ANNO XXX N. 2 MARZO-APRILE 1978 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

l 9 7 8 



ABBONAMENTI 

ANNO L. 12.75.Q 
UN NUMERO SEPARATO � � � � . . . . . . . � � . . � � � � 2.250 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/2640 

~tampato in Italia_ -Printed in ltalr 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1960 


(8219130) Roma, 1978 -Istituto Poligrafico Jello Stato P.V. 



INDICE 


Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura 
dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco 
Favara} . pag. 14 3 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA 
ZIONALE (a cura 
COMUNITARIA E JNTERNAde//'
avv. Oscar Fiumara} . � 179 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA 
SDIZIONE (a cura 
SU QUESTIONI DI GIURIdell'avv. 
Carlo Carbone} . � 190 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE 
cato Adriano Rossi) 
(a cura dell'avvo
� I 97 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 
dell'avv. Raffaele Tamiozzo} . 
(a cura 
� 204 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
vocato Carlo Baf�le} 
(a cura dell'av
� 220 
Sezibne settima: GIURISPRUDENZA 
APPALTI PUBBLICI 
toria} 
IN MATERIA DI ACQUE ED 
(a cura dell'avv. Paolo Vit
� 244 
Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo 
Di Tarsia Di Belmonte} . � 260 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 


LEGISLAZIONE . pag. 73 
CONSULTAZIONI � 86 


La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 



CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NOR!, Ancona; Francesco Cocco, .Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo . CAPECE 
MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; Raffaele TAMIOZZO, Firenze; Francesco 
GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'.Aquila; Giuseppe Orazio Russo, 
Lecce; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, 
Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio 
DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. 


ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


AZZARITI G., Il referendum abrogativo nella Costi;'uzione italiana . . I, 145 
DI TARSIA DI BELMONTE P., Licenza edilizia e concessione comunale 
per le opere statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 264 
LAMBERTI C., Sul divieto dello � jus novorum � nel 
del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . 
nuovo processo 
. . . . I, 197 
�MARZANO A., Sui rimedi consentiti dall'ordinamento nazionale per la 
eliminazione del contrasto con la normativa comunitaria di successive 
ed incompatibili disposizioni di diritto interno . . . . . I, 179 
ROSSI A., Sulla responsabilit� del rappresentante legale di ente pubblico 
per le violazioni della legge sugli infortuni sul lavoro . . I, 260 
TAMIOZZO R., Centro storico: rilevanza giuridica positiva in un 
cetto descrittivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
con-
I, 213 


PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 


-Competenza e giurisdizione -Tribunali 
ordinari e tribunale superiore Concessione 
di pertinenze idrauliche 
-Revoca parziale per pregiudizio 
agli interessi idraulici -Declaratoria 
di illegittimit� -Giurisdizione del tribunale 
superiore, 248. 

APPALTO 

-Appalto di opere pubbliche -Riserva 
-C.d. sorpresa geologica -Tempo 
dell'iscrizione della riserva, 250. 

-Appalto di opere pubbliche -Riserva 
-Partite di lavoro successive Indicazione 
degli oneri ulteriori Onere 
-Sussiste, 250. 

-Difficolt� di esecuzione derivanti da 
cause geologiche -Cause non prevedibili 
-Requisiti -Fattispecie, 250. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

-Atto amministrativo concessorio 


Possibilit� di effetti pregiudizievoli 
per i terzi -Obbligo di motivazione Sussiste, 
204. 

-Licenza di commercio -Concessione Obbligo 
di motivazione -Sussiste, 

204. 
CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Viabilit� -Tenuta del fondo stradale 
-Obbligo della P.A. -Non sussiste, 
202. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Decisioni dell'A.G.O. su gi:.rdizi possessori 
e petitori contro la. P.A. Effetto 
preclusivo -Irrilevanza in 
ordine alla procedura di espropriazione 
per pubblica utilit�, con nota 
di R. TAMIOZZO, 212. 

-Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
-Autorizzazioni e concessioni 
-Concessione di un servizio di 

trasporti pubblici: affidamento a 
terzi -Posizione dell'ex concessionario 
rispetto al provvedimento di affi. 
damento, 190. 

-Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
-Impiego pubblico -Assistenti 
universitari ordinari: impiego 
pubblico, 194. 

-Occupazione di immobile sine titulo 
-Giurisdizione dell'A.G.O. -Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 212. 

-Pubblico impiego -Concorso in amministrazione 
statale -Competenza 

T.A.R. per il Lazio -Sussiste, 207. 
COMUNIT� EUROPEE 
-Normativa comunitaria -Successive 
e contrastanti norme di diritto interno 
-Necessit� per il giudice nazionale 
di investire la �Corte Costituzione 
-Esclusione -Obbligo del 
giudice nazionale di disapplicazione 
della norma di diritto interno, con 
nota di A. MARZANO, 179. 

-Previdenza sociale dei lavoratori migranti 
-Prestazioni previdenziali Cumulo 
-Limitazione -Diritto spettante 
in forza della sola legislazione 
nazionale -Norme anticumulo nazionali 
-Applicabilit� -Limiti, 188. 

DEMANIO E PATRIMONIO 

-Beni culturali -Esercizio del diritto 
di prelazione ex art. 31 1. 1089/1939 Potere 
di intervento della P.A. in 
sede di determinazione del prezzo Presupposti 
-Ammissibilit�, 211. 

-Demanio storico e artistico -Bellezze 
naturali -Centri storici -Tutela Qualificazione, 
con nota di R. TAMIOZZO, 
211. 


EDILIZIA 

-Lavori pubblici -Funzioni attribuite 
alla Regione -Esercizio e titolarit� 
delle funzioni amministrative -Spettano 
alla Giunta Regionale, con nota -� 
di R. TAMIOZZO, 212. 



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 
UTILIT� 

-Annullamento del decreto di espropriazione 
-Possibilit� di utilizzazione 
degli atti presupposti non travolti 
dall'annullamento -Sussiste, con nota 
di R. TAMIOZZO, 212; 

-Dichiarazione -Scadenza del termine 
per il compimento dell'espropriazione 
e dei lavori -Inefficacia del 
provvedimento di occupazione di urgenza 
-Sussiste, con nota di R. T AMIOZZO, 
212. 

-Dichiarazione di pubbliica utilit� Vizio 
di incompetenza del provvedimento 
emanato dal Presidente della 
Giunta senza delibera di quest'ultima 
-Sanabilit�, con nota di R. 
TAMIOZZO, 211. 

- 
Espropriazione ex 1. 22 ottobre 1971, 

n. 865 -Dichiarazione di pubblica 
utilit� -Fissazione dei termini per il 
compimento delle espropriazioni e 
dei lavori -Necessit� -Sussiste, con 
nota di R. T AMIOZZO, 212. 
-Indennizzo -Determinazione del valore 
di immobile in �base a nozioni 
di comune esperienza -Illegittimit�, 
201. 

-Individuazione della localizzazione 
dell'opera pubblica in uno strumento 
urbanistico -Rilevanza -Limiti, con 
nota di R. TAMIOZZO, 211. 

-Inosservanza del termine previsto 
dall'art. 10, secondo comma, l. 865/ 
1971 -Non comporta illegittimit� del 
procedimento espropriativo, con nota 
di R. TAMIOZZO, 212. 

--Occupa:lllone temporanea d'urgenza Estensione, 
con nota di R. TAMIOZzo, 
211. 

-Provvedimenti espropriatiV'i in materia 
di viabilit� locale -Competenza 
della Regione -Sussiste, con nota di 
R.' TAMIOZZO, 212. 

-Risarcimento di danni da occupazione 
illecita -Equivalente del valore 
-Destinazione a cava dell'immobile 
-Rilevanza, 244. 

- 
Strada sclassificata e ceduta a privati 
-Espropriazione dell'area per 
riapertura della strada -Irrilevanza 
dei precedenti rapporti fra Comune 
e proprietario -Sussiste, con �nota 
di R. TAMIOZZO, 211. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Competenza e giurisdizione -Atto generale 
inscindibile -Irrilevanza ai 
fini della competenza del T .A.R. del 
Lazio -Sussiste, 210. 

-Competenza e giurisdizione -Competenza 
territoriale e competenza 
per connessione -Competenza T.A.R, 
Lazio -Fattispecie, 208. 

-Competenza e giurisdizione -Criteri 
di competenza diversi da quella territoriale 
-Ammissibilit�, 208. 

-Competenza e giurisdizione -Criteri 
di competenza diversi da quella territoriale 
-Cause principali e accessorie 
-Ammissibilit� -Applicabilit� 
degli artt. 31. e 40 c.p.c. -Sussiste, 208. 

- 
Riassunzione del giudizio innanzi al 

T.A.R. successivamente alla decisione 
sulla competenza -Termini e limiti, 
210. 
-Rinuncia al ricorso -Interpretazione 
-Rinuncia irrituale quale sopravvenuto 
difetto di interesse -Ammissibi1it�, 
205. 

-Rinuncia al ricorso -Omessa notifica 
alle controparti -Invalidit� -Sussiste, 
204. 

- 
Sospensione -Effetti del provvedimento 
di sospensione malgrado lo 
spostamento di competenza -Permangono 
-Limiti, 210. 

INFORTUNIO SUL LAVORO 

-Omessa protezione di cav�i elettrici 
e mancato regolare funzionamento 
di macchinario con fune avvolgibile 
appartenenti ad ente pubblico -Imputabilit� 
dei reati -Legale rappresentante 
dell'ente proprietario 
Esclusione, con nota di A. RossI, 260. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Assenza dal servizio -Prestazione di 
servizio di leva -Non fa cessare il 
rapporto -Inquadrabilit� in ruolo di 
dipendente non di ruolo -Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 207. 

-Autorganizzazione della P.A. -Divieto 
di reformatio in pejus -Concetto Natura 
-Limiti, 205. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

VIII 

-Scioperi -Frazionalit� della ritenuta 
-Ammissibilit�, 206. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazione per le case di abitazione 
non di lusso -Costruzione su una 
parte dell'area acquistata di autorimessa 
pubblica -Esclusione, 239. 

-Agevolazione per le case di abitazione 
non di lusso -Vendita di superfici 
non edificabili necessarie per 
l'edificabilit� su area attigua -Si 
applica, 239. 

-Agevolazione per le case di abitazione 
non di lusso -Vendita isolata 
di negozi -Nozione di negozio e di 
ufficio -Agenzia bancaria -Criteri di 
classificazione, 220. 

-Pattuizione di unico prezzo -Unico 
concordato -Acquisto di area -Agevolazione 
riconosciuta ad una parte 
soltanto -Riduzione proporzionale 
del prezzo dn ragione della parte di 
superficie, 239. 

-Vendita fra commercianti -Enunciazione 
giudiziale -Artt. 44 e 45, tabella 
D, della legge di registro del 1923 Inapplicabilit�, 
229. 

IMPOSTA SUI FABBRICATI 

-Esenzione per le case di abitazione 
non di lusso -Regione Siciliana Conformit� 
della costruzione alle 
norme urbanistiche e alla licenza 
edilizia, 223. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Azione in sede ordinaria -Termine 
semestrale -Decisione amministrativa 
pronunoiata su ricorso gerarchico 
atipico -Decadenza -Esclusione, 
228. 

-Credito a medio e lungo termine Regime 
sostitutivo -Operazioni su 
cambiali -Esclusione, 237. 

-Regione Siciliana -Legisla:ziione concorrente 
-Illegittimit� costituzionale 
per violazione del principio di uguaglianza 
-Manifesta infondatezza, 223. 

-Regione Siciliana -Potest� legislativa 
concorrente -Funzioni non tri


butarie della norma di agevolazione Rientrano 
nella potest� di imposizione 
tributaria, 223. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

-Contratti 
Necessit� 
siste. 200. 
della P.A. -Transazioni 
della forma scritta -Sus-
Rinu:1::Ia -Interpretazione, 244. 

-Rinunzia -Oggetto -Credito -Efficacia 
in confronto di diverso debitore Esclusione, 
244. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-(cod. civ., art. 1967; I. 11 novembre 
1923, n. 2440, art. 17) -Legge 23 maggio 
1950, n. 253, sulla determinazione 
dell'� equo canone � -Riconvenzionale 
proposta in corso di giudizio -� 
ammissibile, 200. 

-Giudizio di secondo grado in materia 
di lavoro -Divieto dello jus 
novorum, con nota di C. LAMBERTI, 

197. 
- 
Opposizione al decreto pretorile ex 
art. 28 -Statuto lavoratori -Competenza 
del Tribunale -Sussiste, 200. 

REATO 

-Licenza edilizia -Opere costruite dala 
Cassa per il Mezzogiorno -Necessit� 
-Esclusione, con nota di P. DI 
TARSIA DI BELMONTE, 264. 

REFERENDUM 

-Referendum abrogativo di legge statale 
-Casi di inammissibilit� -Elencazione 
contenuta nell'art. 75, secondo 
comma, Cost. -Non tassativit�, 
con nota di G. AZZARITI, 143. 

-Referendum abrogativo di legge statale 
-Leggi a contenuto costituzionalmc1; 
te vincolato -Limiti della nozione, 
con nota di G. AzzARITI, 143. 

-Referendum abrogativo di legge statale 
-Leggi di bilancio e leggi di 
spesa -Diversit�, con nota di G. AzZARITI, 
143. 

-Referendum abrogativo di legge statale 
-Leggi ordinarie a contenuto 



INDICE DELLA GIURISPRUDEl'ZA 

costituzionalmente vincolato -Inam


missibilit�, con nota di G. AZZARITI, 

143. 
-Referendum abrogativo di legge statale 
-Procedimento -Competenze 
dell'Ufficio centrale per il referendum 
e della Corte costituzionale, con 
nota di G. AZZARITI, 143. 

- 
Referendum abrogativo di legge statale 
-Quesito al corpo elettorale -
Individuabilit� di una ragione politica 
unitaria -Ammissibilit�, con 
nota di G. AzzARITI, 143. 

-Referendum abrogativo di legge statale 
-Quesito al corpo elettorale Pluralit� 
di domande eterogenee inammissibilit�, 
con nota dj G. AzZARITI, 
143. 

-Referendum abrogativo di legge statale 
e referendum approvativo di 
legge costituzionale di revisione 


Forza costituzionale del principio 
concordatario -Legge che d� esecuzione 
a trattato internazionale o a 
concordato con la Santa Sede Inammissibilit� 
di un referendum 
abrogativo, con nota di G. AZZARITI, 

143. 
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO 
DELLO STATO 

-Limiti alla alternativit� -Rinuncia 
al ricorso giurisdizionale depositato Irrilevanza 
ai fini di eliminare la 
preclusione -Sussiste, 209. 

-Limiti alla alternativit� Rinuncia 
al ricorso giurisdizionale notificato 
ma non depositato -Non sussiste 
preclusione, 209. 

- 
Rapporto con la I. 6 dicembre 1971, 

n. 1034 -Limiti in tema di atto non 
definitivo, 209. 

INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

7 febbraio 1978, n. 16 . . . 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 

9 marzo 1978, nella causa 106/77 . 
14 marzo 1978, nella causa 98/77 . 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. Lav., 29 aprile 1977, n. 1657 . 
Sez. III, 28 maggio 1977, n. 2200 . 
Sez. II, 10 giugno 1977, n. 2403 . 
Sez. I, 14 giugno 1977, n. 2466 . 
Sez. III, 13 luglio 1977, n. 3143 . 
Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4256 . 
Sez. Un., 8 ottobre 1977, n. 4297 . 
Sez. I, 26 ottobre 1977, n. 4648 . 
Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4791 . 
Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4841 . 
Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4844 . 
Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5048 . 
Sez. I, 9 dicembre 1977, n. 5327 . . 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 

8 luglio 1977, n. 19 . 
27 ottobre 1977, n. 31 

TRIBUNALE 

Roma, Sez. I, 31 mag;gio 1977, n. 6358 

pag. 143 

pag. 179 
)) 188 

pag. 197 
)) 200 
� 200 
� 201 
� 202 
� 220 
� 190 
� 223 
� 228 
� 229 
� 194 
� 237 
)) 239 

pag. 244 
)) 248 

pag. 250 



INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 


CONSIGLIO DI STATO 

Sez. V, 3 giugno 1977, n. 552 
Sez. V, 3 giugno 1977, n. 553 
Sez. V, 17 giugno 1977, n. 600 
Sez. V, 17 giugno 1977, n. 618 
Sez. V, 15 luglio 1977, n. 788 
Sez. VI, 3 giugno 1977, n. 523 
Sez. VI, 10 giugno 1977, n. 588 
Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 609 
Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 615 
Sez. VI, 21 giugno 1977, n. 669 
Sez. VI, 15 luglio 1977, n. 747 

T.A.R. PIEMONTE 
24 maggio 1977, n. 246 . 

PRETURA 

Pescina, 9 novembre 1977, n. 

Chiet�i, 17 novembre 1977 

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82 

pag. 

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pag. 

pag. 

204 
204 
205 
206 
207 
207 
208 
209 
208 
210 
211 

211 

260 

264 


PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


AUTOVEICOLI 
BORSA 

-Assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
civile derivante dalla 
circolazione degli autoveicoli -Procedimento 
penale a carico dell'assicurato 
-Posizione di responsabile civile 
dell'assicuratore, 86. 

-Assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
derivante dalla circolazione 
deglri. autoveicoli -Processo 
penale a carico di conducente della 

P.A. -Obbligo di intervento della 
compagnia asicuratrice a nonna di 
polizza -Sussistenza, 86. 
- 
Assicurazione obbligatoria della responsabilrit� 
civile derivante dalla 
circolazione di veicoli -Nozione di 
�assicurato� -Conducente non contraente 
-� tale, 86. 

AVVOCATI E PROCURATORI 

-Avvocati e procuratori -Regime previdenziale 
-Esenzione da contributi 
sugli atti e provvedimenti relativi a 
controversie individuali di lavoro o 
a rapporti di pubblico impiego, 86. 

BANCHE 

-Cassetta di sicurezza -Apertura Dichiarazione 
di esistenza in vita di 
contestatario -Falsit� -Illecito amministrativo 
previsto dalla legge tributaria 
sulle sucessioni -Falso in 
scrittura privata -Concorso, 87. 

BENEFICENZA E ASSISTENZA 

-O.N.I.G. -Invalidi di guerra affetti 
da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici 
-Spese di degenza supplemento 
rette tubercolotici -Rimborso 
alle amministrazioni provinciali Limiti, 
87. 

-Ag~nte di cambio -Albo professionale 
-Iscrizione -Decreto presidenziale 
di nomina -Sufficienza, 88. 

-Agente di cambio -Albo professionale 
-Richiesta di iscr.izione -Sospensione 
per accertamenti -Mancato 
esercizio della professione -Effetti, 
87. 

-Agente di cambio -Albo professionale 
-Richiesta di iscrizione -Sospensione 
per accertamenti -Registri 
di carico -Apposizione del visto 
da parte dell'ispettore del tesoro, 87. 

-Agente di cambio -In attesa di iscrizione 
all'albo professionale -Diritti Assemblee 
elettive del comitato direttivo 
-Partecipazione, 88. 

CACCIA E PESCA 

-Pesca marittima e lagunare -Diritti 
esclusivi di pesca -Abolizione senza 
indennizzo -Possibilit�, 88. 

-Pesca marittima e lagunare -Diritti 
esclusivi di pesca -Trasferimento 
delle funzioni alle Regioni -Delimitazione 
della competenza tra Stato e 
Regione, 88. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Autoveicoli -Dispositivi luminosi e 
acustici -Istituti di vigilanza privata 
-Autorizzazione alla installazione 
-Possibilit�, 88. 

COMMERCIO 

-Camere di commercio -Personale 
statale non appartenente alle qualifiche 
dirigenziali -Trattamento economico, 
89. 

-Camere di commercio -Segretari generali 
-Trattamento economico, 89. 



INDICE DELLE CONSULTAZIONI 

lit� negli esercizi successivi -Tassabilit�, 
105. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione 
dj esistenza in vita di 
contestatario -Falsit� -Illecito amministrativo 
previsto dalla legge tributaria 
sulle successioni -Falso in 
scrittura privata -Concorso, 106. 

IMPOSTA GENERALE 
SULL'ENTRATA 

-Esenzioni e agevolazioni -Appalti e 
forniture -Costruzione o esercizio 
di ferrovie metropolitane -Spettanza, 
106. 

OPERE PUBBLICHE 

-Appalto -Legge 22 febbraio 1973, n. 
37, che esclude patti contrari o in 
deroga al regime della revisione 
prezzi -Carattere non retroattivo, 

108. 
-Appalto -Revisione prezzi -Esclusione 
del patto contrario o in deroga 
sancita dall'art. 2, 1. 22 febbraio 
1973, n. 37 -Rinunzia a maggiori 
compensi per revisione per la maggior 
durata dei lavori corrispondenti 
alla proroga del termine di ultimazione 
concessa della P.A. committente 
-Non costituisca patto in deroga 
al regime delle revisioni, 108. 

-Appalto di opera pubblica -Mancata 
consegna dei lavori nei termini contrattuali 
per fatto dell'amministrazione 
-Recesso dell'appaltatore Conseguenze 
economiche, 109. 

-Comuni delle Marche colpiti dal terremoto 
-Provvidenze -Interventi 
nei centri storici -Parere della commissione 
tecnica speciale -Estensione 
-Limiti, 109. 

- 
Contratto di fornitura di paletti di 
ferro -Ritardo imputabile ad inadempienza 
di imprese sider�rgiche 
(per agitazioni sindacali) nei confronti 
dell'appaltatore -Eccezionale 
rilevanza nei confronti della P .A. appaltante 
ed esclusione della penale 
per ritardo, 107. 

-Contratto di pubblica fornitura Prezzo 
-Clausola di revisione -Mancanza 
-Effetti Svalutazione monetaria 
-Eccessiva onerosit� sopraggiunta 
-Applicabilit�, 109. 

-Delegazione amministrativa -Atti 
compiuti dall'organo delegante inerenti 
alle attribuzioni delegate -Imputabilit� 
al medesimo -Edilizia 
scolastica -Affidamento in concessione 
delle opere -Approvazione dei 
progetti da parte del provveditorato 
regionale oo.pp. -Impugnabilit� nei 
confronti di questo dell'atto di approvazione 
viziato, 107. 

-Imposta valore aggiunto -Anticipazioni 
concesse dallo Stato ad appaltatori 
o fornitori di beni o servizi -
Assoggettabilit� all'imposta, 109. 

-Opere in conglomerato cementizio Collaudo 
-Collaudatore generale Poteri 
-Estensione, 107. 

-Opere .in conglomerato cementizio Collaudo 
-Inosservanza di prescrizioni 
-Obbligo di denuncia del collaudatore, 
107. 

-Opere .in conglomerato cementizio 
armato -Collaudo -Inosservanza di 
prescrizioni -Riscontro -Collaudabilit� 
dell'opera, 107. 

-Opere in conglomerato cementizio 
armato -Collaudo -Inosservanza di 
prescrizioni -Riscontro del collaudatore 
-Approvazione del collaudo, 

108. 
- 
Opere in conglomerato cementizio 
armato -Denuncia dei lavori -Certificat� 
di deposito -Rifiuto per incompletezza 
degli atti -Reato del 
pubblico ufficiate -Esclusione, 108. 

-Opere in conglomerato cementizio 
armato -Denuncia dei lavori -Poteri 
del Genio civile -Estensione, 

108. 
-Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione 
in danno dell'appaltato1(e ,. 
Riaggiudicazione a condizioni pi� 
onerose -Maggiori spese -Imposta 
valore aggiunto sul maggior corrispettivo 
contrattuale, 109. 

-Revisione prezzi -Mano d'opera Variazione 
costi -Elementi computabili 
-Indennit� e rimborso spese 
per lavoro prestato in luogo diverso 
da quello di provenienza, 108. 


xvm 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ORFANI DI GUERRA 

-Servizio militare -Figli maschi di 
vedove di guerra -Esonero -Discrezionalit� 
dell'Amministrazione 
Non sussiste, 110. 

-Servizio militare -Figli maschi di 
vedova di guerra e non anche del 
militare deceduto -Esonero, 110. 

PARTE CIVILE 

-Cassetta di sicurezza -Apertura Dichiarazione 
di esistenza in vita di 
cointestatario -Falsit� -Illecito amministrativo 
previsto dalla legge tributaria 
sulle successioni -Falso in 
scrittura privata -Concorso, 110. 

PATRIMONIO 

-Soppressione di enti -Giovent� Italiana 
-Soppressione ex 1. 18 novembre 
1975, n. 764 -Trasferimento del 
compendio immobiliare agli enti 
considerati nella stessa legge -Effetto 
dalla data di entrata in vigore 
di questa, 110. 

PENSIONI 

- 
Dipendenti O.N.I.G. -Iscrizione alla 

C.P.D.E.L. -Iscrizione al fondo di 
previdenza del personale -Compatibilit�, 
111. 
- 
Dipendenti O.N.I.G. -Riscatto servizio 
preruolo -Prima richiesta al fondo 
di previdenza del personale -successiva 
iscrizione e richiesta alla 

C.P.D.E.L. -Effetti sulla procedibilit� 
delle domande, 111. 
-Invalido civile -Controversia circa 
la concessione di pensione o assegno 
di invalidit� -Giurisdizione della 
Corte dei Conti -Insussistenza, 112. 

-Legge sui combattenti -Applicabilit� 
dei benefici agli invalidi per causa 
di lavoro -Azione promossa dal lavoratore 
-Questione sulla legittimazione 
passiva della cassa pensioni dipendenti 
enti locali, 111. 

- 
Mutilati �ed invalidi civili -Pensione 
sociale -Somme anticipate dagli 

E.C.A. -Rimborso da parte dello 
I.N.P.S. -Somme corrisposte prima 
dell'entrata in vigore della legge 13 
ottobre 1969, n. 743, 112. 
- 
Servizio militare -Figli maschi di 
vedove di guerra -Esonero discrc


zionalit� dell'amministrazione -Non 

sussiste, 111. 

-Servizio militare -Figli maschi di 
vedova di guerra e non anche del 
militare deceduto -Esonero, 112. 

PIGNORAMENTO 

-Stipendio e altri assegni -Pignoramento 
o sequestro -Credito alimentare 
-Cumulo con credito tributario 
dello Stato -Quota complessiva vincolabile, 
112. 

-Stipendi e altri assegni -Pignoramento 
o sequestro -Credito tributario 
statale -Cumulo con credito 
per tributo locale o derivante dal 
rapporto di lavoro -Quota complessiva 
vincolabile, 112. 

SEQUESTRO 

-Stipendi e altri assegni -Pignoramento 
o sequestro -Credito alimentare 
-Cumulo con credito tributario 
dello Stato -Quota complessiva vincolabile, 
113. 

-Stipendi e altri assegni -Pignoramento 
o sequestro -Credito tributario 
statale -Cumulo con credito 
per tributo locale o derivante dal 
rapporto di lavoro -Quota complessiva 
vincolabile, 113. 


SERVITU' 

-Servit� di elettrodotto -Applicabilit� 
delle disposizioni della 1. 22 ottobre 
1971, n. 865 (ex legge sulla 
casa), per la determinazione delle 
indennit� di asservimento, 113. 


TERREMOTO 

-Comuni delle Marche colpiti dal terremoto 
-Provvidenze -Interventi 
nei centri storici -Parere della commissione 
tecnica speciale -Estensione 
-Limiti, 113. 

TRIBUTI LOCALI 

-Tassa di occupazione spazi ed aree 
pubbliche -Aree private gravate da 
servit� di uso pubblico -Non assoggettabilit� 
a tributo dell'occupazione 
spazio soprastante o sottostante, 114. 

-Tassa di plateatico -Strada comunale 
-Concessione di attraversamento 
-Imposizione di canone rico-.. 
gnitorio -Compatibilit�, 114. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Energia elettrica -Imprese private �� 
Convenzioni coi comuni per l'illuminazione 
-Pattuizioni circa la distribuzione 
di energia ai privati -Tassabilit�, 
101. 

-Enunciazione -Sentenza resa in causa 
con pluralit� di soggettii -Condanna 
in solido alle spese -Efficacia 
nei riguardi del soggetto estraneo all'atto 
enunciato, 102. 

-Esenzioni e agevolazioni -Aeroporto 
Genova -Atti relativi all'esercizio Convenzioni 
per l'assistenza a terra 
-Applicabilit�, 103. 

-Esenzioni e agevolazioni -Appalti e 
forniture -Costruzione o esercizio 
di ferrovie metropolitane -Spettanza 
-Limiti soggettiv�i, 104. 

-Esenzioni e agevolazioni -Appalti e 
forniture -Costruzione o eseroizio 
di ferrovie metropolitane -Subappalti 
autorizzati e non -Estensione, 

104. 
-Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Aliquota 
ridotta -Trasferimento fabbricati 
1in corso di costruzione -Applicabilit�, 
103 

-Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Decadenza 
-Eventi che la determinano 
-Obbligo del comune di segnalarli 
-Inosservanza -Conseguenze, 

104. 
-Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Decadenza 
-Prescrizione del diritto 
della finanza -Termine applicabile, 

104. 
-Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Decadenza 
-Prescrizione del diritto 
della finanza -Termine iniziale, 103. 

-Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Piani 
di ricostruzione -Attuazione Atti 
e contratti occorrenti -Tassa 
fissa -Estensione del beneficio, 103. 

-Esenzioni e agevolazioni -Edilizia 
non di lusso -Norme e prescrizioni 
urbanistiche -Maggiori limitazioni 
previste da piani cli lottizzazione approvati 
-Rilevanza ai fini della applicabilit� 
dei benefici, 102. 

-Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri 
-Equiparazione allo Stato Nuova 
disciplina dei benefici e delle 
equiparazioni -Effetti abrogativi, 

101. 
-Imposta di registro -Facolt� generale 
dell'Amministrazione finanziaria 
di concedere dilazioni di pagamento 
-Insussistenza, 103. 

-Imposta di registro sui trasferimenti 
immobiliari -Occultamento di prezzo 
-Imposta sulla parte di prezzo 
occultata -Applicabilit� dei benefici 
previsti dalla 1. 2 luglio 1949, n. 408 
-Esclusione, 103. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

-Definizione agevolata delle pendenze 
tributarie ex d.l. 660/1973 -Decisione 
della commissione emanata dopo la 
entrata in vigore del detto d.l. -Subordinazione 
degli effetti alla non 
operativit� della definizione agevolata, 
105. 

-Definizione agevolata delle pendenze 
tributarie ex d.l. 660/1973 -Pendenza 
di r.m. -Decisione di annullamento 
della commissione centrale posteriore 
all'entrata in vigore del d.l. Successiva 
istanza di definizione -
Riperibilit� per la liquidazione dei 
tributi alla decisione annullata, 105. 

-Esenzioni e agevolazioni -Aree depresse 
del centro-nord -Nuove imprese 
artigiane e industriali -Impianti 
fissi -Limiti di investimento 
-Locazione o fusione delle aziende Spettanza 
dei benefici, 106. 

-Esenzioni e agevolazioni -Societ� 
avente sede in Sicilia -Obbligazioni 
-Interessi -Successiva incorporazione 
in altra societ� avente sede 
non in Sicilia -Effetti, 104. 

-Esenzioni e agevolazioni -Stabilimenti 
industriali -Alberghi -Sicilia 
-Legislazione nazionale -Legislazione 
regionale -Rapporti, 105. 

-Esenzioni e agevolazioni -Zona del 
Vaiont -Nuove imprese -Esenzione 
da imposta di r.m. -Imposte comunali 
varie, ILOR e IRPEG -Nuova 
disciplina delle agevolazioni tributarie 
-Sopravvivenza dei benefici, 

105. 
-Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Agevolazioni fiscali -Case di cura Non 
spettanza delle agevolazioni, 

106. 
-Reddito tassabile -Presupposto�� -� 
Proventi ospedalieri -Riassorbibi



INDICE DELLE CONSULTAZIONI 
xv 

-Equo indennizzo -Criteri di determinazione 
-Dipendenti non dirigenti 
-Assegno integrativo -Computabilit�, 
99. 

-Giudizi innanzi al T.A.R. -Competenza 
per territorio -Pubblico impiego 
-Sede di servizio -Liquidazione 
buonuscita -Applicabilit� del criterio, 
96. 

-Impiegato statale -Cessazione degli 
effetti civili del matrimonio -Ordine 
del giudice all'Amministrazione del 
tesoro di pagare direttamente alla 
ex coniuge del dipendente una quota 
dello stipendio -Limiti, 97. 

-Impiegato statale -Obbligo di residenza 
nel comune del luogo di lavoro 
-Dimora abituale senza residenza 
anagrafica -Sufficienza, 97. 

-Impiego pubblico -Servizio repressione 
frodi in agricoltura -Laboratorio 
chimico dogane e imposte indirette 
-Personale estraneo all'Amministrazione 
finanze -Inquadramento 
-Divieto di assunzione di 
nuovo personale -Facolt� di avvalersi 
di analizzatori esterni, 99. 

-Imposte comunali di consumo -Abolizione 
-Passaggio alle dipendenze 
dello Stato del personale relativo Sentenza 
di condanna penale successiva 
alla assunzione in servizio -Disciplina 
del rapporto, 98. 

-Infermit� per causa di servizio Equo 
indennizzo -Morte dell'impiegato 
-Spettanza agli aventi causa Titolo, 
97. 

-Procedimento disciplinare -Sospensione 
cautelare per procedimento 
penale -Esodo volontario anticipato 
-Adozione del provvedimento di 
collocamento a riposo -PossibilH�,

97 . 
-Professori universitari -Indennit� 
speciale -Equiparazione ai primari 
ospedalieri -Transito dalla posiZJione 
di focaricato a quella di ruolo -Effetti, 
98 

-Stipendi e altri assegni -Pignoramento 
o sequestro -Credito alimentare 
-Cumulo con credito tributario 
dello Stato -Quota complessiva v1incolabile, 
99 

tario statale -Cumulo con credito 
per tributo locale o derivante dal 
rapporto di lavoro -Quota complessiva 
vincolabile, 100 

-T.A.R. -Rapporti di pubblico impiego 
-Competenza -Ricorsi di magistrati 
-Estensione, 96. 

-Universit� -Collaudi di appalti di 
opere effettuati da tecnici dipendenti 
da amministrazioni statati Pagamento 
dei compensi, 98. 

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 

-Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o 
distribuit1i da imprese di grandi dimensioni 
-Blocco dei prezzi -Importatori 
di cereali -Applicabilit�, 

100. 
- 
Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi 
-Disciplina comunitaria nel settore 
agricolo -Compatibilit�, 100. 

IMPOSTA DI BOLLO 

-Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri 
-Equiparazione allo Stato Nuova 
disciplina dei benefici e delle 
equiparazioni -Effetti abrogativi, 

100. 
-Pagamento in modo virtuale -Dichiarazione 
annuale definitiva -Tardivit� 
-Sopratassa -Criteri.o di commisurazione, 
101. 

- 
Titoli di credito -Buoni acquisto 
Assoggettabilit� al bollo, 101. 

IMPOSTA DI CONSUMO 

-Imposte comunali di consumo Abolizione 
-Passaggio alle dipendenze 
dello Stato del personale relativo 
-Sentenza di condanna penale 
successiva alla assunzione in servizio 
-Disciplina del rapporto, 101. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Appalti -Stipulati all'estero -Esecuzione 
in Italia -Tassabilit�, 102. 

-Atti delle pubbliche amministrazioni 
-Decreti di espropriazione a favore 
dell'A.N.A.S. -Assoggettabilit� al tributo, 
102. 

-Stipendi e altri assegni -Pignoramento 
o sequestro -Credito tribu-
Avicoltura -Contratto di allevamento 
-Regime tributario, 102. 

.. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Edilizia residenziale pubblica -Alloggi 
ex INCIS -Trasferimento agli 
IACP -Alloggi riservati a particolari 
categorie di dipendenti statali -Vincoli 
di destinazione e modalit� di assegnazione 
-Permanenza, 91. 

-Edilizia residenziale pubblica -Competenza 
primaria ed esclusiva delle 
province autonome di Trento e Bolzano 
-Alloggi ex INCIS destinati a 
particolari categorie di dipendenti 
statali -Competenza provinciale o 
statale, 91. 

-Enti pubblici -Enti pubblici non 
economici -Riordinamento degli enti 
e del rapporto di lavoro del personale 
dipendente -1. 20 marzo 1975, 

n. 70, applicabilit� agli enti edihlzi 
soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, 
n. 1036, ed alla giovent� italiana Esclusione, 
93. 
-Soppressione enti edilizi -Alloggi 
INCIS militari procedure dd. rilascio 
-Competenza, 92. 

ELETTRICIT� 

-Fornitura di energia elettrica agli 
impianti pubblicitari -Necessit� della 
preventiva autorizzazione comunale 
all'installazione dell'ii.mpianti, 94. 

ELETTRIT� ED ELETTRODOTTO 

-Servit� di elettrodotto -Applicabilit� 
delle disposizioni della 1. 22 ottobre 
1971, n. 865 (c.d. legge sulla 
casa) per la determinazione delle 
indennit� di asservimento, 94. 

ELEZIONI 

-Elezioni Comunali -Convalida -Annullamento 
da parte della C.p.c. Giurisdizione 
-Spettanza, 94. 

GUERRA 

-Enti pubblici -Associamone nazionale 
combattenti e reduci -Natura, 

95. 
-O.N.I.G. -Invalidi di guerra affetti. 
da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici 
-Spese di degenza supplemento 
rette tubercolotici -Rimborso 
alle amministrazioni provincia1i Limiti, 
95. 

IDROCARBURI 

-Imposte di fabbricazione -Esercenti 
depositi liberi per usi commerciali 
di oli minerali carburanti combustibili 
autorizzati all'emissione dei certificati 
di provenienza per i prodotti 
estratti dai loro depositi -Obbligo 
di trasmettere agli UTIF ii riscontrini 
dei certificati emessi non oltre � il 
giorno successivo non festivo a quello 
di emissione, 95. 

IGIENE E SANIT� 

-Apparecchiature radiologiche e sorgenti 
radioattive -Assicurazione obbligatoria 
-Canoni -Azione giudiziaria 
-Previo ricorso in via amministrativa, 
95. 

-Apparecchiature radiologiche e sorgenti 
radioattive -Assicurazione obbligatoria 
-Premi -Determinazione 
ministeriale -Efficacia retroattiva, 96. 

-Polizia mortuaria -Cimiteri -Cimiteri 
militari di guerra -Distanze Abolizione 
-Termine -Decorrenza, 

96. 
-Polizia mortua:nia -Cimiteri -Distanze 
-Riduzione -Autorizzazione Competenza, 
96. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Camere di commercio -Personale 
statale non appartenenti alle qualifiche 
dirigenziali -Trattamento economico, 
98 

-Camere di commercio -Segretari generali 
-Trattamento economico, 98. 


-Camere di commercio -Segretari generali 
-Trattamento previdenziale 
e assistenziale, 98. 


-Disciplina -Procedimento disciplinare 
-Atti -Facolt� di estrarre copia 
-Limiti, 99. 

-Disciplina -Procedimento disciplinare 
-Atti -Facolt� di estrarre copia 
-Onere dei mezzi e delle spese, 

99. 
-Disciplina -Procedimento disciplinare 
-Atti -Facolt� di estrarre copia 
-Segreto d'ufficio -Obbligo, 99. 

~ Enti li11ici -Blocco del personale ex 
art. 8, 1. 27 novembre 1973, n. 811 Impossibilit� 
di assunzione mediante�� 
concorso, 97. 


INDICE DCLLE CONSULTAZIONI XIII 

-Camere di commercio -Segreta~�i generali 
-Trattamento previdenziale e 
assistenziale, 89. 

-Generi di largo consumo -Blocco 
dei prezzi -Prezzi praticati alla data 
del 16 luglio 1973 -Interpretazione, 

89. 
-Generi di largo consumo -Blocco 
dei prezzi -Violazioni -Sanzioni Proventi 
-Riscossione coattiva Organo 
preposto, 89. 

-Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o 
distribuiti da imprese di grandi dimensioni 
-Blocco dei prezzi ~ Importatori 
di cereali -Applicabilit�, 89. 

-Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi 
-Disciplina comunitaria nel settore 
agricolo -Compatibilit�, 89. 

DAZI DOGANALI 

-Collegi consultivi compartimentali 
dei periti doganali -Espletamento 
di funzioni in regime di prorogatio 
spettanze delle indennit�, 90. 

-Collegi consultivi compartimentali 
dei periti doganali -Scadenza del 
quadriennio dalla costituzione -Legittimit� 
dell'espletamento delle fun� 
zioni sino all'insediamento del nuovo 
collegio, 90. 

-Importazione temporanea di autoveicolo 
-Omessa riesportazione nei 
termini -Natura della infrazione doganale 
-Reato a condotta liibera, 90. 

-Prodotti agricoli -Esportazione in 
paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica 
di restituzione -Decorrenza del 
termine, 90. 

-Prodotti agricoli -Esportazione in 
paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica 
di restituzione -Onere di produzione, 
90. 

-Prodotti agricoli -Esporta;:'.~�~; in 
paesi extra C.E.E. -Domand_. ..i restituzione 
-Termine di presentazione 
-Natura, 90. 

DEMANIO 

-Concessioni di beni demaniali -Costruzioni 
a conf.ine con propriet� private 
-Distanze legali -Rispetto Limiti, 
91. 

DIFESA DELLO STATO 

-Istituti professionali di Stato 
Rappresentanza e difesa -Estensione, 
91. 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

-Alloggi economici -Cessione in propriet� 
-Determinazione del prezzo Successivo 
termine per la stipulazione 
del contratto -Natura, 93. 

-Alloggi economici costruiti dall'am-. 
ministrazione -Cessione in propriet� 
-Determinazione del prezzo Lavori 
successivi -Possibilit� di rivalutazione 
del prezzo, 92. 

-Alloggi Gescal -Commissione centrale 
per l'assegnazione -funzionamento 
dopo la data di soppressione 
della Gescal -Carico delle spese 
relative, 94. 

-Alloggi Gescal -Commissioni provinciali 
per l'assegnazione -Funzionamento 
dopo la data di soppressione 
della Gescal -Carico delle spese 
relative, 94. 

-Alloggi per ferrovieri -Aree -Espropriazione 
-Indennit� liquidazione Normativa 
applicabile, 92. 

-Case economiche per ferrovieri Sfratto 
amministrativo -Graduazione 
pretorile -Sottoposizione -Necessit�, 
93. 

-Cessione in propriet� -Decadenza Corrispettivo 
per il godimento -Limiti, 
92. 

-Cooperative edilizie -Finanziamento 
cassa pensioni dipendenti enti locali 
-Contratti di assegnazione alloggio 
e mutuo edilizio individuale Stipula 
notarile -Onorari -Riduzione, 
93. 

-Edilizia economica e popolare -Cessione 
con patto di riservato dominio 
di allogwi costruiti dall'ONIG E 
finanziati con contratto di mutuo 
garantito da ipoteca e cessione di 
contributo statale -Momento di trasferimento 
in capo ai cessionari degli 
alloggi del rapporto assicurativo relativo 
a polizza contro i rischi dell'incendio 
stipulata in adempimento 
del contratto di mutuo e vincolata in 
favore dell'istituto mutuante, 93. 



JNDICE DELLA LEGISLAZIONE 

LEGISLAZIONE 
QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 
I -Norme dichiarate incostituzionali 
II -Questioni dichiarate non fondate 
III -Questioni proposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pag. 
� 
� 
73 
73 
74 


PARjTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 7 febbraio 1978,. n. 16 -Pres. Rossi -Rel. Paladin 
-Comitati promotori di otto referendum (avv. Mellini) e Presidente 
Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Giorgio Azzariti). 

Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Procedimento Competenze 
dell'Ufficio centrale per il referendum e della Corte 
costituzionale. 
(cost., art. 75; legge 25 maggio 1970 n. 352, art. 32 e 33). 

Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Casi di inammissibilit� 
-Elencazione contenuta. nell'art. 75, secondo comma, Cost. � 
Non tassativit�. 
(cost., art. 75; legge cost. 11 marzo 1953 n. 1, art. 2). 

Referendum -Referendum abrogativo di legge statale e referendum approvativo 
di legge costituzionale di revisione -Forza costituzionale 
del principio concordatario -Legge che d� esecuzione a trattato internazionale 
o a concordato con la Santa Sede -Inammissibilit� di un 
referendum abrogativo. 
(cost., artt. 75 e 138; legge 27 maggio 1929 n. 810). 

Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Quesito al corpo 
elettorale -Pluralit� di domande eterogenee -Inammissibilit�. 
(cost., art. 75; codice penale; codice penale militare di pace). 

Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi ordinarie 
a contenuto costituzionalmente vincolato -Inammissibilit�. 
(cost., art. 75, r.d. 9 settembre 1941 n. 1022). 

Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Quesito al corpo 
elettorale -Individuabilit� di una ragione politica unitaria -Ammis� 
sibilit�. 
(cost., art. 75; legge 22 maggio 1975 n. 152). 

Referendum -Referendum abrogativo di legge statale -Leggi a contenuto 
costituzionalmente vincolato -� Limiti della nozione. 
(cost., art. 75; legge 25 gennaio 1962 n. 20). 

Referendum -Referendum ;:,o:rogativo di legge statale -Leggi di bilancio 
e leggi di spesa -Diversit�. 
(cost., art. 75; legge 2 maggio 1974 n. 195). 

Mentre spetta all'Ufficio Centrale per il referendum. costituito presso 
la Corte di Cassazione accertare la legittimit� della inchiesta di referen.
dum alla stregua delle norme di legge ordinarie che regolano le moda




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

144 

lit� di attuazione del referendum (compresa la disposizione di cui 
all'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352), spetta invece alla Corte Costituzionale 
giudicare sull'ammissibilit� delle richieste stesse in diretta 
applicazione di norme o di principi di ordine costituzionale che comportino 
una causa imprenditiva del voto popolare abrogativo (1). 

La testuale indicazione delle cause di inammissibilit� del referendum, 

contenuta nel capoverso dell'art. 75 Cost. non � rigorosamente tassativa; 

altre ipotesi di inammissibilit� sono ricava11i!i dall'intero ordinamento 

costituzionale del referendum abrogativo (2). 

Sono inammissibili le richieste di referendum che tendano ad abro


gare in tutto o in parte la Costituzione e le altre leggi costituzionali in


suscettibili di abrogazione con leggi ordinarie successive. Del pari, sono 

inammissibili le richieste di referendum che abbiano per oggetto leggi 

che ordinano l'esecuzione dei trattati internazionali. Per queste due ra


gioni va dichiarata inammissibile la richiesta di referendum abrogativa 

dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1929, n. 810, che ha disposto l'attuazione 

dei Patti Lateranensi (3). 

Premesso che libert� dei promotori di richieste di referendum e li


bert� degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno con


fuse tra loro, sono inammissibili le richieste di referendum formulate in 

modo che cif.lscun quesito da sottoporre al corpo elr!.ttorale contenga 

una pluralit� di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente 

unitaria. Vanno perci� dichiarate inammissibili le richieste di referendum 

per l'abrogazione di 97 articoli del codice penale e dell'intero codice pe


nale militare di pace (4). 

(.1) Sulla distinzione tra il controllo di legittimit� della richiesta di referendum, 
spettante alla Corte di Cassazione ed il controllo di ammissibilit� 
della richiesta medesima spettante alla Corte Costituzionale, oltre a Corte Cost. 
22 dicembre 1975, n. 251, citata (in questa Rassegna, 1975, J, 981), cfr. Corte Cost. 
26 gennaio 1972, n. 10 (in questa Rassegna, 1972, I, 981) � Cass. Uff. Centr. referendum, 
ordinanze del 6 dicembre 1977 (in Foro It., 1977, I, 2625). In dottrina 

v. CHIAPPETTI, L'ammissibilit� del referendum abrogativo, Milano, 1974, 91 e segg. 
(2) In tal senso, MORTATI, Istituzioni di dir. pubblico, Padova, ,1976, II, 847; 
LAVAGNA, Istituzioni di dir. pubblico, Torino, 1973, 356; MERZ, Sull'ammissibilit� 
e' sul sindacato di costituzionalit� del referendum abrogativo, in Giur. Cost., 
1977, 1022; CHIAPPETTI, op. cit., 168 e segg. 
(3) MORTATI, op. Zoe. cit.; LAVAGNA, Istituzioni cit., 356; CRISAFULLI, Lezioni 
di diritto costituzionale, Padova, 1976, 91; CHIAPPETTT, op. cit., 188; MERZ, op. Zoe. 
cit.; Fms, Relazione al secondo convegno giuridico sul dettato costituzionale 
in tema di referendum indetto dal gruppo parlamentare radicale (resoconto 
stenografico p. 10). Le sentenze Corte Cost. 27 gennaio 1972, n. 12, 6 dicembre 
1973, n. 175, e .... gennaio 1977, n. 1, sui rapporti tra l'art. 7 Cost. e la 
legge ordinaria che ha dato esecuzione ai Patti Lateranensi sono pubblicate 
in questa Rassegna, 1972, I, 15; 1973, I, 49 e 1977, I, 57. 
(4) Il rilievo di carattere generale, che lo stesso princi'pio maggioritario 
presuppone la divisione della collettivit� interessata in due soli settori, mag

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 145 

Sono inammissibili le richieste di referendum aventi per oggetto disposizioni 
legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato; 
va perci� dichiarata inammissibile la richiesta di referendum abrogativo 
dell'intero ordinamento giudiziario militare, che tende a rimuovere la 
totalit� degli organi della giustizia militare di pace, in contrasto con il 
disposto dell'art. 103, terzo comma, Cost. (5). 

Malgrado la variet� dei contenuti normativi della legge 22 maggio 1975, 

n. 152 che ha dettato �disposizioni a tutela dell'ordine pubblico�, il comune 
intento delle disposizioni medesime, risultante dal titolo della legge, 
enuncia nei suoi tratti essenziali la questione sulla quale il corpo elettorale 
sar� chiamato a decidere. Va perci� dichiarata ammissibile la 
richiesta di referendum per l'abrogazione della legge medesima (6). 

Le leggi ordinarie comunque costitutive od attuative di istituti, di 
organi,� di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione, 
fatta eccezione per le dfsposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato, 
sono soggette ad abrogazione referendaria, allorquando il legislatore 
ordinario possa colmare in altro modo il vuoto normativo conseguente 
ad un eventuale voto popolare abrogativo. Va perci� dichiarata ammissibile 
la richiesta di referendum per l'abrogazione di 13 articoli della legge 
25 gennaio 1962, n. 20, regolanti poteri e modi di funzionamento della 
Commissione inquirente (7). 

Le leggi di bilancio sottratte, per il disposto dell'art. 75, secondo comma, 
Cost. a referendum abrogativo, sono quelle individuate, nel procedimento 
formativo, nella struttura e nei limiti di contenuto, dall'art. 81 
Cost. e non vanno confuse con le leggi di spesa. Va perci� dichiarata ammissibile 
la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 2 maggio 
1974, n. 195 sul finanziamento dei partiti politici (8). 

gioranza e minoranza e che �i� � possibile solo in ordine alla deliberazione 
su oggetti inscindibili � in LAVAGNA, Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti 
democratici, in Riv. trim. .dir. pubb., 1956, 408. SuUa app],icazione de~ 
principio al referendum abrogativo e sulla conseguente esigenza che questo 
si svolga s uun complesso omogeneo di normative. CHIAPPETTI, op. cit., 18, 40, 117 
e, poi, ma in senso ricluttivo, Intervento al convegno citato (resoconto, p. 110). 

(5-7) ,MORTATI, op. loc. cit.,� LAVAGNA, op. loc. cit.; ZAGREBELSKY, Relazione al 
convegno cit. (resoconto, p. 28). 

(8) MoRTATI, op. loc. cit. 
Si trascrive qui di seguito la memoria depositata alla Cort<'l Costituzionale 
in ra'ppresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Il referendum abrogativo nella Costituzione italiana. 
Sulla competenza della Corte Costituzionale. -1. -Il procedimento 

regolato dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 che, dopo il deposito delle sottoscrizioni 
raccolte, porta alla dichiarazione di ammissibilit� delle richieste di 
referendum abrogativo si articola. in due fasi consecutive alle quali viene generalmente 
riconosciuta natura giurisdizionale: la prima avanti l'Ufficio centrale 
per il referendum presso la Corte di Cassazione, che si conclude con ordinanza 
che dichiara la legittimit� della richiesta di referendum; la seconda avanti la 



146 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -In fatto -Con ordinanze del 6 dicembre 1977, pervenute 
a questa Corte il 9 dicembre, l'Ufficio centrale per il referendum., costituito 
presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittime otto richieste 
di referendum popolare abrogativo. -(Omissis). 

In tutti questi casi l'Ufficio centrale per il referendum ha verificato 
che il numero delle firme valide prese in esame superava il minimo di 
500.000, fissato dall'art. 75 prima comma Cost.; e ha constatato che le 
richieste erano state regolarmente presentate e concernevano leggi od atti 
normativi aventi forza di legge, riguardo ai quali non erano intervenute 
abrogazioni legislative n� sentenze di annullamento della Corte costituzionale. 


.Per altro, l'ordinanza relativa al referendum per !;abrogazione della 
legge 22 maggio 1975, n. 152, ha rilevato che l'art. 5 della legge stessa 
era stato integralmente sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, 

n. 533; e quindi ne ha dedotto -in base all'art. 39 della legge 25 maggio 
1970, n. 352 -che sotto questo profilo la proposta di referendum non 
poteva avere pi� corso, con la conseguenza che la formula di proposizione 
doveva venir modificata eccettuando espressamente la disposizione 
dell'art. 5. 
L'Ufficio centrale ha inoltre preso atto che questa Corte aveva adottato 
varie sentenze di accoglimento parziale, dichiarative dell'illegitti-

Corte Costituzionale, che si conclude con sentenza che dichiara l'ammissibilit� 
del referendum. 

Sui criteri discriminatori dei poteri spettanti ai due giudici indicati dalla 
legge citata (per quanto riguarda la Corte Costituzionale anche dalla legge 
costituzionale del 1953 n. 1) questa Corte si era pronunziata con le sentenze 

n. 10 del 1972 e n. 251 del 1975; sono poi intervenute le ordinanze in data 
6 dicembre 1977 pronunziate dalla Corte di Cassazione nei procedimenti per 
la dichiarazione della legittimit� e della ammissibilit� delle richieste di referendum 
indicate in epigrafe. 
Con la prima sentenza n. 10 del :1972 la Corte Costituzionale ebbe ad affermare 
che il compito ad essa affidato � soltanto quello di � verificare se la 
richiesta di referendum riguardi materie che l'art. 75, secondo comnia, della 
Costituzione esclude dalla votazione popolare�. Con la successiva sentenza 

n. 251 del 1975 il principio � stato confermato osservandosi che compito della 
Corte � quello di �verificare se tali disposizioni (delle quali, cio�, si chiede 
l'abrogazione referendaria) appartengano o meno alle categorie di leggi sottratte 
al referendum abrogativo dal secondo comma dell'art. 75 della Costituzione 
(leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione 
a ratificare trattati intcr;rnzionali): cos� confermato quanto g� aveva precisato 
con la precedente sentenza in ordine ai limiti della propria competenza, la 
Corte ha peraltro aggiunto che �al controllo di legittimit� demandato all'apposito 
Ufficio (centrale costituito presso la Corte di Cassazione) � preclusa 
soltanto la cognizione dell'ammissibilit� del referendum, ai sensi del secondo 
comma dell'art. 75 della Costituzione�. 
In relazione alle sei richieste di referendum abrogativo elencate in epigrafe 
il Governo della Repubblica, a tutela degli interessi dello Stato inteso come 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 147 

mit� costituzionale di norme desumibili dalle disposizioni sulle quali 
era stato richiesto referendum abrogativo (omissis). Ma in tutti questi 
casi l'Ufficio ha rilevato che � dette pronunce non hanno toccato la portata 
testuale e lessicale di tali disposizioni�, con la conseguenza che 
�esse vanno ugualmente sottoposte a referendum�. Unicamente in rapporto 
all'art. 272 cod. pen., il cui secondo comma era stato dichiarato 
integralmente illegittimo dalla sent. 87 del 1976, l'Ufficio stesso ha seguito 
una diversa linea di ragionamento: concludendo pur sempre, per�, 
che � la rispettiva proposta di referendum devesi ritenere riferibile e riferita 
allo stesso art. �272 nella sua formulazione ridotta�. 

Rispondendo implicitamente alle deduzioni di un atto di intervento 
depositato dall'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente 
del Consiglio dei ministri, l'ordinanza concernente la richiesta di referendum 
per l'abrogazione del codice penale militare di pace ha infine 
precisato �che � demandato... alla Corte costituzionale il giudizio sulla 
ammissibilit� del referendum ratione materiae, e correlativamente l'individuazione 
dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilit�, 
oltre le testuali previsioni dell'art. 75 comma secondo Cost., rispetto alle 
leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento 
dell'ordinamento democratico�. Analoghe precisazioni risultano, 

ordinamento unitario, al Governo stesso attribuita dall'art. 33, terzo comma 
della legge n. 352 del 1970, ha ritenuto di dover sottoporre ai giudici cui s'petta 
controllare la legittimit� del procedimento del referendum, alcune questioni 
relative appunto alla conformit� a legge ed a Costituzione delle richieste suddette. 
E poich� si tratta di questioni che non riguardano l'appartenenza delle 
norme che vogliono assoggettarsi a referendum, ad alcuna categoria tra quelle 
espressamente elencate nell'art. 75, secondo comma Cost. (appartenenza anzi 
senz'altro esclusa per tutte le leggi; salvo la 1. 27 maggio 11929 n. 810); nel 
dubbio che perci� solo potesse negarsi la competenza della Corte Costituzionale 
e conseguentemente affermarsi quella della Corte di Cassazione, data la 
natura residuale di questa competenza affermata con la citata sentenza n. 251 
del 1975; le questioni stesse sono state prima sottoposte all'esame appunto 

della Corte di Cassazione. 

2. -L'Ufficio Centrale 'per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, 
con le ordinanze pronunziate il 7 dicembre 1977, ha declinato la propria 
competenza a giudicare delle questioni che gli erano state prospettate: osservando 
che � il compito dell'Ufficio-centrale si esaurisce tutto nella verifica 
della legittimit� formale della proposta di referendum; che, pertanto, relativamente 
all'oggetto del referendum, spetta all'Ufficio constatare esclusivamente 
se l'atto considerato � una legge o un atto normativo avente forza di legge e 
se al riguardo � intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento 
della Corte Costituzionale�. Cos� indicati i limiti della propria competenza 
lo stesso ufficio ha poi aggiunto che Ǐ demandato invece alla Corte 
Costituzionale il giudizio sulla ammissibilit� del referendum ratione materiae 
e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua 
eventuale estensibilit�, oltre le testuali previsioni dell'art. 75 comma 2 Cast., 

148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d'altronde, anche dalle ordinanze che hanno dichiarato la legittimit� delle 
richieste relative all'ordinamento giudiziario militare ed a 97 articoli del 
codice penale. -(Omissis). 

In diritto -Le varie questioni che la Corte � tenuta a proporsi, per 
accertare l'ammissibilit� delle otto richieste in discussione, sono tanto 
interferenti che le relative soluzioni si connettono e si condizionano a 
vicenda, venendo tutte a dipendere da comuni premesse concernenti la 
definizione dell'istituto del referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 Cost. 
Pertanto gli otto giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza. 

La novit� e la vastit� dei problemi, che nella presente occasione si 
prospettano alla Corte, impongono anzitutto di considerare e di determinare 
-in via preventiva e generale -i fondamenti, gli scopi, i criteri 
del giudizio riguardante l'ammissibilit�� delle richieste di referendum: al 
fine di tracciare un quadro unitario di riferimento, entro il quale si possano 
coerentemente effettuare le singole valutazioni che la Corte stessa 
deve in questa sede svolgere. 

� Rimane ferma, anche nell'attuale prospettiva, la sistemazione gi� 
operata dalla sentenza n. 251 del 1975, quanto ai compiti rispettivamente 
attribl,liti -nel procedimento instaurato dalla legge 25 maggio 1970, 

n. 352 -a questa Corte ed all'Ufficio centrale per il referendum, costituito 
presso la Corte di cassazione. Conseguentemente, va riaffermato che 
spetta all'Ufficio centrale � accertare che la richiesta di referendum sia 
rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento 
dell'ordinamento democratico �. 

In stretta osservanza dei limiti della propria competenza, che prima aveva 
indicato, l'Ufficio ha aggiunto che � non spetta all'Ufficio prendere posizione 
sulla ammissibilit� della proposta in quanto diretta alla abrogazione di un 
cospicuo numero di articoli del codice penale, costituente legge essenziale per 
il funzionamento del.l'ordinamento democratico�, ovvero anche �di un intero 
corpo di leggi, vale a dire dell'intero codice penale militare di pace (o dell'intero 
ordinamento giudiziario militare di pace) che d'altronde potrebbe anche 
essere considerato legge costituzionalmente obbligatoria�. 

Le riportate, espresse dichiarazioni di incompetenza non coprono tutte le 
questioni che erano state sottoposte all'Ufficio;. ma dai principi prima affermati 
nelle ordinanze circa i limiti del compito all'Ufficio stesso affidato, pu� 
comunque dedursi la sua incompetenza a giudicare anche su tutte le altre 
questioni. 

In relazione alle richieste di referendum abrogativi di 97 articoli del codice 
penale e della legge 22 maggio 1975 n. 152 se ne era affermata la illegittimit� 
dovendosi escludere che possano formare oggetto della stessa richiesta pi� 
disposizioni normative che, anche se formalmente riunite in unico atto legislativo, 
regolano tuttavia materie difformi ed eterogenee: non si era perci� 
contestato che le singole disposizioni possano singolarmente essere assoggettate 
a referendum perch� appartenenti ad alcuna categoria espressamente elencata 
al comma 2 dell'art. 75 Cost. o perch� costituzionalmente obbligatorie o 
perch� essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico. Ma la 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 149 

conforme alle norme di legge, rilevando con ordinanza le eventuali irregolarit� 
e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimit� della richiesta 
medesima�; mentre a questa Corte � conferita la sola � cogni


, zione dell'ammissibilit� del referendum�, secondo i disposti degli artt. 2 
della legge costituzionale n. 1 del 1953, 32 secondo comma ~ 33 della legge 
ordinaria n. 352 del 1970. E va ribadito che tale competenza si � aggiunta 
a quelle previste dall'art. 134 Cost.; atteggiandosi dunque -come precisava 
la sentenza test� ricordata -�con caratteristiche specifiche ed 
autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed 
in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimit� 
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge �. 
Ci� non toglie, per�, che si dimostra troppo restrittiva quella configurazione 
del giudizio di ammissibilit�, per cui sarebbe affidato alla 
Corte il solo compito di verificare se le richieste di referendum abrogativo 
riguardino materie che l'art. 75 secondo comma Cost. esclude dalla 
votazione popolare: con espresso ed esclusivo riguardo alle �leggi tributarie 
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali�. Tale interpretazione non ha nessuna altra 
base, in effetti, al di fuori dell'assunto -postulato pi� che dimostrato che 
la testuale indicazione delle cause d'inammissibilit�, contenuta nel 

incompetenza dell'Ufficio centrale si deduce ugualmente. dai 'principi affermati 
nelle ordinanze, perch� la questione riguarda la materia, cio� l'oggetto del 
referendum, senza che si dubiti in alcun modo se l'atto considerato (il codice 
penale o la l. n. 152 del 1975) sia una legge od abbia forza di legge, ovvero 
sia intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte 
Costituzionale. 

In relazione alla legge 27 maggio 1929 n. 810 era stato anche sostenuto, 
sulla base di quanto affermato da autorevole dottrina, che non poteva ammettersi 
referendum abrogativo, dovendosi ritenere la legge stessa gi� abrogata, 
ovvero resa quiescente dall'art. 7 della Costituzione il quale direttamente 
dispone, con efficacia certamente precettiva, che i rapporti tra lo Stato e 
la Chiesa Cattolica sono regolati da Patti Lateranensi. Era stata cio� rilevata 
una situazione normativa chiaramente diversa da quella ipotizzata dall'art. 39 
della legge n. 352 del 1970 che, invece, la Corte di Cassazione ha direttamente 
applicato, a proposito della richiesta di referndum abrogativo della legge n. 152 
del .1975, sicch� non pu� scorgersi contraddittoriet� tra le due ordinanze. 
L'art. 39 presuppone inve.ro un prncedimento referendario legittimamente promosso 
nei confronti di una legge in vigore, ma successivamente divenuto inutile 
'per la abrogazione della norma soggetta a referendum, intervenuta nel corso 
del procedimento medesimo. 

Il caso della legge n. 810 del 1929 � diverso: si tratta di una richiesta 
di referendum fin dall'inizio inammissibile per inesistenza dell'oggetto ovvero, 
se si vuole, per essere la richiesta medesima sostanzialmente rivolta alla abrogazione 
di una norma costituzionale. 

E non sembra privo di significato rilevare, da un punto di vista storico, 
che proprio �l'ipotesi di richieste di referendum dirette a promuovere l'abrogazione 
di leggi gi� abrogate� era stata fatta, insieme ad altre che, seppure 



150 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

capoverso dell'art. 75, sia rigorosamente tassativa; laddove � altrettanto 

sostenibile -in ipotesi -che essa presuppone una serie di cause ine


spresse, previamente ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale del 

referendum abrogativo. 

Vero � che questa Corte giudica dell'ammissibilit� dei referendum 
-stando alle concordi previsioni della legge costituzionale n. 1 del 1953 
e della legge ordinaria n. 352 del 1970 -� ai sensi del secondo comma 
dell'art. 75 della Costituzione�. Ma non per questo si pu� sostenere che 
il secondo comma debba essere isolato, ignorando i nessi che lo ricollegano 
alle altre componenti la disciplina costituzionale del referendum 
abrogativo. Il processo interpretativo deve muoversi invece nella direzione 
opposta. Occorre cio� stabilire, in via preliminare, se non s'impongano 
altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si 

.renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione 
delle ipotesi che la. Costituzione ha previsto in maniera puntuale 
ed espressa. Diversamente, infatti, si determinerebbe la contraddizione 
consistente nel ritenere -da un lato -che siano presenti, nel nostro 
ordinamento costituzionale, ipotesi implicite d'inammissibilit�, interenti 
alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto del referendum 
ordinamento costituzionale, ipotesi implicite d'inammissibilit�, inerenti 
conseguenze di sorta, solo perch� il testo dell'art. 75 secondo comma 
Cost. non le considera specificamente. 

affatto marginali � non � per� escluso categoricamente possano verificarsi, sia 
per ignoranza da parte dei richiedenti sia anche, eventualmente, per speculazione 
politica �, da uno dei princi'pali artefici della legge costituzionale n..1 del 1953: 
lo stesso autore aveva manifestato l'opinione che simile ipotesi, da distinguersi 
dal controllo d'ordine essenzialmente materiale attribuito alla Magistratura 
ordinaria, fosse deferita al giudizio della Corte Costituzionale con la formulazione 
�giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma 
dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma 
dell'articolo stesso� di 'oui aiH'art. 2 (v. LUCIFREDI, Il controllo sulla costituzionalit� 
delle richieste di referendum abrogativo,� dn Riv. trim. dir. pubb., 1951, 
pagg. 129, 130, 136 e '137 e, prima, alla Camera dei Deputati, seduta pomeridiana 
del 28 novembre 1950, AP 24021). 

3. � ~ evidentemente da escludere che, per effetto delle citate sentenze della 
Corte Costituzionale ed ordinanze della Corte di Cassazione sia insorto, tra i 
due organi costituzionali, un conflitto (negativo) di attribuzioni, pure in astratto 
possibile, almeno secondo la pi� accreditata dottrina: si tratta di pronunce 
emanate in diversi procedimenti e, in particolare, le ordinanze della Corte di 
Cassazione sono state emanate in procedimenti nei quali fa Corte Costituzionale 
deve ancora intervenire; malgrado si tratti di ordinanze di incompetenza 
avverso le quali non � immaginabile alcuna forma d'im'pugnazione, da esse 
soltanto non deriva quella insoddisfazione del pubblico interesse cui l'esercizio 
della competenza si rivolge, nella quale consiste il conflitto negativo: simile 
conflitto potr� dirsi insorto solo se, e quando, anche l'altro giudice dovesse .. 
affermare la propria incompetenza a giudicare nello stesso procedimento. Allo 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 151 

Del resto, una testuale conferma di ci� deriva per l'appunto da quell'art. 
2 primo comma della legge Cost. 11 marzo 1953, n. 1, per cui �spetta 
alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo 
presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibi�i 
ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso �. Chiarendo che deve 
comunque trattarsi di richieste �presentate a norma dell'articolo 75 �, 
tale disposizione riconosce alla Corte il potere-dovere di valutare l'ammissibilit� 
dei referendum in via sistematica; per verificare in particolar 
modo, sulla base dell'art. 75 primo comma, se le richieste medesime siano 
realmente destinate a concretare un �referendum popolare� e se gli atti 
che ne formano l'oggetto_ rientrino fra i tipi di leggi costituzionalmente 
suscettibili di yssere abrogate dal corpo elettorale. 

Salve le ulteriori indicazioni contenute nel seguito dell'attuale sentenza, 
ai fini dei singoli giudizi di ammissibilit�, questa Corte ritiene che 
esistono in effetti valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture 
od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi 
referendum, al di l� della lettera dell'art. 75 secondo comma Cast. E di 
qui conseguono, precisamente, non uno ma quattro distinti complessi di 
ragioni d'inammissibilit�. ,, 

stato, quindi, pur se si ritenga che tra quelle sentenze e queste ordinanze 
sussista un contrasto insanabile si tratter�, appunto, di un mero contrasto 
di giurisprudenza, tra due diversi organi giurisdizionali, non anche, si ripete, 
di un conflitto. 

Simile contrasto, peraltro, non sussiste. 

Dalle pronunce di entrambi i giudici previsti dalla legge n. 352 del 1970 

si desume anzitutto una prima fondamentale e comune affermazione: le com


petenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione coprono, nel 

loro complesso, tutto il cam'po del controllo giurisdizionale sulla legittimit� 

-intesa questa nel senso pi� ampio della conformit� a tutte Je leggi ordinarie 

e costituzionali che regolano la materia -del procedimento referendario. � 

questa una affermazione che potrebbe apparire ovvia, tale anzi da condizionare 

la stessa legittimit� costituzionale, in relazione agli artt. 24 e 75 Cost., della 

intera legge ordinaria (n. 352 del 1970) che regola il procedimento di refe


rendum attribuendo a quei due giudici -e solamente a quei due giudici -il 

compito di controllare la legittimit� del procedimento referendario; essa, per�, 

si deduce chiaramente dalle pi� volte ricordate pronunce giurisdizionali. 

Corte �Costituzionale e Corte di Cassazione hanno seguito un procedimento 

logico inverso ma simmetrico: l'una e l'altra hanno proceduto alla deter


minazione in positivo dei limiti della propria competenza, 'per poi riconoscere 

all'altro giudice la �residua competenza necessaria a cop.dre J'intero campo 

del controllo giurisdizi01iale della legittimit� del procedimento per referendum. 

L'inverso procedimento logico seguito non ha per� portato a risultati contra


stanti perch� quanto osservato dalla Corte Costituzionale circa il contenuto 

dei propri compiti, che consistono nel verificare se la richiesta di referendum 

abrogativo �riguardi materie che l'art. 75, secondo comma Cast. esclude dalla 

votazione popolare � coincide con quanto ha ritenuto la Corte di Cassazione 

quando ha riconosciuto alla Corte Costituzionale � il giudizio sulla ammissi




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

152 

In primo luogo, cio�, sono inammissibili le richieste cos� formulate, 
che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale 
pluralit� di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente 
unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.; discostandosi 
in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali 
l'istituto del referendum abrogativo � stato introdotto nella Costituzione, 
come strumento di genuina manifestazione della sovranit� popolare. 

In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino 
atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano 
ad abrogare -del tutto od in parte -la Costituzione, le leggi 
di revisione costituzionale, le �altre leggi costituzionali� considerate 
dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza 
passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati 
da leggi ordinarie successive). 

In terzo� luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per 
oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente 
vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato 
di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti 
della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali). 

bilit� del referendum. ratione materiae... anche... oltre le testuali previsioni 
dell'art. 75, comma 2 Cast., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, 
ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico�; cos�, inversamente, 
il �controllo di legittimit� demandato all'Ufficio Centrale, dal 
quale, come ha osservato la Corte Costituzionale, deve escludersi soltanto la 
cognizione dell'ammissibilit� del referendum ai sensi dcl secondo comma dell'art. 
75 Cast.�; ben pu� considerarsi esaurito nella �verifica della legittimit� 
formale della proposta di referendum e, in particolare per quanto riguarda il 
suo oggetto, nel constatare se l'atto considerato � una legge o un atto normativo 
avente forza di legge � e se non sia intervenuta la sua abrogazione. 

La sostanziale conformit� delle pronunce della Corte Costituzionale si verifica 
invero accertando l'esatto contenuto dell'art. 75, secondo comma Cost. 

4. -� certamente prevalente, in dottrina, l'opinione che l'elencazione contenuta 
nell'art. 75, secondo comma, Cost. non sia tassativa. In sede di interpretazione 
del primo comma del medesimo articolo, ovvero del secondo comma, 
ovvero ancora di altri articoli della Costituzione, diversi autori hanno affermato 
che, al di l� della stretta elencazione contenuta nel secondo comma 
dell'art. 75 Cost., devono ritenersi sottratte ad abrogazione referendaria: 
le leggi costituzionali; 
le leggi sulla cittadinanza; 
le leggi abrogate; 
i decreti legge; 
le leggi di delegazione; 
le dichiarazioni dello Stato di guerra; 
le soluzioni dei conflitti di merito tra Stato e Regioni; 
gli statuti regionali; 
le leggi costituzionalmente obbligatorie; 
le leggi di attuazione dell'ordinamento regionale; 




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 153 

In quarto luogo, valgono infine le cause d'inammissibilit� testualmente 
descritte nell'art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state 
esplicitate dalla Costituzione, proprio perch� esse rispondevano e rispondono 
a particolari scelte di politica istituzionale, anzich� inerire alla 
stessa natura dell'istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta 
inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata -ove occorra 
-da un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte 
al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo 
cos� stretto all'�mbito di operativit� delle leggi espressamente indicate 
dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa. 

Ci� premesso, la questione che giova affrontare per prima -indipendentemente 
dall'ordine in cui le otto richieste sono state presentate 
e poi prese in esame dall'Ufficio centrale -concerne l'ammissibilit� 
del referendum sull'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nelle parti 
interessanti l'intero Concordato, nonch� gli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato 
fra la Santa Sede e l'Italia. Le peculiarit� di posizione e di funzione, 
caratterizzanti questo atto nel sistema delle fonti normative, stanno 
infatti alla base di un duplice ordine di eccezioni d'inammissibilit� -gi� 
prospettate in dottrina e quindi riproposte dall'Avvocatura dello Stato 


le leggi regolatrici della giurisdizione; 

le leggi che garantiscono l'esercizio di diritti e libert� fondamentali dei 
cittadini; 

le leggi elettorali; 

le leggi finanziarie connesse alla legge di approvazione del bilancio; 

la legge che regola l'istituto del referendum; 

i testi unici pi� rilevanti; 

i codici. 

Gli autori ai quali si � accennato non sono concordi n� sulla individuazione 
delle leggi, non espressamente elencate al secondo comma dell'art. 75 
Cost. ma ugualmente escluse dalla abrogaz�ione referendaria, n�, come si � 
accennato, nella individuazione della norma costituzionale dalla quale desumere 
simile esclusione. Ma, e questo interessa ora osservare, tutti questi autori, 
che come si � detto formano la parte prevalente della dottrina, concordano 
nel ritenere non tassativa l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 
75 Cost. 

5. -Che la volont� dei costituenti non fosse quella di formare un elenco 
tassativo ed inderogabile, al di l� del quale non possa immaginarsi altra 
ipotesi di inammissibilit� del referendum n� altra legge sottratta ad abrogazione 
referendaria pu�, anche desumersi dai lavori della Assemblea Costituente. 
A parte la singolare vicenda delle leggi elettorali, che con formale votazione 
svoltasi il .16 ottobre 1947 furono inserite nell'elenco delle leggi escluse da 
referendum (A.C. 1289) ma poi non risultano pi� previste nel testo definitivo 
dell'art. 75, secondo comma Cost., � significativo rilevare che nella stessa 
seduta l'on. Nobile propose al Presidente della Commissione di inserire tra le 
leggi escluse dalla abrogazione per referendum ile foggi �in materia costituzfonale 
>>, che fo stesso deputato distingueva dalle leggi �di revisione costituz�onale 
�; ma la proposta non fu accolta dall'on. Ruini, per fa .ragione che � la 

3 



RASSEG:-!A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

154 

che non trova riscontro nei riguardi delle altre richieste in discussione. 
Precisamente, si afferma da un lato che l'art. 1 della legge n. 810, in 
quanto destinato ad assicurare la � piena ed intera esecuzione � dei Patti 
lateranensi, verrebbe ad integrarsi con la corrispondente disposizione 
dell'art. 7 secondo comma Cost., sulla quale finirebbe allora per incidere 
il voto popolare; mentre il referendum abrogativo non potrebbe riferirsi 
alle norme costituzionali, n� ad altri atti legislativi comunque dotati 
di una specifica resistenza all'abrogazione. E d'altro lato si osserva che 
la legge n. 810 assolverebbe anche una funzione esecutiva di accordi 
internazionali, quali il Trattato e il Concordato dell'll febbraio 1929; 
sicch� la relativa richiesta di referendum dovrebbe venire respinta, allo 
stesso titolo per cui l'art. 75 secondo comma Cost. esclude l'abrogazione 
popolare delle leggi �di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
�. 

Sotto entrambi i profili, la richiesta dev'esser dichiarata inammissibile. 


Al di l� del previo giudizio di legittimit�, nel corso del quale l'Ufficio 
centrale accerta solamente se la richiesta verta su di una qualsiasi legge 
in senso tecnico (ovvero su di un atto costituzionalmente equiparato), 
con lo scopo di escludere il referendum. riferito ad atti non legislativi, 
spetta invece a questa Corte di non dare adito all'abrogazione di quelle 

materia delle leggi costituzionali sar� regolata insieme a quella dehl:e garanzie 
costituzionali �: ma gli artt. 134 e 139 Cost. nulla dispongono al dguardo, sicch� 
l'esclusione da referendum delle leggi di revisione costituzionale e delle �'eggi in 
materia costituzionale, su1la qua1le sembra si fosse formato il consenso, se non 
detl'Assemblea, quanto meno degli onn. Nobile e Ruini, pu� desumersi soltanto 
in v.ia di interpretazione dell'art. 75 o di altro articolo de11a Costituzione. 

Ancora pi� significativo fu l'intervento dell'on. Perassi il quale neg� che 
fosse necessaria una espressa sottrazione a referendum delle leggi di approvazione 
di bilancio e quelle di autorizzazione a ratificare un trattato � poich� 
non si vede come si 'potrebbe avere un referendum abrogativo di leggi di 
quella specie �. lil Presidente della Commissione non escluse che ailcune Jeggi 
possano ritenersi escluse dal referendum, indipendentemente da alcuna espressa 
disposizione costituzionale, per � inconcepibilit�� o per � assurdo � (lo stesso 
concetto sar� poi ripetuto dallo stesso on. Ruini a proposito delle leggi di 
amnistia); ma ritenne comunque fosse �meglio� mantenere l'esclusione espressa 
di queHe leggi perch� per una mente non � rigorosamente giuridica � quell'assurdo 
poteva non apparire evidente (infatti altro deputato aveva chiesto, 
anche con argomenti suggestivi, che fosse ammesso referendum so'pra i trattati 
internazionali). 

Subito dopo questo intervento altro deputato osserv� che le ipotesi di 

esclusione dal referendum previste nel progetto dovessero essere conservate 

� per motivo politico prima che giuridico �: ci� sembra confermare che i 

membri dell'Assemblea quando definirono il testo dell'art. 75, secondo comma 

Cost. ritennero di operare una libera scelta politica e non una elencazione �� 

delle situazioni necessitate dalla logica dell'inconcepibile e dell'assurdo. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 155 

specie di leggi -riguardate non gi� per la materia che esse disciplinano, 
ma dal punto di vista della loro forza o del loro procedimento formativo 
-che debbano considerarsi sottratte alla sfera di operativit� dei 
voti popolari in esame; senza di che si potrebbero verificare, attraverso 
il consenso e l'apporto della Corte stessa, effetti abrogativi che la Costituzione 
ha implicitamente ma sicuramente voluto riservare ad organi ed 
a procedure ben diversi dal corpo elettorale e dal referendum regolato 
nell'art. 75 Cost. (con esiti analoghi a quelli che si avrebbero ammettendo 
che una disposizione di legge ordinaria potesse abrogare -sia 
pure illegittimamente -un articolo della Costituzione). 

Se infatti il referendum abrogativo assumesse ad oggetto qualunque 
tipo di legge in senso tecnico, ordinaria o costituzionale indifferentemente, 
la conseguenza sarebbe ben difficilmente compatibile con l'attuale 
regime di Costituzione rigida. Accanto all'apposito procedimento 
di revisione e di formazione delle � altre leggi costituzionali �, disciplinato 
dall'art. 138 Cost., si verrebbe cio� ad inserire un procedimento 
destinato alla sola abrogazione delle leggi costituzionali nonch� -coerentemente 
-della Costituzione stessa, che in nessun modo potrebbe 
venire armonizzato con il primo di questi due istituti. Per colmare le 
lacune dell'iter configurato dall'art. 138 (ad esempio, in tema di inizia


6. -La non tassativit� dell'elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma 
Cost., fu ritenuta anche quando, sempre in sede costituente, il nostro legislatore 
elabor� la legge cost. n. 1 del 1953. Nel gi� citato articolo dell'on. Lucifredi 
non solo si afferma essere assodato che il referendum abrogativo non 
� ammissibile nei confronti di norme costituzionali, in esse comprese quelle 
in materia costituzionale, come leggi sulla cittadinanza, nonch� nei confronti 
delle leggi gi� abrogate o mai esistite; ma si illustrano anche le ragioni per 
le quali il Parlamento ritenne di affidare simile controllo alla Corte Costituzionale; 
ed infine si precisa che proprio simile controllo in tutta l'ampiezza 
prima indicata -comprensivo cio� della dichiarazione di inammissibilit� di 
referendum abrogativi di alcune leggi non espressamente comprese nell'elenco 
di cui all'art. 75, secondo comma, Cost. -si volle attribuire alla Corte Costituzionale 
con la formulazione che sar� poi quella dell'art. 2 della legge costituzionale 
n. 1/53 � giudicare se le richieste... siano ammissibili ai sensi del 
secondo comma dell'articolo stesso �. 
7. -Se dai verbali della Costituente pu� desumersi la volont� di quella 
Assemblea di elencare1 al secondo comma, alcune categorie di leggi che si 
voleva escludere dal referendum, oltre alle leggi di revisione costituzionale, in 
materia costituzionale ed a quelle per le quali l'esclusione doveva dedursi per 
la logica dell'assurdo e dell'inconcepibile; se uguale convinzione mostr� il legislatore 
costituente del .1953; anche il legislatore ordinario, quando, dopo circa 
vent'anni dette esecuzione alle norme costituzionali ed introdusse concreta� 
mente nel nostro ordinametno l'istituto del referendum, mostr� la convinzione 
che altre leggi, oltre quelle espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 
75, dovessero considerarsi escluse dal referendum. 
Al Senato, nel corso della discussione che si svolse nel marzo 1969, dopo 
ripetute e concordi affermazioni in tal senso dei sen. Zuccal� (Atti Senato, 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

156 


tiva delle leggi, di promulgazione e di pubblicazione), � possibile ed 
anzi necessario ricorrere alle norme dettate dagli artt. 71 e seguenti della 
Costituzione, relativamente alla funzione legislativa ordinaria. Ma la 
disciplina del referendum abrogativo non attiene affatto all'esercizio di 
tale funzione da parte delle Camere, e non � comunque utilizzabile per 
colmare nessuna delle lacune predette. Al contrario, la stessa previsione 
di uno specifico referendum approvativo, contenuta nel secondo comma 
dell'articolo 138, contribuisce ad escludere che in tema di revisione e 
di legislazione costituzionale vi sia posto per un ulteriore referendum 
abrogativo, nelle medesime forme previste per le leggi ordinarie. 

Con ci� non si vuol certo sostenere che i Patti lateranensi siano 
stati costituzionalizzati ad ogni possibile effetto, in virt� del richiamo 
contenuto nell'art. 7 Cost. Al contrario, dal capoverso dello stesso art. 7 
risulta testualmente che �le modificazioni dei Patti, accettate dalle due 
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale � (ma sono 
apportabili, dunque, nelle forme della legislazione ordinaria). E resta 
fermo, d'altronde, quanto la Corte ha dichiarato e ribadito pi� volte 

6062; 6201) e Del Nero (ivi, 6202), il Ministro di Grazia e Giustizia ebbe solennemente 
a riaffermare che l'interpretazione costante alla quale il Parlamento 
si � sempre riferito � che il referendum abrogativo si applica solo alla legge 
ordinaria e mai alle leggi costituzionali (ivi, 6203). E nella successiva relazione 
per la 1a Commissione della Camera (Atti Camera, n. 11249/A) il relatore pur 
avendo dichiarato formalmente di ritenere tassativi i casi di esclusione stabiliti 
dall'art. 75 Cast., sostanzialmente affer;mava doversi ,ritenere sottratte a 
referendum abrogativo le leggi costituzionali; quelle di ap'.Provazione degli 
statuti regionali; quelle di risoluzione di questioni di merito sulla validit� di 
una legge regionale; quelle di dichiarazione dello stato di guerra; quelle di 
approvazione del piano economico; quelle emanate per la risoluzione dei conflitti 
di interessi tra Stato e regioni; quelle emesse in esecuzione di un trattato 
internazionale debitamente autorizzato. 

8. -.Per concorde opinione della dottrina prevalente e del legislatore, costituente 
ed ordinario, si deve ritenere che la elencazione contenuta nell'art. 75, 
secondo comma Cast. non � tassativa, sicch� altre leggi, pur non appartenenti 
alle categorie ivi 'espressamente elencate, quanto meno le leggi costituzionali, 
devono ritenersi non sogigette ad abrogazione per referendum; �sorge a;l'lora 
il problema di individuare il giudice, tra i due previsti dalla legge n. 352 del 1970, 
cui spetti accertare e dichiarare la inammissibilit� delle rchieste che si riferiscano 
a simili leggi. 
La competenza della Corte Costituzionale deve dedursi non soltanto da 
quanto ha ritenuto la Corte di Cassazione, cio� che la sua com'.Petenza � limitata 
a verificare se l'atto considerato � una legge o un atto avente forza di 
legge; bens� anche direttamente alla formulazione letterale del secondo comma 
dell'art. 2 legge cost. n. 1 del 1953. 

La norma processuale, o attributiva della competenza deve invero essere 
interpretata in relazione all'effettivo contenuto della norma sostanziale di cui 
al secondo comma dell'articolo 75 Cost. Nel verificare l'ammissibilit� della 
richiesta di referendum la Corte Costituzionale dovr� allora non soltanto accer




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 157 

(nelle sentenze n. 30 e n. 31 del 1971, n. 12 e n. 195 del 1972, n. 175 
del 1973): ossia che l'art. 7 secondo comma Cost. �non preclude il 
controllo di costituzionalit� delle leggi che immisero nell'ordinamento 
interno le clausole dei Patti lateranensi�, per ci� che riguarda la conformit� 
delle clausole stesse rispetto ai �principi supremi dell'ordinamento 
costituzionale dello Stato �. 

Ma tutto questo non toglie che l'art. 7 contenga una norma � di 
accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai Patti 
lateranensi�, attribuendo loro una precisa �rilevanza� o �copertura 
costituzionale� (come questa Corte ha ritenuto -rispettivamente -nelle 
sentenze n. 12 del 1972, n. 175 del 1973 e n. 1 del 1977). La circostanza 
che i Patti non abbiano la forza attiva di �negare i principi supremi 
dell'ordinamento� non esclude affatto, quindi, che sotto il profilo della 
forza passiva o della resistenza all'abrogazione tali fonti normative siano 
assimilabili alle norme costituzionali; tanto � vero che esse non possono 

tare che la norma oggetto della richiesta non appartenga ad alcuna categoria 
espressamente elencata nel secondo comma dell'art. 75, ma anche che la richiesta 
medesima non sia inammissibile per un diverso motivo (per essere, ad 
esempio, la legge oggetto del referendum gi� abrogata; ovvero una legge 
in materia costituzionale o di revisione costituzionale; od anche per l'inconcepibilit� 
e l'assurdit� della richiesta; o, comunque, per appartenere la legge 
ad una delle categorie, prima elencate al n. 4, che parte della dottrina 
ritiene non �soggette ad abrogazione referendaria). 

A questa interpretazione dell'art. 2 della legge cast. n. 1 del ,1953 conduce 
anche la considerazione della ratio della norma: come l'on. Lucifredi ha 
ricordato nell'articolo pi� volte citato quale autentica testimonianza dei problemi 
affrontati e risolti dal legislatore, il controllo sulla costituzionalit� della 
richiesta fu attribuito, anzich� alla Magistratura ordinaria, alla Corte Costituzionale 
sia ~per la sua composizione sia per la sua veste di suprema tutrice 
del rispetto della Costituzione, che � in gioco quando si tratti di vedere se 
un certo referendum sia o meno ammissibile a norma delle sue disposizioni; 
ed anche per la considerazione che, se il controllo successivo sulla costituzionalit� 
del referendum eseguito spetterebbe certamente alla Corte Costituzionale, 
quel medesimo controllo non pu� essere esercitato da un organo 
diverso, quando il suo espletamento sia anticipato ad un momento anteriore 
rispetto alla consultazione del corpo elettorale. 

Che il giudizio sulla ammissibilit� del referendum � ai sensi del secondo 
comma dell'art. 75 Cost. � non si� limitato alla verifica dell'appartenenza 
della legge che si vuole abrogare ad alcuna delle categorie espressamente 
elencate in quella norma della Costituzione � chiaramente confermato anche 
dai commi terzo e quarto dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970: compito 
della Corte � ammettere le richieste regolari e respingere quelle che � siano 
contrarie al disposto del secondo comma dell'art. 75 Cost. �; ma l'oggetto del 
giudizio si estende alla verifica, in via generale della � legittimit� costituzionale 
delle richieste di referendum �. 

9. � Deve infine osservarsi che dopo la pubblicazione, in questi procedimenti 
referendari, delle ricordate ordinanze della Corte di Cassazione, la 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

158 

venire legittimamente contraddette od alterate se non con lo strumento 
delle leggi di revisione costituzionale, l� dove si tratti di modificazioni 
unilateralmente decise dallo Stato italiano. 

Effettivamente, Trattato e Concordato del 1929 non vanno equiparati 
da una qualsiasi di quelle tante leggi cui la Carta costituzionale 
opera generici richiami o rinvii, allo scopo d� specificare le proprie 
disposizioni o di consentirne l'attuazione e la materiale applicazione; 
ma sono quei due atti normativi, storicamente e giuridicamente individuati, 
ai quali l'art. 7 allude in maniera diretta e puntuale, attraverso 
il congiunto riferimento ai Patti lateranensi. Ed un tale dato basta per 
concludere che il referendum previsto dall'art. 75 Cost., non potendo avere 
la forza necessaria per produrre l'abrogazione dei Patti, non. pu� essere 
nemmeno ammissibile in quanto li assuma ad oggetto, sia pure parzialmente 
e non nella loro interezza. 

N� vale obiettare che altro sono i Patti per s� considerati, altro 
la legge ordinaria che li ha immessi nel nostro ordinamento: con la 

interpretazione degli artt. 2 legge cost. n. 1 del 11953 e 33 legge n. 352 del 
1970 che riconosca alla Corte Costituzionale il 'potere di decidere su tutte le 
questioni che gi� erano state inutilmente prospettate all'Ufficio Centrale per 
il referendum, � in un certo senso necessitata: al di l� di simile interpretazione 
� solo la illegittimit� costituzionale della legge n. 352/70 perch� non 
assicura la piena tutela giurisdizionale nel corso del procedimento di controllo 
della legittimit� della richiesta di referendum; oppure, ancora peggio, 
il reale conflitto (negativo) di attribuzioni tra Corte Costituzionale e Corte 
di Cassazione. 

* * * 

Sulla legittimit� costituzionale e, quindi, sulla ammissibilit� delle singole 
richieste di referendum. 10. -Per ie lt"agioni sopra esposte si rappresentano 
ora nuovamente alla Corte Costituzionale tutte le questioni gi� prospettate 
alla Corte di Cassazione, non senza farle 'precetj:ere da alcune considerazioni 
che possono dedursi dalla lettura delle ordinanze della Corte medesima. 

La prima questione prospettata alla Corte di Cassazione riguarda la 
ammissibilit� di richieste di referendum abrogativi di pi� disposizioni di legge 
che, anche se formalmente riunite in un unico provvedimento legislativo, 
regolano materie difformi ed eterogenee. La ritenuta inammissibilit� si basa 
su due considerazioni essenziali: la impossibilit� che il corpo elettorale, cio� 
ogni elettore, 1sia compiutamente informato sui singoli aspetti positivi e negativi 
delle singole proposte; la impossibilit� che il responso, necessariamente 
unico ed immotivato delle urne, corrisponda alla volont�, necessariamente articolata 
e complessa dei singoli componenti del corpo elettorale. 

La questione riguarda, in primo luogo, la richiesta di abrogazione di 97 
articoli del codice penale. La lettura del testo della richiesta, riportato nella 
ordinanza della Cassazione, mostra in modo evi.dente che con essa s.i � tentato 
un uso del referendum abnorme, non solo e non tanto rispetto ad alcune 
disposizioni della legge n. 352 del 1970, quanto rispetto alle norme stesse 
della Costituzione che attribuiscono all'istituto natura e fine di strumento 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 159 

conseguenza che soltanto i primi, e non la seconda, sarebbero sottratti 
al referendum. Distinzioni del genere non sono fondate, dal momento 
che il richiamo costituzionale non ha per tema esclusivo i Patti lateranensi 
come fonti del diritto internazionale o concordatario, ma si 
riferisce ad essi -anche e soprattutto -per ci� che interessa alla 
Costituzione di uno Stato, ossia per la loro incidenza sull'ordinamento 
interno del nostro Paese. La stessa previsione -implicitamente operata 
dall'art. 7 -che i Patti siano modificati per volont� unilaterale del 
l'Italia, ma nella forma d'una legge di revisione costituzionale, sarebbe 
priva di senso se l'articolo stesso non avesse diretto riguardo o quello 
che i Patti rappresentano nell'�mbito del diritto italiano. E dunque ne 
discende -secondo la prospettiva che la Corte ha fatto espressamente 
propria gi� nella sentenza n. 1 del 1977 -che la �copertura costituzionale 
fornita dall'art. 7 comma secondo Cast.� garantisce al tempo 
stesso i Patti lateranensi e quell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, che 
ha dato loro una � piena ed intera esecuzione �. 

per l'esercizio diretto da parte del popolo -al di fuori di ogni forma di 
rappresentanza e di fiducia -della funzione legislativa. 

Il testo della richiesta � invero estremamente elaborato e complesso; in 
esso i numeri prevalgono sulle parole .e la sua comprensione non � certamente 
agevole se .non dopo una J.ettura molto attenta ed uno studio molto approfondito 
di una notevole parte del codice penale. 

Inoltre nella stessa richiesta di abrogazione referendaria sono riuniti 
articoli dal contenuto pi� disparato, disseminati nei diversi titoli del codice, 
dei quali alcuni (come ad es. quello che prevede la pena dell'ergastolo) possono 
certamente coinvolgere l'interesse della generalit� di cittadini; mentre 
per altri {come ad es. quello che prevede la punizione del vilipendio della 
bandiera nazionale), il .problema deHa abrogazione o conservai;ione � da iniziati 
e l'interesse del corpo elettorale non � certo ugualmente intenso. 

Non �, infine, agevole individuare il filo conduttore che ha convinto i 
promotori del referendum a scegliere tra tutti gli articoli del codice penale, 
proprio quelli indicati nella richiesta per :proporne l'abrogazione unitaria. 

Pu� allora dirsi che richieste siffatte non permettono risposte che costituiscano 
diretta espressione della volont� popolare e non manifestazione di 
fiducia nei confronti dei promotori che hanno scelto le norme da abrogare; 
simili richieste neppure garantiscono la genuinit� del responso popolare in 
quanto permettono la moltiplicazione dei consensi per la abrogazione di singole 
norme nei confronti delle qual� la maggiioranza del corpo elettorale pu� 
essere indifferente, se non addirittura favorevole alla conservazione. 

Tutto ci� a'ppare in chiaro contrasto con i caratteri essenziali dell'istituto 
del referendum, che, come si � detto, � dai11'art. 75 della Costituzione, inteso 
come strumento di democrazia diretta che si affianca in piena autonomia, 
pur senza contrapporsi ad essi, ai normali strumenti di democrazia rappresentativa. 
Proprio per garantire simili caratteri i nostri costituenti non vollero 
ammettere nel nostro ordinamento costituzionale il referendum, sia pure di 
iniziativa popolare, deliberato per l'approvazione di una proposta di legge 
predisposta dal Comitato promotore ovvero modificativo di leggi in vigore, 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

160 

D'altronde, la richiesta in esame si dimostra egualmente inammissibile, 
per chi la consideri dal punto di vista del collegamento riscontrabile 
fra l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione degli accordi di 
diritto internazionale (o comunque stipulati fra soggetti �indipendenti 
e sovrani�), ivi compresi i Patti lateranensi del 1929. La ragion d'essere 
dell'esplicita esclusione costituzionale, quanto ai referendum incidenti 
sulla ratifica dei trattati internazionali indicati dall'art. 80 Cost., non 
si risolve nell'intento di evitare che il corpo elettorale interferisca nel 
processo formativo dei trattati stessi (tanto pi� che il lunghissimo procedimento 
prescritto dalla legge n. 352 del 1970 non offrirebbe nemmeno 
-di regola -la possibilit� materiale che il voto popolare preceda 
la stipulazione). Ben pi� largamente la Costituzione ha voluto impedire, 
una volta perfezionatosi il trattato, che esso venga privato dell'indispensabile 
fondamento costituzionale (ai sensi dell'art. 80 Cost.), determinandone 
la disapplicazione e rendendo in tal modo responsabile lo 
Stato italiano verso gli altri contraenti. 

bens� soltanto il referendum abrogativo, in relazione al quale precisarono 
peraltro che �un referendum significativo deve essere raccolto su una domanda 
chiara ed univoca, alla quale si possa rispondere soltanto con un s� o 
con un no � (on. Einaudi nella seduta del 17 gennaio 1947 della 2a sottocommissione) 
sicch� quando il referendum abbia per oggetto non gi� uno 

o pochi articoli, ma l'intero testo di una legge � il popolo sar� chiamato a 
pronunciarsi non sulle singole disposizioni, ma soltanto sul loro spirito animatore
� (on. Ambrosini, ivi): quel che <rileva � che �possano essere sottoposte 
a referendum soltanto questioni ben determinate, come potrebbe essere, ad 
esempio, quella se si debba introdurre o no il divorzio� (on. Nobile, ivi) 
e che � i1l popolo debba essere messo in grado di votare sapendo quello 
che vota� (on. Mortati, ivi). 
Come si � prima accennato (n. 2), la Corte di Cassazione non si � pronunciata 
sulla questione che pur le era stata proposta: coerentemente alla 
delimitazione formale della propria competenza, l'Ufficio centrale si � limitato 
a verificare l'osservanza formale del principio dell'omogeneit� della normativa 
sottoposta a referendum e si � quindi arrestata alla osservaziione che � la 
unitariet� (del codice), quale corpo di leggi, � addirittura emblematica�. 
Spetta ora alla Corte Costituzionale, nell'esercizio del suo potere di controllo 
sostanziale della ammissibi!Jit� del referendum, verificare se a quella unitariet� 
formale non corrisponda una eterogeneit� sostanziale, ci� che, invero, 
pu� anche dirsi � emblematico � tr~ttandosi di pi� articoli disseminati in un 
codice che, come la Corte di Cassazione ha ricordato, � per definizione una 
raccolta, ovvero � un corpo di leggi �. 

11. -Nella stessa ordinanza della Corte di Cassazione � ricordata una 
ulteriore questione relativa alla ammissibilit� della richiesta di referendum 
per l'abrogazione di un cospicuo numero di articoli del codice penale: come 
prima (n. 4) si � osservato, una parte della dott11ina ritiene che i codici 
non siano soggetti ad abrogazione referendaria trattandosi di leggi (in senso 
formale) contenenti am'pie discipline difficilmente sostituibili e da ritenersi.. 
essenziali per il funzionamento dello ordinamento democratico. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 161 

Ma l'esclusione dev'essere quindi riferita -secondo la tesi dominante 
in dottrina -non solo al momento dell'autorizzazione alla ratifica, 
ma anche al momento dell'esecuzione strettamente intesa. Ed a questa 
stregua poco importa che l'ordine di esecuzione rappresenti l'oggetto di un 
apposito atto legislativo (com'era inevitabile nell'ordinamento statutario, 
date le norme costituzionali che allora regolavano la formazione dei trattati) 
osia contemporaneo e contestuale all'autorizzazion~. venendo inserito 
nella medesima legge che consente la ratifica. In entrambe le ipotesi, 
infatti l'interpretazione logico-sistematica dell'art. 75 secondo comma 
Cost. i1!1pone che vengano respinte le richieste di referendum abrogativo. 

Per contestare la legittimit� della richiesta di referendum vertente 
su 97 articoli del codice penale, l'Avvocatura dello Stato ha depositato 
presso l'Ufficio centrale un atto di intervento, in cui si deduceva l'improponibilit� 
di quesiti referendari congiuntamente riferiti ad un'eterogenea 
pluralit� di disposizioni legislative. Ma l'Ufficio centrale non ha 

Il principio trova evidentemente app1icazione non solo quando sia proposta 
l'integrale abrogazione di un codice, ma anche quando la proposta 
riguardi, come ha osservato la Cassazione, un cospicuo numero di suoi articoli. 

il2. -La inammissibi1it� della richiesta ora in esame, pi� precisamente, la 
sua illegittimit� costituzionale, deriva, infine, da una ulteriore considerazione. 
Come ha ricordato la Corte di Cassazione, alcuni articoli investiti dalla richiesta 
di abrogazione hanno formato oggetto di sentenze di accoglimento della Corte 
Costituzionale che non ne hanno toccato la portata testuale; numerosi altri 
(57, 205, 206, 222, 266, 270, 305, 327, 333, 341, 344, 402, 414, 415, 504, 505, 527, 528, 
529, 571, 578, 654, 655, 656, 662, 663, 668, 724, 725) hanno superato H controllo 
di legittimit� costituzionale ad opera della Corte, ed iin ci� non � certamente 
un ostacolo alla abrogazione referendaria; ma tra questi � anche l'art. 528 
che punisce le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, a pro'posito del quale la 
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93 del 1972 non si � Hmitata ad 
affermarne la legittimit� costituzionale, ma ha aggiunto che � � proprio l'art. 21 
Cost. che all'ultimo comma vieta tutte le manifestazioni contrarie al buon 
costume, imponendo al legislatore l'obb.ligo di prevenire e reprimere con 
mezzi adeguati le relative violazioni, tra le quali la diffusione dell'oscenit� 
prevista dall'art. 528 c.p. si presenta come particolarmente grave. In relazione 
al dettato dell'art. 21 Cost. l'Italia ha assunto anche internazionalmente (d.p.r. 
20 otfobre '1949 n. '1071) l'impegno di perseguire e punire chiunque si renda 
responsabile della diffusione di stampati osceni�. 

Pu� forse ammettersi che i mezzi di repressione previsti dall'ultimo comma 

dell'art. 21 Cost. e dall'accordo internazionale non debbano avere necessaria


mente carattere penale; ma i nogni caso l'art. 528 cod. ;pen. � norma di attua


zione dei principi costituzionali proclamati dagli artt. 21 e 10 Cost., sicch� 

la sua mera abrogazione -e non la sua modifica -costituirebbe violazione 

degli ora citati articoli della Costitu:zdone. 

13. -Anche la richiesta di abrogazione referendaria dell'intera legge n. 152 
del 1975 appare inammissibile per la eterogeneit� della materia regolata dai 
singold articoli della legge risultante anche, come � stato osservato alla Corte 

162 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

accolto n� ha preso in formale considerazione la tesi dell'Avvocatura, 
limitandosi invece ad osservare che �il principio dell'omogeneit� della 
normativa sottoposta a referendum non comporta la corrispondenza in 
senso assoluto di ogni singolo referendum ad ogni singolo atto normativo, 
ma deve ritenersi rispettato anche quando gli atti, pur nella loro 
pluralit�, siano sistematicamente incorporati in un testo legislativo 
avente unit� di oggetto �. 

Nella memoria successivamente presentata a questa Corte, l'Avvo. 
catura dello Stato insiste per� nell'assunto, sostenendo che richieste del 
genere sarebbero comunque inammissibili. Di fronte a domande formulate 
in termini cos� complessi, gli elettori non potrebbero esprimere 
risposte consapevoli ed univoche; sicch� del referendum si farebbe un 
uso abnorme, contrastante con i caratteri essenziali di questo istituto. 

Ora la Corte deve anzitutto constatare che, sotto i profili indicati 
dall'Avvocatura dello Stato, l'attuale ordinamento del referendum abrogativo 
� contraddistinto da gravi insufficienze e da profonde antinomie. 

di Cassazione, dal fatto che con essi vengono apportate modifiche ad articoli 
contenuti in diversi testi normativi. 

Anche a proposito di questa richiesta pu� ripetersi quanto si � prima 
osservato circa la possibilit� di una illegittima moltiplicazione dei consensi: 
dei 36 articohi contenuti nella legge solo pochissimi hanno formato oggetto 
di aspre :polemiche politiche; degli altri l'opinione pubblica non si � occupata, 
sicch� � da presumerne quanto meno l'indifferenza. 

14. -Altra questione �formulata alla Corte di Cassazione riguarda l'ammissibilit� 
delle richieste di referendum che abbiano per. oggetto una legge ordinaria 
c.d. �costituzionalmente necessaria� perch� emanata per dare attuazione 
ad una precisa norma costitU21ionale. 
Sulla base di quanto gi� ritenuto dalla prevalente e pi� accreditata dottrina 
si � osservato che la mera �abrogazione di simili leggi, ad opera del 
legislatore ordinario ovvero direttamente dal popolo con lo strumento del 
referendum, non pu� essere disposta senza produrre una immediata violazione 
della norma costituzionale, inammissibile dato il carattere rigido della nostra 
costituzione; che l'abrogazione referendaria non pu� confondersi con la dichiarazione 
di illegiittimit� costituzionale ad opera della Corte, onde si giustificano 
i particolari limiti della prima; che nel 'potere di abrogazione legislativa 
attribuito al corpo elettorale dall'art. 75 Cost. non pu� ritenersi compreso 
il potere cLi imporre al Parlamento l'obbligo di legiferare in un determinato 
modo; che alla violazione della Costituzione derivante dalla abrogazione� referendaria 
di una legge costituzionalmente necessaria � dubbio possa porsi 
rimedio con la dichiarazione successiva cLi illegittimit� costituzionale dei risultati 
a' sensi dell'art. 134 Cost.; che � comunque assurdo ammettere l'intervento 
della Corte successiva all'espletamento del referendum e negare invece l'ammissibilit� 
di un intervento preventivo che valga ad evitare lo svolgimento 
di un referendum dall'oggetto palesemente incostituzionale. 

Deve per� aggiungersi che quando l'oggetto del referendum riguardi non 
gi� singole norme, ma intere leggi di attuazione di precetti costituzionali (come, 
ad esempio, le leggi di attuazione dell'ordinamento regiionale ovvero la stessa 
legge n. 352 del 1970 sul referendum); allora il corpo elettorale viene chiamato 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 163 

Da una parte, corrisponde alla naturale funzione dell'istituto (aderendo 
ad alcune importanti indicazioni ricavabili dagli atti dell' Assemblea 
Costituente) l'esigenz� che il quesito da porre agli elettori venga 
formulato in termini semplici e chiari, con riferimento a problemi affini 
e ben individuati; e che, nel caso contrario, siano previste la scissione 
od anche l'integrale reiezione delle richieste non corrispondenti ad un 
tale modello in coerep.za con questi scopi, la legislazione attuativa dell'art. 
75 Cast. doveva e dovrebbe prevedere, dunque, appositi controlli 
delle singole iniziative, da effettuare -preferibilmente -prima ancora 
che vengano apposte le firme occorrenti a sostenere ciascuna richiesta; 
affinch� gli stessi sottoscrittori siano messi preventivamente in grado 
d'intendere con precisione il valore e la portata delle loro manifestazioni 
di volont�. 

D'altra parte, bisogna viceversa riconoscere che la legge n. 352 del 
1970 non ha preordinato per nulla i rimedi necessari in tal senso. L'art. 27 
primo comma, pur prescrivendo l'indicazione dei �termini del quesito che 

ad esprimere il proprio giudizio non gi� sul modo in cui il legislatore ordinario 
ha dato attuazione al :precetto della Costituzione (negli esempi sopra fatti agli 
artt. �lt14 e segg. ed all'art. 75 Cost.) bens� sullo stesso precetto costitumonale, 
del quale si vuol provocare, con il voto referendario, se non la formale abrogazione, 
quanto meno la sostanziale disapplicazione o sterilizzazione. Anche 
per questo, ai guasti costituzionali prodotti dal voto referendario il Parlamento 
non potrebbe porre vimedio, sia pure nel tempo previsto dall'art. 37 della 
legge n. 352 del 1970: perch� se � certo che al Parlamento residua il potere 
di �olmare i vuoti legislativi provocati dal referendum; si ritiene per� comunemente 
che il legislatore non possa -o sia comunque costituzionalmente 
scorretto -emanare leggi che siano in contrasto col visultato e con lo spirito 
del voto referendario. 

15. -Tale � la situazione creatasi con le richieste di referendum indicate 
in epigrafe. 
a) Sono noti i dubbi, sollevati da una parte della dottrina, sulla legittiimit� 
costituzionale di alcuni articoli della legge 25 gennaio 1962 n. 20, recante 
norme sui 'procedimenti e giudizi di accusa. Ma la proposta di abrogazione 
referendaria non riguarda soltanto quegli articoli, bens� tutti gli articoli che 
riguardano la Commissione inquirente determinandone e disciplinandone l'attivit�; 
il fine sostanzialmente ed anche manifestamente perseguito dai promotori 
del referendum � perci� quello di sottrarre all'organo parlamentare ogni 
potere, non solo istruttorio, ma anche. di proposta, in ordine alla messa in 
stato d'accusa del Presidente del C�nsigLio e dei Ministri, per trasferire il 
potere medesimo al giudice ordinario. All'esito positivo del referendum conseguirebbe 
quindi la disapplicazione, se non la sostanziale abrogazione, dell'art. 
12 legge cost. n. 1 del 1953, che invece attribuisce quel potere alla 
commissione parlamentare; a ci� il legislatore ordinario non potrebbe porre 
rimedio senza contrastare i risultati del voto popolare. 

b) Dall'esito positivo dei referendum per l'abrogazione integrale del codice 
militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare deriverebbe la eliminazione 
dal nostro ordinamento dei tribunali Militari e, in genere, della 
giurisdizione penale militare in tempo di pace. Questo �, del resto, l'intendi




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

164 

si intende sottoporre alla votazione popolare�, si limita in sostanza a 
prevedere che la formula �volete che sia abrogata... � (o �volete voi 
l'abrogazione... �) sia completata richiamando gli estremi della legge in 
discussione, citando il numero dell'articolo o degli articoli specificamente 
interessati, nonch� trascrivendo i soli testi dei commi o dei frammenti 
eventualmente messi in gioco (ma non gli integrali disposti degli articoli 
stessi). Ci� che pi� conta, la legge attuativa non chiarisce in nessun 
modo con quali criteri, da parte di quali organi, in quali momenti, n� 
con quali effetti dovrebbe esercitarsi il controllo sull'omogeneit� delle 
richieste: con la conseguenza che l'introduzione delle necessarie garan~ie 
di semplicit�, di univocit�, di completezza dei quesiti, presentemente 
trascurate od ignorate dal legislatore, rimane affidata ad una futura 
riforma. 

Ma il sindacato della Corte non si pu� arrestare di fronte alla constatazione 
delle carenze o delle lacune della legge n. 352 del 1970. Diversamente 
dall'Ufficio centrale, tenuto ad accertare la legittimit� delle richieste 
alla stregua di quella legislazione ordinaria che ha determinato � le 
modalit� di attuazione del referendum�, questa Corte deve infatti giudi


mento manifestato dai promotori e sostenitori del referendum. Alla conseguente 
violazio11e dell'art. 102, comma terzo Cost., il legislatore ordinario non 
potrebbe, perci� porre rimedio senza contrastare il risultato del referendum. 
c) Anche il referendum per l'abrogazione della legge 27 maggio 1929 

n. 810 � stato voluto per sottrarre il nostro Paese al re~ime concordatario; 
questo, del resto, sarebbe il risultato del voto popolare se favorevole alla 
proposta.' � allora chiaro che la norma sostanzialmente investita con la 
richiesta di referendum non � quella ordinaria, ma quella contenuta nell'art. 
7 della Costituzione. 
116. -Come ha prospettato la Corte di Cassazione nella ordinanza che ne 
ha dichiarato la legittimit�, la richiesta di abrogazione referendaria dell'intero 
codice penale militare � da ritenersi inammissibile anche per due ulteriori 
ragioni: 
perch� il codice, del quale si chiede l'abroga:llione, deve ritenersi legge 
essenziale per il funzionamento dell'ordinamento democratico; 
perch�, � in quanto diretta all'abrogazione di un intero corpo di leggi � 
la richiesta non ha un oggetto omogeneo n� indiV1isibile. 


17. -Anche la .richiesta di abrogazione della legge n. 810 del 1929 � inammissibile 
per due ulteriori ragioni: . 
perch�, trattandosi della legge di ratifica di un trattato, rtlentra nelle categorie 
espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.; 
perch�, come � stato rilevato da autorevole dottrina, l'art. 7 Cost. ha 
avuto l'effetto di sostituire, abrogandola o lasciandola quiescente, la legge 

n. 810. 
18. -Poste tali precisazioni si insiste ora nuovamente, avanti la Corte 
Costituzionale, su tutte le richieste e questioni gi� formulate avanti la Corte 
di Cassazione. A tale scopo, ed enche per la migliore informazione della Corte .. 
Costituzionale sulla precedente fase di questo procedimento, si trascrive inte� 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 165 

care sull'ammissibilit� delle richieste stesse, in diretta applicazione delle 
norme o dei principi di ordine costituzionale che comportino una causa 
impeditiva -espressa od implicita -dei voti popolari abrogativi. E, 
su questa base, la richiesta mirante all'abrogazione -totale o parziale di 
97 articoli del codice penale dev'esser dichiarata inammissibile. 

Nella disposizione dell'art. 75 primo comma Cost. (� � indetto 
referendum popolare... quando lo richiedono cinquecentomila elettori... �) 
� certo ricompresa una vastissima gamma di richieste, indeterminate 
ed indeterminabili a priori. Ma nello stesso modo che la cosiddetta 
discrezionalit� legislativa non esclude il sindacato degli arbitri del legislatore, 
operabile da questa Corte in rapporto ai pi� vari parametri; 
cos� la normativa dettata dall'art. 75 non implica affatto l'ammissibilit� 
di richieste comunque strutturate, comprese quelle eccedenti i limiti 
esterni ed estremi delle previsioni costituzionali, che conservino soltanto 
il nome e non la sostanza del referendum abrogativo. Se � vero che il 
referendum non � fine a se stesso, ma tramite della sovranit� popolare, 
occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non da 
coartare le loro possibilit� di scelta; mentre � manifesto che un voto 

gralmente in questa memoria l'atto di intervento gi� depositato avanti l'Uffdcio 
centrale per il referendum. . 

�(Testo dell'intervento dinanzi all'Ufficio centrale presso la Corte di 
� Cassazione). A -Sulla ammissibilit� di questo intervento. Il procedimento 
� regolato dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 che, do'po il deposito delle sotto
� scrizioni raccolte, porta alla dichiarazione di ammissibilit� del referendum 
� abrogativo si articola in due fasi consecutive alle quali viene generalmente 
�riconosciuta natura giurisdizione: la prima avanti l'Ufficio centrale per il 
� referendum presso la Cor.te di Cassazione, che si conclude con ordinanza 
�che dichiara la legittimit� della richiesta di ref.erendum; la seconda avanti 
� la Corte Costituzionale che si conclude con sentenza che dichiara l'ammissi
� bilit� del refer�endum. 

� L'art. 33 della legge citata prescrive, al secondo comma, che del giorno 

� fissato per la deliberazione della Corte Costituzionale sulla ammissibilit� 

� delle richieste di referendum sia data comunicazione ai delegati o presen


� tatori ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; il terzo comma aggiunge 

� che non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione i 

�delegati, 1i presentatori ed il Governo possono depositare alla Corte memorie 

� sulla legittimit� costituzionale del referendum. 

� Con sentenza n. 10 del 1972 la Corte Costituzionale ha precisato che 

� il Governo pu� intervenire nel giudizio che si svolge davanti la Corte 

�medesima suLla ammissibHit� del referendum 'quale raippresentante deHo 

� Stato ne1~a sua unit�, per assicurare, attrave11so tale disciplina, le condiz:ioni 

�necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio', cos� chiaramente 

�richiamando quanto ,gi�-affermato in via generale con fa .sentenza n. 13 del 

� 1960 e cio� che quando la legge 'prevede l'intervento in giudizio davanti la 

� Corte del Presidente del Consiglio 'essa vi ravvisa non il capo di una aromi


� nistrazione, ma il rappresentante dello Stato inteso come ordinamento uni


� tario '. Perci�, malgrado le peculiari caratteristiche del giudizio sull'ammissi




166 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere 
ridotte ad unit�, contraddice il principio democratico, incidendo di fatto 
sulla libert� del voto stesso (in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.). 

N� giova replicare -come hanno fatto i promotori del referendum 
in esame -che saranno gli elettori ad esprimere in proposito il loro 
libero giudizio politico: approvando o respingendo la richiesta, secondo 
che il quesito sia stato formulato in termini pi� o meno chiari e precisi. 
Sia che i cittadini siano convinti dell'opportunit� di abrogare certe 
norme ed a questo fine si rassegnino all'abrogazione di norme del tutto 
diverse, solo perch� coinvolte nel medesimo quesito, pur considerando 
che meriterebbe mantenerle in vigore; sia che preferiscano orientarsi 
verso l'astensione, dal voto o nel voto, rinunciando ad influire sull'esito 
della consultazione, giacch� l'inestricabile complessit� delle questioni 
(ciascuna delle quali richiederebbe di essere diversamente e separatamente 
valutata) non consente loro di esprimersi n� in modo affermativo 
n� in modo negativo; sia che decidano di votare �no�, in nome del 
prevalente interesse di non far cadere determinate discipline, ma pagando 
il prezzo della mancata abrogazione di altre norme che essi ritengano 
ormai superate (e vedendosi impedita la possibilit� di proporre in questo 
senso ulteriori referendum, prima che siano trascorsi almeno cinque anni, 

�bilit� del referendum nei confronti deglii altri giudizi che si svolgono avanti 
�la Corte (sent. n. 251 del 1975) deve ['itenersi il carattere unitario deH'inter
�vento del Presidente del Consiglio dei ministri quale � regolato dall'art. 20 
�della legge 11 marzo 1953 n. 87, che si riferisce tin genere a tutti i procedi
� menti che si svolgono avanti alla Corte Costituzionale. 

� li1 precedente articolo 32 della medesima ,legge n. 352 �regola fa prima 
�fase del procedimento che si svolge avanti l'Ufficio Centrale per il referen
� dum; esso non contiene uguade disposizione riguardante l'intervento del Go
� verno: il quinto comma prescrive che le eventuali ordinanze con le quali 
�si rilevino presunte irregolarit� delle richieste siano notificate ai delegati 
� e presentatori., non anche al Governo, ed abilita solo costoro ed i presen
� tatari dei partiti e dei gruppi politici a presentare deduzioni scritte. Non 
�per questo, per�, pu� ritenersi che dalla legge sia escluso l'intervento del 
� Governo avanti l'Ufficio centrale per il referendum, tlntervento che � neces
� sario per far valere quelle ritenute illegittimit� delle richieste di referendum 
�che, come si vedr�, solo l'Ufficio e non anche la Corte, � competente a 
�rilevare. 

�I citati commi 2� e 3� dell'art. 33 della legge. n. 352 del 1970, come 
� glii artt. 20 e 25 della legge n. 87 dell'l'l marzo 1953, attribuiscono al Presi
� dente del Consiglio dei Ministri la tutela in giudizio dell'interesse dello 
� Stato, inteso non come amministrazione ma come ordinamento unitario, 
� all'armonia, alla completezza ed alla certezza del diri.tto oggettivo, ed in 
� particolare al legittimo uso di uno dei fondamentali strumenti di demo
� crazia previsti dalla Costituzione; � per� evidente che simile interesse, per 
�essere tutelato integralmente, deve esserlo non solo davanti la Corte Costi
� tuzionale, quando si discuta se la legge che si vuole sottoporre a referendum� 
� appartenga ad alcuna categoria prevista dal secondo comma dell'art. 75 Cost., 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 167 

dalla data la preclusione dispsta dall'art. 38 della legge n. 352 del 1970): 
appare evidente come i risultati dell'esperimento referendario ne vengano 
falsati alla radice, per l'unico motivo che referendum diversi -e 
per se stessi ammissibili -sono stati conglobati a forza entro un solo 
contesto. 

Effettivamente, libert� dei promotori delle richieste di referendum 
e libert� degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno 
confuse fra loro: in quanto � ben vero che la presentazione delle richieste 
rappresenta l'avvio necessario del procedimento destinato a concludersi 
con la consultazione popolare; ma non � meno vero che la sovranit� 
del popolo non comporta la sovranit� dei promotori e che il popolo 
stesso dev'esser garantito, in questa sede, nell'esercizio del suo potere 
sovrano. Uno strumento essenziale di democrazia diretta, quale il referendum 
abrogativo, non pu� essere infatti trasformato -insindacabilmente 
-in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante 
il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari 
di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche 
dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto o sostenuto le 
iniziative referendarie. 

�ma anche ed ugualmente avanti all'Ufficio centrale per il referendum specie 
�se si ritenga che quest'Ufficio debba verificare la conformit� della richlesta 
� di referendum non soltanto alle disposizioni di legge ordinaria ma anche 
� ai precetti della Costituzione diversi da quello contenuto nel secondo comma 
� dell'art. 75. 

� Infatti, come si � prima osservato, la Corte Costituzionale ha ritenuto 
� che l'intervento del Governo avanti la Corte medesima vale ad assicurare 
� le condizioni, sia pure ' sufficienti' (e su ci� parte della dottrina � discorde), 
�ma anche 'necessarie' 'per assicurare la formazione di un legittimo contrad
� dittorio. Se perci� la legge medesima, che all'art. 32 prevede la partecipa
� zione al giudiziio, che si svolge avanti l'Ufficio Centrale, dei promotori, esclu
� desse l'intervento del Governo, ne risulterebbe chiaramente violato, in questa 
�prima fase del procedimento di verifica della legittimit� del referendum -alla 
� quale, come si � detto, viene comunemente riconosciuta natura giuI1isdizio
� nale -il principio del legittimo contraddittorio. N� potrebbero ritenersi 
� comunque assicurate le condizioni necessarie alla formaziione di un legittimo 
� contradittorio dalla partecipazione a questa fase del giudizio, dei partiti poli
� tici, espressamente prevista dalla norma ora richiamata: resterebbe in ogni 
� caso privo di adeguata tutela, in questa sede giurisdizionale, l'interesse dello 
�Stato, inteso non come amministrazione ma come ordinamento unitario, che 
� la legge affida al Governo� e che non pu� ev;identemente essere affidata ai 
�partiti 'politici, la cui funzione, per l'art. 49 della Costituzione, � quella 
�di 'concorrere' a determinare la politica nazionale, sicch� si ritiene comu
� nemente che la pluraJi.t� o, almeno, la duaLit� dei partiti costituisca caratte
� ristica essenziale del nostro ordinamento democratico. 

� :�, del resto, da aggiungere che l'astratto problema della ammissibilit� 

� di questo intervento non �, nella fattispecie, sostanzialmente rilevante per 

�-il conseguimento del risultato concreto che con questo atto Vliene perseguito. 

� Le singole questioni che si vogliono sottoporre all'esame ed al giudizio del




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

168 

Viceversa, proprio questo finisce per essere, in modo esemplare, il 
caso del referendum vertente su 97 articoli del codice penale. Per quanti 
sforzi interpretativi si facciano, da tali disposizioni non si riesce ad 
estrarre un quesito comune e razionalmente unitario; e ci� fornisce 
allora la riprova che la richiesta non pu� venire ammessa, perch� incompatibile 
con le proclamazioni degli artt. 1, 48 e 75 Cost. 

Analoghe considerazioni valgono ad escludere l'ammissibilit� della 
richiesta relativa al codice penale militare di pace (approvato dal regio 
decreto 20 febbraio 1941, n. 303). 

Anche a prescindere dalle dimensioni del codice stesso (che pure si 
compone di ben 433 articoli), � determinante la circostanza che questo 
atto legislativo implica le pi� diverse tematiche: dall'individuazione delle 
categorie di �persone soggette alla legge penale militare� alla determinazione 
delle specie delle relative pene; dalla parte generale alla parte 
speciale della legislazione penale militare; dal diritto penale militare 
sostanziale alla procedura penale militare ed alla giurisdizione dei tribunali 
militari; dalla definizione dei reati esclusivamente militari, caratteristici 
dell'ordinamento delle forze armate, fino ad un'amplissima serie 
di figure criminose che s'innestano sulle parallele previsioni del codice 
penale comune, aggravando per� le sanzioni a causa delle condizioni 
delle persone che abbiano commesso il fatto. 

� l'Ufficio Centrale elettorale sono da tempo dibattute in dottrina sicch� esse, 
� come si dir� subito, dovranno comunque essere riilevate d'ufficio in questa 
�sede di verifica della legittimit� delle richieste di referendum. 

� B -Sulla competenza a giudicare dell'Ufficio Centrale per il referendum. 
� Per l'art. 2 della legge costituzionale H marzo 1953 n. 1, spetta alla Corte 
� Costituziionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate 
�a norma dell'art. 75 della Costituzione, siano ammissibili ai sensi del secondo 
�comma dell'articolo stesso. La stessa Corte, con le sentenze n. 10 del 1972 
�e n. 251 del .1975 ha precisato i limiti della pmpria competenza quali risul
� tano dal citato art. 2 legge costituzionale n. 1 del 1953 e dall'art. 33 legge 

� n. 352 del 1970: ad essa � affidato soltanto il compito di verificare se le 
� leggi che formano oggetto della richiesta di referendum appartengano o 
� meno alle categorie di leggi sottratte al referendum abrogativo dal secondo 
� comma dell'art. 75 (leggi tributarie e di bilanaio, di amnistria e di indulto, 
� di autorizzazione a ,ratificare trattati internazionali). 
� Per l'art. 32 della stessa legge n. 352 del 1970 spetta invece all'Ufficio 
�Centrale costitui.to presso la �corte di Cassazione accertare che la nichiesta 
� di referendum sia conforme alle norme di legge: non si tratta di una 
� verifica meramente formale e contabile della autenticit� e del numero delle 
�firme raccolte dai promotori, al controllo di legittimit� demandato all'Ufficio 
�Centrale essendo preclusa soltanto la cognizione dell'ammissibilit� del refe
� rendum ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (cos�, 
� letteralmente, la citata sentenza n. 251 del .1975 della Corte Costituzionale). 

�L'estensione del controllo spettante all'Ufl�icio Centrale a tutte le que
� stioni relative alla conformit� della richiesta di referendum a qualsiasi dispo_.. 
� sizione di legge ordinaria od anche costituzionaJ.e diversa dal seconda comma 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 169 

Ma l'eterogeneit� delle disposizioni del codice penale militare di 
pace risulta ancora pi� netta, in vista dei loro diversissimi rapporti con 
la Costituzione. Accanto a molte norme penali o processuali, che possono 
considerarsi costituzionalmente neutre (prestandosi indifferentemente ad 
essere abrogate o mantenute in vigore, modificate oppure conservate nei 
loro contenuti), sussistono altri precetti che, nei loro attuali nuclei normativi, 
si saldano con le corrispondenti disposizioni costituzionali: come 
si verifica -ad esempio -nei casi di reati di mancanza alla chiamata 
alle armi e di diserzione, che stanno indubbiamente in funzione delle 
previsioni dell'articolo 52 Cost., relative al servizio militare obbligatorio 
all'ordinamento delle forze armate. Il fatto stesso che la richiesta in 
esame si proponga ad abrogare simili figure criminose potrebbe esser 
dunque motivo sufficiente perch� questa Corte la respinga. In ogni caso, 
per�, l'aver voluto coinvolgere in un solo referendum le parti accessorie 
e le parti essenziali del codice penale militare di pace, comprese le 
norme a contenuto costituzionalmente vincolato, rappresenta una conferma 
del~a irriducibile pluralit� delle questioni, su cui l'elettore verrebbe 
costretto ad esprimere un unico voto. 

Perci� ne deriva, mancando alla Corte poteri di scissione o di ridefinizione 
dei quesiti referendari, l'inammissibilit� dell'intera richiesta. 

� dell'art. 75 Cost., oltre che dall'espressa formulazione dell'art. 32, comma 
� secondo, legge n. 352 del 11970, sd deduce logicamente anche dai citati artt. 33 
� deHa medesima l~gige e 2 legge costituzionale n . .i del 1953 che delimitano nel 
�modo sopra ricordato la competenza della Corte Costituzionale: dalla esclu" 
sione di questa deriva necessariamente la competenza dell'Ufficio centrale 
�� dato che la pronuncia di ammissibilit� del r.eferendum che defiinisce il com" 
plesso procedimento regolato dagli artt. 32 e 33 legge n. 352 del 1970 non 
� pu� che conseguire all'accertamento da parte dei due giudici preposti al 
�controllo della legittimit� del procedimento per il referendum, nell'ambito 
�delle :rtls'pettive competenze, della conformit� della richiesta a tutte le dispo" 
sizioni di legge -ordinaria e costituzionale -che regolano l'istituto. Pu� 
� ancora aggiungersi che, stabilite dall'art. 134 Cost. e 2 legge costituzionale 

� n. 1 del 1953 le competenze della Corte Costituzionale, queste non potreb
� bero essere ampliate da una legge ordina11ia. 
�Il diverso criterio per discriminare la competenza dell'Ufficio centrale 
� e della Corte Costituzionale proposto da una parte della dottrina (per il 
�quale le competenze dell'Ufficio centrale e della Corte Costituzionale dovreb" 
bero distinguerSli in relazione alla �natura, ordinaria o costituzionale, della 
�legge cui confrontare la richiesta di referendum per accertarne la regolarit�: 
� l'Ufficio centra1e dovrebbe accertare la 'legittimit�' della richiesta, control
� lando se questa sia conforme alle prescrizioni contenute in leggi ordiinarie 
�e, in particolare, nella legge n. 352 del 1970: la Corte Costituzionale dovrebbe 
�affermare 'l'ammissibilit�' del referendum previa verifica della sua confor" 
mit� ari precetti della Costituziione) non � quindi sorretto dalla formulazione 
� letterale delle norme da applicare. 

�Spetta allora certamente all'Ufficio centrale pronunciarsi non solo sulle 
� questioni che verranno ora illustrate e che riguardano la regolarit� delle 

4 



170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Quanto alla richiesta di referendum avente per oggetto l'ordinamento 
giudiziario militare, essa determina problemi almeno in parte diversi 
da quelli concernenti il codice penale militare di pace. Nel caso del 
regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, non � infatti sostenibile che ci si 
trovi in presenza di una radicale disomogeneit� delle disposizioni da 
sottoporre al voto popolare, tale che su questo solo dato si debba fondare 
un giudizio d'inammissibilit�. Disciplinando la tipologia e la compos1z10ne 
dei tribunali militari, l'ordinamento in questione considera e 
configura un ben preciso complesso di organi di giurisdizione speciale 
(<::he anzi conservano i loro caratteri essenziali -in virt� della norma 
generale dell'art. 57 r.d. cit. -sia per il tempo di pace sia per il tempo 
di guerra). 

Nondimeno, � anzitutto riscontrabile un collegamento strettissimo fra 
il codice penale militare di pace e l'ordinamento giudiziario militare. 
Da un punto di vista formale, � significativo che entrambi i decreti 
in questione (n. 303 e n. 1022 del 1941) ritrovino fa loro comune matrice 
nella delegazione legislativa operata dalla legge 25 novembre 1926, n. 2153; 
tanto pi� che, nella prima parte dell'art. 2 di tale legge-delega, si prevedeva 
che a ci� sarebbe bastato un unico atto delegato contenente il 
� nuovo testo delle disposizioni della legislazione penale militare �. Dal 
punto di vista sostanziale, poi, � ancora pi� notevole che la materia dei 

� richieste di referendum su 97 articoli del codice 'penale nonch� sulla legge 

� n. 152 del 1975 e sul Testo Uniico di Pubblica Sicurezza per la eterogeneit� 
� deMa materia e quindi per la scindihihlt� del quesito che si vuol porre al 
� corpo elettorale, in contrasto col disposto degli artt. 27 e 32, 4� e 6� comma 
��della legge n. 52 del 1970; ma anche tutte le altre questioni, che riguardano 
� la regolarit�, in rela:rione a precetti della Costituzri.one diversi dal secondo 
�comma dell'articolo 75 Cost., delle richieste di referendum per l'abrogazione 
� di leggi che non appartengono alle categorie ivi elencate. 
� C -Sulla legittimit� delle singole richieste di referendum. 11) Una richie
� sta di referendum abrogativo riguarda circa un centinaio di articoli del 
�codice penale: si tratta degli articoli che prevedono la pena dell'ergastolo, 
� alcune misure dii sicurezza, il segreto di Stato, i reati di vilipendio ed oltrag
� gio nonch� di atti osceni in luogo pubblico. 

� Dato H preciso disposto degli artt. 75 della Costituzione e 27 della legge 

� n. 352 d.el 1970 � certo che la richiesta di referendum pu� riguardare una 
�intera legge ovvero pi� articola della medesima legge: come � stato soste
� nuto, deve ritenersi che in �questi casi le norme delle quali si propone 
� l'abrogazione debbano regolare materia uniforme od analoga. In particolare 
� � stata affermata la inammissibilit� delle richieste di referendum che si 
� riferiscono a codici e testi unici di pi� rilevante importanza. 
� I commi 4� e 6� dell'art. 32 della legge n. 352 stabiliscono !infatti che 
� spetta all'ufficio centrale disporre la concentrazione delle varie richieste di 
� referendum depositate che rivelino conformit� o analogia di materia mentre 
� le altre, che non presentano tali caratteri, vanno mantenute dii.stinte: pu� 
� quindi desumersi che non possono formare oggetto della stessa richiesta e.. 
� dello stesso procedimento di referendum pi� disposizioni che, anche se 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 171 

giudizi penali militari sia stata suddivisa in una parte concernente la 
procedura penale, che ha trovato posto nel codice penale militare di 
pace, e nell'altra parte riguardante l'ordinamento giudiziario propriamente 
inteso; fermo restando, per�, che la materia rimase essenzialmente 
unitaria, come stanno a dimostrare i sistematici richiami ai tribunali 
militari che si ritrovano nei corrispondenti codici penali. 

Allo stesso modo che per il codice penale militare di pace, anche per 
l'ordinamento giudiziario militare si pu� dunque ritenere che esso corrisponda 
-nel suo complesso, piuttosto che nei suoi singoli modificabili 
disposti -alle comuni esigenze della difesa della Patria, dell'obbligatoriet� 
del servizio militare e dell'indefettibile esistenza delle forze armate, 
quali sono attualmente affermate e garantite dall'art. 52 Cost. E gi� da 
questo nesso potrebbero trarsi, pertanto, argomenti atti a far concludere 
che i due referendum sul codice penale militare di pace e sull'ordinamento 
giudiziario militare debbano venire congiuntamente preclusi. 

Ma, anche a voler considerare per s� solo il problema dell'ammissibilit� 
di un voto popolare abrogativo dell'ordinamento giudiziario militare, 
separato dal contesto normativo del quale esso forma una parte 
integrante, la conclusione ultima non muta. In effetti, non � che il 
referendum sia stato qui richiesto per privare di efficacia norme riguar


�formalmente riunite in un unico provvedimento legislativo, regolano materie 
� difformi ed eterogenee. 

� La necessit� che il referendum abrogativo si svolga su disposizioni di 
� legge regolanti la stessa materia o, al pi� mate:nie analoghe, oltre che desu
� mersi dalle norme ora richiamate pu�, del resto, ritenersi connaturale all'isti
� tuto del referendum, quale � delineato dall'art. 75 della Costituzione e disci
�plinato dalla legge n. 352 del 1970: il fine del referendum pu� essere solo 
� quello di deliberare l'abroga:lJ.ione (non quindi anche la modifica) della legge; 
� infatti l'art. 35 della legge n. 352 'precisa che l'elettore manifesta la propria 
� volont� tracciando sulla scheda un segno sulla risposta (al singolare) da lui 
� prescelta. Si tratta, quindi, di un verdetto, onde � da ritenere che il quesito 
� che pu� essere posto al corpo elettorale deve essere tale da permettere 
� non solo nella forma (che appuntd perci� � minutamente regolata nell'art. 27) 
�ma anche nella sostanza, sdmile semplificata soluzione e non richiedere, invece, 
� una risposta pi� articolata e complessa. � stato perci� autorevolmente osser
� vato che condizione minima per un utile impiego del referendum � che le 
�questioni sulle quali si invoca dl ,responso popolare siano formulate in modo 
� tale da :prestarsii ad una risposta consapevole e razionale; come osserv� 
� l'on. Einaudi alla Costituente, quel che importa � che al popolo siano 
�presentati quesiti e formule semplici e chiare. 

� A tali requisiti certamente non corrisponde la richiesta di referendum 
� su disposdzioni legislative regolanti materie scindibili ed eterogenee, com'� 
�quella che riguarda 97 ar�ticoli del codice penale, in l'elazione ai quali, 
� mentre � da escludere che una sia pur serrata campagna elettorale possa 
� compiutamente informare gli elettori sui singoli aspetti positivi e negativi 
� deHe singole proposte ben pu� ipotizzarsi, ed essendo anzi prevedibile, che 
� la volont� di alcuni com'ponenti il corpo elettorale sia intesa alla abroga




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

172 

danti aspetti determinati, sia pure importantissimi, della giurisdizione 
militare: con lo scopo di obbligare il legislatore ordinario ad attivarsi 
tempestivamente per colmare o prevenire le lacune. 

Ben diversamente, l'iniziativa in esame si propone di sopprimere 
l'intera giurisdizione militare, assoggettando all'effetto abrogativo anche 
quelle disposizioni a contenuto vincolato, sul tipo dell'art. 1 del regio 
decreto n. 1022-del 1941, che non possono venir modificate o rese inefficaci, 
senza che ne risultino lese le corrispondenti disposizioni costituzionali. 


In altre parole, il tema del quesito sottoposto agli elettori non � 
tanto formato -in questa come in tutte le ipotesi del genere -dalla 
serie delle singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio 
che se ne ricava; ed il principio sul quale si fonda l'intero ordinamento
� giudiziario militare consiste appunto nella disposizione dell'art. 1, 
per cui �la giustizia penale militare � amministrata: dai tribunali militari; 
dal tribunale supremo militare �. Di conseguenza, il senso che obiettivamente 
assume la richiesta di cui si discute, quali che fossero gli 
intendimenti soggettivi dei presentatori e dei sottoscrittori di essa, 
consiste nella volont� di togliere di mezzo, attraverso la congiunta abrogazione 
del codice penale militare di pace e dell'ordinamento militare, la 
totalit� degli organi della giustizia militare di pace; per ritornare ai 

� zione di alcune tra le norme assoggettate a referendum ed alla conserva
� zione, invece, delle altre. 

�2) Le stesse considerazioni valgono a proposito della richiesta di refe
� rendum sulla legge n. 152 del 22 maggio 1975 i cui articoli regolano materif' 
�assolutamente eterogenee: la non omogeneit� della materia � dimostrata, 
� anche topograficamente, dal fatto che con singoli articoli della legge n. 152 
�vengono apporta.te modifiche ad articoli contenuti in div�ersi testi legisla
� tivi (�i codici penali, le leggi n. 645 del 1952, 497 del 1974, 575 del '1965, 
� 1423 del 1956, ecc.). 

� 3) Altra richiesta di referendum riguarda numerosi articoli della legge 
� 25 gennaio :1962 n. 20 recante norme sui procedimenti e giudizi dii accusa: 
� precisamente tutti gli articoli che riguardano la Commissione inquirente de
� terminandone e discipldnandone l'attivit�. 

�Si tratta di una legge e, in particolare, di articoli emanati per dare 

� attuazione agli artt. 96 Cost. ('il Presidente del Consiglio dei Ministri. ed 

� i Ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune 

� per reati commessi nell'esercizio �delle loro fun21ioni ') �e 12 della legge costi


� tuzionale 11 marzo .1953 n. 1 per il quale la messa in stato d'accusa del 

� Pr�esidente del Consiglio e dei Ministri � deliberata dal Parlamento su rela


� zione di una commissione composta da dieoi deputati e dieci senatori. 

� La legge 25 gennaio �1962 n. 20, pur essendo una legge ordinaria, � perci� 

�una legge c.d. 'costituzionalmente necessaria' cio� una legge emanata per 

� dare attuazione e precise disposizioni costitu21ionali e che non potrebbe 

� quindi venir meno senza determinare una immediata lesione degli interessi 

�che da quelle disposiziollJ� costituzionali sono tutelati. Il complesso delle 

� disposizioni che si vogliono sottoporre a referendum abrogativo regolano 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 173 

concetti ispiratori dell'art. 95 ultimo comma del progetto di Costituzione, 
elaborato dalla Commissione dei 75, onde i tribunali militari avrebbero 
potuto �essere istituiti solo in tempo di guerra� (mentre in ogni altra 
circostanza si sarebbe reso necessario espandere la giurisdizione penale 
comune). Ma il progetto � stato in questa parte superato irrevocabilmente 
-salvo il ricorso ad una revisione costituzionale -nell'atto in cui 
l'Assemblea Costituente ha approvato l'art. 103 terzo comma della Costituzione 
( � I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione 
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per 
i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate�), nonch� 
la VI disposizione transitoria (� Entro cinque anni dall'entrata in vigore 
della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione 
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni... dei tribunali militari. 
Entro un anno dalia stessa data si provvede con legge al riordinamento 
del tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111 �). 

Pur avvertendo che quest'ultima previsione costituzionale � rimasta 
inadempiuta, che l'adeguamento della giurisdizione militare ai fondamentali 
principi informatori della giurisdizione comune tarda da oltre 
un trentennio, e che questa inerzia del legislatore ha fornito lo spunto 

� l'attivit� della Commissione inquirente nella fase del procedimento che precede 
� e prepara la deliberazione del Parlamento in seduta comune; la loro abroga
� mone paralizzerebbe qualunque procedimento oggi eventualmente in corso 
� avanti la Commissione, impedirebbe l'inizio di procedimenti nuovi e rende
� rebbe cos� impossibile l'esercizio da parte del Parlamento delle funzioni 
� attribuitegli dall'art. 96 della Costituzione. 

�Si ritiene che generalmente simili Ieggi siano sottratte alla abrogazione 
� per referendum per la ragione che questa deve rimanere soggetta all'osser
� vanza degli stessi limiti costituzionali per quella disposta dal Parlamento, e 
� poich� a questo � inibito a far cadere una di simili leggi senza prevedere 
� contemporaneamente alla sua sostituzione, deve escludersi iil r�eferendum, dato 
� il carattere puramente negativo della pronuncia popolare. 

� La tesi ora ricordata, certamente prevalente in dottriina, � stata recente


� mente contrastata in base ad un semplice ordine di argomentazioni: in primo 

�luogo proponendo il confronto con il sindacato di leg1ttimit� costituzionale, 

�che pu� certamente esercitarsi su tutte le leggi, anche se costituzionalmente 

� necessarie; in secondo luogo osservando che, seppure l'abrogazione per refe


� rendum delle leggi costituzionalmente necessarie '.provoca una situazione di 

� illegittimit�, a questa situazione deve ovviare il legislatore; ponendo in 

� essere una nuova normativa conforme alla volont� manifestata, col refe


� rendum, dal corpo elettorale: la funzione del :Peferendum nei casi in esame, 

� sarebbe non gi� soltanto quella di abrogare una disposizione di legge ma 

�anche di stimolare gli organi legislativi a sostituire la legge abrogata con 

�un'altra. 

�Tra la funzione del giiudioe della costituzionalit� delle leggi e quella 

� del corpo elettorale chiamato ad esprimere la propria volont� per mezzo 

� del referendum, non � per� possibile alcuna analogia che non riguardi stret




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

174 

ai promotori dei referendum sui regi decreti n. 303 e n. 1022 del 1941, la 
Corte � tenuta egualmente a dichiarare inammissibile la richiesta referendaria 
avente per oggetto l'ordinamento giudiziario militare. 

Nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, si afferma che 
l'eterogeneit� della materia regolata dalla legge 22 maggio 1975, n. 152 
(intitolata �Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico�), sarebbe tale da 
precludere l'ammissibilit� della relativa richiesta di referendum. Ma 
l'assunto non pu� essere condiviso. 

Non � contestabile, in vero, la variet� di contenuti normativi della 
legge n. 152, che riguarda -fra l'altro -i limiti alla concessione della 
libert� provvisoria, i casi di fermo di indiziati di reato, una serie di 
modifiche della legge n. 645 del 1952 (sul divieto di ricostituzione del 
disciolto partito fascista), l'uso delle armi da parte di pubblici ufficiali, 
la prescrizione dei reati, le misure di prevenzione, l'espulsione degli 
stranieri, le notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo. 
Senonch� la richiesta in questione non concreta un uso cos� artificioso 
del referendum abrogativo, da farla considerare eccedente le previsioni 

� tamente gli effetti del referendum e della sentenza della Corte Costituzionale 
� sulle leggi che ne costituiscono l'oggetto. La cessazione di efficacia della 
� legge dii cui all'art. 136 Cost., consegue non gi� ad una manifestazione di 
� volont�, bens� ad un giudizio della Corte Costituzionale, al quale molti 
�riconoscono natura giurisdizionale, sulla conformit� della legge ad alcuna 
� norma o precetto della Costituzione: non � quindi astrattamente ipotizza
�bile che la sentenza della Corte Costitu2liona1e provochi essa stessa una 
�violazione della Costituzione. L'abrogazione per referendum consegue, invece, 
�ad una libera manifestazione di volont� del corpo elettorale nell'esercizio 
� della funzione legislativa sulla opportunit�, non sulla necessit�, di conser
� vare nel nostro ordinamento una legge della quale non si discute la legit� 
� timit� costituzionale (pu� osservarsi, incidentalmente, che alcune tra le 
� norme che si vogliono sottoporre a referendum hanno su'perato positiva
� mente il controllo cli costituzionalit� ad opera della Corte): appare logico 
� che solo alla abrogazione per referendum sia posto il ~imite della osservanza 
� del rigido sistema costituzionale. 

� Neppure � convincente il secondo argomento sopra riportato: l'art. 75 
� Cost. attribuisce al corpo elettorale uno strumento per l'eserci:liio diretto 
�della funzione legislativa, anche se limitata alla c.d. �legislazione negativa�; 
� si deve allora escludere che lo stesso strumento possa essere utilizzato anche 
� per un fine ulteriore, cio� per obbligare il Parlamento non solo a legiferare 
� ma anche ad emettere le nuove leggi con un contenuto in gran parte 
�vincolato dal risultato del referendum; ci� tanto pi� deve dirsi se si considera 
� che la stessa Costituzione, all'art. 72 secondo comma, fornisce alla iniziativa 
� popolare un diverso strumento 'per stimolare la produzione legislativa del 
�Parlamento, strumento che salvaguarda pienamente la libera determinaz.ione 
� dell'organo legislativo per quanto riguarda sia il ' se ' sia il 'come' legiferare. 

�� stato infine obiettato che d,ata l'espressB elencazione delle categorie 

� di leggi sottratte al referendum, contenuta nel secondo comma dell'art 75, 



PARTE 1, SEZ. !, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 175 

dell'art. 75 Cost. Al contrario, tale iniziativa ha per oggetto un particolare 
complesso di misure legislative eccezionali, se non addirittura provvisorie 
(non si dimentichi, infatti, che le . disposizioni processuali della 
legge n. 152 cesseranno di avere applicazione all'atto dell'entrata in vigore 
del nuovo codice di procedura penale, per espressa previsione dell'art. 35 
della legge stessa): che il Parlamento ha disposto nel comune intento di 
fronteggiare la presente situazione di crisi dell'ordine pubblico, con particolare 
riguardo alla criminalit� politica e para-politica. Sotto questo 
aspetto, anzi, si pu� ben dire che il titolo della legge enuncia gi�, nei suoi 
tratti essenziali, la questione sulla quale il corpo elettorale verr� chiamato 
a decidere. 

Non frapponendosi altri ostacoli di ordine costituzionale, la richiesta 
di referendum per l'abrogazione della legge n. 152 del 1975 risulta quindi 
ammissibile (salvo quanto disposto in relazione all'art. 5 -perch� sostituito 
dall'art. 2 'della legge 8 agosto 1977, n. 533 -dall'ordinanza 6 dicembre 
1977 dell'Ufficio centr~le, avverso la quale i promotori del referendum 
hanno sollevato conflitto di attribuzione davanti a qu$:!Sta Corte). 

� non pu� ammettersi che siano ugualmente sottratte all'abrogazione referen
� dar�a altre leggi non comprese in quelle categorie, anche se in ipotesi 
�'costituzionalmente necessarie'; che resterebbe in ogni caso riservato alla 
�Corte Costituzionale, in sede di controllo (successivo) di legittimit� costitu
� zionale eliminare le illegiittimit� conseguenti alla abrogazione per referendum. 
� Ma, a parte ogni questione, pure estremamente opinabile, sulla ammissibilit� 
�di un sindacato di legittimit� costituzionale sui risultati del referendum, � 
�stato anche autorevolmente osservato che costituirebbe una assurdit� od 
� anomalia del sistema stabilire che la Corte Costituzionale debba dar via 
�libera ad un referendum il cui oggetto risulti palesemente incostituzionale 
� sicch� la Corte debba poi intervenire successivamente in sede di impugnativa 
� della legge abrogatrice, al fine di rendere possibile una dichiarazione di 
� 1incostituzionalit�. 

� 4) Quanto si � ora osservato pu� valere anche in relazione alla richiesta 
�di abrogazione per referendum del codice militare di pace (r.d. 20 febbraio 
(( 1941 Il. 303); 

� 5) 1e dell'ordinamento giudiziario militare (r.d. 9 settembre 1941 n. 1022): 
� anche di queste leggii :pu� dirsi che sono 'costituzionalmente necessarie' 
�perch� disciplinano un organo direttamente previsto dalla Costituzione, pre
� cisamente dall'art. 102, comma terzo,� per il quale i tribunali militari in tempo 
� di pace hanno giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti 
� alle Forze Armate. 

� 6) � da .riitenersi illegittima anche la richLesta di referendum per l'abro
� gazione della legge 27 maggio 1929 n. 810 con la quale � stata data esecu
� zione al trattato ed al Concordato tra l'Italia e la Santa Sede. 

� Come � stato rilevato da autorevole dottrina l'art. 7 della Costituzione, 
� per il quale ii rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati dai 
� Patti Lateranensi, contiene esso stesso l'ordine di esecu2lione di quei patti 
�ed ha perci� avuto l'effetto di sostituire, abrogandola o lasciandola quie




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

176 

L'ipotesi che spetti alla Corte di precludere i voti popolari abrogativi 
sulle �leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento 
dell'ordinamento democratico�, � stata sistematicamente 
prospettata dall'Ufficio centrale per il referendum, all'atto di dichiarare 
la legittimit� delle richieste miranti all'abrogazione di 97 articoli del codice 
penale comune, del codice penale militare di pace e dell'ordinamento 
giudiziario militare. Ma l'Avvocatura dello St_ato, riprendendo e sviluppando 
questo genere di argomentazioni, ha eccepito in tal senso l'inammissibilit� 
della stessa richiesta di referendum avente per oggetto 13 articoli 
della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (intitolata �Norme sui procedimenti 
e giudizi di accusa�), nelle parti attinenti ai poteri ed ai modi 
di funzionamento dell'apposita �Commissione inquirente�. La eventuale 
abrogazione di tali disposti determinerebbe, infatti, l'integrale disapplicazione 
dell'art. 12 della legge cost. n. 1 del 1953, per cui �la messa in 
istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e dej Ministri � deliberata dal Parlamento in seduta 
comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati 
e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere... �; con l'ulteriore 
conseguenza che il legislatore ordinario non potrebbe pi� porvi rimedio, 
senza per ci� stesso contraddire la volont� popolare. 

� scente, la legge n. 810. Manca perci�, l'oggetto stesso della richiesta di 

� referendum. 

� A parte di rilievo che l'ammissibilit� del referendum sarebbe comunque 

� esclusa dal secondo comma dell'art. 75 Cost., dovendosi riconoscere alla 

�legge n. 810 del 1929 la natura di legge di ratifica di un trattato (l'esame 

�di questo profilo di ammissibilit� spetter� alla Corte Costituzionale), la 

� ammissibilit� stessa deve comunque escludersi anche perch� l'eventuale esito 

�positivo del referendum comporterebbe, in violazione dell'art. 7, la esclusione 

� del principio pattizio affermato dall'articolo stesso o, quanto meno, una 

�modifica di patti non concordata con la Santa Sede e non attuata col 

� procedimento di revisione costituzionale. Sotto questo aspetto, perci�, anche 

� la legge n. 810 del 1929 rientra tra quelle 'costituzionalmente necessarie '�. 

(Omissis). 

Per le medesime ragioni ora esposte e per le altr,e prima rappresentate, 
ora, avanti la Corte Costituzionale si chiede che le richieste di referendum 
siano respinte. 

19. -Perplessiit� sono state, ri.nfine, manifestate da una parte della dottrina 
anche 'per l'ammissibiliit� della richiesta d1 abrogazione per referendum della 
legge 2 maggio 11974 n. 195 sul finanziamento pubblico dei partiti politici, 
ritenendosi questa una legge finanziaria connessa aH:a legge di bi'lancio e, 
perci�, compresa in una delle categorie elencate dal secondo comma dell'art. 
75 Cost. 
Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'art. 33, secondo comma, della 
Iegge 25 maggio 1970 n. 352, il Governo ritiene doveroso segnalare ci� alla 
Corte Costituzionale, l1imettendosri al giudizio che questa vorr� esprimere al 
riguardo. 

GIORGIO AZZARITI 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Tesi del genere difettano, per�, negli stessi presupposti dai quali procedono: 
in quanto non � sostenibile che siano sottratte al referendum 
abrogativo tutte le leggi ordinarie con;mnque costitutive od attuative di 
istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione. 
A parte l'ovvia considerazione che il referendum verrebbe in 
tal modo a subire limitazioni estremamente ampie e mal determinate, il 
riferimento alle leggi �costituzionalmente obbligatorie� si dimostra viziato 
da un equivoco di fondo. La formula in questione farebbe infatti 
pensare che quelle leggi e non altre, con i loro attuali contenuti normativi, 
siano indispensabili per concretare le corrispondenti previs�oni costituzionali. 
Cos� invece non �, dal momento che questi atti legislativi -fatta 
soltanto eccezione per le disposizioni a contenuto costituz�onalmente vincolato 
-non realizzano che una fra le tante soluzioni astrattamente 
possibili per attuare la Costituzione. 

Tale � appunto il caso della legge n. 20 del 1962. In realt�, l'attuale 
disciplina della �Commissione inquirente� risponde ad una scelta politica 
del Parlamento, che poteva anche esser diversa, senza per questo 
violare l'art. 12 della legge cost. n. 1 del 1953. Nell'eventualit� di un voto 
popolare abrogativo, nulla pu� dunque impedire al legislatore ordinario 
di colmare in altro modo il conseguente vuoto normativo (o d'intervenire 
prima ancora che la lacuna sia divenuta effettiva, in virt� di quella 
previsione dell'art. 37 terzo comma della legge n. 352 del 1970, per cui 
lo stesso decreto presidenziale dichiarativo dell'avvenuta abrogazione della 
legge sottoposta al voto popolare pu� �ritardare� l'effetto abrogativo 
�per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione�). 

E questo conferma che la legge n. 20 del 1962, nelle parti coinvolte 
dalla richiesta in esame, non pu� essere esclusa dal complesso degli 
atti legislativi assoggettabili al referendum abrogativo. 

Nemmeno � fondata la tesi, problematicamente accennata dall'Avvo


catura dello Stato, che la legge 2 maggio 1974, n. 195 (sul � Contributo 

dello Stato al finanziamento dei partiti politici �), rappresenti una legge 

finanziaria connessa alla legge di bilancio; sicch� la relativa richiesta 

di referendum potrebbe esser respinta, sulla base di una larga interpre


tazione dell'art. 75 secondo comma Cost. 

Le leggi di bilancio cui si riferisce l'art. 75 -ben individuate come 

sono, sia per il loro procedimento formativo, sia per la loro tipica strut


tura, sia per i limiti cui le sottopone l'art. 81 terzo comma Cost. -non 

vanno infatti confuse con le innumerevoli leggi di spesa, del genere di 

quella concernente il finanziamento dei partiti politici. E questo stesso 

atto, d'altra parte, non pu� neppure esser fatto rientrare fra le leggi 

finanziarie, intese nel senso pi� proprio del termine.' 

In definitiva, anche per la legge n. 195 del 1974, la Corte non rileva 

ragioni impeditive, che valgano ad escluderne la abrogazione popolare 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

178 

(mentre, per quanto riguarda la legge 16 gennaio 1978, n. 11, sopravvenuta 
nel corso dell'attuale giudizio a modificare l'art. 3 terzo comma 
lettera b) della legge n. 195, le eventuali conseguenti valutazioni spettano 
all'Ufficio centrale per il referendum, ai sensi dell'art. 39 della legge 

n. 352 del 1970). 
Finalmente, non sono riscontrabili cause d'inammisibilit� e nessuna 
eccezione � stata comunque sollevata dall'Avvocatura dello Stato, circa 
la richiesta di referendum attinente agli artt. 1, 2, 3, e 3-bis delle norme 
�sui manicomi e sugli alienati�, dettate dalla legge 14 febbraio 1904, 

n. 36, e successive modificazioni. 

SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 9 marzo 1978, 
nella causa 106/77 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Reischl -Domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Susa nella causa 
Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Simmenthal s.p.a. (avv. 
Cappelli) -Interv. Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Marzano) 
e Commissione delle Comunit� europee (ag. Olmi). 

Comunit� europee -Normativa comunitaria -Successive e contrastanti 

norme di diritto interno -Necessit� per il giudice nazionale di investire 
la Corte Costituzionale � Esclusione � Obbligo del giudice nazionale 
di disapplicazione della norma di diritto interno. 

(trattato CEE, art. 189; Costituzione, art. 11). 

Il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria 
competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire 
la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria 
iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, 
anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione 
in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale 
(1). 

(1) Con riserva di successiva approfondita disamina dehla decisione in rassegna, 
che si ipone in netto contrasto con il noto ol'ientairnento della Corte Costituzionale 
�e delfa Corte di Cassa2lione (Corte Costituz1onaile, 27 dicembre 1973, 
n. 183, 1in questa Rassegna, 1974, I, 57, con nota di DI C10MMO, La elaborazione 
giurisprudenziale del diritto comunitario; 30 ottobre 1975, n. 232, ibid., 11975, I, 
812; 28 1uglio 11976, n. 205, ibid., 1976, I, 709; ordinanza dn pa11i data n. 206; 29 
di:cembr.e 1977, n. 163, infra, I, 52; Cass. Sez. Un., ord. 31 ottobre 1974, ibid., 
1975, I, 336; va;rie ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale; sentenz� 22 
apr.iile 1976, n. 1445, ibid., 1976, I, 378; 4 agosto 1977, in. 3461, in Foro it., 1977, I, 
2145) e comporta impLicazioni di nQtevole portata e di �rilevante interesse, si 
11itiene utile ipubblicare per �il momento La memor.ia depositata nelil'interesse 
de} Gov�el'no itaiLiam.o: 
Sui rimedi consentiti dall'ordinamento nazionale per la eliminazione 
del contrasto con la normativa comunitaria di successive ed incompatibili 
disposizioni di diritto interno. 

1. -Il ,giudice del rinvfo ha chiesto .aiLla Corte di .giustizia di conoscere se le 
norme �del �diritto interno successive a norme comunitarie ed in contrasto con 
tali norme debbano essere immediatamente disapplicate � senza che si debba 

180 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). In diritto. -1. Con ordinanza 28 luglio 1977, pervenuta 
in cancelleria il 29 agosto successivo, il Pretore di Susa ha sottoposto a 
questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E., due questioni pregiudiziali 
relative al principio della diretta. applicabilit� del diritto comu


���-.

nitario, enunciato nell'art. 189 del Trattato, al fine di determinare le con


seguenze di tale principio in caso di conflitto fra una norma di diritto 
comunitario ed una disposizione legislativa interna posteriore. 

2. -� opportuno ricordare che, in una precedente fase della controversia, 
il Pretore aveva sottoposto a questa Corte talune questioni pregiudiziali 
intese a permettergli di valutare la compatibilit� col Trattato 
e con det�rminate disposizioni regolamentari -in particolare, col regolamento 
del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione 
comune dei mercati nel settore delle carni bovine (G.U. n. L 148, pag. 24) di 
certi diritti di visita sanitaria riscossi sulle importazioni di carni 
bovine in forza del testo unico delle leggi sanitarie italiane, diritti il cui 
importo era stato da ultimo fissato nella tabella allegata alla legge 30 dicembre 
1970, n. 1239 (Gazzetta Ufficiale n. 26, del 1� febbraio 1971); 
3. -fa seguito alla soluzione data dalla Corte a tali questioni nella 
sentenza 15 dicembre 1976 (causa 35/76, Racc. pag. 1871), il Pretore, ritenendo 
incompatibile la riscossione dei tributi considerati con quanto 
attendere la loro rimozione ad opera dello stesso legislatore nazionale (ab:rograzi0111e) 
o di alt�ri organi costiituz~onali (dichiarazione di incostituziionaHt�) >>, 
~ se la preventiva rimozione, in ipotesi necessar.ia, delle di1spos�ziioni di di�ritto 
interno in contrasto con la normativa comunitaria debba in ogni caso avere 
efficacia totalimente xetroattiva. 

2. -(Omissis). 
3. -Le questioni pr.Oiposte ne1 provvedtmento di rtnvio sono state in effetti 
gi� segnalate aH'attenzione della Corte di ,giiustizia nella causa di interpretazione 
.pregiudiziale 5�2/76, reiativa, tra �l'ailtro, ailla efficacia delle sentenze rese 
daltla Corte di giiusNzia. 
In tale causa, invero, :le paTt1i pr.ivate del giudiziio dii merito hanno gi� 
sostenuto 1La soluzione positiva del p�r.imo dei quesiti ora ~n esam1e, deducendo 
espressamente, e con 1sipeoi:fico riferimento ai di..versi princ�pi enunciati dalla 
Corte cost>ituzionale ita1iana nella sentenza 30 ottobre 1975, n. 232, che �in 
presenza di una norma comunitar.ia che Ia Corte diichiari immediiatamente 
applicabi.We iil 1giiu!di:ce deve di;saippJii.care, "senza bisog,no d'ailtro ", ila normamva 
interina deviante �; e 1~a semp1ke lieUuira dehle argomentazioni svoJ.te daHe parti 
private 1in quella causa, sia nena fase scritta del procedimento sia in sede di discussione, 
consente di avvertiire con immediatezza la identit� della questione 
di principio in quelila occasione discussa con queilila proposta in questa sede 
dal g.iudice del rinvio. 

NeHa ,senten:zJa 3 febbraio 1977, resa neJ1la causa 52/76, la Corte di giustizia, 
in coerenza con il principii.o secondo cui rimane necessariamente estranea aHe 
sue decisioni ogni �s�al11.1zione di questioni di dkitto interno, ha statuito, su'l.1a 
questione discussa tra le parti, che � la sentenza emessa da questa Corte in 
via pregiudiziale ha lo scopo di .r.isolvere questioni di diritto e vincofa il 




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 181 

disposto dal diritto comunitario, ingiungeva all'Amministrazione delle 
finanze dello Stato di rimborsare i diritti indebitamente percepiti, pi� 
gli interessi; 

4. -l'Amministrazione delle finanze faceva opposizione al relativo decreto 
ingiuntivo; 
5. -tenendo conto degli argomenti svolti dalle parti nel corso del 
procedimento di opposizione, il Pretore ha ritenuto di trovarsi di fronte 
ad un problema di contrasto fra certe norme comunitarie ed una legge 
nazionale posteriore (legge n. 1239 del 1970); 
6. -egli ha rilevato che, secondo la recente giurisprudenza della Corte 
costituzionale italiana (sentenze nn. 232/75 e 205/76, ordinanza n. 206/76), 
la soluzione di un siffatto problema implica la necessit� di rinviare alla 
stessa Corte costituzionale la questione dell'illegittimit� costituzionale 
della legge controversa, con riguardo all'art. 11 della Costituzione; 
7. -considerando, da un lato, la ben consolidata giurisprudenza della 
Corte di giustizia in tema di efficacia del diritto comunitario' negli .ordinamenti 
giuridici degli Stati membri e, dall'altro, gli inconvenienti che pos' 


sono derivare da situazioni in cui il giudice, invece di disapplicare di 

giud:ke [1a2J�onaile quanto ailJlJ'interipiretazione de�llie iIJJOIUlle e degili atti comundtari 
rilevanti neHa causa�; e tale priinciipio; conforme alla soluzione in quella sede 
sostenuta sia dal Governo itailiaoo siia :dailil:a CommissiOIIle <lel:le Comunit� europee, 
costituisce in efifetti il condizionante p:riesupposto ed ail temipo stes,so ;il 
ldmite della rilevanza ohe �PU� esseve attribuita, nehl'ambito dell'ordinamento 
comuill�tario, a11e questioni ora proposte dal ,giiudioe del rinvdo. 

4. -Certamente, � ovW.0 che I�ll rgiudioe naZiionale 111on debba e non possa 
applicare, nel decidere una controversia, norme di diritto interno che siano 
a suo avviso iin contr.asto o comunque dncompatibi1i con !la normativa comunitaria: 
e ci�, evidentemente, a maggior ~ag~one quando la competente ilil!te:rpretaZiione 
della normativa comunitaria, in ipotesi gi� intervenuta ad opera della 
Corte di rgiustiZiia, nessun dubbio consenta sul1a incompatibd:liit� con tale normativa 
della successiva .disposizione di diritto interno. 
iE' pure evidente, inoltre, che la effioaoia deHe norme comumi.tame direttamente 
appil�cabilrl., e taili da attribuire ai singoli diritti che :i g.iudici sono 
tenuti a tutelare, non pu� essere compromessa o pregiudicata da contrastanti 
disposizioni di diritto interno. 

Quanto al �modo�, peraLtro, in cui deve essere .g.araintita [:a 111on appHca~
ione della contrastante disposi~one di d:i['itto interino, non pu� non essere 
'l.1iconosaiuto che trattasi di questione di dir.itto 1nterno, la cui concreta soluzione 
dtpende, neoessaJriamente, ed in quanto tale, dai singoilii Olidinarnenti 
costituzionali degli Stati membr.i; ed assume quindi r.ilievo determinante, ~n 
a:rigomento, ,iJl pmncipio secondo cui ogni eventuale contrasto deHa discipHna 
nazionale con la normativa comunitaria va elitmdnato con i mezzi offerti da 
ciascun ordinamento interno (cfr., per uti:li spunti: Corte di .giust�izia, 4 aprile 
1968, nella causa 34/67, Ltick, Racc., 1968, 325., e 115 dicembre 1971, nelle cause 
51-54/71, InternaHonal Fruit, Racc., 1971, 1107). 

5. -In effetti fipotesi presupposta ne11e questioni proposte dai giudiice 
del rinv�io pu� in concreto verLfica:r;si soilrtanto nel caso di noit"me di dtritto interno 

182 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

propria iniziativa una legge che osta alla piena efficacia del diritto comunitario, 
debba sollevare la questione di legittimit� costituzionale, il Pretore 
si � rivolto a questa Corte per sottoporle due quesiti del seguente 
tenore: 

a) Posto che, ai sensi dell'art. 189 del Trattato C.E.E. e della costante 
giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunit� Europee, le disposizioni 
comunitarie direttamente applicabili devono esplicare, a dispetto 
di qualsivoglia norma o prassi interna degli Stati membri, piena, integrale 
ed uniforme efficacia negli ordinamenti di questi ultimi, anche al 
fine della garanzia delle situazioni giuridiche soggettive create in capo ai 
privati, se ne consegue che la portata di dette norme va intesa nel senso 
che eventuali disposizioni nazionali successive con esse contrastanti vanno 
immediatamente disapplicate senza che si debba attendere la loro rimozione 
ad opera dello stesso legislatore nazionale (abrogazione) o di altri 
organi costituzionali (dichiarazione di incostituzionalit�), specie ove si 
consideri, rispetto a questa seconda ipotesi, che fino a detta dichiarazione, 
permanendo la piena efficacia della legge nazionale, risulta impedita 
l'applicazione delle norme comunitarie, e quindi non garantita la piena, 
integrale ed uniforme applicazione delle medesime e non protette le situazioni 
giuridiche create in capo ai privati. 

successive a norme comurnitarie e .con tali norme incompatibili, essendo ogni 
questj,one relativa a norme interne anteriori superabile in ragione de1l'abrogazione 
implidt:a derlla ,sopravvenuta e contrastante normativa comunitaria; ed 
anche relativamente al1e disposdzfoni dii diritto interno � successive �, olt�retutto, 
un eventuale cont:rasto pu� essere d.n conCTeto eliicrninato e risolto, secondo crite<
rio ermeneutico gi� di fatto applicato, in ragione de1la specialit�, ratione materiae, 
della normativa .comunitari:a, e quindi per la dferihhl:it� della norma di 
di.riHo interino oomtra1stante ahle sol:e ipotesi �non disciiplliinate gi� da1l1la normativa 
comunitaria e d:i competenza statale. 

Quarndo perailtro un eventua1e contrasto di norme non sta in tal modo 

risoluhile e concHiabile, si tratta di garantire l'assorbente �rilevanza da ri


conoscere, per effetto ,del trasferimento �di competenze attuato con i1l trattato 

CE1E, ailla normativia comuintaria: garanzia che non pu� essere assicurata 

(n� pu� dubitarsi della necessit� che sia in concreto assicurata) se non 

con i mezzi offerti dailit'o11dinamento costi.tuzionalie dei singoili Stati membri. 

6. -Nelil'ordinamento ;giuridico dtaliano, come l:a Corte costituzionale ha 
avuto occasione dii ribadfa1e con [a gi� rkhiamata sentenza 30 ottobre :1975, 
n. 232, non � consentito al g1udice di ~<disapplicare � Ja norma di legge; ed a 
commento di tale criterio, coerente con iil principio della separazione dei poteri, � 
sufficiente 11ichiamare, ai fini del1la presente memoria, quanto rilevato nella 
indicata sentenza della Corte Costituzionale. 
Perch� possa �esser.e non apipliicata, ed anche quando sia in contrasto con i 
p.r1nc�pi enunciati ne;Ua Costitu:ziione, fa norma di legge deve essere quindi 
abrogata o deve di essa dichiararsi, da parte dell'organo costituz;ionale competente, 
la illegittimit� costituzionale; e tal~ rimedi sono appunto offe<rti dallo 
ordinamento giuridico itaHano anche per el:iminare e risolvere eventuali contrasti 
delle norme di di1ritto ~nterno con la normativa comunitaria (e quindi per 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 183 

b) In relazione al quesito che precede, qualora il diritto comunitario 
ammetta che la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, sorte 
per effetto di disposizioni comunitarie �direttamente applicabili�, possa 
essere rinviata al momento della effettiva rimozione ad opera dei competenti 
organi nazionali delle eventuali misure nazionali contrastanti, se 
tale operazione debba avere in ogni caso efficacia totalmente retroattiva 
in modo da evitare ogni conseguenza pregiudizievole per le situazioni 
giuridiche soggettive. 

Sul rinvio pregiudiziale 

8. -Nelle sue osservazioni orali, l'agente del Governo italiano ha richiamato 
l'attenzione di questa Corte sulla sentenza n. 163/77, emessa 
daHa Corte costituzionale il 29 dicembre 1977 in merito a questioni di 
costituzionalit� sollevate dai Tribunali di Milano e di Roma, e nella quale 
viene dichiarata l'illegittimit� costituzionale di talune disposizioni della 
legge 30 dicembre 1970, fra cui quelle rilevanti nella causa pendente dinanzi 
al Pretore di Susa; 
9. -Poich� le disposizioni controverse sono state eliminate in virt� 
della dichiarazione d'incostituzionalit�, le questioni formulate dal Pretore 
avrebbero perduto ogni interesse, di guisa che non sarebbe necessario 
risolverle. 
garantire ed ais:s~oura.re I1a concreta .aipplicazione tdel1le norme comllinitarie): soluzione 
di diritto che appar.e del resto idonea ed efficace ai fini pel'seguiti, 
essendo stato gi� riconosciuto in via di rprinoipio, con la sentenza 27 dicembre 
1973, n. 183, del<l1a Corte costHuzionale italiana, che .le norme di diritto interno 
riproduttdv�e, in contrasto, o comunque incompatibili con la nO!I'mat.iva comunitaria, 
sono viziate da illegittimit� costituzionale. 

7. -Alla tutela dei di.r1itti attribuiti ai singoLi da11e norme comunitarie 
non pu� assumersi di ostaco1o, diel resto, ~t fatto che la noirma ililterna di cui 
sia stata dichiarata :1a iLlegimit� costituzionale per contrasto con la normativa 
comunitaria � cessa d:i avere efficacia dail igiorno successivo al1a pubblicazione 
deLLa decisione�; e ci� sia perch� nessun impedimento deriva da t�aile criterio 
alla possibilit� per i singoli cittadini idi far valere la dir�etta app.Iicabilit� deHe 
norme cornulllitarie �ed i diritti che da tal�i norme :si1ano ad essi att:riibuiti, sia 
in quanto la declaratoria di illeigittimit� cost:ituziionale consente comunque anche 
a chd non vi avesse p:riima provveduto di tutelare i dir.itti derivanti dalJla normativa 
comuD1itarfa, con il solo Jimite delle prescrizioni e deUe preclusioni in 
ipotesi gi� verificatesi: l1~mi.tazione fa cui opponibiJl.it�, ainche neill'ambi1to delFordiinarnento 
comu111itado (e nonosta1nte Je notevol1i divergenze il"iilievanti in tema 
di prescrizione, preolusioni e decadenze a seconda dei singoili ordinamenti nazionali), 
� stata del resto g.i� esipressamente affermata dal.La Corte di giustizb 
nelle due sentenze del 16 dicembre 1976, rese nella causa 33/76, Rew -Zentra.1finanz, 
e nella causa 45/76, Comet. 
Secondo consolidato principio .giurisp:rudenziale, infatti, La decla�ratoria di 
iUegitt~it� costituzionail!e di uina norma dii legge � ha efficacia !I'�etroattiva �, e 
� co1lipisce la norma sin dalla sua or.igine �, eliminandola dall'ordinamento giu




,, 

184 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

10. -In proposito occorre ricordare che, secondo una prassi costante, 
questa Corte si considera investita di una domanda pregiudiziale, proposta 
ai sensi dell'art. 177, fino a quando il provvedimento di rinvio non 
sia stato revocato dal giudice a quo, ovvero annullato, in seguito ad impugnazione, 
da una giurisdizione superiore; 
11. -effetti analoghi a quelli della revoca o dell'annullamento non 
possono derivare dalla richiamata sentenza, intervenuta nell'ambito di 
procedimenti estranei alla controversia che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, 
e la cui efficacia nei confronti dei terzi non pu� essere valutata 
da questa Corte; 
12. -l'obiezione preliminare sollevata dal Governo italiano va quindi 
respinta. 
Nel merito. 

13. -La prima questione mira in sostanza a far precisare le conseguenze 
dell'applicabilit� diretta di una disposizione di diritto comunitario 
in caso d'incompatibilit� con una disposizione successiva facente parte 
della legislazione d'uno Stato membro. 
ddioo � ex tunc �, idail momento in cui � entrata iin vigore, se s,i tratta di 
norma successiva a11a Costitu21ione, o dal momento di entrata in vigore della 
Oostiituzione, 'se si tratta di no11ma anteriore� (dir., :per tutte: Caiss., 26 ilJl.llgHo 1973, 

n. 2:183, Foro it., .1974, I 1941; 9 JugJio 1974, n. 2022, ibidem, I, 2630; 4 febbraio 1975, 
n. 419, ivi, 1975, I, 2031, 111 april:e 1975, n. 1384; 13 giugno 1975, n. 2361, 16 
magigio 19751, n. 1092). 
8. -La soluzione imposta daill'orclli:namento giuridico :italiano offre del :resto 
notevo!l[ vantaggi, 1a cui 11ilevanza non pu� esse11e sottovalutata, .proprio ;per 
la maggiore gaTanzia che ne der.iva quanto a1.hla uniforme applicazione del diritto 
oomunitarno. 
Va tenuto presente invero, che il riconoscimento al giudice del potere di 
disapplicare la norma di d\ir.itto interno incompatibile con la normativa comunitariia 
varrebbe a garantire J'applica~ione della norma comunitaria soltanto 
nel caso concreto .dedotto dn :giudizio ed a �tutela del solo si.ngolo diritto in 
tale sede vantato (e con risu1tato del tutto analogo, oltretutto, a quello 
conseguito oon lia ded1a~atoria di i.iJ.legittimdt� costituziona~e deHa contrastante 
dispoSlizione di diritto interno), mentre la norma nazionale rimarrebbe comunque 
in vdgore e risulltevebbe di fatto preclusiva nelle ipotesi in cui J'eventuale 
vioilazione dei �diritti attribuiti ai smgOlli da :norme comunitarie non sia fotta 
va1er.e ilil sede giudiZJi:ale. 

1n ogni caso fil contirasto tra norme comulillitarie e dii11itto ~nte11no oooor.rerebbe 
quindi verif.ican1o, quante vo1te il cont-rasto non v'enisse avvertito dal 
leigislatore na:zJi.onaLe r(ed � ovvio che una volontaria vfoLazione 1egislat:iiva della 
normativa comunita11ia dev�e esoludersi a priori), oon il ricorso al complesso 
procedimento .di �1nfrazione .disciplinato dall'art. .169 del trnttato C.E.E., oondiZlionatamente 
aH'inimatJiva d<ella competente istituzione comunitaria, e con iil 
solo risultato, oltretutto, di 11endere il singoJo Stato {che av'e.sse i1n ipotesi 
contestato [a ravvisabilit� di un contrasto) consapevo1e dehla necessit� dti -� 
rimuovere 1a contrastante norma di dirlitto ii.nterno (,e senza quindi rendere 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 185 

14. -Considerata sotto questo profilo, l'applicabilit� diretta va intesa 
nel senso che le norme di diritto comunitario devono esplicare la pienezza 
dei loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire 
dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validit�; 
15. -dette norme sono quindi fonte immediata di diritti e di obblighi 
per tutti coloro ch'esse riguardano, siano questi gli Stati membri ovvero 
� singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario; 
16. -questo effetto riguarda anche tutti i giudici che, aditi nell'ambito 
della loro competenza, hanno il compito, in quanto organi di uno Stato 
membro, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario; 
17. -inoltre, in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, 
le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora 
siano direttamente applicabili, hanno l'effetto, nei loro rapporti col diritto 
interno degli Stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, 
per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante 
della legislazione nazionale preesistente, ma anche -in quanto 
dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore 
rispetto alle norme interne, dell'ordinamento giuridico vigente nel terridi 
per s� invalida o inefficace tale norma interna); e non puo mvero negarsi, 
neH'ambiito di tale :prospettiva, Ja particolare efficacia e rilevanza che assume 
invece la declaratoria d:i iillegittimit� costituzionale della norma di legge, e la 
sua :i�loneit� a garantire in concreto, erga omnes {e pi� di quanto possa fare 
la �disapplicazione� da parte del singolo ;~iudice), l'osservanza del diritto 
comunitario. 

9. -Non pu� non �essere considerato, inoltre, che la incompatibilit� con la 
normativa comunitaria di una disposizione di diiritto inter.n.o .pu� di fatto 
risultare, anche quando la .norma comunitaria sia stata gi� inteDPretata dalla 
Corte di giustizia (e nessun dubbio possa quindi pi� sussistere sulla sua portata), 
quantomeno discutibile, anche perch� la valutazione e !l'eventuale sindacato 
delle norme di diritto interno sono com'� noto estranee alla competenza 
della Corte di giustizia {e restano quindi estranee ai1le sentenze di interpretazione 
pregiudizirul.e); ed � evidente che in caso il Diconosdmento di un potere 
di diisapplioazione ai singolo .giiudice nazionale si �risolverebbe nel condizionare 
l'osservanza del dil1iHo comunitario ;aille variab:ili e contingenti valutazioni di 
ciascun singolo giudice nazionale, e senza alcuna garanzia di effettiva uniforme 
applicazione della normativa comunitaria. 
La norma � disap:piliicata � dal :giudice �di primo grado, invero, potrebbe 
essere ritenuta invece ~plicaMle dal� giudice di appello, ed ancora � disapplicata
� da:l giudice di ultimo grado, o viceversa: tormentoso iter giudiziale 
(oltretutto rife11ibile e ([".~Levante .per 1a sola singola fattispecie in discussione) 
rispetto al quale risu!lta invece �ev.identemente J'.1isolutivo l'intervento di una 
declaratoria di il1egittimit� cost:ituziona1e della contrastante disposizione di 
d~ritto interno, che viene so!lo ii.n tal modo rimossa del tutto dalla iegislazione 
nazri�onale, e con una defilnitivit� che anche 11a �disapplicazione� da parte del 
giudice di ultimo grado non potrebbe comunque garantire. 

10. -La Tilevanza di taili considerazioni, invero, gi� pu� essere avvertita 
con riguardo alle ipotesi in cui l'li.nteDPretiazione � competente della normativa 
5 



186 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

torio dei singoli Stati membri -.. di impedire la valida formazione di 
nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili 
con norme comunitarie. 

18. -Il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi 
nazionali che in.vadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo 
della Comunit�, o altrimenti incompatibili col diritto comunitario, equivarrebbe 
infatti a negare, sotto questo aspetto, il carattere reale d'impegni 
incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del Trattato, 
dagli Stati membri, mettendo cos� in pericolo le basi stesse della 
Comunit�; 
19. -la stessa concezione si desume dalla ratio dell'art. 177 del Trattato, 
secondo cui qualsiasi giudice nazionale ha la facolt� di rivolgersi 
alla Corte, ogniqualvolta reputi necessaria, per emanare la propria sentenza, 
una pronunzia pregiudiziale su questioni d'interpretazione o di 
validit� relative al diritto comunitario; 
20. -l'effetto utile di tale disposizione verrebbe ridotto, se il giudice 
non potesse applicare, immediatamente, il diritto comunitario in modo 
conforme ad una pronunzia o alla giurisprudenza della Corte; 
comunitaria risulti tale da rimettere al giudice nazionale di verificare se Ja 
norma di diritt'o interno sia suscettibile di provocare conseguenze incompatiibiH 
con il diritto comunita,rio, come nel caso delle sentenze OC'ese ne1la causa 60/75, 
Russo, o nella oausa 52/76, Benedetti; e ['isuil.ta a maggior OC'agione evii:dente 
con riferimento aHe ipotesi in cui ii.I ,giudizio della Corte di giustizia sulila 
possibile compatibilit� con il diritto comunitario di determinate norme nazio:
na1i sia esp:resso in �termini di � ra@ionevolez:zia � o di � proporziona:lit� �, come 
nel caso della sentenza resa nella causa i118/75, Watson. 

� In tali casi, infatti, l'aipplicazione o �La non applic�zipne <lena norma d.i 
diritto interno, se la possibihlt� di una � disap1p1icazione � fosse :ciconosoiuta 
al giudice, verrebbe a dipendere, in concreto, dalle soggettive e variabili valutazioni 
del rsingolo .giudice, con una possibile variet� di sOlluzioni ta1e da compromettere 
il princiipio della certezza del diritto, e taJe da far ritene:re la 
singo1a norma di diritto interno compatiblhle o no con :la normativa comunitaria 
a seconda che ciascun �giudice nazionale dtenga o no la nonna di diritto 
interno suscettibile ,dj determinare determinate cons�eguenze ed a seconda del 
suo .giudizio di congruit� sulla '1'.'agionevo~ezza o suHra proporzionaJit� di tali 
conseguenze; e sal'ebbe quindi necessar.~o pervenire, quantomeno, e condi:z;ionatamente 
oltrettuttO all'iniziativa delle parti in causa, al giudizio del giudice 
cli ultima istanza, le cui vailuta:z;ioni potrebbero fornire ut:ile orientamento agli 
altri giudici nazionalli e garantire perci�, in un senso o nell'ailtro, l'uniforme 
aippHcazione del 1di�nitto: soluzione che imporrebbe lin ogni caso, a tutela dei 
diritti dei singoli, il ricorso a1l'autocit� @iiudiziaria, perch� 1a norma � disappliicata 
� in sede contenziosa rimarrebbe comunque ~n v.igore, fin quando non 
venisse abrogata dal legislatore o non ne fosse dichiarata la :illegittimit� costi~� 
tuzionale. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 187 

21. -dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che qualsiasi 
giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo 
di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che 
questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente 
contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma 
comunitaria; 
22. -� quindi incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa 
del diritto comunitario qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento 
giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa 
o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta 
efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice, competente 
ad applicare questo diritto, il potere di fare, all'atto stesso di tale 
applicazione, tutto quanto � necessario per disapplicare le disposizioni 
legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle 
norme comunitarie; 
23. -ci� si verificherebbe qualora, in caso di conflitto tra una disposizione 
di diritto comunitario ed una legge nazionale posteriore, la soluzione 
fosse riservata ad un organo diverso dal giudice cui � affidato il 
compito di garantire l'applicazione del diritto comunitario, e dotato di 
un autonomo potere di valutazione, anche se l'ostacolo in tal modo frapposto 
alla piena efficacia di tale diritto fosse soltanto temporaneo; 
24, -la prima questione va perci� .risolta nel senso che il giudice nazionale, 
incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, 
le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena 

Tali inconvenienti, e soprattutto il maggior tempo neces.;ario perch� possa 

risultare definitivamente esclusa '1'aprplicazione di una norma di diritto interno 

incompatibile con la normativa comunitaria, sono in defiinitiva evitati proprio 

neg.li ordinamenti nei quali, come in quello ita1iano, non � consent:ito al giudice 

di disapplicare la legge. 

In taile ipotesi, infatti, richiedendosi una preventiva valutazione della stessa 

legiittimit� cositituzJionale della norma di diritto !interno, li!l giudizio sulla sua 

compatibilit� con la normativa comunita:da e sulla ragionevolezza e propor


zionalit� dell:e sue previsionJ, riservato ai giudioi nazionali e condizionato dalla 

normativa comunitaria cos� come interpretata c.iz::b Corte di giustizia, vJene 

quantomeno a risultare oggetto di una unica ed assorbente vailutazione, vinco


lante erga omnes e non soltanto in sede giudiziaole, ed utile in defimtiva a 

garantire una uniforme applicazione dello stesso diritto c0munitario. 

11. -Sulla base delle sorpra riassunte conS!iderazioni, 'Si prorpone �quindi di 
affermare in diritto che il giudice nazionale non pu� applioaire norme di diritto 
interno in contrasto con la normativa comunitariia, e che a;lfa eliminazione d!i 
tale contrasto va provveduto con i mezzi e secondo le procedure �previsti dal!
l'ordinamento !Il.azionale. 
ARTURO MARZANO 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

188 

�efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, 
qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, 
senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via 
legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. 
25. -Con la seconda questione si chiede in sostanza -per il caso in 
cui sia ammesso che la tutela delle situazioni giuridiche soggettive sorte 
per effetto di norme comunitarie possa essere rinviata al momento dell'effettiva 
rimozione, da parte dei competenti organi nazionali, delle eventuali 
misure nazionali contrastanti -se tale rimozione debba avere in 
ogni caso efficacia totalmente retroattiva, in modo da evitare ogni conseguenza 
pregiudizievole per le suddette situazioni giuridiche. 
26. -Dalla soluzione data alla prima questione risulta che il giudice 
nazionale ha l'obbligo di garantire la tutela delle situazioni giuridiche 
soggettive sorte per effetto delle norme qell'ordinamento giuridico comunitario, 
senza dover chiedere o attendere l'effettiva rimozione, ad opera 
degli organi nazionali all'uopo competenti, delle eventuali misure nazionali 
che ostino alla diretta e immediata applicazione delle norme comunitarie; 
27. -la seconda questione risulta quindi priva di oggetto. -(Omissis�). 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 14 marzo 1978, 
nella causa 98/77 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Warner -Domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep di 
Utrecht nella causa Schaap c. Bestuur van de Bedryesvereneging 
voor Bank en Verzekeringswezen Groothandel en Vrye Berolpen (Comitato 
direttivo dell'associazione di categoria delle banche e degli 
istituti assicurativi, dei commercianti all'ingrosso e delle professioni 
liberali). Interv. Governo belga (ag. Dhoore), Governo italiano (agente 
Maresca, avv. Stato Fiumara), Commissione delle Comunit� europee 
(ag. Haagsma). 

Comunit� europee -Previdenza s9ciale dei lavoratori migranti -Prestazioni 
previdenziali -Cumulo -Limitazione -Diritto spettante in forza della 
sola legislazione nazionale -Norme anticumulo nazionali -Applicabilit� 
-Limiti. 
(trattato CEE, art. 51; regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, artt. 1 

2 e 46; regolamento CEE del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, art. 46). 

Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi__ 
nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano inte



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 189 

ramente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le nonne anticumulo 
nazionali, restando inteso che, se dette leggi nazionali si rivelano meno 
favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma 
dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, va applicato quest'ultimo (1). 

(1) N:el;lo stesso senso le sentenze, pur esse del 14 marzo 1978, nehla causa 
105/77, Kersjes, e, -con riferimento. a1le .non diss-imili norme deli precedenti 
regolamenti CEiE del ConsigHo n. 3/1958 e n. 4/1958 -nel.la causa 83/77, NaseHi. 
La Corte ha confermato il princi:pio gi� enunci::tto con 1e sentenze, entrambe 
del '13 ottobre 1977, nelle cause 22/77, Mura, e 37f/7, Greco, malgrado ~e osservazioni 
contrarie svolte dal Governo ital1iano e daHa Commissione delle Comunit� 
europee (in questa Rassegna, 1977, I, 781, con note). 

La nuova pronun~ia, pur apparendo l'espressione di un indirizzo che pu� 
ormai riteners-i consolidato, non eliimina Je riserve e Ie per.plessit� che sd erano 
prospettate, limitandosi ad un mero richiamo del �p11incipio precedentemente 
espresso, seniia a:lcuna specifica motivazione (che pertanto si omette di pubblicare) 
e, quindi, senza ailcuna confutazione degli argomenti contrari. 



SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 ottobre 1977, n. 4297 -Pres. Vinci 
Orlando -Rel. Corasaniti -P. M. Gambogi (Concl. conf.) -Regione 
Lazio (avv.ti M. Amata, Lagonegro, Cervati, Prosperetti) c. STEFER 

s.p.a. (avv.ti N. e G. Cavasda Mezzatesta), Prefetto di Roma (avv. 
Stato Lancia), SARO s.p.a. (avv. Zammit), Comune di Roma (avv.ti 
Rago e Carnovale). 
Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Autorizzazioni 
e concessioni -Concessione di un servizio di trasporti 
pubblici: affidamento a terzi -Posizione dell'ex concessionario rispetto 
al provvedimento di affidamento. 

(I. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E, artt. 2 e 4; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; 
t.u. 28 settembre 1939, n. 1822, art. 23; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 3, 4, 8). 
L'ex concessionario di un pubblico servizio cli trasporti � titolare cli 
una posizione di interesse legittimo -tutelabile dinanzi al giudice amministrativo 
-in ordine all'affidamento del servizio a terzi ed ai relativi 
provvedimenti cli attuazione anche se la concessione sia scaduta e non 
ne sia possibile la proroga (1). 

(Omissis). -Per chiarezza di motivazione � opportuno rammentare 
che davanti al Consiglio di Stato erano stati impugnati dalla Societ� 

S.A.R.O. con tre ricorsi, che quel Supremo Consesso riun� per connessione 
soggettiva ed oggettiva, tre gruppi di provvedimenti: 1) la deliberazione 
30 ottobre 1972 della Giunta Regionale della Regione Lazio, di affidamento 
alla Societ� S.T.E.F.E.R. in via precaria, fino al 31 gennaio 1973, dell'esercizio 
dell'autolinea Terminal-Fiumicino, gi� gestita in concessione 
dalla Societ� S.A.R.O. ed i �provvedimenti conseguenziali ed attuativi 
24 novembre 1972 del Prefetto di Roma, di requisizione degli automezzi 
della S.A.R.O. e di precettazione del personale da questa dipendente ai 
(1) Per un quadro completo della complessa fattispecie, cfr. Cass. SS. UU. 
8 ottobre 1977, n. 3296, in Giust civ., 1978, I, 69 e Cass. SS. UU. 8 ottobre 1977;� 
n. 4291, ivi, 1978, I, 280, con nota di richiami. 

PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 191 

fini del disposto esercizio precario da parte della S.T.E.F.E.R. (provvedimenti 
impugnati con ricorso n. 12/73, in ordine al quale il Consiglio 
di Stato dichiar� cessata la materia del contendere per intervenuta 
decadenza dei provvedimenti stessi); 2) deliberazioni 13 febbraio 1973 
e 21 febbraio 1973 del Consiglio Regionale della Regione Lazio di affidamento, 
sempre in via precaria, della stessa autolinea alla S.T.E.F.E.R., 
nonch� di requisizione degli automezzi della S.A.R.0. e di precettazione 
del personale da questa dipendente ai fini del disposto esercizio precario 
da parte della S.T.E.F.E.R. (provvedimenti, codesti, impugnati insieme, 
per quanto potesse occorrere, ad altri adottati nel frattempo dalla Giunta 
regionale); con ricorso n. 305/73, in ordine al quale il Consiglio di Stato 
dichiar� la propria incompetenza e la competenza del Tribunale amministrativo 
regionale); 3) deliberazione 21-22 novembre 1973, n. 257, del 
consiglio regionale della Regione Lazio e deliberazione 26 settembre 1973, 

n. 1862 del Comune di Roma -successive all'emanazione delle leggi 
regionali 26 marzo 1973 n. 10 e 11 maggio 1973 n. 17 -deliberazioni 
concernenti rispettivamente l'assunzione da parte della soc. S.T.E.F.E.R. 
del personale dell'autolinea gi� dipendente dalla soc. F.A.R.O. e l'assunzione 
dell'onere finanziario relativo da parte del Comune (provvedimenti, 
codesti. impugnati con ricorso n. 31/74 in ordine al quale il Consiglio 
di Stato egualmente dichiar� la propria incompetenza e la competenza 
del T.A.R.). 
Ci� posto, vanno esaminati congiuntamente i due motivi del ricorso 
della Regione Lazio, ai quali aderisce il Comune di Roma. 

Premette la ricorrente Regione Lazio (primo motivo) che la concessione 
olim assentita alla Societ� S.A.R.0. era scaduta (come accertato 
dallo, stesso Consiglio di Stato) per mancata proroga o rinnovazione (nella 
specie neppur chiesta) e che la stessa possibilit� attuale di qualsiasi 
concessione era ed � esclusa dalla nuova normativa introdotta con la 
legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 e successive (con la detta legge si 
stabiliva che, fino all'approvazione di un piano generale dei trasporti, 
l'esercizio delle autolinee restava affidato in via precaria fino -ad una 
certa data, alle aziende che la gestivano al 31 dicembre 1972 e con 
la legge 11 maggio 1973, n. 17 si precisava che tali aziende erano quelle 
che esercitavano di fatto le autolinee; il termine finale dell'affidamento 
era stato prorogato con varie leggi, ed ancora con la legge n. 33 del 
1975, con la quale la gestione delle autolinee era stata affidata in via 
precaria alla S.T.E.F.E.R. ed alla Societ� Roma-Nord per bacini di 
traffico, e con la legge n. 17 del 1976, che in relazione alla disciplina 
introdotta con la legge n. 10 del 1973, parlava di superamento dei 
preesistenti rapporti concessori; con la legge 21 marzo 1973, n. 11 e con 
la legge 2 aprile 1973 n. 12, frattanto, si prevedeva la costituzione di 
consorzi di enti locali per la gestione di pubblici trasporti, e, rispettivamente, 
si dettavano norme in tema di nuove concessioni). Sostiene 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

la ricorrente (primo motivo) che, pertanto, rispetto a nessuno dei provvedimenti 
impugnati era configurabile in capo all'ex concessionaria un 
interesse legittimo, e che il Consiglio di Stato, invece di limitarsi a 
negare la propria competenza ritenuta (non trattandosi di ricorsi relativi 
a rapporti di concessione a norma dell'art. 38 in relazione all'art. 5, 
legge n. 1034 del 1971) e ad affermare quella del Tribunale amministrativo, 
avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo, difetto che dovrebbe essere dichiarato da queste Sezioni 
Unite. 

La non configurabilit� in capo all'ex concessionaria Societ� S.A.R.O.. 
di un interesse legittimo ed il conseguente difetto di giurisdizione del 
giudice amministrativo -sostiene ancora la ricorrente (secondo moti


1 

vo) -sarebbero dovuti e dovrebbero essere dichiarati in particolare per 
le deliberazioni del Consiglio regionale e del Comune di Roma rispettivamente 
del novembre e del settembre 1973, dirette a regolare in via 
amministrativa la sorte del personale delle autolinee dopo l'assetto dato 
al servizio in via normativa e ci� per le seguenti autonome ragioni: 
a) perch� la situazione giuridica soggettiva lesa con i detti provvedimenti, 
in quanto diretti a privare l'ex concessionaria del suo personale, 
costituirebbe, se configurabile, un diritto soggettivo (all'integrit� della 
azienda); b) perch�, d'altra parte, una situazione siffatta non sarebbe 
tutelabile se riferita al personale dipendente, essendo incompatibile con 
i principi costituzionali circa la libert� del lavoro; c) perch� il provvedimento 
del Consiglio regionale si limitava a sancire un accordo collettivo 
fra personale addetto al servizio e societ� S.T.E.F.E.R., e quindi, 
rispetto alle parti di tale accordo, interferiva in diritti soggettivi, mentre 
rispetto ai terzi come la S.A.R.O. non interferiva in alcuna situazione 
tutelabile; d) perch� del pari l'assunzione di oneri da parte del Comune 
non, riguardava l'ex concessionario, in quanto aveva carattere interno, 
programmatico e meramente accessivo rispetto al detto accordo collettivo. 


Gli esposti rilievi non possono essere condivisi. 

Il concetto di fondo della ricorrente � che non sia configurabile in 
capo all'ex concessionario alcuna situazione giurisdizionalmente tutelabile, 
che non abbia come contenuto una pretesa alla proroga o rinnovazione 
della concessione. 

Di qui il convincimento �che non sia dato riconoscere al detto ex 
concessionario alcun interesse legittimo in ordine all'affidamento precario, 
disposto a favore di terzi, del servizio gi� a lui concesso ed ai 
provvedimenti attuativi di tale affidamento. 

Ma in contrario va considerato che come queste Sezioni Unite hanno 
pi� volte affermato (sentenza n. 1094/74 ed altre successive) l'interesse 
legittimo �.una posizione soggettiva collegata all'interesse pubblico, in:. 
vista del quale � dato un certo potere pubblico, mediante criteri di 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

collegamento consistenti in qualit� status, situazioni rilevanti nel settore 
(materia) o nell'ambito di competenza del potere secondo la normativa 
concernente il potere stesso; che il proprium di tale posizione. 
� di essere inserita nell'area del potere pubblico, di � esserci � con presenza 
impegnativa per il potere, ed anzi di essere a questo affidata per 
quel che concerne la sua attuazione, qualunque sia la misura di utilit� 
che la detta posizione consente di realizzare nel caso concreto in relazione 
all'esercizio corretto del potere, qualunque sai il modo concreto 
della sua attuazione mediante l'esercizio corretto del potere (problema 
di merito, codesto, non di giurisdizione); che correlativamente, l'autorit� 
investita del potere deve tenerne conto nel provvedere uniformando la 
propria azione ad una regola che si atteggia e si specifica variamente 
nel caso concreto (anche codesto � problema di merito, non di giurisdizione), 
ma che trova il suo contenuto minimo costante nell'esigenza 
che la posizione coinvolta non sia sacrificata o ,pregiudicata oltre quanto 
� strettamente necessario per il perseguimento dell'interesse pubblico. 

Orbene non pu� negarsi la configurabilit� in capo al gi� concessionario 
di una posizione siffatta in ordine all'affidamento del servizio a 
terzi, ed ai provvedimenti attuativi, indipendentemente dal fatto che la 
concessione sia scaduta e non ne sia stato chiesto o non ne sia possibile 
ex lege la proroga. E ci� almeno quando tale affidamento costituisca 
rinnovazione di un affidamento disposto nel corso della concessione 
(questa � l'ipotesi dedotta nel giudizio e non vi � dubbio che se la 
dichiarazione di cessazione della materia del contendere preclude la 
pronuncia sulla giurisdizione in ordine al ricorso n. 12/73 concernente il 
primo affidamento, quello dell'ottobre 1972, essa non preclude la rilevazione 
della circostanza che l'affidamento disposto con le deliberazioni 
del febbraio 1973, impugnate con ricorso n. 305/73, costituisce rinnovazione 
del primo) o quando i provvedimenti attuativi di esso incidono 
sull'assetto dato dall'ex concessionario alla propria azienda a causa ed ai 
fini del servizio, come nell'ipotesi (che � pure dedotta nel giudizio col 
ricorso n. 305/73) di provvedimenti attuativi diretti alla requisizione ai 
fini della gestione affidata in via precaria ad altri, dei mezzi gi� impiegati 
dal concessionario nell'espletamento del servizio o di precettazione, 
agli stessi fini, del personale gi� addetto ad opera del concessionario al 
servizio (ricorso n. 305/73). E ad analoga conclusione d~ve pervenirsi, oltre 
che per l'ipotesi di provvedimenti attuativi del tipo di quelli ora indicati, 
anche per l'ipotesi (dedotta nel giudizio col ricorso n. 31/74) di provvedimenti 
attuativi dell'affidamento diretti all'assetto dato, in funzione di esso, 
al personale addetto al servizio (deliberazione 21-22 novembre 1973 del consiglio 
regionale di approvazione dell'assunzione del personale addetto al 
servizio da parte dell'affidataria S.T.E.F.E.R. e deliberazione 26 settembre 
1973 del Comune di Roma di assunzione dei relativi oneri), in quanto anche 
tali provvedimenti incidono sull'assetto dato dall'ex concessionario alla pro



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

194 

pria azienda a causa ed ai fini del servizio. N� vale opporre che tali ultimi 
provvedimenti sono successivi all'affidamento disposto con le leggi della 
Regione Lazio n. 10 e n. 17 del 1973, giacch� con queste altro non si � 
fatto che rinnovare legislativamente l'affidamento precedente; il che, se 
vale a rendere insindacabile l'affidamento con esse disposto, non vale, 
non'trattandosi di norma con efficacia retroattiva, ad escludere radicitus 
un interesse che era gi� configurabile in capo all'ex concessionario, in 
relazione all'affidamento precedente, rispetto a provvedimenti siffatti. 

Vanno anche disattesi, in relazione alle esposte considerazioni, i 
rilievi esposti a proposito della configurabilit� o no rispetto alla deliberazione 
21-22 novembre 1973 del consiglio r�gionale di diritti soggettivi 
attinenti al rapporto di impiego fra il personale e la S.A.R.0. giacch� 
questa, impugnando i provvedimenti, fa valere una propria posizione 
interna all'area di potere dell'Autorit� Regionale e il dovere di questa 
di tenerne conto, e non gi� un proprio. diritto soggettivo, configurabile 

o no, verso il personale alla prosecuzione del rapporto di lavoro. 
Va dunque, rigettandosi i ricorsi, dichiarata la giurisdizione del giudice 
amministrativo... -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 novembre 1977 n. 4844 -Pres. Vinci 
Orlando -Rel. Mancuso � P. M. Saja (concl. conf.). Ministro P.I. ed 
Universit� degli Studi di Milano (avv. Stato Conti) c. Boselli (avv. 
Gilardoni). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa � 
Impiego pubblico -Assistenti universitari ordinari: impiego pubblico. 

Le controversie relative al rapporto di impiego degli assistenti universitari 
ordinari rientrano nella competenza esclusiva del giudice amministrativo 
(1). 

(Omissis). L'istanza del regolamento preventivo della giurisdizione in 
ordine alle domande come sopra spiegate dal Boselli nei confronti del 
Ministero della P.I. e della Universit� degli Studi di Milano, viene dai 
rkorrenti in questa sede s�stenut� sulla base delle seguenti considerazioni: 

(1) D�gna di nota � la configurazione della pretesa ad ottenere nuovamente 
le attribuzioni svolte in origine, come posizione giuridica soggettiva di interesse 
legittimo derivante dalla lesione alla �inamovibilit��. 
Su tale punto l'Avvocatura Generale dello Stato aveva sostenuto il difetto 
assoluto di giurisdi:ziione in quanto esso corrisponde ad un interesse individuale 
di mero fatto, estraneo a qualsiasi tutela giurisdizionale. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 195 

premesso che �gli assistenti ordinari delle Universit� degli Studi sono 
impiegati dello Stato, la pretesa lesione dell'interesse giuridico del Boselli, 
il quale � appunto titolare di tale ufficio, all'esercizio di determinate 
mansioni ad esso relative, inerendo ad un aspetto del rapporto di 
impiego,� non pu� non appartenere alla competenza esclusiva del giudice 
amministrativo. Conclusione, questa, non inficiata n� dalla legge 11 agosto 
1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro (la quale ha riservato 
al G.O. soltanto le vertenze riguardanti i dipendenti degli enti pubblici 
economici) n� dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei Lavoratori, 
di notoria inapplicabilit� ai rapporti del tipo di quello di cui 
trattasi, e neppure, ovviamente, dalla natura della posizione giuridica 
dedotta in giudizio (la quale, per essere coordinata al potere di autoorganizzazione 
della P.A., si definisce come di interesse legittimo, limitatamente, 
peraltro, alla domanda di annullamento, a quella tendente alla 
reintegra nelle primitive mansioni corrispondendo un'interesse individuale 
di mero fatto, estraneo a qualsiasi tutela giurisdizionale). 

�La istanza � fondata nei limiti e sensi di cui appresso. 

Gli assistenti ordinari delle Universit� degli studi sono pubblici dipendenti 
in quanto impiegati dello Stato, procedendo la loro nomina, 
che pur comporta l'inserimento nei servizi dell'Universit�, da un atto di 
proposizione del Ministro per la P.I. (art. 6 d.lgt. 7 maggio 1948, n. 1172 
e inoltre legge 18 marzo 1958, n. �349) con conseguente inquadramento in 
un apposito ruolo organico presso detto Ministero (art. 1 d.lgt. 7 maggio 
1947, n. 1172 cit.). Del che, peraltro, trovasi espressa conferma testuale nel 
capoverso di quest'ultima disposizione. 

Tale acquisizione fa venir meno il presupposto stesso della impostazione 
della eccezione del resistente, in ci� che essa tenderebbe, nella 
specie, alla individuazione di un rapporto di lavoro riferibile piuttosto 
all'universit�, da classificarsi -sempre con l'effetto della attribuzione 
della controversia al G.O. -come ente pubblico economico (art. 409, n. 4, 
c.p.c.) o, subordinatamente, come ente pubblico non economico, i rapporti 
di lavoro con il quale istituiti non sarebbero devoluti per legge ad 
altro giudice (art. 409, n. 5, c.p.c.), e sarebbero, come tali, sottoposti 
al regime di tutela dello statuto dei lavoratori (art. 37, legge 1970, n. 300). 

Resta, dunque, la evidente pertinenza del principio che le vicende 
del rapporto di p.i. possono venfre condizionati dal potere di autoregolamentazione 
dell'ente pubblico e dai relativi provvedimenti di autoorganizzazione 
e strutturazione dei medesimi, con la conseguente degradazione 
delle posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti interessati 
(cfr. S.U. 23 agosto' 1972, n. 2710). Dal che non pu� non derivare l'appartenenza 
delle controversie relative alla competenza esclusiva del G.A., ai 
sensi degli artt. 29 n. 1 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, comma 2�, legge 
6 dicembre 1971, n. 1034, giacch� in materia di p.i. tale competenza 
riguarda tutte le pretese, le quali trovino il loro momento genetico, 


196 

RASSEGNA DELL'AVVOCATl'ln DELLO STATO 

immediato e diretto, nel rapporto di impiego e nell'asserita violazione, da 
parte dell'ente, delle norme che lo regolano (cfr. S.U. 11 marzo 1974, 
Il. 629). 

Tale esattamente si configura la pretesa fatta valere dal Boselli avanti 

il Pretore di Milano, ed essa, atteso l'anzidetto, resta, nella sua intierezza, 
attribuita, perci�, al giudice amministrativo: nella sua interezza, cio� 
anche per quanto riguarda il contenuto conseguenziale della pretesa alla 
restituzione alle primitive attribuzioni, giacch� anch'esso, prospettando 
una posizione soggettiva costituita dall'interesse alla inamovibilit�, postula 
caratteristicamente una lesione derivante dall'assunta �violazione, da parte 
della P.A., di una norma che in tal senso regolerebbe il determinato rapporto... 
-(Omissis). 

{ 


l. 

SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 29 aprile 1977, n. 1657 -Pres. Iannitti 
Piromallo -Rel. Alibrandi -P. M. Gentile (conf.) -Istituto Poligrafico 
dello Stato (avv. Stato Cerocchi) c. Bompani Fernando (avv. 
Trotta). 

Procedimento civile -Giudizio di secon~o grado in materia di lavoro Divieto 
dello � jus novorum �. 
(cod. proc. civ., art. 345; 1. 14 luglio 1950, n. 581; 1. 11 agosto 1973, n. 533). 

Il secondo com.ma dell'art. 437 cod. di proc. civ., nella formulazione 
innovata dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, nel disporre l'inammissibilit� 
nel giudizio di appello di nuove domande, muove eccezioni e nuovi mezzi 
di prova, ripristina il divieto del jus novorum in appello secondo il testo 
originario dell'art. 345 c.p.c., anteriore cio� alla riforma del 1950 (l. 14 luglio 
1950, n. 581). Tale divieto, pur nella imprecisa formulazione della 
norma, deve intendersi riferito all'intero giudizio di appello, senza che 
possa riferirsene la limitazione alla sola fase dell'udienza di discussione (1). 

(Omissis). -L'Istituto ricorrente denunziando, in riferimento all'art. 
360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione dell'art. 345 c.p.c. ed errata applicazione 
dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel testo di cui alla legge 

(1) Sul divieto dello � jus novorum � nel nuovo processo del lavoro. 
La pronunzia si mantiene nell'ambito della l'igidit� di forme che la giurisprudenza 
applica nell'interpretazione della nuova disoiplina sul processo del 
lavoro. 
N� pu� negarsi, d~l resto, che la Cassaziione sia, almeno in apparenza, 
coerente con la ratio che ha ispirato la nuova normativa: il principio dell'oralit� 
che caratterizzava il Codice del '42 nella sua originaria formulazione (rispetto 
al quai1e 1a riforma del 1950 � da considera:rsi senz'aMro un !regresso) (1), 
trovava la sua corrispondenza nella conce:z:ione dell'appello come pura e semplice 
revisio prioi-is istantiae, e perci� nel divieto dello jus novorum, iin qualsiasi 
forma prospettato, anche come ecoezione. 
Del resto, l'incongruenza c!dl'ai;nmissibilit� dello jus novorum, rispetto 
all'originario carattere del giud.c;o di appello, nella formulazione dell'art. 345 

c.p.c. non era sfuggito alla pi� accorta dottrina, quando notava come ... � l'introduzione 
di nuove ,eccezioni cU mellito pu� portare al risultato che, in alcuni 
casi, della materia del contendere conosca soltanto il giudioe d'appello, il che 
rende molto flessibile il principio del doppio grado di giurisdizione � (2). 
Proprio quella flessibHit� il nuovo legislatore ha inteso evitare, escludendo, 
.dalla materia sottoposta alla revisione del giudice di� secondo grado, qualsiasi 

(1) SATTA S., Diritto processuale civile, Padova, 1967, 238. 
(2) VELLANI M., Appello, Encicl. del dir., Milano, II, 1958, 730. 

198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


11 agosto 1973, n. 533, nonch� contraddittoriet� della motivazione, si 
duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione, 
sollevata per la prima volta in grado d'appello, e precluso 
l'esame dei documenti prodotti in quel grado. Deduce, in particolare, 
che il Tribunale, cos� statuendo, � incorso in errore, perch� il divieto 
di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 437, secondo 
comma (nuovo testo), c.p.c., � relativo all'udienza di discussione 
e non gi� alla intera fase del giudizio in grado di appello, come si evince 
dalla collocazione della citata norma processuale. Aggiunge che il motivo 
addotto dal Tribunale, ravvisato nella supposta esigenza di accelerare 
lo svolgimento della fase d'impugnazione del processo del lavoro, 
non � persuasivo e che la motivazione della sentenza impugnata �, sul 
punto, non esente da contraddittoriet�. 

Il motivo non � fondato. 

Il secondo comma dell'art. 437 c.p.c., nel testo di cui all'art. 1 della 
legge 11 agosto 1973, n. 533, nel disporre che non sono ammesse nuove 
domande ed eccezioni, nonch� nuovi mezzi di prova (ad eccezione del 
giuramento estimatorio), ripristina il divieto� dello ius novorum in grado 

elemento che poteva am'pliare l'oggetto della cogniiione oltre i limiti del precedente 
giudQZiO, nel pi� assoluto rispetto quindi del prJncipio del doppio grado 
di giurisdizione (3), salve, naturalmente, restando le eccezioni rilevabili d'ufficio, 
posto che, per opinione ormai consolidata, esse non ampliano il them� 
decidendum. 

� innegabile per� il dubbio che pu� emergere dalla carenza di precisione 
nella formulazione dell'art. 437 c.p.c., specie se lo si confronta con la norma, 
senz'altro tecnicamente pi� perfetta, dell'art. 345 del Codice. 

Il divieto, infatti, anche se limitato alle nuove domande, permea l'!intera 
struttura dell'a'ppello ordinario, posto come � quasi all'ini~io della disciplina 
del procedimento: chi appella, in altre parole, � posto immediatamente di 
fronte a oi� che gli � concesso, e ci� che gli � vietato. 

Lo stesso non avviene nelH'ambito delita disciplina sul rito speciaile del 
lavoro; ove l'art. 434 contiene un generico rifepimento ai fatti e ai motivi specifici 
della impugnazione, rinviando, per ci� che attiene alla esposizione particolareggiata 
di questi ultimi, alle �indicazioni trascritte all'art. 414 �, senza 
formulare alcuna esclusione. 

Solamente neUa discip1ina del :procedimento, vale a di.re aili!:'art. 437, il 

divieto di nuove eccezioni e nuove prove viene chiaramente enunziato: nulla 

impedisce a questo punto di supporne la limitazione solo nell'ambito del


l'udienza di discussione della causa, quando cio� � da escludere qualsiasi atti


vit� istruttoria. � 

La concentrazione della materia del contendere, sarebbe quindi limitata 

unicamente all'ultimo stadio del :processo, ove le parti, una volta puntualizzate 

tutte le loro domande e difese, sono ammesse soltanto a precisarle ed mu


strarle di fronte al Collegio, con esclusione di tutto ci� che potrebbe riaprire 

un'.eventuale istruttoria, e pertanto delle nuove domande, eccezioni in senso 

stretto e mezzi di prova. 

(3) PROTO-PISANI A., PEZZANO G., BARONE c., ANDRIOLI V., Le controversie in materia di .. 
lavoro, Bologna, 1974, 432. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 199 

d'appello, secondo il testo originario dell'art. 345 c.p.c., anteriore, cio�, 
alla riforma del 1950 (legge 14 luglio 1950, n. 581). Tale divieto, la cui 
introduzione nel processo del lavoro risulta oltre che dalla lettera della 
legge, anche dai lavori preparatori che hanno preceduto la definitiva 
formulazione del citato secondo comma dell'art. 437, resterebbe privo di 
contenuto in caso di accoglimento della tesi prospettata dall'Istituto 
ricorrente, secondo cui l'efficacia del divieto dello ius novorum � limitata 
all'udienza di discussione. Tale assunto, che il ricorrente impernia 
sull'argomento tratto dalla collocazione della norma dianzi citata, non 
pu� essere condiviso. Esso, invero, �, da un lato, insicuro perch� poggia 
sulla denominazione della norma ed � noto che la rubrica di un articolo 
di legge non fa parte del dettato legislativo vero e proprio, e, da un 
altro lato, contrasta con elementi letterali e logico-sistematici, dianzi 
richiamati, che inducono a ritenere l'estensione del divieto a tutto il 
giudizio d'appello, estensione peraltro coerente con lo specifico fine perseguito 
dal legislatore del 1973, sensibile alle esigenze di celerit� del 

processo del lavoro. 

Quanto alla censura di contraddittoriet� della motivazione, pure mossa 
nel mezzo che si esamina, resta agevole rilevare che il difetto cl.i 
motivazione in tanto ha rilevanza quale vizio della sentenza, utilmente 
denunziabile con il ricorso per cassazione, in quanto riguarda punti di 
fatto decisivi e non nel caso in cui, come nella specie, concerne questione 
di diritto (v. in tal senso, Cass., sent. n. 799 del 1972; sent. n. 1935 del 
1973 e sent. n. 3761 del 1975). -(Omissis). 

N� si pu� dire che simiie opinione pu� considerarsi del tutto peregrina: 
la giurisprudenza di merito, in una recente pronunzia (App. Roma, 9 gennaio 
1976, Est. Nocella, inedita) ha riferito il divieto dello jus novorum alla 
sola udienza di cLiscussione, argomentando l'impossibilit� di estenderne la portata, 
in mancanza di un'esplicita disposizione, alla fase anteriore del procedimento, 
anche in considerazione dell'art. 345 c.p.c. . . .' � il quale esclude le domande 
nuove, salvo i casi specificamente accertati, ma ammette la proposizione 
di nuove eccezioni. Le caratteristiche del nuovo rito -si legge nella 
sentenza -non consentono di configurare la rigorosa caratteristica di revisio 

prioris istantiae de1 giudizio di :secondo g�rado, ma pi� 1selmp1iicemente ua:ia riaf


fermazione di quelle carattemstiche del giudizio d'appello ordinario di cui la 

riforma del 1950 deve considerarsi parte integrante. 

A questo punto per� risulta evidente come la posfaione del divieto viene 

a d~pendere non pi� da una speoifica disposizione di Jegge, ma dai11a concezione 

che si abbia delle norme innovatrici e del rigore con cui le si voglia app1icare: 

riesce infatti difficile ipotizzare un cambiamento cos� brusco nella concezione 

del legislatore, cui era ben nota la caratteristica di nuovo giudizio che l'appello 

veniva ad assumere con la riforma del 1950. 

La sentenza che si riporta non costituisce dunque un definitivo elemento 

dii chiarificazione del '.Problema, quanto piuttosto un modo di proporlo, tra i 

tanti che la frettolosa riforma del 1973 ha contribuito a far sorgere. 

CESARE LAMBERTI 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

200 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 maggio 1977, n. 2200, Pres. Pedroni 
-Rel. Guerrieri -P. M. Meo (conf.) -Lo Casto Matilde (avv. 
Savarese) c. Ministero dell'Interno (avv. dello Stato Tarin). 

Obbligazioni e contratti � Contratti della p.a. � Transazioni � Necessit� 
della forma scritta � Sussiste. 
(cod. civ., art. 1967; I. 11 novembre 1923, n. 2440, art. 17). 

Procedimento civile sulla determinazione dell'� equo canone� � Riconvenzionale 
proposta in corso di giudizio -� ammissibile. 
(cod. pro�. civ., art. 36; 1. 23 maggio 1950, n. 253, art. 30). 

Contrariamente a quanto previsto dal diritto comune il contratto di 
transazione in cui parte sia una pubblica Amministrazione deve essere 
redatto per iscritto a pena di nullit� stante l'applicabilit� della disciplina 
dettata dalla legge sulla contabilit� generale dello Stato (1). 

Lo speciale procedimento di cui all'art. 30 della legge 23 maggio 1950, 

n. 253, postula -in ossequio al canone della speditezza e della libert� di 
forma cui � ispirato -che il Pretore, investito della controversia sulla 
determinazione dell'equo canone della locazione, possa regolarne le forme 
nella maniera che ritiene pi� opportuna, con la unica salvezza dei requisiti 
essenziali alla costituzione del contraddittorio: � pertanto da ritenere 
ammissibile una domanda riconvenzionale non spiegata in comparsa 
di risposta, anche se il convenuto ha espressamente dichiarato di 
non accettare su di essa il contraddittorio (2). 
(1-2) Circa l'obbligo della forma scritta per i contratti conclusi dalla p.a. 
cfr. Cass. 14 marzo 1974, n. 708, in Giust. Civ. Mass., 1974, 336, con nota di richiami. 


Non constano precedenti specifici circa il procedimento speciale di cui alla 

l. 23 maggio ,1960, n. 253, e la libert� di forme cui esso � ispirato. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 10 giugno 1977, n. 2403 -Pres. Maccarone 
-Rel. Valente -P. M. Pedace (conf.) -Ministero dei Trasporti 
e dell'Aviazione Civile (Avv. Stato Freni) c. U.I.L.-U.I.L.A.M.T. (Unione 
Italiana Lavoratori Alberghi, Mense e Termali). 

Procedimento civile -Cpposizione al decreto pretorile ex art. 28 Statuto 
lavoratori -Competenza del Tribunale � Sussiste. 
(!. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28). 

L'opposizione prevista dal terzo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 
1970, n. 300, spetta funzionalmente al Tribunale e non al Pretore (1). 

(1) Massima esatta ed in linea con i precedenti giudicati (cfr. Cass., 24 marzo .. 
1976, n. 1050, Foro it., 1976, I, 547). 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 201 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 giugno 1977, n. 2466 -Pres. Jannuzzi -
Rel. Battimelli -P. M. Raja (conf.) -Min. Lav. Pubblici (avv. Stato 
Tomasicchio) c. Spina Giuseppe (avv. Fornario). 

Espropriazione per p.u. � Indennizzo -Determinazione del valore di immobile 
in base a nozioni di comune esperienza � Illegittimit�. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). 
Il valore in comune commercio di un suolo agricolo espropriato non 
pu� essere determinato facendo riferimento a generiche nozioni di comune 
esperienza, ma in base ad una serie di accertamenti di fatto facilmente 
controllabili desunti da tutti gli elementi probatori raccolti nel 
giudizio (1). 

(Omissis). -La motivazione della sentenza impugnata, cos� come 
innanzi esposta, si presta alle critiche che sono state sqllevate dall'Amministraz~
one ricorrente. Essa, infatti, dopo una descrizione delle caratteristiche 
del suolo e dopo averne evidenziato i pregi quale suolo agricolo, 
giunge a fissarne il valore venale al metro quadrato senza alcun 
riferimento o richiamo di prezzi correnti di mercato sulla zona o ad altro 
elemento di vaiutazione, ma unicamente mediante una generica affermazione 
che il valore di L. 2.500 al mq. appare congruo secondo la comune 
esperienza. 

In tal modo, la Corte di merito ha dato della propria decisione una 
motivazione soltanto apparente, in quanto, con le stesse identiche frasi, 
avrebbe potuto giustificare anche una valutazione di lire mille o di lire 
cinquemila al metro quadrato, senza alcuna possibilit� di controllo (che 
a ci� appunto tende la normativa che impone la motivazione) della giustezza 
della decisione. � evidente, infatti, che il valore determinato dalla 
Corte pu� essere giustificato dalla descrizione fatta delle caratteristiche 
del suolo cos� come, in ipotesi, potrebbe essere giustificato un valore 
diverso, il che in concreto, significa che non vi � stata nessuna giustificazione. 


L'unico elemento su cui la Corte, senza effettuare nessuna operazione 
di stima per comparizione coi prezzi correnti di mercato o mediante un 
calcolo desunto dalla redditivit� del suolo, ha ritenuto di poter basare 
la propria decisione � l'affermazione secondo cui il valore da essa stabi


(1) La decisione che si annota esattamente distingue tra � fatto notorio � 
e � valuta2lione �. Quest'ultima �, �infatti, un giudizio che, come tale, deve essere 
<:ongruamente motivato utilizzando tutti gli elementi probatori, in modo da 
consentirne H controllo da par.te del giudice di legittimit�. 
Il ricorso al � fatto notorio � � in ogni caso non idoneo a comprovare il 
valore di un immobile che costituisce ovvfamente un � prezzo unico �. 



RASSEGNA DELL'AV\'OCATURA DELLO STATO

202 

lito appare giusto �in base di nozioni di comune esperienza�, il che non 
soddisfa l'obbligo della motivazione basata su apprezzabili elementi probatori. 


Se � vero, infatti, che il giudice pu� porre a base della propria decisione 
� le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza � (articolo 
115, secondo comma, c.p.c.), ci�, peraltro, comporta che un giudizio 
sulla esattezza della decisione deve comunque potersi fare verificando se 
effettivamente il fatto ritenuto certo dal giudice, rientri nella comune 
esperienza, se cio� il fatto possa con certezza ritenersi come entrato a 
far parte delle nozioni pacificamente acquisite nella cultura dell'uomo 
medio in un determinato tempo e in un determinato ambiente. Ora ci�� 
non pu� certo dirsi per il valore non gi� di una merce di ampia diffusione 
o di un prodotto di ampio smercio, sia pure in un ambiente ristretto, 
bens� in relazione al valore venale, in un determinato momento, 
di un singolo bene immobile, spec:;ie quando, trattandosi di un suolo 
agricolo, detto valore sia soggetto, oltre che alle oscillazioni di mercato 
in base alla legge della domanda e dell'offerta, alla estensione del fondo, 
alla sua produttivit�, al tipo di colture che su di esso si possono effettuare, 
alle spese occorrenti per dette colture e ad una serie di altri 
fattori, i quali tutti concorrono a determinare (se pure sempre con una 
certa approssimazione) il valore venale di una libera contrattazione; 
fattori e circostanze tutti che non rientrano certo fra le nozioni di 
comune esperienza, ma che al massimo, nel caso di specie, potevano 
rientrare nelle specifiche nozioni degli abitanti del posto e di tecnici 
specializzati. 

La sentenza, pertanto, appare carente di motivazione, essendo neces


sario che il valore del suolo sia stabilito, oltre che sulle generiche con


siderazioni contenuto nella decisione impugnata, altres� in base ad una 

serie di accertamenti di fatto facilmente controllabili, sia pure desunti 

da tutti gli elementi probatori che, purch� rettamente utilizzati, possono 

porsi a base della decisione del giudice di merito. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 13 luglio 1977, n. 3143 -Pres. Toro Rei. 
Pedroni -P. M. Grossi (diff.) -Rizziero (avv. Ferro) c. A.N.A.S. 
(avv. dello Stato Bronzini). 

Circolazione stradale � Viabilit� � Manutenzione del fondo stradale � Obbligo 
deUa p.a. � Non sussiste. 
(cod. civ., art. 21043). 

L'ente proprietario della strada non ha un dovere pubblicistico di 
assicurare agli utenti un servizio di viabilit� adeguato; ma� � solamente 
tenuto all'osservanza del neminem laedere che gli impone di mantenere 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 203 

la strada in condizioni tali da evitare agli utenti -i quali facciano affidamento 
ragionevole sullo stato di apparente transitabilit� -di incorrere 
in una situazione costituente insidia occulta, per la non visibilit� o non 
prevedibilit� della medesima (nella specie, l'A.N.A.S. � stata ritenuta non 
responsabile per i danni riportati da un'autovettura per impatto contro 
un ingombro stradale, verificatosi per effetto di cadute sassi da una 
montagna, ingombro che, secondo il giudice di merito, l'A.N.A.S. non 
aveva avuto il tempo materiale di rimuovere (1). 

(1) App1litcazione esatta aJ caso concreto di principi ormai pacifici. 

SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI_ STATO, Sez. V, 3 giugno 1977, n. 552 -Pres. Roehrssen di 
Pistoia (avv. Totoro e Amenta) e Soc. Tinegal (avv. Martugana 
e Dallari). Appello T.A.R. Toscana 22 maggio 1975, n. 189. 

Atto amministrativo -Atto amministrativo concessorio -Possibilit� di 
effetti pregiudizievoli . per i terzi -Obbligo di motivazione -Sussiste. 

Atto amministrativo -Licenza di commercio -Concessione -Obbli~o di 
motivazione -Sussiste. 

Sussiste l'obbligo della motivazione non solo in ordine ai provvedimenti 
negativi o sfavorevoli per il destinatario richiedente, ma anche 
relativamente a quei provvedimenti i quali -pur se favorevoli per il 
destinatario -possono produrre effetti negativi per i terzi, imponendo 
sacrifici agli interessi dei medesimi, posto che la motivazione non mira 
tanto e semplicemente alla funzione di tutela di interessi individuali, 
quanto piuttosto e pi� precisamente alla funzione di tutela di interessi 
collettivi al fine di rafforzare nei confronti di tutti i cittadini la �concreta 
possibilit� di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione 
in pieno rispetto dell'art. 113 della Costituzione (1). 

Poich� la concessione della licenza di commercio ai sensi dell'art. 43 
della legge 11 giugno 1971, n. 426, mira a tutelare non gi� gli interessi del 
richiedente quanto quelli della collettivit� ad una � ordinata estensione 
della rete commerciale nonch� ad evitare squilibri dell'apparato distributivo 
e pregiudizi �gli interessi dei consumatori, essa deve essere congruamente 
motivata (2). 

(1-2) Interessante deoisione, che sancisce l'obbLigo della motivazione del 
provvedimento amministrat,ivo in tema di commercio, sia esso positivo o negativo, 
e ci� in quanto l'omessa motivazione del provvedimento posit,ivo si porrebbe, 
fra l'altro, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per disparit� 
di traUamento nei confronti del terzo leso, il quale si vedrebbe preclusa ogni 
possibildt� di addurre elementi di giudizio e prove per dimostrare la illegittimit� 
dell'atto, in assenza di una motivazione che consenta di individuare 
gli �elementi posti a sostegno dello stesso atto lesivo e del.la sua emanazione. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 3 giugno 1977, n. 553 -Pres. (ff.) Pranzetti 
-Est. Biagini -Castagni (avv. Mengoli e Mariani) c. G.P.A. in s.a. 
di Bologna e Comune di Bologna (n.c.). 

Giustizia amministrativa -Rinuncia al ricorso -Omessa notifica alle controparti 
-Invalidit� -Sussiste. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 205 

Giustizia amministrativa -Rinuncia al ricorso � Interpretazione � Rinuncia 
irrituale quale sopravwmuto difetto di interesse � Ammissibilit�. 

Non � valida, ai sensi dell'art. 46 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, la rinuncia 
al ricorso giurisdizionale che non risulti notificata alle controparti (4). 

Ferma l'invalidit� della rinuncia in ordine agli effetti previsti dall'art. 
46 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, ove non risulti notificata alle contro� 
parti, essa ben pu� essere interpretata quale ammissione e conferma di 
un sopravvenuto difetto di interesse tale da giustificare -e pienamente 
-una pronuncia di improcedibilit� del ricorso (1). 

(1) Siulil:a disdipa:ina dewl1i effetti delila rimmcia e SUJI problema della aa,quidazione 
delle spese, in generale, cfr. Sepe Pes, Le nuove leggi di giustizia 
amministrativa, Miilano 1972, 320; Virga, La tutela giurisdizionale nei confronti 
della pubblica amministrazione, Milano 1976, 387 e sgg., il quale ultimo conferma 
1n particolare che: a) in caso di rinuncia al 11icorso l'obbligo del pagamento 
delle spese compiute da tutte le 'parti grava sul mcorrente (art. 6 reg. 
proc.); b) la rinuncia non richiede, a differenza di quanto � previsto. nel 
giudizio civile, l'accettazione delle altre parti, alle quali deve solo essere resa 
nota; e) la rinuncia deve effettuarsi: 1) o mediante dichiarazione scritta notificata 
.alle controparti e depositata in Segreteria; 2) oppure, st~mte la preclusione 
ad un intervento personale delle partii alla trattazione orale, a mezzo di 
procuratore, munito di mandato ad hoc, oralmente, in udienza, con verbalizzazione 
da parte del Segretario; d) le spese che dl rinunciante sopporta sono 
quelle degli atti di 'procedura compiuti dalle alt11i parti fino al momento della 
notifica della rinuncia o della dichiarazione orale fatta dn. udienza. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 giugno 1977, n. 600 -Pres. Roehrssen Est. 
Pranzetti -Comune di Orbetello (avv. Bernardi) c. Bencivenni 
(avv. Mesiano). Appello T.A.R. Toscana 10 aprile 1975 n. 123. 

Impiego pubblico -Autorganizzazione della p.a. -Divieto di � reformatio 
in pejus � -Concetto -Natura -Limiti. 

Fermo il potere di autorganizzazione dei propri Uffici spettante alla 
p.a., il limite del divieto di reformatio in pejus delle posizioni giuridiche 
dei pubblici dipendenti non va riferito solo al trattamento economico 
(relativamente al quale detto limite � di natura assoluta), ma va riferito 
anche alle altre posizioni acquisite dal personale, se non altro in forma 
di legittima aspettativa, e pertanto ogni nuova organizzazione degli 
uffici deve essere accompagnata da un minimo di motivazione affinch� 
la p.a. dia concreta ragione della sussistenza del collegamento effettiva




206 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mente ed esclusivamente voluto e realizzato fra la nuova organizzazione 
e la finalit� del miglior perseguimento dei fini istituzionali, onde consentire 
il sindacato di legittimit� del suo operato anche e precipuamente 
allo scopo di eliminare ogni dubbio circa l'esercizio del potere non a 
fini di organizzazione, ma per scopi comunque persecutori e punitivi nei 
confronti del personale (1). 

(1) Cfr. Ad. Pl. 26 gennaio 1971, n. 1, in Il Consiglio di Stato, �197'1, I, 686. 
La presente decisione � comunque di partico1are interesse poich�, innovando 
alla precedente giurisprudenza (cfr. ad es., Sez. V, 27 novembre 1973, n. 912, 
ivi, 1973, I, 1690; Csi, 27 ottobre 1972, n. 470, ivi, 11972, I, �1853; Sez. IV, 28 
novembre 11972, n. '1163, ivi, 1972, I, 1995), estende, -sia pure indirettamente, 
mediante la sottolineata esigenza di un minimo di motivazione -il principio 
del divieto della reformatio in pejus al di l� della semplice riferibilit� al 
trattamento economico, per investire direttamente le altre posizioni sostan2liali 
acquisite dal pubblico dipendente. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 giugno 1977, n. 618 -Pres. Pescatore Est. 
Petriccione -Aziende industriali municipalizzate di Vicenza (avv. 
Stratta e Romanelli G. ed E.) c. Ministero interno (avv. Stato Cevaro). 

Impiego pubblico � Scioperi � Frazionabilit� della ritenuta -Ammissibilit�. 

� ammissibile la frazionabilit� ad ore della ritenuta per sciopero di 
durata inferiore alla giornata lavorativa, fatto da un pubblico dipendente, 
non sussistendo alcun ostacolo al riguardo n� nel sistema retributivo, 
n� nella corrispettivit� delle prestazioni, eccezion fatta per i casi in cui 
risulti priva di ogni apprezzabile utilit� per l'Amministrazione la residua 
prestazione lavorativa svolta (1). 

(1) In senso contrario si era in precedenza pronunciata la Corte dei Cont.i 
(Sez. contr. Stato, 22 maggio 1975, n. 612, in Il Consiglio di Stato, 1975, II, 
1179), allineandosi ad analoga giuris'prudenza dello stesso Consiglio di Stato 
(cfr. ad es., Sez. IV, 16 novembre 1966, n. 808, ivi, 1966, I, 2031; Sez. V, 27 
lug1io 11964, n. 930, ivi, 1964, I, 1242). 
La presente decisione, innovativa, sembra senz'altro da condividere, in 
quanto fra l'altro correlata al precedente parere .13/73 del 21 maggio 1973 della 
Commissione speciale none ll� alla successiva circolare 10 settembre �1974, 

n. 10282.65.32/1.3.1 nella quale la Presidenza del Consiglio aveva ribadito che 
�in Linea di principio, una ripartizione :in ore della retribuzione giornaliera 
� materialmente e giuridicamente possibile �, con ci� superando cos� le obiezioni 
(recepite anche dalla Corte dei Conti nel citato parere 612), ancorate 
formalisticamente all'art. 1, 2� comma, del d.P.R. 111 gennaio �1956, n. ,19, il 
quale stabihlsce che la unit� minima di misura dello stipendio dei pubblici .. 
impiegati � la giornata. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

207 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 15 luglio 1977, n. 788 -Pres. Di Pace Est. 
Cossu -Porzio (2.vv. A. e N. Picardi) c. Pio Istituto S. Spirito 
e Ospedali riuniti di Roma (avv. Radius e Fusco) e Stramigioli e 
altri (:o.e.). 

Impiego pubblico � Assenza dal servizio � Prestazione di servizio di leva Non 
fa cessare il rapporto � Inquadrabilit� in ruolo di dipendente 
non di ruolo � Sussiste. 

Il periodo in cui il servizio non viene prestato perch� il dipendente 
pubblico non di ruolo possa assolvere al servizio militare di leva comporta 
esclusivamente la sospensione del pagamento della retribuzione, 
ma non determina la cessazione del rapporto, che permane a tutti gli altri 
effetti, ivi compresi la inquadrabilit� in ruolo del dipendente medesimo 
al verificarsi dei presupposti per legge richiesti (1). 

(1) Massima esatta e C.:a condiV'idere in quanto ribadisce sostanzialmente 
la configurazione di mera prestazione obbligatoriia, dovuta ex art. 52 della 
Costituzione, del servizio militare di leva, idoneo a costituire perci� solo un 
rapporto di servJz,io, non un rapporto di impiego: principio questo applicabile 
anche agli ufficiali di complemento (arg. ex d.P.R. ,14 febbraio 1964, n. 237, 
�e art. 3, legge 10 aprile 1954, n. 1.13), come riconosciuto del resto anche 
in sede di in1:2rpretazione giuris'prudenZJiale (cfr., ad esempio, Sez. IV, 10 
aprile 1973, rt. 392, in Il Consiglio di Stato, 1973, I, 542; Sez. IV, 30 luglio 11965, 
n. 543, ivi, 1965, I, 1167). 
Cos� configurata la natura del rapporto, ne consegue che il compenso 
per il servizio obbligatorio, pur non potendosii ritenere corrisposto a titolo 
di risarcimento (in quanto evidentemente non deriva dalla viiolaz,ione di obblighi 
della p.a.), non andr� neppure considerato come erogato a titolo di corrispettivo, 
in quanto, non avendo carattere retributivo esso non pu� ricader�-nell'ambito 
di applicazione dell'art. 36 della CosnituZJione, che sancisce il diritto 
del lavoratore ad una retribuizone proporzionale alla quantit� e qualit� del 
lavoro prestato; tale compenso non va cos� equiparato ai redditi di lavoro, 
ma deve piuttosto considerarsi assimilabile alle peIJsioni di guerra che -come 
� noto -partecipano della stessa natura di indennizza. 

R. T. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 3 giugno 1977, n. 523 -Pres. Levi Sandri Est. 
Cossu -Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Pierantozzi) 

c. Palazzo (avv. Chiummo e Lubrano) e Palomba (n.c.). Regola competenza. 
,Competenza e giurisdizione � Impiego pubblico -Concorso in amministrazione 
statale � Competenza T .A.R. per il Lazio -Sussiste. 

� riservata al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ai 
sensi dell'art. 3, l" e 3" comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la competenza 
a conoscere sui ricorsi aventi per oggetto bandi di concorso per 



208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

posti nell'amministrazione statale (quale ad esempio un concorso del 
Ministero della pubblica istruzione per posti di preside di scuola media) 
per i quali non siano concepibili limiti di carattere territoriale (1). 


(1) Massima esatta. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10 giugno 1977, n. 588 -Pres. (ff.) ed 
Est. Varino -Min. industria, commercio e artigianato (avv. Stato 
Ferri) c. Barnaba (avy. Piras) e Camera Comm. Taranto (avv. Russo). 

Giustizia amministrativa -Competenza e giurisdizione � Criteri di competenza 
diversi da quel'a territoriale -Ammissibilit�. 

Giustizia amministrativa -Competenza e giurisdizione -Criteri di competenza 
diversi da quella territoriale -Cause principali e accessorie � 
Ammissibilit� -Applicabilit� degli artt. 31 e 40 c.p.c. � Sussiste. 

Oltre alla competenza per territorio espressamente disciplinata dagli 
artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono individuarsi anche 
altre forme di competenza idonee ad acquistare rilevanza nell'ambito 
del giudizio amministrativo (1). 

Qualora si tratti di disciplinare altre forme di competenza nel giudizio 
amministrativo diverse dalla competenza per territorio (specificamente 
ed autonomamente regolamentata), dovr� farsi riferimento ai principi 
desumibili dal codice cli procedura civile, ivi compresi gli artt. 31 e 40, 

' 

a norma dei quali la cognizione delle cause accessorie deve essere attribuita 
al giudice competente a conoscere della causa principale, e ci� in 
forza del .Principio di economicit� ed efficienza del giudizio applicabile 
anche in sede di giurisdizione amministrativa (2). 

I

' 
(1-2) Massima esatta, che istituisce un'ulteriore esigenza di riferimento a 
prinoipi desumibili dal codice di procedura civile per la soluzione di analoghi 
problemi di economicit� ed efficienza del giudizio, prospettabili anche in sede 
di giudizio amministrativo. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 615 -Pres. Daniele Est. 
Giacchetti -I.N.A.M. (avv. Scanga, Galanti e Solarino) c. Farsetti 
(avv. Morcavallo). Regolamento di competenza. 


Giustizia amministrativa � Competenza e giurisdizione -Competenza territoriale 
e competenza per connessione -Competenza T.A.R. Lazio Fattispecie. 


Qualora il ricorso abbia per oggetto provvedimenti per i quali � 
applicabile il foro del pubblico impiego nonch� provvedimenti presup




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 209 

posti dei primi, con efficacia non limitata territorialmente e adottati da 
organi centrali dello Stato, la relativa controversia rientra nella competenza 
del T.A.R. per il Lazio (1). 

(1) Priinoipio consolidato. Cfr., in termini, Ad. PI. 19 aprile 1977, n. 5, in 
questa Rassegna, 1977, I, 288; con nota di CARAMAZZA, In tema di competenza 
per connessione. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 609 -Pres. Daniele Est. 
Santoni Rugiu G. -Aversano (avv. D'Audino) c. Banca d'Italia 
(avv. Jemolo e Mol�) e De Vita ed altri (n.c.) -Appello T.A.R. Lazio 
25 febbraio 1976, n. 109. 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato -Rapporto con la 1. 6 dicembre 
1971, n. 1034 -Limiti in tema di atto non definitivo. 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato -Limiti alla alternativit� Rinuncia 
al ricorso giurisdizionale notificato ma non depositato Non 
sussiste preclusione. 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato -Limiti alla alternativit� Rinuncia 
al ricorso giurisdizionale depositato -Irrilevanza ai fini di 
eliminare la preclusione -Sussiste. 

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato � proponibile solo nei 
confronti di atti amministrativi definitivi, essendo prive di ogni influenza 
su detto istituto le modificazioni introdotte dalla legge 6 dicembre 1971, 

n. 1034 (1). 
Qualora il ricorrente abbia provveduto alla notifica del ricorso giurisdizionale 
ma non al deposito del medesimo, sussiste la possibilit� di 
scegliere la via alternativa del ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
possibilit� che invece � preclusa qualora il ricorrente abbia provveduto 
sia pure fuori termine al deposito del ricorso stesso (2). 

La successiva rinuncia agli atti del giudizio incardinato innanzi al 
giudice amministrativo, con avvenuto deposito del ricorso, � ininfluente 
ai fini della proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
mezzo di impugnazione ormai irrilnediabilmente precluso (3). 

(1-3) Sulle condizioni di forma richieste per una valiida instaurazione del 
giudizio amministrativo, cfr. supra, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 574. 



210 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21 giugno 1977, n. 669 -Pres. Levi Sandrl 
-Est. Menichini -Ottato (avv. Lorenzoni e Procaccini) c. Provveditore 
agli studi di Napoli ed altro (avv. Stato Siconolfi) e Piccirillo (avv. 

Pizzuti e Costa). Regolamento di competenza. 

Giudizio amministrativo -Competenza e giurisdizione -Atto generale 

inscindibile -Irrilevanza ai fini della competenza del T .A.R. del 

Lazio -Sussiste. 

Giurisdizione amministrativa -Riassunzione del giudizio innanzi al T.A.R. 
successivamente alla decisione sulla competenza -Termini e limiti. 

Giurisdizione amministrativa -Sospensione -Effetti del provvedimento 
di sospensione malgrado lo spostamento di competenza -Permangono 
-Limiti. 

Solo se risulta effettivamente necessaria l'impugnativa di un atto 
generale inscindibile � possibile proporre il regolamento di competenza 
a favore del T ..A.R. per il Lazio, non essendo sufficiente la semplice indi


cazione dell'atto di cui sopra fra quelli impugnati, e cio� al fine di 
evitare che il ricorrente imponga sempre la competenza del T.A.R. per 
il Lazio anche in base ad una impegnativa inutiliter formulata di un atto 
generale inscindibile, possibilit� che deve invece ritenersi esclusa cx 
art. 3, comma 2�, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (1). 

Una volta accolta l'istanza di regolamento di competenza ex art. 31 
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, � previsto il termine di 30 gg. dalla notifica 
della decisione di accoglimento per riproporre il giudizio dinanzi al T.A.R. 
dichiarato territorialmente competente (2). 

L'ordinanza di sospensione delle esecutoriet� del provvedimento im


pugnato, in relazione alla funzione cautelare che le � propria, non perde 

di efficacia in relazione all'eventuale accoglimento della istanza di rego


lamento di competenza se non alla scadenza del termine, di 30 giorni 

dalla notifica della decisione sul regolamento, utile per la riassunzione 

del ricorso, innanzi al T.A.R. territorialmente competente, a cura della 

parte che vi abbia interesse e salvo, beninteso, che il Consiglio di Stato, 

in sede di esame sul r:�r,olamento di competenza non decida diversaine11te 

in merito alla efficacia della predetta ordinanza di sospensione (3). 

(1-3) Sul problema della competenza ex art. 31, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, 
in base all'efficacia dell'atto da impugnare e alla natura dell'autorit� che lo ha�� 
emanato, cfr. Sez. VI, 5 novembre 1976, n. 396, in questa Rassegna, 1977, I, 439. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 211 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15 luglio 1977, n. 747 -Pres. Daniele Est. 
Virgilio -Rubin dc Cervin Albrizzi (avv. Camerino e Sorrentino) 

c. Provincia autonoma di Trento (avv. Lorenzoni) e Soc. Casa vinicola 
Castel Monreale di Karl Schmid (avv. Barbato). 
Demanio e patrimonio -Beni culturali -Esercizio del diritto di prelazione 
ex art. 31 1. 1089/1939 -Potere di intervento della p.a. in sede 
di determinazione del prezzo -Presupposti -Ammissibilit�. 

La concreta determinazione del prezzo di vendita fra privati di un 
bene di interesse culturale, notificato ex legge 1089/1939, in ordine al 
quale la Pubblica Amministrazione intenda esercitare il diritto di prelazione, 
preclude ogni ingerenza della stessa p.a. al riguardo, laddove una 
concreta possibilit� di intervento � sempre ammissibile ogniqualvolta le 
parti private non abbiano provveduto ad una autonoma valutazione in 
danaro del bene oggetto di prelazione, come ad esempio nel caso in cui 
l'alienazione sia prevista congiuntamente con altre cose per un corrispettivo 
globale o nel caso in cui in relazione alla alienazione del bene notificato 
sia prevista una controprestaziene non determinabile in danaro (1). 

(1) Si segnala la presente decisione per la interessante motivazione, pubblicata 
in Il Consiglio di Stato, 1977, I, 1246, che offre una puntuale e chiara 
a'pplicazione dell'art. 31, legge 1� giugno 1939, n. ,1089, con esatta ii.ndividuazione 
del rapporto fra la facolt� attr:ibuita all'Amministrazione dal 11� comma e l'ambito, 
parrticolarmente ristretto, di determinabilit� d'ufficio del prezzo contemplato 
dal 2� comma. 
T.A.R. 
PIEMONTE, 24 maggio 1977, n. 246 -Pres. Lo Jacono -Est. Bonifacio 
-Demorra ed altri (avv. Astengo, Levi e Ludogoroff) c. Comune 
di Casalgrasso (avv. Videtta) Regione Piemonte (avv. Maiorca e Crosetti) 
e Soprintendenza ai Monumenti del 'Piemonte (n.c.). 
Espropriazione per pubblica utilit� -Strada sclassificata e ceduta a privati 
-Espropriazione dell'area per riapertura della strada -Irrilevanza 
dei precedenti rapporti fra Comune e proprietario -Sussiste. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione temporanea d'urgenza 
-Estensione. 

Demanio e patrimonio -Demanio storico e artistico -Bellezze naturali Centri 
storici -Tutela -Qualificazione. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Dichiarazione di pubblica utilit� Vizio 
di incompetenza del provvedimento emanato dal Presidente 
della Giunta senza delibera di quest'ultima -Sanabilit�. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Individuazione della localizzazione 
dell'opera pubblica in uno strumento urbanistico -Rilevanza -Limiti. 



212 RASSEGNA DELL'AVVOCATl:R11, DELLO STATO 

Espropriazione per pubblica utilit� � Provvedimenti espropriativi in materia 
di viabilit� locale � Competenza della Regione � Sussiste. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Inosservanza del termine previsto 
dall'art. 10, secondo comma, L. 865/1971 � Non comporta illegittimit� 
� del procedimento �espropriativo. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Annullamento del decreto di espropriazione 
. � Possibilit� di utilizzazione degli atti presupposti non 
travolti dall'annullamento � Sussiste. 

Espropriazione per pubblica utilit� � Dichiarazione . -Scadenza del termine 
per il compimento dell'espropriazione e dei lavori � Inefficacia 
del provvedimento di occupazione di urgenza � Sussiste. 

Espropriazione per pubblica utilit�� Espropriazione ex L. 22 ottobre 1971, 

n. 865 � Dichiarazione di pubblica utilit� � Fissazione dei termini per 
il compimento delle espropriazioni e dei lavori � Necessit� � Sussiste.. 
Competenza e giurisdizione � Occupazione di immobile � sine titulo � � 
Giurisdizione dell' A.G.O. -Sussiste. 

Competenza e giurisdizione � Decisioni dell'A.G.O. su giudizi possessori 
e petitori contro la p.a: � Effetto preclusivo -Irrilevanza in ordine 
alla procedura di espropriazione per pubblica utilit�. 

Edilizia � urbanistica � Lavori pubblici � Funzioni attribuite alla Regione � 
Esercizio e titolarit� delle funzioni amministrative -Spettano alla 
Giunta Regionale. 

In considerazione della irrilevanza dei pregressi rapporti fra Comune 
e soggetti privati, ai quali in passato sia stata ceduta un'area sulla 
quale si trovava una strada sclassificata perch� ritenuta inutile alle 
esigenze della viabilit�, va considerata pienamente legittima l'iniziativa 
del Comune che promuova successivamente l'espropriazione dell'area al 
fine di procedere alla riapertura della strada in relazione a specifiche e 
attuali esigenze sopravvenute di. viabilit�. 

L'occupazione temporanea degli immobili rappresenta lo strumento 
normale in tema di espropriazione per pubblica utilit� al fine di accelerare 
l'esecuzione di un'opera pubblica che sia stata ritenuta indifferibile 
e urgente, e ci� indipendentemente dai limiti di urgenza contemplati 
dall'art. 71 della legge 2359/1865. 11 

Poich� la tutela prevista dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, � colle~ 


gata alla esistenza di vincolo (di bellezza d'insieme o di bellezza indi


�~.:

.. 

~ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 213 

vidua), non � sufficiente che un immobile sia compreso nel centro sto


rico contemplato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, per considerarlo auto


maticamente soggetto alla predetta normativa di tutela (1). 

La Giunta Regionale pu� sanare il vizio di incompetenza di una dichiarazione 
di pubblica utilit� di un'opera a fini di espropriazione, che 
risulti adottata non con deliberazione della Giunta stessa ma semplicemente 
con decreto del suo Presidente. 

(1) Centro storico: rilevanza giuridica positiva di un concetto descrittivo. 
Gi� in sede di prima interpretazione della normativa introdotta dalla legge 
6 agosto 1967, n. 765 (1), venne chiamta la esatta portata della nuova disciplina, 
volta ad accentuare l'importanza dell'ambiente urbanistico attraverso l'imposizione 
di prescrizioni dettate preminentemente a tutela dell'interesse pubblico e 
-ma solo indirettamente -dell'insediamento abitativo, non gi� -comunque della 
propriet� immobiliare come tale. 

Con diretto riferimento, poi, allo specifico problema del centro storico, 
venne successivamente sancita in particolare (2) l'obb~igatoriet� della applicazione 
della norma dell'art. 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942, 

n . .USO, introdotto dall'art. 117 della citata L. 765/1967, anche in difetto di una 
deliberazione ad hoc. del consiglio comunale e in assenza, altres�, di una efficace 
statuizione di piano regolatore; nell'occasione si chiar�, in particolare, a sostegno 
di siffatta conclusione che, diversamente, veniva frustrata la salvaguardia 
interinale dell'ambiente che la norma mirava ad assicurare proprio in pendenza 
della entrata in vigore delle prescrizioni urbanistiche del piano regolatore. 
Ben diverso �, invece, il problema del riconoscimento delle caratteristiche 
storiche dell'agglomerato urbano e della sua delimitazione, problema fa cui 
soluzione deve essere riservata all'organo pi� rappresentativo del Comune, in 
rela2iione alle qualificazioni di fondamentale rilevanza per l'assetto cittadino 
che una 1siif�fatta delimitazione dmplica e coII11POrta. 

Fermo che la stessa legge urbanistica (3) prescruve che i v.incoli da osservare 
nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico vengono indicati 
espressamente dal 'piano regolatore generale, l'art. 41 quinquies, lett. a), per la 
delimitazione dei centri abitati nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale 
prevede una deliberazione del consig.lio comunale, da adottarsi sentiti 
il Provveditore alle 00.PP. e il Soprintendente ai monumenti. 

Il problema della applicabilit� dell'art. 41 quinquies in esame, quinto comma, 
in carenza non solo del piano regolatore generale, ma altres� di una determinazione 
consiliiare di carattere generale e quahltativo sull'esistenza e sulla 
estensione del centro storico, non se.mbra potersi risolvere se non in senso 
affermativo, posto che il divieto contenuto nell'articolo stesso � proprio diretto 
a garantire una tutela provvisoria, interinale, e oio� ad evitare turbative, modificazioni 
e alterazioni dei luoghi, ci� in vista della emanazione del piano 
regolatore generale che definit�ivamente sancisca le presc11izioni e i vincoli rispondenti 
alle caratteristiche ambientali del centro stesso. 

(1) Cfr., ad es., Cons. St., Sez. V, 9 giugno 1970, n. 523, in Il Consiglio di Stato, 1970, 
I, 977). 
(2) Cfr. Sez. V, 23 marzo 1971, n. 257, ivi, 1971, I, 502. 
(3) Cfr. art. 7 l. 1150/1942 nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, 
n. 1187. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

214 


Qualora l'opera dichiarata di pubblica utilit� corrisponda esattamente 
e fedelmente alle indicazioni contenute negli strumenti urbanistici 
non sussiste alcuna necessit� di procedere alla rigorosa individuazione 
della sede di localizzazione dell'opera pubblica ai fini della espropriazione, 
non sussistendo alcun contrasto con le prescrizioni urbanistiche. 

Il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, assegna alle Regioni le funzioni amministrative 
per l'espropriazione ai fini di realizzare opere pubbliche in 
materia di viabilit� locale. 

Cosicch� ben potr� e dovr� rifiutarsi il rilasoio della licenza edilizia (4) 
nella zona del centro sto11ico in difetto di p.r.g. e della '.precitata determinazione 
generale e qualificativa, in sede di esame volta per volta dei singoli casi 
prospettati, con la sola necessit� di una congrua motivazione che evidenzi 
l'adeguata consapevolezza degli speoifici valori dei quali la norma in concreto 
esige comunque la tutela. 

� ben vero che, in sede di piano regolatore generale, centro storico non 
deve significare divieto di edificabilit� in assoluto; una indiscriminata inedificabilit� 
ne altererebbe la stessa funzione protettiva, e non perch� il centro 
storico perderebbe la sua vitalit� rJschiando, come da alcuni si usa ripetere, 
di � diventare un museo �, con la quale espressione si manifesta, fra l'altro se 
non esclusivamente, una macroscopica ignoranza, posto che nulla � pi� vivo, 
vitale e vivificante per lo spinito prima che per la cultura, di un museo considerato 
e concepito nella sua pi� moderna, attuale accezione. La ragione � 
diversa: invero, anche l'assoluta inedificabilit�, conservando spazi vuoti indiscniminatamente, 
come ad esempio (e forse � l'unico} in relazione ad aree di 
risulta da edif.ici antichi abbattuti a seguito di eventi naturali o bellici, pu� 
indubbiamente essere contraria all'estetica e all'armonia ambientale (5). 

Un tentativo dii approfondimento concettuale dell'espressione �centro storico
� � dato rinvenire nelle disposizioni ministedali succedutesi alla iL. 765/1967. 

Anzitutto, l'individuazione dei criter� di massima ai fini di una possibile 
qualificazione dei centri stor.ici, con l'esplioito intento di fornire criteri di 
orientamento ai Comuni, � contenuta nella Circolare della Direzfone Generale 
dell'Urbanistica del Md.nistero dei Lavori Pubblici, n. 3210 del 28 ottobre 1967, 
div. XXIII (6); inoltre, fra le zone precisate in altra Circolare della stessa Direzione 
Generale dell'Urbanistica n. 1501 del 14 aprile <1969, e cio� zone di espansione, 
zone di completamento, zone di ristrutturazione urbanistiica, zone di 
sostituzione edilizia, i�iguravano anche i centri storici, per i quali si ribaddva 
la .necessit� della conservazione dei pregi esistenti, secondo � dettagliate previsioni 
formulate in piani regolatori particolareggiati o strumenti equivalenti� (7). 

Anche la drcolare n. 486, .prot. n. 13487, del 3 dicembr.e 1968, Div. Musei, del 

Ministero della Pubblica Istruzione, recante il titolo �Schedatura dei centri 

(4) Ora concessione ad aedificandum ex art. 1 1. 28 gennaio 1977, n. 10. Si ricordi che 
l'art. 4 di tale testo normativo prescrive, all'ottavo comma, lett. b), che �nell'ambito dei 
centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite 
soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria 
o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico '" 
(5) Cfr. Sez. V, 15 febbraio 1972, n. 95, in Il Consiglio di Stato, 1972, I, 163. 
(6) Pubblicata a cura del Ministero LL.PP. dallo Stabil. Tip. EDIGRAF, Roma, 5 e segg.; 
cfr., per richiami e per una approfondita indagine di peculiari aspetti del problema in 
esame, ALBAMONTE A., La tutela penale dei centri storici, in La Giustizia Penale, 1977, I, 20. 
(7) Cfr. TESTA, Disciplina Urbanistica, Milano, 1972, 84 e sgg. 

PARTE I, SEZ. V, GlURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 215 

Il termine contenuto nell'art. 10, 2� comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865, 
� da ritenersi semplicemente ordinatorio e pertanto la sua inosservanza 
da parte del Sindaco non configura alcun vizio di illegittimit� del pro� 
ced�nento espropriativo. 

In caso di annullamento del procedimento di espropriazione � consentito 
all'Amministrazione di avvalersi degli atti presupposti del prov


antichi e dei complessi di interesse storico� (8), nel prospettare la necessit� 
della pubblicazione delle schede dei cosiddetti � centri storki � in vista della 
riforma della legge di tutela delle cose di interesse storico-artistico � che ne 
doveva prevedere Ja protezione �, fissava dei parametri di riferimento con 
richiamo alla pubblicazione di planimetrie delle citt�, in relazione specificamente 
al semplice perimetro della zona identificata come avente importante 
interesse artistico, storico o ambientale, accompagnata da una scheda sul modello 
di quella consigliata dal Consiglio d'Europa; l'Amministrazione si richiamava 
altres�: a) alla possibilit� di aggiunta delle perimetrazioni dei complessi 
esterni al centro storko vero e proprio; b) alla eventuale pianta antica della 
citt�; c) solo quando possibile, ad una veduta aerea: indicazioni di massima, 
di natura squisitamente tecnica per il lavoro delle Soprintendenze, impegnate 
nella defilnizione delle per.imetrazioni richieste dai comuni in seguito alla en


trata in vigore della L. 765/1967. 

Osserviamo, peraltro, a tale proposito, che l'art. 3, lett. c), di detto testo 
normativo contempla espliicitamente, tra l'altro, la possibilit� di modifiche al 
piano' regolatore generale, che siano riconosciute indispensabili per assicurare 
la tutela di complessi storici: tuttavia il successivo art. 5 specifica che vanno 
sottoposti preventivamente alla Soprintendenza o al Ministero della P.I. (ora 
per 1i Beni Culturali e Ambientali) i piani particolareggiati di esecuzione del 
piano regolatore generale, nei quali siano com'prese cose immobi1i soggette 
alla legge 1� giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico 
e storico e alla legge 29 giugno 1939, n. 11497, sulla protezione delle bellezze 
naturali: il che, .invero, sembrerebbe escludere una rilevanza autonoma, sotto 
il prof�ilo strettamente giuridico, del concetto di centro storico, esattamente 
come ritenuto nella decisione oggetto della presente nota. 

La stessa Suprema Corte (9), pur confermando il div1ieto di cui all'art. 17, 
quinto comma, della L. 765/1967, ha precisato che, ai f.ini dell'applicabilit� 
dell'art. 734 del codice penale, non � sufJ�ioiente la semplii.ce alterazione di 
volumi preesistenti nell'ambito di un agglomerato urbano avente carattere 
storico; occorre, infatti, che detto agglomerato, per il suo notevole interesse 
pubblico, sia sottoposto alla speciale protezione della competente autorit� 
amministratiiva secondo le formalit� di cui alla legge 1497/1939, e ci� in quanto 
l'applicabilit� della norma penale � subordinata alla emanazione dell'atto amministrativo 
di costituzione del vincolo (10). 

(8) Pubblicata in Cantone, Difesa dei Monumenti e delle Bellezze Naturali, Napoli, 1969, 
251 e sgg. 
(9) Cfr. Cass., Sez. 6 pen., 3 luglio 1972, n. 279, rie. Torroni, in La Giustizia Penale, 
1973, II, 268. 
(10) Cfr., in termini, con riferimento all'obbligo di prcscgnalazione dei progetti di 
modifica alla Soprintendenza, sussistente solo per lavori interessanti immobiii oggetto di 
notificata dichiarazione, Cass., Sez. 6 pen., 9 marzo 1974, n. 2042, rie. Flagiello, in Mass. 
Elettronico Cass. Pen. 

216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

vedimento annullato ai fini della validit� di una successiva determina


zione dell'Amministrr1,zione medesima di adottare un nuovo procedim.ento 

espropriativo. 

Il provvedimento di occupazione d'urgenza relativo ad un procedimento 
espropriativo diventa inefficace per effetto della scadenza dei termini 
fissati nel decreto di dichiarazione di pubblica utilit� per il compi-

Solo il pi� volte richiamato art. 41 quinquies della legge urbanistica precisa 
testualmente al quinto comma: �Qualora i'agglomerato urbano rivesta carattere 
storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente 
opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi�: 
ma anche in questo caso l'uso del concetto presuppone gi� risolto il problema 
della determinazione del suo contenuto e la norma non offre cos� alcun elemento 
di indagine ai proposti fini conoscitivi, o meg~io delimitativi (dell'aggio� 
merato urbano di interesse stomco). 

La necessit� della tutela del centro storico, o pi� precisamente del �centro 
monumentale �, comprensivo delle citt� e degli alt11i centl'i minori costituenti 
un insieme di monumenti inseparabili (come Roma, Atene, Venezia, Firenze) si 
rinviene esplicitamente sancita fin dai p11imi progetti di convenzione :per la 
tutela internazionale delle cose d'arte dell'UNESCO (11). 

Il centro storico della citt� � espressamente contemplato nella legge 31 marzo 
:1956, n. 294 ~12), concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere 
lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e 
di interesse turistico. In particolare l'art. 3 (in relazione all'art. 2) impone ai 
proprietavi l'obbligo di provvedere al completo restauro nei riguardi statici, 
igienici e dell'ornato dei loro edifici che sorgano nel centro della citt�, o nella 
fascia Mtoranea da San Nicol� a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, 
Burano, Torce1lo ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali. 

La successiva legge 16 aprile 1973, n. 171 (13), dopo aver qualificato problema 
di �preminente interesse na:11ionale � la protezione di Venezia, sancisce, 
in :partJicolare, all'art. 1, il principiq della salvaguardia dell'ambiente paesistico, 
storico, archeologico e artistico della citt� di Venezia e della sua laguna. Fra 
le direttive del piano comprensoriale di competenza regionale, previsto dall'art. 
2, � compresa -ai fini della formazione e adeguamento degli strumenti 
urbanistici -la individuazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli o 
limitazioni, con particolare l'iferimento alle loca1it� di interesse paesistico, 
storico, archeologico, artistico, monumentale e ambientale. L'art. 13, poi, impone 
la necessit� della redazione di un elenco di edifioi di <interesse monumentale, 
stonico e artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ex 

L. :1089/1939, per la successiva approvazione ministel'iale: anche in tale oircostanza 
il legislatore ha avvertito la necessit� dell'inscindibile collegamento fra 
tutela monumentale degli edifici del centro stor.ico e strumenti di notifka ex 
L. 11089/11939. 
L'esigenza della sottoposizione ad una speciale protezione dell'autorit� ai 
fini della riconoscibilit� della rilevanza penale delle alterazioni ap'portate alle 
antiche mura di una citt� � stata ribadita anche dal .Supremo Collegio in una 

(11) Cfr. GRISOLIA, La tutela delle cose d'arte, Roma, 1952, 149 e sgg. 
(12) In G.U. 28 aprile 1956, n. 103, 1476 e sgg. 
(13) Interventi per la salvaguardia di Venezia, in G.U. 8 maggio 1973, n. 117. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 217 

mento dell'espropriazione e dei lavori, e ci� qualora l'occupazione temporanea 
risulti strumentalmente connessa al procedimento espropriativo, 
quale attivit� preordinata al passaggio di propriet� degli immobili dall'espropriato 
all'Ente espropriante. 

In relazione alla funzione garantistica del diritto di propriet� privata 
e del corretto esercizio delle pubbliche potest�, va considerata sempre 

recente decisione concernente una costruzione nel centro storico di Melfi, 
sopraelevata rispetto alle antiche mura normanne (14). 
Interessanti spunti per la nostra breve indagine emergono anche dall'esame 
della �legislazione regionale. 

La legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (15), all'art. 35, fa esplicito riferimento 
ai piani di lottizzazione che contemplino dnterventi nei �centri storici�, 
per i quali -fatti salvi i piani di lottizza:ziione in esecuzione di piani particolareggiati 
approvati dalla Regione -� richiesto H preventivo nulla-osta regionale. 


La legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (16), individua specificamente 
all'art. 5 le caratteristiche degli interventi nei centri storiai: � I centl�i storici 
e le zone territoriali omogenee ti:po A, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 
2 aprile 1968, sono le aree delimitate come taLi negli strumenti urbanistici 
generali, e nelle quali sono consentiti intervenN di consolidamento e di restauro
�. 

Come risult::i. evidente, anche quest'ultimo testo legislativo non � che uno 
dei tanti esempi dd disciplina normativa che si limita a regolare le modalit� 
per gli interventi di consolidamento e restauro, con diretto riferimento agli 
strumenti urbanistici che tali possib1Lit� di intervento prevedono e conferiscono. 


Fatta eccezione per la citata L. 294/1956, che imponeva espressamente ai 
proprietari un obbligo di facere, la disciplina normativa degLi obblighi dei 
privati per gJi edifici compresi nel centro storico sembra pertanto, attualmente, 
da nioercarie esclusivamente ne!lil'ambito degli ar.tt. 11 e segg. della 

L. 1089/11939, che comunque Tappresenta un ambito tutt'altro che limttato o 
ristretto, come l'esperienza quotidiana costantemente dimostra quando, beninteso, 
l'a'pplicazione di siffatta normativa sia affidata ad interpreti sensibili e 
affinati, aii quali., tuttavia, non � mai dato superare i limiti propri della sfera 
di applicazione della legge stessa quale risulta dal suo letterale contesto, che, 
ad esempio, consente di colpire solo l'uso � non compatibile� con il carattere 
del bene (arg. ex art. 11); che attribuisce il potere di intervento conservativo 
solo per le cose che abbiano formato oggetto di notd:l�ica ex artt. 2, 3 e 5 
(arg. ex. art. 15); che subordina la sottoposizione dei progetti di modifica per 
i soli �immobili notificati (arg. ex art. 18, secondo comma); che consente, infilne, 
una Limitatissima facolt� di intervento su cose non notificate solo nella forma 
della sospensio~e di lavori .iniziati, salva la notifica successiva ma da effettuarsi 
entro brevissimo termine (arg. ex art. 20). 
(14) Cfr. Cass., Sez. 3 pen., 15 gennaio 1976, n. 84, rie. Carbone, in La Giustizia Penale, 
1977, II, 101. 
(15) Regione Lombardia, Disciplina urbanistica del territorio e misure di salvaguardia 
per la tutela del patrimonio naturale e paesistico, in G.U. 8 luglio 1975, n. 179. 
(16) Regione Umbria, Prime norme di politica urbanistica, in G.U. 22 ottobre 1974, 
n. 275. 
7 



218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sussistente la necessit� della fissazione di un termine nel decreto di 

dichiarazione di pubblica utilit� per il compimento dell'esproprio e l'ese


cuzione dei lavori. 

� competente l'A.G.O. e non il Giudice Amministrativo in ordine alle 
questioni di occupazione sine titulo di un immobile da parte della p.a., 
trattandosi di comportamenti illeciti dai quali scaturiscono lesioni di 
diritti soggettivi. 

L'insufficienza di tali strumenti :induce a ritenere che proprio il concetto 
di centro storico, concetto ormai, e da tempo, acqUJisito in sede di elaborazione 
teorica della disciplina urbanistica e della pianificazione del territorio (17), 
ben :potrebbe e dovrebbe rappresentare -se convenientemente e chiaramente 
definito anche in senso tecnico-giuridico -la leva di espansione di un diverso 
modo dli intendere la tutela dei nuclei abitativi, non solo, cio�, in funzione 
garantistica degli interventi restaurativi dello Stato e degli enti locali sugli 
immobili che lo costituiscono; n� tanto meno in funzione semplicemente limitativa 
delle facolt� di dntervento rimesse alla volont� dei privati; bens�, e pi� 
propriamente, in funzione impositiva per gli stessi privati -proprietari, possessori 
o semplici detentori di immobili comunque compresi nel centro storico 
-indipendentemente da qualsivoglia obbligo per la p.a. di preventiva 
notifica -di un preciso obbligo conservativo positivo. 

Esso si dovrebbe concretizzare nell'obbligo di apportare, secondo le prescrizioni 
e le indicazioni tecniche del competente Soprintendente, i restauri e 
le modifiche che di volta in volta si rendessero dndispem;abili; obbligazione 
dunque di tacere, positiva, non gi�, come � attualmente, limHe solo negativo 
(nel senso cio� di non poter realizzare un progetto di modifica o restauro se 
non autorizzato). 

Tale obbligo dd natura conservativa, permanente, reale in quanto connesso 
all'immobile che risulti compreso nell'area del centro sto11ico e per ci� stesso 
indipendente dalla necessit� della preventiva imposi2:1ione del vincolo, dovrebbe 
necessariamente essere collegato alla previsione di sanzioni per la sua violazione, 
san2:1ioni graduabili in relazione al pre~udizio, alla sua entit� e gravit�, 
fino al limite, ned casi pi� gravi (ad esempio, di accertato abbandono dell'immobile), 
della applicazione della confdsca (18). 

� evidentemente una soluzione de iure condendo, che peraltro non ci 

sembra da trascurare, particolarmente �in vista della prossima riforma della 

disciplina cli tutela ded beni culturali e ambientahl, cos� come prevista dal


l'art. 48 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il cui termine verr� a scadere, come 

� noto, il 311 dicembre '1979. Appare, invero, ben diffioile contestare che una 

siffatta innovazione rappresenterebbe un indubbio contributo alla soluztione 

del duplice problema del mancato risanamento e del conseguenziale degrado 

dei centri storici. � 

RAFFAELE TAMIOZZO 

(17) Cfr. GURRIERI, Teoria e cultura del restauro dei monumenti e dei centri antichi, 
Firenze, 1977, 88 e sgg. 
(18) Analogamente a quanto dispone l'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla 
edificabilit� dei suoli. Come � noto, in precedenza le leggi speciali in materia urbanistica 
non consentivano la confisca; cfr. Cass., Sez. 6 pen., 25 giugno 1976, n. 153, Rie. D'Argento, -� 
in La Giustizia Penale, 1977, II, 158). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIV~ 

provvedimenti emanati nei� procedimenti espropriativi sulla base 
della dichiarazione di pubblica utilit� e di urgenza e indifferibilit� dei 
lavori non incontrario alcuna preclusione nelle sentenze dell'A.G.O. che 
abbiano deciso giudizi possessori o petitori nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. 

In base all'art. 121, 3� comma, Cost. � la Giunta Regionale l'organo 
cui � attribuita la titolarit� della iniziativa dell� Regione in materia urbanistica 
e di lavori pubblici, laddove al Presidente della Giunta compete 
la sola manifestazione esterna della volont� della Regione in ordine alle 
funzioni esecutive non di spettanza del Consiglio Regionale. 


SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4256 -Pres. Rossi Est. 
Scanzano -P. M. Gambogi (diff.) Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Sacchetto) c. Credito Commerciale (avv. Lanza). 

Imposta di registro -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso 


Vendita isolata di negozi -Nozione di negozio e di ufficio -Agenzia 

bancaria � Criteri di classificazione. 

(1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17). 
Agli effetti dell'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, � negozio 
qualunque locale in cui vengqno direttamente offerti al pubblico beni e 
servizi nell'esercizio di attivit� imprenditoriale, mentre � ufficio qualunque 
locale destinato, sia pure in connessione con un'impresa, al solo 
svolgimento di attivit� di direzione ed amministrazione senza necessit� 
di diretto contatto con il pubblico dei consumatori. Conseguentemente 
� da definire negozio la sede di una agenzia bancaria, in cui si svolgono 
le attivit� ed i servizi tipici dell'istituto di credito, mentre va qualificata 
come ufficio la sede in cui la banca svolge attivit� di direzione o amministrazione 
o altre attivit� tecniche senza necessit� di contatto con la 
clientela (1). 

(Omissis). -Col primo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia 
violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 17 legge 2 luglio 1949, n. 408 
e 12 preleggi, nonch� contraddittoriet� di motivazione, e premesso che 
le agevolazioni fiscali previste dall'art. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408, 
continuano ad essere inapplicabili alla vendita isolata di negozi pur dopo 
l'entrata in vigore delle leggi 6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, 

n. 1212, sostiene che tale inapplicabilit� si estende anche alla vendita 
degli uffici, questi costituendo, insieme con i negozi, una categoria di 
beni contrapposti, anche per caratteristiche strutturali, alle case di abitazioni 
di cui, le leggi agevolativ� vollero favorire la costruzione. 
La censura non � fondata. 
La riduzione alla met� dell'imposta di registro e ad un quarto dell'imposta 
ipotecaria, concessa dall'art. 17 della citata legge n. 409 ai tra


1 

I l 

(1) Decisione di evidente interesse. Per la precisazione, in termini pi� 
generali, delle due espressiioni nego2lio ed ufficio, v. Cass. 7 ottobre 1970, n. 1837, 
in questa Rassegna, 1970, 11, 1085. 

t 




PARTE 1, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

sferimenti delle case costruite ai sensi del precedente art. 13, non spetta 

alla vendita isolata di negozi, sia che essi siano compresi nel fabbricato 

destinato nella maggior parte ad abitazione sia che essi costituiscano 

unit� economiche a se stanti. 

In tal senso � chiaro il testo dei commi secondo e terzo della detta 

disposizione. Tale regime ha continuato ad essere applicabile pur dopo 

l'entrata in vigore delle leggi 1493/62 e 1212/67, cui la giurisprudenza 

ormai consolidata di questa Corte, superato l'orientamento espresso dalla 

sentenza 20 giugno 1969, n. 2198, ha riconosciuto carattere interpretativo 

loro attribuendo la limitata funzione di precisare, ai fini dell'applicazione, 

delle agevolazioni di cui si discute, la determinazione specifica del crite


rio della prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi com. 
presi nel fabbricato (Cass. 1276/76, 1890/74, 176/73 e altre). 

Tuttavia la norma che escludeva e -come si � detto -continua 

ad escludere le predette agevolazioni alle vendite isolate di negozi, non 

opera anche per gli analoghi contratti concernenti gli uffici e ci� risulta, 

attraverso il collegamento dell'art. 17 con l'art. 13 della 1. 408/49, dal 

rilievo che le costruzioni agevolate dall'art. 17 sono �le case di abita


zione, anche se comprendono uffici e negozi� e che gli ultimi due com


mi di tali disposizioni, quando prevedono, per escludere l'agevolazione-, 

il trasferimento isolato di entit� diverse dalle case di abitazione, fanno 

riferimento solo ai negozi e non anche agli uffici. Ed in tal senso questa 

Corte si � pronunziata a Sezioni Unite con la sentenza 3023 del 23 no


vembre 1963. Deve quindi affermarsi che la vendita isolata di uffici, 

compresi in fabbricati strutturali prevalentemente per uso abitazioni ed 

in cui tale prevalenza risponda ai criteri precisati dalle leggi 1493/62 e 

1272/67, gode delle agevolazioni previste dall'art. 17 della I. 408/49, delle 

quali non godono invece. le vendite isolate di negozi. 

Si tratta allora di stabilire se un locale predisposto per essere adi


bito a sede di agenzia bancaria debba ai fini tributari qui consid�rati 

essere qualificato come ufficio, secondo quanto ha ritenuto la Corte del 

merito, oppure come negozio, secondo quanto si sostiene col secondo 

motivo del ricorso. 

Al riguardo l'Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione 

di massime di esperienza nonch� illogicit� e difetto di motivazione, ed 

assume che l'attivit� delle sempli~i agenzie bancarie consiste nella rac


colta e distribuzione del denaro oltre che nell'acquisto di valuta estera, 

di titoli e di monete di metalli preziosi, cio� in operazioni che rientrano 

nell'attivit� tipicamente commerciale. 

La censura � fondata. 

Questa Corte ha gi� avvertito che nell'interpretazione della legge 

408/49 i termini �negozio� ed �ufficio� vanno intesi in senso lato (v. 

sent. 7 ottobre 1970, n. 1837), essendo evidente che il legislatore non 

poteva fare un'enumerazione precisa ed esauriente di tutte le ipotesi 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

222 

riconducibili alla categoria diversa da quella, bene individuabile, delle 
case di abitazione. Ha adottato dunque, in contrapposizione a queste, 
due espressioni (�negozi� ed �uffici�) che non possano essere intese 
nel senso del lessico corrente (cio� quello di negozio come locale di 
smercio dei comuni beni di consumo, e di ufficio come sede di attivit� 
burocratiche) perch� debbono necessariamente ricomprendere una serie 
di casi che alla stregua di quel tradizionale e corrente significato sarebber.
o difficilmente qualificabili: la sede di attivit� artigianali, o di rappresentanza 
o di assicurazione, l'autorimessa, il cinematografo, la tintoria, 
il monte di pegni, sono esempi, fra i tanti che si potrebbero elencare 
di locali che il criterio adottato dalla Corte milanese non si presta 
a definire. 

Occorre allora trovare un denominatore comune capace di ricondurre 
ad unit� le varie possibili ipotesi, onde poterle ricomprendere rispettivamente 
nelle due categorie considerate dal legislatore. Avuto dunque riguardo 
alla finalit� della legge in esame ed al fatto che la complessa 
realt� di cui si � fatto cenno non pot� non essere presente al legislatore 
stesso, quando, in contrapposto alle case, faceva rif�rimento ai negozi 
ed agli uffici, deve, ai fini tributari qui considerati, intendersi per negozio 
qualunque locale in cui vengono offerti direttamente al pubblico beni e 
servizi nell'esercizio di un'attivit� imprenditoriale, mentre deve intendersi 
per ufficio qualunque locale destinato sia pure in connessione con 
un'impresa, al solo svolgimento di attivit� di direzione ed amministrazione 
senza necessit� di diretto contatto col pubblico dei consumatori. 

La sede di una banca pu� rientrare nell'una o nell'altra ipotesi a 
seconda delle attivit� che, in conformit� alla struttura del relativo locale, 
vi sono esercitate. A questo riguardo, e con riferimento al terzo motivo 
del ricorso, con cui si sostiene che, ai fini tributari in esame, � rilevante 
la destinazione strutturale e funzionale esistente al momento dell'atto 
traslativo, e non quella che al locale viene attribuita in tale atto dalle 
parti anche se in effetti poi attuata, � da rilevare che in realt� la contraria 
opinione espressa dalla Corte del merito, non pu� essere condivisa perch� 
contrasta con la giurisprudenza consolidata di questo Supremo Collegio 
(sent. 2258/72, 2240/72, 3422/68, 1750/66). La questione finisce, tuttavia 
con l'esame assorbita, in quanto la Corte di merito, fuorviata, dall'idea 
che la sede d.i un'agenzia bancaria costituisca in ogni caso un ufficio, 
da un lato ha affermato che uffici e negozi non si distinguono fra loro 
quanto ad elementi strutturali; e dall'altro, nel dare rilievo alla destinazione 
data dalle parti al locale come �ufficio di agenzia bancaria�, ha 
affermato che tale uso non contrastava con l'ubicazione e la struttura 
del locale stesso, senza ulteriore approfondimento della questione in 
punto di fatto. 

Deve conclusivamente affermarsi che la sede di una agenzia bancaria 

in cui si svolgono direttamente a favore del pubblico le attivit� ed i 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 223 

servizi tipici dell'istituto di credito rientra, agli effetti della 1. 408 del 
1949, nella categoria dei negozi, e che tali vanno qualificati i locali strutturalmente 
idonei all'esercizio di tali attivit�, mentre le sedi in cui la 
banca svolge attivit� di direzione e di amministrazione, od attivit� puramente 
tecniche, senza necessit� di contatto con la clientela, rientrano 
nella categoria degli uffici. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1977, n. 4648 -Pres. Mirabelli Est. 
Sandulli -P. M. Serio (conf.) -Alfonsetti (avv. Uckmar) c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). 

Imposte e tasse in genere -Regione Siciliana -Potest� legislativa concor� 
rente -Funzioni non tributarie della norma di agevolazione -Rien� 
trano nella potest� di imposizione tributarla. 

Imposta sui fabbricati -Esenzione per le case di abitazione non di lusso Regione 
Siciliana -Conformit� della costruzione alle norme urbanistiche 
e alla licenza edilizia. 

(1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; 1. Reg. Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, art. 9). 
Imposte e tasse in genere -Regione Siciliana -Legislazione concorrente Illegittimit� 
costituzionale per violazione del principio di uguaglianza 
-Manifesta infondatezza. 

(1. Reg. Sicilia, 28 aprile 1954, n. 11, art. 9). 
La norma tributaria di imposizione (e di agevolazione) va sempre 
riguardata come esercizio della potest� tributaria, quali che siano gli 
scopi extra tributari che indirettamente persegue; conseguentemente la 
norma dell'art. 9 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (in 
forza della quale l'esenzione venticinquennale per le case di abitazione 
non di lusso � subordinata alla conformit� delle opere costruite ai piani 
regolatori, alle leggi e ai regolamenti edilizi e alle licenze di costruzione) 
� da riportare alla potest� legislativa (concorrente) della Regione fiiciliana 
in materia di tributi e non alla potest� legislativa (esclusiva) in 
materia urban�stica (1). 

In base alla norma regionale siciliana (art. 9, legge 29 aprile 1954, 

n. 11), rispettosa degli interessi generali a cui si ispira la legislazione 
(1-3) Di eguale contenuto l'altra sentenza in pari data n. 4649. La prima 
massima, da condividere pienamente, chiarisce opportunamente che la norma 
tributaria (sia di imposizione che di agevolaziione) non assume una diversa 
natura in ragione dei fini secondari (o motiv;i) che essa persegue o degli effetti 
extra tributari, dn genere irrilevanti, che produce. 

Ci� vale non solo ai fini dell'indiv>idua2iione deHa potest� legislativa, ma 
anche ai fini della giurisdi2iione e in genere del rapporto giiuridico di imposta 
che per tale si definisce per tutte le conseguenze formali del procedimento. 



224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nazionale, che nell'ambito della potest� legislativa con.corrente pu� integrare 
la legislazione nazionale, il beneficio dell'esenzione venticinquennale 
dall'imposta sui fabbricati per le case di abitazione non di lusso � subordinato 
alla conformit� delle costruzioni ai piani regolatori, alle leggi e 
ai regolamenti edilizi e alla licenza di costruzione (2). 

� manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale 
per violazione del principio di eguaglianza dell'art. 9 della legge regionale 
siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (che restringe l'applicabilit� dell'agevolazione 
dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408), in quanto l'esercizio della 
potest� legislativa regionale, concorrente con quella statale, di per s� 
comporta, entro i limiti del rispetto dei principi generali a cui si ispird 
la legislazione nazionale, statuizioni che creano una differenziazione nell'ambito 
del territorio della regione rispetto a quello di altre regioni (3~. 

(Omissis). -Con il primo motivo, il ricorrente -denunciata la 
violazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e la falsa applicazione 
dell'art. 9 della legge reg. Sic. 28 aprile 1954, n. 11, in relazione agli 
artt. 17 dello Statuto della Regione Siciliana e 360, nn. 3 e 5, cod. proc. 
civile -si duole che la Commissione Tributaria Centrale abbia negato, 
in ordine ad uno stabile da lui costruito in Sicilia, l'esenzione venticinquennale 
dall'imposta sui fabbricati prevista dall'art. 13 della legge 2 luglio 
1949, n. 408, sul riflesso che, nella specie, dovesse applicarsi la legge 
regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, la quale, richiedendo la ulteriore 
condizione della conformit� dell'opera alle prescrizioni della licenza edilizia, 
concernerebbe la materia urbanistica, riservata dallo Statuto della 
Regione alla legislazione esclusiva di questa. 

La censura � infondata. 

Il problema che si pone � se, ai fini della concessione dell'esenzione 

venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, riguardo ad uno stabile edi


ficato (nel 1963) in Sicilia, in difformit� delle prescrizioni della licenza 

di costruzione, debba applicarsi la legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408 

(disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), il cui art. 13 sta


bilisce che �le case di abitazioni, non aventi carattere di lusso, sono 

esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrim


poste dalla data della dichiarazione di abitabilit��, ovvero la legge regio-

Sulla sconda massima, e pm m generale sulla regola della potest� legislativ� 
concorrente della Regione Siailiana (che pu� essere dfretta, nei limiti 
consentiti, ad ampliare come a restringere la portata della norma nazionale) 


I

la giurisprudenza � ormai pacifica (Corte Cost. 21 novembre 1973, n. 158, 18 aprile 
1974, n. 97, e 14 luglio 1976, n. 166, in questa Rassegna, 1974, I, 42 e 796, 11977, l 
I, 7). Coerente conseguenza � l'improponibilit� del confronto aii fini dell'art. 3 
della Costituzione tra la situazione di diverse regioni rispetto ad una norma 


I

regionale la cui ragion d'essere � di introdurre (limitate) modiificazioni e inte--� 

graziani alla legislazione nazionale. 

I 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 225 

nale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni 
edilizie), il cui art. 9 dispone che �il godimento delle agevolazioni previste 
dalla presente legge (fra cui l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui 
fabbricati considerata nell'art. 5) � subordinata alla conformit� delle 
opere costruite ai piani regolatori e di costruzione, alle leggi ed ai regolamenti 
edilizi, nonch� alle prescrizioni della licenza di costruzione�. 

La Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto che, nel caso di 
specie, fosse esclusivamente applicabile la legge regionale siciliana n. 11 
del 1954, sulla considerazione che questa, concernendo la materia urbanistica, 
riservata ex art. 14, lett. f, dello Statuto della Regione Siciliana 
alla legislazione esclusiva della Regione, in quanto tesa ad assicurare 
(attraverso il rispetto delle disposizioni contenute nei programmi di pianificazione 
urbanistica e nelle autorizzazioni edilizie) l'armonico sviluppo 
dell'assetto urbanistico in seno alla Regione, attenesse ad un tema sottratto 
alla potest� di normazione del legislatore nazionale e devoluto, 
per uno specifico interesse regionale, esclusivamente al potere normativo 
della Regione, traendo da tale premessa giuridica la implicazione della 
esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, in quanto -pur 
sussistendo i presupposti richiesti dalla legge nazionale n. 409 del 1948 sarebbe 
mancata la ulteriore condizione prevista dalla legge regionale 

n. 11 del 1954, per essere stata la costruzione edificata in modo non 
conforme alle prescrizioni stabilite dalla licenza edilizia. 
Secondo la tesi del ricorrente, invece -trattandosi di materia tributaria, 
oggetto di legislazione concorrente (nazionale e ~regionale), governata, 
ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Regionale Siciliano, al principio 
della prevalenza (della legge nazionale) -avrebbe dovuto trovare applicazione 
la legge 2 luglio 1949, n. 408, con la conseguenza dell'attribuzione 
della esenzione venticinquennale per la non incidenza della ulteriore condizione 
posta dalla legge regionale. 

Il decisum della Commissione Centrale, pur fondandosi su una ratio 
decidendi non condividibile, va, peraltro, mantenuto fermo, essendo il 
dispositivo conforme al diritto, e l'erroneo principio in esso affermato 
va corretto ex officio da questa Corte, a norma dell'art. 384, secondo 
comma, cod. proc. civile, in base ad argomentazioni giuridiche diverse 
da quelle poste a sostegno della decisione impugnata. 

Va, quindi, immediatamente sgombrato il campo dalla questione 
preliminare se la norma (cosiddetta di dettaglio) contenuta nell'art. 9, 
lett. a, della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, attenga alla 
materia urbanistica od a quella tributaria. 

In ordine alla natura della materia disciplinata dalla citata legge, non 
dovrebbero sussistere dubbi, in quanto -come emerge chiaramente 
dalla stessa intitolazione � Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie 
� -la legge, essendo intesa ad applicare agevolazioni tributarie alle 
fattispecie materiali descritte in tutte le sue norme (escluse le ultime 


226 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

due aventi carattere transitorio), detta statuizioni legislative di diritto 
tributario, attinenti esclusivamente alla disciplina fiscale. 

Invero, non pu� escludersi che rientrino nella funzione tributaria 
regionale anche quegli aspetti che, pur esulando dalla attivit� impositiva, 
vengono ad essa ricondotti per l'analogo fondamento normativo e dogmatico. 


Tra le fattispecie tributarie non impositive, infatti, vanno ricomprese 
anche quelle figure che, con diverse modalit�, impediscono il sorgere del 
rapporto giuridico d'imposta o ne limitano gli effetti tipici (esclusioni, 
esenzioni, dispense tributarie). 

Invero, quale che sia la posizione concettuale che alle esenzioni tri� 
butarie voglia assegnarsi, � indubbio che l'interesse da queste perseguito, � 
pur se diversamente atteggiato, non pu� non rientrare nel quadro di 
quelli coinvolti nella valutazione impositiva, non potendo dubitarsi che 
ambedue appartengono alla stsesa matrice potestativa, cui viene ascritta 
la funzione impositiva in senso stretto. 

E ci� in quanto il potere di non riscuotere (in presenza di determinati 
vincolanti presupposti) tributi per ogni altro verso maturati trova 
anch'esso la sua giustificazione nei principi fondamentali afferenti la 
materia tributaria; e richiede, quindi (nonostante le distinzioni strutturali 
e funzionali), un fondamento di pari valore e grado rispetto a quello 
che condiziona e sorregge l'azione impositiva, non potendo ritenersi gli 
interessi tutelati con tali strumenti diversi da quelli che competano 
all'ente cui spetta porre in essere le fattispecie impositive. 

E -poich� possedendo le Regioni una potest� legislativa concor


rente in materia finanziaria, non pu� negarsi che esse possano disporre 

esenzioni nelle materie di loro competenza impositiva (nei limiti delineati 

dall'osservanza dei principi costituzionali) per soddisfare particolari esi


genze della regione (cfr., in tal senso, Corte Cost., sent. 24 giugno 1961, 

n. 37; sent. 16 dicembre 1958, n. 76) -resta da considerare se, ed entro 
quali limiti, nell'ambito di una pi� ampia situazione di base, le stesse 
possano porre, ai fini dell'attribuzione delle esenzioni, ulteriori condizioni 
rispetto a quelle fissate dal corrispondente potere legislativo statale. 
� indubbio che, nell'esercizio della potest� legislativa concorrente in 

materia tributaria, la Regione debba osservare i principi fondamentali 

e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (cfr., in 

tal senso, Corte Cost., sent. 28 gennaio 1965, n. 2). 

Deve, quindi, ritenersi che, perch� un'ulteriore condizione alla esen


zione tributaria possa essere legittimamente posta dal legislatore regio


nale, la stessa non possa essere in contrasto con i principi ed i criteri 

generali, cui si ispira il sistema legislativo dello Stato. 

E -poich�, nel caso di specie, la disposizioni dell'art. 9 della legge 
regionale in esame 28 aprile 1954, n. 11, con la quale si subordinava il 
godimento della esenzione tributaria alla conformit� d�lle opere edificate 

I


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I 




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

� ai piani regolatori, alle leggi ed ai regolamenti edilizi, nonch� alle prescrizioni 
della licenza di costruzione�, � perfettamente rispettosa degli 
interessi generali cui si ispira la normazione statuale e pienamente conforme
� ai principi fondamentali della legislazione dello Stato, agevolmente 
ravvisabile nella legge urbanistica e nella disciplina normativa dell'attivit� 
edificatoria -deve concludersi che esattamente la Commissione Tributaria 
Centrale abbia ritenuto legittimo l'ulteriore limite stabilito dal 
legislatore regionale per l'attribuzione dell'esenzione venticinquennale 
dall'imposta sui fabbricati. 

Il primo motivo �, quindi, da disattendere. 

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimit� costituzionale 
dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge reg. sic. 28 aprile 1954, 
n..11, rispetto agli �rtt. 3 e 53 Cost., per contrasto con i principi di 
uguaglianza e di capacit� contributiva, in quanto il legislatore regionale, 
aggiungendo, ai fini del godimento dell'esenzione venticinquennale dall'imposta 
sui fabbricati, l'ulteriore condizione della conformit� dell'opera 
alla licenza di costruzione, avrebbe determinato una situazione di disuguaglianza 
fra i cittadini dello Stato. 

Il denunciato profilo di incostituzionalit� � affetto da manifesta infondatezza. 
E le ragioni di questa possono rilevarsi nelle stesse argomentazioni 
svolte nell'esame del primo motivo. 

Invero -essendo investito il legislatore regionale siciliano, in ])J.ateria 
tributaria, e, quindi, anche in tema di esenzioni fiscali, di una 
potest� legislativa concorrente (con quella dello Stato) e potendo lo stesso 
(secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale: cfr., da ultimo, 
sent. 18 aprile 1974, n. 97) introdurre, nella predetta materia, variazioni 
utili ad adattare le leggi nazionali agli specifici interessi regionali ed 
alle speciali necessit� del territorio della regione, purch� le disposizioni 

"" siano dei fondamentali e

legislative introdotte rispettose principi conformi 
agli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato � 
con esclusivo riferimento all'ambito territoriale della regione che vanno 
considerati -una volta rilevata la legittimit� delle statuizioni normative 
introdotte dal legislatore regionale, in quanto giustificate da interessi di 
carattere locale -gli aspetti ed i riflessi c�stituzionali coinvolti dalla 
normativa regionale, ove si lamentino pretese situazioni di disuguaglianza 
fra i cittadini. 

E -poich�, nel caso di specie, nessuna situazione di disparit� viene 
a verificarsi, in conseguenza della fattispecie agevolativa introdotta dalla 
legge regionale, neppure sotto il profilo della capacit� contributiva, fra 
i cittadini della regione siciliana, trovando la normativa applicazione nei 
confronti di tutti gli appartenenti al corpo sociale della regione -il 
delineato profilo di incostituzionalit� deve considerarsi manifestamente 
infondato. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

228 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4791 -Pres. Capo


raso -Est. Battimelli -P. M. Caristo (conf.) -Ministero delle Finanze 

(avv. Stato Sacchetto) c. Soc. CEDIM (avv. Redondi). 

Imposte e tasse in genere -Azione . in sede ordinaria -Termine seme


strale -Decisione amministrativa pronunciata su ricorso gerarchico 

atipico -Decadenza -Esclusione. 

Il termine semestrale per l'azione innanzi all'AGO decorre soltanto 
rispetto ad una decisione, anche amministrativa, pronunciata nell'ambito 
di un procedimento regolato dalla legge e rispondente alle regole di 
questo, non anche rispetto ad un provvedimento emesso su un ricorso 
gerarchico atipico (1). 

(Omissis). -Il primo motivo del ricorso con cui si censura la sentenza 
impugnata per non aver riconosciuto la sussistenza della decadenza 
della societ� CEDIM dal diritto di adire l'autorit� giudiziaria ordinaria 
� infondato. 

Erroneamente, infatti, l'Amministrazione ricorrente sostiene che tale 
decadenza sarebbe dovuta all'esperimento, da parte della CEDIM, di un 
vero e proprio ricorso gerarchico contro l'operato dell'UTIF, ricorso su 
cui avrebbe provveduto il Ministro delle Finanze, con la conseguenza che 
entro sei mesi dall'esaurimento di tale rimedio avrebbe dovuto adirsi 
il giudice ordinario; ed a torto lamenta che la Corte di merito non abbia 
riconosciuto sussistente tale decadenza, in forza di una erronea interpretazione 
del contenuto del ricorso al Ministro e della decisione ministeriale. 


Ed infatti, a parte che l'interpretazione degli atti amministrativi 
rientra, al pari dell'interpretazione dei contratti, nella competenza esclusiva 
del giudice di merito e che i risultati di tale interpretazione sono 
denunciabili per cassazione unicamente per ragioni attinenti non al merito 
della questione, come ha fatto l'amministrazione ricorrente, bens� a 
motivi di omessa e contraddittoria o insufficiente motivazione, che nella 
specie non risultano denunciati, sta di fatto che l'Amministrazione ricorrente 
ha omesso di considerare, cos� come ha omesso di farlo la sentenza 
impugnata (la cui decisione, peraltro, va confermata, sia pure con 

(1) In senso contrario, v. Cass. 10 dicembre 1970, n. 2625 (in �questa Rassegna, 
197,1, I, 1146) che ritiene idonea a diventare irretrattabile per decorso 
del termine semestrale ogni decisione amministrativa pronunciata da un organo 
superiore all'ufficio procedente che abbia per oggetto la risoluzione di un 
confLitto di interessi tra Amministrazione e contribuente anche se trattisi di 
provvedimento anomalo che comunque definisca il rapporto controverso, se 
pure pronunciato da organo non immediatamente superiore e su istanza avente-� 
natura di diffida per la dpetizione di indebito. 

PARTE I, SEZ�.VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

diversa motivazione) che nel caso di specie il ricorso al Ministro, ammesso 
che tale carattere rivestisse l'istanza della CEDIM, non costituiva 
il rimedio contro l'imposizione, da cui far discendere, per decorso di 
termini dalla sua definizione, l'invocata decadenza. 

In base all'art. 27 ter del d.l. 6 ottobre 1955, n. 873, convertito nella 
legge 3 dicembre 1955, n. 1110, che regola la materia in esame, infatti, 
per il contenzioso relativo all'applicazione delle norme in materia di 
diritti erariali sul gas confezionato in bombole si applicava l'art. 18 delle 
disposizioni concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, 
approvato con d.m. 8 luglio 1924, con l'esclusione dell'ultimo capoverso 
dell'articolo suddetto (che prevedeva il divieto della proposizione 
di ogni azione innanzi al giudice ordinario) e in forza di detto richiamo, 
le questioni relative all'imposizione sul gas in bombole dovevano essere 
decise in primo grado da comitati peritali provinciali e in secondo grado 
da una Commissione Centrale presso il Ministero delle Finanze. � evidente 
che qualsiasi decadenza dalla proposizione di una autonoma domanda 
innanzi al giudice ordinario non poteva discendere che dal decorso 
di un determinato termine dalla decisione finale del procedimento 
anzidetto, non certo dal ricorso, da parte del contribuente, ad un rimedio 
atipico, quale quello di una istanza direttamente rivolta al Ministro delle 
Finanze, potendosi in tal caso porre in essere, al massimo, un ricorso 
gerarchico atipico, non certo il rimedio specifico delle qmtroversie, dall'esperimento 
del quale concreto rimedio soltanto poteva discendere ogni 
presupposto di una decadenza. 

Conseguentemente, sia pure con la diversa motivazione qui data, la 
decisione impugnata va confermata, essendo esattamente stato deciso 
non essersi verificato, a carico della CEDIM, alcuna decadenza. 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4841 -Pres. 
Danzi -Est. Granata -P. M. Saja (conf.) -CIMA (avv. Dezza) c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Freni). 

Imposta di registro � Vendita fra commercianti � En.nciazione Jdudiziale 
� Artt. 44 e 45, tabella D, della legge di registro del 1923 � Inap


plicabilit~. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; tariffa A, artt. 2, 3 e 115; tabella D, artt. 44 
e 45). 
Quando la vendita fra commercianti non risultante n� da corrispondenza 
idonea da sola a documentarla n� da scrittura privata abbia dato 
luogo ad enunciazione in sentenza di convenzione verbale, non sono 
applicabili n� l'art. 44 della tabella D, che presuppone una compraven



230 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dita perfezionata in base alla sola corrispondenza che non darebbe luogo 
ad enunciazione ex art. 72, n� l'art. 45 che presuppone una scrittura priv�.
ta; sar� allora applicabile il regime normale degli artt. 2 e 3 della 
tariffa A (1). 

(Omissis). -1. -Il ricorso principale della Sic. CICA e quello incidentale 
della Amministrazione finanziaria vanno riuniti, perch� proposti 
contro la medesima sentenza. 

2. -Le contrapposte impugnazioni ripropongono le due questioni 
-oggetto di dibattito in tutte le precedenti fasi del giudizio svoltosi 
davanti alle Commissioni, prima, ed al Giudice ordinario, dopo -concernenti 
il quantum dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza 
30 maggio 1952 del Tribunale di Roma, che ha dichiarato essere 
stata posta in essere, tra la Societ� CICA e la Compagnia Importadora 
Exportadora Per�, un contratto di compravendita di materie zuccherine, 
con prezzo determinato in dollari. Le questioni, relative, l'una, alla misura 
della aliquota (0,50% come sostenuto dalla Societ�; 2% come sostenuto 
dalla Amministrazione) e, l'altra, alla misura "del cambio (lire 100 
per dollaro, secondo la tesi della societ�; lire 225 per dollaro, secondo 
la tesi dell'Amministrazione) applicabili, sono state dalla Corte di appello 
decise -dopo le altalenanti soluzioni via via adottate nelle sedi precedenti 
(aliquota 2% e cambio 100 all'atto della registrazione; aliquota 
0,50% e cambio 100 in Commissione provinciale; aliquota 2% e cambio 
100 in Commissione centrale; aliquota 0,50% e cambio 100 in Tribunale) con 
la determinazione, la prima, della aliquota nella misura del 2%, sul 
rilievo che l'art. 44, Tabella All. D della legge di registro del 1923 riguarda 
l'ipotesi in cui la corrispondenza commerciale sia da sola sufficiente ad 
integrare il contratto, mentre nella specie le lettere prodotte costituivano 
solo uno degli elementi in base ai quali il complesso accertamento del 
giudice aveva stabilito la sussistenza del vincolo, onde il titolo della 
registrazione era realizzato solo dalla sentenza contenente tale accertamento; 
con la determinazione, la seconda, dell'imponibile in base al 
cambio di lire 100 per dollaro, argomentandosi che il cambio 1: 225 era 
-dall'art. 1 d.1.1. 4 gennaio 1946, n. 2, invocato dall'Amministrazione previsto 
solo sul presupposto, nella specie mancante essendo stata l'operazione 
effettuata franco valuta, che l'importatore si fosse procurato 
valuta estera in Italia. 
3. -Contro la prima statuizione insorge la CICA con l'unico motivo 
del ricorso principale, denunziando la violazione e la falsa applicazione 
(1) La deoisione, a seglll�to di profonda disamina, fa il punto sulla complessa 
casistica delle vendite fra commercianti con i diversi mezzi di documentazione. 
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PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

degli artt. 62 e 72 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 44 e 45 della relativa 
Tabella All. D, nonch� insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, 
nn. 3 e 5, c.p.c. 

Sostiene che l'aliquota ridotta di cui agli artt. 44 e 45 della citata 
Tabella andrebbe applicata indistintamente a tutte le vendite tra commercianti 
aventi per. oggetto merci destinate alla rivendita, indipendentemente, 
altres�, dalla loro registrabilit� in caso d'uso o in termine fisso. 
Ed afferma che -artificiosa nella distinzione tra corrispondenza documentalmente 
sufficiente a provare la esistenza del contratto e corrispondenza 
costituente il presupposto della sentenza di accertamento, distinzione 
alla cui stregua la misura dell'aliquota verrebbe a dipendere dalla 
mancanza o dall'insorgenza di una controversia fra le parti, e comunque 
superata nella specie dal riconoscimento, contenuto nella parte narrativa, 
che la sentenza tassata aveva dichiarato la compravendita posta in 
essere mediante � scambio di telegrammi � -Ja decisione impugnata 
sarebbe erronea pur quando si consideri la sentenza tassata stessa quale 
titolo del rapporto negoziale o quale atto enunciativo del rapporto, in 
quanto sia l'art. 72, che l'art. 62, legge di registro del 1923, stabiliscono 
essere dovuta l'imposta prevista per il negozio sostanziale che la sentenza 
documenta o enunzia, e quindi, nel caso, quella dello 0,50%, alla 
quale, come implicitamente la corte di merito ammetterebbe, lo scambio 
di corrispondenza sarebbe stato di per se stesso assoggettabile. Ma quand'anche, 
prosegue la ricorrente, si potesse prescindere dalle riferite critiche, 
resterebbe in ogni caso il duplice vizio di avere considerato la 
fattispecie unicamente sotto il profilo dell'art. 44 della Tabella All. D e, 
per conseguenza, di non avere rilevato l'applicabilit� alla specie, comunque, 
del success�vo art. 45, concernente in generaie, secondo il suo 
assunto, tutte le compravendite, in qualunque forma stipulate, di merci 

destinate, nel commercio esercitato dal venditore, alla rivendita. 

4. -La censura � infondata in ogni suo aspetto. 
L'art. 44 della Tabella All. D alla legge di registro del 1923 riguarda 
l'ipotesi dei contratti conclusi per corrispondenza, l'ipotesi, cio�, in cui 
le lettere scambiatesi fra le parti realizzano il procedimento di formazione 
del contratto, esprimendo esse stesse, in modo compiuto e sufficiente, 
le dichiarazioni negoziali mediante le quali la stipulazione si 
attua. Nella specie, invece, la sentenza impugnata, se pure non del tutto 
univoca sul punto nella narrazione della vicenda processuale, quando 
nella motivazione in diritto ha ex professo proceduto ad interpretare la 
sentenza tassata, � pervenuta alla conclusione avere questa ritenuto perfezionata 
la compravendita, oggetto della tassazione, in base non alla 
(sola) corrispondenza versata in atti, ma ad un �complesso accertamento 
del giudice �. Alla stregua di tale interpretazione, non censurabile in Cassazione 
perch� riguardante un giudicato esterno, la inapplicabilit� del� 
l'art. 44 � fuori discussione. 


232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

N� si rivela utile il richiamo agli artt. 72 e 62 della legge, ancora 
effettuato sul presupposto di fatto, escluso invece dalla sentenza impugnata, 
di una tassabilit� ex se della corrispondenza commerciale intercorsa 
fra i contraenti. 

Rimane il problema di fondo, concernente la applicabilit� dell'aliquota 
ridotta prevista dall'art. 45 anche alle compravendite (aventi il 
contenuto ed intervenute fra i soggetti ivi previsti, ma) stipulate verbalmente. 


Sul punto la ricorrente ha, in memoria, denunziato un contrasto nella 
giurisprudenza di questa C.S. fra le sentenze 28 gennaio 1966, n. 335, e la 
sentenza 7 dicembre 1973, n. 3324. 

In realt�, un vero e proprio contrasto di statuizione fra i due arresti 
non c'�, solo il primo riguardando il caso delle convenzioni verbali e 
l'altro, invece, riferendosi alla ipotesi della stipulazione per scrittura privata 
autenticata. Sussiste, peraltro, effettivamente una non coincidenza 
di ratio decidendi, la seconda sentenza circoscrivendo alla presenza essenziale 
dello scritto (pur se non limitato alla sola scrittura privata non 
autenticata) l'ambito di rilevanza dei termini oggettivi e soggettivi del 
contratto, dalla prima elevati invece a ratio generale ed unica della 
agevolazione tributaria. � cio� una situazione non dissimile da quella 
formatasi nella giurisprudenza meno remota relativamente alla disposizione 
dell'art. 46 della stessa Tabella All. D, concernente i contratti di 
somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica, rispetto alla quale, 
mentre, da un lato, la generalizzata valorizzazione del contenuto, al di l� 
della forma, ha condotto ad ammettere al beneficio anche le convenzioni 
stipulate in forma pubblica amministrativa (Cass., 30 aprile 1969, n. 1398 
e 1399), soluzione -questa -comunque suffragata, almeno nella fattispecie 
allora esaminata, dalla testuale estensione d�lla norma anche ai 
contratti con la P.A., tenuta a contrattare istituzionalmente con moduli 
rigidamente formali, dall'altro, invece, si sono ritenute escluse dalla previsione 
legislativa le convenzioni stipulate verbalmente (Cass., 5 maggio 
1962, n. 893), in ci� evidenziandosi un contrasto di ratio decidendi 
gi� noto nella sua sostanza anche alla giurisprudenza pi� antica, la 
quale, secondo che privilegiasse sul piano ermeneutico il momento finalistico 
della agevolazione in relazione al contenuto del contratto, ovvero 
il dato formale testualmente menzionato dalla legge, ammetteva (Cass., 
30 aprile 1931, n. 1646; Cass., 26 aprile 1935, n. 2475, con riferimento alla 
legge di registro del 1923) o negava (Cass., 27 luglio 1931, n. 3284, con 
riferimento alla precedente legge 23 luglio 1911, n. 509) il beneficio anche 
per le convenzioni stipulate per atto pubblico. 

Sul tema specifico della causa, e cio� in punto di applicabilit�, o 
meno, dell'art. 45 anche alle convenzioni verbali, invece, un vero e proprio 
contrasto � ravvisabile tra la sentenza n. 3324 del 1973 citata e la 
meno recente decisione n. 3252 del 24 settembre 1956, la cui statuizione.. 



PARTE I. SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 233 

di annullamento, con rinvio ad altro giudice di merito per verificare se 
fosse stata, o no, proposta nel caso la domanda di applicazione dell'art. 
45 alla convenzione orale della cui tassazione si discuteva, postula, 
ovviamente, la spettanza, in linea di tesi, di tale beneficio anche alle 
convenzioni concluse in forma orale. 

� tuttavia la soluzione negativa, ribadita da ultimo, sulla scia della 
precedente n. 3324 del 1973, dalla sentenza Cass. 28 ottobre 1976, n. 3879, 
che merita di essere tenuta ferma. 

Inequivocabilmente in tal senso � la lettera della legge, che nella 
rubrica della Tabella All. D, parlando di atti, utilizza un termine, che 
nell'art. 1 della legge certamente si riferisce, per la contestuale contrapposizione 
ai contratti verbali, alla categoria dei contratti scritti, come 
pure a questi si riferisce nel successivo art. 62, ove pure l'enunciazione 
di �atti� � contrapposta alla enunciazione di �convenzioni verbali�. 
Onde la specificazione, nel testo nell'art. 45 come in altri articoli della 
medesima tabella, della categoria atto scritto, genericamente considerata 
nella rubrica, nella specie scrittura privata, assume -nel quadro di 
questa sequenza logica dal generale al particolare -un significato ed 
un valore ermeneutico nettamente contrario alla possibilit� di riferire 
la norma a fattispecie non predicate dal requisito della forma documentale. 


Conformi sono le indicazioni offerte dalla ratio ispiratrice della disposizione, 
quale si desume dai lavori preparatori della legge 23 aprile 
1909, n. 509, del cui articolo 6 direttamente deriva l'art. 45 citato, gi� 
in quello stabilendosi che �le private scritture di vendita o promesse 
di vendita contemplate dall'art. 4 � (e cio� �le scritture private, contenenti 
vendite o anche promesse di vendite obbligatorie tra tutte le parti
�, relative a �merci o altri prodotti industriali che nel commercio 
esercitato dal venditore sono destinate alla rivendita�, nonch� �le dette 
scritture, anche tra non commercianti� relative a �vendita di bestiame 

o prodotti dell'industria agraria o armentizia �) erano �non... soggette 
all'obbligo della registrazione se non quando occorra di farne uso... � 
(primo comma), scontando � in tal caso... � una tassa ridotta rispetto a 
quella ordinaria (secondo comma). Orbene, questa norma (cfr. i citati 
lavori preparatori, in Atti parlamentari della XXIII Legislatura del Regno: 
Camera, Doc. 492 disegno di legge governativo; Doc. 492/ A relazione della 
Giunta generale del Bilancio; verbale tornata del 25 gennaio 1911 p. 11438 
e ss. e del 26 gennaio 1911 p. 11476 e ss.; Senato; Doc. 462 disegno di 
legge; Doc. 462/ A Relazione dell'Ufficio centrale; verbale tornata 11 aprile 
1911 p. 5082 e ss.) nasceva dalla constatazione che l'alto costo fiscale 
della redazione per iscritto delle convenzioni comportava, anche per 
quelle �di attuazione continua e che rappresentano la massima parte 
del movimento commerciale, industriale ed agricolo � (Senato, doc. 462/ A 
p. 6), o la sottrazione dei paciscenti all'onere relativo, pregiudicando la 
8 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

234 

�sincerit� nelle contrattaziioni � (Camera, doc. 492, p. 2 e 17), precludendo 
�l'accesso alla giustizia� (ivi, p. 4), e cos� �dando luogo a facili contestazioni 
� (Senato, doc. 462, p. 3), ovvero, in caso di stipulazione scritta, 
il mancato assoggettamento � alle dovute tasse di registro e di bollo � 
(ivi), con grave pregiudizio, anche in tal caso, � per i contraenti onesti... 
costretti a sottostare al peso, talvolta enorme, delle tasse e sovrattasse... 

o (a) rinunziare, per non subire tale danno, ad un onesto guadagno� (ivi). 
La nuova normativa, invece, � crea(va) un ordinamento... che facilita(va) 
sommamente la redazione della prova scritta e ne rende(va) facile e non 
gravoso l'uso in giudizio � (ivi), cio� incoraggiava, per quelle usuali convenzioni, 
la �loro regolare redazione e produzione in giudizio � (Camera, 
doc. 492, p. 4), consentendo �una pi� efficace e meno dispendiosa tutela 
legale� (ivi p. 17). Al tempo stesso, l'aumentato numero dei contratti 
assoggettabili a tassazione (ivi, p. 17; Camera, doc. 492/A, p. 2) e la conseguente 
recessione del fenomeno evasivo avrebbero pur sempre comportato, 
malgrado l'alleggerimento del peso tributario, �un prodotto 
maggiore o almeno non minore dell'attuale � (Senato, doc. 462/ A, p. 2), 
cos� tutelandosi anche gli interessi del fisco. � la forma scritta, dunque, 
che la legge del 1911 si proponeva di incentivare, ai plurimi e concorrenti 
scopi di dare certezza alle contrattazioni private, assicurando la precostituzione 
della prova documentale ed agevolandone la produzione in giudizio, 
nonch� di promuovere una pi� proficua politica tributaria, combattendo 
e contenendo il fenomeno della evasione fiscale. Fuori dall'ambito 
di una siffatta ratio non poteva non rimanere quella forma di stipulazione, 
che la legge si proponeva di contrastare, cio� la forma orale, 
come del resto ancora dai lavori preparatori risulta essere stato ben 
avvertito dai conditores, quando espressamente avvertivano che gli articoli 
4 e 6 si riferivano al caso in cui le vendite considerate avvenissero 
�non... verbalmente e per corrispondenza, ma... (con) scrittura di... contratto 
scritto bilaterale� (Senato, doc. 462/A, p. 5). 


Conferma ulteriore alla tesi accolta viene, infine, dalla interpretazione 
sistematica della legge del 1923. La forma scritta della convenzione 
� l'unico elemento di diversificazione tra la fattispecie legale agevolata 
dell'art. 45 Tabella Ali. D e quella assoggettata a tassazione ordinaria 
ex artt. 2 e 3 della Tariffa All. A relativamente alla :ipotesi della 
vendita di bestiame e di prodotti della industria agraria ed armentizia. 
E questa � gi� una indicazione, indiretta ma estremamente probante 
attesa la unitariet� logica e sintattica della proposizione normativa contenuta 
nell'art. 45, per ritenere la prova scritta essenziale anche nell'ipotesi 
della vendita di merci, macchine ed altri prodotti industriali, contestualmente 
prevista. Per la quale, comunque, dirette indicazioni di segno 
conforme si colgono ove si tengano presenti le modificazioni apportate 
dall'art. 3 d.1.1. 6 aprile 1946, n. 141, al testo originario degli artt. � 2 e 3. 
citati. Questo, riferendosi agli �atti di compravendita: a) di merci fra 


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PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 235 

commercianti�, non poteva non riguardare pur esso (quanto meno: anche) 
le vendite rientranti nella normale attivit� dei commercianti stessi, 
sicch� dall'ambito della sua applicazione, stando alla lettera aeMa norma, 
poteva sostenersi che rimanesse fuori soltanto l'ultimo anello del ciclo 
commerciale, cio� la vendita al commerciante, che invece l'art. 45, centrato 
tutto sulla appartenenza della res al normale commercio del venditore, 
gi� allora ricomprendeva, onde almeno per questa parte non vi 
sarebbe stata coincidenza fra le due disposizioni. Ma la sostituzione, 
nell'art. 3 della formula originaria �tra commercianti� con quella �anche 
fra commercianti � ha escluso la possibilit� di una siffatta lettura, estendendo 
l'ambito considerato dalla norma anche al menzionato ultimo 
passaggio (vendita al consumatore), senza peraltro che per ci� solo possa 
ritenersi espunto quel carattere di normalit� predicato dalla formulazione 
precedente. Se, dunque, la previsione normativa dell'art. 45 Tabella 
Ali. D si distingue da quella degli artt. 2 e 3 Tariffa All. A solo per la 
presenza, nella prima, come suo tratto fisionomico, della forma scritta 
della convenzione, ovviamente l'eliminazione di essa in sede interpretativa 
condurrebbe ad imputare al legislatore una assurda embricazione normativa, 
per la quale sarebbero compresenti nell'ordinamento d.e disposizioni 
sovrapposte, regolanti, ciascuna in modo diverso, la stessa fattispecie. 


Sicch�, in definitiva deve escludersi che per le convenzioni verbali, 
quando enunziate, come nella specie, in sentenza, la tassazione ex art. 72 
possa farsi in base all'aliquota ridotta dell'art. 45 Tabella Ali. D, dovendo~
i invece applicare l'aliquota normale degli artt. 2 e 3 Tariffa All. A 
come modificati dall'art. 3 d.il.l. 1946, n. 141 citato, in conformit� del 
resto all'espressa previsione dell'art. 115 della Tariffa menzionata, che 
per l'ipotesi di siffatta enunciazione rinvia alle aliquote fissate, appunto, 
dalle proprie disposizioni e non anche a quelle delle (altre) tabelle. 

Problema diverso, ma estraneo, alla causa, � se la previsione dell'art. 
45, ferma la non riferibilit� alle convenzioni verbali, possa essere 
letta -superandone la formulazione letterale -in guisa da ricomprendere 
anche le forme scritte diverse da quella in esso testualmente considerata, 
e quindi anche la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico. 

La lettera normativa, che menziona soltanto le scritture private (non 
autenticate), � ovviamente contraria, come contraria � l'indicazione della 
categoria di documenti, desumibile dal profilo cronologico della loro 
registrazione, contenuta nella rubrica della Tabella All. D di appartenenza, 
essendo per regola generale le scritture private autenticate e gli atti pubblici 
soggetti a registra:ziione non in caso d'uso soltanto, ma immediatamente. 
Incerto �, poi, �!l segnale desumibile dalla ratio, ch� se, da un 
lato, talune delle finalit� perseguite attraverso la particolare riduzione 
d'aliquota appaiono soddisfatte dall'uso di qualunque forma scritta, pu�, 
dall'altro, dubitarsi -ed in effetti se ne � dubitato (Cass. n. 3284 del 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

236 

1931 citata) -che forme documentali diverse da quella della semplice 
scrittura privata, strumento agile e proprio delle minute e correnti contrattazioni 
per le quali si � voluto incentivare la predisposizione della 
prova scritta, siano state considerate dal legislatore. Neppure del tutto 
univoco � il dato sistematico: invero l'art. 46 della stessa Tabella All. D 
.:..._ certamente complementare dell'art. 45, essendo stato dettato per �risolvere 
(cfr. Relazione al t.u. sulla legge di registro del 1923; parte seconda, 
tabelle allegate alla legge; tabella all. D; contratti di somministrazione 
di acqua etc.) in senso affermativo il dubbio, affacciatosi sotto la precedente 
legge del 1911, circa l'applicabilit� del beneficio ai contratti di 
somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica, !�n genere e in particolare 
nei confronti della P.A., cos� come con il precedente art. 44 si � 
chiarito l'ambito di applicabilit� �del trattamento agevolato in materia 
di corrispondenza commerciale (Relazione cit., loco cit.) -ammette, s�, 
al beneficio anche le convenzioni con la P.A., che normalmente hanno, 
e non possono non avere, forma pubblica, ma lascia aperto il quesito 
se tale statuizione sia l'espressione di un principio generale valido anche 

�per le convenzioni fra privati, ovvero sia dettato in via derogatoria ad 
una opposta regola. In ogni caso, poi, la misura della possibilit� di leggere 
la disposizione dell'art. 45 in senso pi� ampio di quanto appaia 
dalla sua formulazione letterale per ricomprendervi anche forme scritte 
diverse dalla semplice scrittura privata in esso unicamente menzionata, 
deve fare i conti con la natura del rapporto intercorrente fra le disposizioni 
della tariffa e quelle delle tabelle, definito nel senso ora di un 
rapporto di parit� di rango (Cass., 25 novembre 1963, n. 3032; Cass., 
S.U., 18 febbraio 1963, n. 391), ora di specialit� delle prime rispetto aUe 
seconde (Cass., 5 maggio 1962, n. 893, in motivazione), con ovvie conseguenze 
in ordine alla possibilit� di interpretazione anche analogica o 
soltanto estensiva di queste ultime. 

Tuttavia il problema adombrato -ripetesi -� affatto estraneo 
alla causa e per nulla interferente con quello qui dibattuto, posto che 
la ratio fondamentale della disciplina normativa, imperniata sulla necessit� 
della forma scritta, pur quando la si ritenga estensibile fino ad 
abbracciare forme scritte diverse da quella espressamente considerata, 
certamente resta inconciliabile con la riferibilit� ad ipotesi in cui una 
qualunque forma scritta manchi. 

Onde il ricorso principale della societ� va respinto, ribadendosi il 
principio secondo cui, nella vigenza della legge di registro del 1923, i 
contratti verbali, riguardanti la vendita di merci e prodotti industriali 
destinati, nel commercio esercitato dal venditore, alla rivendita, non 
beneficiano dell'aliquota ridotta contemplata nell'art. 45 Tabella All. D 

..... 

della stessa legge. 

5. -Contro l'altra statuizione della sentenza impugnata, che ha de-__ 
terminato l'imponibile, in correlazione con il prezzo pattuito in dollari, 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 237 

sulla base del cambio 1 : 100, escludendo il computo della addizionale 
di Jire 125 per dollaro introdotta dal d.1.1. 1946, n. 2, si appunta l'unico 
motivo del ricorso incidentale. Con il quale l'Amministrazione finanziaria 
-denunziando violazione degli artt. 30 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
15 e 16 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, 1 d.1.1. 4 gennaio 1946, n. 2, in relazione 
all'art. 350, n. 3, c.p.c. -sostiene che erroneamente la Corte di 
appello ha ritenuto di poter limitare l'applicabilit� del citato d.1.1. 1946, 

n. 2, alle sole ipotesi di effettivo acquisto o cessione di valuta da parte 
dell'Ufficio Italiano Cambi -U.I.C., laddove l'art. 16 u.c. del r.d.l. 1936, 
n. 1639, ai ftini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione 
della imposta di registro, dispone che , i prezzi in valuta estera 
siano ragguagliati al cambio del giorno, e non al cambio' ufficiale, prescindendo 
da ogni considerazione oirca l'effettivo scambio di valuta. (
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5048 -Pres. Caporaso 
-Est. Battimelli -P. M. Minetti (conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Camerini) c. Cassa Rurale La Riscossa (avv. Passanisi). 

Imposte e tasse in genere � Credito a medio e lungo termine -Regime 
sostitutivo � Operazioni su cambiali � Esclusione. 

(I. 27 luglio 1962, n. 1228, art. 1). 
Il regime sostitutivo stabilito nell'art. 1 della legge 27 luglio 1962, 

n. 1228, per il credito a medio e lungo termine � posto in relazione ai 
finanziamenti definibili a medio e lungo termine e non abbraccia le operazioni 
su cambiali che danno vita ad un atto del tutto autonomo dal 
finanziamento (1). 
(Omissis). -Il ricorso � fondato. 

L'art. 1 della legge n. 1228 del 1962, infatti, nell'istituire un'imposta 
in abbonamento per le aziende e istituti di credito esercenti il finanziamento 
a medio e lungo termine, prevede, come base imponibile dell'imposta, 
l'ammontare dei crediti esistenti alla fine di ogni esercizio per 
i finanziamenti effettuati, e, contemporaneamente, stabilisce che l'imposta 
cos� corrisposta � sostitutiva di tutte le tasse e imposte indirette sugli 
affari relative ai finanziamenti e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e 

(1) Conformi sono le sentenze in pari data n. 5049 e 5050. Decisione da 
condividere pienamente. Per altro aspetto dello stesso problema della necessit� 
dell'es-istenza di un finanziamento, v. Cass. 12 maggio 1976, n. 1665, in 
questa Rassegna, 1976, I, 1021. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

238 

formalit� relativi ai finanziamenti stessi e alla loro esecuzione, modificazione 
ed estinzione, nonch� alle garanzie di qualunque tipo da chiunque 
prestate; peraltro, prevede espressamente che sulle cambiali emesse 
da determinati enti sia dovuta l'imposta di bollo, in misura ridotta. 

La formulazione della norma, pertanto, seppure ampia, � comunque 
tale da lasciare intendere che il particolare sistema di tassazione agevolata 
riguarda pur sempre e soltanto gli atti di finanziamento, ossia 
i contratti di mutuo e simili, ma non anche il rilascio di cambiali 
emesse dai mutuatari, avendo il legislatore considerato tale rilascio come 
un atto del tutto distinto, che altrimenti non sarebbe stata prevista, 
per le cambiaili rilasciate (e per giunta da enti pubblici, con esclusione 
dei privati) una riduzione dell'imposta di bollo: essendo anche quest'ultima 
classificabile fra le �tasse e imposte indirette sugli affari�, infatti, 
ove il regime agevolato dovesse comprendere qualsiasi atto comunque 
inerente ai finanziamenti, non sarebbe stato previsto un particolare 
regime di tassazione per le cambiali, per quanto attiene all'imposta di 
bollo, l'unica, peraltro, cui le cambiali stesse, per la loro astrattezza, 
sono soggette. 

Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'ampiezza 
di previsione della norma permettesse di comprendere nell'agevolazione 
anche l'iscrizione di ipoteca a garanzia di cambiali, richiamando 
decisioni 'di questa Corte che non hanno preso in esame la 
questione che forma oggetto del ricorso, bens� questioni diverse, quali 
quella del rilascio di pi� di una garanzia sull'operazione di finanziamento 
vero e proprio, o quella di una ipotesi giudiziale iscritta a garanzia 
di cambiali agrarie (data la particolare natura di queste ultime, ben 
diverse da normali cambiali all'ordine, quali quelle rilasciate, nel caso 
di specie, alla Cassa). 

N� pu� ritenersi che il rilscio di cambiali da parte del mutuatario 
possa costituire un atto relativo alla esecuzione, modificazione od estinzione 
del finanziamento: non alla esecuzione, concetto questo che attiene 
agli atti direttamente derivanti dal finanziamento (ad es. rilascio di 
quietanze), mentre il rilascio di cambiali costituisce atto del tutto autonomo; 
non alla modificazione, in quanto il rilascio di cambiali non pu� 
modificare (n� nel caso concreto ci� comunque risulta) l'ammontare 
del finanziamento o la sua durata; non l'estinzione, perch� il rilascio 
suddetto non costituisce, ovviamente, mezzo di pagamento estintivo 
del mutuo. 

In sostanza, il rilascio di cambiali costituisce, in genere, un atto 
del tutto autonomo e distinto dal finanziamento, e le cambiali, per la 
loro astrattezza e possibilit� di circolazione, una volta emesse, restano 
completamente avulse e svincolate dalla sorte del finanziamento, potendo 
circolare anche fra soggetti diversi dal mutuante e mutuatario e potendo 
essere utilizzate per operazioni del tutto diverse da quella del finan




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 239 

ziamento agevolato (ben essendo possibile, ad esempio, che la Cassa, 
una volta ricevute le cambiali, le sconti presso altro istituto di credito, 
utilizzandole cos� per fini diversi da quello dell'estinzione del finanziamento 
concesso). In questi casi, secondo la costante giurisprudenza di 
questa Corte (ved. sent. n. 1248 del 1970 e sent. n. 3331 del 1976), ove 
la garanzia ipotecaria sia concessa direttamente per il buon fine delle 
cambiali, la garanzia stessa resta avulsa dal finanziamento e utilizzabile 
per altri rapporti connessi alla circolazione delle cambiali, e viene meno, 
di conseguenza, la ragion d'essere della sua inclusione fra gli atti assoggettati 
alla sola imposta in abbonamento, atti che, come risulta da questo 
innanzi detto, sono solo quelli relativi �alle operazioni di :finanziamento 
vere e proprie. 

Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imposta 
ipotecaria non fosse dovuta per il solo fatto che le cambiali 
fossero state rilasciate dal soggetto passivo del finanziamento, mentre 
avrebbe dovuto accertare se, dall'atto di costituzione dell'ipoteca, risultasse 
che questa veniva iscritta a garanzia del finanziamento oppure 
del pagamento delle cambiali, traendone le necessarie conseguenze, in 
base ai principi innanzi enunciati. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 dicembre 1977, n. 5327 -Pres. Rossi Est. 
Martinelli -P. M. Pedace (conf.). Soc. Alpinia (avv. Ollivero) c. 
Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile). 

Imposta di registro -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso Vendita 
di superfici non edificabili necessarie per l'edificabilit� su 
area attigua -Si applica. 

(I. 2 lug�io 1949, n. 408, art. 14; 1. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6). 
Imposta di registro -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso Costruzione 
su una parte dell'area acquistata di autorimessa pubblica 
-Esclusione. 

(I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; 1. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6). 
Imposta di registro -Pattuizione di unico prezzo -Unico concordato � 
Acquisto di area -Agevolazione riconosciuta ad una parte soltanto Riduzione 
proporzionale del prezzo in ragione della parte di superficie. 


In forza dell'art. 6 della legg� 7 febbraio 1968, n. 26, che ha radicalmente 
innovato la precedente regolamentazione contenuta nell'art. 14 della 
legge 2 luglio 1949, n. 408, l'agevolazione si estende anche alle parti originariamente 
inedificabili dell'area acquistata se queste, in base alle norme 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

240 


urbanistiche vigenti nel luogo, sono necessarie per la costruzione di un 
edificio su altra area (1). 

L'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non � 
applicabile alla superficie coperta da una autorimessa pubblica nari pertinente 
ad edificio di case di abitazione, nemmeno se detta superficie � 
ricompresa nel doppio dell'area edificata per la costruzione di case e 
se la superficie dell'autorimessa non supera il quarto dell'intero volume 
(2). 

Qualora l'area acquistata, con la pattuizione di un unico prezzo sul 
quale � stato sottoscritto un concordato per unico valore, possa fruire 
della agevolazione solo per una parte, i distinti valori delle due parti 
soggette a diverso regime tributario si determinano mediante riduzione 
proporzionale del prezzo globale in ragione delle rispettive superfici, fermo 
restando il concordato (3). 

(Omissis). Con l'unico motivo del ricorso principale l'Amministrazione 
finanziaria, ilamentando la violazione dell'art. 14 legge 2 luglio 1949, 

n. 408 e dell'art. 6 legge 7 febbraio 1968, n. 26, in relazione all'art. 360, 
n. 3 e 5 c.p.c. censura la sentenza impugnata per aver erroneamente, 
affermato che l'agevolazione tributaria, prevista nell'art. 14 legge cit. sia 
applicabile oltre che all'area edificata e al suo reale valore di trasferimento, 
anche a quelle altre parti del terreno, che fin dall'epoca della 
formazione dell'atto di acquisto, risultavano gi� destinate a strada pubblica, 
e pertanto, inutilizzabili ai fini edificatori. In proposito afferma 
che l'agevolazione de qua per estendersi all'intero valore del terreno (pure 
nell'ipotesi di mancata utilizzazione di alcune parti del medesimo a causa 
di limiti imposti dal piano regolatore o da quello di fabbricazione al 
fine di realizzare predetermil).ati volumi fabbricabili) richiede necessariamente 
l'attitudine astratta del terreno, oggetto di vendita, al.l'edificabilit� 
in ogni sua parte. 
La censura � infondata. 
Invero, l'art. 6 legge n. 26 del 1968 ha radicalmente innovato la precedente 
regolametnazione stabilita dall'art. 14 legge n. 408 del 1949, esten


(l-3) La sentenza ha esaminato un ulteriore aspetto dei singolari negozi di 
trasferimento di aree edificabili in connessione con le norme urbanistiche del 
Comune di Torino. Mentre in generale si � affermato che una superficie oggettivamente 
inedificabile non pu� mai fruire dell'agevolazione, nemmeno quando 
concorre ad incrementare l'edificabilit� su area diversa (Cass. 28 luglio 1972, 


n. 2583, iin questa Rassegna, 1972, I, 1182; 29 luglio 1974, n. 2289, ivi, 1974, I, 1438) 
per la citt� di Torino si � affermato che le cessioni di cubatura, che non 
sono nemmeno un trasferiment9 di area, sono ricomprese nell'agn�:1!::tzione 
ed ora che anche superfici non edifiicabili (da cedere al comune per la costruzione 
di strade) destinate a non rimanere nemmeno come pertinenza del lotto, 
fruiscono del beneficio se sono necessarie alla costruzione del fabbricato per .. 
case di abitazione. La soluzione adottata non persuade perch� il concetto 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 241 

dendo il beneficio tributario non soltanto al valore o al prezzo della parte 
del terreno edificabile (e in concreto edificato), ma altres�, anche a quelle 
parti inedificabili a causa di' vincoli stabiliti dal piano regolatore o da 
quello di fabbricazione per il rispetto di distanze e volumetrie edificatorie, 
o per cessione gratuita di aree per opere di urb~nizzazione, ci� 
indipendentemente, dell'esistenza d'una concreta determinazione, all'atto 
della stipulazione contrattuale, della parte del tererno inedificabile per 
tale vincolo, sempre che l'acquisto di detta area sia necessario per la 
costruzione dell'edificio conformemente alle prescrizioni del piano regolatore 
o di quello di fabbricazione. 

La portata innovativa dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 � resa palese 
non soltanto dalla diversa formulazione letterale delle norme rispetto 
all'art. 14 della legge n. 408 del 1949, ma altres� dall'indubbia ratio legis 
che � diretta a favorire il massimo incremento edilizio tenendo conto, 
ai fini dell'agevolazione, anche di quelle aree inedificabili non per mera 
volont� della parte, ma a causa di prescrizioni contenute nei piani regolatori 
e di fabbricazione. 

Peraltro, va considerato che la nuova formulazione legislativa non ha 
potuto non tenere conto delle particolari regolamentazioni urbanistiche 
vigenti in molte citt� e che specie in Torino, consente la cosidetta cessione 
delle cubature ai fini urbanistici che da questa Corte � stato ritenuto 
un vero e proprio contratto traslativo di diritti reali suscettibile di 
beneficiare dell'agevolazione tributaria in esame (cfr. Cass. 6 luglio 1972, 

n. 2235). 
Stabilito il suesposto principio � evidente che il giudice di merito ha 
accertato in punto di fatto, con apprezzamento insindacabile in questa 
sede, la rilevanza ed influenza della porzione del terreno da destinarsi a 

fondamentale cui sJ riferisce la norma � quello di area che, quali che sfano 
le prescriziond urbanistiche, non pu� comprendere una superficie a destinazione 
pubblica non pertinente al fabbricato da costruire. 

. La seconda massima � di evidente esattezza; un separato edificio che non 
ha alcun carattere dJ casa di abitazione o suo accessorio � totalmente fuori 
del campo della legge 2 luglio 1949, n. 408. 

Importante � la terza massima. Era pacifico ~Cass. 8 luglio 1974, n. 1980, 
Giust. Civ., .1975, I, 831) che quando esista un'unica determinazione di valore, 
per concordato o in altro modo, e successivamente per diverse parti dell'area 
si stabiliscono diversi regimi tributari (aHquote diverse o agevolazione riconosciuta 
ad una parte soltanto) si procede ad una riduzione proporzionale 
del valore iglobale in ragione delle rispettive superfici per formare due distinte 
basi imponibili. E questo � gi� un aggiustamento a vantaggio del contribuente 
che � possibile solo quando esista una omogeneit� (aree ediJ�icabiJ.i divisibili 
per metro quadrato) che consente una riduzione aritmetica, che se si trattasse 
di immobile eterogeneo o di pi� immobi1i sarebbe inevitabile assoggettare 
l'intero piesso alla imposizione pi� gravosa. 

Tuttaviia con una isolata pronunzia (6 ottobre 1971, n. 2736, Riv. Leg. fisc., 

1972, 757) era stato affermato che allorch� dopo la conclusione del concordato 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

242 

strada pubblica ai fini dei volumi edificatori da realizzarsi sul fondo 
acquistato dalla societ� Alpina, secondo quanto previsto nel piano regolatore 
del Comune di Torino vigente all'epoca. 

A diversa conclusione si sarebbe dovuto pervenire soltanto nel caso 
in cui tale fascia del terreno, soggetta a normale espropriazione pubblica 
non avesse avuto alcuna rilevanza ai fini delle volumetrie edificatorie 
previste nel piano regolatore. 

D'altra parte sull'applicazione retroattiva dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 
non sorge questione in quanto tale retroattivit� � riconosciuta espressamente 
dalla legge n. 285 del 1972. -(Omissis). 

Con il terzo motivo del. ricorso incidentale la ricorrente, lamentando 
la violazione dell'art. 14 legge n. 408 del 1949, dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 
in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. censura la sentenza non definitiva 
della Corte per aver escluso l'applicazione del beneficio all'area acquistata 
e coperta dall'autorimessa pubblica senza procedere ad adeguato 
esame sia per quanto riguarda l'esistenza o meno del rapporto � entro 
il quarto� tra detto manufatto e la costruzione adibita ad uso abitativo, 
sia per quanto attiene la circostanza che l'autorimessa copre la parte 
del terreno pari al doppio dell'area edificata, esente per legge dall'imposta 
proporzionale. 

Anche tale censura � destituita di fondamento. 

Infatti, il giudice di merito con motivazione congrua ed immune da 
vizi logici ha proceduto all'esame dell'anzidetta circostanza, prospettata 
dalla soc. Alpina, accertando che l'autorimessa, non facente parte integrante 
dell'edificio adibito ad abitazione, neppure � con questo in rapporto 
pertinenziale in quanto adibita ad autorimessa pubblica con carattere 
commerciale. 

Tale apprezzamento � insindacabile in questa sede non soltanto perch� 
immune da vizi logici, ma anche perch� � conforme al diritto. 

vengono a modificarsi .le premesse di imponibilit� (�il modo d'essere della 
cosa�) considerate al momento della sottoscrizione, il concordato non � pi� 
utilizzabile e deve 'procedersi (in che modo?) a nuova valutazione. Cn~'l altra 
pronunzia 7 ottobre 1975, n. 3185 (in questa Rassegna, 1975, I, 3185) era stato 
poi ritenuto che nel caso di trasferimento di pi� beni con unico prezzo seguito 
da unica valutazione, deve procedersi ad un supplemento di accertamento per 
separare d valori rispettivi se emerge la necessit� di un diverso trattamento 
tributario. 

Questo indirizzo era per molte ragioni inaccettabile e praticamente inat


tuabile (v. Relazione Avv. Stato, 1970-75, II, 538 e segg.). Ora sii ritorna al cri


terio della riduzione proporzionale, precisando con esattezza che ti.I concordato 

attiene alla sola determinazione del valore oggettivo in comune commercio e 

non pu� .essere influenzato dalle questioni riguardanti l'an della pretesa tribu


taria e quindi 11esta formo qua:Li che siano in .qualunque tempo e in qualunque 

sede la vioende della determinazione del regime dii iIIlQJosizione. 



PARTE r, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Invero, non pu� riconoscersi l'agevolazione tributaria in esame a 
quelle parti di terreno, pur concretizzanti il doppio dell'area edificata,

. 

qualora siano coperte da costruzioni non collegate in rapporto pertinenziale 
con l'edificio destinato ad abitazione civile; ci� � del tutto evidente 
ove si tenga presente la ratio legis su cui si fonda la normativa in oggetto 
che considera, ai fini dell'agevolazione anche le parti di terreno non 
utilizzate per la costruzione di edifici abitativi, non superiori ad una 
determinata estensione, al fine di non escludere dal beneficio quelle parti 
del terreno che possono servire a realizzare entit� che costituiscono 
pertinenze dell'edificio, ovvero sono predisposte per il rispetto dei prescritti 
distacchi. � indubbio che tale ratio viene, invece, meno nell'ipotesi 
in cui dette aree residue ne vengano utilizzate per altre destinazioni 
e per scopi di lucro. 

La mancanza di una unit� organica tra l'edificio abitativo e l'autorimessa 
esclude, altres�, la possibilit� di un riferimento (ai fini dell'agevolazione) 
al rapporto proporzionale del �quarto� stabilito dalla 
legge tra vani abitativi e quelli destinati ad altro uso. 

Con l'ultimo motivo del ricorso incidentale, la ricorrente, lamentando 
la violazione dell'art. 14 legge n. 408 del 1949 e dell'art. 6 legge n. 28 del 
1968 critica la sentenza definitiva per aver applicato alla tassazione dell'area 
destinata a pubblica autorimessa il criterio di proporzionalit� matematica 
sul presupposto erroneo dell'esistenza di un concordato per un 
valore unico e globale del terreno, non considerando che detto concordato 
nella specie doveva ritenersi travolto e caducato a seguito dell'insorta 
controversia giudiziaria. 

La censura � destituita di fondamento. 

Invero, questa Corte ha in precedenza affermato (Cass. Sez. I, 8 lu


glio 1974, n. 1980) che nel caso di acquisto di un'area della quale soltanto 

una parte possa essere ammessa all'agevolazione fiscale (concessa dalla 

legge 2 luglio 1949, n. 408), la restante parte soggetta all'imposta ordi


naria, ai fini della determinazione del valore, va valutata in funzione 

della frazione proporzionale del prezzo, considerato in modo globale ed 

unitario (per modum unius). 

D'altra parte va rilevato che il concordato, attenendo alla mera 

determinazione dell'imponibile, � del tutto indipendente -e non pu� 

quindi esserne, comunque, influenzato -dalle questioni riguardanti 

l'� an � della pretesa tributaria, cosicch� in caso di contestazione in ordine 

al titolo della pretesa tributaria, il concordato, per la sua autonomia, 

non pu� ritenersi travolto o caducato. -(Omissis). 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 luglio 1977, n. 19 -Pres. Vallillo � 
Rel. Sgroi -Ente acquedotti siciliani (avv. Stato Imponente) c. Scalia 
(avv. Bonanni). 

Obbligazioni e contratti -Rinunzia � Interpretazione. 

Obbligazioni e contratti -Rinunzia � Oggetto � Credito � Efficacia in 
confronto di diverso debitore -Esclusione. 

Espropriazione per p.u. � Risarcimento di danni da occupazione illecita � 
Equivalente del valore -Destinazione a cava dell'immobile � Rilevanza. 


L'interpretazione di una dichiarazione di rinunzia va operata con 
criteri restrittivi, non dovendo essa lasciare dubbi sulla volont� di rinunciare 
(1). 

La rinuncia al credito che sar� per sorgere nei confronti di un 
dato soggetto non comporta la rinuncia al credito che potr� sorgere nei 
confronti di un soggetto diverso, anche se non muta sostanzialmente il 
fatto previsto come generatore del credito (2). 

Il risarcimento del danno rappresentato dalla definitiva destinazione 
di un immobile a sede di opera pubblica, che deve consistere nel 
valore venale del bene, va liquidato in base alle sue peculiari caratteristiche 
e perci� tenere conto della composizione che ne consente lo sfruttamento 
come cava di materiale lapideo (3) 

(Omissis). -L'appellante giudica erronea l'interpretazione che la sentenza 
impugnata ha dato della dichiarazione di rinuncia, alla quale -a 
suo avviso -non � stata apposta alcuna condizione; e sostiene che, 
anche volendo ritenere il contrario, l'asserita condizione si � verificata, 
essendo stata soddisfatta dall'avvenuto rinvenimento dell'acqua l'aspettativa 
della Scalia di poterla utilizzare per i bisogni della sua propriet� 
fondiaria. 

Questo motivo di gravame � inaccoglibile. 

(1) Nel senso che l'interpretazione della volont� dichiarata o dcl comportamento 
non debba lasciare dubbi nella volont� di rinunciare, cfr., Cass. 10 
ottobre 1974, n. 2767, Giust. civ. Mass., 1974, 1238; Cass. 6 dicembre 1966, 
n. 2857, Giur. it., 1967, I, 1, 1396. 
(2) Non consta di :precedenti in termini. 
(3) Cfr., nello stesso senso, Trib. sup. acque, 12 novembre 1975, n. 26, .. . 
in questa Rassegna, 1976, I, 139. 

. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

Si pu� concordare con l'appellante allorch� nega che la dichiarazione 
di rinuncia della Scalia -quale risulta dalla scrittura prodotta dalla 
stessa rinunciante e presa in esame dal primo giudice -sia assoggettata 
ad un congegno condizionale. Infatti, piuttosto che vedere configurato 
nel conseguimento effettivo dei benefici del rinvenimento dell'acqua 
l'evento condizionante sospensivamente l'efficacia della dichiarazione, 
apporre meglio fondata la ricostruzione della volont� della Scalia nel 
senso che la prospettiva degli eventuali benefici abbia svolto il ruolo 
di motivo della rinuncia (�in considerazione dei benefici...�). Per contro, 
la formula adottata dalla Scalia � chiarissima nel riferimento specifico 
alla �occupazione� (e, pi� precisamente, all'impianto del cantiere per lo 
svolgimento delle trivellazioni di sondaggio, che comporta un'indisponibilit� 
temporanea del terreno). Pertanto, anche alla luce del criterio tendenzialmente 
restrittivo che deve guidare l'interprete nell'identificare la 
portata di una rinunzia, dovendo la relativa dichiarazione essere tale da 
non lasciare dubbi sulla volont� di rinunciare (cfr. Cass. 10 ottobre 1974, 

n. 2767), non pu� affatto sostenersi che formi oggetto della rinuncia, 
oltre all'indennit� di occupazione, anche quella di espropriazione o, in 
difetto della procedura espropriativa, il diritto al risarcimento del danno 
conseguente alla perdita definitiva del terreno utilizzato per l'opera 
pubblica.� A questa lettura della dichiarazione induce, del resto, il riconoscimento 
della spettanza della indennit� di espropriazione, secondo l'assunto 
formulato dallo E.A.S. nella comparsa di risposta di primo grado. 
�, tuttavia, risolutivo il rilievo, svolto dalla Scalia n�lla comparsa di 
risposta di appello, concernente l'identificazione del destinatario degli 
effetti favorevoli della rinuncia, che � un soggetto diverso (E.S.A.) rispetto 
a quello che vorrebbe avvalersene (E.A.S.). Questo rilievo non si 
pone in contrasto con il carattere di negozio unilaterale e non recettizio 
della rinuncia, che produce effetti definitivi e irrevocabili per la sola 
volont� del rinunciante (cfr. Cass. 22 marzo 1962, n. 592; Cass. 26 giugno 
1961, n. 1531), giacch� non procede affatto da una visione contrattualistica 
della rinuncia de qua. 

Occorre, per vero, considerare che il eredit� futuro ed eventuale, cui 
la Scalia ha dichiarato di rinunciare, � quello che ha per debitore un 
determinato soggetto (E.S.A.) e sebbene, sotto un profilo generico, il fatto 
costitutivo del credito considerato nella scrittura sia l'occupazione del 
terreno, che � il fatto successivamente posto in essere dell'E.S.A. (e non 
dall'E.S.A.) e invocato dalla Scalia a fondamento della sua pretesa, sotto 
un profilo specifico si rileva, da una parte, come neppure naturalisticamente 
vi sia identit� del fatto e, dall'altra parte, come la persona del 
debitore (al di fuori delle ipotesi di obbligazione ambulatoria e di successione 
nel debito, che nella specie non ricorrono) funga da elemento 
necessario del rapporto obbligatorio, che si identifica precisament� in 
quanto intercorre fra due soggetti determinati. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

246 


Pertanto, a parte le considerazioni prima svolte in ordine all'oggetto 
della dichiarazione, poich� la rinuncia al credito che sar� per sorgere nei 
confronti di un dato soggetto non comporta la rinuncia al credito che 
potr� sorgere nei confronti di un soggetto diverso, anche se non muta 
sostanzialmente il fatto previsto come generatore del credito, l'E.A.S. non 
pu� opporre alla Scalia la dichiarazione di rinuncia. 

Con il secondo "1llotivo di appello l'E.A.S. critica il criterio seguito 
dal Tribunale regionale per determinare il valore del bene occupato, 
giudicando incontrollabili sia il calcolo fondato sul prezzo del materiale 
lapideo estraibile fino all'esaurimentoo sia il calcolo delle spese di 
estrazione (determinate in un quinto appena della prima somma), mentre 
avrebbe dovuto far ricorso al criterio della capitalizzazione del reddito 
annuale. 

La doglianza � destituita di fondamento. 

Prima dell'occupazione il terreno de quo era coltivato a cava di pietrisco: 
questo punto (che ha formato oggetto di specifica contestazione 
soltanto nella comparsa conclusionale) risulta limpidamente accertato 
att]\averso la relazione di consulenza corredata da una ineccepibile documentazione 
fotografica e dal certificato .di analisi (rilasciato dal laboratorio 
dell'Istituto di costruzioni stradali della facolt� di ingegneria dell'Universit� 
di Palermo). Queste risultanze eliminano qualsiasi dubbio al 
riguardo. 

Ulteriore conferma nello stesso senso si trae dalla vicinanza, rilevata 
dal consulente tecnico d'ufficio, di cave analoghe. 

La circostanza che al momento dell'occupazione l'esercizio della cava 
in questione fosse interrotto non � idonea ad escludere, nella determinazione 
del danno, la rilevanza delle particblari caratteristiche del terreno 
occupato, sotto un duplice profilo: 1) in primo luogo, perch� l'attivit� 
� cessata proprio in previsione dei trivellamenti per la ricerca dell'acqua; 
2) in secondo luogo, perch� si tratta di determinare non gi� il valore di 
un'azienda (funzionante) di escavazione, ma quello di un terreno suscettibile 
di sfruttamento per il materiale lapideo che concretamente se ne 
pu� estrarre. 

Per vero, sulla premessa che la disponibilit� di cui parla l'art. 826 

e.e. a proposito delle cave corrisponde al diritto di propriet� (cfr. Cass., 
23 gennaio 1962, n. 95), non si pu� prescindere, nel determinare il valore 
venale del terreno occupato dalle sue caratteristiche peculiari; e, in particolare, 
si deve tener conto della sua composizione, che ne consente lo 
sfruttamento attuale o futuro come cava (cfr. Cass., 7 agosto 1962, n. 2431; 
Trib. Sup., 12 novembre 1975, n. 26). Si tratta, perci�, contrariamente 
all'assunto dell'E.A.S., di calc~lare non eventualit� meramente aleatorie 
di maggiore valorizzazione, ma l'effettiva consistenza di un terreno, considerato 
nelle sue intrinseche risorse e nella sua naturale destinazione. (
Omissis). 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 247 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1D ottobre 1977, n. 30 -Pres. Vallillo -
Rel. Granata -Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Albisinni) c. 
Martinelli e altro (avv. Di Majo). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Requisiti -Sommergibilit� delle piene 
ordinarie. 

Non ha natura di golena ed � perci� estranea al dem.anio idrico una 
zona adiacente al letto del fiume non soggetta alle sue piene ordinarie (1). 

(Omissis). -Con il primo motivo di appello l'Amministrazione ripropone 
la tesi -disattesa dal Tribunale regionale -della sopravvenuta 
demanializzazione della striscia di suolo controverso, per avere la stessa 
acquistato la natura di golena, o riva interna (sinistra), del fiume Lao, 
in quanto soggetta a sommersione in occasione delle piene ordinarie, a 
contenere e regolare le quali nel 1931 sarebbe stata eretta l'arginatura, 
che oggi delimita, sul lato opposto al filo dell'alveo, la striscia in questione. 


L'assunto � smentito dalle risultanze istruttorie. 

Le eventuali incertezze nascenti dalle contrastanti dichiarazioni testimoniali 
raccolte in occasione dell'accesso in loco espletato in primo grado 
(comunque prevalenti nel senso di escludere la normale sommersione del 
terreno, affermata in termini netti e recisi solo dal vecchio Manco Carmelo, 
ma negata altrettanto recisamente dalla Carnevale Maria Luigia 
e, nella sostanza, anche da Lomuscio Francesco e dal Ceccarato Francesco, 
mentre � equivoca, perch� intimamente contraddittoria, la deposizione 
del Neccarato Nicolantonio, che da un lato riferisce di inondaziorn 
anche biennali, ma dall'altro ricollega l'evento a �piogge... eccezionali
� e ne fa risalire l'ultima manifestazione a �tre anni fa�) sono invero 
eliminate in modo certo e definitivo sia dai rilievi eseguiti dall'Ufficio 
nel corso di quel medesimo sopraluogo e della sua rinnovazione in questo 
grado, sia dalle indicazioni offerte dalla consulenza tecnica disposta con 
la precedente ordinanza collegiale di questo Tribunale Superiore. 

Dai verbali delle due ispezioni risulta invero che il terreno era in 

condizioni di normale coltivabilit� ed in larga parte sfruttato in atto 

(I e II accesso) con colture a grano ed ortive (Il accesso); inoltre sor


reggeva, nella zona a margine immediato del fiume, una fitta vegeta


zione di alberi e cespugli (I accesso), e, nel tratto pi� interno compreso 

tra questa zona e l'arginatura, alti alberi (I accesso) anche di et� re


mota (II accesso), mentre altre ceppaie di alberi di alto fusto apparivano 

divelte di recente nell'area coltivata (I accesso). 

(1) In argomento, cfr., Trib. sup. acque, 14 febbraio 1976, n. 3, in questa 
Rassegna, 1976, I, 298. 

248 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La esclusione di (una vicenda di) normale sommersione del suolo 
in occasione delle piene ordinarie, con tutta evidenza desumibili dalla 
riferita topologia, � poi pienamente confermata -e spiegata sotto 
l'aspetto idrografico -dalla consulenza tecnica, la quale ha accertato 
che il fondo alveo del fiume, presentando per la sua particolare composizione 
un grado di coerenza presso che nullo, � soggetto a sostanziali 
erosioni che ne modificano la sezione di deflusso durante le piene a 
partire da velocit� anche molto basse, con la conseguenza che lungo 
l'intero tratto interessato la portata della sezione idrica si appalesa capace 
di contener~ le piene ordinarie -come in effetti le ha contenute 
durante il biennio di rilievi del C.T.U. -in quanto aumenta in funzione 
non dell'altezza dell'acqua, il cui livello non cresce, ma della erosione 
del fond9. -(Omissis). 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 27 ottobre 1977, n. 31 -Pres. Vallillo -
Rel. Mancuso -Martina (avv. Fossetta e Franco) c. Ministero delle 
finanze e Intendenza di finanza di Udine (avv. Stato Fiumara). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Competenza e giurisdizione -Tribunali 
ordinari e tribunale superiore -Concessione di pertinenze idrauliche 
-Revoca parziale per pregiudizio agli interessi idraulici -Declaratoria 
di illegittimit� -Giurisdizione del tribunale superiore. 

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143). 
Rientra nella giurisdizione di legittimit� del Tribunale superiore delle 
acque pubbliche conoscere della domanda, con cui si deduca che non 
sussiste la causa giustificativa atta a rendere operativa la clausola di 
salvezza dei preminenti interessi idraulici dell'Amministrazione, inserita 
in una concessione contratto di pertinenze idrauliche, in base alla quale 
sia stato ordinato il parziale sgombro dell'area concessa perch� utilizzata 
in modo da poter costituire grave pregiudizio per quegli interessi (1). 

(1) La giurisdizione del Tribunale superiore � stata affermata, a norma 
dell'art. 143, comma 1�, lett. a) del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in base 
ad una corretta indicazione del potere esercitato nel caso dall'Amministra:
ZJione, potere dii revoca della concessione in presenza d'un allegato comportamento 
abusivo del concessionario considerato pregiudizievole agli interessi 
idraulici. 

Sulla giurisdizione del Tribunale superiore cfr., da ultimo, per varie fattispecie, 
Trib. sup. acque, 31 gennaio 1977, n. 3 e 7 dicembre 1976 n. 24, in �� 
questa Rassegna, 1977, I, 188 e 340. 

' 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 249 

(Omissis). -Va preventivamente esaminata, per la portata decisiva 
ed assorbente della questione pregiudiziale della proponibilit� della domanda 
rispetto alle questioni di merito, cui si riferiscono sia l'appello 
principale sia gli ulteriori motivi dell'appello incidentale, quest'ultima 
impugnazione. 

L'eccezione va accolta in forza dei rilievi che seguono. 

Premesso che trattasi della specie di concessione contratto, il concessionario 
ha contestato, e contesta ancora in questa sede, la ricorrenza 
di una causa giustificativa, atta a rendere operativa la clausola di sal 
vezza dei preminenti interessi idraulici della Amministrazione. Ha contestato 
e contesta, in sostanza, la legittimit� della degradazione del diritto 
a conservare tutte e per iutiero le utilit� assicurate dalla concessione 
invocando �l'accertamento giudiziale in ordine all'esistenza in concreto 
dei preminenti interessi idraulici �, coerentemente alla formula 
petitoria (�annullarsi per Ulegittimit� �), adottata, sia avanti il Tribunale 
Regionale sia avanti questo Tribunale Superiore. 

Ci� posto, � da osservare che ove il privato ricorrente avesse rettamente 
percepito i nessi che intercorrono fra la fattispecie prospettata 
e la disciplina normativa della pertinente tutela del resto in quei termini 
invocata, avrebbe avvertito anche il naturale orientamento di essa verso 
la cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai 
sensi dell'art. 143, t.u. 1933/19775. 

Competenza, questa, fatta salva, com'� noto, dalla disposizione di 
cui al secondo comma dell'art. S, 1. 6 dicembre 1971, n. 1034. 

Anche il giudice di primo grado ha male inteso i termini di detta 
fattispecie, risolvendola erroneamente in chiave di disapplicazidne, laddove 
l'atto impugnato veniva ad incidere, non indirettamente in funzione 
riflessa, ma direttamente ed esclusivamente, sulla concessione, �perch� 
(pretesamente) soppressa o ridotta nella (supposta) ricorrenza di interessi 
generali, apprezzati discrezionalmente dall'Amministrazione concessionaria. 


Al di fuori, dunque, dai condizionamenti definitori, e con riferimento 
al petitum sostanziale non poteva, come non pu�, dubitarsi dell'effettiva 
natura dell'oggetto della controversia e della correlativa pr0tezione 
accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione giuridica 
assunta a fondamento della pretesa. Di vero, per quanto concerne l'attivit� 
discrezionale della P.A., ci si trova in presenza di una situazione 
di interesse legittimo quando alla medesima spetti il potere di incidere 
sulla posizione soggettiva del privato e la controversia derivantene abbia, 
quindi, per oggetto un preteso esercizio illegittimo di tale potere discrezionale, 
sotto il profilo di uno, e di pi� insieme, dei tipici vizi del 
provvedimento. 

Un tale criterio � costante nella giurisprudenza della S.C., e ad essa 
questo Tribunale ritiene ancora una volta consapevolmente di non ne7 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

250 

gare la propria adesione, discendendo il sottostante criterio dai principi 
stessi in ordine alla .tutela giurisdizionale delle posizioni. giuridiche attive 
del privato nei confronti della P.A. 

La eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito con la 
domanda attrice (e, quindi, di questo stesso Tribunale Superiore, quale 
giudice delle materie di cui all'art. 142 t.u. cit.), �, dunque, palesemente 
fondata. 

In tali sensi accogliendosi l'appello incidentale, restano assorbiti, sia 
l'appello principale sia gli ulteriori motivi della stessa impugnazione 
incidentale. -(Omissis). 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 31 maggio 1977, n. 6358 -Pres. Zappanico 
-Est. Massani -Societ� Impresa F.lli Giovannetti e Soc. Costruzioni 
edilize stradali ferroviarie (avv. Piga) c. Cassa per il Mezzogiorno 
(avv. Stato Marzano). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserva -C.d. ~orpresa geologica Tempo 
dell'iscrizione della riserva. 

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 ss. e 54 ss.; cod. civ., art. 1664, secondo co!Ilma). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserva -Partite di lavoro successive 
-Indicazione degli oneri ulteriori -Onere -Sussiste. 

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53 e 54). 
Appalto -Difficolt� di esecuzione derivanti da cause geologiche -Cause 
non prevedibili -Requisiti -Fattispecie. 
(cod. civ., art. 1664, secondo comma). 

La riserva, riguardante maggiori oneri subiti per difficolt� impreviste 
incontrate nella esecuzione di lavori di scavo d'una galleria, � da considerare 
non tempestiva relativamente alle partite di lavori contabilizzate 
in precedenza senza contestazione, se la riserva sia per la prima volta 
formulata quando, per la costanza dei fenomeni naturali impedienti e la 
quantit� di lavori gi� eseguiti, la maggiore onerosit� debba ritenersi gi� 
avvertita o tale da poterlo .essere con una condotta improntata a diligenza 
e buona fede (1). 

(1-2) Nello stesso senso, Cass. 18 appile 1975, n. 1458, in questa Rassegna, 

1975, I, 447. 

Sull'estensione dell'onere della riserva al diritto a un equo compenso ex 

art. 1664, comma 2�, cod. civ., cfr., altres�, Cass. 15 aprile 1976, n. 1337, in 

questa Rassegna, 1976, I, 619 e Cass. 10 gennaio 1974, n. 78, ivi, 1974, I, 259. 

(3) La decisione � conforme all'inclidzzo interpretativo che ritiene necessario 
per il sorgere del diritto al compenso la imprevedibilit� e non sufficiente .. 
la concreta mancata 'previsione delle circostanze cbe hanno reso pi� onerosa 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 251 

Formulata riserva per la maggiore onerosit� di lavori di scavo di 
una galleria per effetto di non previste difficolt� di esecuzione, l'appaltatore 
ha l'onere di quantificare ad ogni successiva sottoscrizione della 
contabilit� i maggiori oneri incontrati per le partite via via iscritte (2). 

La configurazione della c.d. sorpresa geologica richiede la impossibilit� 
tecnica di accertare mediante opportuni assaggi l'effettiva situazione 
dei luoghi (nel caso di specie si � esclusa la sorpresa geologica 
considerando che la effettiva conformazione della roccia era rilevabile 
attraverso l'esame della carta geologica d'Italia e delle sezioni geologiche 
presenti in cave aperte nella stessa formazione rocciosa in cui avrebbe 
dovuto eseguirsi lo scavo) (3). 

(Omissis). -Per una migliore comprensione delle questioni dibattute 
� opportuno premettere un breve accenno alle vicende che hanno 
dato luogo alla presente causa. La Cassa per il Mezzogiorno, con delibera 
del 18 luglio 1962, approvava il progetto n. 4331 relativo ai lavori di 
costruzione dell'acquedotto dell'Alto Simeri in Calabria da eseguirsi in 
appalto per un importo a base d'asta di L. 440.000.000; successivamente 
invitava l'impresa Giovannetti a partecipare ad una licitazione privata 
(eseguita il 18 ottobre 1962). 

I lavori di esecuzione dell'acquedotto furono aggiudicati alla impresa 
Giovannetti con un ribasso del 10,97%. 
Il contratto d'appalto fu stipulato il 5 dicembre 1962 per un importo 
netto, in base all'applicazione del predetto ribasso, di L. 391.732.000. 
I lavori venivano ultimati e consegnati in tempo utile, il 15 settembre 
1967, e successivamente favorevolmente collaudati. 

Durante l'esecuzione dei lavori, con delibera n. 692/ A 154 del 15 dicembre 
1965, il Consiglio di Amministrazione della Cassa approvava una 
perizia suppletiva di variante a completamento dell'opera, e, con successivo 
contratto stipulato per trattativa privata in data 16 febbraio 1967, 
anche tali lavori venivano affidati alla medesima impresa per un importo 
netto di L. 36.397.800; l'esecuzione dei lavori era ultimata nei termini 
contrattuali. 

Alla consegna seguiva favorevole collaudo. 

In corso d'opera, e precisamente il 28 luglio 1964, l'impresa Giovan


netti esprimeva la prima riserva, esplicandola poi il 10 agosto succes


sivo, in occasione dell'emissione dell'undicesimo stato di avanzamento, 

la prestazione: sw .punto, .neMo stesso ,senso, cfr. C1ANFLONE, L'appalto di opere 

pubbliche, Milano, 1976, pag. 19; RUBINO, L'appalto, in Commentario di Scialoja 

e Branca, Bologna-Roma, 1967, pag. 181 ss. e 190. 

Per richiami di giurisprudenza, cfr. L'Appalto, Rassegna di giurisprudenza 
�ommentata a cura di Carnevale e Ferrati, Milano, 1974, I, pag. 691 ss. 



252 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sostenendo di aver incontrato nella esecuzione degli scavi delle gallerie 
imprevedibili difficolt� a causa della natura dei terreni attraversati. Indicava 
i maggiori oneri fino ad allora sostenuti in complessive lire 

10.492.554 nette. 
Da quella data sino alla chiusura dei lavori, in occasione d'ogni stato 
di avanzamento l'impresa Giovannetti si � limitata a richiamare J.a riserva 
inserita nell'undicesimo stato di avanzamento. 

. . 

In occasione dell'emissione del trentesimo stato di avanzamento, in 
data 29 settembre 1966, esprimeva la seconda riserva, esplicata il 10 ottobre 
successivo, indicando i maggiori oneri sostenuti in L. 23.965.481, importo' 
che, integrato della precedente richiesta di L. 10.492.554 (riserva 
formulata all'undicesimo stato di avanzamento), portava a L. 43.458.035 
il compenso totale richiesto dalla Impresa. 

A chiusura di cont~ finale, l'Impresa, oltre che confermare le riserve 
gi� espresse, esprimeva nuova riserva in relazione ai maggiori oneri subiti 
per l'impiego nelle gallerie, di armature �a cassa chiusa� in quantit� 
superiore a quella prevista dal contratto di appalto (art. 73 cap. 
spec.). 

Richiedeva per tale onere l'importo di L. 18.365.000. 

Dichiarava inoltre che per esigenze di contabilit� parte dei lavori 
eseguiti nella prima galleria, erano stati stralciati dal contratto principale 
d'appalto (stipulato il 5 dicembre 1962) e inseriti nel contratto del 
16 febbraio 1967; pertanto anche la contabilit� e le riserve formulate 
relativamente a tali lavori, per un ammontare complessivo di L. 4.977.907, 
doveva intendersi inserita nel contratto suddetto. 

i~ 

Precisava quindi che le riserve di cui al contratto 5 dicembre 1962 Il 
ammontavano ad un totale di L. 47.843.128 al netto del ribasso d'asta. 

Per quanto riguarda il contratto 16 febbraio 1967, l'impresa, solo 
. 
dopo la chiusura del conto finale (6 marzo 1968) esprimeva riserva, avan~ 
zando pretese per oneri sostenuti a causa del maggior volume di scavo, 
del maggior volume di calcestruzzo usato, dell'uso di pietrame secco 
per un totale di L. 4.929.907 (riserve stralciate dal contratto 5 dicembre 
1962); altra riserva di L. 7.298.750 per l'uso di armatura in legname 
� a cassa chiusa � per una lunghezza superiore alle previsioni contrattuali; 
per un totale quindi di L. 12.999.344 al netto del ribasso d'asta. 

Le riserve venivano respinte dalla Cassa per il Mezzogiorno. 

Con atto notificato il 15 gennaio 1973 l'Impresa Giovannetti propo


neva nei confronti della committente domanda di arbitrato, che veniva 

per� respinta dalla Cassa. 

Veniva quindi promossa la presente causa a cura dell'impresa appal


tatrice per il recupero della somma di L. 60.842.444.. 

La Cassa per il Mezzogiorno, abbandonata l'eccezione relativa al 

difetto di poteri di rappresentanza nella persona che aveva iscritto ed 

esplicato le riserve (in corso di causa l'Impresa ha provato che i poteri 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 253 

di rappresentanza dell'impresa appartenevano ad entrambi i firmatari 
delle riserve), eccepisce la inammissibilit� delle pretese attrici per tardivit�, 
in quanto, a suo dire, le riserve non sarebbero state avanzate nei 
termini di legge. 

f 

Assume a sua volta l'Impresa Giovannetti che le riserve -essendo 
tutte riferite a fatti continuativi -non erano legate a termini di decadenza 
e pertanto risultano tutte avanzate tempestivamente. 

Come � noto, la materia delle riserve dell'appaltatore di opere pubbliche, 
nel corso dello svolgimento dei suoi rapporti con la stazione 
appaltante, ha dato luogo per un certo periodo di tempo a qualche incertezza 
nella stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione. Mentre alcune 
pronunce confermavano rigorosamente il carattere generale dell'istituto 
delle riserve, altre, risentendo dell'indirizzo� meno rigoroso della giurisprudenza 
arbitrale, pur riaffermando quel prindpio come regola di 
massima, ammettevano, tuttavia, eccezioni tali da ridurre notevolmente 
il campo di applicazione dell'onere delle riserve. 

Con la sentenza del 20 giugno 1972, n. 1960, le sezioni unite della S.C. 
hanno tuttavia riaffermato, nella maniera pi� piena, il �carattere gene~ 
rale dell'istituto. 

Siffatto indirizzo � stato sostanzialmente ribadito dalle sentenze 

n. 
2168 del 1973, n. 2486 del 1973, n. 78 del 1974 e n. 1458 del 1975. 
Questo Collegio ritiene di adeguarsi a tale pi� rigoroso orientamento. 
Come � noto, l'art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, fa obbligo 
all'appaltatore di firmare il registro di contabilit� ogni volta che gli 
viene presentato, ma gli consente altres� di firmare con riserva, nel 
qual caso l'appaltatore avr� l'onere di esplicare le proprie riserve nel 
termine di 15 giorni. 

In .relazione a tale obbligo, e alle relative facolt�, l'ultimo comma 
dell'art. 54, prevede, poi,� che si abbiano come definitivamente accertati 
i fatti registrati -con la conseguente decadenza dell'appaltatore dal 
far valere in qualsiasi tempo e modo, riserve o domande che ad essi si 
riferiscono -qualora egli non abbia firmato il registro, oppure qualora, 
avendo firmato con riserva, non abbia tempestivamente esplicato le proprie 
riserve. 

Il carattere generale dell'istituto delle riserve, nel rapporto di appalto 
concernente opere pubbliche assunte dallo Stato, risulta oltre che dalla 
citata disposizione, anche da numerose altre norme del regolamento n. 350 
del 1895. 

Tra le pi� significative gli artt. 36 e 37, dai quali risulta inequivocabilmente 
che la contabilit� (ed in questa devono essere incluse le riserve) 
dei fatti producenti spesa deve procedere di pari passo con l'avverarsi 
dei fatti stessi. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

254 

Si pu� pertanto concludere che dall'intero sistema che regola l'appalto 
di opere pubbliche a carico dello Stato, la mancata protesta entro 
termini perentori, mediante l'opportuno uso delle riserve, porta alla 
decadenza delle pretese se non iscritte tempestivamente nei documenti 
contabili. 

La ragione fondamentale giustificatrice di tale sistema � stata esattamente 
individuata nella necessit�, nel quadro generale delle esigenze 
proprie di un bilancio pubblico, della continua evidenza delle spese 
dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva 
integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonch� alle 
altre possibili determinazioni dell'Amministrazione di fronte ad un notevole 
superamento delle originarie previsioni di spesa, non escluso l'esercizio 
della facolt� di risolvere unilateralmente ed in qualunque tempo, 
il contratto (art. 37 rg. e 345 della 1. n. 2248/1865 all. F): tali esigenze 
sarebbero infatti frustrate e quei poteri della Pubblica Amministrazione 
sarebbero praticamente resi inoperanti se fosse consentito all'appaltatore 
d'avanzare pretese di maggiori compensi o indennit� per qualsiasi titolo 
che si risolva in un incremento della spesa di esecuzione dell'opera, dopo 
il compimento o dopo 'Un notevolmente avanzamento di essa (Cass. 

n. 2168/73, n. 1960/1972). 
Pertanto, ogni qualvolta l'appaltatore ritenga di avere un diritto (maturato 
nel corso dell'esecuzione dell'appalto) a compensi non specificatamente 
previsti dagli atti contrattuali, deve esprimere la relativa riserva. 

Ne deriva che, essendo finalit� essenziale dell'onere della riserva 
quella di apprestare a favore della stazione appaltante uno strumento 
di controllo continuo delle spese, deve senz'altro ritenersi esatta la tesi 
seguita dal pi� recente indirizzo della S.C., secondo cui basta l'oggettiva 
avvisata rilevabilit�, secondo diligenza o buona fede, dell'atipicit� di un 
evento rispetto all'economia dell'appalto, perch� scatti l'onere della denuncia 
dell'appaltatore, concretantesi poi, all'atto della prima firma dei 
documenti contabili presentatigli dal committente, nella specifica riserva 
di pretese e compensi maggiori o diversi da quelli riconosciutigli in 
contabilit�, in relazione alle singole unit� di lavori e di amministrazione, 
via via effettuate (Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486). 

Alla luce di tali principi deve essere risolta anche la questione delle 
riserve relative ai cos� detti fatti continuativi. La pronuncia n. 2168/73 
ha chiarito che la circostanza che il fatto produttivo di maggiore onere 
per l'appaltatore e, in ipotesi di maggiore spesa per l'appaltante, non 
abbia carattere istantaneo, ma consista in una situzione il cui svolgimento 
si protragga nel tempo, non �, di per s�, ragione valida che possa 
giustificare la omissione della riserva. 

La stessa sentenza ha messo in luce come da tempo parte della 
dottrina non aveva mancato di ricondurre entro pi� giusti limiti la rilevanza 
del cos� detto �fatto continuativo� nel sistema delle riserve, rite




PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 255 

nendo che il protrarsi della situ.azione onerosa non fosse motivo pertinente 
per dilazionare e, tanto meno, per omettere la iscrizione della � 

riserva, ma potesse solo giustificare la temporanea disapplicazione dell'onere 
di esplicarla quantitativamente, stante la impossibilit� di precisare, 
nel termine prescritto, le cifre di compenso (art. 54 co. 3 Reg.). 

Su linea analoga si era posta la giurisprudenza della S.C. con ii 
considerare rilevante il �fatto continuativo�, non gi� al fine di far venir 
meno l'onere della riserva, ma al fine della determinazione del momento 
in cui quell'onere diventa operante di norma e il momento in cui l'onere 
nella riserva diventa attuale � stato fatto coincidere con il momento 
in cui si manifesta la rilev~nza causale del fatto generatore della situazione 
dannosa, quando cio�, come si � detto, si abbia modo di avvertire, 
�secondo diligenza e buona fede�, l'anormalit� di un evento rispetto 
alla economia dell'appalto e la pregiudizievole incidenza di tale evento 
'sul costo dell'opera (Cass., Sez. Un., 20 giugno 1972, n. 1960). Il problema 
non � dunque di sussistenza o di insussistenza dell'onere della riserva. 

Si tratta piuttosto di individuare il momento in cui, in rapporto alle 
esecuzione dei lavori, quell'onere, nella duplice forma della iscrizione e 
della traduzione in cifre, della pretesa, diviene attuale. 

Successivamente � stato ulteriormente ribadito (Cass. n. 78 del 1974) 
che l'onere della riserva riguarda non soltanto pretese che traggono origine 
dal modo di rilevamento e di registrazione dei lavori via via eseguiti, 
ma riguarda anche l'equo compenso cui l'appaltatore ritenga di 
avere diritto a norma dell'art. 1664 e.e. quando nel corso dell'opera si 
manifestino determinate difficolt� di esecuzione non previste dalle parti, 
che rendono notevolmente pi� onerosa la prestazione dell'appaltatore. 

In tal caso � ovvio che l'appaltatore ha l'onere di denunciare i fatti 
da cui derivano tali difficolt� non appena egli si renda conto che le relative 
conseguenze sono tali da modificare notevolmenty la remunerativit� 
della prestazione, con un'inevitabile alterazione dell'equilibrio contrattuale. 


Applicando tali principi alla fattispecie in esame, � necessario, anzi


tutto individuare quale sia il fatto genetico dei maggiori oneri che l'im


presa assume di aver sopportato. 

Il fatto invocato dall'Impresa � la sorpresa geologica, per avere 

l'impresa stessa trovato, a suo dire, lungo tutto il tracciato dell'opera 

(scavi per posa di tubi) un terreno particolarmente polimorfo e inten


samente fratturato che ha reso la esecuzione dei lavori difficoltosa e 

onerosa oltre il prevedibile. 

Si tratterebbe, dunque, di un fatto non immediatamente riscontrabile 

all'esame esterno del terreno sul quale l'opera doveva essere eseguita. 

Ci� posto si deve tuttavia osservare che trattandosi di fatto genetico 

di maggiori oneri connessi alla esecuzione dell'appalto, aventi immediato 

e diretto riferimento ad una ben determinata categoria di lavori, i rela




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

256 

tivi oneri si venivano a ripercuotere sulle singole unit� dei lavori di 
scavo e, quindi, a riflettere sulle singole partite man mano eseguite; 
sicch� l'impresa aveva, comunque, l'onere di esprimere le proprie riserve 
non appena manifestatasi la rilevanza causale del fatto generatore 
della situazione di maggiore onerosit�, ossia non appena fosse in grado 
di riscontrare che i maggiori oneri derivanti da quella situazione venivano 
a modificare le remunerativit� della sua prestazione, alterando 
l'equilibrio contrattuale -a nulla rilevando la natura continuativa (ossia 
avente uno svolgimento protraentesi nel tempo) delle difficolt� incontrate. 

Di fatto l'Impresa Giovannetti, a proposito dei maggiori oneri sopportati 
a causa dell'impervia natura del terreno attraversato, ha espresso 
la prima riserva soltanto in occasione dell'undicesimo stato di avanzamento, 
quando gi� una notevole parte dei lavori di s�avo era stata 
eseguita. 

La seconda riserva fu avanzata in occasione del trentesimo ed ultimo 
stato di avanzamento. 

Infine, dopo la chiusura del conto finale, ha espresso riserve per gli 
oneri sostenuti a causa dell'ampio impiego in galleria di armature � a 
cassa chiusa �. 

Non vi � dubbio che tale ultima riserva sia tardiva ed inidonea a 
costituire un esatto e puntuale adempimento dell'onere. Se � vero infatti, 
che anche il conto finale � ritenuto sede idonea per la iscrizione 
di riserve, ci� vale solo per quelle, relative a fatti sopravvenuti dopo 
il compimento dei lavori e dopo la chiusura del registro di contabilit�; 
se ci� non fosse, non avrebbe senso la norma dell'art. 64, secondo comma, 
del Reg. n. 350 del 1895 che vieta all'appaltatore di iscrivere, all'atto 
della firma del conto finale, domande diverse per oggetto o per importo, 
da quelle formulate nel registro di contabilit� durante lo svolgimento 
dei lavori, a norma degli artt. 53 e 54. 

Nella specie, trattandosi di maggiori oneri lamentati per difficolt� 
incontrate nella esecuzione dei lavori, le relative riserve dovevano essere 
iscritte nel registro di contabilit� in rapporto allo svolgimento dei lavori 
in occasione dei vari stati di avanzamento. 

Rileva il Collegio che la tardivit� dell'iscrizione, alla stregua dei 
richiamati principi di buona fede e media diligenza, non pu� essere 
giustificata dalla impossibilit� per l'appaltatore, di disporre, fino alla 
compilazione del conto finale, dei dati e degli elementi occorrenti per 
la quantificazione della sua pretesa: infatti, poich� la pretesa nell'appaltatore 
trae origine da difficolt� incontrate nell'esecuzione dei lavori in 
galleria, l'Impresa sicuramente disponeva, quanto meno alla data della 
ultimazione dei lavori, di tutti i dati indispensabili per una precisa valutazione 
dell'entit� dell'onere sopportato e per una altrettanto precisa 
quantificazione del compenso da richiedere. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 257 

La riserva deve quindi essere ritenuta tardiva e la relativa pretesa 
dichiarata inammissibile. 

Per quanto riguarda le altre riserve, inerenti pi� precisamente ad 
oneri sostenuti a causa: a) del maggior volume di scavo in galleria; 
b) della maggior quantit� di calcestruzzo impiegata; e) della maggior 
quantit� di muratura in pietrame secco, osserva il Collegio c;h.e in applicazione 
dei principi su esposti, si devono ritenere tempestive le riserve 
formulate in occasione dell'undicesimo e del trentesimo stato di avanzamento 
soltanto per quanto riguarda le difficolt� incontrate in relazione 
ai lavori di scavo eseguiti rispettivamente nel lasso di tempo fra l'emissione 
del decimo e dell'uridicesimo stato e del ventinovesimo e trentesimo 
stato di avanzamento; infatti, anche se dalla contabilit� in atti 
non emergono dati precisi, � pacifico che le pretese avanzate nell'undicesimo 
stato di avanzamento riguardano tutti e i maggiori oneri incontrati 
dall'impresa dall'inizio dei lavori fino a quella data (29 luglio 1964); come 
� altrettanto pacifico che la riserva espressa al trentesimo ed ultirrio 
stato di avanzamento concerne tutti i maggiori oneri incontrati dall'impresa 
nella esecuzione dei lavori. 

Poich� gli scavi sono avvenuti tutti nella stessa zona, caratterizzata, 
per ammissione della stessa attrice, da analoghi fenomeni di roccia franante, 
si deve ritenere che al momento in cui l'impresa Giovannetti sottosciiveva 
il registro di contabilit�, senza manifestare alcuna riserva relativa 
ai fatti in oggetto, le difficolt� da essa lamentate per la prima volta 
il 28 luglio 1964 si erano gi� da tempo verificate e continuarono a verificarsi 
anche successivamente, ed avevano gi� assunto proporzioni tali da 
far certamente scattare l'onere della denuncia, avuto riguardo alla rilevabilit�, 
secondo normale diligenza, anche prima del 28 luglio 1964, e 
certamente ad ogni stato di avanzamento dopo quella data e prima della 
chiusura dei lavori. 

Le riserve in esame devono dunque ritenersi tempestive solo parzial


mente e per un ammontare che allo stato non � possibile indicare. 

Un'indagine pi� approfondita allo scopo di accertare l'esatto ammon


tare delle pretese ammissibili � comunque superfluo, in quanto la do


manda proposta dall'impresa, nel merito risulta infondata. 

Come si � detto, tutte le pretese di maggior compenso avanzate dal


l'attrice traggono origine dalle impreviste difficolt� che l'impresa assume 

di aver incontrato nella esecuzione dei lavori. 

Le pretese avanzate devono essere valutate alla luce delle risultanze 

emerse dalla C.T. disposta dal Tribunale a chiarimento, tra l'altro, dalle 

seguenti circostanze: � .�� chiarisca (il C.T.U.) se i maggiori oneri sop


portati dall'impresa per le difficolt� di esecuzione derivanti dalla natura 

dei terreni fossero prevedibili per le parti con la ordinaria diligenza al 

tempo del contratto in relazione allo stato delle conoscenze geologiche 

della zona�. 


258 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Orbene, proprio attraverso le indagini peritali (che peraltro hanno 
portato il C.T.U. a conclusioni che il Collegio non pu� condividere, in 
quanto contraddittorie), � emerso che se � vero che l'impresa Giovannetti 
nell'esecuzione dei lavori si � spesso trovata davanti a difficolt� 
notevoli, non per questo tali difficolt� hanno concretato nella specie. 
� una sorpresa geologica �. 

Come � noto, � stato rilevato (Coll. arb. 22 giugno 1970, n. 55) che 
la sorpresa geologica sussiste � quando non vi sia una possibilit� tecnica, 
mediante opportuni assaggi, di prevedere l'effettiva situazione � 
e pertanto sorpresa non sussiste � quando sarebbe stato sufficiente per 
ambedue le parti procedere a saltuari scavi di pochi metri per verificare 
preventivamente quanto � stato poi constatato durante la esecuzione 
dei lavori �. 

Nella specie � emerso (Consulenza tecnica d'ufficio) �che una conoscenza 
delle parti, non superficiale, ma profonda, dei terreni interessati 
dai lavori, poteva ottenersi, in via primaria, solo da un esame delle 
carta geologica d'Italia �. 

Il C.T.U. precisa poi che dalla descrizione della zona contenuta nel 
Foglio 237 III SF della citata Carta, si pu� dedurre � che la roccia, che 
doveva formare oggetto di scavo non aveva assetto compatto e monolitico, 
ma presentava soluzioni di continuit�, ossia fratturazioni, ed inoltre 
che lo scavo di formazione rocciosa di tal genere, ed in particolare 

l'effetto dell'azione degli esplosivi, usati per l'abbattimento della roccia, 
non poteva esser circoscritto a regole o sagome prestabilite�. 

Lo stesso consulente fa presente di aver potuto constatare, in occasione 
del sopralluogo effettuato nella zona in questione, dall'esame delle 
sezioni geologiche presenti in una cava di prestito aperta nella stessa formazione 
rocciosa in cui sono state scavate le gallerie, �la presenza di 
intense e frequenti piegature degli strati, fessurazioni e fratturazioni 
tipiche della roccia scistose, la giustapposizione di blocchi litoidi di 
forma e dimensione notevolmente diverse e a volte notevoli, la presenza 
di fratture non "beanti" (cio� vuote), ma colme di materiale di tipo 
argilloso�... 

Il C.T.U. conclude l'esame dichiarando �si � potuto cos� riscontrare 
la presenza di quella specie di " falde di scorrimento " che, durante le 
opere di scavo, ha reso pi� facile lo slittamento di blocchi isolati che, 
a seguito dell'apertura dello scavo, si sono venuti a trovare in equilibrio 
instabile �. 

Dalle considerazioni svolte dal C.T.U., appare incontrovertibile che 

se l'impresa, usando normale diligenza e buona fede, avesse eseguito 

delle indagini nella zona della valle del Simeri, prima di accettare le 

condizioni contrattuali, avrebbe potuto facilmente accertare il grado di 

difficolt� che presentavano i lavori offerti in appalto dalla Cassa del 

Mezzogiorno. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 259 

Osserva inoltre il Collegio che le stesse clausole di cui all'art. 55 dell'elenco 
prezzi, che esclude ogni ulteriore compenso oltre quello pattuito 
per � scavi fuori sagoma �, avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dell'impresa 
sulla natura del terreno su cui dovevano eseguirsi gli scavi 
medesimi. 

Per concludere quindi, appare evidente come la Impresa Giovannetti 
nella esecuzione dei lavori non sia incorsa �in una sorpresa geologica�, 
ma abbia piuttosto incontrato delle difficolt�, che per quanto notevoli, 
erano purtuttavia prevedibili al momento dell'accettazione delle condizioni 
di appalto. 

Essa non ha dunque diritto ad alcun ulteriore compenso, oltre quello 
patt~ito, n� a titolo di sovrapprezzo, n� a titolo di indennizzo ex art. 1664 

e.e. -(Omissis). 

SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

PRETURA DI PESCINA, 9 novembre 1977, n. 82 -Est. Spina -Imp. Pescatore 
(avv. Stato Rossi). 

Infortuni sul lavoro -Omessa protezione di cavi elettrici e mancato reJ?;olare 
funzionamento di macchinario con fune avvolgibile appartenenti 
ad ente pubblico -Imputabilit� dei reati -Legale rappresentante 
dell'ente proprietario -Esclusione. 

(d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 1, 4, 177, 275 e 389). 
I reati previsti dagli artt. 177 (mancato regolare funzionamento di 
tamburi e pulegge per l'avvolgimento di funi di macchinari di sollevamento 
e di trasporto per trazione) e 275 (omessa protezione di conduttori 
elettrici di alimentazione) e puniti dall'art. 389 del d.P.R. 27 aprile 
1955, n. 547, non sono ascrivibili al legale rappresentante di un ente 
pubblico quando � stato addetto al servizio un tecnico responsabile (1). 

(1) Sulla responsabilit� del rappresentante legale di ente pubblico per 
le violazioni della legge sugli infortuni sul lavoro. 
1. -La senten:z;a che si annota ha risolito correttamente una questione di 
un certo interesse e che presenta qualche aspetto di n�v�it�. 
Poich�, peraltro, la sua motivazfone � estremamente breve, anche se in 
realt� ben centrata, come meglio si vedr� in segUJito, si ritiene opportuno 
svolgere qualche precisazione per illustrare tale valutazione. 

2. -Il d.P.R. n. 547 del 1955, che detta un complesso di norme sulla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, dopo aver fissato all'art. 1 il principio 
che 1e no11me ipredette s,i appl.1icano a tutti i .dipendenti sfa di imprenditori privati 
sia di enti pubblici, all'art. 4 stabUisce testualmente che �i datori di 
lavoro, i dirigenti ed i preposti che eseroi.scono, dirigono o sovraintendono 
alle attivit� indkate dall'art. 1 devono, nell'ambito delle rispettive attribuziioni 
o competenze, aUuaire 1l1e o:ni1sure di skurezza :previste nel presente decreto�. 
L'art. 389 poi punisce i.n via generale (v. lett. e) l'inosservanza delle norme 
in parola con .l'ammenda di L. 50.000, salvo per le ipotesi particolari previste 
nelle lettere a) e b) in cui la pena � diversa (e maggiore). 

Il problema pi� delicato che il combinato disposto delle disposizioni rkordate 
pone � quello di �indiwduare concretamente a chi debba ascriversi la 
responsabilit� penale devivante dall'avvenuta viola2l1one deHe norme sulla prevenzione 
degli infortuni. 

Deve, peraltro, rilevarsi che la giurisprudenza formatasi nel perioro ormai 
pi� che ventennale che � trascorso dall'entrata in vigore della normativa in 
esame ha rag~iunto alcuni punti fermi in ordine alla individuazione del soggetto 
cui fa capo la responsabilit� penale nel caso .in cui l'omessa osservanza 
delle norme sulla prevenzione degli infortuni si verifichi nell'ambito di una �� 
impresa privata. 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 
261 

(Omissis). -A seguito di vista presso la Centrale di sollevamento 
delle acque dell'Acquedotto delle Ferriere, sito in Comune di Ortona dei 
Marsi, in gestione all'Ufficio Acquedotti per l'Abruzzo della Cassa per 
il Mezzogiorno, ispettore dell'E.N.P.I., in data 3 dicembre 1975 redigeva 
un verbale in cui si rilevava che la gru a ponte (AQ I -205) esistente 
nella centrale presentava pericolosi difetti e precisamente erano privi 

In particolare, premesso che a mente dell'art. 2087 cod. oiv. l'imprenditore 
� tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure necessarie per 
tutelare l'integrit� fisica dei dii'pendenti, .la giurisprudenza ha ritenuto che sia 
l'imprenditore stesso H responsabile in via primaria delle infrazioni rilevate. 
Peraltro la stessa giurisprudenza insegna che, poich� all'imprenditore � attribuito 
in forza del combinato disposto degli artt. 2086, 2104 e 2106 cod. civ., 
il potere di regolamentare lo svolgimento dell'attiv<it� dei suoi dipendenti, 
affidando a taluni collaboratori particolarmente qualificati (dirigenti) il compito 
di sovraintendere 1in viia� esclusiva a determinati servizi o attivit�, nel 
caso che l'imprenditore dimostri di essersi avvalso di tale potere di regolamentazione, 
esso diventa rilevante anche in sede penale, sicch� in tale caso 
l'obbligo di provvedere all'attuazrione delle misure di prevenzione grava in via 
esclusiva sul soggetto preposto. 

Peraltro, la stessa giurisprudenza 'precisa che perch� vi sia esenzione da 
responsabilit� dell'imprenditore occorre che la scelta sia caduta su persona 
avente le caratteristiche idonee a sostituire l'iimprenditore stesso (v. da ultimo 
Cass., Sez. V;I, 13 ottobre 11975, APOLLINARE ed altro, in Giust. pen., 1976, J.I, 361; 
Cass., Sez. IV, 26 maggio 1972, ScHIAZZI, in Giust. pen., 1973, II, 195; Cass., 
Sez. VI, 22 aprile 1970, ZAMPARELLI, in Giust. pen., 1971, II, ,164; Cass., Sez. VI, 
7 marzo 1970, SERAFINI, in Giust. civ. rep., 1971, voce Lavoro previdenza ecc., 

n. 
35). 
La giurisprudenza ha avuto modo di interessarsi anche al caso in cui 
datore �dii �lavoro sia una persona ;giuddiica privata (societ� di capitale). 
In ta1i ipotesi le soluzioni adottate tengono conto della r�partiizione delle 

attribuzioni fra i vari organi sociali risultanti dalle clausole statutarie e, in 

difetto di esse, Vlien fatto riferimento alle specifiche atlliviit� ai vari organi 

demandate; anche in modo non formale (v. Cass., Sez. VI, 30 settembre 1975, 

SCIANATICO, in Giust. civ. rep., !1976, Voce !Lavoro e prev., n. 71; Cass., Sez. IV, 

21 ottobre 1964, DE ALOISIO, in Giust. civ. rep., 1965, vooe Lavoro e prev., n. 108). 

Non consta invece, che la giurisprudenza abbia affrontato in via generale 

il problema dell'individuazione del soggetto penalmente responsabile nel caso 

in cui � datore di lavoro � sia un ente pubblico (anche se non mancano deci


sioni che, come appresso si metter� in luce, pur r.isolvendo casi specifiici, tut


tavia indicano impLicitamente un preciso indirizzo). 

PemJ.tro per ,giungere ad una soluzione pj,enamente appagante del problema 

non sembra necessario un lungo e c�if:6ioi1e discorso. 

Invero, nell'ambito degli enti pubblici occorre distinguere tra quelli che 

svolgono in via principale o esclusiva attivit� di impresa (c.d. enti pubblici 

economici) dagli altri enti pubblici. 

Ai primi, come � noto, in base all'art. 2093, p:Pimo comma, cod. civ., si 

applicano le norme sull'imprenditore. 

Pertanto sembra doversi ritenere che, salvo diversa disposizione della 
legge istitutiva, o dello statuto, l'individuazione del soggetto responsabile 
;penalmente per le omiss1ioni previste dalla J.egge sulla prevenzione degl;i infortuni 



262 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di protezione, e la fune si avvolgeva in modo irregolare sul tamburo. 
Detto verbale veniva rimesso alla Pretura di Pescina, denunziando le violazioni 
di cui sopra dal parte del prof. Gabriele Pescatore, quale presidente 
della Cassa per il Mezzogiorno. Con decreto peIJale del 6 giugno 
1977 questo Pretore infliggeva al prof. Pescatore, nella qualit�, la pena 
dell'ammenda di L 50.000, per ciascuna delle violazioni contestate. Av� 

debba avvenire con gLi stessi crJteri dell'imprenditore privato pi� sopra 
ricordati. , 

V'� per� anche qui da seg.nailare che ove vi sia una specifica competenza 
creata dalla legge istitutiva, dallo statuto o da altra regolamentazione interna 
clehl'ente avente natura pubblicist>ica (quando gli enti in parola ne siano dotati) 
in quest'ultimo caso non � consentita al giudice penale l'indagine se l'organo 
direttivo dlel!l:'ente abbia scelto persona idonea, essendo la scelita espressamente 
prevista dalla normativa pubbLicistica pienamente vincolante. 

3. -Questi ultimi accenni 1indirizzano in modo adeguato !�l discorso della 
individuazione del soggetto penalmente responsabile dell'applicazione delle 
norme suJ.tla prevenzione degLi infortuni quando �il � datore di lavoro � sia un 
ente pubblico non economico. 
Rispetto a questi enti, infatti, non trova pi� applicazione (salvo i casi 
particolari e discussi rientranti nel disposto del secondo comma dell'art. 2093 
cod. civ.) l'art. 2087 cod. civ., ma una ben diversa disciplina. 

L'organizzazione dell'ente (cio� il modo del riparto delle sfere di azione 
dei vari uffici che ne compongono la struttura) �, 1infatti, regolata non da 
un atto di autonomia privata, su cui si fonda in definitiva l'organizzazione 
delil'impresa (anche ~e con l'affermarsi della forza dei sindacati anche l'orga� 
nd.zzazione interna dell'impresa privata si va sempre pi� basando di atti di 
autonomia c.d. � collettiva�, secondo .Ja nota definizione di autorevole dot� 
trina), ma da atti normativi pubblicistici (leggi, regolamenti, circolari o semplici 
atti interni di autarichia v. M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Miilano, 
1970, vol. I, p. 219 e segg.). 

La conseguenza dii tale diverso modo di regolamentazione � evidente. 

Mentre nell'impresa privata l'imprenditore, in base al dovere generale di 

vigiilanza previsto dall'art. 2087 cod. civ. non � liberato da responsabilit� penale 

se non dimostra di aver affidato a persona idonea un determinato compito 

previsto, nell'ente pubbliico essendo la � competenza � dell'organo esclusiva, 

solo il titolare dell'organo e non altro � tenuto a rispondere del comporta


mento di un determinato uffkio. 

La 
respon~abilit�, infatti, del.l'ente pubblico per l'operato dell'organo pre


posto ad una determinata sfera di attivit� � dfretta e non iindiretta come 

nelrnpotesi dell'imprenditore privato. 

Per 
poter quindi individuare il soggetto penalmente responsabile � neces


sario far rifenimento a quell'organo dell'ente cllli � affidata in via esclusiva 

la competenza dell'esercizio dell'attivit�. 

Occorre, in altre :parole, ricercare nell'ambito delle norme che regolano 
l'attivit� dell'ente, l'ufficio (e quindi il soggetto ad esso preposto) che tale 
attivit� deve svolgere. 


4. � 
Nel caso deciso dalla sentenza che si annota, occorreva esaminare la 
regolamentazione 
delle competenze relative alla Cassa per il Mezzogiorno. 
Tale regolamentazione � contenuta in primo luogo nel T.U. 30 giugno 1967, 


n. 11523, agli artt. 9 e segg. che prevedono un presidente, un consiglio di ammi-.. 
nistrazione, un (possibile) comitato esecutivo, un collegio dei revisori. 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENAI.E 263 

verso tale decreto notificato il 18 giugno 1977, l'imputato proponeva 
opposizione negando ogni responsabilit� in ordine alle contestazioni 
mossegli. Con decreto di citazione rinviava a giudizio il prof. Pescatore 
Gabriele per i reati di cui in epigrafe. In dibattimento il Pescatore si 
dichiarava del tutto estraneo ai reati addebitatigli nel decreto penale 
poich� nel cantiere di Ortona dei Marsi, per il buon funzionamento era 
addetto un tecnico, responsabile di ogni operato nella persona di Spera 

Si tratta di organi aventi competenza generaile ed esterna. 

La stessa legge demanda al potere di autodisciplina dell'ente la regolamentazione 
dell'organizzazione interna dell'ente stesso. 

Peraltro l'art. 33 T.U., dopo aver previsto in via generale che l'esecuzione 
delle opere da rea1izzare dalla Cassa nonch� la gestione e fa manutenzione 
delle stesse una volta realizzate sia affidata ad enti locali o ad altri enti 
tenutivi per legge, all'ultimo capoverso espressamente dispone che ove per 
com'p'rovati motivi dii ordine tecnico-amministrativo g1i enti destinatari non 
fossero in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e 
aH'esecuzione delle opere, la Cassa pu� istituire deg1i uffici per la g.estione 
temporanea di � opere acquedottistiiche �. , 

.Alla competenza esclusiva di questo ufficio � stata, quindi, legisJativamente 
affidata la gestione def vari servizi necessari per la cura delle opere realizzate. 

Appare al�iora �ev.~dente come al pres1dente dell'ente, organo di raippresentanza 
esterna (e non di gestione) e con funzioni di carattere estremamente 
generale ed amministrativo, non possa in nessun caso essere fatta risalire 
alcuna responsabi1it� per la mancata osservanza, neLla centrale di sollevamento 
di un acquedotto gestito direttamente dailila Gassa, di alicune di1sposizio!ll� 
in materia di prevenzione del?J];i infortuni. 

La competenza esclusiva in materia, specialmente dal punto di vista tecnico, 

� demandata per legge ad un ufficio particolare, ed � nell'amblito di questo 

uffiicio, in conformit� della eventuale interna disciplina, che va ricercato il 

responsabile del comportamento penalmente rilevante, comportamento a cui 

iJ pres1dente dell'ente � del ,tutto estraneo. 

N� al presidente dell'ente pu� farsi risalire un generko dovere di vigi


lanza suli1a attivit� deW1Uffido submd1nato (ndl1a specie queMo per gti acquedotti 

delil'Abruzzo) posto che, come si � vJ,sto, un tal1e dovere discende daH'art. 2087 

cod. civ., norma non applicabile agli ent,i pubblici non economici. 

E che quello suggerito sia l'unico criterio di interpretaziione della norma


tiva in esame coerente con i.I disposto dell'art. 27 della Costituzione (secondo 

cui �la responsabi1it� ;penale � personale�) � confermato, come si � gi� in 

precedente accennato, dalla giurisprudema i.a quale mostra implicitamente, 

ma chiaramente, di accoglierlo. 

Sul�a responsabi.I[t� penale per violiazione dehla legge di prevenzione degl[ 

infortuni ,su� 1}:avoro �relativi a dipendenti di enti pubblici non economid esiste 

per quanto consta, un 1so1o precedente. 

Il caso � quello previsto da Cass., Sez. IV, 4 maggio 11962 (rin Giust. civ. 

rep., 1966, voce Lavoro e prev. n. 92) in cui viene ritenuto responsabile penal


mente dall'omessa osservanza deghl. obbli.ghi derivanti da1la legge sulla preven


zione degli infortuni sul lavoro il funzionario di un comune preposto alla 

direzione dei lavori svolti in economia dal comune stesso. 

Ora sembra evidente come a fondamento di tale discipli.na non possa 

esservi se non JJa consiider~one che, esisoodovi stato affidamento del compito 



RASSEGNA DELL'AVVOCATUR.\ DELLO STATO

264 

Antonio, res. in Ortona dei Marsi. Sulla base di tali dichiarazioni l'imputato 
deve ritenersi estraneo ai reati contestatigli, mentre il procedimento 
penale deve essere instaurato nei confronti dello Spera Antonio, 
autore materiale dei fatti e delle violazioni riscontrate dai funzionali 
dell'E.N.P.I. -(Omissis). 

ad un determinato soggetto, e tale affildamento derivando da un potere di 
autarchia de1l1l'ente, ogini altro soggetto � esonerato da iresponsabilit� e specialmente 
iit Si!IJJdaico, pur essendo questi i1l 1sog;getto a cuii � affidata in via esclusiva 
fa rappresentanza del1 Comuine. 

Esattamente, pertanto :il Pretore di Pescina ha esoluso ogni responsabilit� 
de1la Cassa per il Mezzo~iorno per il fatto acoaiduto nel:l'impianto � acquedottistico 
� di Ortona dei Marsi, senza ritenere necessair.ia :aJ.IClma indag,i.,ne oir.ca 
la idoneit� del 1soggetto incaricato deHa gestione dell'impianto, non essendo 
.applicabi,Je nei confronti c1e1Y:ente pubbili.co non economico �l:a d�scip!Jina propria 
dell'imprenditore. 

ADRIANO ROSSI 

PRETURA DI CHIETI, 17 novembre 1977 -Pret. S. Azzariti -Imp. Ettore 
Nicola ed altri (avv. Stato Di Tarsia). 

Reato -Licenza edilizia � Opere costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno Necessit� 
� Esclusione. 

(art. 13, I. 6 agosto 1967, n. 765). 
(artt. 29 e 31, I. 17 agosto 1942, n. 1150). 


Per le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, quale orgaiw 
straordinario dello Stato, non � necessaria la licenza edilizia (1). 

(Omissis). -In fatto � bene risultato (v. rapporto della squadra PG 
dei CC) che la Cassa per il Mezzogiorno aveva realizzato l'ampliamento 

(1) Licenza edilizia e concessione comunale per le opere statali? 
� Ja prJma volta, a quanto consta, che il iprobtema della necessit� o meno 
della licenza edilizia per le opere da realizzarie da Amministrazioni statali viene 
affrontato espLioitamente in sede gitmisdizionale. 

La soluzione adottata dal Pretore di Chieti con una stringata e puntuale 
motivazione, � intervenuta in un caso in cui si era provveduto a lavori di 
ampliamento d:i un corpo di fabbrica del Centro di addestramento nrofess;onaile 
di Chieti Scalo e vari erano pertanto i probl�mi da esaminarsi: le attribuzioni 
della Cassa per il Mezzogiorno in relazione alfa materiia in esame ed 
in funzJone della sfera di applicazione dell'art. 29 e 31. della legge urbanistica 
e la portata di queste norme in riferimento alla fattispeo1e 'penale prevista 
dall'art. 13 deLla Jegge del 1967, n. 765. 

Occorreva oio� accertare se l'opera era costruita da Amministrazione dello 
Stato. in virt� di un potere demandatole dalla legge (campo d'applicazione 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 265 

del corpo di fabbrica destinato a sede del CIAPI circa due anni prima 
dell'ottobre 1976; che, sempre la Cassa tramite il sig. Mascolo Federico 
quale dirigente del servizio Istruzione Professionale, in data 12 aprile 
1975 aveva presentato il progetto al Comune di Chieti, che veniva approvato 
dalla Commissione edilizia il 23 luglio 1975; successivamente 1'11 dicembre 
1975 il Genio Civile aveva data la sua approvazione, senonch� 
non era stata pi� presentata all'Ufficio tecnico del Comune la copia del 
progetto approvato dal Genio Civile sicch� non era stato possibile approntare 
la licenza; successivamente risulta rilasciata in data 23 novembre 1976 
licenza in sanatoria. 

La difesa ha sostenuto che, a prescindere dall'avvenuta richiesta di 
licenza e dal successivo rilascio in sanatoria, per l'opera in questione 
realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno, quale organo straordinario 
dello Stato (Cass., Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 3025; I. 10 agosto 1950, 

n. 646), nell'esplicazione di specifici poteri istituzionali di intervento e 
quindi di funzione pubblica, non era comunque necessaria la richiesta 
dell'art. 29), se la licenza edilizia fosse in tal caso necessania e se, infine, 
l'eventuale violazione di prescrizioni diverse da queLle curi fa riferimento la 
norma incriminatrice potessero perfezionare ugualmente 11 reato. Non c'� 
dubbio che il problema pi� deLicato era quello centrale, anche se il succedersi 
di disposizioni legislative ed il trasferimento d1 funzioni alle regioni imponeva 
attenzione anche al primo problema. 

Infattii in materia di addestramento professionale dei lavoratori l'art. 129 
del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prevede che le disponibilit� del relatiivo 
Fondo {I. 29 aipmle .1949,. n. 264) dovranno essere impi,egate annualmente ailmeno 
per la met� dei territori compresi nelle zone di intervento della Cassa per il 
Mezzogiorno (che, come � noto, � organo straordinario dello Stato: Cass., 
Sez. Un., 20 �dicembre 1967, n. 3025; d. 10 agosto 1950, n. 646) per [e finalit� 
di addestramento dei lavoratonii. Questo articolo ed ~l successivo articolo 131 
sono le norme che attribuiscono alla Cassa lo specifico potere di intervento 
e la corrispondente funzione pubblica. Con legge 6 ottobre 1971, n. 853, gli 
interventi straordina11i affidati alla Cassa con il d.P.R. sopra citato sono stati 
attu:�ibuiti alile Regioni, che av.rebbero dovuto provvedere aLla il."eaJiizzaZJione 
deglii interventi stessi -nell'ambito deHa competenza vewiona:le prevista dall'art. 
H7 della Costituzione -a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti 
idi tmsfurimento delllie 1co11ri1spondenti1 funiJioni (art. 4). La Cassa peraJ;tro poteva, 
su richiesta delle Re~oni, fino al 31 dicembre 1973 provvedere alla progettazione 
ed attuazione degli interventi previsti dal suddetto articolo e quindi 
anche di queLli relativi aU'addestr.amento dei lavoratori (art. 5). 

Successivamente, con l'ar.t. 1 del d.P.R . .t5 gennaio 1972, n. 10, sono state 

trasferite alle Regioni, fra l'altro, le funzioni amministrative concernenti i corsi 

di addestramento professionale dei lavor.atorii e l'acquisto, la locazione, la co


struzione, l'am;pliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione 

artigiana e professionale. Con delibera del C.I.P.E. infine, del 12 dicembre 1972, 

i C.I.A.P.I. (Centri InternaiJionali di addestramento professionale per l'Indu


stria) sono stati trasferiti, a deoorrere dal 31 dicembre 1972 alle Regioni, 

mentre, a triiehiesta rdi quest'w1time, ila. Cassa av1rebbe ipotuto continuare a for


nire collaborazione tecnica, finanziaria e amministrativa. 

10 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

266 

di licenza edilizia in applicazione della normativa dell'art. 29 legge urbanistica 
17 agosto 1942, n. 1150 (rimasto invariato anche dopo la legge 
del 1967 e quella recente del 1977) e, in particolare, di quella dell'art. 32 
cpv. d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (t.u. delle leggi sul Mezzogiorno). La 
tesi appare corretta ed � quindi accoglibile. Invero non pare contestabile 
la caratterizzazione pubblicistica degli interventi e delle attivit� della 
Cassa per il Mezzogiorno, come desumibile dalla legge istitutiva nonch� 
da quelle successive che hanno trasferito i relativi poteri alle Regioni. 
Peraltro la normativa del capv. dell'art. 32, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, 
che recita che � si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per 
l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori 
pubblici � conferma esplicitamente la riconducibilit� della disciplina legale 
relativa alla esecuzione delle opere a quella prevista per le opere 
pubbliche, in genere, di competenza del Ministero LL.PP. D'altro verso 
non sembra sussistere valido motivo per la eventuale � non applicabilit� � 
di cui all'inciso di detto capv. Alla stregua dell'art. 29 L.U. compete al 

In fatto risultava che la Cassa per il Mezzogiorno aveva acquistato l'im


mobiJe, poi sede del CJI.A,P.I., rper la realizzazione del Centro. 

Come � noto, e come � stato pi� volte affermato da11a g1iurisprudenza 

(v. Cass. dv. I1I1I Sez., 21 igiugno 1974, :n. 11863, n. 370083), la Cassa, pur potendo 
essere proprietaria di beni mobili e immobili, � in concreto un ente strumen.tale, 
volto a perseguire non gi� finalit� specif�iche proprie, ma f~nalit� dello 
Stato o di altri enti pubblici. In conseguenza, anche l'autonomia patrimoniale 
della Cassa ha carattere meramente strumentale, posto che le opere da essa 
realizzate appartengano in defirni1:iva allo Stato o all'Ente per conto del quale 
la Cassa compre la sua attivit�. 
Ci� comportava che l'acquisto del bene da parte della Cassa era in fun


zione della reaJ.izzazione dell'opera cui la Cassa era tenuta e che non poteva 

negarsi la natura quanto meno di bene patrimoniale (se non demaniale) dello 

Stato delfimmobile acquistato. 

Quanto fin qui richiamato, vale a dimostrare, nel succedersi delle dispo


sizioni legislative, che l'ampliamento e la variante del C.I.A.P.I. di Chieti, 

progettata ed attuata dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'esercizio di pubbliche 

funzioni demandatele per ~egge era � opera eseguita da Amministra:�ione sta


tale � secondo la previsione dell'art. 29 della legge 17 agosto 11942, n. <1150, e 

per la quale non � prevista la licenza edilizia, ma solo l'accertamento devoluto 

alla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici della conformit� della co


struzione alle prescrizioni del piano regolatore comunale. 

Tale norma, che, come i,l suo tenore letterale r�ende .pales1e, non fa riferimento 
alla natura patrimoniale o demaniale del bene, cos� come fovece prevede 
il successivo art. 31 (modificato dalJ.a 1. 6 agosto 1967, n. 765), ma so1ltanto 
al criterio funzionale dell'opera da eseguirsi da un'Amministrazione statale (e 
si � visto che la Cass�a � Amministrazfone statale e che era tenuta all'esecuzione) 
non � stata modificata da leggi successive e .la pi� recente legge in 
matecia (l. 28 ,gennaio 1977, n. 110) espressamente disipone, nel suo art. 9; 
ultimo comma, che �restano ferme le norme di cui agli artt. 29 e 31, secondo 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 267 

Ministero dei Lavori Pubblici accertare che le opere � da eseguirsi da 
Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del 
piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale 
in cui esse ricadono�; si aggiunge che, allo scopo, �le amministrazioni 
interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti 
al Ministero dei Lavori Pubblici �. Per il necessario coordinamento 
l'art. 32 capv. L.U. del 1942 recita che quando l'inosservanza (di prescrizioni 
urbanistiche) concerne �costruzioni eseguite da amministrazioni 
statali, il sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti 
del precedente art. 29 �. Alla stregua della detta normativa il Ministero 
dei LL.PP. con circolare n. 6557 del dicembre 1958 impart� istruzioni nel 
senso che le opere considerate dall'art. 29 L.U. non abbisognano della 
licenza edilizia comunale in quanto, diversamente opinando, le costruzioni 
statali verrebbero sottoposte in base all'art. 29 e da parte del sindaco 
in base all'art. 31. Non sembra che detta interpretazione possa 
decisamente contrastarsi in base alla �apparente� genericit� del primo 
comma art. 31 L.U. (nel testo modificato ex art. 10 1. del 1967, secondo 
cui �chiunque� intenda costruire deve richiedere la licenza al sindaco) 
e non sembra nemmeno che possa farsi distinzione tra opere concernenti 
beni rientranti nel demanio pubblico o nel patrimonio indisponibile 
dello Stato e quelle concernenti invece i beni patrimoniali disponibili 

comma, della legge 17 agosto 1942, n. H50 �. La ratio della norma � evidente: 
la legittimit� dell'azione amministrativa, principio fondamentale dell'organizzazione 
amministrativa dello Stato e la priorit� dell'Amministrazione statale su 
quella comunale (sii pensi alla vigilanza e al controllo degli organi statali su 
quelli comunali) rendono ingiustificata la previsione della licenza edilizia comunale 
per le opere da eseguirsi dallo Stato, indipendentemente dalla natura, 
patrimoniale o demaniale, del bene rispetto aJl quale, per ragioni analoghe, � 
prevista analoga disciplina (ar.t. 31). Per queste ragioni, non sembra si possa 
condividere la contraria opinfone (PREDIERI, La legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella 
edificabilit� dei suoli, Giuffr�, 1977, p. 358 e ss.) secondo la quale la concessione 
comunale sarebbe pur sempre necessal'�a, anche se di concerto (!) fra il sin


daco e il Ministro dei Lavori Pubblici. 

Se quindi � esclusa la necessit� deilla licenza edili:cia, � esclusa per il noto 
principio della tipicit� che presiede al nostro sistema del diritto penale, la 
sussistenza del reato; l'art. 41 infatti della legge urbanistica del 1942 e le 
modificazioni ad esso arrecate dall'ar.t. 13 della legge n. 765 del 1967 prevedono 
come contravvenziione tl'iniZJio dei lavori edilizi senza licenza. Nel caso 
di specie, la 1icenza non doveva essere richiesta e nessun reato era quindi 
configurabile, tanto pi� che -e questa � la norma che opera il definitivo 
collegamento come ha giustamente notato il Pretore -l'art. 32 del d.P.R. 
30 giugno 1967, n. 1523, sulla Cassa per dl Mezzogiorno stabilisce che si osservano, 
.in quanto ap1p1~icabd1li, le norme v~genti per 1'eseouzione ideHe opere �pubbliche 
di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. 

PAOLO DI TARSIA DI BELMONTE 



268 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'ente pubblico. Circa la non amnicomprensivit� della prescrizione 
generale quale deducibile dall'espressione citata (� chiunque � intenda 
costruire) pu� osservarsi che il medesimo art. 31 L.U. (10 della 1. del 1967) 
al suo secondo comma ne prevede una chiara eccezione (-per le opere 
da eseguirsi su �terreni demaniali�, per le quali prevede che compete 
all'Amministrazione dei lavori pubblici, sentito il comune, accertare la 
conformit� agli strumenti urbanistici locali -), eccezione come tale 
confermata dallo stesso terzo comma, perch� questo prevede che per le 
opere da costruirsi sempre �su aree demaniali�, ma questa volta da 
parte di privati (privati concessionari) debba sempre essere richiesta la 
licenza al sindaco. Il coordinamento quindi dei 3 commi dell'articolo 
in questione non pu� altro, logicamente, che palesare la regola generale, 
l'eccezione (secondo comma) e il ritorno alla regola generale (per il 
privato concessionario: terzo comma). 

D'altro verso, in aderenza a logica interpretazione del testo normativo, 
� stato pure correttamente affermato (Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 
1955, n. 936) che il Comune, quale ente titolare del potere di sindacare 
i progetti edilizi, non � tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione 
a costruire in proprio, perch� la deliberazione comunale di eseguire 
l'opera implica il riconoscimento da parte dell'autorit� competente dell'idoneit� 
e della legittimit� del progetto. 

La norma dell'art. 29 L.U. a sua volta appare in rapporto di specialit� 
rispetto a quella generale, per le opere pubbliche statali, e imponendo 
prescrittivamente un controllo preventivo di rispondenza agli strumenti 
urbanistici locali ( � opere da eseguirsi... �) demandato al Ministero 
dei Lavori Pubblici (per l'esplicazione del quale � imposta la preventiva 
comunicazione dei progetti al Ministero stesso), mostra chiaramente, 
come ritenuto anche da autorevole dottrina, di avere per fine di non 
subor.dinare l'esecuzione di opere di interesse statale al benestare delle 
autorit� locali. Del resto il capv. art. 32 L.U. allorch� prescrive che il 
sindaco, ove accerti la inosservanza di strumennti urbanistici focali in 
costruzioni pubbliche ne debba informare il Ministero LL.PP., mostra 
in modo abbastanza palese che per le medesime opere il sindaco non 
possa usare di quelle facolt� generali di repressione (ordine di demol�� 
zione) di cui la legge fa �pplicazione per le opere costruite da privati. 
Ma se il sindaco non ha di detti poteri per le opere pubbliche statali, 
non si comprenderebbe come e perch� per dette medesime opere debba 

o possa rilasciare preventivamente la licenza edilizia. In buona sostanza 
il sistema della legge come congegnato non pare sottoporre alla potest� 
dell'autorit� locale l'opera pubblica e se questa �, come obbiettivamente 
sembra essere, la rigorosa interpretazione della normativa in questione, 
ne deve anche discendere che non � possibile introdurre una discriminazione 
tra opere pubbliche concernenti beni demaniali o patrimoniali 

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PARTE I, SEZ. VllI,i GIURISPRUDENZA PENALE 

indisponibili e non -come sostenuto da parte della dottrina -, perch� 
una siffatta discriminazione � del tutto estranea alla formulazione dell'art. 
29 L.U. 

Per le esposte considerazioni e considerando, come sopra detto, la 
Cassa per il Mezzogiorno alla stregua di organo straordinario dello Stato 
e comunque in applicazione dell'art. 32 capv. d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, 
deve ritenersi non sussistente nella specie la necessit� della licenza edilizia 
del sindaco (a parte il rilievo. che per l'avvenuta approvazione della 
commissione edilizia l'opera nella specie realizzata non mostr� motivi di 
illegittimit�), onde gli imputati vanno mandati assolti perch� il fatto 
non costituisce reato. -(Omissis). 


PARTE SECONDA 



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LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Rd. 29 giugno 19'319, n. 1127, art. 14, comma primo. 

Sentenza 20 marzo 1978, n. 20, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi 
diritto alfa immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore 
ed artistica gli insegnanti che, in possesso degH altri requisiti richiesti, 
abbiano ottenuto, con effetto dal 1� ottobre 1973, la immissione nel ruolo della 
scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973~74, nel servizio presso istituti 
di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento 
amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto. 

Sentenza 20 marzo 1978, n. 25, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

legge regione Lombardia '1'5 a�prile 1975, n. 5'1, art. 48. 

Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

legge prov.lnciale di Bolzano 21 aprile 1976. 

Sentenza 20 aprile 1978, n. 45, G. U. 26 aprile 1978, n. 115. 

legge regione SicUiana 7 luglio '1977, n. 2�83/A, art. 4. 

Sentenza 20 marzo 1978, n. 21, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

II -QUESTIONI DICHIARA�TE NON FONDATE 

legge 17 ag�osto 194.2, n. 1150, art. 34 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). 
Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

legge 6 agosto 1967, n. 765, art.t. 8, 12 e 17 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). 


Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. V. 29 marzo 1978, n. 87. 

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, artt. 1'15, tab. XIV e nota a), 118, tab. XIV 
(artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione). 
Sentenza 12 aprile 1978, n. 27, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. 



74 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 17, primo comma (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 20 marzo 1978, n. 24, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

legge 30 novembre 1973, n. 756, art. 1 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). 
Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

legge 3 febbraio 1975, n. 1,5 (art. 68 dello Statuto speciale per Bolzano). 
Sentenza 20 marzo 1978, n. 22, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

legge regione Toscana 24 febbraio 1975, n. 16, art. 1, secondo comma 

(artt. 3, 42 e 117 della Costituzione). 
Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

legge 22 maggio 1975, n. H2, art. 1 (art. 3 deHa Costituzione). 
Sentenza 20 aprile 1978, il. 46, G. O. 26 aprile 1978, n. 115. 


legge 18 aprile 1978, n. 1'1 O, art. 36, primo comma (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 12 aprile 1978, n. 26, G. U. 19 aprile 1978, n. 109. 

III -Questioni proposte 

Codice civile, art. 541 (artt. 3 e 30 della Costituzione). 

Corte d'appello di Lecce, ordinanza 1� dicembre 1977, n. 51/1978, G. U. 5 aprile 
1978, n. 94. 

codice civile artt. 595 e 599 (artt. 3 e 29 della Costituzione). 
Tribunaile di Bari, ordinanza 5 luglio 1977, n. 47/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. 


codice c�ivile, art. 2948, n. 4 (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Bolzano, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 586, G. U. 1� marzo 1978, 


n. 
60. 
Tribunale di Massa, ordinanze (sei) 8 novembre 1977, nn.. da. 52 a 57/1978, 
G. U. 5 aprile 1978, n. 94. 
c�odice di procedura civile, artt. 415 e 4,16 (art. 24 della Costituzione). 

Pretore di Savona, ordinanza 3 novembre 1977, n. 62/1978, G. U. 12 aprile 
1978, n. 101. 

codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Massa, ordinanze (sei) 8 novembre 1977, nn. da 52 a 57/1978, 

G. U. 5 aprile 1978, n. 94. 

PARTE II, LEGISLAZIONE 

codice di proced�ura civile, cirt. 696, primo comma (artt. 3 e 24, primo e secondo 
comma della Costituzione). 

Pretore di Bari, ordinanza 1� ottobre 1977, n. 7/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. 

codi,ce d,i procedura civile, art. 696 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma 
della Costituzione). 

Pretore di Bari, ordinanza 1� ottobre 1977, n. 8/1978, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. 

codice penale, art. 222, primo comma (artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione). 

Giudice istruttore del tribunale di Bologna, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 584, 

G. U. 1� marzo 1978 n. 60. 
�codice ,penale, art+. 423 e 449 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Tribunale di Pistoia, ordinanza .25 novembre 1977, n. 96/1978,. G. U. 26 aprile 
1978, n. 115. 

codice di procedura penale, art. 60, secon�do comma (art. 3 de1la Costituzione). 


Pretore di Bracciano, ordinanza 22 dicembre 1977, n. 58/1978, G. U. 5 aprile 
1978, n. 94. 

codice di pr�ocedura .pena.le, art. 263 (art. 3 della Costituzione). 

Corte d'appello di Bol�gna, sezione istruttoria, ordinanza 20 dicembre 1977, 

n. 85/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. 
cod'ice di procedura penale, art. 271, u.p. (artt. 3, 13 e 27 de1la Costituzione). 

,corte di assise di appello di Palermo, ordinanza 9 dicembre 1977, n. 67/1978, 

G. U. 12 aprile 1978, n. 101. 
codice di procedura penale, art. 315..bis (artt. 3 e 108 della Costituzione). 

Pretore di Bressanone, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 82/1978, G. U. 19 aprile 
1978, n. 109. 

codfoe di procedura penale, art. 317, penultimo comma (artt. 3 e 24 della 
Costituzione). 

Giudice istruttore presso il tribunale di Lanusei, ordinanza 16 agosto 1977, 

n. 34/1978; G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 
codice di procedura penale, art. 513, n. �2 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Corte di appello di Roma, ordinanza 10 novembre 1977, n. 59/1978, G. U. 
5 arpriie 1978, n. 94. 

codice della navigazione, art. 345 (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione). 

Pretore di Genova, ordinanza 25 novembre 1977, n. 30/1978, G. U. 22 marzo 
1978, n. 81. 


76 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51, comma primo e secondo (artt. 3 e 24 
della Costituzione). 

Tribunale di Firenze, ordinanza 21 aprile 1977, n. 1/1978, G. U. 15 marzo 1978, 

n. 74. 
'legge 14 luglio '1898, n. 404 (art. 3, primo comma, della Costituzione). 

,Pretore di Bonorva, ordinanza 26 maggio 1977, n. 12/1978, G. U. 22 marzo 
1978, n. 81. 

�legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione). 


Corte d'appello di Milano, ordinanza 3 giugno 1977, n. 79/1978, G. U. 19 apri� 
le 1977, n. 109. 
Corte d'appello di Milano, ordinanza 14 ottobre 1977, n. 68/1978, G. U. 12 aprile 
1978, n. 101. 

legge 27 maggi�o 1929, n. 847, art. 17 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 101 e 102 della 
Costituzione). 

Corte d'appello di Milano, ordinanz� 3 giugno 1977, n. 79/1978, G. V. 19 aprile 
1978, n. 109. 

Corte d'appello di' Milano, ordinanza 14 ottobre 1977, n. 68/1978, G. V. 12 aprile 
1978, n. 101. 

legge �2 giugno 1930, n. 733, art. 18 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordLnanza 23 novembre 1977, n. 11/1978, G. U. 15 marzo 
1978, n. 74. 

r.d. H giugno 1931, n. 773, art. 156 (artt. 19, 20 e 21 della Costituzione). 
Pretore di Pescara, ordinanza 28 novembre 1977, n. 29/1978, G. U. 22 marzo 
1978, n. 81. 

r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, secondo e quarto comma (art. 3 della 
Costituzione). 
Tribunale per i minorenni di Penugia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 78/1978, 

G. V. 15 aprile 1978, n. 105. 
�r.d.I. 4 ottobre 193'5, n. �11827, art. 1 (artt. 3, 35 e 38 delila Costituzione). 

Tribunale di Milano, ordinanza 8 novembre 1977, n. 585, G. V. 1� marzo 1978, 

n. 60. 
r.d. 15 novembre 1938, n. 1802, art. 4 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale per i minorenni di Perugia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 78/1978, �� 
G. V. 15 aprile 1978, n. 105. 

PARTE II, LEGISLAZIONE 

77 

r.d.I. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272 
(artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 37, primo comma, 
e 38, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 100/1978, G. U. 26 aprile 1978, 

n. 115. 
r.d.I. 14 aprile 1939, n. 636, art. '112, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272 
(artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione). 
Pretore di Genova, ordinanza 18 aprile 1977, n. 603, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. 

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art:. 32 (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Cassino, ordinanza 9 dicembre 1977, n. 15/1978, G. U. 22 marzo 
1978, n. 81. 

Pretore di Pignataro Maggiore, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 31/1978, G. U. 
29 marzo 1978, n. 87. 
Pretore di Borgo San Lorenzo, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 49/1978, G. U. 
5 aprile 1978, n. 94. 

r.d. 5 gi,ug.no 1939, n. 1016, art. 3,2, ulHmo comma (art. 3 de1la Costituzione). 
Corte di Cassazione, ordinanza 11 luglio 1977, n. 66/1978, G. U. 12 aprile 1978, 

n. 101. 
r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, commi quarto ed ultimo (art. 3 della 
Costituzione). 
Tribunale di Pisa, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 37/1978, G. U. 29 marzo 1978, 

n. 87. 
r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. 8, pl"imo comma, n. l, e 50 (artt. 101, 
secondo comma, 108, secondo comma, e 106, primo comma, della Costituzione). 
Tribunale militare territoriale di La Spezia, ordinanza 7 dicembre 1977, 

n. 33/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 
d.I. U settembre 1946, n. 303, art. 2 (artt. 3 e 52 della Costituzione). 
Pretore di Caltagirone, ordinanza 9 novembre 1977, n. 601, G. U. 8 marzo 
1978, n. 67. 

r.d.I. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 (artt. 21, primo comma, 25, secondo 
comma, 101, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione). 
Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ordinanza 
26 novembre 1977, n. 60/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. 

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Napoli, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 90/1978, G. U. 19 aprile 
1978, n. 109. 



78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 4 aprile 1952, n. 2�1 s, art. 2 (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, 
della Costituzione). 

Pretore di Genova, ordinanza 18 novembre 1977, n. 603, G. U. 8 marzo 1978, 

n. 67. 
legge 4 aprile 1952, n. al 8, art. 1 O (artt. 3 e 38 della Costituzione). 

Tribunale di Como, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 98/1978, G. U. 26 aprile 
1978, n. 115. 

legge �20 luglio H52, n. 1126, art. 1, pl"imo e terzo comma (art. 23 della 
Costituzione). 

Tribunale di Firenze, ordinanza 17 marzo 1977, n. 2/1978, G. U. 15 marzo 
1978, n. 74. 

d.P.R. 30 maggio '1955, n. 797, art. 3 (artt. 3, 29 e 31 deHa Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza 30 novembre 1977, n. 32/1978, G. U. 23 marzo 
1978, n. 87. 

legge 27 �dicembre 1956, n. '142.3, art. 9 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Rodi Garganico, ordinanza 10 novembre 1977, n. 103/1978, G. U. 
26 aprile 1978, n. 115. 

d.P.R. 30 marzo 195�7, n. 361, a�r+. 119 (artt. 36, terzo comma, 53, primo 
comma, e 3, primo comma, della Costituzione). 
Tribunale di Novara, ordinanza 24 novembre 1977, n. 70/1978, G. U. 12 aprile 
1978, n. 101. 

legge 2 lugUo 1'957, n. 47-4, art. 15 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Rovigo, ordinanza 1"0 dicembre 1977, n. 65/1978, G. U. 12 aiprile 
1978, n. 101. 

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2 (artt. 3 e 25, secondo comma, della 
Costituzione). 

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 21 dicembre 1977, n. 80/1978, G. U. 
15 aprile 1978, n. 105. 

d.P.R. 29 gennaio 195,9, n. 645, art. 106 (art. 76 della Costituzione). 
!Commissione tributaria di secondo grado di Forl�, ordinanze (sei) 27 novembre 
e 17 dicembre 1974, nn. 589, 590, 591, 592, 593 e 594/1977, G. U. 1� marzo 
1978, n. 60. 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art+. 105, 109 e 119 (art. 76 della Costituzione). 
Commissione tributaria di secondo grado di .Forl�, ordinanze (cinque) 28 di-�� � 
cembre 1974, nn. 595, 596, 597, 598 e 599/1977, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 5 dicembre 1959, n. 1077, art. 18, .primo comma (art. 36 della Costituzione). 


Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, ordinanza 29 aprile 1977, n. 84/ 
1978, G. U. 15 aprile 1978, n. 105. 

legge 30 aprile 1962, n. 2183, artt. 5, �lettera f), e 6, modHicata con legge 
26 febbrai�o 1963, n. 441 (art. 3 della Costituzione). � 

Pretore di Padova, ordinanze (tre) 3 e 12 novembre 1977, nn. 92, 93 e 94/1978, 

G. U. 19 aprile 1978, n. 109. 
legge 12 agosto 1962, n. 1338, artt. 2, secondo comma, lettera a), e B 

(artt. 3 e 38 deMa Costituzione). 

Tribunale di Como, ordinanza 16 aprile 1977, n. 98/1978, G. U. 26 aprile 1978, 

n. 115. 
d..P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 85, primo comma (art. 3 della Costituzione). 


Giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 
10 maggio 1977, n. 602, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. 

d.P.R. 30 g.iugno 1965, n. 1124, art. 4 (artt. 3, primo comma, e 38, secondo 
comma, della Costituzione). 
Pretore di Pisa, ordinanza 26 maggio 1977, n. 582, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. 

d.P.R. 310 giugno 1965, n. '1124, artt. 1O, primo comma, e 131 (artt. 3, 4, 24, 
32 e 41 della Costituzione). 
Pretore di Torino, ordinanza 13 luglio 1977, n. 81/1978, G. U. 19 aprile 1978, 

11. 109. 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 75 (artt. 76, 38, 35 e 3 della Costituzione). 
Pretore di La Spezia, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 63/1978, G. U. 5 aprile 
1978, n. 94. 

d.P..R. 30 g�iugno 1965, n. 11-24, artt. 75, 79 e 80 (artt. 76, 38, 35 e 3 della 
Costituzione). 
Pretore di La Spezia, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 64/1978, G. U. 12 aprile 
1978, n. 101. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 11124, artt. 79 e 80 (artt. 3 e 38, secondo comma, 
della Costituzione). 
Tribuna1le dell'Aquila, ordinanza 23 novembre 1CJ�7, n. 13/1978, G. U. 22 marzo 
1978, n. 81. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. '79 e 80 (artt. 3, 38, secondo comma, 
e 76 della Costituzione). 
Pretore di Mantova, ordinanza 26 aprile 1978, n. 99/1978, G. U. 26 aprile 1978, 

n. 115. 

80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 1 O (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione). 

Pretore di Genova, ordinanza 25 novembre 1977, n. 30/1978, G. U. 22 marzo 
1978, n. 81. ' 

�legge 15 luglio 19"6, n. 604, art. l1 (artt. 3, primo comma, e 37, primo 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Genova, ordinanza 18 novembre 1977, n. 603, G. U. 8 marzo 1978, 

n. 67. 
.legge 27 luglio 1967, n. 658, art. 96, primo comma (art. 3 della Costituzione). 

G1udice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 
10 maggio 1977, n. 602, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. 

legge 2 ag�osto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di P~sa, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 37/1978, G. U. 29 marzo 1978, 

n. 87. 
Pretore di Borgo San Lorenzo, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 49/1978, G. U. 
5 arpri�le 1978, n. 94. 

d.P.R. 2 agosto 1967, n. 799, art. 32, primo ed ultimo comma (art. 3 deMa 
Costituzione). 
Corte di cassazione, ordinanza 7 novembre 1977, n. 104/1978, G. U. 26 aprile 
1978, n. 115. 

fogge 9 agosto 1967, n. 804, che ratifica la convenzione di Viennl:!-18 apr-ile 
1961, art. 31, par. I e III (artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 27 maggio 1977, n. 587, G. U. 1� marzo 1978, 

n. 60. 
�legge 12 febbraio 1968, n. 13:2, art. 40, ultimo comma (art. 39, primo e quarto 
comma, della Costituzione). 

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 29 marzo 
1977, nn. 44 e 45/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

legge 8 marzo 1968, n. 1152, artt. 2 e seguenti (art. 3 deHa Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 23 inovembre 1977, n. 11/1978, G. U. 15 marzo 
1978, n. 74. 

legge 7 ottobre 1969, n. 74�2, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Tribunale di Firenze, ordinanza 21 apri1le 1977, n. 1/1978, G. U. 15 marzo 1978, 

n. 74. 
legge 2,6 novembre 1969, n. 833, art. 4, comma sesto (art. 3 della Costituzione). 


Pretore di Milano, ordinanza 8 novembre 1977, n. 97/1978, G. U. 26 aprile 
1978, n. 115. 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3 e 52 della Costituzione). 

Pretore di Pisa, ordinanza 21 aprile 1976, n. 77/1978, G. U. 19 aprile 1978, 

n. 109. 
legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 39 (art. 75 della Costituzione). 

Corte costituzionale, ordinanza 11 aprile 1978, n. 260, G. U. 15 aprile 1978, 

n. 105. 
legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3, secondo comma (art. 3 della Costituzione). 


Pretore di Andria, ordinanza 22 novembre 1977, n. 36/1978, G. U. 29 marzo 
1978, n. 87. 

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 2, 3, 36, 52, primo comma, 53, 
_primo .comma, 81, ultimo comma, e 128 della Costituzione). 

Pretore di Varese, ordinanze (due) 23 novembre 1977, nn. 42 e 43/1978, G. U. 
5 aprile 1978, n. 94. 

legge .22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 (art. 3, 42, secondo comma, e 97, primo 
comma, della Costituzione). 

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 18 gennaio 1978, n. 14, G. U. 
1� marzo 1978, n. 60. 

legge ,29 ottobre 19�71, n. 889, artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo 
e penulHmo comma (artt. 3, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione). 

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 16 novembre 1977, 

n. 46/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. 
legge 6 dicembre 1971, n. 1083, art. 4 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). 


Pretore di Padova, ordinanza 11 ottobre 1977, n. 95/1978, G. U. 26 aprile 1978, 

n. 115. 
legge 3\0 dicembre 1971, n. 1'204, art. 17, secondo comma (artt. 3, primo 
comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 28 ottobre. 1977, n. 114/1978, G.. U. 26 apriile 
1978, n. 115. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. l>33, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione). 
,Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 18 maggio 
1977, n. 41/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. 

d.P.R. 26 �ottobre 1972, n. 636, art. 44 {artt. 3, 24 e 76 della Costituzione). 
Commissione tri:butaria di secondo grado di Forl�, ordinanza 6 marzo 1976, 

n. 600/1977, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. 
ll 


82 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44, terzo comma (artt. 24, 76 e 113 della 
Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Frosinone, ordinanze (tredici} 
21 marzo 1977, nn. da 16 a 28/1978, G. V. 29 marzo 1978, n. 87. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Padova, ordinanza 11 luglio 1977, 

n. 83/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. 
Commissione tributaria di primo grado di Mondov�, ordinanze (sei) 6 giugno 
1977, nn. 71, 72, 73, 74, 75 e 76/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione). 
>Commissione tributaria di primo grado di Trani, ordinanza 7 maggio 1977,. 

n. 35/1978, G. V. 29 marzo 1978, n. 87. 
�d.P.R. 2�6 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14 e 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 


Commissione tributaria di primo grado di Vercelli, ordinanza 17 giugno1977, 
n. 112/1978, G. V. 26 aprile 1978, n. 115. 

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 334 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Como, ordinanza 8 novembre 1977, n. 87/1978, G. U. 12 aprile1978, 
n. 101. 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 4, lettera b) (art. 3 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 24 novembre 
1977, n. 69/1978, G. V. 12 aprile 1978, n. 101. 

legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 44 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 88/1978, G. V. 
19 apri�le 1978, n. 109. 

legge regione Emilia-Romagna .20 �luglio 19-73, n. 2;5, art. 109 e Tabella B: 
(artt. 3 e 97 della Costituzione). 

Tr�bunaile amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 8 novembre 
1977, n. 61/1978, G. V. 5 aprile 1978, n. 94. 

legge regoione Emiilia�Romagna 20 luglio 1973, n. 26, art. 36 (artt. 3 e 97 
della Costituzione). 

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 8 novembre 
1977, n. 61/1978, G. V. 5 aprile 1978, n. 94. 

d.I. �8 lugUo 1974, n. 255, conv. in legge '1 O agosto 1974, n. 352 (artt. 10, 
primo comma, e 11 della Costituzione). 
Tribunale di Novara, ordinanza 7 novembre 1977, n. 86/1978, G. V. 19 apri-�� 
le 1978, n. 109. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

�d.I. 8 luglio 1974, n. 264, art. 7, terzo comma, c:onv. in legge 17 agosto 1974, 

n. 386. (art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione). 
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 29 
marzo 1977, nn. 44 e 45/1978, G. U. 29 marzo 1978, n. 87. 

legge 12 agosto 1974, n. 351, art. '.l�bis (artt. 3 e 42 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, 

n. 94. 
legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 23 novembre 1977, n. 11/1978, G. U. 15 marzo 
1978, n. 74. 

legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 44 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Porretta Terme, ordinanza 7 novembre 1977, n. 6/1978, G. U. 15 
marzo 1978, n. 74. 

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo e terzo comma (artt. 3 e 25 
della Costituzione). 

Tribunale di Bolzano, ordinanza 21 novembre 1977, n. 10/1978, G. U. 15 marzo 
1978, n. 74. 

legge 31 luglio 11975, n. 363, art. 1-ter (artt. 3 e 42 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, 

n. 94. 
legge regione Lazio 2 dicembre 1975, n. 79, art. 1, pr.imo c�omma (art. 117, 
primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 30 novembre 1977, n. 89/1978, G. U. 12 aprile 
1978, n. 101. 

legge 22 maggio 1976, n. 349, art. 1 (artt. 3 e 42 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 apri1le 1978, 

n. 94. 
d.I.� n ottobre 1976, n. 699, art+. 1, 2, 3, 4 e !i, converti+.o, con modifica� 
zioni, in legge 10 d�icembre 1977, n. 797 (artt. 3, 23, 36 e 53 della Costituzione). 
Pretore di Brescia, ordinanza 23 dicembre 1977, n. 101/1978, G. U. 26 aprile 
1978, n. 115. 

legge '12 novembre 1976, n. 751, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione). 


Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 24 novembre 
1977, n. 69/1978, G. U. 12 aprile 1978, n. 101. 


84 
RASSEGNA DELL'AVVOC.ATURA DELLO STATO 

legge 12 novembre 1976, l'i. 751, art. 1, ultimo comina (artt. 3 e 29 della 
Costituzione). 

Commissione tributaria di primo grado di Bari, ordinanza 27 giugno 1977, 

n. 9/1978, G. U. 15 marzo 1978, n. 74. 
legge 1�2 novembre 19'76, n. '751, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 

Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, ordinanza 7 ottobre 
1977, n. 48/1978, G. U. 5 aprile 1978, n. 94. � 

legge H novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5 (artt. 3, 24, 31 e 53 della Costituzione). 
� 

Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 Luglio 1977, n. 5/1978, G. U. 
15 marzo 1978, n. 74. 

legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5 (artt. 3, 31 e 53 della Costituzione). 


Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 luglio 1977, Il. 3/1978, G.U. 
15 marzo 1978, n. 74. 

�Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 luglio 1977, n. 4/1978, G. U. 
15 marzo 1978, n. 74. 
legge 10 dicembre 1976, n. 797 (artt. 3, 36, 39 e 53 della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 7 novembre 1977, n. 102/1978, G. U. 26 aprile 
1978, n. 115. 

�legge 2�8 gennaio 1977, n. 10, artt. 17 e 22 (art. 25, secondo comma, della 
Costituzione). 
�Pretore di Palombara Sabina, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 106/1978, G. U. 
26 aprile 1978, n. 115. 

�d.I. 1� febbraio 1977, n. 12, artt. 2 e 4, convertito, con modificazion.j, in 
legge 31 marzo 1977, n. 91 (.artt. 3, 36 e 39 delila Costituzione) . 

�Pretore di Brescia, ordinanza 23 dicembre 1977, n. 101/1978, G. U. 26 apdle 
1978, n. 115. 
legge 21 febbraoio 1977, G. 28, art. 1 (artt. 3 e 42 della Costituzione) . 
.Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, 

n. 
94. 
Pretore di Modena, ordinanze (tre) 21 novembre 1977, nn. 38, 39 e 40/1978, 
G. U. 5 aprile 1978, n. 94. 
legge 311 marzo 1977, n. 91 (artt. 3, 36, 39 e 53 della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 7 novembre 1977, n. 102/1978, G. V. 26 aprile 
1978, n. 115. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 8 agosto 1977, n. 51 O, art. 1 (artt. 3 e 42 deHa Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, G. U. 5 aprile 1978, 

n. 
94. 
Pretore di Modena, ordinanze (tre) 21 novembre 1977, nn. 38, 39 e 40/1978, 
G. U. 5 aprile 1978, n. 94. 
legge 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 4, n. 2, dello statuto speciale per il 
Friuli�Venezia Gtll!lia). 

Presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia, ricorso depositato 
1'11 febbraio 1978, n. 3, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. 

legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 8 n. 21, 9 n. 9, 14, 16 e 78 dello statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige). 

Presidente della giunta provinciale di Trento, ricorso depositato H 15 febbraio 
1978, n. 4, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. 
Presidente deMa giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 15 febbraio 
1978, n. 5, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. 

legge reg. EmHia�Romagna 13 luglio 1977, n. 34, art. 16, tredicesimo, qua+� 
torclicesimo e quindicesimo comma (artt. 23, 117 e 119 della Costituzione). 

Pretore di Parma, ordinanza 3 novembre 1977, n. 588, G. U. 1� marzo 1978, 

n. 60. 
legge 3 gennaio 1978, n. �1 (art. 117 della Costituzione). 

Presidente della Giunta regionale della Lombardia, ricorso depositato il 
22 febbraio 1978, n. 8, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. 

legge 3 gennai�o 1978, n. 1 (art. 8 dello statuto speciale per il TrentinoAlto 
Adige). 

Presidente deMa giunta provinciale �li .Bolzano, ricorso depositato il 15 febbraio 
1978, n. 6, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. 

legge 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 (art. 117 della Costituzione) . 

.Presidente della giunta regionale della Lombardia, ricorso depositato il 22 
febbraio 1978, n. 9, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. 
Pr�sidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, ricorso depositato il 
23 febbraio 1978, n. 10, G. U. 8 marzo 1978, n. 67. 

legge 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 (artt. 117 e 118 deMa Costituzione). 

Presidente della giunta regionale del Piemonte, ricorso depositato il 17 febbraio 
1978, n. 7, G. U. 1� marzo 1978, n. 60. 

d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13 (artt. 76, 117 e 118 della Costituzione). 
Presidente della giunta regionale della Toscana, ricorso depositato il 9 marzo 
1978, n. 11, G. U. 22 marzo 1978, n. 81. 


CONSULTAZIONI 


' 

' 

AUTOV1EICOLI 

Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione 
degli autoveicoli -Procedimento penale a carico dell'assicurato Posizione 
di .responsabile civile dell'assicuratore (l. 24 dicembre 1969, n. 990, 
art. 18 -c.p.p, art. 107 -c.p.p. art. 112 -c.p.p. art. 27 -cod. civ. art. 2054). 

Se nel regime delI'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante 
dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore assuma la veste di responsabile 
civile nei riguardi �del fatto di cui l'assicurato � chiamato a rispondere 
penalmente (n. 81). 

Assicurazione obbligatoria li;ella responsabilit� civile derivante cDalla circola� 
zione di veicoli -Nozione di "assicurato� -Conducente non contraente E 
tale (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -cod. civ. art. 2054 -cod. civ. 
art. 1917). 

Se, nel regime dell'assicurazione obbltgatoria deLla rnsponsabilit� civile 
derivante dalla �okcolazione dei veicoli, il conducente non proprietariio dell'auto 
e non contraente della polizza assicurativa assuma comunque la veste di 
�assicurato � per tutto ci� che attiene al contenuto legale del rapporto �esterno 
ed interno� di assicurazione (n. 82). ' 

Assicurazione obbligatoria della responsabilit� derivante dalla circolazione deglt 
autoveicoli -Processo penale a carico di conducente della P.A. -Obbligo 
di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza -Sussistenza 
(legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -c.p.p. art. 107 -c.p.p. art. 112 


c.p.p. art. 27 -cod. civ. art. 2054). 
Se, allorch� si procede penalmente a carico del conducente di auto della 
Pubblica Amministrazione �e ci sia stata costitu2iione di parte civHe (e si discuta 
quindi della �responsabilit� �dell'assicurato�, bench� non contraente, tale essendo 
la ,posizione del detto conducente) la compagnia assicuratrice abbia l'obbligo 
di intervenire a norma del contratto assicurativo (n. 83). 

AVVOCATI E PiROOUiRATORI 

Avvocati e procuratori -Regime previdenziale -Esenzione da contributi sugli 
atti e provvedimenti relativi a controversie individuali dli lavoro o a rapporti 
di pubblico impiego (l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 17 -l. 11 agosto 
1973, n. 533, art. 10 -l. 22 luglio 1975, n. 319). 

Se la esenzione dai contributi a favore della Cassa avvocati e procuratori 
sugli atti e provedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti 
di pubblico impiego, gi� prevista dalla 1. 24 dicembre 1969, n. 991, e dalla 


1. 11 agosto 1973, n. 533, sia da considerare in vi1gore .perch� non incompatibile 
con le iprevisioni della successiva 1. 22 luglio 1975, n. 319, recante modifica delle 
norme sulla previdenza ed assistenza forense (n. 76). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

BANCHE 

.Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario 
-Falsit� -Illecito amministrativo p.revisto dalla legge tributaria 
sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso (d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 637, artt. 49, 4� comma, e 53, 4� comma -r.d. 30 dJicembre 1923, 

n. 3270, artt. 49 e 82 -cod. pen., art. 485). 
Se la sanzione amministrativa (pena pecuniaria) ;prevista dall'art. 53, ultimo 
comma, del d,P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la violazione delle disposizioni 
di cui all'art. 49, ultimo comma, stesso d.P.R. (contestatario di concessione 
di cassetta di sicurezza che, previa falsa dichiarazione circa l'esistenza 
� in vita di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e 
aill'asporto di somme e titoJii in essa contenute, assorba od escluda fa configurazione 
di pi� grave fattispecie 'l)enale e in particolare quella di cui all'art. 
485 c.p.: falso in scrittura .privata) (n. 21). 

BENEFICENZA E ASSISTENZA 

O.N.I.G. 
-Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici Spese 
di a1egenza supplemento rette tubercolotici -Rimborso alle amministrazioni 
provinciali -Limiti (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e tab. F d.
m. 4 maggio 1970). 
Se l'onere del supplemento giornaliero rette tubercolotici, da corrispondersi 
alle amministrazioni provinciali, faccia carico aWO.N.I.G., e pertanto, 
debba essere a questo anticipato dal Ministero del tesoro in base al combinato 
disposto della 1. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e del d.m. 4 maggio 1970, in ogni 
caso ovvero splo nel caso di ricovero di invaHdi per infermit� mentale che 
godono di trattamento pensionistico de??? e sia parte integrante l'assegno di 
cumulo per infermit� tubercolare contemplato nella tabella F annessa alla 

1. 1� marzo 1968, n. 313 (n. 6). 
BORSA 

Agente di cambio -Albo professionale -Richiesta di iscrizione -Sospensione 
per accertamenti -Mancato esercizio della professione -Effetti fl. 29 maggio 
1967, n. 402, art. 1 -d.l.l. 19 luglio 1946, n. 321, art. 11). 

Se, avendo il Cons1glio dell'Ordine degli agenti di cambio sospeso di provvedere 
in merito alla richiesta di iscrizione all'a1bo ,professionale, per accertamenti 
circa i requisiti necessari, il mancato esercizio della attivit� professionale 
da parte dell'aspirante alla iscrizione possa comportare la decadenza di 
cui all'art. 11 del d.l.l. 19 luglio 1946, n. 321 (n. 35). 

Agente di cambio -Albo professionale -Richiesta di iscrizione -Sospensione 
per accertamenti -Registri di carico -Apposizione del visto da parte dell'ispettore 
del tesoro (l. 29 :"aggio 1967, n. 402, art. 1 -l. 5 gennaio 1956, n. 1, 
art. 17 -d.m. 15 marzo 1963). 

Se, avendo il Consiiglio dell'Ordine degli agenti di cambio sospeso di provvedere 
in merito alla richiesta di iscrizione all'albo professionale, per accertamenti 
circa i requisiti necessari, l'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza 
governativa sulla borsa valori possa nel frattempo 1procedere alla apposizione 
del visto sui registri di carico dei fissati bollati per contratti di borsa come 
previsto dall'art. 17 della 1. 5 gennaio 1956, n. 1 (n. 36). 


88 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Agente di cambio -In attesa di iscrizione all'albo professionale -Diritti Assemblee 
elettive del comitato direttivo -Partecipazione (l. 29 maggio 1967, 

n. 402, artt. 1 e 4 -d.l.l. 18 settembre 1944, n. 250, art. 1, 2� comma). 
Se l'agente di cambio nominato con decreto presidenziale ma non ancora 
iscritto nell'albo professionale possa prendere parte alla assemblea per la elPzione 
del comitato direttivo degli agenti di cambio presso la borsa valori 

(n. 37). 
Agente di cambio -Albo professionale -Iscrizio11c:' -Decreto presidenziale dr 
nomina -Sufficienza (l. 29 maggio 1967, n. 402, art. 1 -l. 23 maggio 1956, 

n. 515). 
Se la iscrizione all'a}bo professionale degli agenti di cambio da parte del 
Consiglio dell'Ordine debba ritenersi atto dovuto una volta che il soggetto 
interessato abbia conseguito la nomina ad agente di cambio con decreto presidenziale 
(n. 38). 

CACCIA E PESCA 

Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Trasferimento delle 
funzioni alle regioni -Delimitazione della competenza tra Stato e Regione 

(r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24 e 25 -d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 
art. 1, lett. p) -d.l.C.p.S. 31 marzo 1947, n. 396, art. 1 -l. 14 luglio 1965, 
n. 963, art. 1). 
Quale sia, a seguito dell'emanazione del d,P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che 
ha attribuito alla regione le funzioni amministrative gi� esercitate dagli organi 
centrali e periferici dello Stato -e in particolare dall'Amministrazione agricoltura 
e foreste -in materia di pesca nelle acque interne (art. 1, lett. p), la 
delimitazione della competenza tra Stato e Regione relativamente ai diritti 
esclusivi di pesca nell'ambi�to dei canali della laguna veneta (n. 42). 

Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Abolizione senza indennizzo 
-Possibilit� (r.dl. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24 e 25 -cod. nav., 
art. 1292). 

Se sia consentita, .per essere venuti meno i fini di pubblico interesse su 
cui si fondavano, l'abolizione senza indennizzo dei diritti esclusivi di pesca 
riconosciuti in base .all'art. 23 del t.u. 8 ottobl'e 1931, n. 1604, ovvero sli possa 
far luogo soltanto a decadenza o espropriazione per pubblica utilit� o revoca 
dietro pagamento di indennizzo (n. 43). 

CIRcCOLAZIONE STRADALE 

Autoveicoli -Dispositivi luminosi e acustici -Istituti di vigilanza privata Autorizzazione 
alla installazione -Possibilit� (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, 
artt. 45 e 46 -d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, art. 578 -r.d. 18 giugno 1931, 

n. 773, art. 134). 
Se, agli istituti di vigilanza privata possa essere rilasciata l'autorizzazione 
a dotare i propri autoveicoli dei dispositivi luminosi ed acustici previsti dagli 
artt. 45 e 46 del codice della strada per gli autoveicoli adibiti a servizi di 
polizia (n. 59). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

COMMERCIO 

Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Prezzi praticati alla data del 
16 luglio 1973 -Interpretazione (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 1 e 4 -d.m. 
3 agosto 1973, artt. 5 e 7). 

Se il blocco dei prezzi sta:bilito con l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, 
debba intendersi riferito al prezzo in concreto praticato da ogni singolo operatore 
economico alla data stabilita del 16 luglio 1973 ovvero ad un prezzo 
unico medio (nazionale o locale) (n. 37). 

Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Violazioni -Sanzioni -Proventi Riscossione 
coattiva -Organo preposto (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 8 
e 9 -d.m. 3 agosto 1973, art. 25 -l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e 13 -r.d. 
14 aprile 1910, n. 639). 

Se alla procedura coattiva di riscossione dei proventi delle sanzioni preminarie 
inflitte dal prefetto per le violazioni delle norme in materia di blocco 
dei prezzi dei generi di largo consumo ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.l. 24 luglio 
1973, n. 427, debba provvedere lo stesso prefetto ovvero l'Amministrazione 
del tesoro e in particolare le singole direzioni provinciali del tesoro (n. 38). 

Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi d�nensioni 
-Blocco dei prezzi -Importatori di cereali -Applicablit� ( d.l. 24 luglio 
1973, n. 425 -d.l. 24 luglio 1973, n. 427). 

Se la normativa italiana istitutiva del CJd. blocco dei prezzi di cui ai dd.ll. 
24 luglio 1973, n. 425 e 427, e in particolare l'obbligo da essa previsto di presentazione 
del listino dei prezzi, sia applicabile alle imprese che operano nel 
settore della importazione dei cereali (n. 39). 

Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore 
agricolo -Compatibilit� (d.l. 24 luglio 1973, n. 425 -d.l. 24 luglio 1973,. n. 427 reg. 
CEE 120/67). 

Se la normativa italiana istitutiva del c:d. blocco dei prezzi di cui ai dd.ll. 
24 luglio 1973, nn. 425 e 427, sia in contrasto, per quanto attiene al settore delle 
importazioni a:gricole, con le disposizioni comunitarie disciplinanti le varie 
or.ganizzazioni europee dei mercati agricoli (n. 40). 

Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento economico (l. 23 febbraio 
1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557). 

Se ai segretari generali delle camere di commercio competa il trattamento 
economico onI11icomprensivo del dirigente superiore previsto dal d.P.R. 30 giugno 
1972, n. 748 (n. 41). 

Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento previdenziale e assistenziale 
(d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557 -l. 23 febbraio 
1968, n. 125). 

Se ai segretari generali delle camere di commercio competa, anche dopo 
l'entrata in vi,gore del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante disciplina delle 
funzioni �dirigenziali nelle amministrazfoni dello Stato), il trattamento previdenziale 
ed assistenzia1le dei dipendenti ddi1e camere di commercio di cui alla 

1. 25 luglio 1971, n. 557 (n. 42). 
Camere di commercio -Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali 
-Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 
1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557). 

Se al personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali che 
presta servizio presso le camere di commercio, competa, anehe dopo la con



90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cessione dell'assegno perequat:ivo di cui alla l. 15 novembre 1973, n. 734, il 
trattamento economico dei diipendenti delle camere stesse, in particolare la 
gratificazione annuale, l'assegno tabellare e l'assegno .personale (n. 43). 

DAZI DOGANAiLI 

Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra C.E.E. -Domanda di restituzione 
-Termine di presentazione -Natura (reg. comm. e.E.E. 21 dicembre 
1967, n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. e.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, 
art. 7). 

Se il ~ermine semestrale stabilito per il deposito della pratica di restituzione 
a fronte di esportazione di prodotti agricoli sottoposti a regime di prezzo 
unico in ;paesi extra e.E.E. sia di decadenza (n. 102). 

Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra e.E.E. -Domanda e pratica di 
restituzione -Onere di produzione (reg. comm. e.E.E. 21 dicembre 1967, 

n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7). 
Se nel termine di sei mesi stabilito per la restituzione di prelievi agricoli 
conseguente aHa esportazione di .prodotti agricoli in paesi extra C.E.E. sia 
sufficiente la sbla presentazione della domanda di restituzione ovvero vi sia 
l'onere 1tli produrre anche la prescritta documentazione (n. 103). 
Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica di 

restituzione -Decorrenza del termine (reg. comm. e.E.E. 21 dicembre 1967, 

n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7). 
Se il termine semestral'e stabilito per la restituzione di prelievi agricoli 
conseguente alla esportazione di prodotti agricoli in paesi extra e.E.E. debba 
farsi decor.rere dalla data di accettazione deHa dichiarazione doganale anche 
quando la merce sia assoggettata� ad analisi (n. 104). 

Importazione temporanea di autoveicolo -Omessa riesportazione nei termini Natura 
della infrazione doganale -Reato a condotta libera (art. 292 d.P.R. 
23 gennaio 1973, n. 43 -art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). 

Se sia configurabile come reato di contrabbando l'ipotesi di mancata riesportazione, 
o mancata richiesta di nazionalizzazione nei termini di validit� 
del titolo, di automezzo ammesso al regime della temporanea importazione 

(n. 105). 
Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Sca<ilenza del quadriennio 
�dalla-costituzione -Legittimit� dell'espletamento delle funzioni sino 
all'insediamento del nuovo collegio (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 109 


d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 66). 
Se i collegi consultivi compartimentali dei periti doganali (di cui gi� agli 
artt. 109 sgg. del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente agli artt. 66 sgg. 

d.P.R. 23 .gennaio 1973, n. 43) possano legittimamente svolgere le loro funzioni 
anche dopo la scadenza del quadriennio per il quale sono 1stati costituiti e 
sino al perfezionamento deHe nomine dei membri dei nuovi collegi (rectiussione 
alil:':insediamento dei nuovi coLlegi) (n. 106). 
Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Espletamento di funzioni 
in regime di prorogatio spettanze delle indennit� (d.P.R. 18 febbraio 
1971, n. 18, art. 109 -d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 67). 

Se ai membri dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali 
(gi� .previsti dagli artt. 109 sgg. d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

~agili artt. 66 sgg. d.PR 23 gennaio 1973, n. 43) operanti in regime di prorogatio, 
dopo la scaden7la del quadriennio della nomina, :possono corrispondersi i trattamenti 
di missione ed i rimborsi spese previstJi dalla legge per i membri dei 
collegi in carica (n. 107). 

DEMANIO 

Concessioni di beni demaniali � Costruzioni a confine con propriet� private Distanze 
legali -Rispetto -Limiti (cod. civ., artt. 823, 2� comma, 828, 1� comma, 
873 e 879). 

Se, nell'assentire concessioni su beni demaniali, la pubblica amministrazione 
abbia l'obbHgo di pretendere dal concessionario che siano osservate le 
distanze legali nel caso che nella concessione debbano essere costruite opere 
a confine con prop.riet� private (n. 285). 

DIFESA DBILO STATO 

Istituti professionali di Stato � Rappresentanza e difesa -Estensione (r.d. 30 ottobre 
1933, n. 1611, art. 43 -d.P.R. 26 novembre 1975, n. 1027). 

Se l'autorizzazione alla rappresentanza e difesa in giudizio degli istituti 
professionali contenuta nel d.P.R. 26 novembre 1975, n. 1027, a favore dell'Avvocatura 
generale dello Stato valga genericamente per l'Avvocatura dello Stato 
nel suo complesso, secondo le competenze degli uffici (Avvocatura genernle e 
Avvocatura distrettuale) nei quali essa si articola (n. 42). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Edilizia residenziale pubblica � Alloggi ex INCIS � Trasferimento agli IACP Alloggi 
riservati a particolari categorie di dipendlenti statali � Vincoli di 
destinazione e modalit� di assegnazione � Permanenza ( d.P.R. 30 dicembre 
1972, n. 1035, art. 1, 3� comma -d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 14 


d.P.R. 22 marza 1974, n. 381, art.. 24 -d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 2, 
lett. b). 
Se, riguardo agli immobili gi� di propriet� dell'1N01S, ma riservati per 
l'utilizzo da parte di particolari categorie di �dipendenti statali (militari, pubblica 
sicurezza, guardia di finanza), debbano tuttora ritenersi sussistenti, pur 
dopo l'intervenuto trasferimento di tutto il rpatrimonio immobiliare dal soppresso 
INCIS agli IA!OP ,per effetto dell'art. 14 del d.P.R. 30 dicembre 1972, 

n. 1036, gli orig-inar.i e particolari vincoli di destinazione e, cons~guentemente, 
le particolari prescrizioni relative alle modalit� di assegnazione a speciali categorie 
di dipendenti dello Stato (n. 281). 
Edilizia residenziale pubblica -Competenza primaria ed esclusiva delle province 
autonome di Trento e Bolzano -Alloggi ex INCIS destinati a particolari 
categorie di dipendenti statali -Competenza provinciale o statale 

(d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 1, 3� comma -d.P.R. 30 dicembre 1972, 
n. 1036, art. 14 -l. Cast. 10 novembre 1971, n. 1, art. 5, n. 10 -d.P.R. 31 agosto 
1972, n. 670, art. 8, n. 10 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 1 e 24). 
Se la competenza normativa pr.imaria ed esclusiva in materia di edilizia 
comunque sovvenzionata da pubblico finanziamento riconosciuta alle province 
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del vigente statuto regionale 


92 

RASSEGNA DELL1AVVOCATl"R\ DELLO STATO 

modificato (art. 5, n. 10, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) e 
delle relative norme delegate di attuazione statutaria (art. 8, n. 10, del d.P.R. 
31 agosto 1972, n. 670; artt. 1 e 24 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) ricomprenda 
anche la regolamentazione dell'assegnazione a particolari categorie di d1pendenti 
statali (militari, ipubblica sicurezza, guardia di finanza1 di aHog.gj gi� 
facenti parte del patrimonio del soppresso INCIS, ma riservati per l'utilizzo 
da parte delle dette categorie particolari (n. 232). 

AUoggi per ferrovieri -Aree -Espropriazione -Indennit� liquidazione -Normativa 
applicabile (l. 15 luglio 1966, n. 605, c.rt. 5 -l. 15 gennaio 1885, n. 2892, 
art. 13 -l. 25 giugno 1865, n. 2359 -t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, art. 161 


l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 -l. 25 febbraio 1972, n. 13, art. 1 ter). 
S;e .per la liquidazione delle indennit� relative ad espropriazioni di aree 
occorrenti .per la costruzione di alloggi per ferrovieri in Reggio Calabria, in 
attuazione del ip.ro.gramma decennale ili cui alla I. 15 luglio 1966, n. 605, debbano 
applicarsi le norme della I. 15 .gennaio 1885, n. 2892, richiamate dall'art. 5 della 

I. n. 605 del 1966, oppure quelle della I. 25 giugno 1865, n. 2359, richiamate dall'art. 
161 del t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, ovvero quelle della I. 22 ottobre 1971, 
n. 865 (n. 283). 
Soppressione enti edilizi -Alloggi INCIS militari procedure di rilascio -Competenza 
(r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 386 -d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, 
artt. 13 e 14 -l. 19 gennaio 1974, n. 9, art. 1). 

Se, a seguito della soppressione dell'INCIS operata dall'art. 13 del d.P.R. 
30 dicembre 1972, n. 1036, con decorrenza 31 dicembre 1973 e la conseguente 
devoluzione agli IAOP del patrimonio immobiliare dell'Ente, per le procedure 
di sfratto da alloggi INCIS militari, ai sensi dell'art. 386 del testo unico su~l'edilizia 
economica e poipolare approvato con r,d. 28 aprile 1938, n. 1165, sia 
competente il comitato di liquidazione previsto dalla I. 19 gennaio 1974, n. 9, 
ovvero gli IACP (n. 284). 

Cessione in propriet� -Decadenza -Corrispettivo per il gotiJimento -Limiti 

(d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 9, 4� comma -l. 27 aprile 1962, n. 231 r.
d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 332). 
Se l'assegnatario di alloggio economico decaduto dal diritto alla cessione 
di propriet� sia tenuto verso l'ente proprietario, a titolo di corrispettivo per 
il fruito .godimento dell'allogigio, a .pagare un importo superiore a quello gi� 
stabilito come prezzo per il riscatto (n. 285). 

Alloggi economici costruiti dall'amministrazione -Cessione in propriet� -Determinazione 
del prezza -Lavori successivi -Possibilit� di rivalutazione 
del prezza (d.P.R. 17 ,gennaio 1959, n. 2, art. 6, 1� comma -l. 27 aprile 1962, 

n. 231, art. 4). 
Se, ai sensi dell'art. 6, 1� comma, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (come 
modificato dall'art. 4 della I. 27 aprile 1962, n. 231), ai fini della determinazione 
del prezzo di cessione in propriet� dell'alloggio i favori eseguiti dall'amministrazione 
successivamente aUa realizzazione dell'edificio debbano essere valutati, 
quanto aiUa determinazione del costo di costruzione, per intero oppure 
soltanto per la parte corrispondente all'incremento di valore dell'immobile, 
ovvero sia da escludere qualsiasi rivalutazione del prezzo di cessione gi� determinato 
(n. 286). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 93 

Alloggi economici -Cessione in propriet� -Determinazione del prezzo -Successivo 
termine per la stipulaz.ione del contratto -Natura (d.P.R. 17 gennaio 
1959, n. 2, art. 10 -l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 7). 

Se il termine di 60 giorni daHa comunicazione all'assegnatario del valore 
determinato dalla commissione provinciale iprevisto dall'art. 10 del d.P .R. 17 gennaio 
1959, n. 2 (come modificato dall'art. 7 della 1. 27 aprile 1962, n. 231) per 
la stipulazione del contratto di cessione in propriet� dell'allogigio abbia carattere 
perentorio ovvero solo ordinatorio (n. 287). 

Coopemtive edilizie -Finanziamento cassa pensioni dipendenti enti locali Contratti 
di assegnazione alloggio e mutuo edilizio individuale -Stipula 
notarile -Onorari -Riduzione (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 151, 5� comma 


l. 13 giugno 1962, n. 855, artt. 15 e 16 -l. 16 febbraio 1913, n. 89). 
Se agli atti di assegnazione di alloggio e di mutuo edilizio individuale, 
aHorch� trattasi di cooperative edilizie finanziate dalla cassa per le pensioni 
ai di.pendenti degli enti locali, si applichi, se tali atti vengano ricevuti da 
notaio, la dduzione ad un quarto dell'onorario notarile come prevista dall'art. 
151, comma quinto, del t.u. edilizia popolar.e ed economica approvato 
con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 288). 

Case economiche per ferrovieri -Sfratto amministrativo -Graduazione pretorile 
-Sottoposizione -Necessit� (l. 23 mgagio 1950, n. 253, art. 47 -l. 26 novembre 
1969, n. 833). 

Se debbano tuttora ritenersi soggette al procedimento .pretorile di graduazione 
di cUJi alla I. 23 maggio 1950, n. 253, 1e procedure di rilascio in via 
amministrativa attuale nei confronti di dipendenti o ex dipendenti concessionari 
di aHogig:i in case economiche per forrnvieri (n. 289). 

Enti pubblici -Enti pubblici non economici � Riordinamento degli enti e 
del rapporto di lavoro a1el personale dipendente -l. 20 marzo 1975, n. 70, 
app.licabilit� agli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, 
ed alla giovent� italiana -Esclusione (d.p. 26 maggio 1976, n. 411, art. 45 


l. 20 marzo 1975, n. 70 -d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036 -d.p. 18 novembre 
1975, n. 764). 
Se la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile di L. 15.000 decorrente 
dal 1� ottobre 1973, prev.isto �dall'art. 45 dell'ipotesi di accordo ex art. 28 

1. 20 marzo 1975, n. 70, approvata con d.p. � 26 magigio 1976, n. 411 (recante 
disdpHna del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici), competa 
ai d1pendenti degli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036 e 
deHa giovent� ita1iana, ente soppresso con 1. 18 novembre 1975, n. 764 (n. 290). 
Edilizia economica e popolare -Cessione con patto di riservato d!ominio di 
alloggi costruiti dall'ONIG -E finanziati con contratto di mutuo garantito 
da ipoteca e cessione di contributo statale -Momento di trasferimento in 
capo ai cessionari degli alloggi del rapporto assicurativo relativo a polizza 
contro i rischi dell'incendio stipulata in adempimento del contratto di 
mutuo e vincolata in favore dell'istituto mutuante (l. 1959, n. 2, art. 6 cod. 
civ. art. 1918). 

Se .l'ente pubblico, che ha proceduto alla cessione con patto di riservato 
dominio degli alloggi costruiti con finanziamento rappresentato da mutuo 
ipotecario, possa �porre a carico� dei cessionari degi.i alloggi medesimi l'onere 
dei iprerni dell'assicurazione contro gli incendi stipulata in adempimento del 
.contratto di mutuo con polizza vincolata in favore dell'istituto mutuante (n. 291). 


94 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Alloggi Gescal -Commissioni provinciali per l'assegnazione -Funzionamento 
dopo la data di soppressione della Gescal -Carico delle spese relative (d.P.R. 
30 dicembre 1972, n. 1036, art. 13 -d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 6). 

Se l'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro sia tenuto alle spese di 
funzionametno ~gettoni idi presenze) ideMe commissionli p.rovinciali aUoggi 
Gescal per il periodo successivo al trasferimento del !Patrimonio immobiliare 
delila Gescal agJi IAOP (n. 292). 

Alloggi Gescal -Commissione centrale per l'assegnazione -funzionamento dopo 
la data di soppressione della Gescal -Carico delle spese relative (reg. 
11 ottobre 1973, n. 1471, art. 63 -reg. 11 ottobre 1963, n. 1471, art. 64 -d.P.R. 
30 dicembre 1972, n. 1036). 

Se l'onere del pagamento dei gettoni di presenza per i membri della 
commissione centrale allo~gi Gescal per il :periodo anteriore al 31 maggio 1975 
debba far carico al bilancio di Iiquidazione dell'ente soppresso, fa cui !l.iquidazione 
� stata affidata all'apposito ufficio del ministero del tesoro (n. 293). 

EiLETTIRIICIT� 

Fornitura di energia elettrica agli impianti pubb.licitari -Necessit� della preventiva 
autorizzazione comunale all'installazione dell'impianto (d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 639, art. 3 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 52). 

Se 1l'E.N,EJL. debba aderire alla richiesta dei comuni diretta ad ottenere 
che l'erogazione di energia elettrica per impianti ipubb1icitari venga subordi, 
nata all'esibizione da parte del richiedente della prescritta autor.izzazione co


munale (n. 15). 

ELETTR!ICIT� ED ELETTRODOTTO 

Servit� di elettrodotto -Applicabilit� delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, 

n. 865 (c.d. legge sulla casa) per la determinazione d!elle indennit� di asservimento 
(l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247 -d.P.R. 29 marza 
1973, n. 156). 
Se per la costituzione di servit� di elettrodotto a base espropriativa e 
preordinata alla rea1izzazione di opere pubbliche da parte dello Stato, la l.iquidazione 
e la determinazione delle indennit� di asservjmento debba effettuarsi 
in base alle pi� favorevoli disposizioni contenute nel titolo Il delle leggi 22 ottobre 
1971, n. 865 (cid. legge sulla basa) e 27 1giugno 1974, n. 247, anzich� in base 
a quelle meno favorevo1i previste dal codice postale d.P.R. 29 marzo 1973, 

n. 156 (n. 61). , 
ELEZIONI 

Elezioni Comunali -Convalida -Annullamento da parte della C.p.c. -Giurisdizione 
-Spettanza (l. 23 dicembre 1966, n. 1147, artt. 1 e 4 -d.P.R. 16 maggio 
1960, n. 570, art. 82). 

Se ,spetti all'autorit� giudiziaria ordinaria ovvero al giudice amministrativo 
la .giurisdizione sui ricorsi proposti avverso decisioni della comm1ss1one 
provinciale idi controllo che abbiano annullato delibere comunali di convalida 
di elezioni per meri vizi di forma (n. 8). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

GUERRA 

O.N.I.G. 
-Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricover,ati in ospedali psichiatrici Spese 
cili degenza supplemento rette tubercolotici -Rimborso alle amministrazioni 
provinciali -Limiti (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29 e tab. F d.
m. 4 maggio 1970). 
Se l'onere del supplemento giornal~ero rette tubercolotici, da corrispondersi 
alle amministrazioni provinciali, faccia carico all'O.NJ.G., e pertanto, 
debba essere a questo anticipato dal ministero del Tesoro in base ai combinato 
diS:posto della 1. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e del d.m. 4 maggio 1970, 
in ogni caso ovvero solo nel caso ili ricovero di invalidi per infermit� mentale 
che godono d� trattamento pensionistico de ;;;; e sia parte integrante l'assegno 
di cumulo per infermit� tubercolare contemplato nella tabella F annessa alla 
leg�ge 1� marzo 1968, n. 3b ~~:. 142). 

Enti pubblici -Associazione nazionale combatrenti e reciluci -Natura (r.d. 
N aprile 1923, n. 850, art. 1 -r.d. 24 giugno 1923, n. 1371 -r.d. 3 agosto 1943, 

n. 704, art. 5 -1 l. 21 marzo� 1958, n. 259 -l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 2j. 
Se l'Associazione nazionale combattenti e reduci abbia natura di ente pubbl:
ico ovvero di associazione privata (n. 143). 

IDROCARBURI 

Imposte di fabbricazione -Esercenti depositi liberi per usi commerciali di 
oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti autorzzati all'emissione 
dei certificati di provenienza per i prodotti estratti dai loro depositi Obbligo 
di trasmettere agli UTIF i riscontrini dei certificati emessi non 
oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione (art. 6, d.l. 
5 maggio 1957, n. 271). 

Se l'espressione� legislativa �giorno festivo � di cui all'art. 6, d.1. 5 maggio 
1957, n. 271 (convertdto con legge 2 luglio 1957, n. 474) debba essere intesa 
nel senso di � giorno festivo legale � ovvero possa considerarsi cordspondente 
a quella di giorno non lavorativo (secondo l'organizzazione del lavo.ro nei settori 
interessati) (n. 10). 

IGIENE E SANIT� 

Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive -Assicurazione obbligatoria 
-Canoni -Azione giudiziaria -Previo ricorso in via amministrativa 

(l. 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1 -l. 20 febbraio 1958, n. 93, art. 14 -d.P.R. 
4 agosto 1960, n. 1055 -d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 39, 3� comma, 
e 45 -cod. proc. civ,, art. 443). 
Se l'azione giudiziaria, con cui il datore di lavoro contesti all'INAiiL l'obbligo 
di corris'Pondere i canoni dell'assicuraZJione obbligatoria per aipparecchia� 
ture radiologii.che e sorgenti radioattive ovvero la loro misura, debba essere 
necessariamente preceduta dal ricorso in via amministrativa alla commissione 
preVIista dall'art. 39, 3� comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (n. 24). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

96 

Apparechi.ature radiologiche e sorgenti radioattive -Assicurazione obbligatoria � 
Premi -Determinazione ministeriale -Efficacia retroattiva (l. 30 gennaio 
1968, n. 47, art. 1 -cl.m. 13 ottobre 1973). 

Se al decreto del mirnistro del lavoro e della .preVlidenza sociale 13 ottobre 
1973 emesso ai sensi dell'art. 1 della 1. 30 gennaio 1968, n. 47, con il quale 

� stato determinato l'ammontare dei premi dell'assicurazione obblLgatoria per 
apparecchiature radiologiche e sor:genti radioattive, possa riconoscersi effiicacia 
retroattiva (n. 25). 

Polizia mortuaria -Cimiteri -Cimiteri militari di guerra -Distanze -Abolizione 
-Termine -Decorrenza (l. 4 dicembre 1956, n. 1428 -r.d. 27 luglio 1934, 

n. 1265, art. 338 -d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, art. 56, n. 2). 
Se l'abolizione della zona di r.ispetto di 200 met11i per ti cimiteri militari di 
guerra, di cui alla 1. 4 dicembre 1956, n. 1428, che ha modificato l'art. 338 del 

t.u. delle leiooi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, si verifichi 
trascorsi dieci anrni dal seppellimento dell'ult�ima salma ovvero se debbano 
anche trascor.rere dieci anni dalla pi� recente tumulazione di resti mortali 
(n. 
26). 
Polizia mortuaria -Cimiteri -Distanze -Riduzione -Autorizzazione -Competenza 
(l. 17 ottobre 1957, n. 983, art. 1 -r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338, 
4� comma -d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4). 

Se la competenza a ridurre la zona di rispetto per i cimiteri, attribuita 
al prefetto dall'art. 1 della 1. 17 ottobre 1957, n. 983, che ha modificato il 4� comma 
dell'art. 338 del t.u. delle le.gg.i sanitarie aipprovato con rid. 27 luglti.o 1934, 

n. 1265, sia rimasta a'1 prefetto ovvero sia passata al medico proVlinciale (n. 27). 
IMPIEGO PUBBLICO 

T.A.R. 
-Rapporti di pubblico impiego -Competenza -Ricorsi di magistrati Estensione 
(l. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17 -r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 
art. 29, n. 1 -l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, 2� comma -Cost., artt. 24 
e 113). 
Se nel trasferimento ai tribunali amministrativi regionali della generale, 
competenza del Consiglio di Stato in materia di .pubblico impiego disposto 
con l'art. 7, 2� comma, �della 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, debba ritenersi compresa 
anche la competenza in materia di rapporto d'impiego dei magistrati 
gi� devoluta al Consliglio di Stato daH'art. 17 della 1. 24 marzo 1958, n. 195 

(n. 
842). 
Giudizi innanzi al T.A.R. -Competenza per territorio -Pubblico impiego -Secle 
di servizio -Liquidazione buonuscita -Applicabilit� del criterio (l. 6 dicembre 
1971, n. 1034, art. 3, 2� comma). 

Se, nella ipotesi di impugnativa giurisdizionale di atti, quale la .IJiquidazione 
dell'indennit� di buonuscita, att1inenti in senso lato ad un pregresso rnpporto 
di impiego pubblico, sia applicabHe, ai fini della determinazione del 
TA!R.. competente territoria1mente, il criterio della sede di servizio di cui 
all'art. 3, 2� comma, seconda parte, .della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (n. 843):� 

1 


I 




PARTE II, CONSULTAZIONI 

Impiegato statale -Cessazione degli effetti civili del matrimonio -Ordine del 
giudice all'Amministrazione cilel tesoro di pagare direttamente alla ex coniuge 
del dipendente una quota dello stipendio -Limiti (art. 33, 8� comma, 

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 -art. 8, l. 1� dicembre 1970, n. 898 -art. 5, l. 
1� dicembre 1970, n. 898). 
Se l'Amministrazione del tesoro debba dare dntegrale esecuzione all'ordine 
emesso dal giudice ex art. 8, 1. 1� dicembre 1970, n. 898, in .relaziione alla pronunzia 
di� cessazione degli effetti civili del matrimonio del dipendente statale, 
di pagare direttamente all'ex coU>iuge di questi un assegn� mensHe che supera 
:il limite del quinto dello stipendio stabilito dall'art. 33, 8� comma, d,P.R. 
10 ,gennaio 1957, n. 3, ovvero debba dare esecuzione all'anzidetto ordine nel 
limite .del quinto dello stipendio del dipend�nte ancorch� questi abbia genericamente 
�autorizzato� �l'Amministrazione al ,pagamento deH'intero assegno 
disposto dal giudice a illOrma deH'art. 5, 1. 898/1970 (n. 844). 

Infermit� per causa di servizio -Equo indennizzo -Morte dell'impiegato -Spettanza 
agli aventi causa -, Titolo ( d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68 -d.P.R. 
3 maggio 1957, n. 686, artt. 48 e 57). 

Se il diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del 

t.u. 10 1genriaio 1957, .n. 3, e agli artt. 48 e segg. del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, 
nel caso di morte dell'impiegato spetti ai suoi aventi causa iure proprio e iure 
successionis (n. 845). 
ProcedJimento disciplinare -Sospensione cautelare per procedimento penale Esodo 
volontario anticipato -Adozione del provvedimento di collocamento 
a riposo -Possibilit� (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67 -l. 24 maggio 1970, 

n. 336, art. 3 -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 85 e 91). 
Se possono coL1ooar.si a riposo con i benefioi di cui all'art. 67 del d.P.R. 
30 giugno 1972, n. 748, che prevede .particolari agevolazioni per i dirigenti statali 
e gli a,ppartenentii alle carriere direttive che abbiano fatto domanda di 
esodo anticipato entro il 30 giugno 1973, funzionari sospesi cautelativamente 
dal servizio in seguito ad imputazione di reati .per i quali siano dn stato di 
detenzione in attesa di giud~zio ovvero debba sedersi alla adozione di qualsiasi 
provvedimento in attesa dell'esito dei procedimenti penali pendenti (n. 846). 

Enti lirici -Blocco del personale ex art. 8, l. 27 novembre 1973, n. 811 -Impossibilit� 
di assunzione mediante concorso (art. 8, l. 27 novembre 1973, n. 811). 

Se H blocco del perscmale �degli enti Urici alla data del 31 ottobre 1973 
stabilito dall'art. 8, 1. 27 novembre 1973, n. 811, comporti l'Jmpossibilit� di 
assunzione di nuovo personale mediante concorso (n. 847). 

Impiegato statale -Obbligo di residenza nel comune del luogo di lavoro Dimora 
abituale senza residenza anagrafica -Sufficienza (art. 43 cod. civ. 


t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 12). 
Se l'obbligo dii risiedere nel comune del luogo di lavoro, imposto ai dipendenti 
dello Stato �debba considerarsi assolto quando 1'1impiegato abbia stabile 
dimora nel comune considerato, o se sia anche richiesta la� iscrizione anagrafica 
nella popolazione residente (n. 848). 

12 


98 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Professori universitari -Indennit� speciale -Equiparazione ai primari ospedalieri 
-Transito dalla posizione di incaricato a quella di ruolo -Effetti 

(l. 24 marzo 1971, n. 213). 
Se, ai fini deHa corresponsione dlela speciale indennit� stabilita dalla 

1. 25 marzo 1971, n. 213, un professore universitario incaricato che transiti nei 
ruoli ordinari venga a perdere l'am1ianit� acqUJisita come incaricato (in. 849). 
Imposte comunali di consumo -Abolizione -Passaggio alle dipendenze dello 
Stato 6Jel personale relativo -Sentenza di condanna penale successiva alla 
assunzione in servizio -Disciplina del rapporto (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, 
art. 85 -.d.p. 26 ottobre 1972, n. 649). 

Se la destituzione di diritto prevista dall'art. 85 del t.u. 10 gennaio 1957, 

n. 3 (Statuto degli impiegiart:i civili dello Stato) si appiliichii al personale delle 
abolite dmposte di consumo passato alle dipendenze dello Stato ex d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 649 (n. 850). 
Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento economico (l. 23 f ebbraio 
1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -.l. 25 luglio 1971, n. 557). 

Se ai segretari generali delle camere di commercio competa il trattamento 
economico omnicomprensivo del dirigente super.iore previisto dal d,p, 30 giugno 
1972, n. 748 (n. 851). 

Camere di commercio -Segretari generali -Trattamento previdenziale e assistenziale 
(d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557, l. 23 febbraio 
1968, n. 125). 

Se ai segretari generali delle camere di commercio competa, anche dopo 
l'entrata -in vigore del d,P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante discipldna deUe 
funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato), il trattamento previdenziale 
ed assistenziale dei ddpendenti delle camere di commercio di cui alla 

1. 25 lugliio 1971, n. 557 (n. 852). 
Camere di commercio -Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali 
-Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 -d.P.R. 30 giugno 
1972, n. 748 -l. 25 luglio 1971, n. 557). 

Se al tPersonale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali che 
presta servizio presso le camere di commercio, competa, anche dopo la concessione 
dell'assegno perequativo di cui alla -1. 15 novembre 1973, n. 734, il 
trattamento economico dei dipendenti delle camere stesse, in particolare la. 
gratificaZJione annuale, l'assegno tabellare e l'assegno personale (n. 853). 

Universit� -Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti a1a 
amministrazioni statali -Pagamento dei compensi (l. 15 novembre 1973, 

n. 734, art. 21 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 50 -d.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3, art. 61). 
Se ed a qual:i condizioni, rparticolarmente per quanto riguarda il compenso, 
l'universit� degli studi possano richiedere e ottenere da funzionari tecnici dello. 
Stato prestazioni di natura tecnico-professionale (n. 854). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Impiego pubblico -Servizio repressione fro&i in agricoltura -Laboratorio 
chimico dogane e imposte indirette -Personale estraneo all'Amministrazione 
finanze -Inquadramento -Divieto di assunzione di nuovo personale Facolt� 
di avvalersi di analizzatori esterni (l. 4 agosto 1975, n. 387, art. 14, 
10� e 11� comma -r.dJ. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 43, 2� comma). 

Se l'avvenuto inquadramento -a norma dell'art. 14, 10� comma, L 4 agosto 
1975, n. 397 -nei ruohl dell'Amministrazione finanziaria, del personale ad 
essa estraneo che ahbia prestato servizio .presso il laboratorio chimico delle 
dogane ed imposte indirette, ed il correlativo divieto, disposto dall'll0 comma 
dell'art. 14 succitato, di assumere nuovo personale sotto qualsiasi forma per 
il servizio repressione f,rodi aH.mentari, abbia fatto venir meno la facolt� per 
il direttore del predetto laboratorio di avvalersi di analizzatori esterni di sua 
fiducia, da compensare in ragione delle analisi eseguite, secondo quanto previsto 
dall'art. 43, 2� comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (n. 855). 

Equo indennizzo -Criteri di determinazione -Dipendenti non dirigenti -Assegno 
integrativo -Computabilit� (d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 49 -l. 
15 novembre 1973, n. 734, art. 1). 

Se per la liquidazione dell'equo indennizzo a dipendenti non aventi qualffiche 
dirigenziali debba tenersi conto non solo dello stipendio, ma anche 
dell'assegno integrativo previsto dall'art. 1 della 1. 15 novembre 1973, n. 734 

(n. 856). 
Disciplina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt� di estrarre copia -Limiti 

(d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 111, 2� comma). 
Se la facol't� di estJ:"arre copia degli atti del 1procedimento disciplinare prevista 
a favore dell'impiegato dall'art. 111, 2� comma, del t.u. 10 gennaio 1957, 

n. 3, debba intendersi ristretta alla sola operazione di copiatura manuale 
(n. 857). 
Disciplina -Procedimento dlisciplinare -Atti -Facolt� di estrarre copia -Onere 
dei mezzi e delle spese (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 111, 2� comma). 

Se la facolt� di estrarre copia degli atti del :procedimento disciplinare prevista 
a favore delI'impiegato dall'art. 111, 2� comma, del t.u. 10 gennaio 1957, 

n. 3, debba intendersi nel senso che l'impiegato sia autorizzato ad effettuare 
esclusivamente con !Propri mezzi e a proprie spese il lavoro di copia (n. 858). 
Discip.lina -Procedimento disciplinare -Atti -Facolt� aii estrarre copia -Segreto 
d'ufficio -Obbligo (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 15 e 111, 
2� comma). 

Se l'�tmrpiegato sottoposto a procedimento disciplinare abbia l'obbligo di 
osservare il .segreto d'ufficio in relazione agli atti di cui abbia ottenuto copia 
nell'eseraizio della facolt� di cui all'art. 111, 2� comma, del t,u. 10 gennaio 1957, 

n. 3 (n. 859). 
Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare -Cumulo 
con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile 

(d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma -d.P.R. 5 gennaio 1950, 
n. 180, art. 2). 
Se, nella ipotesi di concorso di credito alimentare con credito tributario 
dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente considerato, non pu� gravare 
che su un quinto degli assegni di attivti.t� o di quiescenza del dipendente sta



100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tale, trovi applicaziione, ai sensi del-l'art. 33, 8� comma, del t.u. approvato con 
d.P;R. 10 gennaio 1957, n. 3, il limite complessivo di un quinto gi� fissato per 
iil oumwlo dei crediti indicati dai commi 2 e 3 de1l'art. 2 del t.u. �approvato con 

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero si possa giunger�e sino al:l'aliquota di un mezzo 
prevista dallo stesso art. 2 (ferma restando l'aliquota di un quinto ;per ognuna 
delle due cause di credito) (n. 860). 
Stipendi e altri assegni -J?ignoramento o sequestro. -Credito tributario statale 
-Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto ciJi 
lavoro -Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 
2� comma -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma). 

Se, nella ipotesi di concorso di credito per tributo dello Stato con credito 
per tributo di ente locale o derivante dal rapporto di lavoro, il limite di pignorabilit� 
o sequestrabiLit� degli assegni di attivit� o di quiescenza del dipendente 
statale sia costituito sempre e soltanto daH'aliquota massima del quinto 
giusta il 2� comma dell'art. 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, 

n. 180 (n. 861). 
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 

Prezzi -Disciplina -Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni 
-Blocco dei prezzi -Importatori di cereali -Applicabilit� (d.l. 24 luglio 
1973, n. 425 -cil.l. 24 .luglio 1973, n. 427). 

Se la normati.va .italiiana istitutiva del c.d. b1occo dei ip!iezzi di cui al� dd.ll. 
24 lugltio 1973, nn. 425 �e 427, e in 1particolare l'obbligo da essa previsto di presentazione 
del listino dei prezzi, sia applicabile alle imprese che operano nel 
settore della importazione dei cereali (n. 73). 

Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore agricolo 
-Compatibilit� ( d.l. 24 luglio 1973, n. 425 -d.l. 24 luglio 1973, n. 427 reg. 
CEE 120/67). 

Se la normativa italiana istitutiva del c.d. blocco dei prezzi di cui ai dd.11. 
24 luglio 1973, nn. 425 e 427, sia in contrasto, per quanto attiene al settore deHe 
importazioni agricole, con le disposizioni comunita11ie disdplinanti le varie organizzazioni 
europee dei mercati agricoli (n. 74). 

IMPOSTA DI BOl..JLO 

Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri -Equiparazione allo Stato -Nuova 
�disciplina dei benefici e delle equiparazioni -Effetti abrogativi (l. 12 febbraio 
1968, n. 132, art. 3 -l. 9 ottobre 1971, n. 825 -d.P.R. 26 otttobre 1972, 

n. 642, artt. 8, 17 e 16, all. B -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42). 
Se le agev.olazioni tributa11ie in materia ,di bollo e di registro previste a 
favore deg1i entii ospedalieri dall'art. 3 della 1. 12 febbraio 1968, n. 132, in 
quanto considerate, sia pure in modo generico, negli artt. 8 e 17 nonch� 16, 
all. B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anch'esso emanato in attuazione della 

1. 9 ottobre 1971, n. 825, possano .ritenersi tuttora in vigore nonostante la genera:
Le a:bToga:oione dei trattamenti fiscaiti di favore disposta con l'art. 42 del 
d.PR 29 .settembre 1973, n. 601 (n. 55). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

Pagamento in modo virtuale -Dichiarazione annuale definitiva -Tardivit� Sopratassa 
-Criterio di commisurazione ( d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, 
artt. 22, 23, 37 e 38 -D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 15 e 25, 4� e 
5� comma). 

Se la sopratassa dovuta dal contribuente per il ritardo nella presentazione 
della dichiarazione annuale definitiva del numero degli aUi e documentii. sottoposti 
a imposta di bollo corrisposta in modo virtuale durante l'anno debba 
calcolarsi oltre che sull'ammontare del conguaglio dovuto per l'im!Posta gi� 
corrisposta nell'anno precedente anche sull'ammontare dell'imposta liqUJidata 
rprovv-isoriamente per l'anno in corso (n. 56). 

Titoli di credito -Buoni acquisto -Assoggettabilit� al bollo -r.dl.l. 28 aprile 
1910, n. 204, art. 141 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 25 e tar. all. A, 

n. 12). 
Se i buoni acquisto emessi da una associazione commeroianti, per superare 
le difficolt� determinate dalla scarsit� di moneta 51Picciola, ma costituente 
a scopo di d.Uum~naziione pubblica e contenenti anche pattui21ioni circa le conpresi 
fra i tii.toli di credito indicati al n. 12 della tariffa allegato A al d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 642, sulla imposta di bollo e quindi assoggettabili alle sanzioni 
previste dall'art. 25 del citato d.P.R. n. 642/72 (n. 57). 

IMPOSTA DI CONSUMO 

Imposte comunali di consumo -Abolizione -Passaggio alle dipendenze dello 
Stato del personale relativo -Sentenza di condanna penale succes~iva alla 
assunzione in servizio -Disciplina del rapporto (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, 
art. 85 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 649). 

Se la destituzione di diritto prev.ista daH'art. 85 del t.u. 10 gennaio 1957, 

n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), si applichi al !Personale delle 
abolite imposte di consumo passato alle dipendenze dello Stato ex d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 649 (n. 34). 
IMPOSTA iDI RJBGISTRO 

Energia elettrica -Imprese private -Convenzioni coi comuni per l'illuminazione 
-Pattuizioni circa la distribuzione di energia ai privati -tassabilit� 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56). 
Se le convenzioni stipulate dai comuni con Jmprese private per la fornitura 
di enel�gia elettrica, anteriormente alla nazionalizzazione di tale settore, 
a scopo di illuminazione pubblica e conenenti anche pattuizioni circa le condizioni 
e la disciplina delfa distribuzione della stessa eneilgia ai privati sfano 
soggette a imposta di registro, rper questa parte, ai sensi dell'art. 56 deUa 
I.o,r. quali concessioni dii pubblici servizi (n. 480). 

Esenzioni e agevolazioni -Enti ospedalieri -Equiparazione allo Stato -Nuova 
disciplina dei benefici e delle equiparazioni -Effetti abrogativi l. 12 febbraio 
1968, n. 132, art. 3 � l. 9 ottobre 1971, n. 825 -d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 642, artt. 8, 17 e 16, all. B -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42). 
Se le agevolazioni tributarie in materia di bollo e di registro previste a 

favore degli entii ospedalieri dall'art. 3 della 1. 12 febbraio 1968, n. 132, in 


102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quanto considerate, sia pure in modo .generico, negli artt. 8 e 17 nonch� 16, 
ali. B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anch'esso emanato in attuazione della 

1. 9 ottobre 1971, n. 825, possano ritenersi tuttora in vigore nonostante la generale 
abrogazione dei trattamenti fiiscaili di favoI'e disposta con l'art. 42 del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (n. 481). 
Avicoltura -Contratto di allevamento -Regime tributario (cod. civ., artt. 1655 
e 2170). 

Se i contratti di allevamento in avicoltura, ai fini tributari di registro, 
siano da qualificare come contratt1i di appalto ovvero di socoida (n. 482). 

Atti delle pubbliche amministrazioni -Decreti di espropriazione a favore dell'A.
N.A.S. -Assoggettabilit� al tributo (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, 
art. 42 -l. 7 febbraio 1961, n. 29, art. 34 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 
art. 55 e tar. all. A (1) ). 

Se i decre1li di espropriaZlione per pubblica utilit� emessi a favore dell'A.
N.A.S. e pi� in ;generaie a favore delle amministrazioni statali siano assoggettati, 
dopo -l'abrogazione dell'art. 34, ultimo comma, della 1. 7 febbraio 1961, 

n. 29, operata dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, all'imposta fissa 
di lire 2.000 ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, ul1Jimo comma, del 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e art. 1 della tariffa all. A prima parte ~n. 483). 
Esenzioni e agevolazioni -Edilizia non di lusso -Norme e prescrizioni urbanistiche 
-Maggiori limitazioni previste dla piani di lottizzazione approvati 
-Rilevanza ai fini della applicabilit� dei benefici ( d.l. 11 dicembre 1967, 

n. 1150, art. 6 ter -l. 7 febbraio 1968, n. 26 -l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14 l. 
17 agosto 1942, n. 1150, art. 28). 
Se, nelfipotesi !in cui i piani di lottizzazione pongano limitazioni-maggiori 
alla �edificabilit� delle aree rispetto ai piani regolato:d generali, le relative 
norme debbano prevalere rispetto a quelle .del piano ai fini della appl1icabilit� 
dell'art. 6 ter del d.l. 11 ddcembre 1967, n. 1150, introdotto dalla legge di conversione 
7 febbraio 1968, n. 26, che stabilisce che nei comuni dotati di piano 
regolatore generale o di programma di fabbricazione, d benefici fiscali di cui 
all'art. 14 della 1. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni si applicano 
all'intera area necessaria per reai.izzare i volumi fabbricabili stabiliiti dalle 
norme o prescrizioni urbanistiche ,per le zone residenziali (n. 484). 

Enunciazione -Sentenza resa in causa con pluralit� di soggetti -Condanna 
in solido alle spese -Efficacia nei riguardi del sog,getto estraneo all'atto 
enunciato (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 93, n. 2, 62 e 72). 

Se .la condanna in solido alle spese processuali in una causa alla quale 
abbiano partecipato pi� soggetti possa cos1Jituire per uno di ess!�. fondamento 
dell'obbligo di corresponsione dell'imposta di titolo, a norma dell'art. 93, n. 2, 
della Lo.r., per atti ai quali lo stesso non abbia personalmente partecipato e 
che r1guardino altri convcr.utii nel medesimo giudizio (n. 485). 

Appalti -Stipulati all'estero -Esecuzione in Italia -Tassabilit� (d.l. 15 novembre 
1937, n. 1924 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269). 

Se la esecuzione dell'aipipalto in Italia costituisca presupposto della tassazione 
del rapporto iiiflldipendentemente dalla esistenza dell'atto scritto, che, 
per essere stato stipu1ato all'estero, � soggetto a tassazione solo in caso d'uso 

(n. 486). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

Esenzioni e agevolazioni -Aeroporto Genova -Atti relativi all'esercizio -Convenzioni 
per l'assistenza a terra -Applicabilit� (l. 16 aprile 1954, n. 156, 
art. 7 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110). 

Se i benefici fiscali di cui all'art. 7 della I. 16 aprile 1954, n. 156, che 
disrpone l'esenzione da .qualsiasi triibuto per tutte le convenzioni e gli atti eco� 
nomici necessari o conness1i con la costruzione, manutenzione ed eserc1z10 
-dell'aeroporto Genova-Sestri, siano applicabili ai contratti di appalto rper !i. ser� 
vizi di assistenza a terra (n. 487). 

Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Piani di ricostruzione -Attuazione -Atti 
e contratti occorrenti -Tassa fissa -Estensione del beneficio (l. 27 ottobre 
1951, n. 1402, art. 21). 

Se la age~olazione della registrazione a tassa fissa prevista dall'art. 21 
della I. 27 ottobre 1951, n. 1402, a favore degli attJi e contratti .per l'attuazione 
delle disposdzioni concernenti i piani di ricostruzione si applichi ai soli trasferimenti 
a favore dell'ente pubblico cui � demandata l'attual'lione dei .piani e 
sono conferiti i poteri .per realizzarli ovvero si estenda a qualsiasi atto, posto 
in essere tra privati a scopo edificatorio, che abbia ad oggetto aree comrprese 
nei piani di ricostruzione (n. 488). 

Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari -Occultamento di prezzo Imposta 
sulla parte di prezzo occultata -Applicabilit� dei benefici previsti 
dalla l. 2 luglio 1949, n. 408 -Esclusione (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
art. 105 -r.dJ. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110 -l. 2 luglio 1949, n. 408). 

Se l'imposta di registro dovuta ex art. 105, r,d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
sulla parte del valore (o prezzo) occultato, costituente tributo speciale ed autonomo 
discendente da un titolo proprio ed iaviente carattere principale, possa 
benefiiciare delle agevolazioni ipreviste daitla I. 2 luglio 1949, n. 408 (n. 489). 

Imposta di rgistro -Facolt� generale dell'Amministrazione finanziaria di concedere 
dilazioni di pagamento -Insussistenza (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 


d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -r.d. 22 maggio 1910, n. 316, art. 10 -r.d. 
22 gennaio 1922, n. 200). 
Se sussista la facolt� dell'amministrazione di consentire dilazionj al pagamento 
delle imposte principali, complementari, suppletive di registro fuori 
dei casi espressamente previsti dalla legge (n. 490). 

Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Aliquota ridotta -Trasferimento fabbricati 
in corso di costruzione -Applicabilit� (d.l. 15 marzo 1965, n. 124, 
art. 44). 

Se l'aliquota ridotta del 4% dell'imposta di registro prevista dall'art. 44 
del d.I. 15 marzo 1965, n. 124, sia applicabile anche agli atti di trasferimento 
di fabbricati in corso di costru~ione (n. 491). 

Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Decadenza -Prescrizione del diritto alella 
,finanza -Termine iniziale f'. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter -l. 6 agosto 
1967, n. 765 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). 

Quale sia .il termine iniziale della presorizione del diritto �della finanza alla 
percezione delle imposte di registro in misura oDdinaria dovute rper effetto 
deHa decadenza dalle agevolazioni fiscali, in materia edilizia in dipendenza dei 
fatti prev1istii dall'art. 41 ter della 1. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata 
dalla I. 6 aigosto 1967, n. 765, dopo la entrata in vigore della nuova normativa 
di registro (d.PK 26 ottobre 1972, n. 634) (n. 492). 


1d4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Decadenza -Eventi che la determinano Obbligo 
del comune di segnalarli -Inosservanza -Conseguenze (l. 17 agosto 
1942, n. 1150, art. 41 ter -l. 6 agosto 1967, n. 765 -QJ.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 634, art. 74). 
Se si verifilchi decadenza del diritto della finanza alla percezione delle 
imposte di registro in misura ordinaria, dovute per effetto della decadenza 
dalle agevolazioni fiscali in materia edilizia in dipendenza dei fattii P�revisti 
dall'art. 41 ter della I. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla I. 
6 agosto 1967, n. 765, come sanzione dell'inosservanza da .parte del comune 
dell'obbligo di segnalazione, entro tre mesi dalfocG:adimento, dei fatti rappresentativi 
degli eventi produttivi 'di decadenza dalle agevolazioni predette 

(n. 493). 
Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Decadenza -Prescrizione del diritto della 
finanza -Termine applicabile (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter -l. 
6 agosto 1967, n. 765 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 137 e 138 -d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 634, art. 77 -cod. civ., art. 2946). 

Se al diritto deHa finanza alla percezione delle imposte di registro in 
misura ordinaria, dovute per effetto della decadenza dalle a�gevolazioni fiscali 
in materia edilizia in diipendenza dei fatti previsti dall'art. 41 ter della I. 17 agosto 
1942, n. 1150, integrata e modificata dalla I. 6 agosto 1967, n. 765, sia applicabile 
iJ termine .triennale di cui all'art. 137 del �r,d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
ovvero altro diverso termine di prescrizione (n. 494). 

Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o esercmo di ferrovie 
metropolitane -Spettanza -Limiti soggettivi (l. 29 dicembre 1969, 

n. 11042, art. 1). 
Se relativamente ai contratti di appalto e di fornitura per la costruzione 

o l'esercizio di ferrovie metropolitane l'esenzione dall'imposta di registro sia 
applicabile soltanto ai contratN stipulati da quei comuni o consorzi ai quali, 
ai sensi dell'art. 1 deHa 1. 29 dicembre 1969, n. 1042, spetta la competenza per 
la costruzione e l'esercizio delle metropolitane (n. 495). 
Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o eserczzw di ferrovie 
metropolitane -Subappalti autorizzati e non -Estensione (l. 29 dicembre 
1969, n. 1042, art. 8 -l. 20 marza 1865, n. 2248, all. F, art. 339 -cod. 
civ., art. 1656). 

Se la esenzione dalla imposta di registro di cui all'art. 8 della I. 29 dicembre 
1969, n. 1042, per gli atti e contrattJi occorrenti per l'attuazione della 
legge stessa sia applicabile ai subappalti, anche se autorizzati a�i. sensi dell'art. 
339 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e deH'art. 1656 cod. civ., sti-pulati 
per la costruzione di ferrovie metropolitane (n. 496). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

Esenzioni e agevolazioni -Societ� avente sede in Sicilia -Obbligazioni -Interessi 
-Successiva incorporazione in altra societ� avente sede non in Sicilia Effetti 
(l. reg.ne 7 dicembre �1953, n. 61, art. 6 -l. reg.ne 20 marzo 1950, 

n. 29, art. 12 -l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 30, lett. b). 
Se, nel caso di incorporazione di una societ� avente sede nel territorio 
della regione sicilriana in un'altra avente sede fuori del territor>io della regione, 
gli interessi sulle obbligazioni emesse dalla so�iet� avente sede in Si




PARTE II, CONSULTAZIONI 

cilia prima della incorporatione rpossano continuare a godere dell'esenzione 
dall'imposta dii ricchezza mobile prevista dagli artt. 6, 1. reg.ne 7 dicembre 1953, 

n. 61, e 12, J. reg.ne 20 marzo 1950, n. 29 (n. 67). 
Esenzioni e agevolazioni -Stabilimenti inaustriali -Alberghi -Sicilia -Legislazione 
nazionale -Legislazione regionale -Rapporti (d.l. C.p.S. 14 dicembre 
1947, n. 1598 -l. reg. sic. 4 aprile 1969, n. 6 -l. reg. sic. 20 marzo 1950, 

n. 29 -l. reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 61, art. 7). 
Se sia applicabile al reddito rprodotto da un albergo di recente costruzione 
in Sicilia l'esenzione decennale dall'dmposta di ricchezza mobile prevista dal 
d.l.C.rp.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, per gli stabilimentli industriali tecnicamente 
organizzati nonostante l'esistenza di una legislazio:oe regionale siciliana concernente 
regolante la stessa materia �in modo parzialmente difforme (n. 68). 

Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Decisione della 
commissione emanata dopo l'entrata in vigore del detto d.l. -Subordinazione 
degli effetti alla non operativit� della definizione agevolata ( d.l. 
5 novembre 1973, n. 660 -l. 19 dicembre 1973, n. 823). 

Se la decisione del giudice t11ibutario pronunziata i!n materia dii imposte 
dirette dopo l'entrata in vigore del d.l. 660/1973 (sulla definizione a.gevolata 
delle pendenze tributarie) sia condizionata alla non operativit� del c.d. condono 
(cio� alfa mancata presentazione o al mancato accoglimento della relativa 
istanza) (n. 69). 

Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Pena1enza di 

r.m. -Decisione di annullamento della commissione centrale posteriore 
all'entrata in vigore del d.l. -Successiva istanza di definizione -Riperibilit� 
per la liquidazione dei tributi alla decisione annullata (art. 2, lett. e, 
d.l. 5 novembre 1973, n. 660 -l. 19 dicembre 1973, n. 823). 
Se, nel caso in cui la commissione centrale delle d,mposte dopo l'entrata 
in vi.gore del d.l. 660/1973 (sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie) 
abbia emesso una rpronunzia di annullamento della deoisione della commissione 
provinciale in mate11ia di r.m. con rinvio ad altra sezione della stessa 
commissione provinciale, ed il contribuente rpresenti successivamente istanza 
di �definizione ex d.I. 660/1973 �citato, da prendersi a base per tale definizione 
la decisione annullata dalla commissione centrale (n. 70). 

Reddito tassabile � Presupposto -Proventi ospedalieri -Riassorbibilit� negli 
esercizi successivi -Tassabilit� (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81 


l. 12 febbraio 1968, n. 132 -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 2, lett. B 
e e, e 19). 
Se i proventi dell'eseroizio di un ospedale, in quanto destinati per legge 
ad essere �riassorbiti negli anni successivi per la a:-1duzione delle rette di poveri 
e dei ricoverati di urgenza, possano costituire reddito tassabile di ricchezza 
mobile (n. 71). 

Esenzioni e agevolazioni -Zona del Vaiont Nuove imprese -Esenzione da 
imposta di r.m. -Imposte comunali varie, ILOR e IRPEG -Nuova disciplina 
delle agevolazioni tributarie -Sopravvivenza dei benefici (l. 4 novembre 
1963,, n. 1457, artt. 12 e 13 -l. 31 maggio 1964, n. 357, artt. 10 e 31 rl.
P.R. 29 ottobre 1973, n. 601, art. 42 -l. 19 dicembre 1973, n. 837, artt. 19 e 20). 

Se debba ritenersi tuttora in vigore ola norma .di cui all'art. 31 della 1. 31 maggio 
1964, n. 357, in relazione alla disposizione di cui all'art. 42 del d.P .R. 29 set



106 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


tembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolaZJione tributarie e quindi 
debba .rkonoscersi efficacia alla norma di cui all'art. 20 della I. 19 dicembre 
1973, n. 837, che ha disposto ulteriori interventi a favore della zona del 
Vaiont (n. 72). 

Esenzioni e agevolazioni � Aree depresse del centro-nord -Nuove imprese artigiane 
e industriali � Impianti fissi � Limiti di investimento -Locazione o 
fusione a1elle .aziende -Spettanza dei benefici (l. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 


l. 6 agosto 1967, n. 690 -l. 29 lugUo 1957, n. 635). 
Se spetti l'esenzione decennale da tributi direttii nel reddito di cui all'art. 8 
deHa I. 22 luglio 1966, n. 614, modificata .dalla legige 6 agosto 1967, n. 690, concernente 
la nuova disciplina degli interventii straordinari �in favore dei territori 
depressi dell'Italia settentrionale e centrale, anche nel caso in cui una delle 
nuove :imprese .industriaLi, il cui �investimento in 1impianti fissi non superi i 
due miliardi di lire come pr.escritto .per .godere del beneficio tributario, prenda 
in locazione ovvero si fonda con altre imprese, generando una unicit� di 
gestione e producendo un reddito in virt� di un coacervo di impianti fissi che 
complessivamente eccede il predetto IJimite legale (n. 73). 

Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni fiscali -Case di cura -Non 
spettanza delle agevolazioni (d..l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 -dl.l. 14 dicembre 
1947, n. 1598, art. 3 -l. 19 luglio 1961, n. 659 -cod. civ. art. 2195). 

Se siano au,:>.plicahili le agevolazioni per l'industrializzaZJionc del Mezzogiorno 
alle case di cura (cliniche), in partico1ar�e ove siano costituite in 
forma di societ� per aZJioni (n. 74). 

IMPOSTA DI SUOCESIS!IONE 

Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario 
-Falsit� -Ulecito amministrativo previsto dalla legge tributaria 
sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso (d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 637, art. 49, 4� comma e 53, 4� comma -r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3270, artt. 49 e 82 -cod. pen. art. 485). 
Se la sanZJione amministrativa (pena pecuniaria) prevista dall'art. 53 ultimo 
comma, del d,P,R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la violazione delle disposizioni 
di cui all'art. 49, ultimo comma stesso d.P.R. (contestatario di concessione di 
cassetta di sicurezza che, previa false dichiarazioni circa la esistenza in vita 
di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e all'asporto 
di somme e titoli in esso contenute assorbe ed esclude fa conf�igurazione di 
pi� .grave fattispecie penale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p. (falso 
in scrittura privata) (n. 98). 

IMPOSTA GENBRAiLE SULL'ENTRATA 

Esenzioni e agevolazioni -Appalti e forniture -Costruzione o esercizio di 
ferrovie metropolitane -Spettanza (l. 29 dicenzbre 1969, n. 1042, art. 8). 

Se spetti .la esenzione daU'iimposta ,generale sull'entrata, ai sensi de1l'art. 8 
della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, relativamente aHe entrate derivanti da 
appalti e forniture per la costruzione o l'esercizio di ferroViie metropolitane 

(n. 174). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 107 

OPERE PUBBLICHE 

Delegazione amministrativa -Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle 
attribuzioni delegate -Imputabilit� al medesimo -Edilizia scolastica -Affidamento 
in concessione delle opere -Approvazione dei progetti da parte 
del provveditorato regionale oo.pp. -Impugnabilit� nei confronti di questo 
dlell'atto di approvazione viziato (art. 1, d.l. 24 ottobre 1969, n. 701 -art. 18, 

l. 28 luglio 1967, n. 641 -art. 25, l. 28 luglio 1967, n. 641). 
Se, pur in presenza di un atto amministrativo di delegazione, l'or.gano delegante 
possa porre in essere alcuni atti inerenti alle attdbu21ioni delegate (della 
cui competenza � rimasto titolare) a lui direttamente imputabili e nei suoi confronti 
impugnabili in viia .giurisdizionale (n. 157). 

Contratto di fornitura di paletti di ferro -Ritardo imputabile a_d inadempienza 
di imprese siderurgiche (per agitazioni sindacali) nei confronti dell'appaltatore 
-Eccezionale rilevanza nei confronti dlella P.A. appaltante ed esclusione 
della penale per ritardo. 

Se (ancorch� in via generale non siano rilevanti i raipporti tra l'appaltatore 
ed il terzo nei confrontii dell'amministrazione appaltante) in relazione ad un 
contratto di fornitura di paletti di ferro la mancata disponibilit� del ferro 
nei luoghi �dii produzione a causa delle agitazioni sindacali presso le inaustriie 
s1derur,giche (tenuto conto che il ferro viene prodotto in condizioni sostanziali 
di monopoliio o oligopolio) determini una impossibiliit� obiettiva che assuma 
rilevanza anche per l'amministrazione appaltante, idonea ad escludere l'imputabi'lit� 
all'impresa del ritardo ed il rpresupposto per l'applicaz;ione della penale 

(n. 158). � 
Opere in conglomerato cementizio -Collaudo -Collaudatore generale -Poteri Estensione 
(l. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 5, 6 e 7). 

Se, in materia dii opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, al 
collaudatore generale di tutta l'opera spettino poteri, oltre che dii semplice ricogmz10ne 
dei documenti, di controllo intrinseco nei riguardi degli atti del c,d. 
col'laudo statico, quale <introdotto dalla 1. 5 novembre 1971, n. 1086 (n. 159). 

Opere in conglomerato cementizio -Collaudo -Inosservanza di prescrzzzoni Obbligo 
di denuncia del collaudatore (l. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 
5 e 7). 

Se in materia di opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, il 
collaudatol'e che riscontri l'omessa osservanza, da parte di coloro che ne sono 
destinatari, delle pr.escrizfoni di cui a,gli artt. 4, 5 e 7 della 1. 5 novembre 1971, 

n. 1086, abbia obbligo di farne denunzia all'autorit� giudiziaria (n. 160). 
Opere in conglomerato cementi::,io a1�mato -Collaudo -Inosservanza di prescrizioni 
-Riscontro -Collaudabilit� dell'opera (l. 5 novembre 1971, n. 1086, 
artt. 4, 5 e 7). 

Se, in materia di opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, il 
collaudatore che riscontri l'omessa osservanza, da parte di coloro che ne sono 
destinatari, delle prescriZJioni di cui agli artt. 4, 5 e 7 della 1. 5 novembre 1971, 

n. 1086, possa dichiarare egualmente l'opera co�laudabile (n. 161). 

108 

RASSEGNA DELL'AVVOCATL'RA DELLO STATO 

Opere in conglomerato cementizio armato -Collaudo -Inosservanza OJi prescrizioni 
-Riscontro del collaudatore -Approvazione del collaudo (1. 5 novembre 
1971, n. 1086, artt. 4, 5 e 7). 

Se, in materia di opere 1pubbLiche in conglomerato cementiZJio armato, il 
provveditore regionale alle opere pubbliche possa procedere alla approvazione 
del collaudo, qualora dal verbale di esso riscontri che il collaudatore ha rilevato 
l'omessa ottemperanza agli obblighi e prescrizioni imposti dagli artt. 4, 
5 e 7 della I. 5 novembre 1971, n. 1086 (n. 162). 

Revisione prezzi -Mano d'opera -Variazione costi -Elementi computabili Indennit� 
e rimborso spese per lavoro prestato in luogo diverso a1a quello 
di provenienza (c.c.n.l. edilizia 1� gennaio 1970, art. 26 -d.I.C.p.S. 6 dicembre 
1947, n. 1501, artt. 1, 4 e 5 -l. 9 maggio 1950, n. 329). 

Se, ai fini della determinazione del compenso revisionale per variazione dd 
costi deHa mano d'opera, si debba tenere conto di 1particola:ri dindennit� di cui 
vengono a fruire i lavoratori e in particolare di quelle corrisposte quando il 
lavoro viene .prestato presso cantieri lontani dai centri abitati di provenienza 
dei 1avoratori (n. 163). 

Opere in conglomerato cementizio armato -Denuncia dei lavori -Poteri del 
Genio civile -Estensione (l. 5 i:wvembre 1971, n. 1086, art. 4): 

Se, agM effetti dell'art. 4 della 1. 5 novembre 1971, n. 1086, che disdplina 
la costruzione delle operie in conglomerato cementizio armato, l'ufficio del 
Genio civile, all'atto del deposito della denunzia dei lavori e dei relativi a!ll~ati, 
debba limitarsi ad un controllo meramente formale degli stessi ovvero possa 
estendere La propria indagine alla completezza degli atti ricevuti (n. 164). 

Opere in conglomerato 'cementizio armato -Denuncia dei lavori -Certificato 
di deposito -Rifiuto per incompletezza degli atti -Reato .del pubblico 
ufficiale � Esclusione (l. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4 -cod. pen., art. 328). 

Se H rifiuto dell'ingegnere dirigente l'ufficio del genio civile di rilasciare 
l'attestazione del deposito dd denunZJia dei lavori, di cui all'art. 4 deHa 1. 5 novembre 
1971, n. 1086, sulle opere �in conglomerato cementizio armato, concreti 
H reato di rifiuto di atti di ufficio, qualora gli atti ricevuti risult1ino incompleti 

(n. 165). 
Appalto � Revisione prezzi -Esclusione del patto contrario o in deroga sancita 
dall'art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37 -Rinunzia a maggiori compensi per 
revisione per la maggior durata dei� lavori corrispondente alla proroga del 
termine di ultimazione concessa della P.A. committente -Non costituisca 
patto in deroga al regime delle revisioni (art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37). 

Se la dichiaraZJione con la quale l'impresa appaltatrice rinunzia a chiedere 
i magigiorii compensi per re\11isione prezzi dipendenti dalla maggiore durata dei 
lavori, in relazione alla concessione da parte della P.A. committente di una 
proroga (pari a tale maggiore durata) del termine ultimo per la ultimazione, 
integri la ipotesi del � patto contrario o dn deroga � al regime della reviisione 
prezzi vietato dall'art. 2, 1. 22 febbraio 1973, n. 37 (n. 166). 

Appalto -Legge 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude patti contrari o in deroga 
al regime della revisione prezzi -Carattere non retroattivo (art. 2, l. 22 febbraio 
1973, n. 37). 

Se la norma di cui all'art. 2, I. 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude per gli 
appalti il �patto contrario o in deroga i> al regime della revisione 1prezzi, abbia 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

carattere retroattivo e trovi applica:z;ione per i contratti conclusi anteriormente 
alla sua entrata in vigore (n. 167). 

Appalto di opera pubblica -Mancata consegna dei lavori nei termini contrattuali 
per fatto dell'amministrazione -Recesso Qlell'appaltatore -Conseguenze 
economiche (l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 345 -d.P.R. 16 luglio 1972, 

n. 1063, art. 10). 
Se, nel caso di recesso dell'appaltatore per mancata consegna deii lavori 
per fatto dell'amministrazione, entro i.il termine stabilito, spetti al predetto, 
oltre al diritto alla restituzione della cauzione, delle spese contrattuali e delle 
a1ltre spese previste dall'art. 10, 8� comma, del capitolato g,enerale di appalto 
�oo.pp. approvato con d.P.R. 16 luglio 1972, n. 1063, anche il diritto al corrispettivo 
previsto dall'art. 345 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (n. 168). 

Contratto .dJi pubblica fornitura -Prezzo -Clausola di revisione -Mancanza Effetti 
-Svalutazione monetaria -Eccessiva onerosit� sopraggiunta -Applicabilit� 
(cod. civ., art. 1467 -r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, art. 4 -l. 20 marzo 
1865, n. 2248, all. F, art. 326). 

Se, a seguito della svalutazione, subita dalla lirn sul mercato internaziionale 
n�i confronti del doHaro nel periodo intercorrente tra la .data del contratto e 
la data ,�ti importazione dei macchinari, possa invocarsi J,a :riisoluzione per eccessiva 
onerosit� sopraggiunta di cui all'art. 1467 cod. civ. di un contratto di 
fornitura ,stipulato dallo Stato che non sia munito .della clausola di revas10ne 
prezzi ai sensi dell'art. 4 del r.d:l. 13 giugno 1940, n. 901, e nel quale sia stata 
prevista espressamente l'assoluta invariabilit� del prezzo (n. 169). 

Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione in danno dell'appaltatore -Riaggiudicazione 
a condizioni pi� onerose -Maggiori spese -Imposta valore aggiunto 
sul maggior corrispettivo contrattuale. 

Se, nel caso di esecuzione in danno .dell'appaltatore d.nadempiente, l'amministrazione 
appaltante -che abbia riag,giudicato fa ;prosecuzi,one dell'appalto 
a condi:z;ioni pi� onerose -possa ricomprendere tra le maig;giiori spese da addebitare 
all'originario appaltatore inadempient�e quella derivante dal maggior carico 
di imposta sul valore aggiunto deI'ivante dal maggiorato compenso contrattuale 
(n. 170). 

Imposta valore aggiunto -Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o 
forni tori di beni o servizi -Assoggettabilit� all'imposta ( d.P.R. 30 giugno 
1972, n. 627, art. 2 -r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12 -d.m. 25 novembre 
1972 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6). 

Se le anticipazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici agli appaltato:
rii o fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2, d.P .R. 30 giugno 1972, 

n. 627, che modifica '1'art. 12 deHa Jegge dii contabilit� di Stato 18 novembre 
1923, n. 2440, costituiscano .operazioni !imponibili all'<imposta sul valore aggiunto 
(n. 171). 
Comuni delle Marche colpiti dal terremoto -Provvidenze -Interventi nei centri 
storici -Parere della commissione tecnica speciale -Estensione -Limiti 

(d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 14 -l. 2 dicembre 1972, n. 734 -l. 1� giugno 1939, 
n. 1089 -l. 29 giugno 1939, n. 1497). 
Se il parere vincolante della commissione tecnica speciale prevista dall'art. 
14 del d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, recante provvidenze a favore deHe popolazioni 
dei icomuni deLle Marche colpiti dal tervemoto, sostituisca o lJ.miiti in 


110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

qualche modo 1i poteri di sorveglianza e di controllo spettanti a'lle soprintendenze 
ai monumenti e aUe soprintendenze alle antichit� in base alle foggi 
1� giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, sui beni che risultino vincolati 
ai sensii di dette leggi o che rientrino comunque nella loro competenza (n. 172). 

ORFANI DI GUERRA 

Servizio militare -Figli maschi di vedove di guerra -Esonero -Discrezionalit� 
dell'Amministrazione -Non sussiste (artt. 10-11, d.P.R. 14 febbraio 1964, 

n. 237 � art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585). 
Se le ipotesi dd esonero dal servizio militare previste dall'art. 8 della l. 
28 1uglio 1971, n. 585, concernente nuove provvideniie in materia di pensiond di 
guerra debbano ,inquadrarsi tra le �dispense� previste dall'art. 91 della legge 
sulla leva ed il reclutamento obbligatorio d;P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, rimesse 
all'aippreziiamento discrezionale dell'autorit� amministramva ovvero costituiscano 
dei casi di esenzione di51Poste direttamente dalla legge in favore di 
chi si trovi nelle condizioni previste (n. 6). 

Servizio militare -Figli maschi di vedlova di guerra e non anche del militare 
deceduto -Esonero (art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585). 

Se nell'esonero dal servizio mi:J.iitare .prevdsto dail'art. 8, 1. 28 luglio 1971, 

n. 585, in favore dell'unico figlio maschio o del primo figlio maschio della 
vedova di guerra debbano intendersi compresi i figli della vedova ma non 
anche del mi1itare caduto dn guerra (n. 7). 
PAR.T�E CIVILE 

Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione di esistenza in vita a1i cointestatario 
-Falsit� -Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria 
sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso ( d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 637, artt. 49, 4� comma, e 53, 4� comma -r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3270, artt. 49 e 82 -cod. pen., art. 485). 
Se la sanzione amministirativa (pena pecuniaria) prewsta dall'art. 53, ult!i.mo 
comma, del d,P.R 26 ottobre 1972, n. 637, (per ila violazione delle disposizioni di 
cui all'art. 49, ultimo comma, stesso d ..PJR. (cointestatario di concessione di 
cassetta di .sicurezza che, prewa falsa .dichiarazione drca la esistenza in vita 
di altro cointeressato, iProceda all'apertura della cassetta stessa e all'asporto 
di somme e titoli in essa contenute assorba ed escluda la configurazione di 
pi� grave fattispecie penale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p. (falso 
in scrittura privata) (n. 18). 


PATRIMONIO 

Soppressione di enti -Giovent� Italiana -Soppressione ex l. 18 novembre 1975, 

n. 764 -Trasferimento del compendio immobiliare agli enti considerati nella 
stessa legge -Effetto dalla data di entrata in vigore di questa (l. 18 novembre 
1975, n. 764). 
Se per effetto della soppressione e messa in liquidazione della Giovent� 
Itaf!i.ana, ddsposta con la I. 18 novembre 1975, n. 764, il compendio immobiliare .. 
di questa siasi trasferito ape legis alla stessa data di entrata dn vigore della 



PARTE II, CONSULTAZIONI 111 

citata leg,ge (17 genna.iio 1976) in favore degli enti considerati nell'art. 2 e sempre 
da tale data questi ultimi siano subentrati, correlativamente, in tutte le 
situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti al compendio 
immobiliiare predetto (n. 12). 

PENSIONI 

Legge sui combattenti -Applicabilit� dei benefici agli invalidi per causa di 
lavoro -Azione promossa dal lavoratore -Questione sulla legittimazione 
passiva della cassa pensioni dipendenti enti locali (l. 24 maggio 1970, n. 336 


l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 12 -l. 5 dicembre 1959, n. 1077, art. 15 -l. 26 luglio 
1965, n. 965, artt. 1-3). 
Se nel giudizio promosso nei confronti del datore di lavoro dal lavoratore 
iscritto alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti �locali, e coinvolgente 
la questione dell'applicabilit� dei benefici combattentistici a favore di invalidi 
per oausa di lavoro, si possa ritenere la cassa legiUimata passivamente, in 
quanto titolare di un interesse giuridicamente protetto esposto a l�esione in 
dd:pendenza della pronuncia giurisdizionale che I'isolva tale questione a favore 
del �lavoratore (n. 157). 

Dipendenti O.N.I.G. -Iscrizione alla C.P.D.E.L. -Iscrizione al fondo di previdenza 
del personale -Compatibilit� (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39 -l. 22 dicembre 
1973, n. 885 -d. interm. 3 aprile 1968, artt. 5 e 6). 

Se 1i dipendenti dell'O.N.LG. possano essere contemporaneamente iscritti 
ailla cassa pensioni dtpendenti enti locali e ai fondo di pl'eVliden~ (sostitutivo 
per i dipendenti di ruolo della assicurazione generale obbligatoria presso 
l'IJN,P.S.) e possano :godere, per lo stesso :periodo di servimo, sia delle prestazioni 
della cassa che di quelle del fondo (n. 158). 

Dipendenti O.N.I.G. -Riscatto servizio preruolo -Prima richiesta al fondo di 
previdenza del personale -successiva iscrizione e richiesta alla C.P.D.E.L. Effetti 
sulla procedibilit� delle domande (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39 


l. 22 dicembre 1973, n. 885 -d. interm. 3 aprile 1968, art. 6). 
Se, nella ipotesi i.n culi il riscatto del serVlizio 1pre-ruolo sia stato chiesto 
da dipendenti dell'O.N.I.G. dapprima al fondo di previdenza e rpoi, prima ancora 
che suHa prima richiesta venisse emanata il formale provvedimento, alfa cassa 
pensioni dipendenti enti 1oca1i, ailla quale nel frattempo i dii.pendenti stessi 
si erano >iscritti, possano essere accolte entrambe le domande di riscatto ovvero 
debba avere ulteriore conferma soltanto la prima di esse (n. 159). 

Servizio militare -Figli maschi di vedove di guerra -Esonero discrezionalit� 
dell'amministrazione -Non sussiste (artt. 10-11 d.P.R. 14 febbraio 1964, 

n. 237 -art. 8 l. 28 luglio 1971, n. 585). 
Se le ipotesi di esonero da:l servi2lio militare previste dall'art. 8 delila 

I. 28 lugl!io 1971, n. 585, concernente nuove provvidenze iin materia di pensioni 
rimesse all'apprezzamento discrezionale delJl'autorit� amministrativa ovvero 
legge sulla leva ed il reclutamento obb~11gatorio d,P,R. 14 .febbraio 1964, n. 237, 
di 1guerra debbano inquadrarsi tra 1e �dispense � previste daH'art. 91 della 
oostHuiiscano dei casi di �esienzione disposte drl!rettament�e idaLla legge in favore 
di chi si trovi nelle condizioni previste (n. 160). 

112 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


Servizio militare -Figli maschi di vedova <ili guerra e non anche clel militare 
deceduto -Esonero (art. 8 l. 28 luglio 1971, n. 585). 

Se nell'esonero dal servizio militare previsto dall'art. 8 1. 28 luglio 1971, 

n. 585, in favore .dell'unico figliio maschio o del primo figlio maschio della 
vedova di guerra debbano intendersi compresi i figli della vedova ma non 
anche del mHitare caduto in guerra (n. 161). 
Mutilati ecl invalitili civili -Pensione sociale -Somme anticipate dagli E.C.A. Rimborso 
da parte dell'I.N.P.S. -Somme corrisposte prima dell'entrata in 
vigore della legge 13 ottobre 1969, n. 743 (l. 13 ottobre 1969, n. 743 -l. 6 agosto 
1966, n. 625, art. 5 -l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26). 

Se 1l'obbliigo di rimborso da parte dell'I.N,P.S. delle somme anticiipate dagli 
E.C.A., a titolo di pensione sooiale, a mutilati ed :inv1alidi oivili ultrasessantacinquenni, 
si estenda anche a somme corrisposte prima dell'entrata in vigore 
della 1. 13 ottobre 1969, n. 743, a muti:lia:t�. ed inva:Hdi civili gi� titolari dell'assegno 
assiistenziale e gi� ultrnsessantacinquenni (n. 162). 

Invalido civile -Controversia circa la concessione di pensione o assegno di 
invalidit� -Giurisdizione della Corte dei Conti -Insussistenza (l. 30 marzo 
1971, n. 118 -d.l. 30 gennaio 1971, n. 5). 

Se le controversie concernenti la concessione di pensione o assegno di 
invalidit� di cui alla 1. 30 mairzo 1971, n. 118 (che converte il d.l. 30 gennaio 1971, 

n. 5, e dette nuove �nonme in favore dei mutiLati ed invalidi civiH) siano 
soggette alfa .giurisdizione deUa Corte dei Conti (n. 163). 
PIGNORAMENTO 

Stipendio e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare Cumulo 
con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile 

(d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma -cl.P.R. 5 gennaio 1950, 
n. 180, art. 2). 
Se, ne:l!la :ipotesi di concor.so �cLi credito alimentare con credito tributario 
dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente consider�ato, non pu� gravare 
che su un quinto degli assegni di attivit� o di quiescenza del dipendente statale, 
provi applica2'lione, ai sensi dell'art. 33, 8� comma .del t.u. approvato con dJP .R. 
10 gennaio 1957, n. 3, il limite complessivo -di un quinto gi� fissato per il 
cumulo dei credit<i indicati 2 e 3 dell'.art; 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 
1950, n. 180, ovvero si possa giiungere sino all'aliquota di un mezzo prevista 
dallo stesso art. 2 (ferma restando l'a1iquota di un quinto per ognuna 
deHe due cause di credito) (n. 26). 

Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tributario statale Cumulo 
con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro Quota 
complessiva vincolabile (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 2� comma 


d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma). 
Se, nella ipotesi di concorso di credito per tvibuto dello Stato con credito 
per tributo di ente locale o derivante dal rapporto di lavoro, il limite di 
p~gnorabHit� o sequestrabilit� deg1i assegni di attivit� o di quiescenza del 
di,pendente statale :sia costituito sempre e soltanto daU'aliquota massima del 
quinto .giusta il 2� comma dell'art. 2 del t.u. approvato con d,P.R. 5 gennaio 
1950, n. 180 (n. 27). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 113 

SEQUESTRO 

Stipendi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito alimentare Cumulo 
con credito tributario dello Stato -Quota complessiva vincolabile 

(d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma -d.P.R. 5 gennaio 1950, 
n. 180, art. 2). 
Se, nel�:a I�IJ>otesi di conco11so d� credito alimenmre con credito �tri:butario 
dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente considerato, non pu� gravare 
che su un quinto degli assegni di attivit� o di quiescenza del dipendente 
statale, trovi appl!icaZJ.ione, ai sensii ,dell'art. 33, 8� comma, del t.u. approvato 
con d.PJR. 10 gennaio 1957, n. 3, .il limite complessivo di un quinto gi� fissato 
per j,I cumulo dei rcrediirt:i indicati dai commi 2 e 3 de1il.'ar"t. 2 del Lu. approvato con 

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero sii possa giungere sdno all'aliquota di un 
mezzo prevista dallo stesso art. 2 (ferma restando l'aHquota di un quinto per 
ognuna delle due cause di credito) (n. 32). 
StipendJi e altri assegni -Pignoramento o sequestro -Credito tributario statale 
-Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di 
lavoro -Quota complessiva vincolabile ( d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 
2� comma -d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8� comma). 

Se, nella ipotesi di concorso di credito per tr.ibuto dello Stato con credito 
per t11ibuto di ente focale o derivante dal raipporto di lavoro, H limite di ;pignorabilit� 
o sequestrabi11it� degli assegni di attivit� o di quiescenza del dipendente 
statale s:ia costituiito sempre e soltanto da1l'aitiquota massima del quinto 
giusta il 2� comma dell'art. 2 del t.u. approvato con diP.R. 5 gennaio 1950, 

n. 180 (n. 33). 
SERVIT� 

Servit� di elettrodotto -Applicabilit� delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, 

n. 865 (ex legge sulla casa), per la determinazione delle indennit� di asservimento 
(l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247 -d.P.R. 29 marzo 
1973, n. 156). 
se� rper 1a costituzione di servit� di elettmdotto a base espropriati.va e 
:preocdinata alla rea1izza7iione di opere :pubbliche da parte deHo Stato, fa liquida7iione 
e fa determinazione delle indennit� di asservimento debba effettuarsi 
in base alle pi� :l�aV'Orevold tdiS{Posizioni contenute nel ;titoll'O II delle leggi 
22 ottobre 1971, :n. 865 (c,d. legge sulla casa) e 27 giugno 1974, n. 247, anzich� 
tin base a queHe meno favorevoli ;previste dal codice postale d.P.R. 29 marzo 
1973, n. 156 (n. 58). 

TERREMOTO 

Comuni delle Marche colpiti dal terremoto -Provvidlenze -Interventi nei centri 
storici -Parere della .commissione tecnica speciale -Estensione -Limiti 

(d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 14 -l. 2 dicembre 1972, n. 734 -l. 1� giu� 
gno 1939, n. 1089 -l. 29 giugno 1939, n. 1497). 
Se H parere vincolante della commissione tecnica S{Pedale prev1ista dall'art. 
14 del dJ. 6 ottobre 1972, n. 552, ;recante provvidenre a fav,ore delle popolazioni 
deii comuni delle Mairche co1piti dal terremoto, sostituisca o [imiti in 

13 


114 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

qualche modo i poteri .cl!i sorvegilianza e di controllo spettanti alle soprintendenze 
ai monumenti e alLe sQPrintendenze alle antichit� in base alle leggi 
1� giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, sui beni che risultino vincolati 
aii sensi di dette le~gi o che Pientrino comunque nella loro competenza 

(n. 29). 
TRIBUTI LOCALI 

Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche -Aree private gravate da servit� 
di uso pubblico -Non assoggettabilit� a tributo dell'occupazione spazio 
soprastante o sottostante (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175). 

Se la tassa iper l'occupazione di sipazi ed aree pubblii.che sia apiplicabHe 
anche nel caso di occupazioni di spazi soiprastanti o sottostanti a suolo di 
propriet� [privata gravato di serVlit� di pubb1ico ;passaggio (n. 14). 

Tassa di plateatico -Strada comunale -Concessione dJi attraversamento -Imposizione 
di canone ricognitorio -Compatibilit� (r.d. 14 settembre 1931, 

n. 1175, artt. 194 e 200, lett. g -l. 14 aprile 1962, n. 208 -l. 2 luglio 19.52, 
n. 703, art. 39 -r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 8). 
Se per la concessione di attraversamento idi .una strada comunale con un 
binario di raccorido assentita a favore di una Armminis.tiraziione statale il comune 
possa pretendere oltre alla tassa di occU[paZione suolo pubblico di cui 
aigli artt. 194 e �segg. del t.u. sulla finanza locale, come modificato daUa I. 
14 apr.file 1962, n. 208, anche un canone ricognitor�o dei diritti dominicali (n. 15).