:J XX -N. 2 MARZO -APRILE 1968 


RASSEGNA 


ELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1968 


ABBONAMENTI 

ANNO � � � � � � � � � � � � � � � � � � . .� � � � � � � � � � � � � L. 7.500 
UN NUMERO SEPARATO � � � . � .. .. � � .. . � � . � � 1.300 


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LIBRERIA DELLO STATO � PIAZZA G. VERDI, 10 � ROMA 
e/e postale 1/40500 

Stampato in Italia � Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(7213823) Roma, 1968 � Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 


INDICE 


Parte prima: GIURISPRUDENZA 

ezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAl:E E INTERNA


ZIONALE pag. 149 
ezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
li rns 
,ezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE li 207 
ezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATNA li 231 
ezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA li 237 
.ezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUB.
BUCHE, APPALTI E FORNITURE li 272 
�ezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE li 345 

'arte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

:ASSEGNA DI DOTTR�INA .. pag. 33 
:ASSEGNA DI LEGISLAZIONE � 39 
:ONSULTAZIONI . . . . . . li 53 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 

Le sezioni della pa.rte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvoca.ti: 
llichele Savarese, Be�nedetto Saccari, P�ietro De Fra:ndsci, Ugo Gargiulo, Ma�rio 
FanelJ.i, Franco Carusi, Antonino Terranova 


Le ra�ssegne di dottrina e legislazione dagli avvocati: 
Luig.i Mazzella e Arturo Ma�rzano 



I I 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


~CQUE PUBBLICHE 

-Competenza e giurisdizione 
Tribunale Superiore AA.PP. Giurisdizione 
speciale di legittimit� 
-Titolari di interessi semplici, 
di natura collettiva, non 
soggettivati e di interessi pubblici 
connessi alla derivazione e utilizzazione 
di acque pubbliche Legittimazione 
attiva -Non sussiste, 
con nota di G. ALBISINNI, 

272. 
-Concessione -Danni derivati a 
precedente concessionario da 
provvedimenti di concei;;sione assentiti 
ad altri -Azione di riconoscimento 
nei confronti della 
Amministrazione concedente 
Proponibilit�, con nota di G . .ALBISINNI, 
278. 
-Concessione -Diritti che si pretendano 
lesi dalla avvenuta concessione 
-Ricorso ex art. 18 t.u. 
11 dicembre 1933, n. 1775 -Termini 
relativi Applicabilit� 
esclusivamente nei confronti di 
coloro che hanno partecipato 
al procedimento amministrativo 
conclusosi con il decreto di concessione, 
con nota di G . .ALBISINNL, 
278. 

WMINISTRAZIONE DELLO STATO 


-Responsabilit� civile -Atti del 
giudice -Responsabilit� personale 
accanto a quella dello Stato 
-Illegittimit� costituzionale Esclusione, 
149. 

-V. anche Caccia e pesca, Competenza. 


\PPALTO 

-Appalto di opere pubbliche Appalti 
di opere dipendenti dal 
Ministero dei Lavori Pubblici Facolt� 
dell'Amministrazione di 
apportare in corso d'opera variazioni 
di progetto -Diritto dell'appaltatore 
ad un compenso 
per le spese sostenute per le misurazioni 
e le altre operazioni 

preordinate alle modifiche del 
progetto -Sussiste, 324. 

-Appalto di opere pubbliche Appalto 
a prezzi unitari -Elenco 
dei prezzi contenuti nel capitolato 
speciale sottoscritto dall'appaltatore 
-Vincolativit� per 
l'appaltatore -Presupposti e limiti, 
324. 

-Appalto di opere pubbliche Appalto 
di costruzione di case per 
lavoratori -Ritardo della stazione 
appaltante a provvedere in 
ordine alla approvazione del collaudo 
-Violazione di diritto soggettivo 
dell'appaltatore alla pronuncia 
sul collaudo -Sussiste Domanda 
di arbitrato -Competenza 
del Collegio arbitrale ad 
accertare l'inadempienza della 
Amministrazione (all'obbligo di 
provvedere tempestivamente sull'approvazione 
del collaudo) 
quale presupposto di ammissibilit� 
della domanda arbitrale pur 
in mancanza di approvazione del 
collaudo -Sussiste, 288. 

-Appalto di opere pubbliche Attivit� 
strumentale della P. A. Natura 
privatistica del rapporto 
salvo alcune regole particolari Sussiste, 
288. 

-Appalto di opere pubbliche Condizioni 
di contratto -Facolt� 
dell'Amministrazione committente 
di stabilire unilateralmente 
nuove condizioni integrative 
della disciplina del rapporto Esclusione, 
288. 

-Appalto di opere pubbliche Difficolt� 
di esecuzione derivante 
da cause geologiche, idriche e simili 
non previste dalle parti Notevole 
aggravio dell'onerosit� 
della prestazione dell'appaltatore 
-Diritto dell'appaltatore ad 
un equo compenso -Sussiste Liquidazione 
-Criteri -Applicazione 
del ribasso d'asta -Esclusione, 
323. 

-Appalto di opere pubbliche Domanda 
di arbitrato -Domanda 
riconvenzionale -Materia con



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sensualmente ed immutabilmente 
deferita daile parti alla de.cisione 
degli arbitri -Successiva 
domanda nuova di una delle parti 
-Inammissibilit�, 289. 

-Appalto di opere pubbliche Natura 
di contratto commutativo 
e non aleatorio -Sussiste Rischio 
economico dell'appaltatore 
-Concetto -Estensione di 
maggiori oneri derivanti da variazione 
della durata dell'appalto 
imputabili all'Amministrazione 
committente -Esclusione Rilevanza 
fondamentale della 
determinazione del termine di 
esecuzione dei lavori -Sussiste, 

289. 
-Appalto di opere pubbliche Onere 
delle riserve -Contabilit� 
provvisoria -Limiti di operativit� 
dell'onere, 323. 

-Appalto di opere pubbliche Onere 
delle riserve -Espresso riconoscimento 
da parte dell'Amministrazione 
delle tempestivit� 
delle riserve dell'appaltatore Preclusione 
nel successivo giudizio 
arbitrale dell'eccezione di 
decadenza -Sussiste, 323. 

-Appalto di opere pubbliche Onere 
delle riserve -Sovvertimenti:> 
della natura qualitativa 
delle prestazioni previste dai 
prezzi di elenco -Momento in 
cui l'onere diviene operante, 323. 

- 
Appalto di opere pubbliche Registro 
di contabilit� -Obbligo 
d'iscrizione -Oggetto -Fatti dannosi 
continuativi -Esclusione, 

289. 
-Appalto di opere pubbliche Riserve 
dell'appaltatore -Onere 
di iscrizione in contabilit� 
Presupposto -Regolare, tempestiva 
formazione dei documenti 
contabili -Sussiste, 289. 

-Appalto di opere pubbliche Termine 
finale di esecuzione dei 
lavori -Proroga -Concetto, 289. 

- 
V. anche Imposta di registro. 

AVVOCATI E PROCURATORI 

-Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza -Pagamento di contributi 
da parte di non iscritti 
all'albo degli Avvocati e Procuratori 
-Illegittimit� costituzionale 
".' Esclusione, 171. 

CACCIA E PESCA 

-Amministrazioni Provinciali 
Attribuzioni in materia di pesca 
-Rappresentanza legale di diritti 
e interessi legittimi di taluni 
determinati soggetti (proprietari 
e coltivatori dei fondi rivieraschi 
-pescatori) -Possibilit� di 
sostituzione processuale -Non 
sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 
272. 

-Enti autarchici -Poteri di vigilanza, 
assistenza e profilassi in 
materia di igiene e salute pubblica 
-Amministrazioni Provinciali 
-Poteri di disciplina e tutela 
della pesca e dell'ittiofauna 
nelle acque interne -Speciale 
interesse pubblico connesso alle 
materie di competenza -Legittimazione 
alla impugnativa di atti 
e provvedimenti dell'Amministrazione 
Statale che ledano tale 
interesse -Non sussiste, con nota 
di G. ALBISINNI, 272. 

- 
V. anche Competenza. ~ 

Ifil

COMPETENZA E GIURISDIZIONE. 

-Amministrazione dello Stato e 
degli enti pubblici -Provvedimenti 
di urgenza -Inammissibilit� 
-Limiti, 192. 

-Piani regolatori -Efficacia vincolante 
in pendenza di approvazione 
-Insussistenza -Regola


I

menti edilizi -Autorizzazione di 
costruzioni in deroga -Mancanza 
di norme che la prevedevano 


I

-Difetto di potere della P .A. Diritto 
soggettivo del privato nei 
confronti dell'autorizzato -Giurisdizione 
del Giudice ordinario Fattispecie, 
185. 


-Provvedimenti di urgenza -Questione 
di giurisdizione -Configurabilit� 
-Regolamento preventivo 
di giurisdizione -Proponi.:. 
bilit�, 191. 

-Rapporto di impiego tra i Convitti 
nazionale e il personale 
insegnante nelle scuole da essi 
gestite -Impiego pubblico Esclusione 
-Controversie -Giurisdizione 
del Giudice ordinario, 
189, 

-Regolamento di competenza Provvedimenti 
impugnabili 
Ordinanza del Pretore in ordine 


INDICE VII 

alla dedotta irregolarit� di notifica 
del pignoramento e dell'atto 
di citazione del terzo -Esclusione, 
211. 

-Respcmsabilit� civile -Omesso o 
irregolare versamento dei contributi 
agli istituti previdenziali 
da parte di enti pubblici -Autonomia 
del rapporto di previdenza 
dal rapporto di prestazione 
di opera -Giurisdizione esclusiva 
del Giudice amministrativo Insussistenza 
-Giurisdizione del 
Giudice ordinario, 199. 

-Riserva di. caccia -Concessione 
costitutiva -Diversa posizione 
del concessionario nei confronti 
dei terzi e nei confronti della 

P. A. -Effetti, 204. 
-V. anche Acque pubbliche. 
~ONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO 

-Contratti della P. A. -Licitazione 
privata o asta pubblica -Verbale 
di aggiudicazione -Tiene 
luogo della stipulazione del contratto 
-Valore contrattuale dell'aggiudicazione 
anche nel caso 
che nella prevista successiva formale 
stipulazione l'appaltatore 
debba procedere alla presentazione 
del supplente -Sussiste Estensione 
dei principi ai contratti 
degli Istituti autonomi per le 
case popolari -Ammissibilit�, 

256. 
-Contratti della p. a. -Verbale di 
aggiudicazione a seguito di licitazione 
privata -Equivalenza al 
contratto -Approvazione -Ap


provazione implicita -Ammissibilit� 
-Condizioni -Fattispecie 
in tema di contratto di appalto 
di lavori pubblici ceduto ad un 
terzo prima dell'approvazione, 

262. 
-V. anche Imposta di registro. 
CONTRATTI AGRARI 

-Proroga legale -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 160. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Giudizi di legittimit� costituzionale 
in via incidentale -Disposizioni 
connesse a quelle denunciate 
-Competenza del Giudice 
a quo -Esclusione, 152. 

COSA GIUDICATA 

-Limiti oggettivi -Dedotto e deducibile, 
207. 
-V. anche Giustizia amministrativa. 


� COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-Leggi che importano nuove o 
maggiori spese -Indicazione dei 
mezzi per farvi fronte -Legge 
regionale siciliana 21 marzo 1967 
-Illegittimit� costituzionale, 161. 

-Libert� di associazione -S.I.A.E. 
Diritto esclusivo di rappresentare 
gli autori -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 179. 

-V. anche Amministrazione dello 
Stato, Avvocati e procuratori, 
Contratti agrari, Corte Costituzionale, 
Demanio e patrimonio, 
Finanza locale, Giudizi di legitti


mit� costituzionale, Imposte e 
tasse, Ordini professionali, Reato, 
Sicilia. 

DANNI DI GUERRA 

-Beni perduti all'estero per trattato 
di pace -Valutazione -Criteri 
-Non rispondenza al valore 
reale dei beni -Discrezionalit� 
amministrativa -Azienda -Criterio 
di stima -Avviamento Esclusione, 
231. 

-Beni perduti all'estero per trattato 
di pace -Valutazione -Criteri 
-Stima suppletiva prevista 
dal D.P .R. 17 agosto 1955, n. 946, 
art. 5, lett. b -Apprezzamento 
tecnico -Discrezionalit� -Insindacabilit�, 
231. 

-Contributo di ricostruzione -Beni 
ripristinati prima dell'entrata 
in vigore della legge n. 968 del 
1953 -Pretesa al contributo Sussiste, 
233. 

-Contributo di ricostruzione -Ripristino 
-Nozione, 233. 

DEMANIO E PATRIMONIO 

-Demanio marittimo -Piattaforma 
continentale marittima -Potere 
di ricerca e coltivazione 
degli idrocarburi liquidi e gassosi 
-Spetta allo Stato, 163. 


vm RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
ENERGIA ELETTRICA -Agevolazioni -Decadenza -Age


I


I


volazioni consistenti nell'applica


-ENEL -Conferenze periodiche 


zione della tassa fissa e non gi� %

Modalit� Competenza dello 

in una parziale riduzione dell'im~ 


Stato e non della Regione, 232. 

posta proporzionale -Norma sul-
ENEL -Conferenze periodiche -la decadenza per tardiva registra


I

Nozione -Collegio deliberante -zione -Applicabilit�, 256. 
Esclusione -Rappresentanti del


-Agevolazioni Decadenza

la Regione, uno o pi� -Irrile


Agevolazioni previste dalla stessa 

vanza, 232. 

legge organica del registro -Ap


I

plicabilit� della norma sulla de


FINANZA LOCALE 

cadenza per tardiva registrazio-
Imposta di consumo -Mancato ne -Sussiste -Agevolazioni 

esaurimento della procedura amconsistenti 
nell'applicazione della 
ministrativa -Divieto al giudice tassa fissa e non gi� in una pardi 
condannare nelle spese di lite ziale riduzione dell'ordinaria im


lAmministrazione soccombente -posta -Applicabilit� della norma 
Illegittimit� costituzionale, 184. sulla decadenza -Sussiste, 237. 
-Agevolazioni -Enti comunali di 
GIUDIZI DI LEGITTIMIT� COSTIconsumo 
-Parificazione agli efTUZIONALE 
fetti fiscali alle Amministrazioni 
dello Stato -Natura del beneficio 

-In via incidentale -Norma aven


-Applicabilit� ai soli atti posti

te natura regolamentare -Inam


in essere nell'interesse degli enti

missibilit� della questione, 162. 

e stipulati dai medesimi, 269. 

-In via principale -Cessazione 

-Agevolazioni -Societ� coopera


della materia del contendere 


tiva edilizia -Assegnazione di

Si verifica solo quando una legge 

una casa, da utilizzare a sede dei

successiva impedisca ogni effetto 

propri uffici, ad una societ� im


della legge impugnata, 176. 

mobiliare socia di una coopera-
V. anche Corte Costituzionale. tiva edilizia -.Applicabilit� delle 
agevolazioni, 253. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Atti soggetti ad approvazione 


-Giudicato -In tema di diritti Appalto di opere pubbliche soggettivi 
rientranti nella giuriConsegna 
dei lavori prima della 
dizione esclusiva del giudice amapprovazione 
-Eseguibilit� anministrativo 
-Limiti, 232. ticipata dello stesso contratto di 
appalto e non stipula di una auIMPIEGO 
PUBBLICO tonoma diversa convenzione Conseguente 
decorrenza del ter


-V. Competenza. 

mine di registrazione del conIMPOSTA 
DI REGISTRO tratto -Applicabilit� dell'imposta 
con riguardo all'intero rap


-Agevolazioni -Consorzi agrari 


porto e non limitatamente all'im


Agevolazioni previste dall'artico


porto dei lavori che in concreto

lo 38 del d. 1. 7 maggio 1948, nu


possano essere anticipatamente

mero 1235 -Natura -Applica


eseguiti, 237. 

bilit� agli atti posti in essere per 

il trapasso di diritti e di obbliga


-Atti soggetti' ad approvazione Cessione 
di un contratto prima

zioni nei confronti dei Consorzi 

agrari e della Federazione dei 

dell'approvazione -Termine di 
consorzi agrari in conseguenza 

registrazione del contratto ceduto 
-Decorrenza in ogni caso dal


della loro trasformazione da enti 

l'approvazione (anche implicita)

di diritto pubblico in societ� coo


perative di diritto privato -Inap


e non dalla data, e per effetto, 
plicabilit� ad atti connessi 

con del contratto di cessione, 262. 
le finalit� istituzionali dei Con-
Atti soggetti ad approvazione sorzi 
o della Federazione ma non Registrazione -Termine -Dispoin 
rapporto di derivazione necessizione 
dell'art. 81 della legge 
saria, o almeno diretta, della organica per la decorrenza del 
detta trasformazione, 250. termine � dal giorno in cui l'atto 



INDICE 
IX-

sia divenuto altrimenti eseguibile 
� -Applicabilit� sia agli atti 
e che non possono avere esecuzione 
senza che sia trascorso un 
intervallo di tempo fissato dalla 
legge � sia a quelli soggetti ad 
approvazione od omologazione 
che divengano eseguibili prima 
di essere approvati od omologati, 

237. 
-Cessione di contratto di appalto Obbligazione 
di imposta anche 
per il contratto ceduto -Sussiste 
-Registrazione dell'atto di cessione 
-Tassazione per enunciazione 
del contratto ceduto -Legittimit�, 
262. 
-Contratti della p. a. -Appalti Aggiudicazione 
a seguito di asta 
pubblica o licitazione privata Appalti 
stipulati dagli Istituti per 
le case popolari secondo le norme 
del capitolato generale della 
Gestione INA-Casa -Registrazione 
dei relativi verbali di aggiudicazione 
-Termine -Decorrenza, 
256. 
-Imposta ipotecaria -Agevolazioni 
-Credito agrario -Operazioni 
di credito per l'acquisto di macchine 
agricole (1. 25 luglio 1952, 

n. 949) -Costituiscono operazioni 
di credito agrario di esercizio Conseguente 
necessit� del regolamento 
delle operazioni col rilascio 
di cambiali agrarie ai fini 
dell'applicazione dei benefici fiscali, 
247. 
� 
V. anche Imposte e tasse in genere. 


!.[POSTA SULLE SOCIET� 

� Privilegi -Privilegio speciale 
sugli immobili compresi nel patrimonio 
sociale -Esclusione, 

244. 
!.'.[POSTE E TASSE IN GENERE 

� Imposte di registro -Agevolazioni 
-Interpretazione delle norme 
che concedono agevolazioni 
Criteri, 250. 

, Imposte dirette -Azione penale 
non subordinata all'accertamento 
definitivo -Delega al Governo 
di emanare il testo unico -Disposizione 
dell'art. 252 t. u. che 
subordina l'azione penale all'accertamento 
definitivo delle im


poste -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 180. 

-Ingiunzione -Giudizio di opposizione 
-Natura ed oggetto Deduzione 
in giudizio di un diverso 
titolo a fondamento della 
pretesa tributaria -Legittimit�, 

262. 
IMPUGNAZIONE 

-Revocazione -Domanda -Amministrazione 
dello Stato -Ter.
mine -Decorrenza, 220. 

-Revocazione -Scoperta di documenti 
decisivi -Conoscenza della 
parte -Concetto, 220. 

-Revocazione -Sospensione del 
termine per ricorrere in Cassazione 
-Inammissibilit� della domanda 
-Irrilevanza, 213. 

INGIUNZIONE 

-Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet� 
del Pretore -Natura Omessa 
menzione sulla copia notificata 
-Inefficacia dell'atto Incompleta 
trascrizione -Irrilevanza, 
216. 

-Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet� 
Omessa menzione 
nella copia notificata -Vis esecutiva 
-Non sussiste, 216. 

-Ingiunzione -Ingiunzione fiscale 
-Visto di esecutoriet� -Firma 
del Pretore -Firmato � illeggibile 
sulla copia notificata � 
Notifica -Vis esecutiva -Sussiste, 
216. 

-V. anche Imposte e Tasse in genere. 


OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 
-Cessione di contratto -Nozione, 

261. 
-Inadempimento delle obbligazioni 
principali -Risoluzione del 
contratto -Accertamento della 
importanza dell'inadempimento Irrilevanza, 
207. 

ORDINI PROFESSIONALI 

-Ordine dei giornalisti -Esclusione 
dall'albo per gli stranieri cittadini 
di uno Stato che non pratichi 
la reciprocit� -Stato che 
impedisca l'esercizio delle libert� 
democratiche -Illegittimit� 
dell'esclusione, 152. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

~ 


-Ordine dei giornalisti -Impugnazione 
delle deliberazioni 
adottate dal Consiglio -Composizioni 
integrate del Tribunale e 
della Corte di Appello -Violazione 
dell'indipendenza del Giudice 
-Illegittimit� costituzionale, 

152. 
-Ordine dei giornalisti -Norme 
disciplinanti l'accesso all'albo Violazione 
del principio della libera 
manifestazione del pensiero 
-Esclusione, 152. 

PIANO REGOLATORE 
-Osservazione dei privati -Omesso 
esame -Effetti, 236. 
-V. anche Competenze, Propriet�. 

PROCEDIMENTO CIVILE 
-Prova in genere -Eccezione Onere 
della prova -Criteri, 213. 
-V. anche Compef;enza. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Contestazione dell'accusa -Reato 
concorrente non regolarmente 
contestato -Pronuncie assolutorie 
-Nullit� -Esclusione, con 
note di P. DI TARSIA, 345. 

PROPRIET� 

-Edifici fronteggianti ai lati di 
strada pubblica -Interesse legittimo 
al rispetto delle norme 
regolamentari relative alla distanza 
dell'altezza -Violazioni di 
tali norme -Diritto al risarcimento 
dei danni -Sussiste, 185. 

REATO 

-Concorso di reati -Contestazione 
dell'accus~ -Impugnazioni Contestazione 
di reati concorrenti 
-Successiva alla chiusura del 
dibattimento -Possibilit� -Impugnazione 
in via autonoma inammissibilit�, 
con note di P. 
DI TARSIA, 345. 

� -Frodi nella preparazione di mosti, 
vini e aceti -Registri di carico 
e scarico -Illegittimit� costituzionale, 
Esclusione, 183. 

REQUISIZIONI 

-Requisizioni per conto delle forze 
armate alleate -Procedimento 

amministrativo per indennizzo 


I

Presupposto processuale -Proce


dimento compiuto vigente il r. 

i

d.l. 21 maggio 1946, n. 451 -SucN


cessiva disciplina dettata dalla 
legge n. 10 del 1951 -Necessit� ili 
di nuovo procedimento ammini


I ili 

strativo -Non sussiste, 223. 

RESPONSABILIT� CIVILE 

-Condanna generica al risarcimento 
dei danni -Accertamento di 
fatti potenzialmente produttivi 
di conseguenze dannose -Sufficienza 
-Necessit� di accertare 
l'esistenza dei danni risarcibili Insussistenza, 
185. 

-Pubblicazioni a mezzo della stam� 
pa -Diritto di cronaca -Limiti, 

228. 
- 
V. anche Amministrazione dello 
Stato, Competenza. 

REVOCAZIONE 

- 
V. Impugnazione. 

SICILIA 

-Legge di estensione ai membri 
dell'Assemblea Regionale delle 
disposizioni gi� vigenti per i 
membri del Parlamento nazionale 
-Illegittimit� costituzionale, 

176. 
- 
Legge regionale sulla liquidazione 
dell'Ente siciliano per le case 
dei lavoratori -Violazione delle 
norme statutarie e dell'obbligo di 
copertura finanziaria -Esclusione, 
170. 

SOCIET� 

-Societ� cooperativa -Scopo mutualistico 
-RiferibHit� alla sola 
societ� e non anche alle persone 
dei soci -Sufficienza -Societ� 
avente scopo di lucro socia di 
una societ�: cooperativa edilizia Ammissibilit�, 
253. 


- 
V. anche Imposta di registro. 

STAMPA 

- 
V. Responsabilit� civile. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


:ORTE COSTITUZIONALE 

4 marzo 1968, n. 2 pag. 149 
3 marzo 1968, n. 11 152 
8 marzo 1968, n. 16 160 
8 marzo 1968, n. 17 161 
8 marzo 1968, n. 18 162 
7 aprile 1968, n. 21 163 
7 aprile 1968, n. 22 170 
7 aprile 1968, n. 23 170 
7 aprile 1968, n. 24 � 176 
7 aprile 1968, n. 25 179 
O aprile 1968, n. 32 180 
O aprile 1968, n. 34 183 
6 aprile 1968, n. 38 184 

GIURISDIZIONI CIVILI 

:ORTE DI CASSAZIONE 

,ez. Un., 29 maggio 1967, n. 1169 pag. 237 
,ez. I, 23 ottobre 1967, n. 2613 . 244 
,ez. I, 30 novembre 1967, n. 2858 247 
.ez. I, 12 dicembre 1967, n. 2933 250 
iez. I, 13 dicembre 1967, n. 2943 . 252 
iez. III, 21 dicembre 1967, n. 3003 228 
:ez. I, 8 gennaio 1968, n. 27 207 
,ez. I, 3 febbraio 1968, n. 349 . 256 
,ez. Un., 7 marzo 1968, n. 729 . 185 
iez. III, 8 marzo 1968, n. 771 . 211 
:ez. Un., 12 marzo 1968, n. 807 213 
iez. III, 18 marzo 1968, n. 878 . 216 
:ez. Un.; 30 marzo 1968, n. 975 261 
',ez. Un., 30 marzo 1968, n. 985 188 
:ez. I, 17 aprile 1968, n. 1130 . 220 
:ez. I, 17 aprile 1968, n. 1147 222 
:ez. Un., 18 aprile 1968, n. 1153 191 
iez. Un., 24 aprile 1968, n. 1250 199 
:ez. Un., 26 aprile 1968, n. 1264 204 
:ez. I, 26 aprile 1968, n. 1271 . 269 

~RIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 

1 gennaio 1968, n. 2 pag. 272 
marzo 1968, n. 5 . . . . . . . . . . . . 278 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

LODI ARBITRALI 

29 marzo 1968, n. 15 (Roma) pag. 288 
29 marzo 1968, n. 16 (Roma) 323 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 6 marzo 1968, n. 135 pag. 231 
Sez. IV, � 13 marzo 1968, n. 161 232 
Sez. IV, 15 marzo 1968, n. 164 232 
Sez. IV, 20 marzo 1968, n. 175 233 
Sez. IV, 29 marzo 1968, n. 195 . 236 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. II, 31 dicembre 1966, n. 765 . . . . . . . . . . . . . . pag. 345 

I

I 

. 

I 
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I 

I 


SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 
ASSEGNA DI DOTTRINA 
ARTHOLINI S., Interesse nazionale e competenza delle Regioni, 
nella giurisprudenza della Corte Costituzionaie, CEDAM, 
Padova, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B:ELt E., Potere regolamentare e struttura costituzionale, Giuffr�, 
Milano, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ERRI C., Note in tema di pronunce sulla giurisdizione. Pubblicazioni 
dell'Universitd di Pavia, Pavia 1968, . . . . . . . 
>E FINA S., Stato e Istituzione. Saggio per una revisione critica 
della teoria istituzionale del diritto, Giuffr�, Milano, 1967 
�mGA P., Il provvedimento amministrativo, Giuffr� editore, Milano, 
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pag. 
� 
37 
36 
35 
33 
38 
.ASSEGNA DI LEGISLAZIONE 
eggi e decreti (segnalazioni) . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39 
0 0RME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 
-Norme dichiarate incostituzionali: 
d. lg. C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367 art. 1, commi 
secondo e terzo, 2, 3, 4, 5 comma primo, secondo, 
terzo, quarto e quinto e art. 7 . . . . . . . 
legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45 . . . . . . 
legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63, comma terzo . 
legge reg. sic. approv. 23 giugno 1965, art. 1 . 
legge reg. sic. approv. 21 marzo 1967 . 
legge reg. sic. approv. 31 marzo 1967 . . . . 
pag. 39 
40 
40 
40 
41 
41 
-Norme delle quali � stata dichiarata non fondata la questione 
di legittimitd costituzionale: 
codice di procedura civile, art. 55, art. 74 . 
legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 180 . . 
d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 55 . . . 
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 252 . . 
legge 3 febbraio 1963, n. 69~ artt. 29, 33, 34 e 35 . 
legge 15 settembre 1964, n. 756, art. 14 . . . . 
d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 35, secondo comma 
legge 5 luglio 1965, n. 798, artt. 3 e 4 . . . . . . . 
legge 21 luglio 1967, n. 613, in particolare artt. 2, 43, 
45, 53 e ultimi sei commi della tabella .A . . . . . 
pag. 41 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
42 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 21 luglio 1967, n. 613, artt. 2, primo comma, 5 
secondo e terzo e quarto comma, 11, 17, primo e secondo 
comma, 20, terzo comma, 23, primo comma, 27, 
quarto e quinto comma, 32, primo comma, 33, primo 
e quinto comma, 35, primo comma, 40, 41, 42, 49, 53, 
54 e ogni altra disposizione connessa . . . . . . . pag. 43 

-No:rme detle quali � stato promosso giudizio di legittimit� 
costituziO'Tlale . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 43 

-Norme delte quali il giudizio di legittimit� costituzionale 
� stato definito con pronunce di inammissibilit� di manifesta 
infondatezza o di restituzione degli atti al giudice 
di merito . . � . . � � . . . . . � � . . � � � > 48 

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) 

Agricoltura . . 
Amministrazione pubblica 
Appalto 
Atti amministrativi 
Avvocati e Procuratori 
Banche .... 
Circolazione stradale 
Comuni e Province 
Contabilit� Generale 
dello Stato 
Contrabbando 
Contributi e Finanziamenti 
Cooperative 
Danni di guerra 
Dazi doganali 
Demanio . . . . . 
Diritto internazionale 
Donazione 
Edilizia Economica e 
Popolare . . . 
Esecuzione Fiscale 
Esecuzione forzata 
Espropriazione per p.u. 
Ferrovie 
Impiego pubblico 
Imposta di bollo 

pag. 53 

53 
53 

54: 

54 
� 54 
54 

� 
55 

> 
55 
55 

56 
56 
56 
57 
57 
57 
57 

> 57 
57 
58 
58 
58 
59 
,. 60 

Imposta di registro 
Imposta di ricchezza 
mobile 
Imposte e tasse 
Imposte varie 
Invalidi di guerra 
Lavoro 
Locazioni 
Lotto e Lotterie 
Mezzogiorno 
Mutuo 
Pensioni 
Pignoramento 
Poste e Telecomunicazioni 
. . . . 
Previdenza ed Assistenza 
Procedimento civile 
Propriet� . 
Propriet� intellettuale 
Reati finanziari 
Regioni 
Scambi e valute 
Sciopero 
Servit� 
Sindacati 
Societ� 
Trattato di Pace 

61 

62 
62 
62 
63 
64 
64 
64 
64 
64 
65 
65 

65 

65 
66 
� 66 
67 
67 
67 
67 
68 
> 68 
68 
> 68 
68 


PARTE PRIMA 



GIURISP.RUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE 


!ORTE COSTITUZIONALE, 14 marzo 1968, n. 2 -Pres. Sandulli -Rel. 
Branca -Fazio ( n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. 
avv. gen. dello Stato Agr�). 

..mministrazione pubblica -Responsabilit� civile -Atti del giudice Responsabilit� 
personale accanto a quella dello Stato -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 28: c. p. c. art. 55, 74). 

L'art. 28 della Costituzione ha inteso estendere a quanti agiscono 
1er io Stato quella responsabiZitd personale che prima era espressaiente 
prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, conseratori 
dei registri immobiliari). Esso, pertanto � applicabile anche per 
li atti del Giudice e del P. M. nelle ipotesi previste dagli articoli 55 

74 codice procedura civile (1). 

(Omissis). -1. -Si � sollevata questione di legittimit� costituionale 
degli artt. 55 �e 74 del codice di procedura civile, che limitano 
1 dolo, alla frode e alla concussione (e all'omissione di atti d'ufficio) 
:i responsabilit� personale dei magistrati: se ne denuncia il contrasto 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 23 novembre 1965 
el Tribunale di Bologna (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1966, n. 168). 
La sentenza contiene, nella motivazione, talune importanti affermazioni 
he integrano il dispositivo adottato. La prima riguarda la posizione della 
fagistratura nell'ordinamento dello Stato, con la precisazione che essa 
on si pone al di l� dello Stato, quale � legibus saluta ., fuori dall'orgaizzazione 
statale. 

L'altra affermazione riguarda l'estensione della re.sponsabilit� dello 
fato, ex art. 28 della Costituzione, anche per l'attivit� dei giudici. L'esten



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

con l'art. 28 della Costituzione poich�, a differenza da questo, esclu


derebbero in ogni caso la responsabilit� civile dello Stato per i danni 

derivanti ai privati da atti colposi del giudice. 

La questione � infondata. 

In verit� l'art. 28, dicendo responsabili della violazione di diritti 

soggettivi tanto i � funzionari � e i � dipendenti � quanto lo Stato, 

ha ad oggetto l'attivit�, oltrech� degli uffici amministrativi, di quelli 

giudiziari. Che si riferisca solo ai primi, � opinione dell'Avvocatura, 

ma la Corte non pu� accoglierla. L'autonomia e l'indipendenza della 

magistratura e del giudice ovviamente non pongono l'una al di l� dello 

Stato, quasi legibus soluta, n� l'altro fuori dall'organizzazione statale. 

Il magistrato � e deve essere indipendente da poteri o da interessi 

estranei alla giurisdizione; ma questa � funzione statale ed i giudici, 

esercitandola, svolgono attivit� abituale al servizio dello Stato: tanto 

che la Costituzione (art. 98) li ricorda insieme ai pubblici impiegati e 

son numerose le leggi che, scritte per questi, valgono anche per quelli. 

In effetti proprio l'art. 28, come risulta da affermazioni ripetute 

lungo il suo procedimento formativo, ha inteso estendere a quanti 

agiscano per lo Stato quella responsabilit� personale che prima era 

espressamente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, 

conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad 

accomunare gli uni e gli altri in una stessa proposizione normativa, 

affermandosi un principio valevole per tutti coloro che, sia pure 

magistrati, svolgano attivit� statale: un principio generale che da 

una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non esclu


de, poich� la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsa


bilit� sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni. 

Appunto la singolarit� della funzione giursdizionale, la natura dei 
provvedimenti giudiziali, la stessa posizione super partes del magi_
strato possono suggerire, come hanno suggerito ante litteram, condizioni 
e limiti alla sua responsabilit�; ma non sono tali da legittimare, 
per ipotesi, una negazione totale, che violerebbe apertamente quel 
principio e peccherebbe di irragionevolezza sia di per s� (art. 28) sia 
nel confronto con l'imputabilit� dei �pubblici impiegati � (d. P. R. 

10 gennaio 1957, n. 3 e art. 3 Cost.). 

sione, tuttavia, non sembra indiscriminata, av-endo la Corte espressamente 
affermato che l'esclusione totale della responsabilit� dello Stato potrebbe 
,ricavarsi non dagli artt. 55 e 74 c.p.c., � ma da altre norme o principi dell'ordinamento�. 


� trasparente, in queste parole, il r-ichiamo ai principi giurisprudenziali 
che escludono la responsabilit� dello Stato per fatti e atti dolosi del 
funzionario. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 151 

2. -Analogo discorso va fatto per la responsabilit� dello Stato. 
:Ssa s'accompagna a quella dei � funzionari � e dei � dipendenti � nelart. 
28 della Costituzione e nei principi della legislazione ordinaria: 
imodoch� una legge, che negasse al cittadino danneggiato dal giudice 
ualunque pretesa verso l'amministrazione statale, sarebbe contraria 
giustizia in un ordinamento, che, anche a livello costituzionale, d� 
zione almeno alle vittime dell'attivit� amministrativa. 

Ci� � come dire che, in ipotesi, gli artt. 55 e 74 del codice di 
rocedura civile, se nei riguardi dello Stato non accordassero mai 
l terzo l'azione di risarcimento, violerebbero sicuramente l'art. 28: 
� il vuoto di tutela sarebbe colmato dalla legislazione relativa agli 
rrori giudiziari, che copre un'area diversa e si fonda su presupposti 
ifferenti. Tuttavia, nella realt�, gli artt. 55 e 74 del codice di proceura 
civile non contrastano alla norma costituzionale proprio perch� . 

loro apparente silenzio, malgrado un diverso indirizzo interpretativo, 
on significa esclusione della responsabilit� dello Stato. Per il d. P. R. 
O gennaio 1957, n. 3 (artt. 22 e 23) l'impiegato risponde solo entro i 
miti del dolo e della colpa grave; eppure ci� non ha precluso alla 
iurisprudenza di riconoscere la responsabilit� statale al di l� della 
r>lpa grave e addirittura della colpa: lo ha consentito perch� l'art. 23 

lo stesso art. 22, non richiamandola per questi casi, neanche la negano. 
.nalogamente, nemmeno le norme impugnate contengono un precetto 

b.e escluda del tutto la responsabilit� dello Stato. 
Questa esclusione totale potrebbe ricavarsi semmai, non dagli artiJli 
55 e 74 c. p. c., ma da altre norme o principi dell'ordinamento. 
ta di fatto per� che, proprio in virt� dell'art. 28 della Costituzione, 
l dove � responsabile il � funzionario � o � dipendente �, lo sar� negli 
;essi limiti lo Stato (art. 28: � In tali casi la responsabilit� civile si 
~tende allo Stato �) : e, poich� questo � il modello sul quale occorre 
rmai interpretare le due norme denunciate, in esse dovr� leggersi 
riche la responsabilit� dello Stato per gli atti e le omissioni di cui 
.sponde il giudice nell'esercizio del suo ministero (cit. art. 55). Quanto 
lle altre violazioni di diritti soggettivi, cio� ai danni cagionati dal 
iudice per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al risarcimento 
ei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale; 
ta niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da 
orme o principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono). 

3. -Il tribunale di Bologna, a quanto pare, sospetta anche dell'au)
rizzazione ministeriale, che, secondo gli artt. 56 e 74 c. p. c., � neces1ria 
per l'esercizio dell'azione nei confronti del giudice; ma l'autoriz1zione 
non occorrerebbe se la domanda di risarcimento fosse rivolta 
:lo Stato: di modo che su questo punto un giudizio di costituzionalit� 
1rebbe irrilevante in una causa nella quale si contende sulla respontbilit� 
dello Stato e non su quella del giudice. -(Omissis). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 marzo 1968, n. 11 -Pres. Sandulli -Rel. 
Bonifacio -Longhitano (avv. !emolo, Barile), Ordine dei giornalisti 
della Sicilia (avv. Giannini, Gaeta) e Presidente Consiglio dei 
Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Peronaci). 

Corte costituzionale -Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale 
-Disposizioni connesse a quelle denunciate -Competenza 
del Giudice� a quo� -Esclusione. 

(1. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23, 27). 
Ordini professionali -Ordine dei giornalisti -Esclusione dall'Albo per 

gli stranieri cittadini di uno Stato che non pratichi la reciprocit� Stato 
che impedisca l'esercizio delle libert� democratiche -Illegittimit� 
dell'esclusione. 

(Cost. art. 10; 1. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45). 

Ordini professionali -Ordine dei giornalisti -Norme disciplinanti 
l'accesso all'albo -Violazione del principio della libera manifestazione 
del pensiero -Esclusione. 

(Cost. art. 21; 1. 3 febbraio 1963, n. 69, artt. 29, 33, 34 e 35). 

Ordini professionali -Ordine dei giornalisti -Impugnazione delle deliberazioni 
adottate dal Consiglio -Composizione integrata del 
Tribunale e della Corte di appello -Violazione dell'indipendenza 
del Giudice -Illegittimit� costituzionale 

(Cost. art. 102, 108; 1. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63). 

L'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 attribuisce solo alLa 
Corte Costituzionale la competenza ad accertare e dichiarare se e 
quali disposizioni legislative siano illegittime a causa dell'annullamento 
di quelle ritualmente sottoposte al suo esame, ma non consente affatto 
che il giudice a quo estenda l'impugnativa al di l� delle norme applicabili 
alla controversia e proponga in questa guisa questioni del tutto 
irrilevanti per la decisione del giudizio principale (1). 

L'esclusione degli stranieri dall'esercizio della professione giornalistica 
in Italia, se lo Stato di origine non preveda un trattamento 

(1-4) La questione era stata introdotta con ordinanza 5 giugno 1967 
del Pretore di Catania (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1967, n. 271) e con 
ordinanza 7 febbraio 1967 del Tribunale di Torino (Gazzetta Ufficiale 29 
luglio ,1967, n. 190). 

La prima massima � di indubbia esattezza, perch� discrimina la competenza 
a valutare la connessione fra le disposizioni normative impugnate 
e quelle cui potrebbe estendersi la pronuncia della Corte. � da escludersi 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 153 

i reciprocit�, sancita dall'art. 45 deUa legge 3 febbraio 1963, n. 69, 
~ traduce in una grave menomazione della libert� di detti soggetti 
ualora sia loro impedito, nel Paese di origine, l'effettivo esercizio 
elle libert� democratiche garantite dalla Costituzione italiana; e perinto 
va dichiarata l'illegittimit� costituzionale della norma (2). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale, con rifelmento 
alla libert� di manifestazione del pensiero, degli articoli 29, 
3, 34 e 35 deUa legge 3 febbraio 1963, n. 69 sutb'accesso all'Albo dei 
iornalisti, dato che non risulta che l'ordine abbia il potere di esprimere 
n giudizio di ammissibilit� basata sull'apprezzamento del modo in 
ui l'interessato ha esercitato la pratica giornalistica (3). 

� fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 63, 
~rzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che prevede L'integraione, 
con due giornalisti, del Tribunale' e della Corte di Appello cometenti 
a decidere sull'azione promossa contro le deliberazioni del 
~onsiglio Nazionale dell'Ordine, in quanto il meccanismo predisposto 
alla suddetta norma non � tale da conferire al giudice piena indipenenza 
nei confronti del Consiglio del quale sostanzialmete egli deriva 
i sua nomina (4). 

(Omissis.) -2. -Il pretore di Catania esplicitamente afferma che 
ilevanti per la decisione della causa innanzi a lui pendente sono solo 
;i questioni riguardanti gli artt. 45, 29, 33, 34 e 35, che vengono imugnati 
in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. Egli ritiene, 
uttavia, di poter sottoporre al controllo della Corte, in forza delart. 
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, numerose altre disposizioni 
.ella stessa legge, e precisamente gli artt. 46, 47 e 63, terzo comma, 
8 cpv., 51 lett. c e d, 54, 55 e 24. 

Questo secondo gruppo di questioni -formulate anche in rap1orto 
a norme costituzionali diverse da quelle in relazione alle quali 
engono denunziati gli articoli ritenuti rilevanti -non pu� formare 
ggetto del presente giudizio. Ed infatti la norma procedurale invocata 
.al pretore attribuisce solo alla Corte costituzionale la competenza ad 
ccertare ed a dichiarare se e quali disposizioni legislative siano ille:
ittime a causa dell'annullamento di quelle ritualmente sottoposte 

uesta competenza nel giudice a quo, dato che egli � rigidamente astretto 
.alla necessit� della rilevanza, a termini dell'art. 23 della legge 11 marzo 
953, n. 87. 

Sulle altre massime, per i vari profili di costituzionalit� della legge 
ui giornalisti, cfr. MAGRONE, La legge sull'ordine dei giornalisti e la Costiuzione, 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, n. 695. 

Per la manifesta infondatezza dell'art. 70 della stessa legge, cfr. Cass., 
iez. Un., 15 febbraio 1968, n. 83, Giust. civ., 1968, I, 386, ove ampi richiami. 


154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

al suo esame, ma non consente affatto che il giudice a quo estenda 
l'impugnativa al di l� delle norme applicabili alla controversia e proponga 
in questa guisa -contro il disposto dell'art. 23 della legge 11 
marzo 1953, n. 87 -questioni del tutto irrilevanti per la decisione 
del giudizio principale. 

Da ci� consegue che l'esame della Corte deve essere portato esclusivamente 
sugli artt. 45, 29, 33, 34 e 35 della legge, nonch� sull'art. 63, 
terzo comma, che forma oggetto della questione sollevata dal tribunale 
di Torino. Va peraltro aggiunto che il contenuto di� altre disposizioni 
della legge sar� tenuto presente dalla Corte, come innanzi si dir�, 
in funzione di una compiuta valutazione della legittimit� costituzionale 
dell'art. 45. 

3. -La legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha istituito l'Ordine dei giornalisti, 
gli ha affidato la tenuta dell'albo, ne ha disciplinato la struttura 
e il funzionamento: l'art. 45 ha condizionato all'iscrizione nell'albo 
l'uso del titolo e l'esercizio della professione di giornalista, sanzionando 
penalmente i corrispondenti divieti a norma degli artt. 348 e 498 
del codice penale. 
Non spetta alla Corte valutare l'opportunit� della creazione dell'Ordine, 
perch� l'apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse 
che possano giustificarlo appartiene alla sfera di discrezionalit� riservata 
al legislatore. Compete invece alla Corte accertare se la riserva 
della professione giornalistica ai soli iscritti all'Ordine ed il modo in 
cui la legge ha disciplinato il regime dell'albo comportino la violazione 
del principio costituzionale -art. 21 -che a tutti riconosce il 
� diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione � : un diritto,. come altre 
volte � stato detto (cfr. sent. n. 9 del 1965), coessenziale al regime di 
libert� garantito dalla Costituzione, inconciliabile con qualsiasi disciplina 
che direttamente o indirettamente apra la via a pericolosi attentati, 
e di fronte al quale non v'� pubblico interesse che possa giustificare 
limitazioni che non siano consentite dalla stessa Carta costituzionale. 


4. -Ci� posto, la Corte osserva che per un'esatta valutazione del 
fondamento della questione sottoposta al suo esame occorre tener presente 
che la legge impugnata, realizzando un proposito espresso fin dal 
1944 dal legislatore democratico (art. 1 D.L. Lt. 23 ottobre 1944, !).. 302), 
disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale 
come mezzo della libera manifestazione del pensiero: sicch� � esatto 
quanto sostengono sia la difesa dell'Ordine di Sicilia sia l'Avvocatura 
dello Stato, che essa non tocca il diritto che a � tutti � l'art. 21 della 
Costituzione riconosce. Questo sarebbe certo violato se solo gli iscritti 
all'albo fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma � da escludere che 
una siffatta conseguenza derivi dalla legge. Ne costituisce riprova, 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 155 

<!tre l'oggetto stesso del provvedimento, l'esplicita disposizione contemta 
nell'art. 35: il quale, in quanto subordina l'iscrizione nell'elenco 
lei pubblicisti alla prova che il soggetto interessato abbia svolto una 
attivit� pubblicistica regolarmente retribuita per almeno due anni ., 
limostra che la stessa legge .considera pienamente lecita anche la colla1orazione 
ai giornali che non sia n� occasionale n� gratuita. Senza che 
i sia bisogno di affrontare questioni di interpretazione non essenziali 
1er la presente decisione, appare certo che l'art. 35 circoscrive la porata 
del divieto sancito nell'art. 45, limita l'estensione dell'obbligo di 
3crizione all'albo e, in definitiva, conferma che l'appartenenza all'Orline 
non � condizione necessaria per lo svolgimento di un'attivit� 
:iornalistica che non abbia la rigorosa caratteristica della professio


Lalit�. 

5. -Questa conclusione, tuttavia, non esaurisce la questione sotto1osta 
alla Corte. L'esperienza dimostra che il giornalismo, se si alio.
enta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalo.
ente, vive soprattutto attraverso l'opera quotidiana dei professionisti. 
ma loro libert� si connette, in un unico destino, la libert� della 
tampa periodica, che a sua volta � condizione essenziale di quel 
i�bero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici 
�itali. E nessuno pu� negare che una legge la quale, pur lasciando inegro 
il diritto di tutti di esprimere il proprio pensiero attraverso il 
:iornale, ponesse ostacoli o discriminazioni all'accesso alla professione 
;'iornalistica ovvero sottoponesse i professionisti a misure limitative 
' coercitive della loro libert�, porterebbe un grave e pericoloso attenato 
all'art. 21 della Costituzione. 
Sotto questo secondo profilo della questione, che di certo � il pi� 
lelicato, la Corte deve in primo luogo accertare se l'istituzione stessa 
li un Ordine giornalistico e l'obbligatoriet� della iscrizione nell'albo 
ton costituiscano di per s� una violazione della sfera di libert� di chi 
J giornalismo voglia professionalmente dedicarsi. 

La Corte ritiene che a tale interrogativo si debba dare una rispota 
negativa. 

Chi tenga presente il complesso mondo della stampa nel quale il 
riornalista si trova ad operare e consideri che il carattere privato delle 
mprese editoriali ne condiziona le possibilit� di lavoro, non pu� sottoralutare 
il rischio al quale � esposta la sua libert� n� pu� negare la 
iecessit� di misure e di strumenti idonei a salvaguardarla. 

Per la decisione della presente questione -alla quale, per quanto 
:i � . detto al n. 3, resta estranea la rilevanza degli ulteriori profili di 
rnbblico interesse (fra i quali quello inerente all'osservanza dei canoni 
iella deontologia professionale) soddisfatti dalla legge -� in vista 
ii tale finalit� che va valutata la funzione che l'Ordine pu� svolgere. 
1 fatto che il giornalista esplica la sua attivit� divenendo parte di un 


156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluit� di un apparato 
che secondo l'avviso della difesa del Longhitano si giustificherebbe 
solo in presenza di una libera professione, tale in senso tradizionale. 
Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunit� che i 
giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del 
contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire 
a garantire il rispetto della loro personalit� e, quindi, della loro 
libert�: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale 
dei diritti della categoria e che perci� pu� essere assolto solo da un 
Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico 
vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettivit�, sulla 
rigorosa osservanza di quella dignit� professionale che si traduce, anzitutto 
e soprattutto, nel non abdicare mai alla libert� di informazione 
e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla. 


Si deve tuttavia ribadire che questa conclusione positiva � valida 
solo se le norme che disciplinano l'Ordine assicurino a tutti il diritto 
di accedervi e non attribuiscano ai suoi organi poteri di tale ampiezza 
da costituire minaccia alla libert� dei soggetti. E in questa ulteriore . 
direzione va ora rivolta l'indagine affidata alla Corte. 

6. -Il divieto posto nell'art. 45, come si � detto, condiziona alla 
iscrizione nell'albo il legittimo esercizio della professione giornalistica, 
ed esso, a causa del disposto contenuto nell'art. 36, si risolve in un 
divieto assoluto per gli stranieri che siano cittadini di uno Stato che 
non pratichi il trattamento di reciprocit�. Da ci� scaturisce la necessit� 
di accertare se esso non sia in contrasto con l'art. 21 della Costituzione 
che a tutti, e non ai soli cittadini, garantisce il fondamento 
diritto di esprimere liberamente e con ogni mezzo il proprio pensiero. 
La Corte -anche richiamando quanto esposto al n. 4 -ritiene 
che, in s� considerato, il presupposto del trattamento di reciprocit� per 
l'accesso alla professione giornalistica non sia illegittimamente stabilito, 
e ci� perch� � ragionevole che in tanto lo straniero sia ammesso ad 
un'attivit� lavorativa in quanto al cittadino italiano venga assicurata 
una pari possibilit� nello Stato al quale il primo appartiene. Questa 
giustificazione, per�, non pu� estendersi all'ipotesi dello straniero che sia 
cittadino di uno Stato che non garantisca l'effettivo esercizio delle 
libert� democratiche e, quindi, della pi� eminente manifestazione di 
queste. In tal caso, atteso che ad un regime siffatto pu� essere connaturale 
l'esclusione del non cittadino dalla professione giornalistica, il 
presupposto di reciprocit� rischia di tradursi in una grave menomazione 
della libert� di quei soggetti ai quali la Costituzione -art. 10, 
terzo comma -ha voluto offrire asilo politico e che devono poter 
godere almeno in Italia di tutti quei fondamentali diritti democratici 
che non siano strettamente inerenti allo status civitatis. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 157 

Limitatamente a questa parte, dunque, l'art. 45 deve essere di~
hiarato costituzionalmente illegittimo. 

7. -Passando all'esame delle norme che disciplinano l'accesso 
all'albo, devono essere presi in consid�razione gli artt. 29, 33, 34 e 35 
della legge, che formano og.getto dell'impugnativa ritualmente proposta 
dal pretore di Catania. 
Ad avviso della Corte, i dubbi di costituzionalit� manifestati dal 
giudice a quo non appaiono fondati. 

L'art. 29 richiede per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti, fra 
l'altro, l'iscrizione nel registro dei praticanti e l'esercizio della pratica 
per almeno diciotto mesi: dal combinato disposto di questa norma e 
degli artt. 33 e 34 discende, secondo il pretore, che l'accesso al registro 
dei praticanti e, mediatamente, all'albo � rimesso alla completa discrei:
ionalit� degli editori, dei direttori e degli altri giornalisti gi� iscritti. 
La Corte osserva che, se � vero che ove il �soggetto interessato non trovi 
un giornale che lo assuma come praticante egli non potr� mai intraprendere 
la carriera giornalistica, � altrettanto vero che neppure il 
giornalista iscritto pu� svolgere la sua attivit� professionale se non 
trova un editore disposto ad assumerlo: il che dimostra che ci si 
trova di fronte a conseguenze che non derivano dalla legge in esame, 
ma dalla struttura privatistica delle imprese editoriali, nell'ambito 
della quale la non discriminazione pu� essere assicurata soltanto dalla 
concorrenza della molteplicit� delle iniziative giornalistiche. 

Neppure pu� dirsi che il secondo comma dell'art. 34, in quanto 
richiede che lo svolgimento della praUca sia comprovata da una dichiarazione 
motivata dal direttore del giornale, all'arbitrio di questi rimetta 
la valutazione di un presupposto per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti. 
In effetti, poich� non risulta che l'Ordine abbia il potere di 
esprimere un giudizio di ammissibilit� basato sull'apprezzamento del 
modo in cui l'interessato ha esercitato la pratica, si deve concludere che 
la motivazione del direttore deve avere ad oggetto solo gli elementi 
formali del rapporto (durata, continuit�) e non pu� mai tradursi in un 
sindacato sul pensiero espresso dal praticante. 

Non si vede, infine, in �che modo il Consiglio dell'Ordine possa 
esercitare poteri arbitrari in ordine all'iscrizione nell'albo: chiamato 
a verificare la sussistenza di elementi tassativamente indicati dalla legge 
ed a prendere atto del giudizio positivo delle prove di esame predisposte 
per un accertamento tecnico, il Consiglio non pu� neppure liberamente 
valutare la buona condotta (art. 31, secondo comma) del 
richiedente, ma deve accertarla sulla base di fatti, secondo canoni elaborati 
in base ad una consolidata tradizione e con l'esclusione di ogni 
apprezzamento di atteggiamenti che costituiscano estrinsecazione delle 
libert� garantite dalla Costituzione. Val la pena di aggiungere che 
la legge impone che i provvedimenti di rigetto della domanda siano 


158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

motivati (art. 30) e predispone su di essi il controHo giurisdizionale 
(art. 63), assicurando in tal modo la repressione di ogni abuso. 

Del pari non fondata � la questione relativa al primo comma dell'art. 
35, impugnato nella parte in cui stabilisce che al fine dell'iscrizione 
nell'elenco dei pubblicisti il richiedente deve offrire la dimostrazione 
di aver svolto attivit� retribuita da almeno due anni. Il timore 
espresso dal giudice a quo che questa norma consenta un sindacato 
sulle pubblicazioni non ha ragione di essere, perch� la certificazione 
dei direttori e la esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo 
al fine di consentire che venga accertato se l'attivit� sia stata esercitata 
n� occasionalmente n� gratuitamente e per il tempo richiesto dalla 
legge, e non anche allo scopo di imporre o di permettere una valutazione 
di merito capace di risolversi, come afferma l'ordinanza, in 

� una forma larvata di censura ideologica �. 
8. -Poich� l'ordinanza denunzia che l'obbligatoriet� dell'iscrizione 
nell'albo, sancita dal denunziato art. 45, rimette alla piena � discrezionalit� 
altrui � l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della 
Costituzione, con conseguente violazione a~che dell'art. 3, la Corte 
non pu� sottrarsi al compito di esaminare altre disposizioni della leg.ge 
che possano incidere sul diritto alla iscrizione nell'albo, e ci� non 
per esercitare un controllo su norme che, per quanto si � detto al 
n. 2, non sono state ritualmente impugnate, ma solo per accertare se 
il loro contenuto sia tale da determinare l'illegittimit� dell'art. 45. 
Sotto questo profilo ed a questi limitati effetti vengono in esame 
l'art. 24, che attribuisce al Ministro per la grazia e giustizia l'altra 
sorveglianza sui Consigli dell'Ordine, e le disposizioni che conferiscono 
ai Consigli poteri disciplinari che sull'iscrizione all'albo possono incidere 
in via temporanea (art. 54) o definitiva (art. 55). 

La Corte osserva che il potere del Ministro, corollario del pubblico 
interesse al regolare funzionamento dei Consigli, ha per contenuto i 
provvedimenti indicati nel secondo e nel terzo comma dello stesso 
art. 24, sicch� nessuna ingerenza � consentita all'esecutivo sull'attivit� 
amministrativa re1ativa agli iscritti, salva l'implicita possibilit� 
di segnalare fatti che ai sensi dell'art. 48 possano giustificare il promovimento 
dell'azione disciplinare: nel che non si pu� riscontrare, in 
verit�, nessun rischio di abuso. 

La Corte ritiene, del pari, che i poteri disciplinari conferiti ai 
Consigli non siano tali da compromettere la libert� degli iscritti. Due 
elementi fondamentali vanno tenuti ben presenti: la struttura democratica 
dei Consigli, che di per s� rappresenta una garanzia istituzionale 
non certo assicurata dalla legge precedentemente in vigore 
(d.l.lg. 23 ottobre 1944, n. 302), in base alla quale la tenuta degli albi 
e la disciplina degli iscritti sono state affidate per circa venti anni ad 
un organo di nomina governativa; e la possibilit� del ricorso al Con



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 159 

siglio nazionale ed il successivo esperimento dell'azione giudiziaria 
nei vari gradi di giurisdizione. L'uno e l'altro concorrono sicuramente 
ad impedire che l'iscritto sia colpito da provvedimenti arbitrari. Essi, 
tuttavia, non sarebbero sufficienti a raggiungere tale scopo, se la legge 
stessa prevedesse, sia pure implicitamente, una responsabilit� del 
giornalista a causa del contenuto dei suoi scritti e ammettesse una corrispondente 
possibilit� di sanzione, perch� in tal caso la libert� riconosciuta 
dall'art. 21 sarebbe messa in pericolo e l'art. 45 -norma di 
chiusura dell'intero ordinamento giornalistico -risulterebbe illegittimo. 
Ma la legge non consente affatto una qualsiasi forma di sindacato 
di tale natura. Se la definizione degli illeciti disciplinari, come � 
inevitabile, non si articola in una previsione di fattispecie tipiche, 
bisogna pur considerare che la materia trova un preciso limite nel 
principio fondamentale enunciato dalla stessa legge nell'art. 2. Se la 
libert� di informazione e di critica � insopprimibile, bisogna convenire 
che quel precetto, pi� che il contenuto di un semplice diritto, descrive 
la funzione stessa del libero giornalista: � il venir meno ad essa, 
giammai l'esercitarla che pu� compromettere quel decoro e quella 
dignit� sui quali l'Ordine � chiamato a vigilare. -(Omissis). 

10. -Il tribunale di Torino denuncia l'illegittimit� costituzionale, 
per violazione degli artt. 102 e 108 della Costituzione, del terzo comma 
dell'art. 63 della stessa legge, a tenore del quale presso H tribunale 
e la Corte di appello competenti a decidere sull'azione promossa contro 
le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine e il collegio 
viene integrato da un .giornalista professionista e da un pubblicista, 
nominati in numero doppio all'inizio di ogni anno dal presidente della 
Corte di appello su designazione del Consiglio stesso. 
Non tutti i rilievi che l'ordinanza espone con espresso richiamo ai 
principi affermati cialla Corte nella sent. n. 108 del 1962, trovano esatto 
riscontro nel caso in esame. Tanto � a dirsi sia del requisito della 
idoneit� dei due membri del Collegio, assicurata dalla circostanza che 
deve trattarsi di giornalisti professionisti e di pubblicisti tali qualificati 
in base alle norme della stessa legge, sia della possibilit� di rendere 
operanti le disposizioni relative all'astensione e ricusazione del giudice, 
sufficientemente .garantita dalla nomina in numero doppio. La 
questione risulta invece fondata sotto il profilo che il meccanismo predisposto 
dalla legge non � tale da conferire al giudice piena indipendenza 
nei confronti del Consiglio dal quale sostanzialmente egli deriva 
la sua nomina. 

Giova in .proposito tener presente che all'esame del tribunale e 
della Corte d'appello, nella speciale composizione descritta, vengono 
portate (artt. 62 e 63) le impugnazioni promosse contro le deliberazioni 
di quello stesso organo che � competente alla desi.gnazione dei 
due giudici estranei alla magistratura. Vero � che siffatta circostanza, 


160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

come si ricava dalla giurisprudenza della Corte (sent. n. 1 del 1967), 
di per s� sola non costituirebbe r~gione di illegittimit� costituzionale: 
tuttavia sarebbe stato necessario che la legge impedisse ogni forma di 
responsabilit�, anche indiretta, nei confronti del Consiglio. Questa 
fondamentale garanzia, essenziale per il rispetto del principio di 
indipendenza, non � invece assicurata, perch� la brevit� del termine 
di durata nell'ufficio e la possibilit� di una rinnovata designazione degli 
stessi soggetti non escludono che il Consiglio possa periodicamente 
esercitare un implicito sindacato sul modo col quale � stata amministrata 
la giustizia in casi nei quali era in gioco un suo diretto interesse. 
Perci� � da riconoscere che la norma impugnata contrasta con 
l'art. 108, secondo comma, della Costituzione. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 1968, n. 16 -Pres. Sandulli -
Rel. De Marco -Lazzeri (avv. !emolo), Gasperini e Berti (avv. De 
Feo) -Baldini Libri -(avv. !emolo, Selvaggi) c. Presidente Consiglio 
dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas). 

Contratti agrari -Proroga legale -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art.' 2,3, 4, 41, 42, 44; I. 15 settembre 1964, n. 756, art. 14, 1�, 2�, 3� 
comma). 

Le norme di cui all'art. 14, 10, 20 e 3� comma della legge 15 settembre 
1964, n. 756, che dispongono la proroga dei contratti agrari, 
sino a nuova disposizione, non contrastano con l'art. 2 della Costituzione, 
in quanto non rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo quello 
relativo all'autonomia contrattuale degli imprenditori ag1�icoli; con l'articolo 
3 della Costituzione, in quanto ha assoggettato, a parit� di condizioni, 
tutti i contratti da essa previsti allo stesso regime di proroga; 
con l'art. 4 della Costituzione, in quanto il principio della tutela del 
diritto al lavoro �, per sua natura, soggetto ai limiti imposti dal perseguimento 
di fini sociali a carattere generale; con gli articoli 41 e 42 
della Costituzione, in quanto sono legittimi i limiti imposti per utilit� 
sociale alla libert� di iniziativa economica e per la funzione sociaLe al 
diritto di propriet� con l'art. 44 della Costituzione, in quanto la proroga 
ha gi� un termine finale nell'� an � e ragionevolmente determinabile 
nel � quando � anche se tale determinazione resta semp1�e affidata all'insindacabile 
apprezzamento del legislatore (1). 

(1) La questione � stata sollevata con ordinanza del 23 febbraio 1966 
della sezione agraria del Tribunale di Firenze (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 
1966, n. 213) e del 27 gennaio 1967 della sezione agraria del Tribunale 
di Siracusa (Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1967, n. 102). 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE H!l 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 1968, n. 17 -Pres. Ambrosini, 
Rei. Benedetti -Commissario dello Stato Regione Siciliana (Sost. 
avv. gen. dello Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana (avv. 
Villani). 

Costituzione della Repubblica -Leggi che importano nuove o maggiori 

spese -Indicazione dei mezzi per farvi fronte -Legge regionale 

siciliana 21 marzo 1967 -Illegittimit� costituzionale. 

(Cost. art. 81; I. reg. 21 marzo 1967). 

� costituzionaimente iHegittima, per vioLazione den'art. 81 deUa 
Costituzione, La Legge regionaie siciUana 21 marzo 1967, recante istituzione 
dei ruofo dei saLariati di IV categoria, perch� ia copertura 
deiia reLativa spesa per gU esercizi futuri non � reperita da Leggi sostanziaU 
(1). 

(Omissis). -La Corte ritiene che il difetto denunciato sia suffidente 
a concretare la violazione dell'art. 81, ultimo comma, della 
Costituzione. Non � dubbio che il riScatto, autorizzato con l'art. 2 
della legge impugnata, del periodo di servizio prestato dal personale 
addetto alla pulizia anteriormente alla data di sistemazione in ruolo 
~omporti un maggior onere per il fondo di quiescenza, previdenza ed 
assistenza per i dipendenti della Regione. L'art. 3 parla di � maggiori 
:meri, non coperti dai contributi di riscatto, derivanti al fondo per 
~ffetto della presente legge ., precisandone l'ammontare complessivo 
r10nch� la ripartizione annuale (L. 20 milioni per dieci anni). Il suc~
essivo art. 4 si limita a stabilire che � all'onere ricadente nell'esercizio 
ln corso si fa fronte mediante riduzione di pari somma del capitolo 
'�43 del bilancio della Regione per l'�sercizio 1967 � ma nulla assolutanente 
dispone in ordine al modo di fronteggiare il riconosciuto aumen;
o di spesa per i successivi nove esercizi finanziari. 

A tale omissione non possono certo supplire le considerazioni svolte 

falla difesa della Regione circa i possibili mezzi di copertura della 

na.ggiore spesa per gli esercizi successivi a quello in corso, fra i quali 

;ono alternativamente indicati il contenimento della spesa per la 

nanutenzione degli edifici regionali nella misura risultante dalla ridu


done eseguita per l'esercizio 1967 oppure la riduzione di altre non 

Jrecisate spese. 

(1) La sentenza si riallaccia all'altra fondamentale sentenza della Corte 
.O gennaio 1966, n. 1 sulla copertura delle .spese ricorrenti per gli esercizi 
'uturi, pubblicata in questa Rassegna, 1966, I, con nota di richiami in dotrina 
e giurisprudenza. 

162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Alla copertura degli oneri per gli esercizi su�cessivi non si pu� 
provvedere con le leggi approvative dei bilanci di detti esercizi. �, 
infatti, giurisprudenza costante della Corte che debba essere la legge 
sostanziale, dalla quale deriva la nuova o maggiore spesa, a indicare 
i mezzi per farvi fronte non solo per l'esercizio in corso ma anche 
per quelli successivi fra i quali la spesa sia stata ripartita. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 1968, n. 18 -Pres. Sandulli -
Rel. Verz� -Congiu (non cost.). e Presidente del Consiglio dei 
Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 

Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale -Norma avente 
natura regolamentl\re -Inammissibilit� della questione. 
(Cost. art., 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d. P. R. 16 maggio 1961, n. 636). 

� inammissibile la questione di legittimitd costituzionale del D.P.R. 
16 maggio 1961, n. 636, che approva il regolamento di esecuzione della 
legge 4 marzo 1958, n. 261 concernente il riordinamento dei patronati 
scolastici, dato che esso, sia per �'intestazione formale, sia per l'iter 
seguito nella sua emanazione, ha natura regolamenatre (1). 

(Omissis.). -Il d. p. r. 16 maggio 1961, n. 636, che � stato impugnat� 
dall'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, ha natura e carat. 
tere di regolamento. Ed invero, esso riceve il nome di regolamento tanto 
nella intestazione quanto nel corpo del provvedimento ( � Approvazione 
del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 19,58, n. 261, concernente 
il riordinamento dei patronati scolastici �) e, nella procedura, 
ha seguito l'iter delle norme regolamentari, perch� � stato emanato su 
proposta del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del 
Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri. 

L'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261, non contiene una delega 
legislativa, siccome ritiene l'ordinanza di rimessione. Esso prevede 
l'emanazione di norme per disciplinare il passaggio dalla organizzazione 
dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali a quella prevista dalla 
legge stessa e non dispone che le norme da emanare in base al potere 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 29 aprile 1966 dalla 
Corte di Appello di Cagliari (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1966, n. 213). 
La sentenza ha posto in rilievo tutti gli elementi, intrinseci e formali, 
dell'atto sottoposto al suo esame, al fine di individuarne la natura regolamentare 
con la conseguente inammissibilit� del ricorso. 

Cfr. in proposito I giudizi di costituzionalit� 1961-65, 16 sgg. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 163 

:onferito al Governo debbono avere valore di legge. Tanto che la legge 
~ stata approvata da entrambi i rami del Parlamento con la procelura 
abbreviata delle Commissioni legislative, e non dalle Assemblee, 
!ome invece � stabilito dall'art. 72 della Costituzione per le leggi di 
ielegazione. 

Essendo stato impugnato un regolamento, che non ,� atto avente 
'orza di legge, la questione di legittimit� costituzionale deve essere 
lichiarata inammissibile. -(Omissis.). 

:!ORTE COSTITUZIONALE, 17 aprile 1968, n. 21 -Pres. Sandulli -
Rel. Fragali -Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Ottaviano, 
Virga) Presidente Regione Sarda (avv. Gasparri, Monte!, 
Benvenuti) c.. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. 
dello Stato Guglielmi). 

>emanio e patrimonio -Demanio marittimo -Piattaforma continentale 
marittima -Potere di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi 
e gassosi -Spetta allo Stato. 

(St. Reg. Sic., art. 14 all. 4, 20, 33, 36, 43; St. Reg. sarda, art. 3 lett. d, m, p; 
4 lett. a, e, f, e 6; 1. 21 luglio 1967, n. 613). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituz"ionale in via prinipale 
proposta dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sarda avverso 
:i legge 21 luglio 1967, n. 613 che riserva allo Stato il potere di conessione 
.di ricerca e di �oltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi 
ulla piattaforma continentale marittima del mare territoriale (1). 

(Omissis.). -1. -Le due cause pososno essere decise con unica 
entenza. 

(1) La Corte ha pienamente accolto la tesi prospetteta dall'Avvocatura, 
~spingendo il ricorso proposto dalle due Regioni. 
In effetti il problema dello sfruttamento esclusivo da parte dei singoli 
tati delle risorse della piattaforma continentale adiacente al proprio teritorio 
si � imposto all'attenzione dei politici e dei giuristi solo di recente, 
uando, cio�, il progresso tecnico ha consentito di estrarre sostanze mierali 
e, in particolare, petrolio, a mezzo d'impianti fissi o semifissi dalla 
iattaforma o tavola continentale (termine mutuato dalla geografia per 
idicare il sottosuolo marino adiacente alla costa, che circonda come una 
tensola i continenti, separandoli dalle profondit� oceaniche, fino al limite 
el pendio continentale, che precipita da -200 circa a -3000). Ai priti 
accordi internazionali, stipulati per il lago di Maracaibo nel 1937 e 
er il golfo di Paria nel 1942, erano seguite dichiarazioni unilaterali, conmute 
in proclami o leggi, come, ad esempio, il Proclama di Truman del 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Esse concernono la medesima legge statale, che viene impugnata 
nella sua integrit�. Infatti la Regione siciliana domanda esplicitamente 
la dichiarazione di illegittimit� di tutte le disposizioni che la compongono, 
e solo a titolo indicativo ne elenca alcune; a sua volta la Regione 
sarda fa riferimento a singole norme, ma chiede, nel contempo, la 
dichiarazione di illegittimit� delle altre non indicate, in quanto la legge 
possa essere ritenuta un tutto logicamente inscindibile. I motivi dell'impugnazione 
poi, o sono identici per entrambi i ricorsi, o hanno attinenze 
reciproche. 

2. -La proposta questione sostanzialmente concerne la pretesa 
delle due suddette Regioni alle risorse del fondo e del sottofondo marino 
che circonda le rispettive isole. Giova ricordare, a tal riguardo, 
che, al tempo della promulgazione dello statuto siciliano e di quello 
sardo, l'esistenza a favore dello Stato del diritto inerente a tali risorse 
era intenzionalmente oggetto di serie discussioni. Non � supponibile 
perci� che lo Stato abbia attribuito alle regioni ricorrenti una potest� 
legislativa e amministrativa su una materia che nemmeno esso poteva 
ritenere certamente ed indiscutibilmente nella sua sfera, e che comunque 
internazionalmente, neanche entro un minimo di utilizzabilit�, era 
geograficamente e giuridicamente definita. Le manifestazioni che si erano 
avute ad opera di Stati stranieri non avevano prodotto una norma 
internazionale di valore generale; e fino ad oggi, del resto, nemmeno 
la convenzione di Ginevra 2'8 aprile 1958 sulla piattaforma continentale, 
alal quale l'Italia non ha ancora aderito, per quanto predisposta sotto 
l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha ricevuto la ratifica 
di tutti gli Stati che la posero in essere. 
Comunque, quello sulla piattaforma continentale � un diritto che� 
� condizionato dall'utilizzabilit� economica del suo oggetto, tanto vero 
che l'art. 1 primo comma della legge impugnata, oltre i ducento metri 
di profondit�, genericamente lo estende fino al limite della possibilit� 

1945, seguito dall'Outer Continental Shelf Act, del 1953, col quale si dichiararano 
propriet� federali (non dei singoli Stati) le aree sottomarine, 
e lo Shelf Act, del 1964, con cui l'Inghilterra ha attribuito alla Corona i 
diritti di sfruttamento delle risorse naturali sulla piattaforma continentale. 

Nel 1953, la Commissione per il diritto internazionale dell'O.N.U. predispose 
un testo, costituente la codificazione dei principi comunemente 
accettati. Il testo definitivo, adottato dalla Conferenza di Ginevra nel 1958, 
� stato ratificato da 22 Stati (non ancora dall'Italia, che pure ha ratificato, 
con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 la Convenzione sul mare territoriale 
e la zona contigua a quella sull'alto mare) ed � entrato in vigore il 10 giugno 
1964. 

La Corte ha fatto leva anche su questo aspetto di diritto internazionale 
della questione per escludere ogni ingerenza regionale. Cfr. per precedenti 
analoghi, I giudizi di costituzionalit�, 1961-65, 326. 


PARTE 1, SEZ. 1, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE . 165 

li sfruttamento; e lo Stato italiano fu in grado di esercitare quel diritto 
oltanto in tempo recente. La prima manifestazione di tale esercizio � 
nfatti quella con cui fu affidato all'Ente nazionale idrocarburi il comiito 
di eseguire ricerche su alcune zone marine dell'Adriatico, in base 
Ila legge 10 febbraio 1953, n. 136, posteriore alla promulgazione degli 
tatuti delle regioni ricorrenti; solo dopo tale promulgazione perci� la 
iiattaforma continentale assunse, nell'ordinamento interno, ma parzialnente, 
il carattere di bene giuridico, perch� solo allora acquist� il 
equisito dell'appropriabilit�, che � essenziale per la qualifica di una 
osa come bene. 

Al di sotto dell'isobata dei duecento metri nemmeno oggi si sa fino 

qual punto il diritto statale in discorso si potrebbe esplicare con 
ffettivit�; e per potersi sostenere che esso sia stato trasferito alle re:
ioni ricorrenti, dovrebbe affermarsi che si possa ritenere passata ad 
sse anche la competenza a determinare il limite, vale a dire la com1etenza 
a fissare l'ambito della sfera dello Stato con effetti nello'rdiLamento 
internazionale, che attiene invece a quello che si suol desi:
nare potere estero, di spettanza esclusiva dello Stato. Indiscutibile 
, che fa Sardegna ha piattaforma in comune con la Corsica; ma del 
1ari non � discutibile, nonostante le contestazioni mosse al riguardo 
lalla Regione, che la Sicilia � in una stessa piattaforma con l'isola malese. 
E, se � esatto l'assunto che le regioni, ricorrendo avverso la legge 
lel 1967, non hanno inteso affermare che avrebbero potuto sostituirsi 
Ilo Stato nell'ambito internazionale, � anche vero che internazionalo.
ente allo Stato sarebbe imputata l'azione autonoma delle regioni sulla 
dattaforma adiacente al loro territorio, se ne avessero diritto, con 
'effetto, non solo di determinare in concreto i termini del rapporto 
nterstatuale, ma anche di coinvolgere la responsabilit� internazionale 
lello Stato circa il modo di esercizio di quella azione. 

3. -Si � opposto che la piattaforma predetta � un accessorio o 
ma pertinenza della terraferma : ma essa non � al servizio di questa 
tltima ai fini dell'esercizio del diritto di sfruttamento, e, al contrario, 
� la terraferma che condiziona tale esercizio (art. 31 legge impugnata). 
fon basta inoltre rilevare che talora i giacimenti sottomarini sono coninuazione 
di quelli del sottosuolo: l'osservazione fa arguire che pu� 
,sservi unit� fra taluni adunamenti minerari e, quando v'� tale unit�, 
he v'� convergenza di interessi fra Stato e regione, non certo potrebbe 
:iustificare l'assorbimento della competenza dello Stato in quella della 
egione, talora financo sproporzionata nel fatto, ove la porzione terestre 
dei sedimenti fosse minima. 
La ricerca sottomarina pu� organizzarsi e svolgersi unitariamente 
lalla zona che corrisponde al sovrastante mare territoriale fino a quella 
:he sottost� alla'lto mare; e per ci� solo non potrebbe essere oggetto 
li potest� regionali, sicuramente non estensibili al mare libero. Non 


166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

si potrebbe dividere il fondo e il sottofondo marino fra zona territoriale, 
zona contigua e zona d'alto mare, per riconoscere alle regioni una 
competenza unicamente riguardo alle attivit� che possono esercitarsi 
sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale, 
perch� la corrispondente differenziazione del mare si rif� ad una varia 
natura e ad una diversa intensit� dei poteri delol Stato, che attengono 
alla difesa, alla polizia della navigazione, alla vigilanza doganale, e via 
enumerando, mentre sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano 
poteri di contenuto e di intensit� uguali per tutta la fascia che va dalla 
linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma. In altre 
parole, la condizione giuridica differenziata del mare trova fondamento 
in una diversit� di funzione dei suoi vari tratti, l� dove una sola � la 
funzione del fondo e del sottofondo marino; e la distinzione del mare 
territoriale dalla zona contigua e dall'alto mare � rilevante soltanto 
nella misura in cui lo � secondo il diritto internazionale, il quale non 
fa prevedere, per la piattaforma continentale, l'instaurazione di trattamenti 
diversi a seconda della sua posizione geografica. 

Impedisce una ripartizione fra Stato e regione della competenza 
sulla materia anche la subordinazione del relativo diritto al libero esercizio 
degli interessi garantiti, sul mare, agli Stati terzi, secondo l'ordinamento 
internazionale (art. 2, comma terzo, della legge), e quindi 
secondo ci� che pu� essere determinato dall'evoluzione dei rapporti 
interstatuali. La valutazione della situazione di tali rapporti � pure 
estranea alla competenza regionale; e nemmeno a tal proposito si pu� 
obiettare che le regioni ricorrenti non intendono esimersi dal dovere 
di osservare gli obblighi internazionali nell'esercizio della rispettiva 
competenza perch�, nella specie, se il diritto reclamato dalle regioni 
ricorrenti non � scindibile dal limite posto a tutela dell'interesse degli 
Stati terzi, esso dovrebbe comportare l'esplicazione di potest� efficaci 
ad impedire che quegli Stati terzi eccedano nell'esercizio dei loro diritti 
e che questi diritti siano violati da coloro ai quali si attribuisce il 
compito di ricercare e di coltivare quelle risorse : sono potest� codeste 
che non si possono definire di competenza regionale senza che resti 
indebolita la posizione internazionale dello Stato, la quale richiede 
pienezza, assolutezza ed immediatezza di interventi. I diritti degli Stati 
teri possono trovare restrizione solo nell'esigenza di soddisfare interessi 
inerenti alla vita della comunit� statale nella sua unit� e nella sua 
inscindibilit�, non interessi appartenenti soltanto ad una parte di quella 
comunit�, com'� la regione. 

4. -Non convince nemmeno l'asserto che, essendo lo Stato articolato 
in regioni, per le materie statutarie la competenza statale si 
risolve in una competenza regionale. A parte l'ipotesi di competenza 
concorrente, si pu� rilevare in contrario che le stesse materie di competenza 
esclusiva ricevono restrizioni naturali dai motivi che hanno. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 167 

leterminato l'istituzione delle regioni, consistenti nella cura dell'inteesse 
esclusivamente o almeno prevalentemente localizzato nella sfera 
egionale (sentenza 1� aprile 1958, n. 28), sempre che si ponga sul piano 
:i quell'unit� dello Stato in cui le regioni si sistemano e vivono, e sul 
iiano delle esigenze fondamentali che informano la vita dello Stato 
sentenze 22 gennaio 1960, n. 2 e 6 aprile 195,5, n. 26); in modo che 
1uesta Corte ha potuto decidere che, non ostante la generica dizione 
:egli statuti, di regola, la cerchia delle materie che essi affidano alle 
egioni non contiene anche il regolamento degli inerenti rapporti di 
iritto privato (sentenze 24 gennaio 1957, n. 35; 27 giugno 1957, n. 109; 

luglio 1958; n. 49! 5 giugno 1962, n. 63) e che il rispetto degli obblihi 
internazionali dello Stato �, per la competenza regionale, un limite 
ridefettibile, pur se il singolo statuto non lo segni in modo espresso 
sentenza 4 aprile 1963, n. 49). 

Non ha pregio neanche l'obbiezione che i medesimi motivi che giutificano 
l'estensione delle potest� statali sulla piattaforma continentale 
npongono di portarvi la competenza regionale: tale estensiqne fu deter1inata, 
come ricorda la relazione alla legge impugnata, dal riflettersi 
ell'esercizio del diritto in questione sulla sicurezza dello Stato, sulla 
onservazione del litorale, delle spiagge, delle rade, e dei porti, e sulattuazione 
di un programma produttivo efficace a garantire la sicuezza 
degli approvvigionamenti degli ilrocarburi e a ridurre il ricorso 
ll'approvvigionamento estero, fino a dare al Paese una autonomia 
i settore: tutte finalit� che non attengono all'interesse esclusivo o prealente 
delle regioni. Gli idrocarburi sono fonti di energia, e le fonti 
i energia (giova ricordarlo) sono beni che, ex art. 43 della Costituione, 
a fini di utilit� generale, possono .formare oggetto di riserva a 
~vore dello Stato: ed � da notare che, negli Stati Uniti d'America, 
on l'Outer continentale shelf land Act (7 agosto 1953), le aree sotto1arine 
furono dichiarate di propriet� federale, rimanendo sottratte al 
otere degli Stati federati. 

Quello dell'<;?sistenza di un mare territoriale regionale altro non � 

~ non problema di esistenza, fra le competenze regionali, di singole 

iaterie aventi un oggetto che implica l'utilizzazione di quel mare: e 

on � perci� invocabile a favore dell'accoglimento dei ricorsi la sen


mza di questa Corte del 21 gennaio 1957, n. 23. Questa riconobbe alla 

:egione sarda una competenza in materia di pesca maritt1ma, ma non 

iudic� che la regione stessa ha un suo mare territoriale o che pu� 

sercitare poteri sul quel mare, sia pure limitatamente alla pesca. La 

~ntenza ammise, � vero, che le potest� spettanti allo Stato riguardo 

l mare territoriale non sono pregiudicate dall'esercizio di quella com


etenza; ma lo ammise per una materia, come la pesca, che il d.P.R. 

3 luglio 1954, n. 744, aveva riconosciuto di poter decentrare presso 

! amministrazioni provinciali riguardo al territorio dello Stato non 


168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ancora organizzato a regioni con statuto ordinario, mediante un apprezzamento 
che non � stato ripetuto a proposito della piattaforma continentale, 
dato quanto si � sopra esposto. 

La legge impugnata ha mantenuto fermo il diritto della Regione 
siciliana al controllo dell'attivit� di coloro ai quali essa aveva accordato 
permessi o concessioni, non perch� ha ammesso che le relative potest� 
erano state esercitate legittimamente, ma volendo prendere atto di una 
situazione di fatto e regolarla in via transitoria; tanto vero che ha 
prescritto il rinnovamento del permesso o della concessione da parte 
dell'amministrazione statale. Atti amministrativi, come sono i permessi 
di ricerca e le concessioni di coltivazione accordati dalle regioni, non 
hanno la forza di pregiudicare le competenze costituzionali; neppure 
se hanno efficacia definitiva, per 'non avere formato oggetto di denuncia 
in sede di conflitto di attribuzione. 

5. -A riprova che gli statuti non hanno attribuito alle regioni 
alcun diritto sulla piattaforma continentale sta la nozione di miniera 
da essi accolta. 
Questa nozione non pu� coincidere se non con quella che si desume 
dal r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, dato il tempo in cui gli statuti iniziarono 
la loro vita. Ma nel citato decreto appare chiaramente presente 
un concetto di miniera collegato unicamente ed essenzialmente al sottosuolo; 
tanto vero che il suo art. 1 pone ad oggetto della normativa 
degli articoli successivi la ricerca e la �coltivazione di sostanze minerali 
e di energie � del sottosuolo � sotto qualsiasi forma e condizione fisica. 
In correlazione a ci�, l'art. 5, secondo comma, l'art. 15, quarto comma, 
e l'art. 27, quarto comma, del citato decreto, per i permessi di ricerca, 
per le concessioni di coltivazione e per l'autorizzazione al trasferimento 
delle concessioni, dispongono che deve essere previamente sentita l'amministrazione 
militare, ove si tratti di miniere esistenti in zone interessanti 
la difesa, ma nulla statuiscono per la tutela dell'interesse della 
navigazione, come avrebbero dovuto fare se il permesso, la concessione 

o l'autorizzazione avesse potuto concernere le miniere sottomarine. E 
sempre in coerenza alla nozione esclusivamente terrestre di miniera, 
le leggi di polizia mineraria, fino al r. d. 9 aprile 1959, n. 128, emesso 
in esecuzione della delegazione contenuta nella legge 4 marzo 1958, 
n. 198, non avevano norme idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni 
sottomarine e la sicurezza e la salute dei lavoratori in esse impegnati. 
Anche il codice civile, all'art. 840, fa parola delle miniere in 
un rapporto con il sottosuolo; e pertanto identica deve ritenersi la 
nozione che delle medesime ha il precedente art. 826 come beni facenti 
parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Alla figura della miniera 
sottomarina non si pensava quindi al tempo della promulgazione degli 
statuti regionali per la Sicilia e per la Sardegna; e perci� solo alle miniere 
di sottosuolo poterono riferirsi tali statuti. Quando affior� nel 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 169 

ostro ordinamento giuridico, e cio� con la citata legge 10 febbraio 
953, n. 136, quella figura fu delineata come attinente a materia di 
sclusiva competenza statale, e quindi come bene di patrimonio indi~
onibile dello Stato, dato il carattere dell'onere cui veniva affidato il 
:>mpito estrattivo nelle zone marittime che la stessa legge indicava. 

6. -Sotto una variet� di profili resta perci� escluso che la legge 
1 luglio 1967, n. 613, abbia leso una competenza attribuita alle regioni 
icorrenti dai rispettivi statuti. Se l'applicazione di tale legge causasse 
iterferenze statali su alcune competenze regionali (la Regione sarda 
arla di agricoltura, di pesca, di turismo, di industria e commercio, di 
roduzione di energia elettrica e di linee marittime ed aeree di pic:>
lo cabotaggio e la Regione siciliana di sanit� pubblica e di pesca), 
:irebbe da ripetere quanto la Corte consider� nella ricordata sentenza 
el 21 gennaio 1957, n. 23, a proposito della pesca marititma nel mare 
udo; che cio� le singole competenze regionali debbono intendersi 
lgirosamente limitate, cos� da escludere ogni esorbitanza in materie 
:>nnesse di competenza statale, e senza pregiudizio delle implicazioni 
i questa competenza, la quale tutela interessi pubblici estranei alla 
cera regionale. 
E nemmeno per ci� che dispongono gli artt. 53 e 54 della legge 

configurabile una lesione della competenza regionale. 

Quanto al primo, la Regione sarda non ha motivo di dolersi che 
on le furono attribuiti poteri di controllo sull'attivit� dei titolari di 
loi permessi di ricerca sottomarina. Questi permessi sono stati accorati 
il 15 luglio 1967, e quindi posteriormente al perfezionamento della 
!gge impugnata, avvenuto, con l'approvazione della IX commissione 
el Senato, il 13 luglio 1967 : la legge non poteva regolare la situazione 
onseguitane, perch� ne ignorava l'esistenza. Pertanto non pu� aver 
iteso di recare lesione ad una disciplina transitoria della situazione 
i fatto che gli atti regionali avevano determinato, ove essa avesse 
1eritato la medesima tutela accordata alla Regione siciliana, e si fosse 
avvisato privo di importanza il fatto che era stata prodotta nella scienza 
el suo contrasto con la legge gi� approvata dalle camere. 

Quanto all'art. 54 della legge, non � sostenibile, come fa la Regione 
iciliana, che esso avrebbe fissato la quota della Regione sul prodotto 
ella coltivazione delle miniere di idrocarburi senza le forme prescritte 
er le norme di attuazione degli statuti. La disposizione predetta ha 
1fatti voluto attribuire alle regioni a statuto speciale, non una comartecipazione 
al risultato economico della coltivazione delle miniere 
ototmarine o una indennit� a compenso di diritti che ad esse venivano 
attratti, ma un contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, 
ella Costituzione. La si desume dalla limtazione posta alla disponiilit� 
della quota assegnata, che, secondo la norma impugnata, deve 
ssere destinata allo sviluppo delle attivit� economiche regionali ed al 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

loro incremento industriale, e che palesemente si rif� al disposto del 
suddetto comma dell'art. 119; dal quale si trae l'esigenza che sia determinata 
la destinazione del contributo, e che si abbia riguardo particolare 
alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole. Per escludere 
la norma impugnata dal suddetto schema costituzionale non basterebbe 
certo opporre che l'art. 54 della legge iri esame accorda un contributo 

in natura e non in danaro. (Omissis.). 

CORTE COSTITUZIONALE, 17 aprile 1968, n. 22 -Pres. Sandulli -
Rel. Rocchetti -Commissario dello Stato Regione Siciliana (Sost. 
avv. gen. dello Stato Tracanna) c. Presidente Regione Siciliana (avv. 
Villari). 

Sicilia -Legge regionale sulla liquidazione dell'Ente siciliano per le 
case dei lavoratori -Violazione delle norme statutarie e dell'obbligo 
di copertura finanziaria -Esclusione. 

(Cost., art. 100, 81; St. reg. sic., art. 20; 1. reg. 24 dicembre 1967). 

La legge regionale siciliana 14 dicembre 1967 recante norme sulla 
liquidazione dell'Ente siciliano per 'te case dei lavoratori non viola 

l'art. 100 della Costituzione n� l'art. 20 dello Statuto siciliano, in quanto 
se -alla Regione spetta il potere di dar vita e norme ad Enti pubblici, lo 
stesso potere le spetta anche per la fase di liquidazione degli stessi; n� 
viola l'art. 81, perch� la copertura finanziaria della spesa prevista dalla 
legge � assicurata sia da un mutuo, ancorch� autorizzato ma non ancora 
contratto, sia da una ragionevole previsione di incremento delle. entrate 
ordinarie (1). 

(1) La sentenza ha respinto il ricorso del Commissario dello Stato ritenendo 
putualmente osservato il precetto dell'art. 81 Cost. anche in presenza 
di un mutuo non ancora contratto, ma formalmente deliberato. 
Sui problemi connessi all'interpretazione dell'art. 81 Cost. cfr. la fondamentale 
sentenza della Corte 10 gennaio 1966, n. 1 (in questa Rassegna, 
1966) e nota di richiamo cfr., altres�, nota di ONIDA, Portata e limiti dell'obbligo 
di indicazione della copertura finanziaria sulle leggi che importano 
nuove o maggiori spese, Giur. Cost., 1966, 4. Vedi, altres�, la sentenza 
28 marzo 1968, n. 17, retro, 161. 

CORTE COSTITUZIONALE, 17 aprile 1968, n. 23 -Pres. Sandulli -

Rel. Trimarchi -Cassani ed altri (n. c.) c. Presidente Consiglio dei 
Ministri (Vice Avvocato Gen. dello Stato Foligno). 


I 

Avvocati e Procuratori -Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 


I

i:
Pagamento di contributi da parte di non iscritti all'albo degli 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 171 

Avvocati e Procuratori -Illegittimit� costituzionale -Esclu


sione. 

(Cost., artt. 3, 23, 24, 38, 42, 53; 1. 5 luglio 1965, n. 798, artt. 3 e 4). 

Le imposizioni alle quali ai sensi dell'art. 3 -lett. b ed i -e del'
art. 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono tenuti soggetti diversi 
agli esercenti la professione di avvocato e procuratore hanno natura 
i tributi lato sensu giudiziari, riscossi non soltanto in occasione della 
restazione del servizio giudiziario, ma anche e sopratutto al fine� di 
onseguire atti e attivit� propri di quel servizio. Conseguentemente le 
isposizioni citate non contrastano con l'art. 3 Cost. in quanto le imposiioni 
operano egualmente nei confronti di quanti si giovano divisibilmen~. 
del servizio giudiziario, n� con l'art. 53 Cost. in quanto tale articolo 
on si riferisce ai tributi giudiziari, n� con l'art. 38 Cost. in quanto agli 
neri previdenziali ed assistenziali si pu� far fronte anche attraverso l'in~
rvento dei pubblici poteri ed anche con il concorso finanziario dello 
'tato sia in maniera tipica sia, come appunto avviene nella specie, in 
ianiera atipica. 

Le predette disposizioni non contrastano poi neanche con l'art. 24 
ella Costituzione perch� l'obbligo della corresponsione del contributo, 
pi� specificamente la mancata corresponsione, non si ripercuotono in 

lcun modo sul libero esercizio del diritto alla difesa (1). 

(Omissis). -3. -Considerate nel loro insieme le questioni come 
lpra sollevate, va osservato che, pur riferendosi le asserite illegitti1it� 
costituzionali specificamente alle disposizioni di cui all'art: 4 
~tt. a e all'art. 3 -lett. b od i -della citata legge 1965, n. 798, nelle 
:e ipotesi normative ricorre un dato o profilo comune, rappresentato 
al fatto che a concorrere, con la corresponsione di contributi prede~
rminati, alle entrate della Cassa nazionale di previdenza e di assi


(1) La questione di legittimit� costituzionale � stata sollevata con le 
rdinanze del pretore di Varese in data 15 febbraio 1966 (Gazzetta Ufficiale 
5 giugno 1966, n. 156), del Tribunale di Aosta, in data 22 novembre 1966 
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1967, n. 51) e del pretore di Avezzano in 
ata 25 gennaio 1967 (Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1967, n. 77). La s�ntenza 
1 rassegna si ricollega alla ordinanza emessa dal Tribunale di Aosta in 
amera di consiglio adito per la risoluzione di un incidente di esecuzione 
lllevato a seguito di provvedimento negativo del Procuratore della Republica 
circa il rilascio di un certificato del casellario giudiziale. 
Circa la natura dei contributi imposti dalla legge a favore della Cassa 
egli avv. e proc. l'Avvocatura aveva operato la seguente sostanziale 
istinzione : 

a) contributi dovuti dal patrocinante, per ogni procedimento giuisdizionale 
(artt. 17 n. 2 e 19 legge 8 gennaio 1952, n. 6; modif. dagli 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, sono tenuti 
soggetti diversi dagli esercenti la professione di avvocato e procuratore 

o professionisti legali indipendentemente da tale qualit�. Si �, in tal 
modo, in presenza di imposizioni, destinate ad operare nei confronti 
di tutti ed aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali. 
Secondo i pretori di Varese e di Avezzano, che denunziano la 
illegittimit� costituzionale dell'art. 3 della legge 1965 in relazione 
all'art. 23 della Costituzione, pur dandosi atto che, nelle specie considerate, 
le relative imposizioni patrimoniali discendono direttamente 
dalla legge, dovrebbe aver rilievo la mancanza di una � effettiva pertinenza 
di servizi o di interessi �, capace di giustificarle ovvero l'arbitrariet� 
di esse discendente dalla evidente � sproporzione tra le finalit� 
in concreto perseguite ed i mezzi impiegati �. 

L'osservazione non ha per� pregio. Della effettivit�, pertinenza e 
proporzione si potrebbe dubitare se si dovesse mettere a raffronto il 
singolo fatto del servizio giudiziario e la singola e rispettiva prestazione 
patrimoniale. Non � consentito farlo, invece, qualora si proceda, 
come sembra necessario, ad una valutazione dei modi di essere di detto 
servizio, nel loro complesso, e della indiscutibile correlazione delle 
prestazioni imposte e del servizio di assistenza legale con l'esercizio 
della funzione giudiziaria. Anzi, cos� facendosi, si constata che la imposizione, 
per legge, difetta di ogni arbitrariet� ed appare affatto ragionevole. 


4. -Non sembra, altres�, possibile vedere, a proposito delle disposizioni 
denunciate, la violazione del principio di eguaglianza di cui 
all'art. 3 della Costituzione. Per effetto degli obblighi contributivi 
per il mantenimento della Cassa, non si determina, nel livellamento 
contr�butivo, una disparit� di trattamento (come invece sostiene il 
pretore di Varese), perch�, se nell'ipotesi di cui all'art. 2 della legge 
1965 pu� giocare la possibilit� di far ricorso all'opera del professionista 
legale -ed in quelle di cui al successivo art. 3 codesta passiartt. 
5 legge 31 luglio 1956, n. 991 e 3 legge 25 febbraio 1963, n. 289; 
modif da art. 2 legge 25 febbraio 1956, n. 798); i quali hanno carattere 
di oneri previdenziali; lo stesso carattere ha la percentuale di cui all'art. 5 
legge 25 febbraio 1963, n. 289; 

b) contributi dovuti, impersonalmente, in relazione all'emanazione 
di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali od a verbali di conciliazione, 
svoltisi sia con la rappresentanza o difesa di avvocato a procuratore 
(come disponevano originariamente gli artt. 17 n. 3 e 22 legge 
8 gennaio 1952, n. 6), sia senza detto patrocinio (art. 6 legge 31 luglio 
1956, n. 991, modif. da art. 4 legge 25 febbraio 1963, n. 289, modif. da 
art. 3 legge 25 febbraio 1965, n. 798), che si riscuotono all'atto della registrazione, 
o mediante � marche �; ed hanno carattere di imposta; 

c) contributi dovuti, oggettivamente, per rilascio di certificati penali, 
atti di notoriet�, ed ogni altra certificazione (art. 4 legge 5 luglio 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALI!: 173 

Jilit� non ricorre o comunque non rileva -, non sussiste l'asserita 
iisparit� di trattamento, stante che l'imposizione della prestazione in 
:avore della Cassa opera egualmente nei confronti di quanti (si avval~
ano o meno, e si possano o meno avvalere dell'opera del legale) si 
~iovano, divisibilmente, del servizio giudiziario e non possono essere 
.ndifferenti di fronte all'esigenza della previdenza degli esercenti la 
;>rofessione forense, i quali, oltre a essere collaboratori essenziali degli 
Jrgani della, giurisdizione, sono anche tenuti a svolgere gratuitamente 
talune delle loro attivit� nell'interesse della comunit�. E del pari, non 
~ ravvisabile, in relazione sempre al denunciato art. 3 della legge 1965, 
llna arbitraria discriminazione (come invece vorrebbe il pretore di 
Avezzano) tra coloro che siano in grado di pagare il contributo ln favore 
della Cassa e coloro che non ne abbiano la capacit� economica, 
perch� una discriminazione del genere, che per altro non ricorre, non 
sarebb� nella legge, ma tutt'al pi� rileverebbe, come eventualit� successiva 
e accidentale in fatto ed in quanto tale insuscettibilie d'essere 
assunta a presupposto o contenuto della previsione normat~va. 

5. -Rilievi di maggiore impegno, sulla legittimit� degli al"tt. 3 
e 4 della legge 1965, sono mossi in relazione agli artt. 38 e 53 della 
Costituzione. La peculiarit� del fenomeno e della disciplina legislativa 
di esso, comporta che di codesti rilievi si debba dire contestualmente. 
Si �, infatti, in presenza di norme che da un lato prevedono l'imposizione 
e la riscossione di contributi per il compimento o in dipendenza 
del compimento di atti o attivi� nei confronti o da parte di organi o 
uffici facenti parte dell'organizzazione giuliziaria, e che dall'altro prevedono 
la destinazione dei contributi, cos� imposti e riscossi, alla 
realizzazione della previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e 
dei procuratori legali. La funzionalizzazione delle entrate, in tal modo 
attuata, non urta contro le norme ed i principi costituzionali indicati 
nelle ordinanze dei giudici di merito. 
Ad avviso della Corte, non pu� vedersi la prospettata violazione 
dell'art. 53 della Costituzione, perch� essenzialmente le prestazioni 

1965, n. 798), e si riscuotono mediante � marche �, ed hanno -del. pari carattere 
di imposta. 
Come si evince dalla motivazione della sentenza, la Corte non ha 
approfondito l'indagine circa la natura del tributo. 

� dato, per�, desumere che, richiamando il concetto della � divisibilit� 
del costo della prestazione, � la Corte abbia implicitamente ritenuto 
che l'imposizione abbia il carattere di tassa piuttosto che di imposta. 

Per quanto attiene all'interpretazione dell'art. 53 Cost. e della inapplicabilit� 
dello stesso ai tributi giudiziari, cfr. la precedente sentenza 
della Corte 2 aprile 1964, n. 30, in questa Rassegna, 1964. 

Per ulteriori riferimenti, cfr. altres�, la sentenza della Corte 2 luglio 
1966, n. 82, in questa Rassegna, 1966. 


174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

patrimoniali imposte con gli artt. 3 e 4 denunciati, sono da considerare 
tributi lato sensu giudiziari ed in quanto tali, estranei all'ambito di applicazione 
dell'art. 53 della Costituzione. _Come, infatti, la Corte ha 
avuto modo di precisare (sentenza n. 30 del 1964) l'art. 53 della Costituzione 
non si riferisce ai tributi giudiziari, e ci� perch� col richiamo 

� alla capacit� contributiva e alla progressivit� rispettivamente come 
indice di imponibilit� e come criterio di imposizione �, tale disposizione 
� ha avuto riguardo soltanto a prestazioni di servizi il cui costo non 
si pu� determinare divisibilmente �. A proposito della progressitivit�, 
inoltre, nella stessa decisione, si � precisato che codesto principio ha 
ragione di essere solo in rapporto al sistema fiscale nel suo complesso 
e non gi� in relazione ai singoli tributi, con la conseguenza che sono 
certamente consentite imposizioni ispirate a principi diversi. Ulteriore 
conseguenza di ci� � stata ravvisata nella possibilit� che � la spesa 
per i servizi generali sia coperta da imposte dirette o da entrate che 
siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio 
organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attivit� �. 
Da ci� consegue che non � pertinente la indagine diretta a determinare, 
in modo .pi� approfondito, la natura dei contributi di cui si 
tratta. Basta, al riguardo, ribadire che detti contributi sono imposti e 
riscossi non soltanto in occasione della prestazione del servizio giudiziario 
ma anche e soprattutto al fine di conseguire atti o attivit� 
propri di quel servizio. E siffatto collegamento non puramente estrinseco 
o occasionale, d� adeguato fondamento e giustificazione alla qualificazione 
dei contributi come tributi giudiziari in senso lato. 

6. -Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere legittime 
le norme relative alla imposizione e alla riscossione dei contributi 
in oggetto. L'imposizione non � n� arbitraria n� ingiusta, e si fonda 
sulla necessit� discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore 
di far gravare oneri di carattere patrimoniale sopra soggetti 
che godono divisibilmente del servizio giudiziario. Alla imposizione � 
strettamente connessa la destinazione delle somme che di conseguenza 
vengono riscosse. 
Rimanendo entro l'ambito segnato dall'art. 53 della Costituzione, 
non sembra alla Corte contestabile il carattere pubblico della spesa. 
La semplice constatazione che i contributi, attraverso il particolare 
sistema di riscossione e versamento previsto dalla legge 8 gennaio 1952, 

n. 6, e successive modificazioni affluiscono alle casse dell'ente di previdenza 
ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori, non autorizza 
a ritenere che la destinazione (e quindi la spesa) non risponda alla 
tutela di un interesse pubblico. Rileva, invece, in contrario (ed a conferma 
del carattere pubblico della spesa) la circostanza che i detti 
contributi, dovuti, corrisposti e riscossi per e nella prestazione del ser

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 175 

V'lZlO giudiziario, sono rivol_ti al perseguimento di quella finalit� di 

~arattere pubblico. 

Ma codesto carattere della spesa risulta ancor meglio, solo che si 

;i rivolga all'esame dell'asserita illegittimit� delle norme denunciate 

ln relazione all'art. 38 della Costituzione. 

A quest'ultimo riguardo, va precisato che non si ha violazione 
:iell'art. 38 qualora le prestazioni patrimoniali necessarie per l'assolvimento 
dei compiti previsti dal quarto comma, siano poste a carico di 
;oggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una comurianza, 
specifica ,o generica, di interessi o di un collegamento, diretto 
) indiretto, tra la causa dell'imposizione e le finalit� da conseguire. Non 
rileva, sopra codesto piano, che il perseguimento di dette finalit� anzi~
h� avvenire mediante er�gazioni poste direttamente a carico dello 
Stato e con gli ordinari strumenti, si attui con mezzi diversi ed in 
particolare con l'imposizione, da parte di leggi dello Stato, di �prestadoni 
patrimoniali nella forma dei contributi � (sentenza n. 70 del 1960). 
ln tutti questi casi, se la finalit� da perseguire risponde alla tutela 
di un interesse pubblico, codesto interesse non viene meno n� viene 
snaturato solo che alla sua realizzazione si tenda in uno o in altro 
dei modi consentiti dall'ordinamento giuridico. 

Orbene, nella specie, � vero che la riscossione dei contributi previsti 
dagli artt. 3 e 4 della legge 1965 avviene a mezzo di organi o 
uffici giudiziari o amministrativi dello Stato, ma a favore della Cassa 
e che le somme in tal modo riscosse vengono a far parte delle entrate 
della Cassa stessa. Ma da tale circostanza non pu� farsi derivare alcun 
contrasto tra le norme denunciate e l'art. 38 della Costituzione. Al 
riguardo, giova anzitutto considerare che il precetto costituzionale. non 
impone che alla previdenza e assistenza debba provvedere direttamente 
lo Stato attr~verso i suoi organi. A codesti compiti possono legittimamente 
attendere � organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato �. 
Il sistema previdenziale e assistenziale pu� articolarsi in vario modo. 
Ed uno dei modi consentiti � rappresentato da quello previsto per gli 
avvocati ed i procuratori legali, il quale poggia sulla Cassa nazionale 
cui sono iscritti di ufficio gli avvocati ed i procuratori che esercitano 
la libera professione con carattere di continuit�. Giova, altres�, chiarire 
che agli oneri, previdenziali e assistenziali non si deve necessariamente 
far fronte con contributi che facciano carico ai soggetti, che 
siano parti nel rapporto di lavoro subordinato ovvero ai lavoratori 
autonomi, ma si pu� far fronte, e si tende sempre pi� a far :fronte, 
anche attraverso varie forme di intervento dei pubblici poteri, anche 
con il concorso finanziario dello Stato. E quest'ultima forma pu� 
atteggiarsi o in maniera tipica, con un diretto esborso di somme da 
parte dello Stato o in maniera atipica (come appunto avviene nella 
specie). 


176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nel sistema previsto per i professionisti legali, i fini istituzionali 
della Cassa nazionale sono conformi al dettato costituzionale, perch� 
inservienti alla tutela previdenziale di una categoria di lavoratori, e 
quindi di un interesse pubblico. E lo sono anche gli strumenti predisposti 
per consentire alla Cassa la realizzazione di quei fini. 

Sono entrate della Cassa, oltre i beni non facenti parte del patrimonio 
ed i redditi del patrimonio, i contributi direttam�ne e definitivamente 
a carico degli iscritti (art. 1 nn. 5 e 6 leg,ge 1965) ed i contributi 
che la legge dello Stato -realizzando il sistema di intervento 
per via indiretta di cui si � detto -pone a carico dei soggetti della 
comunit� statale che, con o senza l'ausilio di un professionista legale, 
si giovano del servizio giudiziario e dell'organizzazione giudiziaria 
(art. 1 nn. 3 e 4 cit. legge). E vi concorre, infine, lo Stato, direttamente 
attraverso l'attribuzione per legge alla Cassa dei residui dei depositi 
dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti 
rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 
1956, n. 65. 

In tal modo, il sistema previdenziale ed assistenziale in oggetto, 
per quanto attiene al reperimento dei fondi operato con le norme 
denunciate, appare perfettamente conforme al disposto dell'art. 38 
della Costituzione. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 17 aprile 1968, n. 24 -Pres. Sandulli -
Rel. Bonifacio -Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
(Sost. avv. gen. dello Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana 
(avv. M. S. Giannini). 

Corte costituzionale -Giudizi di legittimit� costituzionale in via 

principale -Cessazione della materia del contendere -Si veri


fica solo quando una legge successiva impedisca ogni effetto della 

legge impugnata. 

(Cost., art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 31). 

Sicilia -Legge di estensione ai membri dell'Assemblea Regionale 
delle disposizioni gi� vigenti per i membri del Parlamento nazionale 
-Illegittimit� costituzionale. 
(St. Reg. sic., art. 36; I. reg. 23 giugno 1965; I. 9 agosto 1948, n. 1102). 

Nei giudizi di legittimit� costituzionale in via principale la materia 
del contendere viene meno solo nel caso in cui una legge approvata 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 177 

lopo quella impugnata impedisca ogni effetto di questa, avendo la sua 
;tessa decorrenza cronologica (1). 

� affetta da illegittimit� costituzionale, per violazione dell'art. 36 
Lello Statuto speciale, la legge regionale siciliana 23 giugno 1965, che 
?stendeva ai membri dell'Assemblea Regionale, fino all'entrata in vigore 
Lella legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, le disposizioni della legge 
1 agosto 1948, n. 1102, relative alle indennit� spettanti ai membri del 
Parlamento nazionale (2). 

(Omissis.). -2. -Successivamente alla propos1z1one del ricorso 
il legge statale 9 agosto 1948, n. 1102, � stata abrogata dalla legge 
n ottobre 1965, n. 1261, la quale, dopo aver stabilito un nuovo trat:
amento tributario per le indennit� parlamentari (art. ~), ne ha disposto 
.'applicazione anche � alle indennit� ed agli assegni spettanti ai consi;
iglieri delle Regioni a statuto speciale � (art. 6); la Regione siciliana, 
i sua volta, ha emanato la legge 30 dicembre 1965, n. 44, con la quale 
.e disposizioni del citato provvedimento statale, ad eccezione di alcune 
li esse che qui non interessano, vengono estese ai deputati regionali. 
~d avviso della difesa della Regione ci� comporta la cessazione della 
nateria del presente giudizio. 

La Corte ritiene che tale conclusione non possa essere accolta. Ed 
.nfatti nei giudizi principali di legittimit� costituzionale la materia del 
!ontendere viene meno solo nel caso, quale fu quello deciso con sen:
enza n. 87 del 1965, in cui una legge approvata dopo quella impugnata 
mpedisca ogni effetto di questa: e per raggiungere siffatto risultato 
lon � sufficiente che il nuovo provvedimento abbia il medesimo oggetto, 
na � necessario che lo disciplini con la stessa decorrenza cronologica 
lella precedente legge. Ci� non si verifica nella presente fattispecie, 
~erch�, n:ientre la legge impugnata stabilisce che il regime tributario 
lisposto dalla legge statale n. 1102 del 1948 si applica ai deputati regio1ali 
� con la stessa decorrenza � (e, quindi, dal momento in cui quella 
mtr� in vigore), le successive leggi dello Stato e della Regione non si 
:iferiscono, n� esplicitamente n� implicitamente, ai rapporti ad esse 
mteriori: sicch� � certo che la legge regionale 23 giugno 1965, ove 
lon se ne dichiari l'illegittimit� costituzionale, � destinata a produrre 

(1) In conformit� alla prima massima, cfr. la sentenza della Corte 
:itata in motivazione 22 dicembre 1965, n. 87 in questa Rassegna, 1965. 
(2) Per quanto riguarda il merito della questione, � da ricordare la 
mova disciplina delle indennit� parlamentari disposta dalla legge 31 otto>
re 1965, n. 1261, la quale � stata estesa ai membri dell'Assemblea Regio1ale 
Siciliana con la legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44. 
Sulla diversa posizione Costituzionale del Parlamento Nazionale rispet.
o alle Assemblee regionali, cfr., la precedente sentenza della Corte 30 giumo 
1964, n. 66, in questa Rassegna, 1964, 985. 


178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

effetti in ordine alle indennit� percepite dai deputati regionali fino al 
momento nel quale sono entrate in vigore le nuove disposizioni. 

3. -Nel merito, la questione sollevata dal Commissario dello Stato 
� fondata: la legge denunziata, infatti, ha stabilito una vera e propria 
esenzione fiscale e nel disporla ha oltrepassato quei limiti entro i quali 
in forza dell'art. 36 dello Statuto la Regione pu� legittimamente provvedere. 
Quanto al primo punto, non si pu� accogliere la tesi prospettata 
dalla resistente, secondo la quale l'inapplicabilit� di ogni tributo e la 
non computabilit� agli effetti dell'acceratmento del complessivo reddito 
e della determinazione delle aliquote di imposta sarebbero conseguenza 
del carattere non retributivo degli emolumenti, dei quali la legge 23 
giugno 1965 definirebbe indirettamente la natura. Ed invero ci� vale, 
certo, per le somme stabilite a titolo di rimborso di spese, ma non anche 
per le indennit� alle quali la legge stessa, espressamente distinguendole 
dalle prime, mostra di assegnare una 'funzibhe affatto diversa: di tal 
che risulta evidente che ci si trova di fronte ad un vero e proprio 
reddito percepito dai deputati regionali a causa della carica risoperta. 
Non si vuole con ci� negare che le indennit� fisse mensili possano in 
parte essere attribuite anche per le spese che il parlamentare deve 
sostenere al di l� di quelle necessari pr partecipare alle sedute del1'
Assemblea (e a ci� corrisponde la disciplina ora stabilita dalla legge 
statale 31 ottobre 1965, n. 1261 e, per relaticmem, dalla legge regionale 
siciliana 30 dicembre 1965, n. 44); quel che si vuol dire � che esse non 
hanno n� possono avere solo quella finalit�. In un regime democratico 
a larga base popolare e nell'ambito del quale il potere non � riservato 
ai ceti che si trovino in condizioni economiche di vantaggio il legislatore 
ha l'obbligo di porre in essere tutte quelle condizioni che appaiono 
indispensabili per consentire anche ai non abbienti l'accesso alle 
cariche pubbliche e l'esercizio delle funzioni a queste connesse. In 
attuazione di questo indirizzo, che si ricava dal principio generale formulato 
nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, sia la Costituzione 
(art; 69) sia alcuni Statuti speciali espressamente assicurano ai 
membri del Parlamento ed ai componenti dei consigli regionali la corresponsione 
di una indennit�, demandandone alla legge la determinazione: 
sicch� essa, almeno nella misura in cui non � destinata a coprire 
le spese, assume l'indubbio carattere di reddito. 

Accertato in tal modo che l'esclusione dell'imposizione tributaria, 
riferita all'intero importo delle indennit�, si risolve in una esenzione 
fiscale, resta da vedere se la Regione avesse il potere di disporla. 

Per decidere la questione sotto questo ulteriore aspetto � sufficiente 
far riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo 
la quale nell'esercizio della competenza attribuita dall'art. 36 dello 
Statuto la Regione siciliana non pu� introdurre agevolazioni od esoneri 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 179 

ributari che non trovino riscontro in un corrispondente tipo esistente 
iella legislazione statale. Nel caso in esame si deve escludere che la 
egge regionale 23 giugno 1965 per il fatto di aver stabilita una disci>
lina identica a quella dettata dalfe norme statali per i membri del 
>arlamento possa in questo trovare la sua giustificazione costituzionale. 
n proposito non � affatto necessario accertare se, come si afferma nel 
'icorso, l'esenzione disposta nella legge statale 9 agosto 1948, n. 1102 
rada collocata nel quadro delle prerogative spettanti ai componenti 
!ella Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ma � suffi.:
iente rilevarne il carattere eccezionale. Al Parlamento nazionale, inatti, 
deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto 
1eculiare (cfr. sent. n. 66 del 1964), in ragione della quale le norme 
~he si riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come 
liritto singolare: e perci� quelle che qui interessano non sono idonee 
1 costituire un � tipo � di esenzione a1 quale la Regio,ne possa legittinamente 
richiamarsi�. -(Omissis.). 

:ORTE COSTITUZIONALE, 17 aprile 1968, n. 25 -Pres. Sandulli -
Rel. De Marco -Pappalettera (avv. Schlesinger) c. S.I.A.E. (avv. 
Sorrentino). 

:ostituzione della Repubblica -Libert� di associazione -S.I.A.E. 


Diritto esclusivo di rappresentare gli autori -Illegittimit� costi


tuzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 18; I. 22 aprile 1941, n. 633, art. 180). 

La disposizione dell'art. 180 della legge 22 .aprile 1941, n. 633, riser'
ando in via esclusiva alla S.I.A.E. l'attivit� di intermediaria, comunue 
attuata, per diritti inerenti ad opere tutelate non contrasta con 
'art. 18 della Costituzione dato che tale ultima norma non esclude 
he certe attivit� siano riservate a pubblici poteri e che, come nella 
pecie, tale riserva sia protetta penalmente (1). 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 21 marzo 1966 
al Giudice Conciliatore di Milano (Gazzetta Ufficiale 25 giugno, 1966, 
. 156). 
Sull'interpretazione dell'art. 18 Cost. e, particolarmente sulla libert� 
i non associarsi, cfr. la sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 
962, n. 69, in Giur. cost., 1962, 742. 


180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1968, n. 32 -Pres. Sandulli -
Rel. Oggioni -Granata (n.c.) e Presidente Consiglio Ministri c. 
Ministero delle Finanze (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Imposte e tasse -Imposte dirette -Azione penale non subordinata 

all'accertamento definitivo -Delega al Governo di emanare il testo 

unico -Disposizione dell'art. 252 T. U. che subordina l'azione pe


nale all'accertamento definitivo delle imposte -Illegittimit� co


stituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 76; 1. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 63; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, 
art. 252). 

Posto che l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, subordinava 
l'esercizio dell'azione penale all'accertamento dell'imposta e che l'articolo 
35, ultimo comma, della legge 1956 n. 1 vi apportava una deroga 
limitatamente ad alcuni reati, c. d. frodi fiscali, che si ritenevano perseguibili 
indipendentemente dall'accertamento dell'importa, l'art. 252 
del t. u. 21 gennaio 1958, n. 645, che ha abrogato l'ultimo comma del 
citato art. 35 della legge 1956 n. 1, la stessa che delegava il Governo 
alla formazione del t. u., non pu� ritenersi costituzionalmente illegittimo 
in quanto, pur sopprimendo un precetto della legge che contiene 
la norma delegante, pone in essere un meccanismo meglio rispondente 
ai fini della legge delegante (1). 

(Omissis). -Il Governo, nel compilare il titolo XI del t. u. delle 
imposte dirette, si � trovato dinanzi alcune norme, la cui coesistenza 
suscitava sfasature o inconvenienti e che dovevano esser coordinate 
nella prospettiva delle pi� ampie finalit� da perseguire. 

(1) La questione era stata promossa con ordinanza 13 maggio 1966 
della Corte di Appello di Milano (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1966, i� 213). 
Sulla legittimit� della soppressione di precetti della legge che contiene 
anche la norma delegante, cfr. la precedente sentenza della Corte Costituzionale 
9 giugno 1961, n. 30. 
La pronuncia della Corte Costituzionale, con la sentenza in rassegna, 
ha sostanzialmente accolto le tesi espresse dall'Avvocatura che nella sentenza 
stessa, sono cosi succintamente riportate: 

L'Avvocatura osserva che, in un primo tempo, la deroga al principio 
della subordinazione dell'azione penale all'accertamento della violazione 
in sede fiscale, fu introdotta dalla legge n. 1 del 1956 allo scopo di svincolare 
l'azione penale dall'accertamento in sede fiscale, onde accentuare 
il rigore della sanzione penale arrivando alla punizione del reo indipendentemente 
dalla procedura amministrativa. 

Questo intento, tuttavia, secondo l'Avvocatura, si palesava difficilmente 
raggiungibile attraverso la disposizione in esame, in vista della 
priorit� che, in molti casi, l'accertamento del tributo diretto conservava, 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 181 

Innanzi tutto era in vigore l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, 

4, che per i reati previsti dalla legislazione sui tributi diretti dava 
orso all'azione penale solo dopo l'accertamento dell'imposta: con ci� 
npediva il decorso immediato della prescrizione ed evitava la possiilit� 
di conflitto tra sentenza penale e accertamento, in altra sede, 
el rapporto tributario. Questo era il principio generale. 

Ma ad esso l'art. 35, ultimo comma, della legge 1956, n. 1, la 
;essa che delegava il Governo alla formazione del t. u., aveva apportto 
una deroga limitatamente ad alcuni reati,. c. d. frodi fiscali, che 
. ritenevano perseguibili indipendentemente dall'accertamento della 
nposta: mancata rettifica di dati di bilancio o di documenti alterati, 
tlsi o reticenti; dichiarazioni di passivit� imma.ginarie; altre frodi de;
inate a sottrarre redditi alle imposte dirette. Scopo della norma, nel 
uadro d'una disciplina tutta tesa a severit� verso le evasioni, era 
uello di colpire rapidamente i responsabili: essa infatti consentiva al 
iudice penale� di perseguire il reato senza attendere l'accertamento 
egli uffici amministrativi o del giudice civile. Ma la disposizione aparve 
ed era, da un lato, parzialmente contraddittoria rispetto al fine 
!le l'aveva ispirata, e, dall'altro, praticamente inidonea, nella stia 
ienezza, a trovare larga applicazione. 

Infatti consentiva il decorso immediato della prescrizione penale 
~iuttosto breve), col pericolo che questa, per le lungaggini inerenti 
ll'accertamento del. rapporto tributario, maturasse avanti la sentenza 
i condanna (mentre l'art. 21 d~lla legge 19.29, n. 4, a cui s'era 
erogato, impediva alla prescrizione di decorrere prima di quell'ac~
rtamento): cosicch� il mezzo scelto per perseguire immediatamente 

i fini della verifica degli elementi costitutivi del reato di frode fiscale, 
i virt� dell'esclusione dela competenza del giudice ordinario nell'accer1mento 
del tributo diretto, sancita dall'art. 60 della legge 7 gennaio 
~29, n. 4 (applicabile pur dopo l'emanazione dell'art. 35 della legge n. 1 
el 1956, in mancanza della esplicita abrogazione richiesta dall'art. 1 
ella legge n. 4 del 1929). Per cui il giudice stesso non poteva che sospenere 
il processo a norma dell'art. 20 c. p. p. in attesa della definizione 
ell'accertamento del tributo. 

D'altra parte, per effetto dell'art. 35, ultimo comma suddetto, si vericava 
altres� uno spostamento dalla data iniziale di decorrenza della pre:
rizione dal momento dell'accertamento definitivo del tributo al mo1ento 
della commissione del reato, cio� in pratica, dato il lungo tempo 
ormalmente richiesto dalla complessit� del procedimento amministrativo, 

rendeva difficoltoso l'esperimento dell'azione penale, e ci� in contrasto 
m gli scopi della norma. 

Di qui sarebbe sorta, secondo l'Avvocatura, la necessit� di coordinare 
art. 35 della legge n. 1 del 1956 con la contrastante disposizione delart. 
60 della legge n. 4 del 1929, coordinamento che il legislatore delegato 
vrebbe ritenuto di attuare appunto mediante l'abrogazione dell'ultimo 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il colpevole rischiava spesso di mandarlo impunito. Nel contempo la 
disposizione rispettava sia l'art. 60 della legge 1929, n. 4, secondo cui 
il giudice penale sul terreno dell'imposizione diretta non era tenuto 
ad accertare in via definitiva il rapporto tributario, sia l'art. 20 cod. 
proc. pen., che anzi gli consentiva di sospendere il processo (e la pre


scrizione) per sottoporre ad altro giudice le questioni pregiudiziali 
relative a quel rapporto. In tali casi il risultato della decisione giudiziale 
finiva per essere simile a quello che intendeva raggiungere, con 
un divers� mezzo tecnico, proprio la norma (cit. art. 21 legge 1929, 

n. 4) a cui s'era derogato: casi che dovevano prevedersi come assai 
frequenti perch�, consistendo il reato ( � frode fiscale �) in fatti od omissioni 
e rilevanti per la determinazione dei redditi imponibili ., l'indagine 
sul reddito e sull'entrata dell'imposta era necessaria, anche per 
la graduazione della pena, e, di regola, non facile per un giudice 
penale. 
2. -Il legislatore delegato poteva anche limitarsi a riunire le 
tre norme lasciandole intatte! ma con ci� non avrebbe aderito ai principi 
dominanti nell'intero sistema tributario e alle finalit� della stessa 
legge di delegazione. Quei principi s'opponevano e s'oppongono ad 
eventuali conflitti tra pronuncie penali e altre decisioni, tanto che, 
a parte l'art. 34 del r. d. 17 settembre 1931, n. 1608, obbligano il 
Igiudice penale a decidere anche la � controversia relativa al tributo � 
(art. 22 legge 1929, n. 4) e, per le imposte dirette, ad attendere la definizione 
amministrativa o civile del contrasto (art. 21 legge cit.). Da 

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essi l'art. 35, ultimo comma, della legge contenente la � delega � aveva 

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deviato con un precetto eccezionale che trovava giustificazione solo al 
fine d'una esemplare severit� verso gli evasori. Ma, accertato che di 

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comma dell'art. 35 stesso, non ravvisando possibile giungere ad introdurre 
una deroga all'art. 60. 
Con ci� non si sarebbe andati oltre i limiti della delega di cui all'art. 63 
della legge n. 1 del 1956, limiti gi� riconosciuti dalla giurisprudenza di 
questa Corte come comprendenti anche la facolt� di modifiche utili al 
fine di un migliore coordinamento. Appunto entro tale ambito si sarebbe 
posto il legislatore delegato, in attuazione dei fini, espressamente dettati 
nella delega, di semplificazione nell'applicazione dei tributi e di perfe


II

zionamento dell'attivit� dell'amministrazione. 

N� potrebbe ritenersi che il qenunziato contrasto fra la norma impugnata 
e l'art. 35 ultimo comma della legge n. 1 del 1956 integri di per 
s� un eccesso di delega, perch�, il legislatore delegato era vincolato al 
rispetto dei princ�pi sanciti nella legge delega. Ed i princ�pi in materia 
di sanzioni penali, erano essenzialmente quelli intesi ad adattare il sistema 

Ipunitivo alla migliore tutela contro la evasioni, mentre tale tutela per 
le ragioni anzidette non era fornita dalla legge del 1956, inadeguata e 
addirittura controproducente nell'intento per lo pi� inattuale, di svinco


Il

lare l'azione penale dall'accertamento tributario. 

I 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 183 

:atto questa giustificazione veniva meno perch� l'immediato decorso 
lella prescrizione poteva favorire, invece che colpire, l'evasore mentre 
'efficacia del precetto era indebolita dal potere giudiziale di sospenlere 
il processo (art. 20 c. p. c.), l'opportunit� di sopprimerlo finiva per 
mporsi: in questo senso s'� detto che la sua conservazione avrebbe 
irtato alla lunga con la finalit� della legge di cui esso era parte. 

Non si nega che il legislatore delegato, nella soppressione di pre:
etti della legge che contiene anche la norma delegante, debba procelere 
con particolare cautela; ma la Corte ha gi� osservato che tale 
1oppressione pu� esser~ legittima se � si adagia su meccanismi meglio 
�ispondenti � ai fini della legge delegante (sent. n. 30 del 1961): ch� 
anto le norme preesistenti quanto le disposizioni facenti parte di 
1uest'ultima, se non assurgono a principi o a limiti naturali della delega, 
:i collocano su un unico piano ed hanno analogo vigore, divenendo 
>erci� suscettibili, le une al pari delle altre, di correzioni o adattamenti; 
>eninteso, se lo richiedono gli scopi da raggiungere con la legge delerata. 
Dato ci�, i rilievi esposti pi� sopra dimostrano che, con l'arti:
olo 252 del t. u., il Governo si � tenuto nei limiti del potere attribuiogli 
dal Parlamento, non essendo dubbio che la norma s.oppressa, 
~ccezionale e di scarsa applicabilit�, urtasse coi � principi contenuti 
iella legge 11 gennaio 1951, n. 25 e nella presente legge ., cio� nella 
egge di delegazione n. 1 del 1956 (v. art. 63): principi che, conluendo 
in tali leggi anche quelli dell'antica normazi�ne repressiva 
legge 1929, n. 4), esigevano accanto alla sicurezza della repressione 
a contraddittoriet� fra i giudicati e che valevano bene il sacrificio di 
�ngoli precetti, dovunque essi si trovassero. Non a caso si era data al 
}overno una somma di poteri la cui ampiezza � stata colta in precedenti 

entenze della Corte. 

II legislatore delegato, invece di inserire a fatica la norma eccezio


tale nelle altre, ha preferito sopprimerla ritenendo cos� di attuare 

[uel � migliore � �coordinamento di norme e principi che gli era stato 

~spressamente richiesto (art. 63 legge 1956, n. 1). -(Omissis). 

~ORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1968, n. 34 -Pres. Sandulli -
Rel. Chiarelli -Cardinali ed altri (n. c.). 

teato -Frodi nella preparazione di mosti, vini e aceti -Registri di carico 
e scarico -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. art. 76; d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 35; I. 9 ottobre 1964, n. 991). 

L'art. 35, secondo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, con 
'imporre l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico per l'intro



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

duzione e l'estrazione di mosti, vini ed aceti dalle cantine e dagli stabilimenti 
enologici, non ha ecceduto dai limiti della delega, contenuta 
nell'art. 2, comma primo della legge 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto 
il citato art. 2 prevede la predisposizione di cautele per impedire frodi 
e facilitare il controllo (1). 

(1) Questione sollevata con tre ordinanze, emesse il 1� dicembre 
1966, dal pretore di Roma (Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1967, n. 258). 
La Corte aveva gi� dichiarato con sentenza n. 14 del 1967, non fondata 
la questione di legittimit� costituzionale ed ha richiamato la motivazione. 
della precedente sentenza, che � pubblicata in questa Rassegna, 
1967, 23. 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 aprile 1968, n. 38 -Pres. Sandulli -
Rel. Capalozza -Ufficio Imposte Consumo di Grottolella (avv. 
Jossa) ed altri, c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. 

j

gen. dello Stato Coronas). 

Finanza locale -Imposta di consumo -Mancato esaurimento della 
procedura amministrativa -Divieto al giudice di condannare nelle 

I 

spese di lite l'Amministrazione soccombente -Illegittimit� co~ 
stituzionale. 

Ii 

(Cost., art. 3; R. A. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 48). 

L'art. 48 del t.u. per la finanza locale, secondo il quale l'ente impositore 
non pu� essere condannato nelle spese di lite, anche nel caso 
di soccombenza, se non siano stati prima esauriti tutti i gravami� in 
via amministrativa, risolvendosi in un trattamento di favore sproporzionato 
e privo di ragionevole giustificazione, contrasta con l'art. 3 

I

della Costituzione (1). e 

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 23 marzo 1966 del 
Tribunale di Lucera (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1966, n. 213) e con ordinanza 
10 ottobre 1966 della Corte di Cassazione (Gazzetta Ufficiale 
28 ~ennaio 1967, n. 25). 
La Corte ha disatteso le argomentazioni dell'Avvocatura Generale 
che aveva fra l'altro �dedotto che la norma denunziata, pur derogando 
alla norma generale stabilita nel codice di procedura civile circa la condanna 
alle spese, era a sua volta espressione di un principio generale 
adottato per tutti i tributi per i quali fossero previsti ricorsi o reclami 
in via amministrativa, ed aveva lo scopo di dare all'Amministrazione la 
possibilit� di riesaminare il suo operato, senza spesa per la stessa Amministrazione 
e per il contribuente. A questi era infatti data facolt� di 
scelta fra la via amministrativa e quella giudiziaria, la quale ultima 
implicherebbe una consapevole rinunzia al rimborso delle spese di giustizia 
in caso di vittoria. 


SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


~ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 marzo 1968, n. 729 -Pres. Tavolaro 
S. -Rel. Malfitano -P. M. Criscuoli (conf.) -Gestione case 
per lavoratori (avv. Stato Castiglione Morelli) c. Benedetti (avvocati 
Delli Santi e Uzzo). 

~ompetenza e giurisdizione -Piani regolatori -Efficacia vincolante in 
pendenza di approvazione -Insussistenza -Regolamenti edilizi Autorizzazione 
di costruzioni in deroga -Mancanza di norme che 
la prevedevano -Difetto di potere della P. A. -Diritto soggettivo 
del privato nei confronti dell'autorizzato -Giurisdizione del Giudice 
ordinario -Fattispecie. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2, 3, 4 e 5; I. 17 agosto 1942, n. 1150, 
artt. 8, 9 e 10; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27 n. 4). 
>ropriet� -Edifici fronteggianti ai lati di strada pubblica -Interesse 
legittimo al rispetto delle norme regolamentari relative alla distanza 
ed all'altezza -Violazioni di tali norme -Diritto al risarcimento 
dei danni -Sussiste. 

(c. c., artt. 872, secondo. comma, e 879). 
lesponsabilit� civile -Condanna generica al risarcimento dei danni Accertamento 
di fatti potenzialmente produttivi di conseguenze 
dannose -Sufficienza -Necessit� di accertare l'esistenza dei danni 
risarcibili -Insussistenza. 

(c. p. c., art. 278). 
Soltanto l'approvazione del Presidente della Repubblica con decreto 
>Ubblicato nella Gazzetta Ufficiale imprime forza normativa ai piani 
egolatori, i quali, pertanto, in pendenza dell'approvazione sono privi 
!i efficacia vincolante, e, quando, i regolamenti edilizi non contengono 
ma norma che consenta al Comune di autorizzare costruzioni in deroga 
:lle prescrizioni in essi stabilite, l'autorizzazione a eseguire simili co:
truzioni � un atto emesso fuori dei limiti del potere spettante alla p. A. 
inde non degrada ad interesse legittimo il diritto soggettivo al risar
�~mernto del danno (e in taluni casi alla riduzione in pristino) che 
orga dalla violazione delle dette prescrizioni a favore del privato, la 


186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cui tutela � affidata al giudice ordinario: nella specie il regolamento 
edilizio annesso al piano regolatore da constderarsi conseguentemente 
vigente all'epoca in cui fu rilasciata la licenza edilizia ed eseguita la 
costruzione non consentiva al Comune di autorizzare costruzioni in 
deroga alle prescrizioni in esso stabilite (1). 

I proprietari di edifici fronteggianti ai lati di una pubblica strada, 

cui interessi privati siano qualificabili come legittimi per una particolare 
convergenza con l'interesse pubblico tutelato dalla norma, possono 
pretendere (l'un l'altro) il risarcimento dei danni da essi eventualmente 
subiti (a seguito di violazioni in materia edilizia), giacch� la 
loro posizione, considerata in astratto, � di diritto soggettivo, per quanto 
a tutela limitata� (2). 

Per pronunziare la condanna generica al risarcimento dei danni � 
sufficiente l'accertamento di un fatto che appaia potenzialmente produttivo 
di conseguenze dannose senza bisogno di specifica prova, in 
quanto tale pronunzia ha come contenuto una mera declaratoria iuris, 
dalla quale esula ogni accertamento non solo sulla misura, ma pure 
sulla esistenza dei danni risarcibili, rimesso questo al giudice della 
liquidazione (3). 

(Omissis). -Con il primo motivo, denunziandosi la violazione 
degli articoli 2, 3, 4, 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 'all. E, 8, 9 
e 10 della legge 17 agosto 1942, n.1150 e 27 n. 4 del t. u. 26 giugno 
1924, n. 1054, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che 
la causa in esame rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. 

Al riguardo si deduce che la pretesa fatta valere in giudizio dal 

Benedetti costituisce un mero interesse legittimo, in quanto diretta a 

contestare la legittimit� della costruzione dei due fabbricati eseguita 

in puntuale conformit� della licenza .edilizia che il Comune di Massa 

aveva concesso avvalendosi della facolt� di deroga dalle prescrizioni del 

piano regolatore del 1958, il quale prevede espressamente tale facolt�. 

L'errore in cui � incorsa la Corte, si aggiunge, � stato determinato 

dall'avere ritenuto che al momento della concessione della licenza 

edilizia e della esecuzione della costruzione fosse in vigore il piano 

regolatore del 1941, non contenente la facolt� di deroga dalle prescri


zioni in esso stabilite, sulla erronea considerazione che il piano rego


latore del 1958 non fosse operante per non essere stato approvato dal 

Presidente della Repubblica. 

(1) v. Cass. 18 dicembre 1957, n. 4734. 
(2) v. Cass. 2 febbraio 1963, n. 178 in Foro it. 1963, I, 1204 ed iv'i 
nota 1. 
(3) v. Cass. 4 maggio 1966 n. 1120. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI D� GIURISDIZIONE 187 

La censura � infondata. 

La Corte di merito ha correttamente ritenuto che il piano regola)
re vigente all'epoca in cui fu rilasciata la licenza edilizia ed eseguita 
l costruzione fosse quello del 23 gennaio 1941 anzich� quello del 1958, 
1 quanto quest'ultimo, pur essendo stato deliberato dal Comune e 
pprovato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, non era stato 
pprovato dal Presidente della Repubblica. 

Invero, come questa Corte Suprema ha altre volte affermato, 
::>ltanto l'approvazione del Presidente della Repubblica con decreto 
ubblicato nella Gazzetta Ufficiale imprime forza normativa ai piani 
egolatori, i quali, pertanto, in pendenza dell'approvazione sono privi 
i efficacia vincolante (v. sent. n. 4734 del 1957). 

Il piano regolatore, infatti, secondo l'opinione accolta da qusete 
ezioni Unite (v. sent. 1508 del 1958) e dalla prevalente dottrina, ha 
atura di atto complesso a complessit� ineguale, risultando dal conorso' 
e dalla fusione delle volont� del Comune e dello Stato dirette 
1 raggiungimento di un unico fine di pubblico interesse, e il decreto 
residenziale, con il quale si manifesta la volont� dello Stato, ne � 
lemento costitutivo perfezionante. 

Ritenuto applicabile il piano regolatore del 1941, la Corte di meito, 
poich� il regolamento edilizio annesso a tale piano non consentiva 
1 Comune di autorizzare costruzioni in deroga alle prescrizioni in 
sso stabilite, ha esattamente affermato che il Benedetti, chiedendo il 
isarcimento del danno derivante dalla violazione delle prescrizioni 
el cennato regolamento, posta in essere dalla ricorrente in conseuenza 
della licenza edilizia concessale in deroga alle prescrizioni meesime, 
facesse valere un diritto soggettivo e che tale domanda rienrnsse 
nella giurisdizione del giudice ordinario. 

Invero, quando i regolamenti edilizi non contengono una norma 
he consenta al Comune di autorizzare costruzioni in deroga alle precrizioni 
in essi stabilite, l'autorizzazione ad eseguire simili costruioni, 
data in mancanza di tale norma, � un atto emesso fuori dei limiti 
el potere spettante alla pubblica amministrazione e, pertanto, non 
egrada a interesse legittimo il diritto soggettivo al risarcimento del 
anno e in taluni casi alla riduz\one in pristino, che, in virt� della 
isposizione di cui all'articolo 872 del c. c., sorge a favore del privato 
,er effetto della violazione delle dette prescrizioni e la cui tutela � 
ffidata al giudice ordinario. 

Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli articoli 
72, 873 e 879 del c. c. e 61 e 187 del c.p.c., si sostiene che la Corte 
j merito ha erroneamente ritenuto irrilevante l'accertamento circa 
'esistenza di una strada pubblica tra il fondo del Benedetti e quello 
.ella ricorrente, in quanto tale circostanza escludeva la proponibilit� 
lella domanda di risarcimento di danni. Si aggiunge che la Corte ha 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S~ATO 

ritenuto che il Benedetti avesse subito danni dalla violazione delle 
prescrizioni del regolamento edilizio, sebbene non ne avesse data la 
prova. 

Le censure sono infondate. 

La Corte di merito ha ritenuto irrilevante l'accertamento circa 
l'esistenza di una strada pubblica tra il fondo del Benedetti e quello 
della ricorrente, in quanto ha esattamente affermato che l'esistenza 
della strada non escludeva che il Benedetti potesse chiedere il risarcimento 
del danno per la violazione delle norme regolamentari nelle 
quali era incorsa la ricorrente. 

Invero, come queste Sezioni Unite hanno altre volte affermato, 
l'articolo 879 del c. c. non esclude che i proprietari di edifici fronteggianti 
ai lati� di una pubblica strada, gli interessi privati dei quali 
siano qualificabili come legittimi per una particolare convergenza con 
l'interesse pubblico direttamente tutelato dalla norma, possano pretendere 
il risarcimento dei danni da loro eventualmente subiti, in virt� 
della disposizione di cui all'articolo 872 2-0 comma del c. c., giacch� la 
loro posizione, considerata in astratto, � di diritto soggettivo, per 
quanto a tutela limitata (v. sent. n. 178 del 1963). 

1

N� la Corte � incorsa in errore per avere confermato la pronunzia 
del Tribunale concernente la condanna generica della ricorrente al 

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risarcimento dei danni a favore del Benedetti sebbene questi � non ~ 
avesse dimostrato quali fossero in concreto i danni subiti ., perch� 
essa ha ritenuto legittima tale pronunzia, in quanto la violazione delle 

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norme regolamentari relative alla distanza dal confine e all'altezza nella 

quale era incorsa la ricorrente nel procedere alla costruzione dei due 

fabbricati, era di per s� potenzialmente produttiva di danno. 

Invero, per pronunziare la condanna generica al risarcimento dei 
danni � sufficiente l'accertamento di un fatto che appaia potenzialmente 

I

@

produttivo di conseguenze dannose senza bisogno di specifica prova, 

~ 

perch� tale pronunzia ha come contenuto una mera declaratoria iuris, 
dalla quale esula ogni accertamento non solo sulla misura, ma anche 
sulla esistenza dei danni risarcibili, che � rimesso al giudice della 
liquidazione (vedi sentenza di questa Corte Suprema n. 1120 del 
1966). -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 marzo 1968, n. 985 -Pres. 
Scarpello -Rel. Malfitano -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Convitto nazionale 
V. E. di Palermo (avv. Stato Foligno) c. Scichilone Maria 
Giulia (avvocati Gorgone e Fortunato). 

Competenza e giurisdizione -Rapporto di impiego tra i Convitti nazionali 
e il personale insegnante nelle scuole da essi gestite -Im



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 189 

piego pubblico -Esclusione -Controversie -Giurisdizione del 
Giudice ordinario. 

(c. p. c., art. 427; I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; r. d. 26 giugno 1924, 
n. 1054, art. 29 n. l; reg. 1 settembre 1925, n. 2009, artt. 141, 142 e 145; r. d. 
22 ottobre 1931, n. 1410, articolo unico). 
n rapporto di impiego tra i Convitti nazionali che gestiscono pure 
cuole medie parificate ed il personale da es~i assunto per l'insegnanento 
in tali scuole � di natura privatistica, onde sulle controversie 
e quali traggono origine da un siffatto rapporto ha giurisdizione il 
}iudice ordinario (1). 

(Omissisi). -Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la 
riolazione degli articoli 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E, 
Il n. 1 r. d. 26 giugno 1924, n. 1054, 151, 142, 145 del regolamento 
: settembre 1925, n. 2009, dell'articolo unico del r. d. 22 ottobre 1931, 

i. 1410 e degli articoli 112 e 429 del c. p. c. si censura la sentenza 
mpugnata per aver ritenuto che il rapporto di impiego costituitosi tra 
1 Convitto e la Scichilone fosse di natura privata e conseguentemente 
1ffermata la giurisdizione del giudice ordinario. 
Al riguardo si deduce che la Corte di merito ha erroneamente 
~itenuto: a) che la Scichilone fosse stata assunta senza un formale 
1tto di nomina, in quanto tale doveva considerarsi la lettera del Ret;
ore con la quale le era stato conferito l'incarico dell'insegnamento; 
)) che il Convitto, per quanto concerne la gestione della Scuola media, 
1gisca come un privato in regime di libera concorrenza, in quanto tale 
1ttivit� rientra tra i fini pubblici istituzionali di esso. 

La censura � infondata. 

La Corte di merito ha correttamente ritenuto che il rapporto di 
impiego intercorso tra il Convitto Nazionale di Palermo e la Scichilone 
:>er l'insegnamento da questa esercitato nella scuola media parificata 
gestita da detto ente fosse di natura privata perch� tale gestione, non 
rientrando tra i fini istituzionali di esso, costituiva un'attivit� privata. 

Invero, come questa Corte Suprema ha pi� volte affermato (v. 
;ent. n. 1321 del 1965), la gestione di una scuolta da parte di un ente 

(1) Con la sentenza di cui si tratta, le sezioni unite della Corte di 
Cassazione ribadiscono, tenendo anche conto della legge 9 marzo 1967, 
n. 150, rorientamento gi� espresso nella sentenza 11 aprile 1964 n. 847 
(v. in questa Rassegna, 1964, I, 670 con nota critica di ZAGARI, La giurisdizione 
in tema di rapporti di lavoro degli insegnanti delle scuole dei 
Convitti nazionali), nonch� nella sentenza 10 ottobre 1966, n. 242 (v. pure 
in questa Rassegna, 1967, I, 45 ed ivi nota 1). 

190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pubblico, ove non rientri tra i fini istituzionali di esso, costituisce 
un'attivit� facoltativa di carattere privato, perch� nello svolgimento 
di essa l'ente agisce come i privati autorizzati a gestire una scuola, la 
quale entro certi limiti e per determinati effetti, pu� essere parificata 
alla scuola pubblica. 

L'art. 33 della Costituzione, infatti, nel riconoscere la libert� d'insegnamento, 
statuisce che tutti, enti e privati, hanno il diritto di istituire 
scuole e istituti con la possibilit� di chiederne la parit� con le 
scuole statali sotto l'osservanza delle condizioni all'uopo stabilite dalla 
legge ordinaria. 

Le scuole non statali o non regionali, pertanto, anche se parificate 

o pareggiate, nonostante la necessit� dell'autorizzazione per la loro 
apertura e i controlli dello Stato ai quali sono sottoposte, hanno 
carattere privato ancorch� gestite da enti pubblici (v. da ult. sent. 
Sez. Un. n. 933 del 1966). 
Ora, per quanto riguarda la gestione delle scuole medie parificate, 
che i Convitti Nazionali possono istituire, con spesa a totale carico 
delle loro amministrazioni, in virt� della disposizione di cui all'articolo 
unico del r. d. 22 ottobre 1931, n. 1410, che modifica l'art. 124 
del reg. I settembre 1925 n. 2009, queste Sezioni Unite hanno gi� affermato 
che tale attivit� non rientra tra i fini istituzionali di tali enti, 
ma costituisce l'esercizio � iure privatorum � di una mera facolt� degli 
stessi (v. sent. n. 847 del 1964). 

Invero, secondo l'articolo 117 del r. d. 6 maggio 1923, n. 1054 
sull'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali, questi 
sono istituiti allo scopo di �urare l'educazione, nonch� lo sviluppo 
intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti e tale attivit� va 
distinta da quella della istruzione media che gli stessi possono svolgere 
come un privato in regime di concorrenza con altri istituti scolastici 
mediante la istituzione, a proprie spese, delle scuole previste dal cennato 
articolo unico del r. d. n. 1410 del 1931. 

N� per affermare il carattere pubblico della gestione di tali scuole 
pu� rilevarsi che l'istruzione scolastica si riconnette in via mediata 
al fine ultimo educativo perseguito dai Convitti nazionali, perch�, 
potendo la istruzione media essere realizzata anche con la frequenza 
dei convittori presso altri istituti non gestiti direttamente dai convitti, 
mancherebbe quel rapporto immediato di mezzo a fine tra l'attivit� 
di istruzione e il soddisfacimento dei fini dell'ente dal quale possa 
desumersi il carattere pubblicistico dell'attivit� medesima. 

Nessun elemento interpretativo pu�, poi, trarsi dal nuovo ordinamento 
delle scuole interne dei convitti nazionali approvato con la legge 
9 marzo 1967, n. 150, a favore della natura pubblicistica della gestione 
delle scuole medie tenuta dai convitti nazionali prima della entrata in 
vigore di esso. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la qualifica 

� statale � attribuisce dalla nuova legge alla scuola media annessa 
1 convitti nazionali � meramente innovativa, in quanto � in correla.
one con le nuove norme che dispongono l'inquadramento di detta 
:uola nella disciplina delle scuole secondarie� statali, l'assunzione del 
ersonale insegnante e non insegnante con le stesse norme in vigore 
er queste ultime e il trasferimento a carico dello Stato della spesa 
er detto personale (artt. 4, 5 e 6). 
Il passaggio, poi, nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole 

tedie annesse ai convitti e la facolt� a dessi concessa di riscattare, 

~condo le vigenti disposizioni, il servizio prestato nelle dette scuole 

rima del passaggio nei detti ruoli (artt. 8 e 13), si giustificano soltanto 

m la natura non statale che le scuole. medesime avevano sotto la pre


~dente legislazione, con il carattere, cio�, privato delle stesse, il quale, 

)me si � detto innanzi, va ravvisato nelle scuole non statali anche 

~ parificate o pareggiate, ancorch� gestite da enti pubblici. 

Affermato, quindi, il carattere privato della gestione delle scuole 
tedie annesse ai convitti sotto l'impero della precedente legislazione, 
e discende necessariamente l'affermazione della natura privata dei 
:tpporti di impigo intercorsi tra i convitti e gli insegnanti di dette 
:uole e, conseguentemente, la devoluzione al giudice ordinario delle 
:mtroversie relative a tali rapporti. 

La qualificazione di attivit� privata data dalla Corte di merito 
lla gestione della scuola media parificata annessa al Convitto Vittorio 
manuele di Palermo� era di per s� sufficiente per affermare la natura 
rivata del rapporto di impiego intercorso tra il Convitto e la Scichime 
e dichiarare la giurisdizione del giudice ordiario sulla causa da 
uesta proposta, di tal che la Corte non avrebbe potuto esaminare la 
uestione dedotta dal Convitto circa la esistenza di un atto formale di 
omina della Scichilone, dovendo tale esame ritenersi assorbito. 

Pertanto i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alla risoluzione 
i tale questione adottata dalla Corte di merito non possono essere 
saminati in questa sede, in quanto rivolti contro un accertamento 
ella sentenza impugnata che non doveva essere compiuto. -(Omissis). 

:ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 aprile 1968, n. 1153 -Pres. 
Tavolaro S. -Rel. La Farina -P. M. Criscuoli (conf.) -Amministrazione 
dei lavori pubblici (avv. Stato Carafa) c. Trisciuglio 
(avvocati Federici e Paoli). 

:ompetenza e giurisdizione -Provvedimenti di urgenza -Questione 

di giurisdizione -Configurabilit� -Regolamento preventivo di 

giurisdizione -Proponibilit�. 

(c. p. c., artt. 41 e 700). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Competenza e giurisdizione -Amministrazione dello Stato e degli enti 
pubblici -Provvedimenti di urgenza -Inammissibilit� -Limiti. 

(c. p. c., art. 700; 1. 25 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4). 
Pure rispetto al procedimento relativo ai provvedimenti di urgenza 

pu� presentarsi una questione di giurisdizione ed il regolamento preventivo 
� proponibile subito dopo ia presentazione dell'istanza per ottenere 
quei provvedimenti senza che sia necessario attenderne l'emanazione 
(1). 

I provvedimenti di urgenza, al pari di altri provvedimenti cautelativi 
pi� specifici e nominati, non sono ammissibili nei confronti della 
pubblica Amministrazione, in quanto tendano a modificare provvedimenti 
imperativi ovvero importino sovrapposizione della volont� del 
giudice a quella della stessa pubblica Amministrazione oppure, infine, 
alterino la destinazione dei beni demaniali o dei beni patrimoniali indisponibili 
(2). 

(Omissis). -� opportuno rilevare, preliminarmente, che non pu� , 
dubitarsi della proponibilit� del regolamento di giurisdizione in pendenza, 
dinanzi al Pretore di Firenze, della controversia determinata dal 

I

Trisciuoglio con il ricorso diretto ad ottenere, nei confronti della P. �' 
A., taluni provvedimenti d'urgenza previsti dall'art. 700 c. p. c. Invero, 
i provvedimenti disciplinati dal predetto articolo tendono ad ottenere, 
con funzione cautelare, una tutela giurisdizionale preventiva, in 
attesa del giudizio di merito; pertanto, anche rispetto al relativo procedimento, 
pu� presentarsi una questione di giurisdizione, che rientra 
nell'ambito dell'art. 41 c. p. c. (Cass. sent. 9 marzo 1964, n. 506; sent. 
27 febbraio 1964, n. 437; sent. 22 maggio 1963, n. 1355). 


Sarebbe, d'altra parte, errato ritenere che il ricorso per regolamento 
preventivo di giurisdizione sia proponibile soltanto dopo l'emanazione 
del provvedimento d'urgenza -che, nella specie, non risulta 
ancora emanato -dato che, invece, sin dal momento in cui sia insorta 

(1) Cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 1963, n. 1355 in Giust. civ., 1963, 
I, 830, Cass., Sez. Un., 9 marzo 1964, n. 506, in Giust. civ., 1964, I, 724 
nonch� Cass., Sez. Un., 27 febbraio 1964, n. 437 in questa Rassegna 1964, 
I, 468 ed ivi 469, nota 1: tutte richiamate in quella, di cui si tratta, che � 
pubblicata pure su Foro it., 1968, I, 1147 con ampia nota redazionale, relativa 
anche alla seconda massima. 
(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 30 .dicembre 1965, n. 2485, in Foro it., 1966, 
I, 821. Il principio affermato � di grande importanza, ma pi� interessanti 
ancora sono le applicazioni fattene in relazione alle singole domande che 
si erano proposte dal privato. Tali applicazioni per quanto riferite al caso 
di specie ne trascendono la rilevanza e tornano riferibili a �numerosi casi 
che si presentano nella pratica giudiziaria. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

t questione di giurisdizione a seguito della proposizione dell'istanza 
revista dall'art. 700 c. p. c., sussiste l'interesse della parte a provocare 

regolamento di cui all'art. 41 c. p. c., (cfr. la gi� citata sentenza 
. 437 del 1964); fermo, tuttavia, che la gi� avvenuta emanazione del 
rovvedimento ex art. 700 c. p. c. non implica decisione sul merito 
ell'azione, tale da precludere l'ulteriore proponibilit� del regolamento 
:fr., oltre le citate sentenze, da ultimo, la sentenza 5 agosto 1964, 
. 2086). 

Ci� premesso, si rileva che, con il motivo di ricorso, l'Amministraione 
sostiene che, attraverso i provvedimenti invocati dal Trisciuolio, 
non solo si verrebbe a paralizzare l'attivit� della P. A. in relaione 
all'esercizio dei suoi poteri sull'opera pubblica in particolare, e 
1lle concessioni interessate in generale, non solo si verrebbe addirit1ra 
ad ipotizzare un c. d. � annullamento � del funzionamento dei balni 
in questione, ma si pretenderebbe forse, procedere anche al sugellamento 
degli uffici competenti, per evitare la pretesa dispersione 
i atti e il tardivo inserimento degli stessi agli atti della P. A. e si 
retenderebbe sentire ordinare alla P. A. di lasciare libero accesso 
L richiedente negli uffici statali, al fine di ricercarvi le prove della 
retesa responsabilit� della stessa P. A. 

Sostiene che, se alla P. A. � attribuito, in via esclusiva, il potere 
:tituzionale di far funzionare i suoi uffici, secondo l'organizzazione 
edotta dalle leggi, in modo da assicurare il buon andamento e l'imarzialit� 
della sua attivit�, nell'ambito delle competenze, attribuzioni 

responsabilit� previste dalle leggi e dalla Costituzione (art. 97), apare 
evidente l'invasione che di tale potere si verrebbe ad operare 
ttraverso l'accoglimento delle richieste avanzate dal Trisciuoglio, con 
indebito intervento del giudice ordinario nella sfera di esclusiva 
ttribuzione della P. A. (Difetto assoluto di giurisdizione del giudice 
rdinario nei confronti della P. A., in relazione all'art. 4 1. 20 marzo 
B65, n. 2248 all. E, e agli artt. 37 e 41 c. p. c.). 

Il ricorso appare parzialmente fondato: in effetti, il difetto di 
iurisdizione dell'A.G.O. viene esattamente dedotto dalla P. A. rispetto 
:i alcune delle richieste rivolte dal Trisciuoglio al Pretore di Firenze, 
1entre non sussiste riseptto ad altre; d'altra parte, non risulta che 
lcuna delle domande stesse, anche fra quelle che effettivamente sono 
tcompatibili con il libero esercizio dell'attivit� amministrativa, tenda 
gli effetti estremi prospettati nel ricorso, quali �l'annullamento � del 
mzionamento dei bacini e li � suggellamento � degli uffici competenti. 

In linea generale, per quanto attiene all'ammissibilit� dei provve


imenti di urgenza ex art. 700 c. p. c. deve ribadirsi li concetto, gi� 

~rmo nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che essi al pari 

i altri provvedimenti cautelari pi� specifici e nominati non sono am


tissibili, nei confronti della P. A., in quanto tendano a modificare 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

provvedimenti imperativi ovvero importino sovrapposizione della volont� 
del giudice e quella della P. A., oppure alterino la destinazione 
dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili (v. Cass., sent. 
30 dicembre 1965, n. 2485). 

Tale concetto emerge gi� dalla consolidata interpretazione della 
legge sull'abolizione del contenzioso. Non �, perci�, necessario approfondire 
l'affermazione, propria di gran parte della pi� moderna dottrina, 
secondo la quale, nei procedimenti civili autelari, si eserciterebbero 
mere azioni, cio� si farebbe valere contro il soggetto passivo 
non una situazione sostanziale, ma solo uno strumento formale, che 
viene usato, entro certi limiti, a rischio e pericolo dell'attore, e al 
fine di assicurare, in via provvisoria e preventiva, la realizzazione di 
un diritto o il risultato praticamente utile del processo, con la conseguenza, 
che le azioni cautelari co1_1tro la P. A., sarebbero, a priori, 
impossibili; non nel senso di una formale incompetenza del giudice, 
ma nel senso che ogni domanda di cautela sarebbe senz'altro infondata, 
nel difetto di una norma che conceda in astratto la tutela invocata 
dall'attore, giacch� la legge sul contenzioso attribuirebbe la tutela civile 
ai soli diritti soggettivi, cio� alle sole situazioni sostanziali, mentre la 
fattispecie contenziosa cautelare implicherebbe una mera pretesa formale, 
e di cui, comunque, il diritto soggettivo, con essa solo mediamente 
e indirettamente tutelato, non costituirebbe la causa petendi 

Ferma la premessa generale, che limita, nei confronti della pubblica 
amministrazione la tutela cautelare ex art. 700 c. p. c. a causa 
della riserva e dell'esclusivit� dei poteri attribuiti dalla legge sull'abolizione 
del contenzioso amministrativo alla P. A. nei rapporti con 
l'A.G.O., occorre, tuttavia, vagliare, con riguardo alla specie, la .funzione 
e lo scopo di ciascuna delle domande che il Trisciuoglio, anche 
in base alla memoria del 9 febbraio 1967, ha ricompreso nel quadro 
dell'art. 700 c. p. c. 

1) l'A.G.O. dovrebbe ordinare alle controparti (tra cui sono due 
soggetti pubblici, l'Amministrazione dei LL. PP. e l'Enel) di esibire 
gli atti e documenti in loro possesso, specie quelli relativi alle autorizzazioni, 
all'impianto e all'esercizio delle dighe; 2) la stessa A. G. 
dovrebbe rivolgere alla P. A. richiesta di informazioni relative. ai 
procedimenti amministrativi riguardanti la costruzione, il collaudo e 
l'esercizio delle dighe; 3) l'autorit� giudiziaria dovrebbe impartire alla 

P. A., l'ordine di consentire al ricorrente Trisciuoglio il libero accesso 
ai pubblici uffici ove i documenti relativi a quei procedimenti amministrativi 
sono custoditi, per potere ivi procedere all'esame e all'ispezione 
dei documenti stessi; 4) infine, in via eventuale, ma in base a gi� 
concreta richiesta del privato (la memoria del 9 febbraio 1967 chiarisce 
che non si tratta di semplice riserva di richiesta, come avrebbe potuto 
apparire in base al testo del ricorso del Pretore), ove la P. A. non 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 195 

ittemperi all'ordine di esibizione, di informazioni, di libero accesso 
[el richiedente agli uffici, ecc., il Trisciuoglio pretende che il Pretore 
1rovveda ad ordinare il sequesto giudiziario dei documenti in oggetto, 
x art. 670 n. 2 c. p. c. 

Circa la proponibilit�, dinanzi all'A.G.O., di istanze aventi li conenuto 
e lo scopo sopra specificati, e circa la sussistenza o l'insussitenza 
della potest� giurisdizionale dell'A.G.O. rispetto ad esse, devesi 
:iudicare tenendo conto, come gi� accennato, del principio -risulante 
pi� che dalla lettera dell'art. 4 della legge abolitrice del conenzioso 
amministrativo, dal consolidato sistema da esso emergente ri 
base al quale al giudice ordinario civile � inibito, in qualsiasi fase 
d istanza giurisdizionale (e quindi anche nell'ambito del procedimento 
egolato dall'art. 700 c. p. c.) di emetter� pronunce non solo tendenti 
d eliminare o modificare il provvedimento amministrativo imperativo, 
1a anche ad imporre all'Amministrazione l'emanazione di un deter1inato 
provvedimento; o importanti, comunque, la sostituzione della 
olont� del giudice all'autorit� amministrativa nello esercizio di poest� 
pubblicistiche, mediante la imposizione della stessa P. A. di un 
ricere o di un pati specifico. 

Tenuti presenti questi concetti, � da osservarsi che la domanda 
ub. 1) si concreta, sostanzialmente, nella richiesta di un ordine di 
sibizione di documenti ex art. 210 c. p. c. nei confronti della P. A. 
tiguardo a tale istanza non pu� riconoscersi il denunciato difetto di 
iurisdizione dell'A.G.O., per assoluta improponibilit� della domanda. 
rifatti, sopite ormai le antiche dispute dottrinali e giurisprudenziali, 
irca l'ammissibilit� della c. d. actio ad exhibendum nei confronti della 
'� A., � oggi opinione ricevuta che lo strumento probatorio previsto 
all'art. 210 c. p. c. sia applicabile anche nei confronti della pubblica 
mministrazione che sia parte in giudizio. 

II vecchio brocardo nemo tenetur edere contra se, come non vale 
ei confronti dei privati, cos� non vale pi� nei confronti della P. A. A 
i� non osta la gi� accennata riserva di poteri attuali a favore della 
'� A. dalle norme sul contenzioso; prevale, al riguardo, la consideazione 
fondamentale che l'ordine di esibire non � direttamente coeribile, 
n�, comunque, suscettibile di esecuzione forzata nelle forme 
reviste dal libero terzo del codice di rito. D'altra parte, il comporta1ento 
che, caso per caso, la pubblica amministrazione pu� adottare 
i fronte all'ordine di esibizione impartitole -e anche ove tal~ 
omportamento non sia giustificato dai limiti di cui infra -assume 
ur sempre carattere' di determinazione discrezionale, ossia natura di 
tto amministrativo iure imperi, che non pu�, per definizione, essere 
evocato n� modificato dal giudice, cosicch� per nessun riflesso la 
~mplice emissione dell'ordine di esibizione potrebbe costituire una 
iterferenza d�l giudice nei poteri propri della P. A. 


196 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Quanto, poi, ai limiti che dalla tradizione, e dal sistema positivo, 
vengono apposti alla legittimit� dell'ordine di esibizione nei confronti 
della P. A. (non potere essere richiesta alla P. A. l'esibizione di atti 
e documenti da essa provata o ad essa pertinenti, la cui divulgazione 
costituirebbe violazione del segreto di ufficio, particolarmente di quello 
attinente alla difesa militare -r. d. 11 luglio 1941, n. 1161; non 
potere, parimenti, ammettersi l'esibizione quando questa comporterebbe 
un grave danno per l'amministrazione, danno consistente non 
gi� nel pregiudizio che potrebbe derivare dall'esibizione del documento 
ai fini dell'esito del giudizio, bens� nel pregiudizio che potrebbe derivare 
ad interessi pubblici di carattere extra-processuale; infine, non 
potere l'ordine di esibizione in giudizio riguardare gli atti meramenti 
interni della pubblica amministrazione), lo stato attuale della controversia, 
data anche la generalit� delle indicazioni, da parte dell'attore, 
dei documenti di cui intenderebbe ottenere l'esibizione, non permette 
di precisare se taluno di tali limiti effettivamente ricorra. Comunque, 
sembra trattarsi di problemi attinenti non tanto all'esistenza, in linea 
generale, del potere giurisdizionale dell'A.G.O. di ordinare l'esibizione, 
ma, piuttosto, al retto uso, dal puno di vista processuale, dell'esercizio 
di tale potere; ci� particolarmente nel senso che ove, effettivamente, 
in rapporto a quei limiti, risulti giustificato il rifiuto dell'amministrazione 
di provvedere all'esibizione, il giudice non possa trarne 
argomenti di prova a danno della stessa P. A., a norma dell'art. 116 

c. p. c., come pu�, invece, trarne, secondo la comune opinione, a danno 
di qualsiasi parte destinataria dell'ordine, ove il rifiuto di esibizione 
risulti ingiustificato. Cos�, ancora pi� chiaramente costituiscono problemi 
di rito, e non attengono alla giurisdizione, quelli relativi all'ammissibilit� 
dell'ordine di esibizione, anche nei confronti della P. A., 
in via preventiva e d'urgenza, nel quadro dei provvedimenti cautelari 
innominati di cui all'art. 700 c. p. c. (quasi per sopperire alla mancata 
previsione, da parte del legisaltore, di un simile ordine nell'ambito 
dei provvedimenti specifici d'istruzione preventiva disciplinati dagli 
artt. 692-697 c. p. c.); nonch� quelli relativi all'interesse e all'utilit� 
in concreto ad ottenere un simile ordine preventivo, sotto l'angolo 
visuale della configurabilit� dell'urgenza, data la natura pubblica del 
soggetto destinatario dell'ordine. Cos�, infine, � da dirsi -trattasi, 
cio� di problemi di rito e non di giurisdizione -quanto all'esistenza 
del requisito, comunemente richiesto ai fini dell'ordine di esibizione, 
della comunanza del documento tra attore e convenuto, in connessione 
al rapporto dedotto in giudizio. 
Parimenti, non � da ravvisarsi sussistente il difetto di giurisdizione 
dell'autorit� giudiziaria, per assoluta improponibilit� della domanda, 
riguardo alla richiesta di informazioni da rivolgersi alla P. A. Vero � 
che, per opinione assolutamente dominante, lo strumento probatcrio 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

1revisto dall'art. 213 c. p. c. e dall'art. 96 delle relative disposizioni di 
ttuazione (richiesta alla P. A. di informazioni che sia necessario acquitare 
al processo rispetto ad atti e documenti dell'Amministrazione) 
rava congrua applicazione soltanto quando la P. A. non sia parte in 
iudizio. Ma ci�, come in definitiva riconosce la stessa Amministrazione 
icorrente, importa soltanto un problema di esatta o errata applicazione 
i norme strettamente processuali, nel senso che il giudice, accedendo, 
11 ipotesi, alla istanza del Trisciuoglio, potrebbe cadere in una erro.
ea applicazione delle norme processuali sopra citate, in quanto nella 
pecie, emerge, gi� nell'ambito del procedimento cautelare, quale parte 

quale futura destinataria dalle istanze di merito da proporsi nel giulizio 
di cognizione ordinaria. Per il resto, � pacifico che la P. A. sia o 
1on sia parte nel giudizio, conserva, di fronte alla richiesta di infor11azioni 
rivoltale dal giudice, ogni potere di determinazione discreionale 
di non accedere o di accedere alla richiesta, ed entro quali 
lmiti, e che tali determinazioni assumono carattere di atti amministraivi 
iure imperi. 

Esse, quindi, non possono, per definizione, essere revocate n� 
1odificate dal giudice, e non pu�, di conseguenza, nella semplice 
ichiesta formulata dall'A.G.O. ex art. 213 c. p. c., riconoscersi. in alcun 
aso, una invasione nei poteri riservati alla P. A., una sovrapposizione 
Ila volont� di questa e una sostituzione della volont� medesima con 
imposizione di un facere specifico. Tanto meno attengono alla giuridizione 
i profili, eventuali, riguardanti la possibilit� di richiedere il 
�ravvedimento di cui all'art. 213 c. p. c., nel quadro della generica e 
�rovvisoria tutela cautelare d'urgenza prevista dall'art. 700 c. p. c., 

l'utilit� e l'interesse in concreto, specie sotto l'angolo visuale del


urgenza, ad ottenere l'espletamento di tale singolare specie di istru


ion preventiva. 

Viceversa, e in piena applicazione dei concetti .gi� pi� volte 

ibaditi, deve dichiararsi il difetto assoluto di giurisdizione dell'A.G.O. 

iguardo alla domanda di cui al n. 3. Con essa, infatti, si pretenderebbe 

he il giudice imponesse alla P. A. un pati, cio� di consentire e sop


ortare il libero indiscriminato accesso del Trisciuoglio ai pubblici 

.ffici, per ivi prendere diretta visione e compiere diretta privata ispe


ione di tutti gli a,tti e documenti amministrativi riguardanti la wn


essione, la costruzione, il �collaudo, ecc., delle dighe e degli impianti 

li cui si tratta. � chiaro che, se all'autorit� �giudiziaria fosse consen


ito di imporre alla P. A. un simile accesso del privato nei pubblici 

:ffici, sia pure al fine di ricercarvi elementi e prove di una pretesa 

esponsabilit� extracontrattuale della P. A., il limite sancito dall'art. 4 

!ella legge 20 marzo 1965 n. 2248 ali. E verrebbe ad essere certa


11ente travalicato; invero, la facolt� concessa dal giudice al privato 

i tradurrebbe, come ben rileva la ricorrente, in una inconcepibile 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

intrusione e interferenza nell'attivit� della P. A. e nel funzionamentc. 
dei pubblici uffici, e in una indebita presa di cognizione anche degli aiti 
e documenti interni (v. sopra) dell'amministrazione stessa: in definitiva, 
nella violazione del principio che alla P. A. � attribuito in via 
esclusiva l'istituzionale potere di far funzionare i suoi uffici, secondo 
l'organizzazione dettata dalle leggi, in modo da assicurare il funzionamento 
e l'imparzialit� delle sue attivi� nell'ambito delle competenze, 
delle attribuzioni e dalla responsabilit� come stabilite anche dall<i 
Costituzione (art. 97). 

Sembra che, secondo il Trisciuoglio, il pat� da imporre alla P. A. 
in conformit� della domanda di cui al n. 3, dovrebbe e potrebbe essere 
ordinato dall'A.G.O. anche con carattere costrittivo e coattivo, il che 
rende pi� che mai evidente il difetto di potere in proposito della stessa 

A. G. -per l'assoluta improponibilit� della domanda. 
Comunque, anche se la pretesa all'accesso, come prospettata dal 
Trisciuoglio, dov�sse tradursi in una semplice declaratoria iuris da parte 
del giudice, senza carattere e senza possibilit� di effettiva e diretta 
coazione nei confronti della P. A., ne risulterebbe pur sempre il difetto 
di giurisdizione, data l'inesistenza di una norma che conceda in astratto 
al privato, come posizione di diritto soggettivo, una simile potest� di 
interferenza nel funzionamento dei pubblici uffici, e risultando, anzi., 
da tutto il sistema del contenzioso, che una pretesa del genere non potrebbe 
trovare tutela giurisdizionale in alcuna sede, in quanto palesemente 
arbitraria. 

Parimenti, e in applicazione di analoghi principi deve essere dichiarato 
il difetto assoluto di giurisdizione, per improponibilit� della domanda, 
rispetto all'istan~a (n. 4) di sequestro giudiziario di documenti 
di pertinenza della P. A. Infatti per ius receptum � inibita al giudice 
ordinario (civile) l'emanazione di provvedimenti di sequestro nei 
confronti della P. A., in quanto essi comportino la modificazione dei 
provvedimenti amministrativi imperativi, ovvero della destinazione che 
la P. A. ha dato a determinati beni, cose e documenti, oppure la sottrazione 
a tale destinazione, con inconcepibili intralci e remore dell'attivit�6 
amministrativa cui tali cose, beni e documenti sono strumentali. 
Il divieto si estende sia al sequestro conservativo che a quello giudiziario, 
in rapporto ai documenti di pertinenza e in possesso della P. A., 
�l� soffre eccezione riguardo alla previsione dell'art. 670 secondo 
comma c. p. c. (che disciplina, tra l'altro, ff sequestro di documenti 
e altre cose, da cui si pretenda trarre elementi di prova, e dei quali, 
essendo controverso il loro diritto all'esibizione o alla comunicazione, 
sia opportuno provvedere medio tempore alla loro custodia 
temporanea). 

Tanto � sufficiente a negare il potere giurisdizionale dell'A.G.O. a 
provvedere sul sequestro di documenti quale subordinatamente pre



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 199 

!SO dal Trisciuoglio, n�, ovviamente, pu� influire sul diniego deila 
lurisdizione la circostanza che, al di fuori delle previsioni normali 
::ll codice di rito (sequestro chiesto prima in via autonoma o nel 
>rso di un normale giudizio di cognizione), nella specie il Trisciuolio 
abbia richiesto il provvedimento riconnettendosi alla pi� ampia e 
merica misura autelare ex art. 700 c. p. c. -(Omissis). 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 aprile 1968, n. 1250 -Pres. 
Scarpello -Rel. Leone -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Morbelli 
(avvocati Capiccio e Magrone) c. Accademia albertina di belle arti e 
liceo artistico di Torino (avv. Stato Tavassi La Greca). 

[)mpetenza e giurisdizione -Responsabilit� civile -Omesso o irregolare 
versamento dei contributi agli istituti previdenziali da parte 
di enti pubblici -Autonomia del rapporto di previdenza dal rap


oi 

poero di prestazione d'opera -Giurisdizione esclusiva del Giudice 
amministrativo -Insussistenza -Giurisdizione del Giudice ordinario. 


(c. c., art. 2116; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29 e 30).. 
L'autonomia dal rapporto di prestazione d'opera del rapporto 

previdenza, su cui sia fondata la domanda di risarcimento dei danni 
~r omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali .(da 
irte di enti pubblici), comporta un collegamento semplicemente estee>
re tra tale domanda ed il rapporto di lavoro, mentre per la sussienza 
della giurisdizione es�lusiva del Giudice amministrativo in ordine 
le controversie concernenti il rapporto di impiego pubblico � nessario 
che le domande trovino in esso la propria causa petendi, onde 
1n ricorrendo in subiecta materia la giurisdizione esclusiva deve affertirsi 
la giurisdizione del Giudice ordinario (1). 

(1) Con la sentenza, di cui si tratta, � risolta ancora una volta, nei 
nsi riportati in massima, la vexata quaestio, che la sentenza n. 2000 del 
luglio 1967 resa dalle stesse sezioni unite della Corte di Cassazione (v. 
questa Rassegna, 1967, I, 956 ed ivi nota 1) aveva riaperto con statui


mi difformi dai pi� recenti precedenti. La questione � stata peraltro 
a riesaminata funditus. 

I 


i

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l 

1 

1 

l! 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
(Omissis). -Ci� stabilito, la Corte ravvisa la necessit� di rive


dere le soluzioni date in precedenza alla questione relativa alla giuri


~ 

sdizione in ordine alle domande dei dipendenti pubblici, intese ad 
ottenere dall'Amministrazione di appartenenza il risarcimento del danno 
per l'omesso o irregolare versamento dei contributi agli istituti 
previdenziali: questione, questa, che non ha ancora trovato defini


iI-:�: 

zione concorde nella stessa giurisprudenza di questo Supremo Collegio. 

Mentre, infatti, con le senenze 11 luglio 962, n. 1852 e 30 dicembre 
1963, n. 3247 � stata dichiarata la giurisdizione del Consiglio di 
Stato in ordine alle dette domande, nelle sentenze n. 1639 e 2524 
del 1964 � stata affermata, invece, la giurisdizione del giudice ordinario. 
Ma tali ultime pronunce non sono state tenute in considerazione nella 
pi� recente sentenza del 28 luglio 1967, n. 2000, che, con esclusivo 
riferimento all'indicata sentenza n. 1852 del 1962, ha ripetuto che 
rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia 
instaurata dal dipendente pubblico, per conseguire il risarcimento del 
danno, derivatogli dalla violazione dell'obbligo di corrispondere i contributi 
di assistenza e di previdenza. 

Contrasti analoghi si sono manifestati nella giurisprudenza del 
Consiglio di Stato. Mentre le Sezioni V e VI del Consiglio hanno seguito 
lo indirizzo giurisprudenziale che attribuisce la giurisdizione al giudice 
ordinario, la Sezione IV del medesimo Consiglio, pur dopo le 
sentenze di questa Corte che tale indirizzo hanno confortato, ha continuato 
ad affermare, come in passato, la propria giurisdizione in mate� 
ria (dee. 14 dicembre 1966 n. 1051, con richiami di precedenti giurisprudenziali). 


Le incertezze della giurisprudenza traggono origine dalla non 
precisa formulazione dei legami esistenti tra rapporto di lavoro e rapporto 
assicurativo e previdenziale, nonch� della stessa struttura di tale 
ultimo rapporto: relazioni, queste, che debbono essere considerate nella 
loro astratta riferibilit� a tutte le attivit� lavorative che si avvalgono 
dell'assistenza e previdenza sociale, abbiano esse per base un contratto 
individuale di lavoro o un contratto d'impiego e si tratti, in 
tal caso, di impiego pubblico o di impiego privato. 

Le prestazioni di assistenza e di previdenza al lavoratore, nel nostro 
diritto positivo, sono concordemente considerate oggetto di rapporto 
di diritto p~bblico, nel significato intenso e sostanziale che la 
tutela dei lavoratori costituisce obbligo allo Stato, a confronto del 
vantaggio che la comunit� statale riceve dal lavoro, valutato come 
dovere del cittadino, che la Costituzione chiama a � svolgere una 
attivit� o una funzione, che concorra al progresso materiale o spiri~ 
tuale della societ� � (Cost. art. 4). 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 201 

Su questo fondamento, il rapporto in esame riceve disciplina diretamente 
dalla Costituzione, dalle leggi (codice civile e leggi speciuli 
�elativi ai vari istituti previdenziali), da residui contratti collettivi di 
iatura normativa, che, si afferma, sarebbero ancora in vigore, non 
mre dal contratto di lavoro, che normalmente sul punto tace, perch� 
e pattuizioni o sarebbero meramente. ricognitive di una disciplina 
iormativa cogente o, se in contrasto con tale disciplina, sarebbero nulle. 

Ora, quando la legge, in relazione al concreto svolgimento di una 
tttivi� dei privati, pone un obbligo ispirato a superiori esigenze di 
iatura sociale e stabilisce che esso non � derogabile con private conrenzioni 
ed � anzi penalmente sanzionato, � errato giuridicamente affernare 
che l'obbligo trova la sua causa nel contratto, mentre questo � 
;ervito solo a costituire la situazione avente valore di presupposto 
Jerch� si determini in concreto lo � svolgimento di quella attivit�, 
~resa in considerazione dalla legislazione sociale, per effetti che i pri.
rati contraenti possono non avere considerato o possono aver voluto 
tddirittura escludere. 

Anche la norma dell'art. 1374 c. c. relativa alla integrazione del 
~ontratto, quando afferma che il contratto obbliga le parti non solo 
i quanto � nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze 
!he ne derivano secondo la �legge, non pu� riferirsi alle norme giuri:
liche cogenti, rispetto alle quali sarebbe meramente pleonastico ed � 
perci� intesa nel senso che, ove le parti non abbiano provveduto ad 
eliminarli con esplicita pattuizione, il contratto produce anche gli 
effetti stabiliti con norme dispositive, facenti parti del sistema contrattuale. 


Ma allora, se l'obbligo di versare i contributi agli enti di assicurazioni 
e prevenzione sociale non discende dalla regolamentazione 
pattizia e non � effetto integrativo del contratto di lavoro ai sensi 
dell'art. 1374 c. c., deve necessariamente dedursi che esso obbligo 
.:ontrattuale non �, nel senso tecnico proprio di tale espressione. 

Sta di fatto che i rapporti giuridici inerenti agli aspetti sociali 
del lavoro, improntati, come s'� detto, a finalit� di generale interesse 
ed ispirati da insopprimibili esigenze della coscienza collettiva, confluiscono 
con i rapporti giuridici nascenti dal contratto di lavoro, dai 
c:iuali, per�, si mantengono distinti, nella costituzione dello status del 
lavoratore: nozione, questa dello status, che, affermata generalmente 
nei riguardi degli impiegati pubblici, appare sempre pi� appropriata a 
designare il complesso di capacit�, di diritti e di doveri, o di rapporti, 
che si costituiscono, per effetto dell'attivit� produttiva spiegata, nella 
persona del lavoratore o intorno ad essa, per l'importanza primaria 
che assume il lavoro umano, quale che ne sia il contenuto, nella 
vita dei singoli e della collettivit�. 


202 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Detta nozione serve benissimo a spiegare, da una parte, la relazione 
di concorrenza, dall'altra, la distinzione tra rapporto previdenziale e 
rapporto di lavoro, dato che mentre quest'ultimo attribuisce la qualifica 
professionale e giuridica costitutiva dello status, il primo fa parte 
della. serie aperta di poteri e doveri o di rapporti, inerenti al lavoratore, 
che possono variare, e di fatto variano, senza che perci� cambi 
lo status e che possono appartenere e di fatto appartengono, a rami diversi 
dell'ordinamento giuridico. Negli status, appunto, i rapporti concorrenti 
ma non tipicamente qualificativi potenziano e completano la 
disciplina giuridica propria degli atti attributivi dello status, estendendone 
gli effetti in campi non specifici dei detti atti, per il raggiungimento 
di finalit� che questi da soli non sono idonei a realizzare. 
� stato detto, in senso contrario, che rapporto previdenziale � quello 
che intercorre tra istituto assicurativo e datore di lavoro (avente 
per oggetto il pagamento dei contributi) o tra istituto assicuratore e 
lavoratore (avente per oggetto le prestazioni previdenziali, assicurative, 
pensionistiche), mentre, quando il pubblico dipendente fa valere la 
responsabilit� del datore di lavoro derivante dall'inadempimento dell'obbligo 
di versare regolarmente i contributi assicurativi, verrebbero 
in considerazione obblighi e diritti inerenti al rapporto di pubblico 
impiego. 

Ma l'assunto non ha fondamento giuridico, perch� con esso si 
stacca, nella considerazione del medesimo rapporto obbligatorio, il 
debito dalla responsabilit�, entrambi fattori costitutivi del rapporto, 
facendosi rientrare il debito nell'ambito del rapporto previdenziale o 
assicurativo e la responsabilit� in quello del rapporto di lavoro; in 
pi�, con esso si snatura lo stesso rapporto previdenziale o assicurativo, 
che nel vigente diritto positivo assume struttura trilaterale, essendone 
soggetto anche il prestatore d'opera beneficiario e che in questa sua 
struttura unitaria non consente l'arbitraria enucleazione delle relazioni 
tra datore di lavoro e prestatore d'opera, inerenti all'assistenza 

o 
alla previdenza sociale, per riferirle al rapporto di lavoro. 
In questo senso concorrono altri rilievi. 
� sintomatico, infatti, che, nel codice civile, il paragrafo relativo 
agli obblighi ed ai diritti delle parti del rapporto individuale di lavoro 
non comprende le norme dei mezzi di tutela sociale del lavoratore, 
contenute in un paragrafo successivo, collocazione che � espressiva 
della netta esclusione di tale tutela dalle relazioni tipiche tra i soggetti 
del rapporto di lavoro. E nel paragrafo relativo all'assistenza ed 
alla previdenza obbligatoria, precipua cura del legislatore appare essere 
stata quella di affermare la natura cogente della disciplina ivi 
stabilita, con l'iniziale statuizione che le leggi speciali e le norme 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 203 

:orporative determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza 

1bbligatorie (art. 2114 c. c.) e con la successiva declaratoria di nullit� 

li qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alle dette 

nisure di tutela sociale (art. 2115 capv. c. c.). 

Nell'ambito di questa considerazione dell'obbligatoriet� della tutela 
:ociale del lavoratore e della correlativa ininfluenza della potest� di:
positiva delle parti contraenti del rapporto di lavoro, la norma del'
art. 2116 c. c., che svincola il diritto del lavoratore dall'adempimento 
lell'obbligo del datore di lavoro di versare regolarmente i contributi 
lovuti agli istituti di assicurazione e di prev.idenza, completa l'enuncia:
ione della natura esclusivamente legale di tali diritto ed obbligo. Di 
:onseguenza nella medesima considerazione sistematica deve essere 
�iguardata la norma del capoverso di detto articolo, relativa alla re;
ponsabilit� dell'imprenditore per il danno che fosse derivato al presta:
ore d'opera, per il fatto che gli istituti di assicurazione e di previdenza, 
t causa dell'omessa o irregolare contribuzione, non fossero tenuti a 
:orrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute: responsabilit� 
:he, perci�, � correlativa alla violazione di un'obbli:gazione ex lege 
~. solo in quanto tale, rientra nell'ampia ed impropria qualificazione di 
~esponsabilit� contrattuale, se per questa s'intende la responsabilit� 
:onseguente all'inadempimento di un'obbligazione comunque posta, in 
:ontrasto con la responsabilit� conseguente alla violazione di un diritto 
;>rimario di un altro soggetto. 

Stabilito cosi che la responsabilit� ex art. 2116 c. c. � inerente al 
~apporto previdenziale e che tale rapporto � distinto da quello di lavoro 
(o di impiego), pur� confluendo con esso nella disciplina complessiva 
iello status di lavoratore o di impiegato, consegue che, in relazione 
:tlla .giurisdizione, la rilevata autonomia del rapporto di previdenza, 
m cui � fondata la domanda di risarcimento ex art. 2116 c. c., dal 
rapporto di prestazione d'opera, comporta un collegamento semplicemente 
esteriore tra tale domanda ed il rapporto di lavoro. 

Al contrario, perch� sussista la giurisdizione del giudice amministrativo 
in ordine alle �ontroversie concernenti il rapporto d'impiego 
pubblico, ai sensi degli art. 29 e 30 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, � 
necessario che l'oggetto della controversia concerna strettamente il 
rapporto d'impiego, cio� la pretesa patrimoniale dedotta in causa deve 
trovare in esso la sua causa petendi (Cass. 26 giugno 1957, n. 2484, 
1�0 febbraio 1961, n. 205). 

Di conseguenza, vertendosi nella specie in tema di tutela di diritto 
sog.gettivo e non ricorrendo la giurisdizione esclusiva di cui ai richiamati 
art. 29 e 30 r. d. n. 1054 del 1924, deve affermarsi la giurisdizione 
del giudice ordinario. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 aprile 1968, n. 1264 -Pres. 
Scarpello -Rel. Sbrocca -P. M. Pedote (conf.). -Ronchella (avvocati 
Mariani e Nicoletti) c. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
(avv. Stato Giorgio Azzariti) e Comune di Rocca di Papa (avv. 
Vizzino). 

Competenza e giurisdizione -Riserva di caccia -Concessione costitu


tiva -Diversa posizione del concessionario nei confronti dei terzi 

e nei confronti della P. A. -Effetti. 

(t. u. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 31 d. P. R. 10 giugno 1955, n. 977, 
art.� 43, terzo comma). ' 
In materia di riserve di caccia il diritto esclusivo spettante al concessionario 
non rappresenta un'emanazione naturale e immediata del 
diritto di propriet�, ma ripete il suo titolo dal decreto di concessione, 
nel quale l'interesse pubblico � determinato dalla finalit� di curare il 
ripopolamento della selvaggina o di favorirne la sosta, mentre l'interesse 
privato � secondario e condizionato alle esigenze del pubblico 
interesse, onde il concessionario non pu� provvedere ad libitum al funzionamento 
della riserva, ma deve osservare le norme di massima poste 
dalla legge ed � sottoposto al controllo dell'Autorit�; la concessione di 
riserva �, quindi, un negozio costitutivo che non rientra nel pi� ampio 
genere delle concessioni contratto, ma � unilaterale: pertanto, la posizione 
di diritto tutelabile davanti al Giudice ordinario � acquisita dal 
concessionario nei riguardi degli altri privati, ma non della pubblica 
Amministrazione, rispetto a cui gli ampi poteri discrezionali di consentire 
e di mantenere in vita la concessione degradano quella posizione 
ad interesse legittimo (1). 

(Omissis). -Con i due primi motivi del ricorso, che prospettando 
un'unica questione devono essere congiuntamente esaminati, denunciandosi 
la violazione dei principi di diritto in materia di concessioni 
ammnistrative e, in partcolare, dell'art. 49 del t. u. 5 giugno 1939, 

n. 1016 sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, 
modificato dall'art. 31 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, si sostiene 
che la concessione di riserva di caccia appartiene al tipo delle con(
1) V. Cass., Sez. Un., 27 febbraio 1964, n. 437, in questa Rassegna, 
1964, I, 468 ed ivi 470 note 1-2; v. pure Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1960, 
n. 2687, in questa Rassegna, 1961, 18 con nota di commento e richiami; 
cfr. altresi Cass., 24 gennaio 1955, n. 175, in Foro it., 1955, 1, 317: tutte 
richiamate in quella, di cui si tratta. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

ssioni contratto, da cui derivano a favore del concessionario veri e 
�opri diritti soggettivi, di guisa che il concessionario stesso non si 
:>va in una posizione di subordinazione di fronte all'amministrazione 
ncedente e pu� tutelare i suoi diritti davanti al giudice ordinario. 

La censura non merita di essere accolta. 

Come questa Corte Suprema ebbe gi� a ritenere con le sentenze 
Sezioni Unite n. 437 del 1964 e n. 2687 del 1960 e a Sezione semice 
n. 175 del 1955, nel caso di riserva d� caccia il diritto esclusivo 
ettante al concessionario, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, del 
u., non rappresenta un'emanazione naturale e immediata del diritto 
propriet�, ma ripete esclusivamente il suo titolo dal decreto di 
ncessione, nel quale l'interesse pubblico � determinato dalla finalit� 
curare H ripopolamento della selvaggina o di favorirne la sosta, 
e:ntre l'interesse privato � secondario e condizionato alle esigenze del 
tbblico interesse, cosicch� il concessionario non pu� provvedere ad 
>itum al funzionamento della riserva, ma dev~ osservare le norme di 
assima poste dalla legge ed � sottoposto al controllo dell'autorit�. 
La concessione di riserva �, quindi, un negozio costitutivo che non 
mtra nel pi� ampio genere delle concessioni-contratto, nei cui riguar


si discute se e in quali casi si configurino come negozi giuridici 
lateratli, dai quali sorgono diritti ed obblighi che le parti (concedente 
concessonario) si riconoscono in posizione di parit� e di corrispettit�, 
ma � un negozio (o provvedimento) unilaterale, cio� una concesme 
nel significato tecnico, alla quale lo Stato si determina esclusimente 
per la tutela di uno specifico interesse pubblico, e che crea 
.a posizione di diritto ove prima non esistevano che interessi. 

Come tale, essa � perfetta e produttiva di effetti giuridici per il 
lo fatto della sua emanazione; ma preme qui rilevare che la posime 
di diritto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, � acquisita dal 
ncessionario nei riguardi di altri privati, ma non della pubblica am.
nistrazione, rispetto a cui gli ampi poteri discrezionali di consentire 
di mantenere in vita la concessione degradano quella posizione ad 
;eresse legittimo. 

Ed invero, la concessione pu� essere, tra l'altro, revocata, ai sensi 
1 citato art. 49 del t. u., se il territorio si dimostri inadatto alla 
opagazione o alla sosta della selvaggina, o comunque la riserva non 
ponda alle finalit� di interesse faunistico per le quali fu accordata. 
la revoca, �comportando il ritiro dell'atto non conforme alle regole 
lative al merito dell'azione amministrativa, operer� normalmente 

nunc, rispettando gli effetti gi� prodotti, ma non i diritti soggettivi, 
e siano eventualmente nati o siano stati resi esercitabili dall'atto nei 
1fronti della pubblica amministrazione, appunto perch�, come si � 
~ennato, limitatamente all'amministrazione concedente, la posizione 
l privato non acquista la consistenza del diritto soggettivo. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'atto di concessione, in conformit� dei principi generali, pu� anche 
essere annullato dalla stessa autorit� che lo ha emesso per motivi di 
illegittimit� originaria o sopravvenuta, con effetto ex nunc, cio� fin 
dal momento in cui � venuto in essere l'atto invalido o si � verificata 
la causa di fovalidit�, e senza salvezza di diritti soggettivi, che possono 
nascere soltanto da un atto valido. 

Nel caso di specie, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
ha parzialmente annullato o, pi� esattamente, ha modificato per parziale 
illegittimit� originaria il decreto di concessione, in quanto il 
Comune di Rocca� di Papa aveva conferito al consorzi<> dei riservisti 
la totalit�. dei suoi beni, anzi che un'estensone non maggiore della 
met�, come prescrive l'art. 65, terzo comma, del t. u .. E la modifica non 
ha incontrato alcun limite nei diritti soggettivi del concessionario per 
le ragioni gi� esposte, vale a dire che il diritto soggettivo non pu� 
sorgere che da un atto valido e, nella specie, non � configurabile nei 
rapporti con la pubblica amministrazione, il cui potere di annullamento, 
in sede di autotutela, � inoltre ampiamente discrezionale. -(Omissis). 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

::>RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 gennaio 1968, n. 27 -Pres. Rossano 
-Est. Spagnoletti -P. M. Chir� (conf.). Chiesa Parrocchiale 
di S. Pietro in Castiglione Fibocchi (avv. Novelli, Merlini, Cervati) 
c. Ministero Finanze (avv. Stato Varvesi). 

>sa giudicata -Limiti oggettivi -Dedotto e deducibile. 

(c. c., art. 2909). 
bbligazioni e contratti -Inadempimento delle obbligazioni principali 
-Risoluzione del contratto -Accertamento dell'importanza 
dell'inadempimento -Irrilevanza. 

(c. c., art. 1455). 
L'autoritd della cosa giudicata, �ncorch� limitata a ci� che abbia 
rmato oggetto deZ giudizio, si estende non solo azza questione princi:
Ze oggetto della controversia, ma anche ad ogni altra logicamente 
nnessa, nei senso che comprende non soZo Ze ragioni giuridiche fatte 
Jere esplicitamente in giudizio, ma tutte Ze altre che, in via di azione 
Cli eccezione avrebbero potuto e dovuto essere dedotte, sicch� preclude 
tte Ze questioni proponibili ma non proposte, che siano incompatibiii 
n i presupposti logico-giuridici essenziali e necessari della promzia 
(1). 

Allorch� si denunzia l'inadempimento deUe obbligazioni princi.
Zi deZ contratto, Za risoluzione del medesimo prescinde da ogni indarie 
intorno aZZa gravitd dell'inadempimento, per essere condizionato 

(1) Giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. 8 febbraio 1963, n. 239; 7 aprile 
B4, n. 768; 16 luglio 196.6, n. 1928 ecc. 
Circa i limiti oggettivi del giudicato, di cui l'art. 2909 c. civ. non fa 
mzione, si conviene che il nuovo giudizio � precluso dal1a cosa giudicata 
orquando coincidono i tre elementi costitutivi dell'azione (soggetti, peticn 
e causa petendi). 

Sul concetto di causa petendi e sui limiti oggettivi del giudicato nelle 
loni reali e personali cfr. Ar.vmo in nota a Tribunale di Napoli 5 maggio 
56, Giust. civ., 1966, I, 1861 con richiami -cfr. altresi Cass. 28 marzo 
56, n. 816, in questa Rassegna, 1966, I, 361 con note di riferimenti. 


208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'accoglimento della domanda ai semplice accertamento del fatto denunziato 
(2). 

(Omissis). -Con il primo mezzo l'Ente Parro:cchiale ricorrente, 
denunciando la violazione dell'art. 2909 c. c. in rapporto alla sentenza 
del Pretore di Arezzo ed omesso esame di punto decisivo, assume che 
l'ipotesi di fitto bloccato a favore del CRAL non sussisteva, stante la 
facolt�, contrattualmene riservatasi dall'Amministrazione, di rescindere 
il contratto, mentre nessuna preclusione derivava in questo giudizio 
dal giudicato costituito dalla sentenza del Pretore, perch� resa 
tra altre parti. 

Sostiene, in particolare, che la Corte del merito abbia omesso di 
esaminare il primo punto ed abbia erroneamente applicato le norme 
sul giudicato. 

La censura � infondata. 

Giova ricordare che la Parrocchia aveva opposto alla propria inadempienza 
una exceptio inadimpleti contractus pe:r violazione dell'art. 
1358 c. c. da parte della venditrice che, in pendenza del verificarsi 
della condizione sospensiva dell'approvazione ministeriale del 
contratto di vendita gi� stipulato e nell'approssimarsi del termine di 
scadenza del precedente contratto di locazione, ebbe a rinnovare il 
contratto con il conduttore. 

Al riguardo la Corte di appello ha ritenuto che il riesame di questa 
eccezione fosse precluso dal giudicato, dato che la stessa eccezione 
era gi� stata respinta nel precedente giudizio per adempimento del 
contratto, nel quale il Tribunale di Firenze, con la sentenza 12 giu 
gno -15 settembre 1958, passata in giudicato, aveva escluso che la 
permanenza del Cral nella occupazione dell'immobile a decorrere dal 
1� gennaio 1955 fosse dipesa dalla rinnovazione della locazione, in 
quanto tale occupazione era conseguenza del diritt6 del conduttore alla 
proroga legale del contratto di locazione originario. 

Ora va considerato che con il primo motivo la Parrocchia sostiene 
l'inesistenza del giudicato nei confronti della sentenza emessa dal Pretore 
di Arezzo, senonch� la sentenza impugnata non si � occupata 
affatto della sentenza del Pretore di Arezzo, ma solo ed esclusivamente 
della pronuncia del Tribunale di Firenze nel giudizio vertito tra le 
stesse parti e concluso con la e~clusione della sussistenza delle pretese 
inadempienze, che la Parrocchia aveva dedotte nei confronti dell'Amministrazione. 


(2) Sul punto che la valutazione dell'importanza dell'inadempimento 
debba essere compiuta non con criteri astratti sibbene in vista delle 
circostanze obbiettive e subbiettive concrete cfr. Cass. 1966, n. 1327; 1964, 
n. 2881; 1963, n. 2490; 1962, n. 2481 ecc. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Quindi, sotto tale profilo, la censura � inconferente. 

Per quanto concerne l'omesso esame di punto decisivo, va rilevato 
1e il giudicato si � formato non solo sulla questione principale e 
mdamentale, che aveva costituito oggetto della controversia e della 
ecisione, ma anche su ogni altra questione connessa logicamente, 
llale la mancata prosecuzione della procedura di rilascio e il danneglamento 
all'immobile locato; ma di ci� si dir� ancora in appresso con 
esame del secondo motivo. 

Con il secondo mezzo, infatti, la parte ricorrente denuncia viotzione 
dell'art. 2909 c. c., perch� la sentenza impugnata avrebbe erroeamente 
ritenuto che fosse precluso dal giudicato l'esame dell'ecce.
one di inadempimento, prospettata sotto nuovi e diversi profili rispetto 
lla precedente sentenza. 

Pi� particolarmente deduce ohe mentre nell'opporsi all'ingiunzione, 
ra stato dedotto solo l'abusivo rinnovo della locazione, la Parrocchia, 
el presente giudizio, aveva dedotto altresi, come fatti imputabili alla 
.mministrazione e costituenti altrettanti titoli di colpa, il mancato 
sercizio della facolt� di rescissione, la mancata prosecuzione dell'azioe 
di rilascio in via amministrativa e il danneggiamento dell'immobile. 

Questioni queste che per la loro connessione con il problema prinipale 
risolto dal Tribunale ne seguivano la sorte. 

Del resto non � esatto che la Corte del merito abbia omesso di 
saminare i nuovi e diversi titoli di inadempienza, che invece, sia 
ure sinteticamente, sono stati tenuti presenti dalla sentenza impunata. 


Questa, infatti, dopo avere espressamente limitata la preclusione 
el giudicato alla sola eccezione di inadempimento fondata sul fatto 
ella rinnovazione del contratto di locazione, ha testualmente precisat� 
he � la Chiesa Parrocchiale di San Piero ha dedotto nelle sue ultime 
ifese scritte che l'eccepita inadempienza della venditrice si fonda, alresi, 
nel presente giudizio, su fatti nuovi e diversi dalla rinnovazione 
er un quadriennio del contratto di locazione dell'immobile con il 
~RAL, e precisamente, oltre che sulla mancata consegna della cosa 
enduta, sul mancato esercizio da parte de11'Amministrazione della 
acolt� di rescindere il contratto di locazione rinnovato, che si era 
iservata nel contratto stesso, e di avvalersi della speciale procedura 
mministrativa di rilascio, facolt� che la venditrice aveva iniziato ad 
sercitare con la intimazione al CRAL della disdetta, abbandonando poi 
1spiegabilmente la procedura di rilascio �. 

Da tale motivazione emerge non essere fondata la censura secondo 
ui l'impugnata sentenza ignor� i fatti su menzionati. N� la Corte si 
sottratta all'esame delle eccezioni di. inadempimento non coperte dal 

iudicato, ma le ha ritenute destituite di fondamento. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST~TO 

Pi� particolarmente la sentenza impugnata ha messo in rilievo 
che il comportamento della venditrice non aveva costituito una situazione 
di svantaggio o di danno nei riguardi del compratore. 

Ha considerato invero: a) che iil comp11atore era sciente della indisponibilit� 
della cosa; b) che egli era subentrato dal giorno dell'acquisto 
nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, 
a norma dell'art. 1602 c. c.; c) che non aveva alcuna incidenza 
sulla responsabilit� della Amministrazione la rinnovazione della locazione 
sotto il profilo del ritardo nella consegna e del danneggiamento 
subito dall'immobile, dato che ambedue gli inconvenienti erano effetto 
del diritto del CRAL alla proroga del contratto di locazione, precedente 
alla stipulazione della vendita; d) che non sussisteva, pertanto, 
la violazione dell'art. 1358 c. c., perch� (come, del resto, aveva gi� 
rilevato il Tribunale di Firenze con la citata sentenza passata in giudicato) 
il comportamento dell'Amministrazione non legittimava l'exceptio 
inadimpleti contractus. 

Anche se il contratto di locazione non fosse stato rinnovato, egualmente 
il CRAL si sarebbe potuto opporre validamente ad una azione 
di rilascio, come si era di fatto opposto alla domanda della Parrocchia, 
eccependo il diritto alla proroga legale del precedente contratto di 
locazione. 

La ricorrente lamenta inoltre che la Corte d'Appello non ha effettuato 
una specifica indagine sulla gravit� dell'inadempimento; ma il 
rilievo � infondato, perch� trattavasi della obbligazione principale di 
un contraente (Parrocchia) e, nel contempo, della causa del contratto 
per l'altro contraente (Amministrazione), per cui l'accoglimento della 
domanda di risoluzione era condizionata daJl semplice accertamento 
dell'inadempimento, senza necessit� di ulteriori indagini sulla gravit� 
di esso, che era in re ipsa. 

Con il quarto mezzo la ricorrente denuncia un ulteriore mancato 

esame di fatto decisivo, costituito da una lettera dell'Amministrazione 

in data 4 luglio 1955, da cui risultava che l'obbligo delila consegna era 

inadempiuto. 

� agevole per� constatare che la Corte non poteva attribuire rile


vanza (tanto meno decisiva) alla menzionata lettera, dal momento che 

ha fondato la propria decisione sulla successiva lettera del 22 settem


bre 1955 dell'Amministrazione stessa al Parroco, nella quale si faceva 

presente il difetto di legittimazione attiva di essa Amministrazione e 

nel contempo si invitava il Parroco ad agire contro il Cral. 

D'altro canto, l'obbligazione di consegnare, stabilita nell'art. 1476 

c. c., � stata giustamente considerata adempiuta, nel caso in esame, non 
appena il contratto di compravendita fu concluso e perfezionato, con 
il trasferimento della propriet� e del possesso della cosa. -(Omissis). 
II


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PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 8 marzo 1968, n: 771 -Pres. Cannizzaro 
-Est. Cortesani -P. M. Antoci (conf.). Azienda F.S. (avv. 
Stato Conti) c. Esattoria Comunale di Firenze (avv. Zucconi) c. 
Bianchini ed altri. 

1>mpetenza e giurisdizione -Regolamento di competenza -Provvedimenti 
impugnabili -Ordinanza del Pretore in ordine alla dedotta 
irregolarit� di notifica del pignoramento e dell'atto di citazione 
del terzo -Esclusione. 

(C. p. C., artt. 42, 43). 
� ammissibile ii regolamento di competenza, avendo riguardo al 
>ntenuto sostanz.iale della pronunzia, allorch� a mezzo di questa si 
i risolta una questione di competenza. Non ha carattere decisotio, e 
m pu� quindi formare oggetto di regolamento di competenza, l'ordiinza 
con la quale il Pretore abbia accertato in via autonoma, e non 
cidenter tantum in funzione della competenza del giudice adito, la 
golarit� di notifica del pignoramento e dell'atto di citazione al terzo 
gnorato (1). 

(Omissis). -Col primo mezzo del ricorso si lamenta la violazione 

U'art. 30 �della 1. 7 luglio 1907, n. 429 e successive modificazioni, 

1nch� dell'art. 2 del d. lgt. 6 aprile 1916, n. 441. In particolare si 

duce che qualsiasi atto, inteso a impedire o trattenere il pagamento 

somme dovute dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, 

1ve essere notificato al Direttore Generale, il quale ne d� notizia 

(1) Sul principio, pacifico, secondo cui per stabilire la natura del provdimento 
bisogna aver riguardo non alla forma ma al contenuto del mesimo 
cfr. Cass. 14 aprile 1966, n. 940; 18 ottobre 1966, n. 2506; 11 agosto 
55, n. 1935. 
Sulla necessit� inoltre che l'organo da cui il provvedimento promana 
1 investito del potere di pronunziare sentenza cfr. Cass. 18 ottobre 1966, 
2508. 

Infine, che la prevalenza della sostanza sulla forma dei provvedimenti 
irisdizionali non possa risolversi unicamente in base ai soli noti criteri 
lla decisoriet� del contenuto e dell'efficacia del giudicato, ma in vista 
resi della individuazione del modello normativo dei singoli provvedi!
nti, talch� non � ammissibile il ricorso per regolamento di competenza 
1tro le decisioni definite ordinanze dalla legge, cfr. Cass. 14 febbraio 
)6, n. 445, in questa Rassegna, 1966, I, 833 con nota di riferimento; Cass. 
1prile 1966, n. 862, Foro it., 1967, I, 115 con nota di richiamo. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

all'ufficiale incaricato del pagamento, e che pertanto nella specie la 
notifica del pignoramento andava fatta o al Direttore Generale in Roma 
o, quanto meno, al cassiere del Compartimento in Firenze e mai 
al Capo Compartimento di quest'ultimo citt�, non avendo egli alcuna 
veste e funzione in materia. La eccezione dell'Azienda era stata, quindi, 
legittimamente proposta e il Pretore, dichiarando rituale la notifica del 
pignoramento, avrebbe implicitamente affermato la propria competenza 
a conoscere della presente controversia. 

La censura � priva di consistenza giuridica. 

Il Pretore di Firenze, con la ordinanza oggetto dell'attuale regolamento, 
si � limitato a disattendere la eccepita nullit� del pignoramento 
sul rilievo che, potendo questo essere eseguito anche presso il funzionario 
del Compartimento, la notifica del relativo atto al Capo Compartimento 
di Firenze era idonea ad instaurare un regolare contraddittorio. 
Ed � da tale pronunzia che l'Amministrazione ricorrente vorrebbe 
desumere anche una statuizione implicita sulla competenza perch�, se 
l'eccezione di nullit� del pignoramento fosse stata accolta, la notifica 
dell'atto al Direttore Generale avrebbe comportato la competenza del 
Pretore di Roma ai sensi dell'art. 26 comma 2<> c.p.c. 

Il procedimento di cui agli artt. 42 e 43 del vigente codice di rito, 
a differenza del regolamento di giurisdizione, postula una pronunzia 
sulla competenza e nella specie non solo manca una esplicita statuizione 
in materia, ma il Pretore, nel risolvere le questioni preliminari 
sollevate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ha emesso 
una semplice ordinanza, il che � chiaramente indicativo del carattere 
interlocutorio di quella decisione. 

Per aderire alla tesi della ricorrente si dovrebbe attribuire alla 
forma del provvedimento il � nomen iuris � di sentenza ed al contenuto 
della relativa statuizione il valore di una pronunzia implicita 
sulla competenza; ma, se, a seguito della soluzione adottata dal Pretore, 
resta a lui attribuita l'ulteriore cognizione dell'attuale controversia, 
ci� � solo un effetto mediato e riflesso di quella ordinanza e non gi� 
l'obietto specifico di una decisione che rivesta il carattere di una pronunzia
� definitiva. In altre parole, il problema sulla regolarit� o meno 
della eseguita notificazione del pignoramento e dell'atto di citazione sottoposto 
al giudizio del Pretore proprio dell'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato -non fu esaminato incidenter tantum in funzione 
cio� dell'accertamento della competenza del giudice adito, ma in 
via autonoma, per stabilire in limine la regolarit� del contraddittorio 
instaurato davanti a quel Pretore, onde una pronunzia, emessa in tal 
senso e per quel determinato fine, � suscettibile degli ordinari mezzi 
d'impugnazione, ma non pu� esser investita col ricorso per regolamento 
di competenza. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 marzo 1968, n. 807 -Pres. 
Flore -Est. Mirabelli -P. M. Di Maio (parz. di:ff.). Nangano (avv. 
Cavoli) c. Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana (avv. Stato 
Agr�). 

npu~nazione -Revocazione -Sospensione del termine per ricorrere 
in Cassazione -Inammissibilit� della domanda -Irrilevanza. 

(c. p. c., art. 398). 
rocedimento civile -Prova in ~enere -Eccezione -Onere della prova Criteri. 


(c. c., art. 2967). 
Proposta domanda di revocazione, L'effetto sospensivo del te1�mine 
~r proporre ricorso per Cassazione, sancito daU'art. 398 ultimo comma 

p.c. non � subordinato aU'ammissibilitd della domanda stessa (1). 
Ove ii convenuto alla pretesa dell'attore contrapponga non una 
merica contestazione ma una difesa positiva, gli incombe la prova del 
ttto posto a fondamento della eccezione (2). 

(Omissis). -Preliminare � l'esame dell'eccezione di inammissiilit� 
del ricorso, proposta dall'Amministrazione controricorrente, semdo 
la quale la proposizione della� revocazione non produrrebbe 
effetto sospensivo del termine per proporre il ricorso per cassazione, 
mcito dall'art. 398, ult. comma, cod. proc. civile, quando l'impugna.
one per revocazione sia dichiarata inammissibile, perch� fondata su 
1gioni diverse da quelle previste nell'art. 395 dello stesso codice. 

L'eccezione, peraltro, � infondata. 

Questa Corte, a sezione semplice, ha ripetutamente affermato, in1tti, 
che l'effetto sospensivo non � subordinato n� alla validit� n� alla 
mmissibilit� della domanda di revocazione e si produce, invece, 
!mpre che tale domanda sia proposta entro il termine utile per proorre 
il ricorso per cassazione (Cass., Sez. II, 9 ottobre 1957, n. 3677; 

(1) Cfr. Cass. 30 giugno 1951, n. 1751, Giur. comp. Cass. civ., 1951, 
XX, 3� quadr. p. 1502 con nota di BIANCHI n'EsPINOsA; in dottrina cfr. al
�esi ANDRIOLI, Commento c.p.c., 1960, vol. IV, 647. 
(2) Giurisprudenza pacifica; cfr. Cass. 23 luglio 1964, n. 1987; 18 magio 
1964, n. 1226; 18 giugno 1965, n. 1272 ecc. La regola reus in excipiendo 
t actor si riferisce, come si conviene, alle eccezioni vere e proprie e non 
lle semplici negazioni degli �elementi di fatto che costituiscono la domanda. 

. 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

22 marzo 1958, n. 964; 18 agosto 1964, n. 2325); tale affermazione deve 

essere, senz'altro, condivisa da queste Sezioni Unite, in quanto n� la 

lettera n� il fondamento della norma consentono di ritenere che l'effetto 

sospensivo sia subordinato ad una valida proposizione della domanda, 

essendo essa diretta, al contrario, a mantenere in vita la facolt� di 

impugnazione per cassazione bench� la parte abbia ritenuto di sollevare, 

comunque, una questione di revocazione. 

Il ricorso deve essere ritenuto, quindi ammissibile e va esaminato. 

Con il primo motivo, la ricorrente solleva una duplice censura, 

in relazione ad un unico punto della sentenza impugnata, e sostiene 

che la Corte di appello, nel� respingere la domanda di maggiorazione 

della liquidazione della indennit� di occupazione, da lei proposta, per 

difetto di prova dell'occupazione stessa, ha violato sia l'art. 345 cod. 

proc. civile, sia la legge 25 giugno 1965, n. 2369. 

Sotto il primo aspetto fa rilevare che l'Amministrazione contro


ricorrente ha sollevato la questione del difetto di prova dell'occupa


zione soltanto nell'atto di appello; sotto il secondo aspetto deduce che 

l'indennit� di occupazione era stata gi� liquidata, sebbene in misura da 

lei ritenuta inadeguata, dal decreto del Prefetto che aveva autorizzato 

l'occupazione definitiva e disposto il deposito �delle indennit�, si che 

l'autorit� giudiziaria era chiamata a giudicare sulla stima di tale in


dennit�, a sensi dell'art. 51 della legge suddetta, e non sul diritto 

all'indennit�, gi� riconosciuto dal provvedimento amministrativo. 

Nessuna delle due censure pu� essere, per�, accolta. 

Non la prima, in quanto la tesi dell'insussistenza della prova della 

occupazione � stata sollevata dall'amministrazione non a sostegno di 

una domanda tendente ad eliminare l'obbligo di versare l'indennit� 

disposta dal decreto prefettizio, ma solo a sostegno dell'eccezione di 

eccessivit� della maggiorazione richiesta e della liquidazione propun


ciata dal Tribunale, e tale ragione di eccezione, bench� non sollevata 

nel primo grado di giqdizio, � da ritenere ammissibile nel giudizio 

di appello, a sensi del secondo comma del citato art. 345. 

Non la seconda, in quanto la Corte del merito non ha tolto vigore 

al provvedimento amministrativo, neppure nella parte in cui � stato 

disposto il versamento di una somma per indennit� di occupazione, ma 

si � limitata a contenere, entro un ammontare minore, la liquidazione 

complessiva emessa dai primi giudici e pertanto non ha pronunciato 

n� al di fuori della propria competenza giurisdizionafo, n� al di fuori 

delle domande proposte dalle parti. 

Il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto, respinto. 

Con il secondo ed il terzo motivo, peraltro, la ricorrente, denun


ciando la violazione degli a..rtt. 132 cod. proc. civile, 118 disp. att. 

stesso cod. e 2697 cod. civile, sostiene che la sentenza impugnata difetta 

di adeguata motivazione, nel punto in cui ha escluso la sussistenza 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

ll'occupazione, ed appare errata, in quanto sembra abbia imputato il 
'.etto di prova ad essa ricorrente, laddove avrebbe dovuto ritenere 
iuta l'Amministrazione a dare prova dei fatti addotti a sostegno 
ll'eccezione proposta. 

Entrambe le censure sono fondate. 

Sul punto, infatti, la sentenza impugnata non contiene altro che 

seguente affermazione: � Infatti manca la prova che l'espropriante 
bia preso possesso dell'immobile �. Da queste parole non pu� certo 
;ere dedotto da quali elementi la Corte abbia tratto una tale con1zione, 
che appariva quanto meno contrastante con il contenuto d~gli 
i amministrativi esibiti in giudizio e con il comportamento dell'Amnistrazione 
convenuta che, non solo aveva versato la corrispondente 
lennit�, ma si era astenuta da contestazioni al riguardo, nel corso 
L giudizio di primo grado. Inoltre non pu� essere negato che dal 
10re dell'affermazione sembra si debba dedurre che la Corte sia 
.ta dell'avviso che l'onere di provare l'occupazione gravasse a carico 
lla parte attrice, laddove, avendo questa fondato la propria domanda 
risultanze documentali e sulla consulenza di ufficio, la prova dei fatti 
itrastanti con tali risultanze avrebbe dovuto essere data, o quanto 
mo offerta, dalla parte che, sollevando l'eccezione, aveva posto in 

bblo l'esattezza delle risultanze sfesse. 

La difesa dell'Amministrazione controricorrente ha sostenuto, in


ro, che le censure siano inammissibili, perch� fondate su documenti 

biti per la prima volta dinanzi a questa Corte: ma il rilievo � privo 

fondamento, giac~h� gli atti cui la ricorrente ha fatto riferimento 

lle deduzioni esposte a sostegno del� ricorso, sono non soltanto il 

rbale di consistenza, che risulta ritualmente inserito nel fascicolo 

l giudizi~ di secondo grado, e l'ordinanza prefettizia di autorizzazione 

'occupazione (che pur non risultando esibita, si trova richiamata nel 

~baie suddetto, ma soprattutto il decreto del Prefetto che liquidava 

idennit� di occupazione temporanea. per circa due anni e per i frutti 

1denti, che da solo potrebbe giustificare l'illazione dell'avvenuta 

~sa di possesso, almeno parziale dei beni. E ci� a tacere della rilevata 

;truzione della strada. Su tutti questi elementi, d'indubbia rilevanza 

>batoria, la Corte del merito ha sorvolato totalmente. 

Vanno applicati, quindi, al caso in esame due principi, costante


nte affermati dalla giurisprudenza dj questa Corte; il primo, secondo 

�1 il vizio previsto dall'art. 360, n. 5, � da ravvisare ogni qualvolta 

.la pronuncia non possa essere dedotto l'iter logico seguito dal 

1dice per pervenire alfa valutazione di merito, sulla quale fonda il 

> giudizio; il secondo, per il quale, quando il convenuto contrappone 

!l pretesa dell'attore non una generica contestazione, ma una di


a positiva, � tenuto a fornire la prova del fatto posto a fondamento 

l'eccezione. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18 marzo 1968, n. 878 -Pres. Boccia 
-Est. Speziale -P. M. Antoci (diff.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Gargiulo) c. Societ� Ferronavale San Bartolomeo 
(avv. Failla). 

Ingiunzione -Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet� del Pretore Natura 
-Omessa menzione sulla copia notificata -Inefficacia 
dell'atto -Incompleta trascrizione -Irrilevanza. 

(t. u. 14 aprile 1910, n. 639). 
Ingiunzione -Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet� -Omessa menzione 
nella copia notificata -Vis esecutiva -Non sussiste. 

Ingiunzione -Ingiunzione fiscale -Visto di esecutoriet� -Firma del 
Pretore -�Firmato illegibile � sulla copia notificata -Notifica Vis 
esecutiva -Sussiste. 

L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia 
dello Stato e degli Enti pubblici, cui la legge riconosce tale 
potere, ripete la sua efficacia direttamente dalla potestd attribuita 
all'Ente cJ,i realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente 
dal visto di esecutorietd del Pretore (1). 

La vidimazione pretorile costituisce peraltro condictio iuris per 
dare ingresso all'esecuzione mobiliare ed immobiliare dinanzi agli 
organi di giurisdizione ordinaria, sicch� l'omessa menzione sulla copia 
notificata determina la inefficacia della ingiunzione stessa (2). 

Tale inefficacia tuttavia non si verifica atiorquando suita copia 
notificata la firma del Pretore sia trascritta in maniera incompleta, in 

(1) Sulla prima massima, con cui viene :ribadita ancora una volta la 
natura amministrativa dell'ingiunzione fiscale, ed in particolare che essa 
si presenti come un ordine o come una intimazione di pagamento che prescinde, 
a tal fine, dal visto di esecutoriet� del Pretore, la giurisprudenza 
della Cassazione � ormai consolidata (cfr. Cass. 10 gennaio 1966, n. 178, in 
questa Rassegna, 1966, I, 458 con nota di richiami). 
Nella sentenza in esame si sottolinea 1altresi, e sul punto non vi sono 
dissensi di rilievo, il peculiare aspetto della natura giuridica dell'ingiunzione 
fiscale, cui il visto pretorile conferisce efficacia di titolo esecutivo in 
senso proprio, cosicch� essa diviene l'atto formaie di inizio di un procedimento 
monitorio sui generis e, nel quadro di tale procedimento, comula in 
s� le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (cfr. Cass. 8 giugno 
1963, n. 1530 in questa Rassegna, 1965, I, 1198 con nota di MAZZELLA; cfr. 
altres� Relazione Avvocatura Stato 1961-65, vol. II, 764). 

(2) Che l'attivit� del Pretore nella vidimazione dell'ingiunzione fiscale 
non abbia natura giurisdizionale ma amministrativa, di controllo formale 
di legittimit� e valga ad imprimere all'atto forza esecutiva cfr. la giuri

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 217 

tanto al raggiungimento dello scopo della notifica del titolo esecutivo, 

portare a legale �onoscenza del debitore il contenuto intrinseco del 
�avvedimento, � essenziale solo che si sia dato atto deWavvenuta 
dimazione (3). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo si denuncia la violazione e falsa 
>plicazione dell'art. 144 della legge del registro (r. d. 30 dicembre 
123 n. 3269, modif. dal r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313), degli artt. 2 

3 r. d. 14 aprile 19!0, n. 639 nonch� dell'art. 156 c. p. c., in relaone 
all'art. 360 n. 3 stesso codice, e si sostiene che, essendo l'originale 
dl'ingiunziOne perfettamente regolare, l'asserito vizio esistente nella 
1pia notificata non poteva incidere sulla validit� ed efficacia dell'inunzione 
stessa; che, d'altra parte, la copia consegnata all'intimata 
m poteva considerarsi priva di vidimazione pretorile, come ha ritenuto 

Corte di Appello; che i denunciati vizi formali, anche se sussistenti, 
ano stati sanati dalla costituzione in giudizio dell'opponente; che, 
imunque, i vizi stessi non erano ostativi ad un'esame del merito, per 
1ccertamento della legittimit� della pretesa formulata con l'ingiunone, 
nei limiti della decisione emessa dalla Commissione provinciale 
!Ile imposte. 

rudenza e la dottrina citate in questa Rassegna, 1964, I, 777 in nota a 

ntenza Cass. 6 giugno 1964, n. 1367. 

In dottrina, pi� ampiamento, cfr. MICHELI, in Giur. ital., 1949, I, 1, 587. 

La sentenza che si annota ha ravvisato la necessit� della menzione del 
sto di �esecutoriet� nella copia notificata,� sotto il profilo che la notifica 
!l titolo �esecutivo, avente il fine di portare a legale conoscenza dell'intiato 
l'atto nei suoi elementi essenzi,ali, non potrebbe considerarsi validaente 
compiuta ove non fosse reso cognito ad un tempo l'atto ingiuntivo 
:iesso dall'Ufficio 'ed il visto apposto dal Pretore, che del primo costiisce 
condictio iuris di efficacia per dare ingresso all'esecuzione nelle fore 
ordinarie. 

Senonch� tale ragionamento suscita perplessit�: infatti, seppure l'inunzione 
fiscale � assimilabile al precetto nella esecuzione ordinaria, pur 
ttavia si conviene che non tutte le norme dettate per quest'ultimo sono 
1plicabili alla prima laddove la natura amministrativa dell'atto e del visto 

esecutoriet�, determinando una presunzione di legittimit� sia dell'origi1le, 
in possesso dell'Ente impositore, che delle copie, da questo stesso presposte, 
sembra rendere irrilevanti omissioni del genere (in argomento 


r. Relazione cit., 1956-60, vol. II, 838). 
Sul principio che l'atto, con il quale un Ente Pubblico manifesta la sua 
1lont�, debba ritenersi giuridicamente perfetto con la sua emanazione cfr. 
1ss. 25 maggio 1962, n. 1238, Rep. Foro it., 1962 voce atto amministraro 
n. 105. 
(3) Sull'ultima parte della massima la prevalente giurisprudenza � 
nforme -cfr. SS.UU. 28 ottobre 1959, n. 3157 Riv. fisc., 1960, 494; A. Ve!
zia 18 gennaio 1966, Maietti c. Soc. Trezza, Rep. Foro it., 1966, col. 848, 
114. 

218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il primo assunto, e cio� che la eventuale irregolarit� formale 
della copia dell'ingiunzione consegnata all'intimata, per essere priva 
della vidimazione pretorile, non importasse l'inefficacia esecutiva della 
ingiunzione stessa, non pu� essere condiviso. 

Questa Suprema Corte ha bensi affermato, in numerose pronunce, 
che l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di 
supremazia dello Stato e degli altri Enti ai quali la legge riconosce tale 
potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'Ente 
di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto 
di esecutoriet�del Pretore; ma ha, nel contempo, affermato la necessit� 
del visto del Pretore, ai fini della esecuzione giudiziaria, cio� del 
ricorso agli organi esecutivi della giurisdizione ordinaria per la esecuzone 
sia mobiliare che immobiliare. 

In altri termini, mentre la mancanza del visto del Pretore non incide 
sulla validit� ed efficacia dell'ingiunzione per gli effetti che si ricollegano 
alla sua qualit� di atto amministrativo contenente l'ordine di 
pagare una determinata somma (e quindi vale, indipendentemente dal 
visto, come atto di costituzione in mora, di accerta'mento d'ufficio del 
credito che si intende realizzare, ecc.), peraltro la mancanza del visto 
rende la ingiunzione inidonea a dare ingresso all'esecuzione nei modi 
ordinari, costituendo il visto � condicio iuris � per tale forma di 
esecuzione. 

N� appare contestabile che il visto del Pretore debba figurare sia 
nell'originale dell'ingiunzione, che nella copia consegnata all'intimato. 
L'ingiunzione fiscale � un atto amministrativo complesso, che, quale 
primo atto del procedimento coattivo, cumula le caratteristiche del 
titolo esecutivo e del precetto; e la notifica di essa adempie, ad un 
tempo, alla funzione di notifica del titolo esecutivo e del precetto che, 
a norma dell'art. 479 c. p. c., deve precedere l'esecuzione forzata e ne 
costituisce una condizione di procedibilit�. � 

Ora, poich� la � vis esecutiva �, nel senso anzidetto, viene conferita 
all'ingiunzione dal visto pretorile e la notifica del .titolo esecutivo 
adempie alla funzione di portare a legale conoscenza dell'intimato, nei 
suoi elementi essenziali, l'atto o provvedimento che si intende eseguire, 
la notifica non pu� considerarsi validamente compiuta se, mediante la 
consegna della copia, non sia portata a conoscenza dell'intimato 
l'esistenza sia dell'ingiunzione emessa dall'ufficio fiscale che del visto 
su di essa apposto dal Pretore, il quale (giova ripetere) costituisce 

� condicio iuris � della efficacia dell'ingiunzione quale atto idoneo a 
dar vita alla esecuzione nelle forme ordinarie. 
Nella specie la Corte di merito ha ritenuto che la copia dell'ingiunzione 
consegnata all'opponente fosse totalmente priva del visto 
pretorile, in quanto la formula a stampa predisposta per dare atto delle 
esistenze di tale visto non � stata riempita, nella copia, con la indi



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 21.9 

azione degli estremi del visto esistente sull'originale, ma reca solo, 
i corrispondenza dello spazio riservato alle firme del Pretore e del 
~ancelliere, la dicitura � firma illeggibile � e, in calce, una dichiaralone 
di conformit� all'originale che proviene non dal cancelliere, ma 
all'ufficiale giudiziario. Ci� equivarrebbe secondo la Corte di merito, 

carenza totale, nella copia, dell'attestazione di esecutoriet�. 

Giustamente obietta la ricorrente che la dicitura � firma illeggiile 
� non equivale a mancanza della firma, ma sta ad indicare che le 
)ttoscrizioni sono apposte sull'originale, anche se non ne � stata pos.
bile la decifrazione. � da rilevare inoltre che, essendo la funzione 
el Pretore, in questo caso, non giurisdizionale ma amministrativa, 
:ime questa Suprema Corte ha gi� altre volte affermato, la mancanza, 
ventualmente anche nell'originale, della sottoscrizione del cancelliere 
on varrebbe a invalidare la ingiunzione, perch� tale sottoscrizione � 
lchiesta solo per gli atti che il giudice emette nell'esercizio di �una 
ttivit� giurisdizionale. D'altra parte il cancelliere non pu� rilasciare 
:ipia della ingiunzione, non conservando l'originale, che rimane in 
ossesso dell'ufficio fiscale, sicch� la conformit� della copia all'originale 
on pu� che essere attestata dall'ufficiale giudiziario notificante ed al 
il fine � sufficiente che l'ufficiale giudiziario attesti (come nella spele) 
di aver consegnato � copia dell'ingiunzione �, perch� tale dichiaralone 
non pu� intendersi, per il disposto dell'art. 137 secondo comma 
, p. c. ( � l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante con~
gna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da noticarsi 
�), che come dichiarazione di aver consegnato copia conforme 
11'originale. 

Tanto premesso, � da escludere che nella specie possa parlarsi di 
>tale mancanza, nella copia, del visto di esecutoriet� del Pretore. 
fon vi � stata una trascrizione integrale del provvedimento, ma vi � 
attestazione che l'ingiunzione � stata �vidimata e resa esecutoria dal 
)ttoscritto ., cio� dalla persona che ha apposto la sua firma sotto la 
icitura � Il Pretore �, e si d� atto che, in effetti, sotto tale dicitura 
gura una firma che non � stato possibile decifrare. Si pu�, quindi, 
arlare di incompleta indicazione, ma non di totale inesistenza, nella 
opia, degli estremi della vidimazione pretorile. 

Resta il quesito se, in tale situazione, la notifica possa considerarsi 
alidamente eseguita. A tal fine bisogna far capo all'art. 156 secondo 
omma cod. proc. civ., il quale dispone che, in mancanza di una speifica 
comminatoria di nullit�, questa pu� essere pronunziata � quando 
atto manca dei requisiti formali indispensabili per raggiungimento 
ello scopo � ed aggiunge che � la nullit� non pu� essere mai pronuniata 
se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui � destinato �, 

Ora, poich� la notifica del titolo esecutivo adempie alla funzione 
i portare a legale conoscenza del debitore il contenuto intrinseco del 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

provvedimento che si intende eseguire, indubbiamente la totale mancanza, 
nella copia consegnata al debitore, del viso di esecutoriet� del 
Pretore importerebbe la nullit� della notifica, con conseguente improcedibilit� 
dell'esecuzione, stante la necessit� che con la notifica sia 
portata a legale conoscenza del debitore (come s'� gi� detto) l'esistenza 
sia dell'ingiunzione che del visto di esecutoriet�. 

Non cos� quando si tratta non di mancanza, ma di una mera incompletezza 
della trascrizione del visto, la quale non implica, necessariamente, 
la inidoneit� al raggiungimento dello scopo, poich� l'essenziale 
� che sia dato atto dell'avvenuta vidimazione pretorile. E il giudizio 
sulla idoneit� deve essere condotto tenendo anche conto che 
l'atto notificato � pur sempre, in tutti i suoi elementi (ingiunzione e 
visto di esecutoriet�) un atto amministrativo, assistito, come tale, da 
una � presunzione di legittimit� � e che eventuali dubbi, circa la regolarit� 
dell'atto, possono essere agevolmente eliminati mediante un riscontro 
della copia con l'originale. 

Ci� posto, poich� nella specie l'originale dell'ingiunzione era perfettamente 
regolare e la copia consegnata alla debitrice, pur non contenendo 
la trascrizione integrale del visto pretorile, conteneva peraltro 
alcuni elementi dai quali era dato desumere -indagine e apprezzamento 
consentiti a questa Suprema Corte, poich� in materia di procedura 
essa � anche giudice del fatto (v. Cass. n. 2019 del 1964) -che 
in effetti il visto di esecutoriet� era stato apposto, si deve escludere che 
la notifica, per il modo come � stata eseguita, fosse inidonea al raggiungimento 
dello scopo a cui era destinata e che, pertanto, sussistesse il 
vizio ritenuto dalla Corte di merito. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprile 1968, n. 1130 -Pres. Pece Est. 
Elia -P. M. Toro (Conf.) -Ministero LL. PP. (avv. Stato Foligno) 
c. Comune di Tivoli (avv. Tamburrini) c. Bernardini ed 
altri (avv. Ferrari). 

Impugnazione -Revocazione -Scoperta di documenti decisivi -Conoscenza 
della parte -Concetto. 

(c. p. c., art. 395, n. 3). 
Impugnazione -Revocazione -Domanda -Amministrazione dello 
Stato -Termine -Decorrenza. 

(c. p. c., artt. 395, 396; I. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1). 
Per proporre domanda di revocazione nell'ipotesi di cui all'articolo 
395, n. 3 c. p. c. occorre che, indipendentemente dalla materiale 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

pprensione, la notizia della esistenza di documenti decisivi sia perve


uta al soggetto del rapporto processuale, il quale sia stato legittimo 

ontraddittore nelle fasi anteriori del giudizio e tale risulti dalla sen


mza oggetto di gravame, ovvero a chi ne sia il legale rappresentante 

d il sostituto processuale (1). 

Qualora tale domanda sia proposta da una Amministrazione dello 

'tato, il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui la notizia 

:ell'esistenza del documento sia pervenuta all'Ufficio del Ministro, il 

olo legittimato all'impugnazione (2). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso l'Amministrazione dei 
.avori Pubblici denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 326 
. p. c., in relazone agli articoli 395 n. 1, 3 e 398 c. p. c., nonch� in relaione 
agli articoli 16 e seguenti e 49 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, 

e II t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dagli articoli 1 e 
eguenti della 1. 25 marzo 1958, n. 260, e art. 1391 c. c., nonch� articoli 
39 e 140 r. d. 4 febbraio 1915, n. 148, 100 e 343 r. d. 3 marzo 1934, 
'� 383 (art. 360 n. 3 c. p. c.), omissione e contraddittoriet� di motivaione 
(art. 360 n. 5 c. p. c.). L'Amministrazione ricorrente deduce che 
a Corte di merito erroneamente ha ritenuto che il termine per 
1roporre la revocazione iniziasse a decorrere dalla data del giorno in 
ui l'Ufficio del Genio Civile di Roma aveva avuta notizia dell'esistenza 
!ella deliberazione 29 dicembre 1950 della Giunta Comunale di Tivoli, 
,, cio�, del 31 gennaio 1966, mentre non avendo il detto Ufficio il 
1otere di proporre la relativa impugnazione, il decorso del termine 
1redetto poteva iniziare solo dal momento in cui il Ministero dei La�
ori Pubblici, parte costitl.l-ita in giudizio, aveva la scienza del predetto 
locumento, posto a base della citazione per revocazione. 

La censura � fondata. In tema di revocazione, nella ipotesi pre


�ista dal n. 3 dell'art. 395 c. p. c. il termine della impugnazione, sta(
1) Che la revocazione, quale mezzo di impugnazione, non possa gio�
are che alle parti nei cui confronti � stata pronunziata la sentenza, discenLei 
principi ed in tale senso cfr. Cass. 12 gennaio 1951, n. 74, Giur. Cass. 
1iv., 1951, XXX, 3� quadr. 176; cfr. altresi Cass. 4 agosto 1949, n. 2152, Foro 
t., 1950, I, 295 con nota di richiami, in cui si sottolinea come alla parte 
rittoriosa non � dato promuovere il giudizio di revocazione poich� difetta 
Li interesse, e ci� quand'anche la sentenza sia effetto di dolo da entrambe le 
>arti, spettando al pubblico ministero l'impugnativa prevista dall'arti:
olo 397, n. 2, c.p.c. 
(2) Circa il criterio della riferibilit� della � scienza � al solo organo 
'ornito di competenza relativamente al rapporto che dalla scienza stessa 
.'ordinamento giuridico fa scaturire cfr. Corte Cost. 30 dicembre 1958, n. 82, 
a quale ha altresi sottolineato la irrilevanza, �a tali effetti, che della cono;
cenza abbiano avuto organi diversi da quelli legittimati ad agire. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bilito dall'art. 396 c. p. c., decorre dal giorno in cui la parte abbia 
avuta sicura notizia della esistenza del documento, indipendentemente 
dalla mat�riale apprensione del documento stesso (Cass., I Sez., 21 
marzo 1963, n. 696); � per�, alla decorrenza del termine della impugnazione, 
necessita che la notizia della esistenza del documento sia pervenuta 
al soggetto del rapporto processuale, che sia stato legittimo contraddittore 
nelle fasi anteriori del giudizio, e tale risulti dal testo della sentenza 
oggetto del gravame (Cass. 20 ottobre 1954, n. 3915 e Cass. 
30 marzo 1954, n. 985), o che sia legittimato all'impugnabilit� quale 
rappresentante ovvero sostituto processuale, della parte, nei casi in cui 
la _sostituzione processuale � ammessa, o sia, comunque, successore della 
parte stessa (Cass. 16 dicembre 1946, n. 1370). 

In definitiva, perch� inizi il decorso del termine utile per la 
impugnativa � necessario che la notizia del documento sia pervenuta 
al soggetto legittimato alla impugnazione, e cio� al soggetto che pu� 
concretamente, porre in essere nel termine perentorio, l'attivit�, obbiettivamente 
necessaria a~ evitare la� decadenza del diritto di impugnativa. 
Ci� risulta espressamente dal riferimento alla �parte� in senso 
processuale, fatto dal n. 3 dell'art. -395 c. p. c. in relazione all'art. 396 
dello stesso codice (Cass. 12 gennaio 1951, n. 74). Consegue che, nella 
specie, poich� solo legittimato ad impugnare la sentenza era il Ministro, 
capo dell'Amministrazione Statale dei Lavori Pubblici, convenuta in 
giudizio da Bernardini Alfredo, il termine per proporre l'istanza di 
revocazione decorreva dal momento in cui la notizia dell'esistenza del 
documento, sul quale veniva fondata l'istanza predetta, era pervenuta 
all'Ufficio del Ministro. Non poteva, infatti, esser sufficiente, all'inizio 
del decorso del predetto termine, la conoscenza del documento da parte 
dell'Ufficio del Genio Civile, ufficio che, pur dipendendo dal Ministro, 
era decentrato e periferico, e non aveva, anche a termini dell'art. 1 
della Legge 25 marzo 1958, n. 260, n� la c�ompetenza a proporre l'impugnazione, 
n� il potere di rappresentanza processuale del Ministro. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 a.prile 1968, n. 1147 -Pres. Stella 
Richter -Est. Loria -P. M. �Colonnese (conf.) -Ministero del Tesoro 
(avv. Stato Cavalli) c. Ciccarelli (avv. Mezzacapo e Lerro), 
Preziosi (avv. Preziosi e Pasquariello) c. Cammino (avv. Sandullo). 

I 


�1�

i 

f.! 

Requisizioni -Requisizioni per conto delle forze armate alleate -Procedimento 
amministrativo per indennizzo -Presupposto processuale 
-Procedimento compiuto vi!?,ente il r. d. 1. 21 mag,g,io 1946, 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

n. 451 -Successiva disciplina dettata dalla le~~e n. 10 del 1951 Necessit�:
di nuovo procedimento amministrativo -Non sussiste. 
(1. 9 gennaio 1951 ,n. 10, artt. 4, 5, 13). 
Per la liquidazione degli indennizzi per requisizione disposta per 
�onto delle forze armate alleate, l'azione dinanzi al giudice ordinario 
> tutela del relativo diritto ha come presupposto processuale l'espleamento 
della procedura riservata all'autorit� amministrativa (1). 

Esaurito tale procedimento sotto l'impero ed in base alle disposi:
ioni contenute nel r. d. l. 21 maggio 1946, n. 451 ed intervenuta 
1uindi la nuova disciplina dettata dalla legge 9 gennaio 1951 n. 10, per 
Jromuovere l'azione giudiziaria conserva efficacia il procedimento amninistrativo 
conclusosi sotto l'impero della precedente legge (2). 

(Omissis). -Con il primo mezzo di gravame, l'Amministrazione 
�icorrente denuncia violazione delle disposizioni della legge 9 geniaio 
1951, n. 10 -in particolare degli art. 13 e 16 -nonch� della 
egge 11 aprile 1957, n. 246, art. 14 (rectius 4) ultimo comma il 
utto in relazione con l'art. 360 n. 3 c. p. c. 

Affermasi, in proposito, che la citata legge n. 10 .del 1951 regola, 
:on autonoma normazione riferentesi tanto all'aspetto sostanziale 
tuanto a quello formale, fatti passati relativi all'occupazione alleata. 
!:ssa, aggiungesi, � sostanzialmente retroattiva, e disciplina in toto le 
'attispecie precedenti a meno che le stesse non si siano nel frattempo 
~saurite. I giudici di merito, pertanto, in accoglimento delle pregiudi:
iali eccezioni innanzi ad essi sollevate, avrebbero dovuto dichiarare 
'attore decaduto dal diritto al pagamento dell'indennit� di requisidone 
per non avere egli proposto la relativa domanda all'Intendenza 
ii Finanza entro il termine di mesi otto dall'entrata in vigore della 
egge (art. 13), e, in ogni caso, avrebbero dovuto dichiarare la impro


(1) Giurisprudenza ormai pacifica; cfr. Cass. 1963, n. 2174 in questa 
'lassegna, 1964, I, 63 con note di richiamo e riferimenti, anche in ordine 
1lla natura di presupposto processuale riconosciuto al procedimento amninistrativo. 
(2) La massima costituisce una applicazione del pi� generale principio 
;empus regit factum in base al quale per la validit� di un atto o per l'effi!
ac�a di un fatto che stia alla base di un diritto, cosi come per i requisiti 
ii forma e di sostanza, di regola, occorre riferirsi alla legge del tempo in 
!Ui furono compiuti. 
Per il concetto secondo cui il principio della irretroattivit� della legge 
!omporta che non possa essere applicata rai rapporti sorti anteriormente 
~d ancora in vita, se in tal modo si venga a togliere efficacia alle conse~
uenze attuali o future di essi cfr. Cass. 4 maggio 1966, n. 1115 Foro it. Rep., 
L966, col. 1601, n. 39. 


224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ponibilit� dell'azione giudiziaria per non essere intervenuto il provvedimento 
definitivo di liquidazione dell'indennit� medesima da parte del 
Ministero del Tesoro a seguito della relativa istruttoria amministrativa 
(art. 4 e seg.). 

Le deduzioni cos� prospettate sono prive di fondamento. 

In punto di fatto, la sentenza impugnata d� per accertato quanto 
premesso nell'atto introduttivo del giudizio istituito dal Vietri Arturo, 
che, cio�, avendo egli subito a opera delle forze armate alleate la 
requisizione del cinema-teatro Politeama in Napoli, il competente ufficio 
del Genio Militare gli liquid� la relativa indennit� in una certa misura, 
di poi notevolmente aumentata, dietro suo ricorso, dal Comitato 
Giurisdizionale Centrale per le controversie in materia di requisizioni; 
che la decisione del Comitato Giurisdizionale fu, su ricorso dell'Amministrazione 
delle Finanze, cassata senza rinvio con sentenza del 
29 luglio 1953 da questa Corte Suprema a Sezioni Unite, la quale 
ebbe a dichiarare il difetto di giurisdizione di quell'organo giurisdizionale 
speciale e la competenza dell'autorit� giudiziaria ordinaria. 

Sempre a quanto accertato dai giudici di merito, il procedimento 
amministrativo che aveva portato alla liquidazione dell'indennit� da 
parte deH'Ufficio del Genio Militare e che presupponeva, come era 
ovvio, una analoga domanda dell'interessato, si era svolto sotto il vigore 
delle norme di cui al r. d. lg. 21 maggio 1946, n. 4511. 

Il problema, quindi, che si poneva, in relazione alle vicende cui 
in sede amministrativa e giudiziaria la pretesa del Vietri era andata 
soggetta, era se egli, prima di adire il giudice ordinario dichiarato 
competente dalla su indicata sentenza, si sarebbe dovuto adeguare 
alle nuove disposizioni dettate dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10, 
essendosi eccepito eppunto dalla convenuta Amministrazione finanziaria 
che, in ottemperanza a tali disposizioni, la sua azione giudiziaria 
avrebbe dovuto essere preceduta da quel particolare iter amministrativo 
ivi contemplato, svolgentesi, previa domanda di pagamento da 
presentarsi entro il termine perentorio di otto mesi, attraverso la determinazione 
deH'Intendenza di Finanza, e destinato a concludersi, ove 
contro la liquidazione fatta da quest'ultimo fosse stato presentato 
ricorso, con la pronuncia definitiva del Ministro per il Tesoro. 

Ma il problema � stato risolto negativamente dai giudici di merito, 
e la loro decisione non pu� non approvarsi. 
Giova, invero, ricordare che, come rilevato dalle Sezioni Unite di 
questa Corte regolatrice in una loro sentenza del 27 giugno 1952, 

n. 1908, cui numerose altre ne seguirono confermanti l'indirizzo giurisprudenziale 
da essa segnato, la pi� lontana regolamentazione delle 
requisizioni in tempo di guerra fu dettata con il r. d. 18 agosto 1940, 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

t. 1741. Questo, peraltro, non aveva potuto contemplare e non conemplava 
le aUora non prevedibili requisizioni che, in seguito agli 
:venti bellici, furono operate dalle autorit� militari di occupazione. In 
nateria fu perci� emanato il d. lg. 21 maggio 1946, n. 4!51, il quale, 
uttavia, limitandosi a dettare norme per � il pagamento degli indentizzi 
per requisizioni e servizi per le truppe alleate �, non fece 
�enir meno, salvo che per gU indennizzi riguardanti il risarcimento 
lei danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte degli 
1lleati o connessi con le loro requisizioni (art. 1, lett. d, in relazione con 
:li art. 3 e 7), la competenza dei Comitati Giurisdizionali istituiti con 
1 r. d. n. 1741 del 1940. Una tale competenza, pertanto, rimase in 
>rdine alle controversie riguardanti il pagamento delle indennit� per 
e requisizioni di beni mobili e immobili oltre. che per la prestazione 
li servizi, pagamento da effettuarsi a cura delle Intendenze di Finanza 
1, a seconda dei casi, degli Uffici del Ministero dei trasporti, per tranite 
sempre degli uffici periferici del Ministero della guerra (art. 2). 
Hl'uopo non era espressamente stabilito a quali modalit� gli inte
�essati dovessero attenersi per conseguire i pagamenti loro dovuti, ma 
: fuor d'ogni dubbio che questi non potessero aver luogo se non dietro 
ma esplicita richiesta degli interessati medesimi, cui seguiva lo svolrimento, 
da parte della pubblica amministrazione, della procedura intea 
all'accertamento dei beni assoggettati a requisizione o dei servizi resi 

:d alla determinazione della indennit� spettante. 

Questo era lo stato della legislazione quando fu promulgata la 

egge 9 gennaio 1951 n. 10, la quale regol� ex novo e totalmente la 

nateria, con la abrogazione del d. lg. n. 451 del 1946, determinando, 

ra l'altro, secondo quanto ritenuto, dalle Sezioni Unite di questa 

;orte Suprema con la su indi<!ata sentenza n. 1908 ed immutatamente 

faffermato in seguito, la immediata applicabilit� della competenza del 

:iudice ordinario e quindi la cessazione della deroga disposta dal de


:reto n. 1741 del 1940, configurandosi la pretesa di indennizzo per le 

�equisizioni di beni compiute daUe forze armate alleate come un diritto 

oggettivo perfetto. 

Ora, � pur vero che nella sua nuova regolamentazione, la legge 
uddetta contempl� e disciplin� quel complesso procedimento amminitrativo 
cui riferisce nelle sue difese lAmministrazione ricorrente, fis:
ando un termine di decadenza (di mesi otto dalla entrata in vigore 
lella legge stessa) p�er la presentazione delle domande all'Intendenza 
li Finanza, ma � pur vero che esplicitamente dichiar� (art. 13 caporerso) 
esser valide le domande gi� presentate od in corso di istrutoria. 
Che se nulla, viceversa, in particolare dispose per le domande 
ulle quali fosse gi� intervenuto un provvedimento di liquidazione, 


226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rispetto a cui, come nel caso di specie, altro rimedio, per le leggi del 
tempo, non era dato all'infuori del ricorso al Comitato Giurisdizionale, 
rimasto poi, in virt� della stessa legge, privo della sua speciale competenza, 
tuttavia non solo devesi ritenere che quelle domande, stante 
l'esplicita disposizione dianzi ricordata hanno conservato la loro validit�, 
ma si deve anche sicuramente escludere che gli interessati prima 
di poter adire il giudice ordinario fossero tenuti ad iniziare e ad attendere 
la definizione del diverso procediment� amministrativo quale disciplinato 
dalla nuova legge. Infatti, se pur � innegabile, e questa medesima 
Corte lo ha ripetutamente affermato, che � in subiecta materia � 
l'azione giudiziaria ha come suo presupposto processuale la cui mancanza 
non si risolve in un difetto di giurisdizione del giudice adito, 
ma ne impedisce l'esercizio -l'espletamento della procedura riservata 
all'Autorit� amministrativa per la determinazione e la liquidazione 
dell'indennit�, non pu� d'altro canto non affermarsi che il cittadino 
abbia a quella esigenza pienamente soddisfatto quando, nel vigore di 
una determinata legge, si sia attenuto alle norme di essa in quanto 
disciplinanti una simile procedura anche se una legge successiva ne 
abbia poi dettata una regolamentazione diversa. 

Devesi negare, dunque, che il Vietri, una volta esaurita la procedura 
amministrativa, sia pure con le pi� semplici forme previste dal 
decreto legislativo n. 451 del 1946, sino al provvedimento di liquidazione 
dell'indennit�, cui era succeduta la fase di impugnazione davanti 
al Comitato Centrale, avesse l'obbligo di iniziare una nuova analoga 
procedura sulla scorta delle disposizioni emanate con la legge n. 10 
del 1951 prima di far valere davanti al giudice ordinario il proprio 
diritto in conformit� di quanto statuito con la sentenza delle Sezioni 
Unite che annull� la decisione dell'anzidetto Comitatc. 

La tesi contraria sostenuta dall'Amministrazione ricorrente trova, 
oltre tutto, la propria smentita nella legge 11 aprile 1957 n. 246, che 
dispose la soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del 
Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di 
requisizioni. Tale legge, � infatti, nell'art. 2 esplicitamente dichiar� 
essere devoluta al giudice ordinario la cognizione delle relative controversie 
.per quanto attiene alla liquidazione delle indennit�, e nei successivi 
art. 3 e 4, dettando delle norme di procedura, prescrisse che 
i Comitati, entro il termine di trenta giorni, dovessero provvedere alla 
restituzione degli atti agli interessati, ai quali era assegnato il termine 
perentorio di mesi sei dalla data della ricezione per riassumere il procedimento 
davanti al giudice competente. Orbene, se per la riassunzione 
di procedimenti ancora pendenti davanti ai Comitati giurisdizionali non 
era imposta, anzi era esclusa, stante l'assegnazione di detto termine di 
decadenza, la previa sperimentazione di un nuovo procedimento amministrativo, 
a maggior ragione � da credere che un obbligo del genere 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

:m sussistesse in ordine a quei procedimenti i quali, come quello 
1staurato dal Vietri, avevano, gi� prima della legge del 1957, esaurito 
loro corso davanti ai Comitati giurisdizionali anche se concludendosi 
m decisione di poi annullata per il dichiarato difetto di giurisdizione 
. questi ultimi e l'affermata competenza del giudice ordinario. � 
~pena il caso di notare che l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 
246 del 1957, del quale si � denunciata la violazione senza null'al


o dedurre al riguardo, dispone che la riassunzione va fatta secondo le 
>rme che regolano l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice 
lito. Il Vietri, pur non esistendo ancora detta legge, si attenne a questo 
~ecetto proponendo la propria domanda davanti al Tribunale di Na>
li con atto di citazione. La .generica censura dell'Amministrazione 
r:orrente di cui non � dato individuare il sostanziale contenuto, non 
>pare, quindi, in alcun modo giustificata. 
GU argomenti esposti a dimostrazione della infondatezza del primo 
otivo di ricorso, involgono la confutazione anche del secondo motivo, 
11 quale si lamenta la pretesa manchevolezza della sentenza imputata: 
a) per violazione delle disposizioni di cui al r. d. 21 maggio 
146, n. 451, non prevedendo tale legge, contrariamente a quanto afferato 
dai giudici di merito, alcun iter amministrativo; b) per difetto di 
otivazione, essendosi la sentenza limitata ad affermare che un procemento 
amministrativo era stato in concreto esperito; e) per omessa 
otivazione circa il punto decisivo dell'effettiva presentazione di una 
;anza all'autorit� amministrativa. 

Invero, come gi� s'� osservato, un procedimento amministrativo, 

�r quanto semplice, era predisposto dal decreto legislativo n. 451 del 

46, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'indennit� di requi


:ione, attribuendosene generalmente la competenza alle Intendenze di 

nanza e prevedendosi anche specificamente per gli indennizzi con


rnenti danni da azioni non di combattimento o connessi con le requi


:ioni degli alleati (ipotesi, peraltro, estranee al caso del Vietri quaie 

:lividuato dai giudici di merito), il ricorso al Ministero per il tesoro. 

� ancora rilevato che, anche se non esplicitamente detto nella legge, 
>rovvedimenti dell'autorit� amministrativa, non potendo essere emati 
d'ufficio, presupponevano necessariamente la domanda degli aventi 

~itto. 

La Corte di merito, pertanto, legittimamente ebbe a ritenere che, 
r il solo fatto dell'avvenuta liquidazione dell'indennit�, sussistesse la 
ova della presentazione di analoga domanda da parte del Vietri e 
ll'espletamento del prescritto procedimento amministrativo, quale 
Iuta dalla legge allora vigente. Tutto ci� trovasi affermato nella 
1tenza in termini concisi, che tuttavia soddisfano appieno l'obbligo 
lla motivazione. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I


! 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 dicembre 1967, n. 3003 -Pres. 
Vallillo P. -Est. Ginetti -P. M. Del Grosso (conf.). Del Forno i 

I ~ 

I 


(avv. Bittalo Bon; Rosso) c. Bellavitis (a'\lv. Montesano, Bertoliss, 
Amigoni). 

Responsabilit� civile -Pubblicazioni a mezzo della stampa -Diritto 
di cronaca -Limiti. 

(Cost., art. 21; c. c., art. 2043). 

Il diritto di cronaca, come libera manifestazione del proprio pensiero 
garantita dall'art. 21 delLa Costituzione, riposa sulla esigenza 
della collettivit� a conoscere situazioni, fatti o compartimenti di rilevanza 
generale. Non sussiste pertanto responsabilit� civile, per violazione 
del principio del neminem laedere, allorquando neU'esercizio di 
un tale diritto debbasi escludere un comportamento improntato a colpa, 
per essere stati denunziati in forma corretta, ai predetti fini di generale 
interesse, fatti risultati sostanzialmente veri (1). 

(Omissis). -Con atto del 25 dicembre 1959 Umberto e Federico 
Dal Forno, gestori di una rivendita di pesce nella Via Valvasone di 
Udine convenivano in giudizio dinanzi a quel Tribunale il prof. Cesare 

Bellavitis asserendo di essere stati .gravemente pregiudicati, nella loro 
attivit� commerciale, da un articolo apparso sul �Messaggero Veneto ., 
edizione di lunedi 16 marzo 1959, nel quale l'articolista, identificato 
nel prof. Bellavitis, aveva espresso giudizi malevoli ed illazioni, lontane 
da ogni realt� ed obiettivit�, sul loro esercizio commerciale, definito 
a causa dello stato di sporcizia in cui era tenuto, unico nella citt� per 
il fetore nauseabondo che emanava; per cui, essendo venuta meno la 
possibilit� di ogni componimento della questione, erano stati costretti 
ad adire la via giudiziale per ottenere la condanna del Bellavitis al 
pagamento della somma di lire un milione in favore di ciascuno di essi 
a titolo di danni o di quella minore ritenuta di giustizia, con le spese 
e sentenza munita di clausola. 

Costituitosi, il prof. Bellavitis rilevava che nello scrivere la lettera 
al giol"Ilale non era stato animato da alcuna intenzione diffamatoria 

(1) La sentenza, conforme ad un indirizzo ormai prevalente, costituisce 
peculiare applicazione del precetto qui iure suo utitur neminem leadit, 
sottolineando gli elementi costitutivi del diritto di cronaca ed in particolare 
pone in rilievo il pubblico interesse alla conoscenza di fatti di rilevanza 
generale che, di siffatto diritto, costituisce ad un tempo la ratio ed 
il limite. 
Cfr. in senso conforme Cass. 25 luglio 1967, n. 1959, Rep. Foro it., 
1967, voce respons. civ., n. 314; Tribuna1e Milano 7 aprile 1966, Foro it., 
1966, I, 2132 con nota di richiami. 

In dottrina cfr. SCHERMI, in Giust. civ., 1966, I, 1252. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 229 

~i confronti dei gestori della rivendita, da lui non conosciuti, ma 
ilo dal desiderio di .porre riparo ad una situazione indecorosa derimte 
dalla cattiva manutenzione della rivendita di pesce esistente 
!ll'edificio di propriet� del Comune che riteneva gestore della riventa 
stessa. 

Ammesse ed esperite le prove testimoniali richi_este dalle parti, il 
ribunale, con sentenza non definitiva 15 noverqbre 1961, dichiarava 

Bellavitis responsabile dei danni provocati agli attori mediante la 
1bblicazione della lettera indirizzata al giornale, e rimetteva le parti 
nanzi all'istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria sul danno. 

Espletata la prova all'uopo richiesta dai Dal Forno, lo stesso 
ribunale, con sentenza definitiva 24 dicembre 1962, condannava il 
~of. Bellavitis a pagare in favore di ciascuno degli istanti la somma 
. lire 150.000 a titolo "di danni, nonch� le spese del giudizio. 

Il soccombente proponeva appello principale avverso entrambe le 
~ntenze, insistendo per il rigetto della domanda, mentre i Dal Forno, 
loro volta, proponevano appello incidentale dolendosi della scarsa 

itit� della somma liquidata in loro favore. 

La Corte di Trieste, con pronuncia 15 aprile 1964, in riforma della 
~cisione impugnata, rigettava la domanda proposta dai Dal Forno e 
.chiarava interamente compensate tra le parti le spese di entrambi 
gradi del giudizio. 

Riteneva la Corte che nessuna responsabilit� si riscontrava nell'opetto 
del Bellavitis, n� sotto il profilo dell'illecito penale e produttivo 
i danno, essendo risultati sostanzialmente veri gli addebiti mossi con 
. lettera di cui trattasi e dovendosi escludere qualsiasi intenzione dif1matoria 
nello scritto pubblicato, e nemmeno sotto il profilo dell'ille1 
to civile non ravvisandosi nel comportamento dell'autore dello scritto 1 
~ssun elemento di colpa. 

Contro tale sentenza Umberto e Federico Dal Forno hanno proI 
:>sto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di annullamento; 
!siste il Bellavitis con controricorso. 

Motivi della decisione. -(Omissis). Col secondo motivo i ricormti 
denunciano violazione dei principi sulla colpa aquiliana e delle 
orme sulle pubblicazioni a mezzo della stampa, deducendo che la Corte 
i Trieste avrebbe dovuto applicare le limitazioni riguardanti il di.
tto di cronaca, e quindi esigere che il contenuto dell'articolo risul1sse 
provato in tutti i suoi particolari, in aderenza, del resto, alla prova 

h.e il Bellavitis si era assunto di fornire sui fatti lamentati, i quali, 
L contrario di quanto ritenuto, non risultavano tutti provati cosicch� 
1ssistevano gli estremi per affermare la responsabilit� dell'autore dello 
rticolo. Inoltre, anche a prescindere da tale responsabilit� derivante 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

da reato, la corte avrebbe dovuto esaminare se ricorressero gli estremi 
dell'illecito civile (art. 2043 c. c. e 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). 

Le censure sono infondate. Il diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di 
diffusione � sancito dall'art. 21 della Costituzione, ed in base �ad esso 
qualsiasi persona pu� avvalersi della stampa per criticare situazioni, 
fatti o comportamenti. Questo diritto non pu� essere inteso in senso 
assoluto, al di fuori di qualsiasi limitazione, dovendo estrinsecarsi in 
modo da non ledere l'altrui reputazione, decoro o prestigio, e in modo 
da porre in evidenza sia l'intento di soddisfare un interesse collettivo, 
sia l'esigenza di riferire fatti e circostanze rispondenti a verit�. 

Partendo da tali premesse la corte di merito ha esaminato se la 
lettera inviata dal prof. Bellavitis al �Messaggero Veneto � e da questo 
pubblicata contenesse fatti diffamatori, ed in relazione a detta indagine 
ha accertato che l'autore, legato alla citt� di Udine da sentimenti 
di viva e profonda ammirazione aveva denunciato al sindaco che nella 
pescheria di propriet� comunale, sita a via Valvasone, in zona suggestiva, 
dominava la sporcizia, le pareti polverose e certi tendaggi costituenti 
vere colture di microbi, e che da tale pescheria si diffondevano 
odori nauseabondi. Ha altresl accertato che i fatti denunciati erano 
risultati sostanzialmente veri, tanto che sia il comune che i gestori 
del locale -Umberto e Federico Dal Forno che il Bellavitis nemmeno 
conosceva -avevano provveduto a porre riparo ai lamentati inconvenienti; 
che l'autore dell'articolo non aveva agito con intento diffamatorio 
ma solo per il bene ed il decoro della citt�. Avuto riguardo ad una 
tale situazione -concludeva la corte -doveva escludersi che il contenuto 
dell'articolo rivestisse gli estremi del delitto di diffamazione, 
anche se qualche apprezzamento di contorno potesse essere stato esagerato, 
dal momento che la parte sostanziale dello scritto era risultata 
del tutto veritiera. Questa motivazione logica, esauriente, desunta 
dalla valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, 
si sottrae a qualsiasi censura in questa sede ed � idonea ad escludere 
la responsabilit� civile del Bellavitis dipendente da reato. 

Ma la corte di merito ha anche esaminato se potesse, nella fattispecie, 
sussistere una responsabilit� civile a titolo di colpa, e l'ha 
esclusa considerando che al Bellavitis non dovesse nemmeno rimproverarsi 
un comportamento improntato a negligenza o leggerezza. Ed 
invero, accertato che l'autore dell'articolo aveva agito nell'ambito del 
proprio diritto, perch� si era servito del giornale per denunciare al 
sindaco e alla pubblica opinione fatti, risultati sostanzialmente veri, 
allo scopo di ovviare a gravi inconvenienti che attentavano al decoro 
della citt� ed all'igiene pubblica, col risultato positivo di farvi porre 
rimedio, una siffatta responsabilit� non era configurabile nei confronti 
del Bellavitis. -Omissis). 


SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

>NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 marzo 1968, n. 135 -Pres. Chiofalo 
-Est. Landi -Soc. naz. Trasporti F.lli Gondrand (avv. Biamonti, 
Cattaneo e Pesce) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Peronaci). 

'1llli di guerra -Beni perduti all'estero per trattato di pace -Valutazione 
-Criteri -Non rispondenza al valore reale dei beni -Discrezionalit� 
amministrativa -Azienda -Criterio di stima -Avviamento 
-Esclusione. 

.nni di guerra -Beni perduti all'estero per trattato di pace -Valutazione 
-Criteri -Stima suppletiva prevista dal D. P. R. 17 agosto 
1955, n. 946, art. 5, lett. b -Apprezzamento tecnico -Discrezionalit� 
-Insindacabilit�. 

L'indennizzo per i beni, diritti �e interessi esistenti all'estero, e per


ti per effetto dell'esecuzione del Trattato 'di pace, non � un'indennit� 
espropriazione, bensi un contributo che viene erogato dalla colletit� 
nazionale al fine di ricostruzione delle attivit� patrimoniali ed 
>nomiche direttamente colpite e che pu� legittimamente non corrimdere 
all'equivalente monetario della perdita subita, in quanto � 
;erminato non solo con apprezzamenti tecnici, bensi anche con. discrenalit� 
amministrativa, che tiene conto dei singoli concreti elementi 
~rimoniali e non dei beni futuri. Pertanto nella valutazione deUa 
enda, legittimamente il contributo � concesso in relazione al valore 
: singoli beni che lo compongono, senza considerare l'azienda come 
~it� a s� e l'avviamento relativo (1). 

� legittimo l'adozione del �criterio di stima suppletivo, previsto 
~l'art. 5, lett. b, d.P.R. 17 agosto 1955, n. 946, in base ai prezzi di 
nune mercato al 1938, adeguati al 1947 con applicazione di coeffi


(1-2) La decisione si � pronunciata nell'indennizzo liquidato, per i 
ii perduti in Etiopia, ai sensi della 1. 28 ottobre 1954 e 1050 (che conne 
esclusivamente le perdite conseguenti all'applicazione degli artt. 74 
9 del Trattato� di pace) e in base ai criteri previsti dalle 11. 9 gennaio 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 


cienti che implicano un apprezzamento tecnico-discrezionale, sottratto 
al sindacato di legittimit� (2). 

1951 n. 10 e 29 settembre 1967, n. 955, ma enuncia importanti principi sulla 
liquidazione dell'indennizzo per i beni, diritti .e interessi esistenti all'estero fJ 
e perduti per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace in conformit� all11 !i 
precedente giurisprudenza (cfr. Sez. IV, 3 giugno 1964, n. 682, H Consiglio 
di Stato, 1964, I, 1098, Sez. IV, 14 dicembre 1966, n. 1058, ivi, 1966, I, 2271). 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13 marzo 1968, n. 161 -Pres. Chiofalo 
-Est. Pezzana -Neri ed altri (avv. C. e N. Sciacca) c. Ministero 
difesa (avv. Stato N. Branzini). 

Giustizia amministrativa -Giudicato -In tema di diritti soggettivi 
rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
-Limiti. 

I principi sul giudicato amministrativo, secondo i quali sorge il 
problema dell'estensione dei limiti, subiettivi ed obbiettivi, del giudicato 
stesso, non sono applicabili alle decisiolfl,i emesse dal Consiglio di 
Stato in sede di giurisdizione esclusiva su questioni inerenti a diritti 
soggettivi; vi son_o invece applicabili i principi sul giudicato civile, 
secondo i quali la cosa giudicata si forma solo in rapporto all'azione 
dedotta in giudizio (1). 

(1) Giurisprudenza esatta e pacifica. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 marzo 1968, n. 164 -Pres. Chiofalo 
-Est. Granito -Regione Autonoma della Sardegna (avv. Gasparri) 
c. Ministero industria e commercio (avv. Stato Peronaci) 
ed ENEL (avv. Piccardi). 

Energia elettrica -ENEL -Conferenze periodiche -Modalit� -Competenza 
dello Stato e non della Regione. 

Energia elettrica -ENEL -Conferenze periodiche -Nozione -Collegio 
deliberante -Esclusione -Rappresentanti della Regione, uno o 
pi� -Irrilevanza. 

La competenza a determinare le modalit� delle � periodiche conferenze 
� per consultazione da parte dell'ENEL di rappreselfl,tanze locali 
ed economiche spetta solo allo Stato, e non anche alla Regione, con la 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 233 

nseguenza che questa non pu� avere, in seno alle conferenze, una 
,sizione di preminenza (1). 

Le c. d. �conferenze periodiche � non costituiscono un collegio, 
l quale le deliberazioni vengono adottate a maggioranza, fondendosi 
polont� dei singoli nella volont� collegiale, bens� un'entit� giuridica, 
Ua quale le dichiarazioni dei singoli hanno autonoma rilevanza, con 

conseguenza che la Regione non ha interesse ad avere, in seno alle 
nferenze pi� rappresentanti, ed � perci� legittimo il regolamento 
inisteriale che attribuisce alla Regione un solo rappresentante (2). 

(1-2) Sulla prima massima cfr. Corte Cost. 2 luglio 1966, n. 79. La 
~onda massima, che tiene conto delle disposizioni legislative previste 
Ila I. 6 dicembre 1962, n. 1643, appare esatta: se si esclude la nozione 

collegio, non � rilevante la partecipazione alla conferenza di uno o pi� 
ppresentanti della Regione. 

)NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 marzo 1968, n. 175 -Pres. Potenza 
-Est. Risi -Banca Naz. Lavoro (avv. Danese) c. Ministero 
Tesoro (avv. Stato Vitucci). � 

mni di guerra -Contributo di ricostruzione -Beni ripristinati prima 
dell'entrata in vigore della legge n. 968del1953 -Pretesa al contributo 
-Sussiste. 

mni di guerra -Contributo di ricostruzione -Ripristino-Nozione. 

Il contributo previsto dall'art. 55, primo comma, l. 27 dicem
�e 1953, n. 968 sui danni di guerra, spetta in tutti i casi in cui si sia 
�avveduto al ripristino del bene danneggiato o distrutto, sia prima 
i dopo l'entrata in vigore della legge (1). 

Il contributo per la ricostruzione di immobili danneggiati o dirutti 
a causa detla guerra, ai sensi degli artt. 30 e 55 l. n. 958 del 
153, spetta nel caso che il �ripristino � abbia avuto luogo nel modo 
onomicamente pi� conveniente, in modo da restituire alla vita pro~
ttiva una entit� economica con il maggior vantaggio possibile per la 

(1-2) Vig,endo la legge 14 ottobre 1940, n. 1541, sul risarcimento dei 
.nni di guerra, il risarcimento dei beni immobili era subordinato al reimego, 
da farsene rimettendo in pristino le cose danneggiate o distrutte 
rt. 8); ma gli uffici liquidatori potevano ordinare che il reimpiego avnisse 
in forme diverse qualora esistessero. per ci� gravi motivi di pubico 
interesse. 

Con l'entrata in yigore di detta legge del 1953, n. 968 si previde, poi, 
largizione di contributo in caso di ripristino di beni, con facolt� per 
ntendenza di Finanza di autorizzare il ripristino in opere e luoghi di



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

collettivit�, senza che si debba intendere come reintegrazione la riproduzione 
fotografica cU quello che il bene era prima della distruzione (2). 

(Omissis). -La soluzione della presente controversia involge 
l'interpretazione dell'art. 55 primo comma della 1. 27 dicembre 1953, 

n. 968, a norma del quale �a coloro che, senza autorizzazione, quando 
la stessa era richiesta da particolare disposizion_e, hanno, prima dell'entrata 
in vigore della presente legge, ripristinato il bene danneggiato 
o distrutto... � concesso un contributo pari al 50 % di quello stabilito 
nei capi precedenti... �. Pi� esattamente, interessa in questa sede individuare 
il significato che, nel contesto della citata disposizione, assume 
il termine � ripristino �. Infatti, mentre l'Amministrazione ha attribuito 
a tale termine il significato strettamente lessicale di � riparare ., � rimettere 
in efficienza ., come ha spiegato l'Avvocatura generale nella 
sua memoria difensiva, la ricorrente sostiene che la parola � stata 
usata dal legislatore in un significato pi� ampio. 
Cosi puntualizzata la questione, il Collegio rileva in tesi generale 
che, come � ben noto, per l'interpretazione della legge non � sempre 
sufficiente attenersi all'elemento letterale, anche perc:P.� una disposizione 
legislativa � chiara per se stessa, non in quanto sia tale lessicalmente, 
ma in quanto in sede di applicazione non lasci adito a perplessit�. 
Soccorre allora anche l'elemento logico, ossia la ricerca dell'intenzione 
del legislatore e della ratio legis, cio� dello scopo pratico che la norma 
intende realizzare, del bisogno sociale od individuale ohe la norma 
stessa intende soddisfare. 

Questi criteri di ermeneutica sono di ausilio anche nel caso che 
forma oggetto del presente giudizio. 

Al riguardo, osserva la Sezione che occorre, in primo luogo, tener 
presente che, come altra volta � stato precisato, la legislazione sull'indennizzo 
per d�mni di guerra ha per fine principale l'interesse pubblico 
alla restaurazione dei beni danneg,giati o distrutti a causa della 
guerra, onde reinserire i beni medesimi tra i coefficienti di produzione 
di attivit� economica e di reddito per la societ� nazionale. La leg,ge 
stessa, pertanto, non poteva escludere dai suoi destinatari coloro che, 
ancor prima di sapere se, come e in che misura lo Statoi sarebbe in 

versi per ragioni di pubblico interesse (art. 30); e tale contributo fu ri


dotto al 50 % per coloro che senza autorizzazione, quando la stessa era 

richiesta da particolare disposizione, avessero prima della entrata in vi


gore della legge medesima �ripristinato il bene danneggiato o distrutto. 

In relazione al contenuto di tale norma, che ammetteva a contributo 

anche opera gi� ripristinata, di talch� sembrerebbe in questi casi trattarsi 

pi� esattamente di premio per il gi� fatto che non di contributo per il da 

farsi, in sede interpretativa si ammise che il contributo stesso fosse cor


risposto in misura int�egrale in tutti i casi in cui il bene danneggiato o 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

rvenuto in loro favore, avevano riattivato l'efficienza dei loro beni 
mneggiati o distrutti. A cagione, peraltro, della disorganizzazione 
guita agli eventi bellici, era accaduto, talvolta, che la ricostruzione 

la riparazione erano avvenute senza il rispetto delle norme vigenti, 
in particolare senza la previa autorizzazione delle competenti Autot�. 
Il legislatore del 1953 ,si preoccup� di siffatta situazione e la tenne 
m presente allorch� pose in essere la suddetta norma dell'art. 55, 
sponendo che coloro. che avevano ripristinato il bene danneggiato o 
.strutto avevano diritto ad un contributo ridotto nella misura del 50 % 
re H ripristino fosse avvenuto senza l'autorizzazione � richiesta da 
irticolare disposizione �. La norma, dunque, non ha una portata estenva, 
nel senso che estende ai predetti soggetti i benefici generali con~
nuti nella legge n. 968 del 1953, ma ha una portata limitativa, nel 
mso che riduce al 50 % la misura del contri<buto spettante ai soggetti 
ledesimi nel caso che essi avessero violato le particolari norme sulle 
itorizzazioni allorch� realizzarono il ripristino suddetto. In altri terdni, 
deve convenirsi con la ricorrente nel riconoscere che il citato 
rimo comma dell'art. 55 non d� ma toglie, assumendo cosi il ruolo 
i norma sanzionatoria nei confronti di coloro che a suo tempo non 
iTevano ottenuto la necessaria autorizzazione. 

In virt� di quanto precede, deve riconoscersi che il contributo in 
~gomento spetta in tutti i casi in cui si sia provveduto al ripristino 
el bene danneggiato o distrutto a causa di guerra, tanto se l'attivit� di 
.pristino fosse avvenuta prima della entrata in vigore della legge 
. 968 del 1953, quanto se sia stata posta in essere dopo tale data. Giova 
ui precisare -e con ci� si rileva fondata anche la censura mossa 
ei confronti della motivazione del provvedimento intendentizio tie 
s9lo in quest'ultimo caso pu� trovare applicazione l'art. 30 della 
itata legge, che stabilisce i modi ed i termini per il ripristino, non 
otendosi ovviamente far carico a coloro che avevano gi� riparato o 
Lcostruito i loro beni di non avere osservato una norma che non 
sisteva quando essi avevano posto in essere l'attivit� di riparazione o 
i ricostruzione. 

istrutto fosse stato ripristinato e l'autorizzazione non occorresse come 
on richiesta dalla legislazione del tempo. 

La specie che ha formato oggetto dell'annotata decisione :potrebbe, pealtro, 
ritenersi che non fosse suscettibile dell'applicazione della prassi 
enutasi ad instaurare, in quanto la trasformazione del bene era stata 
perata in un settore in cui, seppur non occorreva autorizzazione alla 
icostruzione, si ammetteva, vigendo la legge n. 1541 del 1940, il reimfogo 
in fo'l'me dive'l'se solo su O'l'dine degli uffici liquidato'l'i pe'I' gmvi 
iotivi di pubblico inte'l'esse, e tale accertamento, nella specie, non ha 
vuto luogo. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

N�, infine, dal combinato disposto degli artt. 30 e 55 pu� farsi discendere 
il principio, che I'Amministrazione pare abbia adottato, di 
considerare legittime ed ammissiibli al contributo solo le ricostruzioni 
di immobili com'erano e dov'erano, poich�, in base alla portata del 
complesso normativo della intera legge e delle due citate disposizioni 
in particolare, deve affermarsi che l'interesse pubblico imponeva che 
la riparazione o la ricostruzione, e cio� il e ripristino �, fossero effettuate 
nel modo pi� economicamente conveniente, ossia in modo da 
restituire alla vita produttiva una entit� economica con il maggior 
vantaggio possibile per la collettivit�. Ci� significa che per ripristino 
deve intendersi la reintegrazione di beni produttivi di reddito nella 
mi1gliore efficienza, sembrando assurdo pretendere che la reintegrazione 
debba e possa avvenire solo sulla base fotografica di quello che era il 
bene prima della distruzione o del danneggiamento, poich� � evidente 
che a volte quella pedissequa reintegrazione potrebbe risultare addirittura 
antieconomica non soltanto per il proprietario del bene, bensl 
anche per la collettivit�; il che evidentemente il legislatore non poteva 
aver voluto, in quanto avrebbe con ci� sancito l'obbligo di un dispendio 
di ricchezza. 

Per conseguenza delle considerazioni che precedono, il ricorso � 
meritevole di accoglimento. -(Omissis). 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 marzo -1968, n. 195 -Pres. 
Potenza -Est. Napolitano -Lazzerini ed altro (avv. Orienti e Dalla 
Lucilla) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato Mataloni) e Comune 
di Chianciano Terme (n.c.). 

Piano re~olatore -Osservazione dei privati -Omesso esame -Effetti. 

In sede di approvazione del piano regolatore� devono esse1�e prese 
in considerazione tutte le osservazioni presentate in seguito alla pubblicazione 
del progetto deliberato dal Comune e non assorbite dalle 
modifiche successive, in modo da valutarne la rilevanza ai fini delle 
determinazioni da adottare ai sensi degli artt. 9 e 10 l. 17 agosto 1942, 

n. 1150 (1). 
(1) Cfr. Sez. IV, 17 dieembre 1965, n. 954, Foro it., 1966, III, 535, ed 
ivi richiami, secondo La quale la reiezione delle osservazioni, che non costituiscono 
ricorsi, ma solo forme di collaborazione data dai privati alla formazione 
del piano, non richiede una specifica motivazione. Sull'obbligo di 
pubblicare il progetto del piano regolatore che accolga la proposta di variante, 
presentata dai privati, cfr. Sez. IV, 27 ottobre 1965, n. 854, ivi, 117. 

SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 maggio 1'967, n. 1169 -Pres. 
Scarpello -Est. La Farina -P. M. Pedot.e (conf.) -Consorzio unico 
della Bassa parmense (avv. Menoni) c. Ministero Finanze (avv. 
Stato Onufrio). 

nposta di registro -Atti soggetti ad approvazione -Registrazione Termine 
-Disposizione dell'art. 81 della legge organica per la 
decorrenza del termine� dal giorno in cui l'atto sia divenuto altrimenti 
eseguibile� -Applicabilit� sia agli atti� che non possono 
avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo 
fissato dalla legge� sia a quelli soggetti ad approvazione od omologazione 
che divengano eseguibili prima di essere approvati od 
omologati. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 17, 81). 
nposta di registro -Agevolazioni -Decadenza -Agevolazioni previste 
dalla stessa legge organica del registro -Applicabilit� della 
norma sulla decadenza per tardiva registrazione -Sussiste -,J 
Agevolazioni consistenti nell'applicazione della tassa fissa e non 
gi� in una parziale riduzione dell'ordinaria imposta -Applicabilit� 
della norma sulla decadenza -Sussiste. 

I 


(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110). 
I 

nposta di registro -Atti soggetti ad approvazione -Appalto di opere 
pubbliche -Consegna dei lavori prima dell'approvazione -Eseguibilit� 
anticipata dello stesso contratto di appalto e non stipula 
di una autonoma diversa convenzione -Conseguente decorrenza 
del termine di registrazione del c.ontratto -Applicabilit� 
dell'imposta con riguardo all'intero rapporto e non limitatamente 
all'importo dei lavori che in concreto possano essere anticipatamente 
eseguiti. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 337; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
art. 81). 
La disposizione dell'art. 81 della legge organica del registro condo 
la quale � per gli atti soggetti ad approvazione od omologaone, 
o che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

intervallo di tempo fissato dalla legge, i venti giorni � (per la registra


II 


� una eseguibilit� giuridica, che legittimamente, anche se in via provvisoria, 
consenta di realizzare gli effetti dell'atto, nonostante che l'approvazione 
non sia ancora intervenuta (e possa in definitiva essere negata), come 
avviene, ad esempio, nel caso di esecuzione immediata di un contratto 
di appalto, autorizzata per ragioni di urgenza ai sensi degli artt. 337 e 338 
della legge sui lavori pubblici�. In argomento, cfr. pure Relaz. Avv. Stato, 
1956-60, II, 531; id., 1961-65, Il, 475. 
(2) Per la portata generale della disposizione di cui all'art. 110 della 
:~

legge del registro, oltre Cass. 8. ottobre 1957, n. 3646, richiamata in motivazione 
e citata nella nota precedente, cfr., tra altre, Cass. 26 luglio 1966, 

n. 2067, in questa Rassegna, 1966, I, 1100, nonch� la pi� recente Cass. 
3 febbraio 1968, n. 349, ultira... 256. 
(3) Ineccepibile applicazione dei principi di cui alla prima massima, 
in relazione, altresi, al concetto di unicit� dell'obbligazione d'imposta in 
ordine all'atto soggetto a registrazione: sul qual punto, cfr. la recente 
Cass. 21 ottobre 1967, n. 2565, in questa Rassegna, 1967, I, 1057. 
zione) � decorrono dal giorno in 'cui perviene all'ufficiale obbligato alla 
registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od 
omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sia divenuto altrimenti 
eseguibile � -si riferisce, quanto a quest'ultima ipotesi, a tutti i casi 

di eseguibilit� dell'atto prima dell'evento voluto dalla legge, e, quindi, 
sia al caso di atti che siano eseguiti prima che sia trascorso l'intervallo 
di tempo previsto dalla legge, sia a quello di esecuzione, prima della 
approvazione o dell'omologazione, di atti che vi siano soggetti (1). 

La decadenza dalle agevolazioni, prevista dall'art. 110 della legge 
di registro per il caso di omessa o tardiva registrazione, riguarda sia le 
agevolazioni disposte da leggi speciali sia quelle previste dalla stessa 
legge organica, e tanto quelle che consistono in una parziale riduzione 
della normale imposta, quanto quelle che comportano l'applicazione 
della tassa fissa in luogo dell'ordinario tributo proporzionale (2). 

L'autorizzazione alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 337 cpv. 
della legge fondamentale sui lavori pubblici, comporta l'eseguibilit� 
dello stesso contratto di appalto prima della approvazione e non gi� 
la conclusione di una autonoma diversa convenzione. Pertanto, essa 
determina anche la decorrenza del termine per la registrazione, ai 
sensi dell'ultima parte dell'art. 81 della legge di registro, con conseguente 
regolare applicabilit� dell'imposta al contratto divenuto eseguibile, 
nella sua unit�, per l'intero rapporto, e non gi� limitatamente 
all'importo dei lavori che possano in concreto essere eseguiti prima 
dell'approvazione (3). 

(1) Giurisprudenza pacifica. La sentenza dell'8 ottobre 1957, n. 3646, 
richiamata in motivazione con la conforme del 9 ottobre 1957, n. 3694, 
pu� leggersi in Riv. leg. fisc., 1958, 152. Cfr., inoltre, Cass. 28 febbraio 1958, 
n. 672 (in questa Rassegna, 1958, 143), secondo cui, per il determinarsi 
dell'obbligo della registrazione, per gli atti non ancora approvati, non � 
sufficiente una semplice esecuzione anticipata di fatto, ma � necessaria 

PARTE I, SEZ. V., GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

(Omissis). -Prima di esporre e di esaminare i motivi del ricorso, 

opportuno premettere che il Consorzio ha abbandonato in questa 
:ede la tesi concorrente, gi� prospettata dinanzi alla Commissione Cenrale, 
relativa ad un'asserita mancata perfezione del contratto alla data 
lei 29 agosto 1950 (con la conseguente impossibilit� che da detta data, 
n cui ebbe inizio l'esecuzione dell'appalto mediante la consegna dei 
avori, cominciasse a decorrere il termine per la registrazione) per non 
~ssere stato il contratto stesso ancora concluso per iscritto, secondo la 
>rescrizione generale che impone tale forma per tutti i contratti stimlati 
dalla P. A. Rappresenta, quindi, punto fermo in questa sede che, 
tlla data predetta, il contratto gi� doveva considerarsi concluso per 
scritto, anche se la � riproduzione � del medesimo in un documento 
ormale avvenne soltanto il successivo 22 novembre 1950. Ci� riconoce 
espressamente il ricorrente, laddove, per contestare (nel secondo 
notivo) la pertinenza alla specie dell'art. 2 del d. I. 15 novembre 1937, 

t. 1424 (decorrenza del termine per la registrazione di contratto ver>
ale d'appalto), afferma che si verte nel caso ben diverso di un conratto 
scritto sottoposto ad approvazione tutoria. D'altra parte, � ap>
ena necessario ricordare che la esigenza della forma scritta per 
1uanto riguarda i contratti delle Pubbliche Amministrazioni, non esclule 
che il contratto stesso possa risultare da un insieme di dichiarazioni 
critte scambiate tra l'uno e l'altro contraente. 
Ne deriva che il richiamo contenuto nella sentenza impugnata 
1ll'art. 2 del d. I. 1�5 novembre 1937, n. 1424, appare effettivamente 
ton pertinente; tuttavia, tale richiamo non ha avufo influenza sulla 
ostanza della decisione, vertente, comunque, sulle conseguenze giuriliche 
(conseguenze, appunto, riprospettate in questa sede con i motivi 
lel ricorso) della anticipata consegna dei lavori che, con autorizzazione 
ninisteriale intervenuta a norma dell'art. 33 della "legge sui LL.PP., 
'enga effettuata nell'intervallo tra la stipulazione di un contratto 
li pubblico appalto e l'approvazione tutoria del medesimo. 

Ci� precisato, � opportuno anche considerare che, nel secondo e 
erzo motivo del ricorso, il Consorzio contesta in modo assoluto ome 
emerger� dall'esposizione dei motivi stessi -che dalla consegna 
.nticipata dei lavori cominciasse a decorrere a suo carico il termine 
1er la registrazione del contratto di appalto, mentre nel terzo motivo 
1rospetta una tesi �subordinata, secondo la quale, in definitiva, tale 
ermine avrebbe potuto decorrere soltanto in relazione ad un oggetto 
imitato, cio� non per tutti i lavori appaltati, ma soltanto per quella 
1arte di essi che era stata effettivamente consegnata. Ragioni di pre:
iudizialit� logica, impongono, quindi, di invertire l'ordine con cui 

motivi sono stati presentati, e di esaminare, anzitutto, le tesi, di 
arattere preliminare ed assorbente, prospettate con il secondo ed il 
erzo motivo. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Con il secondo motivo del ricorso, si censura la sentenza impugnata, 
denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 della 
legge di registro (modificata dal r. d. 13 gennaio 1936, n. 2�313) in 
relazione all'art. 14 del r. d. 12 novembre 19123, modificato con dd.ll. 
10 maggio 1925, n. 596 e 597, e della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, 
e in relazione all'art. 3.37 della legge 20 marzo 18'65, n. 2248, all. F. 

In sostanza, secondo la tesi del Consorzio, l'art. 8�1, primo comma, 
della legge di registro ( � Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione, 
o che non possono avere �esecuzione senza che sia trascorso 
un intervallo di tempo fissato dalla legge, i venti giorni decorrono dal 
giorno in cui perviene all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia 
del provvedimento o decreto d'approvazione o omologazione, ovvero 
dal giorno in cui l'atto sia divenuto altrimenti eseguibile � ), distinguerebbe 
tra � atti soggetti ad approvazione od omologazione � ed � atti 
che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un termine 

o intervallo di tempo fissato dalla legge �, nel senso che l'obbligo della 
registrazione nel termine di venti giorni, dalla data in cui l'atto sia 
divenuto altrimenti eseguibile, riguarderebbe soltanto gli atti che non 
possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo 
fissato dalla legge, e non, invece, quelli soggetti ad approvazione od 
omologazione, per i quali atti l'obbligo della registrazione sorgerebbe, 
in ogni caso, solo ad avvenuta approvazione o omologazione, ed il relativo 
termine di venti giorni non potrebbe decorrere che dalla data di 
questa. Ci� perch� l'approvazione e l'omologazione concorrerebbero 
alla perfezione delratto, mentre l'atto condizionato sarebbe gi� perfetto 
sino dalla stipulazione, restandone soltanto sospesa l'efficacia. Se 
ne deduce che, a seguito del telegramma ministeriale che autorizzava 
l'inizio dei lavori e a seguito della consegna dei lavori medesimi, non 
poteva essere sorto l'obbligo della registrazione, n� aveva potuto cominciare 
a decorrere il termine relativo. 
Tale tesi, che muove da una concezione erronea dell'istituto della 
approvazione (essendo noto che le approvazioni sono tipici atti di 
controllo, con i quali la Pubblica Amministrazione rende efficaci ed 
eseguibili atti giuridici gi� compiuti e perfetti), non appare meritevole 
di accoglimento. Invero, le due ipotesi contemplate dall'art. 81, primo 
comma, della legge di registro sono accomunate da una stessa situazione 
giuridica di partenza, anche se le loro configurazioni sono giuridicamente 
diverse, ossia dalla eseguibilit� del contratto prima del 
verificarsi dell'evento voluto dalla legge, nel caso di contratto soggetto 
ad approvazione od omologazione, o prima del decorso del termine, 
pure prescritto dal�a legge, nell'altro caso; e l'espressione � altrimenti 
eseguibile �, con cui si chiude la norma, e che fa riferimento 
ad una evenienza in base alla quale il contratto prima non eseguibile 
possa, invece, avere esecuzione, accomuna, pur essa, entrambe le ipo



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

tesi sia sotto il profilo lessico-grammaticale, sia, ed � ci� quello che pi� 
importa, sotto il profilo della interpretazione logica, essendo comune 
la possibilit� che si verifichi la prevista esecuzione, e palese la volont� 
della legge di por fine, sul terreno fiscale, ad uno stato di sospensione 
venuto meno sul terreno del contratto. Tale � la interpretazione della 
norma di cui all'art. 81 legge di registro, cui ha aderito questo S. C. 
!on una serie conforme di pronunce (8 ottobre 19i57, nn. 3646-3653; 
9 ottobre 1957, n. 3694), traendone, appunto, la conseguenza che, per 
i contratti soggetti ad approvazione od omologazione, i quali siano per 
legge ammessi a fruire della registrazione a tassa fissa, di cui all'articolo 
10 della legge di registro, la decorrenza del termine di venti 
giorni, stabilito dall'art. 80 della stessa legge, pu� anche precedere il 
verificarsi della detta condiCio iuris, se, in un momento a questo anteriore, 
abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto; e che, pertanto, 
nei contratti di appalto per opere commesse da Consorzi di bonifica, 
se nelle more tra il deliberamento dell'opera e l'approvazione della 
Autorit� competente, il Consorzio abbia provveduto, a norma dell'articolo 
337 della legge sui lavori pubblici, alla consegna dei lavori, decorre 
gi� da questa il termine di venti giorni per la presentazione del contratto 
alla registrazione, e l'inosservanza di detto termine importa la 
decadenza dal beneficio e l'assoggettamento alle normali tasse e sopratasse 
di registro. 

Con il terzo motivo del ricorso, si censura la sentenza impugnata, 
denunciando la violazione e l'errata applicazione dell'art. 110 legge 
di registro nonch� il totale difetto di motivazione. 

Secondo il ricorrente, la decadenza da tale norma comminata 
( � Tutti gli atti e contratti per i quali con leggi � stata concessa riduzione 
delle normali tasse di registro, decadono da tali benefici e rimangono 
passibili delle ordinarie t�sse, sopratasse e penali, quando non 
vengono sottoposti alla formalit� della registrazione entro il termine 
di legge �) sarebbe applicabile soltanto quando la riduzione sulle normali 
tasse di registro fosse stata concessa da leggi eccezionali e di 
privilegio, diverse dalla legge di registro, mentre, nella specie, la 
tassazione sugli atti e contratti stipulati dai Consorzi di bonifica di 
cui all'art. 8 allegato B della legge di registro, non sarebbe applicabile 
in base ad una legge eccezionale che conceda riduzioni delle normali 
tasse di registro, ma costituirebbe proprio la tassa normale, prevista 
dalla legge per la redazione di tali atti. 

La tesi non pu� trovare accoglimento, perch� la differenziazione, 
come sopra prospettata, tra riduzioni contemplate dalla stessa legge 
di registro, e riduzioni contemplate da altre leggi, non pu� ricavarsi 
dall'art. 110, ed � in palese contrasto con la ratio legis. Si aggiunga 
che, nel caso in esame, la riduzione di tassa � prevista non nell'art. 8 
della tariffa allegato B della legge di registro (riferendosi tale norma 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ai soli Consorzi di Bonifica previsti dall'art. 56 della legge 2�2 marzo 
1900, n. 145 sulle bonifiche delle paludi), bensi nel secondo comma 
dell'art. 88 del t. u. 13 febbraio 1933, n. 21�5, sulla bonifica integrale, 
in relazione agli articoli 33 e 66 del t. u. 30 dicembre 1923, n. 32.56. 
In aderenza a tali premesse, questo S. C. ha gi� altre volte deciso che 
nel concetto di � riduzione � di cui tratta l'articolo 110 del t. u. n. 3269 
del 1923, rientra anche la tassa fissa di registro, e in particolare quella 
di cui usufruiscono gli atti compiuti nell'interesse diretto dei Consorzi 
di bonifica (Sent. 8 ottobre 19'57, n. 3646, gi� citata). 

Infine, con il primo motivo del ricorso, il Consorzio denuncia la 
violazione e falsa applicazione dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, 

n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, e successive modificazioni, violazione 
e mancata applicazfune degli articoli 10 e 11 del r. d. 25 maggio 
1895 sul regolamento per la direzione, contabilit� e collaudazione 
dei lavori per lo Stato, in relazione a errata e falsa applicazione ed 
interpretazione degli articoli 80 e 81 del t. u. sulle leggi di registro 
approvato col r. d. 30 dicembre 192�3, n. 3269, e successive modificazioni, 
con difetto di motivazione. 
Si duole, in sostanza, il ricorrente che sia stata respinta la sua domanda 
subordinata, secondo cui, anche ad ammettere la decorrenza 
dell'obbligo di registrazione dal giorno del verbale di presa in consegna 
dei lavori, l'imposta avrebbe dovuto essere commisurata, in ogni caso, 
soltanto a quella parte di lavori che aveva avuto materialmente pratica 
attuazione alla data di registrazione del contratto di appalto, e 
non avrebbe potuto essere estesa all'intero -importo di tutti i lavori 
contrattuali. Al riguardo, apoditticamente, la Commissione si sarebbe 
limitata ad osservare che l'appalto non � divisibile e che non � superabile 
il dettato dell'art. 80 della legge di registro, che impone l'obbligo 
della registrazione. 

Invece, la Commissione avrebbe dovuto prendere in esame le 
conseguenze dell'autorizzazione ministeriale ad iniziare i lavori prima 
della approvazione di rito, in relazione al contratto di appalto, e solo 
se avesse potuto stabilire che l'autorizzazione all'inizio anticipato dei 
lavori comportava l'approvazione anticipata, anche se parziale, del contratto, 
sarebbe stata giustificata la conclusione che effettivamente l'inizio 
dei lavori si identificava con l'esecuzione del contratto d'appalto, 
e che, quindi, questo doveva essere sottoposto a registrazione, sia pure 
sub condicione. 

Ma tale conclusione sarebbe resistita dal dettato dell'art. 337, numero 
2.248 all. F, secondo cui (primo comma) �I contratti in generale 
sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'autorit� competente 
secondo le norme previste dalla legge di contabilit� generale �, e (secondo 
comma) �Nei casi di urgenza il Ministero pu� autorizzare il 
cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In 


PARTE I, SEZ. V. GIURISPRUDENZA TRIBUTARTA 

!l.l caso il direttore delle opere terr� conto di tutto ci� che venisse 
redisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle 
pese quando il contratto non fosse approvato �. 

Da tale norma (posta in relazione con l'art. 10, comma quarto, del 

d. 25 maggio 1895, n. 350), risulterebbe che l'esecuzione anticipata dei 
tvori non implica esecuzione anticipata del contratto di appalto, che 
ontinua a non essere eseguibile fino a che non siano intervenuti i supelori 
pareri dei Corpi consultivi e le superiori approvazioni ministelali 
e perfino la registrazione della Corte dei Conti. L'autorizzato inilo 
comporterebbe soltanto l'impegno di effettuare un certo quantitativo 
i lavori da predeterminarsi dalla direzione dei lavori per conto della 
.mministrazione committente, e che, comunque, non potrebbe superare 
quantitativo eseguito al momento in cui interviene la regolare approazione 
del contratto. I lavori consegnati e da eseguirsi non sarebbero 
uelli previsti nel contratto di appalto, ma soltanto quelli che l'Amtinistrazione 
consegna in anticipo, prescegliendoli nella sua assoluta 
iscrezionalit�. Finch� non interviene l'approvazione del contratto, tali 
tvori, eseguiti in �nticipo, sarebbero destinati ad essere remunerati 
on gi� sulla base del prezzo contrattuale, ma in � linea di puro rimorso 
� di quanto l'appaltatore ha anticipato. Il che non solo giustifiilerebbe 
l'imposizione di una diversa aliquota, ma confermerebbe che 
on si potrebbe parlare di esecuzione del contratto, non ancora perfelonato, 
ineseguibile e quindi improduttivo di giuridici effetti, sino a 
uando non interviene la prevista approvazione ministeriale e la regi;
razione della Corte dei Conti. 

Una volta escluso che l'autorizzazione ad una anticipata esecuzione 
ei lavori implichi una approvazione anticipata, anche parziale, del 
mtratto, .l'obbligatoriet� della registrazione, al limite, dovrebbe riguarare 
i lavori che vengono consegnati e ordinati dalla direzione dei 
tvori, e, cio�, quelli eseguiti fra il verbale di consegna e l'approva.
one del contratto. N� potrebbe venire in considerazione l'articolo 81 
ella legge di Registro, poich� il contratto non sarebbe divenuto eseuibile,
� ma resterebbe ineseguibile, sia per i prezzi che per l'entit� 
elle opere, fino a quando non siano sopraggiunte tutte le approvazioni 
reviste. 

Il motivo � infondato. 

I lavori che vengono consegnati all'appaltatore a norma dell'arti)
lo 337, secondo comma della legge sui lavori pubblici del 18-65, non 
)Ssono considerarsi in rapporto di semplice connessione con l'appalto, 
1a si identificano propriamente con i lavori appaltati, anche se la conigna 
ne comprenda soltanto una parte. A tale consegna non pu� essere 
ttribuita autonomia giuridica nei confronti del contratto di appalto, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n� la consegna stessa pu� essere collegata ad una distinta � convenzione 
di rimborso �, cio� ad una pattuizione diversa dal contratto 
d'appalto, e che verrebbe a formarsi al momento della consegna stessa. 
Una convenzione di tale struttura e di tal tipo non emerge dal sistema 
legislativo, risultando, al contrario, che l'obbligo imposto all'appaltatore, 
di iniziare i lavori, deriva dal contratto, senza che egli debba 
prestare alcun ulteriore consenso, e non gi� da un nuovo e diverso rapporto 
contrattuale. In altri termini, l'esecuzione anticipata non � altro 
che l'esecuzione dello stes�so contratto di appalto, divenuto eccezionalmente 
eseguibile prima ancora che sia intervenuta l'approvazione, in 
base all'autorizzazione ministeriale all'inizio dei lavori. 

L'esecutoriet� del contratto di appalto di lavori pubblici pu�, quindi, 
derivare in via normale dalla conclusione dell'ordinario procedimento 
amministrativo, quando questo si decida in senso favorevole con 
l'intervento dell'atto di approvazione tutoria, o derivare, in via eccezionale, 
da uno speciale atto di controllo provvisorio, avente anche 
elementi strutturali di un atto di autorizzazione, quale previsto dall'art. 
337 secondo comma della legge sui lavori pubblici. Anche in questa 
seconda ipotesi, la registrazione e la tassazione debbono avere per 
oggetto il contratto d'appalto nel suo complesso, in difetto di una qualsiasi 
norma che permetta di enucleare, ai fini dell'imposta di registro, 
una parte del suo contenuto, e non essendo configurabile una convenzione 
anticipata (di fronte all'atto di approvazione), connessa e limitata, 
per conferire ad essa un'autonomia giuridica. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1967, n. 2.613 -Pres. Pece Est. 
Elia -P. M. Gentile (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato 
Foligno) c. Cassa di risparmio della provincia di Teramo (avv. 
Lombardi), Esattoria comunale di Nereto ed altri. 

Imposta sulle societ� -Privilegi -Privilegio speciale sugli immobili 
compresi nel patrimonio sociale -Esclusione. 

(c. c., artt. 2746, 2771; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145 ss.). 
L'imposta sulle societ� � un tributo a carattere soggettivo e personale, 
che si riferisce alle societ� come produttrici di redditi e non oggettivamente 
ai beni compresi nel loro patrimonio, il quale, peraltro, ai 
fini dell'imposizione, viene in rilievo nella sua valutazione formale 
(capitale, riserve, utili riportati a nuovo) e non gi� in senso proprio 
con riguardo agli oggetti fisici di cui � costituito. Per detta imposta, 
quindi, non spetta il privilegio speciale sugli immobili, di cui all'arti



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

io 2771 cpv. c. c., che � dato soltanto per i tributi che agli immobili 
!Ssi oggettivamente si riferiscono (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo di annullamento l'Amministrazione 
Lle Finanze dello Stato denuncia la violazione degli articoli 2771 
c., 145 e 147 t. u. 29 gennaio 19'5�8, n. 64!5, in relazione all'art. 360, 

3 c.p.c., deducendo che non � stato riconosciuto applicabile il priegio 
all'imposta sulle societ�, bench� tale imposta costituisca un 
buto diretto, riferibile a tutto il patrimonio della societ� contribuente, 
lunque anche all'opificio industriale espropriato. Il motivo � infondato. 

Per l'art. 2771 c. c. sono privilegiati sopra gli immobili ai quali 

riferiscono-i crediti dello Stato per tributi diretti, con privilegio 
uale a quello stabilito per il tributo fondiario, e per lo stesso periodo 
tempo. Trattasi di privilegio speciale a termini dell'art. 2746 c. c., 
quanto si esercita su determinati beni, ossia sugli immobili cui il 
buto si riferisce. Come ogni norma in materia di privilegio, anche 
ella dell'art. 2771 c. c., ha carattere eccezionale ed � di stretta in:
pretazione a termini dell'art. 14 disp. prel. c. c. (Cass. 30 mag> 
1960, n. 1398), in quanto deroga ai principi generali in considedone 
della causa particolare del credito. Per gli articoli 145 e 146 
l t. u. 29 gennaio 19158, n. 645, l'imposta-sulle societ� presuppone un 
idito; � dovuta in ragione del 7.50 per mille del patrimonio impo)
ile e del 15 % della parte di reddito eccedente il 6 % del patri>
nio imponibile medesimo. Per l'art. 147 dello stesso t. u. il patrimio 
imponibile � costituito: a) dal capitale; b) dalle riserve; e) 
gli utili riportati a nuovo. Capitale sociale � un~ cifra indicativa, che 
espressa sempre in termini monetari, prescindendo dalla natura dei 
ni, e rimane identica, nonostante le loro variazioni, perch� rappre1ta 
il valore dei conferimenti, ossia il fondo sociale previsto nell'att� 
stitutivo della societ�; si differenzia, dunque, dal patrimonio in senso 
oprio che non ha valore formale, ed � costituito dalla reale consi


(1) La sentenza delle Sezioni Unite del 12 gennaio 1967, n. 125, richiaata 
in motivazione in riferimento alla questione sulla natura personale 
ll'imposta sulle societ�, � pubblicata in questa Rassegna, 1967, I, 644. 
-Per la distinzione tra capitale e patrimonio delle societ�, considerata 
ll'odierna pronuncia ai fini dell'individuazione dell'oggetto dell'imposta 
Ile societ�, la Corte Suprema si � riferita al proprio precedente indi:
zo, adottato in relazione alla questione dell'assoggettabilit� o meno 
'imposta di registro dei sopraprezzi delle azioni di nuova emissione: 
:., oltre la richiamata Cass. 25 marzo 1965, n. 488, Foro it., 1965, I, 763, 
1ss. 11 luglio 1966, n. 1822, in questa Rassegna, 1966, I, 938, nonch�, 
1ss. 19 novembre 1959, n. 3411, Giust. civ., 1960, I, 513; cfr., inoltre, lo 
tdio di A. Rossr, in questa Rassegna, 1963, 53, e gli Autori ivi citati. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stenza dei beni, di cui segue le variazioni nel tempo (Cass. I Sez. civ., 
25 marzo 1965, n. 488). Le azioni, come parti del capitale, si differenziano, 
cos�, dai beni, parti del patrimonio (Cass. Sez. Un., 22 luglio 
1938, n. 2701 e Cass. Sez. I civ., 29 aprile 1941, n. 1255). Il patrimonio 
imponibile, colpito dalla imposta sulle societ�, costituito dal capitale, 
dalle riserve e dagli utili, e per cui le variazioni di reddito accertate 
per la R. M. sono rilevanti (Cass. I Sez. civ., 31 maggio 1966, n. 1455) 
non �, dunque rappresentato dai beni, ma dalle loro valutazioni. L'imposta, 
dunque, non colpisce il bene, ma il rapporto fra capitale e reddito, 
ed il valore rappresentativo dei beni espresso dal capitale. Solo indirettamente 
gli immobili vengono considerati, ai fini della imposta, 
globalmente, come confluenti nel patrimonio imponibile, comprensivo 
del capitale, delle riserve e degli utili, e, cio�, costituito da entit� 
monetarie, non da oggetti fisici. Nel capitale, i singoli immobili vengono 
a confluire con riguardo esclusivo al valore iniziale di conferimento, 
ossia proprio come entit� monetarie, non come immobili. Non pu� 
affermarsi, quindi, che l'imposta sulle societ� si riferisca agli immobili 
di propriet� sociale. 

Consegue da tali considerazioni che il credito di imposta sulle 
societ� non ha diritto al privilegio sugli immobili sociali, e, in particolare, 
non pu� ritenersi privilegiato su un opificio della societ� a 
termini dell'art. 2771 c. c., perch� non si riferisce oggettivamente agli 
immobili, ma alla societ� come produttrice di reddito. Recentemente, 
il carattere non oggettivo e reale, ma soggettivo e personale della imposta 
sulle societ�, � stato posto in evidenza, dalle Sezioni Unite di 
questa Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 12 gennaio 1967, n. 12~5), affermandosi 
che l'imposta medesima non � detraibile ai fini della determinazione 
del reddito di categoria B per l'imposta di R. M. (t. u. 
29 �gennaio 1958, n. 645, art. 99 e 145) perch� non inerisce alla produzione 
del reddito, mentre non � dubbia la natura personale e soggettiva 
del tributo. Da tale natura del tributo, che, per la sua soggettivit� 
e personalit�, non pu� colpire un immobile, deriva l'esclusione 
del privilegio ex art. 2771 c. c. Il fatto, poi, che l'immobile funzioni 
come mezzo di garanzia generica dei debiti della societ� proprietaria, 
e, dunque, anche del debito d'imposta sulla societ�, ai sensi degli articoli 
2740 e 2741 c. c., non basta a far ritenere che esso sia oggetto 
della imposta. Non �, infatti, possibile confondere i concetti di garanzia 
e di debito, e tanto meno il concetto di responsabilit� patrimoniale 
generica, con gli istitl,lti specifici (nella specie, privilegi) costituenti 
cause legittime di prelazione. Il debitore risponde dell'adempimento 
delle obbligazioni con tutti i suoi beni, ma non per questo i beni, 
strumenti di garanzia generica di una obbligazione, possono confondersi 
con l'oggetto di essa. I creditori hanno eguali diritti sui beni del debitore, 
a termini dell'art. 2740 c. c., ma non per questo si pu� dire che 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 247 

loro crediti si riferiscono ai detti beni. Il privilegio produce una causa 
gittima di prelazione, modifica la condizione di parit� prevista dal1rt. 
2740 c. c., ma non trasforma l'immobile in oggetto dell'obbligaone. 
In particolare, il privilegio speciale di cui all'art. 2771 c. c. 
nziona esclusivamente sugli immobili che erano gi� oggetto del 
ibuto: ai.quali, cio�, in conformit� delle leggi speciali, il tributo 

riferisce. Dunque, il privilegio presuppone, e non produce, la situa::
me obbiettiva per cui l'immobile � oggetto dell'imposta. 

Poich� l'imposta sulle societ�, colpendo il soggetto (societ�), non ha 
!r oggetto gli immobili di propriet� sociale, non si riferisce ad essi, 
credito per il predetto tributo non pu� godere del privilegio speciale 

cui all'art. 2771 c. c. sui detti immobili. -(Omissis). 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 novembre 1967, n. 28,58 -Pres. 
Favara -Est. Pascasio -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Masi) c. Istituto federale di credito agrario per l'Italia 
centrale (avv.ti Morvillo, Lippere) ed altri. 

" 

iposta di registro -Imposta ipotecaria -Agevolazioni -Credito 
agrario -Operazioni di credito per l'acquisto di macchine agricole 

(1. 25 luglio 1952, n. 949) -Costituiscono operazioni di credito agrario 
di esercizio -Conseguente necessit� del regolamento delle operazioni 
col rilascio di cambiali agrarie ai fini dell'applicazione dei 
benefici fiscali. 
(d. I. 29 luglio 1927, n. 1509, conv. in 1. 5 luglio 1928, n. 1760, artt. 2, 6, 7, 21; 
1. 25 luglio 1952, n. 949, artt. 5, 13). 
Le agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta ipo


:aria, previste dall'art. 13 della l. 25 luglio 1952, n. 949, per le ope


~ioni creditizie di cui all'art. 5 della stessa legge, sono applicabili 

~tanto se tali operazioni siano poste in essere con l'osservanza delle 

rme fondamentali in materia di credito agrario ( d. l. 29 luglio 1927, 

1509, conv. in l. 5 luglio 1928, n. 1760), e, pertanto, per quanto ri


arda i prestiti per l'acquisto di macchine agricole, che costituiscono 

erazioni di credito agrario � di esercizio ., soltanto se le stesse 

no regolate con l'emissione di cambiali agrarie (1). 

(1) L'annotata sentenza efficacemente puntualizza, procedendo ad un 
1uadramento sistematico della materia esaminata, che le disposizioni 
lla legge n. 949 del 1952, sulle operazioni creditizie per l'acquisto di 
tcchine agrieole e per la costruzione di impianti di irrigazione e di 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia 
la violazione dell'art. 13 della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
in relazione all'art. 5 della stessa legge ed agli artt. 1, 2, 6, 7 e 21 del 
r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 
1760, soste:qendo che l'acquisto di macchine agricole attraverso 
A 
'. 
� �'.� un prestito concesso senza lo sconto di cambiali agrarie non poteva 
beneficiare delle agevolazioni tributarie previste dal citato art. 13. 
La censura � fondata. 
Il citato art. 13 concede infatti le agevolazioni tributarie in esso 
previste -fra cui l'imposta fissa ipotecaria -alle operazioni di credito 
indicate dall'art. 5 della legge medesima, il quale prevede, fra le 
altre, quelle destinate all'acquisto di macchine agricole di produzione 
italiana. 
Il terzo comma di detto articolo si richiama, poi, per la disciplina 
delle operazioni anzidette, al sistema ed alle norme del r.d.l. 29 luglio 
1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in 
quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel capo terzo 
della stessa legge n. 949 del 215 luglio 1952. 
Per tal modo, la norma dell'art. 5 � una norma che la dottrina 
qualifica come � delimitativa � perch� determina quali altre norme 
siano da applicare ad una determinata materia e, quindi, nella materia 
in esame, circoscrive l'ambito delle agevolazioni tributarie concesse 
a quelle sole operazioni di credito che siano effettuate con l'osservanza 
delle disposizioni che regolano il credito agrario, fra cui � quella dell'art. 
6 della legge del 1928, che, per le operazioni di credito agrario 
� di esercizio � (fra cui � incluso espressamente l'acquisto di macchine 
agricole, a norma dell'art. 2, n. 1, della stessa legge) esige l'emissione 
di cambiali agrarie, caratterizzate dai particolari elementi formali e 
sostanziali stabiliti dal successivo art. 7. E siccome la legge del 1952 
non contiene una norma che escluda, per le operazioni di credito 
relative all'acquisto di dette macchine, la necessit� della cambiale 
agraria, non v'� dubbio che l'osservanza di tale disposizione (in cui gli 
edifici rurali, vanno integrate con quelle fondamentali sul credito agrario, 
di cui al d. 1. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio. 1928, 
n. 1760, e successive modificazioni. 
In effetti, un esame delle varie norme del capo III della citata legge 
del 1952, nel quale sono comprese le disposizioni degli artt. 5 e 13, che 
qui interessano, consente di rilevare che esse regolano soltanto alcuni 
aspetti, in particolare di carattere finanziario, della considerata materia 
(istituzione �di un fondo di rotazione; autorizzazione agli istituti di credito 
prescelti ad effettuare le operazioni anche in deroga ai propri statuti; entit� 
dei finanziamenti e durata degli ammortamenti; etc.), sempre nel quadro 
delle caratteristiche operazioni di credito agrario e senza affatto innovare 
alla disciplina fondamentale delle stesse, che, anzi, � espressamente richia



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDEN'ZA TRIBUTARIA 

teressati incorsero compiendo l'operazione di credito mediante sconto 

cinque cambiali normali e di una sola cambiale agraria) escludesse 
1perazione stessa da quelle di credito agrario ammesse al beneficio 
ibutario della tassa fissa ipotecaria. 

La Corte d'appello � pervenuta a diversa conclusione conside.
ndo: 

1) che la legge del 1952 avrebbe apportato una nuova disciplina 
!l credito agrario, derogatrice di quella anteriormente vigente; 

2.) che l'art. 4 del regolamento esecutivo di detta legge, appro1to 
con d. p. 17 ottobre 1952, n. 1317, avrebbe consentito ai conaenti 
completa libert� di forme e la scelta delle garanzie reputate pi� 
leguate per effettuare le operazioni di credito previste senza restrizioni 
esclusioni dal trattamento di favore, disponendo che � i rischi di ciauna 
operazione sono posti integralmente a carico degli istituti i 
mli si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno pi� idonee �. 

Entrambe tali argomentazioni, per�, si appalesano errate. 

Infatti, la disciplina innovatrice � testualmente esclusa dalle esainate 
disposizioni della legge del 1952, che fanno espresso richiamo 
le norme della legge anteriore, n� si rinvengono nella legge successiva 
sposizioni incompatibili con quelle della legge precedente. 

Peraltro, la stessa legge del 1952, nel quadro generale di una serie 

provvedimenti intesi allo sviluppo dell'economia ed all'incremento 
~ll'occupazione, contiene, nel capo terzo, norme dirette ad agevolare 
a le operazioni di credito agrario, quelle ritenute di maggiore inte:
sse, istituendo a tal fine un fondo di rotazione per anticipazioni agli 
tituti che esercitano il credito. 

Al funzionamento di detto fondo, previsto dall'art. 15 della stessa 
gge del 1952, si riferisce, poi, l'art. 4 del regolamento, ed anche ai 
1pporti tra fondo ed istituti, ma non alla necessit� o meno del rilascio 

cambiali agrarie che attengono alla natura di credito di esercizio, 

ata dal citato art. 5. Come va detto, peraltro, anche di successive dispo~
ioni di legge, le quali, ugualmente intese ad agevolare lo sviluppo della 
(ricoltura, del pari hanno riguardo, per le operazioni di finanziamento, 

quelle tipiche di credito agrario di esercizio o di miglioramento: cfr. 
�t. 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (c. d. � piano verde �) ed art. 25 
~Ila legge 26 maggio 1965, n. 59Q, sullo sviluppo della � propriet� colti1trice 
�. 

L'affermazione di cui alla seconda parte della massima, in ordine 
l'esigenza dell'emissione di cambiali agrarie, per la qualificazione delle 
>erazioni come di credito agrario di esercizio anche ai fini dell'appli1bilit� 
delle agevolazioni fiscali, costituisce espressione di giurisprudenza 
msolidata: cfr. Cass., 12 ottobre 1960, n. 2682, Foro it., 1961, I, 290, con 
>ta di richiami. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

necessaria per fruire delle agevolazioni tributarie. Inoltre, l'art. 4 non 
� norma derogatrice, non essendo contenuta nel capo terzo, richiamato 
dall'art. 5; e poich�, per di pi�, � contenuta nel regolamento e non 
nella legge, � manifesto che non potrebbe derogare alla legge, che, 
invece, si richiama al sistema del credito agrario regolato dalle norme 
del r.d.I. del 1927, convertito nella legge del 1928. 

N�, infine, il rilascio di cambiali agrarie, osta comunque all'assunzione 
di maggiori e diverse garanzie a favore dell'Istituto che eroga il 
prestito: prestito che, per essere di esercizio, deve esteriorizzarsi ex 
lege in cambiali agrarie che costituiscono titoli particolari, causali (e 
non astratti come le cambiali ordinarie) caratterizzanti, appunto, le operazioni 
di credito agrario, in via esclusiva (Cfr., per riferimenti, Cass. 
12 ottobre 1960, n. 2682). -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1967, n. 2933 -Pres. 
Pece -Est. Elia -P. M. Di Majo (conf.) -Consorzio agrario provinciale 
di Foggia (avv. Menghi) c. Ministero Finanze (avv. Stato 
Masi). 

Imposta di registro -Agevolazioni -Consorzi agrari -Agevolazioni 
previste dall'art; 38 del d. 1. 7 maggio 1948, n. 1235 -Natura -Ap'.' 
plicabilit� agli atti posti in essere per il trapasso di diritti e di 
obbligazioni nei confronti dei Consorzi agrari e della Federezione 
dei consorzi agrari in conseguenza della loro trasformazione da 
enti di diritto pubblico in societ� cooperative di diritto privato Inapplicabilit� 
ad atti connessi con le finalit� istituzionali dei 
Consorzi o della Federazione ma non in rapporto di derivazione 
necessaria, o almeno diretta, dalla detta trasformazione. 

(d. 1. 7 maggio 1948, n. 1235, art. 38). 
Imposte e tasse in genere -Imposta di registro -Agevolazioni -Interpretazione 
delle norme che concedono agevolazioni -Criteri. 

(c. c., disp. prel., artt. 11-14). 
Le agevolazioni previste dall'art. 38 del d.l. 7 maggio 1948, numero 
1235, per gli atti e contratti che importino trapasso di diritti e di 
obbligazioni nei confronti dei Consorzi agrari e della Federazione italiana 
dei consorzi agrari in conseguenza delle disposizioni del detto 
provvedimento legislativo, sono applicabili soltanto agli atti di trapasso 
posti in essere in dipendenza della disposta trasformazione dei 
consorzi e della loro federazione da enti di diritto pubblico in societ� 
cooperative di diritto privato. Le agevolazioni stesse non sono di natura 
soggettiva, in riferimento alle finalit� istituzionali dei soggetti, ma 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

.nno carattere obiettivo, in relazione ana causa degli atti per i quali 
no concesse, e non sono perci� applicabili ad atti che, pur connessi 
n Le finalit� di istituto dei consorzi o deHa federazione, non siano in 
pporto genetico di derivazione necessaria, o quanto meno diretta, da 
~ena trasformazione Legislativamente operata (1). 

Le norme che concedono� benefici tributari, in deroga ai normale 
gime di imposizione, sono di stretta interpretazione (2). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo viene denunciata la violazione 
ll'art. 38 del d. 1. 7 maggio 1948, n. 123.5, ratificato con la legge 
561 del 1956, nonch� insufficiente motivazione in relazione all'arti


lo 360, nn. 3 e 5, c.p.c. 
Deduce il ricorrente che l'art. 38 citato prevede la tassazione 
lotta per tutti gli atti di trapasso rivolti a realizzare i fini che, per 

legge, rientrano nella attivit� istituzionale dei Gonsorzi. 

Il motivo � infondato. 

L'art. 38 citato prevede il beneficio fiscal� della riduzione a tassa 
sa per tutti gli atti e contratti che importino � trapasso di diritti o 
1bligazioni nei confronti dei Consorzi Agrari o della Federazione 
1liana dei Consorzi Agrari, in conseguenza delle disposizioni del 
esente decreto �. La lettera della norma, in modo da non consentire 
tbbi sul significato, stabilisce come presupposto della agevolazione 
cale la sussistenza di un rapporto di conseguenzialit�, fra le dispodoni 
del decreto e l'atto di trapasso. Devesi, cio�, trattare di atto 
so necessario, o. quanto meno, opportuno, in conseguenza delle diosizioni 
del decreto n. 1235 del 1948. Poich� l'innovazione legislativa 
liente, introdotta dal detto decreto, fu la trasformazione dei Consorzi 
~rari da enti morali di diritto pubblico in societ� cooperative, soggette 
disciplina privatistica, appare chiaro che il beneficio � previsto per 
i atti di trapasso resi necessari, o, quanto meno, opportuni, dalla detta 
asformazione. La ratio della norma si presenta, cio�, come rivolta 
ridurre gli aggravi fiscali per la registrazione di atti di trapasso ori


(1) La soluzione data dalla Corte Suprema alla questione, per la pria 
volta venuta al suo esame, � sorretta da una esauriente ed ineccepibile 
otivazione, che dispensa da ogni ulteriore commento. 
In senso conforme, oltre la confermata App. Bari 14 aprile 1966, 
r.: App. Firenze, 14 dicembre 1966, Finanze c. Fed. it. cons. �agr., 
iur. tosc., 1967, 216; App. Bologna, 17 febbraio 1967, Cons. agr. prov. 

Ferrara c. Finanze, Foro it., 1968, I, 260. 

(2) Sulla interpretazione delle nor�me che concedono benefici triburi, 
cfr., tra altre; Cass. 7 gennaio 1967, n. 61, in questa Rassegna, 1967, 
863; Cass. 28 maggio 1966, n. 1393, id., 1966, I, 1079; Cass., Sez. Un., 
: giugno 1966, n. 1674 (richiamata in motivazione) in questa Rassegna, 
167, I, 431, e, in extenso, in Giust. civ., 1966, I, 1248. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ginati dalla riforma dei Consorzi, posta in essere dal decreto nel quale 
� compresa la disposizione. L'agevolazione, riguardando gli atti, in 
relazione alla loro causa, ha carattere obbiettivo, e non subbiettivo, onde 
non fa, invece, riferimento alle finalit� istituzionali del soggetto. 
Come ogni norma che deroga al regime fiscale ordinario della legge 
organica di registro, l'art. 38, citato, � di stretta interpretazione (sent. 

n. 1674 del 1966). Per il rilevato carattere obbiettivo della agevolazione, 
per la sua ratio, resa evidente dalle circostanze della concessione del 
beneficio, in concomitanza col nuovo ordinamento legislativo dei Consorzi, 
e, infine, per il carattere eccezionale della disposizione, non � 
possibile estenderne la portata oltre la ipotesi tassativa prevista, di atti 
di trapasso � in conseguenza � della trasformazione recata nell'ordinamento 
dei Consorzi dal decreto n. 1235 del 1948. 
N� � possibile estendere il beneficio ad atti di trapasso che, pur 
copnessi con le finalit� d'istituto dei Consorzi, non sono in rapporto 
genetico di derivazione necessaria, o, quanto meno, diretta, con il fatto 
nuovo della trasformazfone legislativa operata dal decreto predetto. 
L'estensione, infatti, in evidente contrasto con la lettera della norma, 
e con i limiti interpretativi connessi alla sua natura eccezionale, non 
sarebbe in alcun modo, giustificabile, non potendosi, logicamente, spiegare 
l'attribuzione di un privilegio, di cosi vasta portata, ad una categoria 
di persone giuridiche, alle quali la stessa legge viene a togliere 
ogni carattere pubblicistico, per il loro riconosciuto carattere privato. 
Conforta, nella interpretazione restrittiva, condivisa dalla Corte di 
merito e dalla Commissione Centrale, anche la considerazione della 
diversa formula, adoperata dal legislatore, per concedere alle cooperative 
edilizie il beneficio fiscale per tutti gli atti connessi coi fini 
istituzionali (art. 65 della legge di registro, richiamato dall'art. 147 del 

r.d. n. 1165 del 1938), benefico che, comunque, era giustificato dal 
carattere mutualistico di quegli enti. N� contrasta con la interpretazione 
adottata dalla Corte di merito, e fatta propria da questa Suprema 
Corte, il carattere di norma non transitoria dell'art. 38, emergente dalla 
sua collocazione nel testo, in quanto . i trapassi, originati dalla trasformazione 
legislativa disposta dal decreto, possono ovviamente verificarsi 
anche successivamente alla prima applicazione del decreto stesso. (
Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1967, n. 2943 -Pres. 
Pece -Est. Berarducci -P. M. Di Majo (conf.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Azzariti) c. Soc. Immobiliare Nidia (avv. Toniolo). 

Societ� -Societ� cooperativa -Scopo mutualistico -Riferibilit� alla 
sola societ� e non anche alle persone dei soci -Sufficienza -So



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

ciet� avente scopo di lucro socia di una societ� cooperativa edilizia Ammissibilit�. 


(c. c.� artt. 2511, 2532, 2535; d. l. 14 dicembre 1947, n. 1577 e succ. modif.). 
mposta di registro -Agevolazioni -Societ� cooperativa edilizia Assegnazione 
di una casa, da utilizzare a sede dei propri uffici, 
ad una societ� immobiliare socia di una cooperativa edilizia -Applicabilit� 
delle agevolazioni. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 65; d. l. 5 aprile 1945, n. 141, art. 12; 
d. 1. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26 modif. da 1. 2 aprile 1951, n. 302, art. 1). 
Il requisito dello scopo mutualistico, di cui all'art. 2511 del codice 
ivile, � richiesto in riferimento alla societ� cooperativa e non gi� con 
iguardo ai singoli soci, i quali possono, in proprio, anche svolgere 
ttivit� aventi finalit� di lucro. Pertanto, pu� essere socia di una 
ociet� cooperativa edilizia anche una societ� commerciale immobiiare 
(1). 

Le agevolazioni previste dall'art. 65 della legge del registro e dal'
art. 12 del d.l. 5 aprile 1945, n. 141, per l'assegnazione della � casa � 
l socio, da parte di societ� cooperative edilizie, sono applicabili anche 
ll'assegnazione ad una societ� immobiliare, che sia socia di una coo1erativa 
edilizia, di locali utilizzabili per la propria sede, rientrando 
rili locali, rispetto ad una persona giuridica, nel concetto di � casa ., 
l quale hanno riguardo le predette disposizioni, e realizzandosi con 
'assegnazione il fine mutualistico proprio della stessa societ� coopeativa 
(2). 

:~. 

(Omissis). -I tre motivi del ricorso, per la stretta relazione che 
unisce, vanno esaminati congiuntamente. 
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa 
pplicazione degli articoli 2511, 2�532 e 2535 c. c., e sostiene che, con


(1-2) Nel senso che le disposizioni di favore, di cui agli artt. 65 e ss. 
ella legge organica di registro e 11 e 12 del d. I. 5 aprile 1945, n. 141, e 
11cc. modif., siano da ritenere dettate per tutte le normali cooperative, e 
io� per quelle previste dalla legge comune, la quale non esclude (c. c., 
rtt. 2532, 2535) che anche una persona giuridica possa essere socia di 
na societ� cooperativa, cfr. Cass. 11 �marzo 1964, n. 522, in questa 
:assegna, 1964, I, 765, con nota di AzzARIT1 Giorgio). A tale nota si rinvia 
nche per le altre questioni, di cui alle massime, in relazione alle quali 
u� qui brevemente osservarsi: 

a) la Cassazione sembra aver accolto un concetto di mutualit� 
minentemente formale, anche ai fini dell'applicabilit� dei benefici triutari, 
essendosi limitata a considerare due astratti termini del problema 
possibilit� che una persona giuridica sia socia di una societ� cooperativa; 
iferibilit� del fine mutualistico soltanto alla cooperativa stessa). e cosi 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

trariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non pu� essere 
socia di una societ� cooperativa una normale societ� commerciale, quale 
�, nel caso di specie, la societ� a r. I. Immobiliare Nidia, che persegue 
uno scopo di lucro, perch�, se � vero che gli articoli 2532 e 2535 c. c. 
presuppongo la possibilit�, per le persone giuridiche, di acquistare la 
qualit� di socio in societ� cooperative, � per� anche vero che l'art. 2'511 
dello stesso codice stabilisce che in tanto una impresa pu� costituirsi 
in societ� cooperativa in quanto abbia uno scopo mutualistico. 

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata 
denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del r. d. 30 dicembre 
1923, n. 3269, e dell'art. 12 del d. I. 5 aprile 1945, n. 141. Il 
beneficio fiscale di cui al quarto comma dell'art. 65 della legge di 
registro, si afferma, non � applicabile alla specie, perch�, mentre per 
tale norma godono del privilegio della tassa fissa di registro gli atti 
di � assegnazione della casa al socio �, non si pu� mai parlare di �casa 
di una societ� � per intendere l'appartamento che sia in propriet� della 
societ�, tanto se questa vi ha posto il luogo ove ha i suoi uffici, quanto, 
ancor meno, se l'immobile costituisce l'oggetto dell'attivit� commerciale 
della societ�. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione 
e falsa applicazione dello stesso art. 5,5 del r. d. 30 dicembre rn,23, 

n. 3269, sostenendo che la Corte di merito non ha considerato che il 
beneficio fiscale in questione non � applicabile alla specie, perch� l'attivit� 
cooperativa edilizia deve intendersi come organizzazione di persone 
che hanno in comune il bisogno di procurarsi la casa, mentre l'assegnazione 
di un appartamento ad una societ� immobiliare, che ha per 
scopo l'amministrazione e la gestione di beni immobili, esula dal fine 
mutualistico, proprio della cooperativa, in vista del quale � stata dettata 
la legislazione tributaria di favore. 
escludendo, sia pure implicitamente, l'esigenza di una valutazione comparata 
e concreta di quegli elementi medesimi, specificamente riferita 
alla possibilit� o meno che atti di assegnazione di immobili a societ� 
aventi scopo di lucro siano idonei, e con riguardo alla stessa cooperativa 
che procede all'assegnazione, a realizzare quel fine. Il che sembra in contrasto 
con la precedente giurisprudenza della stessa Corte Suprema, che, 
invero, altre volte ha sottolineato la necessit� di un superamento del dato 
meramente formale, ammonendo esser � certo che per beneficiare delle 
agevolazioni tributarie, previste dagli artt. 65 e 66 della legge del registro, 
non basta che la cooperativa informi lo statuto a criteri di mutualit�, 
ma occorre che a tali criteri siano ispirate le operazioni che compie � 
(Cass. 12 ottobre 1960, n. 2678, Foro it., 1961, I, 1935), e pi� recentemente 
riaffermando che � il trattamento di favore � stato accordato dal legislatore 
solo all'attivit� effettivamente mutualistica, restandone perci� esclusa 
quella che ne abbia, invece, solo la parvenza, ma che, in realt� sia diretta 
verso scopi di lucro ., e che � non � perci� sufficiente che l'atto rientri 
in astratto nelle :finalit� della cooperativa, ma occorre che anche in 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Le censure sopra esposte sono prive di fondamento. 

Devesi, in primo luogo, disattendere la eccezione della Amminitrazione 
ricorrente, la quale ha dedotto, con il primo motivo del ricoro, 
il difetto dello scopo mutualistico nella Societ� Immobiliare Nidia 
~. quindi, rimpossibilit�, per tale societ�, di entrare a far parte, in 
lUalit� di socio, della Societ� Cooperativa Del Rosso. 

Il requisito dello scopo mutualistico dall'art. 21511 c. c. �, invero, 
ichiesto con riferimento alla societ� cooperativa, ossia con riferimento 
!l'ente risultante dall'associazione dei pi� soggetti che si organizzano 

scopo di reciproca assistenza e miglioramento, e non gi�, quindi, 
on riferimento ai singoli membri dell'organizzazione, i quali ben posono 
essere soci della !!Ooperativa, ancorch�, in proprio, svolgano atti'
it� aventi finalit� di lucro. 

Ci� chiarito, � da rilevare che le questioni prospettate dalla ricorente 
con il secondo ed il terzo motivo, trovano la loro soluzione nel 
1rincipio, sancito dal legislatore negli articoli 2532 e 2.535 c. c., secondo 
ui delle societ� cooperative possono, di regola, far parte, in qualit� di 
oci, anche le persone giuridiche. 

In coerenza con tale principio, invero, il termine � casa � usato 
.ella norma del quarto comma dell'art. 65 della legge di registro e 
.ella norma dell'art. 12 del d. I. 5 aprile 1945, n. 141, non pu� essere 
1terpretato che in senso lato, nel senso cio� che il legislatore abbia 
1teso ricomprendere, in tale termine, non solo la � casa di abitazione � 
ropriamente detta, utilizzabile, come tale, dalla persona fisica, ma 
ltresl i locali utilizzabili per la propria sede dalla persona giuridica, 
ocia della societ� cooperativa. 

oncreto sia collegato teleologicamente con gli scopi statutari dell'ente � 
Cass. 3 settembre 1966, n. 2313, Riv. leg. fisc., 1966, 2373); 

b) quanto al concetto di � casa ., poi, per gli atti relativi all'assenazione 
della quale � previsto il beneficio, ugualmente lascia perplessi 
estensione dalla sentenza annotata, che vi ha ritenuto compresi anche i 
1cali utilizzabili da una persona giuridica per sede dei propri uffici (e, cornnque, 
almeno di questa precisazione va preso atto), giacch�, a parte 

rilievo che quella estensione gi� appare discutibile sul piano lessicale, 
;a di fatto che un chiarimento, quanto meno ai fini tributari che qui inte~
ssano, sembre esser dato dallo stesso art. 12 del d. I. 5 aprile 1945, 
. 141, il quale, dopo aver genericamente parlaf� di � casa ., nel primo 
)mma, pi� specificamente si riferisce, nel terzo comma, nel completare 
t disciplina della materia, all'assegnazione � della casa o del quartiere 
i abitazione � ; il che -essendo peraltro evidente che la specificazione 
guarda sia la casa che il quartiere, la prima da considerare come unit� 
se stante, il secondo come unit� facente parte di un fabbricato compren~
nte pi� alloggi -consente �di rilevare la difficolt� ancora maggiore del:
tdattamento a persone giuridiche di un concetto propriamente riferibile 

>!tanto alle persone fisiche. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ed analoga considerazione vale per la questione specifica di cui 
al terzo motivo. Accertato, infatti, che la legge consente che delle societ� 
cooperative edilizie facciano parte, in qualit� di soci, anche le persone 
giuridiche, fra le quali, quindi, anche le societ� immobiliari a responsabilt� 
limitata, la conclusione che ne discende � che anche l'assegnazione 
di un appartamento ad una societ� di tal tipo, socia di una 
societ� cooperativa edilizia, rientra nel fine mutualistico di quest'ultima 
societ�. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 febbraio 1968,. n. 349 -Pres. Favara 
-Est. Milano -P. M. Pedace (conf.) -Istituto autonomo per le 
case popolari della provincia di Salerno (avv. Cuciniello) c. Ministero 
Finanze (avv. Stato Del Greco). 

Contabilit� generale dello Stato -Contratti della p. a. -Licitazione 
privata o asta pubblica -Verbale di aggiudicazione -Tiene luogo 
della stipulazione del contratto -Valore contrattuale dell'aggiudicazione 
anche nel caso che nella prevista successiva formale 
stipulazione l'appaltatore debba procedere alla presentazione del 
supplente -Sussiste -Estensione dei principi ai contratti degli 
Istituti autonomi per le case popolari -Ammissibilit�. 

(r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16; r. d. 30 aprile 1936, n. 1031; t. u. 28 
aprile 1938, n. 1165, artt. 22 ss.). 
Imposta di registro -Contratti della p. a. -Appalti -Aggiudicazione 
a seguito di asta pubblica o licitazione privata -Appalti stipulati 
dagli Istituti per le case popolari secondo le norme del capitolato 
generale della Gestione INA-Case -Registrazione dei relativi 
verbali di aggiudicazione -Termine -Decorrenza. 

(r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80, 
81; d. P. R. 4 luglio 1949, n. 436, art. SS). 
Imposta di registro -Agevolazioni -Decadenza -Agevolazioni consistenti 
nell'applicazione della tassa, fissa e non gi� in una parziale 
riduzione dell'imposta proporzionale -Norma sulla decadenza 
per tardiva registrazione -Applicabilit�. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110). 
Nei contratti stipulati, nella forma dell'asta pubblica o della licitazione 
privata, dalla pubblica amm~nistrazione (in questa comprendendosi 
anche l'amministrazione indiretta o ausiliaria degli enti autarchici, 
e perci� anche quella degli Istituti autonomi per le case popolari), 
l'aggiudicazione non � atto preparatorio, ma, oltre a rappresentare 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA !:!57 

atto conclusivo di tutto il procedimento di gara, con accertamento 
ostitutivo dell'offerta pi� vantaggiosa, assume anche, di regola, valore 
Jstanziale di dichiarazione di volont� dell'Amministrazione intesa alla 
ostituzione del vincolo giuridico. L'aggiudicazione stessa, pertanto, 
uando � definitiva equivale ad ogni effetto al contratto, ancorch� sia 
revista una successiva stipulazione, la quale rappresenta soltanto una 
:>rmalit� ulteriore che nulla aggiunge all'esistenza ed alla perfezione 
el vincolo contrattuale, senza che in contrario rilevi nemmeno il fatto 
fie all'atto di quella successiva stipulazione l'aggiudicatario debba 

I

ravvedere alla presentazione del supplente, essendo anzi da affermare 
fie tale presentazione costituisce �bbligazione propria del contratto 
i� concluso e non gi� condizione della futura sua conclusione (1). 

L'aggiudicazione a seguito di asta pubblica o di privata licitazione, 
er gli appalti stipulati dagli Istituti �per le case popolari secondo le 

I

orme del capitolato generale della Gestione INA-Casa, diviene vincointe 
per gli Istituti appaltanti con la ratifica da parte della Gestione, I 
fie si intende data quando siasi verificata la scadenza del termine di 
uindici giorni dalla data del verbale senza che la Gestione stessa 
bbia comunicato il suo diniego. Dall'indicata scadenza, pertanto, deI 
::>rre il termine per la registrazione del verbale, ai sensi dell'art. 81 l ella legge del registro (2). 

La decadenza dalle agevolazioni tributarie, comminata dall'articolo 
lO della legge di registro per il caso di omessa o tardiva registrazione 

I

egli atti, riguarda ogni tipo di sgravio fiscale, e, quindi, non soltanto 

! agevolazioni consistenti in una parziale riduzione delle ordinarie im


oste, ma anche quelle per le quali gli atti siano assoggettati ad un 

I 

�ibuto meno gravoso, quale � la tassa fissa, in luq_go di quello proporl 


l

:,onale (3). 

j 

i 

(Omissis). -Con il primo mezzo, l'Istituto ricorrente denuncia I 

I

iolazione dell'art. 1 del r. d. 25 maggio 1936, n. 1040, falsa applicazione 

ell'art. 16 del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonch� violazicine dei 

(1) Cfr. Cass. 30 gennaio 1964, n. 263, in questa Rassegna, 1964, I, 489, 
m nota di CARus1, Osservazioni in tema di formazione dei contratti dello 
tata, nonch� Cass., Sez. Un., 3 maggio 1966, n. 1119 e Cass. 23 genaio 
1967, n. 200, id., 1967, I, 243 e 574, ove ulteriori richiami in nota; 
:r., inoltre, Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 51. 
(2) La massima, nella premessa del valore di approvazione da ricooscere 
alla ratifica dell'aggiudicazione, costituisce puntuale applicazione 
el disposto dell'art. 81 della legge di registro. 
(3) Giurisprudenza consolidata: cfr., da ultimo, anche nel senso che 
1 norma sulla decadenza torna applicabile sia per le agevolazioni prelste 
da leggi speciali, sia per quelle disposte dalla stessa legge organica 
~I registro, Cass., Sez. Un., 29 maggio 1967, n. 1169, retro 237, ed ivi ulteori 
riferimenti in nota. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

princ1p1 generali di diritto in materia di conclusione ed approvazione 
dei contratti degli enti pubblici, in relazione all'art. 110 della legge 
di registro ed all'art. 360, nn. 3 e 5 c. p. c., e sostiene che la Corte 
d'appello, nel ritenere che l'aggiudicazione, ormai definitiva per l'intervento 
ratifica da parte della Gestione INA-Casa, era equivalente, 
per ogni effetto, al contratto, per il disposto dell'art. l6 del Regolamento 
sulla contabilit� generale dello Stato, non ha considerato che la suddetta 
norma era inapplicabile alla fattispecie in esame, non essendo 
gli Istituti autonomi per le case popolari una pubblica amministrazione. 
Aggiunge che, comunque, il verbale di gara avrebbe potuto considerarsi 
equivalente ad ogni effetto giuridico al contratto di appalto, 
ed impegnativo per l'Istituto, soltanto se alla sua formazione avessero 
partecipato, sottoscrivendolo, il Presidente dell'ente pubblico ed il 
supplente, e se avesse, inoltre, riportato l'approvazione del consiglio 
d'amministrazione dello stesso Istituto, il che, nella specie, non era 
avvenuto. Afferma, infine, che la Corte ha, in ogni caso, equivocato tra 
la ratifica della gara, che, per l'art. 8 del Capitolato generale, della 
Gestione INA-Casa compete a quest'ultima, e l'approvazione del contratto 
di appalto, che non pu� provenire da soggetto estraneo all'Ente, 
che il contratto stesso deve impegnare. 

La censura relativa al mancato intervento del supplente alla gara 
viene ripetuta nel secondo mezzo di annullamento, con il quale, denunciandosi 
la violazione delle medesime disposizioni di legge, si precisa 
che la Corte d'appello, nell'escludere il dedotto carattere preliminare, 
rispetto al contratto definitivo di appalto, del verbale di aggiudicazione, 
non ha considerato che, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato generale 
INA-Casa, l'appaltatore deve, all'atto della stipulazione del contratto, 
presentare un supplente atto a garantire la continuazione dei lavori in 
caso di sua morte o impedimento e che, pertanto, mancando il supplente 
e l'accertamento, da parte dell'Istituto appaltante, della sua 
idoneit� tecnica, non pu� ritenersi perfezionato il rapporto contrattuale. 


I due mezzi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono 
destituiti di fondamento. 

Innanzi tutto non � esatto che la Corte d'appello, nell'affermare 
che non gi� il contratto di appalto, ma il precedente verbale di aggiudicazione, 
costituiva l'atto da sottoporre a registrazione nel termine di 
decadenza dai benefici fiscali spettanti all'atto stesso, abbia richiamato, 
a sostegno dell'adottata statuizione, l'art. 16 del r. d. 18 novembre 1923, 

n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilit� generale 
dello Stato, che, nei contratti stipulati dall'amministrazione statale 
nella forma dell'asta pubblica e della licitazfone privata, fissa il momento 
perfezionativo del vincolo contrattuale a quello in cui interviene 
il verbale di aggiudicazione della gara. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 259 

I giudici di merito, invero, pur richiamando nelle premesse di 
atto la suddetta disposizione di legge, hanno tuttavia ritenuto nella 
pecie applicabile la disciplina del Capitolato generale di appalto dei 
avori di costruzione delle opere per conto della Gestione INA-Casa, 
he era stato espressamente richiamato nell'invito alla gara indetta 
all'Istituto ricorrente, e che all'art. 8 stabilisce che l'aggiudicazione, 
ubito impegnativa per l'impresa aggiudicataria, lo diviene per la staione 
appaltante quando intervenga la ratifica della Gestione INA-Casa, 
atifica phe si intende concessa qualora siano decorsi quindici giorni 
all'aggiudicazione senza che alcuna comunicazione sia pervenuta alimpresa 
da parte della Gestione. 

Va aggiunt� che, trattandosi nella fattispecie di opere eseguite 
all'Istituto ricorrente per �incarico� della Gestione INA-Casa, ai 
~nsi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, trovavano in ogni 
aso applicazione le norme del regolamento per l'esecuzione della citata 
~gge, approvato con d. p. 4 luglio 1949, n. 436, e, in particolare, quella 
ell'art. 33, anche essa espressamente richiamata nella lettera di invito 

nello stesso verbale di aggiudicazione, la quale estende agli appalti 
;ipulati per conto della Gestione INAwCasa le disposizioni del regola1ento 
sulla contabilit� generale dello Stato, e, quindi, anche quella 
ell'art. 16. 

Tale disposizione, del resto, non costituisce norma di carattere 

~cezionale, ma rappresenta mera conferma di un principio generale 

l tema di contratti stipulati; nelle forme dell'asta pubblica e della 

citazione privata, dalla pubblica amministrazione, e non vi � dubbio 

le gli Istituti autonomi per le case popolari facciano parte della 

lbblica amministrazione, intesa in senso lato nell'accezione che com


:>rta sia l'amministarzione statale e diretta, sia quella indiretta o ausi


aria degli enti autarchici, i cui fini sono propri dello Stato. 

Nella stipulazione, infatti, di tali contratti, con il sistema dell'aggiu


1cazione, a seguito di incanti pubblici o di private licitazioni, l'aggiu


lcazione non � un atto preparatorio, ma oltre a rappresentare l'atto 

mclusivo di tutto il procedimento di gara, con accertamento costi


Ltivo dell'offerta pi� vantaggiosa, assume anche -di regola -valore 

1stanziale di dichiarazione di volont� dell'Amministrazione intesa alla 

>stituzione del vincolo giuridico, per cui quando essa � definitiva equi


de, ad ogni effetto, al contratto, ancorch� sia prevista e sia seguita 

la successiva stipulazione formale di esso, rappresentando tale stipu


zione soltanto una formalit� ulteriore che, come tale, nulla aggiunge 

la esistenza ed alla p'erfezione del vincolo contrattuale. 

I suddetti principi sono stati recepiti dall'art. 8 del Capitolato 

!nerale della Gestione INA-Casa, ritenuto dalla Corte d'appello appli


.bile, alla fattispecie in esame, anche se tale disposizione, come dianzi 

~tto, considera definitiva l'aggiudicazione per la stazione appaltante 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

soltanto dopo la ratifica espressa o tacita della Gestione INA-Casa, per 
cui conto le opere vengono eseguite, ed alla quale spettano, ai sensi 
dell'art. 110 dello stesso Capitolato, ampi poteri di controllo e di vigilanza 
sugli enti incaricati dalla esecuzione delle opere stesse. 

E nella specie, i giudici di merito, rilevato che dalla documentazione 
relativa alla licitazione di cui trattasi, risultava che, in base alle 
offerte presentate, l'Istituto per le case popolari di Salerno aveva aggiudicato 
l'appalto all'impresa Del Gaudio, la quale, presente all'apertura 
delle buste contenenti le offerte, ne aveva. fatto accettazione, sottoscrivendo 
il relativo verbale, hanno ritenuto che l'incontro delle volont� 
tra l'Istituto appaltante e l'impresa appaltatrice si era perfezionato 
con efficacia vincolante tra entrambi i contraenti il 30 ottobre 
1958, alla scadenza, cio�, del termine di quindici giorni concesso alla 
Gestione INA-Casa per l'esercizio della facolt� di annullamento. 

Siffatta conclusione, fondata su presupposti di fatto incensurabilmente 
accertati, � quindi, pienamente aderente ai principi, e non importa 
violazione alcuna delle norme di cui ai motivi. 

Infondato � anzitutto l'assunto del ricorrente secondo cui �il verbale 
di aggiudicazione non potrebbe, nella fattispecie, essere equivalente al 
contratto, mancando della sottoscrizione del Presidente dell'Istituto e 
del supplente che, a norma dell'art. 12 del Capitolato generale INACasa, 
avrebbe dovuto sostituire l'impresa aggiudicataria in caso di assoluto 
impedimento. 

Per quanto concerne il mancato intervento e la mancata sottoscrizione 
del Presidente dell'Istituto, la questione � stata prospettata per 
la prima volta in questo grado del giudizio, e perci� � inammissibile, 
in quanto presuppone indagini di fatto escluse in questa sede. Pu�, 
peraltro, osservarsi che la volont� dell'Ente si era gi� manifestata con 
il provvedimento di indizione della gara, che costituiva la proposta 
contrattuale destinata a dar vita al rapporto giuridico, mentre l'accettazione 
da parte dell'Istituto dell'offerta del privato risulterebbe, pur 
sempre, a tutto concedere, dalla partecipazione alla gara del rappresentante 
del predetto Istituto e dall'avvenuta sottoscrizione da parte di 
quest'ultimo del verbale di aggiudicazione. 

Quanto, poi, al mancato intervento del supplente, � sufficiente 
rilevare che il supplente non � soggetto necessario del contratto di appalto, 
ma solo un garante dell'appaltatore, e che dallo stesso art. 12 
del Capitolato Generale INA-Casa risulta che la �presentazione � del 
supplente da parte dell'impresa aggiudicataria costituisce obbligazione 
propria del contratto gi� esistente e non una condizione della sua futura 
stipulazione, come cerca di sostenere il ricorrente. 

Si deduce, inoltre, dallo stesso ricorrente, che l'approvazione, alla 
quale l'aggiudicazione doveva restare sottoposta, era quella del consiglio 
d'amministrazione dell'Istituto appaltante, per cui il termine per 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA 'l'RIBUTARIA 

registrazione doveva decorrere dalla data di questa approvazione, 
non gi� da quella della ratifica della Gestione INA-Casa, come erro~
amente aveva ritenuto la sentenza impugnata. 

Anche questa censura �, per�, inammissibile, perch� nessuna queione 
il ricorrente Istituto aveva sollevato, in sede di merito, sulla presa 
necessit� e sussistenza, ai fini della perfezione del vincolo conattuale, 
dell'approvazione da parte del proprio consiglio di amminirazione, 
e perci� la proposizione in questa sede di legittimit� di quea 
censura � processualmente preclusa dalla novit� della questione che 
sa involge in relazione alle necessarie ricerche di merito che essa 
�opone, e che questa Suprema Corte non pu� svolgere in questa sede. 

I due mezzi vanno, pertanto, rigettati. E parimenti infondato � il 
rzo mezzo con il quale il ricorrente, denunciando violazione e falsa 
>plicazione dell'art. 110 della legge di registro in relazione all'art. 360 

3 cod. proc. civ., sostiene che la tardiva registrazione del verbale 
aggiudicazione non avrebbe potuto, comunque, dar luogo alla decamza 
dai benefici fiscali, dato che la disposizione dall'art. 110 della 
gge di registro riguarda le ipot~si di riduzione delle normali imposte 

registro, mentre i contratti di appalto per la costruzione di case per 
voratori sono esenti da imposte, dovendo registrarsi con .la sola tassa 
;sa. 

Ed invero, che la decadenza prevista dalla richiamata norma della 
gge di registro concerna ogni genere di sgravio dalle normali tasse 

registro e non solamente parziali riduzioni nell'ambito di ciascun tipo 
Ue stesse, risulta sia dalla consueta interpretazione dottrinale e giu;
prudenziale (cfr. 8 ottobre 195�7, n. 36�46), sia dal corretto cririo 
logico, per il quale la parola e riduzione �' riferita indistintaente 
al complesso delle � normali tasse di registro � nel contesto di 
L'unica proposizione, pu� significare tanto una parziale diminuzione 
Lantitativa del tipo di tassa normalmente prevista per un atto, quanto 
Lssoggettamento di questo a tassa di altro tipo meno gravosa, quale 
tassa fissa in luogo di quella proporzionale, come nel caso in esame. 

� (Omissis). 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 marzo 1968, n. 975 -Pres. Scarpe.
Ilo -Est. Lepne -P. M. Pedote (diff.) -Ministero Finanze (avv. 
Stato Castiglione Morelli) c. Consorzio cooperative di produzione 
e lavoro di Reggio Emilia (avv. De Liberis). 

Jbli~azioni e contratti -Cessione di .contratto -Nozione. 

(c. c., artt. 1406-1410). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposta di registro -Cessione di contratto di appalto -Obbligazione 
di imposta anche per il contratto ceduto -Sussiste -Registrazione 
dell'atto di cessione -Tassazione per enunciazione del contratto 
ceduto -Legittimit�. 

(c. c., art. 1406; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 55, 62; id., tariffa all. A, 
art. 52). 
Contabilit� generale dello Stato -Contratti della p. a. -Verbale di aggiudicazione 
a seguito di licitazione privata -Equivalenza al contratto 
-Approvazione -Approvazione implicita -Ammissibilit� Condizioni 
-Fattispecie in tema di contratto di appalto di lavori 
pubblici ceduto ad un terzo prima dell'approvazione. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 334, 337; r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, 
artt. 16, 19). 
Imposta di registro -Atti soggetti ad approvazione -Cessione di un 
contratto prima dell'approvazione -Termine di registrazione 
del contratto ceduto -Decorrenza in ogni caso dall'approvazione 
(anche implicita) e non dalla data, e per effetto, del contratto di 
cessione. 

(c. c., art. 1406 ss.; r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19; r. d. 30 dicembre 
1923, n. 3269, artt. 17, 81). 
Imposte e tasse in genere -Ingiunzione -Giudizio di opposizione Natura 
ed oggetto -Deduzione in giudizio di un diverso titolo a 
fondamento della pretesa tributaria -Legittimit�. 

(t. u. 14 aprile 1910, n. 639; r. d . .ao dicembre 1923, n. 3269, art. 145). 
La cessione di un contratto con prestazioni corrispettive comporta 
il trasferimento del contratto stesso, nel suo complesso unitario di diritti 
ed obblighi, dal cedente al cessionario, sicch� il contratto primario 
viene ad essere oggetto di quello di cessione, nel quale si inserisce come 
elemento necessario, senza perdere la sua struttura di negozio giuridico 
gi� completo (1). 

Nel caso di cessione di un contratto di appalto, l'imposta di registro 
� dovuta, oltre che per il negozio di cessione, anche per il contratto 
ceduto, la tassazione del quale pu� effettuarsi, secondo le regole 

(1) Cfr., conforme, Cass. 16 maggio 1955, n. 1429, nonch�, per riferimenti 
a contrario, Cass. 21 aprile 1966, n. 1006, secondo cui il contratto 
nullo non pu� essere oggetto di cessione; sul punto, in dottrina: ANDREOLI, 
La cessione del contratto;Padova, 1951, 41; CARRESI, La cessione del contratto, 
Milano, 1950, 61; CICALA, Il negozio di cessione del contratto, Napoli, 
1962, 30. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 263 

tlle enunciazioni, anche in sede di registrazione del contratto di cesone, 
che necessariamente deve fare riferimento al contratto primario 
7getto della cessione stessa (2). 

� ammissibile l'approvazione implicita di un contratto della p. a. 
> di un atto equivaLente, quale � il verbale di aggiudicazione a segui' 
di Licitazione privata), allorch�, per il rapporto di derivazione geneca 
o di presupposizione giuridica tra detto contratto ed altro dipenmte, 
che abbia conseguito l'approvazione, questa debba neciessaria,
ente presupporre l'approvazione anche del primo. (Nella specie, in 
ferimento ad un contratto di appalto di lavori pubblici, O:eduto daliggiudicatario 
ad un terzo prima dell'approvazione, questa, per lo 
esso contratto ceduto, si � ritenuta _implicita nell'approvazione del 
mtratto stipulato dal terzo con la p. a. a seguito della cessione) (3). 

Il fatto della cessione, prima dell'approvazione, di un contratto 
ie a questa � soggetto, non fa decorrere il termine per la registraone 
del contratto ceduto, per il quale va sempre fatto riferim1ento alipprovazione 
del contratto stesso (4). 

L'opposizione del contribuente ad ingiunzione intimatagli per cre


ti d'imposta instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, che 

i per oggetto l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione tribu


ria, e nel quale l'Amministrazione opposta ben pu� dedurre, a fon


imento della sua pretesa, anche un titolo diverso da quello indicato 

!ll'ingiunzione, nei .limiti in cui � consentita la modificazione in ge


!re della causa petendi (5). 

(Omissis). -Nel primo mezzo di ricorso l'Amministrazione demzia 
violazione dell'art. 16 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, degli 
'tt. 17 e 81 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e degli artt. 334, 336 e 
"7 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, e sostiene che, dichiarando 
m tassabile l'enunciazione dell'appalto aggiudicato alla soc. Munari 
n il verbale 12 luglio 1956, per non essere stata l'aggiudicazione se


(2) Lineare applicazione dei principi. Cfr., in dottrina, UcKMAR, La 
7ge del registro, Padova, 1958, II, 395. 
(3) Giurisprudenza consolidata. Sull'approvazione implicita, oltre Cass. 
maggio 1962, n. 1092, Giust. civ., 1962, I, 2159, citata in motivazione, 
:., tra altre, Cass. 4 febbraio 1958, n. 317, Giur. it., 1958, I, 1, 1030; Cass. 
gennaio 1966, n. 133, Giust. civ., 1966, I, 1122; Cass. 20 giugno 1967, 

1457. Per l'equivalenza al contratto del verbale di aggiudicazione a 
guito di licitazione privata o di asta pubblica, cfr., da ultimo, Cass. 
febbraio 1968, n. 349, retro,... ove ulteriori richiami in nota. 

(4) In riferimento alla registrazione di atti soggetti ad approvazione, 
" Cass., Sez. Un., 29 maggio 1967, n. 1169, retro, 256, con richiami in nota. 
(5) La conforme Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1967, n. 2339, citata in mo'
azione, � pubblicata in questa Rassegna, retro, 90, con nota di P. DI 
RSlA. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

guita dalla stipulazione del contratto formale definitivamente approvato, 
la Corte d'appello ha, da una parte, disapplicato il principio che 
il verbale di aggiudicazione definitiva in seguito ad incanti pubblici 

o a private licitazioni equivale per ogni effetto al contratto (art. 16 
r. d. n. 2440 del 1923), dall'altra ha omesso di considerare che, anche 
I

a ritenere l'aggiudicazione sottoposta alla condizione dell'approvazione, 
dovevano applicarsi le disposizioni degli artt. 17 ed 81 della legge di 
registro, che prevedono l'obbligo del pagamento dell'imposta qu�ndo 
l'atto abbia effetto prima che la condizione si avveri o sia divenuto 
altrime,nti eseguibile: casi questi ,che si realizzavano nella specie, tanto 

Iche l'appalto alla soc. Munari aveva potuto essere oggetto di cessione. 
Aggiunge la ricorrente che contraddittoriamente la Corte d'appello, 
riconosciuta avvenuta la cessione dell'appalto, ha dichiarato non efficace 
l'aggiudicazione alla soc. Munari, omettendo, in pi�, di considerare 
che, realizzandosi nella specie la cessione d'appalto prevista nell'art. 
334 della legge 20 marzo 1'8i65, n. 2248, alla aggiudicazione in 

I

favore della soc. Munari non era mancata un'espressa approvazione, che 
era contenuta implicitamente nell'approvazione al contratto di appalto 
24 ottobre 1956 con il Consorzio, che poteva ritenersi validamente concluso 
ed approvabile solo affermando conclusa ed approvabile l'ag


I

giudicazione del 12 luglio 1956. 
La censura � fondata. 

I

Deve premettersi che -nelle fasi di merito sia le parti che i giudici 
hanno argomentato sul presupposto pacifico che il contratto, in virt� 
del quale l'appalto aggiudicato alla soc. Munari � stato poi commesso 

I al Consorzio Cooperativo di Reggio Emilia, dovesse qualificarsi cessione 
di contratto. A siffatta costruzione giuridica la sentenza impugnata accenna 
esplicitamente in pi� punti e perfino nel controricorso il Con


~ 

sorzio resistente si richiama alla � cessione del contratto, di cui la Mu~ 


Vi

nari era titolare, al Consorzio �. 

" 

Solo nella memoria detto ente contesta la sussistenza del rapporto 
di cessione, osservando che la presenza di clausole novative, circa il 
prezzo dell'appalto commesso al Consorzio rispetto al prezzo stabilito 
con la soc. Munari, impedirebbe di qualificare il Consorzio medesimo 
come cessionario dell'appalto aggiudicato alla Munari; il controricorrente 
ne deduce che la p. A. ha preso occasione dalla proposta cessione, 
per abbandonare (?) il contratto stipulato con la Munari, mediante 
un comportamento concludente che concretava diniego di approvazione. 

Deve osservarsi, per�, che non � consentito in sede di legittimit� 
proporre questioni che determinino un nuovo sistema difensivo o proporre 
profili giuridici non prospettati nel giudizio di merito concluso 
con la sentenza impugnata, quando le questioni o i profili nuovi richiedono 
l'accertamento di nuovi elementi di fatto. E la tesi da ultimo prospettata 
dal Consorzio implica appunto valutazioni in ordine all'in



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

ento pratico delle parti ed alla possibilit� di ravvisare nel comporta11ento 
della p. A., diretto a non far conseguire l'approvazione al conratto 
di appalto con la soc. Munari, la volont� di liberarsi dal conratto 
stesso, ritenuto poco conveniente: con sostanziale mutamento 
egli elementi di fatto e totale spostamento del thema decidendum su 
m piano diverso da quello dalle parti stesse dedotto nelle precedenti 
asi di merito. 

Perci� la controversia dev'essere esaminata da.queste Sezioni Unite 
ui presupposti di fatto accertati dai giudici di merito e delle conse:
uenti qualificazioni giuridiche. 

Ci� premesso, deve osservarsi che, in conformit� di quanto riten:
ono autorevoli correnti dottrinali, la cessione del contratto, nella disci1lina 
positiva vigente, importa il trasferimento del contratto con pretazioni 
corrispettive, nel suo complesso unitario di diritti e di obblighi, 
lal cedente al cessionario; il contratto primario, cio�, viene ad essere 
1ggetto del contratto di cessione, si inserisce in questo come elemento 
tecessario, senza perdere la sua struttura di negozio giuridico gi� 
ompleto. Consegue che, agli effetti dell'imposta di registro, sono tasabili 
sia il negozio ceduto, che quello di cessione (art. 52, tar. alleg. A 
. reg.) e che tale tassazione ben pu� avvenire per effetto della preentazione 
alla registrazione del documento relativo alla cessione del 
ontratto, in quanto tale documento necessariamente deve fare riferio.
ento al contratto primario ceduto, del quale fa quindi enunciazione 
d sensi dell'art. 62 I. reg. 

Sull'implicita ammissione di tali profili giuridici, la Corte di meito 
ha ritenuto, per�, che non sia assoggettabile ad imposta l'aggiudiazione 
dell'appalto alla ditta Munari, perch� condizionata ad appro


�azione, non ottenuta e non pi� ottenibile per essere stato l'appalto 
o.edesimo trasferito al Consorzio Cooperativo di Reggio Emilia: dispote, 
infatti, l'art. 17 della legge di registro, che il pagamento della tassa, 
1er gli at~i o trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, � dovuto 
1uando la condizione si verifica, quando l'atto o il trasferimento ha 
�ffetto prima che la condizione si avveri. 
Ma, accertato in punto di fatto (in coerenza del resto con quanto 
lichiarato nell'atto di appalto tra il Provveditorato alle 00.PP. ed il 
~onsorzio, atto al quale sono allegati sia il verbale di aggiudicazione 
n favore della soc. Munari, sia la richiesta di quest'ultima di cedere 
'appalto al Consorzio Cooperative, sia la domanda del Consorzio di 
ostituirsi alla ditta Munari nel contratto d'appalto) che l'esecuzione 
lei lavori � stata affidata al Consorzio per effetto di cessione del conratto 
d'appalto intercorso con l'aggiudicazione alla licitazione privata 
ra il Provveditorato alle 00.PP. e la soc. Munari, ed essendo pacifico 
he il contratto tra il Provveditorato ed il Consorzio, nella riferita 
ua strutturazione, � stato approvato dall'autorit� tutoria, consegue che 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tale approvazione deve ritenersi riferita anche, e principalmente, al


Il'atto di aggiudicazione dell'appalto alla soc. Munari, atto equivalente {;" 
ad ogni effetto al contratto d'appalto (art. 16 r. d. 18 novembre 1923, 

n. 2440), ed oggetto, con tale contenuto, del contratto di cessione dell'appalto, 
do�umentato nell'atto presentato per la registrazione. 
Come questa Corte Suprema ha gi� avuto occasione di stabilire 
(Cass., 16 maggio 1962, n. 1092) deve ammettersi l'approvazione implicita 
di un atto amministrativo, quando, per il rapporto di necessaria 

'presupposizione e di derivazione genetica che interceda tra un atto ed 
un altr9, l'approvazione data ad uno di essi non possa sussistere se non 
presupponendo anche l'approvazione dell'altro. Diversamente dal provvedimento 
tacito, il provvedimento implicito comporta sempre un'esteriorizzazione 
in forma espressa della determinazione volitiva della 

p. A., che, per quanto diretta ad esprimere un certo contenuto diverso, 
tuttavia, per un collegamento logico univoco e necessario, comporta 
che la volont� espressa debba ritenersi diretta anche al contenuto dell'atto 
con funzione di presupposto o di fattore causale: in tale caso la 
volont� implicita non � che un aspetto della volont� primaria manifestata 
nell'atto esplicitamente emanato, sicch� da questo risulta anche 
tale volont� implicita, sia pure in modo non immediato e principale. 
Se qualche difficolt� � stata affacciata dalla dottrina, quanto ai provvedimenti 
impliciti di revoca o di annullamento, nel caso di emanazione 
di atti incompatibili con i precedenti, tali perplessit� non hanno ragione 
di sussistere riguardo a provvedimenti impliciti che siano della 
stessa natura di quelli esplciti e concorrano con questi ultimi alla realizzazione 
dell'attivit� della p. A., cui direttamente tende l'atto emanato. 
Naturalmente la legge pu� escludere la sufficienza del provvedimento 
implicito, ma questo non � il caso degli artt. 336 e 337 della 
1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, che, per la approvazione dei contratti 
della p. A., richiedono l'approvazione della superiore autorit�, 
senza per� stabilire limiti al cosiddetto contenuto formale della dichiarazione 
di approvazione. 
D'altra parte se, di regola, l'approvazione segue la stipulazione 
dell'atto formale di documentazione del contratto, non pu� escludersi 
che essa possa essere conseguita anche dal verbale di deliberamento 
all'asta o di a�ggiudicazione a seguito di licitazione privata, verbale 
che, sottoscritto dall'aggiudicatario, � equivalente al contratto, segna 
la costituzione dell'in idem placitum, e quindi consente, anche in mancanza 
di formale documentazione del contratto, l'esame completo e definitivo 
della legittimit� e dell'opportunit� di esso. 

Non sono, quindi valide le ragioni addotte dalla Corte d'appello 
nella sentenza impugnata per escludere che si sia verificata la condicio 
iuris cui era subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in 
favore della soc. Munari, verificazione che comportava il pagamento 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

U'imposta di registro anche su tale atto, a norma dell'art. 17 della 
gge di registro. Al contrario, correttamente la Corte di merito ha 
3atteso l'altra argomentazione dell'Amministrazione appellante, circa 

tassibilit� della aggiudicazione, a prescindere dall'approvazione,� per 
ere essa conseguito effetti, tanto che � stato possibile cedere l'appalto 
nferito con l'aggiudicazione stessa (art. 17, cit., seconda ipotesi del 
i�no comma). 

La cessione di un contratto non � effetto del co:p.tratto ceduto; n� 

cessione modifica la disciplina relativa all'efficacia del contratto 
duto, che non sia collegata alle persone dei soggetti ma dipenda da 
mportamenti discrezionali di un terzo. Pertanto, la cessione di un 
ntratto sottoposto ad approvazione non implica produzione di effetti 
~1 contratto primario, effetti che si potranno produrre solo dopo che 
contratto ceduto sia stato approvato. 

In parte fondato � anche il secondo mezzo di ricorso, col quale 
~mministrazione, denunziando falsa applicazione dell'art. 4 legge 20 
arzo 1865, n. 2248 ali. E, e dell'art. 112 c. p. c., e violazione dell'ar!
Olo 8 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nonch� dell'art. 334 legge 20 
arzo 1865, n. 2248 ali. F, sostiene che la Corte di merito ha errato 
~1 ritenere inammissibile il mutamento della ragione giuridica dell'im1sta 
indicata nell'ingiunzione, mutamento conseguente ad una pi� 
atta determinazione dei negozi rappresentati nell'atto sottoposto a 
gistrazione, ed ha errato particolarmente quando s'� richiamata ad un 
�obabile superamento dei limiti della giurisdizione del giudice ornario. 


Come queste Sezioni Unite hanno gi� avuto modo di stabilire (con 

sentenza 9 ottobre 1967, n. 2339), l'opposizione all'ingiunzione fiscale 
L considerata come atto introduttivo di un giudizio di cognizione retivo 
non alla pronunzia di illegittimit� formale o sostanziale della 
giunzione tributaria ma all'accertamento (negativo, secondo la doanda 
dell'opponente) se sussistano in concreto i presupposti stabiliti 
1lla legge perch� debba riconoscersi costituito l'obbligo del contriiente 
a corrispond,ere il tributo nella misura pretesa dall'ente impotore: 
ci� a tutela dei diritti soggettivi sia di tale ente, sia del conibuente, 
ravvisabili nel rapporto tributario. In tale giudizio di co1izione 
piena, pertanto, l'Amministrazione pu� anche addurre riconmzionalmente 
l'esistenza di un titolo diverso alla percezione del tri1to 
dedotto in causa, per l'importo richiesto, mutare cio� la causa 
!tendi dichiarata nell'ingiunzione ed in tal caso il giudice dell'oppoiione 
deve conoscere anche della nuova causa petendi, non comporndo 
tale esame revoca o annullamento dell'atto amministrativo, se � 

stessa amministrazione creditrice che, nell'esplicazione di una facolt� 
gittima, corregge o anche integra la ragione della specifica pretesa 
tta valere contro il contribuente opponente. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il controricorrente deduce che la nuov� causa petendi dedotta dal1'
Amministrazione non � fondata, presupponendo essa che nell'atto sottoposto 
a registrazione possano identificarsi tre negozi (aggiudicazione 
dell'appalto, cessione dell'appalto aggiudicato, contratto d'appalto tra 
il Provveditorato e il Consorzio), mentre dalla stessa costruzione giuridica 
sostenuta dalla Finanza dovrebbe ritenersi la sussistenza di 
due negozi, l'aggiudicazione alla soc. Munari e la cessione dell'appalto 
cos� aggiudicato dalla Munari al Consorzio: e poich� l'imposta per il 
secondo negozio � stata pagata, la pretesa della Finanza non pu� essere 
basata che sull'aggiudicazione dell'appalto. 

La contestazione (da risolversi con applicazione dell'art. 8 della 
legge di registro, che dispone doversi applicare le tasse secqndo l'intrinseca 
natura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti, se anche non 
vi corrisponda il titolo o la forma apparente) comporta accertamenti 
di merito, che la Corte d'appello non ha �compiuto, avendo ritenuto 
inammissibile la modificazione della ragione giuridica della pretesa tributaria 
e che, se necessario, in relazione all'ordine logico delle questioni, 
dovranno essere compiuti dal giudice di rinvio. 

In conclusione, con accoglimento per quanto di ragione del ricorso, 
la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa dev'essere rimessa 
ad altra Corte d'appello, che, nel riesaminarla, si atterr� ai seguenti 
principi di diritto: 

1) Deve ammettersi l'approvazione implicita di un contratto della 
p. A. (o di atto equivalente per ogni effetto giuridico al contratto, 
qual'� il verbale di aggiudicazione di appalto a seguito di licitazione 
privata), quando, per il rapporto di derivazione genetica e di presupposizione 
giuridica tra detto contratto ed altro dipendente, che abbia 
conseguito l'approvazione, tale approvazione non possa sussistere se 
non presupponendo anche l'approvazione del primo contratto. 

Di conseguenza, nel caso di appalto di opera pubblica concluso con 
verbale di aggiudicazione a seguito di licitazione privata e di successiva 
cessione del contratto ad altro appaltatore, consentita dall'Amministrazione 
appaltante, che stipuli poi col cessionario il formale atto 
di appalto, allegando ad esso il verbale di aggiudicazione e le dichiarazioni 
di cessione, l'approvazione della autorit� tutoria al contratto 
formale di appalto in favore del cessionario comporta approvazione 
implicita dell'aggiudic~zione dell'appalto al contraente cedente, anche 
agli effetti dell'applicazione dell'art. 17 della legge di registro. 

2) Proposta, dal contribuente, opposizione alla ingiunzione fiscale, 
tra le parti s'instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, 
avente per oggetto l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione 
tributaria, giudizio nel quale l'Amministrazione opposta ben pu� dedurre, 
a fondamento della sua pretesa, un titolo diverso da quello indicato 
nell'ingiunzione, nei limiti in cui � consentita la modificazione 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

n genere della causa petendi. In tal caso, il giudice ordinario deve 
onoscere anche del nuovo .titolo dedotto, non implicando tale esame 
1� la revoca, n� l'annullamento dell'ingiunzione. -(Omissis). 

!ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 aprile 1968, n. 1271 -Pres. Favara 
-Est. Elia -P. M. Tuttolomondo (conf.) -Comune di Bologna 
(avv. Guidoboni) c. Ministero Finanze (avv. Stato Castiglione 
Morelli). 

mposta di registro -Agevolazioni -Enti comunali di consumo -Parificazione 
agli effetti fiscali alle Amministrazioni dello Stato Natura 
del beneficio -Applicabilit� ai soli atti posti in essere nell'interesse 
degli enti e stipulati dai medesimi. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 94; id., tab. all. C, art. 1; d. l. 13 settembre 
1946, n. 90, art. 8). 
La parificazione degli Enti comunali di consumo, ai fini fiscali, alle 
lmministrazioni dello Stato, si risolve in un beneficio di natura sogettiva, 
il quale comporta, per il combinato disposto degli artt. 94 della 
igge di registro ed 1 della tab. all. C, l'esenzione dall'imposta soltanto 
er gli atti posti in essere nell'interesse dei detti enti e che dagli stessi 
iano stipulati (1). 

(Omissis). -Con unico mezzo, il ricorrente Comune ai Bologna 
enuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d. I. 13 settem


(1) Il regime tributario di cui agli artt. 94 della legge di registro ed 
della allegata tab. C � ovviamente applicabile, come la Corte di Cassa.
one ha sottolineato, soltanto per gli atti nei quali lo Stato, o gli enti 
i esso assimilati per il trattamento fiscale, siano parti contraenti, essendo 
araltro evidente, con riguardo all'espressione � nell'interesse �, che si 
nviene nel citato art. 1 della tabella, che questa norma ha un ambito 
i operativit� identico a quello precisato dalla legge. Del resto, lo stesso 
:t. 94 -nel disporre specificamente per alcuni tipi di negozi, indicando 
ar ciascuno se l'imposta sia a carico del privato contraente o dello Stato, 

nel precisare che, per i casi non espressamente previsti � la tassa � a 
irico comune dell'erario nazionale e dei privati che contrattano con lo 
tato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salva l'esenzione 
ar la parte di tassa dovuta dallo Stato, a' termini del disposto dell'art. 1 
alla tabella allegata C � -chiaramente pone in luce che con il riferi1ento 
all'interesse si � inteso, ma sempre per � gli atti stipulati tra lo 
tato ed i privati�, dei quali la disposizione si occupa (primo comma, pri.
o alinea, dell'art. 94), fissare il criterio per la ripartizione dell'onere 
ibutario. � anche da rilevare, perci�, che l'art. 1 della tab. C, nell'inditre, 
come atti per i quali la registrazione va eseguita gratuitamente, quelli 


270 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bre 1946, n. 90, 1 tariffa all. e alla legge di registro 30 dicembre 1923, 

n. 3269, 94 stessa legge di registro, in relazione all'art. 360, n. 3 c. p. c., 
deducendo che l'esenzione doveva essere concessa, in quanto l'atto di 
I I 
fidejussione, posto in essere dal Comune, era nell'interesse dell'Ente 
comunale di consumo, parificato allo Stato, ai fini della esenzione. 
Deduce il ricorrente che, per aversi esenzione, era sufficiente che l'Ente 
di consumo fosse parte interessata all'atto, mentre, nella specie, a 
quanto si assume dal ricorrente, il Comune era mandatario dell'Ente 
predetto. Deduce, infine, che, poich� per l'art. 93 n. 1 della legge di 
registro (n. 3269 del 1923) sono obbligati all'imposta non solo i contraenti, 
ma coloro nel cui interesse fu richiesta la formalit� della registrazione, 
nella specie era obbligato anche l'Ente di Consumo, parificato 
per legge allo :Stato, e che, quindi, poteva invocare l'esenzione, 
bench� non intervenuto nell'atto. 

La censura � infondata. � esatto che, per l'art. 8 del d. 1. n. 90 
del 1946, gli Enti comunali di consumo sono parificati agli effetti fiscali 
agli organi statali, e che l'art. 94 della legge di registro n. 3269 
del 1923 stabilisce, per gli atti � stipulati fra lo Stato ed i privati ., 
l'esenzione fiscale, di cui all'art. 1 della tabella allegato C. � esatto, 
altresi, che la detta tabella si riferisce agli atti stipulati � nell'interesse 
dello Stato e delle Amministrazioni che, per legge, sono parificate, 
nei rapporti tributari, a quelle dello Stato �. � anche esatto, infine, 
che per l'art. 93 n. 1 sono obbligati alla imposta non solo i contraenti, 

stipulati �nell'interesse � dello Stato e degli enti ad esso assimilati ai 
fini tributari, non pu� riferirsi, con quella espressione, che al criterio 
sostanziale per la individuazione, tra gli atti stipulati tra Stato (od enti 
parificati) e privati, di quelli per i quali � appunto prevista la registrazione 
gratuita, la quale, del resto, come � ribadito nella nota legislativa 
allo stesso art. 1, � � consentita soltanto per quella parte di tassa che ai 
termini dell'art. 94 de,lla legge dovrebbe sopportarsi dall'erario o dalle 
amministrazioni assimilate a quelle dello Stato �. 

Onde � anche evidente che non sarebbe sufficiente, al fine, nemmeno 

che la registrazione, di atti stipulati tra altri soggetti, sia richiesta nel


l'interesse dello Stato o di enti ad esso parificati, essendo peraltro chiaro 

che la norma dell'art. 93 n. 1 della legge organica, che dichiara obbligati 

solidalmente per il pagamento dell'imposta anche � le parti nel cui inte


resse fu richiesta la formalit� della registrazione ., ha un diverso oggetto 

(e la Cassazione non ha mancato di sottolinearlo), e, comunque, non � 

volta a disciplinare sotto il profilo oggettivo il regime tributario degli 

atti, ma sol'tanto, e per quanto specificamente attiene alle parti non 

intervenute negli atti medesimi, a sancirne la solidariet� con le parti 

contraenti, e cio�, in definitiva, ad individuare altri soggetti dell'unica 

obbligazione: soggetti i quali saranno perci� obbligati, indipendentemente 

da loro condizioni soggettive, nella stessa misura in cui lo sono le parti 

intervenute all'atto, salva l'applicabilit�, ove del caso, ricorrendone ogni 

altra condizione, delle norme sulla registrazione a debito. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 271 

a le parti nel cui interesse fu chiesta la registrazione. Ma, proprio per 
combinato disposto di tali disposizioni, l'esenzione non compete, nella 
eci�, in quanto l'Ente comunale di consumo non intervenne all'atto, 
>n richiese la formalit� di registrazione, n� essa fu. richiesta, all'uf~
io, nell'interesse dell'Ente medesimo. 

L'art. 94 della legge di registro espressamente esige, come presup1sto 
dell'esenzione, che l'organo statale, o parificato, intervenga al1tto, 
ci� che � chiaramente detto con le parole del testo � stipulati 
a lo Stato ed i privati �. � alla luce di tale premessa indiscutibile, per� 
esplicitamente formulata, che deve intendersi la frase � nell'inresse 
dello Stato � dell'art. 1 della tabella allegato C della legge, 
!hiamata proprio dallo stesso art. 94. L'accezione della tabella, � nelnteresse 
�'� riguarda, infatti, la formalit� della registrazione e l'esenme, 
con riferimento implicito all'art. 94, che espressamente la �ri.
iama, e dal quale art. 94 si evince che l'esenzione � data per gli atti 
;tipulati � dallo Stato. Consegue che lo Stato e gli Enti equiparati 
1ssono usufruire della esenzione solo se abbiano stipulato l'atto, come 
.rti contrae:rl:ti in esso intervenute. Non si intende il sistema dell'esenme 
se non con riferimento a tutto il complesso delle disposizioni che 

disciplinano, n� � possibile ritenere come non scritta la formula del-
Lrt. 94, mentre � principio di ermeneutica che ogni norma di esenme, 
per la sua natura di deroga al sistema, debba interpretarsi in 
nso restrittivo. Dal contesto delle citate disposizioni risulta evidente 
carattere soggettivo della esenzione, per cui � necessaria la presenza 
I soggetto nell'atto, come presupposto di natura formale dell'applizione 
del beneficio. La norma dell'art. 93, n. 1 -non applicabile 
Ila specie, in quanto l'Ente comunale non richiese la registrazione, 

essa venne da altro soggetto chiesta con espresso riferimento alnteresse 
di detto Ente -non contraddice al sistema della soggettit� 
dell'esenzione, ma si limita, solo, a stabilire una ipotesi di obbligo 
lidale di pagamento dell'imposta, onde, fra le due norme, la diver� 
assoluta dell'oggetto esclude ogni possibile correlazione. 

Deve, pertanto, concludersi che l'esenzione dall'imposta di regi
�o, di cui all'art. 94 della legge di registro, in relazione all'art. 1 della 
1bella all. C, ha carattere soggettivo e si applica agli atti conclusi nel1teresse 
degli Enti comunali di consumo, parificati agli organi sta.
i per l'art. 8 d_el d. I. 13 settembre 1946, n. 90, solo se l'Ente comale 
di consumo intervenne nell'atto. -(Omissis). 


SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 


TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 31 gennaio 1968, 

n. 2 -Pres. Stella Richter -Est. Granito -Amministrazioni Provinciali 
di Cuneo, Alessandria e Asti (avv. Astuti) c. Ministeri dei 
Lavori Pubblici e delle Finanze (avv. Stato Albisinni) nonch� 
A.C.N.A. Azienda Colori Nazionali Affini (avv. Tumedei). 
Acque Pubbliche -Competenza e giurisdizione -Tribunale Superiore 
AA.PP. -Giurisdizione speciale di legittimit� -Titolari di interessi 
semplici, di natura collettiva, non soggettivati e di interessi pubbliblici 
connessi alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche Legittimazione 
attiva -Non sussiste. 

(Cost., art. 113; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 18-143 e 146; t. u. 11 

dicembre 1933, n. 1775, art. 8; regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 14 

e 16.) 

Caccia e pesca. -Amministrazioni Provinciali -Attribuzioni in materia 
di pesca -Rappresentanza legale di diritti e interessi legittimi di 
taluni determinati soggetti (proprietari e coltivatori dei fondi rivieraschi 
-pescatori) -Possibilit� di sostituzione processuale Non 
sussiste. 

(d. P. R. 10 giugno 1955, n. 987, artt. 42, 43, 44 e 52). 
Caccia e pesca -Enti Autarchici -Poteri di vigilanza, assistenza e profilassi 
in materia di igiene e salute pubblica -Amministrazioni Provinciali 
-Poteri di disciplina e tutela della pesca e dell'ittiofauna 
nelle acque interne -Speciale interesse pubblico connesso alle materie 
di competenza -Legittimazione alla impugnativa di atti e 
provvedimenti dell'Amministrazione Statale che ledano tale interesse 
-Non sussiste. 

(t. u. delle Leggi Sanitarie approvato con r. d. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 5, 
82 e segg., 217; d. P. R. 10 giugno 1955, n. 987). 
La giurisdizione amministrativa, al pari di quella ordinaria, non 
� una giurisdizione di diritto obiettivo, avendo come fine la tutela di 
interessi sostanziali soggettivi, propri di determinate persone, fisiche 

o giuridiche, i quali, pur essendo collegati o coincidenti con un inte' 


I I 
I 


' 

, 

-: 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 273 

�sse pubblico generale, non si confondono con esso, ma conservano 
tegra la loro individualit�. Ci� vale anche, ovviamente, per la giuri:
izione speciale di legittimit� attribuita al Tribunale Superiore delle 
eque Pubbliche per la tutela degLi � interessi di individui e di enti 
uridici � lesi da un atto o provvedimento, adottato dalla p. a. in 
ateria di acque pubbliche o di diritti esclusivi di pesca. Gli interessi 
mplici, di natura collettiva, non soggettivati, non si distinguono dagli 
interessi pubblici connessi � alla derivazione e utilizzazione di acque 
tbbliche, che l'Amministrazione dei Lavori Pubblici � tenuta a salvatardare, 
anche di ufficio, espletando nel corso dell'istruttoria apposite 
.dagini e imponendo al concessionario specifici obblighi. La sussienza 
di tali interessi non legittima la proposizione del ricorso giuri


~izionale (1). 

Le Amministrazioni Provinciali, neU'esercizio dei poteri ad esse 
:tribuiti, in materia di pesca nelle acque interne, dagli artt. 42, 43, 
! e 52 del d. P. R. 10 giugno 1955, n. 987, non assumono la rappresennza 
legale di taluni determinati soggetti (proprietari e coltivatori dei 
indi rivieraschi; pescatori) e non possono, quindi, sostituirsi ad essi 
~r far valere in giudizio le loro ragioni, relativamente a diritti ed 
.teressi legittimi spettanti nella materia indicata (2). 

Gli Enti autarchici investiti dei poteri di vigilanza, assistenza e 
�ofilassi in materia di igiene e salute pubblica, nonch� dei poteri 

(1-2) Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha, nella annota 
�Sentenza in primo luogo riaffermato principi, sui quali non vi � e non 
teniamo possa esservi oramai pi� discussione e cio� che, per la giuri.
izione amministrativa, e quindi anche per la giurisdizione speciale di 
gittimit� attribuita al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l'intesse 
a ricorrere sussiste in quanto sussistano interessi sostanziali soggetvi, 
propri di determinate pel'.sone, fisiche o giuridiche. e �Che, pur esndo 
collegati o concidenti con un interesse pubblico generale, non si 
infondano con esso, ma conservino integra la loro individualit�. 

Il r.l'ribunale Superiore ha, altresi, affermato 1che le Amministraoni 
Provinciali non hanno la rappresentanza legale di taluni determinati 
.ggetti (proprietari e coltivatori dei fondi rivieraschi; pescatori) e non 
>ssono, quindi, sostituirsi ad essi per far valere in giudizio le loro raoni; 
ha richiamato, al riguardo, due precedenti decisioni (Trib. Sup. 
A.PP. n. 2 del 17 gennaio 1955 e n. 16 del 21 gennaio 1956, nelle quali 

afferma che il Comune non � legittimato a ricorrere contro un prov~
dimento di concessione di derivazione di acque pubbliche a tutela degli 
.teressi economici, igienici e sanitari dei propri amministrati). 

Non vi �, certo, dubbio che n� le Amministrazioni Provinciali n� 
ielle Comunali abbiano, in via generale, la rappresentanza legale dei 
:opri amministrati e non pare, peraltro, possa sorgere dubbio che le 
mministrazioni Provinciali non assumano tale rappresentanza nemmeno 
~ll'esercizio dei poteri ad esse conferiti, in materia di pesca interna, 
igli artt. 42, 43, 44 e 52 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di disciplina e tutela della pesca e deli'ittiofauna nelle acque interne, 
non sono legittimati ad impugnare gli atti o provvedimenti dell'Amministrazione 
Statale, che possano comunque ledere lo speciale interesse 
pubblico di cui, nelle materie devolute alla loro competenza, i detti 
Enti sono portatori. Le Amministrazioni Provinciali non hanno, nelle 
materie suindicate, una competenza generale o esclusiva, ma solo 
attribuzioni specifiche e compiti limitati, che assolvono quali organi 
indiretti dello Stato, per il raggiungimento di fini e la tutela di interessi 
che non hanno carattere meramente locale, ma rilevanza nazionale. 
�, quindi, senz'altro da escludere che esse siano titolari, in materia, di 
un interesse particolare ed autonomo, distinto da quello perseguito 
dall'Amministrazione Statale, tale, cio�, da potersi dedurre innanzi 
alle giurisdizioni amministrative (3). 

(Omissis). -Con due decreti, nn. 4145 e 4146, del 20 luglio i960 
il Ministro' per i Lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le 
Finanze, rinnovava -per un periodo di anni 70, decorrenti dal 10 gennaio 
1948 -due concessioni (assistite nel 1922 e nel 1937) aventi 
per oggetto la derivazione dal fiume Bormida di Millesimo di una 
quantit� d'acqua, non superiore i complesso a moduli 12, per uso 
industriale dello stabilimento, sito nel Comune di Cengia (Savona), 
della � Azienda Colori Nazionali 'ed Affini � (A.C.N.A.). 

Avverso tali decreti ricorrono in questa sede le Amministrazioni 
provinciali di Cuneo, di Alessandria e di Asti per i seguenti motivi. 
-(Omissis). 

(3) Il Tribunale Superiore ha, infine, affermato che gli Enti Autarchici, 
nell'esercizio dei poteri di vigilanza, assistenza e profilassi in materia 
di igiene e salute pubblica, e le Amministrazioni Provinciali, nello 
esercizio dei poteri di disciplina e tutela della pesca e dell'ittiofauna nelle 
acque interne, non sono legittimati, in relazione allo speciale interesse 
pubblico di cui, nelle dette materie, sono portatori, alla impugnativa di 
atti e provvedimenti dell'Amministrazione Statale, che ledano tale interesse. 
Il Tribunale Superiore ha motivato tale sua affermazione, osservando 
che, nelle materie suindicate, le Amministrazioni Provinciali non hanno 
una competenza generale ed esclusiva, ma solo attribuzioni specifiche e 
compiti limitati, -che assolvono quali enti ausiliari o quali organi indiretti 
dello Stato, per il raggiungimento di fini e la tutela di interessi che non 
hanno carattere metamente locale, ma rilevanza nazionale; che, di conseguenza, 
� senz'altro da escludere che esse siano titolari, in dette materie, di 
un interesse particolare ed autonomo, distinto da quello perseguito dall'Amministrazione 
statale, tale, cio�, da potersi dedurre innanzi alle giurisdizioni 
amministrative. 
Ma tale motivazione lascia, per verit�, perplessi. Per quanto, infatti, 
riguarda gli artt. 5, 82 e 217 del T. U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1256, 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 275 

(Omissis). -L'Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito che il 
.corso � inammissibile, quanto meno per la parte relativa ai danni 
rrecati (in ipotesi) dai provvedimenti impugnati all'agricoltura e alla 
mit� pubblica, in quanto i poteri spettanti in materia alle Ammini:
razioni statali non sono stati trasferiti alla Provincia. Nel merito 
a contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto. 

La resistente Soc. A.C.N.A. ha eccepito l'inammissibilit� del ricor> 
per mancanza di legittimazione attiva nelle Amministrazioni ricormti, 
in subordine ne ha chiesto il rigetto nel merito. 

Le Amministrazioni ricorrenti hanno replicato con una memoria, 
m la quale hanno anche chiesto, in subordine, che sia ordinata l'acquizione 
di ogni mezzo di informazione o istruzione utile per la decisione. 

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle Amministrazioni 
rnvinciali ricorrenti � fondata. 

Com'� noto, fa giurisdizione amministrativa, al pari di quella 
:dinaria, non � una � giurisdizione di diritto oggettivo �. Essa ha 
>me fine la tutela di interessi sostanziali soggettivi, propri di deteriinate 
persone, fisiche e giuridiche, e che, pur essendo collegati e 
>incidenti con un interesse pubblico generale, non si cortfondono con 
;so, ma conservano integra la loro individualit� (v. art. 113 Cost. e 
:t. 26 t. u. 26 giugno 1924, n. 1064). Ci� vale ovviamente anche per 

giurisdizione speciale di legittimit� attribuita al Tribunale Superiore 

~Ile Acque Pubbliche per la tutela degli � interessi di individui o 

: enti giuridici � lesi da un atto o provvedimento adottato dalla P. A. 

materia di acque pubbliche o di diritti esclusivi di pesca (v. 

:tt. 18, 146 e 142 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775). 

Nella specie, le Amministrazioni provinciali di Cuneo, Asti e Ales


mdria impugnano in questa sede il rinnovo di due concessioni di 

li disposizioni attribuiscono alle Provincie ed ai Cbmuni funzioni istitu


)nali loro proprie, che sono da considerarsi del tutto distinte da quelle 

,e, nella stessa matera sanitaria, sono atribuite agli Organi, centrali o 

~riferici, della Amministrazione dello Stato. Non pare, quindi, che, nella 

~tta materia, si possa parlare di un trasferimento dallo Stato alle Provin


~ ed ai Comuni di funzioni originariamente statali, bensi della attri


1zione, a titolo originario, allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni di fun


)ni distinte, sia pure attinenti alla stessa materia. 

Per quanto, poi, riguarda gli artt. 42, 43, 44 e 52 del d. P. R. 10 giugno 

55, n. 987, sembra doversi ritenere che i poteri attribuiti, con dette dispo


doni di Legge, alle Amministrazioni Provinciali in materia di pesca in


ma, siano stati trasferiti dallo Stato alla Provincia nel quadro di un 

�centramento autarchico, istituzionale e non nel quadro di un decentra


ento gerarchico o burocratico; che si tratti, cio�, del trasferimento di fun


)ni dallo Stato che se ne spoglia, alle Provincie, le quali ne diventano isti


zionalmente titolari, e non dell'affidamento alle Provincie di funzioni 

:itali, nella esplicazione delle quali le Provincie stesse agiscano come 


276 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

acque pubbliche assentite a favore dell'A.C.N.A. per uso industriale, 
assumendo che tale utilizzazione, inquinando le acque del fiume Bormida, 
arrecherebbe gravi danni sia alla salubrit� dei luoghi e alle 
colture dei fondi rivieraschi, sia all'ittiofauna e alla pesca fluviale. Le 
tre Amministrazioni ricorrenti non denunciano, per�, la lesione di un 
loro interesse legittimo, personale, diretto ed attuale. Esse non vantano 
alcun diritto reale sulle acque inquinate, che appartengono esclusivamente 
al demanio dello Stato; non si dichiarano proprietarie di fondi, 
n� titolari di utenze idriche o di diritti di pesca nella zona; non 
lamentano (n� risulta) che con i provvedimenti impugnati l'Amministrazione 
statale abbia usurpato funzioni devolute alla loro competenza, 
invadendo cos� la sfera della loro autonomia. 

Gli interessi di cui nel ricorso si denuncia la lesione sono, in 
parte, interessi semplici, di natura collettiva, non soggettivi, che non 
si distinguono dagli � interessi pubblici connessi � alla derivazione e 
utilizzazione di acque pubbliche e che. I'Amministrazione dei lavori 
pubblici � tenuta a salvaguardare, anche di ufficio, espletando nel 
corso dell'istruttoria apposite indagini e imponendo al concessionario 
specifici obblighi (v. art. 7 t. u. n. 1775 del 1933 e artt. 14 e 16 r. d. 
14 agosto 1920, n. 1285, secondo cui l'Ufficio del Genio civile, nel 
riferire sui risultati dell'istruttoria, deve tra l'altro fornire informazioni 
� sulle cautele per impedire inquinamenti delle acque � e � sulle 
garanzie da richiedersi nell'interesse dell'industria, dell'agricoltura, della 
.piscicoltura, nonch� della sicurezza e dell'igiene pubblica � e da 
inserire nel disciplinare della concessione); in parte, sono diritti o interessi 
legittimi di taluni determinati soggetti (proprietari e coltivatori 
dei fondi rivieraschi; pescatori) dei quali le tre Province non hanno la 
rappresentanza legale e ai quali non possono sostituirsi per far valere 
in giudizio le loro ragioni (v. Trib. Sup. A. P. 17 gennaio 1955, n. 23; 
21 luglio 1956, n. 16; cfr. Sez. Un., Cass. 16 ottobre 1954, n. 3753). 

organi decentrati della Amministrazione Statale. Ci� a noi pare risulti ben 
chiaramente dal testo della Relazione sul disegno di legge per il conferimento 
al Governb della delega legislativa per l'attribuzione di funzioni 
statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri 
Enti locali, e per l'attuazione del decentramento amministrativo, delega 
poi conferita con la legge 11 marzo 1953, n. 150 (cfr. Atti Parlamentari, 
Camera dei Deputati, n. 2707. Seduta del 13 maggio 1952 e successive). 

Se cosi �, deve -a nostro avviso -ritenersi che, anche per le funzioni 
attribuite in materia di pesca interna alle Amministrazioni Provinciali, 
si tratta di funzioni che rientrano, oramai, nei compiti istituzionali 
propri delle Provincie, per cui non parrebbe esatto sostenere che le Provincie 
non siano titolari, nella materia, di un interesse particolare ed autonomo 
distinto da quello perseguito dall'Amministrazione Statale. 

GIOVANNI AUBISINNI 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 277 

Assumono 1e ricorrenti che, quali enti autarchici investiti dei 
>teri di vigilanza, assistenza e profilassi in materia di igiene e salute 
ibblica (artt. 5, 82 segg. e 217 t. u. leggi sanitarie 27 luglio 1934, 

1255), nonch� dei poteri di disciplina e tutela della pesca e dell'ittiouna 
nelle acque interne (art. 43, 44 e 52 d. P. R. 10 giugno 1955, 
967), esse sono legittimate a impugnare gli atti o provvedimenti 
'll'Amministrazione statale che, nelle materie devolute alla loro com~
tenza, � possono comunque ledere lo speciale interesse pubblico di cui 
no portatrici .. Va peraltro osservato che, nelle materie suindicate, 
Amministrazioni provinciali non hanno una competenza generale o 
elusiva, ma solo attribuzioni specifiche e compiti limitati, che assolmo 
quali enti ausiliari o quali organi indiretti dello Stato, per 
raggiungimento di fini e la tutela di interessi che non hanno carattere 
eramente locale, ma rilevanza nazionale. E ci� � a dirsi non solo 
!r l'azione svolta nel campo dell'igiene e della sanit�, attivit� notoamente 
complementare di quella statale, ma anche per quanto 
tiene alla pesca e alla piscicoltura nelle acque interne, dato che le 
mministrazioni provinciali esercitano al riguardo le sole funzioni 
I esse trasferite dagli artt. 43 e segg. d. P. R. 10 giugno 1955 n. 987 
ul � decentramento dei servizi del Ministero della Agricoltura e delle 
lreste � ), con l'obbligo di osservare �le direttive di carattere genele 
emanate dal Ministero per l'Agricoltura � e con i fondi da questo 
:segnati (artt. 42 e 59 citato �d. P. R. e relative norme di attuazione 
nanate con d. r. 14 febbraio 1956). � quindi senz'altro da escludere 
te esse siano titolari, in materia, di un interesse particolare ed 
1tonomo, distinto da quello perseguito dall'Amministrazione statale: 
le cio� da potersi dedurre innanzi alle giurisdizioni amministrative. 

Vero � che le norme che conferiscono a un Ente autarchico una 
!terminata competenza amministrativa, pur essendo poste direttamente 
!ll'interesse pubblico della migliore organizzazione della P. A., tuteno 
di riflesso anche l'interesse dell'Ente all'esercizio della propria 
1tonomia; ma siffatto interesse -che non va confuso con quello che 
tzione amministrativa dell'Ente intende soddisfare nei singoli casi 
increti -non viene in discussione nel presente giudizio, in quanto 

stesse ricorrenti riconoscono di non avere alcuna competenza ad 
lottare provvedimenti o a intervenire nei procedimenti relativi a 
incessioni di acque pubbliche per usi diversi dalla psicicoltura (nella 
>ecie, per uso industriale), com'� dato rilevare anche dal 1� motivo 

ricorso, con cui si lamenta la mancata preventiva audizione, non 
~Ila Provincia, ma del Ministero dell'A�gricoltura e Foreste. 

N� � a dirsi che legittimata a proporre il presente gravame sia, 
rnnto meno, la Provincia di Cuneo, che, nel corso dell'istruttoria, 
lbe a proporre una formale �opposizione � (esaminata e respinta 
m i decreti impugnati) al rinnovo delle concessioni dell'A.C.N.A. E 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

invero, una volta chiarito che i provvedimenti in questione non hanno 
leso e non potevano ledere, in ipotesi, alcun � interesse legittimo � 
delle Amministrazioni ricorrenti (ma solo interessi semplici o interessi 
legittimi di altri soggetti), resta altres� dimostrato che i rilievi avanzati 
a suo tempo dalla Provincia di Cuneo non avevano il carattere di una 
vera e propria � opposizione �, nel senso tecnico in cui tale locuzione 
� usata negli artt. 7 e 8 t. u. n. 1775 del 1933, ma di mere � osservazioni 
., non dissimili da quelle che qualsiasi soggetto, privato o pubblico, 
avente un generico interesse alla legittimit� dell'azione amministrativa, 
� abilitato a proporre ai sensi degil articoli ora indicati, e 
la cui reiezione non conferisce titolo o veste per adire la sede giurisdizionale 
(v. Cass. 2 febbraio 1963 n. 182, emessa in una fattispecie 
analoga a quella in esame). 

Il ricorso va quindi respinto. -(Omissis). 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 8 marzo 1968, n. 5 -
Pres. Lo Schiavo -Est. Ferrati -Assessorato LL. PP. della Regione 
SicHiana (avv. Stato Albisinni) c. Fallimento Patern� (avv. Scaduto 
e Mattina). 

A.eque pubbliche -Concessione -Diritti che si pretendano lesi dalla. 
avvenuta concessione -Ricorso ex art. 18 t. u. 11 dicembre 1933, 

n. 1775 -Termini relativi -Applicabilit� esclusivamente nei confronti 
di coloro che hanno partecipato al procedimento amministrativo 
conclusosi con il decreto di concessione. 
(t. u. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con r. d. 11 dicembre 
1933, n. 1775, art. 18). 
A.eque pubbliche -Concessione -Danni derivati a precedente concessionario 
da provvedimenti di concessione assentiti ad altri -Azione� 
di risarcimento nei confronti della Amministrazione concedente Proponibilit�. 


(t. u. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con r. m. 11 dicembre 
1933, n. 1775, art. 19). 
Il termine di sessanta giorni, fissato, nell'art. 18 dei T. U. sulle� 
Acque e gli Impianti Elettrici, approvato con r. d. 11 dicembre 1933, 

n. 1775, per la proposizione dei ricorsi aventi per oggetto diritti, che 
si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, � operativo solo nei. 
riguardi di coloro che hanno partecipato al procedimento amministrativo 
conclusosi con il decreto di concessione, ma non anche nei confronti 
di coloro che assumono di essere stati lesi dalla concessione in un loro

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 279 

~ritto soggettivo: i diritti civili perfetti, appunto perch� tali, non posmo 
essere menomati dalla decorrenza di un termine collegato alla no"
fi,ca o alla pubblicazione di un provvedimento amministrativo che non 
mcerne direttamente il loro titolare, onde la loro tutela giurisdionale 
rimane soggetta ai comuni termini di prescrizione (1). 

Dalla concessione di acque pubbliche, e per la durata di essa, deriva 
. concessionario un diritto soggettivo perfetto all'uso del bene pub:
ico oggetto della concessione e tale posizione di vantaggio ha la strut~
ra del diritto soggettivo non soltanto nei confronti dei terzi, ma 
iche nei confronti dell'Amministrazione concedente. Questa ha, di 
mseguenza, il dovere di rispettare l'uso concesso: ci� non esclude 
'identemente che l'Amministrazione, per la posizione di supremazia e 
!r il perseguimento di fini pubblici, possa modificare l'uso concesso e 

(1) L'Amministrazione dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana, 
sistendo alla azione del Patern�, aveva in primo luogo eccepito la inamissibilit� 
dell'azione medesima, perch� il Patern� avrebbe dovuto proporre 
~orso, ai sensi dell'art. 18 T. U. sulLe Acque e gli Impianti Elettrici, avrso 
i provvedimenti di concessione, che fossero, in ipotesi, lesivi dei suoi 
ritti ed interessi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
1bblicazione dei provvedimenti medesimi sulla Gazzetta Ufficiale. Decindo 
su tale eccezione, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di 
1lermo affermava che la norma invocata e la impugnativa in essa prevista 
~uardano soltanto i controinteressati alla concessione, e cio� gli altri 
:hiedenti, coloro che presentarono domande posteriori e quelli che prosero 
opposizione in sede amministrativa, traendone la conseguenza che 
evidente che la norma non pu� pregiudicare il terzo, sia esso concessiorio 
o no dell'acqua, il quale, quando sia danneggiato da un provvedimto 
di concessione, ha il diritto di ricorrere al Tribunale Regionale per 
risarcimento del danno, col solo termine temporale della prescrizione 
1iinaria. 

Il Tribunale Superiore della AA. PP. ha respinto il motivo di appello 

oposto su tale punto nell'interesse dell'Amministrazione Regionale, affer


mdo di avere �costantemente ritenuto che il termine di sessanta giorni, 

~ato nell'art. 18, sia operativo solo nei riguardi di coloro che hanno parte


>ato al procedimento amministrativo conclusosi con il decreto di conces


ine, ma non anche nei confronti di coloro che assumono di essere stati 

:i dalla concessione di un loro diritto soggettivo: i diritti civili perfetti, 

oprio appunto perch� tali, non possono essere menomati dalla decorrenza 

un termine collegato alla notifica o alla pubblicazione di un provvedi


mto amministrativo che non concerne direttamente il loro titolare, onde 

loro tutela giurisdizionale rimane soggetta ai comuni termini di prescri


ine �. (Trib. Sup. AA. PP., 5 aprile 1949, in Giur. it., Rep., 1949, voce 

que Pubbliche e Private, n. 70). 

Ma la interpretazione data, sia dal Tribunale Regionale della AA. PP. 
Palermo sia dal Tribunale Superiore, alla norma in discussione non 
pare convincente, anzi � -a nostro avviso -assolutamente erronea. 
L'art. 18 del t. u. sulle Acque e gli Impianti Elettrici riguarda tutti 
.oro che si pretendono lesi, nei loro diritti ed interessi, dalla avvenuta 


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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

possa anche farlo venir meno, ma ci� sempre e soltanto attraverso 
l'esercizio degli specifici poteri attribuitile dalla Legge e previo indennizzo 
del sacrificio, cui il concessionario venga definitivamente assoggettato. 


All'infuori di questi limiti anche l'Amministrazione concedente � 

tenuta ad un comportamento che consenta l'utilizzazione del bene concesso. 
Il fatto di disporre a favore di terzi della medesima acqua, che 
ha gid costituito oggetto di concessione, importa responsabilitd dell'Amministrazione 
quando l'esercizio della nuova concessione renda materialmente 
impossibile l'esercizio di quella precedente. L'Amministrazione 
ha il dovere di conoscere le concessioni che essa abbia assentite 
su una determinata acqua (proprio a tal fine la legge prescrive la tenuta 
di un catasto delle utenze) e di astenersi dal disporre di acqua che ha 
gid costituito oggetto di concessione appunto perch� in ordine a detta 
acqua il suo potere si � esaurito e non pu� pi� essere esercitato prima 

concessione e non soltanto quelli che hanno partecipato al procedimento amministrativo 
conclusosi con il Decreto di concessione. Siccome l'art. 18 non 
distingue fra chi sia e chi non sia contemplato nel provvedimento di concessione, 
non si comprende come si possa limitarne la portata e non si 
debba, invece, ritenere che sia coloro che abbiano partecipato al procedimento 
amministrativo di concessione sia coloro che non vi abbiano partecipato, 
sempre che ritengano i loro diritti ed interessi lesi dal provvedimento 
di concessione, in s� e per s� considerato, indipendente dalla attuazione 
che esso abbia da parte del concessionario, possano ricorrere entro il 
termine perentorio stabilito dall'art. 18 in discussione. 

La interpretazione, invece, che -a nostro avviso -deve essere data 

all'art. 18 del t. u. � diversa. La disposizione, che va collegata alle disposizioni 
contenute nel successivo art. 19, riguarda esclusivamente le azioni che 
possano essere proposte nei confronti della Amministrazione concedente e 
non anche le azioni che possano essere proposte nei co�l:fronti dei terzi. E 
siccome, per le ragioni che esporremo di seguito, nei confronti della Amministrazione 
concedente non sono ipotizzabili e, di conseguenza, non sono 
proponibili azioni di danni che si assumano cagionati dal provvedimento di 
concessione, ne deriva che una esatta interpretazione dell'art. 18, che non 
valga, peraltro, a limitarne la portata, pu� essere soltanto data ritenendo 
che, a seguito del provvedimento di concessione, chi dal detto provvedimento 
di concessione, si ritenga leso in un proprio interesse, che sia protetto 
da una norma di azione, pu� ricorrere al Giudice degli interessi, per chiedere 
l'annullamento del provvedimento stesso, in quanto l'Amministrazione 
concedente abbia, in ipotesi, non correttamente usato il potere di concessione, 
incorrendo in violazioni di legge o in eccesso di potere. 

Chi, invece, si ritenga leso dal provvedimento di concessione nel proprio 
diritto, derivante -ad esempio -dal riconoscimento di una antica 
utenza o da una precedente concessione, in quanto -in ipote.si -la uuova 
concessione impegni anche la disponibilit� dell'acqua in precedenza riconosciuta 
o concessa, pu�, nei confronti dell'Amministrazione concedente, 
esperire innanzi al Giudice dei diritti una azione di accertamento, perch� 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 281 

ella scadenza delia concessione, salvo che sopravvengano motivi di 
ubblico interesse, di fronte ai quali debba cedere il diritto del conessionario. 


Con l'art. 19 del t. u. sulle acque e sugli impianti elettrici, approato 
con r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il Legislatore, dispondendo, 
l primo comma, che la concessione � fatta entro i limiti di disponiilit� 
dell'acqua, ha inteso semplicemente di esonerare l'Amministraione 
da ogni responsabilit� per la deficienza di acqua che eventualiente 
venisse a verificarsi: la norma del primo comma dell'articolo 
l collega direttamente con quella del secondo, che, nell'escludere la 
ossibilit� di invocare la concessione come titolo per chiedere inden.
izzo, ribadisce il principio che l'Amministrazione non assume alcuna 
aranzia di pieno godimento della concessione. Ma ci� in quanto l'imossibilit� 
o ia difficolt� di godimento sia ascrivibile ad eventi naturali 

fatti causati da terzi e non nei caso che sia, invece, ascrivibile a 

enga stabilito, con aposite indagini tecniche, se l'acqua concessa succesivamente 
fosse oppur no disponibile e, nel caso che ottenga una sentenza 
he accerti tale indisponibilit�, chiedere poi che l'Amministrazione si 
cmformi al giudicato, annullando il secondo provvedimento di concesione. 
A nostro avviso -quindi -l'art. 18 del t. u. sulle Acque e gli Imianti 
Elettrici vuole appunto significare che al termine di 60 giorni dalla 
ubblicazione del Decreto di concessione sulla Gazzetta Ufficiale � sogetta 
non soltanto la esperibilit� del ricorso al Giudice degli interessi (ed 
. termine coincide con quello di carattere generale, contenuto nell'art. 143 
ello stesso t. u.), ma � .soggetta anche la esperibilit� dell'azione di accerimento 
dichiarativa, che si intenda: proporre, nei confronti della Ammiistrazione 
concedente, nei confronti della quale, peraltro, per il successivo 
rt. 19, non � -a nostro avviso -proponibile un'azione di danni, che si 
ssumano derivanti dal provvedimento di concessione, sia che tale provedimento 
si consideri in s� e per s�, indipendentemente dalla sua attuaione, 
sia che si consideri nella sua attuazione. 

Tale nostra interpretazione � l'unica che pu� dare un significato e una 
ortata all'art. 18, mentre l'interpretazione data dal Tribunale Regionale 
elle AA. PP. di Palermo e confermata dal Tribunale Superiore varrebbe 
-come abbiamo in precedenza esposto -a limitare, senza giustificazione, 
! significato e la portata della norma. 

La nostra interpretazione ci pare, peraltro, che trovi conforto in una 
.on recente sentenza dello stesso Tribunale Superiore delle AA. PP. (28 
'iugno 1951, in Rep. Foro it., 1951, voce Acque Pubbliche e Private, n. 81), 
.ella quale si afferma: � Ai sensi dell'art. 18 t. u. s�lle Acque, il terzo, il 
'.Uale ritenga che l'atto di concessione, della P. A. leda un proprio diritto 

un praprio interesse, pu� impugnarlo nel termine perentorio di gi.orni 
essanta, rispettivamente dinanzi ai Tr{bunali Regionali o al Tribunale 
:uperiore in s. a.; divenuto il decreto efficace erga omnes, in mancanza 
'.i tale impugnativa nel termine prescritto, il terzo pu� sempre agire per il 
isarcimento del danno arrecatogli dal concessionario, ai sensi dell'art. 19 
tello stesso t. u. e la relativa azione � soggetta al termine di prescrizione �. 


282 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

successivi provvedimenti di concessione ad altri della stessa acqua gi� 
precedentemente concessa (2). 

(Omissis). -Con atto 7 aprile 1947 Ernesto Patern� chiese che gli 
venisse concesso di derivare dal torrente Lino-Roccella in localit� 
Borgifuto del Comune di Collesano (Palermo) il quantitativo d'acqua 
occorrente ad irrigare ettari 13,60 di terreno da destinare ad agrumeto 
ed esperita la prescritta istruttoria, con decreto 2 aprile 1949 I'Assessore 
ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana accord� la richiesta 
concessione nella misura di litri al secondo 3,25 da prelevare durante 
la stagione irrigua e cio� dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno. 

La concessione fu accordata per anni trenta subordinatamente 
all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 9 novembre 
1948 e fu imposto al Patern�, a garanzia delle utenze a valle, di prelevare 
l'acqua solo quando la portata del torrente nel luogo di presa 
supera i litri 35 al secondo. 

Per alcuni anni il Patern� utilizz� regolarmente la concessione, 
tanto che pot� effettuare l'impianto dell'agrumento, ma a partire dal 
1953 lament� una diminuzione d'acqua, da ascriversi inizialmente a 
prelievi abusivi d'acqua. 

� Pertanto con ricorso in data 16 settembre 1963 il Patern� convenne 
in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche 
di Palermo lAmministrazione dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana 
in persona dell'Assessore pro-tempore e, premessa la suesposta 
(2) La difesa dell'Amministrazione Regionale aveva anche eccepito, sia 
nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, la improponibilit� 
dell'azione del Patern�, nei confronti di essa Amministrazione, per le norme 
contenute nell'art. 19 del t. u. sulle Acque e gli Impianti Elettrici. La 
eccezione � stata disattesa sia dal Tribunale Regionale che dal Tribunale 
Superiore, il quale ultimo ha affermato: � Il fatto di disporre a favore di 
terzi della medesima acqua, che ha gi� costituito oggetto di concessione, 
importa responsabilit� dell'Amministrazione quando l'esercizio della nuova 
concessione renda materialmente impossibile l'esercizio di quella precedente�. 
Ma, cos� statuendo, a noi pare che il Tribunale Superiore della AA. PP. 
non abbia adeguatamente approfondito la indagine, necessaria per la esatta 
interpretazione della norma in discussione, la quale contiene, peraltro, disposizioni 
che si inquadrano in quelle di carattere generale, riguardanti 
la responsabilit� per atti illeciti (art. 2043 c. c.). 

A ben considerare, le norme contenute nell'art. 19 del t. u. sulle Acque 
e gli Impianti Elettrici si integrano con quelle contenute nel precedente 
art. 18 dello stesso t. u.: quelle dell'art. 18 riguardano il provvedimento di 
concessione in s� e per s�, quelle dell'art. 19 il provvedimento di concessione 
nella sua attuazione. Dell'art. 18 abbiamo parlato nel precedente 
numero, ipotizzando le azioni che possono essere proposte nei confronti 


PARTE I, SE;Z. VI, GIURIS, IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 283 

arrativa e premesso in particolare che dal 1957 il suo agrumeto era 
masto del tutto privo di acqua e che ci� era dipeso dal fatto che 
Amministrazione aveva assentito numerose derivazioni d'acqua a scopo 
otabile e a scopo irriguo, le quali avevano esaurito la portata del 
1rrente, chiese condannarsi lAmministrazione al risarcimento del 
anno derivante dal mancato godimento della concessione di litri al 
!condo 3,25 del torrente Lino Roccella, danno indicato in Lire 
).000.000 salva miglior precisazione, e all'attuazione delle misure oc)
rrenti per assicurare il godimento della concessione. 

� Subito dopo il deposito del ricorso il Patern� venne dichiarato 
tllito e si costitul in sua vece, debitamente autorizzato dal Giudice 
elegato, il Curatore del Fallimento avv. Giuseppe Maggiore. 
� Alle domande resistette l'Amministrazione Regionale, la quale 
~cep� pr�liminarmente la decadenza del Patern� per non aver questi 
npugnato nel termine di giorni sessanta i provvedimenti con i quali 
rano state assentite le concessioni posteriori alla sua; eccepl l'inamtissibilit� 
della domanda di danni invocando la disposizione dell'arti)
lo 19 T. U. sulle acque pubbliche, secondo la quale l'Amministrazione 
on pu� essere chiamata a rispondere dei danni cagionati al concesonario 
di acqua pubblica da terzi o da altri concessionari e nel merito 
)lltest� poi la fondatezza della domanda, assumendo che le utilizzaioni 
successivamente accordate non assorbono la portata delle sorgenti 
1e alimentano il torrente Lino-Roccella. -(Omissis). 
ell'Amministrazione concedente, a seguito e in relazione al provvedimento 
i concessione. L'art. 19 esclude -a nostro avviso -che, oltre quelle 
1otizzate nell'art. 18, altre azioni possano essere proposte, nei confronti 
ell'Amministrazione concedente; esclude, in particolare, che nei confronti 
ella detta Amministrazione possa essere proposta un'azione per danni, che 

assumano derivati dal provvedimento di concessione. 

L'art. 19 dispone, nella prima parte: � Lei concessione si intende fatta 
rttro i limiti di disponibilitd dell'acqua�, il che gi� costituisce una salva11ardia 
per l'utente che abbia un diritto di concessione che preceda nel 
!mpo. La seconda parte dell'art. 19 dispone poi: � Il concessionario non 
u� mai indicare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo 
tato ed � esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseuenza 
di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi �. 

Tale interpretazione della norma si inquadra -come dicevamo -nei 
rincipi generali che regolano la responsabilit� per atti illeciti. 

Ed invero, il provvedimento di concessione in s� e per s�, anche se 
.guardi acqua gi� concessa ad altri, non pu� cagionare danni a chi abbia 
ill'acqua con esso concessa un diritto potiore, indipendentemente dall'atiazione 
che di detto provvedimento il nuovo concessionario faccia. � un 
rovvedimento che pu� essere, in ipotesi. illegittimo, per non aver tenuto 
onto che l'acqua con esso concessa era gi� stata concessa ad altri e potr�, 
erci�, essere impugnato innanzi al Giudice Amministrativo; o potr� dar 
iogo ad un'azione di accertamento dichiarativo, che abbia ad oggetto� non 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di decadenza 
assumendo che il Patern�, il quale ascrive il danno subito a 
concessioni di derivazione d'acqua assentite in tempo successivo alla 
sua, avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 8 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, 
proporre opposizione nel corso del procedimento amministrativo di 
concessione agli utenti successivi ed essenzialmente avrebbe dovuto, 
nel termine perentorio fissato dall'art. 1'8 del testo unico medesimo, proporre 
ricorso contro i provvedimenti di concessione lesivi della sua 
posizione. 

Questa eccezione � stata respinta dalla sentenza impugnata sotto 
il rifl�sso che la disposizione dell'art. 18 � dettata esclusivamente nei 
riguardi dei controinteressati alla concessione e la decisione si presenta 
informata a corretti principi giuridici. 

� vero che l'art. 18, prevedendo la possibilit� di impugnativa 
avanti al giudice dei diritti e avanti al giudice degli interessi dei 
provvedimenti concessori, non distingue espressamente fra chi � contemplato 
e chi non � contemplato nel provvedimento di concessione, 
ma da ci� non pu� trarsi la sbrigativa deduzione che la norma riguardi 
indifferentemente gli uni e gli altri: se si fa capo ai principi generali 
che informano la materia, non si pu� non pervenire alla soluzione 
opposta. 

Questo Tribunale Superiore ha infatti costantemente ritenuto che 
il termine di sessanta giorni, fissato nell'art. 18, sia operativo solo nei 
riguardi di coloro che hanno partecipato al procedimento ammini


l'accertamento dei danni, sibbene l'accertamento di quale fosse la quantit� 
di acqua disponibile, che potesse essere concessa ad altri, in relazione all'acqua 
su cui incidesse un diritto derivante da antica utenza o da precedente 
concessione. Ma il provvedimento di concessione, avulso -si ripete 
-dalla sua attuazione, dall'esercizio, cio�, della derivazione successivamente 
concessa, non pu� concettualmente produrre danni, perch� esso non 
costituisce un atto illecito, non ha, cio�, una efficienza causale atta a 

� cagionare � il danno. secondo il principio stabilito nell'art. 2043 c. c. 
Il danno pu� essere cagionato esclusivamente dalla attuazione della 
concessione, ma di tale danno, mentre risponde, proprio secondo i principi 
stabiliti dall'art. 2043 c. c., il concessionario che ha posto in esercizio la 
concessione�successivamente assentita, per il rapporto di causalit� che collega 
l'esercizio della concessione al danno, non pu� rispondere l'Amministrazione 
concedente, perch� -si ripete -il provvedimento di concessione 
di per s� non � idoneo a produrre danni. 

Una conferma di tale principio si ritrova -a nostro avviso -nella 
sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, n. 3851 del 18 ottobre 

t 
,.., 
1954 (in Giur. itai., 1955, I, 1, �COL 10 e segg.), nella quale si afferma: �A 
ritenere, infatti, la improponibilit� della domanda della Soc. Linificio nei 
confronti della concedente pubblica Amministrazione porta, fra l'altro, il 

generale principio vigente in materia, che esclude la responsabilit� della 
concedente sia verso i concessionari che verso i terzi, pi� precisamente il 

~.. 

. 
' 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 285 

trativo conclusosi con il decreto di concessione, ma non anche nei 
onfronti di coloro che assumano di essere stati lesi dalla concessione 
1 un loro diritto soggettivo: i diritti civili perfetti, proprio appunto 
erch� tali, non possono essere menomati dalla decorrenza di un ter1ine 
collegato alla notifica o alla pubblicazione di un provvedimento 
mministrativo che non concerne direttamente il loro titolare, onde 
i loro tutela giurisdizionale rimane �soggetta ai comuni termini di 
rescrizione. 

Diversamente opinando, si dovrebbe seriamente dubitare della 
~gittimit� costituzionale di una norma che consentirebbe il venir meno 
i un diritto a seguito del decorso di un termine molto breve: nella 
:ittispecie poi non v'� nemmeno la prova certa che per tutti i proceimenti 
concessionali svoltisi dopo H 1953 si siano rigorosamente os::!
rvate tutte le prescrizioni dettate dalla legge per assicurare la pubbliit� 
del procedimento e del provvedimento conclusivo del medesimo e 
orre quindi in grado i precedenti utenti di far valere le rispettive 
osizioni. 

Pertanto, poich� il Patern� � indubbiamente titolare di un diritto 
)ggettivo (neppure l'Amministrazione appe1lante lo contesta), deve 
scludersi che per la proposizione dell'azione egli fosse tenuto a rispet1re 
il termine dell'art. 18. 

Assai pi� delicata � la tesi che l'appellante prospetta con il 
::!condo motivo invocando il successivo art. 19 del testo unico. 

rincipio pel quale dei danni che, in conseguenza della concessione, il con!
ssionario cagioni ai terzi, compresi fra questi gli altri concessionari, 
sponde il concessionario, non la concedente, n� direttamente n� indiret


~mente �. 

� pur vero �Che, nella stessa sentenza, la Corte di Cassazione ha riaf~
rmato il principio, secondo cui �dalla concessione di acque pubbliche 
griva al conc�essionario non un mero interesse legittimo alla utilizzaone 
di quel bene, ma un diritto soggettivo vaildo rispetto alla stessa con!
dente pubblica Amministrazione sino a che non si verifichi la esigenza 
el suo sacrificio per ragioni di pubblico interesse �. 

Non vi � dubbio, infatti, che il concessionario di una derivazione di 
~qua pubblica sia titolare di un diritto subiettivo perfetto anche nei con
�onti della pubblica Amministrazione concedente, la quale � obbligata a 
on porre in essere atti o fatti che possano ledere tale posizione di diritto 
;sicurata al concessionario, salvo il potere, da usare -s'intende -legitmamente, 
di revoca o di modifica della concessione, quando il pubblico 
tteresse lo richieda. 

Ma tale posizione di diritto non � lesa quando l'Amministrazione conma, 
in ipotesi, ad altri l'acqua gi� prima concessa o riconosciuta a pre~
dente utente, perch� il �secondo provvedimento di concessione non ha di 
~r s� efficienza causale alla produzione di danni e non �, quindi, atto 
lecito e perch�, per il primo comma dell'art. 19 del t. u. 1775/1933, � La 
mcessione si intende fatta entro i limiti di disponibilit� dell'acqua � e, per 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Detta norma dispone testualmente: �La concessione si intende 
fatta entro i limiti di disponibilit� dell'acqua. Il concessionario non 
pu� mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo 
allo Stato ed � esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in 
conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi �. 

Ne deduce l'appellante che il conducente non pu� mai andare 
incontro a responsabilit� anche se in ipotesi fa nuova concessione danneg
�gi un precedente concessionario, poich� la salvezza dei diritti dei 
terzi, cui � subordinata ogni concessione, implica che il nuovo concessionario 
non pu� utilizzare acqua che sia gi� stata concessa ad altri 
e che se eventualmente lo faccia, risponde egli direttamente delle 
conseguenze dannose del suo operato. 

Ad avviso del Tribunale Superiore l'appellante prospetta la questione 
in termini troppo semplicistici e propone un'interpretazione 
dell'art. 19 eccessivamente favorevole per il concedente, che verrebbe 
a trovarsi in una posizione di privilegio in contrasto con i principi 
generali che informano l'ordinamento giuridico. 

Disponendo che la concessione � fatta entro i limiti di disponibilit� 
dell'acqua H legislatore ha inteso semplicemente di esonerare 
l'Amministrazione da ogni responsabilit� per la deficienza di acqua che 
eventualmente venisse a verificarsi: la norma del primo comma dell'articolo 
si collega direttamente con quella del secondo, che, nell'escludere 
la possibilit� di invocare la concessione come titolo per chiedere 

l'art. 17 del Regolamento approvato con r. d. 14 agosto 1920, n. 1285, � con 
salvezza dei diritti dei terzi �. Deriva da tali disposizioni che una seconda 
concessione, la quale venga,. in ipotesi, assentita per acqua gi� concessa 
precedentemente e, perci�, non disponibile, � di per s� invalida per la 
parte di acqua gi� concessa e, quindi, indisponibile. 

Il secondo concessionario, di conseguenza, a norma della seconda parte 
dell'art. 19 del t. u. n. 1775/1933, mentre � non pu� mai invocare la concessione 
come titolo per chiedere indennizzo allo Stato � � poi � esclusi-� 
vamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa 
essere arrecata ai diritti dei terzi �. 

Il secondo concessionario, il quale, in sede di attuazione di una concessione 
assentitagli � entro i limiti di disponibilit� dell'acqua ., utilizzi 
anche l'acqua che non era per lui giuridicamente disponibile, perch� gi� 
concessa ad altri, sar�. egli esclusivamente responsabile dei danni che tale 
attuazione cagioni al precedente concessionario. La situazione che, in tal 
caso, viene a determinarsi � del tutto analogo a quella in cui il concessionario 
cagioni danni ad altro concessionario, utilizzando acqua che non gli 
� stata formalmente concessa o comunque facendo mal uso della concessione 
assentitagli. 

Avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle AA. PP. � stato proposto 
ricorso in Cassazione. 
GIOVANNI ALBISINNI 


PARTE I, SEZ, VI, GIURIS, IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 287 

dennizzo, ribadisce il principio che lAmministrazione non assume 
cuna garanzia di pieno godimeno della concessione. Ma ci� n quanto 
mpossibilit� o la difficolt� d godimento sia ascrivibile ad eventi 
tturali o fatti causati da terzi, mentre nel caso che qui interessa la 
;uazione si presenta in termini ben diversi. 

� bene premettere che, com'� stato pi� volte affermato (da ultimo 
1ss. 30 gennaio 1965, n. 159) dalla concessione di acque pubbliche 
per la durata di essa deriva al concessionario un diritto soggettivo 
�rfetto all'uso del bene pubblico oggetto della concessione e tale 
�sizione di vantaggio ha la struttura del diritto soggettivo non soltanto 
,i confronti dei terzi, ma anche nei confronti dell'Amministrazione 
ncedente. Ma se cosi �, il concedente ha il dovere di rispettare l'uso 
ncesso: ci� non esclude evidentemente che lAmministrazione per la 
a posizione di supremazia e per il perseguimento di fini pubblici possa 
:>dificare l'uso concesso e possa anche farlo venir meno, ma d� 
mpre e soltanto attraverso l'esercizio degli specifici poteri attribuitile 
Ila legge e previo indennizzo del sacrificio, cui il concessionario 
nga definitivamente assoggettato. 

All'infuori di questi limiti anche l'amministrazione concedente 
tenuta ad un comportamento che consenta l'utilizzazione del bene 
ncesso : lo riconosce lo stesso appellante quando scrive che la Pubica 
Amministrazione � � obbligata a non porre in essere atti o fatti 
e possano ledere la posizione di diritto assicurata al concessionario � 
)nCl. pag. 11). 

Ora, il fatto di disporre a favore di terzi della medesima acqua, 
e ha gi� costituito oggetto di concessione, importa responsabilit� 
ll'Amministrazione quando l'esercizio della nuova concessione renda 
1terialmente impossibile l'esercizio di quella precedente. 

A torto l'appellante afferma che nell'ipotesi in cui un nuovo con;
sionario utilizzi anche l'acqua che non era per lui disponibile, perch� 
1 concessa ad altri, sar� egli esclusivamente responsabile dei danni 
e tale utilizzazione cagioni al precedente concessionario e parifica 

situazione che si verifica in tal caso a quella in cui il concessionario 
gioni danni ad altro concessionario, utilizzando acqua che non .gli � 
1ta concessa nemmeno formalmente o comunque facendo mal uso 
lla concessione assentitagli. 

� pacifico che non sussiste responsabilit� dell'Amministrazione nelseconda 
ipotesi sovraprospettata, ma la ragione � che tali danni non 
rivano necessariamente dalla concessione, bensi dal modo d'uso della 
1cessione, modo d'uso al quale lAmministrazione � evidentemente 
:ranea e di cui non pu� rispondere che il concessionario. 

A diversa soluzione si deve invece pervenire nella prima ipotesi, 
ich� lAmministrazione ha il dovere di conoscere le concessioni che 
:a abbia assentito su una determinata acqua (proprio a tal fine la 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge prescrive la tenuta di un catasto delle utenze) e di astenersi dal 
disporre di acqua che ha gi� costituito oggetto di concessione appunto 
perch� in ordine a detta acqua il suo potere si � esaurito e non pu� 
pi� essere esercitato prima della scadenza della concessione, salvo che fil 
sopravvengano motivi di pubblico interesse, di fronte ai quali debba 

~ 

cedere il diritto del concessionario. 

J 

Tali considerazioni sono pi� che sufficienti a sorreggere la decisione 
impugnata e a dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di improponibilit� 
della domanda prospettata dall'appaltante. 

Non si pu� d'altro canto trascurare una considerazione di specie 
che scaturisce dalla situazione di fatto quale emerge dall'esp-ositiva del 
Patern� e cio� che il danno lamentato dall'appaltante non � ascrivibile 
ad una determinata concessione, successivamente assentita, bens� ad 
una serie di concessioni a scopo potabile ed irriguo che, prese singolarmente, 
non sarebbero forse idonee per la loro portata a pregiudicare 
la derivazione Patern�, mentre � dal loro complesso che discende 
l'impossibilit� di utilizzazione della concessione dell'appellato, il quale 
si trova quindi nella condizione di non poter nemmeno individuare 
quella o quelle che lo danneggiano direttamente: � un rilievo questo 
che maggiormente giustifica la proponibilit� della domanda nei confronti 
dell'Amministrazione concedente, che ha posto in essere quella 
situazione. -(Omissis). 

LODO ARBITRALE, 29 marzo 1968, n. 15 (Roma) -Pres ed Est. 
Ciasca -Societ� Tecnica Edile Industriale T.E.I. (avv. Rossini) 

c. Ministero per l'A�gricoltura e foreste (avv. Stato Branzini R.). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Attivit� strumentale della 

P. A. -Natura privatistica del rapporto salvo alcune re~ola particolari 
-Sussiste. 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di costruzione di case 
per lavoratori -Ritardo della stazione appaltante a provvedere in 
ordine alla approvazione del collaudo -Violazione di diritto sogbet-~ 
tivo dell'appaltatore alla pronuncia sul collaudo -Sussiste -Domanda 
di arbitrato -Competenza del Collegio arbitrale ad accertare 
l'inadempienza dell'Amministrazione (all'obbligo di provvedere 
tempestivamente sull'approvazione del collaudo) quale 
presupposto di ammissibilit� della domanda arbitrale pur in mancanza 
di approvazione del collaudo -Sussiste. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 289 

;ipalto -Appalto di opere pubbliche -Domanda di arbitrato -Domanda 
riconvenzionale -Materia consensualmente ed immutabilmente 
deferita dalle parti alla decisione degli arbitri -Successiva 
domanda nuova di una delle arti -Inammissibilit�. 

;ipalto -Appalto di opere pubbliche -Condizioni di contratto -Facolt� 
dell'Amministrazione committente di stabilire unilateralmente 
nuove condizioni integrative della disciplina del rapporto Esclusione. 


ppalto -Appalto di opere pubbliche -Natura di contratto commutativo 
e e non aleatorio -Sussiste -Rischio economico dell'appaltatore 
-Concetto -Estensione di maggiori oneri derivanti da variazione 
della durata dell'appalto imputabili ali'Amministrazione 
committente -Esclusione -Rilevanza fondamentale della determinazione 
del termine di esecuzione dei lacvori -Sussiste. 

ppalto -Appalto di opere pubbliche -Registro di contabilit� -Obbligo 
d'iscrizione -Oggetto -Fatti dannos(continuativi -Esclusione. 

ppalto -Appalto di opere pubbliche:-Riserve dell'appaltatore -Onere 
di iscrizione in contabilit� -Presupposto -Regolare, tempestiva 
forip.azione dei documenti contabili -Sussiste. 

ppalto -Appalto di opere pubbliche -Termine finale di esecuzione dei 
lavori-Proroga -Concetto. 

L'appalto di opere pubbliche, in quanto diretto a realizzare una 
:tivit� meramente strumentale e non finale della P. A., rientra nel 
i� vasto concetto di attivit� di gestione del patrimonio disponibile ed 
:i, quindi, natura di contratto di diritto privato, in tutto simile a quello 
revisto e disciplinato dal codice civile, salvo alcune regole particolari, 
esistenza delle quali nessuna incidenza ha o pu� avere sulla sua 
>stanziale natura privatistica (1). 

(1) Conf. Cass., Sez. Un., 13 maggio 1962, n. 1178; v. anche Lodo Arltrale 
28 marzo 1968, n. 16 (Roma), in questa Rassegna, 1968, I, 323, 
ve si afferma la natura meramente complementare ed integrativa delle 
Jeciali disposizioni normativ�e vigenti in materia di pubblici appalti 
spetto alle norme del codice civile onde � all'infuori delle disposizioni 
:rrogative contenute nella indicata legislazione speciale persiste l'applitbilit� 
delle disposizioni del codice anzidetto �. 
Anche a voler prescindere dalla riesumazione fatta dal lodo qui in 
tssegna della vieta distinzione fra attivit� d'imperio e attivit� di gestione 
ella p. A., va, comunque, rilevato che lo stesso lodo offre spunto a consi



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I


I


I 


Ii] 

La pronuncia sulia approvazione del collaudo costituisce per la 

P. A. atto dovuto in relazione ad un obbligo negoziale di natura privatistica, 
in quanto l'adozione dell'atto di approvazione attiene alla 
esecuzione del vincolo contrattuale, epper�, qualora l'Amministrazione 
committente non provveda ad emetterla entro ragionevole lasso di 
tempo, la domanda di arbitrato dell'appaltatore � da ritenere ugualmente 
ammissibile, non potendo una parte, col suo comportamento, 
condizionare l'esercizio dell'azione dell'altra, n� potendo eccepire il 
difetto di un presupposto processuale da essa stessa determinato. In 
tal caso, il collegio arbitrale, portando la sua indagine sulla sussistenza 
di un ingiustificato comportamento omissivo delLa P. A., lungi dall'effettuare 
una illegittima intrusione nella sfera di discrezionalit� riservata 
alla P. A., viene a decidere sulla stessa sua competenza a conoscere 
delLa domanda arbitrale pur in mancanza dell'approvazione del collaudo 
(2). 

derare l'inadeguatezza della \riferita impostazione, allorch� afferma che per 
l'applicazione della norma di cui all'art. 350 1. 20 marzo 1965, n. 2248, 
all. F, sui lavori pubblici, � richiesta non solo e l'avvenuta attestazione nel 
corso dell'opera della imperfett� esecuzione dei lavori�, ma anche �la 
lesione del pubblico interesse� e, con evidente contraddizione, nega, poi, 
che la norma sia applicabile al concreto appalto di opera pubblica considerato... 
perch� si tratterebbe �di appalto concluso dall'Amministrazione 
jure privatorum � : singolare riprova della insincerit� costruttiva dell'aprioristica 
tesi che dottrina e giurisprudenza in prevalenza mostrano di adottare. 
Il vero � che una schematizzazione del fenomeno col metro privatistico, 
dato l'intimo intrecciarsi di norme e principi pubblicistici nel canovaccio 
contrattuale, non appare idonea a cogliere l'essenza del fenomeno. 
Anzitutto, pu� contestarsi che esso si identifichi, in partenza, con quello 

dell'autonomia privata, correlativo � di sfere individuali � (BETTI, Teoria 
gen. del negozio giuridico, Torino, 1955, 43), essendo impossibile contrapporre 
un'autonomia della p. A. alla discrezionalit� amministrativa, ossia ad 
una scelta sempre ordinata ad un interesse pubblico (avverte che l'attivit� 
contrattuale della p. A. � ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse 
Cons. Stato, Ad. Gen., parere 26 luglio 1957, n. 376, cit in questa 
Rassegna, 1965, I, 228, in nota); in particolare, poi, si rileva che nello 
svolgimento del rapporto di appalto di opera pubblica domina il principio 
opposto a quello del diritto privato: si vuol dire il principio dell'autotutela, 
,sancito dagli artt. 340 e 341 1. sui 11. pp. (e art. 35 reg. 25 maggio 
1895, n. 350), che si traduce in atti amministrativi, direttamente ispirati 
alla vealizzazione del pubblico interesse e direttamente incidenti sul preteso 
rapporto di mero diritto privato che si vorrebbe far scaturire dal contratto 
qui �considerato. Per altre considerazioni, v. note in questa Rassegna, 1964, 
I, 492 e segg.; id., 1965, I, 226 e segg. 

(2) Sulla prima parte della massima cfr. Cass., Sez. Un., 11 aprile 
1963, n. 927, Foro it., 1963, I, 1, 1143: �il contenuto dell'atto di approvazione 
� di carattere amministrativo, ma l'adozione di tale atto attiene alla 
esecuzione del vincolo �contrattuale di diritto privato, dal cui avveramento 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 291 

� tardiva la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio arbi
�ale oltre il termine fissato dal collegio, all'atto della sua costituzione, 
er la precisazione dei quesiti considerato che, quando le parti, con tale 
recisazione, propongono specificamente agli arbitri le questioni sulle 
u,ali richiedono il loro giudizio, esse interpretano autenticamente la 
:ausola compromissoria, precisandone il contenuto e determinando la 
.ateria del decidere (3). 

pendente a favore dell'appaltatore l'esercizio di una serie di ragioni. Il 
1ntemperani.ento di questa duplice esigenza si attua escludendo che l'ortno 
di giurisdizione possa sostituirsi alla p. A. nella funzione di approtzione 
del collaudo, ma ammettendo al tempo stesso che l'azione giuziaria 
(per far dichiarare �l'obbligo dell'Amministrazione del collaudo 
ttro il termine che sar� fissato dal giudice) abbia ingresso, quando, rigpetndo 
la sfera di competenza dell'autorit� amministrativa, si tende a tutere 
il diritto soggettivo del privato �. 

Sulla seconda parte delal massima, il lodo invoca non a proposito 
:iss., 27 novembre 1964, n. 2813, Giust. civ., Mass., 1964, 1310 secondo cui: 
'.lella competenza del collegio arbitrale previsto dall'art. 42 Cap. gen. 
1palti opere pubbliche appr. con d. m. 28 maggio 1895 e succ. mod. rienmo 
anche le controversie, che, per il loro stesso contenuto, siano oggetramente 
incompatibili con l'attuazione del collaudo, tra cui quella avente 
l oggetto l'azione diretta a far dichiarare l'inadempienza dell'Ammini:
azione �che impedisca l'esecuzione dei lavori e, quindi, l'attuazione del 
llaudo, con la conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei 
.nni �; la pi� accorta giurisprudenza arbitrale, invece, avverte che, in 
mcanza della previa pronuncia dell'A.G.0. sull'obbligo della stazione 
paltante di deliberare in ordine alle risultanze del collaudo entro il terlne 
all'uopo fissato dal Giudice, l'istanza di arbitrato � inammissibile: 
>do Arbitrale 11 novembre 1965, n. 86 (Roma), Pres. Cesareo, in questa 
tssegna, 1966, I, 1410, in particolare, 1412, nella motivazione. Sul fonda~
ntale principio che il procedimento amministrativo sulle riserve delppaltatore, 
presupponente l'approvazione del collaudo costituisca presup,
sto processuale, l'accertamento del quale ovvero � della identificabilit� 

una qualsiasi situazione., nella quale possano �eventualmente ravvirsi 
estremi atti a determinare una legittima deroga al rigore del prin>
io., incombe agli arbitri, .in mancanza di che v'� nullit� del lodo, cfr. 
LSS., 22 dicembre 1964, n. 2968, in questa Rassegna, 1965, I, 22 ed ivi nota. 

Nella specie � da rilevare l'erroneit� del lodo laddove non ha tenuto 
esente che la sussistenza del presupposto processuale andava accertata 
~lusivamente con riferimento alla data della domanda (cfr. art. 5 c. p. c.). 

(3) Nel senso che � nel giudizio arbitrale l'accettazione del contraddit:
io su domande nuove proposte nel corso del giudizio stesso pu� aver 
>go anche in modo implicito, se la parte interessata, senza contestare 
mmissibilit� delle nuove domande, adotti, riguardo ad esse, difese di 
!rito ., v. Cass., 24 gennaio 1966, n. 302, Giust. civ., Mass., 1966, 160. Sulla 
:>posizione delle � proprie domande � da parte del destinatario della nolca 
dell'istanza di arbitrato e sul relativo termine v. ora art. 48 Cap. gen. 
pr. con d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063. Trattasi, beninteso di termine 
:iinatorio. Lo stesso carattere hanno i termini fissati alle parti dal Col

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� da escludere che la P. A. committente abbia la potest� di imporre 
unilateralmente alla controparte nuove condizioni integrative 
dell'originario contenuto del contratto d'appalto d'opera pubblica (4). 

Il contratto di appalto, e cos� quello d'opera pubblica, non rientra 
tra i c. d. contratti aleatori, ma � essenzialmente un contratto commutativo, 
dato che la parte di rischio che esso necessariamente comporta 
per l'appaltatore � limitata ad c. d. rischio economico, con esclusione 
del caso fortuito e, comunque, delle conseguenze dannose per eventi 
non previsti e non prevedibili al momento dell'assunzione dell'impegno 
contrattuale, nonch� dei maggiori oneri derivanti da variazioni temporali 
imputabili all'Amministrazione committente che abbiano mutato 
l'iniziale piano di esecuzione dell'opera. Al qual proposito, � da considerare, 
infatti, che l'originaria determinazione del termine finale di 
esecuzione dei lavori costituisce una fondamentale previsione dalle 
parti posta a base delle reciproche obbligazioni (5). 

Devono inserirsi nel registro di contabilit� (o equipollenti) solo 
le partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, 
ma non anche quelle relative ad oggetti completamente estranei alla 
finalit� di documentare cronologicamente l'opera nel suo iter escutivo, 
onde deve escludersi il predetto onere di registrazione, qualora si tratti 
di fatti dannosi continuativi (6). 

Presupposto per l'operativit� dell'onere di iscrizione delle riserve 
� la tempestiva formazione dei relativi documenti contabili da parte 
della P. A., epper� la valutazione circa la tempestivit� delle domande 
dell'appaltatore �va estesa non solo alla natura dei fatti produttivi di 
maggior onere, ma anche alla tempestivit� delle correlate scritture 
contabili (7). 

Per proroga in senso proprio del termine dell'appalto di opera 
pubblica deve intendersi quella dilazione concessa dall'Amministrazione 

legio arbitrale. Ci� che conta � soltanto che sia garantito il contraddittorio 
ofr. CIANFLONE, L'appalto di opere pubblica, Milano, 1964, 836, .ANDRIOLI, 
Commento al codice di procedura civile, vol. IV, Napoli, 1964, 826 e segg.; 

v. anche App. Milano, 16 ottobre 1952, Foro padano, 1953, I, 32. 
(4) Ma sul jus variandi dell'Amministrazione committente v. artt. 342344 
1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; 17 e 19 Cap. gen. ll. pp. 1895; 13 e 14 
Cap. gen. ll. pp. 1962; 14 Cap. gen. amm. FF. SS. 
(5)Cfr. Lodo Arbitrale 21 maggio 1954, n. 27, Acque, Bon., Costr., 1954, 
643 e segg., con nota di A. D. GIANNINI; ma v., invece, sopra nota 1. Sul 
conceto di alea e sul contrapposto fra alea intrinseca ed estrinseca v. CIANFLONE, 
L'appalto ecc., dt., 90-9-. Sulla inapplicabilit� all'art. 1664 c. c. ai 
contratti di pubblico appalto v. in questa Rassegna, 1968, I, 125, nonch� 
1964, I, 414 e 1966, I, 226. 

(6-7) V. in questa Rassegna, 1968, I, 125, note 3, 4, nonch� 1964, I, 411. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 293 

'mmittente all'appaitatore per esonerarlo da eventuali oneri di penali, 
relazione a ritardi, che, pur se da lui cagionati, non siano addebibiii 
a sua colpa (8). 

(Omissis). -L'Amministrazione convenuta ha eccepito innanzi 
tto l'improponibilit� della domanda di arbitrato in quanto proposta 
1ll'impresa T.E.I. prima dell'emissione del provvedimento amminirativo 
di approvazione del collaudo. 

E, a sostegno della sollevata eccezione, ha ricordato, da un lato, 
.e in materia di appalto di opere pubbliche vige il principio secondo il 
tale il previo esame amministrativo delle richieste dell'appaltatore e 
Lpprovazione del collaudo costituiscono formalit� indispensabili per 
stessa instaurazione del giudizio arbitrale e, dall'altro, assume che 
le dette formalit� si debba riconoscere la natura di veri e propri 
esupposti processuali obiettivi; con la conseguenza non solo che la 
ro mancanza si risolverebbe in un vero e proprio difetto di giurisdime 
degli Arbitri (in quanto condizionanti l'esercizio del potere di 
dsione loro conferito dal compromesso), bens� anche della irrilevanza 
una loro eventuale successiva sopravvenienza in corso di lite, dato 
.e, ai sensi dell'art. 5 c. p. c., i presupposti processuali devono necesriamente 
.esistere sin dal momento dell'instaurazione del giudizio. 
� noto, infatti, che la giurisdizione va determinata con riferimento 
lo stato di fatto esistente all'atto della proposizione della domanda. 

Indubbiamente esatte appaiono le premesse da cui muove il ragiomento 
della convenuta, non potendo sussistere alcun dubbio circa 
'Sistenza nel nostro mondo giuridico del principio generale secondo 
quale, in materia di appalto di opere pubbliche, l'approvazione del 
llaudo costituisce; di regola, presupposto indispensabile per l'instaurarne 
del giudizio arbitrale. 

Al riguardo � sufficiente osservare che il principio richiamato � 
fissato per gli appalti dei lavori dello Stato attribuiti alla compeaza 
del Ministero dei Lavori Pubblici dall'art. 44 del D. M. 28 mag) 
1895 e successive modificazioni -trova, relativamente agli appaUi 
mmessi dalla Gestione INA-Casa, il suo esplicito riconoscimento 
ll'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto della stessa Gestione in 
ta 9 febbraio 1950 (ristampa marzo 1958) e che, per concorde dot.
na e �giurisprudenza, esso trovi la sua base razionale nella considezione 
che solo dopo l'espletamento del collaudo � possibile accertare 
riconoscere l'esatta consistenza dell'opera eseguita, nonch� la sua 


(8) Sui diversi concetto di termine suppletivo e di novazione del terne 
dell'appalto di opera pubblica v. nota in questa Rassegna, 1964, 
407. 

:!94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

conformit�, al progetto e, quindi, decidere circa la pretesa esistenza di 
~ 

I 

.maggiori costi od oneri asseritamente sofferti dall'appaltatore, nonch� 
circa la ricorrenza di eventuali altre valide ragioni di credito in favore 

I 

di uno dei contraenti. 

� evidente, infatti, come o.gni e qualsiasi decisione sul punto� non 
possa, di regola, non essere condizionata al previo accertamento deHa 
avvenuta esecuzione -a regola d'arte -dell'opera oggetto dell'appalto 
e; quindi, proprio alla precedente effettuazione del collaudo, costituente 
lo specifico mezzo approntato a tale scopo. Non ritiene, al contrario, 

I

il Collegio di poter accertare la conclusione cui, partendo da tale esatta 

premessa, vorrebbe giungere, nella specie, la difesa dell'Amministra


zione convenuta. 

A prescindere da ogni indagine diretta ad accertare se la pronuncia 

sul collaudo effettivamente rientri tra i presupposti indispensabili per 

la valida costituzione del rapporto processuale, ovvero, come sostenuto 

dall'Impresa T.E.I. (che, a tal fine, sottolinea la diversit� di formulazione 

dell'art. 23 del Capitolato Generale INA-Casa in confronto dell'art. 44 

del d. m. 20 maggio 1895 modificato dal d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) 

debba essere considerata come una mera condizione di accoglibilit� 

della domanda, nel caso in esame si deve osservare che da parte del


l'Impresa T.E.I. � stato dedotto che la P. A. avrebbe mancato di emet


tere il chiesto provvedimento di approvazione del collaudo nonostante 

il lungo tempo decorso dalla effettuazione del collaudo medesimo e 

nonostante le ripetute diffidi: dell'Impresa; � stata, cio�, denunziata 

un'inerzia arbitraria ed illegittima della P. A. Ai fini del decidere,. 

pertanto, questo Collegio non si pu� certo limitare ad un mero con


trollo formale circa l'esistenza o meno del provvedimento sul collaudo, 

ma deve necessariamente svolgere una ben pi� penetrante e sottile in


dagine proprio al fine di accertare se, in ipotesi, nella specie non si 

possa dire verificata una situazione tale da apparire, di per s�, idonea 

a consentire una deroga al principio generale di cui sopra. � evidente, 

infatti, che, qualora nella specie dovesse risultare provato l'asserito 

illegittimo comportamento della P. A., non potrebbe pi� essere contestato 
il buon diritto dell'Impresa T.E.I. a promuovere il giudizio arbitrale, 
data che una difforme statuizione convaliderebbe il comportamento 
contra jus della P. A. e condurebbe all'inaccettabile risultato di 
privare assurdamente l'appaltatore dell'irrinunciabile ed inalienabile 
diritto potestativo alla tutela giurisdizionale, riconosciuto a tutti i soggetti 
dall'art. 24 della Costituzione. 

N� di ci� s� pu� dolere la convenuta dato che -come � stato� 
osservato da autorevole giurisprudenza arbitrale -una parte non pu�, 
col suo comportamento potestativo, condizionare l'esercizio dell'azione 
della controparte e non pu�, per l'illiceit� del � venire contra factum 
proprium �, dedurre il difetto -da essa stessa determinato -di un 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 295 

esupposto processuale quale causa di improponibilit� del giudizio 
ntro di essa proposto. 

Non solo, ma la necessit� di una simile indagine, oltre che nei mo
�i innanzi esposti, trova la sua ragion d'essere anche nella considerame 
che, in realt�, il predetto limite temporale alla competenza 
oitrale, lungi dall'essere categorico ed assoluto, subisce invece nume>
e eccezioni giustificate dalla esigenza di adeguare il divieto alle 
culiarit� delle singole fattispecie. 

Cos�, ad esempio, tale limite �, tra l'altro, escluso dallo stesso 

t. 23 del Capitolato Generale INA-Casa che, conformandosi a quanto 
1posto in materia dall'art. 44 del Capitolato Generale 00.PP. del 
95, ammette l'immediata instaurazione del giudizio arbitrale: 
a) quando, prima dell'effettuazione del collaudo, le parti siano 
tccordo nel non differire la soluzione della controversia; 
b) per le controversie la cui natura non consente che la decisione 
differita dopo il collaudo. 

Non � questa la sede per una approfondita indagine diretta ad 
!ertare il significato e la portata della eccezione di cui alla lettera b), 

la bont� delle varie teoriche intese a chiarire se il concetto di 

ndifferibilit� � ivi precisato debba o meno essere ancorato a cause 

!ramente � obiettive � o possa, invece, dipendere anche da cause 

oggettive � . 

Quel che importa sottolineare, invece, � che la � urgenza od indif


�ibilit� �, oltre che da ragioni meramente tecniche (ad es. necessit� 

procedere ad accertamenti di fatto che, se rimandati ad un momento 

!Cessivo alla esecuzione del collaudo, diverrebbero impossibili o pi� 

ficili, a causa del prevedibile mutamento dello stato dei luoghi nel 

�so dei lavori pu� dipendere anche da cause o ragioni di altra natura; 

in particolare, dall'esistenza di una situazione oggettiva incompati


e con la stessa effettuazione del collaudo (cfr. sul punto la sentenza 

Supremo Collegio n. 2813 del 27 novembre 1964 che ha ritenuto 

competenza del Collegio arbitrale a conoscere delle domande dirette 

'ar dichiarare l'inadempienza dell'Amministrazione che abbia impe


o l'esecuzione dei lavori e, quindi, l'effettuazione del collaudo, con 
conseguente richiesta di condanna di quest'ultima al risarcimento dei 
mi): onde indubbiamente si deve ritenere che ricorra tale condizione 
l'ipotesi che, nonostante il decorso di un ragionevole lasso di tempo, 
committente amministrazione non abbia provveduto al coHaudo ed, 
naggior ragione, qualora, come-nel caso in esame, le operazioni di 
laudo si siano gi� da tempo esaurite con esito positivo e difetti 
tanto la pronuncia definitiva dell'Amministrazione, non resa nononte 
il lungo tempo decorso e le numerose diffide ed intimazioni di 
ssa in mora. 

2!:J6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

N� la detta indagine si pu� dire preclusa dalla affermata � natura 
pubblicistica � del rapporto, ovvero dalla considerazione che essa si 
porrebbe in contrasto con il principio generale contenuto nell'art. 4 
della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E sull'abolizione del contenzioso 
amministrativo. 

Va, invero, osservato -quanto alla prima obiezione -che, a 
seguito della conclusiva elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in 
merito, si deve oggi dare per certo che il contratto di appalto di opere 
pubbliche, in quanto diretto a realizzare un'attivit� meramente strumentale 
(e non finale) della P. A., rientra nel pi� vasto concetto di 
attivit� di gestione del patrimonio disponibilie ed ha, quindi, indubbia 
natura di contratto di diritto privato in tutto simile a quello previsto 
e disciplinato dal codice civile (salvo alcune regole particolari, la cui 
esistenza, peraltro, nessuna incidenza ha o pu� avere sulla sua effettiva 
natura privatistica); e -quanto al secondo argomento -che, nella 
specie, non si tratta di modificare o di revocare un atto della P. A., 
ma, pi� semplicemente, di esaminare incidenter tantum, e proprio in 
forza del disposto di legge citato dalla convenuta, un atto (o, pi� precisamente, 
un comportamento omissivo o di inerzia) della stessa ai fini 
di decidere sulla competenza del Collegio Arbitrale. 

Il che significa che nella specie una simile indagine appare assolutamente 
indispensabile, poich�, per giustificare la propria competenza 
(il che palesemente rientra nel potere-dovere degli Arbitri), questo 
Collegio non si pu� limitare certo a rilevare la obiettiva mancanza del 
provvedimento di approvazione del collaudo, ma. deve allargare l'indagine 
diretta alla identificazione (cfr. sul punto, la richiamata sentenza 

n. 2813 del Supremo Collegio) di � una qualsiasi situazione nella quale 
si possano ravvisare estremi atti a determinare una legittima deroga 
al rigore del principio �. 
Ci� premesso, osserva il Collegio che dalla documentazione hic et 
inde esibita � rimasto inequivocabilmente accertato, in punto di fatto: 

a) che i lavori commessi in appalto all'Impresa T.E.I. furono 

ultimati in data 12 dicembre 1960; 

b) che le operazioni di collaudo, iniziate in data 26 giugno 1963 

(e, quindi, con notevole ritardo sul termine previsto) furono comple


tate, con esito positivo, in data 16 giugno 1964 (data nella quale il 

certificato di collaudo fu presentato per la firma all'appaltatore); 

c) che in data 13 ottobre 1964, l'impresa T.E.I. notific� all'Amministrazione 
un atto di diffida, invitandola ad emettere il provvedimento 
sul collaudo nel termine di giorni 60, con esplicita avvertenza 
che, in difetto, si sarebbe costituito il provvedimento silenzio) rifiuto 
di cui all'art. 5 t. u. legge comunale e provinciale del 1934; 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 297 

d) che, di fronte al silenzio dell'Amministrazione e decorsi ulteori 
60 giorni, assegnati per la pronuncia sulle riserve, l'Impresa T.E.I. 
tstaur� giudizio arbitrale con atto notificato il 18 febbraio 1965; 

e) che, nelle more del giudizio, l'Impresa T.E.I. si rivolse al 
>mpetente Tribunale di Roma ex art. 1183 c. c., ottenendo dall'adito 
-iudice la sentenza 15 marzo 28 maggio 1966 con la quale veniva 
ichiarata l'inerzia del Ministero e veniva assegnato il termine di tre 
tesi dalla notifica, per la pronuncia sul collaudo; 

f) che in data 27 giugno 1966 l'Impresa T.E.I. notificava altro 
tto di diffida invitando il Ministero a pronunciarsi entro il termine 
.tenuto congruo dal Tribunale; 

g) che, scaduti i termini di cui alla sentenza ed alla ulteriore 
iffida, l'Impresa T.E.I. noti.ficava, il 14 ottobre 1966, atto di conferma 
i ricorso al giudizio arbitrale denunciando a questo Collegio il comortamento 
omissivo della Committente; 

h) che, nelle more del presente giudizio, interveniva infine la 
mtenza della Corte di Appello di Roma in data 27 febbraio 2 maggio 
967 con la quale veniva integralmente confermata la precedent.e senmza 
del Tribunale innanzi richiamata. 

Ora, di fronte ad una simile situazione obbiettiva e documentata, 
on sembra al 'Collegio che si possa minimamente dubitare dell'assoluta 
iconsistenza della eccezione di improponibilit� avanzata dalla conveuta 
Amministrazione. 

Ed invero, dalla premessa della natura tipicamente privatistica del 
ontratto di appalto di cui si discute non pu� non derivarne 1a necesuia 
conseguenza della piena applicazione alla specie del principio 
~condo il quale -qualora ci� sia previsto dal contratto -l'appal1tore 
ha un vero e proprio diritto soggettivo �perfetto alla verifica 
all'opera eseguita; verifica che, in quarito imposta nell'interesse di 
ntrambe le parti e condizionante la risoluzione delle eventuali vertenze, 
eve, per ci� stesso, essere effettuata appena possibile. 

Principio questo che, consacrato dall'art. 1665 c. c., risulta con~
rmato, per quanto attiene agli appalti di opere pubbliche, dall'artiolo 
109 del Reg. 25 maggio 1895, n. 350, che ribadisce l'obbligo della 
.mministrazione di procedere, senza indugio, agli adempimenti ivi 
revisti, dandone notizia all'appaltatore. 

Ora, � pur vero che l'atto di approvazione del collaudo, stante 

soggetto che lo deve emanare, rimane pur sempre sottoposto alla 
isciplina del diritto amministrativo ed, in particolare, alle norme che 
egolano il procedimento di formazione degli atti nei quali si esprime 
i Pubblica Amministrazione. 

Peraltro, la pacifica soggezione di tale procedimento al regime 
ubblicistico non comporta (n� pu� comportare) affievolimento del 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

qiritto soggettivo dell'appaltatore al tempestivo compimento dell'atto 
finale del procedimento medesimo, dato che, in ogni caso, esso � destinato 
ad incidere profondamente in un rapporto nel quale la Pubblica 
Amministrazione agisce � jure privatorum � e nel quale,~ pertanto, il 
pubblico interesse trova considerazione solo indiretta. 

� evidente, infatti, come tale atto finale costituisca pur sempre 
adempimento di una specifica obbligazione contrattuale e deve essere 
sussunto quindi nella categoria dei c. d. atti dovuti, poich� il suo 
compimento incide direttamente sul diritto dell'appaltatore alla conclusione 
del rapporto di appalto, nonch� alla definizione delle controversie 
eventualmente insorte. Come � stato, infatti, autorevolmente affermato 
dal Supremo Collegio, con la sentenza a Sezioni Unite dell'll aprile 
1963, n. 927, la pronuncia sul collaudo costituisce per la P. A., 
obbligo negoziale di natura privatistica, in quanto l'adozione dell'atto 

I

di approvazione attiene � all'esecuzione del vincolo contrattuale di 

diritto privato dal cui avveramento dipende, a favore dell'appaltatore, 

l'esercizio di una serie di ragioni �. 

I 

Con la medesima sentenza, inoltre, il Supremo Collegio, dopo aver 
affermato il principio che lAmministrazione, a norma dell'art. 109 del 
Regolamento di contabilit�, deve procedere senza indubio alla approvazione 
del collaudo, dandone immediata notizia all'appaltatore, ha 
ulteriormente precisato che, in difetto, � l'impresa � lesa nei propri 
diritti, perch� resta vincolata ancora alle proprie obbligazioni, � tenuta �' 
alla custodia e manutenzione dell'opera, n� pu� conseguire la restitu01j' 
zione della cauzione, delle ritenute di garanzia e il pagamento della :: 
rata di saldo � ed infine -sempre per �gli appalti dello Stato -non 
pu� far valere giudizialmente le proprie pretese. 

Ma anche se, nella specie, si esamina il comportamento della con


venuta Amministrazione sotto il solo profilo del diritto amministrativo, 

non per questo la soluzione pu� mutare. 

I

Ed invero -a prescindere dalla considerazione che, ad avviso del 
.Collegio, la pronuncia sul collaudo, proprio per la sua natura di � att9 
�dovuto � e per essere privo di ogni elemento di discrezionalit� ammin.
istrativa, dovrebbe, pi� propriamente, essere ricondotto nella categoria 
dei c. d. � atti vincolati � (nel senso, cio�, che la P. A. non � lasciata 
libera di emanare o meno il provvedimento e di darvi contenuto, ma 
� obbligatoriamente tenuta a renderlo in conformit� a quelle che sono 
state le risultanze degli accertamenti compiuti con l'ausilio delle norme 
tecniche e delle scienze speciali) -al riguardo va osservato che, 
anche a voler far rientrare il provvedimento in questione nella diversa 
categoria dei c. d. � atti discrezionali �, mai comunque, il comportamento 
tenuto nella specie dalla P. A. potrebbe andare indenne da rilievi dato 
che, nel nostro mondo giuridico, non � nemmeno ipotizzabile l'esercizio 
di un potere discrezionale della P. A. cos� lato da consentirle di para



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 299 

.zzare, senza motivo alcuno e con la semplice inerzia, i diritti sogettivi 
attribuiti ai privati; e ci� specie qualora, come nel caso in 
same, tali diritti trovano la loro fonte in un contratto stipulato dalla 
'�A. � jure privatorum � e senza considerare che, a tutto concedere 
i asserita discrezionalit� della P. A. nell'emettere la pronuncia sul 
ollaudo non pu� che essere limitata al � contenuto � dell'atto da emaare, 
ma non certo estendersi fino a consentirle la mancata emissione 
el chiesto provvedimento. 

E di ci� s'� resa perfettamente conto la diligente difesa della conenuta 
Amministrazione che -proprio al fine di giustificare la manata 
approvazione del collaudo -ha, in questa sede, dedotto che � gli 
dempimenti della T.E.I. non avrebbero soddisfatto le condizioni con~
attuali �. 

Ma anche tali argomentazioni non possono essere condivide dal 
:ollegio; e ci� per un duplice ordine di considerazioni: 

a) innanzi tutto, perch� come gi� rilevato -la esistenza di even.
iali vizi dell'opera avrebbe, se mai, presupposto un giudizio negativo 
lll certificato di collaudo, ma non certo la denunciata ed accertata 
1erzia della P. A. a pronunciare comunque su di esso; inerzia, si badi 
ene, protrattasi per ben sette anni dopo la ultimazione dei lavori: 

b) in secondo luogo, perch� l'assunto della convenuta Amminitrazione 
trova, nella specie, la sua categorica smentita nel certificato 
i collaudo che ha accertato che i lavori erano stati eseguiti a regola 
'arte e nel perfetto adempimento degli obblighi derivanti dal conratto 
e che, pertanto, potevano essere approvati), nonch� -e princialmente 
-dall'eseguita consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze 
-positive per l'Impresa T.E.I. -non possono non essere fatte proprie 
al Collegio. 

N� -per quanto attiene al richiamato certificato di collaudo u� 
assumere rilevanza la dedotta circostanza secondo la quale l'eseuito 
collaudo sarebbe stato successivamente annullato dalla Gestione, 
oich� -a prescidere da quanto � stato gi� percisato da questo Collegio 
on l'ordinanza del 25 luglio 1967 -l'iniziativa della GESCAL mai 
omunque pu� essere tenuta presente, ai fini della decisione della conroversia, 
a causa sia della palese violazione dell'art. 102 del Cap. Gen. 
fESCAL che deU'inutile decorso del termine fissato dalla citata sen~
nza del Tribunale in data 16 marzo 28 maggio 1966 e dalla successiva 
entenza confermativa emessa dalla Corte di Appello di Roma. 

Per quanto attiene alla espletata consulenza tecnica non vale il 
edurre che, nel redigere la relazione di perizia, il Consulente Tecnico 
'Ufficio non avrebbe temut� alcun conto delle osservazioni prospettate 
al Consulente del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, in quanto, 
e con tale censura si intende dedurre la mancata trascrizione letterale 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dalle osservazioni ed istanze di parte, evidente � la irrilevanza di tale 
deduzione, essendo notorio che la denunciata omissione non comporta, 
in linea di principio, nullit� della relazione peritale (cfr. Cass. 28 febbraio 
1953, n. 450; id. 15 luglio 1956, n. 2651; id. 7 ottobre 1957, 

n. 3641); che se poi si intende lamentare un asserito mancato esame 
delle osservazioni e dei rilievi del consulente di parte, una simile 
lamentela non pu� che essere disattesa, in quanto contrastata sia dal 
tenore letterale della relazione del Consulente d'ufficio che dalla esplicita 
ammissione contenuta alla pagine 18 della memoria difensiva della 
Avvoca.tura del 4 dicembre 1967, ove � detto: �Ad avviso del consulente 
(di parte ministeriaile) non vi � stato omesso esame delle deficienze 
da parte del collaudatore, ma sostanziale diversa valutazione 
delle cause e delle disposizioni atte a rimuoverle �. 
N�, infine, possono essere accolte le numerose censure di merito 
mosse alla consulenza tecnica d'ufficio dall'Amministrazione convenuta 
a'l fine di dimostrarne pretese manchevolezze, contraddizioni ed errori, 
dato che le stesse trovano la loro pi� convincente critica sia nella perfetta 
concordanza di giudizio esistente tra collaudatore e consulente 
tecnico d'ufficio, sia nell'ampia motivazione degli elaborati, sia infine, 
nella obbiettiva lieve entit� delle deficienze riscontrate nel-l'opera eseguita 
dalla T.E.I. (difettosa chiusura di alcuni infissi; tracce di ~midit� 
nelle murature entroterra, mancata impermeabilizzazione di bagni, 
lavatoi e balconi; pavimentazione cantine, cortina di coronamento; 
ecc.); lieve entit� qualitativa e quantitativa che, di per s�, appare 
assolutamente inidonea a compromettere la funzionaHt� dell'opera medesima. 


Se a cw si aggiunge -come � stato, con idonea motivazione, 
messo in luce dal C. T. d'ufficio -che alcune delle deficienze riscontrate 
(es. manifestazioni di umidit�) trovano la loro causa anche in 
manchevolezze del progetto e delle prescrizioni contrattuali, allora 
appaiono pienamente convincenti le conclusioni cui univocamente giunsero 
sia il collaudatore che il consulente tecnico d'Ufficio: onde -in 
perfetta adesione alle stesse -ritiene il Collegio di poter tranquillamente 
affermare che le accertate deficienze costruttive potevano unicamente 
comportare alcune detrazioni corrispondenti alla mancata o 
difettosa esecuzione delle opere appaltate (detrazioni in effetti apportate 
in sede di collaudo, in una misura che questo Collegio giudica 
senz'altro congrua e giusta); ma non certo -come si vorrebbe -la 
pretesa, non consentita, incollaudabilit� dell'opera. 

Esclusa pertanto� ogni attendibilit� alla richiamata argomentazione 
difensiva, ne deriva che -anche sotto tale profilo -appare ulteriormente 
evidenziata l'illegittimit� del comportamento omissivo tenuto 
dalla P. A.: ragion per cui, per tutte le considerazioni sopra svolte, la 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 301 

>llevata eccezione di improcedibilit� della domanda di arbitrato non 
u� che essere rigettata. 

Le medesime identiche considerazioni, infine, si oppongono a che, 
ella specie l'eccezione stessa possa essere fatta valere sotto il profilo di 
na pretesa improponibilit� od improcedibilit� della domanda per 
ifetto della previa pronuncia amministrativa sul fondamento delle 
iserve avanzate dalla T.E.I. 

Tale eccezione, peraltro, non pu� ritrarre alcun fondamento dal 
art. 23 c. p. Gen. INA-Casa dal momento che nella norma l'impos.
bilit� di definizione in via amministrativa delle controversie di apalto 
non � sinonimo di provvedimento necessario e pregiudiziale, e 
ertanto non sussistono nella specie i presupposti essenziali della conizione 
quali il provvedimento dovuto e i termini di sua impugnativa. 

Quand'anche poi si potesse in ipotesi dedurre esistente l'anzidetta 
cmdizione, forzando oltre .ogni limite il testo, restano valide le ragioni, 
i� illustrate a proposito della omessa .pronuncia sul collaudo, per 
ltenere la condizione medesima assolta a motivo della individuata si1azione 
sostitutiva; a conforto risultano le sue diffide a provvedere, 
otificate dall'Impresa con atti in data 13 ottobre 1964 e in data 8 ot>
bre 1966, la ingiustificata inerzia della P. A. contrastata dal compor1mento 
di essa manifestamente concludente per una volont� reiettiva, 

la violazione dell'art. 109 del regolamento approvato con i'l r. d. 
5 maggio 1895, n. 350. 
Da ultimo si rileva che non essendo stata l'eccezione confermata 
elle conclusioni, la stessa deve intendersi abbandonata. 

Circa la domanda riconvenzionale per risarcimento danni avanata 
dall'Amministrazione convenuta, osserva il CoHegio che la conruit� 
delle detrazioni apportate in sede di collaudo fa escludere ogni 
lndatezza alla pretesa; infatti le dedotte deficienze costruttive, gi� 
saminate e valutate dal collaudatore, risultano controllate ed apprezate 
con giudizio di conformit� da'l consulente tecnico di Ufficio; il 
:ollegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui risultano 
ervenuti i tecnici attesa la congruit� e la carenza di vizi della motiazione 
adottata, e per effetto delle detrazioni gi� apportate in sede 
i collaudo ed accettate dall'Impresa, la domanda di compensazione 

di risarcimento risulta destituita di ogni fondamento nel merito per 
vidente carenza del necessario presupposto giuridico determinativo 
ell'an debeatur. 

Va osservato, peraltro, che la domanda riconvenzionale venne avanata, 
per la prima volta, con la memoria difensiva n. 5 del 6 magio 
1967 e che, proprio per tale intempestivit�, la difesa della T.E.I. 
bbe, in limine, ad eccepirne la tardivit�. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ora -ad avviso del Collegio -tale eccezione appare meritevole 
di accoglimento, poich� -come gi� osservato con l'ordinanza collegiale 
del 20 maggio 1967 -la stessa risulta fondata sia sulla considerazione 
che, nella specie, la riconvenzionale venne proposta oltre 
il termine stabilito dall'art. 46 del Capitolato Generale, approvato con 

d. m. 28 maggio 1895, richiamato dall'art. 101 del Capitolato INA-Casa, 
nonch� oltre il termine fissato dal Collegio, all'atto della sua costituzione, 
per la precisazione dei quesiti; sia sulla considerazione che come 
� stato osservato dal Supremo Collegio, con sentenza n. 213 del 
28 gennaio 1964 -� quando (come � avvenuto nella specie) le parti 
propongono specificamente agli arbitri, con la formulazione di appositi 
quesiti le questioni sulle quali richiedono il loro giudizio, si pu� dire 
che esse interpretano autenticamente il compromesso, precisandone il 
contenuto e determinando la materia decidendi �, cosicch� non solo non 
pu� essere mossa doglianza per il fatto che sia stato emesso tl lodo in 
relazione ai soli quesiti come sopra formulati (e non anche in relazione 
ad argomentazioni, eccezioni e deduzioni ad essi estranei), ma deve 
altresi essere ritenuta la inammissibilit� di successive eccezioni o deduzioni 
(nonch�, a maggior ragione, di eventuali domande riconvenzionali), 
dato che la � tardiva proposizione di esse non pu� essere configurata 
che come un tentativo unilaterale (e, quindi, inefficace) di modificare 
ed ampliare, anche in violazione eventuale del principio del contraddittorio, 
la materia consensualmente ed immutabilmente deferita 
alla decisione degli arbitri �. 
Per mera completezza, infine, � appena il caso di ricordare la 
recente sentenza della Cassazione n. 302 del 24 .gennaio 1966 che, con 
l'affermare l'ammissibHit�, nel procedimento arbitrale, delle domande 
nuove � laddove. vi sia stata accettazione del contraddittorio �, sostanzialmente 
ha confermata la validit� del principio innanzi richiamato. 

Ci� premesso in rito, e passando ad esaminare il merito della controversia, 
osserva il Collegio che, sostanzialmente, le pretese creditorie 
avanzate dall'Impresa T.E.I. si possono sinteticamente ricondurre alle 
seguenti tre dedotte cause fondamentali: 

a) avvenuta illegittima riduzione od eliminazione di alcuni prezzi 
da praticare per i lavori previsti dalla seconda perizia suppletiva 
(richiesta di complessive lire 1.740.540 -Quesito n. 1); 

b) maggiori oneri e danni riportati dall'Impresa, a causa della 
maggior durata dei lavori dovuta a sospensioni e proroghe (richiesta 
di complessive lire 30.388.371 -Quesiti nn. 2, 3 e 4); 

e) danni conseguenti al ritardo nella compilazione del conto 
finale e all'espletamento del collaudo; mancato pagamento del 17� stato 
di avanzamento; etc. (richiesta di complessive lire 25.254.000 -Quesiti 
nn. 5, 6, E, 8, 9 e 10). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 303 

Passando ad esaminare singolarmente le varie pretese creditorie, 
sserva il Collegio : 

A) ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI ALCUNI PREZZI 

Quesito n. 1 -Appare opportuno, innanzi tutto, precisare in punto 
i fatto che dagli atti di causa � rimasto inequivocabilmente accertato: 
1) che, per l'esecuzione di nuovi lavori non previsti nel con
�atto originario, fu necessario redigere una seconda perizia suppletiva 
che, per la contabilizzazione dei lavori in essa previsti, fu redatto 

pposito verbale di concordamento di nuovi prezzi; 

2) che, con nota del 16 marzo 1962, la Gestione approv� tale 
uova perizia suppletiva, ma effettu� una detrazione economica ridu:
ndo l'importo totale da Lire 7.176.000 (di cui lire 6.586.085 da esellirsi 
dall'impresa T.E.I.) a lire 5.450.000 (di cui lire 4.842.409 per 
1vori T.E.I.) a causa dell'eliminazione delle voci indicate in verbale 
m i nn. 8, 9 e 10 della riduzione degli importi previsti nelle voci 

e 7 dello stesso verbale; 

3) che, a seguito della decurtazione effettuata, la Impresa T~E.I. 
.fiut� di accettare i nuovi prezzi e non sottoscrisse H relativo atto di 
>ttomissione; per cui la Direzione dei lavori provvide ad emettere, per 
esecuzione delle opere con i prezzi indicati dalla Gestione, apposito 
rdine di servizio in data 12 giugno 1962, in calce al quale l'Impresa 
;essa formul� le proprie riserve, a norma degli artt. 21 e 22 del 
efi.to di cui al r. d. 25 maggio 1895, n. 350. 

Deduce il Ministero dell'Agricoltura l'inconsistenza della relativa 
retesa della T.E.I., sia sotto il profilo della sua inammissibilit� (per 
vere l'Impresa rifiutato di accettare i prezzi determinati dalla Gestione 
>lo � dopo l'esecuzione dei lavori �), sia sotto quello della asserita 
mdatezza delle detrazioni operate dalla Gestione. 

Nessuno di tali assunti pu�, peraltro, essere fatto proprio dal 
ollegio. 

Ed invero -ricordato che la materia della determinazione dei 
llOVi prezzi � regolata dagli artt. 21 e 22 del Regolamento innanzi 
chiamato (il primo dei quali specifica i criteri di valutazione da se1ire, 
ed il secondo disciplina il procedimento diretto all'ammissibilit� 
:i nuovi prezzi nella contabilit� dei lavori, dstinguendo il caso nel 
iale si sia formato il consenso delle parti, da quello di dissenso) leva 
il Collegio la evidente inconsistenza della sollevata eccezione 
l inammissibilit� poich� -a prescindere da ogni pi� approfondita 
1dagine circa la dedotta intempestivit� della riserva -la stessa si 
mda tutta sull'inaccettabile premessa che, in materia, alla commit~
nte -poich�, sostanzialmente, P. A. -spetterebbe la facolt� di 


304 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stabilire unilateralmente nuove condizioni contrattuali integrative dell'originario 
rapporto. 

Il che evidentemente � da escludere, ove si tenga presente la 
indubbia natura contrattuale e privatistica del rapporto di appalto, e 
quindi, l'impossibilit� in esso di attribuire ad espressioni unHaterali di 
volont� di una delle parti -e, quindi, anche della P. A. -efficacia 
vincolante ed obbligatoria nei confronti dell'altro contraente. 

N�, al riguardo, vale il rilevare che, a norma degli artt. 88 e 22 
del Cap. Gen. INA-Casa, i prezzi concordati con la Direzione dei Lavori, 
nel mentre sarebbero immediatamente vincolanti per l'impresa, lo 
diverrebbero per la Committente solo dopo l'approvazione della Gestione, 
ovvero che il procedimento previsto dagli artt. 21 e 22 del Regolamento 
in precedenza citato sarebbe applicabile solo alla ipotesi 
di lavori � ancora non eseguiti ., in quanto -relativamente al primo 
argomento -va osservato che le norme sopra richiamate -dettate 
indubbiamente a tutela della P. A. -si limitano unicamente a disciplinare 
l'iter formativo della volont� della stessa P. A. per quanto 
attiene alla materia relativa all'esecuzione di nuove opere ed alla 
determinazione di nuovi prezzi; ma, nel mentre non esimono l'Autorit� 
investita dell'approvazione dall'obbligo di adottare decisioni motivate 
e giustificate, in nessun modo appaiono idonee a pregiudicare il 
diritto dell'Impresa a far valere il proprio dissenso e, quindi, a far 
decidere la relativa eventuale controversia a norma dei patti contrattuali 
(nella specie: con giudizio arbitrale). 

N� la conclusione sopra accolta pu� essere inficiata dalla considerazione 
che, in base alle norme innanzi richiamate, il dissenso dell'Impresa 
non impedisce la ammissione (in via provvisoria) nella contabilit� 
dei prezzi unilateralmente dalla committente determinati, poich� 
� chiaro che la prevista assunzione provvisoria dei prezzi costituisce 
un mero mezzo strumentale creato al solo fine di evitare che gli effetti 
negativi del dissenso sulla liquidazione possano pregiudicare il compimento 
dell'opera; mezzo strumentale che, proprio per la sua limitata 
finalit� e, comunque, per la sua provvisoriet�, lascia, in ogni caso, salvo 
ed impregiudicato ogni diritto dell'Impresa al riguardo. 

Assolutamente irrilevante, infine, appare l'argomentazione secondo 
la quale la procedura prevista dai richiamati artt. 21 e 22 del Regolamento 
n. 350 del 1895 non sarebbe applicabile nel caso di riserve 
avanzate dopo � l'esecuzione dei lavori �, in quanto che, anche a volere 
ammettere in via di mera (ma contestata) ipotesi l'esattezza dell'assunto, 
non per questo potrebbe farsene discendere una non prevista � inammissibilit� 
� della domanda in sede di giudizio arbitrale. 

� evidente, infatti, che l'assunta inammissibilit� della procedura 

ex artt. 21 e 22 del Regolamento potrebbe, a tutto concedere, compor


tare la nullit� degli atti irritualmente compiuti, ma non certo inibire 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 305 

ll'impresa di ottenere H giusto compenso spettantele per l'esecuzione 
li nuovi lavori non previsti nell'originario contratto di appalto, e tanto 
11eno, negare la competenza del Collegio Arbitrale ad emettere promncia 
su controversia che -come quella in esame -indubbiamente 
'bbe ad insorgere nello svolgimento del rapporto d'appalto. 

Passando ora al necessario esame di merito circa la dedotta � fonlatezza 
� delle determinazioni adottate dalla Gestione in sede di appro'
azione dei :lUovi prezzi, rileva il Collegio che appare assolutamente 
ngiustificata la riduzione apportata ai prezzi nn. 6 e 7, per l'assoluta 
arenza di ogr,i e qualsiasi idonea argomentazione atta a dimostrare 
5assunta eccessivit� dei prezzi medesimi. 

Ed invero, la motivazione adottata sul punto della convenuto (asseita 
necessit� di adeguare i nuovi prezzi a quelli correnti sul mercato), 
, del tutto vaga ed insufficiente specie ove si consideri -da un lato a 
estrema genericit� dell'addotta giustificazione e -dall'altro -che, 
ome � pacifico tra le parti, i prezzi originariamente concordati furono 
leterminati per � analisi rapportata ai prezzi contrattuali �; furono, 
io�, determinati in maniera conforme alle indicazioni del prezziario e 
ulla base, quindi, di elementi certi di valutazione. 

Per quanto attiene, poi, ai prezzi nn. 8, 9 e 10, va osservato preli11inarmente 
che -secondo l'assunto della convenuta -l'avvenuto 
lepennamento degli stessi troverebbe giustificazione nel fatto che essi 
i riferirebbero a lavori gi� compresi negli oneri di contratto e, conunque, 
determinati, in gran parte, da difetti riscontrati nei lavori 
.recedentemente eseguiti dall'Impresa, osserva il Collegio: 

Prezzo n. "8. -Con tale prezzo (per la cui determinazione fu 
enuto presente quanto compensato dall'art. 72 E. P. per l'opera simiare 
concernente l'arrotatura e la levigatura dei pavimenti posti in 
1pera) vennero compensate due successive passate di levigatura eseguite 
lopo che l'impresa aveva provveduto alla previa � arrotatura � dei 
1avimenti. 

Conseguentemente, considerato che l'art. 6, 1. 6 dell'allegato A) 
ll Capitolato d'Appalto pone a carico dell'Impresa la sola operazione 
li � arrotatura ., non sembra che si possa revocare in dubbio il buon 
liritto della T.E.I. ad ottenere un ulteriore giusto compenso per tale 
mova eseguita lavorazione. 

� evidente, infatti, che la menzionata � lucidatura � costituisce 
1pera nuova e diversa dalla � arrotatura � prevista in contratto. 

N�, in contrario, vale il rilevare che -secondo quanto disposto 
lall'art. 62 comma c) del Capitolato Generale allegato al contratto '
arrotatura prevista in contratto avrebbe dovuto essere di tale accu
�atezza da consentire la spalmatura di cera e che -secondo quanto 
�iferito dalla Direzione dei Lavori -le due richieste � lucidature � 


306 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

supplementari furono rese � necessarie per eliminare i difetti di posa 
in opera delle mattonelle eseguita con poca cura ., poich� l'asserita difettosa 
esecuzione delle precedenti lavorazioni avrebbe, se mai, consentito 
l'adozione degli specifici rimedi consentiti dal contratto, ma non certo 
l'esecuzione gratuita di un'opera nuova e non prevista. 

Prezzo n. 9. -Egualmente dovuto appare il prezzo n. 9, costituendo 
esso il giusto compenso richiesto per la copertura mediante 
cemento spruzzato delle opere in cemento armato precedentemente eseguite 
con il sistema � a faccia vista �. 

N�, per contestare la validit� dell'accordo raggiunto tra Impresa 
e Direzione dei Lavori, vale l'osservare che l'intonacatura a ghiaietto 
costituiva (in alternativa con la martellinatura) una delle ipotesi di 
lavorazione previste dal progetto, poich� un simile assunto -valido 
in astratto -dimentica che, nel caso in esame, la Direzione dei Lavori 
non si attenne alle disposizioni contrattuali, ma pretese -in difformit� 

I 


da esse -che le opere in cemento armato fossero eseguite con il 
sistema � a faccia vista �; pretese, cio�, un tipo di lavorazione che non 
solo sottopose l'Impresa al notevole onere costituito dall'uso di casseformi 
piallate, paraspigoli, ecc., ma -ci� che pi� conta -escludeva 

l


di per s�, la necessit� della successiva martellinatura od intonacatura: 
onde se, ciononostante, l'Impresa fu successivamente costretta dalla 
Direzione dei Lavori ad eseguire altres� l'intonacatura delle opere 

II
gi� eseguite, non si pu� neg�are che per tale nuova lavorazione la 

T.E.I. abbia diritto a vedersi corrispondere un nuovo diverso compenso. 
Prezzo n. 10. -Egualmente ingiustificata, infine, appare l'eliminazione 
del prezzo n. 10; dovendosi dare per certo che, relativamente 

I


alla tinteggiatura esterna, la facolt� della committente si limitava unicamente 
alla scelta dell'unico colore da usare per tutte le facciate: 
onde l'avvenuta tinteggiatura di essa con vari colori deve indubbiamente 
essere considerata variazione ed aggiunta alle originarie condizioni 
contrattua.U. E la bont� di tale interpretazione trova -ad avviso 
del Collegio -ampio conforto sia nel preciso disposto dell'art. 6 f. 6, 
dell'all. A), sia nel contenuto dell'art. 147 dell'Elenco Prezzi (che si 
riferisce alla sola tinta a calce), sia infine nello stesso contenuto del 
computo metrico estimativo redatto dalla Direzione dei Lavori (cfr. 
pag. 10 di tale computo ove � previsto il prezzo di lire 60 il mq. per 
il solo latte di calce privo di colore). 

N� vale richiamare l'art. 73 del Capitolato Generale (che prescrive 
che le � tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se 
richieste, essere eseguite con colori diversi, su una stessa parete, complete 
di filettature, zoccoli e quant'altro occorra alla perfetta esecuzione 
dei lavori. La scelta dei colori � devoluta al criterio insinda



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 307 

bile della D. L .... �) poich� tale norma chiaramente si riferisce alle 
iteggiature interne e comunque derogate dal Cap. Speciale all. A. 

In definitiva, quindi, la pretesa della T.E.I. appare pienamente 
ndata; ragion per cui, considerato che l'importo della somma richiesta 
analiticamente dimostrato e non � stato contestato, la pretesa me!
Sima deve essere integralmente accolta. 

B) MAGGIORE DURATA DEI LAVORI 

Prima di passare all'esame dettagliato delle singole richieste avante 
con i quesiti nn. 2, 3 e 4, ritiene il CoUegio di dover innanzi 
tto osservare -in linea di puro diritto -che dalla premessa uni:
rsalmente accettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il 
ntratto di appalto non rientra tra i c.d. contratti aleatori, ma costiisce 
essenzialmente un contratto commutativo (dato che la parte di 
;ch�o che esso necessariamente include � limitata al c. d. rischio eco1mico, 
con esolusione del caso fortuito e, comunque, delle conse1enze 
dannose per eventi non previsti e non prevedibili al momento 
Ila sottoscrizione dell'impegno contrattuale), deriva .J'ineluttabile conguenza 
che in esso assume particolare rilevanza la determinazione 
I termine di esecuzione dei lavori, dato che tale determinazione 
prime una fondamentale previsione delle parti posta a base delle 
ciproche obbligazioni. 

Deriva, altres�, la ulteriore conseguenza che ogni mutamento di 

le previsione, ove addebitabile alla committente, costituisce valida 

nte per una fondata pretesa risarcitoria, poich� ogni spostamento o 

:ardo in un piano di esecuzione di opere, preordinato secondo le 

~ittime previsioni contrattuali, � suscettibile di creare scompensi e, 

:indi, oneri maggiori di quelli preventivati. 

Ci� comporta che -fatta eccezione per i ritardi addebitabili ' 

.a Impresa (ovvero per le c. d. �proroghe ., come tali concesse nel


sclusivo interesse dell'appaltatore) -gli eventuali maggiori oneri 

rivanti da sospensioni dei lavori dovranno, di necessit�, gravar: 

lla committente, a meno che si tratti di sospensioni che -come � 

tto ormai precisato dalla compiuta elaborazione dottrinale e giuri


rudenziale -siano state determinate da eventi negativi, rigorosa


mte obbiettivi, indipendenti dalla volont� della committente e, co


mque, non imputabili alla stessa. L'esattezza di tali principi, d'altro 

rito, non � nemmeno contestata dall'Amministrazione convenuta che 

r quanto attiene al caso di specie, si limita a negare il fondamento 

lla pretesa creditoria fatta valere dalla T.E.I. con alcune argomen


:ioni di merito, nonch�, in limine, con una eccezione di intempestivit� 

lle riserve motivata sotto il duplice profilo e della loro mancata 


308 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

iscrizione nei verbaili di sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori 
e, comunque, della loro proposizione dopo l'ultimazione dei lavori: 

� quando i presunti oneri dovevano essere gi� noti all'Impresa da lunghissimo 
tempo ed in contrasto, perci�, con le norme di cui all'art. 23 
del Cap. Gen. e 54, 3� comma del r. d. 25 maggio 1895, n. 350 �. 
Ora, delle due argomentazioni poste a base della eccezione, quella 
relativa alla mancata iscrizione delle riserve nei verbali di sospensione, 
ripresa ed ultimazione dei lavori, rivela palesemente la sua in.consistenza, 
poich� -come � stato anche di recente affermato dalla Suprema 
Corte con sentenza n. 2290 del 28 ottobre 1965 -� devono inserirsi 
nel registro di contabilit� unicamente le partite di lavoro eseguite e 
le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non pure quelle relative ad 
altri oggetti affatto estranei alla finalit� di documentare cronologicamente 
l'opera nel suo iter esecutivo � : onde deve darsi per certa 
l'inesistenza dell'asserito obbligo di registrazione quafora -come nel 
caso in esame -si lamenti una continuit� di effetti dannosi protraentisi 
oltre i periodi di sospensione. 

Quanto alla eccezione di decadenza per la tardivit� della iscrizione 
delle riserve sul registro di contabilit� a norma dell'art. 23 Cap. Gen. 
INA-Casa con richiamo all'art. 54 Cap. Gen. 00.PP. cit. non possono 
essere accolte le argomentazioni svolte dall'Impresa e fondate: 

a) sul rilievo di una tardiva proposizione dell'eccezione ex articolo 
46 Cap. Gen., dal momento che trattasi di precisazione giuridica 
di una eccezione tempestivamente proposta; 

b) sulla mancata specifica approvazione ex art. 1341 c. c. poich� 
al riguardo va osservato che l'art. 23 Cap. Gen. INA-Casa gi� contiene 
in s� gli estremi dell'istituto della decadenza, per cui all'art. 54 
Cap. Gen. 00. PP. va attribuito valore esplicativo e non precettivo. 
Secondo la normativa di diritto privato relativa alla interpretazione 
delle clausole contrattuali (e tale � -come gi� rilevato -l'art. 23) 
deve, per altro verso, ritenersi inapplicabile l'art. 1341 c. c. alla 
clausola compromissoria, la quale, accettata dall'Impresa, non pu� 
da questa essere rifiutata nella parte che dispone, nel medesimo contesto, 
la disciplina sulla proposizione delle riserve. 

Orbtme, in sede di applicazione di tale disciplina, non si ravvisa 

fondata la tesi dell'Amministrazione che afferma la decadenza dell'Im


presa dall"anzidetta proposizione. 

Esulando da principi adottati dalla giurisprudenza arbitrale, lar


gamente ammissivi in materia, ove si consideri la natura delle do


mande dell'Impresa, il Collegio intende approfonditamente analizzare 

l'istituto invocato sia in base alle ricordate disposizioni che in distinta 

disamina dei fatti produttivi di diritto a maggiori compensi, a ci� 

autorizzato dal carattere privatistico delle disposizioni invocate. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 309 

Innanzi tutto si osserva che la variabile, e mai automatica, attuaione 
dei presupposti dell'istituto della decadenza, deve riscontrarsi 
1receduta dall'evento condizionante l'istituto medesimo e fondato sulle 
.isposizioni dell'art. 37 del registro di contabilit�, ond'� che in ipotesi 
.i mancato rispetto di tale disciplina non pu� fondatamente eccepirsi 

3. decadenza. 
In altre parole occorre considerare in limite se la Amministrazione 
la fatto buon uso di quella norma, posta a suo esclusivo interesse e 
ondizionante l'altrui diritto, che le consente il legittimo e costante 
ontrollo dell'opera e della spesa durante l'esecuzione dei lavori. 

Quando tale prescrizione risulti inosservata dalla stessa Amminitrazione, 
questa non pu� far carico all'Impresa della tardiva iscrizione 
.elle sue domande, perch� l'istituto della riserva e della decadenza si 
1orrebbe _.:_ senza ragione -al di fuori del sistema e della finalit� 
ui la normativa me~ima � stata predisposta. 

Per quanto sopra;� da una prima disamina si ritrae il convincimento 
he le fondazioni e le variazioni della scala e della centrale termica 
11rono contabilizzate, nella specie, successivamente alla ultimazione 
ei lavori, certificata il 12 dicembre 1960; deve dedursi, dunque, che, 
er quanto riguarda gli oneri connessi o derivati da tali opere, l'art. 54 
it. non � operante per carenza di suo essenziale presupposto, avuto 
iguardo altres� al principio dell'inadimplenti ed alla non consentita 
iodifica aggravata dall'obbligo di proposizione della riserva. 

Si rileva inoltre che la individuazione da parte dell'appaltatore dei 
iaggiori oneri sub�ti � strettamente connessa all'apprezzamento delle 
egistrazioni tempestivamente eseguite, per il che la valutazione di 
ierito circa la tempestivit� delle domande si deve estendere non solo 
Ila natura dei fatti produttivi del maggior onere, ma deve scendere 
nche alla tempestivit� delle correlate registrazioni. 

Nella specie non vi pu� essere dubbio che la iscrizione delle 
iserve relative alla sospensione dovuta ad eccezionale evento climatico 
d alla inattivit� per ritardo dell'appalto termico, appare tardiva, dal 
iomento che la registrazione di quei fatti avvenne in epoca di molto 
recedente la formulazione delle riserve, articolate nel giugno 1962. 

Soluzione diversa spetta, invece, alle altre domande che traggono 
mdamento dalla maggiore durata per le fondazioni, per le varianti 
ella scala e della centrale termica; per esse infatti il giudizio di loro 
~mpestivit� si fonda non solo sulla tardivit� delle registrazioni avveute 
addirittura in epoca successiva alla ultimazione dei lavori, ma 
nche sulla provvisoriet� delle registrazioni medesime, onde l'appalta)
re conserv� fino alla loro definitivit� H proprio diritto di produrre 
eclamo. 

La valutazione condotta in base a tali elementi individua dunque 
ome tempestive le anzidette riserve formulate al 30 giugno 1962, di 


310 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

poi completate al 30 aprile 1963, attese le corrispondenti registrazioni 
rese definitive in pari data e comunque soltanto a tale epoca presentate 
per la firma dell'appaltatore. 

Ci� premesso, osserva il Collegio : 

Il tempo massimo di esecuzione dei lavori venne contrattualmente 
fissato in 300 giorni. In realt� -a seguito di, proroghe e sospensioni i 
lavori si protrassero per complessivi giorni 605; con una maggiore 
durata, cio�, di giorni 305. 

In particolare, tale maggiore durata fu determinata -quanto ad 
80 giorni -da due sospensioni di lavoro di 40 giorni ciascuna, disposte 
r~spettivamente dalla d. I. il 20 aprile 1959 ed il 15 gennaio HJ60 e -quanto 
alla differenza -da n. 4 proroghe concesse rispettivamente il 
15 novembre 1959 (gg. 25), il 10 settembre 1960 (gg. 55); il 15 ottobre 
1960 (gg. 55) ed il 24 ottobre 1960 (gg. 90). 

Assume la T.E.I. che la maggior durata ~ lavori, come sopra 
determinata in gg. 305, sarebbe interamente addebitabile alla Committente 
e, conseguentemente, chiede il rimborso dei maggiori oneri 
sopportati, nonch� il ristoro dei danni sofferti. 

IncontestabHe appare il fondamento della pretesa della T.E.I. ove 

si riferisca alla prima � sospensione � di giorni 40. Dal relativo verbale 

in data 20 aprile 1959 risulta, invero, che la stessa trov� causa nella 

� emersa necessit� di adottare un tipo di fondazioni diverso di quello 
previsto in Capitolato �; fu determinata, cio�, da una causa non solo 
estranea ai patti ed alle previsioni contrattuali, ma -circostanza 
questa determinante -sicuramente addebitabile alla Committente. 
� evidente, infatti, che l'accertata presenza nel cantiere di cave 

chiuse e reinterrate prima dell'appalto T.E.I. (e, quindi, la conseguente 

nacessit� di modificare il tipo di fondazioni da utilizzare) deve essere 

addebitata alla Committente, poich� -quanto meno -deve essere 

ricondotta ad una colposa imprecisione della stessa al momento in cui 

ebbe a redigere i progetti dell'opera da realizzare. 

Nessuna indennit�, a<l contrario, pu� essere riconosciuta per quanto 

attiene alla 2� sospensione di giorni 40, determinata da eccezionali 

eventi meteorologici; questi ultimi, invero, debbono indiscutibilmente 

essere fatti rientrare tra quelle circostanze obbiettive e, comunque, 

non addebitabili alla committente che, per concorde dottrina e giuri


sprudenza ed a norma dell'art. 94 del Capitolato Generale INA-Casa, 

consentono alla D. L. di disporre sospensioni, senza dover rimborsare 

oneri di sorta. 

Riguardo, poi, aUe c. d. � proroghe ., ritiene innanzi tutto il 
Collegio di dover sottolineare l'impropriet� dell'espressione usata; 
poich� � certo che, dal punto di vista tecnico giuridico, per proroga 
si intende quella dilazione concessa dal committtente per esonerare 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 311 

:ippaltatore da eventuali oneri di penale in relazione a ritardi che, 
.ir se da lui cagionati, non siano peraltro addebitabHi a sua colpa. 

Ora, nella specie, non fu questa la causale che indusse la D. L. 
concedere le chieste dilazioni o a disporle d'ufficio. Dagli esibiti verili 
di proroga risulta infatti, che le stesse furono concesse -o di1oste 
-o per la necessit� di eseguire nuove e maggiori opere di 
1ndazione, non previste nel progetto originario, o per modificare la 
ruttura delle scale gi� costruite, oppure, infine, per consentire lo 
1ostamento della centrale termica al di fuori del fabbricato. 

Ci� pr�messo, ed osservato preliminarmente che, per le ragioni 
.nanzi esposte, nel caso di specie non pu� essere computata la 
:oroga di gg. 25 concessa in data 15 novembre 1959 (per essere 
ata la relativa riserva iscritta tardivamente dopo la chiusura del 
1nto finale), il Collegio rHeva: 

a) indubbiamente deve essere riconosciuta la maggior durata 

giorni 55 concessa con la proroga del 10 settembre 1960, in quanto 
!Ilo stesso verbale di concessione da parte della D. L. si d� atto che 
la modifica ha comportato notevoli perdite di tempo e rallentamento 
!r alcune categorie di lavori �. 

N� vaile obbiettare che la detta proroga venne concessa su richiesta 

!ll'Impresa, in quanto la circostanza, nel mentre non � idonea a far 

1alificare l'avvenuta dilazione come vera e propria �proroga .; per 

considerazioni innanzi svolte, appare altres� irrilevante ai fini del 

~cidere, dato che la D. L. ebbe come gi� visto, a considerare pi� che 

ustificata la richiesta avanzata dalla T.E.I. 

A maggior ragione, poi, non vale il dedurre che i lavori di va


mte furono compensati con i prezzi di capitolato, in quanto che il 

:ttuito compenso si rifer� unicamente ai nuovi lavori da eseguire e 

in pure alle riconosciute notevoli perdite di tempo ecc. 

b) Le medesime considerazioni consigliano altresi di riconoscere 

ulteriore maggior durata di gg. 55 conseguente alla proroga concessa 

data 15 ottobre 1960; e d'altra parte la stessa amministrazione con


nuta non contesta, nelle sue memorie difensive, la possibilit� di rico


1scere tale periodo come maggiore durata del tempo contrattuale di 

ecuzione dei lavori, ai fini delle richieste avanzate dalla T.E.I. nel 

esente giudizio; 

c) Per quanto attiene poi alla proroga di gg. 90 di cui al verbale 

sottomissione, osserva il Colleggio che non si pu� far risalire a 

sponsabilit� della Committente l'intero periodo ai fini sempre di una 

:iggiore durata, dal momento che parte dei 90 giorni concessi fu 

:lubbiamente utilizzato dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori di 

i alle perizie supplettive (maggiori opere di fondazione e variante 

.a scala). Conseguentemente, dai citati 90 giorni deve essere detratto 


312 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

un periodo di tempo corrispondente a quello sopra precisato; periodo 
di tempo che -in difetto di altri pi� idonei elementi di valutazione ritiene 
il collegio di poter determinare dividendo l'importo complessiv� 
delle due perizie supplettive per la media ponderale giornaliera 
del piano di lavoro. 

A tal fine, considerando che la media ponderale giornaliera si 
ottiene dividendo l'importo complessivo dei lavori appaltati per la 
durata contrattuale dell'appalto, si ha che, nella specie, il tempo effettivamente 
occorrente per l'esecuzione dei lavori delle perizie supplettive 
(lavori retribuiti con i prezzi d'appalto, compensati di utili e di 
oneri) deve essere determinato in complessivi gg. 39, in base al seguente 
<:alcolo: lire 97.403.799 (importo complessivo lavori appaltati): 300 
(durata contrattuale dell'appalto) -324.680 (media ponderale); lire 
12.\)53.274 (improto lavori perizie supplettive) -324.650 (media 
ponderale) = gg. 39; ragion per cui, detraend� dai 90 giorni di proroga 
i menzionati giorni 39, la maggior durata dei lavori imputabile alla 
committente deve, per tale causale, essere determinata in complessive 
giorni 51 (gg. 90 -gg. 30 -gg. 51) e, quindi, per arrotondamento, 
in giorni 50). 

In definitiva, quindi, il periodo complessivo di maggior durata, imputabile 
alla committente e, come tale, legittimante l'avanzata richiesta 
di rimborso degli oneri connessi, deve -per le causali tutte di cui 
sopra -essere determinato in complessivi gg. 200 (gg. 40 + gg. 55 

+ gg. 55 + gg. 50 = gg. 200). 
Ci� ritenuto in linea generale e passando ora ad esaminare in 
particolare i singoli quesiti relativi a tale pretesa creditoria, osserva 
il Collegio : 

Quesito n. 2 -Pagamento della somma di lire 21.637.000 a titolo 
di risarcimento del danno subito in conseguenza della maggior durata 
dei lavori determinata da cause non imputabili alla T.E.I. (riserve 

n. 2a, 2b, 2c, 2d, e 2e). 
1) Oneri continuativi d'azienda e di cantiere (riserva 2a e 2b per 

complessive lire 9.455.000). 

Nessun dubbio che alla T.E.I. spetti il rimborso dei maggiori oneri 

continuativi d'azienda e di cantiere sopportati a causa della maggior 

durata dei lavori imputabile alla committente. 

� evidente, infatti, come tali oneri si concretizzarono in ulteriori 

erogazioni di somme effettuate nonostante i periodi di inattivit� 

del cantiere. 

Riguardo alla loro determinazione, non ritiene il Collegio di poter 

seguire il criterio adottato in merito dall'Impresa e non accolto dalla 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 313 

A. che, nella analisi dei prezzi, determina in astratto la misura 
elle spese generali in relazione al costo delle opere da appaltare 
r. art. 20 d. m. 29 maggio 1895). 
A tal fine, appare opportuno esaminare le spese generali nelle 
1ro singole componenti, distinguendo cos� quelle fisse di cantiere 
mpianto e spianto del cantiere) da quelle continuative fisse di canere 
e di azienda. 

Ora, dall'analisi dei costi relativi al personale fisso di cantiere 
'azienda. nonch� dei dati relativi alle spese di impianto e di spianto 
el cantiere, l'incidenza di tali spesf:! &ull'importo totale dello appalto 
i lire 97.403.739 determinata in una percentuale pari al 12 % di cui, 
)Il criteri di equa determinazione; il 3 % pu� essere attribuito agli 
neri fissi di cantiere (impianto e spianto del cantiere) il 5 % agli 
neri generali continuativi d'azienda ed il restante 4 % agli oneri 
mtinuativi di �cantiere. 

Inoltre, partendo dalla base 100 e maggiorando tale dato della 
redetta percentuale del 12 % , nonch� la somma cos� ottenuta (112) di 
n ulteriore 10 % a titolo di utili, si ottiene il risultato di 123,20 da 
tilizzare come quoziente per il calcolo successivo. Infine, dividendo 
ammontare totale dei lavori (previsto in lire 97.403.739) per l'origiaria 
durata contrattuale dell'appalto (300 giorni), si ottiene la media 
onderale giornaliera di L. 324.680. 

Conseguentemente operando sui dati cos� ricavati, l'ammontare 
ei maggiori oneri continuativi d'azienda e di cantiere pu� essere 
ispettivamente determinato in lire 2�.630.000 e lire 2.104.000, in base 
l seguente calcolo : 

324.680 : 1232 X 0,05 = 1.315 X 200 = 2.630.000 
324.680 : 1232 X 0,04 = 10.520 X 200 = 2.104.000 
Conseguentemente, per tali riserve, in favore della Impresa debono 
essere riconosciute complessive lire 4.737 .000. 

2) Oneri di guardiania (riserva 2c per complessive lire 3.050.000). 

Gli oneri di guardiania derivano da un preciso dovere dell'Imresa 
valido anche per i periodi di sospensione dei lavori; del resto 
1 presenza dei guardiani non � stta contestata neanche dalla stessa 
>irezione dei Lavori. 

Sulla base delle tabelle salariali vigenti all'epoca, i relativi oneri, 
ui si ritiene che l'Impresa abbia diritto al rimborso, si possono cos� 
eterminare: per 65 giorni di ritardo, fino al 31 luglio 1960 (data in 
ui intervennne una variazione di tariffa): guardiano diurno lire 
.493 X 65 = lire 227.045, guardiano notturno lire 3.628 X 65 = lire 

35.820. Per 135 giorni di ritardo (dal 1 agosto 1960 al 12 dicembre 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1960): guardiano diurno lire 3.520 X 135 = lire 475.200; guardiano 
notturno lire 3.656 X 135 = L. 493.260i per un totale complessivo di 
lire 1.431.325, cui vanno aggiunte le maggiorazioni per festivit� e 
domeniche, da determinare in lire 115.937 in base alla seguente proporzione 
(55/305 = 36]200 x 1.431.325 x 45 % ). 

All'Impresa, inoltre, va riconosciuto il diritto al rimborso deUe 
spese di energia elettrica e forza motrice, che possono essere valutate 
in lire 500 giornaliere e, quindi, in complessive lire 100.000. 

Per tale ultimo calcolo si sono prese in considerazione le fatture 
ACEA relative ai tre cantieri a que1l'epoca impiantati dalla TEI e si � 
diviso l'importo totale delle fatture bimestrali una prima volta per 
tre (ossia per il numero dei, cantieri) ed una seconda volta per due 
(per ottenere l'incidenza mensile, risultata pari a lire 15.000, e, 
quindi, di lire 500 al giorno). 

Per tale riserva, pertanto, in favore della T.E.I. debbono essere 
riconosciute complessive lire 1.647.262. 

3) Noleggio di attrezzature e di macchinari (riserva 2d per complessive 
lire 3.050.000). 
Dalla dettagliata descrizione dei macchinari e delle attrezzature im


1

piegate dalla TEI (cfr. doc. F /II esibito dall'attrice), l'onere giorna


l
l
.
liero complessivo per l'utilizzazione di tutta l'attrezzatura pu� essere t~. 
determinato in Lire 12.688 delle quali Lire 2.870 relative agli oneri ", 
particolari afferenti agli automezzi. "' 

Conseguentemente, considerato che tale parte di oneri � stata gi� 
conteggiata in sede di valutazione degli oneri generali d'azienda e di 

I 

cantiere, ne deriva che, -ai fini della soluzione del quesito che ne w

:.;

occupa -deve essere presa come base del calcolo la cifra di lire 9 .817, Im 
costituente la differenza tra le lire 12.688 e le lire 2.871 sopra indicate. ' 
Non solo; ma, ai fini del chiesto rimborso, occorre considerare 

I m 

che, dei 200 giorni di maggior durata dell'appalto, solo i primi 145 
giorni (corrispondenti a quelli relativi alla prima sospensione di 40 
giorni, alla seconda proroga di gg. 55 ed alla parte ammessa dei 90 gg. 
di proroga concessa per le maggiori fondazioni) ricaddero nel periodo I 
di pi� intenso lavoro dell'Impresa; per cui si deve ritenere che, nel 
mentre per i primi 145 gg. l'Impresa indubbiamente ebbe bisogno di 
tutta l'attrezzatura, tale necessit� sicuramente non ebbe a verificarsi 
per i restanti 55 gg. (ricadenti nell'ultimo periodo di durata dei lavori), 
in quanto, in tale epoca, non erano necessari n� l'elevatore, n� la gru, 
n� la bettoniera, n� 11 silos, n� le cesoie, n�, comunque, un terzo di 
tutta la attrezzatura varia. Ora, l'importo di tali minori oneri deve 
essere determinato come segue: elevatore lire 202; gru lire 2.849; 
silos lire 320; betoniera lire 641; cesoie lire 37 ed un terzo di tutta 
l'attrezzatura varia lire 1.560; per un totale di complessive lire 5.609 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 315 

:he, detratte dalle su indicate lire 9.817; d� una differenza di lire 4.208. 

In definitiva, quindi, per i primi 145 giorni l'onere giornaliero 
leve essere determinato sulla base di lire 9.817 al giorno e per i 
�estanti 55 giorni sulla base di lire 4.208; per cui -effettuati gli opporuni 
calcoli -l'onere complessivo deve essere determinato in totale 
ire 1.635.500, cos� suddivise: lire 1.423.610 per il periodo di giorni 145 

g. 145 X L. 9.818 = lire 1.423.610) e lire 231.440 per il periodo di 
:iorni 55 (g. 55 X lire 4.208 = 231.440). 
4) Noleggio di ponteggi esterni (riserva 2e per complessive lire 
i.472.000). 

In conseguenza del maggior tempo di esecuzione dei lavori, l'Im>
resa ebbe sicuramente a sopportare anche il maggior onere derivante 
lal prolungato impiego dei ponteggi esterni; onere che -conformenente 
a quanto puntualizzato dalla T.E.I. -pu� essere determinato 
tell'ambito giornaliero di lire 5,70 a mq. e che -ad avviso del Colegio 
-deve essere abbeditato alla Amministrazione solo per un 
>eriodo di tempo corrispondente all'incirca alla terza parte del periodo 
li maggior durata dei lavori; e, cio�, per giorni 65. 

Ed invero -premesso che, in mancanza di uno specifico prezzo 
li elenco, gli oneri di cui sopra possono essere determinati solo per 
�elationem e tenendo presente i dati risultanti da preziari analoghi -
Cap. del Comune di Milano) osserva il Collegio che ben pu� essere 
1ccertata la determinazione di un onere giornaliero di lire 5,70 al mq. 
~ffettuata dall'Impre�sa, dato che la stessa risulta sostanzialmente anaoga 
a quella che si otterrebbe applicando il richiamato procedimento 
>er relationem. Basti pensare che, ove il calcolo fosse effettuato sulla 
corta dei documenti di cui ai f. 14 e 15 della produzione della T.E.I. 
i otterrebbe una media ponderale di lire 6,45 al mq., in base al 
eguente calcolo: per il 1� mese (gg.30) lire 320; per i successivi 30 gg. 
ire 125 (30 X 125 : 30 = 125), con un totale, quindi di lire 445; per 
:ui effettuando la media ponderale (465 : 60 gg. = 7,40) e detraendo 
la essa il 10 % per impiego tavole si ottiene il risultato di lire 6,66 
7; 40 -0,74 = 6,66); si otterrebbe, cio�, un onere giornaliero addi'
ittura superiore a quello prospettato. Egualmente valida appare la 
lecisione di limitare tale onere ad un solo terzo del periodo di maggior 
lurata dei lavori, essendo evidente che la necessit� di usare i ponteggi 
md� decrescendo man mano che ci si avvicin� al loro termine. 

Conseguentemente, considerato che, come da documentazione in 
1tti non contestata dalla convenuta, la superficie complessiva dell'opera 
�isulta essere di 9.600 mq., all'Impresa deve, per tale causale, essere 
iquidata la somma di lire 3.656.800 (lire 5,70 X mq. 9.600 X gg. 60 = 
ire 3.656.800). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
A riepilogo del II quesito, la T.E.I. risulta pertanto creditrice della 

convenuta delle seguenti somme: 
1) Oneri continuativi d'azienda e di cantiere . L. 4.734.000 
2) Oneri di guardiania . 1.647.262 
3) Noleggio di attrezzatura e di macchinari . 1.,635.050 
4) Noleggio di ponteggi esterni per complessive . L. 11.673.112 

Quesito n. 3 -Pagamento della somma di lire 6.563.528 per risarcimento 
danni da maggior impiego di mano d'opera (riserva n. 3). 

La pretesa -connessa al maggior impiego di mano d'opera dovuto 
al turbamento del preordinato piano di lavoro, causato da comportamento 
della committente -appare, in linea di principio, fondata. 

Nel caso in esame, infatti, non si pu� dubitare che le varianti 
apportate al progetto, i rallentamenti dovuti alla tardiva esecuzione 
di impianti scorporati dall'appalto od il fatto che parte dei lavori fu 
dovuta eseguire in una stagione (invernale) diversa da quella originariamente 
prevista ebbero a provocare lo sfalsamento e la frammentariet� 
di esecuzione di molte categorie di opere ed il conseguente sperpero 
di mano d'opera. Tale sperpero pu� -ad avviso del Collegio essere 
determinato, con criterio di equit� aderente alla situazione di 
fatto, nella misura del 17 % . 

Ed invero, non si pu� sul punto accettare la percentuale del 20 % 
indicata dalla T.E.I., dato che, pur se il periodo di maggior durata dei 
lavori ebbe in effetti a protrarsi per ben 200 giorni ed anche se i 
lavori esterni dovettero, proprio per tale motivo, essere eseguiti nel 
corso di una stagione invernale che, senza sospensioni o proroghe, sarebbe 
stata meglio utilizzata per l'esecuzione di lavori interni, bisogna 
pure tener conto del fatto -documentalmente provato -che al 
momento della prima sospensione di gg. 40 i lavori erano stati appena 
iniziati: onde il periodo di maggior durata in cui vi fu effettiva dispersione 
di mano di opera risulta effettivamente ridotta a soli 160 gg. 

Conseguentemente, considerato che l'incidenza percentuale del costo 
della mano d'opera sul costo totale di lavori del genere di quelli eseguiti 
dalla T.E.I., nel caso di loro regolare svolgimento, � generalmente 
valutata, anche dalle Pubbliche Amministrazioni Appaltanti, 
nella misura del 30 % del costo delle opere, ne risulta che il danno 
subito dall'Impresa per il denunciato sconvolgimento del piano esecutivo 
deve essere valutato nella misura del 0,05 (5 % (0,17 X 0,30 = 
0,05) dell'importo dei lavori). 

A tal fine occorre considerare che l'importo totale dei lavori di cui 
al collaudo fu di lire 108.076.325 che da esso deve essere detratto 
l'importo delle opere di fondazione (pari a lire 7.687.699) e di quelle 
per i lavori alla scala ed alla centrale termica (pari a lire 4.865.575), 
in quanto oggetto di varianti regolarmente retribuite: ragion per cui, 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 317 

traendo dalle lire 108.076.325 il totale delle varianti (in L. 12.553.274) 
moltiplicando la differenza cos� ottenuta (in lire 95.523.051) per la 
'rcentuale del 0,05, si ottiene il risultato di lire 4.776.152 costituente 
1mmontare dei danni liquidabili per tale causale. 

Quesito n. 4 -Maggior costo delle opere eseguite in epoca diversa 
1 quella prevista (riserva n. 4 per complessive lire 2.187.843). 

La natura commutativa e non aleatoria del contratto di appalto 
elude che il c. d. rischio economico assunto dall"appaltatore possa 
tendersi fino a comprendere anche i maggiori oneri derivanti da 
triazioni temporali, imputabili alla committente, che abbiano mutato 
niziale piano di esecuzione dell'opere tenuto presente dalle parti al 
omento del perfezionamento del vincolo. 

Conseguentemente appare fondata la pretesa creditoria avanzata 
'n la riserva in esame dalla TEI, sia pure con la precisazione che, ai 
li della determinazione della maggior ~urata dei lavori, occorre 
ner presente solo il maggior periodo di 200 giorni sicuramente addetabile 
alla committente, e non anche quello restante di giorni 105 
te, per le considerazioni in precedenza svolte, deve considerarsi inteante 
legittimamente la durata contrattuale dei lavori. 

Per la determinazione del maggior onere in oggetto, ritiene il Colgio 
di dover effettuare i relativi calcoli secondo i criteri specificati 
~lla circolare n. 867 in data 20 gennaio 1964 del Ministero dei LL. PP., 
.ttora adottati per la determinazione dei compensi revisionali in 
1se alle variazioni del costo di una squadra tipo (composta di 1 opefo 
specializzato, 1 operaio qualificato, 2 manovali specializzati e 2 
anovali comuni) ed al parametro 0,48 per le opere edili. 

Ora, sulla scorta dei dati risultanti cdalle tabelle ufficiali vigenti 
l'epoca (cfr. doc. H/2 della produzione attrice), la variazione dei costi 
!Ila mano d'opera pu� essere determinata come segue: 

a) media ponderale degli aumenti del costo della squadra tipo 
m riferimento agli importi ed aUe date di emissione dei singoli stati 

avanzamento, retrocedendo i tre ultimi al 105� giorno antecedente 

data di effettiva ultimazione dei lavori: + 1,02 % ; 

b) media ponderale determinata in base allo sviluppo teorico dei 
vori: -0,03 % ; 
e) differenza fra le due variazioni: 1,05 % ; 

per cui, applicando il parametro sopra specificato, il maggior costo 
~ne opere eseguite in epoca differita deve essere determinato nella 
isura del 0,504 % (0,48 X 1,05 % ). 

Dato che l'importo complessivo netto dei lavori, come risulta rettifitto 
in sede di collaudo, � di lire 108.076.325, il maggior onere soste1to 
dall'Impresa risulta essere di lire 544.704 (lire 108.076.325 X 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

0,00504 = lire 544.704); somma quest'ultima che deve essere ulteriormente 
maggiorata del 25 % poich� -come � noto -le revisioni effettuate 
con il sistema parametrico, stabilito nella citata circolare al solo 

I


II

fine della corresponsione di acconti, conducono a risultati notevolmente 
inferiori ai compensi determinati in base alle revisioni effettuate con il J.i 
sistema analitico. 

Conseguentemente, ed effettuati gli opportuni calcoli, il maggiore 
onere effettivo come sopra sopportato dalla TEI deve essere determinato 
in complessive lire 680.880 (lire 544.704 X 1,25). 

Quesito n. 5 -Danni da ritardata compilazione del conto finale 
(riserva n. 5 per complessive lire 11.298.000). A norma dell'art. 96 
del Cap. Gen. Ina-Casa, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere 
alla compilazione del conto finale entro due mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori (12 dicembre 1960) e, quindi, entro il 12 febbraio 1961. 

Risulta, invece, che tale adempimento venne effettuato il 30 aprile 
1963 e, cio�, con un ritardo di 807 giorni sul termine stabilito. Conseguentemente, 
non pu� assistere alcun dubbio circa la palese inadempienza 
dell'Amministrazione, in quanto -ad avviso del Collegio debbono 
essere categoricamente disattese le numerose argomentazioni 
svolte dalla convenuta per dimostrare che il ritardo sarebbe, almeno 
in parte, addebitabile alla TEI. 

Ed invero irrilevanti appaiono quelle relative alla richiesta di 
nuovi prezzi per le perizie supplettive, poich� queste ultime non furono 
certo compilate su richiesta dell'Impresa, ma per sopperire a deficienze 
originarie del progetto. 

Egualmente inaccoglibili appaiono le altre, fondate sull'avvenuto 
rifiuto dell'impresa a sottoscrivere il relativo atto di sottomissione, dal 
momento che -cosi facendo -l'appaltatore si avvalse di un procedimento 
previsto anche a sua tutela e nel quale i termini e le forme 
risultano espressamente regolate da precise disposizioni contrattuali. 

Egualmente, infine, non pu� essere accolto il motivo .fondato su 
presunte irregolarit� di esecuzione dei lavori, in quanto che la loro 

esistenza autorizzava il ricorso alle norme di cui agli artt. 89 Cap. Gen. 
INA-Casa e 341 Legge Lavori Pubblici 20 marzo 1895, n. 2248, all. F, 
ma non certo l'illegittimo ritardo nella compilazione del conto finale. 

Nemmeno, infine, pu� essere accolta l'ulteriore argomentazione del1'
Avvocatura secondo la quale qualsiasi onere o danno subito dalla 
Impresa dovrebbe essere compensato unicamente con la corresponsione 
degli interessi di cui all'ultimo comma dell'art. 96 Cap. Gen. INA-Casa. 
Una esatta interpretazione della norma in questione ne limita, infatti, 
l'applicabilit� alla sola ipotesi di mancata accettazione del conto finale 
e non pure a quella, diversa, di mancata compilazione dello stesso. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 319 

Ci� ritenuto, ed affermato conseguentemente il buon diritto della 
El di vedersi rimborsare i maggiori oneri derivanti dal denunciato e 
rovato ritardo, osserva il Collegio che, il concreto, tali oneri si possono 
tdividuare nelle maggiori spese sostenute dalla Impresa per mantenere 
l servizio il personale tecnico occorrente per l'accertamento e la contbilizzazione 
dei lavori; e, precisamente: di un ingegnere dirigente 
>er le prestazioni inerenti agli accertamenti in contraddittorio), di un 
=ometra contabilizzatore e di un misuratore. 

Ai fini del calcolo, va altres� tenuto presente che -come � paci~
o -tale personale prestava la propria attivit� anche presso altri due 
mtieri della TEI e che, pertanto, l'onere ad essi relativo deve ovviatente 
essere ridotto di un terzo, nonch� -per quanto attiene al 
tisuratore -anche la minor durata della sua attivit� (che si pu� 
abilire in complessivi gg. 200 -) obbiettivamente ricavabile dalla 
essa natura dei compiti affidati a costui. 

Conseguentemente, considerato che le competenze rispettive del'
tngegnere e del geometra si possono determinare in lire 6.370 e lire 
000; e che il totale cos� ottenuto in lire 9.370 deve, per l'esistenza dei tre 
mtieri, essere ridotto di un terzo e, quindi, determinato in lire 3.123; 
msiderato altres� che -per quanto attiene al misuratore -le relave 
spettanze in lire 5.000 debbono, per le ragioni sopra svolte, essere 
~ualmente ridotte di un terzo ed inoltre, calcolate unicamente per la 
lrata di giorni 200, ne deriva il seguente conteggio: 

Ingegnere e geometra: lire 3.123 X gg. 807 = lire 2.520.261; 

misuratore: lire 5.000 X 200 gg. : 3 = lire 335.000 

In totale, quindi, per tale quesito vanno riconosciute all'Impresa 
1mplessive lire 2.855.261 (lire 2.520.261 + lire 335.000). 

Quesiti nn. 6, 7 e 8 -Risarcimento d�i maggiori oneri sopportati 
t conseguenza del ritardo del collaudo causato dalla maggior durata 
=i lavori (riserva n. 6/a per lire 610.000) e per inosservanza del ter.
ine pattuito (riserva n. 6/b per lire 4.140.000), nonch� risarcimento 
=l danno subito in conseguenza della eccessiva durata delle operaoni, 
di collaudo richiesta di lire 2.340.000). 

Quesito n. 6 -La maggior durata dei lavori comport� evidente.
ente e conseguentemente per l'Impresa il perdurare degli oneri con=
ssi con il mantenimento delle polizze fidejussoria e di responsabilit� 
mch� di quelli relativi alla manutenzione ordinaria delle opere gi� 
1eguite al momento in cui ebbero a verificarsi le cause determinanti 

protrazione: ragion per cui alcun dubbio pu� sussistere in merito 

buon diritto della TEI di ottenere il relativo rimborso dalla commit


nte, sia pure con limitazione temporale al solo periodo di giorni 200 

curamente addebitabile alla committente. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Conseguentemente, considerato che tali oneri possono essere determinati 
in complessive lire 2.000 giornaliere (delle quali lire 1.150 per 
oneri connessi al mantenimento delle polizze e lire 850 per spese di 
manutenzione ordinaria), il credito come sopra vantato dalla TEI pu() 
essere determinato in complessive lire 400.000 (lire 2.000 X gg. 200). 

-Quesito n. 7 -Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale, la 
Amministrazione avrebbe dovuto effettuare la visita di collaudo non 
oltre il 4� trimestre dalla data di ultimazione dei lavori, avvenuta il 
12 dicembre 1960; e cio�, non oltre il 12 dicembre 1961. 

� pacifico infatti, invece, che tale prima visita ebbe luogo in data 
26 giugno 1963; con un ritardo, quindi, di giorni 561. 
Conseguentemente, i relativi oneri sub�ti dall'Impresa debbono 
essere risarciti dalla Amministrazione. 
Tali oneri possono cosi essere determinati: 

a) lire 1.150 giornaliere relative al mantenimento delle polizze 
fidejussiorie e di responsabilit�; 

b) lire 1.800 giornaliere per spese di manutenzione ordinaria 
delle opere eseguite (tale onere � stato determinato in lire 1.800 in 
luogo delle lire 850 calcolate precedentemente, in considerazione del 
fatto che nel periodo de quo erano state ormai completate tutte 
le opere); 

e) lire 4.000 giornaliere per competenze al personale tecnico 
dell'Impresa addetto alle operazioni di collaudo; 
d) lire 430 giornaliere per spese generali e varie, per un totale, 
quindi, di lire 7.380. 

Moltiplicando, pertanto, tale cifra per il numero dei giorni di 
ritardo, si ottiene per arrotondamento il prodotto 4.140.000, costituente 
l'ammontare del credito da riconoscere alla TEI (lire 7 .380 X gg. 561 = 
lire 4.140.100). 

Quesito n. 8 -Nessun danno, -al contrario, pu� essere liquidato 
in favore della TEI a causa della lamentata eccessiva durata delle operazioni 
di collaudo dato che all'accoglimento dell'avanzata pretesa 
risarcitoria va opposta sia la considerazione che, in realt�, in tempo 
impiegato per il collaudo deve considerarsi � congruo � in relazione alla 
entit� ed importanza delle operazioni da eseguire, sia, comunque, l'accertato 
difetto di messa in mora dell'Amministrazione. 

Quesito n. 9 -Risarcimento del danno subito in conseguenza della 
omissione del provvedimento che l'Amministrazione avrebbe dovuto 
adottare sulle domande dell'Impresa, nei termini legittimamente prevedibili 
(richiesta di lire 2.290.000). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 321 

L'avanzata pretesa deve essere rigettata, dato che essa ha riferi~
nto ad un comportamento dell'Amministrazione che si pone complemente 
al di fuori dei rapporti contrattuali e la cui valutazione, po~
bbe eventualmente, essere fatta soltanto in altra sede. La domanda, 
fine, risulta rinunciata per non essere stata riprodotta nelle con1sioni. 


Quesiti. nn. 10 e 11 -Per quanto concerne il pagamento della som:
i. di lire 4.576.000, pari all'importo netto risultante dal 17� stato di 
anzamento emesso in data 30 giugno 1962 e risarcimento del danno 
bito a causa della accertata violazione degli artt. 37 sgg. r. d. 25 mag) 
1895, n. 350, si osserva: � pacifico e non contestato che la dedotta 
mma di lire 4.576.000 costituisce l'importo netto del 17� stato di 
anzamento, cos� come risultante dal 17� certificato di pagamento 
iesso a firma del Direttore dei Lavori in data 30 giugno 1962. 

Ci�, d'altro canto, non � nemmeno contestato dalla Avvocatura 
e relativamente al proposto quesito n. 10 -si limita a giustificare 
mancato pagamento della somma con l'argomento che la stessa sabbe 
stata trattenuta dalla Committente a garanzia di numerose inampienze 
dell'Impresa e che, a tal fine, invoca la norma di cui alrticolo 
350 Legge 0.0.P.P. 

Tale richiamo, peraltro, appare inconferente. � noto, invero, che 

r. l'operativit� della norma � richiesta non solo la lesione del publco 
interesse (e nella specie si tratta di appalto concluso dall'Ammi;
trazione jure privatorum); ma -quel che pi� conta -l'avvenuta 
;estazione nel corso dell'opera della imperfetta esecuzione dei lavori. 
�a, nella specie, tale condizione sicuramente non ebbe a verificarsi, 
to che, a prescindere dalla considerazione che i lavori eseguiti dalla 
:r furono regolarmente collaudati (e, comunque, a tenore della espleta 
consulenza tecnica, furono dichiarati sicuramente collaudabili -) 
assolutamente pacifico in processo che, nel corso dei lavori, n� la 
rezione dei Lavori n� la Stazione appaltante ebbero mai ragione di 
valersi (o comunque si avvalsero) delle disposizioni di cui all'art. 8'9 
1p. Gen. INA-Casa. Ritneuta, pertanto, 1a inapplicabilit� alla specie 
lla norma su richiamata, ne deriva il pieno diritto della TEI a 
dersi corrispondere la somma di lire 4.576.000 di cui al 100 quesito, 
.aie importo netto del 17� stato di avanzamento dei lavori, per cui 
relativa domanda dev'essere accolta. 

Con l'XI qu~sito l'Impresa ha chiesto gli interessi compensativi 

L con riferimento al pagamento ed alla emissione degli stati di avan


mento n.ri 16mo e 17mo, e sia con riguardo alle comme pretese per 

itoli di cui ai primi otto quesiti. 

In relazione a questi ultimi, il Collegio rileva che la pretesa non 
fondamento; ad essa, infatti, vi si oppone l'ultimo comma dell'arti



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

colo 96 del Cap. Gen. INA-Casa che stabilisce il diritto agli interessi 
a decorrere da due mesi dopo il deposito del lodo in Pretura. Quanto, 
invece, alla domanda concernente gli interessi sui pagamenti del XVI 
e XVII stato di avanzamento l'art. 97 del cit. capitolato stabilisce il 
diritto ai soli interessi legali a decorrere da tre mesi dopo la emissione 

del relativo certificato di pagamento, mentre nulla afferma cfrca il 
ritardo nella emissione dello stato di avanzamento. 

Il Collegio ritiene che la norma non possa avere interpretazione 
estensiva e che, quindi, non possa trovare applicazione nel caso di specie. 

Tuttavia sussistendo la ritardata emissione degli stati di avanzamento, 
la specifica domanda pu� trovare accoglimento sotto il profilo 
del danno indubbiamente derivato da impossibilit� di disporre delle 
somme dovute dalla Amministrazione; danno da liquidarsi con il riconoscimento 
degli interessi legali attesa la mancata dimostrazione di un 
maggior onere. 

Ci� posto, segue il computo degl interessi nella ammessa misura 
legale: 

1) per la ritardata emissione del 16mo stato di avanzamento a 
decorrere dalla ultimazione dei lavori fino alla data dichiarata dl D. L. 
sul registro di contabilit� (pag. 15) e cio� dal 12 dicembre 1960 al 10 
ottobre 1961: 

303 

lire 4.177.000 X 0,05 X--= lire 175.201 

306 

2) per il ritardato pagamento di tale stato, dedotti giorni 90 
di franchigia dai 157 di ritardo si ha: 
67 
lire 4.177.000 X 0,05 X --= lire 38.869 
360 

3) per la ritardata em1ss10ne del 17mo stato di avanzamento a 

decorrere dalla ultimazione dei lavori fino al 30 giugno 1962 (v. certificazione 
registro di contabilit� pag. 18) pari a 564 gg. e cio�: 

.�' 

564 
lire 4.576.000 X 0,05 X --= 358.453 
360 

4) per il ritardo nel pagamento del detto XVII stato di avanzamento 
per cui l'Impresa T.E.I. ebbe a notificare, in data 27 aprile 1963, 
atto di diffida e messa in mora sono dovuti gli interessi legali dal 1� 
ottobre 1962 fino al di del soddisfo, anzich� dal 1� luglio 1962 per la 
franchigia dei tre mesi di cui al cit. art. 97 Cap. Gen. INA-Casa. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 323 

Complessivamente per 1'11� quesito lire 572.523 oltre agli inte:
si del 5 % su lire 4.576.000 a decorrere dal 1� ottobre 1962 fino 
soddisfo. 

Concludendo, per le causali tutte di cui sopra, la convenuta Amnlstrazione 
deve essere condannata al pagamento, in favore della 
!. T.E.I. di complessive lire 31.413.928 (trentunomilioniquattrocentodicimilanovecentoventotto), 
con gli interessi legali a decorrere dal 
mese successivo al deposito in Pretura del presente lodo sulla semte 
somma, lire 26.265.405, cos� costituita per quanto specificamente 
onosciuto come dovuto per i singoli quesiti dal 1� al 7�0 � 

Nonch� con gli interessi ugualmente nella misura del 5 % sulla 
ama di lire 4.576.000 a decorrere dal 1� ottobre 1962 fino al soddisfo. 

Le spese del giudizio arbitrale, compresi gli onorari degli arbitri 
mo poste, con vincolo di solidariet�, per met� a carico di ciascuna 
le parti, e il Gollegio si riserva di <liquidarle con separata ordinanza. 

Le spese di difesa, vanno integralmente compensate tra le parti, 
sistendo giusti motivi. -(Omissis). 

DO ARBITRALE, 29 marzo 1968, n. 16 (Roma) -Pres. Conte -Est. 
De Biase F. -Impresa Caponetti e Leonardi, soc. r. 1. in liqu. (avv. 
Giordano G.) c. Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Freni). 

;>alto -Appalto di opere pubbliche -Onere delle riserve -Contabilit� 
provvisoria -Limite di operativit� dell'onere. 

(r. d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54). 
Jalto -Appalto di opere pubbliche -Onere delle riserve -Sovvertimento 
della natura qualitativa delle prestazioni previste dai prezzi 
di elenco -Momento in cui l'onere diviene operante. 

(r. d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54). 
>alto -Appalto di opere pubbliche -Onere della riserve -Espresso 
riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle tempestivit� 
delle riserve dell'appaltatore -Preclusione nel successivo giudizio 
arbitrale dell'eccezione di decadenza -Sussiste. 

1alto -Appalto di opere pubbliche -Difficolt� di esecuzione derivante 
da cause geologiche, idriche e simili non previste dalle parti Notevole 
aggravio della onerosit� della prestazione dell'appaltatore 
-Diritto dell'appaltatore ad un equo compenso -SussisteLiquidazione 
-Criteri -Applicazione del ribasso d'asta -Esclusione. 


(c. c., art. 1664, comma 2�). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto a prezzi unitari -Elenco 
dei prezzi contenuti nel capitolato speciale sottoscritto dall'appaltatore 
-Vincolativit� per l'appaltatore -Presupposti e limiti. 

(r. d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 21, 22). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche. -Appalti di opere dipendenti 
dal Ministero del Lavori Pubblici -Facolt� dell'Amministrazione 
di apportare in corso d'opera variazioni di progetto -Diritto dell'appaltatore 
ad un compenso per le spese sostenute per le misurazioni 
e le altre operazioni preordinate alle modifiche del progettoSussiste. 


Deve escludersi l'onere di iscrizione immediata delle riserve, qualora 
la contabilizzazione dei lavori abbia ancora carattere provvisorio 
e la riserva si riferisca, appunto, alle quantit� allibrate (1). 

Nel caso di sovvertimento della natura qualitativa delle presta. 
zioni previste nei prezzi di elenco il momento in cui diviene operante 
l'onere di iscrizione della riserva previsto dagli articoli 53 e 54 del 
Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 � quello in cui la prestazione 
suscettibile di progressiva trasformazione trascende in concreto l'alea 
contrattuale in senso tecnico, riferibile a ciascuna specie di lavoro indice 
di media onerosit� insito nelle dichiarazioni rese in sede di offerta, 
assumendo una configurazione diversa da quella negozialmente convenuta 
(2). 

(1) La massima vale a chiarire il limite preciso in cui essa ha da 
intendersi come corollario del pi� generale principio, secondo il quale presupposto 
all'onere della riserva (e, quindi, della decadenza in caso di 
mancato assolvimento del medesimo) � la regolare tenutii dei documenti 
contabili: tale limite � rappresentato appunto dalla circostanza che la 
riserva si riferisca alle quantit� (provvisoriamente) allibrate, mentre, come 
sembra avvertire il lodo prescindendosi dalla provvisoriet� degli allibramenti 
quantitativi, le altre risultanze dei registri contabili pur in sede di 
contabilit� provvisoria possono ben offrire all'Impresa tutti gli elementi 
di valutazione ai fini della riserva immediata, con la conseguenza che, ove 
essa non sia proposta, si verifica la decadenza. 
(2) Questa massima pu�, a sua volta, considerarsi corollario dell'altro 
principio fondamentale, secondo il quale, a fronte della esigenza della 
continua evidenza per la P.A. della spesa per l'esecuzione dell'opera (cfr. 
artt. 343 e 345 legge 20 marzo 1895, n. 2248, all. F; 20-23 e 36-37 r.d. 25 
marzo 1895, n. 350), sta un onere generale dell'appaltatore, di denunzia del 
fatto da cui ritenga di essere gravato e che risulti suscettibile di causare 
conseguenze per lui sfavorevoli, onere che diviene operativo, sotto comminatoria 
df decadenza della riserva, nel momento in cui si manifesta la rilevanza 
causale del fatto generatore del danno, secondo una valutazione da 
condurre con media diligenza e buona fede: cfr. App. Roma, 19 aprile 1966, 
n. 666, in questa Rassegna, 1966, I, 713, 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 325 

L'espresso riconoscimento da parte dell'Amministrazione deHa temestivit� 
delle riserve dell'appaltatore preclude nell'eventuale, sucessivo 
giudizio arbitrale la relativa eccezione di decadenza (nella 
pecie le riserve erano state riconosciute tempestive ma infondate dal 
>irettore dei lavori e dal collaudatore e cos� respinte dall'Amminitrazione 
(3). 

In mancanza di una qualsiasi disposizione normativa, che implichi 
na deroga al principio stabilito dall'art. 1664, comma secondo, c. c. ?
condo il quale � dovuto all'appaltatore un equo compenso, quando 
t sua prestazione risulti notevolmente pi� onerosa per impreviste difcolt� 
di esecuzione dell'opera -non pu� essere negata l'applicazione 
i questo principio anche al contratto di pubblico appalto. Nella de~
rminazione dell'equo compenso deve, per�, tenersi conto solo delle 
~aggiori spese sostenute dall'appaltatore, con esclusione di ogni ele~
ento di lucro, onde esso non � soggetto al ribasso d'asta (4). 

L'onere assunto dall'appaltatore di opera pubblica verso il corriJettivo 
fissato secondo l'elenco dei prezzi unitari � un onere medio, 

(3) Conf. Lodo Arbitrale 31 maggio 1960 �(Milano) Arbitrati ed Appalti, 
162, 119, in part. 128, ove si ritiene producente il riferimento all'art. 91 
d. 25 maggio 1895, n. 350, che demanda al collaudatore il compito di veri~
are se le domande dell'appaltatore siano state iscritte nel registro di 
mtabilit� e nel conto finale nei termini e modi stabiliti dallo stesso regomento. 
Il problema, invece, consiste nel dimostrare -e neppure il lodo 
l rassegna l'ha fatto -che trattisi di materia disponibile e rinunciabile, 
entre, in contrario ed a riprova della inadeguatezza della concezione metmente 
privatistica dell'appalto di opere pubbliche, pu� osservarsi che 
la base dell'onere della tempestiva proposizione delle riserve sta un inte
�sse pubblico: quello, gi� avvisato nella nota precedente, della continua 
ridenza della pubblica spesa, relativa al costo di esecuzione dell'opera. 
(4) A proposito della prima parte della massima, rappresentante, pe.
ltro, espressione di un-orientamento ormai consolidato nella giurisprumza 
arbitrale (il Lodo 8 giugno .1965, n. 37, Roma, Pres. Potenza, in 
iesta Rassegna, 1965, I, 850, avverte, comunque, che la maggiore onerosit� 
sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1664 e.e. deve essere 

ferita all'intera prestazione e non a singoli lavori) pu� osservarsi che 

premessa non � esatta: la disciplina positiva dei pubblici appalti � nel 

nso della invariabilit� dei prezzi pattuiti (art. 326 1. 20 marzo 1865, 

2248, all. F), col duplice temperamento: a) dell'istituto della revisione, 

1vernato da norme disciplinanti una facolt� attribuita alla P.A. �a tutela 

un pubblico interesse � (lo riconosce Cass., Sez. Un., 12 luglio 1961, 
1679, Giust civ., Mass., 1961, 736, con nota di riferimenti) e, come tali, 
diritto pubblico ed inderogabili: Corte dei Conti, Riso!. 24 novembre 
148, n. 245, Riv. della Corte dei Conti, 1949, II, 27; 19 giugno 1950, n. 328, 
i, 1950, II, 75; b) dell'istituto della determinazione di nuovi prezzi, disciinato, 
a norma dell'art. 364 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per quanto 
li interessa dagli artt. 21 e 22 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, su cui v. DEL 
RECO, in questa Rassegna, 1964, I, 415, nonch� ivi, 1966, I, 226; v. anche 

nota che segue sub (5). 


-326 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nel senso che i prezzi d'elenco si considerano remunerativi e, quindi, 
vincolanti solo in una situazione di media onerosit� esecutiva, non 
eccedente quelle ipotesi che i presupposti tecnici del progetto autorizzano 
ragionevolmente a prevedere, epper� deve ritenersi inadeguato un 
prezzo, fissato per scavo in materia di qualsiasi natura e consistenza, 
compresa la roccia da mina di qualunque qualit� e durezza, senza specificarne 
le incidenze, qualora, in. realt�, per la effettiva natura del 
terreno, accertata e accertabile soia nel corso dei lavori, l'appaltatore 
abbia dovuto eseguire tutti gli scavi in roccia da mina. Parimenti, 
l'alea contrattuale dell'appaltatore supera la media entit� e sorge il 
diritto di costui ad una congrua integrazione del corrispettivo 01�iginariamente 
pattuito, ove si verifichi un sovvertimento della natura 
deHa prestazione prevista in contratto, e ci� in quanto l'accettazione 
da parte dell'Impresa dei prezzi relativi alle specie di lavori considerate 
� da ritenersi limitata alla effettiva natura e consistenza delle 
specie stesse, quali emergono dall'armonico integrarsi del progetto e 

del capitolato spe�ciale (5). 

.io-� 

L'appaltatore ha diritto ad un compenso per l'onere sopportato per 
le spese vive di misurazione e di accertamento preordinati alla precisazione 
delle modifiche del progetto, redatto nella sua forma iniziale 
in modo approssimativo, disposte dall'Amministrazione committente (6). 

(Omissis). -La prima questione, che si pone all'esame del Collegio, 
� quella dell'eccezione sollevata in limine litis dalla difesa della 
Pubblica Amministrazione, di inammissibilit�, per la loro intempestivit�, 
delle riserve dedotte dall'Impresa. 

(5) La massima � intesa dal lodo in rassegna nel senso che le variazioni, 
configurando specie di lavoro non previste dal contratto, danno luogo 
alla istituzione di correlativi, nuovi prezzi: v., in proposito, l'art. 13, comma 
quinto del Capitolato generale appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (v., 
peraltro, il penultimo e l'ultimo comma dello stesso articolo). Contro le� 
conclusioni cui � pervenuto il lodo in rassegna, in ordine alal portata di 
un prezzo di elenco per scavo in materia � di qualsiasi natura e consistenza, 
compresa la roccia da mina � � opportuno ricordare l'insegnamento giurisprudenziale 
secondo il quale � non spetta alcun compenso, se nel contratto 
il prezzo previsto per lo scavo comprende anche la roccia da mina, 
senza alcuna distinzione di qualit� e quantit�, e durante l'esecuzione dei 
lavori � stata rinvenuta roccia di particolare durezza ed in quantit� eccezionale. 
D'altra parte la dichiarazione, rilasciata dall'appaltatore, di essersi 
recato sul luogo dei lavori e di avere preso conoscenza delle circostanze 
generali e speciali influenti sulla determinazione dei prezzi fa si che vengano 
riversate sull'appaltatore stesso le conseguenze derivanti da una pi� 
gravosa esecuzione dei lavori, senza che possa riconoscersi il diritto ad un 
equo compenso " : cos� App. Messina, 21 maggio 1964, in questa Rassegna,. 
1966, I, 200, sub 4 ed ivi nota di riferimento. 
(6) Non risultano precedenti specifici. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 327 

L'eccezione va disattesa. 

� ben vero che l'art. 54 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 
Ea obbligo all'appaltatore, che non accetti le registrazioni contabili, 
ii formulare apposite riserve all'atto in cui .n registro di contabilit� gli 
venga presentato per la firma e di darne esplicazione nei successivi 
1uindici giorni( sotto comminatoria di decadenza dal diritto di far va.
ere, in qualunque tempo e modo, qualunque riserva o domanda, che si 
:iferisca ai fatti registrati. 

Ciononostante, dottrina e giurisprudenza si sono trovate d'accordo 
1el riconoscere, in talune ipotesi, la possibilit� di presentare riserve 
mche oltre il momento considerato, purch� non oltre la firma della 
:ontabilit� relativa all'ultimo stato di avanzamento. 

Si � riconosciuto, in particolare, che la decadenza comminata dal 
:itato art. 54 suppone la regolarit� della tenuta contabile dei registri 
~rescritti (Lodo 30 luglio 1961 n. 54 in Mass. Giurispr. II n. 549) con 
.a conseguenza che non si verifica decadenza alcuna quando non siano 
;tate rispettate le farme e le modalit� prescritte dalla stessa norma, che 
;tabilisce il tempo di iscrizione delle riserve appunto sul presupposto 
ii una regolare documentazione delle operazioni contabili. 

Dall'affermazione del qual principio deve evidentemente dedursi, 

n conformit� delle decisioni della giurisprudenza arbitrale (Lodo 24 lu


~lio 1963 n. 44 in Arbitrati e Appalti 1963, 260; Lodo 16 luglio 1965 

n Rassegna Lavori Pubblici 1965 n. 6, pag. 629), una conclusione che 

10n � che un'applicazione del pr.incipio stesso. Deve cio�, concludersi 

:he vengono meno le condizioni per una regolare iscrizione di riserve 

�n quando la contabilizzazione mantenga un carattere di provvisoriet� 

:e la riserva si riferisce appunto alle quantit� aUibrate. Conseguente


nente, non pu� parlarsi di decadenza della Impresa dalle riserve per 

nancanza di tempestiva iscrizione in un registro di contabilit� avente 

1uell'indicato carattere provvisoriQ delle annotazioni contabili in senso 

netrico. 

L'esattezza dell'assunto emerge con tutta evidenza, solo che si con


ideri come nelle contabilizzazioni provvisorie, le quantit� che vengono 

�iportate negli atti contabili siano valutate naturalmente con sistemi 

:ommad, e forniscono soltanto dei dati approssimativi dei fatti regi


',trati, da integrare ed eventualmente correggere nel momento della 

~ontabilizzazione definitiva. Pertanto dette contabilizzazioni non pos


ono in alcun modo ritenersi equivalenti a quegli accertamenti definitivi 

lei fatti stessi registrati voluti dall'art. 54 del Regolamento, sui quali 

'impresa � tenuta entro il prescritto termine a present�'!re eventuali 

~ontestazioni. 

In definitiva, la sottoscrizione incondizionata, pu� valere a confi:
urare la decadenza considerata, solo allorch� l'Impresa sia in possesso 
li tutti gli elementi per valutare le risultanze dei registri contabil:i. 


328 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ci� posto in linea di principio, deve, nella fattispecie concreta 
rilevarsi, che dalle rigtsirazioni eseguite sui libretti delle misure esibite 
tra i documenti allegati alla prima memoria dell'Avvocatura dello 
Stato (vedi libretto n. 1, pag. 1, registrazione in data 10 novembre 1959, 
ove si legge � conto provvisorio �; pag. 2 registrazione, in data 30 luglio 
1961 ove si legge ancora � conto provvisorio �; pag. 5 registrazione 
in data 18 agosto 1962 ove si legge � Scavo di materie.... computati 
mc. 55.112 in data 10 novembre 1959, di cui al libretto stesso a 
pag. 1 (in vonto �provvisorio) computati mo. 50.107 in data 18 agosto 
1962 in conto provvisorio di cui al computo metrico e movimento 
di terra in conto provvisorio �, e si legge anche � Muri di sostegno e 
di sottoscarpa (provvisori) >); risulta che, quanto meno fino alla indicata 
data del 18 agosto 1962, la contabilizzazione dei lavori in genere 
e particolarmente in ordine ai lavori di scavo e di formazione del 
calcestruzzo di cemento ha conservato carattere provvisorio. 

Anzi non � superfluo rilevare come dalla medesima contabilit�, 
corretta per ben due volte senza il rispetto dei requisiti f~rmali voluti 
dalle norme di contabilit� generale, risulta che perfino il conto finale 
� corretto senza alcun requisito di forma. 

Sole le registrazioni successive alla suddetta data hanno spogliato 
del carattere di provvisoriet� e di approssimazione l'accertamento dei 
dati, e impresso, per converso carattere, di definitivit� alle contabiliz


I 
zazioni relative alle partite dei lavori di scavo e di formazione del 
calcestruzzo. 

E poich� esattamente solo in data 25 settembre 1962 (f. 14 registro 
di contabilit� n. 1), in occasione della chiusua delle registrazioni 
pertinenti il 4-0 stato di axanzamento fu per la prima volta, presentato 
all'Impresa, per la firma, il registro di contabilit� n. 1, con le indicazioni 
definitive, solo in tale occasione appunto dovevano essere secondo 
le prescrizioni, iscritte le riserve, Di conseguenza, poich� in fatto queste 
riserve sono state sotto la data indicata iscritte in quel registro, la 
decadenza eccepita dalla difesa della Pubblica Amministrazione non ha 
affatto colpito l'impresa istante. 

Ma anche se dovesse essere messa in dubbio l'esattezza dell'enunciato 
principio giurisprudenziale e quindi delle considerazioni fin qui 
esposte sarebbe decisivo osservare che in materia di sovvertimento 
della natura qualitativa delle prestazioni previste dai prezzi di elenco, 
il momento in cui si concreta l'obbligo previsto dagli artt. 53 e 54 del 
Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 � quello in cui la prestazione 
suscettibile di progressiva trasformazione trascende, per cos� dire, e 
supera, nel suo divenire gli obblighi contrattuale, assumendo una configurazione 
diversa da quella negozialmente convenuta con variazione 
dell'indice di media onerosit� ins�to nelle dichiarazioni rese in sede di 
offerta. Vale a dire che l'obbligo di cui si tratta sorge col superamento 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 329 

lell'alea contrattuale in senso tecnico rifer.ibile a ciascuno delle specie 
li lavoro interessate dal sovvertimento delle caratteristiche qualitative 
lell'esecuzione. 

Anche sotto questo diverso profilo, dunque, va affermata la tempetivit� 
delle riserve di cui ai nn. 1 a 8, iscritte in data 25 settem1re 
1962, allorch�, con l'effettivo progredire delle lavorazioni, il costo 
.nitario medio delle lavorazioni stesse, in relazione al mutare della 
)ro consistenza qualitativa trasbord� nella obiettiva imprevisione conrattuale. 
N� il mutamento della prestazione conseguente alla diversa 
truttura geologica del terreno rispetto alla previsione contrattuale e 
a connessa maggiore onerosit� della prestazione pu� essere messa in 
ubbio dall'allegazione, secondo cui dopo tre mesi dall'inizio dei la
�ori sarebbe stata eseguita la quasi totalit� dei movimenti di terra 
ompresi nell'appalto, per lo pi� di piccole sezioni e variamente ditribuite 
lungo tutto il tracciato. Tolgono ogni rilievo a siffatta allegaione, 
tra l'altro, la circ�stanza che non � stato esibito dall'Amminitrazione 
l'allegato al libretto delle misure relativo ai movimenti di 
~rra, la cui compilazione � notoriamente obbligatoria prima che si 
.quidano in registro, anche in partita provvisoria, i movimenti di terra 

la considerazione delle possibilit� pratiche della esecuzione degli 

~avi. 

Non pu� neppure parlarsi di intempestivit� e, quindi, di decadenza, 
eanche per le ultime quattro riserve, quelle n. 9, n. 10, n. 11 e n. 12, 
he sono state formulate solo alla firma della contabilit� relativa 
ll'ultimo stato di avanzamento dei lavori, in data 24 settembre 1964. 

�e riserve n. 9, 10 e 12 si riferiscono, infatti, alla omessa conabilizzaione 
di compensi e queste omissioni -come � stato gi� ritenuto dalla 
iurisprudenza arbitrale (lodo 25 gennaio 1964 n. 2 in Arbitrati e Apalti 
1964, pag. 125) -solo con la compilazione e presentazione per 
t firma della contabilit� riguardante l'ultimo stato di avanzamento dei 
1vori, assumono natura definitiva e vengono cos� ad avere rilevanza 
iuridica agli effetti della deduzione delle relative riserve. 
Quanto poi alla riserva n. 11 questa � stata t�mpestivamente 
"critta in data 10 settembre 1964 e formulata per esteso il 24 stesso 
tese (f. 27 Registro di oCntabilit� n. 2), considerato che la data del 
~settembre 1964 � stata quella della pr.ima presentazione di quel 
.egistro di contabilit�, successiva alla data di contabilizzazione della 
artita, successiva, cio�, al 10 agosto 1964 (f. 22 Registro di Contabilit� 
.tato). 

Del resto gli stessi organi dell'Amministrazione hanno riconosciuto 
1 tempestivit� di tutte le riserve presentate dall'impresa, pur disatmdendole 
nel merito (vedi le relazioni riservate del Direttore dei 
1vori e del Collaudatore, tra i documenti allegati alla prima memoria 
ell'Avvocatura dello Stato doc. 12 bis e 13). Questo riconoscimento 


330 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non � stato certamente n� affrettato, n� superficiale e costituisce una 
conferma delle conclusioni raggiunte circa il riconoscimento della infondatezza 
della eccezione di decadenza sollevata dalla difesa della 
Pubblica Amministrazione (cfr. lodo 31 maggio 1960, in Arbitrati e 
Appalti 1962, pag. 119, secondo cui l'espresso riconoscimento di tempestivit� 
da parte della Pubblica Amministrazione precluderebbe addirittura 
ogni contraria conclusione tn danno dell'appaltatore). 

La Corte di Cassazione, nella sentenza citata dall'Impresa istante 
(28 g.iugno 965, n. 2290 su rie. Amm.ne Prov.le Cosenza), premesso che 
il diritto di far valere la decadenza, a tutela di interessi patrimoniali, 
costituiva un diritto sempre disponibile e rinunciabile e che il giudice di 
merito aveva individuato, nella accettazione incondizionata di memorie, 
e nelle successive discussioni sulle riserve, gli estremi della rinuncia 
dell'Amministrazione, ha statuito che non poteva censurare la valutazione 
del giudice di merito sull'esistenza della rinuncia, tratta dal comportamento 
della parte che fosse interpretato, con apprezzamento di 
fatto insindacabile in quella sede, purch� adeguatamente e logicamente 
motivate, quale manifestazione tacita di volont� (di rinuncia) 
nel senso indicato. 

Peraltro non occorre fare ricorso al principio enunciato dalla 
Suprema Corte per contestare l'affermazione di tempestivit� della presentazione 
delle riserve cui il Collegio � pervenuto in base alle ragioni 
gi� ampiamente illustrate. 

Deve, infine, aggiungersi che contrariamente a quanto si deduce 
ulteriormente, sempre in via preliminare dall'Avvocatura dello Stato, le 
richieste non eccedono in alcun modo le riserve. 

Infatti, tenuto presente che sia il Direttore dei lavori sia il Collaudatore, 
nella loro relazione riservata, sia il Comitato Tecnico Amministrativo 
presso il Provveditorato alle 00.PP. di Firenze, nel suo parere 
(doc. 12 bis, 13 e 14 dei documenti allegati alla prima memoria 
dell'Avvocatura dello Stato, rispettivamente a ff. 33 -21 e 8) hanno 
omesso la indicazione di quella parte della prima riserva, che si riferisce 
alla richiesta della somma di L. 2.071.380,78, appare evidente 
come le maggiori somme indicate nelle richieste di arbitrato solo in 
apparenza eccedono quelle previsate in riserva. Tali maggiori somme, 
invero, coincidono con quelle indicate alla data della firma delle prime 
due riserve (presentazione del IV stato di avanzamento in data 25 settembre 
1962), aumentate dalle somme risultanti dalle contabilizzazioni 
successive, firmate sempre con riserve, alle varie successive date in 
cui, il registro relativo fu sottoposto alla firma dell'impresa; riserve, 
che gi� alla data del 10 settembre 1963 (f. 17 reg. contabilit� n. 2) si 
sono estese, per la prima riserva, alla totalit� della massa scavata e, per 
la terza riserva alla totlit�. del calcestruzzo di fondazione gettato e, 
poi, hanno trovato la loro precisazione definitiva alla data di presenta



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 331 

:ione della contabilit� relativa all'ultimo stato di avanzamento (24 set:
embre 1964 a foglio 27 e agg. Reg. oCntabilit� n. 2, cit.). 

Respinte le ec�ezioni preliminari, sollevate dalla difesa della Pub>
lica Amministrazione, deve scendersi ora all'esame distinto del meritai 
lei singoli quesiti, che formano oggetto del presente giudizio arbi


Si osserva in proposito: 

in merito al primo quesito (prima 1�iserva) 

Deve prendersi, anzitutto, in esame l'assunto della difesa della 
:>ubblica Amministrazione circa la pretesa inapplicabilit� dell'arti:
olo 1664, 2-0 comma codice civile anche in materia di appalti pubblici. 

L'assunto � infondato, costituendo gi� da tempo � Jus receptum � 
iella giurisprudenza la risoluzione della questione in senso positivo. 

Il contratto di pubblico appalto, come ogni altro contratto posto 
n essere dalla Pubblica Amministrazione, non perde per ci� solo i 
:annotati che caratterizzano il tipo negoziale contemplato dal diritto 
>rivato, per cui esso proprio nel diritto privato trova la sua fondamenale 
disciplina salvo le particolari eccezioni, che ~i desumono dal di
�itto pubblico. In altre parole il contratto di pubblico appalto �_ cio� 
m contratto, la cui disciplina sostanziale, nonostante la sua natura 
mbblicistica, che gli deriva dalla qualit� di uno dei contraenti (la 
>ubblica Amministrazione), � quella dettata dal diritto privato per il 
::omune contratto di appalto, per tutto ci�, per cui non dispongano 
liversamente norme di diritto pubblico (leggi, regolamenti, capitoati, 
ecc.). 

Il che si spiega con la considerazione che l'attivit� svolta dalla 
>ubblica Amministrazione mediante l'appalto riveste rispetto al pub>
lico interesse che � nei fini della P. A., una funzione meramente 
:trumentale, per adempiere alla quale il contratto relativo non perde 
a sua essenziale natura di istituto di diritto privato e rimane quindi 
iel campo delle applicazioni del codice civile. 

N� a questo principio generale contrasta l'insieme delle speciali 
lisposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici, che non 
:ostituiscono, per se sole, un sistema sufficiente a dare piena e auto10ma 
disciplina a tale istituto. 

Trattasi, infatti, di una legislazione speciale, che anche in quanto 
nodifichi, e se ne discosti, le norme di diritto comune dettate dal coiice 
civile, trova in queste ultime il suo sostanziale fondamento ed � 
�ispetto a tali norme complementare o integrativa. 

Pertanto, all'infuori delle disposizioni derogative contenute nella 
ndicata legislazione speciale, persiste l'applicabilit� delle disposizioni 
iel codice anz~detto, e, quindi, in mancanza di una qualsiasi disposi~
ione normativa, che implichi una deroga al principio stabilito dal



332 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'art. 1664, 2-0 comma del codice, secondo il quale un equo compenso 
� dovuto all'appaltatore quando la sua prestazione risulti notevolmente 
pi� onerosa per impreviste difficolt� di esecuzione dell'opera, l'applicazione 
di questo principio anche al contratto di pubblico appalto non 
pu� essere disconosciuta. 

Deve poi essere considerato, circa la portata effettiva della cennata 
disposizione di legge, che il codice civile vigente ha voluto porre 
fine alle discussioni che si dibattevano sotto l'impero del codice del 
1865 circa il carattere aleatorio del contratto di appalto; infatti il 
codice vigente ha stabilito un limite di aleatoriet� oltre il quale il 
contratto diventa commutativo. 

Questo limite, in relazione a cause imprevedibili, � stabilito dalla 
legge nella misura del decimo del prezzo complessivo convenuto (art. 
1664 primo comma); quando invece si tratti di difficolt� di esecuzione 
derivanti da cause geologiche, idriche e simili � non previste dalle 
parti ., il limite � rimesso all'apprezzamento del giudice, il quale deve 
ritenerlo superato, allorch� tali difficolt� rendano � notevolmente pi� 
onerosa � la prestazione dello appaltatore (art. 1664 secondo comma). 

Una logica interpretazione di questa ultima norma induce a ritenere 
che, nel caso che le parti abbiano indicato genericamente nel 
contratto i rischi posti a carico dell'appaltatore senza specificarne 
l'entit�, deve intendersi che esse abbiano voluto riferirsi ad un'ipotesi 
media, con implicita esclusione in particolare, quindi, di rischio di 
entit� eccezionale, poich� in caso diverso, dovrebbe risultare in modo 
esplicito la volont� delle parti stesse di rendere totalmente aleatorio 
il contratto ai sensi dell'art. 1469 cod. civ. 

Del resto, anche a ritenere l'inapplicabilit� al caso in questione 
dell'art. 1664 secondo comma cod. civ., soccorrerebbero comunque gli 
articoli 21 e 22 del citato regolamento 25 maggio 1895, n. 350, i quali 
prevedono il caso di esecuzione di prestazioni non previste in contratto. 
In questo senso, invero, � l'orientamento dell'Avvocatura Generale 
dello Stato quale � desumibile dall'atteggiamento solitamente 
assunto in sede arbitrale (cfr. Rassegna dell'Avvocatura dello Stato 
gennaio febbraio 1966, pag. 226 nota (2)). 

Ed invero la mancata previsione nel progetto della natura qualitativa 
di una prestazione determina in re ipsa la necessit� -secondo � 
il disposto delle citate norme regolamentari -di individuare il nuovo 
prezzo. 

L'impresa istante peraltro, ha chiesto l'applicazione alla specie 
delle conseguenz� dell'art. 1664 c. c., onde, acclarato in ogni caso il 
diritto al riconoscimento di un compenso nell'accertato verificarsi delle 
condizioni di imprevedibilit� o, pi� esattamente, di mancata previsione, 
� d'uopo seguire le conseguenze giuridiche che la via scelta comporta 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 333 

quindi, pervenire alla definizione del compenso in via equitativa 
tzich� secondo i normali criteri istitutivi dei prezzi di appalto. 

Nella specie il prezzo n. 43 dell'elenco dei prezzi prende in con:
ierazione � lo scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza, 
mpresa la roccia da mina, di qualunque qualit� e durezza �, locu:
me questa nella quale, per quanto ampia possa essere, non sembra 
1e possa farsi rientrare quel modo di essere delle materie componenti 
!l sottosuolo, in cui frequentemente si presentino �trovanti � di calre 
alberese frammiste ad argilla, marmo, scisti galestrosi compatti. 

E la composizione del sotosuolo, in cui � stato operato lo scavo, 
descritta in maniera conforme a quanto sostenuto dall'impresa non 
ltanto dal collaudatore nella relazione riservata (f. 26 della copia 
!l documento n. 13 esibito dalla Avvocatura dello Stato tra i docuenti 
allegati alla prima memoria), ma anche nel verbale della visita 
d lavori in corso d'opera in data 18 giugno 1963, parimente esibito 

copia, tra i documenti allegati alla seconda memoria della predetta 
\7VOcatura (doc. II). . 
Conviene, a questo punto, richiamare la nozione di � trovanti � 
te come insegnano le scienze geologiche consistono in massi o pezzi 

roccia erratici trasportati in terreni alluvionali, cos� mescolandosi 
'n sostanze eterogenee di caratteristiche fisiche molto differenti, vemdo 
cos� a costituire un miscuglio di materiali. 

Ora, � ben v~ro che un sottosuolo composto con notevole fre1enza, 
come nella specie, da o.d. � trovanti �, costituisce, cos� come 
l rilevato la Impresa, la peggiore situazione in cui nel campo dei momenti 
di materie ci si possa imbattere. La considerata situazione 

�mporta evidentemente, oneri molto pi� gravosi anche di quelli di 
10 scavo in roccia da mina. Infatti, mentre a causa della sopraderitta 
natura mista del terreno �, nello scavo, l'uso di mine scarsaente 
redditizio per il frequente loro sfiatamento, debbono, purtutvia, 
essere estratti materiali rocciosi, i quali, uno per uno rendono 
!cessario il disgregamento � in loco � del trovante, ove, come avviene 
solitamente, questo sia, comunque intrasportabile in blocco. 
Nella specie, poi, la particolare eterogeneit� della composizione 
d sottosuolo ha impedito, come assume l'istante, e appare evidente, 
ialsiasi organica e razionale esecuzione dei lavori. Infatti, la presenza 

strati di argilla ha reso i terreni estremamente mobili, costringen> 
a rallentamenti della produzione delle macchine operanti. D'altra 
Lrte, le formazioni �di calcare albarese, disposte in trovanti, hanno 

�stretto 
all'fmpiego continuo di mine, per consentire poi la lavorazione 
mezzo di macchine di tipo adatto solo per escavatrici di diversa 
1tura. 
Ben a ragione fa rilevare l'istante che la particolare gravit� degli 
ieri, che si presentano in tali terreni, � costituita dalla lamentata ete



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rogeneit� strutturale della composizione del sottosuolo da scavare, che 
pone nella impossibilit� di dimensionare univocamente il tipo di macchinari 
da impiegare, in quanto la contemporanea presenza di materiali 
rocciosi e di altri meno compatti non consente di effettuare lavorazioni 
omogenee. Ci� importa il sovvertimento di qualsiasi previsione 
in ordine ai tempi tecnici della esecuzione, che, in materia di scavi 
attraverso l'impiego di macchine, costituisce la caratteristica principale 
della formazione del corrispettivo. 

Invero, in attesa del brillamento delle mine o dell'impiego del 

martello pneumatico per spezzare i trovanti e ridurli in dimensioni 
da poter essere caricati sulle macchine idonee al tipo di lavorazione, 
queste debbono di necessit� restare inattive. D'altra parte, trattandosi 
di banchi rocciosi di potenza e compattezza scarsamente idonei al brillamento 
di mine le cariche -come si � gi� rilevato -sono soggette 
di continuo, a sfiatamenti, costringedo sovente a ulteriori operazioni 
di posa di mine sui blocchi distaccati in dimensioni non idonee al 
carico. 

� evidente, dunque, che, come si � accennato, uno scavo effettuato 
nelle descritte condizioni comporta oneri di gran lunga superiori a 
quelli di uno scavo in roccia da mina compatta; tale scavo, pertanto, 
non pu� rientrare tra quelle indicazioni di rischio di media entit�, 
che sono contenute nelle formulazioni del prezzo n. 43 dell'elenco, formulazione, 
la cui stessa dizione, letteralmente intesa, gi� elenca espressamente 
la roccia da mina come l'ipotesi di maggiore onere e quindi 
di maggiore rischio, che viene ad assumersi l'appaltatore. 

Le considerazioni che precedono, dimostrano chiaramente che solo 
l'esecuzione dei lavori di scavo considerati ha posto in evidenza, nel 
caso in esame quelle difficolt� di natura geologica, cui si riferisce 
l'art. 1664, 2� comma c. c., e che esse non sono state in alcun modo 
previste dalle parti. Basti ricordare 1che, come appare l'elencazione dei 
rischi e corrispondenti oneri desumibile dalla rubrica relativa al prezzo 

n. 43 dell'elenco annesso al capitolato speciale il pi� grave rischio, 
previsto come possibile nel contratto a carico dell'appaltatore nel genere 
di lavoro considerato, era in definitiva che il sottosuolo da scavare 
fosse composo di roccia da mina. Anzi, come � stato gi� rilevato, essendo 
l'onere assunto dall'appaltatore un onere medio, neppure si 
sarebbe potuto in esso comprendere l'onere derivante da totale presenza 
di roccia, snza incrinare il sinallogna funzionale delle prestazioni. 
Il descritto e dimostrato maggior rischio e corrispondente notevole 
onere, costituito dal particolarissimo modo di essere della situazione 
geologica locale, ha dunque esulato da ogni previsione contrattuale 
acme del resto � anche possibile dedurre dal notevole basso 
prezzo di elenco (L. 350 al mc) i cui presupposti analitici non possono 
di certo far propendere per un ipotesi di onerosit� eccedente la media 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 335 

l il minimo ed il massimo considerato ma, e se mai, maggiormente 

idente ad oneri inferiori alla media. 

Deve, quindi, concludersi, senza che appaia necessario l'adempi


mto dei mezzi istruttori richiesti dall'istante, tra cui l'accesso del 

1llegio sui luoghi, che concorrono tutti gli elementi dell'ipotesi for


1lata dall'art. 1664, 2� comma codice civile, che integra la c. d .� sor


esa geologica �. 

Occorre conseguentemente riconoscere il diritto dell'appaltatore 

.a corresponsione di un � equo compenso � ai sensi della norma ora 

:ata del c. c. Ci� senza per nulla considerare che la � sorpresa � � 

;>esa in parte anche dal fatto dell'Amministrazione per essere stati 

iessi gli adempimenti imp�sti dal Regolamento 29 maggio 1895. 

Nella determinazione del compenso, che l'impresa ha chiesto in 
a di equit�, non pu� d'altra parte aver rilevanza la pretesa utilizzame 
del pietrame di risulta, poich�, come non � contestato dalla D.L., 
lo una limitatissima parte del materiale di risulta ha potuto essere 
ilizzato, mentre il resto, data la natura descritta del terreno, ha 
'vuto essere trasportato a discarica. 

Tuttavia, rispetto alla determinazione dello equo compenso � 
egiudiziale la risoluzione delle altre questioni formulate nella riserva. 
L'istante, infatti, ha chiesto che l'equo compenso, venga applicato 
la totalit� degli scavi, indicandone le relative quantit� in: 

a) 62.089,183 mc. riferendosi all'art. 43 di elenco; 

b) 7.142,692 mc. riferendosi all'art. 44 di elenco; 

c) 3.858,330 mc. riferendosi all'art. 46 di elenco. 

Orbene, per quanto riguarda la rieh1esta relativa alla specie di 
voro contemplata dall'art. 43 di elenco, deve osservarsi che dallo 
ato finale del 24 settembre 1964 tale quantit� risulta corretta in 
:.325,387 mc. 

Per quanto riguarda la richiesta relativa alla specie di lavoro 
,ntemplata dall'art. 44 di elenco, la quantit� che risulta dallo stato 
iale � di 2.723,457 mc. (cos� corretta nello stato stesso in sostituone 
della precedente cifra indicata in 2.768,505 mc.). 

Per quanto infine riguarda la richiesta relativa alla specie di 
voro contemplata dall'art. 46 di elenco, la quantit� che risulta dallo 
ato finale � di 4.508.942 mc. (cos� corretta nello stato stesso in sosti.
zione della precedente cifra indicata in 4.541.406 mc.) quantit� che 
Ne essere aumentata di 35,456 mc. relativa alla specie di lavoro 
mtemplata dall'art. 47 di elenco. 

Poich� l'equo compenso alle specie di lavoro suddette non pu� 
sere applicato a quantit� diverse da quelle risultanti dallo stato 
iale, n� a quantit� maggiori di quelle richieste dall'Impresa con 
.scrizione delle riserve e la loro conferma in sede di stato finale, 


336 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'l'O 

l'equo compenso stesso da attribuire all'impresa deve essere applicato 
alle seguenti quantit�: 

a) 62.089,183 mc. per la specie di lavoro contemplata dall'art. 
43 di elenco; 
b) 2.723,457 mc. per la specie di lavoro contemplata dall'art. 44 
di elenco; 

l


c) 3.858,330 mc. per la specie di lavoro contemplata dall'art. 46 
di elenco. 

Per quanto riguarda le differenze delle quantit� tra quelle indicate 
dall'impresa e quelle risultanti dallo stato finale, l'unica spiegazione 
che la istante offre di queste divergenze e che si tratterebbe di un 
diverso crierio adottto dalla Direzione dei Lavori per la misurazione 
e contabilizzazione degli scavi eseguiti. Ma l'istante non dice nella 
domanda di arbitrato in che consistano queste diversit� di criteri e gli 
eventuali errori della D. L. n� lo ha spiegato poi nelle successive 
comparse. 

L'istante, come si � accennato, non ha fornito alcun elemento (neppure 
trattando del quinto quesito riferentesi �lla riserva n. 8) da cui 
potesse desumersi la prova del suo assunto; d'altra parte il Collaudatore, 
in presumibile contraddittorio dei rappresentanti dell'impresa, ha 
provveduto al controllo di tutte le contabilizzazioni effettuate dalla 
Direzione dei lavori e ne ha riscontrato la esattezza, chhe ha attestato 
in una relazione ufficiale. 

Pertanto debbono ritenersi le quantit� contabilizzate nello stato 
finale dalla D. L. e non invero quelle esposte dall'istante sia nel proporre 
il primo che il quinto quesito. 

Sempre, poi in ordine alla concreta determinazione della misura 
del considerato � equo compenso � va ricordata la descrizione della 
composizione delle materie oggetto degli scavi, precisata nelle considerazioni 
che hanno preceduto, composizione che non differisce sia che 
si tratti di sottosuolo della sede stradale sia che si tratti invece di 
sottosuolo extra sede stradale (prezzo n. 43 e segg. dell'elenco del 
Capitolato Speciale) ovvero per scavi a sezione obbligata per fondazioni 
(prezzo n. 46 dell'elenco). 

Si � chiarito che il sottosuolo considerato, per la sua particolare 
composizione, ha comportato per l'impresa', nell'esecuzione degli scavi 
oneri superiori a quelli pur gravi, e pur sempre non imputabili alla 
ditta appaltatrice che avrebbe importato un-sottosuolo totalmente composto 
di roccia da mina. Ora il compenso per l'onere costituito dallo 
scavo di sottosuolo composto come detto di roccia da mina, non trova 
bens� nella formulazione del prezzo n. 43 dell'elenco una espressa 
previsione particolare di compenso, per quanto appaia elencato anche 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 337 

l nellya formulazione dei rischhi come quello pi� grave. Costituisce 

�ece oggetto di una particolare previsione di prezzo nello scavo di 
mcamento extra sede stradale (prezzo n. 45 dell'elenco), dove il 
~zzo stesso sale da L. 610 a L. 900 al mc. negli scavi generici di 
tdazione, dove il prezzo sale da lire 800 a L. 1.400 al metro cubo, e 
. particolari scavi di fondazione di cui ai n. 47 e 48, dove i prezz 
pettivamente salgono da L. 100 a L. 1.850 al mc. e da L. 1.550 a 
2.200 
al mc. 
Considerata la identica natura della totalit� degli scavi contemplati 
al prezzo n. 43, sia al prezzo n. 44 per i quali s chiede un ulteriore 
ongruo compenso �, considerato pure chhe per quelli al prezzo n. 44 
elenco la differenza del compenso, qualora si tratti di roccia da 
o.a, � di L. 290 al mc.; ricordato anche, che, com si � osservato, 
1ere di scavo in presenza di trovanti � ancora maggiore di quello 
presenza di roccia da mina, � di L. 290 al mc.; ricordato anche, che, 
ne si � osservato, l'onere di scavo in presenza di trovanti � ancora 
ggiore di quello in presenza di roccia da mina, appare equo detero.
are i compensi considerati nella somma unica di L. 255 al mc., 
.uanto inferiore, ma vicina sia a quella differenza di compenso ora 
licata di L. 890 sia al compenso chiesto dall'impresa (lire 300). 

Quindi a titolo di equo compenso ai sensi dell'art. 1664, 2� comma 

c. deve essere corrisposto all'impresa la somma di L. lf?.832.741 
c. 62.089,183 X L. 255) per gli scavi di cui all'art. 43; la somma di 
194.481 (mc. 2.723,457 X L. 255) per gli scavi di cui all'art. 44 e la 
nma di L. 983.874 (mc. 3.858,330 X L. 255) per gli scavi di cui 
art. 46 elenco prezzi. 
In totale L. 15.832.742 + 694.481 + 983.874 = L. 17.511.097. 

Non pu� invece accogliersi la quarta richiesta di L. 2.850.660,80, 
ttenuta nell'ultima parte della prima riserva. Invero lo scavo del 
sonetto � escluso, per l'art. 53 lett. a), in relazione al prezzo n. 69 
l'elenco, nella determinazione del totale volume degli scavi occor1ti 
per la formazione de lcorpo stradale, ma il suo compenso trova 
1 particolare determinazione nella analisi istitutiva del prez~o della 
ssicciata. 

Questo prezzo di scavo, nella detta analisi era assunto in via 
fettaria non essendo esattamente determinata la superficie sulla 
1le, nel complesso delle situazioni in scavo e in rilevato incidesse 
~ttivamene. 

Nella specie, quindi, si ravvisano gli estremi di, una aleatoriet� 
~vista e voluta dalle parti, per cui non pu� esservi luogo ad alcun 
npe;nso. 

L'ammontare dell'equo compenso, spettante all'appaltatore in base 
1 riserva n. (questo primo) deve, dunque limitarsi in totale a 

17 .511.097. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Al riguardo il Collegio ritiene opportuno chiarire che, anche per 
il 20 comma dell'art. 1664, la aumentata difficolt� dell'esecuzione rientra, 
fino a un certo limite, nell'alea normale dell'appalto e, quindi � 
a carico dell'appaltatore. 

Questi, pu�, dunque, pretendere un maggiore compenso solo per 
quell'aumento di oneri che eccede tale limite. 

Per altro verso, a norma del secondo comma dell'art. 1664 c. c., 
la concessione dell'aumento di prezzo non � esclusivamente limitata 
a quella parte di maggiore onerosit�, che eccede il decimo del prezzo 
complessivo, ma il compenso pu� essere riconosciuto anche dal giudice 
in pi� ampie proporzioni. 

Deve anche considerarsi che, conformemente a concorde giurisprudenza 
arbitrale, nella determinazione dell'equo compenso che la 
legge ha voluto assicurare all'appaltatore, la cui prestazione risulti 
eccessivamente onerosa, deve essere escluso tutto lo elemento del lucro. 
Pertanto dal concetto stesso di tale compenso rimane esclusa ogni possibilit� 
di applicazion del ribasso d'asta, per essere stato determinato 
tale compenso solo in relazione alle spese sostenute per il maggiore 
onere. 

Di tutto quanto precede il Collegio ha tenuto conto nella determinazione 
dell'equo compenso. 

In merito alla riserva n. 2 (quesito quinto). 

L'impresa, come gi� si � accennato, ha esposto nella riserva considerata 
che nell'inverno 1960-1961 si verificarono estesi franamenti, 
sia nei tratti in trincea sia nei rilevati, dovuti a varie cause, e, cio�, 
alla insufficiente pendenza assegnata alle scarpate, alli'nsufficienza delle 
opere di sostegno e alla scopertura di una sorgente, e perci� tutte 
in relazione alla incognita natura dei terreni o per insufficiente ed 
errata formazione del progetto. 

Ha dedotto ancora l'Impresa che, dopo la ripresa dei lavori, sospesi 
nella stagione invernale, vennero ordinati dalla Direzione dei Lavori: 
lo sgombero delle terre franate invadenti a sede stradale, le banchine 
e le cunette; l'ulteriore taglio delle scarpate cos� da portarle dalla pendenza 
1: 1 a quella di 3: 2; l'abbassamento delle scarpate in trincea a 
valle; la costruzione di alcuni muri di sostegno; nonch� il rialzamento 
di un inuro di sostegno e il prolungamento di un muro d'ala. 

L'Impresa ha in sostanza lamentato in proposito che sia stato 
riconosciuto in suo favore dalla Direzione dei Lavori per i considerati 
lavori solo il prezzo di elenco n. 43 pari a L. 360 al mc., relativo ai 
movimenti di terra per all'argamento della sede stradale; in luogo 
di questo prezzo l'impresa stessa ha invece chiesto, per lo scavo effettuato 
in considerazione dell'epoca di esecuzione del lavoro, posteriore a 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 339 

tella di ogni lecita previsione in sede di offerta, un compenso di 

900 a mc. e quindi, ascendendo lo scavo a mc. 4.100, la somma 
mplessiva di L. 2.214.0400, tenuto conto che delle L. 900 al mc. 
nno dedotte le L. 360 a mc. gi� riconosciute dalla Direzione dei 
1vori. 

Ha chiesto inoltre l'impresa, per la riapertura e risagomatura delle 
.nette, risagomatura delle banchine ed allontanamento delle terre, 
riconoscimento del compenso per un operaio comune per ore 345 
ecitus ore 346 -vedi osservazione che segue) X L. 417 l'ora cio� 

114.292 (rectius L.144.282 perch� cosi si legge a pag. 7 della relame 
riservata del Direttore dei lavori, e come risulta anche dalla 
;erva inserita a registro); per lo sgombero, poi, delle terre invadenti 
sede stradale, la pulizia dell'ossatura e l'allontanamento delle terre, 
riconoscimento di un compenso per un operaio comune a L. 417 
ira pe ore 870 cio� L. 362.790, nonch� per l'impiego di un autocarro 
L. 450 X q.li 8,000 X Km. 0,500 lire 260.000. 
Per l'onere del postumo abbassamento delle scarpate in trincea a 
1lle l'impresa ha chiesto il compenso come sopra preteso per i movienti 
di terra in presenza di � trovanti � e cio� L. 900 al mc. dedotto 
compenso di L. 360 gi� contabilizzato a suo favore dalla Direzione 
~i lavori e quindi complessive lire 164.700 (mc. 305 X.L. 900 -L. 360). 
La Pubblica Amministrazione non ha contestato l'esecuzione dei 
vori indicati alla riserva di cui si tratta, ma ha contestata soltanto 

misura della remunerazione pretesa per i lavori di movimenti di 
rra e, addirittura la loro remunerbilit� per qunto, invece, concerne 
i altri lavori a questi connessi. Si � detto invero da parte dell'Avvotura 
dello Stato, seguendo l'assunto delle deduzioni della Pubblica 
nministrazione che si � trattato di regolarizzazione di modesti smottaenti 
intervenuti nelle scarpate che non pu� per� considerarsi come 
visione generale della primitiva pendenza delle scarpate stesse nel 
nso inteso dall'impresa, cos� da rendere il lavoro assimilabile allo 
avo di sbancamento e di splateamento. 

La convenuta deduceva che si � trattato di lavori esattamente 
1lutati con l'applicazione del prezzo n. 43 dell'elenco. 

Osserva al riguardo il Collegio arbitrale che l'accettazione da parte 
~ll'impresa dei prezzi relativi alle specie di lavoro considerate nell'ap1lto, 
quale � quello al n. 43 del relativo elenco, � da ritenersi limitata 
La effettiva natura e consistenza delle specie stesse quali emergono 
~no armonico integrarsi del progetto e del Capitolato Speciale; natura 
consistenza alla cui permanenza nello svolgersi e nel progredire delle 
vorazioni dell'appalto si riconnette il costo della prestazione in 
nzione degli apprezzamenti resi dallo appaltatore in sede di offerta. 
1esti concetti hanno ricevuto conferma sia dalla G. A. che dalle 
>rti di merito. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Cos�, se ad ogni specie di lavoro corrisponde un determinato 
modo di essere della prestazione riferito alla durata del suo svolgimento, 
in guisa che l'appaltatore possa fondarvi i propri calcoli di convenienza, 
ad ogni variante di detto modo di essere deve corrispondere, 
il diritto dell'impresa ad una congrua integrazione del corrispettivo 
originariamente pattuito, a titolo di giusto compenso per maggiori 
ed imprevisti oneri sopravvenuti nella lavorazione col venir meno, nel 
corso dello svolgimento dell'appalto, dei presupposti del progetto. 

In altri termini, ove per errata formazione delle previsioni del 
progetto in quanto assenti le necessarie indagini, si sia dovuto intervenire 
in tempi successivi sulle scarpate degli scavi fino a fare assumere 
a queste in via sperimentale le pendente che il progetto avrebbe dovuto 
prevedere ove fosse stato correttamente istituito, deriva di necessit� 
l'obbligo di istituire un nuovo preszzo ai sensi degli artt. 21 e 22 del 
Regolamento 25 maggio 1895 n. 350. 

Infatti non vi ha dubbio che nei successivi interventi di scavo, 
venendo meno il presupposto delle organicit� e razionalit� della esecuzione 
dei movimenti id terra che � condizone essenziale dell'offerta, 
si configuri una specie di lavoro non previsto dal contratto, onde 
l'obbligo sancito dalle norme regolamentari di procedere alla istituzione 
del correlativo nuovo prezzo. 

A tale nuovo prezzo, non trattandosi dell'equo compenso di cui 
all'art. 1664 2� comma, deve essere applicato per� il ribasso d'asta. 
Il Collegio, istituita l'analisi dei costi, ha ritenuta cong~ua in linea 
di massima, la misura del nuovo prezzo siccome ricl�iesta dall'Impresa. 

Pi� esattamente ,essendosi gi� in precedenza riconosciuto che gli 
scavi effettuati nel terreno considerato hanno comportato per l'impresa 
oneri superiori anche a quelli che sarebbero stati se la composizione 
del terreno fosse stata di roccia da mina, il compenso che deve corrispondersi 
all'istante per questi ulteriori lavori, che, com � noto, non 
erano compresi in progetto, deve ammontare a quello stabilito appunto 
nell'elenco dei prezzi del capitolato speciale al n. 45 per scavo di sbancamento 
e splateamento in roccia da mina extra sede stradale, cio� 

L. 900 al mc. 
Peraltro dal prezzo indicato dall'impresa debbono detrarsi non 
solo l'importo di L. 360 al mc. gi� riconosciuto all'impresa e alla medesima 
conteggiato ma anche l'importo di L. 255 al mc., gi� come sopra 
riconosciuto per la tot.alit� della massa degli scavi eseguiti, nella quale 
� gi� compresa la quantit� degli scavi ora considerati, nonch� il ribasso 
di asta (pari al 18,94 %), che a una parte der prezzo ora riconosciuta 
deve applicarsi, ai sensi delle premesse. Il compenso che deve quindi, 
i nparziale accoglimento delle richieste dell'istante di cui alla riserva 

n. 2, a lui corrispondersi per il movimento di terra per allargamento 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 341 

.ella sede stradale, � in totale di L. 469.614 come risulta dal seguente 
alcolo: 
900 X 81,06 (100 -78,94) = 729,54 
100 
729,54 -(360 +255) = 113,54 
mc. 4.100 X 114,54 = 469.614 contro l'importo di L. 2.214.000 rihiesto 
dall'impresa. 

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per l'onere dei lavori di 
~avo per il postumo abbassamento delle scarpate in trincea a valle tra 
sez. 3 e 9. 
Deve cio� riconoscersi lo stesso compenso sopra determinato e cio�: 

mc. 305 X L.114,54 = L. 34.935 contro l'importo di L. 164.700 rihiesto 
dall'impresa. 

Per quanto concerne i lavori di riapertura e di risagomatura delle 
unette e banchine, di allontanamento delle terre di risulta, di sgomero 
di terre dalla sede stradale di pulizia dell'ossatura a mezzo di 
perai ed impiego di un autocarro, per il trasporto delle terre, la Publica 
Amministrazione contesta addiritttura il diritto dell'impresa ai 
lchiesti compensi, richiamandosi all'art. 51 n. 14 de�l Capitolato Spelale, 
per il quale lo sgombero delle materie franate nelle cunette 

sulla sede stradale, spetta all'appaltatore, cui fa carico la manutenione 
de1le opere eseguite. 

Ma, � agevole, anche qui, rilevare che a carico dell'impresa, per il 
itatoarticolo di Capitolato, � soltanto la manutenzione ordinaria 
ell'opera eseguita e non ulteriori lyavori, che si rendano necessari 
seguito di anomalie dell'esecuzione, non imputabili, in alcun modo 

[l'impresa. 

Quella parte dei lavori, di cui si tratta, che si assumono essere 
;ati eseguiti a mezzo operaio comune e che si sostanziano nei lavori 
i nuova apertura e nuova sagomatura delle cunette e delle banchine, 
eve, quindi, ricevere evidentemente, un ulteriore compenso e debbono 
conoscersi le relative richieste dell'impresa rispettivamente in lire 

33.282 e L. 362.790 il cui ammontare concreto non trova contestaone 
ex adverso, previa deduzione del ribasso contrattuale d'asta. 
Debbono, invece, disattendersi le .richieste dell'istante relative al 
>mpenso di L. 260.000 per il lavoro di un autocarro. Invero l'onre 
;!l trasporto delle materie scavate a qualsiasi distanza e con qualsiasi 
1eszzo gi� rientra nel compenso di scavo di materie, che � previsto 
:ti prezzi n. 43, 44 e 45 dell'elenco. Poich� gi� per la totalit� della 
1assa scavata, compresi gli ulteriori tagli effettuati per i successivi 
.largamenti deUa sede stradale e il postumo abbassamento di scar



342 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST4TO 

pate, sono gi� stati riconosciuti i compensi, di cui all'uno e all'altro 
dei prezzi ora indicati, � evidente che non compete all'impresa alcun 
ulteriore compenso per lo indicato trasporto di materiali. Va d'altronde 
considerato che tale compenso .aggiuntivo per difficolt� di trasporto in 
dipendenza della natura del materiale sciolto di frane, � stato gi� 
mediamente considerato dal Collegio. 

In totale l'ulteriore compenso che deve riconoscersi per tutte le 
richieste contenute nella riserva n. 2 (quesito secondo), � dunque, di 

L. 
469.614 + 34.935 + 116.955 + 294.077 = L.915.581. 
In merito aria riserva n. 3 (quesito terzo). 
L'impresa ha lamentato che i calcestruzzi di cemento in fondazione 
sono stati ordinati dalla Direzione dei lavori, ed eseguiti, con 

q.li 2,500 di cemento, come risulta dalle annotazioni sui libretti delle 
misure; ma deduce che � stato applicato il prezzo n. 52 di elenco, che 
prevede il calcestruzzo formato con l'impieg� di q.li 2 di cemento, 
quantit� questa confermata col disposto di cui all'art. 18 n. 4 del 
capitolato speciale, che � proprio della qualit� diel �lavoro, cio� � calcestruzzo 
di fondazioni �. 
Pertanto l'istante, ha richiesto, nella riserva in esame, l'accredito 
del maggiore quantitativo di cemento ordinato ed impiegato nelle opere 
di fondazioni, cio� : 

mc. 2.863,937 X L. 750 L. 2.147.952,75 (nello stato finale risultano 
accreditati 2.859,778 mc.). 

I 


Non si � constatato ex adverso, l'indicato maggiore quantitativo 
di eemento impiegato per la composiz!one del considerato conglomerato 
cementizio per fondazioni. Si � sostenuto, soltanto, che era errata 
la formulazione del citato art. 18 n. 4 del capitolato speciale (richiamato 
nella dicitura relativa al prezzo n. 52), che indica in q.li 2 il 
.quantitativo di cemento per metro cubo d'impasto nei conglomerati di 
calcestruzzi di fondazione. 

Il contrasto tra la formulazione del citato art. 18 n. 4 del capitolato 
speciale e la dizione che accompagna il prezzo n. 52 � evidentemente 
dovuto ad un errore. 

In merito a tale contrasto non pu�, per�, non riconoscersi che, 
anche se secondo la giurisprudenza arbitrale debbono in genere considerarsi 
preminenti le indicazioni contenute nella formulazione dei 
prezzi rispetto alle indicazioni di carattere generale contenute nel capitolato 
speciale, la indicazione contenuta nell'art. 18 n. 4 del citato capitolato 
non � in primo luogo una indicazione di prezzo ma di quantit� 
e comunque non pu� affatto considerarsi di carattere generale, assumendo 
natura speciale rispetto al prezzo n. 52 per l'espresso richiamo 
che l'indicazione che accompagna questo prezzo fa al citato art. 18 n. 4. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 343 

In ogni modo pur considerato questo contrasto tra le due indicaioni 
che, per la loro uguale natura, debbono ritenersi di uguale effiacia, 
la sostanziale realt� che permane � soltanto l'effettivo imprevisto 
npiego che l'impresa in contrasto con l'obbligo derivante dalla norma 
el cap. speciale ha fornito, per ordine della Direzione dei Lavori, un 
uantitativo di q.li 0,50 di cemento per metro di inerti maggiore di 
.uella cui si era obbligata per contratto. 

Questo imprevisto impiego di maggiore quantitativo di materiale 
.on pu� evidentemente ritenersi gi� previsto negli originali prezzi 
nitari di contratto, cio� nei prezzi di cui all'elenco del Cap. speciale, 

deve quindi trovare un proprio particolare compenso, integrativo del 
rezzo della voce di elenco, risolvendosi evidentemente la mancata 
orresponsione di un tale compenso in un fatto di indebito arricchi1ento 
da parte della Pubblica Amministrazione. 

A tale compenso deve, per�, per le ragioni gi� svolte sopra, appliarsi 
il ribasso d'asta onde il prezzo unitario di L. 750 indicato dall'imresa 
nella riserva considerata deve ridursi a L. 607,95 al mc. Di 
onseguenza per il maggiore quantitativo di cemento ordinato e impieato 
come alla riserva n. 3 (quesito terzo) deve accreditarsi all'appal1tore 
un compenso totale di L. 1.738.602 (mc. 2.859,778 XL. 607,95) 
ontro la somma di L. 2.147.952,75 richiesta dall'impresa. -(Omissis). 

(Omissis). -Deve altresi accogliersi parzialmente, la richiesta formlata 
nella considerata riserva per la attribuzione di un compenso per i 
iaggiori oneri sopportati dall'Impresa per la rielaborazione dei calcoli 
~atici e dei disegni esecutivi, relativi al ponte sul torrente Riccione. Tale 
ompenso � stato determinato dall'impresa nella somma di L. 600.000. 

Si � opposta la convenuta Amministrazione, sostenendo che il comenso 
non spetta sia perch� l'onere dei calcoli sopra indicati � posto 

carico dell'appaltatore dall'art. 51 n. 15 del Capitolato Speciale, sia 
erch� il detto ponte non � stato poi costruito per l'avvenuta risoluione 
del contratto, richiesta dall'impresa. 

Ma si � sostenuto contrariamente che, a seguito del nuovo profilo 
eognostico, effettuato dalla Direzione dei lavori solo in un secondo 
~mpo, cio� nel marzo dell'anno 1963, le caratteristiche progettate 
el ponte Riccione hanno dovuto essere modificate, con particolare 
iguardo alle fondazioni, spalle e pile. A seguito di tali modifiche, rese 
ecessarie dalla stesura del profilo geognostico e dei sondaggi effettuati 
alla Stazione Appaltante all'atto della progettazione, si � dovuta 
lcalcolare ex novo tutta l'opera, il cui importo, in dipendenza delle 
rogettate modifiche, � risultato notevolmente aumentato rispetto alle 
revisioni contrattuali. Per la descritta rielaborazione di calcoli l'imresa 
ha ritenuto di dover chiedere il riconoscimento delle relative 
;>ese sopportate. 


I 


344 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In realt� accadendo alle fondate richieste dell'impresa, deve riconoscersi 
che l'onere di eseguire le calcolazioni delle strutture in cemento 
armato, posto contrattualmente a carico dell'appaltatore per il 
citato art. 51 n. 15 del Capitolato Speciale, � limitato alla elaborazione 

I


dei dati del progetto fornito dalla Pubblica Amministrazione. 

m 

Per successive rielaborazioni degli stessi calcoli per fatto non 
imputabile all'appaltatore, � dovuta inv�ece, una remunerazione, in 
quanto altrimenti, verrebbe a mancare il corrispettivo a fronte della 
duplicazione della prestazione. Per la eseguita seconda prestazione, 
relativa. al medesimo oggetto, compete cio�, nella specie, all'impresa 
la corresponsione di un corrispettivo specifico, che, quale rimborso di 
spese vive, deve essere calcolato in base alla tariffa professionale per la 
elaborazione dei calcoli di cemento armato. 

Del resto la giurisprudenza arbitrale (lodo 27 gennaio 1962 n. 7 
in Arbitrati e Appalti 1962, pag. 236) si � gi� pronunciata nel senso 
che anche la clausola, contenuta nel Capitolato Speciale (art. 11, 
2<> comma), circa la facolt� dell'Amministrazione di apportare, in corso 
d'opera, variazioni al progetto senza diritto per l'appaltatore a pretendere 
altri compensi ed indennizzi �di qualsiasi natura e specie, non 
stabiliti nel Capitolato stesso, non specifica che l'imprenditore debba 
assumere a proprio carico tutte indistintamente le spese vive sostenute 
nelle operazioni di misurazione e di accertamento preordinate alla 
precisazione delle modifiche del progetto, redatto nella sua forma 
iniziale in maniera molto approssimativa. L'appaltatore, ha, invece, 
diritto a un compenso per l'onere sopportato in aggiunta. 

Deve infine, osservarsi a tale effetto che il ponte non � stato poi 
pi� costruito non certo per l'avvenuta risoluzione del contratto, dall'impresa 
stessa richiesta, perch� altrimenti il lavoro avrebbe potuto 
essere eseguito con un nuovo appalto, ma per la ineseguibilit� del 
lavoro stesso nel punto originariamente scelto dalla Pubblica Amministrazione 
in dipendenza della natura del terreno nonch� delle difficolt� 
:finanziarie (doc. 6 alleg. prima memoria dell'Avvocatura dello Stato) 
onde l'irrealizzabilit� del progetto di variante per l'eccessiva onerosit� 
di fronte alla assoluta mancanza di fondi. 

Ne deriva l'assoluta irrilevanza nella questione del fatto della 
successiva mancata costruzione del ponte. 

Deve quindi accogliersi la richiesta formulata nella considerata 
riserva n. 12, riconoscendosi alla impresa per il titolo indicato, un 
compenso chhe attesa da una parte la sua natura di rimborso di spese 
vive e ritenuto, dall'altra parte, per la relativa valutazione, il tempo 
che stimasi debbano aver impiegato i tecnici nell'adempimento del loro 
incarico, in rapporto alle tariffe professionali, si determina nella 
somma di L. 400.000 contro quella di L. 600.000 richiesta dallo 
istante. -(Omissis). 


SEZIONI: SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 31 dicembre 1966, n. 765 -Pres. 
Incoronato -Rel. Napoletano -P. M. Marucci (conf.). -Rie. Tassone. 

~ato -Concorso di reati -Contestazione dell'accusa -Impugnazioni 
-Contestazione di reati concorrenti -Successiva alla chiusura 
del dibattimento -Possibilit� -Impugnazione in via autonoma 
-Inammissibilit�. 

(C. p. p, artt. 200, 445). 
rocedimento penale -Contestazione dell'accusa -Reato concorrente 
non regolarmente contestato -Pronuncia assolutoria -Nullit� 
-Esclusion'e. 

(C. p. p, art. 445). 
La contestazione supplettiva di reati concorrenti, ai sensi delirt. 
445 c.p.p., deve essere di regola compiuta prima della chiusura 
il dibattimento; peraltro, in vista di esigenze di sostanziale giustizia 

in considerazione delle finalitd di concentrazione e di economia dei 
udizi che ispirano il sistema ed in particolare il citato art. 445 c.p.p., 
me riconoscersi al giudice la facoltd di procedere ad una ulteriore 
>ntestazione dopo l'anzidetto momento, qualora dagli atti o dagli ele.
enti emersi in dibattimento risulti la esistenza di un reato concorrente 
m espressamente contestato nel capo di imputazione. Il provvedimento 
>n cui il giudice, nella situazione anzidetta, integra la contestazione 
�iginaria, sulla base delle risultanze acquisite in dibattimento, non pu� 
isere impugnato in via autonoma, essendo soggetto alla disciplina 
abilita per l'impugnazione delle ordinanze dall'art. 200 c.p.p. (1). 

(1) Il sistema previsto dall'art. 445 c.p.p. che consente, come � noto, 
1 contestazione all'imputato in dibattimento di un reato concorrente, 
ella continuazione, o di una circostanza aggravante, attua una forma 
>ecialissima di processo, in cui � omessa la fase istruttoria e nella quale 
deroga alle normali regole della competenza per territorio e per materia 
~urch�, dice la legge, la cognizione non appartenga alla competenza di un 
ludice superiore o speciale). Evidente � la ragione di politica legislativa 
ie ha posto la norma e che va individuata, come esattamente riconosce 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non pu� ravvisarsi la nullitd prevista dall'art. 445 terzo comma 

c.p.p. nel caso in cui per il reato concorrente, che non abbia formato 
oggetto di contestazione regolare, sia stata emessa una pronuncia assolutoria 
(nella specie per insufficienza di prove) (2). 
la sentenza che si annota, nelle finalit� di concentrazione e di economia 
dei giudizi. 

Esso resta peraltro un istituto eccezionale la cui applicazione ed 
estensione va mantenuta nei rigorosi limiti della legge e contemperato 
con il sistema processuale, che vuole salvi da un lato i diritti di difesa 
dell'imputato (art. 185, n. 3) e che dall'altro non consente il ricorso a 
questo tipo accelerato di processo quando dal dibattimento risulti che il 
fatto � diverso da quello enunciato (art. 477 c.p.p.). In tale ipotesi infatti 
non vi � altra possibilit� che quella di procedere ad un giudizio autonomo, 
mediante la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. 

Del resto la contestazione a norma dell'art. 445 mentre � obbligatoria 
per le circostanze aggravanti, non potendo aver luogo per queste un giudizio 
autonomo, � meramente facoltativa (pur se non ricorrendo ad esso 
si frustano le finalit� della norma, il che per� sembrerebbe non avere 
nell'ordinamento alcuna sanzione: v. infatti Cass. 11 dicembre 1967, 

n. 5112-106.604 -che ha affermato che il rinvio a nuovo ruolo del processo 
per contestare un'aggravante che avrebbe potuto essere contestata in 
udienza non costituisce provvedimento abnorme e non � quindi impugnabile) 
per il reato concorrente e per la continuazione, potendo questi 
dar luogo ad un giudizio in sede autonoma (v. CAVALLARI. Contestazione 
dell'accusa in Encicl. del Diritto, 639), sicch� sarebbe ancor pi� erroneo 
applicare l'art. 445 nelle ipotesi in cui � invece necessario un giudizio 
autonomo, come sono appunto quelle previste dagli art. 444 e 477 c.p.p. 
Negli indicati limiti per� l'applicabilit� dell'articolo non � logico che 
soffra restrizioni per �una troppo rigida interpretazione della norma: cosi 
non v'� nessun motivo che consenta di ritenere viziata una contestazione 
avvenuta durante la fase della discussione, posto che il testo della legge 
non pone alcun termine perentorio (tranne naturalmente la conclusione 
del giudizio di primo grado) per la contestazione suppletiva, posto che 
l'interruzione della discussione e una ripresa di istruttoria dibattimentale 
� prevista, sia pur eccezionalmente (art. 469 c.p.p., il che significa che 
essa non � incompatibile con il sistema del processo penale) e posto infine 
che nessuna violazione dei diritti della difesa si verifica: infatti il termine 
per la difesa pu� essere ritualmente chiesto e concesso. 

Cos� statuendo, la Corte di Cassazione ha fatto corretto uso dei principi 
che disciplinano la materia, specie escludendo la pretesa abnormit� del 
provvedimento. 

(2) Un'altra ipotesi, in cui sembra che lo speciale provvedimento previsto 
dall'art. 445 c.p.p. possa essere tranquillamente applicato, � quella 
che ricorre quando l'imputato sia assente e non sia rappresentato dal 
difensore con mandato speciale: in casi del genere si sono talvolta rimessi 
gli atti al pubblico ministero, per l'inizio di un'azione autonoma, essendosi 
ritenuta l'inapplicabilit� della norma in esame che presupporrebbe necessariamente 
la persona dell'imputato. Questa affermazione per� ed il conseguente 
provvedimento non sono giustificati. L'art. 445 non dispone che 
quando l'imputato � assente e non rappresentato non � possibile la conte

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

Lzione; dispone soltanto che la contestazione deve essere fatta e, perch� 
c-0ntraddittorio sia valido, � sufficiente che sia fatta, quando ricorrano 
estremi della norma -senza che sia necessaria la previa istruzione e il 
evio interrogatorio. Perci�, se l'imputato non � presente o rappresentato 
me meno soltanto la possibilit� della contestazione immediata e verbale, 
n anche quella che si ottiene tramite la notificazione di un nuovo decreto 

citazione, integrato con la contestazione suppletiva. Certamente questo 
11n caso di decreto di citazione in giudizio senza il previo interrogatorio 
ll'imputato e nonostante pienamente valido proprio in virt� della dispo:
ione dell'art. 445 c.p.p. 

In caso di imputato assente quindi il giusto provvedimento � quello 

rinvio a nuovo ruolo per la notifica del nuovo decreto (v. in questo 
riso Cass. 22 novembre 1963, in Cass. pen. Massimario Annotato, 1964, 
9; 7 dicembre 1963, ivi, 1965, 86; 22 ottobre 1963, ivi, 1964, 254) e ci� 
le sia per le circostanze aggravanti sia per il reato concorrente e la conmazione 
(v. per� contlra, GMNRI, v. Contumacia, in Encicl. del diritto, 
wndo il quale il pubblico ministero, in caso di assenza dell'imputato, 
n potrebbe chiedere la contestazione suppletiva, ma sollecitare la trasmisme 
degli atti al proprio ufficio). 

P. DI TARSIA 

PARTE SECONDA 



.,

::: 


RASSEGNA DI DOTTRINA 


Sn..vm DE FINA, Stato e Istituzione. Saggio per una revisione critica della 
teoria istituzionale del diritto. Milano, Giuffr�, 1967. 

Opera di ampia prospettiva, questa di DE FLNA. Un suo connotato 
si anuncia, gi�, nelle pagine dell'introduzione; nella quale, meditatamente 
(ed inconsuetamente, rispetto ai saggi del genere, nei tempi che 
corrono), s.i prospetta l'esigenza di ambientazione metodologica del lavoro, 
con attingere � motivazioni al di fuori delle correnti tipiche del 
pensiero giuridico � e, con il proposito di esplicitare le inevitabili sceltrasto 
tra � Scienza � e � Filosofia �, si perviene a negar valore direttivo :
ii fini dell'indagine giuridica -ai principi contrapposti dell'idealismo e 
:Iel materialismo positivismo -per concentrare la scelta sull'empirismo. 
[l diritto come realt� sperimentabile. 

L'ambito � dei fenomeni cui si dirige l'indagine, coincide con quelli 
~he attengono alla leadership governativa in seno alle comunit� statali 
iel nostro tempo � (p. 37). 

Il discorso � rivolto a � trattare dello Stato per andare alla ricerca 
:Iel "diritto,,; che � cosa diversa dal trattare del "diritto,, per andare alla 
ricerca dello Stato, come fanno coloro i quali sanno in partenza cosa il 

''diritto,, �, ovvero danno per risolto il relativo problema�� �Conseguenza 
1aturale della incomprensibilit� del cosiddetto fenomeno "giuridico ,, al 
:li fuori del fenomeno statale� (p. 39). 
Tesi opinabile, senza dubbio, alla luce dei risultati di antiche e nuove 
'ormulazioni dottrinarie, in ordine alla pluralit� degli ordinamenti giu:
idici. 
Essa trova sua concretezza, tuttavia, nella prima parte ( � Il diritto 

:ome istituzione e come norma �) attraverso una penetrante analisi del 
:ontrasto tra la � teoria pluralista � e la � teoria statalistica ., nel senso 
:he � il principio pluralistico, pi� che dall'esigenza di trattare come diritto 
.e normazioni non statali (come pensava B0Nucc1 ravvisando in ci� il 
, principale movente della ingegnosa e sovvertitrice costruzione del Rol[
ANO �), originava dalla incapacit� di enucleare nella istituzione statale 
1lcunch� che valesse a differenziarla dalle altre istituzioni sociali � (p. 76). 

Rileva, quindi, che il merito di Romano � l'aver identificato diritto ed 
>rdinamento con i,stituzione, e di aver sottolineato la pluralit� delle istitu:
ioni entro l'area statale; ma contesta la riduzione dello Stato a livello di 
>gni altro ordinamento sociale, .ci� che apre � alla base della scienza giu
�idica, un vuoto che impedisce di delimitare l'oggetto stesso delle sue indaiini 
specifiche � (p. 76). 

Attraverso un interessante studio critico sull'insufficienza della teoria 
, normativistica ., consegna, come premessa, alla seconda parte, la concludone 
che �tali indirizzi non sostengono ma postulano la conoscenza del 
liritto e si collocano necessariamente come prodotti di elaborazione tec1ologica 
e non scientifiica � (p. 138); � che influenza necessariamente il 
neccanismo delle istituzioni, in quanto in esse si insinua come una strutura 
ausiliante (p. 139). 

Sicch� "la scienza giuridica, su cui non ricade alcun speciale priviegio 
gnoseologico, pu� essere scienza solo se attende ad operare sul piano 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scientifico oltrech� su quello tecnico: come ogni scienza, insomma. Ed il 

grave rischio di un normativismo concepito come sinonimo di scienza giu


ridico � che, alla lunga, esso finisca per assopire in virtuosismi dialettici 

l'esigenza di sapere (ed effettivamente sapere, seppur nei limiti della con


dizione umana) che � al fondo di ogni scienza degna del nome,,. (p. 141). 

Nella seconda parte (�Il diritto come azione governativa dello Stato 
�) -intendendo per � Governo � non l'organo direzionale in contrappunto 
ad altre strtuture organizzative, legislative e giurisdizionali sibbene 
il complesso degli organi al vertice dello Stato, quale che sia la loro 
specifica funzione; e per �diritto dello Stato� la normazione che si ambienta 
in un gruppo sociale peculiare -formula un'equazione fra diritto 
e azione governativa statale; affronta il concetto di Sovranit� nel senso che 
essa non involge una nozione � giuridica � ( � perch� lo Stato, secondo lo 
stesso Romano, � un fatto, non un procedimento regolato da norme giuridiche 
� e che, del resto � l'ammodernamento di quella nozione secondo 
le implicazioni di una costituzione democratica, f� della sovranit� un cumulo 
di competenze specifiche ed accidentali, che, se mostra un certo tipico 
modo di disporre la organizzazione statale in armonia con certe determinanti 
ideologico-politiche, non vale certo ad enucleare la sovranit� come 

� un modo d'essere necessario � dello Stato; la sovranit� diventa un mero 
accidente di strutturazione del governo � (p. 177); s� da escludere � alla 
sovranit� stessa ogni problematicit�, facendola coincidere con una esperienza, 
quale il possesso territoriale, in cui si traduce la esistenza stessa 
di un gruppo come Stato � (p. 178). 
Puntuali -nella �Confusione di �concetti della dottrina contemporanea 
-le osservazioni sulla contrapposizione fra Societ� e Stato: �Lo Statoordinamento, 
cui tanti giuristi ricorrono per evitare inevitabili imbarazzi 
normologici, non � che una collettivit� astratta (come lo sono tutte le 
associazioni coatte), dietro alla quale � la realt� di molteplici gruppi tra 
i quali uno emerge che riduce a se stesso l'intero �; e, in nota 16, p. 203: 

� ... per noi questa (collettivit� astratta) non � il modo di essere organizzato 
dello Stato in quanto gruppo, ma una istituzione statale non avente i 
caratteri del gruppo (si tratti di quello statale o di altro); noi diciamo "ordinamento,, 
non certo per dire �che .esso struttura lo Stato in quanto ne 
costituisce l'organizzazione, ma per dire �che esso � istituito dallo Stato quale 
" organizzazione,, di quella �collettivit� obiettivamente inesistente come 
associazione, �che � la totalit� dei cittadini: GIANNINI ripropone (sia pure 
esprimendo la "istituzione,, nei giusti termini di gruppo sociale) la equivalenza 
di ROMANO tra istituzione ed ordinamento giuridico; noi, partendo 
dalla constderazione di uno Stato in~eso come gruppo sociale organizzato, 
consideriamo l'ordinamento giuridico il modo (fittizio in termini di gruppo) 
in cui lo Stato (fornito id organizzazione propria, in quanto gruppo) organizza 
la totalit� dei cittadini componendola in una unit� corporativa che 
non costituisce un'associazione effettiva �. 
Segue un capitolo sul gruppo, nei suoi rapporti con il territorio. 

Tante e sagaci argometnazioni confluiscono nel fondamentale capitolo 
conclusivo: � Il diritto come azione di governo., che si incentra nella concezione 
del diritto come azione nel senso che �diritto sono anche le leggi, 
i codici, le costituzioni; ma non in quanto essi disciplinano l'azione di governi 
e governati, bens� in quanto -sia pure al livello della programmazione 
-sono azione governativa come ogni altra e, ci� che pi� conta, 
azione di governo statale � (p. 237). 



PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 

� Nei due modi di essere diritto dell'azione governativa, a seconda che 
la si consideri nel suo moto interno e dei vari centri di governo, ovvero 
nel suo moto esterno, e cio� come disposizione a carico dei cittadini inseriti 
nella corporazione ordina.mentale, si riflettono due caratteristiche dell'azione 
stessa e quindi del diritto: la socialit� e la territorialit�� {p. 250). 
La scienza giuridica � quindi scienza della azione governativa statale. 

Conclude, quindi, con una visione che -se pur aperta ad un'ampia 
dialettica -rivela, oltre che il severo tecnicismo che domina tutta l'opera, 
anche umani sensi, l� dove, negandosi l'apriorismo delle norme giuridiche 
e distaccandosi dalla disputa tra positivismo e giusnaturalismo, rispettivamente 
concezioni fisiche e metafisiche nel diritto, 'vede le leggi come 
formule espressive della realt�. 

Avverte, in definitiva, la preminenza della scienza dello Stato, per spiegare 
le sue disposizioni; che, altrimenti, il collegamento di esse a puri 
principi segnerebbe � un regresso che sfocerebbe all'infinito se ad arrestarne 
il corso non intervenisse, benigno, il divin genio di qualche principio 
assoluto o " fondamentale ,, � (p. 277). 

L'opera, condotta �con ampiezza di dati culturali, filosofici, storici, politici 
e giuridici, � un serio tentativo di sovrapporre una nuova dogmatica al 
problema dialettico fra disciplina normativa e tipologia della realt�, che 
AscARELLI (Problemi giuridici, Giuffr�, Milano, 1959) additava come superamento 
-nell'ambito della sola azione interpretativa della giurisprudenza 
-dell'antinomia tra logica aristotelica ed arbitrio, riconducendo, in 
fondo, il problema, pur sempre, al concetto di � diritto naturale � come 
perenne esigenza di siffatto superamento. 

D. FOLIGNO 
C. 
FERRI, Note in tema di pronunce sulla giurisdizione. Pubblicazioni dell'Universit� 
di Pavia, Pavia, 1968, pp. 136. 
I problemi posti dall'A. nel libro in esame sono ben noti ai lettori 
della presente � Rassegna � perch�, com'� risaputo, le questioni di attribuzione 
e di giurisdizione che sorgono nell'interpretazione della legislazione 
vigente in materia costituiscono i cimenti, tra i pi� ardui e frequenti 
che avvocati e procuratori dello Stato debbono affrontare nel diuturno 
esercizio della loro attivit� forense. Nell'introdurre i termini della complessa 
problematica, l'A. rileva che quando i momenti di collegamento 
della controversia con la giurisdizione del giudice adito debbono trarsi 
dal merito della causa, il primo quesito da porsi � quello di stabilire se 
la qualificazione giuridica e l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di 
determinati fatti, compiuti al fine di decidere sulla giurisdizione, siano o 
meno controvertibili in sede di decisione sul merito: in altri termini, se 
dalla pronuncia sulla giurisdizione possa derivare un pregiudizio al merito 
della causa. Dopo aver premesso che nella previsione dell'art. 2 della 
legge 20 marzo 1865, all. E, la presenza del diritto soggettivo controverso 
costituisce il presupposto del potere giurisdizionale del giudice {e, viceversa, 
la mancanza del diritto medesimo ne determina la carenza) il F. si 
domanda se la decisione sulla giurisdizione, che ha ad oggetto l'esistenza 

(o la possibile esistenza) del diritto, sia idonea a produrre effetti che incidono 
sul tema sostanziale del processo. Il problema -egli afferma -� 
quello di fissare i limiti entro cui il giudice pu� e deve conoscere del 
rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ai fini di decidere della giuri



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sdizione, perch� se si ritiene che la cognizione del giudice sulla esistenza 
del diritto debba essere piena e completa, non escludendo l'assunzione dei 
mezzi di prova a tal fine necessari, pu� sembrare conseguente ritenere che 
la sentenza stessa pregiudichi la successiva decisione sul merito; se, invece, 
si ritiene che l'indagine debba essere sommaria e superficiale ed oggettivamente 
limitata alle sole affermazioni dell'attore, si � portati a concludere 
in senso opposto, escludendo, quindi, un pregiudizio sul merito della 
causa. 

Al rilievo secondo cui l'attuale disciplina dei rapporti tra la giurisdizione 
ordinaria e l'amministrazione attiva e fra la giurisdizione ordinaria 
e le giurisdizioni ,speciali si richiama direttamente alla legge 31 marzo 
1877, n. 3761 (detta �su conflitti di attribuzione�) e che molte disposizioni 
in essa contenute sono state inserite nel codice di procedura civile 
del 1942, l'A. fa seguire un attento esame del disposto dell'art. 386 c.p.c. 
(che, com'� noto, determina l'estensione dei poteri di cognizione del giudice 
del merito davanti al quale prosegue il giudizio successivo alla pronuncia 
delle Sezicmi Unite) anche sulla scorta della copiosa elaborazione 
dottrinale e giurisprudenziale in materia. L'indagine del F. tocca poi 
l'art. 37 del c.p.c., gli artt. 113 e 134 della Costituzione -al fine di rilevarne 
l'incidenza sulla legislazione anteriore al dettato costituzionale le 
norme della legge sui conflitti inserite nel codice di procedura, ed infine, 
l'art. 4 della predetta legge 31 marzo 1877, n. 3761. 

Ampio spazio � dedicato alle tesi elaborate e sostenute dall'Avvoca


tura dello Stato. 

Il F. insiste nel sottolineare che l'Avvocatura dello Stato, forse pi� 
della dottrina, affermando la necessit� di un penetrante esame di fatto e 
di diritto sulla questione di giurisdizione, ha contribuito ad orientare il 
convincimento della giurisprudenza. Egli ricorda che � nelle periodiche 
relazioni sull'andamento dei propri lavori, la difesa erariale ha sempre 
sostenuto che, dovendosi tutelare un interesse pubblico preminente, quale 
l'intangibilit� dell'attivit� amministrativa, la l�gge non potrebbe. fissare 
restrizione alcuna all'indagine sulla proponibilit� dell'azione � e che � severe 
critiche � sono state sempre rivolte dall'organo di difesa legale dello 
Stato al criterio giurisprudenziale c. d. della improponibilit� prima facie, 
rilevandosi che lo stesso finiva con l'alterare i rapporti fra autorit� giudiziaria 
ed amministrativa, stante la possibilit� di attuare nel giudizio 
successivo quel sindacato dell'A. G. su materie attribuite alla P. A., espressamente 
vietato dall'ordinamento. 

Non � possibile ricordare in queste brevi note tutte le singole que


stioni connesse al tema che l'A., in uno spazio peraltro non eccessivo, 

riesce ad affrontare, inquadrandole organicamente. Baster� dire, per con


cludere, che chiarezza di esposizione e completezza d'indagine costitui


scono i due pregi maggiori del libro, la cui lettura deve raccomandarsi 

a tutti quegii studiosi ed operatori pratici del diritto che pi� frequentemente 

si imbattono nella problematica, viva e complessa, inerente alla giuri


sdizione. 

L. MAZZELLA 
E. 
CHELI, Potere regolamentare e struttura costituzionale, Giuffr� editore, 
Milano, 1967, pp. 480. 
La materia delle fonti, nonostante decenni di elaborazione scientifica, 
resta ancora oggi una delle pi� oscure di tutto il diritto pubblico. Pren



PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 

tendo l'avvio da questa considerazione ed ancor pi� dall'altra che all'inerno 
della stessa materia delle fonti il settore della normazione seconlaria 
� proprio quello che, all'occhio dell'osservatore contemporaneo, si 
>resenta tuttora gravato dalle maggiori incertezze ed ambiguit�, il Cheli 
:on la monografia in rassegna si propone di indagare sulle manifestazioni 
lel potere regolamentare. Tra le varie categorie di regolamenti-fonti egli, 
>er�, prende essenzialmente in esame quella, storicamente pi� ricca di signi�cati 
e di suggestioni culturali, dei regolamenti amministrativi dello Stato. 
~a limitazione non impedisce peraltro all'A. di allargare sovente il campo 
ielle sue osservazioni a tutto il settore della normazione secondaria ed 
.n particolare anche a quei regolamenti di autonomia (come ad es., i 
:egolamenti regionali) la cui connessione con i temi generali o con profili 
li novit� insiti nel nuovo assetto istituzionale dello Stato venga a pre1entare 
caratteri di natura pi� infensa e sintomatica. L'indagine si articola 
.n due parti ben distinte: la prima dedicata all'evoluzione storica ed alle 
:icostruzioni teoriche della fonte regolamentare compiute sia alla luce 
ielle esperienze delle et� preliberale, rivoluzionaria, liberale e fascista 
~ sia alla luce delle tendenze e dei dati della nuova esperienza italiana; 
.a seconda volta a porre le premesse per una revisione critica del sistema 
iei regolamenti amministrativi statali nel quadro della struttura costitudonale 
attualmente vigente in Italia. Tutto il discorso del Cheli � ispirato 
:id una convinzione precisa: che la chiave per l'impostazione e la comprensione 
di tutti i pi� importanti problemi concernenti la materia della 
r10rmazione secondaria debba essere oggi cercata non sul piano logico ma 
su quello storico. Secondo l'A. la configurazione assunta dal potere regolamentare 
nell'ambito dell'ordinamento vigente appartiene nelle sue linee 
preminenti -data anche l'assenza di una compiuta disciplina formale al 
diritto consuetudinario: rappresenta, cio�, il risultato di un processo 
evolutivo e complesso, ma prevalentemente incentrato su due passaggi 
essenziali: quello, iniziale, dallo � Stato assoluto � allo � Stato di diritto � 
(o liberale) e quello, successivo e tuttora in fase di svolgimento, dallo 

� Stato di diritto � all'esperienza attuale dello Stato contemporaneo. 
L'indagine svolta dal Cheli per scandagliare il meccanismo dei rapporti 
intercorrenti fra sistema delle fonti secondarie e struttura costituzionale 
sia per la ricchezza delle implicazioni storiche che per l'originalit� 
delle osservazioni dogmatiche presenta un notevole interesse per il 
cultore del diritto costituzionale e non mancher� di for:qire utili stimoli 
per l'approfondimento di un campo ancora cos� inesplorato� e pieno di 
zone d'ombra. 

L. M. 
S. 
BARTHOLINI, Interesse nazionale e competenza delle Regioni, nella giurisprudenza 
della Corte Costituzionale, CEDAM, Padova, 1967, pp. 156. 
L'A. sottolinea l'esigenza di un compiuto esame de.Ila giurisprudenza 
della Corte Costituzionale sul rapporto intercorrente fra interesse nazionale 
e competenza delle Regioni, al fine di pervenire ad un'esatta e corretta 
configurazione di tale rapporto. 

In un primo capitolo il B. esamina le disposizioni costituzionali che 
hanno introdotto la potest� legislativa regionale come attribuzione alle 
Regioni della funzione di provvedere in determinate materie agli interessi 
regionali da individuare mediante i criteri della materia e dell'esclusiva 

o almeno prevalente localizzazione regionale, soffermandosi poi sul sin

I


38 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dacato della Corte Costituzionale sull'intervento statale nelle materie 
regionali in funzione di interessi nazionali. 

Nel secondo capitolo l'A. delinea un'altra configurazione del rapporto 
intercorrente fra interesse nazionale e competenza delle regioni 
basata, da un lato, sull'affermazione -in totale disconoscimento dell'impiego 
del criterio della materia nell'attribuzione costituzionale di 
competenza alle regioni -che regionali sono soltanto gli interessi pubblici 
che risultino peculiarmente caratterizzati dalle materie aperte all'intervento 
della Regione e che si esauriscano nel loro ambito, dall'altro, 
sulla configurazione oggettivistica del contenuto costituzionale delle materie 
regionali in sede di determinazione delle possibilit� normative delle 
quali dispone la Regione per soddisfare interessi pubblici di sua competenza. 


Questa duplice configurazione del rapporto fra interesse nazionale e 
competenza della Regione centrata, prima, sull'intervento statale nelle 
materie regionali �e, poi, sull'interesse nazionale come limite interno delle 
materie regionali, se non riesce a comprendere tutta la giurisprudenza in 
materia della Corte Costituzionale, ha certamente il pregio di ridurre ad 
organica sistematicit� tutta la variet� e complessit� delle pronunzie fino 
ad oggi intervenute sull'argomento. Come primo sforzo per un'elevazione 
a sistema dei molteplici dati giurisprudenziali a nostra disposizione, questo 
libro del B. merita certamente di essere segnalato all'attenzione degli 
studiosi. 

L. M. 
P. 
VIRGA. Il provvedimento amministrativo, Giuffr� editore, Milano, 1968, 
pp. 626. 
Aggiornata sugli studi di maggior rilievo apparsi negli ultimi anni, 
questa terza edizione de Il provvedimento amministrativo del V. si riconferma 
come una delle pubblicazioni pi� complete ed esaurienti sull'argomento. 
La materia vi � trattata cori organicit� e chiarezza veramente 
esemplari. 

Dopo le nozioni introduttive di atto e provvedimento amministrativo, 
un intero capitolo � dedicato alla discrezionalitd amministrativa cui l'A. 
d� un respiro molto ampio passando in rassegna, nelle note, le pi� signi


I
ficative teorie su di essa, da quella ben nota del Giannini a quella recentissima 
del Piras. 

Esaurienti e dettagliate le parti relative alla classificazione ed al procedimento; 
particolarmente incisive quelle dedicate all'efficacia ed alla 
invalidit�, al ritiro, alla convalescenza ed alla conservazione dell'atto amministrativo. 
Chiude il volume una parte dedicata ai procedimenti amministrativi 
su ricorso (ricorso in opposizione, ricorso gerarchico, ricorso 
straordinario). 

L. M. 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


LEGGI E DECRETI * 

Legge 9 febbraio 1968, n. 83. � Proroga per la durata di un triennio 
l.ella legge 27 febbraio 1958, n. 130 sulla assunzione obbligatoria dei 
>rofughi (G. U. 10 marzo 1968, n. 57). 

legge 27 febbraio 1968, n. 93�� Disposizioni in materia di appalti di 
>pere pubbliche (G. U. 4 marzo 1968, n. 59). 

legge 17 febbraio 1968, n. 108. � Norme per la elezione dei Consigli 
�egionali delle Regioni a statuto normale (G. U. 6 marzo 1968, n. 61). 

legge 1� marzo 1968, n. 244. � Abrogazione dell'art. 3 della legge 
m luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilit� dei contratti di 
tppalto alla procedura di accertamento del vafore venale (G. U. 
m marzo 1968, n. 82). 

legge 18 marzo 1968, n. 249. � Delega al governo per il riordinamento 
!ella amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni 
~ per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti 
tatali (G. U. 30 marzo 1968, n. 83). 

legge 18 marzo 1968, n. 313. � Riordinamento della legislazione penionistica 
di guerra .(G. U. 6 aprile 1968, n. 90 supplemento ordinario). 

legge 20 marzo 1968, n. 391 �� M�idificazioni agli articoli 30, 47 e 48 
!ella legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di 
1tHit� pubblica (G. U. 16 aprile 1968, n. 97). 

legge 2 aprile 1968, n. 482. � Disciplina generale delle assunzioni 
1bbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private 

G. U. 30 aprile 1968, n. 109). 
NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO 
DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE* 

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

d. lg. C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367 (Istituzione della giunta giuridizionale 
amministrativa della Valle d'Aosta) art. 1, commi secondo e 
(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. 

(�) Tra parentesi sono indicati gli -articoli della Costituzione in riferimento 
i quali sono state proposte o decise le questioni di legittimit� costituzionale. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELI.O STATO 

terzo, per la sola parte relativa alla composizione della giunta in sede 

r.:-:

giurisdizionale, 2, 3, 4, 5, c:�omma primo, interpretato con l'art. 1 del 

d. lg. C.P.S. 1� aprile 1948, n. 371, secondo, terzo, quarto e quinto e art. 7, 
limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le disposizioni 
del titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale 
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, agli amministratori 
e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro che maneggiano 
il denaro della Valle l'assoggetta alla giurisdizione della Giunta per 
le responsabilit� previste da�gli articoli 251 a 260 di detto testo unico. 
Sentenza 9 aprile 1968, n. 33, G. U. 20 aprile 1968, n. 108. 

Ordinanze di rimessione 10 dicembre 1966 della Giunta giurisdizionale 
amministrativa della Valle d'Aosta (G. U. 25 'febbraio 1967, n. 51 
e in questa Rassegna 1967, II, 6), 20 dicembre 1966 della Giunta giurisdizionale 
amministrativa della Valle d'Aosta (G. U. 25 marzo 1967, 

n. 77, e in questa Rassegna 1967, II, 67) 27 gennaio 1967 della Giunta 
giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta (G. U. 8 aprile 1967, 
n. 8, e in questa Rassegna 1967, II, 67) e 11 marzo 1967 della Corte 
dei Conti, prima sezione giurisdizionale (G. U. 2 settembre 1967, n. 221, 
e in questa Rassegna 1967, II, 191). 
legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 
art. 45, limitatamente alla sua applicabilit� allo straniero al 
quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle 
libert� democratiche. 

Sentenza 21 marzo 1968, n. 11, G. �u. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanza di rimessione 5 giugno 1967 del Pretore di Catania 


(G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, e in questa Rassegna 1967, II, 195). 
legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 
art. 63, comma terzo. 

Sentenza 21 marzo 1968, n. 11, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanze di rimessione 7 febbraio 1967 del Tribunale di Torino 

(G. U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa Rassegna 1967, II, 156) e 5 
giugno 1967 del Pretor� di Catania (G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, 
e in questa Rassegna, II, 195). 
legge reg. sic:. approv. 23 giugno 1965 (Estensione all'assemblea regionale 
siciliana dell'art. 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102), art. 1, 
limitatamente alla parte in cui dispone che l'indennit� parlamentare 
stabilita per i deputati regionali � esente da ogni tributo e non pu� 
comunque essere computata agli effetti dell'accertamento del reddito 

imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo 
dovuto sia allo Stato che ad altri enti. 

Sentenza 3 aprile 1968, n. 24, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
1� luglio 1965, G. U. 17 luglio 1965, n. 178. 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

legge reg. sic:. approv. 21 marzo 1967 (Istituzione del ruolo del persoi,
ale salariato di 4a categoria addetto alla pulizia). 

Sentenza 21 marzo 1968, n. 17, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana noificato 
il 29 marzo 1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e in questa 
lassegna 1967, II, 73. 

legge reg. sic:. approv. 31 marzo 1967 (Concessione di un assegno vitaizio 
alle famiglie dei dirigenti sindacali e politici caduti nella lotta per 
l lavoro, la libert� e il progresso della Sicilia). 

Sentenza 9 aprile 1968, n. 29, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 8 aprie 
1967, G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e in questa Rassegna, 1967, II, 74. 

mRME DELLE QUALI � STATA DICHIARATA NON FONDATA 
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

Codice di procedura civile, art. 55 (Responsabilit� civile del giudice), 
1rt. 74 (Responsabilit� del� pubblico ministero) art. 28 della Costiuzione. 


Sentenza 21 marzo 1968, n. 17, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanza di rimessione 23 novembre 1965 del Tribunale di Bolo:
na, G. U. 9 luglio 1966, n. 168, e in questa Rassegna, 1966, II, 201. 

legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri 
liritti connessi al suo esercizio), art. 180 (art. 18 della Costituzione). 

Sentenza 3 aprile 1968, n. 25, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ordinanza di rimessione 21 marzo 1966 del giudice conciliatore di 
/Iilano, G. U. 25 giugno 1966, n. 156, e in questa Rassegna, 1966, II, 160. 

d. P. R. 19. maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto 
peciale per la Sardegna), art. 55 (art. 56 dello Statuto sardo e 70 della 
ostituzione). 
Sentenza 9 aprile 1968, n. 30, G. U. 20 aprHe 1968, n. 102. 

Ordinanza di rimessione 18 maggio 1966 del Tribunale di Tempio 
1ausania, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna, 1966, 
I, 255. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
lirette), art. 252 (art. 76 della Costituzione). 
Sentenza 9 aprile 1968, n. 32, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ordinanza di rimessione 13 maggio 1966 della Corte di Appello 
li Milano, G. U. 27 agosto 1966, n. 213. 


42 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 
artt. 29, 33, 34 e 35 (artt. 3 e 21 della Costituzione). 

II


Sentenza 21 marzo 1968, n. 11, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanza di rimessione 5 giugno 1967 del Pretore di Catania, 

G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, e in questa Rassegna, 1967, II, 195. 
I 


legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari) 
art. 14 (artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 44 della Costituzione). 

Sentenza 21 marzo 1968, n. 16, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

Ordinanze di rimessione 23 febbraio 1966 del Tribunale di Firenze, 
sezione agraria (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna, 
1966, II, 212) e 27 gennaio 1967 del Tribunale di Siracusa, sezione 
agraria (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e in questa Rassegna, 1967, 
II, 70). 

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la 'l"epressione delle 
frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini ed aceti), 
art. 35, secondo comma (art. 76 della Costituzione). 
Sentenza 9 aprile 1968, n. 34, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ordinanze di rimessione 10 dicembre 1966 (tre) del Pretore di 
Roma, G. U. 14 ottobre 1967, n. 258. 

14 legge 5 luglio 1965, n. 798 (Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, 

n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza 
forense e istituzione deU'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e 
procuratori legali), artt. 3 e 4 (artt. 3, 23, 24, 38, 42 e 53 della Costituzione). 
Sentenza 3 aprile 1968, n. 23, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ordinanze di rimessione 15 febbraio 1966 del Pretore di Varese 

(G. U. 25 giugno 1966, n. 156, e in questa Rassegna, 1966, II, 163), 22 
novembre 1966 del Tribunale di Aosta (G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, 
� e 
in questa Rassegna, 1967, II, 71) e 25 gennaio 1967 del Pretore di 
Avezzano (G. U. 25 marzo 1967, n. 77 e in questa Rassegna, 1967 II, 71). 

legge 21 luglio 1967, n. 613 (Rice1�ca e coltivazione degli idrocarburi 
liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale 
e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione 
degli idrocarburi liquidi e gassosi) in particolare artt. 2, 43, 45, 
53 e ultimi sei commi della tabella A aHegata alla legge (artt. 14 lett. h, 
20 prima parte, 33, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana). 

Sentenza 3 aprile 1968, n. 21, G. U. 20 aprile 1968, n. 108. 
Ricorso depositato il 7 settembre 1967 della Regione Siciliana, 

G. U. 14 ottobre 1967, n. 258, e in questa Rassegna, 1967, II, 201. 
legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi 
liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 43 

modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e colti!
ZZione deglii drocarburi liquidi e gassosi), artt. 2, primo comma, 5 
!Condo, terzo e quarto comma, 11, 17, primo e secondo comma, 20, terzo 
,mma, 23, .primo comma, 27, quarto e quinto comma, 32, primo comma, 33, 
rimo e quinto comma, 35, primo comma, 40, 41, 42, 49, 53, 54 e ogni altra 
'sposizione connessa. 

Sentenza 3 aprile 1968, n. 21, G. U. 20 aprile 1968, n. 108. 
Ricorso depositato 1'8 settembre 1967 della Regione siciliana, G. U. 
"= ottobre 1967, n. 258, e in questa Rassegna, 1967, II, 202. 

NORME DELLE QUALI � STATO PROMOSSO 
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 


Codice civile art. 156 (Effetti della separazione), primo comma, nella 
arte in cui, prevedendo la separazione dei coniugi per colpa del marito, 
npone al medesimo di provvedere a tutto quanto si rende necessario 
i bisogni della vita della moglie, senza considerazione dei mezzi di 
ii questa per avventura disponga (artt. 3 e 29 della costtiuzione). 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 31 ottobre 1967, G. U. 
marzo 1968, n. 65. 
Corte di Appello di Roma, ordinanza 8 gennaio 1968, G. U. 30 mar1968, 
n. 84 (1). 

codice civile, art. 2068 (Rapporti di lavoro sottratti a contratto col~
ttivo), secondo comma, in quanto sottrae alla disciplina del contratto 
lllettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni a carattere dotestico 
(artt. 3 e 39 della Costituzione). 

Pretore di Brindisi, ordinanza 29 gennaio 1968, G. U. 20 aprile 
}68, n. 102. 

codice civile art. 2070 (Criteri di applicazione), primo e secondo comma, 
l quanto conservano integro -ovvero attenuato, come secondario 
issidio ermeneutico -il criterio che per precisare la sfera di efficacia 
el contratto collettivo debbasi avere riguardo all'attivit� effettiva


(1) Questione gi� proposta, sotto analogo profilo dal Tribunale di Perugia con 
:dinanza 14 luglio 1967 (G. U. 25 novembre 1967, n. 295 e in questa Rassegna, 
l67, Il, 231), dal Tribunale di Milano con ordinanza 14 luglio 1968 (G. U. 28 geniio 
1967, n. 25, e in questa Rassegna 1967, Il, 15) e dal Tribunale di Caltagirone, 
:dinanza 26 gennaio 1967 (G. U. 29 luglio 1967, n. 1960, e in questa Rassegna, 1967, 
� 150). 
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 1966, G. U. 28 maggio 1966 
, 131, e in questa Rassegna 1966, Il, 144, ha dichiarato la illegittimit� costituzionale 
ell'art. 156, primo comma per l'ipotesi di separazione consensuale senza colpa di 
essuno dei coniugi. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mente esercitata dall'imprenditore quale indice di appartenenza ad una 
data categoria (art. 39, primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Napoli, ordinanze n. 3 di identico contenuto, 20 novembre 
1967, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

I 


I

codice civile, art. 2120 (Indennit� di anzianit�) primo comma; limitaf
� 
tamente alla parte in cui sancisce che non � dovuta l'indennit� di 
anzianit� nel caso di licenziamento per colpa del lavoratore (artt. 3 e 
36 della Costituzione. 

Corte di Cassazione, Sez. II civ, ordinanza 17 novembre 1967, G. U. 
9 marzo 1968, n. 65. 

codice penale art. 140 (Applicazione provvisoria di pene accessorie) 
limitatamente alla disposizione sulla provvisoria sospensione dell'esercizio 
dei pubblici uffici (art. 27, secondo comma della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 22 febbraio 1968, G. U. 24 aprile 
1968, n. 102. 

codice penale, art. 559 (Adulterio), in quanto punisce l'adulterio solo 
della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (2). 

Pretore di Orbetello, ordinanza 19 gennaio 1968, G. U. 9 marzo 
1968, n. 65. 

codice di procedura penale, art. 301 (Applicazione provvisoria di pene 
accessorie e di misure di sicurezza) limitatamente alla disposizione sulla 
provvisoria sospensione dell'esercizio dei pubblici uffici (art. 27, secondo 
comma della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 22 febbraio 1968, G. U. 24 aprile 
1968, n. 102. 

codice di procedura penale, art. 553 (Sentenze soggette a r;evisione) 

n. 2, in quanto condiziona ad una qualit� personale dell'interessato la 
facolt� di esercitare il diritto di chiedere la revisione (artt. 3 e 24 
della Costituzione). 
Corte Suprema di Cassazione, sezione III pen., ordinanza 7 dicembre 
1967, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

codice di procedura penale, art. 587 (Esecuzione delle pene accessorie), 
limitatamente alla disposizione sulla provvisoria sospensione dell'esercizio 
dei pubblici uffici. 

(2) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 28 
novembre 1961, n. 64 e riproposta dal Pretore di Torino con ordinanza 7 ottobre 
1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321, e in questa Rassegna, 1967, II, 232. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

Tribunale di Roma, ordinanza 22 febbraio 1968, G. U. 24 aprile 
1966, n. 102. 

legge 30 dicembre 1923, n. 3269 (Testo Unico che approva la legge del 
registro), art. 98, in quanto prima del provvedimento del Pretore non 
istaura il contraddittorio, n� consente un seguito immediato di possibile 
contraddittorio (art. 24 della Costituzione). 

Pretore di Bergamo, ordinanza 25 gennaio 1968, G. U. 20 aprile 
1968, n. 102. 

r. d. 30 ottobre 1933, n. 611 (Testo Unico delle leggi e delle norme 
giuridiche sulla rappre~entanza e difesa in giudizio dello Stato e s�llo 
ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) art. 11 ultimo comma, in quanto 
commina la non sanabilit� della nullit� delle notificazioni (art. 3 della 
Costituzione) (3). 
Tribunale di Campobasso, ordinanza 7 dicembre 1967, G. U. 9 marzo 
1968, n. 65. � 

r. d. 17 giugno 1935, n. 1765 (Disposizioni per l'assicurazione obbUgatoria 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), art. 67, 
primo comma, perch� consente la decorrenza del termine di prescrizione, 
peraltro assai breve, dal giorno di manifestazione della malattia professionale, 
anzich� da quello in cui l'assicl.).rato acquis� il diritto alla 
prestazione. 
Tribunale di Enna, ordinanza 28 dicembre 1967, G. U. 30 marzo 
1968, n. 84. 

contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (Disciplina del trattamento 
mutualistico di malattia di operai dell'industria) art. 38, primo 
comma, in quanto stabilisce un trattamento differenziato che appare 
esercizio manifestamente irrazionale ed arbitrario del potere discrezionale 
del legislatore (art. 3, primo comma della Costituzione). 

Tribunale di Vercelli, ordinanza� 17 gennaio 1968, G. U. 30 marzo 
1968, n. 84. 

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, delL'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma, in quanto 
condiziona l'esercizio del diritto al concordato preventivo al deposito 
(3) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 8 
luglio 1967, n. 97 e riproposta dal Tribunale di Piacenza con ordinanza 17 giugno 
1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282, e in questa Rassegna 1967, II, 234. 

46 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. 

II
della somma necessaria per le spese della procedura (artt. 3 e 24 della 

Costituzione) ( 4). 

Tribunale di Cagliari, ordinanza 13 gennaio 1968, G. U. 9 marzo 
1968, n. 65. 

legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle costruzioni 
edilizie), art. 17, in quanto consente di beneficiare delle agevolazioni 
fiscali a persone in condizione di acquistare interi fabbricati e 
nega lo stesso beneficio a persone che possano e vogliano acquistare un 
solo appartamento con annesso locale terraneo destinato ad ufficio od 
a negozio ovvero solamente il locale predetto (artt. 3 e 53 della Costituzione). 


Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di 
Matera, ordinanza 25 novembre 1967, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

d. I. 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, 
n. 1159 (Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli 
aglomerati cementizi), art. 14, in quanto stabilisce che l'atto di opposizione 
all'ingiunzione di pagamento non � valido se non � preceduto 
dal versamento deHe somme richieste (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). 
Tribunale di Bologna, ordinanza 6 ottobre 1967, G. U. 24 aprile 
1968, n. 102. 

legge 14 aprile 1956, n. 307 (Determinazione e modificazioni delle 
misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali 
obbligatorie, nonch� per gli assegni familiari, per la integrazione dei 
guadagni degli operai dell'industria, e per la assistenza agli orfani dei 
lavoratori italiani), art. 1, in quanto non determina principi e criteri 
direttivi atti a delimitare la discrezionalit� del potere di imposizione 
(artt. 23 e 76 della Costituzione) (5). 

Pretore di Milano, ordinanza 29 novembre 1967, G. U. 30 marzo 
1968, n. 84. 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti 
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit�), 

artt. 1 e 2, nella parte in cui la dizione � possono essere diffidati dal 

(4) Questione gi� proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Cassino, con 
ordinanza 12 maggio 1967, G. U. 8 luglio 1967, n. 170 e in questa Rassegna 1967, 
II, 153. 
(5) Questione proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Milano con 
ordinanza 6 dicembre 1967, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e in questa Rassegna 
1968, II, 14. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 47 

!Uestore e il questore pu� rimandarvele � conferisce all'autorit� ammitistrativa 
un potere discrezionale. 

Pretore di Genova, ordinanze di identico contenuto n. 2 del 1� feb1raio 
1968, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 

d. P. R. 29 gennaio 1958 (Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette) 
1rt. 143, secondo comma lett. a) e b) ed ultimo comma, in quanto abroga 
mplicitamente il beneficio concesso ai dipendenti statali con l'art. 31, 
�rimo e secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 (art. 76 della 
:ostituzione). 
Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di 
Trbino, ordinanza 30 novembre 1967, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 

legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (Norme per il finanziamento delle 
1restazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati), art. 5, in quanto 
.on determina principi e criteri direttivi atti a delimitare la discreonalit� 
del potere d imposizone (artt. 23 e 76 della Costituzione) (6). 

Pretore di Milano_, ordinanza 29 novembre 1967, G. U. 30 mar


o 1968, n. 84. 
legge 3 febbraio 1963, n .. 69 (Ordinamento della professione di gforalista), 
art. 45, in quanto assoggetta l'esercizio della attivit� giornaistica 
ad una particolare a'bilitazione professionale, od iscrizione in 
ppositi albi (art. 21 della Costituzione (7). 

Tribunale di Milano, ordinanza 13 dicembre 1967, G. U. 30 mar


o 1968, n. 84. 
d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858 (Testo Unico delle leggi sui servizi 
ella riscossione ~elle imposte dirette), art. 140, in quanto stabilisce 
n limite di et� inferiore per il licenziamento degli impiegati di esat)
ria di sesso femminile (artt. 3 e 37 dlla Costituzione). 
Corte d Appello di Palermo, ordinanza 22 dicembre 1967, G. U. 
4 aprile 1968, n. 102. 

d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2194 (Determinazione dell'addizionale al 
ontributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di 
ialattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma della l)egge 
(6) Questione proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Milano con 
�dinanza 6 dicembre 1967, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e in questa Rassegna, 
168, Il, 15. 
(7) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 1968, n. 11, G. U. 30 marzo 
168, n. 84, e in questa Rassegna, retro, Il 40, ha dichiarato incostituzionale la 
irma di cui all'art. 45 limitatamente alla sua applicabilit� allo straniero al quale 
a impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libert� democratiche. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 


31 gennaio 1961, n. 1443), in quanto mancante del requisito della controfirma 
del Presidenti'! del Consiglio (art. 89 della Costituzione). 

I

Tribunale di Cagliari, ordinanza 10 febbraio 1967, G. U. 20 aprile 
1968, n. 102. 

I

legge 7 febbraio 1968, n. 27 (Con'!Jersione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga 
dell'addizionale istituita con l'art. 80, primo comma, del decreto-legge 
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 
23 dicembre 1966, n. 1142), articolo unico, nella parte in cui sostituisce 
H secondo comma del decreto legge 11 dicembre 1967 (art. 36 dello 
Statuto della Regione siciliana e art. 2 del decreto presidenziale 26 luglio 
1965, n. 1074. 

Ricorso del Presidente della Regione siciliana 2 marzo 1968, G. U. 
30 marzo 1968, n. 84. 

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA 
COSTITUZIONALE � STATO DEFINITO CON PRONUNCE 
DI INAMMISSIBILITA DI MANIFESTA INFONDATEZZA 
O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO 


Codice di .procedura civile, art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione) 
-manifesta infondatezza (8). 

Ordinanza 11 marzo 1968, n. 8, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

I

Ordinanze di rimessione 22 dicembre 1966 della Corte di Appello 
di Catania (G. U. 24 giugno 1967 e in questa Rassegna, 1967, II, 101) 14 
marzo 1967 del Tribunale di Milano (G. U. 2 settembre 1962 n. 221 e 
in questa Rassegna 1967, II, 187) e 31 ottobre 1967 del Tribuna1e di 
Ravenna (G. U. 27 gennaio 1968, n. 24 e in questa Rassegna, 1968, :-�

"' 
"' 
.:;.

II, 11). 

codice di procedura penale, art. 231 (Atti ed informative del Pretore). 
primo comma, 398 (Poteri del Pretore-nel proc-edimento con istruzione 
sommaria), secondo comma -manifesta infondatezza (artt. 3 e 24 della 
Costituzione). 

Ordinanza 11 marzo 1968, n. 4, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

Ordinanze di rimessione 19 dicembre 1966 del Pretore di Vicenza 

(G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e in questa Rassegna 1967, II, 60) 28 marzo 
1967 del Pretore di Padova (G. U. 8 luglio 1967, n. 170 e in questa 
Rassegna 1967, II, 151) 17 maggio 1967 del Pretore di Cecina (G. U. 
29 luglio 1967, n. 190 e in questa Rassegna, 1967, II, 151). 
(8) Per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza 12 dicembre 
1967, n. 139. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

codice di procedura penale, art. 503 (Atti del giudizio direttissimo) 

manifesta infondatezza (artt. 3 e 24 della Costituzione) (9). 

Ordinanza 11 marzo 1968, n. 7, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

Ordinanza di rimessione 28 marzo 1967 del Tribunale di Varese, 
~. U. 15 luglio 1967, n. 177, e in questa Rassegna, 1967, II, 152. 

codice di procedura civile, art. 545 (crediti impignorabili), quarto com� 

1a -manifesta infondatezza (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 21 marzo 1968, n. 20, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanza di rimessione 24 maggio 1967 del Pretore di Brescia, 
;, U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa Rassegna, 1967, II, 151. 

codice della navigazione, art. 1238 (Competenza per le contravvenzioi), 
primo comma -manifesta infondatezza (art. 104, primo comma della 
~ostituzione). 

Ordinanza 3 aprile 1968, n. 27, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 

Ordinanza di rimessione 25 settembre 1967 del Comandante del 
orto di Cagliari, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307, e in questa Rassegna, 
967, II, 233. 

r. d. I. 19 ottobre 1923, n. 3228 (Disposizioni per la formazione degli 
rari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi 
i trasporto in con~essione), art. 16 delle disposizioni annesse, nel testo 
todificato dal r. d. 1. 2 dicembre 1923, n. 2682 -manifesta infonda~
zza (10). 
Ordinanza 21 marzo 1968, n. 14, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanza di rimessione 12 giugno 1967 del Pretore di Milano, 
!. U. 14 ottobre 1967, n. 258, e in questa Rassegna, 1967, II, 188. 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria delle successioni), 
rt. 
31 primo, secondo e terzo comma -manifesta infondatezza (artt. 3 
53 della Costituzione). 

Ordianza 21 marzo 1968, n. 13, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

Ordinanza di rimessione 2 marzo 1967 della commissione provin1ale 
delle imposte di Bari, G. U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa 
assegna, 1967, II, 152. 

r. d. I. 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compra1*?nlta 
degli autoveicoli ed istituzione del pubblico Registro Automobistico 
presso le sedi dell'Automobil Club d'Italia), art. 7, quarto comma 
manifesta infondatezza (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). 

(9) Questione dichiarata non fondata con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. 
(10) Per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza 12 di�
mbre 1967, n. 150. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ordianza 9 aprile 1968, n. 36, G. U. 24 aprile 1968 n. 102. 
Ordinanza di rimessione 7 novembre 1966 del Tribunale di� Roma, 

G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 65. 
r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), 
art. 152 -restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla 
rilevanza. 
Ordinanza 11 marzo 1968, n. 3, G. U. 28 maggio 1966 n. 131. 
Ordinanza di rimessione 18 marzo 1966 del Pretore di Roma, G. U. 
28 maggio 1966 n. 131, e in questa Rassegna, 1967, II, 158. 

r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo Unico delle leggi e deHe norme 
� giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dlello Stato e sullo 
ordinamento della Avvocatura dello Stato), art. 11 -manifesta infondatezza 
(11). � 

Ordinanza 11 marzo 1968, n. 6, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

Ordinanze di rimessione 25 novembre 1966 del Tribunale di Salerno 
(G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e in questa Rassegna, II, 66) 11 maggio 
1967 del Tribunale di Campobasso (G. U. 15 luglio 1967, e in questa 
Rassegna, II, 153) e 17 giugno 1967 del Tribunale di Piacenza (G. U. 
11 novembre 1967, e in questa Rassegna 1967, II, 234). 

r. d. I. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento 
legislativo della previdenza sociale), artt. 11, nn. 1 e 2, 15, 18, 22, 24 e 29 
-inammissibilit� (artt. 39 e 97 della Costituzione). 
Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Agropoli, 

G. U. 28 luglio 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 205. 
legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell~ente � Mutualit� � Istituto 
per l'assistenza di malattia ai lavoratori), artt. 15, 24 e 27 -inammissibilit� 
(artt. 39 e 97 della Costituzione). 

Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 
1966, II, 207. 

d. lg. lgt. 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per l'intie� 
grazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie, 
a favore dei lavoratori dell'industria deLL':Alitalia), art. 7 e 1 O 
-inammissibilit� (artt. 39 e 97 della Costituzione). 
Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 31. 
Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Agropoli, 

G. U. 23 luglio 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 207. 
'.11) Per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza 26 giugno 
1967, n. 97. 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 151 

d. lg. C.P.S. 1� aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari), arfi� 
olo 1 lett. b -manifesta infondatezza (artt. 24, 101 e 102 della Costiuzione). 
Ordinanza 11 marzo 1968, n. 9, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanza di rimessione 5 maggio 1967 del Tribunale di Sciacca, 
;. U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa Rassegna, 1967, II, 155. 

�d. P. R. 30 maggio 1955, n. 7'97 (Testo Unico delle norme concernenti 
'li assegni familiari), artt. 54 e 56 -inammissibilit� (artt. 3,9 e 97 della 
:ostituzione). 

Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ordinanze di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Agropoli, 
;. U. 23 luglio 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 210. 

legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione della assicurazione per in1aliditd 
e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) art. 7 
inammissibilit� (artt. 39 e 97 della Costituzione). 

Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Agropoli, 
;. U. 28 luglio 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 210. 

d. P. R. 29 genaio 1958, n. 645 (Testo Unico delle leggi sulle imposte 
:irette), art. 136, lett. b -manifesta infondatezza (12). 
Ordinanza 11 marzo 1'968, n. 5, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanza di rimessione 19 gennaio 1964 (tre) della commissione 
listrettuale delle imposte di Conegliano, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307, 
in questa Rassegna, 1967, II, 236. 

d. P. R. 29 genaio 1958, n. 645 (1\esto Unico delle leggi sulle imposte 
~irette), art. 176 -manifesta infondatezza. 
Ordinanza 11 marzo 1968, n. 10, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

Ordinanza di rimessione 3 marzo 1967 della Commissione distretuale 
delle imposte di Gubbio, G. U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa 
iassegna, 1967, II, 155. 

legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione della assicurazi01ie obbligatoria 
1er la invaliditd, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro 
amiliari), art. 1 O -inammissibilit� (artt. 39 e 97 della Costituzione). 

Sentenza 9 aprile 1968, n. 31, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 
Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Agropoli, 
;. U. 23 luglio 1966, n. 182 e in questa Rassegna, 1966, II, 211. 

(12) Per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza 12 diembre 
1967, n. 135. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (Norme sui licenziamenti individuali 
dei lavoratori dipendenti daUe imprese industriaii) articolo unic:o -manifesta 
infondatezza (articolo 39 della Costituzione) (13). 
Ordinanza 21 marzo 1968, n. 15, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 

Ordinanza di rimessione 20 dicembre 1966 della Corte di Appello 
di Napoli, G. U. 2 ottobre 1967, n. 221, e in questa Rassegna, 
1967, II, 193. 

d. P. reg. sic:. 20 agosto 1960, n. 3 (Testo Unico deUe leggi per la 
�eiezione dei consigli comunali neUa Regione Siciliana), artt. 55, 60, 61 
e 62 -mani�festa infondatezza (art. 108, secondo comma, della Costituzione). 
Ordinanza 3 aprile 1968, n. 27, G. U. 20 aprile 1968, n. 102. 

Ordinanza di rimessione 26 maggio 1966 del Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione Siciliana, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, 
e in questa Rassegna, 1967, II, 10. 

d. P. R. 16 gennaio 1961, n. 153 (Norme nel trattamJ.ento economico e 
normativo dei giornalisti), articolo unic:o -restituzione degli atti per un 
nuovo giudizio sulla rilevanza. 
Ordinanza 21 marzo 1968, n. 12, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanza di rimessione 9 giugno 1967 del Pretore di Padova, 

G. U. 14 ottobre 1967, n. 258, e in questa Rassegna, 1967, II, 193. 
d. P. R. 16 maggio 1961, n. 636 (RegoLa~ento di esecuzione deUa legge 
4 marzo 1968, n. 261, concernente il riordinamento dei Patronati scolastici) 
-inammissibilit� (art. 76 della Costituzione). 
Sentenza 21 marzo 1968, n. 18, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 della Corte di Appello di 
Cagliari, G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna, 1966, II, 212. 

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione di giornalista), 
artt. 24, 28 c:pv., 46, 47, 51, lettere � e d, 54 e 55 -inammissibilit� 
(artt. 3, 21, 18, 19, 33, 39 e 49 della Costituzione). 

Sentenza 21 marzo 1968, n. 11, G. U. 30 marzo 1968, n. 84. 
Ordinanza di rimessione 5 giugno 1967 del Pretore di Catania, G. U. 
28 ottobre 1967, n. 271, e in questa Rassegna, 1967, II, 195. 

(1,3) Questione dichiarata non fondata con sentenza 8 luglio 1967, n. 98. Il 

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 � stato dichiarato incostituzionale con sentenza 26 
maggio 1966, n. 504 per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione 
delle organizzazioni di categoria. 

CONSULTAZIONI 


A.GRICOLTURA 

Sospensione del termine di scadenza delle cambiali agrarie -Pagamento 
degli interessi degli istituti di credito agrario al fondo anticipatore. 

Se gli istituti operanti ai sensi della legge n. 949 del 1952, il credito alle 
aziende agricole beneficiarie dei prestiti di cui al capo III della legge suddetta, 
concessi previo rilascio di cambiali agrarie, siano tenuti al pagamento 
degli interessi per il ritardo contrattualmente stabilito, a favore del Fondo 
di rotazione istituito dalla citata legge, durante il periodo di cui al d.l. 9 
novembre 1966, n. 914 per i debitori residenti nei comuni colpiti da avversit� 
atmosferiche (n. 55). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Attivit� certificatoria -Limiti. 

Se sussista in capo alla P.A. l'obbligo di rilasciare atti certificativi a 
privato che nel loro interesse ne facciano richiesta, anche al di fuori di 
espressa statuizione legislativa (n. 333). 

Se, in particolare, tale obbligo non sussista quando, in relazione ad una 
lite instauranda, la documentazione necessaria sia acquisibile ex art. 213 

c.p.c. (n. 333). 
Commissioni consultive. in materia di danni di guerra. 

Se, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 settembre 1967, n. 955, 
le commissioni consultive in materia di danni di guerra precedentemente 
esistenti possano continuare a funzionare per il principio della prorogatio 

(n. 334). 
APPALTO 

Benefici fiscali relativi a contratti d'appalto dei comuni quali stazioni appaltanti 
della GESCAL. 

Se, nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato da un Comune quale 
stazione appaltante della GESCAL, il termine per la registrazione, ai fini 
del godimento del beneficio fiscale della tassa fisi;;a, decorra dal giorno della 
stipulazione ovvero dal giorno in cui � intervenuto il visto prefettizio 

(n. 318). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Interessi legali sulla revisione prezzi -Deposito presso la Cassa DD.PP. 

Se possa l'Amministrazione liberarsi, mediante deposito della somma 
presso la Cassa Depositi e Prestiti, dell'obbligo di corresponsione degli inte


ressi legali decorrenti a favore dell'impresa appaltatrice dopo un anno 
dall'approvazione degli atti di collaudo a sensi dell'art. 3 legge 9 maggio 
1950, n. 329 (n. 319). 

ATTI� AMMINISTRATIVI 

Provvedimenti d'urgenza del Prefetto in caso di scioperi dei dipendenti 
comunali. 

Se il Prefetto abbia il potere di disporre dell'Ufficio del Genio Civile 
per il funzionamento del servizio comunale (nella specie il serv1z10 di 
acquedotto) in caso di sciopero del personale comunale addetto (n. 15). 

AVVOCATI E PROCURATORI 

Compensi professionali. 

I 


I 


Se i compensi professionali dovuti agli avvocati e procuratori siano 
dovuti esclusivamente in relazione a determinate e specifiche attivit� svolb 

o possano invece commisurarsi anche ad utilit� e benefici successivi e indiretti 
(n. 70). 
BANCHE 

Regione siciliana -Servizi di Tesoreria Comunale -Competenza consultiva 
della Banca di Italia. 

:~ 

Se l'entrata in vigore del d. Pres. 27 giugno 1952, n. 1133 recante norme 
d'attuazione dello Statuto Siciliano in materia di credito e risparmio abbia 
spostato dalla Banca l'Italia all'Assessorato Regionale per le Finanze la 
competenza a dar parere sullo affidamento a privati esattori dei servizi di 
tesoreria comunale (n. 14). 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

Dispositivi -Accertamento di reato. 

Se l'accertamento del reato di cui all'art. 517 c.p. possa essere effettuato, 
presso i fabbricanti di dispositivi previsti dal codice stradale e non 
conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero, dai funzionari 
dell'Ispettorato Generale Circoiazione e Traffico del Ministero dei 
LL.PP. (n. 11). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 
55 

:OMUNI E PROVINCE 

>elegazioni su tesorieri a garanzia di mutui degli enti locali -Assoggettabilit�. 


Se siano �assoggettabili ad imposta di registro le delegazioni rilasciate 
ai Comuni sui propri tesorieri ed appaltatori del servizio di riscossione 
elle imposte comunali per garantire l'ammortamento di mutui (n. 127). 

'artecipazioni azionarie della Provincia. 

Se sia legittima la partecipazione azionaria di un ente locale terri>
riale (Provincia) ad una societ� per azioni, concessionaria (per atto della 
tessa Provincia) di un servizio pubblico di trasporti (n. 128). 

Se sia legittima la disposizione statutaria la quale prevede che almeno 
90 per cento delle azioni siano � nominative, intestate e trasferibili solo 
:a enti pubblici locali della provincia � (n. 128). 

ospensione del sindaco dalle funzioni per processo penale a suo carico. 

Se la sospensione dei sindaci dalle loro funzioni, prevista dall'art. 149 

d. 4 febbraio 1915, n. 148 debba essere mantenuta quando, contro l'ordianza 
dibattimentale che ha dichiarato la nullit� del decreto di citazione 
giudizio, sia stato proposto conflitto improprio di competenza (n. 129). 

ONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

ermo amministrativo. 

Se la procedura di fermo amministrativo ex art. 69 legge di contailit� 
possa esporre la P.A. ad una azione di risarcimento danni nel caso 
i comportamento illegittimo dell'Amministrazione stessa (n. 224). 

:pettorato Generale di finanza -Limiti delle ve1�ifiche. 

Quale sia la funzione e quali siano i limiti delle verifiche demandate 
!l'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato 

1. 225): 
ONTRABBANDO 

ecupero diritti evasi. 

Se la competenza per il recupero dei diritti evasi, nel caso di sentenza 
enale di condanna per reati di contrabbando che non porti anche conanna 
al pagamento dei diritti evasi, spetti alla Cancelleria ovvero all'Uffi


o Doganale (n. 43). 
Se, nella ipotesi che il processo penale per contrabbando si chiuda con 
mtenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, l'Ammini;
razione possa ugualmente recuperare coattivamente i diritti evasi (n. 43). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 


CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

IContributo ai capi famiglia alluvionati. 

Se ai fini della concessione del contributo a fondo perduto ai capi 

!

famiglia alluvionati ex art. 48bis della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 
occorra avere riguardo al periodo d'imposta 1966 ovvero all'esercizio Finanziario 
dello Stato per il 1966 (n. 74). 

Contributi alle industrie da parte della Cassa per il Mezzogiorno. 

Se, una volta stabilito che i criteri per il finanziamento della Cassa 
per il Mezzogiorno alle piccole e medie industrie vanno applicati anche 
a stabilimenti facenti parte di grandi complessi industriali solo nel caso 
di raggruppamento delle varie unit� in una unica unit� produttiva, detti 
criteri possano essere seguiti anche nell'ipotesi in cui le singole unit� 
produttive facciano capo a imprese distinte (n. 75). 

D.l. n. 976166 -Limiti di applicabilit�. 
Se il contributo concesso alle Imprese a sensi dell'art. 27 d.l. n. 976/66 
possa, successivamente alla legge di conversione n. 1142/1966 essere erogato 
esclusivamente a Ditte aventi sede nei Comuni elencati nei Decreti 
Presidenziali emanati o emanandi a sensi dell'art. 1 d.l. n. 914/1966 (n. 76). 

Se le modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto legge 
abbino efficacia ex tunc o ex nunc (n. 76). 

I' ~

Se le domande di contributo presentate da Imprese non aventi sede 
nei Comuni come sopra elencati nei Decreti Presidenziali prima dell'entrata 
in vigore della legge di conversione ma sulle quali non era ancora 
stato provveduto, possono essere prese in considerazione ai fini della con�� 

.

cessione del contributo (n. 76). . 

, 

. 

COOPERATIVE . 

Cooperative edilizie -Cessione di area. 

Se, ai sensi dell'art. 8 del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, sia possibile la 
cessione di una area esuberante da parte di una cooperativa edilizia senza 
un corrispettivo in denaro (n. 3). 

DANNI DI GUERRA 

Commissioni consultive in materia di danni di guerra. 

Se, a seguito della entrata in vigore della legge 29 settembre 1967, 

n. 965, le commissioni consultive in materia di danni di guerra precedentemente 
esistenti possano continuare a funzionare per il principio della 
prorogatio (n. 130). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 67 

DAZI DOGANALI 

Dichiarazione doganale: efficacia. 

Se le merci esportate verso l'Italia da un altro paese del MEC prima 
:l:el 1� giugno 1967 siano assoggettabili al trattamento preesistente al 2 
~iugno 1967 data di entrata in vigore del regolamento C.E.E. n. 107/67, 
;i,ualora non fosse stata presentata la dichiarazione doganale e la stessa 
:osse stata accettata dalla dogana italiana successivamente all'entrata in 
vigore del suddetto regolamento (n. 39). 

DEMANIO 

Beni patrimoniali indisponibili. 

Se siano espropriabili i beni del patrimonio indisponibile dello Stato 

(n. 223). 
DIRITTO INTERNAZIONALE 

Durata della protezione di opere liriche. 

Se le opere liriche rappresentate durante la vita dell'autore ma pub:>
licate dopo la sua morte debbano considerarsi postume e se nel com;
mto del termine di durata della protezione �debba considerarsi dies a quo 
;i,uello della pubblicazione dell'opera (n. 4). 

DONAZIONE 

Donazione ad enti pubblici -Necessit� dell'autorizzazione governativa. 

Se sia applicabile all'I.S.E.S. l'art. 17 e.e., e in via generale se sia 
1ecessaria per gli enti pubblici l'autorizzazione governativa per accettare 
fonazioni a titolo gratuito il patrimonio dell'Ente (n. 38). 

~DILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

::::ooperative edilizie -Cessione di area. 

Se, ai sensi dell'art. 8 del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, sia possibile la 
~essione di una area esuberante da parte di una cooperativa edilizia senza 
m corrispettivo in danaro (n. 204). 

~SECUZIONE FISCALE 

Recupero finanziamenti. 

Se la procedura �esattoriale prevista dall'art. 3 del d.1.1. 1� novembre 
L944, n. 367 sia applicabile per il recupero dei finanziamenti concessi ai 
>ensi del d.l.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1419 (n. 76) . 


58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ESECUZIONE FORZATA 

Opposizione di terzo della moglie -Beni dotali gi� di propriet� del marito. 

Se sia ammissibile l'opposizione di terzo della moglie convivente ex 
art. 622 c.p.c. relativamente a beni che, prima della costituzione in dote 
e in costanza di matrimonio, erano stati acquistati dalla stessa moglie nei 
confronti del marito (n. 44). 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

Beni patrimoniali indisponibili. 

Se siano espropriabili i beni del matrimonio indisponibile dello Stato 

(n. 258). 
Decreto di espropriazione -Emissione dopo il termine. 

Se possa ritenersi legittimo il decreto di espropriazione emesso dopo 
lo scadere del termine fissato per procedere all'espropriazione quando la 
opera pubblica sia stata portata a compimento �nel termine all'uopo prefisso 
(n. 259). 

I


Legge 2359 del 1965 -Diritto di preferenza: requisiti della contiguit� dei 
fondi e della propriet� attuale dei beni. 

Se per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 60, comma 1�, 
e 61, comma 2�, della legge. sulle espropriazioni n. 2359 del 1965 e la conseguente 
stipula dell'atto di retrocessione sia richiesto il requisito della 
contiguit� del suolo residuato dall'esecuzione dell'opera pubblica con gli 
altri beni da cui venne staccato quello espropriato (n. 260). 

Se sia richiesta la propriet� attuale dei beni da cui fu staccato quello 
espropriato per il proprietario espropriato al fine dell'esercizio del diritto 
di preferenza ex art. 60 della legge n. 2359 del 1965 (n. 260). 

Occupazione d'urgenza -Indennit� di occupazione. 

Se, in caso di espropriazione per p.u. susseguente ad occupazione di 
urgenza, l'emanazione del decreto prefettizio di esproprio sia condizionata 
dal deposito della indennit� di occupazione (n. 261). 

FERROVIE 

Carta di libera circolazione -Diniego di concessione -Limiti. 

Se possa l'Amministrazione Ferroviaria negare la carta libera circolazione 
ad un funzionario revocato dal servizio per abuso di auforit� -e 


PARTE II, CONSULTAZIONI 59 

!he aveva per oltre tre anni legittimamente esercitato le funzioni di con;
igliere di amministrazione -o se invece tale possibilit� debba escluiersi 
a sensi di stretta interpretazione della legge 5 dicembre 1941, n. 1476 
~ relativo regolamento 21 novembre 1955, n. 1108 (n. 390). 

::oncessioni di viaggio al personale FF.SS. collocato a riposo per effetto 
della legge 15 febbraio 1967, n. 40. 

Se agli agenti delle FF.SS. collocati a riposo ai sensi degli artt. 26 e 
!7 legge 15 febbraio 1967, n. 40 debbano essere conservate le concessioni 
ii viaggio di cui fruivano all'atto del collocamento a riposo (n. 391). 

::oncessioni speciali ferroviarie. 

Se la legge 18 maggio 1967, n. 318 abbia innovato al regime delle 
:oncessioni di viaggio spettanti ai superinvalidi (n. 392). 

::oncessioni speciali per viaggi ai mutilati di guerra incollocabili. 

Se a seguito della legge 18 maggio 1967, n. 318 spettino a tutti gli inralidi 
provvisti di assegno di incollocabilit�, quale che sia l'infermit� che 
la diritto all'assegno, le concessioni di viaggio previste dalla lett. e) della 
:oncessione speciale VIII per i mutilati e gli invalidi della 1 � categoria:n. 393). 

>ensione a favore del personale delle FF.SS. per infortuni sul lavoro. 

Se la pensione prevista dall'art. 1 legge 18 febbraio 1963, n. 304 a 
'avore dei dipendenti delle FF.SS., per i casi di cessazione dal servizio 
:onseguenti ad infortuni sul lavoro, abbia come requisiti caratterizzanti 
iuelli richiesti dalle pi� generali norme sugli infortuni, e riposi sull'ulte'
iore presupposto che si ponga come trattamento pi�'favorevole di quello 
nfortunistico ed eventualmente, coesistendone i requisiti, di quello doruto 
in base a diverso trattamento pensionistico (n. 394). 

fostituzione con servizi automobilistici -Trasporto degli effetti postali. 

Se, in caso di soppressione di linee ferroviari-e e loro sostituzione con 
:ervizi automobilistici appaltati a terzi (nella specie all'Istituto Nazionale 
rrasporti), sussista in capo all'appaltatore l'obbligo di trasportare effetti 
postali a sensi delle leggi 8 gennaio 1952, n. 53 e 21 giugno 1964, n. 559 :n. 395). 

MPIEGO PUBBLICO 

!!.ssistente governativo alle dighe. 

Se agli assistenti governativi nominati ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 1� 
10vembre 1959, n. 1363, possano considerarsi pubblici impiegati o se il 
oro rapporto possa inquadrarsi nella figura d�ell'incarico professionale:n. 669). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Assunzione obbligatoria di invalidi del Lavoro -Legalizzazione della dichiarazione 
dell'Ufficiale Sanitario. 

Se le dichiarazioni rilasciate dagli ufficiali sanitari ai sensi dell'art. 6 
legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione obbligatoria dei 
mutilati e invalidi del lavoro, debbano essere legalizzate (n. 670). 

Capo del personale e Ufficio del Personale -Distinzione. 

Se le denominazioni di �Capo del personale� e di �Ufficio del personale. 
usate nel t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 debbano intendersi riferite 
a due organi diversi con competenze ed attribuzioni distinte ovvero se il 
primo organo si identifichi col secondo nel senso che con la denominazione 

� Ufficio del personale � la legge abbia voluto indicare l'ufficio del capo 
del personale cio�, in definitiva, il capo del personale stesso (n. 671). 
Concessioni di viaggio al personale FF.SS. collocato a riposo per effetto 
della legge 15 febbraio 1967, n. 40. 

Se agli agenti delle FF.SS. collocati a riposo ai sensi degli artt. 26 e 
27 legge 15 febbraio 1967, n. 40 debbano essere conservate le concessioni 
di viaggio di cui fruivano all'atto del collocamento a riposo (n. 672). 

Impignora"bilit� dell'assegno alimentare. 

Se l'assegno alimentare dovuto ai pubblici dipendenti a sensi dell'articolo 
82 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 sia pignorabile e suscettibile di trattenute 
per il recupero di crediti vantati dallo Stato (n. 673). 

Mutuo con cessione del quinto -Recupero nei confronti degli eredi del 
beneficiario. 

Se, in caso di morte del beneficiario prima dei 90 giorni dalla data 
di concessione di una sovvenzione contro cessione del quinto della retribuzione, 
l'Amministrazione possa procedere al recupero presso gli eredi 
del defunto mutuatario del debito residuo insoluto (n. 674). 

Se, nell'ipotesi di cui sopra, una volta operata la riduzione della quota 
vitalizia annua nei limiti del quinto della pensione goduta dagli eredi del 
beneficiario della sovvenzione, l'importo di tale quota possa essere Etuccessivamente 
adeguato alle variazioni in pi� o in meno nel trattamento 
pensionistico (n. 674). 

IMPOSTA DI BOLLO 

Atti giudiziari posti in essere dall'IMI. 

Se le imposte di bollo e di registro sugli atti giudiziari posti in ,essere 
dall'IMI siano comprese nella quota fissa di abbonamento (o � imposta 
annua di abbonamento �) dovuta dal detto Istituto ai sensi dell'art. 8 


PARTE II, CONSULTAZIONI 61 

lel r.d.l. 13 novembre 1931, n. 1398 e dell'art. 1, comma 3�, lett. a) della 
egge 27 luglio 1962, n. 1228 (n. 35). 

Se le imposte di bollo e di registro sugli atti giudiziari posti in essere 
lall'IMI debbano essere prenotate a debito e recuperate nei confronti della 
1arte soccombente con le modalit� previste dalle norme (legge 30 diembre 
1923, n. 3282) sul gratuito patrocinio (n. 35). 

mposta di bollo sulle quietanze rilasciate dagli Esattori delle imposte all'ONMI 
per imposte da questa dovute. 

Se l'imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dagli esattori per pa:
amenti di imposte da parte di Amministrazioni dello Stato o da enti equi1arati 
(nel caso di specie dall'OMNI) debba fa:r; carico all'Esattore (n. 36). 

MPOSTA DI REGISTRO 

ltti giudiziari posti in essere dall'IMI. 

Se le imposte di bollo e di registro sugli atti giudiziari posti in essere 
lall'IMI siano comprese nella quota fissa di abbonamento (o �imposta anma 
di abbonamento �) dovuta dal detto Istituto ai sensi dell'art. 8 del 
.d.l. 13 novembre 1931 e dell'art. 1, comma 3�, lett. a) della legge 27 
uglio 1962, n. 1228 (n. 278). 

lenefici fiscali relativi a contratti di appalto dei comuni quali stazioni 
.ppaltanti della GESCAL. 

Se, nella ipotesi di contratto d'appalto stipulato da un Comune quale 
fazione appaltante della GESCAL, il termine per la registrazione, ai fini 
lel godimento del beneficio fiscale della tassa fissa, decorra dal giorno 
!ella stipulazione ovvero dal giorno in cui � intervenuto il visto prefetizio 
(n. 279). 

~ontratti di affitto -Regime tributario. 

Se l'art. 4 legge 29 dicembre 1962, n. 1744 deroghi all'art. 94 della 
egge del Registro (n. 280). 
Se l'art. 4 legge 29 dicembre 1962, n .1744 abbia modificato il prinipio 
di solidariet� di cui all'art. 93 della legge del Registro (n. 280). 

>elegazioni su tesorieri a garanzia di mutui degli enti locali -Assoggettabilitd. 


Se siano assoggettabili ad imposta di registro le delegazioni rilasciate 
lai Comuni sui propri tesorieri ed appaltatori del servizio di riscossione 
lelle imposte comunali per garantire l'ammortamento di mutui (n. 281). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE 

Imposta complementare -Frode fiscale -Morosit� -Art. 261 t.u. 29 gennaio 
1958, n. 645. 

I


I 


II 

Se il reato previsto e punito dall'art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 
sull'imposte dirette ricorra anche nell'ipotesi in cui gli atti fraudolenti, 
destinati a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, siano stati posti 
in essere prima che il contribuente sia incorso in morosit� (n. 38). 

Se possa ritenersi � atto fraudolento � ai sensi e per gli effetti della 
norma incriminatrice di cui all'art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ogni 
mezzo idoneo a consentire la sottrazione del pagamento del tributo adoperato 
con l'intenzione specifica di evadere l'obbligo tributario (n. 38). 

IMPOSTE E TASSE 

Imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dagli Esattori delle imposte all'OMNI 
per imposte da questa dovute. 

Se l'imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dagli esattori per pagamenti 
di imposte da parte delle Amministrazioni dello Stato o da enti 
equiparati (nel caso di specie dall'OMNI) debba far carico all'Esattore 

(n. 465). 
Imposte dognali -Pagamento diritti doganali. 

Se la disposizione dell'art. 145 della legge doganale 25 settembre 1940, 

n. 1424 secondo la quale il pagamento della multa o della ammenda in 
caso di contrabbando esime dal p�agamento dei diritti doganali, quando 
la merce ogg�etto del contrabbando sia stata sequestrata costituisca un 
principio di carattere generale applicabile a tutti i casi analoghi (n. 466). 
Presupposti per l'applicabilit� dell'imposta straordinaria sul patrimonio a 
cittadini residenti all'estero. 

Se, ai fini della sottoposizione alla imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio di cui al t.u. 19 maggio 1950, n. 203, sia applicabile l'art. 78 
del Trattato di Pace e se, comunque, sia necessaria la residenza in Italia 
del soggetto passivo (n. 467). 

.�' 

IMPOSTE VARIE 

Imposta complementare -Frode fiscale -Morosit� art.� 261 t.u. 29 gennaio 
1958, n. 645. 

Se il reato previsto e punito dall'art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 
sulle imposte dirette ricorra anche nell'ipotesi in cui gli atti fraudolenti, 
destinati a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, siano stati posti in 
essere> prima che il contribuente sia incorso in morosit� (n. 9). 


PARTE II,� CONSULTAZIONI 63 

Se possa ritenersi e atto fraudolento� ai sensi e per gli effetti della 
Lorma incriminatrice di cui all'art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ogni 
11ezzo idoneo a consentire' la sottrazione del pagamento del tributo ado1erato 
con l'intenzione specifica di evadere l'obbligo tributario (n. 9). 

mposta di fabbricaziooe -Disgravio in caso di rottura di macchinario. 

Se in caso di dispersione di mosto di birra per effetto di rottura im1rovvisa 
del macchinario possa trovare applicazione il disposto dell'art. 9 
'.1. 23 ottobre 1964, n. 949 (conv. in legge 18 dicembre 1964, n. 989) che 
tabilisce Fabbuono della imposta di fabbricazione nei casi di perdita o 
.i distruzione per causa di forza maggiore del prodotto ovvero la fattipecie 
debba ritenersi regolata dall'art. 90 r.d. 19 novembre 1874, n. 2248 
Reg. relativo alla fabbricazione dell'alcool e della birra) che prevede la 
1ossibilit� di ottenere il disgravio di tassa qualora una quantit� di liquido 
.ivenga assolutamente inservibile durante le operazioni di preparazione 
� di fermentazione (n. 10). 

Se nel caso di cui sopra il disgravio di tassa previsto dal 2� comma, 
rt. 90 Reg. cit. presupponga necessariamente che la inservibilit� dipenda, 
e non da forza maggiore, quanto meno da un fatto non ascrivibile a 
olpa del fabbricante o di altri (n. 10). 

NVALIDI DI GUERRA 

lccertamento sanitario dell'idoneitd -Procedura ed organi competenti. 

Se la norma di cui all'art. 7 legge 3 giugno 1950, n. 375, che prevede 
istituzione di un Collegio medico per l'accertamento dell'idoneit� fisica 
egli invalidi di guerra, si applichi soltanto al momento dell'assunzione al 
:tvoro dell'invalido in una P.A. o alle dipendenze di imprenditori privati, 
d � invece si applichi anche per l'accertamento dell'idoneit� alla perma.
enza in servizio, in deroga alla procedura di cui all'art. 130 t.u. 10 magio 
1957, n. 3 e art. 166 legge 26 marzo 1953, n. 425 (n. 23). 

~oncessioni speciali ferroviarie. 

Se la legge 18 maggio 1967, n. 318 abbia innovato al regime delle conessioni 
di viaggio spettanti ai superinvalidi (n. 24). 

~oncessioni speciali per viaggi ai mutilati di guerra incollocabili. 

Se a seguito della legge 18 maggio 1967, n. 318 spettino a tutti gli inalidi 
provvisti di assegno di incollocabilit�, quale che sia l'infermit� che 
a diritto all'assegno, le concessioni di viaggio previste dalla lett. c) della 
:mcessione speciale VIII per i mutilati e gli invaildi della I categoria 
tl. 25). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

LAVORO 

Contratti collettivi stipulati dall'Unione Provinciale degli Agricoltori. 

Se l'Unione Provinciale degli Agricoltori sia legittimata a stipulare 
contratti collettivi di lavoro quale rappresentante dei datori di lavoro per 
opere che sono eseguite da Enti pubblici (n. 50). 

LOCAZIONI 

Contratti di affitto -Regime tributario. 

Se l'art. 4 legge 29 dicembre 1962, n. 1744 deroghi all'art. 94 della 
legge del Registro (n. 133). 
Se l'art. 4 legge 29 dicembre 1962, n. 1744 abbia modificato il principio 
di solidariet� di �Cui all'art. 93 della legge del Registro (n. 133). 

LOTTO E LOTTERIE 

Denuncia del rappresentante.. 

Se sia valida la denunzia di vincita al lotto di cui all'art. 26 r.d.l. 19 
ottobre 1938, n. 1933 fatta da persona diversa dal giocatore (n. 30). 

MEZZOGIORNO 

Contributi alle industrie da parte della Cassa per il Mezzogiorno. 

Se, una volta stabilito che i criteri per il finanziamento della Cassa 
per il Mezzogiorno alle piccole e medie industrie vanno applicati anche 
a stabilimenti facenti parte di grandi complessi industriali solo nel caso 
di raggruppamento delle varie unit� in una unica unit� produttiva, detti 
criteri possano essere seguiti anche nell'ipotesi in cui le singole unit� produttive 
facciano capo a imprese distinte (n. 45). 

MUTUO 

Garanzia sussidiaria del fondo interbancario. 

Se la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, pre~ 
vista dall'art. 6 legge 26 maggio 1965, n. 590, possa ritenersi operante nel 
caso in .cui gli Istituti di credito mutuanti abbiano iniziato la procedura 
di riscossione coattiva al verificarsi del mancato pagamento di una sola 
annualit� dei ratei di ammortamento dei mutui concessi (o di due o tre 
semestralit� nell'ipotesi di mutui con ammortamenti semestrali) (n. 7). 

Se la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, pre


vista dall'art. 6 legge 26 maggio 1965, n. 590, possa ritenersi operante 

nel caso in cui gli Istituti di credito mutuanti abbiano iniziato la proce


dura di riscossione �Coattiva al verificarsi del mancato pagamento di una 


PARTE II, CONSULTAZIONI 65 

sola annualit� dei ratei di ammortamento dei mutui concessi (o di due o 
tre semestralit� nell'ipotesi di mutui con ammortamenti semestrali) (n. 7). 

Se la garanzia sussidiaria di cui sopra possa ritenersi operante anche 
nel caso in cui gli Istituti di credito mutuanti, al verificarsi del mancato 
pagamento di una prima annualit�, abbiano richiesto l'emissione del decreto 
ingiuntivo o abbiano proceduto alla notifica del precetto (n. 7). 

PENSIONI 

Pensione a favore del personale delle FF.SS. per infortuni sul lavoro. 

Se la pensione prevista dall'art. 1 legge 18 febbraio 1963, n. 304 a fa-� 
vore dei dipendenti delle FF.SS. per i casi di cessazione dal servizio conseguenti 
ad infortuni sul lavoro, abbia come requisiti caratterizzanti quelli 
richiesti dalle pi� generali norme sugli infortuni, e riposi sull'ulteriore presupposto 
.che si ponga come trattamento pi� favorevole di quello infortunistico 
ed eventualmente, coesistendone i requisiti, di quello dovuto in 
base a diverso trattamento pensionistico (n. 125). 

PIGNORAMENTO 

fmpignorabilit� dell'assegno alimentare. 

Se l'assegno alimentare dovuto ai pubblici dipendenti a sensi dell'articolo 
82 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 sia pignorabile e suscettibile di trattenute 
per il recupero di crediti vantati dallo Stato (n. 12). 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

Sostituzione con servizi automobilistici -Trasporto degli effetti postali. 

Se, in caso di soppressione di linee ferroviarie e loro sostituzione con 
servizi automobilistici appaltati a terzi (nella specie all'Istituto Nazionale 
Trasporti), sussista in capo all'appaltatore l'obbligo di trasportare effetti 
postali a sensi delle leggi 8 gennaio 1952, n. 53 e 21 giugno 1964, n. 559 

(n. 126). 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria -Uffici provinciali del 
Lavoro e della massima occupazione. 

Se i risultati della gestione d'attivit� posta in essere dagli Uffici provinciali 
del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 1 della 
legge n. 562 del 1956 ricadano sull'INPS (n. 58). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I


I

Se nei rapporti con gli autori di fatto dannoso penalmente rilevante 

f:
sia l'INPS a costituirsi parte civile (n. 58). 

Se nei rapporti Stato-ente previdenizale gestore questo abbia alcunfil 
ch� a pretendere in caso di attivit� dannosa posta in essere da dipendenti I 

statali (n. 58). 
Se nei rapporti Stato-suoi dipendenti si determini la competenza giu


..::�

risdizionale della Corte dei Conti (n. 58). 

Contributo addizionale di solidariet� da versarsi all'INAM. 

Se l'obbligo alla corresponsione di un contributo addizionale di solidariet� 
da versarsi all'INAM per tutti i lavoratori dipendenti previsto 
dall'art. 4 legge 26 febbraio 1963, n. 329 a carico dei privati datori di 
lavoro possa estendersi all'Ente Maremma (n. 59). 

PROCEDIMENTO CIVILE 

Attivit� certificatoria della P.A. -Limiti. 

Se sussista in capo alla P.A. l'obbligo di rilasciare atti certificativi a 
privati che nel loro interesse ne facciano richiesta, anche al di fuori di 
espressa statuizione legislativa (n. 37). 

Se, in particolare, tale obbligo non sussista quando, in relazione ad 
una lite instauranda, la documentazione necessaria sia acquisibile ex articolo 
213 c.p.c. (fattispecie in tema di contenzioso elettorale) (n. 37). 

Espropriazione presso terzi. 

Se la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., nell'espropriazione presso terzi 
possa essere resa direttamente dalle Amministrazioni (n. 38). 


PROPRIET� 

Autorizzazione all'acquisto per le zone di confine terrestre. 

Quale sia l'interpretazione da darsi all'art. 1 della legge 3 giugno 1935, 

n. 1095 contenente norme relative al trapasso di propriet� dei beni immobili 
nelle provincie di confine terrestre ed integrative delle disposizioni 
della legge 1� giugno 1931, n. 886 (n. 42). 
Propriet� immobiliare -Edilizia in zone sismiche di prima e seconda categoria 
-Distanze minime prescritte. 


Se le minime distanze prescritte dall'art. 6, comma quarto, legge 25 
novembre 1962, n. 1684 debbano essere osservate anche tra gli spigoli dei 
fabbricati prospicienti nelle localit� sismiche di prima e seconda categoria 


(n. 43). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 67 

toPRIETA INTELLETTUALE 

irata della protezione di opere liriche. 

Se le opere liriche rappresentate durante la vita dell'autore ma pubicate 
dopo la sua morte debbano considerarsi postume e se nel computo 
1 termine di durata della protezione debba considerarsi dies a quo quello 
Ha pubblicazione dell'opera (n. 24). 

l:ATI FINANZIARI 

iposta complementare -Frode fiscale -Morosit� -Art. 261 t.u. 29 gennaio 
J.958, n. 645. 

Se il reato previsto e punito dall'art. 261 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 
ll'imposta diretta ricorra anche nell'ipotesi in cui gli atti fraudolenti, 
!Stinati a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, siano stati posti in 
sere prima che il contribuente sia incorso in morosit� (n. 5). 

Se possa ritenersi � atto fraudolento > ai sensi e per gli effetti della 
>rma incriminatrice di cui all'art. 261 t.u. 29 gennaio. 1958, n. 645, ogni 
ezzo idoneo a consentire la sottrazione del pagamento del tributo ado~
rato con l'intenzione specifica di evadere l'obbligo tributario (n. 5). 

ll:GIONI 

)mpetenza normativa -Limiti -Parchi nazionali. 

Se la legislazione statale in materia di parchi nazionali costituisca un 
nite inderogabile alla competenza normativa regionale o provinciale 

l. 159). 
egione siciliana -Servizi di Tesoreria Comunale -Competenza consultiva 
della Banca d'Italia. 

Se l'entrata in vigore del d. Pres. 27 giugno 1952, n. 1133 recante norme 
attuazione dello Statuto Siciliano in materia di credito e risparmio abbia 
1ostato dalla Banca d'Italia all'Assessorato Regionale per le Finanze la 
>mpetenza a dar parere sull'affidamento a privati esattori dei servizi di 
'Soreria comunale (n. 160). 

CAMBI E VALUTE 

utorizzazione alla Banca d'Italia ad esercitare ispezioni sugli organismi 
abilitati alla raccolta di divise estere. 

Se la Banca d'Italia possa essere autorizzata dall'U.I.C. ad esercitare 
ttivit� ispettiva di carattere valutario sugli organismi, anche non apparmenti 
al settore bancario, che fungono da centri Raccolta Valute e cio� 
mo abilitati alla raccolta delle divise estere da parte delal stessa Banca 
'Italia ai sensi dell'art. 4 d.m. 6 giugno 1956 (n. 22). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

SCIOPERO 

I

Provvedimenti d'urgenza del Prefetto in caso di scioperi dei dipendenti 

I 
I
rn

comunali. 

Se il Prefetto abbia il potere di disporre dell'Ufficio del Genio Civile 
per il furu:ionamento del servizio �comunale (nella specie il serv1z10 di .,

/.�J 

acquedotto) in caso di sciopero del personale comunale addetto (n. 5). 

SERVITU' 

Servit� militare ex legge 10 giugno 1931, n. 886 -Effetti del Trattato di 
Pace. 

Se le disposizioni della legge 1� giugno 1931, n. 886, portanti limitazioni 
di diritto pubblico alle propriet� fondiarie esistenti nelle zone militarmente 
importanti delle frontier�e terrestri e marittime, siano da ritenersi 
implicitamente abrogate per effetto dell'art. 50 Trattato di Pace nei luoghi 
ivi previsti (n. 46). 

Se le limitazioni di cui sopra configurino una espropriazione sostan


ziale con relativo obbligo di indennizzo (n. 46). 

SINDACATI 

Contratti collettivi stipulati dall'Unione Provinciale degli Agricoltori. 

Se l'unione Provinciale degli Agricoltori sia legittimata a sUpulare 
contratti collettivi di lavoro quale �rappresentante dei datori di lavoro 
per opere che sono eseguite da Enti Pubblici (n. 23). 

SOCIET� 

Partecipazioni azionarie della Provincia. 

Se sia legittima la partecipazione azionaria di un ente locale territoriale 
(Provincia) ad una societ� per azioni, concessionaria (per atto della 
stessa Provincia) di un servizio pubblico di trasporti (n. 118). 

Se sia legittima la disposizione statutaria la quale prevede che almeno 
il 90 per cento delle azioni siano � nominative, intestate e trasferibili solo 
fra enti pubblici locali della provincia > (n. 118). 

TRATTATO DI PACE 

Servit� militare ex legge io giugno 1931, n. 886 -Effetti del Trattato di 
pace. 

Se le disposizioni della legge 1� giugno 1931, n. 886, portanti limitazioni 
di diritto pubblico alle propriet� fondiarie esistenti nelle zone militarmente 
importanti delle frontiere terrestri e marittime, siano da ritenere 
implicitamente abrogate per effetto dell'art. 50 Trattato di Pace nei luoghi 
ivi previsti (n. 87). 

Se le limitazioni di cui sopra configurino una espropriazione sostaru:iale 
con relativo obbligo di indennizzo (n. 87).