ANNO XXX N. 2 MARZO-APRILE 1978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO l 9 7 8 ABBONAMENTI ANNO L. 12.75.Q UN NUMERO SEPARATO � � � � . . . . . . . � � . . � � � � 2.250 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 ~tampato in Italia_ -Printed in ltalr Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1960 (8219130) Roma, 1978 -Istituto Poligrafico Jello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco Favara} . pag. 14 3 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA ZIONALE (a cura COMUNITARIA E JNTERNAde//' avv. Oscar Fiumara} . � 179 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdell'avv. Carlo Carbone} . � 190 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE cato Adriano Rossi) (a cura dell'avvo � I 97 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA dell'avv. Raffaele Tamiozzo} . (a cura � 204 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Baf�le} (a cura dell'av � 220 Sezibne settima: GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI toria} IN MATERIA DI ACQUE ED (a cura dell'avv. Paolo Vit � 244 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia Di Belmonte} . � 260 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE . pag. 73 CONSULTAZIONI � 86 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NOR!, Ancona; Francesco Cocco, .Bari; Michele DIPACE, Bologna; Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo . CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; Raffaele TAMIOZZO, Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'.Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI AZZARITI G., Il referendum abrogativo nella Costi;'uzione italiana . . I, 145 DI TARSIA DI BELMONTE P., Licenza edilizia e concessione comunale per le opere statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 264 LAMBERTI C., Sul divieto dello � jus novorum � nel del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . nuovo processo . . . . I, 197 �MARZANO A., Sui rimedi consentiti dall'ordinamento nazionale per la eliminazione del contrasto con la normativa comunitaria di successive ed incompatibili disposizioni di diritto interno . . . . . I, 179 ROSSI A., Sulla responsabilit� del rappresentante legale di ente pubblico per le violazioni della legge sugli infortuni sul lavoro . . I, 260 TAMIOZZO R., Centro storico: rilevanza giuridica positiva in un cetto descrittivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . con- I, 213 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� -Competenza e giurisdizione -Tribunali ordinari e tribunale superiore Concessione di pertinenze idrauliche -Revoca parziale per pregiudizio agli interessi idraulici -Declaratoria di illegittimit� -Giurisdizione del tribunale superiore, 248. APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Riserva -C.d. sorpresa geologica -Tempo dell'iscrizione della riserva, 250. -Appalto di opere pubbliche -Riserva -Partite di lavoro successive Indicazione degli oneri ulteriori Onere -Sussiste, 250. -Difficolt� di esecuzione derivanti da cause geologiche -Cause non prevedibili -Requisiti -Fattispecie, 250. ATTO AMMINISTRATIVO -Atto amministrativo concessorio Possibilit� di effetti pregiudizievoli per i terzi -Obbligo di motivazione Sussiste, 204. -Licenza di commercio -Concessione Obbligo di motivazione -Sussiste, 204. CIRCOLAZIONE STRADALE -Viabilit� -Tenuta del fondo stradale -Obbligo della P.A. -Non sussiste, 202. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Decisioni dell'A.G.O. su gi:.rdizi possessori e petitori contro la. P.A. Effetto preclusivo -Irrilevanza in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilit�, con nota di R. TAMIOZZO, 212. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Autorizzazioni e concessioni -Concessione di un servizio di trasporti pubblici: affidamento a terzi -Posizione dell'ex concessionario rispetto al provvedimento di affi. damento, 190. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Impiego pubblico -Assistenti universitari ordinari: impiego pubblico, 194. -Occupazione di immobile sine titulo -Giurisdizione dell'A.G.O. -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 212. -Pubblico impiego -Concorso in amministrazione statale -Competenza T.A.R. per il Lazio -Sussiste, 207. COMUNIT� EUROPEE -Normativa comunitaria -Successive e contrastanti norme di diritto interno -Necessit� per il giudice nazionale di investire la �Corte Costituzione -Esclusione -Obbligo del giudice nazionale di disapplicazione della norma di diritto interno, con nota di A. MARZANO, 179. -Previdenza sociale dei lavoratori migranti -Prestazioni previdenziali Cumulo -Limitazione -Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale -Norme anticumulo nazionali -Applicabilit� -Limiti, 188. DEMANIO E PATRIMONIO -Beni culturali -Esercizio del diritto di prelazione ex art. 31 1. 1089/1939 Potere di intervento della P.A. in sede di determinazione del prezzo Presupposti -Ammissibilit�, 211. -Demanio storico e artistico -Bellezze naturali -Centri storici -Tutela Qualificazione, con nota di R. TAMIOZZO, 211. EDILIZIA -Lavori pubblici -Funzioni attribuite alla Regione -Esercizio e titolarit� delle funzioni amministrative -Spettano alla Giunta Regionale, con nota -� di R. TAMIOZZO, 212. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Annullamento del decreto di espropriazione -Possibilit� di utilizzazione degli atti presupposti non travolti dall'annullamento -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 212; -Dichiarazione -Scadenza del termine per il compimento dell'espropriazione e dei lavori -Inefficacia del provvedimento di occupazione di urgenza -Sussiste, con nota di R. T AMIOZZO, 212. -Dichiarazione di pubbliica utilit� Vizio di incompetenza del provvedimento emanato dal Presidente della Giunta senza delibera di quest'ultima -Sanabilit�, con nota di R. TAMIOZZO, 211. - Espropriazione ex 1. 22 ottobre 1971, n. 865 -Dichiarazione di pubblica utilit� -Fissazione dei termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori -Necessit� -Sussiste, con nota di R. T AMIOZZO, 212. -Indennizzo -Determinazione del valore di immobile in �base a nozioni di comune esperienza -Illegittimit�, 201. -Individuazione della localizzazione dell'opera pubblica in uno strumento urbanistico -Rilevanza -Limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 211. -Inosservanza del termine previsto dall'art. 10, secondo comma, l. 865/ 1971 -Non comporta illegittimit� del procedimento espropriativo, con nota di R. TAMIOZZO, 212. --Occupa:lllone temporanea d'urgenza Estensione, con nota di R. TAMIOZzo, 211. -Provvedimenti espropriatiV'i in materia di viabilit� locale -Competenza della Regione -Sussiste, con nota di R.' TAMIOZZO, 212. -Risarcimento di danni da occupazione illecita -Equivalente del valore -Destinazione a cava dell'immobile -Rilevanza, 244. - Strada sclassificata e ceduta a privati -Espropriazione dell'area per riapertura della strada -Irrilevanza dei precedenti rapporti fra Comune e proprietario -Sussiste, con �nota di R. TAMIOZZO, 211. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Competenza e giurisdizione -Atto generale inscindibile -Irrilevanza ai fini della competenza del T .A.R. del Lazio -Sussiste, 210. -Competenza e giurisdizione -Competenza territoriale e competenza per connessione -Competenza T.A.R, Lazio -Fattispecie, 208. -Competenza e giurisdizione -Criteri di competenza diversi da quella territoriale -Ammissibilit�, 208. -Competenza e giurisdizione -Criteri di competenza diversi da quella territoriale -Cause principali e accessorie -Ammissibilit� -Applicabilit� degli artt. 31. e 40 c.p.c. -Sussiste, 208. - Riassunzione del giudizio innanzi al T.A.R. successivamente alla decisione sulla competenza -Termini e limiti, 210. -Rinuncia al ricorso -Interpretazione -Rinuncia irrituale quale sopravvenuto difetto di interesse -Ammissibi1it�, 205. -Rinuncia al ricorso -Omessa notifica alle controparti -Invalidit� -Sussiste, 204. - Sospensione -Effetti del provvedimento di sospensione malgrado lo spostamento di competenza -Permangono -Limiti, 210. INFORTUNIO SUL LAVORO -Omessa protezione di cav�i elettrici e mancato regolare funzionamento di macchinario con fune avvolgibile appartenenti ad ente pubblico -Imputabilit� dei reati -Legale rappresentante dell'ente proprietario Esclusione, con nota di A. RossI, 260. IMPIEGO PUBBLICO -Assenza dal servizio -Prestazione di servizio di leva -Non fa cessare il rapporto -Inquadrabilit� in ruolo di dipendente non di ruolo -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 207. -Autorganizzazione della P.A. -Divieto di reformatio in pejus -Concetto Natura -Limiti, 205. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VIII -Scioperi -Frazionalit� della ritenuta -Ammissibilit�, 206. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Costruzione su una parte dell'area acquistata di autorimessa pubblica -Esclusione, 239. -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Vendita di superfici non edificabili necessarie per l'edificabilit� su area attigua -Si applica, 239. -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Vendita isolata di negozi -Nozione di negozio e di ufficio -Agenzia bancaria -Criteri di classificazione, 220. -Pattuizione di unico prezzo -Unico concordato -Acquisto di area -Agevolazione riconosciuta ad una parte soltanto -Riduzione proporzionale del prezzo dn ragione della parte di superficie, 239. -Vendita fra commercianti -Enunciazione giudiziale -Artt. 44 e 45, tabella D, della legge di registro del 1923 Inapplicabilit�, 229. IMPOSTA SUI FABBRICATI -Esenzione per le case di abitazione non di lusso -Regione Siciliana Conformit� della costruzione alle norme urbanistiche e alla licenza edilizia, 223. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Azione in sede ordinaria -Termine semestrale -Decisione amministrativa pronunoiata su ricorso gerarchico atipico -Decadenza -Esclusione, 228. -Credito a medio e lungo termine Regime sostitutivo -Operazioni su cambiali -Esclusione, 237. -Regione Siciliana -Legisla:ziione concorrente -Illegittimit� costituzionale per violazione del principio di uguaglianza -Manifesta infondatezza, 223. -Regione Siciliana -Potest� legislativa concorrente -Funzioni non tri butarie della norma di agevolazione Rientrano nella potest� di imposizione tributaria, 223. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Contratti Necessit� siste. 200. della P.A. -Transazioni della forma scritta -Sus- Rinu:1::Ia -Interpretazione, 244. -Rinunzia -Oggetto -Credito -Efficacia in confronto di diverso debitore Esclusione, 244. PROCEDIMENTO CIVILE -(cod. civ., art. 1967; I. 11 novembre 1923, n. 2440, art. 17) -Legge 23 maggio 1950, n. 253, sulla determinazione dell'� equo canone � -Riconvenzionale proposta in corso di giudizio -� ammissibile, 200. -Giudizio di secondo grado in materia di lavoro -Divieto dello jus novorum, con nota di C. LAMBERTI, 197. - Opposizione al decreto pretorile ex art. 28 -Statuto lavoratori -Competenza del Tribunale -Sussiste, 200. REATO -Licenza edilizia -Opere costruite dala Cassa per il Mezzogiorno -Necessit� -Esclusione, con nota di P. DI TARSIA DI BELMONTE, 264. REFERENDUM -Referendum abrogativo di legge statale -Casi di inammissibilit� -Elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma, Cost. -Non tassativit�, con nota di G. AZZARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi a contenuto costituzionalmc1; te vincolato -Limiti della nozione, con nota di G. AzzARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi di bilancio e leggi di spesa -Diversit�, con nota di G. AzZARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi ordinarie a contenuto INDICE DELLA GIURISPRUDEl'ZA costituzionalmente vincolato -Inam missibilit�, con nota di G. AZZARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale -Procedimento -Competenze dell'Ufficio centrale per il referendum e della Corte costituzionale, con nota di G. AZZARITI, 143. - Referendum abrogativo di legge statale -Quesito al corpo elettorale - Individuabilit� di una ragione politica unitaria -Ammissibilit�, con nota di G. AzzARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale -Quesito al corpo elettorale Pluralit� di domande eterogenee inammissibilit�, con nota dj G. AzZARITI, 143. -Referendum abrogativo di legge statale e referendum approvativo di legge costituzionale di revisione Forza costituzionale del principio concordatario -Legge che d� esecuzione a trattato internazionale o a concordato con la Santa Sede Inammissibilit� di un referendum abrogativo, con nota di G. AZZARITI, 143. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO -Limiti alla alternativit� -Rinuncia al ricorso giurisdizionale depositato Irrilevanza ai fini di eliminare la preclusione -Sussiste, 209. -Limiti alla alternativit� Rinuncia al ricorso giurisdizionale notificato ma non depositato -Non sussiste preclusione, 209. - Rapporto con la I. 6 dicembre 1971, n. 1034 -Limiti in tema di atto non definitivo, 209. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 7 febbraio 1978, n. 16 . . . CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 9 marzo 1978, nella causa 106/77 . 14 marzo 1978, nella causa 98/77 . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lav., 29 aprile 1977, n. 1657 . Sez. III, 28 maggio 1977, n. 2200 . Sez. II, 10 giugno 1977, n. 2403 . Sez. I, 14 giugno 1977, n. 2466 . Sez. III, 13 luglio 1977, n. 3143 . Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4256 . Sez. Un., 8 ottobre 1977, n. 4297 . Sez. I, 26 ottobre 1977, n. 4648 . Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4791 . Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4841 . Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4844 . Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5048 . Sez. I, 9 dicembre 1977, n. 5327 . . TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 8 luglio 1977, n. 19 . 27 ottobre 1977, n. 31 TRIBUNALE Roma, Sez. I, 31 mag;gio 1977, n. 6358 pag. 143 pag. 179 )) 188 pag. 197 )) 200 � 200 � 201 � 202 � 220 � 190 � 223 � 228 � 229 � 194 � 237 )) 239 pag. 244 )) 248 pag. 250 INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 giugno 1977, n. 552 Sez. V, 3 giugno 1977, n. 553 Sez. V, 17 giugno 1977, n. 600 Sez. V, 17 giugno 1977, n. 618 Sez. V, 15 luglio 1977, n. 788 Sez. VI, 3 giugno 1977, n. 523 Sez. VI, 10 giugno 1977, n. 588 Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 609 Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 615 Sez. VI, 21 giugno 1977, n. 669 Sez. VI, 15 luglio 1977, n. 747 T.A.R. PIEMONTE 24 maggio 1977, n. 246 . PRETURA Pescina, 9 novembre 1977, n. Chiet�i, 17 novembre 1977 . . . . . . . . . . . 82 pag. )) � � � � � � � � � . . . . . . . pag. pag. pag. 204 204 205 206 207 207 208 209 208 210 211 211 260 264 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI AUTOVEICOLI BORSA -Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli -Procedimento penale a carico dell'assicurato -Posizione di responsabile civile dell'assicuratore, 86. -Assicurazione obbligatoria della responsabilit� derivante dalla circolazione deglri. autoveicoli -Processo penale a carico di conducente della P.A. -Obbligo di intervento della compagnia asicuratrice a nonna di polizza -Sussistenza, 86. - Assicurazione obbligatoria della responsabilrit� civile derivante dalla circolazione di veicoli -Nozione di �assicurato� -Conducente non contraente -� tale, 86. AVVOCATI E PROCURATORI -Avvocati e procuratori -Regime previdenziale -Esenzione da contributi sugli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, 86. BANCHE -Cassetta di sicurezza -Apertura Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario -Falsit� -Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle sucessioni -Falso in scrittura privata -Concorso, 87. BENEFICENZA E ASSISTENZA -O.N.I.G. -Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici -Spese di degenza supplemento rette tubercolotici -Rimborso alle amministrazioni provinciali Limiti, 87. -Ag~nte di cambio -Albo professionale -Iscrizione -Decreto presidenziale di nomina -Sufficienza, 88. -Agente di cambio -Albo professionale -Richiesta di iscr.izione -Sospensione per accertamenti -Mancato esercizio della professione -Effetti, 87. -Agente di cambio -Albo professionale -Richiesta di iscrizione -Sospensione per accertamenti -Registri di carico -Apposizione del visto da parte dell'ispettore del tesoro, 87. -Agente di cambio -In attesa di iscrizione all'albo professionale -Diritti Assemblee elettive del comitato direttivo -Partecipazione, 88. CACCIA E PESCA -Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Abolizione senza indennizzo -Possibilit�, 88. -Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Delimitazione della competenza tra Stato e Regione, 88. CIRCOLAZIONE STRADALE -Autoveicoli -Dispositivi luminosi e acustici -Istituti di vigilanza privata -Autorizzazione alla installazione -Possibilit�, 88. COMMERCIO -Camere di commercio -Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali -Trattamento economico, 89. -Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento economico, 89. INDICE DELLE CONSULTAZIONI lit� negli esercizi successivi -Tassabilit�, 105. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione dj esistenza in vita di contestatario -Falsit� -Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso, 106. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane -Spettanza, 106. OPERE PUBBLICHE -Appalto -Legge 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude patti contrari o in deroga al regime della revisione prezzi -Carattere non retroattivo, 108. -Appalto -Revisione prezzi -Esclusione del patto contrario o in deroga sancita dall'art. 2, 1. 22 febbraio 1973, n. 37 -Rinunzia a maggiori compensi per revisione per la maggior durata dei lavori corrispondenti alla proroga del termine di ultimazione concessa della P.A. committente -Non costituisca patto in deroga al regime delle revisioni, 108. -Appalto di opera pubblica -Mancata consegna dei lavori nei termini contrattuali per fatto dell'amministrazione -Recesso dell'appaltatore Conseguenze economiche, 109. -Comuni delle Marche colpiti dal terremoto -Provvidenze -Interventi nei centri storici -Parere della commissione tecnica speciale -Estensione -Limiti, 109. - Contratto di fornitura di paletti di ferro -Ritardo imputabile ad inadempienza di imprese sider�rgiche (per agitazioni sindacali) nei confronti dell'appaltatore -Eccezionale rilevanza nei confronti della P .A. appaltante ed esclusione della penale per ritardo, 107. -Contratto di pubblica fornitura Prezzo -Clausola di revisione -Mancanza -Effetti Svalutazione monetaria -Eccessiva onerosit� sopraggiunta -Applicabilit�, 109. -Delegazione amministrativa -Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle attribuzioni delegate -Imputabilit� al medesimo -Edilizia scolastica -Affidamento in concessione delle opere -Approvazione dei progetti da parte del provveditorato regionale oo.pp. -Impugnabilit� nei confronti di questo dell'atto di approvazione viziato, 107. -Imposta valore aggiunto -Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o fornitori di beni o servizi - Assoggettabilit� all'imposta, 109. -Opere in conglomerato cementizio Collaudo -Collaudatore generale Poteri -Estensione, 107. -Opere .in conglomerato cementizio Collaudo -Inosservanza di prescrizioni -Obbligo di denuncia del collaudatore, 107. -Opere .in conglomerato cementizio armato -Collaudo -Inosservanza di prescrizioni -Riscontro -Collaudabilit� dell'opera, 107. -Opere in conglomerato cementizio armato -Collaudo -Inosservanza di prescrizioni -Riscontro del collaudatore -Approvazione del collaudo, 108. - Opere in conglomerato cementizio armato -Denuncia dei lavori -Certificat� di deposito -Rifiuto per incompletezza degli atti -Reato del pubblico ufficiate -Esclusione, 108. -Opere in conglomerato cementizio armato -Denuncia dei lavori -Poteri del Genio civile -Estensione, 108. -Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione in danno dell'appaltato1(e ,. Riaggiudicazione a condizioni pi� onerose -Maggiori spese -Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale, 109. -Revisione prezzi -Mano d'opera Variazione costi -Elementi computabili -Indennit� e rimborso spese per lavoro prestato in luogo diverso da quello di provenienza, 108. xvm RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ORFANI DI GUERRA -Servizio militare -Figli maschi di vedove di guerra -Esonero -Discrezionalit� dell'Amministrazione Non sussiste, 110. -Servizio militare -Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare deceduto -Esonero, 110. PARTE CIVILE -Cassetta di sicurezza -Apertura Dichiarazione di esistenza in vita di cointestatario -Falsit� -Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso, 110. PATRIMONIO -Soppressione di enti -Giovent� Italiana -Soppressione ex 1. 18 novembre 1975, n. 764 -Trasferimento del compendio immobiliare agli enti considerati nella stessa legge -Effetto dalla data di entrata in vigore di questa, 110. PENSIONI - Dipendenti O.N.I.G. -Iscrizione alla C.P.D.E.L. -Iscrizione al fondo di previdenza del personale -Compatibilit�, 111. - Dipendenti O.N.I.G. -Riscatto servizio preruolo -Prima richiesta al fondo di previdenza del personale -successiva iscrizione e richiesta alla C.P.D.E.L. -Effetti sulla procedibilit� delle domande, 111. -Invalido civile -Controversia circa la concessione di pensione o assegno di invalidit� -Giurisdizione della Corte dei Conti -Insussistenza, 112. -Legge sui combattenti -Applicabilit� dei benefici agli invalidi per causa di lavoro -Azione promossa dal lavoratore -Questione sulla legittimazione passiva della cassa pensioni dipendenti enti locali, 111. - Mutilati �ed invalidi civili -Pensione sociale -Somme anticipate dagli E.C.A. -Rimborso da parte dello I.N.P.S. -Somme corrisposte prima dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1969, n. 743, 112. - Servizio militare -Figli maschi di vedove di guerra -Esonero discrc zionalit� dell'amministrazione -Non sussiste, 111. -Servizio militare -Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare deceduto -Esonero, 112. PIGNORAMENTO -Stipendio e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare -Cumulo con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile, 112. -Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tributario statale -Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro -Quota complessiva vincolabile, 112. SEQUESTRO -Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare -Cumulo con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile, 113. -Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tributario statale -Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro -Quota complessiva vincolabile, 113. SERVITU' -Servit� di elettrodotto -Applicabilit� delle disposizioni della 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (ex legge sulla casa), per la determinazione delle indennit� di asservimento, 113. TERREMOTO -Comuni delle Marche colpiti dal terremoto -Provvidenze -Interventi nei centri storici -Parere della commissione tecnica speciale -Estensione -Limiti, 113. TRIBUTI LOCALI -Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche -Aree private gravate da servit� di uso pubblico -Non assoggettabilit� a tributo dell'occupazione spazio soprastante o sottostante, 114. -Tassa di plateatico -Strada comunale -Concessione di attraversamento -Imposizione di canone rico-.. gnitorio -Compatibilit�, 114. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Energia elettrica -Imprese private �� Convenzioni coi comuni per l'illuminazione -Pattuizioni circa la distribuzione di energia ai privati -Tassabilit�, 101. -Enunciazione -Sentenza resa in causa con pluralit� di soggettii -Condanna in solido alle spese -Efficacia nei riguardi del soggetto estraneo all'atto enunciato, 102. -Esenzioni e agevolazioni -Aeroporto Genova -Atti relativi all'esercizio Convenzioni per l'assistenza a terra -Applicabilit�, 103. -Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane -Spettanza -Limiti soggettiv�i, 104. -Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o eseroizio di ferrovie metropolitane -Subappalti autorizzati e non -Estensione, 104. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Aliquota ridotta -Trasferimento fabbricati 1in corso di costruzione -Applicabilit�, 103 -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Decadenza -Eventi che la determinano -Obbligo del comune di segnalarli -Inosservanza -Conseguenze, 104. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Decadenza -Prescrizione del diritto della finanza -Termine applicabile, 104. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Decadenza -Prescrizione del diritto della finanza -Termine iniziale, 103. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Piani di ricostruzione -Attuazione Atti e contratti occorrenti -Tassa fissa -Estensione del beneficio, 103. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia non di lusso -Norme e prescrizioni urbanistiche -Maggiori limitazioni previste da piani cli lottizzazione approvati -Rilevanza ai fini della applicabilit� dei benefici, 102. -Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri -Equiparazione allo Stato Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni -Effetti abrogativi, 101. -Imposta di registro -Facolt� generale dell'Amministrazione finanziaria di concedere dilazioni di pagamento -Insussistenza, 103. -Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari -Occultamento di prezzo -Imposta sulla parte di prezzo occultata -Applicabilit� dei benefici previsti dalla 1. 2 luglio 1949, n. 408 -Esclusione, 103. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Decisione della commissione emanata dopo la entrata in vigore del detto d.l. -Subordinazione degli effetti alla non operativit� della definizione agevolata, 105. -Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Pendenza di r.m. -Decisione di annullamento della commissione centrale posteriore all'entrata in vigore del d.l. Successiva istanza di definizione - Riperibilit� per la liquidazione dei tributi alla decisione annullata, 105. -Esenzioni e agevolazioni -Aree depresse del centro-nord -Nuove imprese artigiane e industriali -Impianti fissi -Limiti di investimento -Locazione o fusione delle aziende Spettanza dei benefici, 106. -Esenzioni e agevolazioni -Societ� avente sede in Sicilia -Obbligazioni -Interessi -Successiva incorporazione in altra societ� avente sede non in Sicilia -Effetti, 104. -Esenzioni e agevolazioni -Stabilimenti industriali -Alberghi -Sicilia -Legislazione nazionale -Legislazione regionale -Rapporti, 105. -Esenzioni e agevolazioni -Zona del Vaiont -Nuove imprese -Esenzione da imposta di r.m. -Imposte comunali varie, ILOR e IRPEG -Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie -Sopravvivenza dei benefici, 105. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni fiscali -Case di cura Non spettanza delle agevolazioni, 106. -Reddito tassabile -Presupposto�� -� Proventi ospedalieri -Riassorbibi INDICE DELLE CONSULTAZIONI xv -Equo indennizzo -Criteri di determinazione -Dipendenti non dirigenti -Assegno integrativo -Computabilit�, 99. -Giudizi innanzi al T.A.R. -Competenza per territorio -Pubblico impiego -Sede di servizio -Liquidazione buonuscita -Applicabilit� del criterio, 96. -Impiegato statale -Cessazione degli effetti civili del matrimonio -Ordine del giudice all'Amministrazione del tesoro di pagare direttamente alla ex coniuge del dipendente una quota dello stipendio -Limiti, 97. -Impiegato statale -Obbligo di residenza nel comune del luogo di lavoro -Dimora abituale senza residenza anagrafica -Sufficienza, 97. -Impiego pubblico -Servizio repressione frodi in agricoltura -Laboratorio chimico dogane e imposte indirette -Personale estraneo all'Amministrazione finanze -Inquadramento -Divieto di assunzione di nuovo personale -Facolt� di avvalersi di analizzatori esterni, 99. -Imposte comunali di consumo -Abolizione -Passaggio alle dipendenze dello Stato del personale relativo Sentenza di condanna penale successiva alla assunzione in servizio -Disciplina del rapporto, 98. -Infermit� per causa di servizio Equo indennizzo -Morte dell'impiegato -Spettanza agli aventi causa Titolo, 97. -Procedimento disciplinare -Sospensione cautelare per procedimento penale -Esodo volontario anticipato -Adozione del provvedimento di collocamento a riposo -PossibilH�, 97 . -Professori universitari -Indennit� speciale -Equiparazione ai primari ospedalieri -Transito dalla posiZJione di focaricato a quella di ruolo -Effetti, 98 -Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare -Cumulo con credito tributario dello Stato -Quota complessiva v1incolabile, 99 tario statale -Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro -Quota complessiva vincolabile, 100 -T.A.R. -Rapporti di pubblico impiego -Competenza -Ricorsi di magistrati -Estensione, 96. -Universit� -Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti da amministrazioni statati Pagamento dei compensi, 98. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE -Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o distribuit1i da imprese di grandi dimensioni -Blocco dei prezzi -Importatori di cereali -Applicabilit�, 100. - Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore agricolo -Compatibilit�, 100. IMPOSTA DI BOLLO -Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri -Equiparazione allo Stato Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni -Effetti abrogativi, 100. -Pagamento in modo virtuale -Dichiarazione annuale definitiva -Tardivit� -Sopratassa -Criteri.o di commisurazione, 101. - Titoli di credito -Buoni acquisto Assoggettabilit� al bollo, 101. IMPOSTA DI CONSUMO -Imposte comunali di consumo Abolizione -Passaggio alle dipendenze dello Stato del personale relativo -Sentenza di condanna penale successiva alla assunzione in servizio -Disciplina del rapporto, 101. IMPOSTA DI REGISTRO -Appalti -Stipulati all'estero -Esecuzione in Italia -Tassabilit�, 102. -Atti delle pubbliche amministrazioni -Decreti di espropriazione a favore dell'A.N.A.S. -Assoggettabilit� al tributo, 102. -Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tribu- Avicoltura -Contratto di allevamento -Regime tributario, 102. .. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Edilizia residenziale pubblica -Alloggi ex INCIS -Trasferimento agli IACP -Alloggi riservati a particolari categorie di dipendenti statali -Vincoli di destinazione e modalit� di assegnazione -Permanenza, 91. -Edilizia residenziale pubblica -Competenza primaria ed esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano -Alloggi ex INCIS destinati a particolari categorie di dipendenti statali -Competenza provinciale o statale, 91. -Enti pubblici -Enti pubblici non economici -Riordinamento degli enti e del rapporto di lavoro del personale dipendente -1. 20 marzo 1975, n. 70, applicabilit� agli enti edihlzi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, ed alla giovent� italiana Esclusione, 93. -Soppressione enti edilizi -Alloggi INCIS militari procedure dd. rilascio -Competenza, 92. ELETTRICIT� -Fornitura di energia elettrica agli impianti pubblicitari -Necessit� della preventiva autorizzazione comunale all'installazione dell'ii.mpianti, 94. ELETTRIT� ED ELETTRODOTTO -Servit� di elettrodotto -Applicabilit� delle disposizioni della 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) per la determinazione delle indennit� di asservimento, 94. ELEZIONI -Elezioni Comunali -Convalida -Annullamento da parte della C.p.c. Giurisdizione -Spettanza, 94. GUERRA -Enti pubblici -Associamone nazionale combattenti e reduci -Natura, 95. -O.N.I.G. -Invalidi di guerra affetti. da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici -Spese di degenza supplemento rette tubercolotici -Rimborso alle amministrazioni provincia1i Limiti, 95. IDROCARBURI -Imposte di fabbricazione -Esercenti depositi liberi per usi commerciali di oli minerali carburanti combustibili autorizzati all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti estratti dai loro depositi -Obbligo di trasmettere agli UTIF ii riscontrini dei certificati emessi non oltre � il giorno successivo non festivo a quello di emissione, 95. IGIENE E SANIT� -Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive -Assicurazione obbligatoria -Canoni -Azione giudiziaria -Previo ricorso in via amministrativa, 95. -Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive -Assicurazione obbligatoria -Premi -Determinazione ministeriale -Efficacia retroattiva, 96. -Polizia mortuaria -Cimiteri -Cimiteri militari di guerra -Distanze Abolizione -Termine -Decorrenza, 96. -Polizia mortua:nia -Cimiteri -Distanze -Riduzione -Autorizzazione Competenza, 96. IMPIEGO PUBBLICO -Camere di commercio -Personale statale non appartenenti alle qualifiche dirigenziali -Trattamento economico, 98 -Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento economico, 98. -Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento previdenziale e assistenziale, 98. -Disciplina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt� di estrarre copia -Limiti, 99. -Disciplina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt� di estrarre copia -Onere dei mezzi e delle spese, 99. -Disciplina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt� di estrarre copia -Segreto d'ufficio -Obbligo, 99. ~ Enti li11ici -Blocco del personale ex art. 8, 1. 27 novembre 1973, n. 811 Impossibilit� di assunzione mediante�� concorso, 97. INDICE DCLLE CONSULTAZIONI XIII -Camere di commercio -Segreta~�i generali -Trattamento previdenziale e assistenziale, 89. -Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973 -Interpretazione, 89. -Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Violazioni -Sanzioni Proventi -Riscossione coattiva Organo preposto, 89. -Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni -Blocco dei prezzi ~ Importatori di cereali -Applicabilit�, 89. -Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore agricolo -Compatibilit�, 89. DAZI DOGANALI -Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Espletamento di funzioni in regime di prorogatio spettanze delle indennit�, 90. -Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Scadenza del quadriennio dalla costituzione -Legittimit� dell'espletamento delle fun� zioni sino all'insediamento del nuovo collegio, 90. -Importazione temporanea di autoveicolo -Omessa riesportazione nei termini -Natura della infrazione doganale -Reato a condotta liibera, 90. -Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica di restituzione -Decorrenza del termine, 90. -Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica di restituzione -Onere di produzione, 90. -Prodotti agricoli -Esporta;:'.~�~; in paesi extra C.E.E. -Domand_. ..i restituzione -Termine di presentazione -Natura, 90. DEMANIO -Concessioni di beni demaniali -Costruzioni a conf.ine con propriet� private -Distanze legali -Rispetto Limiti, 91. DIFESA DELLO STATO -Istituti professionali di Stato Rappresentanza e difesa -Estensione, 91. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE -Alloggi economici -Cessione in propriet� -Determinazione del prezzo Successivo termine per la stipulazione del contratto -Natura, 93. -Alloggi economici costruiti dall'am-. ministrazione -Cessione in propriet� -Determinazione del prezzo Lavori successivi -Possibilit� di rivalutazione del prezzo, 92. -Alloggi Gescal -Commissione centrale per l'assegnazione -funzionamento dopo la data di soppressione della Gescal -Carico delle spese relative, 94. -Alloggi Gescal -Commissioni provinciali per l'assegnazione -Funzionamento dopo la data di soppressione della Gescal -Carico delle spese relative, 94. -Alloggi per ferrovieri -Aree -Espropriazione -Indennit� liquidazione Normativa applicabile, 92. -Case economiche per ferrovieri Sfratto amministrativo -Graduazione pretorile -Sottoposizione -Necessit�, 93. -Cessione in propriet� -Decadenza Corrispettivo per il godimento -Limiti, 92. -Cooperative edilizie -Finanziamento cassa pensioni dipendenti enti locali -Contratti di assegnazione alloggio e mutuo edilizio individuale Stipula notarile -Onorari -Riduzione, 93. -Edilizia economica e popolare -Cessione con patto di riservato dominio di allogwi costruiti dall'ONIG E finanziati con contratto di mutuo garantito da ipoteca e cessione di contributo statale -Momento di trasferimento in capo ai cessionari degli alloggi del rapporto assicurativo relativo a polizza contro i rischi dell'incendio stipulata in adempimento del contratto di mutuo e vincolata in favore dell'istituto mutuante, 93. JNDICE DELLA LEGISLAZIONE LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I -Norme dichiarate incostituzionali II -Questioni dichiarate non fondate III -Questioni proposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. � � 73 73 74 PARjTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 7 febbraio 1978,. n. 16 -Pres. Rossi -Rel. Paladin -Comitati promotori di otto referendum (avv. Mellini) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Giorgio Azzariti). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Procedimento Competenze dell'Ufficio centrale per il referendum e della Corte costituzionale. (cost., art. 75; legge 25 maggio 1970 n. 352, art. 32 e 33). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Casi di inammissibilit� -Elencazione contenuta. nell'art. 75, secondo comma, Cost. � Non tassativit�. (cost., art. 75; legge cost. 11 marzo 1953 n. 1, art. 2). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale e referendum approvativo di legge costituzionale di revisione -Forza costituzionale del principio concordatario -Legge che d� esecuzione a trattato internazionale o a concordato con la Santa Sede -Inammissibilit� di un referendum abrogativo. (cost., artt. 75 e 138; legge 27 maggio 1929 n. 810). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Quesito al corpo elettorale -Pluralit� di domande eterogenee -Inammissibilit�. (cost., art. 75; codice penale; codice penale militare di pace). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato -Inammissibilit�. (cost., art. 75, r.d. 9 settembre 1941 n. 1022). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Quesito al corpo elettorale -Individuabilit� di una ragione politica unitaria -Ammis� sibilit�. (cost., art. 75; legge 22 maggio 1975 n. 152). Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato -� Limiti della nozione. (cost., art. 75; legge 25 gennaio 1962 n. 20). Referendum -Referendum ;:,o:rogativo di legge statale -Leggi di bilancio e leggi di spesa -Diversit�. (cost., art. 75; legge 2 maggio 1974 n. 195). Mentre spetta all'Ufficio Centrale per il referendum. costituito presso la Corte di Cassazione accertare la legittimit� della inchiesta di referen. dum alla stregua delle norme di legge ordinarie che regolano le moda RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 144 lit� di attuazione del referendum (compresa la disposizione di cui all'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352), spetta invece alla Corte Costituzionale giudicare sull'ammissibilit� delle richieste stesse in diretta applicazione di norme o di principi di ordine costituzionale che comportino una causa imprenditiva del voto popolare abrogativo (1). La testuale indicazione delle cause di inammissibilit� del referendum, contenuta nel capoverso dell'art. 75 Cost. non � rigorosamente tassativa; altre ipotesi di inammissibilit� sono ricava11i!i dall'intero ordinamento costituzionale del referendum abrogativo (2). Sono inammissibili le richieste di referendum che tendano ad abro gare in tutto o in parte la Costituzione e le altre leggi costituzionali in suscettibili di abrogazione con leggi ordinarie successive. Del pari, sono inammissibili le richieste di referendum che abbiano per oggetto leggi che ordinano l'esecuzione dei trattati internazionali. Per queste due ra gioni va dichiarata inammissibile la richiesta di referendum abrogativa dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1929, n. 810, che ha disposto l'attuazione dei Patti Lateranensi (3). Premesso che libert� dei promotori di richieste di referendum e li bert� degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno con fuse tra loro, sono inammissibili le richieste di referendum formulate in modo che cif.lscun quesito da sottoporre al corpo elr!.ttorale contenga una pluralit� di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria. Vanno perci� dichiarate inammissibili le richieste di referendum per l'abrogazione di 97 articoli del codice penale e dell'intero codice pe nale militare di pace (4). (.1) Sulla distinzione tra il controllo di legittimit� della richiesta di referendum, spettante alla Corte di Cassazione ed il controllo di ammissibilit� della richiesta medesima spettante alla Corte Costituzionale, oltre a Corte Cost. 22 dicembre 1975, n. 251, citata (in questa Rassegna, 1975, J, 981), cfr. Corte Cost. 26 gennaio 1972, n. 10 (in questa Rassegna, 1972, I, 981) � Cass. Uff. Centr. referendum, ordinanze del 6 dicembre 1977 (in Foro It., 1977, I, 2625). In dottrina v. CHIAPPETTI, L'ammissibilit� del referendum abrogativo, Milano, 1974, 91 e segg. (2) In tal senso, MORTATI, Istituzioni di dir. pubblico, Padova, ,1976, II, 847; LAVAGNA, Istituzioni di dir. pubblico, Torino, 1973, 356; MERZ, Sull'ammissibilit� e' sul sindacato di costituzionalit� del referendum abrogativo, in Giur. Cost., 1977, 1022; CHIAPPETTI, op. cit., 168 e segg. (3) MORTATI, op. Zoe. cit.; LAVAGNA, Istituzioni cit., 356; CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1976, 91; CHIAPPETTT, op. cit., 188; MERZ, op. Zoe. cit.; Fms, Relazione al secondo convegno giuridico sul dettato costituzionale in tema di referendum indetto dal gruppo parlamentare radicale (resoconto stenografico p. 10). Le sentenze Corte Cost. 27 gennaio 1972, n. 12, 6 dicembre 1973, n. 175, e .... gennaio 1977, n. 1, sui rapporti tra l'art. 7 Cost. e la legge ordinaria che ha dato esecuzione ai Patti Lateranensi sono pubblicate in questa Rassegna, 1972, I, 15; 1973, I, 49 e 1977, I, 57. (4) Il rilievo di carattere generale, che lo stesso princi'pio maggioritario presuppone la divisione della collettivit� interessata in due soli settori, mag PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 145 Sono inammissibili le richieste di referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato; va perci� dichiarata inammissibile la richiesta di referendum abrogativo dell'intero ordinamento giudiziario militare, che tende a rimuovere la totalit� degli organi della giustizia militare di pace, in contrasto con il disposto dell'art. 103, terzo comma, Cost. (5). Malgrado la variet� dei contenuti normativi della legge 22 maggio 1975, n. 152 che ha dettato �disposizioni a tutela dell'ordine pubblico�, il comune intento delle disposizioni medesime, risultante dal titolo della legge, enuncia nei suoi tratti essenziali la questione sulla quale il corpo elettorale sar� chiamato a decidere. Va perci� dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge medesima (6). Le leggi ordinarie comunque costitutive od attuative di istituti, di organi,� di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione, fatta eccezione per le dfsposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato, sono soggette ad abrogazione referendaria, allorquando il legislatore ordinario possa colmare in altro modo il vuoto normativo conseguente ad un eventuale voto popolare abrogativo. Va perci� dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione di 13 articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20, regolanti poteri e modi di funzionamento della Commissione inquirente (7). Le leggi di bilancio sottratte, per il disposto dell'art. 75, secondo comma, Cost. a referendum abrogativo, sono quelle individuate, nel procedimento formativo, nella struttura e nei limiti di contenuto, dall'art. 81 Cost. e non vanno confuse con le leggi di spesa. Va perci� dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 sul finanziamento dei partiti politici (8). gioranza e minoranza e che �i� � possibile solo in ordine alla deliberazione su oggetti inscindibili � in LAVAGNA, Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici, in Riv. trim. .dir. pubb., 1956, 408. SuUa app],icazione de~ principio al referendum abrogativo e sulla conseguente esigenza che questo si svolga s uun complesso omogeneo di normative. CHIAPPETTI, op. cit., 18, 40, 117 e, poi, ma in senso ricluttivo, Intervento al convegno citato (resoconto, p. 110). (5-7) ,MORTATI, op. loc. cit.,� LAVAGNA, op. loc. cit.; ZAGREBELSKY, Relazione al convegno cit. (resoconto, p. 28). (8) MoRTATI, op. loc. cit. Si trascrive qui di seguito la memoria depositata alla Cort<'l Costituzionale in ra'ppresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il referendum abrogativo nella Costituzione italiana. Sulla competenza della Corte Costituzionale. -1. -Il procedimento regolato dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 che, dopo il deposito delle sottoscrizioni raccolte, porta alla dichiarazione di ammissibilit� delle richieste di referendum abrogativo si articola. in due fasi consecutive alle quali viene generalmente riconosciuta natura giurisdizionale: la prima avanti l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, che si conclude con ordinanza che dichiara la legittimit� della richiesta di referendum; la seconda avanti la 146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -In fatto -Con ordinanze del 6 dicembre 1977, pervenute a questa Corte il 9 dicembre, l'Ufficio centrale per il referendum., costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittime otto richieste di referendum popolare abrogativo. -(Omissis). In tutti questi casi l'Ufficio centrale per il referendum ha verificato che il numero delle firme valide prese in esame superava il minimo di 500.000, fissato dall'art. 75 prima comma Cost.; e ha constatato che le richieste erano state regolarmente presentate e concernevano leggi od atti normativi aventi forza di legge, riguardo ai quali non erano intervenute abrogazioni legislative n� sentenze di annullamento della Corte costituzionale. .Per altro, l'ordinanza relativa al referendum per !;abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, ha rilevato che l'art. 5 della legge stessa era stato integralmente sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533; e quindi ne ha dedotto -in base all'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352 -che sotto questo profilo la proposta di referendum non poteva avere pi� corso, con la conseguenza che la formula di proposizione doveva venir modificata eccettuando espressamente la disposizione dell'art. 5. L'Ufficio centrale ha inoltre preso atto che questa Corte aveva adottato varie sentenze di accoglimento parziale, dichiarative dell'illegitti- Corte Costituzionale, che si conclude con sentenza che dichiara l'ammissibilit� del referendum. Sui criteri discriminatori dei poteri spettanti ai due giudici indicati dalla legge citata (per quanto riguarda la Corte Costituzionale anche dalla legge costituzionale del 1953 n. 1) questa Corte si era pronunziata con le sentenze n. 10 del 1972 e n. 251 del 1975; sono poi intervenute le ordinanze in data 6 dicembre 1977 pronunziate dalla Corte di Cassazione nei procedimenti per la dichiarazione della legittimit� e della ammissibilit� delle richieste di referendum indicate in epigrafe. Con la prima sentenza n. 10 del :1972 la Corte Costituzionale ebbe ad affermare che il compito ad essa affidato � soltanto quello di � verificare se la richiesta di referendum riguardi materie che l'art. 75, secondo comnia, della Costituzione esclude dalla votazione popolare�. Con la successiva sentenza n. 251 del 1975 il principio � stato confermato osservandosi che compito della Corte � quello di �verificare se tali disposizioni (delle quali, cio�, si chiede l'abrogazione referendaria) appartengano o meno alle categorie di leggi sottratte al referendum abrogativo dal secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati intcr;rnzionali): cos� confermato quanto g� aveva precisato con la precedente sentenza in ordine ai limiti della propria competenza, la Corte ha peraltro aggiunto che �al controllo di legittimit� demandato all'apposito Ufficio (centrale costituito presso la Corte di Cassazione) � preclusa soltanto la cognizione dell'ammissibilit� del referendum, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione�. In relazione alle sei richieste di referendum abrogativo elencate in epigrafe il Governo della Repubblica, a tutela degli interessi dello Stato inteso come PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 147 mit� costituzionale di norme desumibili dalle disposizioni sulle quali era stato richiesto referendum abrogativo (omissis). Ma in tutti questi casi l'Ufficio ha rilevato che � dette pronunce non hanno toccato la portata testuale e lessicale di tali disposizioni�, con la conseguenza che �esse vanno ugualmente sottoposte a referendum�. Unicamente in rapporto all'art. 272 cod. pen., il cui secondo comma era stato dichiarato integralmente illegittimo dalla sent. 87 del 1976, l'Ufficio stesso ha seguito una diversa linea di ragionamento: concludendo pur sempre, per�, che � la rispettiva proposta di referendum devesi ritenere riferibile e riferita allo stesso art. �272 nella sua formulazione ridotta�. Rispondendo implicitamente alle deduzioni di un atto di intervento depositato dall'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ordinanza concernente la richiesta di referendum per l'abrogazione del codice penale militare di pace ha infine precisato �che � demandato... alla Corte costituzionale il giudizio sulla ammissibilit� del referendum ratione materiae, e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilit�, oltre le testuali previsioni dell'art. 75 comma secondo Cost., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico�. Analoghe precisazioni risultano, ordinamento unitario, al Governo stesso attribuita dall'art. 33, terzo comma della legge n. 352 del 1970, ha ritenuto di dover sottoporre ai giudici cui s'petta controllare la legittimit� del procedimento del referendum, alcune questioni relative appunto alla conformit� a legge ed a Costituzione delle richieste suddette. E poich� si tratta di questioni che non riguardano l'appartenenza delle norme che vogliono assoggettarsi a referendum, ad alcuna categoria tra quelle espressamente elencate nell'art. 75, secondo comma Cost. (appartenenza anzi senz'altro esclusa per tutte le leggi; salvo la 1. 27 maggio 11929 n. 810); nel dubbio che perci� solo potesse negarsi la competenza della Corte Costituzionale e conseguentemente affermarsi quella della Corte di Cassazione, data la natura residuale di questa competenza affermata con la citata sentenza n. 251 del 1975; le questioni stesse sono state prima sottoposte all'esame appunto della Corte di Cassazione. 2. -L'Ufficio Centrale 'per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, con le ordinanze pronunziate il 7 dicembre 1977, ha declinato la propria competenza a giudicare delle questioni che gli erano state prospettate: osservando che � il compito dell'Ufficio-centrale si esaurisce tutto nella verifica della legittimit� formale della proposta di referendum; che, pertanto, relativamente all'oggetto del referendum, spetta all'Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato � una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo � intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte Costituzionale�. Cos� indicati i limiti della propria competenza lo stesso ufficio ha poi aggiunto che Ǐ demandato invece alla Corte Costituzionale il giudizio sulla ammissibilit� del referendum ratione materiae e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilit�, oltre le testuali previsioni dell'art. 75 comma 2 Cast., 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d'altronde, anche dalle ordinanze che hanno dichiarato la legittimit� delle richieste relative all'ordinamento giudiziario militare ed a 97 articoli del codice penale. -(Omissis). In diritto -Le varie questioni che la Corte � tenuta a proporsi, per accertare l'ammissibilit� delle otto richieste in discussione, sono tanto interferenti che le relative soluzioni si connettono e si condizionano a vicenda, venendo tutte a dipendere da comuni premesse concernenti la definizione dell'istituto del referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 Cost. Pertanto gli otto giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza. La novit� e la vastit� dei problemi, che nella presente occasione si prospettano alla Corte, impongono anzitutto di considerare e di determinare -in via preventiva e generale -i fondamenti, gli scopi, i criteri del giudizio riguardante l'ammissibilit�� delle richieste di referendum: al fine di tracciare un quadro unitario di riferimento, entro il quale si possano coerentemente effettuare le singole valutazioni che la Corte stessa deve in questa sede svolgere. � Rimane ferma, anche nell'attuale prospettiva, la sistemazione gi� operata dalla sentenza n. 251 del 1975, quanto ai compiti rispettivamente attribl,liti -nel procedimento instaurato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 -a questa Corte ed all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Conseguentemente, va riaffermato che spetta all'Ufficio centrale � accertare che la richiesta di referendum sia rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico �. In stretta osservanza dei limiti della propria competenza, che prima aveva indicato, l'Ufficio ha aggiunto che � non spetta all'Ufficio prendere posizione sulla ammissibilit� della proposta in quanto diretta alla abrogazione di un cospicuo numero di articoli del codice penale, costituente legge essenziale per il funzionamento del.l'ordinamento democratico�, ovvero anche �di un intero corpo di leggi, vale a dire dell'intero codice penale militare di pace (o dell'intero ordinamento giudiziario militare di pace) che d'altronde potrebbe anche essere considerato legge costituzionalmente obbligatoria�. Le riportate, espresse dichiarazioni di incompetenza non coprono tutte le questioni che erano state sottoposte all'Ufficio;. ma dai principi prima affermati nelle ordinanze circa i limiti del compito all'Ufficio stesso affidato, pu� comunque dedursi la sua incompetenza a giudicare anche su tutte le altre questioni. In relazione alle richieste di referendum abrogativi di 97 articoli del codice penale e della legge 22 maggio 1975 n. 152 se ne era affermata la illegittimit� dovendosi escludere che possano formare oggetto della stessa richiesta pi� disposizioni normative che, anche se formalmente riunite in unico atto legislativo, regolano tuttavia materie difformi ed eterogenee: non si era perci� contestato che le singole disposizioni possano singolarmente essere assoggettate a referendum perch� appartenenti ad alcuna categoria espressamente elencata al comma 2 dell'art. 75 Cost. o perch� costituzionalmente obbligatorie o perch� essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico. Ma la PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 149 conforme alle norme di legge, rilevando con ordinanza le eventuali irregolarit� e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimit� della richiesta medesima�; mentre a questa Corte � conferita la sola � cogni , zione dell'ammissibilit� del referendum�, secondo i disposti degli artt. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, 32 secondo comma ~ 33 della legge ordinaria n. 352 del 1970. E va ribadito che tale competenza si � aggiunta a quelle previste dall'art. 134 Cost.; atteggiandosi dunque -come precisava la sentenza test� ricordata -�con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge �. Ci� non toglie, per�, che si dimostra troppo restrittiva quella configurazione del giudizio di ammissibilit�, per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di referendum abrogativo riguardino materie che l'art. 75 secondo comma Cost. esclude dalla votazione popolare: con espresso ed esclusivo riguardo alle �leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali�. Tale interpretazione non ha nessuna altra base, in effetti, al di fuori dell'assunto -postulato pi� che dimostrato che la testuale indicazione delle cause d'inammissibilit�, contenuta nel incompetenza dell'Ufficio centrale si deduce ugualmente. dai 'principi affermati nelle ordinanze, perch� la questione riguarda la materia, cio� l'oggetto del referendum, senza che si dubiti in alcun modo se l'atto considerato (il codice penale o la l. n. 152 del 1975) sia una legge od abbia forza di legge, ovvero sia intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte Costituzionale. In relazione alla legge 27 maggio 1929 n. 810 era stato anche sostenuto, sulla base di quanto affermato da autorevole dottrina, che non poteva ammettersi referendum abrogativo, dovendosi ritenere la legge stessa gi� abrogata, ovvero resa quiescente dall'art. 7 della Costituzione il quale direttamente dispone, con efficacia certamente precettiva, che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati da Patti Lateranensi. Era stata cio� rilevata una situazione normativa chiaramente diversa da quella ipotizzata dall'art. 39 della legge n. 352 del 1970 che, invece, la Corte di Cassazione ha direttamente applicato, a proposito della richiesta di referndum abrogativo della legge n. 152 del .1975, sicch� non pu� scorgersi contraddittoriet� tra le due ordinanze. L'art. 39 presuppone inve.ro un prncedimento referendario legittimamente promosso nei confronti di una legge in vigore, ma successivamente divenuto inutile 'per la abrogazione della norma soggetta a referendum, intervenuta nel corso del procedimento medesimo. Il caso della legge n. 810 del 1929 � diverso: si tratta di una richiesta di referendum fin dall'inizio inammissibile per inesistenza dell'oggetto ovvero, se si vuole, per essere la richiesta medesima sostanzialmente rivolta alla abrogazione di una norma costituzionale. E non sembra privo di significato rilevare, da un punto di vista storico, che proprio �l'ipotesi di richieste di referendum dirette a promuovere l'abrogazione di leggi gi� abrogate� era stata fatta, insieme ad altre che, seppure 150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO capoverso dell'art. 75, sia rigorosamente tassativa; laddove � altrettanto sostenibile -in ipotesi -che essa presuppone una serie di cause ine spresse, previamente ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale del referendum abrogativo. Vero � che questa Corte giudica dell'ammissibilit� dei referendum -stando alle concordi previsioni della legge costituzionale n. 1 del 1953 e della legge ordinaria n. 352 del 1970 -� ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione�. Ma non per questo si pu� sostenere che il secondo comma debba essere isolato, ignorando i nessi che lo ricollegano alle altre componenti la disciplina costituzionale del referendum abrogativo. Il processo interpretativo deve muoversi invece nella direzione opposta. Occorre cio� stabilire, in via preliminare, se non s'impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si .renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione delle ipotesi che la. Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa. Diversamente, infatti, si determinerebbe la contraddizione consistente nel ritenere -da un lato -che siano presenti, nel nostro ordinamento costituzionale, ipotesi implicite d'inammissibilit�, interenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto del referendum ordinamento costituzionale, ipotesi implicite d'inammissibilit�, inerenti conseguenze di sorta, solo perch� il testo dell'art. 75 secondo comma Cost. non le considera specificamente. affatto marginali � non � per� escluso categoricamente possano verificarsi, sia per ignoranza da parte dei richiedenti sia anche, eventualmente, per speculazione politica �, da uno dei princi'pali artefici della legge costituzionale n..1 del 1953: lo stesso autore aveva manifestato l'opinione che simile ipotesi, da distinguersi dal controllo d'ordine essenzialmente materiale attribuito alla Magistratura ordinaria, fosse deferita al giudizio della Corte Costituzionale con la formulazione �giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso� di 'oui aiH'art. 2 (v. LUCIFREDI, Il controllo sulla costituzionalit� delle richieste di referendum abrogativo,� dn Riv. trim. dir. pubb., 1951, pagg. 129, 130, 136 e '137 e, prima, alla Camera dei Deputati, seduta pomeridiana del 28 novembre 1950, AP 24021). 3. � ~ evidentemente da escludere che, per effetto delle citate sentenze della Corte Costituzionale ed ordinanze della Corte di Cassazione sia insorto, tra i due organi costituzionali, un conflitto (negativo) di attribuzioni, pure in astratto possibile, almeno secondo la pi� accreditata dottrina: si tratta di pronunce emanate in diversi procedimenti e, in particolare, le ordinanze della Corte di Cassazione sono state emanate in procedimenti nei quali fa Corte Costituzionale deve ancora intervenire; malgrado si tratti di ordinanze di incompetenza avverso le quali non � immaginabile alcuna forma d'im'pugnazione, da esse soltanto non deriva quella insoddisfazione del pubblico interesse cui l'esercizio della competenza si rivolge, nella quale consiste il conflitto negativo: simile conflitto potr� dirsi insorto solo se, e quando, anche l'altro giudice dovesse .. affermare la propria incompetenza a giudicare nello stesso procedimento. Allo PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 151 Del resto, una testuale conferma di ci� deriva per l'appunto da quell'art. 2 primo comma della legge Cost. 11 marzo 1953, n. 1, per cui �spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibi�i ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso �. Chiarendo che deve comunque trattarsi di richieste �presentate a norma dell'articolo 75 �, tale disposizione riconosce alla Corte il potere-dovere di valutare l'ammissibilit� dei referendum in via sistematica; per verificare in particolar modo, sulla base dell'art. 75 primo comma, se le richieste medesime siano realmente destinate a concretare un �referendum popolare� e se gli atti che ne formano l'oggetto_ rientrino fra i tipi di leggi costituzionalmente suscettibili di yssere abrogate dal corpo elettorale. Salve le ulteriori indicazioni contenute nel seguito dell'attuale sentenza, ai fini dei singoli giudizi di ammissibilit�, questa Corte ritiene che esistono in effetti valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di l� della lettera dell'art. 75 secondo comma Cast. E di qui conseguono, precisamente, non uno ma quattro distinti complessi di ragioni d'inammissibilit�. ,, stato, quindi, pur se si ritenga che tra quelle sentenze e queste ordinanze sussista un contrasto insanabile si tratter�, appunto, di un mero contrasto di giurisprudenza, tra due diversi organi giurisdizionali, non anche, si ripete, di un conflitto. Simile contrasto, peraltro, non sussiste. Dalle pronunce di entrambi i giudici previsti dalla legge n. 352 del 1970 si desume anzitutto una prima fondamentale e comune affermazione: le com petenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione coprono, nel loro complesso, tutto il cam'po del controllo giurisdizionale sulla legittimit� -intesa questa nel senso pi� ampio della conformit� a tutte Je leggi ordinarie e costituzionali che regolano la materia -del procedimento referendario. � questa una affermazione che potrebbe apparire ovvia, tale anzi da condizionare la stessa legittimit� costituzionale, in relazione agli artt. 24 e 75 Cost., della intera legge ordinaria (n. 352 del 1970) che regola il procedimento di refe rendum attribuendo a quei due giudici -e solamente a quei due giudici -il compito di controllare la legittimit� del procedimento referendario; essa, per�, si deduce chiaramente dalle pi� volte ricordate pronunce giurisdizionali. Corte �Costituzionale e Corte di Cassazione hanno seguito un procedimento logico inverso ma simmetrico: l'una e l'altra hanno proceduto alla deter minazione in positivo dei limiti della propria competenza, 'per poi riconoscere all'altro giudice la �residua competenza necessaria a cop.dre J'intero campo del controllo giurisdizi01iale della legittimit� del procedimento per referendum. L'inverso procedimento logico seguito non ha per� portato a risultati contra stanti perch� quanto osservato dalla Corte Costituzionale circa il contenuto dei propri compiti, che consistono nel verificare se la richiesta di referendum abrogativo �riguardi materie che l'art. 75, secondo comma Cast. esclude dalla votazione popolare � coincide con quanto ha ritenuto la Corte di Cassazione quando ha riconosciuto alla Corte Costituzionale � il giudizio sulla ammissi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 152 In primo luogo, cio�, sono inammissibili le richieste cos� formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralit� di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo � stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranit� popolare. In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare -del tutto od in parte -la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le �altre leggi costituzionali� considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive). In terzo� luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali). bilit� del referendum. ratione materiae... anche... oltre le testuali previsioni dell'art. 75, comma 2 Cast., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico�; cos�, inversamente, il �controllo di legittimit� demandato all'Ufficio Centrale, dal quale, come ha osservato la Corte Costituzionale, deve escludersi soltanto la cognizione dell'ammissibilit� del referendum ai sensi dcl secondo comma dell'art. 75 Cast.�; ben pu� considerarsi esaurito nella �verifica della legittimit� formale della proposta di referendum e, in particolare per quanto riguarda il suo oggetto, nel constatare se l'atto considerato � una legge o un atto normativo avente forza di legge � e se non sia intervenuta la sua abrogazione. La sostanziale conformit� delle pronunce della Corte Costituzionale si verifica invero accertando l'esatto contenuto dell'art. 75, secondo comma Cost. 4. -� certamente prevalente, in dottrina, l'opinione che l'elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma, Cost. non sia tassativa. In sede di interpretazione del primo comma del medesimo articolo, ovvero del secondo comma, ovvero ancora di altri articoli della Costituzione, diversi autori hanno affermato che, al di l� della stretta elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 75 Cost., devono ritenersi sottratte ad abrogazione referendaria: le leggi costituzionali; le leggi sulla cittadinanza; le leggi abrogate; i decreti legge; le leggi di delegazione; le dichiarazioni dello Stato di guerra; le soluzioni dei conflitti di merito tra Stato e Regioni; gli statuti regionali; le leggi costituzionalmente obbligatorie; le leggi di attuazione dell'ordinamento regionale; PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 153 In quarto luogo, valgono infine le cause d'inammissibilit� testualmente descritte nell'art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perch� esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anzich� inerire alla stessa natura dell'istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata -ove occorra -da un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo cos� stretto all'�mbito di operativit� delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa. Ci� premesso, la questione che giova affrontare per prima -indipendentemente dall'ordine in cui le otto richieste sono state presentate e poi prese in esame dall'Ufficio centrale -concerne l'ammissibilit� del referendum sull'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nelle parti interessanti l'intero Concordato, nonch� gli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia. Le peculiarit� di posizione e di funzione, caratterizzanti questo atto nel sistema delle fonti normative, stanno infatti alla base di un duplice ordine di eccezioni d'inammissibilit� -gi� prospettate in dottrina e quindi riproposte dall'Avvocatura dello Stato le leggi regolatrici della giurisdizione; le leggi che garantiscono l'esercizio di diritti e libert� fondamentali dei cittadini; le leggi elettorali; le leggi finanziarie connesse alla legge di approvazione del bilancio; la legge che regola l'istituto del referendum; i testi unici pi� rilevanti; i codici. Gli autori ai quali si � accennato non sono concordi n� sulla individuazione delle leggi, non espressamente elencate al secondo comma dell'art. 75 Cost. ma ugualmente escluse dalla abrogaz�ione referendaria, n�, come si � accennato, nella individuazione della norma costituzionale dalla quale desumere simile esclusione. Ma, e questo interessa ora osservare, tutti questi autori, che come si � detto formano la parte prevalente della dottrina, concordano nel ritenere non tassativa l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 75 Cost. 5. -Che la volont� dei costituenti non fosse quella di formare un elenco tassativo ed inderogabile, al di l� del quale non possa immaginarsi altra ipotesi di inammissibilit� del referendum n� altra legge sottratta ad abrogazione referendaria pu�, anche desumersi dai lavori della Assemblea Costituente. A parte la singolare vicenda delle leggi elettorali, che con formale votazione svoltasi il .16 ottobre 1947 furono inserite nell'elenco delle leggi escluse da referendum (A.C. 1289) ma poi non risultano pi� previste nel testo definitivo dell'art. 75, secondo comma Cost., � significativo rilevare che nella stessa seduta l'on. Nobile propose al Presidente della Commissione di inserire tra le leggi escluse dalla abrogazione per referendum ile foggi �in materia costituzfonale >>, che fo stesso deputato distingueva dalle leggi �di revisione costituz�onale �; ma la proposta non fu accolta dall'on. Ruini, per fa .ragione che � la 3 RASSEG:-!A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 154 che non trova riscontro nei riguardi delle altre richieste in discussione. Precisamente, si afferma da un lato che l'art. 1 della legge n. 810, in quanto destinato ad assicurare la � piena ed intera esecuzione � dei Patti lateranensi, verrebbe ad integrarsi con la corrispondente disposizione dell'art. 7 secondo comma Cost., sulla quale finirebbe allora per incidere il voto popolare; mentre il referendum abrogativo non potrebbe riferirsi alle norme costituzionali, n� ad altri atti legislativi comunque dotati di una specifica resistenza all'abrogazione. E d'altro lato si osserva che la legge n. 810 assolverebbe anche una funzione esecutiva di accordi internazionali, quali il Trattato e il Concordato dell'll febbraio 1929; sicch� la relativa richiesta di referendum dovrebbe venire respinta, allo stesso titolo per cui l'art. 75 secondo comma Cost. esclude l'abrogazione popolare delle leggi �di autorizzazione a ratificare trattati internazionali �. Sotto entrambi i profili, la richiesta dev'esser dichiarata inammissibile. Al di l� del previo giudizio di legittimit�, nel corso del quale l'Ufficio centrale accerta solamente se la richiesta verta su di una qualsiasi legge in senso tecnico (ovvero su di un atto costituzionalmente equiparato), con lo scopo di escludere il referendum. riferito ad atti non legislativi, spetta invece a questa Corte di non dare adito all'abrogazione di quelle materia delle leggi costituzionali sar� regolata insieme a quella dehl:e garanzie costituzionali �: ma gli artt. 134 e 139 Cost. nulla dispongono al dguardo, sicch� l'esclusione da referendum delle leggi di revisione costituzionale e delle �'eggi in materia costituzionale, su1la qua1le sembra si fosse formato il consenso, se non detl'Assemblea, quanto meno degli onn. Nobile e Ruini, pu� desumersi soltanto in v.ia di interpretazione dell'art. 75 o di altro articolo de11a Costituzione. Ancora pi� significativo fu l'intervento dell'on. Perassi il quale neg� che fosse necessaria una espressa sottrazione a referendum delle leggi di approvazione di bilancio e quelle di autorizzazione a ratificare un trattato � poich� non si vede come si 'potrebbe avere un referendum abrogativo di leggi di quella specie �. lil Presidente della Commissione non escluse che ailcune Jeggi possano ritenersi escluse dal referendum, indipendentemente da alcuna espressa disposizione costituzionale, per � inconcepibilit�� o per � assurdo � (lo stesso concetto sar� poi ripetuto dallo stesso on. Ruini a proposito delle leggi di amnistia); ma ritenne comunque fosse �meglio� mantenere l'esclusione espressa di queHe leggi perch� per una mente non � rigorosamente giuridica � quell'assurdo poteva non apparire evidente (infatti altro deputato aveva chiesto, anche con argomenti suggestivi, che fosse ammesso referendum so'pra i trattati internazionali). Subito dopo questo intervento altro deputato osserv� che le ipotesi di esclusione dal referendum previste nel progetto dovessero essere conservate � per motivo politico prima che giuridico �: ci� sembra confermare che i membri dell'Assemblea quando definirono il testo dell'art. 75, secondo comma Cost. ritennero di operare una libera scelta politica e non una elencazione �� delle situazioni necessitate dalla logica dell'inconcepibile e dell'assurdo. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 155 specie di leggi -riguardate non gi� per la materia che esse disciplinano, ma dal punto di vista della loro forza o del loro procedimento formativo -che debbano considerarsi sottratte alla sfera di operativit� dei voti popolari in esame; senza di che si potrebbero verificare, attraverso il consenso e l'apporto della Corte stessa, effetti abrogativi che la Costituzione ha implicitamente ma sicuramente voluto riservare ad organi ed a procedure ben diversi dal corpo elettorale e dal referendum regolato nell'art. 75 Cost. (con esiti analoghi a quelli che si avrebbero ammettendo che una disposizione di legge ordinaria potesse abrogare -sia pure illegittimamente -un articolo della Costituzione). Se infatti il referendum abrogativo assumesse ad oggetto qualunque tipo di legge in senso tecnico, ordinaria o costituzionale indifferentemente, la conseguenza sarebbe ben difficilmente compatibile con l'attuale regime di Costituzione rigida. Accanto all'apposito procedimento di revisione e di formazione delle � altre leggi costituzionali �, disciplinato dall'art. 138 Cost., si verrebbe cio� ad inserire un procedimento destinato alla sola abrogazione delle leggi costituzionali nonch� -coerentemente -della Costituzione stessa, che in nessun modo potrebbe venire armonizzato con il primo di questi due istituti. Per colmare le lacune dell'iter configurato dall'art. 138 (ad esempio, in tema di inizia 6. -La non tassativit� dell'elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma Cost., fu ritenuta anche quando, sempre in sede costituente, il nostro legislatore elabor� la legge cost. n. 1 del 1953. Nel gi� citato articolo dell'on. Lucifredi non solo si afferma essere assodato che il referendum abrogativo non � ammissibile nei confronti di norme costituzionali, in esse comprese quelle in materia costituzionale, come leggi sulla cittadinanza, nonch� nei confronti delle leggi gi� abrogate o mai esistite; ma si illustrano anche le ragioni per le quali il Parlamento ritenne di affidare simile controllo alla Corte Costituzionale; ed infine si precisa che proprio simile controllo in tutta l'ampiezza prima indicata -comprensivo cio� della dichiarazione di inammissibilit� di referendum abrogativi di alcune leggi non espressamente comprese nell'elenco di cui all'art. 75, secondo comma, Cost. -si volle attribuire alla Corte Costituzionale con la formulazione che sar� poi quella dell'art. 2 della legge costituzionale n. 1/53 � giudicare se le richieste... siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso �. 7. -Se dai verbali della Costituente pu� desumersi la volont� di quella Assemblea di elencare1 al secondo comma, alcune categorie di leggi che si voleva escludere dal referendum, oltre alle leggi di revisione costituzionale, in materia costituzionale ed a quelle per le quali l'esclusione doveva dedursi per la logica dell'assurdo e dell'inconcepibile; se uguale convinzione mostr� il legislatore costituente del .1953; anche il legislatore ordinario, quando, dopo circa vent'anni dette esecuzione alle norme costituzionali ed introdusse concreta� mente nel nostro ordinametno l'istituto del referendum, mostr� la convinzione che altre leggi, oltre quelle espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 75, dovessero considerarsi escluse dal referendum. Al Senato, nel corso della discussione che si svolse nel marzo 1969, dopo ripetute e concordi affermazioni in tal senso dei sen. Zuccal� (Atti Senato, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 156 tiva delle leggi, di promulgazione e di pubblicazione), � possibile ed anzi necessario ricorrere alle norme dettate dagli artt. 71 e seguenti della Costituzione, relativamente alla funzione legislativa ordinaria. Ma la disciplina del referendum abrogativo non attiene affatto all'esercizio di tale funzione da parte delle Camere, e non � comunque utilizzabile per colmare nessuna delle lacune predette. Al contrario, la stessa previsione di uno specifico referendum approvativo, contenuta nel secondo comma dell'articolo 138, contribuisce ad escludere che in tema di revisione e di legislazione costituzionale vi sia posto per un ulteriore referendum abrogativo, nelle medesime forme previste per le leggi ordinarie. Con ci� non si vuol certo sostenere che i Patti lateranensi siano stati costituzionalizzati ad ogni possibile effetto, in virt� del richiamo contenuto nell'art. 7 Cost. Al contrario, dal capoverso dello stesso art. 7 risulta testualmente che �le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale � (ma sono apportabili, dunque, nelle forme della legislazione ordinaria). E resta fermo, d'altronde, quanto la Corte ha dichiarato e ribadito pi� volte 6062; 6201) e Del Nero (ivi, 6202), il Ministro di Grazia e Giustizia ebbe solennemente a riaffermare che l'interpretazione costante alla quale il Parlamento si � sempre riferito � che il referendum abrogativo si applica solo alla legge ordinaria e mai alle leggi costituzionali (ivi, 6203). E nella successiva relazione per la 1a Commissione della Camera (Atti Camera, n. 11249/A) il relatore pur avendo dichiarato formalmente di ritenere tassativi i casi di esclusione stabiliti dall'art. 75 Cast., sostanzialmente affer;mava doversi ,ritenere sottratte a referendum abrogativo le leggi costituzionali; quelle di ap'.Provazione degli statuti regionali; quelle di risoluzione di questioni di merito sulla validit� di una legge regionale; quelle di dichiarazione dello stato di guerra; quelle di approvazione del piano economico; quelle emanate per la risoluzione dei conflitti di interessi tra Stato e regioni; quelle emesse in esecuzione di un trattato internazionale debitamente autorizzato. 8. -.Per concorde opinione della dottrina prevalente e del legislatore, costituente ed ordinario, si deve ritenere che la elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma Cast. non � tassativa, sicch� altre leggi, pur non appartenenti alle categorie ivi 'espressamente elencate, quanto meno le leggi costituzionali, devono ritenersi non sogigette ad abrogazione per referendum; �sorge a;l'lora il problema di individuare il giudice, tra i due previsti dalla legge n. 352 del 1970, cui spetti accertare e dichiarare la inammissibilit� delle rchieste che si riferiscano a simili leggi. La competenza della Corte Costituzionale deve dedursi non soltanto da quanto ha ritenuto la Corte di Cassazione, cio� che la sua com'.Petenza � limitata a verificare se l'atto considerato � una legge o un atto avente forza di legge; bens� anche direttamente alla formulazione letterale del secondo comma dell'art. 2 legge cost. n. 1 del 1953. La norma processuale, o attributiva della competenza deve invero essere interpretata in relazione all'effettivo contenuto della norma sostanziale di cui al secondo comma dell'articolo 75 Cost. Nel verificare l'ammissibilit� della richiesta di referendum la Corte Costituzionale dovr� allora non soltanto accer PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 157 (nelle sentenze n. 30 e n. 31 del 1971, n. 12 e n. 195 del 1972, n. 175 del 1973): ossia che l'art. 7 secondo comma Cost. �non preclude il controllo di costituzionalit� delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi�, per ci� che riguarda la conformit� delle clausole stesse rispetto ai �principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato �. Ma tutto questo non toglie che l'art. 7 contenga una norma � di accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai Patti lateranensi�, attribuendo loro una precisa �rilevanza� o �copertura costituzionale� (come questa Corte ha ritenuto -rispettivamente -nelle sentenze n. 12 del 1972, n. 175 del 1973 e n. 1 del 1977). La circostanza che i Patti non abbiano la forza attiva di �negare i principi supremi dell'ordinamento� non esclude affatto, quindi, che sotto il profilo della forza passiva o della resistenza all'abrogazione tali fonti normative siano assimilabili alle norme costituzionali; tanto � vero che esse non possono tare che la norma oggetto della richiesta non appartenga ad alcuna categoria espressamente elencata nel secondo comma dell'art. 75, ma anche che la richiesta medesima non sia inammissibile per un diverso motivo (per essere, ad esempio, la legge oggetto del referendum gi� abrogata; ovvero una legge in materia costituzionale o di revisione costituzionale; od anche per l'inconcepibilit� e l'assurdit� della richiesta; o, comunque, per appartenere la legge ad una delle categorie, prima elencate al n. 4, che parte della dottrina ritiene non �soggette ad abrogazione referendaria). A questa interpretazione dell'art. 2 della legge cast. n. 1 del ,1953 conduce anche la considerazione della ratio della norma: come l'on. Lucifredi ha ricordato nell'articolo pi� volte citato quale autentica testimonianza dei problemi affrontati e risolti dal legislatore, il controllo sulla costituzionalit� della richiesta fu attribuito, anzich� alla Magistratura ordinaria, alla Corte Costituzionale sia ~per la sua composizione sia per la sua veste di suprema tutrice del rispetto della Costituzione, che � in gioco quando si tratti di vedere se un certo referendum sia o meno ammissibile a norma delle sue disposizioni; ed anche per la considerazione che, se il controllo successivo sulla costituzionalit� del referendum eseguito spetterebbe certamente alla Corte Costituzionale, quel medesimo controllo non pu� essere esercitato da un organo diverso, quando il suo espletamento sia anticipato ad un momento anteriore rispetto alla consultazione del corpo elettorale. Che il giudizio sulla ammissibilit� del referendum � ai sensi del secondo comma dell'art. 75 Cost. � non si� limitato alla verifica dell'appartenenza della legge che si vuole abrogare ad alcuna delle categorie espressamente elencate in quella norma della Costituzione � chiaramente confermato anche dai commi terzo e quarto dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970: compito della Corte � ammettere le richieste regolari e respingere quelle che � siano contrarie al disposto del secondo comma dell'art. 75 Cost. �; ma l'oggetto del giudizio si estende alla verifica, in via generale della � legittimit� costituzionale delle richieste di referendum �. 9. � Deve infine osservarsi che dopo la pubblicazione, in questi procedimenti referendari, delle ricordate ordinanze della Corte di Cassazione, la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 158 venire legittimamente contraddette od alterate se non con lo strumento delle leggi di revisione costituzionale, l� dove si tratti di modificazioni unilateralmente decise dallo Stato italiano. Effettivamente, Trattato e Concordato del 1929 non vanno equiparati da una qualsiasi di quelle tante leggi cui la Carta costituzionale opera generici richiami o rinvii, allo scopo d� specificare le proprie disposizioni o di consentirne l'attuazione e la materiale applicazione; ma sono quei due atti normativi, storicamente e giuridicamente individuati, ai quali l'art. 7 allude in maniera diretta e puntuale, attraverso il congiunto riferimento ai Patti lateranensi. Ed un tale dato basta per concludere che il referendum previsto dall'art. 75 Cost., non potendo avere la forza necessaria per produrre l'abrogazione dei Patti, non. pu� essere nemmeno ammissibile in quanto li assuma ad oggetto, sia pure parzialmente e non nella loro interezza. N� vale obiettare che altro sono i Patti per s� considerati, altro la legge ordinaria che li ha immessi nel nostro ordinamento: con la interpretazione degli artt. 2 legge cost. n. 1 del 11953 e 33 legge n. 352 del 1970 che riconosca alla Corte Costituzionale il 'potere di decidere su tutte le questioni che gi� erano state inutilmente prospettate all'Ufficio Centrale per il referendum, � in un certo senso necessitata: al di l� di simile interpretazione � solo la illegittimit� costituzionale della legge n. 352/70 perch� non assicura la piena tutela giurisdizionale nel corso del procedimento di controllo della legittimit� della richiesta di referendum; oppure, ancora peggio, il reale conflitto (negativo) di attribuzioni tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione. * * * Sulla legittimit� costituzionale e, quindi, sulla ammissibilit� delle singole richieste di referendum. 10. -Per ie lt"agioni sopra esposte si rappresentano ora nuovamente alla Corte Costituzionale tutte le questioni gi� prospettate alla Corte di Cassazione, non senza farle 'precetj:ere da alcune considerazioni che possono dedursi dalla lettura delle ordinanze della Corte medesima. La prima questione prospettata alla Corte di Cassazione riguarda la ammissibilit� di richieste di referendum abrogativi di pi� disposizioni di legge che, anche se formalmente riunite in un unico provvedimento legislativo, regolano materie difformi ed eterogenee. La ritenuta inammissibilit� si basa su due considerazioni essenziali: la impossibilit� che il corpo elettorale, cio� ogni elettore, 1sia compiutamente informato sui singoli aspetti positivi e negativi delle singole proposte; la impossibilit� che il responso, necessariamente unico ed immotivato delle urne, corrisponda alla volont�, necessariamente articolata e complessa dei singoli componenti del corpo elettorale. La questione riguarda, in primo luogo, la richiesta di abrogazione di 97 articoli del codice penale. La lettura del testo della richiesta, riportato nella ordinanza della Cassazione, mostra in modo evi.dente che con essa s.i � tentato un uso del referendum abnorme, non solo e non tanto rispetto ad alcune disposizioni della legge n. 352 del 1970, quanto rispetto alle norme stesse della Costituzione che attribuiscono all'istituto natura e fine di strumento PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 159 conseguenza che soltanto i primi, e non la seconda, sarebbero sottratti al referendum. Distinzioni del genere non sono fondate, dal momento che il richiamo costituzionale non ha per tema esclusivo i Patti lateranensi come fonti del diritto internazionale o concordatario, ma si riferisce ad essi -anche e soprattutto -per ci� che interessa alla Costituzione di uno Stato, ossia per la loro incidenza sull'ordinamento interno del nostro Paese. La stessa previsione -implicitamente operata dall'art. 7 -che i Patti siano modificati per volont� unilaterale del l'Italia, ma nella forma d'una legge di revisione costituzionale, sarebbe priva di senso se l'articolo stesso non avesse diretto riguardo o quello che i Patti rappresentano nell'�mbito del diritto italiano. E dunque ne discende -secondo la prospettiva che la Corte ha fatto espressamente propria gi� nella sentenza n. 1 del 1977 -che la �copertura costituzionale fornita dall'art. 7 comma secondo Cast.� garantisce al tempo stesso i Patti lateranensi e quell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, che ha dato loro una � piena ed intera esecuzione �. per l'esercizio diretto da parte del popolo -al di fuori di ogni forma di rappresentanza e di fiducia -della funzione legislativa. Il testo della richiesta � invero estremamente elaborato e complesso; in esso i numeri prevalgono sulle parole .e la sua comprensione non � certamente agevole se .non dopo una J.ettura molto attenta ed uno studio molto approfondito di una notevole parte del codice penale. Inoltre nella stessa richiesta di abrogazione referendaria sono riuniti articoli dal contenuto pi� disparato, disseminati nei diversi titoli del codice, dei quali alcuni (come ad es. quello che prevede la pena dell'ergastolo) possono certamente coinvolgere l'interesse della generalit� di cittadini; mentre per altri {come ad es. quello che prevede la punizione del vilipendio della bandiera nazionale), il .problema deHa abrogazione o conservai;ione � da iniziati e l'interesse del corpo elettorale non � certo ugualmente intenso. Non �, infine, agevole individuare il filo conduttore che ha convinto i promotori del referendum a scegliere tra tutti gli articoli del codice penale, proprio quelli indicati nella richiesta per :proporne l'abrogazione unitaria. Pu� allora dirsi che richieste siffatte non permettono risposte che costituiscano diretta espressione della volont� popolare e non manifestazione di fiducia nei confronti dei promotori che hanno scelto le norme da abrogare; simili richieste neppure garantiscono la genuinit� del responso popolare in quanto permettono la moltiplicazione dei consensi per la abrogazione di singole norme nei confronti delle qual� la maggiioranza del corpo elettorale pu� essere indifferente, se non addirittura favorevole alla conservazione. Tutto ci� a'ppare in chiaro contrasto con i caratteri essenziali dell'istituto del referendum, che, come si � detto, � dai11'art. 75 della Costituzione, inteso come strumento di democrazia diretta che si affianca in piena autonomia, pur senza contrapporsi ad essi, ai normali strumenti di democrazia rappresentativa. Proprio per garantire simili caratteri i nostri costituenti non vollero ammettere nel nostro ordinamento costituzionale il referendum, sia pure di iniziativa popolare, deliberato per l'approvazione di una proposta di legge predisposta dal Comitato promotore ovvero modificativo di leggi in vigore, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 160 D'altronde, la richiesta in esame si dimostra egualmente inammissibile, per chi la consideri dal punto di vista del collegamento riscontrabile fra l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione degli accordi di diritto internazionale (o comunque stipulati fra soggetti �indipendenti e sovrani�), ivi compresi i Patti lateranensi del 1929. La ragion d'essere dell'esplicita esclusione costituzionale, quanto ai referendum incidenti sulla ratifica dei trattati internazionali indicati dall'art. 80 Cost., non si risolve nell'intento di evitare che il corpo elettorale interferisca nel processo formativo dei trattati stessi (tanto pi� che il lunghissimo procedimento prescritto dalla legge n. 352 del 1970 non offrirebbe nemmeno -di regola -la possibilit� materiale che il voto popolare preceda la stipulazione). Ben pi� largamente la Costituzione ha voluto impedire, una volta perfezionatosi il trattato, che esso venga privato dell'indispensabile fondamento costituzionale (ai sensi dell'art. 80 Cost.), determinandone la disapplicazione e rendendo in tal modo responsabile lo Stato italiano verso gli altri contraenti. bens� soltanto il referendum abrogativo, in relazione al quale precisarono peraltro che �un referendum significativo deve essere raccolto su una domanda chiara ed univoca, alla quale si possa rispondere soltanto con un s� o con un no � (on. Einaudi nella seduta del 17 gennaio 1947 della 2a sottocommissione) sicch� quando il referendum abbia per oggetto non gi� uno o pochi articoli, ma l'intero testo di una legge � il popolo sar� chiamato a pronunciarsi non sulle singole disposizioni, ma soltanto sul loro spirito animatore � (on. Ambrosini, ivi): quel che <rileva � che �possano essere sottoposte a referendum soltanto questioni ben determinate, come potrebbe essere, ad esempio, quella se si debba introdurre o no il divorzio� (on. Nobile, ivi) e che � i1l popolo debba essere messo in grado di votare sapendo quello che vota� (on. Mortati, ivi). Come si � prima accennato (n. 2), la Corte di Cassazione non si � pronunciata sulla questione che pur le era stata proposta: coerentemente alla delimitazione formale della propria competenza, l'Ufficio centrale si � limitato a verificare l'osservanza formale del principio dell'omogeneit� della normativa sottoposta a referendum e si � quindi arrestata alla osservaziione che � la unitariet� (del codice), quale corpo di leggi, � addirittura emblematica�. Spetta ora alla Corte Costituzionale, nell'esercizio del suo potere di controllo sostanziale della ammissibi!Jit� del referendum, verificare se a quella unitariet� formale non corrisponda una eterogeneit� sostanziale, ci� che, invero, pu� anche dirsi � emblematico � tr~ttandosi di pi� articoli disseminati in un codice che, come la Corte di Cassazione ha ricordato, � per definizione una raccolta, ovvero � un corpo di leggi �. 11. -Nella stessa ordinanza della Corte di Cassazione � ricordata una ulteriore questione relativa alla ammissibilit� della richiesta di referendum per l'abrogazione di un cospicuo numero di articoli del codice penale: come prima (n. 4) si � osservato, una parte della dott11ina ritiene che i codici non siano soggetti ad abrogazione referendaria trattandosi di leggi (in senso formale) contenenti am'pie discipline difficilmente sostituibili e da ritenersi.. essenziali per il funzionamento dello ordinamento democratico. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 161 Ma l'esclusione dev'essere quindi riferita -secondo la tesi dominante in dottrina -non solo al momento dell'autorizzazione alla ratifica, ma anche al momento dell'esecuzione strettamente intesa. Ed a questa stregua poco importa che l'ordine di esecuzione rappresenti l'oggetto di un apposito atto legislativo (com'era inevitabile nell'ordinamento statutario, date le norme costituzionali che allora regolavano la formazione dei trattati) osia contemporaneo e contestuale all'autorizzazion~. venendo inserito nella medesima legge che consente la ratifica. In entrambe le ipotesi, infatti l'interpretazione logico-sistematica dell'art. 75 secondo comma Cost. i1!1pone che vengano respinte le richieste di referendum abrogativo. Per contestare la legittimit� della richiesta di referendum vertente su 97 articoli del codice penale, l'Avvocatura dello Stato ha depositato presso l'Ufficio centrale un atto di intervento, in cui si deduceva l'improponibilit� di quesiti referendari congiuntamente riferiti ad un'eterogenea pluralit� di disposizioni legislative. Ma l'Ufficio centrale non ha Il principio trova evidentemente app1icazione non solo quando sia proposta l'integrale abrogazione di un codice, ma anche quando la proposta riguardi, come ha osservato la Cassazione, un cospicuo numero di suoi articoli. il2. -La inammissibi1it� della richiesta ora in esame, pi� precisamente, la sua illegittimit� costituzionale, deriva, infine, da una ulteriore considerazione. Come ha ricordato la Corte di Cassazione, alcuni articoli investiti dalla richiesta di abrogazione hanno formato oggetto di sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale che non ne hanno toccato la portata testuale; numerosi altri (57, 205, 206, 222, 266, 270, 305, 327, 333, 341, 344, 402, 414, 415, 504, 505, 527, 528, 529, 571, 578, 654, 655, 656, 662, 663, 668, 724, 725) hanno superato H controllo di legittimit� costituzionale ad opera della Corte, ed iin ci� non � certamente un ostacolo alla abrogazione referendaria; ma tra questi � anche l'art. 528 che punisce le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, a pro'posito del quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93 del 1972 non si � Hmitata ad affermarne la legittimit� costituzionale, ma ha aggiunto che � � proprio l'art. 21 Cost. che all'ultimo comma vieta tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, imponendo al legislatore l'obb.ligo di prevenire e reprimere con mezzi adeguati le relative violazioni, tra le quali la diffusione dell'oscenit� prevista dall'art. 528 c.p. si presenta come particolarmente grave. In relazione al dettato dell'art. 21 Cost. l'Italia ha assunto anche internazionalmente (d.p.r. 20 otfobre '1949 n. '1071) l'impegno di perseguire e punire chiunque si renda responsabile della diffusione di stampati osceni�. Pu� forse ammettersi che i mezzi di repressione previsti dall'ultimo comma dell'art. 21 Cost. e dall'accordo internazionale non debbano avere necessaria mente carattere penale; ma i nogni caso l'art. 528 cod. ;pen. � norma di attua zione dei principi costituzionali proclamati dagli artt. 21 e 10 Cost., sicch� la sua mera abrogazione -e non la sua modifica -costituirebbe violazione degli ora citati articoli della Costitu:zdone. 13. -Anche la richiesta di abrogazione referendaria dell'intera legge n. 152 del 1975 appare inammissibile per la eterogeneit� della materia regolata dai singold articoli della legge risultante anche, come � stato osservato alla Corte 162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO accolto n� ha preso in formale considerazione la tesi dell'Avvocatura, limitandosi invece ad osservare che �il principio dell'omogeneit� della normativa sottoposta a referendum non comporta la corrispondenza in senso assoluto di ogni singolo referendum ad ogni singolo atto normativo, ma deve ritenersi rispettato anche quando gli atti, pur nella loro pluralit�, siano sistematicamente incorporati in un testo legislativo avente unit� di oggetto �. Nella memoria successivamente presentata a questa Corte, l'Avvo. catura dello Stato insiste per� nell'assunto, sostenendo che richieste del genere sarebbero comunque inammissibili. Di fronte a domande formulate in termini cos� complessi, gli elettori non potrebbero esprimere risposte consapevoli ed univoche; sicch� del referendum si farebbe un uso abnorme, contrastante con i caratteri essenziali di questo istituto. Ora la Corte deve anzitutto constatare che, sotto i profili indicati dall'Avvocatura dello Stato, l'attuale ordinamento del referendum abrogativo � contraddistinto da gravi insufficienze e da profonde antinomie. di Cassazione, dal fatto che con essi vengono apportate modifiche ad articoli contenuti in diversi testi normativi. Anche a proposito di questa richiesta pu� ripetersi quanto si � prima osservato circa la possibilit� di una illegittima moltiplicazione dei consensi: dei 36 articohi contenuti nella legge solo pochissimi hanno formato oggetto di aspre :polemiche politiche; degli altri l'opinione pubblica non si � occupata, sicch� � da presumerne quanto meno l'indifferenza. 14. -Altra questione �formulata alla Corte di Cassazione riguarda l'ammissibilit� delle richieste di referendum che abbiano per. oggetto una legge ordinaria c.d. �costituzionalmente necessaria� perch� emanata per dare attuazione ad una precisa norma costitU21ionale. Sulla base di quanto gi� ritenuto dalla prevalente e pi� accreditata dottrina si � osservato che la mera �abrogazione di simili leggi, ad opera del legislatore ordinario ovvero direttamente dal popolo con lo strumento del referendum, non pu� essere disposta senza produrre una immediata violazione della norma costituzionale, inammissibile dato il carattere rigido della nostra costituzione; che l'abrogazione referendaria non pu� confondersi con la dichiarazione di illegiittimit� costituzionale ad opera della Corte, onde si giustificano i particolari limiti della prima; che nel 'potere di abrogazione legislativa attribuito al corpo elettorale dall'art. 75 Cost. non pu� ritenersi compreso il potere cLi imporre al Parlamento l'obbligo di legiferare in un determinato modo; che alla violazione della Costituzione derivante dalla abrogazione� referendaria di una legge costituzionalmente necessaria � dubbio possa porsi rimedio con la dichiarazione successiva cLi illegittimit� costituzionale dei risultati a' sensi dell'art. 134 Cost.; che � comunque assurdo ammettere l'intervento della Corte successiva all'espletamento del referendum e negare invece l'ammissibilit� di un intervento preventivo che valga ad evitare lo svolgimento di un referendum dall'oggetto palesemente incostituzionale. Deve per� aggiungersi che quando l'oggetto del referendum riguardi non gi� singole norme, ma intere leggi di attuazione di precetti costituzionali (come, ad esempio, le leggi di attuazione dell'ordinamento regiionale ovvero la stessa legge n. 352 del 1970 sul referendum); allora il corpo elettorale viene chiamato PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 163 Da una parte, corrisponde alla naturale funzione dell'istituto (aderendo ad alcune importanti indicazioni ricavabili dagli atti dell' Assemblea Costituente) l'esigenz� che il quesito da porre agli elettori venga formulato in termini semplici e chiari, con riferimento a problemi affini e ben individuati; e che, nel caso contrario, siano previste la scissione od anche l'integrale reiezione delle richieste non corrispondenti ad un tale modello in coerep.za con questi scopi, la legislazione attuativa dell'art. 75 Cast. doveva e dovrebbe prevedere, dunque, appositi controlli delle singole iniziative, da effettuare -preferibilmente -prima ancora che vengano apposte le firme occorrenti a sostenere ciascuna richiesta; affinch� gli stessi sottoscrittori siano messi preventivamente in grado d'intendere con precisione il valore e la portata delle loro manifestazioni di volont�. D'altra parte, bisogna viceversa riconoscere che la legge n. 352 del 1970 non ha preordinato per nulla i rimedi necessari in tal senso. L'art. 27 primo comma, pur prescrivendo l'indicazione dei �termini del quesito che ad esprimere il proprio giudizio non gi� sul modo in cui il legislatore ordinario ha dato attuazione al :precetto della Costituzione (negli esempi sopra fatti agli artt. �lt14 e segg. ed all'art. 75 Cost.) bens� sullo stesso precetto costitumonale, del quale si vuol provocare, con il voto referendario, se non la formale abrogazione, quanto meno la sostanziale disapplicazione o sterilizzazione. Anche per questo, ai guasti costituzionali prodotti dal voto referendario il Parlamento non potrebbe porre vimedio, sia pure nel tempo previsto dall'art. 37 della legge n. 352 del 1970: perch� se � certo che al Parlamento residua il potere di �olmare i vuoti legislativi provocati dal referendum; si ritiene per� comunemente che il legislatore non possa -o sia comunque costituzionalmente scorretto -emanare leggi che siano in contrasto col visultato e con lo spirito del voto referendario. 15. -Tale � la situazione creatasi con le richieste di referendum indicate in epigrafe. a) Sono noti i dubbi, sollevati da una parte della dottrina, sulla legittiimit� costituzionale di alcuni articoli della legge 25 gennaio 1962 n. 20, recante norme sui 'procedimenti e giudizi di accusa. Ma la proposta di abrogazione referendaria non riguarda soltanto quegli articoli, bens� tutti gli articoli che riguardano la Commissione inquirente determinandone e disciplinandone l'attivit�; il fine sostanzialmente ed anche manifestamente perseguito dai promotori del referendum � perci� quello di sottrarre all'organo parlamentare ogni potere, non solo istruttorio, ma anche. di proposta, in ordine alla messa in stato d'accusa del Presidente del C�nsigLio e dei Ministri, per trasferire il potere medesimo al giudice ordinario. All'esito positivo del referendum conseguirebbe quindi la disapplicazione, se non la sostanziale abrogazione, dell'art. 12 legge cost. n. 1 del 1953, che invece attribuisce quel potere alla commissione parlamentare; a ci� il legislatore ordinario non potrebbe porre rimedio senza contrastare i risultati del voto popolare. b) Dall'esito positivo dei referendum per l'abrogazione integrale del codice militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare deriverebbe la eliminazione dal nostro ordinamento dei tribunali Militari e, in genere, della giurisdizione penale militare in tempo di pace. Questo �, del resto, l'intendi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 164 si intende sottoporre alla votazione popolare�, si limita in sostanza a prevedere che la formula �volete che sia abrogata... � (o �volete voi l'abrogazione... �) sia completata richiamando gli estremi della legge in discussione, citando il numero dell'articolo o degli articoli specificamente interessati, nonch� trascrivendo i soli testi dei commi o dei frammenti eventualmente messi in gioco (ma non gli integrali disposti degli articoli stessi). Ci� che pi� conta, la legge attuativa non chiarisce in nessun modo con quali criteri, da parte di quali organi, in quali momenti, n� con quali effetti dovrebbe esercitarsi il controllo sull'omogeneit� delle richieste: con la conseguenza che l'introduzione delle necessarie garan~ie di semplicit�, di univocit�, di completezza dei quesiti, presentemente trascurate od ignorate dal legislatore, rimane affidata ad una futura riforma. Ma il sindacato della Corte non si pu� arrestare di fronte alla constatazione delle carenze o delle lacune della legge n. 352 del 1970. Diversamente dall'Ufficio centrale, tenuto ad accertare la legittimit� delle richieste alla stregua di quella legislazione ordinaria che ha determinato � le modalit� di attuazione del referendum�, questa Corte deve infatti giudi mento manifestato dai promotori e sostenitori del referendum. Alla conseguente violazio11e dell'art. 102, comma terzo Cost., il legislatore ordinario non potrebbe, perci� porre rimedio senza contrastare il risultato del referendum. c) Anche il referendum per l'abrogazione della legge 27 maggio 1929 n. 810 � stato voluto per sottrarre il nostro Paese al re~ime concordatario; questo, del resto, sarebbe il risultato del voto popolare se favorevole alla proposta.' � allora chiaro che la norma sostanzialmente investita con la richiesta di referendum non � quella ordinaria, ma quella contenuta nell'art. 7 della Costituzione. 116. -Come ha prospettato la Corte di Cassazione nella ordinanza che ne ha dichiarato la legittimit�, la richiesta di abrogazione referendaria dell'intero codice penale militare � da ritenersi inammissibile anche per due ulteriori ragioni: perch� il codice, del quale si chiede l'abroga:llione, deve ritenersi legge essenziale per il funzionamento dell'ordinamento democratico; perch�, � in quanto diretta all'abrogazione di un intero corpo di leggi � la richiesta non ha un oggetto omogeneo n� indiV1isibile. 17. -Anche la .richiesta di abrogazione della legge n. 810 del 1929 � inammissibile per due ulteriori ragioni: . perch�, trattandosi della legge di ratifica di un trattato, rtlentra nelle categorie espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.; perch�, come � stato rilevato da autorevole dottrina, l'art. 7 Cost. ha avuto l'effetto di sostituire, abrogandola o lasciandola quiescente, la legge n. 810. 18. -Poste tali precisazioni si insiste ora nuovamente, avanti la Corte Costituzionale, su tutte le richieste e questioni gi� formulate avanti la Corte di Cassazione. A tale scopo, ed enche per la migliore informazione della Corte .. Costituzionale sulla precedente fase di questo procedimento, si trascrive inte� PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 165 care sull'ammissibilit� delle richieste stesse, in diretta applicazione delle norme o dei principi di ordine costituzionale che comportino una causa impeditiva -espressa od implicita -dei voti popolari abrogativi. E, su questa base, la richiesta mirante all'abrogazione -totale o parziale di 97 articoli del codice penale dev'esser dichiarata inammissibile. Nella disposizione dell'art. 75 primo comma Cost. (� � indetto referendum popolare... quando lo richiedono cinquecentomila elettori... �) � certo ricompresa una vastissima gamma di richieste, indeterminate ed indeterminabili a priori. Ma nello stesso modo che la cosiddetta discrezionalit� legislativa non esclude il sindacato degli arbitri del legislatore, operabile da questa Corte in rapporto ai pi� vari parametri; cos� la normativa dettata dall'art. 75 non implica affatto l'ammissibilit� di richieste comunque strutturate, comprese quelle eccedenti i limiti esterni ed estremi delle previsioni costituzionali, che conservino soltanto il nome e non la sostanza del referendum abrogativo. Se � vero che il referendum non � fine a se stesso, ma tramite della sovranit� popolare, occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non da coartare le loro possibilit� di scelta; mentre � manifesto che un voto gralmente in questa memoria l'atto di intervento gi� depositato avanti l'Uffdcio centrale per il referendum. . �(Testo dell'intervento dinanzi all'Ufficio centrale presso la Corte di � Cassazione). A -Sulla ammissibilit� di questo intervento. Il procedimento � regolato dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 che, do'po il deposito delle sotto � scrizioni raccolte, porta alla dichiarazione di ammissibilit� del referendum � abrogativo si articola in due fasi consecutive alle quali viene generalmente �riconosciuta natura giurisdizione: la prima avanti l'Ufficio centrale per il � referendum presso la Cor.te di Cassazione, che si conclude con ordinanza �che dichiara la legittimit� della richiesta di ref.erendum; la seconda avanti � la Corte Costituzionale che si conclude con sentenza che dichiara l'ammissi � bilit� del refer�endum. � L'art. 33 della legge citata prescrive, al secondo comma, che del giorno � fissato per la deliberazione della Corte Costituzionale sulla ammissibilit� � delle richieste di referendum sia data comunicazione ai delegati o presen � tatori ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; il terzo comma aggiunge � che non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione i �delegati, 1i presentatori ed il Governo possono depositare alla Corte memorie � sulla legittimit� costituzionale del referendum. � Con sentenza n. 10 del 1972 la Corte Costituzionale ha precisato che � il Governo pu� intervenire nel giudizio che si svolge davanti la Corte �medesima suLla ammissibHit� del referendum 'quale raippresentante deHo � Stato ne1~a sua unit�, per assicurare, attrave11so tale disciplina, le condiz:ioni �necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio', cos� chiaramente �richiamando quanto ,gi�-affermato in via generale con fa .sentenza n. 13 del � 1960 e cio� che quando la legge 'prevede l'intervento in giudizio davanti la � Corte del Presidente del Consiglio 'essa vi ravvisa non il capo di una aromi � nistrazione, ma il rappresentante dello Stato inteso come ordinamento uni � tario '. Perci�, malgrado le peculiari caratteristiche del giudizio sull'ammissi 166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unit�, contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla libert� del voto stesso (in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.). N� giova replicare -come hanno fatto i promotori del referendum in esame -che saranno gli elettori ad esprimere in proposito il loro libero giudizio politico: approvando o respingendo la richiesta, secondo che il quesito sia stato formulato in termini pi� o meno chiari e precisi. Sia che i cittadini siano convinti dell'opportunit� di abrogare certe norme ed a questo fine si rassegnino all'abrogazione di norme del tutto diverse, solo perch� coinvolte nel medesimo quesito, pur considerando che meriterebbe mantenerle in vigore; sia che preferiscano orientarsi verso l'astensione, dal voto o nel voto, rinunciando ad influire sull'esito della consultazione, giacch� l'inestricabile complessit� delle questioni (ciascuna delle quali richiederebbe di essere diversamente e separatamente valutata) non consente loro di esprimersi n� in modo affermativo n� in modo negativo; sia che decidano di votare �no�, in nome del prevalente interesse di non far cadere determinate discipline, ma pagando il prezzo della mancata abrogazione di altre norme che essi ritengano ormai superate (e vedendosi impedita la possibilit� di proporre in questo senso ulteriori referendum, prima che siano trascorsi almeno cinque anni, �bilit� del referendum nei confronti deglii altri giudizi che si svolgono avanti �la Corte (sent. n. 251 del 1975) deve ['itenersi il carattere unitario deH'inter �vento del Presidente del Consiglio dei ministri quale � regolato dall'art. 20 �della legge 11 marzo 1953 n. 87, che si riferisce tin genere a tutti i procedi � menti che si svolgono avanti alla Corte Costituzionale. � li1 precedente articolo 32 della medesima ,legge n. 352 �regola fa prima �fase del procedimento che si svolge avanti l'Ufficio Centrale per il referen � dum; esso non contiene uguade disposizione riguardante l'intervento del Go � verno: il quinto comma prescrive che le eventuali ordinanze con le quali �si rilevino presunte irregolarit� delle richieste siano notificate ai delegati � e presentatori., non anche al Governo, ed abilita solo costoro ed i presen � tatari dei partiti e dei gruppi politici a presentare deduzioni scritte. Non �per questo, per�, pu� ritenersi che dalla legge sia escluso l'intervento del � Governo avanti l'Ufficio centrale per il referendum, tlntervento che � neces � sario per far valere quelle ritenute illegittimit� delle richieste di referendum �che, come si vedr�, solo l'Ufficio e non anche la Corte, � competente a �rilevare. �I citati commi 2� e 3� dell'art. 33 della legge. n. 352 del 1970, come � glii artt. 20 e 25 della legge n. 87 dell'l'l marzo 1953, attribuiscono al Presi � dente del Consiglio dei Ministri la tutela in giudizio dell'interesse dello � Stato, inteso non come amministrazione ma come ordinamento unitario, � all'armonia, alla completezza ed alla certezza del diri.tto oggettivo, ed in � particolare al legittimo uso di uno dei fondamentali strumenti di demo � crazia previsti dalla Costituzione; � per� evidente che simile interesse, per �essere tutelato integralmente, deve esserlo non solo davanti la Corte Costi � tuzionale, quando si discuta se la legge che si vuole sottoporre a referendum� � appartenga ad alcuna categoria prevista dal secondo comma dell'art. 75 Cost., PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 167 dalla data la preclusione dispsta dall'art. 38 della legge n. 352 del 1970): appare evidente come i risultati dell'esperimento referendario ne vengano falsati alla radice, per l'unico motivo che referendum diversi -e per se stessi ammissibili -sono stati conglobati a forza entro un solo contesto. Effettivamente, libert� dei promotori delle richieste di referendum e libert� degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse fra loro: in quanto � ben vero che la presentazione delle richieste rappresenta l'avvio necessario del procedimento destinato a concludersi con la consultazione popolare; ma non � meno vero che la sovranit� del popolo non comporta la sovranit� dei promotori e che il popolo stesso dev'esser garantito, in questa sede, nell'esercizio del suo potere sovrano. Uno strumento essenziale di democrazia diretta, quale il referendum abrogativo, non pu� essere infatti trasformato -insindacabilmente -in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto o sostenuto le iniziative referendarie. �ma anche ed ugualmente avanti all'Ufficio centrale per il referendum specie �se si ritenga che quest'Ufficio debba verificare la conformit� della richlesta � di referendum non soltanto alle disposizioni di legge ordinaria ma anche � ai precetti della Costituzione diversi da quello contenuto nel secondo comma � dell'art. 75. � Infatti, come si � prima osservato, la Corte Costituzionale ha ritenuto � che l'intervento del Governo avanti la Corte medesima vale ad assicurare � le condizioni, sia pure ' sufficienti' (e su ci� parte della dottrina � discorde), �ma anche 'necessarie' 'per assicurare la formazione di un legittimo contrad � dittorio. Se perci� la legge medesima, che all'art. 32 prevede la partecipa � zione al giudiziio, che si svolge avanti l'Ufficio Centrale, dei promotori, esclu � desse l'intervento del Governo, ne risulterebbe chiaramente violato, in questa �prima fase del procedimento di verifica della legittimit� del referendum -alla � quale, come si � detto, viene comunemente riconosciuta natura giuI1isdizio � nale -il principio del legittimo contraddittorio. N� potrebbero ritenersi � comunque assicurate le condizioni necessarie alla formaziione di un legittimo � contradittorio dalla partecipazione a questa fase del giudizio, dei partiti poli � tici, espressamente prevista dalla norma ora richiamata: resterebbe in ogni � caso privo di adeguata tutela, in questa sede giurisdizionale, l'interesse dello �Stato, inteso non come amministrazione ma come ordinamento unitario, che � la legge affida al Governo� e che non pu� ev;identemente essere affidata ai �partiti 'politici, la cui funzione, per l'art. 49 della Costituzione, � quella �di 'concorrere' a determinare la politica nazionale, sicch� si ritiene comu � nemente che la pluraJi.t� o, almeno, la duaLit� dei partiti costituisca caratte � ristica essenziale del nostro ordinamento democratico. � :�, del resto, da aggiungere che l'astratto problema della ammissibilit� � di questo intervento non �, nella fattispecie, sostanzialmente rilevante per �-il conseguimento del risultato concreto che con questo atto Vliene perseguito. � Le singole questioni che si vogliono sottoporre all'esame ed al giudizio del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 168 Viceversa, proprio questo finisce per essere, in modo esemplare, il caso del referendum vertente su 97 articoli del codice penale. Per quanti sforzi interpretativi si facciano, da tali disposizioni non si riesce ad estrarre un quesito comune e razionalmente unitario; e ci� fornisce allora la riprova che la richiesta non pu� venire ammessa, perch� incompatibile con le proclamazioni degli artt. 1, 48 e 75 Cost. Analoghe considerazioni valgono ad escludere l'ammissibilit� della richiesta relativa al codice penale militare di pace (approvato dal regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303). Anche a prescindere dalle dimensioni del codice stesso (che pure si compone di ben 433 articoli), � determinante la circostanza che questo atto legislativo implica le pi� diverse tematiche: dall'individuazione delle categorie di �persone soggette alla legge penale militare� alla determinazione delle specie delle relative pene; dalla parte generale alla parte speciale della legislazione penale militare; dal diritto penale militare sostanziale alla procedura penale militare ed alla giurisdizione dei tribunali militari; dalla definizione dei reati esclusivamente militari, caratteristici dell'ordinamento delle forze armate, fino ad un'amplissima serie di figure criminose che s'innestano sulle parallele previsioni del codice penale comune, aggravando per� le sanzioni a causa delle condizioni delle persone che abbiano commesso il fatto. � l'Ufficio Centrale elettorale sono da tempo dibattute in dottrina sicch� esse, � come si dir� subito, dovranno comunque essere riilevate d'ufficio in questa �sede di verifica della legittimit� delle richieste di referendum. � B -Sulla competenza a giudicare dell'Ufficio Centrale per il referendum. � Per l'art. 2 della legge costituzionale H marzo 1953 n. 1, spetta alla Corte � Costituziionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate �a norma dell'art. 75 della Costituzione, siano ammissibili ai sensi del secondo �comma dell'articolo stesso. La stessa Corte, con le sentenze n. 10 del 1972 �e n. 251 del .1975 ha precisato i limiti della pmpria competenza quali risul � tano dal citato art. 2 legge costituzionale n. 1 del 1953 e dall'art. 33 legge � n. 352 del 1970: ad essa � affidato soltanto il compito di verificare se le � leggi che formano oggetto della richiesta di referendum appartengano o � meno alle categorie di leggi sottratte al referendum abrogativo dal secondo � comma dell'art. 75 (leggi tributarie e di bilanaio, di amnistria e di indulto, � di autorizzazione a ,ratificare trattati internazionali). � Per l'art. 32 della stessa legge n. 352 del 1970 spetta invece all'Ufficio �Centrale costitui.to presso la �corte di Cassazione accertare che la nichiesta � di referendum sia conforme alle norme di legge: non si tratta di una � verifica meramente formale e contabile della autenticit� e del numero delle �firme raccolte dai promotori, al controllo di legittimit� demandato all'Ufficio �Centrale essendo preclusa soltanto la cognizione dell'ammissibilit� del refe � rendum ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (cos�, � letteralmente, la citata sentenza n. 251 del .1975 della Corte Costituzionale). �L'estensione del controllo spettante all'Ufl�icio Centrale a tutte le que � stioni relative alla conformit� della richiesta di referendum a qualsiasi dispo_.. � sizione di legge ordinaria od anche costituzionaJ.e diversa dal seconda comma PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 169 Ma l'eterogeneit� delle disposizioni del codice penale militare di pace risulta ancora pi� netta, in vista dei loro diversissimi rapporti con la Costituzione. Accanto a molte norme penali o processuali, che possono considerarsi costituzionalmente neutre (prestandosi indifferentemente ad essere abrogate o mantenute in vigore, modificate oppure conservate nei loro contenuti), sussistono altri precetti che, nei loro attuali nuclei normativi, si saldano con le corrispondenti disposizioni costituzionali: come si verifica -ad esempio -nei casi di reati di mancanza alla chiamata alle armi e di diserzione, che stanno indubbiamente in funzione delle previsioni dell'articolo 52 Cost., relative al servizio militare obbligatorio all'ordinamento delle forze armate. Il fatto stesso che la richiesta in esame si proponga ad abrogare simili figure criminose potrebbe esser dunque motivo sufficiente perch� questa Corte la respinga. In ogni caso, per�, l'aver voluto coinvolgere in un solo referendum le parti accessorie e le parti essenziali del codice penale militare di pace, comprese le norme a contenuto costituzionalmente vincolato, rappresenta una conferma del~a irriducibile pluralit� delle questioni, su cui l'elettore verrebbe costretto ad esprimere un unico voto. Perci� ne deriva, mancando alla Corte poteri di scissione o di ridefinizione dei quesiti referendari, l'inammissibilit� dell'intera richiesta. � dell'art. 75 Cost., oltre che dall'espressa formulazione dell'art. 32, comma � secondo, legge n. 352 del 11970, sd deduce logicamente anche dai citati artt. 33 � deHa medesima l~gige e 2 legge costituzionale n . .i del 1953 che delimitano nel �modo sopra ricordato la competenza della Corte Costituzionale: dalla esclu" sione di questa deriva necessariamente la competenza dell'Ufficio centrale �� dato che la pronuncia di ammissibilit� del r.eferendum che defiinisce il com" plesso procedimento regolato dagli artt. 32 e 33 legge n. 352 del 1970 non � pu� che conseguire all'accertamento da parte dei due giudici preposti al �controllo della legittimit� del procedimento per il referendum, nell'ambito �delle :rtls'pettive competenze, della conformit� della richiesta a tutte le dispo" sizioni di legge -ordinaria e costituzionale -che regolano l'istituto. Pu� � ancora aggiungersi che, stabilite dall'art. 134 Cost. e 2 legge costituzionale � n. 1 del 1953 le competenze della Corte Costituzionale, queste non potreb � bero essere ampliate da una legge ordina11ia. �Il diverso criterio per discriminare la competenza dell'Ufficio centrale � e della Corte Costituzionale proposto da una parte della dottrina (per il �quale le competenze dell'Ufficio centrale e della Corte Costituzionale dovreb" bero distinguerSli in relazione alla �natura, ordinaria o costituzionale, della �legge cui confrontare la richiesta di referendum per accertarne la regolarit�: � l'Ufficio centra1e dovrebbe accertare la 'legittimit�' della richiesta, control � lando se questa sia conforme alle prescrizioni contenute in leggi ordiinarie �e, in particolare, nella legge n. 352 del 1970: la Corte Costituzionale dovrebbe �affermare 'l'ammissibilit�' del referendum previa verifica della sua confor" mit� ari precetti della Costituziione) non � quindi sorretto dalla formulazione � letterale delle norme da applicare. �Spetta allora certamente all'Ufficio centrale pronunciarsi non solo sulle � questioni che verranno ora illustrate e che riguardano la regolarit� delle 4 170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Quanto alla richiesta di referendum avente per oggetto l'ordinamento giudiziario militare, essa determina problemi almeno in parte diversi da quelli concernenti il codice penale militare di pace. Nel caso del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, non � infatti sostenibile che ci si trovi in presenza di una radicale disomogeneit� delle disposizioni da sottoporre al voto popolare, tale che su questo solo dato si debba fondare un giudizio d'inammissibilit�. Disciplinando la tipologia e la compos1z10ne dei tribunali militari, l'ordinamento in questione considera e configura un ben preciso complesso di organi di giurisdizione speciale (<::he anzi conservano i loro caratteri essenziali -in virt� della norma generale dell'art. 57 r.d. cit. -sia per il tempo di pace sia per il tempo di guerra). Nondimeno, � anzitutto riscontrabile un collegamento strettissimo fra il codice penale militare di pace e l'ordinamento giudiziario militare. Da un punto di vista formale, � significativo che entrambi i decreti in questione (n. 303 e n. 1022 del 1941) ritrovino fa loro comune matrice nella delegazione legislativa operata dalla legge 25 novembre 1926, n. 2153; tanto pi� che, nella prima parte dell'art. 2 di tale legge-delega, si prevedeva che a ci� sarebbe bastato un unico atto delegato contenente il � nuovo testo delle disposizioni della legislazione penale militare �. Dal punto di vista sostanziale, poi, � ancora pi� notevole che la materia dei � richieste di referendum su 97 articoli del codice 'penale nonch� sulla legge � n. 152 del 1975 e sul Testo Uniico di Pubblica Sicurezza per la eterogeneit� � deMa materia e quindi per la scindihihlt� del quesito che si vuol porre al � corpo elettorale, in contrasto col disposto degli artt. 27 e 32, 4� e 6� comma ��della legge n. 52 del 1970; ma anche tutte le altre questioni, che riguardano � la regolarit�, in rela:rione a precetti della Costituzri.one diversi dal secondo �comma dell'articolo 75 Cost., delle richieste di referendum per l'abrogazione � di leggi che non appartengono alle categorie ivi elencate. � C -Sulla legittimit� delle singole richieste di referendum. 11) Una richie � sta di referendum abrogativo riguarda circa un centinaio di articoli del �codice penale: si tratta degli articoli che prevedono la pena dell'ergastolo, � alcune misure dii sicurezza, il segreto di Stato, i reati di vilipendio ed oltrag � gio nonch� di atti osceni in luogo pubblico. � Dato H preciso disposto degli artt. 75 della Costituzione e 27 della legge � n. 352 d.el 1970 � certo che la richiesta di referendum pu� riguardare una �intera legge ovvero pi� articola della medesima legge: come � stato soste � nuto, deve ritenersi che in �questi casi le norme delle quali si propone � l'abrogazione debbano regolare materia uniforme od analoga. In particolare � � stata affermata la inammissibilit� delle richieste di referendum che si � riferiscono a codici e testi unici di pi� rilevante importanza. � I commi 4� e 6� dell'art. 32 della legge n. 352 stabiliscono !infatti che � spetta all'ufficio centrale disporre la concentrazione delle varie richieste di � referendum depositate che rivelino conformit� o analogia di materia mentre � le altre, che non presentano tali caratteri, vanno mantenute dii.stinte: pu� � quindi desumersi che non possono formare oggetto della stessa richiesta e.. � dello stesso procedimento di referendum pi� disposizioni che, anche se PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 171 giudizi penali militari sia stata suddivisa in una parte concernente la procedura penale, che ha trovato posto nel codice penale militare di pace, e nell'altra parte riguardante l'ordinamento giudiziario propriamente inteso; fermo restando, per�, che la materia rimase essenzialmente unitaria, come stanno a dimostrare i sistematici richiami ai tribunali militari che si ritrovano nei corrispondenti codici penali. Allo stesso modo che per il codice penale militare di pace, anche per l'ordinamento giudiziario militare si pu� dunque ritenere che esso corrisponda -nel suo complesso, piuttosto che nei suoi singoli modificabili disposti -alle comuni esigenze della difesa della Patria, dell'obbligatoriet� del servizio militare e dell'indefettibile esistenza delle forze armate, quali sono attualmente affermate e garantite dall'art. 52 Cost. E gi� da questo nesso potrebbero trarsi, pertanto, argomenti atti a far concludere che i due referendum sul codice penale militare di pace e sull'ordinamento giudiziario militare debbano venire congiuntamente preclusi. Ma, anche a voler considerare per s� solo il problema dell'ammissibilit� di un voto popolare abrogativo dell'ordinamento giudiziario militare, separato dal contesto normativo del quale esso forma una parte integrante, la conclusione ultima non muta. In effetti, non � che il referendum sia stato qui richiesto per privare di efficacia norme riguar �formalmente riunite in un unico provvedimento legislativo, regolano materie � difformi ed eterogenee. � La necessit� che il referendum abrogativo si svolga su disposizioni di � legge regolanti la stessa materia o, al pi� mate:nie analoghe, oltre che desu � mersi dalle norme ora richiamate pu�, del resto, ritenersi connaturale all'isti � tuto del referendum, quale � delineato dall'art. 75 della Costituzione e disci �plinato dalla legge n. 352 del 1970: il fine del referendum pu� essere solo � quello di deliberare l'abroga:lJ.ione (non quindi anche la modifica) della legge; � infatti l'art. 35 della legge n. 352 'precisa che l'elettore manifesta la propria � volont� tracciando sulla scheda un segno sulla risposta (al singolare) da lui � prescelta. Si tratta, quindi, di un verdetto, onde � da ritenere che il quesito � che pu� essere posto al corpo elettorale deve essere tale da permettere � non solo nella forma (che appuntd perci� � minutamente regolata nell'art. 27) �ma anche nella sostanza, sdmile semplificata soluzione e non richiedere, invece, � una risposta pi� articolata e complessa. � stato perci� autorevolmente osser � vato che condizione minima per un utile impiego del referendum � che le �questioni sulle quali si invoca dl ,responso popolare siano formulate in modo � tale da :prestarsii ad una risposta consapevole e razionale; come osserv� � l'on. Einaudi alla Costituente, quel che importa � che al popolo siano �presentati quesiti e formule semplici e chiare. � A tali requisiti certamente non corrisponde la richiesta di referendum � su disposdzioni legislative regolanti materie scindibili ed eterogenee, com'� �quella che riguarda 97 ar�ticoli del codice penale, in l'elazione ai quali, � mentre � da escludere che una sia pur serrata campagna elettorale possa � compiutamente informare gli elettori sui singoli aspetti positivi e negativi � deHe singole proposte ben pu� ipotizzarsi, ed essendo anzi prevedibile, che � la volont� di alcuni com'ponenti il corpo elettorale sia intesa alla abroga RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 172 danti aspetti determinati, sia pure importantissimi, della giurisdizione militare: con lo scopo di obbligare il legislatore ordinario ad attivarsi tempestivamente per colmare o prevenire le lacune. Ben diversamente, l'iniziativa in esame si propone di sopprimere l'intera giurisdizione militare, assoggettando all'effetto abrogativo anche quelle disposizioni a contenuto vincolato, sul tipo dell'art. 1 del regio decreto n. 1022-del 1941, che non possono venir modificate o rese inefficaci, senza che ne risultino lese le corrispondenti disposizioni costituzionali. In altre parole, il tema del quesito sottoposto agli elettori non � tanto formato -in questa come in tutte le ipotesi del genere -dalla serie delle singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio che se ne ricava; ed il principio sul quale si fonda l'intero ordinamento � giudiziario militare consiste appunto nella disposizione dell'art. 1, per cui �la giustizia penale militare � amministrata: dai tribunali militari; dal tribunale supremo militare �. Di conseguenza, il senso che obiettivamente assume la richiesta di cui si discute, quali che fossero gli intendimenti soggettivi dei presentatori e dei sottoscrittori di essa, consiste nella volont� di togliere di mezzo, attraverso la congiunta abrogazione del codice penale militare di pace e dell'ordinamento militare, la totalit� degli organi della giustizia militare di pace; per ritornare ai � zione di alcune tra le norme assoggettate a referendum ed alla conserva � zione, invece, delle altre. �2) Le stesse considerazioni valgono a proposito della richiesta di refe � rendum sulla legge n. 152 del 22 maggio 1975 i cui articoli regolano materif' �assolutamente eterogenee: la non omogeneit� della materia � dimostrata, � anche topograficamente, dal fatto che con singoli articoli della legge n. 152 �vengono apporta.te modifiche ad articoli contenuti in div�ersi testi legisla � tivi (�i codici penali, le leggi n. 645 del 1952, 497 del 1974, 575 del '1965, � 1423 del 1956, ecc.). � 3) Altra richiesta di referendum riguarda numerosi articoli della legge � 25 gennaio :1962 n. 20 recante norme sui procedimenti e giudizi dii accusa: � precisamente tutti gli articoli che riguardano la Commissione inquirente de � terminandone e discipldnandone l'attivit�. �Si tratta di una legge e, in particolare, di articoli emanati per dare � attuazione agli artt. 96 Cost. ('il Presidente del Consiglio dei Ministri. ed � i Ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune � per reati commessi nell'esercizio �delle loro fun21ioni ') �e 12 della legge costi � tuzionale 11 marzo .1953 n. 1 per il quale la messa in stato d'accusa del � Pr�esidente del Consiglio e dei Ministri � deliberata dal Parlamento su rela � zione di una commissione composta da dieoi deputati e dieci senatori. � La legge 25 gennaio �1962 n. 20, pur essendo una legge ordinaria, � perci� �una legge c.d. 'costituzionalmente necessaria' cio� una legge emanata per � dare attuazione e precise disposizioni costitu21ionali e che non potrebbe � quindi venir meno senza determinare una immediata lesione degli interessi �che da quelle disposiziollJ� costituzionali sono tutelati. Il complesso delle � disposizioni che si vogliono sottoporre a referendum abrogativo regolano PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 173 concetti ispiratori dell'art. 95 ultimo comma del progetto di Costituzione, elaborato dalla Commissione dei 75, onde i tribunali militari avrebbero potuto �essere istituiti solo in tempo di guerra� (mentre in ogni altra circostanza si sarebbe reso necessario espandere la giurisdizione penale comune). Ma il progetto � stato in questa parte superato irrevocabilmente -salvo il ricorso ad una revisione costituzionale -nell'atto in cui l'Assemblea Costituente ha approvato l'art. 103 terzo comma della Costituzione ( � I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate�), nonch� la VI disposizione transitoria (� Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni... dei tribunali militari. Entro un anno dalia stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111 �). Pur avvertendo che quest'ultima previsione costituzionale � rimasta inadempiuta, che l'adeguamento della giurisdizione militare ai fondamentali principi informatori della giurisdizione comune tarda da oltre un trentennio, e che questa inerzia del legislatore ha fornito lo spunto � l'attivit� della Commissione inquirente nella fase del procedimento che precede � e prepara la deliberazione del Parlamento in seduta comune; la loro abroga � mone paralizzerebbe qualunque procedimento oggi eventualmente in corso � avanti la Commissione, impedirebbe l'inizio di procedimenti nuovi e rende � rebbe cos� impossibile l'esercizio da parte del Parlamento delle funzioni � attribuitegli dall'art. 96 della Costituzione. �Si ritiene che generalmente simili Ieggi siano sottratte alla abrogazione � per referendum per la ragione che questa deve rimanere soggetta all'osser � vanza degli stessi limiti costituzionali per quella disposta dal Parlamento, e � poich� a questo � inibito a far cadere una di simili leggi senza prevedere � contemporaneamente alla sua sostituzione, deve escludersi iil r�eferendum, dato � il carattere puramente negativo della pronuncia popolare. � La tesi ora ricordata, certamente prevalente in dottriina, � stata recente � mente contrastata in base ad un semplice ordine di argomentazioni: in primo �luogo proponendo il confronto con il sindacato di leg1ttimit� costituzionale, �che pu� certamente esercitarsi su tutte le leggi, anche se costituzionalmente � necessarie; in secondo luogo osservando che, seppure l'abrogazione per refe � rendum delle leggi costituzionalmente necessarie '.provoca una situazione di � illegittimit�, a questa situazione deve ovviare il legislatore; ponendo in � essere una nuova normativa conforme alla volont� manifestata, col refe � rendum, dal corpo elettorale: la funzione del :Peferendum nei casi in esame, � sarebbe non gi� soltanto quella di abrogare una disposizione di legge ma �anche di stimolare gli organi legislativi a sostituire la legge abrogata con �un'altra. �Tra la funzione del giiudioe della costituzionalit� delle leggi e quella � del corpo elettorale chiamato ad esprimere la propria volont� per mezzo � del referendum, non � per� possibile alcuna analogia che non riguardi stret RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 174 ai promotori dei referendum sui regi decreti n. 303 e n. 1022 del 1941, la Corte � tenuta egualmente a dichiarare inammissibile la richiesta referendaria avente per oggetto l'ordinamento giudiziario militare. Nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, si afferma che l'eterogeneit� della materia regolata dalla legge 22 maggio 1975, n. 152 (intitolata �Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico�), sarebbe tale da precludere l'ammissibilit� della relativa richiesta di referendum. Ma l'assunto non pu� essere condiviso. Non � contestabile, in vero, la variet� di contenuti normativi della legge n. 152, che riguarda -fra l'altro -i limiti alla concessione della libert� provvisoria, i casi di fermo di indiziati di reato, una serie di modifiche della legge n. 645 del 1952 (sul divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista), l'uso delle armi da parte di pubblici ufficiali, la prescrizione dei reati, le misure di prevenzione, l'espulsione degli stranieri, le notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo. Senonch� la richiesta in questione non concreta un uso cos� artificioso del referendum abrogativo, da farla considerare eccedente le previsioni � tamente gli effetti del referendum e della sentenza della Corte Costituzionale � sulle leggi che ne costituiscono l'oggetto. La cessazione di efficacia della � legge dii cui all'art. 136 Cost., consegue non gi� ad una manifestazione di � volont�, bens� ad un giudizio della Corte Costituzionale, al quale molti �riconoscono natura giurisdizionale, sulla conformit� della legge ad alcuna � norma o precetto della Costituzione: non � quindi astrattamente ipotizza �bile che la sentenza della Corte Costitu2liona1e provochi essa stessa una �violazione della Costituzione. L'abrogazione per referendum consegue, invece, �ad una libera manifestazione di volont� del corpo elettorale nell'esercizio � della funzione legislativa sulla opportunit�, non sulla necessit�, di conser � vare nel nostro ordinamento una legge della quale non si discute la legit� � timit� costituzionale (pu� osservarsi, incidentalmente, che alcune tra le � norme che si vogliono sottoporre a referendum hanno su'perato positiva � mente il controllo cli costituzionalit� ad opera della Corte): appare logico � che solo alla abrogazione per referendum sia posto il ~imite della osservanza � del rigido sistema costituzionale. � Neppure � convincente il secondo argomento sopra riportato: l'art. 75 � Cost. attribuisce al corpo elettorale uno strumento per l'eserci:liio diretto �della funzione legislativa, anche se limitata alla c.d. �legislazione negativa�; � si deve allora escludere che lo stesso strumento possa essere utilizzato anche � per un fine ulteriore, cio� per obbligare il Parlamento non solo a legiferare � ma anche ad emettere le nuove leggi con un contenuto in gran parte �vincolato dal risultato del referendum; ci� tanto pi� deve dirsi se si considera � che la stessa Costituzione, all'art. 72 secondo comma, fornisce alla iniziativa � popolare un diverso strumento 'per stimolare la produzione legislativa del �Parlamento, strumento che salvaguarda pienamente la libera determinaz.ione � dell'organo legislativo per quanto riguarda sia il ' se ' sia il 'come' legiferare. �� stato infine obiettato che d,ata l'espressB elencazione delle categorie � di leggi sottratte al referendum, contenuta nel secondo comma dell'art 75, PARTE 1, SEZ. !, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 175 dell'art. 75 Cost. Al contrario, tale iniziativa ha per oggetto un particolare complesso di misure legislative eccezionali, se non addirittura provvisorie (non si dimentichi, infatti, che le . disposizioni processuali della legge n. 152 cesseranno di avere applicazione all'atto dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, per espressa previsione dell'art. 35 della legge stessa): che il Parlamento ha disposto nel comune intento di fronteggiare la presente situazione di crisi dell'ordine pubblico, con particolare riguardo alla criminalit� politica e para-politica. Sotto questo aspetto, anzi, si pu� ben dire che il titolo della legge enuncia gi�, nei suoi tratti essenziali, la questione sulla quale il corpo elettorale verr� chiamato a decidere. Non frapponendosi altri ostacoli di ordine costituzionale, la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge n. 152 del 1975 risulta quindi ammissibile (salvo quanto disposto in relazione all'art. 5 -perch� sostituito dall'art. 2 'della legge 8 agosto 1977, n. 533 -dall'ordinanza 6 dicembre 1977 dell'Ufficio centr~le, avverso la quale i promotori del referendum hanno sollevato conflitto di attribuzione davanti a qu$:!Sta Corte). � non pu� ammettersi che siano ugualmente sottratte all'abrogazione referen � dar�a altre leggi non comprese in quelle categorie, anche se in ipotesi �'costituzionalmente necessarie'; che resterebbe in ogni caso riservato alla �Corte Costituzionale, in sede di controllo (successivo) di legittimit� costitu � zionale eliminare le illegiittimit� conseguenti alla abrogazione per referendum. � Ma, a parte ogni questione, pure estremamente opinabile, sulla ammissibilit� �di un sindacato di legittimit� costituzionale sui risultati del referendum, � �stato anche autorevolmente osservato che costituirebbe una assurdit� od � anomalia del sistema stabilire che la Corte Costituzionale debba dar via �libera ad un referendum il cui oggetto risulti palesemente incostituzionale � sicch� la Corte debba poi intervenire successivamente in sede di impugnativa � della legge abrogatrice, al fine di rendere possibile una dichiarazione di � 1incostituzionalit�. � 4) Quanto si � ora osservato pu� valere anche in relazione alla richiesta �di abrogazione per referendum del codice militare di pace (r.d. 20 febbraio (( 1941 Il. 303); � 5) 1e dell'ordinamento giudiziario militare (r.d. 9 settembre 1941 n. 1022): � anche di queste leggii :pu� dirsi che sono 'costituzionalmente necessarie' �perch� disciplinano un organo direttamente previsto dalla Costituzione, pre � cisamente dall'art. 102, comma terzo,� per il quale i tribunali militari in tempo � di pace hanno giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti � alle Forze Armate. � 6) � da .riitenersi illegittima anche la richLesta di referendum per l'abro � gazione della legge 27 maggio 1929 n. 810 con la quale � stata data esecu � zione al trattato ed al Concordato tra l'Italia e la Santa Sede. � Come � stato rilevato da autorevole dottrina l'art. 7 della Costituzione, � per il quale ii rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati dai � Patti Lateranensi, contiene esso stesso l'ordine di esecu2lione di quei patti �ed ha perci� avuto l'effetto di sostituire, abrogandola o lasciandola quie RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 176 L'ipotesi che spetti alla Corte di precludere i voti popolari abrogativi sulle �leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico�, � stata sistematicamente prospettata dall'Ufficio centrale per il referendum, all'atto di dichiarare la legittimit� delle richieste miranti all'abrogazione di 97 articoli del codice penale comune, del codice penale militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare. Ma l'Avvocatura dello St_ato, riprendendo e sviluppando questo genere di argomentazioni, ha eccepito in tal senso l'inammissibilit� della stessa richiesta di referendum avente per oggetto 13 articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (intitolata �Norme sui procedimenti e giudizi di accusa�), nelle parti attinenti ai poteri ed ai modi di funzionamento dell'apposita �Commissione inquirente�. La eventuale abrogazione di tali disposti determinerebbe, infatti, l'integrale disapplicazione dell'art. 12 della legge cost. n. 1 del 1953, per cui �la messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dej Ministri � deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere... �; con l'ulteriore conseguenza che il legislatore ordinario non potrebbe pi� porvi rimedio, senza per ci� stesso contraddire la volont� popolare. � scente, la legge n. 810. Manca perci�, l'oggetto stesso della richiesta di � referendum. � A parte di rilievo che l'ammissibilit� del referendum sarebbe comunque � esclusa dal secondo comma dell'art. 75 Cost., dovendosi riconoscere alla �legge n. 810 del 1929 la natura di legge di ratifica di un trattato (l'esame �di questo profilo di ammissibilit� spetter� alla Corte Costituzionale), la � ammissibilit� stessa deve comunque escludersi anche perch� l'eventuale esito �positivo del referendum comporterebbe, in violazione dell'art. 7, la esclusione � del principio pattizio affermato dall'articolo stesso o, quanto meno, una �modifica di patti non concordata con la Santa Sede e non attuata col � procedimento di revisione costituzionale. Sotto questo aspetto, perci�, anche � la legge n. 810 del 1929 rientra tra quelle 'costituzionalmente necessarie '�. (Omissis). Per le medesime ragioni ora esposte e per le altr,e prima rappresentate, ora, avanti la Corte Costituzionale si chiede che le richieste di referendum siano respinte. 19. -Perplessiit� sono state, ri.nfine, manifestate da una parte della dottrina anche 'per l'ammissibiliit� della richiesta d1 abrogazione per referendum della legge 2 maggio 11974 n. 195 sul finanziamento pubblico dei partiti politici, ritenendosi questa una legge finanziaria connessa aH:a legge di bi'lancio e, perci�, compresa in una delle categorie elencate dal secondo comma dell'art. 75 Cost. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'art. 33, secondo comma, della Iegge 25 maggio 1970 n. 352, il Governo ritiene doveroso segnalare ci� alla Corte Costituzionale, l1imettendosri al giudizio che questa vorr� esprimere al riguardo. GIORGIO AZZARITI PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Tesi del genere difettano, per�, negli stessi presupposti dai quali procedono: in quanto non � sostenibile che siano sottratte al referendum abrogativo tutte le leggi ordinarie con;mnque costitutive od attuative di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione. A parte l'ovvia considerazione che il referendum verrebbe in tal modo a subire limitazioni estremamente ampie e mal determinate, il riferimento alle leggi �costituzionalmente obbligatorie� si dimostra viziato da un equivoco di fondo. La formula in questione farebbe infatti pensare che quelle leggi e non altre, con i loro attuali contenuti normativi, siano indispensabili per concretare le corrispondenti previs�oni costituzionali. Cos� invece non �, dal momento che questi atti legislativi -fatta soltanto eccezione per le disposizioni a contenuto costituz�onalmente vincolato -non realizzano che una fra le tante soluzioni astrattamente possibili per attuare la Costituzione. Tale � appunto il caso della legge n. 20 del 1962. In realt�, l'attuale disciplina della �Commissione inquirente� risponde ad una scelta politica del Parlamento, che poteva anche esser diversa, senza per questo violare l'art. 12 della legge cost. n. 1 del 1953. Nell'eventualit� di un voto popolare abrogativo, nulla pu� dunque impedire al legislatore ordinario di colmare in altro modo il conseguente vuoto normativo (o d'intervenire prima ancora che la lacuna sia divenuta effettiva, in virt� di quella previsione dell'art. 37 terzo comma della legge n. 352 del 1970, per cui lo stesso decreto presidenziale dichiarativo dell'avvenuta abrogazione della legge sottoposta al voto popolare pu� �ritardare� l'effetto abrogativo �per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione�). E questo conferma che la legge n. 20 del 1962, nelle parti coinvolte dalla richiesta in esame, non pu� essere esclusa dal complesso degli atti legislativi assoggettabili al referendum abrogativo. Nemmeno � fondata la tesi, problematicamente accennata dall'Avvo catura dello Stato, che la legge 2 maggio 1974, n. 195 (sul � Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici �), rappresenti una legge finanziaria connessa alla legge di bilancio; sicch� la relativa richiesta di referendum potrebbe esser respinta, sulla base di una larga interpre tazione dell'art. 75 secondo comma Cost. Le leggi di bilancio cui si riferisce l'art. 75 -ben individuate come sono, sia per il loro procedimento formativo, sia per la loro tipica strut tura, sia per i limiti cui le sottopone l'art. 81 terzo comma Cost. -non vanno infatti confuse con le innumerevoli leggi di spesa, del genere di quella concernente il finanziamento dei partiti politici. E questo stesso atto, d'altra parte, non pu� neppure esser fatto rientrare fra le leggi finanziarie, intese nel senso pi� proprio del termine.' In definitiva, anche per la legge n. 195 del 1974, la Corte non rileva ragioni impeditive, che valgano ad escluderne la abrogazione popolare RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 178 (mentre, per quanto riguarda la legge 16 gennaio 1978, n. 11, sopravvenuta nel corso dell'attuale giudizio a modificare l'art. 3 terzo comma lettera b) della legge n. 195, le eventuali conseguenti valutazioni spettano all'Ufficio centrale per il referendum, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970). Finalmente, non sono riscontrabili cause d'inammisibilit� e nessuna eccezione � stata comunque sollevata dall'Avvocatura dello Stato, circa la richiesta di referendum attinente agli artt. 1, 2, 3, e 3-bis delle norme �sui manicomi e sugli alienati�, dettate dalla legge 14 febbraio 1904, n. 36, e successive modificazioni. SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 9 marzo 1978, nella causa 106/77 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Reischl -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Susa nella causa Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Simmenthal s.p.a. (avv. Cappelli) -Interv. Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Marzano) e Commissione delle Comunit� europee (ag. Olmi). Comunit� europee -Normativa comunitaria -Successive e contrastanti norme di diritto interno -Necessit� per il giudice nazionale di investire la Corte Costituzionale � Esclusione � Obbligo del giudice nazionale di disapplicazione della norma di diritto interno. (trattato CEE, art. 189; Costituzione, art. 11). Il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (1). (1) Con riserva di successiva approfondita disamina dehla decisione in rassegna, che si ipone in netto contrasto con il noto ol'ientairnento della Corte Costituzionale �e delfa Corte di Cassa2lione (Corte Costituz1onaile, 27 dicembre 1973, n. 183, 1in questa Rassegna, 1974, I, 57, con nota di DI C10MMO, La elaborazione giurisprudenziale del diritto comunitario; 30 ottobre 1975, n. 232, ibid., 11975, I, 812; 28 1uglio 11976, n. 205, ibid., 1976, I, 709; ordinanza dn pa11i data n. 206; 29 di:cembr.e 1977, n. 163, infra, I, 52; Cass. Sez. Un., ord. 31 ottobre 1974, ibid., 1975, I, 336; va;rie ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale; sentenz� 22 apr.iile 1976, n. 1445, ibid., 1976, I, 378; 4 agosto 1977, in. 3461, in Foro it., 1977, I, 2145) e comporta impLicazioni di nQtevole portata e di �rilevante interesse, si 11itiene utile ipubblicare per �il momento La memor.ia depositata nelil'interesse de} Gov�el'no itaiLiam.o: Sui rimedi consentiti dall'ordinamento nazionale per la eliminazione del contrasto con la normativa comunitaria di successive ed incompatibili disposizioni di diritto interno. 1. -Il ,giudice del rinvfo ha chiesto .aiLla Corte di .giustizia di conoscere se le norme �del �diritto interno successive a norme comunitarie ed in contrasto con tali norme debbano essere immediatamente disapplicate � senza che si debba 180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). In diritto. -1. Con ordinanza 28 luglio 1977, pervenuta in cancelleria il 29 agosto successivo, il Pretore di Susa ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E., due questioni pregiudiziali relative al principio della diretta. applicabilit� del diritto comu ���-. nitario, enunciato nell'art. 189 del Trattato, al fine di determinare le con seguenze di tale principio in caso di conflitto fra una norma di diritto comunitario ed una disposizione legislativa interna posteriore. 2. -� opportuno ricordare che, in una precedente fase della controversia, il Pretore aveva sottoposto a questa Corte talune questioni pregiudiziali intese a permettergli di valutare la compatibilit� col Trattato e con det�rminate disposizioni regolamentari -in particolare, col regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (G.U. n. L 148, pag. 24) di certi diritti di visita sanitaria riscossi sulle importazioni di carni bovine in forza del testo unico delle leggi sanitarie italiane, diritti il cui importo era stato da ultimo fissato nella tabella allegata alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239 (Gazzetta Ufficiale n. 26, del 1� febbraio 1971); 3. -fa seguito alla soluzione data dalla Corte a tali questioni nella sentenza 15 dicembre 1976 (causa 35/76, Racc. pag. 1871), il Pretore, ritenendo incompatibile la riscossione dei tributi considerati con quanto attendere la loro rimozione ad opera dello stesso legislatore nazionale (ab:rograzi0111e) o di alt�ri organi costiituz~onali (dichiarazione di incostituziionaHt�) >>, ~ se la preventiva rimozione, in ipotesi necessar.ia, delle di1spos�ziioni di di�ritto interno in contrasto con la normativa comunitaria debba in ogni caso avere efficacia totalimente xetroattiva. 2. -(Omissis). 3. -Le questioni pr.Oiposte ne1 provvedtmento di rtnvio sono state in effetti gi� segnalate aH'attenzione della Corte di ,giiustizia nella causa di interpretazione .pregiudiziale 5�2/76, reiativa, tra �l'ailtro, ailla efficacia delle sentenze rese daltla Corte di giiusNzia. In tale causa, invero, :le paTt1i pr.ivate del giudiziio dii merito hanno gi� sostenuto 1La soluzione positiva del p�r.imo dei quesiti ora ~n esam1e, deducendo espressamente, e con 1sipeoi:fico riferimento ai di..versi princ�pi enunciati dalla Corte cost>ituzionale ita1iana nella sentenza 30 ottobre 1975, n. 232, che �in presenza di una norma comunitar.ia che Ia Corte diichiari immediiatamente applicabi.We iil 1giiu!di:ce deve di;saippJii.care, "senza bisog,no d'ailtro ", ila normamva interina deviante �; e 1~a semp1ke lieUuira dehle argomentazioni svoJ.te daHe parti private 1in quella causa, sia nena fase scritta del procedimento sia in sede di discussione, consente di avvertiire con immediatezza la identit� della questione di principio in quelila occasione discussa con queilila proposta in questa sede dal g.iudice del rinvio. NeHa ,senten:zJa 3 febbraio 1977, resa neJ1la causa 52/76, la Corte di giustizia, in coerenza con il principii.o secondo cui rimane necessariamente estranea aHe sue decisioni ogni �s�al11.1zione di questioni di dkitto interno, ha statuito, su'l.1a questione discussa tra le parti, che � la sentenza emessa da questa Corte in via pregiudiziale ha lo scopo di .r.isolvere questioni di diritto e vincofa il PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 181 disposto dal diritto comunitario, ingiungeva all'Amministrazione delle finanze dello Stato di rimborsare i diritti indebitamente percepiti, pi� gli interessi; 4. -l'Amministrazione delle finanze faceva opposizione al relativo decreto ingiuntivo; 5. -tenendo conto degli argomenti svolti dalle parti nel corso del procedimento di opposizione, il Pretore ha ritenuto di trovarsi di fronte ad un problema di contrasto fra certe norme comunitarie ed una legge nazionale posteriore (legge n. 1239 del 1970); 6. -egli ha rilevato che, secondo la recente giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (sentenze nn. 232/75 e 205/76, ordinanza n. 206/76), la soluzione di un siffatto problema implica la necessit� di rinviare alla stessa Corte costituzionale la questione dell'illegittimit� costituzionale della legge controversa, con riguardo all'art. 11 della Costituzione; 7. -considerando, da un lato, la ben consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di efficacia del diritto comunitario' negli .ordinamenti giuridici degli Stati membri e, dall'altro, gli inconvenienti che pos' sono derivare da situazioni in cui il giudice, invece di disapplicare di giud:ke [1a2J�onaile quanto ailJlJ'interipiretazione de�llie iIJJOIUlle e degili atti comundtari rilevanti neHa causa�; e tale priinciipio; conforme alla soluzione in quella sede sostenuta sia dal Governo itailiaoo siia :dailil:a CommissiOIIle <lel:le Comunit� europee, costituisce in efifetti il condizionante p:riesupposto ed ail temipo stes,so ;il ldmite della rilevanza ohe �PU� esseve attribuita, nehl'ambito dell'ordinamento comuill�tario, a11e questioni ora proposte dal ,giiudioe del rinvdo. 4. -Certamente, � ovW.0 che I�ll rgiudioe naZiionale 111on debba e non possa applicare, nel decidere una controversia, norme di diritto interno che siano a suo avviso iin contr.asto o comunque dncompatibi1i con !la normativa comunitaria: e ci�, evidentemente, a maggior ~ag~one quando la competente ilil!te:rpretaZiione della normativa comunitaria, in ipotesi gi� intervenuta ad opera della Corte di rgiustiZiia, nessun dubbio consenta sul1a incompatibd:liit� con tale normativa della successiva .disposizione di diritto interno. iE' pure evidente, inoltre, che la effioaoia deHe norme comumi.tame direttamente appil�cabilrl., e taili da attribuire ai singoli diritti che :i g.iudici sono tenuti a tutelare, non pu� essere compromessa o pregiudicata da contrastanti disposizioni di diritto interno. Quanto al �modo�, peraLtro, in cui deve essere .g.araintita [:a 111on appHca~ ione della contrastante disposi~one di d:i['itto interino, non pu� non essere 'l.1iconosaiuto che trattasi di questione di dir.itto 1nterno, la cui concreta soluzione dtpende, neoessaJriamente, ed in quanto tale, dai singoilii Olidinarnenti costituzionali degli Stati membr.i; ed assume quindi r.ilievo determinante, ~n a:rigomento, ,iJl pmncipio secondo cui ogni eventuale contrasto deHa discipHna nazionale con la normativa comunitaria va elitmdnato con i mezzi offerti da ciascun ordinamento interno (cfr., per uti:li spunti: Corte di .giust�izia, 4 aprile 1968, nella causa 34/67, Ltick, Racc., 1968, 325., e 115 dicembre 1971, nelle cause 51-54/71, InternaHonal Fruit, Racc., 1971, 1107). 5. -In effetti fipotesi presupposta ne11e questioni proposte dai giudiice del rinv�io pu� in concreto verLfica:r;si soilrtanto nel caso di noit"me di dtritto interno 182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO propria iniziativa una legge che osta alla piena efficacia del diritto comunitario, debba sollevare la questione di legittimit� costituzionale, il Pretore si � rivolto a questa Corte per sottoporle due quesiti del seguente tenore: a) Posto che, ai sensi dell'art. 189 del Trattato C.E.E. e della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunit� Europee, le disposizioni comunitarie direttamente applicabili devono esplicare, a dispetto di qualsivoglia norma o prassi interna degli Stati membri, piena, integrale ed uniforme efficacia negli ordinamenti di questi ultimi, anche al fine della garanzia delle situazioni giuridiche soggettive create in capo ai privati, se ne consegue che la portata di dette norme va intesa nel senso che eventuali disposizioni nazionali successive con esse contrastanti vanno immediatamente disapplicate senza che si debba attendere la loro rimozione ad opera dello stesso legislatore nazionale (abrogazione) o di altri organi costituzionali (dichiarazione di incostituzionalit�), specie ove si consideri, rispetto a questa seconda ipotesi, che fino a detta dichiarazione, permanendo la piena efficacia della legge nazionale, risulta impedita l'applicazione delle norme comunitarie, e quindi non garantita la piena, integrale ed uniforme applicazione delle medesime e non protette le situazioni giuridiche create in capo ai privati. successive a norme comurnitarie e .con tali norme incompatibili, essendo ogni questj,one relativa a norme interne anteriori superabile in ragione de1l'abrogazione implidt:a derlla ,sopravvenuta e contrastante normativa comunitaria; ed anche relativamente al1e disposdzfoni dii diritto interno � successive �, olt�retutto, un eventuale cont:rasto pu� essere d.n conCTeto eliicrninato e risolto, secondo crite< rio ermeneutico gi� di fatto applicato, in ragione de1la specialit�, ratione materiae, della normativa .comunitari:a, e quindi per la dferihhl:it� della norma di di.riHo interino oomtra1stante ahle sol:e ipotesi �non disciiplliinate gi� da1l1la normativa comunitaria e d:i competenza statale. Quarndo perailtro un eventua1e contrasto di norme non sta in tal modo risoluhile e concHiabile, si tratta di garantire l'assorbente �rilevanza da ri conoscere, per effetto ,del trasferimento �di competenze attuato con i1l trattato CE1E, ailla normativia comuintaria: garanzia che non pu� essere assicurata (n� pu� dubitarsi della necessit� che sia in concreto assicurata) se non con i mezzi offerti dailit'o11dinamento costi.tuzionalie dei singoili Stati membri. 6. -Nelil'ordinamento ;giuridico dtaliano, come l:a Corte costituzionale ha avuto occasione dii ribadfa1e con [a gi� rkhiamata sentenza 30 ottobre :1975, n. 232, non � consentito al g1udice di ~<disapplicare � Ja norma di legge; ed a commento di tale criterio, coerente con iil principio della separazione dei poteri, � sufficiente 11ichiamare, ai fini del1la presente memoria, quanto rilevato nella indicata sentenza della Corte Costituzionale. Perch� possa �esser.e non apipliicata, ed anche quando sia in contrasto con i p.r1nc�pi enunciati ne;Ua Costitu:ziione, fa norma di legge deve essere quindi abrogata o deve di essa dichiararsi, da parte dell'organo costituz;ionale competente, la illegittimit� costituzionale; e tal~ rimedi sono appunto offe<rti dallo ordinamento giuridico itaHano anche per el:iminare e risolvere eventuali contrasti delle norme di di1ritto ~nterno con la normativa comunitaria (e quindi per PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 183 b) In relazione al quesito che precede, qualora il diritto comunitario ammetta che la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, sorte per effetto di disposizioni comunitarie �direttamente applicabili�, possa essere rinviata al momento della effettiva rimozione ad opera dei competenti organi nazionali delle eventuali misure nazionali contrastanti, se tale operazione debba avere in ogni caso efficacia totalmente retroattiva in modo da evitare ogni conseguenza pregiudizievole per le situazioni giuridiche soggettive. Sul rinvio pregiudiziale 8. -Nelle sue osservazioni orali, l'agente del Governo italiano ha richiamato l'attenzione di questa Corte sulla sentenza n. 163/77, emessa daHa Corte costituzionale il 29 dicembre 1977 in merito a questioni di costituzionalit� sollevate dai Tribunali di Milano e di Roma, e nella quale viene dichiarata l'illegittimit� costituzionale di talune disposizioni della legge 30 dicembre 1970, fra cui quelle rilevanti nella causa pendente dinanzi al Pretore di Susa; 9. -Poich� le disposizioni controverse sono state eliminate in virt� della dichiarazione d'incostituzionalit�, le questioni formulate dal Pretore avrebbero perduto ogni interesse, di guisa che non sarebbe necessario risolverle. garantire ed ais:s~oura.re I1a concreta .aipplicazione tdel1le norme comllinitarie): soluzione di diritto che appar.e del resto idonea ed efficace ai fini pel'seguiti, essendo stato gi� riconosciuto in via di rprinoipio, con la sentenza 27 dicembre 1973, n. 183, del<l1a Corte costHuzionale italiana, che .le norme di diritto interno riproduttdv�e, in contrasto, o comunque incompatibili con la nO!I'mat.iva comunitaria, sono viziate da illegittimit� costituzionale. 7. -Alla tutela dei di.r1itti attribuiti ai singoLi da11e norme comunitarie non pu� assumersi di ostaco1o, diel resto, ~t fatto che la noirma ililterna di cui sia stata dichiarata :1a iLlegimit� costituzionale per contrasto con la normativa comunitaria � cessa d:i avere efficacia dail igiorno successivo al1a pubblicazione deLLa decisione�; e ci� sia perch� nessun impedimento deriva da t�aile criterio alla possibilit� per i singoli cittadini idi far valere la dir�etta app.Iicabilit� deHe norme cornulllitarie �ed i diritti che da tal�i norme :si1ano ad essi att:riibuiti, sia in quanto la declaratoria di illeigittimit� cost:ituziionale consente comunque anche a chd non vi avesse p:riima provveduto di tutelare i dir.itti derivanti dalJla normativa comuD1itarfa, con il solo Jimite delle prescrizioni e deUe preclusioni in ipotesi gi� verificatesi: l1~mi.tazione fa cui opponibiJl.it�, ainche neill'ambi1to delFordiinarnento comu111itado (e nonosta1nte Je notevol1i divergenze il"iilievanti in tema di prescrizione, preolusioni e decadenze a seconda dei singoili ordinamenti nazionali), � stata del resto g.i� esipressamente affermata dal.La Corte di giustizb nelle due sentenze del 16 dicembre 1976, rese nella causa 33/76, Rew -Zentra.1finanz, e nella causa 45/76, Comet. Secondo consolidato principio .giurisp:rudenziale, infatti, La decla�ratoria di iUegitt~it� costituzionail!e di uina norma dii legge � ha efficacia !I'�etroattiva �, e � co1lipisce la norma sin dalla sua or.igine �, eliminandola dall'ordinamento giu ,, 184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 10. -In proposito occorre ricordare che, secondo una prassi costante, questa Corte si considera investita di una domanda pregiudiziale, proposta ai sensi dell'art. 177, fino a quando il provvedimento di rinvio non sia stato revocato dal giudice a quo, ovvero annullato, in seguito ad impugnazione, da una giurisdizione superiore; 11. -effetti analoghi a quelli della revoca o dell'annullamento non possono derivare dalla richiamata sentenza, intervenuta nell'ambito di procedimenti estranei alla controversia che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, e la cui efficacia nei confronti dei terzi non pu� essere valutata da questa Corte; 12. -l'obiezione preliminare sollevata dal Governo italiano va quindi respinta. Nel merito. 13. -La prima questione mira in sostanza a far precisare le conseguenze dell'applicabilit� diretta di una disposizione di diritto comunitario in caso d'incompatibilit� con una disposizione successiva facente parte della legislazione d'uno Stato membro. ddioo � ex tunc �, idail momento in cui � entrata iin vigore, se s,i tratta di norma successiva a11a Costitu21ione, o dal momento di entrata in vigore della Oostiituzione, 'se si tratta di no11ma anteriore� (dir., :per tutte: Caiss., 26 ilJl.llgHo 1973, n. 2:183, Foro it., .1974, I 1941; 9 JugJio 1974, n. 2022, ibidem, I, 2630; 4 febbraio 1975, n. 419, ivi, 1975, I, 2031, 111 april:e 1975, n. 1384; 13 giugno 1975, n. 2361, 16 magigio 19751, n. 1092). 8. -La soluzione imposta daill'orclli:namento giuridico :italiano offre del :resto notevo!l[ vantaggi, 1a cui 11ilevanza non pu� esse11e sottovalutata, .proprio ;per la maggiore gaTanzia che ne der.iva quanto a1.hla uniforme applicazione del diritto oomunitarno. Va tenuto presente invero, che il riconoscimento al giudice del potere di disapplicare la norma di d\ir.itto interno incompatibile con la normativa comunitariia varrebbe a garantire J'applica~ione della norma comunitaria soltanto nel caso concreto .dedotto dn :giudizio ed a �tutela del solo si.ngolo diritto in tale sede vantato (e con risu1tato del tutto analogo, oltretutto, a quello conseguito oon lia ded1a~atoria di i.iJ.legittimdt� costituziona~e deHa contrastante dispoSlizione di diritto interno), mentre la norma nazionale rimarrebbe comunque in vdgore e risulltevebbe di fatto preclusiva nelle ipotesi in cui J'eventuale vioilazione dei �diritti attribuiti ai smgOlli da :norme comunitarie non sia fotta va1er.e ilil sede giudiZJi:ale. 1n ogni caso fil contirasto tra norme comulillitarie e dii11itto ~nte11no oooor.rerebbe quindi verif.ican1o, quante vo1te il cont-rasto non v'enisse avvertito dal leigislatore na:zJi.onaLe r(ed � ovvio che una volontaria vfoLazione 1egislat:iiva della normativa comunita11ia dev�e esoludersi a priori), oon il ricorso al complesso procedimento .di �1nfrazione .disciplinato dall'art. .169 del trnttato C.E.E., oondiZlionatamente aH'inimatJiva d<ella competente istituzione comunitaria, e con iil solo risultato, oltretutto, di 11endere il singoJo Stato {che av'e.sse i1n ipotesi contestato [a ravvisabilit� di un contrasto) consapevo1e dehla necessit� dti -� rimuovere 1a contrastante norma di dirlitto ii.nterno (,e senza quindi rendere PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 185 14. -Considerata sotto questo profilo, l'applicabilit� diretta va intesa nel senso che le norme di diritto comunitario devono esplicare la pienezza dei loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validit�; 15. -dette norme sono quindi fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro ch'esse riguardano, siano questi gli Stati membri ovvero � singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario; 16. -questo effetto riguarda anche tutti i giudici che, aditi nell'ambito della loro competenza, hanno il compito, in quanto organi di uno Stato membro, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario; 17. -inoltre, in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche -in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell'ordinamento giuridico vigente nel terridi per s� invalida o inefficace tale norma interna); e non puo mvero negarsi, neH'ambiito di tale :prospettiva, Ja particolare efficacia e rilevanza che assume invece la declaratoria d:i iillegittimit� costituzionale della norma di legge, e la sua :i�loneit� a garantire in concreto, erga omnes {e pi� di quanto possa fare la �disapplicazione� da parte del singolo ;~iudice), l'osservanza del diritto comunitario. 9. -Non pu� non �essere considerato, inoltre, che la incompatibilit� con la normativa comunitaria di una disposizione di diiritto inter.n.o .pu� di fatto risultare, anche quando la .norma comunitaria sia stata gi� inteDPretata dalla Corte di giustizia (e nessun dubbio possa quindi pi� sussistere sulla sua portata), quantomeno discutibile, anche perch� la valutazione e !l'eventuale sindacato delle norme di diritto interno sono com'� noto estranee alla competenza della Corte di giustizia {e restano quindi estranee ai1le sentenze di interpretazione pregiudizirul.e); ed � evidente che in caso il Diconosdmento di un potere di diisapplioazione ai singolo .giiudice nazionale si �risolverebbe nel condizionare l'osservanza del dil1iHo comunitario ;aille variab:ili e contingenti valutazioni di ciascun singolo giudice nazionale, e senza alcuna garanzia di effettiva uniforme applicazione della normativa comunitaria. La norma � disap:piliicata � dal :giudice �di primo grado, invero, potrebbe essere ritenuta invece ~plicaMle dal� giudice di appello, ed ancora � disapplicata � da:l giudice di ultimo grado, o viceversa: tormentoso iter giudiziale (oltretutto rife11ibile e ([".~Levante .per 1a sola singola fattispecie in discussione) rispetto al quale risu!lta invece �ev.identemente J'.1isolutivo l'intervento di una declaratoria di il1egittimit� cost:ituziona1e della contrastante disposizione di d~ritto interno, che viene so!lo ii.n tal modo rimossa del tutto dalla iegislazione nazri�onale, e con una defilnitivit� che anche 11a �disapplicazione� da parte del giudice di ultimo grado non potrebbe comunque garantire. 10. -La Tilevanza di taili considerazioni, invero, gi� pu� essere avvertita con riguardo alle ipotesi in cui l'li.nteDPretiazione � competente della normativa 5 186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO torio dei singoli Stati membri -.. di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie. 18. -Il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che in.vadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della Comunit�, o altrimenti incompatibili col diritto comunitario, equivarrebbe infatti a negare, sotto questo aspetto, il carattere reale d'impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del Trattato, dagli Stati membri, mettendo cos� in pericolo le basi stesse della Comunit�; 19. -la stessa concezione si desume dalla ratio dell'art. 177 del Trattato, secondo cui qualsiasi giudice nazionale ha la facolt� di rivolgersi alla Corte, ogniqualvolta reputi necessaria, per emanare la propria sentenza, una pronunzia pregiudiziale su questioni d'interpretazione o di validit� relative al diritto comunitario; 20. -l'effetto utile di tale disposizione verrebbe ridotto, se il giudice non potesse applicare, immediatamente, il diritto comunitario in modo conforme ad una pronunzia o alla giurisprudenza della Corte; comunitaria risulti tale da rimettere al giudice nazionale di verificare se Ja norma di diritt'o interno sia suscettibile di provocare conseguenze incompatiibiH con il diritto comunita,rio, come nel caso delle sentenze OC'ese ne1la causa 60/75, Russo, o nella oausa 52/76, Benedetti; e ['isuil.ta a maggior OC'agione evii:dente con riferimento aHe ipotesi in cui ii.I ,giudizio della Corte di giustizia sulila possibile compatibilit� con il diritto comunitario di determinate norme nazio: na1i sia esp:resso in �termini di � ra@ionevolez:zia � o di � proporziona:lit� �, come nel caso della sentenza resa nella causa i118/75, Watson. � In tali casi, infatti, l'aipplicazione o �La non applic�zipne <lena norma d.i diritto interno, se la possibihlt� di una � disap1p1icazione � fosse :ciconosoiuta al giudice, verrebbe a dipendere, in concreto, dalle soggettive e variabili valutazioni del rsingolo .giudice, con una possibile variet� di sOlluzioni ta1e da compromettere il princiipio della certezza del diritto, e taJe da far ritene:re la singo1a norma di diritto interno compatiblhle o no con :la normativa comunitaria a seconda che ciascun �giudice nazionale dtenga o no la nonna di diritto interno suscettibile ,dj determinare determinate cons�eguenze ed a seconda del suo .giudizio di congruit� sulla '1'.'agionevo~ezza o suHra proporzionaJit� di tali conseguenze; e sal'ebbe quindi necessar.~o pervenire, quantomeno, e condi:z;ionatamente oltrettuttO all'iniziativa delle parti in causa, al giudizio del giudice cli ultima istanza, le cui vailuta:z;ioni potrebbero fornire ut:ile orientamento agli altri giudici nazionalli e garantire perci�, in un senso o nell'ailtro, l'uniforme aippHcazione del 1di�nitto: soluzione che imporrebbe lin ogni caso, a tutela dei diritti dei singoli, il ricorso a1l'autocit� @iiudiziaria, perch� 1a norma � disappliicata � in sede contenziosa rimarrebbe comunque ~n v.igore, fin quando non venisse abrogata dal legislatore o non ne fosse dichiarata la :illegittimit� costi~� tuzionale. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 187 21. -dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria; 22. -� quindi incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto comunitario qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto � necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme comunitarie; 23. -ci� si verificherebbe qualora, in caso di conflitto tra una disposizione di diritto comunitario ed una legge nazionale posteriore, la soluzione fosse riservata ad un organo diverso dal giudice cui � affidato il compito di garantire l'applicazione del diritto comunitario, e dotato di un autonomo potere di valutazione, anche se l'ostacolo in tal modo frapposto alla piena efficacia di tale diritto fosse soltanto temporaneo; 24, -la prima questione va perci� .risolta nel senso che il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena Tali inconvenienti, e soprattutto il maggior tempo neces.;ario perch� possa risultare definitivamente esclusa '1'aprplicazione di una norma di diritto interno incompatibile con la normativa comunitaria, sono in defiinitiva evitati proprio neg.li ordinamenti nei quali, come in quello ita1iano, non � consent:ito al giudice di disapplicare la legge. In taile ipotesi, infatti, richiedendosi una preventiva valutazione della stessa legiittimit� cositituzJionale della norma di diritto !interno, li!l giudizio sulla sua compatibilit� con la normativa comunita:da e sulla ragionevolezza e propor zionalit� dell:e sue previsionJ, riservato ai giudioi nazionali e condizionato dalla normativa comunitaria cos� come interpretata c.iz::b Corte di giustizia, vJene quantomeno a risultare oggetto di una unica ed assorbente vailutazione, vinco lante erga omnes e non soltanto in sede giudiziaole, ed utile in defimtiva a garantire una uniforme applicazione dello stesso diritto c0munitario. 11. -Sulla base delle sorpra riassunte conS!iderazioni, 'Si prorpone �quindi di affermare in diritto che il giudice nazionale non pu� applioaire norme di diritto interno in contrasto con la normativa comunitariia, e che a;lfa eliminazione d!i tale contrasto va provveduto con i mezzi e secondo le procedure �previsti dal! l'ordinamento !Il.azionale. ARTURO MARZANO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 188 �efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. 25. -Con la seconda questione si chiede in sostanza -per il caso in cui sia ammesso che la tutela delle situazioni giuridiche soggettive sorte per effetto di norme comunitarie possa essere rinviata al momento dell'effettiva rimozione, da parte dei competenti organi nazionali, delle eventuali misure nazionali contrastanti -se tale rimozione debba avere in ogni caso efficacia totalmente retroattiva, in modo da evitare ogni conseguenza pregiudizievole per le suddette situazioni giuridiche. 26. -Dalla soluzione data alla prima questione risulta che il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive sorte per effetto delle norme qell'ordinamento giuridico comunitario, senza dover chiedere o attendere l'effettiva rimozione, ad opera degli organi nazionali all'uopo competenti, delle eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e immediata applicazione delle norme comunitarie; 27. -la seconda questione risulta quindi priva di oggetto. -(Omissis�). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 14 marzo 1978, nella causa 98/77 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Warner -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht nella causa Schaap c. Bestuur van de Bedryesvereneging voor Bank en Verzekeringswezen Groothandel en Vrye Berolpen (Comitato direttivo dell'associazione di categoria delle banche e degli istituti assicurativi, dei commercianti all'ingrosso e delle professioni liberali). Interv. Governo belga (ag. Dhoore), Governo italiano (agente Maresca, avv. Stato Fiumara), Commissione delle Comunit� europee (ag. Haagsma). Comunit� europee -Previdenza s9ciale dei lavoratori migranti -Prestazioni previdenziali -Cumulo -Limitazione -Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale -Norme anticumulo nazionali -Applicabilit� -Limiti. (trattato CEE, art. 51; regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, artt. 1 2 e 46; regolamento CEE del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, art. 46). Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi__ nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano inte PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 189 ramente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le nonne anticumulo nazionali, restando inteso che, se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, va applicato quest'ultimo (1). (1) N:el;lo stesso senso le sentenze, pur esse del 14 marzo 1978, nehla causa 105/77, Kersjes, e, -con riferimento. a1le .non diss-imili norme deli precedenti regolamenti CEiE del ConsigHo n. 3/1958 e n. 4/1958 -nel.la causa 83/77, NaseHi. La Corte ha confermato il princi:pio gi� enunci::tto con 1e sentenze, entrambe del '13 ottobre 1977, nelle cause 22/77, Mura, e 37f/7, Greco, malgrado ~e osservazioni contrarie svolte dal Governo ital1iano e daHa Commissione delle Comunit� europee (in questa Rassegna, 1977, I, 781, con note). La nuova pronun~ia, pur apparendo l'espressione di un indirizzo che pu� ormai riteners-i consolidato, non eliimina Je riserve e Ie per.plessit� che sd erano prospettate, limitandosi ad un mero richiamo del �p11incipio precedentemente espresso, seniia a:lcuna specifica motivazione (che pertanto si omette di pubblicare) e, quindi, senza ailcuna confutazione degli argomenti contrari. SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 ottobre 1977, n. 4297 -Pres. Vinci Orlando -Rel. Corasaniti -P. M. Gambogi (Concl. conf.) -Regione Lazio (avv.ti M. Amata, Lagonegro, Cervati, Prosperetti) c. STEFER s.p.a. (avv.ti N. e G. Cavasda Mezzatesta), Prefetto di Roma (avv. Stato Lancia), SARO s.p.a. (avv. Zammit), Comune di Roma (avv.ti Rago e Carnovale). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Autorizzazioni e concessioni -Concessione di un servizio di trasporti pubblici: affidamento a terzi -Posizione dell'ex concessionario rispetto al provvedimento di affidamento. (I. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E, artt. 2 e 4; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; t.u. 28 settembre 1939, n. 1822, art. 23; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 3, 4, 8). L'ex concessionario di un pubblico servizio cli trasporti � titolare cli una posizione di interesse legittimo -tutelabile dinanzi al giudice amministrativo -in ordine all'affidamento del servizio a terzi ed ai relativi provvedimenti cli attuazione anche se la concessione sia scaduta e non ne sia possibile la proroga (1). (Omissis). -Per chiarezza di motivazione � opportuno rammentare che davanti al Consiglio di Stato erano stati impugnati dalla Societ� S.A.R.O. con tre ricorsi, che quel Supremo Consesso riun� per connessione soggettiva ed oggettiva, tre gruppi di provvedimenti: 1) la deliberazione 30 ottobre 1972 della Giunta Regionale della Regione Lazio, di affidamento alla Societ� S.T.E.F.E.R. in via precaria, fino al 31 gennaio 1973, dell'esercizio dell'autolinea Terminal-Fiumicino, gi� gestita in concessione dalla Societ� S.A.R.O. ed i �provvedimenti conseguenziali ed attuativi 24 novembre 1972 del Prefetto di Roma, di requisizione degli automezzi della S.A.R.O. e di precettazione del personale da questa dipendente ai (1) Per un quadro completo della complessa fattispecie, cfr. Cass. SS. UU. 8 ottobre 1977, n. 3296, in Giust civ., 1978, I, 69 e Cass. SS. UU. 8 ottobre 1977;� n. 4291, ivi, 1978, I, 280, con nota di richiami. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 191 fini del disposto esercizio precario da parte della S.T.E.F.E.R. (provvedimenti impugnati con ricorso n. 12/73, in ordine al quale il Consiglio di Stato dichiar� cessata la materia del contendere per intervenuta decadenza dei provvedimenti stessi); 2) deliberazioni 13 febbraio 1973 e 21 febbraio 1973 del Consiglio Regionale della Regione Lazio di affidamento, sempre in via precaria, della stessa autolinea alla S.T.E.F.E.R., nonch� di requisizione degli automezzi della S.A.R.0. e di precettazione del personale da questa dipendente ai fini del disposto esercizio precario da parte della S.T.E.F.E.R. (provvedimenti, codesti, impugnati insieme, per quanto potesse occorrere, ad altri adottati nel frattempo dalla Giunta regionale); con ricorso n. 305/73, in ordine al quale il Consiglio di Stato dichiar� la propria incompetenza e la competenza del Tribunale amministrativo regionale); 3) deliberazione 21-22 novembre 1973, n. 257, del consiglio regionale della Regione Lazio e deliberazione 26 settembre 1973, n. 1862 del Comune di Roma -successive all'emanazione delle leggi regionali 26 marzo 1973 n. 10 e 11 maggio 1973 n. 17 -deliberazioni concernenti rispettivamente l'assunzione da parte della soc. S.T.E.F.E.R. del personale dell'autolinea gi� dipendente dalla soc. F.A.R.O. e l'assunzione dell'onere finanziario relativo da parte del Comune (provvedimenti, codesti. impugnati con ricorso n. 31/74 in ordine al quale il Consiglio di Stato egualmente dichiar� la propria incompetenza e la competenza del T.A.R.). Ci� posto, vanno esaminati congiuntamente i due motivi del ricorso della Regione Lazio, ai quali aderisce il Comune di Roma. Premette la ricorrente Regione Lazio (primo motivo) che la concessione olim assentita alla Societ� S.A.R.0. era scaduta (come accertato dallo, stesso Consiglio di Stato) per mancata proroga o rinnovazione (nella specie neppur chiesta) e che la stessa possibilit� attuale di qualsiasi concessione era ed � esclusa dalla nuova normativa introdotta con la legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 e successive (con la detta legge si stabiliva che, fino all'approvazione di un piano generale dei trasporti, l'esercizio delle autolinee restava affidato in via precaria fino -ad una certa data, alle aziende che la gestivano al 31 dicembre 1972 e con la legge 11 maggio 1973, n. 17 si precisava che tali aziende erano quelle che esercitavano di fatto le autolinee; il termine finale dell'affidamento era stato prorogato con varie leggi, ed ancora con la legge n. 33 del 1975, con la quale la gestione delle autolinee era stata affidata in via precaria alla S.T.E.F.E.R. ed alla Societ� Roma-Nord per bacini di traffico, e con la legge n. 17 del 1976, che in relazione alla disciplina introdotta con la legge n. 10 del 1973, parlava di superamento dei preesistenti rapporti concessori; con la legge 21 marzo 1973, n. 11 e con la legge 2 aprile 1973 n. 12, frattanto, si prevedeva la costituzione di consorzi di enti locali per la gestione di pubblici trasporti, e, rispettivamente, si dettavano norme in tema di nuove concessioni). Sostiene RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la ricorrente (primo motivo) che, pertanto, rispetto a nessuno dei provvedimenti impugnati era configurabile in capo all'ex concessionaria un interesse legittimo, e che il Consiglio di Stato, invece di limitarsi a negare la propria competenza ritenuta (non trattandosi di ricorsi relativi a rapporti di concessione a norma dell'art. 38 in relazione all'art. 5, legge n. 1034 del 1971) e ad affermare quella del Tribunale amministrativo, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, difetto che dovrebbe essere dichiarato da queste Sezioni Unite. La non configurabilit� in capo all'ex concessionaria Societ� S.A.R.O.. di un interesse legittimo ed il conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo -sostiene ancora la ricorrente (secondo moti 1 vo) -sarebbero dovuti e dovrebbero essere dichiarati in particolare per le deliberazioni del Consiglio regionale e del Comune di Roma rispettivamente del novembre e del settembre 1973, dirette a regolare in via amministrativa la sorte del personale delle autolinee dopo l'assetto dato al servizio in via normativa e ci� per le seguenti autonome ragioni: a) perch� la situazione giuridica soggettiva lesa con i detti provvedimenti, in quanto diretti a privare l'ex concessionaria del suo personale, costituirebbe, se configurabile, un diritto soggettivo (all'integrit� della azienda); b) perch�, d'altra parte, una situazione siffatta non sarebbe tutelabile se riferita al personale dipendente, essendo incompatibile con i principi costituzionali circa la libert� del lavoro; c) perch� il provvedimento del Consiglio regionale si limitava a sancire un accordo collettivo fra personale addetto al servizio e societ� S.T.E.F.E.R., e quindi, rispetto alle parti di tale accordo, interferiva in diritti soggettivi, mentre rispetto ai terzi come la S.A.R.O. non interferiva in alcuna situazione tutelabile; d) perch� del pari l'assunzione di oneri da parte del Comune non, riguardava l'ex concessionario, in quanto aveva carattere interno, programmatico e meramente accessivo rispetto al detto accordo collettivo. Gli esposti rilievi non possono essere condivisi. Il concetto di fondo della ricorrente � che non sia configurabile in capo all'ex concessionario alcuna situazione giurisdizionalmente tutelabile, che non abbia come contenuto una pretesa alla proroga o rinnovazione della concessione. Di qui il convincimento �che non sia dato riconoscere al detto ex concessionario alcun interesse legittimo in ordine all'affidamento precario, disposto a favore di terzi, del servizio gi� a lui concesso ed ai provvedimenti attuativi di tale affidamento. Ma in contrario va considerato che come queste Sezioni Unite hanno pi� volte affermato (sentenza n. 1094/74 ed altre successive) l'interesse legittimo �.una posizione soggettiva collegata all'interesse pubblico, in:. vista del quale � dato un certo potere pubblico, mediante criteri di PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE collegamento consistenti in qualit� status, situazioni rilevanti nel settore (materia) o nell'ambito di competenza del potere secondo la normativa concernente il potere stesso; che il proprium di tale posizione. � di essere inserita nell'area del potere pubblico, di � esserci � con presenza impegnativa per il potere, ed anzi di essere a questo affidata per quel che concerne la sua attuazione, qualunque sia la misura di utilit� che la detta posizione consente di realizzare nel caso concreto in relazione all'esercizio corretto del potere, qualunque sai il modo concreto della sua attuazione mediante l'esercizio corretto del potere (problema di merito, codesto, non di giurisdizione); che correlativamente, l'autorit� investita del potere deve tenerne conto nel provvedere uniformando la propria azione ad una regola che si atteggia e si specifica variamente nel caso concreto (anche codesto � problema di merito, non di giurisdizione), ma che trova il suo contenuto minimo costante nell'esigenza che la posizione coinvolta non sia sacrificata o ,pregiudicata oltre quanto � strettamente necessario per il perseguimento dell'interesse pubblico. Orbene non pu� negarsi la configurabilit� in capo al gi� concessionario di una posizione siffatta in ordine all'affidamento del servizio a terzi, ed ai provvedimenti attuativi, indipendentemente dal fatto che la concessione sia scaduta e non ne sia stato chiesto o non ne sia possibile ex lege la proroga. E ci� almeno quando tale affidamento costituisca rinnovazione di un affidamento disposto nel corso della concessione (questa � l'ipotesi dedotta nel giudizio e non vi � dubbio che se la dichiarazione di cessazione della materia del contendere preclude la pronuncia sulla giurisdizione in ordine al ricorso n. 12/73 concernente il primo affidamento, quello dell'ottobre 1972, essa non preclude la rilevazione della circostanza che l'affidamento disposto con le deliberazioni del febbraio 1973, impugnate con ricorso n. 305/73, costituisce rinnovazione del primo) o quando i provvedimenti attuativi di esso incidono sull'assetto dato dall'ex concessionario alla propria azienda a causa ed ai fini del servizio, come nell'ipotesi (che � pure dedotta nel giudizio col ricorso n. 305/73) di provvedimenti attuativi diretti alla requisizione ai fini della gestione affidata in via precaria ad altri, dei mezzi gi� impiegati dal concessionario nell'espletamento del servizio o di precettazione, agli stessi fini, del personale gi� addetto ad opera del concessionario al servizio (ricorso n. 305/73). E ad analoga conclusione d~ve pervenirsi, oltre che per l'ipotesi di provvedimenti attuativi del tipo di quelli ora indicati, anche per l'ipotesi (dedotta nel giudizio col ricorso n. 31/74) di provvedimenti attuativi dell'affidamento diretti all'assetto dato, in funzione di esso, al personale addetto al servizio (deliberazione 21-22 novembre 1973 del consiglio regionale di approvazione dell'assunzione del personale addetto al servizio da parte dell'affidataria S.T.E.F.E.R. e deliberazione 26 settembre 1973 del Comune di Roma di assunzione dei relativi oneri), in quanto anche tali provvedimenti incidono sull'assetto dato dall'ex concessionario alla pro RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 194 pria azienda a causa ed ai fini del servizio. N� vale opporre che tali ultimi provvedimenti sono successivi all'affidamento disposto con le leggi della Regione Lazio n. 10 e n. 17 del 1973, giacch� con queste altro non si � fatto che rinnovare legislativamente l'affidamento precedente; il che, se vale a rendere insindacabile l'affidamento con esse disposto, non vale, non'trattandosi di norma con efficacia retroattiva, ad escludere radicitus un interesse che era gi� configurabile in capo all'ex concessionario, in relazione all'affidamento precedente, rispetto a provvedimenti siffatti. Vanno anche disattesi, in relazione alle esposte considerazioni, i rilievi esposti a proposito della configurabilit� o no rispetto alla deliberazione 21-22 novembre 1973 del consiglio r�gionale di diritti soggettivi attinenti al rapporto di impiego fra il personale e la S.A.R.0. giacch� questa, impugnando i provvedimenti, fa valere una propria posizione interna all'area di potere dell'Autorit� Regionale e il dovere di questa di tenerne conto, e non gi� un proprio. diritto soggettivo, configurabile o no, verso il personale alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Va dunque, rigettandosi i ricorsi, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo... -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 novembre 1977 n. 4844 -Pres. Vinci Orlando -Rel. Mancuso � P. M. Saja (concl. conf.). Ministro P.I. ed Universit� degli Studi di Milano (avv. Stato Conti) c. Boselli (avv. Gilardoni). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa � Impiego pubblico -Assistenti universitari ordinari: impiego pubblico. Le controversie relative al rapporto di impiego degli assistenti universitari ordinari rientrano nella competenza esclusiva del giudice amministrativo (1). (Omissis). L'istanza del regolamento preventivo della giurisdizione in ordine alle domande come sopra spiegate dal Boselli nei confronti del Ministero della P.I. e della Universit� degli Studi di Milano, viene dai rkorrenti in questa sede s�stenut� sulla base delle seguenti considerazioni: (1) D�gna di nota � la configurazione della pretesa ad ottenere nuovamente le attribuzioni svolte in origine, come posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo derivante dalla lesione alla �inamovibilit��. Su tale punto l'Avvocatura Generale dello Stato aveva sostenuto il difetto assoluto di giurisdi:ziione in quanto esso corrisponde ad un interesse individuale di mero fatto, estraneo a qualsiasi tutela giurisdizionale. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 195 premesso che �gli assistenti ordinari delle Universit� degli Studi sono impiegati dello Stato, la pretesa lesione dell'interesse giuridico del Boselli, il quale � appunto titolare di tale ufficio, all'esercizio di determinate mansioni ad esso relative, inerendo ad un aspetto del rapporto di impiego,� non pu� non appartenere alla competenza esclusiva del giudice amministrativo. Conclusione, questa, non inficiata n� dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro (la quale ha riservato al G.O. soltanto le vertenze riguardanti i dipendenti degli enti pubblici economici) n� dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei Lavoratori, di notoria inapplicabilit� ai rapporti del tipo di quello di cui trattasi, e neppure, ovviamente, dalla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio (la quale, per essere coordinata al potere di autoorganizzazione della P.A., si definisce come di interesse legittimo, limitatamente, peraltro, alla domanda di annullamento, a quella tendente alla reintegra nelle primitive mansioni corrispondendo un'interesse individuale di mero fatto, estraneo a qualsiasi tutela giurisdizionale). �La istanza � fondata nei limiti e sensi di cui appresso. Gli assistenti ordinari delle Universit� degli studi sono pubblici dipendenti in quanto impiegati dello Stato, procedendo la loro nomina, che pur comporta l'inserimento nei servizi dell'Universit�, da un atto di proposizione del Ministro per la P.I. (art. 6 d.lgt. 7 maggio 1948, n. 1172 e inoltre legge 18 marzo 1958, n. �349) con conseguente inquadramento in un apposito ruolo organico presso detto Ministero (art. 1 d.lgt. 7 maggio 1947, n. 1172 cit.). Del che, peraltro, trovasi espressa conferma testuale nel capoverso di quest'ultima disposizione. Tale acquisizione fa venir meno il presupposto stesso della impostazione della eccezione del resistente, in ci� che essa tenderebbe, nella specie, alla individuazione di un rapporto di lavoro riferibile piuttosto all'universit�, da classificarsi -sempre con l'effetto della attribuzione della controversia al G.O. -come ente pubblico economico (art. 409, n. 4, c.p.c.) o, subordinatamente, come ente pubblico non economico, i rapporti di lavoro con il quale istituiti non sarebbero devoluti per legge ad altro giudice (art. 409, n. 5, c.p.c.), e sarebbero, come tali, sottoposti al regime di tutela dello statuto dei lavoratori (art. 37, legge 1970, n. 300). Resta, dunque, la evidente pertinenza del principio che le vicende del rapporto di p.i. possono venfre condizionati dal potere di autoregolamentazione dell'ente pubblico e dai relativi provvedimenti di autoorganizzazione e strutturazione dei medesimi, con la conseguente degradazione delle posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti interessati (cfr. S.U. 23 agosto' 1972, n. 2710). Dal che non pu� non derivare l'appartenenza delle controversie relative alla competenza esclusiva del G.A., ai sensi degli artt. 29 n. 1 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, comma 2�, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, giacch� in materia di p.i. tale competenza riguarda tutte le pretese, le quali trovino il loro momento genetico, 196 RASSEGNA DELL'AVVOCATl'ln DELLO STATO immediato e diretto, nel rapporto di impiego e nell'asserita violazione, da parte dell'ente, delle norme che lo regolano (cfr. S.U. 11 marzo 1974, Il. 629). Tale esattamente si configura la pretesa fatta valere dal Boselli avanti il Pretore di Milano, ed essa, atteso l'anzidetto, resta, nella sua intierezza, attribuita, perci�, al giudice amministrativo: nella sua interezza, cio� anche per quanto riguarda il contenuto conseguenziale della pretesa alla restituzione alle primitive attribuzioni, giacch� anch'esso, prospettando una posizione soggettiva costituita dall'interesse alla inamovibilit�, postula caratteristicamente una lesione derivante dall'assunta �violazione, da parte della P.A., di una norma che in tal senso regolerebbe il determinato rapporto... -(Omissis). { l. SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 29 aprile 1977, n. 1657 -Pres. Iannitti Piromallo -Rel. Alibrandi -P. M. Gentile (conf.) -Istituto Poligrafico dello Stato (avv. Stato Cerocchi) c. Bompani Fernando (avv. Trotta). Procedimento civile -Giudizio di secon~o grado in materia di lavoro Divieto dello � jus novorum �. (cod. proc. civ., art. 345; 1. 14 luglio 1950, n. 581; 1. 11 agosto 1973, n. 533). Il secondo com.ma dell'art. 437 cod. di proc. civ., nella formulazione innovata dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, nel disporre l'inammissibilit� nel giudizio di appello di nuove domande, muove eccezioni e nuovi mezzi di prova, ripristina il divieto del jus novorum in appello secondo il testo originario dell'art. 345 c.p.c., anteriore cio� alla riforma del 1950 (l. 14 luglio 1950, n. 581). Tale divieto, pur nella imprecisa formulazione della norma, deve intendersi riferito all'intero giudizio di appello, senza che possa riferirsene la limitazione alla sola fase dell'udienza di discussione (1). (Omissis). -L'Istituto ricorrente denunziando, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione dell'art. 345 c.p.c. ed errata applicazione dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel testo di cui alla legge (1) Sul divieto dello � jus novorum � nel nuovo processo del lavoro. La pronunzia si mantiene nell'ambito della l'igidit� di forme che la giurisprudenza applica nell'interpretazione della nuova disoiplina sul processo del lavoro. N� pu� negarsi, d~l resto, che la Cassaziione sia, almeno in apparenza, coerente con la ratio che ha ispirato la nuova normativa: il principio dell'oralit� che caratterizzava il Codice del '42 nella sua originaria formulazione (rispetto al quai1e 1a riforma del 1950 � da considera:rsi senz'aMro un !regresso) (1), trovava la sua corrispondenza nella conce:z:ione dell'appello come pura e semplice revisio prioi-is istantiae, e perci� nel divieto dello jus novorum, iin qualsiasi forma prospettato, anche come ecoezione. Del resto, l'incongruenza c!dl'ai;nmissibilit� dello jus novorum, rispetto all'originario carattere del giud.c;o di appello, nella formulazione dell'art. 345 c.p.c. non era sfuggito alla pi� accorta dottrina, quando notava come ... � l'introduzione di nuove ,eccezioni cU mellito pu� portare al risultato che, in alcuni casi, della materia del contendere conosca soltanto il giudioe d'appello, il che rende molto flessibile il principio del doppio grado di giurisdizione � (2). Proprio quella flessibHit� il nuovo legislatore ha inteso evitare, escludendo, .dalla materia sottoposta alla revisione del giudice di� secondo grado, qualsiasi (1) SATTA S., Diritto processuale civile, Padova, 1967, 238. (2) VELLANI M., Appello, Encicl. del dir., Milano, II, 1958, 730. 198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 11 agosto 1973, n. 533, nonch� contraddittoriet� della motivazione, si duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta in grado d'appello, e precluso l'esame dei documenti prodotti in quel grado. Deduce, in particolare, che il Tribunale, cos� statuendo, � incorso in errore, perch� il divieto di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 437, secondo comma (nuovo testo), c.p.c., � relativo all'udienza di discussione e non gi� alla intera fase del giudizio in grado di appello, come si evince dalla collocazione della citata norma processuale. Aggiunge che il motivo addotto dal Tribunale, ravvisato nella supposta esigenza di accelerare lo svolgimento della fase d'impugnazione del processo del lavoro, non � persuasivo e che la motivazione della sentenza impugnata �, sul punto, non esente da contraddittoriet�. Il motivo non � fondato. Il secondo comma dell'art. 437 c.p.c., nel testo di cui all'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nel disporre che non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, nonch� nuovi mezzi di prova (ad eccezione del giuramento estimatorio), ripristina il divieto� dello ius novorum in grado elemento che poteva am'pliare l'oggetto della cogniiione oltre i limiti del precedente giudQZiO, nel pi� assoluto rispetto quindi del prJncipio del doppio grado di giurisdizione (3), salve, naturalmente, restando le eccezioni rilevabili d'ufficio, posto che, per opinione ormai consolidata, esse non ampliano il them� decidendum. � innegabile per� il dubbio che pu� emergere dalla carenza di precisione nella formulazione dell'art. 437 c.p.c., specie se lo si confronta con la norma, senz'altro tecnicamente pi� perfetta, dell'art. 345 del Codice. Il divieto, infatti, anche se limitato alle nuove domande, permea l'!intera struttura dell'a'ppello ordinario, posto come � quasi all'ini~io della disciplina del procedimento: chi appella, in altre parole, � posto immediatamente di fronte a oi� che gli � concesso, e ci� che gli � vietato. Lo stesso non avviene nelH'ambito delita disciplina sul rito speciaile del lavoro; ove l'art. 434 contiene un generico rifepimento ai fatti e ai motivi specifici della impugnazione, rinviando, per ci� che attiene alla esposizione particolareggiata di questi ultimi, alle �indicazioni trascritte all'art. 414 �, senza formulare alcuna esclusione. Solamente neUa discip1ina del :procedimento, vale a di.re aili!:'art. 437, il divieto di nuove eccezioni e nuove prove viene chiaramente enunziato: nulla impedisce a questo punto di supporne la limitazione solo nell'ambito del l'udienza di discussione della causa, quando cio� � da escludere qualsiasi atti vit� istruttoria. � La concentrazione della materia del contendere, sarebbe quindi limitata unicamente all'ultimo stadio del :processo, ove le parti, una volta puntualizzate tutte le loro domande e difese, sono ammesse soltanto a precisarle ed mu strarle di fronte al Collegio, con esclusione di tutto ci� che potrebbe riaprire un'.eventuale istruttoria, e pertanto delle nuove domande, eccezioni in senso stretto e mezzi di prova. (3) PROTO-PISANI A., PEZZANO G., BARONE c., ANDRIOLI V., Le controversie in materia di .. lavoro, Bologna, 1974, 432. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 199 d'appello, secondo il testo originario dell'art. 345 c.p.c., anteriore, cio�, alla riforma del 1950 (legge 14 luglio 1950, n. 581). Tale divieto, la cui introduzione nel processo del lavoro risulta oltre che dalla lettera della legge, anche dai lavori preparatori che hanno preceduto la definitiva formulazione del citato secondo comma dell'art. 437, resterebbe privo di contenuto in caso di accoglimento della tesi prospettata dall'Istituto ricorrente, secondo cui l'efficacia del divieto dello ius novorum � limitata all'udienza di discussione. Tale assunto, che il ricorrente impernia sull'argomento tratto dalla collocazione della norma dianzi citata, non pu� essere condiviso. Esso, invero, �, da un lato, insicuro perch� poggia sulla denominazione della norma ed � noto che la rubrica di un articolo di legge non fa parte del dettato legislativo vero e proprio, e, da un altro lato, contrasta con elementi letterali e logico-sistematici, dianzi richiamati, che inducono a ritenere l'estensione del divieto a tutto il giudizio d'appello, estensione peraltro coerente con lo specifico fine perseguito dal legislatore del 1973, sensibile alle esigenze di celerit� del processo del lavoro. Quanto alla censura di contraddittoriet� della motivazione, pure mossa nel mezzo che si esamina, resta agevole rilevare che il difetto cl.i motivazione in tanto ha rilevanza quale vizio della sentenza, utilmente denunziabile con il ricorso per cassazione, in quanto riguarda punti di fatto decisivi e non nel caso in cui, come nella specie, concerne questione di diritto (v. in tal senso, Cass., sent. n. 799 del 1972; sent. n. 1935 del 1973 e sent. n. 3761 del 1975). -(Omissis). N� si pu� dire che simiie opinione pu� considerarsi del tutto peregrina: la giurisprudenza di merito, in una recente pronunzia (App. Roma, 9 gennaio 1976, Est. Nocella, inedita) ha riferito il divieto dello jus novorum alla sola udienza di cLiscussione, argomentando l'impossibilit� di estenderne la portata, in mancanza di un'esplicita disposizione, alla fase anteriore del procedimento, anche in considerazione dell'art. 345 c.p.c. . . .' � il quale esclude le domande nuove, salvo i casi specificamente accertati, ma ammette la proposizione di nuove eccezioni. Le caratteristiche del nuovo rito -si legge nella sentenza -non consentono di configurare la rigorosa caratteristica di revisio prioris istantiae de1 giudizio di :secondo g�rado, ma pi� 1selmp1iicemente ua:ia riaf fermazione di quelle carattemstiche del giudizio d'appello ordinario di cui la riforma del 1950 deve considerarsi parte integrante. A questo punto per� risulta evidente come la posfaione del divieto viene a d~pendere non pi� da una speoifica disposizione di Jegge, ma dai11a concezione che si abbia delle norme innovatrici e del rigore con cui le si voglia app1icare: riesce infatti difficile ipotizzare un cambiamento cos� brusco nella concezione del legislatore, cui era ben nota la caratteristica di nuovo giudizio che l'appello veniva ad assumere con la riforma del 1950. La sentenza che si riporta non costituisce dunque un definitivo elemento dii chiarificazione del '.Problema, quanto piuttosto un modo di proporlo, tra i tanti che la frettolosa riforma del 1973 ha contribuito a far sorgere. CESARE LAMBERTI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 200 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 maggio 1977, n. 2200, Pres. Pedroni -Rel. Guerrieri -P. M. Meo (conf.) -Lo Casto Matilde (avv. Savarese) c. Ministero dell'Interno (avv. dello Stato Tarin). Obbligazioni e contratti � Contratti della p.a. � Transazioni � Necessit� della forma scritta � Sussiste. (cod. civ., art. 1967; I. 11 novembre 1923, n. 2440, art. 17). Procedimento civile sulla determinazione dell'� equo canone� � Riconvenzionale proposta in corso di giudizio -� ammissibile. (cod. pro�. civ., art. 36; 1. 23 maggio 1950, n. 253, art. 30). Contrariamente a quanto previsto dal diritto comune il contratto di transazione in cui parte sia una pubblica Amministrazione deve essere redatto per iscritto a pena di nullit� stante l'applicabilit� della disciplina dettata dalla legge sulla contabilit� generale dello Stato (1). Lo speciale procedimento di cui all'art. 30 della legge 23 maggio 1950, n. 253, postula -in ossequio al canone della speditezza e della libert� di forma cui � ispirato -che il Pretore, investito della controversia sulla determinazione dell'equo canone della locazione, possa regolarne le forme nella maniera che ritiene pi� opportuna, con la unica salvezza dei requisiti essenziali alla costituzione del contraddittorio: � pertanto da ritenere ammissibile una domanda riconvenzionale non spiegata in comparsa di risposta, anche se il convenuto ha espressamente dichiarato di non accettare su di essa il contraddittorio (2). (1-2) Circa l'obbligo della forma scritta per i contratti conclusi dalla p.a. cfr. Cass. 14 marzo 1974, n. 708, in Giust. Civ. Mass., 1974, 336, con nota di richiami. Non constano precedenti specifici circa il procedimento speciale di cui alla l. 23 maggio ,1960, n. 253, e la libert� di forme cui esso � ispirato. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 10 giugno 1977, n. 2403 -Pres. Maccarone -Rel. Valente -P. M. Pedace (conf.) -Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (Avv. Stato Freni) c. U.I.L.-U.I.L.A.M.T. (Unione Italiana Lavoratori Alberghi, Mense e Termali). Procedimento civile -Cpposizione al decreto pretorile ex art. 28 Statuto lavoratori -Competenza del Tribunale � Sussiste. (!. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28). L'opposizione prevista dal terzo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, spetta funzionalmente al Tribunale e non al Pretore (1). (1) Massima esatta ed in linea con i precedenti giudicati (cfr. Cass., 24 marzo .. 1976, n. 1050, Foro it., 1976, I, 547). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 201 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 giugno 1977, n. 2466 -Pres. Jannuzzi - Rel. Battimelli -P. M. Raja (conf.) -Min. Lav. Pubblici (avv. Stato Tomasicchio) c. Spina Giuseppe (avv. Fornario). Espropriazione per p.u. � Indennizzo -Determinazione del valore di immobile in base a nozioni di comune esperienza � Illegittimit�. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). Il valore in comune commercio di un suolo agricolo espropriato non pu� essere determinato facendo riferimento a generiche nozioni di comune esperienza, ma in base ad una serie di accertamenti di fatto facilmente controllabili desunti da tutti gli elementi probatori raccolti nel giudizio (1). (Omissis). -La motivazione della sentenza impugnata, cos� come innanzi esposta, si presta alle critiche che sono state sqllevate dall'Amministraz~ one ricorrente. Essa, infatti, dopo una descrizione delle caratteristiche del suolo e dopo averne evidenziato i pregi quale suolo agricolo, giunge a fissarne il valore venale al metro quadrato senza alcun riferimento o richiamo di prezzi correnti di mercato sulla zona o ad altro elemento di vaiutazione, ma unicamente mediante una generica affermazione che il valore di L. 2.500 al mq. appare congruo secondo la comune esperienza. In tal modo, la Corte di merito ha dato della propria decisione una motivazione soltanto apparente, in quanto, con le stesse identiche frasi, avrebbe potuto giustificare anche una valutazione di lire mille o di lire cinquemila al metro quadrato, senza alcuna possibilit� di controllo (che a ci� appunto tende la normativa che impone la motivazione) della giustezza della decisione. � evidente, infatti, che il valore determinato dalla Corte pu� essere giustificato dalla descrizione fatta delle caratteristiche del suolo cos� come, in ipotesi, potrebbe essere giustificato un valore diverso, il che in concreto, significa che non vi � stata nessuna giustificazione. L'unico elemento su cui la Corte, senza effettuare nessuna operazione di stima per comparizione coi prezzi correnti di mercato o mediante un calcolo desunto dalla redditivit� del suolo, ha ritenuto di poter basare la propria decisione � l'affermazione secondo cui il valore da essa stabi (1) La decisione che si annota esattamente distingue tra � fatto notorio � e � valuta2lione �. Quest'ultima �, �infatti, un giudizio che, come tale, deve essere <:ongruamente motivato utilizzando tutti gli elementi probatori, in modo da consentirne H controllo da par.te del giudice di legittimit�. Il ricorso al � fatto notorio � � in ogni caso non idoneo a comprovare il valore di un immobile che costituisce ovvfamente un � prezzo unico �. RASSEGNA DELL'AV\'OCATURA DELLO STATO 202 lito appare giusto �in base di nozioni di comune esperienza�, il che non soddisfa l'obbligo della motivazione basata su apprezzabili elementi probatori. Se � vero, infatti, che il giudice pu� porre a base della propria decisione � le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza � (articolo 115, secondo comma, c.p.c.), ci�, peraltro, comporta che un giudizio sulla esattezza della decisione deve comunque potersi fare verificando se effettivamente il fatto ritenuto certo dal giudice, rientri nella comune esperienza, se cio� il fatto possa con certezza ritenersi come entrato a far parte delle nozioni pacificamente acquisite nella cultura dell'uomo medio in un determinato tempo e in un determinato ambiente. Ora ci�� non pu� certo dirsi per il valore non gi� di una merce di ampia diffusione o di un prodotto di ampio smercio, sia pure in un ambiente ristretto, bens� in relazione al valore venale, in un determinato momento, di un singolo bene immobile, spec:;ie quando, trattandosi di un suolo agricolo, detto valore sia soggetto, oltre che alle oscillazioni di mercato in base alla legge della domanda e dell'offerta, alla estensione del fondo, alla sua produttivit�, al tipo di colture che su di esso si possono effettuare, alle spese occorrenti per dette colture e ad una serie di altri fattori, i quali tutti concorrono a determinare (se pure sempre con una certa approssimazione) il valore venale di una libera contrattazione; fattori e circostanze tutti che non rientrano certo fra le nozioni di comune esperienza, ma che al massimo, nel caso di specie, potevano rientrare nelle specifiche nozioni degli abitanti del posto e di tecnici specializzati. La sentenza, pertanto, appare carente di motivazione, essendo neces sario che il valore del suolo sia stabilito, oltre che sulle generiche con siderazioni contenuto nella decisione impugnata, altres� in base ad una serie di accertamenti di fatto facilmente controllabili, sia pure desunti da tutti gli elementi probatori che, purch� rettamente utilizzati, possono porsi a base della decisione del giudice di merito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 13 luglio 1977, n. 3143 -Pres. Toro Rei. Pedroni -P. M. Grossi (diff.) -Rizziero (avv. Ferro) c. A.N.A.S. (avv. dello Stato Bronzini). Circolazione stradale � Viabilit� � Manutenzione del fondo stradale � Obbligo deUa p.a. � Non sussiste. (cod. civ., art. 21043). L'ente proprietario della strada non ha un dovere pubblicistico di assicurare agli utenti un servizio di viabilit� adeguato; ma� � solamente tenuto all'osservanza del neminem laedere che gli impone di mantenere PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 203 la strada in condizioni tali da evitare agli utenti -i quali facciano affidamento ragionevole sullo stato di apparente transitabilit� -di incorrere in una situazione costituente insidia occulta, per la non visibilit� o non prevedibilit� della medesima (nella specie, l'A.N.A.S. � stata ritenuta non responsabile per i danni riportati da un'autovettura per impatto contro un ingombro stradale, verificatosi per effetto di cadute sassi da una montagna, ingombro che, secondo il giudice di merito, l'A.N.A.S. non aveva avuto il tempo materiale di rimuovere (1). (1) App1litcazione esatta aJ caso concreto di principi ormai pacifici. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI_ STATO, Sez. V, 3 giugno 1977, n. 552 -Pres. Roehrssen di Pistoia (avv. Totoro e Amenta) e Soc. Tinegal (avv. Martugana e Dallari). Appello T.A.R. Toscana 22 maggio 1975, n. 189. Atto amministrativo -Atto amministrativo concessorio -Possibilit� di effetti pregiudizievoli . per i terzi -Obbligo di motivazione -Sussiste. Atto amministrativo -Licenza di commercio -Concessione -Obbli~o di motivazione -Sussiste. Sussiste l'obbligo della motivazione non solo in ordine ai provvedimenti negativi o sfavorevoli per il destinatario richiedente, ma anche relativamente a quei provvedimenti i quali -pur se favorevoli per il destinatario -possono produrre effetti negativi per i terzi, imponendo sacrifici agli interessi dei medesimi, posto che la motivazione non mira tanto e semplicemente alla funzione di tutela di interessi individuali, quanto piuttosto e pi� precisamente alla funzione di tutela di interessi collettivi al fine di rafforzare nei confronti di tutti i cittadini la �concreta possibilit� di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione in pieno rispetto dell'art. 113 della Costituzione (1). Poich� la concessione della licenza di commercio ai sensi dell'art. 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426, mira a tutelare non gi� gli interessi del richiedente quanto quelli della collettivit� ad una � ordinata estensione della rete commerciale nonch� ad evitare squilibri dell'apparato distributivo e pregiudizi �gli interessi dei consumatori, essa deve essere congruamente motivata (2). (1-2) Interessante deoisione, che sancisce l'obbLigo della motivazione del provvedimento amministrat,ivo in tema di commercio, sia esso positivo o negativo, e ci� in quanto l'omessa motivazione del provvedimento posit,ivo si porrebbe, fra l'altro, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per disparit� di traUamento nei confronti del terzo leso, il quale si vedrebbe preclusa ogni possibildt� di addurre elementi di giudizio e prove per dimostrare la illegittimit� dell'atto, in assenza di una motivazione che consenta di individuare gli �elementi posti a sostegno dello stesso atto lesivo e del.la sua emanazione. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 3 giugno 1977, n. 553 -Pres. (ff.) Pranzetti -Est. Biagini -Castagni (avv. Mengoli e Mariani) c. G.P.A. in s.a. di Bologna e Comune di Bologna (n.c.). Giustizia amministrativa -Rinuncia al ricorso -Omessa notifica alle controparti -Invalidit� -Sussiste. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 205 Giustizia amministrativa -Rinuncia al ricorso � Interpretazione � Rinuncia irrituale quale sopravwmuto difetto di interesse � Ammissibilit�. Non � valida, ai sensi dell'art. 46 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, la rinuncia al ricorso giurisdizionale che non risulti notificata alle controparti (4). Ferma l'invalidit� della rinuncia in ordine agli effetti previsti dall'art. 46 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, ove non risulti notificata alle contro� parti, essa ben pu� essere interpretata quale ammissione e conferma di un sopravvenuto difetto di interesse tale da giustificare -e pienamente -una pronuncia di improcedibilit� del ricorso (1). (1) Siulil:a disdipa:ina dewl1i effetti delila rimmcia e SUJI problema della aa,quidazione delle spese, in generale, cfr. Sepe Pes, Le nuove leggi di giustizia amministrativa, Miilano 1972, 320; Virga, La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, Milano 1976, 387 e sgg., il quale ultimo conferma 1n particolare che: a) in caso di rinuncia al 11icorso l'obbligo del pagamento delle spese compiute da tutte le 'parti grava sul mcorrente (art. 6 reg. proc.); b) la rinuncia non richiede, a differenza di quanto � previsto. nel giudizio civile, l'accettazione delle altre parti, alle quali deve solo essere resa nota; e) la rinuncia deve effettuarsi: 1) o mediante dichiarazione scritta notificata .alle controparti e depositata in Segreteria; 2) oppure, st~mte la preclusione ad un intervento personale delle partii alla trattazione orale, a mezzo di procuratore, munito di mandato ad hoc, oralmente, in udienza, con verbalizzazione da parte del Segretario; d) le spese che dl rinunciante sopporta sono quelle degli atti di 'procedura compiuti dalle alt11i parti fino al momento della notifica della rinuncia o della dichiarazione orale fatta dn. udienza. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 giugno 1977, n. 600 -Pres. Roehrssen Est. Pranzetti -Comune di Orbetello (avv. Bernardi) c. Bencivenni (avv. Mesiano). Appello T.A.R. Toscana 10 aprile 1975 n. 123. Impiego pubblico -Autorganizzazione della p.a. -Divieto di � reformatio in pejus � -Concetto -Natura -Limiti. Fermo il potere di autorganizzazione dei propri Uffici spettante alla p.a., il limite del divieto di reformatio in pejus delle posizioni giuridiche dei pubblici dipendenti non va riferito solo al trattamento economico (relativamente al quale detto limite � di natura assoluta), ma va riferito anche alle altre posizioni acquisite dal personale, se non altro in forma di legittima aspettativa, e pertanto ogni nuova organizzazione degli uffici deve essere accompagnata da un minimo di motivazione affinch� la p.a. dia concreta ragione della sussistenza del collegamento effettiva 206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente ed esclusivamente voluto e realizzato fra la nuova organizzazione e la finalit� del miglior perseguimento dei fini istituzionali, onde consentire il sindacato di legittimit� del suo operato anche e precipuamente allo scopo di eliminare ogni dubbio circa l'esercizio del potere non a fini di organizzazione, ma per scopi comunque persecutori e punitivi nei confronti del personale (1). (1) Cfr. Ad. Pl. 26 gennaio 1971, n. 1, in Il Consiglio di Stato, �197'1, I, 686. La presente decisione � comunque di partico1are interesse poich�, innovando alla precedente giurisprudenza (cfr. ad es., Sez. V, 27 novembre 1973, n. 912, ivi, 1973, I, 1690; Csi, 27 ottobre 1972, n. 470, ivi, 11972, I, �1853; Sez. IV, 28 novembre 11972, n. '1163, ivi, 1972, I, 1995), estende, -sia pure indirettamente, mediante la sottolineata esigenza di un minimo di motivazione -il principio del divieto della reformatio in pejus al di l� della semplice riferibilit� al trattamento economico, per investire direttamente le altre posizioni sostan2liali acquisite dal pubblico dipendente. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 giugno 1977, n. 618 -Pres. Pescatore Est. Petriccione -Aziende industriali municipalizzate di Vicenza (avv. Stratta e Romanelli G. ed E.) c. Ministero interno (avv. Stato Cevaro). Impiego pubblico � Scioperi � Frazionabilit� della ritenuta -Ammissibilit�. � ammissibile la frazionabilit� ad ore della ritenuta per sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa, fatto da un pubblico dipendente, non sussistendo alcun ostacolo al riguardo n� nel sistema retributivo, n� nella corrispettivit� delle prestazioni, eccezion fatta per i casi in cui risulti priva di ogni apprezzabile utilit� per l'Amministrazione la residua prestazione lavorativa svolta (1). (1) In senso contrario si era in precedenza pronunciata la Corte dei Cont.i (Sez. contr. Stato, 22 maggio 1975, n. 612, in Il Consiglio di Stato, 1975, II, 1179), allineandosi ad analoga giuris'prudenza dello stesso Consiglio di Stato (cfr. ad es., Sez. IV, 16 novembre 1966, n. 808, ivi, 1966, I, 2031; Sez. V, 27 lug1io 11964, n. 930, ivi, 1964, I, 1242). La presente decisione, innovativa, sembra senz'altro da condividere, in quanto fra l'altro correlata al precedente parere .13/73 del 21 maggio 1973 della Commissione speciale none ll� alla successiva circolare 10 settembre �1974, n. 10282.65.32/1.3.1 nella quale la Presidenza del Consiglio aveva ribadito che �in Linea di principio, una ripartizione :in ore della retribuzione giornaliera � materialmente e giuridicamente possibile �, con ci� superando cos� le obiezioni (recepite anche dalla Corte dei Conti nel citato parere 612), ancorate formalisticamente all'art. 1, 2� comma, del d.P.R. 111 gennaio �1956, n. ,19, il quale stabihlsce che la unit� minima di misura dello stipendio dei pubblici .. impiegati � la giornata. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 207 CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 15 luglio 1977, n. 788 -Pres. Di Pace Est. Cossu -Porzio (2.vv. A. e N. Picardi) c. Pio Istituto S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma (avv. Radius e Fusco) e Stramigioli e altri (:o.e.). Impiego pubblico � Assenza dal servizio � Prestazione di servizio di leva Non fa cessare il rapporto � Inquadrabilit� in ruolo di dipendente non di ruolo � Sussiste. Il periodo in cui il servizio non viene prestato perch� il dipendente pubblico non di ruolo possa assolvere al servizio militare di leva comporta esclusivamente la sospensione del pagamento della retribuzione, ma non determina la cessazione del rapporto, che permane a tutti gli altri effetti, ivi compresi la inquadrabilit� in ruolo del dipendente medesimo al verificarsi dei presupposti per legge richiesti (1). (1) Massima esatta e C.:a condiV'idere in quanto ribadisce sostanzialmente la configurazione di mera prestazione obbligatoriia, dovuta ex art. 52 della Costituzione, del servizio militare di leva, idoneo a costituire perci� solo un rapporto di servJz,io, non un rapporto di impiego: principio questo applicabile anche agli ufficiali di complemento (arg. ex d.P.R. ,14 febbraio 1964, n. 237, �e art. 3, legge 10 aprile 1954, n. 1.13), come riconosciuto del resto anche in sede di in1:2rpretazione giuris'prudenZJiale (cfr., ad esempio, Sez. IV, 10 aprile 1973, rt. 392, in Il Consiglio di Stato, 1973, I, 542; Sez. IV, 30 luglio 11965, n. 543, ivi, 1965, I, 1167). Cos� configurata la natura del rapporto, ne consegue che il compenso per il servizio obbligatorio, pur non potendosii ritenere corrisposto a titolo di risarcimento (in quanto evidentemente non deriva dalla viiolaz,ione di obblighi della p.a.), non andr� neppure considerato come erogato a titolo di corrispettivo, in quanto, non avendo carattere retributivo esso non pu� ricader�-nell'ambito di applicazione dell'art. 36 della CosnituZJione, che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuizone proporzionale alla quantit� e qualit� del lavoro prestato; tale compenso non va cos� equiparato ai redditi di lavoro, ma deve piuttosto considerarsi assimilabile alle peIJsioni di guerra che -come � noto -partecipano della stessa natura di indennizza. R. T. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 3 giugno 1977, n. 523 -Pres. Levi Sandri Est. Cossu -Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Pierantozzi) c. Palazzo (avv. Chiummo e Lubrano) e Palomba (n.c.). Regola competenza. ,Competenza e giurisdizione � Impiego pubblico -Concorso in amministrazione statale � Competenza T .A.R. per il Lazio -Sussiste. � riservata al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 3, l" e 3" comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la competenza a conoscere sui ricorsi aventi per oggetto bandi di concorso per 208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO posti nell'amministrazione statale (quale ad esempio un concorso del Ministero della pubblica istruzione per posti di preside di scuola media) per i quali non siano concepibili limiti di carattere territoriale (1). (1) Massima esatta. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10 giugno 1977, n. 588 -Pres. (ff.) ed Est. Varino -Min. industria, commercio e artigianato (avv. Stato Ferri) c. Barnaba (avy. Piras) e Camera Comm. Taranto (avv. Russo). Giustizia amministrativa -Competenza e giurisdizione � Criteri di competenza diversi da quel'a territoriale -Ammissibilit�. Giustizia amministrativa -Competenza e giurisdizione -Criteri di competenza diversi da quella territoriale -Cause principali e accessorie � Ammissibilit� -Applicabilit� degli artt. 31 e 40 c.p.c. � Sussiste. Oltre alla competenza per territorio espressamente disciplinata dagli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono individuarsi anche altre forme di competenza idonee ad acquistare rilevanza nell'ambito del giudizio amministrativo (1). Qualora si tratti di disciplinare altre forme di competenza nel giudizio amministrativo diverse dalla competenza per territorio (specificamente ed autonomamente regolamentata), dovr� farsi riferimento ai principi desumibili dal codice cli procedura civile, ivi compresi gli artt. 31 e 40, ' a norma dei quali la cognizione delle cause accessorie deve essere attribuita al giudice competente a conoscere della causa principale, e ci� in forza del .Principio di economicit� ed efficienza del giudizio applicabile anche in sede di giurisdizione amministrativa (2). I ' (1-2) Massima esatta, che istituisce un'ulteriore esigenza di riferimento a prinoipi desumibili dal codice di procedura civile per la soluzione di analoghi problemi di economicit� ed efficienza del giudizio, prospettabili anche in sede di giudizio amministrativo. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 615 -Pres. Daniele Est. Giacchetti -I.N.A.M. (avv. Scanga, Galanti e Solarino) c. Farsetti (avv. Morcavallo). Regolamento di competenza. Giustizia amministrativa � Competenza e giurisdizione -Competenza territoriale e competenza per connessione -Competenza T.A.R. Lazio Fattispecie. Qualora il ricorso abbia per oggetto provvedimenti per i quali � applicabile il foro del pubblico impiego nonch� provvedimenti presup PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 209 posti dei primi, con efficacia non limitata territorialmente e adottati da organi centrali dello Stato, la relativa controversia rientra nella competenza del T.A.R. per il Lazio (1). (1) Priinoipio consolidato. Cfr., in termini, Ad. PI. 19 aprile 1977, n. 5, in questa Rassegna, 1977, I, 288; con nota di CARAMAZZA, In tema di competenza per connessione. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 609 -Pres. Daniele Est. Santoni Rugiu G. -Aversano (avv. D'Audino) c. Banca d'Italia (avv. Jemolo e Mol�) e De Vita ed altri (n.c.) -Appello T.A.R. Lazio 25 febbraio 1976, n. 109. Ricorso straordinario al Capo dello Stato -Rapporto con la 1. 6 dicembre 1971, n. 1034 -Limiti in tema di atto non definitivo. Ricorso straordinario al Capo dello Stato -Limiti alla alternativit� Rinuncia al ricorso giurisdizionale notificato ma non depositato Non sussiste preclusione. Ricorso straordinario al Capo dello Stato -Limiti alla alternativit� Rinuncia al ricorso giurisdizionale depositato -Irrilevanza ai fini di eliminare la preclusione -Sussiste. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato � proponibile solo nei confronti di atti amministrativi definitivi, essendo prive di ogni influenza su detto istituto le modificazioni introdotte dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (1). Qualora il ricorrente abbia provveduto alla notifica del ricorso giurisdizionale ma non al deposito del medesimo, sussiste la possibilit� di scegliere la via alternativa del ricorso straordinario al Capo dello Stato, possibilit� che invece � preclusa qualora il ricorrente abbia provveduto sia pure fuori termine al deposito del ricorso stesso (2). La successiva rinuncia agli atti del giudizio incardinato innanzi al giudice amministrativo, con avvenuto deposito del ricorso, � ininfluente ai fini della proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, mezzo di impugnazione ormai irrilnediabilmente precluso (3). (1-3) Sulle condizioni di forma richieste per una valiida instaurazione del giudizio amministrativo, cfr. supra, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 574. 210 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21 giugno 1977, n. 669 -Pres. Levi Sandrl -Est. Menichini -Ottato (avv. Lorenzoni e Procaccini) c. Provveditore agli studi di Napoli ed altro (avv. Stato Siconolfi) e Piccirillo (avv. Pizzuti e Costa). Regolamento di competenza. Giudizio amministrativo -Competenza e giurisdizione -Atto generale inscindibile -Irrilevanza ai fini della competenza del T .A.R. del Lazio -Sussiste. Giurisdizione amministrativa -Riassunzione del giudizio innanzi al T.A.R. successivamente alla decisione sulla competenza -Termini e limiti. Giurisdizione amministrativa -Sospensione -Effetti del provvedimento di sospensione malgrado lo spostamento di competenza -Permangono -Limiti. Solo se risulta effettivamente necessaria l'impugnativa di un atto generale inscindibile � possibile proporre il regolamento di competenza a favore del T ..A.R. per il Lazio, non essendo sufficiente la semplice indi cazione dell'atto di cui sopra fra quelli impugnati, e cio� al fine di evitare che il ricorrente imponga sempre la competenza del T.A.R. per il Lazio anche in base ad una impegnativa inutiliter formulata di un atto generale inscindibile, possibilit� che deve invece ritenersi esclusa cx art. 3, comma 2�, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (1). Una volta accolta l'istanza di regolamento di competenza ex art. 31 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, � previsto il termine di 30 gg. dalla notifica della decisione di accoglimento per riproporre il giudizio dinanzi al T.A.R. dichiarato territorialmente competente (2). L'ordinanza di sospensione delle esecutoriet� del provvedimento im pugnato, in relazione alla funzione cautelare che le � propria, non perde di efficacia in relazione all'eventuale accoglimento della istanza di rego lamento di competenza se non alla scadenza del termine, di 30 giorni dalla notifica della decisione sul regolamento, utile per la riassunzione del ricorso, innanzi al T.A.R. territorialmente competente, a cura della parte che vi abbia interesse e salvo, beninteso, che il Consiglio di Stato, in sede di esame sul r:�r,olamento di competenza non decida diversaine11te in merito alla efficacia della predetta ordinanza di sospensione (3). (1-3) Sul problema della competenza ex art. 31, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, in base all'efficacia dell'atto da impugnare e alla natura dell'autorit� che lo ha�� emanato, cfr. Sez. VI, 5 novembre 1976, n. 396, in questa Rassegna, 1977, I, 439. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 211 CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15 luglio 1977, n. 747 -Pres. Daniele Est. Virgilio -Rubin dc Cervin Albrizzi (avv. Camerino e Sorrentino) c. Provincia autonoma di Trento (avv. Lorenzoni) e Soc. Casa vinicola Castel Monreale di Karl Schmid (avv. Barbato). Demanio e patrimonio -Beni culturali -Esercizio del diritto di prelazione ex art. 31 1. 1089/1939 -Potere di intervento della p.a. in sede di determinazione del prezzo -Presupposti -Ammissibilit�. La concreta determinazione del prezzo di vendita fra privati di un bene di interesse culturale, notificato ex legge 1089/1939, in ordine al quale la Pubblica Amministrazione intenda esercitare il diritto di prelazione, preclude ogni ingerenza della stessa p.a. al riguardo, laddove una concreta possibilit� di intervento � sempre ammissibile ogniqualvolta le parti private non abbiano provveduto ad una autonoma valutazione in danaro del bene oggetto di prelazione, come ad esempio nel caso in cui l'alienazione sia prevista congiuntamente con altre cose per un corrispettivo globale o nel caso in cui in relazione alla alienazione del bene notificato sia prevista una controprestaziene non determinabile in danaro (1). (1) Si segnala la presente decisione per la interessante motivazione, pubblicata in Il Consiglio di Stato, 1977, I, 1246, che offre una puntuale e chiara a'pplicazione dell'art. 31, legge 1� giugno 1939, n. ,1089, con esatta ii.ndividuazione del rapporto fra la facolt� attr:ibuita all'Amministrazione dal 11� comma e l'ambito, parrticolarmente ristretto, di determinabilit� d'ufficio del prezzo contemplato dal 2� comma. T.A.R. PIEMONTE, 24 maggio 1977, n. 246 -Pres. Lo Jacono -Est. Bonifacio -Demorra ed altri (avv. Astengo, Levi e Ludogoroff) c. Comune di Casalgrasso (avv. Videtta) Regione Piemonte (avv. Maiorca e Crosetti) e Soprintendenza ai Monumenti del 'Piemonte (n.c.). Espropriazione per pubblica utilit� -Strada sclassificata e ceduta a privati -Espropriazione dell'area per riapertura della strada -Irrilevanza dei precedenti rapporti fra Comune e proprietario -Sussiste. Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione temporanea d'urgenza -Estensione. Demanio e patrimonio -Demanio storico e artistico -Bellezze naturali Centri storici -Tutela -Qualificazione. Espropriazione per pubblica utilit� -Dichiarazione di pubblica utilit� Vizio di incompetenza del provvedimento emanato dal Presidente della Giunta senza delibera di quest'ultima -Sanabilit�. Espropriazione per pubblica utilit� -Individuazione della localizzazione dell'opera pubblica in uno strumento urbanistico -Rilevanza -Limiti. 212 RASSEGNA DELL'AVVOCATl:R11, DELLO STATO Espropriazione per pubblica utilit� � Provvedimenti espropriativi in materia di viabilit� locale � Competenza della Regione � Sussiste. Espropriazione per pubblica utilit� -Inosservanza del termine previsto dall'art. 10, secondo comma, L. 865/1971 � Non comporta illegittimit� � del procedimento �espropriativo. Espropriazione per pubblica utilit� -Annullamento del decreto di espropriazione . � Possibilit� di utilizzazione degli atti presupposti non travolti dall'annullamento � Sussiste. Espropriazione per pubblica utilit� � Dichiarazione . -Scadenza del termine per il compimento dell'espropriazione e dei lavori � Inefficacia del provvedimento di occupazione di urgenza � Sussiste. Espropriazione per pubblica utilit�� Espropriazione ex L. 22 ottobre 1971, n. 865 � Dichiarazione di pubblica utilit� � Fissazione dei termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori � Necessit� � Sussiste.. Competenza e giurisdizione � Occupazione di immobile � sine titulo � � Giurisdizione dell' A.G.O. -Sussiste. Competenza e giurisdizione � Decisioni dell'A.G.O. su giudizi possessori e petitori contro la p.a: � Effetto preclusivo -Irrilevanza in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilit�. Edilizia � urbanistica � Lavori pubblici � Funzioni attribuite alla Regione � Esercizio e titolarit� delle funzioni amministrative -Spettano alla Giunta Regionale. In considerazione della irrilevanza dei pregressi rapporti fra Comune e soggetti privati, ai quali in passato sia stata ceduta un'area sulla quale si trovava una strada sclassificata perch� ritenuta inutile alle esigenze della viabilit�, va considerata pienamente legittima l'iniziativa del Comune che promuova successivamente l'espropriazione dell'area al fine di procedere alla riapertura della strada in relazione a specifiche e attuali esigenze sopravvenute di. viabilit�. L'occupazione temporanea degli immobili rappresenta lo strumento normale in tema di espropriazione per pubblica utilit� al fine di accelerare l'esecuzione di un'opera pubblica che sia stata ritenuta indifferibile e urgente, e ci� indipendentemente dai limiti di urgenza contemplati dall'art. 71 della legge 2359/1865. 11 Poich� la tutela prevista dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, � colle~ gata alla esistenza di vincolo (di bellezza d'insieme o di bellezza indi �~.: .. ~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 213 vidua), non � sufficiente che un immobile sia compreso nel centro sto rico contemplato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, per considerarlo auto maticamente soggetto alla predetta normativa di tutela (1). La Giunta Regionale pu� sanare il vizio di incompetenza di una dichiarazione di pubblica utilit� di un'opera a fini di espropriazione, che risulti adottata non con deliberazione della Giunta stessa ma semplicemente con decreto del suo Presidente. (1) Centro storico: rilevanza giuridica positiva di un concetto descrittivo. Gi� in sede di prima interpretazione della normativa introdotta dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (1), venne chiamta la esatta portata della nuova disciplina, volta ad accentuare l'importanza dell'ambiente urbanistico attraverso l'imposizione di prescrizioni dettate preminentemente a tutela dell'interesse pubblico e -ma solo indirettamente -dell'insediamento abitativo, non gi� -comunque della propriet� immobiliare come tale. Con diretto riferimento, poi, allo specifico problema del centro storico, venne successivamente sancita in particolare (2) l'obb~igatoriet� della applicazione della norma dell'art. 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942, n . .USO, introdotto dall'art. 117 della citata L. 765/1967, anche in difetto di una deliberazione ad hoc. del consiglio comunale e in assenza, altres�, di una efficace statuizione di piano regolatore; nell'occasione si chiar�, in particolare, a sostegno di siffatta conclusione che, diversamente, veniva frustrata la salvaguardia interinale dell'ambiente che la norma mirava ad assicurare proprio in pendenza della entrata in vigore delle prescrizioni urbanistiche del piano regolatore. Ben diverso �, invece, il problema del riconoscimento delle caratteristiche storiche dell'agglomerato urbano e della sua delimitazione, problema fa cui soluzione deve essere riservata all'organo pi� rappresentativo del Comune, in rela2iione alle qualificazioni di fondamentale rilevanza per l'assetto cittadino che una 1siif�fatta delimitazione dmplica e coII11POrta. Fermo che la stessa legge urbanistica (3) prescruve che i v.incoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico vengono indicati espressamente dal 'piano regolatore generale, l'art. 41 quinquies, lett. a), per la delimitazione dei centri abitati nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale prevede una deliberazione del consig.lio comunale, da adottarsi sentiti il Provveditore alle 00.PP. e il Soprintendente ai monumenti. Il problema della applicabilit� dell'art. 41 quinquies in esame, quinto comma, in carenza non solo del piano regolatore generale, ma altres� di una determinazione consiliiare di carattere generale e quahltativo sull'esistenza e sulla estensione del centro storico, non se.mbra potersi risolvere se non in senso affermativo, posto che il divieto contenuto nell'articolo stesso � proprio diretto a garantire una tutela provvisoria, interinale, e oio� ad evitare turbative, modificazioni e alterazioni dei luoghi, ci� in vista della emanazione del piano regolatore generale che definit�ivamente sancisca le presc11izioni e i vincoli rispondenti alle caratteristiche ambientali del centro stesso. (1) Cfr., ad es., Cons. St., Sez. V, 9 giugno 1970, n. 523, in Il Consiglio di Stato, 1970, I, 977). (2) Cfr. Sez. V, 23 marzo 1971, n. 257, ivi, 1971, I, 502. (3) Cfr. art. 7 l. 1150/1942 nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 214 Qualora l'opera dichiarata di pubblica utilit� corrisponda esattamente e fedelmente alle indicazioni contenute negli strumenti urbanistici non sussiste alcuna necessit� di procedere alla rigorosa individuazione della sede di localizzazione dell'opera pubblica ai fini della espropriazione, non sussistendo alcun contrasto con le prescrizioni urbanistiche. Il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, assegna alle Regioni le funzioni amministrative per l'espropriazione ai fini di realizzare opere pubbliche in materia di viabilit� locale. Cosicch� ben potr� e dovr� rifiutarsi il rilasoio della licenza edilizia (4) nella zona del centro sto11ico in difetto di p.r.g. e della '.precitata determinazione generale e qualificativa, in sede di esame volta per volta dei singoli casi prospettati, con la sola necessit� di una congrua motivazione che evidenzi l'adeguata consapevolezza degli speoifici valori dei quali la norma in concreto esige comunque la tutela. � ben vero che, in sede di piano regolatore generale, centro storico non deve significare divieto di edificabilit� in assoluto; una indiscriminata inedificabilit� ne altererebbe la stessa funzione protettiva, e non perch� il centro storico perderebbe la sua vitalit� rJschiando, come da alcuni si usa ripetere, di � diventare un museo �, con la quale espressione si manifesta, fra l'altro se non esclusivamente, una macroscopica ignoranza, posto che nulla � pi� vivo, vitale e vivificante per lo spinito prima che per la cultura, di un museo considerato e concepito nella sua pi� moderna, attuale accezione. La ragione � diversa: invero, anche l'assoluta inedificabilit�, conservando spazi vuoti indiscniminatamente, come ad esempio (e forse � l'unico} in relazione ad aree di risulta da edif.ici antichi abbattuti a seguito di eventi naturali o bellici, pu� indubbiamente essere contraria all'estetica e all'armonia ambientale (5). Un tentativo dii approfondimento concettuale dell'espressione �centro storico � � dato rinvenire nelle disposizioni ministedali succedutesi alla iL. 765/1967. Anzitutto, l'individuazione dei criter� di massima ai fini di una possibile qualificazione dei centri stor.ici, con l'esplioito intento di fornire criteri di orientamento ai Comuni, � contenuta nella Circolare della Direzfone Generale dell'Urbanistica del Md.nistero dei Lavori Pubblici, n. 3210 del 28 ottobre 1967, div. XXIII (6); inoltre, fra le zone precisate in altra Circolare della stessa Direzione Generale dell'Urbanistica n. 1501 del 14 aprile <1969, e cio� zone di espansione, zone di completamento, zone di ristrutturazione urbanistiica, zone di sostituzione edilizia, i�iguravano anche i centri storici, per i quali si ribaddva la .necessit� della conservazione dei pregi esistenti, secondo � dettagliate previsioni formulate in piani regolatori particolareggiati o strumenti equivalenti� (7). Anche la drcolare n. 486, .prot. n. 13487, del 3 dicembr.e 1968, Div. Musei, del Ministero della Pubblica Istruzione, recante il titolo �Schedatura dei centri (4) Ora concessione ad aedificandum ex art. 1 1. 28 gennaio 1977, n. 10. Si ricordi che l'art. 4 di tale testo normativo prescrive, all'ottavo comma, lett. b), che �nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico '" (5) Cfr. Sez. V, 15 febbraio 1972, n. 95, in Il Consiglio di Stato, 1972, I, 163. (6) Pubblicata a cura del Ministero LL.PP. dallo Stabil. Tip. EDIGRAF, Roma, 5 e segg.; cfr., per richiami e per una approfondita indagine di peculiari aspetti del problema in esame, ALBAMONTE A., La tutela penale dei centri storici, in La Giustizia Penale, 1977, I, 20. (7) Cfr. TESTA, Disciplina Urbanistica, Milano, 1972, 84 e sgg. PARTE I, SEZ. V, GlURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 215 Il termine contenuto nell'art. 10, 2� comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865, � da ritenersi semplicemente ordinatorio e pertanto la sua inosservanza da parte del Sindaco non configura alcun vizio di illegittimit� del pro� ced�nento espropriativo. In caso di annullamento del procedimento di espropriazione � consentito all'Amministrazione di avvalersi degli atti presupposti del prov antichi e dei complessi di interesse storico� (8), nel prospettare la necessit� della pubblicazione delle schede dei cosiddetti � centri storki � in vista della riforma della legge di tutela delle cose di interesse storico-artistico � che ne doveva prevedere Ja protezione �, fissava dei parametri di riferimento con richiamo alla pubblicazione di planimetrie delle citt�, in relazione specificamente al semplice perimetro della zona identificata come avente importante interesse artistico, storico o ambientale, accompagnata da una scheda sul modello di quella consigliata dal Consiglio d'Europa; l'Amministrazione si richiamava altres�: a) alla possibilit� di aggiunta delle perimetrazioni dei complessi esterni al centro storko vero e proprio; b) alla eventuale pianta antica della citt�; c) solo quando possibile, ad una veduta aerea: indicazioni di massima, di natura squisitamente tecnica per il lavoro delle Soprintendenze, impegnate nella defilnizione delle per.imetrazioni richieste dai comuni in seguito alla en trata in vigore della L. 765/1967. Osserviamo, peraltro, a tale proposito, che l'art. 3, lett. c), di detto testo normativo contempla espliicitamente, tra l'altro, la possibilit� di modifiche al piano' regolatore generale, che siano riconosciute indispensabili per assicurare la tutela di complessi storici: tuttavia il successivo art. 5 specifica che vanno sottoposti preventivamente alla Soprintendenza o al Ministero della P.I. (ora per 1i Beni Culturali e Ambientali) i piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale, nei quali siano com'prese cose immobi1i soggette alla legge 1� giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico e alla legge 29 giugno 1939, n. 11497, sulla protezione delle bellezze naturali: il che, .invero, sembrerebbe escludere una rilevanza autonoma, sotto il prof�ilo strettamente giuridico, del concetto di centro storico, esattamente come ritenuto nella decisione oggetto della presente nota. La stessa Suprema Corte (9), pur confermando il div1ieto di cui all'art. 17, quinto comma, della L. 765/1967, ha precisato che, ai f.ini dell'applicabilit� dell'art. 734 del codice penale, non � sufJ�ioiente la semplii.ce alterazione di volumi preesistenti nell'ambito di un agglomerato urbano avente carattere storico; occorre, infatti, che detto agglomerato, per il suo notevole interesse pubblico, sia sottoposto alla speciale protezione della competente autorit� amministratiiva secondo le formalit� di cui alla legge 1497/1939, e ci� in quanto l'applicabilit� della norma penale � subordinata alla emanazione dell'atto amministrativo di costituzione del vincolo (10). (8) Pubblicata in Cantone, Difesa dei Monumenti e delle Bellezze Naturali, Napoli, 1969, 251 e sgg. (9) Cfr. Cass., Sez. 6 pen., 3 luglio 1972, n. 279, rie. Torroni, in La Giustizia Penale, 1973, II, 268. (10) Cfr., in termini, con riferimento all'obbligo di prcscgnalazione dei progetti di modifica alla Soprintendenza, sussistente solo per lavori interessanti immobiii oggetto di notificata dichiarazione, Cass., Sez. 6 pen., 9 marzo 1974, n. 2042, rie. Flagiello, in Mass. Elettronico Cass. Pen. 216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vedimento annullato ai fini della validit� di una successiva determina zione dell'Amministrr1,zione medesima di adottare un nuovo procedim.ento espropriativo. Il provvedimento di occupazione d'urgenza relativo ad un procedimento espropriativo diventa inefficace per effetto della scadenza dei termini fissati nel decreto di dichiarazione di pubblica utilit� per il compi- Solo il pi� volte richiamato art. 41 quinquies della legge urbanistica precisa testualmente al quinto comma: �Qualora i'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi�: ma anche in questo caso l'uso del concetto presuppone gi� risolto il problema della determinazione del suo contenuto e la norma non offre cos� alcun elemento di indagine ai proposti fini conoscitivi, o meg~io delimitativi (dell'aggio� merato urbano di interesse stomco). La necessit� della tutela del centro storico, o pi� precisamente del �centro monumentale �, comprensivo delle citt� e degli alt11i centl'i minori costituenti un insieme di monumenti inseparabili (come Roma, Atene, Venezia, Firenze) si rinviene esplicitamente sancita fin dai p11imi progetti di convenzione :per la tutela internazionale delle cose d'arte dell'UNESCO (11). Il centro storico della citt� � espressamente contemplato nella legge 31 marzo :1956, n. 294 ~12), concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico. In particolare l'art. 3 (in relazione all'art. 2) impone ai proprietavi l'obbligo di provvedere al completo restauro nei riguardi statici, igienici e dell'ornato dei loro edifici che sorgano nel centro della citt�, o nella fascia Mtoranea da San Nicol� a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torce1lo ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali. La successiva legge 16 aprile 1973, n. 171 (13), dopo aver qualificato problema di �preminente interesse na:11ionale � la protezione di Venezia, sancisce, in :partJicolare, all'art. 1, il principiq della salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico e artistico della citt� di Venezia e della sua laguna. Fra le direttive del piano comprensoriale di competenza regionale, previsto dall'art. 2, � compresa -ai fini della formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici -la individuazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare l'iferimento alle loca1it� di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale e ambientale. L'art. 13, poi, impone la necessit� della redazione di un elenco di edifioi di <interesse monumentale, stonico e artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ex L. :1089/1939, per la successiva approvazione ministel'iale: anche in tale oircostanza il legislatore ha avvertito la necessit� dell'inscindibile collegamento fra tutela monumentale degli edifici del centro stor.ico e strumenti di notifka ex L. 11089/11939. L'esigenza della sottoposizione ad una speciale protezione dell'autorit� ai fini della riconoscibilit� della rilevanza penale delle alterazioni ap'portate alle antiche mura di una citt� � stata ribadita anche dal .Supremo Collegio in una (11) Cfr. GRISOLIA, La tutela delle cose d'arte, Roma, 1952, 149 e sgg. (12) In G.U. 28 aprile 1956, n. 103, 1476 e sgg. (13) Interventi per la salvaguardia di Venezia, in G.U. 8 maggio 1973, n. 117. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 217 mento dell'espropriazione e dei lavori, e ci� qualora l'occupazione temporanea risulti strumentalmente connessa al procedimento espropriativo, quale attivit� preordinata al passaggio di propriet� degli immobili dall'espropriato all'Ente espropriante. In relazione alla funzione garantistica del diritto di propriet� privata e del corretto esercizio delle pubbliche potest�, va considerata sempre recente decisione concernente una costruzione nel centro storico di Melfi, sopraelevata rispetto alle antiche mura normanne (14). Interessanti spunti per la nostra breve indagine emergono anche dall'esame della �legislazione regionale. La legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (15), all'art. 35, fa esplicito riferimento ai piani di lottizzazione che contemplino dnterventi nei �centri storici�, per i quali -fatti salvi i piani di lottizza:ziione in esecuzione di piani particolareggiati approvati dalla Regione -� richiesto H preventivo nulla-osta regionale. La legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (16), individua specificamente all'art. 5 le caratteristiche degli interventi nei centri storiai: � I centl�i storici e le zone territoriali omogenee ti:po A, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, sono le aree delimitate come taLi negli strumenti urbanistici generali, e nelle quali sono consentiti intervenN di consolidamento e di restauro �. Come risult::i. evidente, anche quest'ultimo testo legislativo non � che uno dei tanti esempi dd disciplina normativa che si limita a regolare le modalit� per gli interventi di consolidamento e restauro, con diretto riferimento agli strumenti urbanistici che tali possib1Lit� di intervento prevedono e conferiscono. Fatta eccezione per la citata L. 294/1956, che imponeva espressamente ai proprietari un obbligo di facere, la disciplina normativa degLi obblighi dei privati per gJi edifici compresi nel centro storico sembra pertanto, attualmente, da nioercarie esclusivamente ne!lil'ambito degli ar.tt. 11 e segg. della L. 1089/11939, che comunque Tappresenta un ambito tutt'altro che limttato o ristretto, come l'esperienza quotidiana costantemente dimostra quando, beninteso, l'a'pplicazione di siffatta normativa sia affidata ad interpreti sensibili e affinati, aii quali., tuttavia, non � mai dato superare i limiti propri della sfera di applicazione della legge stessa quale risulta dal suo letterale contesto, che, ad esempio, consente di colpire solo l'uso � non compatibile� con il carattere del bene (arg. ex art. 11); che attribuisce il potere di intervento conservativo solo per le cose che abbiano formato oggetto di notd:l�ica ex artt. 2, 3 e 5 (arg. ex. art. 15); che subordina la sottoposizione dei progetti di modifica per i soli �immobili notificati (arg. ex art. 18, secondo comma); che consente, infilne, una Limitatissima facolt� di intervento su cose non notificate solo nella forma della sospensio~e di lavori .iniziati, salva la notifica successiva ma da effettuarsi entro brevissimo termine (arg. ex art. 20). (14) Cfr. Cass., Sez. 3 pen., 15 gennaio 1976, n. 84, rie. Carbone, in La Giustizia Penale, 1977, II, 101. (15) Regione Lombardia, Disciplina urbanistica del territorio e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico, in G.U. 8 luglio 1975, n. 179. (16) Regione Umbria, Prime norme di politica urbanistica, in G.U. 22 ottobre 1974, n. 275. 7 218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sussistente la necessit� della fissazione di un termine nel decreto di dichiarazione di pubblica utilit� per il compimento dell'esproprio e l'ese cuzione dei lavori. � competente l'A.G.O. e non il Giudice Amministrativo in ordine alle questioni di occupazione sine titulo di un immobile da parte della p.a., trattandosi di comportamenti illeciti dai quali scaturiscono lesioni di diritti soggettivi. L'insufficienza di tali strumenti :induce a ritenere che proprio il concetto di centro storico, concetto ormai, e da tempo, acqUJisito in sede di elaborazione teorica della disciplina urbanistica e della pianificazione del territorio (17), ben :potrebbe e dovrebbe rappresentare -se convenientemente e chiaramente definito anche in senso tecnico-giuridico -la leva di espansione di un diverso modo dli intendere la tutela dei nuclei abitativi, non solo, cio�, in funzione garantistica degli interventi restaurativi dello Stato e degli enti locali sugli immobili che lo costituiscono; n� tanto meno in funzione semplicemente limitativa delle facolt� di dntervento rimesse alla volont� dei privati; bens�, e pi� propriamente, in funzione impositiva per gli stessi privati -proprietari, possessori o semplici detentori di immobili comunque compresi nel centro storico -indipendentemente da qualsivoglia obbligo per la p.a. di preventiva notifica -di un preciso obbligo conservativo positivo. Esso si dovrebbe concretizzare nell'obbligo di apportare, secondo le prescrizioni e le indicazioni tecniche del competente Soprintendente, i restauri e le modifiche che di volta in volta si rendessero dndispem;abili; obbligazione dunque di tacere, positiva, non gi�, come � attualmente, limHe solo negativo (nel senso cio� di non poter realizzare un progetto di modifica o restauro se non autorizzato). Tale obbligo dd natura conservativa, permanente, reale in quanto connesso all'immobile che risulti compreso nell'area del centro sto11ico e per ci� stesso indipendente dalla necessit� della preventiva imposi2:1ione del vincolo, dovrebbe necessariamente essere collegato alla previsione di sanzioni per la sua violazione, san2:1ioni graduabili in relazione al pre~udizio, alla sua entit� e gravit�, fino al limite, ned casi pi� gravi (ad esempio, di accertato abbandono dell'immobile), della applicazione della confdsca (18). � evidentemente una soluzione de iure condendo, che peraltro non ci sembra da trascurare, particolarmente �in vista della prossima riforma della disciplina cli tutela ded beni culturali e ambientahl, cos� come prevista dal l'art. 48 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il cui termine verr� a scadere, come � noto, il 311 dicembre '1979. Appare, invero, ben diffioile contestare che una siffatta innovazione rappresenterebbe un indubbio contributo alla soluztione del duplice problema del mancato risanamento e del conseguenziale degrado dei centri storici. � RAFFAELE TAMIOZZO (17) Cfr. GURRIERI, Teoria e cultura del restauro dei monumenti e dei centri antichi, Firenze, 1977, 88 e sgg. (18) Analogamente a quanto dispone l'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilit� dei suoli. Come � noto, in precedenza le leggi speciali in materia urbanistica non consentivano la confisca; cfr. Cass., Sez. 6 pen., 25 giugno 1976, n. 153, Rie. D'Argento, -� in La Giustizia Penale, 1977, II, 158). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIV~ provvedimenti emanati nei� procedimenti espropriativi sulla base della dichiarazione di pubblica utilit� e di urgenza e indifferibilit� dei lavori non incontrario alcuna preclusione nelle sentenze dell'A.G.O. che abbiano deciso giudizi possessori o petitori nei confronti della Pubblica Amministrazione. In base all'art. 121, 3� comma, Cost. � la Giunta Regionale l'organo cui � attribuita la titolarit� della iniziativa dell� Regione in materia urbanistica e di lavori pubblici, laddove al Presidente della Giunta compete la sola manifestazione esterna della volont� della Regione in ordine alle funzioni esecutive non di spettanza del Consiglio Regionale. SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4256 -Pres. Rossi Est. Scanzano -P. M. Gambogi (diff.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto) c. Credito Commerciale (avv. Lanza). Imposta di registro -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso Vendita isolata di negozi -Nozione di negozio e di ufficio -Agenzia bancaria � Criteri di classificazione. (1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17). Agli effetti dell'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, � negozio qualunque locale in cui vengqno direttamente offerti al pubblico beni e servizi nell'esercizio di attivit� imprenditoriale, mentre � ufficio qualunque locale destinato, sia pure in connessione con un'impresa, al solo svolgimento di attivit� di direzione ed amministrazione senza necessit� di diretto contatto con il pubblico dei consumatori. Conseguentemente � da definire negozio la sede di una agenzia bancaria, in cui si svolgono le attivit� ed i servizi tipici dell'istituto di credito, mentre va qualificata come ufficio la sede in cui la banca svolge attivit� di direzione o amministrazione o altre attivit� tecniche senza necessit� di contatto con la clientela (1). (Omissis). -Col primo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 17 legge 2 luglio 1949, n. 408 e 12 preleggi, nonch� contraddittoriet� di motivazione, e premesso che le agevolazioni fiscali previste dall'art. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408, continuano ad essere inapplicabili alla vendita isolata di negozi pur dopo l'entrata in vigore delle leggi 6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, n. 1212, sostiene che tale inapplicabilit� si estende anche alla vendita degli uffici, questi costituendo, insieme con i negozi, una categoria di beni contrapposti, anche per caratteristiche strutturali, alle case di abitazioni di cui, le leggi agevolativ� vollero favorire la costruzione. La censura non � fondata. La riduzione alla met� dell'imposta di registro e ad un quarto dell'imposta ipotecaria, concessa dall'art. 17 della citata legge n. 409 ai tra 1 I l (1) Decisione di evidente interesse. Per la precisazione, in termini pi� generali, delle due espressiioni nego2lio ed ufficio, v. Cass. 7 ottobre 1970, n. 1837, in questa Rassegna, 1970, 11, 1085. t PARTE 1, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA sferimenti delle case costruite ai sensi del precedente art. 13, non spetta alla vendita isolata di negozi, sia che essi siano compresi nel fabbricato destinato nella maggior parte ad abitazione sia che essi costituiscano unit� economiche a se stanti. In tal senso � chiaro il testo dei commi secondo e terzo della detta disposizione. Tale regime ha continuato ad essere applicabile pur dopo l'entrata in vigore delle leggi 1493/62 e 1212/67, cui la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, superato l'orientamento espresso dalla sentenza 20 giugno 1969, n. 2198, ha riconosciuto carattere interpretativo loro attribuendo la limitata funzione di precisare, ai fini dell'applicazione, delle agevolazioni di cui si discute, la determinazione specifica del crite rio della prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi com. presi nel fabbricato (Cass. 1276/76, 1890/74, 176/73 e altre). Tuttavia la norma che escludeva e -come si � detto -continua ad escludere le predette agevolazioni alle vendite isolate di negozi, non opera anche per gli analoghi contratti concernenti gli uffici e ci� risulta, attraverso il collegamento dell'art. 17 con l'art. 13 della 1. 408/49, dal rilievo che le costruzioni agevolate dall'art. 17 sono �le case di abita zione, anche se comprendono uffici e negozi� e che gli ultimi due com mi di tali disposizioni, quando prevedono, per escludere l'agevolazione-, il trasferimento isolato di entit� diverse dalle case di abitazione, fanno riferimento solo ai negozi e non anche agli uffici. Ed in tal senso questa Corte si � pronunziata a Sezioni Unite con la sentenza 3023 del 23 no vembre 1963. Deve quindi affermarsi che la vendita isolata di uffici, compresi in fabbricati strutturali prevalentemente per uso abitazioni ed in cui tale prevalenza risponda ai criteri precisati dalle leggi 1493/62 e 1272/67, gode delle agevolazioni previste dall'art. 17 della I. 408/49, delle quali non godono invece. le vendite isolate di negozi. Si tratta allora di stabilire se un locale predisposto per essere adi bito a sede di agenzia bancaria debba ai fini tributari qui consid�rati essere qualificato come ufficio, secondo quanto ha ritenuto la Corte del merito, oppure come negozio, secondo quanto si sostiene col secondo motivo del ricorso. Al riguardo l'Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione di massime di esperienza nonch� illogicit� e difetto di motivazione, ed assume che l'attivit� delle sempli~i agenzie bancarie consiste nella rac colta e distribuzione del denaro oltre che nell'acquisto di valuta estera, di titoli e di monete di metalli preziosi, cio� in operazioni che rientrano nell'attivit� tipicamente commerciale. La censura � fondata. Questa Corte ha gi� avvertito che nell'interpretazione della legge 408/49 i termini �negozio� ed �ufficio� vanno intesi in senso lato (v. sent. 7 ottobre 1970, n. 1837), essendo evidente che il legislatore non poteva fare un'enumerazione precisa ed esauriente di tutte le ipotesi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 222 riconducibili alla categoria diversa da quella, bene individuabile, delle case di abitazione. Ha adottato dunque, in contrapposizione a queste, due espressioni (�negozi� ed �uffici�) che non possano essere intese nel senso del lessico corrente (cio� quello di negozio come locale di smercio dei comuni beni di consumo, e di ufficio come sede di attivit� burocratiche) perch� debbono necessariamente ricomprendere una serie di casi che alla stregua di quel tradizionale e corrente significato sarebber. o difficilmente qualificabili: la sede di attivit� artigianali, o di rappresentanza o di assicurazione, l'autorimessa, il cinematografo, la tintoria, il monte di pegni, sono esempi, fra i tanti che si potrebbero elencare di locali che il criterio adottato dalla Corte milanese non si presta a definire. Occorre allora trovare un denominatore comune capace di ricondurre ad unit� le varie possibili ipotesi, onde poterle ricomprendere rispettivamente nelle due categorie considerate dal legislatore. Avuto dunque riguardo alla finalit� della legge in esame ed al fatto che la complessa realt� di cui si � fatto cenno non pot� non essere presente al legislatore stesso, quando, in contrapposto alle case, faceva rif�rimento ai negozi ed agli uffici, deve, ai fini tributari qui considerati, intendersi per negozio qualunque locale in cui vengono offerti direttamente al pubblico beni e servizi nell'esercizio di un'attivit� imprenditoriale, mentre deve intendersi per ufficio qualunque locale destinato sia pure in connessione con un'impresa, al solo svolgimento di attivit� di direzione ed amministrazione senza necessit� di diretto contatto col pubblico dei consumatori. La sede di una banca pu� rientrare nell'una o nell'altra ipotesi a seconda delle attivit� che, in conformit� alla struttura del relativo locale, vi sono esercitate. A questo riguardo, e con riferimento al terzo motivo del ricorso, con cui si sostiene che, ai fini tributari in esame, � rilevante la destinazione strutturale e funzionale esistente al momento dell'atto traslativo, e non quella che al locale viene attribuita in tale atto dalle parti anche se in effetti poi attuata, � da rilevare che in realt� la contraria opinione espressa dalla Corte del merito, non pu� essere condivisa perch� contrasta con la giurisprudenza consolidata di questo Supremo Collegio (sent. 2258/72, 2240/72, 3422/68, 1750/66). La questione finisce, tuttavia con l'esame assorbita, in quanto la Corte di merito, fuorviata, dall'idea che la sede d.i un'agenzia bancaria costituisca in ogni caso un ufficio, da un lato ha affermato che uffici e negozi non si distinguono fra loro quanto ad elementi strutturali; e dall'altro, nel dare rilievo alla destinazione data dalle parti al locale come �ufficio di agenzia bancaria�, ha affermato che tale uso non contrastava con l'ubicazione e la struttura del locale stesso, senza ulteriore approfondimento della questione in punto di fatto. Deve conclusivamente affermarsi che la sede di una agenzia bancaria in cui si svolgono direttamente a favore del pubblico le attivit� ed i PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 223 servizi tipici dell'istituto di credito rientra, agli effetti della 1. 408 del 1949, nella categoria dei negozi, e che tali vanno qualificati i locali strutturalmente idonei all'esercizio di tali attivit�, mentre le sedi in cui la banca svolge attivit� di direzione e di amministrazione, od attivit� puramente tecniche, senza necessit� di contatto con la clientela, rientrano nella categoria degli uffici. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1977, n. 4648 -Pres. Mirabelli Est. Sandulli -P. M. Serio (conf.) -Alfonsetti (avv. Uckmar) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). Imposte e tasse in genere -Regione Siciliana -Potest� legislativa concor� rente -Funzioni non tributarie della norma di agevolazione -Rien� trano nella potest� di imposizione tributarla. Imposta sui fabbricati -Esenzione per le case di abitazione non di lusso Regione Siciliana -Conformit� della costruzione alle norme urbanistiche e alla licenza edilizia. (1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; 1. Reg. Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, art. 9). Imposte e tasse in genere -Regione Siciliana -Legislazione concorrente Illegittimit� costituzionale per violazione del principio di uguaglianza -Manifesta infondatezza. (1. Reg. Sicilia, 28 aprile 1954, n. 11, art. 9). La norma tributaria di imposizione (e di agevolazione) va sempre riguardata come esercizio della potest� tributaria, quali che siano gli scopi extra tributari che indirettamente persegue; conseguentemente la norma dell'art. 9 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (in forza della quale l'esenzione venticinquennale per le case di abitazione non di lusso � subordinata alla conformit� delle opere costruite ai piani regolatori, alle leggi e ai regolamenti edilizi e alle licenze di costruzione) � da riportare alla potest� legislativa (concorrente) della Regione fiiciliana in materia di tributi e non alla potest� legislativa (esclusiva) in materia urban�stica (1). In base alla norma regionale siciliana (art. 9, legge 29 aprile 1954, n. 11), rispettosa degli interessi generali a cui si ispira la legislazione (1-3) Di eguale contenuto l'altra sentenza in pari data n. 4649. La prima massima, da condividere pienamente, chiarisce opportunamente che la norma tributaria (sia di imposizione che di agevolaziione) non assume una diversa natura in ragione dei fini secondari (o motiv;i) che essa persegue o degli effetti extra tributari, dn genere irrilevanti, che produce. Ci� vale non solo ai fini dell'indiv>idua2iione deHa potest� legislativa, ma anche ai fini della giurisdi2iione e in genere del rapporto giiuridico di imposta che per tale si definisce per tutte le conseguenze formali del procedimento. 224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nazionale, che nell'ambito della potest� legislativa con.corrente pu� integrare la legislazione nazionale, il beneficio dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per le case di abitazione non di lusso � subordinato alla conformit� delle costruzioni ai piani regolatori, alle leggi e ai regolamenti edilizi e alla licenza di costruzione (2). � manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale per violazione del principio di eguaglianza dell'art. 9 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (che restringe l'applicabilit� dell'agevolazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408), in quanto l'esercizio della potest� legislativa regionale, concorrente con quella statale, di per s� comporta, entro i limiti del rispetto dei principi generali a cui si ispird la legislazione nazionale, statuizioni che creano una differenziazione nell'ambito del territorio della regione rispetto a quello di altre regioni (3~. (Omissis). -Con il primo motivo, il ricorrente -denunciata la violazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e la falsa applicazione dell'art. 9 della legge reg. Sic. 28 aprile 1954, n. 11, in relazione agli artt. 17 dello Statuto della Regione Siciliana e 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile -si duole che la Commissione Tributaria Centrale abbia negato, in ordine ad uno stabile da lui costruito in Sicilia, l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati prevista dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul riflesso che, nella specie, dovesse applicarsi la legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, la quale, richiedendo la ulteriore condizione della conformit� dell'opera alle prescrizioni della licenza edilizia, concernerebbe la materia urbanistica, riservata dallo Statuto della Regione alla legislazione esclusiva di questa. La censura � infondata. Il problema che si pone � se, ai fini della concessione dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, riguardo ad uno stabile edi ficato (nel 1963) in Sicilia, in difformit� delle prescrizioni della licenza di costruzione, debba applicarsi la legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408 (disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), il cui art. 13 sta bilisce che �le case di abitazioni, non aventi carattere di lusso, sono esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrim poste dalla data della dichiarazione di abitabilit��, ovvero la legge regio- Sulla sconda massima, e pm m generale sulla regola della potest� legislativ� concorrente della Regione Siailiana (che pu� essere dfretta, nei limiti consentiti, ad ampliare come a restringere la portata della norma nazionale) I la giurisprudenza � ormai pacifica (Corte Cost. 21 novembre 1973, n. 158, 18 aprile 1974, n. 97, e 14 luglio 1976, n. 166, in questa Rassegna, 1974, I, 42 e 796, 11977, l I, 7). Coerente conseguenza � l'improponibilit� del confronto aii fini dell'art. 3 della Costituzione tra la situazione di diverse regioni rispetto ad una norma I regionale la cui ragion d'essere � di introdurre (limitate) modiificazioni e inte--� graziani alla legislazione nazionale. I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 225 nale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), il cui art. 9 dispone che �il godimento delle agevolazioni previste dalla presente legge (fra cui l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati considerata nell'art. 5) � subordinata alla conformit� delle opere costruite ai piani regolatori e di costruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi, nonch� alle prescrizioni della licenza di costruzione�. La Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse esclusivamente applicabile la legge regionale siciliana n. 11 del 1954, sulla considerazione che questa, concernendo la materia urbanistica, riservata ex art. 14, lett. f, dello Statuto della Regione Siciliana alla legislazione esclusiva della Regione, in quanto tesa ad assicurare (attraverso il rispetto delle disposizioni contenute nei programmi di pianificazione urbanistica e nelle autorizzazioni edilizie) l'armonico sviluppo dell'assetto urbanistico in seno alla Regione, attenesse ad un tema sottratto alla potest� di normazione del legislatore nazionale e devoluto, per uno specifico interesse regionale, esclusivamente al potere normativo della Regione, traendo da tale premessa giuridica la implicazione della esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, in quanto -pur sussistendo i presupposti richiesti dalla legge nazionale n. 409 del 1948 sarebbe mancata la ulteriore condizione prevista dalla legge regionale n. 11 del 1954, per essere stata la costruzione edificata in modo non conforme alle prescrizioni stabilite dalla licenza edilizia. Secondo la tesi del ricorrente, invece -trattandosi di materia tributaria, oggetto di legislazione concorrente (nazionale e ~regionale), governata, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Regionale Siciliano, al principio della prevalenza (della legge nazionale) -avrebbe dovuto trovare applicazione la legge 2 luglio 1949, n. 408, con la conseguenza dell'attribuzione della esenzione venticinquennale per la non incidenza della ulteriore condizione posta dalla legge regionale. Il decisum della Commissione Centrale, pur fondandosi su una ratio decidendi non condividibile, va, peraltro, mantenuto fermo, essendo il dispositivo conforme al diritto, e l'erroneo principio in esso affermato va corretto ex officio da questa Corte, a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civile, in base ad argomentazioni giuridiche diverse da quelle poste a sostegno della decisione impugnata. Va, quindi, immediatamente sgombrato il campo dalla questione preliminare se la norma (cosiddetta di dettaglio) contenuta nell'art. 9, lett. a, della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, attenga alla materia urbanistica od a quella tributaria. In ordine alla natura della materia disciplinata dalla citata legge, non dovrebbero sussistere dubbi, in quanto -come emerge chiaramente dalla stessa intitolazione � Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie � -la legge, essendo intesa ad applicare agevolazioni tributarie alle fattispecie materiali descritte in tutte le sue norme (escluse le ultime 226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO due aventi carattere transitorio), detta statuizioni legislative di diritto tributario, attinenti esclusivamente alla disciplina fiscale. Invero, non pu� escludersi che rientrino nella funzione tributaria regionale anche quegli aspetti che, pur esulando dalla attivit� impositiva, vengono ad essa ricondotti per l'analogo fondamento normativo e dogmatico. Tra le fattispecie tributarie non impositive, infatti, vanno ricomprese anche quelle figure che, con diverse modalit�, impediscono il sorgere del rapporto giuridico d'imposta o ne limitano gli effetti tipici (esclusioni, esenzioni, dispense tributarie). Invero, quale che sia la posizione concettuale che alle esenzioni tri� butarie voglia assegnarsi, � indubbio che l'interesse da queste perseguito, � pur se diversamente atteggiato, non pu� non rientrare nel quadro di quelli coinvolti nella valutazione impositiva, non potendo dubitarsi che ambedue appartengono alla stsesa matrice potestativa, cui viene ascritta la funzione impositiva in senso stretto. E ci� in quanto il potere di non riscuotere (in presenza di determinati vincolanti presupposti) tributi per ogni altro verso maturati trova anch'esso la sua giustificazione nei principi fondamentali afferenti la materia tributaria; e richiede, quindi (nonostante le distinzioni strutturali e funzionali), un fondamento di pari valore e grado rispetto a quello che condiziona e sorregge l'azione impositiva, non potendo ritenersi gli interessi tutelati con tali strumenti diversi da quelli che competano all'ente cui spetta porre in essere le fattispecie impositive. E -poich� possedendo le Regioni una potest� legislativa concor rente in materia finanziaria, non pu� negarsi che esse possano disporre esenzioni nelle materie di loro competenza impositiva (nei limiti delineati dall'osservanza dei principi costituzionali) per soddisfare particolari esi genze della regione (cfr., in tal senso, Corte Cost., sent. 24 giugno 1961, n. 37; sent. 16 dicembre 1958, n. 76) -resta da considerare se, ed entro quali limiti, nell'ambito di una pi� ampia situazione di base, le stesse possano porre, ai fini dell'attribuzione delle esenzioni, ulteriori condizioni rispetto a quelle fissate dal corrispondente potere legislativo statale. � indubbio che, nell'esercizio della potest� legislativa concorrente in materia tributaria, la Regione debba osservare i principi fondamentali e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (cfr., in tal senso, Corte Cost., sent. 28 gennaio 1965, n. 2). Deve, quindi, ritenersi che, perch� un'ulteriore condizione alla esen zione tributaria possa essere legittimamente posta dal legislatore regio nale, la stessa non possa essere in contrasto con i principi ed i criteri generali, cui si ispira il sistema legislativo dello Stato. E -poich�, nel caso di specie, la disposizioni dell'art. 9 della legge regionale in esame 28 aprile 1954, n. 11, con la quale si subordinava il godimento della esenzione tributaria alla conformit� d�lle opere edificate I ~ j I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA � ai piani regolatori, alle leggi ed ai regolamenti edilizi, nonch� alle prescrizioni della licenza di costruzione�, � perfettamente rispettosa degli interessi generali cui si ispira la normazione statuale e pienamente conforme � ai principi fondamentali della legislazione dello Stato, agevolmente ravvisabile nella legge urbanistica e nella disciplina normativa dell'attivit� edificatoria -deve concludersi che esattamente la Commissione Tributaria Centrale abbia ritenuto legittimo l'ulteriore limite stabilito dal legislatore regionale per l'attribuzione dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati. Il primo motivo �, quindi, da disattendere. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimit� costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge reg. sic. 28 aprile 1954, n..11, rispetto agli �rtt. 3 e 53 Cost., per contrasto con i principi di uguaglianza e di capacit� contributiva, in quanto il legislatore regionale, aggiungendo, ai fini del godimento dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, l'ulteriore condizione della conformit� dell'opera alla licenza di costruzione, avrebbe determinato una situazione di disuguaglianza fra i cittadini dello Stato. Il denunciato profilo di incostituzionalit� � affetto da manifesta infondatezza. E le ragioni di questa possono rilevarsi nelle stesse argomentazioni svolte nell'esame del primo motivo. Invero -essendo investito il legislatore regionale siciliano, in ])J.ateria tributaria, e, quindi, anche in tema di esenzioni fiscali, di una potest� legislativa concorrente (con quella dello Stato) e potendo lo stesso (secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale: cfr., da ultimo, sent. 18 aprile 1974, n. 97) introdurre, nella predetta materia, variazioni utili ad adattare le leggi nazionali agli specifici interessi regionali ed alle speciali necessit� del territorio della regione, purch� le disposizioni "" siano dei fondamentali e legislative introdotte rispettose principi conformi agli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato � con esclusivo riferimento all'ambito territoriale della regione che vanno considerati -una volta rilevata la legittimit� delle statuizioni normative introdotte dal legislatore regionale, in quanto giustificate da interessi di carattere locale -gli aspetti ed i riflessi c�stituzionali coinvolti dalla normativa regionale, ove si lamentino pretese situazioni di disuguaglianza fra i cittadini. E -poich�, nel caso di specie, nessuna situazione di disparit� viene a verificarsi, in conseguenza della fattispecie agevolativa introdotta dalla legge regionale, neppure sotto il profilo della capacit� contributiva, fra i cittadini della regione siciliana, trovando la normativa applicazione nei confronti di tutti gli appartenenti al corpo sociale della regione -il delineato profilo di incostituzionalit� deve considerarsi manifestamente infondato. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 228 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4791 -Pres. Capo raso -Est. Battimelli -P. M. Caristo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto) c. Soc. CEDIM (avv. Redondi). Imposte e tasse in genere -Azione . in sede ordinaria -Termine seme strale -Decisione amministrativa pronunciata su ricorso gerarchico atipico -Decadenza -Esclusione. Il termine semestrale per l'azione innanzi all'AGO decorre soltanto rispetto ad una decisione, anche amministrativa, pronunciata nell'ambito di un procedimento regolato dalla legge e rispondente alle regole di questo, non anche rispetto ad un provvedimento emesso su un ricorso gerarchico atipico (1). (Omissis). -Il primo motivo del ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la sussistenza della decadenza della societ� CEDIM dal diritto di adire l'autorit� giudiziaria ordinaria � infondato. Erroneamente, infatti, l'Amministrazione ricorrente sostiene che tale decadenza sarebbe dovuta all'esperimento, da parte della CEDIM, di un vero e proprio ricorso gerarchico contro l'operato dell'UTIF, ricorso su cui avrebbe provveduto il Ministro delle Finanze, con la conseguenza che entro sei mesi dall'esaurimento di tale rimedio avrebbe dovuto adirsi il giudice ordinario; ed a torto lamenta che la Corte di merito non abbia riconosciuto sussistente tale decadenza, in forza di una erronea interpretazione del contenuto del ricorso al Ministro e della decisione ministeriale. Ed infatti, a parte che l'interpretazione degli atti amministrativi rientra, al pari dell'interpretazione dei contratti, nella competenza esclusiva del giudice di merito e che i risultati di tale interpretazione sono denunciabili per cassazione unicamente per ragioni attinenti non al merito della questione, come ha fatto l'amministrazione ricorrente, bens� a motivi di omessa e contraddittoria o insufficiente motivazione, che nella specie non risultano denunciati, sta di fatto che l'Amministrazione ricorrente ha omesso di considerare, cos� come ha omesso di farlo la sentenza impugnata (la cui decisione, peraltro, va confermata, sia pure con (1) In senso contrario, v. Cass. 10 dicembre 1970, n. 2625 (in �questa Rassegna, 197,1, I, 1146) che ritiene idonea a diventare irretrattabile per decorso del termine semestrale ogni decisione amministrativa pronunciata da un organo superiore all'ufficio procedente che abbia per oggetto la risoluzione di un confLitto di interessi tra Amministrazione e contribuente anche se trattisi di provvedimento anomalo che comunque definisca il rapporto controverso, se pure pronunciato da organo non immediatamente superiore e su istanza avente-� natura di diffida per la dpetizione di indebito. PARTE I, SEZ�.VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA diversa motivazione) che nel caso di specie il ricorso al Ministro, ammesso che tale carattere rivestisse l'istanza della CEDIM, non costituiva il rimedio contro l'imposizione, da cui far discendere, per decorso di termini dalla sua definizione, l'invocata decadenza. In base all'art. 27 ter del d.l. 6 ottobre 1955, n. 873, convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, che regola la materia in esame, infatti, per il contenzioso relativo all'applicazione delle norme in materia di diritti erariali sul gas confezionato in bombole si applicava l'art. 18 delle disposizioni concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con d.m. 8 luglio 1924, con l'esclusione dell'ultimo capoverso dell'articolo suddetto (che prevedeva il divieto della proposizione di ogni azione innanzi al giudice ordinario) e in forza di detto richiamo, le questioni relative all'imposizione sul gas in bombole dovevano essere decise in primo grado da comitati peritali provinciali e in secondo grado da una Commissione Centrale presso il Ministero delle Finanze. � evidente che qualsiasi decadenza dalla proposizione di una autonoma domanda innanzi al giudice ordinario non poteva discendere che dal decorso di un determinato termine dalla decisione finale del procedimento anzidetto, non certo dal ricorso, da parte del contribuente, ad un rimedio atipico, quale quello di una istanza direttamente rivolta al Ministro delle Finanze, potendosi in tal caso porre in essere, al massimo, un ricorso gerarchico atipico, non certo il rimedio specifico delle qmtroversie, dall'esperimento del quale concreto rimedio soltanto poteva discendere ogni presupposto di una decadenza. Conseguentemente, sia pure con la diversa motivazione qui data, la decisione impugnata va confermata, essendo esattamente stato deciso non essersi verificato, a carico della CEDIM, alcuna decadenza. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4841 -Pres. Danzi -Est. Granata -P. M. Saja (conf.) -CIMA (avv. Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni). Imposta di registro � Vendita fra commercianti � En.nciazione Jdudiziale � Artt. 44 e 45, tabella D, della legge di registro del 1923 � Inap plicabilit~. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; tariffa A, artt. 2, 3 e 115; tabella D, artt. 44 e 45). Quando la vendita fra commercianti non risultante n� da corrispondenza idonea da sola a documentarla n� da scrittura privata abbia dato luogo ad enunciazione in sentenza di convenzione verbale, non sono applicabili n� l'art. 44 della tabella D, che presuppone una compraven 230 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dita perfezionata in base alla sola corrispondenza che non darebbe luogo ad enunciazione ex art. 72, n� l'art. 45 che presuppone una scrittura priv�. ta; sar� allora applicabile il regime normale degli artt. 2 e 3 della tariffa A (1). (Omissis). -1. -Il ricorso principale della Sic. CICA e quello incidentale della Amministrazione finanziaria vanno riuniti, perch� proposti contro la medesima sentenza. 2. -Le contrapposte impugnazioni ripropongono le due questioni -oggetto di dibattito in tutte le precedenti fasi del giudizio svoltosi davanti alle Commissioni, prima, ed al Giudice ordinario, dopo -concernenti il quantum dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza 30 maggio 1952 del Tribunale di Roma, che ha dichiarato essere stata posta in essere, tra la Societ� CICA e la Compagnia Importadora Exportadora Per�, un contratto di compravendita di materie zuccherine, con prezzo determinato in dollari. Le questioni, relative, l'una, alla misura della aliquota (0,50% come sostenuto dalla Societ�; 2% come sostenuto dalla Amministrazione) e, l'altra, alla misura "del cambio (lire 100 per dollaro, secondo la tesi della societ�; lire 225 per dollaro, secondo la tesi dell'Amministrazione) applicabili, sono state dalla Corte di appello decise -dopo le altalenanti soluzioni via via adottate nelle sedi precedenti (aliquota 2% e cambio 100 all'atto della registrazione; aliquota 0,50% e cambio 100 in Commissione provinciale; aliquota 2% e cambio 100 in Commissione centrale; aliquota 0,50% e cambio 100 in Tribunale) con la determinazione, la prima, della aliquota nella misura del 2%, sul rilievo che l'art. 44, Tabella All. D della legge di registro del 1923 riguarda l'ipotesi in cui la corrispondenza commerciale sia da sola sufficiente ad integrare il contratto, mentre nella specie le lettere prodotte costituivano solo uno degli elementi in base ai quali il complesso accertamento del giudice aveva stabilito la sussistenza del vincolo, onde il titolo della registrazione era realizzato solo dalla sentenza contenente tale accertamento; con la determinazione, la seconda, dell'imponibile in base al cambio di lire 100 per dollaro, argomentandosi che il cambio 1: 225 era -dall'art. 1 d.1.1. 4 gennaio 1946, n. 2, invocato dall'Amministrazione previsto solo sul presupposto, nella specie mancante essendo stata l'operazione effettuata franco valuta, che l'importatore si fosse procurato valuta estera in Italia. 3. -Contro la prima statuizione insorge la CICA con l'unico motivo del ricorso principale, denunziando la violazione e la falsa applicazione (1) La deoisione, a seglll�to di profonda disamina, fa il punto sulla complessa casistica delle vendite fra commercianti con i diversi mezzi di documentazione. r r r PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA degli artt. 62 e 72 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 44 e 45 della relativa Tabella All. D, nonch� insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Sostiene che l'aliquota ridotta di cui agli artt. 44 e 45 della citata Tabella andrebbe applicata indistintamente a tutte le vendite tra commercianti aventi per. oggetto merci destinate alla rivendita, indipendentemente, altres�, dalla loro registrabilit� in caso d'uso o in termine fisso. Ed afferma che -artificiosa nella distinzione tra corrispondenza documentalmente sufficiente a provare la esistenza del contratto e corrispondenza costituente il presupposto della sentenza di accertamento, distinzione alla cui stregua la misura dell'aliquota verrebbe a dipendere dalla mancanza o dall'insorgenza di una controversia fra le parti, e comunque superata nella specie dal riconoscimento, contenuto nella parte narrativa, che la sentenza tassata aveva dichiarato la compravendita posta in essere mediante � scambio di telegrammi � -Ja decisione impugnata sarebbe erronea pur quando si consideri la sentenza tassata stessa quale titolo del rapporto negoziale o quale atto enunciativo del rapporto, in quanto sia l'art. 72, che l'art. 62, legge di registro del 1923, stabiliscono essere dovuta l'imposta prevista per il negozio sostanziale che la sentenza documenta o enunzia, e quindi, nel caso, quella dello 0,50%, alla quale, come implicitamente la corte di merito ammetterebbe, lo scambio di corrispondenza sarebbe stato di per se stesso assoggettabile. Ma quand'anche, prosegue la ricorrente, si potesse prescindere dalle riferite critiche, resterebbe in ogni caso il duplice vizio di avere considerato la fattispecie unicamente sotto il profilo dell'art. 44 della Tabella All. D e, per conseguenza, di non avere rilevato l'applicabilit� alla specie, comunque, del success�vo art. 45, concernente in generaie, secondo il suo assunto, tutte le compravendite, in qualunque forma stipulate, di merci destinate, nel commercio esercitato dal venditore, alla rivendita. 4. -La censura � infondata in ogni suo aspetto. L'art. 44 della Tabella All. D alla legge di registro del 1923 riguarda l'ipotesi dei contratti conclusi per corrispondenza, l'ipotesi, cio�, in cui le lettere scambiatesi fra le parti realizzano il procedimento di formazione del contratto, esprimendo esse stesse, in modo compiuto e sufficiente, le dichiarazioni negoziali mediante le quali la stipulazione si attua. Nella specie, invece, la sentenza impugnata, se pure non del tutto univoca sul punto nella narrazione della vicenda processuale, quando nella motivazione in diritto ha ex professo proceduto ad interpretare la sentenza tassata, � pervenuta alla conclusione avere questa ritenuto perfezionata la compravendita, oggetto della tassazione, in base non alla (sola) corrispondenza versata in atti, ma ad un �complesso accertamento del giudice �. Alla stregua di tale interpretazione, non censurabile in Cassazione perch� riguardante un giudicato esterno, la inapplicabilit� del� l'art. 44 � fuori discussione. 232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N� si rivela utile il richiamo agli artt. 72 e 62 della legge, ancora effettuato sul presupposto di fatto, escluso invece dalla sentenza impugnata, di una tassabilit� ex se della corrispondenza commerciale intercorsa fra i contraenti. Rimane il problema di fondo, concernente la applicabilit� dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 45 anche alle compravendite (aventi il contenuto ed intervenute fra i soggetti ivi previsti, ma) stipulate verbalmente. Sul punto la ricorrente ha, in memoria, denunziato un contrasto nella giurisprudenza di questa C.S. fra le sentenze 28 gennaio 1966, n. 335, e la sentenza 7 dicembre 1973, n. 3324. In realt�, un vero e proprio contrasto di statuizione fra i due arresti non c'�, solo il primo riguardando il caso delle convenzioni verbali e l'altro, invece, riferendosi alla ipotesi della stipulazione per scrittura privata autenticata. Sussiste, peraltro, effettivamente una non coincidenza di ratio decidendi, la seconda sentenza circoscrivendo alla presenza essenziale dello scritto (pur se non limitato alla sola scrittura privata non autenticata) l'ambito di rilevanza dei termini oggettivi e soggettivi del contratto, dalla prima elevati invece a ratio generale ed unica della agevolazione tributaria. � cio� una situazione non dissimile da quella formatasi nella giurisprudenza meno remota relativamente alla disposizione dell'art. 46 della stessa Tabella All. D, concernente i contratti di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica, rispetto alla quale, mentre, da un lato, la generalizzata valorizzazione del contenuto, al di l� della forma, ha condotto ad ammettere al beneficio anche le convenzioni stipulate in forma pubblica amministrativa (Cass., 30 aprile 1969, n. 1398 e 1399), soluzione -questa -comunque suffragata, almeno nella fattispecie allora esaminata, dalla testuale estensione d�lla norma anche ai contratti con la P.A., tenuta a contrattare istituzionalmente con moduli rigidamente formali, dall'altro, invece, si sono ritenute escluse dalla previsione legislativa le convenzioni stipulate verbalmente (Cass., 5 maggio 1962, n. 893), in ci� evidenziandosi un contrasto di ratio decidendi gi� noto nella sua sostanza anche alla giurisprudenza pi� antica, la quale, secondo che privilegiasse sul piano ermeneutico il momento finalistico della agevolazione in relazione al contenuto del contratto, ovvero il dato formale testualmente menzionato dalla legge, ammetteva (Cass., 30 aprile 1931, n. 1646; Cass., 26 aprile 1935, n. 2475, con riferimento alla legge di registro del 1923) o negava (Cass., 27 luglio 1931, n. 3284, con riferimento alla precedente legge 23 luglio 1911, n. 509) il beneficio anche per le convenzioni stipulate per atto pubblico. Sul tema specifico della causa, e cio� in punto di applicabilit�, o meno, dell'art. 45 anche alle convenzioni verbali, invece, un vero e proprio contrasto � ravvisabile tra la sentenza n. 3324 del 1973 citata e la meno recente decisione n. 3252 del 24 settembre 1956, la cui statuizione.. PARTE I. SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 233 di annullamento, con rinvio ad altro giudice di merito per verificare se fosse stata, o no, proposta nel caso la domanda di applicazione dell'art. 45 alla convenzione orale della cui tassazione si discuteva, postula, ovviamente, la spettanza, in linea di tesi, di tale beneficio anche alle convenzioni concluse in forma orale. � tuttavia la soluzione negativa, ribadita da ultimo, sulla scia della precedente n. 3324 del 1973, dalla sentenza Cass. 28 ottobre 1976, n. 3879, che merita di essere tenuta ferma. Inequivocabilmente in tal senso � la lettera della legge, che nella rubrica della Tabella All. D, parlando di atti, utilizza un termine, che nell'art. 1 della legge certamente si riferisce, per la contestuale contrapposizione ai contratti verbali, alla categoria dei contratti scritti, come pure a questi si riferisce nel successivo art. 62, ove pure l'enunciazione di �atti� � contrapposta alla enunciazione di �convenzioni verbali�. Onde la specificazione, nel testo nell'art. 45 come in altri articoli della medesima tabella, della categoria atto scritto, genericamente considerata nella rubrica, nella specie scrittura privata, assume -nel quadro di questa sequenza logica dal generale al particolare -un significato ed un valore ermeneutico nettamente contrario alla possibilit� di riferire la norma a fattispecie non predicate dal requisito della forma documentale. Conformi sono le indicazioni offerte dalla ratio ispiratrice della disposizione, quale si desume dai lavori preparatori della legge 23 aprile 1909, n. 509, del cui articolo 6 direttamente deriva l'art. 45 citato, gi� in quello stabilendosi che �le private scritture di vendita o promesse di vendita contemplate dall'art. 4 � (e cio� �le scritture private, contenenti vendite o anche promesse di vendite obbligatorie tra tutte le parti �, relative a �merci o altri prodotti industriali che nel commercio esercitato dal venditore sono destinate alla rivendita�, nonch� �le dette scritture, anche tra non commercianti� relative a �vendita di bestiame o prodotti dell'industria agraria o armentizia �) erano �non... soggette all'obbligo della registrazione se non quando occorra di farne uso... � (primo comma), scontando � in tal caso... � una tassa ridotta rispetto a quella ordinaria (secondo comma). Orbene, questa norma (cfr. i citati lavori preparatori, in Atti parlamentari della XXIII Legislatura del Regno: Camera, Doc. 492 disegno di legge governativo; Doc. 492/ A relazione della Giunta generale del Bilancio; verbale tornata del 25 gennaio 1911 p. 11438 e ss. e del 26 gennaio 1911 p. 11476 e ss.; Senato; Doc. 462 disegno di legge; Doc. 462/ A Relazione dell'Ufficio centrale; verbale tornata 11 aprile 1911 p. 5082 e ss.) nasceva dalla constatazione che l'alto costo fiscale della redazione per iscritto delle convenzioni comportava, anche per quelle �di attuazione continua e che rappresentano la massima parte del movimento commerciale, industriale ed agricolo � (Senato, doc. 462/ A p. 6), o la sottrazione dei paciscenti all'onere relativo, pregiudicando la 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 234 �sincerit� nelle contrattaziioni � (Camera, doc. 492, p. 2 e 17), precludendo �l'accesso alla giustizia� (ivi, p. 4), e cos� �dando luogo a facili contestazioni � (Senato, doc. 462, p. 3), ovvero, in caso di stipulazione scritta, il mancato assoggettamento � alle dovute tasse di registro e di bollo � (ivi), con grave pregiudizio, anche in tal caso, � per i contraenti onesti... costretti a sottostare al peso, talvolta enorme, delle tasse e sovrattasse... o (a) rinunziare, per non subire tale danno, ad un onesto guadagno� (ivi). La nuova normativa, invece, � crea(va) un ordinamento... che facilita(va) sommamente la redazione della prova scritta e ne rende(va) facile e non gravoso l'uso in giudizio � (ivi), cio� incoraggiava, per quelle usuali convenzioni, la �loro regolare redazione e produzione in giudizio � (Camera, doc. 492, p. 4), consentendo �una pi� efficace e meno dispendiosa tutela legale� (ivi p. 17). Al tempo stesso, l'aumentato numero dei contratti assoggettabili a tassazione (ivi, p. 17; Camera, doc. 492/A, p. 2) e la conseguente recessione del fenomeno evasivo avrebbero pur sempre comportato, malgrado l'alleggerimento del peso tributario, �un prodotto maggiore o almeno non minore dell'attuale � (Senato, doc. 462/ A, p. 2), cos� tutelandosi anche gli interessi del fisco. � la forma scritta, dunque, che la legge del 1911 si proponeva di incentivare, ai plurimi e concorrenti scopi di dare certezza alle contrattazioni private, assicurando la precostituzione della prova documentale ed agevolandone la produzione in giudizio, nonch� di promuovere una pi� proficua politica tributaria, combattendo e contenendo il fenomeno della evasione fiscale. Fuori dall'ambito di una siffatta ratio non poteva non rimanere quella forma di stipulazione, che la legge si proponeva di contrastare, cio� la forma orale, come del resto ancora dai lavori preparatori risulta essere stato ben avvertito dai conditores, quando espressamente avvertivano che gli articoli 4 e 6 si riferivano al caso in cui le vendite considerate avvenissero �non... verbalmente e per corrispondenza, ma... (con) scrittura di... contratto scritto bilaterale� (Senato, doc. 462/A, p. 5). Conferma ulteriore alla tesi accolta viene, infine, dalla interpretazione sistematica della legge del 1923. La forma scritta della convenzione � l'unico elemento di diversificazione tra la fattispecie legale agevolata dell'art. 45 Tabella Ali. D e quella assoggettata a tassazione ordinaria ex artt. 2 e 3 della Tariffa All. A relativamente alla :ipotesi della vendita di bestiame e di prodotti della industria agraria ed armentizia. E questa � gi� una indicazione, indiretta ma estremamente probante attesa la unitariet� logica e sintattica della proposizione normativa contenuta nell'art. 45, per ritenere la prova scritta essenziale anche nell'ipotesi della vendita di merci, macchine ed altri prodotti industriali, contestualmente prevista. Per la quale, comunque, dirette indicazioni di segno conforme si colgono ove si tengano presenti le modificazioni apportate dall'art. 3 d.1.1. 6 aprile 1946, n. 141, al testo originario degli artt. � 2 e 3. citati. Questo, riferendosi agli �atti di compravendita: a) di merci fra � i r l l -1~.�' '� PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 235 commercianti�, non poteva non riguardare pur esso (quanto meno: anche) le vendite rientranti nella normale attivit� dei commercianti stessi, sicch� dall'ambito della sua applicazione, stando alla lettera aeMa norma, poteva sostenersi che rimanesse fuori soltanto l'ultimo anello del ciclo commerciale, cio� la vendita al commerciante, che invece l'art. 45, centrato tutto sulla appartenenza della res al normale commercio del venditore, gi� allora ricomprendeva, onde almeno per questa parte non vi sarebbe stata coincidenza fra le due disposizioni. Ma la sostituzione, nell'art. 3 della formula originaria �tra commercianti� con quella �anche fra commercianti � ha escluso la possibilit� di una siffatta lettura, estendendo l'ambito considerato dalla norma anche al menzionato ultimo passaggio (vendita al consumatore), senza peraltro che per ci� solo possa ritenersi espunto quel carattere di normalit� predicato dalla formulazione precedente. Se, dunque, la previsione normativa dell'art. 45 Tabella Ali. D si distingue da quella degli artt. 2 e 3 Tariffa All. A solo per la presenza, nella prima, come suo tratto fisionomico, della forma scritta della convenzione, ovviamente l'eliminazione di essa in sede interpretativa condurrebbe ad imputare al legislatore una assurda embricazione normativa, per la quale sarebbero compresenti nell'ordinamento d.e disposizioni sovrapposte, regolanti, ciascuna in modo diverso, la stessa fattispecie. Sicch�, in definitiva deve escludersi che per le convenzioni verbali, quando enunziate, come nella specie, in sentenza, la tassazione ex art. 72 possa farsi in base all'aliquota ridotta dell'art. 45 Tabella Ali. D, dovendo~ i invece applicare l'aliquota normale degli artt. 2 e 3 Tariffa All. A come modificati dall'art. 3 d.il.l. 1946, n. 141 citato, in conformit� del resto all'espressa previsione dell'art. 115 della Tariffa menzionata, che per l'ipotesi di siffatta enunciazione rinvia alle aliquote fissate, appunto, dalle proprie disposizioni e non anche a quelle delle (altre) tabelle. Problema diverso, ma estraneo, alla causa, � se la previsione dell'art. 45, ferma la non riferibilit� alle convenzioni verbali, possa essere letta -superandone la formulazione letterale -in guisa da ricomprendere anche le forme scritte diverse da quella in esso testualmente considerata, e quindi anche la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico. La lettera normativa, che menziona soltanto le scritture private (non autenticate), � ovviamente contraria, come contraria � l'indicazione della categoria di documenti, desumibile dal profilo cronologico della loro registrazione, contenuta nella rubrica della Tabella All. D di appartenenza, essendo per regola generale le scritture private autenticate e gli atti pubblici soggetti a registra:ziione non in caso d'uso soltanto, ma immediatamente. Incerto �, poi, �!l segnale desumibile dalla ratio, ch� se, da un lato, talune delle finalit� perseguite attraverso la particolare riduzione d'aliquota appaiono soddisfatte dall'uso di qualunque forma scritta, pu�, dall'altro, dubitarsi -ed in effetti se ne � dubitato (Cass. n. 3284 del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 236 1931 citata) -che forme documentali diverse da quella della semplice scrittura privata, strumento agile e proprio delle minute e correnti contrattazioni per le quali si � voluto incentivare la predisposizione della prova scritta, siano state considerate dal legislatore. Neppure del tutto univoco � il dato sistematico: invero l'art. 46 della stessa Tabella All. D .:..._ certamente complementare dell'art. 45, essendo stato dettato per �risolvere (cfr. Relazione al t.u. sulla legge di registro del 1923; parte seconda, tabelle allegate alla legge; tabella all. D; contratti di somministrazione di acqua etc.) in senso affermativo il dubbio, affacciatosi sotto la precedente legge del 1911, circa l'applicabilit� del beneficio ai contratti di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica, !�n genere e in particolare nei confronti della P.A., cos� come con il precedente art. 44 si � chiarito l'ambito di applicabilit� �del trattamento agevolato in materia di corrispondenza commerciale (Relazione cit., loco cit.) -ammette, s�, al beneficio anche le convenzioni con la P.A., che normalmente hanno, e non possono non avere, forma pubblica, ma lascia aperto il quesito se tale statuizione sia l'espressione di un principio generale valido anche �per le convenzioni fra privati, ovvero sia dettato in via derogatoria ad una opposta regola. In ogni caso, poi, la misura della possibilit� di leggere la disposizione dell'art. 45 in senso pi� ampio di quanto appaia dalla sua formulazione letterale per ricomprendervi anche forme scritte diverse dalla semplice scrittura privata in esso unicamente menzionata, deve fare i conti con la natura del rapporto intercorrente fra le disposizioni della tariffa e quelle delle tabelle, definito nel senso ora di un rapporto di parit� di rango (Cass., 25 novembre 1963, n. 3032; Cass., S.U., 18 febbraio 1963, n. 391), ora di specialit� delle prime rispetto aUe seconde (Cass., 5 maggio 1962, n. 893, in motivazione), con ovvie conseguenze in ordine alla possibilit� di interpretazione anche analogica o soltanto estensiva di queste ultime. Tuttavia il problema adombrato -ripetesi -� affatto estraneo alla causa e per nulla interferente con quello qui dibattuto, posto che la ratio fondamentale della disciplina normativa, imperniata sulla necessit� della forma scritta, pur quando la si ritenga estensibile fino ad abbracciare forme scritte diverse da quella espressamente considerata, certamente resta inconciliabile con la riferibilit� ad ipotesi in cui una qualunque forma scritta manchi. Onde il ricorso principale della societ� va respinto, ribadendosi il principio secondo cui, nella vigenza della legge di registro del 1923, i contratti verbali, riguardanti la vendita di merci e prodotti industriali destinati, nel commercio esercitato dal venditore, alla rivendita, non beneficiano dell'aliquota ridotta contemplata nell'art. 45 Tabella All. D ..... della stessa legge. 5. -Contro l'altra statuizione della sentenza impugnata, che ha de-__ terminato l'imponibile, in correlazione con il prezzo pattuito in dollari, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 237 sulla base del cambio 1 : 100, escludendo il computo della addizionale di Jire 125 per dollaro introdotta dal d.1.1. 1946, n. 2, si appunta l'unico motivo del ricorso incidentale. Con il quale l'Amministrazione finanziaria -denunziando violazione degli artt. 30 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 15 e 16 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, 1 d.1.1. 4 gennaio 1946, n. 2, in relazione all'art. 350, n. 3, c.p.c. -sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto di poter limitare l'applicabilit� del citato d.1.1. 1946, n. 2, alle sole ipotesi di effettivo acquisto o cessione di valuta da parte dell'Ufficio Italiano Cambi -U.I.C., laddove l'art. 16 u.c. del r.d.l. 1936, n. 1639, ai ftini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione della imposta di registro, dispone che , i prezzi in valuta estera siano ragguagliati al cambio del giorno, e non al cambio' ufficiale, prescindendo da ogni considerazione oirca l'effettivo scambio di valuta. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5048 -Pres. Caporaso -Est. Battimelli -P. M. Minetti (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. Cassa Rurale La Riscossa (avv. Passanisi). Imposte e tasse in genere � Credito a medio e lungo termine -Regime sostitutivo � Operazioni su cambiali � Esclusione. (I. 27 luglio 1962, n. 1228, art. 1). Il regime sostitutivo stabilito nell'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, per il credito a medio e lungo termine � posto in relazione ai finanziamenti definibili a medio e lungo termine e non abbraccia le operazioni su cambiali che danno vita ad un atto del tutto autonomo dal finanziamento (1). (Omissis). -Il ricorso � fondato. L'art. 1 della legge n. 1228 del 1962, infatti, nell'istituire un'imposta in abbonamento per le aziende e istituti di credito esercenti il finanziamento a medio e lungo termine, prevede, come base imponibile dell'imposta, l'ammontare dei crediti esistenti alla fine di ogni esercizio per i finanziamenti effettuati, e, contemporaneamente, stabilisce che l'imposta cos� corrisposta � sostitutiva di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e (1) Conformi sono le sentenze in pari data n. 5049 e 5050. Decisione da condividere pienamente. Per altro aspetto dello stesso problema della necessit� dell'es-istenza di un finanziamento, v. Cass. 12 maggio 1976, n. 1665, in questa Rassegna, 1976, I, 1021. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 238 formalit� relativi ai finanziamenti stessi e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonch� alle garanzie di qualunque tipo da chiunque prestate; peraltro, prevede espressamente che sulle cambiali emesse da determinati enti sia dovuta l'imposta di bollo, in misura ridotta. La formulazione della norma, pertanto, seppure ampia, � comunque tale da lasciare intendere che il particolare sistema di tassazione agevolata riguarda pur sempre e soltanto gli atti di finanziamento, ossia i contratti di mutuo e simili, ma non anche il rilascio di cambiali emesse dai mutuatari, avendo il legislatore considerato tale rilascio come un atto del tutto distinto, che altrimenti non sarebbe stata prevista, per le cambiaili rilasciate (e per giunta da enti pubblici, con esclusione dei privati) una riduzione dell'imposta di bollo: essendo anche quest'ultima classificabile fra le �tasse e imposte indirette sugli affari�, infatti, ove il regime agevolato dovesse comprendere qualsiasi atto comunque inerente ai finanziamenti, non sarebbe stato previsto un particolare regime di tassazione per le cambiali, per quanto attiene all'imposta di bollo, l'unica, peraltro, cui le cambiali stesse, per la loro astrattezza, sono soggette. Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'ampiezza di previsione della norma permettesse di comprendere nell'agevolazione anche l'iscrizione di ipoteca a garanzia di cambiali, richiamando decisioni 'di questa Corte che non hanno preso in esame la questione che forma oggetto del ricorso, bens� questioni diverse, quali quella del rilascio di pi� di una garanzia sull'operazione di finanziamento vero e proprio, o quella di una ipotesi giudiziale iscritta a garanzia di cambiali agrarie (data la particolare natura di queste ultime, ben diverse da normali cambiali all'ordine, quali quelle rilasciate, nel caso di specie, alla Cassa). N� pu� ritenersi che il rilscio di cambiali da parte del mutuatario possa costituire un atto relativo alla esecuzione, modificazione od estinzione del finanziamento: non alla esecuzione, concetto questo che attiene agli atti direttamente derivanti dal finanziamento (ad es. rilascio di quietanze), mentre il rilascio di cambiali costituisce atto del tutto autonomo; non alla modificazione, in quanto il rilascio di cambiali non pu� modificare (n� nel caso concreto ci� comunque risulta) l'ammontare del finanziamento o la sua durata; non l'estinzione, perch� il rilascio suddetto non costituisce, ovviamente, mezzo di pagamento estintivo del mutuo. In sostanza, il rilascio di cambiali costituisce, in genere, un atto del tutto autonomo e distinto dal finanziamento, e le cambiali, per la loro astrattezza e possibilit� di circolazione, una volta emesse, restano completamente avulse e svincolate dalla sorte del finanziamento, potendo circolare anche fra soggetti diversi dal mutuante e mutuatario e potendo essere utilizzate per operazioni del tutto diverse da quella del finan PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 239 ziamento agevolato (ben essendo possibile, ad esempio, che la Cassa, una volta ricevute le cambiali, le sconti presso altro istituto di credito, utilizzandole cos� per fini diversi da quello dell'estinzione del finanziamento concesso). In questi casi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ved. sent. n. 1248 del 1970 e sent. n. 3331 del 1976), ove la garanzia ipotecaria sia concessa direttamente per il buon fine delle cambiali, la garanzia stessa resta avulsa dal finanziamento e utilizzabile per altri rapporti connessi alla circolazione delle cambiali, e viene meno, di conseguenza, la ragion d'essere della sua inclusione fra gli atti assoggettati alla sola imposta in abbonamento, atti che, come risulta da questo innanzi detto, sono solo quelli relativi �alle operazioni di :finanziamento vere e proprie. Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imposta ipotecaria non fosse dovuta per il solo fatto che le cambiali fossero state rilasciate dal soggetto passivo del finanziamento, mentre avrebbe dovuto accertare se, dall'atto di costituzione dell'ipoteca, risultasse che questa veniva iscritta a garanzia del finanziamento oppure del pagamento delle cambiali, traendone le necessarie conseguenze, in base ai principi innanzi enunciati. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 dicembre 1977, n. 5327 -Pres. Rossi Est. Martinelli -P. M. Pedace (conf.). Soc. Alpinia (avv. Ollivero) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile). Imposta di registro -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso Vendita di superfici non edificabili necessarie per l'edificabilit� su area attigua -Si applica. (I. 2 lug�io 1949, n. 408, art. 14; 1. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6). Imposta di registro -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso Costruzione su una parte dell'area acquistata di autorimessa pubblica -Esclusione. (I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; 1. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6). Imposta di registro -Pattuizione di unico prezzo -Unico concordato � Acquisto di area -Agevolazione riconosciuta ad una parte soltanto Riduzione proporzionale del prezzo in ragione della parte di superficie. In forza dell'art. 6 della legg� 7 febbraio 1968, n. 26, che ha radicalmente innovato la precedente regolamentazione contenuta nell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'agevolazione si estende anche alle parti originariamente inedificabili dell'area acquistata se queste, in base alle norme RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 240 urbanistiche vigenti nel luogo, sono necessarie per la costruzione di un edificio su altra area (1). L'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non � applicabile alla superficie coperta da una autorimessa pubblica nari pertinente ad edificio di case di abitazione, nemmeno se detta superficie � ricompresa nel doppio dell'area edificata per la costruzione di case e se la superficie dell'autorimessa non supera il quarto dell'intero volume (2). Qualora l'area acquistata, con la pattuizione di un unico prezzo sul quale � stato sottoscritto un concordato per unico valore, possa fruire della agevolazione solo per una parte, i distinti valori delle due parti soggette a diverso regime tributario si determinano mediante riduzione proporzionale del prezzo globale in ragione delle rispettive superfici, fermo restando il concordato (3). (Omissis). Con l'unico motivo del ricorso principale l'Amministrazione finanziaria, ilamentando la violazione dell'art. 14 legge 2 luglio 1949, n. 408 e dell'art. 6 legge 7 febbraio 1968, n. 26, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. censura la sentenza impugnata per aver erroneamente, affermato che l'agevolazione tributaria, prevista nell'art. 14 legge cit. sia applicabile oltre che all'area edificata e al suo reale valore di trasferimento, anche a quelle altre parti del terreno, che fin dall'epoca della formazione dell'atto di acquisto, risultavano gi� destinate a strada pubblica, e pertanto, inutilizzabili ai fini edificatori. In proposito afferma che l'agevolazione de qua per estendersi all'intero valore del terreno (pure nell'ipotesi di mancata utilizzazione di alcune parti del medesimo a causa di limiti imposti dal piano regolatore o da quello di fabbricazione al fine di realizzare predetermil).ati volumi fabbricabili) richiede necessariamente l'attitudine astratta del terreno, oggetto di vendita, al.l'edificabilit� in ogni sua parte. La censura � infondata. Invero, l'art. 6 legge n. 26 del 1968 ha radicalmente innovato la precedente regolametnazione stabilita dall'art. 14 legge n. 408 del 1949, esten (l-3) La sentenza ha esaminato un ulteriore aspetto dei singolari negozi di trasferimento di aree edificabili in connessione con le norme urbanistiche del Comune di Torino. Mentre in generale si � affermato che una superficie oggettivamente inedificabile non pu� mai fruire dell'agevolazione, nemmeno quando concorre ad incrementare l'edificabilit� su area diversa (Cass. 28 luglio 1972, n. 2583, iin questa Rassegna, 1972, I, 1182; 29 luglio 1974, n. 2289, ivi, 1974, I, 1438) per la citt� di Torino si � affermato che le cessioni di cubatura, che non sono nemmeno un trasferiment9 di area, sono ricomprese nell'agn�:1!::tzione ed ora che anche superfici non edifiicabili (da cedere al comune per la costruzione di strade) destinate a non rimanere nemmeno come pertinenza del lotto, fruiscono del beneficio se sono necessarie alla costruzione del fabbricato per .. case di abitazione. La soluzione adottata non persuade perch� il concetto PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 241 dendo il beneficio tributario non soltanto al valore o al prezzo della parte del terreno edificabile (e in concreto edificato), ma altres�, anche a quelle parti inedificabili a causa di' vincoli stabiliti dal piano regolatore o da quello di fabbricazione per il rispetto di distanze e volumetrie edificatorie, o per cessione gratuita di aree per opere di urb~nizzazione, ci� indipendentemente, dell'esistenza d'una concreta determinazione, all'atto della stipulazione contrattuale, della parte del tererno inedificabile per tale vincolo, sempre che l'acquisto di detta area sia necessario per la costruzione dell'edificio conformemente alle prescrizioni del piano regolatore o di quello di fabbricazione. La portata innovativa dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 � resa palese non soltanto dalla diversa formulazione letterale delle norme rispetto all'art. 14 della legge n. 408 del 1949, ma altres� dall'indubbia ratio legis che � diretta a favorire il massimo incremento edilizio tenendo conto, ai fini dell'agevolazione, anche di quelle aree inedificabili non per mera volont� della parte, ma a causa di prescrizioni contenute nei piani regolatori e di fabbricazione. Peraltro, va considerato che la nuova formulazione legislativa non ha potuto non tenere conto delle particolari regolamentazioni urbanistiche vigenti in molte citt� e che specie in Torino, consente la cosidetta cessione delle cubature ai fini urbanistici che da questa Corte � stato ritenuto un vero e proprio contratto traslativo di diritti reali suscettibile di beneficiare dell'agevolazione tributaria in esame (cfr. Cass. 6 luglio 1972, n. 2235). Stabilito il suesposto principio � evidente che il giudice di merito ha accertato in punto di fatto, con apprezzamento insindacabile in questa sede, la rilevanza ed influenza della porzione del terreno da destinarsi a fondamentale cui sJ riferisce la norma � quello di area che, quali che sfano le prescriziond urbanistiche, non pu� comprendere una superficie a destinazione pubblica non pertinente al fabbricato da costruire. . La seconda massima � di evidente esattezza; un separato edificio che non ha alcun carattere dJ casa di abitazione o suo accessorio � totalmente fuori del campo della legge 2 luglio 1949, n. 408. Importante � la terza massima. Era pacifico ~Cass. 8 luglio 1974, n. 1980, Giust. Civ., .1975, I, 831) che quando esista un'unica determinazione di valore, per concordato o in altro modo, e successivamente per diverse parti dell'area si stabiliscono diversi regimi tributari (aHquote diverse o agevolazione riconosciuta ad una parte soltanto) si procede ad una riduzione proporzionale del valore iglobale in ragione delle rispettive superfici per formare due distinte basi imponibili. E questo � gi� un aggiustamento a vantaggio del contribuente che � possibile solo quando esista una omogeneit� (aree ediJ�icabiJ.i divisibili per metro quadrato) che consente una riduzione aritmetica, che se si trattasse di immobile eterogeneo o di pi� immobi1i sarebbe inevitabile assoggettare l'intero piesso alla imposizione pi� gravosa. Tuttaviia con una isolata pronunzia (6 ottobre 1971, n. 2736, Riv. Leg. fisc., 1972, 757) era stato affermato che allorch� dopo la conclusione del concordato RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 242 strada pubblica ai fini dei volumi edificatori da realizzarsi sul fondo acquistato dalla societ� Alpina, secondo quanto previsto nel piano regolatore del Comune di Torino vigente all'epoca. A diversa conclusione si sarebbe dovuto pervenire soltanto nel caso in cui tale fascia del terreno, soggetta a normale espropriazione pubblica non avesse avuto alcuna rilevanza ai fini delle volumetrie edificatorie previste nel piano regolatore. D'altra parte sull'applicazione retroattiva dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 non sorge questione in quanto tale retroattivit� � riconosciuta espressamente dalla legge n. 285 del 1972. -(Omissis). Con il terzo motivo del. ricorso incidentale la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 14 legge n. 408 del 1949, dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. censura la sentenza non definitiva della Corte per aver escluso l'applicazione del beneficio all'area acquistata e coperta dall'autorimessa pubblica senza procedere ad adeguato esame sia per quanto riguarda l'esistenza o meno del rapporto � entro il quarto� tra detto manufatto e la costruzione adibita ad uso abitativo, sia per quanto attiene la circostanza che l'autorimessa copre la parte del terreno pari al doppio dell'area edificata, esente per legge dall'imposta proporzionale. Anche tale censura � destituita di fondamento. Infatti, il giudice di merito con motivazione congrua ed immune da vizi logici ha proceduto all'esame dell'anzidetta circostanza, prospettata dalla soc. Alpina, accertando che l'autorimessa, non facente parte integrante dell'edificio adibito ad abitazione, neppure � con questo in rapporto pertinenziale in quanto adibita ad autorimessa pubblica con carattere commerciale. Tale apprezzamento � insindacabile in questa sede non soltanto perch� immune da vizi logici, ma anche perch� � conforme al diritto. vengono a modificarsi .le premesse di imponibilit� (�il modo d'essere della cosa�) considerate al momento della sottoscrizione, il concordato non � pi� utilizzabile e deve 'procedersi (in che modo?) a nuova valutazione. Cn~'l altra pronunzia 7 ottobre 1975, n. 3185 (in questa Rassegna, 1975, I, 3185) era stato poi ritenuto che nel caso di trasferimento di pi� beni con unico prezzo seguito da unica valutazione, deve procedersi ad un supplemento di accertamento per separare d valori rispettivi se emerge la necessit� di un diverso trattamento tributario. Questo indirizzo era per molte ragioni inaccettabile e praticamente inat tuabile (v. Relazione Avv. Stato, 1970-75, II, 538 e segg.). Ora sii ritorna al cri terio della riduzione proporzionale, precisando con esattezza che ti.I concordato attiene alla sola determinazione del valore oggettivo in comune commercio e non pu� .essere influenzato dalle questioni riguardanti l'an della pretesa tribu taria e quindi 11esta formo qua:Li che siano in .qualunque tempo e in qualunque sede la vioende della determinazione del regime dii iIIlQJosizione. PARTE r, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Invero, non pu� riconoscersi l'agevolazione tributaria in esame a quelle parti di terreno, pur concretizzanti il doppio dell'area edificata, . qualora siano coperte da costruzioni non collegate in rapporto pertinenziale con l'edificio destinato ad abitazione civile; ci� � del tutto evidente ove si tenga presente la ratio legis su cui si fonda la normativa in oggetto che considera, ai fini dell'agevolazione anche le parti di terreno non utilizzate per la costruzione di edifici abitativi, non superiori ad una determinata estensione, al fine di non escludere dal beneficio quelle parti del terreno che possono servire a realizzare entit� che costituiscono pertinenze dell'edificio, ovvero sono predisposte per il rispetto dei prescritti distacchi. � indubbio che tale ratio viene, invece, meno nell'ipotesi in cui dette aree residue ne vengano utilizzate per altre destinazioni e per scopi di lucro. La mancanza di una unit� organica tra l'edificio abitativo e l'autorimessa esclude, altres�, la possibilit� di un riferimento (ai fini dell'agevolazione) al rapporto proporzionale del �quarto� stabilito dalla legge tra vani abitativi e quelli destinati ad altro uso. Con l'ultimo motivo del ricorso incidentale, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 14 legge n. 408 del 1949 e dell'art. 6 legge n. 28 del 1968 critica la sentenza definitiva per aver applicato alla tassazione dell'area destinata a pubblica autorimessa il criterio di proporzionalit� matematica sul presupposto erroneo dell'esistenza di un concordato per un valore unico e globale del terreno, non considerando che detto concordato nella specie doveva ritenersi travolto e caducato a seguito dell'insorta controversia giudiziaria. La censura � destituita di fondamento. Invero, questa Corte ha in precedenza affermato (Cass. Sez. I, 8 lu glio 1974, n. 1980) che nel caso di acquisto di un'area della quale soltanto una parte possa essere ammessa all'agevolazione fiscale (concessa dalla legge 2 luglio 1949, n. 408), la restante parte soggetta all'imposta ordi naria, ai fini della determinazione del valore, va valutata in funzione della frazione proporzionale del prezzo, considerato in modo globale ed unitario (per modum unius). D'altra parte va rilevato che il concordato, attenendo alla mera determinazione dell'imponibile, � del tutto indipendente -e non pu� quindi esserne, comunque, influenzato -dalle questioni riguardanti l'� an � della pretesa tributaria, cosicch� in caso di contestazione in ordine al titolo della pretesa tributaria, il concordato, per la sua autonomia, non pu� ritenersi travolto o caducato. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 luglio 1977, n. 19 -Pres. Vallillo � Rel. Sgroi -Ente acquedotti siciliani (avv. Stato Imponente) c. Scalia (avv. Bonanni). Obbligazioni e contratti -Rinunzia � Interpretazione. Obbligazioni e contratti -Rinunzia � Oggetto � Credito � Efficacia in confronto di diverso debitore -Esclusione. Espropriazione per p.u. � Risarcimento di danni da occupazione illecita � Equivalente del valore -Destinazione a cava dell'immobile � Rilevanza. L'interpretazione di una dichiarazione di rinunzia va operata con criteri restrittivi, non dovendo essa lasciare dubbi sulla volont� di rinunciare (1). La rinuncia al credito che sar� per sorgere nei confronti di un dato soggetto non comporta la rinuncia al credito che potr� sorgere nei confronti di un soggetto diverso, anche se non muta sostanzialmente il fatto previsto come generatore del credito (2). Il risarcimento del danno rappresentato dalla definitiva destinazione di un immobile a sede di opera pubblica, che deve consistere nel valore venale del bene, va liquidato in base alle sue peculiari caratteristiche e perci� tenere conto della composizione che ne consente lo sfruttamento come cava di materiale lapideo (3) (Omissis). -L'appellante giudica erronea l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato della dichiarazione di rinuncia, alla quale -a suo avviso -non � stata apposta alcuna condizione; e sostiene che, anche volendo ritenere il contrario, l'asserita condizione si � verificata, essendo stata soddisfatta dall'avvenuto rinvenimento dell'acqua l'aspettativa della Scalia di poterla utilizzare per i bisogni della sua propriet� fondiaria. Questo motivo di gravame � inaccoglibile. (1) Nel senso che l'interpretazione della volont� dichiarata o dcl comportamento non debba lasciare dubbi nella volont� di rinunciare, cfr., Cass. 10 ottobre 1974, n. 2767, Giust. civ. Mass., 1974, 1238; Cass. 6 dicembre 1966, n. 2857, Giur. it., 1967, I, 1, 1396. (2) Non consta di :precedenti in termini. (3) Cfr., nello stesso senso, Trib. sup. acque, 12 novembre 1975, n. 26, .. . in questa Rassegna, 1976, I, 139. . PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI Si pu� concordare con l'appellante allorch� nega che la dichiarazione di rinuncia della Scalia -quale risulta dalla scrittura prodotta dalla stessa rinunciante e presa in esame dal primo giudice -sia assoggettata ad un congegno condizionale. Infatti, piuttosto che vedere configurato nel conseguimento effettivo dei benefici del rinvenimento dell'acqua l'evento condizionante sospensivamente l'efficacia della dichiarazione, apporre meglio fondata la ricostruzione della volont� della Scalia nel senso che la prospettiva degli eventuali benefici abbia svolto il ruolo di motivo della rinuncia (�in considerazione dei benefici...�). Per contro, la formula adottata dalla Scalia � chiarissima nel riferimento specifico alla �occupazione� (e, pi� precisamente, all'impianto del cantiere per lo svolgimento delle trivellazioni di sondaggio, che comporta un'indisponibilit� temporanea del terreno). Pertanto, anche alla luce del criterio tendenzialmente restrittivo che deve guidare l'interprete nell'identificare la portata di una rinunzia, dovendo la relativa dichiarazione essere tale da non lasciare dubbi sulla volont� di rinunciare (cfr. Cass. 10 ottobre 1974, n. 2767), non pu� affatto sostenersi che formi oggetto della rinuncia, oltre all'indennit� di occupazione, anche quella di espropriazione o, in difetto della procedura espropriativa, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita definitiva del terreno utilizzato per l'opera pubblica.� A questa lettura della dichiarazione induce, del resto, il riconoscimento della spettanza della indennit� di espropriazione, secondo l'assunto formulato dallo E.A.S. nella comparsa di risposta di primo grado. �, tuttavia, risolutivo il rilievo, svolto dalla Scalia n�lla comparsa di risposta di appello, concernente l'identificazione del destinatario degli effetti favorevoli della rinuncia, che � un soggetto diverso (E.S.A.) rispetto a quello che vorrebbe avvalersene (E.A.S.). Questo rilievo non si pone in contrasto con il carattere di negozio unilaterale e non recettizio della rinuncia, che produce effetti definitivi e irrevocabili per la sola volont� del rinunciante (cfr. Cass. 22 marzo 1962, n. 592; Cass. 26 giugno 1961, n. 1531), giacch� non procede affatto da una visione contrattualistica della rinuncia de qua. Occorre, per vero, considerare che il eredit� futuro ed eventuale, cui la Scalia ha dichiarato di rinunciare, � quello che ha per debitore un determinato soggetto (E.S.A.) e sebbene, sotto un profilo generico, il fatto costitutivo del credito considerato nella scrittura sia l'occupazione del terreno, che � il fatto successivamente posto in essere dell'E.S.A. (e non dall'E.S.A.) e invocato dalla Scalia a fondamento della sua pretesa, sotto un profilo specifico si rileva, da una parte, come neppure naturalisticamente vi sia identit� del fatto e, dall'altra parte, come la persona del debitore (al di fuori delle ipotesi di obbligazione ambulatoria e di successione nel debito, che nella specie non ricorrono) funga da elemento necessario del rapporto obbligatorio, che si identifica precisament� in quanto intercorre fra due soggetti determinati. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 246 Pertanto, a parte le considerazioni prima svolte in ordine all'oggetto della dichiarazione, poich� la rinuncia al credito che sar� per sorgere nei confronti di un dato soggetto non comporta la rinuncia al credito che potr� sorgere nei confronti di un soggetto diverso, anche se non muta sostanzialmente il fatto previsto come generatore del credito, l'E.A.S. non pu� opporre alla Scalia la dichiarazione di rinuncia. Con il secondo "1llotivo di appello l'E.A.S. critica il criterio seguito dal Tribunale regionale per determinare il valore del bene occupato, giudicando incontrollabili sia il calcolo fondato sul prezzo del materiale lapideo estraibile fino all'esaurimentoo sia il calcolo delle spese di estrazione (determinate in un quinto appena della prima somma), mentre avrebbe dovuto far ricorso al criterio della capitalizzazione del reddito annuale. La doglianza � destituita di fondamento. Prima dell'occupazione il terreno de quo era coltivato a cava di pietrisco: questo punto (che ha formato oggetto di specifica contestazione soltanto nella comparsa conclusionale) risulta limpidamente accertato att]\averso la relazione di consulenza corredata da una ineccepibile documentazione fotografica e dal certificato .di analisi (rilasciato dal laboratorio dell'Istituto di costruzioni stradali della facolt� di ingegneria dell'Universit� di Palermo). Queste risultanze eliminano qualsiasi dubbio al riguardo. Ulteriore conferma nello stesso senso si trae dalla vicinanza, rilevata dal consulente tecnico d'ufficio, di cave analoghe. La circostanza che al momento dell'occupazione l'esercizio della cava in questione fosse interrotto non � idonea ad escludere, nella determinazione del danno, la rilevanza delle particblari caratteristiche del terreno occupato, sotto un duplice profilo: 1) in primo luogo, perch� l'attivit� � cessata proprio in previsione dei trivellamenti per la ricerca dell'acqua; 2) in secondo luogo, perch� si tratta di determinare non gi� il valore di un'azienda (funzionante) di escavazione, ma quello di un terreno suscettibile di sfruttamento per il materiale lapideo che concretamente se ne pu� estrarre. Per vero, sulla premessa che la disponibilit� di cui parla l'art. 826 e.e. a proposito delle cave corrisponde al diritto di propriet� (cfr. Cass., 23 gennaio 1962, n. 95), non si pu� prescindere, nel determinare il valore venale del terreno occupato dalle sue caratteristiche peculiari; e, in particolare, si deve tener conto della sua composizione, che ne consente lo sfruttamento attuale o futuro come cava (cfr. Cass., 7 agosto 1962, n. 2431; Trib. Sup., 12 novembre 1975, n. 26). Si tratta, perci�, contrariamente all'assunto dell'E.A.S., di calc~lare non eventualit� meramente aleatorie di maggiore valorizzazione, ma l'effettiva consistenza di un terreno, considerato nelle sue intrinseche risorse e nella sua naturale destinazione. ( Omissis). PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 247 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1D ottobre 1977, n. 30 -Pres. Vallillo - Rel. Granata -Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Albisinni) c. Martinelli e altro (avv. Di Majo). Acque pubbliche ed elettricit� -Requisiti -Sommergibilit� delle piene ordinarie. Non ha natura di golena ed � perci� estranea al dem.anio idrico una zona adiacente al letto del fiume non soggetta alle sue piene ordinarie (1). (Omissis). -Con il primo motivo di appello l'Amministrazione ripropone la tesi -disattesa dal Tribunale regionale -della sopravvenuta demanializzazione della striscia di suolo controverso, per avere la stessa acquistato la natura di golena, o riva interna (sinistra), del fiume Lao, in quanto soggetta a sommersione in occasione delle piene ordinarie, a contenere e regolare le quali nel 1931 sarebbe stata eretta l'arginatura, che oggi delimita, sul lato opposto al filo dell'alveo, la striscia in questione. L'assunto � smentito dalle risultanze istruttorie. Le eventuali incertezze nascenti dalle contrastanti dichiarazioni testimoniali raccolte in occasione dell'accesso in loco espletato in primo grado (comunque prevalenti nel senso di escludere la normale sommersione del terreno, affermata in termini netti e recisi solo dal vecchio Manco Carmelo, ma negata altrettanto recisamente dalla Carnevale Maria Luigia e, nella sostanza, anche da Lomuscio Francesco e dal Ceccarato Francesco, mentre � equivoca, perch� intimamente contraddittoria, la deposizione del Neccarato Nicolantonio, che da un lato riferisce di inondaziorn anche biennali, ma dall'altro ricollega l'evento a �piogge... eccezionali � e ne fa risalire l'ultima manifestazione a �tre anni fa�) sono invero eliminate in modo certo e definitivo sia dai rilievi eseguiti dall'Ufficio nel corso di quel medesimo sopraluogo e della sua rinnovazione in questo grado, sia dalle indicazioni offerte dalla consulenza tecnica disposta con la precedente ordinanza collegiale di questo Tribunale Superiore. Dai verbali delle due ispezioni risulta invero che il terreno era in condizioni di normale coltivabilit� ed in larga parte sfruttato in atto (I e II accesso) con colture a grano ed ortive (Il accesso); inoltre sor reggeva, nella zona a margine immediato del fiume, una fitta vegeta zione di alberi e cespugli (I accesso), e, nel tratto pi� interno compreso tra questa zona e l'arginatura, alti alberi (I accesso) anche di et� re mota (II accesso), mentre altre ceppaie di alberi di alto fusto apparivano divelte di recente nell'area coltivata (I accesso). (1) In argomento, cfr., Trib. sup. acque, 14 febbraio 1976, n. 3, in questa Rassegna, 1976, I, 298. 248 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La esclusione di (una vicenda di) normale sommersione del suolo in occasione delle piene ordinarie, con tutta evidenza desumibili dalla riferita topologia, � poi pienamente confermata -e spiegata sotto l'aspetto idrografico -dalla consulenza tecnica, la quale ha accertato che il fondo alveo del fiume, presentando per la sua particolare composizione un grado di coerenza presso che nullo, � soggetto a sostanziali erosioni che ne modificano la sezione di deflusso durante le piene a partire da velocit� anche molto basse, con la conseguenza che lungo l'intero tratto interessato la portata della sezione idrica si appalesa capace di contener~ le piene ordinarie -come in effetti le ha contenute durante il biennio di rilievi del C.T.U. -in quanto aumenta in funzione non dell'altezza dell'acqua, il cui livello non cresce, ma della erosione del fond9. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 27 ottobre 1977, n. 31 -Pres. Vallillo - Rel. Mancuso -Martina (avv. Fossetta e Franco) c. Ministero delle finanze e Intendenza di finanza di Udine (avv. Stato Fiumara). Acque pubbliche ed elettricit� -Competenza e giurisdizione -Tribunali ordinari e tribunale superiore -Concessione di pertinenze idrauliche -Revoca parziale per pregiudizio agli interessi idraulici -Declaratoria di illegittimit� -Giurisdizione del tribunale superiore. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143). Rientra nella giurisdizione di legittimit� del Tribunale superiore delle acque pubbliche conoscere della domanda, con cui si deduca che non sussiste la causa giustificativa atta a rendere operativa la clausola di salvezza dei preminenti interessi idraulici dell'Amministrazione, inserita in una concessione contratto di pertinenze idrauliche, in base alla quale sia stato ordinato il parziale sgombro dell'area concessa perch� utilizzata in modo da poter costituire grave pregiudizio per quegli interessi (1). (1) La giurisdizione del Tribunale superiore � stata affermata, a norma dell'art. 143, comma 1�, lett. a) del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in base ad una corretta indicazione del potere esercitato nel caso dall'Amministra: ZJione, potere dii revoca della concessione in presenza d'un allegato comportamento abusivo del concessionario considerato pregiudizievole agli interessi idraulici. Sulla giurisdizione del Tribunale superiore cfr., da ultimo, per varie fattispecie, Trib. sup. acque, 31 gennaio 1977, n. 3 e 7 dicembre 1976 n. 24, in �� questa Rassegna, 1977, I, 188 e 340. ' PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 249 (Omissis). -Va preventivamente esaminata, per la portata decisiva ed assorbente della questione pregiudiziale della proponibilit� della domanda rispetto alle questioni di merito, cui si riferiscono sia l'appello principale sia gli ulteriori motivi dell'appello incidentale, quest'ultima impugnazione. L'eccezione va accolta in forza dei rilievi che seguono. Premesso che trattasi della specie di concessione contratto, il concessionario ha contestato, e contesta ancora in questa sede, la ricorrenza di una causa giustificativa, atta a rendere operativa la clausola di sal vezza dei preminenti interessi idraulici della Amministrazione. Ha contestato e contesta, in sostanza, la legittimit� della degradazione del diritto a conservare tutte e per iutiero le utilit� assicurate dalla concessione invocando �l'accertamento giudiziale in ordine all'esistenza in concreto dei preminenti interessi idraulici �, coerentemente alla formula petitoria (�annullarsi per Ulegittimit� �), adottata, sia avanti il Tribunale Regionale sia avanti questo Tribunale Superiore. Ci� posto, � da osservare che ove il privato ricorrente avesse rettamente percepito i nessi che intercorrono fra la fattispecie prospettata e la disciplina normativa della pertinente tutela del resto in quei termini invocata, avrebbe avvertito anche il naturale orientamento di essa verso la cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143, t.u. 1933/19775. Competenza, questa, fatta salva, com'� noto, dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. S, 1. 6 dicembre 1971, n. 1034. Anche il giudice di primo grado ha male inteso i termini di detta fattispecie, risolvendola erroneamente in chiave di disapplicazidne, laddove l'atto impugnato veniva ad incidere, non indirettamente in funzione riflessa, ma direttamente ed esclusivamente, sulla concessione, �perch� (pretesamente) soppressa o ridotta nella (supposta) ricorrenza di interessi generali, apprezzati discrezionalmente dall'Amministrazione concessionaria. Al di fuori, dunque, dai condizionamenti definitori, e con riferimento al petitum sostanziale non poteva, come non pu�, dubitarsi dell'effettiva natura dell'oggetto della controversia e della correlativa pr0tezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione giuridica assunta a fondamento della pretesa. Di vero, per quanto concerne l'attivit� discrezionale della P.A., ci si trova in presenza di una situazione di interesse legittimo quando alla medesima spetti il potere di incidere sulla posizione soggettiva del privato e la controversia derivantene abbia, quindi, per oggetto un preteso esercizio illegittimo di tale potere discrezionale, sotto il profilo di uno, e di pi� insieme, dei tipici vizi del provvedimento. Un tale criterio � costante nella giurisprudenza della S.C., e ad essa questo Tribunale ritiene ancora una volta consapevolmente di non ne7 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 250 gare la propria adesione, discendendo il sottostante criterio dai principi stessi in ordine alla .tutela giurisdizionale delle posizioni. giuridiche attive del privato nei confronti della P.A. La eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito con la domanda attrice (e, quindi, di questo stesso Tribunale Superiore, quale giudice delle materie di cui all'art. 142 t.u. cit.), �, dunque, palesemente fondata. In tali sensi accogliendosi l'appello incidentale, restano assorbiti, sia l'appello principale sia gli ulteriori motivi della stessa impugnazione incidentale. -(Omissis). TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 31 maggio 1977, n. 6358 -Pres. Zappanico -Est. Massani -Societ� Impresa F.lli Giovannetti e Soc. Costruzioni edilize stradali ferroviarie (avv. Piga) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Marzano). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserva -C.d. ~orpresa geologica Tempo dell'iscrizione della riserva. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 ss. e 54 ss.; cod. civ., art. 1664, secondo co!Ilma). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserva -Partite di lavoro successive -Indicazione degli oneri ulteriori -Onere -Sussiste. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53 e 54). Appalto -Difficolt� di esecuzione derivanti da cause geologiche -Cause non prevedibili -Requisiti -Fattispecie. (cod. civ., art. 1664, secondo comma). La riserva, riguardante maggiori oneri subiti per difficolt� impreviste incontrate nella esecuzione di lavori di scavo d'una galleria, � da considerare non tempestiva relativamente alle partite di lavori contabilizzate in precedenza senza contestazione, se la riserva sia per la prima volta formulata quando, per la costanza dei fenomeni naturali impedienti e la quantit� di lavori gi� eseguiti, la maggiore onerosit� debba ritenersi gi� avvertita o tale da poterlo .essere con una condotta improntata a diligenza e buona fede (1). (1-2) Nello stesso senso, Cass. 18 appile 1975, n. 1458, in questa Rassegna, 1975, I, 447. Sull'estensione dell'onere della riserva al diritto a un equo compenso ex art. 1664, comma 2�, cod. civ., cfr., altres�, Cass. 15 aprile 1976, n. 1337, in questa Rassegna, 1976, I, 619 e Cass. 10 gennaio 1974, n. 78, ivi, 1974, I, 259. (3) La decisione � conforme all'inclidzzo interpretativo che ritiene necessario per il sorgere del diritto al compenso la imprevedibilit� e non sufficiente .. la concreta mancata 'previsione delle circostanze cbe hanno reso pi� onerosa PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 251 Formulata riserva per la maggiore onerosit� di lavori di scavo di una galleria per effetto di non previste difficolt� di esecuzione, l'appaltatore ha l'onere di quantificare ad ogni successiva sottoscrizione della contabilit� i maggiori oneri incontrati per le partite via via iscritte (2). La configurazione della c.d. sorpresa geologica richiede la impossibilit� tecnica di accertare mediante opportuni assaggi l'effettiva situazione dei luoghi (nel caso di specie si � esclusa la sorpresa geologica considerando che la effettiva conformazione della roccia era rilevabile attraverso l'esame della carta geologica d'Italia e delle sezioni geologiche presenti in cave aperte nella stessa formazione rocciosa in cui avrebbe dovuto eseguirsi lo scavo) (3). (Omissis). -Per una migliore comprensione delle questioni dibattute � opportuno premettere un breve accenno alle vicende che hanno dato luogo alla presente causa. La Cassa per il Mezzogiorno, con delibera del 18 luglio 1962, approvava il progetto n. 4331 relativo ai lavori di costruzione dell'acquedotto dell'Alto Simeri in Calabria da eseguirsi in appalto per un importo a base d'asta di L. 440.000.000; successivamente invitava l'impresa Giovannetti a partecipare ad una licitazione privata (eseguita il 18 ottobre 1962). I lavori di esecuzione dell'acquedotto furono aggiudicati alla impresa Giovannetti con un ribasso del 10,97%. Il contratto d'appalto fu stipulato il 5 dicembre 1962 per un importo netto, in base all'applicazione del predetto ribasso, di L. 391.732.000. I lavori venivano ultimati e consegnati in tempo utile, il 15 settembre 1967, e successivamente favorevolmente collaudati. Durante l'esecuzione dei lavori, con delibera n. 692/ A 154 del 15 dicembre 1965, il Consiglio di Amministrazione della Cassa approvava una perizia suppletiva di variante a completamento dell'opera, e, con successivo contratto stipulato per trattativa privata in data 16 febbraio 1967, anche tali lavori venivano affidati alla medesima impresa per un importo netto di L. 36.397.800; l'esecuzione dei lavori era ultimata nei termini contrattuali. Alla consegna seguiva favorevole collaudo. In corso d'opera, e precisamente il 28 luglio 1964, l'impresa Giovan netti esprimeva la prima riserva, esplicandola poi il 10 agosto succes sivo, in occasione dell'emissione dell'undicesimo stato di avanzamento, la prestazione: sw .punto, .neMo stesso ,senso, cfr. C1ANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 1976, pag. 19; RUBINO, L'appalto, in Commentario di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1967, pag. 181 ss. e 190. Per richiami di giurisprudenza, cfr. L'Appalto, Rassegna di giurisprudenza �ommentata a cura di Carnevale e Ferrati, Milano, 1974, I, pag. 691 ss. 252 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sostenendo di aver incontrato nella esecuzione degli scavi delle gallerie imprevedibili difficolt� a causa della natura dei terreni attraversati. Indicava i maggiori oneri fino ad allora sostenuti in complessive lire 10.492.554 nette. Da quella data sino alla chiusura dei lavori, in occasione d'ogni stato di avanzamento l'impresa Giovannetti si � limitata a richiamare J.a riserva inserita nell'undicesimo stato di avanzamento. . . In occasione dell'emissione del trentesimo stato di avanzamento, in data 29 settembre 1966, esprimeva la seconda riserva, esplicata il 10 ottobre successivo, indicando i maggiori oneri sostenuti in L. 23.965.481, importo' che, integrato della precedente richiesta di L. 10.492.554 (riserva formulata all'undicesimo stato di avanzamento), portava a L. 43.458.035 il compenso totale richiesto dalla Impresa. A chiusura di cont~ finale, l'Impresa, oltre che confermare le riserve gi� espresse, esprimeva nuova riserva in relazione ai maggiori oneri subiti per l'impiego nelle gallerie, di armature �a cassa chiusa� in quantit� superiore a quella prevista dal contratto di appalto (art. 73 cap. spec.). Richiedeva per tale onere l'importo di L. 18.365.000. Dichiarava inoltre che per esigenze di contabilit� parte dei lavori eseguiti nella prima galleria, erano stati stralciati dal contratto principale d'appalto (stipulato il 5 dicembre 1962) e inseriti nel contratto del 16 febbraio 1967; pertanto anche la contabilit� e le riserve formulate relativamente a tali lavori, per un ammontare complessivo di L. 4.977.907, doveva intendersi inserita nel contratto suddetto. i~ Precisava quindi che le riserve di cui al contratto 5 dicembre 1962 Il ammontavano ad un totale di L. 47.843.128 al netto del ribasso d'asta. Per quanto riguarda il contratto 16 febbraio 1967, l'impresa, solo . dopo la chiusura del conto finale (6 marzo 1968) esprimeva riserva, avan~ zando pretese per oneri sostenuti a causa del maggior volume di scavo, del maggior volume di calcestruzzo usato, dell'uso di pietrame secco per un totale di L. 4.929.907 (riserve stralciate dal contratto 5 dicembre 1962); altra riserva di L. 7.298.750 per l'uso di armatura in legname � a cassa chiusa � per una lunghezza superiore alle previsioni contrattuali; per un totale quindi di L. 12.999.344 al netto del ribasso d'asta. Le riserve venivano respinte dalla Cassa per il Mezzogiorno. Con atto notificato il 15 gennaio 1973 l'Impresa Giovannetti propo neva nei confronti della committente domanda di arbitrato, che veniva per� respinta dalla Cassa. Veniva quindi promossa la presente causa a cura dell'impresa appal tatrice per il recupero della somma di L. 60.842.444.. La Cassa per il Mezzogiorno, abbandonata l'eccezione relativa al difetto di poteri di rappresentanza nella persona che aveva iscritto ed esplicato le riserve (in corso di causa l'Impresa ha provato che i poteri PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 253 di rappresentanza dell'impresa appartenevano ad entrambi i firmatari delle riserve), eccepisce la inammissibilit� delle pretese attrici per tardivit�, in quanto, a suo dire, le riserve non sarebbero state avanzate nei termini di legge. f Assume a sua volta l'Impresa Giovannetti che le riserve -essendo tutte riferite a fatti continuativi -non erano legate a termini di decadenza e pertanto risultano tutte avanzate tempestivamente. Come � noto, la materia delle riserve dell'appaltatore di opere pubbliche, nel corso dello svolgimento dei suoi rapporti con la stazione appaltante, ha dato luogo per un certo periodo di tempo a qualche incertezza nella stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione. Mentre alcune pronunce confermavano rigorosamente il carattere generale dell'istituto delle riserve, altre, risentendo dell'indirizzo� meno rigoroso della giurisprudenza arbitrale, pur riaffermando quel prindpio come regola di massima, ammettevano, tuttavia, eccezioni tali da ridurre notevolmente il campo di applicazione dell'onere delle riserve. Con la sentenza del 20 giugno 1972, n. 1960, le sezioni unite della S.C. hanno tuttavia riaffermato, nella maniera pi� piena, il �carattere gene~ rale dell'istituto. Siffatto indirizzo � stato sostanzialmente ribadito dalle sentenze n. 2168 del 1973, n. 2486 del 1973, n. 78 del 1974 e n. 1458 del 1975. Questo Collegio ritiene di adeguarsi a tale pi� rigoroso orientamento. Come � noto, l'art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, fa obbligo all'appaltatore di firmare il registro di contabilit� ogni volta che gli viene presentato, ma gli consente altres� di firmare con riserva, nel qual caso l'appaltatore avr� l'onere di esplicare le proprie riserve nel termine di 15 giorni. In .relazione a tale obbligo, e alle relative facolt�, l'ultimo comma dell'art. 54, prevede, poi,� che si abbiano come definitivamente accertati i fatti registrati -con la conseguente decadenza dell'appaltatore dal far valere in qualsiasi tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono -qualora egli non abbia firmato il registro, oppure qualora, avendo firmato con riserva, non abbia tempestivamente esplicato le proprie riserve. Il carattere generale dell'istituto delle riserve, nel rapporto di appalto concernente opere pubbliche assunte dallo Stato, risulta oltre che dalla citata disposizione, anche da numerose altre norme del regolamento n. 350 del 1895. Tra le pi� significative gli artt. 36 e 37, dai quali risulta inequivocabilmente che la contabilit� (ed in questa devono essere incluse le riserve) dei fatti producenti spesa deve procedere di pari passo con l'avverarsi dei fatti stessi. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 254 Si pu� pertanto concludere che dall'intero sistema che regola l'appalto di opere pubbliche a carico dello Stato, la mancata protesta entro termini perentori, mediante l'opportuno uso delle riserve, porta alla decadenza delle pretese se non iscritte tempestivamente nei documenti contabili. La ragione fondamentale giustificatrice di tale sistema � stata esattamente individuata nella necessit�, nel quadro generale delle esigenze proprie di un bilancio pubblico, della continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonch� alle altre possibili determinazioni dell'Amministrazione di fronte ad un notevole superamento delle originarie previsioni di spesa, non escluso l'esercizio della facolt� di risolvere unilateralmente ed in qualunque tempo, il contratto (art. 37 rg. e 345 della 1. n. 2248/1865 all. F): tali esigenze sarebbero infatti frustrate e quei poteri della Pubblica Amministrazione sarebbero praticamente resi inoperanti se fosse consentito all'appaltatore d'avanzare pretese di maggiori compensi o indennit� per qualsiasi titolo che si risolva in un incremento della spesa di esecuzione dell'opera, dopo il compimento o dopo 'Un notevolmente avanzamento di essa (Cass. n. 2168/73, n. 1960/1972). Pertanto, ogni qualvolta l'appaltatore ritenga di avere un diritto (maturato nel corso dell'esecuzione dell'appalto) a compensi non specificatamente previsti dagli atti contrattuali, deve esprimere la relativa riserva. Ne deriva che, essendo finalit� essenziale dell'onere della riserva quella di apprestare a favore della stazione appaltante uno strumento di controllo continuo delle spese, deve senz'altro ritenersi esatta la tesi seguita dal pi� recente indirizzo della S.C., secondo cui basta l'oggettiva avvisata rilevabilit�, secondo diligenza o buona fede, dell'atipicit� di un evento rispetto all'economia dell'appalto, perch� scatti l'onere della denuncia dell'appaltatore, concretantesi poi, all'atto della prima firma dei documenti contabili presentatigli dal committente, nella specifica riserva di pretese e compensi maggiori o diversi da quelli riconosciutigli in contabilit�, in relazione alle singole unit� di lavori e di amministrazione, via via effettuate (Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486). Alla luce di tali principi deve essere risolta anche la questione delle riserve relative ai cos� detti fatti continuativi. La pronuncia n. 2168/73 ha chiarito che la circostanza che il fatto produttivo di maggiore onere per l'appaltatore e, in ipotesi di maggiore spesa per l'appaltante, non abbia carattere istantaneo, ma consista in una situzione il cui svolgimento si protragga nel tempo, non �, di per s�, ragione valida che possa giustificare la omissione della riserva. La stessa sentenza ha messo in luce come da tempo parte della dottrina non aveva mancato di ricondurre entro pi� giusti limiti la rilevanza del cos� detto �fatto continuativo� nel sistema delle riserve, rite PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 255 nendo che il protrarsi della situ.azione onerosa non fosse motivo pertinente per dilazionare e, tanto meno, per omettere la iscrizione della � riserva, ma potesse solo giustificare la temporanea disapplicazione dell'onere di esplicarla quantitativamente, stante la impossibilit� di precisare, nel termine prescritto, le cifre di compenso (art. 54 co. 3 Reg.). Su linea analoga si era posta la giurisprudenza della S.C. con ii considerare rilevante il �fatto continuativo�, non gi� al fine di far venir meno l'onere della riserva, ma al fine della determinazione del momento in cui quell'onere diventa operante di norma e il momento in cui l'onere nella riserva diventa attuale � stato fatto coincidere con il momento in cui si manifesta la rilev~nza causale del fatto generatore della situazione dannosa, quando cio�, come si � detto, si abbia modo di avvertire, �secondo diligenza e buona fede�, l'anormalit� di un evento rispetto alla economia dell'appalto e la pregiudizievole incidenza di tale evento 'sul costo dell'opera (Cass., Sez. Un., 20 giugno 1972, n. 1960). Il problema non � dunque di sussistenza o di insussistenza dell'onere della riserva. Si tratta piuttosto di individuare il momento in cui, in rapporto alle esecuzione dei lavori, quell'onere, nella duplice forma della iscrizione e della traduzione in cifre, della pretesa, diviene attuale. Successivamente � stato ulteriormente ribadito (Cass. n. 78 del 1974) che l'onere della riserva riguarda non soltanto pretese che traggono origine dal modo di rilevamento e di registrazione dei lavori via via eseguiti, ma riguarda anche l'equo compenso cui l'appaltatore ritenga di avere diritto a norma dell'art. 1664 e.e. quando nel corso dell'opera si manifestino determinate difficolt� di esecuzione non previste dalle parti, che rendono notevolmente pi� onerosa la prestazione dell'appaltatore. In tal caso � ovvio che l'appaltatore ha l'onere di denunciare i fatti da cui derivano tali difficolt� non appena egli si renda conto che le relative conseguenze sono tali da modificare notevolmenty la remunerativit� della prestazione, con un'inevitabile alterazione dell'equilibrio contrattuale. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, � necessario, anzi tutto individuare quale sia il fatto genetico dei maggiori oneri che l'im presa assume di aver sopportato. Il fatto invocato dall'Impresa � la sorpresa geologica, per avere l'impresa stessa trovato, a suo dire, lungo tutto il tracciato dell'opera (scavi per posa di tubi) un terreno particolarmente polimorfo e inten samente fratturato che ha reso la esecuzione dei lavori difficoltosa e onerosa oltre il prevedibile. Si tratterebbe, dunque, di un fatto non immediatamente riscontrabile all'esame esterno del terreno sul quale l'opera doveva essere eseguita. Ci� posto si deve tuttavia osservare che trattandosi di fatto genetico di maggiori oneri connessi alla esecuzione dell'appalto, aventi immediato e diretto riferimento ad una ben determinata categoria di lavori, i rela RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 256 tivi oneri si venivano a ripercuotere sulle singole unit� dei lavori di scavo e, quindi, a riflettere sulle singole partite man mano eseguite; sicch� l'impresa aveva, comunque, l'onere di esprimere le proprie riserve non appena manifestatasi la rilevanza causale del fatto generatore della situazione di maggiore onerosit�, ossia non appena fosse in grado di riscontrare che i maggiori oneri derivanti da quella situazione venivano a modificare le remunerativit� della sua prestazione, alterando l'equilibrio contrattuale -a nulla rilevando la natura continuativa (ossia avente uno svolgimento protraentesi nel tempo) delle difficolt� incontrate. Di fatto l'Impresa Giovannetti, a proposito dei maggiori oneri sopportati a causa dell'impervia natura del terreno attraversato, ha espresso la prima riserva soltanto in occasione dell'undicesimo stato di avanzamento, quando gi� una notevole parte dei lavori di s�avo era stata eseguita. La seconda riserva fu avanzata in occasione del trentesimo ed ultimo stato di avanzamento. Infine, dopo la chiusura del conto finale, ha espresso riserve per gli oneri sostenuti a causa dell'ampio impiego in galleria di armature � a cassa chiusa �. Non vi � dubbio che tale ultima riserva sia tardiva ed inidonea a costituire un esatto e puntuale adempimento dell'onere. Se � vero infatti, che anche il conto finale � ritenuto sede idonea per la iscrizione di riserve, ci� vale solo per quelle, relative a fatti sopravvenuti dopo il compimento dei lavori e dopo la chiusura del registro di contabilit�; se ci� non fosse, non avrebbe senso la norma dell'art. 64, secondo comma, del Reg. n. 350 del 1895 che vieta all'appaltatore di iscrivere, all'atto della firma del conto finale, domande diverse per oggetto o per importo, da quelle formulate nel registro di contabilit� durante lo svolgimento dei lavori, a norma degli artt. 53 e 54. Nella specie, trattandosi di maggiori oneri lamentati per difficolt� incontrate nella esecuzione dei lavori, le relative riserve dovevano essere iscritte nel registro di contabilit� in rapporto allo svolgimento dei lavori in occasione dei vari stati di avanzamento. Rileva il Collegio che la tardivit� dell'iscrizione, alla stregua dei richiamati principi di buona fede e media diligenza, non pu� essere giustificata dalla impossibilit� per l'appaltatore, di disporre, fino alla compilazione del conto finale, dei dati e degli elementi occorrenti per la quantificazione della sua pretesa: infatti, poich� la pretesa nell'appaltatore trae origine da difficolt� incontrate nell'esecuzione dei lavori in galleria, l'Impresa sicuramente disponeva, quanto meno alla data della ultimazione dei lavori, di tutti i dati indispensabili per una precisa valutazione dell'entit� dell'onere sopportato e per una altrettanto precisa quantificazione del compenso da richiedere. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 257 La riserva deve quindi essere ritenuta tardiva e la relativa pretesa dichiarata inammissibile. Per quanto riguarda le altre riserve, inerenti pi� precisamente ad oneri sostenuti a causa: a) del maggior volume di scavo in galleria; b) della maggior quantit� di calcestruzzo impiegata; e) della maggior quantit� di muratura in pietrame secco, osserva il Collegio c;h.e in applicazione dei principi su esposti, si devono ritenere tempestive le riserve formulate in occasione dell'undicesimo e del trentesimo stato di avanzamento soltanto per quanto riguarda le difficolt� incontrate in relazione ai lavori di scavo eseguiti rispettivamente nel lasso di tempo fra l'emissione del decimo e dell'uridicesimo stato e del ventinovesimo e trentesimo stato di avanzamento; infatti, anche se dalla contabilit� in atti non emergono dati precisi, � pacifico che le pretese avanzate nell'undicesimo stato di avanzamento riguardano tutti e i maggiori oneri incontrati dall'impresa dall'inizio dei lavori fino a quella data (29 luglio 1964); come � altrettanto pacifico che la riserva espressa al trentesimo ed ultirrio stato di avanzamento concerne tutti i maggiori oneri incontrati dall'impresa nella esecuzione dei lavori. Poich� gli scavi sono avvenuti tutti nella stessa zona, caratterizzata, per ammissione della stessa attrice, da analoghi fenomeni di roccia franante, si deve ritenere che al momento in cui l'impresa Giovannetti sottosciiveva il registro di contabilit�, senza manifestare alcuna riserva relativa ai fatti in oggetto, le difficolt� da essa lamentate per la prima volta il 28 luglio 1964 si erano gi� da tempo verificate e continuarono a verificarsi anche successivamente, ed avevano gi� assunto proporzioni tali da far certamente scattare l'onere della denuncia, avuto riguardo alla rilevabilit�, secondo normale diligenza, anche prima del 28 luglio 1964, e certamente ad ogni stato di avanzamento dopo quella data e prima della chiusura dei lavori. Le riserve in esame devono dunque ritenersi tempestive solo parzial mente e per un ammontare che allo stato non � possibile indicare. Un'indagine pi� approfondita allo scopo di accertare l'esatto ammon tare delle pretese ammissibili � comunque superfluo, in quanto la do manda proposta dall'impresa, nel merito risulta infondata. Come si � detto, tutte le pretese di maggior compenso avanzate dal l'attrice traggono origine dalle impreviste difficolt� che l'impresa assume di aver incontrato nella esecuzione dei lavori. Le pretese avanzate devono essere valutate alla luce delle risultanze emerse dalla C.T. disposta dal Tribunale a chiarimento, tra l'altro, dalle seguenti circostanze: � .�� chiarisca (il C.T.U.) se i maggiori oneri sop portati dall'impresa per le difficolt� di esecuzione derivanti dalla natura dei terreni fossero prevedibili per le parti con la ordinaria diligenza al tempo del contratto in relazione allo stato delle conoscenze geologiche della zona�. 258 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Orbene, proprio attraverso le indagini peritali (che peraltro hanno portato il C.T.U. a conclusioni che il Collegio non pu� condividere, in quanto contraddittorie), � emerso che se � vero che l'impresa Giovannetti nell'esecuzione dei lavori si � spesso trovata davanti a difficolt� notevoli, non per questo tali difficolt� hanno concretato nella specie. � una sorpresa geologica �. Come � noto, � stato rilevato (Coll. arb. 22 giugno 1970, n. 55) che la sorpresa geologica sussiste � quando non vi sia una possibilit� tecnica, mediante opportuni assaggi, di prevedere l'effettiva situazione � e pertanto sorpresa non sussiste � quando sarebbe stato sufficiente per ambedue le parti procedere a saltuari scavi di pochi metri per verificare preventivamente quanto � stato poi constatato durante la esecuzione dei lavori �. Nella specie � emerso (Consulenza tecnica d'ufficio) �che una conoscenza delle parti, non superficiale, ma profonda, dei terreni interessati dai lavori, poteva ottenersi, in via primaria, solo da un esame delle carta geologica d'Italia �. Il C.T.U. precisa poi che dalla descrizione della zona contenuta nel Foglio 237 III SF della citata Carta, si pu� dedurre � che la roccia, che doveva formare oggetto di scavo non aveva assetto compatto e monolitico, ma presentava soluzioni di continuit�, ossia fratturazioni, ed inoltre che lo scavo di formazione rocciosa di tal genere, ed in particolare l'effetto dell'azione degli esplosivi, usati per l'abbattimento della roccia, non poteva esser circoscritto a regole o sagome prestabilite�. Lo stesso consulente fa presente di aver potuto constatare, in occasione del sopralluogo effettuato nella zona in questione, dall'esame delle sezioni geologiche presenti in una cava di prestito aperta nella stessa formazione rocciosa in cui sono state scavate le gallerie, �la presenza di intense e frequenti piegature degli strati, fessurazioni e fratturazioni tipiche della roccia scistose, la giustapposizione di blocchi litoidi di forma e dimensione notevolmente diverse e a volte notevoli, la presenza di fratture non "beanti" (cio� vuote), ma colme di materiale di tipo argilloso�... Il C.T.U. conclude l'esame dichiarando �si � potuto cos� riscontrare la presenza di quella specie di " falde di scorrimento " che, durante le opere di scavo, ha reso pi� facile lo slittamento di blocchi isolati che, a seguito dell'apertura dello scavo, si sono venuti a trovare in equilibrio instabile �. Dalle considerazioni svolte dal C.T.U., appare incontrovertibile che se l'impresa, usando normale diligenza e buona fede, avesse eseguito delle indagini nella zona della valle del Simeri, prima di accettare le condizioni contrattuali, avrebbe potuto facilmente accertare il grado di difficolt� che presentavano i lavori offerti in appalto dalla Cassa del Mezzogiorno. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 259 Osserva inoltre il Collegio che le stesse clausole di cui all'art. 55 dell'elenco prezzi, che esclude ogni ulteriore compenso oltre quello pattuito per � scavi fuori sagoma �, avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dell'impresa sulla natura del terreno su cui dovevano eseguirsi gli scavi medesimi. Per concludere quindi, appare evidente come la Impresa Giovannetti nella esecuzione dei lavori non sia incorsa �in una sorpresa geologica�, ma abbia piuttosto incontrato delle difficolt�, che per quanto notevoli, erano purtuttavia prevedibili al momento dell'accettazione delle condizioni di appalto. Essa non ha dunque diritto ad alcun ulteriore compenso, oltre quello patt~ito, n� a titolo di sovrapprezzo, n� a titolo di indennizzo ex art. 1664 e.e. -(Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE PRETURA DI PESCINA, 9 novembre 1977, n. 82 -Est. Spina -Imp. Pescatore (avv. Stato Rossi). Infortuni sul lavoro -Omessa protezione di cavi elettrici e mancato reJ?;olare funzionamento di macchinario con fune avvolgibile appartenenti ad ente pubblico -Imputabilit� dei reati -Legale rappresentante dell'ente proprietario -Esclusione. (d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 1, 4, 177, 275 e 389). I reati previsti dagli artt. 177 (mancato regolare funzionamento di tamburi e pulegge per l'avvolgimento di funi di macchinari di sollevamento e di trasporto per trazione) e 275 (omessa protezione di conduttori elettrici di alimentazione) e puniti dall'art. 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, non sono ascrivibili al legale rappresentante di un ente pubblico quando � stato addetto al servizio un tecnico responsabile (1). (1) Sulla responsabilit� del rappresentante legale di ente pubblico per le violazioni della legge sugli infortuni sul lavoro. 1. -La senten:z;a che si annota ha risolito correttamente una questione di un certo interesse e che presenta qualche aspetto di n�v�it�. Poich�, peraltro, la sua motivazfone � estremamente breve, anche se in realt� ben centrata, come meglio si vedr� in segUJito, si ritiene opportuno svolgere qualche precisazione per illustrare tale valutazione. 2. -Il d.P.R. n. 547 del 1955, che detta un complesso di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dopo aver fissato all'art. 1 il principio che 1e no11me ipredette s,i appl.1icano a tutti i .dipendenti sfa di imprenditori privati sia di enti pubblici, all'art. 4 stabUisce testualmente che �i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eseroi.scono, dirigono o sovraintendono alle attivit� indkate dall'art. 1 devono, nell'ambito delle rispettive attribuziioni o competenze, aUuaire 1l1e o:ni1sure di skurezza :previste nel presente decreto�. L'art. 389 poi punisce i.n via generale (v. lett. e) l'inosservanza delle norme in parola con .l'ammenda di L. 50.000, salvo per le ipotesi particolari previste nelle lettere a) e b) in cui la pena � diversa (e maggiore). Il problema pi� delicato che il combinato disposto delle disposizioni rkordate pone � quello di �indiwduare concretamente a chi debba ascriversi la responsabilit� penale devivante dall'avvenuta viola2l1one deHe norme sulla prevenzione degli infortuni. Deve, peraltro, rilevarsi che la giurisprudenza formatasi nel perioro ormai pi� che ventennale che � trascorso dall'entrata in vigore della normativa in esame ha rag~iunto alcuni punti fermi in ordine alla individuazione del soggetto cui fa capo la responsabilit� penale nel caso .in cui l'omessa osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni si verifichi nell'ambito di una �� impresa privata. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 261 (Omissis). -A seguito di vista presso la Centrale di sollevamento delle acque dell'Acquedotto delle Ferriere, sito in Comune di Ortona dei Marsi, in gestione all'Ufficio Acquedotti per l'Abruzzo della Cassa per il Mezzogiorno, ispettore dell'E.N.P.I., in data 3 dicembre 1975 redigeva un verbale in cui si rilevava che la gru a ponte (AQ I -205) esistente nella centrale presentava pericolosi difetti e precisamente erano privi In particolare, premesso che a mente dell'art. 2087 cod. oiv. l'imprenditore � tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure necessarie per tutelare l'integrit� fisica dei dii'pendenti, .la giurisprudenza ha ritenuto che sia l'imprenditore stesso H responsabile in via primaria delle infrazioni rilevate. Peraltro la stessa giurisprudenza insegna che, poich� all'imprenditore � attribuito in forza del combinato disposto degli artt. 2086, 2104 e 2106 cod. civ., il potere di regolamentare lo svolgimento dell'attiv<it� dei suoi dipendenti, affidando a taluni collaboratori particolarmente qualificati (dirigenti) il compito di sovraintendere 1in viia� esclusiva a determinati servizi o attivit�, nel caso che l'imprenditore dimostri di essersi avvalso di tale potere di regolamentazione, esso diventa rilevante anche in sede penale, sicch� in tale caso l'obbligo di provvedere all'attuazrione delle misure di prevenzione grava in via esclusiva sul soggetto preposto. Peraltro, la stessa giurisprudenza 'precisa che perch� vi sia esenzione da responsabilit� dell'imprenditore occorre che la scelta sia caduta su persona avente le caratteristiche idonee a sostituire l'iimprenditore stesso (v. da ultimo Cass., Sez. V;I, 13 ottobre 11975, APOLLINARE ed altro, in Giust. pen., 1976, J.I, 361; Cass., Sez. IV, 26 maggio 1972, ScHIAZZI, in Giust. pen., 1973, II, 195; Cass., Sez. VI, 22 aprile 1970, ZAMPARELLI, in Giust. pen., 1971, II, ,164; Cass., Sez. VI, 7 marzo 1970, SERAFINI, in Giust. civ. rep., 1971, voce Lavoro previdenza ecc., n. 35). La giurisprudenza ha avuto modo di interessarsi anche al caso in cui datore �dii �lavoro sia una persona ;giuddiica privata (societ� di capitale). In ta1i ipotesi le soluzioni adottate tengono conto della r�partiizione delle attribuzioni fra i vari organi sociali risultanti dalle clausole statutarie e, in difetto di esse, Vlien fatto riferimento alle specifiche atlliviit� ai vari organi demandate; anche in modo non formale (v. Cass., Sez. VI, 30 settembre 1975, SCIANATICO, in Giust. civ. rep., !1976, Voce !Lavoro e prev., n. 71; Cass., Sez. IV, 21 ottobre 1964, DE ALOISIO, in Giust. civ. rep., 1965, vooe Lavoro e prev., n. 108). Non consta invece, che la giurisprudenza abbia affrontato in via generale il problema dell'individuazione del soggetto penalmente responsabile nel caso in cui � datore di lavoro � sia un ente pubblico (anche se non mancano deci sioni che, come appresso si metter� in luce, pur r.isolvendo casi specifiici, tut tavia indicano impLicitamente un preciso indirizzo). PemJ.tro per ,giungere ad una soluzione pj,enamente appagante del problema non sembra necessario un lungo e c�if:6ioi1e discorso. Invero, nell'ambito degli enti pubblici occorre distinguere tra quelli che svolgono in via principale o esclusiva attivit� di impresa (c.d. enti pubblici economici) dagli altri enti pubblici. Ai primi, come � noto, in base all'art. 2093, p:Pimo comma, cod. civ., si applicano le norme sull'imprenditore. Pertanto sembra doversi ritenere che, salvo diversa disposizione della legge istitutiva, o dello statuto, l'individuazione del soggetto responsabile ;penalmente per le omiss1ioni previste dalla J.egge sulla prevenzione degl;i infortuni 262 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di protezione, e la fune si avvolgeva in modo irregolare sul tamburo. Detto verbale veniva rimesso alla Pretura di Pescina, denunziando le violazioni di cui sopra dal parte del prof. Gabriele Pescatore, quale presidente della Cassa per il Mezzogiorno. Con decreto peIJale del 6 giugno 1977 questo Pretore infliggeva al prof. Pescatore, nella qualit�, la pena dell'ammenda di L 50.000, per ciascuna delle violazioni contestate. Av� debba avvenire con gLi stessi crJteri dell'imprenditore privato pi� sopra ricordati. , V'� per� anche qui da seg.nailare che ove vi sia una specifica competenza creata dalla legge istitutiva, dallo statuto o da altra regolamentazione interna clehl'ente avente natura pubblicist>ica (quando gli enti in parola ne siano dotati) in quest'ultimo caso non � consentita al giudice penale l'indagine se l'organo direttivo dlel!l:'ente abbia scelto persona idonea, essendo la scelita espressamente prevista dalla normativa pubbLicistica pienamente vincolante. 3. -Questi ultimi accenni 1indirizzano in modo adeguato !�l discorso della individuazione del soggetto penalmente responsabile dell'applicazione delle norme suJ.tla prevenzione degLi infortuni quando �il � datore di lavoro � sia un ente pubblico non economico. Rispetto a questi enti, infatti, non trova pi� applicazione (salvo i casi particolari e discussi rientranti nel disposto del secondo comma dell'art. 2093 cod. civ.) l'art. 2087 cod. civ., ma una ben diversa disciplina. L'organizzazione dell'ente (cio� il modo del riparto delle sfere di azione dei vari uffici che ne compongono la struttura) �, 1infatti, regolata non da un atto di autonomia privata, su cui si fonda in definitiva l'organizzazione delil'impresa (anche ~e con l'affermarsi della forza dei sindacati anche l'orga� nd.zzazione interna dell'impresa privata si va sempre pi� basando di atti di autonomia c.d. � collettiva�, secondo .Ja nota definizione di autorevole dot� trina), ma da atti normativi pubblicistici (leggi, regolamenti, circolari o semplici atti interni di autarichia v. M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Miilano, 1970, vol. I, p. 219 e segg.). La conseguenza dii tale diverso modo di regolamentazione � evidente. Mentre nell'impresa privata l'imprenditore, in base al dovere generale di vigiilanza previsto dall'art. 2087 cod. civ. non � liberato da responsabilit� penale se non dimostra di aver affidato a persona idonea un determinato compito previsto, nell'ente pubbliico essendo la � competenza � dell'organo esclusiva, solo il titolare dell'organo e non altro � tenuto a rispondere del comporta mento di un determinato uffkio. La respon~abilit�, infatti, del.l'ente pubblico per l'operato dell'organo pre posto ad una determinata sfera di attivit� � dfretta e non iindiretta come nelrnpotesi dell'imprenditore privato. Per poter quindi individuare il soggetto penalmente responsabile � neces sario far rifenimento a quell'organo dell'ente cllli � affidata in via esclusiva la competenza dell'esercizio dell'attivit�. Occorre, in altre :parole, ricercare nell'ambito delle norme che regolano l'attivit� dell'ente, l'ufficio (e quindi il soggetto ad esso preposto) che tale attivit� deve svolgere. 4. � Nel caso deciso dalla sentenza che si annota, occorreva esaminare la regolamentazione delle competenze relative alla Cassa per il Mezzogiorno. Tale regolamentazione � contenuta in primo luogo nel T.U. 30 giugno 1967, n. 11523, agli artt. 9 e segg. che prevedono un presidente, un consiglio di ammi-.. nistrazione, un (possibile) comitato esecutivo, un collegio dei revisori. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENAI.E 263 verso tale decreto notificato il 18 giugno 1977, l'imputato proponeva opposizione negando ogni responsabilit� in ordine alle contestazioni mossegli. Con decreto di citazione rinviava a giudizio il prof. Pescatore Gabriele per i reati di cui in epigrafe. In dibattimento il Pescatore si dichiarava del tutto estraneo ai reati addebitatigli nel decreto penale poich� nel cantiere di Ortona dei Marsi, per il buon funzionamento era addetto un tecnico, responsabile di ogni operato nella persona di Spera Si tratta di organi aventi competenza generaile ed esterna. La stessa legge demanda al potere di autodisciplina dell'ente la regolamentazione dell'organizzazione interna dell'ente stesso. Peraltro l'art. 33 T.U., dopo aver previsto in via generale che l'esecuzione delle opere da rea1izzare dalla Cassa nonch� la gestione e fa manutenzione delle stesse una volta realizzate sia affidata ad enti locali o ad altri enti tenutivi per legge, all'ultimo capoverso espressamente dispone che ove per com'p'rovati motivi dii ordine tecnico-amministrativo g1i enti destinatari non fossero in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e aH'esecuzione delle opere, la Cassa pu� istituire deg1i uffici per la g.estione temporanea di � opere acquedottistiiche �. , .Alla competenza esclusiva di questo ufficio � stata, quindi, legisJativamente affidata la gestione def vari servizi necessari per la cura delle opere realizzate. Appare al�iora �ev.~dente come al pres1dente dell'ente, organo di raippresentanza esterna (e non di gestione) e con funzioni di carattere estremamente generale ed amministrativo, non possa in nessun caso essere fatta risalire alcuna responsabi1it� per la mancata osservanza, neLla centrale di sollevamento di un acquedotto gestito direttamente dailila Gassa, di alicune di1sposizio!ll� in materia di prevenzione del?J];i infortuni. La competenza esclusiva in materia, specialmente dal punto di vista tecnico, � demandata per legge ad un ufficio particolare, ed � nell'amblito di questo uffiicio, in conformit� della eventuale interna disciplina, che va ricercato il responsabile del comportamento penalmente rilevante, comportamento a cui iJ pres1dente dell'ente � del ,tutto estraneo. N� al presidente dell'ente pu� farsi risalire un generko dovere di vigi lanza suli1a attivit� deW1Uffido submd1nato (ndl1a specie queMo per gti acquedotti delil'Abruzzo) posto che, come si � vJ,sto, un tal1e dovere discende daH'art. 2087 cod. civ., norma non applicabile agli ent,i pubblici non economici. E che quello suggerito sia l'unico criterio di interpretaziione della norma tiva in esame coerente con i.I disposto dell'art. 27 della Costituzione (secondo cui �la responsabi1it� ;penale � personale�) � confermato, come si � gi� in precedente accennato, dalla giurisprudema i.a quale mostra implicitamente, ma chiaramente, di accoglierlo. Sul�a responsabi.I[t� penale per violiazione dehla legge di prevenzione degl[ infortuni ,su� 1}:avoro �relativi a dipendenti di enti pubblici non economid esiste per quanto consta, un 1so1o precedente. Il caso � quello previsto da Cass., Sez. IV, 4 maggio 11962 (rin Giust. civ. rep., 1966, voce Lavoro e prev. n. 92) in cui viene ritenuto responsabile penal mente dall'omessa osservanza deghl. obbli.ghi derivanti da1la legge sulla preven zione degli infortuni sul lavoro il funzionario di un comune preposto alla direzione dei lavori svolti in economia dal comune stesso. Ora sembra evidente come a fondamento di tale discipli.na non possa esservi se non JJa consiider~one che, esisoodovi stato affidamento del compito RASSEGNA DELL'AVVOCATUR.\ DELLO STATO 264 Antonio, res. in Ortona dei Marsi. Sulla base di tali dichiarazioni l'imputato deve ritenersi estraneo ai reati contestatigli, mentre il procedimento penale deve essere instaurato nei confronti dello Spera Antonio, autore materiale dei fatti e delle violazioni riscontrate dai funzionali dell'E.N.P.I. -(Omissis). ad un determinato soggetto, e tale affildamento derivando da un potere di autarchia de1l1l'ente, ogini altro soggetto � esonerato da iresponsabilit� e specialmente iit Si!IJJdaico, pur essendo questi i1l 1sog;getto a cuii � affidata in via esclusiva fa rappresentanza del1 Comuine. Esattamente, pertanto :il Pretore di Pescina ha esoluso ogni responsabilit� de1la Cassa per il Mezzo~iorno per il fatto acoaiduto nel:l'impianto � acquedottistico � di Ortona dei Marsi, senza ritenere necessair.ia :aJ.IClma indag,i.,ne oir.ca la idoneit� del 1soggetto incaricato deHa gestione dell'impianto, non essendo .applicabi,Je nei confronti c1e1Y:ente pubbili.co non economico �l:a d�scip!Jina propria dell'imprenditore. ADRIANO ROSSI PRETURA DI CHIETI, 17 novembre 1977 -Pret. S. Azzariti -Imp. Ettore Nicola ed altri (avv. Stato Di Tarsia). Reato -Licenza edilizia � Opere costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno Necessit� � Esclusione. (art. 13, I. 6 agosto 1967, n. 765). (artt. 29 e 31, I. 17 agosto 1942, n. 1150). Per le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, quale orgaiw straordinario dello Stato, non � necessaria la licenza edilizia (1). (Omissis). -In fatto � bene risultato (v. rapporto della squadra PG dei CC) che la Cassa per il Mezzogiorno aveva realizzato l'ampliamento (1) Licenza edilizia e concessione comunale per le opere statali? � Ja prJma volta, a quanto consta, che il iprobtema della necessit� o meno della licenza edilizia per le opere da realizzarie da Amministrazioni statali viene affrontato espLioitamente in sede gitmisdizionale. La soluzione adottata dal Pretore di Chieti con una stringata e puntuale motivazione, � intervenuta in un caso in cui si era provveduto a lavori di ampliamento d:i un corpo di fabbrica del Centro di addestramento nrofess;onaile di Chieti Scalo e vari erano pertanto i probl�mi da esaminarsi: le attribuzioni della Cassa per il Mezzogiorno in relazione alfa materiia in esame ed in funzJone della sfera di applicazione dell'art. 29 e 31. della legge urbanistica e la portata di queste norme in riferimento alla fattispeo1e 'penale prevista dall'art. 13 deLla Jegge del 1967, n. 765. Occorreva oio� accertare se l'opera era costruita da Amministrazione dello Stato. in virt� di un potere demandatole dalla legge (campo d'applicazione PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 265 del corpo di fabbrica destinato a sede del CIAPI circa due anni prima dell'ottobre 1976; che, sempre la Cassa tramite il sig. Mascolo Federico quale dirigente del servizio Istruzione Professionale, in data 12 aprile 1975 aveva presentato il progetto al Comune di Chieti, che veniva approvato dalla Commissione edilizia il 23 luglio 1975; successivamente 1'11 dicembre 1975 il Genio Civile aveva data la sua approvazione, senonch� non era stata pi� presentata all'Ufficio tecnico del Comune la copia del progetto approvato dal Genio Civile sicch� non era stato possibile approntare la licenza; successivamente risulta rilasciata in data 23 novembre 1976 licenza in sanatoria. La difesa ha sostenuto che, a prescindere dall'avvenuta richiesta di licenza e dal successivo rilascio in sanatoria, per l'opera in questione realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno, quale organo straordinario dello Stato (Cass., Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 3025; I. 10 agosto 1950, n. 646), nell'esplicazione di specifici poteri istituzionali di intervento e quindi di funzione pubblica, non era comunque necessaria la richiesta dell'art. 29), se la licenza edilizia fosse in tal caso necessania e se, infine, l'eventuale violazione di prescrizioni diverse da queLle curi fa riferimento la norma incriminatrice potessero perfezionare ugualmente 11 reato. Non c'� dubbio che il problema pi� deLicato era quello centrale, anche se il succedersi di disposizioni legislative ed il trasferimento d1 funzioni alle regioni imponeva attenzione anche al primo problema. Infattii in materia di addestramento professionale dei lavoratori l'art. 129 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prevede che le disponibilit� del relatiivo Fondo {I. 29 aipmle .1949,. n. 264) dovranno essere impi,egate annualmente ailmeno per la met� dei territori compresi nelle zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno (che, come � noto, � organo straordinario dello Stato: Cass., Sez. Un., 20 �dicembre 1967, n. 3025; d. 10 agosto 1950, n. 646) per [e finalit� di addestramento dei lavoratonii. Questo articolo ed ~l successivo articolo 131 sono le norme che attribuiscono alla Cassa lo specifico potere di intervento e la corrispondente funzione pubblica. Con legge 6 ottobre 1971, n. 853, gli interventi straordina11i affidati alla Cassa con il d.P.R. sopra citato sono stati attu:�ibuiti alile Regioni, che av.rebbero dovuto provvedere aLla il."eaJiizzaZJione deglii interventi stessi -nell'ambito deHa competenza vewiona:le prevista dall'art. H7 della Costituzione -a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti idi tmsfurimento delllie 1co11ri1spondenti1 funiJioni (art. 4). La Cassa peraJ;tro poteva, su richiesta delle Re~oni, fino al 31 dicembre 1973 provvedere alla progettazione ed attuazione degli interventi previsti dal suddetto articolo e quindi anche di queLli relativi aU'addestr.amento dei lavoratori (art. 5). Successivamente, con l'ar.t. 1 del d.P.R . .t5 gennaio 1972, n. 10, sono state trasferite alle Regioni, fra l'altro, le funzioni amministrative concernenti i corsi di addestramento professionale dei lavor.atorii e l'acquisto, la locazione, la co struzione, l'am;pliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale. Con delibera del C.I.P.E. infine, del 12 dicembre 1972, i C.I.A.P.I. (Centri InternaiJionali di addestramento professionale per l'Indu stria) sono stati trasferiti, a deoorrere dal 31 dicembre 1972 alle Regioni, mentre, a triiehiesta rdi quest'w1time, ila. Cassa av1rebbe ipotuto continuare a for nire collaborazione tecnica, finanziaria e amministrativa. 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 266 di licenza edilizia in applicazione della normativa dell'art. 29 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (rimasto invariato anche dopo la legge del 1967 e quella recente del 1977) e, in particolare, di quella dell'art. 32 cpv. d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (t.u. delle leggi sul Mezzogiorno). La tesi appare corretta ed � quindi accoglibile. Invero non pare contestabile la caratterizzazione pubblicistica degli interventi e delle attivit� della Cassa per il Mezzogiorno, come desumibile dalla legge istitutiva nonch� da quelle successive che hanno trasferito i relativi poteri alle Regioni. Peraltro la normativa del capv. dell'art. 32, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, che recita che � si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici � conferma esplicitamente la riconducibilit� della disciplina legale relativa alla esecuzione delle opere a quella prevista per le opere pubbliche, in genere, di competenza del Ministero LL.PP. D'altro verso non sembra sussistere valido motivo per la eventuale � non applicabilit� � di cui all'inciso di detto capv. Alla stregua dell'art. 29 L.U. compete al In fatto risultava che la Cassa per il Mezzogiorno aveva acquistato l'im mobiJe, poi sede del CJI.A,P.I., rper la realizzazione del Centro. Come � noto, e come � stato pi� volte affermato da11a g1iurisprudenza (v. Cass. dv. I1I1I Sez., 21 igiugno 1974, :n. 11863, n. 370083), la Cassa, pur potendo essere proprietaria di beni mobili e immobili, � in concreto un ente strumen.tale, volto a perseguire non gi� finalit� specif�iche proprie, ma f~nalit� dello Stato o di altri enti pubblici. In conseguenza, anche l'autonomia patrimoniale della Cassa ha carattere meramente strumentale, posto che le opere da essa realizzate appartengano in defirni1:iva allo Stato o all'Ente per conto del quale la Cassa compre la sua attivit�. Ci� comportava che l'acquisto del bene da parte della Cassa era in fun zione della reaJ.izzazione dell'opera cui la Cassa era tenuta e che non poteva negarsi la natura quanto meno di bene patrimoniale (se non demaniale) dello Stato delfimmobile acquistato. Quanto fin qui richiamato, vale a dimostrare, nel succedersi delle dispo sizioni legislative, che l'ampliamento e la variante del C.I.A.P.I. di Chieti, progettata ed attuata dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'esercizio di pubbliche funzioni demandatele per ~egge era � opera eseguita da Amministra:�ione sta tale � secondo la previsione dell'art. 29 della legge 17 agosto 11942, n. <1150, e per la quale non � prevista la licenza edilizia, ma solo l'accertamento devoluto alla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici della conformit� della co struzione alle prescrizioni del piano regolatore comunale. Tale norma, che, come i,l suo tenore letterale r�ende .pales1e, non fa riferimento alla natura patrimoniale o demaniale del bene, cos� come fovece prevede il successivo art. 31 (modificato dalJ.a 1. 6 agosto 1967, n. 765), ma so1ltanto al criterio funzionale dell'opera da eseguirsi da un'Amministrazione statale (e si � visto che la Cass�a � Amministrazfone statale e che era tenuta all'esecuzione) non � stata modificata da leggi successive e .la pi� recente legge in matecia (l. 28 ,gennaio 1977, n. 110) espressamente disipone, nel suo art. 9; ultimo comma, che �restano ferme le norme di cui agli artt. 29 e 31, secondo PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 267 Ministero dei Lavori Pubblici accertare che le opere � da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono�; si aggiunge che, allo scopo, �le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei Lavori Pubblici �. Per il necessario coordinamento l'art. 32 capv. L.U. del 1942 recita che quando l'inosservanza (di prescrizioni urbanistiche) concerne �costruzioni eseguite da amministrazioni statali, il sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti del precedente art. 29 �. Alla stregua della detta normativa il Ministero dei LL.PP. con circolare n. 6557 del dicembre 1958 impart� istruzioni nel senso che le opere considerate dall'art. 29 L.U. non abbisognano della licenza edilizia comunale in quanto, diversamente opinando, le costruzioni statali verrebbero sottoposte in base all'art. 29 e da parte del sindaco in base all'art. 31. Non sembra che detta interpretazione possa decisamente contrastarsi in base alla �apparente� genericit� del primo comma art. 31 L.U. (nel testo modificato ex art. 10 1. del 1967, secondo cui �chiunque� intenda costruire deve richiedere la licenza al sindaco) e non sembra nemmeno che possa farsi distinzione tra opere concernenti beni rientranti nel demanio pubblico o nel patrimonio indisponibile dello Stato e quelle concernenti invece i beni patrimoniali disponibili comma, della legge 17 agosto 1942, n. H50 �. La ratio della norma � evidente: la legittimit� dell'azione amministrativa, principio fondamentale dell'organizzazione amministrativa dello Stato e la priorit� dell'Amministrazione statale su quella comunale (sii pensi alla vigilanza e al controllo degli organi statali su quelli comunali) rendono ingiustificata la previsione della licenza edilizia comunale per le opere da eseguirsi dallo Stato, indipendentemente dalla natura, patrimoniale o demaniale, del bene rispetto aJl quale, per ragioni analoghe, � prevista analoga disciplina (ar.t. 31). Per queste ragioni, non sembra si possa condividere la contraria opinfone (PREDIERI, La legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella edificabilit� dei suoli, Giuffr�, 1977, p. 358 e ss.) secondo la quale la concessione comunale sarebbe pur sempre necessal'�a, anche se di concerto (!) fra il sin daco e il Ministro dei Lavori Pubblici. Se quindi � esclusa la necessit� deilla licenza edili:cia, � esclusa per il noto principio della tipicit� che presiede al nostro sistema del diritto penale, la sussistenza del reato; l'art. 41 infatti della legge urbanistica del 1942 e le modificazioni ad esso arrecate dall'ar.t. 13 della legge n. 765 del 1967 prevedono come contravvenziione tl'iniZJio dei lavori edilizi senza licenza. Nel caso di specie, la 1icenza non doveva essere richiesta e nessun reato era quindi configurabile, tanto pi� che -e questa � la norma che opera il definitivo collegamento come ha giustamente notato il Pretore -l'art. 32 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, sulla Cassa per dl Mezzogiorno stabilisce che si osservano, .in quanto ap1p1~icabd1li, le norme v~genti per 1'eseouzione ideHe opere �pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. PAOLO DI TARSIA DI BELMONTE 268 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'ente pubblico. Circa la non amnicomprensivit� della prescrizione generale quale deducibile dall'espressione citata (� chiunque � intenda costruire) pu� osservarsi che il medesimo art. 31 L.U. (10 della 1. del 1967) al suo secondo comma ne prevede una chiara eccezione (-per le opere da eseguirsi su �terreni demaniali�, per le quali prevede che compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, sentito il comune, accertare la conformit� agli strumenti urbanistici locali -), eccezione come tale confermata dallo stesso terzo comma, perch� questo prevede che per le opere da costruirsi sempre �su aree demaniali�, ma questa volta da parte di privati (privati concessionari) debba sempre essere richiesta la licenza al sindaco. Il coordinamento quindi dei 3 commi dell'articolo in questione non pu� altro, logicamente, che palesare la regola generale, l'eccezione (secondo comma) e il ritorno alla regola generale (per il privato concessionario: terzo comma). D'altro verso, in aderenza a logica interpretazione del testo normativo, � stato pure correttamente affermato (Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 1955, n. 936) che il Comune, quale ente titolare del potere di sindacare i progetti edilizi, non � tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione a costruire in proprio, perch� la deliberazione comunale di eseguire l'opera implica il riconoscimento da parte dell'autorit� competente dell'idoneit� e della legittimit� del progetto. La norma dell'art. 29 L.U. a sua volta appare in rapporto di specialit� rispetto a quella generale, per le opere pubbliche statali, e imponendo prescrittivamente un controllo preventivo di rispondenza agli strumenti urbanistici locali ( � opere da eseguirsi... �) demandato al Ministero dei Lavori Pubblici (per l'esplicazione del quale � imposta la preventiva comunicazione dei progetti al Ministero stesso), mostra chiaramente, come ritenuto anche da autorevole dottrina, di avere per fine di non subor.dinare l'esecuzione di opere di interesse statale al benestare delle autorit� locali. Del resto il capv. art. 32 L.U. allorch� prescrive che il sindaco, ove accerti la inosservanza di strumennti urbanistici focali in costruzioni pubbliche ne debba informare il Ministero LL.PP., mostra in modo abbastanza palese che per le medesime opere il sindaco non possa usare di quelle facolt� generali di repressione (ordine di demol�� zione) di cui la legge fa �pplicazione per le opere costruite da privati. Ma se il sindaco non ha di detti poteri per le opere pubbliche statali, non si comprenderebbe come e perch� per dette medesime opere debba o possa rilasciare preventivamente la licenza edilizia. In buona sostanza il sistema della legge come congegnato non pare sottoporre alla potest� dell'autorit� locale l'opera pubblica e se questa �, come obbiettivamente sembra essere, la rigorosa interpretazione della normativa in questione, ne deve anche discendere che non � possibile introdurre una discriminazione tra opere pubbliche concernenti beni demaniali o patrimoniali ! ' ' ' �-�'��.J�<�������. f ~' PARTE I, SEZ. VllI,i GIURISPRUDENZA PENALE indisponibili e non -come sostenuto da parte della dottrina -, perch� una siffatta discriminazione � del tutto estranea alla formulazione dell'art. 29 L.U. Per le esposte considerazioni e considerando, come sopra detto, la Cassa per il Mezzogiorno alla stregua di organo straordinario dello Stato e comunque in applicazione dell'art. 32 capv. d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, deve ritenersi non sussistente nella specie la necessit� della licenza edilizia del sindaco (a parte il rilievo. che per l'avvenuta approvazione della commissione edilizia l'opera nella specie realizzata non mostr� motivi di illegittimit�), onde gli imputati vanno mandati assolti perch� il fatto non costituisce reato. -(Omissis). PARTE SECONDA -� -�--.� -�I;� ' ' '�� T � LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Rd. 29 giugno 19'319, n. 1127, art. 14, comma primo. Sentenza 20 marzo 1978, n. 20, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alfa immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degH altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1� ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973~74, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto. Sentenza 20 marzo 1978, n. 25, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge regione Lombardia '1'5 a�prile 1975, n. 5'1, art. 48. Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge prov.lnciale di Bolzano 21 aprile 1976. Sentenza 20 aprile 1978, n. 45, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. legge regione SicUiana 7 luglio '1977, n. 2�83/A, art. 4. Sentenza 20 marzo 1978, n. 21, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. II -QUESTIONI DICHIARA�TE NON FONDATE legge 17 ag�osto 194.2, n. 1150, art. 34 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 6 agosto 1967, n. 765, art.t. 8, 12 e 17 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. V. 29 marzo 1978, n. 87. d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, artt. 1'15, tab. XIV e nota a), 118, tab. XIV (artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione). Sentenza 12 aprile 1978, n. 27, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. 74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 17, primo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 20 marzo 1978, n. 24, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 30 novembre 1973, n. 756, art. 1 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 3 febbraio 1975, n. 1,5 (art. 68 dello Statuto speciale per Bolzano). Sentenza 20 marzo 1978, n. 22, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge regione Toscana 24 febbraio 1975, n. 16, art. 1, secondo comma (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 22 maggio 1975, n. H2, art. 1 (art. 3 deHa Costituzione). Sentenza 20 aprile 1978, il. 46, G. O. 26 aprile 1978, n. 115. legge 18 aprile 1978, n. 1'1 O, art. 36, primo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 12 aprile 1978, n. 26, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. III -Questioni proposte Codice civile, art. 541 (artt. 3 e 30 della Costituzione). Corte d'appello di Lecce, ordinanza 1� dicembre 1977, n. 51/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. codice civile artt. 595 e 599 (artt. 3 e 29 della Costituzione). Tribunaile di Bari, ordinanza 5 luglio 1977, n. 47/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. codice c�ivile, art. 2948, n. 4 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bolzano, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 586, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. Tribunale di Massa, ordinanze (sei) 8 novembre 1977, nn.. da. 52 a 57/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. c�odice di procedura civile, artt. 415 e 4,16 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Savona, ordinanza 3 novembre 1977, n. 62/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Massa, ordinanze (sei) 8 novembre 1977, nn. da 52 a 57/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. PARTE II, LEGISLAZIONE codice di proced�ura civile, cirt. 696, primo comma (artt. 3 e 24, primo e secondo comma della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 1� ottobre 1977, n. 7/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. codi,ce d,i procedura civile, art. 696 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 1� ottobre 1977, n. 8/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. codice penale, art. 222, primo comma (artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Bologna, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 584, G. U. 1� marzo 1978 n. 60. �codice ,penale, art+. 423 e 449 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Pistoia, ordinanza .25 novembre 1977, n. 96/1978,. G. U. 26 aprile 1978, n. 115. codice di procedura penale, art. 60, secon�do comma (art. 3 de1la Costituzione). Pretore di Bracciano, ordinanza 22 dicembre 1977, n. 58/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. codice di pr�ocedura .pena.le, art. 263 (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello di Bol�gna, sezione istruttoria, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 85/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. cod'ice di procedura penale, art. 271, u.p. (artt. 3, 13 e 27 de1la Costituzione). ,corte di assise di appello di Palermo, ordinanza 9 dicembre 1977, n. 67/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. codice di procedura penale, art. 315..bis (artt. 3 e 108 della Costituzione). Pretore di Bressanone, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 82/1978, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. codfoe di procedura penale, art. 317, penultimo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Giudice istruttore presso il tribunale di Lanusei, ordinanza 16 agosto 1977, n. 34/1978; G. U. 29 marzo 1978, n. 87. codice di procedura penale, art. 513, n. �2 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di appello di Roma, ordinanza 10 novembre 1977, n. 59/1978, G. U. 5 arpriie 1978, n. 94. codice della navigazione, art. 345 (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 25 novembre 1977, n. 30/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. 76 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51, comma primo e secondo (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 21 aprile 1977, n. 1/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. 'legge 14 luglio '1898, n. 404 (art. 3, primo comma, della Costituzione). ,Pretore di Bonorva, ordinanza 26 maggio 1977, n. 12/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. �legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione). Corte d'appello di Milano, ordinanza 3 giugno 1977, n. 79/1978, G. U. 19 apri� le 1977, n. 109. Corte d'appello di Milano, ordinanza 14 ottobre 1977, n. 68/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. legge 27 maggi�o 1929, n. 847, art. 17 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 101 e 102 della Costituzione). Corte d'appello di Milano, ordinanz� 3 giugno 1977, n. 79/1978, G. V. 19 aprile 1978, n. 109. Corte d'appello di' Milano, ordinanza 14 ottobre 1977, n. 68/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. legge �2 giugno 1930, n. 733, art. 18 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordLnanza 23 novembre 1977, n. 11/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. r.d. H giugno 1931, n. 773, art. 156 (artt. 19, 20 e 21 della Costituzione). Pretore di Pescara, ordinanza 28 novembre 1977, n. 29/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, secondo e quarto comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Penugia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 78/1978, G. V. 15 aprile 1978, n. 105. �r.d.I. 4 ottobre 193'5, n. �11827, art. 1 (artt. 3, 35 e 38 delila Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 8 novembre 1977, n. 585, G. V. 1� marzo 1978, n. 60. r.d. 15 novembre 1938, n. 1802, art. 4 (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Perugia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 78/1978, �� G. V. 15 aprile 1978, n. 105. PARTE II, LEGISLAZIONE 77 r.d.I. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272 (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 37, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 100/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. r.d.I. 14 aprile 1939, n. 636, art. '112, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272 (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 18 aprile 1977, n. 603, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art:. 32 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cassino, ordinanza 9 dicembre 1977, n. 15/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. Pretore di Pignataro Maggiore, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 31/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. Pretore di Borgo San Lorenzo, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 49/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. r.d. 5 gi,ug.no 1939, n. 1016, art. 3,2, ulHmo comma (art. 3 de1la Costituzione). Corte di Cassazione, ordinanza 11 luglio 1977, n. 66/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, commi quarto ed ultimo (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 37/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. 8, pl"imo comma, n. l, e 50 (artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 106, primo comma, della Costituzione). Tribunale militare territoriale di La Spezia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 33/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. d.I. U settembre 1946, n. 303, art. 2 (artt. 3 e 52 della Costituzione). Pretore di Caltagirone, ordinanza 9 novembre 1977, n. 601, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. r.d.I. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 (artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione). Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ordinanza 26 novembre 1977, n. 60/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 90/1978, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. 78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 4 aprile 1952, n. 2�1 s, art. 2 (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 18 novembre 1977, n. 603, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. legge 4 aprile 1952, n. al 8, art. 1 O (artt. 3 e 38 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 98/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. legge �20 luglio H52, n. 1126, art. 1, pl"imo e terzo comma (art. 23 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 17 marzo 1977, n. 2/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. d.P.R. 30 maggio '1955, n. 797, art. 3 (artt. 3, 29 e 31 deHa Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 30 novembre 1977, n. 32/1978, G. U. 23 marzo 1978, n. 87. legge 27 �dicembre 1956, n. '142.3, art. 9 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Rodi Garganico, ordinanza 10 novembre 1977, n. 103/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. d.P.R. 30 marzo 195�7, n. 361, a�r+. 119 (artt. 36, terzo comma, 53, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Novara, ordinanza 24 novembre 1977, n. 70/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. legge 2 lugUo 1'957, n. 47-4, art. 15 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Rovigo, ordinanza 1"0 dicembre 1977, n. 65/1978, G. U. 12 aiprile 1978, n. 101. legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2 (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 21 dicembre 1977, n. 80/1978, G. U. 15 aprile 1978, n. 105. d.P.R. 29 gennaio 195,9, n. 645, art. 106 (art. 76 della Costituzione). !Commissione tributaria di secondo grado di Forl�, ordinanze (sei) 27 novembre e 17 dicembre 1974, nn. 589, 590, 591, 592, 593 e 594/1977, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art+. 105, 109 e 119 (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di .Forl�, ordinanze (cinque) 28 di-�� � cembre 1974, nn. 595, 596, 597, 598 e 599/1977, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 5 dicembre 1959, n. 1077, art. 18, .primo comma (art. 36 della Costituzione). Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, ordinanza 29 aprile 1977, n. 84/ 1978, G. U. 15 aprile 1978, n. 105. legge 30 aprile 1962, n. 2183, artt. 5, �lettera f), e 6, modHicata con legge 26 febbrai�o 1963, n. 441 (art. 3 della Costituzione). � Pretore di Padova, ordinanze (tre) 3 e 12 novembre 1977, nn. 92, 93 e 94/1978, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. legge 12 agosto 1962, n. 1338, artt. 2, secondo comma, lettera a), e B (artt. 3 e 38 deMa Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 16 aprile 1977, n. 98/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. d..P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 85, primo comma (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10 maggio 1977, n. 602, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. d.P.R. 30 g.iugno 1965, n. 1124, art. 4 (artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 26 maggio 1977, n. 582, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. d.P.R. 310 giugno 1965, n. '1124, artt. 1O, primo comma, e 131 (artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 13 luglio 1977, n. 81/1978, G. U. 19 aprile 1978, 11. 109. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 75 (artt. 76, 38, 35 e 3 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 63/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. d.P..R. 30 g�iugno 1965, n. 11-24, artt. 75, 79 e 80 (artt. 76, 38, 35 e 3 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 64/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 11124, artt. 79 e 80 (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). Tribuna1le dell'Aquila, ordinanza 23 novembre 1CJ�7, n. 13/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. '79 e 80 (artt. 3, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione). Pretore di Mantova, ordinanza 26 aprile 1978, n. 99/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. 80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 1 O (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 25 novembre 1977, n. 30/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. ' �legge 15 luglio 19"6, n. 604, art. l1 (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 18 novembre 1977, n. 603, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. .legge 27 luglio 1967, n. 658, art. 96, primo comma (art. 3 della Costituzione). G1udice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10 maggio 1977, n. 602, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. legge 2 ag�osto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di P~sa, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 37/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. Pretore di Borgo San Lorenzo, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 49/1978, G. U. 5 arpri�le 1978, n. 94. d.P.R. 2 agosto 1967, n. 799, art. 32, primo ed ultimo comma (art. 3 deMa Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 7 novembre 1977, n. 104/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. fogge 9 agosto 1967, n. 804, che ratifica la convenzione di Viennl:!-18 apr-ile 1961, art. 31, par. I e III (artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 27 maggio 1977, n. 587, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. �legge 12 febbraio 1968, n. 13:2, art. 40, ultimo comma (art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 29 marzo 1977, nn. 44 e 45/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 8 marzo 1968, n. 1152, artt. 2 e seguenti (art. 3 deHa Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 23 inovembre 1977, n. 11/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 7 ottobre 1969, n. 74�2, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 21 apri1le 1977, n. 1/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 2,6 novembre 1969, n. 833, art. 4, comma sesto (art. 3 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 8 novembre 1977, n. 97/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. PARTE II, CONSULTAZIONI legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3 e 52 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 21 aprile 1976, n. 77/1978, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 39 (art. 75 della Costituzione). Corte costituzionale, ordinanza 11 aprile 1978, n. 260, G. U. 15 aprile 1978, n. 105. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Andria, ordinanza 22 novembre 1977, n. 36/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 2, 3, 36, 52, primo comma, 53, _primo .comma, 81, ultimo comma, e 128 della Costituzione). Pretore di Varese, ordinanze (due) 23 novembre 1977, nn. 42 e 43/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge .22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 (art. 3, 42, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 18 gennaio 1978, n. 14, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. legge ,29 ottobre 19�71, n. 889, artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo e penulHmo comma (artt. 3, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 16 novembre 1977, n. 46/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge 6 dicembre 1971, n. 1083, art. 4 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 11 ottobre 1977, n. 95/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. legge 3\0 dicembre 1971, n. 1'204, art. 17, secondo comma (artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 28 ottobre. 1977, n. 114/1978, G.. U. 26 apriile 1978, n. 115. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. l>33, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione). ,Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 18 maggio 1977, n. 41/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. d.P.R. 26 �ottobre 1972, n. 636, art. 44 {artt. 3, 24 e 76 della Costituzione). Commissione tri:butaria di secondo grado di Forl�, ordinanza 6 marzo 1976, n. 600/1977, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. ll 82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44, terzo comma (artt. 24, 76 e 113 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Frosinone, ordinanze (tredici} 21 marzo 1977, nn. da 16 a 28/1978, G. V. 29 marzo 1978, n. 87. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Padova, ordinanza 11 luglio 1977, n. 83/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. Commissione tributaria di primo grado di Mondov�, ordinanze (sei) 6 giugno 1977, nn. 71, 72, 73, 74, 75 e 76/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione). >Commissione tributaria di primo grado di Trani, ordinanza 7 maggio 1977,. n. 35/1978, G. V. 29 marzo 1978, n. 87. �d.P.R. 2�6 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14 e 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Vercelli, ordinanza 17 giugno1977, n. 112/1978, G. V. 26 aprile 1978, n. 115. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 334 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 8 novembre 1977, n. 87/1978, G. U. 12 aprile1978, n. 101. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 4, lettera b) (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 24 novembre 1977, n. 69/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 44 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 88/1978, G. V. 19 apri�le 1978, n. 109. legge regione Emilia-Romagna .20 �luglio 19-73, n. 2;5, art. 109 e Tabella B: (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tr�bunaile amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 8 novembre 1977, n. 61/1978, G. V. 5 aprile 1978, n. 94. legge regoione Emiilia�Romagna 20 luglio 1973, n. 26, art. 36 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 8 novembre 1977, n. 61/1978, G. V. 5 aprile 1978, n. 94. d.I. �8 lugUo 1974, n. 255, conv. in legge '1 O agosto 1974, n. 352 (artt. 10, primo comma, e 11 della Costituzione). Tribunale di Novara, ordinanza 7 novembre 1977, n. 86/1978, G. V. 19 apri-�� le 1978, n. 109. PARTE II, LEGISLAZIONE �d.I. 8 luglio 1974, n. 264, art. 7, terzo comma, c:onv. in legge 17 agosto 1974, n. 386. (art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 29 marzo 1977, nn. 44 e 45/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. legge 12 agosto 1974, n. 351, art. '.l�bis (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 23 novembre 1977, n. 11/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 44 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Porretta Terme, ordinanza 7 novembre 1977, n. 6/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo e terzo comma (artt. 3 e 25 della Costituzione). Tribunale di Bolzano, ordinanza 21 novembre 1977, n. 10/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 31 luglio 11975, n. 363, art. 1-ter (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge regione Lazio 2 dicembre 1975, n. 79, art. 1, pr.imo c�omma (art. 117, primo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 30 novembre 1977, n. 89/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. legge 22 maggio 1976, n. 349, art. 1 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 apri1le 1978, n. 94. d.I.� n ottobre 1976, n. 699, art+. 1, 2, 3, 4 e !i, converti+.o, con modifica� zioni, in legge 10 d�icembre 1977, n. 797 (artt. 3, 23, 36 e 53 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 23 dicembre 1977, n. 101/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. legge '12 novembre 1976, n. 751, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 24 novembre 1977, n. 69/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. 84 RASSEGNA DELL'AVVOC.ATURA DELLO STATO legge 12 novembre 1976, l'i. 751, art. 1, ultimo comina (artt. 3 e 29 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bari, ordinanza 27 giugno 1977, n. 9/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 1�2 novembre 19'76, n. '751, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, ordinanza 7 ottobre 1977, n. 48/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. � legge H novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5 (artt. 3, 24, 31 e 53 della Costituzione). � Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 Luglio 1977, n. 5/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5 (artt. 3, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 luglio 1977, Il. 3/1978, G.U. 15 marzo 1978, n. 74. �Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 luglio 1977, n. 4/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. legge 10 dicembre 1976, n. 797 (artt. 3, 36, 39 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 7 novembre 1977, n. 102/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. �legge 2�8 gennaio 1977, n. 10, artt. 17 e 22 (art. 25, secondo comma, della Costituzione). �Pretore di Palombara Sabina, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 106/1978, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. �d.I. 1� febbraio 1977, n. 12, artt. 2 e 4, convertito, con modificazion.j, in legge 31 marzo 1977, n. 91 (.artt. 3, 36 e 39 delila Costituzione) . �Pretore di Brescia, ordinanza 23 dicembre 1977, n. 101/1978, G. U. 26 apdle 1978, n. 115. legge 21 febbraoio 1977, G. 28, art. 1 (artt. 3 e 42 della Costituzione) . .Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. Pretore di Modena, ordinanze (tre) 21 novembre 1977, nn. 38, 39 e 40/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge 311 marzo 1977, n. 91 (artt. 3, 36, 39 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 7 novembre 1977, n. 102/1978, G. V. 26 aprile 1978, n. 115. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 8 agosto 1977, n. 51 O, art. 1 (artt. 3 e 42 deHa Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. Pretore di Modena, ordinanze (tre) 21 novembre 1977, nn. 38, 39 e 40/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. legge 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 4, n. 2, dello statuto speciale per il Friuli�Venezia Gtll!lia). Presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia, ricorso depositato 1'11 febbraio 1978, n. 3, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 8 n. 21, 9 n. 9, 14, 16 e 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Presidente della giunta provinciale di Trento, ricorso depositato H 15 febbraio 1978, n. 4, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. Presidente deMa giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 15 febbraio 1978, n. 5, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. legge reg. EmHia�Romagna 13 luglio 1977, n. 34, art. 16, tredicesimo, qua+� torclicesimo e quindicesimo comma (artt. 23, 117 e 119 della Costituzione). Pretore di Parma, ordinanza 3 novembre 1977, n. 588, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. legge 3 gennaio 1978, n. �1 (art. 117 della Costituzione). Presidente della Giunta regionale della Lombardia, ricorso depositato il 22 febbraio 1978, n. 8, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. legge 3 gennai�o 1978, n. 1 (art. 8 dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige). Presidente deMa giunta provinciale �li .Bolzano, ricorso depositato il 15 febbraio 1978, n. 6, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. legge 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 (art. 117 della Costituzione) . .Presidente della giunta regionale della Lombardia, ricorso depositato il 22 febbraio 1978, n. 9, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. Pr�sidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, ricorso depositato il 23 febbraio 1978, n. 10, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. legge 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 (artt. 117 e 118 deMa Costituzione). Presidente della giunta regionale del Piemonte, ricorso depositato il 17 febbraio 1978, n. 7, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13 (artt. 76, 117 e 118 della Costituzione). Presidente della giunta regionale della Toscana, ricorso depositato il 9 marzo 1978, n. 11, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. CONSULTAZIONI ' ' AUTOV1EICOLI Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli -Procedimento penale a carico dell'assicurato Posizione di .responsabile civile dell'assicuratore (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -c.p.p, art. 107 -c.p.p. art. 112 -c.p.p. art. 27 -cod. civ. art. 2054). Se nel regime delI'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore assuma la veste di responsabile civile nei riguardi �del fatto di cui l'assicurato � chiamato a rispondere penalmente (n. 81). Assicurazione obbligatoria li;ella responsabilit� civile derivante cDalla circola� zione di veicoli -Nozione di "assicurato� -Conducente non contraente E tale (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -cod. civ. art. 2054 -cod. civ. art. 1917). Se, nel regime dell'assicurazione obbltgatoria deLla rnsponsabilit� civile derivante dalla �okcolazione dei veicoli, il conducente non proprietariio dell'auto e non contraente della polizza assicurativa assuma comunque la veste di �assicurato � per tutto ci� che attiene al contenuto legale del rapporto �esterno ed interno� di assicurazione (n. 82). ' Assicurazione obbligatoria della responsabilit� derivante dalla circolazione deglt autoveicoli -Processo penale a carico di conducente della P.A. -Obbligo di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza -Sussistenza (legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -c.p.p. art. 107 -c.p.p. art. 112 c.p.p. art. 27 -cod. civ. art. 2054). Se, allorch� si procede penalmente a carico del conducente di auto della Pubblica Amministrazione �e ci sia stata costitu2iione di parte civHe (e si discuta quindi della �responsabilit� �dell'assicurato�, bench� non contraente, tale essendo la ,posizione del detto conducente) la compagnia assicuratrice abbia l'obbligo di intervenire a norma del contratto assicurativo (n. 83). AVVOCATI E PiROOUiRATORI Avvocati e procuratori -Regime previdenziale -Esenzione da contributi sugli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali dli lavoro o a rapporti di pubblico impiego (l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 17 -l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 10 -l. 22 luglio 1975, n. 319). Se la esenzione dai contributi a favore della Cassa avvocati e procuratori sugli atti e provedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, gi� prevista dalla 1. 24 dicembre 1969, n. 991, e dalla 1. 11 agosto 1973, n. 533, sia da considerare in vi1gore .perch� non incompatibile con le iprevisioni della successiva 1. 22 luglio 1975, n. 319, recante modifica delle norme sulla previdenza ed assistenza forense (n. 76). PARTE II, CONSULTAZIONI BANCHE .Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario -Falsit� -Illecito amministrativo p.revisto dalla legge tributaria sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 49, 4� comma, e 53, 4� comma -r.d. 30 dJicembre 1923, n. 3270, artt. 49 e 82 -cod. pen., art. 485). Se la sanzione amministrativa (pena pecuniaria) ;prevista dall'art. 53, ultimo comma, del d,P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, ultimo comma, stesso d.P.R. (contestatario di concessione di cassetta di sicurezza che, previa falsa dichiarazione circa l'esistenza � in vita di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e aill'asporto di somme e titoJii in essa contenute, assorba od escluda fa configurazione di pi� grave fattispecie 'l)enale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p.: falso in scrittura .privata) (n. 21). BENEFICENZA E ASSISTENZA O.N.I.G. -Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici Spese di a1egenza supplemento rette tubercolotici -Rimborso alle amministrazioni provinciali -Limiti (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e tab. F d. m. 4 maggio 1970). Se l'onere del supplemento giornaliero rette tubercolotici, da corrispondersi alle amministrazioni provinciali, faccia carico aWO.N.I.G., e pertanto, debba essere a questo anticipato dal Ministero del tesoro in base al combinato disposto della 1. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e del d.m. 4 maggio 1970, in ogni caso ovvero splo nel caso di ricovero di invaHdi per infermit� mentale che godono di trattamento pensionistico de??? e sia parte integrante l'assegno di cumulo per infermit� tubercolare contemplato nella tabella F annessa alla 1. 1� marzo 1968, n. 313 (n. 6). BORSA Agente di cambio -Albo professionale -Richiesta di iscrizione -Sospensione per accertamenti -Mancato esercizio della professione -Effetti fl. 29 maggio 1967, n. 402, art. 1 -d.l.l. 19 luglio 1946, n. 321, art. 11). Se, avendo il Cons1glio dell'Ordine degli agenti di cambio sospeso di provvedere in merito alla richiesta di iscrizione all'a1bo ,professionale, per accertamenti circa i requisiti necessari, il mancato esercizio della attivit� professionale da parte dell'aspirante alla iscrizione possa comportare la decadenza di cui all'art. 11 del d.l.l. 19 luglio 1946, n. 321 (n. 35). Agente di cambio -Albo professionale -Richiesta di iscrizione -Sospensione per accertamenti -Registri di carico -Apposizione del visto da parte dell'ispettore del tesoro (l. 29 :"aggio 1967, n. 402, art. 1 -l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 17 -d.m. 15 marzo 1963). Se, avendo il Consiiglio dell'Ordine degli agenti di cambio sospeso di provvedere in merito alla richiesta di iscrizione all'albo professionale, per accertamenti circa i requisiti necessari, l'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa sulla borsa valori possa nel frattempo 1procedere alla apposizione del visto sui registri di carico dei fissati bollati per contratti di borsa come previsto dall'art. 17 della 1. 5 gennaio 1956, n. 1 (n. 36). 88 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Agente di cambio -In attesa di iscrizione all'albo professionale -Diritti Assemblee elettive del comitato direttivo -Partecipazione (l. 29 maggio 1967, n. 402, artt. 1 e 4 -d.l.l. 18 settembre 1944, n. 250, art. 1, 2� comma). Se l'agente di cambio nominato con decreto presidenziale ma non ancora iscritto nell'albo professionale possa prendere parte alla assemblea per la elPzione del comitato direttivo degli agenti di cambio presso la borsa valori (n. 37). Agente di cambio -Albo professionale -Iscrizio11c:' -Decreto presidenziale dr nomina -Sufficienza (l. 29 maggio 1967, n. 402, art. 1 -l. 23 maggio 1956, n. 515). Se la iscrizione all'a}bo professionale degli agenti di cambio da parte del Consiglio dell'Ordine debba ritenersi atto dovuto una volta che il soggetto interessato abbia conseguito la nomina ad agente di cambio con decreto presidenziale (n. 38). CACCIA E PESCA Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Trasferimento delle funzioni alle regioni -Delimitazione della competenza tra Stato e Regione (r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24 e 25 -d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p) -d.l.C.p.S. 31 marzo 1947, n. 396, art. 1 -l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 1). Quale sia, a seguito dell'emanazione del d,P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che ha attribuito alla regione le funzioni amministrative gi� esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato -e in particolare dall'Amministrazione agricoltura e foreste -in materia di pesca nelle acque interne (art. 1, lett. p), la delimitazione della competenza tra Stato e Regione relativamente ai diritti esclusivi di pesca nell'ambi�to dei canali della laguna veneta (n. 42). Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Abolizione senza indennizzo -Possibilit� (r.dl. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24 e 25 -cod. nav., art. 1292). Se sia consentita, .per essere venuti meno i fini di pubblico interesse su cui si fondavano, l'abolizione senza indennizzo dei diritti esclusivi di pesca riconosciuti in base .all'art. 23 del t.u. 8 ottobl'e 1931, n. 1604, ovvero sli possa far luogo soltanto a decadenza o espropriazione per pubblica utilit� o revoca dietro pagamento di indennizzo (n. 43). CIRcCOLAZIONE STRADALE Autoveicoli -Dispositivi luminosi e acustici -Istituti di vigilanza privata Autorizzazione alla installazione -Possibilit� (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 45 e 46 -d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, art. 578 -r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134). Se, agli istituti di vigilanza privata possa essere rilasciata l'autorizzazione a dotare i propri autoveicoli dei dispositivi luminosi ed acustici previsti dagli artt. 45 e 46 del codice della strada per gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia (n. 59). PARTE II, CONSULTAZIONI COMMERCIO Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973 -Interpretazione (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 1 e 4 -d.m. 3 agosto 1973, artt. 5 e 7). Se il blocco dei prezzi sta:bilito con l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, debba intendersi riferito al prezzo in concreto praticato da ogni singolo operatore economico alla data stabilita del 16 luglio 1973 ovvero ad un prezzo unico medio (nazionale o locale) (n. 37). Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Violazioni -Sanzioni -Proventi Riscossione coattiva -Organo preposto (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 8 e 9 -d.m. 3 agosto 1973, art. 25 -l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e 13 -r.d. 14 aprile 1910, n. 639). Se alla procedura coattiva di riscossione dei proventi delle sanzioni preminarie inflitte dal prefetto per le violazioni delle norme in materia di blocco dei prezzi dei generi di largo consumo ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, debba provvedere lo stesso prefetto ovvero l'Amministrazione del tesoro e in particolare le singole direzioni provinciali del tesoro (n. 38). Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi d�nensioni -Blocco dei prezzi -Importatori di cereali -Applicablit� ( d.l. 24 luglio 1973, n. 425 -d.l. 24 luglio 1973, n. 427). Se la normativa italiana istitutiva del CJd. blocco dei prezzi di cui ai dd.ll. 24 luglio 1973, n. 425 e 427, e in particolare l'obbligo da essa previsto di presentazione del listino dei prezzi, sia applicabile alle imprese che operano nel settore della importazione dei cereali (n. 39). Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore agricolo -Compatibilit� (d.l. 24 luglio 1973, n. 425 -d.l. 24 luglio 1973,. n. 427 reg. CEE 120/67). Se la normativa italiana istitutiva del c:d. blocco dei prezzi di cui ai dd.ll. 24 luglio 1973, nn. 425 e 427, sia in contrasto, per quanto attiene al settore delle importazioni a:gricole, con le disposizioni comunitarie disciplinanti le varie or.ganizzazioni europee dei mercati agricoli (n. 40). Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557). Se ai segretari generali delle camere di commercio competa il trattamento economico onI11icomprensivo del dirigente superiore previsto dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (n. 41). Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento previdenziale e assistenziale (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557 -l. 23 febbraio 1968, n. 125). Se ai segretari generali delle camere di commercio competa, anche dopo l'entrata in vi,gore del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante disciplina delle funzioni �dirigenziali nelle amministrazfoni dello Stato), il trattamento previdenziale ed assistenzia1le dei dipendenti ddi1e camere di commercio di cui alla 1. 25 luglio 1971, n. 557 (n. 42). Camere di commercio -Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali -Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557). Se al personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali che presta servizio presso le camere di commercio, competa, anehe dopo la con 90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cessione dell'assegno perequat:ivo di cui alla l. 15 novembre 1973, n. 734, il trattamento economico dei diipendenti delle camere stesse, in particolare la gratificazione annuale, l'assegno tabellare e l'assegno .personale (n. 43). DAZI DOGANAiLI Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra C.E.E. -Domanda di restituzione -Termine di presentazione -Natura (reg. comm. e.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. e.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7). Se il ~ermine semestrale stabilito per il deposito della pratica di restituzione a fronte di esportazione di prodotti agricoli sottoposti a regime di prezzo unico in ;paesi extra e.E.E. sia di decadenza (n. 102). Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra e.E.E. -Domanda e pratica di restituzione -Onere di produzione (reg. comm. e.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7). Se nel termine di sei mesi stabilito per la restituzione di prelievi agricoli conseguente aHa esportazione di .prodotti agricoli in paesi extra C.E.E. sia sufficiente la sbla presentazione della domanda di restituzione ovvero vi sia l'onere 1tli produrre anche la prescritta documentazione (n. 103). Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica di restituzione -Decorrenza del termine (reg. comm. e.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7). Se il termine semestral'e stabilito per la restituzione di prelievi agricoli conseguente alla esportazione di prodotti agricoli in paesi extra e.E.E. debba farsi decor.rere dalla data di accettazione deHa dichiarazione doganale anche quando la merce sia assoggettata� ad analisi (n. 104). Importazione temporanea di autoveicolo -Omessa riesportazione nei termini Natura della infrazione doganale -Reato a condotta libera (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). Se sia configurabile come reato di contrabbando l'ipotesi di mancata riesportazione, o mancata richiesta di nazionalizzazione nei termini di validit� del titolo, di automezzo ammesso al regime della temporanea importazione (n. 105). Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Sca<ilenza del quadriennio �dalla-costituzione -Legittimit� dell'espletamento delle funzioni sino all'insediamento del nuovo collegio (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 109 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 66). Se i collegi consultivi compartimentali dei periti doganali (di cui gi� agli artt. 109 sgg. del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente agli artt. 66 sgg. d.P.R. 23 .gennaio 1973, n. 43) possano legittimamente svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del quadriennio per il quale sono 1stati costituiti e sino al perfezionamento deHe nomine dei membri dei nuovi collegi (rectiussione alil:':insediamento dei nuovi coLlegi) (n. 106). Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Espletamento di funzioni in regime di prorogatio spettanze delle indennit� (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 109 -d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 67). Se ai membri dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali (gi� .previsti dagli artt. 109 sgg. d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente PARTE II, CONSULTAZIONI ~agili artt. 66 sgg. d.PR 23 gennaio 1973, n. 43) operanti in regime di prorogatio, dopo la scaden7la del quadriennio della nomina, :possono corrispondersi i trattamenti di missione ed i rimborsi spese previstJi dalla legge per i membri dei collegi in carica (n. 107). DEMANIO Concessioni di beni demaniali � Costruzioni a confine con propriet� private Distanze legali -Rispetto -Limiti (cod. civ., artt. 823, 2� comma, 828, 1� comma, 873 e 879). Se, nell'assentire concessioni su beni demaniali, la pubblica amministrazione abbia l'obbHgo di pretendere dal concessionario che siano osservate le distanze legali nel caso che nella concessione debbano essere costruite opere a confine con prop.riet� private (n. 285). DIFESA DBILO STATO Istituti professionali di Stato � Rappresentanza e difesa -Estensione (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 -d.P.R. 26 novembre 1975, n. 1027). Se l'autorizzazione alla rappresentanza e difesa in giudizio degli istituti professionali contenuta nel d.P.R. 26 novembre 1975, n. 1027, a favore dell'Avvocatura generale dello Stato valga genericamente per l'Avvocatura dello Stato nel suo complesso, secondo le competenze degli uffici (Avvocatura genernle e Avvocatura distrettuale) nei quali essa si articola (n. 42). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Edilizia residenziale pubblica � Alloggi ex INCIS � Trasferimento agli IACP Alloggi riservati a particolari categorie di dipendlenti statali � Vincoli di destinazione e modalit� di assegnazione � Permanenza ( d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 1, 3� comma -d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 14 d.P.R. 22 marza 1974, n. 381, art.. 24 -d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 2, lett. b). Se, riguardo agli immobili gi� di propriet� dell'1N01S, ma riservati per l'utilizzo da parte di particolari categorie di �dipendenti statali (militari, pubblica sicurezza, guardia di finanza), debbano tuttora ritenersi sussistenti, pur dopo l'intervenuto trasferimento di tutto il rpatrimonio immobiliare dal soppresso INCIS agli IA!OP ,per effetto dell'art. 14 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, gli orig-inar.i e particolari vincoli di destinazione e, cons~guentemente, le particolari prescrizioni relative alle modalit� di assegnazione a speciali categorie di dipendenti dello Stato (n. 281). Edilizia residenziale pubblica -Competenza primaria ed esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano -Alloggi ex INCIS destinati a particolari categorie di dipendenti statali -Competenza provinciale o statale (d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 1, 3� comma -d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 14 -l. Cast. 10 novembre 1971, n. 1, art. 5, n. 10 -d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 10 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 1 e 24). Se la competenza normativa pr.imaria ed esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata da pubblico finanziamento riconosciuta alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del vigente statuto regionale 92 RASSEGNA DELL1AVVOCATl"R\ DELLO STATO modificato (art. 5, n. 10, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) e delle relative norme delegate di attuazione statutaria (art. 8, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; artt. 1 e 24 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) ricomprenda anche la regolamentazione dell'assegnazione a particolari categorie di d1pendenti statali (militari, ipubblica sicurezza, guardia di finanza1 di aHog.gj gi� facenti parte del patrimonio del soppresso INCIS, ma riservati per l'utilizzo da parte delle dette categorie particolari (n. 232). AUoggi per ferrovieri -Aree -Espropriazione -Indennit� liquidazione -Normativa applicabile (l. 15 luglio 1966, n. 605, c.rt. 5 -l. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13 -l. 25 giugno 1865, n. 2359 -t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, art. 161 l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 -l. 25 febbraio 1972, n. 13, art. 1 ter). S;e .per la liquidazione delle indennit� relative ad espropriazioni di aree occorrenti .per la costruzione di alloggi per ferrovieri in Reggio Calabria, in attuazione del ip.ro.gramma decennale ili cui alla I. 15 luglio 1966, n. 605, debbano applicarsi le norme della I. 15 .gennaio 1885, n. 2892, richiamate dall'art. 5 della I. n. 605 del 1966, oppure quelle della I. 25 giugno 1865, n. 2359, richiamate dall'art. 161 del t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, ovvero quelle della I. 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 283). Soppressione enti edilizi -Alloggi INCIS militari procedure di rilascio -Competenza (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 386 -d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, artt. 13 e 14 -l. 19 gennaio 1974, n. 9, art. 1). Se, a seguito della soppressione dell'INCIS operata dall'art. 13 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, con decorrenza 31 dicembre 1973 e la conseguente devoluzione agli IAOP del patrimonio immobiliare dell'Ente, per le procedure di sfratto da alloggi INCIS militari, ai sensi dell'art. 386 del testo unico su~l'edilizia economica e poipolare approvato con r,d. 28 aprile 1938, n. 1165, sia competente il comitato di liquidazione previsto dalla I. 19 gennaio 1974, n. 9, ovvero gli IACP (n. 284). Cessione in propriet� -Decadenza -Corrispettivo per il gotiJimento -Limiti (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 9, 4� comma -l. 27 aprile 1962, n. 231 r. d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 332). Se l'assegnatario di alloggio economico decaduto dal diritto alla cessione di propriet� sia tenuto verso l'ente proprietario, a titolo di corrispettivo per il fruito .godimento dell'allogigio, a .pagare un importo superiore a quello gi� stabilito come prezzo per il riscatto (n. 285). Alloggi economici costruiti dall'amministrazione -Cessione in propriet� -Determinazione del prezza -Lavori successivi -Possibilit� di rivalutazione del prezza (d.P.R. 17 ,gennaio 1959, n. 2, art. 6, 1� comma -l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 4). Se, ai sensi dell'art. 6, 1� comma, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (come modificato dall'art. 4 della I. 27 aprile 1962, n. 231), ai fini della determinazione del prezzo di cessione in propriet� dell'alloggio i favori eseguiti dall'amministrazione successivamente aUa realizzazione dell'edificio debbano essere valutati, quanto aiUa determinazione del costo di costruzione, per intero oppure soltanto per la parte corrispondente all'incremento di valore dell'immobile, ovvero sia da escludere qualsiasi rivalutazione del prezzo di cessione gi� determinato (n. 286). PARTE II, CONSULTAZIONI 93 Alloggi economici -Cessione in propriet� -Determinazione del prezzo -Successivo termine per la stipulaz.ione del contratto -Natura (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 10 -l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 7). Se il termine di 60 giorni daHa comunicazione all'assegnatario del valore determinato dalla commissione provinciale iprevisto dall'art. 10 del d.P .R. 17 gennaio 1959, n. 2 (come modificato dall'art. 7 della 1. 27 aprile 1962, n. 231) per la stipulazione del contratto di cessione in propriet� dell'allogigio abbia carattere perentorio ovvero solo ordinatorio (n. 287). Coopemtive edilizie -Finanziamento cassa pensioni dipendenti enti locali Contratti di assegnazione alloggio e mutuo edilizio individuale -Stipula notarile -Onorari -Riduzione (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 151, 5� comma l. 13 giugno 1962, n. 855, artt. 15 e 16 -l. 16 febbraio 1913, n. 89). Se agli atti di assegnazione di alloggio e di mutuo edilizio individuale, aHorch� trattasi di cooperative edilizie finanziate dalla cassa per le pensioni ai di.pendenti degli enti locali, si applichi, se tali atti vengano ricevuti da notaio, la dduzione ad un quarto dell'onorario notarile come prevista dall'art. 151, comma quinto, del t.u. edilizia popolar.e ed economica approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 288). Case economiche per ferrovieri -Sfratto amministrativo -Graduazione pretorile -Sottoposizione -Necessit� (l. 23 mgagio 1950, n. 253, art. 47 -l. 26 novembre 1969, n. 833). Se debbano tuttora ritenersi soggette al procedimento .pretorile di graduazione di cUJi alla I. 23 maggio 1950, n. 253, 1e procedure di rilascio in via amministrativa attuale nei confronti di dipendenti o ex dipendenti concessionari di aHogig:i in case economiche per forrnvieri (n. 289). Enti pubblici -Enti pubblici non economici � Riordinamento degli enti e del rapporto di lavoro a1el personale dipendente -l. 20 marzo 1975, n. 70, app.licabilit� agli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, ed alla giovent� italiana -Esclusione (d.p. 26 maggio 1976, n. 411, art. 45 l. 20 marzo 1975, n. 70 -d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036 -d.p. 18 novembre 1975, n. 764). Se la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile di L. 15.000 decorrente dal 1� ottobre 1973, prev.isto �dall'art. 45 dell'ipotesi di accordo ex art. 28 1. 20 marzo 1975, n. 70, approvata con d.p. � 26 magigio 1976, n. 411 (recante disdpHna del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici), competa ai d1pendenti degli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036 e deHa giovent� ita1iana, ente soppresso con 1. 18 novembre 1975, n. 764 (n. 290). Edilizia economica e popolare -Cessione con patto di riservato d!ominio di alloggi costruiti dall'ONIG -E finanziati con contratto di mutuo garantito da ipoteca e cessione di contributo statale -Momento di trasferimento in capo ai cessionari degli alloggi del rapporto assicurativo relativo a polizza contro i rischi dell'incendio stipulata in adempimento del contratto di mutuo e vincolata in favore dell'istituto mutuante (l. 1959, n. 2, art. 6 cod. civ. art. 1918). Se .l'ente pubblico, che ha proceduto alla cessione con patto di riservato dominio degli alloggi costruiti con finanziamento rappresentato da mutuo ipotecario, possa �porre a carico� dei cessionari degi.i alloggi medesimi l'onere dei iprerni dell'assicurazione contro gli incendi stipulata in adempimento del .contratto di mutuo con polizza vincolata in favore dell'istituto mutuante (n. 291). 94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Alloggi Gescal -Commissioni provinciali per l'assegnazione -Funzionamento dopo la data di soppressione della Gescal -Carico delle spese relative (d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 13 -d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 6). Se l'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro sia tenuto alle spese di funzionametno ~gettoni idi presenze) ideMe commissionli p.rovinciali aUoggi Gescal per il periodo successivo al trasferimento del !Patrimonio immobiliare delila Gescal agJi IAOP (n. 292). Alloggi Gescal -Commissione centrale per l'assegnazione -funzionamento dopo la data di soppressione della Gescal -Carico delle spese relative (reg. 11 ottobre 1973, n. 1471, art. 63 -reg. 11 ottobre 1963, n. 1471, art. 64 -d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036). Se l'onere del pagamento dei gettoni di presenza per i membri della commissione centrale allo~gi Gescal per il :periodo anteriore al 31 maggio 1975 debba far carico al bilancio di Iiquidazione dell'ente soppresso, fa cui !l.iquidazione � stata affidata all'apposito ufficio del ministero del tesoro (n. 293). EiLETTIRIICIT� Fornitura di energia elettrica agli impianti pubb.licitari -Necessit� della preventiva autorizzazione comunale all'installazione dell'impianto (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 3 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 52). Se 1l'E.N,EJL. debba aderire alla richiesta dei comuni diretta ad ottenere che l'erogazione di energia elettrica per impianti ipubb1icitari venga subordi, nata all'esibizione da parte del richiedente della prescritta autor.izzazione co munale (n. 15). ELETTR!ICIT� ED ELETTRODOTTO Servit� di elettrodotto -Applicabilit� delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) per la determinazione d!elle indennit� di asservimento (l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247 -d.P.R. 29 marza 1973, n. 156). Se per la costituzione di servit� di elettrodotto a base espropriativa e preordinata alla rea1izzazione di opere pubbliche da parte dello Stato, la l.iquidazione e la determinazione delle indennit� di asservjmento debba effettuarsi in base alle pi� favorevoli disposizioni contenute nel titolo Il delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (cid. legge sulla basa) e 27 1giugno 1974, n. 247, anzich� in base a quelle meno favorevo1i previste dal codice postale d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (n. 61). , ELEZIONI Elezioni Comunali -Convalida -Annullamento da parte della C.p.c. -Giurisdizione -Spettanza (l. 23 dicembre 1966, n. 1147, artt. 1 e 4 -d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82). Se ,spetti all'autorit� giudiziaria ordinaria ovvero al giudice amministrativo la .giurisdizione sui ricorsi proposti avverso decisioni della comm1ss1one provinciale idi controllo che abbiano annullato delibere comunali di convalida di elezioni per meri vizi di forma (n. 8). PARTE II, CONSULTAZIONI GUERRA O.N.I.G. -Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricover,ati in ospedali psichiatrici Spese cili degenza supplemento rette tubercolotici -Rimborso alle amministrazioni provinciali -Limiti (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29 e tab. F d. m. 4 maggio 1970). Se l'onere del supplemento giornal~ero rette tubercolotici, da corrispondersi alle amministrazioni provinciali, faccia carico all'O.NJ.G., e pertanto, debba essere a questo anticipato dal ministero del Tesoro in base ai combinato diS:posto della 1. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e del d.m. 4 maggio 1970, in ogni caso ovvero solo nel caso ili ricovero di invalidi per infermit� mentale che godono d� trattamento pensionistico de ;;;; e sia parte integrante l'assegno di cumulo per infermit� tubercolare contemplato nella tabella F annessa alla leg�ge 1� marzo 1968, n. 3b ~~:. 142). Enti pubblici -Associazione nazionale combatrenti e reciluci -Natura (r.d. N aprile 1923, n. 850, art. 1 -r.d. 24 giugno 1923, n. 1371 -r.d. 3 agosto 1943, n. 704, art. 5 -1 l. 21 marzo� 1958, n. 259 -l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 2j. Se l'Associazione nazionale combattenti e reduci abbia natura di ente pubbl: ico ovvero di associazione privata (n. 143). IDROCARBURI Imposte di fabbricazione -Esercenti depositi liberi per usi commerciali di oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti autorzzati all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti estratti dai loro depositi Obbligo di trasmettere agli UTIF i riscontrini dei certificati emessi non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione (art. 6, d.l. 5 maggio 1957, n. 271). Se l'espressione� legislativa �giorno festivo � di cui all'art. 6, d.1. 5 maggio 1957, n. 271 (convertdto con legge 2 luglio 1957, n. 474) debba essere intesa nel senso di � giorno festivo legale � ovvero possa considerarsi cordspondente a quella di giorno non lavorativo (secondo l'organizzazione del lavo.ro nei settori interessati) (n. 10). IGIENE E SANIT� Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive -Assicurazione obbligatoria -Canoni -Azione giudiziaria -Previo ricorso in via amministrativa (l. 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1 -l. 20 febbraio 1958, n. 93, art. 14 -d.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055 -d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 39, 3� comma, e 45 -cod. proc. civ,, art. 443). Se l'azione giudiziaria, con cui il datore di lavoro contesti all'INAiiL l'obbligo di corris'Pondere i canoni dell'assicuraZJione obbligatoria per aipparecchia� ture radiologii.che e sorgenti radioattive ovvero la loro misura, debba essere necessariamente preceduta dal ricorso in via amministrativa alla commissione preVIista dall'art. 39, 3� comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (n. 24). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 96 Apparechi.ature radiologiche e sorgenti radioattive -Assicurazione obbligatoria � Premi -Determinazione ministeriale -Efficacia retroattiva (l. 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1 -cl.m. 13 ottobre 1973). Se al decreto del mirnistro del lavoro e della .preVlidenza sociale 13 ottobre 1973 emesso ai sensi dell'art. 1 della 1. 30 gennaio 1968, n. 47, con il quale � stato determinato l'ammontare dei premi dell'assicurazione obblLgatoria per apparecchiature radiologiche e sor:genti radioattive, possa riconoscersi effiicacia retroattiva (n. 25). Polizia mortuaria -Cimiteri -Cimiteri militari di guerra -Distanze -Abolizione -Termine -Decorrenza (l. 4 dicembre 1956, n. 1428 -r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 -d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, art. 56, n. 2). Se l'abolizione della zona di r.ispetto di 200 met11i per ti cimiteri militari di guerra, di cui alla 1. 4 dicembre 1956, n. 1428, che ha modificato l'art. 338 del t.u. delle leiooi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, si verifichi trascorsi dieci anrni dal seppellimento dell'ult�ima salma ovvero se debbano anche trascor.rere dieci anni dalla pi� recente tumulazione di resti mortali (n. 26). Polizia mortuaria -Cimiteri -Distanze -Riduzione -Autorizzazione -Competenza (l. 17 ottobre 1957, n. 983, art. 1 -r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338, 4� comma -d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4). Se la competenza a ridurre la zona di rispetto per i cimiteri, attribuita al prefetto dall'art. 1 della 1. 17 ottobre 1957, n. 983, che ha modificato il 4� comma dell'art. 338 del t.u. delle le.gg.i sanitarie aipprovato con rid. 27 luglti.o 1934, n. 1265, sia rimasta a'1 prefetto ovvero sia passata al medico proVlinciale (n. 27). IMPIEGO PUBBLICO T.A.R. -Rapporti di pubblico impiego -Competenza -Ricorsi di magistrati Estensione (l. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17 -r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1 -l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, 2� comma -Cost., artt. 24 e 113). Se nel trasferimento ai tribunali amministrativi regionali della generale, competenza del Consiglio di Stato in materia di .pubblico impiego disposto con l'art. 7, 2� comma, �della 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, debba ritenersi compresa anche la competenza in materia di rapporto d'impiego dei magistrati gi� devoluta al Consliglio di Stato daH'art. 17 della 1. 24 marzo 1958, n. 195 (n. 842). Giudizi innanzi al T.A.R. -Competenza per territorio -Pubblico impiego -Secle di servizio -Liquidazione buonuscita -Applicabilit� del criterio (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 3, 2� comma). Se, nella ipotesi di impugnativa giurisdizionale di atti, quale la .IJiquidazione dell'indennit� di buonuscita, att1inenti in senso lato ad un pregresso rnpporto di impiego pubblico, sia applicabHe, ai fini della determinazione del TA!R.. competente territoria1mente, il criterio della sede di servizio di cui all'art. 3, 2� comma, seconda parte, .della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (n. 843):� 1 I PARTE II, CONSULTAZIONI Impiegato statale -Cessazione degli effetti civili del matrimonio -Ordine del giudice all'Amministrazione cilel tesoro di pagare direttamente alla ex coniuge del dipendente una quota dello stipendio -Limiti (art. 33, 8� comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 -art. 8, l. 1� dicembre 1970, n. 898 -art. 5, l. 1� dicembre 1970, n. 898). Se l'Amministrazione del tesoro debba dare dntegrale esecuzione all'ordine emesso dal giudice ex art. 8, 1. 1� dicembre 1970, n. 898, in .relaziione alla pronunzia di� cessazione degli effetti civili del matrimonio del dipendente statale, di pagare direttamente all'ex coU>iuge di questi un assegn� mensHe che supera :il limite del quinto dello stipendio stabilito dall'art. 33, 8� comma, d,P.R. 10 ,gennaio 1957, n. 3, ovvero debba dare esecuzione all'anzidetto ordine nel limite .del quinto dello stipendio del dipend�nte ancorch� questi abbia genericamente �autorizzato� �l'Amministrazione al ,pagamento deH'intero assegno disposto dal giudice a illOrma deH'art. 5, 1. 898/1970 (n. 844). Infermit� per causa di servizio -Equo indennizzo -Morte dell'impiegato -Spettanza agli aventi causa -, Titolo ( d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68 -d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, artt. 48 e 57). Se il diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del t.u. 10 1genriaio 1957, .n. 3, e agli artt. 48 e segg. del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, nel caso di morte dell'impiegato spetti ai suoi aventi causa iure proprio e iure successionis (n. 845). ProcedJimento disciplinare -Sospensione cautelare per procedimento penale Esodo volontario anticipato -Adozione del provvedimento di collocamento a riposo -Possibilit� (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67 -l. 24 maggio 1970, n. 336, art. 3 -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 85 e 91). Se possono coL1ooar.si a riposo con i benefioi di cui all'art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, che prevede .particolari agevolazioni per i dirigenti statali e gli a,ppartenentii alle carriere direttive che abbiano fatto domanda di esodo anticipato entro il 30 giugno 1973, funzionari sospesi cautelativamente dal servizio in seguito ad imputazione di reati .per i quali siano dn stato di detenzione in attesa di giud~zio ovvero debba sedersi alla adozione di qualsiasi provvedimento in attesa dell'esito dei procedimenti penali pendenti (n. 846). Enti lirici -Blocco del personale ex art. 8, l. 27 novembre 1973, n. 811 -Impossibilit� di assunzione mediante concorso (art. 8, l. 27 novembre 1973, n. 811). Se H blocco del perscmale �degli enti Urici alla data del 31 ottobre 1973 stabilito dall'art. 8, 1. 27 novembre 1973, n. 811, comporti l'Jmpossibilit� di assunzione di nuovo personale mediante concorso (n. 847). Impiegato statale -Obbligo di residenza nel comune del luogo di lavoro Dimora abituale senza residenza anagrafica -Sufficienza (art. 43 cod. civ. t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 12). Se l'obbligo dii risiedere nel comune del luogo di lavoro, imposto ai dipendenti dello Stato �debba considerarsi assolto quando 1'1impiegato abbia stabile dimora nel comune considerato, o se sia anche richiesta la� iscrizione anagrafica nella popolazione residente (n. 848). 12 98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Professori universitari -Indennit� speciale -Equiparazione ai primari ospedalieri -Transito dalla posizione di incaricato a quella di ruolo -Effetti (l. 24 marzo 1971, n. 213). Se, ai fini deHa corresponsione dlela speciale indennit� stabilita dalla 1. 25 marzo 1971, n. 213, un professore universitario incaricato che transiti nei ruoli ordinari venga a perdere l'am1ianit� acqUJisita come incaricato (in. 849). Imposte comunali di consumo -Abolizione -Passaggio alle dipendenze dello Stato 6Jel personale relativo -Sentenza di condanna penale successiva alla assunzione in servizio -Disciplina del rapporto (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 -.d.p. 26 ottobre 1972, n. 649). Se la destituzione di diritto prevista dall'art. 85 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegiart:i civili dello Stato) si appiliichii al personale delle abolite dmposte di consumo passato alle dipendenze dello Stato ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (n. 850). Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento economico (l. 23 f ebbraio 1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -.l. 25 luglio 1971, n. 557). Se ai segretari generali delle camere di commercio competa il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente super.iore previisto dal d,p, 30 giugno 1972, n. 748 (n. 851). Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento previdenziale e assistenziale (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557, l. 23 febbraio 1968, n. 125). Se ai segretari generali delle camere di commercio competa, anche dopo l'entrata -in vigore del d,P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante discipldna deUe funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato), il trattamento previdenziale ed assistenziale dei ddpendenti delle camere di commercio di cui alla 1. 25 lugliio 1971, n. 557 (n. 852). Camere di commercio -Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali -Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557). Se al tPersonale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali che presta servizio presso le camere di commercio, competa, anche dopo la concessione dell'assegno perequativo di cui alla -1. 15 novembre 1973, n. 734, il trattamento economico dei dipendenti delle camere stesse, in particolare la. gratificaZJione annuale, l'assegno tabellare e l'assegno personale (n. 853). Universit� -Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti a1a amministrazioni statali -Pagamento dei compensi (l. 15 novembre 1973, n. 734, art. 21 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 50 -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61). Se ed a qual:i condizioni, rparticolarmente per quanto riguarda il compenso, l'universit� degli studi possano richiedere e ottenere da funzionari tecnici dello. Stato prestazioni di natura tecnico-professionale (n. 854). PARTE II, CONSULTAZIONI Impiego pubblico -Servizio repressione fro&i in agricoltura -Laboratorio chimico dogane e imposte indirette -Personale estraneo all'Amministrazione finanze -Inquadramento -Divieto di assunzione di nuovo personale Facolt� di avvalersi di analizzatori esterni (l. 4 agosto 1975, n. 387, art. 14, 10� e 11� comma -r.dJ. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 43, 2� comma). Se l'avvenuto inquadramento -a norma dell'art. 14, 10� comma, L 4 agosto 1975, n. 397 -nei ruohl dell'Amministrazione finanziaria, del personale ad essa estraneo che ahbia prestato servizio .presso il laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette, ed il correlativo divieto, disposto dall'll0 comma dell'art. 14 succitato, di assumere nuovo personale sotto qualsiasi forma per il servizio repressione f,rodi aH.mentari, abbia fatto venir meno la facolt� per il direttore del predetto laboratorio di avvalersi di analizzatori esterni di sua fiducia, da compensare in ragione delle analisi eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 43, 2� comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (n. 855). Equo indennizzo -Criteri di determinazione -Dipendenti non dirigenti -Assegno integrativo -Computabilit� (d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 49 -l. 15 novembre 1973, n. 734, art. 1). Se per la liquidazione dell'equo indennizzo a dipendenti non aventi qualffiche dirigenziali debba tenersi conto non solo dello stipendio, ma anche dell'assegno integrativo previsto dall'art. 1 della 1. 15 novembre 1973, n. 734 (n. 856). Disciplina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt� di estrarre copia -Limiti (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 111, 2� comma). Se la facol't� di estJ:"arre copia degli atti del 1procedimento disciplinare prevista a favore dell'impiegato dall'art. 111, 2� comma, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, debba intendersi ristretta alla sola operazione di copiatura manuale (n. 857). Disciplina -Procedimento dlisciplinare -Atti -Facolt� di estrarre copia -Onere dei mezzi e delle spese (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 111, 2� comma). Se la facolt� di estrarre copia degli atti del :procedimento disciplinare prevista a favore delI'impiegato dall'art. 111, 2� comma, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, debba intendersi nel senso che l'impiegato sia autorizzato ad effettuare esclusivamente con !Propri mezzi e a proprie spese il lavoro di copia (n. 858). Discip.lina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt� aii estrarre copia -Segreto d'ufficio -Obbligo (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 15 e 111, 2� comma). Se l'�tmrpiegato sottoposto a procedimento disciplinare abbia l'obbligo di osservare il .segreto d'ufficio in relazione agli atti di cui abbia ottenuto copia nell'eseraizio della facolt� di cui all'art. 111, 2� comma, del t,u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 859). Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare -Cumulo con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma -d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2). Se, nella ipotesi di concorso di credito alimentare con credito tributario dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente considerato, non pu� gravare che su un quinto degli assegni di attivti.t� o di quiescenza del dipendente sta 100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tale, trovi applicaziione, ai sensi del-l'art. 33, 8� comma, del t.u. approvato con d.P;R. 10 gennaio 1957, n. 3, il limite complessivo di un quinto gi� fissato per iil oumwlo dei crediti indicati dai commi 2 e 3 de1l'art. 2 del t.u. �approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero si possa giunger�e sino al:l'aliquota di un mezzo prevista dallo stesso art. 2 (ferma restando l'aliquota di un quinto ;per ognuna delle due cause di credito) (n. 860). Stipendi e altri assegni -J?ignoramento o sequestro. -Credito tributario statale -Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto ciJi lavoro -Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 2� comma -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma). Se, nella ipotesi di concorso di credito per tributo dello Stato con credito per tributo di ente locale o derivante dal rapporto di lavoro, il limite di pignorabilit� o sequestrabiLit� degli assegni di attivit� o di quiescenza del dipendente statale sia costituito sempre e soltanto daH'aliquota massima del quinto giusta il 2� comma dell'art. 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 861). IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni -Blocco dei prezzi -Importatori di cereali -Applicabilit� (d.l. 24 luglio 1973, n. 425 -cil.l. 24 .luglio 1973, n. 427). Se la normati.va .italiiana istitutiva del c.d. b1occo dei ip!iezzi di cui al� dd.ll. 24 lugltio 1973, nn. 425 �e 427, e in 1particolare l'obbligo da essa previsto di presentazione del listino dei prezzi, sia applicabile alle imprese che operano nel settore della importazione dei cereali (n. 73). Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore agricolo -Compatibilit� ( d.l. 24 luglio 1973, n. 425 -d.l. 24 luglio 1973, n. 427 reg. CEE 120/67). Se la normativa italiana istitutiva del c.d. blocco dei prezzi di cui ai dd.11. 24 luglio 1973, nn. 425 e 427, sia in contrasto, per quanto attiene al settore deHe importazioni agricole, con le disposizioni comunita11ie disdplinanti le varie organizzazioni europee dei mercati agricoli (n. 74). IMPOSTA DI BOl..JLO Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri -Equiparazione allo Stato -Nuova �disciplina dei benefici e delle equiparazioni -Effetti abrogativi (l. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 3 -l. 9 ottobre 1971, n. 825 -d.P.R. 26 otttobre 1972, n. 642, artt. 8, 17 e 16, all. B -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42). Se le agev.olazioni tributa11ie in materia ,di bollo e di registro previste a favore deg1i entii ospedalieri dall'art. 3 della 1. 12 febbraio 1968, n. 132, in quanto considerate, sia pure in modo generico, negli artt. 8 e 17 nonch� 16, all. B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anch'esso emanato in attuazione della 1. 9 ottobre 1971, n. 825, possano .ritenersi tuttora in vigore nonostante la genera: Le a:bToga:oione dei trattamenti fiscaiti di favore disposta con l'art. 42 del d.PR 29 .settembre 1973, n. 601 (n. 55). PARTE II, CONSULTAZIONI Pagamento in modo virtuale -Dichiarazione annuale definitiva -Tardivit� Sopratassa -Criterio di commisurazione ( d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, artt. 22, 23, 37 e 38 -D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 15 e 25, 4� e 5� comma). Se la sopratassa dovuta dal contribuente per il ritardo nella presentazione della dichiarazione annuale definitiva del numero degli aUi e documentii. sottoposti a imposta di bollo corrisposta in modo virtuale durante l'anno debba calcolarsi oltre che sull'ammontare del conguaglio dovuto per l'im!Posta gi� corrisposta nell'anno precedente anche sull'ammontare dell'imposta liqUJidata rprovv-isoriamente per l'anno in corso (n. 56). Titoli di credito -Buoni acquisto -Assoggettabilit� al bollo -r.dl.l. 28 aprile 1910, n. 204, art. 141 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 25 e tar. all. A, n. 12). Se i buoni acquisto emessi da una associazione commeroianti, per superare le difficolt� determinate dalla scarsit� di moneta 51Picciola, ma costituente a scopo di d.Uum~naziione pubblica e contenenti anche pattui21ioni circa le conpresi fra i tii.toli di credito indicati al n. 12 della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sulla imposta di bollo e quindi assoggettabili alle sanzioni previste dall'art. 25 del citato d.P.R. n. 642/72 (n. 57). IMPOSTA DI CONSUMO Imposte comunali di consumo -Abolizione -Passaggio alle dipendenze dello Stato del personale relativo -Sentenza di condanna penale succes~iva alla assunzione in servizio -Disciplina del rapporto (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 649). Se la destituzione di diritto prev.ista daH'art. 85 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), si applichi al !Personale delle abolite imposte di consumo passato alle dipendenze dello Stato ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (n. 34). IMPOSTA iDI RJBGISTRO Energia elettrica -Imprese private -Convenzioni coi comuni per l'illuminazione -Pattuizioni circa la distribuzione di energia ai privati -tassabilit� (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56). Se le convenzioni stipulate dai comuni con Jmprese private per la fornitura di enel�gia elettrica, anteriormente alla nazionalizzazione di tale settore, a scopo di illuminazione pubblica e conenenti anche pattuizioni circa le condizioni e la disciplina delfa distribuzione della stessa eneilgia ai privati sfano soggette a imposta di registro, rper questa parte, ai sensi dell'art. 56 deUa I.o,r. quali concessioni dii pubblici servizi (n. 480). Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri -Equiparazione allo Stato -Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni -Effetti abrogativi l. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 3 � l. 9 ottobre 1971, n. 825 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 8, 17 e 16, all. B -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42). Se le agevolazioni tributarie in materia di bollo e di registro previste a favore degli entii ospedalieri dall'art. 3 della 1. 12 febbraio 1968, n. 132, in 102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quanto considerate, sia pure in modo .generico, negli artt. 8 e 17 nonch� 16, ali. B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anch'esso emanato in attuazione della 1. 9 ottobre 1971, n. 825, possano ritenersi tuttora in vigore nonostante la generale abrogazione dei trattamenti fiiscaili di favoI'e disposta con l'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (n. 481). Avicoltura -Contratto di allevamento -Regime tributario (cod. civ., artt. 1655 e 2170). Se i contratti di allevamento in avicoltura, ai fini tributari di registro, siano da qualificare come contratt1i di appalto ovvero di socoida (n. 482). Atti delle pubbliche amministrazioni -Decreti di espropriazione a favore dell'A. N.A.S. -Assoggettabilit� al tributo (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 -l. 7 febbraio 1961, n. 29, art. 34 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55 e tar. all. A (1) ). Se i decre1li di espropriaZlione per pubblica utilit� emessi a favore dell'A. N.A.S. e pi� in ;generaie a favore delle amministrazioni statali siano assoggettati, dopo -l'abrogazione dell'art. 34, ultimo comma, della 1. 7 febbraio 1961, n. 29, operata dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, all'imposta fissa di lire 2.000 ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, ul1Jimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e art. 1 della tariffa all. A prima parte ~n. 483). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia non di lusso -Norme e prescrizioni urbanistiche -Maggiori limitazioni previste dla piani di lottizzazione approvati -Rilevanza ai fini della applicabilit� dei benefici ( d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 6 ter -l. 7 febbraio 1968, n. 26 -l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14 l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28). Se, nelfipotesi !in cui i piani di lottizzazione pongano limitazioni-maggiori alla �edificabilit� delle aree rispetto ai piani regolato:d generali, le relative norme debbano prevalere rispetto a quelle .del piano ai fini della appl1icabilit� dell'art. 6 ter del d.l. 11 ddcembre 1967, n. 1150, introdotto dalla legge di conversione 7 febbraio 1968, n. 26, che stabilisce che nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, d benefici fiscali di cui all'art. 14 della 1. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni si applicano all'intera area necessaria per reai.izzare i volumi fabbricabili stabiliiti dalle norme o prescrizioni urbanistiche ,per le zone residenziali (n. 484). Enunciazione -Sentenza resa in causa con pluralit� di soggetti -Condanna in solido alle spese -Efficacia nei riguardi del sog,getto estraneo all'atto enunciato (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 93, n. 2, 62 e 72). Se .la condanna in solido alle spese processuali in una causa alla quale abbiano partecipato pi� soggetti possa cos1Jituire per uno di ess!�. fondamento dell'obbligo di corresponsione dell'imposta di titolo, a norma dell'art. 93, n. 2, della Lo.r., per atti ai quali lo stesso non abbia personalmente partecipato e che r1guardino altri convcr.utii nel medesimo giudizio (n. 485). Appalti -Stipulati all'estero -Esecuzione in Italia -Tassabilit� (d.l. 15 novembre 1937, n. 1924 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269). Se la esecuzione dell'aipipalto in Italia costituisca presupposto della tassazione del rapporto iiiflldipendentemente dalla esistenza dell'atto scritto, che, per essere stato stipu1ato all'estero, � soggetto a tassazione solo in caso d'uso (n. 486). PARTE II, CONSULTAZIONI Esenzioni e agevolazioni -Aeroporto Genova -Atti relativi all'esercizio -Convenzioni per l'assistenza a terra -Applicabilit� (l. 16 aprile 1954, n. 156, art. 7 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110). Se i benefici fiscali di cui all'art. 7 della I. 16 aprile 1954, n. 156, che disrpone l'esenzione da .qualsiasi triibuto per tutte le convenzioni e gli atti eco� nomici necessari o conness1i con la costruzione, manutenzione ed eserc1z10 -dell'aeroporto Genova-Sestri, siano applicabili ai contratti di appalto rper !i. ser� vizi di assistenza a terra (n. 487). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Piani di ricostruzione -Attuazione -Atti e contratti occorrenti -Tassa fissa -Estensione del beneficio (l. 27 ottobre 1951, n. 1402, art. 21). Se la age~olazione della registrazione a tassa fissa prevista dall'art. 21 della I. 27 ottobre 1951, n. 1402, a favore degli attJi e contratti .per l'attuazione delle disposdzioni concernenti i piani di ricostruzione si applichi ai soli trasferimenti a favore dell'ente pubblico cui � demandata l'attual'lione dei .piani e sono conferiti i poteri .per realizzarli ovvero si estenda a qualsiasi atto, posto in essere tra privati a scopo edificatorio, che abbia ad oggetto aree comrprese nei piani di ricostruzione (n. 488). Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari -Occultamento di prezzo Imposta sulla parte di prezzo occultata -Applicabilit� dei benefici previsti dalla l. 2 luglio 1949, n. 408 -Esclusione (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 105 -r.dJ. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110 -l. 2 luglio 1949, n. 408). Se l'imposta di registro dovuta ex art. 105, r,d. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla parte del valore (o prezzo) occultato, costituente tributo speciale ed autonomo discendente da un titolo proprio ed iaviente carattere principale, possa benefiiciare delle agevolazioni ipreviste daitla I. 2 luglio 1949, n. 408 (n. 489). Imposta di rgistro -Facolt� generale dell'Amministrazione finanziaria di concedere dilazioni di pagamento -Insussistenza (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -r.d. 22 maggio 1910, n. 316, art. 10 -r.d. 22 gennaio 1922, n. 200). Se sussista la facolt� dell'amministrazione di consentire dilazionj al pagamento delle imposte principali, complementari, suppletive di registro fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (n. 490). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Aliquota ridotta -Trasferimento fabbricati in corso di costruzione -Applicabilit� (d.l. 15 marzo 1965, n. 124, art. 44). Se l'aliquota ridotta del 4% dell'imposta di registro prevista dall'art. 44 del d.I. 15 marzo 1965, n. 124, sia applicabile anche agli atti di trasferimento di fabbricati in corso di costru~ione (n. 491). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Decadenza -Prescrizione del diritto alella ,finanza -Termine iniziale f'. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter -l. 6 agosto 1967, n. 765 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). Quale sia .il termine iniziale della presorizione del diritto �della finanza alla percezione delle imposte di registro in misura oDdinaria dovute rper effetto deHa decadenza dalle agevolazioni fiscali, in materia edilizia in dipendenza dei fatti prev1istii dall'art. 41 ter della 1. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla I. 6 aigosto 1967, n. 765, dopo la entrata in vigore della nuova normativa di registro (d.PK 26 ottobre 1972, n. 634) (n. 492). 1d4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Decadenza -Eventi che la determinano Obbligo del comune di segnalarli -Inosservanza -Conseguenze (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter -l. 6 agosto 1967, n. 765 -QJ.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74). Se si verifilchi decadenza del diritto della finanza alla percezione delle imposte di registro in misura ordinaria, dovute per effetto della decadenza dalle agevolazioni fiscali in materia edilizia in dipendenza dei fattii P�revisti dall'art. 41 ter della I. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla I. 6 agosto 1967, n. 765, come sanzione dell'inosservanza da .parte del comune dell'obbligo di segnalazione, entro tre mesi dalfocG:adimento, dei fatti rappresentativi degli eventi produttivi 'di decadenza dalle agevolazioni predette (n. 493). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Decadenza -Prescrizione del diritto della finanza -Termine applicabile (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter -l. 6 agosto 1967, n. 765 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 137 e 138 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 77 -cod. civ., art. 2946). Se al diritto deHa finanza alla percezione delle imposte di registro in misura ordinaria, dovute per effetto della decadenza dalle a�gevolazioni fiscali in materia edilizia in diipendenza dei fatti previsti dall'art. 41 ter della I. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla I. 6 agosto 1967, n. 765, sia applicabile iJ termine .triennale di cui all'art. 137 del �r,d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ovvero altro diverso termine di prescrizione (n. 494). Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o esercmo di ferrovie metropolitane -Spettanza -Limiti soggettivi (l. 29 dicembre 1969, n. 11042, art. 1). Se relativamente ai contratti di appalto e di fornitura per la costruzione o l'esercizio di ferrovie metropolitane l'esenzione dall'imposta di registro sia applicabile soltanto ai contratN stipulati da quei comuni o consorzi ai quali, ai sensi dell'art. 1 deHa 1. 29 dicembre 1969, n. 1042, spetta la competenza per la costruzione e l'esercizio delle metropolitane (n. 495). Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o eserczzw di ferrovie metropolitane -Subappalti autorizzati e non -Estensione (l. 29 dicembre 1969, n. 1042, art. 8 -l. 20 marza 1865, n. 2248, all. F, art. 339 -cod. civ., art. 1656). Se la esenzione dalla imposta di registro di cui all'art. 8 della I. 29 dicembre 1969, n. 1042, per gli atti e contrattJi occorrenti per l'attuazione della legge stessa sia applicabile ai subappalti, anche se autorizzati a�i. sensi dell'art. 339 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e deH'art. 1656 cod. civ., sti-pulati per la costruzione di ferrovie metropolitane (n. 496). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Esenzioni e agevolazioni -Societ� avente sede in Sicilia -Obbligazioni -Interessi -Successiva incorporazione in altra societ� avente sede non in Sicilia Effetti (l. reg.ne 7 dicembre �1953, n. 61, art. 6 -l. reg.ne 20 marzo 1950, n. 29, art. 12 -l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 30, lett. b). Se, nel caso di incorporazione di una societ� avente sede nel territorio della regione sicilriana in un'altra avente sede fuori del territor>io della regione, gli interessi sulle obbligazioni emesse dalla so�iet� avente sede in Si PARTE II, CONSULTAZIONI cilia prima della incorporatione rpossano continuare a godere dell'esenzione dall'imposta dii ricchezza mobile prevista dagli artt. 6, 1. reg.ne 7 dicembre 1953, n. 61, e 12, J. reg.ne 20 marzo 1950, n. 29 (n. 67). Esenzioni e agevolazioni -Stabilimenti inaustriali -Alberghi -Sicilia -Legislazione nazionale -Legislazione regionale -Rapporti (d.l. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 -l. reg. sic. 4 aprile 1969, n. 6 -l. reg. sic. 20 marzo 1950, n. 29 -l. reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 61, art. 7). Se sia applicabile al reddito rprodotto da un albergo di recente costruzione in Sicilia l'esenzione decennale dall'dmposta di ricchezza mobile prevista dal d.l.C.rp.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, per gli stabilimentli industriali tecnicamente organizzati nonostante l'esistenza di una legislazio:oe regionale siciliana concernente regolante la stessa materia �in modo parzialmente difforme (n. 68). Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Decisione della commissione emanata dopo l'entrata in vigore del detto d.l. -Subordinazione degli effetti alla non operativit� della definizione agevolata ( d.l. 5 novembre 1973, n. 660 -l. 19 dicembre 1973, n. 823). Se la decisione del giudice t11ibutario pronunziata i!n materia dii imposte dirette dopo l'entrata in vigore del d.l. 660/1973 (sulla definizione a.gevolata delle pendenze tributarie) sia condizionata alla non operativit� del c.d. condono (cio� alfa mancata presentazione o al mancato accoglimento della relativa istanza) (n. 69). Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Pena1enza di r.m. -Decisione di annullamento della commissione centrale posteriore all'entrata in vigore del d.l. -Successiva istanza di definizione -Riperibilit� per la liquidazione dei tributi alla decisione annullata (art. 2, lett. e, d.l. 5 novembre 1973, n. 660 -l. 19 dicembre 1973, n. 823). Se, nel caso in cui la commissione centrale delle d,mposte dopo l'entrata in vi.gore del d.l. 660/1973 (sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie) abbia emesso una rpronunzia di annullamento della deoisione della commissione provinciale in mate11ia di r.m. con rinvio ad altra sezione della stessa commissione provinciale, ed il contribuente rpresenti successivamente istanza di �definizione ex d.I. 660/1973 �citato, da prendersi a base per tale definizione la decisione annullata dalla commissione centrale (n. 70). Reddito tassabile � Presupposto -Proventi ospedalieri -Riassorbibilit� negli esercizi successivi -Tassabilit� (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81 l. 12 febbraio 1968, n. 132 -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 2, lett. B e e, e 19). Se i proventi dell'eseroizio di un ospedale, in quanto destinati per legge ad essere �riassorbiti negli anni successivi per la a:-1duzione delle rette di poveri e dei ricoverati di urgenza, possano costituire reddito tassabile di ricchezza mobile (n. 71). Esenzioni e agevolazioni -Zona del Vaiont Nuove imprese -Esenzione da imposta di r.m. -Imposte comunali varie, ILOR e IRPEG -Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie -Sopravvivenza dei benefici (l. 4 novembre 1963,, n. 1457, artt. 12 e 13 -l. 31 maggio 1964, n. 357, artt. 10 e 31 rl. P.R. 29 ottobre 1973, n. 601, art. 42 -l. 19 dicembre 1973, n. 837, artt. 19 e 20). Se debba ritenersi tuttora in vigore ola norma .di cui all'art. 31 della 1. 31 maggio 1964, n. 357, in relazione alla disposizione di cui all'art. 42 del d.P .R. 29 set 106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolaZJione tributarie e quindi debba .rkonoscersi efficacia alla norma di cui all'art. 20 della I. 19 dicembre 1973, n. 837, che ha disposto ulteriori interventi a favore della zona del Vaiont (n. 72). Esenzioni e agevolazioni � Aree depresse del centro-nord -Nuove imprese artigiane e industriali � Impianti fissi � Limiti di investimento -Locazione o fusione a1elle .aziende -Spettanza dei benefici (l. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 690 -l. 29 lugUo 1957, n. 635). Se spetti l'esenzione decennale da tributi direttii nel reddito di cui all'art. 8 deHa I. 22 luglio 1966, n. 614, modificata .dalla legige 6 agosto 1967, n. 690, concernente la nuova disciplina degli interventii straordinari �in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, anche nel caso in cui una delle nuove :imprese .industriaLi, il cui �investimento in 1impianti fissi non superi i due miliardi di lire come pr.escritto .per .godere del beneficio tributario, prenda in locazione ovvero si fonda con altre imprese, generando una unicit� di gestione e producendo un reddito in virt� di un coacervo di impianti fissi che complessivamente eccede il predetto IJimite legale (n. 73). Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni fiscali -Case di cura -Non spettanza delle agevolazioni (d..l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 -dl.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3 -l. 19 luglio 1961, n. 659 -cod. civ. art. 2195). Se siano au,:>.plicahili le agevolazioni per l'industrializzaZJionc del Mezzogiorno alle case di cura (cliniche), in partico1ar�e ove siano costituite in forma di societ� per aZJioni (n. 74). IMPOSTA DI SUOCESIS!IONE Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario -Falsit� -Ulecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 49, 4� comma e 53, 4� comma -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 49 e 82 -cod. pen. art. 485). Se la sanZJione amministrativa (pena pecuniaria) prevista dall'art. 53 ultimo comma, del d,P,R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, ultimo comma stesso d.P.R. (contestatario di concessione di cassetta di sicurezza che, previa false dichiarazioni circa la esistenza in vita di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e all'asporto di somme e titoli in esso contenute assorbe ed esclude fa conf�igurazione di pi� .grave fattispecie penale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata) (n. 98). IMPOSTA GENBRAiLE SULL'ENTRATA Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane -Spettanza (l. 29 dicenzbre 1969, n. 1042, art. 8). Se spetti .la esenzione daU'iimposta ,generale sull'entrata, ai sensi de1l'art. 8 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, relativamente aHe entrate derivanti da appalti e forniture per la costruzione o l'esercizio di ferroViie metropolitane (n. 174). PARTE II, CONSULTAZIONI 107 OPERE PUBBLICHE Delegazione amministrativa -Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle attribuzioni delegate -Imputabilit� al medesimo -Edilizia scolastica -Affidamento in concessione delle opere -Approvazione dei progetti da parte del provveditorato regionale oo.pp. -Impugnabilit� nei confronti di questo dlell'atto di approvazione viziato (art. 1, d.l. 24 ottobre 1969, n. 701 -art. 18, l. 28 luglio 1967, n. 641 -art. 25, l. 28 luglio 1967, n. 641). Se, pur in presenza di un atto amministrativo di delegazione, l'or.gano delegante possa porre in essere alcuni atti inerenti alle attdbu21ioni delegate (della cui competenza � rimasto titolare) a lui direttamente imputabili e nei suoi confronti impugnabili in viia .giurisdizionale (n. 157). Contratto di fornitura di paletti di ferro -Ritardo imputabile a_d inadempienza di imprese siderurgiche (per agitazioni sindacali) nei confronti dell'appaltatore -Eccezionale rilevanza nei confronti dlella P.A. appaltante ed esclusione della penale per ritardo. Se (ancorch� in via generale non siano rilevanti i raipporti tra l'appaltatore ed il terzo nei confrontii dell'amministrazione appaltante) in relazione ad un contratto di fornitura di paletti di ferro la mancata disponibilit� del ferro nei luoghi �dii produzione a causa delle agitazioni sindacali presso le inaustriie s1derur,giche (tenuto conto che il ferro viene prodotto in condizioni sostanziali di monopoliio o oligopolio) determini una impossibiliit� obiettiva che assuma rilevanza anche per l'amministrazione appaltante, idonea ad escludere l'imputabi'lit� all'impresa del ritardo ed il rpresupposto per l'applicaz;ione della penale (n. 158). � Opere in conglomerato cementizio -Collaudo -Collaudatore generale -Poteri Estensione (l. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 5, 6 e 7). Se, in materia dii opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, al collaudatore generale di tutta l'opera spettino poteri, oltre che dii semplice ricogmz10ne dei documenti, di controllo intrinseco nei riguardi degli atti del c,d. col'laudo statico, quale <introdotto dalla 1. 5 novembre 1971, n. 1086 (n. 159). Opere in conglomerato cementizio -Collaudo -Inosservanza di prescrzzzoni Obbligo di denuncia del collaudatore (l. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 5 e 7). Se in materia di opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, il collaudatol'e che riscontri l'omessa osservanza, da parte di coloro che ne sono destinatari, delle pr.escrizfoni di cui a,gli artt. 4, 5 e 7 della 1. 5 novembre 1971, n. 1086, abbia obbligo di farne denunzia all'autorit� giudiziaria (n. 160). Opere in conglomerato cementi::,io a1�mato -Collaudo -Inosservanza di prescrizioni -Riscontro -Collaudabilit� dell'opera (l. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 5 e 7). Se, in materia di opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, il collaudatore che riscontri l'omessa osservanza, da parte di coloro che ne sono destinatari, delle prescriZJioni di cui agli artt. 4, 5 e 7 della 1. 5 novembre 1971, n. 1086, possa dichiarare egualmente l'opera co�laudabile (n. 161). 108 RASSEGNA DELL'AVVOCATL'RA DELLO STATO Opere in conglomerato cementizio armato -Collaudo -Inosservanza OJi prescrizioni -Riscontro del collaudatore -Approvazione del collaudo (1. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 5 e 7). Se, in materia di opere 1pubbLiche in conglomerato cementiZJio armato, il provveditore regionale alle opere pubbliche possa procedere alla approvazione del collaudo, qualora dal verbale di esso riscontri che il collaudatore ha rilevato l'omessa ottemperanza agli obblighi e prescrizioni imposti dagli artt. 4, 5 e 7 della I. 5 novembre 1971, n. 1086 (n. 162). Revisione prezzi -Mano d'opera -Variazione costi -Elementi computabili Indennit� e rimborso spese per lavoro prestato in luogo diverso a1a quello di provenienza (c.c.n.l. edilizia 1� gennaio 1970, art. 26 -d.I.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, artt. 1, 4 e 5 -l. 9 maggio 1950, n. 329). Se, ai fini della determinazione del compenso revisionale per variazione dd costi deHa mano d'opera, si debba tenere conto di 1particola:ri dindennit� di cui vengono a fruire i lavoratori e in particolare di quelle corrisposte quando il lavoro viene .prestato presso cantieri lontani dai centri abitati di provenienza dei 1avoratori (n. 163). Opere in conglomerato cementizio armato -Denuncia dei lavori -Poteri del Genio civile -Estensione (l. 5 i:wvembre 1971, n. 1086, art. 4): Se, agM effetti dell'art. 4 della 1. 5 novembre 1971, n. 1086, che disdplina la costruzione delle operie in conglomerato cementizio armato, l'ufficio del Genio civile, all'atto del deposito della denunzia dei lavori e dei relativi a!ll~ati, debba limitarsi ad un controllo meramente formale degli stessi ovvero possa estendere La propria indagine alla completezza degli atti ricevuti (n. 164). Opere in conglomerato 'cementizio armato -Denuncia dei lavori -Certificato di deposito -Rifiuto per incompletezza degli atti -Reato .del pubblico ufficiale � Esclusione (l. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4 -cod. pen., art. 328). Se H rifiuto dell'ingegnere dirigente l'ufficio del genio civile di rilasciare l'attestazione del deposito dd denunZJia dei lavori, di cui all'art. 4 deHa 1. 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere �in conglomerato cementizio armato, concreti H reato di rifiuto di atti di ufficio, qualora gli atti ricevuti risult1ino incompleti (n. 165). Appalto � Revisione prezzi -Esclusione del patto contrario o in deroga sancita dall'art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37 -Rinunzia a maggiori compensi per revisione per la maggior durata dei� lavori corrispondente alla proroga del termine di ultimazione concessa della P.A. committente -Non costituisca patto in deroga al regime delle revisioni (art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37). Se la dichiaraZJione con la quale l'impresa appaltatrice rinunzia a chiedere i magigiorii compensi per re\11isione prezzi dipendenti dalla maggiore durata dei lavori, in relazione alla concessione da parte della P.A. committente di una proroga (pari a tale maggiore durata) del termine ultimo per la ultimazione, integri la ipotesi del � patto contrario o dn deroga � al regime della reviisione prezzi vietato dall'art. 2, 1. 22 febbraio 1973, n. 37 (n. 166). Appalto -Legge 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude patti contrari o in deroga al regime della revisione prezzi -Carattere non retroattivo (art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37). Se la norma di cui all'art. 2, I. 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude per gli appalti il �patto contrario o in deroga i> al regime della revisione 1prezzi, abbia PARTE II, CONSULTAZIONI carattere retroattivo e trovi applica:z;ione per i contratti conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore (n. 167). Appalto di opera pubblica -Mancata consegna dei lavori nei termini contrattuali per fatto dell'amministrazione -Recesso Qlell'appaltatore -Conseguenze economiche (l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 345 -d.P.R. 16 luglio 1972, n. 1063, art. 10). Se, nel caso di recesso dell'appaltatore per mancata consegna deii lavori per fatto dell'amministrazione, entro i.il termine stabilito, spetti al predetto, oltre al diritto alla restituzione della cauzione, delle spese contrattuali e delle a1ltre spese previste dall'art. 10, 8� comma, del capitolato g,enerale di appalto �oo.pp. approvato con d.P.R. 16 luglio 1972, n. 1063, anche il diritto al corrispettivo previsto dall'art. 345 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (n. 168). Contratto .dJi pubblica fornitura -Prezzo -Clausola di revisione -Mancanza Effetti -Svalutazione monetaria -Eccessiva onerosit� sopraggiunta -Applicabilit� (cod. civ., art. 1467 -r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, art. 4 -l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 326). Se, a seguito della svalutazione, subita dalla lirn sul mercato internaziionale n�i confronti del doHaro nel periodo intercorrente tra la .data del contratto e la data ,�ti importazione dei macchinari, possa invocarsi J,a :riisoluzione per eccessiva onerosit� sopraggiunta di cui all'art. 1467 cod. civ. di un contratto di fornitura ,stipulato dallo Stato che non sia munito .della clausola di revas10ne prezzi ai sensi dell'art. 4 del r.d:l. 13 giugno 1940, n. 901, e nel quale sia stata prevista espressamente l'assoluta invariabilit� del prezzo (n. 169). Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione in danno dell'appaltatore -Riaggiudicazione a condizioni pi� onerose -Maggiori spese -Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale. Se, nel caso di esecuzione in danno .dell'appaltatore d.nadempiente, l'amministrazione appaltante -che abbia riag,giudicato fa ;prosecuzi,one dell'appalto a condi:z;ioni pi� onerose -possa ricomprendere tra le maig;giiori spese da addebitare all'originario appaltatore inadempient�e quella derivante dal maggior carico di imposta sul valore aggiunto deI'ivante dal maggiorato compenso contrattuale (n. 170). Imposta valore aggiunto -Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o forni tori di beni o servizi -Assoggettabilit� all'imposta ( d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2 -r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12 -d.m. 25 novembre 1972 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6). Se le anticipazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici agli appaltato: rii o fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2, d.P .R. 30 giugno 1972, n. 627, che modifica '1'art. 12 deHa Jegge dii contabilit� di Stato 18 novembre 1923, n. 2440, costituiscano .operazioni !imponibili all'<imposta sul valore aggiunto (n. 171). Comuni delle Marche colpiti dal terremoto -Provvidenze -Interventi nei centri storici -Parere della commissione tecnica speciale -Estensione -Limiti (d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 14 -l. 2 dicembre 1972, n. 734 -l. 1� giugno 1939, n. 1089 -l. 29 giugno 1939, n. 1497). Se il parere vincolante della commissione tecnica speciale prevista dall'art. 14 del d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, recante provvidenze a favore deHe popolazioni dei icomuni deLle Marche colpiti dal tervemoto, sostituisca o lJ.miiti in 110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO qualche modo 1i poteri di sorveglianza e di controllo spettanti a'lle soprintendenze ai monumenti e aUe soprintendenze alle antichit� in base alle foggi 1� giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, sui beni che risultino vincolati ai sensii di dette leggi o che rientrino comunque nella loro competenza (n. 172). ORFANI DI GUERRA Servizio militare -Figli maschi di vedove di guerra -Esonero -Discrezionalit� dell'Amministrazione -Non sussiste (artt. 10-11, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 � art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585). Se le ipotesi dd esonero dal servizio militare previste dall'art. 8 della l. 28 1uglio 1971, n. 585, concernente nuove provvideniie in materia di pensiond di guerra debbano ,inquadrarsi tra le �dispense� previste dall'art. 91 della legge sulla leva ed il reclutamento obbligatorio d;P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, rimesse all'aippreziiamento discrezionale dell'autorit� amministramva ovvero costituiscano dei casi di esenzione di51Poste direttamente dalla legge in favore di chi si trovi nelle condizioni previste (n. 6). Servizio militare -Figli maschi di vedlova di guerra e non anche del militare deceduto -Esonero (art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585). Se nell'esonero dal servizio mi:J.iitare .prevdsto dail'art. 8, 1. 28 luglio 1971, n. 585, in favore dell'unico figlio maschio o del primo figlio maschio della vedova di guerra debbano intendersi compresi i figli della vedova ma non anche del mi1itare caduto dn guerra (n. 7). PAR.T�E CIVILE Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione di esistenza in vita a1i cointestatario -Falsit� -Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso ( d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 49, 4� comma, e 53, 4� comma -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 49 e 82 -cod. pen., art. 485). Se la sanzione amministirativa (pena pecuniaria) prewsta dall'art. 53, ult!i.mo comma, del d,P.R 26 ottobre 1972, n. 637, (per ila violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, ultimo comma, stesso d ..PJR. (cointestatario di concessione di cassetta di .sicurezza che, prewa falsa .dichiarazione drca la esistenza in vita di altro cointeressato, iProceda all'apertura della cassetta stessa e all'asporto di somme e titoli in essa contenute assorba ed escluda la configurazione di pi� grave fattispecie penale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata) (n. 18). PATRIMONIO Soppressione di enti -Giovent� Italiana -Soppressione ex l. 18 novembre 1975, n. 764 -Trasferimento del compendio immobiliare agli enti considerati nella stessa legge -Effetto dalla data di entrata in vigore di questa (l. 18 novembre 1975, n. 764). Se per effetto della soppressione e messa in liquidazione della Giovent� Itaf!i.ana, ddsposta con la I. 18 novembre 1975, n. 764, il compendio immobiliare .. di questa siasi trasferito ape legis alla stessa data di entrata dn vigore della PARTE II, CONSULTAZIONI 111 citata leg,ge (17 genna.iio 1976) in favore degli enti considerati nell'art. 2 e sempre da tale data questi ultimi siano subentrati, correlativamente, in tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti al compendio immobiliiare predetto (n. 12). PENSIONI Legge sui combattenti -Applicabilit� dei benefici agli invalidi per causa di lavoro -Azione promossa dal lavoratore -Questione sulla legittimazione passiva della cassa pensioni dipendenti enti locali (l. 24 maggio 1970, n. 336 l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 12 -l. 5 dicembre 1959, n. 1077, art. 15 -l. 26 luglio 1965, n. 965, artt. 1-3). Se nel giudizio promosso nei confronti del datore di lavoro dal lavoratore iscritto alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti �locali, e coinvolgente la questione dell'applicabilit� dei benefici combattentistici a favore di invalidi per oausa di lavoro, si possa ritenere la cassa legiUimata passivamente, in quanto titolare di un interesse giuridicamente protetto esposto a l�esione in dd:pendenza della pronuncia giurisdizionale che I'isolva tale questione a favore del �lavoratore (n. 157). Dipendenti O.N.I.G. -Iscrizione alla C.P.D.E.L. -Iscrizione al fondo di previdenza del personale -Compatibilit� (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39 -l. 22 dicembre 1973, n. 885 -d. interm. 3 aprile 1968, artt. 5 e 6). Se 1i dipendenti dell'O.N.LG. possano essere contemporaneamente iscritti ailla cassa pensioni dtpendenti enti locali e ai fondo di pl'eVliden~ (sostitutivo per i dipendenti di ruolo della assicurazione generale obbligatoria presso l'IJN,P.S.) e possano :godere, per lo stesso :periodo di servimo, sia delle prestazioni della cassa che di quelle del fondo (n. 158). Dipendenti O.N.I.G. -Riscatto servizio preruolo -Prima richiesta al fondo di previdenza del personale -successiva iscrizione e richiesta alla C.P.D.E.L. Effetti sulla procedibilit� delle domande (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39 l. 22 dicembre 1973, n. 885 -d. interm. 3 aprile 1968, art. 6). Se, nella ipotesi i.n culi il riscatto del serVlizio 1pre-ruolo sia stato chiesto da dipendenti dell'O.N.I.G. dapprima al fondo di previdenza e rpoi, prima ancora che suHa prima richiesta venisse emanata il formale provvedimento, alfa cassa pensioni dipendenti enti 1oca1i, ailla quale nel frattempo i dii.pendenti stessi si erano >iscritti, possano essere accolte entrambe le domande di riscatto ovvero debba avere ulteriore conferma soltanto la prima di esse (n. 159). Servizio militare -Figli maschi di vedove di guerra -Esonero discrezionalit� dell'amministrazione -Non sussiste (artt. 10-11 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 -art. 8 l. 28 luglio 1971, n. 585). Se le ipotesi di esonero da:l servi2lio militare previste dall'art. 8 delila I. 28 lugl!io 1971, n. 585, concernente nuove provvidenze iin materia di pensioni rimesse all'apprezzamento discrezionale delJl'autorit� amministrativa ovvero legge sulla leva ed il reclutamento obb~11gatorio d,P,R. 14 .febbraio 1964, n. 237, di 1guerra debbano inquadrarsi tra 1e �dispense � previste daH'art. 91 della oostHuiiscano dei casi di �esienzione disposte drl!rettament�e idaLla legge in favore di chi si trovi nelle condizioni previste (n. 160). 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Servizio militare -Figli maschi di vedova <ili guerra e non anche clel militare deceduto -Esonero (art. 8 l. 28 luglio 1971, n. 585). Se nell'esonero dal servizio militare previsto dall'art. 8 1. 28 luglio 1971, n. 585, in favore .dell'unico figliio maschio o del primo figlio maschio della vedova di guerra debbano intendersi compresi i figli della vedova ma non anche del mHitare caduto in guerra (n. 161). Mutilati ecl invalitili civili -Pensione sociale -Somme anticipate dagli E.C.A. Rimborso da parte dell'I.N.P.S. -Somme corrisposte prima dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1969, n. 743 (l. 13 ottobre 1969, n. 743 -l. 6 agosto 1966, n. 625, art. 5 -l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26). Se 1l'obbliigo di rimborso da parte dell'I.N,P.S. delle somme anticiipate dagli E.C.A., a titolo di pensione sooiale, a mutilati ed :inv1alidi oivili ultrasessantacinquenni, si estenda anche a somme corrisposte prima dell'entrata in vigore della 1. 13 ottobre 1969, n. 743, a muti:lia:t�. ed inva:Hdi civili gi� titolari dell'assegno assiistenziale e gi� ultrnsessantacinquenni (n. 162). Invalido civile -Controversia circa la concessione di pensione o assegno di invalidit� -Giurisdizione della Corte dei Conti -Insussistenza (l. 30 marzo 1971, n. 118 -d.l. 30 gennaio 1971, n. 5). Se le controversie concernenti la concessione di pensione o assegno di invalidit� di cui alla 1. 30 mairzo 1971, n. 118 (che converte il d.l. 30 gennaio 1971, n. 5, e dette nuove �nonme in favore dei mutiLati ed invalidi civiH) siano soggette alfa .giurisdizione deUa Corte dei Conti (n. 163). PIGNORAMENTO Stipendio e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare Cumulo con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma -cl.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2). Se, ne:l!la :ipotesi di concor.so �cLi credito alimentare con credito tributario dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente consider�ato, non pu� gravare che su un quinto degli assegni di attivit� o di quiescenza del dipendente statale, provi applica2'lione, ai sensi dell'art. 33, 8� comma .del t.u. approvato con dJP .R. 10 gennaio 1957, n. 3, il limite complessivo -di un quinto gi� fissato per il cumulo dei credit<i indicati 2 e 3 dell'.art; 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero si possa giiungere sino all'aliquota di un mezzo prevista dallo stesso art. 2 (ferma restando l'a1iquota di un quinto per ognuna deHe due cause di credito) (n. 26). Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tributario statale Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 2� comma d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma). Se, nella ipotesi di concorso di credito per tvibuto dello Stato con credito per tributo di ente locale o derivante dal rapporto di lavoro, il limite di p~gnorabHit� o sequestrabilit� deg1i assegni di attivit� o di quiescenza del di,pendente statale :sia costituito sempre e soltanto daU'aliquota massima del quinto .giusta il 2� comma dell'art. 2 del t.u. approvato con d,P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 27). PARTE II, CONSULTAZIONI 113 SEQUESTRO Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare Cumulo con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma -d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2). Se, nel�:a I�IJ>otesi di conco11so d� credito alimenmre con credito �tri:butario dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente considerato, non pu� gravare che su un quinto degli assegni di attivit� o di quiescenza del dipendente statale, trovi appl!icaZJ.ione, ai sensii ,dell'art. 33, 8� comma, del t.u. approvato con d.PJR. 10 gennaio 1957, n. 3, .il limite complessivo di un quinto gi� fissato per j,I cumulo dei rcrediirt:i indicati dai commi 2 e 3 de1il.'ar"t. 2 del Lu. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero sii possa giungere sdno all'aliquota di un mezzo prevista dallo stesso art. 2 (ferma restando l'aHquota di un quinto per ognuna delle due cause di credito) (n. 32). StipendJi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tributario statale -Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro -Quota complessiva vincolabile ( d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 2� comma -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma). Se, nella ipotesi di concorso di credito per tr.ibuto dello Stato con credito per t11ibuto di ente focale o derivante dal raipporto di lavoro, H limite di ;pignorabilit� o sequestrabi11it� degli assegni di attivit� o di quiescenza del dipendente statale s:ia costituiito sempre e soltanto da1l'aitiquota massima del quinto giusta il 2� comma dell'art. 2 del t.u. approvato con diP.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 33). SERVIT� Servit� di elettrodotto -Applicabilit� delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (ex legge sulla casa), per la determinazione delle indennit� di asservimento (l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247 -d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). se� rper 1a costituzione di servit� di elettmdotto a base espropriati.va e :preocdinata alla rea1izza7iione di opere :pubbliche da parte deHo Stato, fa liquida7iione e fa determinazione delle indennit� di asservimento debba effettuarsi in base alle pi� :l�aV'Orevold tdiS{Posizioni contenute nel ;titoll'O II delle leggi 22 ottobre 1971, :n. 865 (c,d. legge sulla casa) e 27 giugno 1974, n. 247, anzich� tin base a queHe meno favorevoli ;previste dal codice postale d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (n. 58). TERREMOTO Comuni delle Marche colpiti dal terremoto -Provvidlenze -Interventi nei centri storici -Parere della .commissione tecnica speciale -Estensione -Limiti (d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 14 -l. 2 dicembre 1972, n. 734 -l. 1� giu� gno 1939, n. 1089 -l. 29 giugno 1939, n. 1497). Se H parere vincolante della commissione tecnica S{Pedale prev1ista dall'art. 14 del dJ. 6 ottobre 1972, n. 552, ;recante provvidenre a fav,ore delle popolazioni deii comuni delle Mairche co1piti dal terremoto, sostituisca o [imiti in 13 114 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO qualche modo i poteri .cl!i sorvegilianza e di controllo spettanti alle soprintendenze ai monumenti e alLe sQPrintendenze alle antichit� in base alle leggi 1� giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, sui beni che risultino vincolati aii sensi di dette le~gi o che Pientrino comunque nella loro competenza (n. 29). TRIBUTI LOCALI Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche -Aree private gravate da servit� di uso pubblico -Non assoggettabilit� a tributo dell'occupazione spazio soprastante o sottostante (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175). Se la tassa iper l'occupazione di sipazi ed aree pubblii.che sia apiplicabHe anche nel caso di occupazioni di spazi soiprastanti o sottostanti a suolo di propriet� [privata gravato di serVlit� di pubb1ico ;passaggio (n. 14). Tassa di plateatico -Strada comunale -Concessione dJi attraversamento -Imposizione di canone ricognitorio -Compatibilit� (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 194 e 200, lett. g -l. 14 aprile 1962, n. 208 -l. 2 luglio 19.52, n. 703, art. 39 -r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 8). Se per la concessione di attraversamento idi .una strada comunale con un binario di raccorido assentita a favore di una Armminis.tiraziione statale il comune possa pretendere oltre alla tassa di occU[paZione suolo pubblico di cui aigli artt. 194 e �segg. del t.u. sulla finanza locale, come modificato daUa I. 14 apr.file 1962, n. 208, anche un canone ricognitor�o dei diritti dominicali (n. 15).