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ANNO III -N. NOVEMBRE�DICEMBRE 1950

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I POTERI DEL GIU.DICE DI APPELLO 


SECONDO LE NORME DI MODIFICA AL C. P. C. 

'l'ra i criteri fondamentali che hanno isphato 
le disposizioni legislative di riforma del codice di 
procedura civile due ve ne sono di particolare importanza 
: quello della maggi01� utilizzazione della 
forma di sentenza per pronunce che 11011 definiscono 
il giudizio e quello della immediata appellabilit� 
i�.i siffatte sentenze. Oriteri che sono in 
aperto contrasto con quei principi di nnie:it� di 
sentenza per ogni grado di giurisdizione e di unit� 
del procedimento d'impugnazione, che avevano 
costituito il vanto del codice del 1942. Codesti 
criteri, tutta.via, mentre nel decreto leg1sltttivo 
5 maggio 1948, n. 483 avevano avuto una pi� rigida 
applica2lione, nella formulazione detinitirn contenuta 
nella legge di riforma 14 luglio 1950. ri. 581, 
per gli inconvenienti che ne sarebbero derivati 
ne hanno ricevuta invece una pi� atetnuata. Invero 
i provvedimenti su questioni relative all 'istruz.
ione della caiusa che, secondo il testo dell'articolo 
279 c.p.c..quale risulta sostituito nell'art. 16 
del decreto del 1948, dovevano far parte della 
se'111<tenza non definitiva che decide su �questioni 
di natura diversa secondo il nuovo testo dello 
stesso a,rticolo formulato nell'art. 23 della legge 
di modifica dovranno invece essere sempre adottati 
con ordiman.~a, siano essi emanati o no contemporaneamente 
a-d una sentenza non definitiva. 

E per tanto tali provvedimenti istruttori non 
possono formare ogigetto di impugnazione autonoma 
in grado di appello, cos� come finora � avve� 
nuto in base al codice del 1942. Per conseguenza, 
la disciplina legislativa. dei rapporti tra il primo 
ed il secondo grado di giurisdizione, intimamente 
connessa con il contenuto della sentenza appellata, 
mentre era profondamente innovata dallo 
art. 28 del decreto 1948, che segnava un ritorno 
all'art 492 del codice del 1865, rimane ora quasi 
invariata. :Poich�, tuttavia, lil nuovo principio 
dell'immediata applicabilit� della sentenza non 
definitiva non pu� �prod Ul'l'e effetti sui poteri 
del magistrato d'appello nella fase decisoria, ci 
proponiamo di esaminare �qui brevemente le varie 
situazioni che potranno verificarsi in seguito a.Ua 
riforma. 

1. -La prima ipotesi � quella che l'appello sia 
proposto avverso una sentenza definitiva di mel'ito 
(pronuncia positiva) esente da vfai propri ed 
.~:<:�: �: :":<� ::: �~ :-: 
,.�..�.�� 

emessa in un valido processo, sia che e>::~a clecida 
totalmente il merito, sia che decida solta11t.J una 
questione preliminare di mel'ito, (a1-t. 279 u. 3 
e IL 2 c.p.c. modificato dall'art. 23 della legge 
di riforma). Abolita dalla nuova legge (art. 3G) 
la preclusione delle nuoYe eceezL ni (lei nuovi documenti 
e delle nuove prove, l'appello adempie di 
nuovo per intero :1lla sua fnnzfone di riesame 
del rapporto .giuridico s�ostanziale conosciuto dal 
primo giudice; riesame che il magistrato d'appello 
� chiamato a compiere con la identica pienezza 
di poteri del primo magistrato, tenendo conto non 
soltanto del materiale di cognizione valutato da 
quest'ultimo ma altres� del nuovo materiale processuale 
che alle parti � eon1-1entito offrire nel 
nuovo procedimento. L'ammissione illimitata di 
codesto i�ns nocarum elimiun ogni (e inopportu-. 
na) attenuazione del tradizionale eal"atte1�e dello 
appello di essere una continuazione del giudizio 
di primo g'rado, una nuova fase dello stesso processo, 
in cui ha luogo un pieno e lil.Jero riesame 
della medesima lite. In seguito alla riforma quindi 
i soli limiti che incontra la cogniz.ione del giu� 
dice di seconda istanza sono. da nn lato, quelli 
dipendenti da. codesta me�desima unit� del rapporto 
processuale, e precisamente le preclusioni verificatesi 
in prima istanza. al momento della rimessione 
della causa al Collegio (o al momento 
della chiusura :della discussione, per i procedimenti 
innanzi al pretore o al conciliatore), preclusioni 
che limitavano anche la cognizione del 
primo giudice; dallJ.altro, i limiti segnati dalla 
impugnazione stessa~P'$'.rijp,twtere dis:positivo delle 
pa.rti di circos~�lrel'1''Afre1\tq.,. ,devolntivo ad 
alcune soltanto delle tf"'~(!A-0,e_ d�clor~ }.o.,., primo

<iv' �.. , ,

grado (appello pa:r�ziale). li~..: ~� �:ǥ ��,h. -,. .~. 

E ci� cosi come avveniva sotto l'iritpf/i�C\i?'J�-~P-� 
dice del 1865. Tuttavia,� a differenza di qua'.ll1fo OJ 
stabiliva (sulle orme dell'art. 473 del Oodice di 
procedura civile francese) il capoverso dell'articolo 
492 di detto <;odice, il gjudice di appello, se 
ordina ulteriore istruzione, non an� pi� la 
facolt� discrez.ionale di rimettere la causa in prima 
isfanza, ma dovr� tra,ttenerla presso. di se 
(arg. art. 356 c.p.c. modificato dall'art. 40 della legge 
di riforma). Il che potr� avvenire anche se. 
per avventnra, la cam:a fosRe stata rle<'isa dal 


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giudice a qno senza una particolare istruzione, in gorosa applicazione, sembra logico che essa debp 


seguito alfa rimessione rfatta al Collegio per la ba applicarsi in tutti i cas;i di riforma cli una proJ 
decisione di una questione pregiudiziale (cfr. artinuncia 
del tipo di quella considerata, an�he se Il 

colo 189, ultimo caipove;rso c.p.c. modificato dallo 
art. 19 della legge e art. 277 c.p.c.), o addirittmrt 
per la decisione di una questione sull'ammissibilit� 
e sulla rilevanza di un mez.zo di prova (articolo 
178, penultimo capoverso c.p.c. modificato 
dall'art. 13 della legge e art. 112-bis delle disposizioni 
di attuazione introdotto dall'art. 28 delle 
nuove disrposizioni di coordinamento e di attua. 
zione 17 otto'bre 1950, n. 857). E il rinvio in prime 
cure evidentemente, 1� vietato non solo se si tratta 

' 1 ' .

di a�ssunzione di nuove prove, ma a tres1 se s1 
tratta di rinnovazione totale o parziale di prove 
gi� a,ssunte in primo gr&do, essendo, anche in tal 
caso, il primo grado di giurisdizione completamente 
esaurito. 

2. -Altra ipotesi � quella che la sentenza ap � 
pelhta abbia definito il .giudizio, decidendo in 
senso negativo su una �questione di giurisdizione 
o di competenza o su e< questioni pregiudiziali (1) 
attinenti al processo >> art. 279, n. 1 e 2 c.p.c. mo� 
dificato daU'art. 2.3 della legg;e): sentenza, quindi, 
anche questa, definitiva, ma non del merito bens� 
solo del peoces�so (pronuncia negativa). La confer� 
ma di tale sentenza in a.ppello non fa sorgere 
evidentemente una ,questione di rinvio, dato che 
anche il secondo giudice ritiene che una pronuncia 
di merito 1da parte del giudice inferiore non 
pu� aver� luogo. Tuttavia il giudizio potr� r.vcn� 
tualmente continnare i11nfinzi il giudice indicato 
come competente nella sentenz.a confermata, se la 
causa viene riassunta innanzi a lui nei termini 
stabiliti dall'art. 50 c.p.c. modif. dall'art. 3 della 
legge (art. 44 c.p.c.)<c La possibilit� di rinvio 
si presenta, invece, nel caso di riforma, quand~ 
cfo� il primo giudice erroneamente ha ritenuto d1 
non potere giudicare nel merito per il difetto 
di un presuppo�sto processuale; caso che sembra 
preveduto espressamente dal codice, il quale fa 
obbligo al magistrato di appello cli rimettere la 
causa in prime cure. In verit� l'art. 353 c.p.c.. 
anche nel testo sostituito dall'art. 39 della lE>gge, 
prevede espre;ssamente una sentenza di primo grado 
definitiva del processo solo per il difetto cli 
giurh;dizione o (trattandosi di sentenza del CQnciliatore 
alla quale non si applica il regolamento 
' di competenza a1�t. 46 c.p.c.) per �1

necessario i 
difetto di competenza. l\ia poi-chi� non vi � dubbio 
che la norma � ispirata al principio del doppio 
grado (2), del quale il nuovo sistema fa una ri


(1) In senso improprio, percll� questioni prngiudiziali 
ver.e e proprie sono quelle relativ.e agli accertamenti in� 
cidentali. Cfr. ZANzuccm, Diritto processuaie civUe 1946, 
I, pagina, 184 e II, P. 44. 
(2) Secondo dJ SATTA, Diritto processuaie Civile, Padova, 
1948, pag. 300, il rinvio avviene per il principio del 
doppio grado solo ne1 c:aso della giurisdizione; invece 
nel caso della competenza, si tratterebbe di un rinvio 
disposto per ragioni �esclusivamente pratiche. 
essa sia stata emessa per il difetto (dichiarato a 
torto) di altro presupposto processuale, non essendo 
per nulla avvenuto, in tutti questi casi, il 
primo esame della. lite. Primo esame che, secondo 
il sistema della legge quale risulta dalle nuove 
norme, appare necessario per l'esaurimento del 
:primo grado. N� il divieto del rinvio stabilito nell'art. 
354 c.p.c. e< fuori dei casi previsti neJil.'articolo 
precedente>> potrebbe essere surf;ficiente a giustificare 
una diversa opinione, dovendosi ritenere 
che il primo caso previsto dal precedente articolo 
i� appunto quello di una sentenza assolutoria 
daU'osservanza del giudizio, per �quanto il testo 
della legg�e faccia menzione solo di due delle ipo� 
tesi che possono dar luogo a detta sentenza. 

L'opinione qui sostenuta trorn conferm11 nella 
nuova ipotesi di rinvio contemplata nel primo capoverso 
dell'art. 354 c.p.c. modificato dall'art. () 
delle disposizioni cli coordinamento per il caso in 
cui il magistrato cl'ap,pello riformi la sentenza 
�che ha, pronunciato sull'estinzione del processo 
f1J norma e nelle forme dell'art. 308 )) ( riformi cio� 
la sentenza che ha dichiarato il processo estinto, 
poich�, secondo quest'ultimo articolo, il provvedimento 
che dichiara il processo non estinto ha 
la forma di ordinanza. Ipotesi codesta (3) in cui, 
come quando viene emessa una pronuncia di as� 
soluzione dell'osservanz.a del g1udizio, in primo 
grado l'esame di merito non � avvenuto. N� sembra 
che il nuovo caso cli rinvio possa ragionevolmente 
fondarsi sul solo fatto che il pl'imo giudice, 
decidendo in sede di reclamo avverso l'ordinanza 
che ha dichiarato l'estinzione del processo, non � 
stato investito clel merito della causa bens� della 

sola questione attinente al processo (4), poich� 
cli tale esame egli viene invece investito quando 
dichiara <li non avere giurisdizione o competenza 
sulla causa (art. 189 ultimo comma c.p.c. in arti� 
colo 19 della legge), eppure il giudice d'appello 
che riformi siffatta. pronuneia deve egualmente 
rinviare la causa per l'esame di merito in pd.mo 
grado. 

E' bene tuttavia rilevare che, in sede di intel'� 
pretazione deg'li articoli 353 e 354 
affermato ... 
riteni:to 
493 del codic.e 
di 
" t lasin 11 
torio for&�toaffe:rtlla�:rnettere 
illi al 
7 
ottorlel 
codice del 
1942 Ja. Cassazione ha ripetutamente

' 

il carattere tassativo dei casi di rinvio prenst1 m 
tali articoli ritenendo. come gi� aveva 
nei confronti degli articoli 492 e 
(lcl 18G5 che,fuori di detti casi cli rinvio il magi: 
strato d'appello rimane inrnstito dell'esame 
tutta la causa, qualunque possa essere 

. .

(3) La CassazLme 7 febbra10 1948, m � Reper 
. � 

lt. " 1948, v. "App~��C1v. �, n. 246, aveva mvec~ 
ch�e, in tal caso, il giudice d'appello non puo rt 
la causa in prime cure. _. 

(4) Cos� si �.�eg1ge nella Reia.zione del Guarda,,igPresidente della Rep�bblica sul testo del decreto 
bre 1950, n. 857, sub art. 6. 
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-209


pronuncia del giudice cli primo grado (5). E ci� processuale ma ne dichiara la. nullit�, bisogna diper 
la ragione che il principio del doppio grad0 stinguere: se in appello � dichiarato il difetto tli 
lii giurisdizione importa solo l'esigenza che la ghuisdizione, o altro vizfo del processo per cui 

medesima .contestazione .\da proposta e venga ad non pu� arnr luogo la decisione sulla pretesa fatta 
a:ppartene1�e successiva-mente a due giudici di gravalere, 
il giudizio viene con ci� stesso definito e 
tlc1 diverso. Ragione che per� non � sufficiente a non fa d'uopo disporre afoun rinvio; se � pronunspiegare 
alcuni casi di rinvio legislativamente diciato 
invece il difetto di competenza, poich� l'in� 
sposti, come quello dianzi considerato in cui il di rizzo del codice � �quello d�' evita1� per.quanto 
primo giudice si � dichiarato, a torto privo di � possibile pronuncie negiative, la sentenza di apgiurisdizione 
o incompetente. pello deve contenere l'indica.zione del magistrato 

competente ed a �questo rinviare le parti per la 

3. -Il nuovo sistema introdotto dalla I'iforma, riassunzione della causa (art. 44); 
avendo abbandonato -come si � detto -il prinb) 
che la sentenza appellata. abbia deciso su 
cipio della impugnazione obbligatoriamente difquestioni 
preliminari di merito, mentre con seferita. 
per le sentenze non definitive, ha, determiparata 
ordinanza. sono stati emessi provvedimenti 
uato una nuova possibilit�: quella cio� che in apper 
l'ultedore istruzione della causa; oppure che 
pt:llo vengano portate sentenze di tal tipo. L'ipo


essa al>bia deciso solo su alcune delle cause riutesi 
non sar� certamente rara per la facolt� data 

nite, mentre con separata ordinanza � stata dispo


al soccombente di differire l'impugnazione a do


sta la separazione delle altre cause e l'ulteriore 

po l'emanazione delle sentenza definitiva (art. 340 

�struzione delle medesime ovvero la rimessione al 

c.p.c modificato dall'art. 35 della, legge). D'altra. 
giudice inferiore delle cause di sua competenza 

parte, essa non sar� propriamente �quella che gi� 

(art. 27'9, 
n. 5 c.p.c. modificato dall'art. 23 della 

prevedevano gli articoli �9i e 493 del Oodice del 

legge); oppure che essa abbia pronunciato con


1865, poich� le sentenze non deifinitive delle quali 

danna generica. alla-prestazione, mentre con sepa


� ammessa l'impugnazione immediata non sono 

rata ordinanz.a � stato disposto che il processo

i provvedimenti istruttori, ai �quali rimane riser


prosegua 'lJer la liq.idazione (art. 218 c.p.c. mo


vata la forma di ordinanza. In particolare, potr�

I 
dificato dall'art. 2:2 della legge). Come si vede,

verificarsi : 

codeste sono tutte situazioni prodotte dal noto

i 
a) che la simtenza appella.fa abbia deciso in 

fenomeno 
della formazione progressiva della de


I senso positivo solo su �quest�oni di giurisdizione o cisione, per cm le sentenze elle sono oggetto delle ~. di competenza o su altre questioni pregiudiziali 

pronuncie 
successive si combinano in un atto con


attinenti 
al processo, mentre con separata ordi


\ 
tinuato (6); fenomeno n�eanche tendenzialmente 

nanza sono stati impartiti provvedimenti per l'ul


impedito da,Ua riforma. In verit� in questi casi la

teriore istruzione della causa (art. 27,9, n. 4 c. p.c. 

sentenza appellata � propriamente una sentenza

modificato dall'art. 23 della legge). Si tratta cio� 

positiva parziale, la quale, da un certo punto

di una pronuncia sul rapporto processuale, del 

di vista, pu� dirsi che ha carattere definiti"Yo, in

i quale viene dichiarata la idoneit� a condurre ad 

? 
quanto, rispetto alle domande o alle questioni de


una decisione di merito; d'altro canto i provve


cise, essa 
definisce 'El chiude il procedimento (7) : 

i 
dimenti per l'ulteriore istruzione che s�ono conte


r 
per�, secondo il concetto comunemente accolto,

� 
nuti nella ordinanza possono riguardare tanto que


l 

si parla di sentenza parziale in contrapposto alla

I stioni di merito quanto altre �questioni processua


S"entenz.a definitiva, intesa come la sentenza finale

:l i 
li. Una siffatta pronuncia non avendo neppure 

che definisce il giudizio (8). Anzi autorevolmente

delibato il merito, non ha fatto esaurire il primo 

si insegna che pi� che la sentenza, parziale � la

I) 
grado �di giurisdizione. Per conseguenza la cogni


pronuncia, ed essa ha ca.rattere non de.finitivo

e 
zione del ,giudice di appello non pu� estendersi al 

lbens:� interlocutorio � nel ia:ens:o che il giudice

o 
di l� del rapporto processuale sul quale cadde 
iJronuncia lungo il procedimento, anzich� alla sua,

l'esame del p11mo giudice. Ci� spiega perch� egli, 

fine, dovendo il procedimento riprendere per met


pur potendo cono.scere �di nuove eccezioni e di


il 
tere capo alla solnz.ione delle altre �questioni >> (9).

sporre nuove prove .sulle questioni decise dal pri


o 
Ed � certamente con siffatto carattere non defi � 
mo giudice, non pu� invece disporre nuove prove 

nitivo che la riforma ha concepito la. sentenza par


Jl 

rigua.rdo alle domande ed alle questioni, rispetto 
o 

ziale, la quale, senza dubbio, lascia delle domande

alle quali il giudice di primo grado abbia disposto 

o parti di esse non decise in primo grado ; doman~
e 

la prosecuzione �dell'istruzione (art. 356 citpoverso 

de o parti di domande delle .quali non si � vo


i� c.p.c. modificato dall'art. 40 della legge). 
li D'altra� parte, se la sentenza � confermata, la luto consentire la decisione in appello nrppure 


a 
caus�a deve proseguire in prime cure a,ffinch� essa in occasione della riforma della sentenza impupercorra 
interamente il primo grado di giurisdignata. 
zione. Se invece � riformata, in quanto il giudice 

ad quem non riconosce la validit� del rapporto (6) CARNELUTTI: fsti.tuzioni dei 1wm:o 1irocesso civile, 
1942, I, pag. 433. 

(5) Cass. 19 gennaio 1948, in � Repert. Foro it. '" 1\?48, (7) Gf�r. PROVINCIALI: Sistema deUe impugnazioni civili, 
v.: � App. Civ. �, n. 252. Cfr. Cass. 8 giugno 1948, in Padova, 1943, �pa:g. 323. 
(8) ANDRIOLI: Convnento ca Codice di vrocedura Ci-iJ 
" Foro it. '" 1949, I, 713; 6 ottobre 1948, in � Repert. cit. '" 
o� n. 242. Contra, App. Torino, 25 gennaio 1946, � Rep. cit. '" 

Pile, 1945, I, sub art. 279. 

(9) CARNELUTTI: Istituzioni cit. II, pag. 433.
1946, n. 254. 



-210 


Infatti, mentre il Oodice del 1865 all'art. 492 
primo comma e lo stesso decreto del 1948 all'articolo 
28 conferivano al giudice di appello il potere 
di definire l'intero giudizio, in occasione della 
riformar di una sentenza non deifh1itiva., qualora 
esso si presentasse g1i� maturo per la decisione, 
senza bisogno di ulteriore istruzione, una, analoga 
disposizione non si rinviene tra le norme di modifica. 
Secondo il nuovo sistema, cio�, tanto se la 
sentenza non definitiva viene confermata quanto 
se essa viene riformata, il successivo svolgimento 
della causa � sottratto al potere giurisdizionale 
del magistrato d'appello, che deve rimetterla al 
primo giudice, senza poter conoscere di qualsiasi 
altra 'questione di merito, sulla quale, per conseguenza, 
neppure opera il beneficium n,~vor'um 
(art. 356, capoverso c.p.c. modificato dall'art. 40 
della legge). Il che appare ispirato al pi� assoluto 
rispetto del principio del dop,pio grado, di fronte 
al quale non sono prevalse quelle ragioni di econonria 
dei giudizi, che pure avevano una lunga 
tradizione (cfr. art. 473 del Oodice cli procedura 
civile .francese del 1806) fondata sulle norme che 
nel iJWOQesso romano-�qanonico (10) regolavano i 
poteri del giudice superiore quando fosse stato 
investito dell'appello cli una interlocutoria. 

Naturalmente nessun particolare limite � posto 
alla cognizione del giudice superiore per decidere 
le questioni cli merito dec~[Jle con la pronuncia impugnata, 
salvo quei soli limiti, di cui s'� fatto 
cenno, derivanti dalle preclusioni compiutesi in 
primo grado e dalla estensione dell'impugnazione. 

L'appello da una sentenza non definitiva far� 
certamente risJrgere una questione molto dibattuta 
col vecchio codice. E cio�, poich� eletta sentenza 
non definitiva pu� essere stata. dichiarata 
esecutiva e poich�, peraltro, secondo la riforma, 
le ordinanze colleg:iali di primo gra,clo sono esecutive 
cli diritto (art. 279 penultimo capoverso 

c.p.c. modificato dall'art. 23 della legge), sar� 
da stabilire se, emessa in pl'imo grado la sentenza 
definitiva in pendenza dell'appello da una precedente 
sentenza non definitiva, e non venendo essa 
impugnata, il magistrato d'appello perda o meno 
il potere di decidere sulla sentenza non definitiva. 
Secondo l'avviso della migloire dottrina(ll), bisogner� 
<lire che, se la sentenza non definitiva non � 
servita di base alla sentenza definitiva (ad es. la 
<lecisione � avvenuta in base ad un materiale di 
cognizione diverso da quello ammesso con la sentenza. 
111011 deifinitiYa), dietta :sentenzia definitiva 
passer� in giudicato, e con ei� verr� meno il potere 
del magistrato �cl'appello di decidere sulla 
prima sentenza, salva, eventualmente, una pronuncia 
ai soli fini delle spese. Lo stesso dovr� 
llirsi se la sentenza definitiva di primo grado � 
una sentenza definitiva del processo (pronuncia 
negativa). Se invece la sentenza de'finitiva cli pri(
10) Cap. 38, 59, 61 X, (Decr. Greg. IX) 2,28. 
(11) CHIOVE'.'IDA: J,�tituzioni di d;ritto processuale civile, 
1933, Il, pag. 517; ZANZUCCHI: Diritto processuale, MHano 
1935, I, pag.g. 225, 22&. Contra: MORTARA, Comment�(lrio 
1823, IV, n. 188-bis. 
mo grado � una sentenza cli merito che ha per 
base la precedente sentenza non definitiva impugnata, 
essa, in pendenza dell'appello) non pu� 
passare in giudicato, perch� � t�rn. sentenza condizionata 
alla conferma in appello della stenza 
non definitiva. 

� 4. -Poich� l'appello oltre alla funzione di mez


zo di gra.vame adempie anche a .quella cli a.zione cli 

impugnativa, in omaggio al principio, consacrato 

nell'art. 161 del Oodice, che i motivi di nullit� 

si convertono in motivi cli gravame, rimane,infine 

da considerare l'ipotesi che il magistrato di ap


pello pronunci la nullit� della sentenza (defini


tiva o non definitiva) impugnata. In tal punto il 

sistema clel Oodice non risulta� modificato ; tut


tavia si stima qu� opportuno ricordare l'ipotesi 
� per completezza di esame. 

I motivi di nullit� della sentenza possono esse


re vari. Anzitutto il difetto cli competenza e di 

giurisdizione, nei casi in cui questo difetto pu� 

essere i�ilevato. In verit� il codice non prevede 

espressamente l'ipotesi di una, pronuncia d'ap


pello che dichiari tale vizio : sembra tuttavia che 

ora, in seguito alla riforma, ad essa sia applica


bile la regolamentazione prevista per il caso di 

l'iforma. di una sentenza non definitiva di primo 

grado elle abbia risolto in senso positivo una que


stione di competenza o di giurisdizione. Per c:n


seguenza, se si tratta del difetto di giurisdizione, 

la sentenza d'appello che lo rileva pone termine 

al processo; se si tratta invece del difetto di com


petenza, il magistrati, dopo averlo 1dichiarato, 

deve rimettere le parti innanzi al giudice compe


tente affinch.� esse possano riassumere la causa 

nel termine da lui stesso indicato, o, in mancanza, 

nel termine di sei mesi dalla comunicazione della 

sua pronuncia (art. 44). Il giudizio rescissorio, 

'qnincli, non pu� a:ver lucgo, a. S!omiglianz,a di 

,quanto stabiliva il capoverso dell'art. 493 del vec


chio codice, ricollegandosi acl una lunga tradizio


ne storica. 1Se poi il giiudice d'appello � esso me 

desimo competente in primo grado, e una delle 

parti fa istanza perch� egli pronunci in ta.l qua


lit�, dovr� egli pronunciare come giudice di primo 

grado (12). 

Altro motivo di nullit� della sentenza di merito 

cli prima istanza pu� essere �quello 1lerfrante dalla 

nullit� di notificazione (atto di ufficiale giudizia


rio) dell'atto costitutivo del giudizio (citazione, ri


corso, ecc., con la conseguenza, che malamente il 

primo giudice ha dichiarato la contumacia del con


venuto. Allora, secondo l'art_ 354, il giudice d'a:p


pello, adempiendo al c�mpito di ogni giudice di 

provocare la. sanatoria degli atti irregolari (arti


colo 162), dovr� rinviare la causa al giudice a quo 

(inteso come ufficio giudiziario non come giudice 

istruttore) affinch� venga rettificata la notiJ�c.azio


ne dell'atto introduttivo: con la conseguenza che 

il rapporto �processuale ~i considera come valida: 

nrente rostitnito fin dall'origirn~. E' bene pero 

(12) Cfr. ZANZUCCHI: Diritto JJrocessuale civile, II, pagina 
220; ANDRIOLI; Commento, II, sub. art. 353. 

-211 


avvertire al riguar�o che se l'efficacia retroattiva 
della convalida fosse esclusa, come avviene per 
esempio in materia di notificazione di atti ccstitutivi 
del giu�izio alle pul>blche amministrazioni 
non eseguite presso i competenti uffici della Avvo 
catura dello Stato (art. 11, R. D. 30 ottobre 1933, 

n. 1611), anche il ~�invio de,�e ritenersi impedito 
e la pronuncia del magistrato d'appello limitata 
al giudizio rescindente. Secondo la pi� antoreYole 
opinione (13), il rindo disposto dall'art. 354 per il 
difetto di notifica dell'atto di citazione deve ragionevolmente 
dispor:,;i in tutti i casi in cui !� stata 
malamente dchiarata la contumacia di una parte, 
sia essa co1wennto o atttore. Dal che sembrn 
potersi de�urre che la causa deve essere rimessa 
al primo giudice anche �quan�o la dichiarazione di 
contumacia di una parte sia avvenuta irregolarmente 
a cagi -ne di una nullit� dell'a;tto introduttivo 
del giudizio fatto tli parte) (14); le medesime 
esigenze impongono infatti che anche codesta 
nullit� come quella cli notifica, venga sanata fin 
dal primo grado. 
Altri errores in proeedendo che, per il rispetto 
del principio. del doppio grado, limitano la pronuncia 
d'appello al giudizio rescindente sono infine, 
secondo lo stesso art. 354, l'incompletezza del 
eoutradditto.rio e la nullit�. della sentenza. pe'r il 
difetto di sottoscrizione. L'incompetenza. del c'Dintraddittorio, 
perch� se il primo giudice non ha 

(13) ICARNELUTTI: Istituzioni, II, pag. 509; ZANZUCCHI: 
Di.ritto P.rocessuale Civile, II, ,pag. 220. 
(14) Secondo l'ANDRIOLT: Commento II, sub art. 354, poi� 
d1� la nullit� della citazione produce la nullit� dell'intero 
procedimento, sarebbe ultronea la rimessione delle 
parti al P'rimo .giui:'l!i>ce, non validamente inv�estito d�eHa 
domanda. Cos� anche REDENTI: Diritto process. Civile, 
1W9, II, 101. Per H .SATTA op. cit., i[l'�l!g. 300, sembra invece 
ch�e non si�a :possilbil-e in �l!ppeJlo una ,pronuncia di 
nullit� dell'atto dI citazione 
urdinato la chiamata in giudizio o ha ordinato 
l'estromissione di una parte che � necessario che 
partecipi al processo, essa non potrebbe essere 
chiamata per la prima volta in appello. E' dubbio 
ver� se l'integrazione del contraddittorio che 
impone il rinvio in prime cure sia solo quella 
derirnnte da litfa-consorzio necessario OJ'(J'�le:yis_, o 
se lo sia anche quella derivante da litis-consorz�io 
necessario O[J(J iud-icis) e se., oltre i c;1si di estromissione 
di cui agli art. 108 e 109 c. p. c. siano 
anche compresi nella norma in esame tutti i casi 
di scissione del proces:,;o (15). 

Il difetto di sott scrizione della senteuzn impugnata 
impedisce poi anch'esso il giudizio rescissorio 
perch� costituisce una nullit� assoluta 
della sentenza che non pu� far considerare esaurito 
il primo grado di giurisdizione; e pertanto il 
rilwio deve aver luogo anche in tutti gli altri casi 
di nullit� assoluta della sentenza appellata (16). 

Trattandosi, infine della nullit� di altri atti del 
procedimento impugnato, l'ultima parte dell'articolo 
354, in armonia al principio consacrato nel 
primo comma dell'art. 162, dispone che il magistrato 
d'appello, rilevata la nullit�, dovr� ordinare 
la rinnovazione�e di tali atti innanzi a �s� << in 
quanto possibile �, in quanto cio� la rinnovazione 
non sia im11edita o dal principio del d"ppio grado 
di giurisdizione o dall'irretroattivit� degli effetti 
dell'atto di rettifica. Diversamente, dovr� rinviare 
la causa in primo grado. Sanata la nullit� mero� 
la rinnovazione, il giudizio rescissorio potr� essere 
compiuto secondo le norme esposte. 

ALFONSO NIGIDO 

AVVOCATO DELLO STATO 

(15) In senso ampio, CARNELUTTI: Istituzioni, Il, pag. 509 
J,n senso 'ristretto, ZANZUCCHI: Diritto processuaie civile, 
II, ;pag. 220; ANDRIOLI: commento, II, sub. art. 354. 
(16) CARNELU'f"I: [Stitu:ioni, II, pag. 509, ZANZUCCHI: Di 
ritto Processuale, II, pag. 221; SATTA: Op. cit., pag. 300. 
.. 




NOTE DI DOTTRINA 


P. 
CARUGNO : L'espropriazione per pubblica utilit� 
(Giu:ffr�, 1950). 
E' questa la terza edizione di un libro, che ha 
raggiunto ormai tra gli studiosi ed i pratici .del 
diritto una notoriet�, che ci dispensa dal presentarlo. 
E' pregio dell'opera del O. l'inqua,dratu:ra 
sistematica della materia, e la costruzione di una 
vera e propria teoria generale della espropriazione 
per 'P'� u. (si noti l'interessante critica alla teoria 
del Lucifredi, pag. 14 e segg.), mentre una ricca 
documenta7.ione �scientifico-giurisprudenziale apporta 
il prezioso contributo dell'esperienza pratica 
formatasi nella osserva,zione costante ed 
attenta del fenomeno economico-giuridico compiuta 
dall'A. nei lunghi anni di esercizfo professionale. 


Quest'ultima edizione � a1111piamente aggiornata 
in relazione alle numerose questioni che in materia 
cli espropriazione sono state determinate 
dalla situazione economico-politica venuta a crearsi 
nel nostro Paese nel dopoguerra e che qui di 
seguito sommariamente segnaliamo. 

Vi 1� anzitutto una estesa trattazione della questione 
sorta in materia di rivalutabilitft. delle indennit�, 
di espropriazione in dipendenza del di 
minuito potere ai acquisto della moneta verificatosi 
tra la data della pronuncia di espropriazione 
e quella del pagamento della indennit� stessa. 
Confermando le idee gii\ espresse (V. anche in 
questa � Rassegna, n, 1949, GO) l'A. esp:rime la sua 
netta adesione al.la tesi, che oramai ha avuto il 
ripetuto conforto di pronunzie della Corte suprema, 
secondo la quale le indenniti�. di espropriazione 
deYe calcolarsi con riferimento al giorno 
della emanazione del decreto cl i es1p:roprio, senza 
che su cli essa possa avere alcnna influenza la intervenuta 
svalutazione monetaria. 

Vi � poi una ampia esposizione di tutta la nuova 
materia dei piani di ricostru.~'�One e ci sembra di 
non andine r>rrati sP diciamo eliP � <JUPsta la prima 
OJH'1�a 01',ganira sull'importantP nrp�omrnto. Anche 
in qnt>.~ta mnteria le tesi sostennte dal C. sono in 
�pieno accol'do ron f]Uelle sempre :-:m;tennte dnll'Anoratm11 
dello Stato neli'intPresse dell'Ammiubt1
�nzio11e. E' rn11pena il ca:-:o di rile��are come 
qnPsta materia sin tnttonl di noteYole importanza 
1w1� il no;,;ho Jny01�0, in quanto, Ria pure a distanza 
di ci1H1ne anni dalla fine della guerra, non solo 
l'attiYit� anmlinistrntirn di ricm�truzione di abitati 
distrntti da fatti bellici non si 1> Psaurita, 
ma anzi tende !Hl intensifica.r:-:i, tanto clie � in 
corso di Pmnnnzione un proYvNlimento legislativo 
clie (]on� costituiJ�e nna s1wcie di testo unico 

della nonne finora emanate in materia, adeguan


dole alle necessit� ulteriormente presentategli ed 
agli inconvenienti messi in luce dall'esperienza. 

V:i � infine una pregevole a�ppendice concernente 
la questione della inteiip,retazione e dei limiti di 
applicazione del famoso a;rt. 46 della legge sulle 
espropriazioni. Pur prendendo lo spunto dalla 
critica di un articolo di A. D. Giannini in propo-
Rito, l'A. tratta il problema abba.stanza profondamente, 
facendo delle notazioni molto interessanti, 
quale quella ~}er esempio relativa aUa distinzione 
tra. la responsabilit� per danni derirnnti 
da esecuzfone di opera. pubblica e la responsabilit� 
per danni derivanti da omessa manutenzione 
di opera pubblica. 

Pur esprimendo il nostro apprezzamento per 
questa, nuora fatfoa dell'A., non possiamo tuttat�ia 
fai�e a meno di rilevare come vi sfo, tutta 
una gerie di problemi, recentemente sorti in materia 
di esprnvria.done pe1� P'� u., che nell'opera non 
8ono esnrrdnati, e taluni nemmeno accennati. 

Vero � che forse non si sarebbe potnto p.retendere 
un tale esame, per questioni che non solo 
non hanno ancor.a avnto il vaglio della esp>erien.
za giudiZ'iaria, ma sono addirittiira disegnate 
dalla stessa dottrina con contorni vaghi ed imprecisi. 


8i tratta anzitiitto del grave problema relativo 
(l[ concetto di (( indennit�' ginsta Jl come elemento 
e8sen.<:�lle per la legittimit� della espropriazi,onc 
e addirtttiira per la costitttzionalit� delle leggi 
C'he la regolano. Infatti, prendendo lo sp.ivnto 
dalle recenti le,qli in materia di trasformazione 
fondiaria del comprensorio Silano e in materia di 
riforma fondiaria (c. d. legge stralcio) si � v'Oluto 
da taluno sostenere che, secondo la OosUtuzione, 
il sacrificio della propriet� privata sarebbe con8entito 
solo dietro corresvonsione di ima giusfo 
indennU� �in danaro. da.l che derirerebbe la inco8tititzfonalit� 
di tutte le legqi le quali determinino 
ima fa.le inrlennitr� in morlo diPerso dal prez-it 
:'o di 111r�1�('afo nol"lnale (che secondo loro sarebbe fil 
7'1111ieo giusto) o ne stabiUscano n payamento & 
C'on me.~z�o direrso dal danaro. Su q11e8ta strada i 
8i � ((,/'1'iraf:i versino a voler rimettere in �iscns-_:�.� 
s:'rmc ln lcrtitt�nit� di tittte quelle lef/[Ji specia~i -t I 
di !'8J!l'O]Jl'�WdOne che, (/. vartire dalla leygc ver l~ I�.:. 

r 

ri8anamcnto di Nripoli, hanno determinato de~ 
rritn�i particolari ver stabilire l'indennit� di ~ 
<'8JH01n�ia:c;ione d�,er8i da qitelli fis8ati nella legge z 
yenerale del 1865. Oi smnbra, da un primo so1n


ll 

111ario esame. che ,r1li argomenti addotti dai soste-

e 

11 itori di qitcste tesi non tengano conto del fatto 

z 


~~~r 

:L 

-213 


~ che la Costituzione, � poiw cause, nell'articolo 42 
nell'affermare la espropriabilit� per ragioni di 
pubblico interesse della propriet� prit:ata si limita 
a far salvo l'indennizzo (senza nessima attribuito 
che lo q1talifichi) senza fissare in alm1'n modo dei 
limiti al procedimento necessa1�io per determi
�narlo. 
Vi � poi l'altro grave problema relativo al carattere 
dell'attivU� prefeUizia in materia di 
espropriazione ver p. u., messa in relazione allti 
duplice natura di organo regionale ed organo statale 
spettante ai PrefetU stesse nelle 1�egioni n 
Statuto speciale gi� costituite (sopratutto S�iciUa). 
Si tratta c'io� di vedere se nell'emettere i 
decreti di esproziazione i Prefetti agiscano sempre 
come organi dello Sta.to (ci� che appare pi� 
logico) o se invece ag�iscano come organi rispettivamente 
statali o regionali a seconda della materia 
in relazione alla qual e l'espropriaz:ione viene 
d�isposta. 
,,Vi � infine il problema relativo alla successione 
nell'obbligo del pagamento dell'indennit� di espropriazione 
per quei fondi situati in territori non 
pi� soggetti alla sovranit� dello Stato italiano, 
quando in roposito non siano stati stipulati accordi 
inte1�nazionali (si veda per 1cn note1Jole spYttnspunto 
la pag. 189, n. 12). 
Chiudiamo questa breve recensione con un richiamo 
al capitolo relativo alle occupazioni temporanee 
che 1�icevono qui per la prima volta uria 
trattazione adeguata alla importanza assunta da 
questo fenomeno economico-.qfaridico nella vita 
attuale dello Stato. 

(A. S.) 
S. Dr 
MARZO : Le basi romanistiche del codice 
civile (UTET). 
1Salvatore Di Marzo, nella sua nota competenza, 
di romanista insigne, che ha� dato cos� notevoli 
contributi allo studio del diritto romano, ha, per 
gli eleganti tipi della �Unione �Tipografica Editrice 
Torinese �, dato alle stampe questo grosso 
volume dal titolo Le bas�i romanistiohe del Codice 
<�i'rile. Dove attraverso gli istituti giuridici codificati 
dal n.ostro diritto cerca di fissare i principi 
che dal diritto romano si sono trasferiti negli 
istituti stessi. Sarebbe stolto credere, egli osserva, 
che si possono costringere negli schemi di diritto 
romano tutti i rrupporti disciplinati dal nuovo 
Codice civile, come se oggi continuassero ad esi� 
stere l'antico assetto sociale, l'antica economia 
l'antica r�ligione e ingenti e molteplici forze non 
avessero spinto verso forme e precetti ig:hoti ai 
Romani. 'futtavia � indubitato che in molti punti 
il nostro Codice, eliminate le soprastrutture non 
rispondenti alle esigenze del nostro pensiero giuridico 
e della pratica attuale, considerato nella 
sna realt�, � tornato alla tradizione romana, sem11re 
vira nel nostro diritto. Le accuse rivolte contro 
il diritto rOilli1IlO non sono valse a valorizzare 
maggiormente il ricco patr:imonio di espe!denze, 
ereditato dall'antica Roma ed a risuscitare nozioni 
e norme alle quali il legislatore del 1865 

aveva preferito il prodotto d'una elaborazione non 

sempre necessaria, talvolta inopportuna e non 

dl rado equivoca. Ed � specialmente da notare il 

ritorno a concezioni del diritto classico, che il 

diritto giustinianeo aveva respinte, ritenendo che 

uon tenessero sufficiente conto dei rapporti di 

vita. Il che non pu� e non deve meravigliai'e; se 

si 
pon mente, da un lato, che il diritto giustinia


neo, sotto l'influsso di nuovi fattori, ebbe non 

solo ad adeguare il diritto classico, ma� anche a 

modificare le ragioni stesse del diritto, concepito 

non pi� come ordinamento rigido, ma come com


plesso di norme, informate a sentimenti di uma


nit� ed indulgenza; e, d'altro lato, che la dogma� 

tica odierna � ancora una volta orientata verso un 

ideale di costruzione pi� penetrante ed acconcio. 

�L'indirizzo, ,esclusivamente storico e critico, 
invalso nei lavori romanistici da oltre un cinquan� 
tennio, li ha senza dubbio allontanati dalla moderna 
scienza giuridica. Ma lo studio dogmatico 
(lelle fonti romane non poteva non ritenersi 
esaurito con le codificazioni. E, del resto, l'indirizzo 
esclusivamente storico e critico era prevalso 
anche in altri campi come generale tendenza ad 
un rinnovamento, ritenuto necessario. 

Per esso, nel campo del diritto romano, si sono 
potuti distinguere i caratteri del diritto classico 
da, quelli del Jiritto postclassico, le forze di propulsione 
che agirono sulla formazione e trasformazione 
dei singoli istituti, /stabilire l'influsso 
di elementi orientali sul divenire del diritto 
romano. Ma questi risultati non si sono ottenuti 
che attravel'SO un esame filologico delle fonti. 
attraverso pazienti ricostruzioni di testi e minute 
indagini critiche. 

In �queste premesse vanno prima di tutto con 
siderati alcuni elementi fondamentali dell'ordine 
giuridico romano a cominciare dal rapporto trii 
forma e volont�. E' risaputo che presso i Romani 
i negozi giuridici furono dapprima posti in essere 
sempre mediante una attivit� che ne costituiva 
In forma essenziale e che lasciava nell'ombra l'elemento 
della volont�, in quanto i loro effetti si 
consideravano prodotti senz'alcun riguardo alla 
attivit�. che aveva determinato l'azione. 

Elementi fondamentali dell'ordine giuridico romano 
furono la 1ttilitas, la fides, l'equitas. 

E' notevole nel nuovo codice il continuo richiamo 
all'equit�. Vedansi, in proposito gli articoli 
1226, 1374, 1450, 1467, 1458, 1651, 1660, 16B4, 
1733, 1736, 1749, 1751, 1755, 2045, 2047, 2V56, 
2110, 211]' 2118, 2120. 

Potente fu l'influenza �he nello sviluppo del 
diritto romano ebbe il Cristianesimo. 

A cominciar�e dalle disposizioni sulla legge in 
generale a finire alla prescrizione e alla decadenza 
il Di Marzo. con sottile acume e grande perspicacia. 
mette in rilievo le tracce che il diritto romano 
ha lasciato nelle varie disposizioni del codice 
e l'influenza che il diritto stesso ha avuto sulla 
formazione dei vari istituti che conservarono 1\:1)1~ 
gamente la lo,ro struttura per quella continuit� 
di tradizione ch'e fU' propria del diritto;di Rom11. 

(G. Br.) 

'RACCOLTA .DI GIURISPRUDENZA 


APPALTI -Contratto di pubbliche forniture -Nozione Collaudo 
-Efficacia. (Corte di Cass., Sez. I Civile, 
Sent. n. 2544-50, Pres. : Cannada Bartoli, Est. : Fibbi, 

P. M.: Mirto Rand.azzo -(conf.}, Sarri contro Ministero 
Giustizia). 
11 contratto di fornitura consiste nel trasferimento, 
da parte del fornitore al committente, di 
cose corrispondenti. alla. soddisfazione del bisogno 
da questi manifPstato, di modo che la fornitura 
<'.orrisponde alla generica deRtinazione della cosa 
HPC<mda il precetto dell'art. 1490 c. c., ma anche 
n Ile esigenze iparticolari del committente stesso 
considerate in rapporto alla modalit� di tempo, 
di luogo, di corn;egna, di adatta.mPnto, cli. mess11 
in opera, ecc. 

I I collaudo -che consiste nello accertamento 
della. idoneit� delle cosP fornite allo specifico uso 
r.ni. sono destilmtP dn lla comune intenzione dei. 
contraenti -cost.ituiKce condizione soi;pPnsiva 
non della conchmione del contratto <li fornitura, 
bens� dPl sno esatto adempimento. J>p1�ta.nto, ov<> 
il collaudo non Ria avvenuto non pnc) an~rRi il trasferimPnto 
della 1propriet� della cosa dal fornitor<' 
al committente, a.nclw Re la cosa medesima sia 
stata, individuata. o �consegnata oyve:ro r,imesRll 
al vettore. 

Tale princiipio trova applicazione anche in materin. 
di cont1�atti di pnhblkhe forniture in forza 
dell'art. 121 del regio decreto 2H maggio lfl24, mtrnero 
827 sulla. contabilit� genera,le dello Stato, 
per cui la Pnhblica AmminiRtrazfone non pu� ei,;eguire 
pagamenti se i relativi mandati non Aian'l 
acrompngnati dal cPrtif�cato di avvenuto collaudo. 

Non zio.~8iaw o (�11 r <'�~111�imerc il nostro pieno con.<:
en8o ron 71' affci�ma,z�ioni sopra rivortatf}, nel7<' 
qua�li <\, in sostan.c�a_, persp,icuamentc e s1'.ntei1:camente 
enunciato 'il pensiero de7l<t Corte e sono 
pre<'isa.ti quelli: ohe ci scmbrcino indiscuUbiU criteri 
di d-istinzionc tra U contra,tto di fornitura, ed 
altri contratti a,naloghi. 

La Jl1'ima rna,.<:.<:irna sotto7'inen l'aut;onmn�t dcl 
eontmtto di forniture c ne deter111ina gli c7e111<'nti 
Ntratteristici rispetto alla vendita. Per il fornito-
1�e, ,infatti, a differenz�a del 'Penditore, � irnpeynati1ict 
la conoseen:rn del bisogno dct sod1lisfare: 
il contmtto <li fornitum q1utndo la pre.~tazfone dcl 
801nm.ini.<:tm11te con8i.<:ta nell'obbligo di tra.<:fer��r 
7n propriet�. rli. una co.<;a, � una v(}n(Jita ea.rr1tter�:::
a.tn da,ll((, �loneit� della prestazione al bi8ogno 
i'<'SO noto o presunto fa.le J><'I' eontratto: s�, che 71' 
molla 1 it� tldlrt /11'<'.~tw::�ionr:, cli e di. 8�lito nella 

vendita pos8ono costitu-ire patU accessori 'o accidentaU, 
n(}lla fo1�nitura a8stwgono ad elernenti 
dominanti ed essenz�iali. 

1'ale nozfone del contratto d,i fornitura) strettata1nente 
aderente alla pratfoa costante del co111 mercio, 
� del resto, q�nella che l'elaborazfone do ttrinale 
ha da tem110 fi8sa,ta e che la giwrisprude11::x1 
ha generalmente accolta. . 

La second<i mas8�na, che d�iscende pm� rigor di 
logica dalla pri1na, rnerit(L particolare segnalaZ'ione, 
perch� trae le conseguenze ultirne dalln descritta 
nozione del contratto di fornittira. 

La destinazione della vrc8tazione del sornrnini8trante 
�al 8oddisfaci111 ento di qttel bi8ogno s pec'ifico 
che caratterizza la, forn'itura, irr~pone la ni�ce8sU�. 
dell'accertamento che le cose fornite 8iano 
idonee all'uso zier 'il qunle fttrono richieste. Prima 
d�i tale obbligatorio accertamento, ancorch� la 
]J1'e8huz�ione 8�a stata, �in 11n mo<lo qual8ias�i eS<'guita, 
il so11uninistrante non � liberato, giacel1<\ 
solo U risu7ta,to po8itiro di quello aeecrta,rncnto. 
che constai i l'idoneit� 8pecifica della 1westa.z�iot1t' 
<tl bisogno del committente, vale a 8la7>ilire che 711 
vre8tazione fu 17aliclarncntc esegitita,, L'indi17idua.
zione della presta.r:ionc, come qU�ella, corrisponde11 _ 
te al bisogno per so<l111'.sfare il qunlu l<1, fornitu,1�11 
fu. r�ichie.<?ta, Ml.?i-enc rittrar�crso qncll'indiszie�n.<:abile 
accerta,rnento che � il collattdo, e che per ta.nto 
nssurge a -rem e 7n�o7M'�L eondiz�me 80.<:pen,'l'ir11 
cssenz�iale non del <}On.tratto, che � in O[!ni ca..~0 
efficace, benw� de17'adem,pimento dclln zire.<it a;;:
ione. 

]IJ 'in ci� la forni:tum, 8i il'ifferen.::ia dalla 'Vendita 
n pnma (art. 1521 c. c.); -in questa la pro�va con<! 
i.<:ionc la costituzione e l'efficac~ia del vincolo 
confl'(ttt11ale, rncnt1'c nella foru.itura U t~incolo 
obbligatorio .'Sorge efficace sin da.l rnornenlo ddl'incontro 
dci consensi e il co7la,udo tiene -in so8Jl<'
80 .<:olta.nto l'eseduZ'ione a.i fini del trnsferi


111ento dcl ri.8<1hfo d�lln proprit-t� della co8a e dd 

Ji1'6ZZO. 

Per tanto, nella renditn, e in genere nei 0011tmtti 
/JOn eff<Jtt�i rea.li) la con8egnn consegue q111�.<
Jli effetti -pa8saggio della prozwiet� e del ri.<;
ch,io -che.� 'im,ece, nella pttbblfoa fornit1wa na.<:
cono soltanto con il eollau<lo, dacch� 8olo attra-i: 
rcrso fole obbligatorio accertaniento si 1:eali:::�,:�o _ -'.ii 
la condizione .~ospen8iva cui. 8ono sottoposti !fli -~ 
<ffetti traslativi del negozfo. Consegitenterncnte, 
ln perdita della C08fL, per causa non irnputa.bi7e 
al comrnittente.� avvenuta dopo la con.<:egnn che il 
sm11111 inistrante ne ar�esse fattn al comrnittenl('. 
f((, ra'l'ico al: 8ommin'i.'!trrito1�c) (~he ne � tnUora. 


-215 


proprietario} per essere venuta meno la possibilit� 
del colla,udo} ossia per essere mancata la realiz.:;:
azione della condi,?''�One S08pensiva cui la validit� 
dell'adempimento del fornitore era sottoposta. 

(Nella fattispecie decisa, si trattava di fornitura 
�da piazza a piazza d'i cose detm�minate solo 
nel genere e la specificazione} l'individuazione e 
la consegna erano avvenute attraverso la spedizione. 
Le cose spedite erano andate perdute per 
'llaufragio della nai,e). 

(C. S.). 
COMPETENZA -R,golamento di giurisdizione sollevato 
dal Prefetto -Inammissibilit� nella fase preli� 
minare del sequestro -Revoca del decreto -Inammissibilit� 
del regolamento fatto proprio dalla parte. 

(Corte di Cass., Sez. Unite, sent. 30 novembre 1950, 

n. 2663, Pres.: Pellegrini, Est.: Di Liberti, P. M.~: De 
Martini -Di Francesco contro Gardella): 
Nella p.rima fase del procedimento cautelare, 
inteso ad ottenere la concessione del sequestro 
conservativo e nella pronunzia di autorizzazione 
che la chiude, non pu� ravvisarsi un vero e 
proprio esercizio di giurisdizione; �questo si ha 
quando s'inizia il giudizio di convalida e ipu� 
quindi esaminarsi con le forme di un regolare processo, 
se Yeramente esistono i 1p.resupposti di fatto 
<~ di diritto che possano giustifica.re la concessione 
della misura cautelare invocata. 

Perta,nto proposta l'istanza di sequestro al giudice 
ordinario, nou pu� fino a quando il giudizio 
di convalida non sia stato instaurato, rendersi 
ammissibile il regolamento preventivo di giurisdi%
ione. 

�S'e la Publilica amministrazione, non essendo 
parte in causa, abbia sollevato la questione di giul'isdiz.
ione a mezzo di decreto del Prefetto, a norma 
dell'art. 41 secondo comma, e 368 primi tre 
commi del codice di 1procednra civile, e in conseguenza 
le sezioni unite della -Suprema Corte siano 
state investite della questione di �giurisdizione con 
ricorso proposto a cma della � pa,rte pi� dili.gente 
� (art. 368, 4� comma) tale ricorso deve essere 
dichiarato inammissibile, qualora successivamente 
l'Amministrazione abbia ritenuto opp:ortuno di 
desistere dal proporre la questione di giurisdizione, 
ed a.bbia pertanto revocato il decreto del Prefetto. 
Tale inammissibilit�, non viene meno anche 
se la 1� parte ipi� diligente � dichiari di fare propria 
la questione di giurisdizione gi� sollevata 
dalla Pubblica a.mrninistraz.ione con l'opposizione 
poi revocata .. 

1) La Corte Suprema sembra aderire, con la prima 
rn:assima, a qufJlla corrente dottrinale e giuri8prudenziale 
che ravvisa nel sequestro un provvedimento 
d'i carattere ammini8tmti1,:-o che giilrisdizionale 
(LANCELLOTTI, � Rivista di. dir. proc. civ. �, 
1939, I, 232 sgg. e II, 88 sgg; T. Locm, I. III 1949,, 
<< Ginr. lt. � 1950, I, 2, 293; A. Bari 10 gennaio 
1941, Rep. F. I. 1942, 1296, n. 22; no�te in � G-iuIt. 
� 1947, I, 2, 40 e 42). Un vero e proprio es~rcizio 
di giurisdizione si attuerebobc, secondo la Cas8azione, 
solo nel gfodizio di convalida, nel qualf' 

l'esame de'i presnpposU dcl sequestro pu� avvenire 
� nelle forrne di un rngolare processo � . 

Questo richiamo alle forme dcl processo lascia. 
per� dubbiosi. Gli aspetti fJSteriori e formali del 
procediinento non sono certa.mente determinanti 
del ca,rattere del processo, cos� come gH aspetti 
csterior,i e formali di un proi:vedimfJnto non ne 
'inffuenzano la natura. 

In base a. questi principi. � stato rettaniente g-iu�icato 
che l'ord�ina.nza, del Pretore in materia pos.
�essoria � una sentenza, se pronuncia s11lla compeffJnZa, 
ed � qufodi impugnabile con regolamento 
dI competenza (Ca..~s. 31 marzo 1950, n. 882, 
�Mass. Foto It. >> 1950, 1189; Cass. 23 giugno 
1950, 1591, ivi} 332; Oass. 24 novembre 1946, � Foro 
It. >l 1946, IJ 906; note in questa Rassegna >> 
1950, pag. 2fi0 e 2'75 cfr. pii.re Cass. 21 luglio 1950, 

n. 2016, Mass. /11 oro It. >> 1950, 413). Non � ragione 
di dubitare che in tale caso sia ammissibile 
anche il regolamento di gittrisdizionfJ, come ha, 
dcl resto riconosc�iuto implicitamente la Corte 
Suprema nella citata sentenza 882 del 1950, escludendo 
soltanto che le questioni di giurisdizione 
possano csstJre sollev�ate con il regolamento di competcn.
za, data la diversit�! dei due mezzi. 
Il rilievo dato agli aspetU formali del processo 
non sembra quind�i gi,ustificato; ma deves�i 1�iconosoere 
ohe la sentenza oggi annotata si ricollega 
ad altre prese di posizione della Corte Suprema 
r'ispetto ai proced�nenti special�i, culminanti nef � 
la premessa ohe si legge nella sentenza 25 gen 11aio 
1949, n. 961 (�Foro Pa,d. � 1949, 139): 
�Il regolamento di giurisdizione, istituito per le 
eanse, non pu� estenders�i ai procedimenti speciali 
>>. Combinando le affermazioni contenute nelle 
<lue sentenze, sembra si possa dedurre che, secondo 
la Cassazione, la causa � un quid diverso 
dal prooedirnento speciale: ed � diverso proprio 
per 'il fatto ohe la ca�usa, implica l'eseroiz'io di 
una vera e propria giurisdizione} mentre oos� non 
sarebbe per il prooedirnento speciale. 

Su, ta,le punto esprimiano il nostfJ rispettoso 
dissenso. L'azione cautelare ha indubbiamente 
una funzione 8trntnentale, rispetto agli scopi perseguiti 
dall'azione d�i merUo. Yal per� la pena 
di osservare ohe la strumentalit�� non � di per 
s� s�ufficiente ad escludere l'esercizio della giurisdizione. 
La stessa oom?alida rimane strumentare 
ris]Jetto al giudizio ohe stabilir� l'efjetUva appari 
cnenza del d�iritto ~� eppure nessuno -e nemmeno 
la Corte Suprema -disconosce al gi1ldizio 
8'Ulla convalida il carattere giurisdizionale. 

La realt� � ohe 'il sequestro limita, mediante 
l'�nmobilizzazione ordinata dal giudice, la d'i8ponibilit� 
de�i beni da parte del debitore; circoscrive 
coattivamente qtwlle facolt�, che al dominus 
sono garantite ordinariamente dal d�irUto obbfottivo. 
ll provved,imento cautelare risolve il contrasto 
fra gU opposU interessi del deb-itore e d.el 
creditore; in questa soluZ'ione si attu,a innegabilmente 
una potest� giurisdizionale, ohe non m�uta 
certamente di natitra per il fatto che � eccitata 
dalla domanda (ricorso) della parte interessata. 
Questo intese probabilmente dire il 1.'ribunale diGenora 
'nella Hcntcnza 8 marzo 1942 v1ariamente 


-216_~


commentata (�Giur. lt.)), 1947, I, 2, 40); cfr. nella 
rnotivazione Cass. 12 giugno 1942, �Foro It.� 
1942, 1033), quando neg� la revoca del sequestro 
da parte dello stesso giudice istruttore} osservando 
che i~ sequestro � incide swi d'ir:itt-i sostanziali 
>>. Ed un,analoga 'intitiz,ione de'i caratteri giurisdizionali 
del sequestro � alla base d'i un,ajtra 
discussa ord,inanza del Presidente del Tribunale 
d'i .Milano l� luglio 1946, (� Giur. It. >> 1947, I, 2, 
42), 'in cui U sequestro venne equiparato ad un 
pro,vved'irnento di � volontaria -giurisdizione >>. 
Probabilmente, n� l'una n� l'altra d'i queste affermazioni 
� vera: ma insopprirnibile � la premessa 
dalla quale entrambe si dipartono} e cio�} che la 
emanazione del sequestro irnporti l,esercizio d,i 
una vera e p1'opria g,iurisdizione. 

Se � cos�} � logico che il g'iudice debba d,uffic'iu 
ve'rificare la propria giurisd'iZ'ione} prirna di emettere 
il decreto d,i sequestro}. ed � a~trettanto logico 
che 'il difetto d,i giurisdizfone possa essere 
prnventi,vamente esaminato med,iante il regolamento. 
� 

Nella g'iurisprudenza recente della Corte Sitprema 
es�iste} d,altra parte} un precedente che 
conforta la nostra tesi} in contrasto con quella 
ogg,i accolta dalla Cassazione: ci riferiamo alla 
sentenza 24 maggfo 1948, (� Giur. It. >> 1949, I, 
1, 206). il Comune d,i Bologna} revocando una 
concessione amministrativa} aveva dec'iso d'i gest,
ire d'irettamente l, Az'ienda Gasometri ed AcquedotU} 
nell'interesse della cittad,inanza e del 
pubbl'ico serv'izfo. Il concessionario} ritenendosi 
leso ne'i propri diritt�i, chiese il sequestro dellci 
az'ienda, che venne accordato dal Pres'idente lli 
quel Tribunale. La Corte Suprema venne chiamata 
a dec,idere} in sede d�i regolamento d�i giiirisd'iz'ione} 
sui Hm'iU dei poter'i del �Presidente 
rispetto all'atto amm,inistrativo di revoca di concessione. 
Sebbene in quella fattispecie} a quanto 
sembra} fosse in corso il giudizio di convalida} 
risulta dalla mot'ivazione che la Corte Suprema 
intese inequivocab'ilmente sindacare 'i poteri esplicati 
dal Presidente proprfo nell'emanazione del 
decreto di sequestro. La Cassazione premette un 
esatto inquadramento del sequestro fra i provvediment
�i a carattere giurisdizionale, cos� ossm�vando: 
� ... Come esattamente si � rilev'ato in 
dottrina} '� provved,imenti cautelari} tra i quali 
� compreso il sequestro giudiziario} non sono mai 
fine a s� stessi} rna sono preordinat-i alla emanaZ'ione 
d'i un ulteriore provvedimento definit-ivo, 
di CU'� essi preventivamente assicurano la efficacia 
pratica. Hanno, quindi} nel processo, funzione 
strumentale; ma non per questo gli effetti che 
esercitano nel rapporto sostanziale a cui si r'if eriscono 
sono diversi da quelli propri degli altri 
provvedimenti di cognizione o di esecuzione} l'at


tuazione} cio�} della legge} che � c�mpito proprio 
della funzione giurisdizionale J). 

Prosegue quind'i la Corte Suprema avvertendo 
che � riconosciuto alla pubblica amministraz'ione 
U diritto di revocare l'atto di concessione} anche 
quando si tratti di concessione-contratto, � senza 
ditbbio un atto� amministraNvo quello con cui essa 
revoca la concessione} onde anche tale atto d'i re


voca, come ogni atto ammin,istrativo, � per sua 
natura esecutorio} salvi i gravami ammessi dalla 
legge in sede ammin,istrativa. 

l!Jsso} pertanto, a norma deWd,f�t. 4 della 7egge 
20 rnarzo 1865, n. 2248, sul contenzioso amm-inistrativo} 
non pu� essern revocato o mod'ifi-cato dall'autorit� 
g'iud,iziaria} e quind'i neppur sospeso, 
co:rne g'i� d'isse questa Suprema Corte a Sezioni, 
unite (sentenza 27 febbrafo 1942, n. 580), in quanto 
la sospensione, sostanzialmente} importa la revoca 
temporanea dell'atto stesso. 


Consegue da C'i� che} se l'autorit� giudi~,iaria 
non pu� sospendere un atto ammiwistrat,ivo} non 
pu�} ev,identemente} neppure d'isporre il sequestro 
giudiziario di quei beni che costitu�iscono oggetto 
dell, atto stesso} 'in quanto tale sequestro} privando 
l'atto ammin'istrativo} sia pure temporaneamente, 
della sua esecutoriet�} ne importerebbe la revoca 
temporanea. 

1Jata} 'infatU, la natura per COS'� dire strumentale 
del provvedimento di sequestro} preordinato 
com'esso �J a<J, assicurare l_'efficacia praUca del 
p1�ovvedimento gi1trisd,izionale definitivo} � evidente 
che} se it giudice � carente d,i giurisdiz,ione pe1� 
ernettere un provved�nento definU'ivo che revochi 

o modifich,i un atto amministrat,ivo} lo deve essere 
altretta,nto per la emissione del provvedimento 
cautelare di sequestro, 
Appare chiar�o, da questa 1not,ivaz'ione, che la 
Corte Suprema cons,ider� il regolamento di giurisdiz'ione, 
in quella fatUspecie} diretto espressamente 
a togliere di mezzo il decreto di sequestro, 
p�ii'l che a paralizzare il giiulizio di conval,ida; in 
quanto oggetto imrned,iato del regolamento erano 
per l'app'unto i poteri del giudice che eman� il 
sequestro, e non. i poteri del giudice della convalida. 
Il che ,indusse il commentatore redazionale 
della Rivista ad osservare che il difetto d'i g'iurisdizione 
era manifesto nel Pres,idente} ma non nel 
giudice della convaUda} giacch� questo poteva le 
gittimamente dichiarare il d'if etto di giurisdizione 
del primo. L'osservazione � ovviamente esatta}� � 
noto che in tutti i casi in cui si propone al g'iUdice 
ordinario una domanda sottratta alla sua 
cognfoione per difetto di giurisdizione} il giudice 
pu� sempre emettere una pronuncia decUnatoria 
di giurisdizione. Il regolamento preventivo � destinato 
appunto a fissare anticipatamente l,�rnb,ito 
della giurisdizione. L'osservazione redazionale 
� tuttavia significativa, rispecch,iando il concetto 
comune che il difetto d,i giur�isdizione � palese nella 
stessa emanazione del sequestro, i cui gravi 
effetti esecutivi accentuano la necessit�} o almeno 
la opportunit�} di un immediato regolamento di 
poteri. 

Non sembra che questa estensione dell'ammissibilit� 
del regolamento sia ostacolata dalla lettera 
dell'art. 41, che} secondo la sentenza 25 .gennaio 
1949 della Suprema Corte} gi� citata, limiterebbe 
il regolamento alle sole cause, e non a'i 
procedimenti. L'art. 37 c. p. c. stabilisce che il 
difetto di giurisd,izione pu� essere rilevato, anche 
d'ufficio} in qualunque stato o grado � del proces80 
)). Non � questa la sede per discutere la terrni� 
nologia del codice} e per stabilire le differenze fra 


-217 


vrocesso, causa e procedirnento (sulle quciU vedi 
il RmDENTI, �Dir. Proc. Civ. ll ed. 1949, 1,ol. I, 
pa,q. 57, n. 23); ma � indiscutibile che � processo )) 
� termine .pi� lato di � aausa l>. L'art. 41 si fon.ifa 
a stabilire eh e, se il processo � una caitSa, il regolamento 
di giurisdizione non pu� pi� essere ammesso 
quando sia intervenuta una decisione sul merUo 
in primo grado o ima sentenza passata in 
. tfi,ttdicato, a seconda che il regolamento sia proposto 
dalle parti, o dalla P.A., estranea alla causa. 
Se, per contro, il processo nel quale si riscontm 
1tn difetto di giurisdizione non � una causa in 
senso tecnico, da ci� deriva semplicemente che il 
regolamento pu� non incontrare i limiti cronologici 
dati dall'emanazione delle decisioni; non gi� 
che il regolamento sia inammissibile. L'art. 41 � 
esplicito nello stabilire che le Sezioni unite possono 
essere investite delle � questioni di giurisdizione 
di cui all'art. 37 �, e tali sono quelle che. 
appunto per l'art. 37, il giudice deve d'ufficio rilevare 
� in qualunque stato e grado del processo >>. 

Per queste considerazioni ci permettiamo di 
dissentire anche da una seconda argomentazione, 
con la quale la Oorte Suprema, in altra fattispec-
ie (sentenza 28 giugno 1950�, n. 1658, �Mass. 
Poro It. ll 1950, 346), ritenne di poter escl1ldere 
il regolarnento di giurisdizione rispetto ad un 
vrovvedimento urgente del Pretore, emanato in 
.forza degri articoli 700, 702 c. p. c. La Cassazione 
non dichiar� che il prnvwJdimento pretorile 
mancasse di natura giitrisdizionale; neg� semplicern~
nte l'ammissibilit� del regolarnento �dato 
il gi� avvenuto esaurirnento del giudizio davanti 
al Pretore l>. Evidenternente, alla base di q1lesta 
motivazione si celano difficolt� partiche: prima 
fra queste l'impossibilit� di ordinare la sospensione 
di un processo non pi� in corso davanti ad 
alcun giudfoe. Jfa � da osservare che, nel caso del 
sequestro, queste difficolt� o non s1tssistono, o 
non sono, comunque, pi� gravi che in altri casi 
in cui � amrnesso il regolamento. 

Non s11ssistono, in quanto, essendo il sequestro 
agganciato ad itna fase succlj!ssiva obbligatoriarnente 
imposta al seq1lestrante (convalida), fase 
che integra il processo cautelare mantenendogli 
tuttav�ia un carattere unitario, l'effetto sospensivo 
potr� esvlicarsi sul giudizio di convalida. D~l 
t�esto, non � neppur vero che l'emanazione del 
sequestro esaurisca i poteri del giudice : basti 
11ensare alle facolt� che l'art. 677 conferisce al 
giudic� del sequestro, e, genericarnente, ai cos� 
detti pi�ovvedimenti integrativ�i successivi (cfr. 
Coniglio, Il sequestro, ed. 1949, pag. 10(} e segg., 
pag. 1Q7 e segg.). Sono, ad ogni rnodo, difficolt� 
comun� ad altre ipotesi: .yi pensi ad un regolamento 
di giurisdizione sollevato dal Pref?tto in 
una caiisa �in cui siti intervenuta sentenza definitiva 
di primo grado, (non passata in giudicato) e 
non sia proposto appello dalle parti. Entro l'anno 
dalla 1mbblicazione, il ricorso � indubbiamente 
proponibile: ma non essendo rnaterialment� pendente 
il giudizfo di appello, non 8ernbra che l'effetto 
sospensivo si esplichi in modo concreto ed 
attuale, pur ammettendo che la fas� dell'appello 
710ssa considerarsi potenzialrnente iniziata con il 

deposito della sentenza di prirno grado. La verit� 
� che una effettiva pendenza della ca1tsa, intesa 
come iscrizione a ruolo, non � condiz'fone del regolarnento. 
In una interessante decisione, la aorte 
Suprema ha avuto occasione di chiarire che il 
regolamento pu� avere effetti sospensi11"i non solo 
sulla cansa vendente, rna anchQ su cat.f8<� iniziate 

o prose,quite davanti a giudice diverso da quello 
adito (Oass. 5 gennaio 1950, n. 59, � Riv. Amministrativa 
J> 1950, 475), ritenuto dalle parti cornpetente 
sulla stessa domanda. Se proprio si vuole 
una estrinsecazione de,qli effetti sospensivi del 
regolarnento, nel caso del sequestro, tale estrinsecazione 
pu� quindi essere individuata nella portata. 
sospensi�v�a del ricorso rispetto a tutte le 
controverst'.e ricollegabili alla concessa misura 
cautelareG siano queste in corso ed in atto, o ancora 
da iniziare. 
Pit� discutersi, nel caso del sequestro, l'utilit� 
praUca di un regofomento di giurisdizione, posto 
che il difetto di giurisdiz�ione ptt� essere immediatamente 
dichiarato da.l giudice della convalida. 
.71!a., carne gi� si � osservato, proprio questo � lo 
scopo prirnario del regolamento preventivo: accertare 
definitivamente il giudice fornito di gittrisdfaione, 
senza attendere lo svolgimento del 
processo. E se si tien conto che il giudice della 
convalida � normalmente il giudice che concesse 
il sequestro, appare evidente l'opportunit� che il 
difetto di giurisdizione venga esaminato senza indug
�i da un rliv�rso, sitprerno giudice, regolatore 
della compef:enza e della giur�isdizione. 

2) La seconda massima (la cui correlazione lo,
qica con la 11rima � discutibile,. posto che l'inammissibilit� 
del ricorso per l'un motivo rendeva 
s1tperfltto l'indagine sull'altro) investe, a quanto 
ci consta, iina questione nuova. 

La soluzione data dalla Suprema Oorte sembra 
esatta. Il regolamento preventivo regolato dall'art. 
41 c. p. c., 2� con:.irna, presuppone una domanda 
della Pubblica amministrazione, che l'articolo 
368 c. p. c. qualifica letteralrnente � richiesta 
J>. Trattandosi d�i itna domanda proveniente 
da un organo pubblico, nell'esercizio di un'attivit� 
pi� amministrativa che processua.le, � ben 
sv-iegabile che la domanda assuma la forma di 
un decreto .� cio�, di un atto amininistrativo. 

La legg� prescrive che il decreto sia rnotivato. 
Poich�, come osservava g-i� il MORTA;RA, la richiesta 
del Prefetto mira � alla tutela dell'ordine 
pubblico in materia gittr�isdizionale >l; � da ritenere 
che la motivazione debba illitstrare pi� le 
ragioni di pubblico intf}resse a fondamento del 
decreto, che non le ragion�i giuridiche. D'altra 
parte, non va dimenticato che per tiitti i ricorsi 
in sede di regolarnento di g�irisdizione � stata 
recentemente afferrnata la sup�rfiuit� dei motivi 
(Oass. Sez. unite 14 maggio 1949, � Giur. Oompl. 
O�iss. a-iv. � 1949, Il, vol. XXVIII, pag. 370). 

Il prevalente interesse pubblico posto a base 
dell'inten;ento prefettizio non � sminiiito.. dalla 
consid�razione che le parti possa.no, praticamente, 
annullarne gli efjetti, non presentando il ricorso 
entro il terrnine di trenta giorni., il che 

d 



-218


� irnporta decadcnZlL (Cass. 1� ottobre 1947, � Set.t. 
Ca88. >> 1947, 29'7). Nulla vieta, a noBtro avviBo, 
che il Prefetto ripropongn la richie8ta (}mettendo 
un 8econdo decreto,� il ricor8o che la parte riprc:
wnta88e al'la Cor�te suvrerna, in ba8C a que8tO 
secondo, decreto, non ciovrebb�' e88ere impedito 
dall'art. 387, genericamente ina,pplicabilc al regolamento 
d�i giuriBdizione (Oll88. 23 aprile 1949, 

n. 976, (( Ma88. Foro It. � 1949, 205). 
Co8� delin<}ata la natura dela richie8tli prefettizia, 
di,vicne chiaro corne il ricorso, con il quale 
In parte pi� diligente '�nve8te la S�uprema Corti' 
della que8tione di gfariBdizione, non � altro che� il 
mezzo proce88Uale di pre8enta,zione della richiesta 
prefettiz�ia, non gi� tina domanda autonoma. 
sorretta da un intere88e a s� 8tante. Di tale rnanc<
l!/iZa d�i atltonom-ia, e delZ'impul8o pubbliciBtico 
informante tutta la procedttra del regolamento richie8to 
dal preffJtto, s�i ha un Becondario r"ifte8so 
nell'e8onero dal deposUo pe'I� il ca8o di soccombenza 
(3-04 n. 2 o. JJ. c.). E' noto, invece, che 8econdo 
una g�iurisprudenza coBtantiBs�ima (Ca88. 
31 marzo 1950, n. 877, � Ma88. Foro lt. i> 1950, 
J87; per un caso particolcire, Ca88. 19 gennaio 
1950,n. 161, ivi, 34) il regolarnento di giuri8dizionc 
dev� e88ere obbligatoriamente preced1ito dal deposito 
: con l'effetto che un regolamento di com petenza, 
inve�ente queBtioni di g�ittri8d�izfone, deve 
e88ere dichiarato inammi88ibile per omf,J88o 
rlepo8ito, non e88endo posB�ibile la converBione del 
primo nel Becondo. 

Analogamente, nori pu� ammetter8i che il r(}golamento 
rfohie8to dal Prefetto p088a con�vertir8i 
�i un regolamento 8U iBtanza della parte. La r�ichieBta 
del Pr�efetto co8titui8ce 1m presu.p:poBto 
d(}l ricorBo: n� la dichiarazione della parto di 
� far propria � la richieBta prefettizia pu� 8piegare 
alcun effetto, non. potendo il privato 808tifuir8i 
ad tm organo della Pubblica ammini8trazione, 
per eBercitare un potere solo ad e880 ris(}r
�vato. Tanto meno il privato pu� mantenere in vita 
1ina 1�ichie8ta che l,autorit� amminiBtrativa ~w. 
revocato con un 8UCCe8sivo atto; giacch� l'atto di 
revoca., immed-iatamente fJffiaace, non � 8U8cetti7Jile 
n� di annullamento n� di pa.rali8i, non, Bolo 
per opera del privato, ma neppure per opera del 
giudice. 

(A. C.) 
IMPOSTE E TASSE -Sovratasse Multe -Riduzioni 
di pene pecuniarie Indulti Condoni Differenze (art. 63 
legge 1 aprile 1929, n. 4) -Accertamento -Reclamo Azione 
amministrativa e giudiziaria -Non necessit� 
del previo esperimento della azione amministrativa. 

(Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1421-50 Pres. : 
Pellegrini, Rel. : Gualtieri, P. M. : Eula -Finanze 
contro Consorzio Agrario Perugia). 

La riduzione delle pene pecuuial'�c -che, a 
uorina dell'art. 63 della legge 7 aprile 1929, numero 
4 sulla. rep1;essione delle violazioni delle 
leggi finanziMie, l'Intendente di Finanza o, in 
!:lede rli reclamo, il Ministero per le Finanze pu� 
eone.edere, indipendentemente da un indulto, mediante 
provvedimento amministrativo suscettibile 
di as~mmere contenuto negoziale ~ ha natura 

giurillka ben diversa. dal condono di una peua 
pecuniaria o (li altra sanzione civile coBcesse me.:
�; 
diante provvedimento legislativo~ 

Codesto collllono -quando non sia l�iversa. 
mente regolato dalla legge speciale -eacle sotto 
la disciplina dei prineipi fo1ulame11tali che reg�olano 
l'indulto tli carattere penale a meno elle 
Pssi non �si�no incompatibili con la nw.tPl'ia cui 
si rifersce la sanzione condonata. In pa1�ticolare. 
al condono civile -quando la legge nulla tlispongi1 
--� applicabile il principio generale 8CContlo il 
ip1ale l'indulto opera per volont�. della legg� indi 

tl:iipendentemente da qualsiasi pattuizione fra 1'01�gano 
che deve a.pplicarlo e il dttatlino che ne 
voglia beneficiare e pu� esse1�e applicato anclte 
prima che la sentPnza <li condanna sia passata 
in igiudicato. !Sulla pena inflitta. con sentenza 
non ancora. passata in g1ntlicato il comlono stesso 
� applicato -come si desume dall'articolo 591 
comma 2� cpp. sotto la con(lizione che il pronre(
1�mento di applicazione della stessa pena non i:;in. 
in definitiva, riformato o revocato. 

Nei clue casi in cni contro l'atto ammiuistrativo 
tli accertamento del ti-ibnto� amnress10 il i�ico1�so 
gerarchico -e non qnello giurisdizionale -il 
l'rcvio esperimento della pl'ocedura amministi�ativa, 
come si desume dall'a1-t. 148 della legge s11l 
registro, non � condizione sine qua. non iperch� 
l'azione giudiziaria possa essere p1romossa e proseguita.. 


La Corte 8upre111a. ha detto cos� la 81/a paroTo 
snlla dibatt:nta questione dell<i rivetibilit�. (lelle 
80'/J'rrne pagate a titolo cl'-imJJOBta per fruire del 
condono trib-utario, queBtione sullu qu.ale finorn 
Bi era.no rwnte 80lo pronuncie delle Oort-i di merito, 
qzw.fli tutte 8favorev:Jli all'Ammin�?tra.Z'iMHJ. 

Prima di 'forrnulare le n,o8tre 08Serv~oni in 
ord�ine alla Bentenza della Ou88uz�ione, riten1iarno 
oppo�1�t11mo riport01re qui di seg�uito il testo della 
mot�itinzione in (liritto de.ZZa Bentenz�a 8te8sa. 

Ool primo mezzo tlel ricorso viene tlenuuciata 
la violazione dell'art. 345 c. p. c. e 4 della legge 
20 marzo 1865, n. 2248, all. E., in reLJzione agli 
a.rticoli 37 e 360 n. 1. c. p. c. deducendo che la 
domanda del Consorzio agrario provinciale tli 
Perugia sia improponibile, percM tende in sostanza 
alla revoca o :tll'annullamento dell'atto 
amministrativo col quale l'Amministrazione delll' 
finanze avrebbe rinunciato a favore tlel predetto 
OonsoTZio alla applicazione della pena pecuniar�ia 
relativa alla violazione della legge 19 giugno 1940, 

n. 762, accertata dal Nucleo polizia tributaria 
tli Perugia con verbale 10 febbraio 1'945. 
1Si sostiene, pi� precisamente, che il tlec1�e.t~ 
che prevede il condono di cni trattasi si lim1~1 
ad abilitare l'Amministrazione delle finanze a r1-�nunciare, 
mediante ap;posito atto amministratiYO 
tla adottarsi dall'Intendente di finanza, al potere 
di infliggere la sanzione civile pirevista dalla legge 
per l'omesso pagamento del tributo evaso, a condizione 
che previamente ed in via definitiva, e 
cio� senza possibilit� di ripetizione, il contrav



Tfif:fT{' 

-219


r� 


rentol'C paghi 1letto tdlrnto, rinunciando con ci� 

implicitamente alle contestazioni sollevate contro 

l'accertamento fatto in imo confronto. 

La necessit�, che il contravventore, pl'ima della 
1�iu1mcia. dell'Amministrazione delle finanze, riumici 
implicitamente, mediante il P'agamento incondizionato 
del tributo, alle contestazioni di cui 
sopra, sarebbe giu/stificata . dall'impossibrilit�, di 
ammettere il potere di applicare la sanzione civile 
istabilita dalla legg�e per l'evasione del tributo e 
la i�inuncia a tale potete, �fino a che l'obbligo di 
pagate lo stesiso tributo non sia stato accel'tai.o 
in modo delinitivo e irrevocabile o non sia comunque 
divenuto iucontestal>ile. 

A parte il l'i('.hiamo, fuor di proposito fatto 
nel ricorso, dell'art. 345 c. p. c., la Oorte osserva 
che la censura in esame pog'gia sopra una concezione 
del tutto erronea di quello che �, in linea 
generale ed astratta, il condono di una pena pe� 
cnniada. o di altra sanzione civile, concesso con 
decreto del Oapo dello <Stato subonlinatamente 
al pagamento del tributo eYaso o al compimento 
ili altri atti; come la dichia.razione di valore da 
farsi per la pl'ima volta o in ag�giunta e a rettifica 
di altra in�ecedentemcnte fatta.. 

I/Annuiuistra.zione delle Finanze confou<le evi� 
dentemente la condonazione totale o parziale che 
a mente dell'art ()3 della legge 7 gennaio 1929, 
IL 4 ed indipendentemente dall'esisfonza di uu 
indulto.� l'intendente di finanza, o in sede di i�eclamo, 
il Ministro delle finanze pu� concedere mediante 
provyedimcnto amminh1tratfro suscettibile 
ili assumere contenuto negoziale, col condono di 
una pena pecuniaria o di altra sanzione civile 
!'oncesso mediante provvedimento legislativo. 

Oodesto condono di carattere civile non trova 
ise non in parte. nel provvedimento legislativo col 
quale di volta in volta � concesso, la sna giuridica 
disciplina. Esso, pertanto, in quanto non sia 
1�egolato dalla leg�ge specia1e, come lo � per .quanto 
concerne la sua ap1)licazione nel caso concreto, 
alla quale provvede l'autorit� amministrativa con 
provve1limento di mero accertamento delle coul�izioni 
alle quali l'atto di clemenza � subordinato, 
ewde sotto la disciplina dei principi fondamentali 
1'!1e regolano l'indulto di carattere penale, a meno 
die essi non siano incompatibili con la materia 
eui si riferisce la sanzione condonata. 

In particolare, i� applicabile al condono civile, 
se la legge nulla disponga in contrario, il priul'ipio 
generale secondo il quale l'indulto opera per 
rnlont� della legge, indipendentemente da qualunque 
patteggiamento fra l'organo che deve 
a.pplic~rlo e il cittadino ehe ne voglia bene�ficia.:re,. 
e pu� �ssere applicato anche prima che la sentenza 
ili condanna sia pa�ssata in giudicato. 

Sulla pena inflitta con sentenza non ancora 
passata in giudicato, il condono � applicato natu� 
ralmente, come si desume dall'art. 591, comma 2'. 

c. p. .c., s�otto la condizione siott.intjesa che il 
prnvvedimento di applicazione della stessa pena, 
in definitiva, non venga riformato o revocato. 
Altrettanto � da ritenere quando si tratti cli 
condono di una pena pecuniaria, la quale, una 
rnlta �eterminata dal competente 01~gano finan


ziario uel minimo e nel ma�sdmo, pu� senz'altrn 

essere condonata., sotto ht condizione che l'even� 

tuale opposizione del contravventore non venga 

accolta e previo accertamento del con e orso deIle 

condizioni alle qua.Ii la concessione del beneficio 

� subordinata. 

1Se ne deduce che non � giuridicamente necessario 
che l'inadempimento delPobblig�o di 1.agarc 
il tributo diveng�a incontestahile attraYerso una 
tacita rinuncia ad og1ii contestazione da pal'te 
del presunto contravventore, a.ftinch� il coIHlono 
condizionato di carattere civile poss~b tl'ovare applicazione, 
e che non al fine di far diventare incontestabile 
il suddetto inadempimento la legge 
prescriYe di regola, come fa in materia coll'art. 2 
del dec:reto legislatiro presidenzfale .27 giugno 
Hl46, n. 24, il previo pagamento del tdbutu 
evaso. 

La ragione di tale prcscdzione � ben dh'c1�sa. 

Il legislatore, quando si tratta di concedere u11 
eondono, come {}Uello in esame, si trova di fronte 
all'esigenza di evitare che il presunto contrav,
�entore, che � t:de di fronte al fisco, anche se la 
tn1sgressione contestatagli sia ancora su� �ulice 
usufruisca del condono mentre continua a violare 
la legge, e all'evidente inopportunit� (lo ~tato 
11011 pu� spingere il fiscalismo fino a rasentare il 
dcatto) �ili porre come condizione d1el condono 
il pagamento incondizionato, definitivo ed irrevocabile 
del tributo evaso, il quale, se � contestato 
potrebbe anche non essere dovuto e pu� senza 
offendere la morale ed il diritto essere esatto dallo 
~tato, in base al principio del �wlve e,t repete, 
:,;olo in �quanto l'esazione avvenga senza ipre� 
giudizio ilel �.lirit.to del soli:enis idi rip:etr~re, Hl: 
del caso, ci� che indebitamente abbia pagato. 

Perch� l'esigenza di cui sopra venisse appagata 
e restassero soclcliSlfaitte le ~c<enna'tje r;1g'ioni di 
opportunit�, la legge ha prescritto col decreto di 
cui sopra il previo pagamento del tributo evaso,� 
ma Jo ha fatto con la indnbbia intenzione di 
t'iservare il diritto di ripetizione al contravventore, 
che senza alcuna intenzione di riconoscersi autore 
dell'infrazione contestatagli paga, come ha fatto 
nella� specie, mentl'e l'obbligo di pagare il tributo 
� ancora contestato. Cos� stando le cose, cadono 
senza altro le escogitazioni che si legg!ono nel 
ricorso, l� dove si parla cli revoca o di annullamento 
dell'atto amministrativo, col quale il condono 
nella specie fu applicato. 

Il provvedimento amministrativo cli applicazione 
del condono, inesattamente considerato dai gilllliei 
del mertto come una remissione in termine, cad1k 
automaticamente perch� per legge era destinato a 
cadere col !definitivo accertamento d~l�a. i111esistenza 
dell'obbligo cli pagare il tributo di cui la 
Corte del merito ha disposto la, restituzione. 

Va Il<Oi da ~~� ~hc codesto accertamento basta 
perch� la restituzione di quanto pagato dal Oonsorzio 
in adempimento del predetto obbligo sia 
considerata legittima 

1!1' inutile in;;istere nlteriorment2, dopo q1wnfo 
� stato ritenuto, sul rilievo che il Consorzfo irng� ~ 
cull'ei'�plicita dichiarazione di non volere rinunciare 
al reclamo contro l'addebito fattogli. 



-220 


Col secondo mezzo del suo ricorso l'Amministrazione 
delle finanze sostiene che a mente dell'art. 47 
del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. ,2' convertito 
nella legge 19 giugno 1940,n. 76�2 e dell'art. 10 
del dec.rrto legge 27 dicembre 1946 n. 469, la 
domanda di rimborso del �contributo indebitamente 
pagato avrebbe ctovuto, in ogni caso, essere rn�0posta 
anz;itutto in via amministi�.ativa. d�vanti 
all'Intendente di finanza o al Ministero delle 
finanze, entro il termine cli un anno dal pagamento, 
e che non essendo stato ci� fatto, l'azione 
giudiziaria sia improponibile per difetto del previo 
espel"imento della p1�ocedura amministrativa. 
Anche codesta tesi � erronea e va respinta., giacch� 
il Consorzio agrario 1p�rovinciale di Perugia nel 
termine di lE>gge present�, secondo quanto risulta 
dagli atti, rituale domanda di rimborso all'Intendente 
di finanza ed anche al Ministero delle 
finanze, e tale domanda fu rigettata con provvedimento 
amminh1trativo prodotto in copia dal 
ricorrente. Ad abundantiam va poi rilevato che 
il cita.to art. 47 del decreto legge 9 gennaio 1940 

n. 22, conformemente all'art. 143 della legge del 
registro, contempla dei ricorsi di carattere gerarchico 
e non giurisdizionale e che nei casi in cui 
contro l'atto amministrativo di accertamento del 
tributo � ammesso il ricorso gerarchico, il pi:evio 
esperimento della procedura amministrativa, come 
si desume indirettamente ma in modo non equivoco 
dall'art. 148 della legge del registro, non 
� condizione sine qua non perch� l'azione giudiziaria 
possa essere promossa e proseguita. Il 
llifetto del previo esperimento della procedura 
a.mministratiYa o la procedura amministrativa. o 
la proposizione dell'azione gindiziaria prima che 
siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione della 
domanda in via amministrativa pu� avere giuridica 
rilevanza, a mente del suddetto articolo 148, 
ai fini del giudizio delle spese, ma nella specie 
non rkorre n� l'una n� l'altra delle due suddette 
ipotesi. 
Un primo rilievo di ca1�attere generale �he pu� 
formularsi in ordine alla sentenza sopra trascritta) 
� che) a parte il tono un p� vivaae nei confronti 
lielr/Amministra~'ione finanziaria) la Oort�. Suprema 
ha fatto giustizia sommaria di tutte le varie 
tesi escogitate sia dalle Corti di merito) sia dai 
commentatori delle deci8ioni di qneste per giust-
ificare l'accoglimento della tesi della ripetibilit� 
dei tribuU pagati per fruire del condono (si 
'ceclano quf3ste tesi in Berliri: � Foro It. >> 1948, 
I) 865; Griziotti: � Riv. Dir. Fin. e So. delle 
F'in. ))' 1949, II) 59 e Rotondi: (Dir. e Prat. 
Trib. ))' 1949, II) 3). 

La Corte ha asclitso esplicitamente che il condonQ 
tributario sia una forma di rimessione in tennine 
dei con.tribite.n.U inadempienti, all'obbligo di imposta, 
e contro la f1mile ironia d'i alcnni superficia.
li sorittori) e le ste'8'8e Mgomentazioni del, 

P. M.) ha affermato che il pro�Pvedimento d�i 
applicazfone del �Condono tributario � itn provvedimento 
amministrativa, sin pitre di mero accertamento. 


Questo era) prec�isamente il presupposto fonda


mentale della tes�i dell'Amministrazione) la quale 

ne deduceva la conseguenza che una pronuncia 

gi1tdiziaria la qualfl. ordinas;;e la restitit~ione.della 

imvosta. pngafo si risolve?;a) sost{lnzialmente) �in 

u1i annnllamento del provvedimento ammintistra


tivo di approva.c�ionQ del condon�o oontro il divieto 

df}ll)art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 

alleg. E. Per superare q�uesto ostacolo la O. S. 

11.on pote,pa, natitralmente, seguire la semplicistica 

e infondata opinione ohe il divieto di annullamen


to degli atti amministrativi da parte deW A. G. 

concer<noa solo gli atti amministrat�i?;i di.screz~nali. 

Hs.sa inveae ha fatto rioorso aUa applica.zione ana


logfon al -condono trib'lttario delle nonne vigenti 

per il condono penale) e precisamente dell'art. 591 

del c. p. p., il qitale con.sente l'applicazione del 

condono agli irnpntati, prescindendo quindi clalla 

c.ertez�za della re8ponsa.bilit� e della pena. 

Non esitiamo a r-iconosoere che questa tesi s~ 

pure non .soddisfa interamente le esigenze della 

precision� ne�i criteri giuridic,i (invero) l'art. 591, 

non � fors�. nna norma gccezionale) e quindi non 

prodncen<da ad consequentias, nel si.stema gene


rale di nonne ohe regolanQ l'istit-uto del condono?) 

hg, senz'altro) su, tutte l� altre teori�ahe formulate 

sitlla d1:batt1lta qlte>'~tiont:, il pregio di �ifuggire ai 

p�i� grossi ostae,oli ohe si oppongono alla accet


tazione del principio della ripetibilit� d�i tr�ibuti 

pa,qati per fruire del condono. Inoltre, �8S(L hq, 

dalla sua il van-taggio di confortare con princi71i 

di carattere giitridico una tesi che) proprio solo 

pet� aonsiderazioni extra giuridiche) aveva finito 

sempre per trionfare. 

ln'Cece) la motivazione della Corte S�uprema 
appare 1m p� sommaria nella parte della sentenza 
che si riferisce alla. se�conda mas.c;ima. Voler ricondurrfl 
la dispo8izione tlell)art. 47 del D. L. 9 gennaio 
1940, n. 2, nello schema dell'art. 143 della 
legge di registro) ci sembra ahe avrebbe per lo 
�meno richiesto wna pi� este~a e convincente motivaz'ion-
e. 

Appiar� piii conforme al diritto) sotto questo 
aspetto) la sentenza della Corte d) Appello di llfilano 
del 13 Zti,glio 1943, (in causa Finanze c. 
Consorzio Derivat-i �Vergella) la quale afferma che 
� � inconcepibile la possibilit� di adire direttamente 
l'A_, G. Ordina;ria senza limite di tempo, 
mentre per l'esperimento del ricamo all'autorit� 
amministrativa � stabilito un tennine per~ntorio >>� 

E l'argomento fon1damentale che ci sembra po.c;sa 
opporsi alla tesi semplicemente affermata dalla 
Corte di Oassciz:ione � che la procQdura amministrativa 
prevista nel citato art. 47, non � affrttto 
una v�rocedura di rioors<O gerarchico o di altro 
ricorso amministrativo �Contenzioso) ma oostitui8de 
�nna fase obbligatoria preliminare pQ.r ln procedibilit� 
d;Jlla domamda giudiziaria di riinbor8Q 
di impostn erroneamente pagata) fas�. preWminarli 
.sitbordinata ad un termine di decadenza abba-stanza 
ampio. Non � d)altrondf.. qite~ito l"1m�ico 
esempio di obbligatoria preliminar'it� di p1�0cewiwa 
-amrninist1<a-tiva) -ra�i:visandos�i-(Jnaloga 
sitttazi�ne giuridfoa nella procedura <li reclnrno 
preliminare alle iwioni oontro l' A1nmini8trazione 



-221 


Fr:.rrO'L'iaria. Anchf in que8i:o caso il rq�Clarno � 

soggetto a termini perentori e nes1S�uno hg, mai 

dubitato ahe la sdade:n1<:a di questi termini importi 

la perdita del diritto. 

Piuttosto, potrebb~ dubitarsi se la riohiesta di 

rimborso dell'I. G. E. pagata al solo scopo di 

fniire del condono, � con l'int�nzione, da parte 

del solv�ens, di contestare la legittimit� del. tri


buto~ possa rientrare nel p�aradigma del rimborso 

di imposta erroneamente pagata, delineato dal


l'art. 47. Ma questa irbdaginc la Corte non l'ha 

affrontata. 

(A. S.) 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Proposta:irrevoca


bile -Eccessiva onerosit� -Rinunzia preventiva in 

contratto -Contratto aleatorio per volont� delle 

parti, (Corte di Cass.: Sez. I -Sent. n. 2479-1950 -

Pres.: Pellegrini, Est. : Fibbi, P. M.: Roberto (conf.) 


Ditta Granata contro Ministero dif�sa). 

L'impegno assunto dal proponente di mantenere 

ferma Ja proposta per un certo periodo di tempo 

(art. 1329 c. c.) contiene un'implicita rinuncia 

al diritto di revoca, quali che siano le ragioni, 

preesistenti o sopravvenute, che !possano entro 

quei prefissi limiti di tempo, indurlo a mutare 

avviso sulla opportunit�. di addivenire al contrat


to, ivi comprese in primo luogo quelle attinenti 

alle condiz.ioni del mercato e alla convenienza 

economica del contFatto. 

Anche il contratto che, secondo lo schema ordinario 
ha carattere commutativo, ma in cui � pur 
connaturale un qualche elemento di alea, come 
l'affitto, l'appalto, la somministrazione e la stessa. 
compravendita, pu� assumere figura e contenuto 
a.leatorio vero e proprio, quando le parti vi intro� 
dncono un coefficente di assoluta incertezza nel 
rischio cui i contraenti vengono esposti, l'assunzione 
cio� dell'alea per ogni evento anche il pi� 
anormale. 

In tal caso non -� esperibile l'azione di risoluzione 
per eccessiva onerosit� (art. 1469 c. c.) e 
la pattuizione medesima, impo11ante rinunzia 
1>reventiva ad avvalersi del rimedio di cui all'articolo 
1467 c. c. � pienamente valida. 

La surriferita sentenza della Corte fft11prema 
merita incondizionata app-roiiazione. 

Si irwoca dalla rioorrente la applicazione dell'art. 
1467 c. c., adducendo esser la ecc�ssiva 
onerosit� ijOpra'�"Venitta ri�ella fase precontrattuale, 
subitp dopo la pr-oposta,, e ditrante il periodo. in. 
('U�i e.~sa 8� er(J, impegnata CL mantener� ferma la 
1>roposta stessa. 

Intanto una prima questione si pres.entava, <ti 
oarattere a8sorbente: se le disposizioni dettate 
dagli artt. 1467 e segg. c. c.) oltre a permetter�, 
lo scioglimento del vincolo contrattuale o alrrwna 
il ri8tabilimento de:ll'equAlibrio economioQ delle 
rispettive prestq,.zioni, e ohe pertanto presruppongono 
un contratto gi� perfetto ed operanite, pQ8sano 
trovq,_re applicazione nel campo dell� trattative 
precontrattuali. 

La C. 8. nel oasb in esame, volutamente non 
ha risolto siffatta que8tione, decidendo il punto 
oontroverso come risulta dalla p�rima mass�ima ~ 
8otto altro profilo j 1J1tre non. ha mancato di accennare 
la sua opinione negativa in proposito, rUernndo 
che nella fase' precontrattuale � la tutela 
degli interessi dei ftttttri contraenU efficac(Jm.ente 
� assicurata per legge (art. 1328 o. c;) �Tlal diritto 
di revoca della proposta e della accettazion� ad 
lihitum di ognttno d�i essi, fino al momento in cui 
si sia verifiaato l'indon.tro dei consensi >i. E siffatto 
orientamento sembra senz'altro da approDare, 
peroh6 la disposizione dell'art. 1328 o. c. 
de1'e ritenersi assorben.te di ogni altra dispos�i.~
��ione dettata a tutela della volont� delle parti, le 
quali nel manifestarla devono, ovviamente, considerar
�e il negozio che va a concludersi in ti1tta la 
8lta 3ostanza, ed il suo �Contenuto, e devono qttindi 
foner conto anche dell'equilibrio economico del 
1�a.pporto. 

Il pwnto affrontato e dec,iso dalla sentenz!t in 
esame � stato invece a.ltro: se, di fronte ad una 
proposta irrevooabile per 1tn certo tempo, la partf} 
11ote8Sfl far valere la (iisp-o8izione dell'art. 1467 

C. C; A.l rigu.ardo la, &<entenza non dice JJ�� di 
q�uan.to ri81llta dalla massirna; ohe peraltro appare 
di e:vidente .ohfarez1<:a. 
Ohe la norma dell'art. 1329 debba rimaner ferma 
anC'hfl. di fronte ai fenomeni econornioi presi,_ in 
esame dalle dispo8izioni sulla soprwP1�enienz�a rl(}lla 
!ldc.essiva onerosit�, deriva proprio da quel vincoln 
di irrevooabilit� che la parte 8pon.tanearnente e 
rnlontariamentq oppone alla siia offerta. 


Per !1.ftetto ili tale irrevocabilit� la propo8ta oos� 
formiilata escQ dalla sfera della volont� del prQponente,, 
e rimane, per quel determinato periodq 
di tempo ->Come critJtallizzata, �, per cos� dire, 
insensibile ad ogni fenomeno estern.o. 


Vero � che, in tal modo. 80sta'Y1xzialmente, vj,ene 
a conifif!urarsi nna p1�eventiva rintmdia a far valer� 
le norme snlla ecoessiva onerosit� j ma, a parte 
lQ oon.�tiderazioni fatte sopra circa la applicabilit� 
di tal-i norme alla fa8e precontrattuale.� � vg_ro 
altres� ohe una tale preven.tiva rinnncia � piena11wnte 
ammissibile nel n.ostro diritto po8itivo. 

Costit-z�sce, que8to, il se{Jondo pvun.to correttamente 
deoiso dalla �sentenza ma�s�simata. 

Di vero, per sostenere ta.li tesi si doveva fa1� 
le'm sii un preteso princip~'.o di ind~rogabilit�. 
delle niorme di C'lti tratta8ij s� che qnalunque patto 
contrario sarebbe da aonsiderare non produttivo 
di effetti giwridioi perch� contrario a norme di 
ordine pvubblico. E sri. vuol vedere una assoluta 
analogia fra le norme �ohe re,qol(JIJ'l,o la resciss.ione 
per lesione e q1.wlle di 01ti si tratta, per dedurne 
ohe come n.on � ammessa la preventiva rin1uncja 
a far valere le norme sulla rescissione per lesione, 
oos�� non � del pari ammessa la preventiva rin1tn�Cia 
ad amJalersi dell'art. 1467. 

Pu�, in proposito, osservarsi, con il S. C. che 
<< la assimilazione di dne isl'ituti ai fini dedotti 
non ha aonsisten.za in q1lanto mentre la r~?o.is�sj,one 
per lesione trova fondamento in una sproporzioni}_ _ 
delle prestazioni dovuta a fattori che importano 
itn oarattere di oaitsalit� soggettiva e una valntn. 

d 

ME' MM�-,.,




:: : :


~--------------...


-!322 


dr11u; sfaronmole ilel cu111purtame11to di 1wa del.le 
11arti .~otto il profilo morale e sue:iale (sfrutta111ento 
dello nltnti b�iBoyno), su cui quindi incide 
ind,ubbiamentQ. nn e;lemento di qrlline pnbblico, 
l'onerosit� Mtpra.vi:ennta dip'lmde da causQ, ogyetfi
�pe -E,�traordinarie, estrnnec. alla volont� o alla 
('O'/l,dOtfo ({ellf;J }J(l'/'[� )). 

8i � nella sve�ciie nel campo, puramente l:��rivafo;
tfro, di diritti attinenti a c;ont1�atti; in un, cai11Ji0, 
eio�, in vni il potere disvositfoo delle p'f.l:d_i 

e" (~ssolu t<imente p1'eminente. � 
BJn rinuncia di fnr valere le nonne dt;]l'11rticolo 
l!67 v�1u) de1�ii;are direttamente da una JNit


tuizione esplicita in tal senso, oi;vero ind�iretta.;
1ie itte qwin<lo �1Mia delle part�i assunui su, di E�(\ 
interamente l'alea de.l crrntratto (art. 146<J), come 
11el oaso in esnrne ha 11.ediso la S. C. 

'l'ali te8i trO'�'ano, del resto, U s1iffragfo �d�lla 
11nani11ie: <lotl'r'ina. 

Invero -il Mes.~ineo: (<< Dof.t'rina gener'f!t.l�. rZe/ 
('Ortitratto �, vag. 404) oos� .s�i esprime: � I rimedi 
rli 011i agli nrtt. 1-!67 e 14G8 so�no, s-e, pur v�i s�t 
onerosit� 12cceNsi�w, inapplicabili al contratto che 
.~ia, a.lcaifJorio p12.�1� saa nat�u.rn o p'8�1� volont� delle 
1�arti (Gonw q1t.iinclo ad es., tazu,no ass1Mne .sQpra 
ili se il ril1chio della ~�ocessi�w onerosit� della proprin 
1n�estaz�ione). 

� L1t c-ireostan1v1J, ohe ren11-etido aleatorfo il c.011t1�
n tto ver volont� dellf]_ parti, si perde il didtto 
rii rimedi di mti, agli artt. 1467-1468, non vnol 
per� cl-ire ohe oon. questo le [)(l/rti rinunz-ino al 
diritto ([,i valei'3'i de,gli artt. 1467-1468. No'n �si 
Ira-ttri <li rinnnz:ia, bens� di perdita, del diritto 
in foeza. della legge e come conseguenz,a della naturn 
del c�ntrntto (al�atol"iet�t volontaria). Il che, 
per�, uon impedisce di pensart\ che il rimedio conti-
o la eccessiva onel'osit� non � di ordine pnbhlico, 
epper� � derogabile, e che una espressa l'lntrncia a 
,�alersi di esso deve ritenersi amm:issibile �. 

Yeg'li stessi, sensi, sono so8tan.'<!ialmente il Bracrinnt-
i : (�Degli effetti della e�dcessiv�a onerosit� 
supravvenien.te �, . JJag. 88-89); il Capozzi: ('i11. 
<<Dir; e� Gfr"r. �, 1947, 187); e il Trabuochi: 
(� Ist. Dfr. Civ;�, p1tg. 578), il quale afferma che 
<< c11;i lw 'l:'()luto correr� il rischio >> ni0n p<1u) ]Jrftenrlere 
la tutela stabilitn per g(l,ranN�re ai contmenti 
1t1ui tal� qnale eqttiv'(J,lenza nelle 1irestazi.oni 
corrispettive >>. 

Infine l,Enrietti: �in � Conim. al Cod. civ. ll di 
D,A.melio, F'inzi, �Libro delle Obbl. ))' vol.1, S<Jl) 
r~os� si esvrimc : � Se le parti rimmciassero cspressame,
nte alla risol1/,:iione -per .e'cioe.ssi'�-a onerosit�, 
questa rinuncin non potrebbe aver(! ohe �il seg1wntc 
8ignificato e la segnente portata: con essa le pa;rti 
hanno inteso attribuire a un contratto, di per s� 
:,.'tesso �commntativo, il carattere tli contratto aleatorio 
(aleatoriet� per volont� delle parti) ll. Ed 
in notn poi si ohiwr-isce: << Rinuncia che deve ritenel'si 
perfettamente lecita, anche perch� il rimedi-1 

llella risoluzji011te ��per .sopra,yv(en.fonz;a lrnon � jlli 
nl'lline pubblico� l>. 

Tin qne&tione ha particolari� riflessi� in online ai 
co�ntratti stipnlati �con richiamo allf}_ nonne df}lle 
condizioni generali pfir le fornit-ure militari, f!!PJ!
TOVrtte 1eon D. 11'!. 30 g�in.gno 1930, che a1l'at�t. 31 

11orfa,1110 la c:ln-u,~olu delle i1war�L b-ilit� rlei premi 
contrat1w-li, �. ln oonseg�uente ass1vniz'ion� di ogni 
risoliio ine�rente -aUo s-qu;i,libr�o del meraato da 
parte del pri�vato contl'<l!Jtnte. Tal�. d�spoMZi�one �, 
pertan.to, da con.siderarsi in, pe11etta annonfo oqn 
lv nonne di diritto oomune; e c�i� n p�1�escindfre .<la 
og�ni altrq, oon��iderazione 1ofroa l'ap1vUcabilit� o 
meno d,i tali nonne ai oont�ratti di fqrnit�nra e 
rli so11nninistra.z-ion1e. stipulati llalln P. A. 

(N. G.) 
* 

RESPONSABILIT� CIVILE -Svalutazione monetaria Interessi 
-Decorrenza. 

I. -Oli interessi sulla somurn �ovuta a titolo 
di. risa.rcinlento di danni �sono 'compensativi e 
quindi decorrono dal gforno del sinistro, arn�he 
se la liquidazione � stattli eseguita tenendo conto )'.:.� 
della svaluta:done della moneta (Oass. Uiv., Ill 
Rez. n. 1380-4<J -Pres: 'l'elesio, Est.: di 1Stefa110, 
P. 2\L : Binazzi -conf. : Grilli c . .A.tac, in � I{esp. 
Civ. Prev. ll, 1950, 5<J). 
II. -Gli interessi sulla somma li<]ttillata quale 
l'isarcimento del danno alla llersona decorrono l]al 
giorno del sinistro, anche se nella liquidazione si 
sia tenuto conto della sopravYenuta svalntazioue 
m:'ncb1ria (Oass. Civ., III Sez., n. 787-50 -P1�cs.: 
li~st. Oamboni, P. M.: Modigliani -couf.: Feneri 
c. Massacci, in << H,es.p. C~v. Prev. �, 1950, 323). 
III. -Se, accogliendosi la domanda di adeguamento 
monetario, viene attribuita ai creditori 
una somma maggiore che rappresenta l'impo1�b 
dei loro rispettivi crediti, ad�guato al \'alore attuale 
della moneta, la maggior somma � comprensiva. 
anche.degli interessi maturati nel frattempo. 
Pertanto sulla somma. adeguata al valore d'oggi, 
che � attribuita a titolo di danni, gli interessi 
decorrono solo dalla data di pubblicazione della 
sentenza. (Cass. Civ., I Sez. IL 2513-50, Pres:. Anichini. 
Est. : Lorizio, P. :M. : Pa.funcli -conf. : 
Fall. Banca Sic. Credito c. Cancellieri e altri). 
IV. -Se � esatto che gli interessi sulle :;omuw 
liquidate dal giudice a titolo �i risarcimento di 
danni causati da atto illecito sono compensatid 
e decorrono dal giorno in cui ebbe a verilca1�si 
l'evento dannoso, tale regola non � tuttavia applicabile 
nel caso cli rivalutazione dello indennizzo 
a. seguito di svalutazione monetaria. 
In questo caso, !dovendosi valuta,re il danno 
quale si presenta al momento della sentenza, l'ele� 
nrento danno per il ritardo si ricongiunge al danno 

principale, dato che la indennit� che il giudice 
accorda � quella che attualmente occorre per ristabilire 
l'eqt1ilibrio; e pertanto gli interessi saranno 
dovuti solo dal giorno della pubblicazione.. della 
sentenza. (Cass. Oiv., I 1Sez., n. 2538-50, P1�es.: 
Oolagrosso, Est.: Lorizio, P. M.: Pomodoro conf.: 
Pizzi c. Attin�). 

E noto ohe iw primo momento ln C. S. a1:~Vll 
deci,[jla la questione -di una inipo�rtanz~ v~ati~~ 

P1

notei,oli8sima, p12.r la frequenr;:(i cQn Cl/;1, si u 


-228


8enta -nel se1Mo delle sentenz.fi ora. r�ipol'tate 

.<;tl;b III e IV (cfr. Uass. Gfo. lll Sez�. n. 1455-48, 

in questa Rassegna, 1948, n. 9, 22). In seg�uito_, 

11�eraltro, la .<J[ivurispriulenZlf!, fzt mutata radidal


mente, e la <leciB�ion� n. 1458-48 rimase is�olata, 

r�ome sonten.Z(t di sp�ecie, s� ohe sembrava s�i 1)Q.t�.SS�. 

nniuii parlaro di jns receptum su�l pun.to in esame. 

.1 rimettere in di'il<c1tssfone il pwnto contr�op�.rso, 

pemltro, sono ora rri111n.te le d:uQ recentissime dec.i


sfoni della I Sozfone:. s� che le per11less'it�, delle 

11arti o dei clifensol"i, rionch� de�i gfad-ici di 

merito, sono at~num1taU; e r�l}.se. anche inaggiori 

dal ril�mo ohe lo oontrastCl!nti sentenz� sion-0 sta.te 

r�1nesse tu.tte sn conformi i��iahieste de�i rapprl}sl}n


tanti del P. M. 

D'altra !parte, nov. ]YU� neppiw dirsi che .'la 

IlI Se.~ione abbia manitenuto senwre iin� atteggia


mento aostante. 

Con. lei dea.is�ione 4 nuirzo 1950.� n. 538 (e~rronea


111ente r�ipor'tata in,� Ma&&. Foro Jt:. �, 1050, colon


1ui 118) -�! causa Znnglzi c. Oard-ia -la I Il Se


.~ io1w (i'res. Valenzi, Est. Albeggiani, P. M'. Oigo


fin�i) at'e�va statuito �ohe � suUa sommli Uquidata 

11er rlanni fttt�nri non. � conse,n.tito far decorr�re 

yfi interessi dal gforno del s�inistro. Da,Z momento 

ohe nella �S�pf].cie l<i Corte, avendo te�nuto conto 

rtella svalutazion-Q <J,ella moneta, liquid� il danno 

oome se questo si fosse verifio<ito al tempo d~lla 

rleQ�isione, � chiaro che tale liquidaz.ione compensa 

tutto il danno e che non sono dovuti interessi per 

il periodo anteriore �. 

Siffatta sen.tenza -ohe legge>S�i in. � Resp. Gin. 

e Pre'(V. �, 1950, 320 -� del t�utto aonforme a quelle 

sop1rfl 1'ipJ1"tat�. dellq,_ I Sezione j ed anzi pone la 

q1iestion1e della deeo�rrenza degli interessi sopra 

un pii� ampio piano. 

Che swi dann~ futiiri -e son quelli swi qnnli 

.�1opratutto m'en�_ ad inaidere la svaltttazione fili 
interessi now sian dovuti ex tunc, ma 80ltanto 
dal momento �in mii mq,n man�o si venga-no mat1trando, 
� principio logico. In ,,_,'�a norma.le, nell'attribuire 
i~na somma capitalizzata con riferimento 
alla data in oui si v�rifid� il fatto dann.Q.sQ, 
la g�itwisprudenza pro�vvl}deva. ad eliminare lincoooeniente 
prratioando una decit>rtazione pfJ.rOQ,nl1ta 
le sitlla somma oasi ottf31irtlta. Da ultimo pt!_raltro 
la Corte di Appello di Roma (swmt. 16 febbraio 
1950, De Pasquale c. llfa8ci, in � A.rch. Rio. 
Oinr. �, 1950, 1060) e la G. S. (I Sez:., 19 gen� 
naio 1950, n. 2478, Bru�dQi c. FF. f?S.; I Sez. 
:J agosto 1949, n. 2093, Ri1;ggeri c. Bonaldi ed alt�ri 
in � Resp. civ. w�ev. l>, 1950, 47), disoostan�o8i 
da tal� oostante giiirisiprudenzaJ hanno negatQ. la 
p1Jf1sib-ilit� d�i proc~d.e:re a &ifjatta detrazione; 
onde non resta ora ahy insister�. sul princ-ipio 
affermato dalla oitata sentenza n.. 538-50, cui fa 
� ade8ione, in ima breve nota redazionale, la Rivi


t:fa, di � Resp. Civ. e Prev. �. 

liJ pQr tornare alla questione relativa alla :fn>di


denz<t. della svalutazione della decorrenza dl}gli 

�'ll�teressi � s�nffioiente r-iohimm,are qui le ragioni 

esposte in nota. alla sentenza n. 1455-48 (in1 qtie�sta 

Hassegna, loco oit.); riporta,ndo la motivazione 

della sentenza n. 2513-50 Banca Sio. Credito c. 

D'Angelo, Cancellieri ed altri: � Stimasi con.gru.o 

ritenere ohe, po�i'dlu] ncooylierndosi la donwnda di 
adeguamento monetar�io, viene attribuita ai c�reditor
�i un~ sornrna maggiore che rappresl}n�ta l'i~iporto 
dei loro rispetUV"i crediti adegnato al valory 
att1wle della moneta, la ma.gyior smni11a sin co111/
J<1"ensiva an�che degli inte�ressi rnatu.rnti nel frg,ttempo, 
i quali preswppongono iina sornma fisw 
lli ani il oreditore. abbia p-otu..to ��isporre,.�menlre 
per effetto dell'adeg1w.mento il creditore qtti<mu 
somm.a rival�tttnta, �oome se il creditore fas8e sor.t.o 
attualm.cnte. Ne t'icne che sulla somma adeguata 
.a.f valore di oggi, ohe � attrib�nita a titolo df, (f,q_n11ui. 
,111-i intere&r,i .d'ie.co�1'1'on>0 da.Ua, data di ]JrUbblicaz.ionu 
tfolla sentenza�: s� ohe non resta che rmgurarsi 
che il S. a. oonsol�U ormai l'�insegnamen.to frnpart
�ito oon le sii.e ctue pi� recent-i sen.ten~I} emanaLr:: 

in materia, sen:w ulteriori oscitanz�e. 

(N. O.) 
REQUISIZIONI -Requisizioni effettuate dall'A. M. G. 

a favore di autorit� italiane. (Corte di Cass., Sezioni 

Unite, Sent.: n. 2555 -Pres. : Ferrara, Est. : Lorizio, 

P. M.: Eula -Comune Capaccio contro Limbardi). 
Le requisizioni di mezzi di trasporto (uella spe


cie automobili) ~ffettnata d::d :governo militare 

alleato per le necessit� dell'amministrazione civile 

italiana -e non I)er i bisog'ni delle truppe di 

occupazione -sono regolate dal R. D. 18 ago


sto 1940, n. 1741 e successive disposiz.ioni. 

Le relative controversie J�ienhauo, pertanto, 

nella competenza del Oomitato giudsdiziouale 

eentrale. 

La sent.en:;;a sop1�aindicafri � pubblicata� nel 

� F'oro It. �, 1950, I, 1281. 

ffztlla competenza <i decidere delle controversie 

in materia d�i req�uisi.zfoni alleate richiainia1110 

qtianto fu detto in questa Ra.ssegna, 1949, 152. 

S�uccessivamente, la stessa aorte, con la s_en


tent<:a n. 633 dell'll marzo 1950 a Sez��ioni Unite 

(-in �Foro lt. �, 1950, I, 1317) ha� afjerrnato, sfo 

pur nella parte rnotiw, e s�enz:a alditn rif�.rimc.nto 

al caso �eoiso, che la c0rnpete;nza a decidere dell� 

controversie suddett�. spetti a fwn:;;�ionari mnmirFi


drati'L'� o al Minristero del tesoro, ai se�nsi del 

D. L. 21 maggio 1946, n. 451. Questa afjermltZ'ionc 
f. per'altrQ del ttbtto '!,.'aga, specie in. ordine al punto 
de:lla natura f!�twidfaq di qiws�ta eomrpetenza d�i 
fi1;nz,ionari o rnin�isteriale. In ogni modo il decreto 
legge succitato � stato sostituUo dalla legge n. 10 
del 1951, cosa di cu�i abbiamo gi� dato notfo�ia in 
questa Rassegna 1950, pag. 183~ 
Comunque,) l'importanzQ. partiaoletre della senten,.
zg, ohe, annotiamo 81.ta sop1ratutto nella distf,n.
zione ohe C'i se�mbra perfettamente esatta tret le 
ro,quisizioni che l'esercito ocoupantf3 effettu.g, per 
i bisof]111i �ellfJ. propri� forze armati} e le 1�equisi.
zionri �ohe esso effettug, pfJ,r le esigenzf} della pQpOlazionQ 
civileJ in forr<m dei poteri �dh!J. gU spcttario 
quale sostitttto rJ.elle arutorit� �clello Stato QGCllva.
to. 

Su q�ue�11to argomento c�i siarno gi� p�ri:�i�tn:<iati __ 
in qitesta Rassef!YIJU 1950, 27, sostenendo itna tesi 
qn.alog�i a. quella aocolta dalla aorte Swprg_m<i. 

---
��... JLJk!L& Li 

-224 


SEQUESTRO PENALE -Atti e relazione di inchiesta 

dell'Amministrazione ferroviaria in caso di sinistro. 

Insequestrabilit�, art. 4 legge 25 giugno 1909 n. 372. 

(Corte di Cass., Sez. Unite penali, Camera di Consiglio 
del 20 maggio 1950 -Pres. : Mangini, Rel. : Consalvo, 
P. M.: Battaglini (dift) -Capo Compartirnent~
le delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria 
rw. contro ordinanza del G. I. di Reggio Calabria 
26 gennaio 1950). � 

Non essendo l'art. 4 della legge 25 giugno 1909 

n. 372, stato tacitamente abrogato dal codice �i 
procedura penale �el 1930 nella, rparte relativa 
alla regolamentazione del sequestro degli atti e 
dei documenti della pubblica amministrazione, gli 
atti e le relazioni di inchiesta dell'Amministra� 
zione ferroviaria in caso di sinistro sono insequestrah.
ili. 
I. -Si segnala, per la sua particola.re importanza, 
la massima che precede che si riferisce 
ad un caso che ha comportato una cura notevolmente 
assidua .da parte dell'Avvocatura al fine di 
provocare, attraverso notevoli difficolt� proeetlurali, 
una decisione da� parte della Suprema Corte 
che servisse di remora ad alcuni magistrati di 
merito, i quali, supervalutando i loro poteri in 
materia di sequestro di atti e documenti della 
.pubblica amministrazione, non hanno esitato a 
provocare situazioni che, per quanto teoricamente 
annullate, in pratica potranno essere di rilevante 
danno all'Amministrazione per le ragioni che si 
indiche1�anno. 
Per comodit� del lettore esponiamo succinta


mente la questione. 

L'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372, 
dispone: � Salvo il disposto dell'art. 180 del Codice 
penale (361 del codice vigente: n. d. r.) la 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non 
t': tenuta a comunicare all'autorit� giudiziaria gli 
atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di 
sinistro che abbia recato danno alle persone ed 
alle cose �. 

I,a, ratio della norma, particolarmente chiara 
in relazione ai suoi precedenti parlamentari, ha 
fondamento nella necessit� di� rendere le indagini 
e gli acce1�tainenti in caso di sinistri del tutto 
sereni ed obiettivi ...-sempre nel migliore interesse 
del servizio e della sicurezza dell'eserciziu 
-liberando gli inquisiti, e anche gli inquirenti, 
da qualsiasi preoccupazione che potesse in loro 
ingenerare il pensiero che le dichiarazioni rese e 
il risultato del lavoro compiuto, diventassero di 
pubblico dominio, e fonte di apprezzamenti per 
determinare l'a,fl'erma.zione eventuale di responsabilit� 
civile o penale l>. 

E' accaduto che alcuni magistrati di merito, 
incaricati dell'istruttoria di reati riferentisi a 
!':inistri ferroviari, hanno ritenuto di poter allegare 
agli atti processuali le relazioni sopradettc, fa� 
cendone l'ichiesta ai Oapi Oomps,1�timento com1wtenti, 
i quali, rivoltisi all'Avvocatura per sapere 
come comportarsi, hanno risposto di non poter 
provvetlere in conformit�, ostandovi l'art. 4 della 
cennata legge n. 372 del 1909. A tale risposta detti 
magistrati, ritenendo che la norma in esame fosse 
stata tacitamente abrogata dal codice di procedura 

penale del 1930 della parte relativa alla regolamentazione 
del sequestro degli atti e documenti 
della� pubblica amministrazione, .hanno ord.ipato 
il sequestro delle cennate relazioni �(Giudice Istruttore 
T1�eviso, 9 dicembre 1947; �Giudice Istruttore 
Reggio Calabria, 2 febbraio 1949). 

II. -Quanto � avvenuto per questa fattispecie 
� particolarmente interessante. Di fronte al decreto 
di sequestro, due problemi si presentavano 
all'esame dell' Avvocatu'ra: la detierminazione 
dell'iter procedurale di opposizione aJ provvedimento 
e la rappresentazione del merito della 
questione al supremo giudice di legittimit�. 
Per quanto riguarda �l primo problema accadde 
che, avendo le Ferrovie proposto incidente di 
esecuzione ai sensi dell'art. 626 c. p. p., il G. I., 
il 27 febbraio 1949 pronunzi� ordinanza con la 
quale afferm�, senza dimostrazione alcuna: 

a.) che non si verteva nel caso di cui all'articolo 
628 c. p. p. ; 

b) che il segreto di ufficio, a cui l'Ammini 
strazione in sede di opposizione si era riportata, 
non esisteva; dando mandato per la immediata, 
incondizionata esecuzione del sequestro. 

Si osserva, a questo punto, per incidens, che, 
h'attandosi di materia, per qualunque persona, 
anche la meglio corredata di scienza giuridica, 
quanto meno opinabile, correttamente il giudice 
avrebbe dovuto fare saggia applicazione dello 
ultimo comma dell'art. 631 c. p. p., cio� sospendere 
l'esecuzione dell'ordinanza con decreto, in attesa 
che la Corte Suprema potesse pronunciarsi sullo 
argomento, al fine di non pregiuldicare gravemente, 
con provvedimento che avrebbe poi potuto 
essere annullato, come in effetti avvenne, gli interessi 
non solo dell'Amministrazione, ma anche 
quelli non meno ragguardevoli dell'imputato. 

Poteva infatti il giudice agevolmente provvederl' 
che, una volta allegata, a seguito del sequestro, 
al fascicolo processuale la relazione ll� inchiesta, 
qualsiasi ordine in contrario della Cassazione che 
dichiarasse nullo l'ordine di sequestro non avrebbe 
potuto riparare le conseguenze del provvedimento 
eseguito e poi annullato poich�, quanto meno il 
giudice stesso, se voglia� escludersi che le parti 
per lo stato dell'istruttoria non potessero prenderne 
visione, avrebbe potuto essere influenzato, 
contro l'imputato, dalla lettura della relazione 
sopradetta che non era consentito impedirgli. 

Poich� a tale sospensione il giudice non ritenne 
di addivenire, non restava altro all'Amministrazione 
che di ubbMire consegnando gli atti dei 
quali era stato disposto il sequestro. 

Avverso 1'01�dinanza 27 febbraio 1949, con cui 
era stata respinta l'opposizione in sede di incidente 
di esecuzione, le Ferrovie proposero JJicorso 
pel' Cassazione che dallo stesso giudice fu dichia.
i�ato inammissibile. 

Fu allora presentato ricorso avverso questa 
ordinanza di dichiarazione di inammissibilit� del 
23 marzo 1949 e, finalmente, dopo le suesposte 
peripezie (� il caso di cos� definirle) si potette 
provocare l'esame della� questione (non ancora per 


-225 


la parte relativa al merito naturalmente, ma 
solo per quella relativa all'obbligo che il magistrato 
istruttore aveva di pronunciarsi sul merito 
onde ricorrere, se del caso, avverso questa pronunzia) 
da parte dell aS'uprema Sorte. 

Oome la Cassazione abbia deciso gi� �..stato 
segnalato in questa Rassegna� (1949, 186): la 
decisione, indubbiamente corrispondente ad esigenze 
di giustizia sostanziale, anche se dal punto 
di visfa formale pu� dar luogo a qualche perplessit� 
(cons.: Pannain, In tema di incedenti di 
esecuzione : � Arch. pen. �, 1949, II, 417), si risolvette 
nell'ordine dato al G. I. di Reggio Calabria 
di pronunciarsi sul merito, cosa che fino allora 
non era avvenuta. 

III. -Ed il G. I. sul merito si pronuncio 
(ordinanza 26 gennaio 1950), rigettando l'opposizione 
proposta dalle Ferrovie dello .Stato avverso 
l'esecuzione del cennato decreto 2 febbraio 1949, 
con cui era stato ordinato il se�questro degli atti 
dell'inchiesta amministrativa concernente il sinistro 
ferroviario avvenuto 1'8 dicembre 1945, presso 
Bagnara. 
Le Ferrovie proposero ricorso avverso l'ordinanza 
26 gennaio 1950, ricorso che, a Sezioni 
nnite, � stato deciso nel senso di cui alla massima 
che si annota. 

Nel testo della sentenza sono confutati gli argomenti 
con i quali, contro la tesi della Amminstrazione, 
il P. M. aveva concluso per la reiezione del 
J�icorso. 

Il P. 1\1. ha sostanzialmente sostenuto che il 
codice di procedura penale del 1930 (art. 342) 
avrebbe regolato em novo l'intera materia della 
exibitio di atti e� documenti della Pubblica amministrazione,
nonclt� il .sequestro di tali atti e do


cumenti; che l'art. 4 della cennata legge del 1909 
dovrebbe ritenersi abrogato per incompatibilit�; 
elle, altrimenti, opinando, si giungerebbe allo 
assurdo che le inchieste ferroviarie .godrebbero 
di assoluta inviolabilit�, mentre non ne godono 
neppure i segreti politici e militari (art. 342 e 352 

c. p. p.). 
La Corte Supi.�ema ba rilevf!'tO che. qu_est'ult~mo 
argomento, di natura. impressionistica, non � 
fondato, in quanto non � �esatto che i segreti 
politici e militari siano nl/eno tutelati; � vero 
anzi il contrario, secondo gli articoli 342 e 352 

c. p. p., da cui si rileva. che gli atti ed i docu-. 
menti che concernono segreti politici o militari 
non possono essere sequestrati. 
Fatta giustiz.ia di tale argiom'ento, la Corte, 
considerando che il fondamento dell'articolo 4, 
della nota legge del :1909 � non sta. tanto nel 
segreto di uffieio (ragione formale), quanto nella 
tutela dell'interesse patrimoniale della pubblica 
amministrazione (ragione sostanziale) )), e elle 
<< le inchieste di cui si tratta non sono dirette 
tanto all'accertamento di responsabilit� penali, 
quanto a fini disciplinari e tecnici �, pur ammettendo 
che il principio di cui a.Ila norma. suddetta 
non sia ;pi� all'unisono coll'affermato dovere di 
esibizione, valido in materia processuale sia penale 
che dvile, ha ritenuto che fra i due sistemi non 
esiste incompatibilit�. Non sussistendo impossibilit� 
giuridica di coesistenza delle norme di cui 
alla legge del 1909 ed al coldice di procedura 
penale del 1930 � da. ritenere, ha. detto la Oa�ssazione, 
che gli atti relativi alle inchieste sopradette 
non possono essere sequestrati. 

E' stata, cos�, accolta la tesi dell'Amministra� 
zfonc, con quelle conseguenze di ordine pratico 
di particolare rilievo che � agevole rilevare. 

(li'. c.) 


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ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


ATTO AMMINISTRATIVO -Illegittimit� dichiarata 
dal r:consiglio di Stato -Azione di risarcimento 
danni -Estremi. (Tribunale Caltanissetta 23 settembre 
1950, Pres.: Velia, Est.: Scarpinato -Di Prima 
contro Prefetto di Caltanissetta). 

L'azione di risarcimento dei danni derivanti 
1lall'annullamento per illegittimit� di un atto amministrativo 
pu� essere accolta sol quando ricor1
�nno due estremi; la lesione di un diritto sogget� 
tiYO perfetto e la rt)Sponsahilit�, per colpa (nella 
specie � stata resp~nta la domanda di risatcimento 
Jl1"0<posta a seguito dell'annulla-mento da parte del 
<'onsiglio di Stato di un decreto prefettizfo che 
a ,�eva disposto la requisizione cli un immobile). 

Tiri 8entenza, 81lrriferUa appa.re 8enz'altro ap/
H'O'l7abile. Sulla nece8sitit della e8i8tenza del prirno 
l'lcmento (le8ione d'i wn diritto soggettivo), vedasi 
questn Rassegna 1949, 121. Qua.nto all'elemento 
della <'Olpa la sentenza ha cus-� rnoU'vato: 

� L'attrice ha 'impostato la sita azione prescindf"!
ul o completa men te tlall-a dimostrazione della 
8nssi8ten.:�a di: 11.n tale elenwnto qn(tsi'. che da esso 
debba, e pOS8a, vrcsc�indcrsi. 

� Sononote le incertezze e verplessit� dottrinali 
<' yi111�isprudenz-ial�i tuttora. sussi,�tenf'i in provuRito 
e ma.i sopite, sostenendosi da a.lc1in�i eh(}, dopo 
l'a.ccertarnento della ill<'[faUt� drll'atto arnmini
�'lfrntivo da vartc rlel gi-1uz.icc a.rnmiwistratii~o. 
il g'i1ulice ordinario possa. senz'altro ritenere 
la rcsvonsabilit� ver da.nni, essendo implieita 
la cobp,a, nella. dirll:iarazion� di illegittimrit<� 
71cr la, riolazione di legge o l'ccecs.<10 di 1wtere che 
rl died(' crwsa e dov�enrlosi prescindere da va.rte 
dnl yiudiec, .~peeic in materia. di atti11it�. discre.:
�ionale d�lla autorit� a;nministrati'rn, da indagini 
.c;11lla colva 1'11 e presuppone la possibilit�! di sindacare 
ttn'attiv�it� per sua natura da esso insindacabile, 
mentre da, altri invece si sostiene essere 
n(}cessa.rio sempre l'accertamento 8'pecifieo della 
colpa nel caso. La yiurisprttdenza, superando �i 
rigidi scherni e princ-ipi dottrinali e eonternperanrlo 
la e8igen.za di non g1"at7are con itn onere 
i1uwpportabile lo Stato per responsabilit� d�ipentf�nU 
da inevitabili error�i dei suoi organi con l'altm 
esigenza, non nwno sentita, di iin minimo di 
tutela del diritto del pri'IJ'ato contro l'invadenza 
e lo strapotere degli organi dello S�tato, segue in 
maggim� parte l'inrUrizzo che la� colpa. non pit� -con


8ist�re gcner-ieameute solo nella violazione o falsa 
appl-icaz-ione di una norma di legge e ahe occorre 
sempre una specifica dimostrazione della 
sua s1l.ssistenza nel caso (Oass. 22 maggio 1946, 

n. 631) e che, peraltro, in tem.a di attivit� di,
�cr�ziona.le tale indagine sia consentita entro z.irn
�iU particolarmente rist1�etti, c-io� solo allorch� 
siano 8tate violate le 1�egole fondamentali della 
eornii ne ed elementare prwlenza (Cass. 28 giuyno 
]!)37, n. 2171). In bas� a tali principi nella. 
8pecic, �in CU'i v�ersas'i, conte si � visto, in 1natcria 
il i attidt� discrezionale, per q1lanto la req11is�izione 
f11. effettivwnwnte fa.tta sen.c�a che ne r�ieorr(}ssc 
In effettiva necesgit� ed urgenza nell'intercss� pub


1

blico, come ritenne il Consiglio di Stato' Setnbra 
doversi f.uttaFia f.'Scludere ch� siano state v�iola te 
le nonne <U c01nune ed elemento.re prudenza e 
doversi pertanto ese-ludere 11na responsab-ilit� pe1� 
danni, oltre. ed indipendentem,ente dalla norm(llc 
indennit�'. di rcqu�isizfone che fii stabilita >>. 

La 8enten;.;�a 22� mnggio 1946, n. 631 Bruz,zoni c. 
Pronza.to delle Sezi'.oni wwite della Oorte Suprema 
l'itata. nel testo, � cosi. testualmente 'massimata : 
� Dovendo e.itcl1idersi eh.e nel sistema del nostro 
di1�itto p1l.bblfoo vositivo esista un d-iri.tto del cittadi-
no alla legittimit�:� degli atti d<:-lla. J>. A., la. 
illegittiinit� formale ed obbi�ttiva degl�i ntU stessi 
nonbastri da sola a creat�e nel privato a <z.iritto 
nrl ima sanzione risarc-itoria,, scn.C'a �il concorso 
dell'elemento soggetti-i�o della col'J>(lr, presupposto 
111 inimo indispensabile d-i ogn�i 1�esp01'1.sabUit� ]>Cl' 
-illecito�. 

Negli stessi sensi si consulti. anche App. Milano 
10 marzo 1947, Com. Rrem1wio c. l111'fWn�Z'Z'i.� i11 
Rez>. � F'oro It. � 1947, 3GO, n. 23 . 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Occu� 

pazione di urgenza -Convenzione per determil]_a:;ion~ 

dell'indennit� di espropriazione -Natura -Contratti 

dello Stato -Approvazione Natura. (Corte di Appe~lo �


di Bari J7 maggio-30 agosto 1950 -Pres.: Ciacc1a, 

Est. : Eliantonio -Fusco contro Ministero Difesa


Aeronautica). 

1� La convenzione con la quale trai ente espropriante 
ed espropriato si determina l'indennit� 
di espropriazione � negozio giuridico di diritto 
pnhhlico che si inserisce nel 1procedimento di espro




-227 


pria.zione soltanto se avrenuta dopo la dichiara-

7.ione di pubblica utiliti� e quindi in pendenza del 
. proceclimen to di espropria:,zione_ 

Qualora inYece la detta convenzione, ancl1e se 

preceduta dalla occupazione di urgenza, e faccia 

esplicito l'iferimento al successfro decreto di esipro


priazione, interrenga prima della dichiarazione di 

pubblica utilit�, costituisce una compravendita di 

diritto privato ed il ntlore dei beni va determinato 

con riferimento alla data del decreto di espropria-

7.ione. 

2�0 La norma r!eil'ai�t. 19 della legge sulla Contabilit� 
generale dello Stato, per la qua.le i contratti 
non sono obbligatori per la pubblica Amministrazione 
se non dOipo fa superiore approvazione, 
� una conrlizione sospensiva, per cui, inter-� 
venuta, pendente la condizione, la dichiarazione 
di pubblica utilit�, la convenzione stessa non coxtHuisce 
elemento integrativo del procedimento 
di espropl'iazfone, ma un contratto di compirar<>
nd�ta ad esecmdone diffe1'ita, ed il va.Jore dPi 
h<>ni ,-a determinato con riferimento a.Ila data. del 
d PC01�rto di espi-op1�iazione. 

a) La� prima utaS.'thna non sembra che abbia sc


quito l'insegnamento della, (]orte Suprema in ma


teria. L'elemento fin'o'/'a, considerato dalla, gi11ri


spr11.den:sa pereh,) la conven;:ione ,fra .Ente espro


priuntf} ed il pr�;ato espropriando, sia essa limi


tata altri determina.zione dell'Indenwit�', s�ia cli e 

cmnprerufa, anche il trasferimento del dominio_. 

71ossa, con8idera.r8i nego.~�io d'i d��itto �71ubl!lico, che 

inerisca al vroccdimento espropriatfro, � la volon


t� llellc parU di st,1biUre conscnsualm.ente l'in


tlennit� che do�vr� eSSC'/'(J depos'ifata nella Qa.ssa 

rl1positi e presti.ti, detaminata nel pri�Fato con


tra.ente dal fatto vhc, essendo ."!tetto in'iziato 1.m 

}Jl'OC'}rlimcnto di esz>rop1�iazionc, Cfjfi dom�, �H'


/Uftab�ilm,ente subir11e le conseguenze. 

Tale elemento, sembra snss'istcsse nel caso de


ciso; si trattava di nna occupazione di urgenza per 

l'ampliamento di un Aeroporto, a.m:enuta nell'a.go


sto 1942; nel r1�igno Hl-t! era stata conconlafrt 

mwichet1olmente l'indennit� di espropriaz�ione; 

11cll'aprile lf)-J.fi j'it ff]>J>rorr1.to dal 111�inistero iil 

pro,qetto rii 111as.<?ima ai fini 'folla dichiara.z�ione di 

J!. u. 

f.1ff sentcm:a �nega che un procc<li111f}nto espropriativo 
fosse iniziato al momento della cmwcnzione 
per la del cnnina.done dell"indennit�, rif<'11cndolo 
�invece Iniziato con la dichiarffzion� di 

11. u,. dell'aprile 1945. 
Premesso che l'occupazione d�i urgenza per la 
08ecu.zio~1.e di opere per1twnent'i dello 8tato, com e 
ha 1�i.tf3'nuto la Hn1;11�ema Oortc (8cntenza 14 gennnio 
19'46, .M�inistero dci la�cori pubblici c. Mar.$
ant'i in � G�ur. Ita.l. 1>, lil4G, I, 222 e sen.tenzn 
21 1nagyio 1948. Comune di Roma c. Arduini fri 

� R:iv. dir. pubbl'ico >> 1948, parte Il, pug. 428 � drt 
ritcner.~i una esproprfozione definitiva anticipata, 
e che il JY�� delle volle, appwnto per l'urgenza ed 
indifferibilit� delle opere che la giustifica, queste 
80110 nompi'11te 1wi111a che 8ia ema.nato il decrrto 
di l'8J11�opriazion1�. non 8<.m1l1rn poterRi ('8rl11rl1T1' 
che itn procedimento di e;;;propriazione sia �1111.~
�iato con la occupazlonc di urgenza detf}r111inata 
dalla urgente necessit� di compiere l'opera. D'altra 
parte l'istituto trnva la sua rcgolamenfo.;:;'ione 
sulle n01�rne della legge fondamental� F1111/a 
cs1n�o1wia:<:�ionc JJCi' musa di JJ. u., n� � pos8ibilc 
1�icondttrlo ad alt1�o analogo .del diritto 0 p1�frato. 
N� avrebbe rilevanza l'ossercazione che esso sia 
un sem7Jlice atto prepffratorio, perch � qui non 
si tratta di un singolo contratto, ma di un procedimento 
complesso. D'altronde se si intende riaR81/
mtir�e 'l' es.p1'opriaZ'ionc nell'aUo C0'/1!Clusi�1tJ di 
1'8S(t ldecreto prefetti.zio di occupaz�ione definif'iv� J 
tutti gli altri che lo precedono, nella cprocedura 
normulc, sono prepa1�atori, mentre appunto perch� 
si trattu rli un proccd�nento complesso si derc 
umm ettere che qufflsiasi atto ernanato in �oirt� 
dei poteri confcrit-i dalla le,qr1e fondm11entalc, 1� 
c.he tenda a.Uo sropo ultimo della csecu::::ione df!l'overa 
1ncdiante la. procedura di c8proz1riaz'ion1�. 
dia a. quc.<1ta fo.iz'io. 

l'ero � clu; [(i 8ttz1re111a Uortc con le 8r"nten.~�1� 
del 10 febbraio 19HS in << Foro Itul. >> 1988, 1, 
46~, e 18 111 arzo 1947 fri 1. 579, e con altre indicate 
in notn, ha rifonuto �il cu'l'attcrc J!ltbblici8tir�o 
di shnili conwm.zion i 8t'i]Jnlate in tl~1n710 :-;ucr<>i-siro 
alla dichiarazione di p11.b11lim uti1Ur�, ('(( allorch� 
'il JH�or�('.~.~o rspror1rintil'o 11e 8ia stato il 
motivo detfrminr1nte, ma � da os:wn,are in 11ri1110 
luogo clic nl"i M�si esaminati dalle 1wedcff<' rl<'f'isioni 
non e'era stato decreto d�i occupwdo111� di 
urgen.w., 7wcordinnta, aJla occupazione dcfi11itira. 
('(/ in Rr:r~o11do luoqo si tratt((,ra cli co1npr1ir1"11dita. 
e non di snnplice ffccordo sullu indennit�. 

Non eon8ta cheta giurisp1"uden:;;ri sinsi oN�upata 
della natura, publ!liea o pri1;ata della, �onvr11:~�io111� 
pa ht sola. detr'r1ninaZ'ione itcl.Vinclennit� a 81'f!
U ito di decreto di O(�cupazfone di, ur,qen.za 7wr 
opere permanenti, ma ci sembra elte ffnche hr (jll('sto 
caso ad a. m 11qr1ior ragione la soludow� �11011 
debba differire da quella non illustra.ta. 

PC/'(}t� se � vrro che nf3i precedenti ca8i, la dcl'i


sirme � stata. determinntrJ, da17a cirnostwnz�a '~'"' 
era stata dichia.ratn lrt 7n1.71l!lica uf'il'it� dell'opera o 
era .<Jtato pulJl!licMo il z>inno particolarcqgiato di 
esecuzione, ci� tro1xt la sua spif},q�azione nel fatto 
che, rnnncando hi occuj'ia:tionc di �11-rgen:-;;�n) il Jll'o�ed�11cnto 
eszwovriati:vo si.inizia con tale dich:iarazione, 
c trattandosi di co1npravenrlifo, e non di 
.<;1)111.plice fis8azione dell'i.ndenn'it�, -il 111otiro iletenwinante 
per il priralo di ciddii;cnh�1� alla 'l'l'ttrUta 
� quello clic il suo fondo trovasi gi� comJJn'SO 
fra qtielli soggetU ad es,propriaz�one, per cui 1u 
comprnrcndit�i non � che un Mto integra.tivo ,z,.ua 
uspropriazione, tcndf3nte ad eliirl!ina.re il procedimento 
della perizfo pre1oisto dagli articoli B1 <' 
se,r111enti e quello yiudiziale di cui all'art. 51. l 
dne surtccennati clementi cl�i fatto, che costituiscono 
�il presupposto per attri.buire natura vubblicistica 
alla co'tnpra1xndUa in penden.za. dcl 
procedimento espropriath'o, concorrano nf}lfatto 
arnmi'.nistrat-ivo che aiitorizza la oocupa.eiione rli 
11r9cnza cli carattere rlefinitfro) non potenrlo8'i r.ont<'
8farr elle r.O'f/ t88a 'il 7n�or:cdii11l''flfo di 1�s71roprir1


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.....1.�E�l.fl"il@ll 

�z�:-:� 

-228 


zione sia �iniziato e siano deterrninati i fondi da 
f!spropriare. Da quanto sopra esposto si pu� dedurre 
Che se � ritenuto negozio di diritto pubblico 
la compravendita avente come moti'Go deterrn�inante 
il procedimento di espropriazione in, attoJ 
a maggior ragione tale s�i de�ve considf}rare il negozio 
g�iuridico limitato alla determinazione dell'indennit�) 
verch� rnentre nel prirno caso l)Ente 
es-prnpriante) ottenuta la d�isponibilit�J del fondo) 
pot1'ebbe rin�unziar� alla facolt� di esproprio) per 
cui la vendita rimarrebbe regolata dal diritto pri� 
vatoJ come � sta.to ritenuto dalla Suprema Corte 
(sentenza 18 aprile 1929 in �Foro !tal. � 1929, 
1, 768)) nel secondo caso la convenzione in tanto 
pu� avere efficacia in quanto si pf!rv-iene al decreto 
di espropr�iazione. Che se l)esprop�riazione 
fosse abbandonata) la convenzione) limitata alla 
determinazione deln.ndennit�) rimarrebbe caducata 
per mancanza d�i causa. P�r cui la conclusione 
del procedimento espropriativo � essenziale a tale 
convenzioneJ che con esso � indissolubilmente con


nessa. 

b) Anche la seconda rnassima � viziata da evidenti 
!3rrori di d�iritto. 

Non precisa la sentenza se l)art. 19 della legg�e 
sitlla Contabilit� generale dello Stato costituisca 
una condizione sospensiva propria o d�i fatto J o 
una condicio iuris. Soembrando pi� attendibile 
quest)ult-i-lna ipotesi) la .~ent�nza � in contrasto 
con la g�wisprudenza costante del Consiglio di 
Stato (ved�i � Rel. Cons. di Stato � 1941-46, volume 
Il) pag. 50 e segg.) e di quella pi� recente della 
Suprema Corte (sent�nza 15 marzo 1947, n. 390, 
in � Rep. Foro !tal. �, 1947, col. 46, n. 44; ma 
vedasi) nel senso che l'approvazione non inerisce 
alla perfezione ma � soltanto condizione di efficacia 
del coni.ratto) (Cass. 16 maggio 1941, Damiani 
c. Silvestri) in � Giur. It. �, 1941, JJ 1, 662) 
per cui l'atto di approvazion� rappresenta il consenso 
delfAmministrazione a.Z contratto a d�ifferenza 
della condicio iuris che � elemento estrinseco 
del negvz�io J ad esso preesistente ed attiene 
non al consensoJ ma ad 1.tn presupposto stabilito 
per legge) senza del quale il contratto) gi� validamente 
formato) non pu� avere f!secuzione. Per 
cui erronea � l'affermazione della sentenza doversi 
considerare la convenzione del giugno 1944 
quale contratto ad esecuzione differita) ma non 
dice a quanto lascia presumere che si debba intendere 
differita alla data del decreto di espropriazione, 
perch� a tale data andwva fatta la valutazion� 
dei beni) mentre come si � chiarito) Fwpprovazione 
non attiene alla esecuzione) ma al perfezionamento 
del contratto. 

La sentenza inoltre sembra viziata da contraddizione 
ne�i termini dal che deriva un evid(}nte errore 
logico e giuridi'.co perch� mentre prima afferma 
che la conven.'l!ione era sottoposta a condizione 
sospensiva) e quindi es�guibile solo dopo 
l'approvazione) dopo parla di contratto ad esecuzione 
differita) e fa coincidere l'esecuzione col 
decreto prefettizio di� espropriazione. 

(P. L. S.) 
REQUISIZIONI -Requisizione di qutovei�9lQ.-, ,Perdita 
-Obbligo di indennizzare la� perdita con. una 
somma predeterminc,ita. Debito di valuta -Mora 
nel pagamento -Effetti. (Tribunale di Genova 9 settembre 
1950 -Pres. : Martino, Est. : Scaduto -Soc. 
An. Bertele contro Se. Pr. Al. di Imperia). 

I/indennit� dovuta per la perdita di un auto


carro, allorch� l'Amministrazione requirente si 

i,;ia. contrattualmente assunta il rischio della per


dita stessa, entro un determinato importo,*costi


tuisce obbligazione di valuta e non di valore. 

In conseguenza non 1pu� tenersi conto della so


pravvenuta svalutazione. 

Tuttavia se esiste la mora dell'Amministrazione 

requirente � dovuto, oltre gli interessi, il maggior 

danno di cui alla ultima parte dell'art. 1224 Oo


tlice civile. 

La prfrna rnassima appare ineccep�!Jile. 

La predeterminazione della somma che l' Ammi


nistrazione si, obbligava a pagare nel caso si fosse 

verifiaato itn deterrninato evento (perdita del


l' aittorn�zzo) funzionava come liquidazione con


venzionale del danno che quell'evento produceva. 

S� eh eJ questo verificatosi) a carico del debitore 

sorgeva automaticamente l'obbligo di pagare la 

somma gi� pattitita. Il debito veniva cos� ad es


sere costituito fin dall'origine da una somma di 

da.naro J e come tale insensibile alle oscil"f,.a,zioni 

del valore della moneta. Al riguardo) pu� veders'i) 

per u.na questione ch� si presenta con una certa 

analogia.) la sent. 2007-49 della C. S. ). in questa, 

� Rassegna �, 1949, 270. 

L'altra massima merita di essere chiarita) con 

riferimento alla svalutazione monetaria. Occorre 

cio� stabUire se lli sopravvenuta svaluta,zione co


Mituisca di p!!r s� quel magg�ior danno cui fa ri


ferimento l'ultima parte dell'art. 1224 c. c. 

La questione � stata gi� esaminata in questa 

stessa � Rassegna �, 1949, 223; ma non sembra 

superfluo richiarn.a;;�e su d-i essa l'attenzione so


pratutto dopo una precisa presa di posizione da 

parte d!!lla O..8. 

Questa) infatti, con recenti sentenze emesse su 

conformi conclusioni del P. M. (6 marzo 1950, 

n. 568, Balocco c. Oalzij�oio Taddei) e 25 marzo 
1950, n. 839�, ditta Pinna c. Virdis J. in � Resp. 
Oiv. Prev. � 1950, 326 e 337) ha fermato il principio 
che nelle obbligazioni a'G(}nti per oggetto una 
somma di danaro) il danno derivante dalla mora � 
risarcito con la corresponsione degli interessi) mentre 
�il maggior danno derivante dalla svalutazione 
monetar�ia � subordinato alla dimostrazione che 
in concreto ne v�nga data dal cred-itore) non essendo 
all'uopo sufficiente per tale dimostrazione 
il fat.to opbiettivo della svalutazione. All'uopo 
la seconda delle citate sentenze � cos� motivata: 
� Quando �invece si tratti di obbligazioni avf)nti 
per oggetto una somma di danaroJ vige il p>rincipio 
nominal-istico per cui (art. 1277 Cod. civ.) il 
debito .~�i es_t-ingue con moneta avente corso legale 
nello Stato al tempo del pagamento e al suo va-� 
lore norn;!naJ!!. E dal. gior:no de,lla mora sono do: 
vut-i gli interess�i legali anche se non erano dovuti 
precedentemente ed anche. se U creditore non 



-229 

prora di at'61' sofferto alcun danno (art. 1244 c�i


tato codicf}). 

�]>(}]'tanto, se, in caso di inadempi11w11to di ob� 
bUyazfone vecttniaria, fra la scadenza dell'obbligazione 
o la costituz-ione 'iri mora del debUore ed 
il pa,r;arnento del debito sia sopraggiunta la S'll"aliitazione 
monetaria, normalment� il debito resta 
estinto, in virt� del suenunciato principio, col 
paga1nento della somma noiwina1e dovnta e degU 
i-nteressi. In tanto am��, in tal caso, U debitore 
diritto n conseguire, in aggfonta alla, somma per 
il valore 110111.inale dovutog'li f} agli interessi, iin 
altra quantit� di denaro che costituisce la diffe1
�cnza, fra il potere di acquisto della moneta a1 
momento della, scadenza del debito ed il diminuito 
potere di acquisto al momento df}ll'effettuato pagamento, 
in quanto egli dimostri in concreto che 
dal ritardato adem:.imcnto dn 1J1arte del debitore, 
la, c11 i mora deve oosUtuire quindi la causa efficiente, 
gli sia, per la svlilntazionf} nel frattempo 
sopmgginnta", deri11ato effetti-ca e concreto danno_: 
come amxri'ebbe; ad esempio, nel caso in cui s�i 
dimostri che, a causa della mora del debitore, il 
orl?ditore non pot� alla scadenza della obbligazione 
acquistare nn determinato bene che ave1?a gi� allora 
formato oggetto di conv�enzione e per l'acquisto 
del quale occorra og,(fi un rna,qgior prezzo, 
secondo il nirnvo potere di acqitisto della moneta. 

� Pu� allora il crfditore invocare l'lipplicazione 
dcl 2� comrna dell'art. 1224 succitato per cui al 
creditore ohe dimostra. di 0<vere subito un danno 
111a,qgiore spetta l'ttlteriore risarcimento. 

<< Dalle fatte prernesse deriva che fondata � la 
cl?nsura che viene mossa all'impugna�ta sentenz:a 
col :::0 e c~l 4� mezzo, giacch� la Corte di merito, 
prima rli condannare la Ditta ricorrente al pagamento 
di una quantit� d,i danaro in aggiunta alla 
sorn1na nominale formante oggetto della dovuta 
prestazione e che do'Vrebbe corrispondere al minore 
potere di acqu�do della moneta per sopraggiunta 
svaluta,,iione, avrebbe domtto constatat�e: 

1� si?, quu,Ze e qitanto danno, per la sopraggiunta 
8V'alutazione, il Virdis e litisconsorti av�essero 
in concreto sofferto; 

2� 8e tale rlanno tratiasse la sua causa efficiente 
nella mora df}l debUnre e non in fatto imp
�utabilc ai creditori medesimi o coirwnque alla 
mora del debitore affatto estraneo i>. 

Inoltre le due menzionate sentenzf}, e P'i� esplicitamente 
la seconda di esse, hanno fermato il 
principio che ln richiesta dei 11iaggiori danne, fondata. 
sul capoverso dell'art, 1224 e, e,, non prit� 
esser jornrnlata p�r la prima rotta in appello, costituendo 
essa domanda nuova, 

A questo prozwsito la sentenza n. 839 espone 

quale sict l'esatto imlore della disposizione por


tata dnl primo 001n111n dell'art. 345 c. p. c., non 

l/lO(l_ijicato per questa varte dalla reeent� Legge 

1� luglio 1950, n, 581: 

cc Deriva l-'altra consegnen.Z{L che non .potevamo 

il Virdis e liNsconsorU, quali creditori di somme 

ili denaro, chiedere in appello il risarcirnento d'i 

danni conseyu�nti alla sopmggiunta svalittazione 

e elle si sarebbero rffifieati prima della sentenz�a 

impugnrda, fcwendo f'nrt. 345 ood. proc. civ. ec


cc;:ionc al dicicto di 11 uorc domande in appello solo 

per i tfonni sofferti dopo la 8Cntf}n.<:a stessa. E 

moJe a proposito i resistenti fanno richiamo a vre


cedenti pronuncie di questa CorteSuprema (sen


ten.za n. 830 del 29 111aqgio 19�7, Aohiero c. Soc. 

A.n. Azienda Colori._. e sentfJnza 1391 del 9 settembre 
1948, Gurci c. STEPER) in cui si � dichiarato 
ohe << l'applicaz�ione del criterio di ralntazfonu 
peeunin1�iCL del danno J!U� C88ere sollecitata JJer la 
vrinw volta in grado di a71pello_. affinch� sfo 1'ista7Jilita 
la equiralon.:m tm la prcstaz,ionf} e l'elemento 
partimon'iale i:cnu to 111 eno per l'attiv'it� 
dannosa del debitore>>. Tali pronuncie riflettono 
casi di risarcimento di danrlii causaU da fatto illeoito 
e potrebbero riguarda1�e anche casi di risarcimf}
nto di da11ni 'in siirrogazione di adempimento 
in forza d'i obbligazioni aventi per oggetto prestaz-
ione di cose diverse dnl denaro, nei quali la, 
s1;alutazione monetaria inerisce direttamente sull'oggetto 
1wincipale d1?ll'ade111pitnento dell'obobligazione 
e 1wi quali l'est�inzione del debito in tanto 
S'i pu� avere, in quanto, pe1� le fatte osserv�azion(, 
della sopraggiunta svalnta.zione monetaria si sfrJ, 
tenuto conto del df}terminare la somma costituente 
l'equivalente economico dell'oggetto della non 
adempiuta prestazfone. In tali casi yli effett'i 
della sopraggiunta svalittazione monetaria si riflettono 
sull'oggetto df}lla prroposta domanda principale 
spiegata in primo grado ed in questa debbono 
rUenersi per implicito compresi �. 
cc Nel caso di obbligazione pecuniaria invece, 
ottenendosi l'est-inzfone df}l debito col pagamento 
della vattu#a quantit� di moneta per il suo 'IJ'alorlJ 
nominale e dei relal'ioi interess,i, le lamentate con� 
seguenzo rlfJlla svalutaz�ione monetaria si presen� 
tano coine ulteriori e maggiori danni che vanno al 
di l� del mero inadempirnento dell'obbligazione. 
E in tanto � am1nessa la domanda d'i risarcilrnenf;o 
formulata, per la prima L'alta in appello, in quant'..I 
Si presentino tali danni come l'effetto della svalntazionc 
monetaria o dell'a,r![lravamento di essa 
rerificatosi dopo la wnten;;�a appellata �. 

(N. G.). 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE 

DI PUBBLICAZIONE SULLA �.GAZZETT.d UFFICI.ti.LE� 

la possibilit� di valersi del potere cunferitog�!i dall'ar


I 

1. 
Legge 26 agosto 1950, n. 860 ((;. lJ. n. :153): Tutela 
fisica ed economica delle lavoratrici madri. -Ai sensi 
del preciso disposto dell'art. l la legge si applica anche 
alle dipendenti statali. 
2. 
D. P. 17 ottobre 1950, n. 862 (G. U. n. 253): Norn1e per 
l'attuazione cleUa legge l2 .maggio 1950, n. 2~0, contenente 
provvedimenti per la colonizza.zione dell'Altopiano 
della ::ma e dei tc1ritori jonici contermini. 
Si veda in questa " Hassegna �, 1950, pag. 140, 11fl 4. 

3. 
D. P. 30 luglio 1950; n. 878 ((;. U. n. 260): Norme di at� 
tuazione deUo Sta.tuta della Regione Siciliana in materia 
di Opere pubbliche. -Importante l'art. 3, sopratutto 
come base per la formazione di criteri generali 
sul concetto di " prevalente int�eresse nazionale '" concetto 
che spesso i!'icorre nella ripartizione delle competenze 
tra :Stato e Regione, anclle in campi diversi da 
quello dei Lavori pubblici. 
4. Legge 
4 novembre 1950, n. 888 (G. U. 11. 265): Compensi 
a fa.vore dei componenti e .~egretari delle commissioni, 
consigli, comitati e co�leyi comunque denominati operanti 
nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento 
.autonomo e delle commissioni giudicatrici dei 
concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni 
dello Stato anche con ordinamento a.utonorno. 
5. 
D. P. 28 luglio 1990, n. 895 (G. U. n. 268): Approvazione 
del nuovo regolamento per la esecuzione deL nuovo 
T. U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento 
e La cessione degLi stipendi, salari e pensioni 
dei dipendenti delle PubbUche Amministrazioni. Notevole 
l'art. 2; non appare pe�raltro molto opportuna 

l'inserzione dell'ultimo comma, elle meglio avrehbe 

fatto parte di istruzioni di carattere interno. 

6. Regolamento 
del Senato della Repubblica -Modifica 
zioni (G. U. n. 282): Com'� noto l'osservanza del regolamento 
dei due rami del Parlame11to viene accertata 
in modo vincolante per tutti in base alie dichiarazioni 
dei Presidenti delle due Camere, ai quali spetta di 
dare atto che la legge � stata regolarmente approvata. 
-Non � possibile sindacare l'eventuale inosserva11ze 
dei regolamenti in questione, che costituiscono i 
cosi 'letti interna corporis. 
Anche il Presidente della Repubblica, ove riscontri 
una violazione del Regolamento delle Camere, ba solo 

ticolo 74 della Costituzione. 

7. Legge 30 novembre 1950, n. 996 ( (;. U. n. 293) : Def�ni� 
ti.uit� dei provvedimenti adottati dai Prefetti in base 
all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. -Su questa 
legge abbiamo gi� espresso il nostro pensiiero nettamente 
contl'ario, in sede di esrume dell.a relativa proposta 
di iniziativa parlamentare (V. in questa Rassegna'" 
1SW, pag. 162 e 183). 
Indichiamo qui di seguito altre ragioni 1�el nostro 
dissenso elle scaturiscono dall'esame della legge, specie 
per il procedimento s�eguito nella sua formazione: 
10 La legge � stata approvata dalle Commissioni 
Legislative, mentre, riflettendo essa manifestamente 
materia costituzionale (ripartizione di attribuzioni tra 
giurisdizione e amministrazione) avrebbe dovuto, ai 
sensi dell'ultima parte dell'art. 72 della Costituzione, 
essere soggetta alla procedura normale di esame di 
approvazione diretta da parte della Camera. Non semb'ra, 
infatti, che il predetto art. 72 u. p. debba interpretarsi 
nel senso elle i disegni di legge in materia co� 
stituzionale siano solo quelli previsti dall'art. 138 della 
Costituz.ione. 
2� La legge limita la dichiarazione di definit-ivit� 
ai soli provvedimenti prefettizi adottati ex art. 7; 
mentre nulla dice in ordine a provvedimenti dello 
stesso genere adottati da autorit� diverse ci� che, come 
si � ampiamente dimostrato in questa " Rassegna " 
1950, pag. 8, e passim), � perfettamente possibile e 
legittimo. E' da ritenere elle per questi provvedimenti 
valgano i principi generali e che pertanto siano definitivi 
s.olo quelli adottati dalla massima autorit� gerarchica 
(Ministro). 

L'esperienza futura metter� in luce l'inoppo.rtunit� 
di questa legge e la sua contrariet� alle esigenze indiscutibili 
dell'organizzazione amministrativa, confermando 
ancora una volta quanto fosse giusto e fondato 
il nuovo indirizzo che l'Avvocatura .aveva prori10sso 
nella giurisprudenza del C.onstglio di Stato, elle questa 
legge ha inteso appunto superare. 

8. Legge 
21 dicembre 1950, n. 1018 (G. U. n. 298): l\Iodi-. 
f�cazioni al Testo Unico delle leggi sul Consiglio di 
Stato. -Di questa legge ci siamo gi� occupati in sede 
di esame del re lativo disegno di legge (V. in questa 
" R.assegna '" 1950, pa.g. 162, n. 3). In aggiunta .a quanto 


gi� detto, segnaliamo l'art. 10, ~econdo il quale � ormai 
obbligatoria l'audizione degli avvocati delle parti che 
ne facciano richiesta, nella discussione delle domande 
incidentali di sospensione. 

II 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Proposta di legge n. 1760 (Iniziativa Parlamentare): Regime 
tributario rlegli enti. con]J'erativi. -Questa proposta 
di legge costituisce una conferma della opinione 
secondo la quale le leggi tributarie dovrebbero essere 
formulate solo da persone esperte dal punto di vista 
tecnico. Non ci es.primiamo sulla opportunit� della proposta 
stessa; solo riteniamo che es:Sa debba essere 
riesaminata per evitare dei veri e propri errori di tecnica 
Jegi:Slativa. Segnaliamo, in base a sommarissimo 
esame, le seguenti imperfezioni: 

1� all'ultimo comma dell'.a.rt. 4 si dice che " per la 
gratuita registrazione non � dovuta imposta ipotecania 
�; l'imposta ipotecari.a � un tributo diverso da 
quello di registro, e il iar.to :::he si riscuota in occasione 
di esso non vale a collegarlo con quello n� da 
un punto di vista giuridico, n� da un punto di vista 
finanziario. Pertanto la formula legislativa � per lo 
meno impropri.a. 

2� Con l'art. 46 si stabiliscono norme per la dichiarazione 
di esclusione e decadenza dai benefici tributari 
spettanti alle Cooperative iri base alla legge, e si 
attribuisce alla competenza del Consiglio di Stato decidere 
sulle controversie che sorgano in questa materia. 
Ora l'avere o meno titolo a fruire di benetici 
tributari costituisce materia di diritto subiettivo, per 
la quale la competenza a decidere sulle controversie 
spetta alla giurisdizione ordinaria. 

SENATO DELLA REPUBBLICA 


Disegno di legge n. 1364-A (Iniziativ.a Parlamentare): 
F:fticacia delle norme del D.L.I.. 20 marzo 1945, n. 212, 
sugli atti privati non registrati di cui al R.D.L. 27 settembre 
1941, n. 1015. -Con questo disegno di legge, 
elle segue ad un prime infruttuoso tentativo, si �Cerca 
di attribuire efficacia retroattiva alle norme del D.L.L. 
20 marzo 1945, n. 212, elle ha a.hrogato il D.L. 27 settembre 
1941, n. 1015, il quale sanciva la nullit� delle 
scritture private non registrate, contenenti trasferimenti 
imobiliari o promesse di vendita di immobili. 
Com'� noto, la Corte Suprema Ila sempre costantemente 
negato l'eflicacia retroattiv.a del D.L.L. 20 marzo 
1945, n. 212. Non ci sembra che il presente d.1segno 
di legge sia molto oportuno, in quanto tende a rimettere 
in discussione tutta una serie cli questioni ormai 
esaurite. Dal punto di vista della tecnica legisl.a.tiv.a, 
non oi sembra da approvare il sistema di obbligare 
necessariamente a ricorrere al giudice per far st.abi


lire la misura della rivafotazione del prezzo elle ancora 
dovrebbe esser� corrisposto dall'acquirente. D'altra 
parte, poir:h� l'obblig.azione del prezzo � una obbligazione 
pecuniaria, la rliS'posiz1ione con la quale se ne 
prescrive la rivalutazione contrasta con tutti i principi 
finora pacificamente accettati dall.a giurisprudenza. In 
ordine all'art. 4 osserviamo che l'ipotesi di transazioni 
circ.a la nullit� degli atti non registrati, � un'ipotesi assolutamente 
contr.aria alla legge, in quanto la nullit� 
sancita dal D.iL. n. 1015, del 1941 � di ordine pubblico 
e non pu� essere oggetto di . transazione. Per quanto 
riguarda l'art. 5, pare evidente che lo scopo elle con 
esso si vuole raggiungere riclliedeerbbe di estendere 
la formula anche ai casi nei quali, negli atti stipulati 
anteriormente al D.L. n. 1015, del 1941 e non registrati, 
fossero parte anche persone soggette a misure di avocazione 
per profitti di regime. 

-

INDICE SISTEMATICO 
DELL.E CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLET1'E IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE � STATA DATA 

AMMASSI. -Se, ai fini del differi:mento ne1 pa


gamento delrl.Gj.E., stabilito dailJ.'.arrt. 11 del fJ. L. 

3 giugno 1943, n. 452, debba considerarsi conferimento 

a1l'ammasso la ~ons-egna. che g'li esportatori di tonno 

all'olio dalla Sicilia eff<Jttuavano di una percentuale de� 

loro prodotto ai Consorzi Agrari Provinciali, c.ome con


dizione stabilita da una. Ordinanza dell'AHo Commis


sario, per ottienere permessi di esportazione (n. 4). 

A�VLMINISTRAZIO�-�E PUBBLICA. -I) Qua.le sia la 
natura giuridica dei C.L.K. (n. 108). -II) Se il Ministero 
dell'Interno sia legittimato passivamente in cause 
nelle quali si faccia valt:re la respons.abilit� deB.o Stato 
per atti compiuti dai C.L.N. (108). -III) Quale sia la 
natura giuridica del Corpo dei VigBi del Fuoco e se 
i suoi appartenenti possono considerarsi dipendenti 
dello Stato (n. 109). -IV; Se i poteri di controllo e 
vigillanza spettanti .all'Amministrazione dello Stato su 
un ente pubblico legittimino l'int.ernvento in causa del1'
Amministrazione controHante (n. 110). 

APPALTO. -I) Se nel e.a.so che l'impresa appaltatrioe 
sia soggetta a liquidazione coat.ta .amministrativa, 
il rapporto derivante dal contratto di appalto di opere 
pubbliche possa. ;p.roseguire (140). -II) Qua.le sia., in 
caso di soluzione ;positiva del quesit.o sub 1, la. sorte 
delle cessioni di CI'edito gi� operate dall'Impresa e 
come si regolino i rappllrti tra cessionario e liquida


tor'e (n. 140). 

ASSICURAZIONI. -s.e nel eone-etto di personale addetto 
alla guida o al servizio deH'automezzo, .ai fi111 
della esclusione dalla garanzia assicurativa, rientri solo 
il personale addetto <Stabilmente all'automezzo stesso o 
quello che vi si trova addetto al momento del sinistro 

(n. 20). 
AUTOVEICOLI. -Se la pubblicazione sutlla Gazzetta 
i; f(i.ciale prevista dagli articoli 7 e 9 del D. L. 22 gennaio 
1948, n. 118, ai fini della rivendica degli automezzi 
recuperati dopo la liberazione possa esse1'e fatta ancl1e 
da. Amministrazione diversa da quella dei Trasporti (numeiro 
27). 

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se sia consentito 
ad una Cooperativa edilizia di riscattare-per conto 
di un socio l'a.Tioggio a quesrti assegnato (n. 27). 

COMUNI E PH�VINCIE. -Se competa ai Prefetti la 
facolt� di proporre il ricorso avv�erso le deliberazioni 
del Consiglio comunale che respingano la. richiesta di 
dichiarazione di decadenza di un consigliere (n. 24). 

CONTABILITA' GENEHALE DELLO STATO. -Su chi 
gravi la responsabilit� per il paga.mento irregolarmente 
.effettuato a favorn di funzionario non munito di delega 
di� stipendi ed altri assi;gni fissi, quando gli aventi diritto 
non U abbiano ricevuti per indebita appropriazion,J 
effettuatane dal riscuotitore ( n. 68). 

DANNI DI GUEHHA. -I) Se la legge 23 febbraio 1950 

n. 96 si applichi alle domande di risarcimento di danni 
causati da. investimenti automobilistici avvenuti ad opera 
di automezzi alleati, risarcimento regolato dal D. L. 
21 maggio 1946 n. 451 (n. 27). -II) Se, ai fini dell'applicazione 
dell'.art. 89 de�l D.L. 10 aprile 1947 n. 261, 
debba considerarsi proprietario dell'immobile al momento 
d<ella domanda della concessione del contributo 
::li ricostruzione colui al quale l'immobHe stesso sia 
stat.o successivamente attribuito a titolo di divisione e1'8dita.
ria (n. 28). 
DEMANIO. -I) Se !.e caserme possano considerarsi 
opere destinate alla difesa militare (n. 72). II) Se alle 
caserme si applichi la legge suUe servit� militari n. 72). 
-III) Se la natura di l�ene demani.a.le di un immobHe 
possa �e�ssere alterata dalla sua destinazione diversa. contenuta 
in un piano regolatore o di ricostruzione (n. 73). 
-IV) Quale sia la natura. grnri�ica della Vi�l.a � Il Bobolino 
,, di Firenze (n. 74). -V) Se sussista un diritto 

o un intere.srn legittimo del cittadino acl ottenere una 
concessione demaniale (n. 75). 
DO;'l!AZIONI. -I) Se� una deliberazione assemb:eare 
di societ� anonima con la qua.le si stabilisca di donare 
'111 immobile della societa stessa, valga. cla sola a rendere 
efficace la. dona.zirn1e (n. 9. -II) Sie un contributo 
dato per la costruzione di un'opera di interesse pubblico 
possa consid1erarsi come donazione irrevocabile, �anche 
se l'opera non possa pi� �essere compiuta. per motivi non 
�rlipendenti dalla volont� di colui -che doveva compi1erla 

(n. 10). 
ESECUZfONE FORZATA. --Se la esecutoriet� delle 
::.entenze di appello valga ancl1e nei confronti d�ei terzi 

(n. 9). 

-233 



ESPHOPRIAZIONE PEH PUBBUCA UTILITA'. -I) 

Se la previsione di destinazione diversa di un immobile 
,demaniale contetmta in un piano regolatore debitamente 
. approvato, valga a rendere l'immobile stesso espropriabile 
per pubblica utilit� (n. 59). -II) Quale sia la forma 
per dichiarare l'urgenza ed indiff-eribilit� delle opere 
da eseguire ai sensi del D. L. 10 .a.g.osto 1945, n. 517 e 
disposizioni analoghe per sollievo alla disoccupazione 


(n 60). 

FALLIMENTO. -Se s11etti al curatore esercitare le 
azioni che competono a.l fallito per risarcimento cli danni 
alla persona ex delicto (n. 4). 

FERROVIE. -I) Se, agli effetti della legge .sulle lo
�Cazioni, siano da considerarsi locali adibiti ad uso non 
�di abitazione quelli concessi dall' Amministraz,ione Ferroviaria 
nelle stazioni per il ricovero dei cletenuti in transito 
(n. 117). -Il) Se sia brevettabile l'ide.a di adibire 
una carrozza ferroviaria ad uso di cinematogr,afo (numero 
118). -III) Come debbano regolarsi i ra.pporti tra 
Amministrazione Ferroviaria e l'A.R.A.R. in ordine ai 
.materiali residuati di guerra giac,enti negli scali ferroviari 
al momento della eesa de.ne Forze armate ted-e.scl1e 

(n. 119). 
IMPIEGO PUBBLICO. -I) quale debba essere il com


portamento d�ell'Ammini.strazione nei riguardi dei c. d. 

buoni acquisto predispo:it� da varie organizzazioni per 

.gli acquisti a rate da parte dei dipencl�enti statali (nu


mero 246). -u1 Verso chi abbiano titolo_ gli impiegati 

statali al risarcimento dei dainni ad essi derivanti dalla 

indeibita appropriazione effettuata da un loro oollega ri


scuotitore di assegni fissi in base a delega, quando vi 

sia stata irregolarit� nel pagamento (n. 247). -III) 

Quali siano le diff�erenze tra il tentativo di corruzione e 

il tentativo cli concussione (n. 248). -IV) Quale siano 

i criteri di applicazione de1 D. L. 4 marz.o 1948, n. 137, 

concernenti i benefici per i combattenti della seconda 

guerra mondiale, in relazione ai concor,si per pubblici 

impieghi (n. 249). 

IM'PiO!STA SULL'ENTRATA. -Se, ai fini del differimento 
nel pagamento dell'I.G.E., stabilito dall'art. 11 
del D. L. 3 giugno 1943, n. 452, debba considerarsi oonferimento 
all'ammasso la consegna che gli esportatori 
di tonno all'olio dalla Sicilia effettuavano ,di una per,
oentuale del loro prodotto ai Consorzi agrari provinciali, 
,come condizione stabilita d.a una Ordinanza dell'Alto 
Commissario, per ottenere permessi di esportazione (m1mero 
25). 

IMPOSTE E TASSE. -I) Se oltre le azioni speciali 
previste dal D. L. 2 luglio 1947, n. 683 possa la Finanza 
valersi per la riscossione dei profitti cli oontingenza anche 
dell'azione revocato.ria ordinaria (n. 146). -II) Se 
per ottenere i benefici fiscali previsti nel D. L. 11 aprile 
1948, n. 462 ,sia sufficiente aver consegnato la merce entro 
il 31 marzo 1948 al primo di una serie di vettori 

<n. 147). 
INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se nel concetto di 
personale addetto alla guida o al servizio dell'automezzo, 
ai fini della esclusio:ne dalla garanzia assicurativa, 
rientri solo il personale addetto stabilmente allo 

automezzo stesso o quello ch,e vi si trova addetto al momento 
del sinistro (n. 21). -II) Se costituisca infortunio 
sul lavoro quello di un dipendente il quale sia scivolato 
su una strada bagnata che percorreva per recarsi in un 
certo luogo per ,ragioni di servizio (n. 22). 

MINIERE. -Se poosa farsi valern la pr.etesa illegittimit� 
per eccesso di potere della revoca di una concessione 
mineraria da parte del Ministero competente, 
in un giudizio vertente tra para private, quando l'atto 
d1 reYoca suddetto non sia stato mai impugnato avanti 
il Consiglio di Stato (n. 3�. 

OBBLIGAZIO:\I E CONTRATTI. -Se la semplice pro 
roga dell'obbligazione prmcipale faccia venir meno la 
obbligazione fideiussoria (n. 32). 

PECULATO. -Se co3tituisca pecill.ato per distrazione 
il fatto che un pubblic'.J ufficiale consegnatario di un 
campo A.R.A.R. consegni ad un acquirnnte, previo accordo 
con lui, una cosa di qualit� migliore di quella 
pattuita e pagata (n. 3) . 

PENSIONI. -I) !Ja quando cominci .a decorrere 11 
termine pe1� la presc1iziu11e delle �pensioni. i cui titolari 
siano residenti in paesi stranieri con i quali siano interrotte 
le relazioni diplomaticl1e (n. 43). -Il) �Se sia oonsentita 
l'interpretazione estensiva dell'art. 611 delle I.G. 
S.T., in ordine ai modi di interruzione della prescrizione 
irt materia di pensi.oni (n. 43). 

PROCEDIMENTO CIVILE. -Se i pote1i di controllo 
e vigil.anza spettanti aH'Anl1ninistrazione dello Sta.to su 
un ente pubblico legittimino l'intervento in causa dell'Amministrazione 
controllante (n. 15). 

PROPRIETA' INTELLETTUALE. -Se sia brevettabile 
il procedimento tecnico per La reaJizzazione di una carrozza 
fe~�roviaria cine:rnatografica e se sia brevettabile 
l'idea di .adibh'8 una ca.rrozza ierroviaria ad uso di cinematografo 
(n. 9). 

RES.PONSABILITA' CIVILE. -I) �S� si possa fondare 
sul principio della mutua fideiussione l'azione cli regresso 
dell'Amministrazione tenuta al risarcimento di 
danni derivanti da investimento automobilistico, contro il 
dipendente autista autore dell'investimento stesso (numero 
110). -II) Se q;lle domande di risarcimento di 
danni causati da investimenti automobilistici .ad opera 
di automezzi alleati sia applicahile la '1egge 23 f�eibbraio 
1950, n. 96 (n. 111�. -III) Se il Ministro dell'Interno sia 
legittimato passivamente in cause nelle quali si faccia 
valere la responsabilit� del�o Stato per atti com.piuti 
dai C.L.N. (n. 112). _,IV) Se l'Amministrazione Militare 
sia responsabile dei danni cagionati da un militare ad 
ldl dentista ,piresso il quale il militare stesso era in cura 
in base a convenzione stipulata tra il dentista e l'Amministrazione 
(n. 113). 

RICORSI AMMINISTRATIVI. -Se l'Amministrazione 
possa omettere di far decidere dal Capo detlo .. Stato un 
ricorso straoTdinario quando .esso .sia manifestamente.. 
ircfondato, difettando nel ricorrente un qualsiasi diritto 

o interesse legittimo (n. 1). 

-234 -
SEHVITU'. -I) Se pn::-sa applicarsi a favore di una 
..-.-�. 
i.. tF 
-234 -
SEHVITU'. -I) Se pn::-sa applicarsi a favore di una 
..-.-�. 
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DATI STATISTICI RELATIVI AQLI AFFARI NUOVI PERVENUTI NELL'ANNO 1950 


caserma la 1�gge sulle servit� militari (n. 7). -II) &i 
sia indennizzabile .ai sensi d.eUa legge 20 dicembre 1932, 

n. 1849 �sulle servit� militari H danno derivante dal divieto 
imposto ad una Soci.et� di t�nere materi� infiammabili, 
nel caso elle la Societ� stessa abbia avut� il perrn 
esso di istituire il :relativo deposito (n. 8). 
SOCIETA'. -Se possa deliberar.si lo scioglimento di 
una societ� quando questa abbia ancora dei debiti (numero 
24). 

'SUCCESSIONI. --Quali siano i diritti del coniuge superstite 
secondo la legge successoria francese (n. 25). 

TRATTATO DI PACE. --I) Come debbano regolarsi i 
rapporti derivanti da occupazioni di imrnobHi situati in 
tenitori non pi� soggetti al;la sovranit� dello Stato ita


liana, quando tali oct:upazioni siano. avvenut� !)rima d<Jllu 
entrata in vigore del Trattato di. Pace (n. 26). -II) l 
Quale sia l'interpretazione dell'art. 79 del Trattato di 

f 

Pace nei confronti del territorio tunisino, in 1'��lazione ! 
unch� allo accordo 29 novembre 1947 tra la Francia e l'Italia 
(n. 27). -III) Quale sia il significato della espressione 
cc autorizzati a risied�ere sul territorio di una qualsiasi 
delle :\'azioni Unite ,, contenuta nell'art. 79 para


grafo 6 del Trattato di Pace (n. 27). -IV) Quali siano 
i rapporti tra la Societ� fiduciaria germanica U.A.T. � 
l'Ente delle Tre Venezie in relazione al Memorandum 
d'Intesa 14 agosto 1947 relativo alla liquidazione dei beni 
tedeschi in Italia (n. 28). -V) Se gli israeliti possano gioYarsi 
delle disposizioni contenute nell'art. 78 paragr. 9 
del Trattato di Pace, indipe.,ndenterne:1k dalla loro appartenenza 
alle Nazio11i Unite o daUa applicazione nei 
loro confronti della legge di guerra (n. 29). 


AVVOCATURA 

Avvoeatura generale dello Stato ............ 
Distaccamento di Ancona ................... 


)) Aquila .................... 
)) Bari ...................... 
)) Bologna .................. 
)) Brescia ................... 
)) Cagliari ................... 
)) Caltanissetta ............. 
I) Catania .................. 
)) Catanzaro ................ 
J) Firenze ................... 
)) Genova ................... 
)) Lecce .................�... 
I) Messina .................. 
)) Milano ................... 
)) Napoli .................... 
)) Palermo .................. 
)) Perugia .................. 
Potenza .................. 
Torino .................... 
Trento .................... 
Trieste .................... 
Venezia ................... 
TOTALE ... 

Non compresi n. 874 consultivi speciali (direttive alle avvocature distrettuali in singole cause). 

AFFARI CONTEZIOSI 

AFFARI 
CONSULTIVI 

I 

Civili Penali Esecutivi TOTALE 

n. n. n.
n. 
I I 


n. 
I I

I 

i

I

155 1.188

I 4.084 


i 

73 

6 106

I 

146 
169 

226 

5 

32 

510 
236 

40 

37 
125 

192 
187 

14 

14 

242 
167 

1 

35 

16 

188 
153 

230 

16 

77 
528 

34 

77 

21 

510 
118 

280 

17 

286 
59 

20 

89 
524 45 

1.175

I 

187 

919 
438 

962 

9 

163 
34 

23 
43 

2 

3 51 
235 30 457 
113 

19 40 

2 95 
312 

53 

70 68 

758 6.674 16.646

9.354 

5:432 
I 

239 I 

377 
711 
313 
331 
443 
203 
438 

!

206 
639 
811 
421 
168 

1. 744 
2.068 
447 
59 
102 
722 
172 
150 
450 

3.635 
254 
294 
408 
1.231 
236 
524 
386 
183 
375 
1.089 
460 
315 
132 
812 
1.674 
496 
152 
102 
674 
202 
157 
1.228 
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15.019 


(7104705) Roma, 1951 -Istituto Poligrafico Stato -G. C.