ANNO XXX N. 3 MAGGrO-GIUGNO 1978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di serv1z10 ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 1978 ABBONAMENTI ANNO � � � � � � � � � . � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � L. 15.500 UN NUMERO SEPARATO ������������ � � � � � 2.700 Per ~bbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia � Printed in ltaly Autorizz,zione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (8219224) Roma, 1978 -istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/'avv. Giuseppe Angelini-Rota e de//'avv. Franco Favara) . pag. 2 71 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara) � � 2 96 Sezione terza: . GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Carlo Carbone) . � 321 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA cato Adriano Rossi) CIVILE . (a �ura dell'avvo � 337 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA del/'avv. Raffaele Tamiozzo) � (a cura � 344 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Baf�le) (a cura dell'av � 355 Sezione settima: GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI torio) IN MATERIA DI ACQUE ED (a cura dell'avv. Paolo Vit � 391 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI pag. 115 LEGISLAZIONE . � 121 CONSULTAZIONI � 133 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari,� Michele DIPACE, Bologna; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; Raffaele TAMIOZZO, Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Aldo ALABISO, N�poli; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MANn�, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI CARAMAZZA I.F., L'Avvocatura Generale dello Stato e l'archivio del contenzioso delle amministrazioni pubbliche e delle consultazioni Il, U5 TAMIOZZO R., Riflessioni sulla esportazione di beni culturali di propriet� privata alla luce delle recenti innovazioni normative I, 351 TAMIOZZO R., Sulla sanzione pecuniaria in materia di tutela delle �bellezze naturali e panoramiche . . . . . I, 322 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA -Concessione e derivazione -Ammissione a concorrenza eccezionale -Incompatibilit� -Differenze quantita�� tive -Sussiste -Omogeneit� dii destinazioni -Irrilevanza, 395. -Concessione e derivazione -Ammissione a concorrenza eccezionale -Interesse a ricorrere -Del presentatore delle domande tra cui � disposta la concorrenza -Sussiste, 395. -Concessione e derivazione -Ammissione a concorrenza eccezionale Speciale e prevalente motivo di interesse pubblico -Uso potiabile -1' tale, 395. -Concessione e derivazione -Ammissione a concorrenza eccezionale Suss~ stenza del parere del consiglio superiore sulle domande precedenrt'.�! P. arere annullato. Non � di ostacoli, 395. -Concessione e derivazione -Concorrenza -Domande per destinazioni ed usi conformi al P.R.G. degli acquedotti -Domande per usi difformi Impossibilit�, 395. -Concessione e derivazione -Preordi� nazione ad usi idroelettrici. Mancanza di autorizzazione -Impossibiliit� dell'uso, 395. -Concessione e derivazione -Sproporzione tra acqua richiesta e possibi� l~t� d'uso -Riiigetto delle domande Legittimit�, 395. - Piano regolatore generale degli acquedotti -Vmcoli -Efretti indiretti Fattispecie, 395. AMMINISTRAZIONE DElJLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI -Croce Rossa Italiana -Successione dell'Ente Ospedaliero 111ei rapporti giumdici costituiti dalLa C.R.I. -Successione a titolo particolare -Rap porto giuridico -Pendenza -Nozione -Trasferimento automatico -Inerenza al servizio ospedaliero -Limi, ti -Necessit� di menzione nel deoreto istitutivo -Esclusio~e, 339. ATTO AIMMINISTRATIVO -Silenzio-rifiuto -Normativa applioabHe per atti dovuti in forza di legge o di norme regolamentari, 344. -Silenzio-rifiuto -Reiterabi1it� della ddffida in caso di persistenza inerzia della P.A. pur illl mancanza di fatti nuovi -Ammissibilit�, 344. AVVOCATURA DELLO STATO -Progressdone in carriera -Estensione della disciplina prevista per le magistrature -Inammissibilit�, 271. BElJLEZZB NATURALI -Sanzione ex art. 15 I. 1497/1939 -Insindacabilit� in sede giurisdizionale della congruit� della sanzione -Incostitnzionalit� in relazione all'articolo 23 della Costituzione -Manifesta infondatezza, con nota di R. TAMIOZZO, 22. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Bellezze natural!i -Costruzione abusiva in zona sottoposta a vincolo Sanzione -Errroneit� defila determinazione della misura della indeDJil�t� per computabilit� de1 solo profitto consegmto dal privato con esclusione del danno arrecato -Difetto di giuriscliE.one deH'A.G.O. -Sussiste, con nota di R. TAMrnzzo, 322. -Bellezze naturali -Provvedimento sanzionatorio ex art. 15 l. 1497/1939 Successivo annullamento da parte del Giudke Amministrativo -Azione volta a far dichiarare La iialesistenza dell'obbligazione d~ pagamento della INDICE DELLA GIURISPRUDENZA sanzione -Giurisdizione dell'A.G.O. Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 323. - Bellezze naturiali -Vincolo panoramico ex l. 1497/1939 -Erronea indicazione di un vincolo -Effetti dn ordine alla domanda di risarcimento danni -Giurisdizione dell'A.G.O. Esclusione, con nota di R. TAMIOZZO, 323. -Bellezze naturali -Zona sottoposta a vincolo panoramico -Opere abusive -Sanzioni ex art. 15 I. 29 gdugno 1939, n. 1497 -Giusdizione del1' A.G.O. -Limiti:, con nota di R. TAMIOZZO, 323. -Bellezze naturali -Zona sottoposta a vincolo panoramico -Sop.raelevazione ill1 difformit� a progetto approvato -Sanzioni -Opposizione all'dngiunzione ex art. 15 l. 1497/1939 -As. serita illegittimit� del decreto ministeriale e della conseguente ingiunzione per inesistenza di una qualsias� costruzione abusiva -Difetto di giurisdizione dell'A.G.O. -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 321. -Contratti dello Stato -Trattativa privata -Posizione soggettiva del privato nel procedimento contrattuale Interesse legittimo -Configurabi� 1it� -Esclusione, 391. - Ente pubblico non economico E.N.E.M. -ti. tale, 337. - Esecuzione di giudicato amministrativo' di annullamento -Concetto di integrale esecuzione, con nota di R. TAMIOZZO, 335. -Impiego pubblico -Atto formale di nomina -Nozione, 337. -Lavoro autonomo o subordinato Oggetto della prestazione -Irrilevanza, 338. -Membri di .un Collegio Giudicante Consiglieri del Consiglio di Stato Mancanza dei requisiti di legge -Difetto di giurisdizione -Limiti, 321. - Pubblico impiego -Limiti delle retribuzioni del Giudice ammmistrativo dn sede di giudizio di ottempe1'.' anza -Fattispecie -Vice direttori deHe imposte di.rette -Annullrunento d'ufficio delle decorrenze d!L promozioni per esami e promozioni per merito comparativo, con nota di R. TAMIOZZO, 335. COMUNIT� EUROPEE -Agricoltura -Politica agricola comune -Organizzazione comune del mercato vitivinicolo -Libera circolazione delle merci -Tasse di effetto equivalente a dazi dogana1i -Divieto, con nota di o. FIUMARA, 311. -Norma pena1e nazionale incompati� bile con il diritto comunitario Lnapplicabil: it�, 297. -~sca marittima -Preservazione delle risorse -Competenza della C.E.E. -Provvedimenti provvisori Poteri degli Stat!i membri -Limiti, 296. -P�esca marittima -Preservazione delle risorse -Poteri degli Stati membri -Misure discriminatorie Divieto -Fattispecie, 296. - Pesca marittima -Preservamone delle risors�e -Provvedimenti provvisori -Misure discriminatorie -Divieto -Fattispecie, 297. DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio storiico artistico -Esportazione di cose di interesse artistico Legge 8 1agosto 1972, n. 487 -Necessit� per l'esportatore di dichiarare il valore venale degli oggetti esportati -Sussiste -Effetti, con nota di R. TAMIOZZO, 350. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -�Indennit� di espropriamone e di occupazione -Debito di valuta -Ritardo sul pagamento -Maggiore somma liquidata nel giudizio di opposizione -Incidenza della svalutazione monetaria -lnammissioo1it�, 338. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Decisioni giurisdimonali amministrative -Effetto eliminatorio dell'atto amministrativo Effetto erga omnes -Limiti in relazione agli atti app1icativi dell'att9 annullato, 349. -Effetti Estensione ag1i estranei a1 giudizio -Limiti, 349. -Giudizio di appello -Gestorii di farmacie -Gestore provvisorio di sede vm RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Su.ccessiva rmunzia -Carenza di interesse legittimo alla titolarit� della farmacia in precedenza rinwmtata, 348. -Giudizio di appello -Proponibilit� della impugnativa da parte dell'interveniente net giudizio di primo grado privo di un dnteresse proprio alla impugnazione -Esclusione, 348. -Magistrati amministrativi -Progressione in carriera -Estensione della disciplina prevista per 1a magistra� tura ordmarfa -Non necessit�, 271. -Ricorso -Atto impugnabile -Comunicazione di provvedimento -Non � tale, 394. -Ricorso giurisdizionale -Intervento dn giudizio -Ammissibilit� delle forme prevdste dall'art. 105 c.p.c. -Sussiste anche per il giudizio amministrativo, 348. -Ricorso in ottempemnza -Sentenza resa in appello dal Consiglio di Stato -Conferma della decisione di primo grado -Competenza del Consdglio di Stato ove risulti apportata una modifica nella motivazione Sussiste, 349. IiMPIEGO PUBBLICO -Immissione in ruolo di docenti abilitati -Utilizzati nelle superiori -Docenti in 'ruolo nelle medie inferiori al primo ottobre 1973 -Illegittimit� costituzionale, 294. -Promozione per merito comparativo Criteri di valutazione dci lavori scientifici -Esclusione di queMi non conformi alle prescrizioni dell'art. 6 d.P.R. 686/1957 -Legittimit� -Sussi" ste, 345. -p,romozione per merito comparativo -Mancato rispetto deHa proporzione fra i punteggi delle varie categorie -Incensurabilit�, 345. -p,romozione per merito comparati� vo -Mansioni non mentranti ne1le competenze proprie della carriera Necessit� di dindicazione di pll!Ilteggio -Non sussiste, 345. -Promozione per merito comparativo -Misura del punteggio assegnato per l'attitudine a11e funzioni della qualil�ica superiore -Insindacabilit� in sede di lewittimi1:a, 345. -Promozione per merito comparativo -Potest� tecnico-discrezionale nella indicazione deMa misura del punteggio -Sussiste -Effetti, 345. -Promozione per merito compara1Ji.. vo -Valutazione dell'anzianit� -Criteri adottabili prima del d.P.R. 1077/ 1970, 345. -Promozione per' merito comparati. vo -Valutazione delfa partecipazione a ,commissioni di esame -IrriLevanza, 345. -Pil"omozione per merito comparati� vo -Valuta2lione di titoli relativi alla cultura generale -Ammissib11it� -Effetti, 345. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Vendita di area Contestuale costituzione di diritto di superficie ra favore del venditore . Convenzione separatamente tassabile non fruente di agevolazione, 372. - Fideiussione di teil"zi -Societ� di fatto -Fideiussione dei soci per debito deHa Societ� -Tassabilit� ex art. 54 tariffa A leggie di registro abroga1la -Esclusione, 379. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Plusvalenza -Societ� di capitali Conferimento in altra societ� -Si veril�ica -Criteri di valutazione, 384. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Appartenenza a terzi dd beni mobiti in possesso del defunto -Prova DichiaI'azione sottoscritta daH'autore della successione e da esso custodita -Insufficienza, 360. -Deduzione di passivit� -Debiti verso pubbldche amministrazioni -Tributi -Certezza -Nozione -Fattispecie, 374. I i - Deduzione di passivit� -Debiti verso l pubbl.iiche amministrazioni -TriV buti -Certezza -Nozione -Fattispecie, 375. I INDICE DELLA GIURISPRUDENZA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Entrate conseguite in dipendenza di vendite al pubblico -Non assoggettabilit� all'imposta ex art. 1 1. 16 dicembre 1959, n. 1070 -Vendite eseguite da Commissario -Sono soggette alfimposta, 375. IMPOSTA SUI TERRENI E SUI REDDITI AGRARI -Attivit� connesse -Organizzazione e tecnica aziendale sviluppata oltre i limiti di potenzialit� del fondo Autono: miJa di impresa commerciale soggetta all'imposta di ricchezza mo-, bile -Sussiste, 362. -Attivit� connesse risultanti nell'esercizio normale dell'agricoltura -Col� laborazione di soggetti e di mezzi estranei all'azienda agricola -Ammissibilit� -Fattispecie, 361. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Condono d~ cui al d.l. 5 novembre 1973, n. 660 -Sospensione del giudizio -Automaticit� -Esclusione Controversia non condonabile -Declaratoria da parte del giudice del processo pendente, 374. -Interessi Credito per soprattassa Sono doi\Tuti, 385. -I.N.V.I.M. -Costituzione e trasferimento di diritti reali di godimento Atti rilevanti per l'imposizione -Aliquota, massima del 25 per cento Legittimit� costituzionale, 280. -Norma di imposizione -Decreto legge -Mancata conversione -Successiva definizione dei rapporti -Ammissibilit� -Imposte di fabbricazione -Spiriti -Imposizione una tantum ex d.1. 27 agosto 1970, n. 621 Rapporto sorto -Nozione, 355. -Nuovo contenzioso tributario -Controversie pendenti -Deposito delle decisioni entro la data di insediamento delile nuove commissioni Deve consistere nella pubblicazione della decisione secondo le norme previgenti, 370. -Procedimento innanzi alle Commi,ssioni -Partecipazione all'udienza � Soiopero del person�le degLi uffici tributari -NulLit� della decisione Esclusione, 371. -Viofazioni di norme finanziarie e valutarie -Sanzioni � Determinazione -Discrezionalit� � IncensurabdHt� innanzi alle Commissioni -Necessit� del ll'invio a queste, 385. ISTRUZIONE PUBBLICA -Immissione :in ruolo di docenti abilitati -Connessione con cattedre e posti orario in concreto disponibili � Legittimit� costituzionale, 293. PREZZI -Competenze del C.I.P. sui prezzi delle specialit� medicinali -Adeguamento indiscriminato e generalizzato dei prezzi ai costi � Inamm~ssibilit� per sopravvenuta carenza di interesse di ricorsi a specifiche istanze di variazi()i[]e � Sussiste, 344. -Competenze del C.I.P. sui prezzi delle specialit� medicinali -Procedimento di adeguamento prezzi ai costi -Obbligatoriet� -Effetti, 344. PROCEDIMENTO CIVILE -Notificazioni a persona non residente n� dimorante n� domici1iata neMa Repubblica -Parziale illegittimit� oostituzionale, 282. PROCEDIMENTO PENALE -Revisione di sentenza di assoluzione per insufficienza di prove -Riparazione pecuniaria -Spetta, 282. -Revisione di sentenza di assoluzione per insufficienza di prove -Riparazione pecuniaria -Spetta, 285. REGIONE -Impiego pubblico -Retribuzioni dei pubblici dipendenti -Limiti della potest� legislativa regionale, 291. SANIT� PUBBLICA -Divieto di brevettazione dei farmaci -Ililegittimit� costituzionale, 286. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1978, n. 1 . pag. 271 2 febbraio 1978, n. 8 � 280 2 febbraio 1978, n. 10 � 282 2 i�ebbraio 1978, n. 12 � 285 20 marzo 1978, n. 20 . � 286 20 marzo 1978, n. 21 . � 291 20 marzo 1978, n. 24 . � 293 20 marzo 1978, n. 25 . � 294 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 16 febbraio 1978, ne11a causa 61m . . . pag. 296 16 febbraio 1978, nella causa 88/77 . . . � 296 20 aprile 1978, nelle cause riunite 80/77 e 81/77 . � 311 ~ �~ GIURISDIZIONI CIVILI ii J J f: ~~ ~~ CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4262 pag. 355 ~= ~ Sez. I, 13 dicembre 1977, n. 5412 . . � 360 f; Sez. Un., 15 dicembre 1977, n. 5465 . � 321 ' ' Sez. I, 19 dicembre 1977, n. 5531 . � 361 Sez. I, 23 dicembre 1977, n. 5720 . 370 )) Sez. I, 4 gennaio 1978, n. 18 . )) 371 Sez. I, 11 gennaio 1978, n. 80 . � 372 Sez. I, 11 gennaio 1978, n. 81 . )) 374 Sez. I, 13 gennaio 1978, n. 162 . )) 375 Sez. I, 17 gennaio 1978, n. 190 . � 375 Sez. I, 17 gennaio 1978, n. 196 . � 379 Sez. I, 16 febbraio 1978, n. 725 . � 384 Sez. I, 16 febbraio 1978, n. 727 . )) 385 Sez. Un., 24 febbraio 1978, n. 926 . r��-.. )) 321 Sez. Un., 24 febbraio 1978, n. 927 . 323 )) Sez. Un., 24 febbraio 1978, n. 928 . )) 385 Sez. Un., 2 marzo 1978, n. 1037 . � 335 Sez. I, 2 marzo 1978, n. 1039 . . )) 362 Sez. Un., 20 marzo 1978, n. 1377 . )) 337 Sez. Un., 20 marzo 1978, n. 1378 . )) 337 Sez. Un., 15 aprHe 1978, n. 1777 . � 391 Sez. I, aprile 1978, n. 2038 . . . )) 338 Sez. III, 15 maggio 1978, n. 2368 . � 339 Sez. Un., 4 maggio 1978, n. 2065 . � 338 XI INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 27 ottobre 1977, n. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 394 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. PI., 10 marzo 1978, n. 10 pag. 344 Sez. IV, 17 gennaio 1978, n. 12 . � 345 Sez. IV, 17 gennaio 1978, n. 13 . � 348 Sez. V, 27 gennaio 1978, n. 101 . � 349 Sez. VI, 17 gennaio 1978, n. 73 . � 349 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE 5 aprile 1977, n. 139 . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . pag. 350 rlllllllllllllllJlll-11'-llllllllliilYlllllllftllllltrlllllllltlllll PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI AGRICOLTURA tori per inosservanza delle disposiPARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI AGRICOLTURA tori per inosservanza delle disposi- Cooperative agricole -Agevolazioni -Carburanti -Carrelli elevatori Funzionanti alil!intemo dei magazzini -Assegnazione -Limiti, 133. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Enti pubblki -Enti pubblici econo� miei -E.A.S. -lnquadrabilit�, 133. -Giudizi di 'legittimit� cristiotuzionale in via incidentale -Amministrazione statale parte nel giudizio a quo -Costituzione dell'amministrazione in giudizio di costituzionalit� -Intervento del presidente del consiglio Coordinamento, 133. �-Giudizio di leg.ittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge regfonale -Intervento dei1 presidente dd consiglio -Inammissibilit�, 133. -Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge statale -Intervento del presidente di una regione -Inammissibilit�, 133. -Leggi regionali o statali non impu� gnate in via principale -Possibilit� per lo Stato o l:a regione di sollevare questi{)[1� di legittimit� costitu� zionaile jn via incidentale, 133. ANTICHIT� E BELLE ARTI -Beni sottoposti alLa disciplina della legge sulLe cose d'interesse artistico o storico -Esproprio -Denunzia di trasferimento -Necessit�, 134. - Regione -Esproprio di beni sottoposti alla disciplina de]J]a legge sulle cose d'interesse artistico o storico Mancata autorizzazione da parte dello Stato -Conflitto, 134. ASSICURAZIONE -Assicurazione obbligatoria di veicoli a motore e natanti -Imprese autorizzate -Sanzioni amministrative a carico dei direttori ed amministra zioni del regolamento di esecuzione -Estensione della nozione di � diret tore �, 134. ATTI AMMINISTRATIVI -Atti amministrativi -Ordinanze prefettizie in materia di delega a funzionari subalterni della prefettura Esclusione, 134. CINEMATOGRAFIA -Produzione cinematografica -Contributi e finanziamenti -Contributo speciale sugli interessi dei mutui Scoperto di conto corrente e apertura di credito -Applicabilit�, 135. CIRCOLAZIONE STRADALE -Atti amministrativi -Ordinanze prefettizie in materia di drco1azione stradale -Possibilit� di delega a funzionari subalterni della prefettura Esclusione, 135. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Pubb1ico dipendente -Responsabilit� amministrativa -Danno sub�to in servizio -Indebita ritenzione di denaro della P.A. -Corte dei Conti A.G.C. -Competenza, 135. COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA -ENNC -Contributi -Riscossione mediante ruo'li esattoriali -Visto di esecutoriet� dell'intendente -Dubbi suLla debenza dei contributi -Rifiuto d~ visto -Possibilit�, 135. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Concessione a canone agevolato di a�loggi demaniali -Membri delle commissioni tributarie, 136. -Concessfoni amministrative -Rivendita di valori bollati -Revoca o so INDICE DELLE CONSULTAZIONI XllI spensione della concessione �on relazione alla pendenza di procedimento penale, 136. CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO -Amministrazioni statald -Appalto servizio di manovalanza -Liceit� Limiti, 136. -Contratti -Appalto di forniture Aggiudicazione -Annullamento per irregolare partecipazione -Deposito provvisorio -Incameramento, 136. -Contratti -Appalto di forniture -Aggiudicazione -Annullamento per irregolare partecipazione -Secondo miglior offerente -Aggiudicazione, 136. -Contratti -Appalto di rorniture Gara -Mancato invito -Partecipazione di una ditta mediante inganno -Aggiudicazione -Validit�, 136. CONTENZIOSO TRIBUTARIO -Contenzioso tributario -Nuove commissioni -Insediamento -Decisioni delle commissioni provinciali di valutazione gi� emesse -Impugnativa giudiziaria -Limiti, 137. -Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Effetti Concordato per valore -Inferiore Esclusione -Commissioni tributarie -Pronuncia di valore inferiore -Vizio di ultrapetizione, 137. -Tassa raccolta rifiuti solidi urbani Immobile adibito a sede di ufficio statale -Criterio di applicazione, 137. -Tassa !'accolta rifiuti solidi urbani Immobile adibito a sede di ufficio statale -Decisione della G.P.A. -Ricorso alla commissione centrale Competenza a proporlo, 137. CORTE DEI CONTI -Pubblico dipendente -Responsabilit� amministrativa -Danno sub�to in servizio -Indebita ritenzione di denaro della P.A. -Corte dei conti -A.G.O. Competenza, 137. COSTITUZIONE -Giudizi di legittimit� costituzional.ie in via incidenta1e -Amministrazione statale parte nel giudizio a quo. Costituzione dell'amministrazione nel giudizio di costituzionalit� -Intervento delc Presidente del Consiglio Coordinamento, 138. -Giudizio di leg,ittimit� 'costituzionale in via incidentale concernente legge regionale -Intervento del Presidente del Consiglio -Inammissibilit�, 138. -Giudizio di leg,ittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge statale -Intervento del presidente di una regione -Inammissibilit�, B8. -Leggi regionali o statali non impugnate ~n via principale -Possibilit� per lo Stato o la regione di sollevare questione di legittimit� costituziona1e in wa incidentale, 138. EDILIZIA BCONOMICA E POPOLARE -Edilizia economica e popolare -Cessione di aHoggio con viserva di trasferimento della propriet� al momento dell'integrale pagamento del prezzo -Posizione giuridica delcl'acquirente -Successione, 138. -Espropriazione di aree ricomprese nel piano di zona -Criter'i di determinazione dell'indennit� -Successioni di leggi nel corso del procedimento -Opposizione giudiziaria, 138. ESECUZIONE FORZATA -Inibi:zfone di pagamento in favore di contribuente a carico del quale sia stata esperita presso amministrazione statale ad altro ente pubblico in esecuzione esattoriale con esito negativo. Ultrattivit� del procedimento esecutivo -Esclusione Natura dehl.'effetto, 139. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Beni sottoposti alla disciplina della legge sulle cose d'interesse artistico o storico -Esproprio -Denunzia di trasferimento -Necessit�, 143. -Espropriazione di aree ricomprese nel piano di zona -Criteri di determinazione dell'indennit� -Successioni di leggi nel corso del procedimento -Opposizione giudiziaria, 142. -Espropriazione p.u. -Cessione volontaria 'consensua1e tra espropriante RASSEGNA DELL'AWOCATURA DEI.LO STATO XIV ed espropriando prevista dall'art. 12, 1. 22 ottobre 1971, n. 865, mod. art. 6 d.l. 2 maggio 1974, n. 115 -Obbligo dell'espropriante di addivenire allo acquisto per un prezzo pari all'indennit� provvisoria maggiorata del 30 per cento -Esclusione, 141. -Espropriazione p..u. -Cessione volontaria dell'immobile convenuto tra espropriante ed espropriando -Necessit� dell'atto pubblico -Esdusione, 141. -Espropriazione p.u. -Indennit� aggiuntiva di esproprio in favore dei coltivatori non proprietari costretti ad abbandonare il fondo -Coltivatore usufruttuario -Spettanza deLla indennit� aggiuntiva, 142. -Espropriazione p.u. -Indennit� aggiuntiva di esproprio in favore dei coltivatori non proprietari costretti ad abbandonare il fondo espropriando -Legittimazione nei medesimi all'opposizione alla stima, 142. -Espropriazione p.u. -Occupazione temporanea -Criteri di liquidazione nel caso che venga convenuta la cessione. volontaria dell'immobile tra espropriando ed espropriante, 141. -Espropriazione p.u. -Termini per la cessazione volontaria consensuale tra espropriando ed espropriante previsto nell'art. 12, 1. 22 ottobre 1971, n. 865 -Carattere perentorio Esclusione, 141. -Esproprio statale per opera pubblica concernente l'assetto urbanistico della citt� -Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di esproprio e retrocessione per le opere di competenza (propria o delegata) regionale -Dichiarazione di inservibilit� del bene espropriato ai fini della retrocessione parziale -Competenza regionale, 142. -Imposizione coattiva di servit� (a base espropriativa) preordinate aLla realizzazione di un'opera pubblica Liquidazione deLI'indennit� -Applicabilit� della legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865, 139. - Imposizione coattiva di .servit� (a base espropriativa) preordinata alla realizzazione di un'opera pubblica di competenza regionale -Competenza deLla regione all'emanazione del relativo decreto, 139. -Indennit� di esproprio ~ Criteri di determinazione -Giudizio di opposizione -Pendenza -Legge sulla casa -Nuovi criteri -AppHcabilit�, 140. -Indennit� di esproprio -Criteri di determinazione -Giudizio di opposizione -Pendenza -Legge sulla casa Spostamento della competenza giudiziaria -Rimessione al giudice competente, 141. - Opere dell'ingegno -Brevetti di invenzione -Espropriazione speciale prevista dalla legge sul diritto di autore -Ambito di applicabilit�, 140. -Opere deLl'ingegno -Progetto di 'ingegneria -Conoscenza da parte della amministrazione Facolt� per l'amministrazione di acquisizione coattiva -Presupposti e limiti, 140. -Opere dell'ingegno -Progetto tecnico -Facolt� di esproprio -Legge genera1e del 1865 -Applicabilit�, 140. -Regione -Esproprio di beni sottoposti alla disciplina della legge sulle cose di interesse artistico o storico -Mancata autorizzazione da parte dello Stato -Conflitto, 142. -Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali -Espropriazione per pubblica utilit� -Competenze regionaili, 140. FARMACIE -Farmacia -Provvidenza a favore dei farmacisti rurali -Indennit� di residenza -Modalit� di commisurazione, 143. FERROVIE -Ferrovie -Trasporti di pubblicazioni oscene -Concorso nel reato configurato dall'art. 528 c.p. -Esclusione, 143. GUERRA -Pensioni di guerra -Revoca o modifica del provvedimento concessivo Irrecuperabilit� delle somme medio tempore corrisposte -Limite, 143. INDICE DELLE CONSULTAZIONI IMPIEGO PUBBLICO -Pubblico dipendente -lncar;ico di missione -Furto sub�to -Risarcimento del danno -Responsabilit� civile della P.A., 143. -Pubb1ico dipendente -Responsabilit� amministrativa -Danno sub�to in servizio -Indebita ritenzione di denaro della P.A. -Corte dei conti A.G.O. -Competenza, 144. IMPOSTA DI REGISTRO -Esenzioni e agevolazioni -Ente nazionale tre Venezie -Attivit� -Esenzione da tasse -Natura, 144. -Esenzioni e agevolazioni -Ente nazionale tre Venezie -Attivit� -Esenzione -Estensione -Limiti, 144. -Esenzioni e agevolazioni -Esenzioni soggettive -Termine decennale di scadenza -Enti Pubblici -Applicabilit�, 144. -Espropriazione per pubblica utilit� -Atti della p!"ocedura -Richiesta di ordinanza di pagamento o di deposito -Allegati -Assoggettabilit� alla registrazione, 144. -Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Effetti Concordato per valore -Inferiore Esclusione -Commissione tributarie -Pronuncia di valore inferiore -Vizio di ultrapetizione, 145. -Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Interess'i moratori -Debenza -Limiti, 145. -lmp0t11ibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Liquidazione sul valore rettificato -Obbligo dell'ufficio -Esclusione, 145. -Imposta di registro -Mandato gratuito assoggettamento e tasse fisse, 145. - Imposta di registro ed IV A -Mandato oneroso -Assoggettamento alla IVA ed alfa tassa fissa di reg,istro, 145. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Effetti Concordato per valore -Inferiore Esclusione -Commissioni tributarie -Pronuncia di valore inferiore -Vi� zio di ultrapetizione, 146. -Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Interessi moratori -Debenza -Limiti, 146. -Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Liquidazione sul valore rettificato -Obbligo dell'ufficio -Esclusione, 145. -Imposte successorie -Passivit� deducibili dall'asse ereditario ex art. 45, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 -Deposito cauzionale (pegno irregolare) prestato da affittuari o inquilini ed in possesso del de cuius locatore -Deducibilit� del corrispondente importo, 146. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Esenzioni e agevolazioni -Appalti Per la costruzione di edifici l.A.C.P. -Corrispettivi -Applicabilit� della esenzione -Limiti, 146. IMPOSTA VALORE AGGIUNTIVO -E.A.S. -Incarichi di progettazione Compensi -Assoggettabi1it� al tributo, 147. -Imposta di registro -Mandato gratuito assoggettamento e tasse fisse, 147. - Imposta di registro ed IV A -Mandato oneroso -Assoggettamento alla IVA ed a11a tassa fissa di registro, 147. IMPOSTE DIRETTE -Imposta complementare -Cumulo dei redditi -Solidariet� -Beni vincolati al-l'adempimento deLl'obbligo tributa:rfo -Individuazione, 147. -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Cumulo dei redditi -Solidariet� -Retroattivit�, 147. -Inibizione di pagamento in favore di contribuente a carico del quale sia stata esperita presso amministrazione statale ad altro ente pubblico in esecuzione esattoriale con esito negativo -Ultrattivit� del procedimento esecutivo -Esclusione -Natura dello effetto, 147. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO XVI IMPOSTE E TASSE -Contenzioso tributario -Nuove commissioni -Insediamento -Decisioni delle commissioni provinciaii di valutazione gi� emesse -Impugnativa giudiziaria -Limiti, 148. -E.N.C.C. -Contributi -Riscossione mediante ruol:i esattoriali -Visto di esecutoriet� dell'intendente -Dubbi sul!la debenza dei contributi -Rifiuto del visto -Possibilit�, 148. -Esenzione e agevolazioni -Ente nazionale Tre Venezie -Attivit� -Esenzione da tasse -Estensione -Limiti, 149. -Esenzione e agevo1azioni -Ente nazionale Tl'e Venezie -Attivit� -Esenzione da tasse -Natura, 148. -Esenzione e agevolazioni -Esenzioni soggettive -Termine decenna1e di scadenza -Enti pubblici -Applicabilit�, 149. -Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Interessi moratori -Debenza -Limiti, 149. -Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Liquidazione sul vailore rettificato -Obbligo de1l'uff.icio -Esclusione, 149. -Imposta di registro -Mandato gratuito -Assoggettamento e tasse fisse, 150. - Imposta di registro ed I.V.A. -Mandato oneroso -Assoggettamento alla I.V.A. ed alla tassa fissa cli registro, 150. �-Imposte indirette -Domande di rimborso in via amministrativa -Effetti prodotti sul corso della prescrizione, 151. - Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte devolute al giudizio delle commissioni -Imposte di registro -Imposte di successione I.N.V.I.M. -Domanda di rimborso in via amministrativa -Formazione automatica di silenzio-rigetto -Decadenze, 151. - Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte devolute al giudizio del!le commissioni -I.V.A. -Imposte sulle assicurazioni -Imposta ipotecaria -Domanda di rimborso in via amministrativa -Formazione non automatica di sHenzio-rigetto -Effetti de!Wa domanda di rimborso sul corso cli prescrizione o decadenze, 151. -Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte non devolute al.ila competenza de11e commissioni -Imposte sug1i spettacoli -Imposte 'sul� le concessioni governative -Imposte sul ballo -Imposte suUa pubblicit� e diritti cli affissione -Imposte comunali non soppresse -Domanda cli rimborso in via amministrativa -Effetti sul corso di prescrizione o decadenza, 151. -Imposte e tasse -Benefici per l'ediLizia -Decadenza e revoca per opere costruite abusivamente -Legittimit� di parti deLl'edificio -Irrilevanza, 148. -Regione siciliana -Agievo1azioni fiscali per iniziative industriali -Termine di decadenza fissato nel decreto assessoriale di concessione delle agevolaziOIIli -Termine di decadenza generale -Insussistenza, 152. - Riscossione a mezzo ruoli -Visto di esecutoriet� dell'intendente -Natura, 148. - Tributi local!i non soppressi in attuazione della riforma tributaria cli cui a!Wa 1egge ddega 9 ottobre 1971, n. 825 -Competenza dehl'intendente di finanza a ricevere e decidere i ricorsi in primo grado contro gli atti di accertamento -Ricorso � rivolto al comune e a questo presentato � -Impossibilit� per l'intendente cui il ricorso sia stato successivamente trasmesso di emana!'e decisione di rito o di merito, 150. - Tributi ~ocali non soppressi in 1attuazione de11a riforma tributaria di �::ui ahla legge deLega 9 ottobre 1971, n. 825 -Competenza deH'intendente di finanza a r.icevere e decidere i ricorsi in primo grado contro gli atti di accertamento -Ricorso � rivolto � all'intendente ma � p!'esentato � a11a amministrazione comunale o provindale emanante l'atto impugnato Inammissibilit� del ricorso, 150. IMPOSTE V ARIE -E.N.C.C. -Contr.ibuti -Riscossione mediante ruoli esattoriali -Visto di esceutoriet� dell'intendente -Dubbi sulla debenza dei contributi -Rifiuto del v.isto -Possibi1i t�, 152. - INDICE DELLE CONSULTAZIONI -Tassa raccolta rifiuti sol!idi urbani � Immobile adibito a sede di ufficio statale -Criterio di applicazione, 152. - Tassa raccolta rifiuti solidi urbani Immobile adibito a sede di ufficio statale -Decisione della G.P.A. -Ricorso alla commissione centrale Competenza a proporlo, 152, INTERESSI -Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Interessi moratori -Debenza -Limiti, 152. LAVORO -Amministrazioni statali -Appalto servizio di manovalanza -Liceit� Limiti, 153. LEGGI E DECRETI -Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale -Amministrazione stataLe parte nel giudizio a quo -Costituzione dell'amministrazione nel giudizio di costituzionalit� -Intervento del Presidente del consiglio Coordinamento, 153. � -Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge regionale -Intervento del Presidente del consiglio -Inammissibilit�, 153. - Giudizio di legittimit� costituziona1e in via incidentale concernente legge statale -Intervento del presidente di una regione -Inammissibilit�, 153. -Leggi regionali o statali non .impugnate in via principale -Possibilit� per Lo Stato o la Regione di so1Ievare questione di legittimit� costi� tuzionale in v~a incidentale, 153. LOCAZIONE DI COSE � -Imposte sucessorie -Passivit� deducibili dall'asse ereditario ex articolo 45, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 -Deposito cauzionale (pegno del de cuius locatore -Deducibilit� del corrispondente importo, 153. OCCUPAZIONE -Espropriazione p.u. -Cessione volontaria consensuale tra espropriante ed espropriando prevista dall'articolo 12, 1. 22 ottobre 1971, n. 865, mod. art. 6, d.l. 2 maggio 1975, n. 115 Obbligo delf'espropriante di addivenire all'acquisto per un prezzo pari aH'indennit� provvisoria maggiorata del 30% -Esclusione, 154. -Espropriazione p.u. -Cessione volontaria dell'immobile convenuto tra espropriante ed espropriando -Necessit� dehl'atto pubblico -Esclusione, 154. -Espropriazione p.u. -Indennit� aggiuntiva di esproprio in favore dei coltivatori non proprietari costretti ad abbandonare il fondo -Coltivatore usufruttuario -Spettanza dell'indennit� aggiuntiva, 155. -Espropriazione p.u. -Indennit� aggiuntiva di esproprio in favore dei coltivatori non proprietari costretti ad abbandonare il fondo espropriando -Legittimazione dei medesimi ahl'opposizione alla stima, 155. -Espropriazione p.u. -Occupazione temporanea -Criteri di liquidazione nel caso che venga convenuta la cessione volontaria dell'immobile tra espropriando ed espropr.1ante a norma dell'art. 12, 1. 22 ottobre 1971, n. 865, 154. - Espropriazione p.u. -Termini per la cessione volontaria concensuale tra espropriando ed espropriante previsto nell'art. 12, 1. 22 ottobre 1971, n. 865 -Carattere perentorio -Esclusione, 154. PENSIONI -�Pensioni dei dipendenti civili 1e militari dello Stato -Revoca o modifica del provvedimento concessivo -Articolo 206, d.P.R. 1092/73 -Irrecuperabilit� delle somme medio tempore corrisposte -Assegni accessori -Limitazione ai casi di annullamento e rettifica previsti dall'art. 204, d.P.R. 1092/1973, esclusione dei casi di revoca in senso proprio e di sospensione, 156. -Pensioni dei dipendenti civHi e militari dello Stato -Revoca o modifica deL provvedimento concessivo -Ir XVIII RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO recuperabilit� delle somme medio tempore corrisposte -Limiti oggettivi -Assegni accessori, 156. -Pensioni dei dipendenti civili e militari deHo Stato -Revoca o modifica del provvedimento concessivo Irrecuperabilit� delle somme medio tempore corrisposte -Limiti temporali, 155. -Pensioni di guerra -Revoca o modi. fica del provvedimento concessivo -Irrecuperabilit� delle somme medio tempore corrisposte -Limite, 155. POSTE E TELECOMUNICAZIONI -Concessionari di autolinee pubbliche -Trasporto e scambio di effetti postali -Impossibilit� di accesso delle autovetture agli uffioi postali Calcolo della distanza delle fermate dagli uffici postali, 156. u -Concessionari di autolinee pubbliche -Trasporto e scambio di effetti postali -Impossibilit� d'accesso delle autovetture agli ttffici postali -Obbligo di provvedere con mezzi idonei -Modalit�, 156. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Previdenza e assistenza -Lavoratori agricoLi -Decisione amministrativa sui ricorsi per l'accertamento del diritto a1l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti del1' agricoltura -Successiva azione avanti aH'Autorit� giudiziaria -Legittimazione dell'Autorit� amministrativa decidente -Esclusione, 157. PROPRIET� INTELLETTUALE -Opere dell'ingegno -Brevetti d'invenzione -Espropriazione speciale prevista da11a legge sul diritto di autore -Ambito di applicabilit�, 157. -Opere delil'ingegno -Progetto di ingegneria -Conoscenza da parte dell'amministrazione -Facolt� per l'amministrazione di acquisizione coattiva -Presupposti e limiti, 157. -Opere dell'ingegno -Progetto tecnico -Facolt� di esproprio -Legge generale del 1865 -Applicabilit�, 157. REGIONE SICILIA -Enti pubblici -'Enti pubblici economici -E.A.S. -InquadrabiLit�, 158. -Regione sidliana -Agevolazioni fiscali per iniziative industriali -Termine di decadenza fissato nel decreto assessoriale di concessione delle agevolazioni -Termine di decadenza generale -Insussistenza, 158. REGIONI -Beni sottoposti alla disciplina dehla legge su11e cose d'interesse artistico o storico -Esproprio -Denunzia di trasferimento -Necessit�, 159. - Esproprio statale per opera pubblica concernente l'assetto urbanistico della citt� -Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di esproprio e retrocessione per le opere di competenza (propria o delegata) regionale -Dichiarazione in inservibilit� del bene espropriato ai fini deHa retrocessione parziale -Competenza regionale, 159. -Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale -Amministrazione statale parte nel giudizio a quo Costituzione deH' Amministrazione nel giudizio di costituzionalit� -Intervento del Presidente del Consig1io -Coordinamento, 160. -Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge regionale -Intervento del presidente del consiglio -Inammissibilit�, 159. -Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge statale -Intervento del presidente di una regione -Inammissibilit�, 159. -Imposizione coattiva di servit� (a base espropriativa) pl:'eordinata alla realizzazione di un'opera pubblica Liquidazione dell'indennit� -Applicabilit� della legge su1la casa 22 ottobre 1971, n. 865, 158. -Imposizione coattiva di servit� (a base espropriativa) preordinata alla realizzazione di un'opera pubb1ica di competenza regionale -Competenza della regione all'emanazione del relativo decreto, 158. INDICE DELLE CONSULTAZIONI -Leggi regionaLi o statali non impugnate in via principale -Possibilit� per lo Stato o la regione di sollevare questione di legittimit� costituzionale in via incidentale, 160. -Regione -Esproprio di beni sottoposti alla disciplina della legge sulle cose d'interesse artistico o storico Mancata autorizzazione da parte de1lo Stato -Conflitto. -Trasferimento aMe regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali -Espropriazioni per pubblica utilit� -. Competenze regionali, 158. . RESPONSABILIT� CIVILE -Pubblico dipendente -Incarico di rmsSlone -Furto sub�to -Risarcimento del danno -Responsabilit� civile della P A., 160. RICORSI AMMINISTRATIVI -Imposte indirette -Domande di rimborso in via amministrativa -Effetti prodotti sul corso della prescrizione, 160. - Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte devOllute al giudizio delle commissioni -Imposte di registro -Imposte di successione INVIM -Domanda di rimborso in v.ia amministrativa -Formazi()((le automatica di silenzio -Rigetto Decadenze, 161. -Imposte indirette -Riforma tributar. ia -Imposte devolute al giudizio delle commissioni -IV A -Imposte su11e assicurazioni -Imposta ipotecaria -Domanda di rimborso in v1a amministrativa -Formazione non automatica di silenzio -Rigetto effetti della domanda di rimborso sul corso di prescrizione o decadenze, 161. - Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte non devolute alfa competenza delle commissioni -Imposte sugli spettacoli -Imposte sulle concessioni governative -Imposte sul ballo -Imposte sul!la pubbLicit� e diritti di affissione -Imposte comunali non soppresse -Domanda di rimborso in via amministrativa Effetti sul corso di prescrizione o decadenza, 160. RISCOSSIONE -ENCC -Contributi -Riscossione mediante ruoli esattoriali -Visto di esecutoriet� dell'intendente -Dubbi sulla debenza dei contributi -Rifiuto del visto -Possibilit�, 161. -Inibizione di pagamento in favore di contribuente a carico del quale sia stata esperita presso amministrazione stata}e ed altro ente pubbldco in esecuzione esattoriale con esito negativo -Ultrattivit� del procedimento esecutivo -Esclusione Natura dell'effotto, 162. -Riscossione a mezzo ruoli -Visto di esecutoriet� dell'intendente -Natura, 161. SERVIT� -Imposizione coattiva di servit� (a base espropriativa) preordinata aHa realizzazione di un'opera pubblica di competenza regionale -Competenza della regione all'emanazione del relativo decreto, 162. .:._ Imposta coattiva di servit� (a base espropriativa) preordinate alla realizzazione di un'opera pubblica -Liquidazione dell'indennit� -Applicabilit� de1la legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865, 162. STAMPA -Ferrovie -Trasporti di pubblicazioni oscene -Concorso nel reato configurato dall'art. 528 c.p. -Esclusione, 163. STRADE - Urbanistica -Legge 6 agosto 1967, n. 765 -Costruzione in fregio al1e strade statali -Ampliamento deMe costruzioni preesistenti -Divieto, 163. TRIBUTI LOCALI -Tributi locali -Irritualit� della notifica dell'atto di accertamento Iscrizione a ruolo suHa base della xx RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO decisione della comm1ss1one di primo grado -Ricorso ro prefetto -Sospensiva -Inammissibilit�, 164. -Tributi locali non soppressi in attuazione de1la rfforma tributari�a di cui alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 -Competenza dell'intendente di finanza �a ricevere e decidere i ricorsi in primo .grado contro gli atti di accertamento -Ricorso � rivolto al comune e a questo presentato � -Impossibilit� per l'intendente cui il ricorso sia stato successivamente trasmesso di emanare decisione di rito o di merito, 163. -Tributi locali non soppressi in attuazione dehla riforma-tributaria di cui ai!Ja legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 -Competenza de1L'intendente di� finanza a ricevere e decidere i ricorsi dn primo grado contro gli atti di accertamento -Ricorso � ri� volto � aH'intendente ma � presentato � all'amministrazione comunale o provinciale emanante l'atto impugnato -Inammissibi1it� del ricorso, 163. URBANISTICA -Urban1stica -Legge 0 agosto 1967, n. 765 -Costruzione in fregio alle strade statali -Ampliamento delle costruzioni preesistenti -Divieto, 164. INDICE DELLA LEGISLAZIONE LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I -Norme dichiarate incostituzionali . pag. 121 II -Questioni dichiarate non fondate . � 121 III -Questioni pr�poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 121 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1978 n. 1 -Pres. Rossi -Rel. Oggioni- Pezzana (avv. Sorrentino), Tomasicchio (avv. Ricci), Menichetti (avv. Roversi Monaco) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Cavalli). Giustizia amministrativa -Magistrati amministrativi -Progressione in carriera � Estensione della disciplina prevista per la magistratura ordinaria � Non necessit�. (Cost. artt. 3, 36, 100, 103 e 108; legge 20 dicembre 1973 n. 831, artt. 16, 17 e 18; r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, art. 7; legge 20 dicembre 1961 n. 1355, art. 13). Avvocatura dello Stato � Progressione in carriera � Estensione della disciplina prevista per le magistrature � Inammissibilit�. (Cost., artt. 3 e 36; legge 20 dicembre 1973 n: 831, artt. 16, 17 e 18). Malgrado l'unitariet� in senso lato della giurisdizione, non sono costituzionalmente illegittime diversit� tra gli ordinamenti delle varie magistrature; d'altro canto, non si rinvengono nell'ordinamento giuridico principi, e indirizzi tali da esigere l'attuazione di un sistema di progressione in carriera per la magistratura del Consiglio di Stato (e cos� pure per quello della Corte dei conti e dei tribunali militari) di tipo e struttura necessariamente in tutto corrispondenti alle caratteristiche proprie della magistratura ordinaria (1). (1) Dalla sentenza n. 1 del 1978 emerge con sufficiente chiarezza una � preferenza � della Corte Costituzionale in tema di carriere dei magistrati ordinari e amministrativd, degli avvocati e procuratori delllo Stato, e dei professori universitari. Dopo aver osservato di non aver ancora avuto occasione di esaminare frontalmente la legge 20 dicembre 1973, n .831 (ma l'occasione sar� tra breve offerta dalla ordinanza Cons. Stato, IV, 7 marzo 1978, n. 187), la Corte Costituzionale ha trovato modo di affermare che una progressione di carriera � a ruolo chiuso � per i magistrati ordinari e amministrativi � compatibile con il � sistema delle garanzie costitu:cionali previste dn ordine all'esercizio della funzione giurisdi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 272 L'Avvocatura dello Stato esercita una peculiare funzione, non di esercizio diretto di funzioni giurisdizionali, ma certamente di collaborazione con la magistratura, resa particolarmente operante dalla funzione di difesa dello Stato, la quale comporta una visione dei problemi pi� ampia e diversa da quella che � ordinariamente richiesta per la difesa di una parte privata, se non altro per l'indubbia appartenenza allo Stato di fini generali di giustizia. Per.altro, non si pu� affermare che il sistema costituzionale abbia parificato lo status degli avvocati dello Stato a quello dei magistrati: quindi, il legislatore ordinario non viola norme o principi costituzionali se non estende agli avvocati dello Stato disposizioni che ritiene appropriate soltanto ai magistrati (2). (Omissis). -Va subito osservato che la prospettata violazione del principio di eguaglianza non sussiste. L'ordinamento vigente non contempla una piena uniformit� di disciplina, quanto all'attribuzione delle funzioni, quanto all'assetto strutturale degli uffici, tra i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonch� della Corte dei conti e dei tribunali militari. Ed inoltre perch�, dalla unitariet� in senso lato zionale � e di auspicare che il trattamento economico corrisponda alle � funzioni effettive e non nominali �; se si legge con attenzione la sentenza, ci si avvede che la estensione a tutto il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, dei criteri adottati dalla citata legge n. 831 � stata rifiutata per un sostanziale dissenso � politico � della Corte rispetto a detti criteri. Per non cadere in troppo vistosa contraddizione, La Corte non ha mancato di rammentare di avere espresso, nclLa sentenza n. 219 de1 1975, � preferenza� per una progressdone � a ruolo chiuso � anche dei professori universitari, ancorch� sia notorio che detta sentenza si � integrata, senza Jimitazione aJcuna, in un s1stema di :Progressione �a ruolo aperto� fino alll:'ultima classe ,di stipendio (c.d. coefficiente 825), e ancorch� oggi pi� che ne1 1975 appaia irreal!istico un ritorno ad una carriera � a ruolo chiuso � per i professori ol'dinari delle Universit�. In 11eailit�, neil!la sentenza n. 1 del 1978 si � negata una � operaziione perequa mva � molto meno ardua di que11a effettuata con la sentenza n. 219 del 1975, sentenza -que!Ja del 197'5 -nel!La quale si � pervenuto a ireperire ne11a Costi tuzione delilia IR.epubblica itailiiana un principio che sicuramente costituisce un unicum rispetto a tutti gli ordinamenti costitUZiionali deil mondo, e cio� iii. prin cipio secondo cui aJl legisi1atore mdmarfo sarebbe vietato retribuire ;i pochi, molto selezionati e altamente responsabdili, ambasciatori delfa Re\Pubb:liica in m!�!sura superiore a professori universitari anche di mater1a secondaria, anche opernnti in poco prestigiose Universit� dii provincia, e per dii pi� non tenuti ai1 �tempo pieno�. Forse pi� apprez2labiJe sarebbe stato un esplicito abbandono dellile posizioDI� assunte con :la sentenza n. 219 dcl 1975, anzich� iJl'uiltt:&iore inerpi carsi su opinabili distinguo. (2) La Corte Costituzionale, ha, nella sostanza, confermato quanto scritto in L'Avvocatura dello Stato, Studio per il centenario, 452: �la esclusione della PARTE I. SEZ. L GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 273 dell'esercizio della giurisdizione e dal fatto che la Costituzione prevede per tutti i magistrati garanzie di indipendenza, non pu� farsi derivare la necessit� di una piena equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della progressione nelle funzioni tra le magistrature anzidette. Al riguardo, giova ricordare che gli artt. 16 e seguenti della legge n. 831 del 1973 si collocano in una linea tendenziale di riforma che, a cominciare dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, ha introdotto nell'ordinamento giudiziario ordinario una normativa che si richiama ai principi posti dall'art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, dall'art. 104 Cost., secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, e dall'art. 107 Cost., secondo cui i magistrati si distinguono fra loro solo per diversit� di fun. zioni. Tale linea tendenziale venne iniziata con la detta legge del 1951, la quale (operando nel medesimo senso anche per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, nonch� per gli avvocati e procuratori dello Stato) ha inciso sull'ordinamento fino ad allora vigente secondo cui i magistrati erano invece distinti per gradi con equiparazione ai gradi gerarchici della pubblica amministrazione, ed ha riconosciuto un trattamento economico differenziato rispetto agli altri dipendenti statali a favore delle categorie sopraddette. Da ultimo, con la legge 20 dicembre 1973, n. 831, � stato disposto un nuovo sistema di conferimento della qualifica di magistrato di cassazione, nonch� di conferimento delle funzioni direttive superiori (art. 16), ancorandolo al principio che la nomina alla qualifica superiore si consegue al necessit� di una protezione costituzionale dell'Avvocatura dello Stato come isti� tuzione pubblica ha lasciato impregiudicato il contenuto sostanziale dell'attivit� da essa svolta (sia pure in forza di attribuzioni date con la legge ordinaria) e quindi ha lasciato aperto il problema della qualificazione di detta attivit� in relazione alla sua rilevanza costitmdonale. Ed �. proprio la considerazione delle attribuzioni istituzionali dell'Avvocatura e dell'attivit� da essa svolta a condurre ad una sua collocazione all'interno del sistema delle istituzioni e dei rapporti aventi rilevanza costituzionale: come si � dinanzi esposto, l'Avvocatura partecipa (non come un privato professionista ma) come istituzione pubblica operante in rappresentanza dello Stato e nell'esercizio di attribuzioni pubbliche ad essa specificamente conferite, a molteplici attivit� costituzionalmente rilevanti, all'interno ed anche all'esterno dell'ordinamento statale... N� pu� sostenersi che solo l'attivit� degli organi che producono provvedimenti (legislativi, amministrativi e giudiziari) pu� essere qualificata costituzionalmente rilevante. In realt�, ogni funzione pubblica prende forma in un procedimento; e, di regola, questo risulta tanto pi� complesso quanto maggiore � la importanza di una funzione pubblica per la comunit�, Accade cos� che le funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti siano, di regola, esercitate in procedimenti caratterizzati dalla partecipazione di pi� organi e soggetti, i quali tutti concorrono alla for mazione di quella volont� che sii concretizza dn provvedimento'" 274 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO compimento di un determinato periodo di tempo, in soprannumero e prescindendo dal contemporaneo conferimento delle corrispondenti funzioni. La normativa predetta, che fu a suo tempo molto discussa ma sulla quale questa Corte non ha mai avuto occasione di pronunciarsi, viene qui in esame unicamente sotto il profilo della mancata estensione ai magistrati amministrativi. Per quanto riguarda lo status e la progressione in carriera dei magistrati del Consiglio di Stato, se � vero che il legislatore si � costantemente preoccupato d igarantire un parallelismo di trattamento economico con i magistrati ordinari �, peraltro, anche vero che esso non ha ritenuto di apportare modifiche alla regolamentazione della loro carriera, la quale � tuttora disciplinata dal t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, e dalle norme di esecuzione contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 579. Il sistema qui posto � notevolmente diverso da quello proprio della magistratura ordinaria, sia per le procedure previste, sia per gli organi chiamati a pronunciarsi. Infatti, la promozione alla qualifica di primo referendario � affidata al criterio del merito comparativo; la nomina alla qualifica di consigliere di Stato ad una deliberazione del Consiglio dei ministri, preceduta da un parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato per la met� dei posti che sono di scelta del Governo (mentre per la met� dei posti riservata ai referendari � sufficiente la proposta del Presidente). Infine, la ulteriore nomina a Presidente di sezione �. affidata anch'essa ad una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del citato Consiglio di presidenza. Questa serie di atti si conclude con decreto del Capo dello Stato. Il legislatore ordinario ha finora mostrato di ritenere che le garanzie di indipendenza del Consiglio di Stato e dei suoi magistrati appartenenti alle qualifiche pi� elevate, rispetto a quanto previsto dalla Costituzione (artt. 100, u.c., e 108, u.c.) siano assicurate dalle norme del t.u. n. 1054 del 1924, con la conseguenza che anche per questo aspetto vi � una diversit� di disciplina rispetto ai magistrati dell'ordine giudiziario. Questo sistema differenziato non � apparso a questa Corte (sent. n. 177 del 1973) in contrasto con i principi che la Costituzione ha posto a tutela delle magistrature e dei loro componenti, anche perch� (sent. n. 121 del 1970) quel che occorre assicurare � da un lato che l'organo giudicante sia immune da vincoli che comportino una sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi e, dall'altro, che esista una situazione di inamovibilit�, anche se diversamente articolata. Detto sistema non contrasta neppure con il contenuto della funzione giurisdizionale. Invero, la Costituzione (artt. 102 e 103 e disposizione trans. VI) ha espressamente riconosciuto l'esistenza di differenti modi di esercizio del potere giurisdizionale, identificabili nella magistratura ord� PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE naria e nelle altre magistrature, le quali, in coerenza logica con tali aspetti differenziati, conservano peculiarit� di ordinamento quanto alla rispettiva organizzazione ed alle relative garanzie costituzionali. D'altro canto, le cennate differenze vanno anche poste in relazione con la constatazione che la giurisdizione amministrativa in tutti e tre i -suoi aspetti (giurisdizione generale di legittimit�, giurisdizione di merito e giurisdizione esclusiva) opera nel settore dei rapporti giuridici fra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, sicch� a quella giurisdizione sono conferiti poteri particolari e la legge prevede specifici istituti intesi a conferire alle pronuncie del giudice amministrativo una diversa incisivit�. N� va taciuto che il Consiglio di Stato (art. 100, primo comma, Cost.) � anche organo di consulenza giuridico-amministrativa ed esplica, quindi, una ulteriore attribuzione inserendosi nello iter di formazione di prowe dimenti del Governo o della Pubblica Amministrazione. Anche se � innegabile l'unitariet� in senso lato dell'esercizio della giu risdizione, � altrettanto innegabile che, nell'ambito di tale unitariet�, trovano collocazione gli specifici e diversi ordinamenti delle indicate ma gistrature, corrispondenti ai motivi di tradizione storica accolti dal Co stituente. D'altra parte, il rilevato parallelismo fra il trattamento economico dei magistrati ordinari e quello degli altri magistrati, che, come si � detto, costituisce effettivamente un dato obiettivo costantemente rilevabile nella disciplina legislativa di tale materia, non pu� da solo costituire motivo determinante per ritenere che il legislatore abbia inteso riconoscere una rispondenza necessaria ed inderogabile fra le dette catgorie anche pr quanto attiene alla disciplina di tutti gli. aspetti del rapporto di servizio dei rispettivi appartenenti. Il trattamento econoinico, invero, rappresenta la traduzione in corrispettivo materiale della valutazione dell'opera pre stata e coinvolge una serie di elementi il cui apprezzamento pu� condurre a parificare, sotto questo profilo, situazioni anche diverse in funzione di varie ragioni, le quali, nella specie, sono identificabili nel riconoscimento del livello tecnico dell'opera stessa, nella sua rilevanza sociale e nella sua natura giurisdizionale. . Viene richiamata dalle parti, a sostegno del prospettato assunto di illegittimit�, la sentenza di questa Corte n. 219 del 1975: ma � da esclu dere che questa sentenza possa fornire la base logica delle conclusioni che le parti ne traggono. Invero, vi si afferma, in via di principio, la discre zionalit� del legislatore nel determinare la retribuzione di una categoria di lavoratori dipendenti rispetto ad altre (in quella specie, professori uni versitari in confronto a personale amministrativo dei ruoli della diri genza); nonch� � nel ristrutturare all'interno la progressione di carriera, ad esempio, per i professori, mediante un numero chiuso in relazione all'ultima classe di stipendio�. La Corte ha ritenuto illegittimo che ai 276 RASSEGNA DEIL'AVVOCATURA DELLO STATO dirigenti amministrativi sia stato attribuito un trattamento economico massimo pi� che doppio di quello attribuito ai professori universitari, senza che sussistessero motivi idonei a rimuovere la validit� di quanto stava a base della precedente equiparazione. Nulla di simile � rilevabile nella specie, poich�, come precedentemente esposto, appare evidente che tutti gli appartenenti alle categorie in esame vedano in astratto aperta la progressione di carriera ed economica verso le corrispondenti qualifiche. Le differenze in concreto emergenti sono collegate essenzialmente ai distinti metodi di acquisizione delle qualifiche superiori. Conclusivamente, sul punto in esame, � da ritenere che manchi una esigenza costituzionalmente garantita di estensione obbligatoria, da un sistema all'altro, di norme che, peculiari per un sistema, non lo sono altrettanto per l'altro. La questione sollevata sotto il profilo della pretesa violazione del principio di eguaglianza deve essere, quindi, dichiarata infondata. Secondo l'ordinanza di rinvio, �n base alla denunziata carenza legislativa, sarebbe da riscontrare anche una sperequazione a danno dei magistrati del Consiglio di Stato, i quali verrebbero a conseguire sostanzialmente un compenso inferiore a quello dei magistrati ordinari, per effetto della mancata estensione a loro vantaggio della facilitata progressione in carriera a ruoli aperti e con ci� sarebbe in particolare violato il precetto della proporzionalit� retributiva sancito dall'art. 36 Cost. � da osservare, in proposito, che, secondo questo articolo, il lavoratore ha diritto ad una � retribuzione proporzionata alla quantit� e qualit� del lavoro prestato �, il che richiede che, a parit� di prestazioni, corrisponda parit� di retribuzione. Ma, anche a prescindere dal fatto che, come si � detto, tale parit�, nel senso indicato dal giudice a quo, deve escludersi, �, comunque, da rilevare che il trattamento economico delle qualit� corrispondenti di magistrato di cassazione con funzioni direttive e di presidente di sezione del Consiglio di Stato � effettivamente previsto dalla legge in identica misura. Non � pertanto coinvolto in nessun modo il precetto costituzionale invocato, la cui portata non pu� ovviamente estendersi al sistema di attribuzione delle dette qualifiche, al quale soltanto � legata la determinazione delle retribuzioni. Il giudice a quo ha anche prospettato la violazione dell'indipendenza assicurata alla magistratura del Consiglio di Stato dagli artt. 100, 103 e 108 Cost., violazione che deriverebbe dalla mancata estensione a quella magistratura della disciplina prev:ista dalla legge impugnata. E ci� in quanto la progressione economica assicurata nei modi previsti dall'articolo 16 della legge sui magistrati di cassazione, anche indipendentemente dall'effettiva attribuzione delle funzioni superiori, costituirebbe PARIB I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE �momento indefettibile� dell'osservanza della detta garanzia di indipendenza. Al riguardo, deve ripetersi che la retribuzione � prevista invece dalla legge in misura identica per le corrispondenti qualifiche dei magistrati ordinari e di quelli del Consiglio di Stato. Quello che differisce �, come si � detto, il sistema di progressione in carriera, cio� del conferimento delle qualifiche progressive alle quali � legata l'attribuzione di un superiore trattamento economico. Ci� posto, � da rilevare che l'indipendenza di un organo giurisdizionale si realizza, indubbiamente, anche mediante l'eliminazione delle interferenze interne, con l'apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, concernenti, fra l'altro, oltre alla progressione in carriera, anche il trattamento economico. Ma, in un sistema come quello in esame, in cui la retribuzione � collegata con nesso di conseguenzialit� alla progressione in carriera, occorre accertare se la regolamentazione di tale progressione, che costituisce appunto il presupposto dell'attribuzfone del trattamento economico, sia conforme al dettato costituzionale che quella indipendenza garantisce. E mentre si � visto che sotto il profilo della differenziazione della disciplina il sistema non incorre nella violazione del principio di eguaglianza, � qui il caso di aggiungere che, rispetto al sistema delle garanzie costituzionali previste in ordine all'esercizio delle giurisdizioni amministrative, la vigente regolamentazione della progressione in carriera negli aspetti che qui vengono in considerazione non appare con esso incompatibile; n�, d'altronde, si rinvengono nell'ordinamento giuridico principi e indirizzi tali da esigere l'attuazione di un sistema di progressione in carriera per la magistratura del Consiglio di Stato (e cos� pure per quello della Corte dei conti e dei tribunali militari) di tipo e struttura necessariamente in tutto corrispondenti alle caratteristiche proprie della magistratura ordinaria. Censure analoghe a quelle come sopra formulate sono state sollevate con l'ordinanza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, per quanto riguarda la lamentata violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Ci� per effetto della mancata estensione ai consiglieri della Corte stessa delle disposizioni della legge n. 831 del 1973, con particolare riferimento alla unitariet� della giurisdizione, intesa come categoria logico-giuridica ed alla� conseguente esigenza di unicit� di indirizzo legislativo circa lo status dei magistrati ordinari e della Corte dei conti, considerata l'attribuzione a questi ultimi di funzioni giurisdizionali esclusive. Per quanto riguarda tale ordinamento deve rilevarsi l'esistenza di una speciale regolamentazione della carriera dei magistrati della Corte stessa. Anche in questo caso, infatti, � previsto che, a parte la nomina governativa della met� dei suoi consiglieri, la promozione alle varie qualifiche sia affi-, data alla proposta rivolta al Capo dello Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo giudizio di promovibilit� dato dalla seconda se RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 278 zione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti per le promozioni da referendario a primo referendario, e sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilit� dato dalla prima sezione dello stesso Consiglio di presidenza, per le promozioni da primo referendario a consigliere o vice procuratore generale, e per quelle da consigliere o vice procuratore generale,, e per quelle da consigliere o vice procuratore generale t\ presidente di sezione o procuratore generale (artt. 7 del t.u. n. 1214 del 1934, e 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345). D'altra parte, la progressione in carriera anche in soprannumero da referendario a primo referendario e a consigliere o vice procuratore generale, sancita d�gli artt. 1 e 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 691, pur estendendo sos,tanzialmente ai detti magistrati della Corte dei conti alcuni aspetif del regime istituito per la magistratura ordinaria con la legge n. 570 del 1966, non muta la struttura fondamentalmente diversa della progressione stessa per quanto riguarda il profilo della competenza a formulare le relative proposte.� � altres� da considerare che il legislatore non ha finora ritenuto di apportare, pur alla luce degli artt. 100, ultimo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, modifiche incisive all'ordinamento della Corte dei conti e dei suoi componenti: ragion per cui l'inamovibilit� di cui godono i magistrati appartenenti alle qualifiche pi� elevate della stessa � Corte (art. 8 t.u. del 1934) presenta caratteri peculiari rispetto a quella garantita ai magistrati ordinari, poich� risulta affidata ad un organo di natura particolare, cio� ad una commissione composta dai presidenti e vice presidenti della Camera e del Senato e presieduta dal Presidente del Senato e la cui natura si differenzia in modo evidente dal Consiglio superiore della magistratura. Gli elementi ora posti in luce concorrono quindi ad evidenziare la peculiare posizione dei magistrati della Corte dei conti, che risponde, d'altra parte, alla complessa funzione di tale organo articolata in attivit� di controllo e consultive, oltre che giurisdizionali, e come tale tutelata dalla Costituzione (artt. 100, 103 e 108) come organo ausiliare del Governo ed anche del Parlamento (come ha ritenuto questa Corte con la sent. n. 142 del 1968) secondo criteri sostanzialmente diversi da quelli previsti per la magistratura ordinaria, parallelamente a quanto gi� rilevato pi� sopra per il Consiglio di Stato, e come del resto la Corte costituzionale ha gi� avuto modo di affermare specificamente con la sent. n. 1 del 1967. Le considerazioni gi� esposte a proposito delle censure mosse alla normativa impugnata con riferimento ai magistrati del Consiglio di Stato sono pertanto valide anche per la Corte dei conti riguardo alle argomentazioni del giudice a quo, riferite alla asserita esigenza di unicit� di indirizzo legislativo nella materia in esame e conducono parallelamente ad escludere che, nella specie, possa ravvisarsi quella sostanziale omogeneit� PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE delle situazioni raffrontate che sola rende operante la garanzia di eguaglianza posta dall'art. 3 della Costituzione. Detta esclusione si riflette negativamente anche sulla fondatezza della � censura formulata con riferimento alla garanzia della parit� retributiva di cui all'art. 36 della Costituzione. Quanto test� esposto vale, per identit� di motivi, ad escludere la fonda tezza della questione, correlativamente sollevata con l'ordina.nZa de qua in relazione all'art. 7 del r.d. n. 1234 del 1934 e all'art. 13, comma secondo, legge n. 1345 del 1961, entrambi peculiari all'ordinamento dei magistrati della Corte dei conti e che sarebbero � non aggiornati � al sistema intro dotto per i magistrati di cassazione. A non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione alla questione sollevata nell'ordinanza del TAR del Lazio emessa nel giudizio promosso dal sostituto avvocato generale dello Stato Tommaso Tomasicchio, e con cernente la violazione degli artt. 3 e 36 Cost. per la mancata estensione delle disposizioni della legge n. 831 del 1973 anche per quanto riguarda la nomina dei sostituti avvocati generali dello Stato a vice avvocati generali, esclusione che sarebbe illegittima in vista della corrispondenza fra le qua lifiche di sostituto avvocato generale dello Stato a consigliere di cassa zione, prevista dal t.u. sull'ordinamento dell'Avvocatura e della costante parit� della progressione e del trattamento economico riservata dal sistema normativo ai componenti dell'Avvocatura ed ai magistrati ordinari. A parte la considerazione che nella Costituzione non � presente alcuna norma di garanzia diretta della Avvocatura dello Stato, � indubbio che questa si differenzia fondamentalmente dalle magistratura, oltre che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la natura non giu risdizionale delle sue funzioni. Pertanto non si pu� affermare che il sistema costituzionale abbia parificato lo status degli avvocati dello Stato a quello dei magistrati: quindi, il legislatore ordinario non viola norme o principi costituzionali se non estende agli avvocati dello Stato disposizioni che ritiene appro priate soltanto ai magistrati. L'equiparazione agli effetti economici degli avvocati dello Stato ai magistrati ordinari, disposta con le indicazioni tabellari che accompagnano il t.u. n. 1611 del 1933 (per cui, tra l'altro, il vice avvocato generale � equiparato al magistrato di cassazione con funzioni direttive) deve colle garsi a quegli elementi che, come gi� sopra si � detto, possono condurre ad una parificazione di istituti pur sostanzialmente diversi, solo per quanto riguarda taluni aspetti del loro operare. Per ci� che concerne l'Avvocatura, detti elementi, oltre a motivi storici collegati alla originaria costituzione dell'Istituto con elementi provenienti dalla magistratura ordinaria, pos sono sintetizzarsi nella peculiare funzione, non di esercizio diretto di fun zioni giurisdizionali, ma certamente di collaborazione con la magistratura, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO resa particolarmente operante dalla funzione di difesa dello Stato, la quale comporta una visione dei problemi pi� ampia e diversa da quella che � ordinariamente richiesta per la difesa di una J?arte privata, se non altro per l'indubbia appartenenza allo Stato di fini generali di giustizia. Ma ci�, tuttavia, pu� indurre a riconoscere non pi� di un certo avvicinamento delle funzioni, con esclusione, peraltro, di qualsiasi elemento rivelatore di quella omogeneit� di situazioni che soltanto pu� ricadere sotto la garanzia dell'invocato principio di eguaglianza. A ci� si pu� aggiungere che nel determinare il trattamento economico degli avvocati dello Stato si deve tenere conto anche del disposto dell'art. 21 del t.u. n. 1611 del 1933. Quanto era detto, circa la diversificazione degli istituti in raffronto, vale altres� ad escludere la f'ondatezza della censura mossa in relazione alla violazione dell'art. 36 Cost. per gli stessi motivi gi� svolti in relazione alle situazioni precedentemente esaminate. Dopo quanto sopra ritenuto e deciso circa la costituzi_onalit� delle norme denunciate, la Corte non pu�, tuttavia, non sottolineare l'esigenza che in sede legislativa si provveda, con criteri di equilibrio comparativo, ad un globale riesame della progressione nelle funzioni e nel corrispondente trattamento economico, nei confronti di tutte le magistrature, onde pervenire ad una ristrutturazione funditus della materia, che nel rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali ed alla luce della giurisprudenza della Corte non trascuri la considerazioni dei profili caratterizzanti eia,. scuna di esse, particolarmente in ci� che attiene al regime rispettivo delle nomine e promozioni, delle incompatibilit� ed inamovibilit�, degli incarichi particolari, nonch� delle prestazioni effettive e non nominali, attinenti alle funzioni d'istituto e al trattamento economico. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1978, n. 8 -Pres. Rossi -Rel. Astuti- Turrini (n.p.) e Presidente CQnsiglio dei Ministri (sost. avv. gen. AngelinicRota). Imposte e tasse in genere -I.N.V.I.M. � Costituzione e trasferimento di diritti reali di godimento -Atti rilevanti per l'imposizione -Aliquota, massima del 25 per cento -Legittimit� costituzionale. (Cast. art. 76; d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, artt. 2, 7 e 15; d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, art. 1). L'applicazione della l.N.V.I.M. anche nei casi di alienazione a titolo oneroso o di acquisto a titolo gratuito di diritti reali di godimento non contrasta con la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825. Del pari non contrasta con tale legge la previsione di una aliquota indicata, quanto al massimo, nel 25 per cento. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (Omissis). -L'ordinanza della Commissione tributaria di 2� grado di Trento solleva, in riferimento all'art. 76 Cost., questioni di legittimit� costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 7, nonch� dell'art. 15, lett. e, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, �istituzione dell'imposta comunale sullo incremento di valore degli immobili �. Secondo il giudice a quo le dette disposizioni sarebbero viziate da illegittimit� per eccesso rispetto ai principi e criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825: l'art. 6, n. 1 della legge, che prevede l'istituzione dell'imposta sugli incrementi di valore degli immobili � alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito�, non avrebbe consentito al legislatore delegato di estendere l'applicazione dell'imposta anche ai casi di costituzione o trasferi� mento di diritti. reali di godimento su immobili (art. 2, primo comma), e in particolare di usufrutto (art. 7); l'art. 6, n. 6 della stessa legge, fissando la misura dell'aliquota, per lo scaglione di incremento imponibile eccedente il duecento per cento del valore iniziale di riferimento, �dal venticinque al trenta per cento�, non avrebbe consentito di determinare nella misura massima del venticinque per cento l'aliquota per lo scaglione fino al duecento per cento. (Omissis). Le disposizioni in questione non rappresentano, del resto, una innovazione: nel nostro ordinamento tributario, quando la legge assume come base imponibile il possesso di benL immobili, rustici o urbani, o dei relativi redditi, sono di regola considerati soggetti passivi delle diverse imposizioni -sul patrimonio, sulle successioni, sui redditi, per tacere dell'imposta di registro -non soltanto i titolari della piena propriet� ma anche, in varia misura, i titolari di diritti reali di godimento. Nella specie, l'imposta colpisce l'incremento di valore degli immobili che si realizza all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, concretandosi non solo in occasione del trasferimento della propriet�, ma anche della costituzione o del trasferimento dei diversi diritti .reali di godimento, in misura corrispondente al contenuto dei diritti stessi: la disciplina stabilita dal� decreto delegato si uniforma quindi alla ratio ed alla previsione normativa della legge di delegazione, con cui � stato istituito il nuovo tributo. E non occorre rilevare quanto sarebbe facile l'evasione, se l'imposta fosse applicabile unicamente nel caso di alienazione o acquisto della piena propriet�. Anche la seconda questione non � fondata (omissis): perch� l'aliquota del venticinque per cento costituisce il Hmite massimo per lo scaglione di incremento fino al duecento per cento, e al tempo stesso il limite minimo per lo scaglione successivo, oltre il duecento per cento. Si dimentica dal giudice a quo che quella cifra-percentuale rappresenta il punto di distinzione tra due fasce di aliquote progressive, che i comuni sono autorizzati a stabilire nei limiti di legge. Sarebbe invero assurdo pretendere che il limite massimo dell'aliquota applicabile per il penultimo scaglione fosse 282 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO indicato nella misura del 24,999, anzich� nella misura del venticinque per cento, che costituisce solo un arrotondamento di entit� infinitesimale, la cui applicazione non reca alcun apprezzabile pregiudizio per i contribuenti. Trattasi d'altra parte di un criterio abitualmente adottato dalla legislazione tributaria nella determinazione di scaglioni di valore o di reddito. Esso � stato applicato, nella specie, anche dal legislatore delegante, che ha indicato in cifre tonde nella misura dal tre al cinque per cento l'aliquota per il primo scaglione, e dal venticinque al trenta per cento quella per l'ultimo scaglione, rimettendo al legislatore delegato di stabilire le aliquote per gli scaglioni intermedi. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1978 n. 10 -Pres. Rossi -Rel. Maccarone -Sposito (n. p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Albisinni). Procedimento civile -Notificazioni a persona non residente n� dimorante n� domiciliata nella Repubblica � Parziale illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 24; cod. _proc. civ., art. 143). Procedimento penale -Revisione di sentenza di assoluzione per insufficienza di prove -Riparazione pecuniaria � Spetta. (Cost. art. 24; legge 1� dicembre 1970 n. 898). Contrasta con l'art. 24 cost. l'art. 143, ultimo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operativit� della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata all'accertata impossibilit� di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni. internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (1). Non contrasta con l'art. 24 Cost. l'art. 4 comma terza della legge 1� dicembre 1970 n. 898, ove sia interpretato nel senso che il termine per la comparizione dei coniugi deve essere fissato in modo da non rendere impossibile o estremamente difficile l'effettiva partecipazione al giudiziO di ciascuna delle parti. (Omissis). -La questione puntualizzata alla lettera a) del precedente n. 1 non � fondata. (1) Una ampia nota di PROTO PISANI � in Foro lt., 1978, I, 550. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Essa � stata sollevata dal giudice a quo nel presupposto che la norma denunziata lasci il Presidente del tribunale assolutamente libero di determinare l'intervallo tra la notificazione del provvedimento e l'udienza di comparizione, senza vincolarlo in alcun modo al rispetto delle esigenze difensive del convenuto. rale e la cui rilevanza trascende l'interesse privato delle singole parti per investire quello pubblico, attinente al regolare svolgimento della funzione giurisdizionale. Sicch�, anche nell'ipotesi prevista dalla norma denunziata, la fissazione di un termine di comparizione, che rendesse impossibile o anche estremamente difficile l'effettiva partecipazione di una delle parti al giudizio, sarebbe sicuramente inficiata di nullit� ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 e 101 c.p.c. L'assunto non pu� essere condiviso. Invero, una corretta interpretazione dell'art. 4, terzo comma, legge 10 dicembre 1970, n. 898, che tenga conto dell'inserimento di tale norma nel sistema del diritto processuale vigente e dei principi che lo caratterizzano, induce a ritenere che detta disposizione conferisca al giudice un potere indubbiamente lliscrezionale ma che non � certo svincolato dall'osservanza del principio del contraddittorio, il quale ha carattere gene- Alla luce di queste premesse, appare evidente la infondatezza della EJ.Uestione. Pi� delicato si presenta l'esame delle censure rivolte, sempre in relazione all'art. 24 Cost., all'art. 143, ultimo comma, c.p.c., nella parte riguardante le notificazioni a persona non residente, n� dimorante, n� domiciliata nella Repubblica. Come � noto, in tal caso la notifica si perfeziona nei confronti dell'istante con l'espletamento delle formalit� previste nel precedente art. 142, che sono affidate al suo impulso, e diviene operante per il destinatario in un momento successivo, dopo venti giorni dal compimento delle predette formalit�. La notificazione si compie quindi in Italia e le ulteriori attivit� richie ste al pubblico ministero e agli altri organi perch� l'atto pervenga al destinatario nulla aggiungono alla notificazione in quanto tale e rilevano come meri adempimenti materiali di recapito. Il margine di venti giorni, concesso dalla norma denunziata, ha lo specifico ed esclusivo fine di con sentire al destinatario non residente, n� dimorante n� domiciliato nello Stato, di fruire, in vista della particolare situazione in cui si trova e per la quale pu� venire a conoscenza dell'atto con un certo ritardo, di un mag gior lasso di tempo per provvedere agli adempimenti processuali. Il sistema adottato (che trova il suo fondamento nell'impossibilit� per lo Stato italiano di procedere, in territorio estero, ad un atto autoritativo qual'� la notificazione, in assenza di specifiche convenzioni internazionali RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che a ci� autorizzano (o, comunque, del consenso dello Stato estero) non � tuttavia privo di inconvenienti per il destinatario perch� stabilisce a suo carico, una volta decorso il termine di grazia, una presunzione di conoscenza iuri et de iure del contenuto dell'atto a lui indirizzato che non ammette prova contraria. Di qui il dubbio, prospettato nell'ordinanza in epigrafe, che detta disposizione contrasti con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Secondo il .costante orientamento di questa Corte � ove un termine sia prescritto per il compimento di tale attivit�, la cui omissione si risolva in pregiudizio per la situ�zione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilit� del momento di iniziare decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli� (sent. nn. 14 e 15 del 1977). Con pi� specifico riferimento alle notificazioni, si � poi statuito che � la notificazione degli atti processuali � uno strumento necessario ed indispensabile per instaurare il contraddittorio e che questa esigenza fondamentale non pu� ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilit� del destinatario, si faccia ricorso ad altra forma di notifica dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza� (sent. nn. 57 del 1965 e 170 del 1976). Alla stregua di tali principi, appare evidente che la disciplina dettata dalla norma denunziata (che assoggetta le notificazioni da effettuare allo estero allo stesso regime previsto per quelle a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) pu� dirsi giustificata solo quando lo Stato estero rifiuti la propria collaborazione, attiva o passiva, allo svolgimento delle attivit� necessarie a far pervenire l'atto al destinatario residente nel suo territorio. Solo in tal caso, infatti, sussiste l'effettiva impossibilit� di svolgere o far svolgere una attivit� notificatoria in territorio estero e pu� consentirsi (a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, a che l'esercizio della funzione giurisdizionale non resti paralizzato) il ricorso ad una forma di notificazione, come quella prevista dalla norma denunziata, dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. In caso contrario non ricorre alcun apprezzabile motivo, di carattere pratico o giuridico, per derogare alla disciplina generale delle notificazioni, che � ispirata all'opposto principio per cui la notificazione non � operante fino a quando la copia dell'att? non sia pervenuta al destinatario o nella sua sfera di disponibilit�. Entro tali limiti, la questione puntualizzata alla lettera b) del n. 1 � fondata. Va pertanto dichiarata l'illegittimit� costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operativit� della notifica nei confronti del destinatario non residente, n� dimorante, n� domiciliato nel territorio della Repubblica, che la sua appli PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE cazione sia subordinata all'impossibilit� di eseguire la notificazione nei modi consent�ti dalle convenzioni mternazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (c.d. regolamento consolare). In tal modo, la disciplina delle notificazioni all'estero risulta pi� adeguata all'attuale momento storico nel quale gli strumenti di collaborazione esistenti (v. ad es., oltre alla Convenzione dell'Aja del 1� maggio 1954, resa esecutiva in Italia con la legge 3 gennaio 1957, n. 4 e alle numerose convenzioni bilaterali che regolano l'assistenza giudiziaria in materia civile, la Convenzione postale universale del 5 luglio 1974, entrata in vigor� il 1� gennaio 1976, che prevede la possibilit� di spedire raccomandate con ricevuta di ritorno tra gli stati aderenti all'Unione Postale Universale, tra i quali � l'Italia) rendono pi� agevole che per il passato il recapito di un atto ad una persona che si trovi all'estero. E, nello stesso tempo, si pone rimedio alle incongruenze della norma denunziata (che, come si � osservato, detta per la notificazione di un atto a persona non residente, n� dimorante, n� domiciliata nella Repubblica la stessa disciplina prevista per le notifiche a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) senza peraltro pregiudicare gli interessi del notificante( poich� la notificazione nei suoi confronti si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalit� indicate� nell'art. 142 c.p.c.) o gli interessi pubblici connessi allo svolgimento della funzione giurisdizionale, in quanto ove non sia possibile svolgere attivit� notificatoria nel territorio dello Stato estero il processo ha egualmente il suo corso, perfezionandosi la notifica nei confronti del destinatario con il decorso del termine di venti giorni stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 143 c.p.c. All'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene all'operativit� della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilit� di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1978, n. 12 -Pres. Rossi -Rel. Maccarone -Micolitti (avv. Petrolillo) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Chiarotti). Procedimento penale � Revisione di sentenza di assoluzione per insuffi. cienza di prove � Riparazione pecuniaria -Spetta. (Cost., art. 3; cod. proc. pen., art. 571). Contrasta con l'art. 3 Cast. l'art. 571 c.p.p. nella parte in cui non comprende tra i soggetti legittimati a chiedere l'equa riparazione in esso pre 286 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO vista anche chi abbia conseguito, nel giudizio di revisione, l'annullamento di una sentenza irrevocabile di assoluzione per insufficienza di prove, ottenendo l'assoluzione con formula pi� favorevole. (Omissis). -Nella richiamata sentenza n. 236 del 1976, � stato posto in luce come il proscioglimento per insufficienza di prove comporti per l'imputato -quantunque assolto -una serie di conseguenze sfavorevoli sia sul piano etico che su quello strettamente giuridico, le quali possono comportare un serio ostacolo al pieno reinserimento dell'imputato nella vita sociale e la cui affinit� con quelle derivanti dalla sentenza di condanna . non pu� razionalmente essere negata. Deve aggiungersi che nella disciplina vigente, come � stato sopra sot tolineato, non � dato riscontrare alcun caso nel quale chi sia stato assolto in sede di revisione non abbia il diritto di ottenere la riparazione pecunia ria. Anzi con la ricordata legge 14 maggio 1965, n. 481, la possibilit� di chie dere la riparazione � stata riconosciuta (sia pure con riferimento ad una ipotesi particolare) anche a coloro che nel giudizio di revisione abbiano ottenuto non l'assoluzione ma la condanna per un reato meno grave. Per le ragioni esposte, sussistono i presupposti necessari perch� sia dichiarata la illegittimit� costituzionale dell'art. 571 c.p.p., per violazione del principio di eguaglianza, nella parte in cui non comprende tra i sog getti legittimati a chiedere l'equa riparazione in esso prevista anche chi abbia conseguito nel giudizio di revisione l'annullamento di una sentenza irrevocabile di assoluzione per insufficienza di prove, ottenendo l'assolu zione con formula pi� favorevole. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 20 marzo 1978, n. 20 -Pres. Rossi -Rel. Elia - Astra Farmaceutica! (avv. Jemolo), Ciba (avv. Franceschelli), Ditta Madano ed altri (avv. Capaccioli). Sanit� pubblica � Divieto di brevettazione dei farmaci � Illegittimit� costituzionale. (Cost. artt. 3, 9, 32 e 41; r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, art. 14). Premesso che i prezzi dei prodotti farmaceutici sono determinati di imperio, il divieto di brevettazione di detti prodotti non � pi� giustificato e contrasta con gli artt. 3, 9, 32 e 41 Cost. (1). (1) Nella sentenza n. 20 del 1978 la Corte Costituzionale rileva che � diversi tentativi effettuati nel ventennio trascorso � per introdurre la brevettazione dei medicinali non sono pervenuti all'approvazione del Parlamento. Da questa circostanza non viene per� tratta la conclusione -e neppure viene formulata la PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 287 (Omissis). -Ammessa come pacifica l'esistenza del tertium comparationis riguardo alle invenzioni nel settore farmaceutico, consistente nel pi� vasto genere delle invenzioni industriali di cui al r.d. n. 1127 del 1939 ed agli artt. 2584 -2591 del codice civile, deve dirsi che il motivo di deroga per le invenzioni in materia farmaceutica (carattere ulteriore della specie rispetto al genere, e cio�, in ipotesi, finalizzazione alla tutela sanitaria) non presenta la nota necessaria della esclusivit�. Non si vede perch�, in effetti, escludere dalla brevettabilit� le invenzioni in materia alimentare o, pi� ancora, quelle relative a presidi medico-chirurgici (dalle incubatrici pediatriche ai pace-maker). In secondo luogo, non appaiono ormai corrispondenti a realt� i motivi pi� specificamente addotti per la deroga. Non il timore di agevolare ciarlatani, speziali e segretisti da quando la produzione dei medicinali ha superato le arcaiche condizioni che potevano (in ipotesi) facilitare quel tipo di sfruttamento della credulit� popolare (senza che si possa escludere l'odierno uso di mezzi pi� sottili per sviare la pubblica opinione con la pubblicit�, uso, tuttavia, favorito, anzich� ostacolato, dal divieto di brevettazione). N� corrisponde a realt� la preoccupazione di favorire (o di non impedire) il � rincarimento � dei prezzi dei medicinali come conseguenza dei diritti di esclusiva a profitto di chi detiene il brevetto, perch� i prezzi dei prodotti farmaceutici sono determinati e modificati di mperio sia in base alle legg sanitarie sia per effetto della normativa sul Comitato interministeriale prezzi (cfr: da ultimo per il C.I.P. art. 33 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745). Del resto, l'esperienza degli altri paesi, nei quali � ammessa la brevettabilit� dei prodotti farmaceutici (o quanto meno dei procedimenti di fabbricazione), dimostra come non sia possibile stabilire un legame di causa-effetto tra brevettabilit� e livello dei prezzi, risultando ovunque il mercato dei medicinali largamente corretto da interventi autoritativi, che debbono tener conto non solo del costo delle materie prime e della mano d'opera, del normale profitto e della spesa di confezionamento, ma pure della possibile diffusione del farmaco, dell'incidenza delia ricerca, nonch� di altri fattori pi� peculiari. Quanto alla rarefazione del prodotto, derivante dal calcolo speculativo del titolare della esclusiva, soccorrerebbe comunque l'art. 52 della legge sui brevetti (che prevede un onere di attuazione nel territorio dello Stato � in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i biso ipotesi -della esistenza di una volont� politica del Parlamento nel senso del mantenimento del ddvieto di brevettazione. Anche !in questo caso -come in quello risolto con la sentenza n. 1 del 1978 -la Corte ha lasciato emergere una propria scelta di � merito � dissonante da quella riferibile al Parlamento. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gni del paese�) nonch� l'art. 54 della stessa legge nel nuovo testo disposto dall'art. 1 del d.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849. Ma � da chiedersi, da vari punti di vista, se la disciplina derogativa sia congrua rispetto all'interesse generale quale emerge a questo proposito dalla normativa della Costituzione. Tale interesse deve ravvisarsi nella tutela della salute (art. 32, primo comma) e ad esso devono coordinarsi, quali mezzi al fine, la disciplina del prezzo dei medicinali, la loro presenza sul mercato in quantit� sufficiente, ed infine, ma non certo come ultimo fattore ,la ricerca scientifica e tecnica organizzata nell'ambito dell'industria farmaceutica. Naturalmente, il coordinamento di questi fattori, perch� sia raggiungibile <l'obbiettivo di interesse generale rappresentato dalla tutela della salute pubblica, deve risultare equilibrato, non sacrificandosi dunque in misura grave nessuno di essi. Ma la disciplina attuale sacrifica appunto la componente della ricerca scientifica e tecnica, essenziale ormai per assicurare l'ulteriore progresso nel settore della produzione farma 'ceutica. La necessit� di �promuovere� la ricerca (art. 9 Cost.), cio� di predisporre per l'avvenire le condizioni idonee alla sua esplicazione ed al suo sviluppo, � in contrasto radicale con la deroga dell'art. 14, primo comma, della legge n. 1127 del 1939. E ci� per almeno due ragioni, che sarebbero superabili soltanto se si conservasse una concezione non aggiornata della funzione del brevetto. In effetti si � fin qui contrapp?sto l'interesse dell'inventore a sfruttare in regime di esclusiva il suo ritrovato all'interesse della collettivit� ad una libera utilizzazione di questo: ma si dimentica con ci� che una delle finalit� del conferimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla brevettazione � quella di incentivare la ricerca, coprendo innanzitutto le ingenti spese che comporta la sua organizzazione ed il suo svolgimento. Spetter� poi all'autorit� che stabilisce i prezzi valutare quale margine di guadagno, al di l� della copertura di questi e di altri costi, debba spettare al titolare del brevetto. In altre parole, una volta superata dal progresso tecnico la fase �individualistica� dell'attivit� inventiva, � chiaro che o la ricerca � finanziata da organismi pubblici (come tendenzialmente avviene nel campo della ricerca pura), o il finanzia mento della ricerca scientifico-tecnica si realizza anche mediante i diritti di brevetto, peraltro di temporanea durata. Inoltre, da un secondo punto di vista, il contrasto con l'art. 9 Cost. viene a coincidere con una specifica violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione: in realt� l'art. 14, primo comma, non solo non concorre a promuovere la ricerca, ma pone in condizione di svantaggio le imprese che organizzano la ricerca stessa rispetto a quelle che si avvalgono, puramente e semplicemente, della possibilit� di imitare le invenzioni altrui, realizzate in Italia ed all'estero. In definitiva, nell'ambito del nostro ordinamento, si verificano insieme la disincentivazione della ricerca e la PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., giacch� vengono trattate in modo eguale situazioni profondamente diverse. N� si pu� riparare al trattamento eguale di situazioni diseguali con la fissazione autoritativa dei prezzi, perch� questi, per intrinseca necessit�, non possono certo essere differenziati a vantaggio dell'impresa che ha organizzato la ricerca da cui � derivata l'invenzione del prodotto farmaceutico o del processo di fabbricazione. Infine la non congruit� con l'Sinteresse generale alla tutela della salute viene in evidenza ove si consideri la sproporzione tra il mezzo prescelto (divieto di brevettazione) e la possibilit� di soddisfare quell'interesse con mezzi pi� rispettosi del principio di eguaglianza. In effetti l'ordinamento italiano non ignora l'espropriazione dei diritti di brevetto per ragioni di pubblica utilit� (art. 60, primo comma) nonch� il sistema delle licenze obbligatorie (art. 54 e ss. r.d. n. 1127 del 1939, modificato dal d.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849), soluzioni che presuppongono entrambe la brevettabilit� dell'invenzione: in ogni caso, specie con riguardo a quest'ultimo istituto, il legislatore ben potr� introdurre i necessari adattamenti, prevedendo, a soniglianza di quanto � disposto in altri paesi europei, forme speciali di licenza obbligatoria non esclusiva, indipendentemente dallo stato di attuazione della invenzione brevettata; e ci� appunto per conseguire, anche con procedure particolarmente celeri, l'interesse primario consistente nella tutela della salute pubblica. Si potrebbe osservare a questo punto che solo con il divieto stabilito dall'art. 14, primo comma, del r.d. n. 1127 del 1939 si pu� anticipare quella situazione di generale utilizzabilit� del prodotto farmaceutico o del processo di fabbricazione (c.d. dominio pubblico del bene immateriale) che noralmente segue all'esaurimento del periodo di durata del brevetto. Ma si pu� replicare che questo � solo un a'ltro modo di porre il problema pi� generale cui si � fatto cenno: se l'istituto del brevetto � ritenuto socialmente utile in settori assai delicati della vita collettiva, � necessario che risultino ragionevoli motivi di differenziazione per escludere tale utilit� nel settore farmaceutico. Al contrario, si � dovuto constatare il venir meno di ogni motivo specifico a tale riguardo; l'attuale normativa anzi, oltre alle disparit� segna:late, solleva anche la difficolt� pratica di rendere rapidamente noti (in assenza di pubblicit� collegata al brevetto) taluni pi� delicati procedimenti di fabbricazione. Va poi precisato che la obsolescenza dei motivi di trattamento derogatorio con riflessi di ordine propriamente costituzionale in relazione al criterio della �corrispondenza a realt�� (giustamente accolto ai fini del controllo del rispetto del principio di eguaglianza), si � verificata ben pi� tardi della entrata in vigore della Costituzione repubblicana, specie per quanto riguarda la giustificatezza della deroga in ordine ai prodotti medicinali (mentre per i processi di fabbricazione, oltre alle oscillazioni giuri 290 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sprudenziali in tema di brevettabilit� in periodi precedenti la sent. n. 37 del 1957 di questa Corte, si era da tempo rafforzata, anche a livello di iniziativa legislativa, la tendenza ad un allineamento con la soluzione accolta nelle legislazioni di quasi tutti i paesi dell'ONU). In realt�, negli ultimi anni la presa di coscienza della sopravvenuta mancanza di ogni fondamento razionale della deroga � cresciuta di pari passo con l'affermarsi del valore della ricerca scientifico-tecnica e del dovere della Repubblica di promuoverla; con la pi� elevata capacit� dell'industria farmaceutica italiana di organizzare la ricerca, anche in rapporto alle condizioni di competitivit� con quella degli altri paesi; ed infine con le pi� intense relazioni con i mercati esteri, particolarmente nell'ambito degli stati appartenenti alla organizzazione del Consiglio d'Europa ed a quella della Comunit� economica europea (come � attestato dalle convenzioni stipulate dal governo italiano, tutte orientate a restringere o a eliminare radicalmente la possibilit� di vietare la brevettazione ~n singoli settori). (Omissis). -Dalle considerazioni che precedono emerge pertanto il contrasto tra l'art. 14, primo comma, del r.d. n. 1127 del 1939 per quanto riguarda la par condicio degli autori di invenzioni industriali, in ordine alla piena tutela del diritto personale al riconoscimento della paternit� dell'invenzione; e risulta pure, in parallelo, che la precitata norma viola il combinato disposto degli artt. 3 e 41 Cast., in quanto svantaggio gli imprenditori di questo nei confronti dei loro concorrenti) rispetto agli imprenditori di altri comparti, impedendo che operino a loro favore le previsioni normative contenute negli artt. 23, secondo comma, e 24 del r.d. n. 1127 del 1939. Di riflesso sono posti in condizione deteriore gli autori di invenzioni industriali dipendenti dai datori di lavoro nel settore farmaceutico, non potendo essi, a seguito del divieto di brevettazione, acquisire l'equo premio o il corrispettivo che la normativa vigente ricollega all'ottenimento del brevetto. Resta altres� confermato il contrasto tra l'art. 14, primo comma, del testo unico sui brevetti e l'art. 9 della Costituzione, nella parte in cui prevede il .dovere della Repubblica di promuovere la ricerca scientifica e tecnica. Non spetta, com'� ovvio, a questa Corte suggerire provvedimenti conseguenziali a questa pronunzia; sar� il legislatore a valutare se si renda necessario assicurare in via transitoria una tutela a quegli inventori che, vigendo il divieto di brevettazione, non abbiano nemmeno presentato la relativa domanda, sicch� si sia verificata una situazione ammissibile per certi aspetti a quella del preuso; e se occorra, sempre in via transitoria, tutelare in qualche misura coloro che, vigendo la normativa di non brevettabilit�, abbiano operato investimenti in strutture dell'industria farmaceutica, sulla base dell'affidamento che nasceva dalla esistenza stessa di quella normativa. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 291 CORTE COSTITUZIONALE, 20 marzo 1978, n. 21 -Pres. Rossi -Rel. Elia Commissario dello Stato per la Sicilia (sost. avv. gen. Azzariti) e Re gione Sicilia (avv. Villari). Regione -Impiego pubblico -Retribuzioni dei pubblici dipendenti � Limiti della potest� legislativa regionale. (Statuto �Sicilia, art. 14; ost. artt. 3, 36 e 97; delibera regionale 7 luglio 1977). Non � stata ancora emanata una -peraltro auspicabile -disciplina statale generale in tema di retribuzioni del pubblico impiego, da cui possa trarsi un limite che sia in grado di operare anche nei confronti della competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale (limite che potrebbe essere configurato come principio dell'ordinamento dello Stato o come grande riforma economico-sociale); e nei riguardi delle Regioni a statuto speciale non pu� trovare applicazione in questo caso l'ultima; parte dell'art. 67 della legge n. 62 del 1953, in cui si vieta alle regioni a Sta' tuto ordinario di disporre un trattamento economico pi� favorevole di quello spettante al personale statale (1). (Omissis). -Il Commissario dello Stato per la regione siciliana impugnava con ricorso in data 15 luglio 1977, notificato lo stesso giorno, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta pomeridiana del 7 luglio 1977 contenente norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale. Tale legge, prevedendo aumenti nello stipendio, nella pensione e negli assegni vitalizi, av�rebbe accresciuto ulteriormente ed oltre ogni ragionevole limite il divario rispetto al personale dello Stato, con ci� ciolando il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) ed il principio di proporzionalit� fra lavoro e trattamento retributivo (art. 36 Cost.). -(Omissis). (Omissis). -La questione di maggior rilievo sottoposta al giudizio di legittimit� costituzionale di questa Corte riguarda l'intera legge regionale siciliana approvata il 7 luglio 1977 recante � Norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale�, per il motivo che essa, direttamente ed indirettamente, stabilisce aumenti degli stipendi, pensioni ed assegni vitalizi dei dipendenti della regione, e cosi accresce il divario tra il trattamento economico di questo personale ed i corrispondenti compensi di quello dello Stato, in violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione. (1) La Corte costituzionale ha aperto la strada alla emanazione di una normativa statale di principio in tema di retribuzioni dei dipendenti delle Regioni a statuto speciale. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La questione non � fondata. Come � noto, in corrispondenza della diversa disciplina normativa che regola la materia per le regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario, si � sviluppata una giurisprudenza di questa Corte, la quale ha tenuto ben conto di tali differenze, con particolare riguardo alla regione siciliana (si vedano per le regioni del primo tipo sentt. n. 47 del 1959, n. 124 del 1968, nn. 19 e 77 del 1970 e 112 del 1973; per le altre n. 8 del 1967 e nn. 40 e 147 del 1972). Nella presente fattispecie l'art. 14 lett. q) dello Statuto speciale non consente, in concreto, di accogliere l'impugnativa del Commissario dello Stato. Mentre, di per s� considerata, la norma dell'art. 14, lett. q), non impedirebbe di procedere ad un raffronto tra la disciplina della regione siciliana in tema di retribuzione dei suoi dipendenti ed un principio dell'ordinamento giuridico dello Stato od una norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica. Va da s� che non possa trovare applicazione in questo caso l'ultima parte dell'art. 67 della legge n. 62 del 1953, in cui si vieta alle regioni a Statuto ordinario di disporre un trattamento economico pi� favorevole di quello spettante al personale statale. D'altra parte l'ovvio principio della perequazione retributiva dei dipendenti pubblici, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost., non � munito nel nostro ordinamento dei necessari presidi normativi, n� � possibile ravvisare l'esistenza di essi in disposizioni legislative pur sempre parziali (come gli artt. 26 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che escludo_no espressamente dalla loro disciplina i dipendenti degli enti pubblici sottoposti a~ controllo o alla vigilanza delle regioni dotate di competenza legislativo primaria nella materia; o come l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che concerne il trattamento economico di attivit� dei dipendenti civili dello Stato, con notevoli esclusioni, nonch� dei dipendenti delle aziende autonome statali). Del resto, una recente inchiesta parlamentare ha messo in luce una serie assai significativa di disparit� nel trattamento economico dei pubblici dipendenti. In altre parole non esiste una disciplina statale generale in tema di retribuzioni del pubblico impiego, da cui possa trarsi un limite che sia in grado di operare nei confronti della competenza legislativa primaria dell eregioni a statuto speciale; sia poi che il limite debba essere configurato come principio dell'ordinamento dello Stato o come grande riforma economico-sociale. Pertanto la situazione normativa sottoposta all'esame di questa Corte � ben diversa da quella che si presenta per la disciplina della indennit� integrativa speciale, recentemente regolata dal d.1. n. 12 del 1977 (convertito, con modifiche, in legge 31 marzo 1977, n. 91). Non vale dunque richiamarsi agli artt. 3 e 36 della Costituzione (non(' ch� all'art. 97 di questa), perch� queste disposizioni, a parte la possibi� i i� ~g-_������:, ":,B PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZION,U.E 293 Iit� di essere derogate dalla normativa regionale (si veda il n. 8 della motivazione della sent. n. 47 del 1959), non sono in grado, di per s�, di surrogare i termini concreti di riferimento enucleabili da una desiderabile disciplina statale in subiecta materia. Questa Corte non pu� non auspicare che con i mezzi cons.entiti dal nostro ordinamento si giunga al pi� presto ad una determinazione dei livelli massimi di trattamento non superabili da alcuna legge regionale o provinciale. E ci� nel quadro di una disciplina generale che presuppone evidentemente la possibilit� di definire una corrispondenza abbastanza precisa tra qualifiche, mansioni e trattamenti economici. In ques,to modo si realizzerebbe, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, quel contenuto essenziale di eguaglianza (in relazione agli artt. 3 e 36 Cost.) che � richiesto dall'assetto unitario della Repubblica e dal principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Quanto alle violazioni dell'art. 3 Cost., eccepite a proposito dell'art. 3 della legge siciliana per disparit� di trattamento prodotto all'interno della stessa categoria degli impiegati regionali, esse non risultano dimostrate e pertanto le relative questioni non possono essere accolte. In effetti le nuove norme tendono a riequilibrare situazioni analoghe trattate diversamente per il succedersi di alcune leggi non coordinate tra loro. Al contrario � fondata l'eccezione di legittimit� rivolta contro l'art. 4 della legge, giacch� non � dato scorgere alcun plausibile motivo, che giustifichi I aesclusione dal beneficio previsto nello stesso articolo di coloro che abbiano in precedenza prestato servizio presso l'amministrazione statale od altri enti pubblici diversi dalla regione (inquadrati nei ruoli istituiti con legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte e modifiche, od ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1967, n. 47, e successive modifiche, ai sensi della legge 6 marzo 1968, n. 219, e della legge regionale 25 luglio 1969, n. 25). -(Omissis). I CORTE COSTITUZIONALE, 20 marzo 1978, n. 24 -Pres. Rossi -Rel. Maccarone. -Guizzi Sacco (avv. Cioffi), Ministero pubblica istruzione e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Cevaro). Istruzione pubblica -Immissione in ruolo di docenti abilitati -Connessione con cattedre e posti orario in concreto disponibili -Legittimit� costituzionale. (Cost., art. 3; legge 30 luglio 1973 n. 477, art. 17). Non contrasta con l'art. 3 Cast. l'art. 17 comma primo della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non prevede l'immissione degli .RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 294 insegnanti incaricati a tempo indeterminato, forniti di titolo di abilita� zione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, che abbiano prestato servizio per un numero di ore non sufficiente a costituire una 'cattedra o un posto orario in quel tipo di istituto ma superiore o uguale a quello richiesto per la istituzione di cattedre o posti-orario in istituti di altro genere (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 20 marzo 1978, n. 25 -Pres. Rossi -Rel. Maccarone -Vannucci Bonetto (n.p.) Ministero pubblica istruzione e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Cevaro). Impiego pubblico � Immissione in ruolo di docenti abilitati -Utilizzati nelle superiori � Docenti in ruolo nelle medie inferiori al primo ottobre 1973 � Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 3; legge 14 agosto 1974 n. 391). Contrasta con l'art. 3 Cast. l'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1� ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973/1974, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto (2). I (Omissis). -La disposizione denunziata, infatti, non risponde soltanto alle aspettative del personale in posizione precaria ma anche all'interesse dell'amministrazione di coprire con personale di ruolo i posti vacanti. Appunto per questo si � previsto l'inquadramento in ruolo del personale docente in stretta connessione con la disponibilit� di cattedre o posti orario nei singoli tipi di istituto, disponendosi espressamente che i docenti immessi in ruolo conservano la cattedra o il posto ricoperti. (1-2) La sentenza n. 24 merita di essere segnalata in quanto fa emergere dalla ratio della disposizione sub judice un limite al principio di eguaglianza. Tale principio ha invece operato nella sentenza n. 25; e la struttura del processo d.n via inoidentaJ:e cLi costituzionalit�, congiungendosi ai Wimiti di proporubilit� del giucLiz1o ammd:nistrativo in cui detto processo trova radice, ha pregiudicato la possibile valutazione di altri profili. Cos� non � stata valutata la accettabilit� o PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 295 Se tale collegamento fosse mancato si sarebbe creato del personale di ruolo in sovrannumero in contrasto con i principi che debbono presiedere al retto funzionamento della pubblica amministrazione, i quali impongono che, in via generale, non si dia luogo ad inquadramenti in ruolo se non per posti previsti nei relativi organici. D'altro canto, la differente determinazione dell'orario di cattedra nei diversi tipi di istituto non � il risultato di scelte casuali ma risponde, nell'intenzione del legislatore, alla diversa impostazione dei piani di studio propria di ogni tipo di scuola e alle particolari esigenze organizzative e didattiche che ciascuno di essi presenta. -(Omissis). II (Omissis). -Il legislatore, nella sua discrezionalit�, ha stabilito che il possesso dei requisiti necessar~ per l'inserimento nel ruolo degli istituti secondari dovesse sussistere alla data del 10 ottobre 1973, all'inizio �io� dell'anno scolastico 1973-1974. Questa essendo la previsione normativa, appare priva di ragionevole giustificazione la esclusione, dal beneficio legislativamente accordato, di quegli insegnanti che abbiano conseguito i requisiti richiesti nel corso dell'anno scolastico anzidetto ma con effetto dal 1� ottobre 1973. Retroagendo a tale data sia l'immissione nel ruolo della scuola media inferiore che la utilizzazione nella scuola superiore, la situazione di questi insegnanti non �, nella sostanza, diversa da quella dei docenti gi� in possesso dei requisiti anzidetti alla data considerata. -(Omissis). meno di una legislazione ordinaria che, in modo ormai ricorrente e ripetitivo e per soddisfare aspettative originate dalla stessa sua ripetitivit�, trascura il principio enunciato dall'art. 97 comma terzo Cost., senza che sussistano n� giustificazioni inerenti alla oggettiva natura della attivit� cui il dipendente deve essere adibito n� circostanze di eccezionalit� o urgenza (�nei casi stabi11ti dalil!a ~egge �). 4 SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 16 febbraio 1978, nella causa 61/77 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Reischl -Commissione delle Comunit� Europee (ag. Lang) c. Irlanda (ag. Lysaght, avv. O' Hanlon) -Interv. Regno dei Paesi Bassi (ag. Geesteranus). Comunit� europee -Pesca marittima -Preservazione delle risorse -Poteri degli Stati membri -Limiti -Misure discriminatorie -Divieto -Fattispecie. (Trattato CEE, artt. 5, 7, 38, 42, 43, 169; Atto di adesione 22 gennaio 1972, artt. 100, 102; Regolamento CEE del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, artt. 2, 4; Risoluzione dell'Aia 3 novembre 1976). Ponendo in vigore i decreti 16 febbraio 1977 del Ministro della pesca, intitolati � Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) Order 1977 � e � Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) (n. 2) Order 1977 �, l'Irlanda � venuta meno agli obblighi incombentile in forza del trattato che istituisce la Comunit� Economica Europea (1). II CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 16 febbraio 1978, nella causa 88/77 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Reischl -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Distri�::t Court della circoscrizione di Cork City (Irlanda) nella causa penale fra il Ministro della Pesca (ag. Lysaght, avv. Fennelly) c. Schonenberg ed altri (avv. Conway). Interv. Governo francese, Governo dei Paesi Bassi (ag. Geesteranus) e Commissione delle Comunit� europee (ag. Lang). Comunit� europee -Pesca marittima -Preservazione delle risorse -Competenza della C.E.E. -Provvedimenti provvisori -Poteri degli Stati membri � Limiti. (Trattato CEE, artt. 5, 7, 38, 42, 43; Atto di adesione 22 gennaio 1972, art. 102; Risoluzione dell'Aia 3 novembre 1976; Regolamento CEE del Consiglio 19 febbraio 1976 n. 101, art. 4). (1-3) Si riporta solo la motivazione delJa prima sentenza, in quanto quella della seconda si limita a richiamare l'altra. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 2.97 Comunit� europee � Pesca marittima � Preservazione delle risorse � Provvedimenti provvisori � Misure discriminatorie � Divieto � Fattispecie. (Trattato CEE, artt. 7, 38, 42, 43; Atto di adesione 22 gennaio 1972, artt. 100, 101; Risoluzione dell'Aia 3 novembre 1976; Regolamento CEE del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, art. 2). Comunit� euroJ?ee � Norma penale nazionale incompatibile con il diritto comunitario -Inapplicabilit�. (Trattato CEE, artt. 5, 189). In mancanza di adeguati provvedimenti di conservazione adottati dalla Comunit� in forza dell'art. '102 dell'Atto di adesione e dell'art. 4 del regola . mento n. 101/76, gli Stati membri erano competenti, all'epoca considerata, ad adottare provvedimenti provvisori relativi alle acque soggette alla loro giurisdizione, a condizione che questi fossero conformi alle esigenze del diritto comunitario (2). L'art. 7 del Trattato CEE, l'art. 2 del regolamento n. 101/76 e, per quanto rilevanti nella fattispecie, gli artt. 100 e 101 dell'Atto di adesione ostano a che uno Stato membro adotti provvedimenti del genere di quelli contemplati dal Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) Order 1977 e dal Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) (n. 2) Order 1977 (3). Una condanna penale inflitta in forza di un atto legislativo interno riconosciuto contrastante col diritto comunitario � anch'essa incompatibile con questo diritto (4). (Omissis). -In diritto -1 -Con atto introduttivo del 13 maggio 1977, la Commissione ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che l'Irlanda, applicando taluni provvedimenti restrittivi nel settore della pesca marittima, � venuta meno agli obblighi che le incombono a norma del Trattato. n 20 ottobre 1970 fil Consiglio deille Comumt�, basandosi in parmcolare sug�d a11tt. 38, 42 e 43 del trattato CEE, adottava di regolamento n. 2142/70, l'elativo ai11.'organizmzione comune dei mercati .111ei1 settore della pesca, e fil regOllamento n. 2141/70, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca. In particolare, nell'art. 2 del reg. 2141/70, si stabiliva che �il regiime applicato da ciascuno degli Stati membri ailffi'eserciZJio defila pesca nei1le acque marittime su cui esercita la sua sovranit� o giurisdizione non pu� comportare differenza cli trattamento nei confronti di ailtri Stati membri � e che g�d Stati membri devono assicurare alle navi degli altri Stati membri parit� di condizioni di accesso e di sfruttamento dei fondali situati nelle acque medesime. Il Consiglio ammetteva solo alcune deroghe provvisorie per zone di pesca si RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2. -Non vi � contestazione fra le parti circa i fatti che sono all'origine della controversia. 3. -Va ricordato anzitutto che, nella sessione del 30 ottobre 1976 all'Aia, il Consiglio approvava una risoluzione, formalmente adottata il 3 novembre successivo (in prosieguo denominata �risoluzione dell'Aia�), mediante la quale si stabiliva che gli Stati membri avrebbero di concerto esteso, a partire dal 1� gennaio 1977, i limiti delle rispettive zone di pesca a 200 miglia, al largo delle loro coste prospicienti il Mare del Nord e l'Atlantico settentrionale. 4. -Nella stessa risoluzione il Consiglio stabiliva che, a decorrere dalla data di cui sopra, lo sfruttamento, da parte di pescherecci dei paesi terzi, delle risorse alieutiche disponibili nelle suddette zone sarebbe stato disciplinato da accordi fra la Comunit� e i paesi terzi interessati; nel contempo, veniva stabilito il principio di un'azione concertata degli Stati membri in previsione dei futuri lavori nell'ambito degli enti internazionali competenti per i problemi della pesca. 5. -Il Consiglio faceva inoltre riferimento a taluni aspetti del regime interno comunitario in materia di pesca e sottolineava, in particolare, la necessit� di giungere a una disciplina comune per la conservazione.. delle risorse, pur riservando, tuttavia, agli Stati membri la possibilit� di emanare, d'intesa con la Commissione, i provvedimenti provvisori che apparissero eventualmente opportuni in attesa dell'entrata in vigore di una disciplina comune (allegato VI della risoluzione). 6. -Sempre nell'ambito della stessa risoluzione, il Consiglio esprimeva l'intenzione di applicare le disposizioni in materia di politica comune della pesca in modo da garantire il continuo e graduale sviluppo dell'industria irlandese della pesca. 7. -Successivamente, il Consiglio ribadiva le proprie deliberazioni riguardanti l'istituzione di un regime comunitario di conservazione e di tuate entro un limite di 3 miglia marine a favore della popolazione rivieras�he. L'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati (detto �atto di adesione�) del 22 gennaio 1972 contiene, agld artt. 98-103, disposizioni in materia di pesca. In particolare ammette maggiori deroghe, sia temporalmente che sostanzialmente, e dispone che iJ1 Consig�li.o, deldberando su proposta defila Commissione, determina le condizioni di esercizio dclla pesca, aJl pi� tardd a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, �in v~sta di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare �. Il 19 gennaio 1976 il Consiglio adottava il regolamento n. 100/76, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca, e il regolamento n. 101/76, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nello stesso t I i ! PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 299 gestione delle risorse ittiche, basandosi su una proposta di regolamento sottopostagli dalla Commissione fin dall'8 ottobre 1976 (G. U. C 255, pag. 3). 8. -Essendo sorte delle difficolt�, la Commissione presentava, il 3 dicembre 1976, una proposta limitata alla definizione di provvedimenti provvisori, proposta ripetutamente modificata in seguito, per tener conto delle divergenze manifestatesi in seno al Consiglio. 9. -Va rilevato che il Governo irlandese aveva partecipato attivamente ai lavori del Consiglio vertenti su tale problema e presentato, il 13 dicembre 1976, delle proposte addizionali intese a completare le progettate misure di conservazione. 10. -Queste proposte contenevano varie disposizioni, relative all'esclusione delle navi-officina, alla delimitazione di speciali zone di tutela per talune specie ittiche, al divieto di usare certi metodi di pesca, nonch� all'esclusione dei pescherecci di lunghezza eccedente gli 85 piedi o di potenza superiore ai 1.000 CV da una zona di 20 miglia dalle coste. 11. -Durante tale fase dei lavori, la delegazione irlandese aveva incessantemente richiamato l'attenzione del Consiglio sulla urgente necessit� di adottare misure di conservazione, facendo presente che, qualora non si addivenisse rapidamente ad un accordo, l'Irlanda sarebbe stata costretta ad agire unilateralmente. 12 -Questo avvertimento veniva insistentemente ripetuto durante la sessione -anch'essa infruttuosa -tenuta dal Consiglio nei giorni 8 e 9 febbraio 1977, di guisa che, con un messaggio dell'll febbraio. 1977, la Commissione richiamava l'attenzione del Governo irlandese sul fatto che gli Stati membri non avevano la facolt� di adottare misure di conservazione prima d'aver consultato la Commissione e di aver cercato di ottenere la sua approvazione, conformemente alla risoluzione dell'Aia, e aggiungeva che le discussioni nell'ambito del Consiglio non potevano sostituire la suddetta procedura. settore, con i quali si abrogavano i procedenti regolamenti n. 2142 e 2141/70 e si riordinavano le norme esistenti, facendo salve le deroghe ammesse dall'atto di adesione. Con risoluzione del Consiglio, adottata all'Aia il 3 p.ovembre 1976, si conveniva che gli Stati membri, mediante un'azione concertata, avrebbero esteso, dal 1� gennaio 1977, i limiti delle loro zone di pesca a 200 miglia dalla loro costa prospiciente il Mare del Nord e l'Atlantico settentrionale e che, a partire da taile data, lo sfruttamento, da parte dei pescherecci dei paesi terzi, deLIJe risorse !ittiche di queste zone sarebbe stato disci;pilmato da accordi fra fa Comunit� e i paesi terzi interessati. Di conseguenza, il Consiglio incaricava la Commissione di intavolare subito, secondo le direttive impartite dallo stesso Consiglio, nego 300 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 13. -In una comunicazione del 14 febbraio 1977, il Ministro degli affari esteri irlandese, dopo aver ricordato le proposte presentate dal suo paese il 13 dicembre 1976, informava la Commissione del fatto che � con rammarico, il Governo [aveva] deciso di non poter rinviare pi� a lungo la questione e di dover ormai adottare provvedimenti unilaterali di conser vazione a carattere provvisorio�; esso aggiungeva sommarie indicazioni i sul contenuto essenziale delle misure prescelte ed annunciava che i decreti mediante i quali queste dovevano esser poste in atto sarebbero stati adot tati l'indomani, 15 febbraio, dal Ministro della pesca. I 14. -In effetti, il 16 febbraio 1977, il Ministro irlandese della pesca I emanava due decreti di cui il primo, � Sea Fisheries (Conservation and ~ Rational Exploitation) Order 1977 �, vieta ai battelli da pesca l'accesso e ~ qualsiasi attivit� di pesca in una zona marittima compresa nella zona di pesca esclusiva dello Stato irlandese, delimitata a nord dal parallelo corrispondente a 56� e 30' di latudine nord, ad ovest dal meridiano corrispondente a 12� di longitudine ovest ed a sud dal parallelo corrispondente a 500 e 30' di latitudine nord, mentre il secondo, � Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) (n. 2) Order 1977 �, esonera dal suddetto -divieto i battelli da pesca marittima la cui lunghezza di registro non ecceda i 33 metri o la cui potenza non superi, complessivamente, i 1.100 CV (decre ti designati, in prosieguo, come �i provvedimenti irlandesi�). 15. -In seguito ad una urgente consultazione con i rappresentanti dei Governi, sia dell'Irlanda sia degli altri Stati membri interessati, la Commissione formulava, con lettera 22 febbraio 1977, ogni riserva in merito ai provvedimenti irlandesi e chiedeva al Governo interessato di sospenderne l'applicazione in attesa delle future deliberazioni del Consiglio; a quell'epoca, si sperava infatti in una soluzione a breve scadenza. 16. -Nella sessione del 25 marzo 1977, si delineava effettivamente fra i membri del Consiglio, compresa l'Irlanda, un ampio accordo in merito alle ultime proposte della Commissione; tuttavia, non -si poteva allora ziati con i paesi terzi interessati e decideva un'azione di conserva degli Stati membri in previsione dei futuri lavori nell'ambito delle zone internazionali di pesca, fra l'altro delle commissioni internazionali per la pesca dell'Atlantico del Nord-Ovest, dell'Atlantico del Nord-Est e dell'Atlantico del Sud-Est. Si estendeva cos�, Jdmd�tatamente alJle coste prospicienti ili: Mare del Nord e ~'A1l1antico settentrionale, la zona comunitaria, ribadendosi la natura di risorsa comunitaria del prodotto della pesca. In questo quadro � sorta la controversia che ha formato oggetto delle due cause, l'una promossa dalla Commissione contro l'Irlanda, per inadempimento degli obblighi incombentile in forza del trattato, ai sensi dell'art. 169 del trattato stesso, l'altra, sorta parallelamente ai sensi dell'art. 177 del medesimo trat PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 301 adottare alcuna decisione, a causa dell'opposizione espressa da uno degli Stati membri. 17. -Di fronte a questo fallimento, il Governo irlandese comunicava alla Commissione, con nota del 4 aprile 1977, che i decreti 16 febbraio 1977 sarebbero stati applicati con effetto dal 10 aprile successivo. 18. -In seguito a tale azione unilaterale dell'Irlanda, la Commissione dava inizio al procedimento preliminare di cui all'art. 169, che si concludeva con il ricorso a questa Corte. Sulla connessione con la causa 88/77. 19. -Con ordinanza 7 luglio 1977 la District Court della circoscrizione di Cork City (Irlanda) sottoponeva a questa. Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato, nell'ambito di un procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico dei capitani di un certo numero di pescherecci olandesi, imputati di contravvenzione ai divieti sanciti dai decreti 16 febbraio 1977, talune questioni pregiudiziali intese a permetterle di valutare la compatibilit� dei provvedimenti stessi col diritto comunitario. 20. -Nell'ambito del relativo procedimento, iscritto a ruolo col n. 88/77, sono state presentate osservazioni dalle parti nella causa principale, dai Governi della Repubblica francese e del Regno dei Paesi Bassi, nonch� dalla Commissione. 21. -Bench� le questioni esaminate nell'ambito di tale procedimento siano sostanzialmente identiche ai problemi giuridici sollevati nella presente causa, sta di fatto che gli imputati nella causa pendente dinanzi alla Pistrict Court di Cork e il Governo francese hanno svolto alcuni argomenti specifici che sembra opportuno prendere� in considerazione anche nell'ambito della presente causa, per un esauriente esame della controversia sotto tutti i suoi aspetti. 22. -Un tal modo di procedere non viola i diritti delle parti, poich� tutte le parti nella presente causa hanno altres� partecipato al procedimento 88/77. tato, a seguito di domanda pregiudiziale proposta da un giudice penale irlandese, chiamato a giudkare alcuni pescatori olandesi che avevano violato le norme irlandesi ritenute in contrasto con le norme comunitarie. Le questioni decise interessano solo marginalmente la posizione attuale deilll'ltalia, ma [e sentenze si segnaLano per JJ'importanza dei principi affermati, sopratutto per i riflessi che potrebbero avere in relazione alla possibile costituzione in futuro di una zona comunitaria nel Mediterraneo anche al di l� del limite attuale del nostro mare territoriale (12 miglia), e all'entrata nena Comunit� di altri Paesi dell'area mediterranea. Per quanto riguarda i precedenti giurisprudenziali in materia di pesca, si segnala che la Corte di Giustizia si era gi� pronunciata sulla competenza degli Stati membri ad .emettere norme per la preservazione delle risorse biologiche RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 302 Sui provvedimenti provvisori. 23. -Va infine ricordato che, nel proporre il ricorso a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE, la Commissione ha chiesto alla Corte, in forza dell'art. 186 del Trattato e dell'art. 83 del regolamento di procedura, di adottare provvedimenti provvisori, ingiungendo al Governo irlandese di sospendere l'applicazione dei decreti che costituiscono oggetto della controversia, in attesa della decisione nel m:erito. 24. -La Corte ha dato seguito alla domanda mediante successive ordinanze in data 22 maggio, 21 giugno e 13 luglio 1977 (Racc. pagg. 937 e 1411), con l'ultima delle quali essa ha ingiunto all'Irlanda di sospendere, entro il 18 luglio 1977, l'applicazione dei provvedimenti in questione. 25. -Il Governo irlandese ha fatto presente di essersi astenuto dall'applicare i provvedimenti controversi a partire dalla data indicata nell'ordinanza della Corte, impartendo le opportune istruzioni .alle autorit� competenti, e di non avere altre disposizioni da adottare, visto che l'ordinanza � ha acquistato forza di legge in Irlanda a decorrere dalla data di applicazione ivi indicata ed ha avuto l'effetto di sospendere, in conformit� a quanto ivi stabilito, i due Sea Fisheries Orders a partire da tale data �. 26. -Secondo i chiarimenti forniti, tale conseguenza deriva dalle disposizioni costituzionali irlandesi, nonch� dall'� European Communities Act � del 1972, il quale attribuisce al diritto comunitario -ivi comprese le �sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia -la preminenza sul diritto interno irlandese. 27. -Tale posizione, resa nota a suo tempo alla Commissione, non ha suscitato obiezioni da parte di quest'ultima. Sulle norme da applicare. 28. -La pesca rientra, come tutte le altre attivit� economiche, nell'ambito del Trattato CEE ed � stata, in particolare, assimilata all'agricoltura marine e �Suhla compatibilit� con il diriitto comunitario dei provvedimenti na: llionailii in tale materia, con sentenza 14 lugi1io 1976, nehle oause riunite 3," 4 e 6/76, KRAMER, in Racc. 1279, affermando che Ja competenza degili Stati membri sussiste nel periodo transitorio e non pu� essere esclusa finch� la Comunit� non abbia ancora esercitato le sue funzioni in materia e che la compatibilit� sussiste se la norma nazionale non crea disparit� di trattamento nei confronti dei pescherecci degli altri Stati membri e garantisce la parit� delle condizioni di accesso; se incide il meno possibile, per Ja sua struttura, su1 funzionamento deJla pol&tica comune in materia di pesca; se costituisce delle vere e proprie misure di conservazione. (4) Principio pacifico. Cfr. la precedente sentenza della Corte 21 marzo 1972, ne11a causa 82/71, SAIL, in Racc., 119. PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE per effetto dell'art. 38 del Trattato stesso e cos� inserita, tramite questa norma, nella previsione di una politica comune. 29. -Una prima disciplina dei problemi della pesca � stata stabilita nell'ambito di due regolamenti del Consiglio, e precisamente dal regolamento 20 ottobre 1970, n. 2141, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (G. U. n. L 236, pag. 1), fondato sugli artt. 7, 42, 43 e 235 del Trattato, e del regolamento n. 2142/70, recante la. stessa data, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (ibid., pag. 5), fondato sugli artt. 42 e 43 del Trattato. 30. -Al regime cos� definito l'Atto di adesione ha apportato alcuni elementi complementari con i suoi artt. 98-103, che costituiscono il capo terzo del titolo II, relativo all'agricoltura. 31. -Fra queste disposizioni, va messo particolarmente in rilievo l'art. 102, a norma del quale � al pi� tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni d'esercizio della pesca in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare �. 32. -In seguito all'ampliamento della Comunit�, le disposizioni relative alla pesca sono state riprese in due regolamenti del Consiglio, fondati sulle stesse basi dei regolamenti anteriori, oltre che sull'Atto di adesione, e cio� nel regolamento 19 gennaio 1976, n. 100, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (G. U. n. L 20, pag. 1) e nel regolamento n. 101/76, recante la stessa data, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (ibid., pag. 19). 33. -Ai sensi dell'art. 1 di quest'ultimo regolamento: �Allo scopo di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato del settore della pesca nell'ambito dell'attivit� economica generale e di favorire lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne � istituito un regime comune per l'esercizio della pesca nelle acque marittime e sono adottate misure specifiche per azioni appropriate e per il coordinamento delle politiche delle strutture degli Stati membri in tale settore �. 34. -Secondo l'art. 2, n. 1: � Il regime applicato da ciascuno degli Stati membri all'esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercita la sua sovranit� o giurisdizione non pu� comportare differenze di trattamento nei confronti di altri Stati membri. �Gli Stati membri assicurano, in particolare, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno degli Stati membri e sono immatricolate nel RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO territorio della Comunit� parit� di condizioni di accesso. e di sfruttamento dei fondali situati nelle acque di cui al comma precedente�. 35. -Infine, l'art. 4 dello stesso regolamento dispone che: �Qualora l'esercizio della pesca nelle acque marittime degli Stati membri di cui all'art. 2 esponga alcune delle loro risorse ai rischi di uno � sfruttamento troppo intensivo, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'art. 43, paragrafo 2, del Trattato, pu� adottare le misure necessarie per la conservazione di tali risorse. � Dette misure possono comprendere, in particolare, restrizioni riguardo alla pesca di alcune specie, a zone, periodi, metodi e strumenti di pesca �. 36. -Il problema specifico della conservazione delle risorse � stato ripreso in considerazione dal Consiglio, per iniziativa della Commissione, nell'ambito della surricordata risoluzione dell'Aia, adottata al fine della estensione, di concerto, a 200 miglia delle zone di pesca al largo delle coste prospicienti il Mare del Nord e l'Atlantico settentrionale. 37. -Dall'allegato VI di tale risoluzione risulta che il Consiglio ha approvato una dichiarazione della Commissione formulata nei seguenti termini: � Nell'attesa dell'applicazione delle misure comunicate in materia di conservazione delle risorse, attualmente in corso di elaborazione, gli Stati membri non adottano misure unilaterali di conservazione delle risorse. � Tuttavia, se non si dovesse pervenire ad un accordo in seno alle commissioni internazionali della pesca per l'anno 1977 e se in seguito non potessero essere adottate immediatamente misure comunitarie autonome, gli Stati membri potrebbero prendere, a titolo conservativo e in modo non discriminatorio, le misure atte ad assicurare la protezione delle risorse situate nelle zone di pesca che costeggiano le loro rive. � Prima di prendere tali misure, lo Stato membro in questione cercher� di ottenere l'approvazione della Commissione che dovr� essere consultata in tutte le fas� di tali procedure. � Siffatte eventuali misure lasciano impregiudicati gli orientamenti che saranno adottati per l'applicazione delle disposizioni di carattere comunitario in materia di conservazione delle risorse �. 38. -Il Governo irlandese ha sollevato un'obiezione relativa all'ambito gegorafico di applicazione del regolamento n. 101/76. 39. -Riferendosi al testo dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 101/76, il quale recita: �Ai sensi del presente articolo si intendono per acque marittime quelle cos� designate dalle leggi vigenti in ciascuno Stato membro�, il Governo irlandese eccepisce in effetti che il regolamento in questione si applica solo alle acque marittime irlandesi quali erano definite all'epoca f: i: I i: PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE dell'entrata in vigore dello stesso, anteriormente al 1� gennaio 1977, data dell'estensione delle zone di pesca. 40. -Ne risulterebbe che le disposizioni di tale regolamento non si applicherebbero alla zona marittima contemplata dai provvedimenti contestati e che solo un adeguato emendamento del regolamento n. 101/76 potrebbe estendere il campo d'applicazione di questo testo alla zona marittima di cui trattasi. 41. -La Commissione considera �sorprendente� questa obiezione, ch'essa ritiene contraria all'interpretazione da dare sia agli artt. 100-103 dell'Atto di adesione, sia alle disposizioni stesse del regolamento n. 101/76, nonch� inconciliabile con l'atteggiamento assunto dal Governo irlandese al momento dell'elaborazione, nell'ambito del Consiglio, della risoluzione dell'Aia e di un certo numero di regolamenti attinenti alla materia di cui � causa. 42. � La Commissione richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'interpretazione basata dal Governo irlandese sul rinvio contenuto nell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 101/76 avrebbe l'effetto di limitare il campo d'applicazione della politica comune delle strutture nel settore della pesca ad una piccola parte dei mari soggetti alla giurisdizione degli Stati membri e d'impedire in tal modo al Consiglio di definire misure di conservazione applicabili oltre il vecchio limite di 12 miglia marine. 43. -Il Governo dei Paesi Bassi fa valere, in proposito, che l'ambito geografico di applicazione delle norme di diritto comunitario � definito dalla somma dei territori .europei degli Stati memb:i;i e che, quindi, qualsiasi modifica che uno Stato membro apporti all'estensione della propria giurisdizione costituirebbe, al tempo stesso, una modifica dei confini del mercato comune. 44. -Sarebbe questo il concetto informatore dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 101/76, il quale riguarderebbe le acque marittime designate, dalle leggi di uno Stato membro, come comprese nella giurisdizione di questo, indipendentemente dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse. 45. � Allo scopo di determinare l'ambito geografico d'applicazione del regolamento n. 101/76, le disposizioni di tale atto vanno interpretate tenendo conto della situazione giuridica in cui il regolamento � venuto ad inserirsi, come pure del suo oggetto e della sua finalit�. 46. -I regolamenti, in quanto atti emanati dalle istituzioni in base al Trattato, hanno, in via di principio, lo stesso ambito geografico di applicazione del Trattato stesso. 306 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 47. -L'art. 2, n. 3, del regolamento n. 101/76 va quindi inteso nel senso ch'esso si riferisce alla sfera d'applicazione del diritto comunitario nel suo complesso, quale si presenta definita in qualsiasi momento. 48. -Di conseguenza, il rinvio, contenuto in tale disposizione, alle � leggi vigenti � nei vari Stati membri, per quanto riguarda la definizione delle acque marittime soggette alla loro sovranit� o giurisdizione, va inteso come riferentesi alle leggi che di volta in volta si applicano durante I il periodo di vigenza del regolamento di cui trattasi. I 49. -Questa interpretazione � l'unica compatibile con l'oggetto e la finalit� del regolamento in questione, inteso a creare un xegime comune per l'esercizio della pesca nel complesso delle acque marittime degli Stati I membri. ~: 50. -Ne consegue che qualsiasi ampliamento delle zone marittime in� questione implica automaticamente un corrispondente ampliamento dell'ambito d'applicazione del regolamento. 51. -L'interpretazione data all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 101/76 dal Governo irlandese va quindi esclusa. Sul merito della controversia. 52. -Tutti i partecipanti ad entrambe le cause riconoscono che l'ado~ zione di misure di conservazione delle risorse ittiche era necessaria, ed anzi urgente, nelle acque sottoposte alla giurisdizione irlandese, all'epoca in cui venivano emanati i provvedimenti controversi. 53. -Neppure � contestato che tale necessit� sussistesse malgrado una notevole riduzione delle catture effettuate da taluni Stati terzi nella regione marittima considerata, in seguito all'estensione della zona di pesca con effetto dal 1� gennaio 1977 ed alle disposizioni adottate dalla Commissione. 54. -La controversia si riduce quindi a quattro punti, sui quali i partecipanti all'uno e all'altro procedimento deducono mezzi presentati in vario modo e che riguardano: -la competenza dell'Irlanda; -il procedimento seguito nella fattispecie dal Governo irlandese; -il problema del se i provvedimenti irlandesi possano essere con� siderati come autentiche misure di conservazione; -il problema del se, con l'adottare tali provvedimenti, l'Irlanda abbia trasgredito il divieto di discriminazione sancito dall'art. 7 del Trattato e dal regolamento n. 101/76. PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 55. -~ opportuno esaminare in primo luogo . la questione della competenza, dalla quale dipende la valutazione di tutti gli altri mezzi, ivi compreso quello relativo ad un'eventuale violazione del principio della parit� di trattamento. Sulla competenza dello Stato irlandese. 56. -Gli imputati nella causa da cui ha avuto origine il procedimento 88/77 sostengono che lo Stato irlandese non era competente ad adottare, sul piano nazionale, provvedimenti di conservazione, la cui definizione � ormai, a loro avviso, di competenza della Comunit�. 57. -A sostegno di questa tesi essi richiamano in par:ticolare l'art. 102 dell'Atto di adesione, che riserva alle istituzioni comunitarie il potere di stabilire le condizioni di esercizio della pesca al fine di garantire la tutela dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare, i regolamenti nn. '100 e 101/76, il cui scopo � quello di organizzare su basi comuni il mercato dei prodotti della pesca e la politica delle strut~ure in questo campo, nonch� la risoluzione dell'Aia, la quale prevede l'estensione delle zone di pesca � con azione concertata �. 58. -La loro tesi non sarebbe smentita dalla sentenza 14 luglio 1976 (cause riunite 3, 4 e 6/76, Kramer e a., Racc. pag. 1279), in quanto tale pronunzia avrebbe riconosciuto la competenza degli Stati membri in materia solo con riguardo ad impegni internazionali assunti in precedenza. 59. -�Da parte sua, il Governo francese, nella memoria depositata nel procedimento 88/77, sottolinea il fatto che la politica della pesca ha carattere comunitario, come risulta sia dall'art. 38, n. l, del Trattato CEE, sia dai regolamenti successivi, e che tale situazione giuridica � stata confermata, per quanto riguarda in particolare i provvedimenti di conservazione, dall'art. 102 dell'Atto di adesione e dalla risoluzione dell'Aia. 60. -Questo punto di vista troverebbe conferma anche nei principi enunciati dalla Corte nella causa Kramer. 61. -La competenza ad istituire un regime permanente quanto all'eser. cizio delle attivit� di pesca spetterebbe quindi alla Comunit� come tale e, secondo la costante giurisprudenza della Corte, quale risulterebbe fra l'altro dal punto 31 della motivazione della sentenza 31 marzo 1971 (causa 22/70, Commissione c/ Consiglio, Racc. pag. 263), tale competenza avrebbe carattere esclusivo. 62. -Da quest� premesse il Governo francese trae la conclusione che qualsiasi provvedimento unilaterale degli Stati membri nella materia di cui trattasi sar� in contrasto col diritto comunitario a partire dal mo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento in cui la Comunit� avr� pienamente assunto la propria competenza o in cui sar� giunta a termine la fase transitoria contemplata dall'art. 102 dell'Atto di adesione. 63. � Com'� stato gi� affermato da questa Corte nella sentenza 14 luglio 1976, Kramer, la Comunit� � competente ad adottare provvedimenti di conservazione, sia in modo autonomo, sia sotto forma di accordi con Stati terzi, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali. 64. � Qualora la Comunit� abbia esercitato i relativi poteri, le disposizioni da essa adottate esdudono ogni possibilit� di una divergente disciplina emanante dagli Stati membri. 65. � Per contro, finch� non sia scaduto il periodo transitorio fissato dall'art. 102 dell'Atto di adesione e la Comunit� non abbia ancora esercitato pienamente i suoi poteri in materia, agli Stati membri � consentito adottare, nell'ambito nazionale, gli adeguati provvedimenti di conserva-zione, s�lvi restando, tuttavia, gli obblighi di cooperazione per essi derivanti dal Trattato, e in particolare dall'art. 5. 66. � Giustamente, quindi, nell'allegato VI della risoluzione dell'Aia, dopo aver ricordato che, in via di principio, gli Stati membri non avrebbero adottato misure unilaterali di conservazione in attesa dell'applicazione dei provvedimenti comunitari, il Consiglio ha ammesso che siffatte misure avrebbero potuto essere adottare, a titolo conservativo, qualora non venissero tempestivamente emanati provvedimenti comunitari. 67. � Risulta quindi che, di fronte alla carenza del Consiglio ed all'impossibilit� di pervenire in tal sede ad una soluzione globale l'Irlanda era legittimata ad adottare, per le zone marittime di sua competenza, provvedimenti di conservazione, a condizione che questi fossero conformi alle esigenze del diritto comunitario. 68. -L'obiezione sollevata nel procedimento 88/77 quanto alla competenza all'epoca considerata, dello Stato irlandese, va perci� disattesa. Sul carattere discriminatorio dei provvedimenti irlandesi. 69. -La Commissione sostiene che i provvedimeenti irlandesi, pur essendo fondati su criteri apparentemente obiettivi, quali le dimensioni e la potenza dei battelli, sono in realt� discriminatori, e precisamente sotto un duplice profilo. 70. -Sarebbe accertato che la flotta da pesca dell'Irlanda non comprende navi che superino i limiti specificati nei decreti controversi, ad . eccezione di due battelli di cui almeno uno non ha mai pescato nella zona sottoposta al divieto; i provvedimenti in questione colpirebbero invece gravemente la flotta di taluni altri Stati membri, in particolare quella francese e quella olandese; PARm I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 71. -Inoltre, detti provvedimenti creerebbero disparit� di trattamento fra i vari Stati membri, nel senso che la flotta da pesca olandese, composta principalmente da grandi battelli, sarebbe quasi del tutto esclusa dalle acque in questione, la flotta da pesca francese ne risentirebbe anch'essa gli effetti negativi, ma in misura minore, mentre la flotta da pesca britannica, tenuto conto delle sue caratteristiche, sarebbe stata inte� ramente risparmiata. 72. -Con detti provvedimenti, perci�, l'Irlanda avrebbe violato tanto il principio generale della parit� di trattamento, sancito dall'art. 7 del Trattato C.E.E., quanto le disposizioni dell'art. 2, n. l, del regolamento n. 101/76. richiamate nell'allegato VI della risoluzione dell'Aia. 73. -Questi argomenti hanno trovato l'appoggio del Governo francese e del Governo olandese, i quali ritengono che sia stato compromesso uno dei fondamenti essenziali della politica comune in materia di pesca. 74. -Gli imputati nella causa che ha dato origine al procedimento 88/77 svolgono le stesse considerazioni, sottolineando che, data la scelta di un criterio basato sulle dimensioni e sulla potenza dei battelli, i provvedimenti irlandesi danno luogo a discriminazioni nei confronti delle navi di grandi dimensioni, annullando cos� i vantaggi connessi alle economie di scala derivanti dall'ammodernamento della flotta da pesca olandese. 75. -Il Governo irlandese, da parte sua, richiama l'attenzione sul fatto che i provvedimenti contestati si basano su criteri di carattere tecnico, assolutamente avulsi da qualsiasi considerazione attinente alla nazionalit� dei battelli. 76. -La diversa incidenza dei provvedimenti stessi sarebbe una conseguenza ineluttabile della composizione delle varie flotte nazionali interessate, non gi� dei criteri scelti, i quali non potrebbero quindi essere qualificati come discriminatori. 77. -Quando ai vantaggi che dai provvedimenti adottati possono trarre i pescatori irlandesi, il Governo interessato sostiene ch'essi sono giustificati dal fatto che la Comunit� stessa ha reiteratamente ammesso, persino nella risoluzione dell'Aia, la necessit� di stimolare la crescita dell'industria della pesca in Irlanda. 78. -Come questa Corte ha avuto occasione d'affermare in altre occasioni, e in particolare nella sentenza 12 febbraio 1974 (causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153), il principio della parit� di trattamento no vieta solo le discriminazioni palesi, fondate sulla nazionalit�, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, fondandosi su altri criteri di disti[lzione, pervenga in effetti al medesimo risultato. 79. -:B questo indubbiamente il caso dei criteri sui quali si basano i provvedimenti in questione, il cui effetto � quello di escludere dalle acque 310 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO irlandesi buona parte delle flotte da pesca di altri Stati membri che hanno tradizionalmente esercitato la pesca nelle zone di cui trattasi, mentre gli stessi provvedimenti non impongono ai cittadini irlandesi alcuna restrizione equivalente. 80. -Detti provvedimenti sono perci� in contrasto sia con l'art. 7 del Trattato C.E.E., il quale vieta le �discriminazioni fondate sulla nazionalit�, sia con l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 101/76, a norma del quale il regime applicato da ciascuno Stato membro per quanto riguarda l'esercizio della pesca nelle acque marittime soggette alla sua sovranit� o giurisdizione non pu� implicare disparit� di trattamento nei confronti di altri Stati membri. Sugli altri mezzi. 81. -La Commissione, sostenuta dai Governi francese ed olandese, ha fatto inoltre valere che i provvedimenti irlandesi non possono essere considerati come autentiche misure di conservazione. 82. -Poich� il carattere discriminatorio dei provvedimenti irlandesi ha potuto essere accertato in base alle considerazioni che precedono, non sembra necessario risolvere la suddetta questione. 83. -Nel corso del procedimento, sono state formulate varie critiche quanto al modo di agire del Governo irlandese ed alle ripercussioni negative ch'esso avrebbe avuto tanto sulla realizzazione di una politica comune -della pesca, quanto sulla difesa degli interessi della Comunit� nelle trattative coi paesi terzi. 84. -Quest'ultimo punto � stato specialmente sottolineato dalla Commissione, che ha considerato l'incidenza dei provvedimenti irlandesi sui negoziati esterni come un particolare motivo di ricorso. 85. -Viste le conclusioni di cui sopra, non appare necessario statuire su tutte queste censure. 86. -� sufficiente, in proposito, rinviare alle valutazioni gi� espresse dalla Corte nella motivazione della propria ordinanza 22 maggio 1977. 87. -Da quanto precede risulta che, pur non potendosi contestare che l'Irlanda era competente, in mancanza di adeguate disposizioni sul piano comunitario, ad adottare provvedimenti provvisori di conservazione relativi alle acque marittime soggette alla sua giurisdizione, si deve tuttavia ammettere che, in ragione del carattere discriminatorio dei provvedimenti definiti coi decreti 16 febbraio 1977 del Ministro della pesca, l'Irlanda � venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato, contravvenendo, in particolare, all'art. 7 del Trattato CEE ed all'art. 2 del regolamento n. 101/76. -(Omissis). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 311 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 20 aprile 1978, nelle cause riunite 80/77 e 81/77 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Warner -Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse nelle cause Soci�t� des Commissionnaires R�unis c/ Receveur des Douanes e Les Fils de Henri Ramel c/ Receveur des Douanes. Interv. Governo francese (avv. de Lacharri�re), Commissione delle Comunit� europee (ag. B�raud) e Consiglio delle Comunit� europee (ag. Vignes). Comunit� europee -Agricoltura -Politica agricola comune -Organizzazione comune del mercato vitivinicolo -Libera circolazione delle merci -Tasse di effetto equivalente a dazi doganali -Divieto. (Trattato CEE, artt. 2, 13, 38-46; regolamento CEE del Consiglio 28 aprile 1970 n. 816, art. 31). L'art. 31, n. 2, del regolamento n. 816/70, in quanto autorizza gli Stati membri produttori ad istituire e riscuotere, negli scambi intra-comunitari dei prodotti soggetti all'organizzazione di mercato instaurata dallo stesso regolamento, tasse di effetto equivalente a dazi doganali, � incompatibile con gli artt. 13, in ispecie n. 2, e 38-46 del Trattato ed �, di conseguenza, invalido (1). (Omissis). -In diritto. 1. -Con due sentenze del 30 giugno 1977, pervenute in cancelleria il 4 luglio 1977 e registrate coi numeri 80/77 (Soci�t� Les Commissionnaires R�unis c/ Esattore della dogana) e 81/77 (S�rl Les fils de Henri Ramel c/ Esattore della dogana), il Tribunal d'instance di Bourg-en-Bresse ha sottoposto a questa Corte, in ciascuna delle rispettive cause dinanzi ad esso pendenti, due questioni pregiudiziali vertenti (1) La nota controversia sul vino, sorta con l'introduzione in Francia, nel settembre 1975, di un'imposta sui vdni dtalJiani -imposta dd chiaro effetto equivalente ad un dazio doganale -� stata risoilta a monte daillLa Corte, con ~a dichiarazione dd invalidit� ex tunc dethla norma comunitaria in forza defila quale 1e misure naztionailli erano state adottate (w'art. 31 n. 2 del reg. n. 816/70 era stato nel friattempo espressamente abrogato oon il regruamento n. 1160/1976). Interpretaztioni meno idgide dei fomti posti al Consi~o dail fondamentale principio della libera circolazione delle merci sembrano essere state date dalla Corte in rutre occasiollli: cfr. fa sentenza 2 lugiliio 1974, nella causa 153/73, HOLZ & WILLEMSEN c. CONSIGLIO e COMMISSIONE, Racc., 675, dove si confermava la l.egittimit� di una sovvenzione speciale avente carattere temporaneo, istituita dal Consigildo in favore deg1i oleifici italiani nei!Jl'ambito dell'organiz2lazione comune del mercato del settore degli olii e dei grassi, con il motivo che, agli inizi, una organizzazione comune di mercato pu� presentare delle lacune implicanti difficolt� cui il Consiglio � autorizzato a porre rimedio con provvedimenti provvisori; nonch� le sentenze in materia di importi compensativi monetari (24 otto 5 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 312 l'una sulla validit�, l'altra sull'interpretazione dell'art. 31, n. 2, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, �relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo � (G.U. n. L 99, pag. 1). 2. -La Corte viene interpellata in merito alle seguenti questioni: � 1) Se l'art. 31, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 816/70 sia (' fosse ' nella causa 81/77) conforme al Trattato CEE, tenuto conto del fatto che detta disposizione autorizza. ('autorizzava ' nella causa 81/77) provvedimenti in contrasto con le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci da applicarsi dopo la fine del periodo transitorio �. � 2) In caso di soluzione affermativa della questione che precede, se le disposizioni dell'art. 31, n. 2, dello stesso regolamento fossero ancora applicabili 1'11 settembre 1975, tenuto conto dell'eventuale messa in atto del complesso degli strumenti amministrativi necessari alla gestione del mercato vitivinicolo �. 3. -Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie fra I'Amministrazione doganale francese e dei commercianti di vini che avevano importato in Francia, fra i primi di settembre del 1975 ed il marzo del 1976, talune partite di vino di origine italiana, controversie nelle quali veniva contestata la conformit� al Trattato di un'imposta pari ad 1,13 FF per grado-ettolitro, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1975, n. 75-846 (G.U. R.F. del 12 settembre 1975), il quale entrava in vigore il 12 settembre 1975, e riscossa in occasione delle suddette importaz10ni. 4. -Con ordinanza 26 ottobre 1977, questa Corte ha disposto la riunione delle due cause ai fini della trattazione orale e della sentenza. bre 1973, nel1e cause 5/13, BALKAN, Racc., 1091; 9/73, ScHLtiTER, ibid., 1135; 10/73, lREwE-ZENTRAL, ibid., 1175), ila cud compatibilit� con il trattato viene ritenuta giustificata dal sopravvenire di circostanze (improvvisi mutamenti nei corsi dei cambi che incidano sui ;prezzi agricoli espressd in moneta nazioriaJe) talli da perturbare fil funzionamento delile organizzazioni comund di. mercato. In tal senso anche le conclusioni dell'Avvocato generale alla Corte, il quale aveva conolruso per la vallidit� delila norma a.lil'epoca delffia sua adozione quando cio� ancora non era stata realizzata in tutti gli Stati membri la disciplina amministrativa necessaria per la gestione del mercato vitivinicolo: allora il Consiglio si era trovato nell'alternativa o di rinviare l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato al momento in cui detta disciplina fosse stata istituita presso tutti gli Stati membri, o di metteda subito in vigore, prevedendo per� una clausola di salvaguardia (appunto l'art. 31 n. 2) per ovviare a disfunzioni del si �Stema fino a quanto iLa disciplina in questione non fosse stata operante in tutti gli Stati membri. Per l'inammissibilit� di deroghe alle norme generali del trattato da parte di un'organizzazione nazionale di mercato dopo la scadenza del PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 313 Considerazioni generali. 5. -Il regolamento n. 816/70, entrato in vigore dopo la fine del periodo transitorio, ha istituito un sistema di organizzazione del mercato vitivinicolo che implica, da una parte, l'instaurazione di un regime di prezzi e d'interventi, di nomne in materia di produzione e di controllo sullo sviluppo delle piantagioni, di norme relative a talune pratiche enologiche e alla immissione in consumo comprendenti, in particolare, la divisione della Comunit� in varie zone viticole, di aiuti per il magazzinaggio e la distillazione, nonch� d'altra parte, il rilascio di licenze d'importazione e d'esportazione, la fissazione di prezzi di riferimento, di oneri compensativi all'importazione e di restituzioni all'esportazione, come pure una clausola di salvanguardia che consente, in caso di perturbazioni gravi, di adottare gli .opportuni provvedimenti. 6. -La suddetta organizzazione implica inoltre, in forza sia degli artt. 12-15 e 30-33 del Trattato CEE, sia dell'art. 31, n. l, del regolamento n. 816/70, il divieto di riscuotere, nel commercio intracomunitario, qualsiasi tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale -con l'unica riserva dell'applicazione, per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo, di talune disposizioni del protocollo allegato al Trattato e riguardante l'agricoltura di tale Stato membro -e il �divieto di applicare qualsiasi r~strizione quantitativa.o misura d'effetto equivalente. 7. -L'art. 31, n. 2, del summenzionato regolamento dispone che: �In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, finch� non sar� applicato l'insieme degli strumenti amministrativi necessari per la gestione del mercato vitivinicolo, fatta eccezione fino al 31 dicembre 1971 per il catasto viticolo, gli Stati membri produttori sono autorizzati, per evitare una perturbazione dei rispettivi mercati, ad adottare misure di carattere limitativo alla !Periodo transitoriio cfr. ~a sentenza 10 dicembre 1974, nel[a causa 48/74, CHAR MASSON, Racc., 1383. La soluzione data drula Corte al problema della validit� della norma comu nitaria non ha consentito, per dJ. conseguente assorbimento, l'esame del secondo quesito posto dal giudice nazionale, che riguardava la legittimit� propria deMe misure impositive francesi. Ed invero queste misure (adottate nel settembre 1975 e abrogate nel marzo 1976, dopo che lia CommisSI�one aveva avviato contro ffia Fralllda fa procedura di infrazione di cui all'art. 169 del trattato) non potevano essere prese neanche ai sensi defila norma ora dichiarata invalllida. L'art. 31 n. 2, :infatti, non poteva comunque considerarsi pi� effilcaoe nel set tembre 1975, in quanto tutti gli strumenti amministrativi necessari per la ge stione del mercato v:itivinicolJo erano stati, a qu�LLa data, da tempo posti in atto in tutti gLi Stati membri e in particollare :in Italia. Il verificarsi della condizione risolutiva implicita nell'espressione � finch� non sar� applicato l'insieme degli strumenti amministrativi necessari per la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO importazione in provenienza da un altro Stato membro. Tali misure vengono notificate alla Commissione, che decide senza indugio se debbano essere mantenute, modificate o soppresse �. 8. -Il 1975 era caratterizzato, in particolare sul mercato francese, da un eccezionale afflusso di vini italiani, dovuto fra l'altro all'abbondanza dei raccolti ed al continuo deprezzamento della lira. 9. -Avendo il Consiglio esaminato tale situazione -precisamente durante le sue sessioni dei giorni 15 aprile, 21 e 22 luglio e 9 settembre 1975 venivano prospettati vari provvedimenti e, scartata l'idea del ripristino degli importi compensativi monetari, si decideva di modificare ed adattare il regolamento n. 816/70 in modo da tener conto della risoluzione del Consiglio 21 aprile 1975 relativa ai nuovi orientamenti per raggiungere l'equilibrio del mercato nel settore vitivinicolo. 10. -L'll settembre 1975, il Governo della Repubblica francese emanava, richiamandosi all'art. 31, n. 2, del regolamento n. 816/70, un decreto a norma del quale le importazioni di taluni vini di origine italiana erano colpite dall'imposta sopra descritta. 11. -Nel telex 11 settembre 1975 con cui tale provvedimento veniva notificato alla Commissione, ai sensi dell'art. 31, n. 2, secondo comma, dello stesso regolamento, si diceva quanto segue: � durante le sessioni del Consiglio dei ministri in data 15 aprile, 21 luglio e 9 settembre 1975, � stata a lungo esaminata la situazione del mercato comunitario dei vini da pasto. S� � constatato che l'attuale insufficienza degli strumenti comunitari d'intervento impediva il riequilibrio spontaneo di tale mercato, gravemente perturbato a causa del deprezzamento della lira verde� nel corso di questi ultimi anni. La delegazione francese ha illustrato quali siano, per i suoi gestione del mercato vitivinicolo � non doveva costituire oggetto di espresso accertamento da parte del Consiglio, trattandosi di circostanza di fatto la cui sussistenza o insussistenza va constatata dagli organi giurisdizionali. Lo stesso Consigldo, de!J resto, aveva precisato (verbale delllta (propria sessione dei giorni 27 e 28 aprile 1970) che all'accertamento avrebbe dovuto procedere la Commissione; e successivamente, nelle note presentate nel gennaio-febbraio 1972 dal gruppo di lavoro "Vino" e d:a1i C�mitato speciaile "AgricOILtura" entrambi dipendenti del Consiglio, si portavano elementi dimostrativi della messa in atto della disciplina amministrativa necessaria. Verificatasi la condizione prevdsta dahla norma, non poteva riammettersi il ripristino della sua efficacia, per carenze eventualmente manifestatesi dopo il varo della disciplina amministrativa in questione in tutti gli Stati membri, ov �vfabilJi, se del caso, con i l1�nl.edi di cui aglJi artt. 169 e 170 del trattato. La clausola di cui ai11'art. 31 n. 2, del!. resto, operava undicamente in funzJione del!la mancanza e non gi� di un preteso cattivo funzionamento deg1i strumenti amministrativd, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 315 produttori, le conseguenze di tale situazione ed ha insistentemente proposto soluzioni fondate in primo luogo sulla modifica del regolamento n. 816. Il Consiglio dei ministri aveva deciso, il 15 aprile scorso, che questa modifica sarebbe stata approvata entro il 1� agosto 1975, per trovare applicazione fin dalla stagione vitivinicola 1975/1976. Ora, nella sessione del Consiglio dei giorni 21 e 22 luglio 1975, la discussione delle proposte della Commissione � stata rinviata e, nella sessione del 9 settembre, non � intervenuta alcuna decisione. Com'� stato esposto dal ministro e dal sottosegretario francesi per l'agricoltura, la situazione creatasi in Francia a causa del disordine del mercato del vino rende quindi indispensabili provvedimenti di salvaguardia contro le importazioni a prezzi bassissimi di prodotti italiani. Il Consiglio ha deliberato a lungo. Nonostante la proposta della Commissione e dei nostri partners, nel senso di cercare un accordo politico in proposito, e malgrado i suggerimenti avanzati dalla delegazione francese, il Consiglio non � riuscito a pervenire ad una decisione unanime. Stando cos� le cose, il Governo francese ha deciso di far valere quanto disposto dall'art. 31, n. 2, del regolamento comunitario n. 816/70 �. 12. -La Commissione contestava la conformit� di tale provvedimento al diritto comunitario e dava inizio al procedimento di cui all'art. 169 del Trattato; essa rinunciava per� agli atti allorch�, con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1976, n. 76-287 (G.U. R.F. del 1� aprile 1976), il decreto 11 settembre 1975 veniva abrogato con effetto dal 1� aprile 1976. 13. -Tuttavia, le attrici nelle cause principali, facendo valere l'efficacia diretta del divieto di riscuotere, dopo la fine del periodo transitorio, negli scambi fra Stati membri, tasse d'effetto equivalente e dazi doganali ed eccependo l'invalidit� e, in ogni caso, l'inefficacia, alla data delle importazioni controverse, dell'art. 31, n. 2, del regolamento n. 816/70, hanno adito il giudice nazionale per ottenere la restituzione delle imposte gi� pagate a norma del decreto n. 75-846. per cui l'eventuaJIJe rew.wscenza dehla clausola di salvaguardia avrebbe dovuto pur sempre tener conto di valuta2!ioni giloboo e non relative ailil'linadeguatezza dii singOOi. �strumenti amministrativi. Comunque, in Italia, m~lgrado le contestazioni mosse dalla Francia, sussi steva e funzionava la disciplina amministrativa di cui si tratta. Quanto alla sussistenza degli strumenti, si ricorda che erano gi� state emanate le disposizioni interne necessarie all'attuazione del regolamento n. 816/70 e successive integrazioni. Tali ddsposi:liioni, riprodotte per ogni campagna con le modi�fiicazioni rese necessarie dailll'evolversi deilila normativa comunitaria, ;riguardavano la disciplina degili impianti viiticoli, le regole rroatdve aL1e tpratiche enologiche ed alllia im:imssione in consumo dei prodottd vinicolli (circolare 18 giugno 1971 n. 11 del Ministro dell'Agricoltura, che impartiva disposizioni necessarie per il controllo dello sviluppo del settore viticolo, che venivano ad integrare queJille rei1ative aililJa produzione e ai! commercio dei materiali vegetativi della vite di cui al DPR 24 diJCembre 1969 n. 1164); l'obbligo alla distillazione dei 316 RASSEGNA DEIL'AVVOCATURA DELLO STATO Sulla prima questione. 14. -La prima questione mira in sostanza a stabilire se l'art. 31, n. 2, del regolamento n. 816/70 sia valido, considerato ch'esso autorizza gli Stati membri produttori ad istituire e a riscuotere, dopo la fine del periodo transitorio e alle condizioni indicate nella stessa norma, tasse d'effetto equivalente a dazi doganali negli scambi intracomunitari di un prodotto agricolo compreso nell'allegato . II del Trattato (nella fattispecie, vino da pasto). 15. -La soluzione di tale questione rende necessaria l'interpretazione dell'art. 38, n. 2, del Trattato CEE, secondo cui � salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli �. 16. -Secondo le attrici nelle cause principali, questa disposizione non permetterebbe che, dopo la fine del periodo transitorio, per gli scambi di prodotti agricoli sottoposti o meno ad una organizzazione di mercato, le istituzioni comunitarie stabiliscano o consentano agli Stati membri di stabilire deroghe alle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. 17. -Secondo il Governo della Repubblica francese, invece, tenuto conto del posto occupato dal settore agricolo nel mercato comune, delle caratteristiche dell'attivit� agricola e degli obiettivi specifici della politica agricola comune, la suddetta disposizione permetterebbe al Consiglio di derogare alle norme del Trattato in generale ed a quelle riguardanti la libera circolazione delle merci in particolare, qualora le relative deroghe trovino fondamento giuridico negli artt. 39-46 del Trattato. 18. -Numerosi congegni inerenti all'organizzazione del mercato, come la fissazione di prezzi ed i sistemi d'intervento, costituirebbero a suo avviso, in quanto miranti ad orientare e a disciplinare gli scambi, altrettante sottoprodotti della vinificazione (DL. 28 ottobre 1971 n. 858, conv. in legge 3 dicembre 1971 n. 1064); le denuncie di produzione e cli giacenza dei prodotti vinicoli (D.M. 4 settembre 1971; D.M. 6 luglio 1973); la prescrizione cli documenti cli accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vinicoli (D.M. 3 marzo 1973, in attu~one de1 regolamento comunitario n. 1769/72); [e operazioni di distillazione dei vini da pasto (circolari 28 maggio 1971 n. 124 e 132, in attuazione dei regolamenti comunitari 776/71 e 778171); gli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto (circolare 10 settembre 1970 n. 95); l'istituzione del catasto viticolo (realizzato e presentato alla comunit� nel 1971); nonch� la repressione delle frodi nelila preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (DPR 12 febbraio 1965, n. 162). � Quanto al funzionamento di tale disciplina, contestata apoditticamente dalla Francia, � stata la stessa Commissione a porre in luce come in Italia gli in PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 317 limitazioni della libera circolazione, limitazioni che non avrebbero, quindi, carattere temporaneo, n� sarebbero giustificate da circostanze ecce:z;ionali, ma sarebbero invece da annoverare fra gli elementi tipici deila politica agricola comune. 19. -Perci�, gli obiettivi della libera circolazione e della politica agricola comune non dovrebbero essere contrapposti, n� classificati gerarchicamente, bens� coordinati fra loro, nel senso che la libera circolazione costituisce la� regola generale, valida finch� il carattere specifico del settore agricolo non imponga degli adattamenti. 20. -Secondo il Consiglio, l'art. 38, n. 2, del Trattato dovrebbe interpretarsi, nel contesto degli artt. 39-46, nel senso ch'esso consente un'applicazione meno rigida, nel settore agricolo, del principio dell'abolizione, entro la fine del periodo transitorio, delle tasse o Inisure d'effetto equivalente, di guisa che tali ostacoli dovrebbero poter essere mantenuti in vita, a titolo di misure temporanee e accessorie rispetto all'instaurazione dell'organizzazione comune di mercato, la cui attuazione rischierebbe altrimenti di non poter essere intrapresa~ 21. -Secondo la Commissione, infine, l'art. 38, n. 2, del Trattato, dovrebbe essere interpretato, in collegamento con tutte le altre disposizioni del titolo Il, nel senso ch'esso non offre alle istituzioni comunitarie, una volta scaduto il periodo transitorio, alcuna possibilit� di adottare provvedimenti in deroga alle norme relative alla libera circolazione delle merci, a meno che si tratti di misure le quali escludano qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunit�, ai sensi dell'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, e non influiscano sull'unit� del mercato, interpretazione che escluderebbe senz'altro la legittimit� dell'istituzione di tasse d'effetto equivalente negli scambi intracomunitari. 22. -Ai sensi dell'art. 2 del Trattato CEE, � in particolare mediante l'instaurazione di un mercato comune ed il graduale ravvicinamento delle terventi a;evano permesso l'immagazzinaggio e la distillazione di notevoli quantitativi, pur se v'era stato qualche ritardo burocratico nei pagamenti, che i controlli eseguiti non risultavano affatto carenti, e che le previste comunicazioni agli organi comunitari erano state tempestivamente fatte. A conclusione della vertenza non � confortante dover constatare che promossa ia procedura d'infrazione ai sensi ddhl!'airt. .169 del trattato contro la Francia, abrogate dalla Francia stessa le misure� impositive e intervenuta ora la pronuncia di invalidit� della stessa norma comunitaria -, i produttori francesi hanno raggiunto lo scopo 'di limitare, almeno per un semestre, l'afflusso di vini italiani, gli importatori francesi otterranno probabilmente dal loro Paese la restituzione delle tasse pagate (certamente gi� traslate) e gli agricoltori italiani sono rimasti gli unici danneggiati. La pronuncia della Corte eviter� forse che si adotti in futuro un regime di pI'ezzi minimi. O. F. 318 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO politiche economiche degli Stati membri che la Comunit� deve promuovere lo sviluppo economico nell'intero ambito comunitario, il miglioramento del tenore di vita e pi� strette relazioni fra gli Stati membri. 23. -Com'� sottolineato nell'art. 38, n. 1, del Trattato, disposizione collocata all'inizio del titolo riguardante la politica agricola comune, il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. 24. -L'abolizione, fra gli Stati membri, dei dazi dogariali e delle tasse d'effetto equivalente costituisce un principio fondamentale del mercato comune, vigente per tutti i prodotti e tutte le merci, di guisa che, com'� gi� stato affermato da questa Corte nella sentenza 13 novembre 1964 (cause riunite 90 e 96/63, Commissione c/ Granducato del L'ussemburgo e Regno del Belgio, Racc. 1964, pag. 1197), qualsiasi eventuale eccezione, del resto da interpretarsi restrittivamente, dev'essere espressamente prevista. 25. -L'art. 38, n. 2, stabilisce che le norme relative all'instaurazione del mercato comune si applicano ai prodotti agricoli, � salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi �. 26. -Di conseguenza, per poter applicare all'istituzione di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali negli scambi intracomunitari, alla fine del periodo transitorio, la deroga contemplata dall'art. , 38, n. 2, � necessario rinvenire negli artt. 39-46 una disposizione che, espressamente o anche tacitamente, ma in modo univoco, imponga o permetta l'istituzione di siffatti oneri. 27. -Gli artt. 39-46 non contengono alcuna disposizione del genere. 28. -Al contrario, l'art. 40, n. 3, 2� comma, stabilisce espressamente che le organizzazioni di mercato devono escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunit�. 29. -Ai sensi dell'art. 43, n. 3, lett. b), ciascuna organizzazione comune di mercato deve garantire che gli scambi all'interno della Comunit� avvengano a condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale. 30. -L'art. 44 contempla espressamente la progressiva abolizione, nel corso del periodo transitorio, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, e queste espressioni vanno intese, nel contesto degli artt. 12-17 e 30-35 del Trattato, come riferentisi altres� alle tasse d'effetto equivalent~ a dazi doganali ed alle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantititative. 31. -Secondo lo stesso articolo, che istituisce un regime provvisorio valido per il solo periodo transitorio, durante tale periodo, qualora l'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati mem PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE bri avesse condotto a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'art. 39, gli Stati membri potevano, a talune condizioni, applicare in modo non discriminatorio un sistema di prezzi minimi. 32. -Veniva cos� espressamente esclusa, anche durante il periodo transitorio, la legittimit� di altri ostacoli relativi agli scambi, diversi dall'instaurazione di prezzi minimi. 33. -Sarebbe manifestamente in contrasto col Trattato l'ammettere, dopo la fine del periodo transitorio, altri ostacoli agli scambi, aventi effetti altrettanto, se non maggiormente, restrittivi di quelli degli ostacoli vietati durante il periodo transitorio. 34. -Le altre disposizioni degli artt. 39-46, o non prevedono alcuna deroga, n� espressa n� tacita, alle norme del Trattato, come gli artt. 39 e 41; o riguardano un settore diverso e nettamente definito, come l'art. 42, relativo alla disciplina �della concorrenza; o ancora si riferiscono espressamente all'ipotesi del provvisorio mantenimento in vigore, durante il periodo transitorio, di organizzazioni nazionali di mercato, in attesa che queste vengano sostituite da organizzazioni comuni, come gli artt. 45 e 46. 35. -Dal complesso delle suddette disposizioni e dai loro reciproci rapporti risulta che gli ampi poteri attribuiti alle istituzioni comunitarie, �in particolare sul piano settoriale e regionale, per l'orientamento della politica agricola comune devono essere esercitati, in ogni caso dalla fine del periodo transitorio, nella prospettiva dell'unit� del mercato, il che esclude la legittimit� di qualsiasi provvedimento che comprometta l'abolizione, fra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative o delle tasse e misure d'effetto equivalente. 36. -Qualsiasi menomazione dei risultati raggiunti dalla Comunit� in materia di unit� del mercato rischierebbe, d'altra parte, di scatenare spinte disintegrative, in spregio agli obiettivi di graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, enunciati all'art. 2 del Trattato. 37. -A sostegno di una diversa interpretazione non ci si pu� riferire all'istituzione degli importi compensativi monetari: questi, infatti, erano giustificati, per quanto riguarda gli scambi fra Stati membri, unicamente dalla necessit� di correggere gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio che, in un sistema di organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli basato su prezzi comuni, erano atte a provocare perturbazioni negli scambi di tali prodotti, e tendevano quindi a garantire, per quanto possibile, il mantenimento di normali correnti di scambio, ad onta dell'impatto di politiche monetarie divergenti, che gli Stati membri, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 105 del Trattato, non hanno ancora provveduto a coordinare. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 38. -Dalle precedenti considerazioni consegue che la prima questione formulata dal giudice nazionale va risolta nel senso che l'art. 31, n. 2, del regolamento n. 816/70, in quanto autorizza gli Stati membri produttori ad istituire e riscuotere, negli scambi intracomunitari dei prodotti soggetti all'organizzazionl;l di. mercato instaurata dallo stesso regolamento, tasse di effetto equivalente a dazi doganali, � incompatibile con gli artt. 13, in ispecie n. 2, e 38-46 del Trattato ed �, di conseguenza, invalido. 39. -Data questa soluzione della prima questione, � divenuto superfluo risolvere la seconda. -(Omissis). I I SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 15 dicembre 1977, n. 5465 -Pres. Vinci Orlando -Rel. Sgroi -P. M. Saja (conf.). -Giuranna Mario (avv. Colacino) c. Cristofanilli Luigi e altri (avv. Festa) e Ministero dell'Interno (avv. Stato Braguglia). Competenza e giurisdizione -Membri di un Collegio Giudicante -Consiglieri del Consiglio di Stato -Mancanza del requisiti di legge -Difetto di giurisdizione -Limiti. L'illegittima composizione di un Collegio giudicante (nella specie Consiglio di Stato), risolvendosi nella mancanza degli elementi costitutivi essenziali� dell'Organo, si inquadra sotto lo schema del difetto di giurisdizione; peraltro tale concetto di vizio di costituzione, che non include anche le' mere irregolarit� relative alla nomina dei giudici componenti l'organo collegiale, va riguardato con riferimento all'ipotesi di difetti cos� essenziali da rivelare la carenza totale di legittimazione del giudice o la sua assoluta inidoneit� a far parte del collegio, ferme, comunque, sia la rilevanza dell'investitura che egli abbia ricevuto dall'Autorit� competente a conferirgliela, sia la regolarit� formale della nomina, quantomeno fino a che l'impugnativa nelle competenti sedi non ne abbia evidenziato e sancito la illegittimit� (1). (1) Decisione esatta e pienamente da condividere. Cfr. in termini Cass. 13 novembre 1958 n. 3705, in Giust. Civ. Mass. 1958, 1336; Cass. SS.UU. 20 aprile 1962 n. 810, ivi 1962, 402; Cass. SS.UU. 9 ottobre 1974 n. 2715, ivi, 1974, 1220; Cass. dicembre 1975 n. 4165, in Foro It. 1976, I, 1600. R. T. I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 24 febbraio 1978, n. 926 -Pres. Vinci Orlando -Rel. Granata -P. M. Del Grosso (conf.). -Rigacci Renato (avv.ti Lessona e Narese) c. Ministeri Pubblica Istruzione e Tesoro (avv. Stato Gargiulo). Competenza e giurisdizione -Bell.ezze naturali -Zona sottoposta a vincolo panoramico -Sopraelevazione in difformit� a progetto approvato -Sanzioni -Opposizione all'ingiunzione ex art. 15 1. 1497/1939 Asserita illegittimit� del decreto ministeriale e della conseguente ingiunzione per inesistenza di una qualsiasi costruzione abusiva Difetto di giurisdizione dell'A.G.O. -Sussiste. 322 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Competenza e giurisdizione -Bellezze naturali � Costruzione abusiva in zona sottoposta a vincolo -Sanzione -Erroneit� della determinazione della misura della indennit� per computabilit� del solo profitto conseguito dal privato con esclusione del danno arrecato Difetto di giurisdizione dell' A.G.O. -Sussiste. Bellezze naturali -Sanzione ex art. 15 1. 1497/1939 -Insindacabilit� in sede giurisdizionale della congruit� della sanzion� -Incostituzionalit� in relazione all'art. 23 della Costituzione -Manifesta infondatezza. Le norme che vincolano la P. A. in tema di determinazione del quantum della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono norme di azione e non di relazione, anche se strettamente limitate al momento della sola quantificazione della sanzione; la ragione� di tale principio si basa sul fatto che l'applicabilit� di sanzioni amministrative a certi comportamenti consegue ad un giudizio di disvalore formulato dall'ordinamento in rapporto non a se stesso, nella sua oggettiva interezza (come per la sanzione penale), ma in relazione a specifici interessi pubblici affidati alla cura della P.A. preposta allo specifico settore considerato, per il quale la sanzione costituisce strumento, di presidio e garanzia, accessorio alla funzione svolta (1). Qualora la competente Amministrazione abbia irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15 l. 1497/1939 per violazione delle norme sulla tutela delle bellezze naturali, resta preclusa sia al Giudice Ordinario sia a quello Amministrativo ogni indagine sulla quantificazione della san! zione medesima entro i limiti massimo e minimo eventualmente fissati: per legge, posto che la valutazione della congruit� del quantum va compiuta alla stregua di norme non giuridiche del merito amministrativo, di regola sottratto al sindacato del giudice; ne consegue il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine all'addotta erroneit� della valutazione per� computabilit� del solo profitt� del privato con esclusione della determinazione del danno arrecato (2). � manifestamente infondata la questione di costituzionalit� relativa alla insindacabilit� della determinazione del quantum della sanzione ex art. 15 l. 1497/1939 con riferimento all'art. 23 della Costituzione, posto che ,la non sindacabilit� diretta in sede giurisdizionale della congruit� della (1-6) Sulla sanzione pecuniaria in materia di tutela delle bellezze naturali e panoramiche. Le due decisioni in rassegna costituiscono una ulteriore, espressa conferma della posizione di interesse legittimo di cui � titolare il privato di fronte al provvedimento sanzionatorio ex art. 15 legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche. La dee. 926 ha, in particolare, chiarito la diversa qualificazione -rispetto alla sanzione penale -del giudizio di disvalore compiuto in funzione della tu PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 323 ~anziane amministrativa non significa attribuire alla P.A. un potere di imporre prestazioni patrimoniali senza riferimento a dati obiettivamente valutabili, ma si giustifica pienamente nell'ambito di un sistema che di norma prevede il solo sindacato giurisdizionale di legittimit�, e non di merito, sull'atto amministrativo (3). � II CORTE DI CASSAZIONE ,Sez. Un. 24 febbraio 1978, n. 927 -Pres. Vinci Orlando -Rel. Granata -P. M. Del Grosso (diff.). -Societ� S.E.M.C.A. (Societ� Edile Muratori Carpentieri) (avv. Ughetto) c. Ministeri Pubblica Istruzione e Tesoro (avv. Stato Gargiulo). Competenza e giurisdizione � Bellezze naturali -Zona sottoposta a vin� colo panoramico -Opere abusive -Sanzioni ex art. 15 I. 29 giugno 1939, n. 1497 -Giurisdizione dell'A.G.O. -Limiti. Competenza e giurisdizione -Bellezze naturali -Provvedimento sanzionatorio ex art. 15 I. 1497/1939 � Successivo annullamento da parte del Giudice Amministrativo -Azione volta a far dichiarare la inesistenza della obbligazione di pagamento della sanzione -Giurisdizione del1' A.G.O. -Sussiste. Competenza e giurisdizione -Bellezze naturali -Vincolo panoramico ex I. 1497/1939 -Erronea indicazione di un vincolo -Effetti in ordine alla domanda di risarcimento danni -Giurisdizione dell'A.G.O. Esclusione. L'Autorit� Giudiziaria Ordinaria difetta di giurisdizione in merito alla valutazione della legittimit� del provvedimento erogativo di una sanzione tela di specifici interessi affidati alla P.A., che costituiscono il presupposto per la erogabilit� della sanzione amministrativa in esame. Con la dee. 927 viene sancito, ino1tre, fil difetto assoluto di giur�.sdizione :in ordine alla domanda di risarcimento danni avanzata da un privato proprietario di un'area comunque vincolata, anche nel caso in cui la sanzione sia stata erogata con provvedimento successivamente annullato perch� erroneo nella indicazione del vincolo. L'esattezza di tali affermazioni va ricollegata, necessariamente, al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui la �valutazione del danno che determinate opere arrecano all'ambiente protetto si basa su un giudizio tecnicodiscrezionale normalmente sottratto a censure di legittimit� (cfr. in motivazione Consiglio di Stato Sez. VI, 5 marzo 1965 n. 128, in Il Consiglio di Stato 324 RASSEGNA DEll'AVVOCATURA DEllO STATO amministrativa ex art. 15 l. 1497/1939, attesa la posizione di interesse legit timo di cui � titolare il �privato di fronte a siffatto provvedimento (4). Sussiste giurisdizione dell'A.G.O. in merito al giudizio volto a far dichiarare al infondatezza della pretesa dell'Amminisirazione al pagamento di una somma a titolo di sanzione, determinata dal collegio peritale previsto dall'art. 15 l. 1497/1939, qualora sia stato in� precedenza annullato dagli organi giurisdizionali amministrativi il provvedimento irroga, tivo della sanzione originariamente e unilateralmente determinata dalla. Amministrazione; ci� in quanto detta unilaterale determinazione costituisce pur sempre l'atto presupposto indispensabile e insostituibile della successiva determinazione del collegio arbitrale; cosicch� l'annullamento del decreto ministeriale determina non la mera illegittimit� del provvedimento irrogativo della sanzione fissata dal collegio arbitrale, ma addirittura la impossibilit� assoluta che il secondo produca alcun effetto e, pi� precisamente ne determina la caducazione automatica (5). Qualora l'Aministrazione abbia irrogato una sanzione amministrativa ex art. 15 l. 1497/1939 con provvedimento successivamente annullato in sede di giurisdizione amministrativa per erronea indicazione del provvedimento di vincolo, ma sussista comunque la prova che il bene sul quale � stata compiuta l'alterazione � sottoposto a vincolo, va dichiarato il difetto assoluta di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta dal privato proprietario dell'area, considerato che per la sua posizione soggettiva (che ha sempre e solo consistenza di interesse legittimo) non � in linea di principio configurabile risarcimento del danno in relazione alla prospettata e ipotizzata lesione (6). 1965, I, 520; per richiami cfr. da ultimo, Assilli, Protezione delle bellezze natu rali, Firenze 1977, 173 e sgg.). E invero rientra nella valutazione amministrativa di merito, e quindi insindacabile in sede di legittimit�, l'apprezzamento del pregiudizio che le costruzioni abusive recano all'aspetto esteriore della zona vincolata, cosicch� la scelta fra l'adozione del provvedimento di demolizione di un edificio abusivo o del pi� favorevole provvedimento di condanna al pagamento di una indennit�, disciplinato dall'art. 15 I. 1497/1939, � sempre la risultante di una valutazione di merito da parte dell'Amministrazione, come tale non suscettibile di sindacato in sede di ricorso giurisdiziona:J.e (cfr. in termini Cons. Stato Sez. VI, 27 giugno 1972 n. 580, in Foro Amm.vo 1972, I, 2, 786; Sez. V, 6 luglio 1971 n. 573, ivi 1971, I, 2, 822; Sez. V, 5 novembre 1971 n. 950, ivi 1971, I, 2, 1215; Sez. VI, 2 luglio 1971, 'n. 512, ivi 1971, I, 2, 912); aggiungasi che il provvedimento con il quale il Ministro per i beni culturali e ambientali infligge la sanzione pecuniaria � congruamente motivato ove sia sorretto da sufficienti considerazioni -immuni da vizi logici -contenute nelle premesse con richiamo alla perizia delle opere abusive, redatta, ai sensi dcl terzo comma detli1a richiamata norma, daLl'Uffiicio del Genio Civile in collaborazione con la competente Sopraintendenza ai monumenti (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 14 luglio 1972 n. 731, in Il Consiglio di Stato 1972, I, 1360): ne consegue la assoluta inammissibilit� in sede giurisdizionale di censure co PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 325 I (Omissis). -1. -Divenuta definitiva la declinatoria di giurisdizione relativamente alla controversia sull'an della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 in alternativa a quella ripristinatoria della demolizione per le costruzioni realizzate senza l'osservanza delle norme dettate per la tutela delle bellezze naturali, la questione portata in questa sede dal ricorso del Rigacci investe il tema della giurisdizione sulla controversia relativa al quantum della sanzione stessa. Alla pronuncia declinatoria resa anche su questo punto dalla Corte di appello, il Rigacci rimprovera con l'unico, complesso motivo di ricorso (nel quale denunzia -con riferimento, rispettivamente, ai nn. 1 e 5 dell'art. 360 c.p.c. -violazione artt. 2, 4 e 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. �E� e conseguente errore di diritto in punto di individuazione della giurisdizione, nonch� difetto� assoluto, illogicit�, contraddittoriet� della motivazione sui punti decisivi della controversia) l'errore di avere tautologicamente ravvisato nell'art. 15 citato una norma di azione anche quanto alla determinazione della entit� della sanzione pecuniaria, laddove per la potest� sanzionatario in esame -come per altre potest� della P.A.: ad esempio in materia tributaria ed espropriativa -occorrerebbe tenere distinti il momento dell'esercizio da quello successivo, relativo alle modalit� di tale esercizio. Ad avviso del ricorrente, infatti, il potere della P.A., se discrezionale quanto al tipo della sanzione da irrogare onde rispetto a tale momento sono configurabili in capo al privato soltanto interessi legittimi, � invece rigidamente vincolato quanto alla misura della sanzione pecuniaria, la quale va determinata in base a precise regole concernenti sia il fatto economico cui deve essere ragguagliata, sia il procedimento di accertamento. E poich� la normativa, secondo il ricorrente, non � finalizzata all'interesse pubblico, ma � dettata direttamente a tutela dell'interesse matrimoniale del privato, occorre ritenere che tale interesse assuma, in relazione a questa fase ulteriore di carattere tecnico, consistenza di diritto soggettivo. munque rivolte alfa misura della indennit� inflitta a titolo sanzionatorio, posto che -per consolidata giurisprudenza -ove il trasgressore non accetti la misura fissata dall'Amministrazione, la legge prevede che in tale ipotesi l'indennit� stessa sia determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti (cfr. 4� comma art. 15 1. 1497/1939), da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e i[ terzo dru Presidente del Tribunale, con anticipo delle spese a carico del tra� sgressore, all quale -ovvdamente -incombe ailtres� ['onere di chiedere Jia nomdna del collegio stesso. La valutazione dell'Amministrazione, o, in caso di mancata accettazione, del collegio dei periti previsto dal citato 4� comma art. 15 (sulla cui natura cfr. in dottrina Andrioli, Riv. Dir. Pubbl. 1942, I, 16, che ne esclude la qualificazione di giurisdizione speciale; Geraci, La tutela del patrimonio d'antichit� e d'arte 1956 326 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 2. -Pur se limitata, come si � detto, al momento della sola quantificazione della sanzione, la questione non pu� essere convenientemente risolta se non nel quadro di una visione globale e sistematica, pur se sintetica, dei principi, alla cui stregua, ad avviso di queste Sezioni Unite, va regolato il riparto delle giurisdizioni nella materia delle sanzioni amministrative, a prescindere ovviamente dai casi di esplicita indicazione normativa della giurisdizione competente e dell'ambito della relativa cognizione. 3. -L'attribuzione alla P.A. della potest� di irrogare sanzioni non penali in presenza di determinati comportamenti normativamente tipizzati non � di per s� costitutiva di una situazione, per il cittadino, di soggezione se non per quanto riguarda l'esperibilit�, in s�, del procedimento attraverso il quale l'esercizio di tale potere-dovere mette capo al provvedimento sanzionatorio. Il quale nessun altro predicato autoritativo ha, se non quello della potenziale idoneit� a dettare unilateralmente la regola del rapporto fra il cittadino e l'amministrazione dalla legge ricollegato al fatto giuridico lato sensu contravvenzionale, dallo stesso provvedimento accertato con eguale potenziale definitivit�. Questa potest� di unilaterale regolamentazione del rapporto -potenzialmente definitiva perch� destinata a diventare irreversibile se non im� pugnata davanti al giudice -� la ragione del (sorgere del) problema relativo alla individuazione della sede, davanti alla quale pu� essere fatto valere il diritto del cittadino alla tut~la giurisdizionale della propria sfera giuridica incisa dal provvedimento dell'Amministrazione: non ne d�, per�, la soluzione. La quale, invece, va ricercata -in conformit� dei criteri generali di riparto della giurisdizione -sulla base della consistenza alla stregua dell'ordinamento conferita alla specifica situazione soggettiva, oggetto del provvedimento sanzionatorio. Cio�, � il tipo di tutela fruita da tale situa� zione soggettiva -prima ed a prescindere dalla potest� per l'Amministrazione di farne oggetto di sanzione -che decide circa il tipo di tutela esperibile contro il provvedimento sanzionatorio. 89 e sgg., che propende, invece, per il carattere di giurisdizione speoiaie de1la commissione peritale) andr� cos� fatta calcolando l'indennit� equivalente alla maggior somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, secondo la seguente proporzione: i=d (se d>p); oppure i=P (se d<p); laddove i=indennit�; d=danno arrecato; p=profitto conseguito. Potr� ben accadere che, mancando la individuazione di un profitto (ad esempio ove ci si trovi di fronte ad un caso di costruzione eseguita in un punto invece che in un altro, consentito, di una zona tutelata senza la possibilit� di individmrre alcun coIJJcreto vantaggio che possa ritenersi conseguito direttamente dalla parte privata), non risulti configurabile, e quindi determinabile, questa voce; se il prof.itto non c'�, il rapporto previsto dall'art. 15 dovr� essere: profitto p=O; danno d=x; i=x; n� � consentito al privato -come invece a volte PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 327 Invero, l'assoggettamento di determinati comportamenti alla sanzione amministrativa esprime un giudizio di disvalore formulato dall'ordinamento in rapporto non a s� medesimo, oggettivamente e globalmente considerato come � per la sanzione penale, bens� in rapporto a specifici interessi pubblici, affidati alla cura punt�ale della P.A. preposta al governo del corrispondente settore di attivit� funzionale, rispetto alla quale la sanzione giuoca un ruolo, strumentale, di presi,dio e di garanzia. La potest� sanzionatoria, cio�, � accessoria a specifiche funzioni amministrative di cura e governo di determinate aree di pubblico interesse, ma non � essa stessa funzione, cio� cura e governo in via autonoma di pubblici interessi particolari. E dunque � alla collocazione, in cui la situazione soggettiva incisa dalla sanzione si trova rispetto all'area funzionale da questa sussidiata, che occorre guardare per individuare la sede della tutela giurisdizionale. Orbene, quando la situazione soggettiva incisa � la stessa gi� inclusa nell'area del potere sussidiato dalla sanzione, la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo � la ovvia implicazione della qualificazione in termini di interesse legittimo dall'ordinamento attribuita a quella situazione. Questo, in sostanza, � il caso di tutte le misure c.d. ripristinatorie, le quali, proprio perch� dirette a realizzare in modo diretto la cura dell'interesse pubblico al quale � ordinata ,in via preventiva nella fisiologia del sistema, la funzione amministrativa sussidiata, hanno come termine di riferimento la medesima situazione soggettiva correlata a tale funzione, di questa rappresentando l'esercizio successivo al venire in essere di determinati comportamenti in principio oggetto dello specifico potere di governo della relativa area di funzione pubblica (cfr. in materia edilizia, Cass. S.U. 11 novembre 1975, n. 3781, nel senso, appunto, che l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, o. non conforme, realizza lo stesso risultato cui intende il potere autorizzativo; che il potere sanzionatorio � la proiezione del potere preventivo di governo e ne costituisce la continua si � dovuto constatare -attaccare il provvedimento sanzionatorio sotto il pro filo del difetto di motivazione per mancata indicazione del profitto (quasi a voler pretendere che solo dove c'� profitto ci dovrebbe essere sanzione); in realt� ben pu� sussistere in concreto uno solo degli elementi previsti dall'art. 15, 1� comma, qua�re, ad 'esempio, :il1 solo danno arrecato, e cio� ~a violazione del bene tutelato in nome .defila co11ettivh�, e rappresentato dailllia d!lltegri,t� defila behlezza naturale Q panoramica, e ci� indipendentemente dal fatto -come si � sopra ipotizzato -che il privato, pur riuscendo a turbare, in maniera pregiudizievole, la quiete e la bellezza ad es. di un verdeggiante e armonioso paesaggio collinare, non abbia comunque conseguito, suo malgrado, alcun profitto personale... Anche sotto tale ultimo profilo si qualifica, differenziandosi rispetto alla , sanziione penale, il potere sanzionatorio in discorso che -ripetesi -non as solve affatto un ruolo meramente punitivo, ma rappresenta la proiezione del potere preventivo di governo, del quale costituisce la continuazione (cfr. in 6 328 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione; che l'interesse privato inciso � il,medesimo, ed identica ne � la consistenza (dr. pure, ancora in precedenza, Cass. S.U. 19 giugno 1968, n. 2027). Quando, invece, la situazione incisa dalla sanzione � esterna a quell'area, perch�, pur essendo una di quelle compresenti nella sfera giuridica del soggetto titolare della situazione correlata alla funzione pubblica sussidiata, � per� da questa diversa, allora la sanzione assolve un ruolo meramente punitivo, soltanto indirettamente ordinato alla realizzazione dell'interesse pubblico curato dalla funzione sussidiata, e si risolve quindi nella compressione, autonoma ed originaria, della sfera di libert� del cittadino, a tutela diretta (quanto meno: anche) della quale sono dettate le norme che della sanzione fissano i presupposti di fatto e disciplinano i modi dell'irrogazione. Donde la competenza giurisdizionale del giudice ordinario. Per� con l'ulteriore precisazione che quando l'ordinamento commina una sanzione del secondo tipo in alternativa con una misura tipicamente ripristinatoria, rimettendo la scelta fra l'una e l'altra alla valutazione discrezionale della P.A., allora anche rispetto alla prima la giurisdizione compete al giudice amministrativo. Non tanto -come pure si � ritenuto (Cons. Stato Sez. VI, 5 marzo 1965, n. 128) -in ragione della discrezionalit� della scelta, che concettualmente riguarda solo il momento iniziale del procedimento e di per s� non esclude l'autonoma apprezzabilit�, successivamente al suo esercizio, del tipo di situazione soggettiva incisa dalla sanzione prescelta. Quanto, piuttosto, in ragione di una imprescindibile esigenza logica del sistema. L'alternativit�, e quindi l'equivalenza, delle sanzioni, infatti, postulano -nella valutazione normativa -la omogeneit� funzionale delle stesse e quindi presuppongono l'attrazione, nella stessa area del potere di governo e di tutela dell'interesse pubblico direttamente , curato dalla misura ripristinatoria, anche della (altrimenti ad essa estranea) situazione soggettiva incisa dalla misura alternativa, conferendole analoga consis~enza di interesse legittimo. In tal caso, cio�, anche con la sanzione alternativa si ha, per definizione legislativa, cura diretta dell'in termini Cass. SS.UU. 19 giugno 1968 n. 2027, in Giust. Civ. Mass. 1968, 1030; Cass. SS.UU. 11 novembre 1975 n. 3781 sull'ordine di demolizione in materia edilizia, in Foro It. Mass. 1975, 894). Uno spunto di partkolare interesse offre la dee. 927 in relazione alla posizione dell'Amministrazione di fronte al sopravvenuto annullamento, per vizio di motivazione, del decreto ministeriale che ha irrogato la sanzione ex art. 15; � chiaro, anzitutto, che una volta intervenuto tale annullamento in sede giurisdizionale, non � affatto precluso all'Amministrazione di emanare un altro provvedimento sanzionatorio, il quale sia opportunamente motivato e quindi esente dai vizi specifici che hanno determinato l'annullamento del primo. Il problema si pone in relazione all'ammontare della somma da ingiungere, e cio� se si debba tener conto dell'ammontare della somma gi� determinata in st>de di primo provvedimento annullato, oppure se possa essere stabilito ex novo un diverso importo (da determinarsi in misura minore o anche maggiore e co PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 329 teresse pubblico oggetto della funzione pubblica sussidiata dalla sanzione. Onde appare mera applicazione dei principi -al di l� della stessa coscienza del legislatore, che ne ha dato spiegazione in termini di sola opportunit�: cfr. Relazione Gullotti al disegno di legge, sub. 3.7 -la esplicita attribuzione al giudice amministrativo, ex art. 16 legge 8 gennaio 1977, n. 10, delle sanzioni, ripristinatorie e non, alternativamente previste dagli artt. 15 e 18 della legge stessa (che sul punto, quindi � meramente ricognitiva del criterio di riparto individuato da questa Corte Suprema, alla luce anche delle precisazioni acquisite -Cons. Stato, Ad. plen. 17 maggio 1974, n. 5; Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 1976 n. 291; Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 1975 n. 1018 -circa la funzione della sanzione pecuniaria alternativa, gi� con riferimento alla disciplina previgente: cfr. Cass. S.U. 26 aprile 1977 n. 1557). Come pure degli stessi principi costituisce mera esplicitazione, proprio nella materia della tutela paesaggistica, la testuale parificazione, rispetto alla pi� opportuna cura dell'interesse alla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, compiuta dall'art. 15 comma primo legge n. 1497 citata, fra la sanzione ripristinatoria e quella meramente pecuniaria. Nell'ambito poi, delle giurisdizioni cos� ripartite, la tutela si realizza nei modi e nei limiti a ciascuna di esse propri. Con risultati, peraltro, in larga parte coincidenti, ch� -a parte i poteri di provvedimento certamente diversi, per cui il giudice ordinario non pu� annullare il provve� dimento sanzionatorio, ma solo disapplicarlo, e prescindendo dal problema particolare, non emergente nella presente causa, circa la sindacabilit� davanti al giudice ordinario dell'eccesso di potere, peraltro risolto in seno affermativo dalla pi� recente giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. sent. 16 giugno 1977 n. 2499; 19 luglio 1976 n. 2855; S.U. 22 aprile 1976 n. 1441 S.U. 26 ottobre 1972 n. 3278) -la cognizione dell'uno e dell'altro giudice investe sempre e la legittimit� formale dell'atto anche sotto il profilo del procedimento e la esistenza dei presupposti di fatto: cfr., con munque ai valori correnti al momento della emanazione del nuovo provvedimento). Intanto sar� bene precisare che l'annullamento per difetto di motivazione del provvedimento mirnster.ia�e indicativo de11a scelta adottata fa1a ile due sanzioni (demolizione e pecuniaria) e, nel caso di opzione per .quetst'ultima, deter� minativo dalla sanzione irrogata !inizialmente dal Ministro, travolge per effetto della c.d. caducazione automatica (cfr. Cons. Stato Sez. V 25 ottobre 1974 n. 430, in Il Consiglio di Stato 1974, I, 1233; Sez. V 13 marzo 1973 n. 259, ivi, 1973, I, 423; Ad. PI. 27 ottobre 1970 n. 4, ivi, 11970, I, 1543; T.A.R. Lazio III Sez. 27 ottobre 1975, n. 412, in I Tribunali Amministrativi Regionali 1975, I, 2967; sulla natura di atto presupposto, indispensabile e insostituibile della successiva determinazione del collegio arbitrale, rivestita dal decreto ministeriale di determinazione unilaterale della sanzione ex art. 15 cfr. Corte Cost. 6 giugno 1968, n. 62, in Foro It. 1968, I, 1967) anche iii' successivo provvedimento irrogat:ivo detlJLa diversa sanzione pecuniaria determinata dal collegio arbitrale di cui al 4� comma dell'art. 15. 330 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riferimento al giudice ordinario, la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in tema di depenalizzazione (Cass. SS.UU. 24 maggio 1972 n. 1646, 16 maggio 1973 n. 1387, 5 novembre 1973 n. 2864; Cass. 14 maggio 1976 n. 1708; Cass 27 febbraio 1976 n. 636, Cass. 14 novembre 1975 n. 3833; Cass. 5 luglio 1975 n. 2618), di infrazioni valutarie (Cass. S.U. 30 luglio 1953/2954) e tributarie (Cass. S.U. 28 gennaio 1972 n. 191), in materia di violazione dell'art. 64 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico (Cass. S.U. 3 maggio 1974, n. 1235). Anche relativamente alla quantificazione della sanzione entro i limiti massimo e minimo eventualmente fissati dalla legge, il sindacato nelle due sedi sostanzialmente coincide, essendo di regola preclusa e al giudice ordinario ed al giudice amministrativo la valutazione diretta circa la congruit� del quantum in concreto stabilito, soltanto potendosi da essi esplicare il normale controllo di legittimit� attraverso la motivazione del prov~ vedimento sul punto (Cass. S.U. n. 2864 del 1973, n. 1387 del 1973, n. 191 del 1972 n. 2954 del 1953 citate; Cons. Stato Sez. v. nn. 988, 894, 291 del 1� luglio, 15 giugno e 20 febbraio 1975; Cons. Stato, Sez. IV 30 giugno 1970 I n. 487). I Pur quando, invero, in ragione della natura meramente punitiva e non ~ I ~; ripristinatoria della sanzione amministrativa prevista dalla legge, la giu{:: risdizione si appartenga al giudice ordinario, l'istituzionale coordinamento della sanzione stessa, in ogni sua estrinsecazione ,con la funzione pubblica sussidiaria fa venire in rilievo, nel concreto esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione attributaria, l'interesse pubblico specifico governato attraverso quella funzione, con la conseguente necessit� di finalizzare il concreto contenuto del provvedimento alla migliore I cura e realizzazione di tale interesse. Onde, pur se deve convenirsi che non si tratta di vera e propria discrezionalit� amministrativa [(come altra volta, invece ,ritenuto: cfr. Cass. I S.U. del 1972 n. 191 cit.) in quanto manca la (possibilit� giuridica di) comI parazione fra pi� interessi compresenti] per essere dalla legge richiesto, Posto, dunque, che nessuno dei provvedimenti drrogati:vi di sarwione resta in vita, deve necessariamente ritenersi che l'Amministrazione sia messa nelle condizioni di operare ex novo le valutazioni di competenza alla medesima demandate (per effetto dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1975, n. 382, e del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e in particolare dell'art. 82, 2� comma, lett. f) di detto d.P.R. le funzioni amministrative in subiecta materia sono state dele� g;ate alle regioni); in particolare nulla sembra opporsi, sul piano logi:co"sistematico, a considerare completamente libera la p.a. di adottare un provvedimento che, sulla base di una diversa, e stavolta adeguatamente e congruamente motivata, valutazione, infligga al trasgressore una sanzione al limite anche notevolmente maggiore di quella indicata nel provvedimento travolto dagli effetti dell'annullamento in sede giurisdizionale. Sono queste, a nostro avviso, le conseguenze indefettibiild dell'operativit� ex tunc della pronuncia di annul� lamento. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 331 (e quindi consentito), un mero giudizio di congruit� della sanzione all'illecito, resta per� pur sempre vero che il relativo apprezzamento � demandato (non al giudice penale, preposto all'attuazione dell'ordinamento obiettivamente e globalmente considerato, ma) ad una P.A. istituzionalmente attributaria della cura di interessi pubblici puntUali e specifici, la contemplazione finalistica dei quali necessariamente permea gli spazi fasciati comunque liberi alla sua valutazione, in principio da compiersi alla stregua delle norme non giuridiche del merito amministrativo, di regola sottratto al sindacato del giudice (cfr. Corte Cost. 4 marzo 1970, n. 32). Il che appare ancora pi� evidente quando la legge richiede espressamente, ai fini della quantificazione, la valutazione dell'interesse pubblico specifico, ad esempio imponendo -come appunt� in materia, ancora, di tutela del passaggio (ex art. 15 legge n. 1597 del 1939) -di commisurare la sanzione (anche) all'entit� del pregiudizio arrecato a quell'interesse. Anche in punto di quantificazione, peraltro, una precisazione ulteriore va fatta, del resto implicita in quanto gi� detto: va cio� avvertito che, mentre da un lato nel caso di competenza giurisdizionale amministrativa, la consistenza -in tesi: di interesse legittimo -della situazione soggettiva incisa dalla sanzione non consente di ipotiz:mre in alcun caso una .concorrente �competenza giurisdizionale ordinaria circa la misura della sanzione qualunque sia la _rigidit� della norma che questa regoli, dall'altro, anche nel caso di giurisdizione del giudice ordinario, un sindacato sulla misu:m in concreto irrogata � possibile ogniqualvolta si sia in presenza di una determinazione normativa precisa, perch� quantificata direttamente o per relationem con riferimento a dati della realt� apprezzabili senza la mediazione di una valutazione in qualche modo soggettiva e libera del giudicante, quando cio�, pur versandosi in materia di c.d. discrezionalit� tee- L'Amministrazione, insomma, � e deve rimanere. completamente libera e pienamente svincolata dalle sue precedenti (e lacunose) valutazioni; cosicch� ben potr� e dovr� ritenersi pienamente leg.ittima una diversa e pi� grave sanzione, soprattutto ove la stessa risulti collegata a precisi, puntuali ed espliciti elementi di motivazione, formalmente indicati nelle preme!sse del nuovo emanando provvedimento sanzionatorio; la natura amministrativa -e non penale della sanzione all'esame sembra invero precludere al ricorrente privato il richiamo a principi propri di altre branche del diritto, quali ad esempio il divieto della reformatio in peius, tipico del diritto penale. Anche fil. collegio dei periti, che fosse, in ipotesi, successivamente investito della valutazione in relazione alla mancata accettazione della misura della nuova sanzione da parte del trasgressore, non potrebbe trascurare, in sede di determinazione insindacabile della indennit�, quegli ulteriori elementi che risultassero indicati in motivazione dall'Amministrazione, idonei a congruamente giusticare la modificazione (in misura minore o -ripetesi -anche maggiore) dell'importo della nuova sanzione infliggenda. RAFFAELE TAMIOZZO 332 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nica, debba compiersi -secondo la terminologia di autorevole dottrina -un mero � giudizio di esistenza � e non un � giudizio valutario � (come nel caso -deciso da Cass. S. U. del 1974, n. 1235 cit. -dell'art. 64 legge n. 1089 del 1939, in cui la sanzione pecuniaria va ragguagliata al �valore della cosa�). In tali evenienze, infatti, difetta ogni margine di apprezzamento e la irrogazione della sanzione in misura maggiore del quantum predeterminato dal1a norma si risolve in una violazione di legge, non diversa dalla inflizione di una sanzione superiore al massimo consentito, della cui sindacabilit� non si dubita (Cass. 14 maggio 1976, n. 2671). 4. -Alla stregua dei principi enunziati, chiara appare il'infondatezza del ricorso. Avuto riguardo, infatti, allo stato di soggezione, in cui la facolt� del proprietario di edificare in zona sottoposta a vincolo panoramico si trova di fronte al potere della P. A. di dare e negare, ex art. 7 legge n. 1497 del 1939, la relativa autorizzazione (cfr., sull'effetto affievolente del vincolo, le sentenze di queste Sezioni Unite 27 agosto 1969, n. 3035, 12 febbraio 1965, n. 220, 31 luglio 1964, n. 2205) e considerato, inoltre che, in correlazione con la potest� attribuita all'Amministrazione di scegliere, sulla base di quanto da essa � ritenuto pi� opportuno nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche� (art. 15 c. 1� legge n. 1497 del 1939 cit.), fra fa sanzione ripristinatoria e quella pecuniaria, anche la (diversa) posizione soggettiva incisa da quest'ultima assume la medesima consistenza di quella direttamente oggetto della prima, ne segue che esattamente la Corte di Appello ha negato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere anche della controversia relativa al quantum della sanzione pecuniaria in concreto inflitta. 5. -Manifestamente infondata, infine, � la questione di illegittimit� costituzionale prospettata in memoria dal Rigacci, con riferimento allo art. 23 della Costituzione. Invero, come la Corte Costituzionale (sent. n. 32 del 1970 citata) ha gi� considerato relativamente ad altre questioni di costituzionalit� propostele riguardo alla legge sulla depenalizzazione n. 317 del 3 maggio 1967, la non sindacabilit� .diretta, in sede giurisdizionale, della congruit� della sanzione amministrativa non si risolve gi�, come assume il ricorrente, nell'attribuzione alla P. A. del potere di imporre prestazioni patrimoniali senza riferimento a dati obiettivamente valutabili, ma bene si spiega con l'attinenza della valutazione sul punto al �merito� del provvedimento sanzionatorio, nel contesto di un sistema che normalmente limita il sindacato giurisdizionale sull'atto amministrativo alla sola legittimit�. 6. -Il ricorso va dunque rigettato. -(Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI Dl GIURISDIZIONE II (Omissis). -1. -Per quanto concerne la (domanda di) opposizione all'ingiunzione, della societ� S.E.M.C.A. intimata per il pagamento della sanzione pecuniaria irrogatale per violazione del vincolo panoramico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la giurisdizione certamente compete, dopo la sopravvenienza, in pendenza del presente regolamento, della decisione n. 1282 in data 14 dicembre 1976, del Consiglio di Stato, sezione IV, al giudice ordinario. In ,accoglimento del ricorso in quella sede a suo tempo avanzato dalla societ� S.E.M.C.A., tale decisione, il cui passaggio in giudicato, a seguito dell'intervenuto decorso del termine breve di impugnazione a far tempo della notifica effettuata in data 13 luglio 1977, � incontroverso, ha annullato il D.M. 27 aprile 1965, irrogativo della sanzione pecuniaria -nell'originario suo ammontare di L. 11.800.000 poi elevato con D.M. 25 maggio 1966 a L. 15.000.000 in conformit� della deliberazione espressa dal collegio peritale adito dalla stessa societ� -per il cui pagamento l'Amministrazione del Tesoro ha poi emesso l'ingiunzione, dalla S.E.M.C.A. opposto con l'atto introduttivo del giudizio. In qualunque modo, invero, si configurasse la situazione del cennato annullamento, � venuto meno il titolo sul quale era fondata l'ingiunzione, la quale oggi pertanto esprime una pretesa dell'Amministrazione priva di qualsiasi supporto giustificativo. E contro tale pretesa di un pagamento (quanto meno divenuto oggi) indebito, come tale lesivo del diritto soggettivo a vedere riconosciuta l'inesistenza dell'obbligazione affermata a suo carico, va data alla S.E.M.C.A. tutela dal giudice ordinario. N� rileva in contrario la circostanza che l'annullamento in Consiglio di Stato abbia riguardato il decreto irrogativo della sanzione pecuniaria originaria, cio� il D.M. 27 aprile 1965, e non quello successivo alla determinazione della maggior misura di L. 15.000.000 da parte del collegio peritale, cio� il D.M. 25 maggio 1966, richiamato dall'ingiunzione del 24 giugno 1967 a proprio fond.amento. Invero, nel procedimento amministrativo (cfr. Corte Cost. 6 giu gno 1968, n. 62) prefigurato dall'art. 15 della citata legge n. 1497 del 1939 per l'irrogazione e la determinazione della sanzione pecuniaria, il decreto, con cui il Ministro inizialmente, sulla base delle valutazioni espresse dai pro pri organi tecnici, determina in modo unilaterale la sanzione pecuniaria, assume il ruolo quando impugnato per il quantum davanti al collegio arbi trale -di atto presupposto indispensabile ed insostituibile della succes siva determinazione del collegio stesso e, attraverso questa, del provvedi mento ministeriale conclusivo, che la misura cos� determinata definitiva mente recepisce. Ci� non soltanto perch� il provvedimento finale presup pone necessariamente il provvedimento iniziale sul punto della quantifi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 334 cazione, ma anche perch� quest'ultimo normalmente esprime almeno per implicito -e nella specie ha espresso per esplicito -la scelta dell'Am� ministrazione fra le due sanzioni -quella demolitoria e quella pecuniaria -messe a sua disposizione dall'ordinamento. Onde, in una sequenza �procedimentale cos� strutturata, il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria determinata dal collegio arbitrale non pu� stare senza il provvedimento iniziale del Ministro, tanto intimo ed inscindibile � il nesso di dipendenza tra loro intercorrente, e per ulteriore conseguenza l'annullamento di questo determina non la mera illegittimit� di quello, ma addirittura l'impossibilit� assoluta che esso produca alcun effetto e quindi il suo stesso travolgimento, secondo la nozione della c.d. � caducazione automatica � ben nota alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 1974, n. 430; Cons. Stato Ad. plen., 22 ottobre 1970, n. 4). 2. � A conclusioni diverse deve invece pervenirsi riguardo alla domanda di danni. In punto di fatto � certo -come queste Sezioni Unite sono legittimate � verificare attraverso l'esame diretto degli atti (cfr. in particolare il verbale n. 24 in data 23 luglio 1959 della Commissione provinciale di Im� peria per la tutela delle bellezze naturali, e l'allegata planimetria, nel fascicolo di merito delle Amministrazioni convenute) ai fini di risolvere la questione 'di giurisdizione -che la costruzione realizzata dalla societ� S.E.M.C.A. sorge in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Non a quello proposto dalla competente commissione con il verbale 111. 27 del 28 giugno 1961 ed approvato dal Ministro con il D.M. 3 luglio 1962 (in G. U. 30 luglio 1962, n. 191), bens� a quello proposto con verbale della stessa commissione n. 24 del 23 luglio 1959, pubblicato nei modi di legge dal 15 dicembre 1959 al 15 marzo 1960, ed approvato dal Ministro con decreto 6 novembre 1962 (in G. U. 6 dicembre 1962, n. 311). Orbene ,in tale situazione � giuridicamente irrilevante -ai fini indicati -la circostanza che nei decreti irrogativi della sanzione pecuniaria, sia quello in data 27 aprile 1965, che quello in data 25 maggio 1966, l'Amministrazione abbia per errore richiamato il primo vincolo, estraneo, come si � detto ,all'area della cui edificazione si tratta, e non il secondo, ad essa invece pertiente. Ci� che invero conta, per l'identificazione della consistenza giuridica della posizione soggettiva del privato rispetto al potere che nei di lui confronti l'Amministrazione esercita, �, una volta individuato il potere in questione, l'esistenza oggettiva dei suoi presupposti di attribuzione, giacch� � la situazione reale di fatto, e non quella in ipotesi diversa erroneamente supposta dall'Amministrazione, che costituisce il termine, al quale va riferito il procedimento di qualificazione giuridica condott� sulla base della fattispecie legale. Nella specie il vincolo preesisteva al rilascio della licenza edilizia, conseguita dalla S.E.M.C.A. in data 19 febbraio 1962, l'operativit� delle rela PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE tive limitazioni producendosi a far tempo della pubblicazione degli elenchi redatti, ai sensi delllart. 2 legge 1497 del 1939 dalle commissioni provinciali (Cons. Stato, Ad. plen. 6 maggio 1976, n. 3): elenchi nella specie pubblicati, come si � gi� visto, dal dicembre 1959 al marzo 1960, secondo la specifica attestazione apposta in calce al menzionato verbale n. 24 del . 23 luglio 1959 e confermata dalla nota n. 1703 in data 20 'aprile 1963 del Comune di Cervo alla Sopraintendenza ai Monumenti della Liguria, non validamente contraddetta dalla generica comunicazione negativa del Sindaco alla S.E.M.C.A. in data 22 febbraio 1969, sulla quale la societ� stessa non ha ulteriormente insistito. E poich�, in costanza di tale vincolo, la posizione soggettiva del proprietario dell'area ha consistenza di interesse legittimo (Cass. S. U. 27 agosto 1969, n. 3035, 12 febbraio 1965, n. 220, 31 luglio 1964, n. 2205), non � in principio configurabile -secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. sent. 25 maggio 1976, n. 1878, 29 novembre 1974, n. 3699; 4 luglio 1973, n. 1867) -risarcimento del danno per la (pretesa) lesione di essa. Donde segue l'assoluto difetto di giurisdizione in ordine alla domanda a tal fine proposta dalla societ� S.E.M.C.A. 3. -In definitiva, delle due domande attrici, va dichiarata improponibile, per difetto assoluto di giurisdizione, quella relativa al risarcimento dei danni, mentre va attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario quella di opposizione all'ingiunzione. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 2 marzo 1978, n. 1037 -Pres. Trimarchi, Rel. Bile -P. M. Berri (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Ferri) c. Tanzilli Antonio e altri (avv.ti Sorrentino e Lorenzoni). Competenza e giurisdizione -Esecuzione di giudicato amm.vo di annullamento -Concetto di integrale esecuzione. Competenza e giurisdizione -Pubblico impiego -Limiti delle attribuzioni del Giudice amm.vo in sede di giudizio di ottemperanza -Fattispecie - Viee direttori delle imposte dirette -Annullamento d'ufficio delle decorrenze di promozioni per .esami e promozioni per merito comparativo. Laddove, in genere, il giudicato amministrativo di annullamento lascia alla p.a. la disponibilit� del rapporto nonch�, in particolare, la possibilit� di esercitare nuovamente il potere di cui l'atto annullato era espressione, non altrettanto consente un tale effetto il giudicato che imponga alla p.a. di uniformarsi -:-senza alcun margine di discrezionalit� -al ripristino 336 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO della situazione quale risultava anteriormente all'emanazione degli atti annullati, con ci� disciplinando direttamente il rapporto (1). Costituisce puntuale rispetto dei limiti delle attribuzioni spettanti al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza la decisione con la quale il Consiglio di Stato annulli l'operato dell'Amministrazione la quale, di fronte alla pronuncia di illegittimit� di un annullamento d'ufficio della decorrenza delle promozioni per esame di vice direttori delle imposte (e correlativa determinazione di una nuova decorrenza, tale da comportare l'anteposizione dei promossi per esame rispetto ai promossi per merito comparativo), non abbia dato esecuzione integrale al giudicato, limitandosi, invece, al solo annullamento delle decorrenze originarie delle promozioni per esame e alla fissazione di decorrenze coincidenti con quelle delle promozioni per merito comparativo, con la precedenza in ruolo di queste ultime, senza attribuzione alle medesime di una maggiore anzianit� di grado rispetto alle promozioni per esame (2). (1-2) Cfr. in termini circa l'ambito di estensione degli effetti del giudicato Cons. Stato Sez. IV, 18 maggio 1976, n. 346, in Foro Amm. 1976, I, 2, 1251; Sez. IV, 4 marzo 1975, n. 241, in Il Consiglio di Stato 1975, I, 266; Sez. VI, 28 ottobre 1969, n. 594, ivi 1969, I, 1885; Sez. VI, 30 maggio 1969, n. 257, ivi, 1969, I, 962; per una fattispecie analoga il T.A.R. del Lazio I Sez., (cfr. dee. 10 marzo 1976, n. 149, in I Tribunali Amministrativi Regionali 1976, I, 1120) ha precisato che, in sede di esecuzione del giudicato amministrativo, non � sufficiente che l'Amministrazione attribuisca al pubblico impiegato solo una diversa decorrenza nella promozione, ma � necessario anche un riesame completo di tutte le posizioni giuridiche che lo stesso ricorrente avrebbe potuto conseguire medio tempore per effetto deLla diversa attribuzione della nuova qualifica e con riferimento alla posizione in cui l'rimpiegato si trovava alil'atto di emanazione dcl provvedimento annul:lato in sede giurisdizionale con la decisione cui l'Amministrazione deve ottemperare; cfr. anche T.A.R. Lazio, III Sez. 27 ottobre 1975, n. 412, ivi 1975, I, 2967. RAFFAELE TAMIOZZO SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 marzo 1978, n. 1377 -Pres. Trimar chi -Est. Alibrandi -P. M. Berri (conf.) -Ricciuto (aw. Di Majo) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Freni). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Atto formale di nomina Nozione. Rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie inerenti a rapporti di impiego con enti pubblici non economici (nella specie I.N.C.I.S.), qualora tali rapporti siano stati costituiti con un atto formale di nomina che deve essere valutato con criterio di minor rigore quando trattasi di impiego intercorso con enti pubblici diversi dallo Stato (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 marzo 1978, n. 1378 -Pres. Trimarchi -Est. Alibrandi -P. M. Berri (conf.) -Palumbo (aw. Conci) c. Ministero Tesoro (aw. Stato Cerocchi). Competenza e giurisdizione -Ente pubblico non economico � E.N.E.M. � tale. L'Ente nazionale per l'educazione marinara, ora in liquidazione, � un ente pubblico non economico e le controversie inerenti ai rapporti di impiego rientrano nella giurisdizione amministrativa qualora ricorrano gli elementi caratteristici nell'impiego pubblico (atto di nomina, svolgimento di attivit� inerenti ai fini istituzionali dell'ente, carattere durevole e professionale delle prestazioni), senza che abbia rilevanza il richiamo fatto nell'atto di assunzione alle norme nell'impiego privato (2). (1-3) Queste 1sentenze si Ullliformano aihl'orientamento costa!llte: sul/La prima dr. Oa;ss., 24 ottobre 1977, n. 4562, in questa Rassegna, 1978, I, 803, con note di richiami; ,sUJ1La seconda dir. Cass., 20 febbraio 1971, n. 442; 5 ottobre 1976, n. 3250; sul\lla terza, 30 maggfo 1975, n. 2890. 338 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO III CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 maggio 1978, n. 2065 -Pres. Novelli -Est. Franceschelli -P. M. Saja (conf.) -Croce (avv. Ferrara) c. Ministero Difesa-Esercito (avv. Stato Ceroochi). Competenza e giurisdizione -Lavoro autonomo o subordinato -Oggetto della prestazione -Irrilevanza. Al fine di accertare se sussiste o meno un rapporto di lavoro autonomo non ha rilevanza la natura del servizio svolto perch� anche l'espletamento di servizi, che generalmente formano oggetto di rapporto di lavoro subordinato, pu� costituire oggetto di rapporto di lavoro autonomo, ivi compreso il servizio di custodia (3). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, n. 2038 -Pres. Mirabelli -Est. Virgilio P. M. La Valva (conf.) -Ministero dei Trasporti (avv. Stato De Fran' cisci) c. Mocerino (avv. Ruggiero). Espropriazione per p.u. � Indennit� di espropriazione e di occupazione � Debito di valuta � Ritardo sul pagamento � Maggiore somma liquidata nel giudizio di opposizione � Incidenza della svalutazione monetaria � Inammissibilit�. L'obbligo di pagare la indennit� di esproprio e la indennit� di occupazione di urgenza costituisce debito di valuta, soggetto come tale al principio nominalistico, per cui, in caso di ritardato pagamento, l'esproprian . te � tenuto a corrispondere, anche con riguardo alla maggiore somma eventualmente liquidata nel giudizio di opposizione alla stima, soltanto gli int; eressi legali, salvo l'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1124 e.e. qualora l'espropriante dimostri una particolare pregiudizio, per non aver potuto tempestivamente impiegare le somme dovutagli ovvero per aver dovuto varsi di beni che, se conservati, sarebbero sfuggiti alla svalutazione (1). (1) :La dinsensib:�11t�, ail fenOIIIleno deli1a sva1utazione, deWobbliigazione pecuniaria crie~atdva ali1e indennit� di espmprio e occupazione di oogenza � s�tata, anche dii recente, affermata dai1la Corte Suprema oon Qe setlltenze 6 ottobre 1976, n. 3290, e 4 agosto 1977, n. 3482, e d~ Tribunaile Superiore deilile acque con la sentenza 8 itUJglliio 1977, n. 20, in questa Rassegna, 1977, I, 910, con nota. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 339 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 15 maggio 1978, n. 2368 -Pres. ed est. Sgroi -P. M. Del Grosso (conf.) -Ente Ospedaliero Principessa Iolanda (avv. Stendardi) c. C.R.I. (avv. Stato Gargiulo). Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Croce Rossa Italiana Successione dell'Ente Ospedaliero nei rapporti giuridici costituiti dalla C.R.I. -Successione a titolo �particolare -Rapporto giuridico -Pendenza -Nozione -Trasferimento automatico -Inerenza al servizio ospedaliero -Limiti -Necessit� di menzione nel decreto istitutivo Esclusione. Il distacco dal servizio ospedaliero gestito da una istituzione a finalit� plurime e la erezione a persona giuridica dell'ente cos� distaccato de-� termina una successione a titolo particolare che � regolata dal testo normativo in virt� del quale � previsto lo scorporo ed � disposto il trasf erimento ex lege (del bene e del rapporto giuridico) e a prop_osito di quest'ultimo la successione ne presuppone la pendenza, non potendo darsi modificazione soggettiva di un rapporto gi� esaurito, senza discriminare, nella categoria generale dei rapporti, quelli di durata che da soli si trasferirebbero al nuovo ente, limitandosi la legge a dettare un criterio identificativo consistente nella inerenza del rapporto all'attivit� ospedaliera e indicando tale funzionalit� nel momento genetico del rapporto (senza far leva sul suo svolgimento) che ne determina il trasferimento automatico e senza la necessit� di una menzione nel decreto istitutivo dell'ente (a differenza dei beni immobili e mobili che vanno individuati nell'inventario compiuto dalla apposita commissione) (1). (Omissis). -Nell'unico, complesso motivo del ricorso principale si deduce, innanzi tutto, l'inammissibilit� del riesame, ad opera dell'A.G.O., del decreto presidenziale n. 1122 del 1970 sia sotto il profilo dell'acquiescenza prestata dalla C.R.I. allo stesso decreto mediante la sua esecuzione parziale sia sotto il profilo della preclusione sorgente dalla richiamata decisione di rigetto del ricorso straordinario, al �Capo dello Stato. Sotto entrambi i profili l'eccezione � infondata. Vertendosi in tema di indagine intorno alla sussistenza di un comportamento acquiscente, l'accertament ocompiuto dal giudice di merito si sottrae a censura in sede di legittimit� in quanto adeguatamente motivato. Nella specie, il Tribunale, per escludere l'acquiescenza, si � basato sull'esame della documentazione prodotta dall'Ospedale; e non resta, quindi, spazio per invocare il sindacato della Corte di Cassazione. (1) C()[l questa 1sentenza ~a Corte di Cassazione oonferma :hl suo oriel!ltanwn1lo espresso m re�ma dd suocessione degli Bnti Ospedalieri ad al.1lri enti pubblki (nei11Ia SIPeCI�e fa C.R.l.): cfr. Cass., 9 novembre 1977, n. 4786, in questa Rassegna, 1977, I, 812, OQl1l nota di U. GARGIULO. 340 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si deve, peraltro, aggiungere che il ricorrente non si d� carico di di� scutere l'aspetto della legittimazione al compimento di atti di acquiescenza da parte dell'organismo provinciale della C.R.I.; n� si attarda a considerare che, nel caso, non � in gioco il problema dei limiti di impugnabilit� del decreto presidenziale n. 1122 del 1970, discutendosi soltanto della titolarit� passiva di un rapporto giuridico dedotto in giudizio dalla soc. Elvi, che ha veste di terzo rispetto ai rapporti C.R.I.-ente ospedaliero. Se si �riflette, altres�, che -come si vedr� di qui a poco -la decisione della causa disceende dall'interpretazione della legge n. 132, non pu� assumere significato un'acquiscenza che, senza riguardare concretamente il singolo rapporto, si riferirebbe in sostanza a tale interpretazione. In ordine al secondo profilo � sufficiente rilevare che la decisione sU!l ricorso straordinario ha natura 1giuridica di atto amministrativo (cfr. Cass. 29 marzo 1971 n. 903), al quale non pu� riconnettersi l'efficacia di giudicato propria della sentenza. Non �, dunque, il caso di rilevare che a quel procedimento di ricorso rimase estranea la Soc. Elvi, nei cui confronti la decisione non potrebbe avere effetto vincolante; mentre � proprio nella pretesa dell'attrice che nel presente giudizio si controverte, il tema della portata del decreto presidenziale istitutivo dell'ente ospedaliero dovendo solo incidentalmente esaminarsi al fine della identificazione del titolare passivo del rapporto dedotti in giudizio. Si aggiunga, infine, che nel parere del Consiglio di Stato, al quale si � uniformato il decreto presidenziale di rigetto del ricorso strabrdinario, il decreto istitutivo dell'ente ospedaliero � stato ritenuto legittimo nella parte relativa al regime successorio dei rapporti giuridici proprio sul presupposto dell'aderenza di tale regime al precetto di legge in materia; e, dunque, non si spiega come l'invocato preclusione potrebbe giovare al ricorrente. Questi �lnfatti, al fine di attribuire alla norma dell'art. 5, comma 4 della legge un significato diverso rispetto a que1lo che risulta dalla sua formula testuale e che dovrebbe derivare dalle precisazioni che -a suo avviso -vi introduce il decreto istitutivo, parte dal presupposto respinto dal Consiglio di Stato per riconoscere la legittimit� del decreto stesso. Si intende, insomma, dire che se una preclusione dovesse operare, questa non potrebbe prescindere dalle ragioni della decisione. Si deve, quindi, passare all'esame della questione di merito proposta dall'Ospedale, sulla base deWassunto che la disciplina dettata dall'art. 5 della legge n. 132 del 1968 in ordine .rl passaggio ai nuovi enti ospedalieri dei rapporti giuridici non contrasta con il decreto presidenziale n. 1122 del 1970, il quale distingue, nella generica categoria dei rapporti giuridici, i crediti e i debiti esistenti alla data della sua pubblicazione, dispondendo che essi rimangono in capo alla C.R.I., mentre si trasferiscono i rapporti che siano a quella data ancora in corso di svolgimento o di attuazione per essere ad esecuzione differita o continuata o per non essere ancora maturati. PARm I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Questo assunto non pu� essere condiviso. Premessa che, operandone il distacco dalla C.R.I., il decreto presidenziale istitutivo dell'Ospedale ricorrente ha natura costitutiva per quanto attiene sia alla nasciata della qualit� di ente (pubblico) ospedaliero sia al trasferimento dei beni e rapporti giuridici, disciplinato dall'art. 5, comma 3, 4 e 5 della L. 12 febbraio 1968, n. 132; si tratta qui di stabilire se l'Ospedale sia succeduto nel rapporto obbligatorio in esame, sorto in epoca anteriore al decreto istitutivo, non acora esaurito a tale data e pacificamente inerente alla precedente gestione ospedaliera. Questo problema -anche se con riguardo ad un diverso ente ospedaliero -� gi� stato esaminato e risolto dalla S.C. con sentenza 9 novembre 1977, n. 4786, dalle cui linee argomentative e dalle cui meditate conclusioni il Collegio non ritiene giustificato discostarsi. Sulla premessa che si verte in tema di successione a titolo parti~olare fra enti pubblici (il distacco dal servizio ospedaliero gestito da una istituzione a finalit� plurime e l'erezione a persona giuridica dell'ente cos� distaccato non determina, infatti, l'estinzione dell'istituzione scorporata), la sentenza richiamata ha negato che l'attribuzione dell'ente successore del rapporto obbligatorio possa essere impedita dalla circostanza che non si versi in ipotesi di successio in universum ius. In tal senso, invero, convince sia il richiamo di analoghi precedenti legislativi (tipica, fra molte altre, la disciplina relativa alla successione dell'ENEL nei beni e rapporti dalle imprese elettriche) sia l'inesistenza di ostacoli di indole dommatica o sistematica, sicch� l'indagine deve ancorarsi rigidamente al testo normativo che regola lo scorporo e dispone il trasferimento ex lege (del bene o) del rapporto. La successione nel rapporto ne pressuppone la pendenza, non potendo darsi modificazione soggettiva di un rapporto gi� esaurito; la legge, peraltro, non discrimina, nella categoria generale dei rapporti, quelli di durata, per stabilire che solo questi si trasferiscono al nuovo ente, ma si limita a dettare un criterio identificativo consistente nella inerenza del rapporto all'attivit� ospedaliera. L'interprete di fronte alla chiarezza e alla onni-comprensivit� della formula legislativa, non � autorizzato ad andare al di l� dell'esigenza di inquadrare il rapporto nel novero di quelli preordinati all'espletamento della funzione ospedaliera. E il criterio della funzionalit� va commisurato al rapporto nel suo momento genetico, non potendosi far leva sullo svolgimento del rapporto stesso, per escludere la inerenza sol perch�, mentre la prestazione a favore del servizio ospedaliero � gi� stata effettuata, � rimasta ancora ineseguita l'obbligazione correlativa. Non giova al ricorrente sottolineare l'impropriet� dell'ordine concettuale in cui sarebbe incorso il legislatore nel disconoscere che il patrimonio � comprensivo dei rapporti giuridici. Effettivamente l'art. 5 della 342 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge n. 132 del 1968, anzich� ricondurre al concetto di patrimonio il complesso delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo ad un soggetto, ha distinto. i beni immobili (edifici) e mobili (attrezzature) dai rapporti giuridici (che includono i crediti ed i debiti). Ma questo rilievo non giustifica l'assunto del ricorrente, secondo cui all'impiego in senso riduttivo del termine �patrimonio� (con esclusione dei rapporti) ben potrebbe corrispondere un impiego altrettanto riduttivo dell'espressione �rapporti giuridici� (con esclusione dei crediti e dei debiti gi� maturati). Per vero, l'enunciato parallelismo � smentito dalla considerazione che l'interpretazione limitativa del termine � patrimonio?! trova un solido aggancio positivo nella previsione in commi separati del patrimonio (unitamente agli altri beni) e dei rapporti da intendersi, perci�, come qualsiasi relazione fra soggetti giuridicamente rilevante. Dal complesso dell'art. 5 della legge n. 132 del 1968 risulta evidente l'intento del legislatore di individuare materialmente i beni dei costituendi enti ospedalieri, questi considerando in primo luogo come somma di beni da trasferire alla stregua dell'inventario compiuto dall'apposita commissione il che spiega il riferimento improprio a detti beni �come al patrimonio dei nuovi enti). Lo stesso criterio di inerenza all'attivit� ospedaliera, che caratterizza il processo di identificazione di quei beni, informa di s� la disciplina della successione nei rapporti guiridici, i quali, per�, si trasferiscono automaticamente in quanto relativi a quell'attivit� e la cui eventuale menzione nel decreto istitutivo non condiziona l'operativit� del trasferimento. La sentenza richiamata si � data carico degli argomenti fondati sulla dizione del decreto istitutivo dell'ente ospedaliero, non senza rilevare (come ha fatto anche la decisione impugnata) la ferrea alternativa della ricerca di una interpretazione di tale decreto coerente con i principi dettati dalla legge ovvero della disapplicazione dell'atto aministrativo in quanto illegittimo. La S.C. ha, tuttavia, negato che il decreto istitutivo abbia introdotto una restrizione dell'ambito dei rapporti giuridici trasferiti (con esclusione dei crediti e dei debiti non sorgenti da rapporti di rurata); ed ha rilevato che il parere del Consiglio di Stato (al quale si � uniformata, come si � detto, la decisione di rigetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il decreto istitutivo) era stato espresso nel senso che la disposizione del decreto (dalla cui asserita illegi~timit� quel ricorso mirava a trarre partito) si esauriva nella fissazione del momento al quale occorreva aver riguardo per determinare le attivit� e le passivit� facenti capo al nuovo eento ospedaliero; si limitava, cio� a constatare che, prima della costituzione di questo, i rapporti giuridici di credito e debito relativi al servizio ospedaliero erano imputabili alla C.R.I. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Attesa la perfetta coincidenza di dizione dei decreti istitutivi dei due enti e l'assoluta uniformit� dei due pareri del Consiglio di Stato, le considerazioni or ora riassunte possono utilmente essere richiamate anche nel presente caso. L'Ospedale ricorrente sostiene conclusivamente che la tesi seguita dalla sentenza impugnata comporterebbe l'accoglimento di una serie di proposizioni ingiustificabili, quali: 1) l'uso improprio da parte del legislatore, del termme � patrimonio �; 2) l'inutilit� della specificazione, contenuta nel decreto istitutivo, in ordine ai rapporti giuridici; 3) la conseguenza di trasferire all'Ospedale rapporti non collegati col servizio ospedaliero ed anzi pregiudizievoli per questo; 4) l'irrazionale attribuzione al nuovo ente dei risultati passivi della precedente gestione. Ognuna di queste proposizioni � gi� stata analizzata; e il riesame sollecitato dal ricorrente si tradurrebbe in una ripetizione di argomenti gi� svolti. -(Omissis). SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Ad. PI., 10 marzo 1978, n. 10 -Pres. Uccellatore, Est. Santoni Rugiu G. -C.I.P.E. ed altri (avv. Stato Sernicola) c. O.R.M.A. (avv. Sandulli) -Appello avverso dee. T.A.R. Lazio III Sez. 31 maggio 1976, n. 285. Atto amministrativo -Silenzio-rifiuto -Normativa applicabile per atti dovuti in forza di legge o di, norme regolamentari. Atto amministrativo -Silenzio-rifiuto -Reiterabilit� della diffida in caso di persistente inerzia della p.a. pur in mancanza di fatti nuovi Ammissibilit�. Prezzi -Competenze del C.I.P. sui prezzi delle specialit� ministeriali Procedimento di adeguamento prezzi ai costi -Obbligatoriet� Effetti. Prezzi � Competenze del C.I.P. sui prezzi ,delle specialit� medicinali Adeguamento indiscriminato e generalizzato dei prezzi ai costi Inammissibilit� per sopravvenuta carenza di interesse di ricorsi relativi a specifiche istanze di variazione -Sussiste. L'ent~ata in vigore del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ha comportato la caducazione del regime del silenzio-rifiuto disciplinato dall'art. 5 T.U. 3 marzo 1934, n. 383, COIJ. la conseguenza che, mancando altra specifica normativa, trover� applicazione analogica, per disciplinare gli effetti dell'inerzia della p.a. in ordine al compimento di atti dovuti in forza di legge o di regolamento, l'art. 25 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, idoneo a disciplinare anche il rapporto di ufficio od organico (1). (1-4) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la presente decisione (alla quale si affiancano anche le successive dee. 11 e 12 pure del marzo 1978) ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale insorto sulla determinazione dei presupposti per la configurabilit� del silenzio-r1fiuto (cfr. al riguardo Sez. VI, 19 ottobre 1976, n. 355, in questa Rassegna ,1977, I, 287, con richiami di giurisprudenza e dottrina; a quelle ivi segnalate aggiungiamo le sentenze T.A.R. Sicilia 25 febbraio 1976, n. 220, in I Tribunali Amministrativi Regionali 1976, I, 1586; T.A.R. Lazio III Sez. 31 maggiio 1976, n. 285, ivi 1976, I, 2262; T.A.R. Toscana 22 di.oembre 1977, n. 849, ivi 1978, I, 648; T.A.R. Pugi!Jia 26 aprile 1977, n. 339, ivi 1977, I. 2422; T.A.R. Abruzzo 9 novembre 1977 n. 586, ivi 1978, I, PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 345 In difetto di fatti nuovi modificativi dell'assetto degli interessi, quali ad esempio l'acquiescenza, la rinuncia, l'estinzione sopravvenuta dell'obbligo di provvedere, ben pu� essere reiterata la diffida volta a far cessare l'inerzia della Pubblica Amministrazione che ometta di compiere atti dovuti in forza di legge o di regolamento, non rilevando la circostanza che si tratti 'di atti, anche di natura materiale, che debbano esser compiuti da� uffici diversi (2). Nel settore della disciplina dei prezzi di specialit� medicinali il Comitato Interministeriale Prezzi effettua la perequazione dei prezzi inizialmente fissati in sede di registrazione delle specialit�, come disposto dal1' art. 174 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265; tale compito costituisce un obbligo per il C.I.P. e pertanto la diffida delle singole case farmaceutiche volte ad ottenere l'adempimento di tale obbligo configurer�, in caso di esito negativo della medesima, una tipica ipotesi di silenzio-rifiuto illegittimo (3). Qualora intervenga una deliberazione del C.I.P. che conceda un aumento indiscriminato e generalizzato dei prodotti medicinali, con ci� adeguando, in adempimento del potere-dovere demandatogli per legge, i prezzi ai costi dei prodotti in questione, � inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il silenzio-rifiuto mantenuto dall'amministrazione su istanze specifiche di variazioni del prezzo di singoli medicinali (4). 298; TAR. Oailiabria 9 novembre 1977, n. 53, ivi, 1978, I, 386; Sez. VI 14 dicembre 1976, n. 447, in Il Consiglio di Stato 1976, I, 1425). La rimessione della questione all'Adunanza Plenaria � stata disposta con le ordinanze Sez. IV, 5 aprile 1977, n. 340, Sez. V, 13 maggio 1977, n. 455 e Sez. VI, 13 maggio '1977, n. 410, risJ>ettivamente in Il Consiglio di Stato 1977, I, 507, 816 e 847. I richiami di cui sopra rivestono ormai interesse meramente � storico �, posto che sembra confermato il principio che la nuova disciplina del silenziorigetto, introdotta dall'.art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, deve ritenersi applicabile anche al silenzio-rifiuto; con la conseguenza ulteriore che ai fini della formazione del silenzio-rifiuto non � pi� nceessario ricorrere al procedimento previsto dall'art. 5 della legge comunale e provinciale e ci� in quanto, perch� si evidenzi la mora della Amministrazione e si constati il suo tacito diniego in base all'art. 6 del d.P.R. 1199/1971 e all'art. 20 dehla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, � sufficiente, con la domanda del provvedimento, il trascorrere di un termine non inferiore a 90 giorni, termine quest'ultimo che coincide con quello risultante daiL combinato disposto del .secondo comma (� Quando si tratti di atti o dri operaziOl!li da compiersi ad istanza dellffi'interessato, ~a diffida � 5.neffticace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della istanza stessa �) e dell'ultimo comma dell'art. 25 t.u. sugli impiegati civili dello Stato (� Decorisi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato pu� proporre JJ'azione adde: di risarcimento, senza pregiudizio dei! diritto ailila ri;i>arazione dei danni che sd siano gi� verificati in conseguenza dell;a ollllicssione o deL ritardo�). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 346 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 gennaio 1978, n. 12 -Pres. De Capua, Est. Giovanni -Scalone (avv. D'Audino) c. Ministero finanze (avv. Stato Bruno) e Barone ed altri (n. c.). Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Mansioni non rientranti nelle competenze proprie della carriera -Necessit� di indicazione di punteggio � Non sussiste. Impiego pubblico � Promozione per merito comparativo � Valutazione di titoli relativi alla cultura generale � Ammissibilit� � Effetti. Impiego pubblico � Promozione per merito comparativo � Valutazione della anzianit� � Criteri adottabili prima del d.P.R. , 1077/1970. Impiego pubblico � Promozione per merito comparativo � Valutazione della partecipazione a commissioni di esame � Irrilevanza. Impiego pubblico � Promozione per merito comparativo � Potest� tecnicodiscrezionale nella indicazione della misura del punteggio � Sussiste Effetti. Impiego pubblico � Promozione per merito comparativo � Criteri. di valutazione dei lavori scientifici � Esclusione di quelli non conformi alle prescrizioni dell'art. 67 d.P.R. 686/1957 � Legittimit� � Sussiste. Impiego pubblico � Promozione per merito comparativo � Misura del punteggio assegnato per l'attitudine alle funzioni della qualifica superiore � Insindacabilit� in sede di legittimit�. Impiego pubblico � Promozione per merito comparativo � Mancato ri� spetto della proporzione fra i punteggi delle varie categorie � Incensurabilit�. Il Consiglio di amministrazione chiamato a compiere uno scrutinio per merito comparativo ben pu� omettere, in sede di fissazione dei criteri di massima, la previsione di un punteggio in relazione allo svolgimento di mansioni che, pur essendo di speciale importanza, tuttavia non risultino comprese fra quelle proprie della qualifica o carriera in considerazione (1). Anche i titoli compresi nella rubrica � cultura generale � ben possono essere oggetto di uno speciale rilievo in occasione di scrutinio per merito (1-8) La decisione costituisce una chiara conferma di principi consolidati in tema di scrutinio per merito comparativo. Cfr. in termini, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 547, in Il Consiglio di Stato 1977, I, 888; Sez. VI, 18 gennaio 1977, n. 18, ivi, 1977, I, 136; Sez. 23 febbraio 1973, n. 177, ivi 1973, I, 221; Sez. IV, 28 marzo 1972, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 347 comparativo qualora tali titoli riguardino il superamento di esami in materie giuridiche, amministrative, economiche e tecniche concernenti attivit� e servizi di istituto (2). Prima delle modifiche introdotte dall'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, gli artt. 169 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e 60 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 prescrivevano che l'anzianit� di qualifica o di carriera comportasse in sede di scrutinio per merito comparativo solo la precedenza nella graduatoria finale rispetto ad altro scrutinato a parit� di punteggio (3). P. legittima l'esclusione da specifiche valutazioni in sede di scrutinio per merito comparativo della partecipazione a commissioni di esame che costituisce attivit� rientrante nelle normali mansioni di ufficio (4). Posto che la determinazione della misura dei punteggi nello scrutinio per merito comparativo costituisce esplicazione di attivit� tecnico-discrezionale della p.a., non � configurabile un suo sindacato in sede di legittimit� se non per vizi di travisamento, illogicit� manifesta o disparit� di trattamento (5). I lavori scientifici che non sian� rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 67 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, che siano cio� estranei alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attivit� e ai servizi dell'Amministrazione, vanno esclusi legittimamente dalla valutazione ai fini dello scrutinio per merito comparativo (6). La misura in s� del punteggio relativo all'attitudine allo svolgimento di funzioni superiori � insindacabile in sede di legittimit�, mentre l'organo giurisdizionale ben pu� sindacare l'aderenza logica fra i titoli posseduti e il relativo punteggio assegnato (7). Non � censurabile in sede di impugnativa di uno scrutinio di promozione per merito comparativo l'addotto, mancato rispetto di una rigida proporzione fra il punteggio assegnato per la categoria attitudinale e i punteggi relativi alle altre categorie oggetto di valutazione (8). n. 236 ivi 1972, I, 363; Sez. IV, 4 dicembre 1973, n. 1182, ivi 1973, I, .1816; Sez. VI, 7 luglio 1972, n. 439, ivi 1972, I, 1442; per una ipotesi di deviazione nell'uso del potere discrezionale, con conseguenziale vizio di manifesta illogicit�, cfr. Sez. IV 20 dicembre 1974, n. 1326, ivi 1974, I, 1657; cfr. anche Sez. IV 27 novembre 1973, n. 1127, ivi, 1973, I, 1612; Sez. IV 6 giugno 1972, n. 496, ivi, 1972, I, 885. Ha riscontrato un vizio di illogicit� nella valutazione della qualit� del servizio prestato, determinata in un punteggio inferiore a que11o di altro scrutinando che aveva riportato quailii.fiche annuali deteriori, la stessa Sez. IV nehla recente decisione 24 gennaio 1978, n. 56 (ivi, 1978, I, 37). La Sez. VI (cfr. dee. 10 gennaio 1978, n. 61, ivi, 1978, I, 90) ha, fra l'altro, escluso che ilJa valutazione del!L'attituddne a rivestire ae funzioni defila qualifica da conferire possa ricollegarsi ad un mero calcolo aritmetico, che prescinda dail valore che l'organo decidente ritenga di dover dare alle valutazioni oggetto dello scrutinio. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 348 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 gennaio 1978, n. 13 -Pres. Aru, Est. Iannelli -Biasi (avv. Troccoli) c. Regione Puglia ed altri (n. c.) e Caputo ed altri (avv.ti Del Prete e Viola) -Appello avverso dee. T.A.R. Puglia 10 febbraio 1976, n. 21. Giustizia Amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Intervento in giudi� zio � Ammissibilit� delle forme previste dall'art. 105 c.p.c. � Sussiste anche per il giudizio amministrativo. Giustizia amministrativa � Giudizio di appello � Proponibilit� della impu� gnativa da parte dell'interveniente nel giudizio di primo grado privo di un interesse proprio alla impugnazione � Esclusione. Giustizia amministrativa � Giudizio di appello � Gestori di farmacie . Gestore provvisorio di sede � Successiva rinunzia � Carenza di inte� resse legittimo .alla titolarit� della farmacia in precedenza rinunziata. Poich� nell'intervento principale e nell'intervento adesivo autonomo il soggetto interveniente fa valere un proprio diritto nei confronti di tutte o di alcune delle parti e nell'intervento adesivo dipendente fa valere una situazione di interesse legittimo connesso alle ragioni di alcune delle parti, tutte le forme di intervento in discorso, corrispondenti a quelle previste dall'art. 105 c.p.c. debbono ritenersi ammissibili nei processo amministrativo e ci� in quanto esse presuppongono nell'interveniente in ogni caso una posizione sostanziale o di vero e proprio diritto soggettivo o quantomeno di interesse legittimo come tale anch'esso oggetto di tutela (1). Qualora l'interveniente in un processo amministrativo non sia titolare di un proprio interesse legittimo immediatamente tutelabile, � preclusa al medesimo la possibilit� di proporre appello avverso la decisione emessa dal T.A.R. nel giudizio nel quale lo stesso risulti intervenuto (2). ((1-2) Sull'intervento nel processo amministrativo cfr. Ad. PI. 10 dicembre 1976, n. 6 (in questa Rassegna 1977, I, 434 con richiami di giurisprudenza e dottrina); Sez. VI, 11 giugno 1974, n. 210, in Il Consiglio di Stato, 1974, I, 970; Sez. VI, 21 aprile 1970, n. 384, ivi, 1970, I, 760. Il T.A.R. del Lazio, II Sez. (22 giugno 1977, n. 459), in I Tribunali Amministrativi Regionali 1977, I, 2065) ha ritenuto che sussista la possibilit� dell'intervento deli terzo filno a 20 giorni prima della udienza di discussione deI merito; il T.A.R. della Calabria (dee. 21 aprile 1977, n. 71, ivi, 1977, I, 2457) ha considerato ammissibile l'intervento del terzo anche in caso di mancata costituzione dell'Amministrazione resistente, laddove, secondo il T.A.R. della Lombardia (dee. 9 aprile 1975, n. 63, ivi, 1975, I, 2058), l'inammissibilit� della costituzione in gudizio della Amministrazione resistente importerebbe anche la conseguente inammissibilirt� dell'intervento ad opponendum, e ci� in quanto l'intel'Veniente � titolare di una posizione accessoria rispetto alla parte adiuvata (cfr. anche T.A.R. Sicilia, 10 settembre 1976, n. 332, ivi, 1976, I, 3720). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 349 Il gestore provvisorio di una farmacia il quale vi abbia successivamente rinunciato � titolare di una semplice aspettativa alla corresponsione della indennit� di avviamento commerciale prevista per i gestori provvisori dall'art. 17 L. 2 aprile 1968, n. 475, ove non risulti ancora espletato il concorso per la nomina del nuovo titolare. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 27 gennaio 1978, n. 101 -Pres. Mezzanotte, Est. Merenda -Valente (avv. Guarino) c. Ospedale generale provindale G. Tabarracci di Viareggio (avv. Capaccioli) e Di Grazia (n. c.). Giustizia amministrativa � Ricorso in ottemperanza � Sentenza resa in appello dal Consiglio di Stato � Conferma della decisione di primo grado -Competenza del Consiglio di Stato ove risulti apportata una modifica nella motivazione � Sussiste. A norma dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 i ricorsi per l'esecuzione di giudicato ai sensi dell'art. 27, n. 4, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 vanno presentati al Consiglio di Stato ove si tratti di decisione che rigetta l'appello avverso la sentenza del T.A.R. modificando sia pure solo in parte la motivazione della sentenza appellata, con riferimento al comportamento dell'Amministrazione; ci� in quanto in tale ipotesi la decisione cui fa riferimento il giudice di ottemperanza � una decisione del Consiglio di Stato e non del T.A.R. (1). (1) Decisione esatta, che costituisce puntuale applicazione dell'art. 37, penultimo e ultimo comma, L. 1034/1971. Nella fattispecie trattata il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello e mantenuto l'ordine della graduatoria, accogliendo peraltro una parte dei motivi di appello, con la coi:;tseguenza che al ricorrente in sede di formulazione della nuova classifica doveva essere attribuito un punteggio diverso da quello attribuitogli dal T.A.R. -Per richiami in dottrina cfr. Sepe Pes, Le nuove leggi di giustizia amministrativa, Milano 1972, 395, e segg.; Virga, I Tribunali amministrativi regionali, Milano 1972, 83 e segg. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 gennaio 1978, n. 73 -Pres. Daniele, Est. Menichini -Maculli (avv.ti Costa e Sgueglia) c. Provveditore agli Studi di Lecce (avv. Stato Imponente) ed Enrico (n. c.). Giustizia amministrativa � Decisioni giurisdizionali amministrative � Ef� fetto eliminatorio dell'atto amministrativo � Effetto � erga omnes � Limiti in relazione agli atti applicativi dell'atto annullato. Giustizia amministrativa � Effetti -Estensione agli estranei al giudizio � Limiti. Le decisioni di annullamento del Consiglio di Stato comportano il cosiddetto effetto eliminatorio dell'atto amministrativo annullato; anche se 350 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tale effetto opera erga omnes in relazione all'atto annullato, non altrettanto � a dirsi per quanto concerne gli atti applicativi dello stesso per i quali non si verifica affatto un'automatica eliminazione: non andranno cos� eliminati gli atti applicativi di una ordinanza del Ministero della P. I. in materia di incarichi di insegnamento (1). Il giudicato amministrativo, in relazione alla funzione e alle regole proprie del processo amministrativo, non � di per s� idoneo a pregiudicare o favorire gli interessi di coloro che non sono stati parte del relativo giudizio ed � solo l'Amministrazione che, nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa demandato e in assenza di un obbligo specifico, pu� decidere per l'estensione degli effetti del giudicato anche agli estranei al giudizio (2). (1-2) La stessa Sezione con decisione 27 ottobre 1972, n. 675 (in Il Consiglio di Stato 1972, I, 1820) ebbe a precisare che se � pur vero che l'Amministrazione non � tenuta ad estendere il giudicato a soggetti che siano stati estranei al giudizio, tuttavia essa incorre nel vizio di eccesso di potere per disparit� di trattamento qualora abbia ritenuto di estendere detto giudicato ad alcuni soggetti, rifiutandone invece l'estensione nei confronti di altri (cfr. anche Sez. IV, 12 febbraio 1974, n. 181, ivi, 1974, I, 211; Sez. IV, 23 aprile 1974, n. 3:18, ivi, 1974, I, 557; Sez. IV, 7 maggio 1976, n. 312, ivi, 1976, I, 593). Con decisione emanata successivamente a quella in rassegna (cfr. Sez. VI, 7 febbraiio 1978, n. 212, ivi, 1978, I, 276) in relamone alla natura cliscrezionaJ�e dei! potere di estensione, � stata ritenuta legittima la determinazione della P A. di applicare per il futuro un principio affermato in sede giurisdizionale amministrativa, escludendo pevaltro da siffatta applicazione i soggetti gi� destinatari in passato di provvedimenti emanati e ormai inoppugnabili per mancata, tempestiva impugnazione nelle competenti sedi giurisdizionali. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE, 5 aprile 1977, n. 139 -Pres. Lo Jacono, Est. Barbieri -Revelli Beaumont (avv. Speranza) c. Ministero Beni Culturali e Ambientali (avv. Stato Bestente). Demanio e Patrimonio � Demanio storico artistico � Esportazione di cose di interesse artistico � Legge 8 agosto 1972 n. 487 � Necessit� per l'esportatore di dichiarare il valore venale degli oggetti esportati' Sussiste � Effetti. L'art. unico della legge 8 agosto 1972, n. 487 (conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove ! PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 351 norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico e archivistico di cui alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Re (1) Riflessioni sulla esportazione di beni culturali di propriet� privata alla luce delle recenti innovazioni normative. La decisione che si annota, esatta e pienamente da condividere, appare di grande interesse anche in relazione alla nuova normativa in tema di esportazione di cose artistiche, o meglio di beni culturali, introdotta con il decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, e la successiva legge di conrversione con modificazioni 8 agosto 1972, n. 487. Come � noto, l'esenzione dal pagamento dell'imposta e pi� precisamente della tassa progressiva sul valore della cosa, di cui all'art. 37 della legge 1� giugno 1939, n. 1089, � stata introdotta daWl'art. 3 del decreto [egge 288, con riferimento a'hle esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunit� economica europea, in adempimento a precisd impegni comunritari assunti da[['Italda con :il Trattato di Roma. Il secondo comma di detto art. 3 originariamente cos� recitava: � Nei casi previsti dal precedente comma (esportazione verso paesi e.E.E., n.d.r.), per i quali restano ferme le altre drsposizioni relative alla licenza di esportazione, l'esportatore non � tenuto a dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare�. Il successivo art. 4 modificava anzitutto da due mesi (come previsto dall'art. 39 L. 1089/1939) a novanta giorni il termine (decorrente dalla denuncia) per l'esercizio del cosiddetto �diritto di acquisto all'esportazione� da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, e stabiliva, quindi, che per i beni diretti verso i paesi e.E.E. il prezzo di acquisto doveva essere proposto dal Ministro; qualora, poi, l'esportatore non intendesse accettare il prezzo offerto dal Ministro, e non rinunziasse all'esportazione, il prezzo stesso doveva essere determinato secondo le modalit� di cui all'art. 37 della legge 1089 e cio� insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'a1tro daJ.['esportatore e il terzo dal Presidente del Tribunale. La legge di conversione 8 agosto 1972, n. 487, ha cos� testualmente sostituito il secondo e il terzo comma dell'art. 3 del d.1. 288: �Anche nei casi previsti dal precedente comma restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza di esportazione, compreso l'obbligo per l'esportatore di dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare �: come evidenziato con analisi puntuale e rigorosa nella decisione che si annota, la reintroduzione dell'obbligo della dichiarazione del valore venale delle cose da esportare anche per i paesi C.E.E. � da ricollegare alla stessa ratio della esportazione in genere di cose artistiche o storiche: formulazione di una proposta, irrevocabile con il semplice fatto della accettazione da parte della pubblica amministrazione. Invero l'impegno comunitario si riferiva solo all'abolizione della tassa e pertanto nulla giustificava, e poteva giustificare, un ulteriore vantaggio per l'esportatore in ambito e.E.E.; ne consegue che tutta la procedura prevista dal secondo e terzo comma dell'art. 39, 1. 1089, come modificato dall'art. 4 del d.l. 288, non ha pi� ragion d'essere e deve ritenersi, anche se non espressamente, tacitamente abrogata. Se cos� non fosse, l'esportatore verso paesi e.E.E., oltre a non pagare alcuna tassa (e non � certamente questa la sede per ricordare la complessa pol:emica che accompagn� e segu� l'iter normativo per la soppressione della imposta in consideramone, da pi� parti considerata anch'essa un utfile, sia pure insufficiente, 352 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO pubblica 30 settembre 1963, n. 1409) ha fra l'altro reintrodotto all'art. 3 del D.L. 288/1972 l'obbligo per l'esportatore di dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare, anche se l'esportazione avviene verso paesi della Comunit� economica europea, e ci� al fine precipuo di consentire al Ministero l'acquisto sulla base del prezzo dichiarato, con la conseguente inapplicabilit�, perch� estranea al sistema e del tutto superata, della procedura di cui all'art. 4 dello stesso D.L. 288/1972 (1). strumento di protezione del patrimonio artistico e culturale), si troverebbe:: doppia -mente avvantaggiato rispetto ad altri esportatori perch�: a) ~a sua dichiarazione di valore non avrebbe nessuna rilevanza (fatta eccezione forse per quella �statistica �); b) qualsiasi proposta ministeriale potrebbe essere frustrata con la semplice rinunzia all'esportazione. E si vuole qui, di proposito, trascurare l'ipotesi dell'esportatore particolarmente malizioso, il quale -reso edotto di un particolare interesse per le collezioni dello Stato rivestito dall'opera presentata alla esportazione -, a quest'ultima potrebbe agevolmente rinunziare, salvo poi ripresentare l'opera stessa in un secondo tempo per tentare di realizzare un prezzo pi� alto, o a livello di semplice proposta ministeriale o rimettendo la valutazione alla Commissione ex art. 37, I. 1089. Alla predetta, ipotizzata eventualit� si affianca l'altra, ben pi� grave quanto agli effetti, ravvisata dal T.A.R. del Piemonte che in motivazione fa espresso riferimento alla possibilit� per gli esportatori � ... di eludere l'attenzione della pubblica amministrazione �: il che altro non sigriifica che perdere, e irrimediabilmente, il bene per il patrimonio culturale nazionale. L'inapplicabilit� per tacita abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 4 del d.I. 288 non significa, peraltro, esclusione in assoluto della facolt� di rinunzia; di contra anche l'esportatore in ambito e.E.E. potr� giovarsi della norma di cui all'art. 135 ultimo comma r.d. 30 gennaio 1913, n. 363 (Regolamento per l'esecuzione delle leggi relative alle antichit� e belle arti, come � noto tuttora vigente in quanto compatibil1e con lia successiva normativa introdotta nel settore), che recita testualmente: � N� il proprietario n� l'esportatore potranno pi� ritirare la cosa, allorch� l'ufficio abbia o dichiarato di proporre al Governo l'esercizio del diritto di acquisto o verificata la sussistenza di una violazione di l~gge �; il successivo art. 140 sancisce, in particolare, l'obbligo per l'ufficio di partecipare la prop0sta di acquisto al proprietario. Orbene, l'esame del combinato disposto degli artt. 135 e 140 del r.d. 363/1913, con riferimento all'art. 35 deMa I. 1� giugno 1939, n. 1089, conferma appieno la possibilit�, per colui che presenta il bene all'esportazione, di provvedere al ritiro del medesimo prima-dell'inoltro all'Amministrazione Centrale della proposta per l'eserci:ll�o del diritto dd acquisto da parte de1lo Stato, formwata daihl'Ufficio Esportazione Oggetti di Antichit� e d'Arte della competente Soprintendenza, presso il quale l'oggetto � stato presentato. In sede giurisprudenziale � stato costantemente ribadito che il proprietario che abbia chiesto di esportare cose di interesse storico e artistico non pu� sottrarre la cosa all'esercizio del diritto di acquisto da parte dello Stato, revocando la domanda di esportazione, solo qualora l'Ufficio competente abbia, per l'appunto, proposto l'esercizio di tale diritto; entro il termine per detto esercizio (novanta giorni) non deve semplicemente essere attuata la determina:ll�one interna di acquistaire il bene, ma ne deve essere anche data comunicazione aJJl'interessato; analogo carattere ricettizio � stato riconosciuto anche alla comunicazione dell'inoltro al Ministero della proposta di cui al citato_ art. '135 (cfr. Consiglio di PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 353 Stato, Sez. VI, 2 febbraio 1965, n. 38, in Il Consiglio di Stato 1965, I, 312; 3 novembre 1965, n. 758, ivi 1965, I, 1942; 4 marzo 1966, n. 222, ivi 1966, I, 581; 17 novembre 1970, n. 757, ivi 1970, I, 2050; cfr. anche Cass. 3 maggio 1974, n. 1235, in Foro It. Mass. 1974, 304; Consiglio di Stato Sez. VI, 7 dicembre 1973, n. 578, in Il Consiglio di Stato 1973, I, 1955, quest'ultima in tema di legittimazione passiva del �mandatario speciale e dello spedizioniere quali legittimi rappresentanti del proprietario per tutte le ,operazioni rela~ive, ivi compresa la notifica del provvedimento di esercizio del diritto di acquisto). Al proprietario o, comunque, al mandatario speciale o allo spedizioniere andr� quindi comunicata la proposta di acquisto, non potendo assumere rilevanza giuridica a tal fine una semplice comunicazione con la quaJe si renda noto che l'opera presentata all'esportazione � oggetto di particolari ricerche al fine di accertarne l'autenticit�, l'attribuzione o qualsiasi altra qualit� o requisito che possano giustificare l'esercizio del diritto di acquisto: � solo la comunicazione all'esportatore della proposta di acquisto al Ministero -ripetesi -che segna il momento terminale per l'esercizio della facolt� di ritiro dell'opera all'espor tazione. Che la normativa sopra evidenziata trovi applicazione indiscriminata sia per gli esportatori in ambito e.E.E. che per �tutti gli altri e che ai primi possa e debba applicarsi solo e restrittivamente la norma di esenzione dal pagamento dcllla imposta ex art. 3, primo comma, dl. 288, senza poter pretendere di individuare altre forme di agevolazione di qualsivoglia natura, sono indubbie conclusioni che sembrano scaturire necessariamente da una considerazione globale della nuova disciplina normativa introdotta dal d.1. 288/1972 e da1la 1. 48711972, disciplina che appare indubbiamente pi� precisa, dettagliata e severa in subiecta materia di quanto non risultasse dalla n�rmativa di cui alla legge 1089/1939 (e a quelle che la avevano preceduta). Significativo al riguardo sembra il raffronto fra la nuova e la vecchia formulazione dell'art. 35, 1. 1089, che vietava espressamente l'esportazione delle sole cose che presentassero un interesse tale che l'uscita dal territorio nazionale� costituisse un ingente danno per il patrimonio nazionale. L'attuale formulazione dell'art. 35, come modificato dalla legge 487/1972 � del seguente, testuale tenore: � � vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della �Repubblica delle cose... �. Sembra pertanto che il divieto di esportazione di beni culturali trovi appli cazione anche qualora essi presentino tale interesse che la loro perdita costituisca non gi� ingente, ma generico danno: tale ampia facolt� dell'Amministrazione sembra potersi collocare sullo stesso piano del potere che la nuova normativa riconosce e attribuisce all'Amministrazione, su parere del Consiglio Nazionale per i beni culturali e ambientali, di stabilire divieti globali di esportazione per determinati periodi di tempo o per determinate categorie di cose aventi valore artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivi stico (cfr. art. 2, d.L. 288/1972); anche 1'U!Ltimo oomma deilili'art 1 del d.L. 288 costi tuisce una ulteriore riprova del maggior rigore della nuova disciplina laddove si preclude comunque la esportazione delle cose oggetto di tutela ove non sia inter venuta preventivamente 1a .inventariazione delle medesime a cura deHe compe tenti S�rintendenze, 1adempimento che, prescindendo dailla preminente riiLevanza sotto il profilo della documentazione scientifica, costituisce anch'esso ulteriore forma di garanzia contro eventuali abusi, negligenze o fughe all'estero, pi� o meno mascherate, di beni di interesse culturale, come ebbe a pronunciarsi al riguardo la 7� Commissione permanente del Senato (cfr. reliaz. suli!Ja liegge di conv. del d.1. 288/1972, com. il 21 luglio 1972). 354 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il raffronto sopra operato .llra l'ingente danno richiesto dall'art. 35 nella sua originaria formulazione e il semplice danno di cui alla 1. 487/1972 trova un corrispondente fra l'ingente danno di cui all'art. 35 e il grave danno contemplato dall'art. 8 della legge 20 giugno 1909, n. 364, come condizione per l'esercizio del diritto dii veto aiLla esportazione: appare evidente che, essendo :hl concetto di danno ingente pi� limitativo rispetto a quello di danno grave, quest'ultimo ben pi� esteso e conseguentemente di pi� ampia applicazione, il legislatore del 1939 si � dimostrato pi� �generoso � di quanto non lo fosse stato quello del 1909; con il provvedimento normativo del 1972 i termini di raffronto si sono invertiti, con la conseguenza che le ipotesi di potenziale, semplice danno connesso alla esportazione di beni cUJlturali sono destinate ad estendersii per abbracciare fattispecie indubbiamente non ricomprese nella abrogata disciplina. Pur ampliata alla categoria del semplice danno, la condizione per l'applicabilit� del veto � pur sempre una realt� del dettato normativo, desti11ata ad assolvere la propria funzione garantistica; il concetto di danno, sia pure generico, infatti, elimina anzitutto :ii1 ri5chio deilla attribuzione adde: cli un potere del tutto arbitrario o comunque caratterizzato da eccessiiva cliscrezional:it� (sria sotto il profitlo tecnico che ammdnistrativo), che avrebbero potuto configurarsi in difetto di qualsiasi concreto termine di riferimento e di raffronto (e cio� esistenza o meno del danno); dall'altro attribuisce al funzionario cui � demandata la valutazione in parola una sfera notevolmente ampia di discrezionalit�, nell'ambito della quale, con idonea e congrua motivazione (requisito che riteniamo indefettibile e sul quale non .sar� mai inutile insistere con la massima fermezza), potr� senz'altro raggiungersi quel giudizio conclusivo ,sulla opportunit� o meno di autorizzare l'esportazione, che altro non � se non accertamento della inesistenza di ogni ragione (sia pur minima) di pregiudizio per il patrimonio storico e culturale nazionale in relazione alla richiesta (e concessa) autorizzazione alla esportazione. RAFFA:ELE TAMIOZZO SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE D !CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4262 -Pres. Novelli � Est. Battimelli -P. M. Silocchi (conf.) -Soc. Petrus Boonekamp (avvo cato Rigatelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cipparrone). Imposte e tasse in genere -Norma di imposizione -Decreto legge Mancata conversione -Successiva definizione dei rapporti -Ammissibilit� -Imposte di fabbricazione � Spiriti � Imposizione � una tantum � ex d.l. 27 agosto 1970, n. 621 � Rapporto sorto � Nozione. (Cost., art. 77; d.!. 27 agosto 1970 n. 621; I. 18 dicembre 1970 n. 1035). Il legislatqre ordinario che, a norma dell'art. 77 Cost. provvede adisciplinare i rapporti giuridici sorti in base a decreto legge non convertito, non incontra limiti nella sua valutazione politica e ben pu� prevedere la piena validit� dei rapporti sorti, degli atti e dei provvedimenti adottati sotto il vigore della norma caducata, n� ci� comporta ultrattivit� della norma oltre il momento della sua perdita di efficacia. Conseguentemente � manifestamente illegittima l'eccezione di illegittimit� costituzionale della legge 18 dicembre 1970, n. 1035 che, nel regolare i rapporti sorti sotto il vigore del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, non convertito, ha previsto che restas� sero validi e producessero effetti i rapporti sorti (da intendersi per tali quelli per i quali si � avverato il presupposto di fatto quali che siano le successive vicende del procedimento di liquidazione dell'obbligazione tributaria) e gli atti e i provvedimenti adottati prima che il decreto legge perdesse efficacia (1). (Omissis). -I primi due motivi di ricorso, attinenti all'interpretazione della legge n. 1035 del 1970, quale regolatrice delle conseguenze prodotte dall'emanazione del decreto legge n. 621 e dalla sua mancata con (1) Decisione di evidente esattezza. Sul punto specificamente Corte Cost. 24 luglio 1972 n. 144 (in questa Rassegna 1972, I, 906). Sull'individuazione del momento della nascita dell'obbligazione tributaria con riferimento all'avveramento del presupposto (senza dar rilevanza alle accidentali vicende del procedimento di accertamento che non ha carattere costitutivo) la giurisprudenza � ben ferma e viene opportunamente ribadita ~Cass. 20 marzo 1976 n. 1804; 16 ottobre 1975 n. 3362; 6 ottobre 1972 n. 2863 in questa Rassegna 1976, I, 803; 1975, I, 1109 e �1973, I, 910). 356 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO versione, e alla dedotta illegittimit� costituzionale dalla legge n. 1035, se interpretata nel senso che essa intendesse far rivivere il decreto dopo la sua caducazione, in quanto intimamente collegati, possono esaminarsi conghmtamente. In proposito, prima di passare all'esame delle questioni sollevate dalla ricorrente, appare opportuno chiarire (del che la ricorrente sembra non avere tenuto conto nei motivi di ricorso) che il decreto n. 621 non si limit� ad istituire un'imposta �una tantum� sulle giacenze degli spiriti, e neppure ad aumentare, rispetto a questi, l'imq:>0sta di fabbricazione, ma introdusse una� serie ,di prelievi di vario genere, regolamentando ipotesi diversissime, al fine di adottare provvedimenti congiunturali atti a porre rimedio alla crisi economica in corso. Di conseguenza, la successiva legge n. 1035, emanata ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, dovendo regolamentare tutti gli effetti prodotti da decreto non convertito, dov� avere necessariamente una portata ampia ed adoperare una terminologia il pi� possibile comprensiva di tutte le varie ipotesi e fattispecie su cui doveva operare, e su cui il decreto non convertito aveva in precedenza inciso, e per questa ragione il legislatore non si limit� a riconoscere efficacia ai rapporti giuridici sorti durante la vigenza del decreto, ma riconobbe altres� la validit� agli atti ed ai provvedimenti adottati in conseguenza del decreto stesso. Le due previsioni, pertanto, non sono connesse ed interdipendenti, ma alternative, data la pluralit� di fattispecie da regolamentare, per cui esse non devono essere intese come congiuntamente destinate a regolamentare la questione dell'imposta � una tantum � sulle giacenze, come sembra ritenere la ricorrente nei propri motivi di ricorso, i quali vanno perci� esaminati tenendo presente che la legge n. 1035 � applicabile al caso in �esame sia che sussista Uill'ipotesi di �rapporto sorto�, sia invece che sia ravvisabile una fattispecie di � atto compiuto � o di � provvedimento adottato �. � ancora necessario chiarire che, al momento della emanazione del decreto n. 621, che aument� l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, esistevano sul territorio nazionale, oltre agli spiriti in corso di fabbricazione, non ancora usciti dai locali di produzione e non ancora immessi nei magazzini o sul mercato (ai quali spiriti si sarebbe applicata l'imposta nella nuova misura man mano che gli stessi avessero esaurito il ciclo di lavorazione), altri prodotti finiti, i quali avevano gi� scontato l'imposta nena precedente minore misura, e che si trovavano nei magazzini o presso i rivenditori, pronti ad essere immessi sul mercato. La conseguenza di ci� sarebbe stata una evidente disparit� di situazione (quanto a:l costo di pro� duzione) fra spiriti gi� finiti e spiriti in co11so di lavorazione sui quali soltanto avrebbe gravato la nuova misura dell'imposta: il che, in concreto (posto che � costante fenomeno economico quello secondo cui i nuovi costi PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA cli produzione vengono immediatamente scaricati sul prezzo del prodotto finito, per il ben noto fenomeno economico della traslazione dell'imposta sul consumatore, e posto quindi che immediatamente il costo dei prodotti finiti avrebbe subito un aumento quanto meno corrispondente alla differenza fra la nuova misura dell'imposta e quella precedente) avrebbe comportato che tutti gli spiriti sarebbero stati venduti sul mercato al nuovo pr�zzo con conseguente arricchimento dei detentori cli scorte, i quali avrebbero incassato un maggior prezzo non giustificato da una corrispondente spesa; con la conseguenza che le nuove misure economiche, oltre che provocare una disparit� di trattamento fra produttori e produttori e fra detentori e detentori (in conseguenza del fatto del tutto occasionale della maggiore o minore giacenza di scorte), avrebbe portato ad un aumento dei prezzi e cio� all'incremento del fenomeno inflazionistico che si intendeva frenare, senza procurare all'Erario una corrispondente entrata, ossia la controspinta a detto fenomeno che, come � noto, si combatte o con una politica valutaria o con una politica fiscale. Di conseguenza (cos� come d'altronde si era sempre verificato in passato in occasione di ogni nuovo aumento di imposta ciel genere, senza che mai da alcuna parte ne fosse denu_nciata l'iniquit� o, peggio ancora, l'incostituzionalit�), fu correlativamente all'aumento dell'imposta di fabbricazione, istituita una imposta una tantum sulle giacenze di spiriti, in misura corrispondente alla differenza fra il nuovo importo dell'imposta di fabbricazione e quello precedente, s� che dal momento dell'entrata in vigore del decreto, tutti gli spiriti da immettersi sul mercato, gi� finiti o da finire, avessero lo stesso costo di produzione, quanto all'incidenza dell'imposta, evitandosi qualsiasi sperequazione e consentendosi un prelievo fiscale uniforme. Naturalmente, allorch�, alla scadenza del decreto, per non essere tempestivamente stata approvata dal Parlamento una legge cli conversione, fu emerso un nuovo decreto legge, questo riprodusse la normativa dell'imposta di fabbricazione vera e propria, ma non introdusse, n� poteva introdurre, una nuova imposizione � una tantum � posto che ormai tutti gli spiriti, gi� finiti o da finire, erano sottoposti allo stesso prelievo fiscale, e posto che, di conseguenza, una nuova imposizione sulle giacenze gi� lavorate avrebbe costituito, rispetto a queste, una ingiustificata duplicazione (ed infatti, ove si fosse trattato di giacenze preesistenti al nuovo decreto, queste sarebbero gi� state tassate dall'imposta � una tantum � istituita col decreto n. 621, e ove si fosse trattato cli giacenze sopravvenute a detto decreto, esse avrebbero gi� scontato l'imposta cli fabbricazione nella nuova misura). A questo punto, in occasione della conversione in legge dal secondo decreto-legge, il legislatore si trova nella condizione di dover regolamen V-v,"'/' . . ... ,/' --~� ~ -~� . :-:.. .. . ..... ===:;r ... m , jj: , X �� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 358 tare le conseguenze del primo decreto legge non convertito e nel far ci� deve tener conio, per quanto atteneva non solo all'imposta sugli spiriti, ma a tutte le misure congiunturali poste in essere, della situazione che si era verificata e di quella che si sarebbe verificata se non si fosse provveduto a quanto previsto nell'art. 77 della Costituzione: quanto agli spiriti, ad es., ben era possibile che alcuni detentori avessero gi� di fatto pagato l'imposta �una tantum� ed altri non l'avessero pagata ancora, per cui occorreva evitare una simile disparit� di trattamento fra detentori e detentori, evitando un ingiusto arricchimento dei secondi, che, al pari dei primi (posto che ormai il mercato aveva gi� scontato, col fenomeno della traslazione, la nuova imposta) avrebbero venduto i prodotti al nuovo prezzo maggiorato, lucrando sulla differenza. Conseguentemente, fu previsto, cos� per gli spiriti come per il resto, che i rapporti sorti e gli atti e i provvedimenti adottati sotto l'impero del primo decreto restassero validi e produttivi di effetti; il che non significa affatto, come sembra ritenere la ricorrente, aver dato efficacia ultrattiva al decreto dato che, al fine di verificare se si sia o meno in presenza di ultrattivit� di una norma (tranne il caso della legge penale, che � ben diverso) non si deve accertare se le situazioni poste in essere in forza della norma continuino o meno a produrre i loro effetti dal punto di vista del perfezionamento di un rapporto gi� in itinere o dell'adempimento di una obbligazione gi� sorta, bens� puramente e semplicemente se la norma regolamenta situazioni esistenti o rapporti posti in essere durante la sua vigenza, e non anche nuovi fatti successivi. D'altronde, quanto ai limiti del potere del legislatore in applicazione dell'art. 77 della Costituzione, � necessario avere ben chiaro che la normativa di detto articolo .non � intesa, come sembra ritenere la ricorrente, a limitare i poteri del Parlamento, che � sovrano in materia legislativa, ma invece essa tende ad impedire che provvedimenti di natura legislativa posti in essere dall'esecutivo per ragioni di urgenza possano esplicare efficacia al di l� degli stretti limiti previsti dalla Costituzione, ossia al di l� del periodo massimo entro cui essi devono essere convertiti in legge: li� bero comunque il Parlamento di scegliere la soluzione che ritenga pi� opportuna, come la Corte Costituzionale (sentenza n. 144 del 24 luglio 1972), esaminando proprio la questione della legittimit� costituizionale della leg� ge n. 1035 del 1970, questione sollev�ta in analoga materia di regolamenta� zione degli effetti del decreto n. 621 in questione, ha affermato, chiarendo: a) che, come gi� affermato con la sentenza n. 89 del 1966, l'art. 77 della Costituzione si propone soltanto lo scopo di regolare le conseguenze della mancata con\'ersione dei decreti-legge; b) che detta norma non pone alcun limite alla volont� del legisla� tore di disciplinare, secondo una scelta demandata alla sua valutazione po PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA litica, i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti; c) che, di conseguenza, la disposizione costituzionale non pone al potere di regolamentazione retroattiva in discorso altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali; d) che la norma in esame (ossia proprio l'art. unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035) rappresenta la fedele traduzione, in termini di legislazione ordinaria del precetto costituzionale, attribuendo essa testualmente efficacia � ai rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del D.L. 27 agosto 1970, n. 621 �; e) che, conseguentemente, ed indipendentemente dalla maggiore o minore efficacia della norma impugnata, la cui determinazione resta nel campo della competenza del giudice ordinario, � infondata la questione di illegittimit� costituzionale della norma anzidetta. Ci� chiarito, resta da esaminare se il rapporto tributario fra la ricorrente e l'Amministrazione delle finanze fosse o meno sorte sotto l'imperio del decreto-legge n. 621, cosa che va fatta con piena libert� del giudice ordinario in tale procedimento interpretativo, senza remore dettate da timori di giungere ad una applicazione tale della legge che possa portare al sospetto di illegittimit� costituzionale della legge stessa. E, a tal proposito, si deve riconoscere che l'interpretazione data dalla Corte di merito non � suscettibile di censura. Correttamente, infatti, la Corte di Venezia ha inzitutto osservato, in forza dell'interpretazione letterale (imposta nel caso di specie della chiara dizione della norma, a sensi dal 1 � comma dell'art. 12 delle pre-leggi) che per � rapporti sorti � devono intendersi tutti quelli che abbiano avuto inizio durante il principio di vigenza del decreto non convertito, non po-. tendosi interpretare la norma nel senso che essa abbia inteso disciplinare non solo i rapporti sorti, ma altres� quelli esauriti; e che, quanto al merito, il rapporto tra contribuente e finanza doveva dirsi sorto in detto periodo, per una triplice ragione: perch� al momento dell'entrata in vigore della legge, stabilito dal decreto stesso come momento di riferimento per l'applicazione della normativa dell'imposta �una tantum� sugli spiriti, esisteva un certo quantitativo di scorte nei magazzini della ricorrente, esisteva, cio�, la base imponibile della nuova imposta, rappresentata dalla materiale presenza delle scorte; perch� la ricorrente effettu�, nei termini pre� visti dal decreto, la denunzia di dette giacenze; perch�, successivamente a tale denunzia, la Guardia di Finanza ne verific� la veridicit�, accertando, mediante regolare verbale, l'esatto quantitativo delle scorte esistenti e de nunciate. Non vi � dubbio che tale soluzione del problema sia esatta, dal mo mento che, dopo questa serie di atti, poich� l'imposta si applicava in modo automatico per il solo fatto della giacenza e in modo uniforme per qual siasi contribuente e per qualsiasi tipo di giacenza, l'unica operazione di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO semplicissimo calcolo, ossia una moltiplicazione del quantitativo di ettanidri di alcool per la misura dell'imposta stabilita per ogni ettanidro, dopo di che l'imposta poteva essere pacificamente riscossa. La tesi della ricorrente, secondo cui il rapporto tributario non poteva considerarsi sorto, in quanto esso poteva sorgere solo al momento dell'accertamento, compiuto in epoca successiva, non pu� condividersi; e ci� sia perch�, nel caso di specie, data la natura delle operazioni da compiersi, come sopra specificate, l'accertamento si era gi� avverato con la denuncia del contribuente e con la verifica effettuata dagli agenti (verifi� ca che, accertando la quantit� degli spiriti, aveva automaticamente accertato anche il �quantum�, oltrech� I'� an � dell'imposta); sia perch� data la particolare natura dell'imposta in questione, correlata unicamente, come imposta �una tantum�, all'esistenza presso un determinato soggetto di un determinato quantitativo di prodotti, il rapporto tributario, ossia una relazione fra fisco e contribuente, presupposto del successivo adempimento di una obbligazione di pagamento di una determinata somma, si era gi� costituito, rappresentando la fase successiva unicamente la liquidazione e la richiesta di adempimento di una obbligazione gi� sorta per il semplice fatto obiettivo del verificarsi della situazione presupposta dalla norma quale causa del debito di imposta (in questi sensi, per quanto attiene al � sorgere � del rapporto tributario in genere, la Corte ritiene di non doversi discostare dalla propria consolidata giurisprudenza in argomento: sent. n. 2181 del 10 agosto 1966, n. 2315 del 5 settembre 1966, n. 4124 del 10 novembre 1976). I primi due motivi di ricorso vanno pertanto respinti, dovendosi riconoscere che la situazione che ha dato causa alla pretesa della Finanza era fra quelle regolamentate dal decreto n. 621 e dalla legge n. 1035 del 1970 e che il correlato disposto di dette norme non � affatto viziato da illegittimit� costituzionale. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1977, n. 5412 � Pres. D'Orsi � Est. Caturani -P. M. Minetti (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. Pellizzari (avv. De Luca). Imposta di successione � Appartenenza a terzi di beni mobili in possesso del defunto -Prova -Dichiarazione sottoscritta dall'autore della sue- cessione e da esso custodita -Insufficienza. L'appartenenza a terzi di beni mobili che al momento dell'apertura della successione si trovano in possesso del defunto non pu� essere dimostrata con una dichiarazione sottoscritta dall'autore della successione e da PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 361 esso custodita la quale riconosca che i beni sono di propriet� altrui, essendo necessaria l'esibizione del titolo da cui risulti l'acquisto del diritto da parte del terzo in epoca anteriore alla apertura della successione (1). (1) Decisione da condividere pienamente. L'estraneit� dell'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, alla questione dell'appartenenza di un bene al patri� monio dell'autore della successione � di tutta evidenza (Cass. 18 giugno 1973, n. 1794, Comm. trib. centr. 1972, 2, 1042); ma � logicamente necessaria l'esistenza di un atto che dimostri il negozio di trasferimento che abbia fatto acquisire al terzo il diritto di propriet� ovvero di un negozio in base al quale � stata costi� tuita la detenzione nomine alieno, diversamente il possesso dei beni mobili vale titolo. t!. stato �bens� affermato che la scrittura privata sottoscritta in vita dall'autore della successione � validamente opponibile alla Finanza (bench� con la morte acquisti data certa contestualmente, non anteriormente, all'apertura della successione), ma deve pur sempre trattarsi di scrittura che documenta un negozio efficace verso il terzo non di mera dichiarazione unilaterale rimasta in possesso del suo autore che si voglia impiegare contro l'Amm.ne Finanziaria mentre resta irrilevante verso il terzo che potrebbe ignorarla. I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 dicembre 1977, n. 5531 � Pres. Rossi � Est. Virgilio � P. M. Pedace (conf.) � Soc. Latteria Coop. Aurora (avv. Allorio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile). Imposta sui terreni e sul reddito agrario � Attivit� connesse risultanti nell'esercizio normale dell'agricoltura -Collaborazione di soggetti e di mezzi estranei all'azienda agricola � Ammissibilit� � Fattispecie. (t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 65 e 84 lett. I). ; Vanno considerate alla stessa stregua delle attivit� agricole, purch� di queste costituiscano normale integrazione, quelle diverse attivit� complementari di cui l'imprenditore agricolo si avvale nella propria sfera di azione e che sono strumentalmente preordinate al perseguimento di fini agricoli, in correlazione con lo stadio dello sviluppo tecnologico in un dato momento storico; sono tali anche le attivit� eseguite da persone e con mezzi o in ambienti estranei all'azienda agricola, semprech� sussista .un rap. porto da maius a minus, si da rendere palese che le operazioni collaterali hanno un ruolo accessorio rispetto all'esercizio dell'agricoltura (applicazione all'ipotesi di impacchettamento di burro e stagionatura di formaggio data in appalto a terzi) (1). (1-2) Due pronuncie che seguono diverso criterio interpretativo della nozione di � esercizio normale dell'agricoltura�. La prima sentenza riconosce ricompresa nel reddito agrario una attivit� di ele\'ata specializzazione in forma 362 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 marzo 1978, n. 1039 -Pres. Mirabelli Est. Falcone -P. M. Grossi -Jemma (avv. Rossi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pierantozzi). Imposta sui terreni e sui redditi agrari -Attivit� connesse -Organizzazione tecnica e aziendale sviluppata oltre i limiti di potenzialit� del fondo -Autonomia di impresa commerciale soggetta all'imposta di ricchezza mobile -Sussiste. (t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 65). Quando l'attivit� terminale del ciclo produttivo (vendita dei prodotti) � esercitata con una organizzazione di distribuzione e smercio di notevole I entit�, denotata dal numero di automezzi impiegati e dalla vastit� della clientela estesa a mercati lontani, si superano i limiti dell'esercizio normale dell'agricoltura ed emerge una attivit� di impresa commerciale sogget I ta all'imposta di ricchezza mobile (applicazione all'ipotesi di commercializ I zazione e vendita di lattinici) (2). I I I (Omissis). -Con unico motivo la ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2082 e 2135 cod. civ. ed 84, lett. � i�, del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, in relazione agli articoli 45 e 111 della Costituindustriale che gli imprenditori agricoli, bench� riuniti in cooperativa (art. 84 del t.u. del 1958) non riuscivano ad esercitare direttamente ed avevano per questo commesso in appalto. L'inserimento di un appalto per il compimento di un'intera fase del ciclo produttivo non sembra compatibile con l'impresa agricola, se pure l'attivit� possa essere oggettivamente rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura e soggetta alla sola imposta sui redditi agrari se esercitata dal possessore del terreno. Ben diversamente la seconda pronunzia, sebbene non si presentasse il caso di diversi soggetti, ha ritenuto estranea all'impresa agricola una vasta organizzazione commerciale per la distribuzione dei prodotti che denotava un divario tra una normale attivit� agricola ed un'autonoma (non pi� strumentale e secondaria) organizzazione commerciale. Il limite � indubbiamente di difficile individuazione. In ogni caso, per quanto possa essere esteso il campo delle attivit� che possano intendersi rientranti ncll'esercizio normale (Cass . .16 aprile 1973, n. 1075, in questa Rassegna, 1973, I, 744, pi� volte confermata, per la messa a dimora di piante da parte di ortovivaisti; 21 maggio 1969 n. 1770, ivi, 1969, I, 715 per l'allevamento di cavalli da corsa) deve sempre trattarsi di attivit� esercitate dal possessore del fondo (requiisto soggettivo) e totalmente rientranti nei limiti della manipolazione, trasformazione e alienazione di beni prodotti nel fondo (requisito oggeVivo). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA zione, 115, 116 e 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. -deduce che la Commissione Tributaria Centrale erroneamente ha affermato che i redditi conseguiti dalla cooperativa mediante alienazione di burro e formaggio (previo impacchettamento del primo e stagionatura del secondo) non possono godere dell'esenzione tributaria di cui al citato art. 84, lett. �i�, del T.U. n. 645 del 1958. Sostiene, in particolare, con riferimento ai motivi addotti dalla Commissione Tributaria a sostegno della ritenuta inapplicabilit� del beneficio fiscale, che la norma agevolatrice, interpretata in correlazione con gli articoli 2082 e 2135 del codice civile, non esclude, ai fini dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, che attivit� connesse e complementari rispetto all'attivit� agraria (come quelle di impacchettamento del burro e di stagionatura del formaggio) possano essere compiute con la collaborazione di terzi estranei all'impresa agricola. La censura � fondata. Nel processo di sviluppo dell'economia il settore dell'agricoltura ha avuto una progressiva evoluzione, nel senso che sono state attratte nell'ambito del suo esercizio, in relazione a nuove esigenze e prospettive, molteplici attivit� complementari che ne hanno notevolmente ampliato l'originario e tradizionale campo operativo. Nel quadro di questa realt�, e nel contesto della normativa regolante la materia, l'interprete deve stabilire quali sono i requisiti necessari perch� l'attivit� agricola~ o considerata per legge �connessa� con l'esercizio dell'agricoltura, possa conservare la sua natura (e godere, quindi, dei particolari benefici previsti per tale settore) nel caso in cui l'attivit� stessa risulti integrata da altre operazioni collaterali. L'art. 2135 cod. civ., dopo aver indicato le attivit� tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame), enuncia il principio generale secondo cui �si reputano connesse le attivit� dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura�, mentre in modo pi� dettagliato e specifico gli articoli 65 e 84, lett. �i�, dell'abrogato T.U. 29 gennaio 1958 n. 645 -della cui applicabilit� si discute nel presente giudizio -considerano redditi agrari, ai fini dell'imposta di R.M. e dell'esenzione prevista dalla seconda delle citate disposizioni, quelli realizzati, tra l'altro, mediante � manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa �. Dal coordinamento logico-giuridico, delle richiamate disposizioni risulta chiaramente che il legislatore, nell'intento di adeguare il dato normativo al costante fenomeno evolutivo dell'attivit� agricola, ha in definitiva fatto riferimento al progresso tecnologico come concreto criterio di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO valutazione per accertare, nei singoli casi, la sussistenza del nesso di collegamento tra l'esercizio dell'agricoltura, considerato nella sua intrinseca e tradizionale natura (con riguardo, cio�, ai diversi settori che per espresse disposizioni di legge ne costituiscono l'essenza e l'oggetto) ed altre attivit� complementari non rientranti stricto sensu tra quelle tipicamente agricole. Deve, in altri termini, stabilirsi fino a quale limite operazioni non agricole per loro natura possono concorrere alla esplicazione dell'attivit� agraria senza intaccare il carattere proprio di questa, e quale �, invece il punto in cui esse assumono, per complessit� di procedimento e per diversit� di risultati e di finalit�, una differenziata ed autonoma rilevanza economica e giuridica. . Le formulazioni letterali dell'art. 2135 cod. civ. e delle disposizioni del T.U. n. 645 del 1958, nella parte in cui definiscono le attivit� connesse con quella agriCola, si integrano vicendevolmente ed esprimono sostanzialmente lo stesso concetto, in quanto anche le attivit� od operazioni complementari che il progredire della tecnica (intesa come l'insieme delle norme e dei metodi su cui � generalmente fondata la pratica dell'agricoltura) abbia affiancato all'attivit� agricola, ai fini dl pi� fecondo e razionale svolgimento di essa, entranto necessariamente a far parte dell'esercizio normale dell'agricoltura. Pu� quindi affermarsi, in line� generale, che vanno considerate alla stessa stregua delle attivit� agricole, purch� di queste costituiscono normale integrazione quelle diverse attivit� complementari di cui l'imprenditore agricolo si avvale nella propria sfera'di azione ,secondo i diversi settori che la compongono, e che siano strumentalmente preordinate al perseguimento dei fini agricoli, in correlazione con lo stadio dello sviluppo tecnologico in un dato momento storico. Va ora stabilito, come si � gi� accennato, in base a quali elementi concreti deve essere individuato il limite oltre il quale -pur in presenza dei menzionati requisiti -risultano alterati i caratteri peculiari dell'attivit� agricola o delle attivit� �connesse� (e cio� dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, secondo la formula usata dall'art. 2135 cod. civ.), in quanto le operazioni ad esse complementari sono tali da trasformare la figura dell'imprenditore agricolo in quella di esercente in altro settore dell'economia. La Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto che l'esplicazione del l'attivit� complementare ad opera e con mezzi od attrezzature di terzi, fuori dei locali dell'azienda agricola, costituisca elemento sufficiente per escludere che una tale attivit� (anche se svolta nell'interesse e per conto dell'imprenditore agricolo) possa considerarsi �connessa�, e rientrante nel normale esercizio dell'agricoltura. Questa tesi non pu� essere condivisa. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA L'imprenditore agricolo pu�, infatti, anche avvalersi della collabora2lione di soggetti e di mezzi estranei all'azienda per quelle attivit� di carattere complementare che siano necessarie od utili ai fini della migliore esplicazione dell'attivit� propriamente agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame), come pu� ricorrere allo stesso sistema ai fini della manipolazione, trasformazione od alienazione dei prodotti agricoli, che pure rientrano -per esplicite disposizioni legislative nell'ambito di esercizio dell'impresa agricola. Le operazioni complementari, qualora siano strumentalmente preordinate al pi� razionale e redditizio svolgimento di una delle indicate componenti dell'attivit� agricola, si inseriscono nel processo produttivo dell'agricoltura e diventano partecipi della sua natura, ancorch� risultino eseguite da persone e con mezzi o in ambienti estranei dell'azienda. Il ricorso alla collaborazione di terzi ha ormai assunto carattere di normalit� anche nel campo dell'agricoltura (basta pensare all'impiego diffuso di trattori, trebbiatrici ed altri strumenti meccanici azionati da personale specializzato), e non � pertanto elemento idoneo a determinale la rottura del nesso di collegamento tra le attivit� complementari e quelle agricole, con conseguente esclusione delle prime dalla categoria delle attivit� connesse. Le caratteristiche rivelatrici della cessazione, agli effetti giuridici che qui interessano, del menzionato collegamento vanno dunque individuate in altri fattori sicuramente incompatibili, sul piano logico e delle concrete finalit� delle richiamate disposizioni legislative, con il concetto di attivit� connesse con l'agricoltura. Si � gi� accennato che una determinata attivit� pu� considerarsi compresa nello svolgimento delle attivit� agricole allorch� si ponga, rispetto ad uno dei settori in cui si articola l'esercizio dell'agricoltura, in rapporto di complementarit�, nel senso che sia non solo funzionalmente preordinata alla esplicazione di una delle attivit�, qualificate legislativamente come agricole (quale � quello, che nel caso di specie interessa dell'alienazione dei prodotti) ma si presenta inoltre, nei riguardi di tali attivit� con il connotati della sussidiariet�. Tra l'attivit� propriamente agricola e quella collaterale deve, cio�, sussistere un rapporto da maius a minus, s� da rendere palese che le operazioni collaterali hanno un ruolo meramente accessorio rispetto all'esercizio dell'agricoltura, dovendo quest'ultimo rimanere l'oggetto principale dell'attivit� economica esplicata dall'imprenditore agricolo. Nel riscontro di questo rapporto, valutato nella sua consistenza e nel risultato economico, va ravvisato il requisito essenziale che consente, nelle diverse fattispecie, di stabilire se ricorre il fenomeno dell'attivit� connessa con quella agraria, ovvero se le due entit� lavorative, pur essendo economicamente collegate, abbiano propria autonomia e diverse finalit� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tanto se svolte direttamente dall'imprendit�re agricolo, quanto con l'ausilio di terzi. . Una tale ipotesi si verifica allorch� l'attivit� connessa, per la sua dimensione e per il risultato cui tende, si presenta come rivolta non gi� al soddisfacimento delle �sigenze dell'imprenditore agricolo, nei diversi settori in cui opera, ma alla produzione di un aliud non rientrante nella sfera d'azione del detto. imprenditore. In questi casi l'attivit� connessa si. configura -rispett� a quella agraria -non pi� in posizione strumentale e secondaria, sibbene con ruolo di principalit�, assumeilldo in tal modo i connotati caratterizzanti di settori diversi dell'economia, come quelli del commercio, dell'industria, ecc. Alla stregua degli ennunciati principi deve concludersi, con riferimento alla fattispecie in decisione, che le operazioni di � impacchettamento � del burro e di � stagionatura � del formaggio, entrambe compiute all'unico scopo di rendere pi� agevole o pi� conveniente l'alienazione dei prodotti, che costituisce una delle attivit� proprie dell'imprenditore agricolo, vanno considerate come rientranti nella sfera operativa normale dell'imprenditore stesso. Secondo la Comune esperienza, le suddette operazioni, in riferimento alle esigenze di mercato, sono sommamente utili, se non .addirittura indispensabili, ai fini dell'alienazione dei prodotti, per cui l'imprenditore agricolo che di tali operazioni si avvale, ancorch� ricorrendo all'opera di terzi, contiene la sua attivit� nell'ambito che gli � consentito, semprech� (ovviamente) mantenga la propriet� dei prodotti, assumendo il rischio connaturale al loro commercio. Nel caso concreto non � contestata la sussistenza di tale condizione, come non � stato posto in dubbio il rapporto di proporzionalit� tra operazioni complementari ed attivit� di vendita dei prodotti, sicch� anche alla parte di reddito� derivante dalle operazioni stesse, nel quadro della alienazione dei prodotti, va riconosciuto carattere agrario, con diritto alla esenzione dall'imposta di R.M., espressamente prevista per le coope� rative dall'art. 84, lett. �i>>, del T.U. n. 645 del 1958. I principi avanti affermati sono, peraltro, in armonia con quanto ha ritenuto questa Suprema Corte (da ultimo, Cass. 13 _luglio 1976 n. 2684) in tema di distinzione tra reddito agrario e reddito commerciale nell'attivit� di produzione di piante in vivaio, rispetto alla quale � stato affermato che la messa a dimora delle piante medesime nei fondi degli acquirenti rientra nella nozione di normale ciclo produttivo agrario, salvo che realizzi un'autonoma speculazione commerciale o industriale. I medesimi principi sono, inoltre, in linea anche con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 febbraio 1977, n. 819; 16 giugno 1976, n. 2252; 28 maggio 1976, n. 1925 ed altre) nella materia delle assicurazioni contro PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA gli infortuni sul lavoro, essendo stato ritenuto, sia pure a tali diversi fini, che le attivit� di lavorazione, conservazione, selezione e preparazione per la vendita, nonch� di vendita a terzi e distribuzione del ricavato, di prodotti agricoli, e quelle di trasformazione e vendita della produzione zootecnica in genere, svolte da cooperative per conto di agricoltori, debbono ritenersi connesse alla coltivazione del fondo od alla produzione del bestiame, ove abbiano carattere di strumentalit� ed accessoriet� rispetto all'attivit� agricola. -(Omissis). II (Omissis). -Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, la decisione della Commissione Centrale viene impugnata, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 30, secondo comma, L. &giugno 1936 n. 1231; 65 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645; 207 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1142; 2135 cod. civile, per aver ritenuto che il reddito dell'azienda agraria-zootecnica � Torre Lupara �, -derivante dall'allevamento di bufale per produzione di latte, dalla trasformazione di questo in latticini e dalla vendita di tale prodotto -dovesse essere qualificato (in parte) come reddito industriale e commerciale, sulla base di considerazioni non pertinenti, in quanto fondate su una erronea identificazione dei caratteri distintivi, propri delle attivit� connesse con quella agricola. In particolare, sostiene la ricorrente, che non potrebbero essere considerati decisivi, ai fini dell'esatta individuazione dei limiti oltre i quali l'attivit� di trasformazione del latte prodotto dall'allevamento del bestame (bufale) in lattitini e l'organizzazione di vendita di questo alimento, cessa di essere agricola ed assume carattere commerciale, gli elementi valorizzati nella decisione impugnata, quali: l'accresciuto impiego di macchine e di mano d'opera ed il. conseguente aumento dei ricavi. E ci� in quanto l'importanza dell'attrezzatura aziendale, l'impiego di macchine agricole e l'adozione delle pi� moderne tecniche produttive, sono circostanze che non rilevano sulla natura dell'attivit� spiegata, che resta quella dell'allevamento del bestiame, ed in quanto, nella specie, la particolare attivit� di cui si trattava -allevamento di bufale per la produzione dei latticini -imponeva l'impiego in misura elevata di :mano d'opera specializzata ed in genere di tutti i pi� moderni ritrovati per ottenere prodotti selezionati in grado di imporsi sul mercato. I motivi cos� sintetizzati, nei quali non � dato cogliere alcuna censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti deci 368 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sivi, e che non fanno nemmeno riferimento alle corrispondenti norme degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 5 cod. proc. civ., non possono essere accolti. La decisione impugnata, con motivazione la cui congruit� all'ampiezza del dibattito e la cui sufficienza sui punti decisivi della controversia non possono, dunque, venire in rilievo, dopo avere richiamato il concetto di reddito agrario quale si evince, in particolare, dal testo dell'art. 65 del T.U. n. 645 del 1958, ha precisato che, perch� si resti nell'ambito di un reddito di tale natura, occorre: che � sussista il limite giustificativo della potenzialit� del fondo � e che � dall'attivit� esulino organizzazioni e operazioni tecniche e commerciali proprie -per l'entit� del giro. posto in essere -dell'esercizio dri industria o commercio�. Passando, poi, nel fare applicazione di tali principi, al controllo se nella specie l'attivit� produttiva del reddito che aveva formato oggetto di accertamento di ricchezza mobile, fosse stata svolta nei limiti anzidetti ed avesse, quindi, dato luogo soltanto a redditi agricoli, come sosteneva la contribuente, ha osservato che, al contrario, entrambi quei limiti erano stati in concreto superati. Il secondo, perch� l'attivit� terminale del ciclo produttivo, cio� la vendita con un'organizzazione di distribuzione e smercio di notevole entit�, denotata dal numero di automezzi all'uopo impiegati e dalla vastit� della clientela estesa ai mercati dei capoluoghi di province diverse da quella sede dell'azienda (Caserta), cio� di Napoli e di Salerno. Il primo, perch� la quantit� del bestiame allevato, e la conseguente produzione di latte e di latticini, erano -rispetto ai precedenti anni aumentati in modo tale da rendere evidente, in relazione alla potenzialit� del fondo, l'avvenuto superamento dell'organizzazione e della tecnica proprie dell'attivit� agricola e l'effettivo svolgimento di un'attivit� avente carattere (anche) commerciale ed industriale. Risulta che il discorso critico sviluppato dalla ricorrente si muove in un'area che non interferisce con quella su cui riposano le suddette ragioni della decisione impugnata, in quanto rivolto a sostenere che n� la natura, n� il numero e la destinazione delle macchine agricole utilizzate, n� le apparecchiature del caseificio, n� il numero o la qualificazione del personale impiegato dell'a2lienda, potevano condurre a negare la natura agricola dell'attivit� e quindi del reddito conseguito dalla Azienda � Torre Lupara �. Ed invero, il primo aspetto della gestione imprenditoriale, valorizzato dalla decisione impugnata per escludere -in part~ -la natura agricola dell'attivit� e, quindi, del reddito prodotto -vale a dire l'organizzazione di un sistema di vendita e di distribbuzione dei latticini tale, per il numero degli automezzi impiegati e per l'ampiezza dei mercati di collocamento e la dstanza di essi dalla zona di produzione, da escludere la conformit� PARTE I, SEZ. VI, ,GIURISPRUDENZA. TRIBUTARIA di una siffatta organizzazione a quella di alienazione e commercializzazione dei propri prodotti normalmente connessa agli allevamenti del bestiame di cui trattasi, nella zona considerata, e tale, quindi, da non presentarsi pi� come strumentale e secondaria rispetto all'attivit� di allevamento del be� stiame, ma come dotata di una propria autonomia e rivolta alla produ� zione di un ulteriore reddito proprio di un diverso settore dell'economia -(V. Cass. 6 giugno 1974, n. 1682; 13 luglio 1976, n. 2684) -rimane certamente estraneo alle considerazioni critiche del motivo e come tale non � sindacabile in questa sede. Altrettanto deve dirsi dell'affermata estraneit� del reddito all'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa, anche in conseguenza dell'avvenuto potenziamento dell'organizzazione e delle tecndche di produzione ,per effetto dell'incremento numerico del bestiame oltre la potenzialit� del fondo. La critica svolta, che cio� devono ritenersi irrilevanti i tipi, la quantit� delle macchine e la specializzazione della mano d'opera impiegate nella trasformazione dei prodotti agricoli, ai fini della qualificazione del reddito, quando trattati di produzione rientrante nel ciclo produttivo agrario, non coglie nel segno, perch� enuclea, per farne oggetto di censura, una parte soltanto dell'argomentazione addotta dalla decisione impugnata, senza investire la ratio, su cui essa, in effetti, risulta fondata. Ed invero, la decisione, come risulta da. quanto innanzi esposto, ha preso in considerazione i fattori dell'organizzazione e delle tecniche aziendali (e non specificamente il numero ed il tipo delle macchine o la qualificazione della mano d'opera) come elementi sintomatici di uno sviluppo dell'azienda oltre i limiti della potenzialit� del fondo, cogliendo in questo superamento il momento della trasformazione del reddito conseguito da meramente agrario in reddito giuridicamente commerciale. Orbene anche questa ragione del decidere, non risultando investita da alcuna censura, si sottrae ad ogni controllo in questa sede e su di essa, come sull'altra, del pari non censurata, relativa alle dimensioni raggiunte dall'organizzazione di distribuzione del prodotto, rimane quindi fondato esattamente il dispositivo. Anche il terzo motivo, con il quale si lamenta l'assoluta carenza di motivazione in Ol'dine all'imposizione d!i. R.M, C/2 in via di rivalsa per le retribuzioni corrisposte ai dipendenti (violazione dell'art. 42 R.D. 2 lu glio 1937, n. 1516 in relazione all'art. 111 Costituzione e 360 n. 5 c.p.c.) � privo di fondamento, poich� la statuizione costituiva una conseguenza diretta dall'accertamento compiuto in ordine al numero dei dipendenti ed alle retribuzioni da essi percepite e non richiedeva particolare motiva� zione, in mancanza di ogni specifica contestazione dei presupposti di tale imposizione. -(Omissis). 370 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 dicembre 1977, n. 5720 -Pres. Mirabelli -Est. Battinelli -P. M. Morotzo Della Rocca (conf.) Mosetti Casaretto (avv. Guidi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto). Imposte e tasse in genere -Nuovo contenzioso tributario -Controversie pendenti � Deposito delle decisioni entro la data di insediamento delle nuove commissioni -Deve consistere nella pubblicazione della decisione secondo le norme previgenti. (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 44; r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, art. 34). Nelle controversie pendenti alla data di insediamento delle nuove commissioni per le quali � stata tenuta udienza di trattazione, le decisioni devono essere depositate entro la data stessa (art. 44 d.P.R. n. 336/1972), altrimenti la decisione � da considerare come inesistente ed il giudizio pendente; a tal fine per deposito deve intendersi la pubblicazione eseguita a norma dell'art. 34 del r.d. 8 luglio 1937, n'. 1516 (ricezione da parte dell'ufficio della decisione trasmessa dalla segreteria) (1). (Omissis). -Il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso si denuncia la nullit� della decisione impugnata, va esaminato con priorit� rispetto al primo motivo, e va accolto. Prima della recente riforma del contenzioso tributario, infatti, il deposito delle decisioni delle commissioni delle imposte era regolato dal r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, in forza del quale (art. 34) le decisioni delle commissioni distrettuali si intendevano pubblicate nella data di ricevimento da parte dell'ufficio del registro, non essendo previsto il deposito della decisione nella segreteria della commissione. Tale disciplina, per il richiamo fatto nel 2� comma dell'art. 47, si estendeva anche alle decisioni della commissione centrale delle imposte, per le quali ari:che, di conseguenza, non esisteva una data di deposito diversa da quella della pubblicazione, ossia da quella della loro ricezione da parte dell'ufficio. In forza di detta normativa, applicabile alla decisione in esame, pronunziata prima dell'entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario, la decisione impugnata col ricorso in esame deve intendersi depositata alla data in cui essa pervenne all'ufficio del registro, data che, come risulta dalla documentazione in atti, � quella del 22 luglio 1975, ossia posteriore alla data di insediamento della nuova commissione centrale a sensi dell'art. 42 e dell'art. 43 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 636. Con (1) Decisione da condividere che mette chiarezza su un problema frequentemente dibattuto. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 371 seguentemente, la decisione rientra nella disciplina transitoria dell'ultimo comma dell'art. 44 del decreto medesimo, ossia essa deve intendersi come non data, e l'impugnazione pendente innanzi alla Commissione centrale deve intendersi come non decisa, e quindi rientrante nella competenza delle commissioni tributarie di nuova istituzione; deve pertanto, in accoglimento del ricorso, riconoscersi la nullit� della decisione impugnata. N� a tale pronunzia osta, come eccepito dalla difesa dell'Amministrazione resistente, la carenza di interesse dei. ricorrenti, non � esatto, infatti, quanto a tal fine sostenuto dalla Amministrazione, e cio� che all'annullamento della decisione conseguirebbe, l'estinzione del ricorso alla Commissione centrale, con l'effetto dell'irrevocabilit� della decisione della Commissione provinciale, sfavorevole ai ricorrenti. A ci� si risponde, infatti, che giusta quanto disposto dal primo comma dell'art. 43 del citato Decreto presidenziale le controversie pendenti, alla data di insediamento delle nuove commissioni, in seconda istanza innanzi alla commissione centrale, sono decise dalla nuova commissione di secondo grado, per cui non � affatto vero che non vi sarebbe possibilit� di riforma della impugnata decisione della commissione provinciale; potrebbe, semmai, verificarsi un'ipotesi tesi di estinzione del giudizio di impugnazione p�r omessa presentazione in termini, �da parte dei contribuenti, di istanza di trattazione da parte della nuova commssione competente, a sensi del primo comma dell'art. 44; ma una questione del genere non pu� essere esaminata in questa sede, in mancanza di qualsiasi prova in proposito, prova da fornirsi a sensi dell�'art. 372, primo comma, c.p.c. dall'Amministrazione, che ha eccepito l'inammissibilit� del ricorso. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 gennaio 197S, n. 18 � Pres. Mirabelli � Est. Santosuosso -P. M. Del Grosso (conf.). � Soc. FILMP (avv. Costa) c, Ministero delle Finanze (avv. Stato Imponente). Imposte e tasse fn genere � Procedimento innanzi alle Commissioni � Partecipazione all'udienza � Sciopero del personale degli uffici tributari � Nullit� della decisione -Esclusione.' (r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, art. 29). La mancata comparizione del rappresentante dell'Ufficio tributario nell'udienza innanzi alla Commissione a causa dello sciopero del personale non impedisce di adottare validamente la decisione (1). (1) Decisione senza precedenti di evidente interesse. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 372 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 gennaio 1978, n. 80 � Pres. Iannuzzi; Est. Martinelli � P. M. Ferraiolo (Conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. (Orlando ed altri). Imposta di registro � Agevolazione per le case cli abitazione non di lusso � Vendita cli area � Contestuale costituzione cli diritto cli superficie a favore del venditore � Convenzione separatamente tassabile non fruente di agevolazione. (1. 2 luglio 1949 n. 408, art. 14). Nel caso di vendita di area e contestuale costituzione di diritti di superficie a favore del venditore per parte determinata dell'erigenda costruzione, si hanno due pattuizioni non necessariamente connesse e non irl 'rapporto di strumentalit� con attivit� edilizia s� che, non ricorrendo nemmeno l'ipotesi della permuta di cosa presente con cosa futura, la con" cessione ad aedificandum � separatamente tassabile e non pu� fruire dell'agevolazione della legge 2 luglio 1949, n. 408 della quale ha beneficiato il negozio di vendita dell'area (1). (Omissis). -Con unico motivo l'Amministrazione Finanziaria ricorrente lamentando la violazione dell'art. 9 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 1117 e.e. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. censura la sentenza impugnata per non aver considerato che nella fattispecie in esame si era realizzata una reciproca concessione � ad aedificandum �, incorrendo, altres�, in un difetto di motivazione in relazione all'oggetto della � riserva � contenuta nel contratto 3 maggio 1967 facente riferimento, anche, alla compropriet� delle aree riguardanti tutti i co11pi comuni e, quindi, condominiali ex art. 1117 e.e. degli erigendi edifici. (1) Decisione da condividere che chiarisce un ulteriore aspetto dell'inesauribile problema dei rapporti multipli inerenti alla vendita di aree edificabili. In favore del venditore che voglia ottenere la propriet� di una parte divisa dell'erigenda costruzione come non pu� giovare la pepnuta che potrebbe riguardare o una quota di compropriet� della costruzione che per tramutarsi nel diritto di propriet� divisa su una parte determinata richiede sempre un atto di divisione o una costruzione non esistente, che non pu� godere dell'agevolazione deilll'art. 17 dehla ~egge n. 408 d~ 1949 (v. .ota a Cass. 28 febbraio 1972, n. 593,, in questa Rassegna 1972, I, 330) e come non pu� giovare ia costituzione di un diritto di compropriet� suLl'area che dava luogo alla compr<>i'J;>riet� deJ.. l'edificio da sciogliere con successivo atto o ad una precostituzione di condominio separatamente tassabhle (Cass. 12 dicembre 1974, n. 4231 e 9 apriJe 1975, n. 1293, in questa Rassegna, 1974, I, 221 e 1975, I, 731), cosi non pu� giovare la � riserva � di un diritto di superficie sull'area venduta. Questa non � una riserva ma una autonoma costituzione di diritto di superficie su terreno la cui propriet� em stata dntegrailmente trasferita; non � infatti configurabdlLe una costituzione di diiritto cli superficie per dedumone dal diritto pieno di propriet�. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 373 La censura � fondata. Va in primo luogo rilevato che la fattispecie in oggetto � ben diversa da quella pi� volte esaminata da questa Corte riguardanti l'ipotesi del l'acquisto di un area edificatoria da parte di pi� subietti, i quali si accor dano sulla costruzione di un edificio con assegnazione in propriet� indivi duale dei singoli piani nel rispetto e nel limite delle loro quote di com propriet� del suolo. In tali evenienze, questa Corte, dopo un iniziale orien tamento oscillante, ha affermato che la seconda convenzione � soggetta ad imposta graduale o a quella proporzionale sui trasferimenti, a seconda che le parti contrattuali abbiano inteso porre in essere una divisione par ziale dell'edificio costruendo (senza alcuna deroga al principio dell'acces sione ex art. 936 e seg. 952 e.e.), oppure porre in essere reciproche conces sioni �ad aedificandum �, dando, cos� luogo alla costituzione di autonomi diritti superficiari (cfr. Cass. Sez. 6-7-1965, n. 2297 -Sez. I, 29-4-1974, n. 1203 - Sez. I, 9-4-1975, n. 1293 -Sez. I, 20-10-1976, n. 3630). Ha, altres�, affermato questa Corte, che l'interpretazione della volont� contrattuale nell'un senso e nell'altro rientra nei poteri insindacabili del giudice di merito in questa sede, se il relativo giudizio si appalesa con gruamente motivato ed immune da vizi logici e di diritto, specialmente, con riferimento alle norme ermeneutiche previste negli art. 1362 e seg. e.e. La perculiariet� del caso in esame � rappresentata dal fatto che nella specie non vi � un'originaria costituzione di comunione sull'area edifica toria tra pi� subiecti, e pi� specificatamente, tra il venditore e l'acqui rente, bens� la vendita del suolo ad unico subietto che ne acquista la pro priet� esclusiva, con riserva in favore del venditore di diritti reali su alcu ne aree, facenti parte del costruendo edificio. Ora tale convenzione (secondo l'interpretazione effettuata dalla Corte d'Appello, sostanzialmente esatta per quanto riguarda l'indiv1duazione del reale intento perseguito dalle parti ma erronea nella qualificazione giuri. dica) va inquadrata -ex art. 9 legge sul reg. abrogata -in un atto contenente due autonome disposizioni: l'una diretta alla vendita della propriet� sull'area edificatoria l'altra alla contestuale costituzione di diritti di superficie su aree particolari e determinate dall'edificio erigendo da parte del l'acquirente ed in favore del venditore. Con tale interpretazione il giudice di merito ha, per converso, escluso altres� l'esistenza di un unitario contratto di permuta di cosa presente con una cosa futura, ovverosia un negozio attraverso il quale venga trasferita un'area edificabile in cambio di una quota ideale di un piano dell'edificio che sar� edificato sulla medesima (ipotesi pi� volte presentatasi all'esame di questa Corte Cass. Sez. I, 30-3-1968, n. 988; Sez. I, 28-2-1972, n. 593). Pertanto trattandosi nella fattispecie di due autonome disposizioni contrattuali tra loro non necessariamente connesse e derivate, ex art. 9 legge sul reg. abrogata (cfr. Cass. Sez. I, 20-10-1976, n. 3630; Sez. I, 9-4-1975, 11rl�11111111r1r1a11111111t111:111;11111r1111:r111&1111111111111�1 RASSEGNA OELL'AVVOCATURA DELLO STATO 374 n. 1293; Sez. I, 19-4-1974, n. 1203); e non attuando il negozio costitutivo di diritti su alcune aree dell'edificio una convenzione in rapporto di strumentalit� con l'attivit� edilizia, quest'ultima disposizione negoziale non pu� indubbiamente godere dell'agevolazione tributaria prevista dalla legge 14 luglio 1949, n. 408. -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 gennaio 1978, n. 81 -Pres. Mirabelli � Est. Virgilio -P. M. Del Grosso (conf.) -Della Ch� (avv. Giusiana) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposte e tasse in genere -Condono di cui al d.1. 5 novembre 1973, n. 660 -Sospensione del giudizio -Automaticit� -Esclusione -Controversia non condonabile -Declaratoria da parte del giudice del processo pendente. (d.!. 5 novembre 1973 n. 660, art. 10 e 11). Imposta di successione -Deduzione di passivit� -Debiti v�rso Pubbliche Aministrazioni -Tributi -Certezza -Nozione � Fattispecie. (r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, art. 45). La prestazione della domanda di condono non � di per s� idonea a determinare in ogni caso la sospensione del giudizio in quanto l'automaticit� della sospensione non esclude che il giudice davanti al quale pende la controversia debba accertare se la domanda sia riconducibile al paradigma di quelle cui si riferisce il condono (ipotesi nella specie esclusa perch� era controversa una questione di diritto relativa ad imposta di successione) (1). Agli effetti dell'art. 45 dell'abrogata legge sull'imposta sulle successioni, i crediti per tributi non possono considerarsi certi al momento dell'apertura della successione ove l'obbligazione tributaria sia ancora con" troversa o controvertibile nell'an; non � quindi deducibile il credito tributario per imposta progressiva sul patrimonio non dichiarato dall'autore della successione ed accertato nei confronti degli eredi (2). (1-3) Con la prima massima si riconferma l'orientamento, talvolta messo in forse, che spetta al giudice innanzi al quale il processo � pendente decidere -della spettanza del condono sia sotto l'aspetto della sospendibilit� del processo sia sotto l'aspetto della decidibilit� del merito dopo il rigetto della domanda di condono (Cass. 20 gennaio 1976, n. 159, in questa Rassegna, 1976, I, 116). La seconda e la terza massima ricalcono giurisprudenza pacifica (v. Rela zione Avv. Stato, 1970-75, II, 845). Esiste invero una certa contradittoriet� tra le due proposizioni che il debito non debba essere contestato nell'an e che sia PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 375 Il CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 gennaio 1978, n. 162 -Pres. Caporaso Est. Virgilio -P. M. Del Grosso (conf.) -Ministero delle Finanze (avvocatura Stato Sacchetto) c. Napolitano. Imposta di successione -Deduzione di passivit� -Debiti verso pubbliche. Amministrazioni -Tributi -Certezza -Nozione -Fattispecie. (r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, art. 45). Agli effetti dell'art. 45 dell'abrogata legge sull'imposta sulle successioni, i crediti per tributi non possono considerarsi certi al momento della apertura della successione ove l'obbligazione tributaria sia ancora controversa o controvertibile nell'an; non � quindi deducibile il credito tributario per imposta cor11.plementare il cui accertamento sia stato notificato agli eredi dopo l'apertura della successione (3). da considerare certo il debito i cui presupposti di fatto e di diritto si siano verificati prima dell'apertura della successione. La seconda delle condizioni � sempre evidentemente necessaria, ma non � sufficiente; infatti, sutlJa base di un presupposto avverato in data determinata, pu� essere controverso I'an della obbligazione tributaria. � quindi necessario che al presupposto abbia fatto seguito o una dichiarazione (con valore di riconoscimento) o un accertamento non contestato nell'an. La formula dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, � invece pi� ampia, ma certamente innovativa. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 gennaio 1978, n. 190 -Pres. Rossi -Est. Battimelli -P. M. Minetti (conf.) -Bosi (avv. Zavattaro) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto). Imposta generale sull'entrata � Entrate conseguite in dipendenza di vendite al pubblico � Non assoggettabilit� all'imposta ex art. 1 I. 16 di� cembre 1959, n. 1070 -Vendite eseguite da commissario � Sono soggette all'imposta. (I. 19 giugno 1940 n. 769, art. 3 e 13; Reg. 26 gennaio 1940 n. 10, artt. 20-26; I. 16 dicembre 1959 n. 1070, art. 1). La disposizione dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1950, n. 1070, che dichiara non soggette all'imposta le entrate conseguite in dipendenza di vendita al pubblico, non � applicabile nel caso di vendita per tramite di commissario che d� luogo ad una sola entrata in favore del produttore, a norma dell'art. 23 del Reg. 26 gennaio 1940, n. 10; le due norme, ambedue 9 376 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dirette ad evitare l'imposizione su ripetuti passaggi di merci, non possono cumulare i loro effetti si da escludere totalmente l'entrata imponibile (1). (Omissis). -Quanto agli altri motivi di ricorso, appare opportuno premettere alla loro disamina specifica alcune considerazioni di indole generale sulle modalit� di pagamento dell'I.G.E. in tema di vendite effettuate da intermediari di commercio. A tale scopo, va premesso che la norma generale � quella contenuta negli artt. 3 e 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, con le. modifiche di cui alle successive leggi 3 giugno 1943, n. 452, e 3 maggio 1948, n. 799. In base a tale normativa, costituivano entrata (ed erano quindi soggetti al pagamento delf'I.G.E.) i passaggi di merce fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, anche nel caso che detti� spacci fossero gestiti dai produttori a mezzo di intermediari, e in relazione a tali passaggi l'imposta si corrispondeva sul prezzo all'ingrosso delle merci. In forza dell'art. 13 della legge fondamentale, inoltre, si demandava al regolamento per l'esecuzione della legge la disciplina dell'imposta dovuta per i passaggi di merce effettuati da ditte commerciali e industriali per il tramite di filiali, succursali, ecc. nonch� per il tramite di commissionari, rappresentanti, commessi viaggiatori, mediatori ed altri intermediari ed ausiliari del commercio. Una simile normativa comportava, in linea di massima, l'applicazione quanto meno duplice dell'imposta: la prima volta per il passaggio dal produttore al posto di vendita e al soggetto comunque incaricato di vendere a piazzare la merce, la seconda volta per il successivo passaggio al consumatore; e la ragion d'essere dell'imposizione, ossia l'atto tassabile, in conformit� con quanto previsto dall'art. 1 della: legge, era indipendente dai concreti rapporti giuridici posti in essere e dalla disciplina civilistica dei rapporti stessi, e veniva fatta consistere puramente e semplicemente nel conseguimento di un'entrata in danaro in corrispettivo della cessione di beni, entrata che in determinati casi era addirittura presunta (come appunto nelle ipotesi di passaggi di merce dal produttore a posti di vendita o a determinati intermediari di commercio). Quanto poi alla disciplina specifica di questi ultimi tipi di passaggi, il regolamento per l'esecuzione della legge (r.d. 26 gennaio 1940, n. 10), prevedeva, agli artt. da 20 a 26, determinate ipotesi in cui i passaggi di merce da produttori a intermediati davano luogo ad una sola entrata tmponibile, quella realizzata col pagamento da parte del consumatore del (1) Decisione di evidente esattezza. Se esiste un rapporto di comm1ss1one regolare, non � a parlarsi di vendita al pubblico in locali muniti di licenza per il dettaglio e quindi si avr� una entrata imponibile per il passaggio dal produttore all'acquirente. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA prezzo di vendita al pubblico) escludendo la tassazione del passaggio preparatorio: in concreto, per quanto atteneva ai passaggi fra produttori e commissionari, l'art. 23 rpre_vedeva la tassazione di una sola entrata allorch� il rapporto di commissione, l'attivit� del commissionario e le singole operazioni risultassero documentati e pubblicizzati in determinati modi (e, secondo l'assunto del.ricorrente Bosi, egli era in regola con le disposizioni dell'art. 23 anzidetto, per cui i passaggi di autovetture effettuati dalla FIAT a lui erano esenti dal pagamento dell'imposta). Tale regime di imposizione quanto meno duplice (salve le eccezioni previste dal regolamento) fu modificato dall'art. 1 della legge 16 dicem]? re 1959, n .1070, che allo scopo di alleggerire il gravame fiscale che, per effetto della rivalsa prevista dall'art. 6 della legge, veniva in definitiva a colpire unicamente il privato consumatore (che subiva la traslazione dell'imposta pagata nei passaggi intermedi e conglobata nel prezzo di vendita al minuto) stabil� l'esenzione dall'I.G.E. per le entrate conseguite in dipendenza delle vend.ite di materie, merci e prodotti effettuate in locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio, ossia per le vendite effettuate da commercianti al minuto a privati consumatori. Ed � in forza appunto di tale disposizione di legge che il Bosi sostiene l'indebita percezione, da parte del Fisco, dell'I.G.E. pagata sulle fatture di vendita delle autovetture a privati acquirenti. Correttamente, peraltro, la Corte di merito ha escluso l'applicabilit� della normativa invocata ai due passaggi (con relativo pagamento di I.G.E.) documentati dal Bosi, le cui censure contro la decisione impugnata appaiono infondate. Quanto al secondo motivo di ricorso, infatti, va riconosciuto che esattamente la Corte di merito, in conformit� alla disciplina innanzi delineata, ha ritenuto, in relazione alla prima fattura, che il passaggio di merce si sia effettuato direttamente dalla FIAT al consumatore (privato acquirente): iJl che � una esatta conseguenza non solo e non tanto delle modalit� con cui avvenne il pagamento dell'imposta, ma direttamente della disciplina di cui all'art. 23 del regolamento, disciplina che lo stesso ricorrente sostiene essere applicabile alle vendite da lui effettuate. Per detta disciplina, infatti, le vendite da lui effettuate dovevano considerarsi, ai fini dell'I.G.E. come poste in essere direttamente dalla FIAT, intendendo la norma colpire un solo passaggio, quello dal produttore al consumatore, e non anche il passaggio intermedio dal produttore al commissionario, passaggio che, ai fini fiscali, era come se non esistesse. Di conseguenza, poich� l'unico passaggio imponibile, ai fini dell'I.G.E. era quello fra produttore e consumatore, era da escludersi l'applicabilit� dell'art. 1 della legge n. 1070 del 1959, che disciplina la diversa ipotesi della vendita tassabile ai fini dell'I.G.E. ed effettuata al consumatore da parte del commerciante al minuto. 378 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il che, d'altronde, � la conseguenza della ragione d'essere dell'intero sistema e della ratio della legge del 1959, con cui non si volle affatto esonerare completamente da imposta le vendite al minuto, ma si intese sottoporle, in vista degli effetti economici riflessi sul consumatore, ad una sola tassazione, facendo s� che sul consumatore gravasse solo il peso riflesso dell'imposizione sul passaggio dal produttore all'intermediario. Conseguentemente, qualora questo passaggio non fosse soggetto a tassazione, veniva meno la ragion d'essere all'agevolazione, e per l'imposta era dovuta, intendendosi, per finzione di legge, che il passaggio imponibile si fosse realizzato direttamente fra produttore e consumatore. :� fuori luogo, pertanto, qualsiasi censura fondata sulila regolamentazione civilistica dei contratti di mandato e di commissione, in quanto, come gi� in precedenza chiarito, l'I.G.E., a differenza dall'imposta di registro, si appli� cava non sul rapporto giuridico posto in essere in conformit� della legislazione civilistica, bens� sul mero rapporto economico, cos� come ipotizzato dal legislatore che nel caso di specie aveva ipotizzato come tassabile un solo scambio, effettuato fra produttore e consumatore, ignorando completamente, ai fini della tassazione, la presenza dell'intermediario. In forza delle stesse considerazioni va respinto il terzo motivo di ricorso, non avendo importanza accertare (e l'eventuale accertamento in proposito effettuato dalla Corte di merito costituisce eccesso di motivazione, ininfluente ai fini della soluzine, e come tale, seppur in ipotesi errato, non consurabile in questa sede) se la FIAT, nel pagare l'imposta, avesse agito o meno in nome o per conto del Bosi: il quale ultimo, comunque, qualora avesse inteso, come contribuente di fatto, rper effetto della rivalsa ed in forza del 1� comma dell'art. 6 della legge, ottenere il rimborso dell'imposta che affermava aver gravato sostanzialmente su di lui, avrebbe dovuto porre a fondamento della domanda una diversa causa petendi, fondata semmai non sull'art. 1 della legge n. 1070 del 1959, bens� sull'art. 23 del regolamento. Infondato � del pari il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta che la Corte non abbia ritenuto applicabile, nel caso di specie, la duplic� esenzione rispettivamente prevista dall'art. 23 del regolamento (per il passaggio fra committente e commissionario) e dall'art. 1 della legge n. 1070 (per il passaggio dal commissionario al consumatore). Da quanto innanzi detto, infatti, risulta evidente che comunque l'imposta andava pagata in relazione ad un passaggio, che il passaggio tassato doveva essere quello fra committente e consumatore (non rientrante nella previsione della legge n. 1070) e, soprattutto, che il passaggio fra committente e commissionario non godeva di una vera e propria esenzione da imposta, ma era semplicemente, per una fictio iuris, ritenuto inesistente; non si era verificata quindi l'ipotesi della coesistenza di due esenzioni, autonomamente disciplina~e ed autonomamente applicabili, bens� ['ipotesi della finzione PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA giuridica di un unico passaggio, che per la sua particolare natura, non poteva essere ritenuto esente da imposta, in conseguenza dei limiti imposti dal 1� comma dell'art. 1 della legge n. 1070. Per le stesse ragioni infine, � da disattendere l'ultimo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento del diritto alla restituzione dell'imposta corrisposta in occasione di una vendita effettuata dal Bosi e da lui materialmente corrisposta, come risulta dalla fattura. A parte, infatti, che in sostanza l'imposta, per la traslazione effettuata in applicazione del 1� comma dell'art. 6 della legge, aveva finito per gravare definitivamente sull'acquirente e che nessun indebito depauperamento aveva subito il Bosi (ed in tali sensi pu� completarsi la motivazione della sentenza impugnata) sta di fatto che esattamente la Corte ha respinto la domanda affermando che, non risultando pagata l'imposta per il passaggio intermedio, non poteva farsi luogo a ripetizione, per quanto innanzi detto circa l'assoggettamento, in ogni caso, delle vendite ad una imposizione. N� ha importanza il fatto che non sia stato accertato (o che sia stato erroneamente accertato, con travisamento dei fatti), su quale passaggio avesse gravato l'imposta di cui si chiedeva la restituzione; in ogni caso, la domanda avrebbe potuto essere accolta solo se fosse stata provata una doppia imposizione; ma, a parte che in tal caso l'imposizione illecita sarebbe stata non quella sulla vendita al minuto, ma quella precedente (in relazione alla quale nessuna domanda era stata formulata -velasi in proposito quanto gi� osservato in relazione al terzo motivo di ricorso), mancando la prova di tale doppia imposizione era ininfluente qualsiasi ulteriore accertamento e la domanda non poteva essere accolta. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 gennaio 1978, n. 196, Pres. Rossi -Est. Falcone -P. M. Raja (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino) c. Foschini. Imposta di registro -Fideiussione di terzi -Societ� di fatto -Fideiussione dei soci per debito della Societ� -Tassabilit� ex art. 54 tariffa A legge di registro abrogata -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, tariffa A, art. 32 e 54; e.e. artt. 2267, 2268, 2297). I soci di societ� in nome collettivo irregolare non acquistano verso i creditori della societ� la veste di terzi ma assumono una responsabilit� personale e solidale, bench� sussidiaria; conseguentemente quando i soci garantiscono con beni propri il concordato preventivo della societ� non RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prestano una fideiussione soggetta all'imposta dell'art. 54 tariffa A della legge di registro del 1923 (1). (Omissis). -Con il primo motivo di ricorso, l'amministrazione delle Finanze assume che la sentenza impugnata, muovendo dalla premessa erronea di ritenere che nelle societ� di persone le posizioni soggettive, sia attive che passive, facciano capo direttamente ai soci, invece che alla societ�, quale ente del tutto autqnomo e distinto dalle persone dei soci -e solo indirettamente ai soci stessi, la cui responsabilit� � complementare e sussidiaria -� giunta all'erronea conclusione che il socio illimitatamente responsabile, il quale offra propri beni in garanzia d�l concordato preventivo del fallimento suo e della societ�, debba essere considerato come un debitore che garantisce la propria obbligazione e non quale terzo che garantisce un'obbligazione altrui, ed all'ulteriore conseguenza di consid_ erare l'atto costitutivo di siffatta garanzia soggetta all'aliquota d'imposta porporzionale di cui all'art. 32 della tariffa aill. A dell'abrogata legge di registro (r.d. 30 di�embre 1923, n. 3269), invece che a quella dell'imposta graduale prevista dall'art. 54 della stessa tariffa (violazione e falsa applicazione degli artt. 2266, 2267, 2268, 2270, 2271, 2279 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.). Con il secondo motivo la stessa statuizione viene censurata per violazione di numerose norme della legge fallimentare in quanto la sentenza impugp.ata non avrebbe considerato: a) che nel fallimento della societ� e dei soci il patrimonio della societ� e quello dei singoli soci devono essere (1) La sentenza fa applicazione di un princ1p10 recentemente enunciato ad altro fine con la sentenza 28 aprile 1977, n. 1615 (in questa Rassegna, 1977, I, 457). Ma, ferma rimanendo l'affermazione della immedesimazione dei soci nella societ�, desta perplessit� la conclusione raggiunta nel caso di specie che sembra eliminare ogni rilevanza dell'autonomia patrimoniale della societ�. Il fatto che il socio garantisca con beni propri, estranei al patrimonio sociale, il debito della societ�, non � evidentemente cosa trascurabile e priva di effetti; � qualcosa che si aggiunge all'obbligo assunto dalla sola societ�. E si deve osservare che la questione non si poneva in termini d'alternativa tra l'applicazione degli artt. 32 o 54 della tariffa A, ma implicava il problema se in aggiunta all'imposta sicuramente dovuta ex art. 32 dalla societ� fosse dovuta anche l'imposta ex art. 54 per la fideiussione dei soci che era stata espressamente prestata. !;'. vero che il concordato della Societ� � di per s� vincolante per i soci, ma quando � espressamente convenuta la garanzia con beni personali dei soci (che non possono essere cos� sottratti) non si compie un atto inutile, e comunque questo atto che si � voluto stipulare � soggetto all'imposta; l'imposta non sembra possa essere assorbita da quella gi� scontata ex art. 32 dalla societ� perch� esiste un negozio diverso che riguarda un soggetto (socio) in una posizione distinta. I I I I I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ritenuti distinti (art. 148 I. cit.); che i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori (art. 148 cit., 4� comma); e) che il fallimento di uno o pi� soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della societ� (art. 149 I. cit.); d) che se il concordato fatto da una societ� con soci a responsabilit� illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento, tuttavia � prevista l'opposizione dei creditori particolari (artt. 153, 129 I. cit.); che, ai fini degli effetti del concordato per i creditori, la distinzione tra i fideiussori del debitore dei soci illimitatamente responsabili non esclude che questi ultimi possano anche essere fideiussori della societ� e non impedisce il patto contrario, (art. 184 1. cit.). Con il terzo motivo, infine, si ~ostiene che la decisione impugnata ha violato anche i!l principio, risultante dall'art. del d.P.R. 29 gennaio. 1958, n. 645, il quale attribuisce la qualit� di soggetti passivi del rapporto tributario anche alle societ� di persone non dotate di personalit� giuridica, rispetto alle quali i singoli soci si pongono, quindi, come terzi. Queste censure �che, per la loro connessione logico-giuddica, possono essere esaminate congiuntamente, non risultano fondate ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. La tesi dell'amministrazione ricorrente fa leva, anzitutto, per trarne le conseguenze criticamente esposte nella censura, sul carattere di sussidiariet� della responsabilit� del socio, ma trattasi di argomentazione non avente portata decisiva della questione. Esattamente la ~entenza impugnata ha, infatti, osservato che la responsabilit� illimitata e solidale del socio, sussistente per tutte le obbligazioni sociali, qualunque ne sia la fonte, salvo il patto di limitazione portata a conoscenza dei terzi nei modi previsti nel comma secondo dell'articolo 2267, � posta dalla legge come effetto del contratto di societ�, e, quindi, sostanzialmente, come garanzia del soddisfacimento di un'obbligazione propria dei soci stessi. I soci della societ� in nome collettivo irregolare, secondo il disposto degli artt. 2297 e 2267 cod. civ., non acquistano verso i creditori della societ� la veste di terzi, tenuti a rispondere del debito sociale come per un vincolo fideiussorio, ma assumono, invece, una responsabHit� personale e solidale illimitata; sicch�, se anche in rapporto all'obbligo della preventiva escussione del patrimonio sociale, la loro responsabilit� pu� assumere carattere di sussidiariet�, ci� non toglie che trattasi pur sempre <;li responsabilit� diretta nei confronti dei creditori sociali (v. Cass. 24 giugno 1954, n. 2175). Il socio illimitatamente responsabile, non pu�, quindi, essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma � debitore come la societ� per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni: la norma, poi, dell'art. 2268 non .vale ad incrinare tale identit� debitoria, ma 382 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pone soltanto, a richiesta del socio, un oI'dine nella scelta dei beni da as soggettare all'esecuzione. Giova osservare, inoltre, che la sussidiariet� della responsabiHt� del socio, proprio in relazione alla fattispecie, di garanzia prestata per obbligazioni assunte con il concordato preventivo stipulato per evitare il fallimento della societ� e dei soci illimitatamente responsabili, da parte di questi ultimi, sulle particolarit� della quale specie l'amministrazione ricorrendo svolge l'ulteriore discorso critico, perde ogni significato, ove si consideri che, nel momento in cui viene chiesto il concordato, l'escussione preventiva del patrimonio sociale non potrebbe essere concretamente invocata dal socio per l'impossibilit� in cuf egli versa, in conseguenza dello stato di insolvenza della societ� (art. 160 1. fall.), di indicare beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 cod. civ.). L'atto con cui il socio che offra i propri beni a garanzia del concordato del fallimento suo e della societ� collettiva irregolare, non pu�, quindi, essere considerato, come pretende la ricorrente, quale atto di costituzione di garanzia di un'obbligazione altrui, ma va qualificato come atto di costituzione, da parte del debitore, ,di garanzia di una propria obbligazione, e assoggettato all'imposta di registro secondo tale natura (art. 32 tariffa all. A alla legge di registro n. 3269 del 1923). N� questa conclusione � validamente contestata dagli argomenti che l'amministrazione ricorrente pretende dedurre, con il secondo motivo, dalle norme che regolano il fallimento delle societ� con soci a responsabilit� illimitata, in quanto in esse non � dato rinvenire queHa contrapposizione tra societ� e soci su cui si fonda la pretesa fiscale fatta valere con l'ingiunzione opposta. Ed invero, quanto alle argomentazioni sub a) � agevole osservare: che il fallimento della societ� sul presupposto della sola insolvenza di essa � produce � anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili; che, tenuto conto dell'ormai accertata insufficienza del patrimonio sociale, la legge elimina l'ordine di cui all'art. 2268, disponendo che i creditori sociali hanno diritto di partecipare a tutte le ripartizioni nei fallimenti individuali (articolo 148, terzo comma 1. faH.); che, pertanto, la distinzione tra i vari fallimenti risponde esclusivamente all'esigenza di limitare l'intervento del socio loro debitore e di consentire l'eventuale regresso tra i soci. Le argomentazioni sub b) e c), poi, non sono producenti per sostenere la tesi prospettata, perch� le norme da cui si pretende derivarle sono giustificate dal principio indiscusso che sussiste la responsabilit� solidale del socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali, ma non � configurabile una responsabilit� reciproca della societ� per i debiti perso:::iali del socio: con la conseguenza che, in caso di fallimento della societ� e del socio, i creditori di questo non diventano creditori anche della societ� e che il fall� PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA mento del socio illimitatamente responsabile che sia anche imprenditore individuale non d� fugo a fallimento della societ�, la quale non diventa insolvente per solo effetto di quel fallimento. Anche le altre argomentazioni (sub d) formulate con riferimento specifico alie norme riguardanti gli effetti del concordato fallimentare della societ� con soci a responsabilit� illimitata non appaiono utilmente invocabiili a sostegno della censura. La previsione che la regola secondo cui il concordato concluso ed omologato da una societ� con soci a responsabilit� illimitata ha efficacia anche di fronte a questi soci, e fa cessare il loro fallimento, possa subire eccezione per effetto dell'opposizione dei creditori particolari del socio (art. 129, 153 legge fall.), non riguarda il fallimento della societ� e la responsabilit� illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, ma soltanto l'opposizione da parte dei creditori particolari del singolo socio alla chiusura del fallimento del (socio) proprio debitore. Con riferimento, poi, all'argomentazione fondata sul disposto dell'art. 184 legge fall. (sub e), la sentenza impugnata ha esattamente osservato che, nel regolare l'efficacia della remissione parziale concordata del debito, la legge distingue i soci illimitatamente responsabili dai terzi coobligati (fideiussori, obbligati in via di regresso) per dichiarare il concordato efficace nei confronti dei primi, ma non degli altri. Se anche i soci dovessero essere considerati terzi coobbligati non si comprenderebbe tale rigorosa contrapposizione, ed anche essi risponderebbero per intero nonostante il concordato della societ�. Riguardo, infine, al patto contrario all'estensione del concordato preventivo (art. 184) o del concordato fallimentare (art. 153) della societ� con soci a responsabilit� illimitata ai soci stessi (sub d ed e), � sufficiente con-' siderare che si tratta appunto di un'eccezione, espressamente consentita, alla regola generale dell'estensione di quegli effetti ad essi, quali debitori di retti nei confronti dei creditori sociali, da cui non �, quindi, consentito desumere che la loro posizione sostanziale sia, invece, quella di terzi responsabili di un debito altrui, come sostiene la ricorrente. Quanto all'ultimo profilo di censura, la norma dell'art. 8 del T.U. n. 645 del 1958, che riconosce la capacit� tributaria alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalit� giuridica, quali soggetti passivi del rapporto di imposta, non somministra una pertinente argomentazione, posto che la norma � diretta a conferire una pi� intensa autonomia ai fini tributari a quelle entit�, e non ad incidere sulla disciplina dei rapporti tra i soggetti che ne fanno parte ed i creditori dell'ente, e non potrebbe in ogni caso essere intesa nel senso di determinare un effetto, contrario alla sua ratio (favor fisci), e cio� di � degradare � la responsabilit� diretta di coloro che sono tenuti a rispondere dei debiti sociali, in responsabilit� di terzi per un debito altrui. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 febbraio 1978, n; 725 -Pres. Caporaso Est. Scanzano -P. M. Morozzo della Rocca (diff.) -Soc. Passaccio (avv. Menghini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenza � Societ� di capitali � Conferimento in altra societ� -Si verifica -Criteri di valutazione. (t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 81, 100 e 106). Poich� a norma dell'art. 106 del t.u. delle imposte dirette il �realizzo� dei beni appartenenti alla societ� non presuppone necessariamente una alienazione verso un corrispettivo di danaro, e si verifica ogni volta che venga acquisito un quid novi che racchiuda il maggior valore verific�tosi nel tempo dei beni dismessi, si ha plusvalenza tassabile quando una societ� (nella specie per azioni) conferisce suoi beni in altra societ� (nella specie in accamandita semplice) della quale acquista una quota di partecipazione. In tal caso l'entit� del reddito da plusvalenza va determinazio, quale che sia il valore indicato nel bilancio del conferente, in ragione del valore effettivo della quota di partecipazione nella societ� che pu� essere desunto dall'accertamento eseguito ai fini dell'imposta di registro (1). (1) Decisione di evidente esattezza. La pi� remota sentenza 29 ottobre 1970, n. 2231, che assumeva come presupposto della plusvalenza la percezione di un prezzo in danaro, � pubblicata in questa Rassegna, 1971, I, 833 con nota critica di A. RossI. Questo indirizzo � ormai superato con la. sent. 7 gennaio 1974, n. 1687 (ivi, 1974, I, 1239) che d'un canto esclude la necessit� della commutazione di un bene in danaro dall'altro ritiene sufficiente per la tassabilit� delle plusvalenze la � cristallizzazione� dell'incremento patrimoniale che si � separato dal cespite produttore ed � divenuto certo e dei�initivo e non ;pi� suscettiOOlie di vadazioni. Ci� indubbiamente si verifica con il conferimento, anche� in una societ� di persone, che trasforma la propriet� sul bene nel diritto sulla quota che avr� vita autonoma. Interessante � anche la seconda parte della sentenza che precisa il modo di determinare l'entit� della plusvalenza non rappresentata da un prezzo; ovviamente il valore effettivo della quota (che potrebbe considerarsi equivalente al valore del conferimento) sar� determinabile secondo i criteri di normalit� anche con riferimento al valore accetato a fini dell'imposta di registro (Cass. 9 giugno 1971, n. 1706, ivi, 1971, I, H42; 9 dicembre 1976, n. 4582, Riv. lef. fisc., 1977, 1220), non potendo avere rilevanza il valore per il quale la quota � iscritta nel bilancio della societ� conferente. Ineccepibile � infine la precisazione che la successiva assegnazione dello stesso bene conferito al socio conferente dopo lo scioglimento della societ� ,crea un rapporto nuovo che potr� dar luogo ad una ulteriore plusvalenza. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 385 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 febbraio 1978, n. 727 -Pres. Caporaso Est. Virgilio -P. M. Caristo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto) c. Lenzi (avv. Galantucci). Imposte e tasse in genere -Interessi -Credito per soprattassa -Sono dovuti. (1. 22, gennaio 1961 n. 29, art. 1). Poich� la soprattassa � soggetta alla stessa disciplina del tributo cui afferisce � a questo eff,uiparato anche agli effetti degli interessi moratori (1). (1) Decisione di indubbia esattezza. Sulla natura della soprattassa come accessorio del tributo soggetto allo stesso regime, la giurisprudenza � da tempo pacifica (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 440 e segg.). Ma indipendentemente da ci�, gli interessi moriatori sembrano dovuti su tutti gli accessori dell'obbligazione tributaria e quindi anche sulla pena pecuniaria, il che vale per ambedue i soggetti del rapporto; non sarebbe giustificato escludere questa dall'obbligo dei relativi interessi a carico dell'amministrazione per i rimborsi come 'a carico del contribuente per il ritardato pagamento. Giova ricordare che a seguito della riforma, l'art. 61 del d.P.R. n. 633/1972 prevede espressamente per l'I.V.A. il pagamento degli interessi su pene pecuniari e soprattasse; nulla stabiliscono per gli interessi le altre leggi sulle singole imposte, per le quali continuano ad applicarsi le norme della legge 22 gennaio 1%1, n. 29, ma null� giustificherebbe una diversa soluzione per i vari tributi. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 febbraio 1978, n. 928 � Pres. Vinci Orlando -Est. Granata -P. M. Del Grosso (conf.) -Soc. Zincor c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Abignente). Imposte e tasse in genere -Violazioni di norme finanziarie e valutarie Sanzioni -Determinazione -Discrezionalit� -Incensurabilit� -Continuazione -Sopravvenuto ordinamento del contenzioso -Censurabilit� innanzi alle Commissioni -Necessit� del rinvio a queste. (1. 7 gennaio 1929 n. 4, art. 8; d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 16, 26, 29 e 40). In via generale compete alla cognizione del giudice ordinario la controversia relativa alla irrogazione di una sanzione amministrativa incidente su situazioni giuridiche del cittadino di diritto soggettivo, con esclusione peraltro di ogni sindacato giurisdizionale, in qualsiasi sede, sulla congrut� del quantum in concreto determinato salvo che si sia in presenza di una quantificazione normativa precisa con riferimento a dati della realt� suscettibili di mero accertamento (giudizio di esistenza) e non di valutazione soggettiva e libera dell'organo preposto (giudizio valutativo); ad un giudizio valuta 386 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO tivo, non censurabile in sede giurisdizionale, d� luogo sia la fissazione della pena pecuniaria tra un minimo ed un massimo, sia la riduzione ad una sanzione del cumulo materiale (o continuazione) di cui all'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Tuttavia avendo la riforma del contenzioso tributario previsto (art. 16, 26, 29 e 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) che le controversie sul quantum della sanzione sono devolute anche per il merito alle Conmissioni di primo e secondo grado, deve riconoscersi sopravvenuta la giurisdizione delle Commissioni anche sulla misura delle sanzioni determinate anteriormente alla riforma (1). (Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso, la societ� ZINCOR -de� nunziando violazione e falsa applicazione del comma secondo dell'art. 8 Legge 7 gennaio 1929 n. 4, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. -censura la sentenza impugnata, per avere con essa la Commissione Centrale ritenuto oggetto di valutazione discrezionale l'applicazione (da essa ZINCOR nella specie invocata per le infrazioni tributarie connesse negli anni 1967, 1968 e 1969) della continuazione, con conseguente irrogazione di una unica sanzione per pi� violazioni commesse in tempi diversi, ai sensi dell'art. 8 citato. Ad avviso della ricorrente, invero, nessuna discrezionalit� al riguardo competerebbe all'Amministrazione finanziaria, tenuta ad applicare la disposizione una volta accertata la ricorrenza dei requisiti voluti dalla legge. Il ricorso va accolto, dovendosi ritenere fondata -pur se per ragioni diverse da quelle addotte a suo fondamento -la questione di giurisdizione con esso sostanzialmente proposta. Alla stregua dei principi che, ad avviso di queste Sezioni Unite, regolano la giurisdizione in materia di sanzioni amministrative (cfr. amplius la decisione in data odierna in causa Rigacci c. Ministeri P.I. Tesoro, iscritta al n. 4982 R.G. 1973), compete a1la cognizione del giudice ordinario la controversia relativa alla irrogazione di una sanzione amministrativa (semprech� non prevista in alternativa con altra ripristinatoria) incidente su situazioni giuridiche soggettive del cittadino diverse da quelle direttamente oggetto della funzione pubblica, dalla sanzione stessa sussidiata. Va per� (1) Si prende atto della netta affermazione (cfr. Cass. 28 gennaio 1972 n. 191, in questa Rassegna, 1972, I, 40 con nota di C. CARBONE) che in generale il provIvedimento di irrogazione delle sanzioni nella parte che comporta un � giudizio di valutazione� (che pu� riguardare sia 1a misura della sanzione sia il discrezionale riconoscimento della c.d. continuazione) non � soggetto ad alcun sindacato I giurisdizionale, in qualsiasi sede,� � sicuramente esatta l'affermazione che a seguito della riforma � ammesso ricorso alle Commissioni (ovviamente per le sanzioni I connesse ad imposte devolute alla giurisdizione di queste) anche per il merito sulla misura delle sanzioni e si pu� convenire con la soluzione proposta per le sanzioni precedentemente irrogate. Resta ferma con ci� l'incensurabilit� delle I sanzioni afferenti ad imposte non soggette alla giurisdizione delle Commissioni ~ e ci� sia per i tributi soppressi sia per quelli tuttora soggetti alla giurisdizione PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 387 esclusa ogni possibilit� di sindacato giurisdizionale, in qualsiasi sede, sulla congruit� del quantum in concreto determinato, salvo che si sia in presenza di una quantificazione normativa precisa, perch� fissata direttamente o per relationem, con riferimento a dati della realt� suscettibili di mero accertamento e non dr valutazione in qualche modo soggettiva e libera del giudicante. Poich� il rapporto tributario si muove tutto, nella fase applicativa dell'imposta nell'ambito del diritto soggettivo (Cass. S.U. 29 ottobre 1974, n. 3254), essendo ravvisabili posizioni di interesse legittimo soltanto nella precedente fase di imposizione, cio� di creazione, del tributo (Cass. S.U. 21 aprile 1976 n. 1390; Cass. S.U. 23 settembre 1969, n. 3820), � fuori questio� ne che il giudice ordinario abbia competenza a conoscere della controversia sull'an della sanzione fiscale, controversia strettamente correlata, nei suoi presupposti e nel suo contenuto, con quella vera e propria di imposta e da questa dipendente. Altrettanto certo �, per�, che il parametro normativo di quantificazione delle sanzioni tributarie -relativamente sia alla fissazione della pena pecuniaria entro il minimo ed il massimo edittale (art. 3 e 4 legge del 1929 n. 4), sia alla riducibilit� del (risultato del) cumulo materiai~ (art. 8 legge citata) delle pi� � sanzioni � astrattamente irrogabili per � pi� violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione de11a medesima risoluzione � (lasciando impregiudicato, per quanto appresso si dir�, il problema circa la riferibilit� di quest'ultima previsione anche alle sopratasse, sempre determinate � in una somma fissa � ex art. 5 della stessa legge -non pu� qualificarsi � preciso � nel senso anzidetto.-essendo rapportato a dati della realt� empirica (gravit� della violazione, circostanze di fatto, personalit� dell'autore) che non si esauriscono in meri �giudizi di esistenza�, ma presuppongono veri e propri �giudizi valutativi� (cfr. citata decisione sul ricorso Rigacci). Onde non pu� dubitarsi che, in mancanza di una diversa disciplina normativa specifica, ogni sindacato diretto sul punto in sede giurisdizio dell'A.G.O.; in questi casi sar� censurabile il provvedimento solo per la parte che investe il "giudizio di esistenza", salva la possibilit� di rimettere alla stessa Amministrazione una nuova determinazione della sanzione (cass. 12 marzo 1973 n. 1318, ivi, 1973, I, 752). Sull'ultima parte della motivazione sembra potersi osservare che se pure � esatto che attualmente la giurisdizione delle Commissioni si estende anche al controllo del provvedimento che irroga la soprattassa, non � concepibile che questa possa essere censurata quanto alla misura sempre stab~lita per legge nella quantit�; ci� spiega le differenti espressioni usate nell'art. 16 (sanzioni pecuniarie) e negli art. 26, 29 e 40 (pene pecuniarie) del d.P.R. n. 636/1972; per la stessa ragione non sembra ammissibile, quanto alle soprattasse, la discrezionale riduzione ad unica sanzione del cumulo materiale di pi� violazioni (continuazione). 388 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO nale � da escludere, la quantificazione attenendo (cfr. ancora decisione citata) al �merito� dell'atto amministrativo. In questo senso -con riferimento alla situazione legislativa esistente alla epoca -appare corretta la sentenza di queste Sezioni Unite n. 191 del 28 gennaio 1972, richiamata dalla decisione oggi impugnata. La quale, per�, ha omesso di considerare il ius superviens portato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla revisione del contenzioso tributario, applicabile (art. 43 d.P.R. citato) al momento della sua pronunzia, perch� resa successivamente (12 febbraio -12 luglio 1975) alla data di insediamento della CommBsione Centrale (25 giugno 1974) nella composizione e con le fun. zioni previste dalla nuova normativa, cos� incorrendo nella violazione di questa. Secondo la nuova disciplina infatti, anche le controversie sul � quantum � della sanzione pecuniaria tributaria hanno oggi un giudice del � merito � nelle Commissioni di I e di II grado, l'ambito della cui cognizione al riguardo, non limitata sotto alcun profilo dalla generica previsione di ricorribilit� avverso il � provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria � contenuta nell'art. 16 del d.P.R. citato, non pu� non intendersi riferito anche alla congruit� della qualificazione, cio� e appunto -al � merito � della sanzione, in via di inequivoca argomentazione dagli artt. 26 e 40 e dall'art. 29 dello stesso decreto presidenziale. Per vero, � ovvio che in tanto nel giudizio davanti alla Commissione Cetrale o alla Corte di appello (art: 26 e 40 citati) � stato ritenuto necessario escludere espressaente la proponibilit� di �questioni di fatto .... relative .... alla misura delle pene pecuniarie �, in quanto questioni siffatte possono essere dibattute nei gradi precedenti; altrettanto ovvio � che in tanto nel giudizio di rinvio (dalla Commissione Centrale: art. 29; dalla Corte di Appello: art. 40 in relazione all'art. 29) pu� diventare � necessario rinnovare il giudizio su questioni... relative alla misura delle pene pecuniarie �, in quanto si tratti di questioni non di mero diritto e quindi non risolubili direttamente nella adita sede di annullamento sotto il profilo della �violazione di legge� (ex art. 26 e 40 citati). N� il riferimento testuale degli artt. 26, 29 e 40 citati alle sole � pene pecuniarie � pu� indurre a ritenere escluse dall'ambito della normativa cos� interpretata le sopratasse. Sul piano strettamente letterale, in"'ero, la formula della legge, limitando la improponibilit�, tra le questioni di fatto possibili circa la quantificazione delle sanzioni pecuniarie conosciute dall'ordinamento, a �quelle relative .... alla misura delle pene pecuniarie�, dovrebbe addirittura condurre ad ammettere, anzich� ad esoludere, anche davanti alla Commissione Centrale ed alla Corte di appello, qualsiasi tipo di questione, anche di fatto quindi, relativa alla misura della sopratassa. E contro tale paradossale conclusione neppure varrebbe argomentare che, ragguagliandosi necessariamente la sopratassa (art. 5 legge n. 4 del 1929) � all'ammontare del tributo �, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA in realt� le questioni di fatto ipotizzabili relativamente alla misura di tale sanzione non possono che risolversi in � questioni di fatto relative a valutazioni estimative �, pur esse improponibili in Comissione Centrale ed in Corte di Appello (art. 26 e 40 citati), in quanto tale preclusione riguarderebbe soltanto la entit� delle sopratasse dovute per ciascuna infrazione, singolarmente considerate, ma non anche la quantificazione del loro (eventuale) cumulo in sede di applicazione dell'art. 8 legge n. 4 del 1929. Sotto il profilo sistematico, poi, la riduttiva lettura -qui rifiutata degli artt. 26, 29 e 40 condurrebbe ad attribuire un contenuto normativo duplice, e diverso, all'unica locuzione � sanzioni pecuniarie � usata dal precedente art. 16, in punto di individuazione dei provvedimenti giurisdizionalmente ricorribili, con sicuro rifermento e alle pene pecuniarie ed alle sopratasse, in conformit� del significato onnicomprensivo che essa ha nel diritto tributario (cfr. ad esempio, proprio della legge generale n. 4 del 1929 -a parte l'art. 8 c. 3�, la cui interpretazione, ovvia e piana oppur non che sia, deve essere riservata, come subito si dir�, al giudice di rinvio -l'art. 61, ove inequivocabilmente si parla della pena pecuniaria e della sopratassa , come � sanzioni�). Sul piano logico, infine, resterebbe inesplicata una siffatta discriminazione di trattamento della sopratassa rispetto alla pena pecuniaria, per la quale, invece, il sindacato di merito sulla congruit� � consentito non soltanto con riferimento alla sua determinazione concreta entro il minimo ed il massimo edittale, ma anche per quanto riguarda proprio la riducibilit� in sede di cumulo ex art. 8 legge n. 4 del 1929. Sicch� in via di interpretazione estensiva deve ritenersi avere il d.P.R. del 1972 n. 636, negli artt. 26, 29 e 40 citati, inteso riferirsi all'intera categoria delle sanzioni pecuniarie tributarie e quindi anche alla sopratassa, trovando la limitazione testuale alle sole pene pecuniarie convincente spiegazione nella preponderante considerazione data dal legislatore all'ipotesi pi� vistosa di quantificazione, che � certamente quella concernente le pene pecuniarie, proprio per la loro normale determinazione normativa non in misura fissa, come invece � per la sopratassa, ma entro limiti minimi e massimi (citati artt. 4 e 5 legge n. 4 del 1929). Assodato, dunque, che nel nuovo contenzioso tributario anche il merito del provvedimento inflittivo della sanzione pecuniaria � soggetto al sindacato giurisdizionale delle Commissioni di I e II grado, ne discende che a torto la Commissione Centrale ha ritenuto assorbente e decisivo -rispetto a1la questione di principio circa l'applicabilit� dell'art. 8 legge n. 4 del 1929 anche alle sopratasse ed alla successiva, ed ovviamente eventuale, questione di specie circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione di esso al caso concreto -il rilievo della mancanza, nell'ordinamento, del giudice per tale tipo di controversia, sul presupposto, ormai erroneo alla stregua 390 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO del diritto vigente al momento della pronunzia, di una perdurante insindacabilit� della rel.ativa determinazione amministrativa. La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Comissione Centrale, affinch� proceda all'esame nel merito -non esperibile direttamente in questa sede, dove le Sezioni Unite devono limitarsi a riconoscere la giurisdizione negata dal giudice a quo della censura dal contribuente proposto contro la decisione della Commissione Provinciale, che aveva negato in .principio l'applicabilit� dell'art. 8 legge n. 4 del 1929 alla sopratassa. Eventualmente risolta in senso favorevole al contribuente tale questione di diritto, dovr� la Commissione Centrale a propria volta, annullare la decisione della Commissione provinciale e rinviare -ex art. 29 d.P.R. del 1972 n. 636 -ad altra Sezione della stessa, affinch� sia rinnovato -anzi sia compiuto, perch� in precedenza omesso il giudizio sulla possibilit� di applicazione in concreto del menzionato art. 8 legge n. 4 del 1929 ~ sulla conseguente, diversa determinazione cumulativa delle sopratasse dovute per le infrazioni delle quali si discute. -(Omissis). I ' I f ! f f .f. i SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 aprile 1978, n. 1777 -Pres. Vinci Orlando -Rel. Corasaniti -P. M. Saja (conf.) -Societ� � G.I.T.A. -S.r.l.� (avv. Lombardi Comite) c. Donato Barberio (avv. C. Carbone) e Azienda autonoma Ferrovie dello Stato (avv. Stato Azzariti). Competenza e giurisdizione -Contratti dello Stato -Trattativa privata Posizione soggettiva del privato nel procedimento contrattuale -Interesse legittimo -Configurabilit� -Esclusione. (r.d. 23 maggio 1924 n. 827, art. 92). La mancanza di norme, che, nella trattativa privata, assoggettino la P.~. alla osservanza di specifici procedimenti o di forme particolari nella scelta dell'altro contraente, impedisce di configurare posizioni di interesse legittimo in capo ai soggetti che, invitati alla trattativa, vi prendano parte, onde � improponibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso al giudice amministrativo con cui si impugni la comunicazione dell'esito negativo della trattativa e la conseguente restituzione del deposito provvisorio richiesto per parteciparvi (1). (Omissis). -Vanno anzitutto riuniti il ricorso principale della Societ� GITA ed il ricorso incidentale dell'Amministrazione statale dei trasporti, ricorsi concernenti lo stesso giudizio. Si tratta, come � stato esposto nella parte narrativa, del giudizio promosso davanti al T.A.R. della Calabria dal dott. Donato Barberio Rodolfo per impugnare le determinazioni del Compartimento di Reggio Calabria dell'Azienda delle FF.SS., con le quali, a seguito di trattativa privata plurima, fu negata ad esso Donato Barberio la (1) Le conformi decisioni delle Sezioni unite richiamate in motivazione possono leggersi, la 28 settembre 1955 n. 2658 in 'Giust. civ. 1956, I, 715 con osserv. di Grns. ABBAMONTE, Su contratti della P.A. a trattativa privata; ~a 21 settembre 1970 n. 1645, in Giust. civ. 1970, I, 1526, in questa Rassegna 1970, I, 773 e in Foro amm. 1971, II, 82 con nota di F. FALCONI, In tema di posizioni giuridiche soggettive nei contratti della pubblica amministrazione; la decisione 28 ottobre 1974 n. 3207, infine, in Giust. civ. 1975, I, 150. In argomento, cfr. Relaz. Avv. Gen. 1971-1975, III, 155 ss. � noto -e ve n'� cenno nella motivazione della sentenza -che la giurisprudenza .amministrati.va � diversamente orientata, iin quanto, ammette ~a legittimazione al ricorso di quanti versino in una posizione differenziata rispetto a 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 392 conclusione del contratto di appalto per la gestione di un esercizio di ristoro presso la stazione ferroviaria di Lamezia Terme, e rispettivamente, fu affidato l'esercizio ad altro contraente. Sostengono entrambi i ricorrenti che, rispetto all'attivit� della P.A. diretta alla conclusione di un contratto per mezzo di trattativa privata, non � configurabile alcun interesse legittimo, neppure in capo ad un soggetto, che a tale trattativa abbia preso parte. Questi, anzi, salvo che possa vantare un diritto soggettivo connesso alla responsabilit� contrattuale della P.A. non potrebbe far valere verso la medesima, in relazione alla trattativa, alcuna situazione giurisdizionalmente tutelabile. I ricorrenti fanno leva in tal modo sulla soluzione negativa data al relativo problema da queste Sezioni Unite. La quale soluzione negativa muove, com'� noto, dalla considerazione che nel caso di contrattazione a trattativa privata, a differenza che in quelli per asta pubblica e per licitazione privata, la Pubblica Amministrazione non � assoggettata da apposite norme all'osservanza di specifici procedimenti o di forme particolari nella scelta dell'altro contraente, ma � al riguardo assolutamente libera, al pari di ogni contraente privato. Di qui l'impossibilit� di configurare in capo ad altri soggetti, anche quando con essi la P.A. abbia intrapreso trattative, quella posizione particolare (appunto l'interesse legittimo), che vale a distinguere il portatore dalla generalit� e che non � desumibile se non da una normativa la quale, nel regolare l'azione amministrativa, dia rilevanza e tutela a posizioni particolari di uno o pi� amministratori. N� le cose cambiano allorquando la P.A. abbia operato la scelta dell'altro contraente attraverso una valutazione comparativa di pi� offerte -come avviene nel caso della cosiddetta trattativa multipla di cui all'art. 92 del regolamento esecutivo della legge sulla contabilit� dello Stato -perch� anche tale evenienza, il quella di altri possibili concorrenti, per aver risposto all'invito alla trattativa privata (Cons. St., Sez. VI, 16 dicembre 1977, n. 935, in Cons. Stato .1977, I, 1980, rie. Ditta Grifoni Degli Innocenti c. Ministro trasporti; T.A.R. Umbria 16 giiugno 1977 n. 303, in Trib. amm. reg. 1977, I, 1797, rie. Soc. Automigliorgas c. Provincia di Perugia e Regione Umbria) e per aver in precedenza presentato offerte per la conolrusione del contratto stipulato in seguito daWJ.'Amministrazione, con altro soggetto, a trattativa privata (Cons. St. Sez. V, 25 marzo 1977 n. 229, lin Cons. Stato 1977, I, 341 e T .A.R. Lazio, Sez. II, 9 luglio 1975 n. 260, in Trib. amm. reg. 1975, I, 1894, rie. Di Pietro c. Comune di Roma; Cons. St., Sez. V, 11 marzo 1977 n. 185, in Cons. Stato 1977, I, 311 e T.A.R. Puglia 10 dicembre 1974 n. 42, in Trib. amm. reg. 1975, I, 207, rie. Di Rita c. Comune di Cognano Varano) e configura situazione di interesse protetto, con riguardo allo svolgimento d'un determinato procedimento, 'se 1l'Amministrazione sii sia rin tal senso autovincoJ:ata (per un caso in cui � stato negato che ricorresse in concreto una situaZJi.one di interesse legittimo: cfr. Cons. St., Sez. VI, 16 dicembre 1977 n. 935, cit.; per U[l caso di accoglimento del ricorso: cfr., Cons. St., Sez. V, 28 gennaio 1977 n. 27, in Cons. Stato 1977, I, 72 e T.A.R. Pliemonte 16 apriile 1975 n. 270, in Trib. amm. reg. 1975, I, 1222, rie. Istituto bancario italiano c. Comune di San Mauro Torinese e Cassa di PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 393 cui avveramento � rimesso peraltro alla libera valutazione di convenienza da parte della P.A. (la disposizione dianzi richiamata recita: �dopo avere interpellato, se ci� sia ritenuto conveniente, pi� persone ecc.�), realizza una pi� informata e avveduta condotta di negoziazione e non gi� l'attuazione di una norma procedimentale vincolante (cfr. sentenze nn. 2658/55, 1645/70, 3207/74). La cennata tesi negativa appare giustificata in quanto, l� dove intraprenda e svolga una trattativa privata, la Pubblica Amministrazione opera secondo schemi dai quali esula ogni determinazione autoritativa. Essa non esercita in tal caso alcun potere e per questo non � configurabile in ordine alla sua attivit� alcun interesse legittimo: situazione giuridica, codesta, contraddistinta appunto dall'essere correlata ad un potere ed interna alla orbita di esso. Del resto che questa sia la effettiva portata della tesi appar chiaro ove si consideri che la sua formulazione si riferisce e si contrappone alla tendenza, peraltro non univoca, della giurisprudenza amministrativa, a ravvisare interessi legittimi tutelabili allorquando, nel corso della trattativa privata, la Pubblica Amministrazione si sia �autolimitata� o �autovincolata � emanando un atto amministrativo. Sembra, infatti, che a siffatta tendenza sia sottesa una concezione secondo la quale per atto amministrativo pu� intendersi qualsiasi autodeterminazione che si formi e si esterni nei modi solo in via esemplificativa previsti per gli atti autoritativi tipici della Pubblica Amministrazione, nel presupposto di una capacit� generale di diritto pubblico propria di questa e di una forma generale di esplicazione di tale capacit�. Laddove l'indirizzo di queste Sezioni Unite � coerente alla con� cezione, secondo la quale per atto amministrativo deve intendersi soltanto la manifestazione propria di uno specifico potere normativamente attribuito e regolato, secondo il principio della tipicit� dei poteri e degli atti. rispamio di Torino) o con riguardo allila reg0i1a dfilla parit� di trattamento (Cons. St., Sez. IV, 25 maggio 1976 n. 363, in Cons. Stato 1976, I, 363, rie. Soc. Autoferrovie Bergamo c. Comune di Alzano Lombardo) con conseguente rilevanza, per questo aspetto, del vizio di difetto di motivazione (Cons. St., Sez. V, 25 marzo 1977 n. 229, cit.; contra, T .A.R. Sardegna 31 maggio 1977 n. 245, in Trib. amm. reg. 1977, I, 2519, mc. Campus c. Amministrazione dei monopoli di Stato Salina di Cagliari. ,In dottrina, cfr. BovA, Ancora sulla configurabilit� dell'interesse legittimo in tema di trattativa privata, Nuova rassegna 1976, 18; CAIANELLO, I contratti degli Enti pubblici: la ricerca del contraente -Profili di diritto amministrativo, Comuni d'Italia 1975, 905; CANNADA BARTOLI, In tema di trattativa privata, For� amm. 1961, I, 564 CARNEVALE VENCHI, Tutela della par condicio e convenienza amministrativa nella scelta del contraente nei confronti della Pubblica amministrazione, Riv. amm. 1975, 817; DE TARANTO, La trattativa privata e la posizione giuridica della persona o ditta interpellata non divenuta contraente, Corr. amm. 1966, 2455; GIANNINI M. S., Diritto amministrativo, MHano, 1970, II, pag. 705 e 709; TozzI, La scelta del contraente privato nell'attivit� contrattuale della P.A.: posizioni soggettive tutelabili, Foro amm. 1975, II, 81. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO 394 Di qui il corollario che pu� considerarsi atto amministrativo, anche in questa materia, solo quello che sia posto in essere nei modi e secondo le sequenze procedimentali normativamente previsti, considerandosi la previsione normativa della sequenza procedimentale c�me rivelatrice dell'attribuzione e della regolazione del pubblico potere. Con l'ulteriore conseguenza che, non essendo prevista normativamente alcuna sequenza procedimentale per quanto attiene allo svolgimento della trattativa privata, l'attivit� e gli atti di autodeterminazione della P.A. ad essa inerenti non sono sindacabili davanti al giudice amministrativo come esercizio di potere, a tutela di posizioni che si assumano da questo coinvolte. Cos� verificate le ragioni dell'indirizzo di queste Sezioni Unite, deve concludersi che, almeno allo stato attuale dell'ordinamento (in avvenire il generalizzarsi della trattativa privata da un lato e dell'amministrazione concordata dall'altro potrebbe indurre interferenze fra i rispettivi regimi di tutela), non vi sono motivi per abbandonarlo. Tanto pi� ove si consideri che ascrivere un atto ad esercizio di potere pubblico anzich� ad autodeterminazione di (privato) centraente �, in mancanza di riferimento ad una prescritta sequenza procedimentale, impossibile anche conoscitivamente nella quasi totalit� dei casi. Ne � dimostrazione il caso di specie, in cui un pubblico ufficio si limit�, nel corso della trattativa, a porre in essere dichiarazioni dirette all'altra parte non diverse da quelle che nell'evenienza avrebbe potuto emettere un privato, manifestando di volta in volta l'intento di portare a termine la trattativa se fosse stata appianata una certa difficolt� (nascente dalla ravvisata impossibilit� o inopportunit� per l'aspirante appaltatore di gestire contemporaneamente altro esercizio) e quindi, non essendo stata superata la difficolt� stessa, la volont� di rompere la trattativa (la determinazione di restituire l'acconto � conseguenziale a quella di non dare corso alla conclusione del contratto). Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, poich� nella controversia non sono state fatte valere pretese attinenti alla responsabilit� pre-contrattuale della Pubblica Amministrazione, il difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice per improponibilit� della domanda. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 27 ottobre 1977, n. 32 Pres; Vallillo � Rel. !annotta -Cambi (avv. Coronas e Romanelli) c. Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Cevaro), Comune di Firenze (avv. Tassinari e Conte) c. Consorzio risorse idriche (avv. Predieri e Bughielli). Giustizia amministrativa � Ricorso � Atto impugnabile � Comunicazione di provvedimento � Non � tale. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 395 Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione � Ammissione a concorrenza eccezionale -Interesse a ricorrere � Del presentatore delle domande tra cui � disposta la concorrenza � Sussiste. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10). Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Ammissione a concorrenza eccezionale -Incompatibilit� -Differenze quantitative Sussiste -Omogeneit� di . destinazione -Irrilevanza. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10). Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Ammissione a concorrenza eccezionale -Preesistenza del parere del Consiglio supe� riore sulle domande precedenti � Parere annullato � Non � di ostacoli. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10). Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione, e derivazione � Ammissione a concorrenza eccezionale � Speciale e prevalente motivo di interesse pubblico � Uso potabile � ~ tale. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10). Acque pubbliche ed elettricit� � Piano regolatore generale degli acquedotti � Vincoli � Effetti indiretti � Fattispecie. (d.P.R. 11 marzo 1968 n. 1090). Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione � Sproporzione tra acqua richiesta e possibilit� d'uso � Rigetto delle domande � Legittimit�. Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione � Preordina� zione ad usi idroelettrici � Mancanza di autorizzazione � Impossibilit� dell'uso. (1. 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 4; d.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36, art. 13). Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione � Concorrenza � Domande per destinazioni ed usi conformi al P.R.G. degli acquedotti Domande per usi difformi � Impossibilit�. (t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. 10; d.P.R. 11 marzo 1968 n. 1090, art. 6, comma 3). Il ricorso rivolto contro l'atto di comunicazione di un provvedimento � inammissibile (1). Chi abbia presentato due successive domande di concessione di acque pubbliche ha interesse a ricorrere contro il provvedimento che ammette la seconda a concorrenza eccezionale con la prima, la decisione di questa risultando differita per effetto del provvedimento, alla concessione dell'istruttoria sulla seconda domanda (2). (1) Cons. St., Sez. V, 4 maggio 1971 n. 412, Cons. Stato 1971, I, 412; Cons. St., Sez. V, 5 febbraio 1976 n. 181, Cons. Stato 1976, I, 163. (2) -(3) La presentazione da parte di un medesimo soggetto di pi� domande di concessione volte con diverse modalit� alla utilizzazione d'una medesima quan� tit� d'acqua pu� dar luogo alla applicazione degli artt. 7 e 10 del T.U. 1775/1933, come si argomenta con certezza dell'art. 49, comma 1, in tema di variazioni sostan 396 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La diversa quantit� d'acqua richiesta in concessione dallo stesso sogget396 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La diversa quantit� d'acqua richiesta in concessione dallo stesso soggetto con due successive domande, se implichi una modificazione del bacino di concessione e delle opere progettate per la utilizzazione dell'acqua, d� luogo alla incompatibilit� tra domande che giustifica l'ammissione della successiva a concorrenza eccezionale, n� a ci�, � di ostacolo l'omogeneit� qualitativa delle finalit� di utilizzazione (3). L'ammissione a concorrenza eccezionale d'una successiva domanda di concessione d'acqua pubblica non incontra ostacolo nella gi� intervenuta pronunzia del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulle precedenti domande gi� istruite, se il parere sia stato riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale e sia rimasto perci� coinvolto nell'annullamento del provvedimenti di reiezione delle precedenti domande emesso dalla sua base (4). Sussiste lo speciale e preesistente motivo di interesse pubblico che giustifica l'ammissione a concorrenza eccezionale se la successiva domanda sia preordinata all'approvvigionamento idrico di una citt�, l'uso potabile costituendo un interesse prevalente rispetto agli altri indipendentemente dalla entit� d'acqua domandata e dal costo del progetto (5). Il vincolo di destinazione imposto su determinate acque dal piano regolatore generale degli acquedotti impedisce che, in mancanza d'un accertamento sulla insufficienza delle acque vincolate, altre ne siano utilizzate per lo stesso scopo ed � quindi legittimo il provvedimento di reiezione di una domanda a ci� preordinata (6). ziali, di cui si � in sostanza fatto applicazione per stabilire la incompatibilit� tra successiva e precedente domanda. Di qui la correttezza della soluzione delle questioni cui hanno riguard� le massime annotate. Nel senso che illegittimamente, in sede di ammissione a concorrenza, non si tiiene conto di domanda presentata d~ dante causa dell richiedente, cfr. Trib. sup. acque 19 novembre 1975 n. 27, Cons. Stato 1975, Il, 1771. (4) La massima, che, per 1'affermazione di specie, non consta abbia precedenti, costituisce applicazione d'un principio generale in tema di effetti della pronunzia di annullamento. SU!l riilrievo del parere del Consiglio superiore, come atto che preclude llammissione a concorrenza eccezionale di successive domande, ma non l'inizio di una nuova istruttonia rsu queste, con conseguente applicazione degli artt. 45 e 47 dal! T.U. -rin tema di sottensione -ove dn ambedue i procedimenti sia emesso un provvedimento dd concessione, cfr. Cass. Sez. Un., 22 gennaio 1957 n. 195, in Giust. civ. 1957, I, 1062, Foro pad. 1958, I, 1448 con nota dd BUSCA, Incompatibilit� e concorrenza tra pi� domande di concessione di acqua pubblica e loro ammissibilit� ad istruttoria e in questa Rassegna, con osserv. di G. G., Domande concorrenti di concessione di acqua pubblica; Trib. sup. acque 21 giugno 1958 n. 21, Acque bon. costruz. 1958, 478 e Foro amm. 1958, II, 3, 96. (5) Triib. sup. acque 12 marzo 1958 n. 7, Acque bonif. costruz. 1958, 387. In tema di giudizio di prevalenza ai fini dell'ammissione a concorrenza ec� cezionale, cfr., Trib. sup. acque 1 giugno 1966 n. 16, Foro amm. 1966, I, 483; Trib. su;p. acque 16 novembre 1965 n. 26, Foro amm. 1966, I, 1, 96, Trib. sup. acque 20 ottobre 1964 n. 30, in questa Rassegna, 1964, I, 1173. I f i ,,f If I PARTE I, SEZ. Vll, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 397 La sproporzione tra-la quantit� d'acqua richiesta e l'entit� dei suoi possibili usi costituisce un legittimo motivo di reiezione della domanda di concessione (7). La mancanza di autorizzazione all'uso dell'acqua per usi idroelettrici importa che la relativa utilizzazione prevista dalla domanda di concessione sia preclusa (8). Nei confronti di domande di concessione preordinate ai fini della utilizzazione delle acque vincolate dal piano regolatore generale degli acquedotti non � ammessa concorrenza di domande preordinate a fini diversi da quelli previsti dallo stesso piano (9). (Omissis). -1) Il ricorso, rivolto avverso la lettera 23 gennaio 1976 n. 66 della Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici, � inammissibile. Tale lettera non ha la natura di provvedimento amministrativo, in quanto consiste nella comunicazione del provvedimento ministeriale 23 gennaio 1976 n. 1054, con il quale fu disposta l'ammissione ad istruttoria eccezionale delle domande 30 aprile 1958 e 21 ottobre 1961 dell'ing. Cambi e 7 dicembre 1974 del Comune di Firenze. La causa dell'incidenza dell'interesse dell'attuale ricorrente deve essere identificata nel provvedimento ministeriale, espressione del potere di disporre l'ammissione ad istruttoria eccezionale (art. 10 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775), e non nella lettera citata, preordinata solo ad una finalit� conoscitiva ed irriducibile ad una misura con la quale si sia disposto in ordine ad interessi pubblici e privati. 2) Il ricorso n. 25/76, rivolto avverso il decreto ministeriale 23 gennaio 1976, n. 1054, � ammissibile per la parte relativa alla concorrenza eccezionale delle domande 30 aprile 1958 e 21 ottobre 1961 presentate dall'ing. Cambi. Invero la tesi dell'inammissibilit� prospettata dall'amministrazione resistente (memoria Avvocatura Generale in data 18 marzo 1977) deve essere disattesa. Infatti l'ammissione della domanda del 1961 ad istruttoria eccezionale nei confronti della domanda del 1958 importa un ritardo nella decisione sulla domanda citata da ultimo; la pronuncia su questa sar� emessa dopo la conclusione dell'istruttoria sulla domanda del 1961 (art. 10, ultimo comma, T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775) e quindi � prospettabile l'in (6) -(9) Non constano precedenti in termirni. In tema di piano regolatore genera:le degi1i acquedotti, cfr. Trib, sup. acque 15 luglio 1975 n. 19, in questa Rassegna 1975, I, 1139 e Cons. St., Sez. IV, 30 marzo 1976 n. 227, in questa Rassegna 1976, I, 1048. (7) Cfr. per un caso anallogo, Trib. sup. acque 2 auglio 1959 n. 21, Foro amm. 1959, II, 3, 21. (8) Per riferimenti, circa l'ambito cli applicazione degli artt. 4, comma 10, L. 6 dicembre 1962 n. 1643 e 13 D.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36, afr. Cons. St., Sez. III, 23 dicembre 1964 n. 1747, in Cons. Stato 1966, I, 863. 398 RASSEGNA DEll'AVVOCATURA DEIJ.O STATO teresse del ricorrente cli censurare il provvedimento ministeriale nella parte in cui dispone in modo da causare un ritardo sulla emanazione del provvedimento di concessione. 3) Il motivo di ricorso, concernente l'ammissione a concorrenza eccezionale delle domande del 1958 e 1961, ancorch� ammissibile, � infondato. Infatti il difetto di incompatibilit� tra la domanda del 1958 e quella del 1961 non � desumibile dal fatto che la seconda fu proposta come integrazione di quella precedente. Invero la domanda del 1961 � preordinata alla utilizzazione di una quantit� di acqua pubblica notevolmente superiore (90 moduli per sec.) a quella richiesta precedentemente (50 moduli per sec.). Le finalit� di utilizzazione, ancorch� qualitativamente omogenee secondo il tenore di ambedue le domande (all. 7 e 8 fascicolo Avvocatura Generale dello Stato), sono quantitativamente diverse, per cui si poneva la necessit� dell'allargamento del bacino della concessione e della costruzione cli opere diverse da quelle progettate in rapporto al piano di utilizzazione prospettato con la domanda del 1958. L'Amministrazione sul presupposto di tali dati, ai quali si fa inequivocabile riferimento nelle premesse del provvedimento impugnato, ha dedotto il giudizio di incompatibilit� fra la domanda del 1961 e quella del 1958. Sono stati offerti quindi dei dati cli fatto idonei a dar ragione dell'ammissione in concorrenza eccezionale delle domande suindicate. N� il ricorrente ha escluso la esistenza di tali dati e la congruenza cli questi rispetto al giudizio di incompatibilit�, che � fondamento del provvedimento censurato. 4) Infondata � la censura relativa alla preesistenza del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 15 maggio 1963, n. 600; preesistenza dalla quale il ricorrente deduce l'illegittimit� dell'ammissione in concorrenza eccezionale della domanda del Comune di Firenze rispetto a quella del 1958, presentata dal ricorrente. Invero il parere suindicato risulta annullato, unitamente a quello 18 novembre 1960, n. 2240 e al provvedimento ministeriale 21 marzo 1963, con sentenza di questo Tribunale Superiore 23 maggio 1967 n. 13. L'annullamento giurisdizionale fu disposto proprio sul rilievo della illegittimit� del provvedimento ministeriale, derivata dall'illegittimit� dei pareri suindicati. Ancorch� il dispositivo della sentenza sia nel senso dell'annullamento del provvedimento ministeriale, lo stesso an� nullamento deve essere interpretato come esteso anche ai pareri in considerazione del principio secondo il quale l'impugnativa di un provvedimento amministrativo comprende anche la censura agli atti del procedimento, concluso con l'atto impugnato, ove gli atti stessi siano la causa dell'illegittimit� dedotta in giudizio. L'anullamento al quale si � fatto cenno ha determinato la riduzione dei pareri stessi a meri fatti storici, irriducibili ad esplicazione della funzione PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 399 aministrativa. Una diversa conclusione contrasterebbe con l'efficacia demo litiva del giudicato di questo Tribunale; efficacia che comprende tanto il provvedimento ministeriale quanto gli atti del procedimento riconosciuti illegittimi. 5) Infondato � il terzo motivo di ricorso. Infatti non possono essere negate la specialit� e la prevalenza dell'interesse introdotto con la domanda del Comune di Firenze (atti 4 maggio e 7 dicembre 1974). Invero tale domanda � preordinata alla concessione di acqua pubblica per l'approvvigionamento idrico sia della citt� di Firenze sia di altri 11 Comuni, nominativamente indicati nella stessa domanda. La finalit� suindicata coincide con il soddisfacimento di un interesse collettivo prevalente rispetto a quelli diversi dall'uso potabile dell'acqua pubblica (Trib. Sup. Acque, 12 marzo 1958, n. 7). Per altro verso � irrilevante, al fine di identificare la prevalenza e la eccezionalit� dell'interesse, l'entit� della quantit� di acqua domandata, del costo del progetto; ha rilievo determinante la natura dell'interesse al cui soddisfacimento � preordinata la domanda di concessione (Trib. Sup. Acque, sent. citata). La domanda dell'attuale ricorrente non concerne solo l'uso potabile, ma anche quello irriguo e idroelettrico. Inoltre la domanda del 1961 non menziona specificamente i Comuni di Firenze e gli altri 11 che con il primo devono costituire il consorzio previsto dal d.P.R. 3 agosto 1968 (schema 23 per la Toscana -Sieve). La domanda del 1961 si riferisce per altro in un modo anche alternativo, e non solamente congiuntivo, ai Comuni di Firenze (e/o) Prato, (e/o) quelli del Basso Bisenzio (E/) dell'Alta Sieve. La domanda del Comune di Firenze � pi� puntuale in ordine all'indicazione delle collettivit� utenti della concessione. Il ricorso in esame pertanto deve essere respinto. 6) Del pari infondato � il ricorso proposto avverso il decreto ministeriale 23 gennaio 1976. Infatti le domande di derivazione dei torrenti Ema, Greve e Pesa erano preordinate, tra l'altro, al soddisfacimento delle esigenze idropotabili del Comune di Firenze nonch.� di altri Comuni. Tuttavia per tali esigenze il piano regolatore generale degli acquedotti, d.P.R. 3 agosto 1968, prevede l'utilizzazione di altre acque pubbliche. Pertanto non poteva essere disposta una concessione divergente rispetto ai vincoli di destinazione previsti dallo stesso piano regolatore, la cui finalit�, tra l'altro, � quella di commisurare le risorse idriche ai bisogni degli agglomerati urbani e rurali (artt. 2, lett. a-b, 1. 4 febbraio 1963, n. 129). Il fatto che il piano suindicato sia privo di vincoli di destinazione relativamente alle acque dei torrenti citati sopra non esclude che l'Amministrazione, resistente nel presente giudizio, fosse tenuta a rispettare il vincolo derivante dal piano. Altrimenti quest'ultimo non esplicherebbe efficacia sullo svolgimento della azione aministrativa, concernente l'utilizzazione delle acque pubbliche. 400 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il ricorso alle acque, che non siano oggetto di un vincolo di destinazione, pu� aver luogo qualora sia stata accertata l'insufficienza delle acque vincolate rispetto al soddisfacimento delle esigenze previste dal piano. Nella specie non era stata dimostrata tale insufficienza. Pertanto esattamente l'Amministrazione ha denegato la concessione. Infondata � anche la seconda censura proposta con il motivo in esame. Infatti il diniego di concessione si fonda sul rilievo che non risulta conveniente., rispetto agli interessi generali, connessi alla gestione delle acque pubbliche, disp~rre una concessione tale da permettere la utilizzazione di 70 milioni di metri cubi di acqua. Invero questa quantit� d'acqua era stata prevista anche per l'approvvigionamento idrico di alcuni Comuni, tra i quali quello di Firenze. Tenuto conto che l'approvvigionamento citato non era possibile con le acque dei torrenti indicati sopra, � evidente la sproporzione tra la quantit� d'acqua richiesta dal ricorrente e l'entit� degli usi possibili (irrigazione e usi industriali). Tale sproporzione � sottolineata inequivocabilmente nelle premesse del decreto ministeriale impugnato. I La pertinenza della ragione addotta dall'Amministrazione importa la legittimit� del provvedimento impugnato. I Conferente � il richiamo, espresso nel decreto ministeriale, al difetto di autorizzazione all'utilizzazione idroelettrica. Infatti tale difetto implica, fin quando esso permane, che la utilizza l bilit� delle acque pubbliche, oggetto della domanda di concessione, � !l i: preclusa relativamente al settore idroelettrico. i i ~= Il difetto di autorizzazione sussisteva all'epoca della emanazione del decreto impugnato; pertanto esattamente l'Amministrazione ha valutato il rapporto tra la quantit� di acqua richiesta e la sua effettiva utilizzazione e quindi della preclusione alla quale si � fatto cenno. I Infondata � l'ultima censura proposta con il ricorso in esame. Infatti l'ultimo comma dell'art. 6 d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, dispone che non � ammessa la concorrenza tra le domande per destinazioni e usi diversi da quelli previsJi dal piano. II Nella specie la domanda presentata dal Comune di Firenze � relativa al fiume Sieve mentre quella dell'ing. Cambi concerne il torrente Ema etc. La prima � conforme al vincolo di destinazione del piano, mentre la I seconda � difforme, secondo quanto si � precisato sopra. Pertanto esat I tamente � stata esclusa la concorrenza tra le due domande. -(Omissis). I �~ f. f PARTE SECONDA �-�� .. I I ' . j I I ~~ f� f: i l QUESTIONI L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E L'ARCHIVIO DEL CONTENZIOSO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DELLE CONSULTAZIONI (*) 1. Introduzione. L'Avvocatura dello Stato non vanta, certo, diritti di primogenitura nell'uso degli elaboratori elettronici a fini di informazione giuridica: � di questi ultimi giorni, infatti, il completamento dell'installazione, nella sede di via dei Portoghesi, di un elaboratore ad uso proprio ed esclusivo dell'organismo cui � deputato il compito della difesa dello Stato in giudizio. Sia consentito di trarre un buon auspicio dalla coincidenza fra celebrazione di questo Convegno ed acquisto del proprio strumento da parte dell'Avvocatura, che al suo uso ha cercato, sinora, di prepararsi utilizzando, tramite un terminale batch, J'dmpdainto delila Suprema Corte di Cassazione, di cui � stata ospite riconoscente. li1 lavoro sin qui svolto � consistito, quasi esolusivamente nella memorizzazione di dati archivistici e neLl'impdanto de11'archivio dei pareri di massima della Avvocatura, con memorizzazione per estratto di circa duemila consultazioni, si che sembra n�cessario avvertire subito che se un contributo potr� essere portato con la presente comunicazione ai lavori del Convegno, questo dovr� risolversi in spirito di doverosa modestia -in un apporto �problematico � e non certo di esperienza. Ultimata l'operazione, d'altronde assai semplice, di � trapianto� dei dati gi� memorizzati dall'elaboratore della Cassazione a quello dell'Avvocatura, si porr�, infatti, subito il problema di avviarne una utilizzazione specialistica, atta cio� a soddisfare le peculiari esigenze di un Istituto caratterizzato da una natura � pluridimensionale �. Ad un primo approccio del problema � dato gi� individuare almeno quattro piani di attivit� rispetto ai quali si pongono altrettante distinte possibilit� di utilizzazione d�ll'elaboratore. Vi �, innanzitutto, quello -comune a quasiasi organismo pubblico o privato -dell'automazione amministrativa del servizio inteso nelle sue dimensioni aziendali, e cio� della meccanizzazione seriale dei vari compiti amministrativi. In tale prima prospettiva il problema cibernetico non presenta aspetti differenziali apprezzabili rispetto a quelli comuni ad altri enti, atteso che il governo del personaile, l'amministrazione di determinati fondi, la tenuta di una biblioteca, l'archiviazione di un certo numero di documenti, e cos� via, non si presentano diversi per la diversit� dei soggetti interessati e se aspetti peculiari vi sono per l'Avvocatura (quale, ad esempio, potrebbe essere quello della riscossione degli onorari), essi non sono abbastanza caratterizzati da legittimare specifiche analisi. (*) Relazione presentata al II Convegno sul Tema � L'informatica giuridica al servizio del Paese�, tenutosi a Roma nei giorni 1-3 giugno 1978. 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il secondo piano -e qui si entra gi� in un settore assai pi� tipizzato -� quello dell'applicazione dell'automazione a tutti i problemi di interferenza della � dimensione tempo � con il servizio d'istituto. Il tema sar� sviluppato in altra sessione dal collega Laporta e sarebbe, quindi, un fuor d'opera dilungarsi in que sta sede. Se ne accenna soltanto, assai brevemente, nei limiti dell'economia del presente contributo e, pi� precisamente, nella misura necessaria all'abbozzo di un quadro d'insieme. Si tratta, n� pi� n� meno, del problema dell'automazione dell'� Agenda� di un grande studio legale: considerando la variet� e la complessit� dei � termini � che giocano nella vita dei rapporti giuridici in genere e di quelli processuali in par ticolare e, di conseguenza, la delicatezza del momento della loro individuazione, sembra potersi affermare che per la costituzione e la gestione del relativo archi vio sar� fondamentale la fase dell' � input >>, evidenti essendo le gravissime conse guenze che potrebbero derivare da una erronea indicazione di date. L'ammoni mento: � garbage dn -garbage out � sar� da tenere particoLarmente presente. Si tratta sempre, tuttavia, di problemi generali di cibernetica, anche se tipiz zati con particolari colorazioni giuridiche. Dove si entra, invece, in piena pro. blematica giuscibernetica � all'approccio con il terzo e quarto momento di indagine, e cio� quelli relativi all'utilizzazione dell'elaboratore nella gestione della attivit� consultiva e di quella contenziosa. 2. L'archivio delle consultazioni. Come � noto, una delle funzioni istituzionali dell'Avvocatura dello Stato � quella di fornire opera di consulenza legale alle Amministrazioni statali ed a tutti gilii Enm pubbHci ammessi a fruire del suo patrocinio. Tale funZJi()[le di con sulenza abbraccia un campo vastissimo, in quanto, non che essere limitata alle questioni che possono dare materia di litigio -in cui appare chiara la connes sione con la correlata attivit� contenziosa -si estende a qualsiasi tipo di pro blematica giuridica: dall'esame di progetti di legge (o di regolamento, di cir colare, di contratto) alla risoluzione di divergenze di opinioni fra diversi organi dell'Amministrazione (T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 13). La pi� gran parte dei pareri viene normalmente resa con snellezza di tempi e di forme, non di rado nelle vie brevi; quando, peraltro, la questione da risol vere presenti -in s� o nelle sue possibili implicazioni -profili che trascendono le sorti di un singolo caso concreto, la consultazione viene elaborata con parti colare approfondimento e se la questione � stata sottoposta all'esame di un'Av vocatura distrettuale, il parere predisposto viene inviato per un preventivo con certd all'Avvocatura Generale prima dell'inoltro. Il testo della consultazione fi. nalmente resa vfone inserito in copia in una raccolta, previa estrazione di una �massima� attraverso un'operazione concettualmente identica a quella adottata per la mass!i.mazione delile sentenze, con la differenza che '1a massima � espressa in forma interrogativa o dubitativa invece che assiomatica ed � seguita dall'indi cazione sintetica della soluzione data (ad. es.; �Se l'imposta proporzionale di re gistro si applichi ai contratti preliminari di compra-vendita �. -No-. Oppure: � Se ai contratti preliminari di compravendita si applichi l'imposta proporzio nale di registro, ovvero quella fissa�. -Seconda soluzione -). La ragione principale dell'adozione di un tale schema logico -singolarmente congeniale con il sistema binario dell'elaboratore e con la logica booleana -sta nel contemperamento di due contrapposte esigenze: quella della riservatezza dei pareri resi all'amministrazione (che non sono pubblici) e quella della loro divul gazione presso gli �addetti ai lavori>>, segnatamente le Avvocature distrettuali e tutti i singoli avvocati che non hanno provveduto -o collaborato -alla stesura PARTE II, QUESTIONI del parere. La divulgazione avviene, infatti, per il tramite della pubblicazione di servizio �La Rassegna dell'Avvocatura dello Stato�, offerta anche in vendita al pubblico, che contiene .le interrogazioni, o quesiti, ma non anche le risposte. L'archivio manuale dei pareri massimati contiene i testi integrali di tutte le consultazioni, ordinate per materia e per ordine cronologico: la relativa ricerca avviene tramite uno schedario per m�terie contenente le massime (complete di risposta) e la collocazione del testo integrale. Il primo contatto dell'Avvocatura dello Stato con l'elaboratore elettonico � stato, ovviamente, caratterizzato dalla memorizzazione delle massime delle consultazioni: attesa la assoluta analogia di questa operazione logica con quella di memorizzazione di massime di sentenze, la via era spianata dal perfetto lavoro gi� compiuto dalla Cassazione. L' � input � delle massime -ricercabili secondo canali del tutto simili a quelli usati dalla Suprema Corte -� ormai quasi completo a far data dal 1971: esso dovrebbe riuscire a snellire il coordinamento dell'attivit� consultiva delle varie Avvocature distrettuali e dei singoli avvocati che esercitano la loro attivit� presso La Avvocatura Generailie. IiL ;programma �, naturalmente, ancora in fase inizirue: iJ che non consente di porre in evidenza, con il conforto dei grandi numeri, eventuali problematiche particolari, quali potranno sorgere dal completamento e da una larga utilizzazione dell'archivio delle consultazioni. Sin da ora sembra, peraltro, possibile tratteggiare per grandi linee alcune esigenze che sembrano dover presiedere alla gestione di questo settore dell'informatica giuridica. Una prima constatazione � quella relativa alla resistenza al tempo, dstituzionalmente assai minore nel parere che non nella sentenza. Il primo � soggetto ad un controllo � funzionale � ad opera del giudice o del legislatore che, qualunque ne sia l'esito, finisce per svuotarlo di contenuto. Cos�, per limitarci ad un solo esempio, un parere smentito da una giurispru denza che si consolidi o da una legge interpretativa � destinato ad essere sosti tuito da altra consultazione; per contro, un parere che riceva il conforto della giurisprudenza o di una legge �interpretativa sar� da quelle sostituito come punto di riferimento nell'operare pratico. L'archivio delle consul1tazJi.oni appare, quindi, destinato ad una obsoITescenza piuttosto rapida che, da un 1ato, ha CQ[Jstig.l!iato di non risalire oltre hl .1971 per la memorizzazione, dailil!'aJ.tro suggerisce di programmare un automatico aggiorna mento della memoria per evitare che possano essere fornite informa2l�oni non pd� attuali. Da ci� discende anche la necessit� di un collegamento fra archivio del con sultivo ed archivio del contenzio.so e la constatazione di una scarsa affidabilit�, per questo specifico scopo, del canale di ricerca lessicale, rispetto al quale dovranno essere privtllegiati quello del riferimento normativo e dello schema di classificazione. Non potr� sfuggire a tal punto la fondamentale differenza della situazione come sopra tratteggiata con quella di un archivfo di giurisprudenza. La sentenza, infatti, anche se contraddetta da un revirement giurispruden ziale che si consolidi, conserva, tuttavia, il suo valore di �ius dictum �. Il � precedente�, infatti, per essere � difforme � non cessa di restare precedente: il sostantivo fa largamente premio sull'aggettivo. Lo stesso dicasi in caso di muta mento normativo: 'l'ammonimento kirchmanniano suhle tre parole del [egis~atore che bastano per mandare al macero intere biblioteche giuridiche, va inteso con molta precauzione per quanto riguarda il precedente giurisprudenziale. :e della esperienza di noi tutti l'ausilio che pu� venire, magari attraverso lo strumento analogico, da precedenti giurisprudenziali, pur pronunciati in applicazione di norme non pi� in vigore. 118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Cos� delineati alcuni tratti caratteristici dell'archivio delle consultazioni, sembra potersi concludere che esso potr� assolvere ad un triplice ordine di funzioni: la semplicazione del coordinamento dell'attivit� consultiva (fra singoli avvocati e fra centro e periferia), l'automazione dell'attivit� previsionale sull'esito dei giudizi in corso, da intraprendere o da riproporre (e da riscontrare, in seguito, con i risultati concreti conseguiti) ed, infine, l'archiviazione della attivit� di consulenza che, casualmente o per la natura � non giustiziabile � della materia (ad esempio, in tema di interessi semplici) sia rimasta come unico punto di riferimento senza riscontro normativo o giudiziario. Le prime due funzioni attengono agli �interna corporis � dell'Avvocatura e si risolvono, in definitiva, in un prezioso aiuto tecnologico per un suo funzionamento pi� snello ed efficace. La terza si pone, invece, come fonte autonoma di informazione giuridico-amministrativa in settori spesso assai delicati e sinora privi di punti di riferimento precisi: � forse quella in cui sembra potersi scorgere la promessa di pi� originali sviluppi. 3. La gestione del contenzioso. L'archivio degli affari contenziosi � ancora in fase di prima impostazione: per il suo impianto, infatti, a differenza che per quello delle consultazioni, non � possibile giovarsi, se non in parte, dell'esperienza gi� fatta, in quanto esso pone una problematica nuova e postula, forse addirittura, una � fifosofia � dell'informazione automatica diversa da quella che presiede alla formazione ed all'uso di un archivio di giurisprudenza. Quest'ultimo ha, infatti, la funzione di fornire � dati storici � (i precedenti giurisprudenziali) necessari per l'effettuazione attuale di una operazione logica (la esatta ricostruzione della norma giuridica da applicare al caso concreto). Il rilievo sembra valido sia per un sistema di �common law � che per un sistema di � civil law � e sia consentito, con l'occasione, rilevare come la corrente affermazione che si legge negli studi di giuscibernetica sulla diversa importanza dell'informatica giuridica nei due diversi sistemi, non sembri cogliere pienament� nel segno. Il momento differenziale di struttura viene normalmente colto nel valore vincolante o meno del precedente, fonte di diritto nell'un caso, mero punto di riferimento non vincolante nell'altro: tale distinzione, peraltro, come � stato argutamente detto, c�nduce fin dove arriva, ma non arriva troppo lontano. Da un lato, infatti, il giudice �a diritto legislativo� avverte sempre viva l'esigenza di una � certezza� che lo induce allo � stare decisis �, quanto meno in linea di tendenza. D'altro canto, il giudice di �diritto giurisprudenziale�, giustamente timoroso di una sclerotizzazione antisociale della sua funzione, utilizza con sempre maggiore duttilit� lo strumento della distinzione fra quanto vincoli nel precedente, costituendone � ratio decidendi � e quanto, invece, possa essere trascurato perch� �obiter dictum �, fino ad arrivare addirittura ad inserire nella �ratio decidendi � le caratteristiche socio-economiche e tecnologiche del contesto in cui si sono verificati i fatti giudicabili (cos�, ad es., di recente la Corte d'Appello di Nuova York, in sentenza 8 aprile 1976, Micallet V/Miehle Co.). Il che non sembra differire in nulla da un concetto di � interpretazione evolutiva � accettabile ed accettato in qualsiasi sistema dell'Europa continentale. Se questo � vero, la ricerca di informazione automatica del precedente giurisprudenziale da parte dell'operatore del diritto appare avere un significato univoco in tutti i sistemi, risolvendosi nella ricerca di un aiuto di dati per la ricostruzione del diritto vivente (e quindi vigente). Non a caso i tentativi di passare PARTE II, QUESTIONI dallo stadio dell'informatica a quello -astrattamente pi� evoluto -della modellistica non sembrano aver dato, in alcun sistema, grandi� frutti. Un archivio di giurisprudenza (come pure un archivio di dottrina) si presenta, dunque, come una raccolta statica ili dati da ricercare, rinvenire ed utiiliizzare con un'attivit� che, a sua volta, produrr� ulteriori dati omogenei da memorizzare. Un archivio di affari contenziosi, soprattutto quando il volume di questi sia particolarmente imponente, come � per la Avvocatura dello Stato italiano, presenta invece due opposte caratteristiche: la dinamicit� (o variabilit�) dei dati memorizzati e la non-omogeneit� dell'attivit� i cui risultati sono memorizzati con quella principale a cui la memorizzazione deve servire da supporto conoscitivo. La prima caratteristica si presenta abbastanza ovvia: la materia del contendere viene delineandosi nello svolgimento del giudizio -di ogni giudizio accrescendosi, riducendosi, mutando di natura e di importanza. Poich� sarebbe assurda la memorizzazione del � full-text � degli scritti difensivi (citazioni, comparse, memorie, ricorsi, ecc.) occorrer�, allora, una attivit� di massimazione non solo particolarmente complessa per la necessit� di soddisfare l'esigenza -comune d'altronde alla massdmazione delilia giurisprudenza di merito -di estrarre gli elementi rilevanti del fatto, oltre a quelli del diritto, ma anche rinnovantesi ogni qualvolta una nuova tappa della vicenda processuale determini una mutazione della materia del contendere. Cos�, nel giudizio civile, la massima potr� mutare, riducendosi (ad es. per ammissioni) od estendendosi (ad es. per la proposizione di eccezioni o domande riconvenzionali) a seguito della comparsa di risposta. La proposizione di un appello limitato a punti marginali, potr� svuotare di contenuto una lite nata come estremamente complessa e, per contro, un appello articolato su questioni di massima, magari processuali, potr� potenziare l'interesse di una lite, o addirittura rendere estremamente importante la pi� banale di esse. � Nel giudizio penale la massimazione originale, fondata sul capo di imputazione, potr� dover mutare per effetto di contestazioni suppletive e, comunque, nei vari gradi di impugnazione. Nel giudizio amministrativo, la presentazione di motivi aggiunti ed il grado di appello svolgeranno la stessa funzione di �mutazione � e lo stesso dicasi, in generale, per tutti i diversi tipi di processo in cui l'Avvocatura dello Stato � chiamata a svolgere la sua attivit� defensionale. Cos�, ad esempio, accadr� nei giudizi di costituzionalit� in caso di questione sollevata dalla Corte come giudice � a quo �, cos�, ancora, nei giudizi � pregiudiziali� dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunit�, non vincolata, come � noto, dalle purospettazioni �a quibus �. Il quadro sopra tratteggiato rende abbastanza l'idea della. complessit� della attivit� di �input� che l'Avvocatura si appresta ad affrontare. Tale complessit�, intesa soprattutto nella sua essenza dinamica di divenire, sarebbe per s� sola sufficiente a caratterizzare un particolare problema d'informatica. Vi si aggiunge, tuttavia, anche la seconda caratteristica peculiare e cio� quella della non-omogeneit� del risuil!tato conosoitivo che si mdra a raggiungere con l'attivit� che su tale dato dovr� trovare il proprio supporto di esperienza. Un archivio di dottrina informa, infatti, sul risultato che ha realizzato, in un certo torno di tempo, la attivit� dello � ius docere �; un archivio di giurisprudenza -quale quello della Cassazione -sul risultato di un'attivit� di � ius dicere �; un archivio di legislazione consente di � ius legere �. L'archivio del contenzioso dell'Avvocatura dovr� fornire, invece, non il quadro storico di una realt� cristallizzata, ma il quadro di una vicenda complessa in evoluzione, da cui siano enucleabili tutti gli elementi utili ad elaborare non gi� riscontri del passato, sibbene scelte per il futuro, per potere, al meglio, � iuribus uti �, RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Ci� che l'Avvocatura chieder� al suo archivio del contenzioso, in altre parole, non sar� (o non sar� soltanto) il riassunto delle difese svolte in passato, ma soprattutto la pi� completa informazione sulle liti in corso perch� possa essere formulata la pi� adeguata politica della difesa in giudizio della persona giuridica pubblica. Converr� osservare, a tai1 punto, che ii1 probl1ema delle dimensioni non � tai1vo1ta, soltanto quantitativo. Cos� come il regolo econometirico subisce significative alterazioni passando dalle dimensioni microeconomiche a quelle macroeconomiche, cos� anche il problema della politica difensiva muta completamente, passando dal microcosmo dello studio legale -per quanto grande esso sia al macrocosmo della difesa della persona giuridica pubblica nella pi� gran parte delle sue articolazioni. Sembra sufficientemente chiaro, a tal punto, come il panorama che pu� essere fornito dall'archivio del contenzioso sia il supporto necessario a scelte di politica difensiva non omogenee con la natura delle informazioni memorizzate. � abbastanza evidente, ad esempio, che la decisione di abbandonare un certo tipo di cause tributarie in cui si sono ottenuti alcuni insuccessi iniziali, dipender� anche dall'entit� economica complyssiva di tutti gli affari analoghi in corso di trattazione; l'insistenza in una tesi battuta in breccia dai giudici nazionali potr� essere necessitata da affermazioni di magistrature sovranazionali; la riproposizione di una questione. gi� sfavorevolmente decisa dalla Suprema Corte potr� dipendere da nuove prospettazioni acutamente sviscerate da avvocati e giudici di remote ma vivaci marche di confine. � L'archivio del contenzioso dovr�, quindi, assumere forma dinamica non solo per il continuo aggiornamento del suo contenuto, come sopra precisato, ma anche per l'uso che dovr� essere fatto dall'informazione che fornisce: elemento di co~oscenza non gi� fine a s� stesso, ma finalizzato per la pi� consapevole adozione di scelte non soltanto giuridiche. La singolarit� di un tale tipo di elaborazione postula una serie di caratteristiche differenziali del costituendo archivi� rispetto ad un tradizionale archivio di giurisprudenza. Sin da ora sembra possibile mettere in luce alcune delle sue peculiarit�. Limitando l'analisi -come sembra, allo stato, doveroso -ai canali di ricerca da programmare, sembra che tra essi vadano privilegiati quello del valore degli affari e quello del riferimento normativo. Il primo, ignoto o irrilevante per un archivio di giurisprudenza, appare, infatti, fondamentale .per scelte di politica del contenzioso; il secondo, assai poco selettivo in un diverso tipo d'archivio, appare, invece, estremamente ~mportante :per hl reperimento di precedenti nell'ambito di un'attivit� contenziosa caratterizzata dalla frequentissima applicazione di una legislazione speciale imponente ed in continuo aumento. La sua utilizzazione, abbinata a quella dello schema di classificazione, consentir� inoltre, come si � visto, un efficace aggiornamento dell'archivio delle consultazioni ed � perfettamente congruente con la ne�essaria pluralit� dei massimatori. Attendiamo comunque i dati dell'esperienza per confrontare, galileianamente, previsioni e risultati, con l'umilt� e l'entusiasmo dei neofiti e con rinnovata gratitudine verso la Suprema Corte di Cassazione, nostra generosa ospite e maestra di informatica giuridica. I. F. CARAMAZZA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I � NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codic:e di procedura penale, art. 513, n. 2, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avver~o la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Sentenza 5 giugno 1978, n. 73, G. U. 8 giugno� 1978, n. 158. lettJge 25 maggio 1970, n. 352, art. 39, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare n� i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente n� i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, iJ. referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative. Sentenza 17 maggo 1978, n. 68, G. U. 19 maggio 1978, n. 138. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice penale, art. 266 (artt. 21, parte prima, e 25, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 5 giugno 1978, n. 71, G. U. 8 giugno 1978, n. 158. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice c:lvlle, art. 20 (artt. 2 e 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Firenze, ordinanza 23 gennaio 1978, n. 167, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. c:od'ic:e c:�ivile, art. 564, primo comma (artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione). Tribunale' di Asti, ordinanza 5 gennaio 1978, n. 139/1978, G. U. 17 maggio 1978, n. 135. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procecfura civile, art. 415, primo comma (artt. 24, secondo comma, e 3 cpv. della Costituzione). J.>retore di Piacenza, ordinanza 23 gennaio 1978, n. 137/1978, G. U. 17 maggio 1978, n. 135. codice di procedura civile, artt. 41'5 e 416 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Savona, ordinanza 30 gennaio 1978, n. 165, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. codice penale, art. 13 (art. 27, ultimo comma, della Costituzione). Corte d'appello di Genova, ordinanza 16 gennaio 1978, n. 127, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. codice ,penale, art. 699 (art. 3 della Costituzione), Pretore di Dorgali, ordinanze (dieci) 28 gennaio, 26 ottobre e 18 novembre 1977, nn. da 181 a 190/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. c,odice di procedura penale, art+. 107 e 110 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 5 dicembre 1977, n. 236/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. codice di procedura penale, art. 589, qu.into comma (artt. 3, 13, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 13 settembre 1977, n. 138/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. r.d. 30 giugno 1'870, n. 5726 (art. 27, ultimo comma, della Costituzione). �Corte d'appello di Genova, ordinanza 16 gennaio 1978, n. 127, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. legge n giugno 1912, n. 555, art. 1, n. 2 (artt. 2 e 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Firenze, ordinanza 23 gennaio 1978, n. 167, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. r.d.I. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 26, lettera b), e 30, lettere a) e b) convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (art. 33, comma quinto, della Costituzione). Corte di Cassazione, ordinanza 13 ottobre 1977, n. 237/1978, G. U. 14 giugno 1978, :�.. 164. r.d.I. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 68 [,convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36] (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Vicenza, ordinanza 2 dicembre 1977, n. 118/1978, G. U. 17 maggio 1978, n. 138. PARm II, LEGISLAZIONE r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 265 (art. 103, secondo comma, della Costituzione). Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, ordinanza 18 novembre 1977, n. 111/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. r.d. 31 agosto 1934, n. 1592, art. 52 (artt. 3, 42 e 97 della Costituzione). Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, ordinanza 5 aiprile 977, n. 208/1978, G. U. 28 giugno 1978, n. 179. r.d.I. 3 marzo 1938, n. 680, art. 67 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, oi;dinanza 16 marzo 1977, n. 195/ , 1978, G. U. 21 giugno 1978, n. 172. r.d. 5 giugno 1939, n. '1016, art. 30 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 17 maggio 1978, n. 121/1978, G. U. 15 maggio 1978, n. 135. r.d. 5 giugn� 1939, n. 1016, art. 32, primo ed ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di S. Valentino in Abruzzo Citeriore, ordinanza 2 giugno 1977, n. 126/ 1978, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. Pretore di S. Valentino in Abruzzo Citeriore, ordinanza 21 giugno 1977, n. 191/1978, G. V. 14 giugno 1978, n. 164. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, ultimo comma, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 10] (art. 3 deLla Costituzione). Pretore di Citt� dii Castello, ordinanza 11 novembre 1977, n. 107/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. . �legge 16 marzo 1942, !I� 267, art. 4�9 (art. 16 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 3 febbraio 1978, n. 239, G. U. 21 giugno 1978, n. 172. legge 7 ottobre 1942, n. 742, art. 3 (art. 24 de1la Costituzione). Pretore di Cuneo, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 158/1978, G. U. 8 giugno 1978, n. 158. legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41, lettera b) (art. 3 della Costituzione). Pretore cli Gallarate, ordinanza 21 novembre 1977, n. 205/1978, G. U. 28 giugno 1978, n. 179. d.I. luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 276, art. 1 (artt. 42, 43, 44, 3, 24, 97, primo comma, e 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale delile Marche, ordinanza 18 novembre 1977, n. 128/1978, G. U. 10 maggio 1978, n. 128. 124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ,d.1.1. 1,8 gennaio 1945, n. 39, art. 3 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanze (due) 7 febbraio 1978, n. 202, G. U. 21 giugno 1978, n. 172. d.I. 111 febbraio 1948, n. 50, art. 2 (artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione). Pretore di Monza, ordinanza 18 novembre 1977, n. 122/1978, G. U. 17 magg�o 1978, Il� 135. ' Tribunale di Milano, ordinanza 30 settembre 1977, n. 152/1978, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. legge 18 aprile 1950, artt. 1 e 2 (artt. 42, 43, 44, 3, 24, 97, primo comma, e 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale delle Marche, ordinanza 18 novembre 1977, n. 128/1978, G. U. 10 maggio 1978, n. 28. legge U marzo 1953, n. 87, artf. 2,3 e seguenti (artt. 3 e 30, terzo comma. della Costituzione). Corte dei conti, sezione V giurisdiziona:le, ordinanza 6 giugno 1977, n. 134/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 31, nn. 4J e 5) (art. 33, quinto comma, della Costituzione). � Corte d'appello di Cagliari, ordinanza 20 gennaiio 1978, n. 238, G. U. 21 giugno 1978, n. 172. legge 12.7 novembre 1956, n. 1407, art. 5 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 14 dicembre 1977, n. 146/1978, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. 'd.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68 (art. 97, primo comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 7 luglio 1977, n. 204/1978, G. U. 28 giugno 1978, n. 179. legge 1,5 febbraio 1958, n. 46, art. 19 (artt. 3, 29, secondo comma, 36 e 38 della Costituzione). Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, ordinanza 7 marzo 1977, n. 166, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. legge 5 marzo 1961, n. 90, artt. 29, 30 e 34 (art. 3 della Costituzione). Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, ordinanza 4 marzo 1977, I n. 109/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. legge 12 agosto 1962, n. '1338, art. 13 (artt. 3 e 24 della Costituzione). I' Pretore di Arezzo, ordinanza 31 gennaio 1978, n. 149, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. PARIB II, LEGISLAZIONE d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (art. 38 della Costituziione). Pretore di Bari, ordinanza 25 novembre 1977, n. 142/1978, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. cl.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 145 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Grosseto, ordinanza 10 febbraio 1978, n. 200, G. U. 10 maggio 1978, n. 128. d.P.R. 30 giugno 19-65, n. 1124, art. 213, primo c:omma (artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 24 gennaio 1978, n. 133, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. -legge 15 �luglio 1966, n. 61)4, artt. ,3 e iH (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pesaro, ordinanza 30 novembre 1977, n. 147/1978, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. legge 15 �luglio 11966, n. 604, art. 11 (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 37, primo comma, della Costituzione). Pretore di Mil.ano, ordinanza 16 novembre 1977, n. 168/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. � legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 37, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 21 dicembre 1977, n. 135/1978, G. U.. 10 maggio 1978, n. 128. .legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1'1 (artt. 3, primo comma, 4, primo e secondo comma, 37, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, OI'dinanza 3 ottobre 1977, n. 140/1978, G. U. 19 maggio 1978, n. 138. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma (artt. 3, primo e secondo comma, e 35, primo comma, della Costituzione). Pretore di Legnano, ordinanza 31 gennaio 1978, n. 169, G. U. 8 giugno 1978, n. 158. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, ,primo comma (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 3 dicembre 1977, n. 113/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. legge 28 aprile 1967, n. M4 (artt. 3, 29, secondo comma, 36 e 38 della Costituzione). Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, ordinanza 7 marzo 1977, n. 166, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA omio STATO legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 10 (art. 25 della Costituzione). Pretore di Bra, ordinanza 13 aprile 1977, n. 141/1978, G. U. 19 maggio 1978, Il. 138. d.I. '11 dicembre 1967, 'n. 1150, art. 6-ter, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 26 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, ordinanza 5 dicembre 1977, n. 179/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. legge 1Q marzo 1968, n. 151, art. 2 (artt. 3, primo comma, e 36 dehla Costituzione)'. Pretore di Genova, ordinanza 28 dicembre 1977, n. 105/1978, G. U. 3 maggio 1978, Il. 121. legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 23 (art. 3 della Costituzione). Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, ordinanza 4 marzo 1977, n. 109/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 64 (artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione). Corte dei conti, sezione V giurisdizionale, ordinanza 6 giugno 1977, n. 134/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Salerno, ordinanza 31 gennaio 1978, n. 211, G. U. 28 giugno 1978, Il. ~79. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Paola, ordinanza 11 ottobre 1977, n. 151/1978, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 (art. 3, primo comma, defila Costituzione). Pretore di Salerno, ordinanza 31 gennaio 1978, n. 211, G. U. 28 giugno 1978, n. 179. legge 30 marzo 197,1, n. 118, art. 13, ,primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Salerno, ordinanza 31 gennaio 1978, n. 211, G. U. 28 giugno 1978, Il. 179. - PARTE II, LEGISLAZIONE legge 9 ottobre 1971, 'n. 824, art. 6 (artt. 3, 5, 36, 38, 52, 53, 81, quarto comma, 97, 114, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanm 25 gennaio 1978, n. 153, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. Pretore di Brescia, ordinanza 8 febbraio 1978, n. 203, G. U. 28 giugno 1978, n. 179. legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21 (art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, o:nlinanza 12 ottobre 1977; n. 164/1978, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5,9 (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Naipoli, ordinanza 30 marzo 1977, n. 180/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. d.P.R. 26 ottobre '1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Napoli, ordinanza 30 marzo 1977, n. 180/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. Commissione tributaria di secondo grado di Matera, ordinanza 3 dicembre 1977, n. 234/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. Commissione tributaria di primo grado ,di Salerno, ordinanza 25 novembre 1977, n. 206/1978, G. U. 28 giugno 1978, n. 179. �d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, titolo lii (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Napoli, ordinanza 30 marzo 1977, n. 180/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. �d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,, artt. 42 e 44 (artt. 24 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, ordinanza 14 marzo 1977, n. 120/1978, G. U. 19 maggio 1978, n. 138. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 1 (artt. 3 e 53, prdmo comma, della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 91/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 2 e 3 (artt. 42 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Pisa, ordinanze (due) 21 novembre 1977, nn. 240 e 241/1978, G. U. 28 giugno 1978, n. 179. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di prim�> grado di Chiavari, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 91/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. 128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14 e 15 (artt. 3, 42 e 53 della Costit= ione). Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, ordinanza 21 dicembre 1977, n. 145/1978, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 1 7(art. 3 della Costituzione). Pretore cli Potenza, ordinanza 21 novembre 1978, n. 116, G. U. 10 maggio 1978, n. 128. legge regione Calabria 30 agosto '1973, n. 14, artt. 1 e 3 (artt. 117, prima parte e primo comma, 3 e 25, secondo comma, della Costit=ione). Tribunale di Paola, ordinanze� (quattro) 23 novembre 1977, nn. 170, 171, 172, 173/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. d.P.R. 29 settembre l973, n. 597, art. 4 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Lecco, ordinanza 23 novembre 1977, n. 157/1978, G. U. 8 giugno 1978, n. 158. ,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 60 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, ordinanza 1� dicembre 1977, n. 144/1978, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, capoverso (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo, ordinanze (due) 7 novembre 1977, nn. 159 e 160/1978, G. U. 8 giugno 1978, n. 158. d.P.R. ~9 settembre 1973, n. 599, artt. 1, primo comma, lettera .aJ, e 7, primo, secondo e quarto comma (artt. 3, 35, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Lucca, ordinanza 1� dicembre 1977, n. 150/1978, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. �d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1 e 7 (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 17 giugno 1977. -n. 209/1978, G. U. 28 giugno 1978, n. 179. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado, ordinanza 15 dicembre 1977, n. 233/ 1978, G. U. 17 maggio 1978, n. 135. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera a J (artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione). Pretore di Verona, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 110/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. PARTE II, LEGISLAZIONE d.I. 5 novembre 1973, .n. 660, art. 6, convertito in fogge 19 dicembre 1973, n. 823 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Napo1i, ordinanza 3 maggio 1977, n. 198/1978, G. U. 21 giugno 1978, n. 172. legge regione Lombardia 2 dicembre 1973, n. 5.6, artt. 2 e 4 (artt. 117 e 119 della Costituzione). Pretore di Morbegno, ordinanza 31 maggio 1977, n. 123, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 38 (artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanze (quattro) 14 gennaio 1978, nn. 129, 130, 131 e 132, G. U. 10 maggio 1978, n. 128. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13� terzo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, or.dinanza 31 marzo 1976, n. 196/1978, G. U. 21 giugno 1978, n. 172. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 37 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Corte dei conti, sezione III g:iurdsdizionale, ordinanza 9 marzo 1977, n. 197/ 1978, G. U. 21 giugno 1978, n. 172. d.P.R. 2�9 dicembre 1973, n. 1092, art. 271 (artt. 3, 29, secondo comma, 36 e 38 della Costituzione). Corte dei conti, sezinoe III giurisdizionale, ordinanza 7 marzo 1977, n. 166, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. d.I. 6 luglio 1974, n. 259, art. 4 (artt. 3, 29 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Gorizio, ordinanza 31 maggio 1977, n. 163/1978, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. legge 1 O agosto 1974, n. 352 (artt. 2 e 3 defila Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 7 novembre 1977, n. 125/1978, G. U. 31 maggio 1978, n. 149. legge 17 agosto 1974, n. 384, art. 4, sesto comma (artt. 3, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Urbino, ordinanza 7 novembre 1977, n. 193/1978, G. U. 21 giugno 1978, n. 172. legge regione Veneto 8 settembre 1974, n. 4�8, art. 1 (artt. 23, 117 e 119 della Costituzione). Pretore di Vicenza, ordinanza 28 gennaio 1978, n. 192, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. 130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge regione Veneto 8 settembre 1974, n. 4,9, .art. 1 (artt. 117 e 119 della Costituzione). Pretore di Lonigo, ordinanza 26 gennaio 1978, n. 155, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. legge regione Calabria 28 maggfo 1'975, ,n. 1'8, artt. 1 e 3 cpv. (artt. 117, prima parte e primo comma, 3 e 25, secondo comma, de1la Costituzione). Tribunale di Paola, ordinanze (quattro) 23 novembre 1977, nn. 170, 171, 172, 173/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. ~ legge 22 luglio 1975, n. 3,92, art. 4 (art. 125, primo comma, della Costitu I zione). Tribunale amministrativo regionale per� l'Emi:lia-Romagna, ordinanza 20 ottobre 1977, n. 108/1978, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. legge 26 ,luglio 1975, n. 3�54, art. 69, quinto comma, lettera a) (artt. 3, prima e seconda parte, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, della Costitiuzione). Mag�Jstrato di sorveglianza del tribunale di Verona, ordinanza 1� febbraio 1978, n. 154, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. legge 26 luglio 19715, n. 354, art. 79 (art. 25, primo e terzo comma, della Costituzione). Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, ordinanza 17 gennaio 1978, n. 207, G. U. 21 giugno 1978, n. 172. legge 22 ,dicembre 1975, n. 685, artt. 72, primo e secondo comma, e 80, secondo comma (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Corte d'appelfo di Roma, ordinanza 17 maggio 1978, n. 119/1978, G. U. 17 maggio 1978, n. 135. legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 della Costituzione). Pretore di San Vito al Tagliamento, ordinanze (cinque) 26 gennaio 1978, nn. 174, 175, 176, 177 e 178, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione). Pretore di iiBeHa, ordinanza 10 febbraio 1978, n. 235, G. U. 28 giugno 1978, n. 179. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 1O maggio 1976, n. 319, artt. 15, secondo, ottavo e nono c:omma, 21, 25, ultimo c:omma, 26, primo c:omma (artt. 2, 3, 9 e 32 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 6 giugno 1977, n. 162/1978, G. U. 8 giugno 1978, n. 158. d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, art. 44, primo c:omma (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale de1 Lazio, ordinanza 17 gennaio 1978, n. 115, G. U. 10 maggio 1978, n. 128. legge regione Lombardia 20 ag�osto 1976, n. 28, art. 1O (art. 117 dehla Costituzione). Pretore di Morbegno, ordinanza 30 giugno 1977, n. 124/1978, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tI'ibutaria di primo grado di Matera, ordinanza 1� dicembre 1977, n. 136/1978, G. U. 17 maggio 1978, n. 135. Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, ordinanza 27 settembre 1977, n. 161/1978, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo c:omma (artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria cli prdmo grado di Verbania, ordinanza 7 gennaio 1978, n. 156, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. legge 12 novembre 1'976, n. 751, art. 1, ultimo c:omma (artt. 3, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Urbino, ordinanza 7 novembre 1977, n. 194/1978, G. U. 14 giugno 1978, n. 164. legge 1,2 novembre 1976, n. 751, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Latina, ordinanza 9 dicembre 1977, n. 143/1978, G. U. 19 maggio 1978, n. 138. legge regione Veneto 2 febbraio 1978 (artt. 3, 97 e 117 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 18 aprile 1978, n. 12, G. U. 3 maggio 1978, n. 121. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge regione Toscana 26 aprile 1978 (artt. 117, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Miniistri, ricorso depositato il 23 maggio 1978, n. 13, G. U. 31 mag~o 1978, n. 149. legge 7 giugno 1977, n. 2.96, art. 1 (art. 13, ultimo comma, de1la Costitu� zione). Corte di assise di Torino, ordinanza 26 ottobre 1977, n. 117/1978, G. U. 17 maggio 1978, n. 135. I legge 8 agosto 1977, n. 513, art. 27, secondo c�omma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Venezta, ordinanza 19 gennaio 1978, n. 199/1978, G. U. 17 maggio 1978, n. 135. legge 21 dicembre 1977, n. 28 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Torre Annunziata, ordinanza 14 luglio 1977, n. 148/1978, G. U. 5 giugno 1978, n. 154. CONSULTAZIONI AGRICOLTURA Cooperative agricole -Agevolazioni -Carburanti -Carrelli elevatori -Funzionanti all'int�rno dei magazzini -Assegnazione -Limiti ( d.m. 6 agosto 1963, art. 13, 6� comma e 15, n. 1 -cod. civ. art. 2135). Se l'assegnazione di carburanti agevolati per l'agricoltura debba essere concessa per il funzionamento di carrelli elevatori utiilizzati-da cooperative di f�rutticultorii ahl'interno dei propri magazzini per la sistemazione dei cassoni contenentii la frutta immagazzinata (n. 86). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Enti pubblici -Enti pubblici economici -I;.A.S. -Inquadrabilit� (l. 19 gennaio 1942, n. 24, art. 1 -l. 16 gugno 1938, n. 1303, art. 1 -cod. civ., artt. 2093 e 2201). Se l'ente acquedotti siciliani rientri tra gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attiW.t� commeroia�e od agricole ovvero che quanto meno, esercitano tali attivit� in via accessoria, ma mediante una distilllta organiizza2lione, e quindi da qualiificare come ente pubblico economico (n. 419). Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge regionale -Intervento del presidente del consiglio -Inammissibilit� (l. 11 marzo 1953, n. 87 -art. 2, l. 9 febbraio 1948, n. 1). Se sia ammissibile l'intervento del presidente del consiglio nei giudiZli di ilegittimit� costituzionale in via incidentale concernenti leggi regionali (n. 420). Giudizio' di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge statale -Intervento del presidente di una regione -Inammissibilit� (art. 2, l. 9 febbraio 1948, n. 1). Se sia amrmssibile l'intervento del presidente di una regfone nei giudizi di Jiegittimit� costituzionale in w.a linddentale concernenti Legg;i statali (n. 421). ' Leggi regionali o statali non impugnate in via principale -Possibilit� per lo Stato o �la regione di sollevare questione di legittimit� costituzionale in via incidentale (art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87). Se sia possibile !Per lo Stato o iper le regioni so1levare ques-tione di legittimit� costituzionale l�ill via incidentale dd leggi non �il:nJpugnate precedentemente in via !PII'indpale (n. 422). Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale -Amministrazione statale parte nel giudizio a quo -Costituzione dell'amministrazione in giudizio di costituzionalit� -Intervento del presidente del consiglio -Coordinamento (art. 20, l. 11 marzo 1953, n. 87 -art. 97 Costituzione). Se competa al presidente del consiglio responsabile della politica del governo anche a Livello di amministrazione, risolvere eventuaLi divergenze con 111r1,1111l4'1J11111111111111J11m11111�1:1��11111r11111 RASSEGNA DEI.L'AVVOCATURA DEI.LO STATO una singola amministrazione statal� (parte nel giudizio a quo) per evitare contras1li fra un atto di costdtu:llione ed un atto di intervento (o un [])On intervento, nel giiudizio di legittimh� costitu:llionale in via 'incidentale (n. 423). ANTICHIT� E B.BILE ARTI Regione -Esproprio di beni sottoposti alla disciplina della legge sulle cose d'interesse artistico o storico -Mancata autorizzazione da parte dello Stato Conflitto (art. 11, l. 1� giugno 1939, n. 1089 -l. 20 ottobre 1971, n. 865). Se ahlorch� la regione procede ad esproprio per un particolaxe interes'Se pubblico ed .~n aipplioa:llione della L 22 ottobre 1971, n. 865 (cod. legge sulle cose) di immobili sottoposti alla rnsci,plina della 1. 1 giugno 1939, n. 1809, sulle cose d'interesse artistico e storico (quindi '\"incolati nella foro destinazione da un intevesse pubb1ioo diverso da quello fatto valere con l'esproprio e fa cui valutaziione e tutela � aff�iidata allo Stato) senza ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 11 della stessa 1. 1� giugno 1939), si determini un'ipotesi di conflitto da sottopomre :al giudizio de11a Corte Costituzionale (n. 81). Beni sottoposti alla disciplina delta legge sulle cose d'interesse artistico o storico -Esproprio -Denunzia di trasferimento -Necessit� (art. 30, l. 1� giugno 1939, n. 1089). Se 1a denunzia di traisfertlmento prevista a carico del propnietario dall'art. 30 della 1. 1� giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storko debba operarsi anche :ne1 caso di esproprio (n. 82). ASSlCURAZIONE Assicurazione obbligatoria di veicoli a motore e natanti -Imprese autorizzate Sanzioni amministrative a carico dei direttori et:D amministratori per inosservanza delle disposizioni del regolamento di esecuzione -Estensione della nozione di �direttore� (art. 65, d.p. 24 novembre 1970, n. 973 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se, 1ai fini deli'aipplicabHit� delle sanzioni amminilis,trati'\"e previste dall'art. 65 del .regolamento d.p. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della 1. 24 ,dicembre 1969, n. 990, 'SUH'assicurazione obb1igatoria della lr'esponsabilit� oivdle derivante dall:a ciircolazione dei veicoli a motori e dei natanti) a carico degli � amministratoni e �direttori� delle dmprese autorizzate all'esercizio deJ.. l.'assicurazione R.C.A. che non osservino non facciano osservare 1e disposiziond del regolamento medesimo la figura di �direttore � debba estendersi a quelle varie ~potesi 'di so~etti ausiLiari dell'impresa i quali nello svolgere il compito di promuovere e gestire g1i affari assicumtivi � in una zona determinata, compiano atti che siano giuridicamente imputabdLi all'impresa di asskurazione cos� inserendosi 0I1ganicamente o parzialmente dn questa (n. 96). ATTI AMMINISTRATIVI I I (: Atti amministrativi -Ordinanze prefettizie in materia di delega a funzio m nari subalterni della prefettura -Esclusione (l. 3 maggio 1967, n. 317). Se il prefetto possa legittdmamente deJ.egave funzionani gerarchicamente 1� subordinati della prefettura ad emanare le ordinanze in materia di circolazione !: stradale (n. 36). !: 1: ! ~: PARTE II, CONSULTAZIONI CINEMATOGRAFIA Produzione cinematografica -Contributi e finanziamenti -Contributo speciale sugli interessi dei mutui -Scoperto di conto corrente e apertura di credito Applicabilit� (l. 4 novembre 1965, n. 1213, art. 27 -cod. civ. artt. 1813 e 1842 -d. min. turismo e spettacolo 30 agosto 1966). Se nel concetto di mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica, per i qua1i l'art. 27 della I. 4 novembre 1965, n. 1213, prevede lo speciale contributo sugLi interessii, possano essere ricompresi i contratti bancari di scoperto in conto corrente e di apertura di credito bancario (n. 42). CIRCOLAZIONE STRADALE Atti amministrativi -Ordinanze prefettizie' in materia di circolazione stradale . Possibilit� di delega a funzionari subalterni della prefettura -Esclusione (l. 3 maggio 1967, n. 317). Se il prefetto possa .Legittimamente delegare fumionatl gerarchdcamente subordinati della prefettura ad emanare le ordinanze in materia di circolazione stradale (n. 58). COMPETENZA E GIURISDIZIONE Pubblico dipend!ente -Responsabilit� amministrativa -Danno subito in servizio � Indebita ritenzione di denaro della P.A. -Corte dei Conti -A.G.C. -Competenza (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 -r:d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44, 1� comma e 53 -Cost. art. 103, 2� comma). Se il giudizio da (pI'omuovere contro un pubblico dipendente, pu� aver trattenuto denaro dell'amministramone imputandolo a risarcimento del danno da furto subito in occasione dello svolgimento di un incarico di missione, sia di competenza della Corte dei conti, dell'Autorit� giudiziaria ordinaria o di entrambe (n. 39). COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA ENCC -Contributi -Riscossione mediante ruoli esattoriali -Visto di esecutoriet� dell'intendente -Dubbi sulla debenza dei contributi -Rifiuto del visto Possibilit� (l. 16 giugno 1939, n. 942, art. 4 -d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 275 -l. 13 giugno 1935, n. 1453, art. 3, 2� comma -d.m. 3 luglio 1940, art. 16). Se i dubbi di recente sorti sull'attuale debenza dei contributi in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per ila carta, e la pendenza di un giudi:cio, promosso da una delle societ� contribuenti per ottenere la !restituzione dclle somme conisposte per i contr~bu1li (predetti, impongano o quanto meno consentano di rifiutare H visto di esecutoriet� ai ruoli predisposti !Per la riscossione dei oontnibuti (n. 19). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 136 CONCESStoNI AMMINISTRATIVE Concessioni amministrative � Rivendita di valori bollati -Revoca o sospensione della concessione in relazione alla pendenza di procet:Dimento penale (articolo 36, l. 25 giugno 1953, n. 492 -art. 39, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 l. 22 dicembre 1933, n. 1293 -d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 � art. 9, d.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72). Se, in difetto di specifiche disposizioilii normamve sia legittima fa revoca o 1a sospensdone dell'autorizzazione (rectius concessione) alla r�ivendita di valori bollati, nei casi dn cud il concessionario sia stato denunziato all'autorit� giiudiziarda per aver esitato valord bolilati falsi o tali valori falsi siano stani venduti nell'esercizio autorizzato da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione (n. 140). Concessione a canone agevolato di alloggi demaniali -Membri delle commissioni tributarie (circolare 27 gennaio 1969, n. 337). Se ii membri delle commissioni tributarie possano oonsiderarsi � dipendenti statald � e godere, qudndi, di alloggi demaniald concessd a canone agevolato ai sensi della circol:aire n. 337 del 27 gennaio 1969 (n. 141). CONTABILIT� GBN.ER.M.E DELLO STATO Contratti -Appalto di forniture -Gara -Mancato invito -Partecipazione di una ditta mediante inganno -Aggiudicazione -Validit� (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 89). Se rpossa essere considerata valida l'aggiudicazione di una gara di aprpalto dii forniture ad una ditta che non era mai stata invitata alla gara, ma era riuscita ci� nonostante a parteciparvi traendo in ;i;nganino il funzionaT<io incaricato (n. 326). Contratti � Appalto di forniture � Aggiudicazione � Annullamento per irregolare pa1�tecipazione � Secondo miglior offerente -Aggiudicazione. Se, annullata l'aggiudicazione di una gara di appalto di forniture per irrego1are pairtecipazione della ditta Timasta aggiudicatarda de1la gara stessa, possa procedersi alla aggiudicazione a favore di altra ditta, regolarmente partecipante, che abbia presentato la seconda migldore offerta (n. 327). Contratti � Appalto di forniture � Aggiudicazione � Annullamento per irregolare partecipazione � Deposito provvisorio -Incameramento (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 65, n. 8). Se, ana:ml!ata l'aggiuchicazione �di Uitl:a gam di appalto di foriliiture 1Per i.r�regolare partecipazione della 1ditta rimasta aggiudicataria della garn stessa, possa l'�amm�Jli�strazione che ha indetto la gam incamerare il deposito provviisonio costituito ai 1sensi dell'art. 65, n. 8, del regolamento di contabiLit� generale dello Stato (n. 328). Amministrazioni statali -Appalto servizio di manovalanza -Liceit� -Limiti (l. 23 ottobre 1960, n. 1369 � d.P.R. 22 ottobre 1961, n. 1192 -l. 3 maggio 1955, n. 407). Se fAmmindstrazione deLla difesa possa provvedere iper :i favori di facchinaggio medirunte appalto con imprese (n. 329). PARlE Il, CONSULTAZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO Contenzioso tributario -Nuove commissioni -Insediamento -Decisioni delle commissioni provinciali di valutazione gi� emesse -Impugnativa giudiziaria -Limiti (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29, 3� comma -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 43, .f.� comma, e 46). Se dopo finseddamento delle commissioni tiributa!rie di nuova istituziione sia ancora proponibile avverso le decisioni delle soppresse commissioni provinciaLi di valutazione, emesse in precedenza, da impugnativa di cui all'art. 29, 3� comma, del r,d, 7 agosto 1936, n. 1639 (n. 14). Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Effetti -Concordato per valore -Inferiore -Esclusione -Commissioni .tributarie -Pronuncia di valore inferiore -Vizio di ultrapetizione (l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12). Se la dichiarazione dd rettifica del valore dichiarato effettuato dal contribuente o la di cui sopravvenuta offerta vincolante abbiano per effetto che l'amminiistrazione non possa legittimamente concovdare un imponibile mferiore e che 1e commissioni tributarie non possano decidere Uiil valore I�.nferiore senza incorrere nel vizio di Uiltraipetmone (n. 15). Tassa raccolta rifiuti solidi urbani -Immobile adibito a sede di ufficio statale -Criterio di applicazione (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 270, 1� comma). Se ila tassa comunale per da rncco1ta dei rifiuti so11dd urbani sia da applicarsi con 111guardo ad un dm.mobile adibito a sede di archivio di Stato, relativamente a tutta ['area occupata dall'immobile ovvero solo a quella paxte destinata ad uffilci, saile di lettura e servdzi (n. 16). Tassa raccolta rifiuti solidi urbani -Immobile adibito a sede di ufficio statale . Decisione della G.P.A. -Ricorso alla commissione centrqle -Competenza a proporlo. Se !il ricorso alla comm1sStione centrale avverso una decisione della G.P .A. sezione speciale per i tributi locaLi in materia di tassa per !La raccolta dei rifiuti solidi urband a carico di un organo statale periferico vada proposto dall'ufficio locale interessato (o rper esso dall'Avvocatura distrettuale) ovvero da:I:l'Avvocatura generale dello Stato (n. 17). CORTE DEI CONTI Pubblico dipendente -Responsabilit� amministrativa -Danno subito in servizio -Indebita ritenzione di denaro della P.A. -Corte dei conti -A.G.O. . Competenza (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 -r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44, 1� comma, e 53 -Cast., art. 103, 2� comma). Se il gduddzfo da promuovere contro un pubblico dipendente, per aver trattenuto denaro dell'amministrazione imputandolo a risarcimento del danno da furto subito in occasione dello svo1gdmento �di un incavict> di missione, sia di competenza della Corte dei conti, dell'Autorit� giudiziaria ordinaria o di entrambe (n. 15). 118 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO COSTITUZIONE Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge re� gionale -Intervento del Presidente del Consiglio -Inammissibilit� (l. 11 marzo 1953, n. 87 -art. 2, l. 9 febbraio 1948, n. 1). Se ,sia ammissibile l'dntervento del Presidente del Consi!glio nei giudizi di ~eg�t1Jimit� costituziional'e in via incidentale concernenti legg� regionali (n. 63). Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge statale -Intervento del presidente di una regione -Inammissibilit� (art. 2, l. 9 febbraio 1948, n. 1). Se sia ammiss�bfile l'intervento del presidente di una regione nei giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale concerne:nti leggi statali (n. 64). Leggi regionali o statali non impugnate in via principale -Possibilit� per lo Stato o la regione di sollevare questione di legittimit� costituzionale in via incidentale (art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87). Se sia poss�bile per lo Stato o per le regioni sollevare questione di legittimit� costituzion&e iiln via incidentale di leggi non impugnate precedentemente in via principale (n. 65). � Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale -Amministrazione statale parte nel giudizio a quo -Costituzione dell'amministrazione nel giu, dizio di costituzionalit� -Intervento del Presidente del Consiglio -Coordinamento (art. 20, l. 11 marzo 1953, n. 87 -art. 97, Costituzione). Se competa al Presidente del Consiglio, responsabile della politica del Governo anche a livello di amministrazione, risolvere eventuali divergenze con una singola amministrazione statale (parte nel giudizio a quo) per evitare cont: rasti fra un atto di costituzione ed un atto di intervento (o un non intervento) nel gilUdizio di ilegittimit� costituzionale in via incidentale (n. 66). EDILIZIA �ECONOMICA E POPOLARE Espropriazione di aree ricomprese nel piano di zona -Criteri di determinazione dell'indennit� -Successioni di leggi nel corso del procedimento Opposizione giudiziaria (art. 1, l. 21 luglio 1965, n. 904 -art. 12, l. 18 aprile 1962, n. 167 -art. 39, l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se, nel caso di dndennit� di esproprio determinato iin base a criteri dettati da norma che al momento dell'emanazione del decreto di esproprio risulta soppressa e sostitUJita da rutra disciplina inerente il procedimento espropriativo ed i criteri ,di 1iquida21ione deLl'indennit�, possa procedersi ad annullamento d'ufficio del decreto idi esproprio ovvero, per ottenere la rettifica della determinazione dell'indennit�, debba promuoversi opposizione avanti all'Autorit� giudi:ziiarda (n. 279). Edilizia economica e popolare -Cessione di alloggio con riserva di trasferi� mento della propriet� al momento dell'integrale pagamento del prezzo Posizione giuridica dell'acquirente -Successione (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 -l. 27 aprile 1962, n. 231). Se J,a ipos�zione giuridica di colui che ha stipul:ato il; contratto di cessione dell'alloggio ai sensi del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla I. 27 aprile PARTE II, CONSULTAZIONI 1962, n. 231 (concernente la disciplina della cessione in propriet� degli alioggi di tipo economico e popolare). nel periodo dnteroorrente fra la st1puil:azione del contratto e il'acquisto della propriet� (a segudto dell'~ntegrale pagamento del prezzo), sia queLla del titolare di un vero e proprio diritto soggettivo suscettibile di formare ogigetto di disposi:zfone mortis causa (n. 280). ESECUZIONE FORZATA Inibizione di pagamento in favore di contribuente a carico del qual� sia stata esperita presso amministrazione statale ad altro ente pubblico in esecuzione esattoriale con esito negativo -Ultrattivit� del procedimento esecutivo -Esclusione -Natura dell'effetto (art. 2, d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Se la � efficacia � degli atti di pignoramento notificati in data anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, fatta sailva da1l'art. 2 dello stesso d.P.R., ohe &SipODe tra l'altro il'impignorabii.Ht� delle somme dovute dafil'A.IM.A. agli avenrtii. diritto in attuazione di provvidenze di legge, sia da intendere quella convenuta neil il10l'male valoxe effettuale 111oxmativamente confeI1ito aigi1i atti della procedura esecutiva (limitata al credito .pignorato) ovvero in essa debba ricomprendersi la inibizione ai pagamenti disposta dall'art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che VI�.eta allo Stato e agli enti pubblici, g�.� terzi pignorati dall'esattoria con esito negativo .di effettuare pagamenti a fa. vore dcl contribuente, .per un periodo di cinque anni dailla dichiarazione negativa di terzo a suo tempo :resa, se non viene provato fil pagamento delle imposte per 1e quaLi si era proceduto ~n. 61). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� Imposizione coattiva di servit� (a base espropriativa) preordinate alla realizzazione di un'opera pubblica -Liquidazione &ell'indennit� -Applicabilit� della legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 (l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 46, l. 25 giugno 1865, n. 2359 -l. 22 giugno 1974, n. 247). Se per 1l'�mposizione coatta di servit� (a base espropriati.va) per 1a collocaZlione di opere accessonie ad acquedotto, la determinazione dell'mdenniit� debba avvenire secondo i criteri dettati dalla 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (cod. legge sulla casa) ovvero la fattispecie debba ritenersi regoilata dall'art. 46 della legge genera: le suhle espropriazioni, 1. 25 .giugno 1865, n. 2359, concernente il caso di servit� derivanti dall'esecuzione deLl'opera (n. 381). Imposizione coattiva di servit� (a base espropriativa) preordinata alla realizzazione di un'opera pubblica di competenza regionale -Competenza della regione all'emanazione del relativo decreto (art. 3, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). Se, rper il'imposizione coatta di serVI�.t� � (a base espiropriativa) preordinata a1Ja realizzazione di un'opera pubblica di competenza (propria o deilegata) reg�. onale, l'emanazione del :relativo decreto sia di competenza del;la regione quale che ~ia la disciplina sostanziale del rp.rocedimento e ci� a termini dell'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che discr.im1na la competenza: regionaile da queLla statale (in Oildine alle. dichiaraziOIIlli di pubblica utilit�, di urgenza e di indifferibiilit� dei lavori, aill'esellcizio delle attribuzioni amministrative in materna d:i espropriazione rper pubblica utilit�, di occupazione tempoTanea e d'ur RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO genza, compresa la determinaz1one alllIDilirJjstrativa delle :indennit� e ila retrooesSli. one) secondo il criterio esclusivo della competenza per J'oipera pubblica (n. 382). Trasferimento alle .regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali -Espropriazioni per pubblica utilit� -Competenze regionali ( d.P.R. 25 gennaio 1972, n. 2 -r.d. 29 luglio 1927, n. 1443). Se, in dipendenza del d.P.R. 25 genna!�.o 1972, :n. 2, che ha trasferito adle re~ oni a statuto ordinario le funzioni ammmistrative dn materia di acque minerali e termali ~oltre che di cave e torbiere) eseroitate dagli �organi periferici e centrali de11o Stato, rientri nella competenza regionale provvedere all'esrpropriazione per pubblica utilit� neLla detta materia deHe acque mineraLi e termali (:n. 383). Opere dell'ingegno -Progetto tecnico -Facolt� di esproprio -Legge generale del 1865 -Applicabilit� (l. 25 giugno 1865, n. 2359). Se l'amministrazione possa avvalersi della legge generale sulle espropriazioni per pubblica utiilit� del 25 giugno 1865, n. 2359, ;per iplTOcedere ahl'es:proprio di opere dell'mg~o (nella ~oie: progetto tecnico per la costruzione di una nuova sede idi servi2li postaLi) (n. 384). Opere dell'ingegno -Brevetti di invenzione -Espropriazione speciale prevista dalla legge sul diritto dJi autore -Ambito di applicabilit� (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 112). � Se l'art. 112 della 1. 22 aprile 1941, n. 633, che prevede la facolt� di espropriazione di beni immateriali per ragioni di interesse dehlo Stato sii.a applicabile a beni dive11si dai brevetti di dnvenzioni (n. 385). Opere dell'ingegno -Progetto di ingegneria -Conoscenza da parte dell'amministrazione -Facolt� per l'amministrazione di acquisizione coattiva -Pr�supposti e limiti (codJ. civ., art. 2578 -1. 22 aprile 1941, n. 633, art. 99 . r.d. 18 maggio 1942, n. 1369, art. 11). Se il'amministrazione che sia venuta a conoscenza di un progetto di dngegneria nel quadro di una 1:Tattativa contrattuale possa, invocando gLi airtt. 2578 cod. civ. e 99 della 1. 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, i quali non comportano un 'diritto de11'autore di dmped:iTe la realizzazione del progetto e autorizzano l'impiego di questo, da :parte di chiunque voglia reaLizzarlo, attraverso un meccan]smo di alienazione coattiva, acquiske coattivamente tale pro~ tto :per procedere a11a sua realizza:ziione (n. 386). Indennit� di esproprio -Criteri di determinazione -Giudizio di opposzzzone Pendenza -Legge sulla casa -Nuovi criteri -Applicabilit� (l. 21 ottobre 1971, n. 865, artt. 16, 36 e 39). Se 1Sli.a :possibile appLicare i nuovi criteri per 'la determdnazione dell'indenndt� ,di espropriazione :stabiliti con J'aTt. 16 della 1. 21 ottobre 1971, n. 865, alle espropriaziO!ll.I� disposte anteriormente all'entrata :in wgore della legge, ma per fo quali sia .pendente iil giudizio di opposd:ziione alla stima al: momento dn cui � entrata in vigore ila nuova illegige (n. 387). ! PARm II, CONSULTAZIONI ln�Jennit� di esproprio -Criteri di determinazione -Giudizio di opposzzwne Pendenza -Legge sulla casa -Spostamento della competenza giudiziaria Rimessione al giudice competente (l. 21 ottobre 1971, n. 865, art. 19 -cod. proc. civ., art. 50). Se, pendendo 1giudizio di opposizione a11a stima ~nnamzi al tribuna1e al momento della entrata in V11gore della I. 21 ottobre 1971, n. 865, il cui art. 19 ha di:siposto !l'attribuzione della competenza ail riguardo alla Corte d'appello, resti ferma la oompetenza del tribunale ovvero si radichi immediatamente la competenza de11a Corte d'appello e debba pertanto il tribunale dichiararsi mcompetente e crdmettere la causa al giudice competente (n. 388). Espropriazione p.u. -Cessione volontaria consensuale tra espropriante ed espropriando prevista dall'art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865, mod. art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n. 115 -Obbligo dell'espropriante di addivenire all'acquisto per un prezzo pari all'indennit� provvisoria maggiorata del 30% -Esclusione (articolo 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n. 115). Se, a norma dell'art. 12 deli1a I. 22 ottobre 1971, n. 865 (come modificato dall'art. 6, d.I. 2 maggio 1974, n. 115) -che !Prevede e disciplma i termini e le modalit� per ila cessione volontaria aJJl'espropriante dell'immobile sotto esproprio -l'espopriante sia tenuto ad addivenire all'acquisto consensuale dell'immobile per un prezzo pari a11'ammontare dell'indenmt� rprovvisoria magg1ornta del 30% (n. 389). Espropriazione p.u. -Termini per la cessione volontaria consensuale tra espropriando ed .espropriante previsto nell'art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 -Carattere perentorio -Esclusione (art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n. 115). Se il termme di 30 giorni de11a notifica dell'avviso a:i proprietari espropriandi dell'ammO!lltare dell'llindennit� provV'isoria, previsto dall'art. 12, J. 22 ottobre 1971, n. 865, per wa cessione volontaria dell'immobile da espropriare, sia da ritenere perentorio (n. 390). Espropriazione p.u. -Cessione volontaria dell'immobile convenuto tra espropriante ed espropriando -Necessit� dell'atto pubblico -Esclusione (art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n. 115). Se stia necessario J'atto pubblico per la cessione volontaria dell'immobile sotto esproprio 3ill.'espropriante prevista e diisciplinata daJJ'art. 12 della I. 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 391). Espropriazione p.u. -Occupazione temporanea -Criteri di liquidazione nel caso che venga convenuta la cessione volontaria dell'immobile tra espropriando ed espropriante (art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 16, l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 20, l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se, convenuta cOIJJsensualmente tra 1proprietar1o espropriando ed espropl1iante la oessione volontaria dell'immobile, secondo i termini e Je modalit� disciplinate dall'art. 12, I. 22 ottobre 1971, n. 865, !l'indennit� di occupazione temporanea possa essere consensua1mente ragguagliata, per ciascun anno, ad un ventesimo dal p!'ezzo pattuito per d:I t!I'asferimento del bene, OVV'ero debba essere Idquidata in misura non superiiore, per ogni anno, al ventesimo dell'indenruit� di espropriazione determinata secondo i criteri stabili1li dall'art. 16 della stessa I. 865/1971 (n. 392). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEI.J..O STATO Espropriazione p.u. -Indennit� aggiuntiva di esproprio in favore dei coltiva� tori non proprietari costretti ad abbandonare il fondo -Coltivatore usufruttuario -Spettanza dell'indennit� aggiuntiva (art. 17, 2� comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se competa all'usufruttuaoo, che coltivi direttamente il terireno da espropriare <l'indennit� aig.giU!Iltiva d:i esproprio, prevista da:ll'art. 17, 2� comma, de1la I. 22 ottobre 1971, n. 865, in favore del coltivatore non proprietario costretto ad abbandonare il fondo (n. 393). Espropriazione p.u. -In~nnit� aggiuntiva di esproprio in favore dei coltivatori non proprietari costretti ad abbandonare il fondo espropriando -Legittimazione dei medesimi all'opposizione alla stima (art. '17, 2� comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 19, l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se gli aventi diritto all'indennit� di esproprio aggiuntiva prevista dall'art. 17, 2� comma, della I. 22 ottobre 1971, n. 865, in favore dei coltivatori non proprietari costretti ad abbandonare il fondo espropriando, sdano legittimate a proporre opposizione alla stima (n. 394). Esproprio statale per opera pubblica concernente l'assetto urbanistico della citt� -Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia tJi esproprio e retrocessione per le opere di competenza (propria o delegata) regionale -Dichiarazione di inservibilit� del bene espropriato ai fini della retrocessione parziale -Competenza regionale (art. 61, l. 25 giugno 1865, n. 2359 -art. 3, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). Se la competenza a dichiarare (ai sensi delil'airt. 61, 1. 25 giugno 1865, n. 2359) l'mservibilit� dei bend espropriati (dallo Stato) ad opera pubblica concernenrt:e l'assetto urbanlistico competa attuab:nente agli organi regionald, a termini dell'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che trasferisce alle regioni a statuto ordinario !Porf:eri e funziol1li ammdnistrative :iJll materia di esproptl'.'i e retrocesSiioni secondo il criterio oggetmvo de11a natura dell'opera pubblica, cio� per le opere pubbliche rientranti nelle materie trasferite o delegate alle regioni stesse (n. 395). Espropriazione tJi aree ricomprese nel piano di zona -Criteri di determinazione dell'indennit� -Successioni di leggi nel corso del procedimento Opposizione giudiziaria (art. 1, l. 21 luglio 1965, n. 904 -art. 12, l. 18 aprile 1962, n. 167 -art. 39, l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se, nel caso di indennit� di esproprio determinato dn base a criteri dettati da norma che al momento dell'emanazione del deoreto di esp1roprio risulta soppressa e ,sostituita da altra disoiip1fu:J.a ~nerente rut ,pxocedimento esproprdativo ed i criteri d[ ldquidazione dell'indenmt�, possa .procedersi ad annullamento d'ufficio deil decreto di esproprio ovvero, per ottenere lia rettifica deHa determinazione dell'indennit�, debba .promuoversi opposizione avanti a11.'autorit� .giudiziaria (n. 396). Regione -Esproprio di beni sottoposti alla disciplina della legge sulle cose di interesse artistico o storico -Mancata autorizzazione da parte dello Stato Conflitto (art. 11, l. 1� giugno 1939, n. 1089 -l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se, allorch� !La regione p:r;oOOda ad esproprio per un ipartiicoiare interesse pubblico ed in applicazione de1la 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge st�le cose) di dmmobiJi 1sottoposti alla disciplina della 1. 1� giugno 1939, n. 1809, sulle cose� d'interesse artistico o storico (qudndi vincolati lll.ella tloro destinazione da un mteresse pubblico diverso da quello fatto valere con l'esproprio e 1a cui valu PARTE II, CONSULTAZIONI tazione e .tutela � affidata alllo Stato) senza ottenere l'autorizzazione. prevista dall'a<rt. 11 defila stessa I. 1� gdugno 1939, si determini un'ipotesi di conflitto da sottoporre al 1giudizio della Corte costituzionale (n. 397). Beni sottoposti al.la disciplina della legge sulle cose d'interesse artistico o storico -Esproprio -Denunzia di trasferimento -Necessit� (art. 30, l. 1� giugno 1939, n. 1089). Se ila denunzia di trasferimento prevista a carico del (piroprietario dall'art. 30 della 1. 1� giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico debba operaxsi anche nel caso di esproprio (n. 398). FARM.AJCIE Farmacia -Provvidenza a favore dei farmacisti rurali -Indennit� di residenza � Modalit� di commisurazione (1. 5 marzo 1973, n. 40 -l. 8 marzo 1968, n. 221). Se all'articolo unico della I. 5 marzo 1973, n. 40, che !in via di interpretazione autentica defil'art. 2 della L 8 marzo 1968, n. 221 (<recante provvidenza a favore dei faxmadsti rmaJd) ha precisato che l'indennit� di <residenza per i farmacisti rura1i va commisurata alia ,popolaZJione della Jocalit� o a~lomerato rurale :in cui � ubicata la faxmacia, prescindendo dalJa sede farmaceutica prevista dalla pianta Oiiganica, deve riconoscersi eff.iicacia retroattiva con conseguente applicabhlit� a tutti i rapporti non definiti (n. 33). FERROVIE Ferrovie -Trasporti di pubblicazioni oscene -Concorso nel reato configurato dall'art. 528 c.p. -Esclusione (c.p., art. 528). � Se possa essere addebitato al personale delle Ferrovie de1lo Stato il concorso nel :reato d:i cui all'art. 528 c.p. per il solo fatto cli aver ammesso a trasporto pubblicazioni ritenute oscene (n. 455). � GUERRA Pensioni dli guerra -Revoca o modifica del provvedimento concessivo -Irrecuperabilit� delle somme �medio tempore � corrisposte -Limite (art. 105, l. 18 marzo 1968, n. 313). Se fa disposizione di cui all'art. 105 della 11. 18 marzo 1968, n. 313, secorndo la quaie nei casi di 1revoca o modifica dci decreti concessivi di [pensione o cli assegno di guerra previsti dallo stesso articolo non si fa luogo ad addebito delJe somme corl1ispos_te salvo il ca!So di dolo, abbia carattere innovativo pe1r quanto concerne la previsione di non recuperabiHt� delle somme erogate in dipendenza di provvedimenti poi revocati o modificati (n. 141). IMPIEGO PUBBLICO Pubblico dipendente -Incarico di missione -Furto subito -Risarcimento del danno -Responsabilit� civile della P.A. (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Se !�~ danno da furto subito in occasione de'llo svo1g:imento di un incarico di missione legittimi il pubblico d~pendente danneggiato a rivalersi nei confrnnti della Pubblica amministrazione a titolo di 1risarcimento (n. 839). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblico dipendente -Responsabilit� amministrativa -Danno subito in servizio -Indebita ritenzione di denaro della P.A. -Corte dei conti -A.G.O. Competenza ( d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 -r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44, 1� comma, e 53 -Cast., art. 103, 2� comma). Se ~ giudizio da .p;romuovere contro un pubblico dipendente, rper aver trattenuto denaro dell'ammin~strazione imputandolo a risarcimento del danno da furto subito in occasione de~lo svoLg.imento di un !incarico di misSliO!lle, sia di competenza della Corte dei conti, de1I'Autorit� giudiziaria ol'dinaria o di entmmbe (n. 840). Concessione a canone agevolato di alloggi demaniali -Membri dJelle commissioni tributarie (circolare 27 gennaio 1969, n. 337). Se i membri delile oommissioni tributarie possa�lo considerarsi � dipendenti statali � e godere, quindi, di alloggi demaniiali concessi a canone agevoLato ai sensi della circolare n. 337 del 27 gennaio 1969 (n. 841). IMPOSTA DI REGISTRO Esenzioni e agevolazioni -Ente nazionale tre Venezie -Attivit� -Esenzione da tasse -Natura (l. 27 novembre 1939, n. 1780, art. 17 -l. 11 marzo 1973, n. 118, art. 44). Se fa esenzione da ogni tassa prevista per gli atti e contratti relativi alla attivit� dell'Ente nazionale tre Venezie dall'art. 17 della I. 27 novembre 1939, n. 1780, abbia natura soggettiva ovvero oggettiva (n. 471). Esenzioni e agevolazioni -Ente nazionale tre Venezie -Attivit� -Esenzione da tasse -Estensione -Limiti (l. 27 novembre 1939, n. 1780, art. 17 -l. 11 marzo 1972, n. 118, art. 44). Se la esenzione da ogni tassa prevista per gli atti e contratti relativi alla attivlit� dell'Ente nazionale tre Venezie dall'art. 17 de11a I. 27 novembre 1939, n. 1780, sia arppl:icabiJ.e soltanto agli atti che .:realizzano diirettamente i filni istituziona'li dell'Ente ovvero anche a quelli autor.izzati dalla 1egge dstitutiva che servano aglii �scopi dell'Ente con nesso strumentaLe (n. 472). Esenzioni e agevolazioni -Esenzioni soggettive -Termine decennale di scadenza -Enti pubblici -Applicabilit� (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 29, 2� comma). Se .la disposizione dehl'art. 29, 2� comma, della L.O.R. secondo cui i benefilci della esenzione o riduzione di tasse sugli affari concessi a favore di privati, societ�, enti morali ed istituti non di beneficenza cessano di di11itto al1o scadere del decennio dalla loro entrata in vigore, si applichi a danno degH enti pubblici (n. 473). Espropriazione per pubblica utilit� -Atti della procedura -Richiesta di ordinanza di pagamento o di deposito -Allegati -Assoggettabilit� alla registrazione ( d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 6 e 7, all. A, 2" parte -l. 21 marzo 1968, n. 391, artt. 1 e 3). Se gli atti concernenti la determinazione dell'indennit� di espropriazione, quando siano allegati ~la 11i.chiesta della ordinanza dell'autorit� giudiziaria per il pagamento diretto o il depoSJito dell'indennit�, di cui a~i artt. 1 e 3 della l. 21 marzo 1968, n. 391, siano soggetti a registrazione ai sensi delJl'art. 7 deHa parte seconda della tariffa ali. A al d.P .R. 26 ottobre 1972, n. 634 (n. 474). PARTE II, CONSULTAZIONI t4f Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Liquidazione sul valore rettificato -Obbligo dell'ufficio -Esclusione (r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 17 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 43, 44 e 72 -l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12 -cod. civ., art. 1181). Se nel caso di ddchla:razione di rettifica del ~a1ore dichiarato o dd offerta vincolante, effettuate dal conmbuente, sussista il 'diritto e quindi il dovere dell'amministrazione a percepi�re immediatamente ~'imposta (di registro o dd successione) Jliquidata sul vaJlore rettifricato ovvero si �tratta sdlo di una fucolt� dell'ufficio (IIl. 475). Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Interessi moratori -Debenza -Limiti (l. 26 gennaio 1961, n. 29 -l. 28 marzo 1962, n. 147 l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12 -cod. civ., art. 1208, 1� comma, n. 3). Se la dichiarazione di rettifica del valore dichia:rato effettuata dal contribuente o lLa di Jud sopravvenuta offerta vincolante, non effettuate in modi e nei termilili di ilegge (art. 12, 1. 12 igiugno 1930, n. 742), abbiano per effetto di escludere la dmputabi'l�t� aJl COl!ltribuente degli interessi moratori, previsti dalile ~gli 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147, applicabili sull'ammontare dell'imposta oomplementa;re (di registro o dii successione) per tutto il periodo decorrente tra la liquidazdone del rtiributo rprinc~alle e il momento de1la liquidazione del 1Jr~buto comp[ementare (IIl. 476). Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Effetti -Concor, dJato per valore -Inferiore -Esclusione -Commissioni tributarie -Pronuncia di valore inferiore -Vizio di ultrapetizione (l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12). Se la dichiarazione di rettifica del valore dichiarato effettuato dal contribuente o la di lui sopravvenuta offerta vincolante abbiano per effetto che ~l'ammindsti;azione non possa legittimamente conco!'dare un impOil1�bHe inferiore e che le commissdoni tributarie non possano decidere Ulll valore inferiore senza incorrere nel vizio di uJtrapetrnone (n. 477). Imposta di registro -Mandato gratuito assoggettamento e tasse fisse (art. 11, tariffa all. A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -art. 9, parte prima, tariffa all. A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -art. 4, seconda tariffa all. A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -art. 41, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). Se il mandaito giratuito con obbldgo ,di rendiconto, sia assoggettabile ad imposta proporzionale di registro ovvero ad :imposta fissa (n. 478). Imposta di registro ed IVA -Mandato oneroso -Assoggettamento all'IVA ed alla tassa fissa di registro (art. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -art. 38, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). Se il mandato oneroso debba essere assoggettato 0!ll'IVA ed aJ pagamento della tassa l�issa di registro (n. 479). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Liquidazione sul valore rettificato -Obbligo dell'ufficio -Esclusione (r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 17 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 43, 44 e 72 -l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12 -cod. civ., art. 1181). Se nel caso di dichiaraz:ione di rettifica del valore dichiarato o dd offerta v1ncruante, effettuate dal contribuente, suss:ista i:I diritto e quindi il dovere 146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'amministra2Jione a percepire immedriatamente �l'imposta (di registro o di successione) liquidata sul valore :rettificato ovvero si tratta solo di una facolt� deH'ufficio (n. 94). Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Interessi moratori -Debenza -Limiti (l. 26 gennaio 1961, n. 29 -l. 28 marzo 1962, n. 147 l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12 -cod. civ., art. 1208, 1� comma, n. 3). Se .La dichiarazione di :rettil�ica del valore dichiarato effettuata dal contribuente o la di 1ui �sopravenuta offe:rta v:incolante, non effettuate in modi e nei termini <li llegge (art. 12, I. 12 giugno 1930, n. 742), abbiano per effetto di escludere Ja imputabiil!i!t� al contribuente deg!fil !interessi moratori, previsti dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147, applicabili sull'am�nOIIltaire deli'imposta complea:nenta:re (di :registro o <li successione) per tutto dl periodo decorrente tra .La liquidazione del trlibuto pmncipale e il momento deilla liquidazione del tributo compfomentare (n. 95). Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Effetti -Concordato per valore -Inferiore -Esclusione -Commissioni tributarie -Pronuncia di valore inferiore -Vizio di ultrapetizione (l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12). Se la dichiarazione di rettifica del valo:re dichiarato effettuato dal contribuente o la di lui sopravvenuta offerta vincolante abbiano per effetto che l'ammin:i!strazione non possa legittimamente conco:rda:re un imponibile mfooiore e che de commissioni tributaTie non possano decidere un valore inferiore senza mcol1I'ere nel v:izio di uJ.trapetizione (n. 96). Imposte successorie -Passivit� deducibili dall'asse ereditario ex art. 45, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 -Deposito cauzionale (pegno irregolare) prestato da affittuari o inquilini ed in possesso del �de cuius � locatore -Deducibilit� del corrispondente importo (art. 45, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 9, l. 26 novembre 1969, n. 833 -l. 22 dicembre 1973, n. 841 -art. 6, l. 12 giugno 1962, n. 567 -art. 2, l. 22 luglio 1966, n. 606). Se gli iimporti in possesso del de cuius a titolo di cauziione pegno iTregolare prestato do affittuari o inquilini possano essere indicati tra le passivit� deducihiLi da.Ll'asse ereditario ai �sensi e per glii effetti dii cui all'aTt. 45, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, che disciplina le condizioni di deducibilit� dei debiti del de cuius ai filni del'la determiina2Jione dclLa base impondbile per ll'aipplicazione dehle iimposte successorie (n. 97). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Esenzioni e agevolazioni -Appalti -Per la costruzione di edifici l.A.C.P. -Corrispettivi -Applicabilit� della esenzione -Limiti ( d.l. 25 maggio 1972, n. 202, art. 5 -l. 24 luglio 1972, n. 321 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10 l. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 5, n. 1, lett. b). Se i corrispettivi di appalto vernati per i lavori di costruzione di edifici deg!Ji istituti autonomi case popolari da concedere in 'locazione semplice debbano ritenersi esenti dalil'imposta generale sUJll'entrata ai sensi delil'art. 5 del d.J. 25 maggio 1972, n. 202, conve:rtito in t 24 luglio 1972, n. 321 (n. 173). 147 PARTE II, CONSULTAZIONI IMPOSTA V ALORE AGGIUNTO E.A.S. -Incarichi di progettazione -Compensi. -Assoggettabilit� al tributo (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 4, 2� comma, n. 2, e 3� comma). Se sda da applicare fiimposta sul vailore aggiunto sugli incarichi che l'Ente acquedotti siciliani affilda a aiberi professionisti per 1a progettazione di reti idriche e fognanti (n. 7). Imposta di registro -Mandato gratuito assoggettamento e tasse fisse (art. 11, tariffa all. A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -art. 9, parte prima, tariffa all. �A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -art. 4, seconda tariffa all. A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -art. 41, n. 7, IJ.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). Se il mandato gratuito con obbligo dd rendiconto, sia assogigettabile ad imposta proporzionale di registro ovvero ad i.ma;iosta fissa (n. 8). Imposta di registro ed IVA -Mandato oneroso -Assoggettamento all'IVA ed alla tassa fissa di registro (art. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -art. 38, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). Se il mandato oneroso debba essere assogigettato all'IVA ed al pagamento della tassa fissa dd registro (n. 9). IMPOSTE DIRETTE Imposta sul re&dito delle persone fisiche -Cumulo dei redditi -Solidariet� � Retroattivit� (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 34). Se abbia effetto retroattivo la disposdzione dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che pa:-evede responsabilit� solidale per l'imposta sui redditi delfo persone fisiche tra il soggetto iscritto a ruolo per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi e Jie persone d cui redditi ' per l'accertamento dell'imposta siano stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo (n. 33). Imposta complementare -Cumulo dei redditi -Soli&ariet� -Beni vincolati all'adempimento dell'obbligo tributario -Individuazione (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207 -cod. proc. civ., art. 619). Se soltanto i beni mobdlii. esistenti nel domicilio o in focali a disposizione del contribuente ~scritto a ruolo e che siano di propriet� dei s0g1gettd i cui redditi siano stati cumulati con quelli del contribuente iscritto siano da ritenere vincolati 'all'adempimento delil'ti:mposta complementru-e ai sensi dell'art. 207 del t.u. 29 gennaio 1958, :n. 645 (n. 34). Inibizione di pagamento in favore di contribuente a carico del quale sia stata esperita presso amministrazione statale ad altro ente pubblico in esecuzione esattoriale con esito negativo -Ultrattivit� del procedimento esecutivo -Esclusione -Natura dell'effetto (art. 2, d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Se Ja � efficacia � degili atti di pignoramento notificati in data anteriare all'entrata in v1gm:e del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, fatta srulva dall'art. 2 dello stesso d.P.R., che dispone tra l'altro l'impti:gnorabilit� clclle somme dovute daill'A.IM.A. agli aventi dirj,tto in attuazione di provvidenze di :Legge, sia da intendere quella convenuta nel no!'male vailore effettuale normativamente conferito agli atti deHa procedura esecutiva (limdtata ai1 credito pignorato) ovvero lYf. . 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fai essa debba itfoomprendwsi la inibizione ai pagamenti disposta dall'art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che vieta a1lo Stato e aglri enti pubblici, gi� terni pignorati daLl:'esattoria con esito negativo di effettuare pagamenti a favore del contribuente, per un periodo di cinque anni daiUa dichiarazione negativa dii terzo a suo tempo resa, ,se non viene provato ti.I pagamento de1le !imposte per le quali si era prnceduto (n. 35). IMPOSTE E TASSE Imposte e tasse -Benefici per l'edilizia -Decadenza e revoca per opere costruite abusivamente -Legittimit� di parti dell'edificio -Irrilevanza (art 15, l. 6 agosto 1967, n. 765). Se, nel caso di decadenza o revoca dei benefici fiscali a causa del1'inizio del'l:a costruzione senza Jicenza ediilizia o in contrasto con la stessa ovvero sul:la base di licenza successivamente annullata (art. 15, 1. 6 agosto 1967, n. 765), possano ritenersri dnapp'licabili dette decadenze o revoca a singole parti della costruziooe dotate di autonomia nell'uso (come d singoli appartamenti) che risultino conformi alle p:rescrizioni (n. 610). Contenzioso tributario -Nuove commissioni -Insediamento -Decisioni delle commissioni provinciali di valutazione gi� emesse -Impugnativa giudiziaria -Limiti (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29, 3� comma -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 43, 4� comma e 46). Se dopo finsediamento del:le commissioni tributarie di nuova istituzione sia ancora prop�nibile avverso le decisiond delle soppresse commissioni rprovlinciali di va.lutazione, emesse in p:recedenza, }a impugnati-via di cui all'art. 29, 3� comma, del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (n. 611). Riscossione a mezzo ruoli -Visto di esecutoriet� dell'intendente -Natura (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 23 -d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 185). Quale .sia ila natura giuridica e la portata del visto di esecutoriet� delfintendente di finanza sui ruoli per la riscossione di entrate di enti diversi dallo Stato (n. 612). E.N.C.C. -Contributi -Riscossione medli.ante ruoli esattoriali -Visto di esecutoriet� dell'intendente -Dubbi sulla debenza dei contributi -Rifiuto del visto -Possibilit� (l. 16 giugno 1939, n. 942, art. 4 -d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 275 -l. 13 giugno 1935, n. 1453, art. 3, 2� comma -d.m. 3 giugno 1940, art. 16). Se i dubbi di recente sorti sull'attuale debenza dei contributi iin favore delil.'ente nazionale per iLa cellulosa e per ira carta, e la pendenza di un giudizio, promosso da una de1le societ� contribuenti per ottene:re Ja restituzione delle somme corrisposte per i contribuen1li predetti, impongano o quanto meno consentano di rifiutare il visto di esecutoriet� ai ruoli predisposti per la riscossione dei contributi (n. 613). Esenzione e agevolazioni -Ente nazionale Tre Venezie -Attivit� -Esenzione da tasse -Natura (l. 27 novembre 1939, n. 1939, n. 1780, art. 17 -l. 11 marzo 1973, n. 118, art. 44). Se la esenzione da ogni tassa prewsta per igli atti e contratti relativi aH'attivit� dehl'ente nazionale Tre Venezie dall'art. 17 della l 27 novembre 1939, n. 1780, abbia natura soggettiva ovvero oggettiva (n. 614). PARTE II, CONSULTAZIONI Esenzione e agevolazioni -Ente nazionale Tre Venezie -Attivit� -.Esenzione da tasse -Estensione -Limiti (l. 27 novembre 1939, n. 1780, art. 17 -l. 11 marza 1972, n. 118, art. 44). Se la esen:zii.one da ogni tassa prevista per gli atti e contratti relativi alila attivit� deH'ente nazionaile Tre Venezie dall'art. 17 della 1. 27 novembre 1939, n. 1780, sia applicabile soltanto agli atti che realizzano direttamente i fini istituzionali dell'ente ovvero anche a quelli autorizzati dalla legge istitutiva che servano agli scopi dell'ente con nesso 1strumentaJe (n. 615). Esenzione e agevolazioni -Esenzioni soggettive -Termine decennale di scadenza -Enti pubblici -Applicabilit� (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 29, 2� comma). Se la disposizione dell'art. 29, 2� comma deHa L.O.R.. secondo cui i benefici della esenzione o a:idutione di tasse suigli affari concessi a favore di privati, societ� enti morali ed ~stituti non di beneficenza cessano di diritto allo scadere del decennio da.Ila 1oro entrata iin viigore, si applichi a danno degli enti pub� blici (n. 616). Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Liquidazione sul valore rettificato -Obbligo <:nell'ufficio -Esclusione (r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 17 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 43, 44 e 72 -l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12 -cod. civ. art. 1181). Se nel caso di dichiarazione di �rettifica del vialore dichiarato o di offerta vincolante, effettuate dal contribuente, sussista dl d~ritto e quindi il dovere de11'amministrazione a percepire immediatamente ~'imposta (dti registro o di successione) liquidata sul: valore rettificato ovvero si tratta solo di una facolt� dell'uffiicio (n. 617). Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Interessi moratori -Debenza -Limiti (l. 26 gennaio 1961, n. 29 -l. 28 marza 1962, n. 147 l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12 -cod. civ. art. 1208, 1� comma, n. 3). Se La dichiarazione di rettifica del vafore 1dichiarato effettuata dal contraente o la ,dti lui 1sopravvenuta offerta vincolante, non effettuate in modi e nei termini di Jegge (art. 12 L 12 igiugno 1930, n. 742), abbiano per effetto di escludere Ja imputabilit� ail contribuente d~li interessi moratom, previsti daiHe leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147, applicabilil!i sull'ammontaire dell'imposta oomplementare (di registro di successione) per tutto il periodo decorrente tra la liquiidazione del tributo prindpale e il momento della l.iquida: zii.one del tributo complementare (n. 618). Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Effetti -Concordato per valore -Inferiore -Esclusione -Commissioni tributarie -Pronuncia di valore inferiore -Vizio di ultrapetizione (l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12). Se la dichiarazione di .rettifica del valore dichiarato effettuato da:l contribuente o la di cui 1sopravvenuta offerta vincolante abbiano per effetto che !''amministrazione non possa legittimamente concol'darre un imponibile inferiore e che [e commissfoni tributarie non possano decidere un valore inferiore senza incorrere nel vi:zii.o di ultrapetizione (n. 619). 150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELl..O STATO Tributi locali non soppressi in attuazione della riforma tributaria di cui alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 -Competenza dell'intendente di finanza a ricevere e decidere i ricorsi in primo grado contro gli atti di accertamento -Ricorso �rivolto al comune e a questo presentato� -Impossibilit� per l'intendente cui il ricorso sia stato successivamente trasmesso di emanare decisione di rito o di merito (art. 1, n. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825 -art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 -art. 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). Se <il :ricorso contro gli atti di accertamento dei comuni e delle provincie notificati a decorrere dal 1� gennado 1974, relativi a tributi non soppressi per effetto ed dn attuazione dell'arrt. l, n. 1, deLl:a l. 9 ottobre 1971, n. 825 -contenente delega legislativa al governo per la riforma tributar.ria -non � rivolto � all'intendente di finanza a norma dell'art. 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, n� a questo �presentato � ma trasmesso allo stesso intendente del comune deHa provincia al quale il ricorso � stato �rivolto� e � presentato �, debba essere dichiarato inammissibile dall'intendente ovvero debba essere dall'intendente restituito al comune o alla provincia rl quale soltanto potr� dichiararlo irricevibile (n. 620). Tributi locali non soppressi in attuazione della riforma tributaria di cui alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 -Competenza dell'intendente di finanza a ricevere e decidere i ricorsi in primo gradlo contro gli atti di accertamento Ricorso �rivolto� all'intendente ma �presentato� all'amministrazione comunale o provinciale emanante l'atto impugnato -Inammissibilit� del ricorso (art. 1, n. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825 -art. 29, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 art. 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). Se :il �ricorrso contro gli atti di accertamento dei comuni e delle provincie notificati a decorrere dal 1� gernfaio 1974, relativi a tributi non sopprnssi per effetto ed in attuazione dell'art. 1 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 -contenente delega legislativa al governo per la riforma tributaria -esattamente � rivolto � all'intendente dl finanza a norma dell'art. 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, ma erroneamente presentato all'amministrazione comunale o provinciale (emanante l'atto imrpugnallo) e da questa poi trasmesso ail'l'intendente, debba essere dichiarato i1nammissibfile da parte dello stesso intendente (n. 62). Imposta di registro -Mandato gratuito Assoggettamento e tasse fisse (art. 11, tariffa all. A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 � art. 9, parte prima, tariffa all. A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -art. 4, seconda tariffa all. A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -art. 41, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). Se il mandato 1gratuiro con obbligo di rendiconto, sia assoggettabile ad imposta proporzionale di registro ovvero ad imposta ftissa (n. 622). Imposta di registro ed I.V.A. -Mandato oneroso -Assoggettamento all'l.V.A. ed alla tassa fissa di registro (art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -art. 38, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). Se il mandato oneroso debba essere assoggettato aH'I.V.A. ed al pagamento deilla tassa fissa di registro (n. 623). 151 PARTE II, CONSULTAZIONI Imposte indirette -Domande dli rimborso in via amministrativa -Effetti prodotti sul corso della prescrizione (141 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 -r.d. 10 aprile 1923, n. 938 -r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 -r.d. 22 maggio 1910, n. 316 t.u. 1 marzo 1961, n. 121 -l. 26 giugno 1953, n. 492 -l. 24 giugno 1954, n. 342 l. 4 febbraio 1955, n. 72 -d.l. 7 maggio 1948, n. 1173 -I. 26 novembre 1955, n. 1109 -d.p. 5 febbraio 1953, n. 39 -l. 7 gennaio 1929, n. 4). Se iper le imposte non devdlute al giudizio delle commissioni -imiposte suMe concessioni amministrative, di bollo, sulla pubbLicit�, swle asis~curazioni, i diritti erariali sugli spettacoli, tasse automobilistiche -la domanda di rimborso del contriibuente (non conseguente a precedente decisione amministrativa o giurisdizionale sulla i11egittimit� deLI'imposta) 1si conoreti in un formaile e tipico ricorso ammin1strativo che sollecita J'emissiJone di un atto dovuto e che I�nterrompe il corso deL~a prriescrizione s1no a quando l'amministrazione non abbia notificato la proprua decisione (n. 624). Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte non devolute alla competenza delle commissioni -Imposte sugli spettacoli -Imposte sulle concessioni governative -Imposte sul ballo -Imposte sulla pubblicit� e diritti di affissione -Imposte comunali non soppresse -Domanda di rimborso in via amministrativa -Effetti sul corso di prescrizione o decadenza (artt. 38-39, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 -artt. 11-12, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 -art. 33, d.P.R. 10 ottobre 1972, n. 642 -art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 -art. 24, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639). Se, a seguito della 11iforma tributaria, per Je imposte non devolute aiJola competenza del'le �bommissioni (imposte sugli spettaco1i, sulle concessioni governative, :sul ballo, suW!a pubblicit� e diritti di affissione, imiposte comunali non soppI'esse) trovi appLicazione il prindpio iper il quale, introdotto iii procedimento con la domanda di rimborso '.Presentata aJl'amministrazione entro i termini di decadenza, in pendenza e sino alla notifica della decisione non possono maturarie ulteriori decadenze n� prescrizioni ~n. 625). Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte devolute al giudizio delle commissioni -Imposte di registro -Imposte di successione -I.N.V.I.M. - Domanoo di rimborso in via amministrativa -Formazione automatica di silenzio-rigetto -Decadenze (art. 75, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -art. 47, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 -art. 31, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643). Se, a� seguito deUa riforma tributaria, per le imposte devolute al giudizio delle commiissioni, per le quali � prevista da norme specifiiche fa formazione automatica del silenz]o riigetto su1l'1stanza di rimborso all'amministrazione (imposte di �registro, di successione, l.N.V.IM.), dopo impedita la decadenza prevista per la presentazione della domanda di rimborso ailil'amministrazione si verifichi ulteriiore decadenza in caso mancato tempestivo ricorso alle commis1stloni sul silenzio serbato da1l'amministrarione (1ri. 626). Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte devolute al giudizio delle commissioni -I.V.A. -Imposte sulle assicurazioni -Imposta ipotecaria Domanda di rimborso in via amministrativa -Formazione non automatica di silenzio-rigetto -Effetti della domanda di rimborso sul corso di prescrizione o decadenze (art. 16, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635). Se, a seguito della riforma tributaria, per le imposte soggette al giudizio deille commissioni, '.Per Je quali norme specifiiche non stabiliscono J:a formazione automatica del s11enzio rigetto sull'istainza di �rimborso a:ll'ammini�strazione 13 152 RASSEGNA DEU'AWOCATURA DELLO STATO (I.V.A., imposta sulle assicurazioni, imposta ipotecaria), la domanda di rimborso presentata nei termini dal contribuente all'amministrazione limipedisca preclusioni per decorso del tempo sino notifica della relativa decisione, salvo.Ja facolt� di provocare il siilenzio rigetto a [!Orma dell'art. 16 d.P.R. 636/1972 con conseguente onere di tempestiva impuginazione avanti alla commissione delle provocate decis;onli sdlenziose (n. 627). Regione siciliana -Agevolazioni fiscali per iniziative industriali -Termine tDi decadenza fissato nel decreto assessoriale di concessione delle agevolazioni Termine di decadenza generale -Insussistenza (legge regionale Sicilia 20 marzo 1950, n. 29). Se, al fine della decadenza daJ!1e agevolazionli fiscali previste dalla legge regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29, per le inizliatr.ive industriali, al' termine di decadenza stabilito dd volta in volta col decreto assessoriaile di concessione sia sostituibile altro e diverso termine desuIDI�bdle dal sistema tributario (n. 628). IMPOSTE VARIE E.N.C.C. -Contributi -Riscossione mediante ruoli esattoriali -Visto di esecutoriet� dell'intendente -Dubbi sulla debenza dei contributi -Rifiuto del visto -Possibilit� (l. 16 giugno 1939, n. 942, art. 4 -d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 275 -l. 13 giugno 1935, n. 1453, art. 3, 2� comma -d.m. 3 luglio 1940, art. 16). Se i dubbi di recente sorti .su.Jil'attua1e debernza dei contributi in favore dell'ente na2lionale per la cellulosa e per ila carta, e la pendenza di un giudizio, promosso da una delle societ� contribuenti per ottenere la restituzione delle somme corrisposte rper i contvibuti predetti, impongano o quanto meno consentano di J:"ifiutaTe fil visto di esecutoriet� ai ruo1i predisposti per la riscossione dei contributi (n. 105). Tassa raccolta rifiuti solidi urbani -Immobile adibito a sede di ufficio statale Criterio di applicazione (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 270, 1� comma). Se la tassa comunale per la raccolta dei rifiuti soLi�di urbani sia da applicarsi con riguardo ad un immobile adibito a sede di archivio di Stato, relativamente a tutta l'area occupata dall'immobile ovvero solo a quella parte destinata ad uffiici, sale di lettura e .servizi ~n. 106). Tassa raccolta rifiuti solidi urbani -Immobile adibito a sede di ufficio statale Decisione della G.P.A. -Ricorso alla commissione centrale -C~mpetenza a proporlo. Se lii ricorso aJlla cornmisione centra1e avverso una decisione delila G.P.A. sezione speciale per i tributi locali in materia .di tassa per fa raccolta dei rifiuti solidi urbani a carico di un organo statal�e periferico 'Vada prorposto dall'ufficio locale interessato (o per esso dall'avvocatura distrettuale) ovvero dall'Avvocatura Generale dello Stato (n. 107). INTERESSI Imponibile dichiarato -Rettifica o dichiarazione integrativa -Interessi moratori -Debenza -Limiti (l. 26 gennaio 1961, n. 29 -l. 28 marzo 1962, n. 147 l. 12 giugno 1930, n. 742, art.12 -cod. civ. art. 1208, 1� comma, n. 3). Se la �dichiarazione di rettifica del valore dichiarato effettuata dal contribuente o la di lui sopravvenuta offerta vincolante, non effettuate in modi PARTE II, CONSULTAZIONI 153 e nei termini di leg:ge (art. 12 L 12 igiiugno 1930, n. �742), abbiano per effetto di escludere le imputabilit� a~ contribuente deW!i mteressi moratod, previsti daHe leggi 26 gennai� 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147; applicabilri suhl'ammontare dell'imposta complementare di (registro di successione) per tutto il periodo ricorrente tra la Liquidazione del tributo principale e il momento della iltlquidazione del tributo complementare (n. 14). LAVORO Amministrazioni statali -Appalto servzzzo di manovalenza -Liceit� -Limiti (l. 23 ottobre 1960, n. �369 -d.P.R. 22 ottobre 1961, n. 1192 -l. 3 maggio 1955, n. 407). Se l'ammimstrazione de!Jl:a difesa possa provvedere per i favori di facchinaggio mediante appaJto con imprese (n. 98). LEGGI E DECRETI Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge regionale -Intervento del Presidente del consiglio -Inammissibilit� (l. 11 marzo 1953, n. 87 -art. 2, l. 9 febbraio 1948, n. 1). Se sia ammissibile l'intervento del Presidente del consiglio nei giudizi di legittimit� costitU2Ji.onail:e in vda incidentale conoementi leggi regionali (n. 20). Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge statale Intervento del presidente di una regione -Inammissibilit� (art. 2, l. 9 febbraio 1948, n. 1). Se sia mnmissibile l'intervento del presidente di una regione nei giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale concernenti. leggi statali (n. 21). Leggi regionali o statali non impugnate in via principale -Possibilit� per lo Stato o la Regione di sollevare questione di legittimit� costituzionale in via incidentale (art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87). Se sia possibile rper lo Stato o per le regioni 'soLlevare questione di legittimit� costituzionale in Vlia incidentale di leg:gi no niIIIJ>ugnate precedentemente in via principale (n. 22). Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale -Amministrazione statale parte nel giudizio a quo -Costituzione dell'amministrazione nel giudizio di costituzionalit� -Intervento del Presidente del consiglio -Coordinamento (art. 20, l. 11 marzo 1953, n. 87 -art. 97 Costituzione). Se competa al Presidente del consiglio responsabile della politica del governo anche a livello di amministrazione, risolvere eventuali divergenze con una singola amministrazione statale (parte nel giudizio a quo) per evitare contrasti. fra un atto di costituzione ed un atto di intervento (o un non intervento) nel giudizio di cr:egittimit� costituzionale in via inctdentale (n. 23). LOCAZIONI DI COSE Imposte successorie -Passivit� deducibili dall'asse ereditario ex art. 45, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 -Deposito cauzionale (pegno del de cuius locatore Deducibilit� del corrispondente importo (art. 45, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 -art. 9, l. 26 novembre 1969, n. 833 -l. 22 dicembre 1973, n. 841 art. 16, l. 12 giugno 1962, n. 567 -art. 2, l. 22 luglio 1966, n. 606). Se gli importi in possesso del de cuius a titolo di cauzione pegno irregolare prestato da affittuari o inqllliilini� possano essere ;i:ndicati tra [e passivit� 1.54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO deducibili dall'asse ereditario ai rsensi e per gli effetti di cui all'art. 45, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, che discipUna le condiziol1Ji. di deducibilit� dei debiti del de cuius ai fiini della determinamone della base imponibile per l'applicazione dehle imposte �successorie (n: 154). OCCUPAZIONE Espropriazione p.u. � Cessione volontaria consensuale tra espropriante ed espropriando prevista dall'art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865, mod. art. 6, d.l. 2 maggio 1975, n. 115 -Obbligo dell'espropriante di addivenire all'acquisto per un prezzo pari all'indennit� provvisoria maggiorata del 30% � Esclusione (art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n. 115). Se, a norma dell'art. 12 della 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (come modificato dahl'art. 6 dJ. 2 magig!Lo 1974, n. 115) ..:_ che prevede e disciplina i termini e le modalrl.t� per la cessione volontaria all'espropriante dell'immobile sotto esproprio -l'espropriante sia tenuto ad addivenire all'acquisto consensuale dell'immobile per un pirezw pari a!ll'ammontare dell'indennit� provvisoria maggiorata del 30 % (n. 8). Espropriazione p.u. -Termini per la cessione volontaria consensuale tra espropriando ed espropriante previsto nell'art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 � Carattere perentorio � Esclusione (art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 � art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n. 115). Se il termine di 30 giorni de11a notifica dell'avviso ai proprietari espropdandi dell'an11IDQ[ltare dell'indennit� provvisoria previsto darll'art. 12, L 22 ottobre 1971, n. 865, per fa cessrione volontaria dell'immobiile da espropriare, sia da ritenere perentorio (n. 9). Espropriazione p.u. -Cessione volontaria dell'immobile convenuto tra espropriante ed espropriando � Necessit� dell'atto pubblico � Esclusione (art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 � art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n. 115). Se sia necessario l'atto pubblico per tl:a cessione vdlontaria dell'fo:nmobile sotto espropmo aJJ.~espmpriante previrsta e disciiplicr:mta dall'art. 12 della I. 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 10). Espropriazione p.u. � Occupazione temporanea � Criteri di liquidazione nel caso che venga convenuta la cessione volontaria dell'immobile tra espropriando ed espropriante a norma dJell'art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 (art. 12, l. 22 ottobre 1971, n. 865 � art. 16, l. 22 ottobre 1971, n. 865 � art. 20, l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se, convenuta consensualmente tra prO[prietario espropriando ed espropriante la cessione volontariia dehl'immobi.Ie, secondo i termini e 1e modalit� di1sciplinate dall'art. 12, J. 22 ottobre 1971, n. 865, !':indennit� di occupazione temporanea poSrsa essern consensuailmente ragguagliata, per ciascun anno, ad un ventesimo dal prezzo pattuito per il trasferrimento del bene, ovvero debba essere Jiquidata in misura non superiore, per ogni anno, al ventesimo dell'indennit� di espropdazione determinata 1secondo i criteri stabildti dall'art. 16 de1la stessa legge 865/1971 (n. 11). PARTE II, CONSULTAZIONI Espropriazione p.u. -Indennit� aggiuntiva di esproprio in favore dei coltivatori non proprietari costretti ad abbandonare il fondo -Coltivatore usufruttuario -Spettanza dell'indennit� aggiuntiva (art. 17, comma secondo, l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se competa aitl'usufruttuainio, che eotlti.vi direttamente iJ terreno da espropri. are l':inderu:lli.t� agigiuntiva di esproprio, prevista daWart 17, comma secondo, deHa 1. 22 ottobre 1971, n. 865, in favore del coltivatore non proprietario costretto ad abbandonare il fondo (n. 12). Espropriazione p.u. -Indennit� aggiuntiva di esproprio in favore dei coltivatori non proprietari costretti ad abbandonare il fondo espropriando -Legittimazione dei medesimi all'opposizione alla stima (art. 17, comma secondo, l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 19, ,l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se ~li aventli. diritto ailll'indennit� di esproprio aggiuntiva P<fevista dahl'art. 17 comma secondo della 1. 22 ottobre 1971, III.. 865, in favore dei coltivatori non proprietari costretti ad abbandonare il fondo espropriando, siano legittimati a �P<fopor�re opposdz:ione ail:la stima (13). PENSIONI Pensioni di guerra -Revoca o modifica del provvedimento concessivo -Irrecuperabilit� delle somme medio tempore .corrisposte -Limite (art. 105, l. 18 marzo 1968, n. 313). Se ~a disposizione di cui ahl'a'l:t 195 della il:. 18 marzo 1968, n. 313, secondo la quale nei oasi di revoca o modifica dei deoretli.. concessivi di pensione o di assegno di guerra ptrevisti dallo stesso articolo non sO. fa luogo ad addebito deil:le somme corriS1Poste salvo hl caso di dolo, abbia camttere innovativo per quanto concerne la previsione di non recuperabiJ,it� delle somme erogate in dipendenza di provvedimenti poi revooatii o modificati (n. 153). Pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato -Revoca o modifica del provvedimento concessivo -Irrecuperabilit� delle somme medio tempore corrisposte -Limiti temporali (art. 206, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). Se, per effetto dell'entrata in Vligiore hl 1� giugino 1974 della norma innovativa di cui all'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, suil trattamento di quiescenza dei dipendenti civilli e midi.tari dello Stato, secondo fa quale nei casi di revoca o modi.fii.ca (rectius arrmulil.amento e it'ettifica v. art. 204) del trattamento concesso non si fa luogo a recupero d~e somme gi� corrisposte salvo che '1a rewca o modo.fica (rectius annullamento o ll!ettifica) silano state disposte ~n seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato sia :rimasto inibito alla P.A. dall'anzidetta data del 1� giugno 1974 l'azione di recupero delle somme gi� corrisposte anche per i casi in cui la revoca o modifica (rectius annullamento e 'rettifica) 'risultino anteriiori alla stessa ripetuta data 1� giugno 1974, con obbligo della P.A. di restituire le somme eventualmente recuperate dopo tale data (n. 154). .156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato -Revoca o modifica del provvedimento concessivo -Art. 206, d.P.R. 1092173 -Irrecuperabilit� delle somme medio tempore corrisposte -Assegni accessori -Limitazione ai casi di annullamento e rettifica previsti dall'art. 204, d.P.R. 1092/1973, esclusione dei casi di revoca in senso proprio e di sospensione (art. 204, d.P.R. ~9 lDi� cembre 1973, n. 1092 -art. 206, d.P.R. 29 �dicembre 1973, n. 1092 -d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). Se J:a disposizione di cui all'art. 206 del d:P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civiJd e militari d~lwo Stato -secondo la quale nei casi di revoca o modifica (rectius annullamento e rettifica v. art. 204) del trattamento concesso non si fa luogo a recupero delle somme gi� corrisposte salvo il fatto ;doloso de1l'interessa1lo -si mferisce ai soli oasi di annullamento e rettifica considerati nelJJ:'art. 204 dello stesso d.P.R. oppure concerna altres� l'riipotesi di revoca (in 1senso stretto) o sospensione di assegni accessori, taridivamente operate 1in relazdane al mutamento deHa situazione del beneficiario successivo ruia� iniziale legittima attribuzione de.g;li assegni medesimi (n. 156). Pensioni dei dipendenti civili e militari &ella Stato -Revoca o modifica del provvedimento concessivo -Irrecuperabilit� delle somme medio tempore corrisposte -Limiti oggettivi -Assegni accessori (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 -art. 206, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). Se la di:s.posizione dd cui all'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militarii dello Stato -se= do fa quale nei casi di revoca o modifica (rectius anrtuLlamento e rettifica v. a:rt. 204) del trattamento =cesso non si fa ~uogo a recupero delle somme gi� corrisposte sail.vo il fatto dol:oso dell'interessato -si applichi anche per gli assegni accessori cons~derati nel titolo VI della parte prima del detto d.P.R. (sempre per :il oaso di annulilamento o rettifica (n. 155). POSTE E TELECOMUNICAZIONI Concessionari di autolinee pubbliche -Trasporto e scambio di effetti postali Impossibilit� d'accesso delle autovetture agli uffici postali -Obbligo di provedere con mezzi idonei -Modalit� (art. 78, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 art. 5, l. 8 gennaio 1952, n. 53 -art. 2, l. 21 giugno 1964, n. 559). Se J'obbligo delle imprese concesisionarie dei servizi pubblici automobilistici di provvedere al trasporto ed allo scambio deglri effetti rpostali (ex art. 78 cod. post.) con � qualsd.asi altro mezzo idoneo e con rproprio personaile � qua[ ora le condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere rendano comunque impossibile 11'accesso delle autovetture agJd uffici ,postali -obbHgo sussistente sempre che ,le dli.stanze delle fermate dagli uffici '))Ostali non siano superiori rispettivamente a 150 metri (per we fermate filntermedi:e) ed a 500 metri (per �:e formate terminali) -comporm che il trasporto de~ effetti postali p�ssa avvenire � a spal'La � (n. 154). Concessionari di autolinee pubbliche -Trasporto e scambio di effetti postali Impossibilit� di accesso delle autovetture agli uffici postali -Calcolo della distanza delle fermate dagli uffici postali (art. 78, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). Se, al fme �di stabiiliire la distanza delle fermate dei servim pubblici automobilistici in concessione dagli ufici postali, per verificarr:e La sussistenza i.n PARTE II, CONSULTAZIONI concreto dell'obbligo della ditta concessionaria di ,provvedere �con qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio pe:rsonaile � al trasporto ed aillo scambio degli effetti postali ahlorch� sussistano impedimenti all'accesso de1le autovetture ai detti uffici (art. 78 cod. post.), debba tenersi conto del percorso da copriTe con un � veicolo � !idoneo rispettando prescrizioni e diVlieti alila circolazione stradale (n. 155). PREVIDENZA E ASSISTENZA Previdenza e assistenza -Lavoratori agricoli -Decisione amministrativa sui ricorsi per l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti dlel'agricoltura -Successiva azione avanti all'Autorit� giudiziaria -Legittimazione dell'Autorit� amministrativa decidente Esclusione (art. 17, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 -l. 11 marzo 1970, n. 83 -art. 6, l. 8 agosto 1972, n. 459). Se :il direttore de.ll'uffic:io regionaile del favoro e della massima occupazione (o, ~n !ipotesi, il ministero del Lavoro) sia ,pairte :interessata nei giudizi avanti l'Autorit� giudiziaria ordinaria promossi contro le decisioni amministrative emesse sui ricorsi riguardanti la materia previdenziale ed assistenziale nel settore del lavoro agricolo rivolgenti d:i;ritti ,soggettivi ed in !Particolare l'accertamento dei presupposti diritti alla pr.evidenza sociale (iscrizione sugli appositi elenchi anagrafici dei !lavoratori dipendenti deLl'agricoltura) (n. 117). PROPRIET� INTELLETTUALE Opere dell'ingegno -Progetto tecnico -Facolt� di esproprio -Legge generale del 1865 -Applicabilit� (l. 25 giugno 1865, n. 2359). Se l'amministrazione possa avvalersi della legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilit� del 25 giugno 1865, n. 2359 per procedere all'esproprio di opere dell'ingegno (nella specie: progetto tecnico per ila costruzione di una nuova sede di servi:lli postali) (n. 26). Opere dell'ingegno -Brevetti d'invenzione -Espropri'azione speciale prevista dalla legge sul diritto di autore -Ambito di applicabilit� (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 112). Se l'art. 112 della :I. 22 aprile 1941, n. 633, che prevede la facolt� di esrpro-� priazione di beni immateriali per ragioni di interesse dello Statq sia aippHcabile a beni diversi dai brevetti di invenzione (n. 27). Opere dell'ingegno -Progetto di ingegneria -Conoscenza da parte dell'amministrazione -Facolt� per l'amministrazione di acquisizione coattiva -Presupposti e limiti (cod. civ. art. 2578 -l. 2 2aprile 1941, n. 633, art. 99 -r.d. 18 maggio 1942, n. 1369, art. 11. Se l'amministrazione che sia venuta a conoscenza di un progetto di ingegneria nel quadro di una trattativa contrattuale possa, invocando gli artt. 2578 cod. civ. e 99 della ti. 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, :i quali non comportano un dil'itto dehl'autore di impedire !la realizzazione del progetto e autorizzano l'impiego di questo, da parte di chiunque voglia realizzarlo, attraverso un meccanismo d:i alienazione coattiva acqurs1re coattivamente tail:e progetto per procedere alla sua Tealizzazione (n. 26). 158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO REGIONE SICIILIA Enti pubblici -Enti pubblici economici -E.A.S. -Inquadrabilit� (l. 19 gennaio 1942, n. 24, art. 1 -l. 16 giugno 1938, n. 1303, art. 1 -cod. civ., artt. 2093 e 2201). Se l'ente acquedotti siciliani rientri tra gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o pTinci!PaJie ~�esercizio di attivit� commerdalii .od agricole ovvero che quanto meno, esercitano talii attivit� in via acces,sor.ia, ma mediante iU!na distinta oir;ganizzazione, e qwindi :sia da qua1i:fica1ie come ente pubbHco economico (n. 12). Regione siciliana -Agevolazioni fiscali per iniziative industriali -Termine di decadenza fissato nel decreto assessoriale di concessione delle agevolazioni Termine di decadenza generale -Insussistenza (l�gge regionale Sicilia 20 marzo 1950, n. 29). Se, ai! fine de1la decadenza dai!Je agevoliaziOllli fiiscaL1 previste dahla Ieg;ge regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29, per le iniziative industriali, al termine di decadenza :stabiJito di volta in volta col decreto a'ssessoriale d:i concessione sia sostituibHe al1'ro e diverso termine desumibhl:e da'.! sistema tributamo ~n. 13). REGIONI Imposizione coattiva di servit� (a base espropriativa) preordinate alla realizzazione di un'opera pubblica -Liquidazione dell'indennit� -Applicabilit� della legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 (l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 46, l. 25 giugno 1865, n. 2359 -l. 22 giugno 1974, n. 247). Se rper l'imposizione coatta di serv:it� (a base esprorpriativa) peT la coli]ocazione di opere accessorie ad acquedotto, la dererminazfone deU'indenn�t� debba avvenil'e secondo i criteru dettati daNa legge 22 ottobre 1971, n. 865 (cod. legge ,sUJlla casa) ovveTo la fattispecie debba rr-itenersi negruata dall'art. 46 deHa leg;ge generale suhle esrpropriazioni, L 25 giugno 1865, n. 2359, concernente iJ caso di servit� derivanti dall'esecuzione dell'opera (n. 232). Imposizione coattiva di servit� (a base espropriativa) preordinata alla realizzazione di un'opera pubblica di competenza regionale -Competenza della regione all'emanazione del relativo decreto (art. 3, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). Se, .per l'imposizione coatta di servit� (a base eStpropT~ativa) preOTdinata ahla 11ealizzazione di urn'opera pubblica di competenza (!Propria o delegata) regionaile, l'emanazione del relativo decreto sia di competenza deHa regione quale che sia la disci!Plina sostanziale del rp:rocedimento e oi� a termini dehl'ar.t. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che discrimdrna Ja competenza .regionale da quella statale (in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilit�, di urgenza e di indifferibilit� dei lavori, all'esercizio delle attribuzion� amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilit�, di occupazione temporanea e d'urgenza, compresa ila detenminazione amministTativa deHe :i:ndeJIJIIit� e la retrocessione) secondo H criteTio �esclusivo della competenza IPeT l'opera ,pubblica (n. 233). Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali -Espropriazioni per pubblica utilit� Competenze regionali (d.P.R. 25 gennaio 1972, n. 2 -r.d. 29 luglio 1927, n. 1443). Se, in dipendenza det d.P.R. 25 genna:io 1972, n. 2, che ha trasferito aNe regioni a statuto oridinario le funzioni amministrative i:n materia di acque mine PARTE II, CONSULTAZIONI rali e termali (oltre che di cave e torbiere) esercitate dagli organi periferici e centrali deHo Stato, rientri 111ehla competenza regio111ale provvedere alll'espropriazione per pubblica utilit� nella detta materia delle acque minerali e termali (n. 234). Esproprio statale per opera pubblica concernente l'assetto urbanistico della citt� -Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di esproprio e retrocessione per le opere di competenza (propria o dele.gata) regionale -Dichiarazione in inservibilit� del bene espropriato ai fini della retrocessione parziale -Competenza regionale (art. 61, l. 25 giugno 1865, n. 2359 -art. 3, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). Se la competenza a dichiarare (ai sensi dell'art. 61, L 25 giugno 1865, 111. 2359), l'inservibilit� dei beni espropriati (dalilo Stato) ad opera pubbliica c0111Cernente l'assetto urbanistico o competa attuailmente agli onganii reg,j.oruali, a termini deH'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che trasferisce a'He regioni a statuto ordilllario poter>i e funzioni amministrative dn mat&ia dii espropri e retrocessioni secondo il criterio oggettivo della natura dehl'opera pubblica, cio� per le opere pubbliiche rientranti nehle materie trasferite o delegate aJJe reg,j.oni stesse (;n. 235). Regione -Esproprio di beni sottoposti alla disciplina della legge sulle cose d'interesse artistico o storico -Mancata autorizzazione da parte dello Stato Conflitto (art. 11, l. 1 giugno 1939, n. 1089 -l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se, allorch� la regiione proceda ad esproprio per un particolare interesse pubblico ed in aip.pilicarione della 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (cod. ltegge sulie cose) di immobili sottoposti ailila disdplina della I. 1� giug1110 1939, n. 1809, suhle cose d'interesse artistico o stonico (quindi v�illcolati nellia loro des1l�illazio111e da un interesse .pubblico diverso da queHo fatto valere con l'esproprio e :La cui vailutazione e tutelia � affidata alilJo Stato) senza ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 11 della stesisa Il:. 1� giugno 1939, si determd.n.d un'ipotesi di conflitto da sottoporre a:l giudizio della Corte Costituzionale (n. 236). Beni sottoposti alla disciplina della legge sulle cose d'interesse artistico o storico -Esproprio -Denunzia di trasferimento -Necessit� (art. 30, l. 1� giugno 1939, n. 1089). Se ila denunzia di trasferimento prevista a carico del propnietario dall'art. 30 della I. 1� giugno 1939, n. 1089, sUilla tutela del:1e cose d"inte.11esse artistico o storico debba operarsi anche lllel caso di espropcio (lll. 237). Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge regionale -Intervento de,Z presidlente del consiglio -Inammissibilit� (l. 11 marzo 1953, n. 87 -art. 2, l. 9 febbraio 1948, n. 1). Se sia amrrussib~le l'intervento del presidente del consiglio nei giudizi di legittimit� costituzionale in via inddentale concennenti leggi regionali (ill. 238). Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale concernente legge statale -Intervento del presidente di una regione -Inammissibilit� (art. 2, l. 9 febbraio 1948, n. 1). Se sia ammissibile J'.illltervento del presidente di una regione nei giudizi di legittimit� costituzionale illl via incidentale concernenti Iegigi statali (n. 239). 160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Leggi regionali o statali non impugnate in via principale -Possibilit� per lo Stato o la regione di sollevare questione di legittimit� costituzionale in via incidentale (art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87). Se sia possibi!le per lo Stato o rper ile rngioni sohlevare questione di legittimit� costituzionale dn via mcidentale di leggi non impugnate precedentemente in via principale (n. 240). � Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale -Amministrazione statale parte nel giudizio a quo -Costituzione dell'Amministrazione nel giudizio di costituzionalit� -Intervento del Presidente del Consiglio -Coordlinamento (art. 20, l. 11 marzo 1953, n. 87 -art. 97, Costituzione). Se competa al Pres~dente del Consigillio res1ponsabile della 1POli1J:ica del Governo anche a livello di amministrazione, risolvere eventuailii divergenze con una singola amministrazione statale (parte nel giudizio a quo) per evitare contrasti fra un atto di costituzione ed un atto di intervento (o un non intervento) nel giudizio di legittimit� oostituzionaJe in via incidentale (n. 241). RESPONSABILIT� CIV1ILE Pubblico dipendente -Incarico di missione -Furto sub�to -Risarcimento del danno -Responsabilit� civile della P.A. (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Se il cl.armo da fu11to subito in occasione deNo svolgimento cfil un incaTico di missione legittimi il pubblico dipendente danneggiato a rivalersi nei confronti della Pubbliica amministrazione a titolo di risarcimento. RICORSI AM!MINl1STRATIVJ Imposte indirette -Domande di rimborso in via amministrativa -Effetti prod! otti sul corso della prescrizione (art. 141, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 r.d. 10 aprile 1923, n. 938 -r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 -r.d. 22 maggio 1910, n. 316 -t.u. 1� marzo 1961, n. 121 -l. 26 giugno 1953, n. 492 -l. 24 giugno 1954, n. 342 -l. 4 febbraio 1955, n. 72 -d.l. 7 maggio 1948, n. 1173 -l. 26 novemH bre 1955, n. 1109 -d.p. 5 febbraio 1953, n. 39 -l. 7 gennaio 1929, n. 4). Se pe:r le imposte non devolute ai1 giudizio deHe commissioni -imposte sulle conc{'.ssioni am:mIDistrative, �di bohlo, sulla pubblicit�, suLle assicurazioni, i. diritti erariali 1sugld spettacoli, tasse automobilistiche -la domanda di rimboriso .del contribuente (non conseguente a pJ:ecedente decisione amministrativa o giurisdizionaile sulla ihlegittimit� de1l'imposta) si concreti ~n un formaJe e tipico ric~so amministrativo che sollecita l'emissione di un atto dovuto e che �interroffiiPe il corso dehla prescrizione sino a quando l'Amministrazione non abbia notificato la propr�a dedsione (n. 37). Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte non devolute alla competenza delle commissioni -Imposte sugli spettacoli -Imposte sulle concessioni governative -Imposte sul ballo -Imposte sulla pubblicit� e diritti di affissione -Imposte comunali non soppresse -Domanda di rimborso in via amministrativa -Effetti'sul corso di prescrizione o decadenza (artt. 3$ e 39, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 -artt. 11 e 12; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 art. 33, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 -art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 art. 24, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639). Se, a seguito defila r�forma tributaria, per le imposte non devolute a1la competenza delle commissioni (imposte sugli spettacoli, sulle conces~oni gover PARTE II, CONSULTAZIONI native, sul ballo, sulla pubblicit� e diritti di affissione, imposte comunali non soppresse) ,trnvi appt]Jicazione il piii.ncipio per il quai1e, im.trndotto il procedimento con la domanda di rimborso presentata a!hl'amministrazione entro i termini di decadenza, in pendenza e sino alla notifica della decisione non possono maturare ulteriori decadenze n� prescrizioni (n. 38). Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte devolute al giut:Dizio delle commissioni -Imposte di registro -Imposte di successione -INVIM -Domanda di rimborso in via amministrativa -Formazione� automatica di silenzio -Rigetto -Decadenze (art. 75, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -art. 47, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 -art. 31, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643). Se, a seguito della riforma tributaria, per le imposte devolute al giudizio delle commissioni, per le quail'i � prevista da norme specifiche ila formazione automatica del silenzio rigetto sull'istanza di l'imbo11so all'amministrazione (imposte di ;registro, di successione, INVIM), dopo impedita ila decadenza prevista per wa presentazione della domanda di rimborso all'aimm.in\,strazione si verifichi ulteriore decadenza in caso di mancato tempestivo ricorso alle commissioni sul silenzio se creato dall'amministrazione (n. 39). Imposte indirette -Riforma tributaria -Imposte devolute al giudizio delle commissi�ni -IVA -Imposte sulle assicurazioni -Imposta ipotecaria -Domanda di rimborso in via amministrativa -Formazione non autamatica di silenzio -Rigetto effetti della domanda t:Di rimborso sul corso di prescrizione o decadenze (art. 16, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635). Se, a s.;guito de!Ja riforma tributaria, per le imposte soggette al giudiizio ddle commiss�oni, per le quali norme specifiche non stabiiliscono ila formazione automatica del 1silenzio ri,getto sul�'istanza di J:1imborso all'amministrazione (IVA, imposta sulle assicurazioni, imposta ipotecaria), ~a domanda di r1rnborso presentata nei termini datl contribuente all'ammillist'I'azione impedisca preclusioni per deoorso del tempo sino notifica della l!"elativa decisione, salvo la facolt� di provocare il silenzio rigetto a norma dell'art. 16 d.P.R. 636/1972 con conseguente onere di tempestiva impugnamone avanti alila commissione delle provocate decisioni silenziose (n. 40). RISCOSSIONE Riscossione a mezzo ruoli -Visto di esecutoriet� dell'intendente -Natura (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 23 -d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 185). Quale sia la natura giuridica e !l:a portata del visto di esecutoriet� dell'intendente di finanza sui ruoli per la dscoss�one di entrate di enti divers� daHo Stato (n. 28). ENCC -Contributi .� Riscossione mediante ruoli esattoriali -Visto di esecutoriet� deli'intendente -Dubbi sulla debenza dei contributi -Rifiuto del visto � Possibilit� (l. 16 giugno 1939, n. 942, art. 4 -d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 275 -l. 13 giugno 1935, n. 1453, art. 3, 2� comma -d.m. 3 luglio 1940, art. 16). Se tl dubbi di recente sorti suH'attuatle debenza dei contributi in favore de11:1'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, e Ia pendenza di un giu 162 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO dizio, promosso da una delle societ� contribuenti. per ottenere fa restituzione defie somme corrisposte per i cont�ributi predetti, imponga:no o quanto meno consentano di :rU.fiutaTe hl visto di esecutoriet� ai �ruoLi predisposti per fa riscossione dei contributi (n. 29). Inibizione di pagamento in favore di contribuente a carico del quale sia stata esperita presso amministrazione statale ad altro ente pubblico in esecuzione esattoriale con esito negativo -Ultrattivit� del procedimento esecutivo -Esclusione -Natu'ra dell'effetto (art. 2, cD.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Se fa � efficada � degli atti di pignorail11ento notificati in data anteriote aihl'entxata ~n vigore del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, fatta sailva daU'art. 2 dello stesso d.P.R., che di!spone ti:a J'altro l'impignorabmt� dehle somme dovute dall'A.LM.A. agli aventi dkitto in attua:llione di pTOvvidenze di legge, sia da intendere quella oonvenuta nel normale vaill:>re effettuale normativamente conferito agli atti ddla procedura esecutiva (tltlmitata al credito pignorato) ovveTO in essa debba r.icOITJ[l.rendersi Ia inibiz;ione ai paigamenti disposta dall'art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ehe vieta ahlo Stato e aigli enti pubblici, gi� terzi pignorati daH'esattoria con esito negativo di effettuare pagamenti a favore del contribuente, per un periodo di cinque anni dalla dichiarazione negativa di terl'Jo a suo tempo resa, se non viene provato :hl pagamento delle imposte per le quali si era p'.l'oceduto (n. 30). SERVIT� Imposta coattiva di servit� (a base espropriativa) preordinate alla realizzazione di un'opera pubblica -Liquidazione dell'indennit� -Applicabilit� della legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 (l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 46, l. 25 giugno 1865, n. 2359 -l. 22 giugno 1974, n. 247). Se per l'imposizione coatta di sernit� (a base espropriativa) per la colfocazione di opere accessorie ad acquedotto, la determinazione dehl'!indennit� debba avvenke secondo i .criteri dettati dailfa L 22 ottobre 1971, n. 865 (c,d. legge suHa casa) ovvero La fattispecie debba :rU.tenersi �regolata dall'art. 46 deHa 'legige generaJe suLle espropriazioni, J. 25 .giugno 1865, n. 2359, concernente il caso di servit� derivanti dahl'esecuzione dell'opera (n. 56). Imposizione coattiva di servit� (a base espropriativa) preordinata alla realizzazione di un'opera pubblica &i competenza regionale -Competenza della regione all'emanazione del relativo decreto (art. 3, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). Se, rper l'imposi2lione coatta di servit� (a base espropliiativa) prOO!'dinata alla realizzazione di un'opera pubblica di competenza (propria o delegata) regionale, l'emanazione del 11efativo decreto �sda di competenza della regione quale che sia la discip'lina sostan2liale del procedimento e ci� a termini de11'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che discrimina la competenza regionale da quella stataile (in ordine alle dichia:ral'Jioni di pubblica ut~lit�, di u11genza e di 1nd:ifferibilit� dei lavori, .all'esercizio delJe attribuzioni ammnistr.atiive in mate: d.a di espropliiazione per pubb:Lica rutil.it�, di occupazione temporanea e d'urgenza, compresa 11.a detierminazione aa:nministrativa del'le indennit� e Ia retrocessione) secopdo H criterio esclusivo della competenza per l'opera ipubbl�.ca (n. 57). PARTE II, CONSULTAZIONI STAMPA Ferrovie -Trasporti di pubblicazioni oscene -Concorso nel reato configurato dall'art. 528 c.p. -Esclusione (c.p., art. 528). Se possa essere addebitato al personale delle Ferrovie dello Stato il concoTso nel reato di cui all'art. 528 c.;p. per iil solo fotto di aver ammesso a trasporto pubblica:llioni ritenute oscene (n. 10). STRADE Urbanistica -Legge 6 agosto 1967, n. 765 -Costruzione in fregio alle strade statali -Ampliamento delle costruzioni preesistenti -Divieto (art. 19, l. 6 agosto 1967, n. 765). Se .il divieto di costruire, ricostruiTe o ampliare edifici o manufatti a distanza inferiore alla met� della langhezza strada1e per le strade -diverse dahle autostrade -fuori del perimetro dei centri urbani, stab:i'lito dall'art. 19 della I. 6 agosto 1967, ITT.. 765, ammetta eccezione per ila soprae1evazione di edifid preesistenti (n. 116). TRIBUTI LOCALI Tributi locali non soppressi m attuazione della riforma tributaria di cui alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 -Competenza dell'intendente di finanza a ricevere e decidere i ricorsi in primo grado contro gli atti di accertamento -Ricorso �rivolto al comune e a questo presentato� -Impossibilit� per l'intendente cui il ricorso sia stato successivamente trasmesso di emanare decisione di rito o di merito (Art. 1 n. 1, 1. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 -art. 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). Se il 11ico11so contro gli atti di accertamento dei comuni e delle provincie notificati a decorirere dal 1� gennaio 1974, relativi a tributi non soppressi per effetto ed in attua:llione dell'art. 1, n. 1, della [. 9 ottobre 1971, n. 825 -contenente delega legisLativa a� gov,erno per Ia riforma tributaria -non �rivolto � ad'l'intendente di finanza a 1t1orma del:l'art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, n� a questo �presentato � ma trasmesso allo stesso dntendente del comune della provincia al quale :iJl ricorso � stato �rivolto � e �presentato �, debba essere dichiarato inammissibile dall'intendente ovvero debba essere dall'intendente '!1estituito ad comune o alla provincia il quale soltanto potr� dichiararlo kricevibHe (n. 11). Tributi locali non soppressi m attuazione della riforma tributaria di cui alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 -Competenza dell'intendente di finanza a ricevere e decidere i ricorsi in primo gradJo contro gli atti di accertamento -Ricorso �rivolto� all'intendente ma �presentato� all'amministrazione comunale o provinciale emanante l'atto impugnato -Inammissibilit� del ricorso (art. 1 n. 1, 1. 9 ottobre 1971, n. 825 -�irt. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 -art. 2, d.PR. 24 novembre 1971, n. 1199). Se il ricorso contro gli atti 'di accertamento dei comuni e delle provincie notificati a decorrere dal 1� gennaio 1974, xelativi a tributi non soppressi per effetto ed in attuazione dell'art. 1 n. 1, della I. 9 ottobre 1971, n. 825 -contenente 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO delega '1egis1ativa al Governo ;per la riforma tributaria -esattamente �rivolto � all'intendente di finanza a norma dell'art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, ma erroneamente pTesentato all'amministrazione comunale o prov1nciale (emairiante �\ttto 1impugnato) e da questa poi trasmesiso a1l'intendente, debba essere dichiarato tinammissib~le da rparte dello stesso intendente (n. 12). Tributi locali -Irritualit� della notifica dell'atto di accertamento -Iscrizione a ruolo sulla base della decisione della commissione di primo grado -Ricorso al prefetto -Sospensiva -Inammissibilit� (art. 288, t.u. 14 settembre 1931, n. 1175). Se H prefetto possa esercitare Je attribuzioni conferitegli dall'art. 288, t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (e in particolare sospendere 'la riscossd.one delle partite controvense) una volta che l'iscrizione a ruolo. dei trlbutri Jocali sia avvenuta non gi� isulla base dell'atto amministrativo di ..accertamento che si assume ir,rituailmente notificati bensl in base ailil.e decisioni adottate dal!la corrmI11ss1one di primo 1grado in ordine al giudizio instaurato con il ricorso (n. 13). URBANISTICA Urbanistica -Legge 6 agosto 1967, n. 765 -Costruzione in fregio alle strade statali -Ampliamento delle costruzioni preesistenti -Divieto (art. 19, l. 6 agosto 1967, n. 765). Se il divieto .di costruire, ricostru<ke o ampliare edifici o manufatti a distanza inferiore alLa met� della laTghezza stradale per [e strade -diverse dal�e autostra�le -fuori dcl perimetro dei centri urbani, sta:biili.ito dall'art. 19 deJJa 1. 6 agosto 1967, n. 765, ammetta eccemone per ila sopraelevazione di edifici preesistenti (n. 1). - :" .