'appello � chiamato a compiere con la identica pienezza di poteri del primo magistrato, tenendo conto non soltanto del materiale di cognizione valutato da quest'ultimo ma altres� del nuovo materiale processuale che alle parti � eon1-1entito offrire nel nuovo procedimento. L'ammissione illimitata di codesto i�ns nocarum elimiun ogni (e inopportu-. na) attenuazione del tradizionale eal"atte1�e dello appello di essere una continuazione del giudizio di primo g'rado, una nuova fase dello stesso processo, in cui ha luogo un pieno e lil.Jero riesame della medesima lite. In seguito alla riforma quindi i soli limiti che incontra la cogniz.ione del giu� dice di seconda istanza sono. da nn lato, quelli dipendenti da. codesta me�desima unit� del rapporto processuale, e precisamente le preclusioni verificatesi in prima istanza. al momento della rimessione della causa al Collegio (o al momento della chiusura :della discussione, per i procedimenti innanzi al pretore o al conciliatore), preclusioni che limitavano anche la cognizione del primo giudice; dallJ.altro, i limiti segnati dalla impugnazione stessa~P'$'.rijp,twtere dis:positivo delle pa.rti di circos~�lrel'1''Afre1\tq.,. ,devolntivo ad alcune soltanto delle tf"'~(!A-0,e_ d�clor~ }.o.,., primo <iv' �.. , , grado (appello pa:r�ziale). li~..: ~� �:ǥ ��,h. -,. .~. E ci� cosi come avveniva sotto l'iritpf/i�C\i?'J�-~P-� dice del 1865. Tuttavia,� a differenza di qua'.ll1fo OJ stabiliva (sulle orme dell'art. 473 del Oodice di procedura civile francese) il capoverso dell'articolo 492 di detto <;odice, il gjudice di appello, se ordina ulteriore istruzione, non an� pi� la facolt� discrez.ionale di rimettere la causa in prima isfanza, ma dovr� tra,ttenerla presso. di se (arg. art. 356 c.p.c. modificato dall'art. 40 della legge di riforma). Il che potr� avvenire anche se. per avventnra, la cam:a fosRe stata rle<'isa dal -208 - ll -208 - ll giudice a qno senza una particolare istruzione, in gorosa applicazione, sembra logico che essa debp seguito alfa rimessione rfatta al Collegio per la ba applicarsi in tutti i cas;i di riforma cli una proJ decisione di una questione pregiudiziale (cfr. artinuncia del tipo di quella considerata, an�he se Il colo 189, ultimo caipove;rso c.p.c. modificato dallo art. 19 della legge e art. 277 c.p.c.), o addirittmrt per la decisione di una questione sull'ammissibilit� e sulla rilevanza di un mez.zo di prova (articolo 178, penultimo capoverso c.p.c. modificato dall'art. 13 della legge e art. 112-bis delle disposizioni di attuazione introdotto dall'art. 28 delle nuove disrposizioni di coordinamento e di attua. zione 17 otto'bre 1950, n. 857). E il rinvio in prime cure evidentemente, 1� vietato non solo se si tratta ' 1 ' . di a�ssunzione di nuove prove, ma a tres1 se s1 tratta di rinnovazione totale o parziale di prove gi� a,ssunte in primo gr&do, essendo, anche in tal caso, il primo grado di giurisdizione completamente esaurito. 2. -Altra ipotesi � quella che la sentenza ap � pelhta abbia definito il .giudizio, decidendo in senso negativo su una �questione di giurisdizione o di competenza o su e< questioni pregiudiziali (1) attinenti al processo >> art. 279, n. 1 e 2 c.p.c. mo� dificato daU'art. 2.3 della legg;e): sentenza, quindi, anche questa, definitiva, ma non del merito bens� solo del peoces�so (pronuncia negativa). La confer� ma di tale sentenza in a.ppello non fa sorgere evidentemente una ,questione di rinvio, dato che anche il secondo giudice ritiene che una pronuncia di merito 1da parte del giudice inferiore non pu� aver� luogo. Tuttavia il giudizio potr� r.vcn� tualmente continnare i11nfinzi il giudice indicato come competente nella sentenz.a confermata, se la causa viene riassunta innanzi a lui nei termini stabiliti dall'art. 50 c.p.c. modif. dall'art. 3 della legge (art. 44 c.p.c.)<c La possibilit� di rinvio si presenta, invece, nel caso di riforma, quand~ cfo� il primo giudice erroneamente ha ritenuto d1 non potere giudicare nel merito per il difetto di un presuppo�sto processuale; caso che sembra preveduto espressamente dal codice, il quale fa obbligo al magistrato di appello cli rimettere la causa in prime cure. In verit� l'art. 353 c.p.c.. anche nel testo sostituito dall'art. 39 della lE>gge, prevede espre;ssamente una sentenza di primo grado definitiva del processo solo per il difetto cli giurh;dizione o (trattandosi di sentenza del CQnciliatore alla quale non si applica il regolamento ' di competenza a1�t. 46 c.p.c.) per �1 necessario i difetto di competenza. l\ia poi-chi� non vi � dubbio che la norma � ispirata al principio del doppio grado (2), del quale il nuovo sistema fa una ri (1) In senso improprio, percll� questioni prngiudiziali ver.e e proprie sono quelle relativ.e agli accertamenti in� cidentali. Cfr. ZANzuccm, Diritto processuaie civUe 1946, I, pagina, 184 e II, P. 44. (2) Secondo dJ SATTA, Diritto processuaie Civile, Padova, 1948, pag. 300, il rinvio avviene per il principio del doppio grado solo ne1 c:aso della giurisdizione; invece nel caso della competenza, si tratterebbe di un rinvio disposto per ragioni �esclusivamente pratiche. essa sia stata emessa per il difetto (dichiarato a torto) di altro presupposto processuale, non essendo per nulla avvenuto, in tutti questi casi, il primo esame della. lite. Primo esame che, secondo il sistema della legge quale risulta dalle nuove norme, appare necessario per l'esaurimento del :primo grado. N� il divieto del rinvio stabilito nell'art. 354 c.p.c. e< fuori dei casi previsti neJil.'articolo precedente>> potrebbe essere surf;ficiente a giustificare una diversa opinione, dovendosi ritenere che il primo caso previsto dal precedente articolo i� appunto quello di una sentenza assolutoria daU'osservanza del giudizio, per �quanto il testo della legg�e faccia menzione solo di due delle ipo� tesi che possono dar luogo a detta sentenza. L'opinione qui sostenuta trorn conferm11 nella nuova ipotesi di rinvio contemplata nel primo capoverso dell'art. 354 c.p.c. modificato dall'art. () delle disposizioni cli coordinamento per il caso in cui il magistrato cl'ap,pello riformi la sentenza �che ha, pronunciato sull'estinzione del processo f1J norma e nelle forme dell'art. 308 )) ( riformi cio� la sentenza che ha dichiarato il processo estinto, poich�, secondo quest'ultimo articolo, il provvedimento che dichiara il processo non estinto ha la forma di ordinanza. Ipotesi codesta (3) in cui, come quando viene emessa una pronuncia di as� soluzione dell'osservanz.a del g1udizio, in primo grado l'esame di merito non � avvenuto. N� sembra che il nuovo caso cli rinvio possa ragionevolmente fondarsi sul solo fatto che il pl'imo giudice, decidendo in sede di reclamo avverso l'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione del processo, non � stato investito clel merito della causa bens� della sola questione attinente al processo (4), poich� cli tale esame egli viene invece investito quando dichiara <li non avere giurisdizione o competenza sulla causa (art. 189 ultimo comma c.p.c. in arti� colo 19 della legge), eppure il giudice d'appello che riformi siffatta. pronuneia deve egualmente rinviare la causa per l'esame di merito in pd.mo grado. E' bene tuttavia rilevare che, in sede di intel'� pretazione deg'li articoli 353 e 354 affermato ... riteni:to 493 del codic.e di " t lasin 11 torio for&�toaffe:rtlla�:rnettere illi al 7 ottorlel codice del 1942 Ja. Cassazione ha ripetutamente ' il carattere tassativo dei casi di rinvio prenst1 m tali articoli ritenendo. come gi� aveva nei confronti degli articoli 492 e (lcl 18G5 che,fuori di detti casi cli rinvio il magi: strato d'appello rimane inrnstito dell'esame tutta la causa, qualunque possa essere . . (3) La CassazLme 7 febbra10 1948, m � Reper . � lt. " 1948, v. "App~��C1v. �, n. 246, aveva mvec~ ch�e, in tal caso, il giudice d'appello non puo rt la causa in prime cure. _. (4) Cos� si �.�eg1ge nella Reia.zione del Guarda,,igPresidente della Rep�bblica sul testo del decreto bre 1950, n. 857, sub art. 6. aJ cl SJ SJ p g a e ft ll l l 1' ti I I a p p JJ 1 I c :; 1 � j l V ' V s d a ll t n d q V � D s 1 (: g z ( 1 1 I 2 1 -209 pronuncia del giudice cli primo grado (5). E ci� processuale ma ne dichiara la. nullit�, bisogna diper la ragione che il principio del doppio grad0 stinguere: se in appello � dichiarato il difetto tli lii giurisdizione importa solo l'esigenza che la ghuisdizione, o altro vizfo del processo per cui medesima .contestazione .\da proposta e venga ad non pu� arnr luogo la decisione sulla pretesa fatta a:ppartene1�e successiva-mente a due giudici di gravalere, il giudizio viene con ci� stesso definito e tlc1 diverso. Ragione che per� non � sufficiente a non fa d'uopo disporre afoun rinvio; se � pronunspiegare alcuni casi di rinvio legislativamente diciato invece il difetto di competenza, poich� l'in� sposti, come quello dianzi considerato in cui il di rizzo del codice � �quello d�' evita1� per.quanto primo giudice si � dichiarato, a torto privo di � possibile pronuncie negiative, la sentenza di apgiurisdizione o incompetente. pello deve contenere l'indica.zione del magistrato competente ed a �questo rinviare le parti per la 3. -Il nuovo sistema introdotto dalla I'iforma, riassunzione della causa (art. 44); avendo abbandonato -come si � detto -il prinb) che la sentenza appellata. abbia deciso su cipio della impugnazione obbligatoriamente difquestioni preliminari di merito, mentre con seferita. per le sentenze non definitive, ha, determiparata ordinanza. sono stati emessi provvedimenti uato una nuova possibilit�: quella cio� che in apper l'ultedore istruzione della causa; oppure che pt:llo vengano portate sentenze di tal tipo. L'ipo essa al>bia deciso solo su alcune delle cause riutesi non sar� certamente rara per la facolt� data nite, mentre con separata ordinanza � stata dispo al soccombente di differire l'impugnazione a do sta la separazione delle altre cause e l'ulteriore po l'emanazione delle sentenza definitiva (art. 340 �struzione delle medesime ovvero la rimessione al c.p.c modificato dall'art. 35 della, legge). D'altra. giudice inferiore delle cause di sua competenza parte, essa non sar� propriamente �quella che gi� (art. 27'9, n. 5 c.p.c. modificato dall'art. 23 della prevedevano gli articoli �9i e 493 del Oodice del legge); oppure che essa abbia pronunciato con 1865, poich� le sentenze non deifinitive delle quali danna generica. alla-prestazione, mentre con sepa � ammessa l'impugnazione immediata non sono rata ordinanz.a � stato disposto che il processo i provvedimenti istruttori, ai �quali rimane riser prosegua 'lJer la liq.idazione (art. 218 c.p.c. mo vata la forma di ordinanza. In particolare, potr� I dificato dall'art. 2:2 della legge). Come si vede, verificarsi : codeste sono tutte situazioni prodotte dal noto i a) che la simtenza appella.fa abbia deciso in fenomeno della formazione progressiva della de I senso positivo solo su �quest�oni di giurisdizione o cisione, per cm le sentenze elle sono oggetto delle ~. di competenza o su altre questioni pregiudiziali pronuncie successive si combinano in un atto con attinenti al processo, mentre con separata ordi \ tinuato (6); fenomeno n�eanche tendenzialmente nanza sono stati impartiti provvedimenti per l'ul impedito da,Ua riforma. In verit� in questi casi la teriore istruzione della causa (art. 27,9, n. 4 c. p.c. sentenza appellata � propriamente una sentenza modificato dall'art. 23 della legge). Si tratta cio� positiva parziale, la quale, da un certo punto di una pronuncia sul rapporto processuale, del di vista, pu� dirsi che ha carattere definiti"Yo, in i quale viene dichiarata la idoneit� a condurre ad ? quanto, rispetto alle domande o alle questioni de una decisione di merito; d'altro canto i provve cise, essa definisce 'El chiude il procedimento (7) : i dimenti per l'ulteriore istruzione che s�ono conte r per�, secondo il concetto comunemente accolto, � nuti nella ordinanza possono riguardare tanto que l si parla di sentenza parziale in contrapposto alla I stioni di merito quanto altre �questioni processua S"entenz.a definitiva, intesa come la sentenza finale :l i li. Una siffatta pronuncia non avendo neppure che definisce il giudizio (8). Anzi autorevolmente delibato il merito, non ha fatto esaurire il primo si insegna che pi� che la sentenza, parziale � la I) grado �di giurisdizione. Per conseguenza la cogni pronuncia, ed essa ha ca.rattere non de.finitivo e zione del ,giudice di appello non pu� estendersi al lbens:� interlocutorio � nel ia:ens:o che il giudice o di l� del rapporto processuale sul quale cadde iJronuncia lungo il procedimento, anzich� alla sua, l'esame del p11mo giudice. Ci� spiega perch� egli, fine, dovendo il procedimento riprendere per met pur potendo cono.scere �di nuove eccezioni e di il tere capo alla solnz.ione delle altre �questioni >> (9). sporre nuove prove .sulle questioni decise dal pri o Ed � certamente con siffatto carattere non defi � mo giudice, non pu� invece disporre nuove prove nitivo che la riforma ha concepito la. sentenza par Jl rigua.rdo alle domande ed alle questioni, rispetto o ziale, la quale, senza dubbio, lascia delle domande alle quali il giudice di primo grado abbia disposto o parti di esse non decise in primo grado ; doman~ e la prosecuzione �dell'istruzione (art. 356 citpoverso de o parti di domande delle .quali non si � vo i� c.p.c. modificato dall'art. 40 della legge). li D'altra� parte, se la sentenza � confermata, la luto consentire la decisione in appello nrppure a caus�a deve proseguire in prime cure a,ffinch� essa in occasione della riforma della sentenza impupercorra interamente il primo grado di giurisdignata. zione. Se invece � riformata, in quanto il giudice ad quem non riconosce la validit� del rapporto (6) CARNELUTTI: fsti.tuzioni dei 1wm:o 1irocesso civile, 1942, I, pag. 433. (5) Cass. 19 gennaio 1948, in � Repert. Foro it. '" 1\?48, (7) Gf�r. PROVINCIALI: Sistema deUe impugnazioni civili, v.: � App. Civ. �, n. 252. Cfr. Cass. 8 giugno 1948, in Padova, 1943, �pa:g. 323. (8) ANDRIOLI: Convnento ca Codice di vrocedura Ci-iJ " Foro it. '" 1949, I, 713; 6 ottobre 1948, in � Repert. cit. '" o� n. 242. Contra, App. Torino, 25 gennaio 1946, � Rep. cit. '" Pile, 1945, I, sub art. 279. (9) CARNELUTTI: Istituzioni cit. II, pag. 433. 1946, n. 254. -210 Infatti, mentre il Oodice del 1865 all'art. 492 primo comma e lo stesso decreto del 1948 all'articolo 28 conferivano al giudice di appello il potere di definire l'intero giudizio, in occasione della riformar di una sentenza non deifh1itiva., qualora esso si presentasse g1i� maturo per la decisione, senza bisogno di ulteriore istruzione, una, analoga disposizione non si rinviene tra le norme di modifica. Secondo il nuovo sistema, cio�, tanto se la sentenza non definitiva viene confermata quanto se essa viene riformata, il successivo svolgimento della causa � sottratto al potere giurisdizionale del magistrato d'appello, che deve rimetterla al primo giudice, senza poter conoscere di qualsiasi altra 'questione di merito, sulla quale, per conseguenza, neppure opera il beneficium n,~vor'um (art. 356, capoverso c.p.c. modificato dall'art. 40 della legge). Il che appare ispirato al pi� assoluto rispetto del principio del dop,pio grado, di fronte al quale non sono prevalse quelle ragioni di econonria dei giudizi, che pure avevano una lunga tradizione (cfr. art. 473 del Oodice cli procedura civile .francese del 1806) fondata sulle norme che nel iJWOQesso romano-�qanonico (10) regolavano i poteri del giudice superiore quando fosse stato investito dell'appello cli una interlocutoria. Naturalmente nessun particolare limite � posto alla cognizione del giudice superiore per decidere le questioni cli merito dec~[Jle con la pronuncia impugnata, salvo quei soli limiti, di cui s'� fatto cenno, derivanti dalle preclusioni compiutesi in primo grado e dalla estensione dell'impugnazione. L'appello da una sentenza non definitiva far� certamente risJrgere una questione molto dibattuta col vecchio codice. E cio�, poich� eletta sentenza non definitiva pu� essere stata. dichiarata esecutiva e poich�, peraltro, secondo la riforma, le ordinanze colleg:iali di primo gra,clo sono esecutive cli diritto (art. 279 penultimo capoverso c.p.c. modificato dall'art. 23 della legge), sar� da stabilire se, emessa in pl'imo grado la sentenza definitiva in pendenza dell'appello da una precedente sentenza non definitiva, e non venendo essa impugnata, il magistrato d'appello perda o meno il potere di decidere sulla sentenza non definitiva. Secondo l'avviso della migloire dottrina(ll), bisogner� <lire che, se la sentenza non definitiva non � servita di base alla sentenza definitiva (ad es. la <lecisione � avvenuta in base ad un materiale di cognizione diverso da quello ammesso con la sentenza. 111011 deifinitiYa), dietta :sentenzia definitiva passer� in giudicato, e con ei� verr� meno il potere del magistrato �cl'appello di decidere sulla prima sentenza, salva, eventualmente, una pronuncia ai soli fini delle spese. Lo stesso dovr� llirsi se la sentenza definitiva di primo grado � una sentenza definitiva del processo (pronuncia negativa). Se invece la sentenza de'finitiva cli pri( 10) Cap. 38, 59, 61 X, (Decr. Greg. IX) 2,28. (11) CHIOVE'.'IDA: J,�tituzioni di d;ritto processuale civile, 1933, Il, pag. 517; ZANZUCCHI: Diritto processuale, MHano 1935, I, pag.g. 225, 22&. Contra: MORTARA, Comment�(lrio 1823, IV, n. 188-bis. mo grado � una sentenza cli merito che ha per base la precedente sentenza non definitiva impugnata, essa, in pendenza dell'appello) non pu� passare in giudicato, perch� � t�rn. sentenza condizionata alla conferma in appello della stenza non definitiva. � 4. -Poich� l'appello oltre alla funzione di mez zo di gra.vame adempie anche a .quella cli a.zione cli impugnativa, in omaggio al principio, consacrato nell'art. 161 del Oodice, che i motivi di nullit� si convertono in motivi cli gravame, rimane,infine da considerare l'ipotesi che il magistrato di ap pello pronunci la nullit� della sentenza (defini tiva o non definitiva) impugnata. In tal punto il sistema clel Oodice non risulta� modificato ; tut tavia si stima qu� opportuno ricordare l'ipotesi � per completezza di esame. I motivi di nullit� della sentenza possono esse re vari. Anzitutto il difetto cli competenza e di giurisdizione, nei casi in cui questo difetto pu� essere i�ilevato. In verit� il codice non prevede espressamente l'ipotesi di una, pronuncia d'ap pello che dichiari tale vizio : sembra tuttavia che ora, in seguito alla riforma, ad essa sia applica bile la regolamentazione prevista per il caso di l'iforma. di una sentenza non definitiva di primo grado elle abbia risolto in senso positivo una que stione di competenza o di giurisdizione. Per c:n seguenza, se si tratta del difetto di giurisdizione, la sentenza d'appello che lo rileva pone termine al processo; se si tratta invece del difetto di com petenza, il magistrati, dopo averlo 1dichiarato, deve rimettere le parti innanzi al giudice compe tente affinch.� esse possano riassumere la causa nel termine da lui stesso indicato, o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sua pronuncia (art. 44). Il giudizio rescissorio, 'qnincli, non pu� a:ver lucgo, a. S!omiglianz,a di ,quanto stabiliva il capoverso dell'art. 493 del vec chio codice, ricollegandosi acl una lunga tradizio ne storica. 1Se poi il giiudice d'appello � esso me desimo competente in primo grado, e una delle parti fa istanza perch� egli pronunci in ta.l qua lit�, dovr� egli pronunciare come giudice di primo grado (12). Altro motivo di nullit� della sentenza di merito cli prima istanza pu� essere �quello 1lerfrante dalla nullit� di notificazione (atto di ufficiale giudizia rio) dell'atto costitutivo del giudizio (citazione, ri corso, ecc., con la conseguenza, che malamente il primo giudice ha dichiarato la contumacia del con venuto. Allora, secondo l'art_ 354, il giudice d'a:p pello, adempiendo al c�mpito di ogni giudice di provocare la. sanatoria degli atti irregolari (arti colo 162), dovr� rinviare la causa al giudice a quo (inteso come ufficio giudiziario non come giudice istruttore) affinch� venga rettificata la notiJ�c.azio ne dell'atto introduttivo: con la conseguenza che il rapporto �processuale ~i considera come valida: nrente rostitnito fin dall'origirn~. E' bene pero (12) Cfr. ZANZUCCHI: Diritto JJrocessuale civile, II, pagina 220; ANDRIOLI; Commento, II, sub. art. 353. -211 avvertire al riguar�o che se l'efficacia retroattiva della convalida fosse esclusa, come avviene per esempio in materia di notificazione di atti ccstitutivi del giu�izio alle pul>blche amministrazioni non eseguite presso i competenti uffici della Avvo catura dello Stato (art. 11, R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611), anche il ~�invio de,�e ritenersi impedito e la pronuncia del magistrato d'appello limitata al giudizio rescindente. Secondo la pi� antoreYole opinione (13), il rindo disposto dall'art. 354 per il difetto di notifica dell'atto di citazione deve ragionevolmente dispor:,;i in tutti i casi in cui !� stata malamente dchiarata la contumacia di una parte, sia essa co1wennto o atttore. Dal che sembrn potersi de�urre che la causa deve essere rimessa al primo giudice anche �quan�o la dichiarazione di contumacia di una parte sia avvenuta irregolarmente a cagi -ne di una nullit� dell'a;tto introduttivo del giudizio fatto tli parte) (14); le medesime esigenze impongono infatti che anche codesta nullit� come quella cli notifica, venga sanata fin dal primo grado. Altri errores in proeedendo che, per il rispetto del principio. del doppio grado, limitano la pronuncia d'appello al giudizio rescindente sono infine, secondo lo stesso art. 354, l'incompletezza del eoutradditto.rio e la nullit�. della sentenza. pe'r il difetto di sottoscrizione. L'incompetenza. del c'Dintraddittorio, perch� se il primo giudice non ha (13) ICARNELUTTI: Istituzioni, II, pag. 509; ZANZUCCHI: Di.ritto P.rocessuale Civile, II, ,pag. 220. (14) Secondo l'ANDRIOLT: Commento II, sub art. 354, poi� d1� la nullit� della citazione produce la nullit� dell'intero procedimento, sarebbe ultronea la rimessione delle parti al P'rimo .giui:'l!i>ce, non validamente inv�estito d�eHa domanda. Cos� anche REDENTI: Diritto process. Civile, 1W9, II, 101. Per H .SATTA op. cit., i[l'�l!g. 300, sembra invece ch�e non si�a :possilbil-e in �l!ppeJlo una ,pronuncia di nullit� dell'atto dI citazione urdinato la chiamata in giudizio o ha ordinato l'estromissione di una parte che � necessario che partecipi al processo, essa non potrebbe essere chiamata per la prima volta in appello. E' dubbio ver� se l'integrazione del contraddittorio che impone il rinvio in prime cure sia solo quella derirnnte da litfa-consorzio necessario OJ'(J'�le:yis_, o se lo sia anche quella derivante da litis-consorz�io necessario O[J(J iud-icis) e se., oltre i c;1si di estromissione di cui agli art. 108 e 109 c. p. c. siano anche compresi nella norma in esame tutti i casi di scissione del proces:,;o (15). Il difetto di sott scrizione della senteuzn impugnata impedisce poi anch'esso il giudizio rescissorio perch� costituisce una nullit� assoluta della sentenza che non pu� far considerare esaurito il primo grado di giurisdizione; e pertanto il rilwio deve aver luogo anche in tutti gli altri casi di nullit� assoluta della sentenza appellata (16). Trattandosi, infine della nullit� di altri atti del procedimento impugnato, l'ultima parte dell'articolo 354, in armonia al principio consacrato nel primo comma dell'art. 162, dispone che il magistrato d'appello, rilevata la nullit�, dovr� ordinare la rinnovazione�e di tali atti innanzi a �s� << in quanto possibile �, in quanto cio� la rinnovazione non sia im11edita o dal principio del d"ppio grado di giurisdizione o dall'irretroattivit� degli effetti dell'atto di rettifica. Diversamente, dovr� rinviare la causa in primo grado. Sanata la nullit� mero� la rinnovazione, il giudizio rescissorio potr� essere compiuto secondo le norme esposte. ALFONSO NIGIDO AVVOCATO DELLO STATO (15) In senso ampio, CARNELUTTI: Istituzioni, Il, pag. 509 J,n senso 'ristretto, ZANZUCCHI: Diritto processuaie civile, II, ;pag. 220; ANDRIOLI: commento, II, sub. art. 354. (16) CARNELU'f"I: [Stitu:ioni, II, pag. 509, ZANZUCCHI: Di ritto Processuale, II, pag. 221; SATTA: Op. cit., pag. 300. .. NOTE DI DOTTRINA P. CARUGNO : L'espropriazione per pubblica utilit� (Giu:ffr�, 1950). E' questa la terza edizione di un libro, che ha raggiunto ormai tra gli studiosi ed i pratici .del diritto una notoriet�, che ci dispensa dal presentarlo. E' pregio dell'opera del O. l'inqua,dratu:ra sistematica della materia, e la costruzione di una vera e propria teoria generale della espropriazione per 'P'� u. (si noti l'interessante critica alla teoria del Lucifredi, pag. 14 e segg.), mentre una ricca documenta7.ione �scientifico-giurisprudenziale apporta il prezioso contributo dell'esperienza pratica formatasi nella osserva,zione costante ed attenta del fenomeno economico-giuridico compiuta dall'A. nei lunghi anni di esercizfo professionale. Quest'ultima edizione � a1111piamente aggiornata in relazione alle numerose questioni che in materia cli espropriazione sono state determinate dalla situazione economico-politica venuta a crearsi nel nostro Paese nel dopoguerra e che qui di seguito sommariamente segnaliamo. Vi 1� anzitutto una estesa trattazione della questione sorta in materia di rivalutabilitft. delle indennit�, di espropriazione in dipendenza del di minuito potere ai acquisto della moneta verificatosi tra la data della pronuncia di espropriazione e quella del pagamento della indennit� stessa. Confermando le idee gii\ espresse (V. anche in questa � Rassegna, n, 1949, GO) l'A. esp:rime la sua netta adesione al.la tesi, che oramai ha avuto il ripetuto conforto di pronunzie della Corte suprema, secondo la quale le indenniti�. di espropriazione deYe calcolarsi con riferimento al giorno della emanazione del decreto cl i es1p:roprio, senza che su cli essa possa avere alcnna influenza la intervenuta svalutazione monetaria. Vi � poi una ampia esposizione di tutta la nuova materia dei piani di ricostru.~'�One e ci sembra di non andine r>rrati sP diciamo eliP � <JUPsta la prima OJH'1�a 01',ganira sull'importantP nrp�omrnto. Anche in qnt>.~ta mnteria le tesi sostennte dal C. sono in �pieno accol'do ron f]Uelle sempre :-:m;tennte dnll'Anoratm11 dello Stato neli'intPresse dell'Ammiubt1 �nzio11e. E' rn11pena il ca:-:o di rile��are come qnPsta materia sin tnttonl di noteYole importanza 1w1� il no;,;ho Jny01�0, in quanto, Ria pure a distanza di ci1H1ne anni dalla fine della guerra, non solo l'attiYit� anmlinistrntirn di ricm�truzione di abitati distrntti da fatti bellici non si 1> Psaurita, ma anzi tende !Hl intensifica.r:-:i, tanto clie � in corso di Pmnnnzione un proYvNlimento legislativo clie (]on� costituiJ�e nna s1wcie di testo unico della nonne finora emanate in materia, adeguan dole alle necessit� ulteriormente presentategli ed agli inconvenienti messi in luce dall'esperienza. V:i � infine una pregevole a�ppendice concernente la questione della inteiip,retazione e dei limiti di applicazione del famoso a;rt. 46 della legge sulle espropriazioni. Pur prendendo lo spunto dalla critica di un articolo di A. D. Giannini in propo- Rito, l'A. tratta il problema abba.stanza profondamente, facendo delle notazioni molto interessanti, quale quella ~}er esempio relativa aUa distinzione tra. la responsabilit� per danni derirnnti da esecuzfone di opera. pubblica e la responsabilit� per danni derivanti da omessa manutenzione di opera pubblica. Pur esprimendo il nostro apprezzamento per questa, nuora fatfoa dell'A., non possiamo tuttat�ia fai�e a meno di rilevare come vi sfo, tutta una gerie di problemi, recentemente sorti in materia di esprnvria.done pe1� P'� u., che nell'opera non 8ono esnrrdnati, e taluni nemmeno accennati. Vero � che forse non si sarebbe potnto p.retendere un tale esame, per questioni che non solo non hanno ancor.a avnto il vaglio della esp>erien. za giudiZ'iaria, ma sono addirittiira disegnate dalla stessa dottrina con contorni vaghi ed imprecisi. 8i tratta anzitiitto del grave problema relativo (l[ concetto di (( indennit�' ginsta Jl come elemento e8sen.<:�lle per la legittimit� della espropriazi,onc e addirtttiira per la costitttzionalit� delle leggi C'he la regolano. Infatti, prendendo lo sp.ivnto dalle recenti le,qli in materia di trasformazione fondiaria del comprensorio Silano e in materia di riforma fondiaria (c. d. legge stralcio) si � v'Oluto da taluno sostenere che, secondo la OosUtuzione, il sacrificio della propriet� privata sarebbe con8entito solo dietro corresvonsione di ima giusfo indennU� �in danaro. da.l che derirerebbe la inco8tititzfonalit� di tutte le legqi le quali determinino ima fa.le inrlennitr� in morlo diPerso dal prez-it :'o di 111r�1�('afo nol"lnale (che secondo loro sarebbe fil 7'1111ieo giusto) o ne stabiUscano n payamento & C'on me.~z�o direrso dal danaro. Su q11e8ta strada i 8i � ((,/'1'iraf:i versino a voler rimettere in �iscns-_:�.� s:'rmc ln lcrtitt�nit� di tittte quelle lef/[Ji specia~i -t I di !'8J!l'O]Jl'�WdOne che, (/. vartire dalla leygc ver l~ I�.:. r ri8anamcnto di Nripoli, hanno determinato de~ rritn�i particolari ver stabilire l'indennit� di ~ <'8JH01n�ia:c;ione d�,er8i da qitelli fis8ati nella legge z yenerale del 1865. Oi smnbra, da un primo so1n ll 111ario esame. che ,r1li argomenti addotti dai soste- e 11 itori di qitcste tesi non tengano conto del fatto z ~~~r :L -213 ~ che la Costituzione, � poiw cause, nell'articolo 42 nell'affermare la espropriabilit� per ragioni di pubblico interesse della propriet� prit:ata si limita a far salvo l'indennizzo (senza nessima attribuito che lo q1talifichi) senza fissare in alm1'n modo dei limiti al procedimento necessa1�io per determi �narlo. Vi � poi l'altro grave problema relativo al carattere dell'attivU� prefeUizia in materia di espropriazione ver p. u., messa in relazione allti duplice natura di organo regionale ed organo statale spettante ai PrefetU stesse nelle 1�egioni n Statuto speciale gi� costituite (sopratutto S�iciUa). Si tratta c'io� di vedere se nell'emettere i decreti di esproziazione i Prefetti agiscano sempre come organi dello Sta.to (ci� che appare pi� logico) o se invece ag�iscano come organi rispettivamente statali o regionali a seconda della materia in relazione alla qual e l'espropriaz:ione viene d�isposta. ,,Vi � infine il problema relativo alla successione nell'obbligo del pagamento dell'indennit� di espropriazione per quei fondi situati in territori non pi� soggetti alla sovranit� dello Stato italiano, quando in roposito non siano stati stipulati accordi inte1�nazionali (si veda per 1cn note1Jole spYttnspunto la pag. 189, n. 12). Chiudiamo questa breve recensione con un richiamo al capitolo relativo alle occupazioni temporanee che 1�icevono qui per la prima volta uria trattazione adeguata alla importanza assunta da questo fenomeno economico-.qfaridico nella vita attuale dello Stato. (A. S.) S. Dr MARZO : Le basi romanistiche del codice civile (UTET). 1Salvatore Di Marzo, nella sua nota competenza, di romanista insigne, che ha� dato cos� notevoli contributi allo studio del diritto romano, ha, per gli eleganti tipi della �Unione �Tipografica Editrice Torinese �, dato alle stampe questo grosso volume dal titolo Le bas�i romanistiohe del Codice <�i'rile. Dove attraverso gli istituti giuridici codificati dal n.ostro diritto cerca di fissare i principi che dal diritto romano si sono trasferiti negli istituti stessi. Sarebbe stolto credere, egli osserva, che si possono costringere negli schemi di diritto romano tutti i rrupporti disciplinati dal nuovo Codice civile, come se oggi continuassero ad esi� stere l'antico assetto sociale, l'antica economia l'antica r�ligione e ingenti e molteplici forze non avessero spinto verso forme e precetti ig:hoti ai Romani. 'futtavia � indubitato che in molti punti il nostro Codice, eliminate le soprastrutture non rispondenti alle esigenze del nostro pensiero giuridico e della pratica attuale, considerato nella sna realt�, � tornato alla tradizione romana, sem11re vira nel nostro diritto. Le accuse rivolte contro il diritto rOilli1IlO non sono valse a valorizzare maggiormente il ricco patr:imonio di espe!denze, ereditato dall'antica Roma ed a risuscitare nozioni e norme alle quali il legislatore del 1865 aveva preferito il prodotto d'una elaborazione non sempre necessaria, talvolta inopportuna e non dl rado equivoca. Ed � specialmente da notare il ritorno a concezioni del diritto classico, che il diritto giustinianeo aveva respinte, ritenendo che uon tenessero sufficiente conto dei rapporti di vita. Il che non pu� e non deve meravigliai'e; se si pon mente, da un lato, che il diritto giustinia neo, sotto l'influsso di nuovi fattori, ebbe non solo ad adeguare il diritto classico, ma� anche a modificare le ragioni stesse del diritto, concepito non pi� come ordinamento rigido, ma come com plesso di norme, informate a sentimenti di uma nit� ed indulgenza; e, d'altro lato, che la dogma� tica odierna � ancora una volta orientata verso un ideale di costruzione pi� penetrante ed acconcio. �L'indirizzo, ,esclusivamente storico e critico, invalso nei lavori romanistici da oltre un cinquan� tennio, li ha senza dubbio allontanati dalla moderna scienza giuridica. Ma lo studio dogmatico (lelle fonti romane non poteva non ritenersi esaurito con le codificazioni. E, del resto, l'indirizzo esclusivamente storico e critico era prevalso anche in altri campi come generale tendenza ad un rinnovamento, ritenuto necessario. Per esso, nel campo del diritto romano, si sono potuti distinguere i caratteri del diritto classico da, quelli del Jiritto postclassico, le forze di propulsione che agirono sulla formazione e trasformazione dei singoli istituti, /stabilire l'influsso di elementi orientali sul divenire del diritto romano. Ma questi risultati non si sono ottenuti che attravel'SO un esame filologico delle fonti. attraverso pazienti ricostruzioni di testi e minute indagini critiche. In �queste premesse vanno prima di tutto con siderati alcuni elementi fondamentali dell'ordine giuridico romano a cominciare dal rapporto trii forma e volont�. E' risaputo che presso i Romani i negozi giuridici furono dapprima posti in essere sempre mediante una attivit� che ne costituiva In forma essenziale e che lasciava nell'ombra l'elemento della volont�, in quanto i loro effetti si consideravano prodotti senz'alcun riguardo alla attivit�. che aveva determinato l'azione. Elementi fondamentali dell'ordine giuridico romano furono la 1ttilitas, la fides, l'equitas. E' notevole nel nuovo codice il continuo richiamo all'equit�. Vedansi, in proposito gli articoli 1226, 1374, 1450, 1467, 1458, 1651, 1660, 16B4, 1733, 1736, 1749, 1751, 1755, 2045, 2047, 2V56, 2110, 211]' 2118, 2120. Potente fu l'influenza �he nello sviluppo del diritto romano ebbe il Cristianesimo. A cominciar�e dalle disposizioni sulla legge in generale a finire alla prescrizione e alla decadenza il Di Marzo. con sottile acume e grande perspicacia. mette in rilievo le tracce che il diritto romano ha lasciato nelle varie disposizioni del codice e l'influenza che il diritto stesso ha avuto sulla formazione dei vari istituti che conservarono 1\:1)1~ gamente la lo,ro struttura per quella continuit� di tradizione ch'e fU' propria del diritto;di Rom11. (G. Br.) 'RACCOLTA .DI GIURISPRUDENZA APPALTI -Contratto di pubbliche forniture -Nozione Collaudo -Efficacia. (Corte di Cass., Sez. I Civile, Sent. n. 2544-50, Pres. : Cannada Bartoli, Est. : Fibbi, P. M.: Mirto Rand.azzo -(conf.}, Sarri contro Ministero Giustizia). 11 contratto di fornitura consiste nel trasferimento, da parte del fornitore al committente, di cose corrispondenti. alla. soddisfazione del bisogno da questi manifPstato, di modo che la fornitura <'.orrisponde alla generica deRtinazione della cosa HPC<mda il precetto dell'art. 1490 c. c., ma anche n Ile esigenze iparticolari del committente stesso considerate in rapporto alla modalit� di tempo, di luogo, di corn;egna, di adatta.mPnto, cli. mess11 in opera, ecc. I I collaudo -che consiste nello accertamento della. idoneit� delle cosP fornite allo specifico uso r.ni. sono destilmtP dn lla comune intenzione dei. contraenti -cost.ituiKce condizione soi;pPnsiva non della conchmione del contratto <li fornitura, bens� dPl sno esatto adempimento. J>p1�ta.nto, ov<> il collaudo non Ria avvenuto non pnc) an~rRi il trasferimPnto della 1propriet� della cosa dal fornitor<' al committente, a.nclw Re la cosa medesima sia stata, individuata. o �consegnata oyve:ro r,imesRll al vettore. Tale princiipio trova applicazione anche in materin. di cont1�atti di pnhblkhe forniture in forza dell'art. 121 del regio decreto 2H maggio lfl24, mtrnero 827 sulla. contabilit� genera,le dello Stato, per cui la Pnhblica AmminiRtrazfone non pu� ei,;eguire pagamenti se i relativi mandati non Aian'l acrompngnati dal cPrtif�cato di avvenuto collaudo. Non zio.~8iaw o (�11 r <'�~111�imerc il nostro pieno con.<: en8o ron 71' affci�ma,z�ioni sopra rivortatf}, nel7<' qua�li <\, in sostan.c�a_, persp,icuamentc e s1'.ntei1:camente enunciato 'il pensiero de7l<t Corte e sono pre<'isa.ti quelli: ohe ci scmbrcino indiscuUbiU criteri di d-istinzionc tra U contra,tto di fornitura, ed altri contratti a,naloghi. La Jl1'ima rna,.<:.<:irna sotto7'inen l'aut;onmn�t dcl eontmtto di forniture c ne deter111ina gli c7e111<'nti Ntratteristici rispetto alla vendita. Per il fornito- 1�e, ,infatti, a differenz�a del 'Penditore, � irnpeynati1ict la conoseen:rn del bisogno dct sod1lisfare: il contmtto <li fornitum q1utndo la pre.~tazfone dcl 801nm.ini.<:tm11te con8i.<:ta nell'obbligo di tra.<:fer��r 7n propriet�. rli. una co.<;a, � una v(}n(Jita ea.rr1tter�::: a.tn da,ll((, �loneit� della prestazione al bi8ogno i'<'SO noto o presunto fa.le J><'I' eontratto: s�, che 71' molla 1 it� tldlrt /11'<'.~tw::�ionr:, cli e di. 8�lito nella vendita pos8ono costitu-ire patU accessori 'o accidentaU, n(}lla fo1�nitura a8stwgono ad elernenti dominanti ed essenz�iali. 1'ale nozfone del contratto d,i fornitura) strettata1nente aderente alla pratfoa costante del co111 mercio, � del resto, q�nella che l'elaborazfone do ttrinale ha da tem110 fi8sa,ta e che la giwrisprude11::x1 ha generalmente accolta. . La second<i mas8�na, che d�iscende pm� rigor di logica dalla pri1na, rnerit(L particolare segnalaZ'ione, perch� trae le conseguenze ultirne dalln descritta nozione del contratto di fornittira. La destinazione della vrc8tazione del sornrnini8trante �al 8oddisfaci111 ento di qttel bi8ogno s pec'ifico che caratterizza la, forn'itura, irr~pone la ni�ce8sU�. dell'accertamento che le cose fornite 8iano idonee all'uso zier 'il qunle fttrono richieste. Prima d�i tale obbligatorio accertamento, ancorch� la ]J1'e8huz�ione 8�a stata, �in 11n mo<lo qual8ias�i eS<'guita, il so11uninistrante non � liberato, giacel1<\ solo U risu7ta,to po8itiro di quello aeecrta,rncnto. che constai i l'idoneit� 8pecifica della 1westa.z�iot1t' <tl bisogno del committente, vale a 8la7>ilire che 711 vre8tazione fu 17aliclarncntc esegitita,, L'indi17idua. zione della presta.r:ionc, come qU�ella, corrisponde11 _ te al bisogno per so<l111'.sfare il qunlu l<1, fornitu,1�11 fu. r�ichie.<?ta, Ml.?i-enc rittrar�crso qncll'indiszie�n.<:abile accerta,rnento che � il collattdo, e che per ta.nto nssurge a -rem e 7n�o7M'�L eondiz�me 80.<:pen,'l'ir11 cssenz�iale non del <}On.tratto, che � in O[!ni ca..~0 efficace, benw� de17'adem,pimento dclln zire.<it a;;: ione. ]IJ 'in ci� la forni:tum, 8i il'ifferen.::ia dalla 'Vendita n pnma (art. 1521 c. c.); -in questa la pro�va con<! i.<:ionc la costituzione e l'efficac~ia del vincolo confl'(ttt11ale, rncnt1'c nella foru.itura U t~incolo obbligatorio .'Sorge efficace sin da.l rnornenlo ddl'incontro dci consensi e il co7la,udo tiene -in so8Jl<' 80 .<:olta.nto l'eseduZ'ione a.i fini del trnsferi 111ento dcl ri.8<1hfo d�lln proprit-t� della co8a e dd Ji1'6ZZO. Per tanto, nella renditn, e in genere nei 0011tmtti /JOn eff<Jtt�i rea.li) la con8egnn consegue q111�.< Jli effetti -pa8saggio della prozwiet� e del ri.<; ch,io -che.� 'im,ece, nella pttbblfoa fornit1wa na.<: cono soltanto con il eollau<lo, dacch� 8olo attra-i: rcrso fole obbligatorio accertaniento si 1:eali:::�,:�o _ -'.ii la condizione .~ospen8iva cui. 8ono sottoposti !fli -~ <ffetti traslativi del negozfo. Consegitenterncnte, ln perdita della C08fL, per causa non irnputa.bi7e al comrnittente.� avvenuta dopo la con.<:egnn che il sm11111 inistrante ne ar�esse fattn al comrnittenl('. f((, ra'l'ico al: 8ommin'i.'!trrito1�c) (~he ne � tnUora. -215 proprietario} per essere venuta meno la possibilit� del colla,udo} ossia per essere mancata la realiz.:;: azione della condi,?''�One S08pensiva cui la validit� dell'adempimento del fornitore era sottoposta. (Nella fattispecie decisa, si trattava di fornitura �da piazza a piazza d'i cose detm�minate solo nel genere e la specificazione} l'individuazione e la consegna erano avvenute attraverso la spedizione. Le cose spedite erano andate perdute per 'llaufragio della nai,e). (C. S.). COMPETENZA -R,golamento di giurisdizione sollevato dal Prefetto -Inammissibilit� nella fase preli� minare del sequestro -Revoca del decreto -Inammissibilit� del regolamento fatto proprio dalla parte. (Corte di Cass., Sez. Unite, sent. 30 novembre 1950, n. 2663, Pres.: Pellegrini, Est.: Di Liberti, P. M.~: De Martini -Di Francesco contro Gardella): Nella p.rima fase del procedimento cautelare, inteso ad ottenere la concessione del sequestro conservativo e nella pronunzia di autorizzazione che la chiude, non pu� ravvisarsi un vero e proprio esercizio di giurisdizione; �questo si ha quando s'inizia il giudizio di convalida e ipu� quindi esaminarsi con le forme di un regolare processo, se Yeramente esistono i 1p.resupposti di fatto <~ di diritto che possano giustifica.re la concessione della misura cautelare invocata. Perta,nto proposta l'istanza di sequestro al giudice ordinario, nou pu� fino a quando il giudizio di convalida non sia stato instaurato, rendersi ammissibile il regolamento preventivo di giurisdi% ione. �S'e la Publilica amministrazione, non essendo parte in causa, abbia sollevato la questione di giul'isdiz. ione a mezzo di decreto del Prefetto, a norma dell'art. 41 secondo comma, e 368 primi tre commi del codice di 1procednra civile, e in conseguenza le sezioni unite della -Suprema Corte siano state investite della questione di �giurisdizione con ricorso proposto a cma della � pa,rte pi� dili.gente � (art. 368, 4� comma) tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile, qualora successivamente l'Amministrazione abbia ritenuto opp:ortuno di desistere dal proporre la questione di giurisdizione, ed a.bbia pertanto revocato il decreto del Prefetto. Tale inammissibilit�, non viene meno anche se la 1� parte ipi� diligente � dichiari di fare propria la questione di giurisdizione gi� sollevata dalla Pubblica a.mrninistraz.ione con l'opposizione poi revocata .. 1) La Corte Suprema sembra aderire, con la prima rn:assima, a qufJlla corrente dottrinale e giuri8prudenziale che ravvisa nel sequestro un provvedimento d'i carattere ammini8tmti1,:-o che giilrisdizionale (LANCELLOTTI, � Rivista di. dir. proc. civ. �, 1939, I, 232 sgg. e II, 88 sgg; T. Locm, I. III 1949,, << Ginr. lt. � 1950, I, 2, 293; A. Bari 10 gennaio 1941, Rep. F. I. 1942, 1296, n. 22; no�te in � G-iuIt. � 1947, I, 2, 40 e 42). Un vero e proprio es~rcizio di giurisdizione si attuerebobc, secondo la Cas8azione, solo nel gfodizio di convalida, nel qualf' l'esame de'i presnpposU dcl sequestro pu� avvenire � nelle forrne di un rngolare processo � . Questo richiamo alle forme dcl processo lascia. per� dubbiosi. Gli aspetti fJSteriori e formali del procediinento non sono certa.mente determinanti del ca,rattere del processo, cos� come gH aspetti csterior,i e formali di un proi:vedimfJnto non ne 'inffuenzano la natura. In base a. questi principi. � stato rettaniente g-iu�icato che l'ord�ina.nza, del Pretore in materia pos. �essoria � una sentenza, se pronuncia s11lla compeffJnZa, ed � qufodi impugnabile con regolamento dI competenza (Ca..~s. 31 marzo 1950, n. 882, �Mass. Foto It. >> 1950, 1189; Cass. 23 giugno 1950, 1591, ivi} 332; Oass. 24 novembre 1946, � Foro It. >l 1946, IJ 906; note in questa Rassegna >> 1950, pag. 2fi0 e 2'75 cfr. pii.re Cass. 21 luglio 1950, n. 2016, Mass. /11 oro It. >> 1950, 413). Non � ragione di dubitare che in tale caso sia ammissibile anche il regolamento di gittrisdizionfJ, come ha, dcl resto riconosc�iuto implicitamente la Corte Suprema nella citata sentenza 882 del 1950, escludendo soltanto che le questioni di giurisdizione possano csstJre sollev�ate con il regolamento di competcn. za, data la diversit�! dei due mezzi. Il rilievo dato agli aspetU formali del processo non sembra quind�i gi,ustificato; ma deves�i 1�iconosoere ohe la sentenza oggi annotata si ricollega ad altre prese di posizione della Corte Suprema r'ispetto ai proced�nenti special�i, culminanti nef � la premessa ohe si legge nella sentenza 25 gen 11aio 1949, n. 961 (�Foro Pa,d. � 1949, 139): �Il regolamento di giurisdizione, istituito per le eanse, non pu� estenders�i ai procedimenti speciali >>. Combinando le affermazioni contenute nelle <lue sentenze, sembra si possa dedurre che, secondo la Cassazione, la causa � un quid diverso dal prooedirnento speciale: ed � diverso proprio per 'il fatto ohe la ca�usa, implica l'eseroiz'io di una vera e propria giurisdizione} mentre oos� non sarebbe per il prooedirnento speciale. Su, ta,le punto esprimiano il nostfJ rispettoso dissenso. L'azione cautelare ha indubbiamente una funzione 8trntnentale, rispetto agli scopi perseguiti dall'azione d�i merUo. Yal per� la pena di osservare ohe la strumentalit�� non � di per s� s�ufficiente ad escludere l'esercizio della giurisdizione. La stessa oom?alida rimane strumentare ris]Jetto al giudizio ohe stabilir� l'efjetUva appari cnenza del d�iritto ~� eppure nessuno -e nemmeno la Corte Suprema -disconosce al gi1ldizio 8'Ulla convalida il carattere giurisdizionale. La realt� � ohe 'il sequestro limita, mediante l'�nmobilizzazione ordinata dal giudice, la d'i8ponibilit� de�i beni da parte del debitore; circoscrive coattivamente qtwlle facolt�, che al dominus sono garantite ordinariamente dal d�irUto obbfottivo. ll provved,imento cautelare risolve il contrasto fra gU opposU interessi del deb-itore e d.el creditore; in questa soluZ'ione si attu,a innegabilmente una potest� giurisdizionale, ohe non m�uta certamente di natitra per il fatto che � eccitata dalla domanda (ricorso) della parte interessata. Questo intese probabilmente dire il 1.'ribunale diGenora 'nella Hcntcnza 8 marzo 1942 v1ariamente -216_~ commentata (�Giur. lt.)), 1947, I, 2, 40); cfr. nella rnotivazione Cass. 12 giugno 1942, �Foro It.� 1942, 1033), quando neg� la revoca del sequestro da parte dello stesso giudice istruttore} osservando che i~ sequestro � incide swi d'ir:itt-i sostanziali >>. Ed un,analoga 'intitiz,ione de'i caratteri giurisdizionali del sequestro � alla base d'i un,ajtra discussa ord,inanza del Presidente del Tribunale d'i .Milano l� luglio 1946, (� Giur. It. >> 1947, I, 2, 42), 'in cui U sequestro venne equiparato ad un pro,vved'irnento di � volontaria -giurisdizione >>. Probabilmente, n� l'una n� l'altra d'i queste affermazioni � vera: ma insopprirnibile � la premessa dalla quale entrambe si dipartono} e cio�} che la emanazione del sequestro irnporti l,esercizio d,i una vera e p1'opria g,iurisdizione. Se � cos�} � logico che il g'iudice debba d,uffic'iu ve'rificare la propria giurisd'iZ'ione} prirna di emettere il decreto d,i sequestro}. ed � a~trettanto logico che 'il difetto d,i giurisdizfone possa essere prnventi,vamente esaminato med,iante il regolamento. � Nella g'iurisprudenza recente della Corte Sitprema es�iste} d,altra parte} un precedente che conforta la nostra tesi} in contrasto con quella ogg,i accolta dalla Cassazione: ci riferiamo alla sentenza 24 maggfo 1948, (� Giur. It. >> 1949, I, 1, 206). il Comune d,i Bologna} revocando una concessione amministrativa} aveva dec'iso d'i gest, ire d'irettamente l, Az'ienda Gasometri ed AcquedotU} nell'interesse della cittad,inanza e del pubbl'ico serv'izfo. Il concessionario} ritenendosi leso ne'i propri diritt�i, chiese il sequestro dellci az'ienda, che venne accordato dal Pres'idente lli quel Tribunale. La Corte Suprema venne chiamata a dec,idere} in sede d�i regolamento d�i giiirisd'iz'ione} sui Hm'iU dei poter'i del �Presidente rispetto all'atto amm,inistrativo di revoca di concessione. Sebbene in quella fattispecie} a quanto sembra} fosse in corso il giudizio di convalida} risulta dalla mot'ivazione che la Corte Suprema intese inequivocab'ilmente sindacare 'i poteri esplicati dal Presidente proprfo nell'emanazione del decreto di sequestro. La Cassazione premette un esatto inquadramento del sequestro fra i provvediment �i a carattere giurisdizionale, cos� ossm�vando: � ... Come esattamente si � rilev'ato in dottrina} '� provved,imenti cautelari} tra i quali � compreso il sequestro giudiziario} non sono mai fine a s� stessi} rna sono preordinat-i alla emanaZ'ione d'i un ulteriore provvedimento definit-ivo, di CU'� essi preventivamente assicurano la efficacia pratica. Hanno, quindi} nel processo, funzione strumentale; ma non per questo gli effetti che esercitano nel rapporto sostanziale a cui si r'if eriscono sono diversi da quelli propri degli altri provvedimenti di cognizione o di esecuzione} l'at tuazione} cio�} della legge} che � c�mpito proprio della funzione giurisdizionale J). Prosegue quind'i la Corte Suprema avvertendo che � riconosciuto alla pubblica amministraz'ione U diritto di revocare l'atto di concessione} anche quando si tratti di concessione-contratto, � senza ditbbio un atto� amministraNvo quello con cui essa revoca la concessione} onde anche tale atto d'i re voca, come ogni atto ammin,istrativo, � per sua natura esecutorio} salvi i gravami ammessi dalla legge in sede ammin,istrativa. l!Jsso} pertanto, a norma deWd,f�t. 4 della 7egge 20 rnarzo 1865, n. 2248, sul contenzioso amm-inistrativo} non pu� essern revocato o mod'ifi-cato dall'autorit� g'iud,iziaria} e quind'i neppur sospeso, co:rne g'i� d'isse questa Suprema Corte a Sezioni, unite (sentenza 27 febbrafo 1942, n. 580), in quanto la sospensione, sostanzialmente} importa la revoca temporanea dell'atto stesso. Consegue da C'i� che} se l'autorit� giudi~,iaria non pu� sospendere un atto ammiwistrat,ivo} non pu�} ev,identemente} neppure d'isporre il sequestro giudiziario di quei beni che costitu�iscono oggetto dell, atto stesso} 'in quanto tale sequestro} privando l'atto ammin'istrativo} sia pure temporaneamente, della sua esecutoriet�} ne importerebbe la revoca temporanea. 1Jata} 'infatU, la natura per COS'� dire strumentale del provvedimento di sequestro} preordinato com'esso �J a<J, assicurare l_'efficacia praUca del p1�ovvedimento gi1trisd,izionale definitivo} � evidente che} se it giudice � carente d,i giurisdiz,ione pe1� ernettere un provved�nento definU'ivo che revochi o modifich,i un atto amministrat,ivo} lo deve essere altretta,nto per la emissione del provvedimento cautelare di sequestro, Appare chiar�o, da questa 1not,ivaz'ione, che la Corte Suprema cons,ider� il regolamento di giurisdiz'ione, in quella fatUspecie} diretto espressamente a togliere di mezzo il decreto di sequestro, p�ii'l che a paralizzare il giiulizio di conval,ida; in quanto oggetto imrned,iato del regolamento erano per l'app'unto i poteri del giudice che eman� il sequestro, e non. i poteri del giudice della convalida. Il che ,indusse il commentatore redazionale della Rivista ad osservare che il difetto d'i g'iurisdizione era manifesto nel Pres,idente} ma non nel giudice della convaUda} giacch� questo poteva le gittimamente dichiarare il d'if etto di giurisdizione del primo. L'osservazione � ovviamente esatta}� � noto che in tutti i casi in cui si propone al g'iUdice ordinario una domanda sottratta alla sua cognfoione per difetto di giurisdizione} il giudice pu� sempre emettere una pronuncia decUnatoria di giurisdizione. Il regolamento preventivo � destinato appunto a fissare anticipatamente l,�rnb,ito della giurisdizione. L'osservazione redazionale � tuttavia significativa, rispecch,iando il concetto comune che il difetto d,i giur�isdizione � palese nella stessa emanazione del sequestro, i cui gravi effetti esecutivi accentuano la necessit�} o almeno la opportunit�} di un immediato regolamento di poteri. Non sembra che questa estensione dell'ammissibilit� del regolamento sia ostacolata dalla lettera dell'art. 41, che} secondo la sentenza 25 .gennaio 1949 della Suprema Corte} gi� citata, limiterebbe il regolamento alle sole cause, e non a'i procedimenti. L'art. 37 c. p. c. stabilisce che il difetto di giurisd,izione pu� essere rilevato, anche d'ufficio} in qualunque stato o grado � del proces80 )). Non � questa la sede per discutere la terrni� nologia del codice} e per stabilire le differenze fra -217 vrocesso, causa e procedirnento (sulle quciU vedi il RmDENTI, �Dir. Proc. Civ. ll ed. 1949, 1,ol. I, pa,q. 57, n. 23); ma � indiscutibile che � processo )) � termine .pi� lato di � aausa l>. L'art. 41 si fon.ifa a stabilire eh e, se il processo � una caitSa, il regolamento di giurisdizione non pu� pi� essere ammesso quando sia intervenuta una decisione sul merUo in primo grado o ima sentenza passata in . tfi,ttdicato, a seconda che il regolamento sia proposto dalle parti, o dalla P.A., estranea alla causa. Se, per contro, il processo nel quale si riscontm 1tn difetto di giurisdizione non � una causa in senso tecnico, da ci� deriva semplicemente che il regolamento pu� non incontrare i limiti cronologici dati dall'emanazione delle decisioni; non gi� che il regolamento sia inammissibile. L'art. 41 � esplicito nello stabilire che le Sezioni unite possono essere investite delle � questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 �, e tali sono quelle che. appunto per l'art. 37, il giudice deve d'ufficio rilevare � in qualunque stato e grado del processo >>. Per queste considerazioni ci permettiamo di dissentire anche da una seconda argomentazione, con la quale la Oorte Suprema, in altra fattispec- ie (sentenza 28 giugno 1950�, n. 1658, �Mass. Poro It. ll 1950, 346), ritenne di poter escl1ldere il regolarnento di giurisdizione rispetto ad un vrovvedimento urgente del Pretore, emanato in .forza degri articoli 700, 702 c. p. c. La Cassazione non dichiar� che il prnvwJdimento pretorile mancasse di natura giitrisdizionale; neg� semplicern~ nte l'ammissibilit� del regolarnento �dato il gi� avvenuto esaurirnento del giudizio davanti al Pretore l>. Evidenternente, alla base di q1lesta motivazione si celano difficolt� partiche: prima fra queste l'impossibilit� di ordinare la sospensione di un processo non pi� in corso davanti ad alcun giudfoe. Jfa � da osservare che, nel caso del sequestro, queste difficolt� o non s1tssistono, o non sono, comunque, pi� gravi che in altri casi in cui � amrnesso il regolamento. Non s11ssistono, in quanto, essendo il sequestro agganciato ad itna fase succlj!ssiva obbligatoriarnente imposta al seq1lestrante (convalida), fase che integra il processo cautelare mantenendogli tuttav�ia un carattere unitario, l'effetto sospensivo potr� esvlicarsi sul giudizio di convalida. D~l t�esto, non � neppur vero che l'emanazione del sequestro esaurisca i poteri del giudice : basti 11ensare alle facolt� che l'art. 677 conferisce al giudic� del sequestro, e, genericarnente, ai cos� detti pi�ovvedimenti integrativ�i successivi (cfr. Coniglio, Il sequestro, ed. 1949, pag. 10(} e segg., pag. 1Q7 e segg.). Sono, ad ogni rnodo, difficolt� comun� ad altre ipotesi: .yi pensi ad un regolamento di giurisdizione sollevato dal Pref?tto in una caiisa �in cui siti intervenuta sentenza definitiva di primo grado, (non passata in giudicato) e non sia proposto appello dalle parti. Entro l'anno dalla 1mbblicazione, il ricorso � indubbiamente proponibile: ma non essendo rnaterialment� pendente il giudizfo di appello, non 8ernbra che l'effetto sospensivo si esplichi in modo concreto ed attuale, pur ammettendo che la fas� dell'appello 710ssa considerarsi potenzialrnente iniziata con il deposito della sentenza di prirno grado. La verit� � che una effettiva pendenza della ca1tsa, intesa come iscrizione a ruolo, non � condiz'fone del regolarnento. In una interessante decisione, la aorte Suprema ha avuto occasione di chiarire che il regolamento pu� avere effetti sospensi11"i non solo sulla cansa vendente, rna anchQ su cat.f8<� iniziate o prose,quite davanti a giudice diverso da quello adito (Oass. 5 gennaio 1950, n. 59, � Riv. Amministrativa J> 1950, 475), ritenuto dalle parti cornpetente sulla stessa domanda. Se proprio si vuole una estrinsecazione de,qli effetti sospensivi del regolarnento, nel caso del sequestro, tale estrinsecazione pu� quindi essere individuata nella portata. sospensi�v�a del ricorso rispetto a tutte le controverst'.e ricollegabili alla concessa misura cautelareG siano queste in corso ed in atto, o ancora da iniziare. Pit� discutersi, nel caso del sequestro, l'utilit� praUca di un regofomento di giurisdizione, posto che il difetto di giurisdiz�ione ptt� essere immediatamente dichiarato da.l giudice della convalida. .71!a., carne gi� si � osservato, proprio questo � lo scopo prirnario del regolamento preventivo: accertare definitivamente il giudice fornito di gittrisdfaione, senza attendere lo svolgimento del processo. E se si tien conto che il giudice della convalida � normalmente il giudice che concesse il sequestro, appare evidente l'opportunit� che il difetto di giurisdizione venga esaminato senza indug �i da un rliv�rso, sitprerno giudice, regolatore della compef:enza e della giur�isdizione. 2) La seconda massima (la cui correlazione lo, qica con la 11rima � discutibile,. posto che l'inammissibilit� del ricorso per l'un motivo rendeva s1tperfltto l'indagine sull'altro) investe, a quanto ci consta, iina questione nuova. La soluzione data dalla Suprema Oorte sembra esatta. Il regolamento preventivo regolato dall'art. 41 c. p. c., 2� con:.irna, presuppone una domanda della Pubblica amministrazione, che l'articolo 368 c. p. c. qualifica letteralrnente � richiesta J>. Trattandosi d�i itna domanda proveniente da un organo pubblico, nell'esercizio di un'attivit� pi� amministrativa che processua.le, � ben sv-iegabile che la domanda assuma la forma di un decreto .� cio�, di un atto amininistrativo. La legg� prescrive che il decreto sia rnotivato. Poich�, come osservava g-i� il MORTA;RA, la richiesta del Prefetto mira � alla tutela dell'ordine pubblico in materia gittr�isdizionale >l; � da ritenere che la motivazione debba illitstrare pi� le ragioni di pubblico intf}resse a fondamento del decreto, che non le ragion�i giuridiche. D'altra parte, non va dimenticato che per tiitti i ricorsi in sede di regolarnento di g�irisdizione � stata recentemente afferrnata la sup�rfiuit� dei motivi (Oass. Sez. unite 14 maggio 1949, � Giur. Oompl. O�iss. a-iv. � 1949, Il, vol. XXVIII, pag. 370). Il prevalente interesse pubblico posto a base dell'inten;ento prefettizio non � sminiiito.. dalla consid�razione che le parti possa.no, praticamente, annullarne gli efjetti, non presentando il ricorso entro il terrnine di trenta giorni., il che d -218 � irnporta decadcnZlL (Cass. 1� ottobre 1947, � Set.t. Ca88. >> 1947, 29'7). Nulla vieta, a noBtro avviBo, che il Prefetto ripropongn la richie8ta (}mettendo un 8econdo decreto,� il ricor8o che la parte riprc: wnta88e al'la Cor�te suvrerna, in ba8C a que8tO secondo, decreto, non ciovrebb�' e88ere impedito dall'art. 387, genericamente ina,pplicabilc al regolamento d�i giuriBdizione (Oll88. 23 aprile 1949, n. 976, (( Ma88. Foro It. � 1949, 205). Co8� delin<}ata la natura dela richie8tli prefettizia, di,vicne chiaro corne il ricorso, con il quale In parte pi� diligente '�nve8te la S�uprema Corti' della que8tione di gfariBdizione, non � altro che� il mezzo proce88Uale di pre8enta,zione della richiesta prefettiz�ia, non gi� tina domanda autonoma. sorretta da un intere88e a s� 8tante. Di tale rnanc< l!/iZa d�i atltonom-ia, e delZ'impul8o pubbliciBtico informante tutta la procedttra del regolamento richie8to dal preffJtto, s�i ha un Becondario r"ifte8so nell'e8onero dal deposUo pe'I� il ca8o di soccombenza (3-04 n. 2 o. JJ. c.). E' noto, invece, che 8econdo una g�iurisprudenza coBtantiBs�ima (Ca88. 31 marzo 1950, n. 877, � Ma88. Foro lt. i> 1950, J87; per un caso particolcire, Ca88. 19 gennaio 1950,n. 161, ivi, 34) il regolarnento di giuri8dizionc dev� e88ere obbligatoriamente preced1ito dal deposito : con l'effetto che un regolamento di com petenza, inve�ente queBtioni di g�ittri8d�izfone, deve e88ere dichiarato inammi88ibile per omf,J88o rlepo8ito, non e88endo posB�ibile la converBione del primo nel Becondo. Analogamente, nori pu� ammetter8i che il r(}golamento rfohie8to dal Prefetto p088a con�vertir8i �i un regolamento 8U iBtanza della parte. La r�ichieBta del Pr�efetto co8titui8ce 1m presu.p:poBto d(}l ricorBo: n� la dichiarazione della parto di � far propria � la richieBta prefettizia pu� 8piegare alcun effetto, non. potendo il privato 808tifuir8i ad tm organo della Pubblica ammini8trazione, per eBercitare un potere solo ad e880 ris(}r �vato. Tanto meno il privato pu� mantenere in vita 1ina 1�ichie8ta che l,autorit� amminiBtrativa ~w. revocato con un 8UCCe8sivo atto; giacch� l'atto di revoca., immed-iatamente fJffiaace, non � 8U8cetti7Jile n� di annullamento n� di pa.rali8i, non, Bolo per opera del privato, ma neppure per opera del giudice. (A. C.) IMPOSTE E TASSE -Sovratasse Multe -Riduzioni di pene pecuniarie Indulti Condoni Differenze (art. 63 legge 1 aprile 1929, n. 4) -Accertamento -Reclamo Azione amministrativa e giudiziaria -Non necessit� del previo esperimento della azione amministrativa. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1421-50 Pres. : Pellegrini, Rel. : Gualtieri, P. M. : Eula -Finanze contro Consorzio Agrario Perugia). La riduzione delle pene pecuuial'�c -che, a uorina dell'art. 63 della legge 7 aprile 1929, numero 4 sulla. rep1;essione delle violazioni delle leggi finanziMie, l'Intendente di Finanza o, in !:lede rli reclamo, il Ministero per le Finanze pu� eone.edere, indipendentemente da un indulto, mediante provvedimento amministrativo suscettibile di as~mmere contenuto negoziale ~ ha natura giurillka ben diversa. dal condono di una peua pecuniaria o (li altra sanzione civile coBcesse me.: �; diante provvedimento legislativo~ Codesto collllono -quando non sia l�iversa. mente regolato dalla legge speciale -eacle sotto la disciplina dei prineipi fo1ulame11tali che reg�olano l'indulto tli carattere penale a meno elle Pssi non �si�no incompatibili con la nw.tPl'ia cui si rifersce la sanzione condonata. In pa1�ticolare. al condono civile -quando la legge nulla tlispongi1 --� applicabile il principio generale 8CContlo il ip1ale l'indulto opera per volont�. della legg� indi tl:iipendentemente da qualsiasi pattuizione fra 1'01�gano che deve a.pplicarlo e il dttatlino che ne voglia beneficiare e pu� esse1�e applicato anclte prima che la sentPnza <li condanna sia passata in igiudicato. !Sulla pena inflitta. con sentenza non ancora. passata in g1ntlicato il comlono stesso � applicato -come si desume dall'articolo 591 comma 2� cpp. sotto la con(lizione che il pronre( 1�mento di applicazione della stessa pena non i:;in. in definitiva, riformato o revocato. Nei clue casi in cni contro l'atto ammiuistrativo tli accertamento del ti-ibnto� amnress10 il i�ico1�so gerarchico -e non qnello giurisdizionale -il l'rcvio esperimento della pl'ocedura amministi�ativa, come si desume dall'a1-t. 148 della legge s11l registro, non � condizione sine qua. non iperch� l'azione giudiziaria possa essere p1romossa e proseguita.. La Corte 8upre111a. ha detto cos� la 81/a paroTo snlla dibatt:nta questione dell<i rivetibilit�. (lelle 80'/J'rrne pagate a titolo cl'-imJJOBta per fruire del condono trib-utario, queBtione sullu qu.ale finorn Bi era.no rwnte 80lo pronuncie delle Oort-i di merito, qzw.fli tutte 8favorev:Jli all'Ammin�?tra.Z'iMHJ. Prima di 'forrnulare le n,o8tre 08Serv~oni in ord�ine alla Bentenza della Ou88uz�ione, riten1iarno oppo�1�t11mo riport01re qui di seg�uito il testo della mot�itinzione in (liritto de.ZZa Bentenz�a 8te8sa. Ool primo mezzo tlel ricorso viene tlenuuciata la violazione dell'art. 345 c. p. c. e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E., in reLJzione agli a.rticoli 37 e 360 n. 1. c. p. c. deducendo che la domanda del Consorzio agrario provinciale tli Perugia sia improponibile, percM tende in sostanza alla revoca o :tll'annullamento dell'atto amministrativo col quale l'Amministrazione delll' finanze avrebbe rinunciato a favore tlel predetto OonsoTZio alla applicazione della pena pecuniar�ia relativa alla violazione della legge 19 giugno 1940, n. 762, accertata dal Nucleo polizia tributaria tli Perugia con verbale 10 febbraio 1'945. 1Si sostiene, pi� precisamente, che il tlec1�e.t~ che prevede il condono di cni trattasi si lim1~1 ad abilitare l'Amministrazione delle finanze a r1-�nunciare, mediante ap;posito atto amministratiYO tla adottarsi dall'Intendente di finanza, al potere di infliggere la sanzione civile pirevista dalla legge per l'omesso pagamento del tributo evaso, a condizione che previamente ed in via definitiva, e cio� senza possibilit� di ripetizione, il contrav Tfif:fT{' -219 r� rentol'C paghi 1letto tdlrnto, rinunciando con ci� implicitamente alle contestazioni sollevate contro l'accertamento fatto in imo confronto. La necessit�, che il contravventore, pl'ima della 1�iu1mcia. dell'Amministrazione delle finanze, riumici implicitamente, mediante il P'agamento incondizionato del tributo, alle contestazioni di cui sopra, sarebbe giu/stificata . dall'impossibrilit�, di ammettere il potere di applicare la sanzione civile istabilita dalla legg�e per l'evasione del tributo e la i�inuncia a tale potete, �fino a che l'obbligo di pagate lo stesiso tributo non sia stato accel'tai.o in modo delinitivo e irrevocabile o non sia comunque divenuto iucontestal>ile. A parte il l'i('.hiamo, fuor di proposito fatto nel ricorso, dell'art. 345 c. p. c., la Oorte osserva che la censura in esame pog'gia sopra una concezione del tutto erronea di quello che �, in linea generale ed astratta, il condono di una pena pe� cnniada. o di altra sanzione civile, concesso con decreto del Oapo dello <Stato subonlinatamente al pagamento del tributo eYaso o al compimento ili altri atti; come la dichia.razione di valore da farsi per la pl'ima volta o in ag�giunta e a rettifica di altra in�ecedentemcnte fatta.. I/Annuiuistra.zione delle Finanze confou<le evi� dentemente la condonazione totale o parziale che a mente dell'art ()3 della legge 7 gennaio 1929, IL 4 ed indipendentemente dall'esisfonza di uu indulto.� l'intendente di finanza, o in sede di i�eclamo, il Ministro delle finanze pu� concedere mediante provyedimcnto amminh1tratfro suscettibile ili assumere contenuto negoziale, col condono di una pena pecuniaria o di altra sanzione civile !'oncesso mediante provvedimento legislativo. Oodesto condono di carattere civile non trova ise non in parte. nel provvedimento legislativo col quale di volta in volta � concesso, la sna giuridica disciplina. Esso, pertanto, in quanto non sia 1�egolato dalla leg�ge specia1e, come lo � per .quanto concerne la sua ap1)licazione nel caso concreto, alla quale provvede l'autorit� amministrativa con provve1limento di mero accertamento delle coul�izioni alle quali l'atto di clemenza � subordinato, ewde sotto la disciplina dei principi fondamentali 1'!1e regolano l'indulto di carattere penale, a meno die essi non siano incompatibili con la materia eui si riferisce la sanzione condonata. In particolare, i� applicabile al condono civile, se la legge nulla disponga in contrario, il priul'ipio generale secondo il quale l'indulto opera per rnlont� della legge, indipendentemente da qualunque patteggiamento fra l'organo che deve a.pplic~rlo e il cittadino ehe ne voglia bene�ficia.:re,. e pu� �ssere applicato anche prima che la sentenza ili condanna sia pa�ssata in giudicato. Sulla pena inflitta con sentenza non ancora passata in giudicato, il condono � applicato natu� ralmente, come si desume dall'art. 591, comma 2'. c. p. .c., s�otto la condizione siott.intjesa che il prnvvedimento di applicazione della stessa pena, in definitiva, non venga riformato o revocato. Altrettanto � da ritenere quando si tratti cli condono di una pena pecuniaria, la quale, una rnlta �eterminata dal competente 01~gano finan ziario uel minimo e nel ma�sdmo, pu� senz'altrn essere condonata., sotto ht condizione che l'even� tuale opposizione del contravventore non venga accolta e previo accertamento del con e orso deIle condizioni alle qua.Ii la concessione del beneficio � subordinata. 1Se ne deduce che non � giuridicamente necessario che l'inadempimento delPobblig�o di 1.agarc il tributo diveng�a incontestahile attraYerso una tacita rinuncia ad og1ii contestazione da pal'te del presunto contravventore, a.ftinch� il coIHlono condizionato di carattere civile poss~b tl'ovare applicazione, e che non al fine di far diventare incontestabile il suddetto inadempimento la legge prescriYe di regola, come fa in materia coll'art. 2 del dec:reto legislatiro presidenzfale .27 giugno Hl46, n. 24, il previo pagamento del tdbutu evaso. La ragione di tale prcscdzione � ben dh'c1�sa. Il legislatore, quando si tratta di concedere u11 eondono, come {}Uello in esame, si trova di fronte all'esigenza di evitare che il presunto contrav, �entore, che � t:de di fronte al fisco, anche se la tn1sgressione contestatagli sia ancora su� �ulice usufruisca del condono mentre continua a violare la legge, e all'evidente inopportunit� (lo ~tato 11011 pu� spingere il fiscalismo fino a rasentare il dcatto) �ili porre come condizione d1el condono il pagamento incondizionato, definitivo ed irrevocabile del tributo evaso, il quale, se � contestato potrebbe anche non essere dovuto e pu� senza offendere la morale ed il diritto essere esatto dallo ~tato, in base al principio del �wlve e,t repete, :,;olo in �quanto l'esazione avvenga senza ipre� giudizio ilel �.lirit.to del soli:enis idi rip:etr~re, Hl: del caso, ci� che indebitamente abbia pagato. Perch� l'esigenza di cui sopra venisse appagata e restassero soclcliSlfaitte le ~c<enna'tje r;1g'ioni di opportunit�, la legge ha prescritto col decreto di cui sopra il previo pagamento del tributo evaso,� ma Jo ha fatto con la indnbbia intenzione di t'iservare il diritto di ripetizione al contravventore, che senza alcuna intenzione di riconoscersi autore dell'infrazione contestatagli paga, come ha fatto nella� specie, mentl'e l'obbligo di pagare il tributo � ancora contestato. Cos� stando le cose, cadono senza altro le escogitazioni che si legg!ono nel ricorso, l� dove si parla cli revoca o di annullamento dell'atto amministrativo, col quale il condono nella specie fu applicato. Il provvedimento amministrativo cli applicazione del condono, inesattamente considerato dai gilllliei del mertto come una remissione in termine, cad1k automaticamente perch� per legge era destinato a cadere col !definitivo accertamento d~l�a. i111esistenza dell'obbligo cli pagare il tributo di cui la Corte del merito ha disposto la, restituzione. Va Il<Oi da ~~� ~hc codesto accertamento basta perch� la restituzione di quanto pagato dal Oonsorzio in adempimento del predetto obbligo sia considerata legittima 1!1' inutile in;;istere nlteriorment2, dopo q1wnfo � stato ritenuto, sul rilievo che il Consorzfo irng� ~ cull'ei'�plicita dichiarazione di non volere rinunciare al reclamo contro l'addebito fattogli. -220 Col secondo mezzo del suo ricorso l'Amministrazione delle finanze sostiene che a mente dell'art. 47 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. ,2' convertito nella legge 19 giugno 1940,n. 76�2 e dell'art. 10 del dec.rrto legge 27 dicembre 1946 n. 469, la domanda di rimborso del �contributo indebitamente pagato avrebbe ctovuto, in ogni caso, essere rn�0posta anz;itutto in via amministi�.ativa. d�vanti all'Intendente di finanza o al Ministero delle finanze, entro il termine cli un anno dal pagamento, e che non essendo stato ci� fatto, l'azione giudiziaria sia improponibile per difetto del previo espel"imento della p1�ocedura amministrativa. Anche codesta tesi � erronea e va respinta., giacch� il Consorzio agrario 1p�rovinciale di Perugia nel termine di lE>gge present�, secondo quanto risulta dagli atti, rituale domanda di rimborso all'Intendente di finanza ed anche al Ministero delle finanze, e tale domanda fu rigettata con provvedimento amminh1trativo prodotto in copia dal ricorrente. Ad abundantiam va poi rilevato che il cita.to art. 47 del decreto legge 9 gennaio 1940 n. 22, conformemente all'art. 143 della legge del registro, contempla dei ricorsi di carattere gerarchico e non giurisdizionale e che nei casi in cui contro l'atto amministrativo di accertamento del tributo � ammesso il ricorso gerarchico, il pi:evio esperimento della procedura amministrativa, come si desume indirettamente ma in modo non equivoco dall'art. 148 della legge del registro, non � condizione sine qua non perch� l'azione giudiziaria possa essere promossa e proseguita. Il llifetto del previo esperimento della procedura a.mministratiYa o la procedura amministrativa. o la proposizione dell'azione gindiziaria prima che siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda in via amministrativa pu� avere giuridica rilevanza, a mente del suddetto articolo 148, ai fini del giudizio delle spese, ma nella specie non rkorre n� l'una n� l'altra delle due suddette ipotesi. Un primo rilievo di ca1�attere generale �he pu� formularsi in ordine alla sentenza sopra trascritta) � che) a parte il tono un p� vivaae nei confronti lielr/Amministra~'ione finanziaria) la Oort�. Suprema ha fatto giustizia sommaria di tutte le varie tesi escogitate sia dalle Corti di merito) sia dai commentatori delle deci8ioni di qneste per giust- ificare l'accoglimento della tesi della ripetibilit� dei tribuU pagati per fruire del condono (si 'ceclano quf3ste tesi in Berliri: � Foro It. >> 1948, I) 865; Griziotti: � Riv. Dir. Fin. e So. delle F'in. ))' 1949, II) 59 e Rotondi: (Dir. e Prat. Trib. ))' 1949, II) 3). La Corte ha asclitso esplicitamente che il condonQ tributario sia una forma di rimessione in tennine dei con.tribite.n.U inadempienti, all'obbligo di imposta, e contro la f1mile ironia d'i alcnni superficia. li sorittori) e le ste'8'8e Mgomentazioni del, P. M.) ha affermato che il pro�Pvedimento d�i applicazfone del �Condono tributario � itn provvedimento amministrativa, sin pitre di mero accertamento. Questo era) prec�isamente il presupposto fonda mentale della tes�i dell'Amministrazione) la quale ne deduceva la conseguenza che una pronuncia gi1tdiziaria la qualfl. ordinas;;e la restitit~ione.della imvosta. pngafo si risolve?;a) sost{lnzialmente) �in u1i annnllamento del provvedimento ammintistra tivo di approva.c�ionQ del condon�o oontro il divieto df}ll)art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 alleg. E. Per superare q�uesto ostacolo la O. S. 11.on pote,pa, natitralmente, seguire la semplicistica e infondata opinione ohe il divieto di annullamen to degli atti amministrativi da parte deW A. G. concer<noa solo gli atti amministrat�i?;i di.screz~nali. Hs.sa inveae ha fatto rioorso aUa applica.zione ana logfon al -condono trib'lttario delle nonne vigenti per il condono penale) e precisamente dell'art. 591 del c. p. p., il qitale con.sente l'applicazione del condono agli irnpntati, prescindendo quindi clalla c.ertez�za della re8ponsa.bilit� e della pena. Non esitiamo a r-iconosoere che questa tesi s~ pure non .soddisfa interamente le esigenze della precision� ne�i criteri giuridic,i (invero) l'art. 591, non � fors�. nna norma gccezionale) e quindi non prodncen<da ad consequentias, nel si.stema gene rale di nonne ohe regolanQ l'istit-uto del condono?) hg, senz'altro) su, tutte l� altre teori�ahe formulate sitlla d1:batt1lta qlte>'~tiont:, il pregio di �ifuggire ai p�i� grossi ostae,oli ohe si oppongono alla accet tazione del principio della ripetibilit� d�i tr�ibuti pa,qati per fruire del condono. Inoltre, �8S(L hq, dalla sua il van-taggio di confortare con princi71i di carattere giitridico una tesi che) proprio solo pet� aonsiderazioni extra giuridiche) aveva finito sempre per trionfare. ln'Cece) la motivazione della Corte S�uprema appare 1m p� sommaria nella parte della sentenza che si riferisce alla. se�conda mas.c;ima. Voler ricondurrfl la dispo8izione tlell)art. 47 del D. L. 9 gennaio 1940, n. 2, nello schema dell'art. 143 della legge di registro) ci sembra ahe avrebbe per lo �meno richiesto wna pi� este~a e convincente motivaz'ion- e. Appiar� piii conforme al diritto) sotto questo aspetto) la sentenza della Corte d) Appello di llfilano del 13 Zti,glio 1943, (in causa Finanze c. Consorzio Derivat-i �Vergella) la quale afferma che � � inconcepibile la possibilit� di adire direttamente l'A_, G. Ordina;ria senza limite di tempo, mentre per l'esperimento del ricamo all'autorit� amministrativa � stabilito un tennine per~ntorio >>� E l'argomento fon1damentale che ci sembra po.c;sa opporsi alla tesi semplicemente affermata dalla Corte di Oassciz:ione � che la procQdura amministrativa prevista nel citato art. 47, non � affrttto una v�rocedura di rioors<O gerarchico o di altro ricorso amministrativo �Contenzioso) ma oostitui8de �nna fase obbligatoria preliminare pQ.r ln procedibilit� d;Jlla domamda giudiziaria di riinbor8Q di impostn erroneamente pagata) fas�. preWminarli .sitbordinata ad un termine di decadenza abba-stanza ampio. Non � d)altrondf.. qite~ito l"1m�ico esempio di obbligatoria preliminar'it� di p1�0cewiwa -amrninist1<a-tiva) -ra�i:visandos�i-(Jnaloga sitttazi�ne giuridfoa nella procedura <li reclnrno preliminare alle iwioni oontro l' A1nmini8trazione -221 Fr:.rrO'L'iaria. Anchf in que8i:o caso il rq�Clarno � soggetto a termini perentori e nes1S�uno hg, mai dubitato ahe la sdade:n1<:a di questi termini importi la perdita del diritto. Piuttosto, potrebb~ dubitarsi se la riohiesta di rimborso dell'I. G. E. pagata al solo scopo di fniire del condono, � con l'int�nzione, da parte del solv�ens, di contestare la legittimit� del. tri buto~ possa rientrare nel p�aradigma del rimborso di imposta erroneamente pagata, delineato dal l'art. 47. Ma questa irbdaginc la Corte non l'ha affrontata. (A. S.) OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Proposta:irrevoca bile -Eccessiva onerosit� -Rinunzia preventiva in contratto -Contratto aleatorio per volont� delle parti, (Corte di Cass.: Sez. I -Sent. n. 2479-1950 - Pres.: Pellegrini, Est. : Fibbi, P. M.: Roberto (conf.) Ditta Granata contro Ministero dif�sa). L'impegno assunto dal proponente di mantenere ferma Ja proposta per un certo periodo di tempo (art. 1329 c. c.) contiene un'implicita rinuncia al diritto di revoca, quali che siano le ragioni, preesistenti o sopravvenute, che !possano entro quei prefissi limiti di tempo, indurlo a mutare avviso sulla opportunit�. di addivenire al contrat to, ivi comprese in primo luogo quelle attinenti alle condiz.ioni del mercato e alla convenienza economica del contFatto. Anche il contratto che, secondo lo schema ordinario ha carattere commutativo, ma in cui � pur connaturale un qualche elemento di alea, come l'affitto, l'appalto, la somministrazione e la stessa. compravendita, pu� assumere figura e contenuto a.leatorio vero e proprio, quando le parti vi intro� dncono un coefficente di assoluta incertezza nel rischio cui i contraenti vengono esposti, l'assunzione cio� dell'alea per ogni evento anche il pi� anormale. In tal caso non -� esperibile l'azione di risoluzione per eccessiva onerosit� (art. 1469 c. c.) e la pattuizione medesima, impo11ante rinunzia 1>reventiva ad avvalersi del rimedio di cui all'articolo 1467 c. c. � pienamente valida. La surriferita sentenza della Corte fft11prema merita incondizionata app-roiiazione. Si irwoca dalla rioorrente la applicazione dell'art. 1467 c. c., adducendo esser la ecc�ssiva onerosit� ijOpra'�"Venitta ri�ella fase precontrattuale, subitp dopo la pr-oposta,, e ditrante il periodo. in. ('U�i e.~sa 8� er(J, impegnata CL mantener� ferma la 1>roposta stessa. Intanto una prima questione si pres.entava, <ti oarattere a8sorbente: se le disposizioni dettate dagli artt. 1467 e segg. c. c.) oltre a permetter�, lo scioglimento del vincolo contrattuale o alrrwna il ri8tabilimento de:ll'equAlibrio economioQ delle rispettive prestq,.zioni, e ohe pertanto presruppongono un contratto gi� perfetto ed operanite, pQ8sano trovq,_re applicazione nel campo dell� trattative precontrattuali. La C. 8. nel oasb in esame, volutamente non ha risolto siffatta que8tione, decidendo il punto oontroverso come risulta dalla p�rima mass�ima ~ 8otto altro profilo j 1J1tre non. ha mancato di accennare la sua opinione negativa in proposito, rUernndo che nella fase' precontrattuale � la tutela degli interessi dei ftttttri contraenU efficac(Jm.ente � assicurata per legge (art. 1328 o. c;) �Tlal diritto di revoca della proposta e della accettazion� ad lihitum di ognttno d�i essi, fino al momento in cui si sia verifiaato l'indon.tro dei consensi >i. E siffatto orientamento sembra senz'altro da approDare, peroh6 la disposizione dell'art. 1328 o. c. de1'e ritenersi assorben.te di ogni altra dispos�i.~ ��ione dettata a tutela della volont� delle parti, le quali nel manifestarla devono, ovviamente, considerar �e il negozio che va a concludersi in ti1tta la 8lta 3ostanza, ed il suo �Contenuto, e devono qttindi foner conto anche dell'equilibrio economico del 1�a.pporto. Il pwnto affrontato e dec,iso dalla sentenz!t in esame � stato invece a.ltro: se, di fronte ad una proposta irrevooabile per 1tn certo tempo, la partf} 11ote8Sfl far valere la (iisp-o8izione dell'art. 1467 C. C; A.l rigu.ardo la, &<entenza non dice JJ�� di q�uan.to ri81llta dalla massirna; ohe peraltro appare di e:vidente .ohfarez1<:a. Ohe la norma dell'art. 1329 debba rimaner ferma anC'hfl. di fronte ai fenomeni econornioi presi,_ in esame dalle dispo8izioni sulla soprwP1�enienz�a rl(}lla !ldc.essiva onerosit�, deriva proprio da quel vincoln di irrevooabilit� che la parte 8pon.tanearnente e rnlontariamentq oppone alla siia offerta. Per !1.ftetto ili tale irrevocabilit� la propo8ta oos� formiilata escQ dalla sfera della volont� del prQponente,, e rimane, per quel determinato periodq di tempo ->Come critJtallizzata, �, per cos� dire, insensibile ad ogni fenomeno estern.o. Vero � che, in tal modo. 80sta'Y1xzialmente, vj,ene a conifif!urarsi nna p1�eventiva rintmdia a far valer� le norme snlla ecoessiva onerosit� j ma, a parte lQ oon.�tiderazioni fatte sopra circa la applicabilit� di tal-i norme alla fa8e precontrattuale.� � vg_ro altres� ohe una tale preven.tiva rinnncia � piena11wnte ammissibile nel n.ostro diritto po8itivo. Costit-z�sce, que8to, il se{Jondo pvun.to correttamente deoiso dalla �sentenza ma�s�simata. Di vero, per sostenere ta.li tesi si doveva fa1� le'm sii un preteso princip~'.o di ind~rogabilit�. delle niorme di C'lti tratta8ij s� che qnalunque patto contrario sarebbe da aonsiderare non produttivo di effetti giwridioi perch� contrario a norme di ordine pvubblico. E sri. vuol vedere una assoluta analogia fra le norme �ohe re,qol(JIJ'l,o la resciss.ione per lesione e q1.wlle di 01ti si tratta, per dedurne ohe come n.on � ammessa la preventiva rin1uncja a far valere le norme sulla rescissione per lesione, oos�� non � del pari ammessa la preventiva rin1tn�Cia ad amJalersi dell'art. 1467. Pu�, in proposito, osservarsi, con il S. C. che << la assimilazione di dne isl'ituti ai fini dedotti non ha aonsisten.za in q1lanto mentre la r~?o.is�sj,one per lesione trova fondamento in una sproporzioni}_ _ delle prestazioni dovuta a fattori che importano itn oarattere di oaitsalit� soggettiva e una valntn. d ME' MM�-,., :: : : ~--------------... -!322 dr11u; sfaronmole ilel cu111purtame11to di 1wa del.le 11arti .~otto il profilo morale e sue:iale (sfrutta111ento dello nltnti b�iBoyno), su cui quindi incide ind,ubbiamentQ. nn e;lemento di qrlline pnbblico, l'onerosit� Mtpra.vi:ennta dip'lmde da causQ, ogyetfi �pe -E,�traordinarie, estrnnec. alla volont� o alla ('O'/l,dOtfo ({ellf;J }J(l'/'[� )). 8i � nella sve�ciie nel campo, puramente l:��rivafo; tfro, di diritti attinenti a c;ont1�atti; in un, cai11Ji0, eio�, in vni il potere disvositfoo delle p'f.l:d_i e" (~ssolu t<imente p1'eminente. � BJn rinuncia di fnr valere le nonne dt;]l'11rticolo l!67 v�1u) de1�ii;are direttamente da una JNit tuizione esplicita in tal senso, oi;vero ind�iretta.; 1ie itte qwin<lo �1Mia delle part�i assunui su, di E�(\ interamente l'alea de.l crrntratto (art. 146<J), come 11el oaso in esnrne ha 11.ediso la S. C. 'l'ali te8i trO'�'ano, del resto, U s1iffragfo �d�lla 11nani11ie: <lotl'r'ina. Invero -il Mes.~ineo: (<< Dof.t'rina gener'f!t.l�. rZe/ ('Ortitratto �, vag. 404) oos� .s�i esprime: � I rimedi rli 011i agli nrtt. 1-!67 e 14G8 so�no, s-e, pur v�i s�t onerosit� 12cceNsi�w, inapplicabili al contratto che .~ia, a.lcaifJorio p12.�1� saa nat�u.rn o p'8�1� volont� delle 1�arti (Gonw q1t.iinclo ad es., tazu,no ass1Mne .sQpra ili se il ril1chio della ~�ocessi�w onerosit� della proprin 1n�estaz�ione). � L1t c-ireostan1v1J, ohe ren11-etido aleatorfo il c.011t1� n tto ver volont� dellf]_ parti, si perde il didtto rii rimedi di mti, agli artt. 1467-1468, non vnol per� cl-ire ohe oon. questo le [)(l/rti rinunz-ino al diritto ([,i valei'3'i de,gli artt. 1467-1468. No'n �si Ira-ttri <li rinnnz:ia, bens� di perdita, del diritto in foeza. della legge e come conseguenz,a della naturn del c�ntrntto (al�atol"iet�t volontaria). Il che, per�, uon impedisce di pensart\ che il rimedio conti- o la eccessiva onel'osit� non � di ordine pnbhlico, epper� � derogabile, e che una espressa l'lntrncia a ,�alersi di esso deve ritenersi amm:issibile �. Yeg'li stessi, sensi, sono so8tan.'<!ialmente il Bracrinnt- i : (�Degli effetti della e�dcessiv�a onerosit� supravvenien.te �, . JJag. 88-89); il Capozzi: ('i11. <<Dir; e� Gfr"r. �, 1947, 187); e il Trabuochi: (� Ist. Dfr. Civ;�, p1tg. 578), il quale afferma che << c11;i lw 'l:'()luto correr� il rischio >> ni0n p<1u) ]Jrftenrlere la tutela stabilitn per g(l,ranN�re ai contmenti 1t1ui tal� qnale eqttiv'(J,lenza nelle 1irestazi.oni corrispettive >>. Infine l,Enrietti: �in � Conim. al Cod. civ. ll di D,A.melio, F'inzi, �Libro delle Obbl. ))' vol.1, S<Jl) r~os� si esvrimc : � Se le parti rimmciassero cspressame, nte alla risol1/,:iione -per .e'cioe.ssi'�-a onerosit�, questa rinuncin non potrebbe aver(! ohe �il seg1wntc 8ignificato e la segnente portata: con essa le pa;rti hanno inteso attribuire a un contratto, di per s� :,.'tesso �commntativo, il carattere tli contratto aleatorio (aleatoriet� per volont� delle parti) ll. Ed in notn poi si ohiwr-isce: << Rinuncia che deve ritenel'si perfettamente lecita, anche perch� il rimedi-1 llella risoluzji011te ��per .sopra,yv(en.fonz;a lrnon � jlli nl'lline pubblico� l>. Tin qne&tione ha particolari� riflessi� in online ai co�ntratti stipnlati �con richiamo allf}_ nonne df}lle condizioni generali pfir le fornit-ure militari, f!!PJ! TOVrtte 1eon D. 11'!. 30 g�in.gno 1930, che a1l'at�t. 31 11orfa,1110 la c:ln-u,~olu delle i1war�L b-ilit� rlei premi contrat1w-li, �. ln oonseg�uente ass1vniz'ion� di ogni risoliio ine�rente -aUo s-qu;i,libr�o del meraato da parte del pri�vato contl'<l!Jtnte. Tal�. d�spoMZi�one �, pertan.to, da con.siderarsi in, pe11etta annonfo oqn lv nonne di diritto oomune; e c�i� n p�1�escindfre .<la og�ni altrq, oon��iderazione 1ofroa l'ap1vUcabilit� o meno d,i tali nonne ai oont�ratti di fqrnit�nra e rli so11nninistra.z-ion1e. stipulati llalln P. A. (N. G.) * RESPONSABILIT� CIVILE -Svalutazione monetaria Interessi -Decorrenza. I. -Oli interessi sulla somurn �ovuta a titolo di. risa.rcinlento di danni �sono 'compensativi e quindi decorrono dal gforno del sinistro, arn�he se la liquidazione � stattli eseguita tenendo conto )'.:.� della svaluta:done della moneta (Oass. Uiv., Ill Rez. n. 1380-4<J -Pres: 'l'elesio, Est.: di 1Stefa110, P. 2\L : Binazzi -conf. : Grilli c . .A.tac, in � I{esp. Civ. Prev. ll, 1950, 5<J). II. -Gli interessi sulla somma li<]ttillata quale l'isarcimento del danno alla llersona decorrono l]al giorno del sinistro, anche se nella liquidazione si sia tenuto conto della sopravYenuta svalntazioue m:'ncb1ria (Oass. Civ., III Sez., n. 787-50 -P1�cs.: li~st. Oamboni, P. M.: Modigliani -couf.: Feneri c. Massacci, in << H,es.p. C~v. Prev. �, 1950, 323). III. -Se, accogliendosi la domanda di adeguamento monetario, viene attribuita ai creditori una somma maggiore che rappresenta l'impo1�b dei loro rispettivi crediti, ad�guato al \'alore attuale della moneta, la maggior somma � comprensiva. anche.degli interessi maturati nel frattempo. Pertanto sulla somma. adeguata al valore d'oggi, che � attribuita a titolo di danni, gli interessi decorrono solo dalla data di pubblicazione della sentenza. (Cass. Civ., I Sez. IL 2513-50, Pres:. Anichini. Est. : Lorizio, P. :M. : Pa.funcli -conf. : Fall. Banca Sic. Credito c. Cancellieri e altri). IV. -Se � esatto che gli interessi sulle :;omuw liquidate dal giudice a titolo �i risarcimento di danni causati da atto illecito sono compensatid e decorrono dal giorno in cui ebbe a verilca1�si l'evento dannoso, tale regola non � tuttavia applicabile nel caso cli rivalutazione dello indennizzo a. seguito di svalutazione monetaria. In questo caso, !dovendosi valuta,re il danno quale si presenta al momento della sentenza, l'ele� nrento danno per il ritardo si ricongiunge al danno principale, dato che la indennit� che il giudice accorda � quella che attualmente occorre per ristabilire l'eqt1ilibrio; e pertanto gli interessi saranno dovuti solo dal giorno della pubblicazione.. della sentenza. (Cass. Oiv., I 1Sez., n. 2538-50, P1�es.: Oolagrosso, Est.: Lorizio, P. M.: Pomodoro conf.: Pizzi c. Attin�). E noto ohe iw primo momento ln C. S. a1:~Vll deci,[jla la questione -di una inipo�rtanz~ v~ati~~ P1 notei,oli8sima, p12.r la frequenr;:(i cQn Cl/;1, si u -228 8enta -nel se1Mo delle sentenz.fi ora. r�ipol'tate .<;tl;b III e IV (cfr. Uass. Gfo. lll Sez�. n. 1455-48, in questa Rassegna, 1948, n. 9, 22). In seg�uito_, 11�eraltro, la .<J[ivurispriulenZlf!, fzt mutata radidal mente, e la <leciB�ion� n. 1458-48 rimase is�olata, r�ome sonten.Z(t di sp�ecie, s� ohe sembrava s�i 1)Q.t�.SS�. nniuii parlaro di jns receptum su�l pun.to in esame. .1 rimettere in di'il<c1tssfone il pwnto contr�op�.rso, pemltro, sono ora rri111n.te le d:uQ recentissime dec.i sfoni della I Sozfone:. s� che le per11less'it�, delle 11arti o dei clifensol"i, rionch� de�i gfad-ici di merito, sono at~num1taU; e r�l}.se. anche inaggiori dal ril�mo ohe lo oontrastCl!nti sentenz� sion-0 sta.te r�1nesse tu.tte sn conformi i��iahieste de�i rapprl}sl}n tanti del P. M. D'altra !parte, nov. ]YU� neppiw dirsi che .'la IlI Se.~ione abbia manitenuto senwre iin� atteggia mento aostante. Con. lei dea.is�ione 4 nuirzo 1950.� n. 538 (e~rronea 111ente r�ipor'tata in,� Ma&&. Foro Jt:. �, 1050, colon 1ui 118) -�! causa Znnglzi c. Oard-ia -la I Il Se .~ io1w (i'res. Valenzi, Est. Albeggiani, P. M'. Oigo fin�i) at'e�va statuito �ohe � suUa sommli Uquidata 11er rlanni fttt�nri non. � conse,n.tito far decorr�re yfi interessi dal gforno del s�inistro. Da,Z momento ohe nella �S�pf].cie l<i Corte, avendo te�nuto conto rtella svalutazion-Q <J,ella moneta, liquid� il danno oome se questo si fosse verifio<ito al tempo d~lla rleQ�isione, � chiaro che tale liquidaz.ione compensa tutto il danno e che non sono dovuti interessi per il periodo anteriore �. Siffatta sen.tenza -ohe legge>S�i in. � Resp. Gin. e Pre'(V. �, 1950, 320 -� del t�utto aonforme a quelle sop1rfl 1'ipJ1"tat�. dellq,_ I Sezione j ed anzi pone la q1iestion1e della deeo�rrenza degli interessi sopra un pii� ampio piano. Che swi dann~ futiiri -e son quelli swi qnnli .�1opratutto m'en�_ ad inaidere la svaltttazione fili interessi now sian dovuti ex tunc, ma 80ltanto dal momento �in mii mq,n man�o si venga-no mat1trando, � principio logico. In ,,_,'�a norma.le, nell'attribuire i~na somma capitalizzata con riferimento alla data in oui si v�rifid� il fatto dann.Q.sQ, la g�itwisprudenza pro�vvl}deva. ad eliminare lincoooeniente prratioando una decit>rtazione pfJ.rOQ,nl1ta le sitlla somma oasi ottf31irtlta. Da ultimo pt!_raltro la Corte di Appello di Roma (swmt. 16 febbraio 1950, De Pasquale c. llfa8ci, in � A.rch. Rio. Oinr. �, 1950, 1060) e la G. S. (I Sez:., 19 gen� naio 1950, n. 2478, Bru�dQi c. FF. f?S.; I Sez. :J agosto 1949, n. 2093, Ri1;ggeri c. Bonaldi ed alt�ri in � Resp. civ. w�ev. l>, 1950, 47), disoostan�o8i da tal� oostante giiirisiprudenzaJ hanno negatQ. la p1Jf1sib-ilit� d�i proc~d.e:re a &ifjatta detrazione; onde non resta ora ahy insister�. sul princ-ipio affermato dalla oitata sentenza n.. 538-50, cui fa � ade8ione, in ima breve nota redazionale, la Rivi t:fa, di � Resp. Civ. e Prev. �. liJ pQr tornare alla questione relativa alla :fn>di denz<t. della svalutazione della decorrenza dl}gli �'ll�teressi � s�nffioiente r-iohimm,are qui le ragioni esposte in nota. alla sentenza n. 1455-48 (in1 qtie�sta Hassegna, loco oit.); riporta,ndo la motivazione della sentenza n. 2513-50 Banca Sio. Credito c. D'Angelo, Cancellieri ed altri: � Stimasi con.gru.o ritenere ohe, po�i'dlu] ncooylierndosi la donwnda di adeguamento monetar�io, viene attribuita ai c�reditor �i un~ sornrna maggiore che rappresl}n�ta l'i~iporto dei loro rispetUV"i crediti adegnato al valory att1wle della moneta, la ma.gyior smni11a sin co111/ J<1"ensiva an�che degli inte�ressi rnatu.rnti nel frg,ttempo, i quali preswppongono iina sornma fisw lli ani il oreditore. abbia p-otu..to ��isporre,.�menlre per effetto dell'adeg1w.mento il creditore qtti<mu somm.a rival�tttnta, �oome se il creditore fas8e sor.t.o attualm.cnte. Ne t'icne che sulla somma adeguata .a.f valore di oggi, ohe � attrib�nita a titolo df, (f,q_n11ui. ,111-i intere&r,i .d'ie.co�1'1'on>0 da.Ua, data di ]JrUbblicaz.ionu tfolla sentenza�: s� ohe non resta che rmgurarsi che il S. a. oonsol�U ormai l'�insegnamen.to frnpart �ito oon le sii.e ctue pi� recent-i sen.ten~I} emanaLr:: in materia, sen:w ulteriori oscitanz�e. (N. O.) REQUISIZIONI -Requisizioni effettuate dall'A. M. G. a favore di autorit� italiane. (Corte di Cass., Sezioni Unite, Sent.: n. 2555 -Pres. : Ferrara, Est. : Lorizio, P. M.: Eula -Comune Capaccio contro Limbardi). Le requisizioni di mezzi di trasporto (uella spe cie automobili) ~ffettnata d::d :governo militare alleato per le necessit� dell'amministrazione civile italiana -e non I)er i bisog'ni delle truppe di occupazione -sono regolate dal R. D. 18 ago sto 1940, n. 1741 e successive disposiz.ioni. Le relative controversie J�ienhauo, pertanto, nella competenza del Oomitato giudsdiziouale eentrale. La sent.en:;;a sop1�aindicafri � pubblicata� nel � F'oro It. �, 1950, I, 1281. ffztlla competenza <i decidere delle controversie in materia d�i req�uisi.zfoni alleate richiainia1110 qtianto fu detto in questa Ra.ssegna, 1949, 152. S�uccessivamente, la stessa aorte, con la s_en tent<:a n. 633 dell'll marzo 1950 a Sez��ioni Unite (-in �Foro lt. �, 1950, I, 1317) ha� afjerrnato, sfo pur nella parte rnotiw, e s�enz:a alditn rif�.rimc.nto al caso �eoiso, che la c0rnpete;nza a decidere dell� controversie suddett�. spetti a fwn:;;�ionari mnmirFi drati'L'� o al Minristero del tesoro, ai se�nsi del D. L. 21 maggio 1946, n. 451. Questa afjermltZ'ionc f. per'altrQ del ttbtto '!,.'aga, specie in. ordine al punto de:lla natura f!�twidfaq di qiws�ta eomrpetenza d�i fi1;nz,ionari o rnin�isteriale. In ogni modo il decreto legge succitato � stato sostituUo dalla legge n. 10 del 1951, cosa di cu�i abbiamo gi� dato notfo�ia in questa Rassegna 1950, pag. 183~ Comunque,) l'importanzQ. partiaoletre della senten,. zg, ohe, annotiamo 81.ta sop1ratutto nella distf,n. zione ohe C'i se�mbra perfettamente esatta tret le ro,quisizioni che l'esercito ocoupantf3 effettu.g, per i bisof]111i �ellfJ. propri� forze armati} e le 1�equisi. zionri �ohe esso effettug, pfJ,r le esigenzf} della pQpOlazionQ civileJ in forr<m dei poteri �dh!J. gU spcttario quale sostitttto rJ.elle arutorit� �clello Stato QGCllva. to. Su q�ue�11to argomento c�i siarno gi� p�ri:�i�tn:<iati __ in qitesta Rassef!YIJU 1950, 27, sostenendo itna tesi qn.alog�i a. quella aocolta dalla aorte Swprg_m<i. --- ��... JLJk!L& Li -224 SEQUESTRO PENALE -Atti e relazione di inchiesta dell'Amministrazione ferroviaria in caso di sinistro. Insequestrabilit�, art. 4 legge 25 giugno 1909 n. 372. (Corte di Cass., Sez. Unite penali, Camera di Consiglio del 20 maggio 1950 -Pres. : Mangini, Rel. : Consalvo, P. M.: Battaglini (dift) -Capo Compartirnent~ le delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria rw. contro ordinanza del G. I. di Reggio Calabria 26 gennaio 1950). � Non essendo l'art. 4 della legge 25 giugno 1909 n. 372, stato tacitamente abrogato dal codice �i procedura penale �el 1930 nella, rparte relativa alla regolamentazione del sequestro degli atti e dei documenti della pubblica amministrazione, gli atti e le relazioni di inchiesta dell'Amministra� zione ferroviaria in caso di sinistro sono insequestrah. ili. I. -Si segnala, per la sua particola.re importanza, la massima che precede che si riferisce ad un caso che ha comportato una cura notevolmente assidua .da parte dell'Avvocatura al fine di provocare, attraverso notevoli difficolt� proeetlurali, una decisione da� parte della Suprema Corte che servisse di remora ad alcuni magistrati di merito, i quali, supervalutando i loro poteri in materia di sequestro di atti e documenti della .pubblica amministrazione, non hanno esitato a provocare situazioni che, per quanto teoricamente annullate, in pratica potranno essere di rilevante danno all'Amministrazione per le ragioni che si indiche1�anno. Per comodit� del lettore esponiamo succinta mente la questione. L'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372, dispone: � Salvo il disposto dell'art. 180 del Codice penale (361 del codice vigente: n. d. r.) la Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non t': tenuta a comunicare all'autorit� giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle persone ed alle cose �. I,a, ratio della norma, particolarmente chiara in relazione ai suoi precedenti parlamentari, ha fondamento nella necessit� di� rendere le indagini e gli acce1�tainenti in caso di sinistri del tutto sereni ed obiettivi ...-sempre nel migliore interesse del servizio e della sicurezza dell'eserciziu -liberando gli inquisiti, e anche gli inquirenti, da qualsiasi preoccupazione che potesse in loro ingenerare il pensiero che le dichiarazioni rese e il risultato del lavoro compiuto, diventassero di pubblico dominio, e fonte di apprezzamenti per determinare l'a,fl'erma.zione eventuale di responsabilit� civile o penale l>. E' accaduto che alcuni magistrati di merito, incaricati dell'istruttoria di reati riferentisi a !':inistri ferroviari, hanno ritenuto di poter allegare agli atti processuali le relazioni sopradettc, fa� cendone l'ichiesta ai Oapi Oomps,1�timento com1wtenti, i quali, rivoltisi all'Avvocatura per sapere come comportarsi, hanno risposto di non poter provvetlere in conformit�, ostandovi l'art. 4 della cennata legge n. 372 del 1909. A tale risposta detti magistrati, ritenendo che la norma in esame fosse stata tacitamente abrogata dal codice di procedura penale del 1930 della parte relativa alla regolamentazione del sequestro degli atti e documenti della� pubblica amministrazione, .hanno ord.ipato il sequestro delle cennate relazioni �(Giudice Istruttore T1�eviso, 9 dicembre 1947; �Giudice Istruttore Reggio Calabria, 2 febbraio 1949). II. -Quanto � avvenuto per questa fattispecie � particolarmente interessante. Di fronte al decreto di sequestro, due problemi si presentavano all'esame dell' Avvocatu'ra: la detierminazione dell'iter procedurale di opposizione aJ provvedimento e la rappresentazione del merito della questione al supremo giudice di legittimit�. Per quanto riguarda �l primo problema accadde che, avendo le Ferrovie proposto incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 626 c. p. p., il G. I., il 27 febbraio 1949 pronunzi� ordinanza con la quale afferm�, senza dimostrazione alcuna: a.) che non si verteva nel caso di cui all'articolo 628 c. p. p. ; b) che il segreto di ufficio, a cui l'Ammini strazione in sede di opposizione si era riportata, non esisteva; dando mandato per la immediata, incondizionata esecuzione del sequestro. Si osserva, a questo punto, per incidens, che, h'attandosi di materia, per qualunque persona, anche la meglio corredata di scienza giuridica, quanto meno opinabile, correttamente il giudice avrebbe dovuto fare saggia applicazione dello ultimo comma dell'art. 631 c. p. p., cio� sospendere l'esecuzione dell'ordinanza con decreto, in attesa che la Corte Suprema potesse pronunciarsi sullo argomento, al fine di non pregiuldicare gravemente, con provvedimento che avrebbe poi potuto essere annullato, come in effetti avvenne, gli interessi non solo dell'Amministrazione, ma anche quelli non meno ragguardevoli dell'imputato. Poteva infatti il giudice agevolmente provvederl' che, una volta allegata, a seguito del sequestro, al fascicolo processuale la relazione ll� inchiesta, qualsiasi ordine in contrario della Cassazione che dichiarasse nullo l'ordine di sequestro non avrebbe potuto riparare le conseguenze del provvedimento eseguito e poi annullato poich�, quanto meno il giudice stesso, se voglia� escludersi che le parti per lo stato dell'istruttoria non potessero prenderne visione, avrebbe potuto essere influenzato, contro l'imputato, dalla lettura della relazione sopradetta che non era consentito impedirgli. Poich� a tale sospensione il giudice non ritenne di addivenire, non restava altro all'Amministrazione che di ubbMire consegnando gli atti dei quali era stato disposto il sequestro. Avverso 1'01�dinanza 27 febbraio 1949, con cui era stata respinta l'opposizione in sede di incidente di esecuzione, le Ferrovie proposero JJicorso pel' Cassazione che dallo stesso giudice fu dichia. i�ato inammissibile. Fu allora presentato ricorso avverso questa ordinanza di dichiarazione di inammissibilit� del 23 marzo 1949 e, finalmente, dopo le suesposte peripezie (� il caso di cos� definirle) si potette provocare l'esame della� questione (non ancora per -225 la parte relativa al merito naturalmente, ma solo per quella relativa all'obbligo che il magistrato istruttore aveva di pronunciarsi sul merito onde ricorrere, se del caso, avverso questa pronunzia) da parte dell aS'uprema Sorte. Oome la Cassazione abbia deciso gi� �..stato segnalato in questa Rassegna� (1949, 186): la decisione, indubbiamente corrispondente ad esigenze di giustizia sostanziale, anche se dal punto di visfa formale pu� dar luogo a qualche perplessit� (cons.: Pannain, In tema di incedenti di esecuzione : � Arch. pen. �, 1949, II, 417), si risolvette nell'ordine dato al G. I. di Reggio Calabria di pronunciarsi sul merito, cosa che fino allora non era avvenuta. III. -Ed il G. I. sul merito si pronuncio (ordinanza 26 gennaio 1950), rigettando l'opposizione proposta dalle Ferrovie dello .Stato avverso l'esecuzione del cennato decreto 2 febbraio 1949, con cui era stato ordinato il se�questro degli atti dell'inchiesta amministrativa concernente il sinistro ferroviario avvenuto 1'8 dicembre 1945, presso Bagnara. Le Ferrovie proposero ricorso avverso l'ordinanza 26 gennaio 1950, ricorso che, a Sezioni nnite, � stato deciso nel senso di cui alla massima che si annota. Nel testo della sentenza sono confutati gli argomenti con i quali, contro la tesi della Amminstrazione, il P. M. aveva concluso per la reiezione del J�icorso. Il P. 1\1. ha sostanzialmente sostenuto che il codice di procedura penale del 1930 (art. 342) avrebbe regolato em novo l'intera materia della exibitio di atti e� documenti della Pubblica amministrazione, nonclt� il .sequestro di tali atti e do cumenti; che l'art. 4 della cennata legge del 1909 dovrebbe ritenersi abrogato per incompatibilit�; elle, altrimenti, opinando, si giungerebbe allo assurdo che le inchieste ferroviarie .godrebbero di assoluta inviolabilit�, mentre non ne godono neppure i segreti politici e militari (art. 342 e 352 c. p. p.). La Corte Supi.�ema ba rilevf!'tO che. qu_est'ult~mo argomento, di natura. impressionistica, non � fondato, in quanto non � �esatto che i segreti politici e militari siano nl/eno tutelati; � vero anzi il contrario, secondo gli articoli 342 e 352 c. p. p., da cui si rileva. che gli atti ed i docu-. menti che concernono segreti politici o militari non possono essere sequestrati. Fatta giustiz.ia di tale argiom'ento, la Corte, considerando che il fondamento dell'articolo 4, della nota legge del :1909 � non sta. tanto nel segreto di uffieio (ragione formale), quanto nella tutela dell'interesse patrimoniale della pubblica amministrazione (ragione sostanziale) )), e elle << le inchieste di cui si tratta non sono dirette tanto all'accertamento di responsabilit� penali, quanto a fini disciplinari e tecnici �, pur ammettendo che il principio di cui a.Ila norma. suddetta non sia ;pi� all'unisono coll'affermato dovere di esibizione, valido in materia processuale sia penale che dvile, ha ritenuto che fra i due sistemi non esiste incompatibilit�. Non sussistendo impossibilit� giuridica di coesistenza delle norme di cui alla legge del 1909 ed al coldice di procedura penale del 1930 � da. ritenere, ha. detto la Oa�ssazione, che gli atti relativi alle inchieste sopradette non possono essere sequestrati. E' stata, cos�, accolta la tesi dell'Amministra� zfonc, con quelle conseguenze di ordine pratico di particolare rilievo che � agevole rilevare. (li'. c.) \,: ' '""";: ~ �� _... ~ K~ ~ ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO ATTO AMMINISTRATIVO -Illegittimit� dichiarata dal r:consiglio di Stato -Azione di risarcimento danni -Estremi. (Tribunale Caltanissetta 23 settembre 1950, Pres.: Velia, Est.: Scarpinato -Di Prima contro Prefetto di Caltanissetta). L'azione di risarcimento dei danni derivanti 1lall'annullamento per illegittimit� di un atto amministrativo pu� essere accolta sol quando ricor1 �nno due estremi; la lesione di un diritto sogget� tiYO perfetto e la rt)Sponsahilit�, per colpa (nella specie � stata resp~nta la domanda di risatcimento Jl1"0<posta a seguito dell'annulla-mento da parte del <'onsiglio di Stato di un decreto prefettizfo che a ,�eva disposto la requisizione cli un immobile). Tiri 8entenza, 81lrriferUa appa.re 8enz'altro ap/ H'O'l7abile. Sulla nece8sitit della e8i8tenza del prirno l'lcmento (le8ione d'i wn diritto soggettivo), vedasi questn Rassegna 1949, 121. Qua.nto all'elemento della <'Olpa la sentenza ha cus-� rnoU'vato: � L'attrice ha 'impostato la sita azione prescindf"! ul o completa men te tlall-a dimostrazione della 8nssi8ten.:�a di: 11.n tale elenwnto qn(tsi'. che da esso debba, e pOS8a, vrcsc�indcrsi. � Sononote le incertezze e verplessit� dottrinali <' yi111�isprudenz-ial�i tuttora. sussi,�tenf'i in provuRito e ma.i sopite, sostenendosi da a.lc1in�i eh(}, dopo l'a.ccertarnento della ill<'[faUt� drll'atto arnmini �'lfrntivo da vartc rlel gi-1uz.icc a.rnmiwistratii~o. il g'i1ulice ordinario possa. senz'altro ritenere la rcsvonsabilit� ver da.nni, essendo implieita la cobp,a, nella. dirll:iarazion� di illegittimrit<� 71cr la, riolazione di legge o l'ccecs.<10 di 1wtere che rl died(' crwsa e dov�enrlosi prescindere da va.rte dnl yiudiec, .~peeic in materia. di atti11it�. discre.: �ionale d�lla autorit� a;nministrati'rn, da indagini .c;11lla colva 1'11 e presuppone la possibilit�! di sindacare ttn'attiv�it� per sua natura da esso insindacabile, mentre da, altri invece si sostiene essere n(}cessa.rio sempre l'accertamento 8'pecifieo della colpa nel caso. La yiurisprttdenza, superando �i rigidi scherni e princ-ipi dottrinali e eonternperanrlo la e8igen.za di non g1"at7are con itn onere i1uwpportabile lo Stato per responsabilit� d�ipentf�nU da inevitabili error�i dei suoi organi con l'altm esigenza, non nwno sentita, di iin minimo di tutela del diritto del pri'IJ'ato contro l'invadenza e lo strapotere degli organi dello S�tato, segue in maggim� parte l'inrUrizzo che la� colpa. non pit� -con 8ist�re gcner-ieameute solo nella violazione o falsa appl-icaz-ione di una norma di legge e ahe occorre sempre una specifica dimostrazione della sua s1l.ssistenza nel caso (Oass. 22 maggio 1946, n. 631) e che, peraltro, in tem.a di attivit� di, �cr�ziona.le tale indagine sia consentita entro z.irn �iU particolarmente rist1�etti, c-io� solo allorch� siano 8tate violate le 1�egole fondamentali della eornii ne ed elementare prwlenza (Cass. 28 giuyno ]!)37, n. 2171). In bas� a tali principi nella. 8pecic, �in CU'i v�ersas'i, conte si � visto, in 1natcria il i attidt� discrezionale, per q1lanto la req11is�izione f11. effettivwnwnte fa.tta sen.c�a che ne r�ieorr(}ssc In effettiva necesgit� ed urgenza nell'intercss� pub 1 blico, come ritenne il Consiglio di Stato' Setnbra doversi f.uttaFia f.'Scludere ch� siano state v�iola te le nonne <U c01nune ed elemento.re prudenza e doversi pertanto ese-ludere 11na responsab-ilit� pe1� danni, oltre. ed indipendentem,ente dalla norm(llc indennit�'. di rcqu�isizfone che fii stabilita >>. La 8enten;.;�a 22� mnggio 1946, n. 631 Bruz,zoni c. Pronza.to delle Sezi'.oni wwite della Oorte Suprema l'itata. nel testo, � cosi. testualmente 'massimata : � Dovendo e.itcl1idersi eh.e nel sistema del nostro di1�itto p1l.bblfoo vositivo esista un d-iri.tto del cittadi- no alla legittimit�:� degli atti d<:-lla. J>. A., la. illegittiinit� formale ed obbi�ttiva degl�i ntU stessi nonbastri da sola a creat�e nel privato a <z.iritto nrl ima sanzione risarc-itoria,, scn.C'a �il concorso dell'elemento soggetti-i�o della col'J>(lr, presupposto 111 inimo indispensabile d-i ogn�i 1�esp01'1.sabUit� ]>Cl' -illecito�. Negli stessi sensi si consulti. anche App. Milano 10 marzo 1947, Com. Rrem1wio c. l111'fWn�Z'Z'i.� i11 Rez>. � F'oro It. � 1947, 3GO, n. 23 . ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Occu� pazione di urgenza -Convenzione per determil]_a:;ion~ dell'indennit� di espropriazione -Natura -Contratti dello Stato -Approvazione Natura. (Corte di Appe~lo � di Bari J7 maggio-30 agosto 1950 -Pres.: Ciacc1a, Est. : Eliantonio -Fusco contro Ministero Difesa Aeronautica). 1� La convenzione con la quale trai ente espropriante ed espropriato si determina l'indennit� di espropriazione � negozio giuridico di diritto pnhhlico che si inserisce nel 1procedimento di espro -227 pria.zione soltanto se avrenuta dopo la dichiara- 7.ione di pubblica utiliti� e quindi in pendenza del . proceclimen to di espropria:,zione_ Qualora inYece la detta convenzione, ancl1e se preceduta dalla occupazione di urgenza, e faccia esplicito l'iferimento al successfro decreto di esipro priazione, interrenga prima della dichiarazione di pubblica utilit�, costituisce una compravendita di diritto privato ed il ntlore dei beni va determinato con riferimento alla data del decreto di espropria- 7.ione. 2�0 La norma r!eil'ai�t. 19 della legge sulla Contabilit� generale dello Stato, per la qua.le i contratti non sono obbligatori per la pubblica Amministrazione se non dOipo fa superiore approvazione, � una conrlizione sospensiva, per cui, inter-� venuta, pendente la condizione, la dichiarazione di pubblica utilit�, la convenzione stessa non coxtHuisce elemento integrativo del procedimento di espropl'iazfone, ma un contratto di compirar<> nd�ta ad esecmdone diffe1'ita, ed il va.Jore dPi h<>ni ,-a determinato con riferimento a.Ila data. del d PC01�rto di espi-op1�iazione. a) La� prima utaS.'thna non sembra che abbia sc quito l'insegnamento della, (]orte Suprema in ma teria. L'elemento fin'o'/'a, considerato dalla, gi11ri spr11.den:sa pereh,) la conven;:ione ,fra .Ente espro priuntf} ed il pr�;ato espropriando, sia essa limi tata altri determina.zione dell'Indenwit�', s�ia cli e cmnprerufa, anche il trasferimento del dominio_. 71ossa, con8idera.r8i nego.~�io d'i d��itto �71ubl!lico, che inerisca al vroccdimento espropriatfro, � la volon t� llellc parU di st,1biUre conscnsualm.ente l'in tlennit� che do�vr� eSSC'/'(J depos'ifata nella Qa.ssa rl1positi e presti.ti, detaminata nel pri�Fato con tra.ente dal fatto vhc, essendo ."!tetto in'iziato 1.m }Jl'OC'}rlimcnto di esz>rop1�iazionc, Cfjfi dom�, �H' /Uftab�ilm,ente subir11e le conseguenze. Tale elemento, sembra snss'istcsse nel caso de ciso; si trattava di nna occupazione di urgenza per l'ampliamento di un Aeroporto, a.m:enuta nell'a.go sto 1942; nel r1�igno Hl-t! era stata conconlafrt mwichet1olmente l'indennit� di espropriaz�ione; 11cll'aprile lf)-J.fi j'it ff]>J>rorr1.to dal 111�inistero iil pro,qetto rii 111as.<?ima ai fini 'folla dichiara.z�ione di J!. u. f.1ff sentcm:a �nega che un procc<li111f}nto espropriativo fosse iniziato al momento della cmwcnzione per la del cnnina.done dell"indennit�, rif<'11cndolo �invece Iniziato con la dichiarffzion� di 11. u,. dell'aprile 1945. Premesso che l'occupazione d�i urgenza per la 08ecu.zio~1.e di opere per1twnent'i dello 8tato, com e ha 1�i.tf3'nuto la Hn1;11�ema Oortc (8cntenza 14 gennnio 19'46, .M�inistero dci la�cori pubblici c. Mar.$ ant'i in � G�ur. Ita.l. 1>, lil4G, I, 222 e sen.tenzn 21 1nagyio 1948. Comune di Roma c. Arduini fri � R:iv. dir. pubbl'ico >> 1948, parte Il, pug. 428 � drt ritcner.~i una esproprfozione definitiva anticipata, e che il JY�� delle volle, appwnto per l'urgenza ed indifferibilit� delle opere che la giustifica, queste 80110 nompi'11te 1wi111a che 8ia ema.nato il decrrto di l'8J11�opriazion1�. non 8<.m1l1rn poterRi ('8rl11rl1T1' che itn procedimento di e;;;propriazione sia �1111.~ �iato con la occupazlonc di urgenza detf}r111inata dalla urgente necessit� di compiere l'opera. D'altra parte l'istituto trnva la sua rcgolamenfo.;:;'ione sulle n01�rne della legge fondamental� F1111/a cs1n�o1wia:<:�ionc JJCi' musa di JJ. u., n� � pos8ibilc 1�icondttrlo ad alt1�o analogo .del diritto 0 p1�frato. N� avrebbe rilevanza l'ossercazione che esso sia un sem7Jlice atto prepffratorio, perch � qui non si tratta di un singolo contratto, ma di un procedimento complesso. D'altronde se si intende riaR81/ mtir�e 'l' es.p1'opriaZ'ionc nell'aUo C0'/1!Clusi�1tJ di 1'8S(t ldecreto prefetti.zio di occupaz�ione definif'iv� J tutti gli altri che lo precedono, nella cprocedura normulc, sono prepa1�atori, mentre appunto perch� si trattu rli un proccd�nento complesso si derc umm ettere che qufflsiasi atto ernanato in �oirt� dei poteri confcrit-i dalla le,qr1e fondm11entalc, 1� c.he tenda a.Uo sropo ultimo della csecu::::ione df!l'overa 1ncdiante la. procedura di c8proz1riaz'ion1�. dia a. quc.<1ta fo.iz'io. l'ero � clu; [(i 8ttz1re111a Uortc con le 8r"nten.~�1� del 10 febbraio 19HS in << Foro Itul. >> 1988, 1, 46~, e 18 111 arzo 1947 fri 1. 579, e con altre indicate in notn, ha rifonuto �il cu'l'attcrc J!ltbblici8tir�o di shnili conwm.zion i 8t'i]Jnlate in tl~1n710 :-;ucr<>i-siro alla dichiarazione di p11.b11lim uti1Ur�, ('(( allorch� 'il JH�or�('.~.~o rspror1rintil'o 11e 8ia stato il motivo detfrminr1nte, ma � da os:wn,are in 11ri1110 luogo clic nl"i M�si esaminati dalle 1wedcff<' rl<'f'isioni non e'era stato decreto d�i occupwdo111� di urgen.w., 7wcordinnta, aJla occupazione dcfi11itira. ('(/ in Rr:r~o11do luoqo si tratt((,ra cli co1npr1ir1"11dita. e non di snnplice ffccordo sullu indennit�. Non eon8ta cheta giurisp1"uden:;;ri sinsi oN�upata della natura, publ!liea o pri1;ata della, �onvr11:~�io111� pa ht sola. detr'r1ninaZ'ione itcl.Vinclennit� a 81'f! U ito di decreto di O(�cupazfone di, ur,qen.za 7wr opere permanenti, ma ci sembra elte ffnche hr (jll('sto caso ad a. m 11qr1ior ragione la soludow� �11011 debba differire da quella non illustra.ta. PC/'(}t� se � vrro che nf3i precedenti ca8i, la dcl'i sirme � stata. determinntrJ, da17a cirnostwnz�a '~'"' era stata dichia.ratn lrt 7n1.71l!lica uf'il'it� dell'opera o era .<Jtato pulJl!licMo il z>inno particolarcqgiato di esecuzione, ci� tro1xt la sua spif},q�azione nel fatto che, rnnncando hi occuj'ia:tionc di �11-rgen:-;;�n) il Jll'o�ed�11cnto eszwovriati:vo si.inizia con tale dich:iarazione, c trattandosi di co1npravenrlifo, e non di .<;1)111.plice fis8azione dell'i.ndenn'it�, -il 111otiro iletenwinante per il priralo di ciddii;cnh�1� alla 'l'l'ttrUta � quello clic il suo fondo trovasi gi� comJJn'SO fra qtielli soggetU ad es,propriaz�one, per cui 1u comprnrcndit�i non � che un Mto integra.tivo ,z,.ua uspropriazione, tcndf3nte ad eliirl!ina.re il procedimento della perizfo pre1oisto dagli articoli B1 <' se,r111enti e quello yiudiziale di cui all'art. 51. l dne surtccennati clementi cl�i fatto, che costituiscono �il presupposto per attri.buire natura vubblicistica alla co'tnpra1xndUa in penden.za. dcl procedimento espropriath'o, concorrano nf}lfatto arnmi'.nistrat-ivo che aiitorizza la oocupa.eiione rli 11r9cnza cli carattere rlefinitfro) non potenrlo8'i r.ont<' 8farr elle r.O'f/ t88a 'il 7n�or:cdii11l''flfo di 1�s71roprir1 .J:. -----~-">?)",~~Wcd.��.:::�-��:::.:.��:.::��.:::�"'~'"�::��=~.:.:.:...-~--------------�....�.:.��..:���:��:cfT]S'"']<'.'i!WlJW!iJWJ � .....1.�E�l.fl"il@ll �z�:-:� -228 zione sia �iniziato e siano deterrninati i fondi da f!spropriare. Da quanto sopra esposto si pu� dedurre Che se � ritenuto negozio di diritto pubblico la compravendita avente come moti'Go deterrn�inante il procedimento di espropriazione in, attoJ a maggior ragione tale s�i de�ve considf}rare il negozio g�iuridico limitato alla determinazione dell'indennit�) verch� rnentre nel prirno caso l)Ente es-prnpriante) ottenuta la d�isponibilit�J del fondo) pot1'ebbe rin�unziar� alla facolt� di esproprio) per cui la vendita rimarrebbe regolata dal diritto pri� vatoJ come � sta.to ritenuto dalla Suprema Corte (sentenza 18 aprile 1929 in �Foro !tal. � 1929, 1, 768)) nel secondo caso la convenzione in tanto pu� avere efficacia in quanto si pf!rv-iene al decreto di espropr�iazione. Che se l)esprop�riazione fosse abbandonata) la convenzione) limitata alla determinazione deln.ndennit�) rimarrebbe caducata per mancanza d�i causa. P�r cui la conclusione del procedimento espropriativo � essenziale a tale convenzioneJ che con esso � indissolubilmente con nessa. b) Anche la seconda rnassima � viziata da evidenti !3rrori di d�iritto. Non precisa la sentenza se l)art. 19 della legg�e sitlla Contabilit� generale dello Stato costituisca una condizione sospensiva propria o d�i fatto J o una condicio iuris. Soembrando pi� attendibile quest)ult-i-lna ipotesi) la .~ent�nza � in contrasto con la g�wisprudenza costante del Consiglio di Stato (ved�i � Rel. Cons. di Stato � 1941-46, volume Il) pag. 50 e segg.) e di quella pi� recente della Suprema Corte (sent�nza 15 marzo 1947, n. 390, in � Rep. Foro !tal. �, 1947, col. 46, n. 44; ma vedasi) nel senso che l'approvazione non inerisce alla perfezione ma � soltanto condizione di efficacia del coni.ratto) (Cass. 16 maggio 1941, Damiani c. Silvestri) in � Giur. It. �, 1941, JJ 1, 662) per cui l'atto di approvazion� rappresenta il consenso delfAmministrazione a.Z contratto a d�ifferenza della condicio iuris che � elemento estrinseco del negvz�io J ad esso preesistente ed attiene non al consensoJ ma ad 1.tn presupposto stabilito per legge) senza del quale il contratto) gi� validamente formato) non pu� avere f!secuzione. Per cui erronea � l'affermazione della sentenza doversi considerare la convenzione del giugno 1944 quale contratto ad esecuzione differita) ma non dice a quanto lascia presumere che si debba intendere differita alla data del decreto di espropriazione, perch� a tale data andwva fatta la valutazion� dei beni) mentre come si � chiarito) Fwpprovazione non attiene alla esecuzione) ma al perfezionamento del contratto. La sentenza inoltre sembra viziata da contraddizione ne�i termini dal che deriva un evid(}nte errore logico e giuridi'.co perch� mentre prima afferma che la conven.'l!ione era sottoposta a condizione sospensiva) e quindi es�guibile solo dopo l'approvazione) dopo parla di contratto ad esecuzione differita) e fa coincidere l'esecuzione col decreto prefettizio di� espropriazione. (P. L. S.) REQUISIZIONI -Requisizione di qutovei�9lQ.-, ,Perdita -Obbligo di indennizzare la� perdita con. una somma predeterminc,ita. Debito di valuta -Mora nel pagamento -Effetti. (Tribunale di Genova 9 settembre 1950 -Pres. : Martino, Est. : Scaduto -Soc. An. Bertele contro Se. Pr. Al. di Imperia). I/indennit� dovuta per la perdita di un auto carro, allorch� l'Amministrazione requirente si i,;ia. contrattualmente assunta il rischio della per dita stessa, entro un determinato importo,*costi tuisce obbligazione di valuta e non di valore. In conseguenza non 1pu� tenersi conto della so pravvenuta svalutazione. Tuttavia se esiste la mora dell'Amministrazione requirente � dovuto, oltre gli interessi, il maggior danno di cui alla ultima parte dell'art. 1224 Oo tlice civile. La prfrna rnassima appare ineccep�!Jile. La predeterminazione della somma che l' Ammi nistrazione si, obbligava a pagare nel caso si fosse verifiaato itn deterrninato evento (perdita del l' aittorn�zzo) funzionava come liquidazione con venzionale del danno che quell'evento produceva. S� eh eJ questo verificatosi) a carico del debitore sorgeva automaticamente l'obbligo di pagare la somma gi� pattitita. Il debito veniva cos� ad es sere costituito fin dall'origine da una somma di da.naro J e come tale insensibile alle oscil"f,.a,zioni del valore della moneta. Al riguardo) pu� veders'i) per u.na questione ch� si presenta con una certa analogia.) la sent. 2007-49 della C. S. ). in questa, � Rassegna �, 1949, 270. L'altra massima merita di essere chiarita) con riferimento alla svalutazione monetaria. Occorre cio� stabUire se lli sopravvenuta svaluta,zione co Mituisca di p!!r s� quel magg�ior danno cui fa ri ferimento l'ultima parte dell'art. 1224 c. c. La questione � stata gi� esaminata in questa stessa � Rassegna �, 1949, 223; ma non sembra superfluo richiarn.a;;�e su d-i essa l'attenzione so pratutto dopo una precisa presa di posizione da parte d!!lla O..8. Questa) infatti, con recenti sentenze emesse su conformi conclusioni del P. M. (6 marzo 1950, n. 568, Balocco c. Oalzij�oio Taddei) e 25 marzo 1950, n. 839�, ditta Pinna c. Virdis J. in � Resp. Oiv. Prev. � 1950, 326 e 337) ha fermato il principio che nelle obbligazioni a'G(}nti per oggetto una somma di danaro) il danno derivante dalla mora � risarcito con la corresponsione degli interessi) mentre �il maggior danno derivante dalla svalutazione monetar�ia � subordinato alla dimostrazione che in concreto ne v�nga data dal cred-itore) non essendo all'uopo sufficiente per tale dimostrazione il fat.to opbiettivo della svalutazione. All'uopo la seconda delle citate sentenze � cos� motivata: � Quando �invece si tratti di obbligazioni avf)nti per oggetto una somma di danaroJ vige il p>rincipio nominal-istico per cui (art. 1277 Cod. civ.) il debito .~�i es_t-ingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e al suo va-� lore norn;!naJ!!. E dal. gior:no de,lla mora sono do: vut-i gli interess�i legali anche se non erano dovuti precedentemente ed anche. se U creditore non -229 prora di at'61' sofferto alcun danno (art. 1244 c�i tato codicf}). �]>(}]'tanto, se, in caso di inadempi11w11to di ob� bUyazfone vecttniaria, fra la scadenza dell'obbligazione o la costituz-ione 'iri mora del debUore ed il pa,r;arnento del debito sia sopraggiunta la S'll"aliitazione monetaria, normalment� il debito resta estinto, in virt� del suenunciato principio, col paga1nento della somma noiwina1e dovnta e degU i-nteressi. In tanto am��, in tal caso, U debitore diritto n conseguire, in aggfonta alla, somma per il valore 110111.inale dovutog'li f} agli interessi, iin altra quantit� di denaro che costituisce la diffe1 �cnza, fra il potere di acquisto della moneta a1 momento della, scadenza del debito ed il diminuito potere di acquisto al momento df}ll'effettuato pagamento, in quanto egli dimostri in concreto che dal ritardato adem:.imcnto dn 1J1arte del debitore, la, c11 i mora deve oosUtuire quindi la causa efficiente, gli sia, per la svlilntazionf} nel frattempo sopmgginnta", deri11ato effetti-ca e concreto danno_: come amxri'ebbe; ad esempio, nel caso in cui s�i dimostri che, a causa della mora del debitore, il orl?ditore non pot� alla scadenza della obbligazione acquistare nn determinato bene che ave1?a gi� allora formato oggetto di conv�enzione e per l'acquisto del quale occorra og,(fi un rna,qgior prezzo, secondo il nirnvo potere di acqitisto della moneta. � Pu� allora il crfditore invocare l'lipplicazione dcl 2� comrna dell'art. 1224 succitato per cui al creditore ohe dimostra. di 0<vere subito un danno 111a,qgiore spetta l'ttlteriore risarcimento. << Dalle fatte prernesse deriva che fondata � la cl?nsura che viene mossa all'impugna�ta sentenz:a col :::0 e c~l 4� mezzo, giacch� la Corte di merito, prima rli condannare la Ditta ricorrente al pagamento di una quantit� d,i danaro in aggiunta alla sorn1na nominale formante oggetto della dovuta prestazione e che do'Vrebbe corrispondere al minore potere di acqu�do della moneta per sopraggiunta svaluta,,iione, avrebbe domtto constatat�e: 1� si?, quu,Ze e qitanto danno, per la sopraggiunta 8V'alutazione, il Virdis e litisconsorti av�essero in concreto sofferto; 2� 8e tale rlanno tratiasse la sua causa efficiente nella mora df}l debUnre e non in fatto imp �utabilc ai creditori medesimi o coirwnque alla mora del debitore affatto estraneo i>. Inoltre le due menzionate sentenzf}, e P'i� esplicitamente la seconda di esse, hanno fermato il principio che ln richiesta dei 11iaggiori danne, fondata. sul capoverso dell'art, 1224 e, e,, non prit� esser jornrnlata p�r la prima rotta in appello, costituendo essa domanda nuova, A questo prozwsito la sentenza n. 839 espone quale sict l'esatto imlore della disposizione por tata dnl primo 001n111n dell'art. 345 c. p. c., non l/lO(l_ijicato per questa varte dalla reeent� Legge 1� luglio 1950, n, 581: cc Deriva l-'altra consegnen.Z{L che non .potevamo il Virdis e liNsconsorU, quali creditori di somme ili denaro, chiedere in appello il risarcirnento d'i danni conseyu�nti alla sopmggiunta svalittazione e elle si sarebbero rffifieati prima della sentenz�a impugnrda, fcwendo f'nrt. 345 ood. proc. civ. ec cc;:ionc al dicicto di 11 uorc domande in appello solo per i tfonni sofferti dopo la 8Cntf}n.<:a stessa. E moJe a proposito i resistenti fanno richiamo a vre cedenti pronuncie di questa CorteSuprema (sen ten.za n. 830 del 29 111aqgio 19�7, Aohiero c. Soc. A.n. Azienda Colori._. e sentfJnza 1391 del 9 settembre 1948, Gurci c. STEPER) in cui si � dichiarato ohe << l'applicaz�ione del criterio di ralntazfonu peeunin1�iCL del danno J!U� C88ere sollecitata JJer la vrinw volta in grado di a71pello_. affinch� sfo 1'ista7Jilita la equiralon.:m tm la prcstaz,ionf} e l'elemento partimon'iale i:cnu to 111 eno per l'attiv'it� dannosa del debitore>>. Tali pronuncie riflettono casi di risarcimento di danrlii causaU da fatto illeoito e potrebbero riguarda1�e anche casi di risarcimf} nto di da11ni 'in siirrogazione di adempimento in forza d'i obbligazioni aventi per oggetto prestaz- ione di cose diverse dnl denaro, nei quali la, s1;alutazione monetaria inerisce direttamente sull'oggetto 1wincipale d1?ll'ade111pitnento dell'obobligazione e 1wi quali l'est�inzione del debito in tanto S'i pu� avere, in quanto, pe1� le fatte osserv�azion(, della sopraggiunta svalnta.zione monetaria si sfrJ, tenuto conto del df}terminare la somma costituente l'equivalente economico dell'oggetto della non adempiuta prestazfone. In tali casi yli effett'i della sopraggiunta svalittazione monetaria si riflettono sull'oggetto df}lla prroposta domanda principale spiegata in primo grado ed in questa debbono rUenersi per implicito compresi �. cc Nel caso di obbligazione pecuniaria invece, ottenendosi l'est-inzfone df}l debito col pagamento della vattu#a quantit� di moneta per il suo 'IJ'alorlJ nominale e dei relal'ioi interess,i, le lamentate con� seguenzo rlfJlla svalutaz�ione monetaria si presen� tano coine ulteriori e maggiori danni che vanno al di l� del mero inadempirnento dell'obbligazione. E in tanto � am1nessa la domanda d'i risarcilrnenf;o formulata, per la prima L'alta in appello, in quant'..I Si presentino tali danni come l'effetto della svalntazionc monetaria o dell'a,r![lravamento di essa rerificatosi dopo la wnten;;�a appellata �. (N. G.). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE DI PUBBLICAZIONE SULLA �.GAZZETT.d UFFICI.ti.LE� la possibilit� di valersi del potere cunferitog�!i dall'ar I 1. Legge 26 agosto 1950, n. 860 ((;. lJ. n. :153): Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. -Ai sensi del preciso disposto dell'art. l la legge si applica anche alle dipendenti statali. 2. D. P. 17 ottobre 1950, n. 862 (G. U. n. 253): Norn1e per l'attuazione cleUa legge l2 .maggio 1950, n. 2~0, contenente provvedimenti per la colonizza.zione dell'Altopiano della ::ma e dei tc1ritori jonici contermini. Si veda in questa " Hassegna �, 1950, pag. 140, 11fl 4. 3. D. P. 30 luglio 1950; n. 878 ((;. U. n. 260): Norme di at� tuazione deUo Sta.tuta della Regione Siciliana in materia di Opere pubbliche. -Importante l'art. 3, sopratutto come base per la formazione di criteri generali sul concetto di " prevalente int�eresse nazionale '" concetto che spesso i!'icorre nella ripartizione delle competenze tra :Stato e Regione, anclle in campi diversi da quello dei Lavori pubblici. 4. Legge 4 novembre 1950, n. 888 (G. U. 11. 265): Compensi a fa.vore dei componenti e .~egretari delle commissioni, consigli, comitati e co�leyi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento .autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento a.utonorno. 5. D. P. 28 luglio 1990, n. 895 (G. U. n. 268): Approvazione del nuovo regolamento per la esecuzione deL nuovo T. U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e La cessione degLi stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle PubbUche Amministrazioni. Notevole l'art. 2; non appare pe�raltro molto opportuna l'inserzione dell'ultimo comma, elle meglio avrehbe fatto parte di istruzioni di carattere interno. 6. Regolamento del Senato della Repubblica -Modifica zioni (G. U. n. 282): Com'� noto l'osservanza del regolamento dei due rami del Parlame11to viene accertata in modo vincolante per tutti in base alie dichiarazioni dei Presidenti delle due Camere, ai quali spetta di dare atto che la legge � stata regolarmente approvata. -Non � possibile sindacare l'eventuale inosserva11ze dei regolamenti in questione, che costituiscono i cosi 'letti interna corporis. Anche il Presidente della Repubblica, ove riscontri una violazione del Regolamento delle Camere, ba solo ticolo 74 della Costituzione. 7. Legge 30 novembre 1950, n. 996 ( (;. U. n. 293) : Def�ni� ti.uit� dei provvedimenti adottati dai Prefetti in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. -Su questa legge abbiamo gi� espresso il nostro pensiiero nettamente contl'ario, in sede di esrume dell.a relativa proposta di iniziativa parlamentare (V. in questa Rassegna'" 1SW, pag. 162 e 183). Indichiamo qui di seguito altre ragioni 1�el nostro dissenso elle scaturiscono dall'esame della legge, specie per il procedimento s�eguito nella sua formazione: 10 La legge � stata approvata dalle Commissioni Legislative, mentre, riflettendo essa manifestamente materia costituzionale (ripartizione di attribuzioni tra giurisdizione e amministrazione) avrebbe dovuto, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 72 della Costituzione, essere soggetta alla procedura normale di esame di approvazione diretta da parte della Camera. Non semb'ra, infatti, che il predetto art. 72 u. p. debba interpretarsi nel senso elle i disegni di legge in materia co� stituzionale siano solo quelli previsti dall'art. 138 della Costituz.ione. 2� La legge limita la dichiarazione di definit-ivit� ai soli provvedimenti prefettizi adottati ex art. 7; mentre nulla dice in ordine a provvedimenti dello stesso genere adottati da autorit� diverse ci� che, come si � ampiamente dimostrato in questa " Rassegna " 1950, pag. 8, e passim), � perfettamente possibile e legittimo. E' da ritenere elle per questi provvedimenti valgano i principi generali e che pertanto siano definitivi s.olo quelli adottati dalla massima autorit� gerarchica (Ministro). L'esperienza futura metter� in luce l'inoppo.rtunit� di questa legge e la sua contrariet� alle esigenze indiscutibili dell'organizzazione amministrativa, confermando ancora una volta quanto fosse giusto e fondato il nuovo indirizzo che l'Avvocatura .aveva prori10sso nella giurisprudenza del C.onstglio di Stato, elle questa legge ha inteso appunto superare. 8. Legge 21 dicembre 1950, n. 1018 (G. U. n. 298): l\Iodi-. f�cazioni al Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato. -Di questa legge ci siamo gi� occupati in sede di esame del re lativo disegno di legge (V. in questa " R.assegna '" 1950, pa.g. 162, n. 3). In aggiunta .a quanto gi� detto, segnaliamo l'art. 10, ~econdo il quale � ormai obbligatoria l'audizione degli avvocati delle parti che ne facciano richiesta, nella discussione delle domande incidentali di sospensione. II CAMERA DEI DEPUTATI Proposta di legge n. 1760 (Iniziativa Parlamentare): Regime tributario rlegli enti. con]J'erativi. -Questa proposta di legge costituisce una conferma della opinione secondo la quale le leggi tributarie dovrebbero essere formulate solo da persone esperte dal punto di vista tecnico. Non ci es.primiamo sulla opportunit� della proposta stessa; solo riteniamo che es:Sa debba essere riesaminata per evitare dei veri e propri errori di tecnica Jegi:Slativa. Segnaliamo, in base a sommarissimo esame, le seguenti imperfezioni: 1� all'ultimo comma dell'.a.rt. 4 si dice che " per la gratuita registrazione non � dovuta imposta ipotecania �; l'imposta ipotecari.a � un tributo diverso da quello di registro, e il iar.to :::he si riscuota in occasione di esso non vale a collegarlo con quello n� da un punto di vista giuridico, n� da un punto di vista finanziario. Pertanto la formula legislativa � per lo meno impropri.a. 2� Con l'art. 46 si stabiliscono norme per la dichiarazione di esclusione e decadenza dai benefici tributari spettanti alle Cooperative iri base alla legge, e si attribuisce alla competenza del Consiglio di Stato decidere sulle controversie che sorgano in questa materia. Ora l'avere o meno titolo a fruire di benetici tributari costituisce materia di diritto subiettivo, per la quale la competenza a decidere sulle controversie spetta alla giurisdizione ordinaria. SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge n. 1364-A (Iniziativ.a Parlamentare): F:fticacia delle norme del D.L.I.. 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati di cui al R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015. -Con questo disegno di legge, elle segue ad un prime infruttuoso tentativo, si �Cerca di attribuire efficacia retroattiva alle norme del D.L.L. 20 marzo 1945, n. 212, elle ha a.hrogato il D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, il quale sanciva la nullit� delle scritture private non registrate, contenenti trasferimenti imobiliari o promesse di vendita di immobili. Com'� noto, la Corte Suprema Ila sempre costantemente negato l'eflicacia retroattiv.a del D.L.L. 20 marzo 1945, n. 212. Non ci sembra che il presente d.1segno di legge sia molto oportuno, in quanto tende a rimettere in discussione tutta una serie cli questioni ormai esaurite. Dal punto di vista della tecnica legisl.a.tiv.a, non oi sembra da approvare il sistema di obbligare necessariamente a ricorrere al giudice per far st.abi lire la misura della rivafotazione del prezzo elle ancora dovrebbe esser� corrisposto dall'acquirente. D'altra parte, poir:h� l'obblig.azione del prezzo � una obbligazione pecuniaria, la rliS'posiz1ione con la quale se ne prescrive la rivalutazione contrasta con tutti i principi finora pacificamente accettati dall.a giurisprudenza. In ordine all'art. 4 osserviamo che l'ipotesi di transazioni circ.a la nullit� degli atti non registrati, � un'ipotesi assolutamente contr.aria alla legge, in quanto la nullit� sancita dal D.iL. n. 1015, del 1941 � di ordine pubblico e non pu� essere oggetto di . transazione. Per quanto riguarda l'art. 5, pare evidente che lo scopo elle con esso si vuole raggiungere riclliedeerbbe di estendere la formula anche ai casi nei quali, negli atti stipulati anteriormente al D.L. n. 1015, del 1941 e non registrati, fossero parte anche persone soggette a misure di avocazione per profitti di regime. - INDICE SISTEMATICO DELL.E CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLET1'E IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE � STATA DATA AMMASSI. -Se, ai fini del differi:mento ne1 pa gamento delrl.Gj.E., stabilito dailJ.'.arrt. 11 del fJ. L. 3 giugno 1943, n. 452, debba considerarsi conferimento a1l'ammasso la ~ons-egna. che g'li esportatori di tonno all'olio dalla Sicilia eff<Jttuavano di una percentuale de� loro prodotto ai Consorzi Agrari Provinciali, c.ome con dizione stabilita da una. Ordinanza dell'AHo Commis sario, per ottienere permessi di esportazione (n. 4). A�VLMINISTRAZIO�-�E PUBBLICA. -I) Qua.le sia la natura giuridica dei C.L.K. (n. 108). -II) Se il Ministero dell'Interno sia legittimato passivamente in cause nelle quali si faccia valt:re la respons.abilit� deB.o Stato per atti compiuti dai C.L.N. (108). -III) Quale sia la natura giuridica del Corpo dei VigBi del Fuoco e se i suoi appartenenti possono considerarsi dipendenti dello Stato (n. 109). -IV; Se i poteri di controllo e vigillanza spettanti .all'Amministrazione dello Stato su un ente pubblico legittimino l'int.ernvento in causa del1' Amministrazione controHante (n. 110). APPALTO. -I) Se nel e.a.so che l'impresa appaltatrioe sia soggetta a liquidazione coat.ta .amministrativa, il rapporto derivante dal contratto di appalto di opere pubbliche possa. ;p.roseguire (140). -II) Qua.le sia., in caso di soluzione ;positiva del quesit.o sub 1, la. sorte delle cessioni di CI'edito gi� operate dall'Impresa e come si regolino i rappllrti tra cessionario e liquida tor'e (n. 140). ASSICURAZIONI. -s.e nel eone-etto di personale addetto alla guida o al servizio deH'automezzo, .ai fi111 della esclusione dalla garanzia assicurativa, rientri solo il personale addetto <Stabilmente all'automezzo stesso o quello che vi si trova addetto al momento del sinistro (n. 20). AUTOVEICOLI. -Se la pubblicazione sutlla Gazzetta i; f(i.ciale prevista dagli articoli 7 e 9 del D. L. 22 gennaio 1948, n. 118, ai fini della rivendica degli automezzi recuperati dopo la liberazione possa esse1'e fatta ancl1e da. Amministrazione diversa da quella dei Trasporti (numeiro 27). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se sia consentito ad una Cooperativa edilizia di riscattare-per conto di un socio l'a.Tioggio a quesrti assegnato (n. 27). COMUNI E PH�VINCIE. -Se competa ai Prefetti la facolt� di proporre il ricorso avv�erso le deliberazioni del Consiglio comunale che respingano la. richiesta di dichiarazione di decadenza di un consigliere (n. 24). CONTABILITA' GENEHALE DELLO STATO. -Su chi gravi la responsabilit� per il paga.mento irregolarmente .effettuato a favorn di funzionario non munito di delega di� stipendi ed altri assi;gni fissi, quando gli aventi diritto non U abbiano ricevuti per indebita appropriazion,J effettuatane dal riscuotitore ( n. 68). DANNI DI GUEHHA. -I) Se la legge 23 febbraio 1950 n. 96 si applichi alle domande di risarcimento di danni causati da. investimenti automobilistici avvenuti ad opera di automezzi alleati, risarcimento regolato dal D. L. 21 maggio 1946 n. 451 (n. 27). -II) Se, ai fini dell'applicazione dell'.art. 89 de�l D.L. 10 aprile 1947 n. 261, debba considerarsi proprietario dell'immobile al momento d<ella domanda della concessione del contributo ::li ricostruzione colui al quale l'immobHe stesso sia stat.o successivamente attribuito a titolo di divisione e1'8dita. ria (n. 28). DEMANIO. -I) Se !.e caserme possano considerarsi opere destinate alla difesa militare (n. 72). II) Se alle caserme si applichi la legge suUe servit� militari n. 72). -III) Se la natura di l�ene demani.a.le di un immobHe possa �e�ssere alterata dalla sua destinazione diversa. contenuta in un piano regolatore o di ricostruzione (n. 73). -IV) Quale sia la natura. grnri�ica della Vi�l.a � Il Bobolino ,, di Firenze (n. 74). -V) Se sussista un diritto o un intere.srn legittimo del cittadino acl ottenere una concessione demaniale (n. 75). DO;'l!AZIONI. -I) Se� una deliberazione assemb:eare di societ� anonima con la qua.le si stabilisca di donare '111 immobile della societa stessa, valga. cla sola a rendere efficace la. dona.zirn1e (n. 9. -II) Sie un contributo dato per la costruzione di un'opera di interesse pubblico possa consid1erarsi come donazione irrevocabile, �anche se l'opera non possa pi� �essere compiuta. per motivi non �rlipendenti dalla volont� di colui -che doveva compi1erla (n. 10). ESECUZfONE FORZATA. --Se la esecutoriet� delle ::.entenze di appello valga ancl1e nei confronti d�ei terzi (n. 9). -233 ESPHOPRIAZIONE PEH PUBBUCA UTILITA'. -I) Se la previsione di destinazione diversa di un immobile ,demaniale contetmta in un piano regolatore debitamente . approvato, valga a rendere l'immobile stesso espropriabile per pubblica utilit� (n. 59). -II) Quale sia la forma per dichiarare l'urgenza ed indiff-eribilit� delle opere da eseguire ai sensi del D. L. 10 .a.g.osto 1945, n. 517 e disposizioni analoghe per sollievo alla disoccupazione (n 60). FALLIMENTO. -Se s11etti al curatore esercitare le azioni che competono a.l fallito per risarcimento cli danni alla persona ex delicto (n. 4). FERROVIE. -I) Se, agli effetti della legge .sulle lo �Cazioni, siano da considerarsi locali adibiti ad uso non �di abitazione quelli concessi dall' Amministraz,ione Ferroviaria nelle stazioni per il ricovero dei cletenuti in transito (n. 117). -Il) Se sia brevettabile l'ide.a di adibire una carrozza ferroviaria ad uso di cinematogr,afo (numero 118). -III) Come debbano regolarsi i ra.pporti tra Amministrazione Ferroviaria e l'A.R.A.R. in ordine ai .materiali residuati di guerra giac,enti negli scali ferroviari al momento della eesa de.ne Forze armate ted-e.scl1e (n. 119). IMPIEGO PUBBLICO. -I) quale debba essere il com portamento d�ell'Ammini.strazione nei riguardi dei c. d. buoni acquisto predispo:it� da varie organizzazioni per .gli acquisti a rate da parte dei dipencl�enti statali (nu mero 246). -u1 Verso chi abbiano titolo_ gli impiegati statali al risarcimento dei dainni ad essi derivanti dalla indeibita appropriazione effettuata da un loro oollega ri scuotitore di assegni fissi in base a delega, quando vi sia stata irregolarit� nel pagamento (n. 247). -III) Quali siano le diff�erenze tra il tentativo di corruzione e il tentativo cli concussione (n. 248). -IV) Quale siano i criteri di applicazione de1 D. L. 4 marz.o 1948, n. 137, concernenti i benefici per i combattenti della seconda guerra mondiale, in relazione ai concor,si per pubblici impieghi (n. 249). IM'PiO!STA SULL'ENTRATA. -Se, ai fini del differimento nel pagamento dell'I.G.E., stabilito dall'art. 11 del D. L. 3 giugno 1943, n. 452, debba considerarsi oonferimento all'ammasso la consegna che gli esportatori di tonno all'olio dalla Sicilia effettuavano ,di una per, oentuale del loro prodotto ai Consorzi agrari provinciali, ,come condizione stabilita d.a una Ordinanza dell'Alto Commissario, per ottenere permessi di esportazione (m1mero 25). IMPOSTE E TASSE. -I) Se oltre le azioni speciali previste dal D. L. 2 luglio 1947, n. 683 possa la Finanza valersi per la riscossione dei profitti cli oontingenza anche dell'azione revocato.ria ordinaria (n. 146). -II) Se per ottenere i benefici fiscali previsti nel D. L. 11 aprile 1948, n. 462 ,sia sufficiente aver consegnato la merce entro il 31 marzo 1948 al primo di una serie di vettori <n. 147). INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se nel concetto di personale addetto alla guida o al servizio dell'automezzo, ai fini della esclusio:ne dalla garanzia assicurativa, rientri solo il personale addetto stabilmente allo automezzo stesso o quello ch,e vi si trova addetto al momento del sinistro (n. 21). -II) Se costituisca infortunio sul lavoro quello di un dipendente il quale sia scivolato su una strada bagnata che percorreva per recarsi in un certo luogo per ,ragioni di servizio (n. 22). MINIERE. -Se poosa farsi valern la pr.etesa illegittimit� per eccesso di potere della revoca di una concessione mineraria da parte del Ministero competente, in un giudizio vertente tra para private, quando l'atto d1 reYoca suddetto non sia stato mai impugnato avanti il Consiglio di Stato (n. 3�. OBBLIGAZIO:\I E CONTRATTI. -Se la semplice pro roga dell'obbligazione prmcipale faccia venir meno la obbligazione fideiussoria (n. 32). PECULATO. -Se co3tituisca pecill.ato per distrazione il fatto che un pubblic'.J ufficiale consegnatario di un campo A.R.A.R. consegni ad un acquirnnte, previo accordo con lui, una cosa di qualit� migliore di quella pattuita e pagata (n. 3) . PENSIONI. -I) !Ja quando cominci .a decorrere 11 termine pe1� la presc1iziu11e delle �pensioni. i cui titolari siano residenti in paesi stranieri con i quali siano interrotte le relazioni diplomaticl1e (n. 43). -Il) �Se sia oonsentita l'interpretazione estensiva dell'art. 611 delle I.G. S.T., in ordine ai modi di interruzione della prescrizione irt materia di pensi.oni (n. 43). PROCEDIMENTO CIVILE. -Se i pote1i di controllo e vigil.anza spettanti aH'Anl1ninistrazione dello Sta.to su un ente pubblico legittimino l'intervento in causa dell'Amministrazione controllante (n. 15). PROPRIETA' INTELLETTUALE. -Se sia brevettabile il procedimento tecnico per La reaJizzazione di una carrozza fe~�roviaria cine:rnatografica e se sia brevettabile l'idea di .adibh'8 una ca.rrozza ierroviaria ad uso di cinematografo (n. 9). RES.PONSABILITA' CIVILE. -I) �S� si possa fondare sul principio della mutua fideiussione l'azione cli regresso dell'Amministrazione tenuta al risarcimento di danni derivanti da investimento automobilistico, contro il dipendente autista autore dell'investimento stesso (numero 110). -II) Se q;lle domande di risarcimento di danni causati da investimenti automobilistici .ad opera di automezzi alleati sia applicahile la '1egge 23 f�eibbraio 1950, n. 96 (n. 111�. -III) Se il Ministro dell'Interno sia legittimato passivamente in cause nelle quali si faccia valere la responsabilit� del�o Stato per atti com.piuti dai C.L.N. (n. 112). _,IV) Se l'Amministrazione Militare sia responsabile dei danni cagionati da un militare ad ldl dentista ,piresso il quale il militare stesso era in cura in base a convenzione stipulata tra il dentista e l'Amministrazione (n. 113). RICORSI AMMINISTRATIVI. -Se l'Amministrazione possa omettere di far decidere dal Capo detlo .. Stato un ricorso straoTdinario quando .esso .sia manifestamente.. ircfondato, difettando nel ricorrente un qualsiasi diritto o interesse legittimo (n. 1). -234 - SEHVITU'. -I) Se pn::-sa applicarsi a favore di una ..-.-�. i.. tF -234 - SEHVITU'. -I) Se pn::-sa applicarsi a favore di una ..-.-�. i.. tF DATI STATISTICI RELATIVI AQLI AFFARI NUOVI PERVENUTI NELL'ANNO 1950 caserma la 1�gge sulle servit� militari (n. 7). -II) &i sia indennizzabile .ai sensi d.eUa legge 20 dicembre 1932, n. 1849 �sulle servit� militari H danno derivante dal divieto imposto ad una Soci.et� di t�nere materi� infiammabili, nel caso elle la Societ� stessa abbia avut� il perrn esso di istituire il :relativo deposito (n. 8). SOCIETA'. -Se possa deliberar.si lo scioglimento di una societ� quando questa abbia ancora dei debiti (numero 24). 'SUCCESSIONI. --Quali siano i diritti del coniuge superstite secondo la legge successoria francese (n. 25). TRATTATO DI PACE. --I) Come debbano regolarsi i rapporti derivanti da occupazioni di imrnobHi situati in tenitori non pi� soggetti al;la sovranit� dello Stato ita liana, quando tali oct:upazioni siano. avvenut� !)rima d<Jllu entrata in vigore del Trattato di. Pace (n. 26). -II) l Quale sia l'interpretazione dell'art. 79 del Trattato di f Pace nei confronti del territorio tunisino, in 1'��lazione ! unch� allo accordo 29 novembre 1947 tra la Francia e l'Italia (n. 27). -III) Quale sia il significato della espressione cc autorizzati a risied�ere sul territorio di una qualsiasi delle :\'azioni Unite ,, contenuta nell'art. 79 para grafo 6 del Trattato di Pace (n. 27). -IV) Quali siano i rapporti tra la Societ� fiduciaria germanica U.A.T. � l'Ente delle Tre Venezie in relazione al Memorandum d'Intesa 14 agosto 1947 relativo alla liquidazione dei beni tedeschi in Italia (n. 28). -V) Se gli israeliti possano gioYarsi delle disposizioni contenute nell'art. 78 paragr. 9 del Trattato di Pace, indipe.,ndenterne:1k dalla loro appartenenza alle Nazio11i Unite o daUa applicazione nei loro confronti della legge di guerra (n. 29). AVVOCATURA Avvoeatura generale dello Stato ............ Distaccamento di Ancona ................... )) Aquila .................... )) Bari ...................... )) Bologna .................. )) Brescia ................... )) Cagliari ................... )) Caltanissetta ............. I) Catania .................. )) Catanzaro ................ J) Firenze ................... )) Genova ................... )) Lecce .................�... I) Messina .................. )) Milano ................... )) Napoli .................... )) Palermo .................. )) Perugia .................. Potenza .................. Torino .................... Trento .................... Trieste .................... Venezia ................... TOTALE ... Non compresi n. 874 consultivi speciali (direttive alle avvocature distrettuali in singole cause). AFFARI CONTEZIOSI AFFARI CONSULTIVI I Civili Penali Esecutivi TOTALE n. n. n. n. I I n. I I I i I 155 1.188 I 4.084 i 73 6 106 I 146 169 226 5 32 510 236 40 37 125 192 187 14 14 242 167 1 35 16 188 153 230 16 77 528 34 77 21 510 118 280 17 286 59 20 89 524 45 1.175 I 187 919 438 962 9 163 34 23 43 2 3 51 235 30 457 113 19 40 2 95 312 53 70 68 758 6.674 16.646 9.354 5:432 I 239 I 377 711 313 331 443 203 438 ! 206 639 811 421 168 1. 744 2.068 447 59 102 722 172 150 450 3.635 254 294 408 1.231 236 524 386 183 375 1.089 460 315 132 812 1.674 496 152 102 674 202 157 1.228 r~ ,� 15.019 (7104705) Roma, 1951 -Istituto Poligrafico Stato -G. C.