ANNO XXVI -N. 2 MARZO -APRI LE 197 4 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1974 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 357 

riiol'li, flllon dmfluilsoe 1sulliLa fllJaJtUJl'la degiM obbl1ighii aisSIUJilJti dm proposiito daJlla 
Comu1ndit�. 

Di �cOI11seguenzJa, la viaffiiidiirt� 1diel ll"elgioliamefllJto 1n. 974/71 e d1ed oogolameIJJti 
d'attuazione non pu� �essere inficiata da quanto diisiposto nell'Aicc0111do 
Genlea:iailie :o in accordii 1ooooliuJSli iaii 1soosi �dehl'iairt. XXVIII dli 
questo. 

!il d1az1o 0consoiliildato dii oui1 1ma1lta19i � :srtJaito 1:1UJttavi1a l!'liipoll"llarto niellil1a 
l'�bri1oa � daZli 1cornv<enzJilonallii � dle~lia tairdflia diogiainailie 1cOOllJl.IDe. Pell"CliJ�, .iJn 
quiainito fa pairte dii un !I'egioliamernto oormunitt1ao:dio, questa idiiis1posli:zliio1I1e 
-1che ha un 1oonrbefllJU!to 1chiiarno 1e priecilso, e :non ilialSldiJa aillle aiuitoirrut� Jilncair11caite 
1de11l!a ooa 1ait1JUl!ll2lilOfllJe iailJCUIIl. mairgi1rne di Vla!Lutaziiiol!lle idiilscirezdicmailJe ai1ltrl1buiilsoe 
1ali !Slilnigioi!Ji. dlei 1dlilrlil1lti d:i �oui essli ip1ossono esli;gieire g,LuidlilzJiJa~mente 
~'iosserVl!llilZa. 

E' quimdiil 1necesl.:1arniJo raicoe~aire 1se gil'i1mpoirti 1oompoosart:Wvli m questiJo[)
Je 1silaino 100iill/Pai1lilbilfil 1con Ila itiaa:dffa dogainaile icomtlfllle. 
BefllJch� dieiflerimiinilno u:n :lb:<a21iJ01I11amefllJto �del :rrrertcaito, gil'limpoirt!i. com


1

pernsaitiw haJilfllJO aivuto nehla :liaibtiispeicrue ilia :liunzdioine dli oooireggeire corntiilillUJe 
V1!lll'iJazi10fllJi dleli ib!llSlsi dii iClaJilliroo �che, dtn. UIIl sliistema1 d:i oir~aJ2l�JO[l]e 
dlei mea:toaiti argll'liJooilli ba1saito 1su prez2li <COm/UIIll�, iaivirebbea:io ip1o1Juto prolV'Ooaire 
peirituiribaziLoni nJegM. scaimbi dieli reillaitiw. [pll'oidioittt. 

'Deilliuito 1oonrbo .deglJi obilettiw dleilllia poliiltica a1gll"ilcolia oomune, dlevlliazdiond 
1dli traffi,co diovute rnti1caimernite a 1oaiUJS1e m01I1etairdie si poi1leWflllO COIIlsSder!
lll'e maggiJormeni1le 1con1IDaista1nti 1con 1l'liirntevesse �COilliUIIlie che IIliOlll gli 
ilnoom11ea:J1iJefllJti 1oonnessi iaii provvediJmefllJti dli: CUii � causa. 

GI',iJmpiorti 1compeI11saitivi milI'la1110 iim:llait1Ji a manternetre <iin W1Ja fllJOlrmaild 
.cOI'lr'ellllti d!i scambilo, ne1lJe oilI'lcosbain:zJe eooo2iL01I1ailii e pil'IOIVVjjsoirdJe 
dleitermi!narte �dailWa ISli1ruia�iJone mOl!llet!lll'�la. 

Essi h!liilillio diniollt.re IJio sco1po di �evlirtJ!lll'e, flllelilio Stato membro I�IIli1Jemssaito, 
1al!JteiramOl!lli .dJel gilstema delil'liJnteirV'efllJto distiJtuliJto dali reg.oliamefllJti 
oomuDJir!larii. 

Non si tr<aJtta, d'ai1tra parnte, dli OIJJea:ti dis1Jiltu11Ji un!i!La�teralo:nenrbe da 
taiLunii Staiti meimbrli, be111si di provvedlilmefllJtiJ comlllI1�talrli che vainmo consildeiraiti 
Lecilti, .tefllJUtio conto delllie eccezdiornailii dilrlcositairnze del momefllJto, 
nelil'ambtto deilllia polii;tiea agrooolia 1comunJe. 

OOIIl ilia illOll'o lffirllafllJarzJilolil:e, wl Coillsilgtliiio lllOIIl ha v1oliaito ilie di�ISlpoSil2liJOfllJi 
d~a �taJI'li:flla dog.aJI11allie �Cam'Ulne. 

Lia '1JeirZJa ques1JilOIIlle via qUJmdii TlilsoilrlJa ITTiel 1sooso che !hl SUJo esame non 
ha II"iw~Laito aiLcmrnm� aifl1Jo aid mf�iCilaJI"e llia voo1dlilt� del ll'eg.oCT!amernito llliUmel'o 
974/71, o died 1r1egoil!amerniti Il<Il. 101�3/71, 1014/71 e 501/7.2., peir tl 
fatto cihe gl'dmporti 1comipen:saitiivi, .a,gigirunti al ;prelievo, costitu1scorno 
un �o[)Jeire 1supeirdiwe 1ailil'1aili1qui0itla massima del daZlilo oornsoili1diato, liJn sede 
G.A.T.T., pieir !La vtOlce idoga'Dlawe 04.04. -(Omissis). 


358 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 2�1 :EebbraLo 

1974, nJ�iLlia 1oaiuJsa 16i2/73 -Pres. Leooull'lt -Rel. PesoaltOlre -Avv. 
gen. Miayras (1conf.) -Dom�llilld�a dii pl'IOilllml!~a pregirudlizd1ail�e pcr"Olposta 
dail. pl'le1JOI'le dli Riama a segUJito di vtoooso pen-ingiiJwn:zJiiOl11!e dii paigiaimento 
ipa:to.pos1m dalfilia s.p.a. Bimria Dreher (avv. Forti!Ilii e Miaissa) ilil 
da111!111!o� dielil'Ammiinltsbl'lazii!one deilJLe firnaru:e -Initierv.: OommLSSliooie 
dlelil.e Oomun1irt� eUJvopee (ia.g. BOUII'lgeoos e avv. Mi!weln.ico) e Governo 

italiano (a:g. Macr.-esica e avv. Stato Mairzano). 

Comunit� europee -Inte;rpretazione di norme comunitarie -Co~petenza 
della Co:cte di giustizia -Carattere contraddittorio o meno 
del provvedimento nel corso del quale il giudice nazionale ha effettuato 
il rinvio -Irrilevanza. 

(Trattato CEE, art. 177). 

Comunit� europee -Organizzazione comune dei mercati nel settore 
del riso -Restituzione alla produzione per le rotture di riso -Titolarit� 
del diritto alla restituzione. 

(Regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 359, art. 9; regolamento del 

Consiglio 25 luglio 1967, n. 367, art. 1; regolamento della Commissione 20 di


cembre 1968, n. 2085; d.m. 10 giugno 1970, G.U. 6 luglio 1970, n. 167). 

C�munit� europee -Organizzazione comune dei mercati nel settore 
del riso -Restituzione alla produzione per le rotture di riso -Cessione 
del diritto -Compatibilit� con la normativa comunitaria. 

(Regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 359, art. 9; regolamento del 
Consiglio 25 luglio 1967, n. 367, art. 1; regolamento della Commissione 20 dicembre 
1968, n. 2085; d.m. 10 giugno 1970, G.U. 6 luglio 1970, n. 167). 

L'art. 177 del trattato e.E.E. non fa dipendere la competenza della 

Cort�e di giustizia dal carattere contraddittorio o meno del procedimento 

nel corso del quale il giudice nazionale ha effettuato il rinvio (1). 
Titolare del diritto alla restituzione alla produzione per le rotture 
cU riso � solo il produttore delle rotture di riso, e non il fabbricante che 
utilizza le rotture di riso nella produzione della birra (2). 

Non contrastano con la normativa comunitaria le norme di diritto 
interno che consentan-0 la cessione al fabbricante di birra del diritto aLla 
restituzione mediante il consenso formale del produttore (3). 

(1-3) L'art. 177 del trattato CEE nel procedimento senza contraddittorio. 

1. -La 'PT�!mla questio!lle decisa con iLa seillltelllZa in rassegna col!lJcernie 
il'arrrum.d.�ssibilit� deil. riiillV�o pregiud�izdlalie in pil"ooeddmenito seo::tJZa co1rn1lradd�ititori.
o, e llrae m1Lgdine da queililia che � staita id�efillli~a � la disinvolta e discutibUe 
prassi di operare tale rinvio anche nella fase del procedimento ingiuntivo 

PARTE I, SEZ. II; GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 359 

(Omissis). -Con wdlmail'liZla 219 agosto 11973, pt�!l'Ven'Uta !i.in ClalilJoel~ 
il.ertiia M 4 sei1Jtembrie 1973, !hl Bl'e1iol'e d11 Roma, :iJnvestiilto dii un pll"Oroeddmel111to 
d'iingiirun.zi!01I1Je nieii con:lironi1Ji rdieWl'Aln1IndindisrtrraZJiQ1111e ~imliia, hia 
sottoposto a qUJeista Ooote d;ivreir!Sle qUJe1Stiiolilli coinoea:menrbi ll.'dinJtea:ipocerflazd!cme 
dli rai!Joune llJOIJ:'me dell. l'egioliameinto dJel OOIIliSJ~gliiio 215 luglldo 1.967' n. 367 

che precede l'emanazione del relativo decreto, in una fase cio� di dubbia 
natura giurisdizionale � (TlZZANO, dm Foro. it., 1973, I, 2447, nota 4). 

La possibii1it�, pe.r il giudice al quale sia chiesto di emettere ingiunzioni 
di pagamento, di rivolgersi alla Corte cli giustizia ai sensd dell'artioolio 
177 del trattarto C.E.E. verme per Jia piri.ma voil.1ia viailutiar1Ja, di uffic.to, 
dall'avv. gen. Roemer, ma secondo una limitata prospettiva, e con rdferimento 
al solo carattere sommaria del pa:ocedimento per decreto ingiuntivo. 
Nelle conclusioni pl'esentate per 1a causa 33/70, dnlfatti, l'avv. Roemer, esattamenrbe 
esaimilnia:nido li.a questi:olnie ootto il pirofiilJo deilila ricevibilit� deililia 
domanda pr.~giudiziale dli interpretazione, riteneva � irrilevante il fatto che 
il procedimento di merito abbia carattere sommario e tenda soltanto a far 
emanare un decreto ingiuntivo �, in quanto � anche nella causa 29-69 si 
chiedeva semplicemente un provvedimento provvisorio, il che per� non fu 
ip.comipatibile con un deferimento pregiudiziale � (Racc. rn70, 1227); e il.a 
ridotta !incidenza di �tale osservazione -appaxe irnrv�ero evidente, per quanto 
concerne la questione in esame, quando si consideri che i1 proced:Lrnento daiJ. 
qua�re <aVlevia aV'Ul1lo ooi1gd:ne la oarusa 29/69 (ne1l:a qruailJe, oltretUJtto, lo stesso 
aivv. gen, RoenJJe([' si ~a iLimliitato a rirtenooe che � pare lecito deferire questioni 
pregiudiziali anche se l'atto finaie � un semplice provvedimento provvisorio 
�, senza pamc;oliaire ddisamiina dei po&bdM pirofilli dii disooSSli:one, e 
soi!Jo !i.in Tagione deglii � effetti giuridici di una certa durata� del provveddmento 
pa:ovvisoll'I�O, e COlmlllllrqUJe per Jre possi:bi!lli.t� dli cOIIliSddieriaID come � particolarmente 
auspicabile � una soilllecita ,solluzione dli q1UJestioni. dii. val�dit�) 
era si rivoLto ,aif.ila remain.azd:c:me di UJn rproVVleddmelllJto !PI"<>vv.iisorio, ma in contraddittorio 
tra ile due parti del rapporto di contestazione (amplius, cf:r. 
OOI'te dd gimstizma 12 nio:vemb!l1e 1969, nelilia ,causa 29/69�, STAUDER, Racc., 419; 

v. per le con:clusione dell'avv. gen. Roemer, v. pag. 428). 
L'esame della sentenza vesa suna causa 3,3170, del resto, consente di 
affermare che in quella occasione Ila questione di fondo, in mancanza di 
contestazioni tra 1e pa:rtii, non fu nemmeno avvertita; che l,a Corte cli giustizia, 
cio�, non ebbe modo di riJJevare la pa!l"ticoliare natura del pa:oced1mento 
nell.'ambito del quale aveva avuto oolgine ,La domanda pregiudizfa.Je 
di intel'pretazione del giudice nazri.onale, e presuppose la pendenza dinanzi 
al giudice nazionale, di UJn normale giudizio di cognizione. Gi� nella premessa 
della decisione, in:futti, si accennava ad una domanda pregiudiziale 
proposta dal presidente del tribunale dd Brescia � nella causa dinanzi ad 
esso pendente tra ..... e ..... � e neLLe premesse in :l�artto si ricordava l'esperdme1t1Jto, 
da pal'te deihlra societ� !l:l1oOII1l'eni1Je, dli � un'azione giudiziaria � 

� dinanzi al presidente del tribunale di Brescia �; anche nella motivazione 
si :llaceva riferimento all.a � controversia pendente dinanzi al giudice nazionale 
� ; e la ~nea �convenzione di rtaLe presupposto veniva ribadito nel!Ie 
&tatuizioni concernenti 'le spese drel giudizio, nelle quali si p!reoisava, secondo 
l'abituale fo!I'mUr1a, che �nei confronti delle parti del giudizio di merito iL 
p�rocedimento costituisce un incidente so.nevato nella causa pendente 

360 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-che fissa 1le restiitmziLon:i ailJlla prodUZJ�IOille per le semole e i. semoMllli 
dli ,gra1DJotUJI'\co e iJJe II"Otl1luil'e dli ir.iiso utiiliilzzai1Ji ineWl'md'lllstmiia d!ehlia bi�lrra 

(G.U. n. 174, pag. 3�6) -e ideil regol!ameinto dEilla OommJLssi'oo'e 20 diioemlwe 
1968, n. 2085, irelliativio ia taillune modailiiJt� d:i iJJiqUJiidazrilQlne d!Eilla 
:riestiJtuziL001Je 'ahlia prodUZJ~on:e per lie (l'lottl1.We dL :t'I�J.so, (G.U. n. L 307, 
!PaJg. 11). 
dinanzi al presidente del tribunale di Brescia, al quale spetta quindi pronunciarsi 
sulla spesa � (sent. 17 dicembve 1.970, SACE, Racc., 1213; Foro pad., 
1971, IV, 3, con n<>ta di CORTESE R:rvA PALAZZI: Dir. prat. trib., 1971, II, 255, 
con nota di MURATORI; e Foro it., 1971, IV, 97). 

2. --La mancanza, nehl'i:potesi in esame, di una causa pendente dinanzi 
al giudice nazionale fu ~nv,ece avvertita ne~a 'causa 18/71, !IlJella quale la 
societ� rkOOTente sosteneva fa legittimit� del rinvio tpl'egiuddzdale � nel 
procedimento sommario 'd'ingiunzione anche prima dell'instaurazione del 
contraddittorio fra le parti�, e :ritenne di p<>ter se~e, come utile pre� 
cedente, la sentenzia r�esa ne1la causa 33/70 (nella quale invece, come si � 
detto, il probllema non ,era stato nemmeno avvertito). Nella dectsione :resa 
neL1a causa 18/71 (ne1la qua:1e il Governo italiano non �era intervenuto) la 
Corte di ~ustizia si astenne per� dail pronunciaa:si sulla questione, limi.tandosi 
ad �ervitare e:rironed rid:erdlmen1li. ad una oausa 'Penidenite dinainZJi all ~'Udii.ce 
nazionale, e ad eliminaa:e, anche ne]la ,statuizlione concernente 1e spese dd 
giudizio, 1l'inCJ�JSo �nella causa pendente � (sent. 26 ottobrie 1971, EulllOltlldia, 
Racc., 811, Dir. scambi intern., 1971, 487; Foro pad., 1972, IV, 1; e Foro it.,' 
1972, IV, 162). 
3. -La questione venne espressamente sollevata nelila causa 43/71, evidenziandosi 
lia pecuYamt� del procedimento per ingiunzione (ed in particolare 
la manoa,nza di contraddittorio nielWa fase precedentie 1a notificazione 
del decreto ingiuntivo) e rilevandosi che iLa pendenza di un ~udizio, presupposta 
dall'.aa:t. 177 del trattato e.E.E., si saa:ebbe avuta solo con La notifica 
del decreto !ingiuntivo. 
In questa occasione, mentre la Commissione ritenne �sufficiente constatare 
che la Corte � stata adita da un giudice ai sensi dell'art. 177 �, 
l'avv. �gen. Duthei!lliet de Lamothe 1sostenne che dai11e sentenze rese neUe 
cause 83/70 e 18/71 .potesse .a,esumeirsi �Che la Corte av:esse gi� � implicitamente 
ma indiscutibilmente ammesso che nell'ambito del procedimento 
d'ingiunzione il giudice italiano ha facolt� di deferirvi questioni pll'egiudiziali 
., � in quanto l'avvocato K. Roemer aveva sollevato il problema nelle 
conclusioni SACE e nella causa Eunomia avete modificato la forrmula abituale 
di pronuncia sulle spese proprio per tener conto del procedimento 
d'ingiunzione contemplato dal diritto italiano �. 

Con sentenza 14 idicembre 1971 (POLITI, Racc. 103-9�; Dir. prat. trib., 197�2, 
II, 1268, con nota di MURATORI; Foro it., 1972, IV, 145; e Dir. scambi inter., 
1972, 85) La COII"te di giustiz~a, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, 
affermava: � � sufficiente constatare che il presidente del tribunale 
di Torino esercita funzioni giwrisdizionali nel senso previsto dall'articolo 
177 e che egli ha ritenuto necessario, prima di pronunziarsi, che il 
diritto comunitario fosse interpretato. Non occorre qumdi che questa Corte 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 361 

Sulla competenza deUa Corte. _ 

Nel!l1a :liaise otrtatlie idel pro1oedlimeinto, tiil Goverrino de11l1a Repubblitoa 
Ji1Jal];i;ana hia ,c<m1JeSl1Jai1Jo i1Ja oompetenzia deJl1La Ornrlle a staituiJre, in ~orza 
dielil'iarit. 177 del 'Dra1J1:iai1Jo C.E.E., 1SU di mm qUJeSltfon�e tpl1egirudi~Zlilai1Je SO[i!
Jevata nel 1COII'SO �dii u:n procediimento ,dJi mgirunZ1L011JJe 1i11JJ1Jen1Jaito, dllintaJ021i 
aJl. Prertiore, dia UJn :s1im,go[o TIJei ,oorndironti die11il.' AmminJ~Sihiatione. E1S1so ird


accerti in quale stadio del procedimento sia stato disposto il rinvio � 

(Zoe. cit., 1048). 

4. -La questione v.eniva nuovamente esaminata nelle interessanti conclusfond 
priesent&ite nella causa 2/73 1diacrJl',avv. gien. Trabucchi, che escludeva 
1a necessit� di un 1preve,ntivo contraddittorio tra '1e parti in ;ragione 
defila proponibiLit� di ufficio della domanda plt'egiudizia.Le di interpretazii.one, 
e 1segnaLavia ituttaVliia, i1Jie11a premessa � che il carattere particolare del procedimento 
di ingiunzione pu� incidere sull'appiicazione delle regole di 
procedura relativa al proceisso pregiudiziale � ed osse!l"Vando ,che � rientra 
nell'ambito generale del principio della tutela dei diritti della difesa, che 
� essenziale per ogni procedura, che le parti siano poste nella possibilit� 
di fare intendere le proprie ragioni anche in sede d'interpretazione comunitaria 
�, la necessi�t� di applicare \l'art. 20 del protocollo suLlo statuto della 
Corte � con adeguamento alla fattispecie �. � Poich� nel procedimento monitorio 
i soggetti deLLa lite non sono anche parti deLLa procedura -oonclude\'
a qillndi l'avv. gien. Trabucchi -la norma dell'art. 20 si dovr� applicare, 
come del resto � stato fatto nel nostro caso, nel' senso che parti a cui 
deve essere aperta la possibUit� di presentare le proprie osservazioni si 
deve intendere l'uno e l'altro soggetto della Ute, anche se entrambi non 
figurano come parti formali del tipo speciale di procedimento monitorio nel 
quale la decisione preced_e l'eventuale contraddittorio� (Racc., 1973, pagine 
892 e 893; e Foro it., 1973, IV, 154). 
5. -NeUa oausa definita con la sentenza in rassegna la questione di 
fondo e~a stata 1espressamente rdpropiosta, evidenziandosi la irricevibilit� 
dei!JIJa dOlffiamda d'din11leqJII'eillazione sotto molifieipi]J~ci tpll'ofilLi, e con specifico ll'lid'erimento 
all'ordinamento comunitario; ma 1a Corte di giustizia ha rLtenuto 
di dov�er .conf.enmaire il'ortiientamento adottato nelll1a sentenza r,esa nel\la 
causa 43/71, 'aggiung1endo espressamente che iil Tli:nvlio pregiudiziale di cUI� 
all'art. 177 del trattato C.E.E. � consentito anche in procedimenti senza contraddittorio 
tra 1e parti inte['lnate. 
6. -I precedenti de1la questione, so.pa-a riassunti, gi� consentono di 
avv.ertire l'equivoco al quale � stata condiZJionata, quantomeno inizialmente, 
fa formazione stessa dell'orientamento_della Corte di giustizia; e si .traitta 
invero di un equivoco che non sembra neppure definitivamente chiarito, se 
ancoll"a nellil!e conclusioni tpll'e1setn1taite per .]Ja ,caiusa iin esaime il'aivv. ~en. Mayras 
ha �ritenuto �di poter affermare �Che :1a ricorrente aveva promosso: � un 
procedimento ingiuntivo � � citando in giudizio l'Amministrazione delle 
finanze �, se viene ancora presupposta, cio�, una vocatio in jus sulla cud 

362 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

lJevia, �8!1 dguwdo, che 1Ultl 1s�IInl�lle procediimenrtlo non possilede �. reqwsiti 
di liitl [)J(Jtl'lffiailie proceddlmenito cootenZJLoso: dil giiiud!ice, Jinfatti, pu� decidere 
1su:l�la base ideilJJJe 1sOILe :ai!JLegiaZJiJOilli d1eilll'distal!lite e 1cond!!IDillwe iLa oontropairite, 
1se!!l!Za che quest'uilitliima .aibbia po1Ju11Jo \piOOSeltlltwe ~ prot];)lri.e 
osservazioni. Il �procedimento assume �carattere contraddittorio solo nel 

mancanza � fawece fondata la questione di �XTicev1bilit� del1a domanda pre


giudiziale d'interP!l'etazione. 

Ai fini de1la presente annotazione non occorre esaminare la questione 

sotto i�l profilo del diritto interrno, commentare cio�, per quanto di utile 

se ne potrebbe desumere, l1a discdplMJia di quello �che � stato di volta in 

volitla deif�.niito come .acoeritarrnento con prevail:enite fUJil.Zdonie esecutivai (CHIO


VENDA), 1accertameruto doogndtivo inaudita altera parte (MORTARA), !tllOII"ma


tiva �senza gtudJizJ.o (SATTA), tertium genus 1tra til1 proo�sso di oogiIJJizdiOille e 

queill.Lo di 1~secuzlione (CARNELUTTI), �p!l'ooedimento senza oOlllJtraddiibtorio 

(CRISTOFOLINI); n� OOOOIU1e iindiaglaa:ie �SUlla OOIJJtestartia oonfigurabd�lit�, neillLa 

:Base precedente il.'emainaziJOIJJe del PJ:'OVVedimento, dli un rapporto proces


suale, �consideriartia 1ainche � fuor di luogo e comunque praticamente insignifi


cante � (REDENTI); cos� aome pu� esserie 1supeirflu.o, ad fimJ. I�IIl: esame, rfoor


�liare Jie ,dJifJierienti sO!LuZJiJOOJi iPI"Ospettaite dn do1Jtll'."ma sullilJa stessa nartiura 

gduridfoa del decreto .iIIJJgdunittvo 1e in paa:itiooi!JB!re suJlilia possibiJ�it�, ptllre 

autOII"evolimenrlle sostenuta (GARBAGNATI), di assimi1J�lll1e iL'mg1iiunZJi0I1Je di pa


gamento ad unia sen1lenza, di atbr<iibuil'e cio� 8!l rprooediimento WJJa quaJifica


zdone IIlJOil solo 1compt00iltliessa, quaintomeno, daiL fatto che illa oonooeta prr-odu


zio:ne diegld 1effutti � din viia di principio oondizdiOIJJaita da mainoaita oWOOi


zione ~evientuailmenlte tairdiiva) ide1l'mtiimartio, ma che rniorn � oer:to B!gevoiJJe 

riconoscere 1ad un pvovveddmento che diviene inefficace quando non sia 

tempestivamente notificato. 

Una indagine in tal senso non � infatti necessard1a, ai fini in esame, in 
quanto nel procedimento idi d!icitto interno iii. oontradd1ttorio, anche se soilo 
eventualle e posticipato, � comunque garantito. Il giudice al quale sia 
chiesta di emettere ingiunzione di pagiamento provvede, invero, sulla so!la. 
base di quanto dedotto e documentato dalla parte istante, senza che la parte 
indicata come debit11ice sia nemmeno informata da11a domanda proposta 
nei suoi confronti, e senza poter quindi contraddire o contestare fa .pretesa. 
La '!)arte ail.la quale sia noti.fioata l'impugnazione di pagamento (e solo tale 
notificazicme determina, �come � noto., � la pendenza della lite �) pu� pro.. 
porre per� opposizione, e irimettere tutto in discussione, in un ordinario 
procedJimento di cognizione, c"on tutte le garanzie de!Jia difesa e senza alcuna 
preclusione deriv.ante dal1a ingiunzione di pagamento emessa in suo danno. 
La poote che ,si oppone aill':im.gliunzione, oltretutto, pur essendo formalmente 
parile attrice del Pll'."Ocesso di opposizione conservia, come � noto, la 
sua SOS\1JalnziaiLe posizione processuale dii conv,eirruta, e ipotr� lin pairtiioolaire 
contestare, seooa al1cuna preclusione, la giurisdizione del giudi.ce adito, la 
sua competenza, 1a Legittimazione de1la pB!rte istante, la fondatezza della 
doonanda nel merito, ecc., mentre !la. paa'tle CII'edi.tirroe dovir� comunque proV1are, 
secondo principi di diJritto comuni a:g�d ordi:namenti di tutti gli 

Staitii membri de[le Comunit�, Jia fondatezza deil.Wa ,pretesa. 


7. -� proprio nell'ambito dell'ordinamento comunitario, inv,ece, che 
la questione assume partko1are ri1evaitlZJa, ta1e da induirir�e ad escludere che 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 363 

caso di opposizione della parte eh.e ha sub1to la condamia. :rin taJ.e conOOsto, 
l\JJI1a deililie �parriti '�IIl. 100UJSa IIlJcm iaJVll'lelbbe [pell'loi� ila possi'tfildJt� dii. preseilltarre 
1C>SSell"Vla2'J 1ciroa J'opportuindlt� dii unia dommda dli priOlnJUJillZI� 
ipregiirUJdliimaJlJe e :non potrobbe inemmetillo, ove fooise Jil. caso, colil1aibor1alt'e 
clOll .girUJdl�!oo llllazi001allie llleililJa 11eda2Jitorre 1deifile questioni da sottopOII'tre ailJla 
Corite. 

la domanda pregiudiziale di interpretazione possa essere proposta in un 
prooeddmento sommario, p:riomosso e da defill1�l1e sWLa rolla base di quainto 
dedotto daLLa parte istante, del tutto pdvo di contraddittorio, e senzia al-" 
cuna rpossiib.tlit� .per ilia .parte nei CUii con:fu:iOIIlJti lla domanda sita ~di 
interloqui11e su11a stessa configurabi1it� di un problema di interpretazdohe, 
sulla rdlevia~a di tale eventuale probi1ema, e � sul contenuto dei quesiti di 
cui venisse per ipotesi ravvisata la necessit� ai fiilli dd una competente interpvetazione 
delle norme comunitarfo: ed � proprio sotto i'l profilo del 
didtto comunitario, quindi, che non pu� essere condli.visa la soluzione afrermaita 
nella deCI�Jsione m.esame, per lia vdJO!liazioine che neoessariiamea::vte 
ne consegue dei fuindiamentaild. prmci,pi deLlia ddfusa e de1 ccmtmddittwio. 

Devie .essere ,ainziituJtto ll:'lillevaito, a proposito dli ita!ie solruzioinle, che l!lietllia 
sentenza in rasseg<na, �come del resto gi� neLla sentenzia resa nella causa 
43/71, il problema proposto � stato considerato come .una questione di competenza 
delLa Corte; secondo erronea prospettiva, e nella inesatta premessa 
che rosse stato � contestata la competenza della Corte, in forza deit'articolo 
177 del Trattato e.E.E., su di una questione pregiudiziale sollevata nel 
corso di un procedimento di ingiunzione �. Ci� IIliO!Ill � esaitto, ilawevo, essendo 
.stato invece �espressamente precisato, (e :Pll'oprio perch� fosse lt'ettifioata 
ll"erronea impostazione seguita nelJa sentenza emessa nella causa 
43/71) che La competenza della CO!l'te non era, n� poteva essere in ditscussione, 
e �che si trattava invece di V'erificare 1a ddoneit� delia domanda ad 
una legittima e ;rituale i:noardinazione del procedimento incidenjiale di interpretazione, 
di .control1ar~ cio�, secondo la terminologia dello stesso 
giudice comunitario, 1a �ricevibilit� dellia domanda; n� si comprende, del 
resto, come possa giustificavsi il differente criterio seguito nella decisione, 
un criterio, do�, in base al qUJaJle Jia nulldt� dell'atto introduttivo di un 
giudizio v�errebbe ad essere considerato �come motivo di incompetenza del 
giudice adito. 

8. -Quanto al merito delLa questione, non si 1pretende di procedere, 
in questa sede, ad una �COIID'.Pleita ed �approfOilidita d:iisamirna dei vmd possibili 
p:rofili di discussione, ma sollo di V'erifioaxe se 1a mancanza di contraddittorio 
!IltelJa fuse del :Pll'ooedimentto di itngi.unzione che precede la emanazione 
del decreto ingilUlltivo (o il ll'igetto della istanza) possa assumersi 
irriilevante nell'ambito dell'ordinamento comunitario; .e tale indagine sembra 
doversi risolv;ere in senso negativo. 
Come � noto, il .giudizio incidentatJ.e di interpretazione dinanzi alla 
Corte di .giustima � promosso su iniziativa del giudice nazionale, La cui 
domanda costituisce l'atto introduttivo del giudizio (la vocatio in jus in 
senso lato) 1e delimita l'oggetto delila questione di interpr�etazione. Gi� sotto 
il profilo processuale, quindi, occot'll'e verificare la idoneit� di .tale domanda 
ad una vailida incavdiitnazione del procedimento di .iinterpr.etazione, dovendosi 
evitare .che la Corte di giustizia sia investita, con incensurato arbitrio, 



364 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

A noa:ima dleilJl.',aJI'lt. 177 dieil Trlaittaito, oginiL gilUJdiilce 'lll!l!ZJ�loooWe pu� 
dioma1ndare iaJlilia 0oll"1le idi Gi!UJstizJiia ,dJi �pl'OilltmZ�lair:Sli 1stu u1rm quieslliiolllle fun 
via Pll"elgLUJdJilzJiiai1e. E' ,suffi,o~elll1le 1coosllaJ1:1aire che !fil Pretore ese111c:i'1la fUJnZJicmi 
1giulI'liisdJ�IZ�Jo!Illail.1i 'llleil 1sel'lllso previiisto diailil'art. 177 (ciir. :iJn pil'O[po1sLto 
~a ,se!Illtenza P.olliiiti, Riaicc. 1971, pag. 1048) ie 1ch'egilii ha 1I1irbel'lllUto !llle1ce1sisa


se=a ila iriool1l'~a ded condiziJonainti priesupposti stabiliti d1ai1l'art. 177 del!. 
trattato di Roma. 

In base a rbaiLe di.sposiZJione OCCOII"l"e, per mvesrbiire La Ooirte di .giusrtl�ZJi1a . 
di una questione idi interpretaZJione o di validit� di norma comunitaria, 
che una � giur.isdizione � nazionale ritenga La soluzione di tale questione 

� necessaria per emanare la sua sentenza �; necessarno e �condizionante presupposto 
della domanida di interpa�etazione � quindi, come viene precisato 
nel terzo comma della stessa disposizione, che la questione sia sollevata 
('anche di ufficio) �in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione 
nazionale �; e �di tale giudizio il procedimento p1r.egiudima1e di interpretazione 
rappre,senta appiunto, se�condo La stessa Corte dli giustizia, urna fase 
� incidentale �. 
Certamente, il termiJne �giudizio� pu� 1essere 1inteso anche in senso 
molto ampio, ta1e da consenti.re di superare eventuali divergenze pirocedimentald 
ptropcie deLl'ordinamento di ciascuno S;taito membiro (<e tailie e1asticia 
interp11etazione risulta in effetti adottata, pe:r anailoga disposizione, anche 
dalWa Corte costituzional1e); e potrebbe anche p["escindersi, nell'ambito del 
diritto comunitario, dal fatto �Che al giudfoe al quale sia chd<esto di emettere 
ingiunzione di ,pagamento non comp�etono poteri decisori in senso proprio, 

o dal fatto che solo la notificazione del dec11eto ingiuntivo � determina la 
pendenza deUa lite� (che 'lllei11a :llase precede'lllte fa emanazione del provvedimento, 
cio�, manca del tutto un giudizio pendente del quale il procedimento 
dinainZJi al giudice �oomumtario possa costituire un incidente). 
9. -Quello che non pu� essere negato, invece, � la garanzia del contraddittorio, 
effiettivo o anche soltanto potenziale, sull.e questioni da rimettere 
alla Corte di giustizia. 
La garanzia del contraddittorio costituisce in:fattd, secondo un principio 
comune a tutti ~ordinamenti degli Staiti membri, inderogabile requisito 
dei! diritto di difesa; la comune tendenza ad assicurare li.Il pi� sohlecito 
svolgimento della pro.cedura giudiziari.a, avverlita nei vari ordinamenti ed 
esp['lessa nei Congressi dii Pal1�igd come di B011liiino, � i!tlmasta sempre congiun'
1la alll.a consaipeV'OLe esLgiena:a di giairantire il .contraddittorio de11e parti; 
e le� stesso c.d. modeililo <lii Stocowda, ohe tale pi� <1.1apida definizione dei 
p�rooessi ha saputo consegud['le, � .s1Ja'1lo realizzato senza ailcu:n pregdudiZI�o dei! 
diTitto di difesa, e con integrale rispetto del principio dei! contraddittol'io. 

L'esigenz1a del contraddittorio caratterizza deJ. resto, e giustifica, l'essenza 
stessa del1a giurisddzione, il cui ese1rcizdo implica di per s� un conflitto 
�di inte111e,ssi ed una contrapposta posizione tm due parti; ed � significativo 
che �l'art. 41 del trattato di Parigi, con formula che pu� essere 
utile 'anche ad in1JEIDP11et3.llle l'art. 177 del trattaito di Roma, ipresuppongia, 
perch� .sia consentito di adiil:"e lia COTte di gdustizia, wa ipende1nz1a di 
una � controversia � ; cos� �come va ricoirdaito che prop!t'li.o l'acoeir.tata garanzia 
del contraddittorio venne considerata dalla Corte di giusti2lfa come re,qui




/ 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 365 

l1�!o, pr.ilm:a dli prOllllU~i1amsi, �che :ill dlilriiltbo ioomuinlitaa:'lilo :llosse imiterplI'ertJaito. 
Noin IQICcomre q111fu:lidl1 1che questa COII'tle aicceir1Ji dm. quaille staidlio d!eil pro1cediimeni1Jo 
1si!a �stato rdii1sp0Slto hl �I'lilnvrilo. L'OO"t. 177 inon. ella >diipoodle1r1e iLa 
compeitel!Wa diewm Ome daJl 1cair1artlterie colllltriaiddli!ttJo!rdJo, o me1no, idleil. p['locedliimenrbo 
nell �co111so dell q111aJle hl grudliice IIll�lJZJ�lolillaile ha eff.ettluarbo dil 

ll':iJnVI�JO. 

sito sintomatico della natura giurisddzionale dello Scheidsg�erkht V'an het 
Berumbtenfonds voo.r het Mijnbedrijf ~sent. 30 gdugl!lo W616, :ruellila causa 
61/65, Goebbellis, Racc. 408). 

Per quanto ampia sia la nozione di �giudizio� adottata dalla Corte 
costituzionale, del resto, non consta che questioni di legittimit� costituzionaLe 
siano state proposte in procedimenti nei quali il contraddittorio, 
come n:e1la sp.ecie, sia escluso a priori; eppure la partecipazione al solo 
giudlrato di legiirbtirit� costi.tuziionaJJe (in cui si d~scute, secondo alternativa 
che non consente particolm�e impostazione del thema decidendum, sie di 
una disposizione di legige debba 1esse11e o n:o dlichiia111ata .La i'11egdUimit� costituzionaloe) 
garantirebbe il contraddittorio de1le parti in modo certamente 
pi� efficace che non la partecipazione alla controversia di interpretazione 
ne�IJ.a sola fase dinanzd al giudice �comunitario (quando cio� sono 
state �gd� dielliine1aite 1e prieicisate, �n difetto di OOl!lt11adddtt01rio e senza :pos


sibilit� di successive modlifi.che o integiriaiziom, Le parttcoiLari questionJ da 
ri1soliveire). � 
NeH'ambito deU:l'ordlinamento comunitario pu� rimanere irrilevante, 

s�intende, in qual modo il contraddittorio sia garantito nel processo di 
ciiritto interno; e gi� si � visto, del resto, che anche nel pxocedimento per 
mgilUJnZ�cme CO!Il~mpll.iaito neli'ordil!lamento j,tal.iJa!llO iil contJvaddJirbtoll:'iO tra le 
pooti, anche se .eivelllltuailie e posttcipaito, � mtewra�llmente 1gi!lil"anitiito, si � visto, 
cio�, che nel gliudizio di opposizione 1a pall1te i;ntimata pu� rimettere ogni 
questione dn discussione, senza ia1cUI11a pl'eclusi:ooe e con totailie gatl'anzi1a 
del diritto di dff.esa. � 

La r:L1evan2la deil. probl1ema in 1esame, l'esigie!17la, �cio�, idi gaTantiire il 
contvaddittovio deUe par.ti, nell'ambito del diritto comunitario, proprio per 
qUJanto �concerrne La � controversia di interpretazione �, II'liswlrtla subiJto evidente, 
per�, quando si consideri che la parte intimata tutto potr� contestaaie 
nell glliudizdo idi opposizio!IlJe (ed �eseraiitall"e cos� ,iin tutta (La sua :pli�enezzia 
il dir�tto di �difesa), 1ed in ogni quesrbtone potr� utilmente interloquiire, 
traill[]Je che nella questione di :in1Jeripre1lazione rimessa a11a Corte, 
in difetto di contraddittorio, dal giudice al qual:e era stata chiesta la ingiunzione 
�di pagamento; e siccome la esatta interprretazione di una norma 
pu� in concreto risultar.e risolutiv1a ai fini della discussione di una causa, 
non pu� aertaimelillte ne:giarsi che iLa causa v1iien:e run tail caso ad essere 
decisa, �con pregiuddZJiev.011e Vliollaz�one del diritto dli dd:fiesa, senza che ad 
una die11e due parti del processo s.ta stata .giarantdita 11a poss�b.ilit:� di un 
preventivo coITTftradidittordio 1n ordiine �ad un pirofii1o, a v;oilte deteirminainte, 
de11a controversia. 

10. -Come si � accennato, l'avv. gen. Trabucchi, ri.conoscendo la nece1E1s1i1t� 
di asskurar'e 1a1li1e pairtd dJe1l r:apporto .iin dtscuss1QIIl!e l'esercdziio dei] 
diritto di ,difesa anche nelil'ambtto del g�iudizio 1inc1dien1Ja1e �di interpr1e

366 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nel merito. 

Oon aie qU1estilOIIlli i�ln esalIIlJe 1si! ":ilitede, in 1Sos1laa:wa, 1Se liJl diiJrdJb1Jo ailJlia 
restiltuzfolllle, pireviiJs1lo dlali. riegiOllia:memrtli n. 3167 /617 e n. 2-085/6:8 peir le :rorttrtwe
� dli :riiJso urtililJiJzzJait \IJJeilll'�rnidiustcia dieilllia bdirlra, S{Ple1Jti esclluisilvaa:nellllte 
a[ produittooo OIPIJIUIOO pOISsa essere :l�aitto viailierre diioot1lamea:lite at11Jcilie dJa�JlJa 
:l�ahbr�itaa dli billU'la UJ1liill~aita:rl:ce. Menitre Le prime due questioni rigiuairdlano 

tazdone, ha l'itenuto .che il contvaddittorio possa essere garantito consentendosi 
ai soggetti della lite, �anche se entrambi non figurano c�me parti 
formali nei tipo speciale di procedime.nto monitorio nel quale la decisione 
precede l'eventuale contraddittorio�, di ~sentaire le PT'C)prii.1e osservia:
ziiond nru giiudiziiio dli iJntea:pDetazione, e si � pure detto deilil' � adeguamento � 
con i11 �quia[e l'mt. 20 del protocolilo sullo statuto de11a Corte dovrebbe essere 
applicato per gairantire la conC!'eta pacr:-tecipazione di soggetti .che 
non siano � parti � dell:a causa principale. 

Ma anche -tale soluzione, pur sensibhle iall'iagpetto essenziaie del pro


blema, non convince, per molteplici ragioni, ed in partico1ave perch� non 

considera ila necessit� di garantire il contraddittorio tra Le parti in ogni 

fase deililla � controversia di interpretazione � e qudindd IB!Illche !llJeli1a fuse di 

di�scussione e foirmu:Lazione dei �quesiti da irivolgiere aili1Ja Corte di ~usti.zia. 

Non si tratta, invero, di dubiitar.e �che, in mancanza di contraddittorio, 
iL giudice non possa valutare se esista un problema d'interpretazione 


o di vatiditd �; � e non � perci� irisoLutivo il rilievo che la questione di 
interpretazione o di va11idit� di UDla norma comunitaria pu� essere soillevata 
anche d'ufficio, essendo ovvio, invero, che la l'lilevabilit� d'ufficio 
deLLa questione non V18Jle cerito ad escludere (quaisi. si traittaJSse di discutere 
in termini di a:lternativ!it�) la necessit� di un .contraddittorio, an-� 
che solo potenziale, sullia �questione di linterpretazione. 
Non si 11Jriatta lliemmeno dd viaJiutarre se sia � compatib�le con lo spi


rito e le finalitd del sistema stabilito dall'articolo 177 e con il dovere ge


nerale i1n4)osto agli Stati dall'articolo 5 del trattato, che un giudice interno, 

per i~ solo fatto di essersi valso di un potere conferitogli �.tl'articolo 177 

del trattato, possa incorrere in una illegittimitd in base al suo diritto na


zionale �; anche tale considerazione appwe infatti irrilevante ai fini in 

esame, quando si considerd che l'esigenza di un contraddittorio su1le que


stioni da rii.mettere alla Coirte di giustizia e la inammissibilit�, quindi, di 

un rmvio pregiiudiziiaae disposto in pvoooddmento priivo dli contraddittorio 

vanno affiermate, come si � accennato, proprio nell'ambito del diritto co


munitario ed dn base ai prdincipi del:l'iaxt. 177 dru traittiato C.E.E. 

N� pu� �ceirto negami, infine, che la impostaziione sostenurta dali'arvv. 

gen. Trabucchi � condizionata ad una interpretazione dell'art. 20 del pro


tocollo sullo statuto della Corte inviallidata dalla lettera stessa della norma 

(che dispone la notifica del provvedimento di rinvlio soLo � alle parti in 

causa � ), e presuppone inoltve, ipotizzando la mancata partecipazione alla 

causa principale di � entrambi � i soggetti della lite, un onere di indivi


dua?ione certamente estraneo, invece, ai compiti ed alla funzione de11a 

,Corte di giustizia. 

11. -La stessa necessit� di foirzar.e fa chiaira :Lettura dell'art. 20 del 
protocollo suLlo statuto della Corte gi� � sintomatica, del resto, deLLa cen

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 367 

l'obiettrl.'VIO ooOIIlomiJoo ~seguilto dai cilbaJhl oogoliamenitli, Ja terza e il.a 
quarta iaffrronstano, rlispeittiivarmemte, d. !Pii'oblemi: 

-del 'Se dil :llaibbrdicante dJi, birnria, dil qUJaile abblia pai~ato iIJe rorttiwre 
dlii ,rriJso all pr:ezzo normailie di metl'lcaito, prezzo SIUllWa CUJi formarzlilOlnle La 
'11eiS1lil1luzJilone lllJOfl1 m lia:J. awcmn modio din:fliulirtlo, aibbilla dntto di beineficl�laLl"e 
diJoo1lrtamenite deilllJa '11eis1:Jil1Juzfame medesima, e, 

swabilit� della soluzione dn esame, �ed � proprio tale disposizione, anzi, a 
conferma:I1e .La 'esigenza che ila domanda di m1lerp'l'etaziOIJJe sia ccmsentita, 
in coerenza con 'la formula dello stesso art. 177 del tvattato, solo in gdudJzi 
nei quali sia g.a.t'antito il prev.entivo ,oontraddittodo sul1e questioni 
da rimettere alila Corte di giustizia; n� pu� non �essere rilievato, oltretutto, 
che La stessa Corte di giustiziia ha gi� avuto occasione di precisare, 
con valutazione �evidentemente incornpati:bi1e con fa soluzione dn esame 
(e che anzi inva11ida anche la prassi in base alfa quale il provvedimento 
di rinvio viene notificato anche ,al sog.getto nei �cud confronti sia stata 
chiesta ingiunzione di pag�aimento) che al procedimento di interpretazione, 
rivolto a fornire al giudice nazionale 1'dnterpretazione delle no.rme comunitarie 
da applicarsi �nelle liti dinanzi ad esso pendenti�, non possono 
partecipare soggetii � estranei al giudizio pendente dinanzi al giudice a 
quo � (md. 3 gdugno 1964, nell:a causa 6f64, CQSTA, Racc., 1180; v. pure 
sent. 19 dicembre 1968, :nella �OOIUSa 19/68, DE CICCO, Racc., 627), e che 

� con l'espressione � parti d!n causa � l'art. 20 del protocollo sullo statuto 
della Corte CEE indica quelle che hanno tale qualit� nella lite pendente 
dinanzi al giudice ?J,azionale � (sent. 1� maxzo 1973, nella causa 63/72, 
BoLLMANN, Racc. 269). 
Il contraddittorio delle parti sui quesiti da formulare si svolge infatti 
dinanzi al giudice nazionale, al quale ciascuna delle parti in causa deve 
poter prospettare le proprie deduzioni ed i quesiti che propone di precisare, 
anche -se � solo il giudice a stabilire (ev�ntuailmente di sua inizia


tiva) quali quesiti debbano essere proposti, e ad introdul"lre, con la sua 
domanda hl giudizio di interpretazione, determinandone e del!i:mitandone, 
al tempo stesso, l'oggetto ed il preciso contenuto. 

La discussione e la formulazione dei quesiti dinanzi al giudice naziionale 
costituisce qutndi una fase preliminare del procedimento incidentaJJ.e 
di interpretazione, che viene �recepita�, attraverso ed a mezzo deUa 
domanda del giudice, nella sfera di funzione della Corte; ed � perci� rilevante, 
e proprio nell'ambito dell'ordinamento comunitario, che le parti abbiano 
potuto dinanzi al ~udice nazionale contribuire e concorrere, in contraddittorio, 
alfa formulazione stessa dei quesiti. 

12. -All:a prospiettiv�a in esame rimangono estranee, s'dntende, tutte 
1e vaa:-ie questioni che la parte obbhlgata potrebbe prospettare per resistere 
ailJLa 1tm~tesa at1Jrfoe (di:fietto di gillurisdizione, di competenza, di Leg1ttimaZtione, 
'Ilu1lit� prooossualli.) �e ,suJila .stessa ritleV1anza, ali fini della decisione, 
deilJI:a que�stiione di interpretazione; .se pur1e � evli.dente, infatti, 
che la precLusa possibilit� di temp,estiva deduzione al riguardo pu� provoc1aire 
1sentenze inte1t1I�7etative inutiliter datae e deil. tutto �superflue ad fini � 
della decisione, si tvatta tuttavi.a� di questioni rillevanti solo sotto il profilo 
del diritto interno; e anche a prescindere dal fatto che sotto tale pro

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

368 

-del 1s:e glii Staitii memba:ii poss~o. coin pl'ovvedime!nt1i :ilrutem1i dli 
atitUJa~iionie, 1siuboo:idtmail'e il'e1s1e!l'lcl�IZilo �del dJill'I�ltito deil fabbll'd1oarute dii b�['ll"8. 
ad otteinooe d1l piagiamenito dlel1a restiituzdio1ne a[rl' e1sdibizd1oin,e� d!eil aoinsoo1so 
scm:itto deil p["o1dJUJ1Jtcwe dii l'ottume idi :rd1s10. 

In fmzia delil'iairit. 9 del I"egiolliaimenito deil 001I11Siigllidio 215 Luglliiio 1967, 

n. 359, I"eil1aiti:V10 aM':m~giainii:zz,a2'liiOIIle 1comUJne dieil mell'1cato die11 !l.'I�ls10 (G:u. 
foLo, come si � gi� osservato, iJ. contradd1ttoll'io deJ.Le ipaTti, anche se eventuale 
e postio1p�ato, � comunque garantito anche nel procedimento P'e'r ingiunzione, 
non � certo con :riguardo a tali questioni che si pu� dd,scutere 
di un difetto di contl'add&ttorio rilevante nell'ambito delJ.l'orclinamento comunita'rio. 


Assume inv�ece riJ.ievo, sotto il profi1o del cliritto comunitario, la mancanza 
di contraddittorio sulla questione di interpretazione, propl1i.o perch� 
la sente=a della Corte, che pu� risultare determinante ai fini della decisiio1t1Je 
�che iil g1udti,ce nazj,o.niaLe dovir� poi eme,ttooe, defind.soe UJnia � contr.
oversia di interpretazione � la cui fase p:reliminar.e e preparatoria si svolge 
dinanzi al giudice naZJiona1e ed alla quale entrambe le parti del rapporto 
controverso devono poter partecipare in condizioni di parit�; ed � 
evidente che la parte che dovr� subire gl� effetti del1a sentenza interpr.etativa 
deve poter .concorre e contribuire aJ.lia formulazione dei qusiti. 

Non basta perci�, per garantire l'esercizio del diritto cli difesa ed il 
risp~tto del pll'incipio del contll'adclittorio, consentire alla parte ned cui confronti 
sia stata chiiesta !'�emissione cli un decreto ingiuntivo di presentare 
l1e proprie osservazioni alla Corte, quando � gi� preclusa ogni contestazione 
1sullo stesso thema decidendum; non si pu� limitare, cio�, a11a sola 
fase incidentaile �della controversia di interpretazione dl contr.addittorio con 
la ,parte intimata, o quantomeno non pu� assumersd che il diritto di difesa 
ed il principio del contraddittorio vengono con tale Limitata partecipazione 
ugualme�nte garantiti; e non sembra invero possa dubitarsi de11a ri1evianza 
di tali osservaziioni, specialmente quando siano considerati g1i ulteriori 
inconvenienti conseguenti ad una so�luzione che consenta il rinvio pregiudizJ.
ale anche in procedimenti senza contl'adclittorio. 

:i.3. -Si � gd� rdJ.evato, invero, che dll provvedimento dd rinvJ.o non 
dow-:ebbe ,esse[['e niernrneino notificato, stricto jure, WLa :parte lll!ei cui confronti 
sia stata chiesta la emanazione di un decreto ingiiuntivo, in quanto 
l'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte prescrive ta,le notifica 
solo per 'le �parti in causa�, mentre neUa &potesi in esame manca del 
tutto una causa �pendente� �e manca quindi la controparte processual�e 
del rkorrente; ed � gi� evidente che con una interpretazione ilettel'a1e della 
suinclicata 1esposdzione V1erll'ebbe ad esser.e violato, anche nel giudizio di 
interpretazione, quello stesso principio del contraddittorio la cui osservanza 
.si (["itiene necessario garantil"e con la notifica del procedimento cli dnvio, 
e che .si assume .inv�ecie irrHev�ante per quanto concerne la :fase non 
incidentale della .controv�ell'sia di interpretazione. 

Solo con LLa notifica eseguita a cura del canoeHiel"e della Co(["te, commJJque, 
.La p~e indicata �come debitrk:e vdern1e a oonosceinza de1lilia domanda 
proposta nei .suoi confronti; non solo, ma poich� 1a notifica aJ.LLe 
parti � prescritta p.er i'l solo provvedimento cli :dnvio del giudioe nazio




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 369 

n. 174, pag. 1), !La � restUuzione �ai1i1Ja :priocLuziLorre � � attrdlbuita per re 
vottu.r:e �di ll.'li!so llll11illJizz1artie, da W11a pairl1Je, nel.J.'mcLusrtirdla 1cLeglld. amildd. e, 
dailil'a!Lrtira, n1eilll'dl!lldiu1strd1a 1cLeilJJa bimra. lil isucLdieitito amtitcolo C'OIU'itsipolillcLe allil.'
1all'i. 11 ideO. !l'egoll�ll!Illellll1Jo icLeO. Con1si!g1l1ilo 13 glliugno 1'967, lll. 120, rellJaitd.vo 
athl�oir:giairuiiz~aeiiooe 1comUl!lle idei mercati lllell. sert:rtJooe ded. 1Ce[1ealJ.i (G.U. n. 11 7, 
nale, non pu� nemmeno �escludersi che a mezzo di tale notifica la parte 
.iiniteressaita viengia soil.o a :conoscere quali quesiti dii iMe['!IDetiaeJi.oine siano 
stati rivoliti ana Corte, 'l'.'imanendo del tutto all'oscuro della domanda proposta 
nei suoi corufronti, e senza nemmeno la possibilit�, oltl"etutto, di vatlutare 
se e quale interesse 1abbia, in conc!'leto, a .partecipare al giu�iizio incidentale. 


La illimlitazdone �che dailiLa soluziione in esame de!l'iva aifil'eselt'cizio del 
diritto di difesa ed alla garanzia del contraddittorio risulfa del Testo evidente 
quaindo si �cOIIlSiidel"i che per La parte iinltelressaita, se �P'tLI' ammessa a 
pJ:1esentaire Jie 'Pl"Oprie osservaziond, rimane in ogni caso definitivamente 
preclusa la possibilit� di contribuire alla formulazione stessa dei quesiti, 

attravwso quella normale opera di �ColLaboraZlione tr.a il �difensore ed il 
giudice che costituisce �eSPressione istessa del diritto di diifesa e che potrebbe 
del resto svolgersi, per quanti:> concerne il tenore dei quesdti, solo 
dinanzi al giudice nazionale (dr. Corte di gdustima, 22 giugno 1972, nellLa 
causa 5/72, GRASSI, Racc. 443; 9 diioembre 1965, IIlle1la causa 44/65, SINGER, 
Racc. 951, �e Forro it., 1966, IV, 33); 1e lllOlll rpu� qu:iltldi Cli!sctoliliOIScemi, in 
defimtivia, che neil.il.'dpotesi in �esame una delile pairti del ll"aiprpovto iln oontestazdonle, 
io com1u1nque una deLLe paTti delllla oonitroverisia d'inrtie!l'lpl'etazdolne 
rimane del �rutto �esclusa dal1l'utile e preventivo cont'l'addittooio 'SUlila questiJOille 
di dmtierpiietazi()IIJJe; n� sembra ipossa giustifiioar'Si, din'V'�!00, i1 fartito che 

ad una soil!a parie sia .com.sentito di PI"Ospettare ilie iprorpirdie a!t'gome[111;aziom ail 
giuddce llllaZliOil131le (oOIIl 11a possibdLtt� che ma eliminato, senza diisrperiidio dii 
attivit� e con minO'l'J. spese, lo stesso eventuali.e dubbdo. sullli� inrteil'ip!I"e<1Ja.. 
2lii0Ille dia dlaire alilia !llJorrrla comumairlia), menrtire aili1'aLt'l'a p:airte sa111ebbe lilil 
ognd mso iirn(posto, ail fine di :fair viaLere le prOpil'lie deduz.iond (e su thema 
decidendum in ogini oaso 'gi� definitivamente pd'ecisaito), dJL mag.~ onere 
di UIIlJa pairteaiJpazio!ne ,dJLnainzi al !�iudiice comundtario. 

14. -.A:nche sotto U!I1 ulteriore profilo, dnoltre, possono esser�e evidenziati 
gli mcOIIlvien.i.enti �derivanti da una soluzione che consenta il il'iinvio 
pregiudiztaLe anche nell procedimento (>serwa oontmddLt1mli.o) pe'l' deCII'eto 
ingiuntivo, �Con ri:guardo, cio�, al!l'one'l'�e deUe spese del proced:imelllto 
inc'.identaile di intoopre1:Jazt0011e. 
Secondo l'a:bituaiLe farmma .adottata dalla CO'l'te di giustizia, inJVero, il 
procedimento pJ.'legiucliziale ha, nei oonfrOIIltd deJi1e parld, � il carattere di 
un imcidente sollevato nel corso deHa causa pendente dinanzi al giudice 
nazionale, cui spetta quindi la decisione sulle spese �; e la Corte ha gi� 
avuto occasiorre �dii pll'ecisal"e, anzi, che � la Liquidazione delle spese e la 
ripetibilit� delle spese indispensabili esposte dalle parti nelLa caus.a pri;ncipale 
in occasione del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 177 del 
trattato CEE sono rette dalle norme nazionali che disciplinano detta causa 
� e che � spetta al giudice nazionale competente di valutare, in base al 
proprio diritto nazionale, in quale misura si debba tener conto del mag




RASSEGNA-DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

370 

pag. 2126 9), 1Cihe rprevede 'UIIl'1aJDiai1ogia 111es1:I�JtJUZI�Jone pa-tL'l guianoitUJDco ed 
ill g~o teniero UJtjii!JiJUJaiti d:ailil'lilnidustrd1a degl!Ji iamitdrl., lli()[llch� peT fil guianotuvco 
rutilliiizziartJo :pea:-iLa dla1bb11itcaZ1�IOI11e deililie seimoille� e dei sem-Olldini dli gi:ranotUJ:
rico adopea:-artrl. diaWl'lilndustiiita delllia biJNla. 

In furm dieilll'1airt. 1 deil ll'egioilJa:menito n. 3:6,7 /67, gilii Starti membtrli 
viensaJilio iLa rest11Juzliione 1allilia rprodUZJilOIIlle itianito per 1e 1siemoi1e e li setmoildlnli. 

gior onere determinato dal procedimento pregiudiziale� (sent. lo marzo 
197�3, 1IJ:eli1Ja �causa 62/72, BOLLMANN, Racc. 269). 

Non pu� non essere considerato, P'eraltro, che quando La domanda di 
pagamento viene rigettata dal giudke (,e ci� pu� accadere anche per motivd 
del tutto diviersi da quelli dedotti ne]J]a questione di interpretazione) 
r�estano definitivamente a ca:rdco della [parte erroneamente indicata come 
debditrice tutte le spese del procedimento pregiudiZliale, che il giudice naz.
i'.Oillai!ie, non essendo l'interessato parte del procedimento dinanzi: a lui 
promosso, :non po1trebbe oomunque Jliquid:aire m suo favore; e po1ch� dil 
pri.ncip.iio che 'POille le spese del processo a ,caJ:rdco del soccombente � certamente 
rilevante anche ne1l'ordiniamento comunitario, anche tale u:ite:
rd�oo:-e assurda conseguenza, la violazione, cio�, di tale principfo, concorre 
a far dubitare delwa validit� della soluzione affermata con La sentenzia in 
rassegna. 

15. -La seiriet� de1le oblieZliond SQpl'la J>Tospett:aite � dmptlicditamente 
cond'ermata, del :l'esto, dal motivo stesso per H quaLe talune questioni 
di interpretazione sono state dedotte con ricorso per ingiunZlioIJJe di 
pagamento, UJn mo1tdvio, iinvero, che � ,ageviole lindd:v:i!duaire proprio e S�J.amente 
nel premeditato proposito di eludere il contraddittorio con la controparte 
�si.:illa qUJe!Sltd.one di in1ierpl'etazlione, nellil'dntento di evitare, cdo�, 
che (la parte indioata come debitri.ce possa concorrere, quantomeno, ad una 
corretta impost:aziorne delle que.stioni (e non essell'e costretiba, mveoe, ad 
una impostazione difunsiva gi� compromessa da1La immodificabile formulazione 
dei quesiti); ed � certamente sintomatko che tali iniziative siano 
state assunte semJ>Te e solamente nei confronti di Amministrazioni dello 
Stato, anche in difetto delle condiZlioni �di ammissibilit� del <ricorso per 
decreto inigiuntivo, e per cnediti, o1tvetuitto, Jia �cui stessa irrisoria consistenza 
denuncia, talvolta, La finalit� strumentale che viene con taiLi inizi1ativie 
'attribuiita ai1La fase liincidentaLe dinanzi alLa Cmite dli giustizi.a. 
N� pu� dubitarsi, invero, che il proposi,to perseguito sia prop:rdo quello 
di eludere il contraddittorio sulla que1stione di interpretazione. Il procedimeIJJto 
monitorio � rivolto infatti ad assicural!'e a1La parte creditrice, 
nella riicoooonza di IPII'edietea:imi!IlJate condiziioni WJ1a iwmediata, quanito JPX'OIVviso:
r:ia tutela; la necessit�, o !!:a. opportunit�, di ricoll:Tell'e alla procedura 
per ingiunzione viene perci� meno quando sia 1a stessa parte istante a 
sol1evare una questione di interpretazione da rimettere ailla Corte di girustizia, 
quando cio� � lo stesso ricorrente ad escludel'e la possibilit� di quella 
immediata emarnazioIJJe deU'ingliunzione che costituisce 'Lo scopo stesso 
del procedimento sommario; e se H vero motivo per il quai.e 11a questione 
di dn1Jerp:vetazi0illle non W.1ene sollevata 1in un orrdli.nario giudizio di cognizione 
'� proprio e solamente quello di eludere il contraddittorio della cont:
l'oparte non sembra iirwero che t:alle espediente, tanito preg,iudiiZlilevoLe, in 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 371 

di g\l:"ainotun:ioo, qUJalilito per 1Le rotture dli irdiso de1stdnaite ailil'liin1diustrlila dei!J1a 
biirria. L'arrit. 2 dlell ciitaito regioLamenito drmpegirua !�lrJJOlltrle gild Staitli. membri 
a!d 10maJillall'e 1ruJtte ile diilspooiZJ�JOl!lli illiecessairiiie aftmch� llie res1iltuz.iioo:lii. s�lalno 
lliimiitartie a�ilie qwrunilliit� di siemolle e �S�IIllJOlllia:l dii granotur.cio ed aililie qwain1ltt� 
dii 'l'Olti1rulrie di i:rdoo ef.futlti:viarmoote rutliillizi:zlaJt dia!lll'lia:J.idustlirdia deililia bliirro. 

A 1swa vollrlla, dil Tlelglolliarmein1lo ideililJa Oommliissiione 111. 208:5/68 filsisa 
takme modialL�lt� dli wtqUJ�ldiazdOille dei!J]Ja !I'>elstiJtiuzJ�JOlllle alll'drmporritia�zJfame e aillLa 
pll'lodooilcme delJLe rotture idi !l'I�lso. In piall"l1lilooll1a111e, ll'all1t. 3, n. 2., dl�ll. sud


collliClreto, per J.'esexcizio de!l dilritto di di:l�esa, possa essere ava11iaibo I�lll sede 
comunita�ma, tanto pi� �che il principio deJ. contraddittmio � certamente 
uno di quei principi fondamentali dei quali la Corte di giustiziia si � gi� 
pi� volte dichiarata gariante (sent. 17 dicembre 1970, nella causa 11/70, 
Racc., 1125; 12 no\'embire 1969, neilla �causa 29/00, Racc., 405). 

16. -Se La possibilit� di chiedere alla Corte La inter.pretazione di 
norme c9munitarie � consentita al giudke naziona1e anche quando debba 
provviedere i.in difetto d[ contriaddiittorio e SeJil:Zla Jia effetti.via pendenza di 
una causa, si determina, infine, una ingiustificata ddscriminazione tra icittadini 
deJ.la Comunit�, a seconda che nei rispettivd ordinamenti sia o 
no eontemp1ata una procedura analoga a quella del procedtmento per ing.
iium;iolll!e di .pagamento, e qUI�llldd a seoonda che la parle mteriessaita. aibbita 
o no' La possibilit� di far valere dinanzi al giudice naziona1e 1e proprie 
ragioni e deduzioni in meri.to alla questione di interp\l:"etaziione, e siia o 
no garantito il preventivo .contraddittorio delle parti nel:La eontroversia di 
interpretaziione. 
Per quanto consta, procedure analoghe al procedimento monitorio i�taliiano 
(demvato dal praeceptum executivum sine causae cognitione e da:l 
mandatum de solvendo cum clausola justificativa, deiL dtlrri�tibo corrnu.ne) sono 
contemp1ate, ma .con limiti non previsti invece neli'ordinaimento itaM1aino, 
nie1l'oil1dinarme1I100 tedesco (il. Mahnverfah!ren e tl'U!rkunden-'llltld Wechse1pro~
ei;;s) �e, con minori analogte, iin quello inglese; e non risulita, oltretutto, 
che questioni di interpretazione si-ano ~tate irimesse da giudici di 
alltri Stati membri inaudita altera parte. 

Certamente, una ingiustificata .disparit� di trattamento non potrebbe 
essere ne:rmneno ipotizzata cin ragione delle diverse procedure e forme prooesSUJal.
i �coniterrnpWaite in .ciascun oT.dinamento deglii Sita:ti membri; e pu� ad 
esempto non assumere m�Levanza, perci�, nell"aimbdoo �ieilil!'Oll'dinamemioo' comurritairio, 
che dl provvedimento di rinvio priegiuctiziale sia suscettibile di 
impugnazione solo in alcuni ordinamenti. 

Risp�e�tto al giudizd:o pregiudiziale di .dnterPi'etazione ed all'i!ntervento 
stesso della Corte di .giustizia, �disciplinarti da norme applicabili in tutto 
H terr1torio del!La Comunit�, appare p�eraltro linderogab.ile esigenza di giustizia 
quella di aS1Sicurare e garantire i fundaimenta:li principi della difesa 
e �ieil ccmtraddi1ttorio, m:re.gime di uguagtldanza e se.lllza rpregiuddzi1evoili dlitsooimiinaziond, 
a tutti i cittadini del�1a Comunit�: garanzia che non sembra 
possa assumersi iirweoe reai!dzzata quando i sollii ciittad:illli dd ta�amii Stati 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

372 


detto regOlliaimooto pll'eCI�l.Sla �che :spetta 1ail � p!l'1odui1rtlore � �defilie mt"buire di 

:ri~so presenitaire 1aillle 1aitlltor�it� 1competenitd, aJ. finie dii il'dlcevieire ila reistdrtlu


ZJionre, WJJa 1doma1I1da ICOI'll10daJ1Ja di dJetermilnartJe :iillJd~Cazdorui daJWe qUJailii. 
.rli,SUJ1ti il'�ef!:ettliva rurtiiW~aJZli�onie del!1e rotrtUll'le. 

Da� <testo 1deii 1sudidetili ;:iiegol!aimooti si evdmioo senza ipoosdibiillJirti� dii 

eqUJhnoci 1che wa ;:iielSlt~tu.ztilolnJe idi cui si itriatba ,� unia re1st~zliJ01I1e aJli1la p;:iio


diuzdonre, spettainite ali ;pll'Oldu1l1JOI'li del!l!a meiooe e 1!10IIl gi:� aiglliii uitdllliJ2l2iartiorrli. 

Una diilspo1siaJiionre 1del. g1ooe:rie 1aippwe .gliUJStiificartia dailll'oblieittilvo e1cooomilco 

dielJJa 1diilsCliipl.dJrm dln esame, wa qUJai1e IDIOIIl ml�lrta a :liavior.illie il'liJ:ndJuslt:rlia dle()J]Ja 

b~a, iboos� ad 1evlitairie 1che !ii p!I"ezZJi fissaitli iperr cerriii lp[liOdCllttii. dlli biaise 

-~bitufl:lco, �g:ri�lDJo teruerro 1e :r<.ilso -IliOl!l lllle peirnneti1Jal!1o pi� ['l.lltliJlliJZza


zione nelle industrie dell'amido e della birra. Pi� in dettaglio, tale nor-

membri possano esserre in concreto esclusi dal pireventivo contraddittorio 
sui1!1a quiestiOIIle di inrtierriplretazlione ed .agli awtrrd Sliia inV'eoe serrrl(pllie consentito 
dii prospet1laire, din ccmddZJiond di pwi�t� con il oo:rutroiniteressato ille 
. proprie ded.UZJioni ,sultlla ravvisa.bilirt;� stessa, ad esempio, dii unia questione 
di inrtlerr.pl'etaZJione, �e comunque sulla formulaz.ionie dei quiesirtJ:i da 1rd:volige:re 
all giiuwoe .coonU!Illitario: ed � proprio neWordinamento comwnitatrio perrci�, 
e noo nei singoli ordinamenti di diritto interno, che assume r1lievo La 
necessit� di 1aissiicurwe, per quanto concerne la controversia di interpretazione, 
una indiscriminata tutela delJ. dir1tto di d.liesa e di contraddittorio, 
e per LI.e stesse rag;iOIIli per le quali Jia necessit� di tale tutel1a � stata dli 
fatto riconosciuta (forziandosi, necessariamente, �l'art. 20 del protocollo sull.JO 
statuto deLLa Corte) nelila fase incidentatle dinanzi al giudice comunitario. 

17. -In defiilli.tiva, l'iairt. 177 del triattato CEE ~che impUca la pendenza 
di un giudizio, la I)!ecessit� di emana!l'e una sentenza, e quindi il 
condi7Jionainte contraddittorio tra �Le parti), l'art. 20 del protocollo sullo 
statuto del11a Oor.te (che lim:iita �La 1pairtecipaz;i.one a1 .processo a11Je parti 
� che hanno tate quatitd nena lite pendente dinanzi ai giudice nazionale �), 
l'eaig;enza di ga1I1anitire il .contradditto:rio in ogni fase deUa controversia 
di interpretazione (e nooi soli.o in quella inciden1Jaile), e, non certo uliti.mi., 
i gravi iniconvendenti conseguenti ad un.a differente soiliuzione, costituiscono 
faittoil'li �dli vai1utazione che concorrono ad eso1udere il'ammliissiibiiliiit� del 
rinvdo pregiudiZJia1e in procedimento senza contraddittorio ed. a citeniere 
quindi i!rlnjceivibi[e, .secondo La terminologia del gruwce com.unitari<�, la 
domanda ,dli initerp!l"etazi.one p;roposta, nell'ambito di taLe IJ["Ocedlimento, 
e qUI�ilidi inaudita attlra parte, dal ~udice naziionaile. 
N� ipu� ~emersi, �come pure � staito 1a vo1te a-ronearrnente affenn:ato, che 
con tailie soluziOil!e sail'lebbe in �concreto dmpe�dito di ottenerre attriarverso la 
sentenza del:la Corte la competente illllterp!l'eta2Jione dli un:a norma comunitairia. 
T.a1e p:reoccupazione (del tutto analoga a queLla gi� dalllia Oommi:
ssione 1eSIJ['essa �,ainche nella rr.icordaita .causa 611/55) OOIIl ha lin!liaitti alLc'Uil 
fondamento, in quianto se La richiesta di in~unZJione viene rigettata :La 
domanda �di pa.g;aimento pu� esser.e sempl'e icip!I'IOlpOsta, senza alcuna precLu.
sione, nel:la forma �di un norma!Le giudlizd.o dli .cogndzii:one, �Con pi.�ene~a di 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 373 

martJivia si pl"OlpOIIlle, potnJenldO ISU dli <UIIL 1piieide dli tpaJl'liit� I�. dli'Vemi prodioitti 

-1semoilie e semollJilnd dli ginmoturico, rot1rulrle dii ll'lilsio e amido -UJl1illJitzmltd 

!t�J�lhl'dinJdJu:sfu:liJa OOfilla blin:U'la, dli imainitenJer<e IUIIL equdilJibrdio 1ira gJlJi SIOOClcihli ad 

essi 'Offurtli 1dialhlle litnidlUisfll'liJe 1dlellil'1am~do e d�eihlla biirim, oonsiidea:arto che 

ll'amido, a isua vioi11:Ja, ipu� ,c01s1l~twiire UiIJJa delllle mai1lelrde picime aid~rte 

lllle�Ja fubbrliloamonJe dJeillla bima. 

Lo ISCIOlpo ISIOIVl11aesp0is1lo VI�Je!tle iei:tliUJiliCliaito lllietl piooamboilio dJel trtego!Iamenito 
n. 3167 /67, dln CUii ISL weg,gie �che llJa !l'leiSI�I�ibUZJ�JOOe I�ln. esame �dJeve 
elslsier<e :f�Jssarba �ad IUIIl Wi'vlelhlo ooe permetta dt II'laigg1iluJngi&e �UIIL e~I�O 
1'n1a i [preZZJi 1d'1El1P1Pl"OIVVlilgliion1ameinfo diehl'md'UIStrlila delilJa �l:fuira lilil amiido� 
di gir�llillOlbuJI1oo, da un illaito, e iln. 1semdlle e isemoflli:nJi: dii glrallllot'Urroo e irot'
1ltwe dii Xliiso, �lalfil'lailltloo .. Booch� 1ill pre1dJeltlbo silstema ICOlllJSlellJ.ta �aihl'dlndustria 
de�ilia 1bdma dli irlidlomilrs� 1a �pioozZJi pi� fwOl'lelV'Ol1i idli qoolllld ohe ll.'I�ISIUllterebbea:
io diail siisbema generei!Je �dleti prierzzJ�J, ISI�! 1:II'lai1l1la di lUI� VlalllltJaig,gl�JO che 
soatUJ!'�lsoe dJaililie lieggli de[ mea:icaito 1e <ohe lllOIIl ip!U� aissumetrte llJa iliOll'IIllla dd 
Ulil d!hiirtJ1lo isogigieibtivio �ait~bUJirlJo d!aii re~iliamelnMJ cOlllllUIIllil1l. 

La <CIOillctliu:S~Olllle <CUii 1s� � gl.iun<hl .non � 1iJnfiJCI�larba dal ocego!lamettllto llliU:
m.el'O 2O8 5 I 618 dieWlia OommJ�Jssione 1Clhe iocmoode ilJa :resitirtJuzJione slia ail 

contriaddlittorio e con impre~udicaita possibilit� pm-iil giudice nia2iona1e 
(al qua1e ciascuna delle due parti potr� prospettairie 1e proprie deduzioni) 
di investire la Corte di ~usfliZJia di ogni eV!ellltuaiLe questione di interpretazione; 
mentl'e se la richiesta di ingiunzione viene accolta eventuali 
questioni dJi dnte!l'pretazliond. potranino uguiaJ:men1le essere sollevate, semp!re 

in posiZJione di uguaglianza tra �le due pairti in causa, nel giudizio di_opposLziione, 
nel 'qua!Le soaamente � g1a1r1anti<tia Ji'osservianza dei principi defila 
difesa e dell colll1lraddittm."io sulle questiond. da il'limettere talla Corte di giustizia; 
e per i motivi sop!ra sinteticamente riassunti � a questa sede, qUJindi, 
che deve intende!rsi il'i:fertita la posS�!biliit�, pm-.iih ~udioo !IllaZionalLe, di 
ch.$edere aillLa Corte ila esatta dnte.rpretaziOil!e di illlOl1"lllle oomUJill�tarie, tainto 
pi� che la sommiariet� dleLl'esame condotto neMa :liase llllODitoria, :La mancanza, 
cio�, di una -completa cognizione della causa, iin contraddittorio 
tra 1e parti .e con la valutazione delle V0ll'ie possibili questioni, pu� facilmente 
�p!rovooal'e �sentenzie interpl'etative inutititer datae, e comunque del 
tutto superflue ai fini de!L1a decisione. 

18. -Quanto alilia questione �di merito esaminata nella causa, la Corte 
dii giustizia ha condiviso le 0soluziond. prospettate dal Gove!l'no italiano, 
escludendo (in coe!l'enza con la finali:t� stessa della normativa sul. mercato 
agrkolo) -che benefici-ari del!la restituzione possano essere cOIJJsiderati i 
fabocicanti utilizzatori deUe rotture di riso. 
Anche ile norme sulla restituzione alla produzione delle rotture di . 
11iso consentono pe!raltro di avvertire la difficolt� di una indiiscrimilinata 
disciplina, g1i Lnconvienienti e Le discrasie che possooo a volte de!l'Ji.vare 
da1la mancata autonoma consideTazione �di detwm1nati fattori contingenti 
e territoriali, e i �p!regl.iudizievoli �eff.etti di norme rii.volte al conseguimento 

8 



374 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

prodiuitroOll'e, 1s~a 1ailll'WmiP01r1tatooe dli riotturrie. La dlivielI"lsit� dleil.We dlilsposlliz:ionli 
dilpoode dlall. :llaitito 1cfue, per i!Je rio1Jta.me dli II"liJso �mpol'lllartie, dil. !()ll'01dJuititJore Sii 
trovia ail idi :lluoll'l1 dlellilJa isiieria d'a1ppliloazdl0ille dieil dliJrirtJ1Jo ICOIIDIUIIl�ltJ�lll'I�lo. Ci� 
nolll modlifiloa itut1larv:ila wa :na1tru1m 1dellilia !l'esitiiliuZliion1e, che, oome srtlabii.Wi.Jto 
dial T.eg;oWaimento idi ba1se n. 359/6�7 re :rdibadliito dla�. !l'regolLaimellllbo d'aititua_
2liloltlle dleil OOlllsiJg;lJilo n. 367 /67, � Ullla !l"esrtii.JbuzdiolilJe ailllJa produzdioine. 

La 1sipeoilalie modlaliilt� d'1a1t1JUJaziilone 1�IIlltvodot1Ja dla�. a:ieg;oWaimelilJto dleWlia 
CommilSISlilooe ha dll seo:nlPllilce 1soopo idi mJarrutelllelt"le il'1eqUJillLilb!l'dio il�ra irottiwre 
iinipol'lllaite e ll'Ot1Jurrie dli prod:u:zJilOltlle 1oomUJDJiJt�lll'liia, seinza, pell'la!WtlrlOi, al!J1Jeira!l'e 
illa ill!a!b.ma .imitmilnJseoa ideilll!a restirtJuzdlOille. Dlii OOlllse:giUJelll:zJa, fu cliir1co1sl1larnza 
che :fil 1iabbr!iJClan1be di ibiirria-UJtillJ~atore � rba�.VIOl1Jt1a aa:l!che ['iimportaitOII'e 
de1!Ja m�l1Cle Tliisuilita rpll'fiJVla dii II"!illiieV'O. 

di finaUt� che non trovirno uniforme rispondenza Illei vari Stati membri; 
e sono note le po1emiche insorte a proposito del 11egime di pl'emi aUia 
macell!azione de]l�e vacche da Latte, rivolto .alla limitazione di eccedenze 
riferibili inV1ece solo ad alcuni diegl!i Stati membri. 

La l'esti:tuzio(ne al!la Pll'Oduzione � infatti .accordata per g.�lll'antire al 
p.roduttore un prezzo remulllel'ativo, in misura determinata con riferimento 
ali1a possibile differenza tra d1 prezzo di entl1ata e un predeterminato prezzolimite 
(o al PJ:lezzo CIF se maggiO!l'e del 1P1l'ezzo-llimite); :non vi:ene oonsidel1ata, 
dinvece, ilia possibdil!it� di prezzi, sul mell'Caito dnitea:ino, gi� dlll. OOl!lcr1eto 
superiO!l'i 1al prezzo di ,entrata, una ipotesi, cio�, in cui il p!l'ezz,o che 
il �P!l'oduttOII'e pu� ottenere, tenendo anche conto dii possibili prodotti conoorrenzialii, 
� comunque di per s� !l'emunerativo; ed � invece evidente che 
in tail oaiso (riicorvente in Ha1ia proprio per le rotture di iriso) viene 
meno �la l'agione stessa di una restituZJione ailla produzione, che viene tuttavia 
di fatto �chiesta ,e concessa, senza :rispondell'e .a!11a fun:llione, sua Pll'Opria, 
di integrare un �compenso non r�emunerativo, ma risolv�endosi, �ln efietti, 
dn una indebita e speculativa magg.tor.azione del margine di guadagno. 

19. -Il quesito risolto ,con Jia terza massima delJla decisi.Oill!e in rassegna 
pvesupponeV1a, cosi �~ome formulliato dal giudice a quo, La soilluzlionie positiva 
di precedente quesito sulla possibilit� di co:nsidexare i fabbricanti di bdll'I'a 
beneficiami deil:la restituZJione a�ilia produzione, ed e!l'.a stato proposto appWllto 
condiizli.onatamenite a ta1e soilJu�one. 
Si chiedeva, infatti, � in caso di risposta positiva ai quesito 3 e tenuto 
conto deHa diretta appiicabiHt� deHa normativa comunitaria discipiinante 
ia fattispecie in esame, se gU Stati membri possono com provvedimenti 
interni subordinare L'esercizio dei diritto dei fabbricante di birra 
ad ottenere H pagamento deHe restituzioni ai riiascio di un consenso scritto 
da parte dei produttori di rotture di riso �; 1ed � evidente che una volta 
individuato nel solo Pll'Oduttoll'e di !l'ottur�e di ll'liso il titolaaie drel dil'itto 
alla restituzione tale ulteriore questione rimane\11a assorbita. 

La Corte ha voluto tuttavia espressamente aff.ermar.e la compatibilit� 
con la disoipolina comunitaria di nOII'me di diritto interno che consentano 
la ces!llone del ili.ritto all:a vest1tuzione �mediante consenso formaie., ma 



PARTE r, SEZ. rr, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 375 

Nolll l&i 1pu�, d!a ruilitillmo, 'l1hlienel'e dtncoi.rn:p1artrublil1Je CIOIIl fil sdlsitema Cll'OOJto 
dai 1I1egioil1atmie1Illti 1c01IUUI11irbairii 11ma dlilsposiiziilo1111e 1111aiZ.iJOIIli�lJJe di aititUlaZlilo1111e che 
l!'ltccmotscia atl.llJa :llaibbrtiloa 1dli bimria Ulbillizziartmiice �Jl dil!'liltto ai1la 11estdltluzliJo1111e, 
solo nell oaso dl1 ,oess&olllle esptl1essa dia 1paa.i1Je d1eil p!l'od/uMJoll'le. Polilch�, lilll:
fiatili, wa :fiabb!l'iicia idi1 boa iCl:JJe utilliiwa tle roittuire dli ['!]so l!lJOIIl �-tdltoll1a['e 
di u:n dlimirtto 1sogig1el1Jtivo ,~1lmiito daii 11eigowamellllti oomunt'tari, e1ssia pu� 
acquiiJs~ ill d:imiJtto a�11Ja criestituzJi!Ollle soLt~mto meidlilan;be celslsioitl!e esip!I"e1ssa 
da pa['ibe1 ide[ ip111otdlulttooe. 

Le queist]Olllli 1sotto1poste ,atlilJa Coi.vte Vlalitll!lJo poooi� lt'liJsoiLte, iliaddlorve sd 
tratta ili :liom1il'e U1I1'1illlt&pll'lertJaZJio1I1e giirucr'.iidliloa, Ml senso che lii il�ahb['d'oanite 
idi blfu:1r1a, tlll qualie iaibbda piaigato ille il'OlttUII'le ili ['/ilso al pirez:ao nocmale 
di mwoato, Pf!'~Zo 1su�ilia 1CU1i formaizJilOitle lla :restliltuzdone lllJOIIl ha 
lilil 1ailJClUJitl mo1dlo 1itnf]udrto, lllJOIIl ha ,dJimiltto idi henefioilalll'le d1We11Jtaimetnite idelilia 
1I1etstrli1rueJil01I1e medlesima e 1che ITT:O!ll 'oootraisba 1oolt a:1e1g1oliairnelllllbi oQIIIlJUl11li.rtairi 
fil �silsbeima dil ,quJailJe pe['ffietbta La 1Cel.sis]Oitl!e m ;l�aibbll'iilc�lllllte dli birrlria dJell dlli111tbo 
1atlllia I'leistituzdiOlllle me.dlilaitlrtJe 1ill 100itlsenso foo.'.'ffi�l[e deil prooduitltolt'le, stabd1endlo 
oos� dimpilliloirtlaimeinite 1ohe diiI1 maltllcarnza idli ibailJe coitliSelllJso lill :fia1bb['licaltllte 
dli bli1I11I1a lllJOIIl ha allicu:n dimirtJto 1allwa ['e1~. -(Omissis). 

talie affermazione di pr.inmp10, specialmente ,nella formu1a adottata nel 
dispositivo dellia sentenza (�gli Stati membri possono, con provvedimenti 
interni d'attuazione, permettere il trasferimento del diritto aila restituzione�) 
appare la soluzi<me di un problema che .in effetti non � possibile 
nemmeno ipotizzaa:e. 

l!n mancanza dd norme comunitarr:Le che vietino La cessione del diritto 
al1a restituzione, � imatti evidente �che ogni questione sulla possibilit� di 
UIJJa cessiooe e suilila foirma ['[chiesta p~ �tallie 1ceissi001e ['!]mane dell tutto 
estranea ,a];La no=atirva comwnitariia, potimdo SIUILla solla base dei1le disposizitoni 
d.i diritto interno accertarsi. quald foo-me siano prescritte, in 
ciascun ordiname1nto., .pea: 1a cessione dd credito. 

Non semb[['la quindi .che� 1a questione involgesse la coer�enza con le 
nocme comunitail"ie deilll:e disposizioni di diritto interno adottate PeT l'attuazione 
ded regoLamimti, secondo indagine analoga, cio�, a quella svolta, 
propil'Jo in tema �di restituzioni, neiLlia causa 94/71 (sent. 6� giugno 1972, 
ScHLUTER & MAACK, Racc., 807), ibra1lta.n!dosi :inviece solo dd acoe.rtaire, dopo 
av�e!l' ,escluso 1a tito1al'lit� e la leg1ittimazfone, in argomento, del fabbri.caute 
dii birr:a, quall_i forme debbano Tlivestil'e g!Li atti dii disposizione posti in 
essere dal pirodutto['e di ;rotture �di riso re:Lativamente al credito vantato 
pea: la restituzdone a1la prodUZJ1one, ed in partico11an:-e se ila C�essioi!lJe del 
Cl'edito in parola al fabb!l'Loante di birra richieda o no, per essere oppombile 
all'Amrniinli:strazione, lia forma scritta; ed � ovvio che taLe questione, 
attinente 1a[([a disponibilit� del dliritto, � dell tutto indipendente daLia normativa 
comunitaria, e pu� 1esse['e esaiminata e decisa sollo dal �giudice naziOitlaLe, 
e suna so1a base delle disposizioni dd dJriitto intea:-no. 

(A. M.) 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

376 

CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE, Sezlione deill1a ~eV'idernza sooilaiLe, 
3 :~aiilo 1974, n. 7 -Pres. L!lll'loqwe -Est. dle Letstaing -Avv. 
g�n. Mellott�e -Soci�t� Anciens EtablilSlsements D. Angenieux fils 
ai.n� ed altri (avv. Lyoo-Caern), e Caisse primaire centrale d'assu11aJillce 
mall.adliie die il!a 1r�giiorn pall"iJsiernrne (1avv. Desaich�) c. Raroernbe1rg 
(<avv. Da1ndiOUJsy). 

Comunit� europee -Lavoratori emigranti -Previdenza sociale -Rappresentante 
di commercio che svolge la sua attivit� in Paesi membri 
diversi da quelli in cui hanno sede le ditte rappresentate Legislazione 
previdenziale applicabile. 

(Rego�amento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, art. 12 e art. 13, lett. c, 
nel testo originario). 

Comunit� europee -Lavoratori emigranti -Previdenza sociale -Rappresentante 
di commercio che svolge la sua attivit� in pi� stati 
membri -Previdenza -Nozione. 

(Regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, art. 1, lette. h, e art. 13, 
lett. c, nel testo A modificato con l'art. 1 del regolamento .del Consiglio 
10 marzo 1964, n. 24). 

Lavoro -Lavoro subordinato o assimilato -Rappresentante di commercio 
che svolge la sua attivit� all'estero -Particolari poteri di iniziativa 
-Rilevanza -Limiti. 

(Regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, art. 1, lett. h, e art. 1.3, 
lett. c, nel testo modificato con l'art. 1 del regolamento del Consiglio 10 marzo 
1964, n. 24). � 

Il rappresentante di commercio che svotge La sua attivit� in Germania, 
per una parte detL'anno, per conto e n~U'interesse dli ditte aventi 
sede in Francia, � soggetto aLLa legislazione previdenziiale francese (1). 

Net caso del rappresentante di commercio che svolge la swa attivit�, 
per una parte deWanno, in uno Stato membro diverso da quetio in cui 
hanno sede te ditte rappresentate, per �residenza� deve intendersi, ai 
fini della individuazione della Legislazione previdenziale appLicabiiLe, il 

(1-2) Come risulta dailLa motivazione sopra il'�iprodotta '1ia Colrte di 
cassaziorne si � 1'n effetti limitata a rfilevare, ~n argomento, fa incensul"
abill:it� de1la .sentenza della Corte di aippello di Parigi, 11."isWtaita coocente 
<?On la initerprietarzione delile norme comUlllitarie fol"nita dalia. Cor:te di 
giustizia de:file Clomu;r�t� eUll."opee. 

Ne1 contrasto delle pariti in causa in Oll"dine alla appilicabiJ.iit�, nella 
specie, �de11'1a!J:'lt. 12 o de1l'art. 13, lett. e del regolamento dell COillsiglio 

n. 3, la COll"te di cassazione aveva infatti chiesto alla Corte di giustizia, 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 377 

luogo in cui il rappresentante di comme1�cio ha stabiLito il centro permanente 
dei propri interessi e dove torrna negli intervaLU deri viaggi di 
lavoro (2). 

Le particolari iniziative consentite al rappresentante di commercio 
che svolge la sua attivit� all'estero, in quanto necessariamente connesse 
al tipo di lavoro esercitato, non valgono, di per s�, ad escludere la sua 
qualifica di Lavoratore subordinato (3). 

Les demandeurs au pourv�o~ n. 71-12.056, invoquernt les deux moyens 
de cassation suivants : 

Bremiletr Moyein: � VliJOLartiion des airrbkffieis 1134 diu Code Oi.r'l1ill, 2,g K 
du Livire le1" diu Code dJu TiraviaJiJl, 242-2r diu Code dle la S�rurdrt� SociaWe 
1eit 7 dJe iLa iliod du 20 avnilJ. 1810, d�niatluLriart;;i dies oon!veinlbiicm.s, 
d�fuut de mOltilEs, d�ifu.ruit de rr�pcmse � ooncilmsiJOIIllS, maIIliq11.1e dJe ibaise l�gale, 
en ce que l'arr~t attaqu� a jug� que M. Hakenbel'lg devait etre 
assujeitJ1lii en qiuawiit� dJe repr�seni1Jant staituitiafure aiu r�glime g�n�iriaJl de :La 
S�curiit� SOICliJailie aJ\lX motdrfis llllo1Jaimmeo:lt q1U'liJI ecrci&'�laliit sa profusisdon de 
reipa-�/sielnitao:llt d'une :lla�on e:xcliuJsive et cOIIllSitalllJte, alLom que, d'lll!Il.le piairit, 
e' est ipair 'l1IIlle d�nlartlumlbion dJu C'O.IlltJl'ait iJ.JiJanJt ilJels pairties qoo la Ooor 
d'�apiped a ipu ddirre que iles . iacti.vilt�s �rtnmg�rlels � cellllies de voyagewr 
repr�seil!tanit et pLacier qu'exier�adit M. Hakellllbe!Dg et qu'eilile a expiress�m.
enit con.stat�eis, �1Jamnit b�n�vWeis pi1.11i.sq1U'en ir�aill1t� eillllels fi,gillmdeinit 
parllllli :Les obLigaitdiOlrus qrue :le 1ccmtrait meitibadit � iLa chlairgie de M. Haiken.


con semenza del 10 febbraio 1973, di pronuncla!rsi sulle questioni dibattute 
tra le pairrti. 
Con decisione 12 lu.gildo 1973, II"esa nella causa 13/73 (Racc., 935), Ja 
Corte di giustizia aveva affermato: 

� 1� Il rappresentante di commercio -sottoposto in forza di una 
'legge interna al regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale dei 
lavori migranti -it quale, durante una certa parte dell'anno, si sposta 
per visitare La c.lientela in uno Stato membro, ma la cui attivit� prosegue 
ne.i territorio -di un �Jltro Stato membro ove si tro�va la sede dette imprese 
che egLi rappresenta e con le quali egLi torna a conferire nel resto del 
tempo, doveva considerarsi -prima che entrasse in vigore il regolamento 
10 marzo 1964, n. 24 -�occupato� in entrambi gli Stati ai sensi dell'art. 12 
del regolamento n. 3. Nell6 stesso periodo, ai fini della determinazione 
delLe leggi previdenziali da applicarsi, si doveva considerare "principale " 
l'occupazione nel territorio dello Stato in cui hanno sede le imprese rappresentate. 
� 2� L'attivit� professionale sopra descritta non rientra ne.ZZ'ambito 
d'applicazione dell'art. 13, lett. a), del regolamento n. 3, nella versione 
anteriore al regolannento 10 marzo 19164, n. 24. 
� 3� Il termine "residenza", usato neWart. 13, n. 1, lett. c), primo 
capoverso, del regolamento n. 3 (modificato dal regolamento n. 24/64) e 
definito dall'art. 1, lett. h) dello stesso regolamento, designa -nel caso 

378 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

berg, 1a11ors que, d'aUJtI'le 1pal'lt, dlan1s leums oonciliuisiiolllls IJ!aitss�es sians ll'�!
PO!IlSe, le1s 1soci�t�s exposantes a�vaient express�ment fatt vafok que 

M. Haroeinbe.I'lg �a1sism1mairt; effeatliv:ement il'�1Il1sembil.1e dies aotiv.~t�s d'un seirv1ce 
commerciai, que notarrnment, il donnait des instiructions pir�cises 
pouir 0l'ex�CIU!1l!1on des bo1IJJs 1dle �oOlmillJarndie, !POJUJr l1e1s [p!I'lix eit !Le1s oO!llJdlitdorns 
idie pa1iernelIJJt, l'�taibllli1sseme1rJJt dies :llaiotruires, iJJes �I�VJiajjsO!llJSI, aJUJSISI� blilein 
ein 1oe qrui 1C101rJJOell'\IlJe ilieums d�ilJaJiJs �quie ,1Jeums modailJ~t�s, qu'iill elIJJII'egiiJsJt!"adit 
et donnait suite personnellement aux 11.'�clamations de la dient�le :r�glait 
les livraisons d�fectueuses, d!�1Pannait les dients, qu'il p;roc�dait 
aiu 1l'eaouvremelIJJt dJeis :llaiatU111e1s impay�es, 1oomr1e1S(p10ID.!da1Lt 1serul arvie1c les 
clients en retaiidi encaissait diTectement les 1ar�ances �chues, d�cidait 
dJes 1prioilollllg�ltliiO!l1Js 1de d�l:oos de pai~eo:nell'.llt, pll'elIJJaiJt l':�ln:iitdiaitive dies po1UJrsuites 
judilc!iJaJ�ires � �1llltamer, 'et quie il'e1IJJsembWe de 1oes aicrbiivilt�s, pair [leur 
limp�1ri1Jarnoe, lieur vair1i�t� 1et weur permal!llelIJJoe 1t1'�taiient tni I001II11P[�me1t1taJwe1s, 
lllli 1aooessoliJJ.1es, 1IJJi iocoaisiiOIIllilleilJlJes et aJU111aiiieint du ioom:fu:iil'e Jla Cour 
si elle les avaient examin�es, � estimer que M. Hakenberg n'exer�ait 
pa1s 1sia pa:O:fielSISdJOIIl 1dJe ma!!lli�'.t1e rex;olUJS�'V'e 1�Jt ICIOIIJJstJaJillte, ert; la�JOll'IS, qu'e!Ilfi!Il, 
en toUJt �taint de IOaJUJSe, meme �si 1l"Olll ine dievalilt iI'lelbeilldir -JOe qm 1r1'e1s1t 
pas [Le 1oais -quie '1els 1seuilies 1a1ativtt�is llielev�es [pair Jia Couir, c'eislt-�-idtre 
l'inseirtion d'aininoinces publidtaires, l'o["lganisa,tion de sta!llJds dam les 
foires et expositions, la traduction de textes, les d�marches aupfl1�s des 
di rappres.entante di commercio il quale svo�lge un'attivit� de"l tipo sopra 
descritto -il luogo in cui il lavoratore ha stabilito il centro permanente 
dei propri interessi e dove ritorna negli intervalli fra i suoi viaggi di 
lavoro�. 

A questi ptrmoipi risuilitavia iadere:nite, come si � aooeru:iato, 11a sentenza 
dehla Corte di appieillo di Pamigi e 1a Corte dli csJssiazllicme ha qUJ�!Ildd 
rilevato � qu'au moins depuis le ler janvier 195,9, date d'entr�e en vigueur 

du r�.g\lement n. 3, la Cour d'appel a pu ordonner l'aff�Liation D'Hakenberg 
au r�gime g�n�ral fran�ais de S�curit� SociaLe �. 

Nel caso di speci�e (reilativo ad un 11appreseinltante di oommeroio che 
per nov�e mesi 0all'ianno viiagi~aJV1a in roulotte 1attrra\"erso lia Germania) La 
difficol:t� dJ:L una soluzione deriiva\"a diaLla mancanza, tria �'.Le deroghe contemplate 
ne11.'origi(l1!ariO testo delil'art. 13 del regolamento n. 3, di una 
dii.sposdziooe che potesse .assumersi �ri:fieribdiLe rulla fattisp1ecie in esame, 
e diagilii 1�!Iloolll\"e!Ildientd connessd, perai11lro, alll',appliciaziJOIIle deillla lt'egoiJJa genrera'le 
dettata COIIl l'art. 12 del regoJ.1amento, tale da �comp~~e l'applicazione 
de1La legislazione :franc,ese e di quella tedesca riJSpettivamente P'eir tre 
mesi e per ([]JOVe mesi di oginii alil!Dio; 1ed ,era stato pooe sottoiL�IIle011Jo, dn particolare, 
che O\"e fosse 1staita esclusa J.',appliicazione delila J.eg.islazione :francese 
finteressato non arvr.ebbe potuto usufruire ,fil prestazdoni previdenziiatl.
i, in quanto 1a qualifica di 1avo11iaitore suborddiIJlaito (o assim�lato) � 
ir.Lcoinoseriuta Ln Geirimain�!a sol.ro �al �11app11eseintante dli commeircio stipen<
lfato .e non a queno ll'etr&billd:to, 1come nena specie, a pericentuale. 

La stessa Coa:te di ciassa:mone avevia deiL resto 1avv1ertito La es:i�genza di 
afforma11e TapplioarbHit� di un solo lt'eg1me prevkLenzi1a[e, chi�edendo perci� 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E .INTERNAZIONALE 379 

aiutoiriit�s 1ailiLema1Ilid!es p()IUX l'homOl1ogaitdio!ll de IC/&l1Jadrrlis pa:-odu!irtls, oelS acitiivdit�s 
qruJi n'�rtlaiilemit ni 1oomp1�tmelilJtaJiJI'ies de il'iaciti:vliit� d'un !l'iepa-�sieirutJa1J1Jt, 
nd b�n�vCJ11e1s, �taiie:nt .mcompa11li'b1es avec il.'ex;ea:-1oiJce exioliusif eit oolilJSltanit 
de lia rpcm:Lessilon ide voyiag1e'l.fil" repir�selllltant et pil.aCI�leT �. 

Seoond Moyien: � Vihlot1aiiJon du ir�gilieimoot n. 3 de la Com:munaut� 
Economique Ewrop�enne notamment en lSleS artides ler, 12 et 13, parag11aphe 
C, de J.'artiJC'le 7 de la fo.i 1du 20 avril 1810, d�ifaut et co11:1tradic�tio!ll 
de morllid�s, manqiue 1die baisie il�g1ai!Je, en 1CJe qll!!e il'1arr�t attaqru� a jug� que, 
seuilie lia il�g1sliatiion fuian�afuse de S�cuv1t� Socdiaile s'1a1P1Piliiiq1U1a5Jt � M. Hak!
enbea:-g, 1aiu morbitf .qrue c:e1U1i-icd. n'a pas die � r�siide!nce � en Al1Lema1gne 
eit [lje t1emrpclfut pias, 1d�is iliom, !JJes 1c0I1Jdi1ttonJs de il'arr-rbilcllie 13 diu fl'�g�.errnelllit 
susvi,s�, ailioir qUJe, d'une piairt, 1oon;tiraioomemit aiux affirmattonrs de Jia Coiur, 
l'1lfil"ltiJci!Je 112 dJu ll"�:giliemelilJt no 3 ne ICOIIlJoelllle ptaJS isleruilieiment il.Je1S WaJVaJ.illiLeUit"S 
frontaliers au s1ai1sonniers, ma1ils viise "1les travailleum isalad�s oru assimi1l�s 
ocoup�s sruir le 1territo1re d'un �tait meimbre ", ice qui mc1lrut le repr�sEmtanit 
de 1oommeir1ce� qui 1exerioe 1en AilJliemagne J.'�eseentdieil. 1dle son 
aiotwtt� p1oruir iLe 1c10llll!Pite d'e!l'.lJitirepr:t~es .siltu�e1s 1en France, 1Sli bd!en que [e 
iPlf!�lnoipe g�n�ria� (isoll!!md!ssd!on � Jia l�giisJJaitton dle il'Etat sruir ilie illerriitod.ire 
diuqueil lie iWavaliil!lJauir 1esrt ocoop�) .pos� rpair oot a:rt:ioil.e 1�2 dievad.it ll'ecievodr 
aipp1~oat~CJIIl 1en Q'1e1sip�ce, ailo1t1s que, d'1a1UJtire [piairit, p101Ur 1t1efuseir d'appil.Jtquer 
l'airtiicle 13 alin�a leir, qui ,soumet le tiravailleuir � la loi de l'Etat sur 
le tertrifoiire 1duquel :il � sa <l'�stdence �at appliqueir cliaussement l'a1Mfole 
13 e, alld1n�a 2 �qruJi !l'.lle 1soll!!met ilie travi~il]Leruir � La foi de iL'Etait ruir ilie 1lem


di conoscere (nel:l',eV'idente piresupposto che arttd!viit� � prim,cipale � fosse 
nieLl:a specte queiliLa svolta d!n �GeTmand:a) �se un'occupazione principale -sul 
territorio di uno Stato membro sia sufficiente per appUcare l'articolo 12 �; 
e d1evie iinviero :ri1leneirsi che 1piro[plrlio per �evliJtaire che l'~o piresuppoisto 
del quesito poitesse indurre il giudice naz.iJo!l'.llaile ad una �eirT:a'1Ja conclusione 
di merito La Corte di giustizia 1aivesse rettiificato� 1ia partata de11a questione 
nei �termini di 1CUJ� ia11a �seconda massima deil: disposto sopra riprodotto, 
indagaindo cio� a qua.Le delll:e :attivit� svolite dalil'inlteiriessarllo dovieva attribuirsi 
it1ilevanzia prieva.Lente, e 11aVVlisaindo 1qui'lldi � il nesso preponderante � 
con iil terrdtor'io � non gi� negli episodici contatti con una clientela variamente 
di!sfocatla, bensi nei rappoll'ti professionwli che vincolano il rappre-, 
sentante alle imprese per conto delLe quali agisce �, 1oon Jia lirnd:k1azruOIIlJe dieil'.00. 
i!Je.gi�sl1aziione :1l1PvWLcia100il.Je, peirci�, d!n quelilia deillLo Siflarto membiro ilil 1cui si trova 
la sede deil:Le impirese rapip:re1sen1Jate. 

Per quanto conceT1Ue 11 peiriodo di tempo siuccess1vo aJ. 1� apir1Le 1964 

la os:se:rvianz:a deil ipirdncirpfo � dell'applicazione di un solo regime previ


denziale nel caso di un'attivit� professionale coerente e continua� (garan


tita per 11 periodo IJTeciedenibe, oome �si � os:se!l:V1aito, con ill iricoirs:o :ad un crite


rio di prievalienza non conitempLa1to, dJnrv.eiro, nella noirmatiVlai oomunitairia) 

poteva essere in'V'eoe assi1cu;rata in base arl nuovo testo dell'a!t't. 13 deil re


go1'amento n. 3, quale irisuiltava modificato con J.'�a:rt. 1 del :l'egolamento 

del Consiglio 10 marzo 1964, n. 24. CQl!l tale disposizione infatti, olfa�e a 



380 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

toire diuquel se trouve le si�ge de i'entr�eprise qui J'emploie qrue s'il ne 
r�side sur le territoire d'aUJCun des Etats memlbres o� il exerce sont 
activit�, il.'a:r:ret a�ttaqu� a rechereh� l'exiiSltence d'une "r�sidence" du 
r�pr�selntarnit aiu 1serus 1dlu d1001ilt liID!telrlnJe :liI'aln�iadis, biien que ilia lllJOlbion de 
r�sideI11Ce de l'article 13 ne 1S10it pas celle du d1roit firan�aiJS, mais se 
tradutsa, aux termes de l'airticle ler par "is�jour habituel ", si bien 
qrue la Ooruir, dicmt i!Jes >ClOIIllStaitait~orus -IM"�seiniae1 de repr�senitanit elil AflJJe1maigne 
neurf mo!iis sur doruze, existeniee d'une boite pootaJe et d'UIIl ipomt 
de ir�oo,ptilO!Il � Wuipperi1Jall -d�monltrient �lia 11."�alliiJt� d'un s�jooc hiaibdrtrulel 
d!e M. Hakienlberig l�IIl .AililJemaig1Ilie, a viiol� itoruit � Ja fots [es airtilcilies 13 e, 
ai~�Jn�a 1, et aillm�a 2, et�-,n'1a pas tiir� lies cons�qllllelillCetS ll�giailieis dle lses 
�onstatatiolllS, et alors, qu'enfj.n, la notion de s�jour abituel s'aipplique 
non seulement � une habitation fixe, rmais � toute forime de s�jour su:r 
le teirritoire d'un Eta�t .membre et notammenit � une r�si.dence mobile 
dans une caravane qui est constitutive d'un s�jour habituel sur le te!l."dtJoiirle 
de l'Elbart; danis Leis ivO!I11li.�l:1es 1dluqweil il'dlllt�ress� y ir�sidle neuf molilS 
sur douze �. 

La demanderesse au po1i.Tvoi n11 71-12.112, invoque Zie~ deux moyens 
de cassation suivants: 

Premier MoY1�1Il: � VMaitiion �die �l':arrti~alie 242> ailin�a 2 du Oodie dle 
la S�curit� Sociale, violation de l'article 29 K du LiV!l."e ler du Code 

prevenire al'1�ri. inconfv1enienti che l'ori~ fOll'mu:lia aveva reso possibili 

(quale ad esempio ila periodica irotazione di !lavoratori C!Ui si era da talune 
imprese fatto iricorso per sostenere, in applicazione dell'originario 
M>t. 13, lett. a, �on�ri iprevidenztaili meno �gravosi) si eira adottato il criterio 
della residenza del ilavoratore nielila individuaziooe delila legislazione applicabile 
nel caso di lavoratori � che svolgano normalmente la loro attivit� 
sul territorio di pi� Stati membri.. � 

Si 1ma1lflaiva perci� di 18JCCer1me qiualLe doviesse I�nl1JEilndersi, nielWa specde, 
iii luogo di residenza dell'interessato, di una residenza, cio� definita, daillo 
stesso .legislatore COllllllllJ�.tairio, come � dimora abituale � (arl. 1, lett. h, 
del regolamento n. 3); e il�e peClU!liarit� delila fat1liJSpecie, come dimosbrarno 
le opposte sol\W.oni II'iCOI'idartle nelJ.e ipremesse in faitto delila sentenza della 
Corte di giustizia, non rendevamo Ce["fo agevole tale ir:ndividurazione, lflanto 
p.i� che in una nOO'mativia qua!Le quella comunitaria (che deve olitretutto neoessaa::
iiamente prescindere dal requisito delJLa ciJttadinianm) 1a nozione stessa 
di � residenza � non sembra :possa essere intesa nel senso ri:Jievante nieil 
diritto interno d:i uno Stato memb:ro (come relJa2licme, cio�, con una determinata 
�looaJit� del tenritario nazionale), ma come criterio territoriail.e, 
di ooililegamento .per ila deteirmina2lione della ilegislazione nazionale arppilicabil!
e, e quindi secondo prospetttva nell'.ambito deLlia quail:e 1o spostamenito 
entro 11 territorio di uno Staito membro noo doV1rebbe in v~a di principio 
assumene r~Ieva~a. 

AI rigua'l1do, lla Cor.te di �gdusti2lia ha condiviso la soluzione indicata, 
liin parlico1aire, da!lil'avv. gien. Tll'fabuochi, ne11Ie cui conC�IUJsiOilli [a qtlleS'flione 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 381 

du T�ravail, violation d:e l'all'tiicle 7 1de la loi du 20 avril 1810, "dl�faut de 
motidls, mrunq1UJe� die baise J.�~e, d�rl18Jtu1r1ai1Ji!Ol!l du iraipporit d'exper>ti�lse, 
ein 100 qt11e il'~�t iart:roaiqu� ,staJ1ruall.1Jt 1aiu vru� du !l'lalPPort d'eocpertirse deciiidie 
que M. Hiakenible~g �ta1irt Util repr�soo1m:iit istaitutaire aiSS1Ujetti aiu r�g1irme 
dle wa 1S�cmrlirt� SOlci!ailie, au mOltif qtUie i'lilnit�tress� v'isLtait en Aililemagne 
F�d�rale les .grossistes et fabriicants, alors que, d'une part, la Cour ne 
r�pond pais 1aIUX ICIOOllcilruisirOOiiS d"appell donlt eiLlJe �ifladlt saii�sire�:llarnsall.1Jt vafoir 
que Halrenber>g llWladlt �gal!Jemeint n�~ocli.� des affal�II'es dartl!s de lllJUJlitliJpiles 
payis �tralnglelrls et qu'en �C011Js�quooce il'Aillllemagne ne �CO!lllStJiltuiadt pais 
pour iLui un secteur excilusif d'aotivit�; et aforis que, d'aiutre pa1rt, il 
�tadt oOillstat� idia!!lis llie ~lilPIPOI'lt d'experitiise d�nartruir� !()a([' :Les ju:ges dle :llOl!ld 
que Hakenberlg avait �galement n�goci� des affaia:'es dans de multiples 
oooo1ues arviec dJes ~sdu Oa!!liada,, de !L'Lndoin�sile, tde !La Mailaills1ie, 
du Mozambique, du V�n�zuela, de il'Afrique Orientale Porrbugaise, etc., 

qu'1ill in'avadlt dOillc wcun 1seciteur fixe nii pall' OOillbrart nii ein ;fafut et ne 
pOIUviaiJt ~tme 1COilJSdd�Jr� tCIOiilUllle Ulll irepr�setnrtJaillt sa/Laa:<i� �. 

Seoond Mioyien: � Vro1ia1l�loo tdes mrtlildlJets 242, ailm�a 2 du Code de 
la S�curit� Sociale, violation de l'artilCJ.e 29 K du Liwe 1�(1.' du Code 
d1U Tuat\11aJhl, vliidllaitJilcm. de il'ISIIitii<lle 7 de ilJa liod d'u 20 aviriJI 1810, d�faut 
de mo1:1Mls, mla!lliqrue de ,baJse ~�giailie, en ce q1Ute ll'ar.r~ attaqu� d�cide que 
Hiaiken�berig exeir�adit sa Pll'�OifusS�IOlll de ~tsailiaxi� d'U!lle d�a�on 
exdlruisive et 1001IllSllaJntie itout en coo1sflaitaint qu'outre llia iprospecitiiion des 
cl]�le1I1Jtls �veinituieilis 91 1a1ssumairt de mUllbipliets serivWoeis aiooessodil'lels iflellls que 
Les ialilliliOillOOS. p1Ullliild�l1ladires, il'�oc~ilsaitiion dies sllainds da!!lis tlies fuitres et 

risulta esaminata con appa:ofondita valutazione dei vari profili (amptius, 
cfr. Racc., 1973, 952 ss); e ila validit� delile soluzioni adottate, e la esigenza, 
iin pall'ticolare, di tener corno, nell'individuare iil luogo di residenza del 
lavoratore, �anche ,di fattori extraprofessionati., LSOno confermaite datla 
ratio alla qua!Le si iispilt'a fa discipliina stabiiliita, per le V!arie ipotesi, dall'articolo 
13, lett. e, secondo .comma, del iregoliamenito n. 3, (nel testo �di cui aLl'art. 1 
del regolamento 1(} mM'zo 1964, n. 24), 1llilla ratio, del resto, ailla quale risulta 
sos1ian:zli~ente adeTiente anche iiI criterio adottato per la determinaziooe 
de1la norma.tiva aipplicabile prima del!l'entrata in vigore del regolamento 
10 i!Xlall'zo 1964, n. 24. 

Come � noto, dil 1regolaanento n. 3 �ed il regoil�amento n. 4 sono stati 
a~o~ti e .sostirtuditd, rispeibtdvamente, oon i rego1amentd del Consigillio 14 
giugno 1971, n. 1406 e 21 marzo 1972 n. 574, con effetto dal 1 � ottobre 
1972; e ainchie iLe vigerubi disposizicmi, pi� ainaildrtiche e paritioo/Lareggiate 
(airt. 13 e segg.), �COnOOITOIIlo a ribadire la esattezm del!la soluzione adottata 
daiHa CQ(t'te di ,girustizda, a1li1a �quale sembra di (potersi in deftniitiva attribudtre, 
ainche se Tlidieirita, dn ciasmma dleJ.Le proiposiziom dJD. cui si ooti.coJia il 
dispositivo della sentenm, ailla ipartLoolrure fattispecie considerata, una pi� 
vasta portata. 

Altra questione di interpretazione deH'art. 13, �l�ett. e, primo comma, 

� >stata rd�so1ta dtaUa Corte di giUJstizia .con la sentenz�a 1 � marzo 1973, nella 



382 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

expo1sil1tlJ01I11S, ilJa 1Jraiductd.on de 1Jextes ou tde d�m.a!l'lches aiup~�s dleis 01UlboniJt�s 
atlllletmamJdiel31 ip'OIUII' 11.'homol!o~atiJOtn 1die 1oor1ladlnts ,prr-odudtts ett se ;l�adisadJt 
Rider 1die dia�tO!Il b�n�voile pa.r 1s001 �pOUJse, 1all.oos �Q!\lle, d'une !Pta.rtt, dJl ir�tsuilifJe 
dle 1cies �ll.�meo::IJ1Js 1die :lladrt qtUJe. Hialmr.vberg 1s'101cCtUJpadlt de J.'enisembrr.e dlu se["viioe 
�:ioimmooCJilall. 1et qfllle 1ce1Jte .ao1liviilt� �ttaliJt eXJcl1u!shne de l'app�dJcartiiioo. du 
statut J.�igaCI. du voyageu1r, repr�senta1nt et pfa.cier, et alOll'IS que, d'autre 
paint, 1ill. �taliJt ICOl!llsrtlatt� 1dlains �le J.'lappOII"t d'1expeil'l1Jilse auquel se ir�f�re tl.ia 
Oour .qfllle Haroellllberg 1s'101ocupaJilt 1r101I1 1seillettn1ellllt tde lia piu:bJJilciJt� �ma�Js de 
il.'ellllcaiJssemenrt idies :fiaJci'Uil"�tS, ldie Wa li'V'l'taliJSIOl!l, 1dJes :fiabir1ca1Jt01!11s, dJu !I'retClOUvremenit 
dies 1cir�atnJoes, �dies :llo11ma!l!itt�s poflllil' 11.'ex:pOI"tatiiJOIIl, des !Pirl�X, ders 
colllltredla�iolll, etc... qu'dll l!l'eXJelt"�iailt �diOIIlic pais �Ja 1seulle p111o:llessillolll du voyagernr 
il'epr�senrtant et plader � (Omissis). 

Sur le second moyen du pourvoi n� 71-12.056 qui est pr�ailabie: 

Atb�1!1du qu'Hiaroe1nibe1rg 1a exer1c�, 1diepulils 1950, :pornr i!Je� 1oompite de 
diiV1e11ses fill1mes fuiain�iaiilses ayiatnJt �lieuir 1si�ge ein Ftraince, une aictiivliJt� de 
reptl"�se1!111laitiiO!Il 1ein Al]J]Jemagne F�d�riaJJJe �o� dll :llailsaJitt dies 1JotUJr1I1�es tdie tptl"ospection 
pend!ant neuf moiis1 par an en utilisant une caravane remo!l.'qu�e 
par un v�hicuJ.e automobile qui constituaU son ihabifa.tion; qu'il. revena1itt 
1ein F111amJce o� lill taVladrt Uill 1diomiloill!e fixie :pendlaint lltes wotils �afl111Jres molis 
et prr'eilJaliJt ailJOil'S IClCJIIlitiaci 1a~eC iles e1!111lreprr-~ses qru'lill. !I'lepr�se1l111Jait; qru 'lill a 
sollidt� fin 1964 son assujettistsement au r�gime 1g�n�ral fran�aiis1 de fa 
S�tcuJl'lilt� Sio1clrue 1avec effet dieiPfUIES 1950, lequel il'll!i a �t� :oofuls� 1Ptair fa 
caisse Centrale de la R�gion Pa.risienne au double motif qu'il n'�tait 
pas �Sail!arii� 1et ex1er�alitt 1s001 �a1oti<v1itt� en AIJJLema~e; 

causa 73/72, BENTZINGER, Racc., 283, �e Foro it. 1973, IV, 138, nel senso che 
la cliisposizione si :aippilica � indipendentemente dal fatto che il lavoratore 
dipenda da uno o pi� datori di lavoro �. 1Suillta portata dell',aJrt. 13, lett. a, 
del regoilamento lll. 3, .cfr. iper iJ. 'testo origina.rio, Corte di giusti:lia 5 dicembre 
1967, nella oousa 19/67, VAN DER VECHT, Racc. 4017 e Notiz. giud., 
19.68, 737, e, ipa-:il teSto modificato con l'airt. 1 del l'egolamento 10 mai"ZO 
1'964, Corte di giustizia, 17 rucembre 19170, nella caiusa 3'5/70, MANPOWER, 
Racc., 1251, e Foro it. 1-971, IV, 113. SuJll:a possibi,1e applicazione di pi� iegi<
s1azioni (esclusa ora dtal1'art. 13, n. 1, del l'ego1amento 14 giugno 1971, 

n. 1408), ma 1Sempire 1ohe si ri<So~v1a a vantaggio del ilavo!l.'aitore, cfr. Clorte 
di giustizia, 9 .giu~ 1964, nellla causa 92/631, NoNNENMACHER, Racc., 553, 
e Foro it., 1964, IV, 113. 
SuJ1lia distinzione tria t1a T'esidJetnZJa, rcome res facti, e tiJl d:omici1io, iJ:11teso 
come situazione giuridica ,cail'atterizza1la da:tl'iel!emento sogge1l1Jivo, e cio�, 

� dall'intenzione� di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro 
principale delle proprie relazioni familiari, morali e giuridiche� (e a 
tale concetto apipail'e ispirata invece la nozione di residenza adottaita datlla 
Corte di giustirla) dir. Cass., 21 fobb!l.'.aio 1970, :n. 408. 
L'unifica:zJionie dei concetti giuri.dici di � domicilio� e di � residen


za � � rauspd!cata nellt1a risolu:zJtorne 18 gennai.IO 1972 del comitato de1 mi




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 383 

Alttenidu .qu'fil 'est rep:riocih� � ll'iairrret 1aittaiqru� d'avolirr d�cliJd� qu''i1l 
dleviaiilt e1IDe 1affild� � ice rr�gdme �en qUJailiilt� de V.R.P., au morbicf esselOltJiie'l 
que 11'1arri1:Jila1ie 13 dru r�glliemenit n� 3 idie La Communaut� Emiop�eml!e pir�voit 
que les salari�s, s'i1s: ne r�sident 1Sur le territoke d"auicun des Etats 
membres: o� Hs exer�ent leur acHvit�, ce qui �tait le cais d'Hake1ruberg, 
so1111t �sorum1~s � llia Ll�g1iJSliart:iiion die 1l'Eltait membrre suir ilie tetrrrirbofurte diuquell 
se WOUl\ne �l!euir �emp1Loyiewr, 1ail1oirs, d'une pairt, quie, oolilltJraiiJriement aux a,ffimmart:
iiJ01Dls dle llia Oow-d'ia:ppel,-l'aX11liJcilJe 12 'diu ir�gi!Jeme!l1t mo 3 �ciairt� pair 
eLlie nie 'aoncffi'IIlJe pa1s 1serull.ement lJes �1maVoadilllie'lllr1s :fir:olllitJaili1eris, et all!or1si, d'a1Uit11e 
pairt, que �lie rberme � :r�sildienice � d:airus ilie d1roiit ,oOOll!ffilUJ.tlJaruJtaiiJre vd!se 
torurbe '.l�omrue de 1s�j1orur habiltrueil meme 1dlains IU/!1e habi�taitliion moblitlie elt 
qu'ien 1o01I11s�quelillce Ha~enbemg devaiilt �trie 1co1IJJs1d�r� oomme ir�sdJdlallJJt en 
Ml!eimaig;rue; 

Mai�s attein.du que ila Cour de Justice des CommU111a1ut�s Euiro,p�enTIJes, 
�conJ,IUllJt�e ia:vialililt diJrie� dl'oiJlt :suir 1l'lililltetr�;>ir�taitdon de iLa ir�g!Leme!IlJtatlion 
oommunarurtiaiiJre, 1a rd�aiJd�, d'1U1I1Je pairit, qu''Ul!Il 1J:1epr�senrba1r1t id!e cO!IIlTilerrce, 
qui 1efl:1eiatue pendlalililt Ui!lle pa1rrbi!e �de l'.a!Illil�e idles 1mUJTn�es 1coiilltdll1Jues de 
prospeatilon dalllllS un E;t;ait memhr1e :et 1dJ<mt Ll'1aic1tdtvlilt� a 1U1I1 pir'OWOillgemell1.t 

sm lJe teirriiltoi.rie d'urn .aUJtre EtaJt meimbrre o� >Se �1lrouvie 'Le sil�ge dle (l'entrieiprrdise 
.qui 1'1empilio1ie et iaviec 1aquellile dil tl1eVJ~einlt iprroodrre 1cOllllrbalClt, de


1

vaiilt e1IDe 'COIIllslid�r� IClOmme �taint OIClClUp� ISUJr lle trerrrriiltoiiJre de oers de!UX 
Etart:is, '�llu 1se1Ds ide O.'�lllrrbicilJe 12 dJU 1r�g1.l1emeinlt !Ili' 3, et qu'en vru~ de d�rteir�mill1ieir 
,Jia ll.�gi~silart:iiJon de S�currilt� Soc�iiaile :arppil!iloablre deviaiilt etre 1con)sid�r�e 
camme oaClUlparbi!olil pt!1ii!llatpaJ1e 'ceililie� qud �tadit Jiocaill1s�e SUJr i!Je teir11iJtoiJrie 
de �oeilJUJi .dJes E1taits o� :se triouve l!Je, s�.�ge de ll.'e!Illtrep1r1iJsre, d'aiUJlt1re 

n.i.stiii del Oonsig�fo. d'EUJropa, riicordaita darlll'avv. gern. Trabucchi nelle 
conclusioni rpresenta.te nelila oaiusa 13/73. 

(3) Tale statuizione di principio seimbr.a ipotersi dooviare dalla seconda 
parte deilila motivazione del!l1a sentenza in iraissegna, ohe si � in realt� limitata 
.a rico11dlarre le a;rgomentazioni dn :baise .aille quaili i giudici di appello 
avevano ritenuto di dovier ravvisar.e, neHa spede, gli estremi del irapporto 
di lavoro suborrdinato (o aissimiJ:ato). 
Non ,convince, .peraltro, il criterio con cui 'la Corte di .cassazione ha 
:dterI11Uto � prealable � Ja questione .concer.nente ila dnrbeirp1t1etoazd.one dell. rego1amento 
n. 3, ri:spetto a queua sulla qualificazione del rapporto iin discussione, 
sembrando inv,ero .che taole UJ1tima questione doV'esse invece intendersi 
prrelimill1arre aill'ailtra, �e non v'ioeviersa. � Nel procedimento in 
sede nazionale -aveva osservato ila Corte ,dJi girus~zda -� pacifico che 
l'interessato, resistente in cassazione, pur non essendo vincolato da un 
1�apporto di subordinazione alle imprese ch'egli rappresenta, va considerato 
"assimilato" ai lavoratori subordinati, ai sensi de�l regolamento n. 3 
in quanto esercita una professione che il codice civile francese di previdenza 
sociale sottopone al regime generale vigente in materia��. Le parti 
ricorrenti, invece, aV'eV'ano contestato, in parti.colare, la possfoilit� stessa 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

384 

paait que, dJepuils il'enrtir�e en vlii~eur du reglemernit no 24/64 du 10 mars 
1964 ,qu:i 1a modfufi� t1Je <r�gilelITlfetn.t n� 3, pa1r llie terme � !l."�Sideit1100 �, IU!tiillJiJ.s� 
ya1r �l'arliole 13 et d�fini par il'article 1, h, iJ. faut entendre p�iur un 
vepr�senrtlaJnt idie ICCllil1JIDE!ll.'Ce Le Meu o� 1i[ a �tab1i 1e centtre plerr'manienit de 

ses d.ilt�rets et o� il retou<rne dans l'mtervalle de ses tourn.�es; 

AltrtJendlu �qru'dil s'letn. 1SU1iit qrue ile moyetn., prdis Uillliqiuemeint d'UIIle lirniter


pr�tart:liloln 1iD:rexialdte dels rfJexrtes de 1ia Coo:nmuoo.ut� Ewrop�emlle:, n'est IPBJS 

fond� t qu'au moiil!S depuis1 le ler janvier 1959 date d'entr�e en vi


~ueur du T�gillement n� 3, Jia Cour d'1a1Ppetl a pu oodiomrer il.'affill~aitio111 

d'Hakielllberrig aiu 1r�g1ime g�n�riail :li11an9aiiJs d1e S�OUJl'liit� Socl]atle; 

Sur les premier et second moyens du pourvoi n� 71-12.112 et sur le 
premier moyen du pourvoi no 71-11.056 r�unis: 

Attendu qu'il est fait g'ri:ef � l'arret attaqu� d'aivoi<r d�ciid� qu'Hakenbe11:
1g �taiilt f\lJil oopr�senitallll't ,s1Jaitutadire deviaint en ootrfJe quaWilt� �bre 
assuj�etitii 1aiu 1r�g1i1me 1g�n�riail de S�ourdlt� Socilalle en Vler1iu de ll'airillicle 214~12�me 
du Code de ,la S�curit� SQtGiale, au motif qu'iJ remplissait toutes 
les conditions exig�es patr' l'article 29 k du Livre le<r du Code du Travail, 
alol'is, d'une parte qu'il n'avait pas un secteur fix� constitu� par 
l'.Aihlemaiglllle F�d�ml.e eit trialil1Jaiiit dies aft\aiiires pour IJJesqweillles fil awdlt 
�t� 1commilssilorm� avec idie llliOmbreiux 1ailllllres pays, et a\lioos, d'laiutire 1p1Birt, 
qu'1~l n'exier�iadlt �pas sa iPI"Ofess~oo die ~�senltaint d'UJille malllli�re eooctliusive 
et constante quiiSqu'il avait, dl'apr�s son contrat lui-m~e. des activillt�s 
�trang�res � oo1l1es de ,reipir�selI1lbalill't et iaisSUlll'Blilt, 'comme il.'a!VadJt OOlllStait� 
La Oowr d'iaippeil, l'ensemblie d10s o~giarfJil0111S d'Ulll seirvliice rommeirciiall 
s'oooupaint norfJammellll't idie ila publliio:ilt�, dies pir1bc, 1dies IJJiV!l'lai~o!IIB. dies OOIIl


di considerare 'l'interessato � comme un repr�sentant salari� � ed avevano 

perci� impuginato la decisione dn aippeHo 'anche nella pallti in cui aveva 

stabiilito � qu' Hakenberg �tait. un �repr�sentant statiitaire clevant en cette 

qualit� etre assujetti au r�gime g�n�rol de S�curit� Sociale�; e all'indagine 

suJila qualificazione del raippoirto di rappTeseniarnz:a, quindi, si sarebbe 

dovuto riconosoe!I'le tCa1ratter:e pri~mmlWe, essendo evtl.dente che l'diniteirpre


tazione della nO!l."IIl1ativa comunitaria 1saTebbe irimasta ;ptriva di rilevanza 

ove di tale nmmatiV1a (concernente solo i ilavoratoTi subordinati o assimi


lati) si fosse dovuta escLudeire, in concreto, l'aippilicazdone. 

Su:ltla dtistinzione, ,a proposifo dii irappresentanti di commeTcio, tra lavoro 

subordinato e favoro �autonomo dT.: Cass., 29 111ovembT,e 1973, n. 3280; 2-0 di


cempre 1972, n. 3636; 6 luglio 1972, n. 2251; 11 g�ennaio 1968, n. 59; 

31 l1ug1io 1963, n. 2182; ,5 .giugno 1963, n. 1495. Nel senso che la iscrizione 

a un 1ente prev1denziaile 11100 � necessa!l."iamente sintoonatka detlla cartegoria 

in cui annoveraire il rappresentante di comme;rcio v. Oass., 27 gennaio 1968, 

n. 284. SuHa normativa applicabile ai rappresentanti e ai piazzisti dr. Cass., 
7 ottobre 1965, n. 2079; sull'onere della prova: Cass. 6 ottobre 1972, n. 2871. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

ditions de paiement, des encaissements et des littges avec la client�le 
aiilnisi .qUJe dies :li0l'lmal1it�s .pour 11'1ex:por1laJtrlion ldes prod'Uliltls objeit de sa 
T1epr�senrtiaitilion des d�mairiches auipv�s dies :aiutord/t�s a�Jllema1ndes pour le 
homologation de ceux-ci; 

Mats attendu que fa CoUJr d'aippel a crelev� apr�s exipertise qu'Hakloobevg 
1avialilt run 1secteu:r 1die pv01sipeotJilon bilen d�lim.i't� oonstiltru� tpair 
11'.MLemaigine F�dooaille et 'Uille �cat�go11ile d�1Jerimiln�e de .cllliJen'!Js � Vliisiiter 
pour des a�rttcles sp�C'ifi.�s; que l'e:x:pert pr�cisait que si des affaiires avaient 
�t� tiraiilt�es IPOU!r ilJes filrtmes .qru'1hl oopr�sentlliiilt a.wc dJes clJ�JelilJts /sie tirourviaint 
1dlanis d'aJUJtres payis, 1ces aff,aiilreis deVlal�leinlt etre r�a�iils�e tpall" iL'liintierm�diiiaJiire 
de 1oomrnlilssil0Illllaiilres �expoo.ita1tewrs �taibliils en A!lJJiemagne et iSleUllJs 
Vliisilt�s pair Haklenberg qiue n'av�ailt j1aima1ils effectu� de proopeotJilon diallJJS 
d'1a1U1tires Etaits quie il'A!lJJiemagine F�d�l'ailJe; 

Alttendiu, d'1a1Uibre parrt, quie ll!a .Oouir 1d'aiptpell IOOllllstate qru'Haketn1b~g 
se WLV([1aiiJt � Jia prospeicrtlion idie J1a 1Clllilen'llell.e d'rune mand�re effeolli.rve et 
cOIIllStainte, qu'1iil. nie dlalsaiilt laiUJCUlllie op�l'aitilon oommwctail.e powr ison compite 
persollillel, travai1lait seul, n'avatt jamaiis �t� tnscrit ni en France, ni 
en .AiJJlJemaigine aru re~~stire du 1commerice ou � 1cell.iui dies aigleil.'fls oommerdwx 
iet n'aVlaliJt � aitJJCIUIO rmoment eu �1a mmdlre agenicie de oopr�sentatilon; 
.qru'llllP!pr�oilaint 1aiu vru du 'l'laippoo.it d'exiepezi1liise la inarture et il'limportaince 
des �aicbirvdrt;�s d'Hakenberg ilnvoqu�es poiuir Ile priiver du b�n�fi.cre 
du matut, elle n'a retenu que celles dont l'existenice lui paraiissait �tablie 
aJVlelc 1oori1lil1JUJdie 1et a rrellev� que sa m1ilss1on. dle ~qui s'eXlelr�a�ilt 
� l'�tl'ainger suipposait :par elle""ffieme des ilnitiartives importantes, telles 
que le recoU111S � des annonces publicita1res d'ailleuirs pay�es par les, 
maiilsons dint�l'ess�es, il'lilnterviellltilon diains il'oogiainiJsaition des s1Jandls, des 
:llOlilres eXJpOISiltJiJcms, dies d�mairicihe!s 1dii'Vlell"ISleis aiupr�s des aiu11or�ilt�s ayiaint 
ipouir ibuit de ~� ,ses 1emp~oyiewrs dle se 1Confurmer � {IJa ir�g�;eimenrllaitile 
iailJllemaindie; iquie, d '1adiL1�U111s, �00l'l1ladlnis de sels empiloyewrs a'Vlai�lelllit expressem.
ent oocOIIliillU 1sa quaJlliJt� die V.R.P. s1Jalturtafure, qu'eil.!le a !PU d�~ 
ilioirs estiJmer .qu'Halrenberg ll'lendaiilt ,siJmpiliement � ses empll.ioyeilllr's des 
servdioos 1aioce1ssoilres et 1ciompl1�meni1laiilres ide lsQIIlil; aictirvd�t� dle repr�.seairt:a111t 
qui ne pouvaient ilui faire perdre ile b�n�fi.ce de staut. -(Omis~). 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbrato 1974, n. 494 -Pres. 
Flore -Rel. Saya -P. M. Tavolaro (conf.) -Deo (avv.ti Di Lorenzo 
e Mo1soo) c. Enrte �imotnomo mostra d'oltremare �e del l�avoro iitail:ia.n() 
n�l. mondo (avv. delilio Stato Cooti). 

Competenza e giurisdizione -Atto amministrativo -Disapplicazione 
degli atti illegittimi -Giurisdizione del giudice ordinario -Limiti. 

(L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5). 
n potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi 
spetta al giudice ordinario nelle materie devolute alla sua giurisdizione 
e cio� nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo 
(1). 

(Omisiss). -Oon iLa seconda �censura il r.tcouente, lamentando li.a 
vio�.aJZJ�onre e faiLsa appthlooziooe deg.11: 1artt. 112, 113, 1'66, 184, 277, 339 
e 360 nn.. 1, 3, 4 e 5 c.rp.�c., 13,215 e 1372 c,c. nonch� 5 legge 2-0 maxz:o 18615, 

n. 22�48 allegiaito E, sostiene 1che &'lroneamente la Corte, idi merdito ha rdrtJenuto 
d:i non rpoteTe effeiltuaTe dll 1siindacarto 1in via iinctdentailie 1suH'1art;to ammimstra'
1li:vo di arurruliLameillto, dn quanrto noo ha constderarto che tail.e 
(1) La �seilltenza, di cui si tratta, oltre a lriad:fermarre il fondamentale 
priinicipio enUIJJcd.aito nel!lJa massima su :riportata (clr. Cass., sez. un., 18 :mairzo 
1972, n. 81'6, richi!amaita com Oass., .sez. 'l.lI!l.., 26 ottobll'e 1972, m. 3268 
ne11a sentenza stessa, dm questa Ras8egna 1972, I, 219), ha iri:badito che 
� il.'annullamento in sede di autotutela �Costituisce un atto discrezionale 
che 1La piubb1ica ammdiniistmaziolrlle pu� 1pOII"X:e irn essecre sOILtanto quaJlrlldo iLo 
esLgia l'interesse pubblico� onde e al privato non pu� essere riconosciuta 
che una posizione di interesse il.egittimo alla preservazione della 
si.tuazdcme preesi!stente, ila quailie � tutelaibii1e sOILtaiillto con ricooso ailllia 
giudsddzliiOlrlle del Giiudice aimmitnistrativo � (cflr. Oaiss., sez. un., !Il. 3�268/72 
iru:JJainzi ,CJi1Ja1Ja) ed ha 1maittarto irnteressanti aspetti di ma:ssd:ma pe!l" que
�stLo:nd colil.egiaite ail 1ooso di 1speCI�e dJn rtuitto rallrllaLogo ad a!litro g.i.� deciso daiLle 
stesse �se:ziioni UIIll�i1ie .con llia detta senrtienza 26 ottob't1e 1�972, n. 3,2:68, il'JJon pubblicata 
in questa Raissegna, nel!la quail.e perci� �si !pllXbblJ.ica quella qui constderraita 
pe!l" quaillto aitti.1ene ailla pall'te irlelaitiva �ail.il.a !l'eiezione dei motivi 
seccmdo 1e rtJerzo del X�JCOO"SO dti COllltropair1Je. lil pa-imo motivo II'ti.g.uiairdiava ilia 
illlaMwa dii .eccezdorne irn 1senso Jiato dielilJa questione dli giurisdiziome e il.a 
rrdJJevabil1it� 1dli 1essa dm ognli stiamo e ga:iado del processo anche ex officio sai1va 
la ipl'eclLusiJOIIlle da giudicato, di cui nella specie non era a iparrilan:si. 
(*) .AJ�ia redazdOll1le dlellie ma,ssime e dei1Le 111ote di questa sezd.orue ha collabooaito 
anche l'avv. ClWLo CARBONE. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 387 

atto 1incideva SIU una :sirbuazione dd dlia.-irtto sogg,ett.ivio perletto, qruaile era 
queihla .che �Si 1era determroaia per effetto deWatto 1C01I1 cui erra stato ll'iiiconosciruta 
iLa i!l'.l!ut:Ll!�lt� ai fini delil'opera pubhlka del fondo del :rfoorrente 
medesimo. 

Anche tale �censura non � fondata. 

Costirbuiisce ormad ius receptum 11 prii.incipio, iiipertutamente affermato 
1da questa Coll'te Suprema, secoodo cui ila lllorma dell.'iart. 5 de1la 
legge 1suJ.il'a,bo[izioille del 1COD:te!llZ�JOSO ammro~s1Jrartivio, deve <0Ssell'e mtesa 
ncllia �sua nreoossiall'l1a 1oornel!aZJi01t1Je �COII1 ile ailitre nOl'lme conteliliUte nelLa 
stessa J.eg,ge, sicch� dJ. potere di diisapp1ioaZJiOIIle degli aitti 1rumminiistratdvi 
illlegliittli:mi. spert1Ja rai1 .gmmce oodlimll'lto nieililJe miateriie devoil!Ute alla 
sua girurdisdd:Zione e �cio� inehla maiter.i.Ja nelle qruaili �si :!laccia questione di 
un dwirbto sog,gettdvo (.cfr. da u11t1mo: Crass. 1'8 mwZJo 119'72, n. 816; 
26 ottobre 1972, n. 326:8). 

Ora, va osservato in linea dli principio che l'annullamento in sede 
dli a'lll1lotrutelia 1Gl"JIS11irtluioe un 1artlto diJscreziiionlaile ohe JJa ,pubblilioa aimmi:nistriaZJione 
pu� poo-re m ess&e 1SOllrtanto quando lo 1esi:g1a fint&esse pubblii.
ico. Triaittandosi di atto dis~ezioniale, �al pri:varto non pu� esl9el'e riconosciruta 
1che una posizione. di 1.tnteresse Jeg,iitti.imo iaili1a prreservaziione 
dellilia sdlbuaZJiJooe ~iteiall'airnn.ru1liliamenrtJo, iLa quailie � tuteliaibffilie soltaJl.
1/00 �oon l'!1oorlso ailJ1a .g,iJUn:Ws@ZJione dieil ~mce mnrrndinistn:iativio (dir. la 
cit. ISeillt. n. 32:68 del 1,9712). 

Olrtre a taiLe ossell"Va~onie di 1oarat~re g�ealJell'aiLe, va 1m part1co1are 
r.hlevarto che, raillorqoondo � d!ntell"Vem1to hl a.-tcOltlJOlscimenito della pubblica 
~ZI�IOIIle reilativramente alfinutLlfut� dci :llondi lllJon l�.lmpiegiati 
neliLa opere pubbli.ioa, .vd � i1t1drubbiiamente, in haise a quanto sopra 
detto, Uilla posiziOilllEl dd diritto soggeittivio, mia q1UJesta vienle m0I110 se, 
come n1e'1la :specie, Me T'Jiconoscimento viJene am1IUilJ.aJto d'uflkiro. L'alililluillamento, 
d!nvero, pell" effetto delil'effioaciia 1eseCllllbiva p!'opria di rtmtti gH 
artJti ammroi.istraitivd, ripristdna 1iimmediatamenr1Je iLa posizione 1Che preesisteva 
1ain1leriilOll'IIIllelilOO ,a[ J.'liOOIIlQSdimenito medesimo, 1si.icch� l'resproprdato 
divelllta ,dJi mi:ovo 1JirtJo1are di un interesse Jiegiittimo e ipu� dedUll'llle la 
lresrone .solitanto I�mlainzi al girumce ammiintstraitivo. 

Tul tale [potesi non .pu� 1serviire J'iiistituto d~1la d:i!saippil:i:caziOIIle perch� 
llliOIIl si ilmarbta dellilJa .tuteilla dd mia posizlione di d1ill'litto :soggetrtfrro, tuttom 
pell'lduranite, per 1cud � 1sufficiiente 'lllllia VaJlutazioine incidenter tantum 
d~lil:a ilegfut1liimtt� deE'iatto; littl essa 11.'ogg,etto diell giirudwio � ben diivell'So, 
po~ch�, sostanzialimente, il ;privato <chiede iche venga rimosso il provvedimento 
di arn1JulWamento, itn modo �che :sia reilnrtJeg,raita qruelila posizi.
iOIIle dii �dirirtJto soggrerbtivo 1Conse:guente al l'I�JOOIIlOSotlllle!Ofo idi IDi\11JiJ1i.it� 
dei �relitti, della quale era ,titolare anrtieriormelllfbe a deitto PQ"ovvedimento. 
Eg,Li mUJOVe, 1ciio�, dia Uil1a posiziione. dli illliteresse lieg,irtmimo, che 
pru� riman1ere dnial1tera1Ja :ne[ ooso di, tl'iigetto deliJJa doma1t1da e iehe ieomUillque 
perich� tale esula certamente d!all'ambito della disapplicazione, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

388 

ma rienitira nella giurisdizione del gi<UdilOe ,a:m.mdiniistria1Ji:vo a �CUii solsbanto 
spetta di ;r~overe l'atto d:mpuginaito (dr. per un'ipotesi ddve11sa, ma 
rd�condudbi1e ,aiJ. medesimo principio: la ,c�Jt. sent. n. 8116 del 1972.). 

Con dll terzo .ed u.11;imo mezzo '�ll. ticOl'll'oote, iLamentando ila V�IOl1azii()
l[le �e :l�aiLsa applicazione delJ.e norme dndiiioote nel motivo precedente 
ill-Olllch� dei principi genera.li dill te.ma d!i �arlJIJJuJ'1amento e di irevoca degli 
atiti ammi'llliistriaitivi, 'sostiene che i'aitto de quo ha determinato ila irevoca 
e non �l'alJJJillUJLlamen.to del precedente pirovved1imooito peirch� foru:liato su 
oonsiderl8:2J�om di rutiiliit� �e .convenienza 1sopravve:ruute, con ila 1conse~�nza 
che esso ha :l'lfilasciato d!niailrterato fil dimitto .sog,gettivo aJ.iLa retroooss1ione 

� sorto anteriioirme!!lJte in base aJ.l"aitto ~imosso. 
Neppure taiLe 1cenisura pu� woviwe accogJ..imento. 
Rileva ila Corte Suprema, ia q1UJale, 1ai fixn:i dei.hl.a determ:ina,z1one 

della gfilr:iisdiimone � giiiuddce del :l�atto e pu� qudnd!i 'anche direttamente 
procedere ,aJ.J.'illllterpreitaziione de~lii 1arbti acquiisiiti, 1che del provvedimento 
de quo si � ,~i� oooupaita: m ahlIDo processo il"liltelnetnd!o rtmtrtlasd di iairunulllamento 
I�IIl SOOSO �1JoondicO e DIOitl 00 ll"evOca (1c:l�r. Jia oit. sent. 'Il. 3:26'8 del 1972). 
Da tali.e deoilsd!ooe IOOIIl v:i � motiV10 di discostarsi, avendo essa rettamente 
intfil,pretato il contenuto dell'atto di annullamento, posto in 
es.sere ali. fine <li rimUiOvere .quieHo dicmaraitivio dli iinservdibiJLn� dei ire:ritti 
che era dillegittimo ~ch� non erano ,stati: V>811UJta1Ji: esattamenite d fini 
istitu:ziionaili �dell'Ente: preciisamenite ita1i fu:Jd erano ,staitdJ consiideratd iin 
base a.hl.a legge iJStiitutiva deilil'Ente (al"ft. 1 d.l. �6 ma:g:glio 1937, 111. 1756), 
senza tenelt" ,conto defila 1soooossiV1a normati:via (al"ft. 1 d.J. 6 magig1ilo 1948, 

n. 1314 ~a1Ji:ficato �daID.a l. 17 aprile rn56, n. 561), ohe ne awva ampliato 
{�lii. scopi, peir la 1CU1�I concreta ooailizm:ziione era neoossiairdo avere ao:lche 
la diisponiibll!Lt� dei :liondi suddetti. 
Essendo infoodate J.e tre OOiliSUJl'le dedotte, iii. 11."iCOl"ISO deve essere 
rigetitaito, � con il.a condanna del :rdieorrenite ai1Iia perdfi del depos�lto: 
SUJSSiJStcmo .~~usti imotivd peir llia compeinsa2lione dleillLe ,spese .prooessuaLi 
dii queisto �grado deil ~ud'iz:io. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 mairro Hn4, n. 595, -Pres. F1lore -
ReZ. Sposato -P. M. Stella Richter (conf.) -Bernrurdi (avv.ti Santelli 
e Selvatici) c. iMiniJStero dell'Interno (avv. Stato Zagari) e Comune 
di Lizzano in Belvedere (n.c.). 

Competenza e giurisdizione -Provvedimenti contingibili ed urgenti 
di sicurezza pubblica -Contenuto -Effetti -Sindacato del giudice 
ordinario: Limiti. 

(t.u. 4 dicembre 1915, n. 148, art. 153; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, .art. 10). 
I provvedimenti cO'ntingibiiZi ed urgenti di sicurezza pubblica non 
consistono, quanto al loro contenuto tipico, soltanto in ordini di esecu




PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GitJ"RISDIZIONE 389 

zione di determinate opere (che hanno carattere ricettizio e non producono 
i loro effetti se non dal momento, in cui i destinatari ne hanno 
avuto piena e precisa notizia), ma consistono anche e prima di tutto 
in provvedimenti dispositivi che incidono sul diritto di propriet� o su 
altri diritti e sono tali provvedimenti dispositivi (che operano immediatamente 
senza che alla produzione dei� loro effetti debba concorrere 
il fatto dei destinatari) a determinare la degradazione dei diritti soggettivi 
ad interessi occasionalmente protetti: in relazione a tutto ci� 
l'i~dagine del giudice ordinario deve limitarsi all'accertamento di quei 
presupposti, nel cui concorso l'astratta norma di legge conferis.ce quel 
potere, e che siano obbiettivamente identificabili, ossia mediante una 
constatazione che non involga apprezzamenti di owortunit� amministrativa 
od anche di carattere tecnico, rientranti nella discrezionalit�, 
amministrativa o tecnica, dei provvedimenti della �pubblica amministrazione 
nell'esercizio dei suoi reali poteri (1). 

(OmtSS�ls). -La mcOII'lrente assume ,che 1H ~ovv,edimenito adottarto 
dal ,siJndaco di L~an:o dm. Belvedere non avtrebbe determmato ['affievoldmeruto 
del suo dJir,�l1Jto di poc1opriet�, sta pel'ch� il.'ord'me di demoliziooe 
noo Je sarebbe .stato formailmente notificato, sia pe!l1ch� -non ricorrendo 
n.ed ,caso �tma 1situa:done dii periLcolo per il.a pubblfoa mcolumllt� il1. 
.sindaco non aveva il poteTie di 1adott8JJ.'11o. P1evtanito 1sd swebbe veri�ficaita 
uinia (Lesiiooe de[ suo dltvi.itto .soggetbi'V'o ed un daru:m g.Luiriddico del 
quale eliLa ,poitriebbe �chiedere 1aJ. .gi.iudd.ce ordinatrd:o dli. �essere riisall'c1ta. 

L'.assUlllto l!lion � :lioodato. 

Noo vi � drubbio �che gli atti �amminltstrativi dJ. �cui rJ.sultarto norn 
pu� esSlell'e �cOlllsegU!ito 1senzia �hl 1corncOTSo deihl'opera deli. deSltinatall'i, e, fra 
questi .artti, g1.ii orddim, hlllllllllo oariattere irecetti.zio e non producono d. J:OII'o 
eflietti rse non dail momento irn �cu'i i destmatari ne hallll!l.O aV1Ulto pi1ena 
e precisa noiti:zi!a. Nel �ca.so, per� -�a parte ~ 1consd.idel'az1orne 'che noo 
sembra che possa escludensi �che dell'ol'ldine la BernM"di abbia avutotempestirvamenite 
unia ,cOllllpiirurta conoscernz1a -vd. � da ll'Lliev;are che d 
PiI'OVVedimeniti ,COOJt1n1giLb:iili ed Ull'genti di �SicUl.l'ezza pu:bbl:Lca �che hl sindaco, 
a :lllOl'lma del:l'1art. i.53 del testo U'lllico de11a J:egge 1coimUJ!liaJe e pirov&
nciaile del 119115, pru� prender1e �IIl. matooia di 1igiiierne, ediH.t� e poliizia 
ilioc1a1le, IOJO'll �COlllsi..stoino, qrmmdo al ilooro �Contenuto rtipico, rSOltanto' in O!lldini 

(1) La sentenza, di �cui fil tratta, l!lle1Jia parte ccmcliusiva, riiJafllerma p!t'incipi, 
.che costituiscono da tempo un consolidato indirizzo .giurisrprudenziail.e 
delle sezioni unite della Suprema Corte di Oa.ssazione. Tuttavia, fa li:mpida 
enunciazione di ta:lune precisazioni di particolare !interesse che non 
possono risuiLtaa:ie �CrCllil cmlirr'ezza dalla massima enunciata e chre tirrascendono 
ilL ,caso di specie �e .La �stessa matooi.:a 1trattata, runduce a pubb1iowe mtegraiLmente 
1La mo1ti.vazione deUa sentenza siU!ddetta. 
9 



t

390 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ! 

di <esecuzione di determinate ope!l."e, ma ,cOtnJsilsitono 1anche e prima di 
tutto in provvedimenti dJispositivi 1che incidono sul diritto di propriet� 

o su 1ailtri dilrl1tti. Sono rtaJ.i provvedimenti disposirtJivi, 'che ope!rano hnmediialtamenite 
1sea:llZa ohe iai1la p!l."oduzfo~1e dei :Loro effetti debba concorrere 
dii diartto dei destinatali, a 1diertJe!l."milna:re la degradazionie dci diritti 
soggettivi 1ad iinteressi ocoosionalmente protetti, 1e non gi� gli ordilni che 
vOOJgono dffipa!r,1J1ti pe:r la J.10!!."o esecuzione. Oodesti ordimi � po,ssono . ainche 
non 1aggifurn:ger1Sli a quei p:rovved1moortJi giacch� 1siitua~ani ~ estrema 
ur1genz,a ed alt:re mgiQl!lli: possOtnio consigliare e persiino irenderne necessa:
r,iJa l'ese�)UZJione d1!1."etba da ipairte dellila pubblica ammindstraziOltlle, ed, 
irn ogni 1c�11so, l'omessa comUI1100azione deli'o!l."dirne al destirna1Ja!l."li.o dell. 
medesirrno, J.o !l."einde dinopel'lante e .scagiona costiu:i: da :resipoosaibi.ll.iit� pe!I." 
iirl.ottemrperainz.a, ma non 1impediisce il produm1i 1delJ.'a:ffievoiliirrnenrllo del 
dliJI'l1tto 1che -:ripetesi -� determinato dal provveddmeinto d'u!l'lgenza e 
ru:m dalla 1sua esecuzioirre. 

E~ente indubbio � ,che -ad. fini di 1srtJaibi!hl!re se a~i Ol'lgani 
della pubblica ammimsrtlraziOltlle spetti wl pot&1e di 1sopprIDl.ere o [imiita1re 
gli a.<lrtirui ,dirwti 1soggettivd e, qUJindi, di l!"idurLi a merli interessi legittimi 
-ill. gfuudiice o:rdilniario debba a1coor1iatre il.'esistew:a in 1concirertlo �dei 
pTeSIUppostd nel 1cui 1con00il'\So !l'a1st:raitta norma di i!Jeg,ge ,oonferiiisce queil. 
potere. Come, pe!l."�, queste Sezioni Ulllite hamio avuto pi� volJte modio di 
a:ffie!l."maire, l'indagine del giudice ordinalri1o deve ilimiita'l'!Si d'aooer1tamento 
di quei presupposti 1che si1ano obieitroivamenrlle identdfiicabiilii, la 
cui 1sussiisteinza do� possa essere 1afferm:ata, o negarta, mediiJante una 
c01I1staitazione che 1001I1 invioliga apprezmmeiniti. di oppor;tnmilt� amministrativia 
od aniche di oorartitere teoo:tco. iLe Vlaliuitazdicmi dii rtail. genere rJ.entrano, 
dinfuJtrtd, nena d1screzio:QJa.Jdrt�, ammindisitrativa e teoodica, dei provvedimenti 
de11a pubblica ammin11srbrlazione nelJ.'eseroizio dei 1suoi ireaiLi 
poite!l."i, 1e tale discrezionailiit� nOllJ. � susceittibiil.e dli 1s1!!1daca<to dia parte 
del giud1ce ordd1Illll!cio: posto ,che fa :non ie:onformiit� deglli atti disc:rezionaM 
1ai ,criter!i d.elJ.a buona amm~one o 1aWle ire~e della tecni,ca 
pu� 1initegrall'e :ipoitesi 1di sviamento di potere 1e -dii J.esiood di dinter�ssi 
11egiit1Jimi, e mad, pe:r�, di 1straT�lpamento di potere e d:i ilesi1oni dd. diritti 
soggetth11i, deLle ,quali possa esser ,competente a ,giudi,care 1a g1urdisdlizJioine 
ordina!l."lia. Ora che, lllel 1ca1so iln. ,qruesrtJione, ilo sitaibliire se :realmente 
SUJssisiteva il. per1coilo dli �croUo deU'immobi!le, e 1se wl pel'i1coilo 1COsti.Jtudva 
Ulllla minaccia pelt' l',incoilumit� pubbilJica, 1e 1se rrt�ICONffiTa iJJa neceissit� 
di pl'ovvedere 1con �u:rigenza alla 1demolizi1one, com.pol!l."lti non 1deil.1e sempltcd 
colllstaitaziood di futto, ma 1apipirezzamenti e va!l.UJtaziollli di :natwra 
discrezliona!le, amminisitra<tiva e tecnica, l!lon � discurbiibdile. 

P1ertanto, ii.in. quanto tende atlfa itute1a dli un diritto msiussisitenite, 
viale a d1!1."e ad ottenere 1H !l."1.Isarcimenito per un dainno economico, ma 
nolll gi!umdi1co peuch� LllOllJ. derivante dalia 1lesione di 'lllil. dir1tto ,sogiget1Jivo, 



-



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU Q.UESTIONI DI GIURISDIZIONE 391 

la doma1D.da della. BeT'lll�lrdd � impropOllldtbile e dleve, di �consegiuenza, 
dkthiairaI'lsi il dtifetto aissolruto �dd giirurfusd:iziiooe del .gtudi�ce da ilei 0adi.to. 

La nkoorer:ute deve essere �C-Oitldamia1ia aiLLa perdiJta del deposito. 
RtcorI'IOOo igiiusti moti'Vi peT �compensare, :lira lle parti 1co1stituite, lle 1spese 
del ~esente g1udizio dli 1caissa2'iooe. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 ma�rzo,1974, 11.1. 6\H -Pres. FiLore Rei. 
Mcmbalila(['i -P . .M. Tavolairo (.conf.) -AmmmiistraziiOIIle d�l!Le 
Finanze dello Stato (avv. Stato Carafa) re. Soc. p. az. PhiliPIP 
Brotheris (.avv. Modaffeiri). 

Competenza e giurisdizione -Imposte doganali -Contestazioni in ordine 
all'applicabilit� ed alla misura dei tributi -Dazio sospeso Deposito 
cauzionale -Restituzione in pendenza di controversia Difetto 
di giurisdizione dell'Autorit� giudiziaria. 

(r:d. 13 febbraio 1896, n. 65, art. 164, nel testo modificato dall'art. un. del 
d.P.R. 2 agosto 1952, n. 1968, comma primo; r.d. 6 aprile 1922, n. 547, articoli 
20, 21, 22). 
Non � ammissibile che l'Autorit� Giudiziaria emetta,, in sostituzione 
deZZa pubblica Amministrazione, un provvedimento di condanna azza restituzione 
del deposito cauzionale prima deZZa risoluzione deZZa causa,. 
la quale ha dato luogo azza emissione della boLLetta a dazio sospeso (1). 

(Omissis). -Coo 1hl pdmo moti'Vo J'Ammilnitstrazione r1corre1nte 

dedru:ce J.a 'VioJ.aziJooe e falLsa ap~iiOOZJiooe del r.d. 13 febbraio 18~6. n. 5,5 

(art. 164) del r1d. 6 apr:rile 19212, n. 547 (artt. 20, 21, 22) nonch� il 

ddtretto rtemponmeo di giurtsdWiOl!le del giudtce ordltnardo e� l'omessa mo


ti:vaziooe rSU p'UJlltO deciJsiViO. 

Essa assume 1che �finsorgenza gooer.ica d~ Uilla rcOIIlltestazion�e dill ordtne 

Sia 1alLl'aippliLcabiJ..tt� ,che 1ahla mLsura di wn. dietermiillato trtbuto dogia


nai1e d� origine a quieWla par11liicollarre rsttuazd<mre idi � �daiz1o rsospeso � per 

iLa q1UJa:le i'arrit. 164 del HegoJ.amernto dogianaJ.e ~pone o che ile merci 

S�Jano :bra�tten'Ulte in dogana ilil attesa di dec1iisione OVV�(['0 che 1Stalillo riLa


sci.aite :p(['le'V1i;o deposilto a g1aranzia dei d.iv1tti richiesti dalla Dogaina. 

'11ai1e si1stema ~si estenderebbe aniche aJ. �Carso di mie1I1ci da ammettere ilil

1

esetnzii<me dari dazi. 

(1) La .sentenza, di �cui si tratta, � di notevole importanza non solo rper 
la enunciazione del '!;Wincipio riportato nelfa massima ma anche per la 
completezza del!la clliarissima motivazione, la quale ;considern tutta l'interessante 
materi.a sottoposta amesame delle sezioni unite della COTte di Cassa2J1one. 
Sri .pubbilitca, qutndd, inite~ailmente Jia sentenza stessa per IJJa pairte 
riguaTdante dii. primo motivo del !ricorso, 'P['Oposto ne'11'interresse dell'Ammiruistrazione, 
eissendo gili.i aJ.1mi. due (subo1I1dtlllati) D:'limastd aiss<Xl'bi.tri,, 

392 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

N001 avrebbe potuto pel'ltarnto 1essere a:i�ltenlUJto i.Llegd.rttimo ed aa:-biitramo 
l'atto delJa Dogana �di Gooov.a 1che, rimme1Jtelnido� iLe mooci imi te\l'il'li:tooio 
nia:zi1cma1e 1a daziio 1soopeso, ile 1avieva rriiLaisciiaite dietro deposito a 

~ar.riaim:1a. 

Poich� solo dopo la irdiso1uz1o'llle detlie 1caru:se, 1che hamllO dato 1uogo 
ai1l'em1ss1one ,del 1damo 1sospeso, ilia Dogana emeitte la boihletta definitiva 
e pa:-ovvede, a 1secO!Ilda dei casi, iaJJ1a il'estituzdonie iparz1iiale o rtortail1e delile 
somme depOlsiitate o arll'imcam&amento o �al re,oopero dei dirirtti dorvuti, 
noo 1avrebbe .Potuto 1ii .giJUdice 101rdli.'llla!r.io -rsecoodo wa ri1cOll'lrente d1sporirie 
J.ia 1'esti:1Juz1onie ,dJi un depoisito 1caruZJiiO!Ilfile in pendenza deiLla 
conrbrovier1sia, spettando :m viia esclilllsiva ai11'Amm1n1stmz1on�e pr~vvedere 
aiLl' evenrtiuallie restiJtJuzJiionie dopo rill .passaggio L�.In giiud1ooto defila prronun.ciia 
g1udi2liai1e. 

Iil motivo � fondato. 

L'arrt. 1'64 del ir.egolamooto dogooale (ir.d. 13 febbrariio 1896, 1n. 6'5) 
nell itesto modifi,cato daill':artiicolo rimico del d.p.ir. 2 1aigosto 19'512, n. 196�8, 
dispone (al primo comma) �che, quando per 1ccmtesta:ziionii sorrte rtrra la 
dogana ,e il ,corutrdhue'lllte 1su!Ja q1U1ail:ifLooziooe deili1e mooci o su�ll'applica:
zi1ooe die1la itiar.iffa, o perr 1allirtrre 1cause, occorrrai r!JEmeire 1soopese 'La JiqUJiida:
ziiooe e la riiscoss1cme dei diir:iitti, ile merci vengooo wattooiuite m dogana 
iin 1at'besa di decisione o, 1se non vi 1SO!DJO a11Jri dmpedimienitii, v�OO:g.0001riiLascdiate 
pa:-1evito deposiito :a 1garan2lia dei diriitti richiesti dailla dogruOJa (la 
pr�estazione del\la gairan�ZJia �Si prova �con ila ricevuta della doga!DJa, ossia 
coo ila ibohletta di rsomme deposii1Jaitie .staccata dai registro a martr1ce e 
fi,gJdia). 

H :tEmoire lerttooaile del :testo niormati'VO, !DJel :liaire rifer�mooto aUe 
001ntes'ba2licmi msoirrte fra :La Doga!DJa e 1il �Contrli:biUle'lllte; i!DJd1ca.. quald; possihfilii. 
reg.iion:i di .tali con'iiestazri:oni -o�ltre 1aille dJivel'ge!DJZJe 1sul'1a qualifioo:
ziiooe deiLle merci o suhl'appliica:zii,o!DJe de11a rtardffa, specificamente 
menzionate -anche e altrre 1caUJSe >. Data l'amlP'ia e generica esprresslione 
de11a norma rnoo � possibile !l'estvingere �la poirrtarta dle1la .dLsposd:ziooe con 
l'.elscliUisiOIIlJe -come ha opiinarto La Coirte del mel'liito -di .quelWe qrue~ 
stiioni 1iinvo1g�entd J.'esLs'ben.2la 1stessa di un d.ill'lirtto 1al rtrLbuto (nieLla ,spede 
fil 1con1m~bue'lllte piretendeva che le merci da esso T>edmpoirtaite fossero 
irirte!DJute esooti daJ. dazio dii confine e d:a:Ha 1corirelativa dmposta gienera'le 
sull'entrata, ide!DJtifica!DJdosi 'le mer.ci 1s'besse 1con quellle gi� ammelsre aihl:a 
esporrta:ZJLooe temporalll!ea). Del resto 1la finJalrirt� della !DJorma 1che pirevede 
:hl deposito a giaranzi1a � quella di tutelare non :soilo le l'lagforu del fisco 
ma .a!DJche quelle del �conrbriibue'lllte, non .costrd1I1Jgendo queist'u�itiono ad 
eff�ettuare UJtl pagamento n001 irJitenuto dovuto (i diiriitti dog,a!DJalri dovrebbero 
1essere pagaiti prima del :rii:lascto delJ,e mer�c1i ,dJa,fila dog;ooa e le 
mooci !IlO!Il potl'lebberro esseve �aspoirrtate dagJ.ii 1spazi doganiaH. 1senza la 
boJ.lietta di tl,mporitaZJion,e). 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

Anche prescindendo da tale osserv,az;i,one di 100.r.aittere gienerrue', va 
dleviaito che nella ,specie i 1giiludiici del meriilto hanino .comunqrue err.art;o 
ll1iei1l.'a:ffurmare che 1a ,con1Jroverisi1a �sor:ba tra le pa1"bi neil. 1965 itlOIIl fosse 
da .comprendere iiJn .queJJ.e relaitivie 1al1la qua1ifica12:ione del:Le mericd. Invero 
['dnV1ocata esenzdione ,(iia!i triiJbuti 1si fondava ,su un �giiuid1izdo di :tderrutit� 
maiteriiall� e gimruca tre li.� merci reimporitate e qiueiliJ.e espo!l'ltate tempOl'ianlea:
mente, ;negandOISi ohe queste aiviessero 1SUJb1to un cambdiameillto 
sostanfilaile (a ,segiuJ.ito della l!avoraziione esegruiita iall'estero e conisilstita 
neihl'ottenimento dello zinco dal :reilatiNo minerale) o che fosse stato 
mcorporato o ag,giilulllto materiale IIllUovo. QUJiindi, 1siia pme atl.tl.'e:ffieitito delil'appilfoaziione 
di un'esoozi1on,e da itribwto (dal daziro dii �lmlPOl�ltaZJiione a 
senisi delhl.'arit. 1 r.d. 18 dliioembre 1913, n. 1453 e daM'IGE ailll'dmpoll'taziJoine 
1a sen.Sli deil.�l'iarit. 2'0 tlett. ,d del lt".d.l. 9 .gennia�lo 11940, n. 2., ,convertito 
nelll:a ilegge l!9 giiugno 11940, n. 7'62), 1si 1�raittava di iaccertrure una coo:Ti~ 
spondenza .tre mericii (quelle origdnariamenrte esportarte e qrueilll� poi 
impOI'ltiate), di v�eJ:lillcare .cio� 'se fosse poosLbitl.e ilia ilooo� oompJ.eta idelllltd!ficaziione 
dn balSle 'aigJd obiettivi elementi-di oomrposiz1'one e alle 'Cl!WatteriJstiche 
merceologiche. 

Si deve 1ag.giiiungere che, a conferma di qu:ainto 1sopra esposto, si 
pu� .fu1alt"re argomento an'che dal ,secondo 'comma delil'airit. 164 del re1goiLamenito 
dogtail!lale ,citato, .hl quale, nel ricooasciere ia,11'AmmiJO:iistTlaZ�Jooe 
1a diacoLt� dii 'ool!lJSeil'.ltire ila 1Piresta2lione della gairanzd:a 1COIIl mo dei mezzi 
previsti dall'airt. 22�1 del medesiJmo regolamento, pr'evede espressamente 
iJ. �CaJSO dii macchiJna.rd. o matelt"iia�1i da ammetrtere m eS002Jionie� (o con 
1riduzd1oo�e di daziio). 

Trattavasi, quindi, dli una controversia doganale sulla qualifiJcazione 
deJ.1e mwcii: e si sax�ebbe peil'lci� dovuto 1seg1Ulire d:l proceddimel!lto pvev1'sto 
dail rt.ru. 9 apil"hle 1'911, n. 330 ail fine di ottenere una deciisiooe in sede 
ammmiJs1tmativa da parte del ,competente Miiniistro deJ.1e Finanze (.aritt. 3 
e 8 del t.iu. predetto). 

l'l qrua'1'1Jo 1COlllfma deilil'att't. 164 �Cli.fato p;revede 0(!1!Che 1a possibild.t� 
di restdituz�ione rtoitale detl 1deposito: il .che .consente di a~aa:-e che si 
ha 1controver1sia ai sensi dell'art. 164 medesimo anche quando si contesti 
:l'esLsibenza deiltla obbMga:zfone trd:brutaT'iJa. 

P�er :11e !rag.ioni sopra 1enrunciate deve 1affermarr'si che errone,amente 
la Cor�te d'1ap,pel!lo di: Genova ha 'l'iten�UJto oobitriarrda ed esOO'bLtante da.Ua 
previisiooe J.egall� J.':impO!sizd:one de11a 1cau:zfone in questione. Ed el'tl'on�ea 
riiisrul:ta alit'I'e1si la ,conseguenza dedotta dal:1a ,stessa Goil'rte e cio� ,cihe sotto 
l'�appa!r1em:a di un 'depostto cauZlionaJ.e fossero �srtatii in rea,lt� iL~qui:datii 
e pe11cepiti trd,bu1Ji. non dovutii:. 

Ci� premesso, va riilevaito 'che �a normna deil ter1zo ,oomma dehl',airt. 164 
�in esame, quailrunque siia il:a forma :in cui � stata pirestata la ~ta, 
viiene !l'liilJasciiiata unia bothleitta 1a d~i:o �SOISpeso, lllleilll1a quaile 1sd 1mdl1oano le 
mer�cd 1secondo il riisul:taito delil'a viisiita e ila data deUa boillertta delile 


394 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

somme deposiitate (o :gli estremi delilia @anmzia, ise 1p:oos1Ja1Ja in �Utna :forma 
dirvel'ISR dal deposito effettiv;o), e �che ad �SEmsi del .qua~o comma dello 
stesso airtiicolo, risolute le 1cause 1che hanno dato luogo all'emiissione del 
dla2lio 1sospeso, ila dogirunia emertrt:e ilia bo1Leitta definliifliiva e po:'IOVViede, a 
seconda dei 1casi, a'llia �r�estituzione par21iaJ.e o ito1Ja1Le deli1e somme deposirtlaite 
oppure al1l'mcameraanen.to e a�l r�eoupero dei dLrdrtti dovuti. 

Da 1cii� 1consegue H rfoonoscimento deill'esarl:Jtezza delWa dedU.:llione 
deLl'A.mmimsfmaZJi:one f:i!nrunmaria :riool'lrenite, !secondo la qu,00e non � 
possibile rul'autortiit� :giiudd:1liia!r1a �emette11e, 1in 1sosti.tuzion.e deli1a Pubbl:
ioa Ammilniistrazione, 'llill provviedliimen.rto di condanna 1a11a 11.'estirtuzione 
del deposirto 1CJaJUZ�.Oll!aile p11ima della risolu.:lJ�Jone diehla .cruusa 1che �ha dato 
l1Uogo :a1l'emiossione deliLa bohletta a dmo 1sospeso. fil deposito a ,giarainz.ia 
deve perdurare per itutta l!a durata de1l'operiazJi.one ia damo .sospeiso e 
ne viene meno la ragione soltanto quando sia risolta la contestazione 
che ha origdniaito il'operiaziJOne. Per risolU2Jione deLla 1cau:sa, agli effetibi. 
predetti, deve dn.tendersi ~ definiimone 1dielliLa 1con1:Jl:ioviet.'isia dogian.aJ.e 
mstaiura1Ja tra ila dogana e 1iJ. oontrdibuenite, defi!l11irlcme �Che pu� avvendre 

o mediante ila determinazJi.one del Millllistro .per ile F'inanze il'l!OO seguj,ita 
da 1impugniazione :in 1sede giilucisd:izfonaile o medianite ;paissa.gig1o in 1giudii~ 
caito dleli1a senrtienza emessa nelllia illiite giudliziiaria wccessiV\af.tnente l�llllsorta. 
Soltalllio dQPo la defiiniiZJione della �conif;r,ov,e11s1a, sorge 1per il'ufficio 
dioganiaile J.'obbll]go di emettere ila bolletta de:f�.Jndltliivia e di provvedere in 
oodiifllle 001.e 1somrne depositaite in 'conformit� dehl"es1to della �conitrovel'ISia 
stessa. E 1s01litaiJ:lto nell'evefllltualit� di IUJll'.iniaidempien.zJa deill' Ammi.fllJtstramone 
a tai1e obbliigo, 1sorg�e rn111teresse del 100.nrbribuente a 1propwre una 
domaindla :g.iludizia:le per la .restituziOfllle de1la somma depositata e pu� 
ihl �~dfoe o:rdilllJM.'li:o emettere unia pronull1cdia dii .condanna. 

"Dailie situmone -,dUJMnte iJia pendenza della 1con1Jrov.oosdla e fino 
ailila �sua ~isol'UZJione, Ooone �sopra :specillca1Ja -�Colll(pO!Tta un'limproponibdillit� 
tempormea �della diomainda di rrestitruzJilone, arniche se iOOIIl :pu� 
riavvisa!l'lsi un ,dJifetto a.ssoluto dii: .girurisdiimooe, daito d1e dln v1a genel"a1le 
le 111orme tributarie non ituteiliaino un dinte:resse rpubbLico iin V'.iJa iprdlllcipaile 
e solJtanto occasion.a1menite un :illllteresse del 1sin:goilo�, ma ituteilaino 
direttamente ed 1mmed:iartrurnen.te anche qrue!st'ulitimo mteresse che aissume 
pertanito 1consistenza �dli diir1itbo 1soggettivo (di.irditto, arniche �costiituzd:oIllaJmenite 
g1airian;biJto, di non 1subiir1e 1imposizfoni 1tribuitairliJe :l�uol'li dei JJ.mtti 
stabiliti dalla legge) e dato che ;__ in particolare -le controversie in 
materia di .qua1l!ifiiearloll1e de'lle me:rd aglJi eff1et1li doganali :ri:ensbnmo 111elila 
gi:urisdiZJione del g:tudice or.dJilllario, 1in quainto d.iOJcidano .su di.ll'litt:i soggettiV'i 
del p:rd.vato 1n 1coinsideT1aZJi01I11e del 1ca11attooe tipico de.lile iprevllisi!oni 
de11a .tm-iff,a dogianal!e, che non ,lJaiscioa :alcun mamgine di dliJscrezitonall.d-t� 
(.cfr. ,sefllltenze dii questo Supremo Ooolegfo n. 14211/616 e n. 19<57/71). (
Omissis). 



SEZIONE Q_uARTA 

GIURISPRUDENZA CIVILE (*) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 lliugthlo 1973, ni. 2024 -Pres. Oaporaso 
-Est. D'Orsi -P.M. De Marco (cornf.) -A.N.A.S. (avv. Stato Zobo'.
Lii) c. T~si (avv. Girone). 

Espropiazione p. u. -indennizzo -Criterio di liquidazione -Fat.tfspecie. 
(Costituzione art. 42; 1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). 

L'indennizzo nel caso di eispropriazione per p.u. ha natura di 
ristoro del \Sacrificio imposto aWespropriato; � regolato da principi 
diversi da queUi che presiedono al risarcimento del danno, ha unicamente 
natura pecuniaria e deve essere liquidato, non secondo criteri 
generati astratti, ma in relazione al concreto pregiudizio subito dall'espropriato 
(1). 

L'importo della spesa incontrata dall'espropriato per ottenere il. 
passaggio, coattivo su altri fondi a vantaggio della restante parte del 
fondo rimasta interclusa, rappresenta l'esatta misura dell'indennizzo 
per il pregiudizio' sub�to �al fondo a causa deil'esproprio (2). 

(Omissiis). -Con l'unico mezzo di ricorso l'ANAS lamenta l� violazione 
e falsa applicazione dell'art. 40 della legge 26 giugno 186,5, 

n. 2315,9, in relazione all'art. 319 della legge stessa, e sostiene che la Corte 
(1-�2) Il principio contenuto nella 1pa-ima massima costituisce jus recoeptum 
(v. da ultimo Cass. 5 luglio 1973, n. 1883, in questa Rassegna 1973, 
I, V ove richiami di dottrina e ,giuriSpa:'Udenza. lin ipairtfoolare sulla differenza 
tra indennit� e risarcimento del danno v. Sc.OGNAMIGL10, Indennit�, in Nuovissimo 
Dig. it., vol. VIII p. 594 segg.; Cl:CCARELLO, Indennit� (dir. priv.), in 
Enc. dir., vol. XXI, p. 9.9 seg. 

Dubbia 1',esatta applicazione di tale principio al caso concreto avendo 
la S.C. iri<tenuto 1che debbano essere I"icornprese ll!ehl.'mdei::imJt� anche !I.e spese 
giudiziali sostenute dall'espropriato per costituire la servit� di passaggio 
a favooe del fondo rimasto imercluso per 1effietto dell'espTopl'lio senza !lliei;>pure 
indagare se dette spese fossero state poste a carico dell'espropriato 
per un particolare atteggiamento tenuto nel proccesso contro il proprietario 
del fondo gravato dalla servit�. 

(*) AILLa redlaziio[]e de�JJe massime 1e deililie !Il!orbe di questa sez!Lone ha coiLlaboirato 
1ainche il'avv. Adriano Rossi. 



396 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d'appello, attribuendo alla Tisi il rimborso delle spese sostenute per 
ottenere il passa�ggio a favore della parte residua del fondo rimasta 
interclusa a seguito dell'espropriazione, avrebbe effettuato la reintegrazione 
in forma specifica del danno subito dall'espropriato, laddove 
a colui il 1quale subisce l'espropriazione �parziale spetta la differenza tra 
il giusto prezzo dell'intero immobile e il giusto prezzo della parte 
residua. 

Le spese sostenute dalla Tisi -continua la ricorrente -rappresenterebbero 
un fatto successiivo all'espropriazione e, .per di pi�, in connessione 
meramente occasionale con l'espropriazione stessa, onde alla 
T�isi non potrebbe essere attribuita somma superiore a quella di lire 
H0.000 riconosciuta daH'ANAS �quale deprezzamento del fondo residuo. 

Il mezzo � infondato. 

La Corte d'appello, dopo aver premesso che l'art. 40 della legg� 
215 giugno 1�865, n. 2>3�519 risponde ad un principio generale, secondo cui 
nella espropriazione parziale l'indennit� deve essere commismata all'effettivo 
pregiudizio subito da:l privato consistente non solo nella perdita 
della parte espropriata; ma anche nella diminuzione di valore che 
la pa!rte residua subisca per effetto del provvedimento espropriativo, 
ha, �in punto di fatto, accertato che l'opera realizzata dall'AN~ aveva 
privato dell'uscita� sulla via pubblica una parte considerevole del fondo 
originario, rimasto peraltro suddiviso in due tronconi l'uno a monte e 
l'altro a .valle della strada e che la casa colonica destinata all'intero 
fondo era ora raggiungi!b~le dalla pmzione a valle dopo .un percorso di 
circa due chilometri. 

Ha 1quindi ritenuto �che 1e spese giudiziali pagate per ottenere il 
passaggio sul fondo vicino e accertate in L. 9517 .565 rientravano nello 
schema normativo dell'art. 40, in �quanto l'interclusione di una parte 
del fondo residuo costituiva un danno prevedibile, come risultava sia 
dal verbal�e di consistenza, sia dalla Uquidazione dell'indennit� di lire 

110.000 proprio per l'interclusione. 
Per giungere alla conclusione della incongruit� dell'indennit� si � 
soprattutto fondata sulla consider�azione che le spese del giudizio volto 
aUa costituzione della servit� andavano considerate come una delle componenti 
della diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo, 
talch�, U loro importo doveva essere aggiunto all'indennit� corrispondente 
al valore della parte espropriata al fine di evitar�e al prop!rietario 
espropriato un ingiusto danno. 

Ora questo ragionamento deve essere condiviso. 
Le 1questioni che il mezzo di ricorso sottopone all'esame di questa 
Corte son oessenzia�lment�e tre: 
a) 1se in caso di espropriazione sia possi!bile la reintegrazione in 
forma specifica del danno subito dall'espropriato; 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

b) se il pagamento delle spese giudiziali per ottenere il passaggio 
coattivo costituiscano una forma di reintegrazione in forma specifica; 
c) se tali spese non siano rimborsabili peTch� relative ad un fatto 

successivo all'espropriazione e con questa solo occasionalmente connesso. 
Al primo quesito deve darsi necessariamente risposta negativa. 
L'indennizzo (la cui necessit� � sancita da un canone costituziona


le, �art. 42>) ha natura di ristoro del sacrificio imposto all'espropriato; ma 
� regolato da principi diversi da quelli che �presiedono al risarcimento 

/ del danno ed ha unicamente natura pecuniaria, onde ogni forma di integrazione 
in forma specifica � esclusa dallo stesso sistema della legge, 
senza neppure la necessit� di dover far ricorso (nel caso in cui espropriante 
sia la p.a.) �ai noti limiti �ohe incontrano le pronunce del giudice, 
allorch� '1a p.a. debba esser�e condannata un facere. 
Ma la risposta negativa al primo �quesito non giova alla ricorrente 
perch� anche al secondo quesito deve darsi risposta negativa. 
L"io:nporto della spesa incontrata dall"espropriato per ottenere il 
passaggio coattivo per la restante parte del cfondo �rimasta interclusa non 
costituisce una reintegrazione in forma �specifica, ma rappresenta. solo 
l'esatta misura del pregiudizio subito dal fondo per l'interclusione. Ogni 
altra liquidazione non � rispondente alla realt� e contravviene alla regola 
secondo cui l'indennizzo deve essere liquidato non secondo principi 
generali od astratti, ma in relazione al �concreto pregiudizio subito dall'aspropriato. 
Quanto aH'argomento sub c) va innanzi tutto respinta l'affermazione 
del vincolo solo occasionale con l'espropriazione. 
Nella ispecie, come ha accertato la Corte d'appello, la parte residua 
del fondo rimase inteTclusa a seguito dell'espropriazione ed �, quindi, 
dall'espropriazione che deriv�, come conseguenza immediata e diretta, la 
necessit� di ottenere il passag.gio sul fondo del vicino. Anche per� l'altra 
affermazione relativa alla non rimborsabilit� delle suddette spese perch� 
successive all'espropriazione non pu� essere condivisa. 
Indubibamente se l'espropriato non avesse fatto opposizione e avesse 
accettata l'indennit� offerta per l'interclusione, in misura notevolmente 
inferiore ane spese poi sostenute, si sarebbe avuta la definitivit� del 
procedimento espropriativo; m.a. non essendosi conclusa la procedura 
per l'opposizione dell'espropriato, ed essendo conseguentemente l'indennit� 
ancora in fase di detel'minazione, non si vede perch� il giudice non 
debba tener conto delle circostanze che, emerse successivamente al provvedimento 
di espropriazione, gli consentono di calcolare in modo esatto 
l'ammontare del danno cons�eguente all'interclusione. 
Le spese giudiziali per ottenere il passaggio coattivo non rappresentano, 
quindi, un pr.egiudizio successivo all'espropriazione, ma solo un 


398 

RASSEGNA DELL'AVVOCAT.URA DELLO STATO 

elemento per l'esatta determinazione del pregiudizio verificatosi con la 
espropriazione. 

Come giustamente ha osservato la Corte d'appello, il giusto prezzo 
di un fondo residuo rimasto intercluso, pu� essere determinato solo calcolando 
l'ammontare della spesa per ottenere il passaggio coattivo. 

Del resto il prrincipio del calcolo delle spese per l'esecuzione di opere 
occorrenti per la conservazione o la traslazione della servit� � ammesso, 
sia pure in div,ersa ipotesi, dall'art. 45 della legge fondamentale 
e non vi � motivo n� per escludere di far ricorso alla rotio del principio 
stesso nel caso in cui si debba costitui!re ex novo una servit�, n� per 
ritenere 'Ohe fo spese debbano comprendere solo le opere tecniche e non 
anche gli esborsi giudiziali ove sia necessario (e nella specie la necessit� 
� stata accertata dalla Corte d'appello) ricorrere al giudice. (
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 ottobre 1973, n. 2499 -Pres. Giannattasio 
-Est. Lipairi -P. M. Chir� (conf.) -Tedesco (avv. Rossi) 
c. EnJte dli 1svdllruJppo Fugiliiia, LUJcaniiia e Mol.dise (aivv. Stato Sallito). 

Espropriazio:1;1e per pubblica utilit� -Costruzioni effettuate sui fondi 
da espropiare dopo-,il deposito del piano particolareggiato di esecuzione 
-Diritto di asporto dei materiali impiegati -Limiti. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43). 
n proprietario del fondo espropriato ha diritto di asportare i materiali 
impiegati per una costruzione, per la quale non gli spetta alcuna 
indennit� per essere stata detta costruzione iniziata dopo la pubblicazione 
del piano particolareggiato di esecuzione, solo se l'asporto di detto 
materiale pu� avvenire senza pregiudizio per l'opera pubblica da e1seguirsi 
(1). 

(1) La decisione si segnala sia per una ampia e pregevole disamina, 
con riferimento al caiso di sipecie, dei prrincipi che vegolano, :t'dnterpretazione 
del giudicato esterno ed interno, sia P,er una implicita e singolare contraddizione 
in cui, ad avviso di chi scrive, la S.C. � caduta allorch� ha iisolto 
il problema concreto sottoposto al suo esame. 
Il problema da risolvere, esattamente 'enuncleato dal S.C. che riconosce 
essere � �lelicato ., era � non tanto quello, su cui questa Corte non 
si � finora ,~essa univocamente, della 'a!PPMcabi11dit�deJ:la leg.ge .sul!le espropri1aziond 
in genere e dell'art. 43 in particolar.e, alla materia delle espropriazioni 
per la riforma fondiaria, ma quello di operare una interpreta




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 399 

(Omissis). -Intervenuto un decreto di espropriazione per r.iforma 

:llondiaria, l'espropirrliato, �che 1con sentenza ipaissata lin 1g1uddicato 1si era 

VI�IS1lo mspitnigere ISlJa ll!a rilchliesta priinlcipa11e dii 1oond!anna deilil'Ente eSJpro


prdiainrte 1ail rimbol!'l!lo rdel 1costo delilie opere elsepte sui :llondo (uno stra


dcm;e 1ed 'lllil 100I'lpo dli ~bbrdica) 1siia qruehlia subOll.'ddn.aitla dli arricchimento 

serl2Ja 1ca;usa, ,s1Janite ll'�esperriiJbilliiJt� dellll.'azioine .per f'aspo:riazdione dci ma


te11iailli impdegiati, iali ,senisi dcll'1art. 43, sooOIIlldo 1comma, dell�lia iliegige 215 giJu


gino H~615, in..2359, ha .fart;rto V1ailere nel (P'OOSente .'gilUldizlio talle azJiJOOJe riico


nosciluta prop<mibfile (essoodOISli :llOII'IIna.to. 1atl !t'lilgiuaa:do giudilcaito estea:no 

impldicirtlo), ma relspilll<ta nJel meriito' ,perch� itaa.idiiva ll'dispetto al termime 

uili11iimo per l'1eseiooizi� 1de111ia ius tollendi (1compimenlto deJJJ.'opera pub


bldlca dia lildenitiifiJClalt'lsi ,0001 J.'aissegoo:zilone del funldo ,al coilltl�IViatore) e per


oh�, 1illl 1ogini caso, era 1da escliude11si 1che la 1aisiportazione potesse oom 

piea:-si � senza ipregiiuidimo �. 

La decisione � censurata in via principale dal Tedesco, il quale 

LamienitJa 1che iLa CorrtJe �aibhla !t'IBJVV<ilsa.to nelll'aisseginiazdone hl mome~to 

finaiLe per riichiledere iutiJIJmente l'asporto rdei materdiaLi (!hl compimento 

c�IO� de11' � 1ope11a pubbLilca �) e .sostiene IClhe � sfJata oiperiaita corufulsilone 

:ll~a J'oper:a maiterdlale dli pubblfuoo 1mtereisse, ooi si ll"i1leir!�JSOO 11.'ail'lt. 43 del


lia te~e 1SUJltl'�espil'loprc�!o, 1e !l'atto rammilnilsrtlriaiti~o dli asseginiazlilone iJl quale, 

comunque, lllJon � 1idoneo a C'Olliooetaire liJl fine 'ULtiimo del:1a rlil:llorma che 

si reaihlzoo 1c001 dll succelsisiivo 1aicquiisto deLlia propriet� del1. fondo da iplall'lte 

deLl'russegniartiario (motwo I: �erironiea imtlerpretaziione dell'art. 43 deHa 

legige 1SUll�.'1espropri~o e dJeilil'ar:t. 44 Oost.). 

Deduce �moLtr'e liil (l'I�ICOI'lrell1te !pil'li!llcilpa1Le ohe 1a domainda ex alt'lt. 43 
norn potevca 1essere 1dLchiJairata 1im.pr:opombi!le, essenidOIS�I all. riiiguairrdo :llo�r


zione adeguatrice del suddetto art. 43 al postulato irretrattabile del 

giudicato�� 
. Si trattava in sostanza di stabiilire una volta riconosciuto (per forza di 
�giudicato discendente da pronunzia .emessa fra le stesse parti prima del-

1'1nitrodiu2Jione deilila ,conrtJrov�ersia posta aJJ.'1esaime delLLa S.C.) che il.'art. 43 e11a 

astrattamente applicabile, se riicol'revano nella specie le condizioni per la 

concreta sua applicazione -problema che la Corte di merito aveva ritenuto 

di risolvere negativamente, affermando che il.'assegnazione del fondo da 

parte dell'ente di riforma agli assegnatari rappresentava il perfezionamento 

dell'opera pubblica 'e precludeva, quindi, l'�espembilit� dell'azione. 

Ll S.C. ha ritenuto, invece, di non �dover affrontare la questione � per 

un'assorbente ragio!).e diversa dalla preclusione � derivant~ dal compi


mento del!l'opera pubblica, rilevando �Che la sentenza impugnata aveva rite


nuto che la rimozione dei materiali non poteva avvenire � senza pregiudi


zio �, trattandosi di � materiali serviti a formare la massicciata di uno 

stradone ed a costruire un corpo di fabbricati � e che tale statuizione era 

� idonea �da sola a !t'eggea.-e la proounzia di rigetto dell;a domanda poi'ch� 
a nulla varrebbe al Tedesco risultare vittorioso sul punto della tempestivit� 
della proposizione (per non ancorra intervenuto completamento del:. 

400 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

matto iJ. 1g1uidiicato impHciito, 1come del rresto rioonosciruto d!ail.:l.a stessa 
Oorrte che non !IlJe aiveva triatto J.e dovute, impLilcaziiom ipostulia!nitd. l'accogJdmenrto 
deilila domanda !IlJell meriio (motivo H: vdiollazd!one idei.I. giiudioa1Jo 
impldicl�lto e 1conimaidldii:ttorJ.et� della motiiviaZliOlllle). 

A 1rua ,volta (L'Enite dd ,svihltwppo, 1con il.'OOi!co mezzo deil ir1corso mcidlenitaile 
icon1dl1ziiO!IlJa.1Jo, 'l!amenJtia iLa :llalsa 1aippl.dicazione dlelJ.'alt'lt. 43 de�la 
legge 1SUJlil'1elsprtO!p!riio. Seic001ido J.'Enite, <i motivi del riiicoirso prdndipaJ.e 
mJUJovorno .da[ ipre!SIUJpposto 1cbJe il'iaissegnazi-O!IlJe ideil. :liO!IlJdo scorporato nioo 
poSISla ['lreni1maire nel 1co!lllcetto 1dli opera pulbl::>llOOa ed in1conrbrano, pea:!talnto, 
!lia d!uiplUce p1'1�1clJUisiO!llle deJ. ,~hldiicaJto esrtemo (nliplpll'ese1111Jarto dalla sentenza 
d!e1Iia Car:te di Leoce) ed 1inrterno (riaipprese1111Ja1to dall(La senitenza 
ddi secOlllldo giriaido !IlJOll1 l~ginarta 1sl:tl pUll11to ,da[ rilcoll:"rente prl�Jll1ciJpaile). 
Peir il.'evenituaildit� ,cbJe � taild preclUJSioni non dovessero vendire concfermate 
,1daill1a SU!pirema CQ['lte � vtllen1e ,soHevaita la qruestrone del:l!a mapplillcalbiillit� 
del!l'arrit. 43 1�:it. 1al.We prooodrure di 1scorporo (dil'l!aippiliiClalbdJ.dt� 
che prirvelrelblbe dii baise 1a domanda iattrilce, :liO!IlJdata esclusilvamente su 
qrueJ.'l!a norma). 

Tul ildimiJO.e !l1000['ISO . prr'�nlC�ipaiJ.e e !l1iJCOI'SO mcidJentaile, dJsciriJtto sotto 
distii:nti 1I11U1IDeird. d:i ll'luoLo, essoodo 1dli1re1t1:Ji �Contro 1a medels1ima sentenza 
vannio !l1iwrii1:Ji iJn IU!IlJ�Jco ip11ooosso. 

Riitiooe i�!l OollilJeg1io 1che ,i drue motiivi del ric1or1so picinictpa.1e lll<m 
siano giuridicamente fondati, e che di conseguenza non occorra prendere 
iMl 1esiame d1 ll'iicooso dnddenitale subordimato. 

A']1o ,sp,ecmco esame d�l� moti'V1i vra pvemessa l'mdaigiMle rui punti 
che !l'estano anicora 1ocmtrov,eir1ti:billi dn 1di!l'itto 1iJn queista :lialsie del gimdJizi-0, 

l'opera pubblica della riforma) se la domanda dovesse poi restare paralizzata 
dalla constatata impossibilit� di rimozione non pr,egiudiziale �. 
Ora, come si � gi� rilevato, tale conclusione si basa, ad avviso di chi 
scrive, su una contraddizione. 

Infatti, se � vero che l'espropriazione per fa riforma fondiaria ha come 
fine, non quello di costruire un'opera pubblica, ma di � soddisfare in modo 
diretto esigenze e bisogni generali della collettivi1�, indipendentemente 
dall'impiego del bene espropriato nell'esecuzione di un'opera pubblica � 
('cos� Cass. 31 .luglio 1969, n ..2908), non si vede come possa affermarsi che 
l'asporto del materiale impiegato dall"espropriaito non era neala specie possibile 
senza recare pregiudizio all'opera pubblica, quando � pacifico che 
l"e:spr~riazd0111e non tendeva aLla r�alizzazione di un'opera prubbifoa, ma 
a realizzare una diversa ripartizione della propriet� fondiaria. 

In sostanza, la S.C., pur dichiarando di non voler affrontare il problema 
deU'applicabilit� all'espropriazione per la realizzazione della riforma 
fondiaria della preclusione derivante dall'art. 43, in realt� ha implicitamente, 
ma in modo non equivoco, riconosciuto taile applicabilit�, avendo 
affermato che l'impiego dei materiali (di cui si chiedeva l'asporto) non 
potevano ,essere it'estituiti senza pregiudizio eissendo stati imrp,iegati in opeTe 
che non avevano rilievo ai fini dell"esproprio. 

ADRIANO ROSSI 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

atrbesi i pmfiLi dii 1giud1iJcato 1estEll11.1Jo acoor11la1Ji ,dall,a COO'lte del merilto ed 
1rweistiJta diaililJe 1coosull'e deil. rdicooso ip11iinJCiJpa1e � que11Ji dli glilll!diiciato esterno 
1su 1ClUI� :lia iLeva ilia difesa de1l'Ente. 

SecOOlldo la OOI'lte id'.Apipelio di Lecce -reoone II'ilsUJLta da:lilla esposiz
�1one sUJLlo � svoiligiilmEmto del 1p!1ocesso � 1cihe iprooede -d:l g&udiilcato 
esternio 1impliloilto 1C01st11Juliito 1dal1a 1sooiteruia diel:La medesima OOII'lte 212 agosto 
191613 opeirevebbe, 'Pelt' QUJa!llJto 1qW mteriessa, ineil SOOISO dii !re!llldeire 
ilnd1soutib11e i'espel1iibillilt�, dJn 1astratrbo, dehl'1aziione dli ,culi alll'airt. 43, secondo 
1oomma, delia Jiegge sull'1espToplrio 1a!lllcib.e ir&spetto 1ai deC!l'�etii di 
SCOII1pOII'O 1peT il'I�l:flOII1Illla rliOl!lldilma. 

Non ha r1iJtea:JJUrbo, �mvecie, 1dietrba Ool11Je, 1che fil giiluid(iJClaito 1coiprJisse 
aniche 1i 1c01nJcir,eti 111equils1ti :riilchiJesti: per il.'1aicicogll1menbo deilJLa d(J(Clllainda 
(e 1c1o�: qlll!eHo .tJempo11aLe aitrbirumlte aJl mainoaJto completamento dehl'ope[
1a 1pubbliloa; 1e iqueilil:o sostanz�ilail.e II'ilguruidiainbe :La ipossi!bi:ldrt� dii effettiuall'e 
l'1aisp011to �seruia ipriegtUJ�lJiziJO dell'opera LS1Jessa). Ed ihia iprocedlwto, perrbalillto, 
1aW1'1esame 1deili merilto !l1aNVilsandlo n1el11a, rJillorma .f-OnJdliiairila Ullla 
� op�l1a pubblilca �, � 1eseguita � 1con l'iassegniazdione dieil. :liOlllido iail. coWViato111e 
diiootto e inegianido 1CCJllliseguentemente fa ipossill:filit� di a<Van!2laire 
La 11iicmesta forndaita 1sulilo ius toilendi, soggt~endo che oomUJ!llque tale 
aztone, m.tJche 1se tempestiiiva, non aiwebbe itrw�aito eguiailme!llrbe ooco1gllimento, 
non potemido1si 1efforbtuare J.'asporto idiei materiali senza rprregiudiizd.
10 1per :1'opera. 

Nell!l'acil~oo1laire 1iJ. iprJimo mezzo deil 11.ilc0111so lill Tedesco aicoetta lJa 
ll'liloosr1mu.zlione deii 1J:iimiti del 1giJUJddicato 1estemo clia:tta daJi gi1UJdli1ci del medto 
e 1cenSUJr1a soilio ll'apipl.1i!caziCJlllie dell'art. 43 della lJe1gge suilil'espropiriio 
inell:l'mdliViildUJazilone 1diel momenito 1CCJllliC1llllsi'V'o deilil''Olpera ipubblllica (cosititiudito 
1dJaJ1]Ja 1rt:licmma f-On1diilaTliia ;fili :florz;a idei .giJuldiioato) ohe iaindtreibbe ra1vviisaito 
neil 100nJseglll!iirnenfo ideLLa prop11iet� dia ~edeil:l'aissegnaita!l'dio (e 
non in.el:La me!l'la iaJssegnazi'O!llle). E !llemmooio 1hl LSecoindio motiivo, a be111 
vedere, oompOII1ta 'Ulll aittiaicco aWLa 1pOII'tata dcl giiwd:ilcaifio estevno, quale 
multa accert�fo dall!la Ooir1Je, perich� 1si 1diedJUJce !la s~sa CO!lllsegtUenziar�iet� 
ioig1iica dellia ipronlLl!Ilciia per non a'Vlell"e da�l ir:iicornoscilmelillto deil:la 
SUJssilstenza del gliJUJ�lJiloarbo impil.iiciiito 1SUJhla ipropollllibi!Hit� deil.l'az�ione ex 
art. 43, secOlllido 1oomma, ;dielilia llegge sull'esp1101prto, tratto !iJl dioiveroso 
coroililairio ,che Qlion ipo1le'Viia essere adottato 1l!ll dlilsipomVQ dii impiroiponibilliit� 
(isia ipil.Lre 1sotto fil. iprofHo dell1a tairdiivlit�); llJl<m si adJdebiitia quindi 
alla �serntenza dli 1aivere malirumoote liin:teirpr1eta1Jo ,fil 1giludilcaito, ma di norn 
averine tratto 1co&lelllti dmpliicaziOl!lJi. 

SecOlllido il;a idifosa del:l'Elnite il ,g.Ludiilciato (1s!La eistemo che runterino) 
iimpeddirebbe iillon solo dli 1conitesta~e l'aipp]J]cabilhl.t� dieill'aa:t. 43, secondo 
comma, de�lla Legge 1sulil'esiwoipriio 1adi piroce�liiirne!lllti dli scoirporo per rifooma 
fondiiaria, ma ;imporr,ebbe aiddill1tttUJra idi 1compreindere llliel concetto 
di opell'a pUJbbLilca -1coro111aindo]Ja -l'�aissegnaziioo:IJe del fonido al 


402 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

eoiLiitvaitore rddrretito, rsi1cch� IliOltl vd. lslWebbe pi� spazdo per 'Ima UlterlOII'e 
r 1iloortca 'V"olrta aJ:la li!ndiitv�id�aZ1iJOllle di a'1lti 1ill11legll'~mti il oompdmento del


1

l'opera. 

� noto 1chle dll. gmddlcaito, a!lllcilie se fondato 1SU erivoo1ed 1ClrirtJerli glimidilci, 
deve rsempl'e 1spiegiiwe g'JJi effetti 1che llia 1egigie gH Td!colhlega, prree'ludendo 
aHie 1partd ed 1al 1gi1udilce d:l ll'liesame rdel:le qrues1JiO!llli gli� decise, dn 
q11.11an1Jo � aissdstito dia unra poosunzii.rone 1aiss0il.ruta rdi verit� e dii ilegiJttimiJt� 
(Caiss. s.ru. 213 a!J)II'file 1971., n. 1175; Carss. 1589/63; 36172/59�). 

Ed � a.J.tr.ettarnto 1I10to 1ohe1 l'i:nJ:tffi'IPCOOtazio11JJe del :g1�!Ulddmtl0 esiteimo 
compeite 1ail 1~�IUiddice dii llllrerito, ed. � d!llicerllSUTlarbfille m sede dii lleg1irtJ1JiJnrilt� 
ove non sia rafiletta 1da v1izi i1ogdici e giillr!iidiici1 (Oass. 13 mairzo 1973, n. 706; 
30 gerunia]o 1119731, n. 310; 2'6� gellflllaiio 1973, n. 21517; 2121 dilcemooe 1'972, 

n. 3664; 1'4. settembrre 1972, n. 2742; 28 .giugno 19721, in. 221212; 214 gi1ugtno 
1972, n. 21143; 7 1giLtJJgno 1972, n. 1770 etc.). Di COl11Se1gue!IlZta il'arcceTtaimenrbo 
li!Il 1oridli!Ile 1al .g1�!Uldiiloaito 1che 1si 1a1ssume esisem formarbo� lin un 
precedente e diverso processo fra le .stesse p~rti pu� formare oggetto 
di ll'icorso per �ciassafilone OO!JJ01 .sotto fil pTOfilo defl'airt. 2909 e.re. e della 
vJ.oiLazlione e 1�allisa aipplilcazi1one dei 1pl1i.'lllcilpi ~!Ldlici liJn tema dii eilemenm 
100\Stiltrultftv<i. rdJelilJa: IOOISa giudJ~caita, Q<Vl\ne!l'O dli vizd, atlrlJne:rntd alla motJiJvazdio!
llle, menitJre illO!ll isooo consentite mdaigikn!i cill'OO fil cootellllUto sostanziaile 
defila pr10IllUiillcila La oui iilnte!t'lpretazilone, dsolrvieo:JJdoisi in un 
aJppirezzaanlea:l.rto 1dd fatto, � demandata in vita esclruslivia a\l g1�!Uldilce del 
merilto (Caiss. ~8 giermailo 1972, n. 224; 2 aprdil.e 1972, n. 1079; 5 agosto 
1972, n. 216�25; 12 dilcembrie 19712, !Il. 3567). 
Neil caso li!Il �esame � stato iraivWsaito run 1giiiudlimto dmpi'l.iicito, ma 
non vrneine mossa allicmna �cetllSWrla 100IlJtro dil. pl'ocesso dedutti.rvo ailil'uopo 
svolto 1e 1Clhe si ,presen1Ja, del iresto, m ISDOIIlJi!a CO!ll !L'Oll"rentamenJto giiurilspruden:
zitallie 1dd �questa Coirte secO!lldo cui run 1g�IUidiloato �si:ffiatto pu� 
raivvilsairsi se tra la quesmooe espressaimellJJte d1ecilsa e quella che sci. 
assume 1eisser starlla rilsolita li!Ilrtercorrria iilOIIl 1s0ilrta!lllto un irawoll'to dii carusa 
ed effetto, ma anche un nesso di ddipendienza 1C10s� liniddlssoil.ru.bdiLe da non 
potersi ideoildere l'una rsen:z;a arvieir deciso l'1allitra 1questdio111e (CaiSs. 21 
11 lu~
Lo 1'971, n. 23'84; 217 ortt:obte 1972, !Il. 313121; 21 :llebbradJo, 19<70, !Il. 398; 

2:2 apT!i!le 19170, n. 1147). 
La sentenzia idieil.J.a Corle d'Appelilo, paissata m gLUJdt�oato, ha dich~amto 
iJnammilssdbiilie, peircih� dedotrtJa per la prillna wWta lin secondo gmdo, 
ila domanda dli aiu1.Jcxr1zzazli011JJe a�lil.'aisporito ded. mterdiaild. limpiJegaiti nieilla 
costruzliO!lle die\l :llO!llldo espropo:1ilaito, ([iiJgetta!Ildo J.'appe\lro a.vveiriso iLa decisione 
dei rpTimi giudici (previa rettificazione dei motivi) sul rilievo che la 
specie em oogiotliata d!llidiubbillamente ldailil'atrlt. 43 1deililia [egige lfonldamentarlie 
lsrulilJe 1esp(l'opird:azlioo:ili. ;per prubblliJca ru1.J:i!Lit�, e ohe e.ra staita aiooerrtaita 
l'efllettuaziiJO!lle deilla costrruzii.OllJJe e mi'gliioll'lie dopo !La piubbililcazii.Jooe del1':
arviv;iso d:i idepos'.iJIJo 1swl ptailllo idi esproprila.iiJO!llle sdic1c1h� restaw escLUJS1a 
l'Li.!ll!de!ll!llizzaibtldt� fun modo a1ss0il.uto ~Caiss. 2'3 l'll!gliLo 1'972, n. 2711; Cass. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

S.U. 1'6 febbraio 19615,, nn. 2154, 21515, 2156, 215'7), eiss�ndo soil!o conJseinitLto 
['1aisporrto � ove llllon 1si pregi�IUldilchi 1con esso J.'eseClU2li.Ql]e de!He oipeire di 
pubbliilca ut:hliit� � ; rsilcch� dJ. Tedesco lllO'll poteva ese11citacr:e l'az:i!on:e di 
CUii ali'mt. 936 cod. rciirV., 'lll� avvruerisi dJehl.'a:zitOllle g.ooera[e� di amccll!i.melllitO 
idi 1ClUJi ailil'arrrl;. 2041 rcod. �civ. e illOlll gi:� ipi&� l!Wet"e gi� eset.10ttato 
quelil!a imp['Olpcmiibi:le ex art't. 9316 rcit. ma rpropriio 1pezich� l'mt. 43 fa 
satLvto l�l!l lpl'Optriertalrliio fil tddciJtrtJo di aisporto e e rqruesta so�itanto � l'a:ziiooe 
che pu� essere especiJba dall sogigetrllo 1paissi'V'o �dailil'esproprlilazdiooe come 
riimedro rUlll~OO rper irfumuoverre M rp!1eg�ruidiimo �. Esaitta foirma[moortie appare, 
qUJillldi, l"i111terpreta2Ji0llle del gmdiilcato esteirno rcompdwta daillia sentenza 
lmpuigl�JJaita, fa qruaile l"lalV'VllSa Ulll llleSSO mscil!lldliibd:le :frla la ooieziiosne 
deli1a domanda di ramcchdme1111lo rsenza 1caiusa ex acr:t. 2041 cod. Clirv. prornunzilata 
stallllte la poissilbilliit� 1aistra1rlla rdii a2liionaa'.'e rl!o ius toilendi a~ se!llJsi 
dellil'arrrt. 43 dieJILa legige rsull.'eispriopl"liro (n:onostainrte si itirattaisse dri espiropaiazi10lllle 
rpeir ll."'i.lfulm:lla fu:nldiiarrila e dlosse irnitervenuto 11 decreto delegato 
di espropriazion�) e la definitivit� del relativo accertamento circa la 
prorpombhlilt� 1deil!la 1sudidetrta azione in presenza dei riicordatd presupposti. 
Ed ailitirettranto 1c0lliv!mcenrte � ila crdmiJta2liione del g1iruidlicaJllo neil se1I11SO 
del ricOlllOSlcimento �delJla isola .aistriatta proporn:iibiiliilt� ded!l.'azdo111e, M cud 
co.Ilim"leto accogildmeinto T>iJch�iedeiva l'iaicceritamellllto ideil!le uiliteirfori conidii.ziolllld 
idi J.eggie (e speciificame111'1le idi rUIJlla ersecu2liione i!n cooro e deil1'aissern


za w pregl�!UlddiZl1o). In !PM'fliJcdlme ila �C�II1ColS/tainza deltl'irnrte/l"IV�llllllita arsse


gtnJa2l~onre il10\tl risullita vaJ.oriiz:ziaita darl!la seinternza. 

AJIJ.a ISlbregrua idlei rr.ilcoodiafil cl1eme111ti �appatre mainrirfesta J.'inillOlllldatezza 

derl >Se1cornrdo mo1liJvo die'l rlcooso '[miinlcipalle, basato suilil'eqmoco di Jrlrl;e


neire 1che Jia dioma111Jda 1sia strata di!chiJararta dim:Pl"IOIPOilldibilie ( � siJa pure sotto 

iJl pil"l()lfillJo dielhla <tairidWirt� deifilJa .poo1posiZl1cxne �), menitire ila Ooirrte dopo 

arviere irfubaidilto, i!n :lioirza del 1giruddicato, �la aistriaitta propOIIll�bliJlJirt� deJJ1a do


malllldia (1quani1Junique si tira<btaisse di un prooodimelllto� di espropr.ia2liione 

per irfilliorma fondiaria) IIllOill ha .coni1irlaidJdetto .1Jaile statiud.zione, ma � !Pas


sata ad esaminarne in concreto la fondatezza (non incontrando pi� al


cUIIlla precl'UISione idi 1giirud~caito aJ. ir.ilguairdo) ed ha espa:iersso fil oornv�nrci


menillo ohe diaicessevo 1dlidletto ientriambi i reqwiJS�Jti ll"lilcrhiesti per J.'arccorgM


me111to: IUIIl'opea:ia dli pubblica urtilirt� a111oora da esegiuiirsli e [a possi:bi[irt� 

dii iaispoo�o� senza preg1UJdlizio delrl'opera sbe!Ssa. 

La ,pretesa 1che iJl giliudliJcaito <m"lpiisse ainche Ja � ipTIOlporniibillit� � :Ln 
collllcooto rdlerl!1a domaindia non rriisu11Ja speci:fi:camente arrti'Coffialta nel ri� 
coirso e, 1oomUf!llqrue, non po'1ll"lebbe rtrovaiiie ringtt"eisso lin q1Uesta sede sul 
pilano derl S�llldl�:Vcarto del ~diiicato es:tJeirllllo ila curi irnrte!I1pre1JaZI�lone effottmaita 
1drui �g'lirudjJci di merdrto � clliiaa'.'ame111te scandiiita dn due momenti : 
quello delJl'aippiliicarbii!Ji:t� � L�n astr:artto � 1ail rcaiso L�n quesllione derlJ'arrt: 43 
e que!IJ1o rdell meT>ito, ise1corndo una lriJnlea dli 1S\'ollgJ.me111to pienamente 
aprpaigiainrte. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

404 

Mentve H rilc0l'll"�llllte ipr!�!DJciprue tende a d1il1aitare dil giiuiddicato dla!lla 
astratta 1a!IIlfffil�ls1sdlillit� da coocreta fondaitezzia deihl.'azli:one, [a dilfesa d!e[l'Enste 
si 1mJU10V1e in �seniso contrario e pl'etende -come si � glii� :llaitto 
oonno -che noo soLo ruL gtu!dd!ca.ito estemo, ma adtdd!ri1Jbwra fil gdiudilooto 
i~orpriecfLuida l'esame de[ priJmo mezzo del rfucomo pmcl�!pale. 

Ma .anche 1qUJi, 1per 1quanto arttiene a[ ,gifudlfa:ia.ito estemo, viene aittribu�lta 
,aJ�,a prima senrtlenza del!lia. Corte UiDla pootata d!i'V1erSa e pi� ampia 
di 1quei1la fi:ssiata 1dlailil'impugniata deCI�lsiorne, ,senza. oodurrn:e ddoned. airgomentJi 
atti: a ,swdlaioarrme ['iln1Jerpretazfoille (e viloooosce.nidlo, anzi, e1sip:ressamente 
i ilJimirtJi ooi ,si Via mcOllllIDo OV1e 1si preten1da di ooosm:aa-e in 
qU1esta 1sede 1gld. aipprez~aimenti dii faitto del 'giludlilce di merd.rto). 

In~ero ilJa 'Sentenzia passata in gi'Uldliloato ha lt"itenuto plt"opornibdile

1

l'1azd:one ex airt. 43 dehla legge n. 23�519 de[ 18165 ltlJOIIlOsta(llte il'dnrtJe:rvernuto 
deoveto di 1esp:roiprwafilo[)Je ,e nion, 1ooone, si ,prete[)Jde, anche a segu1ito del 
pll'.'OVV'eddmenrtlo di aisseginazion:e al cOOrtiwaitore. 

Nemmeno fil !I'I�Jcmamo al gdJudlilcato i!llJtJemo appare pemuasd.vo. 

Noo vi � dubbio �che questa OOll'.'te ipu� aiccerrtaire, anche� di ufficio, 
J',esistenz;a d1e[ �gl�IUld!iJcato 1c.d. ilntemo, ed a taiL ifine ha !i.il rporteire doveTe 
dli ilntJeTpretaire dittiettamente ilia sentenza sulli1a quailJe si sarebbe :llormato 
tale giiiuidliicaito 1e idi esaimilnare glii atti plt"ocessuahl dehle pairti aid essa 
relativi (Oalss. S.U. 6 febbra'�lo 1971, n. 3U; 213 gd.ugno 1972, n. 2116; 
19 giitlgmo 1971, n. 1'908 etc.). 

L'esiplica111sd. dli pd.� rpenetrarnti poteri iail iriiguaa-do non gl~ovia, pe!l'alwo, 
,ailll'aJSSUilllto delllla d1id�esa deihl.'Ernte. � ovvd:o, ed � mcorntl'ovemo, che 
sull'applicabilit� dell'art. 43 della legge sull'espropriazione per la definizione 
della lite si � formato giudicato interno, perch� l'articolo medesimo 
� stato posto a fondamento della domanda giudiziaria e ne costituisce 
la causa petendi, e perch� tale applicabilit� � stata Ticonosciuta sia dal 
'!1riibunaile che dailiLa OCJll'lte 1d'Appeililo e non Vliienie corntestarta nel !rico!l'ISIO 
per caissa:zJ�Jo[)Je. Ma \l'ambito 1de1Ja CO!llJWovoosiia -:lle!l'ma, perch� cope:
rta da ,giJuliilcato, La astratta aippldiwbHdlt� ideilil'iart. 43 a\l l);Wocediime1nto 
esproprdaitivo :per rdfcmma fOilldiair'�la -� it"�lmasto apieTto slUl pUillto delll'moii~
a dell'atto di 1aissegnazicme SUILl'espLetamento de�l>l'opera pubblilca, 
e 1su1l!a srtessa I�ldenrl:li.Lfioozdone di que1srta (1ooche se La relliartd.iva temattca 
1era a solluz:Looe obbldigata 1stailllte la virncolaitiivirt� del ~iwdliicato nel 
senso dellilJa :dloV'ero1sd.t� dli raivvjisa!l'e comunqJUe nel prooodli!mento di 
espropriiiazliiooe per .rdifcmma fODJdiiaria J.'eqru:i'Vlmlente dli taile 01'.)US). 

E 111Je[ pOC1imo motivo idi !l1�ICOIJ'.'SO ill. riJcOll'.'1"1ente fcmmuLa le sue censure 

nel pieillO viispeib1Jo della precilJusitO!llJe da <giudicato (esterno ed iit1temo), 

invooarndo ,wn'dniterpTerbazliiol�le defil'a!I'rt. 43 cit. 1qua:1e nmma atta a giiu


stiifi:care La 1prertesa non sollo irn 1aistl1atto', ma ainiche in concreto, e pro


pone di individuare il termine di compimento dell'opera pubblica, co


sUtu:Lta dla[la iriforma fondiia!l'iia, non g1i� neilJl,a assegnaz!iiornre al cOilrtivia� 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

tore d1�rre1lto, ma nel def�nJJtiivo ~<Ilo del.ila propriet� a favore 
dJeJ. medesimo. 

Cosi wesa la oonstlll'a spazia m UJll ambiito 1C01I1Jsenltilto dall grudliiciato 

esterno, qruai1e :fissato daili!Ja senrlierula dlmpugnaita, cui vdene prestato oslse


qflllio e propone un � deilillcaito rprdbLema � per :mrutM"e il'esipresisd;ooe aililo 

stesso Enite ll.'lelSilstente, ,che !IllOlll � trunito qrueillllo, 1S1U ou!i questa Ooll'te non 

si � '0sp'l'eissa :tmooa unwocamenite, defila apip[IJiioaibdiLit� delhla legge sulle 

esprOip!'1�laZli!orui :in gieneirra/le e de1l'aa:it. 43 in PMtiicoilare ail!l.a mater.iJa dehle 

espa:-opr.iJa:miooiJi per ritfOI'lma fOIIlldlia!t'lila (1oonf. orierutatiiivlamoort;e CaJSS. 

2818'7/6,21; 2683/63; 1813/613; '905/60; 2.914/7:2,; 2;3�37 /'57; s.u. 2908/69; 

153/63; 905/60) ma queJJlio cM op'�!!.'lalre tma ~filone aide1giuatrdJce 

del sudidetto art. 43 atl ipostu1alto iweilrattaibii1e dJeJ. g.iu�licaito. 

Thlrttaivdia taiLe ooonpiiJto t1110lll deve esswe affirOIIlltato da qruesto Coi!J1e


gio ohe IllOll � tOOJUto, qUJ.iJ:ndi, a rprendere posilmolllie n� sull rbema genieria.J.e 

(,copeTito da:l g.huidioaito, esa1ltamen1le ll'thlieviato e ,CliJrooiScxfu1lto dia~ gliiudilce 

a quo), !IlJ� su 'qrueihlo ispecdifioo dedotto con iil pa:iimo motWo, per una 

aisjsorbenite ragillone diivierisa dail1a poocl1usione 1ilnvooaJta dai!. oosiJsteln,te che, 

come 1s'� viisto, viamimente ISi rochliama ail giiruJdilooto. 

Si � pooto dJn diebi<tia LllUJoo ne1l'esposiJZli!ooe {PIOOcedente clle fil rigetto 

deilJJ:a doma!Illda � istato lllO!!lJda<to dalliLa 1se<.rllteinzJa iln:lJpugniata sru di un du


pl1iicie oodiJi!lJe di� 111a1gli01I1Ji. Pur aVietllido di:ffiwsaime'Illte SIVIOl1to ila tesi della 

tardiiviit� deilila p11oposimone lde1La domainidia aid opooa rpubbil~ca gi� ese'


guiita, per �esser 1g1i� liJnltervien.ru1ta l'�aislsegnaziione, la Corte del me1r1.iJto ha 

sogg1U[l,to chle l',esericizto idei!. dl�rr.i.rtlto di .rimo2lione deli maiterdia.:1.i. non sa


rebbe potruto aivvieni�rre � 1senza pregitrudiZIOO � traittandOSli di marfleTliialLi oor


vi1ti a 1lormaire ,]Ja maissicciiaita di Uli!lJO stmado:nie ed a oostrulire rum COI'IPO 

di :fill!bbrilcaito. 

� ovvito 1che (La 1s1JaJtruliZliJO!!lJe suilila iSUJssisteil1za del pregrud1Ziio � idonea 

a regger�e da sola la pronuncia di rigetto della domanda poich� a nulla 

val!'lrebbe all Tedesco riiJS'ULtair:e vdrt:ibortoso SUJ1. prunrbo deliLa tempestivj,t� 

de1lia 1prCJtPOOi,Zlione (rper '1110lll 'alllcora ilnrberrveDJUrflo completamenrflo deil:l'ope


ra rpu1bbl:iica diel.llJa !flii:llorma), 1se fa domaillda, doveSISle po'�. restare paraliz


ziaita 1dai11la cOIIlJStarbata imposlsliJbfilliit� d:i l'I�JmoziiJone DJOlll pregiiJudiizievoile. 

Urnwoco � all mglUJaa:ido il'oo.iJentamento idi questa Coir:te ne1l sellllSO che 

qU1aindo 'La sentenzJa 'io:nplllg'na<lla per 1Cta1SsaizJ]o:nie sia :lio1ndata sru due ordiJni 

d!i aa:igoonenlta2JiJcmi, C�i�iSCUJilJO dei q1Uia11Ji � idi per <S� lidOIIlleO e sufficienite 

a s~egigere La deciisiooe, l'omessa imprugnaZJ.i!one dii llJ\l1la delile r,aigtiioo.i 

gdiuTI�ld.iJche aidldOltte rend..e ii�liammils/sdiblhle lia 1ceil11Sma relallliivia iaiLl.'ailiNl, 

po]ch� La deetilsione dovirebbe u~restax ferma aincbe se iJl mo


tirvo �!'l]sufl:i.ill!sse fondlaito, valliendo a SOII'll'egigierJa l'alta-o oirdline dii mC01I1Jte


1

state riaigioni. Ne COillSleg:Uie che in tallie liipotesi ill moitivo mm deve nep. 
pure essere preso d.n �esame perch� ii:t'l!'lil1eviante agli effetti deifila C1a1S1sazione 
deUa sentenza impuignarfla (Cass. 3�220, 3039; 541/71; 2.788./70). 


(Omissis). 


I

406 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1'973, n. 2930 -Pres. 

I

Giannattasio -Est. Scanzano -P. M. Mililotti (iconf.) -Ministero delle 

f 

Finanze (avv. Stato Alibrandi) ic. Fall.to S.a.si. Pompe Anselmo f. 

I ~ 

(avv. Benzi) ed I.N.P.S. (avv.ti Giorgi e Traveiriso). 

Procedimento civile Ricorso per cassazione inammissibile ! 
Rinuncia -Inefficacia. 

I

(cod. proc. civ., art. 390). 

Fallimento -Decreto del Tribunale che pronunzia su ricorso contro il 

I 

piano di riparto -Ricorso per cassazione -Decorrenza del termine 

per la proposizione. 

I 

(cod. proc. civ., art. 326; 1. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 26 e 117). 

La rinuncia al ricorso per cassazione � priva di effetto se il ricorso 
deve essere dichiarato inammissibiile (1). 

n termine di sessanta ( 60) giorni per proporre ricorso per cassazione 
avverso il decreto del Tribunale che decide sui redamo proposto 
contro il piano di riparto reso esecutivo dal giudiice deLegato al faHimento 
iniz!ia a decorrere con il deposiito del provve,dimento in canceileria 
(2). 

(Omissis). -� neoossard,o 1esaminatre pre,J.dm:inarmeir:ute l',e1ccie,zd:one 
di 1D:J.ammissibiil:tt� del ~�JOO!'SO, 1SOlilevata diai ,co1Illhrorfoorr1eniti !sul r�Jl.ii.1eVO 
che ~H cicooso istesso � staito notifi�cato ootre fil ibeirnn:ine dii sessanta g�iioll"!lli 
dail1a -data del deposiito del provvedimento 1impugnato, e che in mate:riia 
non isiia utill!tzzabiJ.e il termine lungo di un a!Ilino prevdsto dailil.'articolo 
327 ic.p.,c. 

(1-2) Sul princiipio contenuto nella prima massima la giurisprudenza � 
costante (Cfr. Cass. 10 :febblt'aio 1970, n. 336; Cass. W maggio 19t69, n. 1756; 
Cass. 8 maggio 1967, n. 907). 

Con l'affermazione .contenuta nella seconda massima si consolida l'indirizzo 
giurisp!rudenziaie secondo cui il termine per !Proporre rkOiI"SO pe!r 
cassazione avv,erso i[ p1mvedimento del Tribunale, ,che ri,getta H reclamo 
al piano di riparto deil.1'1attivo fallimentare reso esecutivo dal giudice delegato, 
inizia 1a decorrere dalla pubblicazione de1l provvedimento (cfu'. Claissa,.. 
2liionie 27 1J.rugllio 1972, 111. 2567; Cass. 10 marzo 1970-, n. 605, iin Foro it., 1970, 
I, 1716 con nota ord:tica di PEZZANO). 

Si tenga tuttaivia presente che con recente decisione (25 maggio 19t73, 

n. 153'5, I�!n questa RASSEGNA, 1973, I, 1110) i.l S.C. ha ritenurbo ammissdhiil.e 
fil ricorso per cassazione a norma deWart. 111 Costituzione direttamente .contro 
il pil.'o,vvedimento del giudke delegato -che rende esecutivo il piano di 
riparto dell'attivo. 
La stessa giurisprudenza, dopo la decisione 9 luglio rn63', n. 118 della 
Oo~e Costttuzdonailie (in Giust. civ., 1963, III, 213) ri1tiiene :imi.ne !l.)OS!sLbiile 



�. 

-= ' 


-�� 
PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 407 

La criinun.cia 1che ,si ri;fm-.Lsca ad un riicorso '�.OOllllmilssilbdile �, dnfutti, 
priiva di effetto perch�, :in dife�tito di Ufllla vailida dmpugnazione, V\i.ene a 
maincare lia maiteria stessa deUa ll'i!I1uncia (Ca1ss. 10 fobbrniio 1970, 

n. 336). 
Occorre ffi1o!1a stabilire se, in mancanza di modifica deil provvedimooto 
(deoisoriio �e deifinJitivo) emesso dm Trr'ibUIIlaile :l�all1menrtaT1e ai siens1i 
deH'a'.l't. 2,6, recondo comma, ilegge :liaJ:limentare, dil cr:d.como per oaSlsaziooe 
1conseIJ.Jhlrto dalll'aTt. 111 Cost. poss1a 1e1ssere utiilmenrte proposto entro 
iil :t&IIIline dii �cm aU',arit. 327 �C.p.c. 

A tale pl'ohlema questa OOTte ha gi� darto .soluziooe negativa (Cass. 
10 ma�I'.2'10 1'970, n. 605; 217 iluglfo 197�2, n. 2151617), riitenendo �che iil l'LCOTso 
in �M"gomento deve essere proposto nel ,termine dii !sessanta gitoTini, decoirr1enti 
daHa data dli pubbldicazlione del de�etreto impuignato, e che � .contraria 
ailile esigenze del p1roce1sso faililimentare J.'appilfoazione del'l'articoLo 
327 �c.p.ic. 

EgiuaJmenite itnaprpilfoaibiJie tale diisposiztiJOlll.e � .srta.ta rtiJten:uita nell'anafogia 
maiteria deil.J.'�llripugnaziooe del dec�reto cli �ammiissione al'la procedura 
di �CO!llcoodato prevenrtd'V'o, �COlll. la sentenza 10 ,gennafo 19173, n. 52 
(.che modifica il'omentamento esp1re.sso �con J.a 1sente\IlJZa 14 april.e 1969, 

n. 1182), e deil decreto di aimmliissi�Olll.e �aill'1ammirniiistramO!llle 1cOIIll�J:OOililata 
(Ca1ss. 4 marzo 19o69, n. 691 1e 23 �ottobre 1971, n. 219�87). 

Le 11ag~on�i �Che piresid1iiano ta!le orienitamenito vanno condmse. 

ConVliene premettere �che , 1il. termine per dl cicOTso per �ca�ssazione 
� fi1ssiato, 1n via ordmaria, dalil'a~t. 325 ,c..p.c., [IIl 1sessanta gdiorni, che 
secOllldo d!l 1succe1ssiv10 ail'it. 3216 dec0l'l10lllo dialila inotifiicazdone delila isen1le!!
Wa. L'iarrt. 3127 deilJJo stesso 1oodli.ioo, pi� che stiabdWilrie un ulrberlilore (surrogatorrio) 
termine dl'impugnazione, da osrs:ervare in mancanza di notificazione 
della sentenza, commina una decadenza dal potere d'filnpugnazione, 
r1coilJ..egandola ail deCOTso dii Uill anno daU.a data di pubhlicaztiJone deHa 
senste<nza 1stessa. 

Pooch� 'il ir�JOOII'SO di �cui a11l'art. 111 OOlsit. m:fierilto ai dec:re.ti (deds~
i e deifindJtivi) pronrurnz1iati da.I Tribunaie :l�a.Wmellltare ex art. 26 J.egge 

0

l'opposizione OII'dinaria avverso il decreto del giudice delegato che .rende 
esecutivo il piano di riparto (v. Cass. 28 gennaio 1970, n. 175, in Giust. civ., 
197.0, I, 580; Cass. 26 apri!le 1969, n. 1357; in Giust. civ., 1969, I, 1689 ove 
richiami). 

Secondo la dottrina .pi� auto!l'evole, invece, avveTso il piano di ripalt'to 

reso esecutivo dal 1giudice delegato dovrebbe appiicaTsi per estensione l'arti


colo 913 L.F. (v. S'ATTA, Istituzioni di diritto faliimentare, Roma, 19'64, p. 301


302; Idem, Decreto di riparto fanimentare rico'l'so per Cassazione, giudizio 

di rinvio, in Riv. d'irr. comm., 1003, II, 330; FERRARA, Il fanimento, Mifano, 

1959, 407; ANDRIOLI, Faliimento (diT. priv.), in Enc. dir., vol. XVI, p. 447. 



408 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

!llahldtmoo1Jare, ,si i�!llJsel'I�JSce dn un siistema dn cui 1La noti.ificaz1one del in-ovvedimooto 
lll:Oil � prev1sta, � da vedere 1se tail.e 'cimco1s1Janza 1mpediiisoo 
l'applfoaz1cme del!l.'ao:it. 312.5..c.p..c. per J.'imposs~b.i!l:ilt� dehla decOl.'tt'erula deil 
termfu.1,e ivii previLsto (tal.ch� ii ~.�JCQII"ISIO debba TILteneo:si, di inrnrma, svdncooato 
dal termine .br1eve 1e qruiindd isempre ;proponibhlie, .sa'h11a la decadenza 
.coa:nmfuliartia idahl'art. 32�7), o se dnvece, ribadendosi la so~gezitooe 
del ritclOIJ.'lso, 1CQIIIle di q'lllalLsiasi I�lnlpuginadcme ordlitna:11ia, ail terimilne breve, 
debba 0C1Lco11egarsi il rclativo dies a quo ,ad urn mOIIIlelrlJto divietrlSIO dalla 
notificaz1ooe. 

Esigroz:e di ,C!l[".aittere siistematfoo, geiner:ale e parncoLare, !impon-
gO!llJO ,la seconda 1soluzitone. 
DaJ. plU!ll!to ,dJi V1Ls1Ja getnell'\a:le l'l~esce ,dJiffichle �C0111:cep1re tm'impugnazione 
ordiill!a['ia 'che non siia 1soggetta ad U!tl. i1Jeo:mine 1specifi,co, breve e 

per~o. 

L'esame del sLstema pal't1co1Ja0C1e dei procediimeoo 1C01I1.tcorsuiailii .consenrte 
poi di 0C1hl1eviare �Che Jia !ll!otdifi.cazione � prevdista dn vita oocezLonaJ.e 

I

(v. art. 19 J.egge faUiiimentaa.'le per 'le ,sootein.ze che decLdOIIlo ~l'opposii~ 
zime ,a :Eallillimen1bo), ma �, ,dJi niorma, eiscliuisa diaJi meZ2li dd conoscenza 
legiale dei p110vvedimooti del ,giiudice; .che dettta 1coinosoenza � lililvece 
I 

affidartia ai~ Uilla specLale p.ubbLLciit� (riJieva1I1.te anClhe agili effetti deil de


~ 

coaiso d~t rtermind per ile impruginaztiiooli), dli ooi �gilii sitrumoo1Ji aibiituali f:; 
k 
sooo il'1affisstone (1air0tt. 18, .g,9, 1119, 13:1, 1'66, 183, 1'8<8, 195 ileg1ge faJJli�
J 
)li

menitwe) 'e i[ deposWo m.:caincell:eo:ia (1a:rtt. 9'8, 100, 103, 209); che, inoltre, 

i;:

a!D!Che qua!ll!do � stata avvertita il'esilgenza dli U111a dtruformazitoine pooscmale 

~~~ 

e d!ntta; dii. legltslatore ha, di ['egola, 1sostitui<to ai1la no1M�cazitOIIl.te liJ. F:: 

~ 

mezZio pi� a~e deilJ.a comtmicaziane postale (aritt. 97 e 110, seCOIIldo 
comma, lli6, l2i5), .che perailt:ro � imileva1I1.te, pieir fo pii� agli effetti dehla ID 

~== 

~

deoodenzia del termine di hnpugin1azitooe (come nel 1caso deJ.rl.'1ao:it. 97 @ 

v. airt. 98) o di qruello asse.guaito per l'ese:rciziio .dJi 1all1Jrli dtllriitti dleti crediI 
I 
lii 

tQTii (come niel �caso dehl'art. 1215). 

Tale sistema, ilil cui, di norma, iJ.,a .coooscenza J.egale dei p:rQIVVedimoo1Ji 
viene ['LcoUegata �a mezzi di pubbUcit� dli.verllii d1alil'ilndiormazdiollle 
d1retta, 111Lsponde ailil'esigoozia dii 1ceileriJt� p:ropria dei p:ro'V'Vedimeniti concorsua1i; 
� coeren'te ,col dato, tipico di tadii p0C10ceddnnenti, deJ.la p]Jurra


' 
liiJt� degili mtooessa<t:i (tailo;ra accOIIIlpaginato da queH.o deil.J.a iLOIJ.'IO liinde-' 
1Jerminartezzia, 1come ill!el ,caso dehla opposizitone iaaila selil.telllZla dli fail:limen.
to) 'e l:l'eaJJiz2la irnoltre liJ. msulitato di UJilliific!lOC1e d:l dies a quo dei vari '

Itermini, coo le 1coinseguen:bi :liavorevoJ.i: ripoocUS1811oni 1sulJ.'ordimlrto e iraw 
piidio sviolgiimooto delle fasi proced!imellltaWi 1srooce,smve. 

I

In un ta!le ,sistema, �e �con .specifico l'i.:fedmern1to ai pa-ovvedimenti 

!::1 

concernooti ll:e opera,zioni di :dpa'l"bo dell'iatti'V'o, 1sarebbe davvero contJ:
iaiddilbtlOII'iJo l'l]collegiare ailllJa mancata p:revJ]sione dehlJa niotli:fi,cazdiorne, o M 


!�.�� 

diispelilsa dail


~ii 

I[
:'
: 


I : 
: 
: 
j 

r1a�1111111111,11i111ll11r��1111tr1111111�tr1��� 

di aHma equ1ipoJ.leinte forma dli comwn11ca:zi]ooe d1f,eitta, iLa 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

l'osservanza del termine brevie per ila pr,oposiziione dcl ricorlso oQIIliSenttto 
dalJ'1art. 111 e la possiibiltt� di :utiJJizzarre a :tail ;pi� i:l termine dii cui 
a.ll'art. 3127 (J.,a �cui presen.za potl'ebbe 1c:reare� una mtoilJLerabhle slitUJazione 

d:i .mcertezza, mal-grado l'eserutoiriet� de1i provvedimeoo stessi), e dievie 
funvecie ritelneil'!si 1chie dJ. predietJto 11.'\iicQll'ISo � 1soggietito ai!. terrimiinie dli isessam� 
giomi, deoorr00i1Ji. dai! deposiito del decreto deil Trfubtmaile dn Canieeilleriia, 
cio� da ,queill'atito ,ohe dn g00iere re1aJ.oizza la piubbltoLt� dei: proivvedimernrtd. 
del .giiudfoe. 
Non 1siarebbe; mfine, 'giiust:i1fi.carto opporr�e ail 1ouriatore, aillo 'SOOpo di 
attuare .hl presupposto deli1a de1cocrenza del te.rnnme breve dd r:Looroo, 
iil davere di notifi1oare :i:1 de1creto 1che de1oi<l!e il'e oonrtestaziontl. sul mpa["J�O 
al ,Cll'ledlirflore dii. cui reollamo !Sia stato dgettiaito o, 1ooo:rrel1ativiamente, a 
que11'i �che, in caso �dii a'ooo.glimento del reclamo istesso, ve1nga1no ad 
essere '.Pfl'opoisti. 

Pr.emeisso che doveri :specifici: a �Call.']oo deil 1ClULl'iatore non posis1ono che 
essere desuniti daiJ.;J:a J.eg.ge (1ainche per ile conseguooze ohe l'art. 38 Jegge 
faJHmein<flare !l"i.coill!eg:a ailla foro vfoJazJ.cmie), ila Corte llJ.ion irirtiie!lle che 
quello 1SU 1ipotizza�to deI'livd automat:icamellJ.lte dallila preci:sio!lle 1deil lrlioorso 
per �cassazione �contenuta 1nelJ'art. Uil Cost. Coordma1ndo I�IIlvece tale 
ddsposi~ione �con il sistema inllla~i delmeaito, che, 1agil!i1 effetti deilile 
reaz:i!OllJ.i ,giudizfolrli,e con1re1ntite aii cr�eddtord, 1impo11J.1e a questi un generale 
onere di diligenza nella partecipazione alla rp!l'ocedma conconsuale (senza 
che ci� 1importi viioilazLooe del db.-irtto di d�fesa: v. Oorite Cost. 6 lugldo 
1971, n. 1'5i7) deve T'itene.r,si 1ohe fa~�e ooere 'sd e$nde 1aill'1a,ooertiamiemio 
deilil'atto (dJo� iil deposito 1m 'oanool;leri:a) �che l'eaillizzia J,a pu:bbliciit� del 
decreto deilila �CtUI� dmpugnaziiooe si discute,. 

Ii! l']cooso va peirtanrto, diicMaooto illlammiissiibdile, trlimanendo ooo ci� 
prdva di effetti 'l� rinrunciia ad esso. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 n-0vembre 1'973, n. 2'981 -Pres. 
Ma:lif�timo -Est. Spadar-0 -P. M. Antoci (.coof.) -Soc. 'coop. Dario 
Papa (avv.ti Patan�, Lomba!!.ido e Pertucci) c. Ministero delle Finanz.e 
(avv. Staibo Oav:aHi). 

Obbli~azioni e contratti -Vincolo di destinazione ai fini dell'interesse 

pubblico di un immobile ~i� appartenente al disciolto partito 

fascista -Validit�. 

(cod. civ., art. 1379; I. 27 luglio 1944, n. 159, art. 38). 

La clausola, inserita nel contratto operante la cess~one ad enti pubblici 
o associazioni assistenziali di un bene gi� appartenente al disciolto 
partito fascista che prevede l'obbligo della destinazione del bene a scopi 


410 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di interesse generale e la rescissione ipso iure del contratto per il caso 
di mutamento delLa destinazione, � valida in deroga all'art. 1379 e.e. (1). 

(Omissis). -Coo l'un:1co motivo, J:a LrLcorrenrte Societ� Cooperativa, 
detnJOOJc1a:ndo ,1a vfolaziiJone dell',aict;. 3'8 del d.U. 27 tl.ugJio 1944, 

n. 1'59, in rriefazdiooe :ail!l',aict;, 3160, nn. 3 e 5 'c.p,,c., ,cemsuil'a ia iJmpugl!lJaita 
sentenza per avier lt'.irtiermto ,cfie 1a dlispo1siZltone d!ehl',art. 1379 'C.,c. 1sul divieto 
dii 1aldiooazi~one lllon fosse appHcaib11e alla clausola, 'colll !La qua!le, 
netl. cont11aibto dli :cessione ad ,essa Cooperativa :deiH'eddficdio proveniente 
da:l �iisciolfo partito fuiscdista, fu sitabillito l'obbill1g.o detl.1a �le1stiJi!lazi1olll!e del 
detto ,edificio :a propria :sede ,sociale �otl.tre ,che a :scopi 1aisiststenzia1i e 
111tcreaitivi, ,colll �:a 'espi11essa previisione detl.la iI11soliuziiollle ipso iure de:l 
contratto stesso in :caso dii mutamento di fal,e �Concordlaita 1d~stina�Z11one. 
I ~ 

In pa<D1footl.aire, dopo avere premesso che ,l'art. 318 del d.U. 27 !LugUo 
1944, n. 1159, prevedendo ila destLnazJtollle degli :immobili, prq_iy;eni,enrtli dal 
discioilto palt'lt1to :l�asoista, a serviZli publliiici o a :scopi di interelsise gene


~

1t1atl.e anche mediiaJ1I1te ,cessiione :ad altri Enti Pubbltci, od 1associazio111Ji 1assi.: 

~ 

steru:iilailJi, sportiJvie e sdmi.[i, 111Jon mncilsce la impossi!bdllit� dlL UJilJa alliiieilla


~ 

zdione o di una d~siposizfone d!i tali beni da parrbe dehl'Ente aisseg.natario r: 

~ 

ma mira 1sotl.toorto ad 'a:ttoolre la 1ga11alllZliia di uina ta!1e destinaziiOIIle, che, 
!llJel 'caso di 1oossd!one, Sl:iJ reairi:zza e 1si 1concr,eta :a:btraverso Ja cessiooe stessa, l 


ti 
!~~

soistd,ooe �che la clausotl.a :cootenuta nel 1coniWatto di: :cessione, colllcel'lnente 
il divieto d!i mutamento della destinazione, si� traduce in un vincolo di 

~~j

~:


indisponibilit� del bene, ed avendo natura rprivatistiica � ri!conduciibile v.: 

;::: 
sotto La dliiscip]Jina dell':a:rt. 1379 C.'C. 

1:: 

H motivo � Mi.fondato. 
L'art. 38 die1l d.1.tl.. 2,7 lugMo 1944, n. 159, :nel :disporre il.a devoilu1.:
1 
zione allo Stato dei beni del cessato Partito Nazionale Fascista e delle 

~i~:

orgallll�!Z2laZI�oni 1soppr,esse :col r.d.il. 2 :agosto 11943, n. 704, �stabLUsce che ~j 
i beni istessi, 1con decreto del PrelsLdenrte del Ccmsi:gMo, da emanami dii ~ 

I 
I 
r.-: 

(1) � pacifico in dottdna ,che 1a regolamentazione del diviieto di alienare ~ 
contenruta ne1tl.'art. 13<79 cod. civ. trova '.la sua giustiificazione neHa esigenza 
.

dd interiesse g:eni~atl.e che non sia compriessa:, iarttraverso l'dmmoibilizz1azioine, 
, 
la libera circolazione dei beni o di determinati beni (clr. MEssINEO, Il con. 
tratto itn genere, in Trattato di �diritto civile' e commerciale diretto da Cicu 
e Messineo, tomo secondo, Milano, 1972, p. 9~ ss.; LoJACONO, Inalienabititd 


I

(clausole di), in Enc. dir., voil. XX, p. 891 seg. spec. 894 se,g. ove :richiami). 
Essendo .quel1a OII'a indicata la ratio del1a norma, :apipare evidente come 
essa non abbia possibiUt� di applicazione quanto l'utilit� genemle della 


i

dlestdnaZlione di un bellle (o dd urm categ:011iia di bem) a dete:rminalfli :fimJi sia 
legi,slativamente riconosciuta, come avviene, ad .esempio, per i beni appar1
�� 
tenenti ad enti ,pubblici (art. 8'28 cod. civ.). Con la deci-sione che si annota, t~1 
i!Ja S.C. ,con:ferma1I1Jdo 1il prd:ncipLo gi� enunctato 'l'l!eWLa precedente prornu1nzda V 
9 giugno 19619, n. 200:8 (in questa Rassegna, 1969, I, 814 ovie richiami) se,condo ' l':� 


H 

~ . ,., 

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1w1111illrt111~1111r1illrillirftrlilfllBtrr11~ril111m~:rrr1tlllrfiirj:r11mrrfi~riff1:11111rn1ra 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 411 

concerto ,con 1i min11stri �competenti 'e 'su proposta dehl' Alito �Com.missario, 
dovmnilllo essere destinati a 1servizi pubbLkli .per 1soopi dd d.11JJteriesse generale 
,atlJJche medmnte �cessfone .ad aitri E:nti prubbltci e ad AJssociazi-Ollli� 
ass1sten�z1aJ.i, 1sporit1ve e simili. 

Dal testo ilettera1e, in 1CUJi msulta formu:Lafa questa d1sp0\sizione e 
d�ahla �sua � ratio �, :iJspi;rata dalla fin,aliJt� di rUrtJ.hldZZ1a~e i detti beni spooificatame!
llJte ed esclU1sh11armeilllte per scopi d'1interesse generale, emerg�e 
chiariameinte 1che d. beni rstessi non possonio 1esoore destin�a1bi, �n vdra permanente 
e rdefirni:1Jiva, ad una utilizzazi'Ollle di'V'ersa da qUJeil:la ;pll'evista 
d�aifila norma; 111 che importa, il'assoggie,ti!Jazii.O\Ille �dli essi ad un v�ncolo 
1egaJ:e rdi dest1naztione a scopi d'rinteresse geneTa�le e 1ad fllln ogge1ttivo 
speciaJ.e regime giull'lidiico, rche permane e li �Se~e 1sia �Che ila utilizzazione 
per queisti scopi ven~ attuata nell'aimb1to deilLa :stessa ocgan:izzazioine 
.statuaile, nel qua'lie caso, .secondo hl 1prdtncipiio ral l'li~ardo .affermato 
dal1a .g1uriispruderu:ra di questa Carle Suprema, si vwmca LI loro passaggtio 
nel patrt1mooio 1ndliJSponliibHJe del:La St9itol (Oarss. 9 gi.ii~o 1969, 
!Il. 2008), e sia �Che una tale U1Jhlizza~~one V�enrga rarfltUJata tneilil'ambito defila 
organ~Z:Zarione di 1aLtrii �Enti pubbHci od associaziLonii aissirstenz:Lali, sportive 
1e 1sim1Li, medJiatnte ~a Jroro rcessione a �qU!esti Eilllti. Trattaisi, in definiitiva, 
rd!i un vincOllo, �che, opel'lando ope legis sul regiime gi;Ul'l1dico del 
bene iattraviwso '.La 1mp0\siiz~ooe di un limite all.a 1S1UJa rutiJJi:zmzione, spiJega 
i ,suoi effetti in funzione di ques.ta oggettiva 1carratterist1ca impressa ad 
esso daihlia norma, 1e, quindi, oon eg;uaile via:Jiidliit� ne1l'�uno e n:ell'iail.tro 
d�elii rcasi, 1in 1cud !La JP1'evliista 1Uthldzzaziooe .pu� essere 1811JtUJarlla. Ne consegue 
che, neJ. 'caso dli rcessione del berne ad Enti Pubblici o ad ,associazioni 
aiss1stenzila.J.ii, .spor.t1ve e sl.miili, fa 1clausoLa, oon La qUJale, nieJ. reilaitivo 
contrarbto di 1cessioine, Vetng\a rSatlJJci1Jo il'obbLtgo ,dJeilila d.iestinaziione deJ. bene 
a 1scopi di interesse ,generale, con la ipll"ev.iisione della it'escissi.one ipso iure 
dlel 'contratto per .il 'C8Jso di mutamento di una tale destinazione, raPfP!l'esenta 
l'effetto d:eua illustrata caratter1stica ogigettiva e ,giuridica di quel 
vincolo e.della sua operativit� ex lege; e, pertanto, rispetto a questa clausola 
illJOO pu� troVlare applicaziooe la norma rdeil1l'rart. 13179 ,c,�c., :La quaLe 

cui i beni del! soppresso rparti.to fascirsta, in forza del!l'art. 38 del d.1.1. 27 luglio 
1944, n. 159 debbono ritenersi destinati, in via permanente e definitiva, 
a fini di interesse .geneTale, riconosce \La loro so~gez:ione ad � un oggettivo, 
speciale regime giuridico �, anche ,quando detti beni, invece di esseTe attribuilti 
1aJl10 Stato o ad enlti ipubblici (neJ. qrual caoo �sairelbbeiro stati sog:~ettd. alli> 
speciale regime delll'indisponibilliit�), 1siano aittribuiti ad aissoc1azioni od enti 
privati. 

Ne segue .che 11a cliaiusoiLa,, oontenuta neilil'aitto dli cess:ionie de[ beme aJJl'e1rnte 
privato, con cui viene .sancito l'obbltgo della destinazione del bene a scopi 
di inteT.esse ,generale, non va .sogg,etta al'la diisciiplina 'PII'evista dall'art. 1379, 
cod. civ. corrispondendo aLlo �speciale regime giuridico impresso dalla legge 

n. 159 del 1944 ai beni ivi considerati. 

412 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ddiscipl1ina dl divieto d.i alienazione detriva([);te dalla aurtoooma e Jiibera 
vol00it� 1COOJtrat1ruaJI.e delle pall'lti per i booi: 1a,ssoggeittati al re!�ime giuridico 
prevdsto daJ. dirditto comune, e, cio�, per i ibeini 1che 1sono iail. di :liuori 
della ddiscipillina giuridica speciaJ.e, prewsta dal 1cHiato a~. 38 del d.1.il.. numero 
1159 del 1944, e, icmne itaJ.e, prevalente su_ qlUleJil.a deJ. dirl"irbto comune. 

La dimpugn;arta 1seint00:za, ila quale ha l'.'.iteinuto ilnapplioobdle i'anziderbta 
diiscipltina, detta:ta daJ�"art. 11379 ,c,,c., allla clausola 1stabithlita nel 
ccmtratto dd cessione delll'immobiile, provieni.ente daJ. dliiscioLto ipaa1Jirto 
fuisciJsta, aJ.ila Cooperalbiva � Dado Papa � e 100rntenente il. divieto di 111on 
mutall'.'e la conOO!l'daita destilllazJione del detto dmmoblile a scopi di 1i111teresse 
pubblico, isi �, quindi, rurniiformata agli esposti prmcilpi, rta'.Lch� essa non 
merita [a 1censum, prospettata ,col dedotto motivo dii :riicorso. E deve qui 
sotto[dnearsi ,che pr.iv10 di valore � 1fil 1rfohiiamo da prurite della II'iicoorein.te 
Societ� dell'art. 42 della Costi'1luz:iooe, addotto a 1sotstegino deH'arg;omein�to, 
secondo 1cui ile J.dmi.rtaZ�l<mli. JegaLi ailJLa propriet� devono T'tsu[iflall'e chiaramente 
e specifi.oatam�te, gilaicoh� li.a iimpuginata sen.'1lein2la, proprio con 
l'li'.liell'iimenito al�l'~idetta norma ioostituzioniail.e, ha rettamente 11'."i:levato 
che questa J.egiittiima Je limita2::oond alla ipll"Oprliet� pa:'livata 111eLI'ambi.to 
ed dn dipeindenm deH'1iiniteresse pubbrriico, demarndatndo 1a'.111a ,legge d.i determinare 
.i modi di acqUJi:sto, dii: godffimiooto e i. ~ei1ativti ldmiiti, ed ha 
osseirvaito 1che la disciplliinia dettata 1daJ ieitato al'lt. 38 1del d.:Ll. n. 159 del 
1944 obbedi,sce a questo prmcipi:o, sa:noito da11Ja norma costiituzfonafo. 
N� 1sussiste, 1illl.fine, li.a prospettata 1C0111traddiittooilet� dli motivazione sul 
pu111to, dn 1ciui ila :impugnata 1sentenza, dopo avell'.'e II'filevaito che quel:la clausola 
:non ffimpor1Jav1a n�ecessairiiamenite un diV1ieto di aliena:zJtone, daito che 
la 1C0111cordaita destina�ione si s:arebbe potuta pur semprre manoonerie anche 
-attravier1so un'alienazlione �che meruainte� �un costitum possessorium, 
conservasse aill.1a Ooopera1liV1a d;l igodiimieinto del hene, ha acoolLto il!a tesi 
che �tale iclaiusola iimpodaiSSe un v1iincolo d'dndd1spionilbiJit�.. Queste due 
tesi :rd:sultano, in:llatti, esamina-te in V1ia aiLtertnatiiva, :t'una subo.rdi~rta 
alla supposta illlfoodatezza dell'altria. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 :novembre 19-73, :n. 3017 -Pres. 

foardi -Est. D'Orsi -P. M. Cac.cioppoli (palt'z. conf.) -Mintsrteiro 

LL.PP. (avv. Stato Albisinni) c. Mareone ed altri (avv. Caa-oselli). 

Procedimento civile -Ricorso per cassazione proposto dallo Stato Deposito 
per multa -Inapplicabilit�. 
(cod. proc. civ., art. 364). 




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 413 

Espropriazione p.u. -Piani di ricostruzione -Aree da espropriare per 
l'attuazione del piano -Criteri per la determinazione dell'indennizzo. 


(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39; I. 27 ottobre 1951, n. 1402, artt. 7 e 9). 
I ricorsi per cassazione propo,s-ti nen'interesse delle Amm.ni delLo 
Stato sono esenti dal deposito per multa, anche se l'Amm;ne agisce in 
giudizio come sostituto processuale di altro ente (1) � 

Nelle espropriazioni eseguite in attuazione di un piano di ricostruzione 
ai fini della determinazione dell'indennizzo sp�ettante ai proprietari 
delle aree espropriate non si pu� tener conto n� den'aumento di valore 
dovuto alle disposizioni del piano che abol~cono vincoli preesistenti n� 
della diminuzione di valore dovuta ai vincoti impoisti dal piano di ricostruzione 
(nella specie � stato ritenuto {:he si debba te.ner conto dei vinco.
ii di inedificabilit� grovanti su un'area confinante con un'area cimiteriale) 
(2). 

(Omiissis). -I II'esisteniti hanno preLi:minarmente eccepiito J.'dn1amm1sstbiiliit� 
del II'tLcorso pe~.,ch� !D!O!ll preceduto dal deposito per itl 1caso ,di soccombenza. 
L'Ammiiiniistrazione dei Laviori piubbUci, liinfurtrlJi, sarebbe ~n 
girudd2io 1ID1Lcamente quale ,sostituto procesSIUalle diel Comune di Rocca11aso 
e sarebbe :tenuto a tut:ti gli adempimenti cui 1sarrebbe stato tenuto 
dJ. Oomune. 

L'eccezione � �in:lioodata. 

L'arit. 15 della legge 27 ottobre 1951, in. 14021 ,su ,cui !i reststenti poggiano 
la '1:o1ro eccezione prescrive ohe quando i 1comWli ,CO!ll popolaz~one 
non superiiore a 2�5 mhla abiitanitd illlOn siano dn graido .J>eT ra1gioni itecn!ico 
finanziarie di provvedere all'attuazione dei .piani d'i ricostruzione, il 
lVfiltndtStelro dei LJaVIOO'li PubbJ.ici. rseintiJto iJJ. Miirn:~stell'10 dteill'lnitell'no, pu� sostiitulilrlsi 
ad 1essi lllleilJl'iartJ1Jua2J]on1e medesima ,con itiurtrtJe ILe :falCIOl1t� iattirWbuite 
ali Oomuinii dallilia 1eg.gie e :OOCUJperrando poi d!Il. trenita ll'lat1Je ainnUJaild. ['lintell'a 
somma spesa, o ,11a met� dli essa, a seconda 1che :ill Comuine 1ahbliJa pi� o 
meillo dli 5' miilra abiitaniti. 

(1-2) In senso �confO!mle alla prima massima v. Cass. 6 maxzo 1970, n. 557, 
in questa Rassegna, 1970, I, 245 dove esattamente si precisa ohe � d:ntere.sse 
dello 1Stato che legi.ttima l'esenzione del deposi,to per ,soccombenza va ravvisato 
ogni qualvo:Lta un organo �statale, ritenutolo sussistente, po:oponga 
ric011so pe!I' cassazione aivvenso una sentenza ,che albbia dkbi>arato la soc


1

combenza di queill'organo �. 

Il principti.o riassunto nehla ,seconda massima � ,conforme aU'indi!dzzo 
costante del S1C. (cfr. Oass. 5 dicembre 19170, n. 2563, in que,sta Rassegna 
1970, I, 106 orve richiami). � opportuno tuttavia sottolineare che nel caso 



414 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ora, illa:le essendo il.1a dilisposi:ziooe di legge, � 1iuor1i di .Luogo parlare 

d:i rSOstrlitu:z:ione p11ocessuaile. L'Ammimstrazione deli1o Stato esegue il'�oipera 
Pfil' UJll dw1tto proprio e rparlecdpa agii.ii eventuali giudli:zi 10U:i pu� dar (Luogo 
il.'aittuazione del piano di ri:costru:z:1cme sempre iin niome proprio e per 
un diritto iproprio. Nel rapporto es:piropriativo, di regola, parte � sempre 
l'espropriante e la figura tecni1ca della sostituzione, prevista da 
questa Oorte Suprema (Oass. 7 raprrile 1971, :n. 10i37, 22 geninaio 1940, 
:n. 136, 13 Lug.11i:o 1'968, n. 2149161) unwamente allLa ifiguira dehla delegaziooe 
inte11soggettiva, deU'affidamento e della sostituzione, quale casi di coop~
a:z:iooe :fra eniti pubblii:ci peT 1l'attruaziione di Uill'opera pubbJ.1i:ca, � del 
tutto diversa da1La 1sorstituzd'()fl]Je procesS1Uale di cui al�l'art. 81 cod. proc. 
civ. Ma, in ogni caso, il sostituto processuale ha pur sempre nel [pirOcesso 
lLa veste dli �parte. ed ha pur �sempre i!nterersse all'accoglimento (o ail 
ri:getto) della domanda, rtai1'ch�, �ssendo dilichiaaiati esenti dal depiOsito 
PeT dii. 100$0 di rSOCCombenza, i riicorrsi proposti niell'iin:teTreslse deHo Stato 
(18Jt'lt. 3164, n. 2 rCOd. rprl'OC. �CiV.) non potrebbe 1seriJamente far,si obbligo 
ali1o Staito di effieittuare !il deposito, quaiLora esso, in �ipotesi, ra�gi:sce come 
sostituto prooossuail.e di alLtro Ente. 
Passando aill'esarme �del ri:corrso la Corite rhl1eva che I'Ammimstrazione 
dei LL.PP. 1coJ. primo mezzo 1lamenta Ja vd!ola:mone e :llaJsa a!P'Pli'camone 
delil.'ar1t. 3�9 delia fogge 215 giugno 1'865, n. 231519, :m rer1a:Z1�one 
alJl'art. 3'60 n. 3 rCOd. Pl'QC. 1C�V.) e rsi duole 1che nellLa determinazione della 
mdenn1t� aiglJi .espl'Orprliiahl llllOil'.l 1sia tenuto �CODltO che l� temenii espropriati 
erano sta.ti sottoposti �con iil piano di ricostruzfooo a van.colo � di zone 
liber1e per rcampi dii neve � e che le opere esegllll1te in 1atitUJa22~one del pianio 
avevanio 1creato J:e indllispensa:bdJ.1i premesse pm-la va1lorizza::z:ione dei 
iterrenii medesimi. 

Il mezro � irufondaito. 

La Corte di appelhlo ha ,di�chiarrato di voleil" unifo;rma1rsi al principio 
pli� volte affermato da11a �giurilsprudenza dli rquesta Ool'te, i:n tema di 
appilicamone dell'all't. 9 delJ:a il.egge 217 ottobre 19511 n. 1402, rsecondo cui 
l'immobile av;rebbe avuto in libera �contrattazione �di �compravendita e 
che a detto fine non pu� tenersi �Conto del[a diiminJUzione o derU'awnento 

di specie il S.C. ha fatto �esatta e .conseguente aipplicazione del principio del 

divie>to di tenm-�Conto delle di:srpoisizioni del piano di ricostruzione, negando 

che un'a!t'ea .soggetto al vincolo dmi�terilrle, vincolo eliininarto dal piano di 

dcos1Jruzione, possa ,esse!t'e considel'ata edifi.catoria se in precedenza tale 

divfoto non era stato formalmente eliminato. 

ln a'1cune deci1sioni il S.C. iweva invece ritenuto che ove un'area si trQIVi 

in una zona destinata di fatto a edilizia residenziale debba tenersi conto di 

tale ,situazione ai fini dell'indennizzo, anche se la destinazione e�dilizia fosse 

in contrasto con specitfiiche disposizioni di istrumenti urbanistici (v. sul punto 

Cass. 12 maa:-zo 19i73, in questa Rassegna, 1973, I, 523, ove ulteriori richiami). 



PARTE I, SEZ. XV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

dli vail-Oll'e 1sub1to 1iin ,cOlllSegiuenza dei!. provvedlimeinto ,che ha dmposto il 
vinicOtLo. 

E iLa deciisicme � esatta. 

Il quesito, iehe 11 mezzo dli dcol'ISo sottopone, ,ai1J.'1ereme d:i questa 
O�rte ,con,siste ineHo .s;ta1bhlire i 1orLtell'i che debbcmo guidare H giiudke 
nella determin1azi1oine dell'mderm!it� di esipropciazliJOne tin. tema di 1appJicazione 
de1la fogi~ 27 ottobre 119511, n. 1402, 1SIUi pLaa:iili di rti,costruziQllle, 
(la quaile ne11'art. 9 richiama �come vegola gooeraJe :tanto per il:a procedura 
delJ�e espropciaziioni .quooto per la determinazione deM'ilildenrut� 
le norme dehla �legge foodamentale del 2.5 �giugno 1865, n. 213159). � 

Questo quesi�to � tutt'ia}tro ,che nuovo e, �come del !l'lesto r!Lsiu:I:ta altlche 
dalla sootenza >iimpugnaita 1e del ricor,so, �. ,stato msolto ne1l 1senso che 
nellia determinazione dehl.'indennitt�, che deve corrLspoindere (art. 39 
della fogge) .a.il giusto prezzo che il'immobd,le avI'ebbe 1av:uto .in. una Hibera 
contvatitazironie �dli �compraV'endltta al momenito dehl'espropriaz:1one e non 
dev1e tener�si conito .deH',aiumento o delJl,a dfanilil�UZJione del via}or'e' deU'immobiWe 
OOIIllseguenite all provved1melt1to dii ,appriOV1aZ1tcme del piJainio di 
lt'!Lcostruztone (Oass. 5 dlLoornbre 1'970, nn. 3�48'909, 2563; 211 gitugno 1969, 

n. 21203; 26 aprile 1968, n. 1�285). 
Questa g1ur.1sp11Udenm 1si fonda in :sostanza s:uJ1'ull1li�cit� deJ'.La .procedura 
esp11opri.artiiva �che crappresenta uno dei: rttpliici <esempi di proceddmenito 
�Con 1cui 1sti a&a l'1aZlionie �armminiistrativia .e :che n1on perde lla sua 
urucirt� pur �se 1si ,aT.1J1cola �in viarue :llasti taloca ISepal!'late da notevioli interViaJ,}
i di tempo. 

L'art. 7 'della fogge n. 1042 del 1'95�1 speaiifi:ca ,cihe il'appvovazione deJ. 
p1ano di ricostruzione equivia1e .a d:tchd�a11azdone di pubbltca utMit�; ora 
se :si violesse va:lutacre ,i,I terreno espmpl'!ia:to ,sullJia base dci viinooU mnpositii. 
da quello �che � H primo ,atto del pvocedimenito �espropciativo, ISi verrebbe 
a 1svruotare 'dli .cootenuto l'art. 39 del<la ileggie n. 2359 de:l 18.65, perch� ill 
terreno iehe r:iiceve dalla d:~chiaraiione d:i pubbil.Lca rutdillit� una determiniata 
desti1nazi:on,e 1ad opera pubb:Hca 1suMsce per tale fotto un �deprezziaimenrto. 


Ma :1'1al!'lt. 319 de11la 'legge :flond:amenitale �sd rifer1sce d1ndubbdiamente al 
Via1ore v�enaile del bene prima dell":iniizio� deil procedimen<bo espropriativo, 
hl qua.Le �costttuLsce una �costr:iz1one :a �Cedere :hl. bene stesso, ma non si 
proipon� di valutare, dopo l'esproprio, la posizione, ai fini dell'indennizzo, 
del proprietarrio. 

Questa interpretaziiooe fogi:ca ,troVia, deil rresto, oeol!l'ferrma nena iletoora 
dell[1a :lliOcrma .'che pal!'lla 'di gii:usto p.r:ezzo che ll'fanmobHe � avvebbe 
aviuto � in una ifiibera. ieontmttaz1ione .di 1corrnpravelt1d:iita e, usando <il verbo 
al condiztoniale passato, 1sd rrife:cisc�e 1ad un'ipotetka 1sdituaziooe non pi� 
attuale, cisalente, cio�, aJ. momento preceden'te ahl.'inizdo dell procedimento 
espropriativo. Inio1tre U �successivo �artiicolo 40, 'a pr.oposito della 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

416 

espropriazione pa1'2liale, fa Ti:ferimento eispLLcito al va1lore dell'immobile 
prima deJJ.'espiropr.i!azii(){[lJe. 

L'Ammmstlra~ione dcom:enrte, neJ..l'mtenrto di cootraistare .que.sti 
prittM!ipi, sia nel il'1cor1so ,che ineLLa memorli.a iililustlrativa il1ichJi.ama, a sostegioo 
della tesi ,cootlraird.a, le 1sentooze 16 mag;gio 19'67, n. 1019 e 7 febbraio 
11970, n. 218~ d:i questa Corte Suprema, nooch� le sentenze 29 mSiggio 
1'!}(~8, n. ,515 e 28 aprile 19'70, n. 1613 deii1a Coote Oos:hltuzfonaile; ma t1 
11:'11cMamo non � ,conferente. Lia 1seintenza n. 101'9 del .1967 sii oooup� del 
diiverriso ,caso d!!l 1cui era 1s1Jafo :imposto un 'limite ahla ,oosltrru.zd:one degli 
funmobhld in viwt� di 'Un provvedli.mento normartiivo (regolamento edhlizio 
comunaile) precedentemente e lindipendentemenrte dal succe,ssivo pirooedLmento 
espiroprli.ativo e non maf!llc� di 11Llevaire la diver1siJt� �tra hl 1caso 
da lei esami1niato e quelli 1SU cui gi� si era furmarta ila detta giurLsprudenza 
suine espropiriazioni li.n dipendoo.1za deli. piani di ir1costruzi�IIle. 

Lia seniteinza 111.. 28'3� del 11970 esamin� iii caso deU'espropriaziooe di 
un immobfile su 1oui eiia ,stato imposto 1UJI1 vmcoilo (1aircheo'1o1gLco); ma 
ooche qui si trattava di vi!!looilo preoodlenrte al proced~mento espropriativo. 
Neppure J.e 10Ltate senrtenze della Corte COlstiltuzionale spostano i 
termini della Hite, pe.l'ch� tanto quella del 196,8, irel1atdvo a11l'dllegittimiit� 
d.eil.['ant. 7, nn. 21, 31, 1e 4 e dehl'art. 40 della \Legge, U['lboo.iistioa n. 1150 del 
19412, nehla .parte in cu:i IIW!!l prevedOIIlo un dndenlili�ZIZo rper l'imposi!zioine 
di ilimiifJazironi a ieonteniuto espiropriativo op~antL liimmedli.atamelillte, quarn,.. 
to que[:J.a del 1970 irela:fiiva alil1a possibi1liiit� legislativa dli rappol'tatre 
l'indenrn:izzo a[ valore del bene dn run momento' anJte'l'liore all'espropi-iaZliooe, 
non irliguallldaino li.il probilema di fondo 1ohe � queUo di dover consLderare 
l'umcit� del procedimento esproprli.arbivo. 

Non vi sono, quiind,�, :11agi'Oni per dd!scostarsi daUa precedente gi.U['lisp.
l'udoo.za. 

Oon iil 1secondo mezzo J.'Ammini1strazione dei Lavori PubblLcii ~amenta 
[1a vli.00.aziooe e failsa appUca;ziione 1sotto 1ailtl'o profilo, dell'art. 3:9 dehla 
legge 215 rgiugno 18'6:5, !ll. 2135'9, I�!!l relaz:Lone 1aH'art. 31318 d�,1 teisto unico 
delle .leggi 1sainita['li1e, approvato 1con decrefo 2rt lLugilfo 193,4, n. 12,615, in 
rie1azi01I1e 1all'1art. 360, n. 3 .cod. rpl10C. ,civ., e .si duOle che, ne1hla vruutaziJooe 
dei!. :terroo.o :sirtmafo a 1confi.I11e ,con iii. muro di icinta de'l dmttero non 
si �sia temlto 1cooto del divieto dli ediM�1oazLone imposto daiLLa J.egge sani:
twia ed 'alllZ� 1Si ,sia ammesso 1Ll cal'attere edifi.cartorli.o del tene1no sulla 
base di una deliberazione comunale di un. ocutul'o spostamento de~ oittnitero 
(decisa poi dail piano ,dJi 1r.icosrbl'uzione) e sul rd:l:ievo dell'effettiva 
esisten:zJa di 1ai1tre 1costruzLoni nella zona di rispetto. 

Ora -1continua la rtcor.renrte -rcorrentemente con l'dimpostazionre 
data aH:a decisione, lLa CO\I'ite d"appelilo non avrebbe dovuto :tener conto 
deU':inoremenito di viafore deir.ivcanrbe dal piano di r:i1costlruzione. 

H meZZJo � fondato. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

La Corte d'appello ha riconosciuto d� ,carattere edificaitoriio al ter


r,eno, illJcmostante 11a 1sua Vlicilnaa:im a;l 'cimLtooo iSUiil:a base delle segiuooti 

ooosidera1ZJLOtll!�. : 

a) .itJ. Comune di Roccaraso 1sin. dal 20 mag.gfo 19�30 aveva deli:be


rnto l"eseCU2l�!on.e di ope!I'e per �1a 1co1srtiruzilone diel 111uov10 ,cilmLteiro e illJOO 

aveva potuto reaUz.z:arrlo �SOilo 1a ,causa della gueITit; 

b) ipl'ima dell'attu�ticme del pLan.o di mcostrozion.e l'A.mmdmsfu:-a


won.e dei, Lavori Pubbl.ioi av,eva 1con.sentito ,ohe IIllel:le dmmediiate V'iici


llllair:tze del �cim�ltlell'o vieinliissell'lo treaillizmitle opell'le piu.bbllliche (alSli.Lo dln:fuilllltiJle); 

c) nel ,convincimento di tutti ~a ZiOOJJa 1cLrcostalillte 1a!l cimitero avev~ 

acqu:i:stato quella d.:noon.dizionaita dest�IIllazliJone 1che �ccmsegue ail1a .ce1ssa


zfoine dei: vincoili. Queste ccmsideraziOlllli 1soino 1si:ClUl'amente erniate. 

Ri1ohtamaito quanito detto 1a proposilto 0del primo mezz:o 'appia.Te come 
non. si pu� teiner �conto della diminuzione di Via:Jio,l'e dovuta 1aii v:moli 
lilmposti dail .pia:no di dcostruzli'one, ,cosi :non. 1si piu.� �Oa1ooilare l'aumento 
di valore dovuto-ailJ�e d!iisposi,zi:on1 del piano medesi:mo che aboiliscono 
viincoili ~esLsten.ti. 

Ora iil diviieto di edifi,cazi,ooe eillJtro dii a:-iagigio di duecento metri dal 
ci:mirtero ;posto dalil'~. 338 del testo uruco il!egigi sain:i.rtarri,e �app!I'ovaito con 
il decreto 27 luglio 1934, n. 1265, � assoluto e le. s:ole possibilit� di cos:
trudre a d:1stanza mi!llore sono queHe prevliste dal .quarito e .quinto comma 
deliJ.',wticolo �stesso'. Per la soppressiioine di run .ciJmitero, poi, sono 
dettate regole pa:-ieciise �dagil!i arrtt. 74 e :segg. del il'egol!amenito di poli:zia 
mortuarta, appl'ovato 'ooo �hl decrefo 21 �dicembre 1942, n. 1880, e il vi!llco1o 
dii non �edifioabtlit� di .cui � giravaita 1a zonia di ll'Lspet,1;01 non pu� 
essere irimosso solo con deliberazione del potest� (ora del sindaco), approvata 
dal Prefetto, sentito itl Oons:1gilfo Provmci.ale 1san1tamo. 

Neilla 1speo1e, ,come ha acceritato i1a COll'lte d'appeli1o, prima deilil'appa:-
iovazi:oine del piano di r:1oostruzione, vii era �starta neil 119,319 soilo J:a deilibe11aiziiicme 
deN.'autol.'irt� 'comun'are, e 1si 1era ben wung1i,. qui.Indi, da quella 
divel'sa siltuazioine delil'effottiv:a 1soppressione del cilmitea:-io, che viale ad 
aboliTe :i:l vincolo. 

Soltanto 'ooo i'approvaZJione del pia1I10 �di .11iicostruziiio111e avvenuta 
nel 1947 venine 11ealmen:te decisa ila 1soppre1ssi:on.e del vecchiio ,oiJmitero, 
materiia-Jmente attuata poo :nel 11956. Ci� posto, appare che l'elemento 
addotto n.ellLa 1CO!llS11deraz1tone sub-a) portevia fair niaisC1e11e nei pa:-iopriietiairi 
dei tewen.i gl'ava:bi dal v:inicoilo 'La speramJa di una :flurbll:l'a cessazd�one de'l 
vilncol1o �stesso, ma era ben lU!llgi da!l ,costdtUJir�e l'effettiva oessazi..ooe del 
V1incolo. 

L'airgomer:ullaZJiOillJe sub-b) non ha lt'iilJievo pe!I'ch� IJJa viJOOiazi:one di un 
divieto di: legige non pu� maii .costirtiuire giiustifioazioine di succ.esisdve vfoJiazii.
Otll!�. della legge iste.ssa. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

418 

L'oo.igome1I1Jta2li!cme sub-e) ,elie'Va poti. a �ra:giiione giiuirl1diicia un certo 
iia:ssi..smo ;protn'iO del 1I1Jostr10 tempo nel toUerax:e la v;iolaz.ion,e di rtalrime 
diisposimoni .c:M. ooggi, in 1attesa di una sa1I1Jatoo.-ia :liutur.ra, ma la ileggi (artii.1colo 
1'5 dell:e preileggiii) II!Jon 'sooo abrogate ,che� da leggii. posteriori 1a fino . 
a quel momooto non v'.� 'conviincimento 1che legittimi Lia lOO'o vfolazdone. 

Fuorviata da .questo errore di ,cfitrirtto la COO'te d':appeJ.10 ha rpocr'tarto 
di � 1affievoldme1I1Jto � del vincofo di 1medificabiiit� �e di� possdibhldt� d1 
considerare il. vrocolo medesimo tam quam non esset. 

Viicevensa, iplrima dell'approvazione del piano di ricostruzione, per i 
propl'li�etari de� terreni �g<ravati non v;i era afouna 1cel"tezza dehle legittime 
possibilit� di edi1f�-care �SUli terreni .stessi, .certezza �che, d:nvece, si v;el"ific� 
con :J.'appvov,azione del piano di iricostrirailone, 1a1I1Jche se dQIV1ettero pa1ssare 
1afouru a'llllli pr:ima che il 1ciimiitero fosse .effet'biv;amente :brasferlifo. 

Si 1impone, quiindL, ila 1cassaz:i!ooe delfa ,sentenza :impugnata sul rpuinrto 
sopra indiiicato 1e iLa causa v,a :rd!llvi1ata per 1I1Juovo esame ahlia Corte di 
Appehlo dli P'errug1a, Ja quale 1si runi.forme,r� a,i p11iincipi gi� affermati da 
questa Corte (Oasls., 16 maggiio 1'96'7, n. 1019; 212 .giugno 196,6, n. 1986; 
11 marzo 1966, n. 68'8), ,secondo cui, 1ai fini della iLLquLdamone deill'indennit� 
di �esproprilazione, deve tener,si �cooto deilla. �dimLnuzd:one di valore 
di un terr,eno gravato da viincoli di :inedlifioobilit� piieesi.istenrti a�:La espropriiamone 
stessa; e l'edificahi1liit� di un itel'lreno deve essere C101I1Jcreta ed 
attuaJ.e (con r1furimeruto aiLl'mizio del procedimento espr:rop:rdiartJivo). (
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 16 febbraio 1974, n. 434 -Pres. 
MaccarO!Ile -Est. Bonelilli: -P. M. Pa!Ildol:lleihllt (,cornf.) -Aziienida Auto'noma 
F.S. (Avv. stato De F�randsci) c. MaspoU (avv. Gtusiaoo). 

Responsabilit� civile -Responsabilit� della P.A. -Capitolato di appalto 
-Clausola di manleva -Validit� -Limiti. 

(c. c. artt. 1229, 1418). 
La cLausoLa di manleva, normaLmente inserita nei contratti di ap


paito o di concessione di Lavori e serv.izi per le F.S. � validxL ove, la


sciando inalterati nei confronti dei dipendenti deU'aippaLtatore, danneg


giati daL fatto coLposo deU'amministrazione, gli obblighi di quest'ultima, 

addossi su altri e quindi anche suilo stesso appaita.tor'e, in bl11S1e ad un 

interesse che valga a giustificarle, te conseguenze patrimonriaLi d.elLa 

responsabilit� deil'Amministrazione appaltante. 

Tale patto non contrasta infatti con La disposizione di cui aWarti


colo 1229 e.e., diretta ad assicurare ai creditore una maggiore tutela di 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 419 

fronbe alla responsabitit� det debitore caratterizzata dal dolo o dalla! 
colpa grave (1). 

Con l'un.i..co motivo del !1.'icorso l'Azienda Aufonoma delle FF.SS. 
denurwi�a il.a vtoil.azione dell'art. 122!9 c.�c., in reliazi:one a1hl'arit. 18 del 
Caipiitol�ato iper ['esecuzione �dei lavori �e :fornii.ture ;per 1CO!l1to defil'Aanminiistva2lione 
F~nrorviarri:a (�approvato ��O!Il delibere d~l ConsigJii:o d'Ammin:
ilstrazione del 3 maiggio ,e 14 lugJ:io 1922) e �all'art. 9 de�l �contratto di 
appafl>llo inter partes del 22 ottobre 1962; e 1in 1SiOISltaruia deduce che 
non 1contrasta .con l'art. 121219 c.c. ed � piieinamente viaJddo iJ patto rbra iJ. 
debi:torre e un �terzo 1con 1'1 quail:e il ~imo il'I�V'eI'IS� ,SUJl seccm.tdo, �che abbia 
U!Il :interesse patrrdmooiaJe, gli oneri derirvanti dalla propr:iia riesponsabilit� 
rveriso M dia.nne~~a�to pur se qruesrta derdva da �Colipa g.rave. 

La cenSUJrra � :lloodata. 

Con J.a .CllausoJ.a di cui tva�ttasi, :�lnlser%a n�el �Contratto di appru.to 
s>lli:pUJlaito �con la Ditt~ MaSPol:i, J.'Azienda delle FF. .SS. ifu esonerraita �da 
ogni responsaibiJ.it� pea: danni inforitUJni od �ailtl'to che dovesse aiccade�re 
all'appai>llatore o 1al persOIIlaile dii .questo nel:1a esecuZJi:one del!La � pirestazLone 
oggetto dell'appaWto a �Causa deJl'esevciZJi:o 1lettovii�ar1o �, drundo atto 

J.e pa11td, al l'ligua~do, che � quailis~si evieintruale onere era gi� �Cl01IIJJpre1so 
e �compenisato nei �Corr.iispettivi �sta�bitliti neil. �cOilltratto anZJLdetto �. 
La Corte di merdfo ha ritenuto i1.'1invalid1it� dehla ,clausola sotto il 
profilo �che si verteva, 1come aiooertaito, .in mateI'li:a 1di 1colpa grave e che 
1l'art. 112219 c,1c. escludeva .1a vailidlit� del patto �che eliminasse o iridiucesse 
preventiviaiffiente J1a responsabiJJi:t� �del tdebiitorie ;per idolo o �coil.pa grave. 

La questione deil.J.a vailidLt� deli1a clausola (.�:Olsi detta 1claiusola di 
:rnan:l�eva) lllorma1mente 1Lnserdta nei con:tratti di 1appail.rto o di 1concessi:one 
dii lavori e 1servLzi per le FF.SS. � .stata ,altre voil.�te esamitnaita dia questa 
Corte ed � .stata 1sempre Iiso1ta IIleil. 1S'Enso delJ!a via.Uddit� del patto che, 
iliasci:a!Ildo :Jierma 1'a Tespo111Sabiil.it� d:eJ.l'runmL:ntstr1amone ve~so i dipendenti 
dell'appaltatore o del 1con.cessi1cxnardo da.nneggiarbi dJa:l ifa~to ooJ.poso 
deil.l'a'IIlll1imstraziione .stessa, ccxnsein:ta ituttavia a questa di ll'iV�erlSare oo 
allitJrd �e quindi �runche 'sultlo stesso �appail.tatore o �concessiona<rio, gli oneri 
dierliviainti daruLa prrtOipll'I�la :reisponsabdiLiit�, pmich� liil terZJo �assuntOll'le di ta!li 
oneri vii abbia un >i.ntooesse, �m:i dtlietto del qUJa1e il patto 1sarebbe nullo 
per manoan~a �o 1i1Ii>ceit� tdehl1a causa (art. 1418 c ..c.). In questo senso 
si pronun~i� 1tn Ulna fattiSPecie analoga questa �stessa .SeZJtone, �CO!Il La 
sentenza del ~8 maiggjJo 1954, n. 1'5�80 (Farro it., 1'9>55, I, 11701) �e ILo istesso 

(1) Giurisprudenza ormai pa�cifica .cifir. Cass. 21 giugno 19>69, n. 2211 in 
questa Rassegrva 1969, I, 473; 1 ottobre 1970, n. 1756 ivi, 1970, I, 812 ecc . 
.Sull'ambito di appllicazione dell'art. 1229 e.e. cfr. Oass. 17 agosto 1962, 

n. 2588. 

! 

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!

420 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 
l1

indird:zzo � istato coomermaito ,con a'Ltre recenti decisioni (1sentenze 211 maggio 
11969, n. 1779; 21 giugno 19-619, n. 2'211 1e 1 ottobre 1970, n. 1756). 

' 

N� vi � motivo di d:iJSco1stal[1si dia .questo costante Li.inclirdzzo giJur,1sprudeniza.
1e. Lnvero LLa 1rag1one del divieto ";lei patti dli. �eson1ero mem~iOillati 
dalil'arit. 1229 ,c,,c. va �indiv1duiata nell1a finaliit� di 'aissitcu~are al 1crediitore 
una maggfore 1turte1a d:i :lironrte ,a;ll!a responsabfili,t� del deb1to!l'e cail'artterizz1ata 
d1al dolo o d1a:Ua colpa '~ve. Noo sarebbe quilndLi. g1ustifi.cata 
l'estensione di quel divieto anche ai patti 1collaterali che lasciando inalterati 
nei ,conr.fronti del 1c11edito!l'e gl:i obblighi del debiitOil:e, peTmetrtendo 
a quest'ultimo di addosisalt'e ad ailtro ,soggetto Je 1conseguenze patrimoni1a1i 
della proIWia responsabilJit�. 

La possibhld.t� di addossare sul tro-zo una fa1l� ll1esponsaib1lit� a!l'\IllOniizza 
del resto 1coo wi prilncipio generale del nostro ordin1amento desum1b11e 
daJLI'ia!rl;. rnOO 1C.C. �Che 1ammette 11 paJttO dii rdvai1sa sull'assicurartO 
e 1daJJ'art. 1917 dello ,steiS<So coclice (che arncor pi� si al[1lloni:zza con La 
!llattiJSpecie e che ,00I1Jsente !L'assi(lUJraZJione deiJ!a oospoosaib1lit� dvi,1e anche 
1per fatti 1in cui possa �individua�rsi una ,colpa grave del dam11eggi1ante 
'asstcmrarto). Un 1sim1le partto di manJ.evia inon contrasta d,unque 
coo ,ia ratio dd 1cud iahl."arl. 1,2219 ,cdtaJto, d:iire1titla a pll'loteggere iill. creditore 
danneggiato, .fil quale, per ,effetto de1La dauso1a in 1esame riceve 
anzd una� pi� ,aimpia rbutelia, ,come � 1iintuitivo. 

Menitre j,l p['incipi:o emmciato vale 1anche J.a responsabilit� aqui:Uana 
(Oaiss. 3 lu~o 1'968, n. 21240) llia quest�IOIIJJe dli nuihldit� rdeh cl1aiusoWa di 
cui trarttasd. potrebbe ;poi fondatamoote poosi 1so1o per fu parte in cui 
essa prevede J.',esonero dell'ammini1strazione da respOillsaibiliit� anche per 
11 dainino ,cagionato allo istesso appaJtatore; poiic��.� per quella parte la 
clausola .mcidendo dilt'ettamerne sulle posiz:1oni degli srtessi contraenti 
non potl1ebbe illlon ricadere pe�r 1i calsi dii dolo o di ,colpa grav� nell'amb1to 
di appl!IOOZ'i:one del!l'arrt. l2�29. 

Ma d� � estraneo 1all:a furttiS1Pecie d.n �esame. Menitre l1a re�sponsabiHt� 
diretta delJ'Amministrazione FF.SS. verso ,iJ ia1voriatore d:a111negg.
ia1Jo, �conferm�fa da11LLa stessa Corrte di meriito, � :liuori d:1scussi:one � po!� 
pacifico 1che dil fatto 1col:poso dcl man:owafore dd 1CuLi. l'Ammiinilsrtrazione 
!fu chi1amata a rispondere ,cagion� ,dainno inon ,gi� all'appa:ltato,re ma ad 
IUlil ,suo d:ipen1dente. La domanda di regresso p(t'oposta daili' Ammimstrazii:
one .ci01111IDo l'aippaLL1JaJtore 1traev1a drunque ,orliig1irnte e :lioocLamerno da un 
rappoo:ito del tutto 1diistinto �da quello nascente dal fatto dannoso: e cio� 
dal iiapporto in base aJ quale J.'appalrtatore, 1neill'1ambito de1La t)['oprria 
autonoo:nita ,contrattuale, �S� era assunto 1l'onetre di rii:mboosa,re all'AmminLstrazdioillle 
appaltainte gil:i indennizzi �Che fossero da quesrta dovuti. 

L',asSlUJilz:ione di un tale onere non � poi viizria,ta da ma1ncanza o 

!iJ:li1ce1t� del1a causa quiailora ,trovii la SUJa ,contropartUa e fa 1sua gi1usti


fi,cazi:one nel 1complesso dei vaintaggi economi.ci che ,l'i:mpresa 1si sia 

!ii 

:: 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 421 

assicllll'aita coo J.'aggiiudicaziione dell'appalto istesso e m part;Lco1aire nel 
corrispettivo dcl,l'appaJ.to istesso .con hl quale ll!e p&-1ti abbia1no d111teso 
compensaire, ne11'1aanhito de11a :Loro autooomia, anche qiueJ. pamcoJ.are 

� onere 1aissuntosi daill.'appaltatore: poich� i111 U111 .caso 1siffatto emel'ge appunto 
que1l'�!tlJteresse dd lll!atura �paitrimoni1ale che ll'IEnde focito il patto 
sotto itl ptl'ofi.1o �economico-sociail.e ~Oass. 1 ottobre 1970, n. 171516). 

L'acce:ritamento che J'Impresa MaspoH 1si .sia ,1111 �C0111Cll'leto a.sstcurata 
'lllil vantag,gto pa:trimoniiaJ�e co111 qruella 1c1ausol1a ,deve po1i esse11e eseguito 
daJ. .g,iudice di merdto itl quale, �escludendo la v;atlidit� dcl patto per 
Ulll'�altra rag.ii0111e, non prese in 1esame que1La .queist~ooe che era 1sta1ta 
oggetto di d}scussdione <tra �le pM'ti. 

La D~ ricorrente .sostiene poi �che rn~lla .specie que:lLa �cl�ausola 
era lll'U1Ja 1a111�che ;per �altri motivi, �COme gi� 1Sostenuto lll�e1le precedenti 
iasi di merifo (mancata approvia~ione per d1scri:tto della clausola ritenuta 
0111erosa, �ecc.). 

Le questioni 1stesse 1sttlJ.e quali ila Oorte di mer~o illJOlll ebbe a pronunciiarsi 
�m qua111ito mtenute assorbite dalla 1sua pr0111unc:ia restano impre~
udicaite, po:tellldo 1e istesse essere esammaite neil gi,ud:Wi:o di r1nv:i:o neJ... 
quale, a norma dehl'iar.t. 3194 �c.p.ic., J.e pacii �Ccmsecr:V'Olll.o la stessa posizi()[)
Je processuale �che avev�ano nel g}udJiz1io m .cui fu pronunciata la sentenza 
di �appello. -(Omissis). 

Il 


......

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SEZIONE QUINTA � 

I

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA J*) ! 

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CONSIGLIO DI STATO, 1Sez. IV, 23 ottob~e 1'973, n. 850 -Pre�s. Po~ 

tenza -Est. Eboli -Bruno (avv.ti Gianfrocca e Ugihi) c. O.N.I.G. 

(avv. Stato Siconoli�). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Giurisdizione 
esclusiva -Pretese patrimoniali -Atto amministrativo -Non 
occorre -Atto confermativo -Irrilevanza. 

Impiego pubblico -Norme applicabili -Norma regolamentare di rinvio 
formale a legislazione statale -Sopravvenienza di leggi -Applicazione 
automatica. 

Netie m,aterie devoiute alta giurisdizione esclusiva dei Consiglio 
di Stato, quando si tratti di pretese dirette a far vaie.re diritti S1Ubiettivi 
di contenuto� patrimoniale Lasciati insoddisfatti a cagione de1l compolf'tamento 
deUa P. A., non esiste l'esigenza di impugnare un atto amministrativo; 
pertanto, ai fini deU'ammissibiLit�. di dette cmi,troveq-sie non 
riteva La circostanza detia conferm,ativit�, o no, dell'atto imprugnatio (1). 

n rinvio formale ad aitre norme contenuto in una legge importa 
che que�sta abbia una portata sempre valida nel tempo in re1Lazione non 
solo aLle norme preesistenti alla data di entrata in vigore detia norma 
di rinvio, ma anche alle altre emanate successivamente, salvo1 eiSipressa 
contraria disposizione legislativa. Di conseguenza, se il regolamento 

(1-2) La prima maissima si uniforma a una giU\l'li!!p["Ude~a costante 

ed � esatta applioozicme dei principi. 

La seconda massima, anche se � dia condivide!l'si nella specie, ha 

necessdJt� di ima priecisazione tenuto oonito deil regolamento deill'O.N.I.G. 

La limi;!Jaizione indicata nel II'invio alle nonne per gli knpiiegati dello 

Staito ( � in qruanito awlicabili �), e secoodo qUJaxllto previsto dail regola


menito (all't. 85, !l'leg. 3 d:Loombre 1950), � dndice in 1base al quale derve 

.escllude!l'ISi che la dd.sciiplina del11e cariri�ooe e degli stipendi, di volta in 

volta emanata [lielI' ii1 perrsona1e de1lo Stato, sia aipplicabd.1e ai diipendenti 

(*) .AJlllia 1t1edazi10IJJe ideililJe massime 1e ideli1e no.te dli. questa sezdoltlJe ha ooililiabOII'aito 
anche il'avv. Fraincesoo MARrnzzo. 




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 423 

organico del personale di un Ente pubblico (nella specie, O.N.I.G.) 
richiami, per la disciplina del rapporto con i dipendenti non di ruo.ZO, 
non soltanto la norma in vigore alla data dell'effettivo rinvio forma1Ve 
(neHa specie dJ.vo 4 aprile 1947, n. 207), ma altres� tutte le eventuaU 
norme a queUe successive che la stessa avessero abrogato o modificato 

o integrato, ai fini dell'automatica estensione al personale dell'Ente 
della disposizione sopravvenuta (nella specie, legge 6 dicembre 1966, 
n. 1077) non oc�corre alc�na apposita delibera dell'Ente da sortto'J)orr�e 
all'approvazione deUe Amministrazioni vigilanti (2). 
(Omissis). -1) L'eccezio1ne d'ma~bdtlit� del ricocoo per fa 
natura rconfertrnativa del provveditmenito impugin;ato, soUevaita diaill'Arvvocatrurra 
.g.enerale dehlo Stato, va disatteS1a. 

Ed irnivero, ne1La specie, la nota dell'O.N.I.G. 10 1gennato 19-68 rche 
ribadiva 11 din.i!ego di concessione al Brwno deUa i'llldenlllit� di anzianit�, 
� foodata su wn completo TieSlame della posizionie .giiull'lidiJc:a del 
richteden<te ed ha adottato una nuorva ,pi� aimpiia mot:ivazion.e. A rrugiuardo 
la ,giru,risprudenzia di questo COIIlS'iigi],io � da tempo c001JSolidata (fra iLe 
tante IV Sezione, 17 aprile 1973, nn. 432 e 433). In o[glnd reaso, poi, 
'fmarttandiooi di questione di ciarattere paitirimooiale e, come talle, sotit.opooto 
ai termiJD.i della prescrizione ordinaria e non a que11!o di dercad�
TJJZa, fil ca111attere co1nferma!IJW0 dell'atto [ropuginato neppurrie ri:leverebbe, 
rc001001Mato esisendo l'mdirizzo giitU!I'iisiprudenziale del Coo:silglio 
di Stato, quaindo si tratti di pretese dwette a far valere df[-mJti sogigettiv
�i dii cOilltenuto iparbrimoo�afo, lasciati riJD.sOJddiis:fa<tti a causa del compontamento 
dehl'Ammin�ISltrazione, non �S1Usisiiste l'e:sigenza di imlpugnare 

di '1Ja�ie Ente, dii !Per s�, automa1ltcamente, ~a lllll appOISlito 'Pll'Qvveddmelllto 
emao:llaJto secondo la procedura segrui.ita daL 111ego1'ame1I1to del peTsoI11aile 
ora in vigore. 

Il significato ed il contenuto del rinvio �ad altro ordinamento, previsto 
da un regolamento del rpersonaile di ��'llll En1le -e ci� va rilevarto 
da un puiillto di viista gieneiraJJe -va iil:Jitm-pre.tarto e indiviidooito secondo 
la pairticolM'e aisSlmlZ'�!One (r�ecezionie) chie 1'orrdinlamento riclliama'Illfle ha 
inteso disporre di una norma (o complesso di n01rme) dell'ordiniamento 
richiamato. Se � vero che in linea di massima la receziione 
lSi. -ccmareta nehla iposizione nell'orddnamento rdclrlaa:nante, di no!l'llne 
idenitkhe, .quanito aJ. comitenuto, arLe 1I10rme deill'oodinamenito richiamato, 
sebbeoo ida queste formalmente disttlllte, � �anche vero che i J.imiti di 
questa 111ecezione .possono essere vari, e di voiLta in volta Van!I10 indi~duasti 
1e � rpreciJsarbi. Cosi ad es., se la :nOO'lllla prev�ede La 11ecezione di un 
complesso di !lllOll."me ben indirviidJUate C001Jtenute in uina leigig;e di cui precisa 
1gli estremi (� iil �caso �esrumi.!lllato dalla decisione deilll.'Ad. plen. 7 maggio 
19<57, n. �6) il. rinvio � �da menell'si disposto solo per quella �legge, e 
non per a11tre leg.gi che succ1essirvamente 1ia modiifiichirn.o; ,se La nonna rinlvi.a 



424 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

llin ,atto amminisrtrativo (cfr. :lira le tante IV Sezione, 23 novembre 1971, 

n. 
937). 
2) Nel merito iH riicorso � fOillcl:a.to. 
� ida osservare iinfatti ,che, ai sensi dell'airt. 72 del Regoaamenrto 
del perisonale dell'O.N.LG., approvato con d:i. 3 dilcembre 1960, nei 
comrOOti dei dipendenti non di ruolo dell'Ente vanno appHcaite le diisposiziO!
l'.1i di cui al d.L C.P.S. 4 arprd:Le 1947 n. 207 ,e .successiive modillcaziioni. 


La definiziorne della natura di fale :riiinvio � dertenni1rnante ai fini 
dei!. deddere. Infatti :il rinvio formale ad ali.tre norme contenurte 1in una 
iLegge, iimrpoo:ta che questa abbia una portata sempi!'e valida nei!. tempo 
in relazicme non sofo alle norme preesistenti alla 'daita di einrtirarta ID 
viJgore della norma di ~invio, ma anche alle aiLrtre emaniaite� s1.00cessirvtamernte, 
salvo ,espreS1Sa cont:rnria ddsposizio!llie legislartiva (c:fr. A.P. 26 
mag,giio 1959, n. 10). 

Nel-la specie, l'art. 72 dt. dei!. R~gol,amenrto del personale della 

0.N.I.G. ha r�.lchiama<to !lliOn soltanto la norma in viigore alla rda>ta dlell'effettuato 
rinvio formale, ma a1tres�. tutte le ,eventua.U [])Orme a quella 
SUJccessiv�e che la medesima arvessero abrogato o mord!ificato o inte~
to. 
. � quindi fiuori dubbio -diiversamente da quanto ritenurto dall'Ente 
nel provvediimento impug;nato che, ad fini dehl'aruitomatiica esten


alle disposi2li!oni dei dipendenti dello Starto ID vilgooe al momento dell'emanazione 
del iregolamenrto del1l'Ente, J.e successhre modifiche non ;possono 
essere arutomaiticamente recepite (� il ,caso dell'arrt. 228, 4� comma del t,u, 
com. e prov. del 1'934 che fissa 'in tal sernso il t<rarbtamenrto economico drei 
dipernd,ernti deg;Jj. ernti llooaili, afr. ainche Sez. V, 14 ottobre 1'973, n. 530, 
Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1330). Ma I�Jl !l'invio pu� anohe essere pi� 
armp1o: se rla nocrma .del regolamenrto di UIIl Ernte rlln1vJ,a � al ,siJstema delle 
promozioni prrev<�ls1Je per i di!pendernti dell'O SrtJarto � , senzra, ar1cuna precisazione, 
la irecezione riguaTda iJ1. :si:stemra delle promozioni vtgenrte al momento 
drell'emanazione del regolamento, e le successive modifiche, riconoscendosi 
cos� che ,la diisci!plina deille pT'Olll10Z~oni del personale di un Enrte 
pu� arutomaticamernte murtM1e in oorri1spornrdenz1a dell'evOlluzione della Legi,
slazione staitalie. 

Ed mfine 1se il r.invio -e oos� si 1rirtJ01rna all'esame dell'art. 85 ~ 
� disposto aJRe norrme viigem rp'er ,gli impiegarti dello tStaito, � ID quanto 
siano app'ldrcabilli � al peI1sona'l'e dell'O.N.I.G., occmrre arnzlitwtto, ,ed a prescindere 
da ogni al'1Jra ilndargine, accerw.e .se quelle nOO"me siamio arppJ.icabili 
al rpersona1e dell'Ente, �e cio� se ili. r1egolamernto, nel disci'Plinaxe 
erspr�essamenrte la �Camera, le quallrfiche e le :l�unzioni, abbia, con tale 
norrmativa espressa, limites'O escludere Q'aprpiliicazione di inorme aprparrtenernti 
ad ,aH:iro oodirnamernto rperch� ,con esse :mcomrpartilbili; nell 'senso, cio�, 
che le apposite norme .esrplI'esse :rendono iITTlcompaitibili l'arpplica1Zione di 
norme cliVlerse, escludendosi a queste ulJtime il rd:n'Vio. llllfaitti nel regoila




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRA'I'.IVA 425 

sione al personale dell'O.N.I.G. della iso,pra'VV'enUJta legige 6 dicembre 
1966, n. 1077, noin vi folSSe alcun b~o~o di a:pposi,rta delibeira rdell'Ente 
da sottoporiI"e aJ:l'apiprovaz:ioine della PiI"esidenza dei! Oonisigilio ded ministri 
e del MiJilistro per iil tesoco. 

Oi� premesso, va osservato che, con la legige n. 1077 del 1966 dt. 
sono state estese ai di.pendenti civihli non di ruolo delle amm�ni:sitll'aZJioini 
del1o Stato .e, in forza della predetta arutomatica �e1srtensio1111e ex 
ail"rt. 72 deil RegoiLamento dell'O.N.I.G., 1altiresi ail peil'SoIJJaiLe non di ruolo 
diell'Opeira steSSla, le norme �Suil trattamento di quiescenza e di prevli.den.
za v:tgentd. per i dtpendenti di l'!Uolo. 

Orbene, come gi� questo Comglio ha aivruto modo di aff�ermaire 
(pair. Hl Sez., 5 nov�embre 1969, n. 1488), stall1Jte l'ampiezza con clUI� 
l'art. 1 della c0itata legge ha ope111ato rtale �estensione, non .par dubbdo 
che si1a aipplicaib1le l'art. 125 del �testo unico 10 geruna!Lo 1957, n. 3, 
:nelila pairrte in cui prevede iil diritto del dillpeillldente ad una i1111dem:i.iit� 
una tantum, ove non ricoll'rano le ccmdizlioni per il diritto a rtIDattam�
1111to di q.mescernza. Tale mdennit� del resto, ha nalrurra oosrtan:zia1e 
a1111afog,a a.ila 1nd!enn.1t� di cessazione dal servizio di cui alll'rurt. 9 d.1. 

C.P.S. n. 207 del 1947, tant'� che, coo l'introduziO!ne de1le IlJUOV!e forme 
pvevidenziaiLi, si prevede l'abo'1izio111:e di cauest'uitima (art. 3 legige numeiro 
1077 del 1966 ciit.). 
Nella specie, si � quindi idi :liro1DJte ad un pirinci1p1o contrarlo red opposto 
�a quello affermato nell'aJ'.'t. 9, ultimo comma del decrerto del 1947, 

mento im vig:ore diell'O.N.I.G. sono iindka.te le vait'ie caa'T1e1r�e direttive e le 
diverse quatlifiche, escluderndosi, con tale diisciplill1Ja �espll'essa, il rinvio alle 
cwriere e qualifiche degli impiegiati del1o Sitato. Nell'ipotesi O!I'a considerata 
il nuovo Oll.'dimao:nento delle carriere deii dfil'iJgenti statali non solo no111 
� applicabile.al persOIDJale detll'Ente, ma �, pe1r il mome111Jto, imcompait1bile. 
Potr.ebbe esseil'e (im ipotesi astratta) appll,oabtle solo se l'Opera, attravetrSO 
i suoi '()['giara delibeit'anrti e .secondo l'iinrtJe1r rpre'V'i�sto pe1r l'eman1azione del 
l'eg:olamento del personaJ..e, vaCTru.ti 1a oprportuniit� di modificaxe l'OII'dinamento 
delLe ca!I'II'iere in vigooe con l'eman1azione di un nuorvo wdinamenrto 
identico a quello (Lel:lo Stato, den:t:ramdo tale facoJ.i� neti suoi porteit'i discrezi
�onaU (C. Staito, 1Stez. V, 13 :Luglio 119'71, n. 704, Foro it. Rep., 1971, voce 
impi,ega:ti degl]:i enti locali, n. 4.2) e tenendo conto delle disponibilit� finanziarie 
(C. Stato, Sez. V, 19 01ttobre 1971, n. 888, Il Con.s.fgUo di SfJato,. 19-71, 
I, 1.812), pwch� -si riipete -un'aipplicazio!llJe autoo:nait:ica -ilil linea generale 
e ipotetica -deve �escludeTsi (Cl. Srtaito, Sez. V, 5 dicembre 19�612, 

n. 1�524, Il Consiglio di Stato, 19>6'9, I, 25Ql7 im tema di mi�g.lJioramenti economici 
dei dlliperndenrti degli enti locaJ.i); e, :infatiti l'iindicaito s~ma di a(pplicazione 
� stato 1seg,uiito dalil.'0.N.I.G., per le disposizioni contenute neii 
d.P.R. n. 1077 e n. 1079. 
Per quanto pi� �specificamente 1concerne la Legige n. 748, si osse1rva 
che Jia: n!Uova tdiscip1lJi1na delle funzffioni. dfil'igienziailii !tlielil'.Ammi.ndsrtlraizd.oore 
delJ~o Stato, emanata in base a !JJia iLeggie dd deilegia 28 ottobre 1970, nu




426 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

secorn.do cui � J.'inderurlt� non � dovuta ... ail ipei:rsonaJ.e pensionato comunqrue 
asS11I1Jto in servwo civile ill:OIIl: dii ll'Uolo �, posto che l'art. 4 
�liegge !Il. 1077 deJ. 1966 escJ.rude dalla mden:Wt�, peir �cessaz.iiOne daJ. servizio 
isolo iJ. perisonale asistmto per periodo in:ferii.01re all'aiOIIlo o c~n conitratto 
di impi�ego provato iJ. che, non riconrie nel caso. 

D'altro canto, il Coo.sLglio idi Stato <i?ez. VI, 30 novembre 1971, 

n. 1307), ha gi� avuto modo di affermare, a seguiito della sentenza della 
Corite c01StituzLorn,aJ.e 27 gLugno 1968, n. 75 e della legge 15 lJUglio 
1966, n. 604 (art. 9), irooante n:orme sui liicenziiamenti individiuali, che 
ha aJbroga.to l'art. 2120 e.e., 1che non pu� costituilre motWo di escWsiorne 
dalla Lndiernn:it� idi aID2i.anit� la droOIStarnza che ila cessaziorne daJ. servizto 
d~di un iincar~co conferito ad Ulil sogg.etto 1gi� in PQISIS0SISO di 
pensione nwmale diiretta statale; ci� ovviamente, 1n conisdderazione 
della natura retrJ;bUJtiva della predetta �indennit� (saJ11C'ita �dalla Corte 
costituziionale nella richiamata sentenza), La �oui col."ll'esponsfone � solo 
differLta aJ momento deJila cessaziorn,e del m{Pporto. 
Tale ragionamento � in via logica pirecediuto dal-La LSoLuzion.e favorevole 
ai! riicorrente che la Sezione reputa idi dover daTe sulla questione 
sollevata dalla difesa dell'enite relativ�a aJ. fatto che per il disposto 
dell'art. '8, La l:egge suddetta � erntraita in vigor�e iJ. primo �giorno. 
del mese succ.essivo a queHo della sua ,pubblicazione nelllia G.U. e c.to� 
iJ. 1� gernnaio 1967 daJta in cui il siig. Bruno � cessato dial iserv1izdo. 

Ln proposito, la Sezione rneva �he il riconrente ha prestato oorvizio 
fino alle ore ventiquattro del 31 diicembre l966 e che, perrt:a1llto vielllle 
a coincidere i1 momento delila C�essazione daJ. serv'izio del ricortrente 
con quelilo di ilil!izdo dell'entrata in vLgore. della legge n. 1077. 

3) U ricOtrlSO dev'essere pertarnto .B<OCOltO i1iiconoocendosi il diTitto 
del tricorrernite ~indenrnit� di aruiianit� iper)J. periodo idi set"Vizio non / 
di ruolo prestato presso J.'O.N.I.G. fino alla data di cessazmrne per limiti 
dli et�. -(Omiissis). 

mero 775, � pirevista peir ila c:amer:a dd �dieibta Amrni:inli.stmzione, e so1tMJJto 
per �essa, non pa:tevedendone il deooeto n. 748 il'aipplliiicabfilt� ad 
ailitri Erniti pubbUci. E ci� perch� la v.ail!utazione e 1'a classirficaizdone delle 
funzioni dki1gernziali iriguardano, .Ln J:>elazione ai parlioolari compiiti ed alle 
particolairi respOl!l!Sabfildit� asSl\l!llJte dai d~istaitali e in velazione alla 
nuova strutJtl.llra pi� ridotta, degli organii e dei quadTi :neilla dirigenza, solo 
1'.aippairato Oil.'gainizzaitorio del!lo Stato, perch� il Legislatore, nella nuow 
ruscdplirn:a, ha indiv.Lduato, diJsti.rnito e �Classiiftcaito soilo le �artJtriibuziond dei 
:llunzionaTi de1lo Sitarto in !l'appooto a una n'IIDVa trasfo=aztooe degli uffk~i, 
senza ai1oona possiibiliit� d:i estensione aill'apparraito ocgandzzatoirio di altiro 
E!llte plllibb-lico, che lo stesso legi�slatooe noo ha affatto va1wtaito. �na taile 
aspetto, per le lS!pecifiche rai~ ora tndicato, il d.P,R. n. 748 non iriguairda, 
e "non pu� :ri~diaire, il pefllsona1e dell'O.N.I.G. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 427 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 ottobre 1973, n. 942 -Pres. Potenza 
-Est. Dell:a Nesta -Di Fava (avv. Piccardi) c. Ministero 
'interno (avv. .Stato Cosentino). 

.Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Restitutio in integrum 
-Emolumenti percepiti aliunde -Detrazione -Legittimit� Riammissione 
in servizio dopo sospensione cautelare -Detra


zione -Ill~gittimit�. 

Nel caso di interruzione del rapporto d'impie.go, che successivamente 
si sia ricostituito a seguivo di annullamento del provvetd�mento 
interruttivo, la P. A., nel provvedere alla restitwtio in integrum, pu� 
detrarre quanto l'interessato abbia percepito a qual.stiasi titofo per ia 
attivitd svolta medio tempore in sede di liquidazione degli arretrati, in 
quanto l'impiegato, nel periodo di interruzione, pu� svolgere legittlimamente 
altre atfJivitd; nel caso, invece, di soopensioine caute,Zare dal 
servizio, il rapporto di impiego contJinua a sUS�istere, cosi come sussistono 
gli obblighi per l'impieg,ato; pertanto, nella seconda ipotesi, illegittimamente 
l'Amminiswazione opera ia de.trazione, dovendo, invece, 
diffidare l'impiegato dall'esercitare altra attimtd, che egli potrebbe 
svolgere per la sussistenz�a del rapporto d'im.piego anche durante il 
periodo di sospensione (1). 

(1) La massima lascia perplessi in quanto non tiene conto delle nocme 
sul pubblico impiego che vietano il cumulo di un pubblico impiego con 101 
svolgimento di altra attivit� remunerativa; cfr. sez. IV, 16 febbraio 1971, 
n. 130, Foro amm. 1971, I, 2, 120. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez.. IV, 4 dliicembre 1973, n. 118i8 -Pres. Meiregiazzii 
-Est. Radel.hwo -Foppen Uuzm (avv. VaTviesi) c. Mmstero 
.,sa!J.1Jilt� e LstLtuto superiiore di sa'l11it� (Avv. StartJo Fe~ri). 

Impiego pubblico -Costituzione del rapporto -Estremi -Fattispecie Sussiste. 


Impiego pubblico -Dipendenti Istituto superiore sanit� -Situazione 
di incompatibilit� -Diffida a farla cessare -Legittimit�� 

.Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -Divieto -E' la regola -Ammissibilit� 
-Eccezionalit� -Cessazione per incompatibilit� Legittimit� 
-Fattispecie. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -Cessazione del rapporto Effetto 
retroattivo. 

Impiego pubblico -Inquadramento -Requisiti -Dipendenti in stato di 
incompatibilit� -Diniego -Legittimit�. 

Impiego pubblico -Inquadramento -Dipendenti Istituto superiore 
sanit� -Art. 25 L. n. 775 del 1970 -Criterio di applicazione. 

Atto amministrativo -Atto confermativo e no� -Estremi e limiti -Riesame 
e diversa motivazione -Non confermativit�. 

Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -Cessazione del rapporto Effetto 
retroattivo -Esclusione degli effetti economici -Recupero 
degli emolumenti corrisposti -Illegittimit�. 

Sussiste un rapporto di pubblico impiego ove ricorre l'effettiva 
CO!J1,tinuit� di prestazioni rese col vincolo deUa subordinazione gerarchica 
e con l'osservanza delt'orario di ufficio e di ogni altro, dovere del 
pubblico impiegato; pertanto, riveste natum pubbLica il rapporto di 
lavoro inst�aurato, mediante incarichi annuali, con l'Istituto superiore 
di sanit� ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 (1). 

Avuto riguardo aHa natura pubbtica del rapporto di lavoro instaurato 
mediante incarichi annuali, con l'Istituto superiore di sanit�, legittimamente 
il predetto Ente pubblico diffida il dipendente a far ce1S�sare 
una situazione di incompatibilit� e ad optare fra il rapporto di lavoro 
con l'Istituto stesso e queito esistente con aitro Ente. pure di natura 
pubbUca. 

In materia di pubblico impiego, per principio generale, il divieto 
di cumulo tra due distinti rapporti costituisce la regola, mentre L'ammissione 
1�appresenta l'eccezione, dovendo la stessa essere prevista dalla 
legge (sotto speciali garanzie) e in ogni caso autorizzata dalle Ammini-� 
strazioni interessate; pertanto, 'legittimamente l'Amministrazione dichiara 
cessato dall'impiego il dipendente non di ruolo che si tro'Vi nena 
detta .situazione di incompatibilit�, a nulla rilevando l'esistenza di una 
dichiaraziol)1,e di dimissioni dal detto impiego (di molto successiva, fra 
ztaitro, all'instaurarsi della situazione di incompaUbilit�), poi revocata, 

(1) GiurispTudenza costante. Cfr., fra le tante, V Sez. 20 grugno 1972, 
n. 512 e VI Sez. 27 giugno 1972, n. 381, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1043 
e 1206. V. anche sul pq:oblema generale, Cass. 2 febbraio 1973, n. 324, in 
questia Rassegna, 1973, I, 369, con nota di S1coNOLFI. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 429 

ove il provvedimento sia stato ado�ttato non gi� sul presupposto deUa 

scelta fatta dait'interessato, ma su queito deU'esiistenza (anzi, a seguito 

della revoca deUe dimissioni, deUa persistenza) di_ un inammissibile 

cumulo di impieghi. 

n carattere retroattivo del provvedimento di cessazione dall'impiego 

per violazione dei divieto di cumulo, spiega i suoi effetti giuridici nel 

senso che il titoio di stato di pubblico dipendente, in tale ipotesi, cessa 

dal momento in cui si � verificata la condizione di legge (titolarit� di 

un nuovo rapporto d'impiego pubblico); n� tale conseguenza giuridiea. 

retroattiva pu� ritenersi superata dalla circos1ianza che, di fatto, l'im


piegato abbia continuato a prestare servizio per un qualche tempo. 

Legittimamente l'Amministrazione nega l'inquadramento in ruolo 

del dipendente non di ruolo di fatto in servizio aUia data di produzione 

della istanza relativa, ma dichiarato cessato dal servizio per incompa


tibilit� da data antecedente di parecchi mesi. 

Nei confronti dei dipendenti non di ruolo deU'Istituto sruperioire di 
sanit�, assunti in forza della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, trova 
applicazione, per il collocamento nel ruolo organico deit'Ente pubblico 
-di appartenenza, non gi� il terzo comma, ma il �sesto comma deU'art. 25 
legge 28 ottobre 1910.. n. 775, e quindi l'art. 2 legge 4 febbraio 1966, 

n. 32, ivi espressamente richiamato, per il quale gli impieg.ati non di 
ruolo assunti in conformit� di specifiche disposizwni di legge, che abbiano 
compiuto o compiano �i periodi di servizio previsti dal d.l.vo 
7 aprile 1948, n. 262, sono collecati nella qualifica iniziale della carriera 
di ruolo organico dell'Amministrazione di appart.enenza, corr?Jsrpondente 
.alla categoria dell'impiego non di r.uolo cui appartengono. 
Non � confermativo il provv�edi.mento che, pur ribadendo il conte


nuto di un precedente atto, ci� faccia in base ad un riesame della situa


zione e con diversa motivazione (2). 

Dalla decorrenza retroattiva, agli effetti giuridici, del provvedi


mento di ce.ssazione� dal servizio per cumulo di impieghi, non pu� farsi 

discendere -nel �silenzio normativo al riguardo -analoga decorrenza 

� anche agli effetti eco1wmici; pertanto, in tale ipotesi, illegittimamente 
l'Amministrazione dispone il recupero delle somme percepite dal dipendente 
dalla data di decorrenza della cessazione dal servizio fino alla 
data in cui il servizio venne di fatto prestato, dovendosi ammettere l'esistenza 
di un inde.bito arricchimento della pubblica amministrazione derivante 
dall'utilit� conseguita dalla stessa attraverso l'utilizzazione dell'opera 
regolarmente svolta dall'impiegato. 

(2) Cfr:, fra le tante, V Sez. 21 novembre 1972, n. 925, in questa Rassegna, 
1972, I, 2037. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, .Sez. IV, 2.1 dfoembre 11973, n. 1296 -Pres. Potenm 
-Est. Riiarnese -Rubilllo (avvAJi: Oirliando Ca.scdio e Lopez) c. 
Mmilstero J.iaviori �pwbhlici e Presidenza ConsigUo dei ministri (Avv. 
Stato Oiairdul~i). 

Atto amministrativo -Atto politico -Nozione. 

Professioni -Ingegnere e architetto -Incarichi relatiVi ad opere pubbliche 
-Esclusione -Direttiva del Consiglio dei Ministri -Non 
� atto politico. 

Giustizia amministrativa -Ricorso -Interesse all'impugnazione -In 
tema di atto a contenuto generale -Direttiva del Consiglio dei 
ministri -Fattispecie -Carenza di interesse. 

IZ carattere poiitico di un atto -come taie sottratto aiia giurisdizione 
dei Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 31 t.u. 26 giugno 19.24, 

n. 1054 -deve essere desunto esclusivamente datia sua causa obiettiva, 
che attiene a superiori esigenze di oll'dine generale, riferentisi aiia .direzione 
supl/'ema detto Stato nena sua unit�, che ha io scapo di tuteiare, 
in situazioni contingenti, gli interessi delLa generalit� e deLie istituzioni 
fondamentali deUo Stato, in situazioni cio� eccezionali che possano 
twrbare ia vita del Paese e il funzionamento deti'ordine_ interno e internazionale 
(1). 
Ai fini di cui all'art. 31 t.u. 26 giugno 19'24, n. 1054, non pu� essere 
considerato atto politico ia direttiva -del resto non estl/'insecata in 
formale delibera -con la quale il Consiglio dei ministri, nel quadro 
delle misure da adottare in reiazione aUa gravissima situazione urbanistico-
edilizia determinatasi in un Comune capoluogo di provincia, stabilisce 
che si provveda all'esctusio.ne, da parte deU'Amministrazione e 
degli Enti pubblici, da incarichi di pirogettazione, direzione e coLLaudazione 
di opere pubbliche dei professionisti autori di progetti o direttori 
di lavori nel Comune predetto, ia cui esecuzione a;bbia dato luogo a 
vioLazioni dei regolamenti di igiene ed edilizio de�l Comune stesso o 
della legislazione urbanistica, ediiizia e delLa tutela del paesaggio (2). 

La direttiva del Consiglio dei ministri aUe Amministrazioni dello 
Stato -che non sia neppure concretata in un atto ammiinistrativo formale 
-, intesa a sollecitare i poteri di competenza degli organi ed 
Enti pubblici (nelLa gpecie, in ordine aiia esclusione da incarichi di 

(1) Cfr. G. GUGLIELMI, Gli atti politici. L'art. 31 T.U. 26 giugno 1924, 
n. 1054 e la Costituzione Repubblicana, in Studi Scaduto, 1971, IV, 405. 
(2) Cfir. IV Se�z. 11 mag.gio 1966, n. 344 e 2 luglio 1969, n. 304, Il Consiglio 
di Stato, 1966, I, 897; 1009, I, 1090. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 431 

progettazione, direzione e cortaudazione di opere pubbliche dei professionisti 
autori di progetti o direttori dei lavori in un Comune, la cui 
esecuzione, in spregio a norme di legge o ,di regolamento, abbia provocato 
nel Comune stesso una graviissima situazione urbanistico-edilizia), 
pel suo carattere generale e indeterminato, non � idonea a produrre la 
lesione diretta e immediata di posizioni giuridiche subiettive; perta"!'to, 
� inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto in via autonoma contro 
la direttiva stessa (3). 

(3) Giurisprudenza costante sulla non impugnabilit� degli atti interni 
della IP. A.; c:flr., fra le tante, VI S'ez. 24 ottobre 19<72, n. 617, Il Consiglio 
di Stato, 1972, I, 1783. 
CONSJGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 dfoeml;>re 1973, n. 1301 -0 Pres. 
Meregazzi -Est. Ebol:i -MazZii: ed �aUrl (1avv. Mair:tuscelii) c. Mmi,
steJ-o difesa (Avv. Stato Ferd). 

Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Lavoro straordi


nario -Compenso -Diversit� di trattamento -Illegittimit� 


Fattispecie. 

Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Prescrizione -Decorrenza 
-Art. 2 r.d.l. n. 295 del 1939 -Atto discrezionale -Decorrenza 
dalla comunicazione dell'atto. 

Nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia fatto uso della 
facolt� spettantele di modificare l'orario di ufficio nell'interesse del servizio, 
stabilendo per un certo tipo di mansicmi un orario giornaliero 
di sei ore, con obbligo peraltro dello svolgimento di una settima ora 
retribuita come lavoro straordinario, iilegittimamente essa dilstingue 
nella decorrenza di tale retribuzione straordinaria tra uno od altro ufficio 
o reparto, fissando un dies a quo predeterminato per l'attribuzione 
del detto compenso solo per al.cuni uffici, ove risulti incontestabilmente 
l'obiettiva identit� sia degli uffici che delle mansioni in essi svolte. 
( N elia specie, � stata limitata la retrodatazione del detto compenso per 
gli impiegati tecnici e amministrativi in servizio presso l'arsenale militare 
marittimo di. La Spezia, rispetto ailo stesso, personale in servizio 
presso gli altri arsenali militari). 

Ai sensi dell'art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, la prescrizione 
biennale ivi prevista (applicabile sia nel caso di mancata corre�sponsione 
degli assegni che in quetlo di corresponsicme in misura inferiore 
a quella dovuta) decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

a norma deUe dis.posiziani vigenti, a conoscenza dell'interessato, ove 
it diritto a percepire un determinato assegno da parte del d~endente 

432 

statale sw sorto soltanto a seguito di 
blica amministrazione (1). 

(1) Cfr. IV Sez. 30 mM"zo 1971, n. 
423 e gi:uriisiprudenza ivi Tichiamata. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 

un atto discrezionale deUa pub


358, Il Consiglio di Stato, 1971, I, 

dicembre 1973, .n. 1307 -Pres. 

Mere,gaz2'ii -Est. Buscema -. Vecchi (a'vv. DaJ.lax!i) c. Pcredieitto di 
Bologna (Avv. Stato Bronzind:) e Comune di Bologna (<avv..ti Bailleil:
1ini e Guidobon:i). I 

Giustizia amministrativa -Termine per l'impugnazione -Conoscenza I 
piena -Deposito di documenti in altro giudizio -Non implica 

I

piena conoscenza. 

Edilizia popolare ed economica 
acquisibili -Aree al di 
Acquisibilit�. 

Edilizia popolare ed economica 

!

' 

-Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Aree 

! 

fuori degli appositi comprensori 


l 

I f 

\ 

-Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Criteri 
e principi generali -Omessa valutazione di situazioni pregresse 


I

� �Legittimit�. 

f: 
Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione -Edilizia popolare 

*


ed economica -Normativa ex T.U. n. 1165 del 1938 anzich� ex t.u. % 

l.n. 167 del 1962 -Legittimit�. ~ 
Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione -Edilizia popoI 


�

lare ed economica -Art. 46 t.u. n. 1165 del 1938 -Omessa acquisi


"i=

zione pareri degli organi del Ministero LL.PP. -Legittimit�. 

I

Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione -Termini 


I ~ 

Proroga -Legittimit� -Condizione. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione -Termini Proroga 
-Dovuta ad adempimenti del perito -Legittimit�. 

I 

& 

Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione -Termini -Pro!: 
roga -Motivazione -Fattispecie -Legittimit�. 

I 

Se � vero che il deposito in canceileria in un documento, prodotto 

~: 

in cawsa dopo la costituzione in giudizio delle parti, vale come comuni


['

cazione alta controparte, ai sensi del combinato disposto delt'art. 170 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

433 

ultimo comma c.p.c. e dell'art. 87 disp. att. dello stesso codice; tuttavia 
tale forma speciale di comunicazione, prevista in derog�a alle regole 
ordinarie� (salvo che la legge o il giudice non dispongano aitrimenti), 
essendo rivolta al difensore -coerentemente al principio che la parte 
� presente nel processo, pel quale sia stata rilasciata la procura, a mezzo 
di quello --"-, limita i propri effetti nell'ambito del procedimento in corso 
e quindi per l'eventuale espletamento dell'attivit� processuale ad ~sso 
inerente; pertanto, il deposito in cancelleria o lo scambio ~di comparse 
e di memorie tra i difensori non pu� ritener�si sufficiente a dimostrare 
la piena conoscenza nel soggetto interessato di un atto in esse trascritto 
ai fini della decorrenza del termine utile per l'inizio di un distinto giudizio, 
che dovrebbe instaurarsi per di pi� davanti ad una magistratura 
diversa da quelLa ordinaria (1). 

Tranne i casi in cui una precisa dispos.izione di legge, a carattere 
settoriale o particolare, imponga che le costruzioni d:i cas.e popolari ed 
economiche debbano essere reaiizzate nell'ambito del relativo piano di 
zona, deve ritenersi amm~ssibile, per i Comuni dotati di detto piano, 
l'acquisizione coattiv.a di aree da destinare all'e�dilizia papolare poste al 
di fuori dei comprensori appositamente predisposti (21). 

Scopo fondamentale della legge 18 aprite 1962, n. 167, concernente 
la formazione dei piani delle zone da destinare all'ediLizia economica e 
papolare, � quello di favorire l'acquisizione di aree fabbricabili da destinare 
atia costruzione di alloggi a carattere economico e popolarre, in relazione 
alle esigenze di settore e tenuto conto del suo prevedibile sviluppo 
per un decennio; pertanto, legittimamente l'Amministrazione comunale, 
�in sede di adozione del piano di zona, non tiene conto de1lle realizzazioni 
pregresse (realizzate su un terreno posto al di fuo!Ti del piano 
adottato), che, attenendo ad analoghe esigenze gi� concretamente soddisfatte, 
costituiscano un elemento di per s� estraneo alla valutazione 
dei bisogni prevedibili, proiettati cio� nel futu1To, dell'edilizia papolare 
(3). 

La legge 18 aprile 1962, n. 167, in quanto intesa esclusivamente 
aUa formazione dei piani delle zone da destinare all'edilizia economica 
e popolare, secondo un criterio razionale del loro armonico inserimento 
nella struttura della citt� ai fini di un ordinamento sviiuppo,urbanistico, 
non regola l'intera ma_teria di tale tipo di ediiizia, ma appronta, rispetto 
'!-l t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, un ulteriore strumento organico, preordinato 
alla soddisfazione di quel medesimo interesse generale, gi� individuato 
e perseguito dalla precedente normativa risalente agli inizi del 
secolo; pertanto, non potendosi la legge n. 167 del 1962 cit. ritenere 

(1-8) Cfr. Cass. 19 ottoibire 1970, n. 2087, La Settimana giuridica, 1970, 
II, 2022. 

434 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

completamente incompatibile con l'intera gamma della precedente legislazione 
sugli istituti e i procedimenti relativi aiie costruziani ecanomiche 
e popolari e, in particolare con il t.u. n. 1165 del 1938 cit., nel 
caso in cui il Comun~ abbia agito, ai predetti fini e per eccezionali e 
comprovate esigenze di interesse pubblico, al di fuori e indipendentemente 
dal piano di zana, legittimamente viene promossa l'espropriazione 
per p.u. di aree non. ricomprese nel piano e la relativa dichi.arazione 
di pubblica utilit� deille opere viene emessa� dal Prefetto, in 
applicazione della normativa contenuta nel titolo III del richiamato t.u. 

n. 1165 del 1938 (4). 
Uart. 46 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, suU'ediLWia popolare ed economica, 
pur operando un rinvio alla legge 25 giugno' 1865, n. 2359 e� successive 
modificazioni, prevede, in deroga alla disciplina generale, 
alcune eccezioni, con le quali si fissa la competenza idel Prefetto (salvo 
che vi sia concorso o contributo dello Stato) in ordine sia aU'approvazione 
preventiva dei progetti di CO;Se popolari ed economiche, sia alta 
relativa dichiarazione di pubblica utilit� agli effetti dell'esproprio tlei 
terreni necessari alta loro costruzione, disponendo che l'indennit� di 
espropriazione venga determinata nella misura di cui agl.i artt. 12 e 13 
legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento de11.la Citt� di Napoli; 
pertanto, nel procedimento di espropriazione di aree non compre�se nel 
piano delle zone da destinare aLI'edilizia popo�tare ed economica, il 
Prefetto, che abbia pronunciato la dichiarazione di pubbHca utilit� in 
l:onformit� all'art. 46 t.u. n. 1165 del 1938, non � tenuto a sentire il 
preventivo parere degli organi co11lsultivi del Ministero dei Lavori pubblici, 
previsto daU'art. 8 legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art. 17 

d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534 (5). 
� legittima ta proroga del termine per il compimento deUe espropriazioni, 
ove risultino la completa esecuzione delle opere e la loro effettiva 
destinazione ai fini perseguiti dal Legislatore al momento di adozione del 
provvedimento di proroga anteriormente alla scadenza del termine ori


ginario (6). 

Nel sistema della legge sulle espropriazioni per pubblica utilit�, il 
reperimento dei fondi necessari appare in un primo momento limitato 
all'indennit� offerta all'espropriato, la cui sufficienza in rapporto alla divisata 
espropriazione � sindacabile dal giudice amministrativo solo se la 
sua entit� rispetto al fine sia talmente esigua da far supporre il perseguiguimento 
di scopi diversi da quelLi dichiarati, mentre. in caso di disaccordo 
tra proprietario ed espropriante, � possibile procedere al finanziamento 
dell'eventuale maggiore spesa solo quando il perito giudiziale la 
abbia determinata nel suo esatto ammontare; pertanto, � legittima la proroga 
del termine per. il compimento delle espropriazioni motivata con la 
circostanza -non imputabile a fatto dell'espropriante -che sia reso 
necesario un supplemento di perizia (con infruttuoso decor:so di una parte 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 435 

del tempo riservato al compimento dette espropriazioni) per non avere 
ii perito nominato dal Tribunale adottato i criteri previsti daUa normativa 
appticabile (nella specie, L. 15 gennaio 18815 n. 2892) (7). 

Le somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti in funzione 
di indennit� di espropriazione soggiacciono non gi� alla prescrizione ordinaria 
prevista daWart. 2946 e.e., ma al termine trentennale di cui aU'articolo 
18 t.u. 2 gennaio 1913 n. 453, fatto salvo dal disposto deU'art. 248 
ultimo comma Disp. att. e trans. e.e. (8). 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 12 ottobre 1973-, n. 668 -Pres_. Lugo 
-Est. Calabr� -Lotti (avv. Guarino) c. Ospedaile civile S. Maria 
di Terni (n.e.), Gem (avv. Bari:lLaro) e De Bonis ed altri (1I1.c.). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario 
-Alternativit� -Impugnazioni di atti distinti di uno stesso 
procedimento -Inapplicabilit� del principio. 

Enti pubblici -Ente ospedaliero -Deliberazione -Presenza e voto consultivo 
del Direttore sanitario -Finalit� -Evidenziazione nel verbale 
della riunione -Necessit�. 

Atto amministrativo -Atto collegiale -Composizione del Collegio Incompatibilit� 
-Prevale sul titolo o dovere di partecipazione o di 
assolvimento di funzione. 

Impiego pubblico -Concorso -Commissione giudicatrice -Composizione 
-Partecipazione di membro incompatibile -Partecipazione 
al concorso senza obiezioni -Acquiescenza. 

Impiego pubblico -Concorso -Criteri di massima -Predeterminazione 
-Verbalizzazione -Distinta della valutazione dei titoli. 

Impiego pubblico -Concorso -Concorso per titoli ed esami -Criteri 
di massima -Previsione di basso punteggio per i titoli rispetto 
agli esami -Illegittimit�. 

Impiego pubblico -Concorso -Titoli -Valutazione -Servizio prestato Periodi 
di aspettativa -Detrazione -Differenza tra aspettativa per 
famiglia o per salute o servizio militare. 

Nel caso di ricorso giurisdizionale e di ricorrso straord.inario proposti 
contro atti amministrativi distinti, ancorch� c�olle:gati in uno� stesso 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

436 

procedimento, non trova appLicazione il principio deiL'aLternativit�, 
sancito daWart. 34, secoodo comma, t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (1). 

La norma deU'art. 22 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631 (confermata 
nell'art. 4, legge 27 marzo 1969, n. 128), secm1;do La quak Le deliberazioni 
deLle Amministrazioni ospernaLiere d.evono essere adottate 
con l'intervento e� col voto consuLtivo del Direttore sanitario, non ha 
un valore meramente� formale, ma mira, invec�e�, a garantir�e La parte�cipazione 
del Direttore sanitario predetto e richiede l'evidenziazfone 
nel verbale deLla riunione del parere� da lui espresso, esse11>do tale 
verbalizzazione necessaria per .assicuriare. la partecipazione stessa (2). 

L'incompatibilit� che osta alta partecipazione ad un determinato 
organo collegiale nello svolgimento di una determina.ta. funzione pre~ 
vale sul titolo e suUo stJesso dovere di partecipazione e di assoLvimento 
deLla funzione, che ne restano impediti (3). 

La partecipazione ad un concorso senza nulLa obiettare circa La 
presenza di un membro delLa Commissione giudicatrice ehe� possa 
trovarsi in stJato di incompatibiiit� impoll"ta acquiescenza. del eoncorrente 
a tale situazione, La quale, quindi, non pu� essere denunciata 
per la prima volta in sede giurisdizionale come vizio del procedimento 
(4). 

Nei concorsi pubblici non � necessario che la predeterminazione 
dei criteri di massima sia fatta in un verbale distinto da quello relativo 
�alla valutazione dei candidati, essendo sufficiente che� risulti con 
chiarezza che La fissazione dei criteri ha preceduto la valutazione dei 
titoli dei singoli concorre11;ti (5). 

Nei concorsi per titoli ed esami a posti di pubblico impie1go (ne'Lla 
specie a posti di sanitario ospedaliero), � ille�gittimo il criterio di massima 
che prevede un punte.ggio estremamente basso per i titoLi di 
servizio che � ragionevole pretendere in re>lazrione al posto cui si concorre 
con la conseguenza di portJare, in concreto, ad una minima utiiizzazione 
de�l punteggio relativo ailla categoria dei tlitoLi di servizio 
rispetto a quello assegnato per le prove di esame (6). 

Nei concorsi CJ; posti di pubblico impiego, nella valutazion.e del 

servizio prestato, � necessario detrarre dall'anzianit� ii periodo di 

tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia; ove, invece, 

trattisi di aspettativa per motivi di salute� o per servizio militare 

rientra nelLa discrezionalit� deLla Commissione (senza obbligo di mow 

tivazione) tener conto o meno dei relativi periodi (7). 

(1-7) Cfr. V Sez., 10 luglio 1973, n. 609, Il Consiglio di Stato 1973, I, 
1072, �ed ulteriore giiurisprudenza ivi richiamata; V Sez. 15 dicembre 1970, 

n. 1151, ivi, 1970, I, 2276. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 437 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 30 ottobre 1973, n. 779 -Pres. Lu.go Est. 
Merenda -�Soc. 1mm.obiliare Marivd dli Til.'ani (avv.ti Venanzi 
e Di Stefano) .c. Comune di Cinisello Ba:1samo (avv. Lorenzoni). 

Edilizia -Licenza di costruzione -Variante -Modifiche sostanziali Non 
� tale -Stesso numero della prima licenza -lrrilevanza. 

Edilizia -Licenza di costruzione -Decadenza -Per omessa ultimazione 
dei lavori in termine -Ordinanza di sospensione dei lavori 
non seguita da provvedimenti definitivi -Non sospende il termine. 

Edilizia -Licenza di costruzione -Decadenza -Rilascio di nuova licenza 
-Osservanza delle norme sopravvenute -Necessit�. 

Edilizia -Programma di fabbricazione -Contenuto normativo. 

Edilizia -Licenza di costruzione -Annullamento e revoca -Annullamento 
d'ufficio -Interesse pubblico -Motivazione circostanziata Quando 
occorre. 

Edilizia -. Licenza di costruzione -Annullamento e revoca -Annullamento 
d'ufficio -Interesse pubblico -Opera appena iniziata Non 
occorre interesse qualificato. 

Non pu� parlarsi di varfunte ad una licenza di costruzione, ma si 
� in presenza di nuova licenza, quando le modifiche previste dal nuovo 
progetto approvato sono sostanziali e non di limitata consistenza o di 
scarso v�alore, a nulla rilevando che la nuova Licenza porti lo stesso 
numero deLla precedoote (1). 

L'ordinanza di sospensione dei Lavori non seguita da provvedimenti 
definitivi entro un mese dalla notificazione non sospende il termine 
di decadenza entro il quale, ai sensi deil'art. 10 legge 6 ago�sto 
1967 n. 765, i lavori di cosflruzione autorizzati devono essere completati 
(2). 

In caso di decadenza di una licenza di costruzione, l'Amministrazione 
comunale, nel rilasciare una nuova licenza, deve tener conto 
delle norme sopravvenute (3). 

Il programma di fabbricazione, anche se per la sua natura regolamentare 
non pu� imporre tutti i vincoli che possono esser�e stabiliti 

(1-5) La decisione non pu� condividersi nelle ultime due massime, che 
urtano �contro i prd.tnicipd. suH'aninullamento che � leg1�ittimo se � giUISltificato 
da UJil irrtteil.'esse pubblico (specifico), a prescindere daiLlia situazii.o!lle di :ratto 
esiste!llte (ooaHziJazii.one o meno dclla costruzdone): cflr. Sez. VI, 23 oovembre 
1971, n. 931, Il Consiglio di Stato, 1971, I, 2284. 

12 



438 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

col piano regolatore, pu�, tuttavia, prescrivere la tipologia per le 
v,arie zone e stabilire i limiti inerenti alla destinazione edilizia, a norma 
dell'art. 34 legge 17 agosto 1942, n. 1150. 

L'interesse pubblico all'annullamento di wna Licenza di costruzione 
richiede una particolare diniostrazione solo quando sulla base 
deU'atto annullando si sia costituita una situazione pratica. rilevarnte (4). 

In materia edilizia, l'interesse pubblico atl'annullamento, di una 
licenza di costruzione deve �ssere espresso quando, suila base della 
licenza sia stata realizzata, in tutto o in parte, una costruzione, che 
dovrebbe poi essere eliminata, mentre non occol/"re quando la realizzazione 
del progetto si sia arrestata all'inizio, senza aver dato luo,go 
ad un'opera per la cui conservazione si possa rico1wscere un interesse 
apprezzabile (5). 

(Omissis). -I motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati ed 
\._ il .ricorso pertanto va respinto. 

Il Collegio osse(l"'Va irul:anzitutto ,che il provvedimento dmipugnato 
� stato emanato in base aJ. principio dell'autotutela ed in appliic:azdone 
dell'art. 32 delle legge 17 agosto 1942 n. 1150 e pell'tan.to non � fondata 
l'eccezione di violazione dell'art. 55 del testo unico della le,gge 
comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383; anzi H 1provveddmento 
del 18 marzo 1971 richiama espressamente il princi.rpi.o di aurtotutela 
della pubblica ammdiilistrazi01ne e non contiene nessun elemento che 
possa 'indurre a ritenere che l'emanazione sia avvenuta :con riferimento 
a pr01VVedimenti 'contin:gibili ed urgenti. 

In secondo luogo � da xiitenere che J.a J.icenza del 1� luglio 1969 
debba essere 'conside11ata non una varia1nte al precedente progetto, benSI� 
una vera e propria nuova lkenza per i seguenti motivi : 

a) Il nuovo progetto approvato contiene la previsione di opere 
edilizie completamente nuove rispetto al progetto. originario. Basiti 
considerare che non solo vi � un aITetramell!to nella vii.a Pelizza ,da 
VoLpedo di oltre 10 metl'i, ma � previsto nel corpo� idi fabbrica prospie<
iente la suddetta strada un diverso spesso:r:e e c�omplessivamente 
si prevedono diverse 1:Lum!ghezz.e, 1divel'lse volumetrie, differenti swparf�ci 
coperte, diverse densit� edilizia sia territoriale che fonddaria, diverso 
a:iaipporto di copertura ed anche una itmtevole 'divel'lsit� di disegno 
.tra i due progetti. 

Non 1si .pu� ,pertanto parlare di modifiche qualfu,tive� e quantita
�tive di limitata consistenza e ,di scarso valor.e relative ad uno o pi� 
particolari condizioni che questo consesso ha richiesto per qualificare 
un atto autor.izzartivo, variante (C.d.S. V Sez., 29 febbraio 1971 n. 128, 

C.d.S. V Sez., 2�9 ottobre 1971 n. 951 -C.d.S. V Sez., 26 settembre 
1969 n. 1013. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 439 

Le modifiche previste nel nuovo progetto sono invece \Sostanziali 
ed ininfluente � il fatto che la nuova licenza porti lo stesso numero 
della precedente, essendo avvenuto ci� per semplice rifel'imento di 
airchivio e in ogni caso non potendo questo riferimento ritenersi determtna11:
1te per qualificare la reale sifJuaziorne dii fatto. 

b) La vecchia licenza del 1962 va consideraita decaduta rper mancata 
u.tildzzazione. Infatti dopo un primo avvio dei lavo1r�i, �nel 1965 la 
soc. Marini ha sospeso l'attivit� facendo trascorirere un notevole lasso 
di tempo senza metterai in condiziO!lle di ottemperare alla noll'llna contenuta 
nel penultimo comma dell'art. 10 della ll.egge cosiddetta rponte 

(n. 765 del 1967), che prevede la decadenza delle licenze in contrasto 
con le nuove previs�Ol!li urbani.stiche se i favori non sono completa,ti 
entro tre anni dalla data dii �inizio. N� � sostenibile la tesi �delJ:a ricorrente, 
secondo la qua�le l'ol'dinanza di sospensione dei lavori emanata 
d:al sindaco� il 18 g�iugno 1965 sarebbe interruttiva dei termini ;predetti. 
L'oil'dinanza di sospensione, :immtti, a norma dell'art. 32 della 
legge urbanistica n. 1150 del 1942, cessa di avere ,efficacia se dopo 
un mese dalla sua notifica non viene seguita da iprorvrvedimeniti defini.
tirvi; non essendo stato emanato neSISU<n. prorvveddmenito definitivo ed 
avendo pertanto cessato di avere efficacia l'OII'dinanz1a, la ricorTente 
avrebbe dovuto riprendere ii larvori, se volerva non incorrere nella decadenza; 
la ricorrente non ha invece ripreso l'attivit� edilizia, probabilmente 
perch� intendeva ormai 11ealizzare un diveriso rprogetto, che 
� .sfato poi approvato dalla seconda licenza. 
Trattandosi dunque di nuova lic�enza essa eira 1soggetta sia alle 
disrposiziorni contenute nel programma di ~fa.bbricaz�O!lle, sia alle norme 
contenute nell'arnt. � 17 della legge n. 765 de'l 1967, che erano gi� in 
vi,gore al momento della concessione. L'autorit� comunale perci� aveva 
il dovere di tenere conto e della nuova desti.nazione urbanistica della 
zona iin 'cui ricadeva la costruzione in oggetto e delle 1imitazionii. volumetri1che 
che erano portate dalla nuova ;Legge ad un massimo di 
3 mc/mq. La ricorrenite, afferma che il programma di 1fatbbil'icazfone 
non � equi.parabile al piano regolatore ai fifil delle imposizfoni e delle 
limitazioni ed il collegio osserva 'che (a prnscindere dal fatto che in 
ogni caso doveva 'tenersi con.to del :rarpporlo volumetrico stabilito dall'art. 
17 della leg.ge uirba:nistica n. 765 del 1967) j,l pmgramma di fabbricazione, 
anche se per la sua naturia regoilamentare non pu� imporre 
tutti i vi.ncoli che 1possono eissere stabiliti col piano .re,gofatore, pu� 
tuttavia 'Pil'escdvere tipofog:ia ,per le varie zone e stabilire i limiti inerenti 
alla destin.azione edilizia, a norima dell'art. 34 della le,gge urbanistica 
n. 1150 del 1942. 

L'mteresse pubblico all'annuHamento, che non sarebbe indicato 
nell'atto impugnato, richiede una pariticofare dimostrazione soltanto 
quando sulla base dell'atto 'impugnato si sia cosrtituita una situazione 

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440 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

prat1ca dlevante, dovendosi in questo 1ooso stabilire se 1sussista un 
interesse pubblico adeguato a determinare n sacrIBcio di quella situazioine. 
In materia edilizia, l'<mtevesse pubblico all'annull:amell'1tO di 
1.lina licenza edilizia deve, essere, espresso quando 1sulla haise delJa ili
�cenza edilizia sia stata realizzata in ,'flutto o ilil iparle una costruzione, 
che dovrebbe essere elim1nata, ma quando, come nella sipeciie, la r,ealizzazfone 
del progetto edilizio si sia arrestata all'inizio, senza ave1r 
dato ,luogo a un'opera, per la ,cui cotnservazione si possa riconosc:ere 
un apprezzabile interesse, non pu� ritenersi necessavi>a la 1srpecificazioine 
dell'interesse pubblico della 1comunit� ail'osserivanza dell'Ol'din,e 
lll'ba:nistico. 

Non pu� essere dubbia la mgione urbanistica e i1gienica di impedke 
un insediamento rresidenziiiale in rpiena ZO!lla industriale. Basta da.re 
uno sguardo ,alle fotografie esibtte dall'Ammin�IStrazione resistente per 
rendersi :conto de1la somma in()lpiportunit� di un edificio, destinato a 
civile abitazione, mstemato nel centro di una zona tutta occwpata da 
oipifieii industriali. 

Il collegio ritiene pertanto che il ricorso vada respinto. 
(Omissis). 


CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 novembre 1973, n. 833 ..: Pres. �ugo Est. 
Catalozzi -Impresa Brunelli (avv. De Luca) c. Prefetto di Cosenza 
(avv. Stato Sernfoo1a). 

Tribunali regionali amministrativi Atto non definitivo -Ricorso 
gerarchico -Ricorso ai tribunali -Ammissibilit�. 

Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Disciplina prevista 
dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 -Carattere innovatore 
-Ricorsi pendenti all'entrata in vigore di altra disciplina Applicabilit�. 


Regione -Regioni a statuto ordinario -Trasferimento delle funzioni Materia 
urbanistica -Ricorso preposto al Ministero attraverso 
ordinanza di salva~uardi -Trasferimento delle funzioni -Carenza 
del potere di decidere il ricorso da parte del Ministero. 

La disposizione dell'art. 20 i. 6 dicembre 19,71, n. 1034 -che ha reso 
facoltativo la proposizione del ricorso gerarchico e che consente di gra,
varsi in s.g. avverso l'atto non definitivo nonostante la presentazione del 
ricorso stesso, purch� l'autorit� adita non abbia comunicato la propria de



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 441 

cisione entro il termine di 90 giorni -� applicabile solo ai giudizi pendenti 
dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e non anche ai giudizi 
sottoposti alla cognizione in un'unica istanza del Consiglio di Stato, 
attesa ia diversit� del sistema di tutela del doppio grado di giurisdizione, 
introdotto in via generale con la istituzione dei Tribunali stessi (1). 

La diiSposizione deU'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 -in base 
alla quale il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico si forma mediante 
la semplice inerzia dell'organo amministrativo adito protrattasi per il 
periodo di giorni novanta, senza necessit� di alcuna diffida -ha carattere 
innovativo, e, come tale, � applicabile, in mancanza di contraria norma, 
a tutte le impugnative gerarchiche non ancora definite al momento della 
sua entrata in vigore (l� febbraio 1972) (2). 

Per effetto dell'art. 1 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 -che, in attuazione 
della VIII disposizione transitoria delia Costituzione, ha trasferito alta 
Regione a Statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli 
organi centrali e periferici dello Stato in materia urbanistica, il Ministero 
dei LL.PP. � stato privato, a decorrere dal 1� aprile 1972 (art. 1 d.l. 28 dicembre 
1971 n. 1121, convertita ne�Lla legge 25 febbraio 1972 n. 15), del 
potere di decidere i ricorsi gerarchici in precedenza propo1S1ti avverso le 
ordinanze di salvaguardia adottate dal Prefetto ai sensi della legge 3 novembre 
1952 n. 1902 (3). 

(Omissis). -Il ricor.so che in.veste .sia J.'�01rdi1I11anza del Prefetto di 
Coselllza, 27 luglio 1971, n. UJ154, c01I1tooente finit:imazr.iollle a11a Societ� a 
responsabilit� Mmifa.ta Impa-esa Bru1I1e1li e ~.iiordaillisi a soopendel"e, per 
ragioni dii :saJ.viaguiwdfua del pmo regoJia:tooe geineriail.e in itinere, d lavori 
di .cOlsltru.z:ione di un ed:ificio �ad uso dii civile �abitaz!i.�one, neJ. focale via.le 
dellia Repubblica, autorfaZ'ati 1coo lfoenza siindia:caile 10 lugil1!o 1'96.6, lll. 89, 
sia J.'asse:rito �shlenzio __.:_rigetto del Milll'iistro de!i. Lavori Pu1bhlici ��circa :hl 
gravame ger&-chtoo, p!1odotto dailia medesima iil 27 1agosito 1971, conitro 
l'oit'di1I1anza stessa -� inammtssi.ibiJ�e. 

Secondo Ja �Costante giur.tsprudenza dell'a�dtto Coo�sd:g.l!io i provvedimenti 
caute1ait'i �adottati dal Pre:tietto, ai �sensi della fogge 3 l!lovem:bre 
1952, n. 1�902, �costttutscooo atti nolll def�nitivd e, quindi, sono susoeittibilli 
di 'ilmpugnatdva non dtrettamoote in questa �sede g1ur1~sdizional1e, ma sol1Jal!
lfo dtnial!lm a1l MinJiistrn ~dei Larvori Pubbildoi (v. Sezionie V, 14 [ugldo 
1�967, n. 918'2; 4d. 2�7 aprile 1'971, n. 403; Sezione IV, 21 imaa-zo 1972, lll. 212; 
id. 4 1ugJfo 1972, n. 629; id. 29 seittembre 1972., n. 811'7). 

Via osservato, inoltre 1che la possibil!it� -.ri�COl!losctuta dalil'ordinamento 
g,i.iul"idico -di invoca.re la tutela giu~Lsdiz:ion:ale .i.in �caso di 1sfilenziio 
tenuto dalila .competente .Aiutortt� Amminiistraitiva �sul! T1icoriso gernil'chico 

(1-3) Massime esatte e di notevole interesse. 



442 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ad essa proposto :contro uno degli atti 1sopria 1speci�fi.caiti, era subord,ima.ta, 
anteriormente :al 1� ;febbraio 1972, 1ma ll.'1alrtro, alla notiifi.cazi:one della 
diiffi.da prevista .darll'�art. 5 deJ t.ru. 3 marzo 1934, n. 38'31, do� ad .uina formaH:
t� rivo1ta a .qualM�oare .hl .siH:enzro e �ad �equipararlo, per �e�stgenze proces-� 
suaU, ad Uina p!'onUiilzia di reiezione. 

Nehla spec.ie, rtal�e essenziaile 1adempimento n.on � stato �Comptuto da.I.la 
pa[11;e istante. 

N�, al fine di r1teneroe inammJissibile l':impugnaziione in questa sede 
del provvedimenito prefe1Jtizfo 27 lugJ.:io 1971, 111. 11615<4, ia .causa deJ stlenzio 
ma111tenruto dal" Ministro dei Lavori PubbHci 1sul dtaito i:dcorso ,ger8['chiico 
del 217 �a�giosto 1971, giova rich:tamarsli iagli artt. 20 de1la legge 6 dicembre 
1971, 111. 10314 �e 6 del d.P.R. 214 novembre 1971, n. 11919. 

Infatti, ll.1a p!'ima di dette norme -che ha reso faicolitativa ila P!J:Oposiz:
Lone del r1i<corso gerall'chiico e che consente di griavar�sd in sede giuriisdizionaile 
�avveriso .l'atto non defin:i�tivo, .nonostante fa pres�illtazd.one del 
ricorso :in questione, purch� :l'Autoriit� supedormente adita non abbia 

giorni -� 1applfoabi.le solo ai giudi:lii pendenti dinanzi ai 'DribUiil1alli am


mini�strativi regionaU e non 1ainche ai ,giudizi -�Come quello .in �esame 


sottoposti �ahla 1cogniZitooe 1in unica �ist!ll!llza deJ ConsigliLo di Stato, arttesa la 

diversiit� del .sistema di tuteJa del doppio grado di gifl.l!l"Lsdizio111e, intro


dotto in wa generia1le 1con fa �tstiituzi<one �dei Tri:bunallii istessi. 

QUJailto all'al,tre d:ilspomione -in base alla quale U silenzi<o-trigetto 
sul ricorso gerairchico si forma 1l)edia111te 1a sempJ.foe �inerzia dell'organo, 
ammintstriativo 1cUJi 1spetta di provvedere 1in 1sede cooitenziiosa, protrattasi 
per fil periodo idi novanita giorni, 'senza niecessliit� di alcuna .a,iffi.d:a occorre 
ri.Ievare .che tal�e precetto iinnov�ativ;o, 1siiCU111amente a1ppl:iicaibHe, 
in mancanza di una contra!l1ia prevtsione legtsla.tiva, a .tutte le impugnative 
gerarrchi:che non ancol'.'a defi!ll!ite 1al momento de11a sua entrata ,in v'ig;ore 
(1� febbtiaio 1972), non rende ,amnU;ssibii1e :hl presente dcorso 1g1iiwrtsdiziiona1e. 
Ci� perch� hl Mnstero dei Lavol"i Pubhliici, per effetto delJ.'articolo 
1 deJ d.P.R. 115 gennaio 1'9712, 111. 8 -che, !in 'attuazione delll.a VIII 
diisposizdone transtto'l"La della Costituztooe, ha foasferito afae Re.gioo.i a 
statuto �oodinal'io .le funziioni ammmstrative esercttate dagJ.ii org;arni ce111tiriall.
i e periferici dello Stato in matm-i�a urban1ist:i<ca -� :stato p:dvator a 
decorre:rie da�l 1� aprd,le 1:97�2 (art. 1 del d.�l. 28 dicembre 1971, 111. 1121, 
convertito nella fogge 2,5 febbrafo 1'972, n. 1�5), ossi1a prima �che scadesse 

(2 maggio 1'972) il menz-ionato termine di 90 giorni dailla data di opeTlaltiWt� 
deJ d.P.R. n. lli99 del 1971, del potere di decider.e U ir:icortso ger�a!l1chiico 
prodotto 111 27 aigosto 197'1 drula Societ� Brunel1i �e Finrdal!Lsi c0111tro l'ord�nanz:
a prefettizia di 1salvaguaJrdiia. 

Non .susiste, quindi, .sotto akun profi1o, il censwrato sLlenzfo.-T,igetto 

deJ. Ministro dei Lavo:rii Pubb1id. -(Omiss~s). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 443 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 19 ottobre 1973, n. 358 -Pres. Tozzi -
EsfJ. Urciuoli -.Scuotto (avv. Lu:b11ano) c. Opera nazfolnale or;fiani 
di guerra (avv. Stato, Onufrio). 

Guerra -Orfano di guerra -Qualifica -Requisiti -Rapporti col dante 
causa -Criterio di individuazione. 

In base all'art. 1 legge 13 marzo 1958 n. 365 -il quale considera 
orfani di guerra tutti coforo il cui genitore eserrcemte la patria potest� 
sia morto o venuto a mancare o divenubo� permanentemente inabile 
per qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerrra o per .altro evento che 
dia titolo a pensione o ad assegno di guerra -a prescind.ere dalla 
cO'/'llSiderazione che la disposizione si limita soltanto ad indicare il rarpporto 
che deve intercorrere tra il richiedente ed il soggetto colpito da 
morte o da invaiidit�, sta di f;atto che anche a voler ammettere che 
il riferimento aWesercizio della patria potest� importi il requisiito della 
minore et�, il relativo accertamento deve essere fatto per il figlio dell'invalido 
con riferimento al momento �dell'evento invalidante e non 
gi� a queizo successivo dell'attribuzione del diritto a pensione, atteso 
che' la concessione della pensione ha carattere ricognitivo e non costitutivo 
(1). 

(Omissis). -Il dott. F1rancesco Scuotto, ha hn1pugn:ato, 1chiedeindone 
l'ail1Ilullamenito, il provvedimento con iJ. qual.e �l'Opera :nazionale 
per 1gli orfani di guewa gli ha negato il riconoscimento della quaJMica 
di orifano di guerra, che in un primo tempo .gli era �stata accordata iin 
relazione ad un evento invalidain.te del di lui �genitore verific�atosi durante 
il con:filiitto 1940-45 e per il quale era sta:ta po�i concessa all'interessato 
la 1pensione di invalidit� di prima �categoria. 

Il provvedtrnento impug!llato � stato determinato essenzialmente 
dal.la consideraziooe che il. l'licorre:nte 111on era ipi� 1mimoren:ne alla data 
(24 aprile 1952) in cui era staita concessa la pensione al di lui .genitore. 
FOJ'.ldaitamenite ril~a per� il ricorrente �che sia ne1la normativa che 
specificatamente si riferisce ai figtlii degli invalidi di gue�rra �sia in 
quella relativia .agli o!l'fani di guerra in seilJSIO stretto non � <dato rinvenil'e 
alcuna d.isipoisiziooe che richieda ila minOTe et� dei! figlio del 
soggetto �colpi,to dall'.evento dannoso 1al momen.to ��lll cui interv�iene il 
r1conoscimento delrevento steisso. Infatti : 

1) l'art. 1 de1la �legge 13 m~�rzo 1958 :n. �365, considera orfani 
di �guerra � tutti coloro dei quali il genito1re che esercitava la ;patria 

(1) Massima esatta. 

i 

444 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

potest�... sia morto o venuto a man.care o divenuto ipermanen,temente 

I 

inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di 1guerra o altro evenito che ~ 
f. 
dia titolo a pensione o ad assegno di guerra �; i 

2) l'art. 7 dello stesso provvedimento legislativo considera orlani f 
di guerra i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito I 
a lesioni ed infermit� per servizio, o, comunque, per violenze rubirte 
pwch� concepiti prima del :tatto che ha prodotto l'inabilit� da1l 1genitore 
e siano riconosciuti da esso; 

3) J.'ar.t. 8 della legge 2 aprile 1968 n. 482, sulle assunzioni presso 

I 

J.e Pubbliche amministrazioni e le aziende .private, prevede che hanno I 
diritto al collocamento obbligatorio � ,i figli e fa moglie di cofom che 
sialllo divenuti :permanentemente inabili a qualis:iasd lavoro iper fatto 
di ,guerra e per servizio o per Lavoro �; 
4) l'art. 7 della legge 28 luglio 1971 n. 585, contenente nuove 
provvidenze in materia. di pensioni ,di g.uerira, ,equiipaira i figli degli 
invalidi ,di prima categoria agli orfuni di .guerra, anche se fo sitato di 
fi:gJ.io sia stafo conseguito posterioo:imente aH'evento invalidante; 

5) con il successivo art. 23 della stessa leg,ge n. 585 sono state 
poi abrogate tutte le disposizioni conitra:rie o comunque con essa non 

I

compatibili, cosi che se anche fosse esistirto il principio invocato dall'ONOG 
esso devrebbe ci.tenersi in ogni caso abrogato. 

I 

L'Opera nazionale degli orfani fonda Ja sua divema inteirpretazione 
delle norme in questione sulla diz.ione dell'al"t 1 della 
legge n. 365 del 1'958, ritenendo che l'eserciz,io della patria potest� 
impliohi la minore et�. Senon,ch�, a rprescindere dalla cooisiderazione 

Iiche ila disposizione si limita soltanto ad indieail'e il rarpporto che deve 
inrtoocorrere tra il richiedente ed il soggetto colpito da morite o da f: 
invalidit�, srt� di fatto che anche a voler ammettere che H !l."iferimento 

I

all'�esercizio della patria rpotest;� comrporti il Tequisito, ncl. richiedente, f~ 
della minore et�, il r~laitivo accerrt:amenrto deve essere fatto, per il 
figlio deH'inrval~do, con riferimento al momento dell'evento invalidante 
e non .gi� a quello successivo dell'attribuzione del diritto a ,pensione, 
atteso che la concessione della rpensione ha catrattere ricognitivo 

e non costitutivo. 

Sotto questo aspetto, non si pu� non rHevru-e che la pensione di 
prima categoria al padre del I"icorrente � stata �concessa il 24 apriile 
1952, ma con riferimento ad un evento invali.dante determdnatosi in 
zona di orperazioni nel corso del conflitto 1940-45 e che il ricol"l'ente, 
nato n�el 1930, non .aveva raggiunita la mag,giore et� all'erpoca in cui 
si era verH��cato tale evento. 

Fondate e meritevoli di accogltmento appaiono quindi le censure 
dedotte dal ricorrente e, perfanto, il sruo ricorso merita pieno accoglimento. 
(Omissis). 



SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

COR'I1E DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 settembre 1973, n. 2412 -Preis. 
Pece -Est. Llpa<ri -P. M. Secco (1conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Tarin) c. Grldoli. 

Imp9sta di registro -Riconoscimento di debito -Di�hiarazione posta 
a base di decreto ingiuntivo divenuto inefficace -Tassabilit� del 
riconoscimento di debito in quanto tale indipendentemente dalla 
imposta di titolo sul decreto -Legittimit� -Ingiunzione -Interpretazione 
-Preclusione del diritto della Finanza -Esclusione. 

(R,d. 30 dicembre 1923, n, 3269, tariffa A, art. 28; 1. 26 settembre 1935, n. 1749, 
art. 1; d.l. 7 agosto 1936, n. 1531, art. 28}. 

L'atto di ricomoscimento di debito (nella specie una lettera) posto 
a base di un decreto ingiuntivo e pervenuto Legittimamente aU'Ufficio 
del registro � tiassabile in quanto roie a norma dell'art. 28 della tariffa 
A della legge di registro, e quindi anche nell'ipotesi che il decreito 
ingiuntivo abbia perduto efficacia e sia quindi soggetto� alla sola 
imposta fissa. L'ingiunzione fisooie con la quale sia intimato ii pagamento 
deU'imposta fissa sul decreto ing.iuntivo e dell'imposta propo!T'zionale 
suli'atto di riconoscimento di debito non pu� essere interpretata 
come pretesa infondata di pagamento� �elt'imposta di titoilo sul 
decreto ingiuntivo inefficace che p!T'eclude il diritto all'autonoma imposta 
sulL'atto di riconoscimento del debito (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo del vicrnrso l'aimmini:stiraziooe 
delle finanze, denunciando la violazione e falsa arpiplicaziollle dell'ar


(1) Decisione di evidente esattezza. Quando esiste un separato qocumento 
esibito in giudizio e trasmesso all'Ufficio del registro non � a 
parlarsi di el!lunciazione ma di tassazione autonoma di quel documento. 
La lunga ed esatta disamina sulla interpretazione della ingiunzione fiscale 
parte dalla premessa stabilita dalla Corte di merito, ma certamente inesatta, 
che ila dichiarazione del titolo della tassazione contenuta nell'ingiunzione 
abbi1a un valore formale assoluto e costituisca insuperabile 
preclusione per qualunque altra giustificazione della pretesa fatta valere. 
il noto inv�ece che nel ~iudizio di opposizione pu� ben essere chiarito, 
integrato, ed anche modificato il titolo della tassazione indicato nell'ingiunzione 
in modo necessariamente sommario; ceil'tamente non potr� acco~""~~,~ 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Ucolo 28 della tail"iffa ,all. A leg;ge reg. (it".d. 30 dicembre 1923, n. 3269), 


in relamone agli artt. 2 e 85 della rpredetta leg;ge ed all'art. 1 del r.d. 
26 settem:bil"e 1935, n. 1749, ed iJ. difetto di motivazione ex art. 360 

n. 5 c.p.c., lamenta clle la Corte d'a(pipello abbia rritenuto illegi,ttima 
l'ingiunzicme fi�scale partendo �daU'erirooeo presupposto che .ia' pretesa 
tdbutaria si fondasse su .una 1convenzione non registrata 1posta a base 
della richiesta del decreto monitorio divenuto inefficace; e sostiene 
che l'io:nposta proponionale non .coocerneva n decreto ingiuntilvo, n� 
aJicuna enunciazione in �esso contenuta (e non era, quindi, ricondUJCibile 
.agli schemi degli artt. 72 ,e 62 della legige di registro, alla stregua 
dei quali era stafa valutata ed esclusa, ma co[pdva, con l'imposta di 
cui ail'art. 28 della tariffa all. A, in via dil'etta ed autoooma, l'a.tto 
con cui la Croce Bianca si dichiairava debitrice del Ghidoli della somma 
di lire 29.541.091, che legittimamente �era pervenuto a:ll'ufficfo del registro. 
Si osserva al rig;uarrldo che solo l'imposta f�.JSsa di L,. 1.000 era 
stata r.iJchiesta per la l'egiJStrazione del decreto, mentre l'imposta proporzionale 
concerneva H riconoscimento idi debito in s� e per s�, senza 
riguardo alla circostanzia che il provvedimento giuri.sdizionale si fosse 

o meno fondato su di esso e senza ri!g;uartlo alla qualificazione datane. 
Quale riconosoimento �di debito, l'atto doveva 1scontaire l'imposta pro~ 
porziooale, ex art. 28 dt. della .tatriffa all. A, -in ,termdine fi.sso; il'litualmente, 
pertanto ,ai sensi del decreto n. 1749 del 1�935, era stafa operata 
l'imposizione d'uffido, 1~icando la soprattassa' :per omessa tempestiva 
registrazione. 
Il motivo � fondato e va acoolto. 

La materi.a del contendere, ferma la tassazione ad ~mposta fissa 
del dec:reto ingiu:ntivo divenuto inefficace, �attiene alla qualificazione 
giur.idica del tttolo della ulteriore imposta rproporzionale pretesa ,con 
l'aliquota dell'l,50 % , ,che isecondo l'amministrazione finanziaria, ed i 
giudici di pl'imo grado, ,colpirebbe autonomamente l'atto ,di� riconoscimento 
di debito esibito per ottenere il decreto in1giuntivo a carico 
della Croce BiaJJJC.a (e di cui la finanza avrebbe effettuato legittimamente 
la registrazione); mentr.e �ad 'a'V'Vliiso della Oorrte d'aipp�ello, che 

h.a impostato la causa cogliendo un profilo estraneo ai motivi deU'opgliersi 
l'opposizfone se la pretesa tl'ibutaria � fondata ma l'ing.iunzione 
non � perfettamente formulata. Quando pure fosse stato vero in fatto 
l'assunto della Corte di merito, era sicuramente possibiile precisare in sede 
di opposizione che l'imposta in quella precisa somma si domandava sull'atto 
separato dii iriconoscimento di debito e non come imposta di titolo 
sul decreto ingiuntivo, e il giudice di merito doveva decidere sulla legittimit� 
sostanziale della pretesa e non sulla perfezione formale dell'ingiunzione. 


-:= 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 447 

p01S1z1one ed alle argomentazioni delle ~(ma di ci� non si duole 
l'an:�miinistrazione ricorrente), sarebbe staita ricih&esta �come tassa di .titOllo 
ex art. 72 J.egge il'eg. costituendo il rkcmos:cimento di debito il 
fondamento del ,provvedimento mOillitorio. 

Muovendo dalla premessa che si tratti di imposta di titolo J.'impugnaita 
sentenza ha svolto un cor:retto d:iscO!l'\S(), coeren1temente �esclude 
che, rispetto ad un decreto ingiuntivo inefficace 1possa impo�l'ISi il tributo 
p.roporzionale richiesto. 

~a � nella rilevazione dei presUJpposti di fatto e �giuridici del 
proprio argomentare che i giudici di secondo 1goc'ado sono incorsi neJ.l'equivoco 
fuorviante, ,giustamente Ceil!SUJI'ato dall'amministrazione finanziaria. 


H ragionamento della Corte del merito 1sul punto nodale della 
causa, riguardante la natura di tassa di titolo sul dec1reto ingiuntivo 

o di imposta autonoma sull'atto di riconoscimento di debito del tributo 
p.reteso con l'ingi!Unzione opposta � r,acchiiuso iin solo apodirt;hlco 
pa<Ssaggio : poich� 1a pretesa tributaria � imposta dm registro sul decreto 
mgiuntivo del tribunale di Milano., l'intimazione conc.erne � chiaramente 
ed inequivocabilmente �' fa rtassa dd titolo prevista e diisc:iplinata 
daU'art. 72 legge regionale. 
L'Lnsuffioien2la di questa motivazione � palese: sia in s� .e per s�; 
sia, �e soprattutto, in quanto viene sovveritita l'opposta cone1usione cui 
erano pervenuti ,i .giudici di priimo grado, attraverso un articolato iter 
argomen.tativo (riassunto pi� sopra nell'esposizione sullo svolgimento 
del processo) senza valutarne critiicamente la consistenza giuridica e 
senza �alcuno svolgimento esegetico suWaccolta intoopretazione dell'ingiunzione 
fiscaJ.e. 

� da 11itenere che la Corte deJ. merito 1abbia ravvisato un iinsuperaibile 
supporto a11gomentativo neJ. rifevimento lette'l.'!ale dell'iingiUln.Zione 
fiscale al 'solo decreto ingiuntivo in essa menzionato crune oggetto sia 
dell'imposta fissa �che di queJ.la proporzionale. 

Ma in verit� tale eJ.emento (anche� a Silllprporto irjigrpondente ad una 
corretta lettuTa delfingiiunzione opposta) non ha quella forza di univoca 
jdentificazione del richiesto triibuto come imposta dd titolo che 
la Corte .pretenderebbe. � infatti del tutto rpacifico che � l'oiocasione 
dell'imiposizione era stata la trasmissione del decTeto mg.iuntivo all'ufficio, 
da cui era emersa l'esistenza dell'atto 'di riconoscimento di 
debito n:on registrato. Pertanto l"espressioine � 1mrposta sul decireto � 
e11a suscettibile di una duplice inte!1pretazion.e: restritti'Va, con riferimento 
al carico tributario del decTeto come tale (eventualmente comprensivo 
pure della tassa di ititolo ,sulla convenzione enunciata); e pi� 
lata, con riferimento alla materia 1Ja,gsabi.1e �che in co!l"reJ.azione alla 
presentazione all'ufficio di quel decreto, ed agli allegati che lo riguardavano, 
comportava l'esercizio �di poteri impos<itivi che non si esa.uri



448 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

van.o nel fare scontaa::e al !Provvedimento 1giurisdizionale� l'imposta di 
senitenm (ovvero anche quella di titolo con niiguaxdo ai.I.l'atto enunciafo), 
mlil i:nvesti'Vano, ai sensi dell'art. 1 d.l. 111. 1749 del 1935 i suddetti 
allegati indi!Pendenternente dalla loro aismm.zione a fondamento 
del decrreto, in quanto sU1SCettibili, coone tali, di 1autonoma tassazione. 

A questo pnitrno liveLlo di indagine � sufficiente por11e in 1evidenza 
la possibilit� di interpretazione divevgenti da quella priorlsiticamente 
assunta come esclusiva, trascurando antitetica praticata, �ompiuta dal 
primo giudice. Avrebbe rpotuto la Corte d'appello dimosrtrarne l'evronedit�, 
ma non le eoo consentito, ignorandola, di limita!I"Si �ad affermazioni. 
gratuitamente ipeventoirie ed al richiamo al principio dell'evidenza, 
in u:n rarppol'lto processuale in cui di tale pretesa evidenza sino 
a quel momento� nessuno si era avveduto: n� H tribunaJ.e, n� le ipaxrti, 

i.vi compresa la solerte difesa dell'orpponenite, che mai av:eva invocato 
la tesi della tassa di titolo. 
Questi :rilievi C�ritici aJ:la motivazione della sentenza ded giudici 
milanesi partono dalla prospettiva iper essi .pi� favorevole, di UJna �tassaz,
ione avente. 1per solo oggetto il dec1reto in1giuntivo coJ.pito drue volte 
in quanto a.tto �giurisdiziolll!ale, ed in quanto fondato su una convenzione 
non registrata. 

" Vero � per�, all'opposto, che Ja fomnulazione letterale dell'ia:lglirunzione 
come ben visto dai giudid di rprimo g.rado non era tale da in.dlll'lre 
al conv.in.cimento che si fosse operata una duplice tassazione 
del decveto ingiuntivo con l'imposta di sentenza e con quella di titolo, 
dovuta quando a fondamento del provvedimento giu:rdsdizionale 
venga posto un atto non regi.IS!trato (Cass_., 31 mar2lo. 1972, n. 1016). 
Essendo ila tassa �di titolo liquidata sulla sentenza in quanto in essa 
vengono enune:iate delle ocmvenzioini non� Tegiistrate .che �Costituiscono 
il rpresupposto logico della �pronuncia, l'elemenfo qualificante di una 
imrposizion.e siffatta � dato dalla connessdone� fra atto giurisdizionale 
enunciante ed atto negoziale enunciato; ed m effetti fa problematica 
relativa ruota sulla .individuazione del nesso sufficiente a giustificare 
l� �tassazione. 

Nella specie, come esattamente rilevato da�l tribunale, l'oggetto 
dell'imposizione, quale risulta dal contesto dell'ing.irunzi.one, non � ra.ppresen.
tato esclusivamente dal decreto (sia !PUJre in quanto enwnoiainite 
il riconoscimento di debito), ma � duplice e distinto, contemplando e 
l'imposta �(fissa) suJ. deCTeto, e quel:la (ipro1po�rzionale) sul riconoscimento 
del debito, .senza ak1un richiamo formale all'art. 72 le~ge reg. 
e senza nessun collegamento a�tto ad evidenziare che l'imposizione concemneva 
il negozio i:n quanto posto a fondamento di un provvedimento 
gill!l'isdizionale capace dii spiegare effetti giuridici. 

La lettura dell'ingiunzione fisca�le avrebbe 1potuto giustificare qualche 
arpprezza1bile dubbio se in essa fosse stato posto in luce �un colle




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 449 

gamento siffatto fra 1tmposta sul decveto ed impOS!lla sull'atto di riiconoscimento 
del debito .posto a fOi!l!damento del decreto. Ma nella specie 
llOn rilSulta impie1gata alcuna formula sin.tattica di COllllilessiOOe derivat1va; 
non si � detto, cio�, che il Ghidoli e :i.a Croce Bianca dovevano 
la somma di L. 1.083.000 per �imposta sul decx.eto iTIJgiuntiivo di condanna 
al pagamento di L. 29.541.091, rpereh� .tale decreto era fondarto 
sulla dichiarazione di debito di pari ammontare allegata a.ila richiesfa. 
Anche graficamente, invero, la pretesa tributaria .era individuabile nelle 
sue due componenti, sottolineandosene l'autonomia. Si ingi1unigeva, infutti, 
il pa1gamento dell'impolS1Ja di regiistro sul decreto ingiunrtivo portante 
condanna di L. 29.541.091 e (1coo .separazio111Je di pUIJJto :fermo e 
dorpipio trattino) sull'a.tto di riconoscimento di debito non :registrato 
ed allegato per la steS1Sa somma. 

La poS!Siibile dupJ,tcit� degli ogigetti che la Corrte del merito non 
ha coo.sideraito assume una cos� spiccata cara:ttevizzazione cihe la tesi 
della sussunzione del secondo nel .primo, attraverso ii 1co1l.egamento 
della determilnante enwncdazi<one, non pu� essere postulato a priori, e 
riten'Uto �di per s� evidente, ma ir.ichiede una dimosrtirazione �anico(t" pi� 
mgorosa di qu~lla ohe attenendosi al dato letterale �globail.e, rnelJ.a rua 
sc81l1Siooe tra imposta di sentenza ed dmposta sul riconoscimento di debito, 
si orienti per la tassazione sepa�rata idi quest'ultimo� ID quanto rtaie. 

Alla stregiua dell'interpretaziooe del Tr1bunaJ.e, immotiivatamente 
disarbtesa dalla Corrite, all"untcit� dell'oc�casione deNa tassazione ha corrisposto 
il.'unioit� dello strumento idi accertamento e d!i. esazione, anche 
se il tributo richiesto non ha riguardaito una doppia pretesa su un S'Oil.o 
atto (11 decreto 1ingiunti.vo), ma due atti 1d1stinrti, H decreto e l'atto dii 
riicoinOIScimento del debito. 

L'autO!llomia della tassaziO!lle de(l r1cO!lloscimenfo di debito. ai sensi 
dell'art. 2.S della tariffa all. A potrebbe a111JCora tro'Vare un illummanrte 
risccmtrro nelil.a specifica della liquidazi0tne a margiine dell'ing.iunzione 
fiscale, la quale comprendeva l'iimpost~ fissa di L. 1.000 .sulla somma dii 

L. 29.541.091 (in quanrto rporrtato dall'ingiunzione) e l'.tmposfa prorporzio~ 
:nale dell'l,50 % s'Uil.ia medesima somma (in quanto portata dal riconoscimento 
del debito), oltre ahl.'1addiziionail.e, a�I1a sorpratassa ;per .ta1rdiva 
registraziOIIle ed agli interessi. 
L'espressa applicaziO!lle della tasSa fissa sul decreto ingiuntirvo esicludeiva, 
infatti, in ld:nea �di diritto, �la ipossibiiLit� di cO!lllSiderare l'ulteriore 
tassaziOOl!e proporzionale come �tassa di titolo e quindi in<Jiponeva �al giudice 
di verificaire con parti.colare attenzione se :l'atto d,'drrntPosdzione po~ 
tesse CO!llSe'!V'a.re i suoi effetti ID una diversa rprospettiva, mediante IUIIla 
quaJ:ificaziooe giJUriidiica _ailtemativa. 

N� d� comportava 1'1nammiissiibi1e .reivi'V�IScenza del canone interprertartivo 
� in dubbio pro fisco� ed il ripudio idi qruello opposto. Non sd 
trattava, invero, d'inter;pa-etare Leggi fiscali a fa'Vore o conitro il co;ntri




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

450 

buernte (il che deve parimenti escludevsi), ma di stabiliTe se l'ingium.zion.e 
fiscale fo:ss.e gilll1idicamente idonea 'a fondare un'imposizione di un certo 
tipo; ,se gli elementi letterali de1la sua formulazione :fossero o meno 
ad essa coerenti. L'inrteripretazione della legge foiibutaria e quella dell'atto 
da sottorporre a tributo stanno a monte di quesrto 1profilo �che attiene 
.esC'lusivamente all"idoncit� dell'ingiunzione a fondare !indirettamente 
l'imposizione ex art. 28 1ett. A legge re1g. senza il tramite dell'art. 
72 legge reg. 

L'ingiiiunzione inefficace non pu� .essere tassata con imposta di tito!lo; 
l'atto di riconoscimento di debito � pacificante tamabile ai sensi dell'airt. 
2'8 della tariffa all. A (e per la �srtessa Com;e di AppeHo la lettera 
allegata all'istanza di decreto era riconducibile puntualmente allo sche~ 
ma refativo). L'altemiativa d'inrteripretazione dell'ingiunzione fiscali.e si 
presentava perci� necessariamente al ,giudice di merito, ed il g,eneralissiimo 
;principio di conseirvazione degli a:tti 'gilll1idici che vanno intesi 
potus ut valeant quam pereant, awebbe dovuto sping.ere ad esaminare 
l'iipotizzabilit� ,di altra qualificazione del riconoscimento di debiito compatibile 
con la tassazione a impooita fissa del decireto. Invece l'aprii01ristica 
qualificazione deU'imposta come taissa di .titolo ha indotto i �giudici milanesi, 
con una manifesta petizione di iprdnd.;pio, a riconoscere l'illlegittimiit�, 
laddove una corretta apertura interipretativa avrebbe dovuto comportare 
la valorizzazione della .tassazione a imposta fissa del decreto 
per sanzionare l'irndipendenza dei pilesup,posti del tributo sul riconoscimento 
di debito ,afferen,te a diverso oggetto. La Oorte anzich� a:ccertaire 
rpreviamente se la tassazione dell'atto in via autonoma fooise possibile 
(e legittimo) oggetto dell'ingiunzione -proprio perch� li.a fassi� 
fissa sul. dec�reto precludeva 1a tassazione ,del medesimo con :tassa di 
ti,tofo -ha postulato gratuitamente una qualificazione esc�lusl.rva come 
hniposta di titoilo per farne discendere l'illegittimit� delfingiunziorne fiscale 
opposta. Ma il ragionamento della Corte milanese, � totalmente 
reverisibile. 

Deve supporsi, iin:fatti, che l'ufficio conosca la legge di re~iisrtro che 
� chiamato ad applicatre e sarppia 1cihe con�dizione per far scontare ulteriormente 
al decreto ingiuntivo la tassa di titolo sulla convernziorne 
enunciata sia la sottoporubilit� del decTeto medesimo ad imposta 'graduale. 


� quindi da ritenere che volendo colpire il decreto con l'imposta 

di titolo, per 1coerenza interna del rprovv.edi.mento, a torto od a ragioine, 

sarebbe stata ,liquidata su ,di esso, ai sen,si dell'art. 28 del r.d.1. 7 agosto 

1936, n. 1531 detta imposta g:raduale. 

La 'sc�:ssione fra tassa fiSJSa sul dec�reto e fas,sa ipropo�rzionale sull'atto 

diventava quindi, rov,esciando l'apriorismo da cui mur'ove la Corte, indice 

rilevantissimo a suff.ra1gio ,di una interpretazione che vede nell'ingiun


zione anche un'autonoma tassazione ex art. 28 'legge .reg. all. A. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Messa �in luc�e la carenza della motivazione della se!Illtenza impugnata 
ed il vizio fogico che la trarvaglia ed evtdenzia.ta la poosiibilit� 
di :iintel1pretazione altevnativa dell'inigiU1I1zione fiscale, �rimane conclusivamente 
stabii1ito che quella ipo�tizzante la ta:ssazio1ne� autonoma della 
lettera 14 dicembre 196"1: da registra11si in termine fi.1sso qualle riconoscimento 
di debito, ai sensi dell'art. 28 della tariffa all. A iSUl piano 
sostanziale, ed ai .sensi� dell'art. 1 del r.d. 26 settembre 1935, n. 1749 
sul piano proicessuale �, in lin'ea astratta 1illleccepibiile e ta�le da .gius.tificaTe 
in toto la legittimit� della pvetesa tributaria. 

E poich�, come si � gi� aVUJto modo di accen111are, e come del resto 
riconosce lo stesso resistente,. la sentenza impugnata ha acc811tato la 
idoneit� d�ella lettera 14 dicembre 1964 a :integrare :in a�tto di rico~nizi001e 
di debiito non registrato e d1e �avrebbe dovuto scontaire ab initio 
l'imposta proporzionale ai sensi dell'a�rt. 28 della tariffa ali. A. La �causa 
deve restare ancorata a tale presupposto, e �non poosono essere prese in 
esame .le argomentazioni .che nel controricorrso, e neHa memoria, ISICIDO 
svolte dal GltlidoU per contestaLre ta:le aSSUIIlto. 

Ed invero per dedurre che la sentenza �abbia il .vizio di co:ntinua.
Lre impliciitamente a ritenere che 111ella ilettera vi �sia un riconoscimento 
di debiito " quan.tunque in essa sia mdicata ila �causa del debito"' 
mentre pu� chiamarsi atto di riconoscimento del debito esdu:sivamelllte 
quel documento in cui si assume di pa�gare �Ullla somma senza nominare 
la �causa di taJ.e pagamento �, e sostenere che la .tassazione ai sensi 
dell'art. 8, collllma secondo, si sa�rebbe dovut� operare rper assimilazione 
ad UIIlO degli atti previsti dall'acrt. 44 all. D della tariffa la cui ratio 
sal'ebbe ben pi� vicina al caso in .esame, il Ghido1i, pur essendo iri:sultato. 
completamente vittorioso, avrebbe dov:uto .prorporre r1coriso inJCiidenta1e 
condizionato a questa Corte, �attaccando la sentenza, in via subordinata 
all'accoglimento del '.l'icorso principale, per aivere disatteso il p!rorprio 
assunto logicamente preliminare, d11ca l'impossiibilirt� di quaJ.ificare l'atto 
ai fili tributari �come rkooosdmento 'di debito. 

L'appella11te vittodoso in via .pratic~, cio� nel merito della controversia, 
ma !I"imasto soccombente su una ques.tione pregiudiziale aittinente 
al processo, ovvero su una questione pvelimi111a!I"e di merito, ha 
interesse giuri!dicamente apprezzabile, determina�to dalla soccombenza 
(sia pure &mplicita) nella predetta questione, S1USCettib.tle di autonomo 
accertamento giuridico, a r:Lprorpowe la questione medesiima dinanzi a 
questa Corte, mediante r.tcotrso incidentale. Il principio che la parle vitto!
I"foisa nel merito 11100 ha bisogno idi prorpm:1re iimpugnazione incidentale 
per ottenere il riesame di questioni :pregiudiziali o preliminare vale solo 
per �1e questioni Lrilevabili d'ufficio, dJn ogni sta�to e grado della causa che 
non 'Siano staite tuttavia esaminate e decdise dal giudice �di arppello, ma non 


ij 

452 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

aniche per quelle prese in esame e decise sia ipure implicitamnte (Cas


l 

sazione, 14 novembre 1972, n. 3368; llli!l. 3282, 1173 del 1971; n. 2149 

I

del 1969). 
E nemmeno sM'ebbe ~oosibi:le valorizzare i rilievi de!I. remstente ai ! 

t

fini della correzione suJla motivazione. Quando :�nfatti il pcr:-ectso vin.cito(['
e, al fine di tenere fermo il dispositivo della seil.1tenza a lui favorevole, 
iattraverso la sostirtuzione .della motivazio!llJe dd essa da ipaa:ite della 
Oor.te di Cassazione, pcr:-opone UJna questione di merito prelimmare rispetto 
a quella sulla quaJ.e verte fil dcomo rprincipale e che imrporla un 
apprezzamento della situazione di fatto divooso �dia quel:lo compiuto :Ln 
sede di merito, � tenuto a ipropCJil'lre ll'lic011so i!llJci!dentale, poich� nell'esercizio 
di detto potro-e la Corte deve partixe da :liatti insindacabilmente 
aiccertati dal giudice di merito, senza J.a !pOOISilbilit� di 1sv0Lgere ai1cuna 
indagine o vaJ.utazione di fatto, ad essa istituzionalmente inibita (Cassazione, 
11 agosto li972, n. 2670; n. 2464 e 552 del 1971). 

Nel! �caso di specie, ,pertanto, di fronte aH'accertamento implicdito 
del gjudice di merito l'illegittimiit� 1dell'ii!11Jgiunzione non ,poteva essere 
desunta da una �diversa impostazione che coinvoi1ge 1i rpresuppooti di fartto 
e non la sola qualificazione giuridica dell'atto di tassare. In memocia il 
contribuente introduce UJn nuovo tema niella liite, e sostiene che l'imposiziO!
llJe oome riconoooimento di debito dow:ebbe !ritenersi. illegittima perch� 
indirizzata a poosona diversa dal debiitoire che ha effettuaito il ricono�
scime!DJto (la Croce Bianca). 

Poich� questo �profilo si �coordina all'accertamento del giudice di 

merito che ha ravvisato nella lettera un riiconosicimento di debito, tassa


bile ex art. 28 tariffa a11. A, non pu� invocairs:i qui .pcr:-ectusivamente la 

necessit� della deduzione secO!DJdo i �carudi del ricorso incidentale. Ma 

u~uaLrnente �resta vietato l'esame della questione dedotta per la prima 

voJ.ta in questo grado del giudizio. Come � noto non pu� essere �pcr:-o


posta per la prima volta nel ricorriso per Casisazione una questione atti


nente alla titolarit� .passiva del raipiporto obbligatorio (nella sipecii:e di 

imposta) dedotto in giudizio la quale implichi accertamento di fatto 

(Ca,ss. 23 febbraio 1973, n. 536). E nella sipeieie appunto si dovrebbe 

stabi;lire in linea di fatto se il destinarlo della dichiairazi.one eira mteres.. 

sato alla 1regisitrazione dell'atto e quindi� tenuto a pcr:-ovvedervi. 

Va quin�di ribadito che non � consenttta in casisazione la proposi..


zione di 11morv�e questioni �di diritto e & temi di contesvazione dirversi da 

quelli proipositi nel giudizio di merJto, salvo che non si tratti di questiond 

rilevabili d'ufficio, orvvero nell'ambito della questione trattata, �di pirofili 

nuovi di diiritto da coOOiderare compresi nel dibattito perch� fonda.ti 

sugli istessi elementi �di fatto gi� dedotti (Cass. 23 aprile 1973, n. 216). 


(Omissis). 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 453 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 settembre 1973, n. 2437 -Pres. 
lcal'di -Est. Boselli -P. M. Trotta (conf.) -Cardtnali (avv. Mariani) 

c. Miniistero delle Finanze (.avv. Stato S.iiconolfi). 
Imposta di registro -Mandato -Mandato irrevocabile a riscuotere un 

credito -Efficacia traslativa -Presupposto -Tassabilit� come atto 

di cessione di credito -Esclusione. 

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e 45 e tariffa A, art. 4, 91 e 92). 
Il mandato ad esigere irrevocabile ma con obbiigo di rendicointo non 
pu� essere tassato come cessione di credito con l'imposta prevista nell'art. 
4 della tariffa A delia legge di registro n� interpretando l'atto 
ex art. 8 siccome coinnesso co:n funzione di garanz.ia ad una operazione 
bancaria che non emerge chiaramente dal testo, n� facendo applicazione 
delL'art. 45 per il quale il mandato con efficacia traslativa � soltanto 
quello che sia, oltre che irr-evocabile, con dispensa ci.all'obbligo del rendiconto 
(1). 

(Omissis). -I tre motivi nei quali si arti.1co!1a il ricorso del Cardinali 
possono essere esamiinati conigciiuntamente, essendo fra foro coil.fogaiti 
al fine di staibilil'e Sie sia IDformato ad esatti ,criteri giu:v1dfoi ,ed �immune 
da vizi logici di motivazione la decdSlione con La quale la Corte di aippeH.o 
di Perugia ha stabilito ohe la procwra irrevocabile e gratuiita e con obbligo 
di rendiconto confe!rita dal Oairdi:na1i idla Banca Commerciale 
ltaHana con atto a rogito not. Tei del 10 settembre 1963, 1per la riscossione 
dall'E.N.P.A.S. delle somme da queste dovute in pagamento di 
alcuni lavori eseguiti dall'impresa edile del Ca111dinali, debba sconfare, 
ai fini dell'imposta 1di registro, la tassa propoirzionale dell'l,50 % cui, a 

(1) La decisione si collega completamente a quella 1 marzo 1973, n. 554 
(in questa Rassegna, 1973, I, 559) ed ignora l'ailtra pur recente 28 g,ennaio 
1972, n. 203 (ivi, 1972, I, 304) in senso contrario. I vari aspetti del 
problema sono stati trattati nelle due note alle sentenze sopra citate e 
non sembra che la pronunzia ora intervenuta abbia co;ntribuito ad eliminare 
i molti dubbi che suscita la decisione n. 554 del 1973. In particolare 
non sembra convincente l'affermazione che il mandato irrevocabile e con 
dispensa dall'obbligo di rendiconto contemplato nell'art. 45 della Legge di 
registro costituisca un fictio iuris tributaria, con i caratteri della fattispede 
esclusiva, per la quale si consi"dera traslativo ai soli fini tributar! 
un atto che tale non � e non pu� mai essere nella sua qualificazione civilistica. 
Ma soprattutto resta del tutto in ombra il problema del valore da 
attribuia:-e 1all'obbligo di ren:diconte> (confermato o non escluso) in un atto 
13 



454 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

norma dell'art. 4 lett. a) della tail'liffa aH. A alla legge O(t'lganica di Registro, 
sono sog,gette le cessioni di credito, anziic!h� ila tassa fisoo sitabilLta 
dall'art. 91, della medesima tariffa per i mainda1ti e le procll['e i:n genere 
senza ,coririsipettivo. 

In 1particolare, con il priimo mezzo denUil:lZiarndo fa1sa arp1pl:foazione 
deg1i artt. 1723 e.e. ed 8 del ir.d. 30 dicembre 192,3, 111. 326�9 nonch� irusu:ffiC!
i.ente e contraddittoria motirvazione droo IUIIl iprunto decisivo deH:a controversia, 
1in relazioine all'art. 360 111!Il. 3 1e 5 c.p.c. il ricorrente censura 
l'im[(>u:gnata sentenza .per avere citenu:to ohe ii matIJJcfa,to in quesrtiotIJJe per 
essere stato conferito anche nell'i:nteresse de11a Banca, fosse a1S1Sotutamente 
irrevoc,abile �e per avere individuafo, un tale inter�esse nella estinzione 
dei crediti che la Banca vantava :nei coirufro!Ilrti di esso Ca(t'ldinaiLi, 
aoogomentando -a senrS:i .dell'art. 8 della le~ge di vegdts!Wo -1da.i possibili 
effetti economki dell'atto anzich� 1da quelli cihe, per il. suo effettivo 
contenuto causale, �esso eva suscettibii1e di produrre sul lpliano 
giuir:id:ico. 

Con .iJ ,sec001do mezzo -dOOJIIDZii,ando violazione deJJ'airt. 1709 e.e. 
ed ancora una volta, omessa ed iiinsufficiente motivazione Cii.rea IUIIl aJitro 
punto decisivo della 1CO!Iltroversia, a isensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 ic.rp.c. dJ. 
Cwdinali lamenta che 1a Corte a:bbia ritenuto la gra,tuit� deil mandato 
in contrasto 1con. la disipo1sizione del dtato art. 1709 e.e. a mente 
del quale, in difetto di esplicita rpait1rudzione delle ipaxrtii, il mandato si 
presume oneroso. 

Coo il terzo mezzo i:nfinie -denu:nzi.ando violazione e falsa acpp1icazione 
degli artt. 1713 primo comma e 1723 e.e. in 11elazione all'a:rt. 360 

n. 3 c.rp.e. -il Cardii11a1i censura la se:nte:�:tza impuglilata per avere ritenuto 
a torto che fa natura di negozio ad 1effetti traslativ,i attribuita dallo 
art. 45 della legge di Registro al mandato ilrrevocabiJ.e con dispensa 
che si presenta incompatibile con un rendiconto inteso in senso proprio 
(art. 1713 e.e.) e si trascura, sebbene ci� formasse l'oggetto specifico del 
primo motivo di ricorso, la questione del mandato conferito nell'interesse 
del mandatario. Sotto quest'ultimo profillo pu� essere tuttavia importante 
osservare che nel caso deciso, come sembra potersi rilevare dal riassunto 
del primo motivo, si censura alla sentenza di merito che aveva ritenuto il 
mandato nell'interesse della banca mandataria !individuando tale interesse 
nella estinzione dei crediti derivanti da una probabile esposizione del 
mandante; ed � stato affermato che una tale connessione tra mandato ed 
una operazione bancaria sospettabile ma non dimostrata non pu� essere 
affeTmata. Ma tutto questo dovrebbe po!rtar1e a ben diversa conclusione 
quando Ll.'atto � espliicitamente dichiarato nell'interesse del mandatario si 
che proprio dal suo testo risulta qualcosa di pi� della dispensa dal rendiconto 
la cui formale sopravvivenza non pu� pi� essere intesa come ostacolo 
all'applicazione dell'art. 45. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 455 

dall'obbligo del rendiconto possa -nei co!l.1JgOC1Ui �casi e sullla base dei 
criteri ermeneutici fooniti dall'art. 8 legige il'eg. -eSJSere rico1D.01Scfota 
amebe al marndato irrevocabile con obbliigo del ll'endicornito. 

Va detto subito che ila censura di �cui al secondo mezzo � irufo1D.data. 

La Corte del meriito, con appl'ezzamento di fatto non sdndacabile 
in questa sede, ha ll'itenUJto esaibtamente 1che U manda.to ��lll questione fosse 
g.ra�tuito, n:on gi�� .perch� le iparti non avessero ipaittuito alcun compenso 
s.iibbene perch� le pail'ti avevano, sia ipllll'e tacitamente ma in�equivocabilmente, 
inteso escludere l'.aittribuzio'l1'e di un coJ:'Tis:petitivo alla Banca. 

L'.iinifo1D.datezza della centSura iper� non �ID.Cide m.IDimamente .sulla 
decisione del ricorso, in quanto il iproblEmta deUa cawa conserva l'impostazione 
riferita aJJl"inizio della presente motivazione. 

Ci� premesso, va rileV'ato che gli �a1tri due mezzi appaiono invece 
mUJlliti di sicuro fondamento. 

Questa Suprema Coll'te .ha gi� avuto occasione di ritSolvere la stessa 
questione suUa quale si accentrano i motivi ora aiceenna�ti (.cfr. Cass. 
1 marzo 1973, n. 554) osservarndo -in conformit� -del resto, ad un 
consolidato insegnamento della giurisprudenza di questo� stesso .S.C. come 
la tl'egola interpretativa posta da[ rpri:rno comma dell'art. 8 della 
legige di Registro se, da un 1ato, con il criterio della ipotern:iaJiit� oggettiva 
degli effetti, c01.t1Senite di ;pervenire (nella quaiLi:ficazione degli a:tti 
da sottorpo!l.'Te a tassa di registro) a il'iisultati pi� ampi di quelli. raggiunbili 
alla stregua di una iri.1costruziooe del negozio incentrata SIUlla intenzione 
delle parti (ex art. 1362 e.e.) .dall'altra, facendo leva esclLusivamente 
sul contenuto dell'atto ai fini �delll'indiividuazione degli effetti 
medesimi, risulti pi� restrittivo :di quello rdesrn:nihiJ:e dal secorndo comma 
delil'art. 1362 e.e. in base al quale l'dnrte.nito soggettivo pu� essere determiJ1lato 
con r1gua([1do � al c.omporclame.nito comtpllessivo, amebe rposteriOll'e 
alla concLusione de'J. contratto �, restando i.nifatti escruso il ricorso ad 

elementi extratestuali. 

Ed � suffidernrte questa premessa a chirarire come la Corte :perug:irna 
non abbia fatto cortl'etta applicazione nella spede del 1cl1iterio ermeneutiJco 
di cui al c1tarto art. 8 primo comma le1gge re.g. 

Invero, ila Coll'te :del merito, nel :cirferirsi al negozio bila:tera:le sot


tostante alla pTOC�Ul"a, S� mduce a quaJ.:i.filcrwlo COIJ:ne UJJ:la � C'essl�Oile c;li 

credHd � rnon -gi� peil'oh� questa r1sulti da precise cilausoJ.e o prorposizioni 

dell'atto medesimo, ma �solo ,peroh� il rtipo dell'a�tto. (irrrevooabilit�, gra


tuit� �ed ,obbtUgo di rrendiJCoofo) e la qualit� dei sogigetti (banica ed im


p:rrenditore edile) portevano far � SUJprpoll'l'e � che l'atto fosse stato rposto 

iin �essere per :conseguire la .stessa finalit� dd UrI11a cessione di cl'edirti, al 

fine di �evitare la corresponsione de11a maiggiOll'e imposta (propOil'Z:iO�


Illale), ipotizzando perfino, cOlmJe 111:eC1�1Ssario rpresupipooto di detta � celS


siorne � !"esistenza di urn previo iraworto di fin:arnziamento fra maillldata!l.'lia 


456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(banca) e mandante (impr�enditrnre) di cui l'atto non reca mensione 
a1cuna. 

Ovbene, non 1sd contesta la possibilit� che s�i sia fatto ricorso ad un 
ma>ndafo iirr�evocabile per a1tni fimi, ma si intende iribadire che una tale 
eventualit� non � vaJ:oir.izzabile al1o SCOipo di legirtrtima1re una ita,ssazione 
pi� gr:avosa, a sensi 1del citato arit. 8 legige reg. quando -come i!l!ella 
specie -tali finalit� non siano inserite nell'atto in modo da risultare 
dal documento. 

Pertanto, La valutazione del man.dato alla stregua della sua potenzialit� 
ed efficacia obdett:iva non. consentiva di qua1ific�ar<lo, ai fini tributari, 
come cessione di crediti, in.quadrabi:le direttamente ed immediatamente 
111Jella previsione norma�tiva di cui all'airt. 4 lett. a) della ta�riffa 
all. A alla legge di reg.istro. 

La insuscettibi1it� della procura o deil ma1I1Jdafo ad essere ritenuto 
negozio rtrasla.tivo in a1pplicazione dell'art. 8 primo comma, leg�ge re1gistro 
trova il suo siignificativo risc01I1Jtro normativo -e si .parssa �cosi ad esamiinaTe 
il terzo �rriezzo del ricomo -;proprio nella di:sposiizione dell'artkolo 
45 legge registro dettando la qllial1e il legislatore -come questa 
stessa S.C. ha ampiamente 1e diffusamente dimostrato nella citata sentenza 
n. 554 del 1973 -ha fatto quel ohe l'mteripr�ete, in rj,gorosa applicazione 
dei principi, non awebbe potuto fare: avendo equiparato aglii. 
atti di trasfeI�lm.ento onerosi, ai fini fisca1i, un 111Jegozio -quale aippunto 
il mandato irrevocabile con dispensa diall'obb1~go di rendiconto -che 
traslativo non � nella sua qualificazione civil�istica. 

La norma, di �evidente �portata �derogativa, si �presenta .perci� con i 
caratteri della fattispecie esc1usdva nel senso �che la equ~azione ivi

1

disposta, a finii. tributari, del man.dato al negozio traslativo � 1co1nsentLta 
e va rigorosamente contenuta nei limiti delle due co1I1Jdizioni -della 
irrevocabi1iit� e della 1dispensa dia,ll'oibbligo idel 11end:iconfo -che concorrono 
inscindibiLmente a realizzare la :liattiispede itlO!rmativa irvi considerata. 
Ne segue che a torto la Coo:ite del merito ha ritenuto che una simile 
equiparazione potesse dtlrven.ire oiperarnlle nella iSipecie -per il ,tramite 
del ipi� volte citato airt. 8 legge reg. -fuoiri del simultaneo concorso 
dei 1requistti come hmami richiesti. 
Non ipu� invero ritenersi co111JsentLto fa1dagare se ila :ragione ,che ha 
i!l}dotto il 1egislat0<re a dettare l'art. 45 1posi.s:a 'sussistere anc!he rispetto 
ad un mandato irrevocabile con obbliigo del 11endic01nto : perch� non 
vengono in consideirazione effetti .giUJridk1i 1pro1Pri dell'atto in quanto tale 

(arig. ex arrt. 8 legge reg.) ma effetti attr.Lbuiitd. a fini fiscali conitro 11a 
stessa natura dell'atto, ponendo in essere una norma cihe 1sott11ae eccezionalmente 
l'atto a quello che sarebbe ,stato il suo natm:�ale re1gime 
tributario. -(OmissiJs). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 457 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1�4 novembre 1973, :n. 3027 -Pres. Capora1so 
-Est. Granata -P. M. C'utrupia (1conf.) -Ministero delle Fin~
nze (avv. Stato Ba1c1cari) c. Zucchi (avv. Villa). 

Imposta di registro -Divislone -Accessione -Costruzione di edificio 
su area comune -Acquisto in compropriet� dell'edificio -Attribuzione 
in propriet� esclusiva di parti singole -Costituisce divisione 
-Atto diretto a regolare divers~mente l'accessione in propriet� 
comune -Speciale regime tavolare -Necessit� della 
intavolazione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 48; r.d. 28 marzo 1929, n. 4991 artt. 2, 8 e 9). 
Per escludere l'effetto normale della acceSISiione per quo�te ideali di 
compropriet� del fabbricato costruito su area comune; � ne�cessario un 
atto che produca in concreto una modificazione de�l regime normale del 
diritto ,di propriet� e, quindi, ove sia vigente il sistema tavolare, un atto 

che con l'intavolatura abbia prodotto con valore costitutivo l'effetto voluto. 
Mancando un atto idoneo che abbia modificato il re�gime normale della 
accessione, l'attribuzione in prapriet� esclusiva di parte determinata del 
fabbricato a singoli comproprietari � necessariamente soggetta all'imposta 
di divisione (1). 

(1) Conforme � il'ailt:ria decisione 20 novembre 1973, in. 3125. O<m questa 
esatta pronunzia fa S.C. riconferma l'iirnpossi:bilit� di elludere l'imposta 
di divd.Slione sullll'aittr.ilbuzione i,n propriet� esicil.usiva di pall'te di :liabbriicaito 
costruMo .su area comune. L'accessione non pu� non eseguire il regime 
di appa:rtenenza del suolo; un artto oaip�ace di modif�icaire questo regime 
� necessairiamente un atto ohe produce effetti reaili (sog,getto ana infavo1azione 
.come neif. oaso di. specie) e quindi sempre soggetto all'imposta di 
trasferimelllto; se l'imposta. di traslierimenito non � gi� stata sco!tlJtata su 
tale atto, isolo .con la divi.sione potr� scioglie:rsi la .comunione. iLa decisione 
ha pertanto un interesse che va al di l� della questione pa:rtko1are 
delilia riWeVlatn2Ja dei1Jl'intavo1azioo::te. Come nel caiso dei!Jl1a OO[]Jcessdo[]Je ireciproca 
ad aedifi,candum, la s.c. rkonifeirma la impossibilit� di giungere alla 
attribuzione di parti divise di edificio costruito w suolo comune senza 
un atto .sog,getto ad imposta .che, in un primo tempo, costH;ui�sca un didtto 
iieaiLe rtendenJte a modi.fi,aare :iil regime die1l'accessruo1ne e, SUJaoesSlirvamenrtJe, 
attui la cliv�isionie: v. Cass. 10 mairzo 1971, n. 688; 5 giugno 1971, n. 1670; 
19 giugno 1971, n. 1887 in questa Rassegna, 1971, I, 622, 11.27 e 139.2; v. anche 
nota a Cass. 28 febbra>io 19>72, n. 593, ivi, 1972, I, 330. 

458 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 novembre 19>73, n. 3040 -Pres. Malf�tano 
-Est. SandulH -P. M. Silocchi (,conf.) -Napc>Htano (avv. Bonea) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). 
Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Accertamento -Difetto 
di motivazione -Impugnazione -Termine -� perentorio -Deduzione 
nel corso del procedimento -Inammissibilit�. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 37). 
Imposte e tasse in ~nere -Imposte dirette -Successione di leggi nel 
tempo -Norme sul procedimento amministrativo di accertamento 
-Efficacia immediata -Applicabilit� ai periodi di imposta 
ricadenti sotto la legge anteriore. 

L'impugnazione di nuiiit� dell'accertamento non motivato deve essere 
propo1sta a pena di decadenza con iL ricorso aUa Commis,sione di primo 
grado e nel termine per esso prescritto; non pu� e'ssere pertanto dedotta 
nel corso del giudizio e non ha rilevanza la circostanza che l'Amministrazione 
non abbia eccepito la decadenza (1). 

Le norme procedimentali suWaccertamento diventano immediatamente 
operanti anche quando l'accertamento si riferisce ad un periodo di 
imposta ricadente ,agli effetti sostanziali sotto il vigore di norma anteriore 
(applicazione aLL'ipotesi di accertamento sintetico nei confronti di soggetti 
tassabili in base al biennio eseguito sotto il vigore del t.u. 29 gennaio 1958, 

n. 645, relativo a periodo di imposta ricadente sotto la disciplina deUa 
legge 2 gennaio 1951 n. 25) (2). 
(Omissis). -Oon 'tl secondo motivo, U ri:corrente -dienunoiata 
violazione degli aocitt. 1'517 �c.p.e. e 3,7, 'comma ,secondo, del t.u. 2,9 gennaio 
1958, n. 645 -,sostiene: -che 1l'eccezd,one d:i !IlJUilil!it� deLl'avviso 
di ,aocer,tamento ,per malllJcanza di motiva2liOlllJe possa essere sollevata anche 
nei! ,corso de~ procedilrnenito 1iinnianzi ia11a Ooonmilssi'cme trdibuta~1a di 
primo ,g~ado; --e che ilia decadenza debba 1essel'e eccepita 1da1I'Amminin:
istraziOlllJe Fiinianziiaria nel processo tributamo 1prima dell"esame del 
merito. 

(1-2) La prima massima � da ,condividere rpienamente; con essa si 
col"l"eggie 'hl diverso orjiellltame�nto seguito diail[ia selllte1r1Za 3 ddcemb't'e 19,70, 

n. 2527 (in questa Rassegna, 1971, I, U5 con nota di C. BAFILE) che aveva 
ritenuto 1ammiss1bi1e l'eccezione d:i nullit� dedotta con ia memoria aggiunta 
dopo la proposizione del ric~so interiruttivo. 
La secOIJJda massiima, PUJl' se Tifeniita a pl!'1e1cedJe[)Jte riol!'dinrunento del!l1a 
legLslazfone, � oggi di molta attualit�. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

La tesi n.on merifa 1adesi:one. 

Il LDkorr.t'ente iripropone in. questa 1sede le .questiooi, g.i� prospettate 
innanzi ai giudici dii merito: -se l'ecicezione di nullit� dell'avv1so di 
accertamento pe1r m~mcata motiv:az:i�one sia (o mooo) preclusa, ne11':iipotesi 
litn -cui 1sia dedotta, ami'Ch� nel ricorso all1a comrn:iss1one triibutall'ia di primo 
grado, nel corso del procedimento innanzi aUa 1stessa; -e se la eccezione 
di decadellZla 1sia (o malo) imped:iita dalla mancata deduz~cme da pade 
deU' Am.milnfustrazfone Fman:l'liar:ia nel processo tl"ihutai:r:io. 

La ,seconda questione, per iragioni di priol"it� logiica, va esaminata 
preliimilnarmenite. 

1L'art. 37, <secondo, �comma del .t.u. 29 .goonaiiio 19518, n. 645, nel iporire 
un Mmi;te temp�riail.e iper la (pll1oponiibiwirt� �de1l'ecceztone di il11U11i<t� dello 
avvtso di 1accertamento 1br<~butario per mancata motiviaz:tone, non fissa 
~J.cun teirmme per l'oppos~ione della decadenza n� !'liiguardo al procedimento 
.i!niilanzi 1alile Coimrm:iiss:iioolii '.Drihurtairie :n� 1a qrue1lo �ilrmanzi aU'Autorit� 
Gdiudiziiairia ol'dmria. 

Ed, avendo le due .giurisdiz.ioni, triibutariia ed ord:i.naria, dn matet:ria 
d'.imposte d:i1rette, piena arurtonomia .funz.Tonail.e (c:l�r. 1in ital 1sooso, Ca�ss., 
23 marzo 1965, n. 478), dev�e escludersi �chl� J'.accettaziJ()lne del 1contmddittol'io 
dia par:te� deJLl'Ammmistrazfone Fi.!llJan:zliiaria, nel igiiudiziJo 1i.!llJnanzi 
a11e Commtssiioni Tributariie, <sulla questione de1la 1sussilsitenza della motiv
�aziooe delil'accertamento, abbia �effi.cacia precrusiva riguamdo al:l'eccez:
ioone pvegiiudizitale di decadenza. Via, .quindi, afferimaita ila PrQPonibilit� 
di qruesta nel g!i:udi�ziio 1ifn.na:nzi ~��autor:it� giiudi22i:airia oromda. Quiainto al 
problema della decadenza daJ.:la ~fa.cqlt� di oppol'l'e la nullit� dell'iavviiso 
di aiccertamento per mancanza di motivaziione, ipeir .omessa deduzione 
de1l'~ceziione nel rkooso a:l:la oomm:issione di priimo grado, 1a .dJiJsamLna 
via 1coodotta sulla balse del diiritto poSiltdivo, e �cio� dn base alle inoirme di 
diLDiitto tl'iibufario dlettaite m materia d;i .imposte dirette. 

L'wt. 37 del t.u. 219 .gennaio 1958, n. 645, dopo 1avere statuito,� nel 
primo .comma, 1che � gH avv:iisi dii aiccel'tamento deVQillo 1essere an:alitdicamente 
moti'V'ati 1a pena ,di :nu11irt� �, ha 1stabhlito, nel secondo 1cornma, che 

� la nullit� deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, 
nel ricwso iailila oommiis!fione di primo grado �. 
Tail.e 1statiuiizion.e l1egiisliaitiv:a ha un tndubb~o 'contenuto tassativo: il 
VI�ZI�lo Caittilnen:lle aWlia :l�orma) de1l'a'VVI�lSo di aCIOOl'ltlamelnl� peir maitliClalllza di 
motivazione deve essere dedotto nel � r:ico.rso � con l1a sanzione deLla 

� decadenza �. 
AlLa base di tail.e dgoirosiit� � J.'1avvel'tita esigenza del 1solleciito 1conseguimento 
deJJ.a defi!llitiviit� deI11'1accertamenrto itr:iiburta:rtio, �che, 111.el siistema 
delle 1imposte d:iirette, irappresenta un momento �essenziale ed dindefe.ttibile 
dello .svolgimento del !l'apporto (giu11idiico) .impositivo, initeiso alla 
verifi�ca del �concorso dei pt:resuprposti ,d:i 0applii�caz1i:on:e del tr:ibuto, della 


460 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

vaJutaziooe deg1i 'elementi di :fatto e della ,qu;ainti!ftcazio1ue monetaria della 
prestamooe dovuta dal conitrtibuente. 

Ai fini de1la defi.nlitiv1t� dell'a�ccerfameuto, ottenibHe con. 11 mancato 
esperimento dei mezzd di annu11amento o ,coo ila 'd'erosione di ,r1ge,1Jto de'11a 
impugn1azioo�e, J'avvtso dli 1aocertamento assume 1aspetti processuali. Con 
e131so l'Ammiin:iistrazione ,afferma ,la propria pre,tesa trLbutada, �che il contl'~
buente pu� 1acoottare o impugnare ,se iJlegittilma. 

I d'Ule profHli:, sOlstanzdlaWe e processua[Le, dehl'avv,~so di accertrumento 
son.o mterdipendenti, posto che '1a provocatio ad apponendum irlappvesenta 
il me~o necessario, istabilito dall'orc'Mnamento gi~1dico, perch� J'accertamento, 
1coo Ja defin:wiviit�, 1acqudsti l'efficacia 1sostanziaJe ,SIUB. ,propll"11a. 

Oild!inata, quindi, al pen.~guimento di tale finalit� (1costituente ispirazi:
one della norma) � la .tassativa disposizione i1eg;iislatdva (art. 37, secondo 
comma, t.u. n. '645, del 195,8), atitilniente a�l triito tI1iibutartio, 1che :impone 
un inderogabhle ,termine di decadenza per ,La proposi~iOIIle dehl'eccezione 
di nuLHt� dell"avvdiso di �aicceritamenito per mainoanm 1d1 motivaz~. 

N� pu� .sostenersi, come 'si fa da:l ricON'rote, �che la cemlata eccemone 
possa propOl'ISi, rnei1 OOIISO dcl P11"1oceddmelllto di pinimo g�rado, ,000. la 
.memoria aggiunita, � gia,cch� 1a legge attribuiisoe irilievo esc1ustvo al comportamento 
deJJ.a ,parte ,che ometta di opporre la IIllUililiirt� neJ'la pr~1issta111


za, indlipendentemente dalla natwra (diniter.ruttiva o meno) df essa, e, quindi, 
dalla ,completezza �(o meno) deli1a stessa. 
Anche di secondo motivo �, quindi, dia respingere. 

Oon il terzo mezzo, ,iJ ricor.rente -denUlllcmta l'omessa ed erronea 
a�pplioazi0111e degad artt. 1.118, 119, 120, 121, 3�9 �e 42 del t.u. 219 genna,io' 
1958, ~� 645 -sostiene 'I"iJileg.ittimit� dell'avvdrso dli a,ccertamento: -per 
mancafa ,c0111fustazione � de1le �hTegoJa:cit� del biJancio e delle scrtitt�re 
contaib�li; -pe.r omesso esame di ,queste ,illl c01I1tmddittoI1io delle pairti; per 
mancata documenfazione, con processo verbale, dehl.a j,spemooe delle 
scxdtture contabiiM. 

La tesi merita cooseniso. 

L'amimiridistraz:ione Fiinanzfa,r1a, nel procedere neJ dicembre 1960, 
aJJ.'ac.c�i-it�mento triibutario nei coinfr0111,ti di UJn imprendttore 'coonmer,ciale 
optante per la .ta�ssaziooe in base al bis1ainci:o, ha appldieato le norme poste 
dalla legge 2 .gennaio 19151; n. 2;5, a regolamento deM'1struttoria dieHa :liase 
piroceddmentaJ,e a,ocertativa, anzich� que1le degli 1artt. U9 e 1seguem:ti !'lel 

t.u. 2:9 genlll'afo 19'58, n. 64!5, entrato ,illl Vti:gore ,11 1� geruna1o 1960. 
Inv,ero -afl'erendo J:e modalit� !'elative al �compimento deg.ld atti 
ammilll,~sitrativi ('UJnitamente al modo di esternazione ,ed ,aHe 'cOtndiizioni 
di �tempo e di luogo) a,l .concetto d't forma -1aglii atti '.a,�J.10 istadio qella 
i'struttorda, rtientra111te n1e1la fase preparntoI1ta del procedimeinto aonmini~
tl'ativo volto �aJl'accertamento trtibu1Jario, avrebbooo dovuto appilicarsi, 
in base al prilllcipio .g,enerale fuindamenta,l�e tempus regit actum .Le dtspo



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 461 

siztoni 'legtslaitive .contenute nel t.u.. 29 gennaio 19'518, n. 645, vigenti al 
momento della �condiUZJiOllle dii detta istriurfltoriai. 

Queste, dopo aver i111dioato nell'aT<t. 119 1i .crirt&ii re�laitliv:i del.il'aocertamento 
anailiittoo deii redid!iiti Lllied. cOIIlfrtontli: dei� 1sQggeibtii taissaib11Ji liin base aJ. 
bilancio, hanno attribuito, con l'art. 120, pirimo comma, lett. b, all'Aimmini1strazione 
Finanztaria la !facolt� di procedere rnei 1ccmliron�ti dei detti 
soggetti, :aJ.J.'a�cceJ:'ltaimento 1sinte�tico dei ooddtti, 1�ltl base 1aHa .situazione 
econom1ca delle aziende, rneJ.l"ipotesi din .cui dail. verbale di 1tspez'ione, 
redatto a nonna �degJ..i 1ar1lt. -3.9 e 42, dello stesso �t.u., riSUJLti �che essi non 
abbtano tenuto ile .scmitture 'conta�bili obbHgatode 1in �conformtt� deHe disposiztoni 
IegLsla.tive. 

Nel rpn-ovvedere all'istrutt0tria intesa alla preparazione della fase 
costituthna della fatt;i;specie procediimentale, voLta aH'emana:zione dell'atto 
definitivo di accertamento, l'Ammio:i:tstraz.iOllle F1�ltlall1:Ztaria avrebbe dovuto, 
qudndi, atte!l1ersi alle dilsposizio!lli normative �contenrute negli articoli 
39 e 42. del t.u. 645 del 1958, icontestand!o al contribuente i rilievi 
r�eilativi a1le 'impostazioni deil Ml,arncio a.ltlegiafo iall�a ddch:i!arrazione deJ. redditto, 
ritenute ilrregolari; procedendo alla �i.ispezione documentale deUe 
scmitture 'cOIIltabili, nei focali destilnati �al:l'esercizOO dell':aittivit� rommercial'e 
ed in �C001traddiittorio del �contl'libuente (di 'l.1Jlil �suo mppresenta111te); e 
redigendo un processo verbale ��ltl oroine 1a tale attiviit�. E -non essendosi 
l'A:mmiinilstraxi.one .atten�uta, nell'eispletamento della sua a'ttiviit� aiccertativa, 
�alle staituizioni legd!slatli�ve fissate nei citati artt. 3i). e 42 -va 
considerata �illegittima 1'a procedrura iistruttor.ia seguita da.Ji'AmmirnistrazLo
�ne a:i fini deill'acoortamento triibuta!I"io. -(Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez.. I, 23 novembre 1973, n. 3169 -Pres. Capo:
ra:so -Est. San.dulli -P. M. lVHlilotti (conrf.) -Micheililni c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Siconolfi). 

Imposte e tasse in genere -Solidariet� tributaria -Litisconsorzio necessario 
fra condebitori -Esclusione. 

Imposta di registro -Societ� di capita~i -Societ� a responsabilit� 
limitata -Trasferimento di quote -Legge 6 agosto 1954 n. 603 Territorio 
di Trieste -Regime intertemporale. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A art. 108; 1. 6 aprile 1954, n. 603, art. 36). 
L'obbligazione tributaria, caratterizzata dalla so�lidariet� di diritto 
comune, non determina Litisconsorzio necessario o necessit� di integra



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione di contradittorio, essendo possibile instaurare il rap'J)orto processuale 
nei confronti di uno o di alcuni dei coobbligati (1). 
La registrazione a tassa fissa, a norma dell'art. 108 tariffa A della 
legge di registro, presupponeva l'assolvimento dell'imposta di ne�gozia


I

zione; nel periodo successivo aLla abolizione delta imposta di negoziazione 
e anteriore alla istituzione dell'imposta sulle societ� (legge 6 aprile 19:54, 

I

n. 603) il trasferimento delle quote era soggetto aLl'imposta normale 
dell'art. 27 deLLa legge di registro; ci� vale anche per il territorio di 
Trieste ove il periodo intertemporale � stato pi�t, lungo (2). 

1

I 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 novembre 119173, n. 3121211 -Pres. Sada Est. 
Caleca -P. M. ChiJ:"� (1conf.) -Ministero dlelle Finanze (avv. Stato 
BacOOll."i) �C. LoaJ.d1i. 

Imposte e tasse in genere -Solidariet� tributaria -Procedimento 
innanzi alle Commissioni -qtisconsorzio nel giudizio di impugnazione. 


Quando nel giudizio di primo gmdo innanzi aLLe Commissioni abbiano 
partecipato pi� parti e. la decisione con contestuale aweito deU'Ufficio 
sia stata notificata ad una soltanto, legittimamente la Commissione di 
aweizo sospende il giudizio e invita l'Ufficio a rinnovare la notificazione 
per consentire alle altre parti di partecipare al giudizio di gravame (3). 

I 

{Omissis). -Con il pl'lillllo motivo di .riioor.so, d. l'I�iCQl'll'enti -denunciata 
etm"onea e faLsa applicazione degli artt. 102, 331, 332., 360 n. 4 
c.p.ic., 9~1 del ir.d. 30 diiioombre 19123, n. 32169, 1306 1e 2909� c.�c. -sos1lengooo 
che l�ln. �tema 1dd. 1SO!Lidall'liJet� rllr.ibuitall'lia si abbiia un !l'lalpporto ,1JcibutM"io 

(1-2) Con [a sua pi� recente giurisprudenza, la S.C. 'Bipplica, con tutte 

le conse~enze, la Tego[a della sollidal'iet� idi didtto comune ai !l'apporti 

tribUitari: v. 1S1elillt. 13 ottobtr:e 1973, n. 2580, dln quelSlta Rassegna (dm. c!O!rso di 

pul}blicazi!O!ne). 

Sulla seconda massima v. con rifeTimento specifico al T�erritOTio di 

Trieste, Oass. 25 maggio 19'72, n. 1'649 (Giust. Civ., 1972, I, 1830) e in gene


1r1a1l1e Oass. 6 11uglliio 1968, n. 2300 (ivi, 1969, I, 67). 

(3) Decisione di notevOile interesse. iPosta la .pr.emessa, aff.el'lffiata anche 
niell1a [pl'lecedente sentenza 23 novembre 1973, n. 31.69, �che il1IOil si pol!
lle hl PlfiOblema de[ �lditisconsorzdo per ragiiond di diciitto sosita=iiaiLe ohe 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 463 

liinscdiqdliibi!Le, 0001 il'ia~oa~oine processuale dehlta 1rneoesslit� delil'ilnrtegiraZ1iJ01I1e 
del 100lllltmddilttorio ineti. oOltlfrontii dell o0111JtribUJeinrte�, dre siia istato 
parte (ancooch� contumace) nel giudizio dli primo grado. 

La tesi IIlon merita �adesiooe. 

La 100.slmuzrlione idei :rioorrenti InlUIOV1e daJ. piieS11.Lpposto deililJa iimdiv.iisibi1it� 
del r:arpp01rto trrilbutario rtspetto a pi� 1C0iobblttgati di impo.sta e della 
conseguoote mscdndibUit� del rapporto giiur.idico processuale. 

Secondo il pi� recenrte orientamento di questa Corrte (<em�. 1sent. 5 gen':. 
naio 11972, n. 13; 1sent. 3, iaiprhle 19'71, n. 943; 1s�in.t. 12. �dic'embr1e 1970, 

n. 265�5), f01rmatosi in seguito aill'.intervento della .decilsione della Coirte 
Costirtuzionail:e. n. 48, del 116 marzo 196:8 (dichiiaTatiV1a deJil.a �t11egittdmit� 
degli 1artt. 20 e 211 del :r.d.I. 7 agosto 1'936, n. 1'61319, 1sulla xiforrma deg1i 
ordinamenti. tri!butari, 1imiltatamente alla ,parte peir (La quaJ..e dailiJ:a cointesta:
zillon1e de�ll'iaccertamooito deJ. maiggtilooe 1imponJiJbdi1e inei. 1oonTroruti idi UIIlO 
sofo dei coobbligati fanno decoirrere 1i ter:min;i per l'ti.mpuginazi:0111Je .giiurisdizkilila~
e aniche nei niguardi degli 1aJ.tni), J:a pr;emessa da �cui prende le mosse 
la ceitmailla �oonoeziilrnnie non � 11iisp101I1dente ali. 1pr;ilncdipi !IJ0111Jdame'Illtla!lli: 111egiowativti. 
delfa materia. 
.A:IJ..a .stregua di questi :ilil tema di obbligazfone trd;burtaria, non irkorre 
il fenomeno deU'indiviisLb.iilit� (non �COOllsentendo questo J..a nature iPecuniaria 
del debito d'imposta e la mancanza ,dJi una dispo.siZlione 1salIWionatrice 
di tal,e �Carattere), bensi que1lo del1a �soiliida!l"liet� dlisciipilinata dalle 
medesime cl'egole stabi:l!ite nel �codice civile 1per (le obbliigiaziooi 1soiUdalti di 
ruri.tito .comune. 

Per modo �Che, deve riitene:r1sLi �che non ricoora aJ.,CUIIl iimpedl�.mento 
alfa possilbilit� di iinstaurar�e il rapporto processuale ('tnve�oe che nei confronti 
di tutti i condebiiori di imposta) ,soltanto nei rliguardli di un condebitore 
o .d;f a<J..cUIIli �coobbligati. 

La natwa .so1idaile deM'obbHgazione tri!butariia (icosidetta ;soltidar.iet� 
tributaria) -l:aisciando 1sussiste:re �la distinzi!one delle obblJig.aZliooi dei 
singoli debi:tor.i, :a!l1corch� nascenti da un'unica �Oa�usa -rende, qud1ndi, 
inapp1icaibHe, il pr.in,ciip1i:o delJ.''integrazione del 100111Jtraidditto:rio -11100 :dcorrendo, 
in tal .caso, una :ipotesi di Htiisconsormo neces1.s1ado. 

renda ne.cessru-ia �sin daJ.l'origine la partecipazione af giiudizio di tutti i 
legittimi contradittori, �si a1pre l'altro problema defila partecipazione al 
girudiiziio dli gaiav:ame delWe parli pxesenm neil gi'llldizdo dli primo gmdo. La 
sentenza fa ricorso al cxiterio (tn vero non troppo limpidamente delineato 
nella giuirisprudenza) della inscindibilit� per iragiioni processuali che si 
creevebbe quando la partecipazione, non necessaria aH'ocigine, di pi� pruriti 
nel primo grado r�enderelbbe necessaria la presenza dellle stesse parti neUe 
successive fasi ail fine di evitare !la possibilit� di �giudicati contrastanti. 

Per vero una tai[.e inscindibilit� nolil sembra poter.si raVVI�Saire nelle 
obbJ.igazion.i soUdali in .gener�e e nelle obblJ.i,gazioni tributarie; � anzi del 
tutto normale che la decisione di primo gxado passi in giudicato nei con




464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il p'I"imo mothro �, quindi, da r,espingere. -(Omiss.is). 

Con il terzo motivo, i ri:correnti -denurnciata violazione e falsa 
applicazione dell'art. 108 della tariffa all. A, della legge di regtstro 
(ir.d. 30 dicembre 1923, n. 32.69) -si dolgono che la Corte del merito 
abbia iritenuto ajp1pHcabile all'atto id!i trasferimento della quota di una 
societ� a il"esponsabilit� limitata non la disciplina giuriidica vigente 
tn Trteste 1a�1la da.ta della Tegi�stramone, ma quel11a desumibile daUa normatiV1a 
initrodotta successivamente per effetto del decreto 30 dicembre 
19,57, n. 200, del Commtssario Generale del Governo, assogg,e�ttando ,l',atto 
a1l'iimpo1sta proporZJiooale di regiLstro (anmch� a queL1a fi1ssa). 

In particolare, la :besi dei irtcorrenti � stata ,cos� delineata.. 

L,a legge 6 agosto 195'4, 111. 603, abolitiva, con decwrenza da~ 1� gennaio 
195'4, delfimposta diJ negozi:aZJtone ed iistituitiva deUa dmposta sulle 
societ�, � entrata 1tn vigore nel terri,torfo di Tri:este ,soltanto 1con ,fil decreto 
del Commissario del Goverm:o 30 dicemb'l.'e 1957, n. 200, onde fino a tale 
data 1'1imposta di negoziazione ha continuato ad essere (in aistTatito) a.ppUcaibhle 
nel terrttorto di Tri:este, �con l1a �con~guente 1mplfoa2:1tone della regilstrazione 
a tassa fissa (fino ailla stessa d111ta) deg]Ji aittii di �trasferimento 
delle a2:1i10I1Ji e quote socta:li a norma dei1l'arit. 108 delila tariffa ��LI. A, delfa 
legge .di regiJstro, subordinata (all'epoca) all'assoggettamento delle societ� 
a'11'1mposta di nego~i:aZliO!lle. Urna diversa mtex-preta!Zme at.tirtbuirebbe 
a'l decreto commissa:rdafo U1I1'effi.cada rretroattiva (dannosa per il 
contr.ibuenrte), non -a'ssegnabiil.e ad urna norma fiscale ,senza UIIl'espressa 
normatiV1a, e determinerebbe Wla dl~sparit� di rbrattamento �tra ile� societ� 
a rrespon.saibiilit� J.ilmitata e le 'Societ� per aziioni, nei cui confronti per U 
pe�dodo 1indlicato ha continuato ad applicarsi, nel ter:rdrtorio dd Tr<ieste, la 
regtstrazi.cm� a tassa fissa dei traisfel'imenti di aziOilli. Tale tesi non meri:ta 
adesione. 

La .situazione descr.ttta dai �:riicorrenti si � verifi�cafa 1anche nel rresto 
de.I terl"itorio nazionale, sta pme entro limiti di tempo pi� :ri~stre,tti, ed � 

fronti di taluno dei condebitori e che essa possa essere riformata nel 
successivo grrado solo nei confronti della parte presente in quel giudizio; 
contrasto di giudicati di ddverso grado si pu� ben verlficarre e in tail. caso 
non opera nemmeno la norma dell'art. 1306 c. c. a'.PIPlicabile nei confronti 
del contitolare estmneo al giudizio ma non di quel!1o vincolato al giudicato 
(Cass. 26 marrzo 1973 n. 33,2, in .questa Rcu;segna, 1973, I, 7:?.3). 

Si dio\7'11ebbe quiindi disseniti:re .su questo punto dru]Ja, piroITT:unziia dm 
[]]Ota: ma dn verit� ilia S. C. ha dconosciurto corriet1Jo, ii1 prOl\Tveddmento deillla 
Commissione col quale si � oodinato ,all'Ufficio �di rinnovare la notifica 
della decisione, sospendendo contestualm�nte il giud!i.zio, .per conserntiire 
ane altre parti di 1paritecipare �eventualmente� (non necessariamente) al 
giudizdo �di impugna.Ziione. A ben vedere questo proivvedimento si inquadra 
ne.U'airt. 332 .c.p.,c. l'leLatiivio ailllie cause soiindi.ibilli; non si i.mpon1e cio� la integrazdone 
del ,contr<adddrtrorio ma, per ,evitare che da un und'OO IPII"Ocesso di 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 4�5 

stata giudkiata da questa Corte (irn 'l1elazione ad ipotesi �analoghe) in 
modo �conforme aJ.J.�a �sol1uzi�om.e adottata dalla sooternza limpugrn.aita. 

� rstato rii!levato (.cfr. Oass., sent. 6 luglio lr96'8, n. 2300; sent. 15 dicembre 
1966, n. 2�491) che, irn relazi:otne agiH �atti ['!kadenti nella sJiera di 
applicabilit� dehl'a.rt. 108 delJa ta['liff.a A, compiuti nel ipedodo :in 'cmi era 
stata :aboltta 1'1imposrta di rnegoziazi001:e �senza �che� fosse atncOTa entrata .in 
vigore .1a nuova imposta 1su11e soctet�, la norma �oornte1rmta in talLe arliicoJ.o 
non potesse -troviare applfoazione, per �esserie venu:to a ma!tlJcare rii! presupposto 
stesso rdelil'�apiplicabiU:t�, cons1s1Jente n�elJ"assoggettamenito deHa 
socie0t� 1all'iimposta dii negoztazrione. 

� :stato anche ritenuto iche 1con tale affermazione non fosse attribuita 
�efficacira [letroattiva �alla norma 0001:tenente li.a n:uova fomnulazione 
de1l'art. 108 della tariffa alrl. A (.dettata con !l.'arrt. 316, primo .comma, della 
legge 6 agosto 19�54, n. 603�), in �culi manca dJ. .rJdierimeLllto alrl'impo1st1a di 
negoziamooe, �conseguendo finapp1tcabiliit� dieHa norma all'applicazione 
delle regole .g.enerali, e non della nuova 1speciifioa .sta�tmzlione iLegitslativa, 
in quanto, venuto meno fil presupposto del beneficio, 1si renderebbe �immedia�
tamente efficace Ja rd~sposizione generale rui :tir&>Werlimenti. 

'I�ailii. .prurnciipi rsi ratta�gl:i!ano compli'Ultatmenite rail.La ISiJtuiaziiiOIIle prrospertita:ta 
ne�l prelS�fil,te giudizio. 

La dricostanzia �Che il periodo nel .quale �si � verifi�oota la !l"�etroa:ttivit� 
deHa norma abolitiva delLl'!imposta di negozia2Jiooe ,Slia 1stato 'Per fil rterriitooio 
di Triieste notevolmente pi� luni.go di quanto� rsia �accaduto nel ter:
dtorlio :nazionale, per la diverisa diata d:i �entrarfla in vigore dclla legge 
6 agosto 1954, n. 603, e del decreto �commiissariale 30 dicembre 1957, 

n. 200, non 1impor:ta una dii:versificazlione tra :le due 1sirtuaz:iioni, che permetta 
l'�adozione di regole dive.rise. 
Lia ieir�cositanza che, di cl�atto, l'imposiziJom.e proporzionale illon .sia stata 
applifoarta ai tra1sfe1I1i:menti idi azioni idi �societ� pe1r a�zioni neppU!l'e pu� es


primo girado con unica decisione possano diipartirsi due giudizi di gravame, 
si stimola soltanto !'�eventuale partecipazione di tutte le parti o ilil difetto 
si attende �che l'dmpugnazi!one da parte dei soggetti non prie�senrti diventi 
inammissibile. E poich� nel procedimento innanzi ail.1e Comrmissioni la 
notifica della decisione da parte dell'Ufficio � sempre neoeSSM"ia a questo 
fine, non 1lroV1ando applicazione l'�ao:>t. 327 c.p.c., ragfonel\l'dlmente si � rirteI11Uto 
di or�dinare la notifica della decisione al'1e /I)a['iti non Pl!'esenti. 

�Oosi int~etarta, la pronunzda della 1S. C. sembra da condividexe. Deve 
essere chiaro, pea.-�, d'un �canto che la notifica della decisione con contestua'
1e impuginazione a taluno 1soltanto, dei cornidebitori � sempre valida 
verso il sog.getto nei cui confronti � avvenuta e da!ll'altro che la estensione 
deHa notliifka agili aHri deve mdTare soltanto a rendere possibile, ma non 
necessari�a, la PQ'Oposizione di altre impugnazioni e [a partecipazione di 
altri soggetti, ben potendo, in difetto �di dndziativa, formarsi H giudicato 
sulla deoiisione di priima istanza nei riguardi di taluna soltanto delle ip1alt'lti. 



466 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sere adottata ad arigomento per .sostenere una divoosa .soluz1ione, In quanto 
non � derivata da mia ddv�el'sa �situ:azicm�e normativa, ma, 1se1 si � verificata, 
� .stata dovuta 1ad in!erzia deg'1i ruffi.ci competenti'.. 

lndiiil1e, wa �cimcostiainza �Che questa Coirrtie ha ienuncdiartio d. princliipi sopra 
viporlati con ritfe~iimenti agli atti di trasferimento dehl�e ca'l'ature dli socliiet� 
:iln aiccomarndlilta 1semp11Jiice, 1111e1i con:fu'Oil/tli dedi q1UBWi e'I'la condiiJZ!�loltlJe di 
appldicabiillit� deJ. beneficio fiscaJ.e J'effetti'Va �COl'!l"espcmisdco1ne., e 111<m ti1 mero 
assoggettamento �astratto a;Jfimpoota di 111eg0Zliaziooe, 111eppure ha rileva111ZJa 
suHa rlsoluziiooe del quesito,, giacch� la :r1ag.i-OllJ.le della �solU1Zione 
adottata l'isi.ede 111eH'avvenuta �abolizione de1l'hnposta di negoziaz:iOllle, e 
nOlll lllleilll'aiccel1'1lameinito delll'1omiissi1001e �di pa1gamento -come mostra di 
:ritenere lia dd:Jlesa deii ricOl'!:relllrti. 

La dedsi.OltlJe ccmtenuta :nella 1sentenza 1impugnaita �, quindi, con:
llwme w pr1incd;pi 1�llliU111CI�lati dia qU!estla Oor:te. 

E, noo apparendo le ragioni �addotte 1a .coll'.litrasta'l'la sufficienti a giustifi
�ca'l'e Ulll mutamento de1La �soluZJiJooe 1a.ccolta, va rlbad!iito l'ordenitamenrto 
seguito dalla 1giurLsdiizioo�e del Supremo Collegio (c:llr., �da uilitLmo, sent. 
215 maggio 1'972, lll. 11649). 

Anche iJ. terzo mortivo di rr.icorso �, quindi da respi�lllgerr-e. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -COlll !l'unfoo moti'V'O di rLcOl'!So 1l'Ammi:nLstrazione fi!Il.ailz.
iaria, ltlJcl denunciare J'errooea appJ:icazfone dell'art. 477 c.p.1c. e il.a violazdone 
�diegl�i artt. 160, 33�1, 3312 c.p.c., 66 r,d. 30 dicembre 19t23 , n. 3270, 
ilil relaziiooe ailil'arrt. 3160, n. 3 �C.p.c., 1S01srtiene .che la Commissi:Ollle provmciaLe, 
accecr:-tarta iJ:a 111uJ.JiJt� della notificazione de1la decisiooe dli !P1"1imo 
gntdo ine1i �COntfrO!Ilti dei �coe~edi Adrriana e Carlo Loa�1di, aV1Tebbe dovuto 
r�iten�ere vialiida [a notificazdone nei coniironti di Angela Clauidda Loaldi 
e decidere, inel merilto, d!l �gravame proposto diail.1l'rufficio. 

La dogil.iianza � .infondata. 

Va, iin:futti, nhl:evato ,che �aJ. procedimeinto di primo grado svoJ.tosi 
davanti a11a Commi1ssioine distrettuale delle Imposte 1cU MiiLano, avevano 
p!alrltecd.paibo li faie �Cloel'!edii Loail.d!i, da ciasCUJrlio ,dli essi essendo stato proposto 
r1col'lso avverso il"accertamento eseguito dall'ufficio. 

La decisione della predetta commiissiJOltlJe, pel'ilainto, .avrebbe dovuto 
essere notificata aid ognUillo dei pl'edietti ;per render1e loro rpossibi:le il 
1lempestivo e~cd.zd:o del dliJrdtto dli !i!rn~a1zdooie. 

In fase �dii .grav1ame si ha inscindiibiilit� 1e, quindi, iliitiiscoinsoo-z:io non 
soilo quaindo 1si � .illl pir.esenza �dli irappO'I'lti di d1iirltto 1sostanzd.aJ.e ,che non 
possono esserie decisi �se lll!Oill 1coo il'mtervento di ipir� p~sone o 1soggetti, 
ma 1ainah:e qlUialtlJdio dJ. 11iitiiscOil11Sorzl�Jo :si � �costirtluito [per ragiiorl'i dli 1camaititere 
~ocesS1UaJ.e, per la pa-esen:za, �cio�, d� pir� pel1Sone 1nel precedente grado 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

del .~udizio; e d� ru fine idi evitare la possibildit� dii giiudi1cati contvastanitli 
dln ordiilne aJILa medesima ma.terila nei 1cootfrtcmrt:Ji. dli �ooloo:o �ohe 1s0010 
state pa�rti !neno stesso gtudJiz'io" 

Reittametrube, .per!flanto, la Oommiissione [pl'IOIVlirOJcdialLe, dopo aver dichtarato 
ilia nullit� dcl1ia notM�oozione (deHa :decislione di .primo grado) 
nei �COl11ifrolllti dei �coeredi Adriana e Carlo LoaJdli. (e ;noo neii �con:Eronti 
dii Angela CJ.iaudila) ha disposto, a�i fim deJ.ila regoJ:are �Costiituzfone del 
rawo�rto p1roceisisuale, che dailil'ufficio �com,petente ve(ll/�sse esegllllita detta 
noti.ficazJione. 

L'esp1ressi001e,. in verit� �impropria, 1secoo�do la quale l'ufficio avrebbe 
dovuto �provvedere � a rimettere in termini 1gli eredi �, va mte1rpretata, 
logfoamente, nel sooiso �Che dopo J..a l'egolare notificazione dehla decd>sdooe 
dii p:riimo .giriado avrebbe .de�cor.so, per :i coeredi, iJ rtermin�e pe!r ;pil'opOil're 
eventwale 1impug1I1Jazione. 

Reittamoorte:, poli, ilia Oo:mmils.silOIIlle provdlncruaille ha, 1implilrutatm1ente 
sospeso di deciide1re nel merito. lnrrarbti, .soltanto nella ipotesi m cui 
!la OOIIllt:rovel1sia iSi fosse sVOllita fin dlaJil'liinlizi:o, lllJei ooirufu:iolI1Jti dii 'lllllO sofio 
deii �coodebiltJori �sol.litdla�ld deffil'iimpostJa di successione .(isoillidatciJelt� 1sartllcita 
dall'arit. 66 della fogge �sulla imposta dii 1successi!01I1Je) l'a�ocerlamento 
avrebbe �p0!1:ruito essetre effettuato, m v.iirt� dleii prlilnicdpi che ll1iei11.'ambito 
del diritto sostanziale regolano le obbligazioni solidali, nonostante la 
mancata pa:riteoi.paeione aJ. �giudimo degli altri .ClO[)debi>to!rii (nei .cOlllJfronti 
dei quali -mtale ~�potesi -l'raiccel'tamooito noo awebbe esp11cato efficacia 
aJ.cuna, la solidariet� inoo estendendosi a~ �Campo processuale). 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, .Sez. I, 11 d!tcembre 1973, n. 3361 -Pres. 
Gdannattasio -Est. Paiscas~o -P. M. Mmetti (coruf.) -Comune di 
Verona (avv. Allorio) c. Ministoco delle Finanze (Avv. Stato Vitaliani). 


Imposta di registro -Permuta -Trasferimento agevolato reciproco di 
altro non ag�volato -Tassazione del trasferimento non agevolato. 

(1. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 51). 
Imposta di registro -Agevolazione per i piani di ricostruzione -� 

limitata alle attivit� eseguite dall'ente pubblico che attua il piano 


Attivit� edilizia di privati -Esclusione. 

(1. 27 ottobre 1951, n. 1402, art. 21). 
Quando nella permuta uno soltanto dei trasferiment.i gode del trattamento 
di favore, non trova applicazione l'art. 51 della le1gge di registro 


468 .RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e deve assoggettarsi aU'imposta normale il trasferimento del bene permutato 
per il quale l'agevolazione non spetta (1). 

L'agevolazione deLl'art. 21 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, � 
applicabile ai soli tmsferimenti in favore deU'ente pubblico che ha il 
compito e il potere di attuare il piano di ricostruzione e non � riferibile 
ai trasferimenti in favore di privati che eseguono attivit� edilizie conformi 
al piano (2). 

(1-2) La prima massdima � ormai pacdfi.ca anche con ri:llerimento specifico 
ali'ia:ttiviit� edilizia (Cass. 12 ottobre 1970 n. 1944 in questa Rassegna, 
1970, I, 1095). 

Esatti�ssima � �anche l1a sec01IJJda massima: ,g[i aitti e ocmtratti stiJpufati 
per l'attuazione dei pi.ani di ricostruzione non possono essere ohe quelli di 
competenza dell'ente �che ha il compito e i'l potere di ~el':tntervento 
pubblico di attuazione .del piano. A:ltl'o disoorso � quello della agevolazione, 
anche in lt"eilazione ai piani dli ricostruzione, cLel:la le~ge 28 giugno 
1943 n. 666, che rigu�irda ipur sempre le opere di competenza dell'ente 
pubblico eseguite dai privati � in iJ..uogo e vece dei 1comu:ni � in base ad 
am><>sirte collJVenziond. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dfoembre 1973, n. 33612 -Pres. 
Leone -Est. Alibrandi -Ministero delle Finanze 1c. Jelo. 

Imposte e tasse in genere -Competenza e giurisdizione -Esecuzione 
fiscale -Opposizione di terzo per reclamo di propriet� -Competenza 
del foro dello Stato. 

(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 8; cod. porc. civ., artt. 9 e 25). 
L'opposizione del terzo che rivendica la propriet� dei beni pignorati 
nel corso deLl'esecuzione fiscale, in quanto tende a paralizzare l'azione 
diretta aUa riJscossione dei tributi e implica l'applicazione di norme tributarie, 
� devoluta alla competenza del tribunale del foro dello Stato (1). 

(1) Nello stesso sooso, ma riferita aililia esecuziione esaittoll"ia:Le, � la 
sent., 1cdtaita nel testo, 19 .giiiugno 196�7, n. 1444 (Dir. e prat. trib., 1968, II, 
1188). � stato ripetutamente affermato �che, quaindo opponente sia il debitore, 
� .cO!IJ!bro1V1ell"S'�Ja �di �~osta 1anche �quel:liai attiiniente alla :r�egolair.iJt� foll"male 
del rprocedlimento esecutivo ohe non ponga questi'Ollli di dill"itto trib.utall'lio 
(Oass. 21 n10V1e1mbre 1972, n. 3431, ]n que1sta Rassegna, 19o73, I, 240) 
e queililJa ll.'e11aitiva a�llia pi,gnorab:iiliit� dei be!lli (Oass. 7 maiggllio 1969, n. 1543, 
ivi, 1969�, I, �691);' ma din. queste 1ed in aiLtll"e sdmdiJJi pll"OOUJIJJCI�le, oome del resto 
anche nella sentenza in esame, si � riaffermato �che il connotarto saliente 
della �controversia di imposta � dato dalla quaiLit� dei ,soggetti, dal fatto 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 469 

che essa intE!il:'OOl'l'a tra l'ente impositooe e il conitriibuente (v. Relazione 
Avvocatwra Stato, 1966-70, II, 531). ]importante � la sent. 9 ottoba.-e 1971 

n. 2788 (in questa Rassegna, 1971, I, 1485) ohe dopo aver premesso che 
� ,c0I1J1Jrov01'sia di imposta l'opposizione del dielbirtlooo aIVteillte per oggetto 
La Legittimit� dellJ.a esecuzione e non J.o � invece il'opposizione del terzo 
tendente ,solo ad afferma11e la �estraneit� dell'opponente al xapporto esecutivo, 
ha definito �;oro.e OfPposi:zJi.one del debitore integrante una oontrovexsia 
d1imposta quella po:'-Ooposta da!l.La moglie del �contrfbuente dwetta non soiJ.tanto 
a l'ec1'amare la propriet� dei beni pignorati ma a contestare la sua 
personale xesp0I1JSabilit� !Per H debito d'imposta. CertameIJJte i soggetti, 
anche �liv;el'si dal conitribuente, �Che siano abilitati a contestare li.l fondamento 
deiJ.!la pretesa tributaria (il.'erede, il sostituto d'imposta ecc.) possono 
solleviare una conrtroversia d'imposta con la loro opposizione che, appunto, 
non � OPIPOsizione del terzo ma opposizione all'esecuzione (per le imposte 
diTette anche il ,coniruge e i parenti affini entro il terzo girado possono 
esperire gli stessi rimedi concessi al contri:bruente mentre non possono 
propomie l'oq;iposiziio!Ille dli. ter:110, per tlia espriessa nmma degli aaitt. 207 e 208 
testo unico n. 645 del 1958). Ma qruando wn terzo veiriamente es1Jra!IlJeo 
propone un mero l'eclamo di twO!Priet�, �cio� 'lllll'auitentica opposizione di 
terzo che non pu� incidere sul !l.'a[l!POrto tributario e non pu� imp:Licare 
� l'interipa:-etazione e l'apipliicazione di disposizli.oni in materia ,tributaria > 
(Oass. 6 settemba.-e 1008 n. 2893, Riv. leg. fisc., 1969, 1726), � in. verit�� 
dubbio che possa �affermaa::si la �competenza del furo delilo Stato. Netl:la 
precedente sentenza 19 .gi'll!~ 1967 n. 1444, l'opposizione alfa esecuzione 
esattoriale exa stata avarnzata dal :figlio del contribuente che dn quanto 
tale aveva eccepito ria nu:Nit� del procedimento; la decisione, pur enunciata 
in termini di genericit�, avev;a contenuto del tutto '[)a!l.'ticolare; nel 
caso ora in esame l'opposizione deLla moglie del contrlbuente pu� aver 
OTientato la decisione. Semibll:'a per� che occorira iPrudenza :nella generalizzazione 
della massima. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dicembire 1973, n. 3363 -Pres. 
Saja -Est. Alibrandi -P. M. Chir� (.conf.) -Ministea-o delle Finanze 
(Avv. Stato Masi) c. Modesto (avv. Pane). 

Imposta di successione -Cartelle fondiarie -Esenzione da qualsiasi 
imposta presente e futura -Comprende l'imposta di successione. 

(l. 29 luglio 1949, n. 474, art. 8). 
L'esenzione da ogni imposta pre,sente e futura accordata alle cartelle 
fondiarie ediUzie ed agrarie detl'art. 8 della Legge 29 luglio 1949, 

n. 474, comprende tutte le imposte reaU e personaii e quindi anche l'imposta 
di successione e sul valore globale (1). 
(1) G1urispirudienza �oll'mai pacifica: Cass. 30 gii.ugino 1971, in. 2054; 5 giugno 
1971 n. 1676, Riv. leg. fi,sc., 1971, 2048. 
14 



l 

470 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l 

C�RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3391 -Pres. 

l 

Pece -Est. La Torre -Soc. Temi e Bacichi c. Minratero delle Finanze i 
(Avv. Starto Gentile). 

Imposta di registro -Agevolazione per i periodici di carattere politico 

'!I 

sindacale o culturale -Bollettino ufficiale della Regione Trentinol 
Alto Adige -Esclusione. 

(1. 1 agosto 1949, n. 488, art. 1). 
Il Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige privo in 
modo evidente di carattere sindacale e culturale non pu� riconoscersi 
nemmeno di carattere politico, si che non pu� rientrare nella previsione 
deWart. 1 della legge 1 agosto 1949, n. 488 (1). 

(1) Questione nuova. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3393 -Pres. 
OLannattasio -Est. Santosuosso -P. M. Chitr� (conf.) -Mini.stero 
delle Finanze (Avv. Stato Cavalli) c. Soc. Liicon (avv. Vernetti). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi -Imposta 
suppletiva -Decorrenza -Ingiunzione dichiarata illegittima Vale 
come costituzione in mora. 

(1. 26 gennaio 1961, n. 29). 
Gli interessi sulle imposte indirette, ove non decorrano, dalla data 
di esigibilit� (imposta principale e complementare), decorrono dalla data 
della costituzione in mora; tale effetto produce l'ingiunzioine anche nel 
caso che a seguito di opposizione, dichiarandosi in tutto o in parte l'inegittimit� 
della ingiunzione, sia accertato un credito tributario di minore 
importo (1). 

(1) Decisione di indubbia esattezza. La domanda di SUJPPlemento solitamente 
.contenuta nell'ingiunzione, mette in moto la decOO'l'enza degli 
hJJtlelt'essi su quelli1a somma che, quaiLl. che si�aino i!Je successiV1e vicende, .s1air� 
in definitiva riconosciuta dovuta. Ci� � del tutto coerente con li.I principio 
genetrnilie di ditritto �comune che ammette ~a .costictuziorre m mora, anche in 
fo=a .generica e per somma noo liquida, per un credito non anCO!t'a accertaito. 
� quindi ben possibile rnon solo �che l'ingiunzd:one venga dichiarata in 
parrte Hlegitti:ma, riiconoscendosi fondata isolo in parte la piretesa tributal'ia, 
ma anche che l'ingi~ione in �quanto ta[e sia dichiarrata totalmente :LJ.le

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 471 

(Omissis). -Denunziando nel ,secondo motivo violazione degli 
a�rtt. 1218' e 1211'9 e.e. e defila i1egge 26 gernna1o 11961, 1ri. 219, sugli dn:teressi 
dii mora in materia di dmposte, Ja Finan:zia sostiene: a) quando noa::i vi 
sono �contestazdoni sull'an debeatur, o quando queste 'coa::itestaz1oni r~sult:
ino mfoa::idate, ila domanda giud1ziaJe' di.retta <ad ottenere 1a dete;rminaz;
ione deHa 1somma dovuta v;!tle 'anche ,carne atto di ,costituz~one in 
mora per la somma �Che sar� Uqutldata nella senten:zia; con l1a conseguenm 
che su que.sta .somma V'aa:IIIlO �Computa1Ji gllii interessi ,in modo 
che ili credditore non ri1senta H pregiudizio dehla durriata del pcr-ocesso'. 
NeJla �specie, J.�a �oontestazione sostanz'.i!ahnente 'introdotta dalla contribuente 
rtgiuardava la quantificaZJione dell'imposta �secondo ,crirt&i definitdvamoote 
accertati in 1sede giudiziial<e; per ,cui .sulla somma realmente 
doviuta decorrevano gl:i �1nteressi fin daJ momento della piriana :richiesta; 
b) J.'eftkacia dell'inigiUJnzione ,ai fini �del.Ja ,costUuzione in mora � c01I1nessa 
alla �su�a natura dd a�tto introduttivo del procedimento esecutivo, o, 'se si 
vuole, a!lilia sua natull'la dli iinitiimazione ad adempdea.-e :lla1ita per iism:tiltto e 
si rliconduce alil'esiistenza, �sia pure parziiaJ.e, del ,credito .cui essa 1sd Ti<ferisce. 
Tale effi.cacia � 1.:ndipe1I1dente dalla 1eg1ittimit� della Hquidazione 
del tributo; e) erroneamente, :infine, la Corte d'Appelio dii Genova ha 
r1tenuto che, secOIIldo la legge n. 219 del 1'91611, gH interessi sulle imposte 
suppletive decorrono � da quando con ila lliquidazione del supplemento 
l'accertamento � divenuto defi!ll:iitivo �. AI ,cointrairio, ila decorrenza deg1i 
mteressi rprescinde dalla defi!l!it~vit� dell'acceTtamento, ed ha ridleTimen'to 
solo al momento in cui � sorta l'obbligazione tributairia, cio� al verificarsi 
del suo presupposto, indd:pendentemenite� dal suo accertamento, 

che ha natura d~chiarativa. 

Queste cons1de,raZJi.oiilli sono, nei limiti dli quanto verir� ora precisato, 
esatte e rendono accogJ.ibhle tl �secondo motivo di ri.coroo, e, per 
quanto ,dJi (['agione, anche J.,a �seco!llda parte dei!. prdmo mezzo. 

Deve, anzitutto, a:fflermaJI'ISli �che :Petr 1stabiJdlve se lliJ. �debitore abbfa 
rea,lmente contestato una pretesa .e .se tale .contestazione �cada sull'an 
debeatur o sul quantum, bisogna aV1ere r.iJgu,M"do l!lion 1ad una gieneirfuca o 
formal,e �resistenza aH'azfone creditori:a, ma aH'obbiettiva consiistenza 
delle questioni 1sollev1ate da 1chi 1si oppone a�hla piretesa. 

gittima e tuttavia nel irelartirvo giudizio di opq;>oslZlone, a seguito dd azione 
rkonvenzdonale sia egualmente affermata La ,sussistenza �di un credito di 
imposta; in ogni caso gli inteTessi saranno dovuti da:l momento della 
domanda (ingiunzione) non potendosi dd celrlto affermaa:'<e �che l'obbMgazione 
di interessi preS1Up1Pone l'accertamento definitivo dell'obbligo tributarlo. 

Non 1semb1I'a quindi rilevante dndagare se il �contribuente con l'opq;>o


sizione 1abbi!a �contestaito l'ano �il quantum deilil.'i;mposta; ogni voil,ta che una 

Qbbiigazione di imposta, sia .pur di importo ridotto o divemam.ente fon


data, risulter� definitivamente accertata, su di essa saa:-anno dovuti gli 

interessi �con decoo-renza dal<la ingdunzione. 



472 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Quando, .come nella ,Speeie, H oontr.iibuente non �contesti :iil dkitto 
deifila 1ffina!n2la affila ~ma, suJffia baise degiliii stessi presllJp<pOSti di 
fatto, chieda sol,tanto �che 1sia applicata una voce �ainzd,ch� Ulll'altra della 
stessa 1lairli:ffia, ;p:rop<llille 1SOisbanzJi~mente runa qUJe!Stdione di q1nanffioomi.ione 
dell'imposta dovuta. Oorrel1ativamente, quando li:l �giiudice di merito, 
dando arbto del pacifico dixtLtto della Fdtn:ainm aiLla tassamone, riso1va la 
questione 1mtrodotta dal ,contribuente cirea la voce de1la .tardff.a in cuii 
il :llatto va inquadTato, mcorre in vitzi logtci e .g,iiulr'1idikd: \La 1successiva 
sem.te!llm ,che dnte!l."preti .questo �giiucl!tcarto �come avoote ad og.getto unicamente 
Wlia .coostestazione sul!l.'an debeatur. 

Ma, 18111che a dtenere scindtbile iiil. diristto di ;tassaziO!lle PeT' 'l'timposta 
principiaile da quello 1ccmoornente l'imposta ISUppletiva e conf�gmiaibiJ.e 
un',a'UJtonoma 'contestazione suhl'an debeatur di ,quest'ultima anziich� urna 
sostanziale controvextsia 1sulle a�Liquote 'appli1cabhlii, 'La 'senterrwa della OOI'lte 
d~ Gooova rum 1si 1sorbtralrtrebbe parimenifli taililta tCe!l1lSU!l.'la. Ed ilnvieocio, IJltelll'mter.
piretare il precedente ,giudtcato, essa ha �testuialmeinte irtcooosctuto 
che � la Corte di :rdinvio, unifoirmandosi al principio dL �d:ilrtitto, ha accertato 
quaild: passiv'1t� dovevano rtite!llerisi. obiettivamente �i!I1erenti aililio stabilimenro 
e 1costituivano .perci� posta passiva di effettivo ccmfur�imento 
a norma del citarto airt. 81, ne ha determinato il.'ammontare fin '.Lire 
38.0()3.098 ed ha conJsegtUe!llitemente confermato la dichiarazione dJi illegit1lirlnM;
� della 'ingiU!llZJione (pronU!l1Cia'ta dal �~udioo di ;primo grado) che 
av.eva r.tte!I1uto tutto il passivo .come C()(l'Tltspettivo dd un trasfertmento a 
titolo oneroso, �da!I1do per� atto del diritto defila Fmanza ,ailfa itassamone 
prevtsta d!ahl':aa:t. 1 deilla tarlifjja tal11. A dJi <.reg]sllro per Jia pan:ite delll.'attivo 
relativo rulo stabilimento cui coirrdspondevia 1.'oocolilo di .passivit� ineII'OO.
ti IIlO!ll allo stabilimento, ma all'azJienda, v.ale a dtre per la diffe~ 
!l'enza :llra il Viailore d�llo stabilimento (L. 102.33'5"000) e quelil.o deUe 
passivit� mereniti. ano stabiiliimento medesimo �. 

Cosi .giud..iooaldo, la Cor:te ha riconosciuto 'che anche la cootesta.zion.e 
l!imitata aJ.J.'an debeatur dell'�imposta isuppletiva ell"a tStatai paa.-zJia:lmente 
rite!lll\1ta jirufondata� IIlel .giud!izJio precedente e �che erano 1state ri:so\Lte 
Le questionii ISU!Ll'esatto 1ammontare dell'imponibile da rtassaxe secondo 

il.e rispettive ali!quote della ,tariffia. 
Ed al10100, irdisuita aipplticabi\Le ianiche .i,n questo �caso il priln.ci:pio 
affermato dail Supremo CoHegiio neiL1a .sentenza 16 cfebbrafo 196�5, !11. 252, 
nel ,senso cio� �ohe se H contribuente inon �CO!lltesti 'l'an debeatur dehl.'iirnposta 
dovuta ma solo ,y quantum, o nel 'Caso 1!11 ,cui il.e contestazioni SUl'.Ll'an 
risultino infO!lldate, 11'1iingi�rulOO!lle fisca'le vale anche 1come 1atto di costituzLone 
run mora per lJa somma 1che 11W"� (lliiqrulildalta lllJellllJa 1sent1leinm.. Su 
questa somma v.ainno, perrtan.to, liquiidatiJ gli '�!llter�essi, in modo che 
l'Ammdtn!LstrazJione finanzJi.1axia IIlon rLsenta liJ preg.iudizlio della durata del 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 473 

processo, aincoreh� l"ingJiunzfone, a motivo deili'�1l'ro1r1ea determ:inazione 
della misura delfimposta, sia stata di-chiaTarta Uilegdttima. 
Da qruestii prtincd.pi pu� .trarsfu anche 1airgonrento rpier rdJtienere l'dinfondatezz1a 
dehl'affermazione della se111te111za qui impugnata, �Secondo cui 

� n0111 � 1concepibile una mora debendi se non dal momento in 1cui l'incertezza 
venga el!iminata �. Ed invero, perch� iSi abbia mora debendi � 
suffioiie111,te �che il creditoce fa.ceda vruere l\lln d1riitto, anche 1se ll'eisitsteinza 
di questo venga accertata successivamente o 1i111 misura il'idotta; onde 
non basta ad escludere ila mora .J'tncel'tezza determinata daUe 1c0111testazfo1t1i 
del debttoo-e. 
Si :in�seri1sce qui H quesito se, nonostante Ja dichiiaraita liLlegittimit� 
dell'in;g~unzdQllle fi1scalle, potevia i.il .credito d'imposta essere consi-d&'ato 
esiistenrt:e e :tiaitto Viallere dlailll'Ammmils1Jria1ZI�I0111ie finaruJilalrlila. M qUtelSMo, ooi 
suoi due profi<lii, deve darsi T:isposta affoomaif;iva. 

� noto che, secondo iJ .c:l:assico orientamento (.cfr. Cass. 219 agosto. 
1'963, n. 2�376) di deriviaziOIIle dott:rii.111iaie, iil debUo d'dmposta deve :riitener1si 
.sorto al verifi,car.si della 1situa~ione di fatto �cui la Jegge lo 1rk0Hega 
e non .gi� al momento dn cui avviene ll'aicceritamento dell'ufficio fi.nanziacio, 
:il qual�e ha la funzione di constatare Mi �concreto 'l'es1stenza de�ll'obbligazione 
tributarla (che quindi preesiste) e dd determiltlarne la 
misura. 

Anche a voler considerare, �come ritengono a�l�tci ,sfuddosi, Ja situazione 
di fatto ,solo come presupposto economico, il �debito d'imposta 
sorge g.iJoodieamente m concreto a seguito di U111a dichiarazione di obbligo 
da parte del <�ontribruente o da atti dell'A.mmin11strazione :finanziaria, 
.che :in genere precedono l'ingiunzi,one &calle. 

Per quanto riguarda in particolare .j,J debito d'impoisita di registro. 
in appl:ioozione del primo o:riientamento � ,stato citenruto (Oaiss. !Il. 2462 
del 11964) �Che esso �sorge al momento �del.fa �stipulazione dell'atto, cio� 
qua1ndo 'si veX'ifica �la ,situazione di fatto cui la legge :ricollegia il'obbl:igazione 
�tributaria. Se,guendo, invece, l'altro �indll-izzo dottrinale, :il debito 
nasce con la presentazione dell'atto per J.a .re.gdstraziooe ed H pagamento 
,deJfa !relativa imposta. In ogni �Caso, :il debito d'dmposfa di re~Lstro 
preesi!ste all'fa1g1un2lione filsoale, che ha essenzialmente il �cairattere di 
primo atto del prioceddmento esecrutivo, anche se, peir omiiss!�IOlni o 1co111tJeistazOOni. 
de:l .oontdbruoo.ite, la fondatezza e la milsu�ra del debdltio V1enga 
accerla:ta in un momento .successivo. 

Deve qui richiamarsi dl principio affermato da ,costante g.iul'lisp�rudenza 
(Caas. 2863/72; 301-0/<6,9; 201<9/69 ed altre) :secondo �cui l'AmministraziQllle 
finanziaria, !cico111-01sicilllita J'�inesistenm deille ragiOIIld g.iurddkhe 
poste :a fondamento d�ll'acce[''tamento (.complementane o 1suppleti'vo) contenuto 
nell'ingiunzione oppOlsta, al fine �li s:osteneire la ulteriore pretesa 
tributaria riguandlante il medesimo pa.-esupposto, che ha originato l'obbli



474 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gazione soddisfatta coo il pagamento dell'timposta pl'lindpaie, pu� invocare 
una nuova e dive~sa ragione giiurtdica, e d� sd:a per l'eventualit� 
ohe l'ingiunzione ,sia di.chia'l'ata iillegittima (srtante 'l'iinforndatezza delle 
rag:ioni dii di:r1ltto 1irn es1:;ia enuncfate), sia a ,seguito di annullamento de�ll'irng.
iunzd�ooe d'ufficio. 

Il che 1sta a coinfeTmaa:"e .che gli effetti della mora debendi 1permangoino, 
�an�che se 1':�ng.iunzicme venga dd:chiamta illegittima e ,se l'Amminlstrazdone 
finanziair;Ia muti le ragioni .gdurldiche poste 1a base della sua 
preitesa, pur�ch� 1sila 1stafo fotto vail�ere �un diirttto di tassazione, ac.certato 
-siia pillTe �suc�cess~vamernte -neliLa sua fondatezza. 

Per quanto rlgiuairda J1e lleggd n. 2;9 de�l 19>61 e n. 147 del 1962:, contelllJeltllbi 
!IlOl'iIIlie per J.'1appld1oazd:ooe d:egJii ilnteress1i moratoo:iiJ sull1e somme 
dJOV'U1Je 1allil'E11ar;io per tasse e dlmposte �ilndilre11Jte rsugJ.li. ia:fifari, Via OSSeTVlaitO 
che 'esse 1stahiliscono lia decorrernza di detti inter:essi da,l gio,rno d!Il �OOi 
il tl'libuto � divenuto esi1gi!bile; �ori�tel'1io �che non pu� non coincidere coo 
il momento in 1cui il debito d'imposta � 1sorto ed � :l�atto v1afore. 

La data dell'esigibilit� non viene spostata per effetto dei ritardi 
determinati da fatti imputabili al contrtbuente, n� dall'eventuale aiccertamento 
1S1Ucc�essivo di una diver�sa miisura dell'imposta dovuta, n� dall'esigenza 
di rendere definitivo l'accertamento stesso, cosi come sembra 
l1tte!Ilerie, �IJJeiliLa .specie, La se!IlJtenm ilmpugl!lJaita. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIDNE, Sez. I, 212 gennaio 1974, n. 177 -Pres. Saja Est. 
Caleca -P. M. Sbrocca (1conf.) -Ministero delle Finanze (Avv. 
Stato Angelini Rota) c. Ospedale di Biella (avv. Neri). 

Imposta di registro -Agevolazione per le opere di competenza degli 
enti locali -" Opere non ammesse a contributo -Si estende. 

(1. 3 agosto 1949, n. 589, art. 4; 1. 6 febbraio 1951, n. 126, art. unico}. 
L'agevoLazione per Le opere di competenza degli enti Locali � stata 
estero daU..a Legge 6 febbraio 1951, n. 126, anche atle opere (neL'la sp�ecie 
ospedaLe) non ammesse a contributo e per le quali non vi � stato it riconoscimento 
delta necessitd deU..a S'Pesa (1). 

(1) Si riaffea:wa l'orientamento contenuto nella sent. 9 agosto 1973 
n. 2290 ~iin questa Rassegna, 1973, I, 971 con aill!lOt1azione ailiLa quaiLe si 
rinvia). L'odierna dec:iisfone :si -sofferma .soltanto .sul �riconoscimento della 
I11ece1ssit� delliLa spesa; '.l'eisita tuttavia .semp!l'e dubbito se lie Ol);�e;re p'1'evlis1te 
nel'la legge 3 agosto 19149, n. 579, indip.enderntemente dal riconoscimento 
della 1spesa :riLeviante �!ll� fini della concessione del contributo, siano tutte 
quelle 1semplicemente enumerate negli art. 2 .seg.g, o piuttosto quelle che 
abbiano Le caratite!I'dshlche neilJ.e s1Je1sse novme defindrte, e cio�, oon rif:e!I'dmento 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 475 

a1l'M"t. 4, tutti giJ. ospeda!li o soltanto gli ospedaili [per i �comuni che ne 
siano sproVVlisti o 1siano dotati di impianti dicl�a!raiti :non suscettibili di 
miglioramento su piropOISta dal Ministero della Sanit� con decreto del 
Ministro d~ll'!rnterno di concerto con quehlo dei LL. PP. H rkonoscimento 
dehla necessit� della .spesa � un momento SUC�C�essiivo� all'accer.tamento della 
necessit� dell'opera; �eliminato il Ticonosaimento della .spesa resta l'accertamento 
della necessit� dell'op.E!['fa. Il richiamo della !leg�ge n. 126 del 1951 
all'esecuzione del:Le opere P!feviste mena legge n. 589 del 1949 semb!ra 
chiaramente ri:llerito a!ll'iinteiro CO['l!)O degli artt. 2 e segg. (salvo per ci� 
che concerne i!l contributo) e qui�ndli a tutti i presupposti in essi desciritti. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 214 gennaio 1074, n. 186 -Pres. Giannattasio 
-Est. Santosuos1so -P. M. Chi.r� (idliff.) -Scalici (avv. Avezza) 
c. Miniistero delle Finanze (Avv. Stato Tomasiicchio). 

Imposta di successione -Usufrutto congiuntivo -Accrescimento Liquidazione 
maggiore imposta a carico dell'usufruttuario superstite 
-Riferimento al momento dell'accrescimento. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 23). 
Nel CCliSO di usufrutto congiuntivo la liquidazione dell'imposta eventualmente 
dovuta a carico deWusufruttuario superstite a vantaggio� del 
quale si produce l'accre�scimento va riferita, per stabilire l'et� dell'usufruttuario, 
al momento dell'accre�scimento e non a quello dell'apertura 
della successione (1). 

(1) P11essoch� inesistente � la elaboir.azione gimispriudenzia:le suLle due 
norme .identiche della �legge di iregistro (art. 1'9) e di successione (art. 23) 
relative all'rusu!Wutto congiuntivo. 
La dottrina � ti.rnvece unandme nel senso �C�ntrario aUa massima, nel 
ritenerie cio� ohe l'eventuaJ.e maggiore imposta doivuta al V:m"iificrurai del-� 
l'accrescimento, sia costituita dalia differenza tria i'.i~sta che sarebbe 
stata originariamen�te a carico dell'usufu-:uttruairio :superstite se avesse con::. 
segudto aLl'apemura della .successione ianche lia quota .fil usufrutto accresciuta, 
e le iimposte gi� pirecedentemenite pagate. (UCKMAR, La legge di 
registro, I, �sub. art. 19; JAMMARINo, Imposte di Registro, 94; PEPE, Rassegna 
di giurisprudenza sull'imposha di registro, 82; DE BoNo, La legge del registro, 
105 e 1pi� diffusamente SERRANO, Le imposte sulle successioni, 244, 
che esamina la questione anche i�!n reiazdone a:U'air.t. 104 dehla legge sulle 
succe1ssioni ed esclude che l'accrescimento (condizione so1spe:nsiva) possa 
esseire 1r1e1golaito dalla llllorma vigente ai! tempo deil.11."aivverameinrto}. 

L'argomentazione ide11a sentenza in nota non semb1ra conivincente; la 
ev.,entualit� del:La maggiore imposta sottolineata dal!J.a norma non si verificherebbe 
mai se a .seguHo diel:l'acwescimento .si 1i.quklasse il.'impost:a con ~ife



476 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Oon l'uni:co mezw di riicor�so., denunzdiandos�. ila viiola;
zione dell'aTt. 23 del r.d. 30 dicembre :L92J3., n. 3270, si soisrtJiene che 
questa norma iandava esatfamente interpretata 111el SeiillSO 1che, nel caso 
dii usufnlrtlto coogi:U1I1tivo, J.a ltquidazi-Ollle dell'imposta a carico dell'usufruttuario 
1supe11Slbiote debba avvenire COIIl rrdreriomento ali. momento dell'accrescimento 
e non a quelJ..lo deiJ.J.'a.pertura di 1successtone. Osserva in 
parttcollare ila ri:cor!l"'ente che La declstone deli1a Commi�ssion.e Centraile 
contrasta ool principio deHa .conLspondema� dell'dmposta alla �capacit� 
contributiva (art. 53 Cost.) -dn quarnito 1'1UJsu:llruttuarrdo 1super1stdrte consegue 
un ulteriore vantaggio sotlitainto al verificarsi deJ.J."accrescimento e 
�contrasta oon l'art.. 23 defila citata leg1ge sul!le 1suocessioni. 

:u ll'liicoriso irWsui1ta iicmdiaito siJa: sui pr!�lllioiipi �~:in maiterdla tr.1butarrda, 
sLa iSUlla ilettera e SUJllo ISP�T'ito dell'arit. 23 cit. 

Non si contesta ohe, sec01I1do Ulll'aurtorevole dottrina, il diritto dii 
ac�crescimento si spiega col prilllcipio ohe, per ila clldamata dii pi� persooe 
ad Ulll medestmo itutto, ciascuna � chiamata per 111 twtto; per oUJi la 
quota vacante non .gen&a un acquiisto nuovo nell'erede o nei coeredi 
che restano, ma Tende soltanto ma.ggiore ila .quota �di castoro, per i quali 
l'acquisto, anche nella miSU['a maggiore, dipetnde sempre daU'ox.iginaria 
vocazione. 

Tale teoda non si � sottratta a censure. 

Ma se J.'i:st1turto dell'aoorescimento pu� essere �spie.gato 1CO'll ila concezione 
di UIIl'ulllica ed origilllaria vocazione ereditaria., daHa quale dipende 
anche l'acquisto deI.la maggioce .quota per effetto dell'accrescimenito, 
<Ci� non pu� condurre a 'negare J.'evddente reaiLt� che, neJ. caiso 
dii usufrutto congiuntiV'O, l'Ullteniore incremento di quota .per l'usufrut


rimento all'et� del ~tealla data di aipertUB."a delila iSUCcessione, giacch� 
nella sola ipotesi di lllJila ipossibiile maggiore imposta (uswliruttuario 
superstite in.friacin.quanitenne e usufiruttuardo premorto ultracinquantenne) 
questa sarebbe dovuta lin o~ caso e non eventualmente. Ma cosi ragionando 
si !ignora che ila m�ISU!rla delJ.l'imposta � determina.fa, oltre che dall'et�, 
dai grado di parentela tra l'usufruttuari.o e l'autore della suecessiooe 
e fol'ISe anche da11a progB.'essivit� dell'aliquota in relazione all'wsuflrutto 
accresciurto. Ed allora diventa iproblematico detelt'llninaire la mag~
imposta dovwta. <lOIIl riferimento ail girado dd. parrenrtieila ma sollo per 
Ullla parte dielllia dUJl'ata deLl'usuflrutJto. � 

Nemmeno esatta appare iLa COIIlSiderazione che l'�imposta deve comspondere 
all'effettivo i.ncremento di ricchezza del chiamato aH'erredit�. C'i� 
potrebbe dirsi se prempiposto dell'imposta di successione fosse 'La molt'te 
deJ. contitola'l'e delJ.'.usuf!rutto, ma non per 11.'usufirutto coniunitivo che trae 
origine da un.'Ulllica. vocazione ereditm-ia nella quale ciscun.o � chiamato 
per :i:l tutto. Se �cosi non fosse dovrebbe rlferriTsi al momento dell'accrescimento 
non solo l'et� deH'usufxlllttuario, ma anche H valore della propriet� 
piena di cud va tStabdil.iita la percentuale in ragione dell'et�, l'aliquota 
e ogni altro elemento de11a tasisaziOIIle da consdderare indiipendente; ma ci� 
in pieno contrasto con !l'art. 23. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 477 

tuario ,superstite si opera soltanto al verificar.si de1l'accrescimento; �Con 
iLa 1ooniseguer.zi.aiLe aippi]Ji,ciamOIIlle dleii: prilnci.pi ~Wn. maiteo:ia itcibutaria, 
1secondo cud ile dmposte devono �ooirr1spondere a concrete manifestazioni 
della capacit� contr~burtiva, ed :in rpartfoolaire 1che l'imposta di 
succesiorne deve colpke l'effettivo aumento di r~cchezza del chi'amato 
a:ll'eredit�. 

L'Ammimstraa'li:one finanzdooia dello Stato osserva �Che questi prdncipi 
sono sflaJti 1rd1~ettaibi 1diall1Ja decilsfame dmpuglnialta podich� a1l'u:su:l�ruttuario 
viene chiesto di pagiare soltan,to la ddfierooza tra quarnto gi� 
pagato dal precedente 1USUfruttuiaxiio (in relamone aiJ. periodo i:Ln cui i 
beni erano stati da iiui goduti) e quanto dovuto per 11 ,godimento successivo. 
Ma, ferma restando l'evidente esclUJSicme dli UIIlia duplic�zione 
della ,ste13sa dmposta per fo stesso periodo di usu.fuutito., il diverso problema 
sottoposto all'esame deHa Commi,ssione �cenwale e1~a ,se, sul bene 
che l'usufruttuario isu~te acqudsiisce 1ail ve11~carsi deLl'accrescimento, 
egM debba rpag~ un'imposta cakolaita ,oon .gli stessi �criteri che sarebbero 
starbi applicata. come se il bene fosse stato da lui goduto fin dal 
momenito deIJ'aperlum di .successione. 

Ostano ad una OOIIlclusione, affermativa su .tale quesito, non sol�o i 
prlinioipi �gieineria;li ioopm il'I�IC'hilamaJbi, ma mlJChe d. ll'liilJiievd ermeneutliicd. che 
si traggono dalla fottera e daiila ratio della specifi.ca norma in �esame . 

.Stabillisce, ii1 rterzo comma dml'art. 23, cit. che � qualora l'usufrutto 
sia devolurto congiuntamente a pi� perisone, fa tassa .si applica per quota, 
come se 1a COIIl~UlilZ!ione non esistesse, salro J.'accertamenito de1la maggiore 
tassa 1che sia eventualmente dovuta al verificam dell'aocrescimento 
�. 

Da .questa formwazione poosono trair.si due mortiv:i di conferma della 
tesi deHa rilevanza del momento dell'accrescimento ai fini deIJ.a determmazdone 
dell'imposta. 11 �primo si Tiferisce aHe parole � Maggiiore tassa.. 
dovuta al verdificocsi dell'accrescimento�; il che .fu pensare ,che, per 
quanito uno dei pre!SIUpposti tr1butairi 1sia J.'odgma.ria vocazdone eredita-
ria, ,aiJ.rtro presupposto per la na'scita del debito del!la maggiore tassa 
sia H verifi.OOII1Si delil'acciresciimento; .sicch� questo viene considerato il 
momento rilevante iper il debito tributario. 

Il secondo motivo d:i conferma trova -iJ. suo addenteliLa.to lette�rale 
ne1l'avveil"lbio � eventuailmen�te �. 

Si consider.~ d.nfatti, che un debito di maggiore itassa al veriifi.cars:i 
dell'a�ccrescimento non pu� ,sorgere nell'dpotesi fil cui entrambi gli usufr'llttuari 
-�m quanto witr.a dnquanteruni 'aH'atto della vocazdone ereditaria 
-abbiano pagato una rtassa minore ( non essendo ovvdamente 
possibU.e .che uno di essi 1sia r.ingiovainiito al momento de1l'accresdmento). 
N� d.l debito d:i maggiore tassa sorge �evidentemente quando gli 
usufruttuari -tutti !im.fra�cmquanteinllli -abbiano gi� pagato detta tassa 
nella mi.sura mag.giore. L'ipotesi in cui pu� ,sorgere un debito di mag



478 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giore imposta �, invece, quella irn �Cui una quota deLI'usucfrutto congiuntivo 
abbia scontata una tassa minore, per l'eit� :ultracdrnquantenrne dell'usufrutuacr-
io, ed un'altra quota abbi�a .invece rscontata la ta.ssa maggiore, 
rin quanto 1l''lllsufnuttuario supe~sti:te aV'eva meno di �cinquarn�t'anni 
al momento della vo�cazione ereditaria. N� derdva che, se fPer stabilire 
:La tassa dovuta per effetto dell'.arcore13cimento r;i1eva�sse l'et� che il'usu:
fu-uttu:a11:1io �supeTistirte �avev�a al<l'atto della vocazione e11edHJarri� -.secondo 
la tesd dell'Amministrazione finalllZiaria -, fil �l�egiislratore non awebbe 
usato l'avverbio � eventualmente �. Ed inv�ero, ne�il.'urnfoa iipotesd in �cwi 
un debito di maggior.e tassa � �ooillfigurabile, l'usufruttuario superstite, 
i�nfrad!nquantenne al momenito della vocazione �eireditaria, sairebbe � cer:
bamente � telllUto ail .pagamento dreHa magg.iore :tasisa, qualunque et� egli 
avesse rrag�giurn.to a�I vecifioarsi dell'a.ccresoi:mernto. 

Se ne deve tr1arre Ja conc1usione �che, rse i.hl .legislatore iha prev:Lsto 
solo l'� evern:tualiit� � del �sorgere di urn debifo .dJi magg1ore fassa, � 
per.ch� �a questi :fini rileva il momento dell'�acorescLmooto, e ila marggfore 
t�ass:a � dovuta isolo �Se in detto momento l'usu::fu-uttuar.io supe11std..te non 
abbia anoo:m rsuperato li. cinquarnrt'arn!lli. 

Ta1le �cornclusiiolne .si armonizza, del rresto, con fo ;spirito deil.la norma, 
che � queHo di :liar pagall'e :ima tassa minore agli .usurfrwttuarrd 1i quali 
-al momernto in cui �cominciano a godere dei bend rloro :asseginrati abbiano 
pi� di 1oiillquarnt'annd d'et�. � questa !IJa .stessa ratio �ohe aveva 
indotto dl fog.islatorre del 119�2:3 �d .abolire hl �ori<tell:'lio prevdrsto daHa fogge 

n. 217 del 1897, essendo .stato ritenruto -rcome espressamernte detto nella 
Relaziohe mi!I�iistffi"iale -� 1iniqruo :liaT pagare rtasse su iberni �che .dJi :liatto 
non eremo stati goduti �. 
Deve, perrtarn.to, enunctars:i �tl seguente rprdrncipio: nell'ipotesi di 
usufrutto �congiuntivo, per .stabilire �se al veriftcar1sd deH'aocrescimento 
a favoTe di umo degli 1usu:liruttuar.t rsia everntua<lmente dovuta la maggiore 
tassa prrev:ts:ba dahl'art. 23, quarto .comma, del rr.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3270, devesi tener .confo dell'et� �che J.':usu:fu-'UttuaTio �super;s:bite abbia 
al momeo:1ito deH'a�ccrescdmernto. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2.8 gennaio 1974, n. 2.17 -Pres. Saja Est. 
La Torrre -P. M. Antoci (diff.) -Soc. Fonderia �Leghe 1speciali 
(avv. Romanelli) c. Miniistero delle Finanze (Avv. Stato Agr�). 

Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e vahttarie Imposta 
generale sull'entrata -Prova -Presunzioni -Limiti. 

(e.e. artt. 2727 e 2729). 
Poich� la presunzione non pu� fondarsi su un'ulteriore presunzione, 
non pu� ritenersi legittimo l'accertamento deUa evasione dell'imposta 

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PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 479 

generale sull'entrata basato sulla determinazione induttiva di un maggior 
reddito di una impresa e sull'ulteriore presunzione che questo maggior 
reddito non dicMarato sia costituito da vendite eseguite senza 
emissione di fatture (1). 

(Omissis). -Con l'un'ico mezzo dii �rtcorso �1a 1s.r..i. � Fonderia leghe 
speciailli � -dJenruin2'JLalll;do viotla2'l1one dli il.egge (1airitt. 2,7217 e 2729 c1c.) e 
Hlogidt� di motivaz:ione -�C�ensura la Corte d'appello di Biresc1a per 
aver rdconosciuta �effi.ooda probatoria di valida presU1I1zione all'�errato 
ragionamento degli org1arni finanziiari, che avevano 1supposto una vendita 
di merr-d 1senz:a faittur�e (�e quindi in evaiE1ione atll'I.G.E.), per l'importo di 

L. 60.8212.21919, ci� �argomentando daUa drca:stainza, �a .sua vo.Ita presu:nta, 
di un maggior utile ne.tto di ese1rd2'lio, r1spetto al diicllliairato, �e daBa 
ulteriore presu:nzion.e che questo fosse costituiio da ri.ciavd. non doou:
mentartii. 

La censura � fondata. 
L'iter Jo.gico .seguito dalla F.tnan2'la e riiperc~so da>lil'impugnata .sentenza 
procede 1secondo questa Linea di pensiero: 

a) 1s1i pone anzitutto la preme�ssa che il �costo gfoballe di produzione 
dell'-azienda (g;ia:cenze; acquisti di merice; spese di .gestione; passivit�, 
�ecc.) ascende a L. L9913�.390.3153 �e che, detraendo rtaWe i!ffiiPOrto dal 
ricavo deHie vendi�te dichiarrate, par:i a L. 2.032.23.6.871, risulta u:n riedd!
ito netto d:i L. 318.8:46.518~ coriri-sponden:te all'l,.9�7 % de�l costo g-Ioba�le; 

(1) La sentenza con H solo dferimento a:lle norme del cod. civ., decide 
con notevole fOO'maliJsmo una questione che ha u:na grande rdlevanza concreta. 
Ben diverso � il metodo �seguito nella recente sent. 8 novembre 19173 
n. 2922 (in 1questa Rassegna, 1973, I, 237) che ha esamdirllato ooin unia pi� 
reaiListilca v;aJLuta:zioa:ie H. fenomeno. 
Il caso non r!M'O era costttuito da un accertamento ai fini dell'LG.E. 

che prendendo le mosse dalla dichiaxazione unica dei redditi, op�rava 

indutti'Vamente una corl'ezione (aumento del reddito netto) e quindi attri


buiva questo mag.gioc reddito a un �CO!r1r:ispondente volume di affiad trat


tati in evaisio!llle aihl'I.G.E. 

In ci� sarebbero �contenuti due �el'!I'ori: la utilizz.azione di una presun


zione ancorata ad altra 'Presunzione .e l'affermata necessi.t� di derivazione 

del ma�ggior reddito non denunciato da opera2'lio!lld in evasione, quando 

1nV'ece iJ magig.1or !I'eddito pu� �anche d:iipendeTe da altre cause. 

La determinazion� in via indutt1va di un reddifo netto superrio!I'e a 
quello dichiiarato � un'opera~ione evidentemente �lecita, normale e quotidi1ana. 
Ci� istabilito, H dediuT!llJe le conseguenze ad find diehl'I.G.E. � semplkemente 
una normale appU.cazione de1la legge e non una dimostrazione 
presuntiva �che si basi a sua volta su una pr�esrunzione; .se un reddito supe:
rfore al dfohiarrato esiste, d� non pru� essere indiffeT�ente ai fini dell'I.G.E. 
Ma a que.sto punto� sopT1avvengono 1spe1cifiche no!I'me tributarri.e, rnon ciiilJate 
daila dectsione in nota: gli a:rtt. 26 e 27 deHa 1egige istI1Jutiva delil'I.G.E., 
all'evidente scopo di rrendere non illuSOTio l'obbligo della omresponsione 

%mwm111tmmf1i~Ifill~'lfffffoo;~1IEltHtMt�t\\~mi\0fm1@1@m~mmmr:1m;g;411nmimii~al1Irr11rtJmft1WJ&1t111<~~ 



480 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

b) di ,falJi dati poi ,si assume come ce:rito solo quest'ultimo (lire 
l.9'913.390.353), dspetto al qUJaJ.e si ritiene per,centualmente inatteindtbi:le, 
per diifetto, l'utile dichiar,ato, 1che perrtanto, attravier,so una oo:riie di preSUJllz.
dond quailli: liil rapido SV1i11UP1PO dieM'az~enida; -i!! progtt'elSSi'VI() d!Il.crement~ 
di capitale; il precedente conco!J:'ldato d!i r.m., viene elevato dall'l,
97 % alla miisura giudkiata pi� �congrua del 5% , ossia da L. 318.846.518 
a L. 99.66.9.517; 

c) dal che in.fin.e si deduce che, poich� .J'ut1J.e presunto 'eccede il 
dichi<ariato di L. 60.8122,.2:9�9, quest'eccedenza, nO!Il pu� che provenire da 
ricavi di vendite non fatturate e, quindi, fr1. 'c0!11travvenzi-One aU'I.G.E. 

Ma un 1siffatto ragionamento � viziato, sul piano logko e-giuridico, 
da a'lmeno due error.i. 

H p:riimo errore ,sta nel non aver considerato che, se fa preSU!Ilz.ione 
(semplice) � la conseguenza ,che � H giudke trae da urn fatJto noto pe!l" 
risalire a un fatto ignocato � (art. 2727 e.e.), non pu� ammettersi che 
quest'ultimo ,si ponga a 'sua vo1'ta come fonte di urn'ulteriore il�'esunziione�, 
pe1rch� al procedim~nto logico-induttivo su .cui essa deve fondarsi verrebbe 
�cos� a man�caire ila certezza delil.a premessa; tale IIlOIIl essendo pi� 
il fatto � noto �, ormai >re�trocesso a causa 'remota, bernsl. il :fatto che plfi.ma 
era � i~orato � e che poi viene �presunto� per farne il'an.tecedente 
prossimo dd uina nuov;a dnduzdone. La qua�le, per�, non trovando�si in un 
nesso dli ,cor!l"effiazdlone diiJrertJta. coil furt:roo lllOllJo, riisui1Jta J.ogdoamente lindeboLiita 
nel suo grado di vierosimigJ.ianza e, perci�, come prova critica, diventa 
giuridicamente inammissibile. Ora questa regola, che � enucleabile dal 

d�U'imposta, dstituiscono un sistema di -documentazione in base al qwrle 
in ogni momento il sogigetto obbligato deve essere in grado di dimostra!l.'e 
con documenti tutta la sua attivit� e parlioolairmente di dimostnn-e li.a 
quadiraitura dei conti tra merci ,acquistate e merci vendute o giacenti 
in ma1gazzi1110, e pi� in generale tra le .componenti ,attive e passiive della 
sua �attivit�; ove questa -quadiraW!l"a non risulti certa �si it�'esume � che sia 
stato trattato .in evasione d� ohe manca a raggiUil!gere il vol!uto paregigio. 
� questa una presunzione legale che non solo pu� ma cieve esSE!["e applicata 
e irispetto alla qua[e non vale ta regola del di'Vieto di piriaesumptio de 
praesumpto. La presunzione (semplice) cui si � iatto ricorso � dunque soltanto 
una: ila determinazione del !reddito. in mistWa superiore al dichiarato; 
la �successiv;a dedluz:ione � una J.ogica e necessaria aipplkazione di una 
norma. .Sarebbe alJ.'inve:rso molto il:logico se, ammesso 11.'accertamento di 
un reddito maggiiore, nulla se ne inferisse ai fini del:l'I.G.E.. 

Ailltro disccxrso � queill1o, cui si accenam niei1Jl'UJ11Jima plCllMJe deilil;a sentenzia, 
se ,di f�ronrte 1ad Uillai dd.chiiarraziione dei reddd.itd futta ai fimJi deililie imposte dii.vette 
spettasse aJ. competenite � ufficio delWe imposte procederie agli oocerl&menti 
d!n 11ettiifica 1e non .a[iLa Guaa:-diiia :d:i F'inanza. Mia � .ervidenite che -~ orgam 
oompet~ti aililia v;erifica deil.IL'.adiempime1rnto degli obbild1ghi deilil'I.G.E. 

(J11oin i!Ja GuM"diia di Fdinanza, ma l'Intendente dli Finiainza seicondo qUJa:nito disp0ne 
Jia i,egge 7 gennaio 1929, n. 4) hanno dJ. potere di a;ccertaire dtn v;ia 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 481 

citaito 18Jl't. 2727 1e �Che trova espressiiorne nel dli'Vli.ebo del praesumptum 
de praesumpto, Jia Oocie dii Brescia ha Vlioliaito, quando, dlopo aver il.'aggirunto 
per via induttiva fa presunzione di ;un magigior �reddito di 60 miJ:
iond, ha da .ci� arguito, per .successiva induzione, �che ,taJ.e somma fosse 
iil .compoodio �di v�endiite non fatturate: in .tal modo, .inv�ero, e�ssa ha invertito 
1a regola J.egale, perch� ha .ammesso una presunzione riooJ:endo da 
oo. faitfo iiginorart:io (u1li:le :netbo) 1a un a1Ltro 1laJbto fug:nooaiflo (r1cavd iL�1rdli), 
non 1senza �capovolgere il pr'incip.io �logiico per �Cui � da T.itcavi foil.'d:i �che 
suo.le desuirneiisi �I'utiJe netto, e non viceversa. 

A parte d� -ed ecco .il 1secondo error�e -� �da .sog.gdrunge�re .che 
anche a .ctax per certo U fatto del maggior llllt:ile di �60 mHioa::ii (r1levante 
crune presupposto dehl.'irmposta sui rredditi, ma non 1gi� d.elJ.'I.G.E., che, 
quale tidbuto indwetto, 1colp1sc�e I'operaziione econ<>miica in 1s� conside!
l'ata, ossia �l'entrata ;in danaro... con,segu:iita m �CO['IJ:1Lspondenm di cessdorne 
dii beni �: 18Jl't. 1 d.11. 9 gennado 1940, n. 2), non rpe1r qu:eisito !lia Coll'lte 
era sic et simpUciter autodzZJata a triarn:e, 1corme .conse~a univoca 
e necessrurdia:, ilia OOlllltestlartJ presurn.Zlione: viail.e a ddive d::iie tiutto queiLl''llltile 
coincidesse col ~kavo da ipotetiche vendite, T�e.arlmente e.seguite ma non 
11isultanti daJ.J.a contabilit� aziendale (della cui tl'.egolatr1t�, peraltro, gli 
organi h�ibutari hanno .sempre dato atto). In:eatti, mentre dal:l'runmontare 
dei xicavi 'lordi � dato presumere l'entit� del reddito netto (quando, 
come ne1la specie, .si !P1"0cede 'indutth11amente), non al�trettanto pu� di1rsi 
deHa ireciproca, poich� pall'lte dell'Inutile pu� hen derivare da fattOlri che, 

1

piur esse1I1ido �connessi o diJpendeniti dailll'eseirciziJO delhl.'i:iimpresa iSOcilaile e 
darndo quindi luogo a 'l'eddito taissahile ai fimi delle imposte d:iri:�ette (cfr. 
ad es., artt. 811, 96-100, 102, 106, 109, 119, terzo �Comma, t.u. 219 gen


1

autonoma �Pent:r'.ata funpiegra:ndo tutti ~i �ei.Lementi utili ed anche queihli mccOILti 
a~1effetmi dli un'imposta diversa. Che se dnvece si fosse voluto attendere 
(cosa 1anche possiJbilie) chie La denuncia dei reddditi desse il.uogo ad un 
aooerrtamento defiin1tivo dtil sedie dli :imposte dirriette, lOOil1 si sarebbe pi� rin 
pvesenm rdli una ipr:esunzdonie ma di 'llllla. dieterml�lllJazd~e dJell II1eddiito dliJvemJuto 
i1rOOtratbabi1e per d�ecOll'reltlza di termiind, per oonoordato o pi& giiudiicato; 
ma ci� non 1pu� essell'\e in vjja TIJorma!Le J.a p:remessa inecessau:ii!a per l'aooertammito 
delille vr1ol1a:7lioni. aild'I.G.E. 

Quanto al secondo erirOlre va THevato 1che se � vero in astratto che un 

maggiior !reddito netto pu� anche dipendere da poste attive non dichiarate 

divel1Se da atti �costituenti entrate imponibili o da poste passive :non ammis


sibili in deduzione, � a1tresi vero .che, 1come ibene ha messo in il.UiCe la 

menzionata sentenza n. 29�22 del 1973, la fPil.'esrunzione legiittimamente uti


Hzzrabile non deve sermp['e iri.spondere 1al criterio dell!La necessit� ine1uttabile 

o deUa .certezza assoluta del fatto dedotto, ma pu� anche raggiiungere un 
risultato di prrobabilit� o verosimiglianza secondo l'id quod plerunque accidit; 
il ~sumere �Che un maggiore ireddito netto sia .generato da una maggiore 
�entvata lorda piuttosto �che da a'1tre meno �consuete ragioni non sembra 
dunque un errooe 1og1co e g.i:uridko. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

482 

illQW 1958, n. �6145), non sono tutta'Vi�Ja quaIDiifica,tii 1oome ricavli o quanto 
meno noo rientirano nel novero delle entrate itassabiJi agli effetti dell'I.
G.E., che qui intexessa. 

La 'Ciiroostanza, dunque, 1che fa iritenuta flrnridez.za dell',impresa inducesse 
a pirerumerne U!Ila pi� 1alta reddithnit�, 1s� da eleviaTe a 99 i 3:9 milfond 
di ,guadagno da essa denunziati, non 'era una VlaJ:i:da ra~ione per 
inferirne 1che i 60 milioni di .dliffeirenza 1pirovenissero da vendite occultate, 
non esistendo, tra quel fatto (presunto) 1e questa conseguenza 
(u~almente e ulteriormente presunta), urna corirelaziooe logica !idonea 
a .sorl'eggere iJ. pirocedimento induttivo posto 1a base della presll!IlZlione. 
H .supposto maggior reddito -.come si � ,a,coonnato -poteva a1ttribuiirsi 
aJJ.'tinotdenm posifbi:va dd ptOlste 1attiV1e non dillchiiarate, ma d!iv~se 
dagli atti di vendita, come puire :poteVla dipendere daH'inddenza negativa 
di 1poste passive documentate, ma noo iriicon.osdbHi in deduzione (o 
perch� :iiilgu~3tifica1te, o eccedenti, o non impu.taibH:i aU'eserdzio o C()lllJ.unque 
Lndetiria:ibili). Cosa ben possibile, ove �Si consideri che il bUancio 
delile societ� di 1capitali viene .compilato 1oon �crLteri 1largaim.ente prudenzaJii, 
itanto nel calcolo degli oneri da ammortizzaire neU'eseTcizio quanto 
nel passivo di cui ~iene �gTaVll�lto il �conto profitti e perdite, .onde J.'utLle 
con cui esso si chiiude risulta non di rado infedore a quello ireale; ma 
ci� pe:r iragioni del tutto estranee al movimento economico e 1senza 
che d:I diviario debba ascTiversi ad infedelt� del ibd.larncio o ad occultamento 
di rparte de1le vendite. 

A quest'ultimo r~s;u1lfa.to, dnvece, � pervenuta J,a FiiJn,anza come automatica 
1cooseguenza del fatto che essa, trova,ndosi, 1per la presunzione del 
maggior utile, di :flronte alla nece.ssit� di 1rettifi�caire i dati contabili della 
azdenda, o nel 1sen.so di diminu:i~�e ~costi (L. i.19,9g.3,90..31513) o nel senso di 
aumentare i ri1cav'i (L. 2.03'.21.2316Al7l), ha preferito opta~e per la seconda 
soluzione e ,scartare fa prima, che pure 1sairebbe stata parimenti 
utilizzabhle peir ,giustificare il maggiior reddi1to, 1Lascl1ando fell�mi i ricavi 
denunziati. Ma Ja voluta �CO!Ilseguenza si ricollega pur sempre alla premessa 
di un ragionamento ~ogicamente �e giur,id:i,camente inaccettabile, 
oltre che per le r.agion'i :innan~i esposte, 1anche a �cagione delil'arbitraria 
scelta dell'l\lilJ.a pduttosto 1che deH'�altra fra le due rpossibiili .soJ.u~ioni. In:
l�a.tti, una volta e,sclruso il metod� .analitico e seg:uita J.a via deH'acoeirtamento 
1sin.tetico, nuHa giustifi.oava lia preferenza per Ja '.llettifioa dei !rii:cavi 
anzich� dei 1costi:, :trattandos:i di due dati �contabiil:i di parte, ieiasCl\lilJ.o o 
nessuno ded quali poteVla 1e1ssexe assunto 'come :llatto �noto� per r1sailire 
al fatto � Ignoto �; il'uno ,e l'�al�tro, 1in quanto fati, essendo ugiuaJmente 
accettabili o ugualmente ,contestabili. Ed � app�ena �iii caso di osservaire, 
contro 1l'adomb!riata obiez:i:one ,secondo ,cui l'ammontare dei costi era paMO 
attendtbHe alla gua:rdia di finanza, ,che non a questa, come organo in.vestigativo, 
ma 1al 1competente ufficio delle .imposte '(ex 1art. 33 t.u. del 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 4.83 

1958, �oit.), .come organo accertatore, spettava di decidere se e quali 
delile poste passive del bilancio 1sociaJ.e ,fossero oppu:re non da ammettere 
in detrazione ai fini di deteriminail'e il.'effettivo reddito tassabile prima 
di argomentare, con aptriods1Ji.ca congettura, �come H maggior uttle preSU!
tlto proveniva da li.ipotetiche vendite .eseguiite Jn �Contravvenzione alla 

I.G.E. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1'974, n. 2123 -Pres. Saja Est. 
Montanari Visco -P. M. Sbrocca (conf.) -Mini:stero delle Finanze 
(1avv. Starto stipo) c. Soc. Federmatr (avv. Pozzaig1Jia). 

Imposta generale sull'entrata -Vendite in locali di vendita al pubblico Necessit� 
che vengano eseguite in detti locali. 

(1. 16 dicembre Ul59, n. 1070, art. 1). 
Presupposto dell'esonero deU'imposta suU'entrata nelle vendite eseguite 
in locali di vendita al pubblico o ambulatoriamente, a norma dell'art. 
1 della legge 16 dicembre 1959, n. 107(), � non soltanto ch� il venditore 
sia munito della .relativa licenza, ma anche che la vendita sia in 
concreto eseguita al pub.biico in detti locali (applicazione al.la ipotesi di 
forniture di alimentari ad ospe;dali militari da parte di esercente munito 
di licenza di vendita al pubblico) .(1). 

(Omissis). -� dm.vece fondato hl .secondo mezzo del rkortsro. 

Coo:i esso il.a :ricol'l1ente deduce Ja vioJazione e fatl�sa app1'iicazicme dell'art. 
1 della \legge 16 d:iicembre 1959, n. 1070, �e H vizio di motivazione 
i.llogk�a. 

Essa assume 1che il ptresupposto indiispensahi:le del:l'appltcaZJione della 

ill!orma anzidetta era costituito dal :liatto �che le V>e1I1dii>te fossero 1state effet


tuate .in locali di vendita al prubbHco. Vi:ner.enza delle v;endirte aH'oggetto 

sociale del1a Federmar non escludev;a che i.e vendite istesse potessero es


(1) Decisione di evidente �esattezza. La 1sent. 1� marzo 1973, n. 557 
dtata illleil <testo � rpubbliicata iin Riv. leg. fisc. 1973, 209�6. 
� erv�idente .che dii titolare deli'esercizio .di vendita al pubblfoo pu� 
anche svo1gere operazioni che noo �sono di �Cormmer'lcio al minuto, esista o 
no runa .sep.M'ata ilioerwa !P'er ila vienddta ,aCtlliiIJJgro,sso. Pier fil non facile problema 
che si ipresenrta nel caso ,dJi esercizi misti al ipubbUco e a:ll'i!Il!grosso 

v. Oass. 14 m�llrzo 1973, n. 716, in questa Rassegna, 1973, I, 602, con nota. 

484 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sere .state compiute in 1uoghii. diversi dall'esercimo di vendita :al pubblico, 
sito in via Belisario, 2; sul punto la sentenza non avrebbe dimostrato 
nulla, avendo assunto come certezza mediante un. mattendiibile ragionamento 
una mera possibHit�. U .presupposto di fatto .per J.'appfil,cazione 
dell'art. 1 della dtata leg,ge n. 1070, del 1959, non 1sarebbe stato ~ovato 
n� dedotto e l'averlo !l.'I�.tenuto �esistente 1sarebbe ,contrario anche alle 
noll'me deJ..la �Comune esperienza. 

Va in propos1to !I'Llevato �che secO!lldo :l'all't. 1 dehla legge 16 dicembre 
19519, n. 1070, non 'erano ,sog.gette all'iimpOlsdla generale sull'entrata le 

entmte cooseg1utte �in diipendenm delle v�endtte di materie, merci, e pro� 
dotti effettuate in loca[i di vendita al pubbl~co, munilbi 'dii ldJcenza di commercio 
per la vendita al pubblfoo, ovvero ambulatortiiaimente, .comprese 
le vendite e le .sommmstrazicmi nei pubblki .eser,cdizd, con esclusione pell'� 
deUe v�endite effettuate nei oOillfrooti dei �commerdarnti �che acqullista!Ssell'o 
per ila rivendita e di mdustrdali che limpiegaissero le merci acquisbate nella 
fabbricazione o iripall'azione di alt!l.'I� prodotti. 

Pertanto, per l'esenzione dall'IGE, 1concessia con l'art. 1 della legge 
citata, OCCOll'll'e (dr. Sent. di questa Suprema Corte n. 557 /73�) il cotwso di 
due condizioni; che i compll'ato:ri siano dii!'etti coD1Sumatori delle merci 
acquistate e che le vendite siano iniscindlilbilmente legate ai locali specificamente 
indilcati nella norma (tra �cui i locali di vendita al pubblico 
muniti di licenza di ,con:�.rooocio per la vendita al !PUJbblico) ovvero avvengano 
ambulatoriaimente. 

Il 1suddetto msctndibile nesso presuppO!lle, dunque, ohe tle vendite 
debbano essere effetto immediato e ~etto delil'esell'cizio del �commercio 
ned J.uoghi sutndtcati o del commercio 1ambulante, anche .se 11 !l.egi:silaitore 
si � riferito pi� al concetto ecooomico-,sociale che ai criteri civiltstici 
del!l.a determinazione del Luogo di concLusione del CO!lltratto, .come questa 
Supll'ema Corte ha preci-sato nel1a citata 1sentenza n. 5517, del 1973. 

NeHa ,spede, i�lllvece,_ la Corte d'Appelilo, dopo arver posto tl'esatta 
premessa �che il beneficio fiscale dii �cui tll'attasi era applfoabile 1soltanrto in 
relazione a veD1dlite effettuate in locali di vendita al pUJbblico, � giunta 
ail suo ,convincimento soltanto sultla base della consta,taziooe che !l'oggetto 
sociale dehla Federmar .comprendev~ atn�che la vendlirt;i�l del pesce al minuto 
e che tale sodet� era dntestataria di runa ilice!ll2la dli commercio per la vendita 
al pubblico, nonch� 1su:Lla base del mievo che la reioterazione de1le 
vendite nei ,con:l�rooti deHo stesso �acquire!llte non escludeva che gli atti 
fosse,ro da qua.l�fi:oaire vendilte al pubblico, .effettuate lllci locaJd. espressamente 
autOll'dzzati. La sentenza �, sul pUillito, illo1gii:ca e sostanz1aJmente 
carente di adeguata motivazliooe, avendo omesso di verifi.call'e 1a rkorrenza 
del pariticolare ed ulteriooe requLsito, dcmesto 1da:l1a legge n. 107-0, 
del 19519, per l'1agevolazdone fiscaile e consilstente ne11'effettuazione delle 

vendite nei locali di vendita atl pubblico. -(Omissis). 

! 




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 485 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2'8 gelllllalio 1974, n. 2124 -Pres. Saj.a Est. 
Mazzacane -P. M. A.1Jbanese (1conf.) -Mintstero delle .Finanze 
(avv. Stato Azzariti) c. Montecatini Edison (avv. Ga111gnani). 

Imposta di. fabbricazione -Gas di petrolio liquefatti -Abbuono per 
calo naturale -Norme applicabili. 

(d.1. 24 novembre 1954, n. 1071, art. 5; 1. 28 febbraio 1939, n. 334, artt. 2 e 14; 
1. 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 8; legge 22 luglio 1969, n. 608). 
Prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 608, per i 
gas di petrolio liquefatti non era ammesso l'abbuono per calo naturale 
previisto per gli altri prodotti petroliferi daU'art. 14 d.l. 28 febbraio 1939, 

n. 334, modificato dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 (1). 
(Omissis). -L'Amm:inistr1azioo.e F1inanz:i!aria, con il.'UIIlico motivo del 
ricortso, deniUllcia �Ja vdol.:azione e falsa 1applicazione degli artt. 3 e 5 d.l. 
24 novembre 19'54, n. 1071, 14 d.d.il.. 2,3 febbraio 119~9, n. 33'4, 8 e 9, 
31 d1cembre 1196:2 n. 1852, 8 deIJa il.egge 22 luglio 1966 n ..608, sostiene: 

. La Corrte del merito ha ern-oneamente rritenuto ,ohe i'L richi!amo, contenuto 
rnelil'arit. 5 del ;r.d.l. 24 nov�embre 1954, n. 1071 (&stitiutivo della 
imposta di fabbricazione sui gas dii petroLHo Jrl.qiue:liatti) aJ. r.d.l. 28 febbraio 
1'9319, n. 334 (istitutivo della dmposta di f,a:bbricazione sugli oUi 
mmexald), e successive modificazioni (1. 31 dicembr.e 19612, n. 1852) comp;
rende anche l'ari. 14, del r.d.l. n. 3134 del 191319, cosi come modificato 
dail.l'art. 8 d~lla legge n. 185'2 del 1962, 1conoornernrte gli abbuoni per calo 
l:latmaJ�e dn quainto: 

a) 1iil d.rl.. n. 1071 del 1954, .prevede 'lliilla� dliscfupil.ii!llJa aiwtonoma per 
giLi. .abbuoni 1co1n1sen1tditi :per callo inatumiLe 1deil. pa-odotito, dii gudisa ohe fil 
1t'1chlaimo dlii 1CUJi ail p;redetto a.ll'lt. 5 noo � ll"i:lierliibdile ad ailitire dlilsposizdJoni 
iliegliis1aibive :reiliaitirvie ad :aibbUJon�.; b) iJ1 'l".d.J.. 28 :liebbriadio 19:39, Oomprellldeva 
i prodlOIWt :che 1esso a:ssoggebtiava ad da:nposba, esciLuJsli quindi ti ,ga1s dli 
pe1lroi]JiJo ILilqoofultto per ti. quailrl. il.'d.mposta fu ti.stitlui1la con ill. d.L n. 1071 
dieil. 19154, di gwtsa �che ll.'aippltiioamone dJellil'rurit. 1'4 dli �quest'uilitlimo d.J. ai 
giais ~edebti 1S3JI1ebbe IS1lai1la possi:bil1e solo 1se l'mit. 8 deilll.:a liegge 31 diioembre 
1962, n. 1852, ne aveisse faittfJo espressa mem:liiolne; c) ila ~azliJO!lle 
segium dJaJ:lia Oorite del meriiito � smenrt:iirtJa .diaJWa 11egge 212 J,u;gildo 19>66, 

n. 608, 1Clhe, per 1a :p;riJma vio1ta, ha app]�iciaito iaJi gas dii perbroldo ffii;q111efattd 
lia dlisclipilliiina �conOOI'lllleltll1Je g1d aibbuonJ�J per 1C1aJo oorbu:raJe. 
La .oeinSUTa � fondata, a:nche 1se non �possono coodivide,rsi tutti gli 
argomenti addotti a .sostegno di essa. 
L'1a!I't. 5 del d.'1. 24 novembil'e 119154, n. 1071 -che ti.stitul. UIIl!a imposta 
di fabbricaz~one 1sui gas incoodensabili delle raffin�eri.e dii pTodotti 

(1) Questione nuo1va rettamente decisa. 
15 



~:: 


486 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

petroliferi resi liquidi 1con Ja compressione -diJSJPoine: � per quanto non 
stabilito dal presente decreto vialgooo ile disposdzdon:i del regio decreto, 
legge 28 fubbtr;:i,io :li9319, n. 334, e 1SUCCessive mod�fiche, m quanto applicabili 
�. L'art. 21, .terzo comma, del cii1lato d.J.. �concede: � per ri pr�odo1lti che 
siano estriarbti dia1le :fiabbr:i.che con destinanzione ad opifici .ohe il.ii ccmfeZdonano 
in bombole... la riduzione del 2% �Sul quantitativo assoggettabHe ad 
impoista �. 

Ora n.on pu� sostenersi, 'con riferimento al['airgomento ,svfluppato 
dJaililJa Ammilniistlrlazo.nie sub-a), che aV1endo :hl d.11. diell 1.9-54 specilficarbamente 
previsto una ipote.sli dii esenz:ioo.e, viene a mancare il. .p!I"esuprposto necessario 
per Tende!I"e operante il richi.tamo 1alla ile.gge del 193191, �cio� il'assenza 
di ogni regolamentazione 1al rigual'do ( � per qua11.1Jto n{)(ll stabilito �; airticolo 
5, 1oit.). 

Infatti la !riduzione del ~.% sui quia11.1Jtitativi �da :a1ssoggettamsi alla 
imposta, 1Pirevista dall'art. 3 cpv. del d.l. 1071/1954, ha il suo fondamento 
ne.Jla procedura di conillez:i:mliamento l�n bombole �Che, dii per 1s�, impm:ta 
una certa perrdita di gas, indipendentemente da1l �ca:lo :niatu!I"ale di �g.ia,cema 

o �di trasporto. 
Pertanto Ja previsiooe della riduzione del 2 % pe:r i gas �Coll'.lJfez:ionati 
in bombol1e non 1esolude, di per s�, i\! r.invio all.e :noo:m-e1 del tr.d.il. del 1939 
sud cali naturali. ' 

Ta.J.e T'invfo deve 1e1ssere ,invece ,e,sclooo per le ar.gomentazrooi svolte 
dla!Lla AmmilnliistraziLo.nie ~Lcorr1ell.1Jte, riassunJte sub-b e sub-e deililJa �OOillsura 
proposta. 

QUialililJo aJil'm-goo:nento sub-b 1si osserva: � 1cffi"lto 1che il.'1airt. 14 deil. :r.d.L 
28 ~ebbra:io 11939, n. 3134, nO!ll era appUcabhle 1ai gas di rpetroUo [Hquefatti 
non solo p-e!l'lch� essi non erano menzionati dalla legge, in quanto allora 
ln0!111soggetti ad 1imposta (1i.smtuita per 1e1ssd, come si � deitto�, .soJitanto CO!ll H 
dJl. l!l. 1071/19i54) ma sopriaittnllt!to per.ch� ilia 11.1Joir:m:a 1diitartia IliO!ll 1stabdJ:ivia 
wna �Sola pwcentuale di 1oalo .per itutti .gJ.i olii mine!rali, ma indd:cav;a distmte 
percentua[i iper i 1div;e1rs1i tipi di �ptrodotto in meliazione iaUa dliversa 
l[)Ja'turia .dei 1ooir:lite11::11�lllori: do1I1Jdie1 il.'1iimpossilbhliirt�, lin !l'l~~oine ad. ig.as dii petroHo 
liquefatto, di Jiasciare :aH'1interpre1te 1a deteirmin~iooe dellia per'
oen tua1e di caJo :naturaJ.e. PertairlJto 1se llatbbuono per 1c:ai!Jo rnatu::ria.Je, qua1nrto 
ad gas di petrolio liquefatti, non r.iie;ntraV1a ne:l11Ja pres1crizi0!11e dell.'ax.t. 14 
del r.d.1. n. 334 del 1'939, ne derivia �ohe J'ail't. 8 della legge 31 dli.1c:emhre 
1962, n. 1'8�512,, che ha modificato l'art. 14 del d.d.l. n. 3134/lt93'9, avirebbe 
dovuto, per re1ndere operante H irinvio 'contenuto ne1J',art. 5 del r.d.1. 

n. 1071 dell 1'91514, :lialt'e 1espr1e1ssa menzL011.1Je deti 1gais ,di petroli iIJLquefattd.. 
Lnfattti la noirma che 1oonpede U!lla ageviolazione fisc1a1e (neJJa 1srpede 
l'airt. 14 del tr.d.il. n. 3314 del 1939, nel testo modlificato dall',a11t. 8 della 
legge n. 18<52 dei! 19612) � norma eccezioinale 1e, 'come tailie, non rpu� essere 
appilic1ata a 1ca1si dive11si, 1specifkatamen1t�e pr.evitsti, in �foirna di un rtchiamo 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 487 

globale e generico (nella sipecie: quello dell'airt. 5 !r.d.l. n. 1071 dlel 1954) 
alla :legge 'che q1UeliLa norma 1ccmtiene, richiamo 1subordinato aRa condizione 
deUa verifica della sua appiHcabild�t� ( � in 1quoo1to appHoabd:li). 

Per d!i pi� ~'a !Circostanza che l'1art. 8 deJJ.a J1e,gge 111. 1852 del 1962, 
abbia usato :La identica <limone � prodotti petroliferi � del modificato 
airj;. 14 iri:badislce �Ohe 1anche la legge deJ 19i62 � 1applfoabile ,solo a quei 
prodotti ai quali era originariamente appil:iJcabile Ja legge del 1939. e 
che, qU!iindi, d�l richiiamo dell'art. 5 del r.d.l n. 1071 del 1'9154, 1al r.d.11., 334 
del 19319 e ,successive modificazioni opera �Con e1scl'llision1e delle disposizioni 
1ccmcernoo:ti g.U abbuoni per calo 111aturale (arl. 14 :r..d.il. 111. 3,34 del! 
19319, modificato dall'art. 8 della fogge 111. 18512 del HM~2). 

Quanto all'avgomento sub-e, esso 1si ricava una ulteriore conferma di 
quanto finora irdten.uto. 

!matti J'ar.t. 8 della legge 212 luglio 1'91616, n. 608, stabd:Liisce 1che �nei 
Hmiti in 1cui sono applka:bili 1a1la benzina ile dispo~izioru di cu:i ag1H aTtt. 8, 
9 e 10, delila legge 311 dicembre 1'916.2,, rn. 1852 1sono estese 1aii! gas di petrolio 
assogge,ttati alla ;imposta di :llabbricazi,one 1ed a-Ha 1sowaimposta di cornfine 
iistitu:ite coo il decreto legge 214 :noviembre 1954, n. 1071, cornver:tito nella 
legge 10 dicembre 1954, n. 1167, ,e con J,a legge 11 �giug1110 1,959, n. 405, e 
successive modifi,caziorni � . 

La norma 111Jon ha dnteso 'Sem1pJ..icemente mi:gldoTare, ,come .sostiene la 
societ� resistente facendo �l'ilierimento, nelilia memortia U.lustrativa, ad 
alcuni .passi de.gli atti parlamentari reitativi a'1la Je.gge mernziorn:afa, i.il 
.trattamento de.gli 1abbuollli di �CU!� gi� fruivano, in forrza della llegisLazii01I1e 
precedente, 1i .ga:s di petrolio liquefatti, 0e1eV1andone la miislll!ra 'a quella prev!
ista per la benz.inia, per obiettive mgiom di uguaglianza. 

Lnverro, a presicindere da ogrni �considera~ione, ,sul V1a.lore ,irnterpTeta.


itiivo, in genere, deHe !l'elaz.iioni a prog1e1tti di legge e, siu queillo, in parti


coJ1are, deUa :r�eLazione aUa Jeggie 2~ llugJJio 19616, 111. 608, de'V'e Tilevarsi 

ohe questo ha esteso ai gas di: pe:troUo 1iqueifatti ile dJi,sposiz1i10111i di cui agli 

,a;rtt. 8 ,e 9 e 10 deUa legge n. 1852,. Tali disiposiz1oll1i, 'come 1s[ � detto, 

1staibMivarno mtsure di'V'erse di �ea:li amrniissibilii per dive1rsi prodotti pe,fJro


ilii'.lle!I'li; pe!'tanito 1'100't. 8 delilia :Legge 1ri. 608 dcl 1966 'coo J:a pre1cdisazfucme 

�nei limiti in cui 1sono 1app:HcabiiLi 1aUa benziina � (11a cui marncainza nell'amt. 
5 del d.11. n. 107'1 del 119-514 impediva ila appUcabi!ldit� 1ai gas dd petTotlJio 
i11quefatti: del.le diisposiziioni di cui agli :artt. 14 T.d.J. n. 3~4 del 193'9, ed 8 
d:l. n. 185'2 del 19612.) ha re,so 1in concreto possibUe ila vol'llita estensione. 
Pu� agg,irunglel'Sli d11e se dJ JiegiiisiLatoir1e 1ave1ss1e vo�rusbo 1sollita1!1rbo e11eVl!llre, perr le 
1asserite ragioru di uguagilian~a. la misura 1dell'aibbuono non 1sarebbe stato 
nece,ssario estendeTe tutta Ja discriplina di cui: 1agli aclt. 8, 9 �e 10 della iLegge 
n. 1852 del 1962., ma sarebbe 1stato 1sufficiente stabilire iehe ai ga:s di peitroilio 
lique:l�a1ttd (i quaM, 1secondo il'a:ssunto, g.i� :fruivano deH'iahbuono 
l'efativo) av.r.ebbero dovuto essere ap(plicati gli abbuooi: pr�ev1sti per la 
benzfuna. -(Omissis). 

488 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaiio 1974, n. 2129 -Pres. foardi Est. 
MOitll1lanJa!I'li VdJSoo -P. M. Albanese (conf.) -Piailma 1c. Minilistero 
delle Finanze (avv. Stato .Airnone). 

Imposta di re~istro -Atto nullo -Simulazione -Nullit� del negozio 
dissimulato -Vizio di forma -� dipendente dalla volont� delle 
parti -Rimborso dell'imposta -Esclusione -Imposta sulla retrocessione 
-� dovuta. 

(r.d. 30 d�cembre 1923, n. 3269, artt. il, 12, 14 e 72). 
Non � rimbor1sabile l'imposta di registro su un contratto di vendita 
S'Uccessivamente dichiarato simulato anche se il contratto dissimulato � 
dichiarato nullo per vizio di forma quale donazione stipulata senza la 
presenza di testimoni; conseguentemente sulla sentenza che dichiara la 
simulazione assoluta � dovuta l'imposta di retrocessione (1). 

(1) Decisione esatta como!l'me a giuriisp1rudenza concoroe: con la sentenza 
6 luglio 1971, n. 2097 (in questa Rassegna, 197'1, � 1220) � stato precisato 
1ohe a seguito della dichiarazione di simulazione 1si deve semp1re presumere 
la (['etrocessione al simulato alienante >Sia in caso di sim'Ullazione 
asso1uta 1che di 1simulazione !l'elativa; che se poi per effetto del negozio 
dissimu!Lato dich:iia!rarto in sentenza Sii realizza un nuovo trasferimeruto � 
dovuta una t&za dm[>osta. Pe!t' l'individuazione del titolo della :t'etrocessione 
neililia 'SenrtenZJa 1che dliiehtarra la nUJ11it� (o La ll'lliso1uZli01tJJe) dlel !lllegozdo 
;di t!t'a1sf&imento v. Oass. 23 1settemb!t'e 1973, n. 2428, ivi, 19'73, I. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez,, I, 218 .goonafo 1'9>74, ~� 2130 -Pres. Saja Est. 
Elia -P. M. Minetti (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Viitaliand.) c. Ma.glione. 

Imposte e tasse in genere -Ingiunzione -Notificazione -Persona di 
residenza, dimora e domicilio sconosciuti -Art. 143 C.P.c. -Deposito 
presso l'Ufficio giudiziario -Non � necessario. 

(t.u. 14 aprile 1910, n. 639; r.d. 30. dicembre 1933, n. 3270, art. 92; C.p.c. art. 143). 
Per la notifica dell'ingiunzione fiscale a persona di residenza, dimora 
e domicilio sconosciuti, si procede a norma dell'art. 143 c.p.c., ma senza 
l'affissione di copia deLl'atto nell'albo dell'Ufficio giudiziario davanti cil 
quale si procede, giacch� un tale ufficio non esiste affatto allorch� viene 
notificata l'ingiunzione (1). 

(1) Massima esatta. Senza dubbio manca la possi:bdJ.it� idi eseguire 
l'affissiiooe nelil'aiLbo di un ufficio giudiziairdio, Tispetto iail.il.'m~'l.1!I1Zdonie rumminiistriaitiva, 
che � l':atto indziai~e di una p.rocedum esecutiva speoiiailie; a 
tale .scopo 'iil giudtce comp1e,1lente p01r l'1eventuaiLe opposdzdorne (che potriebbe 
ainche 1essere a11teI'inativa col rtcO!t'so ai11a comrnissio1I1Je) sta in un lt'aiPP'OO"to 
di d,ndifli&enZJa. 

SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (*) 


CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 14 febbraio 1974, n. 419 -Pre's. Capwaiso 
-Est. Micmrtm1JaJni: Vdsco -P. M. Viailietnite (1oonf.) -.AJsiSl�fSlsoraitto 
aii Jia'V10111i 1pu1bbill~e1t 1dleilila Reg1iJ0011e silciilldJaina (iavv. Stato Dell. Grooo) c. 
Impresa .Aive1~d�lalOOillo (avv. Foo:tn1aa:i1o,, Oriisipi e Miamsciailido BaiSiill.e). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Adesione dell'appaltatore supplente 
al contratto di appalto -Causa del negozio -Sussistenza. 

(d.m. 28 maggio 1895, art 9). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Supplente dell'appaltatore Sostituzione 
in tutti i diritti ed obblighi dell'appaltatore. 

(d.m. 28 maggio 1895, art 9). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Penale -Momento in cui sorge 
il diritto di applicarla. 

(d.m. 28 maggio 1895, art. 34; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 29). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Penale -Ammontare -Determinazione 
-Potere discrezionale della p. a. -Riduzione della penale 
ad opera del giudice -Inammissibilit�. 

(e.e., art. 1384; legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4). 

L'adesione al contratto da parte dell'appaltatore supplente non pu� 
ritenersi priva di causa, in quanto la funzione di garanzia che l'istituto 
della supplenza ha nei confronti della pubblica amministrazione appaltante 
� certamente meritevole di tutela giuridica da parte detl'O'idinamento, 
tanto che l'istituto stesso ha trovato un. espresso riconoscimento 
normativo nel capitolato generale di appalto approvato con d.m. 28 
maggio 189;5 (1). 

(1-2) Sul!1a posiZlone �giwridka del 1suppilente delil'appaltatore, previsto 
da1l'airt. 9 del .oapitoilato gen�['aile idi 1appalto del 1895 e non contemplato 
Inv�eoe, come � noto, nel capi.tolaito .g;enooaile di appalto approvato 
con d.P.R. 16 Lu~Jd,o 19�62:, n. 1063, c:fir., nelLlo stesso senso Cass., 7 aipiriJ1e 1971, 

n. 10316; 9 novembr�e 1966, in. 273-9, Giust. civ., 1967, I, 514; 18 maggio 1965, 
(*) Le decdsdiom in mateda di acque ipubbild1che sono massiLma11le ed 
annotate dailtl'avv. PAOLO VITTORIA. 



490 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


In caso di morte, ,di fallimento o di altro assoluto impedimento 

deU'awalvatore, il supplente subentra automaticamente, in se,guito alla 

dichiarazione della pubblica amministrazione, nella posizione giuridica 

dell'appaltatore, cos� per la nuova come per la passata ge�stione, e si 

sostituisce all'appaltatore in tutti i suoi diritti ed obbligi senza solu


zione di continuit�, ri81)ondendo quindi di qualunque obbligazione deri


vante dall'appalto, anche se la situazione di fatto che la origina sia stata 

posta in essere dal precedente appaltatore (2). 

Il diritto dell'Amministrazione alla (futura) applicazione della pe


nale sorge quando si verifica l'ipotesi di fatto per la quale la penale � 

stata convenuta (3,). 

'L'intie.resse pubblico valutiato dalla pubblica amministrazione,, al 
momento, della stipulazione del contratto di appalto d,i opera pubblica, 
nella determinazione dell'importo della penale dovuto dall'appaltatore 
. per il ritardo nella ultimazione dei lavori non pu� formare oggetto di 
indagine da parte del giudice ordinario, neppure sotto il profilo� e p& gU 
effetti di cui all'art. 1348' ,del e.e., giacch� tale indagine si risolverebb'e 
inevitabilmente in una sostituzione della volont� del giudice a quella 
della pubblica amministrazione sulla sfera di attivit� e d� determina


zioni discrezionali ad essa riservate (4). 

(Omiss~St). -Oon lfil !Pll"imo motilvto 1dleil I"i.coroo 1iinlmdenitalle (ll'lilCIQII'so 
ohe deve 1esserie esaimmartio 'Per :prdimo din 1oorurlidlerwd1ol!le diellJlia pt1egfuudii;zlilaldrt� 
delJLe q1UestiJOl!li dledlotte (lOl!l ilJe� 1celllSU1re) l'Airic:iidiiiacOl!lo Jlamelnlta IJ.ia 
viLoliaZliiOl!lJe 1dielil'amt. 19 tdletl Oaipilbol;artio Genieiria.iLe ,~QIV1ai1Jo e.on d.m. 2�8 
maggiiio 18915, ila v;iJOliaziiJOl!lJe .dJegiLi amtt. 132�5 e 141'8 oOO.. oiiv. e ll'omessa 
motiV1aZJiOl!le1 'SU Ulll fatto idiemsivo. 

n. 956, ivi, 196,5, I, 1579; 17 ,~tl'ile 1940, n. 1229�, Giur. oo.pp., 1940, 305; 
11 marzo 1940, n. 821, Riv. leg. fisc., 1940, 519. 
(3) Il 1priincipio va segnalato per quain1Jo di utiiLe se lllle pu� detsume['e 
in ordine 1alla necessit� di dconduime ilJe �Contestazioni relative alla pena1le 
nel sistema dellJLe riserve. Il socgere idietl di.trd,tto iailil'appliJoazme dlelll1a ;pelllailJe 
� quando si verifica l'ipotesi di fat.to per La quale la penale stessa � stata 
convenuta �, ed i principi 1secondo .cuJ. iJ. direttor.e dei favotl'i � tenuto ad 
1

appJfoare la 'P'enale per 11 �solo fatto de1l riitardo e 1senza aiLcuina indagine 
sulla. limputarolirt� 1ai11'.aippaltatore, consento1nio dn:tveiro di afl�etrma['e ooe l'0111Jere 
delll!a ,contestazione, quando non 1siano applicabili differenti, specifiche disposizioni 
(quali ad �esempio gli artt. 83 deMe condizioni generali approvate 
con d.m. 20 giugino 1930, l'art. 65 �detl capitoliato d'onoci appil'ovato con 

d.m. 6 marzo 19134, e l'iart. 51 de�l capitoliato g�enerale approvato con d.m. 
7 agosto 1937) ,gorge 1al mOl!IlJento stesso de1La sottoscrizione del verbale di 
ultimazione dei lavori nel quale si dia atto del itlitardo, o quanto meno, 
~n dii�etto di 1:a1e attestazione, alilia firma delil.'atto conitahiiie, eiventuaillmente 
anche ,ante11iore a'I. conto di :liquiidi8!2'Jione fi1JJJaile, neil quaJ1e sia ptetr ~a prima 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 491 

Egilii 1aisSUJme 1Clhe '1a Ooo1Je d'appethlo ihia 1etl1l'lcmeamenite :ficmdiarta ilia sua 
�l'iespOIIlsaibiiliilt� suilll'iart. 19 del !PI'1e1deitto Ciaip�rtJOl1aito .gieniematl.e. l!l 11id�e1'imeinlto 
a talle d!i.l:i1P0Slizlione :non 1sa1I1ebbe :s1lai1Jo possdlbhlie gitaicicih� d�l Ciaiplilto(IJaito medesimo 
l!lJOIIl � aippilliJclaibill.e a.glii appail.iti dalti daJILa Reg~cme 1silcillJilaJl!lla. 

La 1sentetn:2Ja dmpwgmiartia 1aJVreibbe poli omesso dii a:iii'cer<c~e se il.'a1cciettazru01111e 
dlellia suwJ:erllZla 1cositirtrulisse un 1aicCIOIIrlo sOtWeltito da U/Ilia v;ailiiidia 
oaiusa. 

Il motivo � infondato. 

E' 1eisailltio che tl.e dlilSlposi1Z1iJOll!lli 1deil caipiltOl1aito g;ooe111ailie d'iajplpiBllJflo per 
lie 1ope111e dli �Compeiten:zia ide11Jo, S1lai1Jo, dli! 1ooi iail. d.m. 218 maigig.ilo 1895, 
l!liOIIl avie!ViaJllo vailiore l!liCJII'lmaitivo niei crnp.fi1olllll� dei!llia Reg1i1Clllle 1siJcdilJilainia, ll:a 
quiailie, iail patrii �~li atl.'brli Enrtli pubblllici potev;a aJSISUIIDlell'ilo ISOilrtlaJl!llto ICOIIltriaittUJallimente 
1a riiegioLaimel!llto dei propri a1ppiailrtji. Ma, illlellllia 1specile, !La 
sen1Jerma dehl1a OCJ1!11ie d'�aippeillllo hia �espreiSISO d�l ptiO!PI'.iio 1C101nViilncimenio 
PI'Op111o 1SUllJ1Ja 1baise diei1la IClOIIlS1:1dJe:r1azdiOl!lle d:lie dil priiedet.rtio capirtmtl.iartio glel!lJe.
riaiJJe 1e111a 1staito espressamenrtie Iiilch:ilamaito IIlleil 1cOIIlilll1aitto dli aippaiJJ'llo� stliipulaito 
1ma Jie pairt;i. L'odiilerna prospeitrtiazi!Oll!lle da pM'ite 1dJel lt'l1cOll'IOOilille di 
un �et!'ll'lore, tPer fil qru1al1e egiLi �Sii �sarebbe idietermiilillarllo all ll'lilcmaimo1 1ciOIIlvenzilonaile 
deil 1ciapitooaito g1eneriail.e, �cid.sl1liltwscie 'lllilia qlUIElsrllilcme 1I11Uovia, litm:PLicante 
iaippi:iezziameniti di :!laitto. 

L 'adesiJOllle �ail 0011itiratto da pairrlle� diellJJ;'1aippa[irtlaltor1e SllJiPlpilJeinre non 

pu� poi l'itener:si lpil'!�.Vlo dii UnJa oaiusa .!�idiOIIliela, come aissume il.'.Airlclildiilalcicmo: 

lia :fiUlllZliJOl!lle di glalraJIIllZila che (l'.iJstiJ1Jurtio dlelll11a� 1suppdielnm iha J:llei oOllldironti 

deJJlia pubbliilcia a:mmJilndistriaiZilOlillle ajplplalltalillte � rerrllamenile mea:iirtiev'OWe: d!i 

volta cailoolata .la detl'lazione l'elaiti:v;a ailLa peoole, con il'UJlteriore, coniseguenziaile 
onere, proprio del �ststema de1'1e :riserve, d:i un. atl.trerbtan:to tempestivo 
svolgdimento dei motivi di contestazli:01I1e; e ilia v;a[llliddrt:� dii lbailie or.iteirtio 
appaire dmpLidtamente r.ibadirlla d:a111a .consiidierazi00ie dieihle ipotesi lllJeilllJe qUJailii 
le penali 1sono 1aippUcate, anche durante '1o svolgwento del raippOll'to, peT 
moti'Vi diviersi datl. ritardo T.lleLl'Ulliti:mazione dei illavOII'd, da ipotesi, cio�, rellativamente 
�aille quatl.i. l'�arpptl.ica:biJLit� delle 1I1orme iin tema di rise.r\lie � confermata 
anche daJ'1a �esi:genza �dei te:mpesti'Vi contr�ofili e verifiche ai quali 
sia necessario provvedere ipeT le contestazioni deLl'aippaltatO�re. 

Nel :senso, iinvece, �che ahla domanda di dllisaippJfoazione dehla penaile 

si dovrebbe ,a;ttriibuire natura. di :rkOl'ISo :ainnninistrativo in senso [proprio, 

e iper l'aippilfoabi1lit�, qudilldi, del texmdne di decadenza da osseTVare, di 

noomia, in tema di r~oosi ammim.istrativi, cifr. Cons. Stato, cornm. spec., 

par. 14 itlJOVlembirie W68, n. 711, Cons. Stato, 1970, I, 1410; sez. III, par. 1.2 !Lu


giliiJo 19'61, n. 129-6�, richiamato nel pavere deLla oommissiOIJJJe speciailie. 

(4) L',iJmproipo!llibdUd,t� deillLa domanda :rivoil.ta: ad ottenere dlaJ1 gli.ud.ice 
ordinario, ai :sensi dell'arrt. 1'3184 del codice civile, li.a viduzione deliLa penale 
� stata gi� dichiarata dahla Corte dli caissaz,tone con li.a semenza 23 \Luglio 1969, 
n. 2766 (in quesrta Rassegna, 1969, I, 762), in :flattilspe1cii.e relativa a multe 
comminate �Per ritardi lllleMe forni:tUll'e. 
. ' 

rmfWsiS81G~llmlfilfflfifmX�rtrtfff[&�ttlBf&nsJr;�tfif'.1Wtf@r11rrfflff�mflmmfffffrm 



492 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
tuJteila .g1iJulr](IJiloo dJa pa� rdeilil'OIVddinJamOOllJO, rtaJnrtJO IOOe iJ.'distditw1JO steSSO ha 
trrmnaito un elspoosso ll'lilcooosoilmetnlto 1D1orrmartli.vo nel cirtJarllo teisto del Oapi-toJJaito 
geniea:iailie diegllii aippailtti rdiellil.o Srtiaito. 
OOIIl dJl 1secood!o mez2'lo 1ill 11ilcoo:'IOOlllte mciJdJOOllJalle ilmnienita ILa vi'OILa:
ziiooe rdelJl'a!l'lt..9 del Capilta�Jal1lo ~enJ&iaile r~� l0iiflai1Jc), IDIOtlllch� I�ll. dlilfu1Jto dli 
esame e dli mortJi'VlaizJilooe su pllJilti dli :liaitto diecdJsiJvi. 
NOlll (po1Jriebbea:io SOII"lg&le a crur1iloo del SUJP!Pleni1Je deil.ILe obbllilg1azdloru 
per co]Jpa, se iLa ioOIJJpa � soil.rllaMo dieilll'd.m,prenidliltOII"e a CIUli egllii � SUJbentJraito. 
rSaivebbe staito, :iJniofLtrre, ome1S1so :l'esame dlell.l1a dieciJsiva oilrcos1Ja[wa 
ohe la penialIJe IDIOOl eria stata ra:ppWiJClaJta dJuiriaMe lill vig0tre del raippo['OO 
di appaillto 1ccm ilio Sc:mdielrli e clJJe pell'ci� ilia ['elial1Jilva oibbilJilglaJZJ�IOIDJe IDIOll'l oca 
aJI11oo:ria iSOll"lta q1t11a00o esso .All'iciJdiiia100(llro em oo1marto m :furnzilolne come 
SUipp]Jeint�. � 
rie �ClenJSUII"le il'.llcm poss01I10 tll'ovaive aiccoglliilmenirllo�. 
Oome .questa SUIPOOlllJa Corrte ihia xdipetu1Jameil'.llte� a:ffemnarllo liin rell.aziOIDle 
laigl]Jii iaippaillti �dii comp~einm dlellllio� stiato e come la Coll'rlle diell. melt'lito 
ha ilnl0011JSUl11abilltmett:lltle funrtleripirerllaito \SIU�ll].Q ibalSle del ll'I�IClhiiamo CloiO.fa:IBJttualle 
allJJe dlilspositZJiiOlil'.lli ideil rpreidieitto OapliOOi!Jalto geil'.lleI"laile, .fil ISU(ppillenrlle, lin 
oaso dli m011"11Je, 1dii :liall.JJilmeil'.llto I() rdii �ailtll''o asisoll.iuJtio impedimento diellll'appiall.itiaitorie, 
su:be:nrt:a:ta 1aiu1Jomartioomeil'.llte -dn SlelglUlil(Jo all.ILa dJOOhiiirurazlilolDle diellit 
p!Ulbb1iJoo ammJiJnlilsllriamOlil'.lle -nelll!a posilzJ.i!Olil'.lle giiluriddioo dleilll'IB(pplailibai1: 
priilnciiplalle' r(lOlsJ. p0[' wa niuova rcome pea:" UJa ;palsisalta gestione. La glestlilolne 
die�ll"aippailrbo �cOil'.llti:IllUlaita rdaJl ISUppilenrtie ha IClai.r�artitere IUJilJi.:tall'I�lo 11.'llisipeittio a 
quelll.a dellJ1'1a1p1pail'1lartore 10ll'igina['fo, all. quia(!Je tiil. IS1JIWll}iern.te si solStdltludlscie in 
toto �e �Cilo� lin. rtUllJti li diiiriittli ed obbiJJilghii; senza soiJJuzliJOllle dli oOl!lltliinluM.�. 
Dallll'uIDiist� dell�1a ,~s1Jilcme deri iLavorli ooa11segiue cihe ill su'P!Pleinte � ifJenruto 
a ocrilS(POil'.lldiere idii .qltllailJunque 01bbilii,g1arzli!01D1e deird'Vlanrtie dallil.'appaiLto, airrohe 
se ilJa 1siltuaizJiOIDle 1diil :lia!lrtJo che La Ol'l�lgma �sia staita pOISlta m e~da[ 
prieoodienlte. 1BiPiPaJlitatbOll'e. 
Si dleve ai~IUIIlg;ere �che 11ia prestaziiOIDle paittuilta reame pieniailie � dio~ 
vuta (ie rdilo� SOII"lge 1hl 1diirdltto idiell.il'AirnaniJnl]siJI"latzt�IOIDJe a11ra sua :l�urtmitia a(prpiJJi� 
oaZJiOIIlle) gtii� qrualilidio �si V'ell'illca J:'~po1Jesi rdii :lia!lrtJo pie[' Ja qlUlafle i!Ja prelillaJil.e 
stessa � starta CIOIIllViellllUta: 
OOll rterzo mortJilvo �l'.All'ioidwaicooo idiedrudie iLa vioil.aizioine de1gllii airltit. 2�69�7 
e 21727 �cod. �ciiv., il'.lloinch� dJl �diilfetto rdit esame e rnorti~ooe su run ;llaitto 
dleciJsi'Vlo. 
ElgJ:i 1a;ftierima 1che iLa Ooll'rlle del merdrtJo n.0111 avrebbe potuto a:ffell'maire, 
m vlila pll10SUlrlltivia, rche (!Ja fogil'.lla<tuiva rconjsieginata diail Comtme dli Bil1oil'.ll1Je 
I�ll. 14 Wui~ilo 1962. IDIOll'l :fiolSISe q1t11eihla chie doveva servdire gl!i ~gi idJi cllli 
aihl'a!P(pa]J1Jo 1cuxaito dia e~ .All'icdidliJa1cooo q1Uailie su:ppilie!Illte. La Coll'rlle llllOlll 
aiviiebbe :potuito pll10soiindiwe da!1Jl'e1siame dellllia !IJIOOd]sa p!I101V1a drocumeil'.lltaJe 
�llOII"llDliltatlie �ed airgruiliie I�ln mordo a<rbiltm1riio iCihe lia foginatura oom'Ull:llailie e1siSl1leva 
1ailila dlaJ1Ja del 2�5 :lJugliio 1'9r6i2 �soili1Jail'.llifJo pe11.1Clh� fil. oo:t1auidio (avvenruito 
:�: 
:~ 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL, 493 

nel �setrtJembrie 19613) 1av:eva triov.aito eSI�ISl1Je:rube (diO!po pt� di WJ. aa:mo�) talle 
:liognartiuira. 

fil mezzJo nion � fondato. 

In reailrt�, ql.llam1do !Ila ,seni1Jezwa ilimiimgtr11aJ1Ja ha affierma<to che li1I. ~1ooos�1so 
V'ell'baille di oorusegna d>�i,, J:arviOl'li dii airn;J;)]Jiirumoorf:lo e oompi1ertJaimoorto dieilJJ.a 
:llogtr11artluiria diell Ooontme diL Bnmte :itn tdarba 14 lliwgl]Jio 19612 !I1ilgruJarrliarvia Ullla 
fugina:tullia 1che idoviev:ai allllo0111a esegllllill'lsi e llllon p0ibeiv1a l!'d.1lell'iimi aill1a ilogtrJJatura 
a servizio degli allogigi �costruiti dallo Scud'eri, 1gi� esdisttente alla data 

dlell 25 :Jruigi!IJilo 19162 1e 1aJJJ1a q!Ulailie eI'lalil:O 1s1la'1li effettilvameinte OlpelI'laJ1Ji g(Li 
ailll!aJooilarmeinrtii degllli 1ailJLoigigii medesitnlli, lllOIIl !Si � iafliartrt;o rlitfeTlirtJa da ldlaroa 
dJe�. verbaille di �oolila1udo (a:vvensurt�o \lllell sertrte:mibire 1963): beru!lh� essa 
melll.ZJ~Olni 1aJDJohe 1ill v:erbaWe dli rcolJLaiudo, � eviiidielllt:e chie� coll ll'li:llelrimellllllo 
ailllia tdlarba tdJel 2,5 lliuiglliilo 11962 V1einiva dc01111osC��IUl1lO v:ailioo-e ~�ai1. 
cerr1Jirfioaroo o v:erbaille dii .ulrt�ima21iio�te dei IJJavOll��I. Non esilsltoinlo rprerrcd� i 
dielllJU'DlciaJti vli!zJi dii mOll:iivraztone Illeil g�IUJdiirzJilo dli mero :liatto elspi'lelSISIO diailJJ.a 

Ooo:rte id'JalPIP0}ll!o. 

Ooo dil ll'liloOl'ISo priillloipaille ['AissesS10111ai1Jo ll'legiiiOlllatle diedruioo ila vJiJo[aziiollle 
idlegl]ii 1aill'l1Jt. 4 e 5 rdehl:a llieggre 20 mair'2lo 1'895, n. 221418, alil. E e dell11'
airit. 1384 IClOd. 1oirv. 

Esso 1a1sswme Clhe, pooch� nreili1'1U1So diel ;port�erre previrs!llo drailil'airrt. 1384 
oiitaito lill giill.lldliloe viailiultla 11.'jlllftelrrelSse rdlell 1CJI'ledilbo ratfil'aidielrnpdimelnlto, ila ll'leilarbh11a 
dindargdrnie !l100. � ammiislsdiblfile .qll.l1aJDJd!o �dil 10011Jtmtto � :polslto dJn essere 
dlaJlJLa iPU1bbl!ilc1a .A.m:miiJniiJstriazdlooe per l'iaittlUJa12'JiiODJe died finii pil.llbblliJci. DeJtita 
iilnda1gitnie Sii rli.SollV'ell'lebbe m urna vaffil.lltazdJOllle sullil'wso dlell rpo:ber1e dlilscreziJOllllaile 
rarlrtlrliJbuirtJo railll'Amrrnind1s1maarli011Je e qlLJJitnrdli! dJn un �sitndlaioaroo rd!i me'
1:1irtio non oOI11SielDl1futio. Nreillla spieoie IllOlll siwebbe SUISsiistilto d'Ulbbri.ro ialLCIUIIlO 
sull filllle pubblltoo rdlelll'aippailto, I�IIl quiairuto 1lrrai1J1Javalsii deilila crols~iUZJ�IOllle dli 
aili1oggii POIPo!liall'I�. 

]l riJOOl'ISIO dieilil.'Ammilllilstriaz.iOllle � :liOIIl!dart�o. 

A JJIOll"lilla delll'ratl'lt. 1384 1ood. �dilv., Jia pemia'lie rpu� eSISlell'e dJilll�lnJUJiltJa 
equaimoorf:le rdlal ,giiiuidJioo 1se ll'rammOllll1Jiwe dii relssa � man:i:fletst:ameite ercioosSiV10, 
a'Vl.ll:bo :r1ilgUliwdlo 1ailll'1illlterlesse 1che 111 1oredJttOll'le a'Vie'Vla. ailllo aidlempitmeinto. 
Nelllia 1gpecdle .si tmtta'V'a .dJi unia piubblliica aimmillliJS1Jrazdlcme che 
aiv:e'V'a 1Cl01111oeaso 1itn aipipalJJto iL~ 1c~10llle di rail:Loggi popollirurli, oome noo 
� �conrt�estarto rdailil'Alll'loildliaioono. fil GOIVeirlllO drellila RJeg.iiOIIlle� siloiJlJiJall:i1a Bl\lleva 
agiilto 1perioi�, in rreiJJaiZJiOllle alillche 1all[1a diJsposiizliJOllle di Ol.lli. ailll'atl'lt. 1 dlellJla 
i!Jegge a:egiilollllale 1.9 maiggiilo 1956, n. 33, ll'lildhilaimaita �dJaillla rilcOWel!llfJe, iper 
il'�attlllatziilone idi filnli dii !Pl.l!bb1Jiloo iLlllllleirresse. 

Oil� p:riemesso, �� 1evdidienrtre -che llia pl.llbbiJJiloa am:m1ilnJiistrazd!one !i.In q'Ulestilolille, 
niell de:bermilillatrle 'iin OOlllooeto re !Part�1ll.llill'le un diert&milllarto alIIllmOlll tiwe 
dellrlJa :penaille :p1eir iJl roaiso idel ll"iitamdio llllellil''l.ll!li�iiJ:nia2liJOlllle diei iliaV10il'I� co:mmesSli 
aJil'1arppra�.:baJ1J001e, ha �:liatto uiso idi un potere diilsoll'ezitonrailre COIIl ll'lirl�el'lilmenrt�o 
.ali finii prubbiliilcii <l:a essa perjSleguilbiJ. L'rilnJteriesse prubbiliitoo rdla essa 


494 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I�IIllSilndaicaibiilmeini1Je V1alliu1lai1Jo, 1all mOllllJelltio de[[a LSltdipullJazl�JOIIlle deil 1c011111:iriart:1 

1

diii 1appa1~1lo llllan pru� :formare oggertltlo dii .�lllldagiilne dia pairte d1e[ giilrudliice 
011ddll:llarrliio :nJejplpUJI1e 1s0Jtto �d!l pa:iofiillo 1e per .gffii 1eftiethl dli 1CIUli d'art. 1384 
1cod. dv., giilaicch� illalle 1imdagiilllie 1si ll'lilsol'Vle/rlebbe iln!evi'tlaillilmoolbe JiJn wna 
sostJiltuztilOille (!IllOIIl 1ClOIIlJSelllltiita a 1senJSi dlellil'iarl. 4 della weggie 20 mJlWZO 
11865, in. 2248, 1~1. E) dieililia viooOillt� de[ gooddioo a queil!La ide�illa pu:bbiliilcla 
18iilliIDJilniils1Jl'1aJZJilOIIlJe llllelllJa 1s:feva dii 1at1liV1irtl� e dii dieltlermi!mwilOIIlJi diilsCJl'leziJOilllailli 
aid 1essa tr1ilserviaite. -(Omiss.is). 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 15 otoobire 1973, n. 29 -Pres. Gi.Jannaitltaisilo 
-Est. 'Sal'Vlaltoire -Nai1Jd1i (iavv. Sdtlvesrtlll"fi) c. AJSses1somrtJo ali 
laV'OJl'li piu:bMilci 1delllla Regruone 1sicdllliJaina (avv. Stato Bll'I0111ZliJnii) ed 
Emel (avv. OOIIllte). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Acque sotterranee -Autorizzazione 
all'apertura di pozzi -Captazione di acqua concessa -Revoca Le~
ittimit� -Interesse alla concessione -Non sussiste. 

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 93, 103 e 105). 
n provvedimento che revoca i'autmzzazione ati'apertura di un 
pozzo e ne ordina ia chiusura a motivo della inerenza deti'acqua captata 
ad una preeisistente concessione non � viziato da eccesso di potere per 
contrasto con l'autorizZJazione che� sia stata rilasciata con eSPTessa salvezza 
dei diritti dei terzi, n� � lesiva di una situazione di interesse protetto 
alla concessione detl'acqua rinvenuta, che il destinatario deU'autorizzazione 
v1anta in rapporto ad altri aspiranti atta concessione den'acqua, 
ma non nei confronti dei preesistenti concessionari di questa (1). 

(1) In argomento si confrontino le 1sentenz1e Trib. sup. acque 28 settembre 
1959 n. 28 (Cons. Stato, 1959, II, 246) e Trib. SUJp. acque 12 dicembve 
1963 n. 33 (Foro amm. 1964, I, 1, 448) 1che hanno ll"itenurto non viziato 
da i~fogicit� o �C011Jtriad:ilttoll"iet� rnl proV\'edim~nto ohe, mentre autorizza 
allo .scavo di un pozzo, rJisell"Va ogni determinazione SU!lJl'uso del!le acque al 
successivo accertamento delle possiibilii 1i:nte:rferenze, dell'estrazione delJle 
acque eventualmente riillvenute, sulle rutenz.e ulterioll"i. Le richiamate sen~
enrz:e hllJI]I10 ,a11Jtres� :affeirmato, �La seconda, che 11.'aurtrnrizziazdone allo scavo 
non autorizza l'uso dell'1aciqiua, 1a ci� oc.crnrr,endo un prO'VVed:imento di concessiOIJJe 
�che potrebbe esser emesso a :fiaivOO'e di (persona diV'oosa; la prima, 
che rnelle more del!la concessione 1la .chiusura del ;pozzo pru� essere O!rrunata 
a 1rmrma dell'art. 105 1comma 2 t.ru: 11 ddcembre 19133, n. 1775, se l'esercizio 
ne possa Ti!sulta:l'e dannOJSo 1al regime idral\.tlico della zona o lesivo di interessi 
di caratteJl".e genocale. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 495 

(Omissis). -La 'l'lilooorenrte, 1cO!ll dil. 'IN'ilmO moltiivo .di dJO!giliiialnza, aissume 
ohe dll [lroVVledtilmeinrtio �aissessordlailJe � vi:z�lartm pe1r itl'lavliisameinto dli 
:llai1l1li e per �aJSSotliuto rdlitlleit1Jo dli mottvialZJiJOIIlle, \in qruainillo i!llOil a'V!l'lebbe rllellllUJto 
liJn �cOIOJrudiei!1~iJcme ,lie 1Clir1<cots1Jainze Tia!PlPII'le!SlenitJaitle dail. Gend!o 1Clirvtil1Je lllleUilia 
rieillalZJiJOllille iistl'luittOll'lila 1e :nJotn 1a'V!l'lebbe 1esltelI'IIlafflo ile riagiilOllilli fil baise iaililie 
q1UJai1i viend.IVl�llllJo dl]saittese [JJe 1c011I11cilruJsiJOIIl!i: :llotml1Uillai1le1 idlall predetto u.fficdo. 

La 1Cle1I11SUI'la 1111otn !PU� 1Jr:OV1all'le a1Clcog(ldimell1Jto, 1c101nJtr.aiddetta �Cloon'� diaJlJIJe 
11ilswli1l~e liln .artrtii. 

Il COllllliltlaJ1lo '.I1elllloilco AmminlilstrlaltdJvo !pll'esso lill Pirro�VVleldiiltoo:laito ailJIJe 
Qpwe Pubbllliiche dii PailJermo, nel '.Pall'leire posto �a :llOllilldlalmenito re mol1lilva2JiJ011I11e 
dlel dleweto :ilmpugnrato, rsd � rdlalto [pliJeoomellllte c�ll!'lilco deilJlie ~,_ 
meinrtialZJilo1111i dlOII'lmuJliarte dia1lrl'ufficio iiJstru:titroll'le ed � p&Vi�1IlJU1to, dJn. tm'armpia 
dlilsaimiJna :imm'lllllJe rdlad� vizii wogtcd rdledJorbtli, a 1dliJvielrrsa -concilruJsilOIIlle -a 
ll'iil1lellllel'le, 1cilo�, 1che ilia �dJel'liValZJ�iOIIlle 1cMestJa dit1. 1coocessilooe dailJlJar NaiOOIJ.li. 
eJVll'!ebbe mcessMcilamenite ilnrteir:ll&:ilto isu qweilim 1aisse1Il11Ji11la ailll'EiNEL suill~ 
1bla:se dli un rllrdpldioe �mddnie �dli 1a1I1giomenil'Ja:z:i.IO!llli1, tria dli il.Oll'IO c0tru1esise : 

1) i1a prlima che � le .aiaqwe 1sila a[ivee rerhJe oobarlrviee deil ifl~ 

S. P~o oOIIllcOIIU'I011110 aJIJJa :llormazil01111e 1diellllla parit:ai1la d\ilslponliibdil.e dell. fimne 
Al~calll!1lairla a m01I11le idelilia derdivlamonie 1dJelll'liJmPiiam:fio didroellletitTliioo dientJ,. 
milnai1lo 20 sa1ll1Jo Al1Cla!nrtall'la di P!"otprliiet� delfil'EN\EL �; 
2) ilia IOOClOIIlldJa, ICOII1l'lela1:1a agJli �alOOerlJalmelnlti rliellila Sezdrorrue rndiroglmfiOSJ 
idi ~ermo, IChle ilia idlilspolllJilbilldJt� dli aicQJUJa esilsteinrtie neil fiume Ailican.taira 
� � notleviOllimellllte 1iln:llerl'lil0l'le l'iJ~etlto 1a qlUJeUilia OOIIllceslSla ail.il.'ENEL �; 

3) Wa ter2la, dii rciairartterrle �CO!lJciliwsdV'Oi, �cfue I�ttl tailJe si.itula.iJioo.ie � ogtnii 
ruilrtlerilOlrle 1c01I1Joessil01I11e dii �aicqwe, 1sia p!Ulre I�ttl qlllia:nJllilt� modesta, diail. baicdino 
dii 1ailiilmeDJtaizJilooe idielilia �dJe~hnaJZ/�:OIIle didroteliettr:liJca vieNebbe tad ag,g1r1a:V1aire 
'l.llllla siJtluazitOIIlle git� drefuliltaria 1con ieivl�lC1ell1JI p1r1egfuudil2Jilo dm dfurdltltli. del,. 
ll!'ENEL �. 

N� miJglLiJoir prl'leg1i10 hia l'railitJria �cellliSUI"a 1ootn wa. qwar1e� 'Vilene dedotto .iJ1 
Vlil2lilo 1dJiJ 1e1ccesso 1dli ipoitwe �dia CUJi ,saJlrlehbe a:ffietto lirl lPI'IOV'VediJmellllto li.mipl.
llgttllaito 1per �colllltiraisto �Cotn il'.a1Uitmliizzazdo1I11e 1rlilial.slcfu.il�a aliLa. Nai1loilii !Per ilio 
SClaJV'O 1dJeil poz:zo. 

Ald esdliudJel'le, iiJn:lla�tlti, Ia CICJIUfiglUiI'abill.li.it� nella spec:ie del VI�lZI�IO 1dled!
ottlto -rainclhie 1a IllOlll voiLeir teniere rconlto deil.il:a ci:rcoisltan.Za rche il.'aamidetta 
1autOI'li.izZJalZJiJ01DJe riilgiuairdJa~ lia 1capilladonie dli vieire� e ~opirlie :llal1die 
sotltel'll'laJDJee meil11lrle wa. dc01rl'leinrtle, 1oome ll1IOlll cotnrtelSlba, ha 1ca!Pr1JartJo acque 
subailvee faicenti pra1rite del baJCI�lllro d!mbrtldlero idieil. torrente S. iPooilio e, 
quilndJi, a:oque rnon arwllornome riilsperllto a qlllleilllie� �che ailiilmelnrtlaJDJo ila 1001111Clerss10l!
lle ENEiL -1si potne ,tn mandleria deillelrmiin.Jap. fil �riiliilevo che l'ain.:zJi.. 
dlertlta aiutOI'lilZl2lazJfa:me .1era �staita a:-.ill.raiscliialta 1SIOitlto il.'espllJiJclilf:Ja rcotndJiZliJoa::ue Clhe 
notn �Cll1eaJsse litn 1ai~cwn modio .p1r1egilUJdJilIDo a dlilrlilttli 'lN!eeisilstellllti, ailmosita:nza 
questa che idlenolta 1chilaira:meinrtie �l'ilmpotslslilbiJliilt�, liogiilCla prlima 1cher gliiurird:
ilca, dii ll'lavvilsaire 1'1aisswilto 1ciotnrtr.asto tria urn. p1ro1VV1eidiimenrflo� rdlLatsicliiartJo 


496 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cOIIl l'espldioiltla 1sail.~ezzia d1e1i dliD:drtrtJi dleii t&ZliJ �� �.'iailitro pil'CJVVediimel!llto che, 
sull poosurpipasto [pl'lopcr:liio ,delllJa weSilOl!le di illallii dlitrdltlti, diilsipcme il'adlozJiiooe 
de�llJe 10IPfP01"1ruinie miJsurie per 1~imim181J.1e 1]a silt~ilcme 1leSivia. 

Quamrbo, dinfinie, iailil'iadomiooaito pmgliiudiizJilo ,dellla 11.Jeglli1Jtlilma mipetrtiativia 
,dietlJJa il'liloolI'IJ1enille ad 1otteniere JJa 1(lOIIlJCle\SlsLOl!le diellile a1Clq1Ue1 !l.'dl:nV'e!lllUltle, 
� 1suffioilente cr:liileviaire, par dJmos1JNm'IIl.le l'1ilI1fondlartlezl2la, che taJlie Slirtruiatzlilcme 
1soggierll11ilva ipll"edi&1e1IJ.2JilaiJJe ha l\l[)Ja 1siua viaildidiiit� nei ,cOIIldlronrtli idiegllii ailtrtl. 

j

aispilriainiti ,ailllJa 1oOIIllcessi01I1e, :rJJon 1ceTfllo IIl.lei ocmil�ronti dii ooffiooo clllel siialll.lo 
1liltoilmlil dlii ~1ccmcessilone pireceidJenillemente aissenttta. Afffia iluce deililJe 
�SUJesiposte 1cioinsildiet11a~ilonli, 1ill rdlc011so via il.'lel1ij)litnrto. 

SUJSSilstJOllliO rt:ruill1J3JV'.iJa giJUslJi, IDOIUiVJ. par IClOIIIla;>enJsare OOll'�)egi1'1aJlimeo:l1Je itra 
JJe ,pan:iti we ISpiese e g1lJi OI10ll'!aiI1� dii 'CllllUsa. -(Omiss~s). 

TRlBUNAiL�E SUPERIORE ACQUE, 19 diilcembre 1973, n. 38 -Pres. 
Gilallllllaittaisi!o -Est. V:ivenmo -E.N.E.L. (arvv. Maz:z.ullilJo) c.. M!ilil.liJsltle 
dleil w3JVIOII'li pubb[li!ci e Mdlnlilstlexio dleil�.'lii:nttemo (avv. Sillalto B!roo.z:i.Jni). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Competenza e giurisdizione -Sottensione 
di utenza -Parziale -Compenso -Controversia sulla congruit� 
-Giurisdizione del Tribunale superiore -Sussiste. 

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Sottensione 
di utenza -Parziale -Compenso -Determinazione -Criteri. 

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47). 
La controversia suHa congruit� del compenso posto a carico del 
concessionario di parte di acqua concessa ad aitro utente rientra nella 
giurisdizione de1l Tribunale superio'l'e delle acque pubbliche, perch� il 
compenso previsto dall'art. 47, comma secondo, t.u. 11 dicembre 1933, 

n. 1775, viene stabilito nell'esercizio di un potere discrezionale, a fronte 
del quale la posizione del p'l'ecedente concessionario, attributario del 
compenso, si configura. come interesse legittimo (1). 
Il compenso previsto dall'art. 47, secondo comma, del t.u. 11 dicembre 
1933, n. 1775, anche se determinato discrezionalmente dalt'Amministriazione 
nel suo ammontare, deve tener conto della natura e del


(1-2) La sente!lZia Trib: 1sup. acque 24 ottobre 1960 n. 30, richiamata 
nel testo della decisione, � pubblicaita irn Acque, bon., costr. 19'60, 463 con 
nota di CORSARO N., Il diritto aLla indennit� nella sottensiooe pwrziale di 
utenza, 'e in Foro iamm. 1961, JI, 569. L:n quehl'occasione H Tribunale superioTe 
afferm� ,che la mancafa determinazione del compenso pu� e.sseTe 
censurata solo p�eT via di legittimit� con ricorso al Triibuna1e supeT'iore in 



PARTE l, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 497 

l'entit� del sacrifi.cio patrimoniale arrecato al precedente concessionario, 
in modo da realizzare un equo contemperamento tra ii suo interesse a 
ritrairre dalla conces.sione Le utillit� aUe quali essa � in modo specifico 
preordinata e l'interesse pubblico, che l'Amministrazione ha inteso soddisfare 
imprimendo una diversa destinazione ad una parte deU'acqua (2.). 

(Omissis). -1. -Si �premette che, contrariamente a quanto sos1Joourbo 
dlailJl'A vviocartiu:ra GOOJertaille dieilJLo Stiartlo, lia cOIIllWovemila ~ 
!tlleihlJa giilua:'liisdliziiOlnle dJiJ q1UJesrtJo Ttrliibwrmllie Su;pelrdmie pel1ch� .fil col!Il{Pe!IlSo 
!Pl"ev'~srtio 1dailJl'art. 47, 'SetCl()[llJdo ioomma, 1dlell v1igen.rt;ie ,t.u. suilWe raloque e sugll!i. 
dimpilaJniti 1et1Jertitmci V1il00Je stabhlli.lto ,diaJlrlia Ammiln.iiJstlraZlicme dleti JJavord. !lJIUJbbJJiloi 
:nieilll'eseirc,imiJo 1dii! IUIIl pOlbeire dlilSC!l'ledoniaflie, a :lioonte 1dell qlllialle llia 
posiziooe del precedente concessoinario, attributario del compenso medleisiJmo, 
1Si 100illlfig1U1ra come liJnlte11esse lliegdrtJtlimo e ll1!on come ddirdl1Jto soggeitt1V10 
peirfu1rtlo (1o:llr. 1in iterimi.ll1lii, .Jia ISeiill1JelJ:wa 111.. 3-0 diel 196-0 di qweisto TII'ibunailie 
Supe111ore, dialhlll:). q1UJailie dJl Oolllieglilo ll1IOlll1. m moti'VO idJi diilsoosrtiaimi). 

2. -Nel merHo il <ricooso si appaJ.etsa foodato sotto l'ass<Xt'bente 
profilo dlell 1dliifutto di mOlbi'VaizJiJOIIlle. Come rliisulJJta dlallllie priemeisse, :iJl deci:
leto 1ilm;pu~arfJo, :nJell 1e1oocedeire all Mdlndisrtieiro dieilll'I:nibelmo idJi dieirdvaire 
dalle sorgenti del Peschiera la portata di litri/sec. 1 per l'approvvigionamel11ilo 
,iJdJrilco idlell Centro [['l!liOCollita p11:10ifug!hli sbrlainliJeri di Fiairtlla Sabiill1la ha 
riconosciuto all'ENEL il compenso annuo di L. 1.400 fPel' l'eneiigia 
proidOl1ilia 1iln meno :nJeglii 1impiJail11ili �iJdlroolJettirlici dl1 ColfJillfoa Ga!llliertJo, Molllite 
Ar1gento e Recentino. 
,/ 

Il lY.D�IIllilstero 1dlei LL.PP. ll110ill ha periallitro, enfUIIlloiato ilre m~ilond clre 
Ilio ih!llllJno 'iirldlolfJto ad eseirciitairie ll1leihla :llaitrtli!spielcli.le, li[ poteirie d!LscrezruOll1laJ.e 
dii 1dJetermill1laizliJOl!DJe dlel 1coimpooso medlilallllte tla :fiissaz.ii!Ollle di IUIIl amm!on<
llaire 1chie :pu� ben dJefindmsi Simbolliilco. 

LlllVletro inell tielsito del 1pr10'VVedliJmell1!to 1Sli: pooC�lsa che ila 1dlilspoista CIOIIl
�cessione dowelbbe 1comportaire una riduzione di potenza di Kw 2,30; 

sede di :giuirisdizio:ne ammimstl"aitiva e ci� a:nche se il1 rdcOOTteIJJte si ilimitii 
a invocare fa lLquidazione di un equo compenso. 
Un pi� al!lltico ipriecedenrte, sul purnto, � lt'appll'esentaito da Trib. superiore 
acque 14 ottobve 1949, Foro pa�. 1950, I, 35. 

La illegittimit� ,del provvedimento che m;eghi il 1compenso o noo ne 
contenga la determinazione � istata affermata dal Tribuna.ile superiore con 
le seIJJtenze 6 'luglio 1960 n. 22 e 9 luglio 1960 n. 23 in Acque, bon. costr., 
1960, 375 1e 37'8 'e 127 luglio 1.963 n. 24 in 1questa Riassegna 1964, I, 20'5. 

Txib. sup. 1acque 8 novembir�e 1963 n. 30, Foro amm., 1964, I, 1, 444, in 
un �caso in cui V'eniv;a in awUoazdO!ne il.'arrt. 47, primo comma, ha affermato 
non� costi11uil'e motivo di ilJ.egi.tti.mit� del provvedimento :La mancata fissazione 
del compenso, onde il pxovvedimento non pu� e.sser disappUcato da.il 
giudice ordiIJJario ma deve 1esser mtegiraito da[ITQ pi.a. 



498 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che la sottrazione di l.;isec. 1 tenuto 1conto delle portate derivate dagli impilaJnltJi 
lild!I"oelliertrtmkii dln 1quiestkme IIllon � talle .dia iailiteriare Jla frnlailiilt� e :t'ecioIIllOIIlllila 
�dJeWLa 100DJ00SsiJolille d!d:rioeilieitltlrlilcia; 1che i!Ja: s1oi1ltriaQ:1i101rJJe diei1l'aicqUJa llllellilia 
milsu11a :indlilcartia iavvierir� g11aidluaJmeo:irbe, dln 111eilia~ooe d'din!CIOOmelill1lo deil. 
cOOiSUJmo potabile; che i suddetti iill(pianti idroelettrici sono in .gran 
pamte aa:nmortlilz2lartJii. 

Queste IClOll!SildlwaiZJiioni, per�, ainiche ra p111escimdlell"e dall!a illo1110 din!cooferenza 
sulla quale si � dilungata la rd!ifesa dell'ENEL, stanno semrpl]
dicemenrte. raid 1ilndliicaire 1che, 1se10orndo di1 prurnrtio 1dli vii�sta dieil Mdmsteiro, 
illa nnmvra 1cOlllciessiJOllle nron � rsuisciettiJbilLe idli aira'lelClaire un Tiill1eV'anite m1ctriiificlilo 
1e1oollllomJi100 rall. lp!1eJciedrernte 1cicmciessilOl!llairiJo, ma llllon 1dallllllo 111aig�!CJ1I11e dieli 
OI'liltlell'i illn balse ali qUJawi lii1 1oompeniso � srtlaito1 oailJciollaito neil!l'li.m[poll'lto dli 

L. 1.400 
lalillillUle. 
Ulllla r�IIld�lcarzJilOIIlle dln proipoisirto !Sii ll'liln'VI�lenie pliluttiosrtio, negld aJttii dieiLl'iistruttoiria, 
che :rinviano ai ccr:iteiri dettati dal Co1I1Sigilio Superiore dei 
LL.PP. in un caso analogo (iconcessione di una d!�rivazione di l/sec. 5 
al Comune idli Moirluipo), nel quale venne stabilito che il compenso do


vesse ressrerre pairi railllia 1somma diovurba 1dlall. iPII"eloodlellllte ro01I1oelsrsdio111a1rdio ail!lo 
Start;o, 1a tirtlooo idli 1Cl!lilill01J11e rallllllUo, dln xra:ppOII"to rall.ILa p1wd!i11Ja dii K w. arre-. 
cartia 1dlaJ1lia !IllUlovia rdelll'~iJone. 

Bwail.tlrlo, lalillClhe :aJd aimmette111e 1che1 questi UilrtJiimi iCI'lilteri, a1DJCorcll� 
non ll'.'li�ohilam1artii esp;oo!SJSamente dal deClll'eibo dmpugnartio, 1siiiooo sitartlt 18.P1P�l!icaJti 
neilila :llartrtrlJspeciie, :nion � 100llll1le1sta1bille wa 1carienzra rdi una mortJiivazlix:m.e 
adeguartia ed eS0IUll'li.etnite 1iln 0111diilne ai!Jl'enitilt� del 1coonp1enso. 

Ed invero il compenso ex art. 47, S'econdo comma, d'el t.u. 11 dioombl1e 
1933, n. 1775, aineihe sei dieiterrm~aiibo idJ]scirermOIIllallimelnite diallll'AmmilmstlrlaZJilone 
IIllel !SUIO 1amm00111:Jaire, dievie r1Jenere cOl!llbo d!eil.ilJa natUII"a e dlell'
1eo:irbilt� .dJeil 1sa1Cl'lilfidilo �p1aJtlrlilm01I11iJaJllie 1aJll'[1eciartJ01 iaJl IPII"elCle1dierrube 001IJJOOS1sdi01I11a:irdio, 
lin 1moid10 idia o:ieaiLilz:zJ~e un 1eq1UJ0 1c0011teJIIliPeirrarmento itlra dll 1SU101 dlilitelI"e1sse1 a 
ll'I�l1:JraJll'[1e 1dla1hla conoe1sjSlii01IJJe llie UJtdil.dJt� aiillie q.ailii. essa � .in modo spe1clitfico 
pireoodlillai1Ja 1e i1'1nere1sse1 pubbilliloo1 1che iiJl Mosbeir10 ha ilruteso sodid�lsdlalre 
~mpll'li�mendio UIIlla 1diiivwsa deSitl�IIlazJ�IOIIlle aid UIIla !Pail'lte de!ll'ia:cqruia. 

Nie1lia :fia11Jt]51P1e1oile qrUJesrtJo corrubei:tn(plerameo:irbo n1on �Sii � vierilfiicartio pe111cih�, 
a :�l'on1Je tdli UIIla 1aJdcerr<talta riidluziJone idi rportJe111zia, � srtlalto srtlaibli11Jil1Jo iimmotivatameinte 
un iimporto microscopico (ra.g,giua1gliato, a quanto rsembra di 
poter diesumwe rd!ag[lii atitii 1ilstrru1lt011i, 1all. 1oa1r1Jone allllnuo rdolV'Uto diall. pireciedente 
1001IJJcels1sd~m.airl�lo alliLo Sr1Ja1to, 101ssiia 1aid un eliemenltlo e1stlrla1r1Jeo a1lilta 
V1alLUJ1:JaizJiione rd!a rc~eire). 

Le .svroll.ite� coltllSli.ldell'lazJ]cmi 1oomporrtlaino ll'1aicciogll\�illlie�nto de�l. .giravaime e 
per l'ieffetrtlo, il.'air:mlllili1ameo:irbo deil [pll'ovvredilmerrubo �imprugina.1Jo., sai1Vli gli 
uillteirwirlii iPll'IO~eldlilmellli1li de�l.il.'Ammlilnis!WazJ1one. 

Le spese e �g!JJ1 01I10t11arni dlel �~ilUJdlilzliJ01 !plOISSOIIllo 1e1s1sere tUltrtaV1ila roompensaJ1Jt. 
-(Omissis). i 

.. 
I 

;. 

~~~~ 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 499 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1'9 geD.IIlladio 197'4, ill. 1 -Pres. G.iJalilIIllai1rt1aisilo 
-E,st. ViiVleln2liJo -SatrrtJOI!i ed 1allltrii (fcllVV. Giorg&airurui:) c. Mii'
l11�IS'beiro dJeti !liaviOII'li ri;rubblliloi (avv. Stiamo Zioboilii) ed Enieil (ravv, Mraz


. :ZJ'UW~o). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Proroga 
del termine per la presentazione del progetto esecutivo -Proprietario 
di area interessata dalle opere -Interesse all'impugnazione Non 
sussiste. 

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 55). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Ammissione 
ad istruttoria -Proprietario di area interessata dalle opere Interesse 
all'impugnazione -Non sussiste. 

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 7, 8 e 49). 
Divenuta inefficace l'originaria dichiariazwne detia puibblica utiUt� 
di opere inerenti ad una concessi-One. di de,rivazione di acque pubbLiche 
a scopo idroeLe'ttrico, i proprietari dei terreni indusi nel progetto esecutivo, 
se sono portatori di un interesse qualificato alla rinnovazione 
delia dichiariazione di pubblica utiLit�, non versano per� in una posizione 
giuridicamente rilevante neU'ambito del rnpporto concessorio e 
non sono perci� legittimati alla impugnazione di atti che in questo esauriisicono 
i propri effetti, quali i provvedimenti con cui l'Amministrazione 
proroghi il termine per la presentazione del progetto esecutivo e accetti 
in sanatoria il progetto presentato dopo ,ia scadenza del termine (1). 

n provvedimento, che ammette ad istruttoria breve il prrogetto esecutivo 
deUe opere inerenti ad una co.ncessione di acque pubbliche e ne 
ordina la pubbiicazione ai fini della dichiarazione di pubblica utilit�, 

(1) Srwlla !POsiziOllle idei terzi in irapPorto a1l potere de!l1l'Amimrustirazione 
di dichiairaire ila decadenza del conoessionairio per l'inosservanza dei termini 
fissati [per il'inizj,o ed il compl�etamenio delle opere ed ail connesso 
pote:iie di .concedere l.a prorogJa di tali ,teTlffiini, si �Ccm:fu'oilltino Trib. SUip. 
acque 1 1luglio 19o615 n. 16, in questa Rassegna 1'965, I, 1090, che ha escluso 
�che .l'aspiirante 1arr1a cOll'.loessione 1si�a tirtolaa:ie di :in.te.l'esse qualificato ail1a 
dichiairaz:ione di decadenza, e le ,senrfienz1e Trib. isup. acque 8 giiug)no 1966 
n. 18 'e Ca:ss. 7 ottoblt'e 19:69 n. 3194 (Fo!J"o it. 1967, III, 53 e in que,sta 
Rassegna 1969, I, 965) il'ese: neil medlesilmo giluddizio, che haim.110 i!Thoo1110scdiurbo 
la titoJ,arit� idi U1t1 i.ntei'esse S[peciil�ico :e differ.enziato in capo ad un sog.ge,tto 
che, nel p!l'esentall'e domanda di ,c,oncessiooe, '~eva chiesto fosse pronunziata 
Ia decadenza del ![n'ecedente concessionario. 
Su argomento, dr., a[l.tresi, Trib. isU[p. acque 18 .a!Pil'iiie HJ,68, n. 9, sempre 
in questa Rassegna, 1968, I, 646. 



500 RASSEGN�A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

impugnabile dai concorrenti aila stessa concessione in quanto idooeo a 
produrre un'immediata lesione del loro intere'sse, non lo � dai proprietari 
di aree interessati daUe opere, rispetto ai quali rileva unicamente 
come atto preparatorio ardinato alla dichiarazione di pubblica utilit� (2.). 


(Omissis). -1. -Evidenti ;ragioni di connessione so1g1gettirva ed 
oggettiva consigliano di disjporre, in via prelimin81l'e, la Tiunione dei 
riilcorisi i�IIl. 1eipil~. 

2. -Con decreto 30 aprile 1962, n. 661, il Milllistiro dei Lavori 
Pubb]iloi ha altllillUllWaito d'ufficilo: 
a) 1ill diecre1Jo 311 llug-ltio 19519, n. U51, dlellil'Ufficio del Geniiio Ci


viillie dli Tlrenlto, dli apipirolVlaZ;iJOlr)le dcl [pl'Olgertlto eseC'Ultirvo i:presen<taito daililJa 

so1C1ilet� SM!ca Moll'Velllo lill 27 iiebbmiio 1958; 

b) 1ill [pil'!Qpllliio 1diecooto 13 gelllillalilo, 1960, n. 5756, liimirtJarbamenrtJe aiJJla 

pail"te 1iln 1001i hla piioriogiaito lill rllermilnJe per dll 1compdimento deililie esproprdia,


zilonli; 

c) 1ailrtmi. [pil'lorvved:imenihl :SUIOClessi'Vli 1c01DJcetmeinlti l'ul1Jea:iilore pirorogia 
di quelst'UJLtiimo <termJillle (d.m. 5 mag,giio 119161, lll. 561) e l'<a(l;>pl�:".iwazl�IOoo 
. dii iUIIl. 1el]aibOII'lartlo 1illlrllegmartJdivo d1eil progietto 1eise�lUllJivio (IIllota deilll'Ufficlio dleil 

GElillilo Oi'Vlfile idi Tuen1to 1d:ell 28 I1J01V1emibre 1,961, n. 11057). 

Ne ,cOIDlsegtuJe 1che, IIlleil l1ilcorso IIl. 68/1'960, iSl� � vrwifiicartia :La CetSsa


z1ilcme 1d:eilJ]Ja maiteriila dlell 1conrlleindiell'e per .quanrtio concemne ll'ii!mpuglilJait:i'Va 

d:ei pil1ovveddimenrlli 1aininJullJllaJt d'ufficio, e ipll'<elelilsam&lltie dieil d.m. 13 gelll


nalilo 1:!}60, IIl. 517'516 (1per lia pairite TtilgtuJalt'dalllrlle� il!a pll'Qlrloga dieil iteirmilille di 

uiLtilmaizi!cme ,d1egllli esprioprti). 

'l1allie ,concessilone !lliolll dinvieste gllii ail.itrd iaitrtJi !�lmpUJgniarlli, vfile a dill'e 
il d.m. 28 ortltobre 1<91517, n. 37�60 ([pil'IOil'IOgla id:ell illecr-mdinle per iLa [pil'!Elseinrllazilone 
dleil pll'Oglertito eseOOJ1iivio) e !La IIllota li8 :IiugJiilo 1-959, !Il. 3291 (ace1etta21tooe 
1i1Il 1sMl:alborila 1d:ell prioglertito eseCIUlhlJvo prielsElili'bartJo dopo iJJa scadootza 
deil illermJillle 1come 1SO[pil'la ~ooogaito) e lo stesso d.m. 13 ~dJ~, 1960, 

n. 57516, 1per wa palirl'be :IllOIIl IOOll1IUllillaita. 
(2) La 1senteneia Trib. 1SUJp. 1aicque 1 giugno 1966, n. 1'6, citata mmotivazione, 
� pubbllicata neill:a Rassegna 1966, I, 1127. 
Sulla legittilmazione ad impugnare l'ordinanza� 1d:i ammissione a istrutto1rta, 
1cdir. Jie sentenze Triiib. sup. acque 8 gtiugno 19�616, n. 18 e Oass. 7 otto"'. 
b:re 1H69, n. 3194, cit. SUp!l"a. 

Quanto alfa natura di atti p["epal'atori ed alla conseguente inimpugnabHit� 
degli atti del pToceddmelllto che iptrecedono 'la �dichiarazione di 
pubb1foa utilit�, trattasi di principio pacifico, per un'ap1pUcazione del quaile 
cfr. da ulitimo, Cons. Starto, sez. V, 16 ottobre 1970, n. 742, Cons. Stato 1970, 
I, 1�636. 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 501 

Periailrtl!'lo, 1con ridierrlJmenito �a rdiettroi iartlti, dil 1g1r1awme deve essere dlilcMarrato 
�ilnammJiJss~billie iper ddrlleitito� rdd liinrterelsse. 

A qUJesta 1cOIJ1ciliuistOIIlle 1si pervdiene medlilalnite <\llilla esatta messa a plUJillto 
deilJlla ISittUJaaJiJOIIlle 1~ilUJrdidJica 1sog-~a rdellilia q'Ulaile d dcora:ielillbi. dinV101cano 
din .questa :sede aia 1JUJteilla. 

Essi, irnvierio, lllie1Jlia woro q1Uall!ilt� dd 'Pl'qpll1�le1lairii. dii :tieirrenli a mair,ginie 
deil l!Jaigo dii MollVIOOO, rdes1Jmai1Ji 1allJllia 0$IIDqpil1ilaiziooe per.ch� dinJtea-esisaitd diallillie 
opere 1merenti aililia �CIOlnlcessiJOlllie dli rdletri�IVa2l�IOOle a scopo didlroellieititxliJco a 
SUJo �tempo ( 19�48�) 1aissentii1Ja affilJa 1soC1iJert;� S!lll'lca� MollV'elllio, sono siJcwramet111Je 
iLeg1i1ttilmai1Ji 1aid iilmpuigin:arl'le ~ provvieddmeniti 1con li. qooil:i sono ISrtlaitd p!I'O!l"Ogaiti 
di �termilm oll'l1~maird iper 1fil 1compilmooto dietgil;i espropri: rifl che hiamllO 
:liaitto 1dOilendJOsi rdeililJa ,ta!I'ldJiiv:�lt� dJeiLl!Je ;ptl'Oll'IOlgihJe ed mVIOCaJlllJdO ~llllte 
JJa V110ilazdione 1dellil'1aTlt. 13 deillla J,eg~e fOlllid�llIIli�IIlltla SUJJ.llie esproprd.iarzdiond. 
per puibblLiJca urtrlillm�. 

Oil� 1posto, ed UIIl8. V1ollita !l'tlicOIIlioscilUJta, dia !Pair1Je deil Milndlsitea-o resistente, 
�.'1iJLLeglii1Jtimitt� 1deilll:e pil'IOII'IOghie 1Jn ,qruestiJone e aia 1SOpiI'l�lJVVlel1Uta Wnefficacila 
dlelilia 1Clll'I�J~mairdia �d]cmall'la2Jilone dii pu1bbl1iJca urtrlilliit�, con c0111Jsegiuente 
111JecesS�lt� 1dii 'lllilla lllJUJO'Vla rdiiJch'�JalraZJilolllie, ll1JOlll 'Si viede qUJail:e ill1J'beiooslse albbdJano 
<i 11ilcol'll'lell1Jti 1a rooniSU!'lare gl1d aiJJtll'li (pl'lovvedilmell1J1Ji ir:rnpugttl!aiti, che llllOil 
I�JilJerti1sc0111JO 1ail ipOOICediJmelllJ1Jo esproprdiaitiV'O, e !lllOlll .iJnicidono sull. iJJoro d�.;
riiJtto di pll'IOlpll'lilet�, 1esaJUJI'lendo d, iJJoro effie1lti nellil'iambiJto del mpporto ooncessOII'lilo. 
AissumOlllio, 1i1Il 1sostalnzia, i ricOll'lll'le!llJtd di essere pOII'ltaitOII'li dii un 
mtereS51e quiail.i:fiicarto rall!la il'.'liJil.ll1JoV181ZiiOIJJe llllon 1solitamo del �proooddmooto 
di �espvo(pl'lilo ~a �comilniciiare dall!Uia dJiichdiall'lmone di ptUJbblliiJca urtrlill1t�), ma 
aJJtll'les� diell procediJmelnlllo 1collllcessor:ilo, 1sdiocilato llllel rdecreto dli coociessilooo 
del 1948, neillla mdSUil1a din 1cu:i una 1sifl�aitta ll'iJrmlovlazi�one .potrebbe aig1evoi1aire 
dJl pait11ooiinJilo deliJJe !Loro ll'llag1iJOlllli dli. rflUJteiJJa leicOllliom1ca ed ambilell1Jtailie 
megliilo .dJi quiaJillto non rsila avvenuto llllel icOII'ISIO �dlellla priilma distruittortia, 
svoltasi iilielil'I�Jmmediilaito dopogUJooria. 

Questa fusi llllon (plU�, per�, ressere 1CIOl11Jddviisa ~cch� Jia posiarl.'Olllle dred. 

ll'licwrellllti, qflllall!i tpl'01p!1iletaird dlli rtrell'lrelllli rilniciJJUJsi dJn UIIl progetto rd1i opere 

per Jie quiaiJJi � I�ln 1cooso lLa 1d~chJ�Jalrl8IZJilO!l di~ p.u., 11J()[l aissume, din q'Ulainto 

talie l'I�JJJevratnZia ,g.iluJriildiJca !lllelil'rambilto d:eil ll'laippOll'l1Jo o0111Jce�ssOil'I�o: oome av


V1ewebbe 1se aid esempiilo, si rbrtaittasse dii itiJtolliail'li dli domainde� dli oorroes


sio1J.1Je funoompai1Ji1biJJJi CIQ!ll :la d1eriivazriJone a �SUO tempo as31entita. 

D'raJJtirra pall'lte., �che li. provvedimenti dli 1cUJ1 1Jrattaisi, collllsilsteoo ltllellilia 

pvoroga ,dJel termio:le pell' iJJa preselllJ1Ja~ilOIIlle d1ell lpil'logetit;o esecurtl1vo e peir 

llia 1co1s~ilOIIlle delJla di~ di Molveno, di!llleriisciano �sllriettJaimell a!l rap~ 

pol'to dii coocessilOlllle, si evillllce dall!l'iart. 55, piifunio �comma, ilietteir1a f) e 

secondo 1comma del! v:igellllte t.u. SUJ1il!e �aJcqll:lle, espiiessamenite iI1ilchdiamaito 

da1lil'.&mmilnilstrazirolne nell d.m. 30 aiprrhle 1191621, n. 661. 

Ed 1irr1fartlti, in V1i11't� di taile norma, melllltil'e l'osser\"arnza dei termini 
stabhliJti lllleil dieCl1'efto di ooooossilOlllie e :nel ll'ei!Jaiti'\"o dtlisc4JWilnare rpell' ila 

16 


502 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dierdVaJZJ10IIlle e il.'utilldizzJaelJitooe dieilJl'iaicqua Oo:noosSia roeo:JJ!Jra ifn:a gilJi obbildghJi. 
.g~�mrOOJ1Jii suJ. O()l[)JoossiJOOOiI'!�JO a peo:11a dli dleoaidenrzJa dil. Milnliis1IDo dei ilavoirti 
[pUJbbildcd, seinrbirlJo, per l.lie g;nmdi dterliMaizdloni, ti.Il Cotnlsigqd:o SuperiOll'e, ha 
!lia ifalcrut� idlilscrezliiOIIllaile dli norn dtilchli.oorure Jia dieoodeinzia e di p!t'Oll'IOgare 
fr tenmmi predietitli (i�llliCll'lllsi, qruiimdi, qruehlli. irnrtJeo:medd: :rigua:rdlaniti iJJa rptreseni1:
Ja2lii01DJe del p!l1ogiet1Jo eseiCUlbi.Vlo e il.'UJllbima\Zliiorne 1dlei wavoirti) q1Ula11oira 

� rd.o(){[)JOSCJa IUitl .gi�istiifioaibo :riirtla1'1do 1n1eilll'eseiouzJiiOIIlJe diellie O[ple(re �. 
In taJl 1ciaiso ila OO!nlceissil(){[)Je 1~(){[)JserV1a viaaiidtt� ed effioaicila, ma si 
rende 1n1eiooss8il'\�Ja rutlJa IIl!U!Ovia dtilchlilairruJiiO!nle dli p.u., essendo diivea:lJUJta 
, liinefficiaioe ope legis, per decoa:iso <lJeii. <temmim, quell1a contenuta nei!. decreto 
1oa:Uigililiall:'lilo dli OOIIllciessiJoinle (ciir. Caiss., 7 otmoooe 11969, n. 3l9i4). 
NelhlJa futtiispeioiie si � !PUJln!t�aillmelnite Vlell:'lifilciaita .J.a siituiarzliJOIIlJe sopra 
desOI'liltta : 1ill. 1che 1POll:'i1la ad �escflJUJdere ilia i:lon:fig'llll1aibiilliit�, din IClalPO di pll'oprllietami 
1esproiprtilaJn1dli, dli 1lJil liinrtleoosse qUJaillifioo,1x> a silndaicaire li proivvedlilmeniti 
1con 'i quiaiilii i'A.rnmffindisrtJI"alZlilone hia rdJtelln!Ulto :dii avvia.Jiea:SIL dleilll.la 
:lialciollit� 1dlilscre2liioinlallie arbbrlilbUJiltallie daiiliil.'aill't. 55 del itle(srtlo unico suJi1e aic,quie 
il'liiooinoscioodo, 1ail illempo stesso, ilJa lllieoosstt� di frur l'Ulogo, p& tu<t.tte le 
opere dia esegufa�e, ad una nuova dichiarazione di pubbllica JUtdlit�. 

3. -'1il secondo ricorso (n. 90/1962) investe il pi� volte menzionato 
deoooto milndls1letr1iJaWe 30 aipa:'hl.e 1'91612, ID!Oilch� ilia successi'Vla. ()ll'ldliiniainm ml.!
llliJsteo:'liJaWe 3 maiggilo 1'962, ill. 31218, di iammilssilone ad disrtiruttooia ibfrleve, ad 
senisi dteil 1sec0Illdlo 1coa:nma d:eWl'art. 49, t.u. acque, del ,progetto eseCIUltiivo 
27 febbradio 1958 (del qruiaJie � staita oodlililiata ll!a 1PUbbildciazd!one mtegirale 
!ali fiJnJi. 1deililJa nuova 1elilllalilJanlda d1ilchi.laira2lil0ille dli !plU!bbildcia UJtil.ldt�). 
Pier qlUJailllto 1C10IIlJCleirtne :l1ilmpugnathna dell primo 'P'l'Ovvedlimooto I�l1. 
gmvoo:re dJeve essere dtilchilruraito 1ilI1Jamm1ilsisiibilLe per dlifutto dli dinJ1leresise 
per Le medlesiime !l'lagiloni 1illlUJs1ll'larte din ocicaisiJOille dleilJlJa dJiJsaa:ndrnla dle[ preoodlenite 
ll'liioorlso. 

fil ,gria'Vlaime �, iperia!litro, 1iJnaimmiJssijbiJle lal!lllche per quianito colrl!oorne 
il'1ilmpugnaiti!via 1dlellll'10!l'ldit�lia1I12Ja millliJs1letriiiaile 4 magigto 19162, 1lriaitta1D1dioS1i dli 
atto prieipall'laltOi�ilo pre10!l'ldii1Iliaito .a!IJilia fUJtUJra idliohliiairazi'()lll.e di rpubbilJilca iUJhliliiit�, 
1come faille !DJOOl rumpugillia:bi11e rpe111ch� lrl!Oill susooWbille di airll'leloarre U111ia 
iliesilOIIlle 1aittuaille ia!IJl'liinrtleresse dei !l'lilcCllt'll'lenitli. 

GilJi 1eviernrbUJaiilJi mi 1dJi 1Jaiilie iaitto idJOVll'laa:lllllO, pell'l1JaJ!lllto, eSlse!t'e �leillUJncliiaiti, 
~iruJsta 1i 1p11inci\pi., dJn 1oocia1sii0illle 1de�1a (1ev�e1I11rulailie) dmpugnartJiV!a dleilfLa ln!Ulova 
dlfa:iliilairaruOillle di (p.lll. .dJi �tutte 11e 1ope111e 1c0Illtemplliaite d!ail pll:'logeitto ortigll.nai11ilo, 
1come modlifilcaito 1dlaililla viamilailllte : dlilcihilairaziilOID!e 1ohle, !itnrodel!llldlo sull 
diritto idi p!t'opriet� dei soggetti espropdanidi, render� attuale la il.esiooe 

del 1o:ro 1ilI1Jteireiase protetto. 

Vii � 1so1rbaini1Jo ,dJa 1aggiU11:1gere peir 1comp1lertezzia 1che noo v:i � ccmrlJI"aisto 
tria questa 1conC�JUISiiOIIlle ed rnl pa:iililiclijpliio dieilfLa dmpugnabiilJilt� dm:medltaita 
dlel pll:'IOVV1ed:iimeilllto dli 1atmm1ilssil01I1e 1aid :iistruittoll'liia brleve 1afEermaio I�.IIl ailJtre 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 503 

pronunce (cfr. T.S.A.P., 1� giugno 1966, n. 16), 1giacch� queste ultime 
ri1guru:idainio 1�attiiJspeeile idi a:foOfl'lsi pziOipootii dia soggeltti vea:sanrb.i. liJn uJilia 
divieo:tsa �S~iJOIIJ.le gi�IUJrdldiilea, liin qUJallllto 1e(M']CJCl\t'll'leniti a�Wa stessa CIOilllCessil<
me. 

Irn ailr1IDe prutiolJJe meinrtire I�ll. 1soggiet1Jo IClhe pall'iieoilpa ai!. !PVOOOdiimernJto 

1

C101I1JC1elSSOfl'liio � illeso din modo 1attiuai1e e diJreltrtlo dail.l'allllmilssione aid I�l$flrlUt1JOfl'lila 
di! 'll/Ilia dOIIlllainda 1ciooconreinrtJe, dJl p1VQPI'!i.ie1Jaa:dio di dimmobilii li!ntieireL~:rsatii 
dai!Jlie 1opleire dli deriirvia:ziooe 1subilsoo IUlllla lesilone aifrtruJallie� ooiLo aillJJolrquiandlo 
rgi1d dimmolbilli mede!Sli!mli wsaino aissog,g1elti1Ja!lli. a diicihila1razdiorne di 
pubilliioa u1rliliilt�. 

Le SVJQ(lrtJe IClOllllsiJdJeriaz�JOIIll� .�Jmpi1iJClal!lJO Wa deCl'lirumtO!TliJa odJi tmammJi!ssdJbilJiJt� 
1dlell iI'lile01T1so n. 90/1962, ll'lirmam.ierndo aissoirbirta ogini a1H1rta eeoozdlQ!Ue e 
deduzdionle. 

Si ravviilsall1io, turbtaV1ia, giiiusti mOlttVli per ~sare fu:nrtiegirallmente 
lie 1spese e giM onJOITlrutii 1dleil. g1udi~i:o. -(Omissis). 


SEZIONE OTTAVA 
GIURISPRUDENZA PENALE 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 116 macr."zo 1973, lll.. 519 -Pres. D'Aniel:
J.o -Rei. Tusooo -P. M. SiJsti (conf.) -RJilc. FiJore ed 1alrtro. 
Reato -Contro la pubblica amministrazione -Resistenza a pubblico 
ufficiale -Elemento oggettivo (materiale) -Automobile inseguita 
dalla polizia -Condotta di guida anormale determinante pericolo 
per l'auto inseguitrice -Sussistenza del reato. 
(c.p., art. 337). 
La condotta di colui che, alla guida di un autoveicolo inseguito dalla 
polizia, ostacola il mov�mento del mezzo inseguitore, mediante improvvise 
deviazioni e ritorni della direzione di corsa, cos� da porre una condizione 
di coartazione servendosi della propria autovettura come mezzo 
per usare violenza o far sorgere il pericolo di una violenza (collisione o 
tamponamento), integra l'azione del reato di resistenza a pubblico ufficiale 
(1). 
(1) Tenuto conto deJ. compmtamento descritto nella massima, il PTinciJpio 
affermato appare indubbiamente esatto. V'� da dire per� che, in fatto, 
� diffidlie diisttnguell'e l'ipotesi delil:a !l'esistenza a p.u. da quelilo deiliLa meira 
resistenz1a rpaissi'V'a, specie �di fronte ad una giuriS!prrudenza che altre volte ha 
ravvisato quest'ultima condotta nel fatto di chi, �conducendo un automezzo 
inseguito dalla polizia, eviti, mantenendosi al centro di una stretta cairreggiaita, 
di essere affiancato o SO�I'1P1a1ssato dal veicolo inseguitore (Cass. 25 ottobre 
1961 in Cass. pen., Mass. Annotato, 19>6�2, rp. 144, m. 243); anche questa 
manow�a infatti ostacola H movimento del mezzo inseguitore e compmta 
una condizione di coartazione. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 16 marzo 1'973, n. 618 -Pres. Benedicenti 
-Rel. De Figueiredo -P. M. Mrurucd (diff.) -Rie. Di Modugno. 
Sentenza -Sentenza penaie -Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata 
In 
genere -Integrazione della contestazione con l'interrogatorio 
dell'imputato -Legittimit� -Fattispecie. 
(c.p.p., art. 477). 
Gli atti mediante i quali pu� avvenire la contestazione dell'accusa 
non sono soltanto quelli indicati nella norma dell'art. 477 c.p.p., ma 
ogni altro atto che renda l'imputato consapevole dell'accusa e lo ponga 
:;, 
.�: 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 505 

per ci� in condizione di difendersi, come come ad esempio avviene per 
Z'inten�ogatorio reso al magistrato. Pertanto in relazione a un delitto 
di omicidio colposo, non viola il principio della correlazione tra accusa 
e sentenza il giudice che ricerchi la causa dell'evento non solo nella 
eccessiva velocit�, enunciata nel capo di imputazione, ma anche nella 
violazione deUa mano da tenere, non contestata, ma risultante dall'interrogatorio 
dell'imputato (1). 

(1) iSentenza coerente con il costante iindirizzo gLuTisprudenziale che 
ravviJSa la ratio dell'art. 477 c.p.p. nella garanzia del diritto della difesa anzich� 
nella necessi,t� di una va'lida insta1R'azione del contraddittorio, indirizzo 
che � peraltro criticato, in dottrina, da molti autori: v. in questa 
Rassegna, 1972, p. 361. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 20 marzo 19>73, n. 645 -Pres. Del 
Giudice ~ Rel. Turco -P. M. Ma!IT� ~dlilff.) -Rwc. PaniC!l'ozi. 

Sentenza -Sentenza penale -Motivazione -Colpa e concorso di colpe Concorso 
di colpa del terzo non imputato -Obbligo di esame Sussistenza. 
(c.p., art. 43; c.p.p., art. 474). 

Nel procedimento per reato colposo il giudice di merito deve valutare 
la condotta del terzo, ancorch� questi non sia stato imputato nel 
processo, e ci� per determinare l'entit� dell'iUecito della quale si pu� 
far carico all'imputato in 1�iferimento soprattuto alla misura della pena 
da irrogare (1). 

(1) In altri casi fa .giiurispr,udenza � stata ancor pi� esplicita, affermaindo 
che ai fi'lli. dii una retta applicazione de�ilia pena aii se1n.~1i dell'art. 133, 
I �e Ili! comma c.p., il giudice � tenuto ad �acc.ert!l!re, in teTmini aritmetici, 
l'incidenza nel fatto dell'azione concorrente di soggetti diV'ersi dal:I'irnputato 
(v. Cass. 12 ottobre J9,65 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1966, rp. 859, m. 1348). 
Di� tale concorso di colipe poi, il giudice deve tener conto sia ai fini della 
applfoazione della pena che a quelli del risarcimento del danno (Cass. 7 marzo 
1969 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1970, p. 888, m. 1233) anche nella 
ipotesi che 1si tratti di vialutare la �colpa dalla persona offesa non imputabile 
(v. Cass. 19 arpriile 1966 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1967, p. 542, m. 807). 
In dottrina, v. DE CuPIS, Sulla riduzione del risarcimento per concorso del 
fatto del danneggiato incapace in Foro It. 1957, I, W3; LATTANZI, Colpe concorrenti 
ed accertamento del grado di esse nei processi per delitto colposo, 
in Giust. Pen. 1959, I, 35�5. 

506 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 aprile 19713, n. 734 -Pres. Grieco Rei. 
OociOll:a -P. M. Suili1o ~conf.) -R:iic. Ab~eitti ed a1lrliri. 

Reato -Leggi sulla pesca -Versamento di rifiuti di stabilimenti industriali 
-Stabilimenti industriali -Nozione -Fattispecie. 
Cr.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 9). 

Agli effetti deWart 9 del t.u. delle leggi suita pesca approvato con 

r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, che punisce ii versamento in acque pubbliche 
di rifiuti di stabilimenti industriali, senza iL permesso del presidente 
delta Giunta provinciale, deve intendersi per stabiilimento industriale 
ogni impianto anche artigianale e di modeste dimensioni funzionante 
ai fini di produzione e pertanto � tale una porcilaia, destinata ai~ 
l'allevamento di un numero rilevante di suini (1). 
Reato -Leggi sulla pesca -Versamento di rifiuti di stabilimenti industriali 
-Scarico diretto dei rifiuti -Necessit� -Esclusione -Scarico 
mediante fognature e simili -Sussistenza del reato. 

(r.d. 8 ottobre 1931, ri. 1604, art. 9). 
Agli effetti deWart. 9 del t.u. delle leggi sulla pesca approvato con 
r ..d. 8 ottobre 1931, n. 1604, ch� punisce iL versamento in acque pubbtiche 
di rifiuti di stabilimenti industriali senza iL permesso del presidente 
della Giunta provinciale, sussiste l'obbligo della preventva autorizzazione 
anche quando lo scarico dei rifiuti non avvenga_ direttamente 
nelle acque pubbtiche, ma tramite una condotta, fognatura e simiU, comunque 
coUegate naturalmente o artificialmente con acque demaniali (2). 

Reato -Leggi sulla pesca -Acque pubbliche -Versamento di rifiuti 
di stabilimenti industriali -Scarichi che rendano le acque nocive 
al patrimonio ittico -Necessit� -Esclusione. 

(r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 9). 
Per la configurabilit� deLia contravvenzione prevista daU'art. 9 
del t.u. deUe leggi suJLa pesca, approvato con r.d. 8 pttobre 1931, n. 1604, 

(1-3) La giurisprudienzia mterip11eta estensiviamente la a,ettera dell'arl. 9 

r.d. 8 ottob!l.'e 193�1, n. 1604, conformemente alla ratio �che isipirra Ila nooma: 
v. nelfo stesso 1senso della rprima massima, Oass. 26 marzo 1971 in Massimario 
deile decisioni penali, 1-971, 118784. 
Con 1sentenza l8 aprile 1-969 (in Cass. pen., Mass. Annotato, 1970, p, 1784, 

m. 2690) �era .stato confel"In.ato H princiipio contenuto nella seconda massima, 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 507 

__,,,, 

che punisce il versamento in acque pubbliche di rifiuti di stabilimenti 
industriati senza it permesso del presidente della Giunta provinciale, 
noin � necessario che gli scarichi rendano le acque nocive ai patrimonio 

ittico (3). 

gi� espresso con sentenm. 22 :llebbraio 1968, in Cass. Pen., Mass. Annotato, 
1969, p. 413, m. 641. 

Con sentenza 215 novembre 1968 (ivi, 1970, p. 211, m. 241) � stato ritenuto 
che il reato previsto dal succitato a!l't. 9 pu� concO!l'!l'ere ooo quelilo di cui 
all'art. 6 poich� il primo .prevede la immissione ne'.LJ.e acque ;pubbliche, senza 
autorizzazione, di rifiuti anche non nocivi di uno stabi'limento industriale 
ed H secondo 1l'i>nfusione neLle acque 1stesse .�f:i mate!l'ie ,atte �ad into11Phliire, 
stoodi!l'e ad uccideire i pesci. 

In materia �dei reati previsti daiJ.l'a!I't. 15 della 1. 14 lugilio 19615, n. 963, 
suJlilia rtruteLa dieLLe !l".ilso!l'ISe bruoLogiche 1e dlelll'iartJtiJVlit� di pesca '.lia Oassazme, 
lirmitatamenite a'file ipotesi di delitti, ha affermato la configurabilit� del 
tentativo (v. Cass. 29 maggio 1969 in Cass. pen. mass. awwb�to, 1970, p. rn78, 

m. 1894), mentre oon 'sentenza li8 a1prile 1969 (ivi, 1970, p. 1785, m. 269�2) � 
stato escluso 1ohe il reato pvevisto daJ:l',art. 1'5 1lett. d) 1. 14 luglio 1965, n. 963, 
che punisce chi danneggia !le riso!l'se biologiche delle acque mairine con 
l'UJso di maitooie esp/Lodenti, deLl'energiia 1elet1rica o dd sostaln2le tossi!Che aJtJte 
ad ii.1n1toirpiidiire, sto!l'dire o uccideve i pesci e .gJi aJ.rtri oirgandsmd aicqUJiJtici,, 
s~a complesso irispetto a1l il'eato dd cUJi alll'iairt. 678 c.p. 1che punisce iLa fabbricazione 
ed iii. coonnnel'cio abusivo di sostanze esp'.Lodenti. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 3 maggio 1'973, n. '836 -Pres. Feli,
ce1Jtiii -Rei. SOO!l'damagiJlia -P. M. Maori (1cOllllf.) -Rilc. Stocclrlino. 

Bellezze naturali -Costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo 

paesaggistico -Momento consumativo del reato. 

(c.p., art. 734). 

n reato di alterazione di beitezze naturali si consuma con il compimento 
dell'opera abusiva, non potendo riconoscersi rilievo, ai fini della 
determinazione di tale momento, ai perdurare degii effetti deU'iUecito (1). 

(1) Con sentenza 28 aprHe 1972, n. �568 (121.41�5) !1a stessa sezione aveva 
affermato che il reato ;previsto e punito daJ.1',art. 734 c.JP. � commi!ssivo, i:stantaneo 
con effetti permanenti 'anche neJfa [potesi della costvuzione che alteri 
i1a bellezza naturale. 
Si noti �invece che, sotto a1tro pirofilo, d'�altronde riOO!l'!l'ente con :llrequenza 
�ed in concooso ,con il 1suddetto reato, lo stesso fatto integra un'ipotesi 
di reato 1Permanente: � il caso della �costruzione eseguita senza licenza a 
norrma defil'art. 3�2 della legge U!l'banistica (v. Cass. 3 ottobre 1973, in questo 
numero deJl.a Rassegna). 



508 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 maggio 1973, n. 998 -Pres. Grieco -
Rel. Pagge -P. M. Chiliber1Ji (oon:f.) -Riic. 01oeill1i. 

Edilizia -Vi~ilanza sulle costruzioni -Opere abusive -Ordine di demolizione 
-Competenza del ~iudice ordinario -Esclusione Competenza 
esclusiva della pubblica amministrazione. 

(1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 32). 
L'ordine di demolizione delle opere iniziate senza licenza o proseguite 
dopo l'ordinanza di sospensione non r'appresenta una conseguenza 
automatica e vincolata della violazione commessa, ma costituisce un 
provvedimento discrezionale che non rientra nei poteri deit giudice ordinario, 
ma appartiene atta competenza esclusiva detta pubblica amministrazione 
in funzione d;iretta detta tutela di interessi generalii, che solo 
mediatamente possono risolversi anche nena tutela di interessi privati (1). 

(1) La g:iulliiSptrudenza sembcra ormai ooiieintaita netl senso deli1a massima 
che si annota, 1conforme del :r,esto alla il.ettera d'ella (Legge (art. 32 1. 17 agosto 
1942, n. 11150) che attribruisce al sindaco H potere discrezionale di ordinare 
la demolizione: nello stesso senso v. infatti Cass., 16 febbraio 1968 in 
Cass. Pen., Mass. Annotato, 1968, p. 1474, m. 23185, ove petI"a:ltro si richiiama 
una precedente sentenza dalia Suprema Corite ('25 gennaio 1955 in Giust. 
Pen., 1955, II, c. 354) che ,aveva affermato ohe nel concetto di risarcimento 
del danno cagionato del reato edilizio rientra, quale mezzo !riparatorio, plll.'e 
Ja IOOi[]JtegiriazJi.one dn rorma specifica a norma delJl'arr:t. 2058 e.e., per cui l!ll()fll 
si SM"ebbe potuto negare al rpriv,ato il diritto idi costituir,si parte cd,vile al 
fine ,di ottenere la riduzione in pristino, e cio� di consegufa:e daiJ.i'autorit� 
giudizia!r.i:a l'Ol'dine di d~olizione. Secondo il LoscHIAVO (Ditritto Edilizio, 
1967, p. 593) l'art. 312, III comma della le1g.ge do'W'ebbe interrpTetarsi come 
attributivo .di competenza al Sindaco nei ca1si di mancato pirocedimento 
penale e non anche come base normativa di una comrpeitenza esclusiva 
dell'organo amministrativo. 
Con sentenza 112 !luglio 1965 (in Cass. Pen., Mass. Annotato, 196,6, p. 342, 

m. 486) ila Cassazione aveva ritenuto -confermandolo ,con successive decisioni 
(v. in Oass. Pen., Mass. Annotato, 1967, p. 906, m. 1406) -che l'inosservanza 
della diffida a demolire non costituisce infrazione penalmente 
punibile, trovando ila sua sanzione nell'ordine di demolizione che pu� emana:
re H sindaco. 
In materia di edilizia, ila 1gdurisprudenza ha affermato che la costruzione 
abusiva ,costituisce reato p,ecrmanente v. Cass., 30 gennaio 1970, in 
Cass. Pen., Mass. Annotato, 1971, p. 673, m. 9315; 15 ,dicembre 1969 ivi, 19170, 

p. 1777, m. 21673; 27 ottobre 1969 ivi, 1970, p. 1579, m. 2414. 
Sul concetto di costruzione, la gdurisp1rudenza � coistante nel ritenere 
che la nozione di �costruzdone comprende qualsiasi manufatto autonomo, o 
modi:fioaitivo di 1aJltro pire1e1si'stwte anche 1se non costriwito tirr:t =atWl'a, purch� 
stabilmente i.infisso 1a�l suolo (Cass., 9 mairzo 1970 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 
1971, p. 674, m. 937); che la nozdone tecnico-,giuri:dfoa di costruzione 
� globale ed investe tutte IJ.e parti di un edificio e che 1sono esclusi dalla 
nozione di costruzione soUanto i manufatti di assoluta ed evidente precail:'
iet� destinati ad essere presto elimdnati (Cass. 9 marzo 1970 in Cass. Pen., 
Mass. Annota,to, 1971, p. 674, m. 936; 16 marzo 1970 ivi, p. 674, m. 938). 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 509 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 23 maggio 1973, n. 696 -Pres. De 
E'ina -Rei. Mcmtone -P. M. Longoba1rdi (coorf.) -Rie. P.M. in proc. 
Og_gianu ,ed a1tro. 

Procedimento penale -Pubblico ministero -Giudizio pretorile -Omessa 
indicazione delle ~eneralit� del P.M. -Nullit�. 
(c.p.p., art. 185, n. 2; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72). 

Nei procedimenti dinanzi al pretore, la indicazione del nome e del 
cognome del P.M. nel verbale di dibattimento si rende indispensabile per 
verificare se la persona intervenuta in veste di P.M. era munita dei requisiti 
richiesti. L'omessa menzione determina una nuUit� assoluta e insanabile 
(1). 

(1) Neill1o stesso senso �impliioi:tamente v. Oass. 3 giugno W69, n. 1777 
(112/799) che ha 'escluso la ,neoessii� dieLl'ii:ndicazdiOIJJe, o1rtre che dieillLa persona 
,che ha svolto funziOIJJe dii P.M. nel g;iudizi:o mTIJanzd ~ Pil.'etore, anche 
della sua qualifica professionale e Oass. 26 febbraio 1969, n. 549 (111033) 
che ha 1afllermaito ,ohe llia mancata iindlicaziiOIJJe nell [pl:rooesso V1erbai1e del dilbattimento, 
diverso da queLlo relativo al giudizio pretorile, del nominativo del 
rappresentante del P.M. non costituisce [pll'Ova del mancato intervento dell'accusa 
pubblica, poich� fa detta omissione ben potrebbe essere il frutto 
dd. un &nvo1omanio eril.'ore diel oanoe1liiiere ne]J]ia il'edazi!one delLl'a,tto. V. anche 
Cass. 4 giugno 19>68 in Ca8'8. pen. Mass. Annotato, 1969, p.� 12,84 m. 1959 che 
ha affermato ricorrere un'ipotesi di nullit� �assoluta, quando non sia possibile 
controllare 1a regolarit� deHa costituzione dell'ufl;icio del P. M. in ddbattimento, 
in un caso di dibattimento [pl:retori1e. 

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~1r11�111i1&1rJ1111r11111i11rii:fitr11irif1111111111r��ift11r����fil 



PARTE SECONDA 



QUESTl�ONI (*) 


Calamit� pubbliche -Alluvioni -Termini -Sospensione -Amministrazioni 
dello Stato -Applicabilit� 

Se la sospensione dei termini legali nelle zone della Sicilia e detla 
Calabria colpite daU'alluvione del dicembre 1972 e del gennaio 1973 sia 
applicabile anche a favore di Amministrazioni dello Stato per procedure 
giudiziarie pendenti dinanzi a Giudici aventi giurisdizione nelle zone predette. 
(Art. 1 d.P.R. 24 aprile 1973; artt. 1, 2 e 4 d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, 
convertito con modificazioni e integr. nella legge 23 marzo 1973, n. 36). 

(Cont. 373/73; Intendenza Finanza Catania c. Fallimento Lanzerotti e 
Montagna; Avv. Stato Vacirca). 

Imposte dirette -Imposte su fabbricati -Rimborso di imposta iscritta nelle 
cartelle esattoriali e riconosciuta errata dalla P .A. -Se sia ammissibile 
nei termini prescrizionali. 

Se sia ammissibile il rimborso, nei termini prescrizionali, delle somme 
pagate per imposta su fabbricati appartenenti a terzi, 'in seguito ad iscrizione 
nelle carteUe e�sattoriali, riconoociuta errata daU'Amministrazione, 
senza la presenza in giudizio deil'Esattore e del terzo. (Artt. 181, 185, 186 e 
187 t.u. 29 genmaio 1958, n. 645; artt. 60, 63, 75 e 77 del t.u. 15 maggio 1963, 

n. 858; art. 2036 e.e.; artt. 106 e 107 c.p.c.). 
(Cont. 56/73; Gazzago c. Intendenza Finanza Brescia; Avv. Stato Porque�du). 


Lavoro -Controversie individuali -Crediti del lavoratore -Rivalutazione Se 
abbia efficacia retroattiva. 

Se la norma, che consente al giudice di determinare il maggior danno 
eventualmente sub�to dal lavoratore per la diminuzione di valOlre del suo 
credito, abbia efficaci� retroattiva. (Art. 11 disp. prel. e.e.; art. 429, 3� comma, 
c.p.c.; art. 20, l. 11 ago.sto 1973, n. 533). 

(Cont. 14/73; Mavica c. Istituto Incremento Ippico di Catania; Avv. Stato 
Vacirca). 

Prezzi -Disciplina dei prezzi -Generi posti in vendita successivamente al 
16 luglio 1973 -Determinazione. dei prezzi -Criteri. 

Con quali� criteri debbano essere determinati i prezzi dei generi posti 
in vendita successivamente al 16 lugiio 1973. (Art. 1 d.l. 24 luglio 1973, 

n. 
427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496). 
(Cont. 545/73; Soc. Standa c. Prefetto di Catania; Avv. Stato Vacirca). 
(*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di attualit� 
che si agitano in sede contenziosa, con l'indicazione del numero del contenzioso 
e del collega incaricato per favorire il collegamento con altri colleghi che trattano 
le �stesse questioni e per aprile, possibillnente, sulle stesse un dibattito. 



40 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Prezzi -Disciplina dei prezzi -Sanzioni amministrative -Analogia -Applicabilit�. 


Se le sanzioni amministrative previste dalle leggi sui prezzi possano 
essere applicate a fattispecie analoghe a quello espressamente regolate. 
(Artt. 8, 9 e 10 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv. in legge 4 agosto 1973, n. 496). 

(Cont. 545/73; Soc. Standa c. Prefetto di Catania; Avv. Svato Vacirca). 

Prezzi � Disciplina dei prezzi -Generi posti in vendita successivamente al 
16 luglio 1973 -lntegrazione del listino. 

Se l'esercente che, successivamente al 16 luglio 1973, ponga in vendita 
nuovi tipi di merci, sia tenuto a integrare il listino, indicando anche i prezzi 
relativi ai nuovi generi. (Art. 9 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 
4 agosto 1973, n. 496). 

(Cont. 545/73; Soc. Standa c. Prefetto di Catania; Avv. Stato Vacirca). 

Prezzi -Esercenti con spacci aperti al pubblico~ Grossisti -Se siano soggetti 
alla pubblicit� prevista dall'art. 1, d. I. n. 427. 

Se siano soggetti alla pubblicit� prevista dall'art. 1, 4� comma d.l. n. 427 
del 1973, oltre gli esercenti con spacci aperti al pubbUco, anche i grossisti, 
gli importatori di carni e gli altri imprenditori previsti dall'art. 2 del 

d.m. 30 agosto 1973. (D.l. 24 luglio 1973, n. 247 e d.m. 3 agosto 1973).' 
(Cont. 168/73; Di Nicolantonio c. Prefetto di Pescara; Avv. Stato Rossi). 

LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice civile, art. 156, prim,o comma, 1nel1a pal'te d.ln. oui, disipolllendo 
che per i 1coindrugd. cOIIlSensuailmoote sepaJ."a,ti pel'duri 1l'obbligo ll"ec1rr;M'oco 
di fedelt�, IIlOIIl limita quest'uJitimo ail. dovere dli astooersi da quei compomamEllllti 
1che, ip& dil 1c01I1cmiso idi deterimilllate cireostanze, LSl.iaino dido1I1ci 
a 1costituicre illlgd.u:rda �~ave aili'altro coniuge. 

1Sentenza 1<8 aipriil.e 1974, IIl. 99, G. U. 2,4 alp(t'ile 1974, irl. 107. 

codice civile, art. 435, IIleLla pa:r,te d�n �ooi no1I1 (pil"evede il.'obbliigio per 
i figli natUll."ail.1 irilco1I101S1Ciiuti o dicl:ri1a1r1ati di ipresta�re 1gli a1Limooti a~i 
ascendooti il.eg1ttimi rdel proprio genitore. 

Sentooza 27 marzo 197,4, IIl. 82, G. U. 3 aprile 1974, n. 819. 

codice civile, art. 575, neLla pacme in cwi, d,n. ma1I1canz;a di fi~ J.egittimi 
e del coniu1ge rdel genitore, 1ammette1 iun COII1Cm1SO tra !figli: natUll."
aM 11."ico1I101sciuti o rdichia�rati e gJ.i aiscendooti rdel genitore. 

Sentenza 27 marzo 1974, IIl. 82, G. U. 3 alp(t'�lle 1974, IIl. 89. 

codice penale, art. 207, secondo comma, illl quanto llliOIIl conseinte 1a 
revoca delle rmisull"e rdi 1siourezza prima che sia decomo il tempo coorisp01I1doo�
te 1all:la durata mi.in:ima ista:bilita rdai1la il.egge; e art. 207, terzo 
comma, neli1a parite �IIl cui �attribuiisce a1l Ministro 1d:i 1~z1a e giUJStiz.i,a, 
a1I1ziich� a1l 1giwd:i~e di sorvegl:ia1I1Za, 1H potere di 11."eV'OCM'e ile m1sure 

d:i 
sicurezza. 
SentenZia 2,3 a(pll."ile 1974, IIl. 110, G. U. 2�4 apri!le 1974, IIl. 107. 
codice penale, art. 415, ll"iguail'lda'Il!te ll'rilsti:gaziOIIle all'oidio :fiva le cil.1aissi 
socia<li, n:e1la pacme in cui non 1Sipec:i:fiic1a dhe itale Listigaz.ioine deve essere 
attuata iJn modo (pericoiLoso rpelt' il.a rpuibblica tranquililit�. 

1Sentenza 23 aipriil.e 1974, n. 108, G. U. 24 a1prHe 1974, n.� 107. 

codice di procedura penale, art. 272, terzo comma, UmH,a,ta�menite aihle 
paroJe � ,e IIlOn � istato 1emesrso i,l idecireto di citazione a giwdiz1o �. 

Sentenza 27 febbraio 1974, IIl. 42, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. 



42 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice penale militare di pace, art. 322, secondo comma, nell:a parte 
in 1ciu.i 1I10111 1cOlilsente 1che isia c01I1cessa la !libert� iprovvdsiwia nei casi, 
previ~sti 1daLl'iarl. 31:3 defilo istesso codice, in 1cui sia oibbiliiigatorio il ma111.
dato� idi caittuira. 

Sentenza 13 ma1rzo 1974, 111. 68, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. 

d.lg.C.p.S. 1� aprile 1947, n. 2713, art. 1, n�eli1a 1parte :iln cui 1110111 prevedooio 
1Clhe al 1C01111cessionario, :nei cui 001!1diro111.t:i s:La iprcmiwn.ziaita la cessazione 
deHa ipro1ro1ga rper ila causa dJvi ipireviista, � dOVllllto un eqwo 
indellllDJizzo. 

Sentenza 213 1aipirille 197'4, lll. 107, G. U. 24 aipirile 1974, 111. 107. 

legge 2 a.prUe 1958, n. 339, art. 17, lettera b, nella rpairte in cui esccriude 
iJJ. d1irlitto del pr.estatoire di !la'Voro ailll'illlldeninit� idi anzfa111it� quando il 
I'lalplporto di lavoro 1sia veruuto a 1cessa1re .prima de11la scadenza dell'�
atnlllO. 

1Sentenz,a 27 marzo 1974, n. 85, G. U. 3 aiprile 1974, n. 89. 

d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, articolo unico, 111ella parte in ood [Pirevede 
il iltcenziarmellllto 1se�l.za illldemiit� ideil dipendente colipervole di 
gravi ma1111Ca111ze. 
Sentenza 27 mairzo 1974, 111. 8'5, G. U. 3 a1Pl1ile 1974, n. 89. 

legge 13 giugno 1961, n. 527, articolo u�nlco. 

Sentenza 2�3 aprile 1974, 111. 107, G. U. 24 aipriile 1974, n. 107. 

d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, articolo unico, nelila parte in ICJUi 
prevede la 1I10111 �cor11-.espOlilSiooe delil'tiJndennit� di Jicenziarmellllto quando 
il rapporto sia venuto a cessare prima deHa scadenza deH'an1110. 
Sentenza 27 mairzo 1974, in. 815, G. U. 3 a1pdle 1974, n.. 89. 

d.P.R. 21 a.prile 1965, n. 373, art. 21, ne:iila ipairte in cui richiarma J.'uJ.timo 
comma dell'art. 3 deilla ilegige 6 febhmio 1'963, <n. 45. 
Sentenza 13 mairzo 11974, n. 63, G. U. 20 marzo 1'974, n. 75. 

legge 17 ottobre 1967, n. 974, art. 2, sec�ondo comma, iltl quanto esc1lude 
i colllgiUIIlti dei militairi di CM'Tiera da1l benef�icfo co1111Cesso !Per eventi 
verificatisi anteriormente allla cessazio111e de1Jfa 1g1Uerra 11940-1945 . 

., 
Selllltenza 20 o:nail"zo 1974, n. 72, G. U. 27 marzo 1974, !Il. 82. 

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 3 e artt. 4, 5, 6, 7 e 8, limitatamente 
aJ.1a ipairte �in l(mi comprood01I10 nelila illlUova :normativa alllche i 
rappOl'ti di: enfiteusi u~ballla �ed edilficatoiria �costituiti successivamente 
allila 1dafa del 2�8 ottobre 1941. 

Se1I1tenza 6 mrurzo 1974, :n. 53, G. U. 13 ma1rzo 1974, n. 69. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 43 

legge 11 febbraio 1971, n. 11; art. 32. 

1Sentenza 2,3 aiprHe 1974, n. 107, G. U. 24 1a;prile 1974, 11'.l. 107. 

legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5 ter. 

Sentenza 23 aiprhle 1974, n. 107, G. U. 24 aprile 1974, 11'.l. 107. 

legge reg. sic. appr. 6 dicembre 1973, ildmi�t�tamente mla pairite ill'.l 
ciui omette di .preved~e J.'obbiligo di 1scelta degli. ammiln:istratori dcli'ent,
e ospedaliero ricO!l:Il!Prendente a.'lmeno run 0S1Pedale iregionaiLe, rbva 
pers()((le estranee ahl'assemblea (("egiooale. 

Sentenza 20 ma:rzo 1974, n. 715, G. U. 27 marzo 1974, lll. 82. 

legge reg. sic. appr. 21 dicembre 1973, artt. 5, 23, 24 e 25, ne11a parte 
ill'.l cw 1si esclude che � ai find della rnom:il!la ilD. cruofo 1previsita dai! primo 
comma deM'am. 1213 e da111'.a11t. 2,4, e delLa mciLUJSi.one ilil ,giradiuatorie 
regi01UaJ.i di 'OUi al primo 1comma delil'am. 25, � Tichiesto� e deve essere 
aiccemato inei! �corrufrolllti 1del ipersoo,ale oegnall'.llte iJ. possesso del 
titodo di ab1lirtazione a!Ll'ill'.lseginaimento, ove questo risiuilti prescritto 
per determinate materie del vigente 011diinamento scolastico �. 

Senrtenza ,27 marzo 1974, lll. 91, G. U. 3 aiprhle 1974, lll. 89. 

legge reg. sic. appr. 21 dicembre 1973. 

Sentenza 27 mairzo 1'974, lll. 9i6, G. U. 3 aprile 1974, n. 89. 

II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE 

Codice civile, art. '314/4 (aTtt. 3 e 30 del!1a Costiifluziooe). 

Sent01I1Za 20 marzo 1974, n. 76, G. U. 27 mairzo 1974, lll. 82. 

codice civile, artt. 581, ultimo comma, e 547 (,art. 3, primo comma, 
defila Costitiuziooe). ' 

Sentenza 27 mairzo 1974, n. 84, G. U. 3 apr.fie 1974, lll. 89. 

codice civile, art. 2113, secondo comma (ao:itt. 3, 4 e 36 della Costitu.
zion e) . 

.Serntenza 20 marzo 1974, lll. 77, G. U. 27 ma.rzo 1974, n. 82. 

codice di procedura civile, art. 434, secondo comma (1a~t. 3 e 3.5 de11a 
Co1stituziooe). 

Sentenza 1'3 ma1rzo 1974, n. 6'2, G. U. 20 ma.rzo 1974, n. 75. 

codice di procedura civile, art. 460 (1a�ritt. 24 e 113, primo e terzo 
comma, defila Coist1tuziiooe). 

Sentenza 27 febbraio 1974, lll. 46, G. U. 6 marzo 1974, lll. 6'2. 


44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

c�odice di procedura civile, art. 545 (arlt. 3, rprimo comma, e 31 del!la 
Costituziooe). 


>Sentenza 18 aiprHe 1974, n. 102, G. U. 24 .aprile 1974, n. 107. 

I

codice di procedura civile, art. 705, primo comma (artt. 3 �e 2�4, rpr:imo 
comma, e 42, secondo rC()(lllma, deilla Costituzione). 

1Sentenza 27 febbraio 1974, n. 41, G. U. 6 ma�rzo 1974, n. 62. 

codice pena�le, artt. 204 e 213 (ar.tt. 3, 27 e 38 della Cootitu~vone). 

I 

>Sentenza 20 marzo 1974, n. 79, G. U. 27 ma.rzo 1974, n. S.2. 

I 

codice penale, artt. 214, 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo comma, 
da �a meno che� al\l.a :fi!Ile; 216, 217, 218, 223, secondo comma, da � sailvo 
che � arlla fine; 226, primo comma, secondo :periodo; 231, secondo comma 
(.esC'lUJsa J.a prervris:iooe del dco�vero di run minore irn un irdfo["roartorr:io 
giuidiziario) (arlt. 3 e 12�4; 2, 3, i.3, s1ecorndo comma, 2�4, 111, 27, ;terzo 
comma, .e 25 delrla Oos�td�tuziooe). 

Sentenza 2!3 arprile 11974, rn. 110, G. U. 24 arprile 1'974, n. 107. 

codice penale, art. 341, dn qiuanrto comprende nella tutela rpena�le 
a1rJJche le guardie ipa.rt~oJ.ari 1gisurarbe 1diipe1nJderntd da-rprivati idi cui all'art. 
133 del testo uirnico delle leggi di rpubbUca sicUJrezza, aipiprorvato 
con regio dec�reto 1'8 giugno 1931, n. 77�3 (ar.t. 8 de�1la Corstirbuzione). 

Sentenza 13 marzo 1974, n. 65, G. U. 20 ma1rzo 1974, n. 75. 

c�odice penale, art. 596, primo comma (artt. 3, iprimo cooruna, 21, 
primo comma, e 24 della Cositituziorne). 

1Sentenza 27 marzo 1974, n. 86, G. U. 3 arprile 1974, n. 89. 

codice penale, art. 663, secondo comma (arr:t. 3, .primo e secondo 
comma, defila Cois1J~tuzio1r1e). 

Sentenza 13 marzo 1974, n. 64, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. 

codice di .procedura �penale, art. 225, secondo comma (.art. 3 della 
Cosrtirtuzione). 

Sentenza rn .arpri1le 1974, n. 103, G. U. 24 �aprirle 1974, n. 107. 

codice di procedura penale, art. 236, quarto comma (art. 13, �Ultimo 
comma, de!lla Cositituzione). 

1Sentenz1a 27 febbraio 1'974, rn. 42, G. U. 6 marzo 1974, rn. 62. 

codice di procedura penale, art. 275, primo comma (arrrbt. 3, primo 
comma, e 13, rulLtimo rcomma, della Corsmtuzdone). 

Sentenza 27 :febbraio 1974, in. 42, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

codice di procedura penale, art. 369 (ar"tt. 3, ipll"�mo comma, 24, seCOlndo 
comma, e 112. della Crnsrtituzione). 

Sentenza 27 mall'zo 1974, n. 92, G. U. 3 aipiriile 1974, n. 89. 

c~dice di procedura penale, art. 489 (a!rt. 3 deHa Costituzione). 

Sentenza 27 febbraio 1974, n. 40, G. U. 6 ma.rzo 1974, 111. 62. 

codice di procedura penale, art. 631, ultimo comma (aTltt. 3, ipriimo 
cOi.tnma, 13, rprimo e sec01I1do 'comn:ia, e 24, secondo comma, della 
coo.tituzione). 

Sentenza 23 1apriile 1974, n. 112, G. U. 24 aip1ri>le 1974, n. 107. 

codice di procedura penale, art. 633 (artt. 3, 27 e 38 della Cosrtituziooe). 


Sente1I1Za 20 marzo 1974, n. 79, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. 

codice di procedura penale,� artt. 635, primo comma, 636, primo, secondo 
e quinto comma, 637, 638, pr.imo, secondo e quarto ��omma, 639 e 645 (arrtt. 3 
e 24; 2, 3; 13, secoindo comma, 24, 111, 27, terzo comma, e 25 de11a 
Coort:ituzio111e). 

Sentenza 23 aip!I'ile 1974, 111. 110, G. U. 24 aipriJ.e 1974, n. 107. 

cod'ice della navigazione, art. 369 (art. 3, iprimo comma, defila Oosrtitiuziooe). 


Sentenza 18 aipri.Ie 1974, 111. 101, G. U. 24 �aiprile 1974, n. 107. 

legge 15 �lugUo 1906, n. 327, .art. 2, secondo comma, lettera d (al'tt. 3 
e 4, rprimo comma, deHa Costi�tuzio111e). 

r.d.I. 27 maggio 1923, n. 1324, art. 12 (art. 3, primo comma delila 
Costituzione). 
Sentenza 18 aiprHe 1974, n. 100, G. U. 24 arpl'tle 1974, n. 107. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 150 e 151 (al'tt. 3 e 24, secondo comma, 
de11a Costituzion�e). 
1Sentenza 2.3 apdle 1974, n. 109, G. U. 24 aiprile 1974, n. 107. 


r.d.I. 4 �ottobre 1935, n. 1827, art. 53, primo comma (a.rtt. 23 e 3 della 
Costituzione). 
sen.tenza 18 aipri1le 1974, n. 98, G. U. 24 ap�rile 1974, n. 107. 


d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, art. 16 (a,rtt. 3, rprimo comma, 23, 
24, ip!l"imo comma, e 27 della Costituzione). 

Sentenza 27 marzo 1974, n. 88, G. U. 3 aiprile 1974, 111. 89. 


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46 RA�SEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ili

d.I. 122 gennaio � 1948, n. 66 (al'ltt. 3 e 70 idella Cootituzi01I1e). 
?,: 
Sentenza 27 marzo 1974, n. ~7, G. U. 3 aprile 1'974, n. 89. 

legge 4 a.prile 1952, n�.. 218, art. 23 (.arrtt. 3, rr;n-imo com1ma, 2~, 24, 
rprimo comma, e 27 defila Cos1Jitu2lione). 
Senit~a .27 marzo 1974, IIl. 8'8, G. U. 3 arpriile 1974, IIl. 89. 

legge 28 dicembre 1952, n. 3060, artic�olo unico (art. 81, �lfiltitmo comma, 
della Cositituzione). 

Sentooza 27 marzo� 1974, n. 83, G. U. 3 aprile 1974, IIl. 89. 

d.lg. 27 ottobre 1953, n. 1068 (a'l'tt. 73, ultimo �comma, 81, 1u1timo 
comma, della Oos1tilbu2lione). 

Sentenza 27 marzo 1974, IIl. 83, G. U. 3 aipri1e 1974, IIl. 89. 

legge reg. sic. 28 apri�le 1954, n. n, art. 6 (arlt. 3 e 53 defila Cosrtituzione, 
14, 17 e 36 de1lo Statuto specia~e iper la Regione stc.tliana). 

Sentenza 18 a?['ile 1974, ill. 97, G. U. 24 ap:rifile 1974, ill. 107. 

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 57 e 58 (2�4 e 113, ip11Lmo e terzo 
comma, idel!la Costi1ruzio1t1:e). 
Se1t1:tenzia 27 febbra:io 1974, IIl. 46, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. 

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 82 (a111tt. 3, ?['imo comma, 213, 24, 
primo 
comma, e 27 della Costituzione).. 
Sentenzia 27 ma['ZIO 1974, ill. 88, G. U. 3 .aiprile 1974, n. 89. 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 206, 208, 209 e 221� (avtt. 3 e 24 
della CostituziOIIle). 
Senrt;enza 13 ma1rzo 1974, n. 67, G. U. 20 mii:irzo 1974, n. 7�5. 

legge 4 febbraio 1958, n. 158, art. 4, primo comma (art. 42 della 
Costituzione). 
Sentenz.a 6 malrzo 1�974, n. 58, G. U. 13 marzo 1974, ill. 69. 

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847 (artt. 3, 39 e 7�6 ide1la Costituzione). 
Sentenza 27 ma['ZO 1974, n. 89, G. U. 3 aiprhle 1974, IIl. 89. 
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481 (artt. 3, 39 e 76 della Costituzione). 
Sentenza 27 maa:zo 1974, n. 89, G. U. 3 aiprile 1974, n. 89. 

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PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34, primo comma (1arlt. 3, 4 e� 21 
della Costituzione). 

1Sentenza 23 aipm.Ie 1974, n. 113, G. U. 24 aiprhle 1974, !Il. 107. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1-124, art. 51 (a�rt. 3 del!la Co1stituZJ~Ollle). 
.Sentenza 27 febbraio 1974, n. 45, G. U. 6 marzo 1974, n. 612. 
legge 14 lugUo 1965, n. 963, art. 26, �lettera c (a!l.'lt. 27, rprirmo e terzo 
comma, della Costituzione).. 

Sentenza 18 a(ptl'iile 1974, !Il. 105, G. U. 24 ,aiprile 1974, n. 107. 

legge 13 d�icembre 1965, n. 1366, artt. 27, primo comma, e 28, ultimo 
comma (aritt. 3 e 9�7 defila Cootituziooe). 

Sentenza 20 mru-zo 1974, n. 74, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. 

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma, norm.e SIUi licenziamenti 
dnidividuaJ.i (a!l.'lt. 3 della Costd.tuzione). 

Sentenza 6 mairzo 1974, n. 55, G. U. 13 mano 1974, n. 69. 

legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 2, 3, 4 e 5, norme dn marteiriia di 
enfttewsi e rpresitazioni fondiarie perpetue (a11tt. 3 e 24 del�la Costituzione). 


Sentenza 6 matrzo 1974, n. 153, G. U. 13 mairzo 1974, n. 69. 

legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 7, terzo e quarto comma (all'ltt. 3 
e 42 della Cosiituzfone). 

Sentenza 13 ma~zo 1974, n. 6�6, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. 

legge 4 luglio 1967, n. 580, art+. 31, secondo comma, e 35, quarto 
comma (airt. 3, rprimo� comma, dehla Cositituzione). 

Sentenza 6 maa:-zo 1'974, n. &7, G. U. 13 ma1rzo 1974, n. 69. 

legge 4 luglio 1967, n. 580, art+. 42, settimo comma, e 45 (art. 112 
del!la Cositituzione). 

Sen1tenza 18 arpri'le 1974, n. 104, G. U. 24 aprile 1974, n. 107. 

legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19 e 28, sitaturto dei lavorarto!ri 
(aritt. 2, 3, primo e seicondo comma, 24, 39 e 40 del!la Costdtbuziione). 

Sentenza 6 marzo 1974, n. 54, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. 

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo comma (al'tt. 3 e 24, 
primo comma, dei1la Co1sti1tuzion.e). 
1Sentenza 6 marzo 1974, n. 5,5, G. U. 13 ma,rzo 1974, �n. 69. 


48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 9, 1O, 11 e 12 (ar.tt. 3 e 42 
della Costituzione). 


Sentenza .6 macr:"zo 1974, n. 53, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. 

legge 1� giugno 1971, n. 425, artt. 1, 5 e 8 (art. 41 della Costituziooe). 
Sentenza. 2,3 'aiprile 1974, !Il. 111, G. U. 24 aprile 1974, n. 107. 


legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. 14 settembre 1973. 

Seltltenza 27 marzo 1974, n. 90, G. U. 3 aiprifo 1974, n. 89. 

legge reg. sic:. appr. 21 dicembre 1973, artt. 6, 7 e 27. 

Sentenza 27 marzo 1974, !Il. 91, G. U. 3 arp.rile 1974, n. 89. 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

Codice c:�ivile, art. 252, terzo comma (ar.tt. 30, terzo comma, e 3 delila 
. Costituzione). 

TribulnaJ.e di Cafan1a, 01.'ldtnainza 13 luglio 1973, G. U. 13 marzo 
1974, !Il. 69. 


codice civile, artt. 314/4, 314/8, 314/11, 314/26 (artt. 3, 29, 30, 31 
della CostdtuZJ~ooe). 


Corte idi aprpelJ.o di P�alemno, ordinanza 7 'giugno 1973, G. U. 6 
marzo 1974, in. 62. 


codice civile, art. 340 (aa:"t. 29 deHa Coistiituziooe). 

Tiribunale !Per i minorenini di Anc0tna, ~iinanza 5 dicembre 1973 
(due), G. U. 27 marzo 1974, n. 82 e 3 apdle 1974, !Il. 89. 


codice civile, art. 1886 (a,rt. 38, secondo comma, de,ll:a Coistituz.ione). 

'Dribulnale di Savona, ordinanza 16 novembre 1973, G. U. 27 marzo 
1974, n. 82. 


codice civile, art. 1901 (a[lt. 3 della Costi�tuZdooe). 

Illi 

P�retore di Iwea, ordinanza 11 ottobre 1973, G. U. 20 marzo 1974, 

n. 75. 
p,retore �di Boloigna, midiinanza 2,2 novembre 1973, G. U. 13 marzo 
1974, n. 69. 


I 
I
r: 

codice civile, art. 1901 (art. 41 delila Costituzione). 

Tribuinale di Lecce, ordinanza 21 dicembre 1973, G. U. 20 ma,rzo 
1974, n. 75. 


I

t; 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

codice civile, disp. att., art. 34 (all'tt. 2, 29 e 30 della Cosrtituzione). 

Tribunale di Genova, 011diinanza 10 dicembre 1973, G. U. 27 marzo 
1974, !Il. 82. 

codice civile, artt. 252, terzo e quarto comma (a11tt. 2, 29 e 30 della 
Costituzione). 

T-ribUIIlaJ.e dii Genova, 011diinanza 10 dicembre 1973, G. U. 27 marzo 
1974, n. 8'2. 

codice di procedura civile, artt. 246 e 247 (a!l1tt. 24 e 3 deHa Costituzione). 


p,retore di Portoferraio, 011diinianza 11 ottobre 1973, G. U. 3 marzo 
1974, n. 69. 

codice di procedura civile, artt. 416, terzo comma, 423, second�o e terzo 
comma, e 429, primo, secondo e terzo comma (1all'tt. 3 e 24 deILa Cootitu2lion 
e). 

Pretore di Roma, 011dinanza 28 gennaio 1974, G. U. 24 aprile 1974, 

n. 107. 
codice di procedura civile, art. 426, primo comma, nel testo modificato 
con legge 11 aigo1sto 1973, n. 533 (.artit. 3 e 24 de]fa OosUtuzione). 

Pretore di Ca,rr.i1pobasso, ordinanza 20 dicembre 1973, G. U. 13 
marzo 1974, n. 69. 

c�odice di ,procedura civile, art. 460 (ar1t. 113 della Co1s,t[tuzd:o1ne). 

Tvibunaile di P1avia, o:rdrnanza 11 ottobre 1973, G. U. 3 aipriJJ.e 
1974, n. 89. 

codice di .procedura civ.ile, art. 650, primo comma (ar-t. 2,4, 1secondo 
comma, dei1la Costituzione). 

Pretore di Oivitella Roveto, ordinanza 15 ottobre 1973, G. U. 20 
marzo 1974, n. 75. 

codice penale, artt. 132, secondo comma, e 624 (airtt. 3 e 27 deilla 

Costi~uzione). 

Preto,re di FiorenzuoJ.a d'Arda, 01rdiinanza 12 novembre 1973, G. U. 
27 marzo 1974, n. 82. 

codice penale, art. 156 (art. 24 1cipv., della Costituzione) . 

. p,retore di Bofogna, 011dilnanza 27 novembre 1973, G. U. 20 marzo 
1974, n. 75. 


50 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice ,penale, art. 160 (rairt. 3 de!Ja C01Stituziooe). 

Pcretore di Oristano, ord�!llalllZ.a 219 novem"OO-e 1973, G. U. 13 marzo 
1974, n. 69. 

codice penale, art. 164 (a\l.\t. 3 deWJ.a Costituzione). 

'Ilrihtmale di V,eneziia, 0111ddnainza 27 s:ettembtre 1973, G. U. 6 mairzo 
1974, ill. 612. 

codice penale, art. 164, secondo comma, n. 1 (art. 3 della Co1stirtuzione). 


'Ilri:bunale di Ciremona, ordinanza 9 ill{)IVemOO-e 1973, G. U. 1'3 marzo 
1974, n. 69. 

codice penale, art. 224, terzo comma (art. 3, primo comma, deiHa 
Costiituzione). 

rGi1t1diJCe istr!Uttoire rdel tribun�lle di MHarno, O!I1dinanza 2r5 gennaio 
1974, n. 107. 

codice penale, art. 290 (artt. 21, priirmo comma, 2r5, secronido comma, 
e 3, primo comma, deMa Costiirbuzione). 

Corte d'a1ss~s1e 1di P~sa, ordinanz:e 14, 17 e 18 dicembre 1973 (tre), 

G. U. 27 marzo 1974, n. 82. 
codice penale, art. 313, sec,ondo cpv. (1a11tt. 104, 105, 106, 107, 108 e 
alJ.'all't. 3 delila Costirtuzione). 

Gmdice tistruittore del Tuibunale di Mamala, ordinanza 13 tdiJCembl'e 
1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. 

codice penale, art. 501 (rart. 21, primo comma, della Costituzione). 

Trlibunaile di Roma, o!l1ddnanza 28 gennaio 1974, G. U. 27 malrzo 
1974, ill. 8'2. 

codice di procedura penale, art. 20 (a11tt. 3 e 25, de!l!la Costituzione). 

Pretore di Ru1Jiig(liano, O!l1dinarn.za 3 novembre 1973, G. U. 20 :marzo 
11974, n. 715. 

codi�ce di procedura rpenale, art. 70, u.p.� ruJtima ~ipotesi (art. 215, primo 
comma, deWJ.a Costirfnraiooe). 

Gi1t1dice istl'IUttoire del rtrihunarle di Glrosseto, 011dinanza 21 gennaio 
1974, G. U. 3 1aprirle 1974, n. 89. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 51 

codice di .procedura penale, art. 95, primo comma (ail"t. 2,4 della Co�stituzi001e). 


Pl'etore di NaipoH, ordi1nanza 14 novembre 1973, G. U. 6 m~trzo 
1'973, n. 62. 

codice di procedura penale, art. 108, primo comma (arrt. 3 della Costiwzione). 


Pretore di NapoH, ordinanza 14 novembre 1973, G. U. 6 ma!rzo 
1974, ill. 62. 

codice di procedura penale, art. 141 artt. 109 e 24 della Coistituzi001e). 

Pretore di �vallo della Lucania, ordinanza 22 settembre 1973, G. U. 
6 mall'zo 1974, n. 6�2. 

codice di procedura penale, artt. 342 e 352 (artt. 101 e 104 della Costirtuzlone). 


Pretore di Verona, ordinanza -5 ottobre 1973, G. U. 13 mall'zo 1974, 

n. 69. 
"


codice di procedura penale, art. 392, ultima parte (art. 25 deiLla CostHJuzi001e). 


'.DribUillall.e di Livorno, 011dinanza 8 ottobre l!na, G. U. 27 marzo 
1974, n. 82. 

codice di procedura penale, art. 401 (al1tt. 3 e 24 della Costituzione). 

TrriibUIIlale di Mantova, oridinanza 28 1settembre 1973, G. U. 13 marzo 
1974, n. 69. 

codice penale militare di pace, artt. 32'3, prima parte, e 3122, secondo 
comma (art. 3 de1la Cosrtituzfone). 

Tll'iibU1I1ale 1SU1Prerno militare, 011diinanza 216 ottobre� 1973, G. U. 
6 marzo 1974, n. 62. 

ordinamento giud�iziario militare, art. 22 e 12, sec�ondo comma (arit. '<!15,. 
primo comma, dell.la Costi-tuz~one). 

Tribunale miilitaoc-e �ter!ritoriale di La Spezia, orridi-Danza 27 settembr
�e 1973, G. U. 13 ma!rzo 1974, n. 69. 

legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 25, secondo comma nel testo modificato 
da[ r.d. 28 .giJuigno 19i12, n. 7218, daM'al't. 9 del d ..1g.Jigt. 13 .agosto 1917, 

n. 13�93, .e deihl'art. 3�5, ultimo 1cornma, deU.a leg.ge 26 marzo 19:5'8, n. 42�5 
(artt. 3, primo comma, e 103, lSecondo comma, della Costituzione). 
Corte dei conti, rpritrna sezione, orirunanza 2�2 .giugno 1973, G. U.. 
13 marzo 1974, n. 69. 

@lil'&l�Erut'ffl;VtillmilltI~Tffttil:Wi!il:[1mim11r1rtfif:(@ifi.gJ.&#fliM?J#Jf~fjffffiWJW�lflWBll~ 
! 


52 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47, quinto comma (a!l'ltt. 3, ipriimo 
comma, �e 53, primo comma, idehla CostHmzi0tt1e). 
'11ribuna'le idi Trnrino, ordinanza 212 1giugno 1973, G. u: 3 aiprhle 1974, 

n. 89. 
legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 de1la Co1sti:tuzdone). 

Co:rrte di �cassazione, 011dirnan2le 15 e 12 ottobre 1973, G. U. 6 marzo 
1974, n. 6�2. 

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A, art+. 26, quinto e sesto comma, e 
27, quarto comma (airtt. 3, 35 e 36, della Costituzione). 
Corte di cassazione, ordinanza 19 dicembre 1973, G. U. 27 marzo 
1974, n. 8'2. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (a(l't. 14 e 24 della Costituzione). 
Pretore di Livorno, ordiinanza 23 marzo 1973, G. U. 20 marzo l974, 
n. 75. 
r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 52. 
Corite dei conti, orid1nanza 23 novembre 1973, G. U. 24 a1priile 1974, 

n. 107. 
r.d. 13 aqosto 1933, n. 1038, art. 56 (a.rt. 3, rpri:mo �comma, e 103, secondo 
comma, defila Costi�tu2Jione). 
Corte dei conti, prima isezi:one, ordinanza 22 1g1ugno 1973, G. U. 
13 mairzo 1974, n. 69. 

legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 3, terzo comma (art. 36, terzo comma, 
delJa Cost�ituzion�e). 

Co(['te di aipipello di Roma, 011diinanza 2�2 febbraio 1973, G. U. 
24 aprile 1974, n. 107 . 

.r.d. 12 luglio 1934, n, 1214, art. 57 (artt. 3, Pff'�!ITlO comma, e 103, secondo 
1comma, della Costituzione). 

Corte dei con1ti, prtma sezi:one, ord1nanza 22 .giugno 1973, G. U. 
13 marzo 1974, n. 69. 

r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 1 (aritt. �3, 36 e 38 della Costituzione). 
Tribuna1le di Genov�a, 01:rdinainza 26 gi1u~no 1973, G. U. 13 marzo 
1974, n. 69. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 53 

r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art+. 21 e 30 T.U. sull'edilizia popolare ed 
economica (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Condliatoa:-e di Oristano, -ordinanze 9 dicemme 1970, G. U. 20 marzo 
1974; n. 75. 

r.d. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 4 (ar.ti. 3, rprdmo comma, e 103, seco1t11do 
comma, deHa Cnstituziooe). 
Corte dei �con.ti, pr1ma 1sezi:one, oTdinanza 22 �giugno 1973, G. U. 
13 marzo 1974, n. 69. 

r.d.I. 9 �luglio 1939, n. 1238, art. 83, secondo comma (a�rtt. 2, 29 e 30 deHa 
Cositi1JU.zione). 
Tuiibun�a.le di Genorva, ordinanza 10 dreemba:-e 1973, G. U. 27 maTzo 
1974, n. 82. 

legge 23 n�ovembre 1939, n. 1815, art. 2 (art. 41, primo comma, deMa 
Costituzione). 

Pretore di Genov�a, ordinanza 11 luglio 1973, G. U. 3 aprile 1974, 

n. 89. 
legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 (art. 3 della Costituzione). 

Corte di aippe1lo di Naipoli, ordinanza 18 ottobre 1973, G. U. 6 ma.rzo 
1974, n. 62. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147 (artt. 3 e 24 della Cos.tituzlione). 
Corte di C�assazione, ordinanza 15 o.ttohre 1973, G. U. 20 ma!l'zo 
1974, n. 75. 

legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 66, n. 5, 75 e 80 (artt. 41 e 43 delila 
Costituziooe). 
'I111ihunaile di Crema, 011dinanza 31 ottobre 1973, G. U. 13 marzo 
1974, n. 69. 

d.l.C.p.S. 15 dicembre 1974, n. 1484, artt. 6 e 7' (artt. 21, 23 e 42 della 
Costi1mz:ione). 
d.I. 11 febbra�io 1948, n. 50, artt. 1 e 2 (a!rt. 2 della Cositituzione). 
Prefore di Milano, ordinamia 11 luglio 1973, G. U. 24 aipdle 1974, 
n. 107. 
d.I. 22 gennaio 1948, n. 66 (XV dii:siposiz,ione tran1sitoria dehla Costituzione). 
Tribunale di Va.Mo de1la Lucania, 011din�anz�a 1-6 �a�prd!le 1973, G. U. 
13 marzo 1974, n. 69. 


54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.lg. 22 genna�io 1948, n. 66 art. 1 terzo comma (artt. 3 e 215, secondo 
coonma della Cost1tum0111e). 
'11ribunale di Val!lo de1la Luoonia, ordinanza 16 aprHe 1973, G. U. 
13 maTZO 1974, n. 69. 

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 (art. 24 della Costituzione). 

Corte d'a1S1Siise di Milano, ordinanza 19 ottobre 1973, G. U. 27 marzo 
1974, n. 812. 

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 59, primo comma (avt. 3 della Costilfluzi0111e). 
Corte dei conti, rpriima sezione 1giwrisdiziona1le, 011di111anza 21 maggio 
1973, G. U. 13 mmrzo 1974, :n. 6�9. 

legge 3 gennaio 1951, n. 27, artt. 1, 4 e 12 (art. 41 e 43 della Costituziooe). 


'11riiburn1!le di 1Qrema, Oll'ldill1anza 31 ottobre 1973, G. U. 13 ma.rzo 
1974, n. 69. 

d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 47 (avtt. 76 e 77 deil:la Cosi1Jiituzi0111e). 
Tribunale di Genova, oo:dinanza li5 :novembre 1973, G. U. 27 marzo 
1974, n. S.2. 

�legge 20 marzo 1954, n. 72, art. 4, secondo comma (art. 3, ;primo comma, 
deiLla Costituzione). 

Corte dei 1c0111ti, quarta sezioine giwrisdizionale, o:rdinanza 5 dicembre 
1972, G. U. 13 maa:-zo 1974, n. 69. 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 131 (avt. 29 delila Costituzione). 
'Ilribunaile idi Oristano, ordii11Ja<nZa 10 dic:embre 1973, G. U. 27 marzo 
1974, n. 82. 

legge 15 febbrai�o 1958, n. 46, art. 6, quarto comma (a�rtt. 24, !Primo e 
secoooo comma, 316, rpriimo comma, e 3�8 delfa Costituzi0111e). 

Corte dei �conti, terza sezione giurisdizionaJe pensfoni civili, ordinanze 
16 dicembre 197�2, G. U. 6 mairzo 1974, n. 62. 

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 3 (artt. 3 e 29 della Costituzione). 
� 

Corte di aippelilo di Bologna, m:dinanza 5 Jiuglio 1973, G. U. 3 aprile 
1974, :n. 89. 

. 

. 

111a1111tMli�lrt11111[1il1tr11~1:1:m1~::t1~111~:wrillrffi1rt11tt1%%1r@~�lzilimfilri�it!s1fil�rJ�tr1'1111111�@ 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.P.R. 25 gennaio 1959, � n. 42, art. 38 (aclit. 3, 76 e 77 deRa Cootituzicme). 
Tribunale dii Genorva, cwdinanza. 115 norvembre 1973, G. U. 27 mairzo 
1974, ltl. 82. 

d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 55 (aa:it. 24 della Co1stituzione). 
Triibl\IDaJe di Lucer:a, OTldilllanza 26 .norvembr.e 1973, G. U. 20 marzo 
1974, ltl. 75. 

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80 (art. 3 deilila Costituzrone). 
Tdbulna1le di Lucera, ordmarnza 216 illlorvembre 1973, G. U. 6 ma1rzo 
1974, n. 62. 

�d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 86, quarto comma, e 87, sesto comma 
(art. 3 defila Costituzione). 

Breto�re di Avigli!a:na, o.rdma:nza 12 :norvembre 1973, G. U. 13 marzo 
1974, :n. 69. 

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma (art. 3, 24, secorndo 
1comrna, e 25 .pri!rno 1coomna, defila Cooitituzione). 
Bretore di Oa:-i;stano, O((idinanza 2 marzo 1972, G. U. 3 apri'le 1974, 

n. 89. 
d.P.R. 15 g�iugno 1959, n. 393, artt. 140, 141, 143 (a�rt. 3 deilla Costituzione). 
Pa:-etore di Do!Il.1!1az, ordinanza 115 ottobil"e 1973, G. U. 13 mairzo 
1974, !Il. 69. 

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 143 (art. 3 de�lila Costituzione). 
Bretore.di DOOl!Il.az, 011dd1nanza 16 aprHe 1973, G. U. 13 marzo 1974, 
n. 09. 
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 5, n. 3 ultima parte (.art. 3 e 51 della 
Cootituzicme). 
TrtbulnaiJ.e di Paola, ol'lrunanza 19 ,giugrno 1973, G. U. 6 marzo 1974, 

n. 6�2. 
legge 30 aprHe 196'2, n. 283, art. 5, pl"imo comma (a11.1tt. 3 e 312 deiJ.ila Cost]
tuzi,one). 

Pretore di Roma, 01l'ldinanza 18 ottobre 1973 (due), G. U. 20 ma.rzo 
1974, n. 75. 


56 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863 (art. 76 della Costituziooe) nella ipairte in 
cui 1roode efficace erga omnes l'art. 8, terzo comma, del �contratto coJilettivo 
idi ilavoco 2 ottobre ig,59 (per i lav�ratori edili della provi1nlC'ia di 
Chieti. 
Pretore di Lanciano, ordinanza 27 1settembre 1973, G. U. 13 ma�rzo 
1974, n. 69. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 e tabella ali. A, v�oce n. 38 (artt. 3, 
35 e 38 delila COISltituzione). 
Tribunale .di Reggi'o Emiilia, ordinanza 20 novembre 1973, G. U. 
27 mairzo 1974, n. 82. 

legge 12 marzo 1968, n. 316, artt. 2, primo comma, e 9 (artt. 1, primo 
comma; 4, primo coonima; 3�5, primo comma, e 41, rprimn comma, deLla 
Costituziooe). 

'I1ribunaile di Mila([)Jo, ordinanza 4 il1lglio 1973, G. U. 6 marzo 1974, 

n. 62. 
legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 47, primo comma (art. 3 della Costituzione). 


Corte dei conti, prima 0seziooe giw-isdizionale, ordinanza 21 maggio 
1973, G. U. 13 marzo-i974, n. 69. 

legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 10, cpv. secondo (art. 24, rp.rp. e cpv. 
~imo deMa CostHmzione). 
fuetore di Sassari, o!l'dim.anza 8 gennaio 1974, G. U. 3 aprile 1974, 

n. 89. 
legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 9 (artt. 3 e 41, 1primo comma, della 
Costirtmzione). 
Pretore di Bologna, oodinanza 2�6 settembre 1973, G. U. 13 marzo 
1974, ill. 69. 

d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, art. 16 (avt. 23 deHa Costituzdo!ne). 
Tribuna'1e idi Roma, ovdirnanza 2�6 febbraio 1973, G. U. 6 mairzo 
1974, n. 62. 

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (artt. 2 e 3 deMa Costituzione). 
Giudice 1coociliafore di Benevento, ordinanza 21 settembre 1973, 

G. U. 113 mairzo 1974, n. 69. 
legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, secondo comma (art. 24 deilla 
Costituzione). 
Hretore di Napoli, ovdinanza 14 novembre 1973, G. U. 6 marzo, 
1974, 111. 612. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (aT�t. 27, secondo comma, della 
Costituzione). 

PretoLre idi Milano, 011dinanza 5 .luglio 1973, G. U. 13 maLrzo 1974, 

n. 69. 
legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (airlt. 3 deJ:la C0tsti1iuziooe). 

TribunaJe di Lecice, 011dinanza 2�1 dicembTe 1973, G. U. 20 marzo 
1974, iil. 75. 

legge 20 .maggio 1970, n. 300, art. 18, secondo comma (.art. 3 del.la Costituziooe). 


1

~retore di La Spezia, 011d1m.amia 8 gernnaio 1974, G. U. 27 marzo 
1'974, IIl. �82. 
Pretore di Desio, ordinanza 12 gennaio 1974, G. U. 24 apirile 1974, 

n. 107. 
legge 20 maggio 1970, n. 300, art; 37, secondo comma (artt. 3 e 24 deJ:la 
Costituzione). 
'.DrihUJnaile di MiJano, 011dinainza 25 �giugino 1973, G. U. 6 mairzo 1974, 

n. �62. 
d.I. 26 �ottobre 1970, n. 745, art. 56, primo comma (arlt. 4, 42, secondo 
comma, 
e al't. 31, ipTimo comma, della CostitUZli.one). 
Pretoire di Milano, 011dinanza 26 lrugJfo 1973, G. U. 20 marzo 1974, 

n. 75. 
legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 3 (artt. -3, 41, 42, 44 e 136 della 
Costituzione). 
P1retO!re di Catania, oodis.nanza 1�5-ottobre 1973, G. U. 6 mairzo 1974, 

n. 62. 
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 27, secondo comma e 28, quinto 
comma (al1tt. 3 e 97, della Cootituzione). 
COIIlSiglio �di Sta.to, quaoc:ta sezione, midinanza 19 .giugino 1973, G. U. 
6 ma.rzo 1974, n. 62. 

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 14 (.art. 3 deHa Costituzione). 

'!1riibuna1e di BLrescia, 011dinianza 4 ldicembire 1973, G. U. 13 mairzo 
1974, n. 69. 

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 312 (al1tt. 41, 42 e 44 deJla Costituziooe). 
Corte d'appelloi di Boloigin.a, 011dinanza 23 ottobre 1973, G. U. 
27 ma�rzo 1974, n. 82. 


58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Coir:te di aippelJlo di Potenza, ordinanza 16 gennaio 1974, G. U. 
27 marzo 1974, ltl. 8:2. 

legge 25 febbraio 1971, .n. 110 (aTltt. 53, ~inno comma, e 41, rprimo 
coonma, della Costttuziooe). 

Triburnale d~ Roma, oodtnanze 12 febbraio 1973 (due), G. U. 6 marzo 
1974, n. 6�2 e 20 marzo 1974, n. 7�5. 

d.I. 5 luglio 1971, n. 432, art. 5-ter, ultimo comma (arrtt. 41, 42 e 44 
delJa Costituzione). 
Corte di aJPPehlO di Pote1t1Za, 011dim.ama 16 gennaio 1974, G. U. 
27 marzo 1974, n. 82. 

legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5-ter (alilt. 41, 42 e 44 ,cI,ei]!la �cOSJti.tuzdooej. 


Corte d'aippehlo d� B01101gna, ordiltlanza 23 ottobrre 1973, G. U. 
27 marzo 1974, ltl. 82. 

legge 2'2 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (airitt. 3, 42, terzo comma, della 
Costituzliooe). 

Co�rte di awello di Torino, ordinanza 23 novem-00-e 1973, G. U. 
27 ma,rzo 1974, n. 8:2. 

legge 30 dicembre 1971, �n. 1204, art. 1, terzo comma (aTltt. 3, 4, 31 e 
37 idehla CostituziOltle). 

Pretorie idi San Miltlliato, o:ridinanza 15 novembre 1973, G. U. 27 
marzo 1974, ltl. 82. 

legge reg. Compania appr. 28 luglio 1973 riappr. 13 febbraio 1974. 

Presidente del C01l11Sig1io dei Ministri, ricorso ,deposlitaito il 9 marzo 
1974, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. 

legge reg. Campania appr. 4 ottobre 1973 e riappr. 6 marzo 1974. 

Pireslidente del Consilgilio dei Ministri, rico�rso depositato il 30 marzo 
1974, G. U. 24 aipriJ.e 1974, n. 107. 

�legge reg. Campania appr. 17 ottobre 1973 e ria.ppr. 6 marzo 1974. 
Bresiidente del Corustg1io dei MiinWtri, riJco:riso� deposita.io il 30 marzo 
1974, G. U. 24 ,arpriJle 1974, n. 107. 

legge 27 d�icembre 1973, n. 852, art. 2 (airtt. 2 e 4 dello statuto speciale 
per il '!1renti:no-Mto Adige). 

BresiJdente dehla 'giulll!ta prrovinci'aJe di Boilzano, Tico:riso depositato 
fil 5 marzo 1974, n. 5, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. 


CONSULTAZIONI 


AIPPALTO 

Ra1Ja d.i saldo -Anticipato versamento -Lavori eseguiti mediante delegazione 
o concessione o con concorso totale o parziale dello Svato -(d.P.R. 
30 giugno 1972, n. 627, ar~. 2; r.d. 18 nov�embre 1923, n. 2440, art. 12; 

l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2). 
Se la norma contenuta nell'art. 2 del d.!P.R. 30 giugno 1972, n. 627 consenta 
alle .Almrrni:nistrazioni stat'ccl.i di faa-iluogo alle anrti.cirpazioni di p!l.'ezzo 
ivi P!l'eviste, oltre che nei casi di arppailti o conrt!l.'atti di fO!l.'niture stipulati 
dJi.rettamente, anche nel caso di lavod eseguiti mediante delegazione o 
concessione .con ii.I ooncOO"So totail.e o paa-ziale dello Stato (n. 373}. 

COMMERiCIO 

Commercio -Orario di apertura e chiusura dei negozi -Competenza -Trasferimento 
alla Re�gione -Sanzioni -Competenza -(d.P.R. 26 agosto 
1965, n. 1116, art. 8; l. 28 lugtio 1971, n. 558, art. 12;� l. 3 maggio 1967, 

n. 317, artt. 1, 8 e 9; l. reg. Friwli-Venezia Giuria 12 gennaio 1970, n. 2; 
l. 16 giugno 1932, n. 973, art. 2). 
Se Pfil' effetto deH"a!l.'t. 8 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 siamo da 
dtene!l.'e trais1ierite alla esciusiva competenza della Regione Friuli-Venezia 
Giulia tutte le attribuzioni degli 01rgand centrali e pe!l.'iferici defilo Stato dn 
materia di industda e comrmerrcio e quindi anche in materia dd O'l'ario di 
chiustWa dei negozi (:n. 30). 

Quale sia nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'organo competente alla 
i.r.ra-og.azione delJ.e sanzioni �amministrative perr inoissenanza dell'orairio di 
aperrtura e chirusura dei negozi (n. 30). 

COMUNI E PROVINCIE 

Istruzione elemenVa.re -Consigli scolastici e Provveditori agli Studi -Edilizia 
scoiastica -Poteri di controllo e sostitutivi nei confronti dei Comuni 
-(r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 53; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, 
art. 104; r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 220; l. 24 luglio 1962, n. 1073, 
art. 13; l. 3 febbraio 1963, n. 75, art. 3). 

Se pois.sano dtenersi tuttoca vigenti, :pu,r dopo l'ent!l.'ata in vi.gore del 
testo ucruico leggi comunali e p!l'ovinciali approvato �con r.d. 3 marzo 19<34, 

n. 383 .e della legge sull.'edilizia scolastLca 24 iluglio l9i62, n. 1073, i poteri 
di �controllo .suJile deliberazioni� �Comunali aventi ad oggetto materie contemplate 
dlailile !legWi. e daii regolamellllti su:lil'd!Struzioil!e eiLemel!llbare e i poteri 
18 



60 

RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sos1Jitutivii, ]n oaso di Ollllissione di deliberazioni sulilie opooaziiioini. :liaibte obbiligatoo:
de daNa legge e dai regolamenti scolasUci e in caso di deliberazioni 
suli1e 'operaziond stesse non oomormi a!lJl.a il.eg;gie, artitrlbuite .nei co1nl�ronJti. dei 
Com'Ullli�. al Consiglio 'sooliastioo �e al Pirovvedi.Jtoll'1e agili. Studi dalll.'art. 53 
del �t.u. sulil.'istruzione 1eJ;emen1taire iaiptptI1ovaito oon rr.d. 5 :liebb!I'aiio 192:8, n. 577 
e successive moditfoazdoni e integrraziood. (n. 15,3). 

CONTABILIT� DELLO STATO 

Assicurazione infoirtuni sul lavoro -Omissione di denuncia e di pagamento 
dei premi da parte di Pubblica Amministrazione -.Interess~ moratoiri 
-(d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 50, ca.mmi 2� e 3�) . 

Se la :BubbJl.ca .Aimm:ini1strazione, la quale ta!I'divamente abbd.a denuncioato 
,all'l.N.A.I.tL. situazioni iJ.avorrative assog,gettate a�Ll'assk:urrazione obbligatoria 
per gli imorrtuni sul ila'V'orro, sia tenuta, oltre alla penali1t� per tardd.
va denuncia, anche al pagamento degli interressi moratori 'Sui prremi dovuti 
in base alla denuncia �stessa, quaJ.ol'a ritarrdi neil versamento di tali prrem.i 
per indisponLbiliit� di bilancio (n. 292). 

COSTITUZIONE 

Plusvalenze e sapiravvenienze -Soggetti rossabili in base a bilancio -Svolgimento 
di attivit� imprenditoriali -Illegittimit� costituzionale per 
eccesso di delega -(Cost. art. 76; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 100 
e 106; l. 20 gennaio 1956, n. 1, artt. 20 e 63). 

Se ila norrma d:i .oui afil'oct. 106 �t.u. 1suli1e dt!nposte dirette api)Toivato OOIIl 

d.P.R. 29 gem:tiaio 1958, n. 645, velaitivia alla tassahlldit� delle pll.1usvalenze e 
sopraivvienienze dei �soggelbti. tassabili in base 1a biliancio, prrin.cipd.o fondameIJJtai1e 
posto dall'art. 20 del:La Leggie diellega 20 '!i�erniaiio 195,6, n. 1, fil. quale 
esclude wa possibi!liit� dd. taisSatl"e Llie :plusv1al1enze ded bellll� aippalt'l1Jenenti a 
sog.getti non ,sv�oLgenti aititiviit� implt'lelnditortaJi e qui1ndi vifolli, 1ai sensi deill':
airt. 76 deil!la Costituzicme, Ila nOll'ma ,generrawe �dd. delegia 1liegi�sLativa oolllltenUtta 
nelil'arrt. 63' del1a SilJe,ssa legge n. 1/56 (n. 57). 
IMPIEGO PUBBLICO 

Impiego pubblico -Assenza ingiustificata dal servizio -Stipendi percetti dal 
dipendente -Ripetibilit� -Provvedimento di decadenza -Competenza 


(e.e. art. 2033; l. reg. sic. 29 dicembre 1962, n. 28, art. 3; l. reg. sic. 
23 marzo 1971, n. 7, art. 11, 2� comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 
artt. 127 e 381; l. reg. sic. 29 luglio 1950, n. 65, art. 17). 
Se un 1d]pendente della Regione Sicilia che, senz�a giustificato motivo, 
rimanga assente daJ. 1servizdo per un rp0eriodo 19Uperiorre a l5 1giorni, incorra 
nel1a decadenza dall'impiego �Con decOII'tl'enza dalla data in cui si � verificato 
l'a!l'b~trario abbandono del serrvizio (n. 775). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Se l'Ammini'sttrazdone regionale abbia diritto a recuperare ,g.J.d. stipendi 
per.oopiti da:l diipendente dichiocato decaduto da!ll'impiego durante H periodo 
intercorrTente tra Cl.'a;rbi1trario abbandono dei!. servd.zio e il provvedimento 
di decadenza (n. 775). 

'Se 1a .competenza a rpronuncdaT�e la decadenza dall'impiego di un di[)�endente 
della Regione Sidlia spetti ,all'Assessore a norma deU'art. 3 deH.a leg,ge 
regionale 2'9 dioembre 1962, n. 23, ovvero al Presidente de1'la Regione a 
norma dell'aTt. 11, 2� comma, della 1legge 23 marzo 1971, n. 7 (n. 775). 

liMPOSTA DI REGISTRO 

Accertamento maggiOO' valore -Controversia -Concordato sul vaiore -Effetti 
ai fini della applicabilit� della penale per infedele dichiarazione 


(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 40; d.l.lt. 5 aprile 1945, n. 141, 
art. 15). 
Se, nel caso in .cui l'Ufficio del Regiistro aderilSca all'offerta dei contribuenti 
di composizione 'bonaria deUa vwtenza di valutazione, sulla base 
di valori offeTti che di:minUJiti di un quarto, 1dsultino superiori al. valore 
dichtaimto dai .oonrbribuenti stessi, 1si!a apip'l.Jiioobi1le !La rp1ffillailJiit� peil'.' in:liede1e dicmarazdone 
di cui 1ali'a;rt. 40 della il.O.II'. {in. 406). 

Societ� -Deliberazione di aumento di capitale sociale -Omologazione del 
Tribunale -Termine di re�gistrazione -Decorrenza -(l. 15 febbraio 1949, 

n. 33, art. 7; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81). 
Se le delibocazLoni di aumento di capitale sociale debbano essere registrate 
e tassate ('salva !'�applicazione dell'iart. 7 della leg�ge n. 33 del 15 febbriaiio 
1949) entro venti ,gjiorn:i dalla data din oui S()[l() staite adoittaite ovviero 
se, in attesa di omologazione del Tiribuna1e, debba arppUcarisi il disposto 
dell'art. 81 della legge di re�giistro relativo alila decorTen:za del termine 
di regi,strazione degli atti 1soggetti ad arppi'ovazione od omolog�azdone (n. 407). 

IMPOSTA DI RliOCHEZZA MOB.IiLE 

Plusvalenze e sopravvenienze -Soggetti tass�abili in base a bilancio -Svolgimento 
di attivit� imprenditoriali -nlegittimit� costituzionale per 
eccesso di delega -(Cost. ,art. 76; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 100 
e 106; l. 20 gennaio 1956, n. 1, artt. 20 e 63). 

Se la norrma di cuii ,aiJ.iJ.'amt. 106 rt.u. sullil.e imposte ditrette arprprOIV'alto 
con d.P.R. 29 ge1I11I1aiio 1958, n. 645, ireliartiva da itassalbi1:it� delle rp(Lusvalenze 
e 1s01pTavvenien:z;e dei so,g,gettd rtassabi:li in base a bilancio, principio 
fondamentail.e posto dall'art. 20 deUa leg.ge delega 20 gennaio 1966, n. 1, 
il .quale escliude la ipossibHit� di tassare le iplusvalenze dei beni appartenenti 
a sogigetti non sVO'lgenti attivit� imprenditoiriali e qUJi,ndi violi, ai 
sensi dell'art. 7�6 della CosUtuzione, la norma generale di delega legislati:
va ,contenuta nelil'art. 6,3 della 1steS1Sa legge n. 1/56 (n. 59). 


62 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Accertamento -Conco'l"dato -Sottoscrizione del.l'esercente la patria potestd 
-Efficacia .:.. (e.e. arrt. 320; d.P.R. 29 gennai-O 1958, n. 645, art. 34) . 

.Se H concoodiato di viail.uta:ziione del!Iia base iimpOOllibi.ILe dielhl.'lmipo~l;a di 
successione �sottoscritto dall'eser.cente la patria potest� in rappresentanza 
dei figli minoci, sia un atto eccedente il'ordinarda amminisrtmzione ai sensi 
e �Per gi1i effetti delll.'81l't. 320 e.e. ~n. 87). 

lMPOSTE DI FABBR]OAZIONE 

Imposta sul consumo di energia elettrica -Ritardato pagamento a causa 
di sciopero -Indennitd di mora -(dJ.c.p.s. 25 nO'Vembre 1947, n. 1286, 
art. 6). 

Se sia legittimo aippHcare il'indenni>t� di mora del 2 % prevista dalPart. 
6 del d.!1.c.ip;s. 25 novembre 1947, n. 1286 nel ca!SO di ritardato pagamento 
del!l'iimposta erariail,e effettuato, rper conto dell'E.N.E.L. dalle fiUali 
deHa B.N.L., �a causa di uno sciopero ferroviario (n. 16). 

IMPOSTE E TASSE 

Accertamento -Concordato -Sottoscrizione deH'esercente la patria potestd Efficacia 
-(e.e. art. 320; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 34). 

1Se il �concordato di valutazione della base imponiJbile dell'imposta di 
successione �sottoscritto dall'esercente i1a patria potest� in iraippresentanza 
dei figli !lllinoci, sia un atto eccedente :l'ordinaria amminiistrazi:one ai sensi 
e .per gi1i �effetti dellJ.'art. 3120 e.e. (n. 579). 

IMPOSTE IPOll'ECARIE 

Ipoteca iscritta ex art. 26 fogge n. 4/29 -Pena pecuniaria -Condono -Effetti 
suiha riduzione proporzionale dell'imposta -(l. 7 gennaio 1929, 

n. 4, art. 26; l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 15). 
Se, in .caso di condono di una pena pecuniaria, !l'imposta drpoteca!l'ia 
reLativa al:l']ipoteca d-scritta ex �art. 216 del!la J.egge 7 gennaio 1929, n. 4, debba 
esser.e iridotta iproiporziona1mente in applicazione del dilsposto del!l'art. 15 
della il.. 25 1giugno 1943, n. 540 1secondo il quaile ove dl debito accertato a 
carico del �Contribuente risulti inferiore a �quello per cui l'dipoteca fu iscritta, 
il'iJmposta prenota<ta � rtdotta in 11agione della somma effettivamente dovuta 
(n. 5). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

IMPOSTE VARIE 

I.N.V.I.M. 
(Imposta sull'incremento di valore degli immobili) -Consoiidazione 
dell'usufrutto aLla nuda propriet� -Successiva alienazione ( d.P .R. 
26 ottobre 1972, n. 643). 
Quale sia il .CII'liJterio da aipplioare rper Ila determii1.1Jazdone, ai fini delil.'.
I,N.V.I.M. (imposta sd'lncremenrto di valore degli immobili), del valore 
iniziale di un immobile alienato da chi ne abbia acquistato ila piena propriet� 
per effetto di consolidazione di un precedente usufu-utto (n. 81). 

ISTRUZIONE 

Istruzione elementare -ConsigU scolastici e Provveditori agli Studi -Edilizia 
scolastica -Poteri di controllo e sostitutivi nei confronti dei Comuni 
-(r,d. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 53; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, 
~tl. 104; r,dJ. 4 febbraio 1915, n; 148, art. 220; l. 24 luglio 1962, n. 1073, 
art. 13; l. 3 febbraio 1963, n. 75, art. 3). 

1Se possono !I'itenersi ituttora vigenti, !P1l'I' dopo l'�enrtrata in vigore del 

t.u. iegigi �Comunali e rprovinciali approvato �Con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 
e de1l:a legge :suHa ediliz;ia scolastica 24 !luglio 1962, n. 1073, i poteri di 
controMo sulle deliberazioni comrunaJJi aventi ad oggetto materie contempiliartie 
diailllie lieggli �e dai ire.go1amenti �sulil'iistruzkme eLemenrtaire e i poteri sostitutivi, 
in �OOSO di omissione di deliberazioni ISULle operazioni fatte obbHgatorie 
dal:la 1eg;ge e dai !l'ego1amenti scol:asrtici e in caso di deliberazioni suile 
operaziorui stesse non �confoomli a11a legge, attribuite nei oonfronti dei Comuni 
al OonsLglio 1sco1astico e al Provveditore aigJ.i 1Studi dall'art. 53 "del t.u. 
sull'istruzione elementa!I'e app!rovato con !I'.d. 5 febb!I'aio 1928, n. 577 e successive 
modi�ficazioni e inrtegrazioni (n. 3�7). 
LAVORO 

Assicurazione infortuni sul lavoro -Omissione di denuncia e di pagamento 
dei premi da parrte di Pubblica Amministrazione -Interessi moratori 


(d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 50, commi 2� e 3�). 
Se la Plubblioa .Ammini1strazione, [a quale tardhnamente a:bbia denunciato 
�a1l'I.tN.A.I.L. situazioni ilaivoraotive assog.gettate aill'aissicmazione obbligatoria 
pe!I' rgli imO!I'tuni sul il:avioro, sia tenuta, oltre alla pena!liit� .peir ta!I'div;
a denuncia, anche a11 pagamento degli i'll!teressi m0ratori sui premi dovuti 
tin base aHa denuncia rstessa, qualora ritavdii neil ve11samento di tali premi 
per i!J:iJdisponibilit� di bilancio (n. 90). 

OPERE PUBBL]CHE 

Rata di saLdo -Anticipato versamento -Lavori eseguiti mediante de1legazione 
o concessione o con concorso totale o parziale dello Stato -(d.P.R. 
30 giugno 1972, n. 627, art. 2; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12; 

l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2). 
<Se ila norma contenuta neWar.t. 2 del d;P1R. 30 .giugno 1972, n. 627 
consenta alle .Amministrazioni statali di far luogo alle anticipazioni di 


64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ! 

J

prezzo ivi previste, oltre che nei ,oasi di appalti o contratti di foo:nitw.',e 

stipulati direttamente, anche nel ,caso di lavori eseguiti mediante delegazione 
o concessione con il ,concooso totale o pa!rzia1le dello Stato (n. 118). 

PREVI<DENZA E ASSLSTENZA 

Assicurazione infortuni sul lavoro -Omissione di ,denuncia e di pagamento 
dei premi da parte di Pubblica Amministrazione -Interessi moratori 


(d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 50, commi 2� e 3�). 
Se J.a Pubblica Amministrazjcone, la quale ta!l'divamente abbia denunciato 
all'I.N.A.I.L. ,situazlioni lavorative assoggettate aU'assicurazione obbligatoria 
per ,gli infortuni sul il:av()['(), sia tenUJta, oltre aUa penalit� pe!r 
tardiva denuncia, anche al pagamento degli inter,essi moratori sui premi 
dovuti 1n base alla denunci,a stessa, ,qualora ritaTdi nel ve!l'."samento di tali 
pl'lemi pm iindiisponibOOdt� dii biJ1arncio (n. ln2}. 

Invaii�i di guerra -Opera nazionwle per gli invalidi di guerra -Assistenza 
sanitaria -Azione di rivalsa contro il terzo responsabi>le (l. 3 aprile 

1958, n. 469). 

Se l'OpeTa Nazionail:e peT gli invalidi di guerra sia legittimata ad agire 
in via surrog,ato!l'."ia, per un importo comspondente alle 1spese, nei confronti 
di terzi eventualmente il"esponsabiH deH'drnfermi<t� del prop!l'."io assistito 
(n. 103). 

REGIONE E1RIULI-VENE1ZIA GIULIA 

Commercio -Orario di apertur:a e chiusura dei negozi -Competenza -Trasferimento 
alla Regione -Sanzioni -Competenza -(d.P.R. 26 agosto 
1965, n. 1116, art. 8; l. 28 luglio 1971, n. 558, art. 12; l. 3 maggio 1967, 

n. 317, artt. 1, 8 e 9; l. reg. Friuli-Venezia Giulia 12 gennaio 1970, n. 2; 
l. 16 giugno 1932, n. 973, art. 2). 
Se per effetto dell'iavt. 8 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 siano da 
ritenere trasferite alla esclusiva competenza della Regione Tuiuli-Venezia 
GiruJli:a 'tutte il:e aittriibuziond degli oogani cenrtraM 1e ipie[1�::l�erici delllo Stato 
in materfa di industria e COIIDmeTcio e quindi anche in materdia di orario 
di chiusura dei negozi (n. 1). 

Quale sia nella Regione Fr,iuli-Venezia Giulia il.'m�gano competente 
all'ir!l'."ogazione 'delle sanzioni amministrative per inosservanza dell'orario 
di apertoca e chiusur,a dei negozi (n. 1). 

REGIONE SICILIA 

Impiego pubblico -Assenza ingiustificata dal servizio -Stipendi percepiti 
dal dipendente -Ripetibilit� -Provvedimento di decadenza -Competenza 
-(e.e. art. 2033; l. reg. sic. 29 dicembre 1962, n. 28, art. 3; l. reg. 
sic. 23 marzo 1971, n. 7, art. 11, 2� comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 
artt. 127 e 381; l. reg. sic. 29 luglio 1950, n. 65, art. 17). 

Se un dipendente della Regione Sicilia che, senza giustificato motivo, 
rimanga assente dal servizio per un peTiodo superiore a 15 giorni, incorra 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

nella decadenza daill'impi.ego con decor.renza dalHa data in cui si � verificato 
l'iwbitrario abbandono del servizio (n. 10). 

Se i'Ammimstrazi011Je ll.1egiona!Le a:bbi1a d:l.ll'i1mo a ll1ecit1iperall'e gli stipendi 
percepiti dal dipendente dichiaTato rdecadiuto daill'impiego durante il periodo 
interooorente 1IDa 1'&t'b1tTario abbandono dea. servizio e il rpTovvedimento di 
decadenza (n. 10). 

Se J.a competenza a Pll'OnunciaT�e fa decadenza dall'impiego di IUll dipendente 
della Regione 1Sicilia spetti a:ll'Assessore a norma defil',arrt. 3 della 
legge regl.ona:1e 29 dd:cernbr.e 1962, n. 28, ovvero al Presidente della Regione 
a norma dell'arrt. 11, 2� comma, della legge 23. marrzo 1971, n. 7 (n. 10). 

REGIONI 

Commercio -Orario di apertura e chi'US'Ura dei negozi -Competenza -Tra


sferimento aUa Regione -Sanzioni -Competenza -(d.P.R. 26 agosto 

1905, n. 1116, art. 3; l. 28 luglio 1971, n. 558, art. 12; l. 3 maggio 1967, 

n. 317, artt. 1, 8 e 9; l. reg. Friuli-Venezia Giulia 12 gennaio 1970, n. 2; 
l. 16 giugno 1932, n. 973, art. 2). 
Se per effetto dell'art. 8 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 siano da 
ritenere trasferite alla esclUJsiva competenza della Regione FriuU-Venezia 
Giu:Ua tutte le attribuzioni degld organi centrrali e rpeT.iferici dello Stato in 
materia di mdustria e �commercio 1e �QUinidi .amclJie iltl maiterla di Oll'ario di 
chiJUsooa dei negozi (n. 215). 

Quale ,sia nella Regione FrJUJli-Venezia GiUJl.iia i'organo competente alla 
irrogazione delle .sanzioni �amm.i.ni:strative per inosserrvanza 'de1l'orraTio di 
apertUJra e chiUISIUI'a dei negozi (n. 215). 


1:: 



ABBONAMENTI 

ANNO .�..........� � . . � � . � . � . . � � . . . . . � L. 8.500 
UN NUMERO SEPARATO . � . . . . � . . . . . . . . . . � � 1.500 


Per abbonamenti. e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO .. PIAZZA G. VERDI, 10 .. ROMA 
e/e postale 1/2640 

Stampato in Italia -Printed in Italy 
Autodzzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(4219042) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P. V� 



INDICE 


Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
del/'avv. Michele Savarese) � . 
(a cura 
pag. 281 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
{a cura del/'avv. Arturo Marzano) � 314 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
(a cura del/'avv. Benedetto Baccari) � 386 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE 
cato Pietro De Francisci) . 
(a cura 
� 
de/l'avvo
� 3 9 5 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 
del/'avv. Ugo Gargiulo) . 
(a cura 
. , . � 422 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � 445 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED 
APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Arturo 
Marzano) . � . . � 489 
Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo 
Di Tarsia di Be/monte) . � 504 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 


QUESTIONI pag. 39 
LEGISLAZIONE � 41 
CONSULTAZIONI � 59 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Francesco MARmzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, 
Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINuToLo DEL 
SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuICCIARDI, Genova; 
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, 
Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALAB1so, Napoli; Nicasio 
MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; 
Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, 
Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

FANELLI M., Il G.A.T.T. nel diritto �interno . . . . . . . . I, 330 

MARZANO A., L'art. 177 del trattato CEE nel procedimento 
senza contradditorio . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 358 



PARTE PRIMA 


INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' 


-Acque sottel'l'lanee -.Aiurt�trizzaz]
Olllle 1ailil'apeirtur.a di pozzi Captazione 
di .acqUJa �coocessa Rev:
oca -Le1gi1rtimiit� -Jn.tell'1esse 
.ai1Ja .c001Jcesstcme -Non SUJssiste, 
494. 

-Competenz1a 1e giurdisdiz:tone -Sottensi:
0111e di utenza -Pia~ziaiLe Compenso 
-Coilll:tri0V1erisia sulil.a 
oongirutt� -Gil\lirdJsddzdone diel TmbunaiJJe 
sUJpeiriorte -SUJssiste, 496. 

-Concessiooe 1e dieriviaz1o1DJe -.A!ID


miissione ad istruttoria -Prop1de1tairdo 
di 1all'lea .iJntea:iessaroa dalle 
�OIPel'le -Interesse allil.'dmpugll'.liazd.o.
ne -Non sussiste, 499. 

-Concessione �e diell'liv;azdJ001e -P!I'o


�roga del teirmine pieir l}Ja pll'lesentaZ'iione 
del ipil'ot�etto 1eseicutivo Proiprietall'!
io di �all'1ea mteressata 
dJaiJJ}Je o.pere -linteresse ailll'imput
�nazi.one -NOIIl SUJSsiJSJte, 499. 
-Conoossiooe 1e 1diell'liVlalZiionie -Sottensio1DJe 
dii UJtetIWa -Pairztaile 


Compenso -Determinazione 


Criteri, 496. 

AMNISTIA E INDULTO 

-PieculIJato -Esciliuisione del pecuJiato 
miJJitaire -Iilil1egiirttimit�, 2:88. 


APPALTO 

-Appalto di �ere pubbwtche -
Adesiicme 1del11.'iapipail.taitore supp1ente 
ail cOIIlitratto di appai1to Causa 
del niegozio -Sussiis1Jenz;
a, 489. 


-ApipaJ.to di opere '.Pubbliche P.
enail.e -Almmontaire -Detelt'IJ1l1na
�ilooe -Potere discireZiionaiLe 
della p.a. -Riduzione della pe-� 

nale ad opera del giudice -

Ina:rnmiissihi:Ut�, 489. 

-Appalto �di opere pubbiliche P1enai1e 
-Momento in oUJi so!rge 
.ill dia:'iitto �di appJJicalril.la, 489. 

-Appalto �di oper.e .pubbliiche Supp1enrbe 
deLl'iappai1talto!re -Sostituzi001e 
iin tutti i dia:'irtJti ed obblighi 
deiU'appaiLtator.t"e, 489. 

ATTO AMMINIBTRATIVO 

-Atto 1coill1e.t�iai1Je -Composiziionie 
de1l CoiliLegiio -Lnc~1artibiiifilt� P�
rievaile 1sUJl. tiitoil.-0 � dov,ere di 
pairteiciipazioil'.lJe o di 1aiS1Soilivimento 
qd. funZiiOIIlie, 43'5 . 

-Atto conlie:rtmaitilvo e no -EsitJ:remi 
e ilimiiti -RJi!esame e ddtversa motiv:
az.ione -Non ccmfieir:rnativiiit�, 

428. 
-Atto poliitiico -Nozi01ne, 430. 

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 


-lVLaini:liesti di �pil."opa.g:ainda poiliitiioa, 

,soci!ai1Je 1e CUJlturriail.e -AffiissiJOne 

-Autorizzamone pil'ed�e1Jtiz1Ja -Ne


cess.iit� -EJ}Jeg.iittimi!t� costiltuzio


nail1e, 297. 

BELLEZZE NATURALI 

-Costruzione :abusi.via din zona sogg,
etta .a v;]nco}Jo paiesaggiiisrt:Ji1co Momento 
consrumaitivo del Te1aito, 


507. 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Atto rurnmimiiJstraitivo -D.iisaippHcazione 
degli atti il.legittimi Giurd.
sdiziion:e del giiudfoe oircliniario 
-Lio:niiti, 386. .. 



INDICE VII 

-Imposte doga.naili -Contestazioni 
in ordiinle ailll'apipt1iJcabiiildrt�. 1ed a11a 
1:rnfsua:ia deli. 11Jr1�iburti -Dazio sospeso 
-Deposii1Jo .caruzdomiaille -Re.stitumone 
dm pend1ernm d�. �oontrov�ersia 
-Difetto di giurisdiZlione del-
1'.Aiutoriit� giudiZliiaria, 391. 

-PrOVV1edimernti OOIIltingiibilld. ed urgenti 
di stcurezza pubbil!Lca -Contenuto 
-Ef:lietti -Sdndaoaito del 
giudtiice ordli.IDJario: Limiti, 388. 

COMUNITA' EUROPEE 

-G.A.T.T. -Dk.iltti �soggettivi ded. 
1singold -E1sC11usdomie, coin nota di 
FANELLI M., 314. 

-G.A.T.T. -Dk.iltti sogigettivi dei 
s:iingoN -1E1scilusiionJe, �COIIl il'.liOta di 
FANELLI M., 315. 

-G.A.'r.T. -Poteri reiliaiti.vi aililia po.
Jiitilca tall"irf:llaird.1a 1e .commerc'.iiaiLe Trias:
ferdmenito dagli Sitati membri 
.alilia Comunit� eco1nomfoa ,eruropea 
-OcmseguienZJe, .con mota dli FANELLI 
M., 314. 

-lnteripl'eta:cione d�. norme �comunitairie 
-Co:tntp1e1Jenza diellila Corte 
di giustizia -Carattere contradd:
i1ttoiriio o meno del provvecliimento 
nel �coJ.'lso del quaJ.ie liJl gdiudice 
1naziJoniaile ha ef.l�ettuato ;fil rdin.ivio IrrHev;
anza CQl!l noita di MARZANO 
A., 358.' 

-Lavoo:iatoiri 1emigram -Previdenza 
1sociJailie -Rappirieise[)Jfianite di 
commericio �che svoil.ige ila sua attivllit� 
:iJn Paiesi membri divieirsi da 
queil.iN m cui hainno sede il.le ddtte 
:riappa-esentaite -Legd,sliaiziOIIlle previdenzdiai!
Je awlica:bdJJJe, 376. 

-LavoJ.'latoiri 1emigra[)Jfii -Previdenza 
1sociiai!Je -Rappreiserntarn.te di 
.commwcio che svoil.ig:e iLa sua attiviiit� 
.iJn ip;� 1s1Jaiti membiri -Previdenzia 
-Nozione, 37�6. 

-Normarflivia oomundltall.'ila -mcompatiibiil�.
t� 1COIIl norme di dlill'ii;tto intemaZlionaJ1e 
-Morflivo cli dnvaHdit� 
-Limiti, CO[} nota dii FANELLI 
M., 314. 

-Normartd.via comunilball'i1a -I:nicom.
pattbiildt� COIIl nOll'me di dl�II"ttto intemaziona11e 
-Motivo cli dnv.a.li
�dit� -Liimtti, CO[(), nota dii FANELLI 
M., 315. . 

-Or.gainiizza,ztone �comune dci mercati 
nel se1Jtoll'e del r:iiso -RestituZJione 
1allilla !pll'loduziOOJJe per .1e 
rotttlll"e di rdiso -Oessdolille deil diJ.'
litto -Oompat:ibiildJt� �con JJa no!l'marbivia 
comunitaciia, con nota di 
MARZANO A., 358. 

-Orgiainizzaziolille �comtme d:ci mercati 
n1el settore .del ri1so -Restituz�.
one iaMia p:vodiuz.i.ol!lle per ~e 
riottooe di dso -Tiitoliarlt� deil. diriitto 
aifila Testituzione, �con DJOrta di 
MARZANO A., 358. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Confilditto di 1ambuztiond -Tll'entino 
Allto .Aicligie -T1J.'lais:llerd.mento 
di icomipietenzie ,aJ]ilie P!l'oviiirlce -Legittiimall.
liO:ne deililie Proiv:iJnce ri
�Sp�etto a ~eggi 1s1Jaitaild 01DJterioiri -
Lnsussiistooza -Iniammiissibiilit� 
del ricor1so, 299 . 

COSTITUZIONE DELLIA REPUBBLICA 


V. Amnistia e indulto -Autorizzazione 
amministrativa -Corte costituzionale 
-Elezioni amministrative 
e politiche -Lavoro -Misure di sic�rezza 
-Procedimento civile -Procedimento 
penale -Radioaudizioni Reato. 
EDLLIZM. 

-Licenza di costruzione -Aillllulmenito 
1e IJ.'levoca -.Amlnruili1am.ito 
d'uffkdio -III1J1Jeresse pubblko Motivazione 
1ciroostainztiata 
QUJamdo occOlrll'e, 437. 

-Ll:OODiZia dii cosflruz!ione -Ainm.ulmanito 
e IJ.'levoca -ADJilJUilJJJamento 
d'uf:fil;cio -Tulrtleiresse puhb1i..co Opera 
1apperna Uziaita -Non oc
�COJ.'IJ.'le mte!l"esse quailJtficato, 437. 

-Liic1enza di 1cos1JIJ.'uz:ione -Decadenzia 
-Perr omessa ultimazione 
ded ilJaivoiri in iterrmiine -Oirdd.Il!ainza 
.di ,sospensiiOOJJe dlei J.iavori :noo segUJifa 
dia ipJ.'IOvviedimenti defiinirtJi'V'i 
-Non sospende i1l tell'mine, 437. 



VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


-Llcenza di oostll'uz.io111e -Deca,.. 
denza -R:iJliascio dli nuova licenza 
-Osserv:amm detlllie norme .sopraivv:
enu.te -Necessilt�, 437. 

-Licenzia dii 1oostl'luzio1ne -Vaciam.te 
-Modifiche sostanziali -Non � 
taile -stesso inum&o deilllia prima 
ilioenm -Imlieiv:ainzia, 437. 

-P:rogl'lail1lma idi :fabbrciicazione -
OOIIlltenuto nmm.ativo, 437. 

-Vigdiliainzia swl.ilie costrumoni -Opeq:
ie abusil\lle -Ordme di demoldzi:
one -Oompetenzia diel giluddce 
oodIDall'lio -E.sclliusione -Competenza 
1escliusiva della pubblica 
ammilnist.riazi01DJe, 508. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMLCA 


-P,i,arni ex 11. n. 167 del 196:2 -Aree 
aicquisdbiU -Aree aJ. di fuori degli 
appositi comprensori -Acquisibilit�, 
432. 

-Pi1amd ex il. n. 16i7 del 1962 -Cri


terd e ;po:-.ilncilpi ~ooier:aili -Omessa 
valutazio111e di :sirtuaziolllii ipTegres1se 
-Legi1ttimirt�, 432. 

ELEZIONI AMMINJ.S!J'RATIVE E 
POLITICHE 

-EleziOIIlli �ammiinlistrativ1e -Legge 
rreg.tOllJailie siichldain1a -Oauise di illlieilieg.
gibilliiJt� -JilJlJeg.ittimit� -EscilusiOllle, 
290. 

ENTI PUBBLICI 

-Ente ospedalii1ero -Deiliiheraziione 
-P!I'e.senza e voto 1c0Di81ll1Jtiivo dell 
Ditrettooe 1samiitairdio -Fdilllail.iit� -
EvidenziJaizd.IQIIlle llliell. verbail.e d!ew1a 
a-iuntone -Nooesstt�, 435. 

ESPROPiRIAZLONE PER PUBBLICA 
UTILITA' 

-Co.struzliorni eff.eittuaite .sui fondi 
da :espropll'iall'e dopo .i1 deposito 
del ipd.aino .piaT,1Ji.coi1Jareggilato di ese
�Cuzione -Dmtto ,�iJi iaisporto dei 
materdJaili .irmpi1eg1ati -Limiti, ,con 
nota .di A. ROSSI, 398. 

-E1sproipri.az:iio1DJe -Edii1izia popoila~
e ed economi.ca -Art. 46 t.u. 

n. 1165 diel 1938 -Omessa acquisizione 
pM"erd degt1i orga([)Ji diel 
Mi.tilii.1ster:o LL.PP. -Legiittimiit�, 
432. 
-ESpa:'opcr.iJaz,i()lllJe -Ediiliizia popoJare 
ed economica -Normaitiva ex 

�t,u. rn. 1165 id!efl 1938 181IlZiich� ex 
t.u. 1. n. 167 del!. 1962 -Legittimit�, 
432. 
-E.spropriilazd:Olllie -Tell'millli -Pll'o


roga -Dovuta ad adempdmenti 

del!. ipeTiito -LegdrttJi.imi.,t�, 43:2. 

-Esiprropriazd.OlllJe -Tell'millli -Pll'oro~
a -Legittimit� -CondJizi,OIDJe, 

432. 
-E1Sf.PQ'Oprd1azii01DJe -T1ell'millli -P.roroga 
-1\lf.oti'Vlazdone -F1att:iisrp1ecie 
-Legittimit�, 432. 

-Indenlllizw -Ca'iirtel'lio di U.qu:Ldazione 
-Farttispe!Clie, 3915. 

-Piani di ll'!iioostrozdon.e -.Artiee da 
�espropr~ per il'aittu:azi<>O:l!e del 
ipiano -OrdJterd per wa d1ebea:minaz:
i!OI1Je delill'illlidieninizzo�, 413. 

FALLIMENTO 

-De,creto deil TJ:'ilbunailie che ;po:-o.
nunzia 1su Tlilcoriso �contll'o iil pliiarno 
idi lt"ipa:rfu -RJlco!I'so !Per cassazione 
-DeoO\IU'elllJZ'a del termilllie per 
.1a prop1osd:zilQIIlJe, 406. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Ricolt'lso -Lntooesse aJ.il'da:npugna:
ziione -In ,tema di 1aitto :a �OOtllltenuto 
genieria!Le -l)d[-ettivia dei!. 
Consig1]JiJo idei tm�.tnistri -Fatttspe1oie 
-Cooenzia di liiruteiriesse, 430. 

-Ricorso gdm:discliziorn:aiIJe -Giiuri1sdizioore 
1�1ScliusiV1a -Pretese patrimoDJial!
i. -A1bto aimmimistraitivo 
-Non OCiCOlI'!I'e -Atto oomenna,
1Ji.vo -LmdiliervialllZ:a, 422.. 

-Rtoor:so gi,UJrdJsdJizi01I1Jaile 'e rko1r'<so 
,striaordi1DJairdio -Ailiteimativdt� 


Imp.ugoo.ziloinii �di atti distinti di 
uno stesso iproe:edimen::ifo -Inaipplicabdiliilt� 
del iprdnciipio, 435. 

-T1ermdinie peir il'.impugnazdome -Co


.nosoonzia ipi�lena -Deposilto di documooti 
m 1ailitrio giudizio -Non 
implica piena conosc�enza, 432. 



INDICE 
IX 

GUERRA 

-Orfano dli gue<rra -Quaildfica -
LReqUlisiti -Raip1Po1rti �Col diante 
�causa -Ori:terio di indlividua:2li:orne, 
443. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-COII'l!C(){t'SO -Commissione giiudica.
trice -OomposiZJione -Barr.teciipazi01DJe 
1dli membro iincompatibiilie P
�arrtecdlpa2'JilQIDe 1ail. .concooso 1senZJa 
obdieziond -.AlcquiescenZJa, 435. 

-C9'ncOO'lSo -Oolllicooso per <titoild .ed 
�esami -O:riteird di massima -Prevdisione 
�dli bais:so �prUJnteggio iper i 
tiltolli. !l'li:spetto aig1i �esami -11i1.egii:
1rtimi<t�, 435. 

-Oonlcoiiso -Oriterd. �dli massima Predietermiil11azione 
-V�erbailiiizzazi�
ooe -DiJStiinta dJelJLar viarlutaZJione � 
dJei rl:Jiito1i, 435. 

-Ocmooriso -':DitoiLi -Vailiutazilione Sea:
vizi10 ~estaito -Berdodi dd 
.aispettativia -Detriazione -Di.ffei!'.'
eil2la tria 1aisperbtativa iper :liamigJiia 
o per rsalute o rservizfo mi!litaooe, 
435. 

-Oostituziomie dell Lrappor.to -Eiswemi 
-F�a<ttisprecie -Sussiste, 427. 

-Cumulo dli <iID!P:i:eghi -Oessazione 
d!el !I'laipipooto -Effetto Tetroattivo, 

428. 
-Cumulo .dJi dmp:ieghi -Cessazione 
del Lraippooto -Effetto !l'leWoa<ttivo 
-�Esclru.sioillle degilii ,effetti �economi.
ci -Recuperio idlegili emoiliumen1ti 
�oorirdrsposti -IMegiittimit�, 428. 

- 
Owmuilo �di iimp1i!eghi -Divid:eto E' 
rlia T<egoilia -Amrn:iissiba.11.irt� -Eccezionail!
tt� -Oarssarzione per i:ncompartibiilitt� 
-Leg.iittimiJt� -Frat


�tiispeCli�e, 427. 
- 
Dipendenti. Lstituto superd.ooe saIDlit� 
-Sirtuaz:i:Olllle �dli liincQIDlPatibir1it� 
-Dirfflda a far;la �eessaire -Le1gittimiit�, 
42�7. . 

-Inquardnmem.to -Ddpendenti Isti1uroo 
sup&ii:ore sarnit� -.Alrt. 25 1. 

n. 775 del 1970 -C!I'li�terio di applicazione, 
428. 
- 
Inquardll"lamenito -Requisiti -Di[
pendooti 1i:n rstarto di iincompatihiilit� 
-Dirnfogo -Leg.irttimit�, 

428. 
-Norme �aipplitcarbitti -Norma 1rego1liarmentarre 
,dli irillliVI�o fOII'tmale a l�egi:
sliaZJione statar1e -~avvend.enza 
di !leggi -.Aipplica2'Ji01DJe 1automati:
ca, 422. 

-Sti:pendli, .arssegilll� e indennit� Lavoro 
:straortdilnrarrtiro -OOID!Penso 
-Diverisiit� di rtIDarttam.einto -Iili1e
�gi'1ltimit� -F1artti!speClire, 431. 

-Stipendi, aisseg.ni re mdenrui.rt� Pr<
escrdzione -Decoll'll"lemzia -ALr.t. 2 
ir~dil. n. 295 rdeil 193.9 -Atto di.
scr.eziOtilJale -DecorLreI11Zia idailiLa comundcazii.-
OIIlJe dieilil'ratto, 431. 

-Stipendi, .aissegin;i e ii!ndoomdt� -
Restitutio in integrum -Emolumenti 
poocepiiti 1arlirundie -DetraZJione 
-Degtlittimit� -Riammis


�siOOCle :i:n 1se.rvidzillo dopo 1sospensioiille 
�caiwtelai:r:e -Detraz:i!cme -lrlle~
ittimiit�, 427. 
IMPOSTA DI F A.m3RICAZIONE 

-Gars di petroilio iliquefraitti -Abbuono 
iper oarlo 1I1Jatura!lie -Nocme 
raippiliicaibiild, 485. 

IiMPOSTA DI REGISTRO 

-AgevOllarzione pe!1' i periodici di 
�carratterre 1Poilii.rti:co sirndaroole o �culturale 
-Bollettino ufficiale deilla 
Regd.one Tlt'renltmo-AJ.Jto Adi1ge E.
sciLusione, 470. 

~ 
AgieviOlllazd'olrl!e pell' i ipdrani di dcosWuZJione 
-E' illimitaita �a!l�le attivit� 
reseg,uite daifil'ente pubbil.dico 
che .attua dil piiarno -Attivit� ediJJi.
ziia di 1pirivarti -Esclusione, 467. 

-Agev-olarZJioillle pell' J.ie op.e!l'le �di 
.competenZJa diegild enti !locarli Ope<
re nom. �armmesse a conitmbuto 
-�Si �estoode, 474. 

-Atto nullo -Sd.rmuliaziooie -Nui1lit� 
del 1I1Jegi0zio d1issimularto -
Viilziio di fo['lll)Ja -E' dtpenide.nte 
dalla volont�' delle iparti -Rimbo:
r�so dell'impo.sta -E�sclusione Imposta 
su.i.la <retrocessiO<Il:e -E' 
dovuta, 488. 

-J)iv.isiOlllle -.Aiccessiorne -Oositruzione 
�dli 1edlifiicio :su aT<ea comune 
-Acquisto iin .oomproipriet� 1diell'
1edifido -A:ttribuzii!one :i:n propriret� 
1esclusiva di parrti singole 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

X 

-Costiituisoe diVIisioine -Atto diretto 
1a regoliare d1i:v1er�samente 
l'accessiooe in ipiropriiet� comune 
-Sipecliaile regime ;bavoi!Jwre Ne:
oossiit� idieillba runlbaJvoilazione, 457. 

-Maooato -Mandaito iin-e�vocabile 
a miiscwortell"e un 'CIOOdiiito -Effioada 
rtrasliativia -Presupposto T
�aissa:bdiliiit� oome :atto idi 0cessiiotlle 
�di crieddrto -Escilusione, 453. 

-Permuta -Tirasfell'irr:nienito aigevolato 
redrproco di ailtro non agevola;
to -TassaziQIIlie del trasferimento 
non agevol:ato, 467. 

-Ri:co:nosciimemo di deibiito -DioebiiairaZlione 
posta a base dii die
�~eilo mgiunti'V'O divienu1Jo meffioace 
-Tiaissaibiildt� del riconoscimento 
di debito in quanto taiLe 
mdd!pendeflltemienite daJilia imposta 
di tiitollo ISIUJl decreto -Liegi:ttimttt� 
-Lngdiunzi:o!llJe -Inte:ripireitazdmie 
-Pr1ecilJuJsione deil dill.irtto deil.lla Finanza 
-:EsclJusione, 445. 

-Sociert� 1di caiplitaU -Societ� a 
mesponsabilit� iLl.mttata -Timsfeirimenito 
di quorte -il. 6 agosto 
1954 n. 603 -Tiemtorio di Tirie.
ste -Regime int1~irtempoira1l1e, 461. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-OartelilJe f1ooddariie -E,seinzione da 
quailsiiaisi 1mposba presente e fu... 
turia -OOffiiplrende l'impo1sta dd 

suoc�e1ssione, 469. 

-Usu:liru1lto .oongiiiuntivo -.Attxe


.scimento -Ll,quidiazdone ma1ggiol1e 
ilmposta a �carico delil'usufruttua(
fiO SUiPe'l'IStdte -Riferimento a11 
momento deilil'aiccre�scimellllto, 475. 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


-V�enidite in il.ocaJJi. dii vendita aiil 
pubb1iico -Niecessdit� che v:e�ngno 
eseguite dtn dertiti 'looai1i, 483. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Compeibenza 1e giiurisdizdone -Ese


cuziOOJJe fiscaiile -Opposizione di 
terzo pe!I." Teclamo di ipr:roiplr�et� -
Coonipetenzia dJeil foro dello Stato, 

468. 
-Imposte d.i!l."ette -Accerrtamenito -
Difutto dli motivaziom;e -Impug.
nazio.t:JJe -Ter:mirne -E' peri~ntorio 
-Ded1121i:one inel �cooso del pro
�oodimento -J.niammdlssibdilirt�, 458. 

-Lmposte dfa.,ette -Successiooe di 
leggi illleil tempo -Norme sul p!l."O.
oodimeitl.to amm.timdstraitivo dii accertamento 
-Efficacia iimmediata 
-.Aipiplldcaibiilii.it� � ai iperiodi di 
imposta !l."icaidenti :sotto wa :legge 
:anterr.tore, 458. 

-Imposte mdi!rertte -Imel'essi ]
imposta �suppilietiva -DeCO!l."!l."ell'.Wa 
-Ingiilwnrzdo111Je dkhiamrta iihlegittima 
-Vallie 1oome costirtuzione in 
mooa, 470. ' 

-Lng:iJUJilZJi011Je -NotifioazliJone -Per1sona 
:di iresi:die!IllZa, dimoil"a e domicdilio 
sconosciuti -Alrrt. 143 c.p.c. 
-Deposirto Pir'eSSO J.'Uffoicio giudiz1a'l'lio 
-Nioin � necessario, 488. 

-Soilidairiet� mbubaria -Liitiscon,
sorzio necessario ftia �C001debitori -
Erolusiione, 461. 

1

-Soiliidariet� ilributaria -Procedimento 
�aililie Ooonmissioni -Li:ti,
sconsO!l."Zlio ineil gii.uddzio dii impuginiazione, 
462. 

-Violiaz.iooie dii i1eggi finanziarie e 
vailutairdie -limposta genierai1e sul-
1l'�entria1Ja -Pirovia -RresunzdQIJJ.i -
Limiiti, 478. 

LAVORO 

-Assietwaziom Socda�li-Tessere assilcurartilV'e 
-Oibbildgo di tenerilie a 
dlisposizioil'.lJe degili dispeittori -Illegittimit� 
-Esclusione, 292. 

-Indenlilit� di anziiainiit� -lVLtSUJra -
Ln '1'1eiLazione ailiLa 1categoida dii. appaT'llenenza 
dea: iLavwartoll'e -Le,
gittimiit�, 305. 

-i.arvO!l."o 1subO!l."idiiinato o 1aissimiilato 
-.R!aippll"esentarnte di .commeirdo 
che .svoil1ge ila sua a1Jtivdit� a1l1l'�
estero -Pairrbilcollairi poteird. di 
,iinimativa -Riil:evainza -LlJmiti, 

376. 
-Statuto dei i!Jaiy.oriatooi -Diiritto 
di :sciopero -Tutelia -Legittimit� 
1cost1tuz~Otn1aile, 281. 



INDICE 
XI 

MiiSURE DI SICUREZZA 

-Sistema di aipp]Jicazione -Ln rif
�erdimento a flaitti-Q'eato e in base 
alla valutazione dei precedenti 
penaWi e delil.'indooe del nuovo 
l'leato -Le!�tttimllit�, 307. 

-Sorvegil.i~a �Speoiiaile -Comrnissicme 
di nuovo ~eato -Reiterazfone 
-Leg.Mtimiit�, 285. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

-VincoJ.10 d:i destmazi.oinie ai find. 
deiJJl'inlllwesse :pubbJJico dd un immoibliite 
,gia iaipparteniente ail di.
sciolto rpairti.Jto fascista -Va\J.irdi1t�, 

409. 
PROCEDIMENTO CIVILE 

- 
Foro diehlo Stato -Legittimit�, 

298. 
- 
Riccxrso .peQ' ca1S1Sazi�o;ne -Ricorso 
ne1l quale ill. rprocurator�e gienera1le 
� .pairrte -Oaime!l"a di consiglio -
Partedpazionie dell procurartO!l'e 
gienierail1e -IiJ..1eg.ittimliit� costitumonaiLe, 
284. 

-Rilcoo:-so rpell." .cassazione iinammissibhl!
e -Rim:unJCia -Lneffica"Cria, 

406. 
- 
Ri�cooso ;per 1caissazione proposto 
daillo Sitaito -Deposllito per muil.ta 
-Tu:tiaq;ip]Jiicabm�t�, 412. 

PROCEDI�MENTO PENALE 

-oair.ceriazicme p1l'leVeI11tiva -Nuovo 
maindiato dii. carttura -Limati 
ex rurt. 272 u. c. cod. proc. pen. -
JiliLegittimiit�, 30.3. 

-PubM1co miniistero -Giudizio 
pretorile -Omessa indicazione 
dieili1e .gienrwaJ:it� del P.M. -Nul.
Lit�, 509. 

PROFESSIONI 

-Lngiergrnell."e e .archttetto -Inca�richi 
Delaitivi <ad opere pubhliche 


Esclusir{)IIl!e -Dwettiva del Ccmsiglio 
idei MinisWi -Non � �atto 
politiico, 430. 

RADIOAUDIZIONI 

-Canorne di ahbonaimento -Omesso 
ipagame:ruto -Sa1DZio1ni -Llilegttti1ma<
t� -E�sclusiOOJe, 294. 

REATO 

-Colilitro LIJa ipubblitca amminiistrazione 
-Resiste~a a pubblico uf:
fiici1alle -E11:emelllJto og�gettirvo (materi.
iaiLe) -.Aiutomoibfile msegiui;ta 
daiLLa rpolizi'a -Condotta di .guida 
anoo:maile rdertJermd.nanJbe peirkolo 
per l'auto inseguirtrice -Sussistenza 
del l'eaito, 504. 

-Leggi sui11.ia pe1sca -Acque pubbliche 
-Verisamento �di rifiuroi di 
stahhl:i.meinti indiustr.i.iaili -Scairiichi 
.che l'<eillda.no tl1e .aicque niochne al 

�piaitrdmoJilJio iittico -NecestSlit� Esdllusi.
0ine, 506. 
� - 
Leg,gii 1sU1llLa pesca -V:ersametillto 

.di <rifiuti di stabilimenti industTi-
aili -SOOII"ico dill."etito dei !l'lifiuti 
-Necessit� -E1sc!lus1one -Scarfoo 
medd.Janite fogna.twre e simi.
H -S111ssirste1nza del <l'leaito, 506. 

-Leggi suilila :Pesca -V1eirsamento 
di <rifiuti dii stabilimeniti :LndustriJaili 
-Staibilimenti :foJ.dustr.iailii. Nozione 
-Flarttispecie, 506. 

-Vi�.dlpenidio rdiel Govea:-no, deLl'o'l'
�diine 1giiuddzdiarit0, �deillle forze armate 
-U1egittimit� costituzionale 
-E1sclusionre, 310. 

- 
ViiLiipendio deLl'Oll"�diiille giudi.ZJiiario 

�-Questiorne di �C1ostittuziio1I1JaiLi;t� P11ima 
d:eill'oaiutooizzazio[}Je a ipll"o
�cedwe -ln!aimmiissiibiitLit�, 310. 

REGION~ 

-Regioilli a statuto Oll."ldii1ruario -Tras:
li&imento deil.J.ie fuinzi1oni -Mateiriia 
urbamstica -Riicocso preposto 
1ail Ministell."o �aittriaver:so or




XII 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


dinarula di ,sailv:agUJall'ldiia -T.rasfiel'limenlto 
dielilie funzionJi -Ca!l'lenzia 
del ~edi decidere iii. ricorso 
da paa:ite del Mia:ldstero, 440. 

RESPONS!ABILITA' CIVILE 

-RJesponisabMlit� delilia P.A. -Capitooaito 
dii. 1appruLto -Ola1US01Ja dli 
mainillev>a -V.aildddit� -Limiti, 418. 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

-Rioo11so geNWchico -�DisciJpllia:lia 
pxieviista d:aili1.'1art. 6 1del d.P.R. 24 
lll!ovembre 1�9171 n. 1199 -Oairatteve 
itnnovaitooe -Ri:corisi ;i;�endenti 
1ailil'entr;aita iiln vig.ore di ailJtrta 
d1iisci(pldina -.AippJii,cabiilit�, 440. 

SENTENZA 

-Seniterwa :penaJe -Motliivazione -
Colllpa e 1conOO!t\so dii .cola;>1e -Concor.
so idi .co1pa 1dell t1lerz:0 non limpUJtato 
-ObbiLigo di ,esame -Sus.
sistenza, 505. 

-Sentenza peniai1.1e -Rclazi0ine tra 
lia 1senten:zJa e il'iaccusa 1contestartia 
-Ln .genere -Integiraziorne d:eillia 
ccmtestazio1nie cooi i'mer!I"og1artJori.o 
dieilil?imputaito -Legittiirnilt� -Fat
�tispecie, 504. 

TRIBUNALI REGIONALJ AMMINISTRATIVI 


-Atto non die:l�indttivo -R1icorso ~e


xair.cmco -:Rilicoir�so a:i :1Jr,ibunallii -
Ammissibiilit�, 440. 



INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

14 germaio 1974, n. 
14 giena:mio 1974, n. 
14 �~o 1974, n. 
14 g1etnlilladO 1974, n. 

23 gennaio 1974, 
23 giennafo 1974, 
23 gen'lllaiio 1974, 
23 gennaiiio 1.974, 
23 .gennaio 1'974, 
23 geninaiio 1974, 
23 �goonado 1974, 
30 gielllD:ado 1974, 

n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
30 gennaio 1974, :n. 
30 gennafo 1974, n. 

1 
2 
3 
4 
8 
9 

10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
CORTE DI GIUSTIZlA DELLE COMUNITA' EUROPE�E 

12 dicem.br:e 1972, neilJIJe �cause r.iiUillite 21-24/7,2 
24 ottobr:e 1973, nelilia causa 9/73 . . 
21 febooa!io 1974, nelilia causa 162/73 . . . 

CORTI STRANIERE 

CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE, Se:cione dielilia prevd.d1enza socd.aa,e, 
3 giennado 1974, rn. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 1�3 ;1JUgilti.o 1973, n. 2024 
Sez. I, 21 �setteimbr�e 11973, n. 2412 

Sez. I, 28 �settembre 1973, rn. 2437 
Sez. I, 5 ottobre 1973, n. 2499 . . 
Sez. I, 8 novembre 19'73, n. 2930 
Sez. I, 12 n0V1embre 1973, n. 2981 
S:ez. I, 14 novembve 1973, n. 3017 
Sez. I, 14 novembve 1973, n. 3027 
Sez. I, 15 novembre 1973, n. 3040 
Sez. I, 23 n0V1e.rnbre 1973, n. 3169 
Sez. I, 27 novembre 1973, n. 3221 
Sez. I, 11 d.iice.rnbve 1973, n. 3361 
Sez. I, 11 dicemb(l'le 1973, :n. 3362 
Sez. I, 11 d~cembre 1973, n. 3363 

pag. 281 
� 284 
285 
288 
290 
292 
294 
� 297 
298 
299 
303 
305 
� 307 
310 

pag. 314 
� 315 
� 358 

pag. 376 

pag. 395 
445 
453 
398 
406 
� 409 
412 
457 
458 
461 
462 
� 467 
468 
� 469 


XIV 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


Sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3391 
Sez. I, 13 diicembre 1973, n. 3393 
Sez. I, 22 gennaio 1974, rn. 177 
Sez. I, 24 geI}naio 1974, n. 186 
Sez. I, 28 genna.dio 1974, n. 217 
Sez. I, 28 genniado 1974, n. 223 
Sez. I, 28 gennaio 1974, n. 224 
Sez. I, 28 'genJillaio 1974, n. 229 
Sez. I, 28 gEmn!ado 1974, rn. 230 
Sez. I, 14 rebbtraio 1974�, n. 419 
8ez. III, 16 :fielbbJ:'la&o 1974, n. 434 
Sez. Un., .21 febbriaio 11974, n. 494 
Sez. Un., 4 marrzo 1974, n. 595 
Sez. Un., 8 marro 1974, n. 6131 . 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 

15 ottoblre 1973, n. 29 . 
19 diicembre 1973, n. 38 
19 gep,naiJo 1'974, n. 1 . 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSLGLIO DI STA'J'O 

Sez. IV, 23 ottobl'1e 1973, n. 850 
Sez. IV, 30 ottobxle 1973, n. 942 
Sez. IV, 4 diioemb:lle 19'73, n. 1188 . -. 
Sez. IV, 21 diicembre 1973, n. 11296 
Sez. IV, 21 d!icembl"e 1973, n. 1301 
Sez. IV, 21 dicembJ:'le 1973, n. 1307 
Sez. V, 12 Qttobrre 1973, n. 668 � . 
Sez. V, 30 ottobTle. 1973, n. 779 . 
Sez. V, 13 noviemb~e 1973, n. 833 
Sez. VI, 19 ottobre 1973, cn. 358 . 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. II, 16 marzo 1973, n. 519 
Sez. IV, 16 marzo 1973, n. 618 
Sez. IV, 20 maa:-zo 1973, n. 645 

Sez. III, 5 1apri;]Je 19'73, n. 734 . 
Sez. VI, 3 maggio 1973, n. 836 
Sez. III, 10 mag.gio 1973, n. 998 
Sez. V, 23 maggio 1973, n. 696 

... 

pag. 470 
� 470 
474 
475 
478 
483 
� 485 
488 
� 488 
489 
418 
386 
388 
391 

pag. 494 
� 496 
� 499 

pag. 422 
427 
427 
� 430 
431 
432 
� 435 
437 
� 440 
443 

pag. 504 
� 504 
� 505 
� 506 
507 
� 508 

.. 509.. 


PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE QUESTIONI 


CALAMITA' PUBBLICHE 

-.A:ltluvioni -Teil'mini -Sospensione 
-.Ammfu::IJtstrrazioni delll>o Stato 
-App(ld.cabiHt�, 39. 

IMPOSTE DIRETTE 

-Imposte 1sui f.abbriicati -Rimborso 
dli dmpos1Ja discrritta nelle cartehle 
�esattO!I'OOaiLi �e riconosciuta errata 
daililia P .A. -Se siia 1arntm.1ssib:
L1e nei term'.Vni Vi!'esorizdonali, 

39. 
LAVORO 

-Controversie in:divtduaJii. -Cr.editi 
del �1avoratQ['e -Rdvail.:utazione Se 
1abb]a efficaciia r:etroaittivia, 39. 

BREZZI 

-Di.scipli1I11a ded prezza -Genei!'d posti 
iin vendita sucicessiviarmente a11 
116 Jiug1do 1973 -Deteirmin1azfooe 
dei Pifezzi -Or�iteri, 319. 

-Dtsciiplwna dei p1rezzi -Sanzioni 

�ammi1nisitraitive -.AITT:ail.ogia -Ap1plicabi:
Lilt�, 40 . 
-Dtsciiiplina ded prezzi -Geneil'i posti 
'�ln vendita rSUCCe1sSliviaimente al 
16 J.uglio 1973 -Iinltegx:azioJilJe del 
r1i1st�lno, 40. 

-Esercenti con rspacci 1aperti al 
pubblico -Gi!'osststi -Se si1ano

1

.soggetti awla rpubh1Lcit� pr1evd1sta 
rda11l'art. 1, d.1. n. 427, 40. 


XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
LEGISLAZIONE 
QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 
I -NOO'me dtchiararte incosti1tU2'ionail.i 
II -Questioni d.i.ichtruraite non fondate 
III -Questiioni pll'oposte 
pag. 
> 
41 
43 
48 



/ 

PARTE PRIMA 


GIURISPRUDENZA 


.SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE(*) 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 19'74, n. 1 -Pres. Bonifacio -
Rel. Amadei -Filtea-CGIL edl altri (n.c.) e Piresidente Consiglio dei 
Ministri (sost. avv. �gen. Stato Oairafa). 

Lavoro -Statuto dei lavoratori -Diritto di sciopero -Tutela -Legittimit� 
costituzionale. 

Non sono fondate le questioni di legittimit� costituzionale degli 
artt. 15 e 28 de.Ha legge 20 maggio 1970. n. 30�0 (Statuto dei lavoratori) 
che sanzionano i provvedimenti acfottati dal datolf'e di iavoro in relazfone 
aH'esercizio del diriitto di sciope1�0 da. parte dei dipendenti (1). 

(Omissis). -2. -n pretore di Mirnndoil.�a .cenSUl'a, ,sotto i molteplici 
profili costd:tuziooali �esposti in narrativa, Ll.'air.t. 15 della Ll.egge sw.'ldchiamata 
neiLla parte m cui irende nullo �ogni atto diiretto a .Ucenziaire un 
lavoratore, d1scr.imd.nado lllieH'assegnazione di quaHlficihe o mansioni, nei 
waJSlferimenti, nei provvedimenti disciplinari o o:ecall'>gli al:tdmenti 1)Q'egiudi2iio 
a �Causa de1la �sua affiliaziolllie o 1aittivit� 1silnda1cale, ovvexo alla 
sua par.tec.ipazione ad uno 'sciopero �, per noo. ieSlsell'>Si n legiJSLatore da.to 
carico d.i determinare i limiti dli leg;ittfanit� del d1iritto di .sciopero :ricon:
osciuto daill'a(['.t. 40 della Costituzione. 

La mancata determinazione dei i.imiti oggettivi e soggettivi del 

(1) Le !pit'ecedenti sentenze indicate nella motivazione sono pubblicate 
in Giur. cost., 1062, 1506, con nota dli CRISAFULLI. Incostituzionalit� parziale 
dell'art. 330 c.p. o esimente dell'esercizio di un diritto? e in Giur. cost., 1967, 
1671, con nota di BALDASSARRE, Perplessit� sull'orientamento della giurisprudenza 
cos.tituzionale in tema di serrata (e di sciopero), ivi, 2055. 
In dottit'ina, CALAMANDREI, Significato costituzionale del diritto di sciopero, 
in Riv. giur. del lavoro, 1952, 3. 

(*) A11a redazdi0ITT1e de.Jilie massime e dleli1e note di questa sezfo11JJe ha 
colJaborato alilJche illavv. Oa!t'lio SALIMEI. 



282 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ddiritto renderebbe legittimo, per il proponente, qua�1sia.sd fOO'ma "di sciopero, 
e �creerebbe nel .contempo, un vuoto leg1slativo non �SU(scettibiile 
dli r0S�Set"e �COlma<tJo d!n 1S!ede 1iin:terp1De1Jath11a. 

Da una �siffatta �caT�enza sorgerebbe, .anche, fa iUeg.ittilmtt� �COlstituzi:
onrale dell'all't. 28 dell:a stessa �legge, 1che !impone ral giudice di ordinare 
arl �datore dii lavoxo Ira .cessaziione del comporrtamento i11egittimo, ncm 
pr.ecisato nei suoi -aspetti .sostanzirali attraverso ila .ca.rratterizZiazi<me del 
dir:itto rdi �sdopero pri:ievisto da1l'art. 15 de1la .1e.g.ge. 

LJa. �CeDJsUll'la mossa d:al 1bribuina!Le dli G�'iosseibo al solro art. 28 delhlra 
legge, dn rri!ferimento agli rrurttco1i della Costituzi�one pure .pr.ecLsati in 
nairraitiva, ricalca 1i motivi di base della ordinam:1a del pr.etore di Mirandola. 


Le questioni solleva.te non ,sono fondate. 

3. -P1"ima di raffronta:re n merito �delle quesmond. di J.e.gittimit� costituzi:
onale proposte daille .due ordinanze, .gfov;a rri.cordaore 1che questa Co(l"te 
ha gi� raffermato -.sentenza 12:3, d!el 19612 -che il didtto di sciopeiro 
� �operante neH'ordinamento �indipendentemente dlailil'emain1aziooe di 
qrurellle nOll'ffie JJegiJsliai'lli'V'e ohe, dm base al di~oSto ,dJelll'ialt'lt. 40 d1eflilia Costiituz.
i:ooe, valgano a �segnarne leg.itrbimamente J.imiti 1e modalit�. Lra Corte 
ha tuttavia ritenuto .che, 111oinostante tale �Cla!I'�enzia, lo .sciopero gii� soggiiace 
ad akune limitrazionii, �sLa a quell<e che 1si desumono in modo necessario 
daUa stessa �ccmfigurrazione dell':tstituto rcosl �Come fu accolto daUa 
Oostirbuzrl!one (:aistenisiione del 1rav0r.o �di 'lllilla pi1U!I'lailiiit� di J;avio!l'laitord a difesa 
di irnteressi che �siiailllO ad essi comuni), si�a �a .quelle �Che derivano dalla 
esigenza di 1salvaguardare interessi� che, �a il.oro volta, trovino ~otezione 
dln. :liondlaimeinitailJi primcti.pi costiituzii:onali. La Conte ha 1ai1trelsl ehiiairdito che 
il.o .sciopero � legittimo 1110ll1 .solo quando si:a v;ol.to 1a fi.1Jialit� :r.etrrburbive 
ma �anche quando, pi�. in generarle, esso v:engia rproc1amarto � in fumzione 
di tutte le :rivend:i!caziOtnJi. dguardanti il .compil.eisso �degli dnterressi dei 
:Lavoratori che trov;ano disciplina nelle noTme 1sotto dl titolo terzo della 
par.te prima deUa Costitruzione,, (sentenza n. 11213 del 1962 e 111. 141 del 
1967), !I'�estando 1es~luso dalla tutela costituz:iooar1e quehlo .sciopero che, 
senza :alcun 1c0Uegiamento .con ii suddetti �inte~essi, vengia effettua�to alrlo 
scopo di mcidere � Sll'll'illldi.xizz:o generale del Goverino ,, : il .che .siginifi.ca 
che H .diritto .a/ 1scioperro, mentre da un �canto n0111 :pu� compre111dere 
astenisioni dal lav10ro p(l"Oclamate .in funzione meramente poHrtica, legit1Jimamente 
viene esercitato quando, pm n:on d!ne1rendo strettamente a 
:rivendicazioni .contr.attua1i, �sia �attuato in funzione deM'inter�esse dei 
lavor:ator.i a11a :realizz:a:ziione di quel vado .complesso di beni �Che trovino 
1rlicolllioscimento 'e tuteilia inelLla 1d1Lscip:Linra costi.rtuzfoin:ailie dei "TapipolI'it:Ji. economici
�. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 283 

4. -Su:Ll:a base dei �cdteri gene\l"ali. di va!luta2)ione, tmtti dall'd:nterpretazione 
.ststematica data da questa Corte, 1con :le �senitenze richtamate 
nelle .oridinooze, all'arl. 40 deUa Costituzione, ben aVTebbe:ro potuto i 
giudfoi �di meni.to pcr:-ocedere aU'appl!k1azione dei �cr1teri .steissi al caso 
crociooto 1e decidere oilrica la :liolflo adierenzia IO meno aaJ.a sdrtluiaz:Looe di 
:llatto acceritata. 
I grudli'.cii �che hamllo poopiosto ilia quiestilionie boono rpelt"lalibro ritein.ruto 
di non poter decidere �senzia il1a rrtsoluzione deil\Le pm-:p1essit� costituziiona1i, 
-che �stairebbero ialLa ba.se del 1so:Llevato .iinJtervernto di questa Corle, 
1in ordine alla dtscipltna giuridica contenuta ne1la '1egge n. 300 del 1970, 
.successiva 1alle ricordate .sentenze, diiretta 1a :ga.rantire �e tutela\1.-.e l'esier
�cizio del dir.itto .contemplaito dalJl'art. 40 della Costttuzrone. 

Sta di :l�atto �che ilo ,statuto nulla foglie e nuna 1ag;giiunge ahl'enunciazione 
dei �criteri generali fissati dalla Corte; esso warttii, non ha mteso 
sciogliiere, :in quiaJiche modo, fa dserva di legge cootenuta neLl'arl. 40 
deihla O~iJon1e, ma isOOo iaissiicuxare �U!Illa 1srpecdla1Je tui1Jel1Ja ~iiurrdidliica, �SIUl 
pi1ano dei irapporti 'lavoratore-datore .di lavoro, 1all'�e�~cizio del diritto di 
-sciopero, tneUa misura in �CUi esso .sd appalesi legittimo, di :l�ront.e .ad atti 
di dtoc:Siooe dell'imprend1toire .conseguenti 1al 1c:onc:reto esercizio dello 
stesso. In 1sostanza, .il presupposto .sul qua!le poggiiatno 11e dtUe oodlilnanze 
-aia maincaitl2Ja, tneihla stessa ileg.ge oontestiartia, ,dJeLl:a �specifiioazlione dei 
ltmiti all'esevcizio del �dh-iltto di �sdopero -([}On 1sor~ ex novo per 
effetto deHa legge �stessa; n� essa � tale. per n 1suo contenuto, da \l."irprospetta\
l."e il problema di ,cui �trattalsd in forma 1a'l.lltoooma �e dJiv.~sa di aver 
dato, .in qualche modo, al dtritto .di sciopero contenuti diversi da quelli 
desumi1bfil:i dia:L:La Cosfliitumone 1second:o, d. prdinclJpi ein.ruinciilartii nieililia giurispr:
udenza di questa Corte. 

Da 1siiffat1ie .oonsiid!emazdlo!Ild. � 1d!ato 'llrM're iUIDJa lt"aigiJODJeVolle .conciliulsiiva 
proposizi1one :..se .i fini, 1per i qualti 1o 1sciiope:ro � stato 'pcr:�omosso e .attuaito, 
si illlquawano, direttamente o indi.rettamente, lsul pilOOo degli iinteressi 
economici �ii ordine generiate dei 11avoc.ator:i, 1desumibitli ,senz'altro dal 
titolo terzo, non ;pu� �apr.iodsttcamente essere ;rkon:o.soiuto il rfoorso 
ahl',au.totutel!a. 

Compete, .comunque, iai giudici dii merito, 1in Tefaztone a:i �C1a1si conooebi 
1sort1Joposti al 1000 1g;iludi:mi0 (pa:ri1Jecipaztilone 1ad 1UJI110 1sciiiopiero liindetto 
da.Ue .con:federaziooi 1smdacali per Tag.ioni contr.aittiuailii, nel iprrimo caso, 
rpier .sti:mol!aire la .politica delle ri&orme, �con diretto ir:iferimento 1a quelle 
relative �alla �Ca1sa e 1aU'1assiJstenza sainitarila, nel ,secondo caso), stabilixe 
se �gli elementi di valutazione �suespX'essi si .adattino o meno �a 1caisi ,stessi, 
ossia �se �essi 1i.ncidano nell'iambito �di quel dcordato 1comp1e1S1so di diritti 
e di ii.!Iliteressi che trovano nel t1tofo terzo de11a par!te prima della Costituz1onie 
UIIlia lovo organiica e armonica collocazione. -(Omissis). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

284 


CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 1974, n. 2 -Pres. B�ii�facio -
Rel. Rocchetti -Amendola (avv. Tesauro), Sinagra (avv. Rubini), 
Diez ed altri (n.c.) e Ministero di Grazi,a e Giustdz1a (sost. avv. 
gen. Stato OaTa:lla). 

Procedimento civile -Ricorso per cassazione -Ricorso nei quali il 

procuratore ~enerale � parte -Camera di consi~lio -Partecipa


zione del procuratore ~enerale -Ille~ittimit� costituzionale. 

� illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, 
l'art. 380 c.p.c. nella parte in cui consente l'oosistenza del procuratore 
generale della Corte di Cassazione alla deliberazione in camera di consiglio 
ciene decisioni sui ricorsi in cui lo stesso procuratore genera.le � 
attivamente o passivamente legittimato come parte (1). 

(Omissis). -2. -Le 1sezfoni U!n.ite .de1fa CoTte di Cassaziiooe, nell'e1siame 
di a1cuni ricoTsi avvro-so decisioni della sezione �Cltsdpliinare del 
Consiglio .supedore della mag1swa.tura, ham10 propooito questione sutLa 
[egllittiJmit� �cost:irtuzJ1cmat1e delltl'&rt. 3180 1c.p.1c. lil. ,quaile dliisp011JJe 1che, avanti 
la Cassazione dn 1sede ,civile, la de'CLs:ione de11a sein'temia :i.in camere di 
consi�gliio debba avvienh-e �con l'iassi.stoo.za de1l pubblico mini.stero. Secondo 
ile 1sezi:oni unite, questa d.isposizdone vi.olierebbe � :H principio di 
parit� mra le parli � -espressa da�gli a>rtt. 3 e 214 1delila'. Oostirtuz:i!one tutte 
le volte 1che il pubblioo ministero ha v:esrte di par,te nel giudizio. 
Il che 1ceritamoo.�te ,si verif:i(~a nei p!I'ocedimenti relativi ad impugnazioni 
di .sentenze della sezione idi.sci!plinare del Consiig11io SUJPeriore, ned quali 
egli ha il -compito di in:iziarre Fazione dtisci.pl:inme, e~citrure 1le funzoni 
dli accusa ed :inf�.!Il!e, o'Ve occoril'.'a, di propOl!'iI'e e discutere avanti le 
sezioni unite il ricor�so avver1so la de1c1sione della 1sezdone di1sciplinaTe 

(artt. 59 e 60 del d.1?.R. 1'6 1se,trtembre 1958, n. 91116). 

3. -La questione � :fondata. 
A parte 'H pi� ampio problema 1che, itn IJ.'lapporto alla norma denunzia.
ta, potrebbe pocsi quanto aill'assi.stenza m genere del pubblico ministero 
in oam.ea:-a di �Consigll!io -p['oblema iehe non si ha qui. motivo di 

(1) In dottrina, a commento dieli1a p(['ecedterrute ,sen'1Jenz:a de11ia Ooil'te 
17 :l�ebbll'laio 1'972, n. 27: VrnoRITI, Verso una declaratoria d'illegittimit� 
costituzionale dell'art. 380, comma 1�, cod. proc. civ.?, d.n Riv. dir. proc., 
1972, 695. 
Sul prnblema po.sto dalla partecipazione del P .M. alla deliberazione in 
camera di �consi1glio: VENTRELLA, Assistenza del P.M. alla deliberazione e 
rilevanza invalidante della violazione del principio di segretezza, in Giust. 
civ., 1972, I, 2005 e FmoccHIARo, Incostituzimw,lit� dell'assistenza del P.M. 
alla deliberazione delle sentenze civili della Corte di Cassazione. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 285 

esaminare -non rpu� esser dubbio iche queUa lll!orma sita illegittima, in 
riferimento agli aTtt. 3 e 24 della Oostiitumone, aJfor,ch� 11 pubblico ministero 
intervenga avanti. le sezioni uni.te civili, non per 1svolgere Jie sue 
normali funzioni di organo incaricato di vegliaire suJtl'osseTV1anZ1a deilJa 
fogge, ma in qua1iit� d:i paT,te, per avere eg.li, nei ;casi previisti da;lilia le.gge, 
assolto il. ,compito di p11omuovere ,ed eser.ciita:re J.'az:ione :ilil g.il.-d:izio. 

Questa Co!I'te 1che, con sentenza n. 27 del 1972,, ebbe a :rd1tene,re 
l'dllegittimit� 1costi:tuz:ionale della� norma che 1consentivia l'a�ssistemra de1l 
rpubb1i:co mimstexo alle deciisioni del COllisiglio 111Jam0<nSJle forrense, noo 
rpu� ,che confermare, per lLe stesse ll"agiioni, la decisi1one allora eBl];)ll'essa. 
'1.1aJ.i iragioni 1si 1compoodiano 1sostalllzia1mente nel pdnciJpio che J.,a deliberaziooe 
della �sentenza � 1compito �esclusivo de1'1'10Tgano giudfoante, 
sicch� la presenza di una parte, sita pure mvestita, 1come d;l pubbliico 
mitnJiistero, d:i 1Ulll'ai1tm ~nzliiOlllie~ dli ,giustima, neJ. momento ilil ,C'UJi ila causa 
vie111e decisa, aUel'la le iregole del 1con1Jriaddittor.io le quali.i po1sbwlan'O che 
!itn ognd ig1udi~io, salv:o .1che non ostino .gravd motivi irazionia[moote ,giustificabili 
1con il pubblico interesse, le parti siano poste in condizioni di 
completa ed ,effettiva 1eguagUa1I1Za. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 1'974, n. 3 -Pres. Bonifacio -
Rel. O:ggioni -Mazzei (n.ie.) e Presidente del Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. igen. Stato Oa1rafa). 

Misure di sicurezza -Sorveglianza speciale -Commissione di nuovo 
reato -Reiterazione -Legittimit�. 

Non � fondata, con riferimento agli artt. 13, 24 e 27 delia Costituzione, 
la que�stione di legittimitd costituzionale deWart. 11 de�'lla legge 
21 dicembre 1956, n. 1423 che consente la reiterazione della misura �i 
sicurezza delia sorveglianza speciale nel caso che, ne�l corso della misura, 
ii sorvegliato commetta un nuovo reato (1). 

(Omissis). -2. -Il primo �comma d1ell'1ar,t. 11 deHa 1ci:ta.ta legge 

n. 1423 deil 1915'6 di,spone testua1lmente ,che la 1sorvegldianza speciale � ,ce1ssa 
di dfo::Uto ail!lo 1scaderre del termine > ,stabilito nel decreto �con eui � stata 
mfl:itta "'se il sorvegliiato speciale non abbia, nel frattempo, cormmesso 
un reato �. Il secondo icomma, aggiunge che, se nel 1c001so del sudidetto 
>termine e il 1sorvegUato :commette un xeato per il quale iriporti succe1s(
1) Sull'interpretazione data alla norma dalla ,giurisprudenza: Ca'S�S., 
27 ig00111Ja:io 1971, iin Foro it., 1971, II, 701; C!a1ss., 4 febbraio 1970, CoLIN, in 
Mass. cass. pen., 1970, 840 e Cass., 16 ma:ggio 1966, in Giust. pen., 1967, 
III, 519. 

286 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sivamente condanna, �e la 1sorveglianza 1speciale non debba -cessare, il 
termine ricomirncia a decorrere .da[ �giorno nel quale � scootata ila pena ". 
La legge h:a 1cosl apprestato un meccanismo m furza del .quale, per 
� H 'caso iprevisto nel primo comma, la -cessazione de1J.'a1pplfoazione� della 
SQfl'Veglianza 1a1la ,scadenza oci�ginarfa avv,iene ipso iure, in vJ.l',t� del 
dlecooso 1dieil. tempo, e, pell" iJ. 1caso pre'V'ilstto daJl 1secondo iocmma, in 
vista -della :pervi-0acia del 1sorvegli'ato nell'iinfrangere la legge, 1si procede 
invece ad l\lllla duplicazione �del periodo .dJi applicazione del:La misura, 
11a �cui nu0V1a decorrenza � espressamente 1indtcata dailla norma, nel giorno 
successivo alla esp]aziooe della 1condann:a, e quindi, evidentemente, in 
un momeillto .successivo 1al !Passaggio in .g.iiudicato 1deUa ll"ei!Jativa �senitenza. 
Secondo la tesi dnterpretativa accennata dal �giudice a quo !lia de$
lCII"i1tta disciplina 1comporterebbe �la ll"eilteraz:iooe .de1la m1SUTa or1g.ina:
ri1amente inflitta �come .un effetto la!Utomatico della 1condanna, indipendentemente 
da una pll"on~iia del giiudiice 1al dguarido, nonch� ila ,gosipenSI�OIIle, 
pure iauJtomaitica e 1senza .interviento �del giudi<Ce, del termine originiari'O 
di scadenza, per effetto del1la sola esiistenm. idi una denunzia !relativa 
iaid un reato 1che 1si assume commesso nel periodo 1suddietto; tale 
sospensione, 1sempre !secondo fil �giudice a quo, si iprotrairrrebbe fino al 
v:erii!ftca1:'1si della �Condizione per la reiter:aziooe iautomattca della misura. 
Di qui, 1le denwnziaite violazioni degH ar.tt. l3, 214 e 27 1de1la Costituzione. 

3. -Rttie111e pe!ral!tro la Corte 1che questa dll11Jer.pretazione della norma 
impugniata non possa essere �condivisa. 
� da 11'.ilevare, infartti, anz:irtutto, che, �se pme la formula del secondo 
comma de11a legge sancisce �l'automatismo 1de11a reiterazione de1l1a �socv:
egliia111za, il.'1aiccerbamento de1l'esiisten2la delle 1condlizioni per.ch� �tale meccamsmo 
possa e debba fulllziona~e � :indubbiamente di streibta ;competenza 
del mag1strato, ~attandosi di limi.tazione �dell:a ilibert� :per:s0111ale 
che l'a�rt. l3 �della Costituziione affidia appUlllto iad atto motiviaito daill'autor.
it� giudiZiiada, ed essendo �canone 1ermeneutiico 1comwnemente accettato 
ill ricercare delle rnonme :il senso pi� 1con:llocme alla Costituzi�one, s'intende 
ove d�, 1co�ne nel!la specie, ,sia �consentiito dallia Jetter:a e .dallo 
spi.rito de1la diisposraiione. 

Ed � di .conforto a tale 1conclusione 11 rilievo 1che i ;cr,ite;r:i genex,ali, 
regol�anti l'iappildicazdone �delle misure di prevenzione, 1segina.tamen1Je desumib11i 
dal complesso del:le di:sposiz:i:oni di .cui agili aTtt. da 1 a 4 della 
legge in �esame, .sono ,conformi al dspetto del dtarto :prIDcip:io :costiituiionaa.
e. Iln:v!elro l'aidiozliJOIIlle 1defilie miisure �stesse � 1acf:J�:iidia1Ja ailll'�aiutord!t� �giludizialJ.'
lila, .a;btriavieriso .wn pr:oceddmellllbo dln 'cmi op:ea-:ano d. prdlnJcipi :tiondame111tali 
deil processo penale, diana 1contestazione delil'acicusa, 1a1l!l'ese�rdzio del 
dliiriiltto idl:iJ 1dlidiesa, :all doppd:o .g,md;o di gturisdiiziOil!e, ail d!iJV1iet10 dli reformatio 
in peius in di:lletto di impugnazione del pubbliico ministero. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Per1mlito, pu� siOOII'lamoote �affermarrs1 1che ocoonier� sempre la 
pr0111Unzda del g.iudke 1che accerti 1il verificarsi dei.le �condizi:oni neoossade 
per.ch� 1sd possa procedeTe all:a r.eiterazione delila <sorv;egUanza, e 
che ne determini �in c0\!1creto i ilimiti tempooa1i. 

�, d'alt:r�a parite, evidente .che mal si �concilierebbe con ila palesata 
cura del legislatore nel triaicciarie i �cr.iterd di garanzia ~ocesS1Uale .sopTa 
richiiamati, Ja iSospensione del .termine or:igmairio di �scadenza �della socvegUanza 
nel seniso ,supposto dal �giudice a quo, -cio� per effetto della 
mera �esistenza di iUJila denunzi�a, dovendosi dnvece ll"agdooevolmente iritenere 
�che, 1l� dove la !legge prevede �Come �condizi:one esse~iale per la 
cessazione di didtto �dell':aippl!ioazione della 1sorveg.1ianza la ,ciJ:tcostanza 
OOe ,fil ISorvteglJiJa1Jo lllOll iaibb!iJa e �coonm:e1SISO � Ulll irearto, mtende �OOe il.'1esclusione 
della �condizdone medesima, do� ila commissione del ~eato, risuliti. 
da �Sentenza ;passata ,in giudicato, pax:alleilamente a quanrto, �Come si � 
vdisrto, � diisposto iaii fi.1J1Ji d'E!llla. Teilteria:ZJilOIIJ.e �dellilia milsuria. Dli~mente 
opi.!nalndo, .si i0pec00rebbe., m defulW1Jiva, U!lia sositalD.iZliJaile equdipa;r1aZI�lcme fra 
l'�esistenza di una denunzi.a e 1il .g.:iiudizio definitivo ru1 fatto denunziato, 
ad finii die\11'1a.ppilitcazlilone di proivv.edlimenJtti. II'esrbr:irtltlivd. deflll!a lJtbert� pell'sonal
�e, istituendo !\lilla ingi:ustrncamle .differenzn.iazione h"a la disciiplina del 
caso di rieiiterazione della iSorvegHanza e quelJl.o della 1cessazione idd di:iir:iitto, 
che .saTebbe :impedita dalla mel'!a 1pendenza di lllll!a denunzia. 

Pertiainto, �tale pendenza, in mancanza di 1tma definitiva 1sentenza al 
il".iguardo, non rpu� produrre alcUJil efOOtto sul itermine primitivo di scadenza 
della rsorve~Hainza, dJl quale conillinua a decOOTeTe no!l"malmente, e 
se viene a :SpWa(l"e .prima .che 1si abbila 111 g.iiudica�to e il'�ese.cuzione della 
sorveg1iianm, deve senz'ialtro .cessare. 

4. -Cosi drnterpretate �le norme impugnate, vengono revidentemente 
a 1cader�e i motivi delle :dogUanze 1sonev:ate dal giud.iice a quo. Lndiattd, 
fa reiterazione dell'.aippl;i;caziooe �deill!a s1orveglianza dn 1caso di 1condanna 
cOOlsegue ad un provvedimento del giudice �emana.to nei modi di legge 
previa .conrtestazfone dei n�ecessar.i presupposti, e 1sono quindi osservate 
l�e �esigenze formali della prev-isiOIIle \legale 1e dell'atto motivato da'.H'�autodt� 
giudra1ru-1a, poste <dall'art. 13 Oost. a garanzia della tutela della 
libert� per1sonale. 
Esclusa fa �fondatezza della censura 1suddetta, .cade .altresi quella 
a�ttinente aill!a presunrba vfo1azi:ooe del dkitto dd d.i:J�esa logd.camente 1subordin1ata 
alla prima, �Come �, de1l 1r�esto, �es~essamente 1ricoinosciiuto nel.la 
stessa o~dinanza idi rinv:io. 

Infine, esclusa la <lamentata inieidenzia del!le denunzie o delle pen-. 
denze :re1iative 1ai X�eati r.iferiti ial periodo di appltcazione �oTigiina(l"ia sulla 
scadenza del termine di applicaziOIIle defila mt~a, apipru-e evidentemenrbe 
1iniSUJssiistellllbe iil 1contr1aisto �Con l'art. 217 1d!eliLa Costiituzionie. (
Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

288 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 ,gennaio 1974, n. 4 -Pre�s. Bolli.1la.cio 
Rel. Bene.detti -De Bastiani (avv.ti Dalle Mule e Ros;si) c. Presidente 
del Constglio dei Mi:nist.rd. (sost. avv. �gen. Stato Camfa). 

Amnistia e indulto -Peculato -Esclusione del peculato militare Illegittimit�. 


Sono iilegittimi, per violazione del principio di eguaglianza l'art. 5 
lertt. c, della legge 21 maggio 1970, n. 282 e l'art. 5 lett. c, del d.P.R. 
22 maggio 19.70, 283 nella parte in cui non prevedono l'ap:z:>licazione dell'amnistia 
per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 cod. pen. 
mil. di pace quando, esclusa l'ipotesi di appropriazione, risulti che la 
distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalit� 
non estranee a quelle della pubblica amministrazione (1). 

(Omissis). -1. -L'Avvocatura dello Stato ha in v,ia rpiregrud:iziale 
eccepiito (L'in:ammissiibilit� per difetto di !l'ilevianzia rispetto al giudizio 
p:rdinci(piailie deilla .queis1tiJ01ne di ilegdJtitimdlt� �costdJtiu.zli.ionre drelll'art. ,5,, ilett. c, 
del d.P.R. 212 maggio 1970, 111. 283, in (l':iferimeinto all'axt. 3 deil1a Costituzione. 
L'ecceZi:OIIle � 1stata formularlia 1sulla base del testo letterale 
del .capo di imputa2)iiOIIle :ne1l quale v?iene contestato ai prevenuti il 
~odi pe1C'Ul1alto m1iliiltare plI'leV'ilsto dalfl'mrt. 211>5 .c.p..m.:p., per esselt'lsi 
appropdati a profitto pcr.'Opdo e ,aJitrui di .g�eneri alimenitairi app1artenenti 
alla am..1.:inistrazione mt1itbare. Se�con.do l'Avvocatura non sarebbe 
applicabile a detta. :liattispeciie 'la :norma 1imprugn.ata poich� queista 
ammette al beneficio �dell"amniLstia il delitto di ipeculato previisto d:all'axt. 
314 c.p. non per la ipotesi cli appr.oip1ri1azione, bensi per quella di 
dtstrazione e nei soli ,ca.si in 1C1Ui � fa dLstraziO!Ile del denaro o 00.tria cosa 
mobiile sia 'stata compiuta per finailiit� !Il'Oll estranee a quel.Je della 
pubblica amministrazione >. 

L'eeciezdO!Ile � da \I'espmgere. 

Dall'orddnanzia 16 ma\I'ZO 11971 qui in esame 1s:i de,sume che i!l. giudice 
fushruiitme dea. mbuniail!e dli BelliLuno ha pUJntuaiLmelnrtie :llormullaibo e mativato 
il proprio giud:iziio di ri11evanz'a a term:tni deU'ar.t. 23 della il.egge 
11 marzo 1953, n. 87. L'ordinanza, infatti, richiama le �conclrusiO!Ili sciritte 
del 'PUbbJ.iiiCO m�lllistero �ed ,in queste � dato leggere che la il'ichiesta di 
trasmissione deg1i atti alla Co\I'te peir la declaratoria d'incostituzdanaUt� 

(1) Sulla coincidenza de.gli elementi di maggior rilievo nei reati di 
pecui~arto 1e dii pecu1aito mhldtarie: Cass., Sez. Un. 31 marno 1973, 1r1c. TARTAGLIONE, 
�in Giust. pen., 1973, II, 386. , 
Sui �Cl.t'iteri �che possono legittimamente essere adottati per la disciri-, 
:minaz!one rtra reati amni:stiabili e reati esclusi dall'amnistia: Corte cost., 
14 luglio 1971, n. 175. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

del1a norma d!ellJlmciata muove dalle considerazioni ,che e dall'industria 
non � rrlsw1tato ,che ,giii imputati si 1siano appropriati le somme ricavate 
da1la vendita dei generi alimentarr.i. ,, � che e � risultato, 1nv,ece, che somme 
P1"ov.eniienti da tali operazioni 'sono 'state spese pea:-:acquistare beni 
:rimasti ,iJil dotazione della caserma �, :ragion per ,cui e in mancanza 
di documentazione... � da il"itenere �che lll:el ,caso :si tratti di peculato per 
diistrazione 'Compiuto per f:inial:it� non estranee a ,qoolle deUa pubblica 
ammiinistraZiiOIIle " . 

Le 'considerazioni ,anzidette :sono state 'coindiv.iise da.il giiucHce i.istruttore 
i�ll qUJalie, eispressamooite motiV!mndo ,SUJ1JLa aippiLilciabi.Jdit� d!ellia noo:ma 
d.mpugnata al processo dilll1anzd. a lui pendente, ha irilevato 'che daUa 
eventuale dichiair:azione d'iincostLtuzicmalit� deUa 1stessa dtscend&ebbe 
ll'ammissfone degli imputati al beneftcio de1l'amnistia. 

2. -v,enendo a1 merito della proposta questione, occorre statUJire 
se 1sia in contrasto 1con [~art. 3 Cost. la norma iconten,UJta nell'art. 5, 
lett. e, del d.P.R. n. 283 del 1970 per aver rr,iS&Vato :J.ia concessione di 
amnistia 1a1,1a �sola ,i.ipotesi dii peculato prev:ista 'dall'art. 3114 �c.p. -ilimitatamente 
ai .casi in 1cui JJa :distriazione del dena~o o d'�altra cosa mobile 
sia 1stata ,compiuta per :finalit� :non ,estr.aniee a que'.lle della pubblica 
ammirustriazione -e non avere ammesso ano istesso benerficito li.a corl'ispondente_ 
ipotesi, peraltro meno grave, di reato di peicula.to militarre 
di cui all'art. 215 ,c.p.m.p., quando a~oh'esso sia .staito 1compiuto per le 
stesse :filllaUt�. 
La questiooe � fondata. 

Non v'ha dubbio iehe spetti al legtslaitorre la 1sce1ta deil. ,cir-,tterio di 
discriminazdiooe tra ,reati amn:tsti1abili � non e che la valutazione de'lle 
ll'agioni dii pooitica 1criminale in ord:ine 1al,la ammissibilit� o 'IJleno ,di un 
determiinato r,eato al beneficio della demenza � dmessa alll'aip;prezzamento 
disc:riezii.onale del legislatore �e non �pu� ,essere 'sindacaita in questa 
sede. Va, .tuttav;ta, a:ffermato 1che siffartto potere deve esser,e 1contenuto 
nei ltmiti deUa razionalit� e ,che quando ,:r:i:cON"ano oasi, 1come quello 
di ispecie, in cui la sperequaziiione di trattamento normativo :per figure 
omogenee di reati aissuma aispetbi e dimensi;0ni tali da inon potersi conSiide:
riare 1sorrietta ,dJa 1ai1C!Ul1lla :riagd!o.nev;Ollie girusti:JiiiciaZlione i[ contmL1o deilJI.a 
Oor.te non pu� essere disconosciuto. 

Oria non pu� negarsi che tra il delitto ,di peCU'laJtlo pa:"evisto dall'art. 
314 1c.p. e quello d:i peculato militaT"e di ,cui all'art. 2'15 'c.p.m.p. 
SUJsstiste U!lJa ,sostanziale diden.tit�, .chiaramente dscontrabile, del rresto, 
nel testo dei II"ispe.ttiv:i 1artiicoli. I due :reati haffi!no in comune ,l'elemento 
materiali.e e l'elemento psicologico. Identico �, !in:llatti, il 1000 1cootenuto, 
in ,ootriambi orf:fensivo dello ,stesso bene ,che si � voli.ufo proteggere: 
deilllall"o e 1ciose mobili :apparlelnerubi 1aili1Jo Stato; ,j,dJenitiJca, aflltrieisl, l'aZJione 
Upka dieMe due azioni crdmmose 1concr,eta:ntesi nelll'appropriazione o 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d~onedi beni dia parte d:i soggetti attivi 1aventi UiilJa speci:Mca quaHdiiica 
(;pubbli!co .ufficiale o mcarfoato di un ;pubblico 1servizio mH.dJtare 
.iinicaTfoato di funziooi amm:irnstrartive �o �di 1comando). 

Non 1si mesce. pertanto. :a vedere quasi obbiettivi e iapprezzabdli 
rag.ioni abbiano potuto mduNe il legi:slatore �ad una diversa via:lutaziooe 
�delle anzidette figUII"e �delittuose e a dispor.re, quindi, l\liil dif:fe:
rente loro :trattamento �ad fini del.ila amnistia. 

Ne11.e altre diisposi2licmi concernenti il.'anmi~tia non � fartta, peraltro, 
a�l�ctma �discr:immazione <bra :reati militari e Teati non militar.i, sicch�, 
anche sotto .qruesto ;aspetto. non appai:re �giusf:Mli�cata e va 1c001seguentemente 
dichia:ra:ta �costiitUZ:ionalmente dUe.g.ittima la norma di 1cui all'airit. 
5, lett. e, del d.P.R. n. 2'813 del 1'970 nelila parte in 1cui omette 
dii pre'Vledei:re, e quilndd 1esclude, '.IJa coocessiiOtllle di .amn:ilstia al peculato 
millditar.re, �in quegilli istessi tiermi!Ilii e a111e stesse �ccmdlizti10tI1Ji per 11e qUJat1i U 
beneficio di cui fa~attasi � stato accordato :al peculato �COmUJne. 

La d:iichiiarazi:one di itnloosti1ruzionaJ..it� va oVVJi�amente pircmUlllJciiata 
anche nei �confronti del 1C01'1.dispoodente ar.t. 5, iliett. c, della legge 21 
maggio 1970, n. 2182, �Contenente e delega~ione al P~eSliden.te de11.a Re:. 
pubblica pei:r la �CO!Ilcessione di �amn:Lstia .e di induJ..to �. -( Om~S'8is). 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 gennaio 1'974, in. 8 -Pres. Bon:ii:facio -
Rel. Crisafulli -Caragliano (Avv. Silvestri), Di Graziano (Avv. Randazzo), 
Castro (n. c.) �e Presidente Consiglio dei Miinistri (n.-c.). 

}. 

Elezioni amministrative e politiche -Elezioni amministrative -Legge 

I

regionale siciliana -Cause di ineleggibilit� -Illegittimit� 


Esclusione. 

Non � fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 delta Cos�tituzione, 
ia questione di legittimit� costituzionale delt'art. 7, n. 4 della legge 
regionale siciliana 2 maggio 1969, n. 14 che stabilisce l'ineleggibilit� ai 
Consigli delle Amministrazioni provinciali degli amminiistratori delle 
istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nena provincia (1). 


(Omissis). -1. -E' .i.in questione ila legittimit� �Costituzionale dell'art. 
7, n. 4, della iLegge xegicmale .sici1iana 9 ma.ggio 196"9. n. 14, che, 
statuendo ;].a :ineleggibilit� a.i �COa:lJsigli deUe 1amministi:razfoni rsbraoi:rdina-. 
ir'ie del�le ~oviiin�ciie .siciliane de.gli am.ministr.aito:i:i deLle istiituzion:i di assi


(1) La :Sentenza 30 novembre 19-71, n. 189, cui la Corte si irichiama � 
'pubblicata in Giur. cost., 1971, �2221, con nota. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 291 

ste~a ,e benefice~ e.si�stenti nell'�ambito della p.rov1ncia, ,si pon:ebbe 
in .contrasto 1con gl!L artt. 3 e '5il della Costituzione, 1appcmtando al ddr.Ltto 
elettorale .pa.ssivo nell'Isola una irestriz:iloine :prrd.Vta d:i :riscontro nella 
~egisl:aziione 1statale e non giiustificata da pa1rtiicola!l'i e,sigenze proprie 
de11a Regione. 

21. -Davanti a que,sta Corte, fa difesa di una .deU.e parti ha eccepito 
la ivrilevanza deHa questione per.ch�, inel�la �specie, traitt1an.dosi di 
ammin.i1siti:Nlfore di una j,stituzione :di 1aissiisteinza e beneficenza oointrollata, 
alil'epoca delle elezioani, dalla provincia, ila 1meleggibiliit� sarebbe 
comunque derivata :in 1appliJcazi'()lne del n. 3 de1l'iart. 7 delJ.ia legge de 
qua. V.eccezione via disattesa. Che J.'esito del .~iiudiz:ilo principale avrebbe 
potuto e portrebbe essere .hl medesimo 1aiLla :stregua dJi �disposi:zJioni diive!l."se 
da quella denunciata non inicide, infatti, ,sulla ,11nev;anza della questione, 
dal momento che 1a ,disposizione :speci1iicamente dettata per ili. 1Ca1so con-� 
c~eto � p:ropdo quena del n. 4 deillo :Stesso arit. 7. 
3. -Nel medito, la questione � �analoga, iben.ich� formalmente non 
li.dent:tca, .a quella gi� decisa da questa Coll'te �Con la .sentenza n. 189 
del 1'971 (con ri~imento .al.J.or�a. anzi.ch� ag1i amministrato!ri, :agli impiegatd. 
dipendenti delle istituzioni di iaissistenza e beineficenZ1a esi.stenti 
nella provincia) e deve .pa!l."imenti essere dichia~ata non fondata. 
Le consideriazioni .con ieu;i la rfoordata 1sentenza 1ebbe a dtenere 
che, pur in mancanza di ooa espr,essa :Jlormul1azione, �,i.il .pdndpio della 
m.eiLeggl.tbilJJtt� ai 1coins:i!glli prioviilnciiiaJ.i dei dillpe!Ilidooitii 1de1li1e iis1liitiuizdioln di 
assistenza e bene:l�tcenz�a esistenti nella provincia � presente neUa legislazione 
1stataJ.e, .r.ientrando nella 1pi� lata priev.iis:ione deJ. n. 3 de11'ar.t. 10 
diei1la (Legg,e 8 maxzo 19�51, n. 12:2, modli:fil,cartJa idialJl'.air:t. 3 dehl.ia. iLegge 10 
settembre 1960, n. 962, v;algono anche nena rp!"esenite �COilllfil-�voosi!a, �avendo 
tale disposizi:one irti.ferimento agl�. am:ministriatori, oltre che agli mipiega:
tit, d:i " �enti, ii.istituti o aziende dipendenti .sovvenzioltl:ati o :sottoposti 
a vig.iJ,anza :della ~ovincia ,. . Ch� 1a111zi, iil .dupJjice fondamento 
del!la ineleggibilit�, rileV1ato in .quel.fa precedente 1senteil:Zia, 1a[l punto 3 
della motivazione, quanto agH :impiegati deH..e distituziond. di assistenza 
e beneficenza, ;SU/Ssiste mani-:festamoote, a maggior ll'agione, pe�r i foro 
ammmistratori. 

Chiwamente, pemJ.tro, rtal:e ineleggibilit� � 1r:i.co1:1egata, 111elil;a ll.egislaziione 
dello Stato, :aHia oefr,costanza 1che ile istituzioni ,assistenzia:H da 
essa pr�ese in considerazione 1si�ano sottoposte a .quella, pm 1attenua1Ja ed 
anomala, vigilanza, �Che J.'art. 241 del t.u. del.la Je,gge �comunafo e provmc:
iale del 19115 (tuttora in vigoTe, �Come T1itenuto dalJ.ia giuiriJsprUdenz.
a ordi�nairia) :attr,ibutsce nei loro con.Wonti �ai �consigli provd.nciaif..i, 
in quanto 1siano destinate a vantaggio della pr:ovin�ciia o di 'U:Il:a eua 
parte. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

292 

.-.~,, 

E' v�ero �che, fotteralmente, H n. 4 dell'art. 7 .del1a legge regioinale 
di �CU� � questione rpotr�ebbe sembrare .statuire fa meleg�gibi.Li,t� COll 
~iiguai:r.do alla .sempUce eststenza rne1la �provin!Ciia delle 1smtuzi:oni in ogg.
etto; ma la formula pu� e deve essere ilntertIDetata restriJttivamente, 
come sipe.cificativa e reonfennativa del pi� generale principio enunciato 
n�el iprecedente n. 3 (cosi .come avviene, de1 i:r�esto, per i consigli comunallii, 
111eii rappoll'ti :tra il n. 3 e iii. n. 4 deili'rarit. 1'5 de!I. t.u. d.P.R. 16 maggio 
1960, n. 5�70): richiedendosi, �Cio�, 1n �ConfOO'mit� a quanto prescritto 
dalla legge �statale, .che le istituzioo:ti di aS1sd:stooza e beneficenza, �cui la 
noir:ma denunciiata ha i:r,iferimento, .siano, pei:r l'appunto, queJ.J.e sottopoote 
a v.igtillianza ,delllle proVI�ltlJCI�e (airrt. 1150, n. 8, dei!. deci:rerto legislativo 
del Presidente della Regione stciliana del 219 ottobre 1'9'55, n. 6, 
richiamato, per J.e attuali ra:mmin.istraziioni .straordinai:ri<e delile provincie 
siciliane, dal successivo airt. 2166, no:nch� da11a 1eg.ge iregionale l5 ma;rzo 
1963, n. 16). 

4. -Cosi de1meati i termini d'el r.a�fironito :bra ilegisilaziione statale 
e :Legislazione ['eg,iionrale, la .questione si dimostra inon :fiondata, privo di 
irnfluecnza essendo :H r.tchiamo de:H'oirdilnarnza a1le ulteriori �Condizioni 
richieste per la ilil.eleggibiJ:it� deg.l:i amministratori delle .istituzioni di 
assdisteruia e ben.efiloenza dai n. 7 d'eill'1art. 10 della .clitaita llegge n. 1212 
del 1951, modifica.io dall'm�t. 3 della J.eg.ge n. 916:2 de1l 1960, .puTe dtata. 
Diversa .� 1l'dipotesi qui iregoLata, .con. i:rii:eerimento non -rcome nel n. 4 aigild 
amminl:iiStmaitmii dn IClalrica, ma ragliii amminiisbraitorli. reetssaiti diailllia carica 
(e .tuttaviia ,meleggi:bili, .se ed dn quanto diichi:wati responsabili in via 
ammmilstrativa o giudiziaria). Ipotesi, rquesta, che trova d'altronde p['eciso 
iriiscontro nel n. 8 delll'a['.t. 7 delila le~ge ;reg:ionrarle de qua. E' significaitiv
�a, piuttosto, la .ci['lcostianza ohe, anche �in .quest'ultima, la parrticol!
are 1ipotesi .di ineleggiibiilit� �cui si � �accerunato i:risuJ..ti 1s1cuiramente 
ciJ'looscritta cOIIl. i:r.iguardo alle istiJtuzioni di assistenza e beneficenza .sottoposte 
a vig.ifanza della provincia, dal �Che ill.Oill pu� non trarsi, ISU1 
pDBIDJO 1sistemad:liiC10 , airgomento m:filiorz;aiti'V'O rdelJiLa dntte:rpr1erbazilone �CQll':
rettiva del n. 4 del medesimo art. 7, qui 1soprra :adlottata. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 23 gennaio 1974, n. 9 -Pres. Bonifacio -
Rel. T�rimal'lchi -Possanzini (n.rc.) 1c. ITesLdente Consiglio dei Mini.stri 
(sost. ravv. gen. Stato OM"ai�a). 


Lavoro -Assicurazioni sociali -Tessere assicurative -Obbligo di 
tenerle a disposizione degli ispettori -Illegittimit� -Esclusione. 

Non � fondata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 140 del r.d.l. 4 ottobre 1935, .. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 293 

n. 1827 convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, neUa parte in cui ha 
conservato in vigore gli artt. 45, 5" comma e 142, secondo comma, del 
r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 che impongono al datore di lavoro di tenere 
a disposizione degli ispettori del lavoro le tessere assicurative dei lavoratori 
dipendenti (1). 
(Omissis). -� 1. -Il pretore di Recanati, ,con !',ordinanza mdicata 
in ,epigrafe, :rLtieine �che violi ll.'airt. 2�5, �Comma secondo del1a Costituzione, 
:l'1a(l'il;. 140 del ir.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (peclezion:amento e 
cooirdinamooto legi:sl:aitivo de1l1a pll"eviden~a :sodale), .convertito in J.e,gge 
6 apr;ill1e 119316, n. 115�5, ne11a parte in �cui ha conservato 1in v:igor.e (1s1enza 
;Limiti di tempo, e .quirndi 1ainche per hl periodo 1stwcess:ivo all'enfu.'arta in 
vigoire della Costituzione) e tuttor1a 1coinserva in vigore J.e norme 1'egolamentari 
pena1:i degli airtt. 45, .comma quinto (precetto), e 142, .comma 
secondo (sanzione penale dell'ammenda) del :r,d. 218 �agosto 19214, n. 1422 
(appirov:azione ,del !l'egol!amento per l'esecuzione del ir.d. 30 ditcembre 
192.3�, n . .31184, .con-cffi'IIl'Emlte pll'ovvedlimenti per l'1assicooaziolflle obh!Jigat01"
1a contro l"mvial!idiit� e la vecchiaia). 

2. -]l giudice a quo, fac�oo.dosi 1carico di pr,ecisare, a suo di.re, per 
meira compJ:etezza, .che l'art. 140, oggetto della denuncia, nel momento 
dm ,CJUi ,cooseirvarva dn vdg;orie senza iliimiiti di tempo, se qUJai1CflIDo non� 
vi avesse posto T'imed!io, le di.sposiz:iioni lt':egoLameintairi penali, applicabili 
nella ispecie, !ll!Oill aveva mutato fa natura �di queste, promuovendole 
al1a dignit� idi legge focrmale o lI'ecepeindon.e d.in .s� fil .contenuto precettivo, 
si .dichiara dell'avv1so �che gl:i 1avtt. 45, �Comma .quinto e 142, 1comma 
�secondo del dtato :t.d. n. 1422 del 19124, �aventi portata rispettiv:
amente precettiva e sanzionatorila, fosser�o de,stinati a ven.iir meno con 
J.'.en,tr.ata :in vigoo-e del r.d.1. 1'81217 ma che hl detto 1art. 140 li aveva conservati 
e l:i 'conservava in vigore ben :oltre 1il 1 � gennaio 1948 e per(
1) La Corte ha ..sostanzialmente ancora una volta evitato di affrontare 
il problema della validit� delle nocme che, antedormente alla Costituzione 
demandaivano al 1poter.e !l:'egolamenta(l'�e di ,statuiire in mate.rie dalla Costituzione 
riise'1"Vate alla legge. 
A commento delle ptrecedenti .sentenze 27 giugno 19i68, n. 73, 8 luglio 
19,69, n. 117 �e 22 giugno 1971, n. 143, cfr. PECORARo ALBANI, Legge penale e 
regolamento di polizia ferroviaria o di orario di lavoro, profili di legittimit� 
costituziomale e Fois, Norme anteriori e riserva di legge, in Giur. cost., 1968, 
105;5 e 1079; SANDULLI, Riserve di legge introdotte dalla Costituzione e regolamenti 
anteriori, in Giur. cost., 1969, 2166; CHELI, Ancora in te.ma di regolamenti 
anterio.ri e riserva di legge e SAITTA, Regolamenti anteriori aUa 
Costituzione repubblicana e riserva di legge, in Giur. cost., 1971, 1.609 e 16:29. 

3 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

294 

tanto, �Che codeste norme regolamentar.i venivano concreta.mente aippl.i-� 
caite appunto sulla base della denunciata norma di legge ocdilnall'ia. 

Pur 11100 essendo del ,flutto chlaTa J:a diLstinzione 0che viene prospettata 
tra la �cooservazione 1iltl v:i�goo.-.e per iLegge di norme reg.oJ.ameintalli 
preesistenti, il oeambi�amento della na:tooa di quelle norme (da regolamentari 
a inorm.e dii J.eg:ge formale) ed il recepimento (iad opro-a deUa 
~egge) ,fu. s� del 1conien.u1Jo delhl!e norme ll'iegol.Lamerutairii, batgta pre1ndere artto 
della tesi intffi1>retati.va avanzata daJ. pvetoire dJi ReOO!Ila:ti peT 1doversi 
escludere che la .quest~one come sopn ipl"Oposta ir.isulti priva di ll."�levanza 
(siccome iin:v1ece assunto da1l'Avvocatura gene'l"ale 0dello Stato). 

Senooch� la tesi interpretativa non � 1accettabile; e 1ci� cooduce, 
in 1sede di esame del merito, alla non fondatezza de[l.ila questione. 

� A <tal :ritguairdo, va .tenuto presente �che a .seguito dell'entrata �ltl 
vigol'e del r ..dl. n. 1827 1d~l 19315, il r.d. n. 1412.2 del 1924 non � �stato 
0�ggeibto dli abl!'ogazio:�.e. L'al!'t. 1,41 di quel 11'.d.l., :infatti, non fo include 
tra i decreti 0diichiara1tamente abrogati, e d'altra par.te pell' le nonne 
in �esso ,contenute non ricorre alcuna 1cootrariet� o mcompa.tibilit� con 
la .disciJpllina dettata �con il ripetuto :r.d.l. n. 18'27 del 1193�5. 

L'iart. 140 ha Ul11 �CQIIlifJenuto del tutto COell'ente �COO 1sdfiatta IDte'l'


p~etazione. Da un �canto, d� atto �Che ile norme 110,egolamentari I�ltl vigore, 

rimangono tau in quanto IIl.'On. :sono �con.Warie o �in.compatibili con l'ema


nato �decreto, e dall'ailtro, mentre autorizza il :Governo ad ema!lllare le 

nocme reg,oil:amentarri esecutive del deOC>eto istesso, peil' queJ.le non ab'l'o


giate non prevede in a1oon mqdo sotto nessuna :llorma, l'�a:ttrdibuzione di 

nuova :lloll"za giuridica, ma .si limita 1a 1sbabilirre ;Clhe eS1se .sa;rebbero ll'ima


ste ,i.in vi.gore fino awl'emanazfone delle nuove nol'lllle. 

Di �conseguenza, avendo il. pretOll'e di Recanaiti dem:mciato, per vio


loaziorne .deJ.l':art. 2.5, comma ,secondo dell:a Costituzione (solo) J.'�a:rt. 140. 

(e noo anche fo nol!'me :regol1amentari contenenti il. precetto e la. san


zdJoine, m ordiilne 1a em pende dii. ~ooesso a quo), lia .quesb.iJolille va diichm


;riata non fondata. La norma, infatti, intesa nel senso precisato, non 

viol:a in ai1cun modo J..a rriserva di J.egge in materiia penale. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 gennaio 19174, n. 10 -Pres. Booila�cio -
Rel. Trim.archi -Di Grazia �C. Presidente Consiglio dei Ministri (n.c.). 

Radioaudizioni -Canone di abbonamento -Omesso pa~amento -Sanzioni 
-Ille~ittimit� -Esclusione. 

Non � fondata, in riferimento atl'art. 3 della Costituzione, la que-stione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, 

n. 246, modificato dall'art. 1 del d.l.c.p.s. 5 ottobre 1947, n. 1208, che�.. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 295 

punisce chi detiene apparecchi di radioaudizioni senza aver corrisposto 
il relativo canone di abbonamento (1). 

(Omissis). -1. -n tribunale di Catania ~itiene �che viloili iii. iprincipiio 
di eguaglia.nza l'art. 19 del 11".d.il.. 2!1 febbriaio 1938, n. 246 (disciplina 
degli iabbOlll!amenti a1le radioaudraioni) mod:i.rficarto dall'art. 1 deil. 
d.J..�c.�p.:s. 5 .l()lttobre 1947, n. 1208 (aumenrllo dielllJe sainzdonli pemmi�lalrie 
comminate da leggi .tributarie e :ilinanziarrie), �che p!J:\eviede come reato 
la mancata 1correspoinsione del crunone di :abbonameillto da p1aT.te di chi 
de1tenga umo o pi� apparecchi mdiorfoeventi o impianto aereo od ailtxo 
dispositivo �comunque iatto od adattabile �alla mdior1ceziooe, e ila pWll�Sce 
con ila pena dell'ammenda da .Ur.e duecenrtociinquanta a lire ci!IlqUJemiJ.a. 

La norma denunciata asskura alla RAI 'Ufll!a tutela penale nei confronti 
idell'iabbonato, �e di una tutela analogia :inve�ce non godono altre 
e so�ciiert� private" come la SIP, il'ENEL �e il'ENI 0che �Sono .anch'esse titolari 
dli concessioni di prUbblico 1serviz:io. 

2. -Con fa sentenzia n. 81 del 196�3, questa Cor�te, :chiamata a p!l"o111Ult1ciaaisii 
1sull!a questi�one di legittimit� ieostituzionale, in 1r.i1lerimento 
(tra l'altro) all'art. 3 della Costituzione, degli ar.tt., 1, 2 e 13 del citato 
r . .d.l. n. 246 del 1938 che, 1secondo 1hl .giudice a quo, istante il'esistenza 
di san:iii:oni penali per le inadempienze �solo a �cadco dei :riaddoutenti, 
avi:vebbero .dato vi:ta iad una :ingiustificata disparit� di trattamento dli 
costo~o e della RAI, ha ritenuto :non fondata l�a questiiOlll!e, sembrando 
ad �essa Corte evidente �Che � '1e posizioni della RAI �e degili utenti si 
presentano :in modo .diveriso" e �che nel irappiorlo �domina J.'elemento 
gtiUJspubblLmstico, .che ia.ttribu:tsde alla RAI .una siituazi00:e �gi1uriid1ca, 
qua.i.e 1concesisonaria di un servi2iio di interesse !);>IU!bbilico, diverisa da. 
queWla deg']Ji aJrtn:'li soggetti: �dlel riapporito, prliVlaftli. u.iteOO dleil servii.zio 
stesso>. 
Ora la questione � 1sollevata attrave!'lso J.�a me~sa a !r1a~ontl0 da un 
caltl!to del trattamento giuridfoo della RAI e dall'alrtrro �di quello di date 
altre .societ� pTivate titolari dti. eoncesisioni .di pubblico servizio (quali, 
per ii1 .giudice a quo, J.1a SIP, l'ENEL e l'ENI) e 1sempre dm. re1azione ai11a 
tutela pernale 1acc~data nei eOltlfronti degld �utenti madempienti. 

La questione ;eosi rpa:'oposta n0t..11 � fondata. 

(1) L'ordinanza di rimessione del Tdbunale di Catania � pubbil.kata in: 
Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, 1974, 103, con nota. 
La sentenza 8 .giugno rn63, n. 81, dchiamaita dalla Corte, � pubblicata in 
Giur. cost., rn6�3, 682, �con nota di M. s. GIANNINI, Ancora in tema di prezzi 
e di tasse. 

296 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

3. -Anche .se, �come Tli�corda il tribunale di Catania, � da :�:iavvtsare 
nei .confu'ioniti dd sociitet� pci.varte :b.iJtooan:ii di co1noossiiooi di pubbl.liJoo 1sea:vi2Ji'O, 
qUJaili 1a RAI e illa SIP, l"esisteniia di s:f.EIDe dli 1situaZ1i1a.ni gi�IUriidliche 
analoghe per :la fonte, e cio� anche se � da .rilevare .che .codeste due 
societ� trovano ,ilil �leggi wa di.sciplina delle J.oro organizzazioni e stiruttUll"
e initeme, e dei loro rappor1ti �Con igli utenti, e �Che i .mmonli di utenza 
1r.adiotelev1sivii e .quelli .di utenza 1del �Sffi'Vizto .tetefontco urbano ed interurbai:
n:o sono ,sta;bhl.itt .con provveddmooti mintsteriiaH, non si pu� non 
constatare come :la specifi.ca disciplina dei ;rapporti delle �due societ� 
con i !l".isp,ettivi uten1Ji, SUll punto in esame, 1sia :giustifi.�ca.tamenrte diversa. 
Via suhlto precisaito che n�on � in discussione fa �COOlfotrmiit� o meno 
al 1prin.cipio odi eguaglianZ1a de11a tute.fa pooale acicoo:daita 1alla RAI nei 
confrolllti degli utenti, in s� e per s� �considerata, questione J.a cui 
:fondatezza, pex alrtro, ,ga;r.ebbe impl:idtamente esclusa :ne11a �Citata .sentenZla 
n. 81 del 1963 dJi questa Corte. 

NeLle drue ipotesi messe a r.aiffronto, p['ocedendosi alil'dndiv:iduazione 
degl tiJnrtleo:"essi presi d!Il 1conisdideil'laziioo:ie dia.il 11e:giils11Ja:tOTJe, � faici1e iacicol'ger.
si .che 1e situaziioni di :Catto e g1i.uridiche a cui .sul piano �delJ.a logica 
si ,riportano rispettivamente :la pr�eseniia e l'assenza della tutela penale 
de qua, non 1sono eguali. 

Ed 
indiatti: 
a) neil �caso de:Ha RAI, �all'utente basta fa detenz::i:Ol!le (acquilsi


l 

bile libm-amente dal mer.cato) �dli un appa:recch:io atto o adattabile alla 
lt'lice7lionie ,defile emissiom pelt'Ch� il god'imerubo del 1sm-vfuziilo p.ubbilic� ~ 
possa �aver ed :abbila luogo, �e di contl'o pecr:-l'�esercente sussi.stono difficolit� 
di contr:ollo; e nel caso detla SIP, invecie, allo .stesso fine occor;
r;ono l'insta11amone pl'lesso H sin1golo utente �di apposito impianto ad opera 


' 

della .societ� stessa 1ed il colJ.egamento �di esso �Con fa �re�te urbana, ed 'i 
ogni pl'estazione dell'.esercernte � controllabile e quanti.tativamente determinabile; 


b) nel primo casa., il .diritto 1al �cianooe di abbonamento non � 
assisti:bo da effica�ci forme di autotutela n� �dli fronte all'inadempdmento 
deLl'utenrte, la 1societ� pu� 1n fatto 1sospender�e ,singolarmente il 1siel'Viz.io, 
e nel 1se.condo caso, inv�ece, �1.ta societ� da s�, �d!i fronte 1al mancato adempimeinrflo 
da pairtte deil.Jl'utoote, ha dii. 1d�rliltto dJi 1sospoodere liil �serviZlio teil.efoniico, 
di pil'ovvedere al �ritiro �del materiale 1in.sta:l1a:to pTe,sso l'urte.nte 
stesso e di 'l'isolver�e il contratto di abbonamento, oltre che quiello di 
:riivaJ.eTlsi del 1suo �Cl'eclito suHe somme anticipate dall'abbornato per coinunicazioru 
�interurbane o per quailsiasi titolo; 

e) non iSono i.n:fline di .scairso ~mevo la differenza ohe sussiste 
nella strutturazfone del procedimento di Ti,scossione del canone di abbonamento, 
.stante che quello per le xadi:odiif:fusiJoini deV'e essere V'ffi'isato.. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 297 

direttamente ad Wfki 1stata'1i, ed in generale 11 :l�artto .cbe il irapparto 
tra iLa RAI ;ed i ivadi:�outenti � ll"egolliato da iprmclilpi pubbll~cdisrtrlicii. 

La ;tutella peiil.laiLe d!n :liavore deiila RAI .a,ppwe, peirtaintio, isufflLcLentem.
ente .giiustirf:�cata, e �data Ifa il"ilev:ata �dif:lieren:Z!a id1elle sirbuazioni prese 
in �considerazione dal legiislato!l'e, non � :imiaziOIJl!ale J.a mancata estensione 
�di quella rtuteJ.a 1aH'ail;tra socie�t� priivata 1conce�ssiionada di pubblicio 
1servizio. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 2i3 gennaio 1974, n. 11 -Pres. Boni:tiaicio -
Rel. Vel'izl. 

Autorizzazione amministrativa -Manifesti di propaganda politica, 

sociale e culturale -Affissione -Autorizzazione prefettizia -Ne


cessi� -Illegittimit� costituzionale 

E' inegittimo, per violazione dei principio co'Stituzionale detta Libert� 
di manifestazione dei pensiero, L'art. 3 deLLa Legge 23 gennaio 
1941, n. 166, che vieta L'affissione di manifesti di propaganda politica, 
sociale e cuituraie in Luogo pubblico, senza L'autorizzazione dei Prefetto 
(1). 

(Omissis). -Secondo ii1 pretore di R�ecanarti, J.'art. 3: della legg.e 23 
genna:�o 1941, n. 166, �che v:ieta J.'.a:ftfiss:�one di manifu1sti di ;propaganda 
po[l.1:�tica, sodale e �c:uilJturaJ.�e in luogo pubblico 1senza il.'autO!l'izz;azione del 
P~efotto; il.'art. 6163, �OOmma 1secondo, del �Codi�ce penale, .che ;punisce l'affissiione 
dii scritti e diseglll:i 1in. luogo pubblko :senza J.iicenz;a dell'aruitorit� 

o ,senza osserviarne le prescr.iziooi; e li.'art. 1 O die11a legge 8 :febbraio� 
i.948, n. 47, �che, per J.'af.fiissione del gioTIIllale m'\WBile a .copi.ia 'UIIlii!ca, 
piresCTive l'avviso 1a::Ll.'antodt� di P.S. violer�ebbelro l'alrt. 2,1, secondo 
comma, Cost.� per cui la stampa non pu� essere 1soggetta �ad 1autord.zzazione 
o �coosuxa. 
E' fondata la .questione di leg;ittim:�t� �costiruzionale del 1SIUiilld1cato 
art. 3 della il�egg.e n. 1'6i6 diel 1941. PoLch� l'ordillllanza pairte da.il pJ.'esupposto 
�Che questa norma non � :stata �abrogata n� �espUcitamente n� 
:imp1iicitamente da leggi .o~dina.r-ie .successhne. 1se ne �deve dich:iia!l"are la 
li:Ueg.ittimiit�. Ed infatti essa !Viichiede l'.autordzzazione de1 Pirefe:tto per 
La afllLsslilone in luogo pu:bbiLilco dli un mainiiie1sito, liJl. dm impillkia un preventivo 
esame �ed un �C<mtrohlo dell'�autonit� .sul contenuto deillo iscritto, 
C�eribamente non oonciJ:iiabili con il pJ:"inciipio -costituzionale della liibeTt� 
di manifestazione del pensiero. 

(1) Per la dichiarazione �di illegittimit� del J.imite alla manifestazione 
de�l pensiero rappresentato dal pagamento di un tributo: Corte co.st., 16 luglio 
1973, n. 131, in questa Rassegna, 1973, I, 27. 

298 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


L'a'l"t. 663 del �codice penal1e viene denunziato lin quaintO "cootiene 
fa ,sanzione penale per J.a mo:sservan:zia della ~escrizd:one contenuta nel 
suin.dicarto .art. 3 della J.egge 111. 166 del 1941. Oribene, rper quelle nornle, 
che OOSS81Ilio dd avooe ef:tlicaicdia pe!l'IClh� d:ichlairalte oos1liJ�uzJilOlniailmenrte Iillegirtitime 
-1com.e nellilla ispec~e -l'art. �6�63, .c.ip., ll'lichd!amaito per quanto 
ll'liguM"da l:a 1sruizi0111e penale, rimane li.noperante, mentre non viola di 
per �s� alcuna norma costiltuzionale alJ.orquando rcommilna una �Sanziiooe 
per �altre enorme che, m ma1terd:a di 1afiilssione rdi ,scritti � disegni in 
iluogo pubblico, ,siano legittime. Pertanto, conformemente ra quanto la 
Corte ha deciso .COlll ila �sentenza n. 1 del 19�56�, non !Si pu� .dtchlarairne 
fa i1legittimLt� ieostituzfona1re. � 

Per quanto riguard!a il'ax.t. 10 della J.egge n. 47 deJ. i.9418, .La .sentenzia 
di questa OoiVte n. 115 del 1'9-57 ha .gi� dichlruriato �Che esso non 
� ill1 1cootrasto �CO!ll l'arl. 21 Cost., perch� l'avvdso �della pubbllicazione 
di un gjiomai1e mU!I'iaJ,e a �copta un&ca dia .coosegltliarrie ailila P .S. sost:ilbudJsce 
ma 1COOsegna di �Copie ralla P:11efetturra ed alla PIJ:locura della RepubbUca 
di:spOlsta pe1r gli stampati e per .i �gi1ornali wdinari o murali, e, come 
taJ.e, !UOlll iimporta ne:sswna autorrizziazione e nessU!ll pote.rie di �censura 
da parrte deill'aiutotit� a cui vengono oonsegna:te i�e copie. 

Il giuwce a quo ri~opOllle ora �1a medesima questiOllle, ma n0111 ~ospetta 
inuov:i profili, e 1s10ttorpone a .critica il!a senitenzia .suind.icaita reon 
arrgomenti, �che non hanno alcun :li0111damento 'e quindi non poss01110 indurrre 
1a Corte a modlifical'e ile prec�edenti .decisioni. -(Omissiis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 2:3 geni:naio 1974, n. 1�2 -Pres. BOllli::facio -
ReZ. Veirzi -Bruni ed altro (n.1c.) 1c. Presidente d!el Consiglio dei MirnJilsb:
r1ii (1sost. avv. 1~� .Stato AzZJaJl'lirtii). 

Procedimento civile -Foro dello Stato -Le~ittim.it�. 

Non � fondata, con riferimento artt. 3, 22 e 113 della Costituzione, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 52 del cod. di proc. 


civ. sul foro della Pubblica Amministrazione (1). 
(Omissis). -!Il ~etcxre dli E'e!rrlalra ritPlflopOille lia qUJe!SltiiO!lle di 
Leglirttimilt� oostirbumo1Illal1e deilJl'airt. 25 ,dJelJ. 1cod. di ~oc. ciiv. (foro 
del;la pubblica A:mmirn1strazicn:e), lin irelazi0111e aigli al!'ltt. 6 ed 8 1del r.d. 
30 ottobre rn.33, n. 1611, ed in riferimento agli arlt. 31, 24 e 113 delJ.a 
Costituzione. 


(1) La rsentenza 212 dicembre 19'64, n. 118, cui la Corte si � richiamata 
� pubblicata in questa Rassegna, 1964, 1017. 
In dottrina, a commento dell'indicata sentenza: GuELI, Il foro dello 
Stato tra la ragion di stato e lo stato di diritto, in Giur. cost., 1964, II, 119'1. �� 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDE?lfZA COSTITUZIONALE 299 

La Corte ritiene :innanzi tutto di dover Tespin1gere 1'1eccezione di 
:ilnammi:ssibilit� fatta dall'Avvocatura dello Stato, atteso ,ohe il gi!UClice 
a quo ha motivato 1sul1a rilevanza adducendo ,che La risoluzione della 
questione � necessaria a.i fi.!ni de11a decisione sul rfmibunale, ru quale 
dovl'lebbe riinviall"e gli atti; in deroga alle mdi.nall'iie noa.-me 1sulla competenza 
.per iterritodo. 

Oon la sentenza n. 118 del 1:9164 � istato gi� deciso che l'apt. 25 
c:pc., non �OOilltraista 1con ,gli iair:tt. 3, 24 e 113 dell!a Costituzione. 

Come esattamente T'ileva 1l'Avvocatul'!a dello Stato, detta sentenza 
trova UIIl precedente, ,sia pur.e parzd:ale, dn quella ID.. 1rn de1l 19163 :ed una 
conferma nelila decisione 111.. 4 del 1964. 

Al iI'diguairdJO ISOIIl'O stati M.ellUti de1JermiJniainrbi due rp!l'iinC�lpi :floodamentali: 
.ohe, �Cio�, la ,garanzia de11a :tutela giurisdizionale c~o gli 
atti della pubblica AmministraziOIIle .sta a .salvagu:aJl'\daire iJ. diritto del 
cittadino di mvocar.1a, ma non vuol ,signif�icare �che i1 ll:egis1atore non 
possa regolar.ne e discipilinarnie i modi di �attuazione. In secoodo luogo 
che il foro deHa pubblica Amministrazione appaga iI:a duplice �eisigenza 
di concentrar.re sia gli uffici de11'Avvocatura. 1sila, .conseguentemente, la. 
t11aitta:z;ione delle ,cause cui ipa,rtecilpa lo Starto ,fil run numero Ttistretto di 
sedi, conseguendo cosi .economia di eswciziio 1a vantaggio della collettivit� 
e 1c001sentendo ,speciaUzzazione dei giudici nella ifirattazl!one di 
tal1i cause. 

In medito a ,tutto ci� che la suindicat� ,sentenza ha motivato dlif


fusamente, :indicando anche per.ch� il maggiw costo del processo per 

i pirivaiti n.on vio1la n� l'art. 3 n� l'art. 24 delJ:a Oostiituziooe. 

Ai1iIJe iail:"~metnrllamOilld. 1dJeililia Corte, dll prellore n01D. cOIIlltriawone ob


bieziioni �ohe possano ritenersi ,comunque atte ia .cooitestare va11idamente 

quanrto acf:feran:artio ne1ail. ll'liipeitu-ta decdisiion:e in. 118 d�il 19�64 e nelle 

altre sorpraiindicate. N� :ha prospettato riu:ovi .profiWi od addotto ll'lagioni 

che possmo indu:rre la Coc1te a modificare 1le SUJddette decisioni. 


(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 genn1aii:o 1974, n. 13 -Pre,s. Bootfacio -
Rel. Oriisafulli -P:reskliente Giunta P<l'ov,i!Ildale di Bolzano (Avv. 
Guarino) c. Presidente Consi~io dei Ministri (,sost. avv. ,gen.. Stato 
SavaTese). 

Corte costituzionale -Conflitto di attribuzioni. Trentino-Alto Adige Trasferimento 
di competenze alle Province -Le�ittimazione delle 
Province rispetto a leggi statali anteriori -Insussistenza -Inammissibilit� 
del ricorso. 

Il trasferimento delle competenze della Regione Trentino-Atto Adige 
aile province di Trento e Bolzano non legittima queste ultime ad 


300 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


impugnare le leggi statali eccedenti dai limiti imposti dallo statuto speciale 
alla competenza del legislatore nazionale che sono state emanate 
in epoca anteriore allo statuto speciale (1). 

(Omissis). -1. -Il riicorso della P:r~ovincia di Bofaano cOilltro la 
legge 24 ap:rile 19'3'5" n. 740, � .stato proposto 1enwo trenta giorni dalla 
entrata in vigore dehle modificazfoni appo1I'tarte allo iStatUJto speciale 
dei11a Regiollle del 'Ilrentino-A1to Adige daHa legg�e costituz:ionale n. 1 
del 1971, muo�viendo dail dupllke assunto: 1) 'che 1so1tanibo a ,seg,U!ito e 
per effetto di talli modificazioni La Provincia . �era processualmente legMtirrnata 
a rkorl',ere; 2) .che, egualmente �a seguiJto e :per effietto delle 
in.t&V�enute nuove dLspo1si~ioni 1srba1tuta!I'ie, l'intera legge del 191315 risulterebbe 
d.nvasiva della ,sfera �di 'competenza adesso rlcolllosciuta alla Provincia, 
il!1egiittimamente d!ncidendo in U111a ,seTie di mateirie elencaite nell"
all'.t. 5, nn. 3, 5, 6, 14, 15, 1'6, 2!0 e 21, della tegg,e �costituzionale n. 1 
e da questa 1attribrui1Je aUa potest� legislativa primaria della P:rovincia, 
cui nece,ssariamente 1acoodono, per i�l principio detto del parralleJ.1ismo 
(arrt. 13 dello Staituto), le con1elative potest� 1amministmtive. 

�2. -Sott01sitante al rfoo:riso �, dunque, la teisi ,che, 1ad ogni mutamento 
delle :nOO'me .costituziooaH di competenza, 1e RegiJollli (e '1e Pl'ovilllcie 
ad autonomia �costirtuz:i:ooale) possano .impugnare :in viia d'azdo.ne, supe!
l'ando .qualsia~i p:t"ecl:uSlione di termini, tutte le leggi ,statali a1J1Jteriormente 
emanate, an�che illl �epoca remota, il .�ui icOllltenUJto vell!ga ora, in 
:llorza di quel mutamento, ad essere comunque dlll �COII1trasto con le nuove 
norme costituzion:aU. . 

Mia 'lIDa te1.sd ISli:f:fjatta COlllfu:iaddiice rai prii!IlcdJpi �che cail"a1tltlecizo iJJ.

1

s�lsitema, iposd.tiviame1nfo adottato, dei rapporti :tra ilegisla~ione statale e 
l�egislaziooe rregionale (o pvovilllciale, inell':ambliito della Regione del 
Trentino-A1to Adige) e il :ricovso si Tivela pell'tanto in�ammiisistbile. 

E' bensl vero -in lilll�ea dli principio -,che, lllel vig�!Il!te ordinameruto, 
dil. 1sioipll'aVV1enl�!re di nuove n01rme furmailmenitre 1Co1SltiJtuz,ionali, dota.
te come ,sono di forza .giu!I'iidica prevalente dspetto a quellJ.a ,deUe iJ.,eggi 
ilbrmali ordinar.ie, determina ll.'dnvaHdazione delle norme ante:riioTi che 

(1) Le �sentenze 4 maTzo 1971, n. 39 e 1972, n. 40, oui la Carite si 
ir1khiiaima, s1a pu'l'le pe<r sottolineaJ:"e .la difforDeinzia tra i!Jeg,gi staitaJ.Ji anite:rJ.ori 
che l."egolano materie poi attribuite alla competenza rr.egiona1e e foggi statali 
�Che incidono di:rettamente .sulle modalit� di esercizio delle competel1Ze 
regionali, �sono pubblicate in Giur. cost., 1971, 182, ed ivi, 1972, con 
note. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

divengano con esse incompatibili, e pu� �altres� -quando ll"i>Corra l'ipotesi 
di puntuale 1cootl"asto di precetti 1sul medesimo o;gg;etto -.provocarne 
l'abrogazione ex art. 1'5 d.p.�c.c; ma � pur vero che, �con (l."iferimenrt;
o a determinati settord od a materie partLcoilari, 1in cui sono premlilllleniti 
gJd aspetti oll'garndzmtiv:i, iill rd:g.oTe deglii anziLdlettii pr.iinic1i.Jpi ll"liisulta 
temperato, in vtrt� di espresse disposizioni dei fosti costituziooaJ:i, dal 
principio di �continuit�. 

TaJ.e � certam~te il .caso �delle i'elazioru itra ila pr:ee,s1stente legisl1aziooe 
:statale e le competenze legislative attribuii.te 1a1le Riegioni, nonch�, 
per quanto .qui interessa, :alle Pr:ovinde di Bolzano e di Trento : 
dove, non la mera �competen~a :regfonale (o prrov:Lncial�e), in quanto astrattamente 
pll'ev1sta in Costiituz,ione o negli .s,tatuti, ma H concreto ese�rcdzio 
1che ne �abbia :fiartto �J'.ente cui � �con:feriita, limi�ta la �competenza 
legislativa sta.tale neJ.1.e singole mater1e enumerate, anche 1se gi� eisplioatasi. 


In questo 1senso, p(['ec1isamente, l'art. �92' defilo Statuto speciiale del 
Trentino-Alito Adige, non dive!l"lsamente daUe d:Lsposizfon.1 av�enti identico 
contenuto �che .si rinvengono neg.1i .altrii ,statuti costituzionali (con 
la sola eccezion.e di queHo della Regione �siciliana) 1stabil:1sce che "' nelle 
materie attriibuite 1alla competenza delllia Regione o �deHia Prov:incia, fino 
a .quairuto iilOil. 1sia dlivemame:nrbe d:Lsposito_ con [lieig.g� !Ileg�io1rmli o !P~ovincia1i, 
si applicano .le 1�eggi dello Stato �. .Analogamente dispone, con 
particola.re !I'iguardo ai T'apporti tra :pr�eesistente legislazione re�gicmale 
e nruove potest� legislative di 1sipettanza deUe Pi:mvind.e, l'airt. 56 della 
legge �COistituzionale n. 1 del 1'971. E questa Oorr:te, daJ. canto .suo, ha 
avuto pi� volte occasione di affermare �che il principd:o del qua.le le 
anzidette disposizioni statutarie :riapipil'esentano altrettante specificazioni 
ed esplicitazioni vale del pa.rd. con T�i:llerimento aHe Regioni di diritto 
comune (sent. nn. 119, 12;0 e 1211 del 1971). 

3. -Anche '.!:a disciplina dei teTmini pe,r :ricorr1ere .s'inquadira coerentemente 
nel sistema te,st� delineato, -dando ulterior�e conferma deJ. 
prindpio di continuit� cui �esso �, neJ.l'insi1eme, 1nforma:to. 
Regioni (e Provincie ad autonom1a costituzionale) possono .i:n:llattii, 
impugnarie .Jegg.i dello Stato, ro di: 1altre Regioni, entro .termini .che, tutti, 
vengono fatti decotm'ere dalla >pubblicazione delLa >legge contro la quale 
il !l'Lco:iiso � rivo:Lto (>arit. 2. legge .cost. 9 :l�ebb:riaio 1948, n. 1; aTtt. 32, 
secondo .comma, e 33 legge 11 marzo 1953, rn. 87): dal 'che si tt1ae 
fogicamente �che l'runica :ipotesi di impugnazione diretta di J.e.ggi statali 
che 1siJa stata prevista � .queHia di ri�corso proposto nei .confronti di foggi 
nuove, .che fossero via via adottate e pubblicate in prosi�eguo di itempo, 
e,ss1endo deJ. tutto ovvio �e, per .co.s� dire, �scontato, .che J,e legg.i anteriori 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

302 

non potevano tener conto di un decentramento ,regiotn:ale al�l"epo:ca sconosciuto 
al nostro ordinamento. 
Per rimuovere dalJ.e materie a:ttr.ibuite alla loro potest� legislativa, 
�e ,conseguentemente 1amministooitiva, le preesist,enti norme statali 

chie ecicedolll!o daii Jdmirtli !:imposti idal!1a 1111UO'V13. CoistdrtJw'jiiOIIlJe e d1aig!Li statuti 
costituzi'()II};a1i speciali aHa ,competenza del J.egislatore naziOIIllale, Regioni 
(,e Proviincie ad autonomia ,costituzionale) non hanno �Che da legi,_ 
feT1aire e1sise ,stesse, isosti.ltuendo ,gQ"adatamente le proprie le.ggi a quelle 
stai1Jai1Ji, isiino a .quel momentlo Vliigenti inetl rispettivo ambito itierirdito;
riale. Questa, del :resto, � la direziroe verso ila qual1e aveva mo,strato 
di voler procedere, prop:rdo neHa 1speciifica mateTjia che forma oggetto 
dell'aittuale ;controversia, i11a Regiroe del Trenitilno-Alto Adige, dclibe~
ando. u disegno di legge� per :la e iristriuttur.azione del P&'CO na:ziionale 
dello Stelvi'O "� peraltro rimpugnato daUo Sta�to, 1con il"icorso 1cihe questa 
Corte ebbe poii. ,a dichia1rare mamm.issibi.le per sopravvenuto difetto di 
Iilrnlleresse, essendo :lirlaittanito 1enltira1la d!n. vigore !La i!Jegge �cosittitiuz:iionaile 
in. 1 del 1971, ;recante J.e note modificazioni allo Statuto .specLa�J.e deil.la 
Regione. 

Ben idiV101"isa � tlJa ,siltuJaziJcme, " per 'SUa !D.lalbuitia dxlr�lpie1Jiibillie �, alla 
quale avevano dguardo le 1sentenze IIID. 39 del 1971 e 40 del 19�72, che 
ebbero ad ammettere lo spostamento del dies a quo per ri.correTe dalla 
�iafa di [p'Ubblicazion-e �del:la legge impug!lllata a quella (successi'V'a) della 
prima fOll"IDazione .delle Giunte delle :neocostitmte regioni di diritto 
comune, nei ,coofroniti di J.egg,i statali, non tanto ,in�C!idelll!te 1sulle materie 
attribuite aLla ,competenza leg.iislativa delle Riegiooi, �quanto piuttosto 
coocemen.ti dii.l'!ettamente e specificamente,lo stesso modo di essere di 
queste, cio� la 1sfera di autroomia 1ad esse spettante ed i limiJti: di ordine 
giwwallie priesta:bi:Liiti � iail :suo 1ccmcreto esp(hiicmisi. Giacch� leggii siffatte 
non sarebbero state :suscettibili di deroga da parte �deJ.ie :nuove norme 
di fonte regionale, ,conformi a competenza, ma 1soltanto -:in. ;ipotesi di 
,essel"e da queste disattese �e violate, �ove non fosse staito possibile 
.impugnarle per r1pristinare ila ipi�enezza de11e potest� alle Regioni medesime 
1costituziionalmente riconosciute. 

In quel caso, considerazioni equifative e, prima ancora, La stessa 
iogica del 1sistema 1eJsigevano ,che ai nuovi enti IJ.'legiona1i fosse dato comunque 
�ilngresso ailla Corte a 1JU.ite1a idi un Jior:o interesse �costituz:i'()II};almente 
gaa:iain.rtlito, che :non :sarebbe stato altrimenti possibile far valere, 
attinente �al foro status e logicamente an:becedente e pregiudizliia11:e 11."ispetito 
a quello -che viene in .questione nel lpl"e.senite giudizio -di dettar 
autonomamente J..a disciplina delle 1siingole mateTie di ,competenz:a, ovve:ro 
di 1assolvere attraverso organi p:r:opI'li i ,compiti 'ammi.mstT1ativi 1imposti o 
:llaicoltizzaiti dalle stesse leggi 1stata[,i tutto!l"la vigelll!ti, ovie e :fiinch� non 
ritengano di dovooe sostitui1rvi JJe p['opir:ie leggi. -(Omissis). 




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 303 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 gennaio 1974., n. 17 -Pres. Bonifacio -

Rel. OaipaJlozza -Cascinari ed .a[1Jri (n..,c.) ie Piveis1diente Oonsig\Lio dei 

Ministri (sOtst. avv. gen. Stato Giorgio Azzariti). 

Procedimento penale -Carcerazione preventiva -Nuovo mandato di 
cattura -Limiti ex art. 272 u. c. cod. proc. pen. -Illegittimit�. 

E' iitegittimo, per violazione del principio costituzionale di eguaglianza, 
l'art. 272 ultimo comma, del c.p.p., come modificato dalla legge 
1� Luglio 1970, n. 406, nella parte in cui non prevede che, entro i Limiti 
complessivi di carcerazione preventiva di cui al auinto comma dello 

stesso art. 272~ debba o possa essere emesso nuovo mandato di cattura 
di arresto contro l'imputato rinviato a giudizio (1). 

(Omissis). -1. -n �giudice dlstriubtore del tribunale di Roma, con 
l'ordinanza .in epigJ.'afe, ha sollevato questione di :Legittimit� �costirtuzliJona:
lie deilJl'an:rt. 272, UJLtimo �comma, del �ood. proc. pen., neil 
testo modificato dialla legg�e 1e luglio 1970, n. 406, 1che fa divieto di emettere 
un inuoVQ mandato �di �cattura o di arresto per 1o istesso faitto �contro 
l'imputato scar.cerato peT �decOITenza dei 1termi.lni previsti iper la :fase 
istruttoria, .con ir".irfel'imento all'art. 3 �della Costdituziione, 1s1Janrte J..a 0disparirt� 
di trattamento rilspetto all'imputato delfo .stesso :reato o di I"<eato di 
uguale .gl'lavit�, soggetto a :rimanere in �carcere 1per un periodo �doppio, i:n 
dipendenza della �cil'<c~a ptUTament� acciden:liaJl.e della maggiore .speditezm 
con .oo;i � espletata l':Lstruttor.ia. 

2. -L'AV:voca�tum .generiale dello Stato obietta ohe dl diritto di 
uguaglianza non � vulnerato, m quanto fa pi� lunga �Ca!l".ceraziione prev;
entiV1a dell'.imputarto �che inon venga .scail"cerato per iJ1 rtempe1stivo deposito 
in �caDJCellerla della 1setntenza di :ri.tnv:io a �giudizio S� rLSOlVie ID UIIl ;pre~
udizio di mero :liatto, che non � eilimmabile, 1essendo in.sito nel Vigente 
sistema pr.ooossuale. 
(1) Sui p!l"oblemi posti dal d.ivi�eto di emettere nuovo mandato di cattura: 
BRACCI, Ancora sulla nuova discipUna della custodia preventiva, in 
Arch. pen., 1970, I. 369. 
Ora ii d.1. 11 aprile 19i74, n. 99, 1per il quale � ancora in corso il p!rocedimento 
di convetrsione, ha adeguato la norma ai principi costituzionali 



304 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

3. -La Corte osservia 'che, d.i per s�, il:a dif:fere1n.Zii.iazd!o111:e dei termini 
(per Ja 1catrcerazfone nella fase :iistruttorria e :per quella � globale �) non 
viola J.'ar�t. 3 Cost., per�ch� divel'ISla � la posizione ipr.ocessuafo dell'h:nputa.
to che 1sia stato scar.cerarto per .decor!J.'1enm. dei termini, per cosi 
dlwe, primari (iacr.-it. 272�, prdmo 1oomma, nn. 1 e 2, �c.p.~.) e dle!l.il.'ill:nputato 
1che entr�o questi ;tmmini .sia 1starto rinviaito a giirudd.zio: .cosi come, in 
base a1i :pr�lnicdjpi, .gi� e.tliUllllcilaitd. nel!lia �seinitenzia n. 64 deil 1970, lil llegiilsil.atore 
potrebbe :introdurre .termini distinti dn. !l'apporto aii vari g!l':adi del 
giuwio. 
Tuttav.iia, � iNagionev:ole �che, mentre :La custodia rprreventhna � legittimata 
ida � 1suf:ficiooti :md!izii di 1colpev:olezza " (art. 2'.52 .c.p.p.), -i 
quali ben possono scompairdre 1nel .co!l'lso �dell'isfu.'uttocia, debba re.stare 
a piede liber'O proprio �colui a carico idel .quale ,siiano emerse, nell'.iistrutt~
i!a, ",su:f:l�iciilelnti priove " (.acr.-t. 3174 c.p.;p., mo�hiJ.filicarto diallil'atrit. 44 della 
Legge 10 1aprdJ1e 191511, n. 2187). 

E non soddisfa 1'obieziooe che si tratti di un ~egiu�:lizfo di mero 
:liatto, dappoich� la diiseguaglianza non � iirrimediabile, ma pu� essere 
eliminata .coli. 1COlllS101I11li!re che :ili. tea:-miine ., globale> sia coperto tanto in 
unica soluzione :Winterirotta (fase �istruttoria e fase io fasi successive), 
tanto in :Soluzioni separiate (il. termine oo.se nella �fase .ist!l"utto!l'i!a e il raddoppio 
1allor:ch� fase o :llasi 1successive vi 1si:ano). 

La pa:-esente determin:az1ione e la sentenza n. 64 del 1970 di questa 
Cor�te, che ha dichiarato .1a illegittimit� costituzionale dell'.aTt. 3�75, secondo 
�COJ.nm!a, C.p.p., e nella parite .iJn �:mi ,impone O 1COil!se:nrte il.'emissi:one 
del .prrovvedimen.to di 'cattUTa dell'imputato anche quando questo sia 
stato �scarcerato a 1seguito detla .decorrenza dei termind: filssati diall'airticolo 
2712 ,., non .sooo affatto in -contrasto, per:ch� detta p!ronunzia aitti<ene 
a 'UIIlla illlormaitli'V'a (pr1eoodienite ail �decreto \Legge 1� maggfo 1970, n. 192, 
oonvertlilto ne11a Legge 1� il.lug[,iio 19�70, n. 406), iehe non prie'VledeV'a iIJimdrtli 
a.11a 1ciwcel'iazione preventiva nel pe!l'iodo 1successivo alla :llase .istruttoria, 
e !raVV�iisa'V!a prop!rio :nella mancanz;a di tali limiti 1a violazd.one del p!recetto 
'.costituziolll!ale: ipr:esupposto .che � 1stato ,1Jra'V'olto dalla � 1t1;ovella > 
del 11970. 

Riotiene la Corte .che il'acoolta isol1uzione, 1co!l'retta �dal pUllllto di vista 
costituzionale, in 1quanto �conforme �al p!recetto dell'ari. 13 e volta al 
r"ispetto dell'ari. 3, �, per 1di pi�, opportuna quale ;ra:llfoczato :pr�esddio 
di di&e�sa �social�e. -(Omissis). 

indicati dalla Co11te, provvedendo che con l'ordinanza di rinvio a giudizio 
possa esse.re nuo,vamente ocdinata la �cattma dell'imputato, entro ovviamente 
i limiti complessivi della cax�ce.razione prev�entiva. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE S05 

CORTE COSTITUZIONALE, 30 .gennaio 1974, n. 18 -Pres. Bonifacio -
Rel. De Maiico -Fioraso ed altri (n.c.), Pizzamus. (avv.ti Longo e Ventura), 
Soc. ChatiHon (iavv.ti S1antoro PaiSJsa.l"ellli e Fomario), Soc. Arsenale 
T�riiestino San \1.V.farco e Soc. Ita:J.cantierd. (avv. Sadar), Soc. 
Termomeccantca italiana (avv. P1rospere.tti) e Presidente Consiglio 
de1i Mirndistrd. (1so1st. �avv. gen. Stato Cairia:lla). 

Lavoro -Indennit� di anzianit� -Misura -In relazione alla categoria 
di appartenenza del lavoratore -Legittimit�. 

Non sono fondate. con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, 
le questioni di legittimit� costit�uzionale dell'art. 2120 e.e., terzo comma, 
nella parte in cui permette alla contrattazione coitettiva di stabilire la 
misura deH'indennit� di anzianit� in relazione alla categoria di appartenenza 
del lavoratore (1). 

(Omissis). -2. -T1aLi questioni dsultano infondate. 

L'1811't. 21i20 1deil 1c.�c., doipo a'Vlere ISl1Jabliildltto che l'mdenniirt� di 
anzianit� deve essere piioporzionale ag.U amri d!i ,servizio, ne ~i.m.eitte la 
determinazione dell'ammontare 1alla 1autooomia collettiva e, in mancanza, 
ag'.1i usi o all'iequd.t�. 

Tale d:eternrlnazione deve essere :fatta in base all'ultima '.l"etribuzione, 

il �Che non 'signii�fica che non possa fissa(['lsi in una aliquota di e.ssa. N� la 

proporzi()([l)ali,t� aglii 1a!Dlrl'i di 1serv:iziio importa l'�assegnaztone ad ogni anno 

di unia idenU.ca milsura d.i ultima retribuzione, ben potendosi far vari:a�re 

l'ammontare 1secoindo dati scagUoini, �come �pra.t1cato nei cootl"atti collettivi 

e �ritenuto il.egittimo dalla giU:l"1sprudenza. 

La nol"ma poi: -fermi i il.i.imiti ed i �criteri predetti -r,imette alla 

contrattazd:one .collettiva, ag1i usi e in mancanza 1al -giudike, di differen


ziare la m1SUJra idel1a indennit� in relazioine 1alfa categoria di appartenenza 

de1 lavora1JOII'e. 

Per quanito :attiene a11a questione che ci interessa, H fatto �C1he in ,sede 

di cootrattaziooe collettiva possa operarsi una div�er:sificazioine della mi


sul"a de1la indennit� .seeoodo l'�appa:ritenenza del �Lavoratol'!e alla cate.goria 

degH impiegati o :a quella degli operai non :implica �che la norma, ohe ci� 

permette, ,sia in �Contrasto con .g.JJi a\l:'tt. 3�6 �e 3 dellia Costituzione. 

(1) Sulla natura dell'indennit� di anzianit�: Corte oost., 27 g1ugno 196.S, 
n. 75, in Giur. cost., 19�68, 1095 con nota di GIUGNI, Indennit� di anziianit�, 
e Cost. cost., 28 dicembre 1971, n. 204. Sulla distinzione tra operai e i~-iegati, 
i ndoittrma: CORRADO, Trattato di diritto del lavoro, 1969, 571 e NAPOLETANO, 
Il diritto del lavoro nell'elaborazione giu,dispru,denziale, 1968, 190. 
Per la J)Tonuncia di i11egittimiit� costituzionale di una disposizione :fon.. 
data 1sulla distinzione tra operai e impiegati: Cocte .cost., 6 Iugfo 1971, n. 160. 



306 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Fermo �Che per J.'ar.t. 3�6 J.a retribuzione deve :i!l1 ogni caso essere suf-,,, 
:ficienite ad assi.cura1re al llavoriatore e alla famiglia runa eSistenza ilibera e 
digmtosa, li.a stessa norma costituzionale fissa il prinicipdo che J:a retribuzione 
devie 1essere proporzionata alla �quantit� e quaJJiit� 1del lavoro. 

Oria, 1se si tiene .conto �Che 1se�condo la giurisprudenz�a del-la OOT:te la 
inderu:liit� di 1anziandt� ha inatuira e funzione di retribuzione differdta, nel 
seniso �che essa �costituisce parte del .compenso doVUJto per il lawlt'o prestato, 
la cui �Coriresiponsione viene differita al momento della cessazione 
del rapporito, allo �scopo pll'a.tico di a�gevola.re al llaviOTatore il superamento 
delle dlfficol1t� ecooomiche �mi potr� poi venire dncontro; 1se 1si 1CO!llls:iJdera 
cio� che anche la iindemrlt� dd anzianit� fa parle del t~attamelllto retributivo 
in .senso fato, appare �chiaro 0che la diveiisi:ficazione di essa ben pru� 
essere vilsta sotto il profilo .deUa valutazione defila diversa .qualit� del lavoro 
prestato dall'impiegato e dall'operaio. N� v.ale H. dire che .tale diversrut�, 
1essendo �~� 1stata prieisa :i!l1 �OOil!Sidieriaz;iione !llJethlia 1diertJem:i:i!niaz�iJooe dellla 
!l"etribuzione prestata nel �COMO del ;rapporto di lavo;ro, non rpru� por,si a 
ba1se �di una ulteriore differenziaziooe per quanto attiene all'ammo!llltare 
della indennit� di anzianit�, giacch� entrambe li.e parti del .trattamento 
retributivo 1sono in :fwnzione de:Ha prestaziione di Jav.oro, e quindi della 
quaUt� .di tale prestaz]ooe. 

Il rmwo alla contrattazione collettiva della determ.iinaziicme della misura 
della indennit� di anzianit� � .costituzionalmente legii,ttima e non 
importa violaziooe dell'art. 3 della Co1sttit~ione :i!l1 quamo permette iehe 
le a.ssociaziioni profussionali tengano COIIlto �della �diiv&sit� delle categorie, 
a:ll1e .quia�1i �cOIITI�lspondono, 1come 1sli � detto, prestaziionli! quialdrt:Jartiivamrote 
diverse; tanto pd� �che proprio in relazione alle d�ivierise �categorie pru� 
prospeittamsi in modo divel'lso ila miislll'a deH'e.siJg,enza del differimento di 
una parrte della retr.:iibuzione; �e sono arppunito i1e �associazioni pll'ofussiion:ali 
che, :iJn base 1ai dati. della esperienza, possono fare una rilevazione della 
possibi1iit� di Teinserimento dei r1spettivi lavoratori nel campo del Lavoro, 
'anche con riferimento allo sviluppo deUa politica da esse pel'lseguita al 
riguardo, e quantificare, .secondo le v:all'ie situazioni ed ,esigenze, ila mimwa 
della retribuzdone differita. 

Quanto aUa questione :relativa a1l'indenni,t� di anzianit� nel .caso 
di lavwailore che nel corso del ria.ppoirto passi da Ullla cartegoria all'�altra, 
ili. contrasto della giurisprudenza -se cio� 1l':al't. 2120, .rirferendosi all'ultima 
,categoll'i.a, .imponga di dare, nella dpote,si predetta, la in.demtiit� come 
se !Si fOtSse stati sempre .impiegati, ovvero consenta, neJ. �calcolo .della indennit�, 
di fissare una data aliquota per �gli �anni di operaio ed una diversa 
per gli 1anni di dmpieg:a:ti -non involg�e questiJooe Idi .Iegirttimiit� costituzionale, 
bens� odi interpretazione del.la leg�ge ordinar&a. 

Posto quanto 1sopra �Si � �detto, �entrambe '1e interpretazioni rtsultereb


bero �costituzionalmente leg�ittime. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 307 

CORTE COSTITUZIONALE, 30 ,gennaio 1974, n. 19 �-Pres. Bolllifacio Re.
Z. Gionfr;ida -Ceccairdi ed altT'o (n.c.) e Presiden1te Ccmsiglrio dei 
Mimstmi ('sost. avv. gien. Startio Sa'\narese). 

Misure di sicurezza -Sistema di applicazione -In riferimento a fattireato 
e in base alla valutazione dei precedenti penali e dell'indole 
del nuovo reato -Legittimit�. 

Non � fondata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 deUa Costituzione, 
la questione di legittimitd coistituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109 e 204 
commi primo e secondo, 216 nn. 1 e 2 e 217 del c.p. che prevedono il 
sistema dell'applicazione delle misure amministrative di sicurezza rispetto 
a fatti costituenti reato e punibili con una pena e che sanciscono il sistema 
di automatica irrogazione .delle misure di sicurezza sulla base deLla sola 
valutazione dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato .(1). 

(Omissis). -�2. -La priima questione -prespe.ttata con ddentilt� di 
ar:gomentazioni din entrambe Je ordinanze di rinvio -investe la J.,e.gJttimilt� 
costituzionale degli 1ru-�tt. 102, 103, 105, 109, 204, 2116, nn. 1 e 2., e 
217 del c.�p.; e, do�, dell'mtero �si.sterna di liirTogaz,ione automatilca della 
milsura di sicurez:z;a (delJ.'�assegnazi-one o coloma od a oasa di iLavoro), per 
effei1Jbo deillla dlilcbdiairazdione di aibmaili.t� o (prlodiessiiooaldit� nel reatilo. 

La .questione � tr-ipli1cemente a1r.ticolaita: in COO'il"elazione ai tre distinti 
pariametd di costiltuzionalit� -�artt. 215, 27, 3 della COSltituzione -di 
cui, ,come '�ln nal'lrativa detto, � assunta violazione. 

3 -Sotto il primo profilo -che riflette dl coortirasto con 'l':ar:t. 25 della 
Coistituziione -deduce, in particolare, il giudke a quo, dlle l'iniberrpretazione 
�coordi.1nafa dei 1comuni ,secondo �e terzo de11a lll'orma indicata porterebbe 
�ad e escludere, ove si voglia COOl!s&vare concreta efficacia ai1 diivieto 
di emanare Jeggi rietrioatti.ve, che un fatto �costituente rreato possa mai dar 
luogo :a mi8ur�e �di siicuxe~a oltre ,che a pena �. 

NOlll. essendo, iinvero, :tali tnisUTe, assistite dalla garanz;ia deH:a retroattivit� 
(ex arl. 25., �COOn.ma terzo) 1si rischierebbe, -'�lll. ipote,si di ritenum 
ilioll"o appflJicazdlolille a :llatti ,costi1JUJooti :reato -dli '\na!l11ifilJcaire l'esiigienzia 
di �anteriorit� delle pene al fatto-reato (dii �C:Ui al priecedente �comma della 
stessa norma); in .quanto resterebbe in concreto possibile al ;tegis1atore,, 
a:ttr:averso un mero � .cambio di etkhetta �, introdUI'ire, con effetto retroattiw, 
vere e :propll"iie pene cOlll. il nomen im�is di misure di 'Siicurezza. 

(1) Sui problemi di costituzionalit� del:le misure di sicurezza: EsPoSITO, 
Irretroattivit� e � legalit� � delle pene nella nuova Costituzione, in 
Studi in onore di Carnelutti, 19�50, IV, 513; CARACCIOLI, Le misure di sicurezza 
nella Costituzione, 1970, 99. 
:Sulla �Coistituzionalit� della rpiresunzione di pericolosit�: Corte cost., 
28 novembre 1972, n. 168, in questa Rassegna, 1973, I, 40. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

308 

Ad �ewtar�e, appunto, tale inconveniente -sempre 1secon:cto:� :U giudice 
a quo -dov.rebbe oonsiderarsi voluta dal �costituen1ie la J.imiitazicme 
(1impUcita inel :Sistema dell'art. �2�5 della Coisti1tuziooe) della appliicazione 
delle misure di skurezza � afil.e .sole �situazioni (ad 1esempio, di non imputabilit�), 
nelle quali noo .pu� proceder.si ad rirrogazi:one di pena�. 

Da .ci�, quindi, 1'111e.gittirn.it� delle misure -�come quelle denunzdar!
Je nella spe�cie -la .cui appJ.icazi:one �, inve�ce, pil'ev.ista �in �relazione a 
fatti-ireato, �cumuJ.aitivamente aHe pene per i .:liatti .stesS1i 1stabiUte. 

La questione non � fondata. 

Dipartendosi da ;pir�emesse palesemente �erronee -quali J..a rritenuta 
retroattiivit� deUe misur�e di sicurrezza (ohe deve, invece, negar.si attesa 
la �COrr�eJ.azione di rtali misu.Te �alla pericolosit�, che � .situazione, per sua 
natura, attuale) ed, inoltre, l'affermata �inter.c�amhlabilit� tra misura di 
sicurezza e pena (che non tirov1a, invece, riscontro nella !realt� del 1sistema 
costituziona�Le, .che assegi!lla a detti istituti .diversa .struttur1a �e funzione) ;
perv:iene, infatti, ii giudice a quo a sospettare .di dncostituziona1it� l'interro 
sistema 1del1e misure di 1siourezza quale ll'isu1ta da:l codice penale; 
ove presupposto e �condizione �della fo([':o applicazd.()(l:le � (1salvo l'eccezione 
dei rs.d. quasi-reati) proprdo la .commissioo1e �d!i un faitto-!l'eato (.sia pure 
integrata daU'u1teiriore requisito della pericolosit�). 

Ora, tale �conclusione -a presclindere dalia evidenziata erroneit� 
delle premesse chie la rsorreg.gono -� senz'a1tr:o contriaddetta dal dato 
storico (non revo.cabiil:e in .dubbio) del riferimenrto della Oostiituzdone pil"oprio 
al silstema esistente al momento d!eH.a sua �entrata :in vigore. L'art. 25 
citato .sostanZlialmoote, :in:liatti, rfoalca l1e disposizioni del codice penale 
s:ui. �prrdinciipi di (Jegail!iit� e �ilriretroaittiiviit�: irispe:ttdiVlarrnteinrtJe, .gil.i 1aicllt. 1 e 2., 
per la pena �e 1919 c.p., per La misura di .sicurezza. 

Vi ha, poli., d'altra parte, il'ulterfo\l'.'e .consideraZJi:one a contrario che, :se, 
per ipotesi, e�satte :fosseTo le d'.l:lazioni �del giudice a quo cir.ca il.'asseriita 
posisibilit� per il leigi:slatorie di introd~e .pene 1sotto le mentite :spoglie 
di misure di sli-cUTez~a -il irimediro, avve�riso otale situazione, dovrebbe 
essere, allora, quello di priecludere l'applicazione defil.e misure di 1sicurezza 
non 'Soltanto rr.ispetto a fatti-r�eato ma anche -ed, anzi, a fortiori rispetto 
a fatti n()[l �costituenti reato. ln relazione ai quali uJ.1Jimi -in 
caso .di appldoozioine di misura di sicurezza, ir�ecchiudente, nel.fa sostanza 
una pena -TilsuLterebbe, addidttura, violato iJ. pirin.Clipio di leg.alit� 

(nullum crimen sine lene). 

4. -Anche l'ul�teriore p;rofi.lo di violazione dell'art. 2:7 della Costituzione, 
non ha fondamento. 
Al riguardo, � �appena 'il ca.so di dcordair�e che �l'art. 27 citato ǥSi riferisce 
1soltanto 1alla pena e non considera le misure di .skurezz,a, pir.opirfo 
per:ch� (queste) ex se tendono ad un :risultato che eguaglia quella riedu




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 309 

caziiooe, .cui .deve .miirare :1a pena " (sentenze n.; 1'6.S del 1972, �e n. 68 
del 1967). 

15. -Infine -sempre in or.dine aJ.la prima questione -dev�e pure 
escludersi, .sotto il terzo ed ultimo dei conS11deirarti pt"ofi.];i, che ,sussista il 
prospettato 1contr:asrto degli articoli: del .codkie penale 1sopra .indicati con 
il'art. 3 della Costituziooe. 
ll fatto �che la .qu:aJ.irfi.cazion.e sog,gettivia (di delinquente 1abituaile o 
professionalie) e J.a ,corxieliata applicaz:icme d!ella miiSUTa di ,siJcurezza (della 
assegnazione 1a .colonia agricola io �Casa di �lavoro) conseguano automaticamente 
alla 1condanna e sulla base delila isola valutazdone dei precedenti 
pena1i e dell'mdol1e del nuovo reato e non anche dell'oggettiva 1grav1t� di 
questo >, non determina, inv.ero, alclliil!a d1spar.iit� di trattamento tTa 
soggetti. 

Nell'ambito della discrezionalit� �~onse!lllt1tagli, ha II"itenufo, .infa:tti, 
il t1egtl.s1atorre di attr.i:1~u1re :generalizzata 1sigin'ificazii0ne -:aJ. fine deH.'a prevenzione 
.criminale -agili elementi, appunto, dei precedenti penali e 
deH'indole del nuovo irieato. 

Sono questi, pertanto, i dati .da apprezzare: i quali, ove �tr:a ll.oT:o si 
combilnino in modo uniforme, 1sono 1suscettibili ex se (iindipendentemente 
dailllia valrutamooe di ogllli alltJrio dafo od eJiemento, che T:esta, perci�, as


1

soribifa) di md:iv.iidua.re (1sotto il profilo delJ..a perkiolosi:t�, �che qui ne interessa) 
una obiettiva rimiformit� di �si.tuazioni. 

Tale uniforme siignifi.cazione di pericolosit�, appunto, poi g:iustiifka 
-in relazione aUe 1situaz1om medesime -la ipTevi.sione di .una iide!lliti.ca 
regol1a di g;iudixio per l':ixirogaziooe della mi.swra di sicurezza : inon ,certo 
dn �Contrasto �con il iprtncipio di uguaglianza, bensl al fi.tne proprio dii :tlame 
appJ.iicaziooe. 

6. -NeHa 1prima delle due ordinanze di �rinvio �, poi, anche prosipettato 
il dubbio �Ciir.ca lia 1compatibilit� -con i priincilpi dd. cui aglii articolli 
3, 13, 102 e 112 ,dleilJLa Costituzione -, degfLi airt. 208 c . .p. e 
647 c.p.p. (discipl!inanti il J."iesame deHa. peT1co101s1t�) e, .correlativamente 
de.gli aTtt. 642 e 646 .c.p.p., ineJJle parti :in. ,cui prevedono che :resti sospesa 
la �efficacia del decT�eto di Tev:oca di uirm miSUJra di ,siJcurrezza, per effletto 
del ricoirso iproposrto dal p.m. o, �Comunque, fino all'integrale decorso deil. 
termine istabilito pe1r 1a 1proposiz1one del <ricor.so iste:sso . 
. Nei texmini delineati, le .questioni 1C0tsi .sollevate, nel corso di un 
processo in cui �il �giudice dev�e ancora decidere defila appilicazione della 
misura di 1sdcurezza, risultano, evidentemente, .inammiissihiJJi, perr palese 
difetto di iriliev:anza. 

In quanto apprwnto rtmattasi di questioni aventi aittirn:enza a fasi ulte!
l!iori del procedime.n.to 'e .condizionate a �specifiche .gi,tuazdoni ano stato 
melt'lrumente 1ipotiizZiaibi!lJi 1e 'lllcm, quindi., arttuiali. -(Omissis). 

4 


310 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 30 :gennaio 1974, n. 20 -Pres. Boni:llacio -

Rel. Reale -Pavanello ed a1trd. (n.0c.) e Presidente Consiglio dei 

M:irnJiistrli (sost. �avv. glelll. Staro G:ilorgi1o Azzam). 

Reato -Vilipendio dell'ordine ~iudiziario -Questione di costituzionalit� 
-Prima dell'autorizzazione a procedere -Inammissibilit�. 

Reato -Vilipendio del Governo, dell'ordine ~iudiziario, delle forze 
armate -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

� inamm?issiMle, per difetto di rilevanza, la questione di le�gittimit� 
costituzionale dell'art. 29.0, primo comma, c.p., sollevata prima che il 
Ministro di Grazia e Giustizia abbia concesso l'autorizzazione a procedere 
(1). 

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 21 primo 
comma e 25, secondo comma, della Costituzione, le questioni di legittimit� 
costituzionale dell'art. 29r0 del c.p., nella parte in cui prevede il reato di 
vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e deUe Forze Armate 
dello Stato (2). 

(Omissis). -2.. -La Corte �d'assise di Ba�l'i ha soJ..leviatio lia questione 

dii iliegii;titimiit� �cos1JirtuziliOlll!aille de�il.'airtt. 3113, terzo �Comma, del c.p.� IIllellilJa iprairte 

:in �cui :subo~dma 1aH'auto:rizzazione del Ministro di graz:i:a e giustizia, 

anzi.ch� deJ. Consd.g:lio supea:-iore della magiistratur:a, l'�esoocizio dell'razione 

penale per .ii1 reato di vnipendio deJ.l'Ordine �giudiziario. In irifeirdmento 

ag1i �arlt. 101, .secondo comma, e 104, primo �Comma, della Costituzione, si 

pir.ospetta H dubbio �che taJ.e istituto possa costituiire una rarbitrarlra di!l.ge


r.enzra del poter1e esecutivo neH'�eserciz�o dei1a funzione giurilsidiztonale, 

violando l'arutonomia e l'iindipendenza ide1la magistratU!Nl. 

P&a1tro, iavendo gi� con sentenza n. 142 del 1:9�73 .questa Corte di


chi~ata IIllon fondata la queisbione �e non �essendo stato 1addoitto ralcun moti


vo nuovo che possa ilndUIT�e a modH�ca:re l1a precedente pr.onwnz.iia, .deve 

diichiararsi la manifesta in:llondatezza della questione predetta. 

(1) La Corte ha fatto applicazione dei rprinciipi ipi� voil.te enunciati in 
tema di irilevanza. 
(2) Sui 1irm:iiti de�lila Libert� dii manif.erstazdone dell pensi0ero v. Co['te 
cost., 27 febbraio 197-3, n. 16, in questa Rassegna, 1973, I, 318. In particolare, 
rispetto ai reati di vilipendio: BOGNETTI, Vilipendio del governo e prrincipi 
coistituzionali di libert� di espre�ssione, in Riv. it. dir. pro-e. pen., 19i60, 
950;; PECORARO ALBANI, In tema di eccitamento al dispregio delle istituzioni 
e libert� di manifestare il proprio pensiero e LOMBARDI, "Fedelt� qua.liificava 
� e limiti modali aHa libert� di manifestazione del pensiero (problemi 
e prospettive), in Giur. cost., 1'9616, 1217 e 1220. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 3H 

3. -Ci� premesso ilia questione di J.egirttimit� 1costituzionaJ.e deH'articolo 
290, �J�"imo ,comma, del 1C.p., nella par.te in 1CU!i. prevede fil ireato di 
viilipendio dell:Ordiine giudizd1ario, iSol1evata, dn. Tiferhne.nto all'wt. 21, 
pirimo 1comma, Cost., daJ. giudi:ce :istruttore del tribunale di M.ilano 1con 
l'oirdinanza del 18 novembre 1971, deve diichiarar1si :inammissiiblile. E!ssa 
appare manifestamente irrTiJ.eyante nei!. g�iudizio di meriito in �corso, atteso 
che nella ,specie :risu1ta dalla, istessa ,ordinanza non 1esserre starta �COID.Ce!SSa 
il'autocizz:aziione a proceder.e, di .C'IJli all'1art. 313, terzo 1oormma, del c.p., 
norma J.a cui legittimit� �Costituzionale � ,stata i:d.ia:ff.erma.ta nel PQ"ecedente 
paragrafo. 
Invero, la predetta autoirizz:azione va confi�gurrata come un presupposto 
la �cui mancanza impedisce �che J.'.azione penale possa v.a:Hdamente 
esse~e :i.Iniziata o pr.01seguita, e p~eclude :in modo assoJ.uto al g.iudke qualsiasi 
indagdne e pronuncia di merito (sent. n. 17 de,1119173). La declamtoria 
d'ilfogittimit� �costituz:ionale deH'impugnato 1ar1t. 290 il'l!OO potrebbe avere, 
quindi, alewta incidenza sulla deci1sfone rise1rvata 1al giudice a quo. 

4. -Nell. mertlito, ila Coirrbe d'aissLse dii Bairi, hla tdOOJUin.ZdJato, m II'li.Tetl'limento 
all'art. 21, primo �comma, Cost., l"art. 2190 1C.p., nella piar�te 1.n cui 
prevede il 1r�eat'O di viJ.ipendi:o del Governo, dell'Ordine giudtiz:iar.io e .delle 
Forze Armate dello Stato. Analoga questione � 1stata tSollevata 1dal1a Corte 
d'aissiisie di Venezia, J..imitaitamente al vd.lipendio .delle Forze .Alrmate. E, 
secondo J.e due ordinanze, sul riflesso che il pre�cetto 1costituz:ionale :riiconoscerebbe 
testUJalmente come unico limite d�L1a liberit� 1di manifestazione 
del pensiero soltanto il buon costume, ovv.eiro che H pJ:'estigio delle 
entit� 1sopra richiamate non possa in ogn�i �ca:so ilnquadiia.r1si tra i beni degni 
di tutela 1e lt'.ilievo costiituziooale o, comunque, assumere valorie parri ai 
dddtti 1.nviolabili della personalit�, cosi da dlnteg.rarrn.e un ,giustificato 
limite. Nelle 1wdi!llanze predette �si pTtOS1Pettano, inoltre, J.e ultetl'ior.i questioni 
,ge l'ari. 2190 c.p. eontra,sti eon artt. 25, 1secondo 1comma, e 3, iprimo 
comma, Cost.; 1ci� SUJ1l'ais1sunto che l''i:ncompleta �e rtroppo generrfoa indicazione 
della fattiispecie pen:aJ.e possa rendere difficHe ddstingue1re tra 
:flacolt� di 1cdtica 1e manife,stazione vfilipe1nd:iosa e traidurrsi, quindi, sul 
piano pratico, itn una mo1teipHcit� .d'dnt~etazioni giurisP'l'Udenziali ed 
in Ull'a disparrit� di trattamento tra i soggetti, dedvandone �in definitiva 
urn'ilngius.ta incriminazione ,soprraittutto dii ,chi, per 1sca~sa educa�ziione, 
mancanza di cultrur:a o ;fu:1capacit� e1spreissiva, non riesca a conrfiro11arsi 
nella manifestazione del pensi�e.ro. 
L 1e questioni non sono fondarte sotto alcun profilo. 

1

5Circa la censura d'in.costituz.ionaliLt� :re11a1tiva 1aJ.l'art. 21, primo

� 


com.ma, Cost., questa Oort1e ha pi� volte 'ribadito 1che J.a tutela del buon 
costume non costituisce il >Solo limite a11a 1ibert� �di mani:llestazit0ne del 


312 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pensiero, sussiistendo �invece a1tri limiti -1im.pliciti -dipendenti dalla 
necessit� �di tuteJ.aire beni diver1si, che siano parimenti garantiti dalla 
Costituzione (sentenze nn. 19 del li9�6~!; 25 del 1'9651; 87 �e 100 de�I 1'966; 
19'9 del 1972; 15, li6 'e 133 del 1973), di guisa 1che, dn. tal caso, !'.indagine 
va rivoliba �all'individuazione del bene protetto d:al1a norma 1impugnata 
ed�1a1l'accertamento se esso .sia o meno 1ccmsiderato dalla Costituzione in 
g.rado tale dia gd.IUStiificare UIIl!a d:Lsctpli:na che .in qualche misUll"a possa appariire 
JJ1mitativa della fondamenfa.Le Mbert� in argomento. 

Orbene, la Corte ritiene doversi affermare 1cihe :lira i beni 1costituz.10na:
lmente Tilevanrti, va annoverato dl prestigio del Govern;o, dell'Ordine 
giudi.zirur:io e deHe Forze Armate 1in vista de1l'essenziial1it� idei 1comptti loro 
~dati. Ne deriva la necessit� che idi taili istituti 1sia :glal'la!Ilitito .fil ,generale 
rispetto anche per.cih� non resti ipregiudicarto J.'espletamenito dei ,c~piti 
predetti. 

In r.if&imento poi alla particolare censura delineata nell'ooddnanza 
delllJa OOII"1le d'1assilse dd Veneziia ino111 :pu� 1oorbo llllega.TISi :liondamento aJ:la 
tutela deJ.le. Forze Armate. Basta osserv&e �Che per UJila 1serie di �espliciti 
precetti .il.a 1000 oog.anizz1aziione � preordiD!ata, 1al di fuori di quailiifica.ztoni 
politiche, alla difesa della Patrja, mediianite .n �conco!'lso �dei cittadini, chiamati 
1aU'1adem.pime111to di run dovere che la Coshituziione, significativamente, 
qualiifi.cia saCI"o (1art. 52). 

NOlll 1si esclude, peiia1tr:o, �che in .regime democratico ,siano 1conse111tite 

critiche, con :liorme 1ed espcreissioni anche sev.ere, alle ;istituz:ioni vigenti e 

tanto �sotto 11 profilo istruttura.le quanto sotto quello funzdonale (al caso 

aittravei!'lso le per1s0111e e gli organi �che ne .sono 1esponen1ti); anzii tali �criitiche l 

.

possono valecre ad assicurare, in runa li:ber:a dialettica di :ide,e, :il loro ade


.

I

guamento ai mutamenti interve1I1uti nella coscienza sociale (.se111t. n. 199 ' 

del 1'972) .in o~dine ad antiche o nuove istanze. 

~ 

f;

Ma non dmpe1disce tale ilibert� di �cditica ila prev.iJsione, ,come Teato, 
. 

della condotta v1l:ipe111diosa ipotizziata ne1l'arrit. 2i90 c.p., in una o :pi� delle 

sv:ar1ate forme che essa pu� assumere. 

Secondo li.a 'comune acc�ezione del termine, H vi:Upendio �consiste nel 

tenere a vile, nel oc:icusaxe qualsia.si v1alore etico o sociale o :poliJtico ailla 

entit� contro cui la manirfestazione � di.retta sl da negarle ogni prestigio, 

rispetto, fiducia, illl modo :Ldooeo a d.ndurre �i destinatari della manifesta


zione (si .consid&i che per ii.I deMtto di cui aill'1art. 2190 � ri�:hiesto 1'1ele


mento della pubbUcit� quale definito nell'iart. 2;6�6, qua�rto co:rp.ma) al 

disprezzo delle istiJtuzion:i o addirittura ad ingiustificate disobbedienze. 

Ci� con evidente e iinaceettabile turbativa dell'ordiinamento polirtico


sociale, quale � previsto e diiscipUnato dalla Costituziooe vigente. Il .che, 

1

pea:" le .:riag:Loni ,sopraccennate, non esclude �che 1si possa, ma 1COO ben di


vierse mainife1srbazioni di pensiero, propugnarne i mutamenti che �sd riten


gano neceissari. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Pertanto la disposirione impugnata, ,cosi mtetl"pretata, ll'Oll contrasta 
con il pT1ecetto dell'iart. 21 della Co,stitu.zione. 

6. -Le ruterioT,i ,censure ex a!rl. 2,5 e 3 Cost. pongono il dubbi.o se la 
normativa dell'arl. 2i90 �CO!lliSenta dii distingu&e in ,concreto l!a �Cl'�UOO lecita 
dalla ,condotta vilipendi.osa. 
Ma ovviamente ,ci� .spetta a:l .g.iudke ch'Laim:ato ad applicare J.a norma, 
mootrie ffia Om'te lll!on (pill� non metnm1e 1suf:llicileme, ai sooSli de!lll'iairrt. 215, ia 
specificazione J.eg1sla.tiva 1an.co~arta a� ,concetto -.sopll"a i:r:ichiamato -di 
vilipendio, trattandosi di rearto a foTma ,cosiddetta ltbeTa, .cate�goda J.1a cui 
legittimit� ,costttuziooale � rstata pi� volte riconrosciuta 1n rdectsiooi di 
questa �Cotrite. 

Questa Coo:te iha pd� volte affermato. infatti, ,che non .si viola il prirncipdo 
di 1egarl:iit� e d'uguagJ:1anza quaindo si r.Lcorre per findiv.iiduiaziione del 
:liatto rCOs'bituente :reato a �CO!Ilcertti diffusi e .generalmente �COmprr,esi dalla 
colil.ettivit� in .cui il g.irudice 1oper:a (sent. n. 133 del 1973 e n. 125 del 1971). 

Il ,che -1con r.igu:ardo a ,specifi.c:a ,cenSlll"a .delle ordinanze -vale 
anche ad escludere che l�a norma 1mpugnata Tisrulti appll:icabile oo1o in 
dalilno rdi poosone meno �coJ.te o pi� ,sprrovvedute. -(Omissis). 


SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


I 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 12. diioomibre 
1972, n1effi1e 1C1a1UJse il'liiuniirte 2�1-24/72 -Pres. LiecOIU!l':t -Rel. Kurbscihier -
Avv. gen. Mayras (1conf.) -Domanda di pronuncia IPlre;giudiziale 
proposta dal College van Beiroep voor het Bedrijfsleven dell'Aia 
nelile cause Interinational F.ruit Compam.y ed altri (avv. ter Krale) c. 
Produktsicha1p voor Groentem. en F.ruit -Interv.: Commissiooe deUe 
OomUIIllilt� 1ffilll1ope1e (1ag. F1ilscher) e GQIVlemio olaindlese (ag. Sohliff). 

Comunit~ europee -Normativa comunitaria -Incompatibilit� con 
norme di diritto internazionale -Motivo di invalidit� -Limiti. 
(Trattato CEE, art. 177). 

Comunit� europee -G.A.T.T. -Poteri relativi alla politica tariffaria e 
commerciale -Trasferimento dagli Stati membri alla Comunit� 
economica europea -Conseguenze. 

' 

����� 

(Tr.attato CEE, artt. 110, 111, 113 e 114; G.A.T.T.). ' 

Comunit� europee -G.A.T. T. -Diritti soggettivi dei singoli -Esclusione. 
(G.A.T.T., artt. Xl, XIX, XXII, n. 2, e XXIII). 

Perch� La incompatibilit� con una norma di diritto internazionale 
possa costituire motivo di invalidit� di un atto comunitario occorre che 
la norma di diritto internazionale sia vincolante per la Comunit� ed 
attribuisca ai singoli cittadini il diritto di farla valere in giudiziio (1). 

Le disposizioni del Generai Agreement on Tarifs and Trade 
(G.A.T.T.) sono vincolanti per La Comunit� economica europea in tutti 
i casi in cui, in forza al trattato e.E.E., la Comunit� ha assunto i 

poteri gi� spettanti agli Stati membri nell'ambito di applicazione del 

G.A.T.T. (2). 
Le norme del G.A.T.T. non attribuiscono ai singoli il diritto di farle 
valere in giudizio (3). 

(1-5) Le .seniten~e si irif>elt'iscono, (['lfspettiviamernte, all'art. XI ed all'arldcolo 
II de1l'aiccoodo G.A.T.T., ma la mothriazione (['lende �eviderne l!a pi� 
generai1e IPO:rtata dell'.acff.ermazione di ipri!Illcipio, giUJstifioata infotiti da una 
via:lutazione dell'efficaota dell'Accordo neil. suo complesso. 

!De11e >duie isemiten,z,e, pubbliica:te in extenso in Foro it., 1973, IV, 67 e 
1974, IV, 33 (v. pure, per la prima, Dir. scambi intern., 1973, 271, con nota 




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 315 

II 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 24 1ottoiblre rn,73, 

n1ellllia ,caiusa 9/7:3 -Pres, L1eicoW"t -Rel. MeITTtetns De Wiillmall'ls -Avv. 

qen. R01ermeir (1c0111f.) -Domaindia dii 1prOIIlfUlrl.1clLa pregiruddiZliia1Ie1pcr:ioiposta 

diail :E'�lnlarll2'lgierrlilcht Baiden-Wikrllembemg 1suilllla 1ca1Usia Oail'll Schililit'eir 

(avv. Eble) 1c. HauptzoHmat Loflra1ch -Interv.: Comm.iS1sione delle 

Oomunrl.it� erwropee, ~aig. Glillls1diOO'f) e GO'V1elI'lllJO tedesco (ag. Sell'ldiell). 

Comunit� europee -Normativa comunitaria -Incompatibilit� con 
norme di diritto internazionale -Motivo di invalidit� -Limiti. 
(Trattato CEE, art. 177). 

Comunit� europee -G.A.T.T. -Diritti soggettivi dei singoli-Esclusione. 
(G.A.T.T., artt. II e XXVIII). 

La validit�. ai sensi deH'art. 177 del trattato e.E.E., degli atti deHe 
istituzioni comunitarie pu� essere influenzata da una norma di diritto 
internazionale soltanto qualora detta norma sia vincolante per la Comunit� 
ed attribuisca ai singoli cittadini di questa il diritto di esigerne 
giucUzialrnente l'osservanza (4). 

Le norme del G.A.T.T. non attribuiscono ai singoli il diritto di esi


gerne giudizialmente l'osservanza (5). 

conrtraciai di DEL VECCHIO), si ritiene ufrl!lte dpiroduwe J,e parti co.ncer.nenti [a 
e:ffilcacia delle icliausocrie del G.A.T.T., ipex l'�ntell'e;sse che la questione assume, 
nel nostro �ovdinamento, !in relazione al diffell'ente indi.Tizzo adottato 
dai1La Corte d.i ,caissazicme. 

Come � noto, ila Cor.te suprema aveva affermato, con la sentenza 6 1ugJlio 
1968, n. 2293, 1che atll'ax:t. III, n. 2 del G.A.T.T., divieitlfl.Lta nocma i.nrbea:na 
pell' 1efietto della legge 5 aip.ci1e 1'950, n. 295, dovieva a:ttnbuirsi efficacia 
vincolante per lo Stato nei confronti dei singolri, si che � ogni qualvolta 
con una norma giuridica interna viene disposto un trattamento tributario 
nei confronti dei prodotti nazionali, tale trattamento si estende automaticamente 
ai prodotti importati nel territorio dello Stato italiano dagli Stati 
partecipanti all'accordo G.A.T.T. � (Foro it., 1968, I, 2462, con nota di MoNDINI; 
Dir. scambi intern., 1'968, 504, �con nota .di PASTINE, Giust. civ., 1968, I, 
1571; Foro pad., 1968, I. 622). 

Tali 1affelI'maziOII1Ji dd. principio venivano pera1tro sostaiI11Zialmente :ridd.


meI11Sionate daliLe sezioni umte deJilia Oorte di cassazione, che con varie 

sente1mle 1negiaviamo ,Ji'.autoanaitrl.1so:no della .esteliliSI�lone, ad. prrodoi1Jti impo!l"tarti dai 

Paesi 1aidell'enti al G.A.T.T., del triattamento -tribu~ario disposto nei confronti 

dierl. pr:odiotti ,DJazdionialli, 1e !p1'1ecisavano che l!a par-iit� dd. trattamenito tritbutairio 

previista datl G.A.T.T. va intesa non rispetto 1ad ogini sing�oiLo tributo, ma 

al �complessivo oarico fiscale� che oo1pi.sce un dete!l'm�n!ato prrodortto. 

(Oaiss., 1sez. uni., 8 .giiugno 19'72, n. 1773, Foro it., 1972, I, 1,9:63, oon 1nota di 

GAGLIARDI; 8 giugno 1972, n. 1771, ibidem, 3119, Giust. civ., 1972, I, 1808, 

e Dir. scambi intern., 1972, 249; 17 ,apr:iLe 1972, 1r1. 1196�, Dir. prat. 'tribu., 1972, 



316 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


I 

(Omissis). -SuUa prima questione. 

Le attrici neUe cause principali ossffi'Vlaino ich:e lla presente qUJelSIUiJooe 

via �CJOIIl!SLdemarlla lim. 'Ulnia pirospeltrt:ti.f\na dirvemsa :da quieihlia d.IIl. cui (l'ha poSl1Ja fil 

giiudliice na:zliJOllllailie. 1il G.A.T.T. l'!iiCJaide sortito rl'�arrit. 2134, ipll"liimo comma, diell. 

1marlltiarllo C.E.E., 1a illlOf!'.'llllia deil. quiailie � 11Je diJsip101siz1�lo10Ji dtell pir,eiseinrte ibra:tibarllo 

IIllOID. pirieg;Lu:dliJcimo 1i di1rlitrt:ii e gllJi obblliiighi deirihnanti 1dla OOID.'Vlelll:2i�IOQll� con


C11use -amemioll"lffiecr:llte 1arl:l'1eni1Jriarba Ln VIL~o!l"le dell. il:iriaittaitJO stJesso -illm 

II, 736, .con notia di MURATORI, e Giust. civ., 1972, I, 1'5'93; v. purie Oaiss., 

sez. un., 8 g~ugno 1972, n. 1772, 22 mairzo 197,2, in. 867, G'iust. civ., 1972, I, 

1595; dia ultimo, m airgomelilito, ofr. Cass., sez. 'll!Il., 21 maggio 19�7�3, n. 1455, 

Foro it., 1973, I, 1445, ,oon nota di TizZANo). 

Le Sezioni unite ,comermavaiino invece il cara:tte:re self-executing delle 

noo:me del G.A.T.T., fa loco diretta 1ed immediata efficacia, cio�, e la 10tro 

idoneit� aid attr.iburne diritti soggettivti ai sillgo1i, pur dando atro, in 

esp:ressa .aderenza ia quanto 1n argomento sostenuto da1La difesa dell'Ammi


Dliistriamone finanzli1a1rda, che � l'ordine di esecuzione, seppure necessario, non 

sempre � sufficiente a quello s.copo (quelllo, cio�, dli ooceipfilie Ile diisiposizioinli 

di un trattaito internazionale, nel :J!oro fOil'mal:e e sostanziale contenuto nor


. 
mativo, senza ulteriore specifica attivit� legislativa, nell'ordinamento interno), 
giacch� occorrre, invece, che la stessa Convenzione contenga elementi 
specifici dai quali si possano ricavare norme complete, non essendo concepibile 
l'immissione, nell'ordinamento, di norme delle quali non sia determinabile 
il preciso contenuto, ed essendo anche chiaro che quella determinazione, 
quando non possa attua�rsi attraverso i soli strumenti ermeneutici 
ma presupponga un'opera di produzione giuridica, non potrebbe essere 
rimessa all'interprete >. 

� ,aippwnto a ~opos:Lto della ,efficacia delle norme d.el G.A.T.T. rispetto 
ai singoli, quindi, che si evidenzia il contrasto della soluzione affe:rmaita 
dalla Corte di cassa~i..one .oon quella adottata daJ.la Co1'11le di giustizia deLle 
Comundit� europee. 


1 ; 

Non � il ,caso, in questa sede, di ll'icoirdare le mo�liteplici a~gomentazioni, 

riiaissunte nelle decisioni deUe Sezioni unite, con le quaili ilia difesa dellila 

A.m:miinltstrrazione ha sempre contestato la ip.ropombilit� stessa, 1perr difetto 

assollruto'di giurrdisddzione, diehl1e domainde fOIIlidartle ISIUtlJLe .c11aus0i1e del G.A.T.T., 

su nocme, cio�, dahl1e �quali. si � contestato che possano derivar.e situazioni 

di dirritto sogg;ettivo iperr i 1singoli, suscettibdll.i, in quanto tali, di tutela 

giurisdizionaJ:e. 

� aiuspi.cabfile, �comunque, che :le <$1ezion1 unite della Corte di cassa


zione, 1ainiche dii !l'leeelilite .nuovrunenite dinvestite dieihlia questiJonie, pil'le1ndalilJO� !in 

conStLderazione ile gravi COIIlJseguenze d~lla 1segnalarta d1Jveir�g1enza di vedute, 

rileviabil.e del !l'lesto, come ;risulta daihl�e conclusioni presenita<te dati.l'avvo


cato gen. May:ra.s iOJeililie cause 21-24/7:2, anche rispetto alle giluJri,sddziood. degli 

altr,i Stati membri del:le Comunit� europee. 

NOIIl occoirrr�e �cerrto 1sott0Jdinearre, dnve.ro, gili ii0ic0tnv1einielJJlti che deri


vano dal 1oonsidoo8.'re ,1,e norme del G.A.T.T., :L�onee, solo nel nostro ordi


namento, :ad 1ai1Jt!'liibuirr<e 1aii singoild dih1itti 'Sogg;ettiM:i, dail cornsenrbirr<e cio�, 

in conc:reto, che oolo nei confroliliti deillo Stato itailiiaino, e noin degli altri 

Stati membri, rpossa pr,etendersi Jia :riestituzdone di somme COO'lt'isposte per -� 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 317 

uno o ipi� Sta.ti membri, da una parte, e uno o pi� Stati terzi, dalil'aJ.tra 
�. Di conseguenza, le istituzioni comunitarie non hanlilo il potere di 
adottacre atti che influiscano sui di.ritti e sugli oibbUgW dedvalllti dal 

G.A.T.T. Atti del genere sono incompatibtli coJ. suddetto art. 2134 e vizia.
ti da incompetenza; i singoli interessati possono chiedere cih'esisi 
vengano disa1pplfoati. 
Il governo olandese r1irtJte1I11e 1che Jia va11Jkllilt� d!eigi1Ji. atti delJLe fusrtiirbuzii!oinli 
oomunlil1Jao:The deibba etSSe:rie iaJOOeo:'ltaita, in glelile['1aJLe, m bals1e ailJlJe lllJOII"ffile de[ 
d!Lr:iltito comUllllii1Jai:r1ilo, d.'V'i .oomprie1so 1l'1ai:rrt. 2134 d1eil tcrai1Jtiaito C.E.E. Qu�sto 
aJI'IUiJoolJio Via lilnrtJ&;pcr1e1Jai1Jo Illel IOOTIISO <Clhe We ,srudJdJert1Je ilstiltiuzJioinfi lllJOlln piOIS


SOIDIO dlilifluiil:re iilrl .alliCIUlll modo ,SfUli d~rdrbti ed oibblliiJghl decri'Vl�llilff;li dJa aiaoocrdli. 

dil:r:itti e tributi �dovuti in base a pi'ovvedimellllti di di'l'itto interno pecr ipote~ 
incompatibili .con li.e clausole del G.A.T.T.; e ll.'a.sSIUa.'d.iit� di un differente 
criterio di valutazione nell'ambiito comunitario r1isulta ancoll:'la pd.� evidente 
quando si consideri iiJ1 p!I"esupposto stesso delle ~ornunce della Corrte di 
giustizia, iil :fartto cio� che �La Comunit� � subentrata ai .stngo.U Stati membri 
neWl"aimbiito delJ1'1applicazd.one del G.A.T.T., le cui diisposiziOIIl<i sono per questo 
motivo vincoliainti pelI' 1a Comunit�. 

Del resto, le stesse �COn~deoozioni svoilrte dall'avv. gen. Mayras a proposito 
delle sentenze 6 .luglio 1:968, n. 229.3 e 8 giugno 1972, n. 1773 della 
Oocrte di .oaissazdonie 1e.vidc1I1JZtiJamio, in �effetti, iLa sostai..'1zi1alie II'iiliev.an:zia dell. 
contriasto di soliuzioni, sia 1pierch� �nieissuna in1Je.g:ria0ione o pre1ciisazione delle 
nOII'!llle 1delil'Acicoodo co'Illti.ene :La ll.eg,g.e di r.a.tifica, che possa avecr mutaito 
1a ll.o!I'o portata solo programmattoo. (ed � ovvio, oltretutto, che anche gli 
altri Sta.ti aderenti hanno con ana�Loghe focme provv.eduto �aihla ralli.tea 
de11'Accocrdo), si:a iin .quanto liil tpr.inici:p:Lo deL1a recip:rocit�, ohe condiziona 
1'1effi.caCJiia de�hl' Acco!rdo neglii stessi rapporti i.nrt;ernazfonaihl, esclude a priori 
che aWle norme dell'Accordo possa essere attributta, !nJel nostro o:r.dinamen:to, 
una ,efftcacia diversa da quel!Ia riconosciuta negli ordiniamelllti degli allm 
Si!Jaiti 1aide:r.e111ti; n� pu� noin essecre �OOIIllsiide!l"aito ch!e se ipecr effetto de11Jla sola 
!l'laitifkia dov,essecro ll.1e nOlI'II1e d1e11l'Accocdo milteruoosi suscierttibw dii di!l"e1Jta ed 
immediata applicazione, nell. 1senso affermaito daiLla Clorte di cassazione, 
doW1ebbe idi .c.OilJseguefll�a ritenersi, dato che fa il'lartiftoo. (o J.'aocettazione) 
costituisce :requ1sito idi ,efficaciia dell'accoodo 1e che senza J.a ratifica lo 
Staito iitail.iano non ,sacrebbe vmcoLato nemmeno nei craworti li.Illte.r'Il!azionali, 
che Jia Comunit� �economtca eooopea, in quanto subelJ:lltrar!Ja rnei potecri e ne�gli 
obbtighi diei singoli Stati membcri, arvrebbe :poteri idirve11si, per quanto CIOiilcerne 
'1o Sitaito ita1liiano, da quelli .che potrebbe illlVece eserci.tare� quale 

�avente caus�a � dieglli. iai1tri Startli membl'li; CO!n ll.'ulte['lio!I'e OOillJSlegu~a, P�elI'ci�, 
.che gli stessi iregoliaimenti ~ioono.sciuti legittimi� coin l1e due seilltenze 
in irassegna dowebbero .esseir�e dichiia!I1ati invece .hw1ailtdi, per quanto concerne 
i cittadini ita.Jiand., iperch� incompatiibill.i c0111 li. dii.ritti soggettivi c:P,e 
in �favor"e idi itali cittadini ;sarebbero 1secondo la Oo!l'lte di �Cassazione derivati, 
.per �ef:fietto de11a .sola !legig.e �di 11ati:fitoa, dalle noirme del G .A.T. T. : conclusione 
evidentemente inaccettabi1e, 1e �che non powebbe tutta'Vliia 1ev.ttarsi in l'agione 
della isola Ti'levanza " interna� della rlegg.e di cratii.tca (e quindi :irn base alilJa 
prevalenza, comunque, della normativa oomund.tama), propirio per.ch� il 
vincofo deiLlo Stato, quel vincolo cio� 1I1el quale � subenrtriata fa Comunit�, 
decriva aippunrto da:hla legge �di :ratifica, s;enza J:a qua.ile, come si � accermato, 



318 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mtetI'IIllalZiliOOJaild.. Qualora due tDJOII"me ~ilwrtiidlilclre, l'U1I11a (lODJteo:�rWtl� 1ii:n un 
aitto 0comUJDdrba1rd.10 1e il'1al1tria dm. 'lllil. 1aiooo!'ldlo dirutleirini~ionialie, abbilano efficacia 

d�II'letta dm. UIDJO Staito membr10 e 1siJaino :f�ria bo di:nloompatibiilli, si aw-� in 
ccmorertio IU!l1 ccmflliitto idli diiir:ii1rbo o di obbilillghi. Lia prliima questliio1nie va 
qumdii riilso�rtla 'POISlilthnamenrte. 

Seoo1ndo .gwi 1airrtlt. �6'5 e 66 .dJellilia OostituZI�!Oilie idlei Piaiesi Bal~1sii, i!Je 111Joirme 
di diritto internazionale hanno, in deteocminate ci:r:coistanze, effi..�acia di-

lo Stato italiaino non sar:ebbe impegnato nemmeno nei :raippCXl'ti inter:niazionaili. 


Deve .iin definiitivia �escludersi, quindi, che alJ..e noome del G.A.T.T. possa 
attribrulrr'osi, nell'ordinamento interino, iun'�efficada diversa da quehla ad esse 
rfoonosCliruta DJe11'1amblirto 1coimuni.tario; �e ,1'�issUi!.'idd1t� .stessa die]1'e conseguenze 
cui ccmdurr�ebbe Uilla d:iff,eT.ente soluzione induce a :ra:tenooe necessaria una 
veTif�..oa, quantomeno, deililia �tesi 1secondo .cu:i ile norme del G.A.T.T. attribui:
r:ebbea-o ad. cittadini italiani, e solo ai cittadini itailiaini, � il diritto di 
esigerne giudizialmente l'osservanza �. 

Quanto al!la 1efficacia de11e norme. del G.A.T.T . .nei confronti dei singoli 
appiaire utile ripirod'lll'r�e, nellla iparle reilaitiva alla questione, anche le conclusiJoni 
degli avv. gien. RoetmeT e Mayras. 

Di seguito, si trascrive, inali.tre, piairte della memo!I'ia depositata dallla 
d:i:llesa dehl'Amministrazione neHe .cause defirnite con la ditata sentenza del!la 
Coil'te di cassazione, nella qual.e la questione di 1princiipio, del tutto anailoga 
a quella decisa da:llla Corte di .giu$1ti.ziia, V�entne �esaminata anche con riguardo ' 

a:i pi!I'ecedenti stor.iJci de11.'Aiccordo �e .con pairtico1lar1e :riferimento al conrte.


nuto proigll'lammatico, �e nion priecettivo, delle nomne in ,diisoussfonie (A.M.). 

1~ 

I 
~. 

Conclusioni presentate dall'avv. gen. Mayras nella causa 21-24/1972. 111 

(Omissis). -Ail.itro pr�esuppo1sto iper dichiar1aiiie in via p['egiudizia:l:e che 
detti :r.ego1amenti non 1son-0 validi� p.&.ch� in oo:IJJt!'!aisto con �disposizioni di 
dilr.ttto internazio.naiLe convenzionaile che non :lia pa!I'ite de!lil'o:r�d:iD1amento giuddfoo 
coIDll.IDitario � il fatto .che g;li aittoiri nella causa di merito invochino 
dette dis:posi~ioni in quanto essi ne possono �Waxtr<e dioriitlli soggettivi. In altri 
termini, queste disposizioni dowebbero averie efficacia immediata neJ:La 
Comuni.rt�. 


L'unit� �e, direi, iLa :stessa esistenzla del diiritto comunitwio implie"a:no che 
solo questa CO!I'lte pu� staibilwe in mod10 .giulcidiicamente viinco1ante se un 
accordo �ohe vincola 1a Comu:ndit� e il 1complesso d1egli Stati membri, sia 


o meno dkettaimente 1aip.pJicabH:e nel territorio della Comlli1llit�, e, in ca:so 
affermativo, 1se un atto �emanante da una istituzione 0c�omunitari.a 1si.a o meno 
conforme ailiLa conrv1enmtone .stipu1ata con runo Stato terzo. 
Jil 1prmciipio deli1'1efficacia immed:iaita � semp!I"e stato ribaidirto dalla vostra 
giuri~irude:n:Z�a, baisiJLari 1sono ~e sentenze 5 :febbraio 1"96�3, �causa 26-62 Van 
Gend & Loos .del 15 luglio 19164, 1carusa 6-64, Closta contro EneJ. e 16 giugno 
1966, .causa 57-65, Liitti.cke, ed � 1corroboo:ato dailila p:riassi [.egisLativa 
de11a Comunit�. L'aipplicazfone deil prindpio iai :raippo!rlti tri':l il diritto comunitario 
.e i1l di:ritto iinte:mo impl.k1a che esso va:i.!�a anche p.e!I' i rapporti tra 
dirirlrto internazionale e diil'itto �oomuni.tarfo. 


P�er decidere 1se run atto irnteirnazionaJ.e 1abbia .eff.icacia immediata, non 
basta prender.~ in considerazione questo atto nel �SUO comp(Lesso, si deve.. 




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 319 

:rietJta e priev.algono 1sulilie noome di idi.JrdJtrtJo d!rubemo. Di 1C10I1Jseg'l.Lerriizia, fil 
gifalidfoe o!lJa1I1Jdese 1che si 1IDovti dli :fircmte ad rum 1ci001fiirbto tiria U111 aitto comund1taa:
iio �e �Ul11 <aocoridio .iJ:nrtiea:a:J.!a:zdiOl!liailJe dev.e 1dlecliidlerte quia1Le sila, :fira we due, 
ilia nJorima dia :app]Jiica111e aa. 1ciaiso 1sottopostogilli, i!Jlooch� definirrn1e !La poirtata. 
La Co1:rrl:le � 1c1ompetJenite ia ;pll10IIllUIIl.Zliiai:risi qiUJa!lJooa, .iJn l{JaJ.e ilporbesd, H giiiudice 
naZJilolillatlie 1e sottoiponga lill. problliema dleil\lJa viailiiidliit� dleili'a:tito oatmUll1liltairlio; 
a1itrdmelllfbi, 1i girudliJcii1 rd!ei via:r!i Starti membrli IPOrb:riebberto emettere g1in.tdizi 
dirvierg�eniti 1ciill"ca La vialJii.ldlilt� o Jia porrbalta dei!. dlill1irtfo oomooiltatrdio. 

e:ffetJtwwe un'iindag.ine anche nella s.f.eira delle di�sposi2ltoni specifiche di cui 
s'�invocia ila vio:lazione, tanto � ve:rio che ipaclicolaxmente i trattati i!lllta-nazionali 
possono �oontener�e sia disposizioni. ddxettamente a;pplfoabili, sia d:iisposizioni 
che non fo sono. 

.D'altro canto l'1arrrunissfone dell'.effica�cda .immediata non ipu� essere la 
conseguenza di un'ailtffi'Illartiva. Tutte iLe disposiz.Loi:nd di un trattato vmcoLano 
gli Sitarti o �ail'flrie persone .giuridiche di 1d:Witto dnte!t'!IlJazionaLe che ilo hanno 
stipulato e devono quindi v�enir rispettate dai contraenti, saiLva irestando 
1a possibiMt� .di ricorso ai mezzi dd .coercizoone. � pacifico il cail'lattere vi:nco1an'
1ie di tutte le disposizdond di un wattato nternaz�onail.e, tuttavia resta 
da istaibili:re 1se alcune 1�liosposiziond dd. wn �'flriarfltarto possono 'BJV�eire efffoacia 
immediata ne1l'm:-diDJamenito giuriidico sia dello Stato, sia della Comunit�. 

Si de~e dunque :rd.soil.v�we questo problema inteirp~etarti�vo riiicottendo a 

vari rpTocedfanenti di teCIIlli�oa gi'll!t"idica: 

-analisi della norma di cui trattasi; 

-esame dell:La sistematica �generaiLe del trattato; 

-�scopo della d!isposiziO\Ille di ooii. �trattasi 1sotto il iprOtfi:lo della finaUt� 

glohaJe dell'atto; 

-iinfine, 1situazione ailiLa quaiLe ~e ipair:ti eontriaenti hanno deciso di 

applicaive la disciplina dei!. .1Jriattato. 

Questo �esame dovr� 1esse:rie ooodott� 1S1Ul!l'.art. XI del G.A.T.T., ma si 

devono rprima .i11.Justra:rie i !t'laPPO!l'ti fra �questo .accoodo �e la Comumt� eco


nomica europea. 

-Ritornando ailil.a questione foodamenta1e deferita dal grudfoe olandese, 

si dev;e dcOil'ldJa:re che l'.espressi()(DJe " vatliidit� ,, , ai sensi deihl.'art. 177 del 

wattato di Roma, Via mtesa non solo .come vai1icliJt� degli a.tti deLLe istiitu


ziond comun:irtarie vista �alla lluce del >trattato e 1deil. dfoitto comuni.Itario che 

da esso deriva, ma anche .come v;ail.d.clit� di detti atti considerata alla luce di 

un 1d:iritto iinternazionail.e diverrso d!al di:ri,t1Jo comumtarfo, :pur:ch� beninteso 

la disposizione di 1dirirtto internazionail.e in'Vocata vincoli 1a Comunit� ed 

abbia efficaciia immediata neLl'.ambito del .suo ocdi:namento giuridico. 

III) 
L'accordo generale tariffario vincola la Comunit�? Le disposizioni dell'art. 
XI di questo accordo hanno efficacia immediata neila Comunit�? 

L"acco~do .genett'lail.e tari:ffado denuncia 11:1el p!t"eambo1o fa SUJa finaJ.i,t�, cio� 

la xiJduzione 1sostainziale delle tariff.e doganali e degli aiLtri ostacoli agli 

scambi nonch� il'.eLimlir:Lazicme deH.e discriminazioni nell settore deil com


mercio 1!Il!te'1'na.z.tonail.e, il che implica che v�eng.aino .eHminate 1e restrizioni 

quantitative espTeSlSamenrte conitempJJate diall'airt. XI. 

Stipulato a11'indzio da otto Starti, tra 1 quali.i :il Belgio, la F�rancia, il 

Lussemburgo �ed i Paesi Bassi, H wattato � st~rto sug.g.ellato da un pit'Otocol!Io 



320 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La Commissione 1comilnicd1a 10011 deiliilnieaire ilia <Sl1JOO'I�la idei iraipiporti :llria iLa 
ComUITTJift� 1e gi!Ji S1Jalt:i membrli, da '1.l!Il 1artJo, e 1ill G.A.T.T., da!N'aJ.itirio, e coi!. 
presenrtiaire gffii 1el1ementii 1e\siselnZI�lallii del 1sdJstema rusrtiit'l1J�Jbo �laJ.ll'aiccoll'dlo. Esisa 
cOllllsdidlem, fu:ta il.'1al1Jtrio .qUJa111Jto segue : 


M G.A.T.T. � :sta.itio 1cono1uso da turtti 1gi!Ji Staitli membri e da ll!UIDeII'IOSli 
paiesi teirzi p{t'\ilma idlelll'�OOJ'llr1artJa 1iJn wgiore del waittaito C.E.E. Fmo a 
qUJe1sto mome1I1to 1es1so nJ01n � 1anioOII'la uffioiJailme.nrtle iJn v�ilgiooe, ma ilie Sll1le 
diiJsposWZJ�IOOJJi viengiOllllo pl'l()IVVI�lsom�lamente aipplliiciaite daJ�le pia.riti oollll1maieinlbi. 
Lung1i dall 1co111sideraiire ,1:JaJ1e .aiooomdlo iiinlciompait:ibdlle cOil tra'btaito -ool q'lllall 

daitato 30 ottobre 1947 in v�lrt� del quai1e le p.ar�ti ocmtr.aenti si impe1gnavano 
ad 1applicare in via p:r:ovvisOT1iia dal 1� ,gerunaio 1948: 

-�1e �Patl"ti I e III de�hl.'aiccoodo .g.enexaiLe; 

-e la pM"te II defilo .stesso iacc01rdo nella .quallie si tr-01Va ll.'art. XI, nei 
limiti in cui per� tale appilicazicme fosse compat1b11e con 1e iLe.ggi vigenti. 

L'Italia ha .aderito al G.A.T.T. 1dail 30 magig1o 1950 in virt� del ipll'otocoillo 
di .Anine.cy del 10 ottobre 1'949. La Re.pubbilica fede:r:ale di Germania ha 
aderito dal 1� ottobre 1951 in fqrza del protocollo di Torquay del 21 a.prue 
d!e1lo stesso oono. 

Prima deilil'-entraita in vigore del trattato di Roma, i .sei Stati membri 
che hanno stipulato iJ. trattato C.E.E. erano gi� vincolati datl G.A.T.T. in 
forza vuoi del poc-otocollo d'.aipplJi.c1a.zione pll'ovviisordo, vuoi dei p:r:otoco11i cli 
accessiom.e. 

� logico chiedel'lSi. in quale 1cornsiderazfone si silano tenuti gli impegni 
che gili Stati avevano :assunto nell'ambito dell'accoo:�do gteneralie WJJa volta 

. 

costituita la Comunit�. 

La r1sp�osta viene dal 1� comma dell'art. 234 deJ. �fu"atbaito di Roma che 
recita: � Le dd.;sposizioni deJ. presente itrattato inon pregiudicano i dirirtti e 
gli �obblighi derivarnrbi. da �convenziond .concl.u:se, oo:uteriormente ail:l'entraita in 

. 

wgore del trattato stesso, tea uno o pi� Stati membri da una .parte e uno 

I

o pi� Stati terzi da1l'alrtra �. Su questa illlorma Jie att:rfoi hanno tenta:to di V 
fonda11e La censura di i:rwalidit� mossa ali regolamenti delllia Commissione. 
Tale d.isposiziione .ammette in modo inconfondibile d:l principio di :fiedelt� 
a1gili 1i:mpegini 1a:ssunrttl 'Il�eli. 1001I1frionti de.gthl. Sta:ti terzd.. Stabil.iito � qrwesto po:til!l!otpi!
o, si doveva per� tener conto del fatto che d. vincolii pairticol:armerute 
stretti sorti ne11'ambd.to dellla Comunit� europea sono giustificati solo in 
quanto .consentano �di pe~segUJiIDe ob1etti'V'i di p011itica �oom.UDJe e di cooperazione, 
scmo ailtrd.menti 1inconcepdbili nell'-ambito idi sistemi pi� vasti; per 
ampliare !La loro efficacia sa�rebbe .staito necessarrfo che gli Stati membri 
fossero l'!iiusciti a far am.mett~e dad paesi rterzi, con i quali ~ano vincoJJaifli. 
in viir.t� di organdzmzioni mulitiiLateraili, che, ;sema assumere a;ttegg,iiamoorti 
discriminatori nei �confronti delle eventuali contropairti., essi dovevano ooncedersi 
reciprocamente v:antagg.i di cui fruiv:ano soltanto i paiesi membri 
della ComuDJit�, ma che non potevano v�enir 1e,s1Je.si ali teirzi. 
Per questo motivo ili. 2� .comma .deihl.'art. 234 sta:bfilisce che, nei HmHi 
in cui gli iaccOTdi stipuliarti in priecedenza non sono compatibili col trattato 
di Roma, gli Staiti membrd dev0tno fiM".e il :possibile per elimilJllrure ~e incompatibilit�, 
vale a dilt'e ,svolge:r:e triaittativ;e ed eventuailmente f�ar !I'licorso ai�� 




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 321 

caso �gffii .Startli meimbrli. iawebbero dloviuito �e!Limilnia,ve tailie dinice>m(plart:liJbdlliilt�, 
aii 1S1enJSi ideilJ1'1arrrt. 23�4 diell itl'laittato -]la Comunllit� 1s1i � sempre IJ:'l1tenuiba 
vmooll!aita id1aJ. G.A.T.T. ed ha, .come �tai1e, iesericdrtlaroo :i: d�II'iitti e aidempwto 
gi]Ji 1obbW�lgihli. deigilii Sbaitd memooi lllle]La milSIUJl'la m 1cmi tai1i dlilrdltibi ed obb]
iJghi I1iJenrtmaV1allllo IIlleilWe 1sue 1aittmibuz�IOIIlli, lill dre sd. 'Vlerlilfilca, liJn pll"lalbilcia, 
aJLmellllo a 1d!e1ooa:me!I'le 1dlallllia :fiJnJe dell. pell'I�lodlo 1l:r1alllJS1itolI'�lo, peir rtruttJi. d. seittoll'li 
dtso�lpllliln.aiti dla1l G.A.T.T. � ver101che1La CatnlU!Ill�Jt� ill!Oll1. ha mad. :llorma!lmente 

procedimenti tradizionaili iprevisti dial diritto internaz�onaLe per J.a composizione 
dei 1confl:iitti; �questi Stati devono ipr�estall'si, se necessario, mutua 
assistenza onde ipeociseguire lo 1scopo summenz�onato adottando, se del .caiso, 
una condotta comune. 

Questa disposizione non � mai stata iaipiplicata iper quanto riguaxda H 
G.A.T.T., poich� non solo n� Comunit�, n� Stati membri hanno riten,'ll!to 
che 1'1accoodo tariffa:riio fosse .c001tratrio ,a]_ �traittato di Roma -:nel quail oaiso 
si �SM'ebbe �dovuto :&:m:-iricoriso ad. mezzi c001temp1ati".dailJl'art. 234, 2� comma anzi, 
ila Comunit� si � co111Jsidelt".ata V:i:noolata dall'accordo ~enerale. AskUJne 
disposizioni del iWattato di Roma ed ainco;r pi� del diritto comund.ta:rd:o 
derivato, si .affiancano alle prescrii.ZJioni del G.A.T.T. e, se sono rari ii rdchd.ami 
esplfoiti dell. trattato alLle .coniv:ein:zioni pl~iJ.a:twali, i :rinvii impliciti ed 
ancor pi� i � rprestiti � nQIIl mancano, viedirun:si ad ese:mu;ifo gili a:rtt. 18, 29, 
11O e 111 dei!. triattaito. 

Lnoilltre Le :autoirdit� comunitair.i!e, d1ntendeindo svoLgeiie un'1azdione compatibilie 
con le norme dei!. G.A.T.T. nei �confronti idei paesi terz�, motivano 
di :lir.equente l,e il.oro decisioni facendo riilerimento ddl".etto aille disposi.moni 
delil'accordo generale. 

OiJto .come ese:mu;ifo i :vegolamenti del Consiglio 111in. 46/64 del 30 aprile 
1964, 65/65 dei!. 13 maggfo 19<65, 1nel isettoce degli oritod:rutticoili e gli stessi 
regoiLamenti della Commissione che fanno oggetto della presente controv.
ersia. Rifoll"imemi 1analoghl si ,troviano nei diritto �comunitairio r�e1ativo ad 
altre oc~zzazfoni di mericato; vedanisi ad esempio il. r,egoilamento in. 14/64 
del Consiglio sul!1e carni bovine, iil II':egolamenrto in. 136/66 suJ1.e maiterie 
graSISe ed il r�ego1amento n. mo/66 sui pil'odortti tll".asd:OO'llllati. 

p,er �di ipi� i dird.tti ll"konoscd.uti a falvooe degli Stati membri e .gli obblighi 
che essi 1sd. 1sono assunti neill':amhito d!el G.A.T.T., rientrano sostanzialmente, 
almeno dop.o la :scadenza dei!. peri.odo di <briansizione, lll!elle competenz.e 
comun:LtaT'ie, 1sia ,che :rig;uaxiddno :I.a tar.iffa dogainailie ,cQIIllJU.ne, come ile _decisiond 
:av;enti per oggetto ila disciipl:ina degli scambi commelI':ci!aJ.i con gli 
Stati terzi nei 1settoci lI�er i ,quali � stata d.stitudfa ll'oll"gianizz;azione comune 
dei mercati. 

La Comund.1t� � quindi 1effettirvamente vincolata daiLle di:sposizfoni �aieil.l'acco!
rdo gene!I'laiLe, pur se essa non � UIIlla pairite contraente a stvetto !rigo!!." 
di ,ter:mi!Ili e .ci� � .com�ermaito dail fatto che dal 1970 essa ha preso pax,te ai 
primi negoziati pilurilaiteralli condotti nell'ambito deil G.A.T.T., che avevano 
tra �l'ailltvo �come scopo fa ,sostituzione delle concessioni tariffari-e dei singoli 
Stati membrd. con coltlicessioni comun�ltarie. Confoo:-memente aill'a!rt. XXIV 
defil'accoll'ldo gene:riaiLe, il Consiglio delle Comunit� e gli Stati membri hanno 
apip:roV1a.to i prortocolili firmati a Gineivra nei!. 19612 e nel 19>63. 

La Clomunit� ha anche ipreiso pairte alle trattative corome!I'lciaJ.i cono-. 
sciute �come � Kernr.t1Jedy Round ", dail 1964 1al 1967, gli .accOII'di che ne sono 



11 

322 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

aidem1to 1ail G.A.T.T. 1e 1c:he nelil'.ambilto 1dli. �qUJeisto so!Lo glJJi Stami membri 
harrmo dmiltrtlo di vioito. T!UltrtJavtila, dJn rbuit1Je !Le 1dielldiberiazilo:rui rei!Jaitiive a tpl!"ob1emi 
idi ;poilJirtJilca 1oommericiiailie JJa OomUJllJilt� dJnteirvJiene 1come tiailie, :raippll'leoonrtlartia 
1dlaill1a Oommllissliiotnie, e din caiso 1dl1 viOltlaZ1ilo1ne, li vio1:Ji diegllJi. Sitaiti 
membrli 1so1I110 sem:po:ie .c~omcildlelllllli 1e ooll110frffii ailJJJa po1si1zdJone pme1ciede1rntemenite 
fils1siaita dm. 1siede �ciOOTIIUIIllirtJair:ila. Gli Srtiaiti terzli, membrd. idlell. G .A. T.T., 
aiciciettaino �ohe 1La OomUJillirt� 1sli 1c1omporti li.Jn pll"atiilc:a 1000D1e UiOJa piairite contr.
a1eo:1te dlel~l'.acicocr:id10. '11urbte q1U1este consd1dielfaiZlilolilli :liruruno l!"illte1111erre 1chie ila 

scaturirti sono stati 1stipulati mediaillte decisione del ColliSigUo deil. 28 inovembcr:-
e 1967. 

La Comun'.Lt� ha 1poi pre.so piairte ad ai1tre �'fmattaitiv�e, di1scussioni, conSUJ~
ttazi.ond p1milate1rial�i. che iriguardavaino :lira il'iaJrtJro Jia po�Jitiica commerciiale 
comunitairia. � 

Queista !J?Osiiz.ione �equiparia JJa Comurot� ai membri dell'o!I"lganizzazione 
del G.A.T.T. �e le ailitre parti �contraenti ,con;sidel"laino fa Comunit� come tale, 
quindJi �essa deve :ritenersi VIDCOWata dagli OOcOOdi �Che .essa Sltiipu;la a n:o:rma 
dell'iairit. 228 del .traittaito, [',wgornento fondaJto essenzialmente sul 1� comma 
dell'iall"'t..234 e .svolto dalle ;attrici non � dUinJque rpertine!l:l!te; esso non ha 
alcun vatlore ai fini de& valutazione del.il.a vailidii�t� deli'atto :rfohies:tavi 
in v.iia pregiudiziale. 

E:sacrninando i!Ja struttura formatl.e del G.A.T.T., il. modo di composizione 
degli �eventuali conflitti �tra ile par�ti contraenti �e il.e .condizliom in cui 
l'accoodo � :staito aipp:licato, soT'ge 11a domainda del se l'art. XI abbia efficacia 
.immediata !niell'o:ridinamento .gduridico �comunditairio. � 

A quanto mi il'isulta nuJ:lia � stab1ild.ito in materia, ailmerno 111.e(lla vostra 

giUJI"lisp:rudenza. Con fa sentenza 27 :febbl"laio li9i62 (causa 10-61, Commis


sione contro \Repubblica :italiainia,. Racc. 1962, paig. 1), av;ete stabHito che 

iJ. trattato C.E.E., nci isettori che esso disCI�lplina, ha :!Ja pl!"�evalenza sul.ile 

conv;enziom stipulate mprecedenza �per quanto Tiguairida i :rappor.ti tria Stata. 

membri, ivi 1comp:rese :anche iLe convienzio!llii. stipulate nell'ambi.rflo del G.A.T.T. 

QUJe1s:ta decisdJOIIlle, iI'!iigltlialI'dante UlI1 \I"'.1c:01'1SO per madempimento a:gili oibbilJiighi 

derirviainti dail tr.~ttato !Promosso contro ila Repubblica !LtaUam.a, norn � di 

a1cuna utilit� !P�!l" risolv�ere il:a questione odien:na, poich� �essa riguarda !rlJOn 

gi� ig1i obblighi 1sorti d:a11e �COill.venziond deil. G.A.T.T. !Per ,gli organi comu


nitari, bens� riguocda i 1di!ri.tti che il.'Iitalia i�nternderebbe a!l"fl'ogarsi in vi:rt� 

di tale 1accordo relativamente ad. :riaippolt"!ti �tra �gili Stati membri della Co


mund.it�. 

NOIIl � 111emmeno possiibile tra:r<re aa:igomento d:alila sentenza 15 dicem


bre 1971, con cui, su de:flerime�nto dello stesso tribuna.ile d'appello economko 

olande1se e a p!l"opo1siito dehle .stesse �controver:Sie di merito, aiviete dichiarato 

che � negli iscaimhi coi !P!aesi terzd. l'aptpili~ione di irestrizfoni quantitative 

e idi misure di eflietto 1equd.vale111te rientra flra i mezzi della politica com


merciale .comune ai sensi delll.'1airt. 113 del itl"laittatto, nonich� deilte disposi


21ioni relative 1Mla ipoJ.itica ag,ri,cola .com'llllle (if�l"a l'1alta-o deJ.l'a'l"lt. 40, n. 3 che 

{lllev,ede l'.i<stituzione �di meccamsmi �comuni di stabiiJJizziazione ahl'impoll'tazd.one 

o �all"espolt"!tazione) ,, . ln queil. .caiso per� si 1IDat1Ja'Via ,dJi iStabilire se fosseiro 
confoirmi al tl"laittaito .di Roma delle decilsioni adottaite neil 1970 p.e:r il'iimportarzioine 
di meil.e da taiv.ola �e non basterebbe :affermare che il. trattato s1�a daJ. .. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 323 

Oomun:�t� .sdia V1�IIlloowaita idail G.A.T.T., �Clome il.o � da.glii aicioordii ch'e1SJSa sitd.pU!
1a 1aii .setnJsli dieilll'irurit. 2:218 dleil rtmarbtJaito. 

Oi� inon sd1glilliifiJcia., tUJttavd1a, 1che 1a vd.1offiazi:10lllle idleil. G .A. T. T. po1sisia oos1liJ1ruilr1e 
Uiil. meZllo d'1iJrnpiuginaZliicme �ocm1mo :JJa vailli!dii.Jt� dli urn aitto idii urna 
istirtJu:ziiiolllle 1comu:n�taird:a. Af corutll'1a:r:i!o, un effotto� dleil ~elllieir1e 1S1air1eibbe m 
C01I1Jtir1a1sto 1coll si1srt:ema idieil. G.A.T.T. ]l giiiuidiiioe, qUJailioira dlkhiiJaira\31:se il.'liinva�lliiidii.
Jt� idleil pll'OVVleidJiJrnemrbo 1iimpugnaito peir I�.!n1Cmmp1atiJbliili:�t� con il.1e dliJspo1:sdzioni 
idleil G .A. T.T., osrt:ia1ooil.er�ebbe 'i proc1e1ddlmeni1:1i colllltemp/JJaJt,i diailil.10 Slbe13so 

punito di vista .qruailiJtaitivo 1ohe 1sotto iJ. profilo cronoil.ogico, ha una preminenza 
�sul G.A.T.T. per irisOilv�eire definitivamente iil iprobil�ema .. 

Si deve quindi stabiJ.d:re se il'iart. XI del G.A.T.T. ha efffoacia immediata 
nelJ.'ocdinamento �coo:nunitaTio con il �siglllificato e il�e .conseguenze che iLa 
vostra Cioirte iattribuiisce �a que1st',espressione. Vti. isoino viali.de ragi.ond peir 
p.ellJSall'e che tutto ci� ["esti nell 1ciaa::nipo deli'irpotesd: cnon Sii pu� arttribuiTe 
sotto questo aspetto importanza decisiva ad alcune pironunoo dei .tribunali 
nazionali. Alcuni giudici tedeschi hanno 1srt:abil.dto che nie�i rappo1rti dell'at1t. Hl 
del G.A.T.T. con il.'ordiinamento gti.uriclico inte!rno, questa diisposiziione rigua;rdanite 
il iregime nazionale 1i.n maiteriia di imposrt:e e dd diisciipJJim..e inte!rne, non 
pu� av�e!re ,efficacia 1.mmediata ed hanno ag,giunito che iLe stipulazioni dell'accoirido 
g�eneira1e nel J.oiro comp1esso non sono adeguate a fair sorgerre dd.rrditti 
a favore deii :singoli (Bundesfinainzhof, 29 1aipme 1969, VII 81/65 BZBI 1969, 
pag. 1007; Finanzg.erkht di BTiema, 20 giugno 19169, Il 1214/67 ZfZ 1971, 
pa1g. 51; Finanz,gedcht di Amb~go, 29 ottobre 19<69, IV 356/616 H, sentenza 
del F~g,ericht 1970, pag. 145). 

Una .solluzione, in a1ppaivetttza dive["Sa, � stata accolta dai11a Coirte cli 
cassaziiOllle itailiana sempr,e a !Pl'OIPosi.to del!l'arrt. III del G.A.T.T. (Corte dii 
cassazione 6 il.ug�io 1968, in. 2293, Corte d.i cassazione 8 ,girugno 1972, n. 1773). 
Queste .senrt:enz�e, per�, �Che .si ispirano ad una concez1one dualistica dei rrappmti 
tra dd:ritto internazionale 1e 1diivitto intmmo, han.no l'oriienrtamento summenzd.
onato .solo ipeir:ch� tla \le.gge itaJ.iiana, �con �crui � stato il'aitificato il G.A.T.T., 
ha espliici:tamente integ.raio iLe norme delJ.'accordo ,genell'a1e nel cli.ritto i<nterno. 
Con questo .siistema una iLegg~ posrt:eriio:re di oriientaimento c001illrario 
alll'ad. Hl dli detto aiccoirdo 1pot11ebbe privaa:-.e i siingoli d:i ogni facolt� di 
invoca!rne il irdspetto di fronte ail.llo Stato. Non ISli tratta �quindi di un"efficada 
immediata .come delineata nella vostra giUil"isp!r'Udenza. 

Astriazion :!latta da queste pll'onunce o sentenze :inteane, ritengo arnzti.


tutto 1che, con i'aiccordo �g�eneira1e, gU Stati S:i sono dmpegnati soltanto a 

seguire un coonipo!r1bamento determinato nella �loro poHitica commercia.ile e 

non hanno ti.nteso 1c,veare no1rme ad eff!icacia immedd!ata !il cUJi rii.spetto do


webbe �esse:r;e garantito dati. tribunali nazi:onaiH., anche qualora venisse pro


miulgata una iLegge initell'na di ;senso contrado; jn :seconido il.uogo i !proce


dimenti ip!revisti dtail G.A.T.T. iper risoilv:~e i 1conflitti �Che sor.gono drca la 

sua 1apiplfoazione e�scludono .che .si possa ip.arl~e di 1effkaciia li.mmediata; 

infine, Jie �Cloindizioni in �cui iLe �disposiziond. della 1p1a111te II dell'acc0trdo, tra 

1e quiaili J.'all'.'t. XI, sono state poste in �eseC1UZ1fone conf.ermarno questa opinione. 

A) Nel !Sistema deil G.A.T.T. sono :state emanate nO\t"ffie .generali.i, di 

teinooe ,sovente iperentoirio .e ip!reciso, ,sia ipe;r quanto !riguaa:ida li.il. trattamento 

gieineirlico delilia ([ljaz:i.ona1e pi� :liavorita 0air.t. I, 1-0 �ciomma), sia pe!r quainto 



324 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO� 

G.A.T.T. peLr ir1iJsoa.veLr1e conrtiroV'ensile die!l genieme, pLr,01oediiimerruti..�he nJ01n 
haiil�.110 oair1at1Je1re g1rur1~sdJizi1oinaille, ma ditpil.1omai1Jtcio. Non si .pru�, d'altra 
pairite, rbriaisCUJr1aire dtl. :llaittio 'Che 11e co1nioossiioirui e i viainrtJaiggd. 1c1ocni1Je,m:PilJati dia[l'
1aiccolfldlo 1son10 i1im~tartii da iiliUJme1rose �eooelZ!ioni; clle mo1to 1.S\pe1StSiO il!e siudde1Jte 
ICOO'.l!DelSISl�Onii rpiOISISO[l!O 1�\SSleLr:e sospese o modli�fioarlle, prevdia COlllJSJUilitazioiilie 
faia l1e pairrbi 1colillt:r1aJeil1rlJi e mediilairube oompetnEli staJbLll!itJi di 1oomune 
aiccoLrdo; 1che ne1ppme fa ma.cnicainzia dii un compLrlomesso esCILuidJe wa ir1ev'Q1ca 
dlei1lie 1cioil1lces\Iliio1J11i, belThs� 1aJttrdibuiJsce sempl1iicemente alll1a oontlflopairt1e il 
riguarda il tnattamenito interno in materi.la dd. imposte e di regolamenti 
interni (81l't. III), iin. maiteniia di d:i:ritti ,aintiJdiw:1npiing .e d.i dazd. di conguag1lio 
(art. VI), orppUll.'e demei1em:i.nazione de11e r�eistriziond. quainititative (airt. XI). 
Queste disp1osiziom per� ammettono 'eSPlidtaimenite eiocez:Loni tali, previste 
nella Jieg~e stessa, e deroghe cos� numerose che possono vieTilir concesse coo 
iil 'consenso dehle pllll"i1ll contraenti, che in definitiva il sistema deH'accoodo 
� cararttwizzato da una g1rande 1elast1cit� d'aippliicazione, fil siistema ammette 
un mairgine molto vaisto onde poter 1ade1guaire i principi alle si.tuaziom 
pratiche. Queste nmme non banno nulla di :rig.iido. Facendo eccezione alla 
clausola deliLa nazione pi� :fav:orita, .il 2� comma ,defil'airt. I contempla 4 categorie 
di :regimi 1pT'efor,en:ziali, ,esistenti aJ. momento della conc1UJsione deil.l'accorido 
~eralle, vailie a dire quelli che criguairdavano ;a,liLora iil CommonW1ea1th 
bnitamt:Lco e il'unione francese. Le deroghe iaipporitate a questa ciLaru. 
sola, w aiutOII'I�zzazione delle parti contraenti. �concessa dn esiito a tiraittative, 

.

J

ri~a'l'idaino 1e � integriazd.oni if,egionali �. La Comunit� eurorpea del caa:-bone 

e de1l'iacciiaio ha frutto cos� di una deroga espil.!icita in forza deliL'airt. XXV . 
del G.A.T.T. ~f 

Inoltre, (1'1airt. XXIV iplt'ev:ede 1per !Le uniiora doganali e le zoine di libero 
scambio, un :regime �1ail'gamente derogatorio. AnaJ:ogiamente, il divieto di 
app,1Jica:re restrizioni quantitative � stato rn:iitiigaito, nel 2� .comma dell'art. XI, 
da ecceziond che si fondano su ,1Jre punti: 

-�1a tutela dei 1sistemi economki ilil via dii sviiluppo; 
-1a tutela dehl',equiJlthrio nelilia biliarncia dei rpagamenti; 
-infine la ,tuteli.a deilil'a.ig.nicoltura. 
Quest'u:ltima ,cilJa1UJsola 1arutorizza LLe pa:riti contraenti ad appUoore, senza 


autonizzazione 1p~ev;entiva, restrizioni ,quantitati:v,e aJtl.'iroportazfone onde 
eser.ciitair,e un'azforne �stabilizzatrice sud !PJ:'Op:ri mer:cati niazionaill, il'.liell'ambito 
di provved�meniti che tendono a decongestionare 11 m&,cato di un prodotto 
agricol� minacciiaito di 1soffocamento. Questa facolt� � 'subordJi.,niata ad aiLcune 
tn�'ecise ,conclizioni : limitazione della sua 1aiprplicazione nel tempo, necessd,t� 
di irdispettwe determinati ra1ppocti tra impoil"'tazd.onie e .produzione nazionale, 
come ad ese.mpfo i.S� vel'ificher.ebbe 1se noo vd. rossell\o ll'ie!Srbrizioni quantitative, 
spede :rispetto 1ail:le importazioni effettuate durante d.l peni.odo di irif.erimento. 

La pr.essi ha :swainame:nte iampiLiiato :la s.fleil'a d'aipplicazioll'.lle dd. questa 
deri:-oga. Vi sono num,erosi Stati che hanno s�11ecitato 1ed hanno ottenuto di 
pot~ne fruiJr,e; 1l'or.ganizzazione del G.A.T.T. fu. anche indotta a r1co!ITere, 
in queisto ,settore, 1all'airt. XXV ideU'acc()['ldo, tenuto conto dehl'estensione dei 
regimi derogatori ,che a1cuni membri aveviano ,deciso ,cli lptrlaticare. Gli S:tati 
Uniti ottennero ne1l 1'9'55 una dispensa che :rigururdava fa maggior palflte 
de11� lo!ro 1politica agricola. Va:rt. XXV conferisce alhl.e pM".ti conrtJriaenti la�� 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 325 

diiriirtto dii rev10ciairie 1ci0I1Jciessii01D1i equiviallooti; 1dhie, :ad selll:SI� di tail.uirni ;prortocoilllii 
1ei1Jaibcmarbi nel(l.'ambirtlo del G.A.T.T., il.e pia!riti .crotnl�II'la1eoo a(I)P�.diciano 
deteirm�!nlaite idiisp01sizl:iJOllllii d1elhl'iaiocorido, diroa �owi l'art. XI, isoilio e I�ln qualillto 
s'.1ao::1Jo 100IID!plaitdibiilii 1000 ille '.Leggii din vi1gi()ll'le �, ecc. Stoodio iC'OISi [lie 1cose, so!rge 
aidddll'lirtrtrurra 1fil. .probillema II"e1a1Jiivo 1a1l �se 1l'a!rt. � XI 1deil G .A.T. T. 1s:iia sufficlile111temeo:
irbe 1chJiJairio e pl'letCliJso per poter .essefl'le 31PPi]]iJoaJto dia ooganli gli.twri!
8diz1olllla1i. 

possi!bili.:t� dii ottenwe l'esenzione d1a1l'�osserviaiMa di ai1ound. impegni derivainiti. 
dalle .conv:etnzi.oni a m9tivo di �ciir.costanze cosiddette eccezit>nalli, 
div.er:se da que1le contempLaite �dlai11e altre diiSPosizfon:i deJ.l'accoroo g.enerale. 
Si 1Jriaitta 'di una vail.vola di siicmrezza moJ.to 1ampfa che pu� v�enir usata coo 
U!Illa ~ainde elasfli,cit�, ill �cui .sistema �entra in funziione su richiesta di uno 
Staito, .giraz:iie ad una decisione presa a maigigi:orranza dalle pamti contraenti. 

B) Il modo di .composizione dei 1conffitti 1sorti. tra i membri de1l'oo:giainizzazione 
1del G.A.T.T. � p.uiie significativo; J.'a;r;t. XXIII l(>r'evede che, se 
una pM:'!te 1contraente riitiene che uno dei VOOJJtaiggi 1che �essa :pu� trarrre daill'aoooirdo 
v1enga 1compromesso o annullato, oppm-�e ohe iLa (['�etalizzazicme de1Jlie 
:fiinaJ.it� del G.A.T.T. isi1a. di :perr iS,� compr.omessa in quanto un'iaiLtra tpaa:"te 
cont:riaente ap:pUca iprovv:edimenti conitriari alle disposizioni del trattato, in 
un ip!l"WO tempo ilo Stato intwessaito ipu� ,pvesentai:r.,e so11Jainto !le propde 
rimostranze e'fail"e (P(I'Oposte �che ila �controparte e �esamilnoc� con 1spi:rriito compr
�e:hJSivo >. Se entro un ipecriodo ragionevole non si igi:ung.e iad una sodd�iisfacente 
.soiLuzione, 1a 1contr-OV'ersia pu� V�enirr portata ddinanzi 1ai membri deil 
G.A.T.T., che, dopo aver svolto dncmeste 1e oonSJUltazioni, se rriterugono che 
1a sttua~i0I1e ipiresenti Uiilla .cerita. 1glraviit�, possono autorrizzaire il.a pairte o J.e 
pail"ti :Lese a non !l"ispettaa:ie per l\l:ll �C&ito periodo i lorro obblighi. nei confronti 
dei 11espoosabi1i. Infine, ultima ratio, il 11-.esponsabrile �potr� notificaJre 
aliLa 1seg.r.eteria de1l'o;riganizzazione la propria .:iintenziione di recedel.t"e dail.la 
convenzione pr.esentando lLe dimissioni. 

C) Infiine, 1po:iich� nessun padarnernto nazionale, ad eccezione della 
Assemblea Haitiana, non ha mai rratificaito l'.accOO"do gienera1e, esso � applicahl1e 
,agili Stati 1in 1fo!rza di un protoco11o d'aipipltcazione provviisOO"i�o che 
tuttavia neJ.1a Gell'maini:a f.edera1e ha costi:tuito l'og,getto di una l1eg,ge d'aipiprovazionie; 
in Italia � stata emanata in merito una 1egige esecutiva. Le iparti 
conwa.enti 1sono tenute ad appil.ica:re '1e iparriti I 1e III idell.'accoil"do. A queiSto 
proiposito �esse 'lliOIIl possono forroulair�e riserve; 1pe([' ,contro, iLa ipar�te II, compreso 
J.'1a(['t. XI, Le vincola 1sofo compaitibilmente con ila ilegi:sLaz.ione vigente. 
ln caso di iconfli:tto 1a legi:Sllazione naziionaile ipT'evaile :sU111e diaiusoiLe della 
pa.rte II. La legi:slazione vi1gente � solo .que11la atppl:icata .al momento dell'entraita 
in v.tgore de1Jl'accordo g.enera1e, �ComUJtlJque taile 1sistema non rispond1e 
afiiaitto ai :roequisiti deil.J.'.efficacia immediata. 

Da queste ieon:sLde!l:1azcrioni 1si .tr1ae la conc;i,usione �che le .c:lisiposizioni dell'accordo 
g�:nerail�e, il cui meccanismo si foind:a sul <consenso delile parti 
con1Jriaen1Ji, non il"igua.11daino i 1singo1i in quanto taili. 

In parttcolail"e l'art. XI contempla ieccezioni e deroghe wa cui appJ.ka,.. 
zioine ha Ti:veLato .che ~'a disci1plina attribuiva :agili Stati e, � mutatis mutaindis 
� a:Ua Comum.H�, un potere d:isc111ezfona1e taile dia �esclud~e che i 
singOlli possano affermare che il :principio coinf.erisce lOO"o i dir1tti sogg.ettivi 

5 



326 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I'Illf�mie, dll. n. 2 idlei11'~. XI �cornllemp]Ja 'UID. cell"lto numero dli �lcioozdlolllfi � 
ail idlivdeto ISaJillcdrtlo dru tn.. l, �1CIC1ezli!oni :1im (I.le q1uailii SOID.O piairidicollialrmente 

ll'1il1ev�ainrtll lilleilllJa :tiartrlli!spercrne queililie 1sta:bill!irbe iail�Ja Jieitteim c); anchie preir .quesito 
nJOID. \Sii (plU� li.inVIOClal!"le ;fil. tn.. 1 per rCJOII1Jtes1Ja.re i]Ja via!l�dJilt� di iilJ()(t'IIDJe dii drur1iJtto 
cOOll!llll�J1Jal!"lio di&<iJV1aJ1Jo. 

Sulla seconda questione. 

Seioonido le attrici nella causa principaLe, ile irestrd.zl1oni COlllltempillaltre 
daii regowarmeniti ltl.ID.. 459/70, 5615/70 �e 6'816/70 rsrolillo li.in rcontria1sito rc0tn. gli 
obhligfhli. dimprositi raigl1i Stailli :membrti. rdlailil'ao:it. XI rdlel GATT, po:iioh� liJl tn.. 2 
dli quesito airrtilcoll:o tn.Otn. �SI� 1app1]faca ltlielli1Ja fartrllLsipre1ciile. D'al1tll"ra prax'be, ilJ. sdlsitema 

i quaili porS1So1110 venire Ultihnenrte .invocati diiniainz.i aid un 1Jriibrunrue interno. 

Quir.ndi. non 11".iiten:go �che ila viailiidit� dei Tegoilaimenti comunit81l"d ai sensi 
deill'ra!l't. 17'7 rdel traitta,to di. Roma, possa rersseooe messa dm. fOII"Se dailJ.'arl. XI 
deli'accoodo �generiale. IL ~obllema della roomip;;lltiibiilirt� di detti :riegolamenti 
con \le <lisposiziQIIl!i. rdeiLl'airt. XI non avrebbe potuto, �evientuailmente, p0trsi 
se non nei :riappoiI"'ti tra il"ooganizzazione del G.A.T.T. da un il.a:to e J.a Comunit� 
ecoinomirca europea e gli Stati membri dall'iailtro e neill'iamhito dei

1

sistemi di negoZJiarto �e di �oomiposiz.ione contemplati dtaill'ac�oodo generale. 

D'ailitro canto sd. potrebbe anche prensarre che, se il.'art. XI del G.A.T.T. 
avesse avruto �efficacia :immediata rneill'ood:inamento rgiiUJrlrdico 1comunit.ario, iii. 
goV'&-no ruandese avrebbe rpotuto chiedell"e �aili1a vostria Ciarle, in VIWt� dell'art. 
173 del 1maittaito di Roma, J.'annu1Lamento dei T�egolamenti litigiO!Si, a 
condizione �Che �egli !ritenesse iaJ:i 1norme �comiunitatrde dm contrraisto C()(l'.l il.'accoodo 
.geneTal�e e �qru.indi rcOll'.l �gil.i obblighi rdeirivanti dtaMe convenzioni e 
inoombenti arl1a Colll!UIDt� 1ed rai P�esi Bassi. 

PTorpongo q'U!ind:i r'cbe affermilaite prea:-d:irirtto: 

1. -A nornma dell'art. 177 del trattato delila Coonruni:t� economd..ca europea, 
ila vialidiit� rdegili rartti adottaiti dar11e jjstituzioni comuni.iade va vail.utata 
rispetto ad una nO!rma di dii!l'itto internazionale .cliVier<sa dail. diritto comuIllitairio 
�che vincoli la Comu:nit� e sia i:rm.nediratamente apipliicabiile ine1l'ocdinamento 
giU!l"1dico comunitall'io. 
2. -Le ..disposizioni dell'ail"t. XI rde11.'raoooa:do rgeneiriail.e tairi:ffiario non 
hanno �efficacia immedira:ta nelil'O'l'dinamento �giurd.dlioo comunttaird.o, !La validit� 
.dei \l"leg.oJ,ame:ruti nn. 45,9, 5�65 �e 686/70 de11a OommissiOIOO non pu� essere 
messa i111. dubbio rSOtto :iii. {P['ofilo di dette disporSizdOll'.l'i. 
Conclusioni presentate dall'avv. gen. Roemer neUe cause 9/73 e 10/73. 

(Omi-ssis). -4. -La questione .che oi 1aiccingiamo ora ad esamifilare � 
sta:ta anch'essa 1so1levata .solo ne.1la .coosa 9-73. Si �crbielde aill1a Cott-te di sta


1

b:hl:ia:-e ,se il regolamento n. 974/71 e i rsuccessivi iI"'egoJ.amenti d'attuazione 
adottati dalla Commissione non siano in'V!ailidi nella pra!l"lte in culi autoriz~
ano, rnegli scambi di foirmagigio Emmentail. e Gxuy�re coi Paesi terzi, il.a 
riscossione d'impoir'ti compensativi �Che, agigihmti al prelievo, costiiuisoono 



PARTE I, S]j:Z. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTER:NAZIONALE 327 

�Ji ilimirt:la:ziilcmii ailffie dim:pioll'itanzdiO!llli �ilstiltuirto dagili uilitdmi due deii. SUJdldietllli 
!l"ego(Lamoo.ti � lin 1co!lli1lrlaJsito �CIOIIl l'aait. XIII dJefl G.A.T.T. La Corte dovrebbe 
qiuitnidli dlilchd.airaa:ie �Clhie i I�ll'e regio11Jamenrbi dii IClUJi lbrattaisd. solllO Taidiiooilmeinite 
nuL1i p1erioh� moo1I1JC1illdlabil1i 1con il.'1airrt. 234 dieil rtll'lartltaito C.E.E. e vd!zlilarti dia 
moompe'bellliZa. 

]l go~erne olandese non pll'lelilide �posiZJiioine �suilll1a seocmdla que1st:ilo111e. 
L~ Commissione �0S1S1ell'V'a che n� �:iJl gtiludlilce !lll~i101Illa11Je n� i!Je aittiriJcli 
haiil/IlJo ISIV'oiLto all'igtomffilJti iatti a dimoistl'lairie l'dilile1giiitrt:rnmd.1t� dei oogoilamooibi 

un onell'e �S1U1pedoce a quello delle ailiquote massime dei dazi consoilidati 
del G.A.T.T. 

Al ll'iguall'do Via ll'!LOOll'daito anzitutto ohe, iil 6 oittobre 19<6�9, iLa Comunit� 
ha oOOJJcluso con ila .Svizzera, 1ai seDISli deill'a:rt. 28 del G.A.T.T., un acco:rdo 
coo1rtenente :fuia il'a:Ltro �concessioni tari:ffail'!i.�e per H foirmaggfo Emmental e 
Gil"Uy�r.e (le ll'ispetti:ve aliquoite venivano cio� sottoposte ad un determinato 
wim.ite massimo). � esart;to, d'ailitra partite, che i itributi oompeinS1aitivii. 
della fluttuaz:ione monetaria, ~giU1ngendos.i. ali lpll'elievi, costirtuiv:ano nel caso 
del fuirmaiggio �svizZJero run onere 1superioll'e ailil'aldquoila maissima del dazlio 
consoilidaito. 

ln base a �questi diaiti, il'iattrke nelliai ca1UJsa pirlnciipaile s0:siti�ene che dette 
concessioni farnno paa:!te deihl."elenco di �cui aiLl'iart. 2 del G.A.T.T., e che 
per:cd� ila C-Oimunirt� � tenuta a non �sottoporre :i prodotti lin questione ad 
� al.cun diazio o tributo di .quailsiaisi gener�e, riscosso swll'mnportazione o !in 
occaisione delil'impoll'tazione �. Essa sositiene p'lll"e 1che il siJngolo rpru� rachiia.mall'si 
1alila suddetta !llO!l'ma de:l G.A.T.T., e contestare ila validit� dei regolamenti 
.che non il1!e abbiano tenuto COIIllto. Decisivo � in ogmi caso, a suo 
p~ere, :iJl ratto �che il diazfo consolidia.to de�l G.A.T.T. ipeil' dii. forma~g;io 
Emmen:taJ. e Giruy�re fiigw.-a nell'aJ:1egato li del ii:-ego:Lamen:to del Consiigil:io 
1/72 (1), irecarnte modifica del r.egolam�nto n. 9�50/68 (2), 'l"eLativo a.Ll:a 
tariffa doganaiLe 1coonU�l1e: �esso sairebbe �CO�S� div:enuto parte ilntegll'ante di 
questa '1lall'i:ffa, a.ssiumerndone i'e:ffiiicacia vincoilante. A suo avviso, :l'importartore 
dovriebbe 1ailmeno potell' ;addUT'lle questo .�aIDgomellllto, pell' sosite1I11e~e che non 
era ammiissibii.1e lil ;supe!l'amento delle suddette ailiquote in :segiuito alla riscossione 
di tributi compeinsa.tivi della fluttuaziomie vaiLutaria. 

1in merito a .questa tesi dell'attrice, hlsogna ammeittere anzitUltto -Umitandosi 
ailil':all'goonento che ir:i,guiaroda ,specifkamente lil G.A.T.T. -che fa 
Clomunit� � m eff.etti v:inicoJ.ata daiUe disiposizion:i deil:l' Acooll'do, anche per 
quanto ll'ig;uairda le .concessioni �Concordate oon lLa .Srvizziera, come si desume 
daill.a Vostra !recente 1sentooza nelle cause 21-24/72. Tuttavia, nonostante 
l'ampdia pootaita del divieto contenuto inel gi� dtato art. 2 del G.A.T.T., ci 
si potrebbe 1chiiede:rie se questa 1I10rma 1s:i II'iforisca anche agli limpOll'ti coonpensativ�
i della fl.uttuaZJii.one delle mo!l'le:te e se �sda cos� dim.osmata l'irncomp1atib:
iilit� di tali orneirl .con il'Accoll'do .stesso. Si derv:e d�nfaitti teineir c01I1to delila 
pall'1Ji.coilall'e funzione de~li :importi compensativi, i quali hairuno lo scopo 
di neiu1lriaJ.izzair,e ilo sgravio� delile importazioni, deteit'11Ilinaito1si in conseg.uenza 
dei ipll'ovvedimenti vialiutaill'i adaittati. 1in ~eailt�, tr.iibruti del �g:enere nOIIl erarno 

(1) Gazzetta Ufficiale 1972, n. L 1. 
(2) Gazzetta Ufficiale 1968, n. L 172. 

328 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

llilti�g:ilosi. La itesi dlellil'�mcoimpiartl�lbdl1ilt� 1con 11.'iairit. XI d1eil G.A.T.T. � dleil. resto 
dindiondlartJa; ilia CommiJssiJ01I1Je rdm:v11a :alllle �OQIDJSi1dleil'lalZliiOIIlli da 1essa svoilrtJe 1111ei1Jlie 
caiuse 41-44/70. Quailooa 1suss:iJstesserio dubbi I�lil. proposito, si dlowiebbe 
cericM"1e 1ainZJirtJutto dli 1elllimmal"e. l'1evientuailie ilnlcOIIll.partJiibilllilt� pecr: vlila d'I�IIlterprertiaiz:
i!OIIlle ideli. i:r:egollameillti dli 1cui � 108JU!S1a. 

In diritto. -Con proVV'edmento 5 maggio 1972, pervie1Illuto lin. 
oainiceilllieirdla 11'8 maiggii10 11972, dil Colliegie viain BerlQlelP vioor het Bedlrtiij:.flSilevien 
ha 1sottopiO!Sto ia qUJesta Oorte, 1a n1orima dieffil'airit. 177 deil . rtmittato 

" 

stati presi :iin oonsider>az:ione !in 1sede G.A.T..T., e semb!ra inoiLtre che, nella 
prassi reliativia aill'Aocoodo, il.a il0tro tempooc-ainea appl:iicaz:ione, nella miiSl:tra 
in ,cui produce �effetti oonm-eti, viengia comunque. itoillerata. 

InolJtr:e, come ha �sosternuto ila Commissione, ici si potrebbe chi1edere se 
tl'libuti del gener.e, inegU scambi �Coi Paesi terzi, non irientrdino neli1e pirevi


1

sioni delJ.'airt. II, 2 a) in tre1amone all'1aa:-,t. III idel G.A.T.T. � un'obi1ezione 
che non dev'essere trascurata, rpex.ch� g1li iimporrti vigiernti IPOC gli iscambi coi 
Paie1si terzi irappiriesentano il.'equi val�eillte di 1quelli dlstituJiti 1S1Uglli ,scambi 
:iinittracom:unitairi e perich� iil funzionamento deil. mer>carto agir.i.colo nell'ambito 
di un'unione dogianai1e impiU�a 1senz'1altro �che le merd importate da Paesi 
terzi non :fu:ruiscano di un warttamento pi� :favorevole di quehlo riservato 
a:lil:e merci provenienti daigili !Stati membri (dn aJ.1ri 1lerrmini, gli importi 
compensativi in �questione ,saroobbero in rea1t� giustificarti, ahneno nella 
miisura .in cui anche gli :scambi intriacomunirbari sono coilpd.ii da tributi 
analoghi). 

Infine -e anche �questa � un'osserv:azione deilila Commissione -si� 
potrebbe pensarre ad una ,giustificazione 1baisaita, 1SIUill'iairt. XIX del G .A. T.T., 
cio� salii.a noo:ma 1che contempla 1a possibilit� dd iaidotta~e SJpeciali provvedimenti 
~n �Caso di grrav:e danno peir la !P['Oduz:ioltl!e 1DJazi.ona1e. Questa ciircos'flanzla 
dowebbe essere naitocalmeillte pcr.-oviaita caso per caso, per i vari 
prodotti. 

Comunque, itutto d� in deftnitiv:a ipu� Tesitaire in sospeso, anche se le 

consid&azd.oni .cui ho accerunato mostrano che non si iposSOilio senz;altro 

accettare J.,e conCllusioni che 1'1attrfoe trae dal prrini.Jpio def.Ll'.efficacia imme


diata 1dE?>l di.1ritto comuni1JM"io, nel 1senso �che anche 1dailil'ail'it. 2 dei!. G.A.T.T., 

in re1az:ione 1a11e concessioni in mateir:i.a d:i. dazi sui f<mnaiggi, derivi 'lllil 

obbJi.g.o ,giurid:ico chiar-o, 1perfetto, deterrminato e incondizionato, atto a pro


dWTie 1e:ffetti immediati nei �confronti deil singoli.o. C~me harnno un;ainime


mente so1Jtoiti,nieato H Govcern:o federale, iii. Coinsigilio e kl. Commi:ssione, 

un'ail.tra ccmsi�del'larione � i'llfaitti decisiva peil' quanto' trigiuairda i!Ja disciplina 

del G.A.T.T. Per rragioni di 'PII"inicipio non �si pu� ammettere, in:tiartti, che i 

singoil.i acquiistim:o dei d:iTitti ;tu forza delle clausole delll'Aicco!I'ido e possano 

su questa baise impugnarre i.la vailidit� di un :vegowamemfo comurutairio. In 

tal senso si � pronunciaita questa Co!I'te neil:le cause riunite 21-24/72, ailmeno 

per quanto irigu~da il'art. 11 del G.A.T.T. La relativa motivazione � per� 

moilrto .gener1ca (rkordo che :si � acc1ennato allo 1spirrito, ialla strutbwra e 

alla '.Lettera de11'Accomdo, alila .sua flessibilit� 1ed al fatto ch'e,sso contiene 

disposizioni :relativ:e 1ail.1a possibilit� di dero1ghe, -ai provvedimenti ammessi 

in caso di diff1co1t� �eccezionali 1ed alla. ,composizione dellle corntroversie fra 

i .contraenti). Le .steisse .considerazioni 1si ipossoino �certo iri:llerire anche 



PARTE I, SEZ. II:, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 329 

C.E.E., drtlle quieisi1J~ollld. ll'lei1artihne aWl'.ia:111Jer:prertJaZli.101DJe di que1SJto a:rt:iico.fo ed 
ailil1a viaJ11dlit� dli diei1Je~ilrlla11li regoliarmeinti d:elll1a Comm�sistlicme�. Con J.ia 
prtima quesrbiJoine 1sd: cme1dle se tl.1a viaihlidit� dlegW1 alt.ti eme,SISli d!aililie Ii.Jsrbitu:
zJilolllli dleilllJa Oomundlt� .C!IOIIllP!l''elllldia idlell paJI'li, iad. 1senrsi del1!l'alt'rt. 177 del itiraittato 
C.E.E., J.ia 11oll'lo via�llildirt� 1a :ruorrma 'del dliJr1i.rtJto d.Jnrberrnaizliona!!Je. 

La se1collldia quie1srt:1Lo1D.re, \E1orttoipo1srba per dll IOOISIO 1~he wa pa::dma vernga 
r:iisol1tia .�Jll s1e1I11s:o affieirmaitiivo, vie(["te SUJl sie� i ~eigolJamelD.rbi deilla Oom.miJssiJooe 
ID.ID.. 45r9/70, 56'5>/70 e 686/70 -d. q1UJaJ.ii con.temiprl!ano, come mJiJsrtllra 

a1il.'art. 2, che rientra neililo �$sso sistema e poc ila �cui in.osservanza vaile 
lo :stesso p1rincipio dielil'� 1autodifesa �. Di coinseguienza, r:igiuirurdo a.lile norme 
del G.A.T.T. ~ichiamate dall'attrice sd pu� a:ffiermrure �che, considerate nel 
lo!l'o contesto :illl.te11mazionale, esse ,si trivie\IJa.no ID.on essere ailtro che impe�gni 
in~erstatali, il.a 1cui mosseirv.anza dev'.essere valutata siUJl piano internazionale, 
mentre non 1se ine possono triatrTe tillaziond quanito ali1a validit� di riegoJ.amenti 
comuni:ta!l'ii vigenti iin materia. 

R:iiguiardo 1a1 ll'irchlaimo fatto dlaill'iattri.ce ,al J:1egoJ.amento n. 950/68 e al 
regoilamento �n. 1/72, irelaitivi allll.a tairiffa. dogana1e comU:ne, nonch� arl fotto 
che questa, col !l'invi:are aUe �concessiOllli tariffarie deil. G.A.T.T., praticamente 
li.e T1ecepisce neii r.egolamenti, vanno ancolt'a :liaitte rarlicmne osservae:ioni. 

Prima idi trarre coilliciLusiOllli, :su questo punto, da un siffatto !l"ego1amento 
comunitario, �che ha natUTail!melllte efficacia immediata, oocOO'!l'e delimiitarne 
l'ogigetto. Iin pro!Posito, il Consiglio e Ja Commissione sono certamente 
nel giusto quanto sottolineano (riferendosii ru fondamento giuridico 
di fallii \l'legio1aimenrbi, �e cio� aJil',airt. 28 del T'.rlaJttato C.E..E.) ch'essii haJOJno 
lo scopo di 1staib:hl.iire li.a tariiffa dog,an;alLe con \Le aliquote drei da.zi. In que�sti 
rego1amenti, infatti, i il"idierriimenti ad ,al;flri tipi di ttiibuti, a.venti -come 
ad esempo i iprelievi -un pa!l'lticolM"e fondamento giuridico, hanno semplicemente 
varlore 1dichiairativo; �essi non falllllo 1s� che i rpr.elievi diventino 
oggetto deil.la tariffa doganale comUrlle. 

11 :liatto .che l'aiJ.iquorta massi.ma del dazio �consoilidato dal G.A.T .T. sul 
formaigigio figuri nell'allegato 2 della itail"iffa doganale com'lIDe (!l'egolamento 

n. 950/68) � pea:-ci� unicamente !l':iJlevante nell'ambito deihl.'oridinamento doganale 
in 1senso teooico. il questa li.a !I'agiione p�e:r cui, nonostante dii. rinvio del 
l"egoil:amento n. 950 � alile 1ccmcessiOllli tairiffarie, � stato necessario stabili:re 
espressamente, nelll'ocgarnizziazdiOD1e dci moocati agricolii, una .corrispondente 
limitazione dei prei]Jievi (:ad �esempiio, .a11'ar.t. 14 de�l !t'e1golamento numero 
804/68) (1). Poich�, d'.arltra parte, nella tariffa dogia:ruaiLe comune non � 
sfato il'ipireso d'ampio idivd!eto di cui a1l'airt. 2, del G.A.T.T., se ne deve de.sumer.
e che, ratione materiae, 1n;uJ.J.a imPedivia agli o!l'ig,ani della <Comunit� di 
istituire ;speciali tributi 1d'enwata, come .gl'd.mporti compensaUv:i della fl.u:ttuazione 
monetaria �Con !Le J.orro ipa\l'lticotl.al"i finalit�. In effetti -come sottolineano 
il Consiglio 1e 11a Comrrltssione -non vi � a1crun contrasto fra 
il \l'legolamenrto n. 950/68 e dli. ['.eg�o1armento in. 974/71, anche rse questo autorizza 
fa :riscossione d'impo!l'ti compensativi indiipe:ndenti daiJ. livello de1il.e 
aliquote massime dei dazi consoli.dati. I1l fatto che in !t'ea1t� dli. Consiglio 
non inteindevia .stabilire una limitazione dell. g�ener�e nell. r.egolamento n. 974 
(1) Gazzetta Ufficiale 1968, n. L 148. 

330 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di salvagiuia1rid~a. dielffie oostr�2J~ond aJ]l'd1m:pOII'fbazfolilie dli meille da p1aesi ter-, 
zii -" siiainio dnV1ailli:dli '�IIl qua1Ili1lo d!n oOIIll1lraisto con i"all'lt. XI delll'.Aicicoirdo 
geniooaile su[ commerioiio e suillle ;tal!'lifiie (G.A.T.T.) �. 

A normJa deilll'a:rit. 177, pr!ilmo comma, de). if:irattaito C.E.E., � llla Coll"te 
dii .gmsfil.zliJa � competenite a ~om.roziiiairlsd: I�lrl vi.ila priegli'llldJi:z:iJaile... SIUihl.:a 
Vlallliid:ilt�... dieigtlii aitti oompiu1li dail1Je 1iistiltuzdJom delilie Oomumt� � � AJ!l.a 
competelDIZla ,delilJa Oorte 1cos� d!efiinlwa inon vllielne posto afLcun i!Ji.mite pex 
quia!Ilito riiguiairda llie �Cia1UJse deilll'iaisseriiita �mVlallliidJ~�. Posto fil awa.trtieire OllIDicompoonisivo 
di tiai1Je competetn2la, questa Coll"t1e. � qumdii ten'Ultla aid esamiina~ 
pure i mo.thni d'llinv.ailiidliit� rbraitti diall. dlilrliltto li!n.JteirinaZ1il()lrllallie. 

si diesume, :frta l'altro, dalla l'leB.7lione megiarlliva dello stesso Oonsiglio aO:la 
proposta avanzata 1da.11a Commiissi:one nel maiggio 1'972 e mtesa a li.imitare 
la compensazione nei 1oosi in cui fossero state faitte, per determdrnati prodotti, 
1concession.i tairiffm-ie nelJ.'ambito del G.A.T.T. Se il Consiglio avesse 
voluto invece 1sottoip0l'll'le ad 'llJll llimite la compensazione al confine, sarebbe 
stato necessario staibili\l"lo espressamente neil. ~egolaime:nito n. 974/71, com'� 
stato :fatto per ii prielievi nelile viaTie oir�ganizziazioni del merca:to agricoJ.o. 
Senza 1JaiLe espil'lessa autorizzazione, ,fa COimlm.iisS'ione non acveva cwto ila 
facolt�, inehl'attuwe il 1siistema di 1compensazione, dd. stabilire in generali.e 
che gl'importi 1compe11sativi non potessero superare l'incidenza dei dazi 
consolidati 1del G.A.T.T. 

Se, in baise �a .quanto pa.-ecede, non si fosse dimostrato a su:flfidenza che 
non esiste allcun 1conttrasto :fu::a il Tegol:aimento in. 974/71 e !i.J. iregolamento 
r�e1ativo 1ailil:a rtariffa dogamiale .comune �coi rinvii ivi contenUJti ail!1e concessioni 
tariffari.e nell',ambiito del. G.A.T.T., si do~ebibe aggiungere -ammesso 
un li.ipotetico contrasto 1sostanziale -che .le conclusioni trattene dall'attrice 
qUJanto allla vallidi:t� del :sistema di compensazi-Oll1!e sono anch'esse inesatte. 
In tal caso, ~matti, non 1si potrebbe fare a meno di riconoscerie .che il regol:
amento n. 974/71, :iJl qUJaiLe .contiene speci1ali noll'IIDe di aiutorizz�azione di 
ampia ipoo-tata, �CostituiJSce non isolo una l,ex spe'cialis, ma anche una lex 
posterrioir rispetto a1 r.egolamento n. 950. Mancando quindi 'llf[I. ira(l)porto di 
suiboridirnazii.one 1i.r:a i testi, li.a i1egittimit� del primo non .pu� esserre valUJtaita 
in base ali.e 1disposi:zi.oni del secondo. 

Sul.ila �te!J:"Z'.a 1questione soi11evata nella causa 9/73 devo qiuindi concludere 

che ila validit� dcl sistema idi .compensazione iaiprpi].icato aille importazioni 

dai P1aesi terrz.i non pu� 1essere messa in dubbio, n� con tclferimento al 

r.egolamento n. 950/68, n� :alla luce 1die1J.e disposizioni del-G.A.T.T. reliative 

alle aliquote massime dei dazi consOllidiaiti. -(Omissis). 

Il G.A.T.T. nel diritto interno. 

(Omissis) -3. -All'esito di ,studi e trattative, �che trovavano la loro 
pi� J.onrtana ispirazione gi� in affermazioni idi principi fatte diallla Societ� 
delle Nazioni ;n:el 1'930, in occasione della gir:ande criisi economica dell'epoca, 
e quella meno il."emota in alcune enunciazioni della Carta Atlantica del 1941, 
si dete!t'tmin� ipiresso 1g[li Stati occidentali, nefil.'ul:timo dopoguena, una tendenza 
ia v:alutwe i probliemi del comme:rcio intern1azi.OD1ale 1sulla bas.e cli 
una niuov:a pa.-ospettiva, que11.ia del .superamento dei tradizionali schern� pro-�� 



PARTE I, SEZ. II, GIUR!S. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 331 

A.ffinich� tl1a viaildidltt� dli un aitto com:UJillitario, pois1sa il'liisJullrtJaire dlnfiJCliJalta 
da UillJa SUJa mcompiarbibhlllit� 00\11 una nio!l'IJilJa dli diiritto lirrube1maz00naJJ.e, 
OCOOO'll:'le diI1 pr!imO ruogo che questa norma sia vmcdllanrtle per la Comun:
iJt�. QUJailJOII'la tllaille motii'V'O d'd!Ilviail!ilddit� siila aiddJOtto diniainz.ii. a11 gd.1UJdire 
!lla:z�ooailie, � m0!11Jrie neooE1saT1i10 che l!a sbeiSISa norma siJa SUJSlcertJtilblillle dJ1 
attriibUJilr.e aii iso.gigieitm de(l�'ardilnameinto comUIIldltall'iio litl dfurli.itto di !llaa.-ila 
vailier.e dlll. g�rUJdiilzdio. Slii devie qumd:i �stabhldlrie se J.'aicCJOOdJo geDJel!'laiLe SUl11e 
taa:d.ffe e ISUll oommooe1to soddiiisfi queste due �colllldilizdJOlnd. 

E' paiciifioo �che, quiainrdo h!atrllillo stilpillarbo iill trlalttarbo C.E.E., g!Li Stati 

membni �ea:'laJilJO V1inicdllaitli rdlail G .A.T. T. MediiianrtJe Ulll negoz.:ilo ocmclJUJso :lira 

tezionistici, e dell'avvii.o rad un 1s:iJstema di �Cooperazione basato SU!l principio 

di non mscriminaziOOlJe nelilo scambio diei beni tra i varri Stait:i. 

TafLe [PmJCiJpio fu iposto a ibase della o: Oall'ta diel Commer;cio "� elabOtt"ata 

nella Cbnfm-enzia di Lon.�k-a �del 1946 e 1successivamente completata ed a(t)


provata in 1sessi<Xni tenute a Ginevira re, dia ultimo, al!l'Avariia, da:lila quaile 

localit� rp!l'ese nome iil. doriumento .conclusivo, in vIDt� del quail.e si sarebbe 

dovuto dar vita ad UJD:a � Intemationail TIDade Orig.arniisation (I.T.O.) ,., che, 

affiancandosi al F�OOJJdo Monetario Intemiazfonaile ed afilra Banca Lnterna


zionaiLe per ilia Ricostruzione e lLo 1Sv:ilruppo, di cui iai noti accordi di Bretton 

Wood:s, alVII'ebibe dovuto co1stiitui!l'le il tm-ro e pi� compileto o!l'lgainiismo specia


lizzato in affall'i .economici, idoneo aid attuM"e nel :SeilJSO pi� ilato l'auS1.Picata 

cCillaborazi�ne ;firra Stati. 

Perailtll'o, �ccmstaitatosi �che, per r.agicmi varie, le ispi!r'ationi i:Ldeologiche, 

che pur av1evano ll'eso possibile .il :riagigi,un,giimento idi quelle in.tese, non 
�trovavano �concrieta ll'iS1.Pondenza: nella 11eaJ.t� poli�tica:, si che poteva darrsi 
per oerito che la Caa:"ta dell'Avana non 1sairebbe stata !l1atificarta dai!Jla maiggiorr 
parte de~ Stati rche i'avev:arno sottoscriillta, furono avvta1Je convea.-saziond 
per oe!'lcM"e di ipervendxe quanto meno aid un ll'i1sultato paxzria:le, aillra :riealizzazione 
di �quailouno soltanto de~ isoopi informatori de:lil'I.T.O., e cosi 
si gi:wnse all:a elaibooazione �di un documento iin tema di concessioni tall'iffaxie, 

che si tradusse nel �Generai Agreement on Tarifs an� Tra�e" (G.A.T.T.), 

che fu sottoscrirtto ia Ginevra :il 30 ottobfl'oe 1947 (1). 

Questo accoodo, gJ�JUJsta l'art. XXVI delil-0 stesso, savebbe entrato in vigore, 

tra ile Parli �che io avessero ll'atificato, d!l trentesimo giOtt"no successivo a 

queilJLo del :rfoevirmento, da rpaxte del 1Seg\l'etamo Generale delle Nazioni 

Unite, rdel:l'aitto rdi accettazione e l!'atifica �da parte di tanti Governi che aves


sero :raipipr�eserntato almeno ll.'85 per .celllto del 1commwcio �estero dei Paesi 

che avevano sottosciritto 1a Cal!'ta rdelil'Avana. 

Ma .gi� ,si pu:ievedevia che una cosi ailta per:centuale di ratifiche non 

si sall"ebbe .agevolmente mggiunta (�e non lia si � mai raggiunta, invero, 

(1) Per pi� ampie informazioni, anche sui negoziati, cfr. CuTRERA, voce G.A.T.T. 
del Novissimo Digesto; SCHIAVONE, Il principio di non discriminazione, Milano, 1966; 
ANZILOTTI, L'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, in Jus gentium, 
1951, 97 ss., nonch� l'opuscolo G.A.T.T., What is is. Ginevra, 1968, edito a cura 
degli stessi organismi della Convenzione. I;noltre, per una organica trattazione 
della materia, �cfr. FLORY, Le G.A.T.T., Droit international et commerce mondiale, 
Paris, 1968. 

332 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


loro, essi non hacr11DJ0 potuto snti1rr1airisi aiglLi obb:Li1g.hi cOlt\Jtriart:rbi nei cOl!l:
l�ronti ideii piaesi '1le!rzii. A� oOillt:riai:ri:iJo, La lio1ro V1oil.100Jft� dii il'l:iJspeit:brure glii 
obbLighJi. deil. G.A.T.T. s:i deiSIUlillle tainrtio idailillo IS1te1sso Ibrlartitaito e.E.E., quianito 
daili1e idlilchdiair1azfoilli :l�aitte dagt]Ji staiti memb:rii fun occaisiiiooe de11iJ.Ja poosentaZJiJOIIlle 
dei. triaittaito 1�ili1e al1tu:ie ,pariti contu:iaiein'bi dle!l G .A.T.T., fun ossecr:V1anzJa 
deilll'obb1tg.o 1saJI11cirtJo dlaill1.'1airt. XXIV di questo. 

Questa dlnt�!rllZliJ01ne � rieisa maci:l�eista da1lJl''all'lt. 110 dei!. tiriartitaito e.E.E., 
hl. qua11e dmpJ.dica l'aidesl�IO!Ilie del11a ComUJilJit� aigtlii sciop1i perisiegiuliti dlaJ. 
G.A.T.T., �come purrie dailll'airt. 2~�4, pnimo 1comma, li!l quai1e stJaib.i!IJilsce che 
li!l 1roaittaito 1I1101n p111egiiludiilca i dii:riiitti e ,gJ!i obbW:iJghJi. de111iv;an1Ji da convenZJiooi 
1000C11uise 1alill'belti:iJ01I1IDente 1aili1a 1sua �OOl1lr!aita di:n. V1igore, dm. dlsipe1cile da 
qruieilile muili'bhl1artleriai1i 1cmi pairiteclipilnio deigtlii Statii meim:brli.. 

gi:a�cd1� soltanto iil. 30 % dr�ca idei Paesi in1t~essati ha, fino aid oggi, provveduto 
�aiLLa 11:1aitifica ed al deposito dei relaitiv.i strumenti) e gli Stati contraenti 
isottosooi.sser.o, pieroi�, 1sotto fa 1stessa data del 30 ottobre 1947, un 
� protocoUo provvisorio �, coJ. quale .si impegna!l'ono ad una aittua2'li.one immediata, 
ma ben limita.ta e provvisoll'i:a, delle olausol�e della Convenzione, 
che, invero, dissero 1ao;iipJ;i..oa1b:iil.e rper Ile isole rpariti I e III, e, quanrto ailla 
parte II, neJ.!l:a sola rrriSUTa in �OUI� ci� iswebbe .stato compaitiib:i.:J..e con la fogislaziOiilie 
vigente ilil claiscmno Stato (2). 

L'.aocOll'do ell'a aiperto all'adesione idi altri Stati, ii quali, ru sensi dell'alI't. 
XXX, aV!l'ebbero potuto negoziarr-e a.e reJ.,ative conidi2'li.ond.. 

L'Italia, con altrd rnove P1aesi, aderl al:l'Acooodo coJ. Pro.tocoJ.lo di Annecy 
del 10 ottobre 1949, �Col quale :l�u stabilito, itra l'alitro, con l'iall't. 1, in 
confOll'mit� di quanto .era ip['levisto dal1l'Aooolt'do pll'ovv1sorcio per le Pa!I'ti 
contll'aEIDti originarie, �che il'adesione �avrebbe impegnato aill'arpplicazione, 
oltll'e che dell1e suddette parti I e Il dell'Accoodo gene11:1a1e, anche a que!Ja 
della parte II, ma, ip& questa, nell1a soJ.a im:i.sura compa1Jiibi'le con la [.e.gislazione 
esistente �iin ,cj;ascun .Stafo aderente alla darta della sottoscrizione 
deill'atto di adesione (3). 

Alil.'Aocoo:do, 1a ,cui si iriferl la nostll'a ~egg1e 5 aprile 19'50, n. 29�5, fuirOino 
poi �aippo!l'tate V1a1Tie modifiche, e ile stesse, compiiese in iIDe pirotocolil.i sotfo.. 
scritti a Ginevra iii!. 10 marzo 191)5, a .conclrusione dei Llav:ori della IX ses


(2) Il protocollo provvisorio recita, testualmente : � Les Gouvernements du 
Commonwealth d'Australia, du Royaune, de Belgique, etc... s'engagent, d condition 
que le pr�s.ent Protocole ait �t� sign� au nom de tous les Gouvernements susmentionn�s 
de 15 novembre 1947 au plus tard, d appliquer d titre provisoire, d dat.er 
du ler janvier 1,948: a) Les parties I e III de l'Accord g�n�ral sur les tarifs douaniers 
et le commerc.e; b) Et la Partie II de cet Accord daus toute I.a mesure compatible 
avec la l.�gislation eu vigueur '" (Cfr. G.A.T.T., Instruments de base et documents 
divers, vol. IV, Gen�ve, ed. 1969, p. 82). 
(3) Nel testo francese, allegato alla legge 5 aprile 1950, n. 295, con la quale 
fu autorizzata la ratifica, si legge : � ... chacun des Gouvernements adh�rents appliquera 
I� titre provisoire, � partir. de la date � laquelle le pr�sent Protocole sera 
entr� en vigueur � son �gard: I) les parties I e III de l'Accord g�n�ral; 11) et la 
parie II de l'Accord g�n�ral daus toute la mesure compatible avec sa l�gislation 
existant d la date du pr�sent Protocoie � (G.U. 9 giugno 1950, n. 130, p. 30). 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 333 

La Oommi.Jssdionie ha assunto -. gria.duiailmoote durante liJ. piertl!ordo 
'1IDaJD1sirllord10 e 1oompfl.iessir\11amooite a!l termitne di que1sto, in :liorza deglii 
arrtJt. 111 1e 113 dietl rflriatrl:Jarbo -1i potooi tiiefl.iatbivi aa.ilia ipollitd!ca itiairiiiffiao:'1�la e 
commerio�lawe. G�ii Sitarlli membll'li, ,nieffil'.a11Jt(li�lbUJill'e tallii poiteri aililJa OomUJndit�, 
1ponievia1110 iJn rhliiievio :La ilotiio VJoiloot� dli V1�lll!C1owatI'(l1a medlilanite �g[Li obbilliighii 
01SSUJI1illi I�!n :fioir~a diail G.A.T.T. Dallll'enrtrriartJa iilrl V1iigoll'1e dietl tratrtJarllo e.E.E. 
e, pi� pooCI�lsamelilllle, a piatI'itJitrie dalhl'1arlltUJaizdiOIIlle deillla ifJa!rdffa eSlbell'IIlla com 
UJne, ill ifmaisferi�Jmelil;to di piolfleir,i, daigilii Stiart:ii membri aJlil!a OomurnliJt�, s�. 
� �OOIIllcrootato 1i1I1 Vtatiii modi nieilll"aimbwo dell G.A.T.T. ed � rstarllo ric1oinoso�IUJto 
1dlal1le ailtre pial!'i1Ji cornbriaienrlli. 

In 1ISJP1�1cile, 1a piall'ltdi:tie da tailie darlla illa ComU1I1d.it�, iCme ag:isoe a,llJtrn'V'eQ'so 
Le 1pll"optii�le J]s1:ttiruZI�Jom, � oompwsa 1oome pial!'ite nea.ilie triaittJarllivie itiall'lifliall'lile 
e ,c'Cmre pall'l1:1e 1oo~aiellll1le !11ieg1li a1cicoodli di .ogt111i gien1ell'e' srt:d!PUILaitli !llie!lll'am


sione delle par-ti contr:aenti, furono og~etto deil.1a leg,ge 7 novembre 1957, 

n. 130:7, con la quale, iautoxizzandosi la l!'ai:i1fi..ca dei pirotoco11i medesimi, 
si ,stabi1ll, aill',art. 2 : 
� Piena ed intera e1Secuzione � data agii Accordi internazionali indicati 
nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclusione 
delle norme contenute nella parte II del predetto Accordo generale 
sulle tariffe doganali e sul commercio. Tali norme potranrio essere app�icate 
soltanto in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949, 
data di adesione dell'Italia alt' Accordo generale suddetto �. 

4. -Preme1sso ,quanto iflJil!a:nzi, �e rico.rda,ndosi che li.a norma della Conv,
enz:ione, in vi!Ilt� delila quaile 1si preteinde ex adverso J.',aprpU.cazione d1 un 
div�eil'Jso ~eg1me triibutairio per l'imporlazione dei cotoni, � quella dello 
art. III (rpoi div;enuto IV, in v1iirt� degili emendamenti di cui ai (p'I'Otocoli 
di Ginevrra �del 1956), che � compreso nella .pairte II dcll'Accordo, pu� Oil'a 
esamiinarsd se 'ed in 'quali termini la noo.-ma stessa 1sia stata !I',ecepita ne[ 
no:stiro Ordinamento. 
� ben noto che l'adattamento del didtto !interno ail diritto internazionaJ.e 
pu� avveniil:-e attraverso iii. procedimento ordinario ovveiro con procedimenti 
speciali. 

Nel p!l"imo icaso, il LegisLartoo.-e dii U1110 Stato, che si ,sia internaziO\nall.menite 
obibiLi-gato a regolar.e in un certo modo determirn:ate siituazioni, provviede 
1a ;porire, in �oodine al!le 1situazfoni medesime, 1sipedfiche norme, le 
qua1i cos� 1sono ,esse stesse l'undca fonte nOT1IDa'1liiva nehla consi.derata 
maiteria. 

Sii 1consideria1I10 procedimenti ,sipeciali, inv,ece, quello di adattamento 
automai:i.co e quello 1con:si,stente neil1l',emanazione di apposito atto normativo, 
recante l'oo.-dine di �esecuzione di un trattato. 

De'l pll"Ocedimento automaiko -.che ;postula una norma base, ido1t1ea 

a consenltire ['inserimento .immediato delle noral).e internazionali nehl'oirdd


namento in,teirno, 1sooza nemmeno la necessilt� di uno specifico o!l"cHne di 

ese,cuzfone -.pu� ,qui non 1dirsd pi� ,diffusamoote, �essendo padfico che. una 

norma del g.eneiDe, per quanto 1DigUJairda il nostro Or.dinamento, si rinviene 

soltalll:to nell'art. 10 dei1la Cositi.tuzione, il qua1l,e per�, ed ainche questo � 



334 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


birto del G.A.T.T., .ia:l. 1c:onformdit� �aJl!l'1wt. 114 del ;tmartitaito e.E.E., dil quailie 
stlaJbdlliiiscie ohie .gilii 1a1eooodl~ italrtifi�arr1i e 1oommericdlallii e sooo cCliillcilUJSi:i. a lllOllle 
delilla OOllllUil1lilt� �. Nie deir1Lva 1c:he, 1]n 1ruitti li oaisi ilil CtWi, liin. :floczia del ibrattato 
C.E.E., ilJa Ooo:numt� ha aissunto deJ. potemi, gii� 1S1petbain.1:d. agiJJi Staiti 
membrli, inel1Jl'1ambirt:Jo dli ia1pplld1c:azJLODJe �diell G .A.T.T., 11e dilspooizd10\Ili dli 
questo :sODJo vialleollia1I1JtJi peir lJa Oomuirllirt� stessa. 

Si dievte d1D1o11lrte 1srllaiblilliilre se fil G.A.T.T. atJtn:iibuiJs�ia a.ii sinigollii cittadJimJii 
del];]Ja OOlll1iU!liilt� ill diir~tJto di :Jlair vailietr1e iitn gii1�idliizii10 llie sue dli�sposiZJiJOilli 
1avv�er1S10 un 1ait'bo tCIOOllJUillittainio. A rbailie scopo, si dev.e avar rd:g.uiairdo 
ailJLo splimitto, 1alJlJa �strurtJ1ruirla ed 1ailtlia 1Le1Jte1I"1a del G.A.T.T. stesso. 

certo, ri�guarda esolusivamenite .te norme "�di diritto internazionale generalmente 
riconosciute �, .quali non sono quellle patt:iziie ( 4). 

. Quanto alil'ordine di e.secuzione, poi, � egualmente pacifico che esso, 
necessatrio pooch� :le norme di un trattato inten:11aZJio:nale possano essere 
recepite nell'o11dinamento �iilJterno, non se~e, per�, � anche sufficiente, 
giacch� occol'lre inoltre, :3illo :scopo, ehe ila 1stessa convenzione contenga 
elementi specifici, idad quaiLi 1si possano ricavao:ie nOll'IIDe �complete, non essendo 
concep:i,bille l'immissione di nomne, deELe quali non .sia determinabiil!e il 
preciso contenuto, ed essendo anche chii~o �che tale determinazione, quando 
non possa attuarsi iattrarverso i SOJ1i 1s1Jrumenti eraneneutici, ma presupponga 
un'opera di produziOllle giurddtoo, non pu� essere rimessa aill'interiplt.'ete (5). 

5. -OTbene, �suilila base dd qu3iillto test� Sii � detto, pu� :i!n primo luogo 
r1levarsi ohe un problema di applicaibilit� della nor-ma ex adverso invocata 
non dowebbe inemmeno potersi porire, tpeirch� per tutta ila parte seconda 
(4) Sull'esigenza di una specifica norma interna di ricezione, cfr., tra altre, 
Sez. Un. 21 marzo 1967,� n. 631, in cui � ribadito che � non v'� dubbio che le ragioni 
spettanti ai cittadini italiani verso lo Stato hanno la loro fonte esclusiva.in atti normativi 
interni, e non gi� net trattati o accordi, i quali, stipulati al livello degli Stati!, 
sono diretti soltanto a regolare i loro rapporti internazionalii >. Si vedano, inoltre, 
Oorte Cost. 16 maggio 1960, n. 32, Foro it., 1960, I, 1445, e, per [a conforme dottrina: 
SERENI, Diritto internazionale, I, 227; BALLADORE PALLIERI, La nuova Costituzione 
Italiana, 406; MORATTI, Ist. dir. pubbl. 1054; MORELLI, Dir. intern. 93. 
(5) Si tratta di concetti assolutamente pacifici, accolti all'unanime dottrina, 
per la quale possono ricordarsi: PERASSI, Lezioni di dir. intern., p. 34; l'ordine di 
esecuzione � in tanto � utilizzabile, in quanto il trattato a cui si riferisce comprende 
delle norme internazionali dalle quali sia possibile ricavare il contenuto di .quelle 
da immettere nell'ordinamento interno :o; BARILE, Dir. intern. e dir. int., in -Riv. 
dir. intern., 1957, 26 ss., il quale, occupandosi del problema con riferimento anche 
agli ordinamenti che consentono l'immissione automatica, rileva (p. 92, in nota) 
che, in ogni caso, resta �la necessit� che dal trattato debbano potersi logicamente 
e direttamente dedurre regole interindividuali, verch� esso possa trovare applicazione" 
(e cita la conforme Corte Suprema degli Stati Uniti, 22 dicembre 1944, 
e la concorde dottrina anglosassone); MoRTATI, Ist. Dir. Pubbl., ed. 1969, II, 1344: 
in virt� dell'ordine di esecuzione � l'interprete � abilitato a trarre direttamente dal 
trattato le regole per i casi affidati alla sua soluzione, (nei 'Limiti in cui la natura � 
delLe medesime renda ci� possibile). E, ancora: SOCINI, L'adeguamento degli .ordinamenti 
interni, p. 88; SERENI, Diritto intern., I, 229; FABOZZI, L'attuazione dei trattati 
internazionali, p. 121 ss. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 335 

Qoosto iaiccoll'!dio, fo1I1Jdlaito -aii 1sensi .dJeil suo preaimbol!o -sull. ipll.'linc~
plilo tdli 1111egoziiia1li da o0111JdJUll'lsi su � UJJlJa baisle di 1"etoi(pl'IOcrirt� e dii vantaig1g1io 
murtiuii �, � 1call'laJtterizzartio daJll1Ja g1I'lanldie :flleissilbillli.t� de1J1e SUJe dilsposizJiiOIIlli, 
m .ilspe1Cliie dii ,qUJeiliLe :r.ielia:tiJve ,ail�Ja ipiOISsiJbillJiit� dii deroghe, ad. provvedlimentrl. 
iaimmessi dJn oaiso dli dlifficctlit� ooceZJiiOID!allii ed ia!lilia composiZli1one 
dlelilie 1conrtiroviemile :llra d ccm1rrtalenrbi. 

Oosi, a nOll'lma deilll'aITTt. XXII, 111.. 2, � oi.aisCUlll c0111.triaienrbe esamiilrneir� 
con comptrenl~ru0111Je �le :rliicihliieste r.ivctlitegilli dia qu�illsilaisi alLtro oOIIlJtraea:llte e 
dow� poos1iacrisi a deildiberiaZJiJODJi a pmposiito di it:Jailii xichlileste, qootloca. 
queste V'ertaino su Ulllia quest'ilOIIlJe tt'leliaibi'Vla iallil'appilfoa:ziiolllle deil tp100Sente 
aiccoll"dlo �. A norma deil n. 2 delJ1o 'stesso 1aJritilcO!lio, � ~e pall.'lti cOlllltiriaientii 
-rflermilrne l}Uie!Sito ;Che des1i,ginia ., i 'COIIlJ'hraenrbi quiaindlo ag!iJSCOil'O ooillliettii.


delll'AcC011do G.A.T.T., neli1a quale � ,compa:-esa tla 1di:sposizione deLl'art. IV 

(ex III), che intera~, non � lllieimmeno mterveniuto J.'ol'ldiine di esecuzione. 

Gi� !Si � visto ,che la legge deJ. 19'57, in. 1307, ,espxessamenrte limit� il.a 
" piena ed intera esecuzione > atltle �Sotle ipairti I e III deM'Accordo Generale, 
" con esclusione deLle norme c011Jtenute nena parte II � ; e pu� quindi riJ.evarsi 
che, ove mai la precedente J:eg:ge del 1950 'Si fosse potuta intendea:-e 
diveiisamente, 1e .cio� ,cOine ;recante l'or:dilne in questione arnche per la detta 
parrte II, ila relativa norma si sairebbe dov:uta ritenere a.utenti.camente interpretata 
'da queiliLa 1successiv~�. che, �con rigurur:do non ai soli !l["otocolili di 
emendamento (itl clle, 1come � ben chtairo, rnon awebbe a'V'Uto significato), 
bensl a ;tutto fil complesso della ,convenzione, isepooatamente e specificamente 
ebbe ad occupa~si ideJ.le diisposi:ziioni della parte 1se1co:nda, per le quali, si 
ripete, ,ebbe 'anche a rch:iial"iirie: � Tali norme potranno essere applicate soltanto 
in quanto compatibili con le leggi vigemti al 10 ottobre 1949, data di 
adesione dell'Italia all'Accordo generale ,. . 

E poich�, pell."altro, questa ilimirflazione 011le norme compatibili oon La 

citata legiisl:azione 'era g.i� 1contenuta :nelJ.'iaccoodo di Annecy, al quale 

eSJ;lfl'!essamente ISi rif.eriv:a fa llegg:e n. 395 del 19-50, � agievoile considerare 

che ll:a successiiva rpuntuatle id:istiinzione, tra 'le illJO!l'me alle quali si dava 

esec:uzrione e queJ.1e ,che si ,sarebbero potute app]Jicair.e sotltanto nei limiti 

di quelilia compatibilit�, inon pu� avmie allitro stgn:ificato che questo: che, 

c1o�, itl Leg]stlatoxe aibbia inteso .in og:ni caso riiserv.airsi di rprovvedere con 

un lp!l'Ocedimento oodiniairio, 'e rcio� mediante la posizione di apposite spe


cif�,che norme, iper l'adattamento, ove occo:wenite, dtel diritto intetl'\tlO aillle 

norme detltla ripetuta parte II dtella Convenzione. 

Le Corti rdi iaippelllo, 1e ,CtUJi decisioni si sono I�m!PlLgnate, hanno creduto 

di poter superare ia'gievolmenite il ipnoblema prospeititafo, iliimitandosi ad 

osservare 'che l'raccOO'do G.A.T.T. �era diventato vii�licoiLante, e si era tramu


tato in pa:iecetto interno, gi� Lin virt� dte11a il.regge n. W5 delL 19-50; e la CO!rte 

di Firen:zie, in ~titcotlm-e, ba giudiicaito actdd.rittUl'la indiifforente, ai fi:ni in 

questione, :la esclusione disposta ,con la 1suocessi'Vla Jeg:ge rdiel 19157, a:ffenn:aindo 

che l:a �stessa si swebbe rdovUJta, 1comiunque, ll"iitenere rifeirita alJle so1e dislpo


sizfoni imod&f�cative contenute IIllei J>l'Otoco1li del 1955. 

Ma � evidente, in 'Primo luogo, l',eirrOIJlieii.t� ,di una distinzii.one tra le 

dispo:sizion!i detll'1accordo Olt"iginario e rquelJle dei prrotocoHi .di emendamento. 

Ed � plll'ie chiaro che i ghJJdid rdi secondo grrado non haD1I10 dato iil giusto 



336 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

vameI111le �, �c:ome 1piret0�lsa l'art. XXV, n. 1 -� pQI�a:'lamJnlo c01111sililitiwsi con 
Ulllo o rpii� coortriaiea:Il1Ji �SJU wna �que1srtiione ,per J.a qrUJallie non sar� srtJa:bo possibillie 
.giirwngeire aid UJna solUZJi!oine �sodJd]sdiaJceitllte med!�IMllbe iJ.Je dleilJilberrie dii 

CUii al n. 1 ,,_ 

P1eir d!l �C1a1so ohe run rcomr1aioote ocdrbea:Ilesse �ohe un vantiaggliio dea:iivatogilii 
id:�JI'ieittiameme o io::iidJ�JI'ieittiaimemrbe �dJail presernite aicicordio fosse am'.llull~
arbo o 1ooimp111ome1sso, ovvero 1che. :ill raggi�IUJngiimelllfto di UJilJO degilii scoipd. 
die{lll'aicmoocido fOISISle �CIOmpromelSS�O �, 1�ria 1l'iallti!10, � <l!ail :llatto che un aiJJtro 
eontr1aiente IIllOin ademp�le iaiglii obblliighi .alsS�UJillti m fcxrzia del p111esetn:'be aiccoirdo 
� , l'1airt. XXIII di:ilsci1plima pairtl�lcoliaireg:g�iaitamootie d. !P1I'OvviedlilmeI111li che 
i �cOIIll�lrlalelllltii 1]n:beire1ssait1i, �o d. �comoc1a1ootli �collJLettiviameinrtJe., possolilio o devono 

stgnific:ato ,aJll,e d,eduzioni 1svolte dalJ.'Ammini�SIWazione, la quaiLe aveva sostenuto, 
e �qui ribadisce: �che gi� �con �1a ileg:ge del 1950, �e pe!r la cratifica con 
essa arutorizzaita del protocollo di Annecy, conrtenoote [a ilimitazi01ne in questi.
oine, 1si era inteso d.aa:-.e eseoomone 1aiUe isole parti I e III dell'accordo; 
che d.� trovava coruferma nelil.a �1egg1e del 1957, deHa qrua[e, si ag:giungeva, 
quando ,pure ai1la :steissa si fosse potuta .aittrtbuilrie una portata innovatiiva 
e norn me.riaim.ente 1eirmeneutica, 1non 1si ISaJ:'lebbe ipotuta negai:ie l'oipell"aitivit� 
ri.spetto ail. complesso d:ndi~sibile 1delle norme delil.'acco~do e dei successivi 
atti intmmazionali di emendamento. 

Ci� posto, :aippa!re anche manirfesta il.'1assoi1uta inidoneit� deNe uliterioll"i 
dimostrazioni rtentate a giustitf�cadone della .contiraTI�la conclusi-o[)Je. 

lnv:ero, p:roprfo 1a 1considerazione della g.enesi della limitazione in discooso 
-Bila �quale, come la Corte fiorentina ha ;ri.cocdato, �gli Stati si indussero 
peir rtener.e sospesa l'applicazione delle �lisposiz:Lond della parte Il deHa 
conv;enzione, � la pi� fortemente impegnativa �, e qrui:ndi per impedire ogni 
tllir.ba:mento dei iloro 1sistemi econo~ci e tdbutairi -avr.ebbe doVll.Lto render
�e 1avverliti della �esigenza �di. procedere ad UY!-a ipd.� penetriainite indagine, 
anche rispetto ail1e nostre i.Leggi �di iratmoo, 1per accerlare in quail modo la 
c.autela �adottata in sede :i.r.niternaz:ionale, intesa tatd evitare il.a ricezione di 
clausoile che avrebbero .compoctato un non voluto sconvoiLgimen.ito deg1i 
ordinamenti Vli;g.enti lin ciaS1Cuno tStato, fosse :stata �CoDISLdeirata e resa operante. 
dal mostro Legislatme. 

<Cli si � limitati, invece, :ad iaffermar�e .che il.'orrdine di esec:uzione era 

intervenUJto anche per l�e diisposi.Ziioni del[a i.l.'lirpetuta .secooda parte dell'ac� 

coit'do, isia 'I>'lWe ld.imitatamente ia .quelle non :i:ncompa1Jibili �Con la il.egislaziorne 

vigente in Italiia a11Ja data del 10 ottobre 1949, e sostanziailmente si � detto 

(in c()lllitraisto con wa 1stessa impostazione �che, almeno [)Jelil.a sentenza di 

Fi:r:enz.e, :semb!ra:va essersi CO!l.Tettamente avviata) che un p:robllema di inter-


pretazione non ,si 1saa:-ebbe dov;uto nemmeno por!re, e .che, anzi, nemmeno 

la pacifica 1distinzdone 1accennata a �SUO iluogo, <ixa nOll'lffie che possono e 

nOTme .che non possono !recepirsi col solo oocline di e.secruzione, si sarebbe 

potuta ip11ender�e in constderazione. 

Il PTOhlema esiiste, invece, �e non �sembra che poissa �esser !risolto in modo 

difforme da quello p!t'oop.ettat� dal!l'Ammi.nistraz:ione. 

Tra l'altro, consi:de:r:ato 1iJ1 caa-atte!re 1rigorosamente foirmaile di ogni 

ordine di esecuzione, ila specifica � esclusione � dell'oilldine mede.simo per 

la parte Il della �CCYrwenzfone, g.Lusta 1lia p:rieci>sazfone delila Jiegge n. 1307� � 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 337 

aid:ottarre m 1si1rui~iJOOJi 1Siff.atte. Questi :];)fl"IOV'V1�1diimetni1Ji cruniprielilldicmo, per 
ilia 1comiposi:ZJ�Jcme dehlJe 1cOIIlltroviecns11e, Le xdichJiJetSfle o ,pro1poSJIJe sc:rWbte da 
" esaimilnalfle 1cO!Il �COOll!pl['etns1ooe �, .gl!i 1aiccem1Jamienitii eve1I1J1Juailmei:nrte seglU!iti 
da :riaicoomaJilldiaziii011Ji, Le dei1iberiaziiioni o deCliJsdiorui d!ei!JIJe paa:itd. cOOlltlriaie!Illti, 
li.'V!i compriesa queilllla 1di iaiutQII'liz~air�e deterim�IIllaitii c1ontriaiootJi a 1S101S1Pelllldere, 
nei �coo.dlrcmti dli 1al11Jrli, G.'a1ppl]liJcaziicme dii .qual1silasi COllliCessilOIIlle od ailltro 
obb1i:gio detrd.'Vlaillfbe daG. G .A.T.T. 1ed i�IIllf�.lnJe, dJn oaiso dli sli.:ff1ait'tla sosperr:usl�lolille, 
fa .t�aicdllt� deilll'I�lnrtleressaito di !l'ecediel"e dlailil'aiccOII'ldo stesso. 

Infiine, per dii. 1caiso dJn 10Uli, m �seguibo ad un dimpegno aisS1U111to co[ 

G .A. T. T. o 1aid UIIlla 1co111Jcess1one lflelliaitivia ad 'U!llla priefell'lefilZla, de1Jerrnli.Jruaitd. 
dil. 1957, non do�r.rebhe .comunque .consen:ti!l'e di perven:iTe, in via iDJterpretativa, 
ad un iriisultato �diiametrial!l:nienite oip,po�sto, 'e .cio� ad una conclusione 
di :ricezione ainehe delle nOl'lroe escluse, 1e tanto pd:� in mancan~a di opposte 
e valide .considerazioni, 1che possano .comunque giustificar.e un il"1suil.tato 
dlffoo:me da quello fatto 'P,ailese dalJa 1etteil"a dieil.1a tleg,ge. 

lnoiltl"e, se la mserzione ISi doviesse i'DJtendere -(e non potl'eblbe comunque 
pret�endersi di ipd.�, come 1si .ammette, del il'esto, nelle sent�nze imlpugnate) 
-nel senso che 1siano da .conside:rare o:iecepiite le sole noil"me non 
incompatilbili, attesa la il.imitazione iDID.anzi :ricorrdata, non ;potrebbe allora 
non �constatatl'1si �Che, �essendo �1a limitazione istessa gi� cOiOJtenruta nei [pirotocoJJli 
inrteil"Ilazdoniaili (6), il.'cxrdine di esecuzione avireblbe potuto essere ainche 
se:mplicemeDJte esteso alla parte II, .senza .eme ne derivassero eff�etti pi� 
ampi di quelili .chiariii con 1a formulazione iaidoperata dal Legli.silatoire 
del 19'57. 

Si dovtrebbe per� iriteniet11e, di coniseguenza, 1che di d� non �si sia accocto 

il p['ledetto Le~s1ait0il"e, ai! quaile, dunque, d-O'W.'.ebbe :lia:risi .ca:r.ico di aveir 

pensato �che, ise avesse disposto quella ;sempHce estensione, �aVI"ebhe deter


miinato la IJ:"i.cezione anche delle norme incompatibili. 

E poich�, !IDVieoe, una taile ipotesi, non sufflr:agiartia da ai1cun COITTJC1udenite 

elemento, ,sembra aissolLutamenrte da escludere, mene � evidente il'intenio 

cli rpireci�saJ:"e la d.notperativit� deill'o!l'ldine di e:scuzfone pe:r la pall'te sec01nda 

diell'iaiccordo, 11'.llon pu� �che 1con:Jiermairisi fil gi� rilevato valoire della precisa


zione stessa, ila .quiaiJ:e, in definitivia, :non pu� intendersi 1se non nel senso 

innanzi indicaito, 1e cio� come !l'liiservia di pirovv1edere m via ordinaria alla 

posizd.one di ev.entualii successive n-Ornl!e�. 

E tate rise:rva, del :resto, nemmeno :superflua sul piano 1inteirno, perch� 

comunque idonea a chia:ri:re (L'assoluta non -apiplicab:il:it� immediata delle 

:noit"Illle in cUscol"so de1la .convenzione e :La .conseg,uen1ie impossibilit� che ne 

derivassero diritti 1sog.gettivi dei &ngoili, 1svol1geva una ISU!�t particolare fun


zione anche ,sul piano interillarlonale, quale dim.ostrazi-Om!e d~ll'linpegno 

deH'ItailiJa 1anche in ordine 1all'attuazione dii .queilil:a ipa:rte dell'Accordo, che 

aVI."ebbe :rd:chiesto,, appunto, un success1vo� aut01nomo adeguamento leg;tslaitivo. 

6. -L'esattezza de11a .conclusione ;r:a.ggiiUJnta � dimoshiata, del r.esto, 
dalla �considerazione .globale della rpoo:tarta del.1'1accordo in d:iiscoit'ISO� e dal 
(6) Sia in quello tra le Parti contraenti originarie, sia in quello di Annecy, con 
il quale l'Italia aderi all'accordo (retro, p. 7). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-.�.,. 

produrttoil:'\i 1S1Ub.iiscano, o l'liiscmno dli 1subliirie, un dia1IlJilO giriavie, J.'airt. XIX 
aurtoo-:iizm dil 1CJOOf�II'laienrte 1a 1SOISpl&l!dere Uiill�lllaltemilmelnite J.'effioalcda dieM'limpegno 
come pure a reV'Oicaire o modimcare JlJa coooosSI�!olllle, sia dopo aive!I." 
sentiltlo 1Juibtd. gilii allibrd 001I11traenrtli 1soom esswe gl�ll.IDti ad UJD. a1e1oordo OOltl 
glJ.ii. 1�Jnte['lejS1saifil!, sila alJllche, dn caiso di mgoo:zia ed m VJ�Ja provv�loorila, senza 
avie!I"H setntilti. 

QuaDJto pl"1eJOOdie � sufficilente 1a id1imosrtlmoo 1C1he, 1JrOVa1IlldOIS� m 'l:llil 
ccmteisto ISliffaibbo, ll.'air:t. XI del G.A.T.T. nOIIl aJt;itirjibUlilsce ad singoilJL ciJtJtladiln!
i dell�lie 001JllJU!l11�it� H. dJ�lr�.tito dli ,esilgierirue gdiudi.2lilaJmeinte il.'ossmvainza. 
Lia viallliJdiJt� de1i roogoil:ame1I1Jti die1Jlia Comwss101I11e llllil. 459/70, 565/70 e 
686/70 DJO!Il ;piu� quililldd. essell"le me1I1Jomaita da detto airit. XI. -� (Omissis). 

riilievo ,che, in re;:illrt�, nel 1dalre piena esecuzione aJ!le sole parrtii. prima e 
terza, l'Italia non :fece ,che adeguarsi aille intese raggiunte m sede lintocna.
zii.onaile. 

Lnn:an.Zli si i� tricoodiato come J.e Parli contraenti, avendo constatarto 
che .ea:-a ancora impossi.ibile perv.endre ad un sistema di scambi fondato 
sull'assoluta Ubert� dei traffici, ,come dpotizmrto dalla .Carta deM'Avana 
(.cosa �Che avrebbe pr�e;swp,posto, invero, quanto meno 'UIDla completa aa.-monizzazione 
dei sistemi fiscraili dei viari Paesi, se non rp.ropll"io una unit� 
poLi:ticia tra i Paesi medesimi), aviessero 11.'ipiegiato, .con l'accoodo di Ginevra, 
e, in paritiicola!I"e, con il. protocoililo di attuazione p.rovvisocia, su obiettivi 
meno impegnati, e .tali, .comunque, da ~coDJSegruitre con i noil.'il1lali 
stT1Umenti adottati ne11a materia doganale, senza affatto iinciictooe sulle legislazioni 
'tnterne di oiaiSCIUilo :Staito. 

Il FLORY (7) ha OISServato, m prro1posito, che ilo stes,so Accovdo genera!le 
non � mai .stato rratificato idaigili 1Stati coni1Jraienti (i� q'Ulali si sono sempre, 
e 1SO!tanito, riferiti 1al protocollo iprovvdisorio), ed iha posto iin triliievo 'che 
il G.A.T.T. non conttene sos1Janiziialmnete alcuna nO!I"ffia immediaitamente 
pTecettiva, nemmeno� tnei rraippooti tra (Le Prur.ti, nei ,CJUi confronti esplica 
un'efficacia 'soltanto mdix.etta, ipUll' se pienarmelllte v:alida, d:n vista de11o 
stess� interesse degili Stati a non ~imanere esclusi dai vantaggi offerti dal 
r11spetto deli principi che sono ailila base delil.'Organizzazioo:ie. 

Ll CuTRERA, dal 1canto suo (8), plll!r 1se ,con rilieriimento ad una teirmdinologia 
r�spdinta daililia pi� modmna dottrina. (.circa ila distinz:ione tra t:rattaitonorma 
,e trattato-contratto), non ha mancato dli rHeval',e ohe \Le soile clausole 
concrete, ,ed immediatamente appiliioabiili, :sono queRe rifecr.-ite ailla materia 
dogJaniale ed .a.Re Telaitive liste dd. �concessione (materdia trattata nella parte I), 
e 1Clhe il.1e altre d:iisposiz:ioni, invece, isono soltanto indicative di principi 
g.elllJerali. 

Negili �stessi .sensi, poi, si isono esp!r,essi gli. a:l.tl"i autori, ohe si sono 
occupati deil:1a marteria, li quali hanno posto in rilievo che �nel sistema 

G.A.T.T. una parte essenziale � quella tariffaria, che riguarda la effettiva 
riduzione deUe tariffe doganali �degli Stati contraenti >, ISU:lla base di itraitative 
(9), e dlie ill G.A.T.T. � mira, per adesso, alla riduzione ed all'armo(
7) Op. cit., p. 259. 
(8) Voce G.A.T.T. del Novissimo Digesto. 
(9) Cosi ANZILOTTI, in Jus gentium, 1951, 97 ss., U quale nemmeno fa men.. 





PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 339 

Il 

(Omissis). -A) Osservazioni dell'attrice nella causa principale. 

(OmiS1Sis). -lil dazio d'dmpo1t)1Ja2liiOI11e per 11 :liormag,gliJ Emmenltail e 
Gruy�rie � stato 1c001isoiliiidJato dJn. 1sedle G .A.T.T. (ailllegiaito II dJeil oogioilameinto 
(C.E.E.) IIl.. 1/72, cihe mod!id�ica dJl oogiolliamelnto 9150/6'8, ll'tei!JaJtdivo 
aJilla 1laird:ffia dogiam.iaiLe �comUI11e; G.U. u. L 1 del!l'l.1.1972, pa;g. .3175). In 
ooofrnrmilt� 1atll'acr:t. 14, IIl. 3, detl. l'legio1amecn.iio IIl.. 804/6-8, dtl JPireildlervio � 
dJU111.qUJe ilimJiJtlaito iallll'dmpioirfo del diaiJi!o 1cOIIllSOlldidiarto. 

SeiCIOIDJdJo l'iarlltcrliloo 1DJelilla 1etaJUJsa iprlmciJpaile, tl!a flllOZdjone � daizd: c01DJsollri.diarbi 
,, 1comp!l'loodie gil'mporti ooinpoosart:Ji'Vli. NetlJla sentenzia 15 ot.Jtoblt'e 

nizziazione deile atriffe doganali tra gli Stati aderenti ed alla abolizione delle 
1�estrizioni e delle proteziorni doganali> (10). 

E certamente significativi, dnfine, iSlOno 1gli arllti iparlamelilitalt'>i, dai quali 
� daJto di ev.inicere che 11.'umco �efferlltivo impegno, da traduxre in norme 
intell'tne, etra queillo concell"Ilente le. ta!riffe do1giamiali, ila cui riduziolile, conooirdia1Ja 
su ba!Sli mltltiJ.ateraili, aiv.t'ebbe �Consentito un magigiiooe sviluppo deil 
comm.er:cio internazd.Olllale. 

Nei detti escluisivi sensi � La relazione del Ministro degli Esterti. Sforza 
(che acco!ID[)agnava iii. disegno che fu poi fu:iadotto !llie1la legge n. 295), ed 
in essa; inv:eT'o, mentTe a:mrpio spazio � da�to �ailila marteria itairif:fiarria, co!Il 
l'anail.:Ltica mdioazione diei ,dazi conco!t'dati per .singoli prodotti, viene trattata 
molio pi� bir.ev;emente :La parte seccmdia, di non immediata ap!Pilkazione, 
specif:Lca!llidosi testualmente: " La sua attuazione; come risulta � evidente 
dallo st~so insieme di norme eccezionali e limitatrici, con cui si cerca di 
porre cautele contro i rischi �li un 'tapido passaggio ad una maggiore libert� 
degli scambi, non pare sia possibile nelle .condizioni p�resenti. Si comprende, 
perci�, come, prescindendo dalla differente politica economica perrseguita 
da ciascuna di esse, tutt� le parti contraenti si siano trovate consenzienti 
sull'opportunit� di escludere dall'applicazione immediata la seconda parte 
dell'acco!f'do > (11). 

D'ai'Ltra ipa.rle, � 1a.g�ev0ile anche rriilevare ohe, e>ltre che neilla palt'te III, 
pure ~atadi:mmedd:aitam.ente aipplicabiile, ima .conte1I1enie solianto clisposizioni 
genierali o initegiraitiv:e (.specificazioni rter.ritoria1i, entrata in 'vigoire, 
etc.), tutte rd:fe:cibi:li anche alla iparle I, 1soltanto dn �questa si rinvengono 
norme dal collite!IlJU.lto sufficientemente prec:iiso, riferite ail. vero e proiprio 
trattamento daziario, che ile parti iniesero specifkamenite it'Je'golare.� 

L'.airt. 1, :in partfooilalt'e, iplt'eViede Ila c.d. clausola muil.tiolaterale della 
nazione pi� faivOTita, IStahilendo �che qualsi.:asd vanrbaggiio, acoordato da ciascuna 
Pocte ccmtraente ad un prodotto originario di �qrua:lsiasi ailitro Sitaito 

zione dell'art. IV (ex III), n�, in genere, della parte seconda dell'accordo. 

(10) MIELE, Principi di diritto internazionale, ed. 1960, p. 141. 
(1.1) Camera dei Deputati, Prima legislatura, Documenti, atto n. 943, p. 4. 
Si veda, inoltre, tutto l'andamento del dibattito parlamentare, imperniato essenzialmente 
sull'esame degli accordi tariffari, ed assolutamente non riferito alle norme 
della parte seconda. (Atti della Camera, Discussioni, p. 16254 ss.; Atti del Senato, 
doc. 930-A). 

340 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

19619 ~Cla'UISla 14/619, Markus & Wiai1sh, Raiac. 1969, pa:g. 356) la��Oorte ha 
aff,eiI"IDJaJto che 1i itetlUillitnli � 1c01DJsol!:iJdi8JZJilOille � e � daztio consdllkl1artio � so111Jo 
spesso usa:ti � ilil i.Slellllso ampd:o, pier mdiicaire ful c~ssodellll!e ClOillCetS1StiJOIIlli 
iflairlii:ffairliie efl�ert1JUJart:e diaii membrii ,del G .A. T. T. e 001stiituetlllti oggelbto di 1 
uin l()lbb!Jiigo IIlleilil'arnbiJ1Jo di questo a:aco1rdo �. Tianito iLa praissL seigmta dlaihlo l 
Haiupt:zioilJl!aimt, ooov�en'Ulto neilll!a 'ClaiUJsa prdinciiipail!e (lill quai1e chdiama l'im-I 

o destina:to a quailisiasi altro Staito, si estende; automaticamente, ai prodotti 
originwi di tutti �gQi aJitr.i Staiti o destinati a �tutti .gli altri. Stati (12). 
Ed � chlaro, quindi, .che 1l vincolo .si � potuto triaduirr>e in nooma 
interna, .per;ch� del tutto semplfoemente indlividuaibiile 1sulla base dei singoli 
accordi tra Stati, rrelativi a determ:iinati prodotti (1si traitta, in effetti, di 
U'Illa .cilausola cid. �specializzata>), e spedf:ilcamente :riferiti al regime dauarrio, 
�con esclusione di qualsiill!si :rilieriimento ad 1alrtre imposizioni attuate 
in .sede di impoctazione. (In tali sensi � del tutto ,chiaira la nota a11Jl'articolo 1, 
conteD1uta 1D1eihl."aJI11IlJe1sso I de1~1l"acc0!rdo, 1nelllJa .qualle � pTecisaito che llie obbJiigazionJ. 
indicate nelJ1o stesso art. I e nel .successivo art. II, ma concernenti 
materie rientraniti nella disciplina defil'airt. Ill, sono 1considerate come incluse 
nellia _parte II, 1ai fini deliL'aipplioozd.one �del protocoolo pr01VV.isorrio, 
che, .come prriima .si � ricordato, limita l'obbil�ig,a:toriet� di ta1e parte alle 
sole disposizioni non :incompatilbi:li ,con glii oridinamenti dei singoli Stati) (13). 

Ne11'1airt. II, :poi, :sono pTev:iiste le � liste di ,concessione �, alllilesse aJilja:c


corido, che riguardano specifiche r1duzioni, ugualmente rrifie;r.iite a � droits de 

douane proprement dits �, o, �Comunque, limi.ti massimi di 18JPplicabilit� dei 

dazii; ed in questo pM">ticoilJar,e settore, ,che ha ll'foevuto anche ulteriori 

sviLuppd sempre diefind:ti .con .speci:liici accor:dli, e �questi autonomamente fatti 

oggietto, ipoi, di leggi interne di lt"a1Jiifi,ca (cltr., ,aid es., Legge 8 novem


bre 1957, rn. 113c3" iper l'aocorrdo di mantenimento in viigore de11e liste an


nesse a11'.acoorido; 1egg.e 2 gennaio 1958, n. 25, ip1er i'acco:rdo di Ginevra deiJ. 

23 maggio 1956, relativo 1a liste addizioillaili), de[ pari � agevole doonoscere 

l'tdoneit� dell'ordine di esecuzione, attrav:erso dil ,quale, in concreto, si � 

venuto a stabilliir:e .che i dazd. concoir.diati con le piiediette litste sarebbero 

stati applioaibili aMe importazioni da Paesi ader.enti aJ1 G.A.T.T. 

Ma .aJ. di l� di ,queste norme, intese al 11aggiung:imento dei fini essen:
ziiiali dell'accordo (14), pT'oprio non Sii vede come si possa pretenderie di 
individuar�e in alwe c1auso1e, .contenenti 1sempiliid �enunciazioni di princiipi, 


(12) SCHIAVONE, n principio di non discriminazione, p. 90 ss. 
(13) 11 testo francese recit.a: � Les obligations inscrites au paragraphe premier 
de l'article premier, par r�f�rence aux paragraphes 2 e 4 de l'article III, ainsi que 
ceUes qui sont iscrites au parc�graphe 2 b) de l'article II, par r�f�rence a l'article VI, 
seront consid�r�es comme rentrant �ans le cadre de la Parne II aux fins d'application 
du Protocole d'application provisoire �. 
(14) Cfr., oltre alle citazioni di cui alle precedenti note 7-11; SCHIAVONE, 
op. cit., p. 9, che individua nel principio di non discriminazione, attuato attraverso 
l'estensione multilaterale della clausola della n.p.f., il fine consider.ato dal G.A.T.T. 
per � una funzione livellatrice nei confronti dei trattamenti riservati ai vari Paesi �; 
CoLLIARD, prefazione a FLoRY, op. cit., che definisce l'accordo �un simple cadre de 
n�gotiations . bilat�rales, qui, par leur multiplication et par le jeu du principe de 
non-discrimination, aboutissaient � une lib�ralisation des �changes de caract�re 
finalement multilat�ral �. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 341 

poo:ito 1C10ffitpeinsait.i:V10 � An,gJMeiJcl1un.g,s~oil�l. .. ), quanto queil!l!a segmta da!! Go.
vie:m:o :liedletr1aille, iil .quia!Le ha rdJtie1n.ruito ohe il.'eistlenisiJofDJe deigJi d:mporr'tli compenisativii 
:a rl:Jutti i :pi:rioidotti aig�rti1coJJi. 1sairebbe stata in 001nrtmal.illJo con il'a!l't. 12 
del '11riarbtaito. 1ilnJdJi1oa �che �detti 1imp01ri1Ji 1sooo 1affini ai dlaz:i doganalld:. A 
questo prio1posiJto., iainzi, glld. Stiatd: Undrlli halillilo proiteisitiaito dnvooa111do l'articowo 
XXIII. 111. 2, dle:l G.A.T.T., 1i� che ha dle!l (['lel31to tln.idotto J.ia Comunit� 

delle diaposizdoni lidonee ad una .im.mediaita traisfor:mazione, attraverso un 

semplice ardine di esecuzione, in norme interne; e, appunto in vista delJJa 

natura istessa deMe dette �cliaiUJSoile, la cui aP1Plii..cazione a'V'llebbe Tichiesto una 

ulterioce :specific~ione, anche . iper ila indispensabile armonizzazione con 

Le norme .ii:r.ulleI"llie di ciascuno Staito, si spiega ultea:'iorrmenrte :La riagiiione del1a 

limitazione e~.essamente stabilita ieon il 1protocollo dd. applicazione prorv


viisoriia, con H quale i.e Parti 1contr.aenti, oblb�Ligandosi a daa.-�e attu�zione a1M�e 

sole inoome non incompatibfil .con i sing�oJ.i oodin:amenti 111aziona1i, voM1ero 

:riservare a ciascuno Sta.ito di provvedel'le alte 1eventuaili occorrenti valuta


zioni, e, quindi, alila �emanazlione di ispecifiohe norme idi adattamento agili 

ordinamenti medesimi. 

N� � pensabile ,che, alfa :detta individuazione, si possa procedere in 

via di d:nter:pretaziOIIle. 

Invero, 1ooime megilio saa.-� messo in ,evidenza nei pairag,rafi successivi 

(qlllMl:do si 1esaminer� . pamcolairmenlte J.a .clauso1la IV), non si dovrebbe 

soltanto stabilire 1se un parliico1axe tributo, o un particolare divieto d� 

traffici o di traspooti, siano gi� previiisti dalile norme vigenti in uno Stato, 

per qUJi:ndi affermar.e ila inapplicabilit� della clausola del trattato, che ne 

prevedesse il'aibolizlione. 

Si dovrebbe, invece, in .primo ll!uogo individuar.re quale 1si1a la portata 

dei principi �affermati (si vedano, ad esempio, 1e enunciazioni deil. tutto 

g.enerali 1c0tnteniute: nelJla .clausola VII, . iin tema di determinazione del 

valore in dogana delle mwci; nella clausola IX, �ci~oa ila :faicoilt� di apipor.re 

i marrchi di orr1gine; nella clausola XI, sulle irestrizioni quantiitative alil'dm


poctazione); quindi, 1si dowebbe consideraTie ila lLegiislazione illlterna it'elativa 

alle materie �considea:aite; e, da ul:timo, si dovrebbe ,stabil:ixe se ed in quai1e 

misw-a l"ai'btuazi0111e .concreta dei principi 1del trattato ipotveibbe essere irealiz


zata senza incidere swlla normativa inte'l'!na. 

E poich�, �almeno per �quanto irigllliar.dJa il'ultima indagine, non si potreb


be prescindere dal considerare H compll:essi vo sistema nel qua.te dascuna 

disposizione iinteTna ,si inserisce, per poli aocertail'le quali :rnodi:fi.cihe vi si 

doVTebbero aippocta.Te, non �Sembra poter<si disconoscere che tutto ci� rfohie


der.ebbe un'o1pera :di vera :e pro:p!l'ia produzione giuridica, che non potrebbe 

e.sserre fatta �che dal Legiislatore. 

7. -S.e, peralltro, potesse ritenersi, �secondo la tesi delle sentenzie impug�JJJaite, 
1che il'ordi.ne di 1esecuzione sia stato norn. gi� escluso del tutto per 
la parte ,seconda dei G.A.T.T., ma emanato il:imirtaita:mente alle disposizioni 
dellia parte :stessa da !dtenerie non incompatibili con ila 11egislaz:ione vi1gente 
in Italia alla indicata data del 10 ottobre 1'949, il 1di1scor.so innanzi svolto 
conserverebbe, :del ipa:vi, la sua validit�, in iriferiimento aUe singole norme 
da esaminaire; �e l'indagtine, .almeno p& quanto !riguarda l'art. III (ora IV), 
che qui illlteriessa, non powebhe conc1udersd. che con il riconoscimento della 
6 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

342 

a sopprirneirie gl1!i iilmpoll'rt:i 1compe...'1!siaitivii pell' giriain p1aa:"ile deti pirioidottli. I�Jilc(
l!uisi !Ille!l G.A.T.T. :e, �imi.ne, ill!eiltl'1apnille 1973, pure per ti :lioa:ma,ggii Emmootail 
e Gru.y�re. 

Quainrbo aJ. se, 100Illtriaa.�rnameinite �a .quiainrbo 11.iiJtiiiare liil giilUdlilce prop1otneln!te, 
il'osseirvtanlZJa de1i dazii cooso1li1dla1li cosbiltrulilsoo pi� dli unia sempli1ce Olbb[d.ga:
zJiicme di dlill'lirbto p'U!bbliilco mtelI"IDJazJ�IOIDJailie, il"atitirilce nieililia caruJ31a pr!ilnci


mancata ricezione delila discussa disposizione, e ici� 1sia sotto il profilo della 
su:a dncompattbiUt�, secondo la stessa �cllausola de�l protocollo di An/Illecy, 
sia poc tl'impossibiilit�, .comunque, d.i deS1UmeTne norme suffi.cientermente 
precise, idonee ad essere �tvaisfOirlDlate in noome interne, i'uno e l'altro pll'ofdlo 
conccmrendo, del resto, aililia d.-ndiviiduazione ed ailiL'inteil"IP!lietaZlione del ipa:-ecetto 
legislativo. 

.A�. :rigua1rdo, diev�e in primo luogo notar.si .che non si rpotrebibe comunque 
prescindoce da una visione 1complessivia dellla legi:slaziione vig.ente alla 
ricoa:data data, :e �Che, pertanto, sarebbe semp�re impos,siibiile attu.M.'le in via 
di interpretaZlione la �CODCI"�eta identificazione delile norme non incompatibili, 
Ja q.ua1e postu1er~be, 1invero, :alLmeno una il.'ll�Lagine comp1ail"ativa in 
ard:iine ai ,grav:rumi �tributari previsti, all'epoca, p.er i prodotti nazionali e 
per �quelli �esteri, per una eonseguente conclusiOIIl!e in o!rd.ine aU.a rkerca 
deg(Li ;eventuali dati :diffwenziali, ed a1H.a conseguente 1posiziomie di eventua'1i 
norme idi adeguamento, ovviamente riserv:ate alla .competenza legislaotiva . 

.In altri termirni, rposto �Che ila norma dehla rpM"it� d.i rtraittamento do


vrebbe :applfoa!I'si so1tanto in .qruanto non fosse mcompati:bHe eon queMa 

legistlazione, e posto, dU!Ilique, che devono II"itenersi .coruformi ai trattato sia 

una diSparit� soltanto aipparrente, sia una eventuale disparit�, anche effet


tiva ed attuale, ma 1che 'Si rial!11aicci ad una isituazione diffwenzia.ta anterior


mente esilstente, pru� ,ddJrsi che ilo stabi1li<re 1se ed �in �quali il.imiti, ad esempti.o, 

sussi�sta Ulna reale sper�equaziOI11e, .ed in qual misura, in iale ipotesi, si 

renda necessario operwe runa riduzione o una maggforazione di aliquote 

poc :restare nei limi1�i. delle diisCII'iminaziom coD1Sentite, non ipotvebbe oell':ta


mente 1esser.e �CO!Ill!Pito dell'interprete, :non potendosi orvviamente ritenere 

consentito al giudice di disapplicare il.'una o l'altra norma, iper crearne 

una -terza, .che. riSUJlti conforme ,aJl'ipotizzata �esi�g�enza di una cottispon


�Lenie perequaztione. (E qui giovi appena ric~diare che codesta Sup:rema 

Corte non ha mancato, proprio in riferimento a problemi di dntterpll'eta


zione, di avvertirl"e .che " la tripartizione dei poteri � un cardine del nostro 

Ordinamento > �e che � it supremo giudice di legittimitd deve esserne il 

rigoroso garante > : Oass. 2 agosto 1966, n. 2148, Foro it., 1966�, I, 1887, in 

motirv�azione). 

N� giover�ebbe osseirv~e, .come ,si � oveduto di !P<>t& iliarre ne11e delllll~ 

ciate :sentenze, .che la compatibilit� dow-ebbe senz'ailtTo riconoscocsi, una 

volta constaJtatosi che, alla predetta data, erano uguali J.e aliquote deil.


l'I.G.E. inierna �e dell'imposta a11'.importazione. 

Il rilievo, inViero, non 1appM"e esatto nemmeno limitatamente a1l raf


frornto ipotizz�ato. 

Ed � �Ce!lito, �comunque, ohe iLa �compatibilit� doVLl'.1ebbe dgururdarsi ri


spetto ail complessivo .sistema tri:buta:rti:o, �come meglio sar� detto appresiso, 

essendo .evidente, idel ll'esto, .che, �come si � gi� osserVlato., ii1 prob1ema po


trebbe essere posto e risolto !relativ;amente a ciascuna dellle ol:ausole della � � 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 343 

palie :r1illieva ohe Illel1l1a seilllbenza 12 d~cembll'ie 1972 {1ciausie rdJuiruiJte 2;1~214/72, 
1!Illi1�1l'1Illait]Ollllail Fcr'Uilt Oompooy, Ra1cc. rn72, pag. 1:2,19) '.ha Oorrtie sli. � pll'orn1.
lJ11.ZlilartJa l.lil11ilcameirube suilll'efficaicila d:iir:eitrtia dli lUll1Ja siing.olLa dlilspo1siiziilone 
(il'art. XI) dei!Jl'Accimdo Gen1erial1e. L"arrit. II, iilrwece, in !l'lelLaiziilolllle con 
1'1elliooco aWLegia�to allll'Accordo, '01.looco nie1l quiail.le oono stati staibillliltli d. dlarzd, 
oostiirtutlisce 'l.llilra no!l"lmativa ohiilarria e liinlcondwoo:mita, che pu� esseir :f.iartltJa 

pall'te II del G.A.T.T., per accertarne lia dcevibiHt� nehl'Orrdmamento, e 
non .gi� �considerando 1se ognuna delle clausole �stesse sia o meno app.Ji.cab:il:e 
in determinati settori. 

E p.ofoh� la �clausola IV, ,come non ipax dubbio, � di quellie che n0t11 
consentwebbero, 1comUfnlque, una g1eneraile .applicazione, secondo il ripetuto 
criterio della compati'bil:it�, .ed almeno per d� che ,corwerne l'�llnposizione 
fiiscai!:e, dev;e conseguentemente escilude!rtsi che ,essa possa 1esseire stata re:eep.
ita nel nostro sistema tributario. 

8. -La conclruisione indicata, gi� imposta dalla consideira:zione generaiLe 
del .sistema, 1trova u1tell'ioce ed 1aiss01rutamente inequivoca conrferma nella 
natura ,e nella portata delila clausola in d:iisC'U:Slsione. 
Essa enuncia due 11:1ego1e fondamentali. 

Con J:a iprima (n. 1 dell'art. IV) viene riconosciuto daiHe pa!l'ti contraenti 
che J:e :disposizioni suliLe imposte intell'ne e quehle relative al comme:
vcio non debbono ,essere applicate ai pirodo1tti impo!I'tati in modo da 
favorire ilia �produzione nazionale (� ... les taxes et autres impositions int�1
�ieures, ainsi que le fois, r�glements et prescriptions affectant la vente, la 
m.ise en vente, l'.achat, le trasport, la distribution ou l'utiLisation ... ne devront 
pas �tre appliqu�s aux produits impo'l"t�s ou nationaux de mani�re � prot�ger 
la production nationale �). 

Con 1a 'Seconda (n. 2 deHo :Stesso art. IV), viene stabilito ohe i prodotti 
importati dal territorio di ,ciascuna delll.e P1arti contraeillti non devono esse;re 
assog,gettaitd, direttamente o inclirettamente, ad dm.posizioni ipi� gravose di 
quellle �Che, diT1ettamente o ilnd:iirettamente, ,colipiiscono i simiili tp!l'odotti nazionali 
(� ... ne s�rcmt pas jrapp�s, directement ou indirectement, de taxes oo 
d'autres imposition int�rieures, de quelque nature qu'eile soient, sup�rieures 
� celles qui frappent, directement ou indirectement, le:s produits nationaux 
similaires � ), 1e itutto d� in modo da imp1edire una .contrarriet� aii p'l:'incipi 
di non discriminaziOa:lle, di cui al .gi� esaminato primo paira,grafo deJ. medesimo 
a:riticolo ( � En outre, aucune partie contractante n'appliquera d'autr� 
fa�on de taxes ou d'autres impo~tions int�rieures aux produits impol1't�s 
ou nationaux d'une mani�re contraire aux principes �noinc�s au paragraphe 
premier�). 

DaiHo .stesso testo, d1unque, 1appare chi1a!l'o .che 'la daiusola non stabilisce 
che ciascuna imposta (o 'Uilla imposta coil'lt'ispondente), che co11pi'Sce i prodotti 
:interni, debiba �esswe applicata con �Le 1stesise aliquote, ,e, ipi� in g,enerale, 
con ,gli stessi 1sistemi impositivi, anche aii. ipTOdotti importati da Paesi 
aderenti aM'aiccordo. 

Essa, invece, sancisce soltanto il principio della parit� complesisiva de[ 
trattamento tributario, come � dimostrato: dal :riildevo della stessa inammissibilit� 
concettuale di una :automatiica e ddrr,etta applicazione, ad un 



344 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

,,~� �' 

viaJierie dlaii 1simg0ilii, imidip1eindeTIJtemente dlallil'arbtegigiilameruto deilllo Sta�to inteflessiaito, 
nelllia �:1iaitt:iJspecile Ja SW.zzeo:ia. 

Oomunque, dJl �co111isJ011Jiidamemto de1l �diaZJ:iio dli cui triaittasi. si desU1IDe 
da11!1'1ewe:nico 1c0ill!tenufo !Il!elil'Ailileg.aito II d!ellllia tairliflla dogianialLe comune 
(lThellJlia V1emsiione dieil. !l'legiOllJaimenrtJo 1/721). Esso :ila qruiinidli pairte Jilnrbegmllllbe 
delJlia tax:iff1a e ;ne poiss�leide l1a stessa effica1C1ila dlilrertta. 

certo rtriibuto, .di norme .dettate 'PeJ." altre imposte (15); d.aJwa considerazione 
della stessa forimulazione del testo, nel quale, cOiID.e .si � viisto, :risulta soittoUneato 
due vo:Lte, quando ISi pairla delle imposte che �colpiscono i p!l'odotti 
nazionali e �quando si :Ila !l'."iferimento a quelle reliative ai prodotti imporitati, 
che ci� che idev1e assiJCIUJl'iM'!Si, 1da pa:rte di .ciJasCIUilo 1Staito, � soltanto che :i.il 
trattamento fatto direttamente o indirettamente e cio�, in una parola, complessiivameDJte, 
.gfobahniente, non venga a �Costituire una protezione per i 
prodotti nazionali, :lierm.o Testando �che �ciascun Paese deve fwe ci�, come 
previsto dal pll"otoco1lo iprovvi�Soifio, nei 1soi1i .limiti della compatibilit� con 
la propria legislazione intell"na; dal fatto, :i!Il:fine, .che (La seconda. pa1rte deiJ. 
pair.aglflafo 2 delil.'articoil.o d:n �esame (� En outre, etc...), espressamente prev
�ede un possibile diVieifSO 1sistema di apipJ.kazione diel�ie imposte, ed ovviamente 
anche 1con 1ddiffeifenti 1ali.iquoite, ai (Prodotti importati o a quelli interni 
(la ddsgd.untiva � nieil. testo: "aux p1Toduits import�s ou naticnw:ux), e soltanto 
riaf:lierima che, in rtal �caiso, il.'1apipilicazione non deve esseTe fatta, coonunque, 

e d'une mani�re con"braire aux principes �nonc�s au paragraphe premier �, 

e cio� in modo contrarlo ai principi di non discriminazione in favore dei 
prodotti nazionali. 

� ben noto, del riesto, che anche ailtri oodinamea:llti, ooiWe quello italiano, 
preved.Oiilo gene1ra:lmente 1liilia molteplicit� dli prelievi d'imposta, �htlla considerazdone 
compilessi'Vlal dei quali, soltanito, e non dalla visione particolaristica 
di ciascuno di essi, rpu� idunque .esserie dato di �~ezziare i'iincidenza 
effettiva �~obaile degli onerii ir.iibutari, essendo pe:ria1tro anche pacifico 
che �~i onerri medesimi, pur qua.rndo 1siano riparli.ti nelle varie fasi dei 
processi eoonomLci, �cosi incidendo sui vari :sogg.etrtJi che a ciascuna di esse 
di!l"eittamenrte !Siano iinteTessati, tuttavia, pe-il fenomeno della tll"aslazione, 
sempre vengono ll"liipo:ritati, sia ipUI'le indirettamente, in tutte le� fusi ulteriori. 

� anche 1nO'to che, ipell" iJ1. :princiJpio della iteriritorialit�. delil'imposta, 
ciascuno St:aito non ipu� iirnlpo!rn:le tributi in relazione ai faitti �Che si verifichino 
fuO!l"i del 1suo '1iell"ritoni:o, e nemmeno �quando i :liatti !Stessi -che, se avvenuti 
neltlo 1Stato, �darebbero luogo ad una data imposizione -si presentino in 
concreto :rilevaoo sotto il profilo ,economico, in ll"elazione a situazioni che 
nel teifriJtocio medesimo vengano ipoi. a riiper,cuotell"si. 

Oribene, essendo .chiall"o, per quanto detto, 1che il. tributo potrebbe 
applic:arrsi, per i pirodotti esteri, soltanto all'atto delil'imrpoirta.zi-0ne, e per.ci� 

(15) E' evidente che, cosi per l'imposta di cui all'articolo 17 del d.l. 9 gennaio 
1940, n. 2, che qui interessa, come, in �altri settori, per le sovrimposte di 
confine ed altri diritti, pu� esservi una corrispondenza, con la vera e propria IGE 
e con l'imposta di fabbricazione e i relativi diritti, ma non mai una vera e propria 
identit�, tale da consentire la diretta applicabilit�, ai prodotti importati, di norme 
relative a tributi dovuti per il commercio o la fabbricazione nello Stato di analoghi 
prodotti. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 345 

Iinoil.itire, a illJOirma de!lll..'aoot. 14,.n. 3, del ir1egoffiam00itio 804/16,8 (reiliaitiivo 
ai1l"oll'lgiallllizzia:zd:oll1Je 1ciomUIIlle neil sett01Ve dtell :liaittie), per i pirodOltrt:d peir i 
quailii dJl d�l!ZliJO di0iglall1lal1e � srtaito cion1sol1�ldiarbo I�1n sedie G.A.T. T., IL jp!I'leilliieivll. 
Il!Olll po1ssonio ;sup1elI'iall'le ll'impOII'ltio dell .dJa~o OOQllSlol1iidiarbo. Quieista d1sip1olsliizi.
Olllle vawe pieir trUJtti glii onerd. glI'laVlaJil.rbi i pll"odiorbtd. oontem:paJaitii da dleitro 
i~egol!Jame!Ilfbo e quimdli aDllClhe rpieir gl'1i.Jmpoirrbi. compelillsart:d.vd.. -(Omiss.is). 

con rlferimenrto ai ptrodotti stessi quali neilila detta sede si p'l:"esentano, 
aipparre anche 1evddente che 11a paa:iit� non sar~bbe assicurata, e queista volta 
in danno del prodotto nazion�il.e, :se ile :aliq:tmte delile imposte inte'l"ne per 
quest'uilitimo prr.eviste .si dorv:essexo aiutomattcamenite applicare anche peir le 
cOO"ia:-spondenti imposte 1al.l'impootaZILone, :giacch� in tacr. modo il. p.rodotto 

.nazionale, 1che .abbia 1scon1Jato anche alLtrd. tributi nella fase della produzione 
o anche lo :stesso tributo, iapplicato in vairi successivi passaggi imponliibili 
(come accade proiprio peir la no1stra I.G.E., 1che � un'imposta c.d. 
onnifase, o 1a cascata) rLSUJlter:ebbe gtt"aV1aito, in de.finJi,tiva, di un ()IIlJere trLbuta,
rio maggiore. 

Si spfoga, ai11.ora, �che gili Stati .si 1sia:no pireoccUJpati, �con J.'arl. IV della 

Convenziione, dli fa:r triferimento agli oneri complessivi, diretti o indiretti, 

petr1ch� soltanto in ita1. modo, e do� ,compM'al!Ldo1si l'onere delle v:arie im.po-' 

sizioni, che colpiscono iin ciaisouno Stato i ,prodotti rnelile v;ari,e fasi deHia 

lavorazione, con quel1lo previsto ar1Jl'impootazdone 1per i isimili prodotti esteri, 

pu� ,effettivamente irealiz2'latrsi il"ausp1cato identico trattamento. 

N� validit� aJ.cunia potirebbe cri.conosce.risi aH'avv:erisa deduzione, sec()IIlJdo 

cui, ammettendosi nei iseinsi md&cati �1a compairazdOllle degili oneri globali, 

il iprincipio detlil.a parit� 1complessiva noo. sairebbe attuato, perch� determi


nerebbe Wla d�IScriminiazione in danno dei pirodotti 1esteri gi� assoggettati 

nel Paese di origine, e !PlrOP!l'io nella :liase defila lavorazione, ad alifJre 

imposte. 

� ,chiaro, illlVero, che delle li.ipotizzate imp.osiZILoni da parte di altri Stati 

non pu� ,e non deve tenetr �C01l1Jto ilo .Stato ��ln ,cui si ,effettua l'impOil'tazioine, 

il quiai1e, 1ailtrimenti, vedlriebbe .gravemente compiromessa la sua stessa S01Vra


nit�, se dov;esse condizioina~e l'eseir.cizio dei prQ1Prli poteri impositivi non 

gi� soltanto 1a'11'0.sservanza del g.einerai1e pirmciipfo della !Parit� di tratta


mento, bensi addirlittuira al volere ,di ciascuno degli altri Stati, alla cui 

interna il.egi:slazio:rie risuilteirebibe ,costiretto ad .adeguarsi, quando, per ipoter 

appliicare Ile pir�pirie imposte in runa mag.gio!l'e o minore misura, dovesse 

prima 1accell'ltaire se m.iin.oire o maggiooe, rispettivamente, sia l'onere per i 

tributi scontati nel Paese d'orcigine. 

Quest'uLtimo !l'liilievo dimoistra, rperaltro, ohe proprio in omaggio al pirin


cipio deilila iparrit� rdd t:ria:ttamemo, che � O'V'Vi1aimente da osserva11e nei con


fronti idi tutte le aHire Parti .collltraenti, � sicurramente da, :vespinigelt"e quella 

ipotizzata 1esig.enza di subordinare il regime t:rl�lbutario, per i pirodotti iltn


porla:ti, a quelilo per ,essi fatto dal Paese ,di origirn:e, giacch� � chiaro che, 

in tal modo, il.o Srtato nel quia!Le si eff.e�ttua 1l'dmrpootazione dowebbe operare

1

un �trattaimemo di:frfeirenz:i.ato secondo J.,e rdd.rveirise provenienze, e cio�, in 

definitiva, aittuair:e t:ra i vari Stati esteri proprio queU.a ,discriminazione, 

che J.'Accoir.do ha 1nteso impediire. 

Ed il vero �, invece, .che degili onera iper imposte aipplkate dai Paesi 

d'origine fa Oon~enziOIJJ.e non a�VIDebbe avuto a:ia,gione nemmeno di oc-c:upa't"si> 



346 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omiss~s). -B) Osservazioni della Commissione. 

(Omissis). -A p!'IO\POSilto det1.ilia �oomparttbilllilt� idle1gil"�mpor1Ji compensaiti'V'i 
1C101I1 11e nooim~ del G .A. T. T .� la Oomm]ssiJooe (l'"iilieva che i!Ja questiooe 
� pi� compliessa di qUJainto noo peiillsi il.''al11flri]oe niehlJa oruwsa prdinoilPal!
Je. 

Bench� 1l'airt. II, n. 1 b) del G.A.T.T. V1]eti iLa rtilsoossliione dli dla:zd pi� 
e1evarbi dli qUJeililli iin aitto al!1a data del!l'Aoooodo, ll'lestJa d!a aiooeritlairie Sie gllli 

e non lo ha faitto, ,gi1acch� essi, -avuto d~do anche ail. principio del 
paese di desti'll!azione, di �cmi :si 1dir� ~esso-non ll'8JPP!'lesentano ostacolo 
alla l"ealizzazione dei priinciipi :della ~iboot� :di .commerdo e della parit� 
trlbutall'ia, 1cui ii G.A.T.T. 1si iiispira, potendo 1alla disciJplina dei mede1simi 
ciascuno Stato iprovedere 1con i iprt'OIPri mezzi, senza :necessit� di accoTdi 
con �~i altri Stati, ed in rpall'Ucolare .con il ben inoto strumento dei riimborsi, 
all'atto d�JJ.�,espoa:itazione,� delle .somme pagate da:glli oper.atoll'i iper imposte 
interne duranrte la fase della p!roduzione: rimbOT1si che consentono ag.li 
esporlatoll'i �di pOII'taa:-e le merici 'SUJi mercati esteri iJil riegime di ori~nal'ia 
frlanchigia, e idi ipoter qui.nidi 1per esse sopportar-e, senza P!t'�egilUdizio a1oono, 
gli oneri delile :imposte vigenti nei Paesi importatori, e, segnatamente, 
quel11i �COII'!l'ispondenti 1ai tributi .che 1glta\7lano, duxante 1lia fase della produzione, 
i simiili prodotti nal2rlonali. 

� aJnche noto che questo sistema dei rimbocsi, ailil'atto dell'espOII'tazione, 
dei tributi 1sconrtati nena :fase dei1La !lavorazione �era �adottato gi� dia 
tempo da quaisi �tutti ,g;:u Stati, tanto che si 11-.ese nece.ssario introdtWlo anche 
in Italia, per 1consentill'e ai nostri operatori di pr0e.sentaa:'lsi, d:n pairi condizioni 
con gld esportaitori �di a1tr:i. Ba.tesi, sui m&cati ini1lernazional:i (16). 

Ci� dimostr:a, peraltro, 1che il tener .conto, nella ,determinazione delile 
imposte ahl'iimpo.rtazione, degli oneri �Cpmpi1essivi griavanti all'interno i 
simili iprodoitti, non srutainto � pienamente conforme aigli accor.di iJilterna
�zionali (ila �cui interpr;etazlione, nei sensi indicati, ;risulta cos� il'unica possibilLe), 
ma .costituisce ve~a e ;pll'OIPII"ia necessit�, al fine di dmpedire ogn:i 
~eriequazicme, �che 1altrilnenti >Si verilicheoobbe, come � �Clhiiaro, in favore 
dei ipa-odotti esteri (per-d. qu~i gili stati di esportazione attuano il rimbOTso 
dei p;regiressi oneri), ed in danno, di conseguenza, di que1li nazionali (17). 

E poich�, dunque, !'lesta �cosi 1c()(Ilfortata 1sotto �og.ni :aspetto l'dnterpreta


zione !i:n:nanzi �esposta, secondo .cui la �Comparazione, ai fini dei1l'ar-t. IV de1la 

Convenzione G.A.T.T., pru� �esclusiviamente fM'lsi tenendosi conto del sistema 

tributario �gene!'la1le di .ciasCIUlll:o Stato e del trattamento complessivo fatto 

ai propri prodotti .ed .a quelili importati, si pu� conclus�vamente osservaoc-e: 

a) sul piano internazionaie: che una eventuale violazione degli obbliigihi 
derivanti dailla Convenzione non potrebbe ritenwsi sussistente, perquarnto 
riguarda la nostra d:isciiplina itll'ibutaa:-ia, in �base alla .semplice con


(16) Cfr. legge 31 luglio 1954, n. 570, istitutiva dei rimborsi all'esportazione, 
e relativi lavori parlamentari; Atti della Camera, II Legislatura, Disegni e proposte, 
voi. V, atto n. 598, relazione det Ministro VANONI. 
(17) Come � da dire, appunto, sia per i cotoni, sia per gli altri pr-Odotti, per 
i 
quali sono sorte analoghe controversie. 

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li 

�~ 

' 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 347 

...... , 

impoir.ti 1compellllsartlivd. rien1tvmo dln questa dli.Jspotsizii.Jooie awuire riciaida!no 
sotto 'lllil!a clausollla d'esenZJi.JOOJe. 

L'1adJozili()([1-e dli provvedii.Jme1J:1Jtd. itempol'lallllei d'oll'ldiilllle molllJeiiJao:-.iJo o rellatiMi 
aililia biJJalllJCli.Ja ided. paigamenrti lllJOil � pliJenaimwte 1cioinfoo.-me iaWlJe nOII'IIIle 
d!eil G. A. T.T., boolch� gJd 1airrllt. XII 1e XVIII �COIIllseniballllo tl'iaidoZJ�IOlllle dii restriizii1olllli 
q'lllarniti1tiarbiv�e di tal faitita. 

statazione deli1a diisuguaigliianza che si trovi a suSS�lstere :fira �le aU.quOlte 
previste per 1si�ngo1e iimposte interine relativ�e ai prodotti nazionali, e queliLe 
sta!bilite per 1l!e imposte dovute per la iimpO\l"taz:ione idei prodo.tti esteri, ma 
soltanto ove il .card.co complessivo per li.e prime (e per aiLtri tributi che 
indicano nelila :liase del!la produzione) risulti inf.eriol'e a quello derivante 
dailil'app]Jiioazionie delle seconde; 

b) sul piano interno: �che il.'iadarttamento dcl diritto inrterno ai diritto 
internazicmaile non pu� .comunque ritenersi operato in virt� dell'ipotizzata 
ricezione, mediante il'OTdine dii. esecuzione, ideliLa clausola IV della convenzione 
G.A.T.T., e cio� ipeir lia :rileviaita iril.possibiilit�, sulla base delle stesse 
norme patti.zie, di un 1adeguamento immediato, meccanico, restando cosi 
valida l'alitra isola 1conclusione ipotizzab.He: do� .quella, secondo cui lLe 
p.r;edette norme soltanto vimoolano gli .Stati .contra�enti o ia:derenti ad uniformarvi 
le ipropr1e iJ..e,ggi, 1senZJa immediaita rile~anza per i cittadini, i qu�ali 
non 1possono dunque vantare a!Lcun 1diriitto 1Soggettivo, e le 1cui pretese, di 
conseguenza, non potrebbero non troivare iii. giudiice car�ente di giurLi:sdiz:ione. 

9. -Quanto si � detto nei precedenti pa.IDagrafi, ici!l'ca �l'esigenza di 
tener conto idell �trattamento tributario complessivo, trova baise, e gi� se ne 
� faitto un �Cenno, ainche nei principi ;che regolano l'imposizione nei viari 
Stati, e specificamente quella d:ndireitta, in rimerimento ailLe situazioni determiniate 
dagli :scambii in:t&-nazionali �ed 1n viista del :risultaio, �che si mira 
a consegm-e, idi eviJtare .che -un ptrodotto possa esisetrie colpito, in relazione 
ad una stessa ipotesi idi :imponibiilit�, una voUa nel paese di origine, ed 
un'iail.tra volta nel ipaese di destinazione. 
Due �soLuzionii JSono :taoriicamente iposstbiili, �e due princiipi, iin effetti, 
risulrtano forimulati igi� diahla dottrina eoonorm:ico-:ffinanziaria, e cio� : 

a) il principio del paese di origine, in vd.rl� del quiaiLe �i beni ed i 
servizi sostengono gli oneri fiscali applicabiLi nei paes.i in c;ui sono stati 
prodoUi, qualunque sia il paese in cui vengono poi consumati > (18); 

b) il principio del paese di destinazione, il quale implica, ail.l'opposto, 
che :i beni ed i 1socvizi " siano soggetti aLle imposte in vigore nel paese in 
cui vengono definitivamente consumati, qualunque sia il paese in cui siano 
stati prodotti " (119). 

Il 1principio del paese di origine, .che ricbioederebbe J.'abolizione delle 
fronti,ere fiscali (20), non � di agevole attuazione, e, in r�ealt�, non :risulta 

(18} DoRSA, L'imposizione sut valore aggiunto, Padova, 1967, p. 51. 

(19) DORSA, Op. cit., p. 50; MURATORI, Sutta pretesa inappticabititd deU'imposta 
di congi.agtio atte merci provenienti dai Paesi aderenti ai G.A.T.T., Riv. dir. 
prat. trib. 1970, II, 490, e, particolarmente, 497. 
(20) DORSA, op. cit., p. 52. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

348 

Gtl.'li.mp1011.'1ti oompern1sa,tiv:i sii possono de[ paird. T'�lCJOIIl!diuirre ''Sotto il.a ��� 
norma d',ecioozdiooie dJi �cud aail'iairt. II, n. 2 ia), x�l!aitiva ad. 'brllibutd equli:via�eo::utd. 
,aid Wlla tassa iinJtelI"IIlla g�l'arviaillitli un �prodort:it10 lllla:zi�l<maile iainalLogio. In. propo


siJto, !Sii 'deve tearerr 1coo::llto dlellil'esiig002a tdli. rutelliare il. mell'lciarto 1ciomwne 

agrt�lcioilo, iiil quai!Je :fa pa!l'te idelil'nn�lone dogainiail.e lf'iico1t110sCli'UJ1Ja da�il.'air:bi


co1o, XXIV. 

che alcuno 1Stato aibbia 1ad esiso impromato lla prropr�la legis1~ione, quanto 
meno per �ci� ,che iri.gua!'da i1e imposte indill"ie,tte, e segn,ataimente quelle sui 
consumi, intese in senso generale, che 0compoc-endono, come � noto, l'irnposta 

c.d. sulla cifra di .affari, coo:-xiispondente alla nostra I.G.E. ed iail.fimposta, 
gi� vigente in alcuni .Stati �e idi ,prossima i1stituzione in Italia, sul v�alore 
aggiunto�. 
L'1ai11l:ro princ�lpio, del paese di destinazione, �, linv;ece, �attualmente 
praticato in mani�em geineiraiLe � (21 ), �ed � ,qruello al .quale si � merita ila 
Comunit� economica �eu;r:�pea quando ha avviato .gli studi per il'ar:monizzazione 
fiscale degli Stati membri. 


Ln 1pairtiiooloare, pu� �essere significativo ricord.arre �Che il Con�faito fiscaile 
e finanziarri'o della C.E.E., nehl'iesaminarr.e i problemi ll'elativi all'imposta sull!la 
ciWa di affari monofase, plurifase ed onnifase, e tneill'auspicare che il. sistema 
onnifalse, o 'a ,cascaita, venisse a1boliito, osserv� che quest'�ultim<> aiv.rebibe 


�potuto �causall"ie, inva-o, d:istomonii di �COIDicorrirenza " anche negli scambi internazionali, 
per la impossibilit� di catcolare esattamente l'onere globale dell'imposta 
sulla cifra d'affari per una merce determinata, e, in conseguenza, 
nel caso di appl.icazione del principio del paese di de~tinamone, l'impolf'to 
delle imposte compensatorie o ristorni c0'1"l'ispondenti a tale onere ,. (22). 

Vi � aff�&Ullato, dunque, ,SUJ1la �constatazione di realit� giuridiche, oostituLte 
dai mstemi txibrutarri vig�eniti nei viari Paesi, che i cowettiJvi (imposte 
compensative o ristorni, !riiispettivamente per le imporr.taziond. o Ile esportazioni), 
possono dar tluogo ad inccm:v.�menti, per la difficolt� di un coDJtrrolJlo 
ml!1a ,esattezza dei .caJ;coli posti a li.oro base, ma vi � riconoscru<to che non 
se ne '.Piu� prescindere, per.ch� essi :soltanto possono assicll!rare che effettivamente 
un iprodotto -sia istato mbbrrica.to nieiJ.lo Stato in cui � consumato 

o �sia im;Portato dailil'esiterro -sconti un uguale compilessi'Vo carrioo d'imposte, 
e, qmndi, ai fini concor:venziiall.:i, 1si presenti neutro sotto H !P'l"ofilo �ti.scale. 
Questo concetto di neul'rialit� fiscale, lin realt�, � quell.o !P()sto a base 
del.to stesso trattato istitutivo deMa Comumt� Europea, e risulta tenuto 
p11esente, 1specificamente, dallll.a COIIIl!tnissione C,E.E., ila quale, nel foomulare 
le orrmai ben note direttive per.-il'arrmomzzazione fiscale degli Sitaiti membri, 
e nel richiedere agli 1stessi di 1sostitudrre iJ.,e imposte sulilia cifra di afiarri a 
cascata. (la nostra IiG.E.) con lllila illlllp�sta monorfase sul vaJ.ore aggiunto, 
ebbe parrticolarmente a constd~are �che la sostituzione dei sistemi di 
imposte cumulative a cascata vigenti netla maggior parte degli Stati membri 
cooi il sistema comune di imposta sul valore aggiunto dovr� portare, 
anche se le aliquote e ie esenziooii non sono armonizZJate contemporaneamente, 
ad una neutraLit� cooic0<rrenziale, nel senso che, ait'interno di eia


(21) DORSA, op. cit., p. 57. 
(22) Il brano � riportato in DoRSA, op. cit., p. 21. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 349 

La Oommiisisil{)ll1le si rlchiiama deil paDi ail�'airt. XIX, dl qUJail,e colllJSleinte 
deiteocm:maitd priovvieddmenti ipirotetbiv'.i qUJa'1oll'la ['ii.1mportiazii10111Ie dli una 
meir�cie ll'liisichli di �all'll"eioorre un dailllno 1giravie�. Iil :liatJto moltrie che esisa, fil. 
16 maggiiio 1972, abbia propoisto dli eisietnillal!'e diagrl'imporrti compe111Isa:hlvi 
11e meroi 1contsio,1J1dlarbe dn sede G .A.T.T. non via aitmbufutio aiJJl'i1rncomprutibilit� 
degilii dimv1oll'rtd :srbeSISli con il'Accordo Getne11'1ai1e, bens� a co~liiderazrnoni

1

dli poliiit1cra ooimmeroi1ai1e. 

scun paese, sulle merci di uno stesso tipo �gravi lo stesso carico fiscale, 
qualunque sia la lunghezza del cirrcuito di p1"oduzione e di distribuzione, e 
che, negli scambi internazionali, sia noto l'ammontare del carico fiscale 
gravante sulle merici affinch� si possa effettuare una esatta rcoonpensazione 
del carico stesso � (23). E lla ineuwalit�, in effetti, pm-quanto riguarda il 
commeircio internazionale, si pu� rag.gi.ngexe pr-opit"io e 1soltanto operando 
la compensazJ.one del 'carico fiscale, come � detto :nelila dire.ttivra ora ricordata, 
.ossia � colpendo le merci importate nella stessa. misura in cui sono 
colpite le me'l"Ci siimiilari prodotte all'interrno del Paese ,. , e quindi, oltre 
che 1coil rdetassatre le merci, nel 1caisc> di es;poritazioni, col determinare, ipeir 
le importazioni, �un carico� fiscale uguale a quello che grava le merci nazionali 
,. (24). 

1n 1altri iemtiini, (La neutralit� 'concO!t'.renllliale, ,gotto l!aspetto :f�soaile, che 
esattamente corrdaponde al rpicindrpfo dli non discriminazione gi� posto a base 
del G.A.T.T., si pu� realizziaa:ie soltanto paTificando g1i onerti tributari che 
gravano 'sui prodotti. impoo1JaJti e su queil1i p!rodotti nel!l'interno di ciascun 
Paese, e, rp�m-faa.-ci�, rnorn possono radottar,SJi che due ;sistemi, in corrispondenz
� �ai 1sistemi imposiiti'Vi inazionaili: 

a) 1se fimposizJ.orne iinieo:na � ope:riata col sistema monofase, e cioe 
con l'arttuazione di un 'solo prelievo rsul rp!rodotto fi.ni.to, quaili e quanti che 
siano i rprecedenti pa'Ssrarggi inlella fase deil.La produziOIIle e della d1striibuzione, 
baster� eff,ettirvamente :aipplioa!'e '1lfilia ,stessa ailiquota rai ipTod:Otti ii.mpo!rtaii 
ed 1a .quelli nazdonaU; ed a ci� si miira, carme si � visto, coll sistema dell'imposta 
monofase .sul valore raggiunto (la cui istituzione, ed anche questo � 
noto, �COIDiP�Oll'ieo:�, di 'COll!Se.guenza, :La soppressione rdelila c.d. e LG.E. a.H'imporritazione 
>, dell'imposta di reotnigiU!agl].io e di alcune imposte di :fabbricazione) 
(cfu'. ari. 1 pu.nrto II ed aa.-t. 5 rdel di.segno di legg'e al)rp!rovato neJ.l'agosito 
scorso dal Senato, rartto n. 1657); 

b) se, invece, �come nel caso delila noswa I.G.E. onnifase, a cascata, 
l'imposizione inte!rna ,coilipiJsce i rprodotti rpi� volte, :ne1Je varie fasi dellla 
produzione, J:a. neiutr.ailii� o la non -discriminazione non sarebbero affatto 
realizza,te arpplicanido al p1I1odotto imporitaio soil!tanto un'aliquota pari a queHa 
appilioata per l'ultfuno passag.gio idell. 1simille rp:rodotto naziooale, e �si riende 
necessario, rp,erci�, come ,si � detto innanzi, integraire lla imposizione, utiliz


(23) Direttiva e.E.E. n. 67/227, in Gazz. Uff. della e.E.E. del 14 aprile 1967, 
n. 71, riportata anche in DoRsA, op. cit., p. 282. 
(24) DORSA, op. cit., p, 28. 

350 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La Comm.d!sslllme lliOIIl. il'litilooe che 1l'1airi. II, n. 1 b) dehl'.AiMorldo Generia!
Le sila dliirettameinrte efficace. Booch� lllleil!lJa selllltelI1Zla 12 ddioomblre 1972 
(cause r.iiumte 21-24172, In1lertl1Jai1lil0I1Jall Fruiit O�illfParny) !1ia Cootie abbila 
negarto J.'efficaicila diirtertita deil isolo 181r1Jilcooo XI dell. G.A.T.T., ilJa motdiv'azi!
oine de(hlia seinrternzra mdlilca chi!a:ramellllte che il.'efficaicd!a dlilr1ei1J1Ja va esci!Juisa 
a �Ca'Ulsa deilJJJa stiruJttiuira giltlll"idliica complessiva deill'.Aiccoodio GEmmiailie, dei 

zando aliquote diffecr.-.enziate o :liaicendo rlcoirlso all'istituzione di un tributo 
compensativo. 

Nelll'iipotesi isub b) pu� verificaxsi, come � staito lr'ileva�to dal.la O.E.E., 
una qualche inesattezza \Ilei �cali.coli, volti ia diete:mtlinarie, appunto, le differenti 
.ailiquote del tributo o ila m:iisura de:l tributo compensativo. 

E 'se �l'iipotizziabiU�t� di �errori (.del lt.'esto 1possib.Hi anche in danno del 
prodotto nazionaile, 1e non necessariamente a 1senso unico) pu� avex suggerito 
la modifica del 1sistema, .cori �La sostituzione del 1sisterna monofase a 
quello onnifase, .� �Certo, 1p&�, �e \Ile fa fede l'oper:a della stessa aittentissima 
Commissione C.E.E., che, fin quando 1siano in vi�gooe i sistemi a oaiscata, 
la neutrialit�, o uniformi.t�, delle imposizi.oni non pu� ll"aggiungersi se 
non nel modo innanzi descritto, a meno che non si vogHa Tfoonoscere una 
protezione per il ipTodotto straniero, 'sotto.ponendo fo stesso al limitato 
car:Lco .corrispondente al �tributo dorvuto pa-la sola ultima fase di produzione 
o di scambio del ip:rodotto nazionall ..e. 

10. -Questa � la reailt�, gioc1di.ca ed ,economi�oa insieme, e da essa, 
naturali.mente, non si pu� p'.l"escindere, �quando si vuole :i;ndag;aTe, pex restare 
nel problLema che ine OCC'Ulpa, .sulla ipoctaita effettiva defila clausola IV del 
G.A.T.T. e 1sul vailore de11a limitazione che 11e Parti contraenti -con 
Il"aocordo provvisorio, quanto ahle Parti originarle, e con quefili di adesione, 
per le a:1tve -voil!lero sancir,e per la pa!l'lte 1seconda della convienziOOCl!e, in 
riferimento ana compatibilit� con la 1le~slazfone vig,ente in ciascuno Stato. 

l!nvero, ailla luce �di quanto 1si � ven'lllto esponendo ,circa i sistemi di 

imposi2ii-0ne d.ndi.l'letta nei vari Starti (25), � 1agev-0Le conistaitare: 

I

--che una norma, che av;esse imposto ilia assoluta pa:rdif�cazione delle ,. 

aliquote per i ipirodotti impo!I'ltati �e .per quelli nazionaili, si srurebbe presen


tata com.e inoornpa.tibi1e �con ila legislazione deg\Li Stati (quasi. rtutti, e non 

soltanto l'Italia), nei qualli, vigendo il &stema impositivo a cascata, essa 

non arV'rebbe potuto inse.rhisi uti�lmente, e do� senza 1sconvo1ge11e, awunto, 

il 1sistema di rp11elievo fiscale gi� in v:Lgoif.e, �e :senza determinare, al posto 

dell'auspfoaita pe11equazione, un :si�cura dism-1minazione � :in danno dei pro


dotti nazionali; 

-che, �l'altra pair.te in coerienza, e ipil"Op['.Lo nel:La consideriazione di 

tutto quanto ;gi� 1si � rilevato, il riferimento aid un trattamento da farsi 

" direttamente o indirettamente >, ai prodotti iimporrt.ati, in modo non dete


riore rlsiPetto a quetllo :liaitto � direttamente o indirettamente � ai prodotti 

nazionali, ''non rpu� intendemsi :se non oorne esp11essirvo pir0tprio di quella 

esig;e111Za di partt� complessiva, di non disciriminazione, di neutralit�, di cui 

(25) Si noti che, fino a qualche anno fa, soltanto la Francia, almeno tra i 
Paesi occidentali, aveva un sistema di imposizione indiretta di tipo monofase, ma 
nemmeno completo: cfr. DoRSA, op. cit.,.. p. 59 ss. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 351 

suOli aispertti coaiV1�filJZliJQIIlJailJi. dlelll1e nonme d'eSOOJZJiiQIIlJe din esso con11elntute, 
della manca.n.m dli saru'Jl:onrl. ~ilwrlild~che. 

Lo istesso valle qUJmdli iper �l'wtilcoLo II, n. 1 b). P& staibdl];ilre se 
questo sia dli.ire<tltamentie efficace :n:on 1ci si pu� servia:ie senz'ailJtlrio ded. cirli.teri 
che v.a1l1gioo110 iPer l'effiaacila ,�fiiir.ertrlJa dfell. dilrliltto oomurn1iltaird!o, q'l.llalle ad 
esempilo dll :f�a'bto 'che \lle aJUJtoo:in� llllaziion~ n'Olll idelbbano aidoibtJaire ipll"OVV'edi.:
m.en1li d'attuaziOI11e. 

innarnzi si � patrlato, e, �quindi, �come s.iigmfica.tivo di un impegno degli 
Stati ;ad operare, nel :lliw luogo 1ail1a determinazione anche delle necessarie 
diff.erenti. aiUquote o idei tributi 0compenJSa1liivi, in modo da evitam:-e ogni 
protezione per il 'Pll"Odotto naziorraile, �e non gi� come divieto agli Starti di 
applicare aliquote diver:se �e, il .che � [Lo stesso, di applicave tributi compensa.
tivi. 

E poich� una indagine rsu11a determinazione legislati-va delle diffell'enti 
aliquote, o della irnisura dei tr1buti. compensativi, non potrebbe sicuramente 
.esser.e �compiuta dn ,sede inrteJ:tPr.etativa -non essendo compito dei 
g-iudice, che 1sconfiinereibbe dai limiti del suo :pot$e .giurisdizionail.e, P\l"Ocedoce 
ad un riesame deliLe valuta:zOOni operate dal Legislatore -, non 
sembra ipotersi ia.H1riimenti .ooncl�uder.e, per il problema che interesisa, se 
non nel �senso �che 1l'art. IV (ex III) del G.A.T.T., fatto og,getto o meno de1ll'oridine 
di esecuzione, nO\U pu� aVier atb.ri:buito al cittadino alcun diritto 
di pag;a!l'e ila .c.d. "I.G.E. all'importazione> con ila stessa aliquota pirevirsta 
per il �solo ru1timo scambi-O del simHe prod:otto :naziona.'le. 

11. -La tesi .sosteDJUta poc l'Aa:mnirustll'iazione � 1conforme, del !resto, 
anche alla illltertIIDetazione che, in ambito j.nterinazionail.e, � starta data ad 
una disposi~ione del trattato de11a Comunit� Europea del tuitto anail.o.ga a 
quel1La qui in esame �e :rel,ativa ail.1a 1stess:a materia del!le disposi.zii.on.i indirette 
interne. 
L'a:r:t, 95 deil. detto trattato (r.eso esecuti'Vo in litail.ia �con 1a legg.e 14 orttobTe 
19<5�7, n. 1203) disporne, invero, quasi iletteralmente traducendo il'mt. IV 
del G.A.T.T.: 

" Nessuno Stato membro applica diret1Jalmente o indirettamente ai pro


dotti degli aittri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, 

superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazio


nali similari >. 

�Inoltre, nessuno Stato membro apptica ai prodotti degli altri Stati 

membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre 

produzioni ". 

E la Corte di Giustizia delle Comunit�, chiamata a staibililre " cosa si 
debba intendere p.er tributi interni gravanti indirettamente sui prodotti 
nazionali, ai sensi dell'art. 95 > dtato, ha osse\l"Vaito, lineannenrt�e, che la 
norma " riguarda il complesso dei tributi gravanti effettivamente e specificamente 
sul prodotto nazionale in ogni fase della produzione e della distribuzione, 
anteriore o concomitante al.l'importazione del PTOdotto,. (scilicet: 
di un 1sirni11e ipirod'Otto) � da aitri Stati membri> (:sernt. 3 aipll'ile 19'68, in causa 
28/67, Foro It. 1969, IV, 123� ss.). 

La stessa Coll'rte ha �chiarito, �espr�essamente rilevandolo in rlferdmenito ai 
sistemi impositivi � a cascata >, che � senz'alltro consentita sia l'applicazione 



352 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La Oommiisisi.iolilie ammette tUJttavJJa �che, esselilido stati msei��iti negild 
a(lll!egaitli die11�la tairliffia dog181Illa�ie comune (l!'!egollamellllto del OOIIllsliigl1iiio numell'o 
950/6.S, mOldlmcaito da[ 1regoliameirnbo 1/72), i diaizli iCIOIIllsollidlalbi in 
sede G.A.T. T. 1sooo idJivienurtii d!iJriettaimen:be effioooi. I S�l11Jgiolli potevano 
qUJililidli faJI'llii vailerie ooinrtiro w dilsposwiJOIIlli oomumairii.ie suboodlilnlaitie con 
ess1i itl1JC1ompiaitilbiilii. ll regofamento �che ha 1ilS1iirtJUJirtlo g�'!ilinprnr:td oomtPietnJsa


di tributi voJ.ti :a 1coimpenisaxe, in sede dli impootazione, gli oineri ohe i prodotti 
avirebibero 1a:sso\Lti se !fossero stati falbib!ri.caiti 111elilo Staito, siia l'apipliicazione 
di uno �stesso tributo con aliquote div�eirse, ~�er le importazioni e rper 
gli sciambi interni, �che siano, nel �oa:so delle importazioni, aliquote medie, 
e cio� .aliquote .che abbia.no li.a funzione �compensatiw, di cui si � discusso. 

Essa ba rilevato (tac.� cit.}, con iriferimenito aill'art. 97 dell trarttaito, che 
la di�sposizione � ha lo scopo di conferire agli Sta1Ji che riscuotono l'imposta 
sull'entrata in base al sistema deWimposta ciimiilativa a cascata, la facolt� 
di determinare ,aliquote medie, senza violare i princip� degli articoli 95 
e 96 �, ed ha sog:giunito �che ~ d:iispositlone ,steslSa, � conferendo agli Stati 
membri la facolt� �di adottare aliquote medie, implica, per gli Stati che 
se ne sono rego�urmente vaLsi~ l'interposizione, tra la noirma comiinitaria e 
la sua applicazione, di atti giiiridioi che comportano iin potere di valutazione, 
il quale sottrae la loro scelta e le relative conseguenze, nello stato 
attuale del diritto comunitario, a qualsiasi possibiLit� di efficacia immediata 
delle afferenti disposizioni �deU'art. 97 " (niel senso dellila il.oro iniidoneit� ad 
atwibui1re dill'iitti .sog:gettirvi :ai !Singoli': oome � chiarito subito d0ipo), e ci� 
perch�, i!Il 1def�nitiv:a, �la fissazione delle aliquote medie, non essendovi 
alcuna norma comiinitaria relativa al sistema di calcolo, dipende dalla 
valiitazione deLlo Stato membro"� 

Gli stessi concetti sono !ripetuti nella :sentenza de1J.ia Coote di Giustizia 
del 24 giugno 1969, iin �OOUSa :n. 29/68 (Foro it. 1969, IV, 13�3}, nellla quaile si 
trova affermato, 1che nel SI�IStema previsto d1a1l'art. 95., per qUJa�nto r1guairda 
l'imposta CJUmUJ.aitiva a cascata, e l'a somma di quanto � stato versato a 
titolo d'imposta :mll'entrata app�iicata di!l'ettwmente o indirettamente ai 
prodo�tti nazionali > ��� � rappresenta l'onere massimo di cui si pu� gravare 
il prodotto importato > (il. che .significa che a �quest'uJfuno pu� ap;pJ.icairsi 
un'aliquota ma,ggiooe di quelila dovuta per il iSOlo ultimo passaggio del 
simile rpTodotto intem.o); .che il.'afliquo~ umca, ovviamenite mag:gioce di 
que11a .applicata ailil.'interno ai �singoli ipassagigi, �deve essere �considerata 
come c0<rrispondente al complesso degli oneri fi,scaii gravanti sui prodot1Ji 
nazionali "; �che le aliquote iiniche, o medie, non sono isiindacab:illi � anche se 
si potesse provare che esse non corrispondono alla somma degli oneri fiscali 
gravanti sui prodotti nazionali" (26). 

E se, dunque, la lLegiJttim.it� delle iimposizioini compensative alil'itmpoirtazione 
(con differen,zi,azione dli aliquote o con IJ.'.a:ggiunta di altro tributo) 
dev�e riconoscersi anche nelil'ordinamento e.E.E., e cio� in un ordinamento 
che mitra, �come � ben noto, addiirittma ailla d,~i.Jtuzione di un;a conlllIDiit� 

(26) La Corte ha anche preso in considerazione gli eventuali poteri della 
Commissione e.E.E. ai fini di un controllo sulla congruit� delle aliquote medie; ma 
questo problema -in relazione al quale la stessa Corte ha avuto modo di precisare 
che, comunque, la norma comunitaria, pur se immessa nell'ordinamento, non � 
idonea ad attribuire diritti soggettivi ai singoli -non pu� interessare in relazione 
all'accordo G.A.T.T., nel quale, come � pacifico, e come recenti avvenimenti inter-�� 

PARTE I, SEZ. II, GlURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 353 

tivi ni001 � iper� 1subordd1I11arto n� d1ncompart:lilbi!Le 0001 !lJa tiaa:ii:ffa dogiainia~e 
comU:ne. 

Esso IIlJOlll � 1mcompartilbillie m quainto, 1sila 'Per ilJa l!oll'o fUllllZliiol!lle siia 
per iill loro dio1I1Jdamooto giilul'li!d1co, g1l"imp0\l'lti ioompe1I1Jsa:tivtl. 'VlallllillO diist�lllti 
daii diaZJi dogianiailJi pr01pl'lilamenrbe detti, ico!Dlboou1Ji n:eWLa ta:r1ifi.ia doigiruruaile 
comlllilie. Af ma:ssiimo si rtmaitta di "�taisse d'efferbto iequival1enrbe a deli. dazii 
dogallllailii � lLe .quailii, .per poter essel"e equilpaJI'laite a.i dazii OOllllsoliiidaibi, 
aV!"ebbetrto dovuto 1co1s1Jirtuiire oggietto di tUIIl'a:pposita dilsposi!ziiiOlllle (quailie, 
aid 1esemp1�lo, :l'ia:rt. 1�4, lll.. 3, rtierzio �C1omm1a, dell ll'leg0Lame1I1Jto n. 804/6�8, 
per qlUJalllrt'Jo ll'lilgiuaridla i 1prre!L1evti 1SU� �prodotti :liartJtiiell'0-1C18Jseaa:ii). Jinoi!Jtire, fa 
esteinlsil0I1Je 1aii " 1triiibuti: delli1ia istessa 0naitura � ded diweti: sainci'1li dailJl'Aicicioo:


econo:rnfoa, �Con regole iidonee raid assicuraire una rddJsciplirna 1Jributada assoluta::
rnente uniforme, in ogni aspetto, nell'ambito� terri.tofl"iale degli Stati 
membri, Pfloprdo non si viede 1ciome '.La rllegiirtrtimiJt� stessa debba funvece drisconosOe:
rsi in l'liferime.nto 1ahl'accoodo G.A.T.T., al quaile non pu� �Cerio aitt:ribuiirsi 
uin valore vincoLante di maggioce portata; e ci� ta'lllto pi� quando si 
consideri ohe, irn ultima a:ruilisi, ov;e 1clivevsamente si opin1asse, doVfl."ebbe 
cOIIlJStaitafl"si 1che, mentre 111-el 1si:stema C"E.E. :si viuole soltanto arssicura:re la 
parit� co:mplessiva del trattamento triblllltairio, 1a neurtraili-t� fiscalle, ne}['ordinamento 
G.A.T.T. isi :Sarebbe voluto, iinivece, addirittura ,stabilire Ultla preferenza 
:per i 1prodotti importati, girav.andoli di un onere minorie dli queJJlo 
prev~sto per i prodotti naziollllali, e minore, peraltro, anche di quelrlo pil'evisto, 
si ripete, per i iprodotti provementi da Paesi rdeiliia Comunit� Europea, 
per i qiuaili l'imposiziOIIlie ieormpensartiva, come si � visto, � rp.acifi.camente 
ammessa. 

futto ci� � :stato 1sottolineato anche �daiLLa dottrirna (27), iLa quale, do[l)o 
av;e.r definito paradossali le icOllJSeguenze deiriiv.aniti dalfl'adesione alla contrairfa 
tesi, ha osservato -:speciificamente riferendosi aHa questione dell'imposta 
di oonguaigilio, ,ma con consider;az:i.oni che, !Per qua.nito esposto, 
sono viaUde rispetto .a �quailisiasi .imposizione compensarbiva -ohe costituisce 
un dato di :fatto, di .cui dowebbe tenersi oonto nell'1nte!'iptiietazfone della 
reailt� �tribruitarla del nostro Paese, .che la detta imposta, sin rdalilia sua istitUZJione, 
"� stata percepita e continua ad essere legittimamente percepita 
all'impOll"tazione di merci provenienti da Paesi membri della e.E.E., paesi, 
questi, tutti aderenti al G.A.T.T. >, 1siicch� un eventuale dubbio al il"iguall'do 
"che non � emerso in dodici anni di vita del.la e.E.E., nonostante l'attiva 
presenza di una Commissione, che, ai sensi detl'art. 155 de�l trattato di Roma 
vigila sull'applicazione dette disposizioni del trattato> stesso, e "nonostante 
una Corte di giustizia la quale assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione 
e nell'app.iicazione > delira nol'llnativa comunitaria, "non pu� essere 
seriamente prospettato'" -(Omissis). 

MARIO FANELLI 

nazionali hanno anche confermato (ci si riferisce alla ben nota questione della 
sopratassa del 10 per cento istituita dagli U.S.A.), l'osservanza delle regole � rimessa 
ai singoli Stati, non essendo nemmeno previsto alcun organo di giustizia, 
ma soltanto potendosi far ricorso a consultazioni o, se del caso, a ritorsioni (articolo 
XXIII). 

(27) MURATORI, Qp. toc. cit. alla precedente nota 19, retro, p. 37. 

354 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d!o Generiailie -1esl:Jemiio1I1Je .s1Jabiilliita id1ailil'airit. II, n. 1, �Letrtern b) dellil'.AICcarndo 
1sllesso -nicm figwria neifilra 1lairtifia d!ogilmlalLe camme. 

Irn �sec:o1ndJO Luorgo~ dll oogoliameruto n. 974/71 ncm � affiartrto iuna IIl!C>rmla 
su:bo1Ddiiin'al1Ja ~iispertIIJo 1ailllla ita;riffa idogaJillaille roomooe. In qua.nito. lex poste1
�ior 1e lex specialis, elS�so derrogia ail regotllamelllltio n. 9150/68. Se liii 00111stglLiJO 
ta:Vi�ISIS'e viOl1urbo 1che iLa oommnssii0111e, lll!eilll'emainiaa-e 1e ddlspolSI�JZJi.'Oilld 
d'art1ruiaizJiJOlll!e, si arbtJelnielsse aii diatZJi �c:Olll!soliiJdiaJtli, ful regof!Jamento n. 97 4/71 
avxrerbbe doV1Uto 1oonrb�1lllerle UIIlla �OL81Ulsol1a espreissa. 

ln ogini oaiso, ilia OommESIS�!Olll!e ,pu� sempre eisendlaire dagJ}d. limpoirti 
comp�1lllsa.rtlivi i1e meirlCli. ohe figurano neilll'e11oooo del G.A.T.T. ID. regio!lia�meruto 
n. 974/71 norn 1oomelllle per� ailJOUltlla claiusoffia d'eJSienZJ�IOlllle gener1ai1Je. 
-(Omissis). 

(Omissis). -C) Osservazioni del Consiglio. 

(Omissis). -Oiiroa '1a v;ailliidliJt� dletl neg01l1ameltlito n. 974/71 al�lla llluce 
de�ll'a1C1001rido .tiair1iffiairiiJo sbiipu:lJa.rtJo fil �6 ottobre 1916�9 :flria Jia Oomu!llliJt� e ilJa 
Sv:izzwa, lllleilll':ambi1Jo dle�J.'a<!'lt. XXVIII deQ G.A.T.T., dil. 00111si1gilli.!o solSMJeine 
ohie g1Li imp1oirrtli oompelillsiati'Vli 1I1J01n :l�aml!o paxtbe d!ed. dazi che hallllillo cotsitii.tui�rbo 
oggiertito di 1c1olllloe1~fJiJOlllli rbalriffia1rd1e. Eissi non costJii'bUliiso01110 llID. 1111uovo 
Ot!lJ�il'le, lllimirbain1dio1Sli a 1oom1pe1I11S1airie La n1diu!ziJone d!eilil'<Qlllere a!llitetrlimre, irtiidu~
ionie doviutia iaili1e f�1urbtUJaizJi1olilli mo1JJJe1JairiiJe. L'eisenZJilone dla;gil'1fa:npoirtd compensatiivi 
di determinate merci comp(l"ese negli �elenchi delle cO!rwessiom 
liln 1seid!e G.A.T.T. ISI� � a'V'lJlta UIIlliloaimellllte liin. oaisii silngioLi ed i!n. dlocza 
delil'181Dt. 1, !ll.. 2., UJlittimo comma. del regiOILamenrtio n. 974/71, lill qwalle 
wbooddlllla :La xllisooSISiionie 1de1gil'<imporrbi com1pemattli.vi ailll'e1siisben:za d!i peirturba!
ZJ.ilom llllegilti scambi d1e1i piiodiorbti. iaginilcoilli. Non � previisba aJliCIUlna 
esienZJilcme idii. Cl�lll'larbteire giett1eil'lallie, 1come dleil. restio SJi desume diail. ?r1ilfi.Juto 
deil. 001I11S1ig<li�lo idi 1aiciooglliilerre f!Ja iwopo1stla li!n. 1lail OOlllSO sortto;po1srtiaig[d. diaillla 
Comm�ISIS�IOOe .hl. 16 maggi�Jo 1'972. 

fil OOIIliSI�Jgl]J�JO JJ.'I�lb�J�1llle molltire �Ohe -lie �OoosdidemziJom SVIOl]stre dlailJla Ooirite 
nelhlla 1senite1I1ZJa 12 �lilcembre i,g,72 (1c:aiulsie irdJUlillirbe 211-214/72, In1le1r1JJ1attlioll1Jail. 
Fr'll!iJt Ooroparn.y) -'Con cui ha llll�lgialto dhe il.'airit. XI del G.A.T.T. siJa diit'le1J1Jamenitie 
ieffioooe -1aibbiia1I1Jo ioamarttere giooeiriai1e e� viai1giano ipletr Il'.Alocoirdio 
JJJell SIUJ<> 1oompf!Je1siso. La vaill1d~t� del oogoi1ameruto n. 974/71 noln pu� 
quiilnJdi 1e\SIS1ere \�lllif�JCI�Ja.tla idlaJil'airit. II del G.A.T.T., in !l'leffia:ziiicme� ailil'accm'do 
1Jamiffal1.'lilo del H Oibtobre 196.9. 

:n OollliSl~gl!�lo 15101S1Jiene che dii r�ISUl1tarbo non cambila ove sii pQlllga H. 
it'legOILamellllto n. 9�74/71 a ll"laffirionrtio �con illa 'baini!ffia dogianiailJe comune (regOl1aimeinto 
del COll'.l!siigiJJ�lo n. 950/68, modliJfi.icarto dall rergioiliamenito dlell CrOlns1gw1o 
120 diicembrre 1971 n. 1/72) �La quaille r.ijpiro1dillloo 11e coooessd:olllli :fla.rtJte 
JiJrl �sedie G.A.T.T. 

In pll'limo lliuogio, dit Collllsilgi1i'O 'lliOil pen\sa che git'liirn.piOll'lti compoosaitiiv\i. 
r1foaidlaino sotrtio ilJa rtariffa dorgiainaiLe 100llll!U!lle�. H iJJOll"O folllidlamoo.rtio glirurrlifd'�IC'O 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

� diivieiriso e -come per 1 !Pl"eldJeVti, mmz:iJOIDlaihl. lllieilila iflalrli.ffa dloiglamrle 
comUIIlle a itirtio!lio pmiamente i!n.;fiormaitJiJVlo -OIC1C10lt'II'lel00bbe un'8iIJIPosliita 
dt:tspomi:onie pieir a;>1ot&llli eq'UlilpaJrlaire iaii dazli ciolllJSloillildaitlii. 

In ogtn1i �etaisio, �cioil. 11ieg.o!lJamanroo n. 9 7 4 I 71 ,lill Co1I1Jsiig(ld!o p'OltJeva deirogiaire 
1ail. lI'legiooamffillto !Il. 950I 6'6 100!Il dilspoSlirztllom deisrtiilniarte a previallere 
su .qUJes1Jo ilil. quarnrtio iex specialis. -(Omissis). 

(Omissis). -D) Osservazioni del Governo tedesco. 

(Omissis). -Gil'd!mpcxr'1li 1ciompoosartiivli non poissiono e1siseire con1S1Ldeir1atd. 
come dalZli dogia1I1JaWi aii sensi idieilll"airt. II dell G.A.T.T. Si fu'iatita pdiuttoistio 
di un itrritbuto sui generis, �CIOOJJdiizi:iJOllllaito dlailllia 'ildibelt'laJZli.1ooe dleli .ciambi 
e dailllla strurbturria dellJl'or.g1ainiiiz2la1.2l�IOllle deli me11iooti agxdicioilli. 

Bein.icih� '.la CommiJsswone 1sl:Ua 1QIIllch'�essa teiniuta a�.\1'01ss1e[["V'anza deWl'Accoodo 
Genie!I'�awe .SIU!l Oommel'loio e 1sui!JLe Ta!I'difie DoganiaJd (G.A.T.T.), d 
Sl�IIligollii non possono rlJuttavta :l�rur viai!Jeive l"evielilltUJai!Je Woilia!2JiJOllle deilJl'.AiCICIOII'dJO 
ste!Slso g�1aicich� llia iseini1Jeraa 12 dik1em.bI'le 11972 ~C1a1UJs1e !l"�IUnlite 21-214/72, 
JinrbeiN1JartWOllllail FiJ:'IUJiit Oompiany) ha a:ffiermaito che l'Aiccoll"cfo. hn.ipolille obMighi 
unfoamelillte aig11li Sta:td, sen.2la 1aV'ere effica1ctlia dilr1etta a :l�avore ded. 
oiJttadJiinli di questi. -(Omissis). 

In diritto (Omissis). -Oon la tierzm questiJonie si cmede allil!a CQII'ite 

se llia vialld!diit� deil il'1egioiliamento n. 974171 e tl!ed. iregoilarrnen.ti d'011ltuaizliio1I1Je 

non possa eL"'ISelI'e I�lrlfi�CJ�lartla daill1a 001costanza che gl'irmpOII'rtJi comperuslaltti:Vli 

dli OUJi toorttalSli, ag.g�!U1I1ge!tl.d�Qfli ail. piieilliie'V'O�, co1srt:�Jtullis1cio!l1!0 un OOelI'e lboibale 

rupeiriioive a queill1o de1i daZii co:nlsio1lildarfil. lllleihl'ambtto� de�l' Aiccoodo, Gene


rawe SUJlWe ta!I'1iffe e SJuJ. commer.cio (G.A.T.T.) -in piros~e.guio delJ:lJomi


111aito Aiccoll'1dio Gelliecr.'18.11e -per �lia voce dloga1I1ial1.e 04.04. 

In :foa:-zia dcllia colllicieissdone �1lall"i:ffiard1a 1Clhe ritsuiLta da un AiccOII'do Sltli


pu;liaJto :iJl 6 ottobre 196'9, ai soosi 1dleilil'acrt. XXVIII delil'Accomo Gelille


Tlalie, fu-a ilia Comurnd1t� e i!Ja Svd.z2lelJ.'la (G.U. n. L 257, dleil 13 ottobre 196'9, 

1pag. 3), 1i daizJi. dogiallliaJli. ISIUllile dmporrtaZJiJoni dli Emmelillthail e di GII'uy�re 

(V'oce 04.04 A I a ex 2) sono cODJsollildiartii mi 7 ,5 u.rc. iiJl qUJil:nta11Je, e qUlel31ta 

aill1qUJoitia figurria, soitito La rubrliica � a�.Itquota dei dlazd. convie111Zilo1I11ailli ,, , ne(l


1l'ai!Jlegiarbo II deWla ta!l'li:ffia dogiao:i:alJJe comU!llle dm v1g�me al momenrtJo drell.'lia 

1�impcxr'1lae:to1I1Je di ICIUli � 1caiusa (Rego!Jame1Ill1lo de� Oonsiiigi!Jio 28 g1iug1I110 1~68, 

n. 9"50, modlilf�ciato diail ~ego1amento de� Co1I1Jsli1giliiJo 20 dicembre 1971, ruum&
o lf7.2; G. U. n. L 1/72). 
E' paicilfi.ico chre, aggliiwngendolsd il'a(!Ji,quota dleil!l'iim'PO!rto compe1t11siaibiJvo 
a que�llia dell plI'eill�leVQ ll'\ilslcosso sullilie .s1Jesse mea:-cii, ne :rdiS!UJlrta UIIl. 01I1Jeire 
superdiore all 1la1SS10 c01I1Jso1JJiidaito dli 7,5 u.�c. dil qUJililltJalle. 

L'iai1ltr1ilcie n�lilia oaUJsa pl'I�lncd!pailie sostiiJene che, peir �a parie eiociedieinte 

�fil d1azdJo oon1S1oillildartio, il.'.impolt'ibo �compoosatiiivo m queisttooe � i!n. oOlllitr�lslto 

356 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

. -�-���~' 

sila �Con J.'airt. II deilil' Aicciordo. Generia;le, sia 100111 qU1anto disposto d!a�Wa 

1Jaxiiff.a dogaltllail1e comune. 

La V'alldidlirt�, ali 'SIOOsi dlei1l'1airt. 177 del Trattato. degli atti emessi dla1He 
ist:iituziilo!Illi pu� ess1er1e iinfiuenziarba da l.IDa norima di dilritto funterniaziiiooale 
soilrbainto qU1al1ora detta norma �Siia vii1nco1altllte ip1er wa ComWillit� ed attr1i:bU1iisca 
aii �SJmgoJii 1ciiJttaidliinii rdli quelsta 1iil dilrii11Jto di esiigel'lllle g.iudiizliiallmerute 
l'osseTVlalI1Zia. 

Ai 1soosi deJil'iaJl'lt. II deihl'Acewdo Gooe:ralJe, ila 1coneessi10I11e trurliffiairliia 
i111 qU1estiiooe � vt�llllcoli�lllllte per La Coommirt�. 

Si devie ilnootre ista.billiiire, quilndli, �Se il'Accordo Geinerailie, e iLn fuspeeiie 
!l'art. II, 1attrtllbU1ilse�Jlllo 1aii 1s�llllgo1i c:ilttaidJ�lllli deil!lia Comunirt� .hl. �liJrlLtto di 
:tiair VlallJwe 1iin gi:iiU1dliizliio 1Le pr01prti1e dilsposii2'lilo!Illi 1cointTo wa viailiiidlirt� dii un 
atto �eomunwair:iio. A rbai1e 1scopo, si devie a vier ['liiguardo ailwo 1.s1pliriilto, ailWa 
strurttuiria e iaillia lettera dieilil'Accordo stesso. 

Questo, foodla1bo -~.1i 1soosi del 1suo ipreaimbolo -sul prdiniciilpio dli 
11JJegoziilarbi .dJa �eoodluirisi 1su � una base di :rteeiiprociirt� e di va'llfbaiggiio mutuii 
�, � 1CM"1atteriizZ!alto dai111a g1rlaJlllde flessilbiillilt� deihlie �sue diilspol.s:i1ziiolllli, liln 
.ispecile dli qU1elile (flelliai1Ji:v;e aJiLa possilbill:iJt� di deroghe, ad provvedlimeintd 
ammessi d!n 1C1aJS1i di diffioolrt� 1eoce2'lii0lllailli ed a!lilla oompoSi:ZJi!OI�lle diellilie contriov;
erisile :fuia i oontraenrtii. 

E'ria 1i priovviedlilmenti 1contemp1arbi per 11Ja composiizlil()lne ooll1e COIIllt!ro-' 
versile l!"liientrano llie Tliichiileste o proposte sooiltte dJa � esam:�llllair1e con comprenlsti!
cme �, g1]Ji a1ciciwtaimeniti ev�ootUJailmente 1segiuiti da ll'laeciomaillldiaZlilonii, 
ilie 1dieiliilbeiraziiionii. o dleciisiond. delllie pairti oonrbra1eniti, :i!vti �ciompresa ql\JlellllJa 
di 1aur1Joo:iilzziatr1e detea:immti cOOlltlraenrtJi a 1sospeo:11dlere, !111ei confuoicmtti dli atLtri, 
J',aippil:i1C1a7JLOilie dli qU1aiLsiJaisii OOll!Clepisi:one od ailJtlro obbil�1go derli:vianrbe daill'Accordo 
Geinell'lallie ed 1iinfine, 1iin �caiso di s�fraitta :sospe111slii01I1Je, llia :liaicoillt� 
de1Jl'interiess1a1Jo di reoedell"e dailll'iaiccordio stesso. 

Lnfi!Ille, per lill calsio run ouii., dJn �segud1to 1aid un !iimpe,gno ais:sU!IlJto :iJn. ;llor.2la 
delil'.Alcoor�dio Gooeriai1e o aid IUJDJa conoeSISliJOIIlle ll"lelliativa ad una p['lefetreiillZla, 
determmaiti pr'Old'Ulb1Joll'li rubiiscarno, o Tliisch:ilno dli subiire, 'll!Il dian1I110 gmave, 
l"airit. XIX 1aiu1toriiizz1a I�ll 001rnbl'laioote a 1sospoodlere IUJillll1aiterailmeinte l'efficaiciiia 
deilil'ilmpeg1n10, OOIIrlle p!UXe a TievocaiJ'le o a modliftcaire .la cOllleessiicme, siia 
d01po iavier se!Ilfbilto tutit:ii g1i ailtri 1conrbriaenti senza eissere g�1un11Ji aid un 
1aicicoll'ldio con gld. I�IIlftelriessaiti, si1a a'lllche, 1iin ClaJEJo d'ucr:-.gieinza ed liln viila !p(l"IOIVV!
ilsoo:'i!a, �selllZJa avieirilli sentiti. 

QU1anrto priec:ede � 1suffici!ein1Je a dilm01s1Jriaire che, trOVJa1I11do1si m un 
-0ontesto 1siff1ai1Jto, 1l'airrt. II idellil'Aeciorid10 Geineriailie n:on ait1Jrl1bulilsce ali silin.gioilii 
oittaidmi deil!La Comulilli!t� 1i!l dntto di e1siigell"Ille giirudli:zJiJallimenrtle la 
oss1erviainzia. 

La �ciiir.costainizia 1ch:e talliune vioci dogainallii arbbi!mo 001sitiirbu!iJ1Jo oggiebto 
dli 1aocoridii ibi!Laiteriailli, 1st~p1U11ati iaii 1sensi dlelJl'a(l"lt. XXVIII .dleilil'.Ac:cor1dlo Generiallie 
1ail1Lo 1soopo di mod:�ficial!"le o di l!'levociaire ieonc:eissi1oni .tacr:lifl�al!'lile OOJtie".