ANNO XXVI -N. 2 MARZO -APRI LE 197 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1974 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 357 riiol'li, flllon dmfluilsoe 1sulliLa fllJaJtUJl'la degiM obbl1ighii aisSIUJilJti dm proposiito daJlla Comu1ndit�. Di �cOI11seguenzJa, la viaffiiidiirt� 1diel ll"elgioliamefllJto 1n. 974/71 e d1ed oogolameIJJti d'attuazione non pu� �essere inficiata da quanto diisiposto nell'Aicc0111do Genlea:iailie :o in accordii 1ooooliuJSli iaii 1soosi �dehl'iairt. XXVIII dli questo. !il d1az1o 0consoiliildato dii oui1 1ma1lta19i � :srtJaito 1:1UJttavi1a l!'liipoll"llarto niellil1a l'�bri1oa � daZli 1cornv<enzJilonallii � dle~lia tairdflia diogiainailie 1cOOllJl.IDe. Pell"CliJ�, .iJn quiainito fa pairte dii un !I'egioliamernto oormunitt1ao:dio, questa idiiis1posli:zliio1I1e -1che ha un 1oonrbefllJU!to 1chiiarno 1e priecilso, e :non ilialSldiJa aillle aiuitoirrut� Jilncair11caite 1de11l!a ooa 1ait1JUl!ll2lilOfllJe iailJCUIIl. mairgi1rne di Vla!Lutaziiiol!lle idiilscirezdicmailJe ai1ltrl1buiilsoe 1ali !Slilnigioi!Ji. dlei 1dlilrlil1lti d:i �oui essli ip1ossono esli;gieire g,LuidlilzJiJa~mente ~'iosserVl!llilZa. E' quimdiil 1necesl.:1arniJo raicoe~aire 1se gil'i1mpoirti 1oompoosart:Wvli m questiJo[) Je 1silaino 100iill/Pai1lilbilfil 1con Ila itiaa:dffa dogainaile icomtlfllle. BefllJch� dieiflerimiinilno u:n :lb:<a21iJ01I11amefllJto �del :rrrertcaito, gil'limpoirt!i. com 1 pernsaitiw haJilfllJO aivuto nehla :liaibtiispeicrue ilia :liunzdioine dli oooireggeire corntiilillUJe V1!lll'iJazi10fllJi dleli ib!llSlsi dii iClaJilliroo �che, dtn. UIIl sliistema1 d:i oir~aJ2l�JO[l]e dlei mea:toaiti argll'liJooilli ba1saito 1su prez2li <COm/UIIll�, iaivirebbea:io ip1o1Juto prolV'Ooaire peirituiribaziLoni nJegM. scaimbi dieli reillaitiw. [pll'oidioittt. 'Deilliuito 1oonrbo .deglJi obilettiw dleilllia poliiltica a1gll"ilcolia oomune, dlevlliazdiond 1dli traffi,co diovute rnti1caimernite a 1oaiUJS1e m01I1etairdie si poi1leWflllO COIIlsSder! lll'e maggiJormeni1le 1con1IDaista1nti 1con 1l'liirntevesse �COilliUIIlie che IIliOlll gli ilnoom11ea:J1iJefllJti 1oonnessi iaii provvediJmefllJti dli: CUii � causa. GI',iJmpiorti 1compeI11saitivi milI'la1110 iim:llait1Ji a manternetre <iin W1Ja fllJOlrmaild .cOI'lr'ellllti d!i scambilo, ne1lJe oilI'lcosbain:zJe eooo2iL01I1ailii e pil'IOIVVjjsoirdJe dleitermi!narte �dailWa ISli1ruia�iJone mOl!llet!lll'�la. Essi h!liilillio diniollt.re IJio sco1po di �evlirtJ!lll'e, flllelilio Stato membro I�IIli1Jemssaito, 1al!JteiramOl!lli .dJel gilstema delil'liJnteirV'efllJto distiJtuliJto dali reg.oliamefllJti oomuDJir!larii. Non si tr<aJtta, d'ai1tra parnte, dli OIJJea:ti dis1Jiltu11Ji un!i!La�teralo:nenrbe da taiLunii Staiti meimbrli, be111si di provvedlilmefllJtiJ comlllI1�talrli che vainmo consildeiraiti Lecilti, .tefllJUtio conto delllie eccezdiornailii dilrlcositairnze del momefllJto, nelil'ambtto deilllia polii;tiea agrooolia 1comunJe. OOIIl ilia illOll'o lffirllafllJarzJilolil:e, wl Coillsilgtliiio lllOIIl ha v1oliaito ilie di�ISlpoSil2liJOfllJi d~a �taJI'li:flla dog.aJI11allie �Cam'Ulne. Lia '1JeirZJa ques1JilOIIlle via qUJmdii TlilsoilrlJa ITTiel 1sooso che !hl SUJo esame non ha II"iw~Laito aiLcmrnm� aifl1Jo aid mf�iCilaJI"e llia voo1dlilt� del ll'eg.oCT!amernito llliUmel'o 974/71, o died 1r1egoil!amerniti Il<Il. 101�3/71, 1014/71 e 501/7.2., peir tl fatto cihe gl'dmporti 1comipen:saitiivi, .a,gigirunti al ;prelievo, costitu1scorno un �o[)Jeire 1supeirdiwe 1ailil'1aili1qui0itla massima del daZlilo oornsoili1diato, liJn sede G.A.T.T., pieir !La vtOlce idoga'Dlawe 04.04. -(Omissis). 358 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 2�1 :EebbraLo 1974, nJ�iLlia 1oaiuJsa 16i2/73 -Pres. Leooull'lt -Rel. PesoaltOlre -Avv. gen. Miayras (1conf.) -Dom�llilld�a dii pl'IOilllml!~a pregirudlizd1ail�e pcr"Olposta dail. pl'le1JOI'le dli Riama a segUJito di vtoooso pen-ingiiJwn:zJiiOl11!e dii paigiaimento ipa:to.pos1m dalfilia s.p.a. Bimria Dreher (avv. Forti!Ilii e Miaissa) ilil da111!111!o� dielil'Ammiinltsbl'lazii!one deilJLe firnaru:e -Initierv.: OommLSSliooie dlelil.e Oomun1irt� eUJvopee (ia.g. BOUII'lgeoos e avv. Mi!weln.ico) e Governo italiano (a:g. Macr.-esica e avv. Stato Mairzano). Comunit� europee -Inte;rpretazione di norme comunitarie -Co~petenza della Co:cte di giustizia -Carattere contraddittorio o meno del provvedimento nel corso del quale il giudice nazionale ha effettuato il rinvio -Irrilevanza. (Trattato CEE, art. 177). Comunit� europee -Organizzazione comune dei mercati nel settore del riso -Restituzione alla produzione per le rotture di riso -Titolarit� del diritto alla restituzione. (Regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 359, art. 9; regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 367, art. 1; regolamento della Commissione 20 di cembre 1968, n. 2085; d.m. 10 giugno 1970, G.U. 6 luglio 1970, n. 167). C�munit� europee -Organizzazione comune dei mercati nel settore del riso -Restituzione alla produzione per le rotture di riso -Cessione del diritto -Compatibilit� con la normativa comunitaria. (Regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 359, art. 9; regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 367, art. 1; regolamento della Commissione 20 dicembre 1968, n. 2085; d.m. 10 giugno 1970, G.U. 6 luglio 1970, n. 167). L'art. 177 del trattato e.E.E. non fa dipendere la competenza della Cort�e di giustizia dal carattere contraddittorio o meno del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale ha effettuato il rinvio (1). Titolare del diritto alla restituzione alla produzione per le rotture cU riso � solo il produttore delle rotture di riso, e non il fabbricante che utilizza le rotture di riso nella produzione della birra (2). Non contrastano con la normativa comunitaria le norme di diritto interno che consentan-0 la cessione al fabbricante di birra del diritto aLla restituzione mediante il consenso formale del produttore (3). (1-3) L'art. 177 del trattato CEE nel procedimento senza contraddittorio. 1. -La 'PT�!mla questio!lle decisa con iLa seillltelllZa in rassegna col!lJcernie il'arrrum.d.�ssibilit� deil. riiillV�o pregiud�izdlalie in pil"ooeddmenito seo::tJZa co1rn1lradd�ititori. o, e llrae m1Lgdine da queililia che � staita id�efillli~a � la disinvolta e discutibUe prassi di operare tale rinvio anche nella fase del procedimento ingiuntivo PARTE I, SEZ. II; GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 359 (Omissis). -Con wdlmail'liZla 219 agosto 11973, pt�!l'Ven'Uta !i.in ClalilJoel~ il.ertiia M 4 sei1Jtembrie 1973, !hl Bl'e1iol'e d11 Roma, :iJnvestiilto dii un pll"Oroeddmel111to d'iingiirun.zi!01I1Je nieii con:lironi1Ji rdieWl'Aln1IndindisrtrraZJiQ1111e ~imliia, hia sottoposto a qUJeista Ooote d;ivreir!Sle qUJe1Stiiolilli coinoea:menrbi ll.'dinJtea:ipocerflazd!cme dli rai!Joune llJOIJ:'me dell. l'egioliameinto dJel OOIIliSJ~gliiio 215 luglldo 1.967' n. 367 che precede l'emanazione del relativo decreto, in una fase cio� di dubbia natura giurisdizionale � (TlZZANO, dm Foro. it., 1973, I, 2447, nota 4). La possibii1it�, pe.r il giudice al quale sia chiesto di emettere ingiunzioni di pagamento, di rivolgersi alla Corte cli giustizia ai sensd dell'artioolio 177 del trattarto C.E.E. verme per Jia piri.ma voil.1ia viailutiar1Ja, di uffic.to, dall'avv. gen. Roemer, ma secondo una limitata prospettiva, e con rdferimento al solo carattere sommaria del pa:ocedimento per decreto ingiuntivo. Nelle conclusioni pl'esentate per 1a causa 33/70, dnlfatti, l'avv. Roemer, esattamenrbe esaimilnia:nido li.a questi:olnie ootto il pirofiilJo deilila ricevibilit� deililia domanda pr.~giudiziale dli interpretazione, riteneva � irrilevante il fatto che il procedimento di merito abbia carattere sommario e tenda soltanto a far emanare un decreto ingiuntivo �, in quanto � anche nella causa 29-69 si chiedeva semplicemente un provvedimento provvisorio, il che per� non fu ip.comipatibile con un deferimento pregiudiziale � (Racc. rn70, 1227); e il.a ridotta !incidenza di �tale osservazione -appaxe irnrv�ero evidente, per quanto concerne la questione in esame, quando si consideri che i1 proced:Lrnento daiJ. qua�re <aVlevia aV'Ul1lo ooi1gd:ne la oarusa 29/69 (ne1l:a qruailJe, oltretUJtto, lo stesso aivv. gen, RoenJJe([' si ~a iLimliitato a rirtenooe che � pare lecito deferire questioni pregiudiziali anche se l'atto finaie � un semplice provvedimento provvisorio �, senza pamc;oliaire ddisamiina dei po&bdM pirofilli dii disooSSli:one, e soi!Jo !i.in Tagione deglii � effetti giuridici di una certa durata� del provveddmento pa:ovvisoll'I�O, e COlmlllllrqUJe per Jre possi:bi!lli.t� dli cOIIliSddieriaID come � particolarmente auspicabile � una soilllecita ,solluzione dli q1UJestioni. dii. val�dit�) era si rivoLto ,aif.ila remain.azd:c:me di UJn rproVVleddmelllJto !PI"<>vv.iisorio, ma in contraddittorio tra ile due parti del rapporto di contestazione (amplius, cf:r. OOI'te dd gimstizma 12 nio:vemb!l1e 1969, nelilia ,causa 29/69�, STAUDER, Racc., 419; v. per le con:clusione dell'avv. gen. Roemer, v. pag. 428). L'esame della sentenza vesa suna causa 3,3170, del resto, consente di affermare che in quella occasione Ila questione di fondo, in mancanza di contestazioni tra 1e pa:rtii, non fu nemmeno avvertita; che l,a Corte cli giustizia, cio�, non ebbe modo di riJJevare la pa!l"ticoliare natura del pa:oced1mento nell.'ambito del quale aveva avuto oolgine ,La domanda pregiudizfa.Je di intel'pretazione del giudice nazri.onale, e presuppose la pendenza dinanzi al giudice nazionale, di UJn normale giudizio di cognizione. Gi� nella premessa della decisione, in:futti, si accennava ad una domanda pregiudiziale proposta dal presidente del tribunale dd Brescia � nella causa dinanzi ad esso pendente tra ..... e ..... � e neLLe premesse in :l�artto si ricordava l'esperdme1t1Jto, da pal'te deihlra societ� !l:l1oOII1l'eni1Je, dli � un'azione giudiziaria � � dinanzi al presidente del tribunale di Brescia �; anche nella motivazione si :llaceva riferimento all.a � controversia pendente dinanzi al giudice nazionale � ; e la ~nea �convenzione di rtaLe presupposto veniva ribadito nel!Ie &tatuizioni concernenti 'le spese drel giudizio, nelle quali si p!reoisava, secondo l'abituale fo!I'mUr1a, che �nei confronti delle parti del giudizio di merito iL p�rocedimento costituisce un incidente so.nevato nella causa pendente 360 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -che fissa 1le restiitmziLon:i ailJlla prodUZJ�IOille per le semole e i. semoMllli dli ,gra1DJotUJI'\co e iJJe II"Otl1luil'e dli ir.iiso utiiliilzzai1Ji ineWl'md'lllstmiia d!ehlia bi�lrra (G.U. n. 174, pag. 3�6) -e ideil regol!ameinto dEilla OommJLssi'oo'e 20 diioemlwe 1968, n. 2085, irelliativio ia taillune modailiiJt� d:i iJJiqUJiidazrilQlne d!Eilla :riestiJtuziL001Je 'ahlia prodUZJ~on:e per lie (l'lottl1.We dL :t'I�J.so, (G.U. n. L 307, !PaJg. 11). dinanzi al presidente del tribunale di Brescia, al quale spetta quindi pronunciarsi sulla spesa � (sent. 17 dicembve 1.970, SACE, Racc., 1213; Foro pad., 1971, IV, 3, con n<>ta di CORTESE R:rvA PALAZZI: Dir. prat. trib., 1971, II, 255, con nota di MURATORI; e Foro it., 1971, IV, 97). 2. --La mancanza, nehl'i:potesi in esame, di una causa pendente dinanzi al giudice nazionale fu ~nv,ece avvertita ne~a 'causa 18/71, !IlJella quale la societ� rkOOTente sosteneva fa legittimit� del rinvio tpl'egiuddzdale � nel procedimento sommario 'd'ingiunzione anche prima dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti�, e :ritenne di p<>ter se~e, come utile pre� cedente, la sentenzia r�esa ne1la causa 33/70 (nella quale invece, come si � detto, il probllema non ,era stato nemmeno avvertito). Nella dectsione :resa neL1a causa 18/71 (ne1la qua:1e il Governo italiano non �era intervenuto) la Corte di ~ustizia si astenne per� dail pronunciaa:si sulla questione, limi.tandosi ad �ervitare e:rironed rid:erdlmen1li. ad una oausa 'Penidenite dinainZJi all ~'Udii.ce nazionale, e ad eliminaa:e, anche ne]la ,statuizlione concernente 1e spese dd giudizio, 1l'inCJ�JSo �nella causa pendente � (sent. 26 ottobrie 1971, EulllOltlldia, Racc., 811, Dir. scambi intern., 1971, 487; Foro pad., 1972, IV, 1; e Foro it.,' 1972, IV, 162). 3. -La questione venne espressamente sollevata nelila causa 43/71, evidenziandosi lia pecuYamt� del procedimento per ingiunzione (ed in particolare la manoa,nza di contraddittorio nielWa fase precedentie 1a notificazione del decreto ingiuntivo) e rilevandosi che iLa pendenza di un ~udizio, presupposta dall'.aa:t. 177 del trattato e.E.E., si saa:ebbe avuta solo con La notifica del decreto !ingiuntivo. In questa occasione, mentre la Commissione ritenne �sufficiente constatare che la Corte � stata adita da un giudice ai sensi dell'art. 177 �, l'avv. �gen. Duthei!lliet de Lamothe 1sostenne che dai11e sentenze rese neUe cause 83/70 e 18/71 .potesse .a,esumeirsi �Che la Corte av:esse gi� � implicitamente ma indiscutibilmente ammesso che nell'ambito del procedimento d'ingiunzione il giudice italiano ha facolt� di deferirvi questioni pll'egiudiziali ., � in quanto l'avvocato K. Roemer aveva sollevato il problema nelle conclusioni SACE e nella causa Eunomia avete modificato la forrmula abituale di pronuncia sulle spese proprio per tener conto del procedimento d'ingiunzione contemplato dal diritto italiano �. Con sentenza 14 idicembre 1971 (POLITI, Racc. 103-9�; Dir. prat. trib., 197�2, II, 1268, con nota di MURATORI; Foro it., 1972, IV, 145; e Dir. scambi inter., 1972, 85) La COII"te di giustiz~a, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, affermava: � � sufficiente constatare che il presidente del tribunale di Torino esercita funzioni giwrisdizionali nel senso previsto dall'articolo 177 e che egli ha ritenuto necessario, prima di pronunziarsi, che il diritto comunitario fosse interpretato. Non occorre qumdi che questa Corte PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 361 Sulla competenza deUa Corte. _ Nel!l1a :liaise otrtatlie idel pro1oedlimeinto, tiil Goverrino de11l1a Repubblitoa Ji1Jal];i;ana hia ,c<m1JeSl1Jai1Jo i1Ja oompetenzia deJl1La Ornrlle a staituiJre, in ~orza dielil'iarit. 177 del 'Dra1J1:iai1Jo C.E.E., 1SU di mm qUJeSltfon�e tpl1egirudi~Zlilai1Je SO[i! Jevata nel 1COII'SO �dii u:n procediimento ,dJi mgirunZ1L011JJe 1i11JJ1Jen1Jaito, dllintaJ021i aJl. Prertiore, dia UJn :s1im,go[o TIJei ,oorndironti die11il.' AmminJ~Sihiatione. E1S1so ird accerti in quale stadio del procedimento sia stato disposto il rinvio � (Zoe. cit., 1048). 4. -La questione v.eniva nuovamente esaminata nelle interessanti conclusfond priesent&ite nella causa 2/73 1diacrJl',avv. gien. Trabucchi, che escludeva 1a necessit� di un 1preve,ntivo contraddittorio tra '1e parti in ;ragione defila proponibiLit� di ufficio della domanda plt'egiudizia.Le di interpretazii.one, e 1segnaLavia ituttaVliia, i1Jie11a premessa � che il carattere particolare del procedimento di ingiunzione pu� incidere sull'appiicazione delle regole di procedura relativa al proceisso pregiudiziale � ed osse!l"Vando ,che � rientra nell'ambito generale del principio della tutela dei diritti della difesa, che � essenziale per ogni procedura, che le parti siano poste nella possibilit� di fare intendere le proprie ragioni anche in sede d'interpretazione comunitaria �, la necessi�t� di applicare \l'art. 20 del protocollo suLlo statuto della Corte � con adeguamento alla fattispecie �. � Poich� nel procedimento monitorio i soggetti deLLa lite non sono anche parti deLLa procedura -oonclude\' a qillndi l'avv. gien. Trabucchi -la norma dell'art. 20 si dovr� applicare, come del resto � stato fatto nel nostro caso, nel' senso che parti a cui deve essere aperta la possibUit� di presentare le proprie osservazioni si deve intendere l'uno e l'altro soggetto della Ute, anche se entrambi non figurano come parti formali del tipo speciale di procedimento monitorio nel quale la decisione preced_e l'eventuale contraddittorio� (Racc., 1973, pagine 892 e 893; e Foro it., 1973, IV, 154). 5. -NeUa oausa definita con la sentenza in rassegna la questione di fondo e~a stata 1espressamente rdpropiosta, evidenziandosi la irricevibilit� dei!JIJa dOlffiamda d'din11leqJII'eillazione sotto molifieipi]J~ci tpll'ofilLi, e con specifico ll'lid'erimento all'ordinamento comunitario; ma 1a Corte di giustizia ha rLtenuto di dov�er .conf.enmaire il'ortiientamento adottato nelll1a sentenza r,esa nel\la causa 43/71, 'aggiung1endo espressamente che iil Tli:nvlio pregiudiziale di cUI� all'art. 177 del trattato C.E.E. � consentito anche in procedimenti senza contraddittorio tra 1e parti inte['lnate. 6. -I precedenti de1la questione, so.pa-a riassunti, gi� consentono di avv.ertire l'equivoco al quale � stata condiZJionata, quantomeno inizialmente, fa formazione stessa dell'orientamento_della Corte di giustizia; e si .traitta invero di un equivoco che non sembra neppure definitivamente chiarito, se ancoll"a nellil!e conclusioni tpll'e1setn1taite per .]Ja ,caiusa iin esaime il'aivv. ~en. Mayras ha �ritenuto �di poter affermare �Che :1a ricorrente aveva promosso: � un procedimento ingiuntivo � � citando in giudizio l'Amministrazione delle finanze �, se viene ancora presupposta, cio�, una vocatio in jus sulla cud 362 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lJevia, �8!1 dguwdo, che 1Ultl 1s�IInl�lle procediimenrtlo non possilede �. reqwsiti di liitl [)J(Jtl'lffiailie proceddlmenito cootenZJLoso: dil giiiud!ice, Jinfatti, pu� decidere 1su:l�la base ideilJJJe 1sOILe :ai!JLegiaZJiJOilli d1eilll'distal!lite e 1cond!!IDillwe iLa oontropairite, 1se!!l!Za che quest'uilitliima .aibbia po1Ju11Jo \piOOSeltlltwe ~ prot];)lri.e osservazioni. Il �procedimento assume �carattere contraddittorio solo nel mancanza � fawece fondata la questione di �XTicev1bilit� del1a domanda pre giudiziale d'interP!l'etazione. Ai fini de1la presente annotazione non occorre esaminare la questione sotto i�l profilo del diritto interrno, commentare cio�, per quanto di utile se ne potrebbe desumere, l1a discdplMJia di quello �che � stato di volta in volitla deif�.niito come .acoeritarrnento con prevail:enite fUJil.Zdonie esecutivai (CHIO VENDA), 1accertameruto doogndtivo inaudita altera parte (MORTARA), !tllOII"ma tiva �senza gtudJizJ.o (SATTA), tertium genus 1tra til1 proo�sso di oogiIJJizdiOille e queill.Lo di 1~secuzlione (CARNELUTTI), �p!l'ooedimento senza oOlllJtraddiibtorio (CRISTOFOLINI); n� OOOOIU1e iindiaglaa:ie �SUlla OOIJJtestartia oonfigurabd�lit�, neillLa :Base precedente il.'emainaziJOIJJe del PJ:'OVVedimento, dli un rapporto proces suale, �consideriartia 1ainche � fuor di luogo e comunque praticamente insignifi cante � (REDENTI); cos� aome pu� esserie 1supeirflu.o, ad fimJ. I�IIl: esame, rfoor �liare Jie ,dJifJierienti sO!LuZJiJOOJi iPI"Ospettaite dn do1Jtll'."ma sullilJa stessa nartiura gduridfoa del decreto .iIIJJgdunittvo 1e in paa:itiooi!JB!re suJlilia possibiJ�it�, ptllre autOII"evolimenrlle sostenuta (GARBAGNATI), di assimi1J�lll1e iL'mg1iiunZJi0I1Je di pa gamento ad unia sen1lenza, di atbr<iibuil'e cio� 8!l rprooediimento WJJa quaJifica zdone IIlJOil solo 1compt00iltliessa, quaintomeno, daiL fatto che illa oonooeta prr-odu zio:ne diegld 1effutti � din viia di principio oondizdiOIJJaita da mainoaita oWOOi zione ~evientuailmenlte tairdiiva) ide1l'mtiimartio, ma che rniorn � oer:to B!gevoiJJe riconoscere 1ad un pvovveddmento che diviene inefficace quando non sia tempestivamente notificato. Una indagine in tal senso non � infatti necessard1a, ai fini in esame, in quanto nel procedimento idi d!icitto interno iii. oontradd1ttorio, anche se soilo eventualle e posticipato, � comunque garantito. Il giudice al quale sia chiesta di emettere ingiunzione di pagiamento provvede, invero, sulla so!la. base di quanto dedotto e documentato dalla parte istante, senza che la parte indicata come debit11ice sia nemmeno informata da11a domanda proposta nei suoi confronti, e senza poter quindi contraddire o contestare fa .pretesa. La '!)arte ail.la quale sia noti.fioata l'impugnazione di pagamento (e solo tale notificazicme determina, �come � noto., � la pendenza della lite �) pu� pro.. porre per� opposizione, e irimettere tutto in discussione, in un ordinario procedJimento di cognizione, c"on tutte le garanzie de!Jia difesa e senza alcuna preclusione deriv.ante dal1a ingiunzione di pagamento emessa in suo danno. La poote che ,si oppone aill':im.gliunzione, oltretutto, pur essendo formalmente parile attrice del Pll'."Ocesso di opposizione conservia, come � noto, la sua SOS\1JalnziaiLe posizione processuale dii conv,eirruta, e ipotr� lin pairtiioolaire contestare, seooa al1cuna preclusione, la giurisdizione del giudi.ce adito, la sua competenza, 1a Legittimazione de1la pB!rte istante, la fondatezza della doonanda nel merito, ecc., mentre !la. paa'tle CII'edi.tirroe dovir� comunque proV1are, secondo principi di diJritto comuni a:g�d ordi:namenti di tutti gli Staitii membri de[le Comunit�, Jia fondatezza deil.Wa ,pretesa. 7. -� proprio nell'ambito dell'ordinamento comunitario, inv,ece, che la questione assume partko1are ri1evaitlZJa, ta1e da induirir�e ad escludere che PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 363 caso di opposizione della parte eh.e ha sub1to la condamia. :rin taJ.e conOOsto, l\JJI1a deililie �parriti '�IIl. 100UJSa IIlJcm iaJVll'lelbbe [pell'loi� ila possi'tfildJt� dii. preseilltarre 1C>SSell"Vla2'J 1ciroa J'opportuindlt� dii unia dommda dli priOlnJUJillZI� ipregiirUJdliimaJlJe e :non potrobbe inemmetillo, ove fooise Jil. caso, colil1aibor1alt'e clOll .girUJdl�!oo llllazi001allie llleililJa 11eda2Jitorre 1deifile questioni da sottopOII'tre ailJla Corite. la domanda pregiudiziale di interpretazione possa essere proposta in un prooeddmento sommario, p:riomosso e da defill1�l1e sWLa rolla base di quainto dedotto daLLa parte istante, del tutto pdvo di contraddittorio, e senzia al-" cuna rpossiib.tlit� .per ilia .parte nei CUii con:fu:iOIIlJti lla domanda sita ~di interloqui11e su11a stessa configurabi1it� di un problema di interpretazdohe, sulla rdlevia~a di tale eventuale probi1ema, e � sul contenuto dei quesiti di cui venisse per ipotesi ravvisata la necessit� ai fiilli dd una competente interpvetazione delle norme comunitarfo: ed � proprio sotto i'l profilo del didtto comunitario, quindi, che non pu� essere condli.visa la soluzione afrermaita nella deCI�Jsione m.esame, per lia vdJO!liazioine che neoessariiamea::vte ne consegue dei fuindiamentaild. prmci,pi deLlia ddfusa e de1 ccmtmddittwio. Devie .essere ,ainziituJtto ll:'lillevaito, a proposito dli ita!ie solruzioinle, che l!lietllia sentenza in rasseg<na, �come del resto gi� neLla sentenzia resa nella causa 43/71, il problema proposto � stato considerato come .una questione di competenza delLa Corte; secondo erronea prospettiva, e nella inesatta premessa che rosse stato � contestata la competenza della Corte, in forza deit'articolo 177 del Trattato e.E.E., su di una questione pregiudiziale sollevata nel corso di un procedimento di ingiunzione �. Ci� IIliO!Ill � esaitto, ilawevo, essendo .stato invece �espressamente precisato, (e :Pll'oprio perch� fosse lt'ettifioata ll"erronea impostazione seguita nelJa sentenza emessa nella causa 43/71) che La competenza della CO!l'te non era, n� poteva essere in ditscussione, e �che si trattava invece di V'erificare 1a ddoneit� delia domanda ad una legittima e ;rituale i:noardinazione del procedimento incidenjiale di interpretazione, di .control1ar~ cio�, secondo la terminologia dello stesso giudice comunitario, 1a �ricevibilit� dellia domanda; n� si comprende, del resto, come possa giustificavsi il differente criterio seguito nella decisione, un criterio, do�, in base al qUJaJle Jia nulldt� dell'atto introduttivo di un giudizio v�errebbe ad essere considerato �come motivo di incompetenza del giudice adito. 8. -Quanto al merito delLa questione, non si 1pretende di procedere, in questa sede, ad una �COIID'.Pleita ed �approfOilidita d:iisamirna dei vmd possibili p:rofili di discussione, ma sollo di V'erifioaxe se 1a mancanza di contraddittorio !IltelJa fuse del :Pll'ooedimentto di itngi.unzione che precede la emanazione del decreto ingilUlltivo (o il ll'igetto della istanza) possa assumersi irriilevante nell'ambito dell'ordinamento comunitario; .e tale indagine sembra doversi risolv;ere in senso negativo. Come � noto, il .giudizio incidentatJ.e di interpretazione dinanzi alla Corte di .giustima � promosso su iniziativa del giudice nazionale, La cui domanda costituisce l'atto introduttivo del giudizio (la vocatio in jus in senso lato) 1e delimita l'oggetto delila questione di interpr�etazione. Gi� sotto il profilo processuale, quindi, occot'll'e verificare la idoneit� di .tale domanda ad una vailida incavdiitnazione del procedimento di .iinterpr.etazione, dovendosi evitare .che la Corte di giustizia sia investita, con incensurato arbitrio, 364 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO A noa:ima dleilJl.',aJI'lt. 177 dieil Trlaittaito, oginiL gilUJdiilce 'lll!l!ZJ�loooWe pu� dioma1ndare iaJlilia 0oll"1le idi Gi!UJstizJiia ,dJi �pl'OilltmZ�lair:Sli 1stu u1rm quieslliiolllle fun via Pll"elgLUJdJilzJiiai1e. E' ,suffi,o~elll1le 1coosllaJ1:1aire che !fil Pretore ese111c:i'1la fUJnZJicmi 1giulI'liisdJ�IZ�Jo!Illail.1i 'llleil 1sel'lllso previiisto diailil'art. 177 (ciir. :iJn pil'O[po1sLto ~a ,se!Illtenza P.olliiiti, Riaicc. 1971, pag. 1048) ie 1ch'egilii ha 1I1irbel'lllUto !llle1ce1sisa se=a ila iriool1l'~a ded condiziJonainti priesupposti stabiliti d1ai1l'art. 177 del!. trattato di Roma. In base a rbaiLe di.sposiZJione OCCOII"l"e, per mvesrbiire La Ooirte di .giusrtl�ZJi1a . di una questione idi interpretaZJione o di validit� di norma comunitaria, che una � giur.isdizione � nazionale ritenga La soluzione di tale questione � necessaria per emanare la sua sentenza �; necessarno e �condizionante presupposto della domanida di interpa�etazione � quindi, come viene precisato nel terzo comma della stessa disposizione, che la questione sia sollevata ('anche di ufficio) �in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale �; e �di tale giudizio il procedimento p1r.egiudima1e di interpretazione rappre,senta appiunto, se�condo La stessa Corte dli giustizia, urna fase � incidentale �. Certamente, il termiJne �giudizio� pu� 1essere 1inteso anche in senso molto ampio, ta1e da consenti.re di superare eventuali divergenze pirocedimentald ptropcie deLl'ordinamento di ciascuno S;taito membiro (<e tailie e1asticia interp11etazione risulta in effetti adottata, pe:r anailoga disposizione, anche dalWa Corte costituzional1e); e potrebbe anche p["escindersi, nell'ambito del diritto comunitario, dal fatto �Che al giudfoe al quale sia chd<esto di emettere ingiunzione di ,pagamento non comp�etono poteri decisori in senso proprio, o dal fatto che solo la notificazione del dec11eto ingiuntivo � determina la pendenza deUa lite� (che 'lllei11a :llase precede'lllte fa emanazione del provvedimento, cio�, manca del tutto un giudizio pendente del quale il procedimento dinainZJi al giudice �oomumtario possa costituire un incidente). 9. -Quello che non pu� essere negato, invece, � la garanzia del contraddittorio, effiettivo o anche soltanto potenziale, sull.e questioni da rimettere alla Corte di giustizia. La garanzia del contraddittorio costituisce in:fattd, secondo un principio comune a tutti ~ordinamenti degli Staiti membri, inderogabile requisito dei! diritto di difesa; la comune tendenza ad assicurare li.Il pi� sohlecito svolgimento della pro.cedura giudiziari.a, avverlita nei vari ordinamenti ed esp['lessa nei Congressi dii Pal1�igd come di B011liiino, � i!tlmasta sempre congiun' 1la alll.a consaipeV'OLe esLgiena:a di giairantire il .contraddittorio de11e parti; e le� stesso c.d. modeililo <lii Stocowda, ohe tale pi� <1.1apida definizione dei p�rooessi ha saputo consegud['le, � .s1Ja'1lo realizzato senza ailcu:n pregdudiZI�o dei! diTitto di difesa, e con integrale rispetto del principio dei! contraddittol'io. L'esigenz1a del contraddittorio caratterizza deJ. resto, e giustifica, l'essenza stessa del1a giurisddzione, il cui ese1rcizdo implica di per s� un conflitto �di inte111e,ssi ed una contrapposta posizione tm due parti; ed � significativo che �l'art. 41 del trattato di Parigi, con formula che pu� essere utile 'anche ad in1JEIDP11et3.llle l'art. 177 del trattaito di Roma, ipresuppongia, perch� .sia consentito di adiil:"e lia COTte di gdustizia, wa ipende1nz1a di una � controversia � ; cos� �come va ricoirdaito che prop!t'li.o l'acoeir.tata garanzia del contraddittorio venne considerata dalla Corte di giusti2lfa come re,qui / PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 365 l1�!o, pr.ilm:a dli prOllllU~i1amsi, �che :ill dlilriiltbo ioomuinlitaa:'lilo :llosse imiterplI'ertJaito. Noin IQICcomre q111fu:lidl1 1che questa COII'tle aicceir1Ji dm. quaille staidlio d!eil pro1cediimeni1Jo 1si!a �stato rdii1sp0Slto hl �I'lilnvrilo. L'OO"t. 177 inon. ella >diipoodle1r1e iLa compeitel!Wa diewm Ome daJl 1cair1artlterie colllltriaiddli!ttJo!rdJo, o me1no, idleil. p['locedliimenrbo nell �co111so dell q111aJle hl grudliice IIll�lJZJ�lolillaile ha eff.ettluarbo dil ll':iJnVI�JO. sito sintomatico della natura giurisddzionale dello Scheidsg�erkht V'an het Berumbtenfonds voo.r het Mijnbedrijf ~sent. 30 gdugl!lo W616, :ruellila causa 61/65, Goebbellis, Racc. 408). Per quanto ampia sia la nozione di �giudizio� adottata dalla Corte costituzionale, del resto, non consta che questioni di legittimit� costituzionaLe siano state proposte in procedimenti nei quali il contraddittorio, come n:e1la sp.ecie, sia escluso a priori; eppure la partecipazione al solo giudlrato di legiirbtirit� costi.tuziionaJJe (in cui si d~scute, secondo alternativa che non consente particolm�e impostazione del thema decidendum, sie di una disposizione di legige debba 1esse11e o n:o dlichiia111ata .La i'11egdUimit� costituzionaloe) garantirebbe il contraddittorio de1le parti in modo certamente pi� efficace che non la partecipazione alla controversia di interpretazione ne�IJ.a sola fase dinanzd al giudice �comunitario (quando cio� sono state �gd� dielliine1aite 1e prieicisate, �n difetto di OOl!lt11adddtt01rio e senza :pos sibilit� di successive modlifi.che o integiriaiziom, Le parttcoiLari questionJ da ri1soliveire). � NeH'ambito deU:l'ordlinamento comunitario pu� rimanere irrilevante, s�intende, in qual modo il contraddittorio sia garantito nel processo di ciiritto interno; e gi� si � visto, del resto, che anche nel pxocedimento per mgilUJnZ�cme CO!Il~mpll.iaito neli'ordil!lamento j,tal.iJa!llO iil contJvaddJirbtoll:'iO tra le pooti, anche se .eivelllltuailie e posttcipaito, � mtewra�llmente 1gi!lil"anitiito, si � visto, cio�, che nel gliudizio di opposizione 1a pall1te i;ntimata pu� rimettere ogni questione dn discussione, senza ia1cUI11a pl'eclusi:ooe e con totailie gatl'anzi1a del diritto di dff.esa. � La r:L1evan2la deil. probl1ema in 1esame, l'esigie!17la, �cio�, idi gaTantiire il contvaddittovio deUe par.ti, nell'ambito del diritto comunitario, proprio per qUJanto �concerrne La � controversia di interpretazione �, II'liswlrtla subiJto evidente, per�, quando si consideri che la parte intimata tutto potr� contestaaie nell glliudizdo idi opposizio!IlJe (ed �eseraiitall"e cos� ,iin tutta (La sua :pli�enezzia il dir�tto di �difesa), 1ed in ogni quesrbtone potr� utilmente interloquiire, traill[]Je che nella questione di :in1Jeripre1lazione rimessa a11a Corte, in difetto di contraddittorio, dal giudice al qual:e era stata chiesta la ingiunzione �di pagamento; e siccome la esatta interprretazione di una norma pu� in concreto risultar.e risolutiv1a ai fini della discussione di una causa, non pu� aertaimelillte ne:giarsi che iLa causa v1iien:e run tail caso ad essere decisa, �con pregiuddZJiev.011e Vliollaz�one del diritto dli dd:fiesa, senza che ad una die11e due parti del processo s.ta stata .giarantdita 11a poss�b.ilit:� di un preventivo coITTftradidittordio 1n ordiine �ad un pirofii1o, a v;oilte deteirminainte, de11a controversia. 10. -Come si � accennato, l'avv. gen. Trabucchi, ri.conoscendo la nece1E1s1i1t� di asskurar'e 1a1li1e pairtd dJe1l r:apporto .iin dtscuss1QIIl!e l'esercdziio dei] diritto di ,difesa anche nelil'ambtto del g�iudizio 1inc1dien1Ja1e �di interpr1e 366 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nel merito. Oon aie qU1estilOIIlli i�ln esalIIlJe 1si! ":ilitede, in 1Sos1laa:wa, 1Se liJl diiJrdJb1Jo ailJlia restiltuzfolllle, pireviiJs1lo dlali. riegiOllia:memrtli n. 3167 /617 e n. 2-085/6:8 peir le :rorttrtwe � dli :riiJso urtililJiJzzJait \IJJeilll'�rnidiustcia dieilllia bdirlra, S{Ple1Jti esclluisilvaa:nellllte a[ produittooo OIPIJIUIOO pOISsa essere :l�aitto viailierre diioot1lamea:lite at11Jcilie dJa�JlJa :l�ahbr�itaa dli billU'la UJ1liill~aita:rl:ce. Menitre Le prime due questioni rigiuairdlano tazdone, ha l'itenuto .che il contvaddittorio possa essere garantito consentendosi ai soggetti della lite, �anche se entrambi non figurano c�me parti formali nei tipo speciale di procedime.nto monitorio nel quale la decisione precede l'eventuale contraddittorio�, di ~sentaire le PT'C)prii.1e osservia: ziiond nru giiudiziiio dli iJntea:pDetazione, e si � pure detto deilil' � adeguamento � con i11 �quia[e l'mt. 20 del protocolilo sullo statuto de11a Corte dovrebbe essere applicato per gairantire la conC!'eta pacr:-tecipazione di soggetti .che non siano � parti � dell:a causa principale. Ma anche -tale soluzione, pur sensibhle iall'iagpetto essenziaie del pro blema, non convince, per molteplici ragioni, ed in partico1ave perch� non considera ila necessit� di garantire il contraddittorio tra Le parti in ogni fase deililla � controversia di interpretazione � e qudindd IB!Illche !llJeli1a fuse di di�scussione e foirmu:Lazione dei �quesiti da irivolgiere aili1Ja Corte di ~usti.zia. Non si tratta, invero, di dubiitar.e �che, in mancanza di contraddittorio, iL giudice non possa valutare se esista un problema d'interpretazione o di vatiditd �; � e non � perci� irisoLutivo il rilievo che la questione di interpretazione o di va11idit� di UDla norma comunitaria pu� essere soillevata anche d'ufficio, essendo ovvio, invero, che la l'lilevabilit� d'ufficio deLLa questione non V18Jle cerito ad escludere (quaisi. si traittaJSse di discutere in termini di a:lternativ!it�) la necessit� di un .contraddittorio, an-� che solo potenziale, sullia �questione di linterpretazione. Non si 11Jriatta lliemmeno dd viaJiutarre se sia � compatib�le con lo spi rito e le finalitd del sistema stabilito dall'articolo 177 e con il dovere ge nerale i1n4)osto agli Stati dall'articolo 5 del trattato, che un giudice interno, per i~ solo fatto di essersi valso di un potere conferitogli �.tl'articolo 177 del trattato, possa incorrere in una illegittimitd in base al suo diritto na zionale �; anche tale considerazione appwe infatti irrilevante ai fini in esame, quando si considerd che l'esigenza di un contraddittorio su1le que stioni da rii.mettere alla Coirte di giustizia e la inammissibilit�, quindi, di un rmvio pregiiudiziiaae disposto in pvoooddmento priivo dli contraddittorio vanno affiermate, come si � accennato, proprio nell'ambito del diritto co munitario ed dn base ai prdincipi del:l'iaxt. 177 dru traittiato C.E.E. N� pu� �ceirto negami, infine, che la impostaziione sostenurta dali'arvv. gen. Trabucchi � condizionata ad una interpretazione dell'art. 20 del pro tocollo sullo statuto della Corte inviallidata dalla lettera stessa della norma (che dispone la notifica del provvedimento di rinvlio soLo � alle parti in causa � ), e presuppone inoltve, ipotizzando la mancata partecipazione alla causa principale di � entrambi � i soggetti della lite, un onere di indivi dua?ione certamente estraneo, invece, ai compiti ed alla funzione de11a ,Corte di giustizia. 11. -La stessa necessit� di foirzar.e fa chiaira :Lettura dell'art. 20 del protocollo suLlo statuto della Corte gi� � sintomatica, del resto, deLLa cen PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 367 l'obiettrl.'VIO ooOIIlomiJoo ~seguilto dai cilbaJhl oogoliamenitli, Ja terza e il.a quarta iaffrronstano, rlispeittiivarmemte, d. !Pii'oblemi: -del 'Se dil :llaibbrdicante dJi, birnria, dil qUJaile abblia pai~ato iIJe rorttiwre dlii ,rriJso all pr:ezzo normailie di metl'lcaito, prezzo SIUllWa CUJi formarzlilOlnle La '11eiS1lil1luzJilone lllJOfl1 m lia:J. awcmn modio din:fliulirtlo, aibbilla dntto di beineficl�laLl"e diJoo1lrtamenite deilllJa '11eis1:Jil1Juzfame medesima, e, swabilit� della soluzione dn esame, �ed � proprio tale disposizione, anzi, a conferma:I1e .La 'esigenza che ila domanda di m1lerp'l'etaziOIJJe sia ccmsentita, in coerenza con 'la formula dello stesso art. 177 del tvattato, solo in gdudJzi nei quali sia g.a.t'antito il prev.entivo ,oontraddittodo sul1e questioni da rimettere alila Corte di giustizia; n� pu� non �essere rilievato, oltretutto, che La stessa Corte di giustiziia ha gi� avuto occasione di precisare, con valutazione �evidentemente incornpati:bi1e con fa soluzione dn esame (e che anzi inva11ida anche la prassi in base alfa quale il provvedimento di rinvio viene notificato anche ,al sog.getto nei �cud confronti sia stata chiesta ingiunzione di pag�aimento) che al procedimento di interpretazione, rivolto a fornire al giudice nazionale 1'dnterpretazione delle no.rme comunitarie da applicarsi �nelle liti dinanzi ad esso pendenti�, non possono partecipare soggetii � estranei al giudizio pendente dinanzi al giudice a quo � (md. 3 gdugno 1964, nell:a causa 6f64, CQSTA, Racc., 1180; v. pure sent. 19 dicembre 1968, :nella �OOIUSa 19/68, DE CICCO, Racc., 627), e che � con l'espressione � parti d!n causa � l'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte CEE indica quelle che hanno tale qualit� nella lite pendente dinanzi al giudice ?J,azionale � (sent. 1� maxzo 1973, nella causa 63/72, BoLLMANN, Racc. 269). Il contraddittorio delle parti sui quesiti da formulare si svolge infatti dinanzi al giudice nazionale, al quale ciascuna delle parti in causa deve poter prospettare le proprie deduzioni ed i quesiti che propone di precisare, anche -se � solo il giudice a stabilire (ev�ntuailmente di sua inizia tiva) quali quesiti debbano essere proposti, e ad introdul"lre, con la sua domanda hl giudizio di interpretazione, determinandone e del!i:mitandone, al tempo stesso, l'oggetto ed il preciso contenuto. La discussione e la formulazione dei quesiti dinanzi al giudice naziionale costituisce qutndi una fase preliminare del procedimento incidentaJJ.e di interpretazione, che viene �recepita�, attraverso ed a mezzo deUa domanda del giudice, nella sfera di funzione della Corte; ed � perci� rilevante, e proprio nell'ambito dell'ordinamento comunitario, che le parti abbiano potuto dinanzi al ~udice nazionale contribuire e concorrere, in contraddittorio, alfa formulazione stessa dei quesiti. 12. -All:a prospiettiv�a in esame rimangono estranee, s'dntende, tutte 1e vaa:-ie questioni che la parte obbhlgata potrebbe prospettare per resistere ailJLa 1tm~tesa at1Jrfoe (di:fietto di gillurisdizione, di competenza, di Leg1ttimaZtione, 'Ilu1lit� prooossualli.) �e ,suJila .stessa ritleV1anza, ali fini della decisione, deilJI:a que�stiione di interpretazione; .se pur1e � evli.dente, infatti, che la precLusa possibilit� di temp,estiva deduzione al riguardo pu� provoc1aire 1sentenze inte1t1I�7etative inutiliter datae e deil. tutto �superflue ad fini � della decisione, si tvatta tuttavi.a� di questioni rillevanti solo sotto il profilo del diritto interno; e anche a prescindere dal fatto che sotto tale pro RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 368 -del 1s:e glii Staitii memba:ii poss~o. coin pl'ovvedime!nt1i :ilrutem1i dli atitUJa~iionie, 1siuboo:idtmail'e il'e1s1e!l'lcl�IZilo �del dJill'I�ltito deil fabbll'd1oarute dii b�['ll"8. ad otteinooe d1l piagiamenito dlel1a restiituzdio1ne a[rl' e1sdibizd1oin,e� d!eil aoinsoo1so scm:itto deil p["o1dJUJ1Jtcwe dii l'ottume idi :rd1s10. In fmzia delil'iairit. 9 del I"egiolliaimenito deil 001I11Siigllidio 215 Luglliiio 1967, n. 359, I"eil1aiti:V10 aM':m~giainii:zz,a2'liiOIIle 1comUJne dieil mell'1cato die11 !l.'I�ls10 (G:u. foLo, come si � gi� osservato, iJ. contradd1ttoll'io deJ.Le ipaTti, anche se eventuale e postio1p�ato, � comunque garantito anche nel procedimento P'e'r ingiunzione, non � certo con :riguardo a tali questioni che si pu� dd,scutere di un difetto di contl'add&ttorio rilevante nell'ambito delJ.l'orclinamento comunita'rio. Assume inv�ece riJ.ievo, sotto il profi1o del cliritto comunitario, la mancanza di contraddittorio sulla questione di interpretazione, propl1i.o perch� la sente=a della Corte, che pu� risultare determinante ai fini della decisiio1t1Je �che iil g1udti,ce nazj,o.niaLe dovir� poi eme,ttooe, defind.soe UJnia � contr. oversia di interpretazione � la cui fase p:reliminar.e e preparatoria si svolge dinanzi al giudice naZJiona1e ed alla quale entrambe le parti del rapporto controverso devono poter partecipare in condizioni di parit�; ed � evidente che la parte che dovr� subire gl� effetti del1a sentenza interpr.etativa deve poter .concorre e contribuire aJ.lia formulazione dei qusiti. Non basta perci�, per garantire l'esercizio del diritto cli difesa ed il risp~tto del pll'incipio del contll'adclittorio, consentire alla parte ned cui confronti sia stata chiiesta !'�emissione cli un decreto ingiuntivo di presentare l1e proprie osservazioni alla Corte, quando � gi� preclusa ogni contestazione 1sullo stesso thema decidendum; non si pu� limitare, cio�, a11a sola fase incidentaile �della controversia di interpretazione dl contr.addittorio con la ,parte intimata, o quantomeno non pu� assumersd che il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio vengono con tale Limitata partecipazione ugualme�nte garantiti; e non sembra invero possa dubitarsi de11a ri1evianza di tali osservaziioni, specialmente quando siano considerati g1i ulteriori inconvenienti conseguenti ad una so�luzione che consenta il rinvio pregiudizJ. ale anche in procedimenti senza contl'adclittorio. :i.3. -Si � gd� rdJ.evato, invero, che dll provvedimento dd rinvJ.o non dow-:ebbe ,esse[['e niernrneino notificato, stricto jure, WLa :parte lll!ei cui confronti sia stata chiesta la emanazione di un decreto ingiiuntivo, in quanto l'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte prescrive ta,le notifica solo per 'le �parti in causa�, mentre neUa &potesi in esame manca del tutto una causa �pendente� �e manca quindi la controparte processual�e del rkorrente; ed � gi� evidente che con una interpretazione ilettel'a1e della suinclicata 1esposdzione V1erll'ebbe ad esser.e violato, anche nel giudizio di interpretazione, quello stesso principio del contraddittorio la cui osservanza .si (["itiene necessario garantil"e con la notifica del procedimento cli dnvio, e che .si assume .inv�ecie irrHev�ante per quanto concerne la :fase non incidentale della .controv�ell'sia di interpretazione. Solo con LLa notifica eseguita a cura del canoeHiel"e della Co(["te, commJJque, .La p~e indicata �come debitrk:e vdern1e a oonosceinza de1lilia domanda proposta nei .suoi confronti; non solo, ma poich� 1a notifica aJ.LLe parti � prescritta p.er i'l solo provvedimento cli :dnvio del giudioe nazio PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 369 n. 174, pag. 1), !La � restUuzione �ai1i1Ja :priocLuziLorre � � attrdlbuita per re vottu.r:e �di ll.'li!so llll11illJizz1artie, da W11a pairl1Je, nel.J.'mcLusrtirdla 1cLeglld. amildd. e, dailil'a!Lrtira, n1eilll'dl!lldiu1strd1a 1cLeilJJa bimra. lil isucLdieitito amtitcolo C'OIU'itsipolillcLe allil.' 1all'i. 11 ideO. !l'egoll�ll!Illellll1Jo icLeO. Con1si!g1l1ilo 13 glliugno 1'967, lll. 120, rellJaitd.vo athl�oir:giairuiiz~aeiiooe 1comUl!lle idei mercati lllell. sert:rtJooe ded. 1Ce[1ealJ.i (G.U. n. 11 7, nale, non pu� nemmeno �escludersi che a mezzo di tale notifica la parte .iiniteressaita viengia soil.o a :conoscere quali quesiti dii iMe['!IDetiaeJi.oine siano stati rivoliti ana Corte, 'l'.'imanendo del tutto all'oscuro della domanda proposta nei suoi corufronti, e senza nemmeno la possibilit�, oltl"etutto, di vatlutare se e quale interesse 1abbia, in conc!'leto, a .partecipare al giu�iizio incidentale. La illimlitazdone �che dailiLa soluziione in esame de!l'iva aifil'eselt'cizio del diritto di difesa ed alla garanzia del contraddittorio risulfa del Testo evidente quaindo si �cOIIlSiidel"i che per La parte iinltelressaita, se �P'tLI' ammessa a pJ:1esentaire Jie 'Pl"Oprie osservaziond, rimane in ogni caso definitivamente preclusa la possibilit� di contribuire alla formulazione stessa dei quesiti, attravwso quella normale opera di �ColLaboraZlione tr.a il �difensore ed il giudice che costituisce �eSPressione istessa del diritto di diifesa e che potrebbe del resto svolgersi, per quanti:> concerne il tenore dei quesdti, solo dinanzi al giudice nazionale (dr. Corte di gdustima, 22 giugno 1972, nellLa causa 5/72, GRASSI, Racc. 443; 9 diioembre 1965, IIlle1la causa 44/65, SINGER, Racc. 951, �e Forro it., 1966, IV, 33); 1e lllOlll rpu� qu:iltldi Cli!sctoliliOIScemi, in defimtivia, che neil.il.'dpotesi in �esame una delile pairti del ll"aiprpovto iln oontestazdonle, io com1u1nque una deLLe paTti delllla oonitroverisia d'inrtie!l'lpl'etazdolne rimane del �rutto �esclusa dal1l'utile e preventivo cont'l'addittooio 'SUlila questiJOille di dmtierpiietazi()IIJJe; n� sembra ipossa giustifiioar'Si, din'V'�!00, i1 fartito che ad una soil!a parie sia .com.sentito di PI"Ospettare ilie iprorpirdie a!t'gome[111;aziom ail giuddce llllaZliOil131le (oOIIl 11a possibdLtt� che ma eliminato, senza diisrperiidio dii attivit� e con minO'l'J. spese, lo stesso eventuali.e dubbdo. sullli� inrteil'ip!I"e<1Ja.. 2lii0Ille dia dlaire alilia !llJorrrla comumairlia), menrtire aili1'aLt'l'a p:airte sa111ebbe lilil ognd mso iirn(posto, ail fine di :fair viaLere le prOpil'lie deduz.iond (e su thema decidendum in ogini oaso 'gi� definitivamente pd'ecisaito), dJL mag.~ onere di UIIlJa pairteaiJpazio!ne ,dJLnainzi al !�iudiice comundtario. 14. -.A:nche sotto U!I1 ulteriore profilo, dnoltre, possono esser�e evidenziati gli mcOIIlvien.i.enti �derivanti da una soluzione che consenta il il'iinvio pregiudiztaLe anche nell procedimento (>serwa oontmddLt1mli.o) pe'l' deCII'eto ingiuntivo, �Con ri:guardo, cio�, al!l'one'l'�e deUe spese del proced:imelllto inc'.identaile di intoopre1:Jazt0011e. Secondo l'a:bituaiLe farmma .adottata dalla CO'l'te di giustizia, inJVero, il procedimento pJ.'legiucliziale ha, nei oonfrOIIltd deJi1e parld, � il carattere di un imcidente sollevato nel corso deHa causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi la decisione sulle spese �; e la Corte ha gi� avuto occasiorre �dii pll'ecisal"e, anzi, che � la Liquidazione delle spese e la ripetibilit� delle spese indispensabili esposte dalle parti nelLa caus.a pri;ncipale in occasione del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 177 del trattato CEE sono rette dalle norme nazionali che disciplinano detta causa � e che � spetta al giudice nazionale competente di valutare, in base al proprio diritto nazionale, in quale misura si debba tener conto del mag RASSEGNA-DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 370 pag. 2126 9), 1Cihe rprevede 'UIIl'1aJDiai1ogia 111es1:I�JtJUZI�Jone pa-tL'l guianoitUJDco ed ill g~o teniero UJtjii!JiJUJaiti d:ailil'lilnidustrd1a degl!Ji iamitdrl., lli()[llch� peT fil guianotuvco rutilliiizziartJo :pea:-iLa dla1bb11itcaZ1�IOI11e deililie seimoille� e dei sem-Olldini dli gi:ranotUJ: rico adopea:-artrl. diaWl'lilndustiiita delllia biJNla. In furm dieilll'1airt. 1 deil ll'egioilJa:menito n. 3:6,7 /67, gilii Starti membtrli viensaJilio iLa rest11Juzliione 1allilia rprodUZJilOIIlle itianito per 1e 1siemoi1e e li setmoildlnli. gior onere determinato dal procedimento pregiudiziale� (sent. lo marzo 197�3, 1IJ:eli1Ja �causa 62/72, BOLLMANN, Racc. 269). Non pu� non essere considerato, P'eraltro, che quando La domanda di pagamento viene rigettata dal giudke (,e ci� pu� accadere anche per motivd del tutto diviersi da quelli dedotti ne]J]a questione di interpretazione) r�estano definitivamente a ca:rdco della [parte erroneamente indicata come debditrice tutte le spese del procedimento pregiudiZliale, che il giudice naz. i'.Oillai!ie, non essendo l'interessato parte del procedimento dinanzi: a lui promosso, :non po1trebbe oomunque Jliquid:aire m suo favore; e po1ch� dil pri.ncip.iio che 'POille le spese del processo a ,caJ:rdco del soccombente � certamente rilevante anche ne1l'ordiniamento comunitario, anche tale u:ite: rd�oo:-e assurda conseguenza, la violazione, cio�, di tale principfo, concorre a far dubitare delwa validit� della soluzione affermata con La sentenzia in rassegna. 15. -La seiriet� de1le oblieZliond SQpl'la J>Tospett:aite � dmptlicditamente cond'ermata, del :l'esto, dal motivo stesso per H quaLe talune questioni di interpretazione sono state dedotte con ricorso per ingiunZlioIJJe di pagamento, UJn mo1tdvio, iinvero, che � ,ageviole lindd:v:i!duaire proprio e S�J.amente nel premeditato proposito di eludere il contraddittorio con la controparte �si.:illa qUJe!Sltd.one di in1ierpl'etazlione, nellil'dntento di evitare, cdo�, che (la parte indioata come debitri.ce possa concorrere, quantomeno, ad una corretta impost:aziorne delle que.stioni (e non essell'e costretiba, mveoe, ad una impostazione difunsiva gi� compromessa da1La immodificabile formulazione dei quesiti); ed � certamente sintomatko che tali iniziative siano state assunte semJ>Te e solamente nei confronti di Amministrazioni dello Stato, anche in difetto delle condiZlioni �di ammissibilit� del <ricorso per decreto inigiuntivo, e per cnediti, o1tvetuitto, Jia �cui stessa irrisoria consistenza denuncia, talvolta, La finalit� strumentale che viene con taiLi inizi1ativie 'attribuiita ai1La fase liincidentaLe dinanzi alLa Cmite dli giustizi.a. N� pu� dubitarsi, invero, che il proposi,to perseguito sia prop:rdo quello di eludere il contraddittorio sulla que1stione di interpretazione. Il procedimeIJJto monitorio � rivolto infatti ad assicural!'e a1La parte creditrice, nella riicoooonza di IPII'edietea:imi!IlJate condiziioni WJ1a iwmediata, quanito JPX'OIVviso: r:ia tutela; la necessit�, o !!:a. opportunit�, di ricoll:Tell'e alla procedura per ingiunzione viene perci� meno quando sia 1a stessa parte istante a sol1evare una questione di interpretazione da rimettere ailla Corte di girustizia, quando cio� � lo stesso ricorrente ad escludel'e la possibilit� di quella immediata emarnazioIJJe deU'ingliunzione che costituisce 'Lo scopo stesso del procedimento sommario; e se H vero motivo per il quai.e 11a questione di dn1Jerp:vetazi0illle non W.1ene sollevata 1in un orrdli.nario giudizio di cognizione '� proprio e solamente quello di eludere il contraddittorio della cont: l'oparte non sembra iirwero che t:alle espediente, tanito preg,iudiiZlilevoLe, in PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 371 di g\l:"ainotun:ioo, qUJalilito per 1Le rotture dli irdiso de1stdnaite ailil'liin1diustrlila dei!J1a biirria. L'arrit. 2 dlell ciitaito regioLamenito drmpegirua !�lrJJOlltrle gild Staitli. membri a!d 10maJillall'e 1ruJtte ile diilspooiZJ�JOl!lli illiecessairiiie aftmch� llie res1iltuz.iioo:lii. s�lalno lliimiitartie a�ilie qwrunilliit� di siemolle e �S�IIllJOlllia:l dii granotur.cio ed aililie qwain1ltt� dii 'l'Olti1rulrie di i:rdoo ef.futlti:viarmoote rutliillizi:zlaJt dia!lll'lia:J.idustlirdia deililia bliirro. A 1swa vollrlla, dil Tlelglolliarmein1lo ideililJa Oommliissiione 111. 208:5/68 filsisa takme modialL�lt� dli wtqUJ�ldiazdOille dei!J]Ja !I'>elstiJtiuzJ�JOlllle alll'drmporritia�zJfame e aillLa pll'lodooilcme delJLe rotture idi !l'I�lso. In piall"l1lilooll1a111e, ll'all1t. 3, n. 2., dl�ll. sud collliClreto, per J.'esexcizio de!l dilritto di di:l�esa, possa essere ava11iaibo I�lll sede comunita�ma, tanto pi� �che il principio deJ. contraddittmio � certamente uno di quei principi fondamentali dei quali la Corte di giustiziia si � gi� pi� volte dichiarata gariante (sent. 17 dicembre 1970, nella causa 11/70, Racc., 1125; 12 no\'embire 1969, neilla �causa 29/00, Racc., 405). 16. -Se La possibilit� di chiedere alla Corte La inter.pretazione di norme c9munitarie � consentita al giudke naziona1e anche quando debba provviedere i.in difetto d[ contriaddiittorio e SeJil:Zla Jia effetti.via pendenza di una causa, si determina, infine, una ingiustificata ddscriminazione tra icittadini deJ.la Comunit�, a seconda che nei rispettivd ordinamenti sia o no eontemp1ata una procedura analoga a quella del procedtmento per ing. iium;iolll!e di .pagamento, e qUI�llldd a seoonda che la parle mteriessaita. aibbita o no' La possibilit� di far valere dinanzi al giudice naziona1e 1e proprie ragioni e deduzioni in meri.to alla questione di interp\l:"etaziione, e siia o no garantito il preventivo .contraddittorio delle parti nel:La eontroversia di interpretaziione. Per quanto consta, procedure analoghe al procedimento monitorio i�taliiano (demvato dal praeceptum executivum sine causae cognitione e da:l mandatum de solvendo cum clausola justificativa, deiL dtlrri�tibo corrnu.ne) sono contemp1ate, ma .con limiti non previsti invece neli'ordinaimento itaM1aino, nie1l'oil1dinarme1I100 tedesco (il. Mahnverfah!ren e tl'U!rkunden-'llltld Wechse1pro~ ei;;s) �e, con minori analogte, iin quello inglese; e non risulita, oltretutto, che questioni di interpretazione si-ano ~tate irimesse da giudici di alltri Stati membri inaudita altera parte. Certamente, una ingiustificata .disparit� di trattamento non potrebbe essere ne:rmneno ipotizzata cin ragione delle diverse procedure e forme prooesSUJal. i �coniterrnpWaite in .ciascun oT.dinamento deglii Sita:ti membri; e pu� ad esempto non assumere m�Levanza, perci�, nell"aimbdoo �ieilil!'Oll'dinamemioo' comurritairio, che dl provvedimento di rinvio priegiuctiziale sia suscettibile di impugnazione solo in alcuni ordinamenti. Risp�e�tto al giudizd:o pregiudiziale di .dnterPi'etazione ed all'i!ntervento stesso della Corte di .giustizia, �disciplinarti da norme applicabili in tutto H terr1torio del!La Comunit�, appare p�eraltro linderogab.ile esigenza di giustizia quella di aS1Sicurare e garantire i fundaimenta:li principi della difesa e �ieil ccmtraddi1ttorio, m:re.gime di uguagtldanza e se.lllza rpregiuddzi1evoili dlitsooimiinaziond, a tutti i cittadini del�1a Comunit�: garanzia che non sembra possa assumersi iirweoe reai!dzzata quando i sollii ciittad:illli dd ta�amii Stati RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 372 detto regOlliaimooto pll'eCI�l.Sla �che :spetta 1ail � p!l'1odui1rtlore � �defilie mt"buire di :ri~so presenitaire 1aillle 1aitlltor�it� 1competenitd, aJ. finie dii il'dlcevieire ila reistdrtlu ZJionre, WJJa 1doma1I1da ICOI'll10daJ1Ja di dJetermilnartJe :iillJd~Cazdorui daJWe qUJailii. .rli,SUJ1ti il'�ef!:ettliva rurtiiW~aJZli�onie del!1e rotrtUll'le. Da� <testo 1deii 1sudidetili ;:iiegol!aimooti si evdmioo senza ipoosdibiillJirti� dii eqUJhnoci 1che wa ;:iielSlt~tu.ztilolnJe idi cui si itriatba ,� unia re1st~zliJ01I1e aJli1la p;:iio diuzdonre, spettainite ali ;pll'Oldu1l1JOI'li del!l!a meiooe e 1!10IIl gi:� aiglliii uitdllliJ2l2iartiorrli. Una diilspo1siaJiionre 1del. g1ooe:rie 1aippwe .gliUJStiificartia dailll'oblieittilvo e1cooomilco dielJJa 1diilsCliipl.dJrm dln esame, wa qUJai1e IDIOIIl ml�lrta a :liavior.illie il'liJ:ndJuslt:rlia dle()J]Ja b~a, iboos� ad 1evlitairie 1che !ii p!I"ezZJi fissaitli iperr cerriii lp[liOdCllttii. dlli biaise -~bitufl:lco, �g:ri�lDJo teruerro 1e :r<.ilso -IliOl!l lllle peirnneti1Jal!1o pi� ['l.lltliJlliJZza zione nelle industrie dell'amido e della birra. Pi� in dettaglio, tale nor- membri possano esserre in concreto esclusi dal pireventivo contraddittorio sui1!1a quiestiOIIle di inrtierriplretazlione ed .agli awtrrd Sliia inV'eoe serrrl(pllie consentito dii prospet1laire, din ccmddZJiond di pwi�t� con il oo:rutroiniteressato ille . proprie ded.UZJioni ,sultlla ravvisa.bilirt;� stessa, ad esempio, dii unia questione di inrtlerr.pl'etaZJione, �e comunque sulla formulaz.ionie dei quiesirtJ:i da 1rd:volige:re all giiuwoe .coonU!Illitario: ed � proprio neWordinamento comwnitatrio perrci�, e noo nei singoli ordinamenti di diritto interno, che assume r1lievo La necessit� di 1aissiicurwe, per quanto concerne la controversia di interpretazione, una indiscriminata tutela delJ. dir1tto di d.liesa e di contraddittorio, e per LI.e stesse rag;iOIIli per le quali Jia necessit� di tale tutel1a � stata dli fatto riconosciuta (forziandosi, necessariamente, �l'art. 20 del protocollo sull.JO statuto deLLa Corte) nelila fase incidentatle dinanzi al giudice comunitario. 17. -In defiilli.tiva, l'iairt. 177 del triattato CEE ~che impUca la pendenza di un giudizio, la I)!ecessit� di emana!l'e una sentenza, e quindi il condi7Jionainte contraddittorio tra �Le parti), l'art. 20 del protocollo sullo statuto del11a Oor.te (che lim:iita �La 1pairtecipaz;i.one a1 .processo a11Je parti � che hanno tate quatitd nena lite pendente dinanzi ai giudice nazionale �), l'eaig;enza di ga1I1anitire il .contradditto:rio in ogni fase deUa controversia di interpretazione (e nooi soli.o in quella inciden1Jaile), e, non certo uliti.mi., i gravi iniconvendenti conseguenti ad un.a differente soiliuzione, costituiscono faittoil'li �dli vai1utazione che concorrono ad eso1udere il'ammliissiibiiliiit� del rinvdo pregiudiZJia1e in procedimento senza contraddittorio ed. a citeniere quindi i!rlnjceivibi[e, .secondo La terminologia del gruwce com.unitari<�, la domanda ,dli initerp!l"etazi.one p;roposta, nell'ambito di taLe IJ["Ocedlimento, e qUI�ilidi inaudita attlra parte, dal ~udice naziionaile. N� ipu� ~emersi, �come pure � staito 1a vo1te a-ronearrnente affenn:ato, che con tailie soluziOil!e sail'lebbe in �concreto dmpe�dito di ottenerre attriarverso la sentenza del:la Corte la competente illllterp!l'eta2Jione dli un:a norma comunitairia. T.a1e p:reoccupazione (del tutto analoga a queLla gi� dalllia Oommi: ssione 1eSIJ['essa �,ainche nella rr.icordaita .causa 611/55) OOIIl ha lin!liaitti alLc'Uil fondamento, in quianto se La richiesta di in~unZJione viene rigettata :La domanda �di pa.g;aimento pu� esser.e sempl'e icip!I'IOlpOsta, senza alcuna precLu. sione, nel:la forma �di un norma!Le giudlizd.o dli .cogndzii:one, �Con pi.�ene~a di PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 373 martJivia si pl"OlpOIIlle, potnJenldO ISU dli <UIIL 1piieide dli tpaJl'liit� I�. dli'Vemi prodioitti -1semoilie e semollJilnd dli ginmoturico, rot1rulrle dii ll'lilsio e amido -UJl1illJitzmltd !t�J�lhl'dinJdJu:sfu:liJa OOfilla blin:U'la, dli imainitenJer<e IUIIL equdilJibrdio 1ira gJlJi SIOOClcihli ad essi 'Offurtli 1dialhlle litnidlUisfll'liJe 1dlellil'1am~do e d�eihlla biirim, oonsiidea:arto che ll'amido, a isua vioi11:Ja, ipu� ,c01s1l~twiire UiIJJa delllle mai1lelrde picime aid~rte lllle�Ja fubbrliloamonJe dJeillla bima. Lo ISCIOlpo ISIOIVl11aesp0is1lo VI�Je!tle iei:tliUJiliCliaito lllietl piooamboilio dJel trtego!Iamenito n. 3167 /67, dln CUii ISL weg,gie �che llJa !l'leiSI�I�ibUZJ�JOOe I�ln. esame �dJeve elslsier<e :f�Jssarba �ad IUIIl Wi'vlelhlo ooe permetta dt II'laigg1iluJngi&e �UIIL e~I�O 1'n1a i [preZZJi 1d'1El1P1Pl"OIVVlilgliion1ameinfo diehl'md'UIStrlila delilJa �l:fuira lilil amiido� di gir�llillOlbuJI1oo, da un illaito, e iln. 1semdlle e isemoflli:nJi: dii glrallllot'Urroo e irot' 1ltwe dii Xliiso, �lalfil'lailltloo .. Booch� 1ill pre1dJeltlbo silstema ICOlllJSlellJ.ta �aihl'dlndustria de�ilia 1bdma dli irlidlomilrs� 1a �pioozZJi pi� fwOl'lelV'Ol1i idli qoolllld ohe ll.'I�ISIUllterebbea: io diail siisbema generei!Je �dleti prierzzJ�J, ISI�! 1:II'lai1l1la di lUI� VlalllltJaig,gl�JO che soatUJ!'�lsoe dJaililie lieggli de[ mea:icaito 1e <ohe lllOIIl ip!U� aissumetrte llJa iliOll'IIllla dd Ulil d!hiirtJ1lo isogigieibtivio �ait~bUJirlJo d!aii re~iliamelnMJ cOlllllUIIllil1l. La <CIOillctliu:S~Olllle <CUii 1s� � gl.iun<hl .non � 1iJnfiJCI�larba dal ocego!lamettllto llliU: m.el'O 2O8 5 I 618 dieWlia OommJ�Jssione 1Clhe iocmoode ilJa :resitirtJuzJione slia ail contriaddlittorio e con impre~udicaita possibilit� pm-iil giudice nia2iona1e (al qua1e ciascuna delle due parti potr� prospettairie 1e proprie deduzioni) di investire la Corte di ~usfliZJia di ogni eV!ellltuaiLe questione di interpretazione; mentl'e se la richiesta di ingiunzione viene accolta eventuali questioni dJi dnte!l'pretazliond. potranino uguiaJ:men1le essere sollevate, semp!re in posiZJione di uguaglianza tra �le due pairti in causa, nel giudizio di_opposLziione, nel 'qua!Le soaamente � g1a1r1anti<tia Ji'osservianza dei principi defila difesa e dell colll1lraddittm."io sulle questiond. da il'limettere talla Corte di giustizia; e per i motivi sop!ra sinteticamente riassunti � a questa sede, qUJindi, che deve intende!rsi il'i:fertita la posS�!biliit�, pm-.iih ~udioo !IllaZionalLe, di ch.$edere aillLa Corte ila esatta dnte.rpretaziOil!e di illlOl1"lllle oomUJill�tarie, tainto pi� che la sommiariet� dleLl'esame condotto neMa :liase llllODitoria, :La mancanza, cio�, di una -completa cognizione della causa, iin contraddittorio tra 1e parti .e con la valutazione delle V0ll'ie possibili questioni, pu� facilmente �p!rovooal'e �sentenzie interpl'etative inutititer datae, e comunque del tutto superflue ai fini de!L1a decisione. 18. -Quanto alilia questione �di merito esaminata nella causa, la Corte dii giustizia ha condiviso le 0soluziond. prospettate dal Gove!l'no italiano, escludendo (in coe!l'enza con la finali:t� stessa della normativa sul. mercato agrkolo) -che benefici-ari del!la restituzione possano essere cOIJJsiderati i fabocicanti utilizzatori deUe rotture di riso. Anche ile norme sulla restituzione alla produzione delle rotture di . 11iso consentono pe!raltro di avvertire la difficolt� di una indiiscrimilinata disciplina, g1i Lnconvienienti e Le discrasie che possooo a volte de!l'Ji.vare da1la mancata autonoma consideTazione �di detwm1nati fattori contingenti e territoriali, e i �p!regl.iudizievoli �eff.etti di norme rii.volte al conseguimento 8 374 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prodiuitroOll'e, 1s~a 1ailll'WmiP01r1tatooe dli riotturrie. La dlivielI"lsit� dleil.We dlilsposlliz:ionli dilpoode dlall. :llaitito 1cfue, per i!Je rio1Jta.me dli II"liJso �mpol'lllartie, dil. !()ll'01dJuititJore Sii trovia ail idi :lluoll'l1 dlellilJa isiieria d'a1ppliloazdl0ille dieil dliJrirtJ1Jo ICOIIDIUIIl�ltJ�lll'I�lo. Ci� nolll modlifiloa itut1larv:ila wa :na1tru1m 1dellilia !l'esitiiliuZliion1e, che, oome srtlabii.Wi.Jto dial T.eg;oWaimento idi ba1se n. 359/6�7 re :rdibadliito dla�. !l'regolLaimellllbo d'aititua_ 2liloltlle dleil OOlllsiJg;lJilo n. 367 /67, � Ullla !l"esrtii.JbuzdiolilJe ailllJa produzdioine. La 1sipeoilalie modlaliilt� d'1a1t1JUJaziilone 1�IIlltvodot1Ja dla�. a:ieg;oWaimelilJto dleWlia CommilSISlilooe ha dll seo:nlPllilce 1soopo idi mJarrutelllelt"le il'1eqUJillLilb!l'dio il�ra irottiwre iinipol'lllaite e ll'Ot1Jurrie dli prod:u:zJilOltlle 1oomUJDJiJt�lll'liia, seinza, pell'la!WtlrlOi, al!J1Jeira!l'e illa ill!a!b.ma .imitmilnJseoa ideilll!a restirtJuzdlOille. Dlii OOlllse:giUJelll:zJa, fu cliir1co1sl1larnza che :fil 1iabbr!iJClan1be di ibiirria-UJtillJ~atore � rba�.VIOl1Jt1a aa:l!che ['iimportaitOII'e de1!Ja m�l1Cle Tliisuilita rpll'fiJVla dii II"!illiieV'O. di finaUt� che non trovirno uniforme rispondenza Illei vari Stati membri; e sono note le po1emiche insorte a proposito del 11egime di pl'emi aUia macell!azione de]l�e vacche da Latte, rivolto .alla limitazione di eccedenze riferibili inV1ece solo ad alcuni diegl!i Stati membri. La l'esti:tuzio(ne al!la Pll'Oduzione � infatti .accordata per g.�lll'antire al p.roduttore un prezzo remulllel'ativo, in misura determinata con riferimento ali1a possibile differenza tra d1 prezzo di entl1ata e un predeterminato prezzolimite (o al PJ:lezzo CIF se maggiO!l'e del 1P1l'ezzo-llimite); :non vi:ene oonsidel1ata, dinvece, ilia possibdil!it� di prezzi, sul mell'Caito dnitea:ino, gi� dlll. OOl!lcr1eto superiO!l'i 1al prezzo di ,entrata, una ipotesi, cio�, in cui il p!l'ezz,o che il �P!l'oduttOII'e pu� ottenere, tenendo anche conto dii possibili prodotti conoorrenzialii, � comunque di per s� !l'emunerativo; ed � invece evidente che in tail oaiso (riicorvente in Ha1ia proprio per le rotture di iriso) viene meno �la l'agione stessa di una restituZJione ailla produzione, che viene tuttavia di fatto �chiesta ,e concessa, senza :rispondell'e .a!11a fun:llione, sua Pll'Opria, di integrare un �compenso non r�emunerativo, ma risolv�endosi, �ln efietti, dn una indebita e speculativa magg.tor.azione del margine di guadagno. 19. -Il quesito risolto ,con Jia terza massima delJla decisi.Oill!e in rassegna pvesupponeV1a, cosi �~ome formulliato dal giudice a quo, La soilluzlionie positiva di precedente quesito sulla possibilit� di co:nsidexare i fabbricanti di bdll'I'a beneficiami deil:la restituZJione a�ilia produzione, ed e!l'.a stato proposto appWllto condiizli.onatamenite a ta1e soilJu�one. Si chiedeva, infatti, � in caso di risposta positiva ai quesito 3 e tenuto conto deHa diretta appiicabiHt� deHa normativa comunitaria discipiinante ia fattispecie in esame, se gU Stati membri possono com provvedimenti interni subordinare L'esercizio dei diritto dei fabbricante di birra ad ottenere H pagamento deHe restituzioni ai riiascio di un consenso scritto da parte dei produttori di rotture di riso �; 1ed � evidente che una volta individuato nel solo Pll'Oduttoll'e di !l'ottur�e di ll'liso il titolaaie drel dil'itto alla restituzione tale ulteriore questione rimane\11a assorbita. La Corte ha voluto tuttavia espressamente aff.ermar.e la compatibilit� con la disoipolina comunitaria di nOII'me di diritto interno che consentano la ces!llone del ili.ritto all:a vest1tuzione �mediante consenso formaie., ma PARTE r, SEZ. rr, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 375 Nolll l&i 1pu�, d!a ruilitillmo, 'l1hlienel'e dtncoi.rn:p1artrublil1Je CIOIIl fil sdlsitema Cll'OOJto dai 1I1egioil1atmie1Illti 1c01IUUI11irbairii 11ma dlilsposiiziilo1111e 1111aiZ.iJOIIli�lJJe di aititUlaZlilo1111e che l!'ltccmotscia atl.llJa :llaibbrtiloa 1dli bimria Ulbillizziartmiice �Jl dil!'liltto ai1la 11estdltluzliJo1111e, solo nell oaso dl1 ,oess&olllle esptl1essa dia 1paa.i1Je d1eil p!l'od/uMJoll'le. Polilch�, lilll: fiatili, wa :fiabb!l'iicia idi1 boa iCl:JJe utilliiwa tle roittuire dli ['!]so l!lJOIIl �-tdltoll1a['e di u:n dlimirtto 1sogig1el1Jtivo ,~1lmiito daii 11eigowamellllti oomunt'tari, e1ssia pu� acquiiJs~ ill d:imiJtto a�11Ja criestituzJi!Ollle soLt~mto meidlilan;be celslsioitl!e esip!I"e1ssa da pa['ibe1 ide[ ip111otdlulttooe. Le queist]Olllli 1sotto1poste ,atlilJa Coi.vte Vlalitll!lJo poooi� lt'liJsoiLte, iliaddlorve sd tratta ili :liom1il'e U1I1'1illlt&pll'lertJaZJio1I1e giirucr'.iidliloa, Ml senso che lii il�ahb['d'oanite idi blfu:1r1a, tlll qualie iaibbda piaigato ille il'OlttUII'le ili ['/ilso al pirez:ao nocmale di mwoato, Pf!'~Zo 1su�ilia 1CU1i formaizJilOitle lla :restliltuzdone lllJOIIl ha lilil 1ailJClUJitl mo1dlo 1itnf]udrto, lllJOIIl ha ,dJimiltto idi henefioilalll'le d1We11Jtaimetnite idelilia 1I1etstrli1rueJil01I1e medlesima e 1che ITT:O!ll 'oootraisba 1oolt a:1e1g1oliairnelllllbi oQIIIlJUl11li.rtairi fil �silsbeima dil ,quJailJe pe['ffietbta La 1Cel.sis]Oitl!e m ;l�aibbll'iilc�lllllte dli birrlria dJell dlli111tbo 1atlllia I'leistituzdiOlllle me.dlilaitlrtJe 1ill 100itlsenso foo.'.'ffi�l[e deil prooduitltolt'le, stabd1endlo oos� dimpilliloirtlaimeinite 1ohe diiI1 maltllcarnza idli ibailJe coitliSelllJso lill :fia1bb['licaltllte dli bli1I11I1a lllJOIIl ha allicu:n dimirtJto 1allwa ['e1~. -(Omissis). talie affermazione di pr.inmp10, specialmente ,nella formu1a adottata nel dispositivo dellia sentenza (�gli Stati membri possono, con provvedimenti interni d'attuazione, permettere il trasferimento del diritto aila restituzione�) appare la soluzi<me di un problema che .in effetti non � possibile nemmeno ipotizzaa:e. l!n mancanza dd norme comunitarr:Le che vietino La cessione del diritto al1a restituzione, � imatti evidente �che ogni questione sulla possibilit� di UIJJa cessiooe e suilila foirma ['[chiesta p~ �tallie 1ceissi001e ['!]mane dell tutto estranea ,a];La no=atirva comwnitariia, potimdo SIUILla solla base dei1le disposizitoni d.i diritto interno accertarsi. quald foo-me siano prescritte, in ciascun ordiname1nto., .pea: 1a cessione dd credito. Non semb[['la quindi .che� 1a questione involgesse la coer�enza con le nocme comunitail"ie deilll:e disposizioni di diritto interno adottate PeT l'attuazione ded regoLamimti, secondo indagine analoga, cio�, a quella svolta, propil'Jo in tema �di restituzioni, neiLlia causa 94/71 (sent. 6� giugno 1972, ScHLUTER & MAACK, Racc., 807), ibra1lta.n!dosi :inviece solo dd acoe.rtaire, dopo av�e!l' ,escluso 1a tito1al'lit� e la leg1ittimazfone, in argomento, del fabbri.caute dii birr:a, quall_i forme debbano Tlivestil'e g!Li atti dii disposizione posti in essere dal pirodutto['e di ;rotture �di riso re:Lativamente al credito vantato pea: la restituzdone a1la prodUZJ1one, ed in partico11an:-e se ila C�essioi!lJe del Cl'edito in parola al fabb!l'Loante di birra richieda o no, per essere oppombile all'Amrniinli:strazione, lia forma scritta; ed � ovvio che taLe questione, attinente 1a[([a disponibilit� del dliritto, � dell tutto indipendente daLia normativa comunitaria, e pu� 1esse['e esaiminata e decisa sollo dal �giudice naziOitlaLe, e suna so1a base delle disposizioni dd dJriitto intea:-no. (A. M.) RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 376 CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE, Sezlione deill1a ~eV'idernza sooilaiLe, 3 :~aiilo 1974, n. 7 -Pres. L!lll'loqwe -Est. dle Letstaing -Avv. g�n. Mellott�e -Soci�t� Anciens EtablilSlsements D. Angenieux fils ai.n� ed altri (avv. Lyoo-Caern), e Caisse primaire centrale d'assu11aJillce mall.adliie die il!a 1r�giiorn pall"iJsiernrne (1avv. Desaich�) c. Raroernbe1rg (<avv. Da1ndiOUJsy). Comunit� europee -Lavoratori emigranti -Previdenza sociale -Rappresentante di commercio che svolge la sua attivit� in Paesi membri diversi da quelli in cui hanno sede le ditte rappresentate Legislazione previdenziale applicabile. (Rego�amento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, art. 12 e art. 13, lett. c, nel testo originario). Comunit� europee -Lavoratori emigranti -Previdenza sociale -Rappresentante di commercio che svolge la sua attivit� in pi� stati membri -Previdenza -Nozione. (Regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, art. 1, lette. h, e art. 13, lett. c, nel testo A modificato con l'art. 1 del regolamento .del Consiglio 10 marzo 1964, n. 24). Lavoro -Lavoro subordinato o assimilato -Rappresentante di commercio che svolge la sua attivit� all'estero -Particolari poteri di iniziativa -Rilevanza -Limiti. (Regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, art. 1, lett. h, e art. 1.3, lett. c, nel testo modificato con l'art. 1 del regolamento del Consiglio 10 marzo 1964, n. 24). � Il rappresentante di commercio che svotge La sua attivit� in Germania, per una parte detL'anno, per conto e n~U'interesse dli ditte aventi sede in Francia, � soggetto aLLa legislazione previdenziiale francese (1). Net caso del rappresentante di commercio che svolge la swa attivit�, per una parte deWanno, in uno Stato membro diverso da quetio in cui hanno sede te ditte rappresentate, per �residenza� deve intendersi, ai fini della individuazione della Legislazione previdenziale appLicabiiLe, il (1-2) Come risulta dailLa motivazione sopra il'�iprodotta '1ia Colrte di cassaziorne si � 1'n effetti limitata a rfilevare, ~n argomento, fa incensul" abill:it� de1la .sentenza della Corte di aippello di Parigi, 11."isWtaita coocente <?On la initerprietarzione delile norme comUlllitarie fol"nita dalia. Cor:te di giustizia de:file Clomu;r�t� eUll."opee. Ne1 contrasto delle pariti in causa in Oll"dine alla appilicabiJ.iit�, nella specie, �de11'1a!J:'lt. 12 o de1l'art. 13, lett. e del regolamento dell COillsiglio n. 3, la COll"te di cassazione aveva infatti chiesto alla Corte di giustizia, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 377 luogo in cui il rappresentante di comme1�cio ha stabiLito il centro permanente dei propri interessi e dove torrna negli intervaLU deri viaggi di lavoro (2). Le particolari iniziative consentite al rappresentante di commercio che svolge la sua attivit� all'estero, in quanto necessariamente connesse al tipo di lavoro esercitato, non valgono, di per s�, ad escludere la sua qualifica di Lavoratore subordinato (3). Les demandeurs au pourv�o~ n. 71-12.056, invoquernt les deux moyens de cassation suivants : Bremiletr Moyein: � VliJOLartiion des airrbkffieis 1134 diu Code Oi.r'l1ill, 2,g K du Livire le1" diu Code dJu TiraviaJiJl, 242-2r diu Code dle la S�rurdrt� SociaWe 1eit 7 dJe iLa iliod du 20 avnilJ. 1810, d�niatluLriart;;i dies oon!veinlbiicm.s, d�fuut de mOltilEs, d�ifu.ruit de rr�pcmse � ooncilmsiJOIIllS, maIIliq11.1e dJe ibaise l�gale, en ce que l'arr~t attaqu� a jug� que M. Hakenbel'lg devait etre assujeitJ1lii en qiuawiit� dJe repr�seni1Jant staituitiafure aiu r�glime g�n�iriaJl de :La S�curiit� SOICliJailie aJ\lX motdrfis llllo1Jaimmeo:lt q1U'liJI ecrci&'�laliit sa profusisdon de reipa-�/sielnitao:llt d'une :lla�on e:xcliuJsive et cOIIllSitalllJte, alLom que, d'lll!Il.le piairit, e' est ipair 'l1IIlle d�nlartlumlbion dJu C'O.IlltJl'ait iJ.JiJanJt ilJels pairties qoo la Ooor d'�apiped a ipu ddirre que iles . iacti.vilt�s �rtnmg�rlels � cellllies de voyagewr repr�seil!tanit et pLacier qu'exier�adit M. Hakellllbe!Dg et qu'eilile a expiress�m. enit con.stat�eis, �1Jamnit b�n�vWeis pi1.11i.sq1U'en ir�aill1t� eillllels fi,gillmdeinit parllllli :Les obLigaitdiOlrus qrue :le 1ccmtrait meitibadit � iLa chlairgie de M. Haiken. con semenza del 10 febbraio 1973, di pronuncla!rsi sulle questioni dibattute tra le pairrti. Con decisione 12 lu.gildo 1973, II"esa nella causa 13/73 (Racc., 935), Ja Corte di giustizia aveva affermato: � 1� Il rappresentante di commercio -sottoposto in forza di una 'legge interna al regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavori migranti -it quale, durante una certa parte dell'anno, si sposta per visitare La c.lientela in uno Stato membro, ma la cui attivit� prosegue ne.i territorio -di un �Jltro Stato membro ove si tro�va la sede dette imprese che egLi rappresenta e con le quali egLi torna a conferire nel resto del tempo, doveva considerarsi -prima che entrasse in vigore il regolamento 10 marzo 1964, n. 24 -�occupato� in entrambi gli Stati ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 3. Nell6 stesso periodo, ai fini della determinazione delLe leggi previdenziali da applicarsi, si doveva considerare "principale " l'occupazione nel territorio dello Stato in cui hanno sede le imprese rappresentate. � 2� L'attivit� professionale sopra descritta non rientra ne.ZZ'ambito d'applicazione dell'art. 13, lett. a), del regolamento n. 3, nella versione anteriore al regolannento 10 marzo 19164, n. 24. � 3� Il termine "residenza", usato neWart. 13, n. 1, lett. c), primo capoverso, del regolamento n. 3 (modificato dal regolamento n. 24/64) e definito dall'art. 1, lett. h) dello stesso regolamento, designa -nel caso 378 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO berg, 1a11ors que, d'aUJtI'le 1pal'lt, dlan1s leums oonciliuisiiolllls IJ!aitss�es sians ll'�! PO!IlSe, le1s 1soci�t�s exposantes a�vaient express�ment fatt vafok que M. Haroeinbe.I'lg �a1sism1mairt; effeatliv:ement il'�1Il1sembil.1e dies aotiv.~t�s d'un seirv1ce commerciai, que notarrnment, il donnait des instiructions pir�cises pouir 0l'ex�CIU!1l!1on des bo1IJJs 1dle �oOlmillJarndie, !POJUJr l1e1s [p!I'lix eit !Le1s oO!llJdlitdorns idie pa1iernelIJJt, l'�taibllli1sseme1rJJt dies :llaiotruires, iJJes �I�VJiajjsO!llJSI, aJUJSISI� blilein ein 1oe qrui 1C101rJJOell'\IlJe ilieums d�ilJaJiJs �quie ,1Jeums modailJ~t�s, qu'iill elIJJII'egiiJsJt!"adit et donnait suite personnellement aux 11.'�clamations de la dient�le :r�glait les livraisons d�fectueuses, d!�1Pannait les dients, qu'il p;roc�dait aiu 1l'eaouvremelIJJt dJeis :llaiatU111e1s impay�es, 1oomr1e1S(p10ID.!da1Lt 1serul arvie1c les clients en retaiidi encaissait diTectement les 1ar�ances �chues, d�cidait dJes 1prioilollllg�ltliiO!l1Js 1de d�l:oos de pai~eo:nell'.llt, pll'elIJJaiJt l':�ln:iitdiaitive dies po1UJrsuites judilc!iJaJ�ires � �1llltamer, 'et quie il'e1IJJsembWe de 1oes aicrbiivilt�s, pair [leur limp�1ri1Jarnoe, lieur vair1i�t� 1et weur permal!llelIJJoe 1t1'�taiient tni I001II11P[�me1t1taJwe1s, lllli 1aooessoliJJ.1es, 1IJJi iocoaisiiOIIllilleilJlJes et aJU111aiiieint du ioom:fu:iil'e Jla Cour si elle les avaient examin�es, � estimer que M. Hakenberg n'exer�ait pa1s 1sia pa:O:fielSISdJOIIl 1dJe ma!!lli�'.t1e rex;olUJS�'V'e 1�Jt ICIOIIJJstJaJillte, ert; la�JOll'IS, qu'e!Ilfi!Il, en toUJt �taint de IOaJUJSe, meme �si 1l"Olll ine dievalilt iI'lelbeilldir -JOe qm 1r1'e1s1t pas [Le 1oais -quie '1els 1seuilies 1a1ativtt�is llielev�es [pair Jia Couir, c'eislt-�-idtre l'inseirtion d'aininoinces publidtaires, l'o["lganisa,tion de sta!llJds dam les foires et expositions, la traduction de textes, les d�marches aupfl1�s des di rappres.entante di commercio il quale svo�lge un'attivit� de"l tipo sopra descritto -il luogo in cui il lavoratore ha stabilito il centro permanente dei propri interessi e dove ritorna negli intervalli fra i suoi viaggi di lavoro�. A questi ptrmoipi risuilitavia iadere:nite, come si � aooeru:iato, 11a sentenza dehla Corte di appieillo di Pamigi e 1a Corte dli csJssiazllicme ha qUJ�!Ildd rilevato � qu'au moins depuis le ler janvier 195,9, date d'entr�e en vigueur du r�.g\lement n. 3, la Cour d'appel a pu ordonner l'aff�Liation D'Hakenberg au r�gime g�n�ral fran�ais de S�curit� SociaLe �. Nel caso di speci�e (reilativo ad un 11appreseinltante di oommeroio che per nov�e mesi 0all'ianno viiagi~aJV1a in roulotte 1attrra\"erso lia Germania) La difficol:t� dJ:L una soluzione deriiva\"a diaLla mancanza, tria �'.Le deroghe contemplate ne11.'origi(l1!ariO testo delil'art. 13 del regolamento n. 3, di una dii.sposdziooe che potesse .assumersi �ri:fieribdiLe rulla fattisp1ecie in esame, e diagilii 1�!Iloolll\"e!Ildientd connessd, perai11lro, alll',appliciaziJOIIle deillla lt'egoiJJa genrera'le dettata COIIl l'art. 12 del regoJ.1amento, tale da �comp~~e l'applicazione de1La legislazione :franc,ese e di quella tedesca riJSpettivamente P'eir tre mesi e per ([]JOVe mesi di oginii alil!Dio; 1ed ,era stato pooe sottoiL�IIle011Jo, dn particolare, che O\"e fosse 1staita esclusa J.',appliicazione delila J.eg.islazione :francese finteressato non arvr.ebbe potuto usufruire ,fil prestazdoni previdenziiatl. i, in quanto 1a qualifica di 1avo11iaitore suborddiIJlaito (o assim�lato) � ir.Lcoinoseriuta Ln Geirimain�!a sol.ro �al �11app11eseintante dli commeircio stipen< lfato .e non a queno ll'etr&billd:to, 1come nena specie, a pericentuale. La stessa Coa:te di ciassa:mone avevia deiL resto 1avv1ertito La es:i�genza di afforma11e TapplioarbHit� di un solo lt'eg1me prevkLenzi1a[e, chi�edendo perci� PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E .INTERNAZIONALE 379 aiutoiriit�s 1ailiLema1Ilid!es p()IUX l'homOl1ogaitdio!ll de IC/&l1Jadrrlis pa:-odu!irtls, oelS acitiivdit�s qruJi n'�rtlaiilemit ni 1oomp1�tmelilJtaJiJI'ies de il'iaciti:vliit� d'un !l'iepa-�sieirutJa1J1Jt, nd b�n�vCJ11e1s, �taiie:nt .mcompa11li'b1es avec il.'ex;ea:-1oiJce exioliusif eit oolilJSltanit de lia rpcm:Lessilon ide voyiag1e'l.fil" repir�selllltant et pil.aCI�leT �. Seoond Moyien: � Vihlot1aiiJon du ir�gilieimoot n. 3 de la Com:munaut� Economique Ewrop�enne notamment en lSleS artides ler, 12 et 13, parag11aphe C, de J.'artiJC'le 7 de la fo.i 1du 20 avril 1810, d�ifaut et co11:1tradic�tio!ll de morllid�s, manqiue 1die baisie il�g1ai!Je, en 1CJe qll!!e il'1arr�t attaqru� a jug� que, seuilie lia il�g1sliatiion fuian�afuse de S�cuv1t� Socdiaile s'1a1P1Piliiiq1U1a5Jt � M. Hak! enbea:-g, 1aiu morbitf .qrue c:e1U1i-icd. n'a pas die � r�siide!nce � en Al1Lema1gne eit [lje t1emrpclfut pias, 1d�is iliom, !JJes 1c0I1Jdi1ttonJs de il'arr-rbilcllie 13 diu fl'�g�.errnelllit susvi,s�, ailioir qUJe, d'une piairt, 1oon;tiraioomemit aiux affirmattonrs de Jia Coiur, l'1lfil"ltiJci!Je 112 dJu ll"�:giliemelilJt no 3 ne ICOIIlJoelllle ptaJS isleruilieiment il.Je1S WaJVaJ.illiLeUit"S frontaliers au s1ai1sonniers, ma1ils viise "1les travailleum isalad�s oru assimi1l�s ocoup�s sruir le 1territo1re d'un �tait meimbre ", ice qui mc1lrut le repr�sEmtanit de 1oommeir1ce� qui 1exerioe 1en AilJliemagne J.'�eseentdieil. 1dle son aiotwtt� p1oruir iLe 1c10llll!Pite d'e!l'.lJitirepr:t~es .siltu�e1s 1en France, 1Sli bd!en que [e iPlf!�lnoipe g�n�ria� (isoll!!md!ssd!on � Jia l�giisJJaitton dle il'Etat sruir ilie illerriitod.ire diuqueil lie iWavaliil!lJauir 1esrt ocoop�) .pos� rpair oot a:rt:ioil.e 1�2 dievad.it ll'ecievodr aipp1~oat~CJIIl 1en Q'1e1sip�ce, ailo1t1s que, d'1a1UJtire [piairit, p101Ur 1t1efuseir d'appil.Jtquer l'airtiicle 13 alin�a leir, qui ,soumet le tiravailleuir � la loi de l'Etat sur le tertrifoiire 1duquel :il � sa <l'�stdence �at appliqueir cliaussement l'a1Mfole 13 e, alld1n�a 2 �qruJi !l'.lle 1soll!!met ilie travi~il]Leruir � La foi de iL'Etait ruir ilie 1lem di conoscere (nel:l',eV'idente piresupposto che arttd!viit� � prim,cipale � fosse nieLl:a specte queiliLa svolta d!n �GeTmand:a) �se un'occupazione principale -sul territorio di uno Stato membro sia sufficiente per appUcare l'articolo 12 �; e d1evie iinviero :ri1leneirsi che 1piro[plrlio per �evliJtaire che l'~o piresuppoisto del quesito poitesse indurre il giudice naz.iJo!l'.llaile ad una �eirT:a'1Ja conclusione di merito La Corte di giustizia 1aivesse rettiificato� 1ia partata de11a questione nei �termini di 1CUJ� ia11a �seconda massima deil: disposto sopra riprodotto, indagaindo cio� a qua.Le delll:e :attivit� svolite dalil'inlteiriessarllo dovieva attribuirsi it1ilevanzia prieva.Lente, e 11aVVlisaindo 1qui'lldi � il nesso preponderante � con iil terrdtor'io � non gi� negli episodici contatti con una clientela variamente di!sfocatla, bensi nei rappoll'ti professionwli che vincolano il rappre-, sentante alle imprese per conto delLe quali agisce �, 1oon Jia lirnd:k1azruOIIlJe dieil'.00. i!Je.gi�sl1aziione :1l1PvWLcia100il.Je, peirci�, d!n quelilia deillLo Siflarto membiro ilil 1cui si trova la sede deil:Le impirese rapip:re1sen1Jate. Per quanto conceT1Ue 11 peiriodo di tempo siuccess1vo aJ. 1� apir1Le 1964 la os:se:rvianz:a deil ipirdncirpfo � dell'applicazione di un solo regime previ denziale nel caso di un'attivit� professionale coerente e continua� (garan tita per 11 periodo IJTeciedenibe, oome �si � os:se!l:V1aito, con ill iricoirs:o :ad un crite rio di prievalienza non conitempLa1to, dJnrv.eiro, nella noirmatiVlai oomunitairia) poteva essere in'V'eoe assi1cu;rata in base arl nuovo testo dell'a!t't. 13 deil re go1'amento n. 3, quale irisuiltava modificato con J.'�a:rt. 1 del :l'egolamento del Consiglio 10 marzo 1964, n. 24. CQl!l tale disposizione infatti, olfa�e a 380 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO toire diuquel se trouve le si�ge de i'entr�eprise qui J'emploie qrue s'il ne r�side sur le territoire d'aUJCun des Etats memlbres o� il exerce sont activit�, il.'a:r:ret a�ttaqu� a rechereh� l'exiiSltence d'une "r�sidence" du r�pr�selntarnit aiu 1serus 1dlu d1001ilt liID!telrlnJe :liI'aln�iadis, biien que ilia lllJOlbion de r�sideI11Ce de l'article 13 ne 1S10it pas celle du d1roit firan�aiJS, mais se tradutsa, aux termes de l'airticle ler par "is�jour habituel ", si bien qrue la Ooruir, dicmt i!Jes >ClOIIllStaitait~orus -IM"�seiniae1 de repr�senitanit elil AflJJe1maigne neurf mo!iis sur doruze, existeniee d'une boite pootaJe et d'UIIl ipomt de ir�oo,ptilO!Il � Wuipperi1Jall -d�monltrient �lia 11."�alliiJt� d'un s�jooc hiaibdrtrulel d!e M. Hakienlberig l�IIl .AililJemaig1Ilie, a viiol� itoruit � Ja fots [es airtilcilies 13 e, ai~�Jn�a 1, et aillm�a 2, et�-,n'1a pas tiir� lies cons�qllllelillCetS ll�giailieis dle lses �onstatatiolllS, et alors, qu'enfj.n, la notion de s�jour abituel s'aipplique non seulement � une habitation fixe, rmais � toute forime de s�jour su:r le teirritoire d'un Eta�t .membre et notammenit � une r�si.dence mobile dans une caravane qui est constitutive d'un s�jour habituel sur le te!l."dtJoiirle de l'Elbart; danis Leis ivO!I11li.�l:1es 1dluqweil il'dlllt�ress� y ir�sidle neuf molilS sur douze �. La demanderesse au po1i.Tvoi n11 71-12.112, invoque Zie~ deux moyens de cassation suivants: Premier MoY1�1Il: � VMaitiion �die �l':arrti~alie 242> ailin�a 2 du Oodie dle la S�curit� Sociale, violation de l'article 29 K du LiV!l."e ler du Code prevenire al'1�ri. inconfv1enienti che l'ori~ fOll'mu:lia aveva reso possibili (quale ad esempio ila periodica irotazione di !lavoratori C!Ui si era da talune imprese fatto iricorso per sostenere, in applicazione dell'originario M>t. 13, lett. a, �on�ri iprevidenztaili meno �gravosi) si eira adottato il criterio della residenza del ilavoratore nielila individuaziooe delila legislazione applicabile nel caso di lavoratori � che svolgano normalmente la loro attivit� sul territorio di pi� Stati membri.. � Si 1ma1lflaiva perci� di 18JCCer1me qiualLe doviesse I�nl1JEilndersi, nielWa specde, iii luogo di residenza dell'interessato, di una residenza, cio� definita, daillo stesso .legislatore COllllllllJ�.tairio, come � dimora abituale � (arl. 1, lett. h, del regolamento n. 3); e il�e peClU!liarit� delila fat1liJSpecie, come dimosbrarno le opposte sol\W.oni II'iCOI'idartle nelJ.e ipremesse in faitto delila sentenza della Corte di giustizia, non rendevamo Ce["fo agevole tale ir:ndividurazione, lflanto p.i� che in una nOO'mativia qua!Le quella comunitaria (che deve olitretutto neoessaa:: iiamente prescindere dal requisito delJLa ciJttadinianm) 1a nozione stessa di � residenza � non sembra :possa essere intesa nel senso ri:Jievante nieil diritto interno d:i uno Stato memb:ro (come relJa2licme, cio�, con una determinata �looaJit� del tenritario nazionale), ma come criterio territoriail.e, di ooililegamento .per ila deteirmina2lione della ilegislazione nazionale arppilicabil! e, e quindi secondo prospetttva nell'.ambito deLlia quail:e 1o spostamenito entro 11 territorio di uno Staito membro noo doV1rebbe in v~a di principio assumene r~Ieva~a. AI rigua'l1do, lla Cor.te di �gdusti2lia ha condiviso la soluzione indicata, liin parlico1aire, da!lil'avv. gien. Tll'fabuochi, ne11Ie cui conC�IUJsiOilli [a qtlleS'flione PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 381 du T�ravail, violation d:e l'all'tiicle 7 1de la loi du 20 avril 1810, "dl�faut de motidls, mrunq1UJe� die baise J.�~e, d�rl18Jtu1r1ai1Ji!Ol!l du iraipporit d'exper>ti�lse, ein 100 qt11e il'~�t iart:roaiqu� ,staJ1ruall.1Jt 1aiu vru� du !l'lalPPort d'eocpertirse deciiidie que M. Hiakenible~g �ta1irt Util repr�soo1m:iit istaitutaire aiSS1Ujetti aiu r�g1irme dle wa 1S�cmrlirt� SOlci!ailie, au mOltif qtUie i'lilnit�tress� v'isLtait en Aililemagne F�d�rale les .grossistes et fabriicants, alors que, d'une part, la Cour ne r�pond pais 1aIUX ICIOOllcilruisirOOiiS d"appell donlt eiLlJe �ifladlt saii�sire�:llarnsall.1Jt vafoir que Halrenber>g llWladlt �gal!Jemeint n�~ocli.� des affal�II'es dartl!s de lllJUJlitliJpiles payis �tralnglelrls et qu'en �C011Js�quooce il'Aillllemagne ne �CO!lllStJiltuiadt pais pour iLui un secteur excilusif d'aotivit�; et aforis que, d'aiutre pa1rt, il �tadt oOillstat� idia!!lis llie ~lilPIPOI'lt d'experitiise d�nartruir� !()a([' :Les ju:ges dle :llOl!ld que Hakenberlg avait �galement n�goci� des affaia:'es dans de multiples oooo1ues arviec dJes ~sdu Oa!!liada,, de !L'Lndoin�sile, tde !La Mailaills1ie, du Mozambique, du V�n�zuela, de il'Afrique Orientale Porrbugaise, etc., qu'1ill in'avadlt dOillc wcun 1seciteur fixe nii pall' OOillbrart nii ein ;fafut et ne pOIUviaiJt ~tme 1COilJSdd�Jr� tCIOiilUllle Ulll irepr�setnrtJaillt sa/Laa:<i� �. Seoond Mioyien: � Vro1ia1l�loo tdes mrtlildlJets 242, ailm�a 2 du Code de la S�curit� Sociale, violation de l'artilCJ.e 29 K du Liwe 1�(1.' du Code d1U Tuat\11aJhl, vliidllaitJilcm. de il'ISIIitii<lle 7 de ilJa liod d'u 20 aviriJI 1810, d�faut de mo1:1Mls, mla!lliqrue de ,baJse ~�giailie, en ce q1Ute ll'ar.r~ attaqu� d�cide que Hiaiken�berig exeir�adit sa Pll'�OifusS�IOlll de ~tsailiaxi� d'U!lle d�a�on exdlruisive et 1001IllSllaJntie itout en coo1sflaitaint qu'outre llia iprospecitiiion des cl]�le1I1Jtls �veinituieilis 91 1a1ssumairt de mUllbipliets serivWoeis aiooessodil'lels iflellls que Les ialilliliOillOOS. p1Ullliild�l1ladires, il'�oc~ilsaitiion dies sllainds da!!lis tlies fuitres et risulta esaminata con appa:ofondita valutazione dei vari profili (amptius, cfr. Racc., 1973, 952 ss); e ila validit� delile soluzioni adottate, e la esigenza, iin pall'ticolare, di tener corno, nell'individuare iil luogo di residenza del lavoratore, �anche ,di fattori extraprofessionati., LSOno confermaite datla ratio alla qua!Le si iispilt'a fa discipliina stabiiliita, per le V!arie ipotesi, dall'articolo 13, lett. e, secondo .comma, del iregoliamenito n. 3, (nel testo �di cui aLl'art. 1 del regolamento 1(} mM'zo 1964, n. 24), 1llilla ratio, del resto, ailla quale risulta sos1ian:zli~ente adeTiente anche iiI criterio adottato per la determinaziooe de1la norma.tiva aipplicabile prima del!l'entrata in vigore del regolamento 10 i!Xlall'zo 1964, n. 24. Come � noto, dil 1regolaanento n. 3 �ed il regoil�amento n. 4 sono stati a~o~ti e .sostirtuditd, rispeibtdvamente, oon i rego1amentd del Consigillio 14 giugno 1971, n. 1406 e 21 marzo 1972 n. 574, con effetto dal 1 � ottobre 1972; e ainchie iLe vigerubi disposizicmi, pi� ainaildrtiche e paritioo/Lareggiate (airt. 13 e segg.), �COnOOITOIIlo a ribadire la esattezm del!la soluzione adottata daiHa CQ(t'te di ,girustizda, a1li1a �quale sembra di (potersi in deftniitiva attribudtre, ainche se Tlidieirita, dn ciasmma dleJ.Le proiposiziom dJD. cui si ooti.coJia il dispositivo della sentenm, ailla ipartLoolrure fattispecie considerata, una pi� vasta portata. Altra questione di interpretazione deH'art. 13, �l�ett. e, primo comma, � >stata rd�so1ta dtaUa Corte di giUJstizia .con la sentenz�a 1 � marzo 1973, nella 382 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO expo1sil1tlJ01I11S, ilJa 1Jraiductd.on de 1Jextes ou tde d�m.a!l'lches aiup~�s dleis 01UlboniJt�s atlllletmamJdiel31 ip'OIUII' 11.'homol!o~atiJOtn 1die 1oor1ladlnts ,prr-odudtts ett se ;l�adisadJt Rider 1die dia�tO!Il b�n�voile pa.r 1s001 �pOUJse, 1all.oos �Q!\lle, d'une !Pta.rtt, dJl ir�tsuilifJe dle 1cies �ll.�meo::IJ1Js 1die :lladrt qtUJe. Hialmr.vberg 1s'101cCtUJpadlt de J.'enisembrr.e dlu se["viioe �:ioimmooCJilall. 1et qfllle 1ce1Jte .ao1liviilt� �ttaliJt eXJcl1u!shne de l'app�dJcartiiioo. du statut J.�igaCI. du voyageu1r, repr�senta1nt et pfa.cier, et alOll'IS que, d'autre paint, 1ill. �taliJt ICOl!llsrtlatt� 1dlains �le J.'lappOII"t d'1expeil'l1Jilse auquel se ir�f�re tl.ia Oour .qfllle Haroellllberg 1s'101ocupaJilt 1r101I1 1seillettn1ellllt tde lia piu:bJJilciJt� �ma�Js de il.'ellllcaiJssemenrt idies :fiaJci'Uil"�tS, ldie Wa li'V'l'taliJSIOl!l, 1dJes :fiabir1ca1Jt01!11s, dJu !I'retClOUvremenit dies 1cir�atnJoes, �dies :llo11ma!l!itt�s poflllil' 11.'ex:pOI"tatiiJOIIl, des !Pirl�X, ders colllltredla�iolll, etc... qu'dll l!l'eXJelt"�iailt �diOIIlic pais �Ja 1seulle p111o:llessillolll du voyagernr il'epr�senrtant et plader � (Omissis). Sur le second moyen du pourvoi n� 71-12.056 qui est pr�ailabie: Atb�1!1du qu'Hiaroe1nibe1rg 1a exer1c�, 1diepulils 1950, :pornr i!Je� 1oompite de diiV1e11ses fill1mes fuiain�iaiilses ayiatnJt �lieuir 1si�ge ein Ftraince, une aictiivliJt� de reptl"�se1!111laitiiO!Il 1ein Al]J]Jemagne F�d�riaJJJe �o� dll :llailsaJitt dies 1JotUJr1I1�es tdie tptl"ospection pend!ant neuf moiis1 par an en utilisant une caravane remo!l.'qu�e par un v�hicuJ.e automobile qui constituaU son ihabifa.tion; qu'il. revena1itt 1ein F111amJce o� lill taVladrt Uill 1diomiloill!e fixie :pendlaint lltes wotils �afl111Jres molis et prr'eilJaliJt ailJOil'S IClCJIIlitiaci 1a~eC iles e1!111lreprr-~ses qru'lill. !I'lepr�se1l111Jait; qru 'lill a sollidt� fin 1964 son assujettistsement au r�gime 1g�n�ral fran�aiis1 de fa S�tcuJl'lilt� Sio1clrue 1avec effet dieiPfUIES 1950, lequel il'll!i a �t� :oofuls� 1Ptair fa caisse Centrale de la R�gion Pa.risienne au double motif qu'il n'�tait pas �Sail!arii� 1et ex1er�alitt 1s001 �a1oti<v1itt� en AIJJLema~e; causa 73/72, BENTZINGER, Racc., 283, �e Foro it. 1973, IV, 138, nel senso che la cliisposizione si :aippilica � indipendentemente dal fatto che il lavoratore dipenda da uno o pi� datori di lavoro �. 1Suillta portata dell',aJrt. 13, lett. a, del regoilamento lll. 3, .cfr. iper iJ. 'testo origina.rio, Corte di giusti:lia 5 dicembre 1967, nella oousa 19/67, VAN DER VECHT, Racc. 4017 e Notiz. giud., 19.68, 737, e, ipa-:il teSto modificato con l'airt. 1 del l'egolamento 10 mai"ZO 1'964, Corte di giustizia, 17 rucembre 19170, nella caiusa 3'5/70, MANPOWER, Racc., 1251, e Foro it. 1-971, IV, 113. SuJll:a possibi,1e applicazione di pi� iegi< s1azioni (esclusa ora dtal1'art. 13, n. 1, del l'ego1amento 14 giugno 1971, n. 1408), ma 1Sempire 1ohe si ri<So~v1a a vantaggio del ilavo!l.'aitore, cfr. Clorte di giustizia, 9 .giu~ 1964, nellla causa 92/631, NoNNENMACHER, Racc., 553, e Foro it., 1964, IV, 113. SuJ1lia distinzione tria t1a T'esidJetnZJa, rcome res facti, e tiJl d:omici1io, iJ:11teso come situazione giuridica ,cail'atterizza1la da:tl'iel!emento sogge1l1Jivo, e cio�, � dall'intenzione� di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, morali e giuridiche� (e a tale concetto apipail'e ispirata invece la nozione di residenza adottaita datlla Corte di giustirla) dir. Cass., 21 fobb!l.'.aio 1970, :n. 408. L'unifica:zJionie dei concetti giuri.dici di � domicilio� e di � residen za � � rauspd!cata nellt1a risolu:zJtorne 18 gennai.IO 1972 del comitato de1 mi PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 383 Alttenidu .qu'fil 'est rep:riocih� � ll'iairrret 1aittaiqru� d'avolirr d�cliJd� qu''i1l dleviaiilt e1IDe 1affild� � ice rr�gdme �en qUJailiilt� de V.R.P., au morbicf esselOltJiie'l que 11'1arri1:Jila1ie 13 dru r�glliemenit n� 3 idie La Communaut� Emiop�eml!e pir�voit que les salari�s, s'i1s: ne r�sident 1Sur le territoke d"auicun des Etats membres: o� Hs exer�ent leur acHvit�, ce qui �tait le cais d'Hake1ruberg, so1111t �sorum1~s � llia Ll�g1iJSliart:iiion die 1l'Eltait membrre suir ilie tetrrrirbofurte diuquell se WOUl\ne �l!euir �emp1Loyiewr, 1ail1oirs, d'une pairt, quie, oolilltJraiiJriement aux a,ffimmart: iiJ01Dls dle llia Oow-d'ia:ppel,-l'aX11liJcilJe 12 'diu ir�gi!Jeme!l1t mo 3 �ciairt� pair eLlie nie 'aoncffi'IIlJe pa1s 1serull.ement lJes �1maVoadilllie'lllr1s :fir:olllitJaili1eris, et all!or1si, d'a1Uit11e pairt, que �lie rberme � :r�sildienice � d:airus ilie d1roiit ,oOOll!ffilUJ.tlJaruJtaiiJre vd!se torurbe '.l�omrue de 1s�j1orur habiltrueil meme 1dlains IU/!1e habi�taitliion moblitlie elt qu'ien 1o01I11s�quelillce Ha~enbemg devaiilt �trie 1co1IJJs1d�r� oomme ir�sdJdlallJJt en Ml!eimaig;rue; Mai�s attein.du que ila Cour de Justice des CommU111a1ut�s Euiro,p�enTIJes, �conJ,IUllJt�e ia:vialililt diJrie� dl'oiJlt :suir 1l'lililltetr�;>ir�taitdon de iLa ir�g!Leme!IlJtatlion oommunarurtiaiiJre, 1a rd�aiJd�, d'1U1I1Je pairit, qu''Ul!Il 1J:1epr�senrba1r1t id!e cO!IIlTilerrce, qui 1efl:1eiatue pendlalililt Ui!lle pa1rrbi!e �de l'.a!Illil�e idles 1mUJTn�es 1coiilltdll1Jues de prospeatilon dalllllS un E;t;ait memhr1e :et 1dJ<mt Ll'1aic1tdtvlilt� a 1U1I1 pir'OWOillgemell1.t sm lJe teirriiltoi.rie d'urn .aUJtre EtaJt meimbrre o� >Se �1lrouvie 'Le sil�ge dle (l'entrieiprrdise .qui 1'1empilio1ie et iaviec 1aquellile dil tl1eVJ~einlt iprroodrre 1cOllllrbalClt, de 1 vaiilt e1IDe 'COIIllslid�r� IClOmme �taint OIClClUp� ISUJr lle trerrrriiltoiiJre de oers de!UX Etart:is, '�llu 1se1Ds ide O.'�lllrrbicilJe 12 dJU 1r�g1.l1emeinlt !Ili' 3, et qu'en vru~ de d�rteir�mill1ieir ,Jia ll.�gi~silart:iiJon de S�currilt� Soc�iiaile :arppil!iloablre deviaiilt etre 1con)sid�r�e camme oaClUlparbi!olil pt!1ii!llatpaJ1e 'ceililie� qud �tadit Jiocaill1s�e SUJr i!Je teir11iJtoiJrie de �oeilJUJi .dJes E1taits o� :se triouve l!Je, s�.�ge de ll.'e!Illtrep1r1iJsre, d'aiUJlt1re n.i.stiii del Oonsig�fo. d'EUJropa, riicordaita darlll'avv. gern. Trabucchi nelle conclusioni rpresenta.te nelila oaiusa 13/73. (3) Tale statuizione di principio seimbr.a ipotersi dooviare dalla seconda parte deilila motivazione del!l1a sentenza in iraissegna, ohe si � in realt� limitata .a rico11dlarre le a;rgomentazioni dn :baise .aille quaili i giudici di appello avevano ritenuto di dovier ravvisar.e, neHa spede, gli estremi del irapporto di lavoro suborrdinato (o aissimiJ:ato). Non ,convince, .peraltro, il criterio con cui 'la Corte di .cassazione ha :dterI11Uto � prealable � Ja questione .concer.nente ila dnrbeirp1t1etoazd.one dell. rego1amento n. 3, ri:spetto a queua sulla qualificazione del rapporto iin discussione, sembrando inv,ero .che taole UJ1tima questione doV'esse invece intendersi prrelimill1arre aill'ailtra, �e non v'ioeviersa. � Nel procedimento in sede nazionale -aveva osservato ila Corte ,dJi girus~zda -� pacifico che l'interessato, resistente in cassazione, pur non essendo vincolato da un 1�apporto di subordinazione alle imprese ch'egli rappresenta, va considerato "assimilato" ai lavoratori subordinati, ai sensi de�l regolamento n. 3 in quanto esercita una professione che il codice civile francese di previdenza sociale sottopone al regime generale vigente in materia��. Le parti ricorrenti, invece, aV'eV'ano contestato, in parti.colare, la possfoilit� stessa RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 384 paait que, dJepuils il'enrtir�e en vlii~eur du reglemernit no 24/64 du 10 mars 1964 ,qu:i 1a modfufi� t1Je <r�gilelITlfetn.t n� 3, pa1r llie terme � !l."�Sideit1100 �, IU!tiillJiJ.s� ya1r �l'arliole 13 et d�fini par il'article 1, h, iJ. faut entendre p�iur un vepr�senrtlaJnt idie ICCllil1JIDE!ll.'Ce Le Meu o� 1i[ a �tab1i 1e centtre plerr'manienit de ses d.ilt�rets et o� il retou<rne dans l'mtervalle de ses tourn.�es; AltrtJendlu �qru'dil s'letn. 1SU1iit qrue ile moyetn., prdis Uillliqiuemeint d'UIIle lirniter pr�tart:liloln 1iD:rexialdte dels rfJexrtes de 1ia Coo:nmuoo.ut� Ewrop�emlle:, n'est IPBJS fond� t qu'au moiil!S depuis1 le ler janvier 1959 date d'entr�e en vi ~ueur du T�gillement n� 3, Jia Cour d'1a1Ppetl a pu oodiomrer il.'affill~aitio111 d'Hakielllberrig aiu 1r�g1ime g�n�riail :li11an9aiiJs d1e S�OUJl'liit� Socl]atle; Sur les premier et second moyens du pourvoi n� 71-12.112 et sur le premier moyen du pourvoi no 71-11.056 r�unis: Attendu qu'il est fait g'ri:ef � l'arret attaqu� d'aivoi<r d�ciid� qu'Hakenbe11: 1g �taiilt f\lJil oopr�senitallll't ,s1Jaitutadire deviaint en ootrfJe quaWilt� �bre assuj�etitii 1aiu 1r�g1i1me 1g�n�riail de S�ourdlt� Socilalle en Vler1iu de ll'airillicle 214~12�me du Code de ,la S�curit� SQtGiale, au motif qu'iJ remplissait toutes les conditions exig�es patr' l'article 29 k du Livre le<r du Code du Travail, alol'is, d'une parte qu'il n'avait pas un secteur fix� constitu� par l'.Aihlemaiglllle F�d�ml.e eit trialil1Jaiiit dies aft\aiiires pour IJJesqweillles fil awdlt �t� 1commilssilorm� avec idie llliOmbreiux 1ailllllres pays, et a\lioos, d'laiutire 1p1Birt, qu'1~l n'exier�iadlt �pas sa iPI"Ofess~oo die ~�senltaint d'UJille malllli�re eooctliusive et constante quiiSqu'il avait, dl'apr�s son contrat lui-m~e. des activillt�s �trang�res � oo1l1es de ,reipir�selI1lbalill't et iaisSUlll'Blilt, 'comme il.'a!VadJt OOlllStait� La Oowr d'iaippeil, l'ensemblie d10s o~giarfJil0111S d'Ulll seirvliice rommeirciiall s'oooupaint norfJammellll't idie ila publliio:ilt�, dies pir1bc, 1dies IJJiV!l'lai~o!IIB. dies OOIIl di considerare 'l'interessato � comme un repr�sentant salari� � ed avevano perci� impuginato la decisione dn aippeHo 'anche nella pallti in cui aveva stabiilito � qu' Hakenberg �tait. un �repr�sentant statiitaire clevant en cette qualit� etre assujetti au r�gime g�n�rol de S�curit� Sociale�; e all'indagine suJila qualificazione del raippoirto di rappTeseniarnz:a, quindi, si sarebbe dovuto riconosoe!I'le tCa1ratter:e pri~mmlWe, essendo evtl.dente che l'diniteirpre tazione della nO!l."IIl1ativa comunitaria 1saTebbe irimasta ;ptriva di rilevanza ove di tale nmmatiV1a (concernente solo i ilavoratoTi subordinati o assimi lati) si fosse dovuta escLudeire, in concreto, l'aippilicazdone. Su:ltla dtistinzione, ,a proposifo dii irappresentanti di commeTcio, tra lavoro subordinato e favoro �autonomo dT.: Cass., 29 111ovembT,e 1973, n. 3280; 2-0 di cempre 1972, n. 3636; 6 luglio 1972, n. 2251; 11 g�ennaio 1968, n. 59; 31 l1ug1io 1963, n. 2182; ,5 .giugno 1963, n. 1495. Nel senso che la iscrizione a un 1ente prev1denziaile 11100 � necessa!l."iamente sintoonatka detlla cartegoria in cui annoveraire il rappresentante di comme;rcio v. Oass., 27 gennaio 1968, n. 284. SuHa normativa applicabile ai rappresentanti e ai piazzisti dr. Cass., 7 ottobre 1965, n. 2079; sull'onere della prova: Cass. 6 ottobre 1972, n. 2871. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE ditions de paiement, des encaissements et des littges avec la client�le aiilnisi .qUJe dies :li0l'lmal1it�s .pour 11'1ex:por1laJtrlion ldes prod'Uliltls objeit de sa T1epr�senrtiaitilion des d�mairiches auipv�s dies :aiutord/t�s a�Jllema1ndes pour le homologation de ceux-ci; Mats attendu que fa CoUJr d'aippel a crelev� apr�s exipertise qu'Hakloobevg 1avialilt run 1secteu:r 1die pv01sipeotJilon bilen d�lim.i't� oonstiltru� tpair 11'.MLemaigine F�dooaille et 'Uille �cat�go11ile d�1Jerimiln�e de .cllliJen'!Js � Vliisiiter pour des a�rttcles sp�C'ifi.�s; que l'e:x:pert pr�cisait que si des affaiires avaient �t� tiraiilt�es IPOU!r ilJes filrtmes .qru'1hl oopr�sentlliiilt a.wc dJes clJ�JelilJts /sie tirourviaint 1dlanis d'aJUJtres payis, 1ces aff,aiilreis deVlal�leinlt etre r�a�iils�e tpall" iL'liintierm�diiiaJiire de 1oomrnlilssil0Illllaiilres �expoo.ita1tewrs �taibliils en A!lJJiemagne et iSleUllJs Vliisilt�s pair Haklenberg qiue n'av�ailt j1aima1ils effectu� de proopeotJilon diallJJS d'1a1U1tires Etaits quie il'A!lJJiemagine F�d�l'ailJe; Alttendiu, d'1a1Uibre parrt, quie ll!a .Oouir 1d'aiptpell IOOllllstate qru'Haketn1b~g se WLV([1aiiJt � Jia prospeicrtlion idie J1a 1Clllilen'llell.e d'rune mand�re effeolli.rve et cOIIllStainte, qu'1iil. nie dlalsaiilt laiUJCUlllie op�l'aitilon oommwctail.e powr ison compite persollillel, travai1lait seul, n'avatt jamaiis �t� tnscrit ni en France, ni en .AiJJlJemaigine aru re~~stire du 1commerice ou � 1cell.iui dies aigleil.'fls oommerdwx iet n'aVlaliJt � aitJJCIUIO rmoment eu �1a mmdlre agenicie de oopr�sentatilon; .qru'llllP!pr�oilaint 1aiu vru du 'l'laippoo.it d'exiepezi1liise la inarture et il'limportaince des �aicbirvdrt;�s d'Hakenberg ilnvoqu�es poiuir Ile priiver du b�n�fi.cre du matut, elle n'a retenu que celles dont l'existenice lui paraiissait �tablie aJVlelc 1oori1lil1JUJdie 1et a rrellev� que sa m1ilss1on. dle ~qui s'eXlelr�a�ilt � l'�tl'ainger suipposait :par elle""ffieme des ilnitiartives importantes, telles que le recoU111S � des annonces publicita1res d'ailleuirs pay�es par les, maiilsons dint�l'ess�es, il'lilnterviellltilon diains il'oogiainiJsaition des s1Jandls, des :llOlilres eXJpOISiltJiJcms, dies d�mairicihe!s 1dii'Vlell"ISleis aiupr�s des aiu11or�ilt�s ayiaint ipouir ibuit de ~� ,ses 1emp~oyiewrs dle se 1Confurmer � {IJa ir�g�;eimenrllaitile iailJllemaindie; iquie, d '1adiL1�U111s, �00l'l1ladlnis de sels empiloyewrs a'Vlai�lelllit expressem. ent oocOIIliillU 1sa quaJlliJt� die V.R.P. s1Jalturtafure, qu'eil.!le a !PU d�~ ilioirs estiJmer .qu'Halrenberg ll'lendaiilt ,siJmpiliement � ses empll.ioyeilllr's des servdioos 1aioce1ssoilres et 1ciompl1�meni1laiilres ide lsQIIlil; aictirvd�t� dle repr�.seairt:a111t qui ne pouvaient ilui faire perdre ile b�n�fi.ce de staut. -(Omis~). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbrato 1974, n. 494 -Pres. Flore -Rel. Saya -P. M. Tavolaro (conf.) -Deo (avv.ti Di Lorenzo e Mo1soo) c. Enrte �imotnomo mostra d'oltremare �e del l�avoro iitail:ia.n() n�l. mondo (avv. delilio Stato Cooti). Competenza e giurisdizione -Atto amministrativo -Disapplicazione degli atti illegittimi -Giurisdizione del giudice ordinario -Limiti. (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5). n potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi spetta al giudice ordinario nelle materie devolute alla sua giurisdizione e cio� nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo (1). (Omisiss). -Oon iLa seconda �censura il r.tcouente, lamentando li.a vio�.aJZJ�onre e faiLsa appthlooziooe deg.11: 1artt. 112, 113, 1'66, 184, 277, 339 e 360 nn.. 1, 3, 4 e 5 c.rp.�c., 13,215 e 1372 c,c. nonch� 5 legge 2-0 maxz:o 18615, n. 22�48 allegiaito E, sostiene 1che &'lroneamente la Corte, idi merdito ha rdrtJenuto d:i non rpoteTe effeiltuaTe dll 1siindacarto 1in via iinctdentailie 1suH'1art;to ammimstra' 1li:vo di arurruliLameillto, dn quanrto noo ha constderarto che tail.e (1) La �seilltenza, di cui si tratta, oltre a lriad:fermarre il fondamentale priinicipio enUIJJcd.aito nel!lJa massima su :riportata (clr. Cass., sez. un., 18 :mairzo 1972, n. 81'6, richi!amaita com Oass., .sez. 'l.lI!l.., 26 ottobll'e 1972, m. 3268 ne11a sentenza stessa, dm questa Ras8egna 1972, I, 219), ha iri:badito che � il.'annullamento in sede di autotutela �Costituisce un atto discrezionale che 1La piubb1ica ammdiniistmaziolrlle pu� 1pOII"X:e irn essecre sOILtanto quaJlrlldo iLo esLgia l'interesse pubblico� onde e al privato non pu� essere riconosciuta che una posizione di interesse il.egittimo alla preservazione della si.tuazdcme preesi!stente, ila quailie � tutelaibii1e sOILtaiillto con ricooso ailllia giudsddzliiOlrlle del Giiudice aimmitnistrativo � (cflr. Oaiss., sez. un., !Il. 3�268/72 iru:JJainzi ,CJi1Ja1Ja) ed ha 1maittarto irnteressanti aspetti di ma:ssd:ma pe!l" que �stLo:nd colil.egiaite ail 1ooso di 1speCI�e dJn rtuitto rallrllaLogo ad a!litro g.i.� deciso daiLle stesse �se:ziioni UIIll�i1ie .con llia detta senrtienza 26 ottob't1e 1�972, n. 3,2:68, il'JJon pubblicata in questa Raissegna, nel!la quail.e perci� �si !pllXbblJ.ica quella qui constderraita pe!l" quaillto aitti.1ene ailla pall'te irlelaitiva �ail.il.a !l'eiezione dei motivi seccmdo 1e rtJerzo del X�JCOO"SO dti COllltropair1Je. lil pa-imo motivo II'ti.g.uiairdiava ilia illlaMwa dii .eccezdorne irn 1senso Jiato dielilJa questione dli giurisdiziome e il.a rrdJJevabil1it� 1dli 1essa dm ognli stiamo e ga:iado del processo anche ex officio sai1va la ipl'eclLusiJOIIlle da giudicato, di cui nella specie non era a iparrilan:si. (*) .AJ�ia redazdOll1le dlellie ma,ssime e dei1Le 111ote di questa sezd.orue ha collabooaito anche l'avv. ClWLo CARBONE. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 387 atto 1incideva SIU una :sirbuazione dd dlia.-irtto sogg,ett.ivio perletto, qruaile era queihla .che �Si 1era determroaia per effetto deWatto 1C01I1 cui erra stato ll'iiiconosciruta iLa i!l'.l!ut:Ll!�lt� ai fini delil'opera pubhlka del fondo del :rfoorrente medesimo. Anche tale �censura non � fondata. Costirbuiisce ormad ius receptum 11 prii.incipio, iiipertutamente affermato 1da questa Coll'te Suprema, secoodo cui ila lllorma dell.'iart. 5 de1la legge 1suJ.il'a,bo[izioille del 1COD:te!llZ�JOSO ammro~s1Jrartivio, deve <0Ssell'e mtesa ncllia �sua nreoossiall'l1a 1oornel!aZJi01t1Je �COII1 ile ailitre nOl'lme conteliliUte nelLa stessa J.eg,ge, sicch� dJ. potere di diisapp1ioaZJiOIIle degli aitti 1rumminiistratdvi illlegliittli:mi. spert1Ja rai1 .gmmce oodlimll'lto nieililJe miateriie devoil!Ute alla sua girurdisdd:Zione e �cio� inehla maiter.i.Ja nelle qruaili �si :!laccia questione di un dwirbto sog,gettdvo (.cfr. da u11t1mo: Crass. 1'8 mwZJo 119'72, n. 816; 26 ottobre 1972, n. 326:8). Ora, va osservato in linea dli principio che l'annullamento in sede dli a'lll1lotrutelia 1Gl"JIS11irtluioe un 1artlto diJscreziiionlaile ohe JJa ,pubblilioa aimmi:nistriaZJione pu� poo-re m ess&e 1SOllrtanto quando lo 1esi:g1a fint&esse pubblii. ico. Triaittandosi di atto dis~ezioniale, �al pri:varto non pu� esl9el'e riconosciruta 1che una posizione. di 1.tnteresse Jeg,iitti.imo iaili1a prreservaziione dellilia sdlbuaZJiJooe ~iteiall'airnn.ru1liliamenrtJo, iLa quailie � tuteliaibffilie soltaJl. 1/00 �oon l'!1oorlso ailJ1a .g,iJUn:Ws@ZJione dieil ~mce mnrrndinistn:iativio (dir. la cit. ISeillt. n. 32:68 del 1,9712). Olrtre a taiLe ossell"Va~onie di 1oarat~re g�ealJell'aiLe, va 1m part1co1are r.hlevarto che, raillorqoondo � d!ntell"Vem1to hl a.-tcOltlJOlscimenito della pubblica ~ZI�IOIIle reilativramente alfinutLlfut� dci :llondi lllJon l�.lmpiegiati neliLa opere pubbli.ioa, .vd � i1t1drubbiiamente, in haise a quanto sopra detto, Uilla posiziOilllEl dd diritto soggeittivio, mia q1UJesta vienle m0I110 se, come n1e'1la :specie, Me T'Jiconoscimento viJene am1IUilJ.aJto d'uflkiro. L'alililluillamento, d!nvero, pell" effetto delil'effioaciia 1eseCllllbiva p!'opria di rtmtti gH artJti ammroi.istraitivd, ripristdna 1iimmediatamenr1Je iLa posizione 1Che preesisteva 1ain1leriilOll'IIIllelilOO ,a[ J.'liOOIIlQSdimenito medesimo, 1si.icch� l'resproprdato divelllta ,dJi mi:ovo 1JirtJo1are di un interesse Jiegiittimo e ipu� dedUll'llle la lresrone .solitanto I�mlainzi al girumce ammiintstraitivo. Tul tale [potesi non .pu� 1serviire J'iiistituto d~1la d:i!saippil:i:caziOIIle perch� llliOIIl si ilmarbta dellilJa .tuteilla dd mia posizlione di d1ill'litto :soggetrtfrro, tuttom pell'lduranite, per 1cud � 1sufficiiente 'lllllia VaJlutazioine incidenter tantum d~lil:a ilegfut1liimtt� deE'iatto; littl essa 11.'ogg,etto diell giirudwio � ben diivell'So, po~ch�, sostanzialimente, il ;privato <chiede iche venga rimosso il provvedimento di arn1JulWamento, itn modo �che :sia reilnrtJeg,raita qruelila posizi. iOIIle dii �dirirtJto soggrerbtivo 1Conse:guente al l'I�JOOIIlOSotlllle!Ofo idi IDi\11JiJ1i.it� dei �relitti, della quale era ,titolare anrtieriormelllfbe a deitto PQ"ovvedimento. Eg,Li mUJOVe, 1ciio�, dia Uil1a posiziione. dli illliteresse lieg,irtmimo, che pru� riman1ere dnial1tera1Ja :ne[ ooso di, tl'iigetto deliJJa doma1t1da e iehe ieomUillque perich� tale esula certamente d!all'ambito della disapplicazione, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 388 ma rienitira nella giurisdizione del gi<UdilOe ,a:m.mdiniistria1Ji:vo a �CUii solsbanto spetta di ;r~overe l'atto d:mpuginaito (dr. per un'ipotesi ddve11sa, ma rd�condudbi1e ,aiJ. medesimo principio: la ,c�Jt. sent. n. 8116 del 1972.). Con dll terzo .ed u.11;imo mezzo '�ll. ticOl'll'oote, iLamentando ila V�IOl1azii() l[le �e :l�aiLsa applicazione delJ.e norme dndiiioote nel motivo precedente ill-Olllch� dei principi genera.li dill te.ma d!i �arlJIJJuJ'1amento e di irevoca degli atiti ammi'llliistriaitivi, 'sostiene che i'aitto de quo ha determinato ila irevoca e non �l'alJJJillUJLlamen.to del precedente pirovved1imooito peirch� foru:liato su oonsiderl8:2J�om di rutiiliit� �e .convenienza 1sopravve:ruute, con ila 1conse~�nza che esso ha :l'lfilasciato d!niailrterato fil dimitto .sog,gettivo aJ.iLa retroooss1ione � sorto anteriioirme!!lJte in base aJ.l"aitto ~imosso. Neppure taiLe 1cenisura pu� woviwe accogJ..imento. Rileva ila Corte Suprema, ia q1UJale, 1ai fixn:i dei.hl.a determ:ina,z1one della gfilr:iisdiimone � giiiuddce del :l�atto e pu� qudnd!i 'anche direttamente procedere ,aJ.J.'illllterpreitaziione de~lii 1arbti acquiisiiti, 1che del provvedimento de quo si � ,~i� oooupaita: m ahlIDo processo il"liltelnetnd!o rtmtrtlasd di iairunulllamento I�IIl SOOSO �1JoondicO e DIOitl 00 ll"evOca (1c:l�r. Jia oit. sent. 'Il. 3:26'8 del 1972). Da tali.e deoilsd!ooe IOOIIl v:i � motiV10 di discostarsi, avendo essa rettamente intfil,pretato il contenuto dell'atto di annullamento, posto in es.sere ali. fine <li rimUiOvere .quieHo dicmaraitivio dli iinservdibiJLn� dei ire:ritti che era dillegittimo ~ch� non erano ,stati: V>811UJta1Ji: esattamenite d fini istitu:ziionaili �dell'Ente: preciisamenite ita1i fu:Jd erano ,staitdJ consiideratd iin base a.hl.a legge iJStiitutiva deilil'Ente (al"ft. 1 d.l. �6 ma:g:glio 1937, 111. 1756), senza tenelt" ,conto defila 1soooossiV1a normati:via (al"ft. 1 d.J. 6 magig1ilo 1948, n. 1314 ~a1Ji:ficato �daID.a l. 17 aprile rn56, n. 561), ohe ne awva ampliato {�lii. scopi, peir la 1CU1�I concreta ooailizm:ziione era neoossiairdo avere ao:lche la diisponiibll!Lt� dei :liondi suddetti. Essendo infoodate J.e tre OOiliSUJl'le dedotte, iii. 11."iCOl"ISO deve essere rigetitaito, � con il.a condanna del :rdieorrenite ai1Iia perdfi del depos�lto: SUJSSiJStcmo .~~usti imotivd peir llia compeinsa2lione dleillLe ,spese .prooessuaLi dii queisto �grado deil ~ud'iz:io. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 mairro Hn4, n. 595, -Pres. F1lore - ReZ. Sposato -P. M. Stella Richter (conf.) -Bernrurdi (avv.ti Santelli e Selvatici) c. iMiniJStero dell'Interno (avv. Stato Zagari) e Comune di Lizzano in Belvedere (n.c.). Competenza e giurisdizione -Provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica -Contenuto -Effetti -Sindacato del giudice ordinario: Limiti. (t.u. 4 dicembre 1915, n. 148, art. 153; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, .art. 10). I provvedimenti cO'ntingibiiZi ed urgenti di sicurezza pubblica non consistono, quanto al loro contenuto tipico, soltanto in ordini di esecu PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GitJ"RISDIZIONE 389 zione di determinate opere (che hanno carattere ricettizio e non producono i loro effetti se non dal momento, in cui i destinatari ne hanno avuto piena e precisa notizia), ma consistono anche e prima di tutto in provvedimenti dispositivi che incidono sul diritto di propriet� o su altri diritti e sono tali provvedimenti dispositivi (che operano immediatamente senza che alla produzione dei� loro effetti debba concorrere il fatto dei destinatari) a determinare la degradazione dei diritti soggettivi ad interessi occasionalmente protetti: in relazione a tutto ci� l'i~dagine del giudice ordinario deve limitarsi all'accertamento di quei presupposti, nel cui concorso l'astratta norma di legge conferis.ce quel potere, e che siano obbiettivamente identificabili, ossia mediante una constatazione che non involga apprezzamenti di owortunit� amministrativa od anche di carattere tecnico, rientranti nella discrezionalit�, amministrativa o tecnica, dei provvedimenti della �pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi reali poteri (1). (OmtSS�ls). -La mcOII'lrente assume ,che 1H ~ovv,edimenito adottarto dal ,siJndaco di L~an:o dm. Belvedere non avtrebbe determmato ['affievoldmeruto del suo dJir,�l1Jto di poc1opriet�, sta pel'ch� il.'ord'me di demoliziooe noo Je sarebbe .stato formailmente notificato, sia pe!l1ch� -non ricorrendo n.ed ,caso �tma 1situa:done dii periLcolo per il.a pubblfoa mcolumllt� il1. .sindaco non aveva il poteTie di 1adott8JJ.'11o. P1evtanito 1sd swebbe veri�ficaita uinia (Lesiiooe de[ suo dltvi.itto .soggetbi'V'o ed un daru:m g.Luiriddico del quale eliLa ,poitriebbe �chiedere 1aJ. .gi.iudd.ce ordinatrd:o dli. �essere riisall'c1ta. L'.assUlllto l!lion � :lioodato. Noo vi � drubbio �che gli atti �amminltstrativi dJ. �cui rJ.sultarto norn pu� esSlell'e �cOlllsegU!ito 1senzia �hl 1corncOTSo deihl'opera deli. deSltinatall'i, e, fra questi .artti, g1.ii orddim, hlllllllllo oariattere irecetti.zio e non producono d. J:OII'o eflietti rse non dail momento irn �cu'i i destmatari ne hallll!l.O aV1Ulto pi1ena e precisa noiti:zi!a. Nel �ca.so, per� -�a parte ~ 1consd.idel'az1orne 'che noo sembra che possa escludensi �che dell'ol'ldine la BernM"di abbia avutotempestirvamenite unia ,cOllllpiirurta conoscernz1a -vd. � da ll'Lliev;are che d PiI'OVVedimeniti ,COOJt1n1giLb:iili ed Ull'genti di �SicUl.l'ezza pu:bbl:Lca �che hl sindaco, a :lllOl'lma del:l'1art. i.53 del testo U'lllico de11a J:egge 1coimUJ!liaJe e pirov& nciaile del 119115, pru� prender1e �IIl. matooia di 1igiiierne, ediH.t� e poliizia ilioc1a1le, IOJO'll �COlllsi..stoino, qrmmdo al ilooro �Contenuto rtipico, rSOltanto' in O!lldini (1) La sentenza, di �cui fil tratta, l!lle1Jia parte ccmcliusiva, riiJafllerma p!t'incipi, .che costituiscono da tempo un consolidato indirizzo .giurisrprudenziail.e delle sezioni unite della Suprema Corte di Oa.ssazione. Tuttavia, fa li:mpida enunciazione di ta:lune precisazioni di particolare !interesse che non possono risuiLtaa:ie �CrCllil cmlirr'ezza dalla massima enunciata e chre tirrascendono ilL ,caso di specie �e .La �stessa matooi.:a 1trattata, runduce a pubb1iowe mtegraiLmente 1La mo1ti.vazione deUa sentenza siU!ddetta. 9 t 390 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ! di <esecuzione di determinate ope!l."e, ma ,cOtnJsilsitono 1anche e prima di tutto in provvedimenti dJispositivi 1che incidono sul diritto di propriet� o su 1ailtri dilrl1tti. Sono rtaJ.i provvedimenti disposirtJivi, 'che ope!rano hnmediialtamenite 1sea:llZa ohe iai1la p!l."oduzfo~1e dei :Loro effetti debba concorrere dii diartto dei destinatali, a 1diertJe!l."milna:re la degradazionie dci diritti soggettivi 1ad iinteressi ocoosionalmente protetti, 1e non gi� gli ordilni che vOOJgono dffipa!r,1J1ti pe:r la J.10!!."o esecuzione. Oodesti ordimi � po,ssono . ainche non 1aggifurn:ger1Sli a quei p:rovved1moortJi giacch� 1siitua~ani ~ estrema ur1genz,a ed alt:re mgiQl!lli: possOtnio consigliare e persiino irenderne necessa: r,iJa l'ese�)UZJione d1!1."etba da ipairte dellila pubblica ammindstraziOltlle, ed, irn ogni 1c�11so, l'omessa comUI1100azione deli'o!l."dirne al destirna1Ja!l."li.o dell. medesirrno, J.o !l."einde dinopel'lante e .scagiona costiu:i: da :resipoosaibi.ll.iit� pe!I." iirl.ottemrperainz.a, ma non 1impediisce il produm1i 1delJ.'a:ffievoiliirrnenrllo del dliJI'l1tto 1che -:ripetesi -� determinato dal provveddmeinto d'u!l'lgenza e ru:m dalla 1sua esecuzioirre. E~ente indubbio � ,che -ad. fini di 1srtJaibi!hl!re se a~i Ol'lgani della pubblica ammimsrtlraziOltlle spetti wl pot&1e di 1sopprIDl.ere o [imiita1re gli a.<lrtirui ,dirwti 1soggettivd e, qUJindi, di l!"idurLi a merli interessi legittimi -ill. gfuudiice o:rdilniario debba a1coor1iatre il.'esistew:a in 1concirertlo �dei pTeSIUppostd nel 1cui 1con00il'\So !l'a1st:raitta norma di i!Jeg,ge ,oonferiiisce queil. potere. Come, pe!l."�, queste Sezioni Ulllite hamio avuto pi� volJte modio di a:ffie!l."maire, l'indagine del giudice ordinalri1o deve ilimiita'l'!Si d'aooer1tamento di quei presupposti 1che si1ano obieitroivamenrlle identdfiicabiilii, la cui 1sussiisteinza do� possa essere 1afferm:ata, o negarta, mediiJante una c01I1staitazione che 1001I1 invioliga apprezmmeiniti. di oppor;tnmilt� amministrativia od aniche di oorartitere teoo:tco. iLe Vlaliuitazdicmi dii rtail. genere rJ.entrano, dinfuJtrtd, nena d1screzio:QJa.Jdrt�, ammindisitrativa e teoodica, dei provvedimenti de11a pubblica ammin11srbrlazione nelJ.'eseroizio dei 1suoi ireaiLi poite!l."i, 1e tale discrezionailiit� nOllJ. � susceittibiil.e dli 1s1!!1daca<to dia parte del giud1ce ordd1Illll!cio: posto ,che fa :non ie:onformiit� deglli atti disc:rezionaM 1ai ,criter!i d.elJ.a buona amm~one o 1aWle ire~e della tecni,ca pu� 1initegrall'e :ipoitesi 1di sviamento di potere 1e -dii J.esiood di dinter�ssi 11egiit1Jimi, e mad, pe:r�, di 1straT�lpamento di potere e d:i ilesi1oni dd. diritti soggetth11i, deLle ,quali possa esser ,competente a ,giudi,care 1a g1urdisdlizJioine ordina!l."lia. Ora che, lllel 1ca1so iln. ,qruesrtJione, ilo sitaibliire se :realmente SUJssisiteva il. per1coilo dli �croUo deU'immobi!le, e 1se wl pel'i1coilo 1COsti.Jtudva Ulllla minaccia pelt' l',incoilumit� pubbilJica, 1e 1se rrt�ICONffiTa iJJa neceissit� di pl'ovvedere 1con �u:rigenza alla 1demolizi1one, com.pol!l."lti non 1deil.1e sempltcd colllstaitaziood di futto, ma 1apipirezzamenti e va!l.UJtaziollli di :natwra discrezliona!le, amminisitra<tiva e tecnica, l!lon � discurbiibdile. P1ertanto, ii.in. quanto tende atlfa itute1a dli un diritto msiussisitenite, viale a d1!1."e ad ottenere 1H !l."1.Isarcimenito per un dainno economico, ma nolll gi!umdi1co peuch� LllOllJ. derivante dalia 1lesione di 'lllil. dir1tto ,sogiget1Jivo, - PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU Q.UESTIONI DI GIURISDIZIONE 391 la doma1D.da della. BeT'lll�lrdd � impropOllldtbile e dleve, di �consegiuenza, dkthiairaI'lsi il dtifetto aissolruto �dd giirurfusd:iziiooe del .gtudi�ce da ilei 0adi.to. La nkoorer:ute deve essere �C-Oitldamia1ia aiLLa perdiJta del deposito. RtcorI'IOOo igiiusti moti'Vi peT �compensare, :lira lle parti 1co1stituite, lle 1spese del ~esente g1udizio dli 1caissa2'iooe. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 ma�rzo,1974, 11.1. 6\H -Pres. FiLore Rei. Mcmbalila(['i -P . .M. Tavolairo (.conf.) -AmmmiistraziiOIIle d�l!Le Finanze dello Stato (avv. Stato Carafa) re. Soc. p. az. PhiliPIP Brotheris (.avv. Modaffeiri). Competenza e giurisdizione -Imposte doganali -Contestazioni in ordine all'applicabilit� ed alla misura dei tributi -Dazio sospeso Deposito cauzionale -Restituzione in pendenza di controversia Difetto di giurisdizione dell'Autorit� giudiziaria. (r:d. 13 febbraio 1896, n. 65, art. 164, nel testo modificato dall'art. un. del d.P.R. 2 agosto 1952, n. 1968, comma primo; r.d. 6 aprile 1922, n. 547, articoli 20, 21, 22). Non � ammissibile che l'Autorit� Giudiziaria emetta,, in sostituzione deZZa pubblica Amministrazione, un provvedimento di condanna azza restituzione del deposito cauzionale prima deZZa risoluzione deZZa causa,. la quale ha dato luogo azza emissione della boLLetta a dazio sospeso (1). (Omissis). -Coo 1hl pdmo moti'Vo J'Ammilnitstrazione r1corre1nte dedru:ce J.a 'VioJ.aziJooe e falLsa ap~iiOOZJiooe del r.d. 13 febbraio 18~6. n. 5,5 (art. 164) del r1d. 6 apr:rile 19212, n. 547 (artt. 20, 21, 22) nonch� il ddtretto rtemponmeo di giurtsdWiOl!le del giudtce ordltnardo e� l'omessa mo ti:vaziooe rSU p'UJlltO deciJsiViO. Essa assume 1che �finsorgenza gooer.ica d~ Uilla rcOIIlltestazion�e dill ordtne Sia 1alLl'aippliLcabiJ..tt� ,che 1ahla mLsura di wn. dietermiillato trtbuto dogia nai1e d� origine a quieWla par11liicollarre rsttuazd<mre idi � �daiz1o rsospeso � per iLa q1UJa:le i'arrit. 164 del HegoJ.amernto dogianaJ.e ~pone o che ile merci S�Jano :bra�tten'Ulte in dogana ilil attesa di dec1iisione OVV�(['0 che 1Stalillo riLa sci.aite :p(['le'V1i;o deposilto a g1aranzia dei d.iv1tti richiesti dalla Dogaina. '11ai1e si1stema ~si estenderebbe aniche aJ. �Carso di mie1I1ci da ammettere ilil 1 esetnzii<me dari dazi. (1) La .sentenza, di �cui si tratta, � di notevole importanza non solo rper la enunciazione del '!;Wincipio riportato nelfa massima ma anche per la completezza del!la clliarissima motivazione, la quale ;considern tutta l'interessante materi.a sottoposta amesame delle sezioni unite della COTte di Cassa2J1one. Sri .pubbilitca, qutndd, inite~ailmente Jia sentenza stessa per IJJa pairte riguaTdante dii. primo motivo del !ricorso, 'P['Oposto ne'11'interresse dell'Ammiruistrazione, eissendo gili.i aJ.1mi. due (subo1I1dtlllati) D:'limastd aiss<Xl'bi.tri,, 392 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N001 avrebbe potuto pel'ltarnto 1essere a:i�ltenlUJto i.Llegd.rttimo ed aa:-biitramo l'atto delJa Dogana �di Gooov.a 1che, rimme1Jtelnido� iLe mooci imi te\l'il'li:tooio nia:zi1cma1e 1a daziio 1soopeso, ile 1avieva rriiLaisciiaite dietro deposito a ~ar.riaim:1a. Poich� solo dopo la irdiso1uz1o'llle detlie 1caru:se, 1che hamllO dato 1uogo ai1l'em1ss1one ,del 1damo 1sospeso, ilia Dogana emeitte la boihletta definitiva e pa:-ovvede, a 1secO!Ilda dei casi, iaJJ1a il'estituzdonie iparz1iiale o rtortail1e delile somme depOlsiitate o arll'imcam&amento o �al re,oopero dei dirirtti dorvuti, noo 1avrebbe .Potuto 1ii .giJUdice 101rdli.'llla!r.io -rsecoodo wa ri1cOll'lrente d1sporirie J.ia 1'esti:1Juz1onie ,dJi un depoisito 1caruZJiiO!Ilfile in pendenza deiLla conrbrovier1sia, spettando :m viia esclilllsiva ai11'Amm1n1stmz1on�e pr~vvedere aiLl' evenrtiuallie restiJtJuzJiionie dopo rill .passaggio L�.In giiud1ooto defila prronun.ciia g1udi2liai1e. Iil motivo � fondato. L'arrt. 1'64 del ir.egolamooto dogooale (ir.d. 13 febbrariio 1896, 1n. 6'5) nell itesto modifi,cato daill':artiicolo rimico del d.p.ir. 2 1aigosto 19'512, n. 196�8, dispone (al primo comma) �che, quando per 1ccmtesta:ziionii sorrte rtrra la dogana ,e il ,corutrdhue'lllte 1su!Ja q1U1ail:ifLooziooe deili1e mooci o su�ll'applica: zi1ooe die1la itiar.iffa, o perr 1allirtrre 1cause, occorrrai r!JEmeire 1soopese 'La JiqUJiida: ziiooe e la riiscoss1cme dei diir:iitti, ile merci vengooo wattooiuite m dogana iin 1at'besa di decisione o, 1se non vi 1SO!DJO a11Jri dmpedimienitii, v�OO:g.0001riiLascdiate pa:-1evito deposiito :a 1garan2lia dei diriitti richiesti dailla dogruOJa (la pr�estazione del\la gairan�ZJia �Si prova �con ila ricevuta della doga!DJa, ossia coo ila ibohletta di rsomme deposii1Jaitie .staccata dai registro a martr1ce e fi,gJdia). H :tEmoire lerttooaile del :testo niormati'VO, !DJel :liaire rifer�mooto aUe 001ntes'ba2licmi msoirrte fra :La Doga!DJa e 1il �Contrli:biUle'lllte; i!DJd1ca.. quald; possihfilii. reg.iion:i di .tali con'iiestazri:oni -o�ltre 1aille dJivel'ge!DJZJe 1sul'1a qualifioo: ziiooe deiLle merci o suhl'appliica:zii,o!DJe de11a rtardffa, specificamente menzionate -anche e altrre 1caUJSe >. Data l'amlP'ia e generica esprresslione de11a norma rnoo � possibile !l'estvingere �la poirrtarta dle1la .dLsposd:ziooe con l'.elscliUisiOIIlJe -come ha opiinarto La Coirte del mel'liito -di .quelWe qrue~ stiioni 1iinvo1g�entd J.'esLs'ben.2la 1stessa di un d.ill'lirtto 1al rtrLbuto (nieLla ,spede fil 1con1m~bue'lllte piretendeva che le merci da esso T>edmpoirtaite fossero irirte!DJute esooti daJ. dazio dii confine e d:a:Ha 1corirelativa dmposta gienera'le sull'entrata, ide!DJtifica!DJdosi 'le mer.ci 1s'besse 1con quellle gi� ammelsre aihl:a esporrta:ZJLooe temporalll!ea). Del resto 1la finJalrirt� della !DJorma 1che pirevede :hl deposito a giaranzi1a � quella di tutelare non :soilo le l'lagforu del fisco ma .a!DJche quelle del �conrbriibue'lllte, non .costrd1I1Jgendo queist'u�itiono ad eff�ettuare UJtl pagamento n001 irJitenuto dovuto (i diiriitti dog,a!DJalri dovrebbero 1essere pagaiti prima del :rii:lascto delJ,e mer�c1i ,dJa,fila dog;ooa e le mooci !IlO!Il potl'lebberro esseve �aspoirrtate dagJ.ii 1spazi doganiaH. 1senza la boJ.lietta di tl,mporitaZJion,e). PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Anche prescindendo da tale osserv,az;i,one di 100.r.aittere gienerrue', va dleviaito che nella ,specie i 1giiludiici del meriilto hanino .comunqrue err.art;o ll1iei1l.'a:ffurmare che 1a ,con1Jroverisi1a �sor:ba tra le pa1"bi neil. 1965 itlOIIl fosse da .comprendere iiJn .queJJ.e relaitivie 1al1la qua1ifica12:ione del:Le mericd. Invero ['dnV1ocata esenzdione ,(iia!i triiJbuti 1si fondava ,su un �giiuid1izdo di :tderrutit� maiteriiall� e gimruca tre li.� merci reimporitate e qiueiliJ.e espo!l'ltate tempOl'ianlea: mente, ;negandOISi ohe queste aiviessero 1SUJb1to un cambdiameillto sostanfilaile (a ,segiuJ.ito della l!avoraziione esegruiita iall'estero e conisilstita neihl'ottenimento dello zinco dal :reilatiNo minerale) o che fosse stato mcorporato o ag,giilulllto materiale IIllUovo. QUJiindi, 1siia pme atl.tl.'e:ffieitito delil'appilfoaziione di un'esoozi1on,e da itribwto (dal daziro dii �lmlPOl�ltaZJiione a senisi delhl.'arit. 1 r.d. 18 dliioembre 1913, n. 1453 e daM'IGE ailll'dmpoll'taziJoine 1a sen.Sli deil.�l'iarit. 2'0 tlett. ,d del lt".d.l. 9 .gennia�lo 11940, n. 2., ,convertito nelll:a ilegge l!9 giiugno 11940, n. 7'62), 1si 1�raittava di iaccertrure una coo:Ti~ spondenza .tre mericii (quelle origdnariamenrte esportarte e qrueilll� poi impOI'ltiate), di v�eJ:lillcare .cio� 'se fosse poosLbitl.e ilia ilooo� oompJ.eta idelllltd!ficaziione dn balSle 'aigJd obiettivi elementi-di oomrposiz1'one e alle 'Cl!WatteriJstiche merceologiche. Si deve 1ag.giiiungere che, a conferma di qu:ainto 1sopra esposto, si pu� .fu1alt"re argomento an'che dal ,secondo 'comma delil'airit. 164 del re1goiLamenito dogtail!lale ,citato, .hl quale, nel ricooasciere ia,11'AmmiJO:iistTlaZ�Jooe 1a diacoLt� dii 'ool!lJSeil'.ltire ila 1Piresta2lione della gairanzd:a 1COIIl mo dei mezzi previsti dall'airt. 22�1 del medesiJmo regolamento, pr'evede espressamente iJ. �CaJSO dii macchiJna.rd. o matelt"iia�1i da ammetrtere m eS002Jionie� (o con 1riduzd1oo�e di daziio). Trattavasi, quindi, dli una controversia doganale sulla qualifiJcazione deJ.1e mwcii: e si sax�ebbe peil'lci� dovuto 1seg1Ulire d:l proceddimel!lto pvev1'sto dail rt.ru. 9 apil"hle 1'911, n. 330 ail fine di ottenere una deciisiooe in sede ammmiJs1tmativa da parte del ,competente Miiniistro deJ.1e Finanze (.aritt. 3 e 8 del t.iu. predetto). l'l qrua'1'1Jo 1COlllfma deilil'att't. 164 �Cli.fato p;revede 0(!1!Che 1a possibild.t� di restdituz�ione rtoitale detl 1deposito: il .che .consente di a~aa:-e che si ha 1controver1sia ai sensi dell'art. 164 medesimo anche quando si contesti :l'esLsibenza deiltla obbMga:zfone trd:brutaT'iJa. P�er :11e !rag.ioni sopra 1enrunciate deve 1affermarr'si che errone,amente la Cor�te d'1ap,pel!lo di: Genova ha 'l'iten�UJto oobitriarrda ed esOO'bLtante da.Ua previisiooe J.egall� J.':impO!sizd:one de11a 1cau:zfone in questione. Ed el'tl'on�ea riiisrul:ta alit'I'e1si la ,conseguenza dedotta dal:1a ,stessa Goil'rte e cio� ,cihe sotto l'�appa!r1em:a di un 'depostto cauZlionaJ.e fossero �srtatii in rea,lt� iL~qui:datii e pe11cepiti trd,bu1Ji. non dovutii:. Ci� premesso, va riilevaito 'che �a normna deil ter1zo ,oomma dehl',airt. 164 �in esame, quailrunque siia il:a forma :in cui � stata pirestata la ~ta, viiene !l'liilJasciiiata unia bothleitta 1a d~i:o �SOISpeso, lllleilll1a quaile 1sd 1mdl1oano le mer�cd 1secondo il riisul:taito delil'a viisiita e ila data deUa boillertta delile 394 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO somme deposiitate (o :gli estremi delilia @anmzia, ise 1p:oos1Ja1Ja in �Utna :forma dirvel'ISR dal deposito effettiv;o), e �che ad �SEmsi del .qua~o comma dello stesso airtiicolo, risolute le 1cause 1che hanno dato luogo all'emiissione del dla2lio 1sospeso, ila dogirunia emertrt:e ilia bo1Leitta definliifliiva e po:'IOVViede, a seconda dei 1casi, a'llia �r�estituzione par21iaJ.e o ito1Ja1Le deli1e somme deposirtlaite oppure al1l'mcameraanen.to e a�l r�eoupero dei dLrdrtti dovuti. Da 1cii� 1consegue H rfoonoscimento deill'esarl:Jtezza delWa dedU.:llione deLl'A.mmimsfmaZJi:one f:i!nrunmaria :riool'lrenite, !secondo la qu,00e non � possibile rul'autortiit� :giiudd:1liia!r1a �emette11e, 1in 1sosti.tuzion.e deli1a Pubbl: ioa Ammilniistrazione, 'llill provviedliimen.rto di condanna 1a11a 11.'estirtuzione del deposirto 1CJaJUZ�.Oll!aile p11ima della risolu.:lJ�Jone diehla .cruusa 1che �ha dato l1Uogo :a1l'emiossione deliLa bohletta a dmo 1sospeso. fil deposito a ,giarainz.ia deve perdurare per itutta l!a durata de1l'operiazJi.one ia damo .sospeiso e ne viene meno la ragione soltanto quando sia risolta la contestazione che ha origdniaito il'operiaziJOne. Per risolU2Jione deLla 1cau:sa, agli effetibi. predetti, deve dn.tendersi ~ definiimone 1dielliLa 1con1:Jl:ioviet.'isia dogian.aJ.e mstaiura1Ja tra ila dogana e 1iJ. oontrdibuenite, defi!l11irlcme �Che pu� avvendre o mediante ila determinazJi.one del Millllistro .per ile F'inanze il'l!OO seguj,ita da 1impugniazione :in 1sede giilucisd:izfonaile o medianite ;paissa.gig1o in 1giudii~ caito dleli1a senrtienza emessa nelllia illiite giudliziiaria wccessiV\af.tnente l�llllsorta. Soltalllio dQPo la defiiniiZJione della �conif;r,ov,e11s1a, sorge 1per il'ufficio dioganiaile J.'obbll]go di emettere ila bolletta de:f�.Jndltliivia e di provvedere in oodiifllle 001.e 1somrne depositaite in 'conformit� dehl"es1to della �conitrovel'ISia stessa. E 1s01litaiJ:lto nell'evefllltualit� di IUJll'.iniaidempien.zJa deill' Ammi.fllJtstramone a tai1e obbliigo, 1sorg�e rn111teresse del 100.nrbribuente a 1propwre una domaindla :g.iludizia:le per la .restituziOfllle de1la somma depositata e pu� ihl �~dfoe o:rdilllJM.'li:o emettere unia pronull1cdia dii .condanna. "Dailie situmone -,dUJMnte iJia pendenza della 1con1Jrov.oosdla e fino ailila �sua ~isol'UZJione, Ooone �sopra :specillca1Ja -�Colll(pO!Tta un'limproponibdillit� tempormea �della diomainda di rrestitruzJilone, arniche se iOOIIl :pu� riavvisa!l'lsi un ,dJifetto a.ssoluto dii: .girurisdiimooe, daito d1e dln v1a genel"a1le le 111orme tributarie non ituteiliaino un dinte:resse rpubbLico iin V'.iJa iprdlllcipaile e solJtanto occasion.a1menite un :illllteresse del 1sin:goilo�, ma ituteilaino direttamente ed 1mmed:iartrurnen.te anche qrue!st'ulitimo mteresse che aissume pertanito 1consistenza �dli diir1itbo 1soggettivo (di.irditto, arniche �costiituzd:oIllaJmenite g1airian;biJto, di non 1subiir1e 1imposizfoni 1tribuitairliJe :l�uol'li dei JJ.mtti stabiliti dalla legge) e dato che ;__ in particolare -le controversie in materia di .qua1l!ifiiearloll1e de'lle me:rd aglJi eff1et1li doganali :ri:ensbnmo 111elila gi:urisdiZJione del g:tudice or.dJilllario, 1in quainto d.iOJcidano .su di.ll'litt:i soggettiV'i del p:rd.vato 1n 1coinsideT1aZJi01I11e del 1ca11attooe tipico de.lile iprevllisi!oni de11a .tm-iff,a dogianal!e, che non ,lJaiscioa :alcun mamgine di dliJscrezitonall.d-t� (.cfr. ,sefllltenze dii questo Supremo Ooolegfo n. 14211/616 e n. 19<57/71). ( Omissis). SEZIONE Q_uARTA GIURISPRUDENZA CIVILE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 lliugthlo 1973, ni. 2024 -Pres. Oaporaso -Est. D'Orsi -P.M. De Marco (cornf.) -A.N.A.S. (avv. Stato Zobo'. Lii) c. T~si (avv. Girone). Espropiazione p. u. -indennizzo -Criterio di liquidazione -Fat.tfspecie. (Costituzione art. 42; 1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). L'indennizzo nel caso di eispropriazione per p.u. ha natura di ristoro del \Sacrificio imposto aWespropriato; � regolato da principi diversi da queUi che presiedono al risarcimento del danno, ha unicamente natura pecuniaria e deve essere liquidato, non secondo criteri generati astratti, ma in relazione al concreto pregiudizio subito dall'espropriato (1). L'importo della spesa incontrata dall'espropriato per ottenere il. passaggio, coattivo su altri fondi a vantaggio della restante parte del fondo rimasta interclusa, rappresenta l'esatta misura dell'indennizzo per il pregiudizio' sub�to �al fondo a causa deil'esproprio (2). (Omissiis). -Con l'unico mezzo di ricorso l'ANAS lamenta l� violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della legge 26 giugno 186,5, n. 2315,9, in relazione all'art. 319 della legge stessa, e sostiene che la Corte (1-�2) Il principio contenuto nella 1pa-ima massima costituisce jus recoeptum (v. da ultimo Cass. 5 luglio 1973, n. 1883, in questa Rassegna 1973, I, V ove richiami di dottrina e ,giuriSpa:'Udenza. lin ipairtfoolare sulla differenza tra indennit� e risarcimento del danno v. Sc.OGNAMIGL10, Indennit�, in Nuovissimo Dig. it., vol. VIII p. 594 segg.; Cl:CCARELLO, Indennit� (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XXI, p. 9.9 seg. Dubbia 1',esatta applicazione di tale principio al caso concreto avendo la S.C. iri<tenuto 1che debbano essere I"icornprese ll!ehl.'mdei::imJt� anche !I.e spese giudiziali sostenute dall'espropriato per costituire la servit� di passaggio a favooe del fondo rimasto imercluso per 1effietto dell'espTopl'lio senza !lliei;>pure indagare se dette spese fossero state poste a carico dell'espropriato per un particolare atteggiamento tenuto nel proccesso contro il proprietario del fondo gravato dalla servit�. (*) AILLa redlaziio[]e de�JJe massime 1e deililie !Il!orbe di questa sez!Lone ha coiLlaboirato 1ainche il'avv. Adriano Rossi. 396 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d'appello, attribuendo alla Tisi il rimborso delle spese sostenute per ottenere il passa�ggio a favore della parte residua del fondo rimasta interclusa a seguito dell'espropriazione, avrebbe effettuato la reintegrazione in forma specifica del danno subito dall'espropriato, laddove a colui il 1quale subisce l'espropriazione �parziale spetta la differenza tra il giusto prezzo dell'intero immobile e il giusto prezzo della parte residua. Le spese sostenute dalla Tisi -continua la ricorrente -rappresenterebbero un fatto successiivo all'espropriazione e, .per di pi�, in connessione meramente occasionale con l'espropriazione stessa, onde alla T�isi non potrebbe essere attribuita somma superiore a quella di lire H0.000 riconosciuta daH'ANAS �quale deprezzamento del fondo residuo. Il mezzo � infondato. La Corte d'appello, dopo aver premesso che l'art. 40 della legg� 215 giugno 1�865, n. 2>3�519 risponde ad un principio generale, secondo cui nella espropriazione parziale l'indennit� deve essere commismata all'effettivo pregiudizio subito da:l privato consistente non solo nella perdita della parte espropriata; ma anche nella diminuzione di valore che la pa!rte residua subisca per effetto del provvedimento espropriativo, ha, �in punto di fatto, accertato che l'opera realizzata dall'AN~ aveva privato dell'uscita� sulla via pubblica una parte considerevole del fondo originario, rimasto peraltro suddiviso in due tronconi l'uno a monte e l'altro a .valle della strada e che la casa colonica destinata all'intero fondo era ora raggiungi!b~le dalla pmzione a valle dopo .un percorso di circa due chilometri. Ha 1quindi ritenuto �che 1e spese giudiziali pagate per ottenere il passaggio sul fondo vicino e accertate in L. 9517 .565 rientravano nello schema normativo dell'art. 40, in �quanto l'interclusione di una parte del fondo residuo costituiva un danno prevedibile, come risultava sia dal verbal�e di consistenza, sia dalla Uquidazione dell'indennit� di lire 110.000 proprio per l'interclusione. Per giungere alla conclusione della incongruit� dell'indennit� si � soprattutto fondata sulla consider�azione che le spese del giudizio volto aUa costituzione della servit� andavano considerate come una delle componenti della diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo, talch�, U loro importo doveva essere aggiunto all'indennit� corrispondente al valore della parte espropriata al fine di evitar�e al prop!rietario espropriato un ingiusto danno. Ora questo ragionamento deve essere condiviso. Le 1questioni che il mezzo di ricorso sottopone all'esame di questa Corte son oessenzia�lment�e tre: a) 1se in caso di espropriazione sia possi!bile la reintegrazione in forma specifica del danno subito dall'espropriato; PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE b) se il pagamento delle spese giudiziali per ottenere il passaggio coattivo costituiscano una forma di reintegrazione in forma specifica; c) se tali spese non siano rimborsabili peTch� relative ad un fatto successivo all'espropriazione e con questa solo occasionalmente connesso. Al primo quesito deve darsi necessariamente risposta negativa. L'indennizzo (la cui necessit� � sancita da un canone costituziona le, �art. 42>) ha natura di ristoro del sacrificio imposto all'espropriato; ma � regolato da principi diversi da quelli che �presiedono al risarcimento / del danno ed ha unicamente natura pecuniaria, onde ogni forma di integrazione in forma specifica � esclusa dallo stesso sistema della legge, senza neppure la necessit� di dover far ricorso (nel caso in cui espropriante sia la p.a.) �ai noti limiti �ohe incontrano le pronunce del giudice, allorch� '1a p.a. debba esser�e condannata un facere. Ma la risposta negativa al primo �quesito non giova alla ricorrente perch� anche al secondo quesito deve darsi risposta negativa. L"io:nporto della spesa incontrata dall"espropriato per ottenere il passaggio coattivo per la restante parte del cfondo �rimasta interclusa non costituisce una reintegrazione in forma �specifica, ma rappresenta. solo l'esatta misura del pregiudizio subito dal fondo per l'interclusione. Ogni altra liquidazione non � rispondente alla realt� e contravviene alla regola secondo cui l'indennizzo deve essere liquidato non secondo principi generali od astratti, ma in relazione al �concreto pregiudizio subito dall'aspropriato. Quanto aH'argomento sub c) va innanzi tutto respinta l'affermazione del vincolo solo occasionale con l'espropriazione. Nella ispecie, come ha accertato la Corte d'appello, la parte residua del fondo rimase inteTclusa a seguito dell'espropriazione ed �, quindi, dall'espropriazione che deriv�, come conseguenza immediata e diretta, la necessit� di ottenere il passag.gio sul fondo del vicino. Anche per� l'altra affermazione relativa alla non rimborsabilit� delle suddette spese perch� successive all'espropriazione non pu� essere condivisa. Indubibamente se l'espropriato non avesse fatto opposizione e avesse accettata l'indennit� offerta per l'interclusione, in misura notevolmente inferiore ane spese poi sostenute, si sarebbe avuta la definitivit� del procedimento espropriativo; m.a. non essendosi conclusa la procedura per l'opposizione dell'espropriato, ed essendo conseguentemente l'indennit� ancora in fase di detel'minazione, non si vede perch� il giudice non debba tener conto delle circostanze che, emerse successivamente al provvedimento di espropriazione, gli consentono di calcolare in modo esatto l'ammontare del danno cons�eguente all'interclusione. Le spese giudiziali per ottenere il passaggio coattivo non rappresentano, quindi, un pr.egiudizio successivo all'espropriazione, ma solo un 398 RASSEGNA DELL'AVVOCAT.URA DELLO STATO elemento per l'esatta determinazione del pregiudizio verificatosi con la espropriazione. Come giustamente ha osservato la Corte d'appello, il giusto prezzo di un fondo residuo rimasto intercluso, pu� essere determinato solo calcolando l'ammontare della spesa per ottenere il passaggio coattivo. Del resto il prrincipio del calcolo delle spese per l'esecuzione di opere occorrenti per la conservazione o la traslazione della servit� � ammesso, sia pure in div,ersa ipotesi, dall'art. 45 della legge fondamentale e non vi � motivo n� per escludere di far ricorso alla rotio del principio stesso nel caso in cui si debba costitui!re ex novo una servit�, n� per ritenere 'Ohe fo spese debbano comprendere solo le opere tecniche e non anche gli esborsi giudiziali ove sia necessario (e nella specie la necessit� � stata accertata dalla Corte d'appello) ricorrere al giudice. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 ottobre 1973, n. 2499 -Pres. Giannattasio -Est. Lipairi -P. M. Chir� (conf.) -Tedesco (avv. Rossi) c. EnJte dli 1svdllruJppo Fugiliiia, LUJcaniiia e Mol.dise (aivv. Stato Sallito). Espropriazio:1;1e per pubblica utilit� -Costruzioni effettuate sui fondi da espropiare dopo-,il deposito del piano particolareggiato di esecuzione -Diritto di asporto dei materiali impiegati -Limiti. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43). n proprietario del fondo espropriato ha diritto di asportare i materiali impiegati per una costruzione, per la quale non gli spetta alcuna indennit� per essere stata detta costruzione iniziata dopo la pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, solo se l'asporto di detto materiale pu� avvenire senza pregiudizio per l'opera pubblica da e1seguirsi (1). (1) La decisione si segnala sia per una ampia e pregevole disamina, con riferimento al caiso di sipecie, dei prrincipi che vegolano, :t'dnterpretazione del giudicato esterno ed interno, sia P,er una implicita e singolare contraddizione in cui, ad avviso di chi scrive, la S.C. � caduta allorch� ha iisolto il problema concreto sottoposto al suo esame. Il problema da risolvere, esattamente 'enuncleato dal S.C. che riconosce essere � �lelicato ., era � non tanto quello, su cui questa Corte non si � finora ,~essa univocamente, della 'a!PPMcabi11dit�deJ:la leg.ge .sul!le espropri1aziond in genere e dell'art. 43 in particolar.e, alla materia delle espropriazioni per la riforma fondiaria, ma quello di operare una interpreta PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 399 (Omissis). -Intervenuto un decreto di espropriazione per r.iforma :llondiaria, l'espropirrliato, �che 1con sentenza ipaissata lin 1g1uddicato 1si era VI�IS1lo mspitnigere ISlJa ll!a rilchliesta priinlcipa11e dii 1oond!anna deilil'Ente eSJpro prdiainrte 1ail rimbol!'l!lo rdel 1costo delilie opere elsepte sui :llondo (uno stra dcm;e 1ed 'lllil 100I'lpo dli ~bbrdica) 1siia qruehlia subOll.'ddn.aitla dli arricchimento serl2Ja 1ca;usa, ,s1Janite ll'�esperriiJbilliiJt� dellll.'azioine .per f'aspo:riazdione dci ma te11iailli impdegiati, iali ,senisi dcll'1art. 43, sooOIIlldo 1comma, dell�lia iliegige 215 giJu gino H~615, in..2359, ha .fart;rto V1ailere nel (P'OOSente .'gilUldizlio talle azJiJOOJe riico nosciluta prop<mibfile (essoodOISli :llOII'IIna.to. 1atl !t'lilgiuaa:do giudilcaito estea:no impldicirtlo), ma relspilll<ta nJel meriito' ,perch� itaa.idiiva ll'dispetto al termime uili11iimo per l'1eseiooizi� 1de111ia ius tollendi (1compimenlto deJJJ.'opera pub bldlca dia lildenitiifiJClalt'lsi ,0001 J.'aissegoo:zilone del funldo ,al coilltl�IViatore) e per oh�, 1illl 1ogini caso, era 1da escliude11si 1che la 1aisiportazione potesse oom piea:-si � senza ipregiiuidimo �. La decisione � censurata in via principale dal Tedesco, il quale LamienitJa 1che iLa CorrtJe �aibhla !t'IBJVV<ilsa.to nelll'aisseginiazdone hl mome~to finaiLe per riichiledere iutiJIJmente l'asporto rdei materdiaLi (!hl compimento c�IO� de11' � 1ope11a pubbLilca �) e .sostiene IClhe � sfJata oiperiaita corufulsilone :ll~a J'oper:a maiterdlale dli pubblfuoo 1mtereisse, ooi si ll"i1leir!�JSOO 11.'ail'lt. 43 del lia te~e 1SUJltl'�espil'loprc�!o, 1e !l'atto rammilnilsrtlriaiti~o dli asseginiazlilone iJl quale, comunque, lllJon � 1idoneo a C'Olliooetaire liJl fine 'ULtiimo del:1a rlil:llorma che si reaihlzoo 1c001 dll succelsisiivo 1aicquiisto deLlia propriet� del1. fondo da iplall'lte deLl'russegniartiario (motwo I: �erironiea imtlerpretaziione dell'art. 43 deHa legige 1SUll�.'1espropri~o e dJeilil'ar:t. 44 Oost.). Deduce �moLtr'e liil (l'I�ICOI'lrell1te !pil'li!llcilpa1Le ohe 1a domainda ex alt'lt. 43 norn potevca 1essere 1dLchiJairata 1im.pr:opombi!le, essenidOIS�I all. riiiguairrdo :llo�r zione adeguatrice del suddetto art. 43 al postulato irretrattabile del giudicato�� . Si trattava in sostanza di stabiilire una volta riconosciuto (per forza di �giudicato discendente da pronunzia .emessa fra le stesse parti prima del- 1'1nitrodiu2Jione deilila ,conrtJrov�ersia posta aJJ.'1esaime delLLa S.C.) che il.'art. 43 e11a astrattamente applicabile, se riicol'revano nella specie le condizioni per la concreta sua applicazione -problema che la Corte di merito aveva ritenuto di risolvere negativamente, affermando che il.'assegnazione del fondo da parte dell'ente di riforma agli assegnatari rappresentava il perfezionamento dell'opera pubblica 'e precludeva, quindi, l'�espembilit� dell'azione. Ll S.C. ha ritenuto, invece, di non �dover affrontare la questione � per un'assorbente ragio!).e diversa dalla preclusione � derivant~ dal compi mento del!l'opera pubblica, rilevando �Che la sentenza impugnata aveva rite nuto che la rimozione dei materiali non poteva avvenire � senza pregiudi zio �, trattandosi di � materiali serviti a formare la massicciata di uno stradone ed a costruire un corpo di fabbricati � e che tale statuizione era � idonea �da sola a !t'eggea.-e la proounzia di rigetto dell;a domanda poi'ch� a nulla varrebbe al Tedesco risultare vittorioso sul punto della tempestivit� della proposizione (per non ancorra intervenuto completamento del:. 400 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO matto iJ. 1g1uidiicato impHciito, 1come del rresto rioonosciruto d!ail.:l.a stessa Oorrte che non !IlJe aiveva triatto J.e dovute, impLilcaziiom ipostulia!nitd. l'accogJdmenrto deilila domanda !IlJell meriio (motivo H: vdiollazd!one idei.I. giiudioa1Jo impldicl�lto e 1conimaidldii:ttorJ.et� della motiiviaZliOlllle). A 1rua ,volta (L'Enite dd ,svihltwppo, 1con il.'OOi!co mezzo deil ir1corso mcidlenitaile icon1dl1ziiO!IlJa.1Jo, 'l!amenJtia iLa :llalsa 1aippl.dicazione dlelJ.'alt'lt. 43 de�la legge 1SUJlil'1elsprtO!p!riio. Seic001ido J.'Enite, <i motivi del riiicoirso prdndipaJ.e mJUJovorno .da[ ipre!SIUJpposto 1cbJe il'iaissegnazi-O!IlJe ideil. :liO!IlJdo scorporato nioo poSISla ['lreni1maire nel 1co!lllcetto 1dli opera pulbl::>llOOa ed in1conrbrano, pea:!talnto, !lia d!uiplUce p1'1�1clJUisiO!llle deJ. ,~hldiicaJto esrtemo (nliplpll'ese1111Jarto dalla sentenza d!e1Iia Car:te di Leoce) ed 1inrterno (riaipprese1111Ja1to dall(La senitenza ddi secOlllldo giriaido !IlJOll1 l~ginarta 1sl:tl pUll11to ,da[ rilcoll:"rente prl�Jll1ciJpaile). Peir il.'evenituaildit� ,cbJe � taild preclUJSioni non dovessero vendire concfermate ,1daill1a SU!pirema CQ['lte � vtllen1e ,soHevaita la qruestrone del:l!a mapplillcalbiillit� del!l'arrit. 43 1�:it. 1al.We prooodrure di 1scorporo (dil'l!aippiliiClalbdJ.dt� che prirvelrelblbe dii baise 1a domanda iattrilce, :liO!IlJdata esclusilvamente su qrueJ.'l!a norma). Tul ildimiJO.e !l1000['ISO . prr'�nlC�ipaiJ.e e !l1iJCOI'SO mcidJentaile, dJsciriJtto sotto distii:nti 1I11U1IDeird. d:i ll'luoLo, essoodo 1dli1re1t1:Ji �Contro 1a medels1ima sentenza vannio !l1iwrii1:Ji iJn IU!IlJ�Jco ip11ooosso. Riitiooe i�!l OollilJeg1io 1che ,i drue motiivi del ric1or1so picinictpa.1e lll<m siano giuridicamente fondati, e che di conseguenza non occorra prendere iMl 1esiame d1 ll'iicooso dnddenitale subordimato. A']1o ,sp,ecmco esame d�l� moti'V1i vra pvemessa l'mdaigiMle rui punti che !l'estano anicora 1ocmtrov,eir1ti:billi dn 1di!l'itto 1iJn queista :lialsie del gimdJizi-0, l'opera pubblica della riforma) se la domanda dovesse poi restare paralizzata dalla constatata impossibilit� di rimozione non pr,egiudiziale �. Ora, come si � gi� rilevato, tale conclusione si basa, ad avviso di chi scrive, su una contraddizione. Infatti, se � vero che l'espropriazione per fa riforma fondiaria ha come fine, non quello di costruire un'opera pubblica, ma di � soddisfare in modo diretto esigenze e bisogni generali della collettivi1�, indipendentemente dall'impiego del bene espropriato nell'esecuzione di un'opera pubblica � ('cos� Cass. 31 .luglio 1969, n ..2908), non si vede come possa affermarsi che l'asporto del materiale impiegato dall"espropriaito non era neala specie possibile senza recare pregiudizio all'opera pubblica, quando � pacifico che l"e:spr~riazd0111e non tendeva aLla r�alizzazione di un'opera prubbifoa, ma a realizzare una diversa ripartizione della propriet� fondiaria. In sostanza, la S.C., pur dichiarando di non voler affrontare il problema deU'applicabilit� all'espropriazione per la realizzazione della riforma fondiaria della preclusione derivante dall'art. 43, in realt� ha implicitamente, ma in modo non equivoco, riconosciuto taile applicabilit�, avendo affermato che l'impiego dei materiali (di cui si chiedeva l'asporto) non potevano ,essere it'estituiti senza pregiudizio eissendo stati imrp,iegati in opeTe che non avevano rilievo ai fini dell"esproprio. ADRIANO ROSSI PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE atrbesi i pmfiLi dii 1giud1iJcato 1estEll11.1Jo acoor11la1Ji ,dall,a COO'lte del merilto ed 1rweistiJta diaililJe 1coosull'e deil. rdicooso ip11iinJCiJpa1e � que11Ji dli glilll!diiciato esterno 1su 1ClUI� :lia iLeva ilia difesa de1l'Ente. SecOOlldo la OOI'lte id'.Apipelio di Lecce -reoone II'ilsUJLta da:lilla esposiz �1one sUJLlo � svoiligiilmEmto del 1p!1ocesso � 1cihe iprooede -d:l g&udiilcato esternio 1impliloilto 1C01st11Juliito 1dal1a 1sooiteruia diel:La medesima OOII'lte 212 agosto 191613 opeirevebbe, 'Pelt' QUJa!llJto 1qW mteriessa, ineil SOOISO dii !re!llldeire ilnd1soutib11e i'espel1iibillilt�, dJn 1astratrbo, dehl'1aziione dli ,culi alll'airt. 43, secondo 1oomma, delia Jiegge sull'1espToplrio 1a!lllcib.e ir&spetto 1ai deC!l'�etii di SCOII1pOII'O 1peT il'I�l:flOII1Illla rliOl!lldilma. Non ha r1iJtea:JJUrbo, �mvecie, 1dietrba Ool11Je, 1che fil giiluid(iJClaito 1coiprJisse aniche 1i 1c01nJcir,eti 111equils1ti :riilchiJesti: per il.'1aicicogll1menbo deilJLa d(J(Clllainda (e 1c1o�: qlll!eHo .tJempo11aLe aitrbirumlte aJl mainoaJto completamento dehl'ope[ 1a 1pubbliloa; 1e iqueilil:o sostanz�ilail.e II'ilguruidiainbe :La ipossi!bi:ldrt� dii effettiuall'e l'1aisp011to �seruia ipriegtUJ�lJiziJO dell'opera LS1Jessa). Ed ihia iprocedlwto, perrbalillto, 1aW1'1esame 1deili merilto !l1aNVilsandlo n1el11a, rJillorma .f-OnJdliiairila Ullla � op�l1a pubblilca �, � 1eseguita � 1con l'iassegniazdione dieil. :liOlllido iail. coWViato111e diiootto e inegianido 1CCJllliseguentemente fa ipossill:filit� di a<Van!2laire La 11iicmesta forndaita 1sulilo ius toilendi, soggt~endo che oomUJ!llque tale aztone, m.tJche 1se tempestiiiva, non aiwebbe itrw�aito eguiailme!llrbe ooco1gllimento, non potemido1si 1efforbtuare J.'asporto idiei materiali senza rprregiudiizd. 10 1per :1'opera. Nell!l'acil~oo1laire 1iJ. iprJimo mezzo deil 11.ilc0111so lill Tedesco aicoetta lJa ll'liloosr1mu.zlione deii 1J:iimiti del 1giJUJddicato 1estemo clia:tta daJi gi1UJdli1ci del medto e 1cenSUJr1a soilio ll'apipl.1i!caziCJlllie dell'art. 43 della lJe1gge suilil'espropiriio inell:l'mdliViildUJazilone 1diel momenito 1CCJllliC1llllsi'V'o deilil''Olpera ipubblllica (cosititiudito 1dJaJ1]Ja 1rt:licmma f-On1diilaTliia ;fili :florz;a idei .giJuldiioato) ohe iaindtreibbe ra1vviisaito neil 100nJseglll!iirnenfo ideLLa prop11iet� dia ~edeil:l'aissegnaita!l'dio (e non in.el:La me!l'la iaJssegnazi'O!llle). E !llemmooio 1hl LSecoindio motiivo, a be111 vedere, oompOII1ta 'Ulll aittiaicco aWLa 1pOII'tata dcl giiwd:ilcaifio estevno, quale multa accert�fo dall!la Ooir1Je, perich� 1si 1diedJUJce !la s~sa CO!lllsegtUenziar�iet� ioig1iica dellia ipronlLl!Ilciia per non a'Vlell"e da�l ir:iicornoscilmelillto deil:la SUJssilstenza del gliJUJ�lJiloarbo impil.iiciiito 1SUJhla ipropollllibi!Hit� deil.l'az�ione ex art. 43, secOlllido 1oomma, ;dielilia llegge sull'esp1101prto, tratto !iJl dioiveroso coroililairio ,che Qlion ipo1le'Viia essere adottato 1l!ll dlilsipomVQ dii impiroiponibilliit� (isia ipil.Lre 1sotto fil. iprofHo dell1a tairdiivlit�); llJl<m si adJdebiitia quindi alla �serntenza dli 1aivere malirumoote liin:teirpr1eta1Jo ,fil 1giludilcaito, ma di norn averine tratto 1co&lelllti dmpliicaziOl!lJi. SecOlllido il;a idifosa del:l'Elnite il ,g.Ludiilciato (1s!La eistemo che runterino) iimpeddirebbe iillon solo dli 1conitesta~e l'aipp]J]cabilhl.t� dieill'aa:t. 43, secondo comma, de�lla Legge 1sulil'esiwoipriio 1adi piroce�liiirne!lllti dli scoirporo per rifooma fondiiaria, ma ;imporr,ebbe aiddill1tttUJra idi 1compreindere llliel concetto di opell'a pUJbbLilca -1coro111aindo]Ja -l'�aissegnaziioo:IJe del fonido al 402 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO eoiLiitvaitore rddrretito, rsi1cch� IliOltl vd. lslWebbe pi� spazdo per 'Ima UlterlOII'e r 1iloortca 'V"olrta aJ:la li!ndiitv�id�aZ1iJOllle di a'1lti 1ill11legll'~mti il oompdmento del 1 l'opera. � noto 1chle dll. gmddlcaito, a!lllcilie se fondato 1SU erivoo1ed 1ClrirtJerli glimidilci, deve rsempl'e 1spiegiiwe g'JJi effetti 1che llia 1egigie gH Td!colhlega, prree'ludendo aHie 1partd ed 1al 1gi1udilce d:l ll'liesame rdel:le qrues1JiO!llli gli� decise, dn q11.11an1Jo � aissdstito dia unra poosunzii.rone 1aiss0il.ruta rdi verit� e dii ilegiJttimiJt� (Caiss. s.ru. 213 a!J)II'file 1971., n. 1175; Carss. 1589/63; 36172/59�). Ed � a.J.tr.ettarnto 1I10to 1ohe1 l'i:nJ:tffi'IPCOOtazio11JJe del :g1�!Ulddmtl0 esiteimo compeite 1ail 1~�IUiddice dii llllrerito, ed. � d!llicerllSUTlarbfille m sede dii lleg1irtJ1JiJnrilt� ove non sia rafiletta 1da v1izi i1ogdici e giillr!iidiici1 (Oass. 13 mairzo 1973, n. 706; 30 gerunia]o 1119731, n. 310; 2'6� gellflllaiio 1973, n. 21517; 2121 dilcemooe 1'972, n. 3664; 1'4. settembrre 1972, n. 2742; 28 .giugno 19721, in. 221212; 214 gi1ugtno 1972, n. 21143; 7 1giLtJJgno 1972, n. 1770 etc.). Di COl11Se1gue!IlZta il'arcceTtaimenrbo li!Il 1oridli!Ile 1al .g1�!Uldiiloaito 1che 1si 1a1ssume esisem formarbo� lin un precedente e diverso processo fra le .stesse p~rti pu� formare oggetto di ll'icorso per �ciassafilone OO!JJ01 .sotto fil pTOfilo defl'airt. 2909 e.re. e della vJ.oiLazlione e 1�allisa aipplilcazi1one dei 1pl1i.'lllcilpi ~!Ldlici liJn tema dii eilemenm 100\Stiltrultftv<i. rdJelilJa: IOOISa giudJ~caita, Q<Vl\ne!l'O dli vizd, atlrlJne:rntd alla motJiJvazdio! llle, menitJre illO!ll isooo consentite mdaigikn!i cill'OO fil cootellllUto sostanziaile defila pr10IllUiillcila La oui iilnte!t'lpretazilone, dsolrvieo:JJdoisi in un aJppirezzaanlea:l.rto 1dd fatto, � demandata in vita esclruslivia a\l g1�!Uldilce del merilto (Caiss. ~8 giermailo 1972, n. 224; 2 aprdil.e 1972, n. 1079; 5 agosto 1972, n. 216�25; 12 dilcembrie 19712, !Il. 3567). Neil caso li!Il �esame � stato iraivWsaito run 1giiiudlimto dmpi'l.iicito, ma non vrneine mossa allicmna �cetllSWrla 100IlJtro dil. pl'ocesso dedutti.rvo ailil'uopo svolto 1e 1Clhe si ,presen1Ja, del iresto, m ISDOIIlJi!a CO!ll !L'Oll"rentamenJto giiurilspruden: zitallie 1dd �questa Coirte secO!lldo cui run 1g�IUidiloato �si:ffiatto pu� raivvilsairsi se tra la quesmooe espressaimellJJte d1ecilsa e quella che sci. assume 1eisser starlla rilsolita li!Ilrtercorrria iilOIIl 1s0ilrta!lllto un irawoll'to dii carusa ed effetto, ma anche un nesso di ddipendienza 1C10s� liniddlssoil.ru.bdiLe da non potersi ideoildere l'una rsen:z;a arvieir deciso l'1allitra 1questdio111e (CaiSs. 21 11 lu~ Lo 1'971, n. 23'84; 217 ortt:obte 1972, !Il. 313121; 21 :llebbradJo, 19<70, !Il. 398; 2:2 apT!i!le 19170, n. 1147). La sentenzia idieil.J.a Corle d'Appelilo, paissata m gLUJdt�oato, ha dich~amto iJnammilssdbiilie, peircih� dedotrtJa per la prillna wWta lin secondo gmdo, ila domanda dli aiu1.Jcxr1zzazli011JJe a�lil.'aisporito ded. mterdiaild. limpiJegaiti nieilla costruzliO!lle die\l :llO!llldo espropo:1ilaito, ([iiJgetta!Ildo J.'appe\lro a.vveiriso iLa decisione dei rpTimi giudici (previa rettificazione dei motivi) sul rilievo che la specie em oogiotliata d!llidiubbillamente ldailil'atrlt. 43 1deililia [egige lfonldamentarlie lsrulilJe 1esp(l'opird:azlioo:ili. ;per prubblliJca ru1.J:i!Lit�, e ohe e.ra staita aiooerrtaita l'efllettuaziiJO!lle deilla costrruzii.OllJJe e mi'gliioll'lie dopo !La piubbililcazii.Jooe del1': arviv;iso d:i idepos'.iJIJo 1swl ptailllo idi esproprila.iiJO!llle sdic1c1h� restaw escLUJS1a l'Li.!ll!de!ll!llizzaibtldt� fun modo a1ss0il.uto ~Caiss. 2'3 l'll!gliLo 1'972, n. 2711; Cass. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE S.U. 1'6 febbraio 19615,, nn. 2154, 21515, 2156, 215'7), eiss�ndo soil!o conJseinitLto ['1aisporrto � ove llllon 1si pregi�IUldilchi 1con esso J.'eseClU2li.Ql]e de!He oipeire di pubbliilca ut:hliit� � ; rsilcch� dJ. Tedesco lllO'll poteva ese11citacr:e l'az:i!on:e di CUii ali'mt. 936 cod. rciirV., 'lll� avvruerisi dJehl.'a:zitOllle g.ooera[e� di amccll!i.melllitO idi 1ClUJi ailil'arrrl;. 2041 rcod. �civ. e illOlll gi:� ipi&� l!Wet"e gi� eset.10ttato quelil!a imp['Olpcmiibi:le ex art't. 9316 rcit. ma rpropriio 1pezich� l'mt. 43 fa satLvto l�l!l lpl'Optriertalrliio fil tddciJtrtJo di aisporto e e rqruesta so�itanto � l'a:ziiooe che pu� essere especiJba dall sogigetrllo 1paissi'V'o �dailil'esproprlilazdiooe come riimedro rUlll~OO rper irfumuoverre M rp!1eg�ruidiimo �. Esaitta foirma[moortie appare, qUJillldi, l"i111terpreta2Ji0llle del gmdiilcato esteirno rcompdwta daillia sentenza lmpuigl�JJaita, fa qruaile l"lalV'VllSa Ulll llleSSO mscil!lldliibd:le :frla la ooieziiosne deli1a domanda di ramcchdme1111lo rsenza 1caiusa ex acr:t. 2041 cod. Clirv. prornunzilata stallllte la poissilbilliit� 1aistra1rlla rdii a2liionaa'.'e rl!o ius toilendi a~ se!llJsi dellil'arrrt. 43 dieJILa legige rsull.'eispriopl"liro (n:onostainrte si itirattaisse dri espiropaiazi10lllle rpeir ll."'i.lfulm:lla fu:nldiiarrila e dlosse irnitervenuto 11 decreto delegato di espropriazion�) e la definitivit� del relativo accertamento circa la prorpombhlilt� 1deil!la 1sudidetrta azione in presenza dei riicordatd presupposti. Ed ailitirettranto 1c0lliv!mcenrte � ila crdmiJta2liione del g1iruidlicaJllo neil se1I11SO del ricOlllOSlcimento �delJla isola .aistriatta proporn:iibiiliilt� ded!l.'azdo111e, M cud co.Ilim"leto accogildmeinto T>iJch�iedeiva l'iaicceritamellllto ideil!le uiliteirfori conidii.ziolllld idi J.eggie (e speciificame111'1le idi rUIJlla ersecu2liione i!n cooro e deil1'aissern za w pregl�!UlddiZl1o). In !PM'fliJcdlme ila �C�II1ColS/tainza deltl'irnrte/l"IV�llllllita arsse gtnJa2l~onre il10\tl risullita vaJ.oriiz:ziaita darl!la seinternza. AJIJ.a ISlbregrua idlei rr.ilcoodiafil cl1eme111ti �appatre mainrirfesta J.'inillOlllldatezza derl >Se1cornrdo mo1liJvo die'l rlcooso '[miinlcipalle, basato suilil'eqmoco di Jrlrl;e neire 1che Jia dioma111Jda 1sia strata di!chiJararta dim:Pl"IOIPOilldibilie ( � siJa pure sotto iJl pil"l()lfillJo dielhla <tairidWirt� deifilJa .poo1posiZl1cxne �), menitire ila Ooirrte dopo arviere irfubaidilto, i!n :lioirza del 1giruddicato, �la aistriaitta propOIIll�bliJlJirt� deJJ1a do malllldia (1quani1Junique si tira<btaisse di un prooodimelllto� di espropr.ia2liione per irfilliorma fondiaria) IIllOill ha .coni1irlaidJdetto .1Jaile statiud.zione, ma � !Pas sata ad esaminarne in concreto la fondatezza (non incontrando pi� al cUIIlla precl'UISione idi 1giirud~caito aJ. ir.ilguairdo) ed ha espa:iersso fil oornv�nrci menillo ohe diaicessevo 1dlidletto ientriambi i reqwiJS�Jti ll"lilcrhiesti per J.'arccorgM me111to: IUIIl'opea:ia dli pubblica urtilirt� a111oora da esegiuiirsli e [a possi:bi[irt� dii iaispoo�o� senza preg1UJdlizio delrl'opera sbe!Ssa. La ,pretesa 1che iJl giliudliJcaito <m"lpiisse ainche Ja � ipTIOlporniibillit� � :Ln collllcooto rdlerl!1a domaindia non rriisu11Ja speci:fi:camente arrti'Coffialta nel ri� coirso e, 1oomUf!llqrue, non po'1ll"lebbe rtrovaiiie ringtt"eisso lin q1Uesta sede sul pilano derl S�llldl�:Vcarto del ~diiicato es:tJeirllllo ila curi irnrte!I1pre1JaZI�lone effottmaita 1drui �g'lirudjJci di merdrto � clliiaa'.'ame111te scandiiita dn due momenti : quello delJl'aippiliicarbii!Ji:t� � L�n astr:artto � 1ail rcaiso L�n quesllione derlJ'arrt: 43 e que!IJ1o rdell meT>ito, ise1corndo una lriJnlea dli 1S\'ollgJ.me111to pienamente aprpaigiainrte. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 404 Mentve H rilc0l'll"�llllte ipr!�!DJciprue tende a d1il1aitare dil giiuiddicato dla!lla astratta 1a!IIlfffil�ls1sdlillit� da coocreta fondaitezzia deihl.'azli:one, [a dilfesa d!e[l'Enste si 1mJU10V1e in �seniso contrario e pl'etende -come si � glii� :llaitto oonno -che noo soLo ruL gtu!dd!ca.ito estemo, ma adtdd!ri1Jbwra fil gdiudilooto i~orpriecfLuida l'esame de[ priJmo mezzo del rfucomo pmcl�!pale. Ma .anche 1qUJi, 1per 1quanto arttiene a[ ,gifudlfa:ia.ito estemo, viene aittribu�lta ,aJ�,a prima senrtlenza del!lia. Corte UiDla pootata d!i'V1erSa e pi� ampia di 1quei1la fi:ssiata 1dlailil'impugniata deCI�lsiorne, ,senza. oodurrn:e ddoned. airgomentJi atti: a ,swdlaioarrme ['iln1Jerpretazfoille (e viloooosce.nidlo, anzi, e1sip:ressamente i ilJimirtJi ooi ,si Via mcOllllIDo OV1e 1si preten1da di ooosm:aa-e in qU1esta 1sede 1gld. aipprez~aimenti dii faitto del 'giludlilce di merd.rto). In~ero ilJa 'Sentenzia passata in gi'Uldliloato ha lt"itenuto plt"opornibdile 1 l'1azd:one ex airt. 43 dehla legge n. 23�519 de[ 18165 ltlJOIIlOsta(llte il'dnrtJe:rvernuto deoveto di 1esp:roiprwafilo[)Je ,e nion, 1ooone, si ,prete[)Jde, anche a segu1ito del pll'.'OVV'eddmenrtlo di aisseginazion:e al cOOrtiwaitore. Nemmeno fil !I'I�Jcmamo al gdJudlilcato i!llJtJemo appare pemuasd.vo. Noo vi � dubbio �che questa OOll'.'te ipu� aiccerrtaire, anche� di ufficio, J',esistenz;a d1e[ �gl�IUld!iJcato 1c.d. ilntemo, ed a taiL ifine ha !i.il rporteire doveTe dli ilntJeTpretaire dittiettamente ilia sentenza sulli1a quailJe si sarebbe :llormato tale giiiuidliicaito 1e idi esaimilnare glii atti plt"ocessuahl dehle pairti aid essa relativi (Oalss. S.U. 6 febbra'�lo 1971, n. 3U; 213 gd.ugno 1972, n. 2116; 19 giitlgmo 1971, n. 1'908 etc.). L'esiplica111sd. dli pd.� rpenetrarnti poteri iail iriiguaa-do non gl~ovia, pe!l'alwo, ,ailll'aJSSUilllto delllla d1id�esa deihl.'Ernte. � ovvd:o, ed � mcorntl'ovemo, che sull'applicabilit� dell'art. 43 della legge sull'espropriazione per la definizione della lite si � formato giudicato interno, perch� l'articolo medesimo � stato posto a fondamento della domanda giudiziaria e ne costituisce la causa petendi, e perch� tale applicabilit� � stata Ticonosciuta sia dal '!1riibunaile che dailiLa OCJll'lte 1d'Appeililo e non Vliienie corntestarta nel !rico!l'ISIO per caissa:zJ�Jo[)Je. Ma \l'ambito 1de1Ja CO!llJWovoosiia -:lle!l'ma, perch� cope: rta da ,giJuliilcato, La astratta aippldiwbHdlt� ideilil'iart. 43 a\l l);Wocediime1nto esproprdaitivo :per rdfcmma fOilldiair'�la -� it"�lmasto apieTto slUl pUillto delll'moii~ a dell'atto di 1aissegnazicme SUILl'espLetamento de�l>l'opera pubblilca, e 1su1l!a srtessa I�ldenrl:li.Lfioozdone di que1srta (1ooche se La relliartd.iva temattca 1era a solluz:Looe obbldigata 1stailllte la virncolaitiivirt� del ~iwdliicato nel senso dellilJa :dloV'ero1sd.t� dli raivvjisa!l'e comunqJUe nel prooodli!mento di espropriiiazliiooe per .rdifcmma fODJdiiaria J.'eqru:i'Vlmlente dli taile 01'.)US). E 111Je[ pOC1imo motivo idi !l1�ICOIJ'.'SO ill. riJcOll'.'1"1ente fcmmuLa le sue censure nel pieillO viispeib1Jo della precilJusitO!llJe da <giudicato (esterno ed iit1temo), invooarndo ,wn'dniterpTerbazliiol�le defil'a!I'rt. 43 cit. 1qua:1e nmma atta a giiu stiifi:care La 1prertesa non sollo irn 1aistl1atto', ma ainiche in concreto, e pro pone di individuare il termine di compimento dell'opera pubblica, co sUtu:Lta dla[la iriforma fondiia!l'iia, non g1i� neilJl,a assegnaz!iiornre al cOilrtivia� PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE tore d1�rre1lto, ma nel def�nJJtiivo ~<Ilo del.ila propriet� a favore dJeJ. medesimo. Cosi wesa la oonstlll'a spazia m UJll ambiito 1C01I1Jsenltilto dall grudliiciato esterno, qruai1e :fissato daili!Ja senrlierula dlmpugnaita, cui vdene prestato oslse qflllio e propone un � deilillcaito rprdbLema � per :mrutM"e il'esipresisd;ooe aililo stesso Enite ll.'lelSilstente, ,che !IllOlll � trunito qrueillllo, 1S1U ou!i questa Ooll'te non si � '0sp'l'eissa :tmooa unwocamenite, defila apip[IJiioaibdiLit� delhla legge sulle esprOip!'1�laZli!orui :in gieneirra/le e de1l'aa:it. 43 in PMtiicoilare ail!l.a mater.iJa dehle espa:-opr.iJa:miooiJi per ritfOI'lma fOIIlldlia!t'lila (1oonf. orierutatiiivlamoort;e CaJSS. 2818'7/6,21; 2683/63; 1813/613; '905/60; 2.914/7:2,; 2;3�37 /'57; s.u. 2908/69; 153/63; 905/60) ma queJJlio cM op'�!!.'lalre tma ~filone aide1giuatrdJce del sudidetto art. 43 atl ipostu1alto iweilrattaibii1e dJeJ. g.iu�licaito. Thlrttaivdia taiLe ooonpiiJto t1110lll deve esswe affirOIIlltato da qruesto Coi!J1e gio ohe IllOll � tOOJUto, qUJ.iJ:ndi, a rprendere posilmolllie n� sull rbema genieria.J.e (,copeTito da:l g.huidioaito, esa1ltamen1le ll'thlieviato e ,CliJrooiScxfu1lto dia~ gliiudilce a quo), !IlJ� su 'qrueihlo ispecdifioo dedotto con iil pa:iimo motWo, per una aisjsorbenite ragillone diivierisa dail1a poocl1usione 1ilnvooaJta dai!. oosiJsteln,te che, come 1s'� viisto, viamimente ISi rochliama ail giiruJdilooto. Si � pooto dJn diebi<tia LllUJoo ne1l'esposiJZli!ooe {PIOOcedente clle fil rigetto deilJJ:a doma!Illda � istato lllO!!lJda<to dalliLa 1se<.rllteinzJa iln:lJpugniata sru di un du pl1iicie oodiJi!lJe di� 111a1gli01I1Ji. Pur aVietllido di:ffiwsaime'Illte SIVIOl1to ila tesi della tardiiviit� deilila p11oposimone lde1La domainidia aid opooa rpubbil~ca gi� ese' guiita, per �esser 1g1i� liJnltervien.ru1ta l'�aislsegnaziione, la Corte del me1r1.iJto ha sogg1U[l,to chle l',esericizto idei!. dl�rr.i.rtlto di .rimo2lione deli maiterdia.:1.i. non sa rebbe potruto aivvieni�rre � 1senza pregitrudiZIOO � traittandOSli di marfleTliialLi oor vi1ti a 1lormaire ,]Ja maissicciiaita di Uli!lJO stmado:nie ed a oostrulire rum COI'IPO di :fill!bbrilcaito. � ovvito 1che (La 1s1JaJtruliZliJO!!lJe suilila iSUJssisteil1za del pregrud1Ziio � idonea a regger�e da sola la pronuncia di rigetto della domanda poich� a nulla val!'lrebbe all Tedesco riiJS'ULtair:e vdrt:ibortoso SUJ1. prunrbo deliLa tempestivj,t� de1lia 1prCJtPOOi,Zlione (rper '1110lll 'alllcora ilnrberrveDJUrflo completamenrflo deil:l'ope ra rpu1bbl:iica diel.llJa !flii:llorma), 1se fa domaillda, doveSISle po'�. restare paraliz ziaita 1dai11la cOIIlJStarbata imposlsliJbfilliit� d:i l'I�JmoziiJone DJOlll pregiiJudiizievoile. Urnwoco � all mglUJaa:ido il'oo.iJentamento idi questa Coir:te ne1l sellllSO che qU1aindo 'La sentenzJa 'io:nplllg'na<lla per 1Cta1SsaizJ]o:nie sia :lio1ndata sru due ordiJni d!i aa:igoonenlta2JiJcmi, C�i�iSCUJilJO dei q1Uia11Ji � idi per <S� lidOIIlleO e sufficienite a s~egigere La deciisiooe, l'omessa imprugnaZJ.i!one dii llJ\l1la delile r,aigtiioo.i gdiuTI�ld.iJche aidldOltte rend..e ii�liammils/sdiblhle lia 1ceil11Sma relallliivia iaiLl.'ailiNl, po]ch� La deetilsione dovirebbe u~restax ferma aincbe se iJl mo tirvo �!'l]sufl:i.ill!sse fondlaito, valliendo a SOII'll'egigierJa l'alta-o oirdline dii mC01I1Jte 1 state riaigioni. Ne COillSleg:Uie che in tallie liipotesi ill moitivo mm deve nep. pure essere preso d.n �esame perch� ii:t'l!'lil1eviante agli effetti deifila C1a1S1sazione deUa sentenza impuignarfla (Cass. 3�220, 3039; 541/71; 2.788./70). (Omissis). I 406 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1'973, n. 2930 -Pres. I Giannattasio -Est. Scanzano -P. M. Mililotti (iconf.) -Ministero delle f Finanze (avv. Stato Alibrandi) ic. Fall.to S.a.si. Pompe Anselmo f. I ~ (avv. Benzi) ed I.N.P.S. (avv.ti Giorgi e Traveiriso). Procedimento civile Ricorso per cassazione inammissibile ! Rinuncia -Inefficacia. I (cod. proc. civ., art. 390). Fallimento -Decreto del Tribunale che pronunzia su ricorso contro il I piano di riparto -Ricorso per cassazione -Decorrenza del termine per la proposizione. I (cod. proc. civ., art. 326; 1. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 26 e 117). La rinuncia al ricorso per cassazione � priva di effetto se il ricorso deve essere dichiarato inammissibiile (1). n termine di sessanta ( 60) giorni per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale che decide sui redamo proposto contro il piano di riparto reso esecutivo dal giudiice deLegato al faHimento iniz!ia a decorrere con il deposiito del provve,dimento in canceileria (2). (Omissis). -� neoossard,o 1esaminatre pre,J.dm:inarmeir:ute l',e1ccie,zd:one di 1D:J.ammissibiil:tt� del ~�JOO!'SO, 1SOlilevata diai ,co1Illhrorfoorr1eniti !sul r�Jl.ii.1eVO che ~H cicooso istesso � staito notifi�cato ootre fil ibeirnn:ine dii sessanta g�iioll"!lli dail1a -data del deposiito del provvedimento 1impugnato, e che in mate:riia non isiia utill!tzzabiJ.e il termine lungo di un a!Ilino prevdsto dailil.'articolo 327 ic.p.,c. (1-2) Sul princiipio contenuto nella prima massima la giurisprudenza � costante (Cfr. Cass. 10 :febblt'aio 1970, n. 336; Cass. W maggio 19t69, n. 1756; Cass. 8 maggio 1967, n. 907). Con l'affermazione .contenuta nella seconda massima si consolida l'indirizzo giurisp!rudenziaie secondo cui il termine per !Proporre rkOiI"SO pe!r cassazione avv,erso i[ p1mvedimento del Tribunale, ,che ri,getta H reclamo al piano di riparto deil.1'1attivo fallimentare reso esecutivo dal giudice delegato, inizia 1a decorrere dalla pubblicazione de1l provvedimento (cfu'. Claissa,.. 2liionie 27 1J.rugllio 1972, 111. 2567; Cass. 10 marzo 1970-, n. 605, iin Foro it., 1970, I, 1716 con nota ord:tica di PEZZANO). Si tenga tuttaivia presente che con recente decisione (25 maggio 19t73, n. 153'5, I�!n questa RASSEGNA, 1973, I, 1110) i.l S.C. ha ritenurbo ammissdhiil.e fil ricorso per cassazione a norma deWart. 111 Costituzione direttamente .contro il pil.'o,vvedimento del giudke delegato -che rende esecutivo il piano di riparto dell'attivo. La stessa giurisprudenza, dopo la decisione 9 luglio rn63', n. 118 della Oo~e Costttuzdonailie (in Giust. civ., 1963, III, 213) ri1tiiene :imi.ne !l.)OS!sLbiile �. -= ' -�� PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 407 La criinun.cia 1che ,si ri;fm-.Lsca ad un riicorso '�.OOllllmilssilbdile �, dnfutti, priiva di effetto perch�, :in dife�tito di Ufllla vailida dmpugnazione, V\i.ene a maincare lia maiteria stessa deUa ll'i!I1uncia (Ca1ss. 10 fobbrniio 1970, n. 336). Occorre ffi1o!1a stabilire se, in mancanza di modifica deil provvedimooto (deoisoriio �e deifinJitivo) emesso dm Trr'ibUIIlaile :l�all1menrtaT1e ai siens1i deH'a'.l't. 2,6, recondo comma, ilegge :liaJ:limentare, dil cr:d.como per oaSlsaziooe 1conseIJ.Jhlrto dalll'aTt. 111 Cost. poss1a 1e1ssere utiilmenrte proposto entro iil :t&IIIline dii �cm aU',arit. 327 �C.p.c. A tale pl'ohlema questa OOTte ha gi� darto .soluziooe negativa (Cass. 10 ma�I'.2'10 1'970, n. 605; 217 iluglfo 197�2, n. 2151617), riitenendo �che iil l'LCOTso in �M"gomento deve essere proposto nel ,termine dii !sessanta gitoTini, decoirr1enti daHa data dli pubbldicazlione del de�etreto impuignato, e che � .contraria ailile esigenze del p1roce1sso faililimentare J.'appilfoazione del'l'articoLo 327 �c.p.ic. EgiuaJmenite itnaprpilfoaibiJie tale diisposiztiJOlll.e � .srta.ta rtiJten:uita nell'anafogia maiteria deil.J.'�llripugnaziooe del dec�reto cli �ammiissione al'la procedura di �CO!llcoodato prevenrtd'V'o, �COlll. la sentenza 10 ,gennafo 19173, n. 52 (.che modifica il'omentamento esp1re.sso �con J.a 1sente\IlJZa 14 april.e 1969, n. 1182), e deil decreto di aimmliissi�Olll.e �aill'1ammirniiistramO!llle 1cOIIll�J:OOililata (Ca1ss. 4 marzo 19o69, n. 691 1e 23 �ottobre 1971, n. 219�87). Le 11ag~on�i �Che piresid1iiano ta!le orienitamenito vanno condmse. ConVliene premettere �che , 1il. termine per dl cicOTso per �ca�ssazione � fi1ssiato, 1n via ordmaria, dalil'a~t. 325 ,c..p.c., [IIl 1sessanta gdiorni, che secOllldo d!l 1succe1ssiv10 ail'it. 3216 dec0l'l10lllo dialila inotifiicazdone delila isen1le!! Wa. L'iarrt. 3127 deilJJo stesso 1oodli.ioo, pi� che stiabdWilrie un ulrberlilore (surrogatorrio) termine dl'impugnazione, da osrs:ervare in mancanza di notificazione della sentenza, commina una decadenza dal potere d'filnpugnazione, r1coilJ..egandola ail deCOTso dii Uill anno daU.a data di pubhlicaztiJone deHa senste<nza 1stessa. Pooch� 'il ir�JOOII'SO di �cui a11l'art. 111 OOlsit. m:fierilto ai dec:re.ti (deds~ i e deifindJtivi) pronrurnz1iati da.I Tribunaie :l�a.Wmellltare ex art. 26 J.egge 0 l'opposizione OII'dinaria avverso il decreto del giudice delegato che .rende esecutivo il piano di riparto (v. Cass. 28 gennaio 1970, n. 175, in Giust. civ., 197.0, I, 580; Cass. 26 apri!le 1969, n. 1357; in Giust. civ., 1969, I, 1689 ove richiami). Secondo la dottrina .pi� auto!l'evole, invece, avveTso il piano di ripalt'to reso esecutivo dal 1giudice delegato dovrebbe appiicaTsi per estensione l'arti colo 913 L.F. (v. S'ATTA, Istituzioni di diritto faliimentare, Roma, 19'64, p. 301 302; Idem, Decreto di riparto fanimentare rico'l'so per Cassazione, giudizio di rinvio, in Riv. d'irr. comm., 1003, II, 330; FERRARA, Il fanimento, Mifano, 1959, 407; ANDRIOLI, Faliimento (diT. priv.), in Enc. dir., vol. XVI, p. 447. 408 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO !llahldtmoo1Jare, ,si i�!llJsel'I�JSce dn un siistema dn cui 1La noti.ificaz1one del in-ovvedimooto lll:Oil � prev1sta, � da vedere 1se tail.e 'cimco1s1Janza 1mpediiisoo l'applfoaz1cme del!l.'ao:it. 312.5..c.p..c. per J.'imposs~b.i!l:ilt� dehla decOl.'tt'erula deil termfu.1,e ivii previLsto (tal.ch� ii ~.�JCQII"ISIO debba TILteneo:si, di inrnrma, svdncooato dal termine .br1eve 1e qruiindd isempre ;proponibhlie, .sa'h11a la decadenza .coa:nmfuliartia idahl'art. 32�7), o se dnvece, ribadendosi la so~gezitooe del ritclOIJ.'lso, 1CQIIIle di q'lllalLsiasi I�lnlpuginadcme ordlitna:11ia, ail terimilne breve, debba 0C1Lco11egarsi il rclativo dies a quo ,ad urn mOIIIlelrlJto divietrlSIO dalla notificaz1ooe. Esigroz:e di ,C!l[".aittere siistematfoo, geiner:ale e parncoLare, !impon- gO!llJO ,la seconda 1soluzitone. DaJ. plU!ll!to ,dJi V1Ls1Ja getnell'\a:le l'l~esce ,dJiffichle �C0111:cep1re tm'impugnazione ordiill!a['ia 'che non siia 1soggetta ad U!tl. i1Jeo:mine 1specifi,co, breve e per~o. L'esame del sLstema pal't1co1Ja0C1e dei procediimeoo 1C01I1.tcorsuiailii .consenrte poi di 0C1hl1eviare �Che Jia !ll!otdifi.cazione � prevdista dn vita oocezLonaJ.e I (v. art. 19 J.egge faUiiimentaa.'le per 'le ,sootein.ze che decLdOIIlo ~l'opposii~ zime ,a :Eallillimen1bo), ma �, ,dJi niorma, eiscliuisa diaJi meZ2li dd conoscenza legiale dei p110vvedimooti del ,giiudice; .che dettta 1coinosoenza � lililvece I affidartia ai~ Uilla specLale p.ubbLLciit� (riJieva1I1.te anClhe agili effetti deil de ~ coaiso d~t rtermind per ile impruginaztiiooli), dli ooi �gilii sitrumoo1Ji aibiituali f:; k sooo il'1affisstone (1air0tt. 18, .g,9, 1119, 13:1, 1'66, 183, 1'8<8, 195 ileg1ge faJJli� J )li menitwe) 'e i[ deposWo m.:caincell:eo:ia (1a:rtt. 9'8, 100, 103, 209); che, inoltre, i;: a!D!Che qua!ll!do � stata avvertita il'esilgenza dli U111a dtruformazitoine pooscmale ~~~ e d!ntta; dii. legltslatore ha, di ['egola, 1sostitui<to ai1la no1M�cazitOIIl.te liJ. F:: ~ mezZio pi� a~e deilJ.a comtmicaziane postale (aritt. 97 e 110, seCOIIldo comma, lli6, l2i5), .che perailt:ro � imileva1I1.te, pieir fo pii� agli effetti dehla ID ~== ~ deoodenzia del termine di hnpugin1azitooe (come nel 1caso deJ.rl.'1ao:it. 97 @ v. airt. 98) o di qruello asse.guaito per l'ese:rciziio .dJi 1all1Jrli dtllriitti dleti crediI I lii tQTii (come niel �caso dehl'art. 1215). Tale sistema, ilil cui, di norma, iJ.,a .coooscenza J.egale dei p:rQIVVedimoo1Ji viene ['LcoUegata �a mezzi di pubbUcit� dli.verllii d1alil'ilndiormazdiollle d1retta, 111Lsponde ailil'esigoozia dii 1ceileriJt� p:ropria dei p:ro'V'Vedimeniti concorsua1i; � coeren'te ,col dato, tipico di tadii p0C10ceddnnenti, deJ.la p]Jurra ' liiJt� degili mtooessa<t:i (tailo;ra accOIIIlpaginato da queH.o deil.J.a iLOIJ.'IO liinde-' 1Jerminartezzia, 1come ill!el ,caso dehla opposizitone iaaila selil.telllZla dli fail:limen. to) 'e l:l'eaJJiz2la irnoltre liJ. msulitato di UJilliific!lOC1e d:l dies a quo dei vari ' Itermini, coo le 1coinseguen:bi :liavorevoJ.i: ripoocUS1811oni 1sulJ.'ordimlrto e iraw piidio sviolgiimooto delle fasi proced!imellltaWi 1srooce,smve. I In un ta!le ,sistema, �e �con .specifico l'i.:fedmern1to ai pa-ovvedimenti !::1 concernooti ll:e opera,zioni di :dpa'l"bo dell'iatti'V'o, 1sarebbe davvero contJ: iaiddilbtlOII'iJo l'l]collegiare ailllJa mancata p:revJ]sione dehlJa niotli:fi,cazdiorne, o M !�.�� diispelilsa dail ~ii I[ :' : I : : : j r1a�1111111111,11i111ll11r��1111tr1111111�tr1��� di aHma equ1ipoJ.leinte forma dli comwn11ca:zi]ooe d1f,eitta, iLa PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE l'osservanza del termine brevie per ila pr,oposiziione dcl ricorlso oQIIliSenttto dalJ'1art. 111 e la possiibiltt� di :utiJJizzarre a :tail ;pi� i:l termine dii cui a.ll'art. 3127 (J.,a �cui presen.za potl'ebbe 1c:reare� una mtoilJLerabhle slitUJazione d:i .mcertezza, mal-grado l'eserutoiriet� de1i provvedimeoo stessi), e dievie funvecie ritelneil'!si 1chie dJ. predietJto 11.'\iicQll'ISo � 1soggietito ai!. terrimiinie dli isessam� giomi, deoorr00i1Ji. dai! deposiito del decreto deil Trfubtmaile dn Canieeilleriia, cio� da ,queill'atito ,ohe dn g00iere re1aJ.oizza la piubbltoLt� dei: proivvedimernrtd. del .giiudfoe. Non 1siarebbe; mfine, 'giiust:i1fi.carto opporr�e ail 1ouriatore, aillo 'SOOpo di attuare .hl presupposto deli1a de1cocrenza del te.rnnme breve dd r:Looroo, iil davere di notifi1oare :i:1 de1creto 1che de1oi<l!e il'e oonrtestaziontl. sul mpa["J�O al ,Cll'ledlirflore dii. cui reollamo !Sia stato dgettiaito o, 1ooo:rrel1ativiamente, a que11'i �che, in caso �dii a'ooo.glimento del reclamo istesso, ve1nga1no ad essere '.Pfl'opoisti. Pr.emeisso che doveri :specifici: a �Call.']oo deil 1ClULl'iatore non posis1ono che essere desuniti daiJ.;J:a J.eg.ge (1ainche per ile conseguooze ohe l'art. 38 Jegge faJHmein<flare !l"i.coill!eg:a ailla foro vfoJazJ.cmie), ila Corte llJ.ion irirtiie!lle che quello 1SU 1ipotizza�to deI'livd automat:icamellJ.lte dallila preci:sio!lle 1deil lrlioorso per �cassazione �contenuta 1nelJ'art. Uil Cost. Coordma1ndo I�IIlvece tale ddsposi~ione �con il sistema inllla~i delmeaito, che, 1agil!i1 effetti deilile reaz:i!OllJ.i ,giudizfolrli,e con1re1ntite aii cr�eddtord, 1impo11J.1e a questi un generale onere di diligenza nella partecipazione alla rp!l'ocedma conconsuale (senza che ci� 1importi viioilazLooe del db.-irtto di d�fesa: v. Oorite Cost. 6 lugldo 1971, n. 1'5i7) deve T'itene.r,si 1ohe fa~�e ooere 'sd e$nde 1aill'1a,ooertiamiemio deilil'atto (dJo� iil deposito 1m 'oanool;leri:a) �che l'eaillizzia J,a pu:bbliciit� del decreto deilila �CtUI� dmpugnaziiooe si discute,. Ii! l']cooso va peirtanrto, diicMaooto illlammiissiibdile, trlimanendo ooo ci� prdva di effetti 'l� rinrunciia ad esso. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 n-0vembre 1'973, n. 2'981 -Pres. Ma:lif�timo -Est. Spadar-0 -P. M. Antoci (.coof.) -Soc. 'coop. Dario Papa (avv.ti Patan�, Lomba!!.ido e Pertucci) c. Ministero delle Finanz.e (avv. Staibo Oav:aHi). Obbli~azioni e contratti -Vincolo di destinazione ai fini dell'interesse pubblico di un immobile ~i� appartenente al disciolto partito fascista -Validit�. (cod. civ., art. 1379; I. 27 luglio 1944, n. 159, art. 38). La clausola, inserita nel contratto operante la cess~one ad enti pubblici o associazioni assistenziali di un bene gi� appartenente al disciolto partito fascista che prevede l'obbligo della destinazione del bene a scopi 410 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di interesse generale e la rescissione ipso iure del contratto per il caso di mutamento delLa destinazione, � valida in deroga all'art. 1379 e.e. (1). (Omissis). -Coo l'un:1co motivo, J:a LrLcorrenrte Societ� Cooperativa, detnJOOJc1a:ndo ,1a vfolaziiJone dell',aict;. 3'8 del d.U. 27 tl.ugJio 1944, n. 1'59, in rriefazdiooe :ail!l',aict;, 3160, nn. 3 e 5 'c.p,,c., ,cemsuil'a ia iJmpugl!lJaita sentenza per avier lt'.irtiermto ,cfie 1a dlispo1siZltone d!ehl',art. 1379 'C.,c. 1sul divieto dii 1aldiooazi~one lllon fosse appHcaib11e alla clausola, 'colll !La qua!le, netl. cont11aibto dli :cessione ad ,essa Cooperativa :deiH'eddficdio proveniente da:l �iisciolfo partito fuiscdista, fu sitabillito l'obbill1g.o detl.1a �le1stiJi!lazi1olll!e del detto ,edificio :a propria :sede ,sociale �otl.tre ,che a :scopi 1aisiststenzia1i e 111tcreaitivi, ,colll �:a 'espi11essa previisione detl.la iI11soliuziiollle ipso iure de:l contratto stesso in :caso dii mutamento di fal,e �Concordlaita 1d~stina�Z11one. I ~ In pa<D1footl.aire, dopo avere premesso che ,l'art. 318 del d.U. 27 !LugUo 1944, n. 1159, prevedendo ila destLnazJtollle degli :immobili, prq_iy;eni,enrtli dal discioilto palt'lt1to :l�asoista, a serviZli publliiici o a :scopi di interelsise gene ~ 1t1atl.e anche mediiaJ1I1te ,cessiione :ad altri Enti Pubbltci, od 1associazio111Ji 1assi.: ~ steru:iilailJi, sportiJvie e sdmi.[i, 111Jon mncilsce la impossi!bdllit� dlL UJilJa alliiieilla ~ zdione o di una d~siposizfone d!i tali beni da parrbe dehl'Ente aisseg.natario r: ~ ma mira 1sotl.toorto ad 'a:ttoolre la 1ga11alllZliia di uina ta!1e destinaziiOIIle, che, !llJel 'caso di 1oossd!one, Sl:iJ reairi:zza e 1si 1concr,eta :a:btraverso Ja cessiooe stessa, l ti !~~ soistd,ooe �che la clausotl.a :cootenuta nel 1coniWatto di: :cessione, colllcel'lnente il divieto d!i mutamento della destinazione, si� traduce in un vincolo di ~~j ~: indisponibilit� del bene, ed avendo natura rprivatistiica � ri!conduciibile v.: ;::: sotto La dliiscip]Jina dell':a:rt. 1379 C.'C. 1:: H motivo � Mi.fondato. L'art. 38 die1l d.1.tl.. 2,7 lugMo 1944, n. 159, :nel :disporre il.a devoilu1.: 1 zione allo Stato dei beni del cessato Partito Nazionale Fascista e delle ~i~: orgallll�!Z2laZI�oni 1soppr,esse :col r.d.il. 2 :agosto 11943, n. 704, �stabLUsce che ~j i beni istessi, 1con decreto del PrelsLdenrte del Ccmsi:gMo, da emanami dii ~ I I r.-: (1) � pacifico in dottdna ,che 1a regolamentazione del diviieto di alienare ~ contenruta ne1tl.'art. 13<79 cod. civ. trova '.la sua giustiificazione neHa esigenza . dd interiesse g:eni~atl.e che non sia compriessa:, iarttraverso l'dmmoibilizz1azioine, , la libera circolazione dei beni o di determinati beni (clr. MEssINEO, Il con. tratto itn genere, in Trattato di �diritto civile' e commerciale diretto da Cicu e Messineo, tomo secondo, Milano, 1972, p. 9~ ss.; LoJACONO, Inalienabititd I (clausole di), in Enc. dir., voil. XX, p. 891 seg. spec. 894 se,g. ove :richiami). Essendo .quel1a OII'a indicata la ratio del1a norma, :apipare evidente come essa non abbia possibiUt� di applicazione quanto l'utilit� genemle della i dlestdnaZlione di un bellle (o dd urm categ:011iia di bem) a dete:rminalfli :fimJi sia legi,slativamente riconosciuta, come avviene, ad .esempio, per i beni appar1 �� tenenti ad enti ,pubblici (art. 8'28 cod. civ.). Con la deci-sione che si annota, t~1 i!Ja S.C. ,con:ferma1I1Jdo 1il prd:ncipLo gi� enunctato 'l'l!eWLa precedente prornu1nzda V 9 giugno 19619, n. 200:8 (in questa Rassegna, 1969, I, 814 ovie richiami) se,condo ' l':� H ~ . ,., r: i:. ~ : j 1w1111illrt111~1111r1illrillirftrlilfllBtrr11~ril111m~:rrr1tlllrfiirj:r11mrrfi~riff1:11111rn1ra PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 411 concerto ,con 1i min11stri �competenti 'e 'su proposta dehl' Alito �Com.missario, dovmnilllo essere destinati a 1servizi pubbLkli .per 1soopi dd d.11JJteriesse generale ,atlJJche medmnte �cessfone .ad aitri E:nti prubbltci e ad AJssociazi-Ollli� ass1sten�z1aJ.i, 1sporit1ve e simili. Dal testo ilettera1e, in 1CUJi msulta formu:Lafa questa d1sp0\sizione e d�ahla �sua � ratio �, :iJspi;rata dalla fin,aliJt� di rUrtJ.hldZZ1a~e i detti beni spooificatame! llJte ed esclU1sh11armeilllte per scopi d'1interesse generale, emerg�e chiariameinte 1che d. beni rstessi non possonio 1esoore destin�a1bi, �n vdra permanente e rdefirni:1Jiva, ad una utilizzazi'Ollle di'V'ersa da qUJeil:la ;pll'evista d�aifila norma; 111 che importa, il'assoggie,ti!Jazii.O\Ille �dli essi ad un v�ncolo 1egaJ:e rdi dest1naztione a scopi d'rinteresse geneTa�le e 1ad fllln ogge1ttivo speciaJ.e regime giull'lidiico, rche permane e li �Se~e 1sia �Che ila utilizzazione per queisti scopi ven~ attuata nell'aimb1to deilLa :stessa ocgan:izzazioine .statuaile, nel qua'lie caso, .secondo hl 1prdtncipiio ral l'li~ardo .affermato dal1a .g1uriispruderu:ra di questa Carle Suprema, si vwmca LI loro passaggtio nel patrt1mooio 1ndliJSponliibHJe del:La St9itol (Oarss. 9 gi.ii~o 1969, !Il. 2008), e sia �Che una tale U1Jhlizza~~one V�enrga rarfltUJata tneilil'ambito defila organ~Z:Zarione di 1aLtrii �Enti pubbHci od associaziLonii aissirstenz:Lali, sportive 1e 1sim1Li, medJiatnte ~a Jroro rcessione a �qU!esti Eilllti. Trattaisi, in definiitiva, rd!i un vincOllo, �che, opel'lando ope legis sul regiime gi;Ul'l1dico del bene iattraviwso '.La 1mp0\siiz~ooe di un limite all.a 1S1UJa rutiJJi:zmzione, spiJega i ,suoi effetti in funzione di ques.ta oggettiva 1carratterist1ca impressa ad esso daihlia norma, 1e, quindi, oon eg;uaile via:Jiidliit� ne1l'�uno e n:ell'iail.tro d�elii rcasi, 1in 1cud !La JP1'evliista 1Uthldzzaziooe .pu� essere 1811JtUJarlla. Ne consegue che, neJ. 'caso dli rcessione del berne ad Enti Pubblici o ad ,associazioni aiss1stenzila.J.ii, .spor.t1ve e sl.miili, fa 1clausoLa, oon La qUJale, nieJ. reilaitivo contrarbto di 1cessioine, Vetng\a rSatlJJci1Jo il'obbLtgo ,dJeilila d.iestinaziione deJ. bene a 1scopi di interesse ,generale, con la ipll"ev.iisione della it'escissi.one ipso iure dlel 'contratto per .il 'C8Jso di mutamento di una tale destinazione, raPfP!l'esenta l'effetto d:eua illustrata caratter1stica ogigettiva e ,giuridica di quel vincolo e.della sua operativit� ex lege; e, pertanto, rispetto a questa clausola illJOO pu� troVlare applicaziooe la norma rdeil1l'rart. 13179 ,c,�c., :La quaLe cui i beni del! soppresso rparti.to fascirsta, in forza del!l'art. 38 del d.1.1. 27 luglio 1944, n. 159 debbono ritenersi destinati, in via permanente e definitiva, a fini di interesse .geneTale, riconosce \La loro so~gez:ione ad � un oggettivo, speciale regime giuridico �, anche ,quando detti beni, invece di esseTe attribuilti 1aJl10 Stato o ad enlti ipubblici (neJ. qrual caoo �sairelbbeiro stati sog:~ettd. alli> speciale regime delll'indisponibilliit�), 1siano aittribuiti ad aissoc1azioni od enti privati. Ne segue .che 11a cliaiusoiLa,, oontenuta neilil'aitto dli cess:ionie de[ beme aJJl'e1rnte privato, con cui viene .sancito l'obbltgo della destinazione del bene a scopi di inteT.esse ,generale, non va .sogg,etta al'la diisciiplina 'PII'evista dall'art. 1379, cod. civ. corrispondendo aLlo �speciale regime giuridico impresso dalla legge n. 159 del 1944 ai beni ivi considerati. 412 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ddiscipl1ina dl divieto d.i alienazione detriva([);te dalla aurtoooma e Jiibera vol00it� 1COOJtrat1ruaJI.e delle pall'lti per i booi: 1a,ssoggeittati al re!�ime giuridico prevdsto daJ. dirditto comune, e, cio�, per i ibeini 1che 1sono iail. di :liuori della ddiscipillina giuridica speciaJ.e, prewsta dal 1cHiato a~. 38 del d.1.il.. numero 1159 del 1944, e, icmne itaJ.e, prevalente su_ qlUleJil.a deJ. dirl"irbto comune. La dimpugn;arta 1seint00:za, ila quale ha l'.'.iteinuto ilnapplioobdle i'anziderbta diiscipltina, detta:ta daJ�"art. 11379 ,c,,c., allla clausola 1stabithlita nel ccmtratto dd cessione delll'immobiile, provieni.ente daJ. dliiscioLto ipaa1Jirto fuisciJsta, aJ.ila Cooperalbiva � Dado Papa � e 100rntenente il. divieto di 111on mutall'.'e la conOO!l'daita destilllazJione del detto dmmoblile a scopi di 1i111teresse pubblico, isi �, quindi, rurniiformata agli esposti prmcilpi, rta'.Lch� essa non merita [a 1censum, prospettata ,col dedotto motivo dii :riicorso. E deve qui sotto[dnearsi ,che pr.iv10 di valore � 1fil 1rfohiiamo da prurite della II'iicoorein.te Societ� dell'art. 42 della Costi'1luz:iooe, addotto a 1sotstegino deH'arg;omein�to, secondo 1cui ile J.dmi.rtaZ�l<mli. JegaLi ailJLa propriet� devono T'tsu[iflall'e chiaramente e specifi.oatam�te, gilaicoh� li.a iimpuginata sen.'1lein2la, proprio con l'li'.liell'iimenito al�l'~idetta norma ioostituzioniail.e, ha rettamente 11'."i:levato che questa J.egiittiima Je limita2::oond alla ipll"Oprliet� pa:'livata 111eLI'ambi.to ed dn dipeindenm deH'1iiniteresse pubbrriico, demarndatndo 1a'.111a ,legge d.i determinare .i modi di acqUJi:sto, dii: godffimiooto e i. ~ei1ativti ldmiiti, ed ha osseirvaito 1che la disciplliinia dettata 1daJ ieitato al'lt. 38 1del d.:Ll. n. 159 del 1944 obbedi,sce a questo prmcipi:o, sa:noito da11Ja norma costiituzfonafo. N� 1sussiste, 1illl.fine, li.a prospettata 1C0111traddiittooilet� dli motivazione sul pu111to, dn 1ciui ila :impugnata 1sentenza, dopo avell'.'e II'filevaito che quel:la clausola :non ffimpor1Jav1a n�ecessairiiamenite un diV1ieto di aliena:zJtone, daito che la 1C0111cordaita destina�ione si s:arebbe potuta pur semprre manoonerie anche -attravier1so un'alienazlione �che meruainte� �un costitum possessorium, conservasse aill.1a Ooopera1liV1a d;l igodiimieinto del hene, ha acoolLto il!a tesi che �tale iclaiusola iimpodaiSSe un v1iincolo d'dndd1spionilbiJit�.. Queste due tesi :rd:sultano, in:llatti, esamina-te in V1ia aiLtertnatiiva, :t'una subo.rdi~rta alla supposta illlfoodatezza dell'altria. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 :novembre 19-73, :n. 3017 -Pres. foardi -Est. D'Orsi -P. M. Cac.cioppoli (palt'z. conf.) -Mintsrteiro LL.PP. (avv. Stato Albisinni) c. Mareone ed altri (avv. Caa-oselli). Procedimento civile -Ricorso per cassazione proposto dallo Stato Deposito per multa -Inapplicabilit�. (cod. proc. civ., art. 364). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 413 Espropriazione p.u. -Piani di ricostruzione -Aree da espropriare per l'attuazione del piano -Criteri per la determinazione dell'indennizzo. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39; I. 27 ottobre 1951, n. 1402, artt. 7 e 9). I ricorsi per cassazione propo,s-ti nen'interesse delle Amm.ni delLo Stato sono esenti dal deposito per multa, anche se l'Amm;ne agisce in giudizio come sostituto processuale di altro ente (1) � Nelle espropriazioni eseguite in attuazione di un piano di ricostruzione ai fini della determinazione dell'indennizzo sp�ettante ai proprietari delle aree espropriate non si pu� tener conto n� den'aumento di valore dovuto alle disposizioni del piano che abol~cono vincoli preesistenti n� della diminuzione di valore dovuta ai vincoti impoisti dal piano di ricostruzione (nella specie � stato ritenuto {:he si debba te.ner conto dei vinco. ii di inedificabilit� grovanti su un'area confinante con un'area cimiteriale) (2). (Omiissis). -I II'esisteniti hanno preLi:minarmente eccepiito J.'dn1amm1sstbiiliit� del II'tLcorso pe~.,ch� !D!O!ll preceduto dal deposito per itl 1caso ,di soccombenza. L'Ammiiiniistrazione dei Laviori piubbUci, liinfurtrlJi, sarebbe ~n girudd2io 1ID1Lcamente quale ,sostituto procesSIUalle diel Comune di Rocca11aso e sarebbe :tenuto a tut:ti gli adempimenti cui 1sarrebbe stato tenuto dJ. Oomune. L'eccezione � �in:lioodata. L'arit. 15 della legge 27 ottobre 1951, in. 14021 ,su ,cui !i reststenti poggiano la '1:o1ro eccezione prescrive ohe quando i 1comWli ,CO!ll popolaz~one non superiiore a 2�5 mhla abiitanitd illlOn siano dn graido .J>eT ra1gioni itecn!ico finanziarie di provvedere all'attuazione dei .piani d'i ricostruzione, il lVfiltndtStelro dei LJaVIOO'li PubbJ.ici. rseintiJto iJJ. Miirn:~stell'10 dteill'lnitell'no, pu� sostiitulilrlsi ad 1essi lllleilJl'iartJ1Jua2J]on1e medesima ,con itiurtrtJe ILe :falCIOl1t� iattirWbuite ali Oomuinii dallilia 1eg.gie e :OOCUJperrando poi d!Il. trenita ll'lat1Je ainnUJaild. ['lintell'a somma spesa, o ,11a met� dli essa, a seconda 1che :ill Comuine 1ahbliJa pi� o meillo dli 5' miilra abiitaniti. (1-2) In senso �confO!mle alla prima massima v. Cass. 6 maxzo 1970, n. 557, in questa Rassegna, 1970, I, 245 dove esattamente si precisa ohe � d:ntere.sse dello 1Stato che legi.ttima l'esenzione del deposi,to per ,soccombenza va ravvisato ogni qualvo:Lta un organo �statale, ritenutolo sussistente, po:oponga ric011so pe!I' cassazione aivvenso una sentenza ,che albbia dkbi>arato la soc 1 combenza di queill'organo �. Il principti.o riassunto nehla ,seconda massima � ,conforme aU'indi!dzzo costante del S1C. (cfr. Oass. 5 dicembre 19170, n. 2563, in que,sta Rassegna 1970, I, 106 orve richiami). � opportuno tuttavia sottolineare che nel caso 414 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ora, illa:le essendo il.1a dilisposi:ziooe di legge, � 1iuor1i di .Luogo parlare d:i rSOstrlitu:z:ione p11ocessuaile. L'Ammimstrazione deli1o Stato esegue il'�oipera Pfil' UJll dw1tto proprio e rparlecdpa agii.ii eventuali giudli:zi 10U:i pu� dar (Luogo il.'aittuazione del piano di ri:costru:z:1cme sempre iin niome proprio e per un diritto iproprio. Nel rapporto es:piropriativo, di regola, parte � sempre l'espropriante e la figura tecni1ca della sostituzione, prevista da questa Oorte Suprema (Oass. 7 raprrile 1971, :n. 10i37, 22 geninaio 1940, :n. 136, 13 Lug.11i:o 1'968, n. 2149161) unwamente allLa ifiguira dehla delegaziooe inte11soggettiva, deU'affidamento e della sostituzione, quale casi di coop~ a:z:iooe :fra eniti pubblii:ci peT 1l'attruaziione di Uill'opera pubbJ.1i:ca, � del tutto diversa da1La 1sorstituzd'()fl]Je procesS1Uale di cui al�l'art. 81 cod. proc. civ. Ma, in ogni caso, il sostituto processuale ha pur sempre nel [pirOcesso lLa veste dli �parte. ed ha pur �sempre i!nterersse all'accoglimento (o ail ri:getto) della domanda, rtai1'ch�, �ssendo dilichiaaiati esenti dal depiOsito PeT dii. 100$0 di rSOCCombenza, i riicorrsi proposti niell'iin:teTreslse deHo Stato (18Jt'lt. 3164, n. 2 rCOd. rprl'OC. �CiV.) non potrebbe 1seriJamente far,si obbligo ali1o Staito di effieittuare !il deposito, quaiLora esso, in �ipotesi, ra�gi:sce come sostituto prooossuail.e di alLtro Ente. Passando aill'esarme �del ri:corrso la Corite rhl1eva che I'Ammimstrazione dei LL.PP. 1coJ. primo mezzo 1lamenta Ja vd!ola:mone e :llaJsa a!P'Pli'camone delil.'ar1t. 3�9 delia fogge 215 giugno 1'865, n. 231519, :m rer1a:Z1�one alJl'art. 3'60 n. 3 rCOd. Pl'QC. 1C�V.) e rsi duole 1che nellLa determinazione della mdenn1t� aiglJi .espl'Orprliiahl llllOil'.l 1sia tenuto �CODltO che l� temenii espropriati erano sta.ti sottoposti �con iil piano di ricostruzfooo a van.colo � di zone liber1e per rcampi dii neve � e che le opere esegllll1te in 1atitUJa22~one del pianio avevanio 1creato J:e indllispensa:bdJ.1i premesse pm-la va1lorizza::z:ione dei iterrenii medesimi. Il mezro � irufondaito. La Corte di appelhlo ha ,di�chiarrato di voleil" unifo;rma1rsi al principio pli� volte affermato da11a �giurilsprudenza dli rquesta Ool'te, i:n tema di appilicamone dell'all't. 9 delJ:a il.egge 217 ottobre 19511 n. 1402, rsecondo cui l'immobile av;rebbe avuto in libera �contrattazione �di �compravendita e che a detto fine non pu� tenersi �Conto del[a diiminJUzione o derU'awnento di specie il S.C. ha fatto �esatta e .conseguente aipplicazione del principio del divie>to di tenm-�Conto delle di:srpoisizioni del piano di ricostruzione, negando che un'a!t'ea .soggetto al vincolo dmi�terilrle, vincolo eliininarto dal piano di dcos1Jruzione, possa ,esse!t'e considel'ata edifi.catoria se in precedenza tale divfoto non era stato formalmente eliminato. ln a'1cune deci1sioni il S.C. iweva invece ritenuto che ove un'area si trQIVi in una zona destinata di fatto a edilizia residenziale debba tenersi conto di tale ,situazione ai fini dell'indennizzo, anche se la destinazione e�dilizia fosse in contrasto con specitfiiche disposizioni di istrumenti urbanistici (v. sul punto Cass. 12 maa:-zo 19i73, in questa Rassegna, 1973, I, 523, ove ulteriori richiami). PARTE I, SEZ. XV, GIURISPRUDENZA CIVILE dli vail-Oll'e 1sub1to 1iin ,cOlllSegiuenza dei!. provvedlimeinto ,che ha dmposto il vinicOtLo. E iLa deciisicme � esatta. Il quesito, iehe 11 mezzo dli dcol'ISo sottopone, ,ai1J.'1ereme d:i questa O�rte ,con,siste ineHo .s;ta1bhlire i 1orLtell'i che debbcmo guidare H giiudke nella determin1azi1oine dell'mderm!it� di esipropciazliJOne tin. tema di 1appJicazione de1la fogi~ 27 ottobre 119511, n. 1402, 1SIUi pLaa:iili di rti,costruziQllle, (la quaile ne11'art. 9 richiama �come vegola gooeraJe :tanto per il:a procedura delJ�e espropciaziioni .quooto per la determinazione deM'ilildenrut� le norme dehla �legge foodamentale del 2.5 �giugno 1865, n. 213159). � Questo quesi�to � tutt'ia}tro ,che nuovo e, �come del !l'lesto r!Lsiu:I:ta altlche dalla sootenza >iimpugnaita 1e del ricor,so, �. ,stato msolto ne1l 1senso che nellia determinazione dehl.'indennitt�, che deve corrLspoindere (art. 39 della fogge) .a.il giusto prezzo che il'immobd,le avI'ebbe 1av:uto .in. una Hibera contvatitazironie �dli �compraV'endltta al momenito dehl'espropriaz:1one e non dev1e tener�si conito .deH',aiumento o delJl,a dfanilil�UZJione del via}or'e' deU'immobiWe OOIIllseguenite all provved1melt1to dii ,appriOV1aZ1tcme del piJainio di lt'!Lcostruztone (Oass. 5 dlLoornbre 1'970, nn. 3�48'909, 2563; 211 gitugno 1969, n. 21203; 26 aprile 1968, n. 1�285). Questa g1ur.1sp11Udenm 1si fonda in :sostanza s:uJ1'ull1li�cit� deJ'.La .procedura esp11opri.artiiva �che crappresenta uno dei: rttpliici <esempi di proceddmenito �Con 1cui 1sti a&a l'1aZlionie �armminiistrativia .e :che n1on perde lla sua urucirt� pur �se 1si ,aT.1J1cola �in viarue :llasti taloca ISepal!'late da notevioli interViaJ,} i di tempo. L'art. 7 'della fogge n. 1042 del 1'95�1 speaiifi:ca ,cihe il'appvovazione deJ. p1ano di ricostruzione equivia1e .a d:tchd�a11azdone di pubbltca utMit�; ora se :si violesse va:lutacre ,i,I terreno espmpl'!ia:to ,sullJia base dci viinooU mnpositii. da quello �che � H primo ,atto del pvocedimenito �espropciativo, ISi verrebbe a 1svruotare 'dli .cootenuto l'art. 39 del<la ileggie n. 2359 de:l 18.65, perch� ill terreno iehe r:iiceve dalla d:~chiaraiione d:i pubbil.Lca rutdillit� una determiniata desti1nazi:on,e 1ad opera pubb:Hca 1suMsce per tale fotto un �deprezziaimenrto. Ma :1'1al!'lt. 319 de11la 'legge :flond:amenitale �sd rifer1sce d1ndubbdiamente al Via1ore v�enaile del bene prima dell":iniizio� deil procedimen<bo espropriativo, hl qua.Le �costttuLsce una �costr:iz1one :a �Cedere :hl. bene stesso, ma non si proipon� di valutare, dopo l'esproprio, la posizione, ai fini dell'indennizzo, del proprietarrio. Questa interpretaziiooe fogi:ca ,troVia, deil rresto, oeol!l'ferrma nena iletoora dell[1a :lliOcrma .'che pal!'lla 'di gii:usto p.r:ezzo che ll'fanmobHe � avvebbe aviuto � in una ifiibera. ieontmttaz1ione .di 1corrnpravelt1d:iita e, usando <il verbo al condiztoniale passato, 1sd rrife:cisc�e 1ad un'ipotetka 1sdituaziooe non pi� attuale, cisalente, cio�, aJ. momento preceden'te ahl.'inizdo dell procedimento espropriativo. Inio1tre U �successivo �artiicolo 40, 'a pr.oposito della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 416 espropriazione pa1'2liale, fa Ti:ferimento eispLLcito al va1lore dell'immobile prima deJJ.'espiropr.i!azii(){[lJe. L'Ammmstlra~ione dcom:enrte, neJ..l'mtenrto di cootraistare .que.sti prittM!ipi, sia nel il'1cor1so ,che ineLLa memorli.a iililustlrativa il1ichJi.ama, a sostegioo della tesi ,cootlraird.a, le 1sentooze 16 mag;gio 19'67, n. 1019 e 7 febbraio 11970, n. 218~ d:i questa Corte Suprema, nooch� le sentenze 29 mSiggio 1'!}(~8, n. ,515 e 28 aprile 19'70, n. 1613 deii1a Coote Oos:hltuzfonaile; ma t1 11:'11cMamo non � ,conferente. Lia 1seintenza n. 101'9 del .1967 sii oooup� del diiverriso ,caso d!!l 1cui era 1s1Jafo :imposto un 'limite ahla ,oosltrru.zd:one degli funmobhld in viwt� di 'Un provvedli.mento normartiivo (regolamento edhlizio comunaile) precedentemente e lindipendentemenrte dal succe,ssivo pirooedLmento espiroprli.ativo e non maf!llc� di 11Llevaire la diver1siJt� �tra hl 1caso da lei esami1niato e quelli 1SU cui gi� si era furmarta ila detta giurLsprudenza suine espropiriazioni li.n dipendoo.1za deli. piani di ir1costruzi�IIle. Lia seniteinza 111.. 28'3� del 11970 esamin� iii caso deU'espropriaziooe di un immobfile su 1oui eiia ,stato imposto 1UJI1 vmcoilo (1aircheo'1o1gLco); ma ooche qui si trattava di vi!!looilo preoodlenrte al proced~mento espropriativo. Neppure J.e 10Ltate senrtenze della Corte COlstiltuzionale spostano i termini della Hite, pe.l'ch� tanto quella del 196,8, irel1atdvo a11l'dllegittimiit� d.eil.['ant. 7, nn. 21, 31, 1e 4 e dehl'art. 40 della \Legge, U['lboo.iistioa n. 1150 del 19412, nehla .parte in cu:i IIW!!l prevedOIIlo un dndenlili�ZIZo rper l'imposi!zioine di ilimiifJazironi a ieonteniuto espiropriativo op~antL liimmedli.atamelillte, quarn,.. to que[:J.a del 1970 irela:fiiva alil1a possibi1liiit� legislativa dli rappol'tatre l'indenrn:izzo a[ valore del bene dn run momento' anJte'l'liore all'espropi-iaZliooe, non irliguallldaino li.il probilema di fondo 1ohe � queUo di dover consLderare l'umcit� del procedimento esproprli.arbivo. Non vi sono, quiind,�, :11agi'Oni per dd!scostarsi daUa precedente gi.U['lisp. l'udoo.za. Oon iil 1secondo mezzo J.'Ammini1strazione dei Lavori PubblLcii ~amenta [1a vli.00.aziooe e failsa appUca;ziione 1sotto 1ailtl'o profilo, dell'art. 3:9 dehla legge 215 rgiugno 18'6:5, !ll. 2135'9, I�!!l relaz:Lone 1aH'art. 31318 d�,1 teisto unico delle .leggi 1sainita['li1e, approvato 1con decrefo 2rt lLugilfo 193,4, n. 12,615, in rie1azi01I1e 1all'1art. 360, n. 3 .cod. rpl10C. ,civ., e .si duOle che, ne1hla vruutaziJooe dei!. :terroo.o :sirtmafo a 1confi.I11e ,con iii. muro di icinta de'l dmttero non si �sia temlto 1cooto del divieto dli ediM�1oazLone imposto daiLLa J.egge sani: twia ed 'alllZ� 1Si ,sia ammesso 1Ll cal'attere edifi.cartorli.o del tene1no sulla base di una deliberazione comunale di un. ocutul'o spostamento de~ oittnitero (decisa poi dail piano ,dJi 1r.icosrbl'uzione) e sul rd:l:ievo dell'effettiva esisten:zJa di 1ai1tre 1costruzLoni nella zona di rispetto. Ora -1continua la rtcor.renrte -rcorrentemente con l'dimpostazionre data aH:a decisione, lLa CO\I'ite d"appelilo non avrebbe dovuto :tener conto deU':inoremenito di viafore deir.ivcanrbe dal piano di r:i1costlruzione. H meZZJo � fondato. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE La Corte d'appello ha riconosciuto d� ,carattere edificaitoriio al ter r,eno, illJcmostante 11a 1sua Vlicilnaa:im a;l 'cimLtooo iSUiil:a base delle segiuooti ooosidera1ZJLOtll!�. : a) .itJ. Comune di Roccaraso 1sin. dal 20 mag.gfo 19�30 aveva deli:be rnto l"eseCU2l�!on.e di ope!I'e per �1a 1co1srtiruzilone diel 111uov10 ,cilmLteiro e illJOO aveva potuto reaUz.z:arrlo �SOilo 1a ,causa della gueITit; b) ipl'ima dell'attu�ticme del pLan.o di mcostrozion.e l'A.mmdmsfu:-a won.e dei, Lavori Pubbl.ioi av,eva 1con.sentito ,ohe IIllel:le dmmediiate V'iici llllair:tze del �cim�ltlell'o vieinliissell'lo treaillizmitle opell'le piu.bbllliche (alSli.Lo dln:fuilllltiJle); c) nel ,convincimento di tutti ~a ZiOOJJa 1cLrcostalillte 1a!l cimitero avev~ acqu:i:stato quella d.:noon.dizionaita dest�IIllazliJone 1che �ccmsegue ail1a .ce1ssa zfoine dei: vincoili. Queste ccmsideraziOlllli 1soino 1si:ClUl'amente erniate. Ri1ohtamaito quanito detto 1a proposilto 0del primo mezz:o 'appia.Te come non. si pu� teiner �conto della diminuzione di Via:Jio,l'e dovuta 1aii v:moli lilmposti dail .pia:no di dcostruzli'one, ,cosi :non. 1si piu.� �Oa1ooilare l'aumento di valore dovuto-ailJ�e d!iisposi,zi:on1 del piano medesi:mo che aboiliscono viincoili ~esLsten.ti. Ora iil diviieto di edifi,cazi,ooe eillJtro dii a:-iagigio di duecento metri dal ci:mirtero ;posto dalil'~. 338 del testo uruco il!egigi sain:i.rtarri,e �app!I'ovaito con il decreto 27 luglio 1934, n. 1265, � assoluto e le. s:ole possibilit� di cos: trudre a d:1stanza mi!llore sono queHe prevliste dal .quarito e .quinto comma deliJ.',wticolo �stesso'. Per la soppressiioine di run .ciJmitero, poi, sono dettate regole pa:-ieciise �dagil!i arrtt. 74 e :segg. del il'egol!amenito di poli:zia mortuarta, appl'ovato 'ooo �hl decrefo 21 �dicembre 1942, n. 1880, e il vi!llco1o dii non �edifioabtlit� di .cui � giravaita 1a zonia di ll'Lspet,1;01 non pu� essere irimosso solo con deliberazione del potest� (ora del sindaco), approvata dal Prefetto, sentito itl Oons:1gilfo Provmci.ale 1san1tamo. Neilla 1speo1e, ,come ha acceritato i1a COll'lte d'appeli1o, prima deilil'appa:- iovazi:oine del piano di r:1oostruzione, vii era �starta neil 119,319 soilo J:a deilibe11aiziiicme deN.'autol.'irt� 'comun'are, e 1si 1era ben wung1i,. qui.Indi, da quella divel'sa siltuazioine delil'effottiv:a 1soppressione del cilmitea:-io, che viale ad aboliTe :i:l vincolo. Soltanto 'ooo i'approvaZJione del pia1I10 �di .11iicostruziiio111e avvenuta nel 1947 venine 11ealmen:te decisa ila 1soppre1ssi:on.e del vecchiio ,oiJmitero, materiia-Jmente attuata poo :nel 11956. Ci� posto, appare che l'elemento addotto n.ellLa 1CO!llS11deraz1tone sub-a) portevia fair niaisC1e11e nei pa:-iopriietiairi dei tewen.i gl'ava:bi dal v:inicoilo 'La speramJa di una :flurbll:l'a cessazd�one de'l vilncol1o �stesso, ma era ben lU!llgi da!l ,costdtUJir�e l'effettiva oessazi..ooe del V1incolo. L'airgomer:ullaZJiOillJe sub-b) non ha lt'iilJievo pe!I'ch� IJJa viJOOiazi:one di un divieto di: legige non pu� maii .costirtiuire giiustifioazioine di succ.esisdve vfoJiazii. Otll!�. della legge iste.ssa. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 418 L'oo.igome1I1Jta2li!cme sub-e) ,elie'Va poti. a �ra:giiione giiuirl1diicia un certo iia:ssi..smo ;protn'iO del 1I1Jostr10 tempo nel toUerax:e la v;iolaz.ion,e di rtalrime diisposimoni .c:M. ooggi, in 1attesa di una sa1I1Jatoo.-ia :liutur.ra, ma la ileggi (artii.1colo 1'5 dell:e preileggiii) II!Jon 'sooo abrogate ,che� da leggii. posteriori 1a fino . a quel momooto non v'.� 'conviincimento 1che legittimi Lia lOO'o vfolazdone. Fuorviata da .questo errore di ,cfitrirtto la COO'te d':appeJ.10 ha rpocr'tarto di � 1affievoldme1I1Jto � del vincofo di 1medificabiiit� �e di� possdibhldt� d1 considerare il. vrocolo medesimo tam quam non esset. Viicevensa, iplrima dell'approvazione del piano di ricostruzione, per i propl'li�etari de� terreni �g<ravati non v;i era afouna 1cel"tezza dehle legittime possibilit� di edi1f�-care �SUli terreni .stessi, .certezza �che, d:nvece, si v;el"ific� con :J.'appvov,azione del piano di iricostrirailone, 1a1I1Jche se dQIV1ettero pa1ssare 1afouru a'llllli pr:ima che il 1ciimiitero fosse .effet'biv;amente :brasferlifo. Si 1impone, quiindL, ila 1cassaz:i!ooe delfa ,sentenza :impugnata sul rpuinrto sopra indiiicato 1e iLa causa v,a :rd!llvi1ata per 1I1Juovo esame ahlia Corte di Appehlo dli P'errug1a, Ja quale 1si runi.forme,r� a,i p11iincipi gi� affermati da questa Corte (Oasls., 16 maggiio 1'96'7, n. 1019; 212 .giugno 196,6, n. 1986; 11 marzo 1966, n. 68'8), ,secondo cui, 1ai fini della iLLquLdamone deill'indennit� di �esproprilazione, deve tener,si �cooto deilla. �dimLnuzd:one di valore di un terr,eno gravato da viincoli di :inedlifioobilit� piieesi.istenrti a�:La espropriiamone stessa; e l'edificahi1liit� di un itel'lreno deve essere C101I1Jcreta ed attuaJ.e (con r1furimeruto aiLl'mizio del procedimento espr:rop:rdiartJivo). ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 16 febbraio 1974, n. 434 -Pres. MaccarO!Ile -Est. Bonelilli: -P. M. Pa!Ildol:lleihllt (,cornf.) -Aziienida Auto'noma F.S. (Avv. stato De F�randsci) c. MaspoU (avv. Gtusiaoo). Responsabilit� civile -Responsabilit� della P.A. -Capitolato di appalto -Clausola di manleva -Validit� -Limiti. (c. c. artt. 1229, 1418). La cLausoLa di manleva, normaLmente inserita nei contratti di ap paito o di concessione di Lavori e serv.izi per le F.S. � validxL ove, la sciando inalterati nei confronti dei dipendenti deU'aippaLtatore, danneg giati daL fatto coLposo deU'amministrazione, gli obblighi di quest'ultima, addossi su altri e quindi anche suilo stesso appaita.tor'e, in bl11S1e ad un interesse che valga a giustificarle, te conseguenze patrimonriaLi d.elLa responsabilit� deil'Amministrazione appaltante. Tale patto non contrasta infatti con La disposizione di cui aWarti colo 1229 e.e., diretta ad assicurare ai creditore una maggiore tutela di PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 419 fronbe alla responsabitit� det debitore caratterizzata dal dolo o dalla! colpa grave (1). Con l'un.i..co motivo del !1.'icorso l'Azienda Aufonoma delle FF.SS. denurwi�a il.a vtoil.azione dell'art. 122!9 c.�c., in reliazi:one a1hl'arit. 18 del Caipiitol�ato iper ['esecuzione �dei lavori �e :fornii.ture ;per 1CO!l1to defil'Aanminiistva2lione F~nrorviarri:a (�approvato ��O!Il delibere d~l ConsigJii:o d'Ammin: ilstrazione del 3 maiggio ,e 14 lugJ:io 1922) e �all'art. 9 de�l �contratto di appafl>llo inter partes del 22 ottobre 1962; e 1in 1SiOISltaruia deduce che non 1contrasta .con l'art. 121219 c.c. ed � piieinamente viaJddo iJ patto rbra iJ. debi:torre e un �terzo 1con 1'1 quail:e il ~imo il'I�V'eI'IS� ,SUJl seccm.tdo, �che abbia U!Il :interesse patrrdmooiaJe, gli oneri derirvanti dalla propr:iia riesponsabilit� rveriso M dia.nne~~a�to pur se qruesrta derdva da �Colipa g.rave. La cenSUJrra � :lloodata. Con J.a .CllausoJ.a di cui tva�ttasi, :�lnlser%a n�el �Contratto di appru.to s>lli:pUJlaito �con la Ditt~ MaSPol:i, J.'Azienda delle FF. .SS. ifu esonerraita �da ogni responsaibiJ.it� pea: danni inforitUJni od �ailtl'to che dovesse aiccade�re all'appai>llatore o 1al persOIIlaile dii .questo nel:1a esecuZJi:one del!La � pirestazLone oggetto dell'appaWto a �Causa deJl'esevciZJi:o 1lettovii�ar1o �, drundo atto J.e pa11td, al l'ligua~do, che � quailis~si evieintruale onere era gi� �Cl01IIJJpre1so e �compenisato nei �Corr.iispettivi �sta�bitliti neil. �cOilltratto anZJLdetto �. La Corte di merdfo ha ritenuto i1.'1invalid1it� dehla ,clausola sotto il profilo �che si verteva, 1come aiooertaito, .in mateI'li:a 1di 1colpa grave e che 1l'art. 112219 c,1c. escludeva .1a vailidlit� del patto �che eliminasse o iridiucesse preventiviaiffiente J1a responsabiJJi:t� �del tdebiitorie ;per idolo o �coil.pa grave. La questione deil.J.a vailidLt� deli1a clausola (.�:Olsi detta 1claiusola di :rnan:l�eva) lllorma1mente 1Lnserdta nei con:tratti di 1appail.rto o di 1concessi:one dii lavori e 1servLzi per le FF.SS. � .stata ,altre voil.�te esamitnaita dia questa Corte ed � .stata 1sempre Iiso1ta IIleil. 1S'Enso delJ!a via.Uddit� del patto che, iliasci:a!Ildo :Jierma 1'a Tespo111Sabiil.it� d:eJ.l'runmL:ntstr1amone ve~so i dipendenti dell'appaltatore o del 1con.cessi1cxnardo da.nneggiarbi dJa:l ifa~to ooJ.poso deil.l'a'IIlll1imstraziione .stessa, ccxnsein:ta ituttavia a questa di ll'iV�erlSare oo allitJrd �e quindi �runche 'sultlo stesso �appail.tatore o �concessiona<rio, gli oneri dierliviainti daruLa prrtOipll'I�la :reisponsabdiLiit�, pmich� liil terZJo �assuntOll'le di ta!li oneri vii abbia un >i.ntooesse, �m:i dtlietto del qUJa1e il patto 1sarebbe nullo per manoan~a �o 1i1Ii>ceit� tdehl1a causa (art. 1418 c ..c.). In questo senso si pronun~i� 1tn Ulna fattiSPecie analoga questa �stessa .SeZJtone, �CO!Il La sentenza del ~8 maiggjJo 1954, n. 1'5�80 (Farro it., 1'9>55, I, 11701) �e ILo istesso (1) Giurisprudenza ormai pa�cifica .cifir. Cass. 21 giugno 19>69, n. 2211 in questa Rassegrva 1969, I, 473; 1 ottobre 1970, n. 1756 ivi, 1970, I, 812 ecc . .Sull'ambito di appllicazione dell'art. 1229 e.e. cfr. Oass. 17 agosto 1962, n. 2588. ! �jj ! 420 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I l1 indird:zzo � istato coomermaito ,con a'Ltre recenti decisioni (1sentenze 211 maggio 11969, n. 1779; 21 giugno 19-619, n. 2'211 1e 1 ottobre 1970, n. 1756). ' N� vi � motivo di d:iJSco1stal[1si dia .questo costante Li.inclirdzzo giJur,1sprudeniza. 1e. Lnvero LLa 1rag1one del divieto ";lei patti dli. �eson1ero mem~iOillati dalil'arit. 1229 ,c,,c. va �indiv1duiata nell1a finaliit� di 'aissitcu~are al 1crediitore una maggfore 1turte1a d:i :lironrte ,a;ll!a responsabfili,t� del deb1to!l'e cail'artterizz1ata d1al dolo o d1a:Ua colpa '~ve. Noo sarebbe quilndLi. g1ustifi.cata l'estensione di quel divieto anche ai patti 1collaterali che lasciando inalterati nei ,conr.fronti del 1c11edito!l'e gl:i obblighi del debiitOil:e, peTmetrtendo a quest'ultimo di addosisalt'e ad ailtro ,soggetto Je 1conseguenze patrimoni1a1i della proIWia responsabilJit�. La possibhld.t� di addossare sul tro-zo una fa1l� ll1esponsaib1lit� a!l'\IllOniizza del resto 1coo wi prilncipio generale del nostro ordin1amento desum1b11e daJLI'ia!rl;. rnOO 1C.C. �Che 1ammette 11 paJttO dii rdvai1sa sull'assicurartO e 1daJJ'art. 1917 dello ,steiS<So coclice (che arncor pi� si al[1lloni:zza con La !llattiJSpecie e che ,00I1Jsente !L'assi(lUJraZJione deiJ!a oospoosaib1lit� dvi,1e anche 1per fatti 1in cui possa �individua�rsi una ,colpa grave del dam11eggi1ante 'asstcmrarto). Un 1sim1le partto di manJ.evia inon contrasta d,unque coo ,ia ratio dd 1cud iahl."arl. 1,2219 ,cdtaJto, d:iire1titla a pll'loteggere iill. creditore danneggiato, .fil quale, per ,effetto de1La dauso1a in 1esame riceve anzd una� pi� ,aimpia rbutelia, ,come � 1iintuitivo. Menitre j,l p['incipi:o emmciato vale 1anche J.a responsabilit� aqui:Uana (Oaiss. 3 lu~o 1'968, n. 21240) llia quest�IOIIJJe dli nuihldit� rdeh cl1aiusoWa di cui trarttasd. potrebbe ;poi fondatamoote poosi 1so1o per fu parte in cui essa prevede J.',esonero dell'ammini1strazione da respOillsaibiliit� anche per 11 dainino ,cagionato allo istesso appaJtatore; poiic��.� per quella parte la clausola .mcidendo dilt'ettamerne sulle posiz:1oni degli srtessi contraenti non potl1ebbe illlon ricadere pe�r 1i calsi dii dolo o di ,colpa grav� nell'amb1to di appl!IOOZ'i:one del!l'arrt. l2�29. Ma d� � estraneo 1all:a furttiS1Pecie d.n �esame. Menitre l1a re�sponsabiHt� diretta delJ'Amministrazione FF.SS. verso ,iJ ia1voriatore d:a111negg. ia1Jo, �conferm�fa da11LLa stessa Corrte di meriito, � :liuori d:1scussi:one � po!� pacifico 1che dil fatto 1col:poso dcl man:owafore dd 1CuLi. l'Ammiinilsrtrazione !fu chi1amata a rispondere ,cagion� ,dainno inon ,gi� all'appa:ltato,re ma ad IUlil ,suo d:ipen1dente. La domanda di regresso p(t'oposta daili' Ammimstrazii: one .ci01111IDo l'aippaLL1JaJtore 1traev1a drunque ,orliig1irnte e :lioocLamerno da un rappoo:ito del tutto 1diistinto �da quello nascente dal fatto dannoso: e cio� dal iiapporto in base aJ quale J.'appalrtatore, 1neill'1ambito de1La t)['oprria autonoo:nita ,contrattuale, �S� era assunto 1l'onetre di rii:mboosa,re all'AmminLstrazdioillle appaltainte gil:i indennizzi �Che fossero da quesrta dovuti. L',asSlUJilz:ione di un tale onere non � poi viizria,ta da ma1ncanza o !iJ:li1ce1t� del1a causa quiailora ,trovii la SUJa ,contropartUa e fa 1sua gi1usti fi,cazi:one nel 1complesso dei vaintaggi economi.ci che ,l'i:mpresa 1si sia !ii :: PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 421 assicllll'aita coo J.'aggiiudicaziione dell'appalto istesso e m part;Lco1aire nel corrispettivo dcl,l'appaJ.to istesso .con hl quale ll!e p&-1ti abbia1no d111teso compensaire, ne11'1aanhito de11a :Loro autooomia, anche qiueJ. pamcoJ.are � onere 1aissuntosi daill.'appaltatore: poich� i111 U111 .caso 1siffatto emel'ge appunto que1l'�!tlJteresse dd lll!atura �paitrimoni1ale che ll'IEnde focito il patto sotto itl ptl'ofi.1o �economico-sociail.e ~Oass. 1 ottobre 1970, n. 171516). L'acce:ritamento che J'Impresa MaspoH 1si .sia ,1111 �C0111Cll'leto a.sstcurata 'lllil vantag,gto pa:trimoniiaJ�e co111 qruella 1c1ausol1a ,deve po1i esse11e eseguito daJ. .g,iudice di merdto itl quale, �escludendo la v;atlidit� dcl patto per Ulll'�altra rag.ii0111e, non prese in 1esame que1La .queist~ooe che era 1sta1ta oggetto di d}scussdione <tra �le pM'ti. La D~ ricorrente .sostiene poi �che rn~lla .specie que:lLa �cl�ausola era lll'U1Ja 1a111�che ;per �altri motivi, �COme gi� 1Sostenuto lll�e1le precedenti iasi di merifo (mancata approvia~ione per d1scri:tto della clausola ritenuta 0111erosa, �ecc.). Le questioni 1stesse 1sttlJ.e quali ila Oorte di mer~o illJOlll ebbe a pronunciiarsi �m qua111ito mtenute assorbite dalla 1sua pr0111unc:ia restano impre~ udicaite, po:tellldo 1e istesse essere esammaite neil gi,ud:Wi:o di r1nv:i:o neJ... quale, a norma dehl'iar.t. 3194 �c.p.ic., J.e pacii �Ccmsecr:V'Olll.o la stessa posizi()[) Je processuale �che avev�ano nel g}udJiz1io m .cui fu pronunciata la sentenza di �appello. -(Omissis). Il ...... ~ � 1 l j I j SEZIONE QUINTA � I GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA J*) ! i ' CONSIGLIO DI STATO, 1Sez. IV, 23 ottob~e 1'973, n. 850 -Pre�s. Po~ tenza -Est. Eboli -Bruno (avv.ti Gianfrocca e Ugihi) c. O.N.I.G. (avv. Stato Siconoli�). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Giurisdizione esclusiva -Pretese patrimoniali -Atto amministrativo -Non occorre -Atto confermativo -Irrilevanza. Impiego pubblico -Norme applicabili -Norma regolamentare di rinvio formale a legislazione statale -Sopravvenienza di leggi -Applicazione automatica. Netie m,aterie devoiute alta giurisdizione esclusiva dei Consiglio di Stato, quando si tratti di pretese dirette a far vaie.re diritti S1Ubiettivi di contenuto� patrimoniale Lasciati insoddisfatti a cagione de1l compolf'tamento deUa P. A., non esiste l'esigenza di impugnare un atto amministrativo; pertanto, ai fini deU'ammissibiLit�. di dette cmi,troveq-sie non riteva La circostanza detia conferm,ativit�, o no, dell'atto imprugnatio (1). n rinvio formale ad aitre norme contenuto in una legge importa che que�sta abbia una portata sempre valida nel tempo in re1Lazione non solo aLle norme preesistenti alla data di entrata in vigore detia norma di rinvio, ma anche alle altre emanate successivamente, salvo1 eiSipressa contraria disposizione legislativa. Di conseguenza, se il regolamento (1-2) La prima maissima si uniforma a una giU\l'li!!p["Ude~a costante ed � esatta applioozicme dei principi. La seconda massima, anche se � dia condivide!l'si nella specie, ha necessdJt� di ima priecisazione tenuto oonito deil regolamento deill'O.N.I.G. La limi;!Jaizione indicata nel II'invio alle nonne per gli knpiiegati dello Staito ( � in qruanito awlicabili �), e secoodo qUJaxllto previsto dail regola menito (all't. 85, !l'leg. 3 d:Loombre 1950), � dndice in 1base al quale derve .escllude!l'ISi che la dd.sciiplina del11e cariri�ooe e degli stipendi, di volta in volta emanata [lielI' ii1 perrsona1e de1lo Stato, sia aipplicabd.1e ai diipendenti (*) .AJlllia 1t1edazi10IJJe ideililJe massime 1e ideli1e no.te dli. questa sezdoltlJe ha ooililiabOII'aito anche il'avv. Fraincesoo MARrnzzo. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 423 organico del personale di un Ente pubblico (nella specie, O.N.I.G.) richiami, per la disciplina del rapporto con i dipendenti non di ruo.ZO, non soltanto la norma in vigore alla data dell'effettivo rinvio forma1Ve (neHa specie dJ.vo 4 aprile 1947, n. 207), ma altres� tutte le eventuaU norme a queUe successive che la stessa avessero abrogato o modificato o integrato, ai fini dell'automatica estensione al personale dell'Ente della disposizione sopravvenuta (nella specie, legge 6 dicembre 1966, n. 1077) non oc�corre alc�na apposita delibera dell'Ente da sortto'J)orr�e all'approvazione deUe Amministrazioni vigilanti (2). (Omissis). -1) L'eccezio1ne d'ma~bdtlit� del ricocoo per fa natura rconfertrnativa del provveditmenito impugin;ato, soUevaita diaill'Arvvocatrurra .g.enerale dehlo Stato, va disatteS1a. Ed irnivero, ne1La specie, la nota dell'O.N.I.G. 10 1gennato 19-68 rche ribadiva 11 din.i!ego di concessione al Brwno deUa i'llldenlllit� di anzianit�, � foodata su wn completo TieSlame della posizionie .giiull'lidiJc:a del richteden<te ed ha adottato una nuorva ,pi� aimpiia mot:ivazion.e. A rrugiuardo la ,giru,risprudenzia di questo COIIlS'iigi],io � da tempo c001JSolidata (fra iLe tante IV Sezione, 17 aprile 1973, nn. 432 e 433). In o[glnd reaso, poi, 'fmarttandiooi di questione di ciarattere paitirimooiale e, come talle, sotit.opooto ai termiJD.i della prescrizione ordinaria e non a que11!o di dercad� TJJZa, fil ca111attere co1nferma!IJW0 dell'atto [ropuginato neppurrie ri:leverebbe, rc001001Mato esisendo l'mdirizzo giitU!I'iisiprudenziale del Coo:silglio di Stato, quaindo si tratti di pretese dwette a far valere df[-mJti sogigettiv �i dii cOilltenuto iparbrimoo�afo, lasciati riJD.sOJddiis:fa<tti a causa del compontamento dehl'Ammin�ISltrazione, non �S1Usisiiste l'e:sigenza di imlpugnare di '1Ja�ie Ente, dii !Per s�, automa1ltcamente, ~a lllll appOISlito 'Pll'Qvveddmelllto emao:llaJto secondo la procedura segrui.ita daL 111ego1'ame1I1to del peTsoI11aile ora in vigore. Il significato ed il contenuto del rinvio �ad altro ordinamento, previsto da un regolamento del rpersonaile di ��'llll En1le -e ci� va rilevarto da un puiillto di viista gieneiraJJe -va iil:Jitm-pre.tarto e indiviidooito secondo la pairticolM'e aisSlmlZ'�!One (r�ecezionie) chie 1'orrdinlamento riclliama'Illfle ha inteso disporre di una norma (o complesso di n01rme) dell'ordiniamento richiamato. Se � vero che in linea di massima la receziione lSi. -ccmareta nehla iposizione nell'orddnamento rdclrlaa:nante, di no!l'llne idenitkhe, .quanito aJ. comitenuto, arLe 1I10rme deill'oodinamenito richiamato, sebbeoo ida queste formalmente disttlllte, � �anche vero che i J.imiti di questa 111ecezione .possono essere vari, e di voiLta in volta Van!I10 indi~duasti 1e � rpreciJsarbi. Cosi ad es., se la :nOO'lllla prev�ede La 11ecezione di un complesso di !lllOll."me ben indirviidJUate C001Jtenute in uina leigig;e di cui precisa 1gli estremi (� iil �caso �esrumi.!lllato dalla decisione deilll.'Ad. plen. 7 maggio 19<57, n. �6) il. rinvio � �da menell'si disposto solo per quella �legge, e non per a11tre leg.gi che succ1essirvamente 1ia modiifiichirn.o; ,se La nonna rinlvi.a 424 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO llin ,atto amminisrtrativo (cfr. :lira le tante IV Sezione, 23 novembre 1971, n. 937). 2) Nel merito iH riicorso � fOillcl:a.to. � ida osservare iinfatti ,che, ai sensi dell'airt. 72 del Regoaamenrto del perisonale dell'O.N.LG., approvato con d:i. 3 dilcembre 1960, nei comrOOti dei dipendenti non di ruolo dell'Ente vanno appHcaite le diisposiziO! l'.1i di cui al d.L C.P.S. 4 arprd:Le 1947 n. 207 ,e .successiive modillcaziioni. La definiziorne della natura di fale :riiinvio � dertenni1rnante ai fini dei!. deddere. Infatti :il rinvio formale ad ali.tre norme contenurte 1in una iLegge, iimrpoo:ta che questa abbia una portata sempi!'e valida nei!. tempo in relazicme non sofo alle norme preesistenti alla 'daita di einrtirarta ID viJgore della norma di ~invio, ma anche alle aiLrtre emaniaite� s1.00cessirvtamernte, salvo ,espreS1Sa cont:rnria ddsposizio!llie legislartiva (c:fr. A.P. 26 mag,giio 1959, n. 10). Nel-la specie, l'art. 72 dt. dei!. R~gol,amenrto del personale della 0.N.I.G. ha r�.lchiama<to !lliOn soltanto la norma in viigore alla rda>ta dlell'effettuato rinvio formale, ma a1tres�. tutte le ,eventua.U [])Orme a quella SUJccessiv�e che la medesima arvessero abrogato o mord!ificato o inte~ to. . � quindi fiuori dubbio -diiversamente da quanto ritenurto dall'Ente nel provvediimento impug;nato che, ad fini dehl'aruitomatiica esten alle disposi2li!oni dei dipendenti dello Starto ID vilgooe al momento dell'emanazione del iregolamenrto del1l'Ente, J.e successhre modifiche non ;possono essere arutomaiticamente recepite (� il ,caso dell'arrt. 228, 4� comma del t,u, com. e prov. del 1'934 che fissa 'in tal sernso il t<rarbtamenrto economico drei dipernd,ernti deg;Jj. ernti llooaili, afr. ainche Sez. V, 14 ottobre 1'973, n. 530, Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1330). Ma I�Jl !l'invio pu� anohe essere pi� armp1o: se rla nocrma .del regolamenrto di UIIl Ernte rlln1vJ,a � al ,siJstema delle promozioni prrev<�ls1Je per i di!pendernti dell'O SrtJarto � , senzra, ar1cuna precisazione, la irecezione riguaTda iJ1. :si:stemra delle promozioni vtgenrte al momento drell'emanazione del regolamento, e le successive modifiche, riconoscendosi cos� che ,la diisci!plina deille pT'Olll10Z~oni del personale di un Enrte pu� arutomaticamernte murtM1e in oorri1spornrdenz1a dell'evOlluzione della Legi, slazione staitalie. Ed mfine 1se il r.invio -e oos� si 1rirtJ01rna all'esame dell'art. 85 ~ � disposto aJRe norrme viigem rp'er ,gli impiegarti dello tStaito, � ID quanto siano app'ldrcabilli � al peI1sona'l'e dell'O.N.I.G., occmrre arnzlitwtto, ,ed a prescindere da ogni al'1Jra ilndargine, accerw.e .se quelle nOO"me siamio arppJ.icabili al rpersona1e dell'Ente, �e cio� se ili. r1egolamernto, nel disci'Plinaxe erspr�essamenrte la �Camera, le quallrfiche e le :l�unzioni, abbia, con tale norrmativa espressa, limites'O escludere Q'aprpiliicazione di inorme aprparrtenernti ad ,aH:iro oodirnamernto rperch� ,con esse :mcomrpartilbili; nell 'senso, cio�, che le apposite norme .esrplI'esse :rendono iITTlcompaitibili l'arpplica1Zione di norme cliVlerse, escludendosi a queste ulJtime il rd:n'Vio. llllfaitti nel regoila PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRA'I'.IVA 425 sione al personale dell'O.N.I.G. della iso,pra'VV'enUJta legige 6 dicembre 1966, n. 1077, noin vi folSSe alcun b~o~o di a:pposi,rta delibeira rdell'Ente da sottoporiI"e aJ:l'apiprovaz:ioine della PiI"esidenza dei! Oonisigilio ded ministri e del MiJilistro per iil tesoco. Oi� premesso, va osservato che, con la legige n. 1077 del 1966 dt. sono state estese ai di.pendenti civihli non di ruolo delle amm�ni:sitll'aZJioini del1o Stato .e, in forza della predetta arutomatica �e1srtensio1111e ex ail"rt. 72 deil RegoiLamento dell'O.N.I.G., 1altiresi ail peil'SoIJJaiLe non di ruolo diell'Opeira steSSla, le norme �Suil trattamento di quiescenza e di prevli.den. za v:tgentd. per i dtpendenti di l'!Uolo. Orbene, come gi� questo Comglio ha aivruto modo di aff�ermaire (pair. Hl Sez., 5 nov�embre 1969, n. 1488), stall1Jte l'ampiezza con clUI� l'art. 1 della c0itata legge ha ope111ato rtale �estensione, non .par dubbdo che si1a aipplicaib1le l'art. 125 del �testo unico 10 geruna!Lo 1957, n. 3, :nelila pairrte in cui prevede iil diritto del dillpeillldente ad una i1111dem:i.iit� una tantum, ove non ricoll'rano le ccmdizlioni per il diritto a rtIDattam� 1111to di q.mescernza. Tale mdennit� del resto, ha nalrurra oosrtan:zia1e a1111afog,a a.ila 1nd!enn.1t� di cessazione dal servizio di cui alll'rurt. 9 d.1. C.P.S. n. 207 del 1947, tant'� che, coo l'introduziO!ne de1le IlJUOV!e forme pvevidenziaiLi, si prevede l'abo'1izio111:e di cauest'uitima (art. 3 legige numeiro 1077 del 1966 ciit.). Nella specie, si � quindi idi :liro1DJte ad un pirinci1p1o contrarlo red opposto �a quello affermato nell'aJ'.'t. 9, ultimo comma del decrerto del 1947, mento im vig:ore diell'O.N.I.G. sono iindka.te le vait'ie caa'T1e1r�e direttive e le diverse quatlifiche, escluderndosi, con tale diisciplill1Ja �espll'essa, il rinvio alle cwriere e qualifiche degli impiegiati del1o Sitato. Nell'ipotesi O!I'a considerata il nuovo Oll.'dimao:nento delle carriere deii dfil'iJgenti statali non solo no111 � applicabile.al persOIDJale detll'Ente, ma �, pe1r il mome111Jto, imcompait1bile. Potr.ebbe esseil'e (im ipotesi astratta) appll,oabtle solo se l'Opera, attravetrSO i suoi '()['giara delibeit'anrti e .secondo l'iinrtJe1r rpre'V'i�sto pe1r l'eman1azione del l'eg:olamento del personaJ..e, vaCTru.ti 1a oprportuniit� di modificaxe l'OII'dinamento delLe ca!I'II'iere in vigooe con l'eman1azione di un nuorvo wdinamenrto identico a quello (Lel:lo Stato, den:t:ramdo tale facoJ.i� neti suoi porteit'i discrezi �onaU (C. Staito, 1Stez. V, 13 :Luglio 119'71, n. 704, Foro it. Rep., 1971, voce impi,ega:ti degl]:i enti locali, n. 4.2) e tenendo conto delle disponibilit� finanziarie (C. Stato, Sez. V, 19 01ttobre 1971, n. 888, Il Con.s.fgUo di SfJato,. 19-71, I, 1.812), pwch� -si riipete -un'aipplicazio!llJe autoo:nait:ica -ilil linea generale e ipotetica -deve �escludeTsi (Cl. Srtaito, Sez. V, 5 dicembre 19�612, n. 1�524, Il Consiglio di Stato, 19>6'9, I, 25Ql7 im tema di mi�g.lJioramenti economici dei dlliperndenrti degli enti locaJ.i); e, :infatiti l'iindicaito s~ma di a(pplicazione � stato 1seg,uiito dalil.'0.N.I.G., per le disposizioni contenute neii d.P.R. n. 1077 e n. 1079. Per quanto pi� �specificamente 1concerne la Legige n. 748, si osse1rva che Jia: n!Uova tdiscip1lJi1na delle funzffioni. dfil'igienziailii !tlielil'.Ammi.ndsrtlraizd.oore delJ~o Stato, emanata in base a !JJia iLeggie dd deilegia 28 ottobre 1970, nu 426 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO secorn.do cui � J.'inderurlt� non � dovuta ... ail ipei:rsonaJ.e pensionato comunqrue asS11I1Jto in servwo civile ill:OIIl: dii ll'Uolo �, posto che l'art. 4 �liegge !Il. 1077 deJ. 1966 escJ.rude dalla mden:Wt�, peir �cessaz.iiOne daJ. servizio isolo iJ. perisonale asistmto per periodo in:ferii.01re all'aiOIIlo o c~n conitratto di impi�ego provato iJ. che, non riconrie nel caso. D'altro canto, il Coo.sLglio idi Stato <i?ez. VI, 30 novembre 1971, n. 1307), ha gi� avuto modo di affermare, a seguiito della sentenza della Corite c01StituzLorn,aJ.e 27 gLugno 1968, n. 75 e della legge 15 lJUglio 1966, n. 604 (art. 9), irooante n:orme sui liicenziiamenti individiuali, che ha aJbroga.to l'art. 2120 e.e., 1che non pu� costituilre motWo di escWsiorne dalla Lndiernn:it� idi aID2i.anit� la droOIStarnza che ila cessaziorne daJ. servizto d~di un iincar~co conferito ad Ulil sogg.etto 1gi� in PQISIS0SISO di pensione nwmale diiretta statale; ci� ovviamente, 1n conisdderazione della natura retrJ;bUJtiva della predetta �indennit� (saJ11C'ita �dalla Corte costituziionale nella richiamata sentenza), La �oui col."ll'esponsfone � solo differLta aJ momento deJila cessaziorn,e del m{Pporto. Tale ragionamento � in via logica pirecediuto dal-La LSoLuzion.e favorevole ai! riicorrente che la Sezione reputa idi dover daTe sulla questione sollevata dalla difesa dell'enite relativ�a aJ. fatto che per il disposto dell'art. '8, La l:egge suddetta � erntraita in vigor�e iJ. primo �giorno. del mese succ.essivo a queHo della sua ,pubblicazione nelllia G.U. e c.to� iJ. 1� gernnaio 1967 daJta in cui il siig. Bruno � cessato dial iserv1izdo. Ln proposito, la Sezione rneva �he il riconrente ha prestato oorvizio fino alle ore ventiquattro del 31 diicembre l966 e che, perrt:a1llto vielllle a coincidere i1 momento delila C�essazione daJ. serv'izio del ricortrente con quelilo di ilil!izdo dell'entrata in vLgore. della legge n. 1077. 3) U ricOtrlSO dev'essere pertarnto .B<OCOltO i1iiconoocendosi il diTitto del tricorrernite ~indenrnit� di aruiianit� iper)J. periodo idi set"Vizio non / di ruolo prestato presso J.'O.N.I.G. fino alla data di cessazmrne per limiti dli et�. -(Omiissis). mero 775, � pirevista peir ila c:amer:a dd �dieibta Amrni:inli.stmzione, e so1tMJJto per �essa, non pa:tevedendone il deooeto n. 748 il'aipplliiicabfilt� ad ailitri Erniti pubbUci. E ci� perch� la v.ail!utazione e 1'a classirficaizdone delle funzioni dki1gernziali iriguardano, .Ln J:>elazione ai parlioolari compiiti ed alle particolairi respOl!l!Sabfildit� asSl\l!llJte dai d~istaitali e in velazione alla nuova strutJtl.llra pi� ridotta, degli organii e dei quadTi :neilla dirigenza, solo 1'.aippairato Oil.'gainizzaitorio del!lo Stato, perch� il Legislatore, nella nuow ruscdplirn:a, ha indiv.Lduato, diJsti.rnito e �Classiiftcaito soilo le �artJtriibuziond dei :llunzionaTi de1lo Sitarto in !l'appooto a una n'IIDVa trasfo=aztooe degli uffk~i, senza ai1oona possiibiliit� d:i estensione aill'apparraito ocgandzzatoirio di altiro E!llte plllibb-lico, che lo stesso legi�slatooe noo ha affatto va1wtaito. �na taile aspetto, per le lS!pecifiche rai~ ora tndicato, il d.P,R. n. 748 non iriguairda, e "non pu� :ri~diaire, il pefllsona1e dell'O.N.I.G. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 427 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 ottobre 1973, n. 942 -Pres. Potenza -Est. Dell:a Nesta -Di Fava (avv. Piccardi) c. Ministero 'interno (avv. .Stato Cosentino). .Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Restitutio in integrum -Emolumenti percepiti aliunde -Detrazione -Legittimit� Riammissione in servizio dopo sospensione cautelare -Detra zione -Ill~gittimit�. Nel caso di interruzione del rapporto d'impie.go, che successivamente si sia ricostituito a seguivo di annullamento del provvetd�mento interruttivo, la P. A., nel provvedere alla restitwtio in integrum, pu� detrarre quanto l'interessato abbia percepito a qual.stiasi titofo per ia attivitd svolta medio tempore in sede di liquidazione degli arretrati, in quanto l'impiegato, nel periodo di interruzione, pu� svolgere legittlimamente altre atfJivitd; nel caso, invece, di soopensioine caute,Zare dal servizio, il rapporto di impiego contJinua a sUS�istere, cosi come sussistono gli obblighi per l'impieg,ato; pertanto, nella seconda ipotesi, illegittimamente l'Amminiswazione opera ia de.trazione, dovendo, invece, diffidare l'impiegato dall'esercitare altra attimtd, che egli potrebbe svolgere per la sussistenz�a del rapporto d'im.piego anche durante il periodo di sospensione (1). (1) La massima lascia perplessi in quanto non tiene conto delle nocme sul pubblico impiego che vietano il cumulo di un pubblico impiego con 101 svolgimento di altra attivit� remunerativa; cfr. sez. IV, 16 febbraio 1971, n. 130, Foro amm. 1971, I, 2, 120. CONSIGLIO DI STATO, Sez.. IV, 4 dliicembre 1973, n. 118i8 -Pres. Meiregiazzii -Est. Radel.hwo -Foppen Uuzm (avv. VaTviesi) c. Mmstero .,sa!J.1Jilt� e LstLtuto superiiore di sa'l11it� (Avv. StartJo Fe~ri). Impiego pubblico -Costituzione del rapporto -Estremi -Fattispecie Sussiste. Impiego pubblico -Dipendenti Istituto superiore sanit� -Situazione di incompatibilit� -Diffida a farla cessare -Legittimit�� .Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -Divieto -E' la regola -Ammissibilit� -Eccezionalit� -Cessazione per incompatibilit� Legittimit� -Fattispecie. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -Cessazione del rapporto Effetto retroattivo. Impiego pubblico -Inquadramento -Requisiti -Dipendenti in stato di incompatibilit� -Diniego -Legittimit�. Impiego pubblico -Inquadramento -Dipendenti Istituto superiore sanit� -Art. 25 L. n. 775 del 1970 -Criterio di applicazione. Atto amministrativo -Atto confermativo e no� -Estremi e limiti -Riesame e diversa motivazione -Non confermativit�. Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -Cessazione del rapporto Effetto retroattivo -Esclusione degli effetti economici -Recupero degli emolumenti corrisposti -Illegittimit�. Sussiste un rapporto di pubblico impiego ove ricorre l'effettiva CO!J1,tinuit� di prestazioni rese col vincolo deUa subordinazione gerarchica e con l'osservanza delt'orario di ufficio e di ogni altro, dovere del pubblico impiegato; pertanto, riveste natum pubbLica il rapporto di lavoro inst�aurato, mediante incarichi annuali, con l'Istituto superiore di sanit� ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 (1). Avuto riguardo aHa natura pubbtica del rapporto di lavoro instaurato mediante incarichi annuali, con l'Istituto superiore di sanit�, legittimamente il predetto Ente pubblico diffida il dipendente a far ce1S�sare una situazione di incompatibilit� e ad optare fra il rapporto di lavoro con l'Istituto stesso e queito esistente con aitro Ente. pure di natura pubbUca. In materia di pubblico impiego, per principio generale, il divieto di cumulo tra due distinti rapporti costituisce la regola, mentre L'ammissione 1�appresenta l'eccezione, dovendo la stessa essere prevista dalla legge (sotto speciali garanzie) e in ogni caso autorizzata dalle Ammini-� strazioni interessate; pertanto, 'legittimamente l'Amministrazione dichiara cessato dall'impiego il dipendente non di ruolo che si tro'Vi nena detta .situazione di incompatibilit�, a nulla rilevando l'esistenza di una dichiaraziol)1,e di dimissioni dal detto impiego (di molto successiva, fra ztaitro, all'instaurarsi della situazione di incompaUbilit�), poi revocata, (1) GiurispTudenza costante. Cfr., fra le tante, V Sez. 20 grugno 1972, n. 512 e VI Sez. 27 giugno 1972, n. 381, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1043 e 1206. V. anche sul pq:oblema generale, Cass. 2 febbraio 1973, n. 324, in questia Rassegna, 1973, I, 369, con nota di S1coNOLFI. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 429 ove il provvedimento sia stato ado�ttato non gi� sul presupposto deUa scelta fatta dait'interessato, ma su queito deU'esiistenza (anzi, a seguito della revoca deUe dimissioni, deUa persistenza) di_ un inammissibile cumulo di impieghi. n carattere retroattivo del provvedimento di cessazione dall'impiego per violazione dei divieto di cumulo, spiega i suoi effetti giuridici nel senso che il titoio di stato di pubblico dipendente, in tale ipotesi, cessa dal momento in cui si � verificata la condizione di legge (titolarit� di un nuovo rapporto d'impiego pubblico); n� tale conseguenza giuridiea. retroattiva pu� ritenersi superata dalla circos1ianza che, di fatto, l'im piegato abbia continuato a prestare servizio per un qualche tempo. Legittimamente l'Amministrazione nega l'inquadramento in ruolo del dipendente non di ruolo di fatto in servizio aUia data di produzione della istanza relativa, ma dichiarato cessato dal servizio per incompa tibilit� da data antecedente di parecchi mesi. Nei confronti dei dipendenti non di ruolo deU'Istituto sruperioire di sanit�, assunti in forza della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, trova applicazione, per il collocamento nel ruolo organico deit'Ente pubblico -di appartenenza, non gi� il terzo comma, ma il �sesto comma deU'art. 25 legge 28 ottobre 1910.. n. 775, e quindi l'art. 2 legge 4 febbraio 1966, n. 32, ivi espressamente richiamato, per il quale gli impieg.ati non di ruolo assunti in conformit� di specifiche disposizwni di legge, che abbiano compiuto o compiano �i periodi di servizio previsti dal d.l.vo 7 aprile 1948, n. 262, sono collecati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico dell'Amministrazione di appart.enenza, corr?Jsrpondente .alla categoria dell'impiego non di r.uolo cui appartengono. Non � confermativo il provv�edi.mento che, pur ribadendo il conte nuto di un precedente atto, ci� faccia in base ad un riesame della situa zione e con diversa motivazione (2). Dalla decorrenza retroattiva, agli effetti giuridici, del provvedi mento di ce.ssazione� dal servizio per cumulo di impieghi, non pu� farsi discendere -nel �silenzio normativo al riguardo -analoga decorrenza � anche agli effetti eco1wmici; pertanto, in tale ipotesi, illegittimamente l'Amministrazione dispone il recupero delle somme percepite dal dipendente dalla data di decorrenza della cessazione dal servizio fino alla data in cui il servizio venne di fatto prestato, dovendosi ammettere l'esistenza di un inde.bito arricchimento della pubblica amministrazione derivante dall'utilit� conseguita dalla stessa attraverso l'utilizzazione dell'opera regolarmente svolta dall'impiegato. (2) Cfr:, fra le tante, V Sez. 21 novembre 1972, n. 925, in questa Rassegna, 1972, I, 2037. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, .Sez. IV, 2.1 dfoembre 11973, n. 1296 -Pres. Potenm -Est. Riiarnese -Rubilllo (avvAJi: Oirliando Ca.scdio e Lopez) c. Mmilstero J.iaviori �pwbhlici e Presidenza ConsigUo dei ministri (Avv. Stato Oiairdul~i). Atto amministrativo -Atto politico -Nozione. Professioni -Ingegnere e architetto -Incarichi relatiVi ad opere pubbliche -Esclusione -Direttiva del Consiglio dei Ministri -Non � atto politico. Giustizia amministrativa -Ricorso -Interesse all'impugnazione -In tema di atto a contenuto generale -Direttiva del Consiglio dei ministri -Fattispecie -Carenza di interesse. IZ carattere poiitico di un atto -come taie sottratto aiia giurisdizione dei Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 31 t.u. 26 giugno 19.24, n. 1054 -deve essere desunto esclusivamente datia sua causa obiettiva, che attiene a superiori esigenze di oll'dine generale, riferentisi aiia .direzione supl/'ema detto Stato nena sua unit�, che ha io scapo di tuteiare, in situazioni contingenti, gli interessi delLa generalit� e deLie istituzioni fondamentali deUo Stato, in situazioni cio� eccezionali che possano twrbare ia vita del Paese e il funzionamento deti'ordine_ interno e internazionale (1). Ai fini di cui all'art. 31 t.u. 26 giugno 19'24, n. 1054, non pu� essere considerato atto politico ia direttiva -del resto non estl/'insecata in formale delibera -con la quale il Consiglio dei ministri, nel quadro delle misure da adottare in reiazione aUa gravissima situazione urbanistico- edilizia determinatasi in un Comune capoluogo di provincia, stabilisce che si provveda all'esctusio.ne, da parte deU'Amministrazione e degli Enti pubblici, da incarichi di pirogettazione, direzione e coLLaudazione di opere pubbliche dei professionisti autori di progetti o direttori di lavori nel Comune predetto, ia cui esecuzione a;bbia dato luogo a vioLazioni dei regolamenti di igiene ed edilizio de�l Comune stesso o della legislazione urbanistica, ediiizia e delLa tutela del paesaggio (2). La direttiva del Consiglio dei ministri aUe Amministrazioni dello Stato -che non sia neppure concretata in un atto ammiinistrativo formale -, intesa a sollecitare i poteri di competenza degli organi ed Enti pubblici (nelLa gpecie, in ordine aiia esclusione da incarichi di (1) Cfr. G. GUGLIELMI, Gli atti politici. L'art. 31 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 e la Costituzione Repubblicana, in Studi Scaduto, 1971, IV, 405. (2) Cfir. IV Se�z. 11 mag.gio 1966, n. 344 e 2 luglio 1969, n. 304, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 897; 1009, I, 1090. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 431 progettazione, direzione e cortaudazione di opere pubbliche dei professionisti autori di progetti o direttori dei lavori in un Comune, la cui esecuzione, in spregio a norme di legge o ,di regolamento, abbia provocato nel Comune stesso una graviissima situazione urbanistico-edilizia), pel suo carattere generale e indeterminato, non � idonea a produrre la lesione diretta e immediata di posizioni giuridiche subiettive; perta"!'to, � inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto in via autonoma contro la direttiva stessa (3). (3) Giurisprudenza costante sulla non impugnabilit� degli atti interni della IP. A.; c:flr., fra le tante, VI S'ez. 24 ottobre 19<72, n. 617, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1783. CONSJGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 dfoeml;>re 1973, n. 1301 -0 Pres. Meregazzi -Est. Ebol:i -MazZii: ed �aUrl (1avv. Mair:tuscelii) c. Mmi, steJ-o difesa (Avv. Stato Ferd). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Lavoro straordi nario -Compenso -Diversit� di trattamento -Illegittimit� Fattispecie. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Prescrizione -Decorrenza -Art. 2 r.d.l. n. 295 del 1939 -Atto discrezionale -Decorrenza dalla comunicazione dell'atto. Nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia fatto uso della facolt� spettantele di modificare l'orario di ufficio nell'interesse del servizio, stabilendo per un certo tipo di mansicmi un orario giornaliero di sei ore, con obbligo peraltro dello svolgimento di una settima ora retribuita come lavoro straordinario, iilegittimamente essa dilstingue nella decorrenza di tale retribuzione straordinaria tra uno od altro ufficio o reparto, fissando un dies a quo predeterminato per l'attribuzione del detto compenso solo per al.cuni uffici, ove risulti incontestabilmente l'obiettiva identit� sia degli uffici che delle mansioni in essi svolte. ( N elia specie, � stata limitata la retrodatazione del detto compenso per gli impiegati tecnici e amministrativi in servizio presso l'arsenale militare marittimo di. La Spezia, rispetto ailo stesso, personale in servizio presso gli altri arsenali militari). Ai sensi dell'art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, la prescrizione biennale ivi prevista (applicabile sia nel caso di mancata corre�sponsione degli assegni che in quetlo di corresponsicme in misura inferiore a quella dovuta) decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a norma deUe dis.posiziani vigenti, a conoscenza dell'interessato, ove it diritto a percepire un determinato assegno da parte del d~endente 432 statale sw sorto soltanto a seguito di blica amministrazione (1). (1) Cfr. IV Sez. 30 mM"zo 1971, n. 423 e gi:uriisiprudenza ivi Tichiamata. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 un atto discrezionale deUa pub 358, Il Consiglio di Stato, 1971, I, dicembre 1973, .n. 1307 -Pres. Mere,gaz2'ii -Est. Buscema -. Vecchi (a'vv. DaJ.lax!i) c. Pcredieitto di Bologna (Avv. Stato Bronzind:) e Comune di Bologna (<avv..ti Bailleil: 1ini e Guidobon:i). I Giustizia amministrativa -Termine per l'impugnazione -Conoscenza I piena -Deposito di documenti in altro giudizio -Non implica I piena conoscenza. Edilizia popolare ed economica acquisibili -Aree al di Acquisibilit�. Edilizia popolare ed economica ! ' -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Aree ! fuori degli appositi comprensori l I f \ -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Criteri e principi generali -Omessa valutazione di situazioni pregresse I � �Legittimit�. f: Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione -Edilizia popolare * ed economica -Normativa ex T.U. n. 1165 del 1938 anzich� ex t.u. % l.n. 167 del 1962 -Legittimit�. ~ Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione -Edilizia popoI � lare ed economica -Art. 46 t.u. n. 1165 del 1938 -Omessa acquisi "i= zione pareri degli organi del Ministero LL.PP. -Legittimit�. I Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione -Termini I ~ Proroga -Legittimit� -Condizione. Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione -Termini Proroga -Dovuta ad adempimenti del perito -Legittimit�. I & Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione -Termini -Pro!: roga -Motivazione -Fattispecie -Legittimit�. I Se � vero che il deposito in canceileria in un documento, prodotto ~: in cawsa dopo la costituzione in giudizio delle parti, vale come comuni [' cazione alta controparte, ai sensi del combinato disposto delt'art. 170 ' �: ~� :: :~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 433 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 87 disp. att. dello stesso codice; tuttavia tale forma speciale di comunicazione, prevista in derog�a alle regole ordinarie� (salvo che la legge o il giudice non dispongano aitrimenti), essendo rivolta al difensore -coerentemente al principio che la parte � presente nel processo, pel quale sia stata rilasciata la procura, a mezzo di quello --"-, limita i propri effetti nell'ambito del procedimento in corso e quindi per l'eventuale espletamento dell'attivit� processuale ad ~sso inerente; pertanto, il deposito in cancelleria o lo scambio ~di comparse e di memorie tra i difensori non pu� ritener�si sufficiente a dimostrare la piena conoscenza nel soggetto interessato di un atto in esse trascritto ai fini della decorrenza del termine utile per l'inizio di un distinto giudizio, che dovrebbe instaurarsi per di pi� davanti ad una magistratura diversa da quelLa ordinaria (1). Tranne i casi in cui una precisa dispos.izione di legge, a carattere settoriale o particolare, imponga che le costruzioni d:i cas.e popolari ed economiche debbano essere reaiizzate nell'ambito del relativo piano di zona, deve ritenersi amm~ssibile, per i Comuni dotati di detto piano, l'acquisizione coattiv.a di aree da destinare all'e�dilizia papolare poste al di fuori dei comprensori appositamente predisposti (21). Scopo fondamentale della legge 18 aprite 1962, n. 167, concernente la formazione dei piani delle zone da destinare all'ediLizia economica e papolare, � quello di favorire l'acquisizione di aree fabbricabili da destinare atia costruzione di alloggi a carattere economico e popolarre, in relazione alle esigenze di settore e tenuto conto del suo prevedibile sviluppo per un decennio; pertanto, legittimamente l'Amministrazione comunale, �in sede di adozione del piano di zona, non tiene conto de1lle realizzazioni pregresse (realizzate su un terreno posto al di fuo!Ti del piano adottato), che, attenendo ad analoghe esigenze gi� concretamente soddisfatte, costituiscano un elemento di per s� estraneo alla valutazione dei bisogni prevedibili, proiettati cio� nel futu1To, dell'edilizia papolare (3). La legge 18 aprile 1962, n. 167, in quanto intesa esclusivamente aUa formazione dei piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, secondo un criterio razionale del loro armonico inserimento nella struttura della citt� ai fini di un ordinamento sviiuppo,urbanistico, non regola l'intera ma_teria di tale tipo di ediiizia, ma appronta, rispetto '!-l t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, un ulteriore strumento organico, preordinato alla soddisfazione di quel medesimo interesse generale, gi� individuato e perseguito dalla precedente normativa risalente agli inizi del secolo; pertanto, non potendosi la legge n. 167 del 1962 cit. ritenere (1-8) Cfr. Cass. 19 ottoibire 1970, n. 2087, La Settimana giuridica, 1970, II, 2022. 434 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO completamente incompatibile con l'intera gamma della precedente legislazione sugli istituti e i procedimenti relativi aiie costruziani ecanomiche e popolari e, in particolare con il t.u. n. 1165 del 1938 cit., nel caso in cui il Comun~ abbia agito, ai predetti fini e per eccezionali e comprovate esigenze di interesse pubblico, al di fuori e indipendentemente dal piano di zana, legittimamente viene promossa l'espropriazione per p.u. di aree non. ricomprese nel piano e la relativa dichi.arazione di pubblica utilit� deille opere viene emessa� dal Prefetto, in applicazione della normativa contenuta nel titolo III del richiamato t.u. n. 1165 del 1938 (4). Uart. 46 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, suU'ediLWia popolare ed economica, pur operando un rinvio alla legge 25 giugno' 1865, n. 2359 e� successive modificazioni, prevede, in deroga alla disciplina generale, alcune eccezioni, con le quali si fissa la competenza idel Prefetto (salvo che vi sia concorso o contributo dello Stato) in ordine sia aU'approvazione preventiva dei progetti di CO;Se popolari ed economiche, sia alta relativa dichiarazione di pubblica utilit� agli effetti dell'esproprio tlei terreni necessari alta loro costruzione, disponendo che l'indennit� di espropriazione venga determinata nella misura di cui agl.i artt. 12 e 13 legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento de11.la Citt� di Napoli; pertanto, nel procedimento di espropriazione di aree non compre�se nel piano delle zone da destinare aLI'edilizia popo�tare ed economica, il Prefetto, che abbia pronunciato la dichiarazione di pubbHca utilit� in l:onformit� all'art. 46 t.u. n. 1165 del 1938, non � tenuto a sentire il preventivo parere degli organi co11lsultivi del Ministero dei Lavori pubblici, previsto daU'art. 8 legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art. 17 d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534 (5). � legittima ta proroga del termine per il compimento deUe espropriazioni, ove risultino la completa esecuzione delle opere e la loro effettiva destinazione ai fini perseguiti dal Legislatore al momento di adozione del provvedimento di proroga anteriormente alla scadenza del termine ori ginario (6). Nel sistema della legge sulle espropriazioni per pubblica utilit�, il reperimento dei fondi necessari appare in un primo momento limitato all'indennit� offerta all'espropriato, la cui sufficienza in rapporto alla divisata espropriazione � sindacabile dal giudice amministrativo solo se la sua entit� rispetto al fine sia talmente esigua da far supporre il perseguiguimento di scopi diversi da quelLi dichiarati, mentre. in caso di disaccordo tra proprietario ed espropriante, � possibile procedere al finanziamento dell'eventuale maggiore spesa solo quando il perito giudiziale la abbia determinata nel suo esatto ammontare; pertanto, � legittima la proroga del termine per. il compimento delle espropriazioni motivata con la circostanza -non imputabile a fatto dell'espropriante -che sia reso necesario un supplemento di perizia (con infruttuoso decor:so di una parte :~ r11111111111i1111r,111111r111111111111111111rlt111111r111111111riirtt11111111~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 435 del tempo riservato al compimento dette espropriazioni) per non avere ii perito nominato dal Tribunale adottato i criteri previsti daUa normativa appticabile (nella specie, L. 15 gennaio 18815 n. 2892) (7). Le somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti in funzione di indennit� di espropriazione soggiacciono non gi� alla prescrizione ordinaria prevista daWart. 2946 e.e., ma al termine trentennale di cui aU'articolo 18 t.u. 2 gennaio 1913 n. 453, fatto salvo dal disposto deU'art. 248 ultimo comma Disp. att. e trans. e.e. (8). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 12 ottobre 1973-, n. 668 -Pres_. Lugo -Est. Calabr� -Lotti (avv. Guarino) c. Ospedaile civile S. Maria di Terni (n.e.), Gem (avv. Bari:lLaro) e De Bonis ed altri (1I1.c.). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario -Alternativit� -Impugnazioni di atti distinti di uno stesso procedimento -Inapplicabilit� del principio. Enti pubblici -Ente ospedaliero -Deliberazione -Presenza e voto consultivo del Direttore sanitario -Finalit� -Evidenziazione nel verbale della riunione -Necessit�. Atto amministrativo -Atto collegiale -Composizione del Collegio Incompatibilit� -Prevale sul titolo o dovere di partecipazione o di assolvimento di funzione. Impiego pubblico -Concorso -Commissione giudicatrice -Composizione -Partecipazione di membro incompatibile -Partecipazione al concorso senza obiezioni -Acquiescenza. Impiego pubblico -Concorso -Criteri di massima -Predeterminazione -Verbalizzazione -Distinta della valutazione dei titoli. Impiego pubblico -Concorso -Concorso per titoli ed esami -Criteri di massima -Previsione di basso punteggio per i titoli rispetto agli esami -Illegittimit�. Impiego pubblico -Concorso -Titoli -Valutazione -Servizio prestato Periodi di aspettativa -Detrazione -Differenza tra aspettativa per famiglia o per salute o servizio militare. Nel caso di ricorso giurisdizionale e di ricorrso straord.inario proposti contro atti amministrativi distinti, ancorch� c�olle:gati in uno� stesso RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 436 procedimento, non trova appLicazione il principio deiL'aLternativit�, sancito daWart. 34, secoodo comma, t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (1). La norma deU'art. 22 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631 (confermata nell'art. 4, legge 27 marzo 1969, n. 128), secm1;do La quak Le deliberazioni deLle Amministrazioni ospernaLiere d.evono essere adottate con l'intervento e� col voto consuLtivo del Direttore sanitario, non ha un valore meramente� formale, ma mira, invec�e�, a garantir�e La parte�cipazione del Direttore sanitario predetto e richiede l'evidenziazfone nel verbale deLla riunione del parere� da lui espresso, esse11>do tale verbalizzazione necessaria per .assicuriare. la partecipazione stessa (2). L'incompatibilit� che osta alta partecipazione ad un determinato organo collegiale nello svolgimento di una determina.ta. funzione pre~ vale sul titolo e suUo stJesso dovere di partecipazione e di assoLvimento deLla funzione, che ne restano impediti (3). La partecipazione ad un concorso senza nulLa obiettare circa La presenza di un membro delLa Commissione giudicatrice ehe� possa trovarsi in stJato di incompatibiiit� impoll"ta acquiescenza. del eoncorrente a tale situazione, La quale, quindi, non pu� essere denunciata per la prima volta in sede giurisdizionale come vizio del procedimento (4). Nei concorsi pubblici non � necessario che la predeterminazione dei criteri di massima sia fatta in un verbale distinto da quello relativo �alla valutazione dei candidati, essendo sufficiente che� risulti con chiarezza che La fissazione dei criteri ha preceduto la valutazione dei titoli dei singoli concorre11;ti (5). Nei concorsi per titoli ed esami a posti di pubblico impie1go (ne'Lla specie a posti di sanitario ospedaliero), � ille�gittimo il criterio di massima che prevede un punte.ggio estremamente basso per i titoLi di servizio che � ragionevole pretendere in re>lazrione al posto cui si concorre con la conseguenza di portJare, in concreto, ad una minima utiiizzazione de�l punteggio relativo ailla categoria dei tlitoLi di servizio rispetto a quello assegnato per le prove di esame (6). Nei concorsi CJ; posti di pubblico impiego, nella valutazion.e del servizio prestato, � necessario detrarre dall'anzianit� ii periodo di tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia; ove, invece, trattisi di aspettativa per motivi di salute� o per servizio militare rientra nelLa discrezionalit� deLla Commissione (senza obbligo di mow tivazione) tener conto o meno dei relativi periodi (7). (1-7) Cfr. V Sez., 10 luglio 1973, n. 609, Il Consiglio di Stato 1973, I, 1072, �ed ulteriore giiurisprudenza ivi richiamata; V Sez. 15 dicembre 1970, n. 1151, ivi, 1970, I, 2276. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 437 CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 30 ottobre 1973, n. 779 -Pres. Lu.go Est. Merenda -�Soc. 1mm.obiliare Marivd dli Til.'ani (avv.ti Venanzi e Di Stefano) .c. Comune di Cinisello Ba:1samo (avv. Lorenzoni). Edilizia -Licenza di costruzione -Variante -Modifiche sostanziali Non � tale -Stesso numero della prima licenza -lrrilevanza. Edilizia -Licenza di costruzione -Decadenza -Per omessa ultimazione dei lavori in termine -Ordinanza di sospensione dei lavori non seguita da provvedimenti definitivi -Non sospende il termine. Edilizia -Licenza di costruzione -Decadenza -Rilascio di nuova licenza -Osservanza delle norme sopravvenute -Necessit�. Edilizia -Programma di fabbricazione -Contenuto normativo. Edilizia -Licenza di costruzione -Annullamento e revoca -Annullamento d'ufficio -Interesse pubblico -Motivazione circostanziata Quando occorre. Edilizia -. Licenza di costruzione -Annullamento e revoca -Annullamento d'ufficio -Interesse pubblico -Opera appena iniziata Non occorre interesse qualificato. Non pu� parlarsi di varfunte ad una licenza di costruzione, ma si � in presenza di nuova licenza, quando le modifiche previste dal nuovo progetto approvato sono sostanziali e non di limitata consistenza o di scarso v�alore, a nulla rilevando che la nuova Licenza porti lo stesso numero deLla precedoote (1). L'ordinanza di sospensione dei Lavori non seguita da provvedimenti definitivi entro un mese dalla notificazione non sospende il termine di decadenza entro il quale, ai sensi deil'art. 10 legge 6 ago�sto 1967 n. 765, i lavori di cosflruzione autorizzati devono essere completati (2). In caso di decadenza di una licenza di costruzione, l'Amministrazione comunale, nel rilasciare una nuova licenza, deve tener conto delle norme sopravvenute (3). Il programma di fabbricazione, anche se per la sua natura regolamentare non pu� imporre tutti i vincoli che possono esser�e stabiliti (1-5) La decisione non pu� condividersi nelle ultime due massime, che urtano �contro i prd.tnicipd. suH'aninullamento che � leg1�ittimo se � giUISltificato da UJil irrtteil.'esse pubblico (specifico), a prescindere daiLlia situazii.o!lle di :ratto esiste!llte (ooaHziJazii.one o meno dclla costruzdone): cflr. Sez. VI, 23 oovembre 1971, n. 931, Il Consiglio di Stato, 1971, I, 2284. 12 438 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO col piano regolatore, pu�, tuttavia, prescrivere la tipologia per le v,arie zone e stabilire i limiti inerenti alla destinazione edilizia, a norma dell'art. 34 legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'interesse pubblico all'annullamento di wna Licenza di costruzione richiede una particolare diniostrazione solo quando sulla base deU'atto annullando si sia costituita una situazione pratica. rilevarnte (4). In materia edilizia, l'interesse pubblico atl'annullamento, di una licenza di costruzione deve �ssere espresso quando, suila base della licenza sia stata realizzata, in tutto o in parte, una costruzione, che dovrebbe poi essere eliminata, mentre non occol/"re quando la realizzazione del progetto si sia arrestata all'inizio, senza aver dato luo,go ad un'opera per la cui conservazione si possa rico1wscere un interesse apprezzabile (5). (Omissis). -I motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati ed \._ il .ricorso pertanto va respinto. Il Collegio osse(l"'Va irul:anzitutto ,che il provvedimento dmipugnato � stato emanato in base aJ. principio dell'autotutela ed in appliic:azdone dell'art. 32 delle legge 17 agosto 1942 n. 1150 e pell'tan.to non � fondata l'eccezione di violazione dell'art. 55 del testo unico della le,gge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383; anzi H 1provveddmento del 18 marzo 1971 richiama espressamente il princi.rpi.o di aurtotutela della pubblica ammdiilistrazi01ne e non contiene nessun elemento che possa 'indurre a ritenere che l'emanazione sia avvenuta :con riferimento a pr01VVedimenti 'contin:gibili ed urgenti. In secondo luogo � da xiitenere che J.a J.icenza del 1� luglio 1969 debba essere 'conside11ata non una varia1nte al precedente progetto, benSI� una vera e propria nuova lkenza per i seguenti motivi : a) Il nuovo progetto approvato contiene la previsione di opere edilizie completamente nuove rispetto al progetto. originario. Basiti considerare che non solo vi � un aITetramell!to nella vii.a Pelizza ,da VoLpedo di oltre 10 metl'i, ma � previsto nel corpo� idi fabbrica prospie< iente la suddetta strada un diverso spesso:r:e e c�omplessivamente si prevedono diverse 1:Lum!ghezz.e, 1divel'lse volumetrie, differenti swparf�ci coperte, diverse densit� edilizia sia territoriale che fonddaria, diverso a:iaipporto di copertura ed anche una itmtevole 'divel'lsit� di disegno .tra i due progetti. Non 1si .pu� ,pertanto parlare di modifiche qualfu,tive� e quantita �tive di limitata consistenza e ,di scarso valor.e relative ad uno o pi� particolari condizioni che questo consesso ha richiesto per qualificare un atto autor.izzartivo, variante (C.d.S. V Sez., 29 febbraio 1971 n. 128, C.d.S. V Sez., 2�9 ottobre 1971 n. 951 -C.d.S. V Sez., 26 settembre 1969 n. 1013. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 439 Le modifiche previste nel nuovo progetto sono invece \Sostanziali ed ininfluente � il fatto che la nuova licenza porti lo stesso numero della precedente, essendo avvenuto ci� per semplice rifel'imento di airchivio e in ogni caso non potendo questo riferimento ritenersi determtna11: 1te per qualificare la reale sifJuaziorne dii fatto. b) La vecchia licenza del 1962 va consideraita decaduta rper mancata u.tildzzazione. Infatti dopo un primo avvio dei lavo1r�i, �nel 1965 la soc. Marini ha sospeso l'attivit� facendo trascorirere un notevole lasso di tempo senza metterai in condiziO!lle di ottemperare alla noll'llna contenuta nel penultimo comma dell'art. 10 della ll.egge cosiddetta rponte (n. 765 del 1967), che prevede la decadenza delle licenze in contrasto con le nuove previs�Ol!li urbani.stiche se i favori non sono completa,ti entro tre anni dalla data dii �inizio. N� � sostenibile la tesi �delJ:a ricorrente, secondo la qua�le l'ol'dinanza di sospensione dei lavori emanata d:al sindaco� il 18 g�iugno 1965 sarebbe interruttiva dei termini ;predetti. L'oil'dinanza di sospensione, :immtti, a norma dell'art. 32 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, cessa di avere ,efficacia se dopo un mese dalla sua notifica non viene seguita da iprorvrvedimeniti defini. tirvi; non essendo stato emanato neSISU<n. prorvveddmenito definitivo ed avendo pertanto cessato di avere efficacia l'OII'dinanz1a, la ricorTente avrebbe dovuto riprendere ii larvori, se volerva non incorrere nella decadenza; la ricorrente non ha invece ripreso l'attivit� edilizia, probabilmente perch� intendeva ormai 11ealizzare un diveriso rprogetto, che � .sfato poi approvato dalla seconda licenza. Trattandosi dunque di nuova lic�enza essa eira 1soggetta sia alle disrposiziorni contenute nel programma di ~fa.bbricaz�O!lle, sia alle norme contenute nell'arnt. � 17 della legge n. 765 de'l 1967, che erano gi� in vi,gore al momento della concessione. L'autorit� comunale perci� aveva il dovere di tenere conto e della nuova desti.nazione urbanistica della zona iin 'cui ricadeva la costruzione in oggetto e delle 1imitazionii. volumetri1che che erano portate dalla nuova ;Legge ad un massimo di 3 mc/mq. La ricorrenite, afferma che il programma di 1fatbbil'icazfone non � equi.parabile al piano regolatore ai fifil delle imposizfoni e delle limitazioni ed il collegio osserva 'che (a prnscindere dal fatto che in ogni caso doveva 'tenersi con.to del :rarpporlo volumetrico stabilito dall'art. 17 della leg.ge uirba:nistica n. 765 del 1967) j,l pmgramma di fabbricazione, anche se per la sua naturia regoilamentare non pu� imporre tutti i vi.ncoli che 1possono eissere stabiliti col piano .re,gofatore, pu� tuttavia 'Pil'escdvere tipofog:ia ,per le varie zone e stabilire i limiti inerenti alla destin.azione edilizia, a norima dell'art. 34 della le,gge urbanistica n. 1150 del 1942. L'mteresse pubblico all'annuHamento, che non sarebbe indicato nell'atto impugnato, richiede una pariticofare dimostrazione soltanto quando sulla base dell'atto 'impugnato si sia cosrtituita una situazione i i I 440 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prat1ca dlevante, dovendosi in questo 1ooso stabilire se 1sussista un interesse pubblico adeguato a determinare n sacrIBcio di quella situazioine. In materia edilizia, l'<mtevesse pubblico all'annull:amell'1tO di 1.lina licenza edilizia deve, essere, espresso quando 1sulla haise delJa ili �cenza edilizia sia stata realizzata in ,'flutto o ilil iparle una costruzione, che dovrebbe essere elim1nata, ma quando, come nella sipeciie, la r,ealizzazfone del progetto edilizio si sia arrestata all'inizio, senza ave1r dato ,luogo a un'opera, per la ,cui cotnservazione si possa riconosc:ere un apprezzabile interesse, non pu� ritenersi necessavi>a la 1srpecificazioine dell'interesse pubblico della 1comunit� ail'osserivanza dell'Ol'din,e lll'ba:nistico. Non pu� essere dubbia la mgione urbanistica e i1gienica di impedke un insediamento rresidenziiiale in rpiena ZO!lla industriale. Basta da.re uno sguardo ,alle fotografie esibtte dall'Ammin�IStrazione resistente per rendersi :conto de1la somma in()lpiportunit� di un edificio, destinato a civile abitazione, mstemato nel centro di una zona tutta occwpata da oipifieii industriali. Il collegio ritiene pertanto che il ricorso vada respinto. (Omissis). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 novembre 1973, n. 833 ..: Pres. �ugo Est. Catalozzi -Impresa Brunelli (avv. De Luca) c. Prefetto di Cosenza (avv. Stato Sernfoo1a). Tribunali regionali amministrativi Atto non definitivo -Ricorso gerarchico -Ricorso ai tribunali -Ammissibilit�. Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Disciplina prevista dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 -Carattere innovatore -Ricorsi pendenti all'entrata in vigore di altra disciplina Applicabilit�. Regione -Regioni a statuto ordinario -Trasferimento delle funzioni Materia urbanistica -Ricorso preposto al Ministero attraverso ordinanza di salva~uardi -Trasferimento delle funzioni -Carenza del potere di decidere il ricorso da parte del Ministero. La disposizione dell'art. 20 i. 6 dicembre 19,71, n. 1034 -che ha reso facoltativo la proposizione del ricorso gerarchico e che consente di gra, varsi in s.g. avverso l'atto non definitivo nonostante la presentazione del ricorso stesso, purch� l'autorit� adita non abbia comunicato la propria de PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 441 cisione entro il termine di 90 giorni -� applicabile solo ai giudizi pendenti dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e non anche ai giudizi sottoposti alla cognizione in un'unica istanza del Consiglio di Stato, attesa ia diversit� del sistema di tutela del doppio grado di giurisdizione, introdotto in via generale con la istituzione dei Tribunali stessi (1). La diiSposizione deU'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 -in base alla quale il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico si forma mediante la semplice inerzia dell'organo amministrativo adito protrattasi per il periodo di giorni novanta, senza necessit� di alcuna diffida -ha carattere innovativo, e, come tale, � applicabile, in mancanza di contraria norma, a tutte le impugnative gerarchiche non ancora definite al momento della sua entrata in vigore (l� febbraio 1972) (2). Per effetto dell'art. 1 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 -che, in attuazione della VIII disposizione transitoria delia Costituzione, ha trasferito alta Regione a Statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia urbanistica, il Ministero dei LL.PP. � stato privato, a decorrere dal 1� aprile 1972 (art. 1 d.l. 28 dicembre 1971 n. 1121, convertita ne�Lla legge 25 febbraio 1972 n. 15), del potere di decidere i ricorsi gerarchici in precedenza propo1S1ti avverso le ordinanze di salvaguardia adottate dal Prefetto ai sensi della legge 3 novembre 1952 n. 1902 (3). (Omissis). -Il ricor.so che in.veste .sia J.'�01rdi1I11anza del Prefetto di Coselllza, 27 luglio 1971, n. UJ154, c01I1tooente finit:imazr.iollle a11a Societ� a responsabilit� Mmifa.ta Impa-esa Bru1I1e1li e ~.iiordaillisi a soopendel"e, per ragioni dii :saJ.viaguiwdfua del pmo regoJia:tooe geineriail.e in itinere, d lavori di .cOlsltru.z:ione di un ed:ificio �ad uso dii civile �abitaz!i.�one, neJ. focale via.le dellia Repubblica, autorfaZ'ati 1coo lfoenza siindia:caile 10 lugil1!o 1'96.6, lll. 89, sia J.'asse:rito �shlenzio __.:_rigetto del Milll'iistro de!i. Lavori Pu1bhlici ��circa :hl gravame ger&-chtoo, p!1odotto dailia medesima iil 27 1agosito 1971, conitro l'oit'di1I1anza stessa -� inammtssi.ibiJ�e. Secondo Ja �Costante giur.tsprudenza dell'a�dtto Coo�sd:g.l!io i provvedimenti caute1ait'i �adottati dal Pre:tietto, ai �sensi della fogge 3 l!lovem:bre 1952, n. 1�902, �costttutscooo atti nolll def�nitivd e, quindi, sono susoeittibilli di 'ilmpugnatdva non dtrettamoote in questa �sede g1ur1~sdizional1e, ma sol1Jal! lfo dtnial!lm a1l MinJiistrn ~dei Larvori Pubbildoi (v. Sezionie V, 14 [ugldo 1�967, n. 918'2; 4d. 2�7 aprile 1'971, n. 403; Sezione IV, 21 imaa-zo 1972, lll. 212; id. 4 1ugJfo 1972, n. 629; id. 29 seittembre 1972., n. 811'7). Via osservato, inoltre 1che la possibil!it� -.ri�COl!losctuta dalil'ordinamento g,i.iul"idico -di invoca.re la tutela giu~Lsdiz:ion:ale .i.in �caso di 1sfilenziio tenuto dalila .competente .Aiutortt� Amminiistraitiva �sul! T1icoriso gernil'chico (1-3) Massime esatte e di notevole interesse. 442 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ad essa proposto :contro uno degli atti 1sopria 1speci�fi.caiti, era subord,ima.ta, anteriormente :al 1� ;febbraio 1972, 1ma ll.'1alrtro, alla notiifi.cazi:one della diiffi.da prevista .darll'�art. 5 deJ t.ru. 3 marzo 1934, n. 38'31, do� ad .uina formaH: t� rivo1ta a .qualM�oare .hl .siH:enzro e �ad �equipararlo, per �e�stgenze proces-� suaU, ad Uina p!'onUiilzia di reiezione. Nehla spec.ie, rtal�e essenziaile 1adempimento n.on � stato �Comptuto da.I.la pa[11;e istante. N�, al fine di r1teneroe inammJissibile l':impugnaziione in questa sede del provvedimenito prefe1Jtizfo 27 lugJ.:io 1971, 111. 11615<4, ia .causa deJ stlenzio ma111tenruto dal" Ministro dei Lavori PubbHci 1sul dtaito i:dcorso ,ger8['chiico del 217 �a�giosto 1971, giova rich:tamarsli iagli artt. 20 de1la legge 6 dicembre 1971, 111. 10314 �e 6 del d.P.R. 214 novembre 1971, n. 11919. Infatti, ll.1a p!'ima di dette norme -che ha reso faicolitativa ila P!J:Oposiz: Lone del r1i<corso gerall'chiico e che consente di griavar�sd in sede giuriisdizionaile �avveriso .l'atto non defin:i�tivo, .nonostante fa pres�illtazd.one del ricorso :in questione, purch� :l'Autoriit� supedormente adita non abbia giorni -� 1applfoabi.le solo ai giudi:lii pendenti dinanzi ai 'DribUiil1alli am mini�strativi regionaU e non 1ainche ai ,giudizi -�Come quello .in �esame sottoposti �ahla 1cogniZitooe 1in unica �ist!ll!llza deJ ConsigliLo di Stato, arttesa la diversiit� del .sistema di tuteJa del doppio grado di gifl.l!l"Lsdizio111e, intro dotto in wa generia1le 1con fa �tstiituzi<one �dei Tri:bunallii istessi. QUJailto all'al,tre d:ilspomione -in base alla quale U silenzi<o-trigetto sul ricorso gerairchico si forma 1l)edia111te 1a sempJ.foe �inerzia dell'organo, ammintstriativo 1cUJi 1spetta di provvedere 1in 1sede cooitenziiosa, protrattasi per fil periodo idi novanita giorni, 'senza niecessliit� di alcuna .a,iffi.d:a occorre ri.Ievare .che tal�e precetto iinnov�ativ;o, 1siiCU111amente a1ppl:iicaibHe, in mancanza di una contra!l1ia prevtsione legtsla.tiva, a .tutte le impugnative gerarrchi:che non ancol'.'a defi!ll!ite 1al momento de11a sua entrata ,in v'ig;ore (1� febbtiaio 1972), non rende ,amnU;ssibii1e :hl presente dcorso 1g1iiwrtsdiziiona1e. Ci� perch� hl Mnstero dei Lavol"i Pubhliici, per effetto delJ.'articolo 1 deJ d.P.R. 115 gennaio 1'9712, 111. 8 -che, !in 'attuazione delll.a VIII diisposizdone transtto'l"La della Costituztooe, ha foasferito afae Re.gioo.i a statuto �oodinal'io .le funziioni ammmstrative esercttate dagJ.ii org;arni ce111tiriall. i e periferici dello Stato in matm-i�a urban1ist:i<ca -� :stato p:dvator a decorre:rie da�l 1� aprd,le 1:97�2 (art. 1 del d.�l. 28 dicembre 1971, 111. 1121, convertito nella fogge 2,5 febbrafo 1'972, n. 1�5), ossi1a prima �che scadesse (2 maggio 1'972) il menz-ionato termine di 90 giorni dailla data di opeTlaltiWt� deJ d.P.R. n. lli99 del 1971, del potere di decider.e U ir:icortso ger�a!l1chiico prodotto 111 27 aigosto 197'1 drula Societ� Brunel1i �e Finrdal!Lsi c0111tro l'ord�nanz: a prefettizia di 1salvaguaJrdiia. Non .susiste, quindi, .sotto akun profi1o, il censwrato sLlenzfo.-T,igetto deJ. Ministro dei Lavo:rii Pubb1id. -(Omiss~s). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 443 CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 19 ottobre 1973, n. 358 -Pres. Tozzi - EsfJ. Urciuoli -.Scuotto (avv. Lu:b11ano) c. Opera nazfolnale or;fiani di guerra (avv. Stato, Onufrio). Guerra -Orfano di guerra -Qualifica -Requisiti -Rapporti col dante causa -Criterio di individuazione. In base all'art. 1 legge 13 marzo 1958 n. 365 -il quale considera orfani di guerra tutti coforo il cui genitore eserrcemte la patria potest� sia morto o venuto a mancare o divenubo� permanentemente inabile per qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerrra o per .altro evento che dia titolo a pensione o ad assegno di guerra -a prescind.ere dalla cO'/'llSiderazione che la disposizione si limita soltanto ad indicare il rarpporto che deve intercorrere tra il richiedente ed il soggetto colpito da morte o da invaiidit�, sta di f;atto che anche a voler ammettere che il riferimento aWesercizio della patria potest� importi il requisiito della minore et�, il relativo accertamento deve essere fatto per il figlio dell'invalido con riferimento al momento �dell'evento invalidante e non gi� a queizo successivo dell'attribuzione del diritto a pensione, atteso che' la concessione della pensione ha carattere ricognitivo e non costitutivo (1). (Omissis). -Il dott. F1rancesco Scuotto, ha hn1pugn:ato, 1chiedeindone l'ail1Ilullamenito, il provvedimento con iJ. qual.e �l'Opera :nazionale per 1gli orfani di guewa gli ha negato il riconoscimento della quaJMica di orifano di guerra, che in un primo tempo .gli era �stata accordata iin relazione ad un evento invalidain.te del di lui �genitore verific�atosi durante il con:filiitto 1940-45 e per il quale era sta:ta po�i concessa all'interessato la 1pensione di invalidit� di prima �categoria. Il provvedtrnento impug!llato � stato determinato essenzialmente dal.la consideraziooe che il. l'licorre:nte 111on era ipi� 1mimoren:ne alla data (24 aprile 1952) in cui era staita concessa la pensione al di lui .genitore. FOJ'.ldaitamenite ril~a per� il ricorrente �che sia ne1la normativa che specificatamente si riferisce ai figtlii degli invalidi di gue�rra �sia in quella relativia .agli o!l'fani di guerra in seilJSIO stretto non � <dato rinvenil'e alcuna d.isipoisiziooe che richieda ila minOTe et� dei! figlio del soggetto �colpi,to dall'.evento dannoso 1al momen.to ��lll cui interv�iene il r1conoscimento delrevento steisso. Infatti : 1) l'art. 1 de1la �legge 13 m~�rzo 1958 :n. �365, considera orfani di �guerra � tutti coloro dei quali il genito1re che esercitava la ;patria (1) Massima esatta. i 444 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO potest�... sia morto o venuto a man.care o divenuto ipermanen,temente I inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di 1guerra o altro evenito che ~ f. dia titolo a pensione o ad assegno di guerra �; i 2) l'art. 7 dello stesso provvedimento legislativo considera orlani f di guerra i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito I a lesioni ed infermit� per servizio, o, comunque, per violenze rubirte pwch� concepiti prima del :tatto che ha prodotto l'inabilit� da1l 1genitore e siano riconosciuti da esso; 3) J.'ar.t. 8 della legge 2 aprile 1968 n. 482, sulle assunzioni presso I J.e Pubbliche amministrazioni e le aziende .private, prevede che hanno I diritto al collocamento obbligatorio � ,i figli e fa moglie di cofom che sialllo divenuti :permanentemente inabili a qualis:iasd lavoro iper fatto di ,guerra e per servizio o per Lavoro �; 4) l'art. 7 della legge 28 luglio 1971 n. 585, contenente nuove provvidenze in materia. di pensioni ,di g.uerira, ,equiipaira i figli degli invalidi ,di prima categoria agli orfuni di .guerra, anche se fo sitato di fi:gJ.io sia stafo conseguito posterioo:imente aH'evento invalidante; 5) con il successivo art. 23 della stessa leg,ge n. 585 sono state poi abrogate tutte le disposizioni conitra:rie o comunque con essa non I compatibili, cosi che se anche fosse esistirto il principio invocato dall'ONOG esso devrebbe ci.tenersi in ogni caso abrogato. I L'Opera nazionale degli orfani fonda Ja sua divema inteirpretazione delle norme in questione sulla diz.ione dell'al"t 1 della legge n. 365 del 1'958, ritenendo che l'eserciz,io della patria potest� impliohi la minore et�. Senon,ch�, a rprescindere dalla cooisiderazione Iiche ila disposizione si limita soltanto ad indieail'e il rarpporto che deve inrtoocorrere tra il richiedente ed il soggetto colpito da morite o da f: invalidit�, srt� di fatto che anche a voler ammettere che H !l."iferimento I all'�esercizio della patria rpotest;� comrporti il Tequisito, ncl. richiedente, f~ della minore et�, il r~laitivo accerrt:amenrto deve essere fatto, per il figlio deH'inrval~do, con riferimento al momento dell'evento invalidante e non .gi� a quello successivo dell'attribuzione del diritto a ,pensione, atteso che la concessione della rpensione ha catrattere ricognitivo e non costitutivo. Sotto questo aspetto, non si pu� non rHevru-e che la pensione di prima categoria al padre del I"icorrente � stata �concessa il 24 apriile 1952, ma con riferimento ad un evento invali.dante determdnatosi in zona di orperazioni nel corso del conflitto 1940-45 e che il ricol"l'ente, nato n�el 1930, non .aveva raggiunita la mag,giore et� all'erpoca in cui si era verH��cato tale evento. Fondate e meritevoli di accogltmento appaiono quindi le censure dedotte dal ricorrente e, perfanto, il sruo ricorso merita pieno accoglimento. (Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA COR'I1E DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 settembre 1973, n. 2412 -Preis. Pece -Est. Llpa<ri -P. M. Secco (1conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin) c. Grldoli. Imp9sta di registro -Riconoscimento di debito -Di�hiarazione posta a base di decreto ingiuntivo divenuto inefficace -Tassabilit� del riconoscimento di debito in quanto tale indipendentemente dalla imposta di titolo sul decreto -Legittimit� -Ingiunzione -Interpretazione -Preclusione del diritto della Finanza -Esclusione. (R,d. 30 dicembre 1923, n, 3269, tariffa A, art. 28; 1. 26 settembre 1935, n. 1749, art. 1; d.l. 7 agosto 1936, n. 1531, art. 28}. L'atto di ricomoscimento di debito (nella specie una lettera) posto a base di un decreto ingiuntivo e pervenuto Legittimamente aU'Ufficio del registro � tiassabile in quanto roie a norma dell'art. 28 della tariffa A della legge di registro, e quindi anche nell'ipotesi che il decreito ingiuntivo abbia perduto efficacia e sia quindi soggetto� alla sola imposta fissa. L'ingiunzione fisooie con la quale sia intimato ii pagamento deU'imposta fissa sul decreto ing.iuntivo e dell'imposta propo!T'zionale suli'atto di riconoscimento di debito non pu� essere interpretata come pretesa infondata di pagamento� �elt'imposta di titoilo sul decreto ingiuntivo inefficace che p!T'eclude il diritto all'autonoma imposta sulL'atto di riconoscimento del debito (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del vicrnrso l'aimmini:stiraziooe delle finanze, denunciando la violazione e falsa arpiplicaziollle dell'ar (1) Decisione di evidente esattezza. Quando esiste un separato qocumento esibito in giudizio e trasmesso all'Ufficio del registro non � a parlarsi di el!lunciazione ma di tassazione autonoma di quel documento. La lunga ed esatta disamina sulla interpretazione della ingiunzione fiscale parte dalla premessa stabilita dalla Corte di merito, ma certamente inesatta, che ila dichiarazione del titolo della tassazione contenuta nell'ingiunzione abbi1a un valore formale assoluto e costituisca insuperabile preclusione per qualunque altra giustificazione della pretesa fatta valere. il noto inv�ece che nel ~iudizio di opposizione pu� ben essere chiarito, integrato, ed anche modificato il titolo della tassazione indicato nell'ingiunzione in modo necessariamente sommario; ceil'tamente non potr� acco~""~~,~ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ucolo 28 della tail"iffa ,all. A leg;ge reg. (it".d. 30 dicembre 1923, n. 3269), in relamone agli artt. 2 e 85 della rpredetta leg;ge ed all'art. 1 del r.d. 26 settem:bil"e 1935, n. 1749, ed iJ. difetto di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamenta clle la Corte d'a(pipello abbia rritenuto illegi,ttima l'ingiunzicme fi�scale partendo �daU'erirooeo presupposto che .ia' pretesa tdbutaria si fondasse su .una 1convenzione non registrata 1posta a base della richiesta del decreto monitorio divenuto inefficace; e sostiene che l'io:nposta proponionale non .coocerneva n decreto ingiuntilvo, n� aJicuna enunciazione in �esso contenuta (e non era, quindi, ricondUJCibile .agli schemi degli artt. 72 ,e 62 della legige di registro, alla stregua dei quali era stafa valutata ed esclusa, ma co[pdva, con l'imposta di cui ail'art. 28 della tariffa all. A, in via dil'etta ed autoooma, l'a.tto con cui la Croce Bianca si dichiairava debitrice del Ghidoli della somma di lire 29.541.091, che legittimamente �era pervenuto a:ll'ufficfo del registro. Si osserva al rig;uarrldo che solo l'imposta f�.JSsa di L,. 1.000 era stata r.iJchiesta per la l'egiJStrazione del decreto, mentre l'imposta proporzionale concerneva H riconoscimento idi debito in s� e per s�, senza riguardo alla circostanzia che il provvedimento giuri.sdizionale si fosse o meno fondato su di esso e senza ri!g;uartlo alla qualificazione datane. Quale riconosoimento �di debito, l'atto doveva 1scontaire l'imposta pro~ porziooale, ex art. 28 dt. della .tatriffa all. A, -in ,termdine fi.sso; il'litualmente, pertanto ,ai sensi del decreto n. 1749 del 1�935, era stafa operata l'imposizione d'uffido, 1~icando la soprattassa' :per omessa tempestiva registrazione. Il motivo � fondato e va acoolto. La materi.a del contendere, ferma la tassazione ad ~mposta fissa del dec:reto ingiu:ntivo divenuto inefficace, �attiene alla qualificazione giur.idica del tttolo della ulteriore imposta rproporzionale pretesa ,con l'aliquota dell'l,50 % , ,che isecondo l'amministrazione finanziaria, ed i giudici di pl'imo grado, ,colpirebbe autonomamente l'atto ,di� riconoscimento di debito esibito per ottenere il decreto in1giuntivo a carico della Croce BiaJJJC.a (e di cui la finanza avrebbe effettuato legittimamente la registrazione); mentr.e �ad 'a'V'Vliiso della Oorrte d'aipp�ello, che h.a impostato la causa cogliendo un profilo estraneo ai motivi deU'opgliersi l'opposizfone se la pretesa tl'ibutaria � fondata ma l'ing.iunzione non � perfettamente formulata. Quando pure fosse stato vero in fatto l'assunto della Corte di merito, era sicuramente possibiile precisare in sede di opposizione che l'imposta in quella precisa somma si domandava sull'atto separato dii iriconoscimento di debito e non come imposta di titolo sul decreto ingiuntivo, e il giudice di merito doveva decidere sulla legittimit� sostanziale della pretesa e non sulla perfezione formale dell'ingiunzione. -:= PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 447 p01S1z1one ed alle argomentazioni delle ~(ma di ci� non si duole l'an:�miinistrazione ricorrente), sarebbe staita ricih&esta �come tassa di .titOllo ex art. 72 J.egge il'eg. costituendo il rkcmos:cimento di debito il fondamento del ,provvedimento mOillitorio. Muovendo dalla premessa che si tratti di imposta di titolo J.'impugnaita sentenza ha svolto un cor:retto d:iscO!l'\S(), coeren1temente �esclude che, rispetto ad un decreto ingiuntivo inefficace 1possa impo�l'ISi il tributo p.roporzionale richiesto. ~a � nella rilevazione dei presUJpposti di fatto e �giuridici del proprio argomentare che i giudici di secondo 1goc'ado sono incorsi neJ.l'equivoco fuorviante, ,giustamente Ceil!SUJI'ato dall'amministrazione finanziaria. H ragionamento della Corte del merito 1sul punto nodale della causa, riguardante la natura di tassa di titolo sul dec1reto ingiuntivo o di imposta autonoma sull'atto di riconoscimento di debito del tributo p.reteso con l'ingi!Unzione opposta � r,acchiiuso iin solo apodirt;hlco pa<Ssaggio : poich� 1a pretesa tributaria � imposta dm registro sul decreto mgiuntivo del tribunale di Milano., l'intimazione conc.erne � chiaramente ed inequivocabilmente �' fa rtassa dd titolo prevista e diisc:iplinata daU'art. 72 legge regionale. L'Lnsuffioien2la di questa motivazione � palese: sia in s� .e per s�; sia, �e soprattutto, in quanto viene sovveritita l'opposta cone1usione cui erano pervenuti ,i .giudici di priimo grado, attraverso un articolato iter argomen.tativo (riassunto pi� sopra nell'esposizione sullo svolgimento del processo) senza valutarne critiicamente la consistenza giuridica e senza �alcuno svolgimento esegetico suWaccolta intoopretazione dell'ingiunzione fiscaJ.e. � da 11itenere che la Corte deJ. merito 1abbia ravvisato un iinsuperaibile supporto a11gomentativo neJ. rifevimento lette'l.'!ale dell'iingiUln.Zione fiscale al 'solo decreto ingiuntivo in essa menzionato crune oggetto sia dell'imposta fissa �che di queJ.la proporzionale. Ma in verit� tale eJ.emento (anche� a Silllprporto irjigrpondente ad una corretta lettuTa delfingiiunzione opposta) non ha quella forza di univoca jdentificazione del richiesto triibuto come imposta dd titolo che la Corte .pretenderebbe. � infatti del tutto rpacifico che � l'oiocasione dell'imiposizione era stata la trasmissione del decTeto mg.iuntivo all'ufficio, da cui era emersa l'esistenza dell'atto 'di riconoscimento di debito n:on registrato. Pertanto l"espressioine � 1mrposta sul decireto � e11a suscettibile di una duplice inte!1pretazion.e: restritti'Va, con riferimento al carico tributario del decTeto come tale (eventualmente comprensivo pure della tassa di ititolo ,sulla convenzione enunciata); e pi� lata, con riferimento alla materia 1Ja,gsabi.1e �che in co!l"reJ.azione alla presentazione all'ufficio di quel decreto, ed agli allegati che lo riguardavano, comportava l'esercizio �di poteri impos<itivi che non si esa.uri 448 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO van.o nel fare scontaa::e al !Provvedimento 1giurisdizionale� l'imposta di senitenm (ovvero anche quella di titolo con niiguaxdo ai.I.l'atto enunciafo), mlil i:nvesti'Vano, ai sensi dell'art. 1 d.l. 111. 1749 del 1935 i suddetti allegati indi!Pendenternente dalla loro aismm.zione a fondamento del decrreto, in quanto sU1SCettibili, coone tali, di 1autonoma tassazione. A questo pnitrno liveLlo di indagine � sufficiente por11e in 1evidenza la possibilit� di interpretazione divevgenti da quella priorlsiticamente assunta come esclusiva, trascurando antitetica praticata, �ompiuta dal primo giudice. Avrebbe rpotuto la Corte d'appello dimosrtrarne l'evronedit�, ma non le eoo consentito, ignorandola, di limita!I"Si �ad affermazioni. gratuitamente ipeventoirie ed al richiamo al principio dell'evidenza, in u:n rarppol'lto processuale in cui di tale pretesa evidenza sino a quel momento� nessuno si era avveduto: n� H tribunaJ.e, n� le ipaxrti, i.vi compresa la solerte difesa dell'orpponenite, che mai av:eva invocato la tesi della tassa di titolo. Questi :rilievi C�ritici aJ:la motivazione della sentenza ded giudici milanesi partono dalla prospettiva iper essi .pi� favorevole, di UJna �tassaz, ione avente. 1per solo oggetto il dec1reto in1giuntivo coJ.pito drue volte in quanto a.tto �giurisdiziolll!ale, ed in quanto fondato su una convenzione non registrata. " Vero � per�, all'opposto, che Ja fomnulazione letterale dell'ia:lglirunzione come ben visto dai giudid di rprimo g.rado non era tale da in.dlll'lre al conv.in.cimento che si fosse operata una duplice tassazione del decveto ingiuntivo con l'imposta di sentenza e con quella di titolo, dovuta quando a fondamento del provvedimento giu:rdsdizionale venga posto un atto non regi.IS!trato (Cass_., 31 mar2lo. 1972, n. 1016). Essendo ila tassa �di titolo liquidata sulla sentenza in quanto in essa vengono enune:iate delle ocmvenzioini non� Tegiistrate .che �Costituiscono il rpresupposto logico della �pronuncia, l'elemenfo qualificante di una imrposizion.e siffatta � dato dalla connessdone� fra atto giurisdizionale enunciante ed atto negoziale enunciato; ed m effetti fa problematica relativa ruota sulla .individuazione del nesso sufficiente a giustificare l� �tassazione. Nella specie, come esattamente rilevato da�l tribunale, l'oggetto dell'imposizione, quale risulta dal contesto dell'ing.irunzi.one, non � ra.ppresen. tato esclusivamente dal decreto (sia !PUJre in quanto enwnoiainite il riconoscimento di debito), ma � duplice e distinto, contemplando e l'imposta �(fissa) suJ. deCTeto, e quel:la (ipro1po�rzionale) sul riconoscimento del debito, .senza ak1un richiamo formale all'art. 72 le~ge reg. e senza nessun collegamento a�tto ad evidenziare che l'imposizione concemneva il negozio i:n quanto posto a fondamento di un provvedimento gill!l'isdizionale capace dii spiegare effetti giuridici. La lettura dell'ingiunzione fisca�le avrebbe 1potuto giustificare qualche arpprezza1bile dubbio se in essa fosse stato posto in luce �un colle PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 449 gamento siffatto fra 1tmposta sul decveto ed impOS!lla sull'atto di riiconoscimento del debito .posto a fOi!l!damento del decreto. Ma nella specie llOn rilSulta impie1gata alcuna formula sin.tattica di COllllilessiOOe derivat1va; non si � detto, cio�, che il Ghidoli e :i.a Croce Bianca dovevano la somma di L. 1.083.000 per �imposta sul decx.eto iTIJgiuntiivo di condanna al pagamento di L. 29.541.091, rpereh� .tale decreto era fondarto sulla dichiarazione di debito di pari ammontare allegata a.ila richiesfa. Anche graficamente, invero, la pretesa tributaria .era individuabile nelle sue due componenti, sottolineandosene l'autonomia. Si ingi1unigeva, infutti, il pa1gamento dell'impolS1Ja di regiistro sul decreto ingiunrtivo portante condanna di L. 29.541.091 e (1coo .separazio111Je di pUIJJto :fermo e dorpipio trattino) sull'a.tto di riconoscimento di debito non :registrato ed allegato per la steS1Sa somma. La poS!Siibile dupJ,tcit� degli ogigetti che la Corrte del merito non ha coo.sideraito assume una cos� spiccata cara:ttevizzazione cihe la tesi della sussunzione del secondo nel .primo, attraverso ii 1co1l.egamento della determilnante enwncdazi<one, non pu� essere postulato a priori, e riten'Uto �di per s� evidente, ma ir.ichiede una dimosrtirazione �anico(t" pi� mgorosa di qu~lla ohe attenendosi al dato letterale �globail.e, rnelJ.a rua sc81l1Siooe tra imposta di sentenza ed dmposta sul riconoscimento di debito, si orienti per la tassazione sepa�rata idi quest'ultimo� ID quanto rtaie. Alla stregiua dell'interpretaziooe del Tr1bunaJ.e, immotiivatamente disarbtesa dalla Corrite, all"untcit� dell'oc�casione deNa tassazione ha corrisposto il.'unioit� dello strumento idi accertamento e d!i. esazione, anche se il tributo richiesto non ha riguardaito una doppia pretesa su un S'Oil.o atto (11 decreto 1ingiunti.vo), ma due atti 1d1stinrti, H decreto e l'atto dii riicoinOIScimento del debito. L'autO!llomia della tassaziO!lle de(l r1cO!lloscimenfo di debito. ai sensi dell'art. 2.S della tariffa all. A potrebbe a111JCora tro'Vare un illummanrte risccmtrro nelil.a specifica della liquidazi0tne a margiine dell'ing.iunzione fiscale, la quale comprendeva l'iimpost~ fissa di L. 1.000 .sulla somma dii L. 29.541.091 (in quanrto rporrtato dall'ingiunzione) e l'.tmposfa prorporzio~ :nale dell'l,50 % s'Uil.ia medesima somma (in quanto portata dal riconoscimento del debito), oltre ahl.'1addiziionail.e, a�I1a sorpratassa ;per .ta1rdiva registraziOIIle ed agli interessi. L'espressa applicaziO!lle della tasSa fissa sul decreto ingiuntirvo esicludeiva, infatti, in ld:nea �di diritto, �la ipossibiiLit� di cO!lllSiderare l'ulteriore tassaziOOl!e proporzionale come �tassa di titolo e quindi in<Jiponeva �al giudice di verificaire con parti.colare attenzione se :l'atto d,'drrntPosdzione po~ tesse CO!llSe'!V'a.re i suoi effetti ID una diversa rprospettiva, mediante IUIIla quaJ:ificaziooe giJUriidiica _ailtemativa. N� d� comportava 1'1nammiissiibi1e .reivi'V�IScenza del canone interprertartivo � in dubbio pro fisco� ed il ripudio idi qruello opposto. Non sd trattava, invero, d'inter;pa-etare Leggi fiscali a fa'Vore o conitro il co;ntri RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 450 buernte (il che deve parimenti escludevsi), ma di stabiliTe se l'ingium.zion.e fiscale fo:ss.e gilll1idicamente idonea 'a fondare un'imposizione di un certo tipo; ,se gli elementi letterali de1la sua formulazione :fossero o meno ad essa coerenti. L'inrteripretazione della legge foiibutaria e quella dell'atto da sottorporre a tributo stanno a monte di quesrto 1profilo �che attiene .esC'lusivamente all"idoncit� dell'ingiunzione a fondare !indirettamente l'imposizione ex art. 28 1ett. A legge re1g. senza il tramite dell'art. 72 legge reg. L'ingiiiunzione inefficace non pu� .essere tassata con imposta di tito!lo; l'atto di riconoscimento di debito � pacificante tamabile ai sensi dell'airt. 2'8 della tariffa all. A (e per la �srtessa Com;e di AppeHo la lettera allegata all'istanza di decreto era riconducibile puntualmente allo sche~ ma refativo). L'altemiativa d'inrteripretazione dell'ingiunzione fiscali.e si presentava perci� necessariamente al ,giudice di merito, ed il g,eneralissiimo ;principio di conseirvazione degli a:tti 'gilll1idici che vanno intesi potus ut valeant quam pereant, awebbe dovuto sping.ere ad esaminare l'iipotizzabilit� ,di altra qualificazione del riconoscimento di debiito compatibile con la tassazione a impooita fissa del decireto. Invece l'aprii01ristica qualificazione deU'imposta come taissa di .titolo ha indotto i �giudici milanesi, con una manifesta petizione di iprdnd.;pio, a riconoscere l'illlegittimiit�, laddove una corretta apertura interipretativa avrebbe dovuto comportare la valorizzazione della .tassazione a imposta fissa del decreto per sanzionare l'irndipendenza dei pilesup,posti del tributo sul riconoscimento di debito ,afferen,te a diverso oggetto. La Oorte anzich� a:ccertaire rpreviamente se la tassazione dell'atto in via autonoma fooise possibile (e legittimo) oggetto dell'ingiunzione -proprio perch� li.a fassi� fissa sul. dec�reto precludeva 1a tassazione ,del medesimo con :tassa di ti,tofo -ha postulato gratuitamente una qualificazione esc�lusl.rva come hniposta di titoilo per farne discendere l'illegittimit� delfingiunziorne fiscale opposta. Ma il ragionamento della Corte milanese, � totalmente reverisibile. Deve supporsi, iin:fatti, che l'ufficio conosca la legge di re~iisrtro che � chiamato ad applicatre e sarppia 1cihe con�dizione per far scontare ulteriormente al decreto ingiuntivo la tassa di titolo sulla convernziorne enunciata sia la sottoporubilit� del decTeto medesimo ad imposta 'graduale. � quindi da ritenere che volendo colpire il decreto con l'imposta di titolo, per 1coerenza interna del rprovv.edi.mento, a torto od a ragioine, sarebbe stata ,liquidata su ,di esso, ai sen,si dell'art. 28 del r.d.1. 7 agosto 1936, n. 1531 detta imposta g:raduale. La 'sc�:ssione fra tassa fiSJSa sul dec�reto e fas,sa ipropo�rzionale sull'atto diventava quindi, rov,esciando l'apriorismo da cui mur'ove la Corte, indice rilevantissimo a suff.ra1gio ,di una interpretazione che vede nell'ingiun zione anche un'autonoma tassazione ex art. 28 'legge .reg. all. A. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Messa �in luc�e la carenza della motivazione della se!Illtenza impugnata ed il vizio fogico che la trarvaglia ed evtdenzia.ta la poosiibilit� di :iintel1pretazione altevnativa dell'inigiU1I1zione fiscale, �rimane conclusivamente stabii1ito che quella ipo�tizzante la ta:ssazio1ne� autonoma della lettera 14 dicembre 196"1: da registra11si in termine fi.1sso qualle riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 28 della tariffa all. A iSUl piano sostanziale, ed ai .sensi� dell'art. 1 del r.d. 26 settembre 1935, n. 1749 sul piano proicessuale �, in lin'ea astratta 1illleccepibiile e ta�le da .gius.tificaTe in toto la legittimit� della pvetesa tributaria. E poich�, come si � gi� aVUJto modo di accen111are, e come del resto riconosce lo stesso resistente,. la sentenza impugnata ha acc811tato la idoneit� d�ella lettera 14 dicembre 1964 a :integrare :in a�tto di rico~nizi001e di debiito non registrato e d1e �avrebbe dovuto scontaire ab initio l'imposta proporzionale ai sensi dell'a�rt. 28 della tariffa ali. A. La �causa deve restare ancorata a tale presupposto, e �non poosono essere prese in esame .le argomentazioni .che nel controricorrso, e neHa memoria, ISICIDO svolte dal GltlidoU per contestaLre ta:le aSSUIIlto. Ed invero per dedurre che la sentenza �abbia il .vizio di co:ntinua. Lre impliciitamente a ritenere che 111ella ilettera vi �sia un riconoscimento di debiito " quan.tunque in essa sia mdicata ila �causa del debito"' mentre pu� chiamarsi atto di riconoscimento del debito esdu:sivamelllte quel documento in cui si assume di pa�gare �Ullla somma senza nominare la �causa di taJ.e pagamento �, e sostenere che la .tassazione ai sensi dell'art. 8, collllma secondo, si sa�rebbe dovut� operare rper assimilazione ad UIIlO degli atti previsti dall'acrt. 44 all. D della tariffa la cui ratio sal'ebbe ben pi� vicina al caso in .esame, il Ghido1i, pur essendo iri:sultato. completamente vittorioso, avrebbe dov:uto .prorporre r1coriso inJCiidenta1e condizionato a questa Corte, �attaccando la sentenza, in via subordinata all'accoglimento del '.l'icorso principale, per aivere disatteso il p!rorprio assunto logicamente preliminare, d11ca l'impossiibilirt� di quaJ.ificare l'atto ai fili tributari �come rkooosdmento 'di debito. L'appella11te vittodoso in via .pratic~, cio� nel merito della controversia, ma !I"imasto soccombente su una ques.tione pregiudiziale aittinente al processo, ovvero su una questione pvelimi111a!I"e di merito, ha interesse giuri!dicamente apprezzabile, determina�to dalla soccombenza (sia pure &mplicita) nella predetta questione, S1USCettib.tle di autonomo accertamento giuridico, a r:Lprorpowe la questione medesiima dinanzi a questa Corte, mediante r.tcotrso incidentale. Il principio che la parle vitto! I"foisa nel merito 11100 ha bisogno idi prorpm:1re iimpugnazione incidentale per ottenere il riesame di questioni :pregiudiziali o preliminare vale solo per �1e questioni Lrilevabili d'ufficio, dJn ogni sta�to e grado della causa che non 'Siano staite tuttavia esaminate e decdise dal giudice �di arppello, ma non ij 452 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I aniche per quelle prese in esame e decise sia ipure implicitamnte (Cas l sazione, 14 novembre 1972, n. 3368; llli!l. 3282, 1173 del 1971; n. 2149 I del 1969). E nemmeno sM'ebbe ~oosibi:le valorizzare i rilievi de!I. remstente ai ! t fini della correzione suJla motivazione. Quando :�nfatti il pcr:-ectso vin.cito([' e, al fine di tenere fermo il dispositivo della seil.1tenza a lui favorevole, iattraverso la sostirtuzione .della motivazio!llJe dd essa da ipaa:ite della Oor.te di Cassazione, pcr:-opone UJna questione di merito prelimmare rispetto a quella sulla quaJ.e verte fil dcomo rprincipale e che imrporla un apprezzamento della situazione di fatto divooso �dia quel:lo compiuto :Ln sede di merito, � tenuto a ipropCJil'lre ll'lic011so i!llJci!dentale, poich� nell'esercizio di detto potro-e la Corte deve partixe da :liatti insindacabilmente aiccertati dal giudice di merito, senza J.a !pOOISilbilit� di 1sv0Lgere ai1cuna indagine o vaJ.utazione di fatto, ad essa istituzionalmente inibita (Cassazione, 11 agosto li972, n. 2670; n. 2464 e 552 del 1971). Nel! �caso di specie, ,pertanto, di fronte aH'accertamento implicdito del gjudice di merito l'illegittimiit� 1dell'ii!11Jgiunzione non ,poteva essere desunta da una �diversa impostazione che coinvoi1ge 1i rpresuppooti di fartto e non la sola qualificazione giuridica dell'atto di tassare. In memocia il contribuente introduce UJn nuovo tema niella liite, e sostiene che l'imposiziO! llJe oome riconoooimento di debito dow:ebbe !ritenersi. illegittima perch� indirizzata a poosona diversa dal debiitoire che ha effettuaito il ricono� scime!DJto (la Croce Bianca). Poich� questo �profilo si �coordina all'accertamento del giudice di merito che ha ravvisato nella lettera un riiconosicimento di debito, tassa bile ex art. 28 tariffa a11. A, non pu� invocairs:i qui .pcr:-ectusivamente la necessit� della deduzione secO!DJdo i �carudi del ricorso incidentale. Ma u~uaLrnente �resta vietato l'esame della questione dedotta per la prima voJ.ta in questo grado del giudizio. Come � noto non pu� essere �pcr:-o posta per la prima volta nel ricorriso per Casisazione una questione atti nente alla titolarit� .passiva del raipiporto obbligatorio (nella sipecii:e di imposta) dedotto in giudizio la quale implichi accertamento di fatto (Ca,ss. 23 febbraio 1973, n. 536). E nella sipeieie appunto si dovrebbe stabi;lire in linea di fatto se il destinarlo della dichiairazi.one eira mteres.. sato alla 1regisitrazione dell'atto e quindi� tenuto a pcr:-ovvedervi. Va quin�di ribadito che non � consenttta in casisazione la proposi.. zione di 11morv�e questioni �di diritto e & temi di contesvazione dirversi da quelli proipositi nel giudizio di merJto, salvo che non si tratti di questiond rilevabili d'ufficio, orvvero nell'ambito della questione trattata, �di pirofili nuovi di diiritto da coOOiderare compresi nel dibattito perch� fonda.ti sugli istessi elementi �di fatto gi� dedotti (Cass. 23 aprile 1973, n. 216). (Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 453 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 settembre 1973, n. 2437 -Pres. lcal'di -Est. Boselli -P. M. Trotta (conf.) -Cardtnali (avv. Mariani) c. Miniistero delle Finanze (.avv. Stato S.iiconolfi). Imposta di registro -Mandato -Mandato irrevocabile a riscuotere un credito -Efficacia traslativa -Presupposto -Tassabilit� come atto di cessione di credito -Esclusione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e 45 e tariffa A, art. 4, 91 e 92). Il mandato ad esigere irrevocabile ma con obbiigo di rendicointo non pu� essere tassato come cessione di credito con l'imposta prevista nell'art. 4 della tariffa A delia legge di registro n� interpretando l'atto ex art. 8 siccome coinnesso co:n funzione di garanz.ia ad una operazione bancaria che non emerge chiaramente dal testo, n� facendo applicazione delL'art. 45 per il quale il mandato con efficacia traslativa � soltanto quello che sia, oltre che irr-evocabile, con dispensa ci.all'obbligo del rendiconto (1). (Omissis). -I tre motivi nei quali si arti.1co!1a il ricorso del Cardinali possono essere esamiinati conigciiuntamente, essendo fra foro coil.fogaiti al fine di staibilil'e Sie sia IDformato ad esatti ,criteri giu:v1dfoi ,ed �immune da vizi logici di motivazione la decdSlione con La quale la Corte di aippeH.o di Perugia ha stabilito ohe la procwra irrevocabile e gratuiita e con obbligo di rendiconto confe!rita dal Oairdi:na1i idla Banca Commerciale ltaHana con atto a rogito not. Tei del 10 settembre 1963, 1per la riscossione dall'E.N.P.A.S. delle somme da queste dovute in pagamento di alcuni lavori eseguiti dall'impresa edile del Ca111dinali, debba sconfare, ai fini dell'imposta 1di registro, la tassa propoirzionale dell'l,50 % cui, a (1) La decisione si collega completamente a quella 1 marzo 1973, n. 554 (in questa Rassegna, 1973, I, 559) ed ignora l'ailtra pur recente 28 g,ennaio 1972, n. 203 (ivi, 1972, I, 304) in senso contrario. I vari aspetti del problema sono stati trattati nelle due note alle sentenze sopra citate e non sembra che la pronunzia ora intervenuta abbia co;ntribuito ad eliminare i molti dubbi che suscita la decisione n. 554 del 1973. In particolare non sembra convincente l'affermazione che il mandato irrevocabile e con dispensa dall'obbligo di rendiconto contemplato nell'art. 45 della Legge di registro costituisca un fictio iuris tributaria, con i caratteri della fattispede esclusiva, per la quale si consi"dera traslativo ai soli fini tributar! un atto che tale non � e non pu� mai essere nella sua qualificazione civilistica. Ma soprattutto resta del tutto in ombra il problema del valore da attribuia:-e 1all'obbligo di ren:diconte> (confermato o non escluso) in un atto 13 454 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO norma dell'art. 4 lett. a) della tail'liffa aH. A alla legge O(t'lganica di Registro, sono sog,gette le cessioni di credito, anziic!h� ila tassa fisoo sitabilLta dall'art. 91, della medesima tariffa per i mainda1ti e le procll['e i:n genere senza ,coririsipettivo. In 1particolare, con il priimo mezzo denUil:lZiarndo fa1sa arp1pl:foazione deg1i artt. 1723 e.e. ed 8 del ir.d. 30 dicembre 192,3, 111. 326�9 nonch� irusu:ffiC! i.ente e contraddittoria motirvazione droo IUIIl iprunto decisivo deH:a controversia, 1in relazioine all'art. 360 111!Il. 3 1e 5 c.p.c. il ricorrente censura l'im[(>u:gnata sentenza .per avere citenu:to ohe ii matIJJcfa,to in quesrtiotIJJe per essere stato conferito anche nell'i:nteresse de11a Banca, fosse a1S1Sotutamente irrevoc,abile �e per avere individuafo, un tale inter�esse nella estinzione dei crediti che la Banca vantava :nei coirufro!Ilrti di esso Ca(t'ldinaiLi, aoogomentando -a senrS:i .dell'art. 8 della le~ge di vegdts!Wo -1da.i possibili effetti economki dell'atto anzich� 1da quelli cihe, per il. suo effettivo contenuto causale, �esso eva suscettibii1e di produrre sul lpliano giuir:id:ico. Con .iJ ,sec001do mezzo -dOOJIIDZii,ando violazione deJJ'airt. 1709 e.e. ed ancora una volta, omessa ed iiinsufficiente motivazione Cii.rea IUIIl aJitro punto decisivo della 1CO!Iltroversia, a isensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 ic.rp.c. dJ. Cwdinali lamenta che 1a Corte a:bbia ritenuto la gra,tuit� deil mandato in contrasto 1con. la disipo1sizione del dtato art. 1709 e.e. a mente del quale, in difetto di esplicita rpait1rudzione delle ipaxrtii, il mandato si presume oneroso. Coo il terzo mezzo i:nfinie -denu:nzi.ando violazione e falsa acpp1icazione degli artt. 1713 primo comma e 1723 e.e. in 11elazione all'a:rt. 360 n. 3 c.rp.e. -il Cardii11a1i censura la se:nte:�:tza impuglilata per avere ritenuto a torto che fa natura di negozio ad 1effetti traslativ,i attribuita dallo art. 45 della legge di Registro al mandato ilrrevocabiJ.e con dispensa che si presenta incompatibile con un rendiconto inteso in senso proprio (art. 1713 e.e.) e si trascura, sebbene ci� formasse l'oggetto specifico del primo motivo di ricorso, la questione del mandato conferito nell'interesse del mandatario. Sotto quest'ultimo profillo pu� essere tuttavia importante osservare che nel caso deciso, come sembra potersi rilevare dal riassunto del primo motivo, si censura alla sentenza di merito che aveva ritenuto il mandato nell'interesse della banca mandataria !individuando tale interesse nella estinzione dei crediti derivanti da una probabile esposizione del mandante; ed � stato affermato che una tale connessione tra mandato ed una operazione bancaria sospettabile ma non dimostrata non pu� essere affeTmata. Ma tutto questo dovrebbe po!rtar1e a ben diversa conclusione quando Ll.'atto � espliicitamente dichiarato nell'interesse del mandatario si che proprio dal suo testo risulta qualcosa di pi� della dispensa dal rendiconto la cui formale sopravvivenza non pu� pi� essere intesa come ostacolo all'applicazione dell'art. 45. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 455 dall'obbligo del rendiconto possa -nei co!l.1JgOC1Ui �casi e sullla base dei criteri ermeneutici fooniti dall'art. 8 legige il'eg. -eSJSere rico1D.01Scfota amebe al marndato irrevocabile con obbliigo del ll'endicornito. Va detto subito che ila censura di �cui al secondo mezzo � irufo1D.data. La Corte del meriito, con appl'ezzamento di fatto non sdndacabile in questa sede, ha ll'itenUJto esaibtamente 1che U manda.to ��lll questione fosse g.ra�tuito, n:on gi�� .perch� le iparti non avessero ipaittuito alcun compenso s.iibbene perch� le pail'ti avevano, sia ipllll'e tacitamente ma in�equivocabilmente, inteso escludere l'.aittribuzio'l1'e di un coJ:'Tis:petitivo alla Banca. L'.iinifo1D.datezza della centSura iper� non �ID.Cide m.IDimamente .sulla decisione del ricorso, in quanto il iproblEmta deUa cawa conserva l'impostazione riferita aJJl"inizio della presente motivazione. Ci� premesso, va rileV'ato che gli �a1tri due mezzi appaiono invece mUJlliti di sicuro fondamento. Questa Suprema Coll'te .ha gi� avuto occasione di ritSolvere la stessa questione suUa quale si accentrano i motivi ora aiceenna�ti (.cfr. Cass. 1 marzo 1973, n. 554) osservarndo -in conformit� -del resto, ad un consolidato insegnamento della giurisprudenza di questo� stesso .S.C. come la tl'egola interpretativa posta da[ rpri:rno comma dell'art. 8 della legige di Registro se, da un 1ato, con il criterio della ipotern:iaJiit� oggettiva degli effetti, c01.t1Senite di ;pervenire (nella quaiLi:ficazione degli a:tti da sottorpo!l.'Te a tassa di registro) a il'iisultati pi� ampi di quelli. raggiunbili alla stregua di una iri.1costruziooe del negozio incentrata SIUlla intenzione delle parti (ex art. 1362 e.e.) .dall'altra, facendo leva esclLusivamente sul contenuto dell'atto ai fini �delll'indiividuazione degli effetti medesimi, risulti pi� restrittivo :di quello rdesrn:nihiJ:e dal secorndo comma delil'art. 1362 e.e. in base al quale l'dnrte.nito soggettivo pu� essere determiJ1lato con r1gua([1do � al c.omporclame.nito comtpllessivo, amebe rposteriOll'e alla concLusione de'J. contratto �, restando i.nifatti escruso il ricorso ad elementi extratestuali. Ed � suffidernrte questa premessa a chirarire come la Corte :perug:irna non abbia fatto cortl'etta applicazione nella spede del 1cl1iterio ermeneutiJco di cui al c1tarto art. 8 primo comma le1gge re.g. Invero, ila Coll'te :del merito, nel :cirferirsi al negozio bila:tera:le sot tostante alla pTOC�Ul"a, S� mduce a quaJ.:i.filcrwlo COIJ:ne UJJ:la � C'essl�Oile c;li credHd � rnon -gi� peil'oh� questa r1sulti da precise cilausoJ.e o prorposizioni dell'atto medesimo, ma �solo ,peroh� il rtipo dell'a�tto. (irrrevooabilit�, gra tuit� �ed ,obbtUgo di rrendiJCoofo) e la qualit� dei sogigetti (banica ed im p:rrenditore edile) portevano far � SUJprpoll'l'e � che l'atto fosse stato rposto iin �essere per :conseguire la .stessa finalit� dd UrI11a cessione di cl'edirti, al fine di �evitare la corresponsione de11a maiggiOll'e imposta (propOil'Z:iO� Illale), ipotizzando perfino, cOlmJe 111:eC1�1Ssario rpresupipooto di detta � celS siorne � !"esistenza di urn previo iraworto di fin:arnziamento fra maillldata!l.'lia 456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (banca) e mandante (impr�enditrnre) di cui l'atto non reca mensione a1cuna. Ovbene, non 1sd contesta la possibilit� che s�i sia fatto ricorso ad un ma>ndafo iirr�evocabile per a1tni fimi, ma si intende iribadire che una tale eventualit� non � vaJ:oir.izzabile al1o SCOipo di legirtrtima1re una ita,ssazione pi� gr:avosa, a sensi 1del citato arit. 8 legige reg. quando -come i!l!ella specie -tali finalit� non siano inserite nell'atto in modo da risultare dal documento. Pertanto, La valutazione del man.dato alla stregua della sua potenzialit� ed efficacia obdett:iva non. consentiva di qua1ific�ar<lo, ai fini tributari, come cessione di crediti, in.quadrabi:le direttamente ed immediatamente 111Jella previsione norma�tiva di cui all'airt. 4 lett. a) della ta�riffa all. A alla legge di reg.istro. La insuscettibi1it� della procura o deil ma1I1Jdafo ad essere ritenuto negozio rtrasla.tivo in a1pplicazione dell'art. 8 primo comma, leg�ge re1gistro trova il suo siignificativo risc01I1Jtro normativo -e si .parssa �cosi ad esamiinaTe il terzo �rriezzo del ricomo -;proprio nella di:sposiizione dell'artkolo 45 legge registro dettando la qllial1e il legislatore -come questa stessa S.C. ha ampiamente 1e diffusamente dimostrato nella citata sentenza n. 554 del 1973 -ha fatto quel ohe l'mteripr�ete, in rj,gorosa applicazione dei principi, non awebbe potuto fare: avendo equiparato aglii. atti di trasfeI�lm.ento onerosi, ai fini fisca1i, un 111Jegozio -quale aippunto il mandato irrevocabile con dispensa diall'obb1~go di rendiconto -che traslativo non � nella sua qualificazione civil�istica. La norma, di �evidente �portata �derogativa, si �presenta .perci� con i caratteri della fattispecie esc1usdva nel senso �che la equ~azione ivi 1 disposta, a finii. tributari, del man.dato al negozio traslativo � 1co1nsentLta e va rigorosamente contenuta nei limiti delle due co1I1Jdizioni -della irrevocabi1iit� e della 1dispensa dia,ll'oibbligo idel 11end:iconfo -che concorrono inscindibiLmente a realizzare la :liattiispede itlO!rmativa irvi considerata. Ne segue che a torto la Coo:ite del merito ha ritenuto che una simile equiparazione potesse dtlrven.ire oiperarnlle nella iSipecie -per il ,tramite del ipi� volte citato airt. 8 legge reg. -fuoiri del simultaneo concorso dei 1requistti come hmami richiesti. Non ipu� invero ritenersi co111JsentLto fa1dagare se ila :ragione ,che ha i!l}dotto il 1egislat0<re a dettare l'art. 45 1posi.s:a 'sussistere anc!he rispetto ad un mandato irrevocabile con obbliigo del 11endic01nto : perch� non vengono in consideirazione effetti .giUJridk1i 1pro1Pri dell'atto in quanto tale (arig. ex arrt. 8 legge reg.) ma effetti attr.Lbuiitd. a fini fiscali conitro 11a stessa natura dell'atto, ponendo in essere una norma cihe 1sott11ae eccezionalmente l'atto a quello che sarebbe ,stato il suo natm:�ale re1gime tributario. -(OmissiJs). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 457 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1�4 novembre 1973, :n. 3027 -Pres. Capora1so -Est. Granata -P. M. C'utrupia (1conf.) -Ministero delle Fin~ nze (avv. Stato Ba1c1cari) c. Zucchi (avv. Villa). Imposta di registro -Divislone -Accessione -Costruzione di edificio su area comune -Acquisto in compropriet� dell'edificio -Attribuzione in propriet� esclusiva di parti singole -Costituisce divisione -Atto diretto a regolare divers~mente l'accessione in propriet� comune -Speciale regime tavolare -Necessit� della intavolazione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 48; r.d. 28 marzo 1929, n. 4991 artt. 2, 8 e 9). Per escludere l'effetto normale della acceSISiione per quo�te ideali di compropriet� del fabbricato costruito su area comune; � ne�cessario un atto che produca in concreto una modificazione de�l regime normale del diritto ,di propriet� e, quindi, ove sia vigente il sistema tavolare, un atto che con l'intavolatura abbia prodotto con valore costitutivo l'effetto voluto. Mancando un atto idoneo che abbia modificato il re�gime normale della accessione, l'attribuzione in prapriet� esclusiva di parte determinata del fabbricato a singoli comproprietari � necessariamente soggetta all'imposta di divisione (1). (1) Conforme � il'ailt:ria decisione 20 novembre 1973, in. 3125. O<m questa esatta pronunzia fa S.C. riconferma l'iirnpossi:bilit� di elludere l'imposta di divd.Slione sullll'aittr.ilbuzione i,n propriet� esicil.usiva di pall'te di :liabbriicaito costruMo .su area comune. L'accessione non pu� non eseguire il regime di appa:rtenenza del suolo; un artto oaip�ace di modif�icaire questo regime � necessairiamente un atto ohe produce effetti reaili (sog,getto ana infavo1azione .come neif. oaso di. specie) e quindi sempre soggetto all'imposta di trasferimelllto; se l'imposta. di traslierimenito non � gi� stata sco!tlJtata su tale atto, isolo .con la divi.sione potr� scioglie:rsi la .comunione. iLa decisione ha pertanto un interesse che va al di l� della questione pa:rtko1are delilia riWeVlatn2Ja dei1Jl'intavo1azioo::te. Come nel caiso dei!Jl1a OO[]Jcessdo[]Je ireciproca ad aedifi,candum, la s.c. rkonifeirma la impossibilit� di giungere alla attribuzione di parti divise di edificio costruito w suolo comune senza un atto .sog,getto ad imposta .che, in un primo tempo, costH;ui�sca un didtto iieaiLe rtendenJte a modi.fi,aare :iil regime die1l'accessruo1ne e, SUJaoesSlirvamenrtJe, attui la cliv�isionie: v. Cass. 10 mairzo 1971, n. 688; 5 giugno 1971, n. 1670; 19 giugno 1971, n. 1887 in questa Rassegna, 1971, I, 622, 11.27 e 139.2; v. anche nota a Cass. 28 febbra>io 19>72, n. 593, ivi, 1972, I, 330. 458 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 novembre 19>73, n. 3040 -Pres. Malf�tano -Est. SandulH -P. M. Silocchi (,conf.) -Napc>Htano (avv. Bonea) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Accertamento -Difetto di motivazione -Impugnazione -Termine -� perentorio -Deduzione nel corso del procedimento -Inammissibilit�. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 37). Imposte e tasse in ~nere -Imposte dirette -Successione di leggi nel tempo -Norme sul procedimento amministrativo di accertamento -Efficacia immediata -Applicabilit� ai periodi di imposta ricadenti sotto la legge anteriore. L'impugnazione di nuiiit� dell'accertamento non motivato deve essere propo1sta a pena di decadenza con iL ricorso aUa Commis,sione di primo grado e nel termine per esso prescritto; non pu� e'ssere pertanto dedotta nel corso del giudizio e non ha rilevanza la circostanza che l'Amministrazione non abbia eccepito la decadenza (1). Le norme procedimentali suWaccertamento diventano immediatamente operanti anche quando l'accertamento si riferisce ad un periodo di imposta ricadente ,agli effetti sostanziali sotto il vigore di norma anteriore (applicazione aLL'ipotesi di accertamento sintetico nei confronti di soggetti tassabili in base al biennio eseguito sotto il vigore del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, relativo a periodo di imposta ricadente sotto la disciplina deUa legge 2 gennaio 1951 n. 25) (2). (Omissis). -Oon 'tl secondo motivo, U ri:corrente -dienunoiata violazione degli aocitt. 1'517 �c.p.e. e 3,7, 'comma ,secondo, del t.u. 2,9 gennaio 1958, n. 645 -,sostiene: -che 1l'eccezd,one d:i !IlJUilil!it� deLl'avviso di ,aocer,tamento ,per malllJcanza di motiva2liOlllJe possa essere sollevata anche nei! ,corso de~ procedilrnenito 1iinnianzi ia11a Ooonmilssi'cme trdibuta~1a di primo ,g~ado; --e che ilia decadenza debba 1essel'e eccepita 1da1I'Amminin: istraziOlllJe Fiinianziiaria nel processo tributamo 1prima dell"esame del merito. (1-2) La prima massima � da ,condividere rpienamente; con essa si col"l"eggie 'hl diverso orjiellltame�nto seguito diail[ia selllte1r1Za 3 ddcemb't'e 19,70, n. 2527 (in questa Rassegna, 1971, I, U5 con nota di C. BAFILE) che aveva ritenuto 1ammiss1bi1e l'eccezione d:i nullit� dedotta con ia memoria aggiunta dopo la proposizione del ric~so interiruttivo. La secOIJJda massiima, PUJl' se Tifeniita a pl!'1e1cedJe[)Jte riol!'dinrunento del!l1a legLslazfone, � oggi di molta attualit�. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA La tesi n.on merifa 1adesi:one. Il LDkorr.t'ente iripropone in. questa 1sede le .questiooi, g.i� prospettate innanzi ai giudici dii merito: -se l'ecicezione di nullit� dell'avv1so di accertamento pe1r m~mcata motiv:az:i�one sia (o mooo) preclusa, ne11':iipotesi litn -cui 1sia dedotta, ami'Ch� nel ricorso all1a comrn:iss1one triibutall'ia di primo grado, nel corso del procedimento innanzi aUa 1stessa; -e se la eccezione di decadellZla 1sia (o malo) imped:iita dalla mancata deduz~cme da pade deU' Am.milnfustrazfone Fman:l'liar:ia nel processo tl"ihutai:r:io. La ,seconda questione, per iragioni di priol"it� logiica, va esaminata preliimilnarmenite. 1L'art. 37, <secondo, �comma del .t.u. 29 .goonaiiio 19518, n. 645, nel iporire un Mmi;te temp�riail.e iper la (pll1oponiibiwirt� �de1l'ecceztone di il11U11i<t� dello avvtso di 1accertamento 1br<~butario per mancata motiviaz:tone, non fissa ~J.cun teirmme per l'oppos~ione della decadenza n� !'liiguardo al procedimento .i!niilanzi 1alile Coimrm:iiss:iioolii '.Drihurtairie :n� 1a qrue1lo �ilrmanzi aU'Autorit� Gdiudiziiairia ol'dmria. Ed, avendo le due .giurisdiz.ioni, triibutariia ed ord:i.naria, dn matet:ria d'.imposte d:i1rette, piena arurtonomia .funz.Tonail.e (c:l�r. 1in ital 1sooso, Ca�ss., 23 marzo 1965, n. 478), dev�e escludersi �chl� J'.accettaziJ()lne del 1contmddittol'io dia par:te� deJLl'Ammmistrazfone Fi.!llJan:zliiaria, nel igiiudiziJo 1i.!llJnanzi a11e Commtssiioni Tributariie, <sulla questione de1la 1sussilsitenza della motiv �aziooe delil'accertamento, abbia �effi.cacia precrusiva riguamdo al:l'eccez: ioone pvegiiudizitale di decadenza. Via, .quindi, afferimaita ila PrQPonibilit� di qruesta nel g!i:udi�ziio 1ifn.na:nzi ~��autor:it� giiudi22i:airia oromda. Quiainto al problema della decadenza daJ.:la ~fa.cqlt� di oppol'l'e la nullit� dell'iavviiso di aiccertamento per mancanza di motivaziione, ipeir .omessa deduzione de1l'~ceziione nel rkooso a:l:la oomm:issione di priimo grado, 1a .dJiJsamLna via 1coodotta sulla balse del diiritto poSiltdivo, e �cio� dn base alle inoirme di diLDiitto tl'iibufario dlettaite m materia d;i .imposte dirette. L'wt. 37 del t.u. 219 .gennaio 1958, n. 645, dopo 1avere statuito,� nel primo .comma, 1che � gH avv:iisi dii aiccel'tamento deVQillo 1essere an:alitdicamente moti'V'ati 1a pena ,di :nu11irt� �, ha 1stabhlito, nel secondo 1cornma, che � la nullit� deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricwso iailila oommiis!fione di primo grado �. Tail.e 1statiuiizion.e l1egiisliaitiv:a ha un tndubb~o 'contenuto tassativo: il VI�ZI�lo Caittilnen:lle aWlia :l�orma) de1l'a'VVI�lSo di aCIOOl'ltlamelnl� peir maitliClalllza di motivazione deve essere dedotto nel � r:ico.rso � con l1a sanzione deLla � decadenza �. AlLa base di tail.e dgoirosiit� � J.'1avvel'tita esigenza del 1solleciito 1conseguimento deJJ.a defi!llitiviit� deI11'1accertamenrto itr:iiburta:rtio, �che, 111.el siistema delle 1imposte d:iirette, irappresenta un momento �essenziale ed dindefe.ttibile dello .svolgimento del !l'apporto (giu11idiico) .impositivo, initeiso alla verifi�ca del �concorso dei pt:resuprposti ,d:i 0applii�caz1i:on:e del tr:ibuto, della 460 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vaJutaziooe deg1i 'elementi di :fatto e della ,qu;ainti!ftcazio1ue monetaria della prestamooe dovuta dal conitrtibuente. Ai fini de1la defi.nlitiv1t� dell'a�ccerfameuto, ottenibHe con. 11 mancato esperimento dei mezzd di annu11amento o ,coo ila 'd'erosione di ,r1ge,1Jto de'11a impugn1azioo�e, J'avvtso dli 1aocertamento assume 1aspetti processuali. Con e131so l'Ammiin:iistrazione ,afferma ,la propria pre,tesa trLbutada, �che il contl'~ buente pu� 1acoottare o impugnare ,se iJlegittilma. I d'Ule profHli:, sOlstanzdlaWe e processua[Le, dehl'avv,~so di accertrumento son.o mterdipendenti, posto che '1a provocatio ad apponendum irlappvesenta il me~o necessario, istabilito dall'orc'Mnamento gi~1dico, perch� J'accertamento, 1coo Ja defin:wiviit�, 1acqudsti l'efficacia 1sostanziaJe ,SIUB. ,propll"11a. Oild!inata, quindi, al pen.~guimento di tale finalit� (1costituente ispirazi: one della norma) � la .tassativa disposizione i1eg;iislatdva (art. 37, secondo comma, t.u. n. '645, del 195,8), atitilniente a�l triito tI1iibutartio, 1che :impone un inderogabhle ,termine di decadenza per ,La proposi~iOIIle dehl'eccezione di nuLHt� dell"avvdiso di �aicceritamenito per mainoanm 1d1 motivaz~. N� pu� .sostenersi, come 'si fa da:l ricON'rote, �che la cemlata eccemone possa propOl'ISi, rnei1 OOIISO dcl P11"1oceddmelllto di pinimo g�rado, ,000. la .memoria aggiunita, � gia,cch� 1a legge attribuiisoe irilievo esc1ustvo al comportamento deJJ.a ,parte ,che ometta di opporre la IIllUililiirt� neJ'la pr~1issta111 za, indlipendentemente dalla natwra (diniter.ruttiva o meno) df essa, e, quindi, dalla ,completezza �(o meno) deli1a stessa. Anche di secondo motivo �, quindi, dia respingere. Oon il terzo mezzo, ,iJ ricor.rente -denUlllcmta l'omessa ed erronea a�pplioazi0111e degad artt. 1.118, 119, 120, 121, 3�9 �e 42 del t.u. 219 genna,io' 1958, ~� 645 -sostiene 'I"iJileg.ittimit� dell'avvdrso dli a,ccertamento: -per mancafa ,c0111fustazione � de1le �hTegoJa:cit� del biJancio e delle scrtitt�re contaib�li; -pe.r omesso esame di ,queste ,illl c01I1tmddittoI1io delle pairti; per mancata documenfazione, con processo verbale, dehl.a j,spemooe delle scxdtture contabiiM. La tesi merita cooseniso. L'amimiridistraz:ione Fiinanzfa,r1a, nel procedere neJ dicembre 1960, aJJ.'ac.c�i-it�mento triibutario nei coinfr0111,ti di UJn imprendttore 'coonmer,ciale optante per la .ta�ssaziooe in base al bis1ainci:o, ha appldieato le norme poste dalla legge 2 .gennaio 19151; n. 2;5, a regolamento deM'1struttoria dieHa :liase piroceddmentaJ,e a,ocertativa, anzich� que1le degli 1artt. U9 e 1seguem:ti !'lel t.u. 2:9 genlll'afo 19'58, n. 64!5, entrato ,illl Vti:gore ,11 1� geruna1o 1960. Inv,ero -afl'erendo J:e modalit� !'elative al �compimento deg.ld atti ammilll,~sitrativi ('UJnitamente al modo di esternazione ,ed ,aHe 'cOtndiizioni di �tempo e di luogo) a,l .concetto d't forma -1aglii atti '.a,�J.10 istadio qella i'struttorda, rtientra111te n1e1la fase preparntoI1ta del procedimeinto aonmini~ tl'ativo volto �aJl'accertamento trtibu1Jario, avrebbooo dovuto appilicarsi, in base al prilllcipio .g,enerale fuindamenta,l�e tempus regit actum .Le dtspo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 461 siztoni 'legtslaitive .contenute nel t.u.. 29 gennaio 19'518, n. 645, vigenti al momento della �condiUZJiOllle dii detta istriurfltoriai. Queste, dopo aver i111dioato nell'aT<t. 119 1i .crirt&ii re�laitliv:i del.il'aocertamento anailiittoo deii redid!iiti Lllied. cOIIlfrtontli: dei� 1sQggeibtii taissaib11Ji liin base aJ. bilancio, hanno attribuito, con l'art. 120, pirimo comma, lett. b, all'Aimmini1strazione Finanztaria la !facolt� di procedere rnei 1ccmliron�ti dei detti soggetti, :aJ.J.'a�cceJ:'ltaimento 1sinte�tico dei ooddtti, 1�ltl base 1aHa .situazione econom1ca delle aziende, rneJ.l"ipotesi din .cui dail. verbale di 1tspez'ione, redatto a nonna �degJ..i 1ar1lt. -3.9 e 42, dello stesso �t.u., riSUJLti �che essi non abbtano tenuto ile .scmitture 'conta�bili obbHgatode 1in �conformtt� deHe disposiztoni IegLsla.tive. Nel rpn-ovvedere all'istrutt0tria intesa alla preparazione della fase costituthna della fatt;i;specie procediimentale, voLta aH'emana:zione dell'atto definitivo di accertamento, l'Ammio:i:tstraz.iOllle F1�ltlall1:Ztaria avrebbe dovuto, qudndi, atte!l1ersi alle dilsposizio!lli normative �contenrute negli articoli 39 e 42. del t.u. 645 del 1958, icontestand!o al contribuente i rilievi r�eilativi a1le 'impostazioni deil Ml,arncio a.ltlegiafo iall�a ddch:i!arrazione deJ. redditto, ritenute ilrregolari; procedendo alla �i.ispezione documentale deUe scmitture 'cOIIltabili, nei focali destilnati �al:l'esercizOO dell':aittivit� rommercial'e ed in �C001traddiittorio del �contl'libuente (di 'l.1Jlil �suo mppresenta111te); e redigendo un processo verbale ��ltl oroine 1a tale attiviit�. E -non essendosi l'A:mmiinilstraxi.one .atten�uta, nell'eispletamento della sua a'ttiviit� aiccertativa, �alle staituizioni legd!slatli�ve fissate nei citati artt. 3i). e 42 -va considerata �illegittima 1'a procedrura iistruttor.ia seguita da.Ji'AmmirnistrazLo �ne a:i fini deill'acoortamento triibuta!I"io. -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez.. I, 23 novembre 1973, n. 3169 -Pres. Capo: ra:so -Est. San.dulli -P. M. lVHlilotti (conrf.) -Micheililni c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi). Imposte e tasse in genere -Solidariet� tributaria -Litisconsorzio necessario fra condebitori -Esclusione. Imposta di registro -Societ� di capita~i -Societ� a responsabilit� limitata -Trasferimento di quote -Legge 6 agosto 1954 n. 603 Territorio di Trieste -Regime intertemporale. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A art. 108; 1. 6 aprile 1954, n. 603, art. 36). L'obbligazione tributaria, caratterizzata dalla so�lidariet� di diritto comune, non determina Litisconsorzio necessario o necessit� di integra RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione di contradittorio, essendo possibile instaurare il rap'J)orto processuale nei confronti di uno o di alcuni dei coobbligati (1). La registrazione a tassa fissa, a norma dell'art. 108 tariffa A della legge di registro, presupponeva l'assolvimento dell'imposta di ne�gozia I zione; nel periodo successivo aLla abolizione delta imposta di negoziazione e anteriore alla istituzione dell'imposta sulle societ� (legge 6 aprile 19:54, I n. 603) il trasferimento delle quote era soggetto aLl'imposta normale dell'art. 27 deLLa legge di registro; ci� vale anche per il territorio di Trieste ove il periodo intertemporale � stato pi�t, lungo (2). 1 I II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 novembre 119173, n. 3121211 -Pres. Sada Est. Caleca -P. M. ChiJ:"� (1conf.) -Ministero dlelle Finanze (avv. Stato BacOOll."i) �C. LoaJ.d1i. Imposte e tasse in genere -Solidariet� tributaria -Procedimento innanzi alle Commissioni -qtisconsorzio nel giudizio di impugnazione. Quando nel giudizio di primo gmdo innanzi aLLe Commissioni abbiano partecipato pi� parti e. la decisione con contestuale aweito deU'Ufficio sia stata notificata ad una soltanto, legittimamente la Commissione di aweizo sospende il giudizio e invita l'Ufficio a rinnovare la notificazione per consentire alle altre parti di partecipare al giudizio di gravame (3). I {Omissis). -Con il pl'lillllo motivo di .riioor.so, d. l'I�iCQl'll'enti -denunciata etm"onea e faLsa applicazione degli artt. 102, 331, 332., 360 n. 4 c.p.ic., 9~1 del ir.d. 30 diiioombre 19123, n. 32169, 1306 1e 2909� c.�c. -sos1lengooo che l�ln. �tema 1dd. 1SO!Lidall'liJet� rllr.ibuitall'lia si abbiia un !l'lalpporto ,1JcibutM"io (1-2) Con [a sua pi� recente giurisprudenza, la S.C. 'Bipplica, con tutte le conse~enze, la Tego[a della sollidal'iet� idi didtto comune ai !l'apporti tribUitari: v. 1S1elillt. 13 ottobtr:e 1973, n. 2580, dln quelSlta Rassegna (dm. c!O!rso di pul}blicazi!O!ne). Sulla seconda massima v. con rifeTimento specifico al T�erritOTio di Trieste, Oass. 25 maggio 19'72, n. 1'649 (Giust. Civ., 1972, I, 1830) e in gene 1r1a1l1e Oass. 6 11uglliio 1968, n. 2300 (ivi, 1969, I, 67). (3) Decisione di notevOile interesse. iPosta la .pr.emessa, aff.el'lffiata anche niell1a [pl'lecedente sentenza 23 novembre 1973, n. 31.69, �che il1IOil si pol! lle hl PlfiOblema de[ �lditisconsorzdo per ragiiond di diciitto sosita=iiaiLe ohe PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 463 liinscdiqdliibi!Le, 0001 il'ia~oa~oine processuale dehlta 1rneoesslit� delil'ilnrtegiraZ1iJ01I1e del 100lllltmddilttorio ineti. oOltlfrontii dell o0111JtribUJeinrte�, dre siia istato parte (ancooch� contumace) nel giudizio dli primo grado. La tesi IIlon merita �adesiooe. La 100.slmuzrlione idei :rioorrenti InlUIOV1e daJ. piieS11.Lpposto deililJa iimdiv.iisibi1it� del r:arpp01rto trrilbutario rtspetto a pi� 1C0iobblttgati di impo.sta e della conseguoote mscdndibUit� del rapporto giiur.idico processuale. Secondo il pi� recenrte orientamento di questa Corrte (<em�. 1sent. 5 gen':. naio 11972, n. 13; 1sent. 3, iaiprhle 19'71, n. 943; 1s�in.t. 12. �dic'embr1e 1970, n. 265�5), f01rmatosi in seguito aill'.intervento della .decilsione della Coirte Costirtuzionail:e. n. 48, del 116 marzo 196:8 (dichiiaTatiV1a deJil.a �t11egittdmit� degli 1artt. 20 e 211 del :r.d.I. 7 agosto 1'936, n. 1'61319, 1sulla xiforrma deg1i ordinamenti. tri!butari, 1imiltatamente alla ,parte peir (La quaJ..e dailiJ:a cointesta: zillon1e de�ll'iaccertamooito deJ. maiggtilooe 1imponJiJbdi1e inei. 1oonTroruti idi UIIlO sofo dei coobbligati fanno decoirrere 1i ter:min;i per l'ti.mpuginazi:0111Je .giiurisdizkilila~ e aniche nei niguardi degli 1aJ.tni), J:a pr;emessa da �cui prende le mosse la ceitmailla �oonoeziilrnnie non � 11iisp101I1dente ali. 1pr;ilncdipi !IJ0111Jdame'Illtla!lli: 111egiowativti. delfa materia. .A:IJ..a .stregua di questi :ilil tema di obbligazfone trd;burtaria, non irkorre il fenomeno deU'indiviisLb.iilit� (non �COOllsentendo questo J..a nature iPecuniaria del debito d'imposta e la mancanza ,dJi una dispo.siZlione 1salIWionatrice di tal,e �Carattere), bensi que1lo del1a �soiliida!l"liet� dlisciipilinata dalle medesime cl'egole stabi:l!ite nel �codice civile 1per (le obbliigiaziooi 1soiUdalti di ruri.tito .comune. Per modo �Che, deve riitene:r1sLi �che non ricoora aJ.,CUIIl iimpedl�.mento alfa possilbilit� di iinstaurar�e il rapporto processuale ('tnve�oe che nei confronti di tutti i condebiiori di imposta) ,soltanto nei rliguardli di un condebitore o .d;f a<J..cUIIli �coobbligati. La natwa .so1idaile deM'obbHgazione tri!butariia (icosidetta ;soltidar.iet� tributaria) -l:aisciando 1sussiste:re �la distinzi!one delle obblJig.aZliooi dei singoli debi:tor.i, :a!l1corch� nascenti da un'unica �Oa�usa -rende, qud1ndi, inapp1icaibHe, il pr.in,ciip1i:o delJ.''integrazione del 100111Jtraidditto:rio -11100 :dcorrendo, in tal .caso, una :ipotesi di Htiisconsormo neces1.s1ado. renda ne.cessru-ia �sin daJ.l'origine la partecipazione af giiudizio di tutti i legittimi contradittori, �si a1pre l'altro problema defila partecipazione al girudiiziio dli gaiav:ame delWe parli pxesenm neil gi'llldizdo dli primo gmdo. La sentenza fa ricorso al cxiterio (tn vero non troppo limpidamente delineato nella giuirisprudenza) della inscindibilit� per iragiioni processuali che si creevebbe quando la partecipazione, non necessaria aH'ocigine, di pi� pruriti nel primo grado r�enderelbbe necessaria la presenza dellle stesse parti neUe successive fasi ail fine di evitare !la possibilit� di �giudicati contrastanti. Per vero una tai[.e inscindibilit� nolil sembra poter.si raVVI�Saire nelle obbJ.igazion.i soUdali in .gener�e e nelle obblJ.i,gazioni tributarie; � anzi del tutto normale che la decisione di primo gxado passi in giudicato nei con 464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il p'I"imo mothro �, quindi, da r,espingere. -(Omiss.is). Con il terzo motivo, i ri:correnti -denurnciata violazione e falsa applicazione dell'art. 108 della tariffa all. A, della legge di regtstro (ir.d. 30 dicembre 1923, n. 32.69) -si dolgono che la Corte del merito abbia iritenuto ajp1pHcabile all'atto id!i trasferimento della quota di una societ� a il"esponsabilit� limitata non la disciplina giuriidica vigente tn Trteste 1a�1la da.ta della Tegi�stramone, ma quel11a desumibile daUa normatiV1a initrodotta successivamente per effetto del decreto 30 dicembre 19,57, n. 200, del Commtssario Generale del Governo, assogg,e�ttando ,l',atto a1l'iimpo1sta proporZJiooale di regiLstro (anmch� a queL1a fi1ssa). In particolare, la :besi dei irtcorrenti � stata ,cos� delineata.. L,a legge 6 agosto 195'4, 111. 603, abolitiva, con decwrenza da~ 1� gennaio 195'4, delfimposta diJ negozi:aZJtone ed iistituitiva deUa dmposta sulle societ�, � entrata 1tn vigore nel terri,torfo di Tri:este ,soltanto 1con ,fil decreto del Commissario del Goverm:o 30 dicemb'l.'e 1957, n. 200, onde fino a tale data 1'1imposta di negoziazione ha continuato ad essere (in aistTatito) a.ppUcaibhle nel terrttorto di Tri:este, �con l1a �con~guente 1mplfoa2:1tone della regilstrazione a tassa fissa (fino ailla stessa d111ta) deg]Ji aittii di �trasferimento delle a2:1i10I1Ji e quote socta:li a norma dei1l'arit. 108 delila tariffa ��LI. A, delfa legge .di regiJstro, subordinata (all'epoca) all'assoggettamento delle societ� a'11'1mposta di nego~i:aZliO!lle. Urna diversa mtex-preta!Zme at.tirtbuirebbe a'l decreto commissa:rdafo U1I1'effi.cada rretroattiva (dannosa per il contr.ibuenrte), non -a'ssegnabiil.e ad urna norma fiscale ,senza UIIl'espressa normatiV1a, e determinerebbe Wla dl~sparit� di rbrattamento �tra ile� societ� a rrespon.saibiilit� J.ilmitata e le 'Societ� per aziioni, nei cui confronti per U pe�dodo 1indlicato ha continuato ad applicarsi, nel ter:rdrtorio dd Tr<ieste, la regtstrazi.cm� a tassa fissa dei traisfel'imenti di aziOilli. Tale tesi non meri:ta adesione. La .situazione descr.ttta dai �:riicorrenti si � verifi�cafa 1anche nel rresto de.I terl"itorio nazionale, sta pme entro limiti di tempo pi� :ri~stre,tti, ed � fronti di taluno dei condebitori e che essa possa essere riformata nel successivo grrado solo nei confronti della parte presente in quel giudizio; contrasto di giudicati di ddverso grado si pu� ben verlficarre e in tail. caso non opera nemmeno la norma dell'art. 1306 c. c. a'.PIPlicabile nei confronti del contitolare estmneo al giudizio ma non di quel!1o vincolato al giudicato (Cass. 26 marrzo 1973 n. 33,2, in .questa Rcu;segna, 1973, I, 7:?.3). Si dio\7'11ebbe quiindi disseniti:re .su questo punto dru]Ja, piroITT:unziia dm []]Ota: ma dn verit� ilia S. C. ha dconosciurto corriet1Jo, ii1 prOl\Tveddmento deillla Commissione col quale si � oodinato ,all'Ufficio �di rinnovare la notifica della decisione, sospendendo contestualm�nte il giud!i.zio, .per conserntiire ane altre parti di 1paritecipare �eventualmente� (non necessariamente) al giudizdo �di impugna.Ziione. A ben vedere questo proivvedimento si inquadra ne.U'airt. 332 .c.p.,c. l'leLatiivio ailllie cause soiindi.ibilli; non si i.mpon1e cio� la integrazdone del ,contr<adddrtrorio ma, per ,evitare che da un und'OO IPII"Ocesso di PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 4�5 stata giudkiata da questa Corte (irn 'l1elazione ad ipotesi �analoghe) in modo �conforme aJ.J.�a �sol1uzi�om.e adottata dalla sooternza limpugrn.aita. � rstato rii!levato (.cfr. Oass., sent. 6 luglio lr96'8, n. 2300; sent. 15 dicembre 1966, n. 2�491) che, irn relazi:otne agiH �atti ['!kadenti nella sJiera di applicabilit� dehl'a.rt. 108 delJa ta['liff.a A, compiuti nel ipedodo :in 'cmi era stata :aboltta 1'1imposrta di rnegoziazi001:e �senza �che� fosse atncOTa entrata .in vigore .1a nuova imposta 1su11e soctet�, la norma �oornte1rmta in talLe arliicoJ.o non potesse -troviare applfoazione, per �esserie venu:to a ma!tlJcare rii! presupposto stesso rdelil'�apiplicabiU:t�, cons1s1Jente n�elJ"assoggettamenito deHa socie0t� 1all'iimposta dii negoztazrione. � :stato anche ritenuto iche 1con tale affermazione non fosse attribuita �efficacira [letroattiva �alla norma 0001:tenente li.a n:uova fomnulazione de1l'art. 108 della tariffa alrl. A (.dettata con !l.'arrt. 316, primo .comma, della legge 6 agosto 19�54, n. 603�), in �culi manca dJ. .rJdierimeLllto alrl'impo1st1a di negoziamooe, �conseguendo finapp1tcabiliit� dieHa norma all'applicazione delle regole .g.enerali, e non della nuova 1speciifioa .sta�tmzlione iLegitslativa, in quanto, venuto meno fil presupposto del beneficio, 1si renderebbe �immedia� tamente efficace Ja rd~sposizione generale rui :tir&>Werlimenti. 'I�ailii. .prurnciipi rsi ratta�gl:i!ano compli'Ultatmenite rail.La ISiJtuiaziiiOIIle prrospertita:ta ne�l prelS�fil,te giudizio. La dricostanzia �Che il periodo nel .quale �si � verifi�oota la !l"�etroa:ttivit� deHa norma abolitiva delLl'!imposta di negozia2Jiooe ,Slia 1stato 'Per fil rterriitooio di Triieste notevolmente pi� luni.go di quanto� rsia �accaduto nel ter: dtorlio :nazionale, per la diverisa diata d:i �entrarfla in vigore dclla legge 6 agosto 1954, n. 603, e del decreto �commiissariale 30 dicembre 1957, n. 200, non 1impor:ta una dii:versificazlione tra :le due 1sirtuaz:iioni, che permetta l'�adozione di regole dive.rise. Lia ieir�cositanza che, di cl�atto, l'imposiziJom.e proporzionale illon .sia stata applifoarta ai tra1sfe1I1i:menti idi azioni idi �societ� pe1r a�zioni neppU!l'e pu� es primo girado con unica decisione possano diipartirsi due giudizi di gravame, si stimola soltanto !'�eventuale partecipazione di tutte le parti o ilil difetto si attende �che l'dmpugnazi!one da parte dei soggetti non prie�senrti diventi inammissibile. E poich� nel procedimento innanzi ail.1e Comrmissioni la notifica della decisione da parte dell'Ufficio � sempre neoeSSM"ia a questo fine, non 1lroV1ando applicazione l'�ao:>t. 327 c.p.c., ragfonel\l'dlmente si � rirteI11Uto di or�dinare la notifica della decisione al'1e /I)a['iti non Pl!'esenti. �Oosi int~etarta, la pronunzda della 1S. C. sembra da condividexe. Deve essere chiaro, pea.-�, d'un �canto che la notifica della decisione con contestua' 1e impuginazione a taluno 1soltanto, dei cornidebitori � sempre valida verso il sog.getto nei cui confronti � avvenuta e da!ll'altro che la estensione deHa notliifka agili aHri deve mdTare soltanto a rendere possibile, ma non necessari�a, la PQ'Oposizione di altre impugnazioni e [a partecipazione di altri soggetti, ben potendo, in difetto �di dndziativa, formarsi H giudicato sulla deoiisione di priima istanza nei riguardi di taluna soltanto delle ip1alt'lti. 466 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sere adottata ad arigomento per .sostenere una divoosa .soluz1ione, In quanto non � derivata da mia ddv�el'sa �situ:azicm�e normativa, ma, 1se1 si � verificata, � .stata dovuta 1ad in!erzia deg'1i ruffi.ci competenti'.. lndiiil1e, wa �cimcostiainza �Che questa Coirrtie ha ienuncdiartio d. princliipi sopra viporlati con ritfe~iimenti agli atti di trasferimento dehl�e ca'l'ature dli socliiet� :iln aiccomarndlilta 1semp11Jiice, 1111e1i con:fu'Oil/tli dedi q1UBWi e'I'la condiiJZ!�loltlJe di appldicabiillit� deJ. beneficio fiscaJ.e J'effetti'Va �COl'!l"espcmisdco1ne., e 111<m ti1 mero assoggettamento �astratto a;Jfimpoota di 111eg0Zliaziooe, 111eppure ha rileva111ZJa suHa rlsoluziiooe del quesito,, giacch� la :r1ag.i-OllJ.le della �solU1Zione adottata l'isi.ede 111eH'avvenuta �abolizione de1l'hnposta di negoziaz:iOllle, e nOlll lllleilll'aiccel1'1lameinito delll'1omiissi1001e �di pa1gamento -come mostra di :ritenere lia dd:Jlesa deii ricOl'!:relllrti. La dedsi.OltlJe ccmtenuta :nella 1sentenza 1impugnaita �, quindi, con: llwme w pr1incd;pi 1�llliU111CI�lati dia qU!estla Oor:te. E, noo apparendo le ragioni �addotte 1a .coll'.litrasta'l'la sufficienti a giustifi �ca'l'e Ulll mutamento de1La �soluZJiJooe 1a.ccolta, va rlbad!iito l'ordenitamenrto seguito dalla 1giurLsdiizioo�e del Supremo Collegio (c:llr., �da uilitLmo, sent. 215 maggio 1'972, lll. 11649). Anche iJ. terzo mortivo di rr.icorso �, quindi da respi�lllgerr-e. -(Omissis). II (Omissis). -COlll !l'unfoo moti'V'O di rLcOl'!So 1l'Ammi:nLstrazione fi!Il.ailz. iaria, ltlJcl denunciare J'errooea appJ:icazfone dell'art. 477 c.p.1c. e il.a violazdone �diegl�i artt. 160, 33�1, 3312 c.p.c., 66 r,d. 30 dicembre 19t23 , n. 3270, ilil relaziiooe ailil'arrt. 3160, n. 3 �C.p.c., 1S01srtiene .che la Commissi:Ollle provmciaLe, accecr:-tarta iJ:a 111uJ.JiJt� della notificazione de1la decisiooe dli !P1"1imo gntdo ine1i �COntfrO!Ilti dei �coe~edi Adrriana e Carlo Loa�1di, aV1Tebbe dovuto r�iten�ere vialiida [a notificazdone nei coniironti di Angela Clauidda Loaldi e decidere, inel merilto, d!l �gravame proposto diail.1l'rufficio. La dogil.iianza � .infondata. Va, iin:futti, nhl:evato ,che �aJ. procedimeinto di primo grado svoJ.tosi davanti a11a Commi1ssioine distrettuale delle Imposte 1cU MiiLano, avevano p!alrltecd.paibo li faie �Cloel'!edii Loail.d!i, da ciasCUJrlio ,dli essi essendo stato proposto r1col'lso avverso il"accertamento eseguito dall'ufficio. La decisione della predetta commiissiJOltlJe, pel'ilainto, .avrebbe dovuto essere notificata aid ognUillo dei pl'edietti ;per render1e loro rpossibi:le il 1lempestivo e~cd.zd:o del dliJrdtto dli !i!rn~a1zdooie. In fase �dii .grav1ame si ha inscindiibiilit� 1e, quindi, iliitiiscoinsoo-z:io non soilo quaindo 1si � .illl pir.esenza �dli irappO'I'lti di d1iirltto 1sostanzd.aJ.e ,che non possono esserie decisi �se lll!Oill 1coo il'mtervento di ipir� p~sone o 1soggetti, ma 1ainah:e qlUialtlJdio dJ. 11iitiiscOil11Sorzl�Jo :si � �costirtluito [per ragiiorl'i dli 1camaititere ~ocesS1UaJ.e, per la pa-esen:za, �cio�, d� pir� pel1Sone 1nel precedente grado PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA del .~udizio; e d� ru fine idi evitare la possibildit� dii giiudi1cati contvastanitli dln ordiilne aJILa medesima ma.terila nei 1cootfrtcmrt:Ji. dli �ooloo:o �ohe 1s0010 state pa�rti !neno stesso gtudJiz'io" Reittametrube, .per!flanto, la Oommiissione [pl'IOIVlirOJcdialLe, dopo aver dichtarato ilia nullit� dcl1ia notM�oozione (deHa :decislione di .primo grado) nei �COl11ifrolllti dei �coeredi Adriana e Carlo LoaJdli. (e ;noo neii �con:Eronti dii Angela CJ.iaudila) ha disposto, a�i fim deJ.ila regoJ:are �Costiituzfone del rawo�rto p1roceisisuale, che dailil'ufficio �com,petente ve(ll/�sse esegllllita detta noti.ficazJione. L'esp1ressi001e,. in verit� �impropria, 1secoo�do la quale l'ufficio avrebbe dovuto �provvedere � a rimettere in termini 1gli eredi �, va mte1rpretata, logfoamente, nel sooiso �Che dopo J..a l'egolare notificazione dehla decd>sdooe dii p:riimo .giriado avrebbe .de�cor.so, per :i coeredi, iJ rtermin�e pe!r ;pil'opOil're eventwale 1impug1I1Jazione. Reittamoorte:, poli, ilia Oo:mmils.silOIIlle provdlncruaille ha, 1implilrutatm1ente sospeso di deciide1re nel merito. lnrrarbti, .soltanto nella ipotesi m cui !la OOIIllt:rovel1sia iSi fosse sVOllita fin dlaJil'liinlizi:o, lllJei ooirufu:iolI1Jti dii 'lllllO sofio deii �coodebiltJori �sol.litdla�ld deffil'iimpostJa di successione .(isoillidatciJelt� 1sartllcita dall'arit. 66 della fogge �sulla imposta dii 1successi!01I1Je) l'a�ocerlamento avrebbe �p0!1:ruito essetre effettuato, m v.iirt� dleii prlilnicdpi che ll1iei11.'ambito del diritto sostanziale regolano le obbligazioni solidali, nonostante la mancata pa:riteoi.paeione aJ. �giudimo degli altri .ClO[)debi>to!rii (nei .cOlllJfronti dei quali -mtale ~�potesi -l'raiccel'tamooito noo awebbe esp11cato efficacia aJ.cuna, la solidariet� inoo estendendosi a~ �Campo processuale). (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, .Sez. I, 11 d!tcembre 1973, n. 3361 -Pres. Gdannattasio -Est. Paiscas~o -P. M. Mmetti (coruf.) -Comune di Verona (avv. Allorio) c. Ministoco delle Finanze (Avv. Stato Vitaliani). Imposta di registro -Permuta -Trasferimento agevolato reciproco di altro non ag�volato -Tassazione del trasferimento non agevolato. (1. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 51). Imposta di registro -Agevolazione per i piani di ricostruzione -� limitata alle attivit� eseguite dall'ente pubblico che attua il piano Attivit� edilizia di privati -Esclusione. (1. 27 ottobre 1951, n. 1402, art. 21). Quando nella permuta uno soltanto dei trasferiment.i gode del trattamento di favore, non trova applicazione l'art. 51 della le1gge di registro 468 .RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e deve assoggettarsi aU'imposta normale il trasferimento del bene permutato per il quale l'agevolazione non spetta (1). L'agevolazione deLl'art. 21 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, � applicabile ai soli tmsferimenti in favore deU'ente pubblico che ha il compito e il potere di attuare il piano di ricostruzione e non � riferibile ai trasferimenti in favore di privati che eseguono attivit� edilizie conformi al piano (2). (1-2) La prima massdima � ormai pacdfi.ca anche con ri:llerimento specifico ali'ia:ttiviit� edilizia (Cass. 12 ottobre 1970 n. 1944 in questa Rassegna, 1970, I, 1095). Esatti�ssima � �anche l1a sec01IJJda massima: ,g[i aitti e ocmtratti stiJpufati per l'attuazione dei pi.ani di ricostruzione non possono essere ohe quelli di competenza dell'ente �che ha il compito e i'l potere di ~el':tntervento pubblico di attuazione .del piano. A:ltl'o disoorso � quello della agevolazione, anche in lt"eilazione ai piani dli ricostruzione, cLel:la le~ge 28 giugno 1943 n. 666, che rigu�irda ipur sempre le opere di competenza dell'ente pubblico eseguite dai privati � in iJ..uogo e vece dei 1comu:ni � in base ad am><>sirte collJVenziond. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dfoembre 1973, n. 33612 -Pres. Leone -Est. Alibrandi -Ministero delle Finanze 1c. Jelo. Imposte e tasse in genere -Competenza e giurisdizione -Esecuzione fiscale -Opposizione di terzo per reclamo di propriet� -Competenza del foro dello Stato. (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 8; cod. porc. civ., artt. 9 e 25). L'opposizione del terzo che rivendica la propriet� dei beni pignorati nel corso deLl'esecuzione fiscale, in quanto tende a paralizzare l'azione diretta aUa riJscossione dei tributi e implica l'applicazione di norme tributarie, � devoluta alla competenza del tribunale del foro dello Stato (1). (1) Nello stesso sooso, ma riferita aililia esecuziione esaittoll"ia:Le, � la sent., 1cdtaita nel testo, 19 .giiiugno 196�7, n. 1444 (Dir. e prat. trib., 1968, II, 1188). � stato ripetutamente affermato �che, quaindo opponente sia il debitore, � .cO!IJ!bro1V1ell"S'�Ja �di �~osta 1anche �quel:liai attiiniente alla :r�egolair.iJt� foll"male del rprocedlimento esecutivo ohe non ponga questi'Ollli di dill"itto trib.utall'lio (Oass. 21 n10V1e1mbre 1972, n. 3431, ]n que1sta Rassegna, 19o73, I, 240) e queililJa ll.'e11aitiva a�llia pi,gnorab:iiliit� dei be!lli (Oass. 7 maiggllio 1969, n. 1543, ivi, 1969�, I, �691);' ma din. queste 1ed in aiLtll"e sdmdiJJi pll"OOUJIJJCI�le, oome del resto anche nella sentenza in esame, si � riaffermato �che il connotarto saliente della �controversia di imposta � dato dalla quaiLit� dei ,soggetti, dal fatto PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 469 che essa intE!il:'OOl'l'a tra l'ente impositooe e il conitriibuente (v. Relazione Avvocatwra Stato, 1966-70, II, 531). ]importante � la sent. 9 ottoba.-e 1971 n. 2788 (in questa Rassegna, 1971, I, 1485) ohe dopo aver premesso che � ,c0I1J1Jrov01'sia di imposta l'opposizione del dielbirtlooo aIVteillte per oggetto La Legittimit� dellJ.a esecuzione e non J.o � invece il'opposizione del terzo tendente ,solo ad afferma11e la �estraneit� dell'opponente al xapporto esecutivo, ha definito �;oro.e OfPposi:zJi.one del debitore integrante una oontrovexsia d1imposta quella po:'-Ooposta da!l.La moglie del �contrfbuente dwetta non soiJ.tanto a l'ec1'amare la propriet� dei beni pignorati ma a contestare la sua personale xesp0I1JSabilit� !Per H debito d'imposta. CertameIJJte i soggetti, anche �liv;el'si dal conitribuente, �Che siano abilitati a contestare li.l fondamento deiJ.!la pretesa tributaria (il.'erede, il sostituto d'imposta ecc.) possono solleviare una conrtroversia d'imposta con la loro opposizione che, appunto, non � OPIPOsizione del terzo ma opposizione all'esecuzione (per le imposte diTette anche il ,coniruge e i parenti affini entro il terzo girado possono esperire gli stessi rimedi concessi al contri:bruente mentre non possono propomie l'oq;iposiziio!Ille dli. ter:110, per tlia espriessa nmma degli aaitt. 207 e 208 testo unico n. 645 del 1958). Ma qruando wn terzo veiriamente es1Jra!IlJeo propone un mero l'eclamo di twO!Priet�, �cio� 'lllll'auitentica opposizione di terzo che non pu� incidere sul !l.'a[l!POrto tributario e non pu� imp:Licare � l'interipa:-etazione e l'apipliicazione di disposizli.oni in materia ,tributaria > (Oass. 6 settemba.-e 1008 n. 2893, Riv. leg. fisc., 1969, 1726), � in. verit�� dubbio che possa �affermaa::si la �competenza del furo delilo Stato. Netl:la precedente sentenza 19 .gi'll!~ 1967 n. 1444, l'opposizione alfa esecuzione esattoriale exa stata avarnzata dal :figlio del contribuente che dn quanto tale aveva eccepito ria nu:Nit� del procedimento; la decisione, pur enunciata in termini di genericit�, avev;a contenuto del tutto '[)a!l.'ticolare; nel caso ora in esame l'opposizione deLla moglie del contrlbuente pu� aver OTientato la decisione. Semibll:'a per� che occorira iPrudenza :nella generalizzazione della massima. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dicembire 1973, n. 3363 -Pres. Saja -Est. Alibrandi -P. M. Chir� (.conf.) -Ministea-o delle Finanze (Avv. Stato Masi) c. Modesto (avv. Pane). Imposta di successione -Cartelle fondiarie -Esenzione da qualsiasi imposta presente e futura -Comprende l'imposta di successione. (l. 29 luglio 1949, n. 474, art. 8). L'esenzione da ogni imposta pre,sente e futura accordata alle cartelle fondiarie ediUzie ed agrarie detl'art. 8 della Legge 29 luglio 1949, n. 474, comprende tutte le imposte reaU e personaii e quindi anche l'imposta di successione e sul valore globale (1). (1) G1urispirudienza �oll'mai pacifica: Cass. 30 gii.ugino 1971, in. 2054; 5 giugno 1971 n. 1676, Riv. leg. fi,sc., 1971, 2048. 14 l 470 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l C�RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3391 -Pres. l Pece -Est. La Torre -Soc. Temi e Bacichi c. Minratero delle Finanze i (Avv. Starto Gentile). Imposta di registro -Agevolazione per i periodici di carattere politico '!I sindacale o culturale -Bollettino ufficiale della Regione Trentinol Alto Adige -Esclusione. (1. 1 agosto 1949, n. 488, art. 1). Il Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige privo in modo evidente di carattere sindacale e culturale non pu� riconoscersi nemmeno di carattere politico, si che non pu� rientrare nella previsione deWart. 1 della legge 1 agosto 1949, n. 488 (1). (1) Questione nuova. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3393 -Pres. OLannattasio -Est. Santosuosso -P. M. Chitr� (conf.) -Mini.stero delle Finanze (Avv. Stato Cavalli) c. Soc. Liicon (avv. Vernetti). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi -Imposta suppletiva -Decorrenza -Ingiunzione dichiarata illegittima Vale come costituzione in mora. (1. 26 gennaio 1961, n. 29). Gli interessi sulle imposte indirette, ove non decorrano, dalla data di esigibilit� (imposta principale e complementare), decorrono dalla data della costituzione in mora; tale effetto produce l'ingiunzioine anche nel caso che a seguito di opposizione, dichiarandosi in tutto o in parte l'inegittimit� della ingiunzione, sia accertato un credito tributario di minore importo (1). (1) Decisione di indubbia esattezza. La domanda di SUJPPlemento solitamente .contenuta nell'ingiunzione, mette in moto la decOO'l'enza degli hJJtlelt'essi su quelli1a somma che, quaiLl. che si�aino i!Je successiV1e vicende, .s1air� in definitiva riconosciuta dovuta. Ci� � del tutto coerente con li.I principio genetrnilie di ditritto �comune che ammette ~a .costictuziorre m mora, anche in fo=a .generica e per somma noo liquida, per un credito non anCO!t'a accertaito. � quindi ben possibile rnon solo �che l'ingiunzd:one venga dichiarata in parrte Hlegitti:ma, riiconoscendosi fondata isolo in parte la piretesa tributal'ia, ma anche che l'ingi~ione in �quanto ta[e sia dichiarrata totalmente :LJ.le PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 471 (Omissis). -Denunziando nel ,secondo motivo violazione degli a�rtt. 1218' e 1211'9 e.e. e defila i1egge 26 gernna1o 11961, 1ri. 219, sugli dn:teressi dii mora in materia di dmposte, Ja Finan:zia sostiene: a) quando noa::i vi sono �contestazdoni sull'an debeatur, o quando queste 'coa::itestaz1oni r~sult: ino mfoa::idate, ila domanda giud1ziaJe' di.retta <ad ottenere 1a dete;rminaz; ione deHa 1somma dovuta v;!tle 'anche ,carne atto di ,costituz~one in mora per la somma �Che sar� Uqutldata nella senten:zia; con l1a conseguenm che su que.sta .somma V'aa:IIIlO �Computa1Ji gllii interessi ,in modo che ili credditore non ri1senta H pregiudizio dehla durriata del pcr-ocesso'. NeJla �specie, J.�a �oontestazione sostanz'.i!ahnente 'introdotta dalla contribuente rtgiuardava la quantificaZJione dell'imposta �secondo ,crirt&i definitdvamoote accertati in 1sede giudiziial<e; per ,cui .sulla somma realmente doviuta decorrevano gl:i �1nteressi fin daJ momento della piriana :richiesta; b) J.'eftkacia dell'inigiUJnzione ,ai fini �del.Ja ,costUuzione in mora � c01I1nessa alla �su�a natura dd a�tto introduttivo del procedimento esecutivo, o, 'se si vuole, a!lilia sua natull'la dli iinitiimazione ad adempdea.-e :lla1ita per iism:tiltto e si rliconduce alil'esiistenza, �sia pure parziiaJ.e, del ,credito .cui essa 1sd Ti<ferisce. Tale effi.cacia � 1.:ndipe1I1dente dalla 1eg1ittimit� della Hquidazione del tributo; e) erroneamente, :infine, la Corte d'Appelio dii Genova ha r1tenuto che, secOIIldo la legge n. 219 del 1'91611, gH interessi sulle imposte suppletive decorrono � da quando con ila lliquidazione del supplemento l'accertamento � divenuto defi!ll:iitivo �. AI ,cointrairio, ila decorrenza deg1i mteressi rprescinde dalla defi!l!it~vit� dell'acceTtamento, ed ha ridleTimen'to solo al momento in cui � sorta l'obbligazione tributairia, cio� al verificarsi del suo presupposto, indd:pendentemenite� dal suo accertamento, che ha natura d~chiarativa. Queste cons1de,raZJi.oiilli sono, nei limiti dli quanto verir� ora precisato, esatte e rendono accogJ.ibhle tl �secondo motivo di ri.coroo, e, per quanto ,dJi (['agione, anche J.,a �seco!llda parte dei!. prdmo mezzo. Deve, anzitutto, a:fflermaJI'ISli �che :Petr 1stabiJdlve se lliJ. �debitore abbfa rea,lmente contestato una pretesa .e .se tale .contestazione �cada sull'an debeatur o sul quantum, bisogna aV1ere r.iJgu,M"do l!lion 1ad una gieneirfuca o formal,e �resistenza aH'azfone creditori:a, ma aH'obbiettiva consiistenza delle questioni 1sollev1ate da 1chi 1si oppone a�hla piretesa. gittima e tuttavia nel irelartirvo giudizio di opq;>oslZlone, a seguito dd azione rkonvenzdonale sia egualmente affermata La ,sussistenza �di un credito di imposta; in ogni caso gli inteTessi saranno dovuti da:l momento della domanda (ingiunzione) non potendosi dd celrlto affermaa:'<e �che l'obbMgazione di interessi preS1Up1Pone l'accertamento definitivo dell'obbligo tributarlo. Non 1semb1I'a quindi rilevante dndagare se il �contribuente con l'opq;>o sizione 1abbi!a �contestaito l'ano �il quantum deilil.'i;mposta; ogni voil,ta che una Qbbiigazione di imposta, sia .pur di importo ridotto o divemam.ente fon data, risulter� definitivamente accertata, su di essa saa:-anno dovuti gli interessi �con decoo-renza dal<la ingdunzione. 472 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Quando, .come nella ,Speeie, H oontr.iibuente non �contesti :iil dkitto deifila 1ffina!n2la affila ~ma, suJffia baise degiliii stessi presllJp<pOSti di fatto, chieda sol,tanto �che 1sia applicata una voce �ainzd,ch� Ulll'altra della stessa 1lairli:ffia, ;p:rop<llille 1SOisbanzJi~mente runa qUJe!Stdione di q1nanffioomi.ione dell'imposta dovuta. Oorrel1ativamente, quando li:l �giiudice di merito, dando arbto del pacifico dixtLtto della Fdtn:ainm aiLla tassamone, riso1va la questione 1mtrodotta dal ,contribuente cirea la voce de1la .tardff.a in cuii il :llatto va inquadTato, mcorre in vitzi logtci e .g,iiulr'1idikd: \La 1successiva sem.te!llm ,che dnte!l."preti .questo �giiucl!tcarto �come avoote ad og.getto unicamente Wlia .coostestazione sul!l.'an debeatur. Ma, 18111che a dtenere scindtbile iiil. diristto di ;tassaziO!lle PeT' 'l'timposta principiaile da quello 1ccmoornente l'imposta ISUppletiva e conf�gmiaibiJ.e un',a'UJtonoma 'contestazione suhl'an debeatur di ,quest'ultima anziich� urna sostanziale controvextsia 1sulle a�Liquote 'appli1cabhlii, 'La 'senterrwa della OOI'lte d~ Gooova rum 1si 1sorbtralrtrebbe parimenifli taililta tCe!l1lSU!l.'la. Ed ilnvieocio, IJltelll'mter. piretare il precedente ,giudtcato, essa ha �testuialmeinte irtcooosctuto che � la Corte di :rdinvio, unifoirmandosi al principio dL �d:ilrtitto, ha accertato quaild: passiv'1t� dovevano rtite!llerisi. obiettivamente �i!I1erenti aililio stabilimenro e 1costituivano .perci� posta passiva di effettivo ccmfur�imento a norma del citarto airt. 81, ne ha determinato il.'ammontare fin '.Lire 38.0()3.098 ed ha conJsegtUe!llitemente confermato la dichiarazione dJi illegit1lirlnM; � della 'ingiU!llZJione (pronU!l1Cia'ta dal �~udioo di ;primo grado) che av.eva r.tte!I1uto tutto il passivo .come C()(l'Tltspettivo dd un trasfertmento a titolo oneroso, �da!I1do per� atto del diritto defila Fmanza ,ailfa itassamone prevtsta d!ahl':aa:t. 1 deilla tarlifjja tal11. A dJi <.reg]sllro per Jia pan:ite delll.'attivo relativo rulo stabilimento cui coirrdspondevia 1.'oocolilo di .passivit� ineII'OO. ti IIlO!ll allo stabilimento, ma all'azJienda, v.ale a dtre per la diffe~ !l'enza :llra il Viailore d�llo stabilimento (L. 102.33'5"000) e quelil.o deUe passivit� mereniti. ano stabiiliimento medesimo �. Cosi .giud..iooaldo, la Cor:te ha riconosciuto 'che anche la cootesta.zion.e l!imitata aJ.J.'an debeatur dell'�imposta isuppletiva ell"a tStatai paa.-zJia:lmente rite!lll\1ta jirufondata� IIlel .giud!izJio precedente e �che erano 1state ri:so\Lte Le questionii ISU!Ll'esatto 1ammontare dell'imponibile da rtassaxe secondo il.e rispettive ali!quote della ,tariffia. Ed al10100, irdisuita aipplticabi\Le ianiche .i,n questo �caso il priln.ci:pio affermato dail Supremo CoHegiio neiL1a .sentenza 16 cfebbrafo 196�5, !11. 252, nel ,senso cio� �ohe se H contribuente inon �CO!lltesti 'l'an debeatur dehl.'iirnposta dovuta ma solo ,y quantum, o nel 'Caso 1!11 ,cui il.e contestazioni SUl'.Ll'an risultino infO!lldate, 11'1iingi�rulOO!lle fisca'le vale anche 1come 1atto di costituzLone run mora per lJa somma 1che 11W"� (lliiqrulildalta lllJellllJa 1sent1leinm.. Su questa somma v.ainno, perrtan.to, liquiidatiJ gli '�!llter�essi, in modo che l'Ammdtn!LstrazJione finanzJi.1axia IIlon rLsenta liJ preg.iudizlio della durata del PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 473 processo, aincoreh� l"ingJiunzfone, a motivo deili'�1l'ro1r1ea determ:inazione della misura delfimposta, sia stata di-chiaTarta Uilegdttima. Da qruestii prtincd.pi pu� .trarsfu anche 1airgonrento rpier rdJtienere l'dinfondatezz1a dehl'affermazione della se111te111za qui impugnata, �Secondo cui � n0111 � 1concepibile una mora debendi se non dal momento in 1cui l'incertezza venga el!iminata �. Ed invero, perch� iSi abbia mora debendi � suffioiie111,te �che il creditoce fa.ceda vruere l\lln d1riitto, anche 1se ll'eisitsteinza di questo venga accertata successivamente o 1i111 misura il'idotta; onde non basta ad escludere ila mora .J'tncel'tezza determinata daUe 1c0111testazfo1t1i del debttoo-e. Si :in�seri1sce qui H quesito se, nonostante Ja dichiiaraita liLlegittimit� dell'in;g~unzdQllle fi1scalle, potevia i.il .credito d'imposta essere consi-d&'ato esiistenrt:e e :tiaitto Viallere dlailll'Ammmils1Jria1ZI�I0111ie finaruJilalrlila. M qUtelSMo, ooi suoi due profi<lii, deve darsi T:isposta affoomaif;iva. � noto che, secondo iJ .c:l:assico orientamento (.cfr. Cass. 219 agosto. 1'963, n. 2�376) di deriviaziOIIle dott:rii.111iaie, iil debUo d'dmposta deve :riitener1si .sorto al verifi,car.si della 1situa~ione di fatto �cui la Jegge lo 1rk0Hega e non .gi� al momento dn cui avviene ll'aicceritamento dell'ufficio fi.nanziacio, :il qual�e ha la funzione di constatare Mi �concreto 'l'es1stenza de�ll'obbligazione tributarla (che quindi preesiste) e dd determiltlarne la misura. Anche a voler considerare, �come ritengono a�l�tci ,sfuddosi, Ja situazione di fatto ,solo come presupposto economico, il �debito d'imposta sorge g.iJoodieamente m concreto a seguito di U111a dichiarazione di obbligo da parte del <�ontribruente o da atti dell'A.mmin11strazione :finanziaria, .che :in genere precedono l'ingiunzi,one &calle. Per quanto riguarda in particolare .j,J debito d'impoisita di registro. in appl:ioozione del primo o:riientamento � ,stato citenruto (Oaiss. !Il. 2462 del 11964) �Che esso �sorge al momento �del.fa �stipulazione dell'atto, cio� qua1ndo 'si veX'ifica �la ,situazione di fatto cui la legge :ricollegia il'obbl:igazione �tributaria. Se,guendo, invece, l'altro �indll-izzo dottrinale, :il debito nasce con la presentazione dell'atto per J.a .re.gdstraziooe ed H pagamento ,deJfa !relativa imposta. In ogni �Caso, :il debito d'dmposfa di re~Lstro preesi!ste all'fa1g1un2lione filsoale, che ha essenzialmente il �cairattere di primo atto del prioceddmento esecrutivo, anche se, peir omiiss!�IOlni o 1co111tJeistazOOni. de:l .oontdbruoo.ite, la fondatezza e la milsu�ra del debdltio V1enga accerla:ta in un momento .successivo. Deve qui richiamarsi dl principio affermato da ,costante g.iul'lisp�rudenza (Caas. 2863/72; 301-0/<6,9; 201<9/69 ed altre) :secondo �cui l'AmministraziQllle finanziaria, !cico111-01sicilllita J'�inesistenm deille ragiOIIld g.iurddkhe poste :a fondamento d�ll'acce[''tamento (.complementane o 1suppleti'vo) contenuto nell'ingiunzione oppOlsta, al fine �li s:osteneire la ulteriore pretesa tributaria riguandlante il medesimo pa.-esupposto, che ha originato l'obbli 474 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gazione soddisfatta coo il pagamento dell'timposta pl'lindpaie, pu� invocare una nuova e dive~sa ragione giiurtdica, e d� sd:a per l'eventualit� ohe l'ingiunzione ,sia di.chia'l'ata iillegittima (srtante 'l'iinforndatezza delle rag:ioni dii di:r1ltto 1irn es1:;ia enuncfate), sia a ,seguito di annullamento de�ll'irng. iunzd�ooe d'ufficio. Il che 1sta a coinfeTmaa:"e .che gli effetti della mora debendi 1permangoino, �an�che se 1':�ng.iunzicme venga dd:chiamta illegittima e ,se l'Amminlstrazdone finanziair;Ia muti le ragioni .gdurldiche poste 1a base della sua preitesa, pur�ch� 1sila 1stafo fotto vail�ere �un diirttto di tassazione, ac.certato -siia pillTe �suc�cess~vamernte -neliLa sua fondatezza. Per quanto rlgiuairda J1e lleggd n. 2;9 de�l 19>61 e n. 147 del 1962:, contelllJeltllbi !IlOl'iIIlie per J.'1appld1oazd:ooe d:egJii ilnteress1i moratoo:iiJ sull1e somme dJOV'U1Je 1allil'E11ar;io per tasse e dlmposte �ilndilre11Jte rsugJ.li. ia:fifari, Via OSSeTVlaitO che 'esse 1stahiliscono lia decorrernza di detti inter:essi da,l gio,rno d!Il �OOi il tl'libuto � divenuto esi1gi!bile; �ori�tel'1io �che non pu� non coincidere coo il momento in 1cui il debito d'imposta � 1sorto ed � :l�atto v1afore. La data dell'esigibilit� non viene spostata per effetto dei ritardi determinati da fatti imputabili al contrtbuente, n� dall'eventuale aiccertamento 1S1Ucc�essivo di una diver�sa miisura dell'imposta dovuta, n� dall'esigenza di rendere definitivo l'accertamento stesso, cosi come sembra l1tte!Ilerie, �IJJeiliLa .specie, La se!IlJtenm ilmpugl!lJaita. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIDNE, Sez. I, 212 gennaio 1974, n. 177 -Pres. Saja Est. Caleca -P. M. Sbrocca (1conf.) -Ministero delle Finanze (Avv. Stato Angelini Rota) c. Ospedale di Biella (avv. Neri). Imposta di registro -Agevolazione per le opere di competenza degli enti locali -" Opere non ammesse a contributo -Si estende. (1. 3 agosto 1949, n. 589, art. 4; 1. 6 febbraio 1951, n. 126, art. unico}. L'agevoLazione per Le opere di competenza degli enti Locali � stata estero daU..a Legge 6 febbraio 1951, n. 126, anche atle opere (neL'la sp�ecie ospedaLe) non ammesse a contributo e per le quali non vi � stato it riconoscimento delta necessitd deU..a S'Pesa (1). (1) Si riaffea:wa l'orientamento contenuto nella sent. 9 agosto 1973 n. 2290 ~iin questa Rassegna, 1973, I, 971 con aill!lOt1azione ailiLa quaiLe si rinvia). L'odierna dec:iisfone :si -sofferma .soltanto .sul �riconoscimento della I11ece1ssit� delliLa spesa; '.l'eisita tuttavia .semp!l'e dubbito se lie Ol);�e;re p'1'evlis1te nel'la legge 3 agosto 19149, n. 579, indip.enderntemente dal riconoscimento della 1spesa :riLeviante �!ll� fini della concessione del contributo, siano tutte quelle 1semplicemente enumerate negli art. 2 .seg.g, o piuttosto quelle che abbiano Le caratite!I'dshlche neilJ.e s1Je1sse novme defindrte, e cio�, oon rif:e!I'dmento PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 475 a1l'M"t. 4, tutti giJ. ospeda!li o soltanto gli ospedaili [per i �comuni che ne siano sproVVlisti o 1siano dotati di impianti dicl�a!raiti :non suscettibili di miglioramento su piropOISta dal Ministero della Sanit� con decreto del Ministro d~ll'!rnterno di concerto con quehlo dei LL. PP. H rkonoscimento dehla necessit� della .spesa � un momento SUC�C�essiivo� all'accer.tamento della necessit� dell'opera; �eliminato il Ticonosaimento della .spesa resta l'accertamento della necessit� dell'op.E!['fa. Il richiamo della !leg�ge n. 126 del 1951 all'esecuzione del:Le opere P!feviste mena legge n. 589 del 1949 semb!ra chiaramente ri:llerito a!ll'iinteiro CO['l!)O degli artt. 2 e segg. (salvo per ci� che concerne i!l contributo) e qui�ndli a tutti i presupposti in essi desciritti. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 214 gennaio 1074, n. 186 -Pres. Giannattasio -Est. Santosuos1so -P. M. Chi.r� (idliff.) -Scalici (avv. Avezza) c. Miniistero delle Finanze (Avv. Stato Tomasiicchio). Imposta di successione -Usufrutto congiuntivo -Accrescimento Liquidazione maggiore imposta a carico dell'usufruttuario superstite -Riferimento al momento dell'accrescimento. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 23). Nel CCliSO di usufrutto congiuntivo la liquidazione dell'imposta eventualmente dovuta a carico deWusufruttuario superstite a vantaggio� del quale si produce l'accre�scimento va riferita, per stabilire l'et� dell'usufruttuario, al momento dell'accre�scimento e non a quello dell'apertura della successione (1). (1) P11essoch� inesistente � la elaboir.azione gimispriudenzia:le suLle due norme .identiche della �legge di iregistro (art. 1'9) e di successione (art. 23) relative all'rusu!Wutto congiuntivo. La dottrina � ti.rnvece unandme nel senso �C�ntrario aUa massima, nel ritenerie cio� ohe l'eventuaJ.e maggiore imposta doivuta al V:m"iificrurai del-� l'accrescimento, sia costituita dalia differenza tria i'.i~sta che sarebbe stata originariamen�te a carico dell'usufu-:uttruairio :superstite se avesse con::. segudto aLl'apemura della .successione ianche lia quota .fil usufrutto accresciuta, e le iimposte gi� pirecedentemenite pagate. (UCKMAR, La legge di registro, I, �sub. art. 19; JAMMARINo, Imposte di Registro, 94; PEPE, Rassegna di giurisprudenza sull'imposha di registro, 82; DE BoNo, La legge del registro, 105 e 1pi� diffusamente SERRANO, Le imposte sulle successioni, 244, che esamina la questione anche i�!n reiazdone a:U'air.t. 104 dehla legge sulle succe1ssioni ed esclude che l'accrescimento (condizione so1spe:nsiva) possa esseire 1r1e1golaito dalla llllorma vigente ai! tempo deil.11."aivverameinrto}. L'argomentazione ide11a sentenza in nota non semb1ra conivincente; la ev.,entualit� del:La maggiore imposta sottolineata dal!J.a norma non si verificherebbe mai se a .seguHo diel:l'acwescimento .si 1i.quklasse il.'impost:a con ~ife 476 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Oon l'uni:co mezw di riicor�so., denunzdiandos�. ila viiola; zione dell'aTt. 23 del r.d. 30 dicembre :L92J3., n. 3270, si soisrtJiene che questa norma iandava esatfamente interpretata 111el SeiillSO 1che, nel caso dii usufnlrtlto coogi:U1I1tivo, J.a ltquidazi-Ollle dell'imposta a carico dell'usufruttuario 1supe11Slbiote debba avvenire COIIl rrdreriomento ali. momento dell'accrescimento e non a quelJ..lo deiJ.J.'a.pertura di 1successtone. Osserva in parttcollare ila ri:cor!l"'ente che La declstone deli1a Commi�ssion.e Centraile contrasta ool principio deHa .conLspondema� dell'dmposta alla �capacit� contributiva (art. 53 Cost.) -dn quarnito 1'1UJsu:llruttuarrdo 1super1stdrte consegue un ulteriore vantaggio sotlitainto al verificarsi deJ.J."accrescimento e �contrasta oon l'art.. 23 defila citata leg1ge sul!le 1suocessioni. :u ll'liicoriso irWsui1ta iicmdiaito siJa: sui pr!�lllioiipi �~:in maiterdla tr.1butarrda, sLa iSUlla ilettera e SUJllo ISP�T'ito dell'arit. 23 cit. Non si contesta ohe, sec01I1do Ulll'aurtorevole dottrina, il diritto dii ac�crescimento si spiega col prilllcipio ohe, per ila clldamata dii pi� persooe ad Ulll medestmo itutto, ciascuna � chiamata per 111 twtto; per oUJi la quota vacante non .gen&a un acquiisto nuovo nell'erede o nei coeredi che restano, ma Tende soltanto ma.ggiore ila .quota �di castoro, per i quali l'acquisto, anche nella miSU['a maggiore, dipetnde sempre daU'ox.iginaria vocazione. Tale teoda non si � sottratta a censure. Ma se J.'i:st1turto dell'aoorescimento pu� essere �spie.gato 1CO'll ila concezione di UIIl'ulllica ed origilllaria vocazione ereditaria., daHa quale dipende anche l'acquisto deI.la maggioce .quota per effetto dell'accrescimenito, <Ci� non pu� condurre a 'negare J.'evddente reaiLt� che, neJ. caiso dii usufrutto congiuntiV'O, l'Ullteniore incremento di quota .per l'usufrut rimento all'et� del ~tealla data di aipertUB."a delila iSUCcessione, giacch� nella sola ipotesi di lllJila ipossibiile maggiore imposta (uswliruttuario superstite in.friacin.quanitenne e usufiruttuardo premorto ultracinquantenne) questa sarebbe dovuta lin o~ caso e non eventualmente. Ma cosi ragionando si !ignora che ila m�ISU!rla delJ.l'imposta � determina.fa, oltre che dall'et�, dai grado di parentela tra l'usufruttuari.o e l'autore della suecessiooe e fol'ISe anche da11a progB.'essivit� dell'aliquota in relazione all'wsuflrutto accresciurto. Ed allora diventa iproblematico detelt'llninaire la mag~ imposta dovwta. <lOIIl riferimento ail girado dd. parrenrtieila ma sollo per Ullla parte dielllia dUJl'ata deLl'usuflrutJto. � Nemmeno esatta appare iLa COIIlSiderazione che l'�imposta deve comspondere all'effettivo i.ncremento di ricchezza del chiamato aH'erredit�. C'i� potrebbe dirsi se prempiposto dell'imposta di successione fosse 'La molt'te deJ. contitola'l'e delJ.'.usuf!rutto, ma non per 11.'usufirutto coniunitivo che trae origine da un.'Ulllica. vocazione ereditm-ia nella quale ciscun.o � chiamato per :i:l tutto. Se �cosi non fosse dovrebbe rlferriTsi al momento dell'accrescimento non solo l'et� deH'usufxlllttuario, ma anche H valore della propriet� piena di cud va tStabdil.iita la percentuale in ragione dell'et�, l'aliquota e ogni altro elemento de11a tasisaziOIIle da consdderare indiipendente; ma ci� in pieno contrasto con !l'art. 23. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 477 tuario ,superstite si opera soltanto al verificar.si de1l'accrescimento; �Con iLa 1ooniseguer.zi.aiLe aippi]Ji,ciamOIIlle dleii: prilnci.pi ~Wn. maiteo:ia itcibutaria, 1secondo cud ile dmposte devono �ooirr1spondere a concrete manifestazioni della capacit� contr~burtiva, ed :in rpartfoolaire 1che l'imposta di succesiorne deve colpke l'effettivo aumento di r~cchezza del chi'amato a:ll'eredit�. L'Ammimstraa'li:one finanzdooia dello Stato osserva �Che questi prdncipi sono sflaJti 1rd1~ettaibi 1diall1Ja decilsfame dmpuglnialta podich� a1l'u:su:l�ruttuario viene chiesto di pagiare soltan,to la ddfierooza tra quarnto gi� pagato dal precedente 1USUfruttuiaxiio (in relamone aiJ. periodo i:Ln cui i beni erano stati da iiui goduti) e quanto dovuto per 11 ,godimento successivo. Ma, ferma restando l'evidente esclUJSicme dli UIIlia duplic�zione della ,ste13sa dmposta per fo stesso periodo di usu.fuutito., il diverso problema sottoposto all'esame deHa Commi,ssione �cenwale e1~a ,se, sul bene che l'usufruttuario isu~te acqudsiisce 1ail ve11~carsi deLl'accrescimento, egM debba rpag~ un'imposta cakolaita ,oon .gli stessi �criteri che sarebbero starbi applicata. come se il bene fosse stato da lui goduto fin dal momenito deIJ'aperlum di .successione. Ostano ad una OOIIlclusione, affermativa su .tale quesito, non sol�o i prlinioipi �gieineria;li ioopm il'I�IC'hilamaJbi, ma mlJChe d. ll'liilJiievd ermeneutliicd. che si traggono dalla fottera e daiila ratio della specifi.ca norma in �esame . .Stabillisce, ii1 rterzo comma dml'art. 23, cit. che � qualora l'usufrutto sia devolurto congiuntamente a pi� perisone, fa tassa .si applica per quota, come se 1a COIIl~UlilZ!ione non esistesse, salro J.'accertamenito de1la maggiore tassa 1che sia eventualmente dovuta al verificam dell'aocrescimento �. Da .questa formwazione poosono trair.si due mortiv:i di conferma della tesi deHa rilevanza del momento dell'accrescimento ai fini deIJ.a determmazdone dell'imposta. 11 �primo si Tiferisce aHe parole � Maggiiore tassa.. dovuta al verdificocsi dell'accrescimento�; il che .fu pensare ,che, per quanito uno dei pre!SIUpposti tr1butairi 1sia J.'odgma.ria vocazdone eredita- ria, ,aiJ.rtro presupposto per la na'scita del debito del!la maggiore tassa sia H verifi.OOII1Si delil'acciresciimento; .sicch� questo viene considerato il momento rilevante iper il debito tributario. Il secondo motivo d:i conferma trova -iJ. suo addenteliLa.to lette�rale ne1l'avveil"lbio � eventuailmen�te �. Si consider.~ d.nfatti, che un debito di maggiore itassa al veriifi.cars:i dell'a�ccrescimento non pu� ,sorgere nell'dpotesi fil cui entrambi gli usufr'llttuari -�m quanto witr.a dnquanteruni 'aH'atto della vocazdone ereditaria -abbiano pagato una rtassa minore ( non essendo ovvdamente possibU.e .che uno di essi 1sia r.ingiovainiito al momento de1l'accresdmento). N� d.l debito d:i maggiore tassa sorge �evidentemente quando gli usufruttuari -tutti !im.fra�cmquanteinllli -abbiano gi� pagato detta tassa nella mi.sura mag.giore. L'ipotesi in cui pu� ,sorgere un debito di mag 478 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giore imposta �, invece, quella irn �Cui una quota deLI'usucfrutto congiuntivo abbia scontata una tassa minore, per l'eit� :ultracdrnquantenrne dell'usufrutuacr- io, ed un'altra quota abbi�a .invece rscontata la ta.ssa maggiore, rin quanto 1l''lllsufnuttuario supe~sti:te aV'eva meno di �cinquarn�t'anni al momento della vo�cazione ereditaria. N� derdva che, se fPer stabilire :La tassa dovuta per effetto dell'.arcore13cimento r;i1eva�sse l'et� che il'usu: fu-uttu:a11:1io �supeTistirte �avev�a al<l'atto della vocazione e11edHJarri� -.secondo la tesd dell'Amministrazione finalllZiaria -, fil �l�egiislratore non awebbe usato l'avverbio � eventualmente �. Ed inv�ero, ne�il.'urnfoa iipotesd in �cwi un debito di maggior.e tassa � �ooillfigurabile, l'usufruttuario superstite, i�nfrad!nquantenne al momenito della vocazione �eireditaria, sairebbe � cer: bamente � telllUto ail .pagamento dreHa magg.iore :tasisa, qualunque et� egli avesse rrag�giurn.to a�I vecifioarsi dell'a.ccresoi:mernto. Se ne deve tr1arre Ja conc1usione �che, rse i.hl .legislatore iha prev:Lsto solo l'� evern:tualiit� � del �sorgere di urn debifo .dJi magg1ore fassa, � per.ch� �a questi :fini rileva il momento dell'�acorescLmooto, e ila marggfore t�ass:a � dovuta isolo �Se in detto momento l'usu::fu-uttuar.io supe11std..te non abbia anoo:m rsuperato li. cinquarnrt'arn!lli. Ta1le �cornclusiiolne .si armonizza, del rresto, con fo ;spirito deil.la norma, che � queHo di :liar pagall'e :ima tassa minore agli .usurfrwttuarrd 1i quali -al momernto in cui �cominciano a godere dei bend rloro :asseginrati abbiano pi� di 1oiillquarnt'annd d'et�. � questa !IJa .stessa ratio �ohe aveva indotto dl fog.islatorre del 119�2:3 �d .abolire hl �ori<tell:'lio prevdrsto daHa fogge n. 217 del 1897, essendo .stato ritenruto -rcome espressamernte detto nella Relaziohe mi!I�iistffi"iale -� 1iniqruo :liaT pagare rtasse su iberni �che .dJi :liatto non eremo stati goduti �. Deve, perrtarn.to, enunctars:i �tl seguente rprdrncipio: nell'ipotesi di usufrutto �congiuntivo, per .stabilire �se al veriftcar1sd deH'aocrescimento a favoTe di umo degli 1usu:liruttuar.t rsia everntua<lmente dovuta la maggiore tassa prrev:ts:ba dahl'art. 23, quarto .comma, del rr.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, devesi tener .confo dell'et� �che J.':usu:fu-'UttuaTio �super;s:bite abbia al momeo:1ito deH'a�ccrescdmernto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2.8 gennaio 1974, n. 2.17 -Pres. Saja Est. La Torrre -P. M. Antoci (diff.) -Soc. Fonderia �Leghe 1speciali (avv. Romanelli) c. Miniistero delle Finanze (Avv. Stato Agr�). Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e vahttarie Imposta generale sull'entrata -Prova -Presunzioni -Limiti. (e.e. artt. 2727 e 2729). Poich� la presunzione non pu� fondarsi su un'ulteriore presunzione, non pu� ritenersi legittimo l'accertamento deUa evasione dell'imposta I 1 I j I I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 479 generale sull'entrata basato sulla determinazione induttiva di un maggior reddito di una impresa e sull'ulteriore presunzione che questo maggior reddito non dicMarato sia costituito da vendite eseguite senza emissione di fatture (1). (Omissis). -Con l'un'ico mezzo dii �rtcorso �1a 1s.r..i. � Fonderia leghe speciailli � -dJenruin2'JLalll;do viotla2'l1one dli il.egge (1airitt. 2,7217 e 2729 c1c.) e Hlogidt� di motivaz:ione -�C�ensura la Corte d'appello di Biresc1a per aver rdconosciuta �effi.ooda probatoria di valida presU1I1zione all'�errato ragionamento degli org1arni finanziiari, che avevano 1supposto una vendita di merr-d 1senz:a faittur�e (�e quindi in evaiE1ione atll'I.G.E.), per l'importo di L. 60.8212.21919, ci� �argomentando daUa drca:stainza, �a .sua vo.Ita presu:nta, di un maggior utile ne.tto di ese1rd2'lio, r1spetto al diicllliairato, �e daBa ulteriore presu:nzion.e che questo fosse costituiio da ri.ciavd. non doou: mentartii. La censura � fondata. L'iter Jo.gico .seguito dalla F.tnan2'la e riiperc~so da>lil'impugnata .sentenza procede 1secondo questa Linea di pensiero: a) 1s1i pone anzitutto la preme�ssa che il �costo gfoballe di produzione dell'-azienda (g;ia:cenze; acquisti di merice; spese di .gestione; passivit�, �ecc.) ascende a L. L9913�.390.3153 �e che, detraendo rtaWe i!ffiiPOrto dal ricavo deHie vendi�te dichiarrate, par:i a L. 2.032.23.6.871, risulta u:n riedd! ito netto d:i L. 318.8:46.518~ coriri-sponden:te all'l,.9�7 % de�l costo g-Ioba�le; (1) La sentenza con H solo dferimento a:lle norme del cod. civ., decide con notevole fOO'maliJsmo una questione che ha u:na grande rdlevanza concreta. Ben diverso � il metodo �seguito nella recente sent. 8 novembre 19173 n. 2922 (in 1questa Rassegna, 1973, I, 237) che ha esamdirllato ooin unia pi� reaiListilca v;aJLuta:zioa:ie H. fenomeno. Il caso non r!M'O era costttuito da un accertamento ai fini dell'LG.E. che prendendo le mosse dalla dichiaxazione unica dei redditi, op�rava indutti'Vamente una corl'ezione (aumento del reddito netto) e quindi attri buiva questo mag.gioc reddito a un �CO!r1r:ispondente volume di affiad trat tati in evaisio!llle aihl'I.G.E. In ci� sarebbero �contenuti due �el'!I'ori: la utilizz.azione di una presun zione ancorata ad altra 'Presunzione .e l'affermata necessi.t� di derivazione del ma�ggior reddito non denunciato da opera2'lio!lld in evasione, quando 1nV'ece iJ magig.1or !I'eddito pu� �anche d:iipendeTe da altre cause. La determinazion� in via indutt1va di un reddifo netto superrio!I'e a quello dichiiarato � un'opera~ione evidentemente �lecita, normale e quotidi1ana. Ci� istabilito, H dediuT!llJe le conseguenze ad find diehl'I.G.E. � semplkemente una normale appU.cazione de1la legge e non una dimostrazione presuntiva �che si basi a sua volta su una pr�esrunzione; .se un reddito supe: rfore al dfohiarrato esiste, d� non pru� essere indiffeT�ente ai fini dell'I.G.E. Ma a que.sto punto� sopT1avvengono 1spe1cifiche no!I'me tributarri.e, rnon ciiilJate daila dectsione in nota: gli a:rtt. 26 e 27 deHa 1egige istI1Jutiva delil'I.G.E., all'evidente scopo di rrendere non illuSOTio l'obbligo della omresponsione %mwm111tmmf1i~Ifill~'lfffffoo;~1IEltHtMt�t\\~mi\0fm1@1@m~mmmr:1m;g;411nmimii~al1Irr11rtJmft1WJ&1t111<~~ 480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO b) di ,falJi dati poi ,si assume come ce:rito solo quest'ultimo (lire l.9'913.390.353), dspetto al qUJaJ.e si ritiene per,centualmente inatteindtbi:le, per diifetto, l'utile dichiar,ato, 1che perrtanto, attravier,so una oo:riie di preSUJllz. dond quailli: liil rapido SV1i11UP1PO dieM'az~enida; -i!! progtt'elSSi'VI() d!Il.crement~ di capitale; il precedente conco!J:'ldato d!i r.m., viene elevato dall'l, 97 % alla miisura giudkiata pi� �congrua del 5% , ossia da L. 318.846.518 a L. 99.66.9.517; c) dal che in.fin.e si deduce che, poich� .J'ut1J.e presunto 'eccede il dichi<ariato di L. 60.8122,.2:9�9, quest'eccedenza, nO!Il pu� che provenire da ricavi di vendite non fatturate e, quindi, fr1. 'c0!11travvenzi-One aU'I.G.E. Ma un 1siffatto ragionamento � viziato, sul piano logko e-giuridico, da a'lmeno due error.i. H p:riimo errore ,sta nel non aver considerato che, se fa preSU!Ilz.ione (semplice) � la conseguenza ,che � H giudke trae da urn fatJto noto pe!l" risalire a un fatto ignocato � (art. 2727 e.e.), non pu� ammettersi che quest'ultimo ,si ponga a 'sua vo1'ta come fonte di urn'ulteriore il�'esunziione�, pe1rch� al procedim~nto logico-induttivo su .cui essa deve fondarsi verrebbe �cos� a man�caire ila certezza delil.a premessa; tale IIlOIIl essendo pi� il fatto � noto �, ormai >re�trocesso a causa 'remota, bernsl. il :fatto che plfi.ma era � i~orato � e che poi viene �presunto� per farne il'an.tecedente prossimo dd uina nuov;a dnduzdone. La qua�le, per�, non trovando�si in un nesso dli ,cor!l"effiazdlone diiJrertJta. coil furt:roo lllOllJo, riisui1Jta J.ogdoamente lindeboLiita nel suo grado di vierosimigJ.ianza e, perci�, come prova critica, diventa giuridicamente inammissibile. Ora questa regola, che � enucleabile dal d�U'imposta, dstituiscono un sistema di -documentazione in base al qwrle in ogni momento il sogigetto obbligato deve essere in grado di dimostra!l.'e con documenti tutta la sua attivit� e parlioolairmente di dimostnn-e li.a quadiraitura dei conti tra merci ,acquistate e merci vendute o giacenti in ma1gazzi1110, e pi� in generale tra le .componenti ,attive e passiive della sua �attivit�; ove questa -quadiraW!l"a non risulti certa �si it�'esume � che sia stato trattato .in evasione d� ohe manca a raggiUil!gere il vol!uto paregigio. � questa una presunzione legale che non solo pu� ma cieve esSE!["e applicata e irispetto alla qua[e non vale ta regola del di'Vieto di piriaesumptio de praesumpto. La presunzione (semplice) cui si � iatto ricorso � dunque soltanto una: ila determinazione del !reddito. in mistWa superiore al dichiarato; la �successiv;a dedluz:ione � una J.ogica e necessaria aipplkazione di una norma. .Sarebbe alJ.'inve:rso molto il:logico se, ammesso 11.'accertamento di un reddito maggiiore, nulla se ne inferisse ai fini del:l'I.G.E.. Ailltro disccxrso � queill1o, cui si accenam niei1Jl'UJ11Jima plCllMJe deilil;a sentenzia, se ,di f�ronrte 1ad Uillai dd.chiiarraziione dei reddd.itd futta ai fimJi deililie imposte dii.vette spettasse aJ. competenite � ufficio delWe imposte procederie agli oocerl&menti d!n 11ettiifica 1e non .a[iLa Guaa:-diiia :d:i F'inanza. Mia � .ervidenite che -~ orgam oompet~ti aililia v;erifica deil.IL'.adiempime1rnto degli obbild1ghi deilil'I.G.E. (J11oin i!Ja GuM"diia di Fdinanza, ma l'Intendente dli Finiainza seicondo qUJa:nito disp0ne Jia i,egge 7 gennaio 1929, n. 4) hanno dJ. potere di a;ccertaire dtn v;ia PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 481 citaito 18Jl't. 2727 1e �Che trova espressiiorne nel dli'Vli.ebo del praesumptum de praesumpto, Jia Oocie dii Brescia ha Vlioliaito, quando, dlopo aver il.'aggirunto per via induttiva fa presunzione di ;un magigior �reddito di 60 miJ: iond, ha da .ci� arguito, per .successiva induzione, �che ,taJ.e somma fosse iil .compoodio �di v�endiite non fatturate: in .tal modo, .inv�ero, e�ssa ha invertito 1a regola J.egale, perch� ha .ammesso una presunzione riooJ:endo da oo. faitfo iiginorart:io (u1li:le :netbo) 1a un a1Ltro 1laJbto fug:nooaiflo (r1cavd iL�1rdli), non 1senza �capovolgere il pr'incip.io �logiico per �Cui � da T.itcavi foil.'d:i �che suo.le desuirneiisi �I'utiJe netto, e non viceversa. A parte d� -ed ecco .il 1secondo error�e -� �da .sog.gdrunge�re .che anche a .ctax per certo U fatto del maggior llllt:ile di �60 mHioa::ii (r1levante crune presupposto dehl.'irmposta sui rredditi, ma non 1gi� d.elJ.'I.G.E., che, quale tidbuto indwetto, 1colp1sc�e I'operaziione econ<>miica in 1s� conside! l'ata, ossia �l'entrata ;in danaro... con,segu:iita m �CO['IJ:1Lspondenm di cessdorne dii beni �: 18Jl't. 1 d.11. 9 gennado 1940, n. 2), non rpe1r qu:eisito !lia Coll'lte era sic et simpUciter autodzZJata a triarn:e, 1corme .conse~a univoca e necessrurdia:, ilia OOlllltestlartJ presurn.Zlione: viail.e a ddive d::iie tiutto queiLl''llltile coincidesse col ~kavo da ipotetiche vendite, T�e.arlmente e.seguite ma non 11isultanti daJ.J.a contabilit� aziendale (della cui tl'.egolatr1t�, peraltro, gli organi h�ibutari hanno .sempre dato atto). In:eatti, mentre dal:l'runmontare dei xicavi 'lordi � dato presumere l'entit� del reddito netto (quando, come ne1la specie, .si !P1"0cede 'indutth11amente), non al�trettanto pu� di1rsi deHa ireciproca, poich� pall'lte dell'Inutile pu� hen derivare da fattOlri che, 1 piur esse1I1ido �connessi o diJpendeniti dailll'eseirciziJO delhl.'i:iimpresa iSOcilaile e darndo quindi luogo a 'l'eddito taissahile ai fimi delle imposte d:iri:�ette (cfr. ad es., artt. 811, 96-100, 102, 106, 109, 119, terzo �Comma, t.u. 219 gen 1 autonoma �Pent:r'.ata funpiegra:ndo tutti ~i �ei.Lementi utili ed anche queihli mccOILti a~1effetmi dli un'imposta diversa. Che se dnvece si fosse voluto attendere (cosa 1anche possiJbilie) chie La denuncia dei reddditi desse il.uogo ad un aooerrtamento defiin1tivo dtil sedie dli :imposte dirriette, lOOil1 si sarebbe pi� rin pvesenm rdli una ipr:esunzdonie ma di 'llllla. dieterml�lllJazd~e dJell II1eddiito dliJvemJuto i1rOOtratbabi1e per d�ecOll'reltlza di termiind, per oonoordato o pi& giiudiicato; ma ci� non 1pu� essell'\e in vjja TIJorma!Le J.a p:remessa inecessau:ii!a per l'aooertammito delille vr1ol1a:7lioni. aild'I.G.E. Quanto al secondo erirOlre va THevato 1che se � vero in astratto che un maggiior !reddito netto pu� anche dipendere da poste attive non dichiarate divel1Se da atti �costituenti entrate imponibili o da poste passive :non ammis sibili in deduzione, � a1tresi vero .che, 1come ibene ha messo in il.UiCe la menzionata sentenza n. 29�22 del 1973, la fPil.'esrunzione legiittimamente uti Hzzrabile non deve sermp['e iri.spondere 1al criterio dell!La necessit� ine1uttabile o deUa .certezza assoluta del fatto dedotto, ma pu� anche raggiiungere un risultato di prrobabilit� o verosimiglianza secondo l'id quod plerunque accidit; il ~sumere �Che un maggiore ireddito netto sia .generato da una maggiore �entvata lorda piuttosto �che da a'1tre meno �consuete ragioni non sembra dunque un errooe 1og1co e g.i:uridko. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 482 illQW 1958, n. �6145), non sono tutta'Vi�Ja quaIDiifica,tii 1oome ricavli o quanto meno noo rientirano nel novero delle entrate itassabiJi agli effetti dell'I. G.E., che qui intexessa. La 'Ciiroostanza, dunque, 1che fa iritenuta flrnridez.za dell',impresa inducesse a pirerumerne U!Ila pi� 1alta reddithnit�, 1s� da eleviaTe a 99 i 3:9 milfond di ,guadagno da essa denunziati, non 'era una VlaJ:i:da ra~ione per inferirne 1che i 60 milioni di .dliffeirenza 1pirovenissero da vendite occultate, non esistendo, tra quel fatto (presunto) 1e questa conseguenza (u~almente e ulteriormente presunta), urna corirelaziooe logica !idonea a .sorl'eggere iJ. pirocedimento induttivo posto 1a base della presll!IlZlione. H .supposto maggior reddito -.come si � ,a,coonnato -poteva a1ttribuiirsi aJJ.'tinotdenm posifbi:va dd ptOlste 1attiV1e non dillchiiarate, ma d!iv~se dagli atti di vendita, come puire :poteVla dipendere daH'inddenza negativa di 1poste passive documentate, ma noo iriicon.osdbHi in deduzione (o perch� :iiilgu~3tifica1te, o eccedenti, o non impu.taibH:i aU'eserdzio o C()lllJ.unque Lndetiria:ibili). Cosa ben possibile, ove �Si consideri che il bUancio delile societ� di 1capitali viene .compilato 1oon �crLteri 1largaim.ente prudenzaJii, itanto nel calcolo degli oneri da ammortizzaire neU'eseTcizio quanto nel passivo di cui ~iene �gTaVll�lto il �conto profitti e perdite, .onde J.'utLle con cui esso si chiiude risulta non di rado infedore a quello ireale; ma ci� pe:r iragioni del tutto estranee al movimento economico e 1senza che d:I diviario debba ascTiversi ad infedelt� del ibd.larncio o ad occultamento di rparte de1le vendite. A quest'ultimo r~s;u1lfa.to, dnvece, � pervenuta J,a FiiJn,anza come automatica 1cooseguenza del fatto che essa, trova,ndosi, 1per la presunzione del maggior utile, di :flronte alla nece.ssit� di 1rettifi�caire i dati contabili della azdenda, o nel 1sen.so di diminu:i~�e ~costi (L. i.19,9g.3,90..31513) o nel senso di aumentare i ri1cav'i (L. 2.03'.21.2316Al7l), ha preferito opta~e per la seconda soluzione e ,scartare fa prima, che pure 1sairebbe stata parimenti utilizzabhle peir ,giustificare il maggiior reddi1to, 1Lascl1ando fell�mi i ricavi denunziati. Ma Ja voluta �CO!Ilseguenza si ricollega pur sempre alla premessa di un ragionamento ~ogicamente �e giur,id:i,camente inaccettabile, oltre che per le r.agion'i :innan~i esposte, 1anche a �cagione delil'arbitraria scelta dell'l\lilJ.a pduttosto 1che deH'�altra fra le due rpossibiili .soJ.u~ioni. In: l�a.tti, una volta e,sclruso il metod� .analitico e seg:uita J.a via deH'acoeirtamento 1sin.tetico, nuHa giustifi.oava lia preferenza per Ja '.llettifioa dei !rii:cavi anzich� dei 1costi:, :trattandos:i di due dati �contabiil:i di parte, ieiasCl\lilJ.o o nessuno ded quali poteVla 1e1ssexe assunto 'come :llatto �noto� per r1sailire al fatto � Ignoto �; il'uno ,e l'�al�tro, 1in quanto fati, essendo ugiuaJmente accettabili o ugualmente ,contestabili. Ed � app�ena �iii caso di osservaire, contro 1l'adomb!riata obiez:i:one ,secondo ,cui l'ammontare dei costi era paMO attendtbHe alla gua:rdia di finanza, ,che non a questa, come organo in.vestigativo, ma 1al 1competente ufficio delle .imposte '(ex 1art. 33 t.u. del PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 4.83 1958, �oit.), .come organo accertatore, spettava di decidere se e quali delile poste passive del bilancio 1sociaJ.e ,fossero oppu:re non da ammettere in detrazione ai fini di deteriminail'e il.'effettivo reddito tassabile prima di argomentare, con aptriods1Ji.ca congettura, �come H maggior uttle preSU! tlto proveniva da li.ipotetiche vendite .eseguiite Jn �Contravvenzione alla I.G.E. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1'974, n. 2123 -Pres. Saja Est. Montanari Visco -P. M. Sbrocca (conf.) -Mini:stero delle Finanze (1avv. Starto stipo) c. Soc. Federmatr (avv. Pozzaig1Jia). Imposta generale sull'entrata -Vendite in locali di vendita al pubblico Necessit� che vengano eseguite in detti locali. (1. 16 dicembre Ul59, n. 1070, art. 1). Presupposto dell'esonero deU'imposta suU'entrata nelle vendite eseguite in locali di vendita al pubblico o ambulatoriamente, a norma dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 107(), � non soltanto ch� il venditore sia munito della .relativa licenza, ma anche che la vendita sia in concreto eseguita al pub.biico in detti locali (applicazione al.la ipotesi di forniture di alimentari ad ospe;dali militari da parte di esercente munito di licenza di vendita al pubblico) .(1). (Omissis). -� dm.vece fondato hl .secondo mezzo del rkortsro. Coo:i esso il.a :ricol'l1ente deduce Ja vioJazione e fatl�sa app1'iicazicme dell'art. 1 della \legge 16 d:iicembre 1959, n. 1070, �e H vizio di motivazione i.llogk�a. Essa assume 1che il ptresupposto indiispensahi:le del:l'appltcaZJione della ill!orma anzidetta era costituito dal :liatto �che le V>e1I1dii>te fossero 1state effet tuate .in locali di vendita al prubbHco. Vi:ner.enza delle v;endirte aH'oggetto sociale del1a Federmar non escludev;a che i.e vendite istesse potessero es (1) Decisione di evidente �esattezza. La 1sent. 1� marzo 1973, n. 557 dtata illleil <testo � rpubbliicata iin Riv. leg. fisc. 1973, 209�6. � erv�idente .che dii titolare deli'esercizio .di vendita al pubblfoo pu� anche svo1gere operazioni che noo �sono di �Cormmer'lcio al minuto, esista o no runa .sep.M'ata ilioerwa !P'er ila vienddta ,aCtlliiIJJgro,sso. Pier fil non facile problema che si ipresenrta nel caso ,dJi esercizi misti al ipubbUco e a:ll'i!Il!grosso v. Oass. 14 m�llrzo 1973, n. 716, in questa Rassegna, 1973, I, 602, con nota. 484 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sere .state compiute in 1uoghii. diversi dall'esercimo di vendita :al pubblico, sito in via Belisario, 2; sul punto la sentenza non avrebbe dimostrato nulla, avendo assunto come certezza mediante un. mattendiibile ragionamento una mera possibHit�. U .presupposto di fatto .per J.'appfil,cazione dell'art. 1 della dtata leg,ge n. 1070, del 1959, non 1sarebbe stato ~ovato n� dedotto e l'averlo !l.'I�.tenuto �esistente 1sarebbe ,contrario anche alle noll'me deJ..la �Comune esperienza. Va in propos1to !I'Llevato �che secO!lldo :l'all't. 1 dehla legge 16 dicembre 19519, n. 1070, non 'erano ,sog.gette all'iimpOlsdla generale sull'entrata le entmte cooseg1utte �in diipendenm delle v�endtte di materie, merci, e pro� dotti effettuate in loca[i di vendita al pubbl~co, munilbi 'dii ldJcenza di commercio per la vendita al pubblfoo, ovvero ambulatortiiaimente, .comprese le vendite e le .sommmstrazicmi nei pubblki .eser,cdizd, con esclusione pell'� deUe v�endite effettuate nei oOillfrooti dei �commerdarnti �che acqullista!Ssell'o per ila rivendita e di mdustrdali che limpiegaissero le merci acquisbate nella fabbricazione o iripall'azione di alt!l.'I� prodotti. Pertanto, per l'esenzione dall'IGE, 1concessia con l'art. 1 della legge citata, OCCOll'll'e (dr. Sent. di questa Suprema Corte n. 557 /73�) il cotwso di due condizioni; che i compll'ato:ri siano dii!'etti coD1Sumatori delle merci acquistate e che le vendite siano iniscindlilbilmente legate ai locali specificamente indilcati nella norma (tra �cui i locali di vendita al pubblico muniti di licenza di ,con:�.rooocio per la vendita al !PUJbblico) ovvero avvengano ambulatoriaimente. Il 1suddetto msctndibile nesso presuppO!lle, dunque, ohe tle vendite debbano essere effetto immediato e ~etto delil'esell'cizio del �commercio ned J.uoghi sutndtcati o del commercio 1ambulante, anche .se 11 !l.egi:silaitore si � riferito pi� al concetto ecooomico-,sociale che ai criteri civiltstici del!l.a determinazione del Luogo di concLusione del CO!lltratto, .come questa Supll'ema Corte ha preci-sato nel1a citata 1sentenza n. 5517, del 1973. NeHa ,spede, i�lllvece,_ la Corte d'Appelilo, dopo arver posto tl'esatta premessa �che il beneficio fiscale dii �cui tll'attasi era applfoabile 1soltanrto in relazione a veD1dlite effettuate in locali di vendita al pUJbblico, � giunta ail suo ,convincimento soltanto sultla base della consta,taziooe che !l'oggetto sociale dehla Federmar .comprendev~ atn�che la vendlirt;i�l del pesce al minuto e che tale sodet� era dntestataria di runa ilice!ll2la dli commercio per la vendita al pubblico, nonch� 1su:Lla base del mievo che la reioterazione de1le vendite nei ,con:l�rooti deHo stesso �acquire!llte non escludeva che gli atti fosse,ro da qua.l�fi:oaire vendilte al pubblico, .effettuate lllci locaJd. espressamente autOll'dzzati. La sentenza �, sul pUillito, illo1gii:ca e sostanz1aJmente carente di adeguata motivazliooe, avendo omesso di verifi.call'e 1a rkorrenza del pariticolare ed ulteriooe requLsito, dcmesto 1da:l1a legge n. 107-0, del 19519, per l'1agevolazdone fiscaile e consilstente ne11'effettuazione delle vendite nei locali di vendita atl pubblico. -(Omissis). ! PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 485 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2'8 gelllllalio 1974, n. 2124 -Pres. Saj.a Est. Mazzacane -P. M. A.1Jbanese (1conf.) -Mintstero delle .Finanze (avv. Stato Azzariti) c. Montecatini Edison (avv. Ga111gnani). Imposta di. fabbricazione -Gas di petrolio liquefatti -Abbuono per calo naturale -Norme applicabili. (d.1. 24 novembre 1954, n. 1071, art. 5; 1. 28 febbraio 1939, n. 334, artt. 2 e 14; 1. 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 8; legge 22 luglio 1969, n. 608). Prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 608, per i gas di petrolio liquefatti non era ammesso l'abbuono per calo naturale previisto per gli altri prodotti petroliferi daU'art. 14 d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, modificato dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 (1). (Omissis). -L'Amm:inistr1azioo.e F1inanz:i!aria, con il.'UIIlico motivo del ricortso, deniUllcia �Ja vdol.:azione e falsa 1applicazione degli artt. 3 e 5 d.l. 24 novembre 19'54, n. 1071, 14 d.d.il.. 2,3 febbraio 119~9, n. 33'4, 8 e 9, 31 d1cembre 1196:2 n. 1852, 8 deIJa il.egge 22 luglio 1966 n ..608, sostiene: . La Corrte del merito ha ern-oneamente rritenuto ,ohe i'L richi!amo, contenuto rnelil'arit. 5 del ;r.d.l. 24 nov�embre 1954, n. 1071 (&stitiutivo della imposta di fabbricazione sui gas dii petroLHo Jrl.qiue:liatti) aJ. r.d.l. 28 febbraio 1'9319, n. 334 (istitutivo della dmposta di f,a:bbricazione sugli oUi mmexald), e successive modificazioni (1. 31 dicembr.e 19612, n. 1852) comp; rende anche l'ari. 14, del r.d.l. n. 3134 del 191319, cosi come modificato dail.l'art. 8 d~lla legge n. 185'2 del 1962, 1conoornernrte gli abbuoni per calo l:latmaJ�e dn quainto: a) 1iil d.rl.. n. 1071 del 1954, .prevede 'lliilla� dliscfupil.ii!llJa aiwtonoma per giLi. .abbuoni 1co1n1sen1tditi :per callo inatumiLe 1deil. pa-odotito, dii gudisa ohe fil 1t'1chlaimo dlii 1CUJi ail p;redetto a.ll'lt. 5 noo � ll"i:lierliibdile ad ailitire dlilsposizdJoni iliegliis1aibive :reiliaitirvie ad :aibbUJon�.; b) iJ1 'l".d.J.. 28 :liebbriadio 19:39, Oomprellldeva i prodlOIWt :che 1esso a:ssoggebtiava ad da:nposba, esciLuJsli quindi ti ,ga1s dli pe1lroi]JiJo ILilqoofultto per ti. quailrl. il.'d.mposta fu ti.stitlui1la con ill. d.L n. 1071 dieil. 19154, di gwtsa �che ll.'aippltiioamone dJellil'rurit. 1'4 dli �quest'uilitlimo d.J. ai giais ~edebti 1S3JI1ebbe IS1lai1la possi:bil1e solo 1se l'mit. 8 deilll.:a liegge 31 diioembre 1962, n. 1852, ne aveisse faittfJo espressa mem:liiolne; c) ila ~azliJO!lle segium dJaJ:lia Oorite del meriiito � smenrt:iirtJa .diaJWa 11egge 212 J,u;gildo 19>66, n. 608, 1Clhe, per 1a :p;riJma vio1ta, ha app]�iciaito iaJi gas dii perbroldo ffii;q111efattd lia dlisclipilliiina �conOOI'lllleltll1Je g1d aibbuonJ�J per 1C1aJo oorbu:raJe. La .oeinSUTa � fondata, a:nche 1se non �possono coodivide,rsi tutti gli argomenti addotti a .sostegno di essa. L'1a!I't. 5 del d.'1. 24 novembil'e 119154, n. 1071 -che ti.stitul. UIIl!a imposta di fabbricaz~one 1sui gas incoodensabili delle raffin�eri.e dii pTodotti (1) Questione nuo1va rettamente decisa. 15 ~:: 486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO petroliferi resi liquidi 1con Ja compressione -diJSJPoine: � per quanto non stabilito dal presente decreto vialgooo ile disposdzdon:i del regio decreto, legge 28 fubbtr;:i,io :li9319, n. 334, e 1SUCCessive mod�fiche, m quanto applicabili �. L'art. 21, .terzo comma, del cii1lato d.J.. �concede: � per ri pr�odo1lti che siano estriarbti dia1le :fiabbr:i.che con destinanzione ad opifici .ohe il.ii ccmfeZdonano in bombole... la riduzione del 2% �Sul quantitativo assoggettabHe ad impoista �. Ora n.on pu� sostenersi, 'con riferimento al['airgomento ,svfluppato dJaililJa Ammilniistlrlazo.nie sub-a), che aV1endo :hl d.11. diell 1.9-54 specilficarbamente previsto una ipote.sli dii esenz:ioo.e, viene a mancare il. .p!I"esuprposto necessario per Tende!I"e operante il richi.tamo 1alla ile.gge del 193191, �cio� il'assenza di ogni regolamentazione 1al rigual'do ( � per qua11.1Jto n{)(ll stabilito �; airticolo 5, 1oit.). Infatti la !riduzione del ~.% sui quia11.1Jtitativi �da :a1ssoggettamsi alla imposta, 1Pirevista dall'art. 3 cpv. del d.l. 1071/1954, ha il suo fondamento ne.Jla procedura di conillez:i:mliamento l�n bombole �Che, dii per 1s�, impm:ta una certa perrdita di gas, indipendentemente da1l �ca:lo :niatu!I"ale di �g.ia,cema o �di trasporto. Pertanto Ja previsiooe della riduzione del 2 % pe:r i gas �Coll'.lJfez:ionati in bombol1e non 1esolude, di per s�, i\! r.invio all.e :noo:m-e1 del tr.d.il. del 1939 sud cali naturali. ' Ta.J.e T'invfo deve 1e1ssere ,invece ,e,sclooo per le ar.gomentazrooi svolte dla!Lla AmmilnliistraziLo.nie ~Lcorr1ell.1Jte, riassunJte sub-b e sub-e deililJa �OOillsura proposta. QUialililJo aJil'm-goo:nento sub-b 1si osserva: � 1cffi"lto 1che il.'1airt. 14 deil. :r.d.L 28 ~ebbra:io 11939, n. 3134, nO!ll era appUcabhle 1ai gas di rpetroUo [Hquefatti non solo p-e!l'lch� essi non erano menzionati dalla legge, in quanto allora ln0!111soggetti ad 1imposta (1i.smtuita per 1e1ssd, come si � deitto�, .soJitanto CO!ll H dJl. l!l. 1071/19i54) ma sopriaittnllt!to per.ch� ilia 11.1Joir:m:a 1diitartia IliO!ll 1stabdJ:ivia wna �Sola pwcentuale di 1oalo .per itutti .gJ.i olii mine!rali, ma indd:cav;a distmte percentua[i iper i 1div;e1rs1i tipi di �ptrodotto in meliazione iaUa dliversa l[)Ja'turia .dei 1ooir:lite11::11�lllori: do1I1Jdie1 il.'1iimpossilbhliirt�, lin !l'l~~oine ad. ig.as dii petroHo liquefatto, di Jiasciare :aH'1interpre1te 1a deteirmin~iooe dellia per' oen tua1e di caJo :naturaJ.e. PertairlJto 1se llatbbuono per 1c:ai!Jo rnatu::ria.Je, qua1nrto ad gas di petrolio liquefatti, non r.iie;ntraV1a ne:l11Ja pres1crizi0!11e dell.'ax.t. 14 del r.d.1. n. 334 del 1'939, ne derivia �ohe J'ail't. 8 della legge 31 dli.1c:emhre 1962, n. 1'8�512,, che ha modificato l'art. 14 del d.d.l. n. 3134/lt93'9, avirebbe dovuto, per re1ndere operante H irinvio 'contenuto ne1J',art. 5 del r.d.1. n. 1071 dell 1'91514, :lialt'e 1espr1e1ssa menzL011.1Je deti 1gais ,di petroli iIJLquefattd.. Lnfattti la noirma che 1oonpede U!lla ageviolazione fisc1a1e (neJJa 1srpede l'airt. 14 del tr.d.il. n. 3314 del 1939, nel testo modlificato dall',a11t. 8 della legge n. 18<52 dei! 19612) � norma eccezioinale 1e, 'come tailie, non rpu� essere appilic1ata a 1ca1si dive11si, 1specifkatamen1t�e pr.evitsti, in �foirna di un rtchiamo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 487 globale e generico (nella sipecie: quello dell'airt. 5 !r.d.l. n. 1071 dlel 1954) alla :legge 'che q1UeliLa norma 1ccmtiene, richiamo 1subordinato aRa condizione deUa verifica della sua appiHcabild�t� ( � in 1quoo1to appHoabd:li). Per d!i pi� ~'a !Circostanza che l'1art. 8 deJJ.a J1e,gge 111. 1852 del 1962, abbia usato :La identica <limone � prodotti petroliferi � del modificato airj;. 14 iri:badislce �Ohe 1anche la legge deJ 19i62 � 1applfoabile ,solo a quei prodotti ai quali era originariamente appil:iJcabile Ja legge del 1939. e che, qU!iindi, d�l richiiamo dell'art. 5 del r.d.l n. 1071 del 1'9154, 1al r.d.11., 334 del 19319 e ,successive modificazioni opera �Con e1scl'llision1e delle disposizioni 1ccmcernoo:ti g.U abbuoni per calo 111aturale (arl. 14 :r..d.il. 111. 3,34 del! 19319, modificato dall'art. 8 della fogge 111. 18512 del HM~2). Quanto all'avgomento sub-e, esso 1si ricava una ulteriore conferma di quanto finora irdten.uto. !matti J'ar.t. 8 della legge 212 luglio 1'91616, n. 608, stabd:Liisce 1che �nei Hmiti in 1cui sono applka:bili 1a1la benzina ile dispo~izioru di cu:i ag1H aTtt. 8, 9 e 10, delila legge 311 dicembre 1'916.2,, rn. 1852 1sono estese 1aii! gas di petrolio assogge,ttati alla ;imposta di :llabbricazi,one 1ed a-Ha 1sowaimposta di cornfine iistitu:ite coo il decreto legge 214 :noviembre 1954, n. 1071, cornver:tito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, ,e con J,a legge 11 �giug1110 1,959, n. 405, e successive modifi,caziorni � . La norma 111Jon ha dnteso 'Sem1pJ..icemente mi:gldoTare, ,come .sostiene la societ� resistente facendo �l'ilierimento, nelilia memortia U.lustrativa, ad alcuni .passi de.gli atti parlamentari reitativi a'1la Je.gge mernziorn:afa, i.il .trattamento de.gli 1abbuollli di �CU!� gi� fruivano, in forrza della llegisLazii01I1e precedente, 1i .ga:s di petrolio liquefatti, 0e1eV1andone la miislll!ra 'a quella prev! ista per la benz.inia, per obiettive mgiom di uguaglianza. Lnverro, a presicindere da ogrni �considera~ione, ,sul V1a.lore ,irnterpTeta. itiivo, in genere, deHe !l'elaz.iioni a prog1e1tti di legge e, siu queillo, in parti coJ1are, deUa :r�eLazione aUa Jeggie 2~ llugJJio 19616, 111. 608, de'V'e Tilevarsi ohe questo ha esteso ai gas di: pe:troUo 1iqueifatti ile dJi,sposiz1i10111i di cui agli ,a;rtt. 8 ,e 9 e 10 deUa legge n. 1852,. Tali disiposiz1oll1i, 'come 1s[ � detto, 1staibMivarno mtsure di'V'erse di �ea:li amrniissibilii per dive1rsi prodotti pe,fJro ilii'.lle!I'li; pe!'tanito 1'100't. 8 delilia :Legge 1ri. 608 dcl 1966 'coo J:a pre1cdisazfucme �nei limiti in cui 1sono 1app:HcabiiLi 1aUa benziina � (11a cui marncainza nell'amt. 5 del d.11. n. 107'1 del 119-514 impediva ila appUcabi!ldit� 1ai gas dd petTotlJio i11quefatti: del.le diisposiziioni di cui agli :artt. 14 T.d.J. n. 3~4 del 193'9, ed 8 d:l. n. 185'2 del 19612.) ha re,so 1in concreto possibUe ila vol'llita estensione. Pu� agg,irunglel'Sli d11e se dJ JiegiiisiLatoir1e 1ave1ss1e vo�rusbo 1sollita1!1rbo e11eVl!llre, perr le 1asserite ragioru di uguagilian~a. la misura 1dell'aibbuono non 1sarebbe stato nece,ssario estendeTe tutta Ja discriplina di cui: 1agli aclt. 8, 9 �e 10 della iLegge n. 1852 del 1962., ma sarebbe 1stato 1sufficiente stabilire iehe ai ga:s di peitroilio lique:l�a1ttd (i quaM, 1secondo il'a:ssunto, g.i� :fruivano deH'iahbuono l'efativo) av.r.ebbero dovuto essere ap(plicati gli abbuooi: pr�ev1sti per la benzfuna. -(Omissis). 488 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaiio 1974, n. 2129 -Pres. foardi Est. MOitll1lanJa!I'li VdJSoo -P. M. Albanese (conf.) -Piailma 1c. Minilistero delle Finanze (avv. Stato .Airnone). Imposta di re~istro -Atto nullo -Simulazione -Nullit� del negozio dissimulato -Vizio di forma -� dipendente dalla volont� delle parti -Rimborso dell'imposta -Esclusione -Imposta sulla retrocessione -� dovuta. (r.d. 30 d�cembre 1923, n. 3269, artt. il, 12, 14 e 72). Non � rimbor1sabile l'imposta di registro su un contratto di vendita S'Uccessivamente dichiarato simulato anche se il contratto dissimulato � dichiarato nullo per vizio di forma quale donazione stipulata senza la presenza di testimoni; conseguentemente sulla sentenza che dichiara la simulazione assoluta � dovuta l'imposta di retrocessione (1). (1) Decisione esatta como!l'me a giuriisp1rudenza concoroe: con la sentenza 6 luglio 1971, n. 2097 (in questa Rassegna, 197'1, � 1220) � stato precisato 1ohe a seguito della dichiarazione di simulazione 1si deve semp1re presumere la (['etrocessione al simulato alienante >Sia in caso di sim'Ullazione asso1uta 1che di 1simulazione !l'elativa; che se poi per effetto del negozio dissimu!Lato dich:iia!rarto in sentenza Sii realizza un nuovo trasferimeruto � dovuta una t&za dm[>osta. Pe!t' l'individuazione del titolo della :t'etrocessione neililia 'SenrtenZJa 1che dliiehtarra la nUJ11it� (o La ll'lliso1uZli01tJJe) dlel !lllegozdo ;di t!t'a1sf&imento v. Oass. 23 1settemb!t'e 1973, n. 2428, ivi, 19'73, I. CORTE DI CASSAZIONE, Sez,, I, 218 .goonafo 1'9>74, ~� 2130 -Pres. Saja Est. Elia -P. M. Minetti (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Viitaliand.) c. Ma.glione. Imposte e tasse in genere -Ingiunzione -Notificazione -Persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti -Art. 143 C.P.c. -Deposito presso l'Ufficio giudiziario -Non � necessario. (t.u. 14 aprile 1910, n. 639; r.d. 30. dicembre 1933, n. 3270, art. 92; C.p.c. art. 143). Per la notifica dell'ingiunzione fiscale a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, si procede a norma dell'art. 143 c.p.c., ma senza l'affissione di copia deLl'atto nell'albo dell'Ufficio giudiziario davanti cil quale si procede, giacch� un tale ufficio non esiste affatto allorch� viene notificata l'ingiunzione (1). (1) Massima esatta. Senza dubbio manca la possi:bdJ.it� idi eseguire l'affissiiooe nelil'aiLbo di un ufficio giudiziairdio, Tispetto iail.il.'m~'l.1!I1Zdonie rumminiistriaitiva, che � l':atto indziai~e di una p.rocedum esecutiva speoiiailie; a tale .scopo 'iil giudtce comp1e,1lente p01r l'1eventuaiLe opposdzdorne (che potriebbe ainche 1essere a11teI'inativa col rtcO!t'so ai11a comrnissio1I1Je) sta in un lt'aiPP'OO"to di d,ndifli&enZJa. SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (*) CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 14 febbraio 1974, n. 419 -Pre's. Capwaiso -Est. Micmrtm1JaJni: Vdsco -P. M. Viailietnite (1oonf.) -.AJsiSl�fSlsoraitto aii Jia'V10111i 1pu1bbill~e1t 1dleilila Reg1iJ0011e silciilldJaina (iavv. Stato Dell. Grooo) c. Impresa .Aive1~d�lalOOillo (avv. Foo:tn1aa:i1o,, Oriisipi e Miamsciailido BaiSiill.e). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Adesione dell'appaltatore supplente al contratto di appalto -Causa del negozio -Sussistenza. (d.m. 28 maggio 1895, art 9). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Supplente dell'appaltatore Sostituzione in tutti i diritti ed obblighi dell'appaltatore. (d.m. 28 maggio 1895, art 9). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Penale -Momento in cui sorge il diritto di applicarla. (d.m. 28 maggio 1895, art. 34; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 29). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Penale -Ammontare -Determinazione -Potere discrezionale della p. a. -Riduzione della penale ad opera del giudice -Inammissibilit�. (e.e., art. 1384; legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4). L'adesione al contratto da parte dell'appaltatore supplente non pu� ritenersi priva di causa, in quanto la funzione di garanzia che l'istituto della supplenza ha nei confronti della pubblica amministrazione appaltante � certamente meritevole di tutela giuridica da parte detl'O'idinamento, tanto che l'istituto stesso ha trovato un. espresso riconoscimento normativo nel capitolato generale di appalto approvato con d.m. 28 maggio 189;5 (1). (1-2) Sul!1a posiZlone �giwridka del 1suppilente delil'appaltatore, previsto da1l'airt. 9 del .oapitoilato gen�['aile idi 1appalto del 1895 e non contemplato Inv�eoe, come � noto, nel capi.tolaito .g;enooaile di appalto approvato con d.P.R. 16 Lu~Jd,o 19�62:, n. 1063, c:fir., nelLlo stesso senso Cass., 7 aipiriJ1e 1971, n. 10316; 9 novembr�e 1966, in. 273-9, Giust. civ., 1967, I, 514; 18 maggio 1965, (*) Le decdsdiom in mateda di acque ipubbild1che sono massiLma11le ed annotate dailtl'avv. PAOLO VITTORIA. 490 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In caso di morte, ,di fallimento o di altro assoluto impedimento deU'awalvatore, il supplente subentra automaticamente, in se,guito alla dichiarazione della pubblica amministrazione, nella posizione giuridica dell'appaltatore, cos� per la nuova come per la passata ge�stione, e si sostituisce all'appaltatore in tutti i suoi diritti ed obbligi senza solu zione di continuit�, ri81)ondendo quindi di qualunque obbligazione deri vante dall'appalto, anche se la situazione di fatto che la origina sia stata posta in essere dal precedente appaltatore (2). Il diritto dell'Amministrazione alla (futura) applicazione della pe nale sorge quando si verifica l'ipotesi di fatto per la quale la penale � stata convenuta (3,). 'L'intie.resse pubblico valutiato dalla pubblica amministrazione,, al momento, della stipulazione del contratto di appalto d,i opera pubblica, nella determinazione dell'importo della penale dovuto dall'appaltatore . per il ritardo nella ultimazione dei lavori non pu� formare oggetto di indagine da parte del giudice ordinario, neppure sotto il profilo� e p& gU effetti di cui all'art. 1348' ,del e.e., giacch� tale indagine si risolverebb'e inevitabilmente in una sostituzione della volont� del giudice a quella della pubblica amministrazione sulla sfera di attivit� e d� determina zioni discrezionali ad essa riservate (4). (Omiss~St). -Oon lfil !Pll"imo motilvto 1dleil I"i.coroo 1iinlmdenitalle (ll'lilCIQII'so ohe deve 1esserie esaimmartio 'Per :prdimo din 1oorurlidlerwd1ol!le diellJlia pt1egfuudii;zlilaldrt� delJLe q1UestiJOl!li dledlotte (lOl!l ilJe� 1celllSU1re) l'Airic:iidiiiacOl!lo Jlamelnlta IJ.ia viLoliaZliiOl!lJe 1dielil'amt. 19 tdletl Oaipilbol;artio Genieiria.iLe ,~QIV1ai1Jo e.on d.m. 2�8 maggiiio 18915, ila v;iJOliaziiJOl!lJe .dJegiLi amtt. 132�5 e 141'8 oOO.. oiiv. e ll'omessa motiV1aZJiOl!le1 'SU Ulll fatto idiemsivo. n. 956, ivi, 196,5, I, 1579; 17 ,~tl'ile 1940, n. 1229�, Giur. oo.pp., 1940, 305; 11 marzo 1940, n. 821, Riv. leg. fisc., 1940, 519. (3) Il 1priincipio va segnalato per quain1Jo di utiiLe se lllle pu� detsume['e in ordine 1alla necessit� di dconduime ilJe �Contestazioni relative alla pena1le nel sistema dellJLe riserve. Il socgere idietl di.trd,tto iailil'appliJoazme dlelll1a ;pelllailJe � quando si verifica l'ipotesi di fat.to per La quale la penale stessa � stata convenuta �, ed i principi 1secondo .cuJ. iJ. direttor.e dei favotl'i � tenuto ad 1 appJfoare la 'P'enale per 11 �solo fatto de1l riitardo e 1senza aiLcuina indagine sulla. limputarolirt� 1ai11'.aippaltatore, consento1nio dn:tveiro di afl�etrma['e ooe l'0111Jere delll!a ,contestazione, quando non 1siano applicabili differenti, specifiche disposizioni (quali ad �esempio gli artt. 83 deMe condizioni generali approvate con d.m. 20 giugino 1930, l'art. 65 �detl capitoliato d'onoci appil'ovato con d.m. 6 marzo 19134, e l'iart. 51 de�l capitoliato g�enerale approvato con d.m. 7 agosto 1937) ,gorge 1al mOl!IlJento stesso de1La sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori nel quale si dia atto del itlitardo, o quanto meno, ~n dii�etto di 1:a1e attestazione, alilia firma delil.'atto conitahiiie, eiventuaillmente anche ,ante11iore a'I. conto di :liquiidi8!2'Jione fi1JJJaile, neil quaJ1e sia ptetr ~a prima PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 491 Egilii 1aisSUJme 1Clhe '1a Ooo1Je d'appethlo ihia 1etl1l'lcmeamenite :ficmdiarta ilia sua �l'iespOIIlsaibiiliilt� suilll'iart. 19 del !PI'1e1deitto Ciaip�rtJOl1aito .gieniematl.e. l!l 11id�e1'imeinlto a talle d!i.l:i1P0Slizlione :non 1sa1I1ebbe :s1lai1Jo possdlbhlie gitaicicih� d�l Ciaiplilto(IJaito medesimo l!lJOIIl � aippilliJclaibill.e a.glii appail.iti dalti daJILa Reg~cme 1silcillJilaJl!lla. La 1sentetn:2Ja dmpwgmiartia 1aJVreibbe poli omesso dii a:iii'cer<c~e se il.'a1cciettazru01111e dlellia suwJ:erllZla 1cositirtrulisse un 1aicCIOIIrlo sOtWeltito da U/Ilia v;ailiiidia oaiusa. Il motivo � infondato. E' 1eisailltio che tl.e dlilSlposi1Z1iJOll!lli 1deil caipiltOl1aito g;ooe111ailie d'iajplpiBllJflo per lie 1ope111e dli �Compeiten:zia ide11Jo, S1lai1Jo, dli! 1ooi iail. d.m. 218 maigig.ilo 1895, l!liOIIl avie!ViaJllo vailiore l!liCJII'lmaitivo niei crnp.fi1olllll� dei!llia Reg1i1Clllle 1siJcdilJilainia, ll:a quiailie, iail patrii �~li atl.'brli Enrtli pubblllici potev;a aJSISUIIDlell'ilo ISOilrtlaJl!llto ICOIIltriaittUJallimente 1a riiegioLaimel!llto dei propri a1ppiailrtji. Ma, illlellllia 1specile, !La sen1Jerma dehl1a OCJ1!11ie d'�aippeillllo hia �espreiSISO d�l ptiO!PI'.iio 1C101nViilncimenio PI'Op111o 1SUllJ1Ja 1baise diei1la IClOIIlS1:1dJe:r1azdiOl!lle d:lie dil priiedet.rtio capirtmtl.iartio glel!lJe. riaiJJe 1e111a 1staito espressamenrtie Iiilch:ilamaito IIlleil 1cOIIlilll1aitto dli aippaiJJ'llo� stliipulaito 1ma Jie pairt;i. L'odiilerna prospeitrtiazi!Oll!lle da pM'ite 1dJel lt'l1cOll'IOOilille di un �et!'ll'lore, tPer fil qru1al1e egiLi �Sii �sarebbe idietermiilillarllo all ll'lilcmaimo1 1ciOIIlvenzilonaile deil 1ciapitooaito g1eneriail.e, �cid.sl1liltwscie 'lllilia qlUIElsrllilcme 1I11Uovia, litm:PLicante iaippi:iezziameniti di :!laitto. L 'adesiJOllle �ail 0011itiratto da pairrlle� diellJJ;'1aippa[irtlaltor1e SllJiPlpilJeinre non pu� poi l'itener:si lpil'!�.Vlo dii UnJa oaiusa .!�idiOIIliela, come aissume il.'.Airlclildiilalcicmo: lia :fiUlllZliJOl!lle di glalraJIIllZila che (l'.iJstiJ1Jurtio dlelll11a� 1suppdielnm iha J:llei oOllldironti deJJlia pubbliilcia a:mmJilndistriaiZilOlillle ajplplalltalillte � rerrllamenile mea:iirtiev'OWe: d!i volta cailoolata .la detl'lazione l'elaiti:v;a ailLa peoole, con il'UJlteriore, coniseguenziaile onere, proprio del �ststema de1'1e :riserve, d:i un. atl.trerbtan:to tempestivo svolgdimento dei motivi di contestazli:01I1e; e ilia v;a[llliddrt:� dii lbailie or.iteirtio appaire dmpLidtamente r.ibadirlla d:a111a .consiidierazi00ie dieihle ipotesi lllJeilllJe qUJailii le penali 1sono 1aippUcate, anche durante '1o svolgwento del raippOll'to, peT moti'Vi diviersi datl. ritardo T.lleLl'Ulliti:mazione dei illavOII'd, da ipotesi, cio�, rellativamente �aille quatl.i. l'�arpptl.ica:biJLit� delle 1I1orme iin tema di rise.r\lie � confermata anche daJ'1a �esi:genza �dei te:mpesti'Vi contr�ofili e verifiche ai quali sia necessario provvedere ipeT le contestazioni deLl'aippaltatO�re. Nel :senso, iinvece, �che ahla domanda di dllisaippJfoazione dehla penaile si dovrebbe ,a;ttriibuire natura. di :rkOl'ISo :ainnninistrativo in senso [proprio, e iper l'aippilfoabi1lit�, qudilldi, del texmdne di decadenza da osseTVare, di noomia, in tema di r~oosi ammim.istrativi, cifr. Cons. Stato, cornm. spec., par. 14 itlJOVlembirie W68, n. 711, Cons. Stato, 1970, I, 1410; sez. III, par. 1.2 !Lu giliiJo 19'61, n. 129-6�, richiamato nel pavere deLla oommissiOIJJJe speciailie. (4) L',iJmproipo!llibdUd,t� deillLa domanda :rivoil.ta: ad ottenere dlaJ1 gli.ud.ice ordinario, ai :sensi dell'arrt. 1'3184 del codice civile, li.a viduzione deliLa penale � stata gi� dichiarata dahla Corte dli caissaz,tone con li.a semenza 23 \Luglio 1969, n. 2766 (in quesrta Rassegna, 1969, I, 762), in :flattilspe1cii.e relativa a multe comminate �Per ritardi lllleMe forni:tUll'e. . ' rmfWsiS81G~llmlfilfflfifmX�rtrtfff[&�ttlBf&nsJr;�tfif'.1Wtf@r11rrfflff�mflmmfffffrm 492 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tuJteila .g1iJulr](IJiloo dJa pa� rdeilil'OIVddinJamOOllJO, rtaJnrtJO IOOe iJ.'distditw1JO steSSO ha trrmnaito un elspoosso ll'lilcooosoilmetnlto 1D1orrmartli.vo nel cirtJarllo teisto del Oapi-toJJaito geniea:iailie diegllii aippailtti rdiellil.o Srtiaito. OOIIl dJl 1secood!o mez2'lo 1ill 11ilcoo:'IOOlllte mciJdJOOllJalle ilmnienita ILa vi'OILa: ziiooe rdelJl'a!l'lt..9 del Capilta�Jal1lo ~enJ&iaile r~� l0iiflai1Jc), IDIOtlllch� I�ll. dlilfu1Jto dli esame e dli mortJi'VlaizJilooe su pllJilti dli :liaitto diecdJsiJvi. NOlll (po1Jriebbea:io SOII"lg&le a crur1iloo del SUJP!Pleni1Je deil.ILe obbllilg1azdloru per co]Jpa, se iLa ioOIJJpa � soil.rllaMo dieilll'd.m,prenidliltOII"e a CIUli egllii � SUJbentJraito. rSaivebbe staito, :iJniofLtrre, ome1S1so :l'esame dlell.l1a dieciJsiva oilrcos1Ja[wa ohe la penialIJe IDIOOl eria stata ra:ppWiJClaJta dJuiriaMe lill vig0tre del raippo['OO di appaillto 1ccm ilio Sc:mdielrli e clJJe pell'ci� ilia ['elial1Jilva oibbilJilglaJZJ�IOIDJe IDIOll'l oca aJI11oo:ria iSOll"lta q1t11a00o esso .All'iciJdiiia100(llro em oo1marto m :furnzilolne come SUipp]Jeint�. � rie �ClenJSUII"le il'.llcm poss01I10 tll'ovaive aiccoglliilmenirllo�. Oome .questa SUIPOOlllJa Corrte ihia xdipetu1Jameil'.llte� a:ffemnarllo liin rell.aziOIDle laigl]Jii iaippaillti �dii comp~einm dlellllio� stiato e come la Coll'rlle diell. melt'lito ha ilnl0011JSUl11abilltmett:lltle funrtleripirerllaito \SIU�ll].Q ibalSle del ll'I�IClhiiamo CloiO.fa:IBJttualle allJJe dlilspositZJiiOlil'.lli ideil rpreidieitto OapliOOi!Jalto geil'.lleI"laile, .fil ISU(ppillenrlle, lin oaso dli m011"11Je, 1dii :liall.JJilmeil'.llto I() rdii �ailtll''o asisoll.iuJtio impedimento diellll'appiall.itiaitorie, su:be:nrt:a:ta 1aiu1Jomartioomeil'.llte -dn SlelglUlil(Jo all.ILa dJOOhiiirurazlilolDle diellit p!Ulbb1iJoo ammJiJnlilsllriamOlil'.lle -nelll!a posilzJ.i!Olil'.lle giiluriddioo dleilll'IB(pplailibai1: priilnciiplalle' r(lOlsJ. p0[' wa niuova rcome pea:" UJa ;palsisalta gestione. La glestlilolne die�ll"aippailrbo �cOil'.llti:IllUlaita rdaJl ISUppilenrtie ha IClai.r�artitere IUJilJi.:tall'I�lo 11.'llisipeittio a quelll.a dellJ1'1a1p1pail'1lartore 10ll'igina['fo, all. quia(!Je tiil. IS1JIWll}iern.te si solStdltludlscie in toto �e �Cilo� lin. rtUllJti li diiiriittli ed obbiJJilghii; senza soiJJuzliJOllle dli oOl!lltliinluM.�. Dallll'uIDiist� dell�1a ,~s1Jilcme deri iLavorli ooa11segiue cihe ill su'P!Pleinte � ifJenruto a ocrilS(POil'.lldiere idii .qltllailJunque 01bbilii,g1arzli!01D1e deird'Vlanrtie dallil.'appaiLto, airrohe se ilJa 1siltuaizJiOIDle 1diil :lia!lrtJo che La Ol'l�lgma �sia staita pOISlta m e~da[ prieoodienlte. 1BiPiPaJlitatbOll'e. Si dleve ai~IUIIlg;ere �che 11ia prestaziiOIDle paittuilta reame pieniailie � dio~ vuta (ie rdilo� SOII"lge 1hl 1diirdltto idiell.il'AirnaniJnl]siJI"latzt�IOIDJe a11ra sua :l�urtmitia a(prpiJJi� oaZJiOIIlle) gtii� qrualilidio �si V'ell'illca J:'~po1Jesi rdii :lia!lrtJo pie[' Ja qlUlafle i!Ja prelillaJil.e stessa � starta CIOIIllViellllUta: OOll rterzo mortJilvo �l'.All'ioidwaicooo idiedrudie iLa vioil.aizioine de1gllii airltit. 2�69�7 e 21727 �cod. �ciiv., il'.lloinch� dJl �diilfetto rdit esame e rnorti~ooe su run ;llaitto dleciJsi'Vlo. ElgJ:i 1a;ftierima 1che iLa Ooll'rlle del merdrtJo n.0111 avrebbe potuto a:ffell'maire, m vlila pll10SUlrlltivia, rche (!Ja fogil'.lla<tuiva rconjsieginata diail Comtme dli Bil1oil'.ll1Je I�ll. 14 Wui~ilo 1962. IDIOll'l :fiolSISe q1t11eihla chie doveva servdire gl!i ~gi idJi cllli aihl'a!P(pa]J1Jo 1cuxaito dia e~ .All'icdidliJa1cooo q1Uailie su:ppilie!Illte. La Coll'rlle llllOlll aiviiebbe :potuito pll10soiindiwe da!1Jl'e1siame dellllia !IJIOOd]sa p!I101V1a drocumeil'.lltaJe �llOII"llDliltatlie �ed airgruiliie I�ln mordo a<rbiltm1riio iCihe lia foginatura oom'Ull:llailie e1siSl1leva 1ailila dlaJ1Ja del 2�5 :lJugliio 1'9r6i2 �soili1Jail'.llifJo pe11.1Clh� fil. oo:t1auidio (avvenruito :�: :~ PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL, 493 nel �setrtJembrie 19613) 1av:eva triov.aito eSI�ISl1Je:rube (diO!po pt� di WJ. aa:mo�) talle :liognartiuira. fil mezzJo nion � fondato. In reailrt�, ql.llam1do !Ila ,seni1Jezwa ilimiimgtr11aJ1Ja ha affierma<to che li1I. ~1ooos�1so V'ell'baille di oorusegna d>�i,, J:arviOl'li dii airn;J;)]Jiirumoorf:lo e oompi1ertJaimoorto dieilJJ.a :llogtr11artluiria diell Ooontme diL Bnmte :itn tdarba 14 lliwgl]Jio 19612 !I1ilgruJarrliarvia Ullla fugina:tullia 1che idoviev:ai allllo0111a esegllllill'lsi e llllon p0ibeiv1a l!'d.1lell'iimi aill1a ilogtrJJatura a servizio degli allogigi �costruiti dallo Scud'eri, 1gi� esdisttente alla data dlell 25 :Jruigi!IJilo 19162 1e 1aJJJ1a q!Ulailie eI'lalil:O 1s1la'1li effettilvameinte OlpelI'laJ1Ji g(Li ailll!aJooilarmeinrtii degllli 1ailJLoigigii medesitnlli, lllOIIl !Si � iafliartrt;o rlitfeTlirtJa da ldlaroa dJe�. verbaille di �oolila1udo (a:vvensurt�o \lllell sertrte:mibire 1963): beru!lh� essa melll.ZJ~Olni 1aJDJohe 1ill v:erbaWe dli rcolJLaiudo, � eviiidielllt:e chie� coll ll'li:llelrimellllllo ailllia tdlarba tdJel 2,5 lliuiglliilo 11962 V1einiva dc01111osC��IUl1lO v:ailioo-e ~�ai1. cerr1Jirfioaroo o v:erbaille dii .ulrt�ima21iio�te dei IJJavOll��I. Non esilsltoinlo rprerrcd� i dielllJU'DlciaJti vli!zJi dii mOll:iivraztone Illeil g�IUJdiirzJilo dli mero :liatto elspi'lelSISIO diailJJ.a Ooo:rte id'JalPIP0}ll!o. Ooo dil ll'liloOl'ISo priillloipaille ['AissesS10111ai1Jo ll'legiiiOlllatle diedruioo ila vJiJo[aziiollle idlegl]ii 1aill'l1Jt. 4 e 5 rdehl:a llieggre 20 mair'2lo 1'895, n. 221418, alil. E e dell11' airit. 1384 IClOd. 1oirv. Esso 1a1sswme Clhe, pooch� nreili1'1U1So diel ;port�erre previrs!llo drailil'airrt. 1384 oiitaito lill giill.lldliloe viailiultla 11.'jlllftelrrelSse rdlell 1CJI'ledilbo ratfil'aidielrnpdimelnlto, ila ll'leilarbh11a dindargdrnie !l100. � ammiislsdiblfile .qll.l1aJDJd!o �dil 10011Jtmtto � :polslto dJn essere dlaJlJLa iPU1bbl!ilc1a .A.m:miiJniiJstriazdlooe per l'iaittlUJa12'JiiODJe died finii pil.llbblliJci. DeJtita iilnda1gitnie Sii rli.SollV'ell'lebbe m urna vaffil.lltazdJOllle sullil'wso dlell rpo:ber1e dlilscreziJOllllaile rarlrtlrliJbuirtJo railll'Amrrnind1s1maarli011Je e qlLJJitnrdli! dJn un �sitndlaioaroo rd!i me' 1:1irtio non oOI11SielDl1futio. Nreillla spieoie IllOlll siwebbe SUISsiistilto d'Ulbbri.ro ialLCIUIIlO sull filllle pubblltoo rdlelll'aippailto, I�IIl quiairuto 1lrrai1J1Javalsii deilila crols~iUZJ�IOllle dli aili1oggii POIPo!liall'I�. ]l riJOOl'ISIO dieilil.'Ammilllilstriaz.iOllle � :liOIIl!dart�o. A JJIOll"lilla delll'ratl'lt. 1384 1ood. �dilv., Jia pemia'lie rpu� eSISlell'e dJilll�lnJUJiltJa equaimoorf:le rdlal ,giiiuidJioo 1se ll'rammOllll1Jiwe dii relssa � man:i:fletst:ameite ercioosSiV10, a'Vl.ll:bo :r1ilgUliwdlo 1ailll'1illlterlesse 1che 111 1oredJttOll'le a'Vie'Vla. ailllo aidlempitmeinto. Nelllia 1gpecdle .si tmtta'V'a .dJi unia piubblliica aimmillliJS1Jrazdlcme che aiv:e'V'a 1Cl01111oeaso 1itn aipipalJJto iL~ 1c~10llle di rail:Loggi popollirurli, oome noo � �conrt�estarto rdailil'Alll'loildliaioono. fil GOIVeirlllO drellila RJeg.iiOIIlle� siloiJlJiJall:i1a Bl\lleva agiilto 1perioi�, in rreiJJaiZJiOllle alillche 1all[1a diJsposiizliJOllle di Ol.lli. ailll'atl'lt. 1 dlellJla i!Jegge a:egiilollllale 1.9 maiggiilo 1956, n. 33, ll'lildhilaimaita �dJaillla rilcOWel!llfJe, iper il'�attlllatziilone idi filnli dii !Pl.l!bb1Jiloo iLlllllleirresse. Oil� p:riemesso, �� 1evdidienrtre -che llia pl.llbbiJJiloa am:m1ilnJiistrazd!one !i.In q'Ulestilolille, niell de:bermilillatrle 'iin OOlllooeto re !Part�1ll.llill'le un diert&milllarto alIIllmOlll tiwe dellrlJa :penaille :p1eir iJl roaiso idel ll"iitamdio llllellil''l.ll!li�iiJ:nia2liJOlllle diei iliaV10il'I� co:mmesSli aJil'1arppra�.:baJ1J001e, ha �:liatto uiso idi un potere diilsoll'ezitonrailre COIIl ll'lirl�el'lilmenrt�o .ali finii prubbiliilcii <l:a essa perjSleguilbiJ. L'rilnJteriesse prubbiliitoo rdla essa 494 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I�IIllSilndaicaibiilmeini1Je V1alliu1lai1Jo, 1all mOllllJelltio de[[a LSltdipullJazl�JOIIlle deil 1c011111:iriart:1 1 diii 1appa1~1lo llllan pru� :formare oggertltlo dii .�lllldagiilne dia pairte d1e[ giilrudliice 011ddll:llarrliio :nJejplpUJI1e 1s0Jtto �d!l pa:iofiillo 1e per .gffii 1eftiethl dli 1CIUli d'art. 1384 1cod. dv., giilaicch� illalle 1imdagiilllie 1si ll'lilsol'Vle/rlebbe iln!evi'tlaillilmoolbe JiJn wna sostJiltuztilOille (!IllOIIl 1ClOIIlJSelllltiita a 1senJSi dlellil'iarl. 4 della weggie 20 mJlWZO 11865, in. 2248, 1~1. E) dieililia viooOillt� de[ gooddioo a queil!La ide�illa pu:bbiliilcla 18iilliIDJilniils1Jl'1aJZJilOIIlJe llllelllJa 1s:feva dii 1at1liV1irtl� e dii dieltlermi!mwilOIIlJi diilsCJl'leziJOilllailli aid 1essa tr1ilserviaite. -(Omiss.is). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 15 otoobire 1973, n. 29 -Pres. Gi.Jannaitltaisilo -Est. 'Sal'Vlaltoire -Nai1Jd1i (iavv. Sdtlvesrtlll"fi) c. AJSses1somrtJo ali laV'OJl'li piu:bMilci 1delllla Regruone 1sicdllliJaina (avv. Stato Bll'I0111ZliJnii) ed Emel (avv. OOIIllte). Acque pubbliche ed elettricit� -Acque sotterranee -Autorizzazione all'apertura di pozzi -Captazione di acqua concessa -Revoca Le~ ittimit� -Interesse alla concessione -Non sussiste. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 93, 103 e 105). n provvedimento che revoca i'autmzzazione ati'apertura di un pozzo e ne ordina ia chiusura a motivo della inerenza deti'acqua captata ad una preeisistente concessione non � viziato da eccesso di potere per contrasto con l'autorizZJazione che� sia stata rilasciata con eSPTessa salvezza dei diritti dei terzi, n� � lesiva di una situazione di interesse protetto alla concessione detl'acqua rinvenuta, che il destinatario deU'autorizzazione v1anta in rapporto ad altri aspiranti atta concessione den'acqua, ma non nei confronti dei preesistenti concessionari di questa (1). (1) In argomento si confrontino le 1sentenz1e Trib. sup. acque 28 settembre 1959 n. 28 (Cons. Stato, 1959, II, 246) e Trib. SUJp. acque 12 dicembve 1963 n. 33 (Foro amm. 1964, I, 1, 448) 1che hanno ll"itenurto non viziato da i~fogicit� o �C011Jtriad:ilttoll"iet� rnl proV\'edim~nto ohe, mentre autorizza allo .scavo di un pozzo, rJisell"Va ogni determinazione SU!lJl'uso del!le acque al successivo accertamento delle possiibilii 1i:nte:rferenze, dell'estrazione delJle acque eventualmente riillvenute, sulle rutenz.e ulterioll"i. Le richiamate sen~ enrz:e hllJI]I10 ,a11Jtres� :affeirmato, �La seconda, che 11.'aurtrnrizziazdone allo scavo non autorizza l'uso dell'1aciqiua, 1a ci� oc.crnrr,endo un prO'VVed:imento di concessiOIJJe �che potrebbe esser emesso a :fiaivOO'e di (persona diV'oosa; la prima, che rnelle more del!la concessione 1la .chiusura del ;pozzo pru� essere O!rrunata a 1rmrma dell'art. 105 1comma 2 t.ru: 11 ddcembre 19133, n. 1775, se l'esercizio ne possa Ti!sulta:l'e dannOJSo 1al regime idral\.tlico della zona o lesivo di interessi di caratteJl".e genocale. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 495 (Omissis). -La 'l'lilooorenrte, 1cO!ll dil. 'IN'ilmO moltiivo .di dJO!giliiialnza, aissume ohe dll [lroVVledtilmeinrtio �aissessordlailJe � vi:z�lartm pe1r itl'lavliisameinto dli :llai1l1li e per �aJSSotliuto rdlitlleit1Jo dli mottvialZJiJOIIlle, \in qruainillo i!llOil a'V!l'lebbe rllellllUJto liJn �cOIOJrudiei!1~iJcme ,lie 1Clir1<cots1Jainze Tia!PlPII'le!SlenitJaitle dail. Gend!o 1Clirvtil1Je lllleUilia rieillalZJiJOllille iistl'luittOll'lila 1e :nJotn 1a'V!l'lebbe 1esltelI'IIlafflo ile riagiilOllilli fil baise iaililie q1UJai1i viend.IVl�llllJo dl]saittese [JJe 1c011I11cilruJsiJOIIl!i: :llotml1Uillai1le1 idlall predetto u.fficdo. La 1Cle1I11SUI'la 1111otn !PU� 1Jr:OV1all'le a1Clcog(ldimell1Jto, 1c101nJtr.aiddetta �Cloon'� diaJlJIJe 11ilswli1l~e liln .artrtii. Il COllllliltlaJ1lo '.I1elllloilco AmminlilstrlaltdJvo !pll'esso lill Pirro�VVleldiiltoo:laito ailJIJe Qpwe Pubbllliiche dii PailJermo, nel '.Pall'leire posto �a :llOllilldlalmenito re mol1lilva2JiJ011I11e dlel dleweto :ilmpugnrato, rsd � rdlalto [pliJeoomellllte c�ll!'lilco deilJlie ~,_ meinrtialZJilo1111i dlOII'lmuJliarte dia1lrl'ufficio iiJstru:titroll'le ed � p&Vi�1IlJU1to, dJn. tm'armpia dlilsaimiJna :imm'lllllJe rdlad� vizii wogtcd rdledJorbtli, a 1dliJvielrrsa -concilruJsilOIIlle -a ll'iil1lellllel'le, 1cilo�, 1che ilia �dJel'liValZJ�iOIIlle 1cMestJa dit1. 1coocessilooe dailJlJar NaiOOIJ.li. eJVll'!ebbe mcessMcilamenite ilnrteir:ll&:ilto isu qweilim 1aisse1Il11Ji11la ailll'EiNEL suill~ 1bla:se dli un rllrdpldioe �mddnie �dli 1a1I1giomenil'Ja:z:i.IO!llli1, tria dli il.Oll'IO c0tru1esise : 1) i1a prlima che � le .aiaqwe 1sila a[ivee rerhJe oobarlrviee deil ifl~ S. P~o oOIIllcOIIU'I011110 aJIJJa :llormazil01111e 1diellllla parit:ai1la d\ilslponliibdil.e dell. fimne Al~calll!1lairla a m01I11le idelilia derdivlamonie 1dJelll'liJmPiiam:fio didroellletitTliioo dientJ,. milnai1lo 20 sa1ll1Jo Al1Cla!nrtall'la di P!"otprliiet� delfil'EN\EL �; 2) ilia IOOClOIIlldJa, ICOII1l'lela1:1a agJli �alOOerlJalmelnlti rliellila Sezdrorrue rndiroglmfiOSJ idi ~ermo, IChle ilia idlilspolllJilbilldJt� dli aicQJUJa esilsteinrtie neil fiume Ailican.taira � � notleviOllimellllte 1iln:llerl'lil0l'le l'iJ~etlto 1a qlUJeUilia OOIIllceslSla ail.il.'ENEL �; 3) Wa ter2la, dii rciairartterrle �CO!lJciliwsdV'Oi, �cfue I�ttl tailJe si.itula.iJioo.ie � ogtnii ruilrtlerilOlrle 1c01I1Joessil01I11e dii �aicqwe, 1sia p!Ulre I�ttl qlllia:nJllilt� modesta, diail. baicdino dii 1ailiilmeDJtaizJilooe idielilia �dJe~hnaJZ/�:OIIle didroteliettr:liJca vieNebbe tad ag,g1r1a:V1aire 'l.llllla siJtluazitOIIlle git� drefuliltaria 1con ieivl�lC1ell1JI p1r1egfuudil2Jilo dm dfurdltltli. del,. ll!'ENEL �. N� miJglLiJoir prl'leg1i10 hia l'railitJria �cellliSUI"a 1ootn wa. qwar1e� 'Vilene dedotto .iJ1 Vlil2lilo 1dJiJ 1e1ccesso 1dli ipoitwe �dia CUJi ,saJlrlehbe a:ffietto lirl lPI'IOV'VediJmellllto li.mipl. llgttllaito 1per �colllltiraisto �Cotn il'.a1Uitmliizzazdo1I11e 1rlilial.slcfu.il�a aliLa. Nai1loilii !Per ilio SClaJV'O 1dJeil poz:zo. Ald esdliudJel'le, iiJn:lla�tlti, Ia CICJIUfiglUiI'abill.li.it� nella spec:ie del VI�lZI�IO 1dled! ottlto -rainclhie 1a IllOlll voiLeir teniere rconlto deil.il:a ci:rcoisltan.Za rche il.'aamidetta 1autOI'li.izZJalZJiJ01DJe riilgiuairdJa~ lia 1capilladonie dli vieire� e ~opirlie :llal1die sotltel'll'laJDJee meil11lrle wa. dc01rl'leinrtle, 1oome ll1IOlll cotnrtelSlba, ha 1ca!Pr1JartJo acque subailvee faicenti pra1rite del baJCI�lllro d!mbrtldlero idieil. torrente S. iPooilio e, quilndJi, a:oque rnon arwllornome riilsperllto a qlllleilllie� �che ailiilmelnrtlaJDJo ila 1001111Clerss10l! lle ENEiL -1si potne ,tn mandleria deillelrmiin.Jap. fil �riiliilevo che l'ain.:zJi.. dlertlta aiutOI'lilZl2lazJfa:me .1era �staita a:-.ill.raiscliialta 1SIOitlto il.'espllJiJclilf:Ja rcotndJiZliJoa::ue Clhe notn �Cll1eaJsse litn 1ai~cwn modio .p1r1egilUJdJilIDo a dlilrlilttli 'lN!eeisilstellllti, ailmosita:nza questa che idlenolta 1chilaira:meinrtie �l'ilmpotslslilbiJliilt�, liogiilCla prlima 1cher gliiurird: ilca, dii ll'lavvilsaire 1'1aisswilto 1ciotnrtr.asto tria urn. p1ro1VV1eidiimenrflo� rdlLatsicliiartJo 496 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cOIIl l'espldioiltla 1sail.~ezzia d1e1i dliD:drtrtJi dleii t&ZliJ �� �.'iailitro pil'CJVVediimel!llto che, sull poosurpipasto [pl'lopcr:liio ,delllJa weSilOl!le di illallii dlitrdltlti, diilsipcme il'adlozJiiooe de�llJe 10IPfP01"1ruinie miJsurie per 1~imim181J.1e 1]a silt~ilcme 1leSivia. Quamrbo, dinfinie, iailil'iadomiooaito pmgliiudiizJilo ,dellla 11.Jeglli1Jtlilma mipetrtiativia ,dietlJJa il'liloolI'IJ1enille ad 1otteniere JJa 1(lOIIlJCle\SlsLOl!le diellile a1Clq1Ue1 !l.'dl:nV'e!lllUltle, � 1suffioilente cr:liileviaire, par dJmos1JNm'IIl.le l'1ilI1fondlartlezl2la, che taJlie Slirtruiatzlilcme 1soggierll11ilva ipll"edi&1e1IJ.2JilaiJJe ha l\l[)Ja 1siua viaildidiiit� nei ,cOIIldlronrtli idiegllii ailtrtl. j aispilriainiti ,ailllJa 1oOIIllcessi01I1e, :rJJon 1ceTfllo IIl.lei ocmil�ronti dii ooffiooo clllel siialll.lo 1liltoilmlil dlii ~1ccmcessilone pireceidJenillemente aissenttta. Afffia iluce deililJe �SUJesiposte 1cioinsildiet11a~ilonli, 1ill rdlc011so via il.'lel1ij)litnrto. SUJSSilstJOllliO rt:ruill1J3JV'.iJa giJUslJi, IDOIUiVJ. par IClOIIIla;>enJsare OOll'�)egi1'1aJlimeo:l1Je itra JJe ,pan:iti we ISpiese e g1lJi OI10ll'!aiI1� dii 'CllllUsa. -(Omiss~s). TRlBUNAiL�E SUPERIORE ACQUE, 19 diilcembre 1973, n. 38 -Pres. Gilallllllaittaisi!o -Est. V:ivenmo -E.N.E.L. (arvv. Maz:z.ullilJo) c.. M!ilil.liJsltle dleil w3JVIOII'li pubb[li!ci e Mdlnlilstlexio dleil�.'lii:nttemo (avv. Sillalto B!roo.z:i.Jni). Acque pubbliche ed elettricit� -Competenza e giurisdizione -Sottensione di utenza -Parziale -Compenso -Controversia sulla congruit� -Giurisdizione del Tribunale superiore -Sussiste. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47). Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Sottensione di utenza -Parziale -Compenso -Determinazione -Criteri. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47). La controversia suHa congruit� del compenso posto a carico del concessionario di parte di acqua concessa ad aitro utente rientra nella giurisdizione de1l Tribunale superio'l'e delle acque pubbliche, perch� il compenso previsto dall'art. 47, comma secondo, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, viene stabilito nell'esercizio di un potere discrezionale, a fronte del quale la posizione del p'l'ecedente concessionario, attributario del compenso, si configura. come interesse legittimo (1). Il compenso previsto dall'art. 47, secondo comma, del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, anche se determinato discrezionalmente dalt'Amministriazione nel suo ammontare, deve tener conto della natura e del (1-2) La sente!lZia Trib: 1sup. acque 24 ottobre 1960 n. 30, richiamata nel testo della decisione, � pubblicaita irn Acque, bon., costr. 19'60, 463 con nota di CORSARO N., Il diritto aLla indennit� nella sottensiooe pwrziale di utenza, 'e in Foro iamm. 1961, JI, 569. L:n quehl'occasione H Tribunale superioTe afferm� ,che la mancafa determinazione del compenso pu� e.sseTe censurata solo p�eT via di legittimit� con ricorso al Triibuna1e supeT'iore in PARTE l, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 497 l'entit� del sacrifi.cio patrimoniale arrecato al precedente concessionario, in modo da realizzare un equo contemperamento tra ii suo interesse a ritrairre dalla conces.sione Le utillit� aUe quali essa � in modo specifico preordinata e l'interesse pubblico, che l'Amministrazione ha inteso soddisfare imprimendo una diversa destinazione ad una parte deU'acqua (2.). (Omissis). -1. -Si �premette che, contrariamente a quanto sos1Joourbo dlailJl'A vviocartiu:ra GOOJertaille dieilJLo Stiartlo, lia cOIIllWovemila ~ !tlleihlJa giilua:'liisdliziiOlnle dJiJ q1UJesrtJo Ttrliibwrmllie Su;pelrdmie pel1ch� .fil col!Il{Pe!IlSo !Pl"ev'~srtio 1dailJl'art. 47, 'SetCl()[llJdo ioomma, 1dlell v1igen.rt;ie ,t.u. suilWe raloque e sugll!i. dimpilaJniti 1et1Jertitmci V1il00Je stabhlli.lto ,diaJlrlia Ammiln.iiJstlraZlicme dleti JJavord. !lJIUJbbJJiloi :nieilll'eseirc,imiJo 1dii! IUIIl pOlbeire dlilSC!l'ledoniaflie, a :lioonte 1dell qlllialle llia posiziooe del precedente concessoinario, attributario del compenso medleisiJmo, 1Si 100illlfig1U1ra come liJnlte11esse lliegdrtJtlimo e ll1!on come ddirdl1Jto soggeitt1V10 peirfu1rtlo (1o:llr. 1in iterimi.ll1lii, .Jia ISeiill1JelJ:wa 111.. 3-0 diel 196-0 di qweisto TII'ibunailie Supe111ore, dialhlll:). q1UJailie dJl Oolllieglilo ll1IOlll1. m moti'VO idJi diilsoosrtiaimi). 2. -Nel merHo il <ricooso si appaJ.etsa foodato sotto l'ass<Xt'bente profilo dlell 1dliifutto di mOlbi'VaizJiJOIIlle. Come rliisulJJta dlallllie priemeisse, :iJl deci: leto 1ilm;pu~arfJo, :nJell 1e1oocedeire all Mdlndisrtieiro dieilll'I:nibelmo idJi dieirdvaire dalle sorgenti del Peschiera la portata di litri/sec. 1 per l'approvvigionamel11ilo ,iJdJrilco idlell Centro [['l!liOCollita p11:10ifug!hli sbrlainliJeri di Fiairtlla Sabiill1la ha riconosciuto all'ENEL il compenso annuo di L. 1.400 fPel' l'eneiigia proidOl1ilia 1iln meno :nJeglii 1impiJail11ili �iJdlroolJettirlici dl1 ColfJillfoa Ga!llliertJo, Molllite Ar1gento e Recentino. ,/ Il lY.D�IIllilstero 1dlei LL.PP. ll110ill ha periallitro, enfUIIlloiato ilre m~ilond clre Ilio ih!llllJno 'iirldlolfJto ad eseirciitairie ll1leihla :llaitrtli!spielcli.le, li[ poteirie d!LscrezruOll1laJ.e dii 1dJetermill1laizliJOl!DJe dlel 1coimpooso medlilallllte tla :fiissaz.ii!Ollle di IUIIl amm!on< llaire 1chie :pu� ben dJefindmsi Simbolliilco. LlllVletro inell tielsito del 1pr10'VVedliJmell1!to 1Sli: pooC�lsa che ila 1dlilspoista CIOIIl �cessione dowelbbe 1comportaire una riduzione di potenza di Kw 2,30; sede di :giuirisdizio:ne ammimstl"aitiva e ci� a:nche se il1 rdcOOTteIJJte si ilimitii a invocare fa lLquidazione di un equo compenso. Un pi� al!lltico ipriecedenrte, sul purnto, � lt'appll'esentaito da Trib. superiore acque 14 ottobve 1949, Foro pa�. 1950, I, 35. La illegittimit� ,del provvedimento che m;eghi il 1compenso o noo ne contenga la determinazione � istata affermata dal Tribuna.ile superiore con le seIJJtenze 6 'luglio 1960 n. 22 e 9 luglio 1960 n. 23 in Acque, bon. costr., 1960, 375 1e 37'8 'e 127 luglio 1.963 n. 24 in 1questa Riassegna 1964, I, 20'5. Txib. sup. 1acque 8 novembir�e 1963 n. 30, Foro amm., 1964, I, 1, 444, in un �caso in cui V'eniv;a in awUoazdO!ne il.'arrt. 47, primo comma, ha affermato non� costi11uil'e motivo di ilJ.egi.tti.mit� del provvedimento :La mancata fissazione del compenso, onde il pxovvedimento non pu� e.sser disappUcato da.il giudice ordiIJJario ma deve 1esser mtegiraito da[ITQ pi.a. 498 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che la sottrazione di l.;isec. 1 tenuto 1conto delle portate derivate dagli impilaJnltJi lild!I"oelliertrtmkii dln 1quiestkme IIllon � talle .dia iailiteriare Jla frnlailiilt� e :t'ecioIIllOIIlllila �dJeWLa 100DJ00SsiJolille d!d:rioeilieitltlrlilcia; 1che i!Ja: s1oi1ltriaQ:1i101rJJe diei1l'aicqUJa llllellilia milsu11a :indlilcartia iavvierir� g11aidluaJmeo:irbe, dln 111eilia~ooe d'din!CIOOmelill1lo deil. cOOiSUJmo potabile; che i suddetti iill(pianti idroelettrici sono in .gran pamte aa:nmortlilz2lartJii. Queste IClOll!SildlwaiZJiioni, per�, ainiche ra p111escimdlell"e dall!a illo1110 din!cooferenza sulla quale si � dilungata la rd!ifesa dell'ENEL, stanno semrpl] dicemenrte. raid 1ilndliicaire 1che, 1se10orndo di1 prurnrtio 1dli vii�sta dieil Mdmsteiro, illa nnmvra 1cOlllciessiJOllle nron � rsuisciettiJbilLe idli aira'lelClaire un Tiill1eV'anite m1ctriiificlilo 1e1oollllomJi100 rall. lp!1eJciedrernte 1cicmciessilOl!llairiJo, ma llllon 1dallllllo 111aig�!CJ1I11e dieli OI'liltlell'i illn balse ali qUJawi lii1 1oompeniso � srtlaito1 oailJciollaito neil!l'li.m[poll'lto dli L. 1.400 lalillillUle. Ulllla r�IIld�lcarzJilOIIlle dln proipoisirto !Sii ll'liln'VI�lenie pliluttiosrtio, negld aJttii dieiLl'iistruttoiria, che :rinviano ai ccr:iteiri dettati dal Co1I1Sigilio Superiore dei LL.PP. in un caso analogo (iconcessione di una d!�rivazione di l/sec. 5 al Comune idli Moirluipo), nel quale venne stabilito che il compenso do vesse ressrerre pairi railllia 1somma diovurba 1dlall. iPII"eloodlellllte ro01I1oelsrsdio111a1rdio ail!lo Start;o, 1a tirtlooo idli 1Cl!lilill01J11e rallllllUo, dln xra:ppOII"to rall.ILa p1wd!i11Ja dii K w. arre-. cartia 1dlaJ1lia !IllUlovia rdelll'~iJone. Bwail.tlrlo, lalillClhe :aJd aimmette111e 1che1 questi UilrtJiimi iCI'lilteri, a1DJCorcll� non ll'.'li�ohilam1artii esp;oo!SJSamente dal deClll'eibo dmpugnartio, 1siiiooo sitartlt 18.P1P�l!icaJti neilila :llartrtrlJspeciie, :nion � 100llll1le1sta1bille wa 1carienzra rdi una mortJiivazlix:m.e adeguartia ed eS0IUll'li.etnite 1iln 0111diilne ai!Jl'enitilt� del 1coonp1enso. Ed invero il compenso ex art. 47, S'econdo comma, d'el t.u. 11 dioombl1e 1933, n. 1775, aineihe sei dieiterrm~aiibo idJ]scirermOIIllallimelnite diallll'AmmilmstlrlaZJilone IIllel !SUIO 1amm00111:Jaire, dievie r1Jenere cOl!llbo d!eil.ilJa natUII"a e dlell' 1eo:irbilt� .dJeil 1sa1Cl'lilfidilo �p1aJtlrlilm01I11iJaJllie 1aJll'[1eciartJ01 iaJl IPII"elCle1dierrube 001IJJOOS1sdi01I11a:irdio, lin 1moid10 idia o:ieaiLilz:zJ~e un 1eq1UJ0 1c0011teJIIliPeirrarmento itlra dll 1SU101 dlilitelI"e1sse1 a ll'I�l1:JraJll'[1e 1dla1hla conoe1sjSlii01IJJe llie UJtdil.dJt� aiillie q.ailii. essa � .in modo spe1clitfico pireoodlillai1Ja 1e i1'1nere1sse1 pubbilliloo1 1che iiJl Mosbeir10 ha ilruteso sodid�lsdlalre ~mpll'li�mendio UIIlla 1diiivwsa deSitl�IIlazJ�IOIIlle aid UIIla !Pail'lte de!ll'ia:cqruia. Nie1lia :fia11Jt]51P1e1oile qrUJesrtJo corrubei:tn(plerameo:irbo n1on �Sii � vierilfiicartio pe111cih�, a :�l'on1Je tdli UIIla 1aJdcerr<talta riidluziJone idi rportJe111zia, � srtlalto srtlaibli11Jil1Jo iimmotivatameinte un iimporto microscopico (ra.g,giua1gliato, a quanto rsembra di poter diesumwe rd!ag[lii atitii 1ilstrru1lt011i, 1all. 1oa1r1Jone allllnuo rdolV'Uto diall. pireciedente 1001IJJcels1sd~m.airl�lo alliLo Sr1Ja1to, 101ssiia 1aid un eliemenltlo e1stlrla1r1Jeo a1lilta V1alLUJ1:JaizJiione rd!a rc~eire). Le .svroll.ite� coltllSli.ldell'lazJ]cmi 1oomporrtlaino ll'1aicciogll\�illlie�nto de�l. .giravaime e per l'ieffetrtlo, il.'air:mlllili1ameo:irbo deil [pll'ovvredilmerrubo �imprugina.1Jo., sai1Vli gli uillteirwirlii iPll'IO~eldlilmellli1li de�l.il.'Ammlilnis!WazJ1one. Le spese e �g!JJ1 01I10t11arni dlel �~ilUJdlilzliJ01 !plOISSOIIllo 1e1s1sere tUltrtaV1ila roompensaJ1Jt. -(Omissis). i .. I ;. ~~~~ PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 499 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1'9 geD.IIlladio 197'4, ill. 1 -Pres. G.iJalilIIllai1rt1aisilo -E,st. ViiVleln2liJo -SatrrtJOI!i ed 1allltrii (fcllVV. Giorg&airurui:) c. Mii' l11�IS'beiro dJeti !liaviOII'li ri;rubblliloi (avv. Stiamo Zioboilii) ed Enieil (ravv, Mraz . :ZJ'UW~o). Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Proroga del termine per la presentazione del progetto esecutivo -Proprietario di area interessata dalle opere -Interesse all'impugnazione Non sussiste. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 55). Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Ammissione ad istruttoria -Proprietario di area interessata dalle opere Interesse all'impugnazione -Non sussiste. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 7, 8 e 49). Divenuta inefficace l'originaria dichiariazwne detia puibblica utiUt� di opere inerenti ad una concessi-One. di de,rivazione di acque pubbLiche a scopo idroeLe'ttrico, i proprietari dei terreni indusi nel progetto esecutivo, se sono portatori di un interesse qualificato alla rinnovazione delia dichiariazione di pubblica utiLit�, non versano per� in una posizione giuridicamente rilevante neU'ambito del rnpporto concessorio e non sono perci� legittimati alla impugnazione di atti che in questo esauriisicono i propri effetti, quali i provvedimenti con cui l'Amministrazione proroghi il termine per la presentazione del progetto esecutivo e accetti in sanatoria il progetto presentato dopo ,ia scadenza del termine (1). n provvedimento, che ammette ad istruttoria breve il prrogetto esecutivo deUe opere inerenti ad una co.ncessione di acque pubbliche e ne ordina la pubbiicazione ai fini della dichiarazione di pubblica utilit�, (1) Srwlla !POsiziOllle idei terzi in irapPorto a1l potere de!l1l'Amimrustirazione di dichiairaire ila decadenza del conoessionairio per l'inosservanza dei termini fissati [per il'inizj,o ed il compl�etamenio delle opere ed ail connesso pote:iie di .concedere l.a prorogJa di tali ,teTlffiini, si �Ccm:fu'oilltino Trib. SUip. acque 1 1luglio 19o615 n. 16, in questa Rassegna 1'965, I, 1090, che ha escluso �che .l'aspiirante 1arr1a cOll'.loessione 1si�a tirtolaa:ie di :in.te.l'esse qualificato ail1a dichiairaz:ione di decadenza, e le ,senrfienz1e Trib. isup. acque 8 giiug)no 1966 n. 18 'e Ca:ss. 7 ottoblt'e 19:69 n. 3194 (Fo!J"o it. 1967, III, 53 e in que,sta Rassegna 1969, I, 965) il'ese: neil medlesilmo giluddizio, che haim.110 i!Thoo1110scdiurbo la titoJ,arit� idi U1t1 i.ntei'esse S[peciil�ico :e differ.enziato in capo ad un sog.ge,tto che, nel p!l'esentall'e domanda di ,c,oncessiooe, '~eva chiesto fosse pronunziata Ia decadenza del ![n'ecedente concessionario. Su argomento, dr., a[l.tresi, Trib. isU[p. acque 18 .a!Pil'iiie HJ,68, n. 9, sempre in questa Rassegna, 1968, I, 646. 500 RASSEGN�A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO impugnabile dai concorrenti aila stessa concessione in quanto idooeo a produrre un'immediata lesione del loro intere'sse, non lo � dai proprietari di aree interessati daUe opere, rispetto ai quali rileva unicamente come atto preparatorio ardinato alla dichiarazione di pubblica utilit� (2.). (Omissis). -1. -Evidenti ;ragioni di connessione so1g1gettirva ed oggettiva consigliano di disjporre, in via prelimin81l'e, la Tiunione dei riilcorisi i�IIl. 1eipil~. 2. -Con decreto 30 aprile 1962, n. 661, il Milllistiro dei Lavori Pubb]iloi ha altllillUllWaito d'ufficilo: a) 1ill diecre1Jo 311 llug-ltio 19519, n. U51, dlellil'Ufficio del Geniiio Ci viillie dli Tlrenlto, dli apipirolVlaZ;iJOlr)le dcl [pl'Olgertlto eseC'Ultirvo i:presen<taito daililJa so1C1ilet� SM!ca Moll'Velllo lill 27 iiebbmiio 1958; b) 1ill [pil'!Qpllliio 1diecooto 13 gelllillalilo, 1960, n. 5756, liimirtJarbamenrtJe aiJJla pail"te 1iln 1001i hla piioriogiaito lill rllermilnJe per dll 1compdimento deililie esproprdia, zilonli; c) 1ailrtmi. [pil'lorvved:imenihl :SUIOClessi'Vli 1c01DJcetmeinlti l'ul1Jea:iilore pirorogia di quelst'UJLtiimo <termJillle (d.m. 5 mag,giio 119161, lll. 561) e l'<a(l;>pl�:".iwazl�IOoo . dii iUIIl. 1el]aibOII'lartlo 1illlrllegmartJdivo d1eil progietto 1eise�lUllJivio (IIllota deilll'Ufficlio dleil GElillilo Oi'Vlfile idi Tuen1to 1d:ell 28 I1J01V1emibre 1,961, n. 11057). Ne ,cOIDlsegtuJe 1che, IIlleil l1ilcorso IIl. 68/1'960, iSl� � vrwifiicartia :La CetSsa z1ilcme 1d:eilJ]Ja maiteriila dlell 1conrlleindiell'e per .quanrtio concemne ll'ii!mpuglilJait:i'Va d:ei pil1ovveddimenrlli 1aininJullJllaJt d'ufficio, e ipll'<elelilsam&lltie dieil d.m. 13 gelll nalilo 1:!}60, IIl. 517'516 (1per lia pairite TtilgtuJalt'dalllrlle� il!a pll'Qlrloga dieil iteirmilille di uiLtilmaizi!cme ,d1egllli esprioprti). 'l1allie ,concessilone !lliolll dinvieste gllii ail.itrd iaitrtJi !�lmpUJgniarlli, vfile a dill'e il d.m. 28 ortltobre 1<91517, n. 37�60 ([pil'IOil'IOgla id:ell illecr-mdinle per iLa [pil'!Elseinrllazilone dleil pll'Oglertito eseOOJ1iivio) e !La IIllota li8 :IiugJiilo 1-959, !Il. 3291 (ace1etta21tooe 1i1Il 1sMl:alborila 1d:ell prioglertito eseCIUlhlJvo prielsElili'bartJo dopo iJJa scadootza deil illermJillle 1come 1SO[pil'la ~ooogaito) e lo stesso d.m. 13 ~dJ~, 1960, n. 57516, 1per wa palirl'be :IllOIIl IOOll1IUllillaita. (2) La 1senteneia Trib. 1SUJp. 1aicque 1 giugno 1966, n. 1'6, citata mmotivazione, � pubbllicata neill:a Rassegna 1966, I, 1127. Sulla legittilmazione ad impugnare l'ordinanza� 1d:i ammissione a istrutto1rta, 1cdir. Jie sentenze Triiib. sup. acque 8 gtiugno 19�616, n. 18 e Oass. 7 otto"'. b:re 1H69, n. 3194, cit. SUp!l"a. Quanto alfa natura di atti p["epal'atori ed alla conseguente inimpugnabHit� degli atti del pToceddmelllto che iptrecedono 'la �dichiarazione di pubb1foa utilit�, trattasi di principio pacifico, per un'ap1pUcazione del quaile cfr. da ulitimo, Cons. Starto, sez. V, 16 ottobre 1970, n. 742, Cons. Stato 1970, I, 1�636. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 501 Periailrtl!'lo, 1con ridierrlJmenito �a rdiettroi iartlti, dil 1g1r1awme deve essere dlilcMarrato �ilnammJiJss~billie iper ddrlleitito� rdd liinrterelsse. A qUJesta 1cOIJ1ciliuistOIIlle 1si pervdiene medlilalnite <\llilla esatta messa a plUJillto deilJlla ISittUJaaJiJOIIlle 1~ilUJrdidJica 1sog-~a rdellilia q'Ulaile d dcora:ielillbi. dinV101cano din .questa :sede aia 1JUJteilla. Essi, irnvierio, lllie1Jlia woro q1Uall!ilt� dd 'Pl'qpll1�le1lairii. dii :tieirrenli a mair,ginie deil l!Jaigo dii MollVIOOO, rdes1Jmai1Ji 1allJllia 0$IIDqpil1ilaiziooe per.ch� dinJtea-esisaitd diallillie opere 1merenti aililia �CIOlnlcessiJOlllie dli rdletri�IVa2l�IOOle a scopo didlroellieititxliJco a SUJo �tempo ( 19�48�) 1aissentii1Ja affilJa 1soC1iJert;� S!lll'lca� MollV'elllio, sono siJcwramet111Je iLeg1i1ttilmai1Ji 1aid iilmpuigin:arl'le ~ provvieddmeniti 1con li. qooil:i sono ISrtlaitd p!I'O!l"Ogaiti di �termilm oll'l1~maird iper 1fil 1compilmooto dietgil;i espropri: rifl che hiamllO :liaitto 1dOilendJOsi rdeililJa ,ta!I'ldJiiv:�lt� dJeiLl!Je ;ptl'Oll'IOlgihJe ed mVIOCaJlllJdO ~llllte JJa V110ilazdione 1dellil'1aTlt. 13 deillla J,eg~e fOlllid�llIIli�IIlltla SUJJ.llie esproprd.iarzdiond. per puibblLiJca urtrlillm�. Oil� 1posto, ed UIIl8. V1ollita !l'tlicOIIlioscilUJta, dia !Pair1Je deil Milndlsitea-o resistente, �.'1iJLLeglii1Jtimitt� 1deilll:e pil'IOII'IOghie 1Jn ,qruestiJone e aia 1SOpiI'l�lJVVlel1Uta Wnefficacila dlelilia 1Clll'I�J~mairdia �d]cmall'la2Jilone dii pu1bbl1iJca urtrlilliit�, con c0111Jsegiuente 111JecesS�lt� 1dii 'lllilla lllJUJO'Vla rdiiJch'�JalraZJilolllie, ll1JOlll 'Si viede qUJail:e ill1J'beiooslse albbdJano <i 11ilcol'll'lell1Jti 1a rooniSU!'lare gl1d aiJJtll'li (pl'lovvedilmell1J1Ji ir:rnpugttl!aiti, che llllOil I�JilJerti1sc0111JO 1ail ipOOICediJmelllJ1Jo esproprdiaitiV'O, e !lllOlll .iJnicidono sull. iJJoro d�.; riiJtto di pll'IOlpll'lilet�, 1esaJUJI'lendo d, iJJoro effie1lti nellil'iambiJto del mpporto ooncessOII'lilo. AissumOlllio, 1i1Il 1sostalnzia, i ricOll'lll'le!llJtd di essere pOII'ltaitOII'li dii un mtereS51e quiail.i:fiicarto rall!la il'.'liJil.ll1JoV181ZiiOIJJe llllon 1solitamo del �proooddmooto di �espvo(pl'lilo ~a �comilniciiare dall!Uia dJiichdiall'lmone di ptUJbblliiJca urtrlill1t�), ma aJJtll'les� diell procediJmelnlllo 1collllcessor:ilo, 1sdiocilato llllel rdecreto dli coociessilooo del 1948, neillla mdSUil1a din 1cu:i una 1sifl�aitta ll'iJrmlovlazi�one .potrebbe aig1evoi1aire dJl pait11ooiinJilo deliJJe !Loro ll'llag1iJOlllli dli. rflUJteiJJa leicOllliom1ca ed ambilell1Jtailie megliilo .dJi quiaJillto non rsila avvenuto llllel icOII'ISIO �dlellla priilma distruittortia, svoltasi iilielil'I�Jmmediilaito dopogUJooria. Questa fusi llllon (plU�, per�, ressere 1CIOl11Jddviisa ~cch� Jia posiarl.'Olllle dred. ll'licwrellllti, qflllall!i tpl'01p!1iletaird dlli rtrell'lrelllli rilniciJJUJsi dJn UIIl progetto rd1i opere per Jie quiaiJJi � I�ln 1cooso lLa 1d~chJ�Jalrl8IZJilO!l di~ p.u., 11J()[l aissume, din q'Ulainto talie l'I�JJJevratnZia ,g.iluJriildiJca !lllelil'rambilto d:eil ll'laippOll'l1Jo o0111Jce�ssOil'I�o: oome av V1ewebbe 1se aid esempiilo, si rbrtaittasse dii itiJtolliail'li dli domainde� dli oorroes sio1J.1Je funoompai1Ji1biJJJi CIQ!ll :la d1eriivazriJone a �SUO tempo as31entita. D'raJJtirra pall'lte., �che li. provvedimenti dli 1cUJ1 1Jrattaisi, collllsilsteoo ltllellilia pvoroga ,dJel termio:le pell' iJJa preselllJ1Ja~ilOIIlle d1ell lpil'logetit;o esecurtl1vo e peir llia 1co1s~ilOIIlle delJla di~ di Molveno, di!llleriisciano �sllriettJaimell a!l rap~ pol'to dii coocessilOlllle, si evillllce dall!l'iart. 55, piifunio �comma, ilietteir1a f) e secondo 1comma del! v:igellllte t.u. SUJ1il!e �aJcqll:lle, espiiessamenite iI1ilchdiamaito da1lil'.&mmilnilstrazirolne nell d.m. 30 aiprrhle 1191621, n. 661. Ed 1irr1fartlti, in V1i11't� di taile norma, melllltil'e l'osser\"arnza dei termini stabhliJti lllleil dieCl1'efto di ooooossilOlllie e :nel ll'ei!Jaiti'\"o dtlisc4JWilnare rpell' ila 16 502 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dierdVaJZJ10IIlle e il.'utilldizzJaelJitooe dieilJl'iaicqua Oo:noosSia roeo:JJ!Jra ifn:a gilJi obbildghJi. .g~�mrOOJ1Jii suJ. O()l[)JoossiJOOOiI'!�JO a peo:11a dli dleoaidenrzJa dil. Milnliis1IDo dei ilavoirti [pUJbbildcd, seinrbirlJo, per l.lie g;nmdi dterliMaizdloni, ti.Il Cotnlsigqd:o SuperiOll'e, ha !lia ifalcrut� idlilscrezliiOIIllaile dli norn dtilchli.oorure Jia dieoodeinzia e di p!t'Oll'IOgare fr tenmmi predietitli (i�llliCll'lllsi, qruiimdi, qruehlli. irnrtJeo:medd: :rigua:rdlaniti iJJa rptreseni1: Ja2lii01DJe del p!l1ogiet1Jo eseiCUlbi.Vlo e il.'UJllbima\Zliiorne 1dlei wavoirti) q1Ula11oira � rd.o(){[)JOSCJa IUitl .gi�istiifioaibo :riirtla1'1do 1n1eilll'eseiouzJiiOIIlJe diellie O[ple(re �. In taJl 1ciaiso ila OO!nlceissil(){[)Je 1~(){[)JserV1a viaaiidtt� ed effioaicila, ma si rende 1n1eiooss8il'\�Ja rutlJa IIl!U!Ovia dtilchlilairruJiiO!nle dli p.u., essendo diivea:lJUJta , liinefficiaioe ope legis, per decoa:iso <lJeii. <temmim, quell1a contenuta nei!. decreto 1oa:Uigililiall:'lilo dli OOIIllciessiJoinle (ciir. Caiss., 7 otmoooe 11969, n. 3l9i4). NelhlJa futtiispeioiie si � !PUJln!t�aillmelnite Vlell:'lifilciaita .J.a siituiarzliJOIIlJe sopra desOI'liltta : 1ill. 1che 1POll:'i1la ad �escflJUJdere ilia i:lon:fig'llll1aibiilliit�, din IClalPO di pll'oprllietami 1esproiprtilaJn1dli, dli 1lJil liinrtleoosse qUJaillifioo,1x> a silndaicaire li proivvedlilmeniti 1con 'i quiaiilii i'A.rnmffindisrtJI"alZlilone hia rdJtelln!Ulto :dii avvia.Jiea:SIL dleilll.la :lialciollit� 1dlilscre2liioinlallie arbbrlilbUJiltallie daiiliil.'aill't. 55 del itle(srtlo unico suJi1e aic,quie il'liiooinoscioodo, 1ail illempo stesso, ilJa lllieoosstt� di frur l'Ulogo, p& tu<t.tte le opere dia esegufa�e, ad una nuova dichiarazione di pubbllica JUtdlit�. 3. -'1il secondo ricorso (n. 90/1962) investe il pi� volte menzionato deoooto milndls1letr1iJaWe 30 aipa:'hl.e 1'91612, ID!Oilch� ilia successi'Vla. ()ll'ldliiniainm ml.! llliJsteo:'liJaWe 3 maiggilo 1'962, ill. 31218, di iammilssilone ad disrtiruttooia ibfrleve, ad senisi dteil 1sec0Illdlo 1coa:nma d:eWl'art. 49, t.u. acque, del ,progetto eseCIUltiivo 27 febbradio 1958 (del qruiaJie � staita oodlililiata ll!a 1PUbbildciazd!one mtegirale !ali fiJnJi. 1deililJa nuova 1elilllalilJanlda d1ilchi.laira2lil0ille dli !plU!bbildcia UJtil.ldt�). Pier qlUJailllto 1C10IIlJCleirtne :l1ilmpugnathna dell primo 'P'l'Ovvedlimooto I�l1. gmvoo:re dJeve essere dtilchilruraito 1ilI1Jamm1ilsisiibilLe per dlifutto dli dinJ1leresise per Le medlesiime !l'lagiloni 1illlUJs1ll'larte din ocicaisiJOille dleilJlJa dJiJsaa:ndrnla dle[ preoodlenite ll'liioorlso. fil ,gria'Vlaime �, iperia!litro, 1iJnaimmiJssijbiJle lal!lllche per quianito colrl!oorne il'1ilmpugnaiti!via 1dlellll'10!l'ldit�lia1I12Ja millliJs1letriiiaile 4 magigto 19162, 1lriaitta1D1dioS1i dli atto prieipall'laltOi�ilo pre10!l'ldii1Iliaito .a!IJilia fUJtUJra idliohliiairazi'()lll.e di rpubbilJilca iUJhliliiit�, 1come faille !DJOOl rumpugillia:bi11e rpe111ch� lrl!Oill susooWbille di airll'leloarre U111ia iliesilOIIlle 1aittuaille ia!IJl'liinrtleresse dei !l'lilcCllt'll'lenitli. GilJi 1eviernrbUJaiilJi mi 1dJi 1Jaiilie iaitto idJOVll'laa:lllllO, pell'l1JaJ!lllto, eSlse!t'e �leillUJncliiaiti, ~iruJsta 1i 1p11inci\pi., dJn 1oocia1sii0illle 1de�1a (1ev�e1I11rulailie) dmpugnartJiV!a dleilfLa ln!Ulova dlfa:iliilairaruOillle di (p.lll. .dJi �tutte 11e 1ope111e 1c0Illtemplliaite d!ail pll:'logeitto ortigll.nai11ilo, 1come modlifilcaito 1dlaililla viamilailllte : dlilcihilairaziilOID!e 1ohle, !itnrodel!llldlo sull diritto idi p!t'opriet� dei soggetti espropdanidi, render� attuale la il.esiooe del 1o:ro 1ilI1Jteireiase protetto. Vii � 1so1rbaini1Jo ,dJa 1aggiU11:1gere peir 1comp1lertezzia 1che noo v:i � ccmrlJI"aisto tria questa 1conC�JUISiiOIIlle ed rnl pa:iililiclijpliio dieilfLa dmpugnabiilJilt� dm:medltaita dlel pll:'IOVV1ed:iimeilllto dli 1atmm1ilssil01I1e 1aid :iistruittoll'liia brleve 1afEermaio I�.IIl ailJtre PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 503 pronunce (cfr. T.S.A.P., 1� giugno 1966, n. 16), 1giacch� queste ultime ri1guru:idainio 1�attiiJspeeile idi a:foOfl'lsi pziOipootii dia soggeltti vea:sanrb.i. liJn uJilia divieo:tsa �S~iJOIIJ.le gi�IUJrdldiilea, liin qUJallllto 1e(M']CJCl\t'll'leniti a�Wa stessa CIOilllCessil< me. Irn ailr1IDe prutiolJJe meinrtire I�ll. 1soggiet1Jo IClhe pall'iieoilpa ai!. !PVOOOdiimernJto 1 C101I1JC1elSSOfl'liio � illeso din modo 1attiuai1e e diJreltrtlo dail.l'allllmilssione aid I�l$flrlUt1JOfl'lila di! 'll/Ilia dOIIlllainda 1ciooconreinrtJe, dJl p1VQPI'!i.ie1Jaa:dio di dimmobilii li!ntieireL~:rsatii dai!Jlie 1opleire dli deriirvia:ziooe 1subilsoo IUlllla lesilone aifrtruJallie� ooiLo aillJJolrquiandlo rgi1d dimmolbilli mede!Sli!mli wsaino aissog,g1elti1Ja!lli. a diicihila1razdiorne di pubilliioa u1rliliilt�. Le SVJQ(lrtJe IClOllllsiJdJeriaz�JOIIll� .�Jmpi1iJClal!lJO Wa deCl'lirumtO!TliJa odJi tmammJi!ssdJbilJiJt� 1dlell iI'lile01T1so n. 90/1962, ll'lirmam.ierndo aissoirbirta ogini a1H1rta eeoozdlQ!Ue e deduzdionle. Si ravviilsall1io, turbtaV1ia, giiiusti mOlttVli per ~sare fu:nrtiegirallmente lie 1spese e giM onJOITlrutii 1dleil. g1udi~i:o. -(Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 116 macr."zo 1973, lll.. 519 -Pres. D'Aniel: J.o -Rei. Tusooo -P. M. SiJsti (conf.) -RJilc. FiJore ed 1alrtro. Reato -Contro la pubblica amministrazione -Resistenza a pubblico ufficiale -Elemento oggettivo (materiale) -Automobile inseguita dalla polizia -Condotta di guida anormale determinante pericolo per l'auto inseguitrice -Sussistenza del reato. (c.p., art. 337). La condotta di colui che, alla guida di un autoveicolo inseguito dalla polizia, ostacola il mov�mento del mezzo inseguitore, mediante improvvise deviazioni e ritorni della direzione di corsa, cos� da porre una condizione di coartazione servendosi della propria autovettura come mezzo per usare violenza o far sorgere il pericolo di una violenza (collisione o tamponamento), integra l'azione del reato di resistenza a pubblico ufficiale (1). (1) Tenuto conto deJ. compmtamento descritto nella massima, il PTinciJpio affermato appare indubbiamente esatto. V'� da dire per� che, in fatto, � diffidlie diisttnguell'e l'ipotesi delil:a !l'esistenza a p.u. da quelilo deiliLa meira resistenz1a rpaissi'V'a, specie �di fronte ad una giuriS!prrudenza che altre volte ha ravvisato quest'ultima condotta nel fatto di chi, �conducendo un automezzo inseguito dalla polizia, eviti, mantenendosi al centro di una stretta cairreggiaita, di essere affiancato o SO�I'1P1a1ssato dal veicolo inseguitore (Cass. 25 ottobre 1961 in Cass. pen., Mass. Annotato, 19>6�2, rp. 144, m. 243); anche questa manow�a infatti ostacola H movimento del mezzo inseguitore e compmta una condizione di coartazione. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 16 marzo 1'973, n. 618 -Pres. Benedicenti -Rel. De Figueiredo -P. M. Mrurucd (diff.) -Rie. Di Modugno. Sentenza -Sentenza penaie -Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata In genere -Integrazione della contestazione con l'interrogatorio dell'imputato -Legittimit� -Fattispecie. (c.p.p., art. 477). Gli atti mediante i quali pu� avvenire la contestazione dell'accusa non sono soltanto quelli indicati nella norma dell'art. 477 c.p.p., ma ogni altro atto che renda l'imputato consapevole dell'accusa e lo ponga :;, .�: PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 505 per ci� in condizione di difendersi, come come ad esempio avviene per Z'inten�ogatorio reso al magistrato. Pertanto in relazione a un delitto di omicidio colposo, non viola il principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che ricerchi la causa dell'evento non solo nella eccessiva velocit�, enunciata nel capo di imputazione, ma anche nella violazione deUa mano da tenere, non contestata, ma risultante dall'interrogatorio dell'imputato (1). (1) iSentenza coerente con il costante iindirizzo gLuTisprudenziale che ravviJSa la ratio dell'art. 477 c.p.p. nella garanzia del diritto della difesa anzich� nella necessi,t� di una va'lida insta1R'azione del contraddittorio, indirizzo che � peraltro criticato, in dottrina, da molti autori: v. in questa Rassegna, 1972, p. 361. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 20 marzo 19>73, n. 645 -Pres. Del Giudice ~ Rel. Turco -P. M. Ma!IT� ~dlilff.) -Rwc. PaniC!l'ozi. Sentenza -Sentenza penale -Motivazione -Colpa e concorso di colpe Concorso di colpa del terzo non imputato -Obbligo di esame Sussistenza. (c.p., art. 43; c.p.p., art. 474). Nel procedimento per reato colposo il giudice di merito deve valutare la condotta del terzo, ancorch� questi non sia stato imputato nel processo, e ci� per determinare l'entit� dell'iUecito della quale si pu� far carico all'imputato in 1�iferimento soprattuto alla misura della pena da irrogare (1). (1) In altri casi fa .giiurispr,udenza � stata ancor pi� esplicita, affermaindo che ai fi'lli. dii una retta applicazione de�ilia pena aii se1n.~1i dell'art. 133, I �e Ili! comma c.p., il giudice � tenuto ad �acc.ert!l!re, in teTmini aritmetici, l'incidenza nel fatto dell'azione concorrente di soggetti diV'ersi dal:I'irnputato (v. Cass. 12 ottobre J9,65 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1966, rp. 859, m. 1348). Di� tale concorso di colipe poi, il giudice deve tener conto sia ai fini della applfoazione della pena che a quelli del risarcimento del danno (Cass. 7 marzo 1969 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1970, p. 888, m. 1233) anche nella ipotesi che 1si tratti di vialutare la �colpa dalla persona offesa non imputabile (v. Cass. 19 arpriile 1966 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1967, p. 542, m. 807). In dottrina, v. DE CuPIS, Sulla riduzione del risarcimento per concorso del fatto del danneggiato incapace in Foro It. 1957, I, W3; LATTANZI, Colpe concorrenti ed accertamento del grado di esse nei processi per delitto colposo, in Giust. Pen. 1959, I, 35�5. 506 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 aprile 19713, n. 734 -Pres. Grieco Rei. OociOll:a -P. M. Suili1o ~conf.) -R:iic. Ab~eitti ed a1lrliri. Reato -Leggi sulla pesca -Versamento di rifiuti di stabilimenti industriali -Stabilimenti industriali -Nozione -Fattispecie. Cr.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 9). Agli effetti deWart 9 del t.u. delle leggi suita pesca approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, che punisce ii versamento in acque pubbliche di rifiuti di stabilimenti industriali, senza iL permesso del presidente delta Giunta provinciale, deve intendersi per stabiilimento industriale ogni impianto anche artigianale e di modeste dimensioni funzionante ai fini di produzione e pertanto � tale una porcilaia, destinata ai~ l'allevamento di un numero rilevante di suini (1). Reato -Leggi sulla pesca -Versamento di rifiuti di stabilimenti industriali -Scarico diretto dei rifiuti -Necessit� -Esclusione -Scarico mediante fognature e simili -Sussistenza del reato. (r.d. 8 ottobre 1931, ri. 1604, art. 9). Agli effetti deWart. 9 del t.u. delle leggi sulla pesca approvato con r ..d. 8 ottobre 1931, n. 1604, ch� punisce iL versamento in acque pubbtiche di rifiuti di stabilimenti industriali senza iL permesso del presidente della Giunta provinciale, sussiste l'obbligo della preventva autorizzazione anche quando lo scarico dei rifiuti non avvenga_ direttamente nelle acque pubbtiche, ma tramite una condotta, fognatura e simiU, comunque coUegate naturalmente o artificialmente con acque demaniali (2). Reato -Leggi sulla pesca -Acque pubbliche -Versamento di rifiuti di stabilimenti industriali -Scarichi che rendano le acque nocive al patrimonio ittico -Necessit� -Esclusione. (r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 9). Per la configurabilit� deLia contravvenzione prevista daU'art. 9 del t.u. deUe leggi suJLa pesca, approvato con r.d. 8 pttobre 1931, n. 1604, (1-3) La giurisprudienzia mterip11eta estensiviamente la a,ettera dell'arl. 9 r.d. 8 ottob!l.'e 193�1, n. 1604, conformemente alla ratio �che isipirra Ila nooma: v. nelfo stesso 1senso della rprima massima, Oass. 26 marzo 1971 in Massimario deile decisioni penali, 1-971, 118784. Con 1sentenza l8 aprile 1-969 (in Cass. pen., Mass. Annotato, 1970, p, 1784, m. 2690) �era .stato confel"In.ato H princiipio contenuto nella seconda massima, PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 507 __,,,, che punisce il versamento in acque pubbliche di rifiuti di stabilimenti industriati senza it permesso del presidente della Giunta provinciale, noin � necessario che gli scarichi rendano le acque nocive ai patrimonio ittico (3). gi� espresso con sentenm. 22 :llebbraio 1968, in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1969, p. 413, m. 641. Con sentenza 215 novembre 1968 (ivi, 1970, p. 211, m. 241) � stato ritenuto che il reato previsto dal succitato a!l't. 9 pu� concO!l'!l'ere ooo quelilo di cui all'art. 6 poich� il primo .prevede la immissione ne'.LJ.e acque ;pubbliche, senza autorizzazione, di rifiuti anche non nocivi di uno stabi'limento industriale ed H secondo 1l'i>nfusione neLle acque 1stesse .�f:i mate!l'ie ,atte �ad into11Phliire, stoodi!l'e ad uccideire i pesci. In materia �dei reati previsti daiJ.l'a!I't. 15 della 1. 14 lugilio 19615, n. 963, suJlilia rtruteLa dieLLe !l".ilso!l'ISe bruoLogiche 1e dlelll'iartJtiJVlit� di pesca '.lia Oassazme, lirmitatamenite a'file ipotesi di delitti, ha affermato la configurabilit� del tentativo (v. Cass. 29 maggio 1969 in Cass. pen. mass. awwb�to, 1970, p. rn78, m. 1894), mentre oon 'sentenza li8 a1prile 1969 (ivi, 1970, p. 1785, m. 269�2) � stato escluso 1ohe il reato pvevisto daJ:l',art. 1'5 1lett. d) 1. 14 luglio 1965, n. 963, che punisce chi danneggia !le riso!l'se biologiche delle acque mairine con l'UJso di maitooie esp/Lodenti, deLl'energiia 1elet1rica o dd sostaln2le tossi!Che aJtJte ad ii.1n1toirpiidiire, sto!l'dire o uccideve i pesci e .gJi aJ.rtri oirgandsmd aicqUJiJtici,, s~a complesso irispetto a1l il'eato dd cUJi alll'iairt. 678 c.p. 1che punisce iLa fabbricazione ed iii. coonnnel'cio abusivo di sostanze esp'.Lodenti. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 3 maggio 1'973, n. '836 -Pres. Feli, ce1Jtiii -Rei. SOO!l'damagiJlia -P. M. Maori (1cOllllf.) -Rilc. Stocclrlino. Bellezze naturali -Costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico -Momento consumativo del reato. (c.p., art. 734). n reato di alterazione di beitezze naturali si consuma con il compimento dell'opera abusiva, non potendo riconoscersi rilievo, ai fini della determinazione di tale momento, ai perdurare degii effetti deU'iUecito (1). (1) Con sentenza 28 aprHe 1972, n. �568 (121.41�5) !1a stessa sezione aveva affermato che il reato ;previsto e punito daJ.1',art. 734 c.JP. � commi!ssivo, i:stantaneo con effetti permanenti 'anche neJfa [potesi della costvuzione che alteri i1a bellezza naturale. Si noti �invece che, sotto a1tro pirofilo, d'�altronde riOO!l'!l'ente con :llrequenza �ed in concooso ,con il 1suddetto reato, lo stesso fatto integra un'ipotesi di reato 1Permanente: � il caso della �costruzione eseguita senza licenza a norrma defil'art. 3�2 della legge U!l'banistica (v. Cass. 3 ottobre 1973, in questo numero deJl.a Rassegna). 508 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 maggio 1973, n. 998 -Pres. Grieco - Rel. Pagge -P. M. Chiliber1Ji (oon:f.) -Riic. 01oeill1i. Edilizia -Vi~ilanza sulle costruzioni -Opere abusive -Ordine di demolizione -Competenza del ~iudice ordinario -Esclusione Competenza esclusiva della pubblica amministrazione. (1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 32). L'ordine di demolizione delle opere iniziate senza licenza o proseguite dopo l'ordinanza di sospensione non r'appresenta una conseguenza automatica e vincolata della violazione commessa, ma costituisce un provvedimento discrezionale che non rientra nei poteri deit giudice ordinario, ma appartiene atta competenza esclusiva detta pubblica amministrazione in funzione d;iretta detta tutela di interessi generalii, che solo mediatamente possono risolversi anche nena tutela di interessi privati (1). (1) La g:iulliiSptrudenza sembcra ormai ooiieintaita netl senso deli1a massima che si annota, 1conforme del :r,esto alla il.ettera d'ella (Legge (art. 32 1. 17 agosto 1942, n. 11150) che attribruisce al sindaco H potere discrezionale di ordinare la demolizione: nello stesso senso v. infatti Cass., 16 febbraio 1968 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1968, p. 1474, m. 23185, ove petI"a:ltro si richiiama una precedente sentenza dalia Suprema Corite ('25 gennaio 1955 in Giust. Pen., 1955, II, c. 354) che ,aveva affermato ohe nel concetto di risarcimento del danno cagionato del reato edilizio rientra, quale mezzo !riparatorio, plll.'e Ja IOOi[]JtegiriazJi.one dn rorma specifica a norma delJl'arr:t. 2058 e.e., per cui l!ll()fll si SM"ebbe potuto negare al rpriv,ato il diritto idi costituir,si parte cd,vile al fine ,di ottenere la riduzione in pristino, e cio� di consegufa:e daiJ.i'autorit� giudizia!r.i:a l'Ol'dine di d~olizione. Secondo il LoscHIAVO (Ditritto Edilizio, 1967, p. 593) l'art. 312, III comma della le1g.ge do'W'ebbe interrpTetarsi come attributivo .di competenza al Sindaco nei ca1si di mancato pirocedimento penale e non anche come base normativa di una comrpeitenza esclusiva dell'organo amministrativo. Con sentenza 112 !luglio 1965 (in Cass. Pen., Mass. Annotato, 196,6, p. 342, m. 486) ila Cassazione aveva ritenuto -confermandolo ,con successive decisioni (v. in Oass. Pen., Mass. Annotato, 1967, p. 906, m. 1406) -che l'inosservanza della diffida a demolire non costituisce infrazione penalmente punibile, trovando ila sua sanzione nell'ordine di demolizione che pu� emana: re H sindaco. In materia di edilizia, ila 1gdurisprudenza ha affermato che la costruzione abusiva ,costituisce reato p,ecrmanente v. Cass., 30 gennaio 1970, in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1971, p. 673, m. 9315; 15 ,dicembre 1969 ivi, 19170, p. 1777, m. 21673; 27 ottobre 1969 ivi, 1970, p. 1579, m. 2414. Sul concetto di costruzione, la gdurisp1rudenza � coistante nel ritenere che la nozione di �costruzdone comprende qualsiasi manufatto autonomo, o modi:fioaitivo di 1aJltro pire1e1si'stwte anche 1se non costriwito tirr:t =atWl'a, purch� stabilmente i.infisso 1a�l suolo (Cass., 9 mairzo 1970 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1971, p. 674, m. 937); che la nozdone tecnico-,giuri:dfoa di costruzione � globale ed investe tutte IJ.e parti di un edificio e che 1sono esclusi dalla nozione di costruzione soUanto i manufatti di assoluta ed evidente precail:' iet� destinati ad essere presto elimdnati (Cass. 9 marzo 1970 in Cass. Pen., Mass. Annota,to, 1971, p. 674, m. 936; 16 marzo 1970 ivi, p. 674, m. 938). PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 509 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 23 maggio 1973, n. 696 -Pres. De E'ina -Rei. Mcmtone -P. M. Longoba1rdi (coorf.) -Rie. P.M. in proc. Og_gianu ,ed a1tro. Procedimento penale -Pubblico ministero -Giudizio pretorile -Omessa indicazione delle ~eneralit� del P.M. -Nullit�. (c.p.p., art. 185, n. 2; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72). Nei procedimenti dinanzi al pretore, la indicazione del nome e del cognome del P.M. nel verbale di dibattimento si rende indispensabile per verificare se la persona intervenuta in veste di P.M. era munita dei requisiti richiesti. L'omessa menzione determina una nuUit� assoluta e insanabile (1). (1) Neill1o stesso senso �impliioi:tamente v. Oass. 3 giugno W69, n. 1777 (112/799) che ha 'escluso la ,neoessii� dieLl'ii:ndicazdiOIJJe, o1rtre che dieillLa persona ,che ha svolto funziOIJJe dii P.M. nel g;iudizi:o mTIJanzd ~ Pil.'etore, anche della sua qualifica professionale e Oass. 26 febbraio 1969, n. 549 (111033) che ha 1afllermaito ,ohe llia mancata iindlicaziiOIJJe nell [pl:rooesso V1erbai1e del dilbattimento, diverso da queLlo relativo al giudizio pretorile, del nominativo del rappresentante del P.M. non costituisce [pll'Ova del mancato intervento dell'accusa pubblica, poich� fa detta omissione ben potrebbe essere il frutto dd. un &nvo1omanio eril.'ore diel oanoe1liiiere ne]J]ia il'edazi!one delLl'a,tto. V. anche Cass. 4 giugno 19>68 in Ca8'8. pen. Mass. Annotato, 1969, p.� 12,84 m. 1959 che ha affermato ricorrere un'ipotesi di nullit� �assoluta, quando non sia possibile controllare 1a regolarit� deHa costituzione dell'ufl;icio del P. M. in ddbattimento, in un caso di dibattimento [pl:retori1e. ~j~ :~ 11 ~1r11�111i1&1rJ1111r11111i11rii:fitr11irif1111111111r��ift11r����fil PARTE SECONDA QUESTl�ONI (*) Calamit� pubbliche -Alluvioni -Termini -Sospensione -Amministrazioni dello Stato -Applicabilit� Se la sospensione dei termini legali nelle zone della Sicilia e detla Calabria colpite daU'alluvione del dicembre 1972 e del gennaio 1973 sia applicabile anche a favore di Amministrazioni dello Stato per procedure giudiziarie pendenti dinanzi a Giudici aventi giurisdizione nelle zone predette. (Art. 1 d.P.R. 24 aprile 1973; artt. 1, 2 e 4 d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni e integr. nella legge 23 marzo 1973, n. 36). (Cont. 373/73; Intendenza Finanza Catania c. Fallimento Lanzerotti e Montagna; Avv. Stato Vacirca). Imposte dirette -Imposte su fabbricati -Rimborso di imposta iscritta nelle cartelle esattoriali e riconosciuta errata dalla P .A. -Se sia ammissibile nei termini prescrizionali. Se sia ammissibile il rimborso, nei termini prescrizionali, delle somme pagate per imposta su fabbricati appartenenti a terzi, 'in seguito ad iscrizione nelle carteUe e�sattoriali, riconoociuta errata daU'Amministrazione, senza la presenza in giudizio deil'Esattore e del terzo. (Artt. 181, 185, 186 e 187 t.u. 29 genmaio 1958, n. 645; artt. 60, 63, 75 e 77 del t.u. 15 maggio 1963, n. 858; art. 2036 e.e.; artt. 106 e 107 c.p.c.). (Cont. 56/73; Gazzago c. Intendenza Finanza Brescia; Avv. Stato Porque�du). Lavoro -Controversie individuali -Crediti del lavoratore -Rivalutazione Se abbia efficacia retroattiva. Se la norma, che consente al giudice di determinare il maggior danno eventualmente sub�to dal lavoratore per la diminuzione di valOlre del suo credito, abbia efficaci� retroattiva. (Art. 11 disp. prel. e.e.; art. 429, 3� comma, c.p.c.; art. 20, l. 11 ago.sto 1973, n. 533). (Cont. 14/73; Mavica c. Istituto Incremento Ippico di Catania; Avv. Stato Vacirca). Prezzi -Disciplina dei prezzi -Generi posti in vendita successivamente al 16 luglio 1973 -Determinazione. dei prezzi -Criteri. Con quali� criteri debbano essere determinati i prezzi dei generi posti in vendita successivamente al 16 lugiio 1973. (Art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496). (Cont. 545/73; Soc. Standa c. Prefetto di Catania; Avv. Stato Vacirca). (*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di attualit� che si agitano in sede contenziosa, con l'indicazione del numero del contenzioso e del collega incaricato per favorire il collegamento con altri colleghi che trattano le �stesse questioni e per aprile, possibillnente, sulle stesse un dibattito. 40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Prezzi -Disciplina dei prezzi -Sanzioni amministrative -Analogia -Applicabilit�. Se le sanzioni amministrative previste dalle leggi sui prezzi possano essere applicate a fattispecie analoghe a quello espressamente regolate. (Artt. 8, 9 e 10 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv. in legge 4 agosto 1973, n. 496). (Cont. 545/73; Soc. Standa c. Prefetto di Catania; Avv. Svato Vacirca). Prezzi � Disciplina dei prezzi -Generi posti in vendita successivamente al 16 luglio 1973 -lntegrazione del listino. Se l'esercente che, successivamente al 16 luglio 1973, ponga in vendita nuovi tipi di merci, sia tenuto a integrare il listino, indicando anche i prezzi relativi ai nuovi generi. (Art. 9 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496). (Cont. 545/73; Soc. Standa c. Prefetto di Catania; Avv. Stato Vacirca). Prezzi -Esercenti con spacci aperti al pubblico~ Grossisti -Se siano soggetti alla pubblicit� prevista dall'art. 1, d. I. n. 427. Se siano soggetti alla pubblicit� prevista dall'art. 1, 4� comma d.l. n. 427 del 1973, oltre gli esercenti con spacci aperti al pubbUco, anche i grossisti, gli importatori di carni e gli altri imprenditori previsti dall'art. 2 del d.m. 30 agosto 1973. (D.l. 24 luglio 1973, n. 247 e d.m. 3 agosto 1973).' (Cont. 168/73; Di Nicolantonio c. Prefetto di Pescara; Avv. Stato Rossi). LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice civile, art. 156, prim,o comma, 1nel1a pal'te d.ln. oui, disipolllendo che per i 1coindrugd. cOIIlSensuailmoote sepaJ."a,ti pel'duri 1l'obbligo ll"ec1rr;M'oco di fedelt�, IIlOIIl limita quest'uJitimo ail. dovere dli astooersi da quei compomamEllllti 1che, ip& dil 1c01I1cmiso idi deterimilllate cireostanze, LSl.iaino dido1I1ci a 1costituicre illlgd.u:rda �~ave aili'altro coniuge. 1Sentenza 1<8 aipriil.e 1974, IIl. 99, G. U. 2,4 alp(t'ile 1974, irl. 107. codice civile, art. 435, IIleLla pa:r,te d�n �ooi no1I1 (pil"evede il.'obbliigio per i figli natUll."ail.1 irilco1I101S1Ciiuti o dicl:ri1a1r1ati di ipresta�re 1gli a1Limooti a~i ascendooti il.eg1ttimi rdel proprio genitore. Sentooza 27 marzo 197,4, IIl. 82, G. U. 3 aprile 1974, n. 819. codice civile, art. 575, neLla pacme in cwi, d,n. ma1I1canz;a di fi~ J.egittimi e del coniu1ge rdel genitore, 1ammette1 iun COII1Cm1SO tra !figli: natUll." aM 11."ico1I101sciuti o rdichia�rati e gJ.i aiscendooti rdel genitore. Sentenza 27 marzo 1974, IIl. 82, G. U. 3 alp(t'�lle 1974, IIl. 89. codice penale, art. 207, secondo comma, illl quanto llliOIIl conseinte 1a revoca delle rmisull"e rdi 1siourezza prima che sia decomo il tempo coorisp01I1doo� te 1all:la durata mi.in:ima ista:bilita rdai1la il.egge; e art. 207, terzo comma, neli1a parite �IIl cui �attribuiisce a1l Ministro 1d:i 1~z1a e giUJStiz.i,a, a1I1ziich� a1l 1giwd:i~e di sorvegl:ia1I1Za, 1H potere di 11."eV'OCM'e ile m1sure d:i sicurezza. SentenZia 2,3 a(pll."ile 1974, IIl. 110, G. U. 2�4 apri!le 1974, IIl. 107. codice penale, art. 415, ll"iguail'lda'Il!te ll'rilsti:gaziOIIle all'oidio :fiva le cil.1aissi socia<li, n:e1la pacme in cui non 1Sipec:i:fiic1a dhe itale Listigaz.ioine deve essere attuata iJn modo (pericoiLoso rpelt' il.a rpuibblica tranquililit�. 1Sentenza 23 aipriil.e 1974, n. 108, G. U. 24 a1prHe 1974, n.� 107. codice di procedura penale, art. 272, terzo comma, UmH,a,ta�menite aihle paroJe � ,e IIlOn � istato 1emesrso i,l idecireto di citazione a giwdiz1o �. Sentenza 27 febbraio 1974, IIl. 42, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. 42 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale militare di pace, art. 322, secondo comma, nell:a parte in 1ciu.i 1I10111 1cOlilsente 1che isia c01I1cessa la !libert� iprovvdsiwia nei casi, previ~sti 1daLl'iarl. 31:3 defilo istesso codice, in 1cui sia oibbiliiigatorio il ma111. dato� idi caittuira. Sentenza 13 ma1rzo 1974, 111. 68, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. d.lg.C.p.S. 1� aprile 1947, n. 2713, art. 1, n�eli1a 1parte :iln cui 1110111 prevedooio 1Clhe al 1C01111cessionario, :nei cui 001!1diro111.t:i s:La iprcmiwn.ziaita la cessazione deHa ipro1ro1ga rper ila causa dJvi ipireviista, � dOVllllto un eqwo indellllDJizzo. Sentenza 213 1aipirille 197'4, lll. 107, G. U. 24 aipirile 1974, 111. 107. legge 2 a.prUe 1958, n. 339, art. 17, lettera b, nella rpairte in cui esccriude iJJ. d1irlitto del pr.estatoire di !la'Voro ailll'illlldeninit� idi anzfa111it� quando il I'lalplporto di lavoro 1sia veruuto a 1cessa1re .prima de11la scadenza dell'� atnlllO. 1Sentenz,a 27 marzo 1974, n. 85, G. U. 3 aiprile 1974, n. 89. d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, articolo unico, 111ella parte in ood [Pirevede il iltcenziarmellllto 1se�l.za illldemiit� ideil dipendente colipervole di gravi ma1111Ca111ze. Sentenza 27 mairzo 1974, 111. 8'5, G. U. 3 a1Pl1ile 1974, n. 89. legge 13 giugno 1961, n. 527, articolo u�nlco. Sentenza 2�3 aprile 1974, 111. 107, G. U. 24 aipriile 1974, n. 107. d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, articolo unico, nelila parte in ICJUi prevede la 1I10111 �cor11-.espOlilSiooe delil'tiJndennit� di Jicenziarmellllto quando il rapporto sia venuto a cessare prima deHa scadenza deH'an1110. Sentenza 27 mairzo 1974, in. 815, G. U. 3 a1pdle 1974, n.. 89. d.P.R. 21 a.prile 1965, n. 373, art. 21, ne:iila ipairte in cui richiarma J.'uJ.timo comma dell'art. 3 deilla ilegige 6 febhmio 1'963, <n. 45. Sentenza 13 mairzo 11974, n. 63, G. U. 20 marzo 1'974, n. 75. legge 17 ottobre 1967, n. 974, art. 2, sec�ondo comma, iltl quanto esc1lude i colllgiUIIlti dei militairi di CM'Tiera da1l benef�icfo co1111Cesso !Per eventi verificatisi anteriormente allla cessazio111e de1Jfa 1g1Uerra 11940-1945 . ., Selllltenza 20 o:nail"zo 1974, n. 72, G. U. 27 marzo 1974, !Il. 82. legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 3 e artt. 4, 5, 6, 7 e 8, limitatamente aJ.1a ipairte �in l(mi comprood01I10 nelila illlUova :normativa alllche i rappOl'ti di: enfiteusi u~ballla �ed edilficatoiria �costituiti successivamente allila 1dafa del 2�8 ottobre 1941. Se1I1tenza 6 mrurzo 1974, :n. 53, G. U. 13 ma1rzo 1974, n. 69. PARTE II, LEGISLAZIONE 43 legge 11 febbraio 1971, n. 11; art. 32. 1Sentenza 2,3 aiprHe 1974, n. 107, G. U. 24 1a;prile 1974, 11'.l. 107. legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5 ter. Sentenza 23 aiprhle 1974, n. 107, G. U. 24 aprile 1974, 11'.l. 107. legge reg. sic. appr. 6 dicembre 1973, ildmi�t�tamente mla pairite ill'.l ciui omette di .preved~e J.'obbiligo di 1scelta degli. ammiln:istratori dcli'ent, e ospedaliero ricO!l:Il!Prendente a.'lmeno run 0S1Pedale iregionaiLe, rbva pers()((le estranee ahl'assemblea (("egiooale. Sentenza 20 ma:rzo 1974, n. 715, G. U. 27 marzo 1974, lll. 82. legge reg. sic. appr. 21 dicembre 1973, artt. 5, 23, 24 e 25, ne11a parte ill'.l cw 1si esclude che � ai find della rnom:il!la ilD. cruofo 1previsita dai! primo comma deM'am. 1213 e da111'.a11t. 2,4, e delLa mciLUJSi.one ilil ,giradiuatorie regi01UaJ.i di 'OUi al primo 1comma delil'am. 25, � Tichiesto� e deve essere aiccemato inei! �corrufrolllti 1del ipersoo,ale oegnall'.llte iJ. possesso del titodo di ab1lirtazione a!Ll'ill'.lseginaimento, ove questo risiuilti prescritto per determinate materie del vigente 011diinamento scolastico �. Senrtenza ,27 marzo 1974, lll. 91, G. U. 3 aiprhle 1974, lll. 89. legge reg. sic. appr. 21 dicembre 1973. Sentenza 27 mairzo 1'974, lll. 9i6, G. U. 3 aprile 1974, n. 89. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice civile, art. '314/4 (aTtt. 3 e 30 del!1a Costiifluziooe). Sent01I1Za 20 marzo 1974, n. 76, G. U. 27 mairzo 1974, lll. 82. codice civile, artt. 581, ultimo comma, e 547 (,art. 3, primo comma, defila Costitiuziooe). ' Sentenza 27 mairzo 1974, n. 84, G. U. 3 apr.fie 1974, lll. 89. codice civile, art. 2113, secondo comma (ao:itt. 3, 4 e 36 della Costitu. zion e) . .Serntenza 20 marzo 1974, lll. 77, G. U. 27 ma.rzo 1974, n. 82. codice di procedura civile, art. 434, secondo comma (1a~t. 3 e 3.5 de11a Co1stituziooe). Sentenza 1'3 ma1rzo 1974, n. 6'2, G. U. 20 ma.rzo 1974, n. 75. codice di procedura civile, art. 460 (1a�ritt. 24 e 113, primo e terzo comma, defila Coist1tuziiooe). Sentenza 27 febbraio 1974, lll. 46, G. U. 6 marzo 1974, lll. 6'2. 44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO c�odice di procedura civile, art. 545 (arlt. 3, rprimo comma, e 31 del!la Costituziooe). >Sentenza 18 aiprHe 1974, n. 102, G. U. 24 .aprile 1974, n. 107. I codice di procedura civile, art. 705, primo comma (artt. 3 �e 2�4, rpr:imo comma, e 42, secondo rC()(lllma, deilla Costituzione). 1Sentenza 27 febbraio 1974, n. 41, G. U. 6 ma�rzo 1974, n. 62. codice pena�le, artt. 204 e 213 (ar.tt. 3, 27 e 38 della Cootitu~vone). I >Sentenza 20 marzo 1974, n. 79, G. U. 27 ma.rzo 1974, n. S.2. I codice penale, artt. 214, 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo comma, da �a meno che� al\l.a :fi!Ile; 216, 217, 218, 223, secondo comma, da � sailvo che � arlla fine; 226, primo comma, secondo :periodo; 231, secondo comma (.esC'lUJsa J.a prervris:iooe del dco�vero di run minore irn un irdfo["roartorr:io giuidiziario) (arlt. 3 e 12�4; 2, 3, i.3, s1ecorndo comma, 2�4, 111, 27, ;terzo comma, .e 25 delrla Oos�td�tuziooe). Sentenza 2!3 arprile 11974, rn. 110, G. U. 24 arprile 1'974, n. 107. codice penale, art. 341, dn qiuanrto comprende nella tutela rpena�le a1rJJche le guardie ipa.rt~oJ.ari 1gisurarbe 1diipe1nJderntd da-rprivati idi cui all'art. 133 del testo uirnico delle leggi di rpubbUca sicUJrezza, aipiprorvato con regio dec�reto 1'8 giugno 1931, n. 77�3 (ar.t. 8 de�1la Corstirbuzione). Sentenza 13 marzo 1974, n. 65, G. U. 20 ma1rzo 1974, n. 75. c�odice penale, art. 596, primo comma (artt. 3, iprimo cooruna, 21, primo comma, e 24 della Cositituziorne). 1Sentenza 27 marzo 1974, n. 86, G. U. 3 arprile 1974, n. 89. codice penale, art. 663, secondo comma (arr:t. 3, .primo e secondo comma, defila Cois1J~tuzio1r1e). Sentenza 13 marzo 1974, n. 64, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. codice di .procedura �penale, art. 225, secondo comma (.art. 3 della Cosrtirtuzione). Sentenza rn .arpri1le 1974, n. 103, G. U. 24 �aprirle 1974, n. 107. codice di procedura penale, art. 236, quarto comma (art. 13, �Ultimo comma, de!lla Cositituzione). 1Sentenz1a 27 febbraio 1'974, rn. 42, G. U. 6 marzo 1974, rn. 62. codice di procedura penale, art. 275, primo comma (arrrbt. 3, primo comma, e 13, rulLtimo rcomma, della Corsmtuzdone). Sentenza 27 :febbraio 1974, in. 42, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. PARTE II, LEGISLAZIONE codice di procedura penale, art. 369 (ar"tt. 3, ipll"�mo comma, 24, seCOlndo comma, e 112. della Crnsrtituzione). Sentenza 27 mall'zo 1974, n. 92, G. U. 3 aipiriile 1974, n. 89. c~dice di procedura penale, art. 489 (a!rt. 3 deHa Costituzione). Sentenza 27 febbraio 1974, n. 40, G. U. 6 ma.rzo 1974, 111. 62. codice di procedura penale, art. 631, ultimo comma (aTltt. 3, ipriimo cOi.tnma, 13, rprimo e sec01I1do 'comn:ia, e 24, secondo comma, della coo.tituzione). Sentenza 23 1apriile 1974, n. 112, G. U. 24 aip1ri>le 1974, n. 107. codice di procedura penale, art. 633 (artt. 3, 27 e 38 della Cosrtituziooe). Sente1I1Za 20 marzo 1974, n. 79, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. codice di procedura penale,� artt. 635, primo comma, 636, primo, secondo e quinto comma, 637, 638, pr.imo, secondo e quarto ��omma, 639 e 645 (arrtt. 3 e 24; 2, 3; 13, secoindo comma, 24, 111, 27, terzo comma, e 25 de11a Coort:ituzio111e). Sentenza 23 aip!I'ile 1974, 111. 110, G. U. 24 aipriJ.e 1974, n. 107. cod'ice della navigazione, art. 369 (art. 3, iprimo comma, defila Oosrtitiuziooe). Sentenza 18 aipri.Ie 1974, 111. 101, G. U. 24 �aiprile 1974, n. 107. legge 15 �lugUo 1906, n. 327, .art. 2, secondo comma, lettera d (al'tt. 3 e 4, rprimo comma, deHa Costi�tuzio111e). r.d.I. 27 maggio 1923, n. 1324, art. 12 (art. 3, primo comma delila Costituzione). Sentenza 18 aiprHe 1974, n. 100, G. U. 24 arpl'tle 1974, n. 107. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 150 e 151 (al'tt. 3 e 24, secondo comma, de11a Costituzion�e). 1Sentenza 2.3 apdle 1974, n. 109, G. U. 24 aiprile 1974, n. 107. r.d.I. 4 �ottobre 1935, n. 1827, art. 53, primo comma (a.rtt. 23 e 3 della Costituzione). sen.tenza 18 aipri1le 1974, n. 98, G. U. 24 ap�rile 1974, n. 107. d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, art. 16 (a,rtt. 3, rprimo comma, 23, 24, ip!l"imo comma, e 27 della Costituzione). Sentenza 27 marzo 1974, n. 88, G. U. 3 aiprile 1974, 111. 89. .,.wr:>:wr0v�'\rmr :-: .� ....;�:-: �� .� .,.wr:>:wr0v�'\rmr :-: .� ....;�:-: �� .� .,, .,,100}':;'f'��ww11,,1-r*'"'�rv;w-....,.::;=: .z.W-W"ffl .��<1/�=x .�:�::=~=��..::;:~=->.�=�~~:=-=:~-~-��:rx.-?:;::::-::::}:�:> � 'Y.:��� � : . Id 46 RA�SEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ili d.I. 122 gennaio � 1948, n. 66 (al'ltt. 3 e 70 idella Cootituzi01I1e). ?,: Sentenza 27 marzo 1974, n. ~7, G. U. 3 aprile 1'974, n. 89. legge 4 a.prile 1952, n�.. 218, art. 23 (.arrtt. 3, rr;n-imo com1ma, 2~, 24, rprimo comma, e 27 defila Cos1Jitu2lione). Senit~a .27 marzo 1974, IIl. 8'8, G. U. 3 arpriile 1974, IIl. 89. legge 28 dicembre 1952, n. 3060, artic�olo unico (art. 81, �lfiltitmo comma, della Cositituzione). Sentooza 27 marzo� 1974, n. 83, G. U. 3 aprile 1974, IIl. 89. d.lg. 27 ottobre 1953, n. 1068 (a'l'tt. 73, ultimo �comma, 81, 1u1timo comma, della Oos1tilbu2lione). Sentenza 27 marzo 1974, IIl. 83, G. U. 3 aipri1e 1974, IIl. 89. legge reg. sic. 28 apri�le 1954, n. n, art. 6 (arlt. 3 e 53 defila Cosrtituzione, 14, 17 e 36 de1lo Statuto specia~e iper la Regione stc.tliana). Sentenza 18 a?['ile 1974, ill. 97, G. U. 24 ap:rifile 1974, ill. 107. d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 57 e 58 (2�4 e 113, ip11Lmo e terzo comma, idel!la Costi1ruzio1t1:e). Se1t1:tenzia 27 febbra:io 1974, IIl. 46, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 82 (a111tt. 3, ?['imo comma, 213, 24, primo comma, e 27 della Costituzione).. Sentenzia 27 ma['ZIO 1974, ill. 88, G. U. 3 .aiprile 1974, n. 89. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 206, 208, 209 e 221� (avtt. 3 e 24 della CostituziOIIle). Senrt;enza 13 ma1rzo 1974, n. 67, G. U. 20 mii:irzo 1974, n. 7�5. legge 4 febbraio 1958, n. 158, art. 4, primo comma (art. 42 della Costituzione). Sentenz.a 6 malrzo 1�974, n. 58, G. U. 13 marzo 1974, ill. 69. d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847 (artt. 3, 39 e 7�6 ide1la Costituzione). Sentenza 27 ma['ZO 1974, n. 89, G. U. 3 aiprhle 1974, IIl. 89. d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481 (artt. 3, 39 e 76 della Costituzione). Sentenza 27 maa:zo 1974, n. 89, G. U. 3 aiprile 1974, n. 89. I�.. ��: :: I &&iif4i1f.%8iiAriif=filiXs��i7%*;r~f+"~"iift~tf=tf:�.f**'&:!~t#~i:f:fi.i~tfr:!#IEfir1frr(11f~frlrl. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34, primo comma (1arlt. 3, 4 e� 21 della Costituzione). 1Sentenza 23 aipm.Ie 1974, n. 113, G. U. 24 aiprhle 1974, !Il. 107. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1-124, art. 51 (a�rt. 3 del!la Co1stituZJ~Ollle). .Sentenza 27 febbraio 1974, n. 45, G. U. 6 marzo 1974, n. 612. legge 14 lugUo 1965, n. 963, art. 26, �lettera c (a!l.'lt. 27, rprirmo e terzo comma, della Costituzione).. Sentenza 18 a(ptl'iile 1974, !Il. 105, G. U. 24 ,aiprile 1974, n. 107. legge 13 d�icembre 1965, n. 1366, artt. 27, primo comma, e 28, ultimo comma (aritt. 3 e 9�7 defila Cootituziooe). Sentenza 20 mru-zo 1974, n. 74, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma, norm.e SIUi licenziamenti dnidividuaJ.i (a!l.'lt. 3 della Costd.tuzione). Sentenza 6 mairzo 1974, n. 55, G. U. 13 mano 1974, n. 69. legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 2, 3, 4 e 5, norme dn marteiriia di enfttewsi e rpresitazioni fondiarie perpetue (a11tt. 3 e 24 del�la Costituzione). Sentenza 6 matrzo 1974, n. 153, G. U. 13 mairzo 1974, n. 69. legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 7, terzo e quarto comma (all'ltt. 3 e 42 della Cosiituzfone). Sentenza 13 ma~zo 1974, n. 6�6, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. legge 4 luglio 1967, n. 580, art+. 31, secondo comma, e 35, quarto comma (airt. 3, rprimo� comma, dehla Cositituzione). Sentenza 6 maa:-zo 1'974, n. &7, G. U. 13 ma1rzo 1974, n. 69. legge 4 luglio 1967, n. 580, art+. 42, settimo comma, e 45 (art. 112 del!la Cositituzione). Sen1tenza 18 arpri'le 1974, n. 104, G. U. 24 aprile 1974, n. 107. legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19 e 28, sitaturto dei lavorarto!ri (aritt. 2, 3, primo e seicondo comma, 24, 39 e 40 del!la Costdtbuziione). Sentenza 6 marzo 1974, n. 54, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo comma (al'tt. 3 e 24, primo comma, dei1la Co1sti1tuzion.e). 1Sentenza 6 marzo 1974, n. 5,5, G. U. 13 ma,rzo 1974, �n. 69. 48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 9, 1O, 11 e 12 (ar.tt. 3 e 42 della Costituzione). Sentenza .6 macr:"zo 1974, n. 53, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. legge 1� giugno 1971, n. 425, artt. 1, 5 e 8 (art. 41 della Costituziooe). Sentenza. 2,3 'aiprile 1974, !Il. 111, G. U. 24 aprile 1974, n. 107. legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. 14 settembre 1973. Seltltenza 27 marzo 1974, n. 90, G. U. 3 aiprifo 1974, n. 89. legge reg. sic:. appr. 21 dicembre 1973, artt. 6, 7 e 27. Sentenza 27 marzo 1974, !Il. 91, G. U. 3 arp.rile 1974, n. 89. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice c:�ivile, art. 252, terzo comma (ar.tt. 30, terzo comma, e 3 delila . Costituzione). TribulnaJ.e di Cafan1a, 01.'ldtnainza 13 luglio 1973, G. U. 13 marzo 1974, !Il. 69. codice civile, artt. 314/4, 314/8, 314/11, 314/26 (artt. 3, 29, 30, 31 della CostdtuZJ~ooe). Corte idi aprpelJ.o di P�alemno, ordinanza 7 'giugno 1973, G. U. 6 marzo 1974, in. 62. codice civile, art. 340 (aa:"t. 29 deHa Coistiituziooe). Tiribunale !Per i minorenini di Anc0tna, ~iinanza 5 dicembre 1973 (due), G. U. 27 marzo 1974, n. 82 e 3 apdle 1974, !Il. 89. codice civile, art. 1886 (a,rt. 38, secondo comma, de,ll:a Coistituz.ione). 'Dribulnale di Savona, ordinanza 16 novembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. codice civile, art. 1901 (a[lt. 3 della Costi�tuZdooe). Illi P�retore di Iwea, ordinanza 11 ottobre 1973, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. p,retore �di Boloigna, midiinanza 2,2 novembre 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. I I r: codice civile, art. 1901 (art. 41 delila Costituzione). Tribuinale di Lecce, ordinanza 21 dicembre 1973, G. U. 20 ma,rzo 1974, n. 75. I t; PARTE II, LEGISLAZIONE codice civile, disp. att., art. 34 (all'tt. 2, 29 e 30 della Cosrtituzione). Tribunale di Genova, 011diinanza 10 dicembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, !Il. 82. codice civile, artt. 252, terzo e quarto comma (a11tt. 2, 29 e 30 della Costituzione). T-ribUIIlaJ.e dii Genova, 011diinanza 10 dicembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, n. 8'2. codice di procedura civile, artt. 246 e 247 (a!l1tt. 24 e 3 deHa Costituzione). p,retore di Portoferraio, 011diinianza 11 ottobre 1973, G. U. 3 marzo 1974, n. 69. codice di procedura civile, artt. 416, terzo comma, 423, second�o e terzo comma, e 429, primo, secondo e terzo comma (1all'tt. 3 e 24 deILa Cootitu2lion e). Pretore di Roma, 011dinanza 28 gennaio 1974, G. U. 24 aprile 1974, n. 107. codice di procedura civile, art. 426, primo comma, nel testo modificato con legge 11 aigo1sto 1973, n. 533 (.artit. 3 e 24 de]fa OosUtuzione). Pretore di Ca,rr.i1pobasso, ordinanza 20 dicembre 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. c�odice di ,procedura civile, art. 460 (ar1t. 113 della Co1s,t[tuzd:o1ne). Tvibunaile di P1avia, o:rdrnanza 11 ottobre 1973, G. U. 3 aipriJJ.e 1974, n. 89. codice di .procedura civ.ile, art. 650, primo comma (ar-t. 2,4, 1secondo comma, dei1la Costituzione). Pretore di Oivitella Roveto, ordinanza 15 ottobre 1973, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. codice penale, artt. 132, secondo comma, e 624 (airtt. 3 e 27 deilla Costi~uzione). Preto,re di FiorenzuoJ.a d'Arda, 01rdiinanza 12 novembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. codice penale, art. 156 (art. 24 1cipv., della Costituzione) . . p,retore di Bofogna, 011dilnanza 27 novembre 1973, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. 50 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice ,penale, art. 160 (rairt. 3 de!Ja C01Stituziooe). Pcretore di Oristano, ord�!llalllZ.a 219 novem"OO-e 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. codice penale, art. 164 (a\l.\t. 3 deWJ.a Costituzione). 'Ilrihtmale di V,eneziia, 0111ddnainza 27 s:ettembtre 1973, G. U. 6 mairzo 1974, ill. 612. codice penale, art. 164, secondo comma, n. 1 (art. 3 della Co1stirtuzione). 'Ilri:bunale di Ciremona, ordinanza 9 ill{)IVemOO-e 1973, G. U. 1'3 marzo 1974, n. 69. codice penale, art. 224, terzo comma (art. 3, primo comma, deiHa Costiituzione). rGi1t1diJCe istr!Uttoire rdel tribun�lle di MHarno, O!I1dinanza 2r5 gennaio 1974, n. 107. codice penale, art. 290 (artt. 21, priirmo comma, 2r5, secronido comma, e 3, primo comma, deMa Costiirbuzione). Corte d'a1ss~s1e 1di P~sa, ordinanz:e 14, 17 e 18 dicembre 1973 (tre), G. U. 27 marzo 1974, n. 82. codice penale, art. 313, sec,ondo cpv. (1a11tt. 104, 105, 106, 107, 108 e alJ.'all't. 3 delila Costirtuzione). Gmdice tistruittore del Tuibunale di Mamala, ordinanza 13 tdiJCembl'e 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. codice penale, art. 501 (rart. 21, primo comma, della Costituzione). Trlibunaile di Roma, o!l1ddnanza 28 gennaio 1974, G. U. 27 malrzo 1974, ill. 8'2. codice di procedura penale, art. 20 (a11tt. 3 e 25, de!l!la Costituzione). Pretore di Ru1Jiig(liano, O!l1dinarn.za 3 novembre 1973, G. U. 20 :marzo 11974, n. 715. codi�ce di procedura rpenale, art. 70, u.p.� ruJtima ~ipotesi (art. 215, primo comma, deWJ.a Costirfnraiooe). Gi1t1dice istl'IUttoire del rtrihunarle di Glrosseto, 011dinanza 21 gennaio 1974, G. U. 3 1aprirle 1974, n. 89. PARTE II, LEGISLAZIONE 51 codice di .procedura penale, art. 95, primo comma (ail"t. 2,4 della Co�stituzi001e). Pl'etore di NaipoH, ordi1nanza 14 novembre 1973, G. U. 6 m~trzo 1'973, n. 62. codice di procedura penale, art. 108, primo comma (arrt. 3 della Costiwzione). Pretore di NapoH, ordinanza 14 novembre 1973, G. U. 6 ma!rzo 1974, ill. 62. codice di procedura penale, art. 141 artt. 109 e 24 della Coistituzi001e). Pretore di �vallo della Lucania, ordinanza 22 settembre 1973, G. U. 6 mall'zo 1974, n. 6�2. codice di procedura penale, artt. 342 e 352 (artt. 101 e 104 della Costirtuzlone). Pretore di Verona, ordinanza -5 ottobre 1973, G. U. 13 mall'zo 1974, n. 69. " codice di procedura penale, art. 392, ultima parte (art. 25 deiLla CostHJuzi001e). '.DribUillall.e di Livorno, 011dinanza 8 ottobre l!na, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. codice di procedura penale, art. 401 (al1tt. 3 e 24 della Costituzione). TrriibUIIlale di Mantova, oridinanza 28 1settembre 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. codice penale militare di pace, artt. 32'3, prima parte, e 3122, secondo comma (art. 3 de1la Cosrtituzfone). Tll'iibU1I1ale 1SU1Prerno militare, 011diinanza 216 ottobre� 1973, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. ordinamento giud�iziario militare, art. 22 e 12, sec�ondo comma (arit. '<!15,. primo comma, dell.la Costi-tuz~one). Tribunale miilitaoc-e �ter!ritoriale di La Spezia, orridi-Danza 27 settembr �e 1973, G. U. 13 ma!rzo 1974, n. 69. legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 25, secondo comma nel testo modificato da[ r.d. 28 .giJuigno 19i12, n. 7218, daM'al't. 9 del d ..1g.Jigt. 13 .agosto 1917, n. 13�93, .e deihl'art. 3�5, ultimo 1cornma, deU.a leg.ge 26 marzo 19:5'8, n. 42�5 (artt. 3, primo comma, e 103, lSecondo comma, della Costituzione). Corte dei conti, rpritrna sezione, orirunanza 2�2 .giugno 1973, G. U.. 13 marzo 1974, n. 69. @lil'&l�Erut'ffl;VtillmilltI~Tffttil:Wi!il:[1mim11r1rtfif:(@ifi.gJ.&#fliM?J#Jf~fjffffiWJW�lflWBll~ ! 52 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47, quinto comma (a!l'ltt. 3, ipriimo comma, �e 53, primo comma, idehla CostHmzi0tt1e). '11ribuna'le idi Trnrino, ordinanza 212 1giugno 1973, G. u: 3 aiprhle 1974, n. 89. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 de1la Co1sti:tuzdone). Co:rrte di �cassazione, 011dirnan2le 15 e 12 ottobre 1973, G. U. 6 marzo 1974, n. 6�2. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A, art+. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma (airtt. 3, 35 e 36, della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 19 dicembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, n. 8'2. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (a(l't. 14 e 24 della Costituzione). Pretore di Livorno, ordiinanza 23 marzo 1973, G. U. 20 marzo l974, n. 75. r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 52. Corite dei conti, orid1nanza 23 novembre 1973, G. U. 24 a1priile 1974, n. 107. r.d. 13 aqosto 1933, n. 1038, art. 56 (a.rt. 3, rpri:mo �comma, e 103, secondo comma, defila Costi�tu2Jione). Corte dei conti, prima isezi:one, ordinanza 22 1g1ugno 1973, G. U. 13 mairzo 1974, n. 69. legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 3, terzo comma (art. 36, terzo comma, delJa Cost�ituzion�e). Co(['te di aipipello di Roma, 011diinanza 2�2 febbraio 1973, G. U. 24 aprile 1974, n. 107 . .r.d. 12 luglio 1934, n, 1214, art. 57 (artt. 3, Pff'�!ITlO comma, e 103, secondo 1comma, della Costituzione). Corte dei con1ti, prtma sezi:one, ord1nanza 22 .giugno 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 1 (aritt. �3, 36 e 38 della Costituzione). Tribuna1le di Genov�a, 01:rdinainza 26 gi1u~no 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. PARTE II, LEGISLAZIONE 53 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art+. 21 e 30 T.U. sull'edilizia popolare ed economica (artt. 3 e 24 della Costituzione). Condliatoa:-e di Oristano, -ordinanze 9 dicemme 1970, G. U. 20 marzo 1974; n. 75. r.d. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 4 (ar.ti. 3, rprdmo comma, e 103, seco1t11do comma, deHa Cnstituziooe). Corte dei �con.ti, pr1ma 1sezi:one, oTdinanza 22 �giugno 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. r.d.I. 9 �luglio 1939, n. 1238, art. 83, secondo comma (a�rtt. 2, 29 e 30 deHa Cositi1JU.zione). Tuiibun�a.le di Genorva, ordinanza 10 dreemba:-e 1973, G. U. 27 maTzo 1974, n. 82. legge 23 n�ovembre 1939, n. 1815, art. 2 (art. 41, primo comma, deMa Costituzione). Pretore di Genov�a, ordinanza 11 luglio 1973, G. U. 3 aprile 1974, n. 89. legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 (art. 3 della Costituzione). Corte di aippe1lo di Naipoli, ordinanza 18 ottobre 1973, G. U. 6 ma.rzo 1974, n. 62. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147 (artt. 3 e 24 della Cos.tituzlione). Corte di C�assazione, ordinanza 15 o.ttohre 1973, G. U. 20 ma!l'zo 1974, n. 75. legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 66, n. 5, 75 e 80 (artt. 41 e 43 delila Costituziooe). 'I111ihunaile di Crema, 011dinanza 31 ottobre 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. d.l.C.p.S. 15 dicembre 1974, n. 1484, artt. 6 e 7' (artt. 21, 23 e 42 della Costi1mz:ione). d.I. 11 febbra�io 1948, n. 50, artt. 1 e 2 (a!rt. 2 della Cositituzione). Prefore di Milano, ordinamia 11 luglio 1973, G. U. 24 aipdle 1974, n. 107. d.I. 22 gennaio 1948, n. 66 (XV dii:siposiz,ione tran1sitoria dehla Costituzione). Tribunale di Va.Mo de1la Lucania, 011din�anz�a 1-6 �a�prd!le 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. 54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.lg. 22 genna�io 1948, n. 66 art. 1 terzo comma (artt. 3 e 215, secondo coonma della Cost1tum0111e). '11ribunale di Val!lo de1la Luoonia, ordinanza 16 aprHe 1973, G. U. 13 maTZO 1974, n. 69. legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 (art. 24 della Costituzione). Corte d'a1S1Siise di Milano, ordinanza 19 ottobre 1973, G. U. 27 marzo 1974, n. 812. legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 59, primo comma (avt. 3 della Costilfluzi0111e). Corte dei conti, rpriima sezione 1giwrisdiziona1le, 011di111anza 21 maggio 1973, G. U. 13 mmrzo 1974, :n. 6�9. legge 3 gennaio 1951, n. 27, artt. 1, 4 e 12 (art. 41 e 43 della Costituziooe). '11riiburn1!le di 1Qrema, Oll'ldill1anza 31 ottobre 1973, G. U. 13 ma.rzo 1974, n. 69. d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 47 (avtt. 76 e 77 deil:la Cosi1Jiituzi0111e). Tribunale di Genova, oo:dinanza li5 :novembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, n. S.2. �legge 20 marzo 1954, n. 72, art. 4, secondo comma (art. 3, ;primo comma, deiLla Costituzione). Corte dei 1c0111ti, quarta sezioine giwrisdizionale, o:rdinanza 5 dicembre 1972, G. U. 13 maa:-zo 1974, n. 69. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 131 (avt. 29 delila Costituzione). 'Ilribunaile idi Oristano, ordii11Ja<nZa 10 dic:embre 1973, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. legge 15 febbrai�o 1958, n. 46, art. 6, quarto comma (a�rtt. 24, !Primo e secoooo comma, 316, rpriimo comma, e 3�8 delfa Costituzi0111e). Corte dei �conti, terza sezione giurisdizionaJe pensfoni civili, ordinanze 16 dicembre 197�2, G. U. 6 mairzo 1974, n. 62. legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 3 (artt. 3 e 29 della Costituzione). � Corte di aippelilo di Bologna, m:dinanza 5 Jiuglio 1973, G. U. 3 aprile 1974, :n. 89. . . 111a1111tMli�lrt11111[1il1tr11~1:1:m1~::t1~111~:wrillrffi1rt11tt1%%1r@~�lzilimfilri�it!s1fil�rJ�tr1'1111111�@ PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 25 gennaio 1959, � n. 42, art. 38 (aclit. 3, 76 e 77 deRa Cootituzicme). Tribunale dii Genorva, cwdinanza. 115 norvembre 1973, G. U. 27 mairzo 1974, ltl. 82. d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 55 (aa:it. 24 della Co1stituzione). Triibl\IDaJe di Lucer:a, OTldilllanza 26 .norvembr.e 1973, G. U. 20 marzo 1974, ltl. 75. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80 (art. 3 deilila Costituzrone). Tdbulna1le di Lucera, ordmarnza 216 illlorvembre 1973, G. U. 6 ma1rzo 1974, n. 62. �d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 86, quarto comma, e 87, sesto comma (art. 3 defila Costituzione). Breto�re di Avigli!a:na, o.rdma:nza 12 :norvembre 1973, G. U. 13 marzo 1974, :n. 69. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma (art. 3, 24, secorndo 1comrna, e 25 .pri!rno 1coomna, defila Cooitituzione). Bretore di Oa:-i;stano, O((idinanza 2 marzo 1972, G. U. 3 apri'le 1974, n. 89. d.P.R. 15 g�iugno 1959, n. 393, artt. 140, 141, 143 (a�rt. 3 deilla Costituzione). Pa:-etore di Do!Il.1!1az, ordinanza 115 ottobil"e 1973, G. U. 13 mairzo 1974, !Il. 69. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 143 (art. 3 de�lila Costituzione). Bretore.di DOOl!Il.az, 011dd1nanza 16 aprHe 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 09. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 5, n. 3 ultima parte (.art. 3 e 51 della Cootituzicme). TrtbulnaiJ.e di Paola, ol'lrunanza 19 ,giugrno 1973, G. U. 6 marzo 1974, n. 6�2. legge 30 aprHe 196'2, n. 283, art. 5, pl"imo comma (a11.1tt. 3 e 312 deiJ.ila Cost] tuzi,one). Pretore di Roma, 01l'ldinanza 18 ottobre 1973 (due), G. U. 20 ma.rzo 1974, n. 75. 56 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863 (art. 76 della Costituziooe) nella ipairte in cui 1roode efficace erga omnes l'art. 8, terzo comma, del �contratto coJilettivo idi ilavoco 2 ottobre ig,59 (per i lav�ratori edili della provi1nlC'ia di Chieti. Pretore di Lanciano, ordinanza 27 1settembre 1973, G. U. 13 ma�rzo 1974, n. 69. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 e tabella ali. A, v�oce n. 38 (artt. 3, 35 e 38 delila COISltituzione). Tribunale .di Reggi'o Emiilia, ordinanza 20 novembre 1973, G. U. 27 mairzo 1974, n. 82. legge 12 marzo 1968, n. 316, artt. 2, primo comma, e 9 (artt. 1, primo comma; 4, primo coonima; 3�5, primo comma, e 41, rprimn comma, deLla Costituziooe). 'I1ribunaile di Mila([)Jo, ordinanza 4 il1lglio 1973, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 47, primo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, prima 0seziooe giw-isdizionale, ordinanza 21 maggio 1973, G. U. 13 marzo-i974, n. 69. legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 10, cpv. secondo (art. 24, rp.rp. e cpv. ~imo deMa CostHmzione). fuetore di Sassari, o!l'dim.anza 8 gennaio 1974, G. U. 3 aprile 1974, n. 89. legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 9 (artt. 3 e 41, 1primo comma, della Costirtmzione). Pretore di Bologna, oodinanza 2�6 settembre 1973, G. U. 13 marzo 1974, ill. 69. d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, art. 16 (avt. 23 deHa Costituzdo!ne). Tribuna'1e idi Roma, ovdirnanza 2�6 febbraio 1973, G. U. 6 mairzo 1974, n. 62. legge 24 dicembre 1969, n. 990 (artt. 2 e 3 deMa Costituzione). Giudice 1coociliafore di Benevento, ordinanza 21 settembre 1973, G. U. 113 mairzo 1974, n. 69. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, secondo comma (art. 24 deilla Costituzione). Hretore di Napoli, ovdinanza 14 novembre 1973, G. U. 6 marzo, 1974, 111. 612. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (aT�t. 27, secondo comma, della Costituzione). PretoLre idi Milano, 011dinanza 5 .luglio 1973, G. U. 13 maLrzo 1974, n. 69. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (airlt. 3 deJ:la C0tsti1iuziooe). TribunaJe di Lecice, 011dinanza 2�1 dicembTe 1973, G. U. 20 marzo 1974, iil. 75. legge 20 .maggio 1970, n. 300, art. 18, secondo comma (.art. 3 del.la Costituziooe). 1 ~retore di La Spezia, 011d1m.amia 8 gernnaio 1974, G. U. 27 marzo 1'974, IIl. �82. Pretore di Desio, ordinanza 12 gennaio 1974, G. U. 24 apirile 1974, n. 107. legge 20 maggio 1970, n. 300, art; 37, secondo comma (artt. 3 e 24 deJ:la Costituzione). '.DrihUJnaile di MiJano, 011dinainza 25 �giugino 1973, G. U. 6 mairzo 1974, n. �62. d.I. 26 �ottobre 1970, n. 745, art. 56, primo comma (arlt. 4, 42, secondo comma, e al't. 31, ipTimo comma, della CostitUZli.one). Pretoire di Milano, 011dinanza 26 lrugJfo 1973, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 3 (artt. -3, 41, 42, 44 e 136 della Costituzione). P1retO!re di Catania, oodis.nanza 1�5-ottobre 1973, G. U. 6 mairzo 1974, n. 62. d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 27, secondo comma e 28, quinto comma (al1tt. 3 e 97, della Cootituzione). COIIlSiglio �di Sta.to, quaoc:ta sezione, midinanza 19 .giugino 1973, G. U. 6 ma.rzo 1974, n. 62. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 14 (.art. 3 deHa Costituzione). '!1riibuna1e di BLrescia, 011dinianza 4 ldicembire 1973, G. U. 13 mairzo 1974, n. 69. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 312 (al1tt. 41, 42 e 44 deJla Costituziooe). Corte d'appelloi di Boloigin.a, 011dinanza 23 ottobre 1973, G. U. 27 ma�rzo 1974, n. 82. 58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Coir:te di aippelJlo di Potenza, ordinanza 16 gennaio 1974, G. U. 27 marzo 1974, ltl. 8:2. legge 25 febbraio 1971, .n. 110 (aTltt. 53, ~inno comma, e 41, rprimo coonma, della Costttuziooe). Triburnale d~ Roma, oodtnanze 12 febbraio 1973 (due), G. U. 6 marzo 1974, n. 6�2 e 20 marzo 1974, n. 7�5. d.I. 5 luglio 1971, n. 432, art. 5-ter, ultimo comma (arrtt. 41, 42 e 44 delJa Costituzione). Corte di aJPPehlO di Pote1t1Za, 011dim.ama 16 gennaio 1974, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5-ter (alilt. 41, 42 e 44 ,cI,ei]!la �cOSJti.tuzdooej. Corte d'aippehlo d� B01101gna, ordiltlanza 23 ottobrre 1973, G. U. 27 marzo 1974, ltl. 82. legge 2'2 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (airitt. 3, 42, terzo comma, della Costituzliooe). Co�rte di awello di Torino, ordinanza 23 novem-00-e 1973, G. U. 27 ma,rzo 1974, n. 8:2. legge 30 dicembre 1971, �n. 1204, art. 1, terzo comma (aTltt. 3, 4, 31 e 37 idehla CostituziOltle). Pretorie idi San Miltlliato, o:ridinanza 15 novembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, ltl. 82. legge reg. Compania appr. 28 luglio 1973 riappr. 13 febbraio 1974. Presidente del C01l11Sig1io dei Ministri, ricorso ,deposlitaito il 9 marzo 1974, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. legge reg. Campania appr. 4 ottobre 1973 e riappr. 6 marzo 1974. Pireslidente del Consilgilio dei Ministri, rico�rso depositato il 30 marzo 1974, G. U. 24 aipriJ.e 1974, n. 107. �legge reg. Campania appr. 17 ottobre 1973 e ria.ppr. 6 marzo 1974. Bresiidente del Corustg1io dei MiinWtri, riJco:riso� deposita.io il 30 marzo 1974, G. U. 24 ,arpriJle 1974, n. 107. legge 27 d�icembre 1973, n. 852, art. 2 (airtt. 2 e 4 dello statuto speciale per il '!1renti:no-Mto Adige). BresiJdente dehla 'giulll!ta prrovinci'aJe di Boilzano, Tico:riso depositato fil 5 marzo 1974, n. 5, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. CONSULTAZIONI AIPPALTO Ra1Ja d.i saldo -Anticipato versamento -Lavori eseguiti mediante delegazione o concessione o con concorso totale o parziale dello Svato -(d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, ar~. 2; r.d. 18 nov�embre 1923, n. 2440, art. 12; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2). Se la norma contenuta nell'art. 2 del d.!P.R. 30 giugno 1972, n. 627 consenta alle .Almrrni:nistrazioni stat'ccl.i di faa-iluogo alle anrti.cirpazioni di p!l.'ezzo ivi P!l'eviste, oltre che nei casi di arppailti o conrt!l.'atti di fO!l.'niture stipulati dJi.rettamente, anche nel caso di lavod eseguiti mediante delegazione o concessione .con ii.I ooncOO"So totail.e o paa-ziale dello Stato (n. 373}. COMMERiCIO Commercio -Orario di apertura e chiusura dei negozi -Competenza -Trasferimento alla Re�gione -Sanzioni -Competenza -(d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, art. 8; l. 28 lugtio 1971, n. 558, art. 12;� l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 1, 8 e 9; l. reg. Friwli-Venezia Giuria 12 gennaio 1970, n. 2; l. 16 giugno 1932, n. 973, art. 2). Se Pfil' effetto deH"a!l.'t. 8 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 siamo da dtene!l.'e trais1ierite alla esciusiva competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia tutte le attribuzioni degli 01rgand centrali e pe!l.'iferici defilo Stato dn materia di industda e comrmerrcio e quindi anche in materia dd O'l'ario di chiustWa dei negozi (:n. 30). Quale sia nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'organo competente alla i.r.ra-og.azione delJ.e sanzioni �amministrative perr inoissenanza dell'orairio di aperrtura e chirusura dei negozi (n. 30). COMUNI E PROVINCIE Istruzione elemenVa.re -Consigli scolastici e Provveditori agli Studi -Edilizia scoiastica -Poteri di controllo e sostitutivi nei confronti dei Comuni -(r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 53; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 104; r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 220; l. 24 luglio 1962, n. 1073, art. 13; l. 3 febbraio 1963, n. 75, art. 3). Se pois.sano dtenersi tuttoca vigenti, :pu,r dopo l'ent!l.'ata in vi.gore del testo ucruico leggi comunali e p!l'ovinciali approvato �con r.d. 3 marzo 19<34, n. 383 .e della legge sull.'edilizia scolastLca 24 iluglio l9i62, n. 1073, i poteri di �controllo .suJile deliberazioni� �Comunali aventi ad oggetto materie contemplate dlailile !legWi. e daii regolamellllti su:lil'd!Struzioil!e eiLemel!llbare e i poteri 18 60 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sos1Jitutivii, ]n oaso di Ollllissione di deliberazioni sulilie opooaziiioini. :liaibte obbiligatoo: de daNa legge e dai regolamenti scolasUci e in caso di deliberazioni suli1e 'operaziond stesse non oomormi a!lJl.a il.eg;gie, artitrlbuite .nei co1nl�ronJti. dei Com'Ullli�. al Consiglio 'sooliastioo �e al Pirovvedi.Jtoll'1e agili. Studi dalll.'art. 53 del �t.u. sulil.'istruzione 1eJ;emen1taire iaiptptI1ovaito oon rr.d. 5 :liebb!I'aiio 192:8, n. 577 e successive moditfoazdoni e integrraziood. (n. 15,3). CONTABILIT� DELLO STATO Assicurazione infoirtuni sul lavoro -Omissione di denuncia e di pagamento dei premi da parte di Pubblica Amministrazione -.Interess~ moratoiri -(d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 50, ca.mmi 2� e 3�) . Se la :BubbJl.ca .Aimm:ini1strazione, la quale ta!I'divamente abbd.a denuncioato ,all'l.N.A.I.tL. situazioni iJ.avorrative assog,gettate a�Ll'assk:urrazione obbligatoria per gli imorrtuni sul ila'V'orro, sia tenuta, oltre alla penali1t� per tardd. va denuncia, anche al pagamento degli interressi moratori 'Sui prremi dovuti in base alla denuncia �stessa, quaJ.ol'a ritarrdi neil versamento di tali prrem.i per indisponLbiliit� di bilancio (n. 292). COSTITUZIONE Plusvalenze e sapiravvenienze -Soggetti rossabili in base a bilancio -Svolgimento di attivit� imprenditoriali -Illegittimit� costituzionale per eccesso di delega -(Cost. art. 76; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 100 e 106; l. 20 gennaio 1956, n. 1, artt. 20 e 63). Se ila norrma d:i .oui afil'oct. 106 �t.u. 1suli1e dt!nposte dirette api)Toivato OOIIl d.P.R. 29 gem:tiaio 1958, n. 645, velaitivia alla tassahlldit� delle pll.1usvalenze e sopraivvienienze dei �soggelbti. tassabili in base 1a biliancio, prrin.cipd.o fondameIJJtai1e posto dall'art. 20 del:La Leggie diellega 20 '!i�erniaiio 195,6, n. 1, fil. quale esclude wa possibi!liit� dd. taisSatl"e Llie :plusv1al1enze ded bellll� aippalt'l1Jenenti a sog.getti non ,sv�oLgenti aititiviit� implt'lelnditortaJi e qui1ndi vifolli, 1ai sensi deill': airt. 76 deil!la Costituzicme, Ila nOll'ma ,generrawe �dd. delegia 1liegi�sLativa oolllltenUtta nelil'arrt. 63' del1a SilJe,ssa legge n. 1/56 (n. 57). IMPIEGO PUBBLICO Impiego pubblico -Assenza ingiustificata dal servizio -Stipendi percetti dal dipendente -Ripetibilit� -Provvedimento di decadenza -Competenza (e.e. art. 2033; l. reg. sic. 29 dicembre 1962, n. 28, art. 3; l. reg. sic. 23 marzo 1971, n. 7, art. 11, 2� comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 127 e 381; l. reg. sic. 29 luglio 1950, n. 65, art. 17). Se un 1d]pendente della Regione Sicilia che, senz�a giustificato motivo, rimanga assente daJ. 1servizdo per un rp0eriodo 19Uperiorre a l5 1giorni, incorra nel1a decadenza dall'impiego �Con decOII'tl'enza dalla data in cui si � verificato l'a!l'b~trario abbandono del serrvizio (n. 775). PARTE II, CONSULTAZIONI Se l'Ammini'sttrazdone regionale abbia diritto a recuperare ,g.J.d. stipendi per.oopiti da:l diipendente dichiocato decaduto da!ll'impiego durante H periodo intercorrTente tra Cl.'a;rbi1trario abbandono dei!. servd.zio e il provvedimento di decadenza (n. 775). 'Se 1a .competenza a rpronuncdaT�e la decadenza dall'impiego di un di[)�endente della Regione Sidlia spetti ,all'Assessore a norma deU'art. 3 deH.a leg,ge regionale 2'9 dioembre 1962, n. 23, ovvero al Presidente de1'la Regione a norma dell'aTt. 11, 2� comma, della 1legge 23 marzo 1971, n. 7 (n. 775). liMPOSTA DI REGISTRO Accertamento maggiOO' valore -Controversia -Concordato sul vaiore -Effetti ai fini della applicabilit� della penale per infedele dichiarazione (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 40; d.l.lt. 5 aprile 1945, n. 141, art. 15). Se, nel caso in .cui l'Ufficio del Regiistro aderilSca all'offerta dei contribuenti di composizione 'bonaria deUa vwtenza di valutazione, sulla base di valori offeTti che di:minUJiti di un quarto, 1dsultino superiori al. valore dichtaimto dai .oonrbribuenti stessi, 1si!a apip'l.Jiioobi1le !La rp1ffillailJiit� peil'.' in:liede1e dicmarazdone di cui 1ali'a;rt. 40 della il.O.II'. {in. 406). Societ� -Deliberazione di aumento di capitale sociale -Omologazione del Tribunale -Termine di re�gistrazione -Decorrenza -(l. 15 febbraio 1949, n. 33, art. 7; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81). Se le delibocazLoni di aumento di capitale sociale debbano essere registrate e tassate ('salva !'�applicazione dell'iart. 7 della leg�ge n. 33 del 15 febbriaiio 1949) entro venti ,gjiorn:i dalla data din oui S()[l() staite adoittaite ovviero se, in attesa di omologazione del Tiribuna1e, debba arppUcarisi il disposto dell'art. 81 della legge di re�giistro relativo alila decorTen:za del termine di regi,strazione degli atti 1soggetti ad arppi'ovazione od omolog�azdone (n. 407). IMPOSTA DI RliOCHEZZA MOB.IiLE Plusvalenze e sopravvenienze -Soggetti tass�abili in base a bilancio -Svolgimento di attivit� imprenditoriali -nlegittimit� costituzionale per eccesso di delega -(Cost. ,art. 76; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 100 e 106; l. 20 gennaio 1956, n. 1, artt. 20 e 63). Se la norrma di cuii ,aiJ.iJ.'amt. 106 rt.u. sullil.e imposte ditrette arprprOIV'alto con d.P.R. 29 ge1I11I1aiio 1958, n. 645, ireliartiva da itassalbi1:it� delle rp(Lusvalenze e 1s01pTavvenien:z;e dei so,g,gettd rtassabi:li in base a bilancio, principio fondamentail.e posto dall'art. 20 deUa leg.ge delega 20 gennaio 1966, n. 1, il .quale escliude la ipossibHit� di tassare le iplusvalenze dei beni appartenenti a sogigetti non sVO'lgenti attivit� imprenditoiriali e qUJi,ndi violi, ai sensi dell'art. 7�6 della CosUtuzione, la norma generale di delega legislati: va ,contenuta nelil'art. 6,3 della 1steS1Sa legge n. 1/56 (n. 59). 62 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTA DI SUCCESSIONE Accertamento -Conco'l"dato -Sottoscrizione del.l'esercente la patria potestd -Efficacia .:.. (e.e. arrt. 320; d.P.R. 29 gennai-O 1958, n. 645, art. 34) . .Se H concoodiato di viail.uta:ziione del!Iia base iimpOOllibi.ILe dielhl.'lmipo~l;a di successione �sottoscritto dall'eser.cente la patria potest� in rappresentanza dei figli minoci, sia un atto eccedente il'ordinarda amminisrtmzione ai sensi e �Per gi1i effetti delll.'81l't. 320 e.e. ~n. 87). lMPOSTE DI FABBR]OAZIONE Imposta sul consumo di energia elettrica -Ritardato pagamento a causa di sciopero -Indennitd di mora -(dJ.c.p.s. 25 nO'Vembre 1947, n. 1286, art. 6). Se sia legittimo aippHcare il'indenni>t� di mora del 2 % prevista dalPart. 6 del d.!1.c.ip;s. 25 novembre 1947, n. 1286 nel ca!SO di ritardato pagamento del!l'iimposta erariail,e effettuato, rper conto dell'E.N.E.L. dalle fiUali deHa B.N.L., �a causa di uno sciopero ferroviario (n. 16). IMPOSTE E TASSE Accertamento -Concordato -Sottoscrizione deH'esercente la patria potestd Efficacia -(e.e. art. 320; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 34). 1Se il �concordato di valutazione della base imponiJbile dell'imposta di successione �sottoscritto dall'esercente i1a patria potest� in iraippresentanza dei figli !lllinoci, sia un atto eccedente :l'ordinaria amminiistrazi:one ai sensi e .per gi1i �effetti dellJ.'art. 3120 e.e. (n. 579). IMPOSTE IPOll'ECARIE Ipoteca iscritta ex art. 26 fogge n. 4/29 -Pena pecuniaria -Condono -Effetti suiha riduzione proporzionale dell'imposta -(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26; l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 15). Se, in .caso di condono di una pena pecuniaria, !l'imposta drpoteca!l'ia reLativa al:l']ipoteca d-scritta ex �art. 216 del!la J.egge 7 gennaio 1929, n. 4, debba esser.e iridotta iproiporziona1mente in applicazione del dilsposto del!l'art. 15 della il.. 25 1giugno 1943, n. 540 1secondo il quaile ove dl debito accertato a carico del �Contribuente risulti inferiore a �quello per cui l'dipoteca fu iscritta, il'iJmposta prenota<ta � rtdotta in 11agione della somma effettivamente dovuta (n. 5). PARTE II, CONSULTAZIONI IMPOSTE VARIE I.N.V.I.M. (Imposta sull'incremento di valore degli immobili) -Consoiidazione dell'usufrutto aLla nuda propriet� -Successiva alienazione ( d.P .R. 26 ottobre 1972, n. 643). Quale sia il .CII'liJterio da aipplioare rper Ila determii1.1Jazdone, ai fini delil.'. I,N.V.I.M. (imposta sd'lncremenrto di valore degli immobili), del valore iniziale di un immobile alienato da chi ne abbia acquistato ila piena propriet� per effetto di consolidazione di un precedente usufu-utto (n. 81). ISTRUZIONE Istruzione elementare -ConsigU scolastici e Provveditori agli Studi -Edilizia scolastica -Poteri di controllo e sostitutivi nei confronti dei Comuni -(r,d. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 53; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, ~tl. 104; r,dJ. 4 febbraio 1915, n; 148, art. 220; l. 24 luglio 1962, n. 1073, art. 13; l. 3 febbraio 1963, n. 75, art. 3). 1Se possono !I'itenersi ituttora vigenti, !P1l'I' dopo l'�enrtrata in vigore del t.u. iegigi �Comunali e rprovinciali approvato �Con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e de1l:a legge :suHa ediliz;ia scolastica 24 !luglio 1962, n. 1073, i poteri di controMo sulle deliberazioni comrunaJJi aventi ad oggetto materie contempiliartie diailllie lieggli �e dai ire.go1amenti �sulil'iistruzkme eLemenrtaire e i poteri sostitutivi, in �OOSO di omissione di deliberazioni ISULle operazioni fatte obbHgatorie dal:la 1eg;ge e dai !l'ego1amenti scol:asrtici e in caso di deliberazioni suile operaziorui stesse non �confoomli a11a legge, attribuite nei oonfronti dei Comuni al OonsLglio 1sco1astico e al Provveditore aigJ.i 1Studi dall'art. 53 "del t.u. sull'istruzione elementa!I'e app!rovato con !I'.d. 5 febb!I'aio 1928, n. 577 e successive modi�ficazioni e inrtegrazioni (n. 3�7). LAVORO Assicurazione infortuni sul lavoro -Omissione di denuncia e di pagamento dei premi da parrte di Pubblica Amministrazione -Interessi moratori (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 50, commi 2� e 3�). Se la Plubblioa .Ammini1strazione, [a quale tardhnamente a:bbia denunciato �a1l'I.tN.A.I.L. situazioni ilaivoraotive assog.gettate aill'aissicmazione obbligatoria pe!I' rgli imO!I'tuni sul il:avioro, sia tenuta, oltre alla pena!liit� .peir ta!I'div; a denuncia, anche a11 pagamento degli i'll!teressi m0ratori sui premi dovuti tin base aHa denuncia rstessa, qualora ritavdii neil ve11samento di tali premi per i!J:iJdisponibilit� di bilancio (n. 90). OPERE PUBBL]CHE Rata di saLdo -Anticipato versamento -Lavori eseguiti mediante de1legazione o concessione o con concorso totale o parziale dello Stato -(d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2). <Se ila norma contenuta neWar.t. 2 del d;P1R. 30 .giugno 1972, n. 627 consenta alle .Amministrazioni statali di far luogo alle anticipazioni di 64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ! J prezzo ivi previste, oltre che nei ,oasi di appalti o contratti di foo:nitw.',e stipulati direttamente, anche nel ,caso di lavori eseguiti mediante delegazione o concessione con il ,concooso totale o pa!rzia1le dello Stato (n. 118). PREVI<DENZA E ASSLSTENZA Assicurazione infortuni sul lavoro -Omissione di ,denuncia e di pagamento dei premi da parte di Pubblica Amministrazione -Interessi moratori (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 50, commi 2� e 3�). Se J.a Pubblica Amministrazjcone, la quale ta!l'divamente abbia denunciato all'I.N.A.I.L. ,situazlioni lavorative assoggettate aU'assicurazione obbligatoria per ,gli infortuni sul il:av()['(), sia tenUJta, oltre aUa penalit� pe!r tardiva denuncia, anche al pagamento degli inter,essi moratori sui premi dovuti 1n base alla denunci,a stessa, ,qualora ritaTdi nel ve!l'."samento di tali pl'lemi pm iindiisponibOOdt� dii biJ1arncio (n. ln2}. Invaii�i di guerra -Opera nazionwle per gli invalidi di guerra -Assistenza sanitaria -Azione di rivalsa contro il terzo responsabi>le (l. 3 aprile 1958, n. 469). Se l'OpeTa Nazionail:e peT gli invalidi di guerra sia legittimata ad agire in via surrog,ato!l'."ia, per un importo comspondente alle 1spese, nei confronti di terzi eventualmente il"esponsabiH deH'drnfermi<t� del prop!l'."io assistito (n. 103). REGIONE E1RIULI-VENE1ZIA GIULIA Commercio -Orario di apertur:a e chiusura dei negozi -Competenza -Trasferimento alla Regione -Sanzioni -Competenza -(d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, art. 8; l. 28 luglio 1971, n. 558, art. 12; l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 1, 8 e 9; l. reg. Friuli-Venezia Giulia 12 gennaio 1970, n. 2; l. 16 giugno 1932, n. 973, art. 2). Se per effetto dell'iavt. 8 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 siano da ritenere trasferite alla esclusiva competenza della Regione Tuiuli-Venezia GiruJli:a 'tutte il:e aittriibuziond degli oogani cenrtraM 1e ipie[1�::l�erici delllo Stato in materfa di industria e COIIDmeTcio e quindi anche in materdia di orario di chiusura dei negozi (n. 1). Quale sia nella Regione Fr,iuli-Venezia Giulia il.'m�gano competente all'ir!l'."ogazione 'delle sanzioni amministrative per inosservanza dell'orario di apertoca e chiusur,a dei negozi (n. 1). REGIONE SICILIA Impiego pubblico -Assenza ingiustificata dal servizio -Stipendi percepiti dal dipendente -Ripetibilit� -Provvedimento di decadenza -Competenza -(e.e. art. 2033; l. reg. sic. 29 dicembre 1962, n. 28, art. 3; l. reg. sic. 23 marzo 1971, n. 7, art. 11, 2� comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 127 e 381; l. reg. sic. 29 luglio 1950, n. 65, art. 17). Se un dipendente della Regione Sicilia che, senza giustificato motivo, rimanga assente dal servizio per un peTiodo superiore a 15 giorni, incorra PARTE II, CONSULTAZIONI nella decadenza daill'impi.ego con decor.renza dalHa data in cui si � verificato l'iwbitrario abbandono del servizio (n. 10). Se i'Ammimstrazi011Je ll.1egiona!Le a:bbi1a d:l.ll'i1mo a ll1ecit1iperall'e gli stipendi percepiti dal dipendente dichiaTato rdecadiuto daill'impiego durante il periodo interooorente 1IDa 1'&t'b1tTario abbandono dea. servizio e il rpTovvedimento di decadenza (n. 10). Se J.a competenza a Pll'OnunciaT�e fa decadenza dall'impiego di IUll dipendente della Regione 1Sicilia spetti a:ll'Assessore a norma defil',arrt. 3 della legge regl.ona:1e 29 dd:cernbr.e 1962, n. 28, ovvero al Presidente della Regione a norma dell'arrt. 11, 2� comma, della legge 23. marrzo 1971, n. 7 (n. 10). REGIONI Commercio -Orario di apertura e chi'US'Ura dei negozi -Competenza -Tra sferimento aUa Regione -Sanzioni -Competenza -(d.P.R. 26 agosto 1905, n. 1116, art. 3; l. 28 luglio 1971, n. 558, art. 12; l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 1, 8 e 9; l. reg. Friuli-Venezia Giulia 12 gennaio 1970, n. 2; l. 16 giugno 1932, n. 973, art. 2). Se per effetto dell'art. 8 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 siano da ritenere trasferite alla esclUJsiva competenza della Regione FriuU-Venezia Giu:Ua tutte le attribuzioni degld organi centrrali e rpeT.iferici dello Stato in materia di mdustria e �commercio 1e �QUinidi .amclJie iltl maiterla di Oll'ario di chiJUsooa dei negozi (n. 215). Quale ,sia nella Regione FrJUJli-Venezia GiUJl.iia i'organo competente alla irrogazione delle .sanzioni �amm.i.ni:strative per inosserrvanza 'de1l'orraTio di apertUJra e chiUISIUI'a dei negozi (n. 215). 1:: ABBONAMENTI ANNO .�..........� � . . � � . � . � . . � � . . . . . � L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO . � . . . . � . . . . . . . . . . � � 1.500 Per abbonamenti. e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO .. PIAZZA G. VERDI, 10 .. ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia -Printed in Italy Autodzzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (4219042) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P. V� INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE del/'avv. Michele Savarese) � . (a cura pag. 281 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE {a cura del/'avv. Arturo Marzano) � 314 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura del/'avv. Benedetto Baccari) � 386 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE cato Pietro De Francisci) . (a cura � de/l'avvo � 3 9 5 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA del/'avv. Ugo Gargiulo) . (a cura . , . � 422 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � 445 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Arturo Marzano) . � . . � 489 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) . � 504 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI pag. 39 LEGISLAZIONE � 41 CONSULTAZIONI � 59 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARmzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINuToLo DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALAB1so, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI FANELLI M., Il G.A.T.T. nel diritto �interno . . . . . . . . I, 330 MARZANO A., L'art. 177 del trattato CEE nel procedimento senza contradditorio . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 358 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' -Acque sottel'l'lanee -.Aiurt�trizzaz] Olllle 1ailil'apeirtur.a di pozzi Captazione di .acqUJa �coocessa Rev: oca -Le1gi1rtimiit� -Jn.tell'1esse .ai1Ja .c001Jcesstcme -Non SUJssiste, 494. -Competenz1a 1e giurdisdiz:tone -Sottensi: 0111e di utenza -Pia~ziaiLe Compenso -Coilll:tri0V1erisia sulil.a oongirutt� -Gil\lirdJsddzdone diel TmbunaiJJe sUJpeiriorte -SUJssiste, 496. -Concessiooe 1e dieriviaz1o1DJe -.A!ID miissione ad istruttoria -Prop1de1tairdo di 1all'lea .iJntea:iessaroa dalle �OIPel'le -Interesse allil.'dmpugll'.liazd.o. ne -Non sussiste, 499. -Concessione �e diell'liv;azdJ001e -P!I'o �roga del teirmine pieir l}Ja pll'lesentaZ'iione del ipil'ot�etto 1eseicutivo Proiprietall'! io di �all'1ea mteressata dJaiJJ}Je o.pere -linteresse ailll'imput �nazi.one -NOIIl SUJSsiJSJte, 499. -Conoossiooe 1e 1diell'liVlalZiionie -Sottensio1DJe dii UJtetIWa -Pairztaile Compenso -Determinazione Criteri, 496. AMNISTIA E INDULTO -PieculIJato -Esciliuisione del pecuJiato miJJitaire -Iilil1egiirttimit�, 2:88. APPALTO -Appalto di �ere pubbwtche - Adesiicme 1del11.'iapipail.taitore supp1ente ail cOIIlitratto di appai1to Causa del niegozio -Sussiis1Jenz; a, 489. -ApipaJ.to di opere '.Pubbliche P. enail.e -Almmontaire -Detelt'IJ1l1na �ilooe -Potere discireZiionaiLe della p.a. -Riduzione della pe-� nale ad opera del giudice - Ina:rnmiissihi:Ut�, 489. -Appalto �di opere pubbiliche P1enai1e -Momento in oUJi so!rge .ill dia:'iitto �di appJJicalril.la, 489. -Appalto �di oper.e .pubbliiche Supp1enrbe deLl'iappai1talto!re -Sostituzi001e iin tutti i dia:'irtJti ed obblighi deiU'appaiLtator.t"e, 489. ATTO AMMINIBTRATIVO -Atto 1coill1e.t�iai1Je -Composiziionie de1l CoiliLegiio -Lnc~1artibiiifilt� P� rievaile 1sUJl. tiitoil.-0 � dov,ere di pairteiciipazioil'.lJe o di 1aiS1Soilivimento qd. funZiiOIIlie, 43'5 . -Atto conlie:rtmaitilvo e no -EsitJ:remi e ilimiiti -RJi!esame e ddtversa motiv: az.ione -Non ccmfieir:rnativiiit�, 428. -Atto poliitiico -Nozi01ne, 430. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA -lVLaini:liesti di �pil."opa.g:ainda poiliitiioa, ,soci!ai1Je 1e CUJlturriail.e -AffiissiJOne -Autorizzamone pil'ed�e1Jtiz1Ja -Ne cess.iit� -EJ}Jeg.iittimi!t� costiltuzio nail1e, 297. BELLEZZE NATURALI -Costruzione :abusi.via din zona sogg, etta .a v;]nco}Jo paiesaggiiisrt:Ji1co Momento consrumaitivo del Te1aito, 507. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Atto rurnmimiiJstraitivo -D.iisaippHcazione degli atti il.legittimi Giurd. sdiziion:e del giiudfoe oircliniario -Lio:niiti, 386. .. INDICE VII -Imposte doga.naili -Contestazioni in ordiinle ailll'apipt1iJcabiiildrt�. 1ed a11a 1:rnfsua:ia deli. 11Jr1�iburti -Dazio sospeso -Deposii1Jo .caruzdomiaille -Re.stitumone dm pend1ernm d�. �oontrov�ersia -Difetto di giurisdiZlione del- 1'.Aiutoriit� giudiZliiaria, 391. -PrOVV1edimernti OOIIltingiibilld. ed urgenti di stcurezza pubbil!Lca -Contenuto -Ef:lietti -Sdndaoaito del giudtiice ordli.IDJario: Limiti, 388. COMUNITA' EUROPEE -G.A.T.T. -Dk.iltti �soggettivi ded. 1singold -E1sC11usdomie, coin nota di FANELLI M., 314. -G.A.T.T. -Dk.iltti sogigettivi dei s:iingoN -1E1scilusiionJe, �COIIl il'.liOta di FANELLI M., 315. -G.A.'r.T. -Poteri reiliaiti.vi aililia po. Jiitilca tall"irf:llaird.1a 1e .commerc'.iiaiLe Trias: ferdmenito dagli Sitati membri .alilia Comunit� eco1nomfoa ,eruropea -OcmseguienZJe, .con mota dli FANELLI M., 314. -lnteripl'eta:cione d�. norme �comunitairie -Co:tntp1e1Jenza diellila Corte di giustizia -Carattere contradd: i1ttoiriio o meno del provvecliimento nel �coJ.'lso del quaJ.ie liJl gdiudice 1naziJoniaile ha ef.l�ettuato ;fil rdin.ivio IrrHev; anza CQl!l noita di MARZANO A., 358.' -Lavoo:iatoiri 1emigram -Previdenza 1sociJailie -Rappirieise[)Jfianite di commericio �che svoil.ige ila sua attivllit� :iJn Paiesi membri divieirsi da queil.iN m cui hainno sede il.le ddtte :riappa-esentaite -Legd,sliaiziOIIlle previdenzdiai! Je awlica:bdJJJe, 376. -LavoJ.'latoiri 1emigra[)Jfii -Previdenza 1sociiai!Je -Rappreiserntarn.te di .commwcio che svoil.ig:e iLa sua attiviiit� .iJn ip;� 1s1Jaiti membiri -Previdenzia -Nozione, 37�6. -Normarflivia oomundltall.'ila -mcompatiibiil�. t� 1COIIl norme di dlill'ii;tto intemaZlionaJ1e -Morflivo cli dnvaHdit� -Limiti, CO[} nota dii FANELLI M., 314. -Normartd.via comunilball'i1a -I:nicom. pattbiildt� COIIl nOll'me di dl�II"ttto intemaziona11e -Motivo cli dnv.a.li �dit� -Liimtti, CO[(), nota dii FANELLI M., 315. . -Or.gainiizza,ztone �comune dci mercati nel se1Jtoll'e del r:iiso -RestituZJione 1allilla !pll'loduziOOJJe per .1e rotttlll"e di rdiso -Oessdolille deil diJ.' litto -Oompat:ibiildJt� �con JJa no!l'marbivia comunitaciia, con nota di MARZANO A., 358. -Orgiainizzaziolille �comtme d:ci mercati n1el settore .del ri1so -Restituz�. one iaMia p:vodiuz.i.ol!lle per ~e riottooe di dso -Tiitoliarlt� deil. diriitto aifila Testituzione, �con DJOrta di MARZANO A., 358. CORTE COSTITUZIONALE -Confilditto di 1ambuztiond -Tll'entino Allto .Aicligie -T1J.'lais:llerd.mento di icomipietenzie ,aJ]ilie P!l'oviiirlce -Legittiimall. liO:ne deililie Proiv:iJnce ri �Sp�etto a ~eggi 1s1Jaitaild 01DJterioiri - Lnsussiistooza -Iniammiissibiilit� del ricor1so, 299 . COSTITUZIONE DELLIA REPUBBLICA V. Amnistia e indulto -Autorizzazione amministrativa -Corte costituzionale -Elezioni amministrative e politiche -Lavoro -Misure di sic�rezza -Procedimento civile -Procedimento penale -Radioaudizioni Reato. EDLLIZM. -Licenza di costruzione -Aillllulmenito 1e IJ.'levoca -.Amlnruili1am.ito d'uffkdio -III1J1Jeresse pubblko Motivazione 1ciroostainztiata QUJamdo occOlrll'e, 437. -Ll:OODiZia dii cosflruz!ione -Ainm.ulmanito e IJ.'levoca -ADJilJUilJJJamento d'uf:fil;cio -Tulrtleiresse puhb1i..co Opera 1apperna Uziaita -Non oc �COJ.'IJ.'le mte!l"esse quailJtficato, 437. -Liic1enza di 1cos1JIJ.'uz:ione -Decadenzia -Perr omessa ultimazione ded ilJaivoiri in iterrmiine -Oirdd.Il!ainza .di ,sospensiiOOJJe dlei J.iavori :noo segUJifa dia ipJ.'IOvviedimenti defiinirtJi'V'i -Non sospende i1l tell'mine, 437. VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Llcenza di oostll'uz.io111e -Deca,.. denza -R:iJliascio dli nuova licenza -Osserv:amm detlllie norme .sopraivv: enu.te -Necessilt�, 437. -Licenzia dii 1oostl'luzio1ne -Vaciam.te -Modifiche sostanziali -Non � taile -stesso inum&o deilllia prima ilioenm -Imlieiv:ainzia, 437. -P:rogl'lail1lma idi :fabbrciicazione - OOIIlltenuto nmm.ativo, 437. -Vigdiliainzia swl.ilie costrumoni -Opeq: ie abusil\lle -Ordme di demoldzi: one -Oompetenzia diel giluddce oodIDall'lio -E.sclliusione -Competenza 1escliusiva della pubblica ammilnist.riazi01DJe, 508. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMLCA -P,i,arni ex 11. n. 167 del 196:2 -Aree aicquisdbiU -Aree aJ. di fuori degli appositi comprensori -Acquisibilit�, 432. -Pi1amd ex il. n. 16i7 del 1962 -Cri terd e ;po:-.ilncilpi ~ooier:aili -Omessa valutazio111e di :sirtuaziolllii ipTegres1se -Legi1ttimirt�, 432. ELEZIONI AMMINJ.S!J'RATIVE E POLITICHE -EleziOIIlli �ammiinlistrativ1e -Legge rreg.tOllJailie siichldain1a -Oauise di illlieilieg. gibilliiJt� -JilJlJeg.ittimit� -EscilusiOllle, 290. ENTI PUBBLICI -Ente ospedalii1ero -Deiliiheraziione -P!I'e.senza e voto 1c0Di81ll1Jtiivo dell Ditrettooe 1samiitairdio -Fdilllail.iit� - EvidenziJaizd.IQIIlle llliell. verbail.e d!ew1a a-iuntone -Nooesstt�, 435. ESPROPiRIAZLONE PER PUBBLICA UTILITA' -Co.struzliorni eff.eittuaite .sui fondi da :espropll'iall'e dopo .i1 deposito del ipd.aino .piaT,1Ji.coi1Jareggilato di ese �Cuzione -Dmtto ,�iJi iaisporto dei materdJaili .irmpi1eg1ati -Limiti, ,con nota .di A. ROSSI, 398. -E1sproipri.az:iio1DJe -Edii1izia popoila~ e ed economi.ca -Art. 46 t.u. n. 1165 diel 1938 -Omessa acquisizione pM"erd degt1i orga([)Ji diel Mi.tilii.1ster:o LL.PP. -Legiittimiit�, 432. -ESpa:'opcr.iJaz,i()lllJe -Ediiliizia popoJare ed economica -Normaitiva ex �t,u. rn. 1165 id!efl 1938 181IlZiich� ex t.u. 1. n. 167 del!. 1962 -Legittimit�, 432. -E.spropriilazd:Olllie -Tell'millli -Pll'o roga -Dovuta ad adempdmenti del!. ipeTiito -LegdrttJi.imi.,t�, 43:2. -Esiprropriazd.OlllJe -Tell'millli -Pll'oro~ a -Legittimit� -CondJizi,OIDJe, 432. -E1Sf.PQ'Oprd1azii01DJe -T1ell'millli -P.roroga -1\lf.oti'Vlazdone -F1att:iisrp1ecie -Legittimit�, 432. -Indenlllizw -Ca'iirtel'lio di U.qu:Ldazione -Farttispe!Clie, 3915. -Piani di ll'!iioostrozdon.e -.Artiee da �espropr~ per il'aittu:azi<>O:l!e del ipiano -OrdJterd per wa d1ebea:minaz: i!OI1Je delill'illlidieninizzo�, 413. FALLIMENTO -De,creto deil TJ:'ilbunailie che ;po:-o. nunzia 1su Tlilcoriso �contll'o iil pliiarno idi lt"ipa:rfu -RJlco!I'so !Per cassazione -DeoO\IU'elllJZ'a del termilllie per .1a prop1osd:zilQIIlJe, 406. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricolt'lso -Lntooesse aJ.il'da:npugna: ziione -In ,tema di 1aitto :a �OOtllltenuto genieria!Le -l)d[-ettivia dei!. Consig1]JiJo idei tm�.tnistri -Fatttspe1oie -Cooenzia di liiruteiriesse, 430. -Ricorso gdm:discliziorn:aiIJe -Giiuri1sdizioore 1�1ScliusiV1a -Pretese patrimoDJial! i. -A1bto aimmimistraitivo -Non OCiCOlI'!I'e -Atto oomenna, 1Ji.vo -LmdiliervialllZ:a, 422.. -Rtoor:so gi,UJrdJsdJizi01I1Jaile 'e rko1r'<so ,striaordi1DJairdio -Ailiteimativdt� Imp.ugoo.ziloinii �di atti distinti di uno stesso iproe:edimen::ifo -Inaipplicabdiliilt� del iprdnciipio, 435. -T1ermdinie peir il'.impugnazdome -Co .nosoonzia ipi�lena -Deposilto di documooti m 1ailitrio giudizio -Non implica piena conosc�enza, 432. INDICE IX GUERRA -Orfano dli gue<rra -Quaildfica - LReqUlisiti -Raip1Po1rti �Col diante �causa -Ori:terio di indlividua:2li:orne, 443. IMPIEGO PUBBLICO -COII'l!C(){t'SO -Commissione giiudica. trice -OomposiZJione -Barr.teciipazi01DJe 1dli membro iincompatibiilie P �arrtecdlpa2'JilQIDe 1ail. .concooso 1senZJa obdieziond -.AlcquiescenZJa, 435. -C9'ncOO'lSo -Oolllicooso per <titoild .ed �esami -O:riteird di massima -Prevdisione �dli bais:so �prUJnteggio iper i tiltolli. !l'li:spetto aig1i �esami -11i1.egii: 1rtimi<t�, 435. -Oonlcoiiso -Oriterd. �dli massima Predietermiil11azione -V�erbailiiizzazi� ooe -DiJStiinta dJelJLar viarlutaZJione � dJei rl:Jiito1i, 435. -Ocmooriso -':DitoiLi -Vailiutazilione Sea: vizi10 ~estaito -Berdodi dd .aispettativia -Detriazione -Di.ffei!'.' eil2la tria 1aisperbtativa iper :liamigJiia o per rsalute o rservizfo mi!litaooe, 435. -Oostituziomie dell Lrappor.to -Eiswemi -F�a<ttisprecie -Sussiste, 427. -Cumulo dli <iID!P:i:eghi -Oessazione d!el !I'laipipooto -Effetto Tetroattivo, 428. -Cumulo .dJi dmp:ieghi -Cessazione del Lraippooto -Effetto !l'leWoa<ttivo -�Esclru.sioillle degilii ,effetti �economi. ci -Recuperio idlegili emoiliumen1ti �oorirdrsposti -IMegiittimit�, 428. - Owmuilo �di iimp1i!eghi -Divid:eto E' rlia T<egoilia -Amrn:iissiba.11.irt� -Eccezionail! tt� -Oarssarzione per i:ncompartibiilitt� -Leg.iittimiJt� -Frat �tiispeCli�e, 427. - Dipendenti. Lstituto superd.ooe saIDlit� -Sirtuaz:i:Olllle �dli liincQIDlPatibir1it� -Dirfflda a far;la �eessaire -Le1gittimiit�, 42�7. . -Inquardnmem.to -Ddpendenti Isti1uroo sup&ii:ore sarnit� -.Alrt. 25 1. n. 775 del 1970 -C!I'li�terio di applicazione, 428. - Inquardll"lamenito -Requisiti -Di[ pendooti 1i:n rstarto di iincompatihiilit� -Dirnfogo -Leg.irttimit�, 428. -Norme �aipplitcarbitti -Norma 1rego1liarmentarre ,dli irillliVI�o fOII'tmale a l�egi: sliaZJione statar1e -~avvend.enza di !leggi -.Aipplica2'Ji01DJe 1automati: ca, 422. -Sti:pendli, .arssegilll� e indennit� Lavoro :straortdilnrarrtiro -OOID!Penso -Diverisiit� di rtIDarttam.einto -Iili1e �gi'1ltimit� -F1artti!speClire, 431. -Stipendi, aisseg.ni re mdenrui.rt� Pr< escrdzione -Decoll'll"lemzia -ALr.t. 2 ir~dil. n. 295 rdeil 193.9 -Atto di. scr.eziOtilJale -DecorLreI11Zia idailiLa comundcazii.- OIIlJe dieilil'ratto, 431. -Stipendi, .aissegin;i e ii!ndoomdt� - Restitutio in integrum -Emolumenti poocepiiti 1arlirundie -DetraZJione -Degtlittimit� -Riammis �siOOCle :i:n 1se.rvidzillo dopo 1sospensioiille �caiwtelai:r:e -Detraz:i!cme -lrlle~ ittimiit�, 427. IMPOSTA DI F A.m3RICAZIONE -Gars di petroilio iliquefraitti -Abbuono iper oarlo 1I1Jatura!lie -Nocme raippiliicaibiild, 485. IiMPOSTA DI REGISTRO -AgevOllarzione pe!1' i periodici di �carratterre 1Poilii.rti:co sirndaroole o �culturale -Bollettino ufficiale deilla Regd.one Tlt'renltmo-AJ.Jto Adi1ge E. sciLusione, 470. ~ AgieviOlllazd'olrl!e pell' i ipdrani di dcosWuZJione -E' illimitaita �a!l�le attivit� reseg,uite daifil'ente pubbil.dico che .attua dil piiarno -Attivit� ediJJi. ziia di 1pirivarti -Esclusione, 467. -Agev-olarZJioillle pell' J.ie op.e!l'le �di .competenZJa diegild enti !locarli Ope< re nom. �armmesse a conitmbuto -�Si �estoode, 474. -Atto nullo -Sd.rmuliaziooie -Nui1lit� del 1I1Jegi0zio d1issimularto - Viilziio di fo['lll)Ja -E' dtpenide.nte dalla volont�' delle iparti -Rimbo: r�so dell'impo.sta -E�sclusione Imposta su.i.la <retrocessiO<Il:e -E' dovuta, 488. -J)iv.isiOlllle -.Aiccessiorne -Oositruzione �dli 1edlifiicio :su aT<ea comune -Acquisto iin .oomproipriet� 1diell' 1edifido -A:ttribuzii!one :i:n propriret� 1esclusiva di parrti singole RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO X -Costiituisoe diVIisioine -Atto diretto 1a regoliare d1i:v1er�samente l'accessiooe in ipiropriiet� comune -Sipecliaile regime ;bavoi!Jwre Ne: oossiit� idieillba runlbaJvoilazione, 457. -Maooato -Mandaito iin-e�vocabile a miiscwortell"e un 'CIOOdiiito -Effioada rtrasliativia -Presupposto T �aissa:bdiliiit� oome :atto idi 0cessiiotlle �di crieddrto -Escilusione, 453. -Permuta -Tirasfell'irr:nienito aigevolato redrproco di ailtro non agevola; to -TassaziQIIlie del trasferimento non agevol:ato, 467. -Ri:co:nosciimemo di deibiito -DioebiiairaZlione posta a base dii die �~eilo mgiunti'V'O divienu1Jo meffioace -Tiaissaibiildt� del riconoscimento di debito in quanto taiLe mdd!pendeflltemienite daJilia imposta di tiitollo ISIUJl decreto -Liegi:ttimttt� -Lngdiunzi:o!llJe -Inte:ripireitazdmie -Pr1ecilJuJsione deil dill.irtto deil.lla Finanza -:EsclJusione, 445. -Sociert� 1di caiplitaU -Societ� a mesponsabilit� iLl.mttata -Timsfeirimenito di quorte -il. 6 agosto 1954 n. 603 -Tiemtorio di Tirie. ste -Regime int1~irtempoira1l1e, 461. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -OartelilJe f1ooddariie -E,seinzione da quailsiiaisi 1mposba presente e fu... turia -OOffiiplrende l'impo1sta dd suoc�e1ssione, 469. -Usu:liru1lto .oongiiiuntivo -.Attxe .scimento -Ll,quidiazdone ma1ggiol1e ilmposta a �carico delil'usufruttua( fiO SUiPe'l'IStdte -Riferimento a11 momento deilil'aiccre�scimellllto, 475. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -V�enidite in il.ocaJJi. dii vendita aiil pubb1iico -Niecessdit� che v:e�ngno eseguite dtn dertiti 'looai1i, 483. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Compeibenza 1e giiurisdizdone -Ese cuziOOJJe fiscaiile -Opposizione di terzo pe!I." Teclamo di ipr:roiplr�et� - Coonipetenzia dJeil foro dello Stato, 468. -Imposte d.i!l."ette -Accerrtamenito - Difutto dli motivaziom;e -Impug. nazio.t:JJe -Ter:mirne -E' peri~ntorio -Ded1121i:one inel �cooso del pro �oodimento -J.niammdlssibdilirt�, 458. -Lmposte dfa.,ette -Successiooe di leggi illleil tempo -Norme sul p!l."O. oodimeitl.to amm.timdstraitivo dii accertamento -Efficacia iimmediata -.Aipiplldcaibiilii.it� � ai iperiodi di imposta !l."icaidenti :sotto wa :legge :anterr.tore, 458. -Imposte mdi!rertte -Imel'essi ] imposta �suppilietiva -DeCO!l."!l."ell'.Wa -Ingiilwnrzdo111Je dkhiamrta iihlegittima -Vallie 1oome costirtuzione in mooa, 470. ' -Lng:iJUJilZJi011Je -NotifioazliJone -Per1sona :di iresi:die!IllZa, dimoil"a e domicdilio sconosciuti -Alrrt. 143 c.p.c. -Deposirto Pir'eSSO J.'Uffoicio giudiz1a'l'lio -Nioin � necessario, 488. -Soilidairiet� mbubaria -Liitiscon, sorzio necessario ftia �C001debitori - Erolusiione, 461. 1 -Soiliidariet� ilributaria -Procedimento �aililie Ooonmissioni -Li:ti, sconsO!l."Zlio ineil gii.uddzio dii impuginiazione, 462. -Violiaz.iooie dii i1eggi finanziarie e vailutairdie -limposta genierai1e sul- 1l'�entria1Ja -Pirovia -RresunzdQIJJ.i - Limiiti, 478. LAVORO -Assietwaziom Socda�li-Tessere assilcurartilV'e -Oibbildgo di tenerilie a dlisposizioil'.lJe degili dispeittori -Illegittimit� -Esclusione, 292. -Indenlilit� di anziiainiit� -lVLtSUJra - Ln '1'1eiLazione ailiLa 1categoida dii. appaT'llenenza dea: iLavwartoll'e -Le, gittimiit�, 305. -i.arvO!l."o 1subO!l."idiiinato o 1aissimiilato -.R!aippll"esentarnte di .commeirdo che .svoil1ge ila sua a1Jtivdit� a1l1l'� estero -Pairrbilcollairi poteird. di ,iinimativa -Riil:evainza -LlJmiti, 376. -Statuto dei i!Jaiy.oriatooi -Diiritto di :sciopero -Tutelia -Legittimit� 1cost1tuz~Otn1aile, 281. INDICE XI MiiSURE DI SICUREZZA -Sistema di aipp]Jicazione -Ln rif �erdimento a flaitti-Q'eato e in base alla valutazione dei precedenti penaWi e delil.'indooe del nuovo l'leato -Le!�tttimllit�, 307. -Sorvegil.i~a �Speoiiaile -Comrnissicme di nuovo ~eato -Reiterazfone -Leg.Mtimiit�, 285. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -VincoJ.10 d:i destmazi.oinie ai find. deiJJl'inlllwesse :pubbJJico dd un immoibliite ,gia iaipparteniente ail di. sciolto rpairti.Jto fascista -Va\J.irdi1t�, 409. PROCEDIMENTO CIVILE - Foro diehlo Stato -Legittimit�, 298. - Riccxrso .peQ' ca1S1Sazi�o;ne -Ricorso ne1l quale ill. rprocurator�e gienera1le � .pairrte -Oaime!l"a di consiglio - Partedpazionie dell procurartO!l'e gienierail1e -IiJ..1eg.ittimliit� costitumonaiLe, 284. -Rilcoo:-so rpell." .cassazione iinammissibhl! e -Rim:unJCia -Lneffica"Cria, 406. - Ri�cooso ;per 1caissazione proposto daillo Sitaito -Deposllito per muil.ta -Tu:tiaq;ip]Jiicabm�t�, 412. PROCEDI�MENTO PENALE -oair.ceriazicme p1l'leVeI11tiva -Nuovo maindiato dii. carttura -Limati ex rurt. 272 u. c. cod. proc. pen. - JiliLegittimiit�, 30.3. -PubM1co miniistero -Giudizio pretorile -Omessa indicazione dieili1e .gienrwaJ:it� del P.M. -Nul. Lit�, 509. PROFESSIONI -Lngiergrnell."e e .archttetto -Inca�richi Delaitivi <ad opere pubhliche Esclusir{)IIl!e -Dwettiva del Ccmsiglio idei MinisWi -Non � �atto politiico, 430. RADIOAUDIZIONI -Canorne di ahbonaimento -Omesso ipagame:ruto -Sa1DZio1ni -Llilegttti1ma< t� -E�sclusiOOJe, 294. REATO -Colilitro LIJa ipubblitca amminiistrazione -Resiste~a a pubblico uf: fiici1alle -E11:emelllJto og�gettirvo (materi. iaiLe) -.Aiutomoibfile msegiui;ta daiLLa rpolizi'a -Condotta di .guida anoo:maile rdertJermd.nanJbe peirkolo per l'auto inseguirtrice -Sussistenza del l'eaito, 504. -Leggi sui11.ia pe1sca -Acque pubbliche -Verisamento �di rifiuroi di stahhl:i.meinti indiustr.i.iaili -Scairiichi .che l'<eillda.no tl1e .aicque niochne al �piaitrdmoJilJio iittico -NecestSlit� Esdllusi. 0ine, 506. � - Leg,gii 1sU1llLa pesca -V:ersametillto .di <rifiuti di stabilimenti industTi- aili -SOOII"ico dill."etito dei !l'lifiuti -Necessit� -E1sc!lus1one -Scarfoo medd.Janite fogna.twre e simi. H -S111ssirste1nza del <l'leaito, 506. -Leggi suilila :Pesca -V1eirsamento di <rifiuti dii stabilimeniti :LndustriJaili -Staibilimenti :foJ.dustr.iailii. Nozione -Flarttispecie, 506. -Vi�.dlpenidio rdiel Govea:-no, deLl'o'l' �diine 1giiuddzdiarit0, �deillle forze armate -U1egittimit� costituzionale -E1sclusionre, 310. - ViiLiipendio deLl'Oll"�diiille giudi.ZJiiario �-Questiorne di �C1ostittuziio1I1JaiLi;t� P11ima d:eill'oaiutooizzazio[}Je a ipll"o �cedwe -ln!aimmiissiibiitLit�, 310. REGION~ -Regioilli a statuto Oll."ldii1ruario -Tras: li&imento deil.J.ie fuinzi1oni -Mateiriia urbamstica -Riicocso preposto 1ail Ministell."o �aittriaver:so or XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dinarula di ,sailv:agUJall'ldiia -T.rasfiel'limenlto dielilie funzionJi -Ca!l'lenzia del ~edi decidere iii. ricorso da paa:ite del Mia:ldstero, 440. RESPONS!ABILITA' CIVILE -RJesponisabMlit� delilia P.A. -Capitooaito dii. 1appruLto -Ola1US01Ja dli mainillev>a -V.aildddit� -Limiti, 418. RICORSI AMMINISTRATIVI -Rioo11so geNWchico -�DisciJpllia:lia pxieviista d:aili1.'1art. 6 1del d.P.R. 24 lll!ovembre 1�9171 n. 1199 -Oairatteve itnnovaitooe -Ri:corisi ;i;�endenti 1ailil'entr;aita iiln vig.ore di ailJtrta d1iisci(pldina -.AippJii,cabiilit�, 440. SENTENZA -Seniterwa :penaJe -Motliivazione - Colllpa e 1conOO!t\so dii .cola;>1e -Concor. so idi .co1pa 1dell t1lerz:0 non limpUJtato -ObbiLigo di ,esame -Sus. sistenza, 505. -Sentenza peniai1.1e -Rclazi0ine tra lia 1senten:zJa e il'iaccusa 1contestartia -Ln .genere -Integiraziorne d:eillia ccmtestazio1nie cooi i'mer!I"og1artJori.o dieilil?imputaito -Legittiirnilt� -Fat �tispecie, 504. TRIBUNALI REGIONALJ AMMINISTRATIVI -Atto non die:l�indttivo -R1icorso ~e xair.cmco -:Rilicoir�so a:i :1Jr,ibunallii - Ammissibiilit�, 440. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 14 germaio 1974, n. 14 giena:mio 1974, n. 14 �~o 1974, n. 14 g1etnlilladO 1974, n. 23 gennaio 1974, 23 giennafo 1974, 23 gen'lllaiio 1974, 23 gennaiiio 1.974, 23 .gennaio 1'974, 23 geninaiio 1974, 23 �goonado 1974, 30 gielllD:ado 1974, n. n. n. n. n. n. n. n. 30 gennaio 1974, :n. 30 gennafo 1974, n. 1 2 3 4 8 9 10 . 11 . 12 . 13 . 17 . 18 . 19 . 20 . CORTE DI GIUSTIZlA DELLE COMUNITA' EUROPE�E 12 dicem.br:e 1972, neilJIJe �cause r.iiUillite 21-24/7,2 24 ottobr:e 1973, nelilia causa 9/73 . . 21 febooa!io 1974, nelilia causa 162/73 . . . CORTI STRANIERE CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE, Se:cione dielilia prevd.d1enza socd.aa,e, 3 giennado 1974, rn. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 1�3 ;1JUgilti.o 1973, n. 2024 Sez. I, 21 �setteimbr�e 11973, n. 2412 Sez. I, 28 �settembre 1973, rn. 2437 Sez. I, 5 ottobre 1973, n. 2499 . . Sez. I, 8 novembre 19'73, n. 2930 Sez. I, 12 n0V1embre 1973, n. 2981 S:ez. I, 14 novembve 1973, n. 3017 Sez. I, 14 novembve 1973, n. 3027 Sez. I, 15 novembre 1973, n. 3040 Sez. I, 23 n0V1e.rnbre 1973, n. 3169 Sez. I, 27 novembre 1973, n. 3221 Sez. I, 11 d.iice.rnbve 1973, n. 3361 Sez. I, 11 dicemb(l'le 1973, :n. 3362 Sez. I, 11 d~cembre 1973, n. 3363 pag. 281 � 284 285 288 290 292 294 � 297 298 299 303 305 � 307 310 pag. 314 � 315 � 358 pag. 376 pag. 395 445 453 398 406 � 409 412 457 458 461 462 � 467 468 � 469 XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3391 Sez. I, 13 diicembre 1973, n. 3393 Sez. I, 22 gennaio 1974, rn. 177 Sez. I, 24 geI}naio 1974, n. 186 Sez. I, 28 genna.dio 1974, n. 217 Sez. I, 28 genniado 1974, n. 223 Sez. I, 28 gennaio 1974, n. 224 Sez. I, 28 'genJillaio 1974, n. 229 Sez. I, 28 gEmn!ado 1974, rn. 230 Sez. I, 14 rebbtraio 1974�, n. 419 8ez. III, 16 :fielbbJ:'la&o 1974, n. 434 Sez. Un., .21 febbriaio 11974, n. 494 Sez. Un., 4 marrzo 1974, n. 595 Sez. Un., 8 marro 1974, n. 6131 . TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 15 ottoblre 1973, n. 29 . 19 diicembre 1973, n. 38 19 gep,naiJo 1'974, n. 1 . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSLGLIO DI STA'J'O Sez. IV, 23 ottobl'1e 1973, n. 850 Sez. IV, 30 ottobxle 1973, n. 942 Sez. IV, 4 diioemb:lle 19'73, n. 1188 . -. Sez. IV, 21 diicembre 1973, n. 11296 Sez. IV, 21 d!icembl"e 1973, n. 1301 Sez. IV, 21 dicembJ:'le 1973, n. 1307 Sez. V, 12 Qttobrre 1973, n. 668 � . Sez. V, 30 ottobTle. 1973, n. 779 . Sez. V, 13 noviemb~e 1973, n. 833 Sez. VI, 19 ottobre 1973, cn. 358 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 16 marzo 1973, n. 519 Sez. IV, 16 marzo 1973, n. 618 Sez. IV, 20 maa:-zo 1973, n. 645 Sez. III, 5 1apri;]Je 19'73, n. 734 . Sez. VI, 3 maggio 1973, n. 836 Sez. III, 10 mag.gio 1973, n. 998 Sez. V, 23 maggio 1973, n. 696 ... pag. 470 � 470 474 475 478 483 � 485 488 � 488 489 418 386 388 391 pag. 494 � 496 � 499 pag. 422 427 427 � 430 431 432 � 435 437 � 440 443 pag. 504 � 504 � 505 � 506 507 � 508 .. 509.. PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE QUESTIONI CALAMITA' PUBBLICHE -.A:ltluvioni -Teil'mini -Sospensione -.Ammfu::IJtstrrazioni delll>o Stato -App(ld.cabiHt�, 39. IMPOSTE DIRETTE -Imposte 1sui f.abbriicati -Rimborso dli dmpos1Ja discrritta nelle cartehle �esattO!I'OOaiLi �e riconosciuta errata daililia P .A. -Se siia 1arntm.1ssib: L1e nei term'.Vni Vi!'esorizdonali, 39. LAVORO -Controversie in:divtduaJii. -Cr.editi del �1avoratQ['e -Rdvail.:utazione Se 1abb]a efficaciia r:etroaittivia, 39. BREZZI -Di.scipli1I11a ded prezza -Genei!'d posti iin vendita sucicessiviarmente a11 116 Jiug1do 1973 -Deteirmin1azfooe dei Pifezzi -Or�iteri, 319. -Dtsciiplwna dei p1rezzi -Sanzioni �ammi1nisitraitive -.AITT:ail.ogia -Ap1plicabi: Lilt�, 40 . -Dtsciiiplina ded prezzi -Geneil'i posti '�ln vendita rSUCCe1sSliviaimente al 16 J.uglio 1973 -Iinltegx:azioJilJe del r1i1st�lno, 40. -Esercenti con rspacci 1aperti al pubblico -Gi!'osststi -Se si1ano 1 .soggetti awla rpubh1Lcit� pr1evd1sta rda11l'art. 1, d.1. n. 427, 40. XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I -NOO'me dtchiararte incosti1tU2'ionail.i II -Questioni d.i.ichtruraite non fondate III -Questiioni pll'oposte pag. > 41 43 48 / PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA .SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE(*) CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 19'74, n. 1 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -Filtea-CGIL edl altri (n.c.) e Piresidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. �gen. Stato Oairafa). Lavoro -Statuto dei lavoratori -Diritto di sciopero -Tutela -Legittimit� costituzionale. Non sono fondate le questioni di legittimit� costituzionale degli artt. 15 e 28 de.Ha legge 20 maggio 1970. n. 30�0 (Statuto dei lavoratori) che sanzionano i provvedimenti acfottati dal datolf'e di iavoro in relazfone aH'esercizio del diriitto di sciope1�0 da. parte dei dipendenti (1). (Omissis). -2. -n pretore di Mirnndoil.�a .cenSUl'a, ,sotto i molteplici profili costd:tuziooali �esposti in narrativa, Ll.'air.t. 15 della Ll.egge sw.'ldchiamata neiLla parte m cui irende nullo �ogni atto diiretto a .Ucenziaire un lavoratore, d1scr.imd.nado lllieH'assegnazione di quaHlficihe o mansioni, nei waJSlferimenti, nei provvedimenti disciplinari o o:ecall'>gli al:tdmenti 1)Q'egiudi2iio a �Causa de1la �sua affiliaziolllie o 1aittivit� 1silnda1cale, ovvexo alla sua par.tec.ipazione ad uno 'sciopero �, per noo. ieSlsell'>Si n legiJSLatore da.to carico d.i determinare i limiti dli leg;ittfanit� del d1iritto di .sciopero :ricon: osciuto daill'a(['.t. 40 della Costituzione. La mancata determinazione dei i.imiti oggettivi e soggettivi del (1) Le !pit'ecedenti sentenze indicate nella motivazione sono pubblicate in Giur. cost., 1062, 1506, con nota dli CRISAFULLI. Incostituzionalit� parziale dell'art. 330 c.p. o esimente dell'esercizio di un diritto? e in Giur. cost., 1967, 1671, con nota di BALDASSARRE, Perplessit� sull'orientamento della giurisprudenza cos.tituzionale in tema di serrata (e di sciopero), ivi, 2055. In dottit'ina, CALAMANDREI, Significato costituzionale del diritto di sciopero, in Riv. giur. del lavoro, 1952, 3. (*) A11a redazdi0ITT1e de.Jilie massime e dleli1e note di questa sezfo11JJe ha colJaborato alilJche illavv. Oa!t'lio SALIMEI. 282 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ddiritto renderebbe legittimo, per il proponente, qua�1sia.sd fOO'ma "di sciopero, e �creerebbe nel .contempo, un vuoto leg1slativo non �SU(scettibiile dli r0S�Set"e �COlma<tJo d!n 1S!ede 1iin:terp1De1Jath11a. Da una �siffatta �caT�enza sorgerebbe, .anche, fa iUeg.ittilmtt� �COlstituzi: onrale dell'all't. 28 dell:a stessa �legge, 1che !impone ral giudice di ordinare arl �datore dii lavoxo Ira .cessaziione del comporrtamento i11egittimo, ncm pr.ecisato nei suoi -aspetti .sostanzirali attraverso ila .ca.rratterizZiazi<me del dir:itto rdi �sdopero pri:ievisto da1l'art. 15 de1la .1e.g.ge. LJa. �CeDJsUll'la mossa d:al 1bribuina!Le dli G�'iosseibo al solro art. 28 delhlra legge, dn rri!ferimento agli rrurttco1i della Costituzi�one pure .pr.ecLsati in nairraitiva, ricalca 1i motivi di base della ordinam:1a del pr.etore di Mirandola. Le questioni solleva.te non ,sono fondate. 3. -P1"ima di raffronta:re n merito �delle quesmond. di J.e.gittimit� costituzi: onale proposte daille .due ordinanze, .gfov;a rri.cordaore 1che questa Co(l"te ha gi� raffermato -.sentenza 12:3, d!el 19612 -che il didtto di sciopeiro � �operante neH'ordinamento �indipendentemente dlailil'emain1aziooe di qrurellle nOll'ffie JJegiJsliai'lli'V'e ohe, dm base al di~oSto ,dJelll'ialt'lt. 40 d1eflilia Costiituz. i:ooe, valgano a �segnarne leg.itrbimamente J.imiti 1e modalit�. Lra Corte ha tuttavia ritenuto .che, 111oinostante tale �Cla!I'�enzia, lo .sciopero gii� soggiiace ad akune limitrazionii, �sLa a quell<e che 1si desumono in modo necessario daUa stessa �ccmfigurrazione dell':tstituto rcosl �Come fu accolto daUa Oostirbuzrl!one (:aistenisiione del 1rav0r.o �di 'lllilla pi1U!I'lailiiit� di J;avio!l'laitord a difesa di irnteressi che �siiailllO ad essi comuni), si�a �a .quelle �Che derivano dalla esigenza di 1salvaguardare interessi� che, �a il.oro volta, trovino ~otezione dln. :liondlaimeinitailJi primcti.pi costiituzii:onali. La Conte ha 1ai1trelsl ehiiairdito che il.o .sciopero � legittimo 1110ll1 .solo quando si:a v;ol.to 1a fi.1Jialit� :r.etrrburbive ma �anche quando, pi�. in generarle, esso v:engia rproc1amarto � in fumzione di tutte le :rivend:i!caziOtnJi. dguardanti il .compil.eisso �degli dnterressi dei :Lavoratori che trov;ano disciplina nelle noTme 1sotto dl titolo terzo della par.te prima deUa Costitruzione,, (sentenza n. 11213 del 1962 e 111. 141 del 1967), !I'�estando 1es~luso dalla tutela costituz:iooar1e quehlo .sciopero che, senza :alcun 1c0Uegiamento .con ii suddetti �inte~essi, vengia effettua�to alrlo scopo di mcidere � Sll'll'illldi.xizz:o generale del Goverino ,, : il .che .siginifi.ca che H .diritto .a/ 1scioperro, mentre da un �canto n0111 :pu� compre111dere astenisioni dal lav10ro p(l"Oclamate .in funzione meramente poHrtica, legit1Jimamente viene esercitato quando, pm n:on d!ne1rendo strettamente a :rivendicazioni .contr.attua1i, �sia �attuato in funzione deM'inter�esse dei lavor:ator.i a11a :realizz:a:ziione di quel vado .complesso di beni �Che trovino 1rlicolllioscimento 'e tuteilia inelLla 1d1Lscip:Linra costi.rtuzfoin:ailie dei "TapipolI'it:Ji. economici �. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 283 4. -Su:Ll:a base dei �cdteri gene\l"ali. di va!luta2)ione, tmtti dall'd:nterpretazione .ststematica data da questa Corte, 1con :le �senitenze richtamate nelle .oridinooze, all'arl. 40 deUa Costituzione, ben aVTebbe:ro potuto i giudfoi �di meni.to pcr:-ocedere aU'appl!k1azione dei �cr1teri .steissi al caso crociooto 1e decidere oilrica la :liolflo adierenzia IO meno aaJ.a sdrtluiaz:Looe di :llatto acceritata. I grudli'.cii �che hamllo poopiosto ilia quiestilionie boono rpelt"lalibro ritein.ruto di non poter decidere �senzia il1a rrtsoluzione deil\Le pm-:p1essit� costituziiona1i, -che �stairebbero ialLa ba.se del 1so:Llevato .iinJtervernto di questa Corle, 1in ordine alla dtscipltna giuridica contenuta ne1la '1egge n. 300 del 1970, .successiva 1alle ricordate .sentenze, diiretta 1a :ga.rantire �e tutela\1.-.e l'esier �cizio del dir.itto .contemplaito dalJl'art. 40 della Costttuzrone. Sta di :l�atto �che ilo ,statuto nulla foglie e nuna 1ag;giiunge ahl'enunciazione dei �criteri generali fissati dalla Corte; esso warttii, non ha mteso sciogliiere, :in quiaJiche modo, fa dserva di legge cootenuta neLl'arl. 40 deihla O~iJon1e, ma isOOo iaissiicuxare �U!Illa 1srpecdla1Je tui1Jel1Ja ~iiurrdidliica, �SIUl pi1ano dei irapporti 'lavoratore-datore .di lavoro, 1all'�e�~cizio del diritto di -sciopero, tneUa misura in �CUi esso .sd appalesi legittimo, di :l�ront.e .ad atti di dtoc:Siooe dell'imprend1toire .conseguenti 1al 1c:onc:reto esercizio dello stesso. In 1sostanza, .il presupposto .sul qua!le poggiiatno 11e dtUe oodlilnanze -aia maincaitl2Ja, tneihla stessa ileg.ge oontestiartia, ,dJeLl:a �specifiioazlione dei ltmiti all'esevcizio del �dh-iltto di �sdopero -([}On 1sor~ ex novo per effetto deHa legge �stessa; n� essa � tale. per n 1suo contenuto, da \l."irprospetta\ l."e il problema di ,cui �trattalsd in forma 1a'l.lltoooma �e dJiv.~sa di aver dato, .in qualche modo, al dtritto .di sciopero contenuti diversi da quelli desumi1bfil:i dia:L:La Cosfliitumone 1second:o, d. prdinclJpi ein.ruinciilartii nieililia giurispr: udenza di questa Corte. Da 1siiffat1ie .oonsiid!emazdlo!Ild. � 1d!ato 'llrM're iUIDJa lt"aigiJODJeVolle .conciliulsiiva proposizi1one :..se .i fini, 1per i qualti 1o 1sciiope:ro � stato 'pcr:�omosso e .attuaito, si illlquawano, direttamente o indi.rettamente, lsul pilOOo degli iinteressi economici �ii ordine generiate dei 11avoc.ator:i, 1desumibitli ,senz'altro dal titolo terzo, non ;pu� �apr.iodsttcamente essere ;rkon:o.soiuto il rfoorso ahl',au.totutel!a. Compete, .comunque, iai giudici dii merito, 1in Tefaztone a:i �C1a1si conooebi 1sort1Joposti al 1000 1g;iludi:mi0 (pa:ri1Jecipaztilone 1ad 1UJI110 1sciiiopiero liindetto da.Ue .con:federaziooi 1smdacali per Tag.ioni contr.aittiuailii, nel iprrimo caso, rpier .sti:mol!aire la .politica delle ri&orme, �con diretto ir:iferimento 1a quelle relative �alla �Ca1sa e 1aU'1assiJstenza sainitarila, nel ,secondo caso), stabilixe se �gli elementi di valutazione �suespX'essi si .adattino o meno �a 1caisi ,stessi, ossia �se �essi 1i.ncidano nell'iambito �di quel dcordato 1comp1e1S1so di diritti e di ii.!Iliteressi che trovano nel t1tofo terzo de11a par!te prima della Costituz1onie UIIlia lovo organiica e armonica collocazione. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 284 CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 1974, n. 2 -Pres. B�ii�facio - Rel. Rocchetti -Amendola (avv. Tesauro), Sinagra (avv. Rubini), Diez ed altri (n.c.) e Ministero di Grazi,a e Giustdz1a (sost. avv. gen. Stato OaTa:lla). Procedimento civile -Ricorso per cassazione -Ricorso nei quali il procuratore ~enerale � parte -Camera di consi~lio -Partecipa zione del procuratore ~enerale -Ille~ittimit� costituzionale. � illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 380 c.p.c. nella parte in cui consente l'oosistenza del procuratore generale della Corte di Cassazione alla deliberazione in camera di consiglio ciene decisioni sui ricorsi in cui lo stesso procuratore genera.le � attivamente o passivamente legittimato come parte (1). (Omissis). -2. -Le 1sezfoni U!n.ite .de1fa CoTte di Cassaziiooe, nell'e1siame di a1cuni ricoTsi avvro-so decisioni della sezione �Cltsdpliinare del Consiglio .supedore della mag1swa.tura, ham10 propooito questione sutLa [egllittiJmit� �cost:irtuzJ1cmat1e delltl'&rt. 3180 1c.p.1c. lil. ,quaile dliisp011JJe 1che, avanti la Cassazione dn 1sede ,civile, la de'CLs:ione de11a sein'temia :i.in camere di consi�gliio debba avvienh-e �con l'iassi.stoo.za de1l pubblico mini.stero. Secondo ile 1sezi:oni unite, questa d.isposizdone vi.olierebbe � :H principio di parit� mra le parli � -espressa da�gli a>rtt. 3 e 214 1delila'. Oostirtuz:i!one tutte le volte 1che il pubblioo ministero ha v:esrte di par,te nel giudizio. Il che 1ceritamoo.�te ,si verif:i(~a nei p!I'ocedimenti relativi ad impugnazioni di .sentenze della sezione idi.sci!plinare del Consiig11io SUJPeriore, ned quali egli ha il -compito di in:iziarre Fazione dtisci.pl:inme, e~citrure 1le funzoni dli accusa ed :inf�.!Il!e, o'Ve occoril'.'a, di propOl!'iI'e e discutere avanti le sezioni unite il ricor�so avver1so la de1c1sione della 1sezdone di1sciplinaTe (artt. 59 e 60 del d.1?.R. 1'6 1se,trtembre 1958, n. 91116). 3. -La questione � :fondata. A parte 'H pi� ampio problema 1che, itn IJ.'lapporto alla norma denunzia. ta, potrebbe pocsi quanto aill'assi.stenza m genere del pubblico ministero in oam.ea:-a di �Consigll!io -p['oblema iehe non si ha qui. motivo di (1) In dottrina, a commento dieli1a p(['ecedterrute ,sen'1Jenz:a de11ia Ooil'te 17 :l�ebbll'laio 1'972, n. 27: VrnoRITI, Verso una declaratoria d'illegittimit� costituzionale dell'art. 380, comma 1�, cod. proc. civ.?, d.n Riv. dir. proc., 1972, 695. Sul prnblema po.sto dalla partecipazione del P .M. alla deliberazione in camera di �consi1glio: VENTRELLA, Assistenza del P.M. alla deliberazione e rilevanza invalidante della violazione del principio di segretezza, in Giust. civ., 1972, I, 2005 e FmoccHIARo, Incostituzimw,lit� dell'assistenza del P.M. alla deliberazione delle sentenze civili della Corte di Cassazione. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 285 esaminare -non rpu� esser dubbio iche queUa lll!orma sita illegittima, in riferimento agli aTtt. 3 e 24 della Oostiitumone, aJfor,ch� 11 pubblico ministero intervenga avanti. le sezioni uni.te civili, non per 1svolgere Jie sue normali funzioni di organo incaricato di vegliaire suJtl'osseTV1anZ1a deilJa fogge, ma in qua1iit� d:i paT,te, per avere eg.li, nei ;casi previisti da;lilia le.gge, assolto il. ,compito di p11omuovere ,ed eser.ciita:re J.'az:ione :ilil g.il.-d:izio. Questa Co!I'te 1che, con sentenza n. 27 del 1972,, ebbe a :rd1tene,re l'dllegittimit� 1costi:tuz:ionale della� norma che 1consentivia l'a�ssistemra de1l rpubb1i:co mimstexo alle deciisioni del COllisiglio 111Jam0<nSJle forrense, noo rpu� ,che confermare, per lLe stesse ll"agiioni, la decisi1one allora eBl];)ll'essa. '1.1aJ.i iragioni 1si 1compoodiano 1sostalllzia1mente nel pdnciJpio che J.,a deliberaziooe della �sentenza � 1compito �esclusivo de1'1'10Tgano giudfoante, sicch� la presenza di una parte, sita pure mvestita, 1come d;l pubbliico mitnJiistero, d:i 1Ulll'ai1tm ~nzliiOlllie~ dli ,giustima, neJ. momento ilil ,C'UJi ila causa vie111e decisa, aUel'la le iregole del 1con1Jriaddittor.io le quali.i po1sbwlan'O che !itn ognd ig1udi~io, salv:o .1che non ostino .gravd motivi irazionia[moote ,giustificabili 1con il pubblico interesse, le parti siano poste in condizioni di completa ed ,effettiva 1eguagUa1I1Za. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 1'974, n. 3 -Pres. Bonifacio - Rel. O:ggioni -Mazzei (n.ie.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. igen. Stato Oa1rafa). Misure di sicurezza -Sorveglianza speciale -Commissione di nuovo reato -Reiterazione -Legittimit�. Non � fondata, con riferimento agli artt. 13, 24 e 27 delia Costituzione, la que�stione di legittimitd costituzionale deWart. 11 de�'lla legge 21 dicembre 1956, n. 1423 che consente la reiterazione della misura �i sicurezza delia sorveglianza speciale nel caso che, ne�l corso della misura, ii sorvegliato commetta un nuovo reato (1). (Omissis). -2. -Il primo �comma d1ell'1ar,t. 11 deHa 1ci:ta.ta legge n. 1423 deil 1915'6 di,spone testua1lmente ,che la 1sorvegldianza speciale � ,ce1ssa di dfo::Uto ail!lo 1scaderre del termine > ,stabilito nel decreto �con eui � stata mfl:itta "'se il sorvegliiato speciale non abbia, nel frattempo, cormmesso un reato �. Il secondo icomma, aggiunge che, se nel 1c001so del sudidetto >termine e il 1sorvegUato :commette un xeato per il quale iriporti succe1s( 1) Sull'interpretazione data alla norma dalla ,giurisprudenza: Ca'S�S., 27 ig00111Ja:io 1971, iin Foro it., 1971, II, 701; C!a1ss., 4 febbraio 1970, CoLIN, in Mass. cass. pen., 1970, 840 e Cass., 16 ma:ggio 1966, in Giust. pen., 1967, III, 519. 286 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sivamente condanna, �e la 1sorveglianza 1speciale non debba -cessare, il termine ricomirncia a decorrere .da[ �giorno nel quale � scootata ila pena ". La legge h:a 1cosl apprestato un meccanismo m furza del .quale, per � H 'caso iprevisto nel primo comma, la -cessazione de1J.'a1pplfoazione� della SQfl'Veglianza 1a1la ,scadenza oci�ginarfa avv,iene ipso iure, in vJ.l',t� del dlecooso 1dieil. tempo, e, pell" iJ. 1caso pre'V'ilstto daJl 1secondo iocmma, in vista -della :pervi-0acia del 1sorvegli'ato nell'iinfrangere la legge, 1si procede invece ad l\lllla duplicazione �del periodo .dJi applicazione del:La misura, 11a �cui nu0V1a decorrenza � espressamente 1indtcata dailla norma, nel giorno successivo alla esp]aziooe della 1condann:a, e quindi, evidentemente, in un momeillto .successivo 1al !Passaggio in .g.iiudicato 1deUa ll"ei!Jativa �senitenza. Secondo la tesi dnterpretativa accennata dal �giudice a quo !lia de$ lCII"i1tta disciplina 1comporterebbe �la ll"eilteraz:iooe .de1la m1SUTa or1g.ina: ri1amente inflitta �come .un effetto la!Utomatico della 1condanna, indipendentemente da una pll"on~iia del giiudiice 1al dguarido, nonch� ila ,gosipenSI�OIIle, pure iauJtomaitica e 1senza .interviento �del giudi<Ce, del termine originiari'O di scadenza, per effetto del1la sola esiistenm. idi una denunzia !relativa iaid un reato 1che 1si assume commesso nel periodo 1suddietto; tale sospensione, 1sempre !secondo fil �giudice a quo, si iprotrairrrebbe fino al v:erii!ftca1:'1si della �Condizione per la reiter:aziooe iautomattca della misura. Di qui, 1le denwnziaite violazioni degH ar.tt. l3, 214 e 27 1de1la Costituzione. 3. -Rttie111e pe!ral!tro la Corte 1che questa dll11Jer.pretazione della norma impugniata non possa essere �condivisa. � da 11'.ilevare, infartti, anz:irtutto, che, �se pme la formula del secondo comma de11a legge sancisce �l'automatismo 1de11a reiterazione de1l1a �socv: egliia111za, il.'1aiccerbamento de1l'esiisten2la delle 1condlizioni per.ch� �tale meccamsmo possa e debba fulllziona~e � :indubbiamente di streibta ;competenza del mag1strato, ~attandosi di limi.tazione �dell:a ilibert� :per:s0111ale che l'a�rt. l3 �della Costituziione affidia appUlllto iad atto motiviaito daill'autor. it� giudiZiiada, ed essendo �canone 1ermeneutiico 1comwnemente accettato ill ricercare delle rnonme :il senso pi� 1con:llocme alla Costituzi�one, s'intende ove d�, 1co�ne nel!la specie, ,sia �consentiito dallia Jetter:a e .dallo spi.rito de1la diisposraiione. Ed � di .conforto a tale 1conclusione 11 rilievo 1che i ;cr,ite;r:i genex,ali, regol�anti l'iappildicazdone �delle misure di prevenzione, 1segina.tamen1Je desumib11i dal complesso del:le di:sposiz:i:oni di .cui agili aTtt. da 1 a 4 della legge in �esame, .sono ,conformi al dspetto del dtarto :prIDcip:io :costiituiionaa. e. Iln:v!elro l'aidiozliJOIIlle 1defilie miisure �stesse � 1acf:J�:iidia1Ja ailll'�aiutord!t� �giludizialJ.' lila, .a;btriavieriso .wn pr:oceddmellllbo dln 'cmi op:ea-:ano d. prdlnJcipi :tiondame111tali deil processo penale, diana 1contestazione delil'acicusa, 1a1l!l'ese�rdzio del dliiriiltto idl:iJ 1dlidiesa, :all doppd:o .g,md;o di gturisdiiziOil!e, ail d!iJV1iet10 dli reformatio in peius in di:lletto di impugnazione del pubbliico ministero. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Per1mlito, pu� siOOII'lamoote �affermarrs1 1che ocoonier� sempre la pr0111Unzda del g.iudke 1che accerti 1il verificarsi dei.le �condizi:oni neoossade per.ch� 1sd possa procedeTe all:a r.eiterazione delila <sorv;egUanza, e che ne determini �in c0\!1creto i ilimiti tempooa1i. �, d'alt:r�a parite, evidente .che mal si �concilierebbe con ila palesata cura del legislatore nel triaicciarie i �cr.iterd di garanzia ~ocesS1Uale .sopTa richiiamati, Ja iSospensione del .termine or:igmairio di �scadenza �della socvegUanza nel seniso ,supposto dal �giudice a quo, -cio� per effetto della mera �esistenza di iUJila denunzi�a, dovendosi dnvece ll"agdooevolmente iritenere �che, 1l� dove la !legge prevede �Come �condizi:one esse~iale per la cessazione di didtto �dell':aippl!ioazione della 1sorveg.1ianza la ,ciJ:tcostanza OOe ,fil ISorvteglJiJa1Jo lllOll iaibb!iJa e �coonm:e1SISO � Ulll irearto, mtende �OOe il.'1esclusione della �condizdone medesima, do� ila commissione del ~eato, risuliti. da �Sentenza ;passata ,in giudicato, pax:alleilamente a quanrto, �Come si � vdisrto, � diisposto iaii fi.1J1Ji d'E!llla. Teilteria:ZJilOIIJ.e �dellilia milsuria. Dli~mente opi.!nalndo, .si i0pec00rebbe., m defulW1Jiva, U!lia sositalD.iZliJaile equdipa;r1aZI�lcme fra l'�esistenza di una denunzi.a e 1il .g.:iiudizio definitivo ru1 fatto denunziato, ad finii die\11'1a.ppilitcazlilone di proivv.edlimenJtti. II'esrbr:irtltlivd. deflll!a lJtbert� pell'sonal �e, istituendo !\lilla ingi:ustrncamle .differenzn.iazione h"a la disciiplina del caso di rieiiterazione della iSorvegHanza e quelJl.o della 1cessazione idd di:iir:iitto, che .saTebbe :impedita dalla mel'!a 1pendenza di lllll!a denunzia. Pertiainto, �tale pendenza, in mancanza di 1tma definitiva 1sentenza al il".iguardo, non rpu� produrre alcUJil efOOtto sul itermine primitivo di scadenza della rsorve~Hainza, dJl quale conillinua a decOOTeTe no!l"malmente, e se viene a :SpWa(l"e .prima .che 1si abbila 111 g.iiudica�to e il'�ese.cuzione della sorveg1iianm, deve senz'ialtro .cessare. 4. -Cosi drnterpretate �le norme impugnate, vengono revidentemente a 1cader�e i motivi delle :dogUanze 1sonev:ate dal giud.iice a quo. Lndiattd, fa reiterazione dell'.aippl;i;caziooe �deill!a s1orveglianza dn 1caso di 1condanna cOOlsegue ad un provvedimento del giudice �emana.to nei modi di legge previa .conrtestazfone dei n�ecessar.i presupposti, e 1sono quindi osservate l�e �esigenze formali della prev-isiOIIle \legale 1e dell'atto motivato da'.H'�autodt� giudra1ru-1a, poste <dall'art. 13 Oost. a garanzia della tutela della libert� per1sonale. Esclusa fa �fondatezza della censura 1suddetta, .cade .altresi quella a�ttinente aill!a presunrba vfo1azi:ooe del dkitto dd d.i:J�esa logd.camente 1subordin1ata alla prima, �Come �, de1l 1r�esto, �es~essamente 1ricoinosciiuto nel.la stessa o~dinanza idi rinv:io. Infine, esclusa la <lamentata inieidenzia del!le denunzie o delle pen-. denze :re1iative 1ai X�eati r.iferiti ial periodo di appltcazione �oTigiina(l"ia sulla scadenza del termine di applicaziOIIle defila mt~a, apipru-e evidentemenrbe 1iniSUJssiistellllbe iil 1contr1aisto �Con l'art. 217 1d!eliLa Costiituzionie. ( Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 288 CORTE COSTITUZIONALE, 14 ,gennaio 1974, n. 4 -Pre�s. Bolli.1la.cio Rel. Bene.detti -De Bastiani (avv.ti Dalle Mule e Ros;si) c. Presidente del Constglio dei Mi:nist.rd. (sost. avv. �gen. Stato Camfa). Amnistia e indulto -Peculato -Esclusione del peculato militare Illegittimit�. Sono iilegittimi, per violazione del principio di eguaglianza l'art. 5 lertt. c, della legge 21 maggio 1970, n. 282 e l'art. 5 lett. c, del d.P.R. 22 maggio 19.70, 283 nella parte in cui non prevedono l'ap:z:>licazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 cod. pen. mil. di pace quando, esclusa l'ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalit� non estranee a quelle della pubblica amministrazione (1). (Omissis). -1. -L'Avvocatura dello Stato ha in v,ia rpiregrud:iziale eccepiito (L'in:ammissiibilit� per difetto di !l'ilevianzia rispetto al giudizio p:rdinci(piailie deilla .queis1tiJ01ne di ilegdJtitimdlt� �costdJtiu.zli.ionre drelll'art. ,5,, ilett. c, del d.P.R. 212 maggio 1970, 111. 283, in (l':iferimeinto all'axt. 3 deil1a Costituzione. L'ecceZi:OIIle � 1stata formularlia 1sulla base del testo letterale del .capo di imputa2)iiOIIle :ne1l quale v?iene contestato ai prevenuti il ~odi pe1C'Ul1alto m1iliiltare plI'leV'ilsto dalfl'mrt. 211>5 .c.p..m.:p., per esselt'lsi appropdati a profitto pcr.'Opdo e ,aJitrui di .g�eneri alimenitairi app1artenenti alla am..1.:inistrazione mt1itbare. Se�con.do l'Avvocatura non sarebbe applicabile a detta. :liattispeciie 'la :norma 1imprugn.ata poich� queista ammette al beneficio �dell"amniLstia il delitto di ipeculato previisto d:all'axt. 314 c.p. non per la ipotesi cli appr.oip1ri1azione, bensi per quella di dtstrazione e nei soli ,ca.si in 1C1Ui � fa dLstraziO!Ile del denaro o 00.tria cosa mobiile sia 'stata compiuta per finailiit� !Il'Oll estranee a quel.Je della pubblica amministrazione >. L'eeciezdO!Ile � da \I'espmgere. Dall'orddnanzia 16 ma\I'ZO 11971 qui in esame 1s:i de,sume che i!l. giudice fushruiitme dea. mbuniail!e dli BelliLuno ha pUJntuaiLmelnrtie :llormullaibo e mativato il proprio giud:iziio di ri11evanz'a a term:tni deU'ar.t. 23 della il.egge 11 marzo 1953, n. 87. L'ordinanza, infatti, richiama le �conclrusiO!Ili sciritte del 'PUbbJ.iiiCO m�lllistero �ed ,in queste � dato leggere che la il'ichiesta di trasmissione deg1i atti alla Co\I'te peir la declaratoria d'incostituzdanaUt� (1) Sulla coincidenza de.gli elementi di maggior rilievo nei reati di pecui~arto 1e dii pecu1aito mhldtarie: Cass., Sez. Un. 31 marno 1973, 1r1c. TARTAGLIONE, �in Giust. pen., 1973, II, 386. , Sui �Cl.t'iteri �che possono legittimamente essere adottati per la disciri-, :minaz!one rtra reati amni:stiabili e reati esclusi dall'amnistia: Corte cost., 14 luglio 1971, n. 175. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE del1a norma d!ellJlmciata muove dalle considerazioni ,che e dall'industria non � rrlsw1tato ,che ,giii imputati si 1siano appropriati le somme ricavate da1la vendita dei generi alimentarr.i. ,, � che e � risultato, 1nv,ece, che somme P1"ov.eniienti da tali operazioni 'sono 'state spese pea:-:acquistare beni :rimasti ,iJil dotazione della caserma �, :ragion per ,cui e in mancanza di documentazione... � da il"itenere �che lll:el ,caso :si tratti di peculato per diistrazione 'Compiuto per f:inial:it� non estranee a ,qoolle deUa pubblica ammiinistraZiiOIIle " . Le 'considerazioni ,anzidette :sono state 'coindiv.iise da.il giiucHce i.istruttore i�ll qUJalie, eispressamooite motiV!mndo ,SUJ1JLa aippiLilciabi.Jdit� d!ellia noo:ma d.mpugnata al processo dilll1anzd. a lui pendente, ha irilevato 'che daUa eventuale dichiair:azione d'iincostLtuzicmalit� deUa 1stessa dtscend&ebbe ll'ammissfone degli imputati al beneftcio de1l'amnistia. 2. -v,enendo a1 merito della proposta questione, occorre statUJire se 1sia in contrasto 1con [~art. 3 Cost. la norma iconten,UJta nell'art. 5, lett. e, del d.P.R. n. 283 del 1970 per aver rr,iS&Vato :J.ia concessione di amnistia 1a1,1a �sola ,i.ipotesi dii peculato prev:ista 'dall'art. 3114 �c.p. -ilimitatamente ai .casi in 1cui JJa :distriazione del dena~o o d'�altra cosa mobile sia 1stata ,compiuta per :finalit� :non ,estr.aniee a que'.lle della pubblica ammirustriazione -e non avere ammesso ano istesso benerficito li.a corl'ispondente_ ipotesi, peraltro meno grave, di reato di peicula.to militarre di cui all'art. 215 ,c.p.m.p., quando a~oh'esso sia .staito 1compiuto per le stesse :filllaUt�. La questiooe � fondata. Non v'ha dubbio iehe spetti al legtslaitorre la 1sce1ta deil. ,cir-,tterio di discriminazdiooe tra ,reati amn:tsti1abili � non e che la valutazione de'lle ll'agioni dii pooitica 1criminale in ord:ine 1al,la ammissibilit� o 'IJleno ,di un determiinato r,eato al beneficio della demenza � dmessa alll'aip;prezzamento disc:riezii.onale del legislatore �e non �pu� ,essere 'sindacaita in questa sede. Va, .tuttav;ta, a:ffermato 1che siffartto potere deve esser,e 1contenuto nei ltmiti deUa razionalit� e ,che quando ,:r:i:cON"ano oasi, 1come quello di ispecie, in cui la sperequaziiione di trattamento normativo :per figure omogenee di reati aissuma aispetbi e dimensi;0ni tali da inon potersi conSiide: riare 1sorrietta ,dJa 1ai1C!Ul1lla :riagd!o.nev;Ollie girusti:JiiiciaZlione i[ contmL1o deilJI.a Oor.te non pu� essere disconosciuto. Oria non pu� negarsi che tra il delitto ,di peCU'laJtlo pa:"evisto dall'art. 314 1c.p. e quello d:i peculato militaT"e di ,cui all'art. 2'15 'c.p.m.p. SUJsstiste U!lJa ,sostanziale diden.tit�, .chiaramente dscontrabile, del rresto, nel testo dei II"ispe.ttiv:i 1artiicoli. I due :reati haffi!no in comune ,l'elemento materiali.e e l'elemento psicologico. Identico �, !in:llatti, il 1000 1cootenuto, in ,ootriambi orf:fensivo dello ,stesso bene ,che si � voli.ufo proteggere: deilllall"o e 1ciose mobili :apparlelnerubi 1aili1Jo Stato; ,j,dJenitiJca, aflltrieisl, l'aZJione Upka dieMe due azioni crdmmose 1concr,eta:ntesi nelll'appropriazione o RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d~onedi beni dia parte d:i soggetti attivi 1aventi UiilJa speci:Mca quaHdiiica (;pubbli!co .ufficiale o mcarfoato di un ;pubblico 1servizio mH.dJtare .iinicaTfoato di funziooi amm:irnstrartive �o �di 1comando). Non 1si mesce. pertanto. :a vedere quasi obbiettivi e iapprezzabdli rag.ioni abbiano potuto mduNe il legi:slatore �ad una diversa via:lutaziooe �delle anzidette figUII"e �delittuose e a dispor.re, quindi, l\liil dif:fe: rente loro :trattamento �ad fini del.ila amnistia. Ne11.e altre diisposi2licmi concernenti il.'anmi~tia non � fartta, peraltro, a�l�ctma �discr:immazione <bra :reati militari e Teati non militar.i, sicch�, anche sotto .qruesto ;aspetto. non appai:re �giusf:Mli�cata e va 1c001seguentemente dichia:ra:ta �costiitUZ:ionalmente dUe.g.ittima la norma di 1cui all'airit. 5, lett. e, del d.P.R. n. 2'813 del 1'970 nelila parte in 1cui omette dii pre'Vledei:re, e quilndd 1esclude, '.IJa coocessiiOtllle di .amn:ilstia al peculato millditar.re, �in quegilli istessi tiermi!Ilii e a111e stesse �ccmdlizti10tI1Ji per 11e qUJat1i U beneficio di cui fa~attasi � stato accordato :al peculato �COmUJne. La d:iichiiarazi:one di itnloosti1ruzionaJ..it� va oVVJi�amente pircmUlllJciiata anche nei �confronti del 1C01'1.dispoodente ar.t. 5, iliett. c, della legge 21 maggio 1970, n. 2182, �Contenente e delega~ione al P~eSliden.te de11.a Re:. pubblica pei:r la �CO!Ilcessione di �amn:Lstia .e di induJ..to �. -( Om~S'8is). CORTE COSTITUZIONALE, 23 gennaio 1'974, in. 8 -Pres. Bon:ii:facio - Rel. Crisafulli -Caragliano (Avv. Silvestri), Di Graziano (Avv. Randazzo), Castro (n. c.) �e Presidente Consiglio dei Miinistri (n.-c.). }. Elezioni amministrative e politiche -Elezioni amministrative -Legge I regionale siciliana -Cause di ineleggibilit� -Illegittimit� Esclusione. Non � fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 delta Cos�tituzione, ia questione di legittimit� costituzionale delt'art. 7, n. 4 della legge regionale siciliana 2 maggio 1969, n. 14 che stabilisce l'ineleggibilit� ai Consigli delle Amministrazioni provinciali degli amminiistratori delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nena provincia (1). (Omissis). -1. -E' .i.in questione ila legittimit� �Costituzionale dell'art. 7, n. 4, della iLegge xegicmale .sici1iana 9 ma.ggio 196"9. n. 14, che, statuendo ;].a :ineleggibilit� a.i �COa:lJsigli deUe 1amministi:razfoni rsbraoi:rdina-. ir'ie del�le ~oviiin�ciie .siciliane de.gli am.ministr.aito:i:i deLle istiituzion:i di assi (1) La :Sentenza 30 novembre 19-71, n. 189, cui la Corte si irichiama � 'pubblicata in Giur. cost., 1971, �2221, con nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 291 ste~a ,e benefice~ e.si�stenti nell'�ambito della p.rov1ncia, ,si pon:ebbe in .contrasto 1con gl!L artt. 3 e '5il della Costituzione, 1appcmtando al ddr.Ltto elettorale .pa.ssivo nell'Isola una irestriz:iloine :prrd.Vta d:i :riscontro nella ~egisl:aziione 1statale e non giiustificata da pa1rtiicola!l'i e,sigenze proprie de11a Regione. 21. -Davanti a que,sta Corte, fa difesa di una .deU.e parti ha eccepito la ivrilevanza deHa questione per.ch�, inel�la �specie, traitt1an.dosi di ammin.i1siti:Nlfore di una j,stituzione :di 1aissiisteinza e beneficenza oointrollata, alil'epoca delle elezioani, dalla provincia, ila 1meleggibiliit� sarebbe comunque derivata :in 1appliJcazi'()lne del n. 3 de1l'iart. 7 delJ.ia legge de qua. V.eccezione via disattesa. Che J.'esito del .~iiudiz:ilo principale avrebbe potuto e portrebbe essere .hl medesimo 1aiLla :stregua dJi �disposi:zJioni diive!l."se da quella denunciata non inicide, infatti, ,sulla ,11nev;anza della questione, dal momento che 1a ,disposizione :speci1iicamente dettata per ili. 1Ca1so con-� c~eto � p:ropdo quena del n. 4 deillo :Stesso arit. 7. 3. -Nel medito, la questione � �analoga, iben.ich� formalmente non li.dent:tca, .a quella gi� decisa da questa Coll'te �Con la .sentenza n. 189 del 1'971 (con ri~imento .al.J.or�a. anzi.ch� ag1i amministrato!ri, :agli impiegatd. dipendenti delle istituzioni di iaissistenza e beineficenZ1a esi.stenti nella provincia) e deve .pa!l."imenti essere dichia~ata non fondata. Le consideriazioni .con ieu;i la rfoordata 1sentenza 1ebbe a dtenere che, pur in mancanza di ooa espr,essa :Jlormul1azione, �,i.il .pdndpio della m.eiLeggl.tbilJJtt� ai 1coins:i!glli prioviilnciiiaJ.i dei dillpe!Ilidooitii 1de1li1e iis1liitiuizdioln di assistenza e bene:l�tcenz�a esistenti nella provincia � presente neUa legislazione 1stataJ.e, .r.ientrando nella 1pi� lata priev.iis:ione deJ. n. 3 de11'ar.t. 10 diei1la (Legg,e 8 maxzo 19�51, n. 12:2, modli:fil,cartJa idialJl'.air:t. 3 dehl.ia. iLegge 10 settembre 1960, n. 962, v;algono anche nena rp!"esenite �COilllfil-�voosi!a, �avendo tale disposizi:one irti.ferimento agl�. am:ministriatori, oltre che agli mipiega: tit, d:i " �enti, ii.istituti o aziende dipendenti .sovvenzioltl:ati o :sottoposti a vig.iJ,anza :della ~ovincia ,. . Ch� 1a111zi, iil .dupJjice fondamento del!la ineleggibilit�, rileV1ato in .quel.fa precedente 1senteil:Zia, 1a[l punto 3 della motivazione, quanto agH :impiegati deH..e distituziond. di assistenza e beneficenza, ;SU/Ssiste mani-:festamoote, a maggior ll'agione, pe�r i foro ammmistratori. Chiwamente, pemJ.tro, rtal:e ineleggibilit� � 1r:i.co1:1egata, 111elil;a ll.egislaziione dello Stato, :aHia oefr,costanza 1che ile istituzioni ,assistenzia:H da essa pr�ese in considerazione 1si�ano sottoposte a .quella, pm 1attenua1Ja ed anomala, vigilanza, �Che J.'art. 241 del t.u. del.la Je,gge �comunafo e provmc: iale del 19115 (tuttora in vigoTe, �Come T1itenuto dalJ.ia giuiriJsprUdenz. a ordi�nairia) :attr,ibutsce nei loro con.Wonti �ai �consigli provd.nciaif..i, in quanto 1siano destinate a vantaggio della pr:ovin�ciia o di 'U:Il:a eua parte. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 292 .-.~,, E' v�ero �che, fotteralmente, H n. 4 dell'art. 7 .del1a legge regioinale di �CU� � questione rpotr�ebbe sembrare .statuire fa meleg�gibi.Li,t� COll ~iiguai:r.do alla .sempUce eststenza rne1la �provin!Ciia delle 1smtuzi:oni in ogg. etto; ma la formula pu� e deve essere ilntertIDetata restriJttivamente, come sipe.cificativa e reonfennativa del pi� generale principio enunciato n�el iprecedente n. 3 (cosi .come avviene, de1 i:r�esto, per i consigli comunallii, 111eii rappoll'ti :tra il n. 3 e iii. n. 4 deili'rarit. 1'5 de!I. t.u. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 5�70): richiedendosi, �Cio�, 1n �ConfOO'mit� a quanto prescritto dalla legge �statale, .che le istituzioo:ti di aS1sd:stooza e beneficenza, �cui la noir:ma denunciiata ha i:r,iferimento, .siano, pei:r l'appunto, queJ.J.e sottopoote a v.igtillianza ,delllle proVI�ltlJCI�e (airrt. 1150, n. 8, dei!. deci:rerto legislativo del Presidente della Regione stciliana del 219 ottobre 1'9'55, n. 6, richiamato, per J.e attuali ra:mmin.istraziioni .straordinai:ri<e delile provincie siciliane, dal successivo airt. 2166, no:nch� da11a 1eg.ge iregionale l5 ma;rzo 1963, n. 16). 4. -Cosi de1meati i termini d'el r.a�fironito :bra ilegisilaziione statale e :Legislazione ['eg,iionrale, la .questione si dimostra inon :fiondata, privo di irnfluecnza essendo :H r.tchiamo de:H'oirdilnarnza a1le ulteriori �Condizioni richieste per la ilil.eleggibiJ:it� deg.l:i amministratori delle .istituzioni di assdisteruia e ben.efiloenza dai n. 7 d'eill'1art. 10 della .clitaita llegge n. 1212 del 1951, modifica.io dall'm�t. 3 della J.eg.ge n. 916:2 de1l 1960, .puTe dtata. Diversa .� 1l'dipotesi qui iregoLata, .con. i:rii:eerimento non -rcome nel n. 4 aigild amminl:iiStmaitmii dn IClalrica, ma ragliii amminiisbraitorli. reetssaiti diailllia carica (e .tuttaviia ,meleggi:bili, .se ed dn quanto diichi:wati responsabili in via ammmilstrativa o giudiziaria). Ipotesi, rquesta, che trova d'altronde p['eciso iriiscontro nel n. 8 delll'a['.t. 7 delila le~ge ;reg:ionrarle de qua. E' significaitiv �a, piuttosto, la .ci['lcostianza ohe, anche �in .quest'ultima, la parrticol! are 1ipotesi .di ineleggiibiilit� �cui si � �accerunato i:risuJ..ti 1s1cuiramente ciJ'looscritta cOIIl. i:r.iguardo alle istiJtuzioni di assistenza e beneficenza .sottoposte a vig.ifanza della provincia, dal �Che ill.Oill pu� non trarsi, ISU1 pDBIDJO 1sistemad:liiC10 , airgomento m:filiorz;aiti'V'O rdelJiLa dntte:rpr1erbazilone �CQll': rettiva del n. 4 del medesimo art. 7, qui 1soprra :adlottata. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 gennaio 1974, n. 9 -Pres. Bonifacio - Rel. T�rimal'lchi -Possanzini (n.rc.) 1c. ITesLdente Consiglio dei Mini.stri (sost. ravv. gen. Stato OM"ai�a). Lavoro -Assicurazioni sociali -Tessere assicurative -Obbligo di tenerle a disposizione degli ispettori -Illegittimit� -Esclusione. Non � fondata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 140 del r.d.l. 4 ottobre 1935, .. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 293 n. 1827 convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, neUa parte in cui ha conservato in vigore gli artt. 45, 5" comma e 142, secondo comma, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 che impongono al datore di lavoro di tenere a disposizione degli ispettori del lavoro le tessere assicurative dei lavoratori dipendenti (1). (Omissis). -� 1. -Il pretore di Recanati, ,con !',ordinanza mdicata in ,epigrafe, :rLtieine �che violi ll.'airt. 2�5, �Comma secondo del1a Costituzione, :l'1a(l'il;. 140 del ir.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (peclezion:amento e cooirdinamooto legi:sl:aitivo de1l1a pll"eviden~a :sodale), .convertito in J.e,gge 6 apr;ill1e 119316, n. 115�5, ne11a parte in �cui ha conservato 1in v:igor.e (1s1enza ;Limiti di tempo, e .quirndi 1ainche per hl periodo 1stwcess:ivo all'enfu.'arta in vigoire della Costituzione) e tuttor1a 1coinserva in vigore J.e norme 1'egolamentari pena1:i degli airtt. 45, .comma quinto (precetto), e 142, .comma secondo (sanzione penale dell'ammenda) del :r,d. 218 �agosto 19214, n. 1422 (appirov:azione ,del !l'egol!amento per l'esecuzione del ir.d. 30 ditcembre 192.3�, n . .31184, .con-cffi'IIl'Emlte pll'ovvedlimenti per l'1assicooaziolflle obh!Jigat01" 1a contro l"mvial!idiit� e la vecchiaia). 2. -]l giudice a quo, fac�oo.dosi 1carico di pr,ecisare, a suo di.re, per meira compJ:etezza, .che l'art. 140, oggetto della denuncia, nel momento dm ,CJUi ,cooseirvarva dn vdg;orie senza iliimiiti di tempo, se qUJai1CflIDo non� vi avesse posto T'imed!io, le di.sposiz:iioni lt':egoLameintairi penali, applicabili nella ispecie, !ll!Oill aveva mutato fa natura �di queste, promuovendole al1a dignit� idi legge focrmale o lI'ecepeindon.e d.in .s� fil .contenuto precettivo, si .dichiara dell'avv1so �che gl:i 1avtt. 45, �Comma .quinto e 142, 1comma �secondo del dtato :t.d. n. 1422 del 19124, �aventi portata rispettiv: amente precettiva e sanzionatorila, fosser�o de,stinati a ven.iir meno con J.'.en,tr.ata :in vigoo-e del r.d.1. 1'81217 ma che hl detto 1art. 140 li aveva conservati e l:i 'conservava in vigore ben :oltre 1il 1 � gennaio 1948 e per( 1) La Corte ha ..sostanzialmente ancora una volta evitato di affrontare il problema della validit� delle nocme che, antedormente alla Costituzione demandaivano al 1poter.e !l:'egolamenta(l'�e di ,statuiire in mate.rie dalla Costituzione riise'1"Vate alla legge. A commento delle ptrecedenti .sentenze 27 giugno 19i68, n. 73, 8 luglio 19,69, n. 117 �e 22 giugno 1971, n. 143, cfr. PECORARo ALBANI, Legge penale e regolamento di polizia ferroviaria o di orario di lavoro, profili di legittimit� costituziomale e Fois, Norme anteriori e riserva di legge, in Giur. cost., 1968, 105;5 e 1079; SANDULLI, Riserve di legge introdotte dalla Costituzione e regolamenti anteriori, in Giur. cost., 1969, 2166; CHELI, Ancora in te.ma di regolamenti anterio.ri e riserva di legge e SAITTA, Regolamenti anteriori aUa Costituzione repubblicana e riserva di legge, in Giur. cost., 1971, 1.609 e 16:29. 3 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 294 tanto, �Che codeste norme regolamentar.i venivano concreta.mente aippl.i-� caite appunto sulla base della denunciata norma di legge ocdilnall'ia. Pur 11100 essendo del ,flutto chlaTa J:a diLstinzione 0che viene prospettata tra la �cooservazione 1iltl v:i�goo.-.e per iLegge di norme reg.oJ.ameintalli preesistenti, il oeambi�amento della na:tooa di quelle norme (da regolamentari a inorm.e dii J.eg:ge formale) ed il recepimento (iad opro-a deUa ~egge) ,fu. s� del 1conien.u1Jo delhl!e norme ll'iegol.Lamerutairii, batgta pre1ndere artto della tesi intffi1>retati.va avanzata daJ. pvetoire dJi ReOO!Ila:ti peT 1doversi escludere che la .quest~one come sopn ipl"Oposta ir.isulti priva di ll."�levanza (siccome iin:v1ece assunto da1l'Avvocatura gene'l"ale 0dello Stato). Senooch� la tesi interpretativa non � 1accettabile; e 1ci� cooduce, in 1sede di esame del merito, alla non fondatezza de[l.ila questione. � A <tal :ritguairdo, va .tenuto presente �che a .seguito dell'entrata �ltl vigol'e del r ..dl. n. 1827 1d~l 19315, il r.d. n. 1412.2 del 1924 non � �stato 0�ggeibto dli abl!'ogazio:�.e. L'al!'t. 1,41 di quel 11'.d.l., :infatti, non fo include tra i decreti 0diichiara1tamente abrogati, e d'altra par.te pell' le nonne in �esso ,contenute non ricorre alcuna 1cootrariet� o mcompa.tibilit� con la .disciJpllina dettata �con il ripetuto :r.d.l. n. 18'27 del 1193�5. L'iart. 140 ha Ul11 �CQIIlifJenuto del tutto COell'ente �COO 1sdfiatta IDte'l' p~etazione. Da un �canto, d� atto �Che ile norme 110,egolamentari I�ltl vigore, rimangono tau in quanto IIl.'On. :sono �con.Warie o �in.compatibili con l'ema nato �decreto, e dall'ailtro, mentre autorizza il :Governo ad ema!lllare le nocme reg,oil:amentarri esecutive del deOC>eto istesso, peil' queJ.le non ab'l'o giate non prevede in a1oon mqdo sotto nessuna :llorma, l'�a:ttrdibuzione di nuova :lloll"za giuridica, ma .si limita 1a 1sbabilirre ;Clhe eS1se .sa;rebbero ll'ima ste ,i.in vi.gore fino awl'emanazfone delle nuove nol'lllle. Di �conseguenza, avendo il. pretOll'e di Recanaiti dem:mciato, per vio loaziorne .deJ.l':art. 2.5, comma ,secondo dell:a Costituzione (solo) J.'�a:rt. 140. (e noo anche fo nol!'me :regol1amentari contenenti il. precetto e la. san zdJoine, m ordiilne 1a em pende dii. ~ooesso a quo), lia .quesb.iJolille va diichm ;riata non fondata. La norma, infatti, intesa nel senso precisato, non viol:a in ai1cun modo J..a rriserva di J.egge in materiia penale. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 gennaio 19174, n. 10 -Pres. Booila�cio - Rel. Trim.archi -Di Grazia �C. Presidente Consiglio dei Ministri (n.c.). Radioaudizioni -Canone di abbonamento -Omesso pa~amento -Sanzioni -Ille~ittimit� -Esclusione. Non � fondata, in riferimento atl'art. 3 della Costituzione, la que-stione di legittimit� costituzionale dell'art. 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, modificato dall'art. 1 del d.l.c.p.s. 5 ottobre 1947, n. 1208, che�.. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 295 punisce chi detiene apparecchi di radioaudizioni senza aver corrisposto il relativo canone di abbonamento (1). (Omissis). -1. -n tribunale di Catania ~itiene �che viloili iii. iprincipiio di eguaglia.nza l'art. 19 del 11".d.il.. 2!1 febbriaio 1938, n. 246 (disciplina degli iabbOlll!amenti a1le radioaudraioni) mod:i.rficarto dall'art. 1 deil. d.J..�c.�p.:s. 5 .l()lttobre 1947, n. 1208 (aumenrllo dielllJe sainzdonli pemmi�lalrie comminate da leggi .tributarie e :ilinanziarrie), �che p!J:\eviede come reato la mancata 1correspoinsione del crunone di :abbonameillto da p1aT.te di chi de1tenga umo o pi� apparecchi mdiorfoeventi o impianto aereo od ailtxo dispositivo �comunque iatto od adattabile �alla mdior1ceziooe, e ila pWll�Sce con ila pena dell'ammenda da .Ur.e duecenrtociinquanta a lire ci!IlqUJemiJ.a. La norma denunciata asskura alla RAI 'Ufll!a tutela penale nei confronti idell'iabbonato, �e di una tutela analogia :inve�ce non godono altre e so�ciiert� private" come la SIP, il'ENEL �e il'ENI 0che �Sono .anch'esse titolari dli concessioni di prUbblico 1serviz:io. 2. -Con fa sentenzia n. 81 del 196�3, questa Cor�te, :chiamata a p!l"o111Ult1ciaaisii 1sull!a questi�one di legittimit� ieostituzionale, in 1r.i1lerimento (tra l'altro) all'art. 3 della Costituzione, degli ar.tt., 1, 2 e 13 del citato r . .d.l. n. 246 del 1938 che, 1secondo 1hl .giudice a quo, istante il'esistenza di san:iii:oni penali per le inadempienze �solo a �cadco dei :riaddoutenti, avi:vebbero .dato vi:ta iad una :ingiustificata disparit� di trattamento dli costo~o e della RAI, ha ritenuto :non fondata l�a questiiOlll!e, sembrando ad �essa Corte evidente �Che � '1e posizioni della RAI �e degili utenti si presentano :in modo .diveriso" e �che nel irappiorlo �domina J.'elemento gtiUJspubblLmstico, .che ia.ttribu:tsde alla RAI .una siituazi00:e �gi1uriid1ca, qua.i.e 1concesisonaria di un servi2iio di interesse !);>IU!bbilico, diverisa da. queWla deg']Ji aJrtn:'li soggetti: �dlel riapporito, prliVlaftli. u.iteOO dleil servii.zio stesso>. Ora la questione � 1sollevata attrave!'lso J.�a me~sa a !r1a~ontl0 da un caltl!to del trattamento giuridfoo della RAI e dall'alrtrro �di quello di date altre .societ� pTivate titolari dti. eoncesisioni .di pubblico servizio (quali, per ii1 .giudice a quo, J.1a SIP, l'ENEL e l'ENI) e 1sempre dm. re1azione ai11a tutela pernale 1acc~data nei eOltlfronti degld �utenti madempienti. La questione ;eosi rpa:'oposta n0t..11 � fondata. (1) L'ordinanza di rimessione del Tdbunale di Catania � pubbil.kata in: Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, 1974, 103, con nota. La sentenza 8 .giugno rn63, n. 81, dchiamaita dalla Corte, � pubblicata in Giur. cost., rn6�3, 682, �con nota di M. s. GIANNINI, Ancora in tema di prezzi e di tasse. 296 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3. -Anche .se, �come Tli�corda il tribunale di Catania, � da :�:iavvtsare nei .confu'ioniti dd sociitet� pci.varte :b.iJtooan:ii di co1noossiiooi di pubbl.liJoo 1sea:vi2Ji'O, qUJaili 1a RAI e illa SIP, l"esisteniia di s:f.EIDe dli 1situaZ1i1a.ni gi�IUriidliche analoghe per :la fonte, e cio� anche se � da .rilevare .che .codeste due societ� trovano ,ilil �leggi wa di.sciplina delle J.oro organizzazioni e stiruttUll" e initeme, e dei loro rappor1ti �Con igli utenti, e �Che i .mmonli di utenza 1r.adiotelev1sivii e .quelli .di utenza 1del �Sffi'Vizto .tetefontco urbano ed interurbai: n:o sono ,sta;bhl.itt .con provveddmooti mintsteriiaH, non si pu� non constatare come :la specifi.ca disciplina dei ;rapporti delle �due societ� con i !l".isp,ettivi uten1Ji, SUll punto in esame, 1sia :giustifi.�ca.tamenrte diversa. Via suhlto precisaito che n�on � in discussione fa �COOlfotrmiit� o meno al 1prin.cipio odi eguaglianZ1a de11a tute.fa pooale acicoo:daita 1alla RAI nei confrolllti degli utenti, in s� e per s� �considerata, questione J.a cui :fondatezza, pex alrtro, ,ga;r.ebbe impl:idtamente esclusa :ne11a �Citata .sentenZla n. 81 del 1963 dJi questa Corte. NeLle drue ipotesi messe a r.aiffronto, p['ocedendosi alil'dndiv:iduazione degl tiJnrtleo:"essi presi d!Il 1conisdideil'laziioo:ie dia.il 11e:giils11Ja:tOTJe, � faici1e iacicol'ger. si .che 1e situaziioni di :Catto e g1i.uridiche a cui .sul piano �delJ.a logica si ,riportano rispettivamente :la pr�eseniia e l'assenza della tutela penale de qua, non 1sono eguali. Ed indiatti: a) neil �caso de:Ha RAI, �all'utente basta fa detenz::i:Ol!le (acquilsi l bile libm-amente dal mer.cato) �dli un appa:recch:io atto o adattabile alla lt'lice7lionie ,defile emissiom pelt'Ch� il god'imerubo del 1sm-vfuziilo p.ubbilic� ~ possa �aver ed :abbila luogo, �e di contl'o pecr:-l'�esercente sussi.stono difficolit� di contr:ollo; e nel caso detla SIP, invecie, allo .stesso fine occor; r;ono l'insta11amone pl'lesso H sin1golo utente �di apposito impianto ad opera ' della .societ� stessa 1ed il colJ.egamento �di esso �Con fa �re�te urbana, ed 'i ogni pl'estazione dell'.esercernte � controllabile e quanti.tativamente determinabile; b) nel primo casa., il .diritto 1al �cianooe di abbonamento non � assisti:bo da effica�ci forme di autotutela n� �dli fronte all'inadempdmento deLl'utenrte, la 1societ� pu� 1n fatto 1sospender�e ,singolarmente il 1siel'Viz.io, e nel 1se.condo caso, inv�ece, �1.ta societ� da s�, �d!i fronte 1al mancato adempimeinrflo da pairtte deil.Jl'utoote, ha dii. 1d�rliltto dJi 1sospoodere liil �serviZlio teil.efoniico, di pil'ovvedere al �ritiro �del materiale 1in.sta:l1a:to pTe,sso l'urte.nte stesso e di 'l'isolver�e il contratto di abbonamento, oltre che quiello di :riivaJ.eTlsi del 1suo �Cl'eclito suHe somme anticipate dall'abbornato per coinunicazioru �interurbane o per quailsiasi titolo; e) non iSono i.n:fline di .scairso ~mevo la differenza ohe sussiste nella strutturazfone del procedimento di Ti,scossione del canone di abbonamento, .stante che quello per le xadi:odiif:fusiJoini deV'e essere V'ffi'isato.. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 297 direttamente ad Wfki 1stata'1i, ed in generale 11 :l�artto .cbe il irapparto tra iLa RAI ;ed i ivadi:�outenti � ll"egolliato da iprmclilpi pubbll~cdisrtrlicii. La ;tutella peiil.laiLe d!n :liavore deiila RAI .a,ppwe, peirtaintio, isufflLcLentem. ente .giiustirf:�cata, e �data Ifa il"ilev:ata �dif:lieren:Z!a id1elle sirbuazioni prese in �considerazione dal legiislato!l'e, non � :imiaziOIJl!ale J.a mancata estensione �di quella rtuteJ.a 1aH'ail;tra socie�t� priivata 1conce�ssiionada di pubblicio 1servizio. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2i3 gennaio 1974, n. 11 -Pres. Boni:tiaicio - Rel. Vel'izl. Autorizzazione amministrativa -Manifesti di propaganda politica, sociale e culturale -Affissione -Autorizzazione prefettizia -Ne cessi� -Illegittimit� costituzionale E' inegittimo, per violazione dei principio co'Stituzionale detta Libert� di manifestazione dei pensiero, L'art. 3 deLLa Legge 23 gennaio 1941, n. 166, che vieta L'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e cuituraie in Luogo pubblico, senza L'autorizzazione dei Prefetto (1). (Omissis). -Secondo ii1 pretore di R�ecanarti, J.'art. 3: della legg.e 23 genna:�o 1941, n. 166, �che v:ieta J.'.a:ftfiss:�one di manifu1sti di ;propaganda po[l.1:�tica, sodale e �c:uilJturaJ.�e in luogo pubblico 1senza il.'autO!l'izz;azione del P~efotto; il.'art. 6163, �OOmma 1secondo, del �Codi�ce penale, .che ;punisce l'affissiione dii scritti e diseglll:i 1in. luogo pubblko :senza J.iicenz;a dell'aruitorit� o ,senza osserviarne le prescr.iziooi; e li.'art. 1 O die11a legge 8 :febbraio� i.948, n. 47, �che, per J.'af.fiissione del gioTIIllale m'\WBile a .copi.ia 'UIIlii!ca, piresCTive l'avviso 1a::Ll.'antodt� di P.S. violer�ebbelro l'alrt. 2,1, secondo comma, Cost.� per cui la stampa non pu� essere 1soggetta �ad 1autord.zzazione o �coosuxa. E' fondata la .questione di leg;ittim:�t� �costiruzionale del 1SIUiilld1cato art. 3 della il�egg.e n. 1'6i6 diel 1941. PoLch� l'ordillllanza pairte da.il pJ.'esupposto �Che questa norma non � :stata �abrogata n� �espUcitamente n� :imp1iicitamente da leggi .o~dina.r-ie .successhne. 1se ne �deve dich:iia!l"are la li:Ueg.ittimiit�. Ed infatti essa !Viichiede l'.autordzzazione de1 Pirefe:tto per La afllLsslilone in luogo pu:bbiLilco dli un mainiiie1sito, liJl. dm impillkia un preventivo esame �ed un �C<mtrohlo dell'�autonit� .sul contenuto deillo iscritto, C�eribamente non oonciJ:iiabili con il pJ:"inciipio -costituzionale della liibeTt� di manifestazione del pensiero. (1) Per la dichiarazione �di illegittimit� del J.imite alla manifestazione de�l pensiero rappresentato dal pagamento di un tributo: Corte co.st., 16 luglio 1973, n. 131, in questa Rassegna, 1973, I, 27. 298 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'a'l"t. 663 del �codice penal1e viene denunziato lin quaintO "cootiene fa ,sanzione penale per J.a mo:sservan:zia della ~escrizd:one contenuta nel suin.dicarto .art. 3 della J.egge 111. 166 del 1941. Oribene, rper quelle nornle, che OOSS81Ilio dd avooe ef:tlicaicdia pe!l'IClh� d:ichlairalte oos1liJ�uzJilOlniailmenrte Iillegirtitime -1com.e nellilla ispec~e -l'art. �6�63, .c.ip., ll'lichd!amaito per quanto ll'liguM"da l:a 1sruizi0111e penale, rimane li.noperante, mentre non viola di per �s� alcuna norma costiltuzionale alJ.orquando rcommilna una �Sanziiooe per �altre enorme che, m ma1terd:a di 1afiilssione rdi ,scritti � disegni in iluogo pubblico, ,siano legittime. Pertanto, conformemente ra quanto la Corte ha deciso .COlll ila �sentenza n. 1 del 19�56�, non !Si pu� .dtchlarairne fa i1legittimLt� ieostituzfona1re. � Per quanto riguard!a il'ax.t. 10 della J.egge n. 47 deJ. i.9418, .La .sentenzia di questa OoiVte n. 115 del 1'9-57 ha .gi� dichlruriato �Che esso non � ill1 1cootrasto �CO!ll l'arl. 21 Cost., perch� l'avvdso �della pubbllicazione di un gjiomai1e mU!I'iaJ,e a �copta un&ca dia .coosegltliarrie ailila P .S. sost:ilbudJsce ma 1COOsegna di �Copie ralla P:11efetturra ed alla PIJ:locura della RepubbUca di:spOlsta pe1r gli stampati e per .i �gi1ornali wdinari o murali, e, come taJ.e, !UOlll iimporta ne:sswna autorrizziazione e nessU!ll pote.rie di �censura da parrte deill'aiutotit� a cui vengono oonsegna:te i�e copie. Il giuwce a quo ri~opOllle ora �1a medesima questiOllle, ma n0111 ~ospetta inuov:i profili, e 1s10ttorpone a .critica il!a senitenzia .suind.icaita reon arrgomenti, �che non hanno alcun :li0111damento 'e quindi non poss01110 indurrre 1a Corte a modlifical'e ile prec�edenti .decisioni. -(Omissiis). CORTE COSTITUZIONALE, 2:3 geni:naio 1974, n. 1�2 -Pres. BOllli::facio - ReZ. Veirzi -Bruni ed altro (n.1c.) 1c. Presidente d!el Consiglio dei MirnJilsb: r1ii (1sost. avv. 1~� .Stato AzZJaJl'lirtii). Procedimento civile -Foro dello Stato -Le~ittim.it�. Non � fondata, con riferimento artt. 3, 22 e 113 della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 52 del cod. di proc. civ. sul foro della Pubblica Amministrazione (1). (Omissis). -!Il ~etcxre dli E'e!rrlalra ritPlflopOille lia qUJe!SltiiO!lle di Leglirttimilt� oostirbumo1Illal1e deilJl'airt. 25 ,dJelJ. 1cod. di ~oc. ciiv. (foro del;la pubblica A:mmirn1strazicn:e), lin irelazi0111e aigli al!'ltt. 6 ed 8 1del r.d. 30 ottobre rn.33, n. 1611, ed in riferimento agli arlt. 31, 24 e 113 delJ.a Costituzione. (1) La rsentenza 212 dicembre 19'64, n. 118, cui la Corte si � richiamata � pubblicata in questa Rassegna, 1964, 1017. In dottrina, a commento dell'indicata sentenza: GuELI, Il foro dello Stato tra la ragion di stato e lo stato di diritto, in Giur. cost., 1964, II, 119'1. �� PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDE?lfZA COSTITUZIONALE 299 La Corte ritiene :innanzi tutto di dover Tespin1gere 1'1eccezione di :ilnammi:ssibilit� fatta dall'Avvocatura dello Stato, atteso ,ohe il gi!UClice a quo ha motivato 1sul1a rilevanza adducendo ,che La risoluzione della questione � necessaria a.i fi.!ni de11a decisione sul rfmibunale, ru quale dovl'lebbe riinviall"e gli atti; in deroga alle mdi.nall'iie noa.-me 1sulla competenza .per iterritodo. Oon la sentenza n. 118 del 1:9164 � istato gi� deciso che l'apt. 25 c:pc., non �OOilltraista 1con ,gli iair:tt. 3, 24 e 113 dell!a Costituzione. Come esattamente T'ileva 1l'Avvocatul'!a dello Stato, detta sentenza trova UIIl precedente, ,sia pur.e parzd:ale, dn quella ID.. 1rn de1l 19163 :ed una conferma nelila decisione 111.. 4 del 1964. Al iI'diguairdJO ISOIIl'O stati M.ellUti de1JermiJniainrbi due rp!l'iinC�lpi :floodamentali: .ohe, �Cio�, la ,garanzia de11a :tutela giurisdizionale c~o gli atti della pubblica AmministraziOIIle .sta a .salvagu:aJl'\daire iJ. diritto del cittadino di mvocar.1a, ma non vuol ,signif�icare �che i1 ll:egis1atore non possa regolar.ne e discipilinarnie i modi di �attuazione. In secoodo luogo che il foro deHa pubblica Amministrazione appaga iI:a duplice �eisigenza di concentrar.re sia gli uffici de11'Avvocatura. 1sila, .conseguentemente, la. t11aitta:z;ione delle ,cause cui ipa,rtecilpa lo Starto ,fil run numero Ttistretto di sedi, conseguendo cosi .economia di eswciziio 1a vantaggio della collettivit� e 1c001sentendo ,speciaUzzazione dei giudici nella ifirattazl!one di tal1i cause. In medito a ,tutto ci� che la suindicat� ,sentenza ha motivato dlif fusamente, :indicando anche per.ch� il maggiw costo del processo per i pirivaiti n.on vio1la n� l'art. 3 n� l'art. 24 delJ:a Oostiituziooe. Ai1iIJe iail:"~metnrllamOilld. 1dJeililia Corte, dll prellore n01D. cOIIlltriawone ob bieziioni �ohe possano ritenersi ,comunque atte ia .cooitestare va11idamente quanrto acf:feran:artio ne1ail. ll'liipeitu-ta decdisiion:e in. 118 d�il 19�64 e nelle altre sorpraiindicate. N� :ha prospettato riu:ovi .profiWi od addotto ll'lagioni che possmo indu:rre la Coc1te a modificare 1le SUJddette decisioni. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 genn1aii:o 1974, n. 13 -Pre,s. Bootfacio - Rel. Oriisafulli -P:reskliente Giunta P<l'ov,i!Ildale di Bolzano (Avv. Guarino) c. Presidente Consi~io dei Ministri (,sost. avv. ,gen.. Stato SavaTese). Corte costituzionale -Conflitto di attribuzioni. Trentino-Alto Adige Trasferimento di competenze alle Province -Le�ittimazione delle Province rispetto a leggi statali anteriori -Insussistenza -Inammissibilit� del ricorso. Il trasferimento delle competenze della Regione Trentino-Atto Adige aile province di Trento e Bolzano non legittima queste ultime ad 300 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO impugnare le leggi statali eccedenti dai limiti imposti dallo statuto speciale alla competenza del legislatore nazionale che sono state emanate in epoca anteriore allo statuto speciale (1). (Omissis). -1. -Il riicorso della P:r~ovincia di Bofaano cOilltro la legge 24 ap:rile 19'3'5" n. 740, � .stato proposto 1enwo trenta giorni dalla entrata in vigore dehle modificazfoni appo1I'tarte allo iStatUJto speciale dei11a Regiollle del 'Ilrentino-A1to Adige daHa legg�e costituz:ionale n. 1 del 1971, muo�viendo dail dupllke assunto: 1) 'che 1so1tanibo a ,seg,U!ito e per effetto di talli modificazioni La Provincia . �era processualmente legMtirrnata a rkorl',ere; 2) .che, egualmente �a seguiJto e :per effietto delle in.t&V�enute nuove dLspo1si~ioni 1srba1tuta!I'ie, l'intera legge del 191315 risulterebbe d.nvasiva della ,sfera �di 'competenza adesso rlcolllosciuta alla Provincia, il!1egiittimamente d!ncidendo in U111a ,seTie di mateirie elencaite nell" all'.t. 5, nn. 3, 5, 6, 14, 15, 1'6, 2!0 e 21, della tegg,e �costituzionale n. 1 e da questa 1attribrui1Je aUa potest� legislativa primaria della P:rovincia, cui nece,ssariamente 1acoodono, per i�l principio detto del parralleJ.1ismo (arrt. 13 dello Staituto), le con1elative potest� 1amministmtive. �2. -Sott01sitante al rfoo:riso �, dunque, la teisi ,che, 1ad ogni mutamento delle :nOO'me .costituziooaH di competenza, 1e RegiJollli (e '1e Pl'ovilllcie ad autonomia �costirtuz:i:ooale) possano .impugnare :in viia d'azdo.ne, supe! l'ando .qualsia~i p:t"ecl:uSlione di termini, tutte le leggi ,statali a1J1Jteriormente emanate, an�che illl �epoca remota, il .�ui icOllltenUJto vell!ga ora, in :llorza di quel mutamento, ad essere comunque dlll �COII1trasto con le nuove norme costituzion:aU. . Mia 'lIDa te1.sd ISli:f:fjatta COlllfu:iaddiice rai prii!IlcdJpi �che cail"a1tltlecizo iJJ. 1 s�lsitema, iposd.tiviame1nfo adottato, dei rapporti :tra ilegisla~ione statale e l�egislaziooe rregionale (o pvovilllciale, inell':ambliito della Regione del Trentino-A1to Adige) e il :ricovso si Tivela pell'tanto in�ammiisistbile. E' bensl vero -in lilll�ea dli principio -,che, lllel vig�!Il!te ordinameruto, dil. 1sioipll'aVV1enl�!re di nuove n01rme furmailmenitre 1Co1SltiJtuz,ionali, dota. te come ,sono di forza .giu!I'iidica prevalente dspetto a quellJ.a ,deUe iJ.,eggi ilbrmali ordinar.ie, determina ll.'dnvaHdazione delle norme ante:riioTi che (1) Le �sentenze 4 maTzo 1971, n. 39 e 1972, n. 40, oui la Carite si ir1khiiaima, s1a pu'l'le pe<r sottolineaJ:"e .la difforDeinzia tra i!Jeg,gi staitaJ.Ji anite:rJ.ori che l."egolano materie poi attribuite alla competenza rr.egiona1e e foggi statali �Che incidono di:rettamente .sulle modalit� di esercizio delle competel1Ze regionali, �sono pubblicate in Giur. cost., 1971, 182, ed ivi, 1972, con note. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE divengano con esse incompatibili, e pu� �altres� -quando ll"i>Corra l'ipotesi di puntuale 1cootl"asto di precetti 1sul medesimo o;gg;etto -.provocarne l'abrogazione ex art. 1'5 d.p.�c.c; ma � pur vero che, �con (l."iferimenrt; o a determinati settord od a materie partLcoilari, 1in cui sono premlilllleniti gJd aspetti oll'garndzmtiv:i, iill rd:g.oTe deglii anziLdlettii pr.iinic1i.Jpi ll"liisulta temperato, in vtrt� di espresse disposizioni dei fosti costituziooaJ:i, dal principio di �continuit�. TaJ.e � certam~te il .caso �delle i'elazioru itra ila pr:ee,s1stente legisl1aziooe :statale e le competenze legislative attribuii.te 1a1le Riegioni, nonch�, per quanto .qui interessa, :alle Pr:ovinde di Bolzano e di Trento : dove, non la mera �competen~a :regfonale (o prrov:Lncial�e), in quanto astrattamente pll'ev1sta in Costiituz,ione o negli .s,tatuti, ma H concreto ese�rcdzio 1che ne �abbia :fiartto �J'.ente cui � �con:feriita, limi�ta la �competenza legislativa sta.tale neJ.1.e singole mater1e enumerate, anche 1se gi� eisplioatasi. In questo 1senso, p(['ec1isamente, l'art. �92' defilo Statuto speciiale del Trentino-Alito Adige, non dive!l"lsamente daUe d:Lsposizfon.1 av�enti identico contenuto �che .si rinvengono neg.1i .altrii ,statuti costituzionali (con la sola eccezion.e di queHo della Regione �siciliana) 1stabil:1sce che "' nelle materie attriibuite 1alla competenza delllia Regione o �deHia Prov:incia, fino a .quairuto iilOil. 1sia dlivemame:nrbe d:Lsposito_ con [lieig.g� !Ileg�io1rmli o !P~ovincia1i, si applicano .le 1�eggi dello Stato �. .Analogamente dispone, con particola.re !I'iguardo ai T'apporti tra :pr�eesistente legislazione re�gicmale e nruove potest� legislative di 1sipettanza deUe Pi:mvind.e, l'airt. 56 della legge �COistituzionale n. 1 del 1'971. E questa Oorr:te, daJ. canto .suo, ha avuto pi� volte occasione di affermare �che il principd:o del qua.le le anzidette disposizioni statutarie :riapipil'esentano altrettante specificazioni ed esplicitazioni vale del pa.rd. con T�i:llerimento aHe Regioni di diritto comune (sent. nn. 119, 12;0 e 1211 del 1971). 3. -Anche '.!:a disciplina dei teTmini pe,r :ricorr1ere .s'inquadira coerentemente nel sistema te,st� delineato, -dando ulterior�e conferma deJ. prindpio di continuit� cui �esso �, neJ.l'insi1eme, 1nforma:to. Regioni (e Provincie ad autonom1a costituzionale) possono .i:n:llattii, impugnarie .Jegg.i dello Stato, ro di: 1altre Regioni, entro .termini .che, tutti, vengono fatti decotm'ere dalla >pubblicazione delLa >legge contro la quale il !l'Lco:iiso � rivo:Lto (>arit. 2. legge .cost. 9 :l�ebb:riaio 1948, n. 1; aTtt. 32, secondo .comma, e 33 legge 11 marzo 1953, rn. 87): dal 'che si tt1ae fogicamente �che l'runica :ipotesi di impugnazione diretta di J.e.ggi statali che 1siJa stata prevista � .queHia di ri�corso proposto nei .confronti di foggi nuove, .che fossero via via adottate e pubblicate in prosi�eguo di itempo, e,ss1endo deJ. tutto ovvio �e, per .co.s� dire, �scontato, .che J,e legg.i anteriori RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 302 non potevano tener conto di un decentramento ,regiotn:ale al�l"epo:ca sconosciuto al nostro ordinamento. Per rimuovere dalJ.e materie a:ttr.ibuite alla loro potest� legislativa, �e ,conseguentemente 1amministooitiva, le preesist,enti norme statali chie ecicedolll!o daii Jdmirtli !:imposti idal!1a 1111UO'V13. CoistdrtJw'jiiOIIlJe e d1aig!Li statuti costituzi'()II};a1i speciali aHa ,competenza del J.egislatore naziOIIllale, Regioni (,e Proviincie ad autonomia ,costituzionale) non hanno �Che da legi,_ feT1aire e1sise ,stesse, isosti.ltuendo ,gQ"adatamente le proprie le.ggi a quelle stai1Jai1Ji, isiino a .quel momentlo Vliigenti inetl rispettivo ambito itierirdito; riale. Questa, del :resto, � la direziroe verso ila qual1e aveva mo,strato di voler procedere, prop:rdo neHa 1speciifica mateTjia che forma oggetto dell'aittuale ;controversia, i11a Regiroe del Trenitilno-Alto Adige, dclibe~ ando. u disegno di legge� per :la e iristriuttur.azione del P&'CO na:ziionale dello Stelvi'O "� peraltro rimpugnato daUo Sta�to, 1con il"icorso 1cihe questa Corte ebbe poii. ,a dichia1rare mamm.issibi.le per sopravvenuto difetto di Iilrnlleresse, essendo :lirlaittanito 1enltira1la d!n. vigore !La i!Jegge �cosittitiuz:iionaile in. 1 del 1971, ;recante J.e note modificazioni allo Statuto .specLa�J.e deil.la Regione. Ben idiV101"isa � tlJa ,siltuJaziJcme, " per 'SUa !D.lalbuitia dxlr�lpie1Jiibillie �, alla quale avevano dguardo le 1sentenze IIID. 39 del 1971 e 40 del 19�72, che ebbero ad ammettere lo spostamento del dies a quo per ri.correTe dalla �iafa di [p'Ubblicazion-e �del:la legge impug!lllata a quella (successi'V'a) della prima fOll"IDazione .delle Giunte delle :neocostitmte regioni di diritto comune, nei ,coofroniti di J.egg,i statali, non tanto ,in�C!idelll!te 1sulle materie attribuite aLla ,competenza leg.iislativa delle Riegiooi, �quanto piuttosto coocemen.ti dii.l'!ettamente e specificamente,lo stesso modo di essere di queste, cio� la 1sfera di autroomia 1ad esse spettante ed i limiJti: di ordine giwwallie priesta:bi:Liiti � iail :suo 1ccmcreto esp(hiicmisi. Giacch� leggii siffatte non sarebbero state :suscettibili di deroga da parte �deJ.ie :nuove norme di fonte regionale, ,conformi a competenza, ma 1soltanto -:in. ;ipotesi di ,essel"e da queste disattese �e violate, �ove non fosse staito possibile .impugnarle per r1pristinare ila ipi�enezza de11e potest� alle Regioni medesime 1costituziionalmente riconosciute. In quel caso, considerazioni equifative e, prima ancora, La stessa iogica del 1sistema 1eJsigevano ,che ai nuovi enti IJ.'legiona1i fosse dato comunque �ilngresso ailla Corte a 1JU.ite1a idi un Jior:o interesse �costituz:i'()II};almente gaa:iain.rtlito, che :non :sarebbe stato altrimenti possibile far valere, attinente �al foro status e logicamente an:becedente e pregiudizliia11:e 11."ispetito a quello -che viene in .questione nel lpl"e.senite giudizio -di dettar autonomamente J..a disciplina delle 1siingole mateTie di ,competenz:a, ovve:ro di 1assolvere attraverso organi p:r:opI'li i ,compiti 'ammi.mstT1ativi 1imposti o :llaicoltizzaiti dalle stesse leggi 1stata[,i tutto!l"la vigelll!ti, ovie e :fiinch� non ritengano di dovooe sostitui1rvi JJe p['opir:ie leggi. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 303 CORTE COSTITUZIONALE, 23 gennaio 1974., n. 17 -Pres. Bonifacio - Rel. OaipaJlozza -Cascinari ed .a[1Jri (n..,c.) ie Piveis1diente Oonsig\Lio dei Ministri (sOtst. avv. gen. Stato Giorgio Azzariti). Procedimento penale -Carcerazione preventiva -Nuovo mandato di cattura -Limiti ex art. 272 u. c. cod. proc. pen. -Illegittimit�. E' iitegittimo, per violazione del principio costituzionale di eguaglianza, l'art. 272 ultimo comma, del c.p.p., come modificato dalla legge 1� Luglio 1970, n. 406, nella parte in cui non prevede che, entro i Limiti complessivi di carcerazione preventiva di cui al auinto comma dello stesso art. 272~ debba o possa essere emesso nuovo mandato di cattura di arresto contro l'imputato rinviato a giudizio (1). (Omissis). -1. -n �giudice dlstriubtore del tribunale di Roma, con l'ordinanza .in epigJ.'afe, ha sollevato questione di :Legittimit� �costirtuzliJona: lie deilJl'an:rt. 272, UJLtimo �comma, del �ood. proc. pen., neil testo modificato dialla legg�e 1e luglio 1970, n. 406, 1che fa divieto di emettere un inuoVQ mandato �di �cattura o di arresto per 1o istesso faitto �contro l'imputato scar.cerato peT �decOITenza dei 1termi.lni previsti iper la :fase istruttoria, .con ir".irfel'imento all'art. 3 �della Costdituziione, 1s1Janrte J..a 0disparirt� di trattamento rilspetto all'imputato delfo .stesso :reato o di I"<eato di uguale .gl'lavit�, soggetto a :rimanere in �carcere 1per un periodo �doppio, i:n dipendenza della �cil'<c~a ptUTament� acciden:liaJl.e della maggiore .speditezm con .oo;i � espletata l':Lstruttor.ia. 2. -L'AV:voca�tum .generiale dello Stato obietta ohe dl diritto di uguaglianza non � vulnerato, m quanto fa pi� lunga �Ca!l".ceraziione prev; entiV1a dell'.imputarto �che inon venga .scail"cerato per iJ1 rtempe1stivo deposito in �caDJCellerla della 1setntenza di :ri.tnv:io a �giudizio S� rLSOlVie ID UIIl ;pre~ udizio di mero :liatto, che non � eilimmabile, 1essendo in.sito nel Vigente sistema pr.ooossuale. (1) Sui p!l"oblemi posti dal d.ivi�eto di emettere nuovo mandato di cattura: BRACCI, Ancora sulla nuova discipUna della custodia preventiva, in Arch. pen., 1970, I. 369. Ora ii d.1. 11 aprile 19i74, n. 99, 1per il quale � ancora in corso il p!rocedimento di convetrsione, ha adeguato la norma ai principi costituzionali 304 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3. -La Corte osservia 'che, d.i per s�, il:a dif:fere1n.Zii.iazd!o111:e dei termini (per Ja 1catrcerazfone nella fase :iistruttorria e :per quella � globale �) non viola J.'ar�t. 3 Cost., per�ch� divel'ISla � la posizione ipr.ocessuafo dell'h:nputa. to che 1sia stato scar.cerarto per .decor!J.'1enm. dei termini, per cosi dlwe, primari (iacr.-it. 272�, prdmo 1oomma, nn. 1 e 2, �c.p.~.) e dle!l.il.'ill:nputato 1che entr�o questi ;tmmini .sia 1starto rinviaito a giirudd.zio: .cosi come, in base a1i :pr�lnicdjpi, .gi� e.tliUllllcilaitd. nel!lia �seinitenzia n. 64 deil 1970, lil llegiilsil.atore potrebbe :introdurre .termini distinti dn. !l'apporto aii vari g!l':adi del giuwio. Tuttav.iia, � iNagionev:ole �che, mentre :La custodia rprreventhna � legittimata ida � 1suf:ficiooti :md!izii di 1colpev:olezza " (art. 2'.52 .c.p.p.), -i quali ben possono scompairdre 1nel .co!l'lso �dell'isfu.'uttocia, debba re.stare a piede liber'O proprio �colui a carico idel .quale ,siiano emerse, nell'.iistrutt~ i!a, ",su:f:l�iciilelnti priove " (.acr.-t. 3174 c.p.;p., mo�hiJ.filicarto diallil'atrit. 44 della Legge 10 1aprdJ1e 191511, n. 2187). E non soddisfa 1'obieziooe che si tratti di un ~egiu�:lizfo di mero :liatto, dappoich� la diiseguaglianza non � iirrimediabile, ma pu� essere eliminata .coli. 1COlllS101I11li!re che :ili. tea:-miine ., globale> sia coperto tanto in unica soluzione :Winterirotta (fase �istruttoria e fase io fasi successive), tanto in :Soluzioni separiate (il. termine oo.se nella �fase .ist!l"utto!l'i!a e il raddoppio 1allor:ch� fase o :llasi 1successive vi 1si:ano). La pa:-esente determin:az1ione e la sentenza n. 64 del 1970 di questa Cor�te, che ha dichiarato .1a illegittimit� costituzionale dell'.aTt. 3�75, secondo �COJ.nm!a, C.p.p., e nella parite .iJn �:mi ,impone O 1COil!se:nrte il.'emissi:one del .prrovvedimen.to di 'cattUTa dell'imputato anche quando questo sia stato �scarcerato a 1seguito detla .decorrenza dei termind: filssati diall'airticolo 2712 ,., non .sooo affatto in -contrasto, per:ch� detta p!ronunzia aitti<ene a 'UIIlla illlormaitli'V'a (pr1eoodienite ail �decreto \Legge 1� maggfo 1970, n. 192, oonvertlilto ne11a Legge 1� il.lug[,iio 19�70, n. 406), iehe non prie'VledeV'a iIJimdrtli a.11a 1ciwcel'iazione preventiva nel pe!l'iodo 1successivo alla :llase .istruttoria, e !raVV�iisa'V!a prop!rio :nella mancanz;a di tali limiti 1a violazd.one del p!recetto '.costituziolll!ale: ipr:esupposto .che � 1stato ,1Jra'V'olto dalla � 1t1;ovella > del 11970. Riotiene la Corte .che il'acoolta isol1uzione, 1co!l'retta �dal pUllllto di vista costituzionale, in 1quanto �conforme �al p!recetto dell'ari. 13 e volta al r"ispetto dell'ari. 3, �, per 1di pi�, opportuna quale ;ra:llfoczato :pr�esddio di di&e�sa �social�e. -(Omissis). indicati dalla Co11te, provvedendo che con l'ordinanza di rinvio a giudizio possa esse.re nuo,vamente ocdinata la �cattma dell'imputato, entro ovviamente i limiti complessivi della cax�ce.razione prev�entiva. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE S05 CORTE COSTITUZIONALE, 30 .gennaio 1974, n. 18 -Pres. Bonifacio - Rel. De Maiico -Fioraso ed altri (n.c.), Pizzamus. (avv.ti Longo e Ventura), Soc. ChatiHon (iavv.ti S1antoro PaiSJsa.l"ellli e Fomario), Soc. Arsenale T�riiestino San \1.V.farco e Soc. Ita:J.cantierd. (avv. Sadar), Soc. Termomeccantca italiana (avv. P1rospere.tti) e Presidente Consiglio de1i Mirndistrd. (1so1st. �avv. gen. Stato Cairia:lla). Lavoro -Indennit� di anzianit� -Misura -In relazione alla categoria di appartenenza del lavoratore -Legittimit�. Non sono fondate. con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, le questioni di legittimit� costit�uzionale dell'art. 2120 e.e., terzo comma, nella parte in cui permette alla contrattazione coitettiva di stabilire la misura deH'indennit� di anzianit� in relazione alla categoria di appartenenza del lavoratore (1). (Omissis). -2. -T1aLi questioni dsultano infondate. L'1811't. 21i20 1deil 1c.�c., doipo a'Vlere ISl1Jabliildltto che l'mdenniirt� di anzianit� deve essere piioporzionale ag.U amri d!i ,servizio, ne ~i.m.eitte la determinazione dell'ammontare 1alla 1autooomia collettiva e, in mancanza, ag'.1i usi o all'iequd.t�. Tale d:eternrlnazione deve essere :fatta in base all'ultima '.l"etribuzione, il �Che non 'signii�fica che non possa fissa(['lsi in una aliquota di e.ssa. N� la proporzi()([l)ali,t� aglii 1a!Dlrl'i di 1serv:iziio importa l'�assegnaztone ad ogni anno di unia idenU.ca milsura d.i ultima retribuzione, ben potendosi far vari:a�re l'ammontare 1secoindo dati scagUoini, �come �pra.t1cato nei cootl"atti collettivi e �ritenuto il.egittimo dalla giU:l"1sprudenza. La nol"ma poi: -fermi i il.i.imiti ed i �criteri predetti -r,imette alla contrattazd:one .collettiva, ag1i usi e in mancanza 1al -giudike, di differen ziare la m1SUJra idel1a indennit� in relazioine 1alfa categoria di appartenenza de1 lavora1JOII'e. Per quanito :attiene a11a questione che ci interessa, H fatto �C1he in ,sede di cootrattaziooe collettiva possa operarsi una div�er:sificazioine della mi sul"a de1la indennit� .seeoodo l'�appa:ritenenza del �Lavoratol'!e alla cate.goria degH impiegati o :a quella degli operai non :implica �che la norma, ohe ci� permette, ,sia in �Contrasto con .g.JJi a\l:'tt. 3�6 �e 3 dellia Costituzione. (1) Sulla natura dell'indennit� di anzianit�: Corte oost., 27 g1ugno 196.S, n. 75, in Giur. cost., 19�68, 1095 con nota di GIUGNI, Indennit� di anziianit�, e Cost. cost., 28 dicembre 1971, n. 204. Sulla distinzione tra operai e i~-iegati, i ndoittrma: CORRADO, Trattato di diritto del lavoro, 1969, 571 e NAPOLETANO, Il diritto del lavoro nell'elaborazione giu,dispru,denziale, 1968, 190. Per la J)Tonuncia di i11egittimiit� costituzionale di una disposizione :fon.. data 1sulla distinzione tra operai e impiegati: Cocte .cost., 6 Iugfo 1971, n. 160. 306 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fermo �Che per J.'ar.t. 3�6 J.a retribuzione deve :i!l1 ogni caso essere suf-,,, :ficienite ad assi.cura1re al llavoriatore e alla famiglia runa eSistenza ilibera e digmtosa, li.a stessa norma costituzionale fissa il prinicipdo che J:a retribuzione devie 1essere proporzionata alla �quantit� e quaJJiit� 1del lavoro. Oria, 1se si tiene .conto �Che 1se�condo la giurisprudenz�a del-la OOT:te la inderu:liit� di 1anziandt� ha inatuira e funzione di retribuzione differdta, nel seniso �che essa �costituisce parte del .compenso doVUJto per il lawlt'o prestato, la cui �Coriresiponsione viene differita al momento della cessazione del rapporito, allo �scopo pll'a.tico di a�gevola.re al llaviOTatore il superamento delle dlfficol1t� ecooomiche �mi potr� poi venire dncontro; 1se 1si 1CO!llls:iJdera cio� che anche la iindemrlt� dd anzianit� fa parle del t~attamelllto retributivo in .senso fato, appare �chiaro 0che la diveiisi:ficazione di essa ben pru� essere vilsta sotto il profilo .deUa valutazione defila diversa .qualit� del lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio. N� v.ale H. dire che .tale diversrut�, 1essendo �~� 1stata prieisa :i!l1 �OOil!Sidieriaz;iione !llJethlia 1diertJem:i:i!niaz�iJooe dellla !l"etribuzione prestata nel �COMO del ;rapporto di lavo;ro, non rpru� por,si a ba1se �di una ulteriore differenziaziooe per quanto attiene all'ammo!llltare della indennit� di anzianit�, giacch� entrambe li.e parti del .trattamento retributivo 1sono in :fwnzione de:Ha prestaziione di Jav.oro, e quindi della quaUt� .di tale prestaz]ooe. Il rmwo alla contrattazione collettiva della determ.iinaziicme della misura della indennit� di anzianit� � .costituzionalmente legii,ttima e non importa violaziooe dell'art. 3 della Co1sttit~ione :i!l1 quamo permette iehe le a.ssociaziioni profussionali tengano COIIlto �della �diiv&sit� delle categorie, a:ll1e .quia�1i �cOIITI�lspondono, 1come 1sli � detto, prestaziionli! quialdrt:Jartiivamrote diverse; tanto pd� �che proprio in relazione alle d�ivierise �categorie pru� prospeittamsi in modo divel'lso ila miislll'a deH'e.siJg,enza del differimento di una parrte della retr.:iibuzione; �e sono arppunito i1e �associazioni pll'ofussiion:ali che, :iJn base 1ai dati. della esperienza, possono fare una rilevazione della possibi1iit� di Teinserimento dei r1spettivi lavoratori nel campo del Lavoro, 'anche con riferimento allo sviluppo deUa politica da esse pel'lseguita al riguardo, e quantificare, .secondo le v:all'ie situazioni ed ,esigenze, ila mimwa della retribuzdone differita. Quanto aUa questione :relativa a1l'indenni,t� di anzianit� nel .caso di lavwailore che nel corso del ria.ppoirto passi da Ullla cartegoria all'�altra, ili. contrasto della giurisprudenza -se cio� 1l':al't. 2120, .rirferendosi all'ultima ,categoll'i.a, .imponga di dare, nella dpote,si predetta, la in.demtiit� come se !Si fOtSse stati sempre .impiegati, ovvero consenta, neJ. �calcolo .della indennit�, di fissare una data aliquota per �gli �anni di operaio ed una diversa per gli 1anni di dmpieg:a:ti -non involg�e questiJooe Idi .Iegirttimiit� costituzionale, bens� odi interpretazione del.la leg�ge ordinar&a. Posto quanto 1sopra �Si � �detto, �entrambe '1e interpretazioni rtsultereb bero �costituzionalmente leg�ittime. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 307 CORTE COSTITUZIONALE, 30 ,gennaio 1974, n. 19 �-Pres. Bolllifacio Re. Z. Gionfr;ida -Ceccairdi ed altT'o (n.c.) e Presiden1te Ccmsiglrio dei Mimstmi ('sost. avv. gien. Startio Sa'\narese). Misure di sicurezza -Sistema di applicazione -In riferimento a fattireato e in base alla valutazione dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato -Legittimit�. Non � fondata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 deUa Costituzione, la questione di legittimitd coistituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109 e 204 commi primo e secondo, 216 nn. 1 e 2 e 217 del c.p. che prevedono il sistema dell'applicazione delle misure amministrative di sicurezza rispetto a fatti costituenti reato e punibili con una pena e che sanciscono il sistema di automatica irrogazione .delle misure di sicurezza sulla base deLla sola valutazione dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato .(1). (Omissis). -�2. -La priima questione -prespe.ttata con ddentilt� di ar:gomentazioni din entrambe Je ordinanze di rinvio -investe la J.,e.gJttimilt� costituzionale degli 1ru-�tt. 102, 103, 105, 109, 204, 2116, nn. 1 e 2., e 217 del c.�p.; e, do�, dell'mtero �si.sterna di liirTogaz,ione automatilca della milsura di sicurez:z;a (delJ.'�assegnazi-one o coloma od a oasa di iLavoro), per effei1Jbo deillla dlilcbdiairazdione di aibmaili.t� o (prlodiessiiooaldit� nel reatilo. La .questione � tr-ipli1cemente a1r.ticolaita: in COO'il"elazione ai tre distinti pariametd di costiltuzionalit� -�artt. 215, 27, 3 della COSltituzione -di cui, ,come '�ln nal'lrativa detto, � assunta violazione. 3 -Sotto il primo profilo -che riflette dl coortirasto con 'l':ar:t. 25 della Coistituziione -deduce, in particolare, il giudke a quo, dlle l'iniberrpretazione �coordi.1nafa dei 1comuni ,secondo �e terzo de11a lll'orma indicata porterebbe �ad e escludere, ove si voglia COOl!s&vare concreta efficacia ai1 diivieto di emanare Jeggi rietrioatti.ve, che un fatto �costituente rreato possa mai dar luogo :a mi8ur�e �di siicuxe~a oltre ,che a pena �. NOlll. essendo, iinvero, :tali tnisUTe, assistite dalla garanz;ia deH:a retroattivit� (ex arl. 25., �COOn.ma terzo) 1si rischierebbe, -'�lll. ipote,si di ritenum ilioll"o appflJicazdlolille a :llatti ,costi1JUJooti :reato -dli '\na!l11ifilJcaire l'esiigienzia di �anteriorit� delle pene al fatto-reato (dii �C:Ui al priecedente �comma della stessa norma); in .quanto resterebbe in concreto possibile al ;tegis1atore,, a:ttr:averso un mero � .cambio di etkhetta �, introdUI'ire, con effetto retroattiw, vere e :propll"iie pene cOlll. il nomen im�is di misure di 'Siicurezza. (1) Sui problemi di costituzionalit� del:le misure di sicurezza: EsPoSITO, Irretroattivit� e � legalit� � delle pene nella nuova Costituzione, in Studi in onore di Carnelutti, 19�50, IV, 513; CARACCIOLI, Le misure di sicurezza nella Costituzione, 1970, 99. :Sulla �Coistituzionalit� della rpiresunzione di pericolosit�: Corte cost., 28 novembre 1972, n. 168, in questa Rassegna, 1973, I, 40. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 308 Ad �ewtar�e, appunto, tale inconveniente -sempre 1secon:cto:� :U giudice a quo -dov.rebbe oonsiderarsi voluta dal �costituen1ie la J.imiitazicme (1impUcita inel :Sistema dell'art. �2�5 della Coisti1tuziooe) della appliicazione delle misure di skurezza � afil.e .sole �situazioni (ad 1esempio, di non imputabilit�), nelle quali noo .pu� proceder.si ad rirrogazi:one di pena�. Da .ci�, quindi, 1'111e.gittirn.it� delle misure -�come quelle denunzdar! Je nella spe�cie -la .cui appJ.icazi:one �, inve�ce, pil'ev.ista �in �relazione a fatti-ireato, �cumuJ.aitivamente aHe pene per i .:liatti .stesS1i 1stabiUte. La questione non � fondata. Dipartendosi da ;pir�emesse palesemente �erronee -quali J..a rritenuta retroattiivit� deUe misur�e di sicurrezza (ohe deve, invece, negar.si attesa la �COrr�eJ.azione di rtali misu.Te �alla pericolosit�, che � .situazione, per sua natura, attuale) ed, inoltre, l'affermata �inter.c�amhlabilit� tra misura di sicurezza e pena (che non tirov1a, invece, riscontro nella !realt� del 1sistema costituziona�Le, .che assegi!lla a detti istituti .diversa .struttur1a �e funzione) ; perv:iene, infatti, ii giudice a quo a sospettare .di dncostituziona1it� l'interro sistema 1del1e misure di 1siourezza quale ll'isu1ta da:l codice penale; ove presupposto e �condizione �della fo([':o applicazd.()(l:le � (1salvo l'eccezione dei rs.d. quasi-reati) proprdo la .commissioo1e �d!i un faitto-!l'eato (.sia pure integrata daU'u1teiriore requisito della pericolosit�). Ora, tale �conclusione -a presclindere dalia evidenziata erroneit� delle premesse chie la rsorreg.gono -� senz'a1tr:o contriaddetta dal dato storico (non revo.cabiil:e in .dubbio) del riferimenrto della Oostiituzdone pil"oprio al silstema esistente al momento d!eH.a sua �entrata :in vigore. L'art. 25 citato .sostanZlialmoote, :in:liatti, rfoalca l1e disposizioni del codice penale s:ui. �prrdinciipi di (Jegail!iit� e �ilriretroaittiiviit�: irispe:ttdiVlarrnteinrtJe, .gil.i 1aicllt. 1 e 2., per la pena �e 1919 c.p., per La misura di .sicurezza. Vi ha, poli., d'altra parte, il'ulterfo\l'.'e .consideraZJi:one a contrario che, :se, per ipotesi, e�satte :fosseTo le d'.l:lazioni �del giudice a quo cir.ca il.'asseriita posisibilit� per il leigi:slatorie di introd~e .pene 1sotto le mentite :spoglie di misure di sli-cUTez~a -il irimediro, avve�riso otale situazione, dovrebbe essere, allora, quello di priecludere l'applicazione defil.e misure di 1sicurezza non 'Soltanto rr.ispetto a fatti-r�eato ma anche -ed, anzi, a fortiori rispetto a fatti n()[l �costituenti reato. ln relazione ai quali uJ.1Jimi -in caso .di appldoozioine di misura di sicurezza, ir�ecchiudente, nel.fa sostanza una pena -TilsuLterebbe, addidttura, violato iJ. pirin.Clipio di leg.alit� (nullum crimen sine lene). 4. -Anche l'ul�teriore p;rofi.lo di violazione dell'art. 2:7 della Costituzione, non ha fondamento. Al riguardo, � �appena 'il ca.so di dcordair�e che �l'art. 27 citato ǥSi riferisce 1soltanto 1alla pena e non considera le misure di .skurezz,a, pir.opirfo per:ch� (queste) ex se tendono ad un :risultato che eguaglia quella riedu PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 309 caziiooe, .cui .deve .miirare :1a pena " (sentenze n.; 1'6.S del 1972, �e n. 68 del 1967). 15. -Infine -sempre in or.dine aJ.la prima questione -dev�e pure escludersi, .sotto il terzo ed ultimo dei conS11deirarti pt"ofi.];i, che ,sussista il prospettato 1contr:asrto degli articoli: del .codkie penale 1sopra .indicati con il'art. 3 della Costituziooe. ll fatto �che la .qu:aJ.irfi.cazion.e sog,gettivia (di delinquente 1abituaile o professionalie) e J.a ,corxieliata applicaz:icme d!ella miiSUTa di ,siJcurezza (della assegnazione 1a .colonia agricola io �Casa di �lavoro) conseguano automaticamente alla 1condanna e sulla base delila isola valutazdone dei precedenti pena1i e dell'mdol1e del nuovo reato e non anche dell'oggettiva 1grav1t� di questo >, non determina, inv.ero, alclliil!a d1spar.iit� di trattamento tTa soggetti. Nell'ambito della discrezionalit� �~onse!lllt1tagli, ha II"itenufo, .infa:tti, il t1egtl.s1atorre di attr.i:1~u1re :generalizzata 1sigin'ificazii0ne -:aJ. fine deH.'a prevenzione .criminale -agili elementi, appunto, dei precedenti penali e deH'indole del nuovo irieato. Sono questi, pertanto, i dati .da apprezzare: i quali, ove �tr:a ll.oT:o si combilnino in modo uniforme, 1sono 1suscettibili ex se (iindipendentemente dailllia valrutamooe di ogllli alltJrio dafo od eJiemento, che T:esta, perci�, as 1 soribifa) di md:iv.iidua.re (1sotto il profilo delJ..a perkiolosi:t�, �che qui ne interessa) una obiettiva rimiformit� di �si.tuazioni. Tale uniforme siignifi.cazione di pericolosit�, appunto, poi g:iustiifka -in relazione aUe 1situaz1om medesime -la ipTevi.sione di .una iide!lliti.ca regol1a di g;iudixio per l':ixirogaziooe della mi.swra di sicurezza : inon ,certo dn �Contrasto �con il iprtncipio di uguaglianza, bensl al fi.tne proprio dii :tlame appJ.iicaziooe. 6. -NeHa 1prima delle due ordinanze di �rinvio �, poi, anche prosipettato il dubbio �Ciir.ca lia 1compatibilit� -con i priincilpi dd. cui aglii articolli 3, 13, 102 e 112 ,dleilJLa Costituzione -, degfLi airt. 208 c . .p. e 647 c.p.p. (discipl!inanti il J."iesame deHa. peT1co101s1t�) e, .correlativamente de.gli aTtt. 642 e 646 .c.p.p., ineJJle parti :in. ,cui prevedono che :resti sospesa la �efficacia del decT�eto di Tev:oca di uirm miSUJra di ,siJcurrezza, per effletto del ricoirso iproposrto dal p.m. o, �Comunque, fino all'integrale decorso deil. termine istabilito pe1r 1a 1proposiz1one del <ricor.so iste:sso . . Nei texmini delineati, le .questioni 1C0tsi .sollevate, nel corso di un processo in cui �il �giudice dev�e ancora decidere defila appilicazione della misura di 1sdcurezza, risultano, evidentemente, .inammiissihiJJi, perr palese difetto di iriliev:anza. In quanto apprwnto rtmattasi di questioni aventi aittirn:enza a fasi ulte! l!iori del procedime.n.to 'e .condizionate a �specifiche .gi,tuazdoni ano stato melt'lrumente 1ipotiizZiaibi!lJi 1e 'lllcm, quindi., arttuiali. -(Omissis). 4 310 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 30 :gennaio 1974, n. 20 -Pres. Boni:llacio - Rel. Reale -Pavanello ed a1trd. (n.0c.) e Presidente Consiglio dei M:irnJiistrli (sost. �avv. glelll. Staro G:ilorgi1o Azzam). Reato -Vilipendio dell'ordine ~iudiziario -Questione di costituzionalit� -Prima dell'autorizzazione a procedere -Inammissibilit�. Reato -Vilipendio del Governo, dell'ordine ~iudiziario, delle forze armate -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. � inamm?issiMle, per difetto di rilevanza, la questione di le�gittimit� costituzionale dell'art. 29.0, primo comma, c.p., sollevata prima che il Ministro di Grazia e Giustizia abbia concesso l'autorizzazione a procedere (1). Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 21 primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione, le questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 29r0 del c.p., nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e deUe Forze Armate dello Stato (2). (Omissis). -2.. -La Corte �d'assise di Ba�l'i ha soJ..leviatio lia questione dii iliegii;titimiit� �cos1JirtuziliOlll!aille de�il.'airtt. 3113, terzo �Comma, del c.p.� IIllellilJa iprairte :in �cui :subo~dma 1aH'auto:rizzazione del Ministro di graz:i:a e giustizia, anzi.ch� deJ. Consd.g:lio supea:-iore della magiistratur:a, l'�esoocizio dell'razione penale per .ii1 reato di vnipendio deJ.l'Ordine �giudiziario. In irifeirdmento ag1i �arlt. 101, .secondo comma, e 104, primo �Comma, della Costituzione, si pir.ospetta H dubbio �che taJ.e istituto possa costituiire una rarbitrarlra di!l.ge r.enzra del poter1e esecutivo neH'�eserciz�o dei1a funzione giurilsidiztonale, violando l'arutonomia e l'iindipendenza ide1la magistratU!Nl. P&a1tro, iavendo gi� con sentenza n. 142 del 1:9�73 .questa Corte di chi~ata IIllon fondata la queisbione �e non �essendo stato 1addoitto ralcun moti vo nuovo che possa ilndUIT�e a modH�ca:re l1a precedente pr.onwnz.iia, .deve diichiararsi la manifesta in:llondatezza della questione predetta. (1) La Corte ha fatto applicazione dei rprinciipi ipi� voil.te enunciati in tema di irilevanza. (2) Sui 1irm:iiti de�lila Libert� dii manif.erstazdone dell pensi0ero v. Co['te cost., 27 febbraio 197-3, n. 16, in questa Rassegna, 1973, I, 318. In particolare, rispetto ai reati di vilipendio: BOGNETTI, Vilipendio del governo e prrincipi coistituzionali di libert� di espre�ssione, in Riv. it. dir. pro-e. pen., 19i60, 950;; PECORARO ALBANI, In tema di eccitamento al dispregio delle istituzioni e libert� di manifestare il proprio pensiero e LOMBARDI, "Fedelt� qua.liificava � e limiti modali aHa libert� di manifestazione del pensiero (problemi e prospettive), in Giur. cost., 1'9616, 1217 e 1220. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 3H 3. -Ci� premesso ilia questione di J.egirttimit� 1costituzionaJ.e deH'articolo 290, �J�"imo ,comma, del 1C.p., nella par.te in 1CU!i. prevede fil ireato di viilipendio dell:Ordiine giudizd1ario, iSol1evata, dn. Tiferhne.nto all'wt. 21, pirimo 1comma, Cost., daJ. giudi:ce :istruttore del tribunale di M.ilano 1con l'oirdinanza del 18 novembre 1971, deve diichiarar1si :inammissiiblile. E!ssa appare manifestamente irrTiJ.eyante nei!. g�iudizio di meriito in �corso, atteso che nella ,specie :risu1ta dalla, istessa ,ordinanza non 1esserre starta �COID.Ce!SSa il'autocizz:aziione a proceder.e, di .C'IJli all'1art. 313, terzo 1oormma, del c.p., norma J.a cui legittimit� �Costituzionale � ,stata i:d.ia:ff.erma.ta nel PQ"ecedente paragrafo. Invero, la predetta autoirizz:azione va confi�gurrata come un presupposto la �cui mancanza impedisce �che J.'.azione penale possa v.a:Hdamente esse~e :i.Iniziata o pr.01seguita, e p~eclude :in modo assoJ.uto al g.iudke qualsiasi indagdne e pronuncia di merito (sent. n. 17 de,1119173). La declamtoria d'ilfogittimit� �costituz:ionale deH'impugnato 1ar1t. 290 il'l!OO potrebbe avere, quindi, alewta incidenza sulla deci1sfone rise1rvata 1al giudice a quo. 4. -Nell. mertlito, ila Coirrbe d'aissLse dii Bairi, hla tdOOJUin.ZdJato, m II'li.Tetl'limento all'art. 21, primo �comma, Cost., l"art. 2190 1C.p., nella piar�te 1.n cui prevede il 1r�eat'O di viJ.ipendi:o del Governo, dell'Ordine giudtiz:iar.io e .delle Forze Armate dello Stato. Analoga questione � 1stata tSollevata 1dal1a Corte d'aissiisie di Venezia, J..imitaitamente al vd.lipendio .delle Forze .Alrmate. E, secondo J.e due ordinanze, sul riflesso che il pre�cetto 1costituz:ionale :riiconoscerebbe testUJalmente come unico limite d�L1a liberit� 1di manifestazione del pensiero soltanto il buon costume, ovv.eiro che H pJ:'estigio delle entit� 1sopra richiamate non possa in ogn�i �ca:so ilnquadiia.r1si tra i beni degni di tutela 1e lt'.ilievo costiituziooale o, comunque, assumere valorie parri ai dddtti 1.nviolabili della personalit�, cosi da dlnteg.rarrn.e un ,giustificato limite. Nelle 1wdi!llanze predette �si pTtOS1Pettano, inoltre, J.e ultetl'ior.i questioni ,ge l'ari. 2190 c.p. eontra,sti eon artt. 25, 1secondo 1comma, e 3, iprimo comma, Cost.; 1ci� SUJ1l'ais1sunto che l''i:ncompleta �e rtroppo generrfoa indicazione della fattiispecie pen:aJ.e possa rendere difficHe ddstingue1re tra :flacolt� di 1cdtica 1e manife,stazione vfilipe1nd:iosa e traidurrsi, quindi, sul piano pratico, itn una mo1teipHcit� .d'dnt~etazioni giurisP'l'Udenziali ed in Ull'a disparrit� di trattamento tra i soggetti, dedvandone �in definitiva urn'ilngius.ta incriminazione ,soprraittutto dii ,chi, per 1sca~sa educa�ziione, mancanza di cultrur:a o ;fu:1capacit� e1spreissiva, non riesca a conrfiro11arsi nella manifestazione del pensi�e.ro. L 1e questioni non sono fondarte sotto alcun profilo. 1 5Circa la censura d'in.costituz.ionaliLt� :re11a1tiva 1aJ.l'art. 21, primo � com.ma, Cost., questa Oort1e ha pi� volte 'ribadito 1che J.a tutela del buon costume non costituisce il >Solo limite a11a 1ibert� �di mani:llestazit0ne del 312 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pensiero, sussiistendo �invece a1tri limiti -1im.pliciti -dipendenti dalla necessit� �di tuteJ.aire beni diver1si, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del li9�6~!; 25 del 1'9651; 87 �e 100 de�I 1'966; 19'9 del 1972; 15, li6 'e 133 del 1973), di guisa 1che, dn. tal caso, !'.indagine va rivoliba �all'individuazione del bene protetto d:al1a norma 1impugnata ed�1a1l'accertamento se esso .sia o meno 1ccmsiderato dalla Costituzione in g.rado tale dia gd.IUStiificare UIIl!a d:Lsctpli:na che .in qualche misUll"a possa appariire JJ1mitativa della fondamenfa.Le Mbert� in argomento. Orbene, la Corte ritiene doversi affermare 1cihe :lira i beni 1costituz.10na: lmente Tilevanrti, va annoverato dl prestigio del Govern;o, dell'Ordine giudi.zirur:io e deHe Forze Armate 1in vista de1l'essenziial1it� idei 1comptti loro ~dati. Ne deriva la necessit� che idi taili istituti 1sia :glal'la!Ilitito .fil ,generale rispetto anche per.cih� non resti ipregiudicarto J.'espletamenito dei ,c~piti predetti. In r.if&imento poi alla particolare censura delineata nell'ooddnanza delllJa OOII"1le d'1assilse dd Veneziia ino111 :pu� 1oorbo llllega.TISi :liondamento aJ:la tutela deJ.le. Forze Armate. Basta osserv&e �Che per UJila 1serie di �espliciti precetti .il.a 1000 oog.anizz1aziione � preordiD!ata, 1al di fuori di quailiifica.ztoni politiche, alla difesa della Patrja, mediianite .n �conco!'lso �dei cittadini, chiamati 1aU'1adem.pime111to di run dovere che la Coshituziione, significativamente, qualiifi.cia saCI"o (1art. 52). NOlll 1si esclude, peiia1tr:o, �che in .regime democratico ,siano 1conse111tite critiche, con :liorme 1ed espcreissioni anche sev.ere, alle ;istituz:ioni vigenti e tanto �sotto 11 profilo istruttura.le quanto sotto quello funzdonale (al caso aittravei!'lso le per1s0111e e gli organi �che ne .sono 1esponen1ti); anzii tali �criitiche l . possono valecre ad assicurare, in runa li:ber:a dialettica di :ide,e, :il loro ade . I guamento ai mutamenti interve1I1uti nella coscienza sociale (.se111t. n. 199 ' del 1'972) .in o~dine ad antiche o nuove istanze. ~ f; Ma non dmpe1disce tale ilibert� di �cditica ila prev.iJsione, ,come Teato, . della condotta v1l:ipe111diosa ipotizziata ne1l'arrit. 2i90 c.p., in una o :pi� delle sv:ar1ate forme che essa pu� assumere. Secondo li.a 'comune acc�ezione del termine, H vi:Upendio �consiste nel tenere a vile, nel oc:icusaxe qualsia.si v1alore etico o sociale o :poliJtico ailla entit� contro cui la manirfestazione � di.retta sl da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, illl modo :Ldooeo a d.ndurre �i destinatari della manifesta zione (si .consid&i che per ii.I deMtto di cui aill'1art. 2190 � ri�:hiesto 1'1ele mento della pubbUcit� quale definito nell'iart. 2;6�6, qua�rto co:rp.ma) al disprezzo delle istiJtuzion:i o addirittura ad ingiustificate disobbedienze. Ci� con evidente e iinaceettabile turbativa dell'ordiinamento polirtico sociale, quale � previsto e diiscipUnato dalla Costituziooe vigente. Il .che, 1 pea:" le .:riag:Loni ,sopraccennate, non esclude �che 1si possa, ma 1COO ben di vierse mainife1srbazioni di pensiero, propugnarne i mutamenti che �sd riten gano neceissari. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Pertanto la disposirione impugnata, ,cosi mtetl"pretata, ll'Oll contrasta con il pT1ecetto dell'iart. 21 della Co,stitu.zione. 6. -Le ruterioT,i ,censure ex a!rl. 2,5 e 3 Cost. pongono il dubbi.o se la normativa dell'arl. 2i90 �CO!lliSenta dii distingu&e in ,concreto l!a �Cl'�UOO lecita dalla ,condotta vilipendi.osa. Ma ovviamente ,ci� .spetta a:l .g.iudke ch'Laim:ato ad applicare J.a norma, mootrie ffia Om'te lll!on (pill� non metnm1e 1suf:llicileme, ai sooSli de!lll'iairrt. 215, ia specificazione J.eg1sla.tiva 1an.co~arta a� ,concetto -.sopll"a i:r:ichiamato -di vilipendio, trattandosi di rearto a foTma ,cosiddetta ltbeTa, .cate�goda J.1a cui legittimit� ,costttuziooale � rstata pi� volte riconrosciuta 1n rdectsiooi di questa �Cotrite. Questa Coo:te iha pd� volte affermato. infatti, ,che non .si viola il prirncipdo di 1egarl:iit� e d'uguagJ:1anza quaindo si r.Lcorre per findiv.iiduiaziione del :liatto rCOs'bituente :reato a �CO!Ilcertti diffusi e .generalmente �COmprr,esi dalla colil.ettivit� in .cui il g.irudice 1oper:a (sent. n. 133 del 1973 e n. 125 del 1971). Il ,che -1con r.igu:ardo a ,specifi.c:a ,cenSlll"a .delle ordinanze -vale anche ad escludere che l�a norma 1mpugnata Tisrulti appll:icabile oo1o in dalilno rdi poosone meno �coJ.te o pi� ,sprrovvedute. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 12. diioomibre 1972, n1effi1e 1C1a1UJse il'liiuniirte 2�1-24/72 -Pres. LiecOIU!l':t -Rel. Kurbscihier - Avv. gen. Mayras (1conf.) -Domanda di pronuncia IPlre;giudiziale proposta dal College van Beiroep voor het Bedrijfsleven dell'Aia nelile cause Interinational F.ruit Compam.y ed altri (avv. ter Krale) c. Produktsicha1p voor Groentem. en F.ruit -Interv.: Commissiooe deUe OomUIIllilt� 1ffilll1ope1e (1ag. F1ilscher) e GQIVlemio olaindlese (ag. Sohliff). Comunit~ europee -Normativa comunitaria -Incompatibilit� con norme di diritto internazionale -Motivo di invalidit� -Limiti. (Trattato CEE, art. 177). Comunit� europee -G.A.T.T. -Poteri relativi alla politica tariffaria e commerciale -Trasferimento dagli Stati membri alla Comunit� economica europea -Conseguenze. ' ����� (Tr.attato CEE, artt. 110, 111, 113 e 114; G.A.T.T.). ' Comunit� europee -G.A.T. T. -Diritti soggettivi dei singoli -Esclusione. (G.A.T.T., artt. Xl, XIX, XXII, n. 2, e XXIII). Perch� La incompatibilit� con una norma di diritto internazionale possa costituire motivo di invalidit� di un atto comunitario occorre che la norma di diritto internazionale sia vincolante per la Comunit� ed attribuisca ai singoli cittadini il diritto di farla valere in giudiziio (1). Le disposizioni del Generai Agreement on Tarifs and Trade (G.A.T.T.) sono vincolanti per La Comunit� economica europea in tutti i casi in cui, in forza al trattato e.E.E., la Comunit� ha assunto i poteri gi� spettanti agli Stati membri nell'ambito di applicazione del G.A.T.T. (2). Le norme del G.A.T.T. non attribuiscono ai singoli il diritto di farle valere in giudizio (3). (1-5) Le .seniten~e si irif>elt'iscono, (['lfspettiviamernte, all'art. XI ed all'arldcolo II de1l'aiccoodo G.A.T.T., ma la mothriazione (['lende �eviderne l!a pi� generai1e IPO:rtata dell'.acff.ermazione di ipri!Illcipio, giUJstifioata infotiti da una via:lutazione dell'efficaota dell'Accordo neil. suo complesso. !De11e >duie isemiten,z,e, pubbliica:te in extenso in Foro it., 1973, IV, 67 e 1974, IV, 33 (v. pure, per la prima, Dir. scambi intern., 1973, 271, con nota PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 315 II CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 24 1ottoiblre rn,73, n1ellllia ,caiusa 9/7:3 -Pres, L1eicoW"t -Rel. MeITTtetns De Wiillmall'ls -Avv. qen. R01ermeir (1c0111f.) -Domaindia dii 1prOIIlfUlrl.1clLa pregiruddiZliia1Ie1pcr:ioiposta diail :E'�lnlarll2'lgierrlilcht Baiden-Wikrllembemg 1suilllla 1ca1Usia Oail'll Schililit'eir (avv. Eble) 1c. HauptzoHmat Loflra1ch -Interv.: Comm.iS1sione delle Oomunrl.it� erwropee, ~aig. Glillls1diOO'f) e GO'V1elI'lllJO tedesco (ag. Sell'ldiell). Comunit� europee -Normativa comunitaria -Incompatibilit� con norme di diritto internazionale -Motivo di invalidit� -Limiti. (Trattato CEE, art. 177). Comunit� europee -G.A.T.T. -Diritti soggettivi dei singoli-Esclusione. (G.A.T.T., artt. II e XXVIII). La validit�. ai sensi deH'art. 177 del trattato e.E.E., degli atti deHe istituzioni comunitarie pu� essere influenzata da una norma di diritto internazionale soltanto qualora detta norma sia vincolante per la Comunit� ed attribuisca ai singoli cittadini di questa il diritto di esigerne giucUzialrnente l'osservanza (4). Le norme del G.A.T.T. non attribuiscono ai singoli il diritto di esi gerne giudizialmente l'osservanza (5). conrtraciai di DEL VECCHIO), si ritiene ufrl!lte dpiroduwe J,e parti co.ncer.nenti [a e:ffilcacia delle icliausocrie del G.A.T.T., ipex l'�ntell'e;sse che la questione assume, nel nostro �ovdinamento, !in relazione al diffell'ente indi.Tizzo adottato dai1La Corte d.i ,caissazicme. Come � noto, ila Cor.te suprema aveva affermato, con la sentenza 6 1ugJlio 1968, n. 2293, 1che atll'ax:t. III, n. 2 del G.A.T.T., divieitlfl.Lta nocma i.nrbea:na pell' 1efietto della legge 5 aip.ci1e 1'950, n. 295, dovieva a:ttnbuirsi efficacia vincolante per lo Stato nei confronti dei singolri, si che � ogni qualvolta con una norma giuridica interna viene disposto un trattamento tributario nei confronti dei prodotti nazionali, tale trattamento si estende automaticamente ai prodotti importati nel territorio dello Stato italiano dagli Stati partecipanti all'accordo G.A.T.T. � (Foro it., 1968, I, 2462, con nota di MoNDINI; Dir. scambi intern., 1'968, 504, �con nota .di PASTINE, Giust. civ., 1968, I, 1571; Foro pad., 1968, I. 622). Tali 1affelI'maziOII1Ji dd. principio venivano pera1tro sostaiI11Zialmente :ridd. meI11Sionate daliLe sezioni umte deJilia Oorte di cassazione, che con varie sente1mle 1negiaviamo ,Ji'.autoanaitrl.1so:no della .esteliliSI�lone, ad. prrodoi1Jti impo!l"tarti dai Paesi 1aidell'enti al G.A.T.T., del triattamento -tribu~ario disposto nei confronti dierl. pr:odiotti ,DJazdionialli, 1e !p1'1ecisavano che l!a par-iit� dd. trattamenito tritbutairio previista datl G.A.T.T. va intesa non rispetto 1ad ogini sing�oiLo tributo, ma al �complessivo oarico fiscale� che oo1pi.sce un dete!l'm�n!ato prrodortto. (Oaiss., 1sez. uni., 8 .giiugno 19'72, n. 1773, Foro it., 1972, I, 1,9:63, oon 1nota di GAGLIARDI; 8 giugno 1972, n. 1771, ibidem, 3119, Giust. civ., 1972, I, 1808, e Dir. scambi intern., 1972, 249; 17 ,apr:iLe 1972, 1r1. 1196�, Dir. prat. 'tribu., 1972, 316 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis). -SuUa prima questione. Le attrici neUe cause principali ossffi'Vlaino ich:e lla presente qUJelSIUiJooe via �CJOIIl!SLdemarlla lim. 'Ulnia pirospeltrt:ti.f\na dirvemsa :da quieihlia d.IIl. cui (l'ha poSl1Ja fil giiudliice na:zliJOllllailie. 1il G.A.T.T. l'!iiCJaide sortito rl'�arrit. 2134, ipll"liimo comma, diell. 1marlltiarllo C.E.E., 1a illlOf!'.'llllia deil. quiailie � 11Je diJsip101siz1�lo10Ji dtell pir,eiseinrte ibra:tibarllo IIllOID. pirieg;Lu:dliJcimo 1i di1rlitrt:ii e gllJi obblliiighi deirihnanti 1dla OOID.'Vlelll:2i�IOQll� con C11use -amemioll"lffiecr:llte 1arl:l'1eni1Jriarba Ln VIL~o!l"le dell. il:iriaittaitJO stJesso -illm II, 736, .con notia di MURATORI, e Giust. civ., 1972, I, 1'5'93; v. purie Oaiss., sez. un., 8 g~ugno 1972, n. 1772, 22 mairzo 197,2, in. 867, G'iust. civ., 1972, I, 1595; dia ultimo, m airgomelilito, ofr. Cass., sez. 'll!Il., 21 maggio 19�7�3, n. 1455, Foro it., 1973, I, 1445, ,oon nota di TizZANo). Le Sezioni unite ,comermavaiino invece il cara:tte:re self-executing delle noo:me del G.A.T.T., fa loco diretta 1ed immediata efficacia, cio�, e la 10tro idoneit� aid attr.iburne diritti soggettivti ai sillgo1i, pur dando atro, in esp:ressa .aderenza ia quanto 1n argomento sostenuto da1La difesa dell'Ammi Dliistriamone finanzli1a1rda, che � l'ordine di esecuzione, seppure necessario, non sempre � sufficiente a quello s.copo (quelllo, cio�, dli ooceipfilie Ile diisiposizioinli di un trattaito internazionale, nel :J!oro fOil'mal:e e sostanziale contenuto nor . mativo, senza ulteriore specifica attivit� legislativa, nell'ordinamento interno), giacch� occorrre, invece, che la stessa Convenzione contenga elementi specifici dai quali si possano ricavare norme complete, non essendo concepibile l'immissione, nell'ordinamento, di norme delle quali non sia determinabile il preciso contenuto, ed essendo anche chiaro che quella determinazione, quando non possa attua�rsi attraverso i soli strumenti ermeneutici ma presupponga un'opera di produzione giuridica, non potrebbe essere rimessa all'interprete >. � ,aippwnto a ~opos:Lto della ,efficacia delle norme d.el G.A.T.T. rispetto ai singoli, quindi, che si evidenzia il contrasto della soluzione affe:rmaita dalla Corte di cassa~i..one .oon quella adottata daJ.la Co1'11le di giustizia deLle Comundit� europee. 1 ; Non � il ,caso, in questa sede, di ll'icoirdare le mo�liteplici a~gomentazioni, riiaissunte nelle decisioni deUe Sezioni unite, con le quaili ilia difesa dellila A.m:miinltstrrazione ha sempre contestato la ip.ropombilit� stessa, 1perr difetto assollruto'di giurrdisddzione, diehl1e domainde fOIIlidartle ISIUtlJLe .c11aus0i1e del G.A.T.T., su nocme, cio�, dahl1e �quali. si � contestato che possano derivar.e situazioni di dirritto sogg;ettivo iperr i 1singoli, suscettibdll.i, in quanto tali, di tutela giurisdizionaJ:e. � aiuspi.cabfile, �comunque, che :le <$1ezion1 unite della Corte di cassa zione, 1ainiche dii !l'leeelilite .nuovrunenite dinvestite dieihlia questiJonie, pil'le1ndalilJO� !in conStLderazione ile gravi COIIlJseguenze d~lla 1segnalarta d1Jveir�g1enza di vedute, rileviabil.e del !l'lesto, come ;risulta daihl�e conclusioni presenita<te dati.l'avvo cato gen. May:ra.s iOJeililie cause 21-24/7:2, anche rispetto alle giluJri,sddziood. degli altr,i Stati membri del:le Comunit� europee. NOIIl occoirrr�e �cerrto 1sott0Jdinearre, dnve.ro, gili ii0ic0tnv1einielJJlti che deri vano dal 1oonsidoo8.'re ,1,e norme del G.A.T.T., :L�onee, solo nel nostro ordi namento, :ad 1ai1Jt!'liibuirr<e 1aii singoild dih1itti 'Sogg;ettiM:i, dail cornsenrbirr<e cio�, in conc:reto, che oolo nei confroliliti deillo Stato itailiiaino, e noin degli altri Stati membri, rpossa pr,etendersi Jia :riestituzdone di somme COO'lt'isposte per -� PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 317 uno o ipi� Sta.ti membri, da una parte, e uno o pi� Stati terzi, dalil'aJ.tra �. Di conseguenza, le istituzioni comunitarie non hanlilo il potere di adottacre atti che influiscano sui di.ritti e sugli oibbUgW dedvalllti dal G.A.T.T. Atti del genere sono incompatibtli coJ. suddetto art. 2134 e vizia. ti da incompetenza; i singoli interessati possono chiedere cih'esisi vengano disa1pplfoati. Il governo olandese r1irtJte1I11e 1che Jia va11Jkllilt� d!eigi1Ji. atti delJLe fusrtiirbuzii!oinli oomunlil1Jao:The deibba etSSe:rie iaJOOeo:'ltaita, in glelile['1aJLe, m bals1e ailJlJe lllJOII"ffile de[ d!Lr:iltito comUllllii1Jai:r1ilo, d.'V'i .oomprie1so 1l'1ai:rrt. 2134 d1eil tcrai1Jtiaito C.E.E. Qu�sto aJI'IUiJoolJio Via lilnrtJ&;pcr1e1Jai1Jo Illel IOOTIISO <Clhe We ,srudJdJert1Je ilstiltiuzJioinfi lllJOlln piOIS SOIDIO dlilifluiil:re iilrl .alliCIUlll modo ,SfUli d~rdrbti ed oibblliiJghl decri'Vl�llilff;li dJa aiaoocrdli. dil:r:itti e tributi �dovuti in base a pi'ovvedimellllti di di'l'itto interno pecr ipote~ incompatibili .con li.e clausole del G.A.T.T.; e ll.'a.sSIUa.'d.iit� di un differente criterio di valutazione nell'ambiito comunitario r1isulta ancoll:'la pd.� evidente quando si consideri iiJ1 p!I"esupposto stesso delle ~ornunce della Corrte di giustizia, iil :fartto cio� che �La Comunit� � subentrata ai .stngo.U Stati membri neWl"aimbiito delJ1'1applicazd.one del G.A.T.T., le cui diisposiziOIIl<i sono per questo motivo vincoliainti pelI' 1a Comunit�. Del resto, le stesse �COn~deoozioni svoilrte dall'avv. gen. Mayras a proposito delle sentenze 6 .luglio 1:968, n. 229.3 e 8 giugno 1972, n. 1773 della Oocrte di .oaissazdonie 1e.vidc1I1JZtiJamio, in �effetti, iLa sostai..'1zi1alie II'iiliev.an:zia dell. contriasto di soliuzioni, sia 1pierch� �nieissuna in1Je.g:ria0ione o pre1ciisazione delle nOII'!llle 1delil'Acicoodo co'Illti.ene :La ll.eg,g.e di r.a.tifica, che possa avecr mutaito 1a ll.o!I'o portata solo programmattoo. (ed � ovvio, oltretutto, che anche gli altri Sta.ti aderenti hanno con ana�Loghe focme provv.eduto �aihla ralli.tea de11'Accocrdo), si:a iin .quanto liil tpr.inici:p:Lo deL1a recip:rocit�, ohe condiziona 1'1effi.caCJiia de�hl' Acco!rdo neglii stessi rapporti i.nrt;ernazfonaihl, esclude a priori che aWle norme dell'Accordo possa essere attributta, !nJel nostro o:r.dinamen:to, una ,efftcacia diversa da quel!Ia riconosciuta negli ordiniamelllti degli allm Si!Jaiti 1aide:r.e111ti; n� pu� noin essecre �OOIIllsiide!l"aito ch!e se ipecr effetto de11Jla sola !l'laitifkia dov,essecro ll.1e nOlI'II1e d1e11l'Accocdo milteruoosi suscierttibw dii di!l"e1Jta ed immediata applicazione, nell. 1senso affermaito daiLla Clorte di cassazione, doW1ebbe idi .c.OilJseguefll�a ritenersi, dato che fa il'lartiftoo. (o J.'aocettazione) costituisce :requ1sito idi ,efficaciia dell'accoodo 1e che senza J.a ratifica lo Staito iitail.iano non ,sacrebbe vmcoLato nemmeno nei craworti li.Illte.r'Il!azionali, che Jia Comunit� �economtca eooopea, in quanto subelJ:lltrar!Ja rnei potecri e ne�gli obbtighi diei singoli Stati membcri, arvrebbe :poteri idirve11si, per quanto CIOiilcerne '1o Sitaito ita1liiano, da quelli .che potrebbe illlVece eserci.tare� quale �avente caus�a � dieglli. iai1tri Startli membl'li; CO!n ll.'ulte['lio!I'e OOillJSlegu~a, P�elI'ci�, .che gli stessi iregoliaimenti ~ioono.sciuti legittimi� coin l1e due seilltenze in irassegna dowebbero .esseir�e dichiia!I1ati invece .hw1ailtdi, per quanto concerne i cittadini ita.Jiand., iperch� incompatiibill.i c0111 li. dii.ritti soggettivi c:P,e in �favor"e idi itali cittadini ;sarebbero 1secondo la Oo!l'lte di �Cassazione derivati, .per �ef:fietto de11a .sola !legig.e �di 11ati:fitoa, dalle noirme del G .A.T. T. : conclusione evidentemente inaccettabi1e, 1e �che non powebbe tutta'Vliia 1ev.ttarsi in l'agione della isola Ti'levanza " interna� della rlegg.e di cratii.tca (e quindi :irn base alilJa prevalenza, comunque, della normativa oomund.tama), propirio per.ch� il vincofo deiLlo Stato, quel vincolo cio� 1I1el quale � subenrtriata fa Comunit�, decriva aippunrto da:hla legge �di :ratifica, s;enza J:a qua.ile, come si � accermato, 318 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mtetI'IIllalZiliOOJaild.. Qualora due tDJOII"me ~ilwrtiidlilclre, l'U1I11a (lODJteo:�rWtl� 1ii:n un aitto 0comUJDdrba1rd.10 1e il'1al1tria dm. 'lllil. 1aiooo!'ldlo dirutleirini~ionialie, abbilano efficacia d�II'letta dm. UIDJO Staito membr10 e 1siJaino :f�ria bo di:nloompatibiilli, si aw-� in ccmorertio IU!l1 ccmflliitto idli diiir:ii1rbo o di obbilillghi. Lia prliima questliio1nie va qumdii riilso�rtla 'POISlilthnamenrte. Seoo1ndo .gwi 1airrtlt. �6'5 e 66 .dJellilia OostituZI�!Oilie idlei Piaiesi Bal~1sii, i!Je 111Joirme di diritto internazionale hanno, in deteocminate ci:r:coistanze, effi..�acia di- lo Stato italiaino non sar:ebbe impegnato nemmeno nei :raippCXl'ti inter:niazionaili. Deve .iin definiitivia �escludersi, quindi, che alJ..e noome del G.A.T.T. possa attribrulrr'osi, nell'ordinamento interino, iun'�efficada diversa da quehla ad esse rfoonosCliruta DJe11'1amblirto 1coimuni.tario; �e ,1'�issUi!.'idd1t� .stessa die]1'e conseguenze cui ccmdurr�ebbe Uilla d:iff,eT.ente soluzione induce a :ra:tenooe necessaria una veTif�..oa, quantomeno, deililia �tesi 1secondo .cu:i ile norme del G.A.T.T. attribui: r:ebbea-o ad. cittadini italiani, e solo ai cittadini itailiaini, � il diritto di esigerne giudizialmente l'osservanza �. Quanto al!la 1efficacia de11e norme. del G.A.T.T . .nei confronti dei singoli appiaire utile ripirod'lll'r�e, nellla iparle reilaitiva alla questione, anche le conclusiJoni degli avv. gien. RoetmeT e Mayras. Di seguito, si trascrive, inali.tre, piairte della memo!I'ia depositata dallla d:i:llesa dehl'Amministrazione neHe .cause defirnite con la ditata sentenza del!la Coil'te di cassazione, nella qual.e la questione di 1princiipio, del tutto anailoga a quella decisa da:llla Corte di .giu$1ti.ziia, V�entne �esaminata anche con riguardo ' a:i pi!I'ecedenti stor.iJci de11.'Aiccordo �e .con pairtico1lar1e :riferimento al conrte. nuto proigll'lammatico, �e nion priecettivo, delle nomne in ,diisoussfonie (A.M.). 1~ I ~. Conclusioni presentate dall'avv. gen. Mayras nella causa 21-24/1972. 111 (Omissis). -Ail.itro pr�esuppo1sto iper dichiar1aiiie in via p['egiudizia:l:e che detti :r.ego1amenti non 1son-0 validi� p.&.ch� in oo:IJJt!'!aisto con �disposizioni di dilr.ttto internazio.naiLe convenzionaile che non :lia pa!I'ite de!lil'o:r�d:iD1amento giuddfoo coIDll.IDitario � il fatto .che g;li aittoiri nella causa di merito invochino dette dis:posi~ioni in quanto essi ne possono �Waxtr<e dioriitlli soggettivi. In altri termini, queste disposizioni dowebbero averie efficacia immediata neJ:La Comuni.rt�. L'unit� �e, direi, iLa :stessa esistenzla del diiritto comunitwio implie"a:no che solo questa CO!I'lte pu� staibilwe in mod10 .giulcidiicamente viinco1ante se un accordo �ohe vincola 1a Comu:ndit� e il 1complesso d1egli Stati membri, sia o meno dkettaimente 1aip.pJicabH:e nel territorio della Comlli1llit�, e, in ca:so affermativo, 1se un atto �emanante da una istituzione 0c�omunitari.a 1si.a o meno conforme ailiLa conrv1enmtone .stipu1ata con runo Stato terzo. Jil 1prmciipio deli1'1efficacia immed:iaita � semp!I"e stato ribaidirto dalla vostra giuri~irude:n:Z�a, baisiJLari 1sono ~e sentenze 5 :febbraio 1"96�3, �causa 26-62 Van Gend & Loos .del 15 luglio 19164, 1carusa 6-64, Closta contro EneJ. e 16 giugno 1966, .causa 57-65, Liitti.cke, ed � 1corroboo:ato dailila p:riassi [.egisLativa de11a Comunit�. L'aipplicazfone deil prindpio iai :raippo!rlti tri':l il diritto comunitario .e i1l di:ritto iinte:mo impl.k1a che esso va:i.!�a anche p.e!I' i rapporti tra dirirlrto internazionale e diil'itto �oomuni.tarfo. P�er decidere 1se run atto irnteirnazionaJ.e 1abbia .eff.icacia immediata, non basta prender.~ in considerazione questo atto nel �SUO comp(Lesso, si deve.. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 319 :rietJta e priev.algono 1sulilie noome di idi.JrdJtrtJo d!rubemo. Di 1C10I1Jseg'l.Lerriizia, fil gifalidfoe o!lJa1I1Jdese 1che si 1IDovti dli :fircmte ad rum 1ci001fiirbto tiria U111 aitto comund1taa: iio �e �Ul11 <aocoridio .iJ:nrtiea:a:J.!a:zdiOl!liailJe dev.e 1dlecliidlerte quia1Le sila, :fira we due, ilia nJorima dia :app]Jiica111e aa. 1ciaiso 1sottopostogilli, i!Jlooch� definirrn1e !La poirtata. La Co1:rrl:le � 1c1ompetJenite ia ;pll10IIllUIIl.Zliiai:risi qiUJa!lJooa, .iJn l{JaJ.e ilporbesd, H giiiudice naZJilolillatlie 1e sottoiponga lill. problliema dleil\lJa viailiiidliit� dleili'a:tito oatmUll1liltairlio; a1itrdmelllfbi, 1i girudliJcii1 rd!ei via:r!i Starti membrli IPOrb:riebberto emettere g1in.tdizi dirvierg�eniti 1ciill"ca La vialJii.ldlilt� o Jia porrbalta dei!. dlill1irtfo oomooiltatrdio. e:ffetJtwwe un'iindag.ine anche nella s.f.eira delle di�sposi2ltoni specifiche di cui s'�invocia ila vio:lazione, tanto � ve:rio che ipaclicolaxmente i trattati i!lllta-nazionali possono �oontener�e sia disposizioni. ddxettamente a;pplfoabili, sia d:iisposizioni che non fo sono. .D'altro canto l'1arrrunissfone dell'.effica�cda .immediata non ipu� essere la conseguenza di un'ailtffi'Illartiva. Tutte iLe disposiz.Loi:nd di un trattato vmcoLano gli Sitarti o �ail'flrie persone .giuridiche di 1d:Witto dnte!t'!IlJazionaLe che ilo hanno stipulato e devono quindi v�enir rispettate dai contraenti, saiLva irestando 1a possibiMt� .di ricorso ai mezzi dd .coercizoone. � pacifico il cail'lattere vi:nco1an' 1ie di tutte le disposizdond di un wattato nternaz�onail.e, tuttavia resta da istaibili:re 1se alcune 1�liosposiziond dd. wn �'flriarfltarto possono 'BJV�eire efffoacia immediata ne1l'm:-diDJamenito giuriidico sia dello Stato, sia della Comunit�. Si de~e dunque :rd.soil.v�we questo problema inteirp~etarti�vo riiicottendo a vari rpTocedfanenti di teCIIlli�oa gi'll!t"idica: -analisi della norma di cui trattasi; -esame dell:La sistematica �generaiLe del trattato; -�scopo della d!isposiziO\Ille di ooii. �trattasi 1sotto il iprOtfi:lo della finaUt� glohaJe dell'atto; -iinfine, 1situazione ailiLa quaiLe ~e ipair:ti eontriaenti hanno deciso di applicaive la disciplina dei!. .1Jriattato. Questo �esame dovr� 1esse:rie ooodott� 1S1Ul!l'.art. XI del G.A.T.T., ma si devono rprima .i11.Justra:rie i !t'laPPO!l'ti fra �questo .accoodo �e la Comumt� eco nomica europea. -Ritornando ailil.a questione foodamenta1e deferita dal grudfoe olandese, si dev;e dcOil'ldJa:re che l'.espressi()(DJe " vatliidit� ,, , ai sensi deihl.'art. 177 del wattato di Roma, Via mtesa non solo .come vai1icliJt� degli a.tti deLLe istiitu ziond comun:irtarie vista �alla lluce del >trattato e 1deil. dfoitto comuni.Itario che da esso deriva, ma anche .come v;ail.d.clit� di detti atti considerata alla luce di un 1d:iritto iinternazionail.e diverrso d!al di:ri,t1Jo comumtarfo, :pur:ch� beninteso la disposizione di 1dirirtto internazionail.e in'Vocata vincoli 1a Comunit� ed abbia efficaciia immediata neLl'.ambito del .suo ocdi:namento giuridico. III) L'accordo generale tariffario vincola la Comunit�? Le disposizioni dell'art. XI di questo accordo hanno efficacia immediata neila Comunit�? L"acco~do .genett'lail.e tari:ffado denuncia 11:1el p!t"eambo1o fa SUJa finaJ.i,t�, cio� la xiJduzione 1sostainziale delle tariff.e doganali e degli aiLtri ostacoli agli scambi nonch� il'.eLimlir:Lazicme deH.e discriminazioni nell settore deil com mercio 1!Il!te'1'na.z.tonail.e, il che implica che v�eng.aino .eHminate 1e restrizioni quantitative espTeSlSamenrte conitempJJate diall'airt. XI. Stipulato a11'indzio da otto Starti, tra 1 quali.i :il Belgio, la F�rancia, il Lussemburgo �ed i Paesi Bassi, H wattato � st~rto sug.g.ellato da un pit'Otocol!Io 320 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La Commissione 1comilnicd1a 10011 deiliilnieaire ilia <Sl1JOO'I�la idei iraipiporti :llria iLa ComUITTJift� 1e gi!Ji S1Jalt:i membrli, da '1.l!Il 1artJo, e 1ill G.A.T.T., da!N'aJ.itirio, e coi!. presenrtiaire gffii 1el1ementii 1e\siselnZI�lallii del 1sdJstema rusrtiit'l1J�Jbo �laJ.ll'aiccoll'dlo. Esisa cOllllsdidlem, fu:ta il.'1al1Jtrio .qUJa111Jto segue : M G.A.T.T. � :sta.itio 1cono1uso da turtti 1gi!Ji Staitli membri e da ll!UIDeII'IOSli paiesi teirzi p{t'\ilma idlelll'�OOJ'llr1artJa 1iJn wgiore del waittaito C.E.E. Fmo a qUJe1sto mome1I1to 1es1so nJ01n � 1anioOII'la uffioiJailme.nrtle iJn v�ilgiooe, ma ilie Sll1le diiJsposWZJ�IOOJJi viengiOllllo pl'l()IVVI�lsom�lamente aipplliiciaite daJ�le pia.riti oollll1maieinlbi. Lung1i dall 1co111sideraiire ,1:JaJ1e .aiooomdlo iiinlciompait:ibdlle cOil tra'btaito -ool q'lllall daitato 30 ottobre 1947 in v�lrt� del quai1e le p.ar�ti ocmtr.aenti si impe1gnavano ad 1applicare in via p:r:ovvisOT1iia dal 1� ,gerunaio 1948: -�1e �Patl"ti I e III de�hl.'aiccoodo .g.enexaiLe; -e la pM"te II defilo .stesso iacc01rdo nella .quallie si tr-01Va ll.'art. XI, nei limiti in cui per� tale appilicazicme fosse compat1b11e con 1e iLe.ggi vigenti. L'Italia ha .aderito al G.A.T.T. 1dail 30 magig1o 1950 in virt� del ipll'otocoillo di .Anine.cy del 10 ottobre 1'949. La Re.pubbilica fede:r:ale di Germania ha aderito dal 1� ottobre 1951 in fqrza del protocollo di Torquay del 21 a.prue d!e1lo stesso oono. Prima deilil'-entraita in vigore del trattato di Roma, i .sei Stati membri che hanno stipulato iJ. trattato C.E.E. erano gi� vincolati datl G.A.T.T. in forza vuoi del poc-otocollo d'.aipplJi.c1a.zione pll'ovviisordo, vuoi dei p:r:otoco11i cli accessiom.e. � logico chiedel'lSi. in quale 1cornsiderazfone si silano tenuti gli impegni che gili Stati avevano :assunto nell'ambito dell'accoo:�do gteneralie WJJa volta . costituita la Comunit�. La r1sp�osta viene dal 1� comma dell'art. 234 deJ. �fu"atbaito di Roma che recita: � Le dd.;sposizioni deJ. presente itrattato inon pregiudicano i dirirtti e gli �obblighi derivarnrbi. da �convenziond .concl.u:se, oo:uteriormente ail:l'entraita in . wgore del trattato stesso, tea uno o pi� Stati membri da una .parte e uno I o pi� Stati terzi da1l'alrtra �. Su questa illlorma Jie att:rfoi hanno tenta:to di V fonda11e La censura di i:rwalidit� mossa ali regolamenti delllia Commissione. Tale d.isposiziione .ammette in modo inconfondibile d:l principio di :fiedelt� a1gili 1i:mpegini 1a:ssunrttl 'Il�eli. 1001I1frionti de.gthl. Sta:ti terzd.. Stabil.iito � qrwesto po:til!l!otpi! o, si doveva per� tener conto del fatto che d. vincolii pairticol:armerute stretti sorti ne11'ambd.to dellla Comunit� europea sono giustificati solo in quanto .consentano �di pe~segUJiIDe ob1etti'V'i di p011itica �oom.UDJe e di cooperazione, scmo ailtrd.menti 1inconcepdbili nell'-ambito idi sistemi pi� vasti; per ampliare !La loro efficacia sa�rebbe .staito necessarrfo che gli Stati membri fossero l'!iiusciti a far am.mett~e dad paesi rterzi, con i quali ~ano vincoJJaifli. in viir.t� di organdzmzioni mulitiiLateraili, che, ;sema assumere a;ttegg,iiamoorti discriminatori nei �confronti delle eventuali contropairti., essi dovevano ooncedersi reciprocamente v:antagg.i di cui fruiv:ano soltanto i paiesi membri della ComuDJit�, ma che non potevano v�enir 1e,s1Je.si ali teirzi. Per questo motivo ili. 2� .comma .deihl.'art. 234 sta:bfilisce che, nei HmHi in cui gli iaccOTdi stipuliarti in priecedenza non sono compatibili col trattato di Roma, gli Staiti membrd dev0tno fiM".e il :possibile per elimilJllrure ~e incompatibilit�, vale a dilt'e ,svolge:r:e triaittativ;e ed eventuailmente f�ar !I'licorso ai�� PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 321 caso �gffii .Startli meimbrli. iawebbero dloviuito �e!Limilnia,ve tailie dinice>m(plart:liJbdlliilt�, aii 1S1enJSi ideilJ1'1arrrt. 23�4 diell itl'laittato -]la Comunllit� 1s1i � sempre IJ:'l1tenuiba vmooll!aita id1aJ. G.A.T.T. ed ha, .come �tai1e, iesericdrtlaroo :i: d�II'iitti e aidempwto gi]Ji 1obbW�lgihli. deigilii Sbaitd memooi lllle]La milSIUJl'la m 1cmi tai1i dlilrdltibi ed obb] iJghi I1iJenrtmaV1allllo IIlleilWe 1sue 1aittmibuz�IOIIlli, lill dre sd. 'Vlerlilfilca, liJn pll"lalbilcia, aJLmellllo a 1d!e1ooa:me!I'le 1dlallllia :fiJnJe dell. pell'I�lodlo 1l:r1alllJS1itolI'�lo, peir rtruttJi. d. seittoll'li dtso�lpllliln.aiti dla1l G.A.T.T. � ver101che1La CatnlU!Ill�Jt� ill!Oll1. ha mad. :llorma!lmente procedimenti tradizionaili iprevisti dial diritto internaz�onaLe per J.a composizione dei 1confl:iitti; �questi Stati devono ipr�estall'si, se necessario, mutua assistenza onde ipeociseguire lo 1scopo summenz�onato adottando, se del .caiso, una condotta comune. Questa disposizione non � mai stata iaipiplicata iper quanto riguaxda H G.A.T.T., poich� non solo n� Comunit�, n� Stati membri hanno riten,'ll!to che 1'1accoodo tariffa:riio fosse .c001tratrio ,a]_ �traittato di Roma -:nel quail oaiso si �SM'ebbe �dovuto :&:m:-iricoriso ad. mezzi c001temp1ati".dailJl'art. 234, 2� comma anzi, ila Comunit� si � co111Jsidelt".ata V:i:noolata dall'accordo ~enerale. AskUJne disposizioni del iWattato di Roma ed ainco;r pi� del diritto comund.ta:rd:o derivato, si .affiancano alle prescrii.ZJioni del G.A.T.T. e, se sono rari ii rdchd.ami esplfoiti dell. trattato alLle .coniv:ein:zioni pl~iJ.a:twali, i :rinvii impliciti ed ancor pi� i � rprestiti � nQIIl mancano, viedirun:si ad ese:mu;ifo gili a:rtt. 18, 29, 11O e 111 dei!. triattaito. Lnoilltre Le :autoirdit� comunitair.i!e, d1ntendeindo svoLgeiie un'1azdione compatibilie con le norme dei!. G.A.T.T. nei �confronti idei paesi terz�, motivano di :lir.equente l,e il.oro decisioni facendo riilerimento ddl".etto aille disposi.moni delil'accordo generale. OiJto .come ese:mu;ifo i :vegolamenti del Consiglio 111in. 46/64 del 30 aprile 1964, 65/65 dei!. 13 maggfo 19<65, 1nel isettoce degli oritod:rutticoili e gli stessi regoiLamenti della Commissione che fanno oggetto della presente controv. ersia. Rifoll"imemi 1analoghl si ,troviano nei diritto �comunitairio r�e1ativo ad altre oc~zzazfoni di mericato; vedanisi ad esempio il. r,egoilamento in. 14/64 del Consiglio sul!1e carni bovine, iil II':egolamenrto in. 136/66 suJ1.e maiterie graSISe ed il r�ego1amento n. mo/66 sui pil'odortti tll".asd:OO'llllati. p,er �di ipi� i dird.tti ll"konoscd.uti a falvooe degli Stati membri e .gli obblighi che essi 1sd. 1sono assunti neill':amhito d!el G.A.T.T., rientrano sostanzialmente, almeno dop.o la :scadenza dei!. peri.odo di <briansizione, lll!elle competenz.e comun:LtaT'ie, 1sia ,che :rig;uaxiddno :I.a tar.iffa dogainailie ,cQIIllJU.ne, come ile _decisiond :av;enti per oggetto ila disciipl:ina degli scambi commelI':ci!aJ.i con gli Stati terzi nei 1settoci lI�er i ,quali � stata d.stitudfa ll'oll"gianizz;azione comune dei mercati. La Comund.1t� � quindi 1effettirvamente vincolata daiLle di:sposizfoni �aieil.l'acco! rdo gene!I'laiLe, pur se essa non � UIIlla pairite contraente a stvetto !rigo!!." di ,ter:mi!Ili e .ci� � .com�ermaito dail fatto che dal 1970 essa ha preso pax,te ai primi negoziati pilurilaiteralli condotti nell'ambito deil G.A.T.T., che avevano tra �l'ailltvo �come scopo fa ,sostituzione delle concessioni tariffari-e dei singoli Stati membrd. con coltlicessioni comun�ltarie. Confoo:-memente aill'a!rt. XXIV defil'accoll'ldo gene:riaiLe, il Consiglio delle Comunit� e gli Stati membri hanno apip:roV1a.to i prortocolili firmati a Gineivra nei!. 19612 e nel 19>63. La Clomunit� ha anche ipreiso pairte alle trattative corome!I'lciaJ.i cono-. sciute �come � Kernr.t1Jedy Round ", dail 1964 1al 1967, gli .accOII'di che ne sono 11 322 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO aidem1to 1ail G.A.T.T. 1e 1c:he nelil'.ambilto 1dli. �qUJeisto so!Lo glJJi Stami membri harrmo dmiltrtlo di vioito. T!UltrtJavtila, dJn rbuit1Je !Le 1dielldiberiazilo:rui rei!Jaitiive a tpl!"ob1emi idi ;poilJirtJilca 1oommericiiailie JJa OomUJllJilt� dJnteirvJiene 1come tiailie, :raippll'leoonrtlartia 1dlaill1a Oommllissliiotnie, e din caiso 1dl1 viOltlaZ1ilo1ne, li vio1:Ji diegllJi. Sitaiti membrli 1so1I110 sem:po:ie .c~omcildlelllllli 1e ooll110frffii ailJJJa po1si1zdJone pme1ciede1rntemenite fils1siaita dm. 1siede �ciOOTIIUIIllirtJair:ila. Gli Srtiaiti terzli, membrd. idlell. G .A. T.T., aiciciettaino �ohe 1La OomUJillirt� 1sli 1c1omporti li.Jn pll"atiilc:a 1000D1e UiOJa piairite contr. a1eo:1te dlel~l'.acicocr:id10. '11urbte q1U1este consd1dielfaiZlilolilli :liruruno l!"illte1111erre 1chie ila scaturirti sono stati 1stipulati mediaillte decisione del ColliSigUo deil. 28 inovembcr:- e 1967. La Comun'.Lt� ha 1poi pre.so piairte ad ai1tre �'fmattaitiv�e, di1scussioni, conSUJ~ ttazi.ond p1milate1rial�i. che iriguardavaino :lira il'iaJrtJro Jia po�Jitiica commerciiale comunitairia. � Queista !J?Osiiz.ione �equiparia JJa Comurot� ai membri dell'o!I"lganizzazione del G.A.T.T. �e le ailitre parti �contraenti ,con;sidel"laino fa Comunit� come tale, quindJi �essa deve :ritenersi VIDCOWata dagli OOcOOdi �Che .essa Sltiipu;la a n:o:rma dell'iairit. 228 del .traittaito, [',wgornento fondaJto essenzialmente sul 1� comma dell'iall"'t..234 e .svolto dalle ;attrici non � dUinJque rpertine!l:l!te; esso non ha alcun vatlore ai fini de& valutazione del.il.a vailidii�t� deli'atto :rfohies:tavi in v.iia pregiudiziale. E:sacrninando i!Ja struttura formatl.e del G.A.T.T., il. modo di composizione degli �eventuali conflitti �tra ile par�ti contraenti �e il.e .condizliom in cui l'accoodo � :staito aipp:licato, soT'ge 11a domainda del se l'art. XI abbia efficacia .immediata !niell'o:ridinamento .gduridico �comunditairio. � A quanto mi il'isulta nuJ:lia � stab1ild.ito in materia, ailmerno 111.e(lla vostra giUJI"lisp:rudenza. Con fa sentenza 27 :febbl"laio li9i62 (causa 10-61, Commis sione contro \Repubblica :italiainia,. Racc. 1962, paig. 1), av;ete stabHito che iJ. trattato C.E.E., nci isettori che esso disCI�lplina, ha :!Ja pl!"�evalenza sul.ile conv;enziom stipulate mprecedenza �per quanto Tiguairida i :rappor.ti tria Stata. membri, ivi 1comp:rese :anche iLe convienzio!llii. stipulate nell'ambi.rflo del G.A.T.T. QUJe1s:ta decisdJOIIlle, iI'!iigltlialI'dante UlI1 \I"'.1c:01'1SO per madempimento a:gili oibbilJiighi derirviainti dail tr.~ttato !Promosso contro ila Repubblica !LtaUam.a, norn � di a1cuna utilit� !P�!l" risolv�ere il:a questione odien:na, poich� �essa riguarda !rlJOn gi� ig1i obblighi 1sorti d:a11e �COill.venziond deil. G.A.T.T. !Per ,gli organi comu nitari, bens� riguocda i 1di!ri.tti che il.'Iitalia i�nternderebbe a!l"fl'ogarsi in vi:rt� di tale 1accordo relativamente ad. :riaippolt"!ti �tra �gili Stati membri della Co mund.it�. NOIIl � 111emmeno possiibile tra:r<re aa:igomento d:alila sentenza 15 dicem bre 1971, con cui, su de:flerime�nto dello stesso tribuna.ile d'appello economko olande1se e a p!l"opo1siito dehle .stesse �controver:Sie di merito, aiviete dichiarato che � negli iscaimhi coi !P!aesi terzd. l'aptpili~ione di irestrizfoni quantitative e idi misure di eflietto 1equd.vale111te rientra flra i mezzi della politica com merciale .comune ai sensi delll.'1airt. 113 del itl"laittatto, nonich� deilte disposi 21ioni relative 1Mla ipoJ.itica ag,ri,cola .com'llllle (if�l"a l'1alta-o deJ.l'a'l"lt. 40, n. 3 che {lllev,ede l'.i<stituzione �di meccamsmi �comuni di stabiiJJizziazione ahl'impoll'tazd.one o �all"espolt"!tazione) ,, . ln queil. .caiso per� si 1IDat1Ja'Via ,dJi iStabilire se fosseiro confoirmi al tl"laittaito .di Roma delle decilsioni adottaite neil 1970 p.e:r il'iimportarzioine di meil.e da taiv.ola �e non basterebbe :affermare che il. trattato s1�a daJ. .. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 323 Oomun:�t� .sdia V1�IIlloowaita idail G.A.T.T., �Clome il.o � da.glii aicioordii ch'e1SJSa sitd.pU! 1a 1aii .setnJsli dieilll'irurit. 2:218 dleil rtmarbtJaito. Oi� inon sd1glilliifiJcia., tUJttavd1a, 1che 1a vd.1offiazi:10lllle idleil. G .A. T. T. po1sisia oos1liJ1ruilr1e Uiil. meZllo d'1iJrnpiuginaZliicme �ocm1mo :JJa vailli!dii.Jt� dli urn aitto idii urna istirtJu:ziiiolllle 1comu:n�taird:a. Af corutll'1a:r:i!o, un effotto� dleil ~elllieir1e 1S1air1eibbe m C01I1Jtir1a1sto 1coll si1srt:ema idieil. G.A.T.T. ]l giiiuidiiioe, qUJailioira dlkhiiJaira\31:se il.'liinva�lliiidii. Jt� idleil pll'OVVleidJiJrnemrbo 1iimpugnaito peir I�.!n1Cmmp1atiJbliili:�t� con il.1e dliJspo1:sdzioni idleil G .A. T.T., osrt:ia1ooil.er�ebbe 'i proc1e1ddlmeni1:1i colllltemp/JJaJt,i diailil.10 Slbe13so punito di vista .qruailiJtaitivo 1ohe 1sotto iJ. profilo cronoil.ogico, ha una preminenza �sul G.A.T.T. per irisOilv�eire definitivamente iil iprobil�ema .. Si deve quindi stabiJ.d:re se il'iart. XI del G.A.T.T. ha efffoacia immediata nelJ.'ocdinamento �coo:nunitaTio con il �siglllificato e il�e .conseguenze che iLa vostra Cioirte iattribuiisce �a que1st',espressione. Vti. isoino viali.de ragi.ond peir p.ellJSall'e che tutto ci� ["esti nell 1ciaa::nipo deli'irpotesd: cnon Sii pu� arttribuiTe sotto questo aspetto importanza decisiva ad alcune pironunoo dei .tribunali nazionali. Alcuni giudici tedeschi hanno 1srt:abil.dto che nie�i rappo1rti dell'at1t. Hl del G.A.T.T. con il.'ordiinamento gti.uriclico inte!rno, questa diisposiziione rigua;rdanite il iregime nazionale 1i.n maiteriia di imposrt:e e dd diisciipJJim..e inte!rne, non pu� av�e!re ,efficacia 1.mmediata ed hanno ag,giunito che iLe stipulazioni dell'accoirido g�eneira1e nel J.oiro comp1esso non sono adeguate a fair sorgerre dd.rrditti a favore deii :singoli (Bundesfinainzhof, 29 1aipme 1969, VII 81/65 BZBI 1969, pag. 1007; Finanzg.erkht di BTiema, 20 giugno 19169, Il 1214/67 ZfZ 1971, pa1g. 51; Finanz,gedcht di Amb~go, 29 ottobre 19<69, IV 356/616 H, sentenza del F~g,ericht 1970, pag. 145). Una .solluzione, in a1ppaivetttza dive["Sa, � stata accolta dai11a Coirte cli cassaziiOllle itailiana sempr,e a !Pl'OIPosi.to del!l'arrt. III del G.A.T.T. (Corte dii cassazione 6 il.ug�io 1968, in. 2293, Corte d.i cassazione 8 ,girugno 1972, n. 1773). Queste .senrt:enz�e, per�, �Che .si ispirano ad una concez1one dualistica dei rrappmti tra dd:ritto internazionale 1e 1diivitto intmmo, han.no l'oriienrtamento summenzd. onato .solo ipeir:ch� tla \le.gge itaJ.iiana, �con �crui � stato il'aitificato il G.A.T.T., ha espliici:tamente integ.raio iLe norme delJ.'accordo ,genell'a1e nel cli.ritto i<nterno. Con questo .siistema una iLegg~ posrt:eriio:re di oriientaimento c001illrario alll'ad. Hl dli detto aiccoirdo 1pot11ebbe privaa:-.e i siingoli d:i ogni facolt� di invoca!rne il irdspetto di fronte ail.llo Stato. Non ISli tratta �quindi di un"efficada immediata .come delineata nella vostra giUil"isp!r'Udenza. Astriazion :!latta da queste pll'onunce o sentenze :inteane, ritengo arnzti. tutto 1che, con i'aiccordo �g�eneira1e, gU Stati S:i sono dmpegnati soltanto a seguire un coonipo!r1bamento determinato nella �loro poHitica commercia.ile e non hanno ti.nteso 1c,veare no1rme ad eff!icacia immedd!ata !il cUJi rii.spetto do webbe �esse:r;e garantito dati. tribunali nazi:onaiH., anche qualora venisse pro miulgata una iLegge initell'na di ;senso contrado; jn :seconido il.uogo i !proce dimenti ip!revisti dtail G.A.T.T. iper risoilv:~e i 1conflitti �Che sor.gono drca la sua 1apiplfoazione e�scludono .che .si possa ip.arl~e di 1effkaciia li.mmediata; infine, Jie �Cloindizioni in �cui iLe �disposiziond. della 1p1a111te II dell'acc0trdo, tra 1e quiaili J.'all'.'t. XI, sono state poste in �eseC1UZ1fone conf.ermarno questa opinione. A) Nel !Sistema deil G.A.T.T. sono :state emanate nO\t"ffie .generali.i, di teinooe ,sovente iperentoirio .e ip!reciso, ,sia ipe;r quanto !riguaa:ida li.il. trattamento gieineirlico delilia ([ljaz:i.ona1e pi� :liavorita 0air.t. I, 1-0 �ciomma), sia pe!r quainto 324 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO� G.A.T.T. peLr ir1iJsoa.veLr1e conrtiroV'ensile die!l genieme, pLr,01oediiimerruti..�he nJ01n haiil�.110 oair1at1Je1re g1rur1~sdJizi1oinaille, ma ditpil.1omai1Jtcio. Non si .pru�, d'altra pairite, rbriaisCUJr1aire dtl. :llaittio 'Che 11e co1nioossiioirui e i viainrtJaiggd. 1c1ocni1Je,m:PilJati dia[l' 1aiccolfldlo 1son10 i1im~tartii da iiliUJme1rose �eooelZ!ioni; clle mo1to 1.S\pe1StSiO il!e siudde1Jte ICOO'.l!DelSISl�Onii rpiOISISO[l!O 1�\SSleLr:e sospese o modli�fioarlle, prevdia COlllJSJUilitazioiilie faia l1e pairrbi 1colillt:r1aJeil1rlJi e mediilairube oompetnEli staJbLll!itJi di 1oomune aiccoLrdo; 1che ne1ppme fa ma.cnicainzia dii un compLrlomesso esCILuidJe wa ir1ev'Q1ca dlei1lie 1cioil1lces\Iliio1J11i, belThs� 1aJttrdibuiJsce sempl1iicemente alll1a oontlflopairt1e il riguarda il tnattamenito interno in materi.la dd. imposte e di regolamenti interni (81l't. III), iin. maiteniia di d:i:ritti ,aintiJdiw:1npiing .e d.i dazd. di conguag1lio (art. VI), orppUll.'e demei1em:i.nazione de11e r�eistriziond. quainititative (airt. XI). Queste disp1osiziom per� ammettono 'eSPlidtaimenite eiocez:Loni tali, previste nella Jieg~e stessa, e deroghe cos� numerose che possono vieTilir concesse coo iil 'consenso dehle pllll"i1ll contraenti, che in definitiva il sistema deH'accoodo � cararttwizzato da una g1rande 1elast1cit� d'aippliicazione, fil siistema ammette un mairgine molto vaisto onde poter 1ade1guaire i principi alle si.tuaziom pratiche. Queste nmme non banno nulla di :rig.iido. Facendo eccezione alla clausola deliLa nazione pi� :fav:orita, .il 2� comma ,defil'airt. I contempla 4 categorie di :regimi 1pT'efor,en:ziali, ,esistenti aJ. momento della conc1UJsione deil.l'accorido ~eralle, vailie a dire quelli che criguairdavano ;a,liLora iil CommonW1ea1th bnitamt:Lco e il'unione francese. Le deroghe iaipporitate a questa ciLaru. sola, w aiutOII'I�zzazione delle parti contraenti. �concessa dn esiito a tiraittative, . J ri~a'l'idaino 1e � integriazd.oni if,egionali �. La Comunit� eurorpea del caa:-bone e de1l'iacciiaio ha frutto cos� di una deroga espil.!icita in forza deliL'airt. XXV . del G.A.T.T. ~f Inoltre, (1'1airt. XXIV iplt'ev:ede 1per !Le uniiora doganali e le zoine di libero scambio, un :regime �1ail'gamente derogatorio. AnaJ:ogiamente, il divieto di app,1Jica:re restrizioni quantitative � stato rn:iitiigaito, nel 2� .comma dell'art. XI, da ecceziond che si fondano su ,1Jre punti: -�1a tutela dei 1sistemi economki ilil via dii sviiluppo; -1a tutela dehl',equiJlthrio nelilia biliarncia dei rpagamenti; -infine la ,tuteli.a deilil'a.ig.nicoltura. Quest'u:ltima ,cilJa1UJsola 1arutorizza LLe pa:riti contraenti ad appUoore, senza autonizzazione 1p~ev;entiva, restrizioni ,quantitati:v,e aJtl.'iroportazfone onde eser.ciitair,e un'azforne �stabilizzatrice sud !PJ:'Op:ri mer:cati niazionaill, il'.liell'ambito di provved�meniti che tendono a decongestionare 11 m&,cato di un prodotto agricol� minacciiaito di 1soffocamento. Questa facolt� � 'subordJi.,niata ad aiLcune tn�'ecise ,conclizioni : limitazione della sua 1aiprplicazione nel tempo, necessd,t� di irdispettwe determinati ra1ppocti tra impoil"'tazd.onie e .produzione nazionale, come ad ese.mpfo i.S� vel'ificher.ebbe 1se noo vd. rossell\o ll'ie!Srbrizioni quantitative, spede :rispetto 1ail:le importazioni effettuate durante d.l peni.odo di irif.erimento. La pr.essi ha :swainame:nte iampiLiiato :la s.fleil'a d'aipplicazioll'.lle dd. questa deri:-oga. Vi sono num,erosi Stati che hanno s�11ecitato 1ed hanno ottenuto di pot~ne fruiJr,e; 1l'or.ganizzazione del G.A.T.T. fu. anche indotta a r1co!ITere, in queisto ,settore, 1all'airt. XXV ideU'acc()['ldo, tenuto conto dehl'estensione dei regimi derogatori ,che a1cuni membri aveviano ,deciso ,cli lptrlaticare. Gli S:tati Uniti ottennero ne1l 1'9'55 una dispensa che :rigururdava fa maggior palflte de11� lo!ro 1politica agricola. Va:rt. XXV conferisce alhl.e pM".ti conrtJriaenti la�� PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 325 diiriirtto dii rev10ciairie 1ci0I1Jciessii01D1i equiviallooti; 1dhie, :ad selll:SI� di tail.uirni ;prortocoilllii 1ei1Jaibcmarbi nel(l.'ambirtlo del G.A.T.T., il.e pia!riti .crotnl�II'la1eoo a(I)P�.diciano deteirm�!nlaite idiisp01sizl:iJOllllii d1elhl'iaiocorido, diroa �owi l'art. XI, isoilio e I�ln qualillto s'.1ao::1Jo 100IID!plaitdibiilii 1000 ille '.Leggii din vi1gi()ll'le �, ecc. Stoodio iC'OISi [lie 1cose, so!rge aidddll'lirtrtrurra 1fil. .probillema II"e1a1Jiivo 1a1l �se 1l'a!rt. � XI 1deil G .A.T. T. 1s:iia sufficlile111temeo: irbe 1chJiJairio e pl'letCliJso per poter .essefl'le 31PPi]]iJoaJto dia ooganli gli.twri! 8diz1olllla1i. possi!bili.:t� dii ottenwe l'esenzione d1a1l'�osserviaiMa di ai1ound. impegni derivainiti. dalle .conv:etnzi.oni a m9tivo di �ciir.costanze cosiddette eccezit>nalli, div.er:se da que1le contempLaite �dlai11e altre diiSPosizfon:i deJ.l'accoroo g.enerale. Si 1Jriaitta 'di una vail.vola di siicmrezza moJ.to 1ampfa che pu� v�enir usata coo U!Illa ~ainde elasfli,cit�, ill �cui .sistema �entra in funziione su richiesta di uno Staito, .giraz:iie ad una decisione presa a maigigi:orranza dalle pamti contraenti. B) Il modo di .composizione dei 1conffitti 1sorti. tra i membri de1l'oo:giainizzazione 1del G.A.T.T. � p.uiie significativo; J.'a;r;t. XXIII l(>r'evede che, se una pM:'!te 1contraente riitiene che uno dei VOOJJtaiggi 1che �essa :pu� trarrre daill'aoooirdo v1enga 1compromesso o annullato, oppm-�e ohe iLa (['�etalizzazicme de1Jlie :fiinaJ.it� del G.A.T.T. isi1a. di :perr iS,� compr.omessa in quanto un'iaiLtra tpaa:"te cont:riaente ap:pUca iprovv:edimenti conitriari alle disposizioni del trattato, in un ip!l"WO tempo ilo Stato intwessaito ipu� ,pvesentai:r.,e so11Jainto !le propde rimostranze e'fail"e (P(I'Oposte �che ila �controparte e �esamilnoc� con 1spi:rriito compr �e:hJSivo >. Se entro un ipecriodo ragionevole non si igi:ung.e iad una sodd�iisfacente .soiLuzione, 1a 1contr-OV'ersia pu� V�enirr portata ddinanzi 1ai membri deil G.A.T.T., che, dopo aver svolto dncmeste 1e oonSJUltazioni, se rriterugono che 1a sttua~i0I1e ipiresenti Uiilla .cerita. 1glraviit�, possono autorrizzaire il.a pairte o J.e pail"ti :Lese a non !l"ispettaa:ie per l\l:ll �C&ito periodo i lorro obblighi. nei confronti dei 11espoosabi1i. Infine, ultima ratio, il 11-.esponsabrile �potr� notificaJre aliLa 1seg.r.eteria de1l'o;riganizzazione la propria .:iintenziione di recedel.t"e dail.la convenzione pr.esentando lLe dimissioni. C) Infiine, 1po:iich� nessun padarnernto nazionale, ad eccezione della Assemblea Haitiana, non ha mai rratificaito l'.accOO"do gienera1e, esso � applicahl1e ,agili Stati 1in 1fo!rza di un protoco11o d'aipipltcazione provviisOO"i�o che tuttavia neJ.1a Gell'maini:a f.edera1e ha costi:tuito l'og,getto di una l1eg,ge d'aipiprovazionie; in Italia � stata emanata in merito una 1egige esecutiva. Le iparti conwa.enti 1sono tenute ad appil.ica:re '1e iparriti I 1e III idell.'accoil"do. A queiSto proiposito �esse 'lliOIIl possono forroulair�e riserve; 1pe([' ,contro, iLa ipar�te II, compreso J.'1a(['t. XI, Le vincola 1sofo compaitibilmente con ila ilegi:sLaz.ione vigente. ln caso di iconfli:tto 1a legi:Sllazione naziionaile ipT'evaile :sU111e diaiusoiLe della pa.rte II. La legi:slazione vi1gente � solo .que11la atppl:icata .al momento dell'entraita in v.tgore de1Jl'accordo g.enera1e, �ComUJtlJque taile 1sistema non rispond1e afiiaitto ai :roequisiti deil.J.'.efficacia immediata. Da queste ieon:sLde!l:1azcrioni 1si .tr1ae la conc;i,usione �che le .c:lisiposizioni dell'accordo g�:nerail�e, il cui meccanismo si foind:a sul <consenso delile parti con1Jriaen1Ji, non il"igua.11daino i 1singo1i in quanto taili. In parttcolail"e l'art. XI contempla ieccezioni e deroghe wa cui appJ.ka,.. zioine ha Ti:veLato .che ~'a disci1plina attribuiva :agili Stati e, � mutatis mutaindis � a:Ua Comum.H�, un potere d:isc111ezfona1e taile dia �esclud~e che i singOlli possano affermare che il :principio coinf.erisce lOO"o i dir1tti sogg.ettivi 5 326 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I'Illf�mie, dll. n. 2 idlei11'~. XI �cornllemp]Ja 'UID. cell"lto numero dli �lcioozdlolllfi � ail idlivdeto ISaJillcdrtlo dru tn.. l, �1CIC1ezli!oni :1im (I.le q1uailii SOID.O piairidicollialrmente ll'1il1ev�ainrtll lilleilllJa :tiartrlli!spercrne queililie 1sta:bill!irbe iail�Ja Jieitteim c); anchie preir .quesito nJOID. \Sii (plU� li.inVIOClal!"le ;fil. tn.. 1 per rCJOII1Jtes1Ja.re i]Ja via!l�dJilt� di iilJ()(t'IIDJe dii drur1iJtto cOOll!llll�J1Jal!"lio di&<iJV1aJ1Jo. Sulla seconda questione. Seioonido le attrici nella causa principaLe, ile irestrd.zl1oni COlllltempillaltre daii regowarmeniti ltl.ID.. 459/70, 5615/70 �e 6'816/70 rsrolillo li.in rcontria1sito rc0tn. gli obhligfhli. dimprositi raigl1i Stailli :membrti. rdlailil'ao:it. XI rdlel GATT, po:iioh� liJl tn.. 2 dli quesito airrtilcoll:o tn.Otn. �SI� 1app1]faca ltlielli1Ja fartrllLsipre1ciile. D'al1tll"ra prax'be, ilJ. sdlsitema i quaili porS1So1110 venire Ultihnenrte .invocati diiniainz.i aid un 1Jriibrunrue interno. Quir.ndi. non 11".iiten:go �che ila viailiidit� dei Tegoilaimenti comunit81l"d ai sensi deill'ra!l't. 17'7 rdel traitta,to di. Roma, possa rersseooe messa dm. fOII"Se dailJ.'arl. XI deli'accoodo �generiale. IL ~obllema della roomip;;lltiibiilirt� di detti :riegolamenti con \le <lisposiziQIIl!i. rdeiLl'airt. XI non avrebbe potuto, �evientuailmente, p0trsi se non nei :riappoiI"'ti tra il"ooganizzazione del G.A.T.T. da un il.a:to e J.a Comunit� ecoinomirca europea e gli Stati membri dall'iailtro e neill'iamhito dei 1 sistemi di negoZJiarto �e di �oomiposiz.ione contemplati dtaill'ac�oodo generale. D'ailitro canto sd. potrebbe anche prensarre che, se il.'art. XI del G.A.T.T. avesse avruto �efficacia :immediata rneill'ood:inamento rgiiUJrlrdico 1comunit.ario, iii. goV'&-no ruandese avrebbe rpotuto chiedell"e �aili1a vostria Ciarle, in VIWt� dell'art. 173 del 1maittaito di Roma, J.'annu1Lamento dei T�egolamenti litigiO!Si, a condizione �Che �egli !ritenesse iaJ:i 1norme �comiunitatrde dm contrraisto C()(l'.l il.'accoodo .geneTal�e e �qru.indi rcOll'.l �gil.i obblighi rdeirivanti dtaMe convenzioni e inoombenti arl1a Colll!UIDt� 1ed rai P�esi Bassi. PTorpongo q'U!ind:i r'cbe affermilaite prea:-d:irirtto: 1. -A nornma dell'art. 177 del trattato delila Coonruni:t� economd..ca europea, ila vialidiit� rdegili rartti adottaiti dar11e jjstituzioni comuni.iade va vail.utata rispetto ad una nO!rma di dii!l'itto internazionale .cliVier<sa dail. diritto comuIllitairio �che vincoli la Comu:nit� e sia i:rm.nediratamente apipliicabiile ine1l'ocdinamento giU!l"1dico comunitall'io. 2. -Le ..disposizioni dell'ail"t. XI rde11.'raoooa:do rgeneiriail.e tairi:ffiario non hanno �efficacia immedira:ta nelil'O'l'dinamento �giurd.dlioo comunttaird.o, !La validit� .dei \l"leg.oJ,ame:ruti nn. 45,9, 5�65 �e 686/70 de11a OommissiOIOO non pu� essere messa i111. dubbio rSOtto :iii. {P['ofilo di dette disporSizdOll'.l'i. Conclusioni presentate dall'avv. gen. Roemer neUe cause 9/73 e 10/73. (Omi-ssis). -4. -La questione .che oi 1aiccingiamo ora ad esamifilare � sta:ta anch'essa 1so1levata .solo ne.1la .coosa 9-73. Si �crbielde aill1a Cott-te di sta 1 b:hl:ia:-e ,se il regolamento n. 974/71 e i rsuccessivi iI"'egoJ.amenti d'attuazione adottati dalla Commissione non siano in'V!ailidi nella pra!l"lte in culi autoriz~ ano, rnegli scambi di foirmagigio Emmentail. e Gxuy�re coi Paesi terzi, il.a riscossione d'impoir'ti compensativi �Che, agigihmti al prelievo, costiiuisoono PARTE I, S]j:Z. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTER:NAZIONALE 327 �Ji ilimirt:la:ziilcmii ailffie dim:pioll'itanzdiO!llli �ilstiltuirto dagili uilitdmi due deii. SUJdldietllli !l"ego(Lamoo.ti � lin 1co!lli1lrlaJsito �CIOIIl l'aait. XIII dJefl G.A.T.T. La Corte dovrebbe qiuitnidli dlilchd.airaa:ie �Clhie i I�ll'e regio11Jamenrbi dii IClUJi lbrattaisd. solllO Taidiiooilmeinite nuL1i p1erioh� moo1I1JC1illdlabil1i 1con il.'1airrt. 234 dieil rtll'lartltaito C.E.E. e vd!zlilarti dia moompe'bellliZa. ]l go~erne olandese non pll'lelilide �posiZJiioine �suilll1a seocmdla que1st:ilo111e. L~ Commissione �0S1S1ell'V'a che n� �:iJl gtiludlilce !lll~i101Illa11Je n� i!Je aittiriJcli haiil/IlJo ISIV'oiLto all'igtomffilJti iatti a dimoistl'lairie l'dilile1giiitrt:rnmd.1t� dei oogoilamooibi un onell'e �S1U1pedoce a quello delle ailiquote massime dei dazi consoilidati del G.A.T.T. Al ll'iguall'do Via ll'!LOOll'daito anzitutto ohe, iil 6 oittobre 19<6�9, iLa Comunit� ha oOOJJcluso con ila .Svizzera, 1ai seDISli deill'a:rt. 28 del G.A.T.T., un acco:rdo coo1rtenente :fuia il'a:Ltro �concessioni tari:ffail'!i.�e per H foirmaggfo Emmental e Gil"Uy�r.e (le ll'ispetti:ve aliquoite venivano cio� sottoposte ad un determinato wim.ite massimo). � esart;to, d'ailitra partite, che i itributi oompeinS1aitivii. della fluttuaz:ione monetaria, ~giU1ngendos.i. ali lpll'elievi, costirtuiv:ano nel caso del fuirmaiggio �svizZJero run onere 1superioll'e ailil'aldquoila maissima del dazlio consoilidaito. ln base a �questi diaiti, il'iattrke nelliai ca1UJsa pirlnciipaile s0:siti�ene che dette concessioni farnno paa:!te deihl."elenco di �cui aiLl'iart. 2 del G.A.T.T., e che per:cd� ila C-Oimunirt� � tenuta a non �sottoporre :i prodotti lin questione ad � al.cun diazio o tributo di .quailsiaisi gener�e, riscosso swll'mnportazione o !in occaisione delil'impoll'tazione �. Essa sositiene p'lll"e 1che il siJngolo rpru� rachiia.mall'si 1alila suddetta !llO!l'ma de:l G.A.T.T., e contestare ila validit� dei regolamenti .che non il1!e abbiano tenuto COIIllto. Decisivo � in ogmi caso, a suo p~ere, :iJl ratto �che il diazfo consolidia.to de�l G.A.T.T. ipeil' dii. forma~g;io Emmen:taJ. e Giruy�re fiigw.-a nell'aJ:1egato li del ii:-ego:Lamen:to del Consiigil:io 1/72 (1), irecarnte modifica del r.egolam�nto n. 9�50/68 (2), 'l"eLativo a.Ll:a tariffa doganaiLe 1coonU�l1e: �esso sairebbe �CO�S� div:enuto parte ilntegll'ante di questa '1lall'i:ffa, a.ssiumerndone i'e:ffiiicacia vincoilante. A suo avviso, :l'importartore dovriebbe 1ailmeno potell' ;addUT'lle questo .�aIDgomellllto, pell' sosite1I11e~e che non era ammiissibii.1e lil ;supe!l'amento delle suddette ailiquote in :segiuito alla riscossione di tributi compeinsa.tivi della fluttuaziomie vaiLutaria. 1in merito a .questa tesi dell'attrice, hlsogna ammeittere anzitUltto -Umitandosi ailil':all'goonento che ir:i,guiaroda ,specifkamente lil G.A.T.T. -che fa Clomunit� � m eff.etti v:inicoJ.ata daiUe disiposizion:i deil:l' Acooll'do, anche per quanto ll'ig;uairda le .concessioni �Concordate oon lLa .Srvizziera, come si desume daill.a Vostra !recente 1sentooza nelle cause 21-24/72. Tuttavia, nonostante l'ampdia pootaita del divieto contenuto inel gi� dtato art. 2 del G.A.T.T., ci si potrebbe 1chiiede:rie se questa 1I10rma 1s:i II'iforisca anche agli limpOll'ti coonpensativ� i della fl.uttuaZJii.one delle mo!l'le:te e se �sda cos� dim.osmata l'irncomp1atib: iilit� di tali orneirl .con il'Accoll'do .stesso. Si derv:e d�nfaitti teineir c01I1to delila pall'1Ji.coilall'e funzione de~li :importi compensativi, i quali hairuno lo scopo di neiu1lriaJ.izzair,e ilo sgravio� delile importazioni, deteit'11Ilinaito1si in conseg.uenza dei ipll'ovvedimenti vialiutaill'i adaittati. 1in ~eailt�, tr.iibruti del �g:enere nOIIl erarno (1) Gazzetta Ufficiale 1972, n. L 1. (2) Gazzetta Ufficiale 1968, n. L 172. 328 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO llilti�g:ilosi. La itesi dlellil'�mcoimpiartl�lbdl1ilt� 1con 11.'iairit. XI d1eil G.A.T.T. � dleil. resto dindiondlartJa; ilia CommiJssiJ01I1Je rdm:v11a :alllle �OQIDJSi1dleil'lalZliiOIIlli da 1essa svoilrtJe 1111ei1Jlie caiuse 41-44/70. Quailooa 1suss:iJstesserio dubbi I�lil. proposito, si dlowiebbe cericM"1e 1ainZJirtJutto dli 1elllimmal"e. l'1evientuailie ilnlcOIIll.partJiibilllilt� pecr: vlila d'I�IIlterprertiaiz: i!OIIlle ideli. i:r:egollameillti dli 1cui � 108JU!S1a. In diritto. -Con proVV'edmento 5 maggio 1972, pervie1Illuto lin. oainiceilllieirdla 11'8 maiggii10 11972, dil Colliegie viain BerlQlelP vioor het Bedlrtiij:.flSilevien ha 1sottopiO!Sto ia qUJesta Oorte, 1a n1orima dieffil'airit. 177 deil . rtmittato " stati presi :iin oonsider>az:ione !in 1sede G.A.T..T., e semb!ra inoiLtre che, nella prassi reliativia aill'Aocoodo, il.a il0tro tempooc-ainea appl:iicaz:ione, nella miiSl:tra in ,cui produce �effetti oonm-eti, viengia comunque. itoillerata. InolJtr:e, come ha �sosternuto ila Commissione, ici si potrebbe chi1edere se tl'libuti del gener.e, inegU scambi �Coi Paesi terzi, non irientrdino neli1e pirevi 1 sioni delJ.'airt. II, 2 a) in tre1amone all'1aa:-,t. III idel G.A.T.T. � un'obi1ezione che non dev'essere trascurata, rpex.ch� g1li iimporrti vigiernti IPOC gli iscambi coi Paie1si terzi irappiriesentano il.'equi val�eillte di 1quelli dlstituJiti 1S1Uglli ,scambi :iinittracom:unitairi e perich� iil funzionamento deil. mer>carto agir.i.colo nell'ambito di un'unione dogianai1e impiU�a 1senz'1altro �che le merd importate da Paesi terzi non :fu:ruiscano di un warttamento pi� :favorevole di quehlo riservato a:lil:e merci provenienti daigili !Stati membri (dn aJ.1ri 1lerrmini, gli importi compensativi in �questione ,saroobbero in rea1t� giustificarti, ahneno nella miisura .in cui anche gli :scambi intriacomunirbari sono coilpd.ii da tributi analoghi). Infine -e anche �questa � un'osserv:azione deilila Commissione -si� potrebbe pensarre ad una ,giustificazione 1baisaita, 1SIUill'iairt. XIX del G .A. T.T., cio� salii.a noo:ma 1che contempla 1a possibilit� dd iaidotta~e SJpeciali provvedimenti ~n �Caso di grrav:e danno peir la !P['Oduz:ioltl!e 1DJazi.ona1e. Questa ciircos'flanzla dowebbe essere naitocalmeillte pcr.-oviaita caso per caso, per i vari prodotti. Comunque, itutto d� in deftnitiv:a ipu� Tesitaire in sospeso, anche se le consid&azd.oni .cui ho accerunato mostrano che non si iposSOilio senz;altro accettare J.,e conCllusioni che 1'1attrfoe trae dal prrini.Jpio def.Ll'.efficacia imme diata 1dE?>l di.1ritto comuni1JM"io, nel 1senso �che anche 1dailil'ail'it. 2 dei!. G.A.T.T., in re1az:ione 1a11e concessioni in mateir:i.a d:i. dazi sui f<mnaiggi, derivi 'lllil obbJi.g.o ,giurid:ico chiar-o, 1perfetto, deterrminato e incondizionato, atto a pro dWTie 1e:ffetti immediati nei �confronti deil singoli.o. C~me harnno un;ainime mente so1Jtoiti,nieato H Govcern:o federale, iii. Coinsigilio e kl. Commi:ssione, un'ail.tra ccmsi�del'larione � i'llfaitti decisiva peil' quanto' trigiuairda i!Ja disciplina del G.A.T.T. Per rragioni di 'PII"inicipio non �si pu� ammettere, in:tiartti, che i singoil.i acquiistim:o dei d:iTitti ;tu forza delle clausole delll'Aicco!I'ido e possano su questa baise impugnarre i.la vailidit� di un :vegowamemfo comurutairio. In tal senso si � pronunciaita questa Co!I'te neil:le cause riunite 21-24/72, ailmeno per quanto irigu~da il'art. 11 del G.A.T.T. La relativa motivazione � per� moilrto .gener1ca (rkordo che :si � acc1ennato allo 1spirrito, ialla strutbwra e alla '.Lettera de11'Accomdo, alila .sua flessibilit� 1ed al fatto ch'e,sso contiene disposizioni :relativ:e 1ail.1a possibilit� di dero1ghe, -ai provvedimenti ammessi in caso di diff1co1t� �eccezionali 1ed alla. ,composizione dellle corntroversie fra i .contraenti). Le .steisse .considerazioni 1si ipossoino �certo iri:llerire anche PARTE I, SEZ. II:, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 329 C.E.E., drtlle quieisi1J~ollld. ll'lei1artihne aWl'.ia:111Jer:prertJaZli.101DJe di que1SJto a:rt:iico.fo ed ailil1a viaJ11dlit� dli diei1Je~ilrlla11li regoliarmeinti d:elll1a Comm�sistlicme�. Con J.ia prtima quesrbiJoine 1sd: cme1dle se tl.1a viaihlidit� dlegW1 alt.ti eme,SISli d!aililie Ii.Jsrbitu: zJilolllli dleilllJa Oomundlt� .C!IOIIllP!l''elllldia idlell paJI'li, iad. 1senrsi del1!l'alt'rt. 177 del itiraittato C.E.E., J.ia 11oll'lo via�llildirt� 1a :ruorrma 'del dliJr1i.rtJto d.Jnrberrnaizliona!!Je. La se1collldia quie1srt:1Lo1D.re, \E1orttoipo1srba per dll IOOISIO 1~he wa pa::dma vernga r:iisol1tia .�Jll s1e1I11s:o affieirmaitiivo, vie(["te SUJl sie� i ~eigolJamelD.rbi deilla Oom.miJssiJooe ID.ID.. 45r9/70, 56'5>/70 e 686/70 -d. q1UJaJ.ii con.temiprl!ano, come mJiJsrtllra a1il.'art. 2, che rientra neililo �$sso sistema e poc ila �cui in.osservanza vaile lo :stesso p1rincipio dielil'� 1autodifesa �. Di coinseguienza, r:igiuirurdo a.lile norme del G.A.T.T. ~ichiamate dall'attrice sd pu� a:ffiermrure �che, considerate nel lo!l'o contesto :illl.te11mazionale, esse ,si trivie\IJa.no ID.on essere ailtro che impe�gni in~erstatali, il.a 1cui mosseirv.anza dev'.essere valutata siUJl piano internazionale, mentre non 1se ine possono triatrTe tillaziond quanito ali1a validit� di riegoJ.amenti comuni:ta!l'ii vigenti iin materia. R:iiguiardo 1a1 ll'irchlaimo fatto dlaill'iattri.ce ,al J:1egoJ.amento n. 950/68 e al regoilamento �n. 1/72, irelaitivi allll.a tairiffa. dogana1e comU:ne, nonch� arl fotto che questa, col !l'invi:are aUe �concessiOllli tariffarie deil. G.A.T.T., praticamente li.e T1ecepisce neii r.egolamenti, vanno ancolt'a :liaitte rarlicmne osservae:ioni. Prima idi trarre coilliciLusiOllli, :su questo punto, da un siffatto !l"ego1amento comunitario, �che ha natUTail!melllte efficacia immediata, oocOO'!l'e delimiitarne l'ogigetto. Iin pro!Posito, il Consiglio e Ja Commissione sono certamente nel giusto quanto sottolineano (riferendosii ru fondamento giuridico di fallii \l'legio1aimenrbi, �e cio� aJil',airt. 28 del T'.rlaJttato C.E..E.) ch'essii haJOJno lo scopo di 1staib:hl.iire li.a tariiffa dog,an;alLe con \Le aliquote drei da.zi. In que�sti rego1amenti, infatti, i il"idierriimenti ad ,al;flri tipi di ttiibuti, a.venti -come ad esempo i iprelievi -un pa!l'lticolM"e fondamento giuridico, hanno semplicemente varlore 1dichiairativo; �essi non falllllo 1s� che i rpr.elievi diventino oggetto deil.la tariffa doganale comUrlle. 11 :liatto .che l'aiJ.iquorta massi.ma del dazio �consoilidato dal G.A.T .T. sul formaigigio figuri nell'allegato 2 della itail"iffa doganale com'lIDe (!l'egolamento n. 950/68) � pea:-ci� unicamente !l':iJlevante nell'ambito deihl.'oridinamento doganale in 1senso teooico. il questa li.a !I'agiione p�e:r cui, nonostante dii. rinvio del l"egoil:amento n. 950 � alile 1ccmcessiOllli tairiffarie, � stato necessario stabili:re espressamente, nelll'ocgarnizziazdiOD1e dci moocati agricolii, una .corrispondente limitazione dei prei]Jievi (:ad �esempiio, .a11'ar.t. 14 de�l !t'e1golamento numero 804/68) (1). Poich�, d'.arltra parte, nella tariffa dogia:ruaiLe comune non � sfato il'ipireso d'ampio idivd!eto di cui a1l'airt. 2, del G.A.T.T., se ne deve de.sumer. e che, ratione materiae, 1n;uJ.J.a imPedivia agli o!l'ig,ani della <Comunit� di istituire ;speciali tributi 1d'enwata, come .gl'd.mporti compensaUv:i della fl.u:ttuazione monetaria �Con !Le J.orro ipa\l'lticotl.al"i finalit�. In effetti -come sottolineano il Consiglio 1e 11a Comrrltssione -non vi � a1crun contrasto fra il \l'legolamenrto n. 950/68 e dli. ['.eg�o1armento in. 974/71, anche rse questo autorizza fa :riscossione d'impo!l'ti compensativi indiipe:ndenti daiJ. livello de1il.e aliquote massime dei dazi consoli.dati. I1l fatto che in !t'ea1t� dli. Consiglio non inteindevia .stabilire una limitazione dell. g�ener�e nell. r.egolamento n. 974 (1) Gazzetta Ufficiale 1968, n. L 148. 330 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di salvagiuia1rid~a. dielffie oostr�2J~ond aJ]l'd1m:pOII'fbazfolilie dli meille da p1aesi ter-, zii -" siiainio dnV1ailli:dli '�IIl qua1Ili1lo d!n oOIIll1lraisto con i"all'lt. XI delll'.Aicicoirdo geniooaile su[ commerioiio e suillle ;tal!'lifiie (G.A.T.T.) �. A normJa deilll'a:rit. 177, pr!ilmo comma, de). if:irattaito C.E.E., � llla Coll"te dii .gmsfil.zliJa � competenite a ~om.roziiiairlsd: I�lrl vi.ila priegli'llldJi:z:iJaile... SIUihl.:a Vlallliid:ilt�... dieigtlii aitti oompiu1li dail1Je 1iistiltuzdJom delilie Oomumt� � � AJ!l.a competelDIZla ,delilJa Oorte 1cos� d!efiinlwa inon vllielne posto afLcun i!Ji.mite pex quia!Ilito riiguiairda llie �Cia1UJse deilll'iaisseriiita �mVlallliidJ~�. Posto fil awa.trtieire OllIDicompoonisivo di tiai1Je competetn2la, questa Coll"t1e. � qumdii ten'Ultla aid esamiina~ pure i mo.thni d'llinv.ailiidliit� rbraitti diall. dlilrliltto li!n.JteirinaZ1il()lrllallie. si diesume, :frta l'altro, dalla l'leB.7lione megiarlliva dello stesso Oonsiglio aO:la proposta avanzata 1da.11a Commiissi:one nel maiggio 1'972 e mtesa a li.imitare la compensazione nei 1oosi in cui fossero state faitte, per determdrnati prodotti, 1concession.i tairiffm-ie nelJ.'ambito del G.A.T.T. Se il Consiglio avesse voluto invece 1sottoip0l'll'le ad 'llJll llimite la compensazione al confine, sarebbe stato necessario staibili\l"lo espressamente neil. ~egolaime:nito n. 974/71, com'� stato :fatto per ii prielievi nelile viaTie oir�ganizziazioni del merca:to agricoJ.o. Senza 1JaiLe espil'lessa autorizzazione, ,fa COimlm.iisS'ione non acveva cwto ila facolt�, inehl'attuwe il 1siistema di 1compensazione, dd. stabilire in generali.e che gl'importi 1compe11sativi non potessero superare l'incidenza dei dazi consolidati 1del G.A.T.T. Se, in baise �a .quanto pa.-ecede, non si fosse dimostrato a su:flfidenza che non esiste allcun 1conttrasto :fu::a il Tegol:aimento in. 974/71 e !i.J. iregolamento r�e1ativo 1ailil:a rtariffa dogamiale .comune �coi rinvii ivi contenUJti ail!1e concessioni tariffari.e nell',ambiito del. G.A.T.T., si do~ebibe aggiungere -ammesso un li.ipotetico contrasto 1sostanziale -che .le conclusioni trattene dall'attrice qUJanto allla vallidi:t� del :sistema di compensazi-Oll1!e sono anch'esse inesatte. In tal caso, ~matti, non 1si potrebbe fare a meno di riconoscerie .che il regol: amento n. 974/71, :iJl qUJaiLe .contiene speci1ali noll'IIDe di aiutorizz�azione di ampia ipoo-tata, �CostituiJSce non isolo una l,ex spe'cialis, ma anche una lex posterrioir rispetto a1 r.egolamento n. 950. Mancando quindi 'llf[I. ira(l)porto di suiboridirnazii.one 1i.r:a i testi, li.a i1egittimit� del primo non .pu� esserre valUJtaita in base ali.e 1disposi:zi.oni del secondo. Sul.ila �te!J:"Z'.a 1questione soi11evata nella causa 9/73 devo qiuindi concludere che ila validit� dcl sistema idi .compensazione iaiprpi].icato aille importazioni dai P1aesi terrz.i non pu� 1essere messa in dubbio, n� con tclferimento al r.egolamento n. 950/68, n� :alla luce 1die1J.e disposizioni del-G.A.T.T. reliative alle aliquote massime dei dazi consOllidiaiti. -(Omissis). Il G.A.T.T. nel diritto interno. (Omissis) -3. -All'esito di ,studi e trattative, �che trovavano la loro pi� J.onrtana ispirazione gi� in affermazioni idi principi fatte diallla Societ� delle Nazioni ;n:el 1'930, in occasione della gir:ande criisi economica dell'epoca, e quella meno il."emota in alcune enunciazioni della Carta Atlantica del 1941, si dete!t'tmin� ipiresso 1g[li Stati occidentali, nefil.'ul:timo dopoguena, una tendenza ia v:alutwe i probliemi del comme:rcio intern1azi.OD1ale 1sulla bas.e cli una niuov:a pa.-ospettiva, que11.ia del .superamento dei tradizionali schern� pro-�� PARTE I, SEZ. II, GIUR!S. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 331 A.ffinich� tl1a viaildidltt� dli un aitto com:UJillitario, pois1sa il'liisJullrtJaire dlnfiJCliJalta da UillJa SUJa mcompiarbibhlllit� 00\11 una nio!l'IJilJa dli diiritto lirrube1maz00naJJ.e, OCOOO'll:'le diI1 pr!imO ruogo che questa norma sia vmcdllanrtle per la Comun: iJt�. QUJailJOII'la tllaille motii'V'O d'd!Ilviail!ilddit� siila aiddJOtto diniainz.ii. a11 gd.1UJdire !lla:z�ooailie, � m0!11Jrie neooE1saT1i10 che l!a sbeiSISa norma siJa SUJSlcertJtilblillle dJ1 attriibUJilr.e aii iso.gigieitm de(l�'ardilnameinto comUIIldltall'iio litl dfurli.itto di !llaa.-ila vailier.e dlll. g�rUJdiilzdio. Slii devie qumd:i �stabhldlrie se J.'aicCJOOdJo geDJel!'laiLe SUl11e taa:d.ffe e ISUll oommooe1to soddiiisfi queste due �colllldilizdJOlnd. E' paiciifioo �che, quiainrdo h!atrllillo stilpillarbo iill trlalttarbo C.E.E., g!Li Stati membni �ea:'laJilJO V1inicdllaitli rdlail G .A.T. T. MediiianrtJe Ulll negoz.:ilo ocmclJUJso :lira tezionistici, e dell'avvii.o rad un 1s:iJstema di �Cooperazione basato SU!l principio di non mscriminaziOOlJe nelilo scambio diei beni tra i varri Stait:i. TafLe [PmJCiJpio fu iposto a ibase della o: Oall'ta diel Commer;cio "� elabOtt"ata nella Cbnfm-enzia di Lon.�k-a �del 1946 e 1successivamente completata ed a(t) provata in 1sessi<Xni tenute a Ginevira re, dia ultimo, al!l'Avariia, da:lila quaile localit� rp!l'ese nome iil. doriumento .conclusivo, in vIDt� del quail.e si sarebbe dovuto dar vita ad UJD:a � Intemationail TIDade Orig.arniisation (I.T.O.) ,., che, affiancandosi al F�OOJJdo Monetario Intemiazfonaile ed afilra Banca Lnterna zionaiLe per ilia Ricostruzione e lLo 1Sv:ilruppo, di cui iai noti accordi di Bretton Wood:s, alVII'ebibe dovuto co1stiitui!l'le il tm-ro e pi� compileto o!l'lgainiismo specia lizzato in affall'i .economici, idoneo aid attuM"e nel :SeilJSO pi� ilato l'auS1.Picata cCillaborazi�ne ;firra Stati. Perailtll'o, �ccmstaitatosi �che, per r.agicmi varie, le ispi!r'ationi i:Ldeologiche, che pur av1evano ll'eso possibile .il :riagigi,un,giimento idi quelle in.tese, non �trovavano �concrieta ll'iS1.Pondenza: nella 11eaJ.t� poli�tica:, si che poteva darrsi per oerito che la Caa:"ta dell'Avana non 1sairebbe stata !l1atificarta dai!Jla maiggiorr parte de~ Stati rche i'avev:arno sottoscriillta, furono avvta1Je convea.-saziond per oe!'lcM"e di ipervendxe quanto meno aid un ll'i1sultato paxzria:le, aillra :riealizzazione di �quailouno soltanto de~ isoopi informatori de:lil'I.T.O., e cosi si gi:wnse all:a elaibooazione �di un documento iin tema di concessioni tall'iffaxie, che si tradusse nel �Generai Agreement on Tarifs an� Tra�e" (G.A.T.T.), che fu sottoscrirtto ia Ginevra :il 30 ottobfl'oe 1947 (1). Questo accoodo, gJ�JUJsta l'art. XXVI delil-0 stesso, savebbe entrato in vigore, tra ile Parli �che io avessero ll'atificato, d!l trentesimo giOtt"no successivo a queilJLo del :rfoevirmento, da rpaxte del 1Seg\l'etamo Generale delle Nazioni Unite, rdel:l'aitto rdi accettazione e l!'atifica �da parte di tanti Governi che aves sero :raipipr�eserntato almeno ll.'85 per .celllto del 1commwcio �estero dei Paesi che avevano sottosciritto 1a Cal!'ta rdelil'Avana. Ma .gi� ,si pu:ievedevia che una cosi ailta per:centuale di ratifiche non si sall"ebbe .agevolmente mggiunta (�e non lia si � mai raggiunta, invero, (1) Per pi� ampie informazioni, anche sui negoziati, cfr. CuTRERA, voce G.A.T.T. del Novissimo Digesto; SCHIAVONE, Il principio di non discriminazione, Milano, 1966; ANZILOTTI, L'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, in Jus gentium, 1951, 97 ss., nonch� l'opuscolo G.A.T.T., What is is. Ginevra, 1968, edito a cura degli stessi organismi della Convenzione. I;noltre, per una organica trattazione della materia, �cfr. FLORY, Le G.A.T.T., Droit international et commerce mondiale, Paris, 1968. 332 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO loro, essi non hacr11DJ0 potuto snti1rr1airisi aiglLi obb:Li1g.hi cOlt\Jtriart:rbi nei cOl!l: l�ronti ideii piaesi '1le!rzii. A� oOillt:riai:ri:iJo, La lio1ro V1oil.100Jft� dii il'l:iJspeit:brure glii obbLighJi. deil. G.A.T.T. s:i deiSIUlillle tainrtio idailillo IS1te1sso Ibrlartitaito e.E.E., quianito daili1e idlilchdiair1azfoilli :l�aitte dagt]Ji staiti memb:rii fun occaisiiiooe de11iJ.Ja poosentaZJiJOIIlle dei. triaittaito 1�ili1e al1tu:ie ,pariti contu:iaiein'bi dle!l G .A.T.T., fun ossecr:V1anzJa deilll'obb1tg.o 1saJI11cirtJo dlaill1.'1airt. XXIV di questo. Questa dlnt�!rllZliJ01ne � rieisa maci:l�eista da1lJl''all'lt. 110 dei!. tiriartitaito e.E.E., hl. qua11e dmpJ.dica l'aidesl�IO!Ilie del11a ComUJilJit� aigtlii sciop1i perisiegiuliti dlaJ. G.A.T.T., �come purrie dailll'airt. 2~�4, pnimo 1comma, li!l quai1e stJaib.i!IJilsce che li!l 1roaittaito 1I1101n p111egiiludiilca i dii:riiitti e ,gJ!i obbW:iJghJi. de111iv;an1Ji da convenZJiooi 1000C11uise 1alill'belti:iJ01I1IDente 1aili1a 1sua �OOl1lr!aita di:n. V1igore, dm. dlsipe1cile da qruieilile muili'bhl1artleriai1i 1cmi pairiteclipilnio deigtlii Statii meim:brli.. gi:a�cd1� soltanto iil. 30 % dr�ca idei Paesi in1t~essati ha, fino aid oggi, provveduto �aiLLa 11:1aitifica ed al deposito dei relaitiv.i strumenti) e gli Stati contraenti isottosooi.sser.o, pieroi�, 1sotto fa 1stessa data del 30 ottobre 1947, un � protocoUo provvisorio �, coJ. quale .si impegna!l'ono ad una aittua2'li.one immediata, ma ben limita.ta e provvisoll'i:a, delle olausol�e della Convenzione, che, invero, dissero 1ao;iipJ;i..oa1b:iil.e rper Ile isole rpariti I e III, e, quanrto ailla parte II, neJ.!l:a sola rrriSUTa in �OUI� ci� iswebbe .stato compaitiib:i.:J..e con la fogislaziOiilie vigente ilil claiscmno Stato (2). L'.aocOll'do ell'a aiperto all'adesione idi altri Stati, ii quali, ru sensi dell'alI't. XXX, aV!l'ebbero potuto negoziarr-e a.e reJ.,ative conidi2'li.ond.. L'Italia, con altrd rnove P1aesi, aderl al:l'Acooodo coJ. Pro.tocoJ.lo di Annecy del 10 ottobre 1949, �Col quale :l�u stabilito, itra l'alitro, con l'iall't. 1, in confOll'mit� di quanto .era ip['levisto dal1l'Aooolt'do pll'ovv1sorcio per le Pa!I'ti contll'aEIDti originarie, �che il'adesione �avrebbe impegnato aill'arpplicazione, oltll'e che dell1e suddette parti I e Il dell'Accoodo gene11:1a1e, anche a que!Ja della parte II, ma, ip& questa, nell1a soJ.a im:i.sura compa1Jiibi'le con la [.e.gislazione esistente �iin ,cj;ascun .Stafo aderente alla darta della sottoscrizione deill'atto di adesione (3). Alil.'Aocoo:do, 1a ,cui si iriferl la nostll'a ~egg1e 5 aprile 19'50, n. 29�5, fuirOino poi �aippo!l'tate V1a1Tie modifiche, e ile stesse, compiiese in iIDe pirotocolil.i sotfo.. scritti a Ginevra iii!. 10 marzo 191)5, a .conclrusione dei Llav:ori della IX ses (2) Il protocollo provvisorio recita, testualmente : � Les Gouvernements du Commonwealth d'Australia, du Royaune, de Belgique, etc... s'engagent, d condition que le pr�s.ent Protocole ait �t� sign� au nom de tous les Gouvernements susmentionn�s de 15 novembre 1947 au plus tard, d appliquer d titre provisoire, d dat.er du ler janvier 1,948: a) Les parties I e III de l'Accord g�n�ral sur les tarifs douaniers et le commerc.e; b) Et la Partie II de cet Accord daus toute I.a mesure compatible avec la l.�gislation eu vigueur '" (Cfr. G.A.T.T., Instruments de base et documents divers, vol. IV, Gen�ve, ed. 1969, p. 82). (3) Nel testo francese, allegato alla legge 5 aprile 1950, n. 295, con la quale fu autorizzata la ratifica, si legge : � ... chacun des Gouvernements adh�rents appliquera I� titre provisoire, � partir. de la date � laquelle le pr�sent Protocole sera entr� en vigueur � son �gard: I) les parties I e III de l'Accord g�n�ral; 11) et la parie II de l'Accord g�n�ral daus toute la mesure compatible avec sa l�gislation existant d la date du pr�sent Protocoie � (G.U. 9 giugno 1950, n. 130, p. 30). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 333 La Oommi.Jssdionie ha assunto -. gria.duiailmoote durante liJ. piertl!ordo '1IDaJD1sirllord10 e 1oompfl.iessir\11amooite a!l termitne di que1sto, in :liorza deglii arrtJt. 111 1e 113 dietl rflriatrl:Jarbo -1i potooi tiiefl.iatbivi aa.ilia ipollitd!ca itiairiiiffiao:'1�la e commerio�lawe. G�ii Sitarlli membll'li, ,nieffil'.a11Jt(li�lbUJill'e tallii poiteri aililJa OomUJndit�, 1ponievia1110 iJn rhliiievio :La ilotiio VJoiloot� dli V1�lll!C1owatI'(l1a medlilanite �g[Li obbilliighii 01SSUJI1illi I�!n :fioir~a diail G.A.T.T. Dallll'enrtrriartJa iilrl V1iigoll'1e dietl tratrtJarllo e.E.E. e, pi� pooCI�lsamelilllle, a piatI'itJitrie dalhl'1arlltUJaizdiOIIlle deillla ifJa!rdffa eSlbell'IIlla com UJne, ill ifmaisferi�Jmelil;to di piolfleir,i, daigilii Stiart:ii membri aJlil!a OomurnliJt�, s�. � �OOIIllcrootato 1i1I1 Vtatiii modi nieilll"aimbwo dell G.A.T.T. ed � rstarllo ric1oinoso�IUJto 1dlal1le ailtre pial!'i1Ji cornbriaienrlli. In 1ISJP1�1cile, 1a piall'ltdi:tie da tailie darlla illa ComU1I1d.it�, iCme ag:isoe a,llJtrn'V'eQ'so Le 1pll"optii�le J]s1:ttiruZI�Jom, � oompwsa 1oome pial!'ite nea.ilie triaittJarllivie itiall'lifliall'lile e ,c'Cmre pall'l1:1e 1oo~aiellll1le !11ieg1li a1cicoodli di .ogt111i gien1ell'e' srt:d!PUILaitli !llie!lll'am sione delle par-ti contr:aenti, furono og~etto deil.1a leg,ge 7 novembre 1957, n. 130:7, con la quale, iautoxizzandosi la l!'ai:i1fi..ca dei pirotoco11i medesimi, si ,stabi1ll, aill',art. 2 : � Piena ed intera e1Secuzione � data agii Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclusione delle norme contenute nella parte II del predetto Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Tali norme potranrio essere app�icate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia alt' Accordo generale suddetto �. 4. -Preme1sso ,quanto iflJil!a:nzi, �e rico.rda,ndosi che li.a norma della Conv, enz:ione, in vi!Ilt� delila quaile 1si preteinde ex adverso J.',aprpU.cazione d1 un div�eil'Jso ~eg1me triibutairio per l'imporlazione dei cotoni, � quella dello art. III (rpoi div;enuto IV, in v1iirt� degili emendamenti di cui ai (p'I'Otocoli di Ginevrra �del 1956), che � compreso nella .pairte II dcll'Accordo, pu� Oil'a esamiinarsd se 'ed in 'quali termini la noo.-ma stessa 1sia stata !I',ecepita ne[ no:stiro Ordinamento. � ben noto che l'adattamento del didtto !interno ail diritto internazionaJ.e pu� avveniil:-e attraverso iii. procedimento ordinario ovveiro con procedimenti speciali. Nel p!l"imo icaso, il LegisLartoo.-e dii U1110 Stato, che si ,sia internaziO\nall.menite obibiLi-gato a regolar.e in un certo modo determirn:ate siituazioni, provviede 1a ;porire, in �oodine al!le 1situazfoni medesime, 1sipedfiche norme, le qua1i cos� 1sono ,esse stesse l'undca fonte nOT1IDa'1liiva nehla consi.derata maiteria. Sii 1consideria1I10 procedimenti ,sipeciali, inv,ece, quello di adattamento automai:i.co e quello 1con:si,stente neil1l',emanazione di apposito atto normativo, recante l'oo.-dine di �esecuzione di un trattato. De'l pll"Ocedimento automaiko -.che ;postula una norma base, ido1t1ea a consenltire ['inserimento .immediato delle noral).e internazionali nehl'oirdd namento in,teirno, 1sooza nemmeno la necessilt� di uno specifico o!l"cHne di ese,cuzfone -.pu� ,qui non 1dirsd pi� ,diffusamoote, �essendo padfico che. una norma del g.eneiDe, per quanto 1DigUJairda il nostro Or.dinamento, si rinviene soltalll:to nell'art. 10 dei1la Cositi.tuzione, il qua1l,e per�, ed ainche questo � 334 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO birto del G.A.T.T., .ia:l. 1c:onformdit� �aJl!l'1wt. 114 del ;tmartitaito e.E.E., dil quailie stlaJbdlliiiscie ohie .gilii 1a1eooodl~ italrtifi�arr1i e 1oommericdlallii e sooo cCliillcilUJSi:i. a lllOllle delilla OOllllUil1lilt� �. Nie deir1Lva 1c:he, 1]n 1ruitti li oaisi ilil CtWi, liin. :floczia del ibrattato C.E.E., ilJa Ooo:numt� ha aissunto deJ. potemi, gii� 1S1petbain.1:d. agiJJi Staiti membrli, inel1Jl'1ambirt:Jo dli ia1pplld1c:azJLODJe �diell G .A.T.T., 11e dilspooizd10\Ili dli questo :sODJo vialleollia1I1JtJi peir lJa Oomuirllirt� stessa. Si dievte d1D1o11lrte 1srllaiblilliilre se fil G.A.T.T. atJtn:iibuiJs�ia a.ii sinigollii cittadJimJii del];]Ja OOlll1iU!liilt� ill diir~tJto di :Jlair vailietr1e iitn gii1�idliizii10 llie sue dli�sposiZJiJOilli 1avv�er1S10 un 1ait'bo tCIOOllJUillittainio. A rbailie scopo, si dev.e avar rd:g.uiairdo ailJLo splimitto, 1alJlJa �strurtJ1ruirla ed 1ailtlia 1Le1Jte1I"1a del G.A.T.T. stesso. certo, ri�guarda esolusivamenite .te norme "�di diritto internazionale generalmente riconosciute �, .quali non sono quellle patt:iziie ( 4). . Quanto alil'ordine di e.secuzione, poi, � egualmente pacifico che esso, necessatrio pooch� :le norme di un trattato inten:11aZJio:nale possano essere recepite nell'o11dinamento �iilJterno, non se~e, per�, � anche sufficiente, giacch� occol'lre inoltre, :3illo :scopo, ehe ila 1stessa convenzione contenga elementi specifici, idad quaiLi 1si possano ricavao:ie nOll'IIDe �complete, non essendo concep:i,bille l'immissione di nomne, deELe quali non .sia determinabiil!e il preciso contenuto, ed essendo anche chii~o �che tale determinazione, quando non possa attuarsi iattrarverso i SOJ1i 1s1Jrumenti eraneneutici, ma presupponga un'opera di produziOllle giurddtoo, non pu� essere rimessa aill'interiplt.'ete (5). 5. -OTbene, �suilila base dd qu3iillto test� Sii � detto, pu� :i!n primo luogo r1levarsi ohe un problema di applicaibilit� della nor-ma ex adverso invocata non dowebbe inemmeno potersi porire, tpeirch� per tutta ila parte seconda (4) Sull'esigenza di una specifica norma interna di ricezione, cfr., tra altre, Sez. Un. 21 marzo 1967,� n. 631, in cui � ribadito che � non v'� dubbio che le ragioni spettanti ai cittadini italiani verso lo Stato hanno la loro fonte esclusiva.in atti normativi interni, e non gi� net trattati o accordi, i quali, stipulati al livello degli Stati!, sono diretti soltanto a regolare i loro rapporti internazionalii >. Si vedano, inoltre, Oorte Cost. 16 maggio 1960, n. 32, Foro it., 1960, I, 1445, e, per [a conforme dottrina: SERENI, Diritto internazionale, I, 227; BALLADORE PALLIERI, La nuova Costituzione Italiana, 406; MORATTI, Ist. dir. pubbl. 1054; MORELLI, Dir. intern. 93. (5) Si tratta di concetti assolutamente pacifici, accolti all'unanime dottrina, per la quale possono ricordarsi: PERASSI, Lezioni di dir. intern., p. 34; l'ordine di esecuzione � in tanto � utilizzabile, in quanto il trattato a cui si riferisce comprende delle norme internazionali dalle quali sia possibile ricavare il contenuto di .quelle da immettere nell'ordinamento interno :o; BARILE, Dir. intern. e dir. int., in -Riv. dir. intern., 1957, 26 ss., il quale, occupandosi del problema con riferimento anche agli ordinamenti che consentono l'immissione automatica, rileva (p. 92, in nota) che, in ogni caso, resta �la necessit� che dal trattato debbano potersi logicamente e direttamente dedurre regole interindividuali, verch� esso possa trovare applicazione" (e cita la conforme Corte Suprema degli Stati Uniti, 22 dicembre 1944, e la concorde dottrina anglosassone); MoRTATI, Ist. Dir. Pubbl., ed. 1969, II, 1344: in virt� dell'ordine di esecuzione � l'interprete � abilitato a trarre direttamente dal trattato le regole per i casi affidati alla sua soluzione, (nei 'Limiti in cui la natura � delLe medesime renda ci� possibile). E, ancora: SOCINI, L'adeguamento degli .ordinamenti interni, p. 88; SERENI, Diritto intern., I, 229; FABOZZI, L'attuazione dei trattati internazionali, p. 121 ss. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 335 Qoosto iaiccoll'!dio, fo1I1Jdlaito -aii 1sensi .dJeil suo preaimbol!o -sull. ipll.'linc~ plilo tdli 1111egoziiia1li da o0111JdJUll'lsi su � UJJlJa baisle di 1"etoi(pl'IOcrirt� e dii vantaig1g1io murtiuii �, � 1call'laJtterizzartio daJll1Ja g1I'lanldie :flleissilbillli.t� de1J1e SUJe dilsposizJiiOIIlli, m .ilspe1Cliie dii ,qUJeiliLe :r.ielia:tiJve ,ail�Ja ipiOISsiJbillJiit� dii deroghe, ad. provvedlimentrl. iaimmessi dJn oaiso dli dlifficctlit� ooceZJiiOID!allii ed ia!lilia composiZli1one dlelilie 1conrtiroviemile :llra d ccm1rrtalenrbi. Oosi, a nOll'lma deilll'aITTt. XXII, 111.. 2, � oi.aisCUlll c0111.triaienrbe esamiilrneir� con comptrenl~ru0111Je �le :rliicihliieste r.ivctlitegilli dia qu�illsilaisi alLtro oOIIlJtraea:llte e dow� poos1iacrisi a deildiberiaZJiJODJi a pmposiito di it:Jailii xichlileste, qootloca. queste V'ertaino su Ulllia quest'ilOIIlJe tt'leliaibi'Vla iallil'appilfoa:ziiolllle deil tp100Sente aiccoll"dlo �. A norma deil n. 2 delJ1o 'stesso 1aJritilcO!lio, � ~e pall.'lti cOlllltiriaientii -rflermilrne l}Uie!Sito ;Che des1i,ginia ., i 'COIIlJ'hraenrbi quiaindlo ag!iJSCOil'O ooillliettii. delll'AcC011do G.A.T.T., neli1a quale � ,compa:-esa tla 1di:sposizione deLl'art. IV (ex III), che intera~, non � lllieimmeno mterveniuto J.'ol'ldiine di esecuzione. Gi� !Si � visto ,che la legge deJ. 19'57, in. 1307, ,espxessamenrte limit� il.a " piena ed intera esecuzione > atltle �Sotle ipairti I e III deM'Accordo Generale, " con esclusione deLle norme c011Jtenute nena parte II � ; e pu� quindi riJ.evarsi che, ove mai la precedente J:eg:ge del 1950 'Si fosse potuta intendea:-e diveiisamente, 1e .cio� ,cOine ;recante l'or:dilne in questione arnche per la detta parrte II, ila relativa norma si sairebbe dov:uta ritenere a.utenti.camente interpretata 'da queiliLa 1successiv~�. che, �con rigurur:do non ai soli !l["otocolili di emendamento (itl clle, 1come � ben chtairo, rnon awebbe a'V'Uto significato), bensl a ;tutto fil complesso della ,convenzione, isepooatamente e specificamente ebbe ad occupa~si ideJ.le diisposi:ziioni della parte 1se1co:nda, per le quali, si ripete, ,ebbe 'anche a rch:iial"iirie: � Tali norme potranno essere applicate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigemti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Accordo generale ,. . E poich�, pell."altro, questa ilimirflazione 011le norme compatibili oon La citata legiisl:azione 'era g.i� 1contenuta :nelJ.'iaccoodo di Annecy, al quale eSJ;lfl'!essamente ISi rif.eriv:a fa llegg:e n. 395 del 19-50, � agievoile considerare che ll:a successiiva rpuntuatle id:istiinzione, tra 'le illJO!l'me alle quali si dava esec:uzrione e queJ.1e ,che si ,sarebbero potute app]Jicair.e sotltanto nei limiti di quelilia compatibilit�, inon pu� avmie allitro stgn:ificato che questo: che, c1o�, itl Leg]stlatoxe aibbia inteso .in og:ni caso riiserv.airsi di rprovvedere con un lp!l'Ocedimento oodiniairio, 'e rcio� mediante la posizione di apposite spe cif�,che norme, iper l'adattamento, ove occo:wenite, dtel diritto intetl'\tlO aillle norme detltla ripetuta parte II dtella Convenzione. Le Corti rdi iaippelllo, 1e ,CtUJi decisioni si sono I�m!PlLgnate, hanno creduto di poter superare ia'gievolmenite il ipnoblema prospeititafo, iliimitandosi ad osservare 'che l'raccOO'do G.A.T.T. �era diventato vii�licoiLante, e si era tramu tato in pa:iecetto interno, gi� Lin virt� dte11a il.regge n. W5 delL 19-50; e la CO!rte di Firen:zie, in ~titcotlm-e, ba giudiicaito actdd.rittUl'la indiifforente, ai fi:ni in questione, :la esclusione disposta ,con la 1suocessi'Vla Jeg:ge rdiel 19157, a:ffenn:aindo che l:a �stessa si swebbe rdovUJta, 1comiunque, ll"iitenere rifeirita alJle so1e dislpo sizfoni imod&f�cative contenute IIllei J>l'Otoco1li del 1955. Ma � evidente, in 'Primo luogo, l',eirrOIJlieii.t� ,di una distinzii.one tra le dispo:sizion!i detll'1accordo Olt"iginario e rquelJle dei prrotocoHi .di emendamento. Ed � plll'ie chiaro che i ghJJdid rdi secondo grrado non haD1I10 dato iil giusto 336 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vameI111le �, �c:ome 1piret0�lsa l'art. XXV, n. 1 -� pQI�a:'lamJnlo c01111sililitiwsi con Ulllo o rpii� coortriaiea:Il1Ji �SJU wna �que1srtiione ,per J.a qrUJallie non sar� srtJa:bo possibillie .giirwngeire aid UJna solUZJi!oine �sodJd]sdiaJceitllte med!�IMllbe iJ.Je dleilJilberrie dii CUii al n. 1 ,,_ P1eir d!l �C1a1so ohe run rcomr1aioote ocdrbea:Ilesse �ohe un vantiaggliio dea:iivatogilii id:�JI'ieittiameme o io::iidJ�JI'ieittiaimemrbe �dJail presernite aicicordio fosse am'.llull~ arbo o 1ooimp111ome1sso, ovvero 1che. :ill raggi�IUJngiimelllfto di UJilJO degilii scoipd. die{lll'aicmoocido fOISISle �CIOmpromelSS�O �, 1�ria 1l'iallti!10, � <l!ail :llatto che un aiJJtro eontr1aiente IIllOin ademp�le iaiglii obblliighi .alsS�UJillti m fcxrzia del p111esetn:'be aiccoirdo � , l'1airt. XXIII di:ilsci1plima pairtl�lcoliaireg:g�iaitamootie d. !P1I'OvviedlilmeI111li che i �cOIIll�lrlalelllltii 1]n:beire1ssait1i, �o d. �comoc1a1ootli �collJLettiviameinrtJe., possolilio o devono stgnific:ato ,aJll,e d,eduzioni 1svolte dalJ.'Ammini�SIWazione, la quaiLe aveva sostenuto, e �qui ribadisce: �che gi� �con �1a ileg:ge del 1950, �e pe!r la cratifica con essa arutorizzaita del protocollo di Annecy, conrtenoote [a ilimitazi01ne in questi. oine, 1si era inteso d.aa:-.e eseoomone 1aiUe isole parti I e III dell'accordo; che d.� trovava coruferma nelil.a �1egg1e del 1957, deHa qrua[e, si ag:giungeva, quando ,pure ai1la :steissa si fosse potuta .aittrtbuilrie una portata innovatiiva e norn me.riaim.ente 1eirmeneutica, 1non 1si ISaJ:'lebbe ipotuta negai:ie l'oipell"aitivit� ri.spetto ail. complesso d:ndi~sibile 1delle norme delil.'acco~do e dei successivi atti intmmazionali di emendamento. Ci� posto, :aippa!re anche manirfesta il.'1assoi1uta inidoneit� deNe uliterioll"i dimostrazioni rtentate a giustitf�cadone della .contiraTI�la conclusi-o[)Je. lnv:ero, p:roprfo 1a 1considerazione della g.enesi della limitazione in discooso -Bila �quale, come la Corte fiorentina ha ;ri.cocdato, �gli Stati si indussero peir rtener.e sospesa l'applicazione delle �lisposiz:Lond della parte Il deHa conv;enzione, � la pi� fortemente impegnativa �, e qrui:ndi per impedire ogni tllir.ba:mento dei iloro 1sistemi econo~ci e tdbutairi -avr.ebbe doVll.Lto render �e 1avverliti della �esigenza �di. procedere ad UY!-a ipd.� penetriainite indagine, anche rispetto ail1e nostre i.Leggi �di iratmoo, 1per accerlare in quail modo la c.autela �adottata in sede :i.r.niternaz:ionale, intesa tatd evitare il.a ricezione di clausoile che avrebbero .compoctato un non voluto sconvoiLgimen.ito deg1i ordinamenti Vli;g.enti lin ciaS1Cuno tStato, fosse :stata �CoDISLdeirata e resa operante. dal mostro Legislatme. <Cli si � limitati, invece, :ad iaffermar�e .che il.'orrdine di esec:uzione era intervenUJto anche per l�e diisposi.Ziioni del[a i.l.'lirpetuta .secooda parte dell'ac� coit'do, isia 'I>'lWe ld.imitatamente ia .quelle non :i:ncompa1Jibili �Con la il.egislaziorne vigente in Italiia a11Ja data del 10 ottobre 1949, e sostanziailmente si � detto (in c()lllitraisto con wa 1stessa impostazione �che, almeno [)Jelil.a sentenza di Fi:r:enz.e, :semb!ra:va essersi CO!l.Tettamente avviata) che un p:robllema di inter- pretazione non ,si 1saa:-ebbe dov;uto nemmeno por!re, e .che, anzi, nemmeno la pacifica 1distinzdone 1accennata a �SUO iluogo, <ixa nOll'lffie che possono e nOTme .che non possono !recepirsi col solo oocline di e.secruzione, si sarebbe potuta ip11ender�e in constderazione. Il PTOhlema esiiste, invece, �e non �sembra che poissa �esser !risolto in modo difforme da quello p!t'oop.ettat� dal!l'Ammi.nistraz:ione. Tra l'altro, consi:de:r:ato 1iJ1 caa-atte!re 1rigorosamente foirmaile di ogni ordine di esecuzione, ila specifica � esclusione � dell'oilldine mede.simo per la parte Il della �CCYrwenzfone, g.Lusta 1lia p:rieci>sazfone delila Jiegge n. 1307� � PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 337 aid:ottarre m 1si1rui~iJOOJi 1Siff.atte. Questi :];)fl"IOV'V1�1diimetni1Ji cruniprielilldicmo, per ilia 1comiposi:ZJ�Jcme dehlJe 1cOIIlltroviecns11e, Le xdichJiJetSfle o ,pro1poSJIJe sc:rWbte da " esaimilnalfle 1cO!Il �COOll!pl['etns1ooe �, .gl!i 1aiccem1Jamienitii eve1I1J1Juailmei:nrte seglU!iti da :riaicoomaJilldiaziii011Ji, Le dei1iberiaziiioni o deCliJsdiorui d!ei!JIJe paa:itd. cOOlltlriaie!Illti, li.'V!i compriesa queilllla 1di iaiutQII'liz~air�e deterim�IIllaitii c1ontriaiootJi a 1S101S1Pelllldere, nei �coo.dlrcmti dli 1al11Jrli, G.'a1ppl]liJcaziicme dii .qual1silasi COllliCessilOIIlle od ailltro obb1i:gio detrd.'Vlaillfbe daG. G .A.T.T. 1ed i�IIllf�.lnJe, dJn oaiso dli sli.:ff1ait'tla sosperr:usl�lolille, fa .t�aicdllt� deilll'I�lnrtleressaito di !l'ecediel"e dlailil'aiccOII'ldo stesso. Infiine, per dii. 1caiso dJn 10Uli, m �seguibo ad un dimpegno aisS1U111to co[ G .A. T. T. o 1aid UIIlla 1co111Jcess1one lflelliaitivia ad 'U!llla priefell'lefilZla, de1Jerrnli.Jruaitd. dil. 1957, non do�r.rebhe .comunque .consen:ti!l'e di perven:iTe, in via iDJterpretativa, ad un iriisultato �diiametrial!l:nienite oip,po�sto, 'e .cio� ad una conclusione di :ricezione ainehe delle nOl'lroe escluse, 1e tanto pd:� in mancan~a di opposte e valide .considerazioni, 1che possano .comunque giustificar.e un il"1suil.tato dlffoo:me da quello fatto 'P,ailese dalJa 1etteil"a dieil.1a tleg,ge. lnoiltl"e, se la mserzione ISi doviesse i'DJtendere -(e non potl'eblbe comunque pret�endersi di ipd.�, come 1si .ammette, del il'esto, nelle sent�nze imlpugnate) -nel senso che 1siano da .conside:rare o:iecepiite le sole noil"me non incompatilbili, attesa la il.imitazione iDID.anzi :ricorrdata, non ;potrebbe allora non �constatatl'1si �Che, �essendo �1a limitazione istessa gi� cOiOJtenruta nei [pirotocoJJli inrteil"Ilazdoniaili (6), il.'cxrdine di esecuzione avireblbe potuto essere ainche se:mplicemeDJte esteso alla parte II, .senza .eme ne derivassero eff�etti pi� ampi di quelili .chiariii con 1a formulazione iaidoperata dal Legli.silatoire del 19'57. Si dovtrebbe per� iriteniet11e, di coniseguenza, 1che di d� non �si sia accocto il p['ledetto Le~s1ait0il"e, ai! quaile, dunque, d-O'W.'.ebbe :lia:risi .ca:r.ico di aveir pensato �che, ise avesse disposto quella ;sempHce estensione, �aVI"ebhe deter miinato la IJ:"i.cezione anche delle norme incompatibili. E poich�, !IDVieoe, una taile ipotesi, non sufflr:agiartia da ai1cun COITTJC1udenite elemento, ,sembra aissolLutamenrte da escludere, mene � evidente il'intenio cli rpireci�saJ:"e la d.notperativit� deill'o!l'ldine di e:scuzfone pe:r la pall'te sec01nda diell'iaiccordo, 11'.llon pu� �che 1con:Jiermairisi fil gi� rilevato valoire della precisa zione stessa, ila .quiaiJ:e, in definitivia, :non pu� intendersi 1se non nel senso innanzi indicaito, 1e cio� come !l'liiservia di pirovv1edere m via ordinaria alla posizd.one di ev.entualii successive n-Ornl!e�. E tate rise:rva, del :resto, nemmeno :superflua sul piano 1inteirno, perch� comunque idonea a chia:ri:re (L'assoluta non -apiplicab:il:it� immediata delle :noit"Illle in cUscol"so de1la .convenzione e :La .conseg,uen1ie impossibilit� che ne derivassero diritti 1sog.gettivi dei &ngoili, 1svol1geva una ISU!�t particolare fun zione anche ,sul piano interillarlonale, quale dim.ostrazi-Om!e d~ll'linpegno deH'ItailiJa 1anche in ordine 1all'attuazione dii .queilil:a ipa:rte dell'Accordo, che aVI."ebbe :rd:chiesto,, appunto, un success1vo� aut01nomo adeguamento leg;tslaitivo. 6. -L'esattezza de11a .conclusione ;r:a.ggiiUJnta � dimoshiata, del r.esto, dalla �considerazione .globale della rpoo:tarta del.1'1accordo in d:iiscoit'ISO� e dal (6) Sia in quello tra le Parti contraenti originarie, sia in quello di Annecy, con il quale l'Italia aderi all'accordo (retro, p. 7). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -.�.,. produrttoil:'\i 1S1Ub.iiscano, o l'liiscmno dli 1subliirie, un dia1IlJilO giriavie, J.'airt. XIX aurtoo-:iizm dil 1CJOOf�II'laienrte 1a 1SOISpl&l!dere Uiill�lllaltemilmelnite J.'effioalcda dieM'limpegno come pure a reV'Oicaire o modimcare JlJa coooosSI�!olllle, sia dopo aive!I." sentiltlo 1Juibtd. gilii allibrd 001I11traenrtli 1soom esswe gl�ll.IDti ad UJD. a1e1oordo OOltl glJ.ii. 1�Jnte['lejS1saifil!, sila alJllche, dn caiso di mgoo:zia ed m VJ�Ja provv�loorila, senza avie!I"H setntilti. QuaDJto pl"1eJOOdie � sufficilente 1a id1imosrtlmoo 1C1he, 1JrOVa1IlldOIS� m 'l:llil ccmteisto ISliffaibbo, ll.'air:t. XI del G.A.T.T. nOIIl aJt;itirjibUlilsce ad singoilJL ciJtJtladiln! i dell�lie 001JllJU!l11�it� H. dJ�lr�.tito dli ,esilgierirue gdiudi.2lilaJmeinte il.'ossmvainza. Lia viallliJdiJt� de1i roogoil:ame1I1Jti die1Jlia Comwss101I11e llllil. 459/70, 565/70 e 686/70 DJO!Il ;piu� quililldd. essell"le me1I1Jomaita da detto airit. XI. -� (Omissis). riilievo ,che, in re;:illrt�, nel 1dalre piena esecuzione aJ!le sole parrtii. prima e terza, l'Italia non :fece ,che adeguarsi aille intese raggiunte m sede lintocna. zii.onaile. Lnn:an.Zli si i� tricoodiato come J.e Parli contraenti, avendo constatarto che .ea:-a ancora impossi.ibile perv.endre ad un sistema di scambi fondato sull'assoluta Ubert� dei traffici, ,come dpotizmrto dalla .Carta deM'Avana (.cosa �Che avrebbe pr�e;swp,posto, invero, quanto meno 'UIDla completa aa.-monizzazione dei sistemi fiscraili dei viari Paesi, se non rp.ropll"io una unit� poLi:ticia tra i Paesi medesimi), aviessero 11.'ipiegiato, .con l'accoodo di Ginevra, e, in paritiicola!I"e, con il. protocoililo di attuazione p.rovvisocia, su obiettivi meno impegnati, e .tali, .comunque, da ~coDJSegruitre con i noil.'il1lali stT1Umenti adottati ne11a materia doganale, senza affatto iinciictooe sulle legislazioni 'tnterne di oiaiSCIUilo :Staito. Il FLORY (7) ha OISServato, m prro1posito, che ilo stes,so Accovdo genera!le non � mai .stato rratificato idaigili 1Stati coni1Jraienti (i� q'Ulali si sono sempre, e 1SO!tanito, riferiti 1al protocollo iprovvdisorio), ed iha posto iin triliievo 'che il G.A.T.T. non conttene sos1Janiziialmnete alcuna nO!I"ffia immediaitamente pTecettiva, nemmeno� tnei rraippooti tra (Le Prur.ti, nei ,CJUi confronti esplica un'efficacia 'soltanto mdix.etta, ipUll' se pienarmelllte v:alida, d:n vista de11o stess� interesse degili Stati a non ~imanere esclusi dai vantaggi offerti dal r11spetto deli principi che sono ailila base delil.'Organizzazioo:ie. Ll CuTRERA, dal 1canto suo (8), plll!r 1se ,con rilieriimento ad una teirmdinologia r�spdinta daililia pi� modmna dottrina. (.circa ila distinz:ione tra t:rattaitonorma ,e trattato-contratto), non ha mancato dli rHeval',e ohe \Le soile clausole concrete, ,ed immediatamente appiliioabiili, :sono queRe rifecr.-ite ailla materia dogJaniale ed .a.Re Telaitive liste dd. �concessione (materdia trattata nella parte I), e 1Clhe il.1e altre d:iisposiz:ioni, invece, isono soltanto indicative di principi g.elllJerali. Negili �stessi .sensi, poi, si isono esp!r,essi gli. a:l.tl"i autori, ohe si sono occupati deil:1a marteria, li quali hanno posto in rilievo che �nel sistema G.A.T.T. una parte essenziale � quella tariffaria, che riguarda la effettiva riduzione deUe tariffe doganali �degli Stati contraenti >, ISU:lla base di itraitative (9), e dlie ill G.A.T.T. � mira, per adesso, alla riduzione ed all'armo( 7) Op. cit., p. 259. (8) Voce G.A.T.T. del Novissimo Digesto. (9) Cosi ANZILOTTI, in Jus gentium, 1951, 97 ss., U quale nemmeno fa men.. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 339 Il (Omissis). -A) Osservazioni dell'attrice nella causa principale. (OmiS1Sis). -lil dazio d'dmpo1t)1Ja2liiOI11e per 11 :liormag,gliJ Emmenltail e Gruy�rie � stato 1c001isoiliiidJato dJn. 1sedle G .A.T.T. (ailllegiaito II dJeil oogioilameinto (C.E.E.) IIl.. 1/72, cihe mod!id�ica dJl oogiolliamelnto 9150/6'8, ll'tei!JaJtdivo aJilla 1laird:ffia dogiam.iaiLe �comUI11e; G.U. u. L 1 del!l'l.1.1972, pa;g. .3175). In ooofrnrmilt� 1atll'acr:t. 14, IIl. 3, detl. l'legio1amecn.iio IIl.. 804/6-8, dtl JPireildlervio � dJU111.qUJe ilimJiJtlaito iallll'dmpioirfo del diaiJi!o 1cOIIllSOlldidiarto. SeiCIOIDJdJo l'iarlltcrliloo 1DJelilla 1etaJUJsa iprlmciJpaile, tl!a flllOZdjone � daizd: c01DJsollri.diarbi ,, 1comp!l'loodie gil'mporti ooinpoosart:Ji'Vli. NetlJla sentenzia 15 ot.Jtoblt'e nizziazione deile atriffe doganali tra gli Stati aderenti ed alla abolizione delle 1�estrizioni e delle proteziorni doganali> (10). E certamente significativi, dnfine, iSlOno 1gli arllti iparlamelilitalt'>i, dai quali � daJto di ev.inicere che 11.'umco �efferlltivo impegno, da traduxre in norme intell'tne, etra queillo concell"Ilente le. ta!riffe do1giamiali, ila cui riduziolile, conooirdia1Ja su ba!Sli mltltiJ.ateraili, aiv.t'ebbe �Consentito un magigiiooe sviluppo deil comm.er:cio internazd.Olllale. Nei detti escluisivi sensi � La relazione del Ministro degli Esterti. Sforza (che acco!ID[)agnava iii. disegno che fu poi fu:iadotto !llie1la legge n. 295), ed in essa; inv:eT'o, mentTe a:mrpio spazio � da�to �ailila marteria itairif:fiarria, co!Il l'anail.:Ltica mdioazione diei ,dazi conco!t'dati per .singoli prodotti, viene trattata molio pi� bir.ev;emente :La parte seccmdia, di non immediata ap!Pilkazione, specif:Lca!llidosi testualmente: " La sua attuazione; come risulta � evidente dallo st~so insieme di norme eccezionali e limitatrici, con cui si cerca di porre cautele contro i rischi �li un 'tapido passaggio ad una maggiore libert� degli scambi, non pare sia possibile nelle .condizioni p�resenti. Si comprende, perci�, come, prescindendo dalla differente politica economica perrseguita da ciascuna di esse, tutt� le parti contraenti si siano trovate consenzienti sull'opportunit� di escludere dall'applicazione immediata la seconda parte dell'acco!f'do > (11). D'ai'Ltra ipa.rle, � 1a.g�ev0ile anche rriilevare ohe, e>ltre che neilla palt'te III, pure ~atadi:mmedd:aitam.ente aipplicabiile, ima .conte1I1enie solianto clisposizioni genierali o initegiraitiv:e (.specificazioni rter.ritoria1i, entrata in 'vigoire, etc.), tutte rd:fe:cibi:li anche alla iparle I, 1soltanto dn �questa si rinvengono norme dal collite!IlJU.lto sufficientemente prec:iiso, riferite ail. vero e proiprio trattamento daziario, che ile parti iniesero specifkamenite it'Je'golare.� L'.airt. 1, :in partfooilalt'e, iplt'eViede Ila c.d. clausola muil.tiolaterale della nazione pi� faivOTita, IStahilendo �che qualsi.:asd vanrbaggiio, acoordato da ciascuna Pocte ccmtraente ad un prodotto originario di �qrua:lsiasi ailitro Sitaito zione dell'art. IV (ex III), n�, in genere, della parte seconda dell'accordo. (10) MIELE, Principi di diritto internazionale, ed. 1960, p. 141. (1.1) Camera dei Deputati, Prima legislatura, Documenti, atto n. 943, p. 4. Si veda, inoltre, tutto l'andamento del dibattito parlamentare, imperniato essenzialmente sull'esame degli accordi tariffari, ed assolutamente non riferito alle norme della parte seconda. (Atti della Camera, Discussioni, p. 16254 ss.; Atti del Senato, doc. 930-A). 340 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 19619 ~Cla'UISla 14/619, Markus & Wiai1sh, Raiac. 1969, pa:g. 356) la��Oorte ha aff,eiI"IDJaJto che 1i itetlUillitnli � 1c01DJsol!:iJdi8JZJilOille � e � daztio consdllkl1artio � so111Jo spesso usa:ti � ilil i.Slellllso ampd:o, pier mdiicaire ful c~ssodellll!e ClOillCetS1StiJOIIlli iflairlii:ffairliie efl�ert1JUJart:e diaii membrii ,del G .A. T. T. e 001stiituetlllti oggelbto di 1 uin l()lbb!Jiigo IIlleilil'arnbiJ1Jo di questo a:aco1rdo �. Tianito iLa praissL seigmta dlaihlo l Haiupt:zioilJl!aimt, ooov�en'Ulto neilll!a 'ClaiUJsa prdinciiipail!e (lill quai1e chdiama l'im-I o destina:to a quailisiasi altro Staito, si estende; automaticamente, ai prodotti originwi di tutti �gQi aJitr.i Staiti o destinati a �tutti .gli altri. Stati (12). Ed � chlaro, quindi, .che 1l vincolo .si � potuto triaduirr>e in nooma interna, .per;ch� del tutto semplfoemente indlividuaibiile 1sulla base dei singoli accordi tra Stati, rrelativi a determ:iinati prodotti (1si traitta, in effetti, di U'Illa .cilausola cid. �specializzata>), e spedf:ilcamente :riferiti al regime dauarrio, �con esclusione di qualsiill!si :rilieriimento ad 1alrtre imposizioni attuate in .sede di impoctazione. (In tali sensi � del tutto ,chiaira la nota a11Jl'articolo 1, conteD1uta 1D1eihl."aJI11IlJe1sso I de1~1l"acc0!rdo, 1nelllJa .qualle � pTecisaito che llie obbJiigazionJ. indicate nelJ1o stesso art. I e nel .successivo art. II, ma concernenti materie rientraniti nella disciplina defil'airt. Ill, sono 1considerate come incluse nellia _parte II, 1ai fini deliL'aipplioozd.one �del protocoolo pr01VV.isorrio, che, .come prriima .si � ricordato, limita l'obbil�ig,a:toriet� di ta1e parte alle sole disposizioni non :incompatilbi:li ,con glii oridinamenti dei singoli Stati) (13). Ne11'1airt. II, :poi, :sono pTev:iiste le � liste di ,concessione �, alllilesse aJilja:c corido, che riguardano specifiche r1duzioni, ugualmente rrifie;r.iite a � droits de douane proprement dits �, o, �Comunque, limi.ti massimi di 18JPplicabilit� dei dazii; ed in questo pM">ticoilJar,e settore, ,che ha ll'foevuto anche ulteriori sviLuppd sempre diefind:ti .con .speci:liici accor:dli, e �questi autonomamente fatti oggietto, ipoi, di leggi interne di lt"a1Jiifi,ca (cltr., ,aid es., Legge 8 novem bre 1957, rn. 113c3" iper l'aocorrdo di mantenimento in viigore de11e liste an nesse a11'.acoorido; 1egg.e 2 gennaio 1958, n. 25, ip1er i'acco:rdo di Ginevra deiJ. 23 maggio 1956, relativo 1a liste addizioillaili), de[ pari � agevole doonoscere l'tdoneit� dell'ordine di esecuzione, attrav:erso dil ,quale, in concreto, si � venuto a stabilliir:e .che i dazd. concoir.diati con le piiediette litste sarebbero stati applioaibili aMe importazioni da Paesi ader.enti aJ1 G.A.T.T. Ma .aJ. di l� di ,queste norme, intese al 11aggiung:imento dei fini essen: ziiiali dell'accordo (14), pT'oprio non Sii vede come si possa pretenderie di individuar�e in alwe c1auso1e, .contenenti 1sempiliid �enunciazioni di princiipi, (12) SCHIAVONE, n principio di non discriminazione, p. 90 ss. (13) 11 testo francese recit.a: � Les obligations inscrites au paragraphe premier de l'article premier, par r�f�rence aux paragraphes 2 e 4 de l'article III, ainsi que ceUes qui sont iscrites au parc�graphe 2 b) de l'article II, par r�f�rence a l'article VI, seront consid�r�es comme rentrant �ans le cadre de la Parne II aux fins d'application du Protocole d'application provisoire �. (14) Cfr., oltre alle citazioni di cui alle precedenti note 7-11; SCHIAVONE, op. cit., p. 9, che individua nel principio di non discriminazione, attuato attraverso l'estensione multilaterale della clausola della n.p.f., il fine consider.ato dal G.A.T.T. per � una funzione livellatrice nei confronti dei trattamenti riservati ai vari Paesi �; CoLLIARD, prefazione a FLoRY, op. cit., che definisce l'accordo �un simple cadre de n�gotiations . bilat�rales, qui, par leur multiplication et par le jeu du principe de non-discrimination, aboutissaient � une lib�ralisation des �changes de caract�re finalement multilat�ral �. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 341 poo:ito 1C10ffitpeinsait.i:V10 � An,gJMeiJcl1un.g,s~oil�l. .. ), quanto queil!l!a segmta da!! Go. vie:m:o :liedletr1aille, iil .quia!Le ha rdJtie1n.ruito ohe il.'eistlenisiJofDJe deigJi d:mporr'tli compenisativii :a rl:Jutti i :pi:rioidotti aig�rti1coJJi. 1sairebbe stata in 001nrtmal.illJo con il'a!l't. 12 del '11riarbtaito. 1ilnJdJi1oa �che �detti 1imp01ri1Ji 1sooo 1affini ai dlaz:i doganalld:. A questo prio1posiJto., iainzi, glld. Stiatd: Undrlli halillilo proiteisitiaito dnvooa111do l'articowo XXIII. 111. 2, dle:l G.A.T.T., 1i� che ha dle!l (['lel31to tln.idotto J.ia Comunit� delle diaposizdoni lidonee ad una .im.mediaita traisfor:mazione, attraverso un semplice ardine di esecuzione, in norme interne; e, appunto in vista delJJa natura istessa deMe dette �cliaiUJSoile, la cui aP1Plii..cazione a'V'llebbe Tichiesto una ulterioce :specific~ione, anche . iper ila indispensabile armonizzazione con Le norme .ii:r.ulleI"llie di ciascuno Staito, si spiega ultea:'iorrmenrte :La riagiiione del1a limitazione e~.essamente stabilita ieon il 1protocollo dd. applicazione prorv viisoriia, con H quale i.e Parti 1contr.aenti, oblb�Ligandosi a daa.-�e attu�zione a1M�e sole inoome non incompatibfil .con i sing�oJ.i oodin:amenti 111aziona1i, voM1ero :riservare a ciascuno Sta.ito di provvedel'le alte 1eventuaili occorrenti valuta zioni, e, quindi, alila �emanazlione di ispecifiohe norme idi adattamento agili ordinamenti medesimi. N� � pensabile ,che, alfa :detta individuazione, si possa procedere in via di d:nter:pretaziOIIle. Invero, 1ooime megilio saa.-� messo in ,evidenza nei pairag,rafi successivi (qlllMl:do si 1esaminer� . pamcolairmenlte J.a .clauso1la IV), non si dovrebbe soltanto stabilire 1se un parliico1axe tributo, o un particolare divieto d� traffici o di traspooti, siano gi� previiisti dalile norme vigenti in uno Stato, per qUJi:ndi affermar.e ila inapplicabilit� della clausola del trattato, che ne prevedesse il'aibolizlione. Si dovrebbe, invece, in .primo ll!uogo individuar.re quale 1si1a la portata dei principi �affermati (si vedano, ad esempio, 1e enunciazioni deil. tutto g.enerali 1c0tnteniute: nelJla .clausola VII, . iin tema di determinazione del valore in dogana delle mwci; nella clausola IX, �ci~oa ila :faicoilt� di apipor.re i marrchi di orr1gine; nella clausola XI, sulle irestrizioni quantiitative alil'dm poctazione); quindi, 1si dowebbe consideraTie ila lLegiislazione illlterna it'elativa alle materie �considea:aite; e, da ul:timo, si dovrebbe ,stabil:ixe se ed in quai1e misw-a l"ai'btuazi0111e .concreta dei principi 1del trattato ipotveibbe essere irealiz zata senza incidere swlla normativa inte'l'!na. E poich�, �almeno per �quanto irigllliar.dJa il'ultima indagine, non si potreb be prescindere dal considerare H compll:essi vo sistema nel qua.te dascuna disposizione iinteTna ,si inserisce, per poli aocertail'le quali :rnodi:fi.cihe vi si doVTebbero aippocta.Te, non �Sembra poter<si disconoscere che tutto ci� rfohie der.ebbe un'o1pera :di vera :e pro:p!l'ia produzione giuridica, che non potrebbe e.sserre fatta �che dal Legiislatore. 7. -S.e, peralltro, potesse ritenersi, �secondo la tesi delle sentenzie impug�JJJaite, 1che il'ordi.ne di 1esecuzione sia stato norn. gi� escluso del tutto per la parte ,seconda dei G.A.T.T., ma emanato il:imirtaita:mente alle disposizioni dellia parte :stessa da !dtenerie non incompatibili con ila 11egislaz:ione vi1gente in Italia alla indicata data del 10 ottobre 1'949, il 1di1scor.so innanzi svolto conserverebbe, :del ipa:vi, la sua validit�, in iriferiimento aUe singole norme da esaminaire; �e l'indagtine, .almeno p& quanto !riguarda l'art. III (ora IV), che qui illlteriessa, non powebhe conc1udersd. che con il riconoscimento della 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 342 a sopprirneirie gl1!i iilmpoll'rt:i 1compe...'1!siaitivii pell' giriain p1aa:"ile deti pirioidottli. I�Jilc( l!uisi !Ille!l G.A.T.T. :e, �imi.ne, ill!eiltl'1apnille 1973, pure per ti :lioa:ma,ggii Emmootail e Gru.y�re. Quainrbo aJ. se, 100Illtriaa.�rnameinite �a .quiainrbo 11.iiJtiiiare liil giilUdlilce prop1otneln!te, il'osseirvtanlZJa de1i dazii cooso1li1dla1li cosbiltrulilsoo pi� dli unia sempli1ce Olbb[d.ga: zJiicme di dlill'lirbto p'U!bbliilco mtelI"IDJazJ�IOIDJailie, il"atitirilce nieililia caruJ31a pr!ilnci mancata ricezione delila discussa disposizione, e ici� 1sia sotto il profilo della su:a dncompattbiUt�, secondo la stessa �cllausola de�l protocollo di An/Illecy, sia poc tl'impossibiilit�, .comunque, d.i deS1UmeTne norme suffi.cientermente precise, idonee ad essere �tvaisfOirlDlate in noome interne, i'uno e l'altro pll'ofdlo conccmrendo, del resto, aililia d.-ndiviiduazione ed ailiL'inteil"IP!lietaZlione del ipa:-ecetto legislativo. .A�. :rigua1rdo, diev�e in primo luogo notar.si .che non si rpotrebibe comunque prescindoce da una visione 1complessivia dellla legi:slaziione vig.ente alla ricoa:data data, :e �Che, pertanto, sarebbe semp�re impos,siibiile attu.M.'le in via di interpretaZlione la �CODCI"�eta identificazione delile norme non incompatibili, Ja q.ua1e postu1er~be, 1invero, :alLmeno una il.'ll�Lagine comp1ail"ativa in ard:iine ai ,grav:rumi �tributari previsti, all'epoca, p.er i prodotti nazionali e per �quelli �esteri, per una eonseguente conclusiOIIl!e in o!rd.ine aU.a rkerca deg(Li ;eventuali dati :diffwenziali, ed a1H.a conseguente 1posiziomie di eventua'1i norme idi adeguamento, ovviamente riserv:ate alla .competenza legislaotiva . .In altri termirni, rposto �Che ila norma dehla rpM"it� d.i rtraittamento do vrebbe :applfoa!I'si so1tanto in .qruanto non fosse mcompati:bHe eon queMa legistlazione, e posto, dU!Ilique, che devono II"itenersi .coruformi ai trattato sia una diSparit� soltanto aipparrente, sia una eventuale disparit�, anche effet tiva ed attuale, ma 1che 'Si rial!11aicci ad una isituazione diffwenzia.ta anterior mente esilstente, pru� ,ddJrsi che ilo stabi1li<re 1se ed �in �quali il.imiti, ad esempti.o, sussi�sta Ulna reale sper�equaziOI11e, .ed in qual misura, in iale ipotesi, si renda necessario operwe runa riduzione o una maggforazione di aliquote poc :restare nei limi1�i. delle diisCII'iminaziom coD1Sentite, non ipotvebbe oell':ta mente 1esser.e �CO!Ill!Pito dell'interprete, :non potendosi orvviamente ritenere consentito al giudice di disapplicare il.'una o l'altra norma, iper crearne una -terza, .che. riSUJlti conforme ,aJl'ipotizzata �esi�g�enza di una cottispon �Lenie perequaztione. (E qui giovi appena ric~diare che codesta Sup:rema Corte non ha mancato, proprio in riferimento a problemi di dntterpll'eta zione, di avvertirl"e .che " la tripartizione dei poteri � un cardine del nostro Ordinamento > �e che � it supremo giudice di legittimitd deve esserne il rigoroso garante > : Oass. 2 agosto 1966, n. 2148, Foro it., 1966�, I, 1887, in motirv�azione). N� giover�ebbe osseirv~e, .come ,si � oveduto di !P<>t& iliarre ne11e delllll~ ciate :sentenze, .che la compatibilit� dow-ebbe senz'ailtTo riconoscocsi, una volta constaJtatosi che, alla predetta data, erano uguali J.e aliquote deil. l'I.G.E. inierna �e dell'imposta a11'.importazione. Il rilievo, inViero, non 1appM"e esatto nemmeno limitatamente a1l raf frornto ipotizz�ato. Ed � �Ce!lito, �comunque, ohe iLa �compatibilit� doVLl'.1ebbe dgururdarsi ri spetto ail complessivo .sistema tri:buta:rti:o, �come meglio sar� detto appresiso, essendo .evidente, idel ll'esto, .che, �come si � gi� osserVlato., ii1 prob1ema po trebbe essere posto e risolto !relativ;amente a ciascuna dellle ol:ausole della � � PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 343 palie :r1illieva ohe Illel1l1a seilllbenza 12 d~cembll'ie 1972 {1ciausie rdJuiruiJte 2;1~214/72, 1!Illi1�1l'1Illait]Ollllail Fcr'Uilt Oompooy, Ra1cc. rn72, pag. 1:2,19) '.ha Oorrtie sli. � pll'orn1. lJ11.ZlilartJa l.lil11ilcameirube suilll'efficaicila d:iir:eitrtia dli lUll1Ja siing.olLa dlilspo1siiziilone (il'art. XI) dei!Jl'Accimdo Gen1erial1e. L"arrit. II, iilrwece, in !l'lelLaiziilolllle con 1'1elliooco aWLegia�to allll'Accordo, '01.looco nie1l quiail.le oono stati staibillliltli d. dlarzd, oostiirtutlisce 'l.llilra no!l"lmativa ohiilarria e liinlcondwoo:mita, che pu� esseir :f.iartltJa pall'te II del G.A.T.T., per accertarne lia dcevibiHt� nehl'Orrdmamento, e non .gi� �considerando 1se ognuna delle clausole �stesse sia o meno app.Ji.cab:il:e in determinati settori. E p.ofoh� la �clausola IV, ,come non ipax dubbio, � di quellie che n0t11 consentwebbero, 1comUfnlque, una g1eneraile .applicazione, secondo il ripetuto criterio della compati'bil:it�, .ed almeno per d� che ,corwerne l'�llnposizione fiiscai!:e, dev;e conseguentemente escilude!rtsi che ,essa possa 1esseire stata re:eep. ita nel nostro sistema tributario. 8. -La conclruisione indicata, gi� imposta dalla consideira:zione generaiLe del .sistema, 1trova u1tell'ioce ed 1aiss01rutamente inequivoca conrferma nella natura ,e nella portata delila clausola in d:iisC'U:Slsione. Essa enuncia due 11:1ego1e fondamentali. Con J:a iprima (n. 1 dell'art. IV) viene riconosciuto daiHe pa!l'ti contraenti che J:e :disposizioni suliLe imposte intell'ne e quehle relative al comme: vcio non debbono ,essere applicate ai pirodo1tti impo!I'tati in modo da favorire ilia �produzione nazionale (� ... les taxes et autres impositions int�1 �ieures, ainsi que le fois, r�glements et prescriptions affectant la vente, la m.ise en vente, l'.achat, le trasport, la distribution ou l'utiLisation ... ne devront pas �tre appliqu�s aux produits impo'l"t�s ou nationaux de mani�re � prot�ger la production nationale �). Con 1a 'Seconda (n. 2 deHo :Stesso art. IV), viene stabilito ohe i prodotti importati dal territorio di ,ciascuna delll.e P1arti contraeillti non devono esse;re assog,gettaitd, direttamente o inclirettamente, ad dm.posizioni ipi� gravose di quellle �Che, diT1ettamente o ilnd:iirettamente, ,colipiiscono i simiili tp!l'odotti nazionali (� ... ne s�rcmt pas jrapp�s, directement ou indirectement, de taxes oo d'autres imposition int�rieures, de quelque nature qu'eile soient, sup�rieures � celles qui frappent, directement ou indirectement, le:s produits nationaux similaires � ), 1e itutto d� in modo da imp1edire una .contrarriet� aii p'l:'incipi di non discriminaziOa:lle, di cui al .gi� esaminato primo paira,grafo deJ. medesimo a:riticolo ( � En outre, aucune partie contractante n'appliquera d'autr� fa�on de taxes ou d'autres impo~tions int�rieures aux produits impol1't�s ou nationaux d'une mani�re contraire aux principes �noinc�s au paragraphe premier�). DaiHo .stesso testo, d1unque, 1appare chi1a!l'o .che 'la daiusola non stabilisce che ciascuna imposta (o 'Uilla imposta coil'lt'ispondente), che co11pi'Sce i prodotti :interni, debiba �esswe applicata con �Le 1stesise aliquote, ,e, ipi� in g,enerale, con ,gli stessi 1sistemi impositivi, anche aii. ipTOdotti importati da Paesi aderenti aM'aiccordo. Essa, invece, sancisce soltanto il principio della parit� complesisiva de[ trattamento tributario, come � dimostrato: dal :riildevo della stessa inammissibilit� concettuale di una :automatiica e ddrr,etta applicazione, ad un 344 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ,,~� �' viaJierie dlaii 1simg0ilii, imidip1eindeTIJtemente dlallil'arbtegigiilameruto deilllo Sta�to inteflessiaito, nelllia �:1iaitt:iJspecile Ja SW.zzeo:ia. Oomunque, dJl �co111isJ011Jiidamemto de1l �diaZJ:iio dli cui triaittasi. si desU1IDe da11!1'1ewe:nico 1c0ill!tenufo !Il!elil'Ailileg.aito II d!ellllia tairliflla dogianialLe comune (lThellJlia V1emsiione dieil. !l'legiOllJaimenrtJo 1/721). Esso :ila qruiinidli pairte Jilnrbegmllllbe delJlia tax:iff1a e ;ne poiss�leide l1a stessa effica1C1ila dlilrertta. certo rtriibuto, .di norme .dettate 'PeJ." altre imposte (15); d.aJwa considerazione della stessa forimulazione del testo, nel quale, cOiID.e .si � viisto, :risulta soittoUneato due vo:Lte, quando ISi pairla delle imposte che �colpiscono i p!l'odotti nazionali e �quando si :Ila !l'."iferimento a quelle reliative ai prodotti imporitati, che ci� che idev1e assiJCIUJl'iM'!Si, 1da pa:rte di .ciJasCIUilo 1Staito, � soltanto che :i.il trattamento fatto direttamente o indirettamente e cio�, in una parola, complessiivameDJte, .gfobahniente, non venga a �Costituire una protezione per i prodotti nazionali, :lierm.o Testando �che �ciascun Paese deve fwe ci�, come previsto dal pll"otoco1lo iprovvi�Soifio, nei 1soi1i .limiti della compatibilit� con la propria legislazione intell"na; dal fatto, :i!Il:fine, .che (La seconda. pa1rte deiJ. pair.aglflafo 2 delil.'articoil.o d:n �esame (� En outre, etc...), espressamente prev �ede un possibile diVieifSO 1sistema di apipJ.kazione diel�ie imposte, ed ovviamente anche 1con 1ddiffeifenti 1ali.iquoite, ai (Prodotti importati o a quelli interni (la ddsgd.untiva � nieil. testo: "aux p1Toduits import�s ou naticnw:ux), e soltanto riaf:lierima che, in rtal �caiso, il.'1apipilicazione non deve esseTe fatta, coonunque, e d'une mani�re con"braire aux principes �nonc�s au paragraphe premier �, e cio� in modo contrarlo ai principi di non discriminazione in favore dei prodotti nazionali. � ben noto, del riesto, che anche ailtri oodinamea:llti, ooiWe quello italiano, preved.Oiilo gene1ra:lmente 1liilia molteplicit� dli prelievi d'imposta, �htlla considerazdone compilessi'Vlal dei quali, soltanito, e non dalla visione particolaristica di ciascuno di essi, rpu� idunque .esserie dato di �~ezziare i'iincidenza effettiva �~obaile degli onerii ir.iibutari, essendo pe:ria1tro anche pacifico che �~i onerri medesimi, pur qua.rndo 1siano riparli.ti nelle varie fasi dei processi eoonomLci, �cosi incidendo sui vari :sogg.etrtJi che a ciascuna di esse di!l"eittamenrte !Siano iinteTessati, tuttavia, pe-il fenomeno della tll"aslazione, sempre vengono ll"liipo:ritati, sia ipUI'le indirettamente, in tutte le� fusi ulteriori. � anche 1nO'to che, ipell" iJ1. :princiJpio della iteriritorialit�. delil'imposta, ciascuno St:aito non ipu� iirnlpo!rn:le tributi in relazione ai faitti �Che si verifichino fuO!l"i del 1suo '1iell"ritoni:o, e nemmeno �quando i :liatti !Stessi -che, se avvenuti neltlo 1Stato, �darebbero luogo ad una data imposizione -si presentino in concreto :rilevaoo sotto il profilo ,economico, in ll"elazione a situazioni che nel teifriJtocio medesimo vengano ipoi. a riiper,cuotell"si. Oribene, essendo .chiall"o, per quanto detto, 1che il. tributo potrebbe applic:arrsi, per i pirodotti esteri, soltanto all'atto delil'imrpoirta.zi-0ne, e per.ci� (15) E' evidente che, cosi per l'imposta di cui all'articolo 17 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, che qui interessa, come, in �altri settori, per le sovrimposte di confine ed altri diritti, pu� esservi una corrispondenza, con la vera e propria IGE e con l'imposta di fabbricazione e i relativi diritti, ma non mai una vera e propria identit�, tale da consentire la diretta applicabilit�, ai prodotti importati, di norme relative a tributi dovuti per il commercio o la fabbricazione nello Stato di analoghi prodotti. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 345 Iinoil.itire, a illJOirma de!lll..'aoot. 14,.n. 3, del ir1egoffiam00itio 804/16,8 (reiliaitiivo ai1l"oll'lgiallllizzia:zd:oll1Je 1ciomUIIlle neil sett01Ve dtell :liaittie), per i pirodOltrt:d peir i quailii dJl d�l!ZliJO di0iglall1lal1e � srtaito cion1sol1�ldiarbo I�1n sedie G.A.T. T., IL jp!I'leilliieivll. Il!Olll po1ssonio ;sup1elI'iall'le ll'impOII'ltio dell .dJa~o OOQllSlol1iidiarbo. Quieista d1sip1olsliizi. Olllle vawe pieir trUJtti glii onerd. glI'laVlaJil.rbi i pll"odiorbtd. oontem:paJaitii da dleitro i~egol!Jame!Ilfbo e quimdli aDllClhe rpieir gl'1i.Jmpoirrbi. compelillsart:d.vd.. -(Omiss.is). con rlferimenrto ai ptrodotti stessi quali neilila detta sede si p'l:"esentano, aipparre anche 1evddente che 11a paa:iit� non sar~bbe assicurata, e queista volta in danno del prodotto nazion�il.e, :se ile :aliq:tmte delile imposte inte'l"ne per quest'uilitimo prr.eviste .si dorv:essexo aiutomattcamenite applicare anche peir le cOO"ia:-spondenti imposte 1al.l'impootaZILone, :giacch� in tacr. modo il. p.rodotto .nazionale, 1che .abbia 1scon1Jato anche alLtrd. tributi nella fase della produzione o anche lo :stesso tributo, iapplicato in vairi successivi passaggi imponliibili (come accade proiprio peir la no1stra I.G.E., 1che � un'imposta c.d. onnifase, o 1a cascata) rLSUJlter:ebbe gtt"aV1aito, in de.finJi,tiva, di un ()IIlJere trLbuta, rio maggiore. Si spfoga, ai11.ora, �che gili Stati .si 1sia:no pireoccUJpati, �con J.'arl. IV della Convenziione, dli fa:r triferimento agli oneri complessivi, diretti o indiretti, petr1ch� soltanto in ita1. modo, e do� ,compM'al!Ldo1si l'onere delle v:arie im.po-' sizioni, che colpiscono iin ciaisouno Stato i ,prodotti rnelile v;ari,e fasi deHia lavorazione, con quel1lo previsto ar1Jl'impootazdone 1per i isimili prodotti esteri, pu� ,effettivamente irealiz2'latrsi il"ausp1cato identico trattamento. N� validit� aJ.cunia potirebbe cri.conosce.risi aH'avv:erisa deduzione, sec()IIlJdo cui, ammettendosi nei iseinsi md&cati �1a compairazdOllle degili oneri globali, il iprincipio detlil.a parit� 1complessiva noo. sairebbe attuato, perch� determi nerebbe Wla d�IScriminiazione in danno dei pirodotti 1esteri gi� assoggettati nel Paese di origine, e !PlrOP!l'io nella :liase defila lavorazione, ad alifJre imposte. � ,chiaro, illlVero, che delle li.ipotizzate imp.osiZILoni da parte di altri Stati non pu� ,e non deve tenetr �C01l1Jto ilo .Stato ��ln ,cui si ,effettua l'impOil'tazioine, il quiai1e, 1ailtrimenti, vedlriebbe .gravemente compiromessa la sua stessa S01Vra nit�, se dov;esse condizioina~e l'eseir.cizio dei prQ1Prli poteri impositivi non gi� soltanto 1a'11'0.sservanza del g.einerai1e pirmciipfo della !Parit� di tratta mento, bensi addirlittuira al volere ,di ciascuno degli altri Stati, alla cui interna il.egi:slazio:rie risuilteirebibe ,costiretto ad .adeguarsi, quando, per ipoter appliicare Ile pir�pirie imposte in runa mag.gio!l'e o minore misura, dovesse prima 1accell'ltaire se m.iin.oire o maggiooe, rispettivamente, sia l'onere per i tributi scontati nel Paese d'orcigine. Quest'uLtimo !l'liilievo dimoistra, rperaltro, ohe proprio in omaggio al pirin cipio deilila iparrit� rdd t:ria:ttamemo, che � O'V'Vi1aimente da osserva11e nei con fronti idi tutte le aHire Parti .collltraenti, � sicurramente da, :vespinigelt"e quella ipotizzata 1esig.enza di subordinare il regime t:rl�lbutario, per i pirodotti iltn porla:ti, a quelilo per ,essi fatto dal Paese ,di origirn:e, giacch� � chiaro che, in tal modo, il.o Srtato nel quia!Le si eff.e�ttua 1l'dmrpootazione dowebbe operare 1 un �trattaimemo di:frfeirenz:i.ato secondo J.,e rdd.rveirise provenienze, e cio�, in definitiva, aittuair:e t:ra i vari Stati esteri proprio queU.a ,discriminazione, che J.'Accoir.do ha 1nteso impediire. Ed il vero �, invece, .che degili onera iper imposte aipplkate dai Paesi d'origine fa Oon~enziOIJJ.e non a�VIDebbe avuto a:ia,gione nemmeno di oc-c:upa't"si> 346 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omiss~s). -B) Osservazioni della Commissione. (Omissis). -A p!'IO\POSilto det1.ilia �oomparttbilllilt� idle1gil"�mpor1Ji compensaiti'V'i 1C101I1 11e nooim~ del G .A. T. T .� la Oomm]ssiJooe (l'"iilieva che i!Ja questiooe � pi� compliessa di qUJainto noo peiillsi il.''al11flri]oe niehlJa oruwsa prdinoilPal! Je. Bench� 1l'airt. II, n. 1 b) del G.A.T.T. V1]eti iLa rtilsoossliione dli dla:zd pi� e1evarbi dli qUJeililli iin aitto al!1a data del!l'Aoooodo, ll'lestJa d!a aiooeritlairie Sie gllli e non lo ha faitto, ,gi1acch� essi, -avuto d~do anche ail. principio del paese di desti'll!azione, di �cmi :si 1dir� ~esso-non ll'8JPP!'lesentano ostacolo alla l"ealizzazione dei priinciipi :della ~iboot� :di .commerdo e della parit� trlbutall'ia, 1cui ii G.A.T.T. 1si iiispira, potendo 1alla disciJplina dei mede1simi ciascuno Stato iprovedere 1con i iprt'OIPri mezzi, senza :necessit� di accoTdi con �~i altri Stati, ed in rpall'Ucolare .con il ben inoto strumento dei riimborsi, all'atto d�JJ.�,espoa:itazione,� delle .somme pagate da:glli oper.atoll'i iper imposte interne duranrte la fase della p!roduzione: rimbOT1si che consentono ag.li esporlatoll'i �di pOII'taa:-e le merici 'SUJi mercati esteri iJil riegime di ori~nal'ia frlanchigia, e idi ipoter qui.nidi 1per esse sopportar-e, senza P!t'�egilUdizio a1oono, gli oneri delile :imposte vigenti nei Paesi importatori, e, segnatamente, quel11i �COII'!l'ispondenti 1ai tributi .che 1glta\7lano, duxante 1lia fase della produzione, i simiili prodotti nal2rlonali. � aJnche noto che questo sistema dei rimbocsi, ailil'atto dell'espOII'tazione, dei tributi 1sconrtati nena :fase dei1La !lavorazione �era �adottato gi� dia tempo da quaisi �tutti ,g;:u Stati, tanto che si 11-.ese nece.ssario introdtWlo anche in Italia, per 1consentill'e ai nostri operatori di pr0e.sentaa:'lsi, d:n pairi condizioni con gld esportaitori �di a1tr:i. Ba.tesi, sui m&cati ini1lernazional:i (16). Ci� dimostr:a, peraltro, 1che il tener .conto, nella ,determinazione delile imposte ahl'iimpo.rtazione, degli oneri �Cpmpi1essivi griavanti all'interno i simili iprodoitti, non srutainto � pienamente conforme aigli accor.di iJilterna �zionali (ila �cui interpr;etazlione, nei sensi indicati, ;risulta cos� il'unica possibilLe), ma .costituisce ve~a e ;pll'OIPII"ia necessit�, al fine di dmpedire ogn:i ~eriequazicme, �che 1altrilnenti >Si verilicheoobbe, come � �Clhiiaro, in favore dei ipa-odotti esteri (per-d. qu~i gili stati di esportazione attuano il rimbOTso dei p;regiressi oneri), ed in danno, di conseguenza, di que1li nazionali (17). E poich�, dunque, !'lesta �cosi 1c()(Ilfortata 1sotto �og.ni :aspetto l'dnterpreta zione !i:n:nanzi �esposta, secondo .cui la �Comparazione, ai fini dei1l'ar-t. IV de1la Convenzione G.A.T.T., pru� �esclusiviamente fM'lsi tenendosi conto del sistema tributario �gene!'la1le di .ciasCIUlll:o Stato e del trattamento complessivo fatto ai propri prodotti .ed .a quelili importati, si pu� conclus�vamente osservaoc-e: a) sul piano internazionaie: che una eventuale violazione degli obbliigihi derivanti dailla Convenzione non potrebbe ritenwsi sussistente, perquarnto riguarda la nostra d:isciiplina itll'ibutaa:-ia, in �base alla .semplice con (16) Cfr. legge 31 luglio 1954, n. 570, istitutiva dei rimborsi all'esportazione, e relativi lavori parlamentari; Atti della Camera, II Legislatura, Disegni e proposte, voi. V, atto n. 598, relazione det Ministro VANONI. (17) Come � da dire, appunto, sia per i cotoni, sia per gli altri pr-Odotti, per i quali sono sorte analoghe controversie. ' li �~ ' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 347 ...... , impoir.ti 1compellllsartlivd. rien1tvmo dln questa dli.Jspotsizii.Jooie awuire riciaida!no sotto 'lllil!a clausollla d'esenZJi.JOOJe. L'1adJozili()([1-e dli provvedii.Jme1J:1Jtd. itempol'lallllei d'oll'ldiilllle molllJeiiJao:-.iJo o rellatiMi aililia biJJalllJCli.Ja ided. paigamenrti lllJOil � pliJenaimwte 1cioinfoo.-me iaWlJe nOII'IIIle d!eil G. A. T.T., boolch� gJd 1airrllt. XII 1e XVIII �COIIllseniballllo tl'iaidoZJ�IOlllle dii restriizii1olllli q'lllarniti1tiarbiv�e di tal faitita. statazione deli1a diisuguaigliianza che si trovi a suSS�lstere :fira �le aU.quOlte previste per 1si�ngo1e iimposte interine relativ�e ai prodotti nazionali, e queliLe sta!bilite per 1l!e imposte dovute per la iimpO\l"taz:ione idei prodo.tti esteri, ma soltanto ove il .card.co complessivo per li.e prime (e per aiLtri tributi che indicano nelila :liase del!la produzione) risulti inf.eriol'e a quello derivante dailil'app]Jiioazionie delle seconde; b) sul piano interno: �che il.'iadarttamento dcl diritto inrterno ai diritto internazicmaile non pu� .comunque ritenersi operato in virt� dell'ipotizzata ricezione, mediante il'OTdine dii. esecuzione, ideliLa clausola IV della convenzione G.A.T.T., e cio� ipeir lia :rileviaita iril.possibiilit�, sulla base delle stesse norme patti.zie, di un 1adeguamento immediato, meccanico, restando cosi valida l'alitra isola 1conclusione ipotizzab.He: do� .quella, secondo cui lLe p.r;edette norme soltanto vimoolano gli .Stati .contra�enti o ia:derenti ad uniformarvi le ipropr1e iJ..e,ggi, 1senZJa immediaita rile~anza per i cittadini, i qu�ali non 1possono dunque vantare a!Lcun 1diriitto 1Soggettivo, e le 1cui pretese, di conseguenza, non potrebbero non troivare iii. giudiice car�ente di giurLi:sdiz:ione. 9. -Quanto si � detto nei precedenti pa.IDagrafi, ici!l'ca �l'esigenza di tener conto idell �trattamento tributario complessivo, trova baise, e gi� se ne � faitto un �Cenno, ainche nei principi ;che regolano l'imposizione nei viari Stati, e specificamente quella d:ndireitta, in rimerimento ailLe situazioni determiniate dagli :scambii in:t&-nazionali �ed 1n viista del :risultaio, �che si mira a consegm-e, idi eviJtare .che -un ptrodotto possa esisetrie colpito, in relazione ad una stessa ipotesi idi :imponibiilit�, una voUa nel paese di origine, ed un'iail.tra volta nel ipaese di destinazione. Due �soLuzionii JSono :taoriicamente iposstbiili, �e due princiipi, iin effetti, risulrtano forimulati igi� diahla dottrina eoonorm:ico-:ffinanziaria, e cio� : a) il principio del paese di origine, in vd.rl� del quiaiLe �i beni ed i servizi sostengono gli oneri fiscali applicabiLi nei paes.i in c;ui sono stati prodoUi, qualunque sia il paese in cui vengono poi consumati > (18); b) il principio del paese di destinazione, il quale implica, ail.l'opposto, che :i beni ed i 1socvizi " siano soggetti aLle imposte in vigore nel paese in cui vengono definitivamente consumati, qualunque sia il paese in cui siano stati prodotti " (119). Il 1principio del paese di origine, .che ricbioederebbe J.'abolizione delle fronti,ere fiscali (20), non � di agevole attuazione, e, in r�ealt�, non :risulta (18} DoRSA, L'imposizione sut valore aggiunto, Padova, 1967, p. 51. (19) DORSA, Op. cit., p. 50; MURATORI, Sutta pretesa inappticabititd deU'imposta di congi.agtio atte merci provenienti dai Paesi aderenti ai G.A.T.T., Riv. dir. prat. trib. 1970, II, 490, e, particolarmente, 497. (20) DORSA, op. cit., p. 52. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 348 Gtl.'li.mp1011.'1ti oompern1sa,tiv:i sii possono de[ paird. T'�lCJOIIl!diuirre ''Sotto il.a ��� norma d',ecioozdiooie dJi �cud aail'iairt. II, n. 2 ia), x�l!aitiva ad. 'brllibutd equli:via�eo::utd. ,aid Wlla tassa iinJtelI"IIlla g�l'arviaillitli un �prodort:it10 lllla:zi�l<maile iainalLogio. In. propo siJto, !Sii 'deve tearerr 1coo::llto dlellil'esiig002a tdli. rutelliare il. mell'lciarto 1ciomwne agrt�lcioilo, iiil quai!Je :fa pa!l'te idelil'nn�lone dogainiail.e lf'iico1t110sCli'UJ1Ja da�il.'air:bi co1o, XXIV. che alcuno 1Stato aibbia 1ad esiso impromato lla prropr�la legis1~ione, quanto meno per �ci� ,che iri.gua!'da i1e imposte indill"ie,tte, e segn,ataimente quelle sui consumi, intese in senso generale, che 0compoc-endono, come � noto, l'irnposta c.d. sulla cifra di .affari, coo:-xiispondente alla nostra I.G.E. ed iail.fimposta, gi� vigente in alcuni .Stati �e idi ,prossima i1stituzione in Italia, sul v�alore aggiunto�. L'1ai11l:ro princ�lpio, del paese di destinazione, �, linv;ece, �attualmente praticato in mani�em geineiraiLe � (21 ), �ed � ,qruello al .quale si � merita ila Comunit� economica �eu;r:�pea quando ha avviato .gli studi per il'ar:monizzazione fiscale degli Stati membri. Ln 1pairtiiooloare, pu� �essere significativo ricord.arre �Che il Con�faito fiscaile e finanziarri'o della C.E.E., nehl'iesaminarr.e i problemi ll'elativi all'imposta sull!la ciWa di affari monofase, plurifase ed onnifase, e tneill'auspicare che il. sistema onnifalse, o 'a ,cascaita, venisse a1boliito, osserv� che quest'�ultim<> aiv.rebibe �potuto �causall"ie, inva-o, d:istomonii di �COIDicorrirenza " anche negli scambi internazionali, per la impossibilit� di catcolare esattamente l'onere globale dell'imposta sulla cifra d'affari per una merce determinata, e, in conseguenza, nel caso di appl.icazione del principio del paese di de~tinamone, l'impolf'to delle imposte compensatorie o ristorni c0'1"l'ispondenti a tale onere ,. (22). Vi � aff�&Ullato, dunque, ,SUJ1la �constatazione di realit� giuridiche, oostituLte dai mstemi txibrutarri vig�eniti nei viari Paesi, che i cowettiJvi (imposte compensative o ristorni, !riiispettivamente per le imporr.taziond. o Ile esportazioni), possono dar tluogo ad inccm:v.�menti, per la difficolt� di un coDJtrrolJlo ml!1a ,esattezza dei .caJ;coli posti a li.oro base, ma vi � riconoscru<to che non se ne '.Piu� prescindere, per.ch� essi :soltanto possono assicll!rare che effettivamente un iprodotto -sia istato mbbrrica.to nieiJ.lo Stato in cui � consumato o �sia im;Portato dailil'esiterro -sconti un uguale compilessi'Vo carrioo d'imposte, e, qmndi, ai fini concor:venziiall.:i, 1si presenti neutro sotto H !P'l"ofilo �ti.scale. Questo concetto di neul'rialit� fiscale, lin realt�, � quell.o !P()sto a base del.to stesso trattato istitutivo deMa Comumt� Europea, e risulta tenuto p11esente, 1specificamente, dallll.a COIIIl!tnissione C,E.E., ila quale, nel foomulare le orrmai ben note direttive per.-il'arrmomzzazione fiscale degli Sitaiti membri, e nel richiedere agli 1stessi di 1sostitudrre iJ.,e imposte sulilia cifra di afiarri a cascata. (la nostra IiG.E.) con lllila illlllp�sta monorfase sul vaJ.ore aggiunto, ebbe parrticolarmente a constd~are �che la sostituzione dei sistemi di imposte cumulative a cascata vigenti netla maggior parte degli Stati membri cooi il sistema comune di imposta sul valore aggiunto dovr� portare, anche se le aliquote e ie esenziooii non sono armonizZJate contemporaneamente, ad una neutraLit� cooic0<rrenziale, nel senso che, ait'interno di eia (21) DORSA, op. cit., p. 57. (22) Il brano � riportato in DoRSA, op. cit., p. 21. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 349 La Oommiisisil{)ll1le si rlchiiama deil paDi ail�'airt. XIX, dl qUJail,e colllJSleinte deiteocm:maitd priovvieddmenti ipirotetbiv'.i qUJa'1oll'la ['ii.1mportiazii10111Ie dli una meir�cie ll'liisichli di �all'll"eioorre un dailllno 1giravie�. Iil :liatJto moltrie che esisa, fil. 16 maggiiio 1972, abbia propoisto dli eisietnillal!'e diagrl'imporrti compe111Isa:hlvi 11e meroi 1contsio,1J1dlarbe dn sede G .A.T.T. non via aitmbufutio aiJJl'i1rncomprutibilit� degilii dimv1oll'rtd :srbeSISli con il'Accordo Getne11'1ai1e, bens� a co~liiderazrnoni 1 dli poliiit1cra ooimmeroi1ai1e. scun paese, sulle merci di uno stesso tipo �gravi lo stesso carico fiscale, qualunque sia la lunghezza del cirrcuito di p1"oduzione e di distribuzione, e che, negli scambi internazionali, sia noto l'ammontare del carico fiscale gravante sulle merici affinch� si possa effettuare una esatta rcoonpensazione del carico stesso � (23). E lla ineuwalit�, in effetti, pm-quanto riguarda il commeircio internazionale, si pu� rag.gi.ngexe pr-opit"io e 1soltanto operando la compensazJ.one del 'carico fiscale, come � detto :nelila dire.ttivra ora ricordata, .ossia � colpendo le merci importate nella stessa. misura in cui sono colpite le me'l"Ci siimiilari prodotte all'interrno del Paese ,. , e quindi, oltre che 1coil rdetassatre le merci, nel 1caisc> di es;poritazioni, col determinare, ipeir le importazioni, �un carico� fiscale uguale a quello che grava le merci nazionali ,. (24). 1n 1altri iemtiini, (La neutralit� 'concO!t'.renllliale, ,gotto l!aspetto :f�soaile, che esattamente corrdaponde al rpicindrpfo dli non discriminazione gi� posto a base del G.A.T.T., si pu� realizziaa:ie soltanto paTificando g1i onerti tributari che gravano 'sui prodotti. impoo1JaJti e su queil1i p!rodotti nel!l'interno di ciascun Paese, e, rp�m-faa.-ci�, rnorn possono radottar,SJi che due ;sistemi, in corrispondenz � �ai 1sistemi imposiiti'Vi inazionaili: a) 1se fimposizJ.orne iinieo:na � ope:riata col sistema monofase, e cioe con l'arttuazione di un 'solo prelievo rsul rp!rodotto fi.ni.to, quaili e quanti che siano i rprecedenti pa'Ssrarggi inlella fase deil.La produziOIIle e della d1striibuzione, baster� eff,ettirvamente :aipplioa!'e '1lfilia ,stessa ailiquota rai ipTod:Otti ii.mpo!rtaii ed 1a .quelli nazdonaU; ed a ci� si miira, carme si � visto, coll sistema dell'imposta monofase .sul valore raggiunto (la cui istituzione, ed anche questo � noto, �COIDiP�Oll'ieo:�, di 'COll!Se.guenza, :La soppressione rdelila c.d. e LG.E. a.H'imporritazione >, dell'imposta di reotnigiU!agl].io e di alcune imposte di :fabbricazione) (cfu'. ari. 1 pu.nrto II ed aa.-t. 5 rdel di.segno di legg'e al)rp!rovato neJ.l'agosito scorso dal Senato, rartto n. 1657); b) se, invece, �come nel caso delila noswa I.G.E. onnifase, a cascata, l'imposizione inte!rna ,coilipiJsce i rprodotti rpi� volte, :ne1Je varie fasi dellla produzione, J:a. neiutr.ailii� o la non -discriminazione non sarebbero affatto realizza,te arpplicanido al p1I1odotto imporitaio soil!tanto un'aliquota pari a queHa appilioata per l'ultfuno passag.gio idell. 1simille rp:rodotto naziooale, e �si riende necessario, rp,erci�, come ,si � detto innanzi, integraire lla imposizione, utiliz (23) Direttiva e.E.E. n. 67/227, in Gazz. Uff. della e.E.E. del 14 aprile 1967, n. 71, riportata anche in DoRsA, op. cit., p. 282. (24) DORSA, op. cit., p, 28. 350 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La Comm.d!sslllme lliOIIl. il'litilooe che 1l'1airi. II, n. 1 b) dehl'.AiMorldo Generia! Le sila dliirettameinrte efficace. Booch� lllleil!lJa selllltelI1Zla 12 ddioomblre 1972 (cause r.iiumte 21-24172, In1lertl1Jai1lil0I1Jall Fruiit O�illfParny) !1ia Cootie abbila negarto J.'efficaicila diirtertita deil isolo 181r1Jilcooo XI dell. G.A.T.T., ilJa motdiv'azi! oine de(hlia seinrternzra mdlilca chi!a:ramellllte che il.'efficaicd!a dlilr1ei1J1Ja va esci!Juisa a �Ca'Ulsa deilJJJa stiruJttiuira giltlll"idliica complessiva deill'.Aiccoodio GEmmiailie, dei zando aliquote diffecr.-.enziate o :liaicendo rlcoirlso all'istituzione di un tributo compensativo. Nelll'iipotesi isub b) pu� verificaxsi, come � staito lr'ileva�to dal.la O.E.E., una qualche inesattezza \Ilei �cali.coli, volti ia diete:mtlinarie, appunto, le differenti .ailiquote del tributo o ila m:iisura de:l tributo compensativo. E 'se �l'iipotizziabiU�t� di �errori (.del lt.'esto 1possib.Hi anche in danno del prodotto nazionaile, 1e non necessariamente a 1senso unico) pu� avex suggerito la modifica del 1sistema, .cori �La sostituzione del 1sisterna monofase a quello onnifase, .� �Certo, 1p&�, �e \Ile fa fede l'oper:a della stessa aittentissima Commissione C.E.E., che, fin quando 1siano in vi�gooe i sistemi a oaiscata, la neutrialit�, o uniformi.t�, delle imposizi.oni non pu� ll"aggiungersi se non nel modo innanzi descritto, a meno che non si vogHa Tfoonoscere una protezione per il ipTodotto straniero, 'sotto.ponendo fo stesso al limitato car:Lco .corrispondente al �tributo dorvuto pa-la sola ultima fase di produzione o di scambio del ip:rodotto nazionall ..e. 10. -Questa � la reailt�, gioc1di.ca ed ,economi�oa insieme, e da essa, naturali.mente, non si pu� p'.l"escindere, �quando si vuole :i;ndag;aTe, pex restare nel problLema che ine OCC'Ulpa, .sulla ipoctaita effettiva defila clausola IV del G.A.T.T. e 1sul vailore de11a limitazione che 11e Parti contraenti -con Il"aocordo provvisorio, quanto ahle Parti originarle, e con quefili di adesione, per le a:1tve -voil!lero sancir,e per la pa!l'lte 1seconda della convienziOOCl!e, in riferimento ana compatibilit� con la 1le~slazfone vig,ente in ciascuno Stato. l!nvero, ailla luce �di quanto 1si � ven'lllto esponendo ,circa i sistemi di imposi2ii-0ne d.ndi.l'letta nei vari Starti (25), � 1agev-0Le conistaitare: I --che una norma, che av;esse imposto ilia assoluta pa:rdif�cazione delle ,. aliquote per i ipirodotti impo!I'ltati �e .per quelli nazionaili, si srurebbe presen tata com.e inoornpa.tibi1e �con ila legislazione deg\Li Stati (quasi. rtutti, e non soltanto l'Italia), nei qualli, vigendo il &stema impositivo a cascata, essa non arV'rebbe potuto inse.rhisi uti�lmente, e do� senza 1sconvo1ge11e, awunto, il 1sistema di rp11elievo fiscale gi� in v:Lgoif.e, �e :senza determinare, al posto dell'auspfoaita pe11equazione, un :si�cura dism-1minazione � :in danno dei pro dotti nazionali; -che, �l'altra pair.te in coerienza, e ipil"Op['.Lo nel:La consideriazione di tutto quanto ;gi� 1si � rilevato, il riferimento aid un trattamento da farsi " direttamente o indirettamente >, ai prodotti iimporrt.ati, in modo non dete riore rlsiPetto a quetllo :liaitto � direttamente o indirettamente � ai prodotti nazionali, ''non rpu� intendemsi :se non oorne esp11essirvo pir0tprio di quella esig;e111Za di partt� complessiva, di non disciriminazione, di neutralit�, di cui (25) Si noti che, fino a qualche anno fa, soltanto la Francia, almeno tra i Paesi occidentali, aveva un sistema di imposizione indiretta di tipo monofase, ma nemmeno completo: cfr. DoRSA, op. cit.,.. p. 59 ss. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 351 suOli aispertti coaiV1�filJZliJQIIlJailJi. dlelll1e nonme d'eSOOJZJiiQIIlJe din esso con11elntute, della manca.n.m dli saru'Jl:onrl. ~ilwrlild~che. Lo istesso valle qUJmdli iper �l'wtilcoLo II, n. 1 b). P& staibdl];ilre se questo sia dli.ire<tltamentie efficace :n:on 1ci si pu� servia:ie senz'ailJtlrio ded. cirli.teri che v.a1l1gioo110 iPer l'effiaacila ,�fiiir.ertrlJa dfell. dilrliltto oomurn1iltaird!o, q'l.llalle ad esempilo dll :f�a'bto 'che \lle aJUJtoo:in� llllaziion~ n'Olll idelbbano aidoibtJaire ipll"OVV'edi.: m.en1li d'attuaziOI11e. innarnzi si � patrlato, e, �quindi, �come s.iigmfica.tivo di un impegno degli Stati ;ad operare, nel :lliw luogo 1ail1a determinazione anche delle necessarie diff.erenti. aiUquote o idei tributi 0compenJSa1liivi, in modo da evitam:-e ogni protezione per il 'Pll"Odotto naziorraile, �e non gi� come divieto agli Starti di applicare aliquote diver:se �e, il .che � [Lo stesso, di applicave tributi compensa. tivi. E poich� una indagine rsu11a determinazione legislati-va delle diffell'enti aliquote, o della irnisura dei tr1buti. compensativi, non potrebbe sicuramente .esser.e �compiuta dn ,sede inrteJ:tPr.etativa -non essendo compito dei g-iudice, che 1sconfiinereibbe dai limiti del suo :pot$e .giurisdizionail.e, P\l"Ocedoce ad un riesame deliLe valuta:zOOni operate dal Legislatore -, non sembra ipotersi ia.H1riimenti .ooncl�uder.e, per il problema che interesisa, se non nel �senso �che 1l'art. IV (ex III) del G.A.T.T., fatto og,getto o meno de1ll'oridine di esecuzione, nO\U pu� aVier atb.ri:buito al cittadino alcun diritto di pag;a!l'e ila .c.d. "I.G.E. all'importazione> con ila stessa aliquota pirevirsta per il �solo ru1timo scambi-O del simHe prod:otto :naziona.'le. 11. -La tesi .sosteDJUta poc l'Aa:mnirustll'iazione � 1conforme, del !resto, anche alla illltertIIDetazione che, in ambito j.nterinazionail.e, � starta data ad una disposi~ione del trattato de11a Comunit� Europea del tuitto anail.o.ga a quel1La qui in esame �e :rel,ativa ail.1a 1stess:a materia del!le disposi.zii.on.i indirette interne. L'a:r:t, 95 deil. detto trattato (r.eso esecuti'Vo in litail.ia �con 1a legg.e 14 orttobTe 19<5�7, n. 1203) disporne, invero, quasi iletteralmente traducendo il'mt. IV del G.A.T.T.: " Nessuno Stato membro applica diret1Jalmente o indirettamente ai pro dotti degli aittri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazio nali similari >. �Inoltre, nessuno Stato membro apptica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni ". E la Corte di Giustizia delle Comunit�, chiamata a staibililre " cosa si debba intendere p.er tributi interni gravanti indirettamente sui prodotti nazionali, ai sensi dell'art. 95 > dtato, ha osse\l"Vaito, lineannenrt�e, che la norma " riguarda il complesso dei tributi gravanti effettivamente e specificamente sul prodotto nazionale in ogni fase della produzione e della distribuzione, anteriore o concomitante al.l'importazione del PTOdotto,. (scilicet: di un 1sirni11e ipirod'Otto) � da aitri Stati membri> (:sernt. 3 aipll'ile 19'68, in causa 28/67, Foro It. 1969, IV, 123� ss.). La stessa Coll'rte ha �chiarito, �espr�essamente rilevandolo in rlferdmenito ai sistemi impositivi � a cascata >, che � senz'alltro consentita sia l'applicazione 352 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La Oommiisisi.iolilie ammette tUJttavJJa �che, esselilido stati msei��iti negild a(lll!egaitli die11�la tairliffia dog181Illa�ie comune (l!'!egollamellllto del OOIIllsliigl1iiio numell'o 950/6.S, mOldlmcaito da[ 1regoliameirnbo 1/72), i diaizli iCIOIIllsollidlalbi in sede G.A.T. T. 1sooo idJivienurtii d!iJriettaimen:be effioooi. I S�l11Jgiolli potevano qUJililidli faJI'llii vailerie ooinrtiro w dilsposwiJOIIlli oomumairii.ie suboodlilnlaitie con ess1i itl1JC1ompiaitilbiilii. ll regofamento �che ha 1ilS1iirtJUJirtlo g�'!ilinprnr:td oomtPietnJsa di tributi voJ.ti :a 1coimpenisaxe, in sede dli impootazione, gli oineri ohe i prodotti avirebibero 1a:sso\Lti se !fossero stati falbib!ri.caiti 111elilo Staito, siia l'apipliicazione di uno �stesso tributo con aliquote div�eirse, ~�er le importazioni e rper gli sciambi interni, �che siano, nel �oa:so delle importazioni, aliquote medie, e cio� .aliquote .che abbia.no li.a funzione �compensatiw, di cui si � discusso. Essa ba rilevato (tac.� cit.}, con iriferimenito aill'art. 97 dell trarttaito, che la di�sposizione � ha lo scopo di conferire agli Sta1Ji che riscuotono l'imposta sull'entrata in base al sistema deWimposta ciimiilativa a cascata, la facolt� di determinare ,aliquote medie, senza violare i princip� degli articoli 95 e 96 �, ed ha sog:giunito �che ~ d:iispositlone ,steslSa, � conferendo agli Stati membri la facolt� �di adottare aliquote medie, implica, per gli Stati che se ne sono rego�urmente vaLsi~ l'interposizione, tra la noirma comiinitaria e la sua applicazione, di atti giiiridioi che comportano iin potere di valutazione, il quale sottrae la loro scelta e le relative conseguenze, nello stato attuale del diritto comunitario, a qualsiasi possibiLit� di efficacia immediata delle afferenti disposizioni �deU'art. 97 " (niel senso dellila il.oro iniidoneit� ad atwibui1re dill'iitti .sog:gettirvi :ai !Singoli': oome � chiarito subito d0ipo), e ci� perch�, i!Il 1def�nitiv:a, �la fissazione delle aliquote medie, non essendovi alcuna norma comiinitaria relativa al sistema di calcolo, dipende dalla valiitazione deLlo Stato membro"� Gli stessi concetti sono !ripetuti nella :sentenza de1J.ia Coote di Giustizia del 24 giugno 1969, iin �OOUSa :n. 29/68 (Foro it. 1969, IV, 13�3}, nellla quaile si trova affermato, 1che nel SI�IStema previsto d1a1l'art. 95., per qUJa�nto r1guairda l'imposta CJUmUJ.aitiva a cascata, e l'a somma di quanto � stato versato a titolo d'imposta :mll'entrata app�iicata di!l'ettwmente o indirettamente ai prodo�tti nazionali > ��� � rappresenta l'onere massimo di cui si pu� gravare il prodotto importato > (il. che .significa che a �quest'uJfuno pu� ap;pJ.icairsi un'aliquota ma,ggiooe di quelila dovuta per il iSOlo ultimo passaggio del simile rpTodotto intem.o); .che il.'afliquo~ umca, ovviamenite mag:gioce di que11a .applicata ailil.'interno ai �singoli ipassagigi, �deve essere �considerata come c0<rrispondente al complesso degli oneri fi,scaii gravanti sui prodot1Ji nazionali "; �che le aliquote iiniche, o medie, non sono isiindacab:illi � anche se si potesse provare che esse non corrispondono alla somma degli oneri fiscali gravanti sui prodotti nazionali" (26). E se, dunque, la lLegiJttim.it� delle iimposizioini compensative alil'itmpoirtazione (con differen,zi,azione dli aliquote o con IJ.'.a:ggiunta di altro tributo) dev�e riconoscersi anche nelil'ordinamento e.E.E., e cio� in un ordinamento che mitra, �come � ben noto, addiirittma ailla d,~i.Jtuzione di un;a conlllIDiit� (26) La Corte ha anche preso in considerazione gli eventuali poteri della Commissione e.E.E. ai fini di un controllo sulla congruit� delle aliquote medie; ma questo problema -in relazione al quale la stessa Corte ha avuto modo di precisare che, comunque, la norma comunitaria, pur se immessa nell'ordinamento, non � idonea ad attribuire diritti soggettivi ai singoli -non pu� interessare in relazione all'accordo G.A.T.T., nel quale, come � pacifico, e come recenti avvenimenti inter-�� PARTE I, SEZ. II, GlURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 353 tivi ni001 � iper� 1subordd1I11arto n� d1ncompart:lilbi!Le 0001 !lJa tiaa:ii:ffa dogiainia~e comU:ne. Esso IIlJOlll � 1mcompartilbillie m quainto, 1sila 'Per ilJa l!oll'o fUllllZliiol!lle siia per iill loro dio1I1Jdamooto giilul'li!d1co, g1l"imp0\l'lti ioompe1I1Jsa:tivtl. 'VlallllillO diist�lllti daii diaZJi dogianiailJi pr01pl'lilamenrbe detti, ico!Dlboou1Ji n:eWLa ta:r1ifi.ia doigiruruaile comlllilie. Af ma:ssiimo si rtmaitta di "�taisse d'efferbto iequival1enrbe a deli. dazii dogallllailii � lLe .quailii, .per poter essel"e equilpaJI'laite a.i dazii OOllllsoliiidaibi, aV!"ebbetrto dovuto 1co1s1Jirtuiire oggietto di tUIIl'a:pposita dilsposi!ziiiOlllle (quailie, aid 1esemp1�lo, :l'ia:rt. 1�4, lll.. 3, rtierzio �C1omm1a, dell ll'leg0Lame1I1Jto n. 804/6�8, per qlUJalllrt'Jo ll'lilgiuaridla i 1prre!L1evti 1SU� �prodotti :liartJtiiell'0-1C18Jseaa:ii). Jinoi!Jtire, fa esteinlsil0I1Je 1aii " 1triiibuti: delli1ia istessa 0naitura � ded diweti: sainci'1li dailJl'Aicicioo: econo:rnfoa, �Con regole iidonee raid assicuraire una rddJsciplirna 1Jributada assoluta:: rnente uniforme, in ogni aspetto, nell'ambito� terri.tofl"iale degli Stati membri, Pfloprdo non si viede 1ciome '.La rllegiirtrtimiJt� stessa debba funvece drisconosOe: rsi in l'liferime.nto 1ahl'accoodo G.A.T.T., al quaile non pu� �Cerio aitt:ribuiirsi uin valore vincoLante di maggioce portata; e ci� ta'lllto pi� quando si consideri ohe, irn ultima a:ruilisi, ov;e 1clivevsamente si opin1asse, doVfl."ebbe cOIIlJStaitafl"si 1che, mentre 111-el 1si:stema C"E.E. :si viuole soltanto arssicura:re la parit� co:mplessiva del trattamento triblllltairio, 1a neurtraili-t� fiscalle, ne}['ordinamento G.A.T.T. isi :Sarebbe voluto, iinivece, addirittura ,stabilire Ultla preferenza :per i 1prodotti importati, girav.andoli di un onere minorie dli queJJlo prev~sto per i prodotti naziollllali, e minore, peraltro, anche di quelrlo pil'evisto, si ripete, per i iprodotti provementi da Paesi rdeiliia Comunit� Europea, per i qiuaili l'imposiziOIIlie ieormpensartiva, come si � visto, � rp.acifi.camente ammessa. futto ci� � :stato 1sottolineato anche �daiLLa dottrirna (27), iLa quale, do[l)o av;e.r definito paradossali le icOllJSeguenze deiriiv.aniti dalfl'adesione alla contrairfa tesi, ha osservato -:speciificamente riferendosi aHa questione dell'imposta di oonguaigilio, ,ma con consider;az:i.oni che, !Per qua.nito esposto, sono viaUde rispetto .a �quailisiasi .imposizione compensarbiva -ohe costituisce un dato di :fatto, di .cui dowebbe tenersi oonto nell'1nte!'iptiietazfone della reailt� �tribruitarla del nostro Paese, .che la detta imposta, sin rdalilia sua istitUZJione, "� stata percepita e continua ad essere legittimamente percepita all'impOll"tazione di merci provenienti da Paesi membri della e.E.E., paesi, questi, tutti aderenti al G.A.T.T. >, 1siicch� un eventuale dubbio al il"iguall'do "che non � emerso in dodici anni di vita del.la e.E.E., nonostante l'attiva presenza di una Commissione, che, ai sensi detl'art. 155 de�l trattato di Roma vigila sull'applicazione dette disposizioni del trattato> stesso, e "nonostante una Corte di giustizia la quale assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'app.iicazione > delira nol'llnativa comunitaria, "non pu� essere seriamente prospettato'" -(Omissis). MARIO FANELLI nazionali hanno anche confermato (ci si riferisce alla ben nota questione della sopratassa del 10 per cento istituita dagli U.S.A.), l'osservanza delle regole � rimessa ai singoli Stati, non essendo nemmeno previsto alcun organo di giustizia, ma soltanto potendosi far ricorso a consultazioni o, se del caso, a ritorsioni (articolo XXIII). (27) MURATORI, Qp. toc. cit. alla precedente nota 19, retro, p. 37. 354 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d!o Generiailie -1esl:Jemiio1I1Je .s1Jabiilliita id1ailil'airit. II, n. 1, �Letrtern b) dellil'.AICcarndo 1sllesso -nicm figwria neifilra 1lairtifia d!ogilmlalLe camme. Irn �sec:o1ndJO Luorgo~ dll oogoliameruto n. 974/71 ncm � affiartrto iuna IIl!C>rmla su:bo1Ddiiin'al1Ja ~iispertIIJo 1ailllla ita;riffa idogaJillaille roomooe. In qua.nito. lex poste1 �ior 1e lex specialis, elS�so derrogia ail regotllamelllltio n. 9150/68. Se liii 00111stglLiJO ta:Vi�ISIS'e viOl1urbo 1che iLa oommnssii0111e, lll!eilll'emainiaa-e 1e ddlspolSI�JZJi.'Oilld d'art1ruiaizJiJOlll!e, si arbtJelnielsse aii diatZJi �c:Olll!soliiJdiaJtli, ful regof!Jamento n. 97 4/71 avxrerbbe doV1Uto 1oonrb�1lllerle UIIlla �OL81Ulsol1a espreissa. ln ogini oaiso, ilia OommESIS�!Olll!e ,pu� sempre eisendlaire dagJ}d. limpoirti comp�1lllsa.rtlivi i1e meirlCli. ohe figurano neilll'e11oooo del G.A.T.T. ID. regio!lia�meruto n. 974/71 norn 1oomelllle per� ailJOUltlla claiusoffia d'eJSienZJ�IOlllle gener1ai1Je. -(Omissis). (Omissis). -C) Osservazioni del Consiglio. (Omissis). -Oiiroa '1a v;ailliidliJt� dletl neg01l1ameltlito n. 974/71 al�lla llluce de�ll'a1C1001rido .tiair1iffiairiiJo sbiipu:lJa.rtJo fil �6 ottobre 1916�9 :flria Jia Oomu!llliJt� e ilJa Sv:izzwa, lllleilll':ambi1Jo dle�J.'a<!'lt. XXVIII deQ G.A.T.T., dil. 00111si1gilli.!o solSMJeine ohie g1Li imp1oirrtli oompelillsiati'Vli 1I1J01n :l�aml!o paxtbe d!ed. dazi che hallllillo cotsitii.tui�rbo oggiertito di 1c1olllloe1~fJiJOlllli rbalriffia1rd1e. Eissi non costJii'bUliiso01110 llID. 1111uovo Ot!lJ�il'le, lllimirbain1dio1Sli a 1oom1pe1I11S1airie La n1diu!ziJone d!eilil'<Qlllere a!llitetrlimre, irtiidu~ ionie doviutia iaili1e f�1urbtUJaizJi1olilli mo1JJJe1JairiiJe. L'eisenZJilone dla;gil'1fa:npoirtd compensatiivi di determinate merci comp(l"ese negli �elenchi delle cO!rwessiom liln 1seid!e G.A.T.T. ISI� � a'V'lJlta UIIlliloaimellllte liin. oaisii silngioLi ed i!n. dlocza delil'181Dt. 1, !ll.. 2., UJlittimo comma. del regiOILamenrtio n. 974/71, lill qwalle wbooddlllla :La xllisooSISiionie 1de1gil'<imporrbi com1pemattli.vi ailll'e1siisben:za d!i peirturba! ZJ.ilom llllegilti scambi d1e1i piiodiorbti. iaginilcoilli. Non � previisba aJliCIUlna esienZJilcme idii. Cl�lll'larbteire giett1eil'lallie, 1come dleil. restio SJi desume diail. ?r1ilfi.Juto deil. 001I11S1ig<li�lo idi 1aiciooglliilerre f!Ja iwopo1stla li!n. 1lail OOlllSO sortto;po1srtiaig[d. diaillla Comm�ISIS�IOOe .hl. 16 maggi�Jo 1'972. fil OOIIliSI�Jgl]J�JO JJ.'I�lb�J�1llle molltire �Ohe -lie �OoosdidemziJom SVIOl]stre dlailJla Ooirite nelhlla 1senite1I1ZJa 12 �lilcembre i,g,72 (1c:aiulsie irdJUlillirbe 211-214/72, In1le1r1JJ1attlioll1Jail. Fr'll!iJt Ooroparn.y) -'Con cui ha llll�lgialto dhe il.'airit. XI del G.A.T.T. siJa diit'le1J1Jamenitie ieffioooe -1aibbiia1I1Jo ioamarttere giooeiriai1e e� viai1giano ipletr Il'.Alocoirdio JJJell SIUJ<> 1oompf!Je1siso. La vaill1d~t� del oogoi1ameruto n. 974/71 noln pu� quiilnJdi 1e\SIS1ere \�lllif�JCI�Ja.tla idlaJil'airit. II del G.A.T.T., in !l'leffia:ziiicme� ailil'accm'do 1Jamiffal1.'lilo del H Oibtobre 196.9. :n OollliSl~gl!�lo 15101S1Jiene che dii r�ISUl1tarbo non cambila ove sii pQlllga H. it'legOILamellllto n. 9�74/71 a ll"laffirionrtio �con illa 'baini!ffia dogianiailJe comune (regOl1aimeinto del COll'.l!siigiJJ�lo n. 950/68, modliJfi.icarto dall rergioiliamenito dlell CrOlns1gw1o 120 diicembrre 1971 n. 1/72) �La quaille r.ijpiro1dillloo 11e coooessd:olllli :fla.rtJte JiJrl �sedie G.A.T.T. In pll'limo lliuogio, dit Collllsilgi1i'O 'lliOil pen\sa che git'liirn.piOll'lti compoosaitiiv\i. r1foaidlaino sotrtio ilJa rtariffa dorgiainaiLe 100llll!U!lle�. H iJJOll"O folllidlamoo.rtio glirurrlifd'�IC'O PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE � diivieiriso e -come per 1 !Pl"eldJeVti, mmz:iJOIDlaihl. lllieilila iflalrli.ffa dloiglamrle comUIIlle a itirtio!lio pmiamente i!n.;fiormaitJiJVlo -OIC1C10lt'II'lel00bbe un'8iIJIPosliita dt:tspomi:onie pieir a;>1ot&llli eq'UlilpaJrlaire iaii dazli ciolllJSloillildaitlii. In ogtn1i �etaisio, �cioil. 11ieg.o!lJamanroo n. 9 7 4 I 71 ,lill Co1I1Jsiig(ld!o p'OltJeva deirogiaire 1ail. lI'legiooamffillto !Il. 950I 6'6 100!Il dilspoSlirztllom deisrtiilniarte a previallere su .qUJes1Jo ilil. quarnrtio iex specialis. -(Omissis). (Omissis). -D) Osservazioni del Governo tedesco. (Omissis). -Gil'd!mpcxr'1li 1ciompoosartiivli non poissiono e1siseire con1S1Ldeir1atd. come dalZli dogia1I1JaWi aii sensi idieilll"airt. II dell G.A.T.T. Si fu'iatita pdiuttoistio di un itrritbuto sui generis, �CIOOJJdiizi:iJOllllaito dlailllia 'ildibelt'laJZli.1ooe dleli .ciambi e dailllla strurbturria dellJl'or.g1ainiiiz2la1.2l�IOllle deli me11iooti agxdicioilli. Bein.icih� '.la CommiJsswone 1sl:Ua 1QIIllch'�essa teiniuta a�.\1'01ss1e[["V'anza deWl'Accoodo Genie!I'�awe .SIU!l Oommel'loio e 1sui!JLe Ta!I'difie DoganiaJd (G.A.T.T.), d Sl�IIligollii non possono rlJuttavta :l�rur viai!Jeive l"evielilltUJai!Je Woilia!2JiJOllle deilJl'.AiCICIOII'dJO ste!Slso g�1aicich� llia iseini1Jeraa 12 dik1em.bI'le 11972 ~C1a1UJs1e !l"�IUnlite 21-214/72, JinrbeiN1JartWOllllail FiJ:'IUJiit Oompiany) ha a:ffiermaito che l'Aiccoll"cfo. hn.ipolille obMighi unfoamelillte aig11li Sta:td, sen.2la 1aV'ere effica1ctlia dilr1etta a :l�avore ded. oiJttadJiinli di questi. -(Omissis). In diritto (Omissis). -Oon la tierzm questiJonie si cmede allil!a CQII'ite se llia vialld!diit� deil il'1egioiliamento n. 974171 e tl!ed. iregoilarrnen.ti d'011ltuaizliio1I1Je non possa eL"'ISelI'e I�lrlfi�CJ�lartla daill1a 001costanza che gl'irmpOII'rtJi comperuslaltti:Vli dli OUJi toorttalSli, ag.g�!U1I1ge!tl.d�Qfli ail. piieilliie'V'O�, co1srt:�Jtullis1cio!l1!0 un OOelI'e lboibale rupeiriioive a queill1o de1i daZii co:nlsio1lildarfil. lllleihl'ambtto� de�l' Aiccoodo, Gene rawe SUJlWe ta!I'1iffe e SJuJ. commer.cio (G.A.T.T.) -in piros~e.guio delJ:lJomi 111aito Aiccoll'1dio Gelliecr.'18.11e -per �lia voce dloga1I1ial1.e 04.04. In :foa:-zia dcllia colllicieissdone �1lall"i:ffiard1a 1Clhe ritsuiLta da un AiccOII'do Sltli pu;liaJto :iJl 6 ottobre 196'9, ai soosi 1dleilil'acrt. XXVIII delil'Accomo Gelille Tlalie, fu-a ilia Comurnd1t� e i!Ja Svd.z2lelJ.'la (G.U. n. L 257, dleil 13 ottobre 196'9, 1pag. 3), 1i daizJi. dogiallliaJli. ISIUllile dmporrtaZJiJoni dli Emmelillthail e di GII'uy�re (V'oce 04.04 A I a ex 2) sono cODJsollildiartii mi 7 ,5 u.rc. iiJl qUJil:nta11Je, e qUlel31ta aill1qUJoitia figurria, soitito La rubrliica � a�.Itquota dei dlazd. convie111Zilo1I11ailli ,, , ne(l 1l'ai!Jlegiarbo II deWla ta!l'li:ffia dogiao:i:alJJe comU!llle dm v1g�me al momenrtJo drell.'lia 1�impcxr'1lae:to1I1Je di ICIUli � 1caiusa (Rego!Jame1Ill1lo de� Oonsiiigi!Jio 28 g1iug1I110 1~68, n. 9"50, modlilf�ciato diail ~ego1amento de� Co1I1Jsli1giliiJo 20 dicembre 1971, ruum& o lf7.2; G. U. n. L 1/72). E' paicilfi.ico chre, aggliiwngendolsd il'a(!Ji,quota dleil!l'iim'PO!rto compe1t11siaibiJvo a que�llia dell plI'eill�leVQ ll'\ilslcosso sullilie .s1Jesse mea:-cii, ne :rdiS!UJlrta UIIl. 01I1Jeire superdiore all 1la1SS10 c01I1Jso1JJiidaito dli 7,5 u.�c. dil qUJililltJalle. L'iai1ltr1ilcie n�lilia oaUJsa pl'I�lncd!pailie sostiiJene che, peir �a parie eiociedieinte �fil d1azdJo oon1S1oillildartio, il.'.impolt'ibo �compoosatiiivo m queisttooe � i!n. oOlllitr�lslto 356 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . -�-���~' sila �Con J.'airt. II deilil' Aicciordo. Generia;le, sia 100111 qU1anto disposto d!a�Wa 1Jaxiiff.a dogaltllail1e comune. La V'alldidlirt�, ali 'SIOOsi dlei1l'1airt. 177 del Trattato. degli atti emessi dla1He ist:iituziilo!Illi pu� ess1er1e iinfiuenziarba da l.IDa norima di dilritto funterniaziiiooale soilrbainto qU1al1ora detta norma �Siia vii1nco1altllte ip1er wa ComWillit� ed attr1i:bU1iisca aii �SJmgoJii 1ciiJttaidliinii rdli quelsta 1iil dilrii11Jto di esiigel'lllle g.iudiizliiallmerute l'osseTVlalI1Zia. Ai 1soosi deJil'iaJl'lt. II deihl'Acewdo Gooe:ralJe, ila 1coneessi10I11e trurliffiairliia i111 qU1estiiooe � vt�llllcoli�lllllte per La Coommirt�. Si devie ilnootre ista.billiiire, quilndli, �Se il'Accordo Geinerailie, e iLn fuspeeiie !l'art. II, 1attrtllbU1ilse�Jlllo 1aii 1s�llllgo1i c:ilttaidJ�lllli deil!lia Comunirt� .hl. �liJrlLtto di :tiair VlallJwe 1iin gi:iiU1dliizliio 1Le pr01prti1e dilsposii2'lilo!Illi 1cointTo wa viailiiidlirt� dii un atto �eomunwair:iio. A rbai1e 1scopo, si devie a vier ['liiguardo ailwo 1.s1pliriilto, ailWa strurttuiria e iaillia lettera dieilil'Accordo stesso. Questo, foodla1bo -~.1i 1soosi del 1suo ipreaimbolo -sul prdiniciilpio dli 11JJegoziilarbi .dJa �eoodluirisi 1su � una base di :rteeiiprociirt� e di va'llfbaiggiio mutuii �, � 1CM"1atteriizZ!alto dai111a g1rlaJlllde flessilbiillilt� deihlie �sue diilspol.s:i1ziiolllli, liln .ispecile dli qU1elile (flelliai1Ji:v;e aJiLa possilbill:iJt� di deroghe, ad provvedlimeintd ammessi d!n 1C1aJS1i di diffioolrt� 1eoce2'lii0lllailli ed a!lilla oompoSi:ZJi!OI�lle diellilie contriov; erisile :fuia i oontraenrtii. E'ria 1i priovviedlilmenti 1contemp1arbi per 11Ja composiizlil()lne ooll1e COIIllt!ro-' versile l!"liientrano llie Tliichiileste o proposte sooiltte dJa � esam:�llllair1e con comprenlsti! cme �, g1]Ji a1ciciwtaimeniti ev�ootUJailmente 1segiuiti da ll'laeciomaillldiaZlilonii, ilie 1dieiliilbeiraziiionii. o dleciisiond. delllie pairti oonrbra1eniti, :i!vti �ciompresa ql\JlellllJa di 1aur1Joo:iilzziatr1e detea:immti cOOlltlraenrtJi a 1sospeo:11dlere, !111ei confuoicmtti dli atLtri, J',aippil:i1C1a7JLOilie dli qU1aiLsiJaisii OOll!Clepisi:one od ailJtlro obbil�1go derli:vianrbe daill'Accordo Geinell'lallie ed 1iinfine, 1iin �caiso di s�fraitta :sospe111slii01I1Je, llia :liaicoillt� de1Jl'interiess1a1Jo di reoedell"e dailll'iaiccordio stesso. Lnfi!Ille, per lill calsio run ouii., dJn �segud1to 1aid un !iimpe,gno ais:sU!IlJto :iJn. ;llor.2la delil'.Alcoor�dio Gooeriai1e o aid IUJDJa conoeSISliJOIIlle ll"lelliativa ad una p['lefetreiillZla, determmaiti pr'Old'Ulb1Joll'li rubiiscarno, o Tliisch:ilno dli subiire, 'll!Il dian1I110 gmave, l"airit. XIX 1aiu1toriiizz1a I�ll 001rnbl'laioote a 1sospoodlere IUJillll1aiterailmeinte l'efficaiciiia deilil'ilmpeg1n10, OOIIrlle p!UXe a TievocaiJ'le o a modliftcaire .la cOllleessiicme, siia d01po iavier se!Ilfbilto tutit:ii g1i ailtri 1conrbriaenti senza eissere g�1un11Ji aid un 1aicicoll'ldio con gld. I�IIlftelriessaiti, si1a a'lllche, 1iin ClaJEJo d'ucr:-.gieinza ed liln viila !p(l"IOIVV! ilsoo:'i!a, �selllZJa avieirilli sentiti. QU1anrto priec:ede � 1suffici!ein1Je a dilm01s1Jriaire che, trOVJa1I11do1si m un -0ontesto 1siff1ai1Jto, 1l'airrt. II idellil'Aeciorid10 Geineriailie n:on ait1Jrl1bulilsce ali silin.gioilii oittaidmi deil!La Comulilli!t� 1i!l dntto di e1siigell"Ille giirudli:zJiJallimenrtle la oss1erviainzia. La �ciiir.costainizia 1ch:e talliune vioci dogainallii arbbi!mo 001sitiirbu!iJ1Jo oggiebto dli 1aocoridii ibi!Laiteriailli, 1st~p1U11ati iaii 1sensi dlelJl'a(l"lt. XXVIII .dleilil'.Ac:cor1dlo Generiallie 1ail1Lo 1soopo di mod:�ficial!"le o di l!'levociaire ieonc:eissi1oni .tacr:lifl�al!'lile OOJtie".