ANNO XXVII -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1975 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTffUTC>� POLIGRAFI�) DELl."<il' STATO� 1975 ABBONAMENTI ANNO ................:� .. �,;........... L. 12.750 UN NUMERO SEPARATO .......'.......... . � 2.250 .Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ., LIBRERIA DELLO STATO , BIAZZA G. VERDI, 10 , R01vfA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia � Printed in Ita/,y Autorizzazione Tribunale di R~ma-Decreto n. 11089 del 13 luglio 1960 (5219046) Roma, 1975 :..: Istituto Poligrafico 'd~llo Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Miche/e Savarese} pag. 457 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Arturo Marzano} � 481 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QU~STIONI DI GIURISDIZIONE (a cura del/'avv. Benedetto Baccari} � 508 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Adriano Rossi} . . . . � 524 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo} � 530 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile} � 552 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Arturo Marzano} � 594 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PEl"!ALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte} � 619 Parte seconda: QUESTIONI � LEGISLAZIONE � INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. 61 CONSULTAZIONI � 76 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco Noax, Ancona; Francesco Cocco, Ba'l'i; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MAaiuzzo, BTescia; Giovanni CoNTU, CagHaTi; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, CatanzaTo; Franco FAVARA, Fi'l'enze; Francesco GuxccIARDI, Genova; Carlo BAtILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Sergio LAPORTA, Napoli; Nicasio MANcuso, PaleTmo; Pier Giorgio LIGNANI, PeTugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI MARZANO A., Questione di giurisdizione tra giudice nazionale e Corte di giustizia deHe Comunitd Europee . pag. 485 TAM1ozzo R., AnnuHamento del Governo ex art. 6 t.u. 3 marzo 1934, n. 383 pag. 531 TAMiozzo R., Competenza territoriale e funzionate dei T.A.R. 537 TAMIOZZO R., Ricorso per regolamento di giurisdizione e sospensione del giudizio 546 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELET-ASSOCIAZIONE TRICIT� Accertamento giudiziale della demanialit� -Effetti -Decorrenza, 599. -Concessione e derivazione -Piccole derivazioni -Rinnovazione Diritto soggettivo del concessionario -Esclusione, 599. Concessione e derivazione -Proroga � ex lege � -Effetti, 599. -Elenchi delle acque pubbliche Ricorso avverso l'iscrizione -Decadenza -�Effetti, 599. -Emergenza della demanialit� Acquisto successivo della propriet� privata dell'acqua -Inammissibilit�, 599. - Sorgenti -Sorgente che d� luogo a corso d'acqua pubblica -� pubblica, 599. ARBITRATO Irregolare nomina degli arbitri Deducibilit� in sede di impugnazione per nullit� -Limiti, 594. -Procedimento -Mancata contestazione in ordine alla irrituale composizione del collegio arbitrale ed alla deducibilit� di motivi di impugnazione esclusi dalla clausola compromissoria -Implicito accordo modificativo della clausola compromissoria -Esclusione, 594. Sentenza arbitrale -Impugnazione -Ammissibilit� -Limiti -Rilevabilit� di ufficio, 594. ASSICURAZIONI Surrogazione -�categorie escluse -Mancata inclusione del coniuge dell'assicurato -Illegittimit� costituzionale, 465. Associazioni sindacali e Ordini professionali -Nomina di rappresentanti in organi collegiali Necessit� della motivazione nella scelta dei rappresentanti -Esclusione della motivazione generica e sua illegittimit�, 540. -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Norma istitutiva di una Commissione consultiva per l'emanazione dei d�creti delegati sul personale della scuola Contrasto dell'art. 18 1. n. 477/'73 con l'art. 39 Cost. -Non sussiste Manifesta infondatezza della relativa questione, 540. ATTO AMMINISTRATIVO Annullamento Annullamento previsto dall'art. 6 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 -Rapporto fra annullamento del Governo e poteri degli Enti locali -Lesione dell'autonomia degli Enti -Non sussiste, con nota di R. TAMiozzo, 530. Annullamento d'ufficio -Fattispecie di annullamento da parte del Governo di atti di Enti locali siciliani -Contrasto con l'art. 14 Statuto Regione Siciliana -Non sussiste, con nota di R. T AMmzzo, 530. . -Annullamento d'ufficio -Potere discrezionale dell'Amministrazione -Legittimit� del rifiuto di annullamento, 542. -Annullamento d'ufficio da parte del Gov'erno di atti di Comuni siciliani -Intervento dell'Ente Regione -Esclusione, con nota di R. TAMIOZZO, 530. Annullamento d'ufficio da parte del Governo di atti di Comuni siciliani -Intervento del Presi INDICE DELLA GIURISPRUDENZA dente della Regione nel Consiglio dei Ministri -Esclusione, con nota di R. TAMIOZZO, 530. -Annullamento d'ufficio di atti di Comuni siciliani da parte del Governo -� consentito, con nota di R. TAMIOZZO, 530. -Atto definitivo -Provvedimenti degli organi istituzionali del Provveditorato al porto di Venezia, con nota di R. TAMIOZZO, 545. - Atto politico -Differenza, 540. -Atto� politico -Fattispecie -Natura della designazione di rappresentanti sindacali per un organo collegiale consultivo -Non � atto ipolditico, 540. -Parere di organo collegiale consultivo -Necessit� del giudizio finale con la dichiarazione di voto, con nota di R. TAMIOZZO, 546. -Sanatoria di atto illegittimo impugnato nel termine di legge Non sussiste, con nota di R. TAMIOZzo, 546. - Vizi dell'atto -Eccesso di potere per sviamento -Atti aventi identico contenuto di altri atti annullati dal Governo -Sussiste lo sviamento,, con nota di R. TAMIOZZo, 530. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Azione di repressione della condotta sindacale -Improponibilit� nei confronti dello Stato -Manifesta infondatezza di questioni di costituzionalit�, 520. -Commissione consultiva per emanazione di leggi delegate -Natura di organo collegiale -Giurisdizione del giudice amministrativo in tema di provvedimenti di nomina dei rappresentanti sindacali -Sussiste, 540. -Comunit� europee -Euratom Soggetti che rivendicano lo � status � di dipendente o di agente non locale -Controversie -Giurisdizione della Corte di giustizia deHe Comun:iit� europee, C()l!l nota 'di A. MARZANO, 484. . -Conflitti di attribuzione: presupposti sostanziali e formali -Cen sura di soggetto diverso da quello legittimato -Rimessione alla Corte costituzionale: esclusione, 518. -Contrasto della norma che prevede un unico grado con l'art. 24 della Costituzione -Noli sussiste, 542. Contratti della P.A. -Procedi.:. mento di formazione : atti precedenti la stipulazione -Posizioni soggettive del privato: distinzioni, 509. -Demanio marittimo -Accertamento di diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola -Giurisdizione ordinaria, con nota di A. ALABISO, 606. -Disciplina amministrativa del commercio con l'estero -Divieti d'importazione di zucchero ed edulcoranti sintetici -Esclusione -Riserva d'importazione a favore dello Stato: finalit�, � 512. -Elezioni al Consiglio Nazionale del notariato -Distretto comprendente Corti d'appello poste in Regioni diverse "' Competenza del T.A.R. di Roma -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 538. -Elezioni al Consiglio Nazionale del notariato -Individuazione della competenza del T.A.R., con nota di R. TAMIOZZO, 538. - Espropriazione per pubblico interesse -Inefficacia della dichiarazione di pubblica utilit� per mancata fissazione ad osservanza dei termini -Giurisdizione dell'AGO, 508. -Nozione di giudice naturale -Regime transitorio dei T.A.R. Contrasto dell'art. 38 1. 1034/'71 con l'art. 25 della Costituzione Eccezione manifestamente infondata, 542. -Incidente di costituzionalit� sollevato dal giudice di merito dopo la proposizione del regolamento preventivo: effetti, 519. - Proponibilit� del regolamento di giurisdizione -Limiti -Effetti Necessit� della sospensione automatica del processo di merito Sussiste, con nota di R. TAMIOZzo, 545. Vili RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Regime transitorio dei T .A.R. . CooJrtmaisto �D il.\aict. 38 L 1034/ 1971 .e J'a1t 3 della Costituzione Eccezione manifestamente infondata, '548. -Regime transitocio dei T.A.R. Contrasto tra l'art. 38 1. 1034/ 1971 e gli artt. 103 e 125 della Costttuzione -� Eccezione manifestamente infoudata, 542. -Regolamento di competenza Conflitti -Sfera di applicazione dell'art. 31 1. 1034/1971 -Disciplina transitoria prevista dagli artt. '38 e 42 della legge 1034/71 . Regolamento di �competenza fra T.A:R.' e Consiglio di Stato -Limiti alla ammissibilit�, con nota di R. TAMIOZZO, 537. -Regolamento di .competenza -Ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale -Efietti diretti .dell'atto -linc:lividuazione, .con 11ota �di R. ".I'AMiozzo, 538. -Tribunali amministrativi Regionali -Natura dell'Ente autonomo 1acquedotto pugliese: ente UJ1traregiona1e -Atti dell'Ente impugnati prima del 1� aprile 1974 Competenza immediata del T.A.R. Non sussiste, 542. COMUNIT� EUROPEE -Agricoltura -Graduale attuazio �ne della organizzazione camune dei mercati �nel settore dei cereali -Scambi intracomunitari - Prefissazione del prelievo -Ritardi!> nelJ'im,portazione do:vuto a cause �di forza maggiore -Applica: bidit� del prelievo prefissato, 481. -Dipendenti -Organizzazioni sindacali -Atti concernenti gli interessi generali di una determinata categoria di dipendenti -Ri. corso delle orgal'lizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 173 del '.trattato CEE -Ir.dcevibilit�., 493. -Dipendenti -Trattamemlta economica -Adeguamento annuale F'otere discrezionale del Consiglio CEE -Autolimitazione -Efficacia vincolante, 494. -Euratom -Dipendenti -Declaratoria .giudiziale della ricorrenza del rapporto .di lavero da parte del giudice nazionale -lnammis. sibiilit�, con m.ota di A. M:ARZANO, 484. -Importazioni .ed esportazioni Certificato di circolazione -Falsit� dichiarata dalle autorit� dello Stato .esportatare -Accertamento da parte del giudice dello Stato importatore -Ammissibilit� -Pregiudizialit� della questione sulla falsit� -Sospensione necessaria del giudizio civile, 504. CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO -Mancato pagamento da parte della P.A. del .corrispettivo pattuito gi� liquido ed esigibile -Spettano .gli interessi, 528. CORTE DEI CONTI -Contabilit� pubblica -Consuntivo degli Enti Locali -Sottrazione alla giurisdizione della Corte Illegittimit� costituzionale, 463. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -V. Assicurazioni, Corte dei Conti, Dogana, Elezioni, Fatlimento, Istruzione pubblica, Presidenza e aB&iistenza, :Procedzimento penale, Reato, Regione, Sanit� pubblilca, Sardegna, , Sicurezza pubblica, Tosca'n.a. DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio marittimo -Diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola -Diritto d'uso ;per,pe.tuo., gratuito e cedibile -Configurabilit� Esclusione, con nota di A. ALABiso, 606. -Demanio marittimo -Diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola -Incompatibilit� col regime del demanio -Persistenza dei diritti -Esclusione -Rescritti aragonesi -Prevalenza su'lla disciplina del demanio -Esclusione -Abrogazione -Sussiste, con nata di A. ALABISO, 606. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA -Demanio m.anittimo Diritti esclusivi di pesca -Riconoscimento -Necessit� -Mancanza Estinzione, con nota di A. ALABISO, 606. -Demanio marittimo -Mare territoriale -Utilizzazione -Identit� di disciplina, con nota di A. ALABiso, 606. -Demanio marittimo -Propriet� privata -Acquisto per usucapione o �illnmerno:l'aibfile -Esciliusione ' ll'oililel'anzia e lt'1conosci.menti lineffiooci:a -Scl:aissilf�.oazione -Necessit�, con nota di A. ALABiso, 606. DOGANA -Trasporto di prodotti petroliieri -Divergenza rispetto alla bolletta di cauzione -Responsabilit� oggettiva -Illegittimit� costitu-. zionale -Esclusione, 457. ELEZIONI -Elezioni comunali -Ineleggibilit� -Amministratori di enti dipendenti -Illegittimit� costituzionale, 478. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Contrasto del tit. II legge 865/ 1971 con gli artt. 3 e 97 della Costituzione -Manifesta infondatezza della sollevata eccezione, 549. - Contrasto del tit. II legge 865/ 1971 con gli artt. 41 e 42 della Costituzione -Manifesta infondatezza della sollevata eccezione, 549. -Contrasto fra l'art. 11 legge 865/ 1971 e l'art. 117 della Costituzione -Manifesta infondatezza della sollevata eccezione, 549. -Emanazione del provvedimento di p.u. -Competenza regionale Individuazione dell'organo competente -Criteri, 549. - Indennizzo -Limitazioni all'edificazione derivanti dalla vicinanza di un corso d'acqua -Copertura del corso d'acqua da parte della P.A. -Non applicabilit� delle limitazioni, 529. -Parco pubblico -Criteri interpretativi -Estensione, 549. -Procedure ex tit. II legge 865/ 1971 -Necessit� di piano particolareggiato -Non .sussiste, .549. -Rapporto fra la legge 19 novembre 1968 n. 1187 e la legge 865/ 1971 -Limiti temporali contenu.,ti nella legge 1187/68, 549. FALLIMENTO -Estensione ai soci illimitatamente responsabili -Legittimazione Esclusione del fallito -Illegittimit� costituzionale, 476. Opposizione alla dichiarazione Opposizione proposta non dal fallito -Mancata notifica a questi Illegittimit� costituzionale Esclusione, 475. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Appello -Sentenze dei T.A.R. Notificazione della impugnazione a pi� parti -Causa inscindibile Possibilit� di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. -Sussiste, con nota di R. TAMiozzo, 535. -Notificazione della impugnazione� a pi� parti -Unicit� del �domiciliatario -Necessit� della consegna di una copia per ciascuna parte -Sussiste -Applicazione in materia di .gravame di decisioni del T.A.R., con nota di R. TAMIOZzo, 535. -Procedimento giurisdizionale Contraddittorio Necessit� Principio fondamentale di carattere generale, con nota di R. T AMxozzo, 535. -Ricorso giurisdizionale -Circolari -Impugnazione autonoma Non sussiste -Impugnazione unitamente ai provvedimenti applicativi -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 546. -Ricorso giurisdizionale -Nomina di organo collegiale -Provvedimento autonomo e non preparatorio -Impugnabilit� immediata, 540.. .x RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Ricorso giurisdizionale -Nuovi motivi inseriti nelle memorie Inammissibilit�, 549. �-Termine per l'impugnazione -Decorrenza del termine di prescrizione dalla omessa pronuncia del giudice, 543. �-Termine per l'impugnazione Pretese patrimoniali di dipendenti di Enti pubblici -Trattamento di quiescenza -Decorrenza della prescrizione dal giorno di cessazione del rapporto -Irri.levanza della data del decreto di liquidazione, 543. �-Termine per l'impugnazione Trattamento di quiescenza -Autonomia delle pretese -Effetti in ordine alla prescrizione, 543. 'GIUDIZIO CIVILE E PENALE -Rapporti -Sentenza penale di assoluzione per insufficienza di prove -Azione civile per risarcimento del danno da circolazione stradale -Preclusione -Limiti, 524. IMPIEGO PUBBLICO �-Indennit� di licenziamento -Dipendenti Enti locali -Necessit� della iscrizione alle Casse di previdenza -Illegittimit� di ulteriori concessioni -Legittimit� dell'annullamento d'ufficio, con nota di R. TAMIOZZO, 530. -Indennit� di licenziamento -Prescrizione decennale stabilita per i dipendenti statali -Inapplicabilit� ai dipendenti di Enti pubblici, 543. �-Stipendi, assegni e indennit� Dipendenti comunali e provinciali -Art. 239 D.P. Reg. sic. n. 6/ 19.55 -Proporzionalit� con la retribuzione del Segretario Comunale -Criteri e limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 530. �-Stipendi, assegni e indennit� Dipendenti comunali e provinciali -Inapplicabilit� di principi propri od ordinamenti 'di altri settori, con nota di R. TAMIOZZO, 530. -Stipendi, assegni e indennit� Impiegati di Enti pubblici -De terminabilit� in relazione alle condizioni economiche degli Enti stessi, con nota di R. TAMIOzzo, 530. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per la Gestione InaCasa -Anticipazioni al Comune per l'esecuzione di opere di urbanizzazione -Applicabilit� -Limiti, 582. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Decadenza Imposta ordinaria -� Interessi Decorrenza, 563. -Agevolazioni per l'urbanistica Espropriazione o acquisto di fabbricati conformi al piano -Esclusione, 577. -Divisione -Maggiore assegnazione rispetto alla quota -Imposta di trasferimento -� dovuta -Presunzione di trasferimento gratuito tra parenti -Esclusione, 569. -Usufrutto -Consolidazione -Presupposti -Estinzione deU'usufrutto -Trasferimento della nuda propriet� dell'usufruttuario Sussiste la consolidazione, 572. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Accertamento -Soggetti tassabili in base a bilancio -Accertamento sintetico -Incompleta dichiarazione -Bilancio non formalmente regolare, 552. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Deduzione di passivit� -Conto corrente bancario -Legge 24 dicembre 1969, n. 1038 -Rinuncia alla contestazione afferente alla documentazione -Concetto, 591. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Competenza e giurisdizione -Sospensione dell'esecuzione per il pagamento di imposta principale di registro -Difetto di giurisdizione, 574. -Imposte indirette -Competenza e giurisdizione -Decisione di commissione provinciale di valu:.. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA tazione -Impugnazione per incompetenza innanzi al Tribunale ex art. 29 terzo comma r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 -Inammissibilit�, 566. -Imposte indirette -� Condono di cui al d.1. 5 novembre 1973 n. 560 convertito con la legge 19 dicembre 1973 n. 823 -Controversia sui soli interessi -Inapplicabilit�, 579. -Imposte indirette -Rapporti tra giudizio innanzi alle commissioni e azione ordinaria -Termine per la notifica della decisione della Commissione Centrale -E' preclusivo per l'azione in sede ordinaria dell'amministrazione finanziaria, 557. -Legittim�zione passiva -Diritti erariali sugli spettacoli -Societ� Italiana Autori ed Editori -Potere di riscossione, accertamento e liquidazione del tributo -Amministrazione Finanziaria -Sono ambedue passivamente legittimati -Inscindibilit� di cause -Sussiste, 560. ISTRUZIONE PUBBLIC.A -Scuole element�ri per ciechi Statizzazione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 473. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTO Annullamento giurisdizionale di norma regolamentare -Limiti alla efficacia -Provvedimenti emessi in applicazione della norma -Obbligo di ahnullamento d'ufficio -Non sussiste, 541. PENSIONI -Riscatto anni universitari -Effetti -Esclusione dell'aumento di anzianit� dall'inizio della carriera -Esclusione di effetto retroattivo, 543. PIANO REGOLATORE -Artt. 15 e 16 norme tecniche di attuazione del p.r. di Roma Creazione di impianti sportivi Piano particolareggiato -Neces-. sit� -Limiti, 549. -Deliberazione comunale -Osservazioni dei privati -Limiti -Irrilevanza, 549. PORTI � -Porto di Venezia -Competenza per la emanazione di provvedimenti tariffari e in materia di lavoro portuale -Consiglio di amministrazione e Comitato esecutivo del Provveditorato al porto Competenza in materia di provvedimenti riservati in via generale al Direttore marittimo -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 545. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Infortunio sul lavoro -Contravvenzione alle relative leggi -Sanzioni dell'arresto o dell'ammenda -Eccesso di delega, 465. -. Infortuni sul lavoro -Regresso dell'INAIL verso i responsabili Illegittimit� costituzionale Esclusione, 458. PROCEDIMENTO PENALE -Intercettazioni telefoniche -Legge 8 aprile 1974, n. 98 -Nullit� per le intercettazioni assunte anteriormente -Limiti -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 468. REATO -Peculato per distorsione -Destinazione di somme ad altre esigenze pubbliche della stessa amministrazione -Sussistenza, 619. -Reati e pene -Accattonaggio Violazione dei diritti fondamentali -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 457. -Reati e pene -Danneggiamento di cose pignorate -Disparit� di pena per il proprietario custode rispetto al proprietario non custode -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 466. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO REGIONE -Regioni ordinarie -Assistenza sanitaria e ospedaliera -Scuole per terapisti della riabilitazione -Riconoscimento -Spettanza alle Regioni, 459. -Ricorso contro legge regionale Difformit� dai motivi di rinvio Inammissibilit� dei motivi nuovi, 470. SANIT� PUBBLICA --Spese di ricovero degli alienati Rivalsa a carico dei congiunti Illegittimit� costituzionale Esclusione, 459. SARDEGNA -Imposta di fabbricazione � una tantum � sui veicoli a motore Mancata attribuzione alla Regione -Illegittimit� costituzionale Esclusione, 480. SICUREZZA PUBBLICA -Misure di prevenzione -Reiterazione -Mancato accertamento della pericolosit� -Illegittimit� costituzionale, 461. -Spettacoli pubblici -Facolt� di accesso agli ufficiali ed agenti di P.S. -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 458. TOSCANA -Legge regionale -Trattamento economico del personale in missione -Omessa osservanza del precetto della copertura finanziaria -Illegittimit� costituzionale, 470. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 7 maggio 1975, il.. 102 7 maggio 1975, n. 105 7 maggio 1975, n. 106 7 maggio 1975, n. 107 21 maggio 1975, n. 111 21 maggio 1975, n. 112 21 maggio 1975, n. 113 21 maggio 1975, n. 114 21 maggio 1975, n. 116 21 maggio 1975, n. 117 �21 maggio 1975, n. � 119 21 maggio 1975, n. 120 28 maggio 1975, n. 123 28 maggio 1975, n. 125 28 maggio 1975, n. 126 28 maggio 1975, n. 127 28 maggio 1975, n. 129 28 maggio 1975, n. 130 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 20 febb?1aio 1975, nel!la causa 64/74 . � 11 marzo 1975, nella causa 65/74 . 18 marzo 1975, nella causa 72/74 . 26 giugno 1975, nella causa 70/74 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 10 novembre 1973, n. 2966 Sez. Un., 15 luglio 1974, n. 2125 . . Sez. Un., 5 agosto 1974, n. 2331 . Sez. III, 10 settembre 1974, n. 2462 Sez. III, 27 settembre 1974, n. 2527 Sez. I, 10 ottobre 1974, n. 2758 . . Sez. Un., 21 ottobre 1974, n. 2972 ' Sez. Un., 9 novembre 1974, n. 3478 ..... Sez. Un., 27 novembre 1974, n. 3872 Sez. I, 22 gennaio 1975, n. 252 . . . . . . pag. 457 457 458 458 459 459 461 463 465 465 466 468 470 473 475 476 478 480 pag. 481 484 493 494 pag. 518 508 504 524 528 529 509 512 519 552 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. Un., 25 gennaio , 1975, n. 287 pag. 557 Sez. I, 28 gennaio 1975, n. 338 560 Sez. I, 14 febbraio 1975, n. 565 563 Sez. I, 14 febbraio 1975, n. 572 566 Sez. I, 17 febbraio 1975, n. 622 569 Sez. I, 17 febbraio 1975, n. 625 572 Sez. Un., 8 marzo 1975, n. 855 . 574 Sez. Un., 15 marzo 1975, n. 1005 577 Sez. I, 15 marzo 1975, n. 1015 579 Sez. I, 24 marzo 1975, n. 1102 582 Sez. I, 24 marzo 1975, n. 11�9 591 Sez. I, 18 aprile 1975, n. 1464 594 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 1 ottobre 1974, n. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 599 TRIBUNALE Niap0i1i, Sez. I, 6 giugno� 1974 . . . . . . . . . . . . . . . pag. 606 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 17 dicembre 1974, n. 1064 pag. 538 Sez. V, 22 novembre 1974, n. 552 530 Se.z. V, 29 novembr,e 1974, n. 557 535 Sez. V, 29 novembre 1974, n. 567 537 Sez. VI, 5 novembre 1974, n. 348 540 Sez. VI, 8 novembre 1974, n. 351 541 Sez. VI, 22 novembre 1974, n. 380 . 542 Sez. VI, 20 dicembre 1974; n. 422 545 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO LAZIO Sez. I,,n. 92, 27 novembre 1974 .......... pag. 549 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASE\AZIONE Sez. VI, 18 ottobre 1974, n. 1607 . . . . . . . . . . . . . pag. 619 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI PRESCRIZIONE Strade regionali -Costruzioni Distanze, 77. -Responsabilit� civile -Azione di risarcimento danni da illecito RESPONSABILIT� CIVILE Sentenza di condanna -Actio iudicati -Condebitori solidali Prescrizione, 76. -Responsabilit� civile -Azione d� risarc\!nento danni da illecito Sentenza di condanna -Actio iudicati -Condebitori solidali -� Prescrizione, 77. REGIONI delle Regioni, 76. Agricoltura -Funzioni amminiSTRADE strative -In materia di miglioramenti fondiari -Affitto di fondi rustici -Competenza dello Stato Strade 77. -Costruzioni -Distanze., o Strade -Costruzioni -Distanze -Agricoltura -Funzioni ammini- Regione a Statuto Speciale . strative -In materia di miglio Competenza, 77. ramenti fondiari -Affitto di fondi rustici -Ricorsi gerarchici avStrade regionali -Costruzioni -� verso provvedimento degli Ispet. Distanze, 77. torati provinciali -Decisione Competenza, 76. TURISMO E SPORTS -� Strade -Costruzioni -Distanze, 76. Imposta di registro -Campi ed' -�Strade -Costruzioni -Distanze impianti sportivi -Area per la. -Regione a Statuto Speciale -costruzione -Donazione al CoCompetenza, 76. mune -Esenzione, 77. XVl RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE I -Norme dichiarate incostituzionali pag. 61 II -Questioni dichiarate non fondate 63 III -Questioni proposte 67 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 102 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -Morelli (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministrj. (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Reato � Reati e pene � Accattonaggio � Violazione dei diritti fondamentali � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost., art. 2; c.p. art. 670). Non � fondata, con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 670 Codice penale che punisce il reato di accattonaggio (1). (1) Cfr. Corte Cost. 21 novembre 1959, n. 51, Foro it. 1959, I, 1814. CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 105 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Campanella (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Dogana � Trasporto di prodotti petroliferi � Divergenza rispetto alla bolletta di cauzione � Responsabilit� oggettiva � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost., art. 27; 1. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 120, secondo comma; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 305). Non � fondata, con riferimento alla presunzione di non colpevolezza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 120, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, corrispondente 458 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO all'art. 305 del vigente Testo Unico 23 gennaio 1973 n. 43, che punisce lo speditore di prodotti petroiiferi nel caso di divergenza all'arrivo delle merci spedite rispetto alla qolletta di cauzione. CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 106 -Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni -Fo (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Ayv. Gen. dello Stato Carafa). Sicurezza Pubblic~ -Spettacoli pubblici � Facolt� di accesso agli ufficiali ed agenti di P.S. � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost., art. 2, 21; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 16); Non � fondata, con riferimento alla tuteLa dei diritti fondamentaii e della Ubert� di pensiero, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 16 del T.U. di P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773) che consente agli ufficiali ed agenti di P.S. di accedere ai locali di pubblico spettacolo (1). (1) Cfr. sulla legittimit� dell'intervento degli organi della polizia, Corte Cost. 9 maggio 1973, n. 56, in questa Rassegna, 1973, I, 804. CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 107 -Pres. Bonifacio - Rel. Volterra -INAIL (avv. Ungaro) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Azzariti). Previdenza e assistenza � Infortuni sul lavoro � Regresso dell'INAIL verso i responsabili � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost., art. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui prevede la rivalsa dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro e del terzo responsabile del danno all'infortunato (1). (1) V., nell'azione di surroga dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, Corte Cost. 12 luglio 1972 n. 134, in questa Rassegna, 1972, I, _990. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 459 CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 111 -Pres. Bonifacio - Rel. De Marco -Presidente Regione Puglia (avv. Sorrentino), Presidente Regione Lombardia (avv. Lorenzoni), Presidente Regione Piemonte (avv. Lucifredi), Presidente Regione Romagna (aviv. Roversi Monaco) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Saivarese). Regione -Regioni ordinarle � Assistenza sanitaria e ospedaliera � Scuole per terapisti della riabilitazione � Riconoscimento � Spettanza alle Regioni. (Cost., art. 118; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, art. l, lett. f). Non spetta allo Stato, ma alle Regioni a statuto ordinario il potere di riconoscimento delle scuole per terapisti della riabilitazione, fatta eccezione per quanto concerne i requisiti di ammissione e le materie fondamentali di insegnamento. CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 112 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli -Treivisan (n.c.). Sanit� pubblica � Spese di ricovero degli alienati -Rivalsa a carico ~ congiunti � Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 23, 32, 38; I. 3 dicembre, 1931, n. 1580, art. 1). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza, di riserva di legge e di tutela della sanit� pubblica, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1 legge 3 dicembre 1931 n. 1580, che autorizza i luoghi di ricovero e cura per alienati alla risalva verso gli eredi o i prossimi congiunti dei ricoverati (1). (Omissis). -3. -La questione non � fondata. I richiamati principi degli artt. 32 e 38 Cost., nella parte in cui hanno contenuto innovatiivo rispetto alla preesistente disciplina della materia cui si riferiscono, sono -in primo luogo -norme di legislazione, che prefissano alla (1) Cfr. Corte Cost. 17 aprile 1968, n. 23, in questa Rassegna, 1968, I, 170. 460 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge futura l'obiettivo di soddisfare certi bisogni di fatto emergenti nella vita associativa, mediante la prestazione di determinati servizi. Postulano, cio�, per questa loro natura, l'introduzione delle necessarie riforme con la relativa provvista dei mezzi finanziari, senza precisarne le modalit� (tranne, forse, che in ordine al carattere pubblicistico degli interventi assistenziali, come pu� ricavarsi dall'ultimo comma dell'articolo 38): tanto pi� che, a norma dell'art. 117 Cost., quella dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera � materia di competenza delle Regioni, le quali potranno quindi, secondo le previsioni costituzionali, regolarla variamente nel quadro dei principi delle leggi statali. Ed infatti, proprio in epoca recentissima, in relazione al trasferimento alle Regioni della materia in oggetto, l'assistenza ospedaliera in favore dei cittadini meno abbienti ha avuto notevoli sviluppi sia attraverso la legislazione statale (decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386), sia attraverso leggi regionali. Ci� premesso, � chiaro che la parziale inadeguatezza, rispetto ai fini costituzionalmente stabiliti, del sistema per l'innanzi disposto dalla legge n. 1580 del 1931, ed in particolare del suo art. 1, denunciato dalle ordinanze, non potrebb'essere ragione sufficiente per dichiararne la ille gittimit�, dal momento che detto sistema non contrasta n� con il prin cipio della gratuit� dell'assistenza ospedaliera (che certamente � assi curata, limitatamente almeno al soggetto assistito), n� con quello del l'intervento pubblicistico (che ricorre del pari, anche se in linea sussi diaria ed eventuale, allorch� nessuno dei congiunti sia in grado di sostenere l'onere del rimborso totale o parziale). N� pu� ritenersi irrazionale che quell'onere sia fatto ricadere sui congiunti dell'indigente, in quanto tenuti agli alimenti e nell'ordine in cui vi sono tenuti (sempre che e nella misura in cui le loro condizioni economiche lo consentano): sulla base, cio�, come pu� dirsi parafra sando la sent. n. 23 del 1968 di questa Corte (punto 6 della motiNa zione), di una comunanza di interessi e �di un collegamento, diretto o indiretto, tra la causa della imposizione e le finalit� da conseguire�. Sicch� non sussiste la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione. Quanto poi alla censura ex art. 23 Cost., non � dato vedere in che cosa si concreterebbe l'asserita violazione della riserva di legge, ivi stabilita per le prestazioni patrimoniali imposte, tra le quali, se. larga mente intese, pu� bene rientrare quella in oggetto: la quale, per contro, trova sicuro ed esplicito fondamento in una norma di legge, che ne prestabilisce altres� i beneficiari ed i soggetti passivi, nonch�, implici tamente, la stessa misura, correlata quale essa � per un verso, alle spese sostenute dall'ente, e per altro verso alle possibilit� economiche degli obbligati. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 461 ' CORTE COSTITUZiIONALE, 21 maggio 1975, n. 113 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Adland (n.c.). Sicurezza pubblica -Misure di prevenzione -Reiterazione -Mancato ac certamento della pericolosit� -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3, 1. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che, ai fini della reitemzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabitito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per s� indice della persistente pericolosit� dell'agente (1). (Omissis). -6. -La questione � fondata 'Sotto l'assorbente (profilo della violazione del IP["indpio di ugua.glianza. La norma impugnata IPOggia 1sul tp["esuipposto che la commiissione di un qualsiasi reato da parte del sorvegliiato speciale costituis1ca sempre stcura mani:lie'stazione della perisistenza, nel imedesiimo, d:i quella iP&icolosi. t� ceh ha gi� determinato l'aipplicaiziom.e nei 1suoi confronti della misUll'a di [pl'evenzione della sorveglianza speciale. E1ssa va pertanto ricollegata all'istituto della 1Pedcolosit� (p["esunta che � stato ritenuto da questa Corte non in contrasto �con la Costitu:cione quando detta presunzione 1sia non mrazionalmente (p["evista, ,nell'ambito della discirezionalit� del legislatore, 1sulla base �dlell'id quaid plerumque accidit (v. sent. n. 106 diel 1972 e n. 110 del 1974). Il 1che non pu� affe:rmarisi ll'i~etto alla nomna in eisame. Infatti, nella vasta gamma delle violazioni della legge rpenale, � agevole cogliere in:liriazfoni ohe il.lJOn IPOSSono essere conskl1e1rate indke sicuro ed inequivocabile della 1Persistenza, in 1chi le ha commesse, di quella rparrtiicolare forma di ipell'kolosit� richiesta dalla legige per l'applicazione delle misurie di. prevenzione. � questo il �caso, �anzitutto, idei delitti colposi, nei quali l'evento non � voluto dall'agente e si verifica a causia di negligenza o iimiperizia ovvero per ti.nosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disc~pline, e nei quali !Pertanto non � ll'la'VV:�isabile, in li:nea dli massima, e con riserva dei rilievi di cui oltre, una aperta ribellione alla legge. Ed � il caiso anche (1) Cfr. Corte Cost. 15 giugno 1972, n. 106, in questa Rassegna, 1972, I, 929. 462 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dei reati 1contravvenzionali, che costitu~scono violazioni della legge penale ohe il legiislatoire, nella isua valutazione dliJScrezionale, ha ritenuto siano -rlisipetto ai delitti -almeno nolI�lllalmente di minore gravdt�, per quanto, come meglio si dir� in seguito, non manchino iipotesi. di reati di non traiscU1ra1bile rilevan:za sociale. Ma, a :ben vedere, non \PU� escludemi ohe La \Pl'elS'UIIliZione di pericolosit� 1contenuta nella nornna impugnata 1si ponga in contrasto con l'obbiettiva 1consi.1stenza dtel ireato 1commeSS1-0, 1dspetto agli stessi delitti dolosi, anOOX'ch� in essi l'a1c�c&taa:nento del dolo isembirereibbe poter fornla" e iJil ogrui caso un ap\PII'ezzabiLe indizio di {Pel'lioolosit�. Akuni dli tali reati, inifatti, sono d!i lievissima entt� e !PUniti 1con la \pena della multa, in via esclU!Sliva o alternativa con quella detentiva. Senza contare che, anche ove rsi tratti di delitti (Pi� .g;ravi, il loro valore .sintomatico della s,peciale fornna di !Pericolosit� richiersta peir l'lllP!Pldica~one delle misure dli prevenzione pu� !l"i!sultare in talune fatti~ ecde se non ipll'Oprio escluso, 'certamente diiminuito di importanza: cos�, ad esemipio, dall'accertata rilc011l'enza di una delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 del codice penaLe. Si !Pensi, in parlJiicolare, a quelle previiste nel n. 2 (aver xeagito m stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui) e nel n. 1 (aver agito iPer motivi di particolare valore morale e sociale). E ci� menwe numerose fattispecie di delitti 1colposi awaiono indubbia espressione di disinteresse (se non di d~["lezzo) per l'mcolumit� altrui come le lesioni e gli omi1cidi colpoSli commessi con viola.zione di talune norme rientranti nella disciplina della circolazione stradale o in quella iper la prevenzione degli infovtuni sul lavoro. N�, d'altro canto; come si � gi� osservato, mancano 'contravvenzioni le quali denotano nell'agente una rilevante pericolosit� sociale tanto 1che 1Petr esse S10no previste pene detentive non certo lievi. Come isi vede, 1a .situazione � tale da indU11re ad escludere1 l'adozione di un trattamento differenziato fra Le suddette categorie d!i reati, dal momento che nell'ambito di ognuna di esse non mancano fattispecie dive:rsamente apprezzabili sul {Piano della giravit� del :reato, della ca.pacit� a delinquere e della :pericolosit�, tanto 1clhe, come � stato rilevato e l'e~erienza �insegna, non � infrequente il passaggio dalla categocia d!ei delitti a quella delle contravvenzioni, e viceversa, nel succedersi delle le~i. Ma, aiP1Punto per questo, sembra ipi� dsipondente ai princi.jpi, V10t"tficandosi l!'iipotesi dli 1cui al secondo comma dell'art. 11 della gi� citata leg;ge n. 1423 del 1956, attribu~e al giudice, quale che sia il tipo dli reato per cui il sorivegliato speciale abbia 'l"iportato condanna, il IPOtere dii accerta.re se il 1soggetto sia ancoira ipericoloso per la siicull'ezza e per la pubblica moralit� nel senso indicato dall'art. 1 della legge predetta. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 463 CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 114 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Stefanelli (n.c.) e Presidente Regione Trentino Alto Adige (avv. Giannini). Corte dei conti -Contabilit� pubblica -Consuntivo degli Enti Locali -Sottrazione alla giurisdizione della Corte -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 3; Stat. Trentino-Alto Adice art. 4, n. 3, 5 n. 1 e 48; I. regionale 1� giugno 1954, n. 11, artt. 6 e 67). Sono costituzionalmente illegittimi, sia con riferimento alle norme di cui agli articoli 4 n. 3, 5 n. 1 e 48 dello Statuto, che con riferimento al principio di eguaglianza, gli articoli 6 e 7 della legge regionale Trentino Alto Adige 1� giugno 1954 recanti norme per l'approvazione dei conti consuntivi. degli Enti locali (1). (Omissis). -2. -� principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalit� dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto � quello della necessariet� in virt� del quale a nessun ente gestore di mezzi di prorvenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di propriet� dell'ente � consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. Se la giurisdizione contabile non avesse tale carattere non potrebbe assolvere alla sua obbiettiva funzione di garanzia ed � per questo che nel nostro sistema l'obbligo ~el rendiconto giudiziale (salvo deroghe temporanee ed eccezionali per i conti consuntivi degli enti locali tassativamente disposte con leggi per il periodo bellico e po.st-bellico fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1953) ha trovato costante applicazione. 3. -Ci� premesso, rvenendo all'esame delle disposizioni impugnate, � agevole dimostrare che con le stesse la Regione non si � limitata a disciplinare -come afferma -un controllo meramente amministrativo sui conti degli enti locali, ma ha in concreto rimesso l'accertamento della regolarit� della gestione dei mezzi pubblici, quando ricorrano de( 1) Sui principi affermati in sentenza, cfr. CoRREALE, In tema di giurisdizione della Corte dei Conti, Foro amm. 1971, III, 724. 464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO terminate circostanze, all'organo locale di controllo, anzich� all'organo giurisdizionale contabile. Dispongono infatti tali norme che all'esame del conto la giunta provinciale procede senza documenti giustificatiivi se entro il termine di scadenza dalla sua pubblicazione non siano presentate deduzioni, osservazioni e reclami e che il conto stesso si considera approvato trascorsi due mesi dalla data in cui � alla stessa pervenuto, qualora le sue risultanze non formino oggetto di contestazione del tesoriere, degli amministratori o di qualsiasi altro censito e non contrastino con l'accertamento sommario di regolarit� fatto dalla giunta; solo nel caso contrario, in cui si riscontrino irregolarit�, la giunta rimette il conto all'organo giurisdizionale contabile. Ora � evidente che per effetto del sistema instaurato si � in concreto attribuito ad un organo di controllo una facolt� che condiziona l'effettiva operativit� dell'organo giurisdizionale contabile; si � conferita cio� ad un organo amministrativo, nel concorso di determinate circostanze, la potest� di esprimere un giudizio di regolarit� contabile che istituzionalmente spetta ad un organo giurisdizionale. Si � per conseguenza operata la trasformazione della giurisdizione contabile da necessaria ed inderogabile quale deve essere, per poter assolvere alla sua funzione di garanzia di corretta gestione del pubblico d~naro, in eventuale, giacch� ora il deferimento del conto all'organo giurisdizionale contabile � subordinato all'accertamento della sua irregolarit� compiuto dalla giunta. N� varrebbe obbiettare che il mancato deferimento si riferisce soltanto ai conti non contestati per i quali il giudizio ha solo carattere formale, giacch� il principio della necessariet� del giudizio di conto non tollera deroghe di sorta e, del resto, anche la dichiarazione di regolarit� di un conto, con il conseguente discarico dell'agente, ha natura giurisdizionale e spetta esclusivamente al giudice contabile. La conseguenza pratica di siffatta normativa � stata che nessun conto degli enti locali di questa Regione -nella quale fin dalla sua istituzione sono stati soppressi i consigli di prefettura ed in loro luogo non � stato creato altro organo con corrispondenti funzioni in materia giurisdizionale contabile -� stato sottoposto all'esame della Corte de conti, che � da ritenersi ora giudice competente, anche in primo grado, per la contabilit� degli enti di cui trattasi. 4. -Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare come le norme censurat� abbiano profondamente alterato un principio cardine su cui si basa la giurisdizione contabile. Fondati sono perci� i motivi di incostituzionalit� prospettati nell'ordinanza di rimessione sia perch� la Regione, avendo disposto in materia giurisdizionale, ha valicato i limiti delle sue competenze normative e amministrative quali risultan~ delineate negli artt. 4, n. 3, 5, n. 1, e 48 dello Statuto, sia per ' ' 11111r&11r1%r'.filt!i#J.ffillffirllf=ftiff&rl<rlill�JrJivJi:flfrir@w1rJi�filiW!:nilit!%fft@f:fi?'1:111;01,;@r~111~,,n?:@iir@f:rrlii�'ir1r~r%f:flir%frf~ffii PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 465 ~ver dato luogo ad una palese situazi,me di disparit� di trattamento tra gli agenti contabili dei propri enti locali -per i quali il giudizio � divenuto in via permanente soltanto eventuale -rispetto agli agenti contabili degli enti locali del restante territorio nazionale per i quali, invece, la necessit� di rendere il conto al giudice contabile continua ad essere obbligo inderogabile. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 116 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Guglielmo (n.c.). Previdenza e assistenza � Infortunio sul lavoro � Contravvenzione alle relative leggi � Sanzioni dell'arresto o dell'ammenda � Eccesso di delega (Cost., art. 76; d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389; I., 12, febbraio 1955, n. 51, art. 4). Non � fondata, con riferimento al rispetto dei limiti della delega legislativa posta dall'art. 4 della legge 12 febbraio 1955 n. 51, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 389 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che commina la sanzione dell'arresto o dell'ammenkl,a per le contravvenzioni previste dal Testo Unico citato (1). (1) Cfr. GRAMICCIA, La giurisprudenza della Corte Costituzionale sulle sanzioni penali in materia di lavoro, in Mass. giuris. lav., 1971, 608. CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 117 -Pres. Bonifacio - Rel. De Marco -Servidori (n.c.). Assicurazioni � Surrogazione � Categorie escluse � Mancata inclusione del coniuge dell'assicurato -Illegittimit� costituzionale. � (Cost., art. 3; e.e. art. 1916, secondo comma). � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1916, secondo comma, codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non � ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato (1). (Omissis). -La questione � fondata. L'art. 1916 del codice civile, infatti, dopo avere disposto nel primo comma che l'assicuratore che ha pagato l'indennit� � surrogato, fino alla (1) Cfr. LIPARI, Surrogaz.ione assicurativa, Problemi sicurezza sociale, 1971, 1071. 466 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, nel secondo comma statuisce che, salvo in caso di dolo, la surrgaozione non ha luogo se il danno � causato � dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altrf parenti o affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici �. Nella relazione ministeriale la ratio di quest'ultima disposizione viene indicata nell'esigenza di evitare che le conseguenze della surroga rcadano direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di efl;etti la coreptura del rischio. � di tutta evidenza che questa ratio condurrebbe a ritenere che la surrogazione non dovrebbe aver luogo anche nei confronti del coniuge dell'assicurato, che, invece, non � contemplato fra le persone nei confronti delle quali la surrogazione non � ammessa e, trattandosi di norma eccezionale, non si pu� supplire a tale omissione, attraverso una interpretazione estensiva. Non pu�, peraltro, non constatarsi l'evidente disparit� di trattamento tra il coniuge e gli altri parenti e congiunti contemplati nella norma denunziata, disparit� che peraltro non trova razionale motivazione nei lavori preparatori. Di qui la necessaria conseguenza della violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 119 -Pres. Bonifacio Re!. Amadei -Pedone (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Reato -Reati e pene -Danneggiamento di cose pignorate -Disparit� di pena per il proprietario custode rispetto al proprietario non custode -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 24; c.p. art. 334). Non � fondata, con .riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 334 codice penale che punisce diversamente per la distruzione o i1: danneggiamento della cosa pignorata il proprietario che sia custode della stessa rispetto al proprietario non custode (1). (Omissis). -3. -��Sul principio di eguaglianza questa Corte ha avuto occasione �di pronunciarsi in pi� sentenze, stabilendo che esso (1) Cfr. Corte Cost. 19 febbraio 1971, n. 22, in questa Ra$egna, 1971, I, 242. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE � applicabile quando vi siano omogeneit� di situazioni da regolare legislaUvamente e in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari. La diversit� delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 334 del codice penale trova valida giustificazione negli aspetti distintivi particolari esistenti tra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identit� del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento. Il fatto, pertanto, che il legislatore abbia inteso, nel suo legittimo apprezzamento discrezionale, dare un valore diverso, ai fini della pena, alle due ipotesi prese in considerazione, bene s'inquadra nei giusti limiti di quella ragionevolezza che esclude la illegittimit� costituzionale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. 4. -Non .sussiste neitJtPure il denunciato contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Si sostiene, a riguardo, che, presentandosi identiche dal punto di vista soggettivo le ipotesi .prese in considerazione nel secondo e terzo comma dell'art. 334 del codice penale, le � variazioni di pena, in quanto non ragionevolmente rapportate a variazioni significative, finirebbero con il riflettersi sulle finalit� della pena stessa che deve tendere alla rieducazione del reo .. Osserva la Corte che una volta riconosciuta la razionalit� della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, viene sottratta al controllo di legittimit~ l'indagine sulla efficacia rieducativa dell'una o dell'altra pena. D'altra parte l'efficacia rieducativa della pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione (sent. n. 22 del 1971). 5. -� da escludersi, altres�, la violazione dell'art. 24 della Costituzione. La violazione del diritto di difesa si manifesterebbe per il fatto che l'art. 521 del codice di procedura civile, al quale l'ordinanza ricollega l'art. 334 del codice penale, non prevede l'avvertimento al debitore, da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento, delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia. L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela dei diritti e, perci�, se ne pu� assumere la violazione solo quanQ-0 il legislatore limiti ingiustificatamente la difesa processuale (v. sent. n. 57 del 1962). 468 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non pu�, invero, sostenersi che il diritto alla difesa rimanga compresso per il fatto che il legislatore, nel configurare come reato la violazione di obblighi giuridici inerenti ad un rapporto fiduciario e qualificante tra un soggetto .e la pubblica amministrazione, non si sia dato carico di fare obbligo all'organo pubblico che d� vita al rapporto stesso di preavvisare l'altra ,parte delle conseguenze specificatamente previste dal codice penale. A parte la circostanza che l'art. 24 si riferisce esclusivamente al giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti varsi che, nel caso, si verte in tema di inescusabilit� della ignoranza della legge penale (art. 5 del cod pen.). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 120 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossi -Taccaliti (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Aivv. Gen. dello Stato Azzariti). Procedimento penale � Intercettazioni telefoniche � Legge 8 aprile 1974, n. 98 � .Nullit� per le intercettazioni assunte anteriormente � Limiti� � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost., artt. 112, 3; 1. 8 aprile 1974, n. 98, art. 8). Non � fondata, con riferimento ai principi di officiaZit� deZl'azione penale e di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974 n. 98 sulla nullit� insanabile delle intercettazioni telefoniche raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa (1). (Omissis). -Altra questione sottoposta al giudizio di questa Corte concerne l'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullit� insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto dalla medesima legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa, derogando al principio tempus regit actum, per il dubbio che la conseguente supposta invalidazione a posteriori delle intercettazioni autorizzate dalla autorit� giudiziaria -ma senza il rispetto delle nuove disposizioni -possa contrastare con gli artt. 112 e 3 della Costituzione. In particolare l'effetto retroattivo della norma impugnata violerebbe l'obbligo del pubblico ministero (1) Cfr. sulle intercettazioni telefoniche, Corte Cast. 1973, n. 34, in questa Rassegna, 1973, I. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE di esercitare l'azione penale creando inoltre un'ingiustificata disparit� di trattamento tra pi� imputati, per alcuni dei quali le prove, legittimamente acquisite, sarebbero successivamente colpite da nullit� assoluta. La questione non � fondata. A questo fine sembra necessario confrontare l'interpretazione letterale delle nuove disposizioni introdotte con la citata legge n. 98 del 1974, con la ratio della stessa, quale emerge anche dai lavori preparatori, tenendo nel debito conto che il legislatore ha voluto innovare alla disciplina preesistente anche per adeguarsi ai principi enunciati da questa Corte con la citata sentenza n. 34 del 1973. Sotto il primo profilo va rilevato che l'art. 226 quinquies c.p.p. -introdotto dall'art. 5 della legge in esame -impedisce di tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o in difformit� delle relative prescrizioni, sancendo una nullit� insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ci� equivale a dire che nessun effetto probatorio pu� derivare da intercettazioni siffatte, le quali debbono ritenersi come inesistenti (non interessa, perch� irrilevante, l'equiparazione, a tali ipotesi, delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'art. 615 bis c.p.). La norma ora esaminata ha valore innovativo ed il legislatore, adottandola, ha voluto superare il contrario orientamento della giurisprudenza e di parte della dottrina secondo cui avrebbe dovuto prevalere il principio del libero convincimento del giudice, anche con riferimento a prove assunte senza l'osservanza delle disposizioni che le disciplinano. Di conseguenza la norma prevista dall'impugnato art. 8 secondo cui le nullit� sancite dall'art. 226 quinquies c.p.p. si applicano anche alle intercettazioni precedentemente raccolte, non vuol significare che le prove gi� assunte in piena aderenza alle regole all'epoca vigenti, siano invalidate ex post, ma risolvere il contrasto sopra indicato, nel senso che le prove assunte, in contrasto con le norme allora vigenti, nella interpretazione datane da questa Corte con la sentenza n.. 34 del 1973, sono assolutamente inidonee a produrre alcun effetto, anche se raccolte prima dell'entrata in vigore della legge. Conferma in questa conclusione il rilievo che il legislatore volle ispirarsi ai principi affermati nella citata sentenza della Corte, la quale, nel riconoscere la legittimit� delle intercettazioni autorizzate dal giudice, ebbe tuttavia ad esprimere il timore che � intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente, senza previa motivata autorizzazione � se avessero potuto valere come indizi o come prove, avrebbero esposto a gravissima menomazione un diritto riconosciuto e garantito come inviolabile dalla Costituzione. 470 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Deve quindi escludersi che la norma impugnata abbia quel significato erroneamente presupposto dal giudice a quo, in assenza, per giunta, di una chiara volont� del legislatore di derogare al principio generale vigente in materia, indicato con l'espressione tempus regit actum. Giova infine considerare che l'interpretazione contraria, implicante l'eccezionale invalidazione a posteriori di talune prove ritualmente assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe anche con il principio costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova e prova senza validi motivi. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 ma~gio 1975, n. 123 -Pres. Bonifado - Rel. Rossano -P.vesidente Comiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dJello Stato Sarvwe,se) c. Presidente Regione Toscana (avv. Cheli). Regioni � Ricorso contro legge regionale � Difformit� dai motivi di rinvio � Inammissibilit� dei motivi nuovi. Toscana � Legge regionale � Trattamento economico del personale in mis sione � Omessa osservanza del precetto della copertura finanziaria � Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 81; I. regionale 17 giugno 1974). Sono inammissibili, nel giudizio di legittimit� costituzionale in via principale avverso una legge regionale, motivi diversi P,a quelli prospettati dal Governo nella fase di rinvio della legge stessa (1). � costituzionalmente illegittima, per violazione del precetto della copertura finanziaria, la legge regionale Toscana 17 giugno 1974, sul trattamento economico del personale per missioni e trasferimenti (2). ' (Omissis). -1. -Nel fPtl'WO motivo del ricovso -censura sub a) il ricorrente denuncia rche la legge impugnata e~ressamente {P[["esdnde dal rptcincipdo costante dell'or.ddnaimento statale, secondo cui il trattamento di mtssione per :il rpe11Sonale rstatale non rpU�, di IIll.aiSSim.a, SU1Perwe i 180 giorni in un aDIIlo. � fondata l'eocemone d'inammisstbilit� di tale censura sollevata dalla Regione. Invero la legge, ora i!mpugnata dal GOVierno, fu, a seguito di rinvio ai ,sensi dell'art. 127, terzo 1comrma, della Costituzione, ajirp~�orvata di (1-2) Sulla prima massima cfr., MoRTATI, Atti con forza di legge e sindacati di costituzionalit�, Milano, 1972. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZION~LE 47I nuovo dal Consiiglio ;regionale, a magigioraniza assoluta dei suoi componenti, ma la questione di costituzionalit�, !Pl'CJ!POS:ta con la cerumra suindlicata, non fu formulata e n~me rSintettcamente ac1oonnata ner telegoomma di ;ril!lvio, che rivela la volont� del Governo di 'chiedere un riesai:me della stessa legge tenendo conto soltanto delle ceI11Sure che �sono .state specmcate nello stesso telegrarmma di rinvio e, !POi, dedotte nel ricOI'ISO �:CJ!PO quella in oggetto. Ora a teronini 1del .citato art. 127, te;rzo comma, dlella Costituzione � Il Governo della Repubblica, quando ritenga 1che una legge a\P!Pil'ovata. dal Corusi;glio regiiOOCLale ecced!a la coonpetenza della Regione o con1Jrasti con 1glli. int~essi nazionali o con quelli di altre -Regioni, la rinvda aI Consiglio regionale nel termine fissato iper l'a!PIPosizione diel viiSlto �. E' -1se si consildera che il quarto 1comma dell'art. 127 della Coistituzione� in 1coerenza 1con tale dlisciiplil!la Pl'escrive che, .se il Consiglio regionale� a,piprova �di nuovo la legge a mag;gioranza assoluta d'ei suoi comiponenti, il Governo �pu� � !Pl'<mlUovere la questione di legittimit� costituzionale davanti alla Corte costituzionale -� d!a ritenere che ogni que1stione� di legliittiimit� coistituzionale �debba essere p;roopettata nell'atto di ll"invio,. in modo da collJSentire al Consiglio regionale una corusapevole deUberazione e al Governo di valutare, tenuto 1conto di siffatta manifestazione di volont�, .se sia OIPIPOI'ituno pa-omuovere la questione di legittimit� costituZJionale. 2. -� iprel!iiminare l'esame del secondo motivo in quanto assorbente� delle altJre 1oonsure dlel !Pl'iimo motivo sub b), sub e) e sub d), dlaito che con esoo si denuncia la violazione dell'art. 81 della Costituzione, che� diirettamente attiene alla legittimit� della le1g;ge iim(pugnata nl suo insie-� me, imentJre le altre ceDJSure .concernono singole disposizioni della stessa le.gge. Con tale motirvo il ;riccwrente 1sostiene che la legge viola l'all'lt. 81. della Costituzione iin quanto l'art. 8 dli essa non ireca alcuna copertura. sostanziale della maggiore 1spesa introdotta, neanche approS1siimativamente 1calcolata, ma IPI'levede soltanto una imiputazione di sp�esa ai capitold del bilanicdo indiicati. La 1cenSUJra � :fondata. Invero la legige iim(pugnata determina, nell'm-t. 2, l'indennit� di' missione � a titolo dli iriimborso forfettario delle ~ese personali incontrate � in m~sure eguali per tutto il :personale (lire 16.000; 8.000; 4.000' in iraipporto alla d'llll"ata della miissione). La stessa legge rngionale im 1 pugnata istitu~sce, nell'art. 5, una indennit� lorda ,giornaliera da coo:risiponde; re � al dipendente trasferito fuori sede per comando jpiI'esso un altro ente o per assegnazione ad altro ufficio il'egionale �, �limitatamente ai pr:iiroli ,sessanta .giorni�, e determina le misure di tale indoo 472 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nit� in lire 7.000; 5.000; 3.500; 2.000 a seconda della ddrstanza della nuova sede. Questa partiicolare nomnativa ,comporta �nuova 1Sjpesa �, come la stessa Regione Toscana iimpLioitamente ammette. ColllSegue iehe, a te:rmini del quarito comma dell'art. 81 della Costituzione, la leg;ge avrebbe dovuto 1P11ecisacre l'ammontare della SJPe8a e indica1re i mezzi, per fair'Vi '.fronte, come questa Corte ha avuto occasione dii affermare anche nei 'confronti delle Regioni, non [potendo sottrarsi a quella fondamentale esigenza dli ,chfarezza e solidit� dli ibilancio cui la predetta n001m.a si i:Sjpi:ra, ti.n vista anche della stretta c011relazione in 1cui l'attivdt� e i mezzi finanzia:ri dello Stato e delle Regioni vengono redprocamente a trovami (senten:ze n. 9 del 25 febbraio 1958; n. 54 del 9 luglio 1958; n. 30 del 30 aprile 1959; n. 31 del 6 giiugno 1961; n. 1 del 7 ,gennaio 1966; n. 41 del 3 maigig;io 1966; n. 96 del 22 giugno 1966; n. 47 del 12 aiprrile 1967; n. 17 del 21 mairzo 1968; n. 135 del 17 d:kembre 1968; n.. 37 del 23 gennaio 1972). La leg;ge impugnata, invece, non indica n� l'ammontare della nuova e mag;giore SJPesa, n� i mezzi per !lla:rvii :l�ronte, dato che si limti.ta, nell'art. 8, a �'lll!PUtare tale sipesa �ai capitoli 00400, 01300, 06900, 08800, 13.200, 18.300 dello stato di previsione della SJPesa iper l'anno 1974 e, pe11." gli anrn suc,cessivi, ai corriSjpondenhl capitoli dello stato di previsione della 1sipesa dici riSJPettivi esel'oizi finanziari �. � L'indic,azione in bilancio -di m;10 o !Pi� caipitoli :relativi a una o !PIU @ese inon pu�, dJi. IPetr s�, rsignificacre <che (per quelle SJPeSe <Sia soddisfatta l'esigenza dell'indti.cazione della cordsiP'ondente copertura voluta dall'art. 81, ultimo comma, dlella Costituzione (sentenza di questa Corte n. 66 del 16 dicembre 1959). Peraltro, va rilevato che dei capitoli sQpra citati il n. 01300 � entrate eventuali diveme concernenti tasse � non contiene alcuna indic1azione delle entrate; 'ed <il n. 06900 si :riferisce a gener:Lca � contrazione di mutui �. In contrario non � aPIIM'oipriato l'argomento� della Regione, secondo cui le ,Sjpese inerenti al trattame~to per missioni e ipecr:-trasferimenti, in quanto ~ese idcOX1renti, sono state in concreto imputate ai 'capitoli del bil!ancio di 1Previsiione per l'anno finanziario 1974 'coo,cernenti le S1Pese ;per il <personale, 1con [l'invio ai 1co!'lris[pondenti 'capitoli per i bHancd futuri, e, secondlo un'interpretazione ormai affermata dell'art. 81, qua,rto comma, della Costituzione, la CO(pertura delle nuove, 'spese di caratte,re rpermiainente e dli indole gener:ale, ohe attengono alla organizzazione dell'ente, pu� esse11e 'cor,retta:mente operata mediante il richiamo a capitoli gi� rprev~sti in bilancio d1e offrano 1capienza suffi:ciente. Le sentenze di questa Corte n. 30 e n. 47 del 1959, che la Regione rtchiama, non corroborano, ma escludono rilLevo all'argomento; non confortano la tesi della resistente, gfacch� nell'attuale controversia, a dif PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 473 ferenza di quelle allora cl!ecise, la: consiJStenza delle nuove e maggiori. rilevanti spese si desume, coo:ne innanzi si � ;rilevato, dal contenuto della legge im1Pugnata, senza che sia pOISISibile pirecis�lil'Ile l'entit� globale, dato che la Regione ha OIPPOsto al rilievo del rkorrente gli innanzd indkati genertci al'gomenti. Sulla decisione non rsi !PU� riconoscere rilevanza al � dtsegno di legge in tema di bilancio e di contabilit� regionale di recente aiP!P�rovato dal Consiglio dei minitstn:'i �, al quale si � riferita la difesa della Regione Toscana nella memoria depositata il 9 1gennaio 1975. Questa Corte, infatti, non rpu� giudiica11e sul fondamento di un disegno dli legige, che non � ancora leg,ge, n� condizionare il suo giucl!izio a un mero di!Segno di legge. C�nseguentem.ente deve essere accolto il secondo motivo e sono assoribite le questioni di legittiimit� costituzionale sollevate con le cen sure sub b), e) e d) del primo motivo. CORTE COSTITUZIONALE, 28 mag,gio 1975, n. 125 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossano -Perugna (n.�c.) e Presidente CoillSdiglio dei Mintstiri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Zagaa:-i). Istruzione pubblica � Scuole elementari per ciechi � Statizzazione � Illegit timit� costituzionale � Esclusione. (Cost. art. 3 primo comma, 34 secondo comma 1. 26 ottobre 1952 n. 1453 art. 1). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e della scuola dell'obbligo, la questione d{ legittimit� costituzionale dell'art. 1, l. 26 ottobre 1952 n. 1463, sulla statizzazione delle scuole elementari per ciechi (1). (Omissis). ~2. -La questione non � fondata. Nella Relazione al Senato del Mintstro Gonella per l'approvazione della leg,ge 26 ottolbre 1952, n. 1463, sorpracitata, !fu irilevato che -a termini dell'art. 175 del testo unico delle legigi s�ull'istruzione elementa: re, aiIJpa:-ovato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, che aveva esteso ai fanciulli �ciechi e so11c:'lomuti l'obbligo scolastiico sancito dall'art. 171 per tutti i fanciulli normali dal sesto al quatto:rdkesimo anno di eit� -lo Stato avrebbe dovuto i:stttudire apposite scuole atte all'asisolvimento dell'obbligo .scolaistko da pa.rte di entrambe le catego;rie d:i mino:rati sen (1) Cfr. in termini generali, Corte Cost. 18 aprile 1967 n. 45, in questa Rassegna, 1967, I, 340. 474 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO :soriali (sordomuti e !Ciechi), ma, mentre iper i sordomuti aveva in parte gi� adeill!Piuto a tale necessit�, quasi null aera �stato fatto neii r1guaxdi delle JSCuole 1per i ieiechi, ai quali l'i~truzione era illnpatritita da enti riconosciuti idonei mediante decireto del Capo dlello Stato. Per eliminare la _grave lacuna era tStato ipiredis[pOsto il 1provvedimento legislativo, con il quale Sii istituivano, nei limiti consentiti dal bilancio, scuole governative per la istruzione elementare dei dechi da pacr:te di insegnanti specializ. za�ti presso 1gli distituti dli cui alla tabella annessa al !Pl"ovvedimento. Ora, 1se anche fosse esatto quanto � affermato nell'ordinanza cll'ca la �possibilit� dlell'insegnamento ai bambini iciechi nelle scuole elementari .statali ordinacr:ie, sa(l"ebbe au51Piicabile un mutamento dell'attuale discipli na legiislativa, non esisendo consentito a questa Corte, nell'ese:ricizio del ..sindacato di legittimi�t�, di 1sU1Perare i limiti segnati dai principi che essa desume .dalle norme della Costituzione che sarebbero state violate. Il principio dell'art. 3, priimo comma, della Costituzione, come que: sta C01rte pi� volte ha avuto occasione di affermare, deve� intendersi nel :selllSO 1che �a parit� di situazioni deve cOl11ris;pondere 1pari,t� di tratta mento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obietilivamente diverse e 1che �etta insindacabilmente al legislatorre giuddcare .sulla pairi�t� o diversit� delle .situazioni puir nel rispetto dei criteri di .ra~onevo1ezza nollJCh� degli altri p(l"incipi costituzionali � (sentenza n. 45 �del 1967). E la diverisit� di situazioni dei fanciulli ciechi e dei fanciulli �veg.genti postula sul piano :razionale, per quanto eone.eme l'insegnamento �elementare, una dive1TJSit� di diisciJplina legislativa. L'art. 34, �secondo comma, della Costituzione, �come emwge del suo �contenuto, non staibiliis1ce affatto un obbUgo assoluto rispetto alla gene- ralit� dei dttadini, ma, inteso in �connessione �Con il successivo teirzo �comma, pll'evede un diritto dei �caipad e meritevoli, anche se privi di mez.zi, di :rai~giungiere i gradi 1Pi� alti degli studi, d'i:ritto che �la Repub bliica :rende effettivo con b0ll1Se di 1studio, assegni alle famiglie ed altre �pirovvidenze, �che devono eSJSere attvibuite per 1concorso �. E aiPpa:rie ov vio rilevare che l'adempimento di tali obbliighi, �come dei .principi della ;Scuola aperta a tutti e di, gratuit� dell'istruzione elementare e media .sanciti dal citato art. 34, primo e secondo �comma, della Costituzione -, debbono ess�ere adempiuti nel quadro degli obblighi d!ello Stato secondo una 1comples,sa disciplina legislativa e nell'oss1ervanza dei limiti del bi lancio. 3. -Date le piremesse, la 1Pronuncia di rillegittirnit� della l~ge impugnata, con la conse.guente cessazione della 1sua effi.cacia, :iirna;>orterebbe una lacuna ben pi� girave di quella 11iilevata nella relazione al Senato, su riJportata, per il danno �che ne riisentirebb&o i fanciulli ai quali l'in.; segnamento elementare � i.mipartito. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 475 Gli al'gomenti addotti nell'ordlinanza -quali la limitazione delle scuole statali per ciechi, la difficolt� di accesso per la lontananza dal luogo di residenza dei fanciulli, la facolt� di scelta tra l'inse.gnamento della scuola statale 1Per 1ciechi, situata in luogo lontano, e quello familia1re, iffi\Pa:rtito da maestri 1speoializzati con ri!gual'do al 1profitto e allo SCCJIPO di tutela d:ei fanciulli ciechi (perseguito dalla legge -se non hanno rilievo IPer la ipronunoia di illegittimit�, devono essere oggetto di valutazione nel giudiziio ohe il .giudice 1COffi!Petente� deve emette['le. Ora l'art. 731 del 1coddice !Penale non COffi\POrta 1che il igiudice in singole fatti!Specie non p10JS1Sa, il.'korrendone i presuiw>osti, escludere la !Punibilit�, nonostante .il mancato IPeI'ISeguimento dello SCQIPO dlell'istruzione elementare. Al giudLce �, pertanto, cOiliSentito: valutare, con particolare riguairdo alla situazione falllliliaire del cieco, i 1giiusti motivi 1che ,possono giustificare la mancata iis:tiru:ziione dello stesso; o Titenere perseguito lo scopo della citata legge speciale n. 1463 del 1952, nella ipotesi di !insegnamento impacrtito, in famiglia, da insegnante qualificato e nell'osservanza della vigilanza dovuta al 1cieco, e, quflil,di, escludere, in tale Lpotesi, che costituisca reato l'oonessa istruzione elementare nella scuola statale per ciechi. (Omissis). CORTE COSTITUZION1ALE, 28 maggio 1975, n. 126 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossano -Fallimento Soc. Sforza (n:c.). Fallimento -Opposizione alla dichiarazione � Opposizione proposta non dal fallito � Mancata notifica a questi � Illegittimit� costituzionale � Esclu� sione. (Cost. art. 24 primo e secondo comma; r. d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18 terzo comma). Non � fondata, con riferimento al principio idi difesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 18 comma terzo, della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267) nella parte in cui limita l'obbligo della notificazione dell'opposizione al curatore ed al creditore richiedente, con esclusione del fallito, quando l'opposizione sia proposta da qualunque interessato (1). (Omissis). -2. -La questione non � fondata. L'arl. 18, iprimo comma, d~lla legge fallimentare, secondo cuJ il debitore !PU� ;plrQporre oipposizione alla sentenza diiehia!l'ativa di falli (1) Cfr. in dottrina, PEZZANO G., Ancora in tema di capacit�, processuale nei falliti, in Banca e Borsa, 1972, II, 542. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento nel termine di quindici ,giorni dall'affissione della sentenza, gli riconosce la leglittimazione ad un'autonoma azione a tutela dei suoi ddritti, in conse1guenza degli effetti ,che la dichiarazione dli fallimento i[)lrOdiuce rned. suoi confronti e sul suo patrimonio. Scaduto il termine, che ha carattere IP�ll'entorio, la sua attivit� processuale deve esLSere contenuta nei liimiti comentiti dalla struttura del iprocesso, 1che :pu� concludersi con la revoca della ,sentenza diichiarativa di fallimento o con il irlgettp della 01P1Posizione e nel quale la legige designa, come l~gittimi contraddittori, il debitOJ."e, qualunque interessato 1che non abbia ;richiesto n falliimento e il rcuxat�!l.'e, in quanto oogano 'che per legge ha la ira!P!PTesentanza -in giudizio del fallimento. Per tale struttura la scadenza del termine ipr�clude che il debitore '.POSsa spiegare inteirvento ai sensi dell'art. 105, primo comma, del codiice di pToeedma civile per lfw valere un diritto relativo all'~getto o d~pendente dJal titolo dedotto 1I1el processo, che imiplica la legittimazione ad una azione autonoma che iPOtrebbe essere sipiegata in separato giuddzio, l'azione 1cii-O� !Preclusa per la scadenza del tel'lllline e di;retta alla revoca della sentenza dtcmarativa di fallimento. Escluso ipertanto ohe il debitore possa interventre nel giudizio dd O!PIPosizione IPtrO!POSto dia altri deducendo l'inteiresse alla revoca del fallimento, non pu� ipeTaltro escludksi la :proponibilit� della questione concernente l'inte:rvento del debitore ai sensli del secondo ,comma diell'art. 105 del ,codiice di procedura civile �per sostenere le ragioni di alcuna delle iparti, quando vi ha un proprio interesse�: l'interessie contrario alla revoca del fallim�into, d.o� al rigetto dell'OtP1Posizione, ,che pu� trovare fondamento razionale nella legjittimazione del debitore a chiedere la dtchia;ra.zione del suo fallimento (art. 6 legige fallimentaire). Ma per la iPTO!POni'bilit� di tale questione non � richiesta la notirf�cazione al debitore stesso. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 maggio 1975, n. 127 -Pres. Bonifacio Rei. Rossano -Raccuglia (n.c.), Fallimento � Estensione ai soci illimitatamente responsabili � Legittimazione � Esclusione del fallito � Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3, 24; r. d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, secondo comma, e 22). Sono costituzionalmente illegittimi, con riferimento al principio di eguaglianza e di difesa, gli articoli 147, secondo comma e 22 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267) nella parte in cui negano al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci r 1: I ~ f I i f. f: PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTI'rUZIONALE 477 il�imitatamente responsabili ed a proporre reclamo contro la pronuncia negativa del Tribunale (1). (Omissis). -1. -La questione di legittilmi.t� costituzionale dell'artkolo 147, secondo 1comma, d!el r.d. 16 marzo 1942, 1t1. 267 (legige fallimentail'e), �:Sotto il pirofilo 1che tale nomna nega al fallito la legittimazione a pa-o:porre istanza al tribunale fallimenfare per la dichiarazione di fallimento �dei sod illimitatarrnente responsaibili � � stata sollevata dalla Corte di 'cassazione con rilferimento agli airtt. 3 e 24 della Costituzione, rilevando 1che questa Corte, ,con 1sentenza 16 luglio 1970, n: 142, dkhiar� l'illegittimit� costituzionale di detta nOII'lllla nella parte in 'cui negava �al .creditore dnteressato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri 1soci illimitatamente res1ponsabili nelle forme dell'art. 6 del il".d. predetto�. . 2. -Il riferimento alla 1citata 1sentenza n. 142 del 1970 !Postula la precisazione dei limiti della questione in essa deciisa quali si desumono dal dispositivo alla luc1e d!ella motivazione. In tale sentenza questa Corte, nell'interpil"etare il 1secondo 1comma dell'art. 147, osserv�: �la diis!Posizione 1si 1suole ricondurre al criterio �che domina �.il pil"ocesso fallimentare, rper 'cui, messo questo in movimento, non v'� azione del creditoce che non vi si debba inserire; ma l'applicazione di tale pa-incipio non deve tog1iere al creditore la legittimazione a rpro:poITe istanze al giud!ice fallimentare a tutela del rproprio intereS:Se, 1compatibilmente con la struttura del processo fallimentare�. Ora la �distinzione tra �azione che non debba essere inserita nel pil'OCesso � e � legittimazione a 1PI'�1Porre istanze a tutela del rproa;>rio, interesse, 1compatibilmente con la strutt�a:'a del IPil'."Ocesso fallimenta\I'e � esclude che tale le~ttimazione abiliti il 1ooeditm::e a pro[po;rre ip\I'Ove come in un pil"ocesso o~dinairio. Questa Corte, in corenza con tale premessa, [precis� 1che � l'istanza del 1cireditore non sbocca in una clii quelle azioni esecutive individuali, che, iper il carattere generale del concomo fallim;mtail"e, 1sono vietate dall'art. 51 1e~ge fallimentare, ma intende dare al [procedimento conc0J:1SUale la sua giusta dimensione; deve neces;sariamente esercitall'si mediante :ricorso al tribunale, cosl. com� � IPII"escritto nell'art. 6 della le~e stessa, e non viene perci� a tU11baa:''e le linee del proceclimento o a modificarne i '.Princ�pi, cosi come non turba queste linee e non ne modifica i iprinc�pi la domanda del curatore ammessa nella stessa norma denunciata �. Escluso, dunque, che la ~stanza del creditore, ai sensi del secondo comma dell'art. 147, abbia carattere di azione, che permetta, nella fase (1) Cfr. Corte Cost., 16 luglio 1970, n. 142, in questa Rassegna, 1970, I, 747. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sommaria del IPI"Ocedimento in cui � 1consentita a terimini dell'art. 6, la ammi1ssribilit� di prove -deve ritenemi iche li.I trtbUlllale possa p:ronuncia; re a temnini dell'articolo 5 (legge fallimentare) la dichia\!'azione di fallimento ogni qualvolta, ffi9-soltanto, .gli Tisultino esistenti i :requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per tale pa-onuncia. E, se � � eon:sentita una 1sommaria delibeirazione sull'�Sistenza di requ1siti che :rivelino, per la loco manifestazione nei condironti di terzi, una res1Ponsaibilit� [patrimoniale del soggetto alla stre.gua della diisciplina del fallimento, dell'ilmfp:resa e dielle societ�, non pu� Titenwsi senza violazione dell'art. 24 della Costituzione e della disc4>�lina menzionata una dichiarazione di fallimento 1che ritenga accertata, mmancanza di un'indagine ip:robato:ria, l'eststenza di requisiti 1che non rivelino, con esterioce manifestazione, il loro call'attere qualifilcante. Con la precisazione di tali limiti deve l'litenersi fondata la questione dli legittimit� �costituzionale dell'art. 147, JSeCondo comma (legge fallimentare), sollevata dalla Corte di .cassazione e coillCernente l'ammissibilit� dell'tstanza �di fallimento pll'oposta dal fallito. Gld effetti, che gli artt. 42 e 43 (legige fallimentare) im!Poctano sulla dis(pon1bilit� dei ibeni da parte del fallito e isulla sua legittimazione [pll'ocessuale attiva e paSSJiva relativamente ai craiPB;>oritd jpatcrimoniaM compresi nel fallimento, giustificano, a temnini degli artt. 3 e 24 della Costituzione, la pronuncia dd illegittimit�, come ritenuto per l'amm~ssi1bilit� dell'istanza a;n-oiposta dial creditore con la suindii.icata sentenza di questa Corte. In �conseguenza della decisione adottata deve anche ilichia:rarsi, a te!rmini dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento di questa Corte, l'illegittimit� dell'art. 22 (legge fallimentare), nella parte in cui non leg�ttima il fallito a jpro1poir:re :redamo contro la [pll'onuncia diel tribunale �ohe ha reSjpinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento del socio a toomini de1 secondo comma dell'art. 147 (legge fallimentare). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 maggio 1975, n. 129 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti -Jona (n.p.). Elezioni -Elezioni comunali -Ineleggibilit� -Amministratori di enti dipendenti � Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 51; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 art. 15, n. 3). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto garantito dalla costituzione ad ogni cittadino di accedere a cariche elettive in condizioni di eguaglianza, l'art. 15 n. 30 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, contenente il testo unico per le elezioni delle amministrazioni comunali, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori i i fo fo '( PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 479 di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione (1). (Omissis). -Le dliverse questioni di legitUmit� presentano comunque un nucleo comune r1solventesi nell'affermazione che le ;predette cause dli ineleggtbilit� 1sembrano ledel"e, senza apiprezzabili ragioni, o, quanto meno, oltre il limite del necessario, il diritto .garantito costituz.donalmente ad ogni <cittadino idi aacedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condfaioni di eguaglianza. A sostegno di tale assunto, tutte le ordinanze ricordlano i precedenti della giuri�rudenza di questa Corte in materia �di inelegg~bilit� a 1cariCihe elettive, facendo rifer.imento !in pairticolare al ;princiiPio desunto dall'art. 51 Cost., secondo il quale l'elegg1bilit� rappresenta la regola e la ineleggibilit� l'eacezione {1sent. n. 46 del 1969), e traendo da esso la conseguenza che le �cause di ineleggibilit� devono essere foter;pretate restrittivamente e possono trovare a1P1PUcazione solo �entro i limiti rigorosamente regnati dalla ratio delle norme cihe le dietemninano. 3. -Individuato il motivo ~iratore delle tre questioni sotto1Poste all'esame della Corte, rpu� ora procedersi alla disanima analitica d�i e1sse. La pa""ima, !Pl'OfPOsta dalla Corte di cassaziione e dal tribunale di Lucera, fonda il motivo di incostituzionalit� nella impossibilit� dli desume:re dalla norma denunziata, con la necessaria precisione, il momento al quale deve ess&e ra!P1.Portato l'effetto ostatvo della cawsa di ineleggibilit� relativa al coll!sigliwe eletto �che <rivesta la carica di amministratore di ente di\pendente, sovvenzionato o isottoposto alla vigilanza del Comune. Ritengono in i:proposito le Ol'dinanze drl. r!i.nvio 1che tale icaUISa di ineleggibilit� apparirebbe ultronea ed irrazionale, se, nella sua ap1PHicazione, essa fosse ritenuta QPerante fin dal momento delle elezioni, e non gi� da quello, ad esso successivo, dell'effettiva insorgenza del conflitto tra gli interessi del Comune, e .gli interessi dli altri enti, o del soggetto stesso. Entro tali limiti, la questione risulta fondata. In effetti, la norma non prieciisa .in quale momento ispie1ghi la sua efficacia la causa d!i inele~gilbilit�: �, tuttavia, evidente iche quel momento non� pu� coincidere con quello delle elezioni, :perich� queS!te non deteruninano aT1Jcora l'investitura dell'eletto e non gli conferiscono una posizione dli .poteiie, suscettLbile di po.rire in essere quel conflitto di interesse clle la nooirna � diretta ad evitare. D'altra ;parte, non pu� aimmetterisi ohe l'efficacia della causa ostativa di inelegigibilit� jpOSlsa essere �:rapportata al momento in cui il conflitto (1) Cfr. Corte Cost. 26 marzo 1969, n. 46, in questa Rassegna, 1969, I, 377. 480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO si manifesti.in tutta la sua evidenza, quandio cio� affact'i conoceti dell'ente dipendente, vigilato o sovvenzionato dal Comune siano portati alla decisione, o anche soltanto alla discuS1Sione, mediante iscrizione all'ordine del ,giomo, degLi ocgani deliberanti del Comune in cui sieda l'amministratoo: ie dli 1quegli stessi enti nella sua duipl~ce qualit�. � aipipena il caso di rilevare, in proposito, 1che un conflitto determinante ineleggibilit�, per essere rrilevante, non deve necessariamente es1Sere attuale, ba1stando che sia anche iSoltanto 1Potenzdale; la 1sua 1POtenziaMt�, infatti, � gi� sufficiente a porre in iPerilcolo quegli interessi puibblid che si intendono tutelare mediante la eliminazione1 della situazione di .conflittualit�. E non � dubbio 1che il 1conisigliere comunale, investito delle fUIIlzioni, si trovi, in sieno all'ente, in una iposi1zione di [potere che gli consente di interfedre nella conduzione �Jegli affa:ri del Comune, anche prima che essi siano poctati all'esame degli 011gani deliberanti. Per '11Lsolvere dunque la 1proposta questione, occorre rkarcail.'e il momento in 'cui i poteri, a seguito delle elezioni, vengono effettivamente conferiti al 1consigliere neo-eletto. E tale momento, secondo la Corte, non pu� essere che quello della 1convaHda che, ai sensi dell'art. 75 del t.u. delle legigi [peil.' la CO!IllPOsizione e la e1ezi�ne degli ocgani delle amministrazioni comunali, d!eve avveni11e nella seduta immediatamente successiva alle elezioni stesse. Pu� pertanto 1conclude11si .che la cawsa di ineleggibilit� di che trattasi SfPiega efficacia solo 1con l:a convalida e pu� esse�re perici� rimossa fino al momento in cui questa viene [posta in votazione, nella prima seduta consmare. -(Omissis). ~ CORTE COSTITUZIONALE, 28 maggio 1975, n. 130 -Pres. Bonifacio - Rel. De Mal1co -Pre1sidente Regione Sardegna (avv. Coil.'onas) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Zaigarri). Sardegna � Imposta di fabbricazione � una tantum � sui veicoli a motore � Mancata attribuzione alla Regione � Illegittimit� costituzionale � Escfo sione. (Stat. spec. Sardegna artt. 47, 54; d.I. 6 luglio 1974, n. 251 art. 6). Non � fondata, con riferimento alle norme dello Statuto sardo attributive di quote di tributi erariali alla Regione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 6 d.l. 6 luglio 1974 n. 251 istitutivo di un prelievo tributario �una tantum� sui veicoli a motore (1). (1) Cfr. Corte Cost. 3 luglio 1967, n. 75, in questa Rassegna, 1967, I, 501. �1: tif�rn~.=i.r~.-~~-::rJ&r111�1rfl!r:_;:_~~it_:~_o/_::ff_=;_z._.r_=~i.t.1~IK%1f%Wi%~�W!::rw:=r~;;~r1~~r:fi�MII01~~~:~~~r1r1111r*1r1mr;~\[~l~!r~i~111~iilliill~r~~ftf'E~ .�.�-�.�.�.�-:-:.:-'.-:-:::-:::.::::.:-:-:-::�.�.�. - SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNiITA EUROPEE, 20 febhraio 1975; nella cawsa 64/74 -Pres. Lecou:rt -Rel. Monarco -Avv. gen. Warner -Domanda di pronuncia .pregiudiziale :proposta dal Finanzgeri1cht Rheinland~.Bfalz nella �Causa ReLch (avv. Gilndisch) c. Hauptzollamt Landau -Interv.: Commissione delle Comunit� europee (ag. Gilsdorf). Comunit� europee -Agricoltura � Graduale attuazione della organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali . Scambi intracomunitari � Prefissazione del prelievo � Ritardo nell'importazione dovuto a cause di forza maggiore � Applicabilit� del prelievo prefiss�to. (Regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 54, art. 7, lett. a; regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 87, artt. 8, n. 3, e 9; regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 31, art. 2, nn. 1 e 2). Il prelievo prefissato, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2 del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 31, per un'importazione di granoturco da uno Stato membro, � applicabile anche se l'importazione non viene effettuata nel corso del mese indicato nella domanda di licenza, qualora il ritardo non sia imputabile al comportamento dell'importatore od a circostanze �che un importatore prudente avrebbe dovuto prevedere, ma sia dovuta a cause di forza maggiore, quali quelle contemplate all'art. 8, n. 3, del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, �n. 87 (1). (Omissis). -In diritto. Con ordinanza 29 agosto 1974, ;peirvenuta in cancelleria il 6 settembre 1974, il F\inanzigerilcht Rheinland-Pfalz ha sottoJpoisto a questa Corte, a no1'1ma dell'art. 177 del Trattato C.E.E., una (1) La .sentenza in rassegna, �reLativa a que�Stione Ti1evant.e neWl'ambirbo dell1a prima fase di attuazione del Tegime dei pre1lievi ( quanido cio� i ip:reilievi erano applicati anche negli scambi intracomunitari) e superata quindi dalla normativa .comururl:aiI".ia successivamente 1ntervenuta, v�a �tuttavia segna1at�a come espressione dell'orientamento della Corte di giustizia, volto ad integrare la normativa comunitaria nelle lacune evidenziate in fase di applicazione. Nell.:a specie, la diffico11t�, de�lil1a �adottata so~uzione, 1sostenuta dai!Jl'avv. gen. Warner sulla base del �.principio della proporzionalit� � e con richiamo �a11l1e senrtenze �rese nelle .cause 11/70, 25/70, 26/70, 30/70, 5/73 e 9/73, derivava dall'essere i regolamenti del Consiglio 30 giugno 1962, n. 54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO questione relativa all'interp.retazione di talune disposizioni del regolamento dlel Corusiiglio 30 giugno 1962, n. 54 (G.U. 1962, n. 54) e del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 87 (G.U. 1962, n. 66). Si cthiede alla Corte se il prelievo IPlrefissato, in forza dell'art. 2, nn. 1 e 2, de~ regolamento cieli Consiglio 2 a~ile 1963, n. 31 (G.U. 1963, n. 59), per l'imtPoll"tazione di gl'lanotu11co da uno Stato membro si debba aP1Plicare anche .qualora l'oiperazione rion sia stata effettuata nel mese indiJCato nella domarnda, essendosi verificata una delle :ipotesi docogatode contemplate dall'art. 8, n. 3, del regolamento n. 87/62. La questione � stata sollevata nel icOO\SO dii una controvexisda vertente sul rifiuto da parte delle autorit� doganali tedesche d'a:ru>licare il prelievo prefissato ad una importa:llione di granotureo dalla Francia che avrebbe dovuto effettuarsi entro il 30 1sett.embre, ma che in ll"ealt� � avvenuta il 3 ottobre 1963. L'interessato contesta la ,fondatezza di tale rifiuto, assumendo che del ritaro.o nelle imtportazioni sono iresponsabili i servizi ferroviari e non l'importatore. In forza della nonna generale annunciata all'art. 17, n. 1, dlel regolamento del Consigldo 4 apirile 1962, n. 19 (G.U. 1962, pag. 933), l'importo del ;prelievo, sia per gli scambi intracomunitairi che per quelli con i Paesi terzii � � quello awLicabile nel giorno dell'importazione >>. Tuttavia, per quanto riguarda l'importazione di cereali dai Paesi te:rzi, di n. 2 dello stesso articolo prevede la posisibilit� per l'impoctatore di �chiedere che il prelievo sda fissato in antilci1Po; in questo caso � il prelievo applicabile il giOil'llo del d~osito dlella domanda del titolo, modifi �cato in funzione del pTezzo di entrata 1che sar� :in vigore alla data pir-evista 1Per l'im;po>Ttazione, � appHcato ..... ad un'importazione da effettuare entro il periodo di vaHdit� del titolo�. Una tale possibilit� � stata estesa, a condizioni analoghe, alle importazioni di cereali d!ag1i. Stati membri, in forza del regolamento del Consiglio 23 ottobre 1962, n. 130 (G.U. 1962, pag. 2555); a decorrere dal 1� luglio 1963, tale estensione � stata discipHnata dal regolamento del Consiglio n. 31/63. e della Commissione 25 luglio 1962, n. 87 relativi ai soli scambi con i Paesi terzi, e per la mancata previsione, in tema di scambi intracomunitari, di norma analoga a quella di cui aglLartt. 7 del regolamento n. 54/62 e 9 del regolamento n. 87/62. In particolare, assumevano rilievo la mancanza di una norma che contemplasse la possibilit� di prorogare il termine di validit� della licenza per causa di forza maggiore e la inapplicabilit� del regolamento della Commissione 10 ottobre 1963, n. 111 (entrato in vigore successivamente), che tale lacuna aveva colmato: regolamento che la Commissinoe proponeva di applicare, � in via del tutto straordinaria �, � per anticipationem � (con una efficacia retroattivit�, cio�, di cui l'avv. gen. Warner contestava invece l'ammissibilit< l) e che la Corte ha considerato invece come conferma della pos PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 483: L'operatore pu� fuouiTe del (prelievo IPJ.'ef�issato soltanto se effettua l'im:Portazione nel tel'1l'lliine iprevisto nella Hcenza, l'inosservanza del termine comporta normalmente l'applicazione del prelievo calcolato in basealla norma ,generale di cui all'art. 17, n. 1, gi� menzionato. P& quanto 'concerne le ilIIJ(portazioni di cereali dai Paesi terzi, iL regolamento del Corusiglio 30 giugno 1962, n. 54, ha e'spressamente precisato, all'art. 7, lettera a), che in 1caso dli inOtS1SeTVanza d�1 termine � il :prelievo era a:pipli!cabile il giorno del de1Posito della domanda ..... viene riveduto in funzione del prezzo di entrata in vigore il giorno dell'importaziione �. Poich� nel sesto con1Siderando � stato stabilito � che � nondimenoo, pportuno aidottare una :regolamentazione speciale !Per casi particolari�, il :regolaimento dlella Commissione n. 87/62 esclude, all'art. 9, 1'9\P,Plicazione dell'art. 7 di 1cui sopr:a �per motivi che giustificano un'ecceziione� a n0il1llla dell'arrt. 8, nn. 2 e 3 del presente :regolamento�. Va osservato per� che l'art. 7 del :regolamento n. 54/62 ha ad oggetto uniicamente le ilIIlpoctazioni dii ,cereali dai Paesi terzi, qUJi.ndi la deroga ~tadall'art. 9 idei :regolamento n. 87/62 era prevLsta sol<> per queste importaziollli ed esulavano da itale disciplina le import'azioni dagli Stati membri, effettuate in :ritardo. Pertanto, nel 1caiso di specie, si deve esaminare se ed in qual mi-suira !':ipotesi ecicezionale, 1cont~lata dal regolamento n. 87/62 nel settore degli scambi con i Paesi terzi, iposisa valere anche peOC' gli scambi. con 'altri Stati memblri. Dal sesto e settimo considerando del regolamento n. 87/62 si desume 'che per m<:>tivi di equit� si � ritenuto opportuno prevedere l'ipotesi di forza ma~gioce nella disciplina speciale elaborata :per le importazioni di cereali dai Paesi terzi; tale ,criterio equitativo � valido anche per le importazioni dai Paesi membri. Il :regolamento in. 111I63 della Commissione, del 1� ottobre 1953; (G.U. 1963, ;p.ag. 2490), entrato 'in vigore solo il 1� novembre successivo, sibilit� di applicare agli scambi intracomunitari, per analogia, il criterio� gi� prima ,stablilito per gli scambi con Paesi terzi. .SuilJJa elastica nozione, nel diiritto comunitario, de11a �causa di foa:-za maggiore, cfr.: Corte di giustizia, 11 luglio 1968, nella causa 4/68, ScHWARZWALDMILCH, Racc., 497, e Dir. scambi intern., 1969, 138, con nota di CAPELL1;� 16 dicembre 1970, nella causa 36/70, GETREIDE, Racc., 1107, e Dir. prat. trib., 1971, II, 1015, con nota di MURATORI; 17 dicembre 1970, nella causa 11/70,. Internationale HandelsgeseUschaft, Racc., 1125, e Foro it., 1971, IV.. 137; 17 dicembre 1970, nela causa 25/70, KosTER, BERODT & C., Racc. 1161, e Foro it., 1971, IV, 11.9; 30 gennaio 1974, nella oausa 158/73, KAMPFFMEYER, Racc., 101, ed in questa Rassegna, 1974, I, 132; 15 maggio 1974, nella causa 186/73, Norddeutsches Vieh-und Fleischkontor, Racc., 533, e in questru Rassegna, 1974, I, 1089. RASSEGNA D�LL'AVVOCATURA''bf�:;Lo STATO 484 dimostil'a che nulla osta a ,che anche per gli scambi intracomunita:ri, in caso di 'controversie ,scaturite nel (periodo in esame (per ritardi dovuti a fatti eccezionali, isi segua per analogia il Criterio adottato 1Per gli scambi con d. Paesi terzi. In un'ipotesi quale quella del 1caso di specie, la nozione di forza maigigiore esclude 1che l'inosservanza del termine iprevisto nella licenza im!Plichi l'estin:ziione del diritto al prelievo {Plrefiissato, a condizd.one per� che i~ ritail.'do nell'importazione sia dovuto a cil'lcostanze eccezionali e non possa venir �lffi1Putato a negltgenza dell'importatore che non ha usato la nOll'IIllale prudenza nello 1stipulare 1contratti d'acquit.sto o di tras1Porto, O!P;pure nel ti:rare iin hallo la ir~onsabilit� del trasportatore. Si deve quindi 1concludere nel 1sellJSo che il prelievo fissato, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2 del :regolamento del Consiglio n. 31/63, 1Peir una im(pol'tazione di granotUll'lco dia uno Stato membro, � apiplicabile a detta importazione anche se quest'ultiima non viene effettuata nel coil"so del mese indicato nella domanda di licenza, qualoira il ritardo nOill sia imputabile al comportamento dell"ilmpoirtatore od a ciIDcostanze che un imiportatoire prudente avirebbe 1POtuto prevedere, ma sia dovuta � cause di forza maggiore, quali quelle 1contemplate all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 87/62. -(Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROP~E, 11 :marzo 1975, nella causa 65/74 -Pres. Lecourt -Rel. O'Keeffe -Avv. gen. �Reischl -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta. dal Tribunale di Varese .nella causa Porrini, Bellintani ed altri (avv. Ulgheri e Merlo) c. Comunit� europea dell'energia atomica -Interv.: Commissione delle Comunit� europee (ag. Alessi). Competenza e �giurisdizione -Comunit� europee -Eutatom -Soggetti che rivendicano Io � status � di dipendente o di agente non locale � Controversie . Giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunit� europee. (Trattato CEEA, art. 152; Statuto dei funzionari, tit. VII; Regime applicabile agli altri agenti della Comunit�, artt. 46, 73, 8,3 e 97; Accordo tra il Governo italiano e la Commissione �cEEA del 22 luglio 1959, all. F, approvato e reso esecutivo con legge 1 agosto 1960, n. 906). Comunit� europee � Euratom � Dipendenti � Declaratoria giudiziale della ricorrenza �del rapporto di lavoro da parte del giudice nazionale � .Inammissibilit�. (Trattato CEEA, art. 152). L'art. 152 del trattato CEEA deve interpretarsi nel senso che esso si applica non soltanto ai soggetti aventi lo status di dipendenti di ruolo PARTE I, SEZ. II, GIUR.IS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 485 o di agente diversi da quelli locali, ma anche ai soggetti che rivendicano tale status (1). All'origine del rapporto di lavoro tra la Comunit� europea dell'energia atomica e i dipendenti di ruolo, o gli agenti diversi da quelli locali, non pu� esservi una pronunzia del giudice nazionale (2). (1-2) Questione di giurisdizione tra giudice nazionale e Corte di giustizia delle Comunit� europee. La decisione va segnalata perch� � la prima, per quanto consta, con la quale sia stata risolta, in sede di interpretazione, una questione di giurisdizione tra giudice nazionale e Corte di giustizia delle Comunit� europee. Nel giudizio di merito, pendente dinanzi al giudice del lavoro del tribunale di Varese, le parti attrici, dipendenti di due imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione e di pulizia per lo stabilimento di Ispra, assumevano infatti di dover essere considerati diretti dipendenti della Comunit� europea dell'energia atomica, per il divieto di intermediazione stabilito dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369; e la CEEA aveva eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, per essere la cognizione della controversia riservata, ai sensi dell'art. 152 del trattato CEEA, alla competenza giurisdizionale della Corte di giustizia delle Comunit� europee. Si poneva quindi una questione di interpretazione, ai sensi dell'art. 150 del trattato CEEA, dovendosi stabilire se la competenza attribuita alla Corte di giustizia, con l'art. 152 del Trattato, per la cognizione delle controversie tra la Comunit� ed i suoi agenti ( � nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi �) fosse riferibile anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento giudiziale dello status di dipendente. Sulla soluzione positiva del quesito, adottata con la decisione in rassegna, la stessa Commissione delle Comunit� europee aveva espresso perplessit�, dubitando che la lettera della norma la consentisse, e proponendo, peraltro, che la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia fosse comunque affermata sulla base dell'art. 148, terzo comma, del Trattato; e la preoacup1azione che deUe verterrne quaili quelilia in discussione potessero conoscere i giudizi naziona�i aveva anzi indotto la Commissione a chiedere che la Corte, ove avesse ritenuto di dover pervenire ad una soluzione negativa del quesito proposto, precisasse comunque che � il diritto comunitario non conferisce giurisdizione al giudice nazionale in relazione a controversie di questo tipo �: quasi che al rapporto in contestazione potesse negarsi a priori una qualsiasi tutela in sede giurisdizionale e potesse rimanere la sua regoliamenitazione �condizionaita, pur :in mancanzia di specifiche 1d!Lsposizioni in tal senso, e senza la ricorrenza di uri precostituito e riconosciuto rapporto gerarchico, .� unicamente ad un controllo, in via gerarchica e graziosa, da parte dell'autorit� amministrativa dell'ente �. In effetti, la estensiva interpretazione adottata dalla Corte, anche se incompatibile con il criterio discriminante fondato, secondo il noto (e discutibile) orientamento del Consiglio di Stato, sulla esistenza di un formale atto di nomina (della cui condizionante rilevanza si � peraltro discusso anche nel giudizio di interpretazione), appare giustificata, in concreto, dalle difficolt� conseguenti alla opposta soluzione. Tali difficolt� non sono meno gravi, tuttavia, degli inconvenienti che assumeranno rilievo nell'applicazione del principio enunciato dalla Corte, 486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -In diritto. Con sentenza 18 marzo 1974, pervenuta .in cancelleria il 12 settembre successivo, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Varese ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi in via _pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 152 del Trattato che istituisce la CEEA e sulla sua applicazione ai soggetti che non siano dipendenti di ruolo o agenti delle Comunit� Europee. .quando si tratter� ci�� di valutare, nel difetto di normativa comunitaria, se e come possa giustificarsi la eventuale interpretazione ed applicazione, da ,parte della Corte, di norme di diritto nazionale, o in alternativa se possano individuarsi principi di diritto comuni agli ordinamenti degli Stati membri sufficienti a consentire una esauriente delibazione delle questioni di merito (il che sarebbe invece da escludere a priori, ad esempio, per quanto con,- cerne il termine di prescrizione applicabile); e pu� solo supporsi, invero, che la Corte di giustizia, nel riservare a s�, in sede di interpretazione, la cogni- zione del merito della� vertenza, abbia preventivato di poter escludere la / .necessit�, nell'eventuale giudizio che venisse dinanzi ad essa promosso, ,di far ricorso alla normativa nazionale ed in particolare di valutare l'applicabilit� della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (esclusa dal giudice a quo relati� vamente alla domanda di sua competenza). ll quesito risolto con la seCOIIlda affeo:maziolll!e di 1princitpdo delila sentenza in rassegna � in realt� diverso da quello proposto dal giudice a quo, in quanto l'autorit� giudiziaria alla quale intendeva riferirsi il giudice del rinvio, come risulta evidente dalla formulazione dei quesiti di seguito ripro- dotti, era in effetti proprio e soltanto la Corte di giustizia, e non il giudice nazionale. S'intende che la soluzione del quesito in argomento proposto, cos� come formulato, nessuna rilevanza avrebbe potuto comunque avere ai fini della decisione della causa di merito, potendo solo garantire o no al giudice :nazionale la utile cognizione del rapporto in contestazione da parte della Corte di giustizia. � altrettanto evidente, peraltro, che una volta esclusa a "priori la giuri: sdizione del giudice nazionale non vi era alcuna necessit� di precisare, oltretutto senza che alcun quesito fosse stato in argomento rivolto dal giu �dice del rinvio, che all'origine del rapporto di lavoro tra Comunit� e dipen �denti non pu� esservi una pronuncia del giudice nazionale; e se � vero che ad un eventuale quesito in argomento la Corte avrebbe dovuto comunque -rispondere (per essere estranea alla sua competenza ogni valutazione sulla rilevanza della questione proposta), non si comprende quale motivo possa la Corte aver avuto di risolvere una questione non solo manifestamente irrilevante ma anche del tutto diversa da quella proposta dal giudice a quo. � Da segnalare, in tema di procedimento pregiudiziale di interpretazione, Timpostazione sostenuta dalla Commissione delle Comunit� europee, secondo cui � se non vi � giurisdizione del giudice nazionale, in base al diritto comunitario, non vi pu�� essere necessariamente sentenza di merito n�, in .conseguenza, rinvio pregiudiziale alla Corte su questioni di merito �. Per la rilevanza di principio delle questioni discusse tra le parti (non tutte evidenziate nella parte di diritto della decisione) si ritiene utile trascrivere qui di seguito anche la parte della sentenza relativa alle osserva: zioni presentata dalle parti. A. M. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 487 Tali quesiti sono stati sollevati nel corso di pi� controversie relative al riconoscimento della qualit� di funzionari o agenti dell'Euratom ad alcuni dipendenti di imprese locali che hanno stipulato contratti di appalto per la manutenzione e le pulizie con lo stabilimento d'Ispra del Centro Comune di Ricerche nucleari. Dalla sentenza di rimessione risulta che detti lavoratori, attori nella causa principale, si sono costituiti in giudizio per il fatto che, per diversi anni, nei loro confronti sarebbero state operate discriminazioni rispetto al personale dipendente direttamente dalla Comunit�, tenuto conto della (Omissis). -9. -Il giudice del �Lavoro rLteneva oppo!I'tUl!lo rimni.atre gli atti alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 150 del Trattato CEEA, ponendo i seguenti quesiti: a) se l'art. 152 del Trattato CEEA debba interpretarsi nel senso che sono ricomprese nella competenza della Corte di Giustizia anche le controversie tra le Comunit� e soggetti che, pur non essendo suoi agenti, rivendichino tali qualit�; b) se all'origine del rapoprto di lavoro tra le Comunit� e i propri funzionari ed agenti. debba sempre essere indeclinabilmente un atto di nomina oppure se esso possa essere sostituito da una pronunzia dell'autorit� giudiziaria che accerti, in fatto, l'esistenza di un determinato rapporto di lavoro; c) se, in caso di risposta affermativa al quesito che precede, possa essa Corte, in applicazione delle norme e principi generali del Trattato e dello Statuto, costituire, previo riconoscimento della sua esistenza in fatto, un rapporto di lavoro diretto tra le Comunit� e soggetti che, formalmente aiLle di.pendenze di societ� apip�altatrki delle Comunit� medesime, agiscono in stabilimenti di questa ultima usando, secondo gli attori, materiale da essa fornito e agendo secondo istruzioni dei suoi funzionari. Il giudice a quo, a proposito di quest'ultimo quesito invit;:l la Corte a considerare che nella fattispecie si verifica la conseguenza che prestatori di lavoro, pur forse in possesso di requisiti diversi, in concreto lavorano insieme in mansioni uguali o equivalenti e vengono a perseguire retribuzioni diverse a seconda che siano alle dirette dipendenze dell'Euratom, come funzionari o agenti di stabilimento, oppure alle dipendenze di imprese appaltatrici della Comunit�. 10. -Da notare infine che, susseguente;nente alla sentenza, la Commissione, proseguendo nell'indirizzo sopra ricordato, ha continuato e, praticamente, concluso H processo di assunzione dei lavoratori in questione. Risulta cosi che tutti gli attori in causa sono stati assunti come agenti locali. Questa situazione tuttavia non rende senza oggetto il procedimento, sia in oonsiderazione delle domande principali deghl aittocri tendenti ad ottenere la qualifica di funzionari e di agenti di stabilimento, sia in considerazione degl effetti retroattivi richiesti. (Omissis). -III. Compendio delle osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 21, secondo comma, del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia CEEA. 1. Osservazfoni della Commissione. a) Ricevibilit� ed interpretazione dei quesiti. -Quanto al primo quesito. 488 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO circostanza ch'essi esercitavano compiti analoghi, ed hanno chiesto nelle loro istanze che venisse loro riconosciuto lo status di funzionari con inquadramento nei gradi c 3 e c 2, o di agenti di stabilimento di clas se A, gruppo 2, 3� scatto, con effetto retroattivo a decorrere dall'inizio delle loro prestazioni. La convenuta �nella causa principale ha sostenuto, con eccezione pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del giudice nazionale in r~la zione a detta domanda, rientrando questa, a suo avviso, nella compe tenza esclusiva della Corte di Giustizia: essa ha assunto che un rap porto di pubblico impiego comunitario deve sempre basarsi su un atto Alla Commissione sembrerebbe preferibile impostare .il quesito sul l'esistenza della giurisdizione del giudice nazionale, dato che un'eventuale risposta negativa al problema dell'applicabilit� dell'art. 152 non significhe rebbe necessariamente un riconoscimento della sussistenza della giurisdi zione del giudice nazionale. -Quanto al secondo quesito. La Commissione � d'avviso che una risposta sia necessaria solo in caso di risposta al primo quesito che ammetta la giurisdizione del giudice a quo. In caso contrario la questione oggetto del secondo quesito, se l'atto di nomina possa essere sostituito da una pronunzia giudiziaria, non potrebbe essere, per definizione, rilevante per il giudizio pendente avanti al giudice a quo dato che la pronunzia giudiziaria in questione potrebbe unicamente essere, se del caso, quella della Corte di Giustizia. Certamente la giurisprudenza della Corte tende a riservare alla competenza del giudice nazionale J.'aocertamento dehla rilevanza dei quesiti posti aililla COO'te. fu 1eff,etti il':all'lt. 150 esplicitamente subordina il rinvio pregiudiziale alla condizione che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta alla Corte sia necessaria al giudice a quo per emanare la propria sentenza; ora, se non vi � giurisdizione di detto giudice, in base al diritto comunitario, non vi pu� essere necessariamente sentenza di� merito n�, in conseguenza, rinvio pregiudiziale alla Corte su questioni di merito. Invero la soluzione contraria esporrebbe tva l':a11tro al rischio che iLa Col"te si trovi a dov1e<J:"e in quai1che modo anticipare, in sede pregiudiziale, il giudizio che essa potrebbe eventualmente essere in seguito tenuta a pronunciare sulla base della propria competenza esclusiva. -Quanto al terzo quesito. Il giudice a quo pare in primo luogo presupporre che la Corte sia competente a conoscere della controversia e trascura il fine essenziale del rinvio pregiudiziale. L'impostazione del quesit� finisce in pratica per domandare alla Corte senza osservare le forme del giudizio diretto e senza esp1~e iii. ricorso ge!rarehico, di pronuncirursi in aJillticipo. D'ailtronid!e, i�.11 quesito, cosi com'� formulato, sembra attenere pi� all'applicazione del diritto comunitario a un caso concreto, che alla sua interpretazione astratta. Occorrer� quindi subordinare la proponibilit� del quesito ad. una risposta al primo quesito che affermi la giurisdizione del giudice a quo; ulteriormente si dovr� precisare che la pronunzia giudiziaria eventualmente destinata a sostituire l'atto di nomina, non � certo la pronuncia della Corte ma quella del giudice nazionale; in terzo luogo bisogna estrarre dai riferimenti PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 489 di nomina, insuscettibile di sostituzione con una decisione dell'autorit� giudiziaria. Cosi stando le cose, si chiede anzitutto se l'art. 152 del Trattato CEEA debba interpretarsi nel senso che siano ricomprese nella compe tenza della Corte di Giustizia anche le controversie tra la Comunit� e soggetti che, pur non essendo suoi agenti, rivendichino tale status. Detto articolo dispone che: � La Corte di Giustizia � competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunit� e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risul tanti dal regime applicabile a questi ultimi�. Lo �Statuto� contempla i �funzionari�, dipendenti nominati in base alle condizioni da esso previste. al caso concreto, le varie questioni d'interpretazione del diritto comunitario. b) Quanto al merito. -Sul primo quesito. Il quesito deve essere inteso vertere esclusivamente sull'applicabilit� dell'art. 152 del Trattato CEEA alle controversie tra la Comunit� e persone che rivendichino la qualit� di funzionari �O agenti di stabilimento, daito che il giudice a quo ha gi� respinto, come infondata, la domanda concernente la qualifica di agente locale, e diretto a porre il problema della esistenza o meno dehla �giurisdizioJ:J.e del gLudioe naz!iOlll!aile. La risposta �dev'.esSle['e 1I1ega:tiiva :iin quanto pea.-fenomeno costante le organdzmz;ioni. iinternaziOIIlalli hainino teso a sottrarre le controversie in materia d'impiego alla competenza dei giudici nazionali per riservarle, a seconda del carattere pi� o meno istituzionalizzato dell'ente, ad appositi organi giurisdizionali (come i tribunali amministrativi delle Nazioni Unite o dell'OIT) o a comitati interni ad hoc (come nel caso del Consiglio d'Europa): ci� al fine di escludere ogni ingerenza, anche indiretta, degli Stati membri nella loro organizzazione interna. D'rutronde l'eV'�1Ilitua:le assenza di oogani ad 'hoc non aMrebbe come cOllllSeguernza il ripristino deWl.a �Competenza ded giudici naziOlllaJJi, boos� !lia possibilit� di sottoporre le controversie in questione unicamente ad un eontrollo, in via gerarchica o graziosa, da parte dell'autorit� amministrativa dell'ente, dato che la giurisdiizone dei giudici nazionali � di norma esclusa per effetto delle immunit� conferite all'organizzazione. I trattati CEE e CEEA hanno organizzato una separata e completa tutela giurisdizionale in materia di pubblico impiego comunitario, riservandone la competenza alla Corte. L'articolo 152 del Trattato CEEA � applicabile alle controversie tra Comunit� e i suoi agenti, e cio� per i funzionari, gli altri agenti (tranne come si � visto, gli agenti locali), gli ex funzionari per quanto riguarda ad esempio, il regime di quiescenza nonch� altri soggetti beneficiari di detto regime; la norma � diretta anche, secondo la giurisprudenza della Corte, ai candidati a un concorso esterno; tuttavia parrebbe difficile ammettersi, salvo un notevole sforzo interpretativo, che persone non aventi alcun legame formale con la Comunit�, come gli attori in causa, possono essere considerati come � agenti � o � persone indicate nello Statuto �. La Commissione ritiene che la Corte sia in ogni caso competente a conoscere controversie di questo 490 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il � regime � s'applica altresl, in primo luogo, agli � agenti temporanei ed ausiliari � di cui esso precisa i diritti, analoghi a quelli dei funzionari, in secondo luogo, agli �agenti locali� (titolo IV del regime) le cui condizioni d'impiego (art. 79, a, b e c) sono stabilite �in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella localit� in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni�. In forza delle disposizioni del titolo VII dello Statuto, la Corte � competente a dirimere ogni controversia relativa ai dipendenti. In forza degli artt. 46, 73, 83 e 97 del �regime �, le disposizioni del titolo VII dello Statuto si applicano per analogia agli agenti, tranne a quelli locali. tipo ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del Trattato CEEA, che disciplina in geneQ'."laJle il controllo giurisdizionale dell'attivit� amrnirrls1Jrativra comuniitaria per quanto concerine i comportamenti omissivi. Gld interessati potrebbero astrattamente, in altri termini, adire la Corte ai sensi della predetta disposizione, censurando l'astensione della Commissione consistente nel non aver emanato nei loro confronti una particolare decisione, l'atto di nomina a funzionari. La Commissione suggerisce comunque alla Corte, in caso essa dovesse giudicare insuperabile l'ostacolo costituito dalla lettera dell'art. 152 del Trattato CEEA di affermare la propria competenza a conoscere del tipo di controvers�e indicato dal giudice di Varese, sulla base del diritto comune, ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del Trattato; la Commissione � d'avviso quindi che il primo quesito debba rkeveTe una risposta aff.ermativa; essa si permette inoltre ricordare che, in caso di risposta negativa, in quanto si ritenga applicabile l'art. 148, sembra necessario precisare nella risposta che comunque il diritto comunitario non conferisce giurisdizione al giudice nazionale in relazione a controversie di questo tipo. -Sul secondo quesito. Una risposta negativa per quanto concerne i funzionari, sembra agevole. Possono essere considerati funzionari solo coloro che sono stati oggetto di un provvedimento di nomina, il che esclude ogni possibilit� di configurare una specie di rapporto di impiego di fatto, suscettibile di consacrazione sul piano giUll'idioo mediante pronwncia giurisdizionaile. La teoo-~a del funzionario di fatto, elaborata dal diritto amministrativo, � sempre stata diretta ad affermare, entro certi limiti ben de.finiti, la validit� degli 'atti compiuti in tale qualit�; si � invece negato che la figura del funzionario di fatto desse origine a conseguenze giuridiche per quanto concerne i rapporti tra Amministrazione ed interessati. Tali considerazioni risultano pienamente confermate dalla giurisprudenza della Corte. Tuttavia per quanto riguarda gli agenti di stabilimento, essi sono in generale assunti mediante contratto. La nomina in ruolo � prevista dopo un periodo di prova (art. 90 del Regime applicabile agli altri agenti della Comunit�). Risllllta dagli arlt. 87, 91, 92, 93 e 97 del Regime, che richiamano !i cortrispoodenti rurticOO.i deHo Statuto applicabili ai funziom:ari, che nonostante la presenza del contratto all'origine del rapporto, la figura dell'agente di stabilimento sia assimilabile, per quanto concerne la natura giuridica, a PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 491 Dato che le condizioni d'impiego dei dipendenti e degli agenti diversi da quelli locali sono stabilite dallo Statuto o dal �regime�, le relative controversie sono riservate, in forza dell'art. 15~ del Trattato CEEA, alla competenza della Corte, mentre in merito alle condizioni d'impiego degli agenti locali, che sono stabilite in base a norme di diritto interno, pu� essere adito il giudice nazionale. Nel caso di specie, il giudice nazionale ha gi� esercitato i propri poteri in merito alla domanda degli attori tendente al riconoscimento del loro status di agenti locali, e sottopone alla Corte soltanto una domanda d'interpretazione, in relazione alla pretesa degli attori di fruire dei diritti riservati ai funzionari ed agli agenti diversi da quelli locali. quella del funzionario e non abbia quindi carattere privatistico. Quanto alla nomina in ruolo, essa pu� essere unicamente effettuata mediante un atto amministrativo comunitario: il contratto quindi non pare sufficiente a perfezionare l'assunzione. A questo proposito non si capisce esattamente quale sia l'effettiva funzione di detto contratto nella disciplina del rapporto. D'altronde se i contratti in questione avessero veramente un ruoli:> determinante in materia si arriverebbe necessariamente, per azione del diritto internazionale privato e in particolare del criterio di collegamento costituito dal luogo di conclusione e di esecuzione, all'applicazione, in via sussidiaria, di 1egj,s1azioni nazionali diverse a seconda degili agenti, e, come CO([)Jsegueinza, a una disciplina non unitaria del rapporto; Tisultaito diff�dlmenroe acce<ttabillie ove si rifletta che detti agenti devono sempre ricoprire posti rientranti nell'organico comunitario. Gli agenti locali forniscono a contrario una prova della fondatezza di questa tesi; da un lato essi non sono infatti destinati a coprire posti facenti parte dell'organico comunitario; d'altro lato il loro rapporto con la Comunit�, di evidente natura contrattuale, � disciplinato dalle legislazioni nazionali applicabili e le relative controversie sono di competenza dei giudici nazionali (artt. 79-81 del Regime). Un l'apporto di natum pubbJ!ici,stica, qui.mdi, � i:nsuscettibile d'ess&e posto in essere dal giudice per realizzare, sostituendosi alle parti, come talvolta accade in materia privatistica, un imperativo dell'ordinamento giuridico. L'assunzione di un agente di stabilimento caratterizzata, come si � detto, sia dalla stipulazione di un contratto che dall'atto di nomina in ruolo, infatti rientra, come per i� funzionari, nelle attribuzioni esclusive dell'autorit� amministrativa. La Commissione perci� suggerisce alla Corte, nell'ipotesi in cui essa creda opportuno dare seguito al quesito, di fornirvi una risposta negativa. -Sul terzo questto. Dato il tenore delle risposte suggerite alla Corte sui primi due quesiti, la Commissione ritiene evidentemente senza oggetto questo terzo quesito. Tuttavia, essa tiene a precisare che pu� seriamente dubitarsi dell'esistenza, affermata dal giudice a quo, di un principio generale comune ad ogni ordinamento giuridico comportante la nullit� di detti contratti e la necessit� di porre in essere, ad opera del giudice, un rapporto giuridico diretto tra appaltante e dipendenti dell'appaltatore, in quanto gli appalti in questione rappresenterebbero un caso di simulazione e precisamente di interposizione 492 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In tale contesto, giacch� i diritti in questione sono quelli riconosciuti dallo Statuto, l'art. 152 CEEA va interpretato nel senso ch'essa si applica non solo alle persone che hanno lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi da quelli locali, ma anche alle persone che rivendicano tale status. Si chiede inoltre se all'origine del rapporto di lavoro tra la Comunit� ed i propri funzionari ed agenti debba sempre esservi indeclinabilmente un atto di nomina, oppure se questo possa ~ssere sostituito da una pronunzia dell'autorit� giudiziaria che accerti, in fatto, l'esistenza di un determinato rapporto di lavoro. fitti.zia; principio che sarebbe stato semplicemente ripreso dai111a dtata ilegg.e italiana n. 1369 senza sostanziali innovazioni. La Commissione osserva infatti la validit� di contratti di questo tipo in tutti gli Stati membri tranne l'Italia (e forse anche in Italia al di fuori del campo d'applicazione della legge n. �1369). In ogni caso non � detto che le funzioni svolte dai dipendenti in questione presso il CCR corrispondano necessariamente a quelle di funzionari o agenti di stabilimento : la loro recente assunzione come agenti locali potrebbe indicare il contrario. 2. Osservazioni degli attori nella causa di merito. Per molti anni il personale delle aziende appaltatrici di manodopera � stato, a parit� di mansioni, retribuito in misura sensibilmente inf.eriore con riferimento alle retribuzioni percepite dal personale assunto direttamente dall'organizzazione comunitaria. Queste societ� erano entit� meramente fittizie, svolgenti una inutile ed illegale funzione di intermediazione fra loro e l'Euratom, il quale in definitiva era il vero beneficiario della loro attivit� lavorativa. In materia di competenza � esplicitamente previsto dall'art. 32, titolo IV, allegato F, della legge 1� agosto 1960,. n. 906, che � qualsiasi v.ertenza che dovesse insorgere relativamente ai rapporti di lavoro sar� risolta conformemente alle disposizioni della legge italiana in materia �. Contrariamente alle argomentazioni svolte dalla difesa dell'Euratom non � si verte in tema di controversia intesa a costituire un rapporto organico � ma � in tema di controversia intesa ad ottenere in concreto trattamenti economici� e normativi per i lavoratori cosiddetti appaltati,� pari rispetto ai trattamenti goduti dal personale gi� alle dirette dipendenze della Comunit� svolgente identiche mansioni �. Anche se la competenza spettasse alla Corte di Giustizia, la legislazione da applicare � quella italiana. L'Euratom infatti va considerato un'impresa nella pi� lata indicato dalla legge n. 1369. -Quanto alla prima questione. L'art. 152 del Trattato Istitutivo della Comunit� Economica dell'Energia Atomica, pur affermando che la Corte di Giustizia � competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia fra la Comunit� e gli agenti di questa, precisa che tale competenza viene esercitata �nei limiti ed alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi �. Ci� significa chiaramente che allorquando in dipendenza di una convenzione particolare quale quella stipulata tra il Governo italiano e l'Euratom (art. 32, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 493 Tenuto conto della soluzione del primo quesito, il secondo va risolto nel senso che all'origine del r�pporto di lavoro tra la Comunit� ed i propri dipendenti, od agenti diversi da quelli locali, non pu� esservi una pronunzia del giudice nazionale. Alla luce della soluzione del precedente quesito, una disamina del terzo appare priva di oggetto. -(Omissis). allegato F, legge 1 agosto 1960, n. 906) sia stata determinata la giurisdizione locale, a tale giurisdizione e non ad altra, deve farsi esclusivo riferimento. Nessun rilievo assume la circostanza che al lavoratore sia stata o no gi� riconosciuta in sede amministrativa la qualit� di agente, funzionario. -Quanto alla seconda questione. Possono tuttavia sussistere in casi particolari rapporti di lavoro di fatto. In questi casi, nell'ipotesi di rifiuto della Commissione di attribuire al soggetto che dimostri di avere tutti i requisiti, il diritto alla qualifica richiesta pu� essere riconosciuto giudizialmente; il tutto allo stesso modo e con gli stessi mezzi dei quali il singolo pu� servirsi per far valere i propri diritti nei confronti dello Stato. -Quan:to al!la terza questtone. Mostrerebbe carenza assoluta di senso giuridico chi negasse alla Corte di Giustizia il poter.e di determinare la sussistenza o meno in capo al singolo dlei requisiti peir beneficiall"e dei diritti tutti preV\i.JsltJi rpell" ir1vestin.'e UIJJa dertieirminata funzione. Tuttavia, spetta alla competenza giurisdizionale del giudice italiano decidere se tutti o alcuni degli attori in questo processo abbiano o no il diritto ad ottenere qualifiche diverse rispetto a quelle finora godute; se essi abbiano diritto ad arretrati e se abbiano diritto ad instaurare un rapporto diretto con la Comunit�. -(Omissis). I CORTE D[ GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPE�E, 18 marzo 1975, nella causa 72/74 -Pres. Lecouirt -Rel. Mertens de Wdlmam -Avv. gen. Reischl -Union Syndicale ed altri (avv. Gr�goire) c. Consiglio delle Comunit� euroipee (aig. Dewost e S.acchettind). Comunit� europee -Dipendenti -Organizzazioni sindacali � Atti concernenti gli interessi generali di una determinata categoria di dipendenti � Ri corso delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE � Irricevibilit�. (Trattato CEE, artt. 173 e 179; Statuto della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma). Le organizzazioni sindacali, non potendo .ammettersi che un'organizzazione costituitasi per la difesa 'degli interessi di una determinata categoria di dipendenti possa essere direttamente ed individualmente lesa da un atto riguardante gli inte1�essi generali della stessa categoria, non 494 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO possono impugnare tale atto con ricorso ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE, ma solo intervenire dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto, ed in particolare nell'ambito del procedimento contemplato dall'art. 179 del Trattato e dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, per far valere il proprio punto di vista (1). II CORTE DI Q[USTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 26 giugno 1975, nella -causa 70/74 -Pres. Lecourt -Rel. Mertens de Wilrrnarn -Avv. gen. Reilschl -Commtssione 'oone Comunit� europee (ag. Delahousse e Car!lllPogirandle) c. Consiglio delle Comunit� europee (ag. Dewoot e Sacchettini). Comunit� europee � Dipendenti � Trattamento economico � Adeguamento an nuale � Potere discrezionale del Consiglio CEE � Autolimitazione � Ef� ficacia vincolante. (Statuto del personale CEE, art. 65, n. 1; risoluzione del Consiglio 20-21 marzo 1972 regolamenti del Consiglio 9 agosto 1970, n. 2188 e 28 dicembre 1973, n. 274). Qualora il Consiglio d�lle Comunit� europee abbia prestabilito il c1�iterio da adottare, per un determinato periodo, nell'applicazione dell'art. 65 dello Statuto del personale (relativo all'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunit� europee), non pu� far valere L'esistenza del potere discrezionale attribuito dall'in,dicata disposizione per sottrarsi al vincolo derivante dalle prestabilite modalit� di esercizio (2). (1-2) Anche se le due sentenze in rassegna si risolvono, nel merito, in statuizioni di specie, possono tuttavia interessare per i precedenti della verit.elnzia con essa decisa e pecr gli spunti che se ne doV'l'ebbero poter fuo.arre quanto alla natura degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE. La controversia definita con le due sentenze aveva avuto origine dalla incidenza determinata, sul criterio di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunit� europee, dalla riforma adottata in Italia, in attuazione del principio della onnicomprensivit�, nel trattamento economico dei dipendenti statali, ed in particolare dal conglobamento nello stipendio delle varie indennit� accessorie : incidenza che aveva indotto la Commissione delle Comunit� europee e le organizzazioni sindacali a dedurre la inesattezza degli indici considerati nella determinazione delle retribuzioni fissate dal 1� luglio 197-2, per essere risultato che nel calcolo dell'indice specifico italiano (quello cio� concernente, per un determirrl!ato oampi001Je di pubblici dipendenti, l'andamento della retribuzione nominale media rispetto PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 495 I (Omissis). -In diritto. Il riicOI'ISO, proposto il 20 settembre 1974, tende in primo luogo all'annullamento della decisione del Consiglio 22 e 23 luglio 1974, �in quanto respinge ogni ~QPosta di riisareimento a favore dei diipendenti europei, lesi da un errore com.messo nella co municazione dell'indice specifico .di uno Stato mem.bro � e, in secondo Luogo, a che la Corte voglia � sancire il diritto a riisal'ICimento spet tante ai d]pendenti europei, lesi d:agli errori che viziano le decisioni del convenuto anteriori al regolamento n. 2174 e relative all'adegua mento degli stipendi a seguito delle vairiazioni registrate nel potere d'acquisto�. Le r'1col1I'enti hanno success&vamente precisato che la domanda � basata sull'art. 173 del Trattato C.E.E. per quanto riguarda il primo capo, e sugli artt. 178 e 215 per il secondo. Il CollJSiglio, convenuto, ha sollevato un'eccezione d'irriicevibilit�. A norima dell'art. 91 del regolamento di procedura, si deve quindi sta tuire in prQPOSito senza impegnare la discussione nel merito.. Secondo il convenuto, il ricorso � i!l1ricevibile tanto in ragione della natura dell'atto illl1!Pugnato, quanto per il fatto che questo non :riguairda direttamente e indlividualim�nte le il"icorrenti. Allo scopo di garantire, in occasione dell'applicazione annuale del l'art. 65 dello Statuto del pemor�ale, un aumento in termini reali del potere d'acquisto degli stipendi comunitari, parallelo a quello riscon ailll'aumento del costo del'La wta) non si era tenuto conto, prima della rifoirma della incidenza dei vari elementi accessori della retribuzione. La commissione quindi, rilevando che l'indice specifico italiano aveva rispecchiato solo parzialmente l'incremento del potere di acquisto relativo al periodo 1971-72, e che i valori notificati nel 1973 riflettevano non solo l'incremento nel periodo 1972-73, ma, in parte, anche quello registrato negli anni precedenti. presentava al Consiglio, in data 21 marzo 1974, una proposta di regolamento, per una concessione, a titolo di indennizzo, di un aumento �delle retribuzioni con effetto retroattivo. Nella seduta 22-23 luglio 1974 il Consiglio riteneva peraltro di non uniformarsi alla proposta della Commissione e di tener ferma la decisione del 18 dicembre 1973 (a seguito della quale erano state fissate, con regola mento 28 dicembre 1973, n. 2/74, le retribuzioni applicabili dal 1� luglio 1973); ed i ricorsi proposti dalla Commissione delle Comunit� europee (ai sensi dell'art. 173 del Trattato) e da otto organizz�azioni sindiacaili (ai sensi degli artt. 173, 178 e 215 del Trattato) erano appunto rivolti ad ottenere l'annullamento della � decisione � verbalizzata nella seduta del 22-23 luglio 1974, quella cio� sul rifiuto di dar seguito alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione. Con la prima sentenza, la Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalle organizzazioni sindacali, in applicazione di principi 496 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO trato [)er gli stipendi dei pubblici diipendenti negli Stati membxi, il Cons1gilo s'irrn[pegnava, lin. data 20 e 21 marzo 1972, a filssaire la percentuale d'aumento, 1Petr un [periodo ~w1mentale di tre alllili, nell'ambito di una � forchetta � costituita da due lindioi dell'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni corr~oste nel settore iPUbbliico negli Stati membri. In base agli indici relativi al perii.odo 1� luglio 1971 -30 gliugno 1972, il Consiglio decideiva di fissaire al 3,65 % l'aumento da applicare con decorrenza 1� lugli'o 1972, e adottava quindi, con !regolamento 9 agosto 1973, n. 2188 (G. U. n. L 223 dell'll agosto' 1973), avente effetto retroattivo alla suddetta data, una nuova tabella degli stipendi. Pax1menti, in base agli indici relativi al periodo 1� luglio 1972 -30 giugno 1973, il 18 dicembxe 1973 esso decideva di fissare al 3,3 % l'aumen~ o da aipplicare con deooo:irenza 1� luglio 1973, e adottava quindi; con regolamento 28 dicembre 1973, n. 2174 (G. U. n. L 2 del 3 gennaio 1974), una nuova tabella degli stipendi. Tuttavia, sia la Commissdone, sia varie organizzazioni sindacali rappresentative del perrsonale, riunite nel �Comit� de Liaison des Organisations Syndicales et Professionnelles des fonctionnaires europ�ens � (C.L.O.S.P.), critenendo che uno degli indici usati fosse viziato da errori a danno del rperisonale, chiedevano al Consiglio una modifica dei prorvvedimenti adottati. A tale scopo; il 14 !febbraio 1974, la Commissione pcresentava al Consiglio una proposta di regolamento in cui si stabiliva, per il periodo 1� luglio 1972 -30 gliugno 1973, una tabella degli stipendi retti.ficativa di quella allegata al regolamento del Consiglio 9 agosto 1973. Dopo varie trattative �con la Comm.Lssione e con le organizzazioni rappresentative del ,personale, n ConsLglio, ritenendo che l'indice con- analoghi a quelli gi� enunciati nelle due sentenze 8 ottobre 1974, rese nelle cause 175/73, UNION SYNDICALE (Racc., 917, e in questa Rassegna, 1974, I, 1381) e 18/74, SYNDICAT GENERAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES EUROPEENS (Racc., 933, e in questa Rassegna, loc. cit;). Con la seconda sentenza, invece, la Corte di giustizia, nella premessa che il Consiglio era vincolato alla osservanza del criterio da esso stesso stabilito, nella risoluzione del 20-21 marzo 1972, per l'adeguamento delle retribuzioni nel periodo dal 1� luglio 1972 al 30 giugno 1975 (conf. sent. 5 giugno 1973, nella causa 81/72, COMMISSIONE c. CONSIGLIO, Racc., 575), ha rigettato il ricorso della Commissione del.le Comunit� europee; escludendo che nel calcolo dell'indice specifico si dovesse tener conto degli � emolumenti che non vengano corrisposti periodicamente, su base legale o regolamentare, a tutti i pubblici dipendenti �, ed affermando quindi la conformit� delle determinazioni adottate dal Consiglio nell'adeguamento delle retribuzioni ai criteri prefissati nella risoluzione del 20-21 marzo 1972. Da rilevare, quanto agli spunti che possono trarsi dalla decisione sia sulla portata dell'art. 173 del Trattato, sia sulla non sempre agevole discri PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 497 testato non lfOIS!Se viziato dai denUI11ciati exrori, decideva, col prOV'Vedimento impugnato, dli attenerisi. �alla precedente decisione 18 dicembre 1973 �� La Commissione ed i sindacati 1prqponevano rispettivamente dcorso avverso tale :provvedimento. A) Sulla ricevibilit� del ricorso, nell'ambito dell'art. '173 dei Trattato. Secondio ]l'art. 173, 2� comma, del Trattato, qualsiasi perlSOna fis:iica o giuridica !PU� prqponie rlconso 1contro le decisioni adottate nei suoi confronti e 1contro quelle che, jpur a,iru>airendo come un <regolamento o una decisione adottata nei 1condironti dli altre persone, la riguardano dkettamente e individua1mente. Va quindi accertato se l'atto iimu;>ugnato, quale che Sii.a la sua natura, riguairdi d~ettam.ente e indiividJualrmente le (['iCOll"l"enti. Queste 1sollecitano una soluzione affermativa, in quanto l'atto irrnpugnato riguarderebbe gl'interessi 1collettivi dei diipoo.denti di ruolo ed agenti delle Coonunit�, la cui difesa, dn vista della quale le ocr:ganiz2lazioni ricorrenti si sono costituite, � il fondamento della loro esistenza e della loro capacit� giuridica. Dllirante la fase Oll."ale del procedimento esse hanno fatto inoltre valere 1che, in ogni caso, l'atto impugnato le nigultl'da individualmente avendlo esse partecipato alla decisio111e in data 20 e 21 marzo 1972 deri vata dalle trattative :lira il Co111sig1io, la COtllllinissione e le o:riganizza zioni sindacali. Nel sistema dielle ilrnjpugnazioni istituito dal Trattato, le perrsone fis:icihe o ,giuridiche di cui all'art. 173 che non siano destinatarie dell'atto knjpugnato iPosisono sostenere che questo le riguardi individual minazione, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, tra attivit� normativa ed attivit� amministrativa, che l'atto nella specie impugnato era il � tacito rifiuto � ad adottare il regolamento proposto dalla Commissione, e che tale proposta di regolamento, oltretutto, era in sostanza diretta a porre riparo all'errore che avrebbe viziato, secondo la ricorrente Commissione, le determinazioni in precedenza adottate per l'adeguamento delle retribuzioni (e quindi i regolamenti del Consiglio 9 agosto 1973, n. 2188 e 28 dicembre 1973, n. 2/74, non tempestivamente impugnati): rilievo dal quale dovrebbe in definitiva desumersi, anche a prescindere da ogni altra possibile questione sulla stessa qualificazione giuridica del rifiuto del Consiglio di emanare i regolamenti proposti dalla Commissione e sulla difficolt� di ipotizzare una responsabilit� per mancata adozione di atto normativo, che attraverso la proposta di modifica di regolamenti� non impugnati (e tale modifica si sarebbe in caso di accoglimento avuta, nella specie, per la retrodatazione degli aumenti proposti) verrebbe ad essere consentito, nel caso di atti viziati da errore, ed alla sola Commissione, di eludere la tassativit� del termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato. 498 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente soltanto qualora le colpiisca in ragione di determinate qualit� cihe sono loc� 1peculiari, ovvero di una situazione di fatto che le caratterizzi ll"iis\petto a qualsiasi altra persona e quindi le identifichi in modo analogo al destinatario. In tale contesto, non si rpu� ammettere che un'organizzazione costituitasi per la difesa degl'interessi collettivi di una determinata categoiria di amministrati 1POS1Sa essere direttamente e individualmente lesa da un atto riguardante gl'intereslSli generali della stessa categoria. D'altra parte! l'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte di GiUJStizi.a C.E.E., il quale of:llre ampie possibilit� d'intervento a chiunque dilln<YS�tll"i di avere un interesse alla soluzione di una controversia sottO(posta alla Collie, colliSente alle Oll"ganizzazioni sindacali rappresentative del pemonale di frur valere il proprio punto <lii vista dinanzi a quest'ultima nell'ambito, :lira l'altro, del procedimento contemplato dall'art. 179 del Tirattato e ulterio:mnente disciiplinato dagli a:rtt. 90 e 91 dello Statuto del personale. La sola cwcosrtanza che le suddette ooganizzazioni abbiano partecipato alle trattative che hanno preceduto l'adozione dell'atto impugnato non � d'altronde suffidente a modificare la natura del diritto d'azione ad esse eventualmente spettante, nei confronti di tale atto, in forza dell'art. 173. ~ B) Sulla ricevibilit� del ricorso, nell'ambito degli artt. 178 e 215 del Trattato. Nella parte in cui si Limita a chiedere che la Corte �sancisca> il diritto dei di.pendenti al risa~cimento del danno ch'es:si avrebbero subito in conseguenza di errori che viziano le precedenti decisioni del Consiglio, la domanda riguarda una delle conseguenze che il Consiglio dovrebbe trarre da una eventuale sentenza d'annullamento e coincide, quindi, col rtcolI'ISO d'annullamento. In quanto, poi, essa � diretta ad ottenere un indennizzo a tiitolo di risareimento del danno subito dai ditpendenti, la domanda riguarda gl'interessi patrimoniali propri dei dipendenti stessi, non gi� un diritto collettivo al risarcimento, di cui le ricorrenti non sostengono del resto di eSISere titolari. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile. -(Omissis). (Omissis). -In diritto. Il ricorso � diretto all'annullamento della decisione -riportata nel verbale della riunione del Consiglio dei giorni 22 e 23 luglio 1974 -relativa al livello delle retribuzioni dei dipendenti di ruolo e degli altri a.genti delle Comunit�, deciSlione con la quale ~~ i: i: rfif@mlfff~lifrilifltiiffi!iiiiil~!:~~I!rf~ffll~i(i~~&!rJI~([([H1Wf.~fr1!1!1it!i;j~i!!l'~)j~~=;:i]'''!\fif:ffij).~fl@tiffHfK1iMM!'''.if:][ffill~H1!rmrt:Muk(@r' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 499 il Consiglio res{~�iillgeva la prrqposta di procedere, !PeT i peiriodi 1� luglio 1972-30 giugno 1973 e 1 � luglio 1973-30 giugno 1974, ad un adeguamento delle suddette retribuzioni, precedentemente filSlsate coi regolamenti dello stesso Consiiglio 9 agosto 1973, n. 2188 (G. U. n. L 223, del1' 11 agosto 1973) e 28 dicembre 1973, n. 2174 (G. U. n. L 2, del 3 gennai� 1974). Secondo la ricorrente, col rifiutare l'adeguamento delle retribuzioni, nonostante l'im1Pirecisione degli indici specifici annui in base ai quali queste ul~e erano state fissate, il ColliSiglio ha violato sda l'art. 65 dello Statuto del personale delle Comunit�, sia il principio del legittimo affidamento, quanto all'aipipHcazione della precedente decisioni del Consiglio 20-21 marzo 1972. A noX\ma dell'art. 65, n. 1, secondo comma, dello Statuto del personale, nell'esaminare annuallmente il livello delle retribuzioni dei dipendenti di ruolo e degli aLtri agenti delle istituzioni comunitarie, il ColliSiglio valuta se, nel quadiro della politica economica e sociale delle Comunit�, Sii.a OIPIPOrtuno prrocedeire ad un adeguamento delle retribuzioni, tenuto conto in rparticolare dell'eventuale aumento degli stipendi ~el 1settwe iPUbbHco negli Stati m~biri e delle necessit� di assunzione. � stato riconosciuto che l'adeguamento non doveva limitarsi a compensare l'aumento del costo d'ella vita, ma doveva inoltre far fruilre i dipendenti dell'aumento generale dei redditi in atto nelle Comunit�. Ai sensi del n. 1, pirimo comma, del suddetto art. 65, l'esame an nuale delLe retribuzioni ha luogo in base ad un indice comune dell'an damento delle retribuzioni negli Stati membri, calcolato dall'Uftkio sta tistico d.elle Comunit� Europee, d'intesa con gli Lstituti di statistica degli Stati memblri. Sino al 1972 � stato ap1PL1cato, a tal fine, un indice SIP6cifico comu nitario, equivalente alla media ponderata di indici specifici nazionali che dovevano riflettere, per un detemninato campione di dipendenti pubblici, l'andamento della (["et11ilbuzione media nominale rispetto al l'aumento del costo della vita. Per ovviare ai contr~ti cui dava luogo detto esame annuale, in particolare a proposito dell'entit� dell'aumento del poteire d'acquisto delle retribuzioni corrisposte nei vari Stati membri, in data 20-21 mar zo 1972 il CoillSiglio adottava un �silstema d'adeguamento delle retri buzioni � secondo il quale esso s'impegnava, per un periodo sperimen tale di tre anni, e p(["eciisamente dal 1� luglio 1972 al 30 giugno 1975, a fissare la per,centuale d'aumento, in temnini reali, delle retribuzioni comunitarie nell'ambito di una � forcella � costituita, da una parte, dal l'indice specifico gi� applicato in precedenza, ma opportunamente miglio 500 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rato, dall'altra dal cosiddetto indice � della massa retributiva pro capite � nelle pubbliche amministrazioni, quale risulta dai bilan�i nazionali, indice, quest'ultimo, che deve riflettere l'andamento del complesso delle retribuzioni e degli elementi accessori, spettanti ai dipendenti pubblici in ciascuno Stato membro. Per il periodo 1972-1973, il OoillSi.glio :tiissava -in ibase ad un indke ~cifico del 3,6% e ad un indice della massa retributiva del 3,9 % , caLcolati dlall'Ufficio stat~tico delle Comunit� Ewrqpee -un aumento idielle retribuzioni P'ari al 3,65 % . Per il (periodo 1973-1974 -in base ad un ii.ndic,e ~pecdfi!co del 7,3% e ad un indlice della mrusisa retributiva del 3,2 % -l'aumento veniva fissato al 3,3 % . Indagando sui motivi del brusco aumento verificatosi da un anno all'altro per l'indice 51Pecifico comunitario, la Commissione accertava che l'indlice ~ci.fico d.taliano era �imjprovvisamente salito, nello stesso periodo, del 30 % circa, con uno scarto che si era ripercosso sull'indice specifico comunitario. Questo aumento improvivilso era dovuto al fatto che, 1Per il (pll"imo periodo, l'indice 51P00Hko italiano si riferiva unicamente a.gli stipendi base e a ,certe indennit� di carattere .generale e permanente, senza tener conto di tutta una serie di elementi accessori aventi carattere SIP'ecifico e gravanti su contabilit� !Pubbliche speciali o gestioni di bilancio indipendenti (anche se corrisipo\Sti ad m::nipie categorie di dipendenti pubblici), mentre, (per il periodo successivo, in seguito alla 1riforma e rilstrutturazione del trattamento economico nel pubblico impiego in Italia, attuata con decreto legge 30 giugno 1972 e con legge 15 novemb!l."e 1973, d:etti elementi accessori erano stati in .gran parte icongloibatli negjli s~endi. A quanto pare, prima della suddetta ri~orma, sull'aumento delle retribuzioni nel settore del pubblico iim(piego, in Italia, influivano in misura considerevole, bench� ,controveiisa :fra le parti in causa, questi elementd. accessori. La Commissione ne deduceva che, anche (plI"ima della riforma degli anni 1972-1973, il coimp,lesso degli emolumenti occasionali -1Pari, a suo dire, ad una media del 30% degli sti1pendi base -andava pll'eso in ,considerazione ai :liini del �calcolo dell'indice SIP'ecilico italiano e, di con, segue:ruza, dell'indice specifico comunitario. La rettifica in tal senso ;porterebbe ad una riduzione dell'indice 51Pecifilco (7,3) a1P1Pl1cato per stabilire il livello delle retribuzioni con decorTenza dal 1� luglio 1973, ma d'altra parte ad un aumento dell'indice sipecifico (3,6) in base al qua1e era stato fissato il livello delle retribuzioni con ei�fetto dal 1� luglio 1972. :-� )-: W#l~l~lmf~....J PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 501 Secondo la ricorrente, tale xettifica non aVTebbe alcuna ii.nrfluenza sul livello delle :retTibuzioni [peT il [pexiodo 1973-1974, ma im1Plichereibbe la necessit� di un adeguamento iPeT il periodo 1972-1973. Messo al 1comente dli questi elementi di valutazione, il Consiglio s'�!ID!Pegnava, il 18 dicembre 1973, 1cio� al momento di :fiissare le retri buzioni iper il \periodo 1973-1974, ad �esaminare con spirito a1Perto � le eventuali :P!l'OIPOste della Commiissione. Con l'atto impugnato, esso deci deva tuttavia di non p:r�dere alla rettir:fica da questa suggerita. [l idcorso jproiposto dalla Commissdone sol1eva n !Pll"Oiblema del se le cil'lcostanze ivi d!edo1tte iimrpliohino che l'indice specifico � viziato da un errore tale �che il fatto di con~uare ad apipilicairlo costituirebbe violazione dell'art. 65 dello Statuto, nonc:h� del legittimo affidamento che i dipendenti interessati (possono ri.pOI'Te nella corretta applicazione, da parte del Consiglio, della sua deciJSione 20-21 marzo 1972. Questi due mezzi dli gravame sono connessi e vanno esarminati congiuntamente. Con la decisione 20-21 marzo 1972, infatti, il Consiglio ha inteso vincola.Tisi :per un 1certo periodo, ai fini dell'attuazione dell'art. 65, all'os seirvanza di determinati crr-iteri, impegnandosi fra l'altro a &isaxe la !Percentuale d'aumento delle l'letribuzioni, in funzione dell'aumento del potere d'acquisto delle retdbuzioni vigenti negli Stati membri, nell'am bito dlella rOl'lcella costituita dai due iindici di cui SOiPra. Nella isentenza 5 giugno 1973 (,causa 81172, Racc. 1973, paig. 581), questa Corte ha r~conosciuto che detto sistema costituiJSce, per il Consi. glio, una legittima modalit� di esercizio del poteire dtscxezionale confeiritogli �dall'art. 65, mentre vdncola l'istituzione stessa peir il periodo da essa prestabilito. Giustamente, quindi, la Commissione sostiene che il Consiglio non iPU� far valere, per sottrarsi a questo vtncolo, l'esistenza di un potere dLsccrezionale di ,cui esso stesso ha 1condizionato l'esercwo. � perci� necessario stabilire, come del iresto hanno ammesso entrambe le [parti, se e in qual miisura l'indice specifico utilizzato rispettasse il pirinci[pio fissato nena decisione del CoillSiglio 20-21 marzo 1972. Questa di~S[poneva �Che sii 1sarebbe dovuto assl.llll1e:re come riferimento I'� indke dell'andamento degli sti[pendi negli Stati membri durante l'anno JPXecedente �, ca1colato �secondo il metodo finoira utilizzato�, ma con de.terminati mtgliOTamenti. Detto metodo era stato precedentemente elaboirato dal GrUJ[pipo Statuto del Consiglio, in una irelazione appirovata dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti nella irii.unione dei giorni 25-27 luglio 1966 e secondo la quale il termine � sti[pendi � doveva intendersi 1Com[p1rensivo d'i � tutti gli ,emolumenti di natura retTibutiva, a ca:ratteire generale e continuativo, veirsati rsulla base d'un regolamento �. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I miglioramenti contemplati dalla decisione 20-21 marzo 1972 consistono nella migliore armonizzazione dei metodi di calcolo utilizzati dalle varie aimministrazioni nazionali e nella pi� completa informazione della CommiJSsione, ma non influiscono sostanzialmente sul metodo fissato in precedenza. La relazione suddetta prevedeva, � vero, la facolt� della Commissione di far eventualmente valere altri e1ementi di valutazione, diversi da quelli inerenti al metodo adottato; essa laaava tuttavia libero il Consiglio di prenderli o meno m considerazione. Ci� che la Coonmissiione Cll"itica � d'altronde l'initeripretazione, a suo avviso restrittiva, data dal Consiglio alla nozione di �stipendi:., non gi� il rifiuto di prendere in considerazione �altri elementi:., del resto imprecisati. A torto la Com:m.issione mteripreta il criterio di generalit� nel senso ch'�1S1So si !Tiierisce all'irmporto medio che la massa degli emolumenti a(ppOI"tava a ciascun puiblblico dipendente ne.gli Stati membri. .Per tener conto di tale massa, infatti, accanto all'indice specifico, e per rimediare alle eventuali imperfezioni dello stesso, � stato adottato l'indice della massa salariale. I criteri di generalit� e di permanenza delle ret!Ti<buzioni ed :irndennit� da prendere in considerazione per il calcolo dell'indice specifico sono invece intesi ad escludere da questo calcolo gli emolumenti che non vengano coIU"ispooti iperiodicamente, su base legale o regolamentare, a tutti i IPUbbUoi diiPendenti. � quindi esatta l'interipretazione della decisione del CoilJSiglio 20-21 marzo 1972 che ha portato, nel calcolo dell'indice specifico italiano, a non tener conto degli elementi accessori della retribuzione dei pubblici dipendenti, per il iperiodo in cui tali elementi non erano stati ancora conglobati negli stipendi. Dai documenti prodotti dalla Commissione. emerge, d'altra (parte, cihe tali indennit�, premi, gettoni d:i. _presenza ed altri vantaggi in aggiunta agli stiipendi corriispondevano, a seconda delle amministrazioni da cui venivano concesse, ad una percentuale oscillante fra 1'11 ed il 49 % , ed in un caiso addirittUJra paxi al 92 % dello stiipendlio base. Il fatto che i suddetti elementi veniissero p11esi m considerazione, attrave11so una media, per il calcolo di un ind~ce speciifko il cui scorpo � per l'a:prpunto quello di riflettere l'andamento di uno o pd� campioni scelti fra le categorie del ,publbliico irrn(piego 1POteva quindi dar adito ad obiezioni, e non corriis[pondeva comunque, in nessun caso, all'unica cor retta interpretazione della nozione dell'indice specifico. � vero �cihe, in quanto la 11ivalutazione del1e retribuzioni vigenti nel settore del pubblico impiego sia stata attuata, in Italia, piuttosto attra ver.so questi emolumenti occasionali che non orperando sugli stipendi PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 503 base, l'indice sipecifiico non rifletteva integralmente -bench� sia diiffi �cile stabilire lo scarto, variabile da un'amministrazione all'altra -l'aumento del potere d'acquisto dli cui avevano potuto beneficiare i pubblici dipendenti italiani. Non va tuttavia ;perso di vista il fatto clre l'indice comune di cui all'art. 65 dello Statuto non era iPi� costituito, dal 1972, dal solo indice sipecLlico. L'elemento principale della decisione 20-21 marzo 1972 consiJSte invece, per l'aP1Punto, nel eoncepilre tale indice comune come un fattore compreso nell'ambito della forcella costituita d� altri due indici, il secondo dei quali, quello della massa retributiva globale pro capite, ha (pl"eciJSamente la caratteristica di ;ptrendere iil. considerazione il com1PleS1So �di tutti gli elementi costitutivi, a titolo rprincLpale o aocessoa:io, della retrilbuzione globale sipettante ai pubblici impiegati negli Stati membri. In tal modo, il carattere necessaria1rnente imperfetto di uno degli indici, dovuto alla complessit� ed alla diversit� dei sistemi nazionali, viene in una certa misura corretto dall'altro indiJCe, di guisa che, dalla loro S1P1Plicazione simultanea risu1ti un indiJCe comune sufficientemente ra1PtPresentatiivo. La Commilssione ha osservato, in (pl"oposito, che dal 21 marzo 1972, il Consiglio si � attenuto per due volte a valori pi� iprossimi all'indice SfPecif�co minore. Qualora, nell'aippUcare un metodo permanente di adeguamento delle retribuzioni in cui la percentuale di variazione degli stipendi negli Stati membri debba riooltare congiuntamente da due indici, il Cons::Lglio si attenesse sistemaU.camente e senza aLcun valido motivo all'indlke inferiore, esso v�olereblbe un elemento essenziale del sfatema cui abbia inteso vincolami. Nel caso in esairne, tuttavia, il Consilglio ha espressamente sottoli neato, nella dedsione 20-21 marzo 1972, che si trattava di un metodo di valutazione adottato a titolo sipevLroentale per un periodo di tre anni, e la .cui validit� avrebbe costituito, durante il terzo anno, oggetto di un esame a!P!Profondito, al fine dli (pl"ocedere alle modifiche strutturrali cihe si rendessero necessarie. Stando cosi 1e cose, la sua decisione di attenem, nei due ;periodi considerati, all'indice inferiore non si pu� considerare come un abuso, e non giustifica la revilsione del calcolo degli indici specifici. Dalle iplrecedenti considerazioni risulta che il calcolo deJI'indice sipe ciJfico comunitario � stato effettuato, per quanto riguarda i periodii. di cui � causa, in eonfOl'mit� ai criteri fissati nella decisione 20-21 lmar zo 1972. D'altra parte non � stato ;provato che l'indice comune del1e retriJbu zioni di cui all'art. 65 dello Statuto, quale risulta dall'~pJ.kazione con 504 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giunta dei due indici contemplati dalla sudldetta decisione, sia inficiato da una mancanza di raippreisentatiV'it� tale da renderlo incompatibile cori lo stesso art. 65. Il !11�!corso va qUi�Jil!di :riespinto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZI!ONE, ,sez. un., 5 agosto 1974, n. 2331 -Pres. Pece - Rel. Fabi -P. M. Sbrocca (conf.) -Soc. Italfrigor (avv. Gaetani e Sadar) 1c. Ministero delle finanze (avv. Stato Angelini Rota) e Banca Commevciale Italiana (avv. Ungaro, Pelliz'Zi, I,ohino e Brugnatelli). Comunit� europee � Importazioni ed esportazioni � Certificato di circola� zione � Falsit� dichiarata dalle autorit� dello Stato esportatore � Ac� certamento da parte del giudice dello Stato importatore � Ammissi� bilit� � Pregiudizialit� della questione sulla falsit� � Sospensione ne� cessarla del giudizio civile. (D.P.R. 29 dicembre 1958, n. 1103, art. 1; d.P.R. 28 giugno 1960,. n. 588, artt. 1 e 2: d.P.R. 24 dicembre 1960, n 1587, art. 1; d.l. 29 ottobre 1964, n. 1014, art. 13; decisione della Commissione CEE 5 dicembre 1960; cod. proc. civ., art. 295). La dichiarazione di falsit� delle autorit� doganali dello Stato esportatore non preclude al giudice dello Stato importatore di controllare l'autenticit� e la veridicit� del certificato di circolazione; la pendenza del giudizio penale ,di falso comporta quindi la sospensione necessaria del giudizio civile sul regime applicabile all'importazione (1). (Omissis). -Deve essere esaan.inato con precedenza il secondo motivo, 'che ha caxatte:rie asscwbente. Con esso la societ� ricorrente deduce (1) Sulla qualificazione giuridica del certificato di circolazione DD4, ed in particolare nel senso di escludere che la prova della provenienza comunitada deilla mea:-,ce possa essere altrimenti fornita, cfr.: Corte di giustizia, 22 ottobre 19�70, ne1la �causa 12/70, CRAEYNEST, Racc., 905, e Fol/'o it., 1971, IV, 52; Cass., 17 aipri\le 1973, n. 1104, m questa Rassegna, 1974, I, 216. , Altre questioni concernenti il certificato DD4, ed in particolare quella sulla necessit� o meno del certificato nel caso in cui la data iniziale di applicaz�one dcl regotliamento de'l Consigli-o 5 :llebbvaio 1964, n. 13 �sia caduta tra il momento dell'esportazione delle merci da uno degli Stati membri e quello dell'importazione in altro Stato membro �, sono attualmente in discussione nella causa 30/75, promossa dalla Corte di cassazione con ordinanza resa nella causa s.p.a. UNIL-IT c. Amministrazione delle finanze il 22 novembre 1974. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 505 la violazione 'degli artt. 295 cod. (proc. dv., 3 cod. iproc. pen., in relazione all'art. 300, n. 3 'cod. proc. civ.1 e si d!uole che la Corte d'awello, con motivazione em-onea in punto dii diritto, abbia ritenuto l1imlevanza dell'esito del �giudizio penale in 1COI"SO in 011dine alla falisificazione dei certidkati di circolazione (modelli DD4) e all'eventuale reato di contrabbando, Tli1Petto alla controve11sia civile in atto, e quindi la �lllSUSsisten: za dlei 1P1I"eBUJP!pQISiti per la sospensione del processo civile. La censura � fondata. Come 1si � accennato in nariratiiva, i giudici di appello hanno ritenuto che i 1certllcati di cixicolazione abbiano carattere costitutivo circa la prova della iprovenienza 'comunitaria della merce, e che l'esistenza e l'autenttcit� di siffatti certifiicati costituiscano il IP!I"eSUWQISto imiprescindibile per il beneficio della esenzione della imposta: si che, ove i 'Oertifi.ICati isi manifustino invece inidonei a comprovare la suddetta provenienza comunitaria della merce, in quanto dichiarati falsi dalla autorit� doganale 'dello Srtato ~ortatore, (la sola ,competente -secondo la Corte d'a:pipello -a tale attestazione), 'ci� 'costituirebbe ra~ione sufficiente ad escludere l'aipiplicazione d!el beneficio fiscale, senza che alcuna influenza poosa quindi avere sulla deci!Sione l'esito del pa:-ocedimento penale ,concernente i <certificati medesimi e instaurato nello Stato dii importazione diella merce. Le sueSjposte argomentazioilli non sono giuridicamente esatte. Dall'esame delle nO'l"IDe 1comunitarie e di quelle emanate dallo Sta to italiano dn materia, si evince con certezza che le merei, IPeir benefi ciare delle agevolazioni fiscali, debbono essere aocOII11Pagnate dal certi ficato dli cwcolazione (art. 1 d.P.R. 29 dicembre 1958, n. 1103, e art. 1 d.P.R. 28 giugno 1960, n. 588), essendo esse ammesse al beneficiio appunto su �presentazione del ,certificato� (art. 1 d.P.R. 24 dic,embre 1960, n. 1587 e 13 d.l. 29 ottobre .1964, n. 1014). Quanto al controllo della autenticit� e verLdicit� dei ciertificati, s.i � pure stabilito (art. 10 decisione della Commisisiione della CEE 5 dLcemb;re 1960, allegata al d.P.R. n. 1587 del 1960) che gli Stati membri si prestino al :r>iguardo mutua assistenza. Pwaltro, tutto d� premesso, dalle norme stesse -che hanno l'evidlente scopo di agevolare, mediante una !Pl'ecisa rusciplina uniforme, le pratiche relative alla citicolazione delle merci e l'ammissione ai beneifiiei �fiscali -non � dato anche desumere la natura costitutiva dei certmcati dli cirlcolazione quale !ritenuta dalla Corte d'appello, n� che la dog;;ina dello Stato esportatore abbia 'competenza � esclusiva � ad attestall'e a posteriori l'autenticit� o meno dei documenti, al punto che, dichiarati da detta dogana non autentLci o falsi i documenti, tale dichiarazione debba ritenersi preclusiva di ogni ulteriore accertamento dia parte degli oo:igani ,giul'lisdizionali dello Stato ilmiPorlatore e <costituisca iprova RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO assoluta della mancanza dei pTesUiPfPosti obiettivi per l'agevolazione fiscale. La Corte di merito non ha tenuto in debito conto quanto da essa stessa rilevato, e 1cio� cihe la disciplina della cwcolazione delle merci :lira gli Stati della comunit� europea, pone, come condizione essenziale per l'agevolazione fiscale, la �provenienza delle mevci medesime da altro Stato membro della Comunit� � e �che � tale provenienza che costituisce il ipTes~osto per l'ammissione al beneficio fiscale. RiteneTe che i certi:fiicati costituiscano prova assoluta della situazione che legittima il presupposto ima;>resc:Lnd:iibile per il benefido della esenzione, e ancora, che la autorit� doganale dello Stato esportatore abbia comipetenza esclusiva a decidere della autenUcit� e V&idddt� dei predetti certificati, significa, nella sostanza, da un lato suppotte una immedesimazione o in�coziporazione del diritto della agevolazione nei certificati stessi, tale da attribuire al diiriitto predetto, natura cartolare e, dall'altro, escludeTe la giurisdiziOille cliel giudiice italiano di fronte a una attestazione di un oil"gano amministrativo straniero: il che non trova riscontro nella normativa comunitaria sul punito. In realt� la natura dei certificati, dia qualificarsi come atti amministrativi in cui si attesta la conformit� della dlichiarazione dell'interessato alla documentazione relativa alla m~ce, e a proposito dei quali l'art. 2 della decisione della CEE 5 dkem'Qre 1960 parla di �titoli gius.tificativti. �, � dn un certo senso assimilabile a quella dei cosiddetti � tifoli di legittimazione�, che, a differenza dei V"eri e IJl'Opri titoli di ciredito, nei quali si incoripora l'obbligazione � cartolaa-e �, non costituiscono prova del TafPIPOrto e del momento genetico del diritto, ma tendono ,semipUcemente ad agevolare l'individuazione dell'avente diritto, o a consentire senza altre 1sipeciali forme il trasferimento del diirdtto stesso (art. 1992 1cod. �cdv.). Siffatti titoli di legLttimazione di regola, non sono neppurie indispensabili per I'� esercizio � del diritto, in quanto quest'ul timo pu� essere altrimenti dimostrato ,in caso di perdita del documento. OTa, anche a prescindere dall'ultima considerazione, ch� i certificatd di circolaZiione non � incorporino � cartolarmente il diritto alla agevo lazione, � dimostrato non solo dalla richiamata qualificaziOille di � titolo giU1Stificativo � dato ad essi dalla decisione comunitaria, ma anche, e pi� chiaramente, dal tenOTe dell'art. 2 d.P.R. n. 1587 del 1960, pi� volte cdtato, a norma del quale � gli organi doganali possono chiedere la esi bizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che l'identi<t� della merce presentata, rispetto a quella descritta nel cer tificato di cil'lcolazione, non possa esseTe accertata sulla sola base di tale documento, e possono rifiutare di aipplicare alla merce stessa le dispo sizioni relative alla eliminazione progressiva dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente, pre llj PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE viste dal trattato, qualora gli intwessati non forniscano validi elementi di prova� (.cfr. art. 5 dlella decisione della CEE sopo:a richiamata; art. 13 d.l. 29 ottobre 1964, n. 1014). Quanto al controllo della autenticit� e veridkit� ded certificati, esso non pu� ritene11Si sottratto al portere del magistrato dello Stato importatore, ai fini del riconoscimento del diritto alla agevolazione, sia (per la natura ded documenti, sia in relazione al presU1P1Posto del diritto (pTovenienza della meiice da Stato comunitario). Basti pensare alla pOISISibilit� che il certificato sia falsificato, o non autentico, ipur (p\l:'ovenendo obiettivamente la meiice da uno stato comunital'io; o alla ipotesi di un certificato faLso che sia dato 1Per veritiero e per autentico dalla autorit� doganale straniera, e Clhe tuttavia contenga certificazioni :l�aLse circa la obiettiva provenienza della merce. � in relazione alle coillSi.derazioni fin qUJi esposte che non pu� esseire negato al giud~ce dello Stato importatore il potere di conosc&e della eventuale falsit� dei certificati a.gLi effetti fiscali. Con la ulteriore conseguenza che, ove sia iniZJiato un giudizio !Penale di falso, questo, essendo atto a determinare la esistem;a la portata e i limiti della falsificazione, e quindi a stabilire se la stessa abbia avuto o meno ad oggetto la proV'enienza comunitaria della merce -, clle costituisce il presup[posto della agevolazione fiscale -, � IP& ci� stesso idoneo ad inddere sul giudizio civile tendente al rkonoscimento del diritto alla agevolazione medesima: donde, conitra:ciamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la sussistenza della premessa cui rkollegare la SOS\Pensione del giudizio civile fino all'esito di quello pendente in sede penale. La incidenza del giudizio penale -dli falso -� stata del resto afferimata da quesrta Co\l:'te, in analoga fattispecie, con la sentenza 5 maggio 1972, n. 1359, ed � rii.levante ohe la pronuncia sia contenuta nella stessa decisione in cui si � negato -come ha fatto la Corte d'appello nella p.T>eSente controversia -il carattere esclusivo ed assor'bente della obbligamone fiscale degli autori del �Contrabbando (in caso di falsificazione dei certificati dii cd.rcolazione), in contrasto con altra sentenza di questa Corte, del 17 nO'Vembre 1962, n. 3136, secondo la quale gli artt. 5, 16 e 17 legge 25 settembre 1940, n. 1424, nel sancire la respoI11Sabilit� anche presunta dli altri so~etti, presuppongono il regolare e legittimo passaggio della merice: in mancanza di che al tributo doganale sono tenuti solamente i soggetti che si sono resi responsabili del reato di con trabbando. Tale questione, come si vedr�, iresta ora assorbita nell'accoglimento del motivo in esame, peT'Ch,� l'eventuale accertamento, in sede penale, del reato di .contrabbando, inciderebbe sul presUJPPosto della questione stessa: si che la neceSSlit� della sosiPensione pu� configurarsi anche sotto questo p["ofilo. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 1,5 luglio 1974, n. 2125 � Pres. Peice � Rel. Milano� P. M. Sbrocca (,concl. conf.) �Ministero dei Lavori PwbbHci (avv. Stato Cavalli) c. Giuffil1� Antonio ed altri (avv. Silvestrd). Competenza e giurisdizione � Espropriazione per pubblico interesse � Inef� ficacia della dichiarazione di pubblica utilit� per mancata fissazione ad osservanza dei termini � Giurisdizione dell'AGO. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, al!. E, artt. 4 e 5; I. 25 giugno 1865, n. 2353, artt. 9 e 13). L'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilit� per la mancata prnj�ssione dei termini per l'espletamento della procedura espropriativa e per l'esecuzione dei lavori, o la �mancata osservanza di essi, comporta il venir meno del potere espropriativo, e non attiene all'illegittimit� del suo esercizio, con la conseguenza che la detta inefficacia pu� essere dedotta avanti al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimit� del decreto di esproprio, che sia ,stato tuttavia emanato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni. SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 1,5 luglio 1974, n. 2125 � Pres. Peice � Rel. Milano� P. M. Sbrocca (,concl. conf.) �Ministero dei Lavori PwbbHci (avv. Stato Cavalli) c. Giuffil1� Antonio ed altri (avv. Silvestrd). Competenza e giurisdizione � Espropriazione per pubblico interesse � Inef� ficacia della dichiarazione di pubblica utilit� per mancata fissazione ad osservanza dei termini � Giurisdizione dell'AGO. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, al!. E, artt. 4 e 5; I. 25 giugno 1865, n. 2353, artt. 9 e 13). L'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilit� per la mancata prnj�ssione dei termini per l'espletamento della procedura espropriativa e per l'esecuzione dei lavori, o la �mancata osservanza di essi, comporta il venir meno del potere espropriativo, e non attiene all'illegittimit� del suo esercizio, con la conseguenza che la detta inefficacia pu� essere dedotta avanti al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimit� del decreto di esproprio, che sia ,stato tuttavia emanato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Nell'ipotesi in cui la legge attribuisca valore di dichiarazione di pubblica utilit� ad un atto amministrativo, come l'approvazione del progetto dell'opera pubblica, questo deve contenere la _prej�ssione dei termini richiesta dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Pertanto, qualora l'atto amministrativo non contenga la prej�ssione dei termini anzidetti non � idoneo a far sorgere il potere espropriativo e a.d affievolire il diritto soggettivo (di propriet�) del privato, e tale inidoneit� pu� essere dedotta davanti al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimit� del 1decreto di espropriazione, che ~a stato tutta (La decisione riafferma principi ormai consolidati. Per specifici precedenti vedesi, in specie, Cass. sez. un. 28 febbraio 193, n. 550, in Giust. civ. 1973, I, 1545. (*) Alla relazione delle massime e delle note di queste pagine ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 509 via emanato, al fine di ottenere il risarcimento del danno. Il detto sistema non soffre eccezioni nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia stata ultimata, in quanto l'avvenuta esecuzione dell'opera vale solo a precLudere la retrocessione del terreno, su. cui l'opera � stata eseguita, ma non pu� valere ad eliminare il carattere illecito deU'occupazione ed utilizzazione 1del terreno. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 ottobrie 1974, n. 2972 -Pres. Pece -Rel. Bile -P. M. De Ma11co (conl. conf.) -S.rp.a. lmlt)lresa G. C;wbone (avv. Silvestri, Peroni) c. Istituto per lo svilupg;>o dell'Edilizia sociale (I.S.E.S.) (a'VV. Stato Mataloni). Competenza e giurisdizione -Contratti della P.A. � Procedimento di forma� ;zione: atti precedenti la stipulazione � Posi:zioni soggettive del privato: distinzioni. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; cod. civ., artt. 1337, 1338). In materia di contratti ad evidenza pubblica, � necessario distinguere, ai fini della qualificazione della posizione soggettiva del privato, tra i procedimenti amministrativi rivolti a disporre in ordine alla stipula ,del contratto, a determinare la scelta del contraente e, dopo la stipulazione, ad assoggettare il contratto ai necessari controlli e l'attivit� privatistica vera e propria dell'amministrazione, attinente al perfezionamento ed all'operativit� del contratto medesimo. Ed, infatti, nel mentre, con riferimento alla sfera pubblicistica, il privato � titolare di un mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, per quanto concerne, invece, l'ambito privatistico dell'attivit� della P.A. e, pi� precisamente, il dovere della me,desima di comportarsi in buona fede, e secondo i principi della lealt� e della correttezza, nella fase delle trattative contrattuali, al privato compete un vero e proprio diritto soggettivo, la cui lesione importa un obbligo di risarcimento a carico dell'amministrazione stessa a titolo di -i;esponsabilit� precontrattuale. (Omissis). -(:!on unico motivo -deducendo violazione e falsa applkazione dell'art. 37 c.rp.'c., dell'art. 2 legge 20 maxzo 1865, n. 2248, all. E, degli aritt. 1337 e 1338 1c.,c., in rdiferimento all'art. 360, n. 1, 3 (1) Si fa riferimento, per i precedenti a Cass. sez. I, 19 ottobre 1972 n. 3128 in Giust. civ. mass. 1972 fase. 19-20 ed a Cass. SS.UU. 21 agosto 192 n. 2691 in Giust. civ. mass. 1972 fase. 17-18. Cass. 23 gennaio 1967 n. 200 citata in motivazione leggesi in questa Rassegna, 19,67, I, 574. 510 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e 5, c.p.c. -la societ� Carbone lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto il diiifetto di giurisdizione del giudice ordmazio, ed .all'uopo sositiene: a) di non aver fatto valere l'illegittimit� del provvedimento di esclusione dall'appalto concol"so, ma solo il proprio diritto al risiwcimento del danno \l)ll"ovocato dalla pubblica amministrazione con un COirl\PO!rltamento contraddittorio e contrario ai pTi.ncipi della buona fede; b) di aver diritto a siffatto !l"iisaricimento alla stregua dell'art. 1337, e quanto meno dell'art. 2043 e.e. La censU!ra � infondata, pur se la motivazione della sentenza deve essere carretta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. I giudici dli merito hanno posto a 1sostegno della loro decisione due distinti ordlini di al'lgomentazioni, daipprima negando che il seimpUce inizio del procedimento dli scelta del contraente in un appalto-concorso renda applicabili, le norme sulla responsabilit� precontrattuale; e poi precisando che risipetto a quel procedimento il privato � unicamente poirtatore dli un intel'lelSISe legittimo al suo regolare svolgimento, tutelabile dinanzi alla giurisdizione amministTativa. Questa seconda affemnazione -di per s� corretta -non avrebbe peira1tro dovuto indurre la Corte di appello a ritenersi carente di giurisdizione a conoscere della domanda proposta dalla societ� Carbone. Ed invero in tema di contratti ad evidenza rpubbHca si impone la distinzione tTa i p.rocedlia:nenti aimministrativi irivolti a disporre in ordine alla conclusione del negozio, a determinare la scelta del contraente e, dopo la stipulazione, ad assoggettare il contratto ai neceissari controlli, e l'attivit� privatistica vera e p:ro.piria concernente il per:liezionamento e l'operativit� del contratto stesso. Consegue che la posizione soggettiva del privato assume diversa configurazione,. in relazione all'uno o all'altro degli ambiti ora descritti. Con iriferimento alla fase pubblicistiica � cer tamente esatta fimpostazione accolta dalla sentenza impugnata che ha ragionato in cihiave dli interesse legittimo; ma siffatta 1Irl\Postazione trova il suo limite iprOpirio in quel riferimento, e !Pertanto, ove il privato agi sca invece al 1ivello dell'attivit� pi� propriamente privata, il dli!scorso si pone necessariamente in temnini diveris:i. Appunto in questa prospet tiva si muove l'ormai conso!Ldato indlirizzo giurisprudenziale che dalla ritenuta O{Perativi1t� anche nei confronti della pubblica ammin:istrazione del dovere dli comp.ort�rsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella foxmazione del 1contratto fa discendere l'ammisslibmt�, a carico della predetta aimministrazione dli una sua re,sponsabilit� p:re contrattuale per comiportaimenrti contrastanti con i principi della lealt� e della 1Cor!l'ettezza, lesivi di dwitti sogigettivi del privato. Appare quindi chiaro come l'interesse legittimo al rispetto da parte dell'ente pubblico delle norme giuridiche da cui la sua azione sia re,go lata ed il diritto soggettivo a pretendere che l'ente medesimo durante :: _.,..,~~~~~ PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE le trattative si comporti seconod buona fede operano su piani differenti, senza reciproche interlerenze. E poi-c:h� nella sipecie, avendo la societ� Ca11bone chiesto la condanna dell'ISES al riisaireimento dei danni. derivanti da resp�nsabilit� p1recontrattuale per ingiustificata rottma di trattative, la posizione dedotta in giudizio era astrattamente configuxaibile come diritto so~gettivo, la Corte di mel'li,to non avrebbe dovuto dubitare della propria giurisdizione. Ma in-realt� la sentenza iJll1tPugnata, se nella seconda parte ha adombrato un di:lietto dli giurisdizione, nella 1Pirima ha esaminato il merito della domanda ed ha escluso nella specie l'esistenza del diritto fatto 1 valere dall'attuale ricorrente. Infatti l'afferimazdone che l'inizio del procedimento per la scelta del privato contraente non coincide con l'apertura delle trattative, che �� il �>iresupposto o~gettivo dell'oiperativit� della normativa di tutela dell'affidamento pirecontrattuale, non pu� essere interipretato se non nel senso di ravvisarvi l'apipil"ezzamento. del ,giudice del merito in ordine all'inesistenza in concreito di un 'affidamento tutelabile. Al rigua11do � significativo il riferimento, �contenuto nella stessa sentenza, alla pLronunzia con cui questa Corte ha ritenuto che, perich� soil"ga la res!Ponsaibilit� precontrattuale !Per ingiustificata rottura delle trattative da iParte della pubblica ammin1strazione, � necessario che esse siano giunte ad un punto dli concludenza tale da far soog&e l'affidamento che il contratto sar� concluso, sicch� l'interruzdone awaia contraria ai doveri di lea1t� e correttezza cui devono essere improntati i rapporti tra i soggetti dell'attivit� giuridika sin dalla fase della negoziazione (dr. sentenza n. 200 del 1967). In questo ordine di idee la Corte di awello ha accertato che nella specie l'esclusione della societ� Cartbone dalla partecipazione all'appalto concoI'lso bandito dall'ISES avvenne in un momento in cui la (predetta Carbone non poteva fare alcun ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, e che quindi i rapporti cfra le parti non erano ancora giunti a quel punto di concludenza necessaria, prima del quale una resrponsabmt� precontrattuale della pubblica amministrazione non pu� essere ancora configurata per difetto del !Pll"esuJPPOSto costituito dall'affi damento meritevole di tutela. Consegue che alla fomnula dell'improponibilit� della domanda, con tenuto nel disipositivo, deve essere attribuita -ove la si interpreti in connessione con tutto il contesto della motivazione -la po,rtata di una declaratoria di inesi.IStenza in concreto del diritto azionato. E poich� questa pronunzia � fondata su un prezzamento dei fatti nei cui confronti non � mossa censura, il rkorso deve essere respinto. 512 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Per quanto 'COncexne il :richiamo dell'art. 2043 e.e., fatto dalla ricorrente, � suffidente osservare 1che esso � del tutto irrilevante se mira ad inquadrare l'istituto della res,ponsaJbilit� irn-econt:r:attuale nell'ambito !Pi� generale della responsabilit� aquiliana; e che 'Si risolve in una doghlanza inammissibile 'se invece � volto a pll'ofilare una fattispecie di illecito che si presenta dliversa nei {Pr6SUIPIPOISti e negli effetti e che non � stata mai dedotta nelle fasi di merito. Al rigetto del riicooiso 1corusegue la condanna della ricorrente alla perdita del deposito ed al rimbo11so in favore dell'amministrazione 1resistente delle "51Pese del giudizio, liquidate come in dispositivo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 novembre 1974, n. 3478 -Pres. Laporta -Rel. Viola -P. M. Di Majo (1concl. conf.) -Istituto Lusofanm. aico d'Italia s.r.l. (avv.ttl Cipollone, Ferirari) c. Amministrazione delle Finanl!le dello Stato (avv. Stato Coll'sini). Competenza e glurisdizione -Disciplina amministrativa del commercio con l'estero � Divieti d'importazione di zucchero ed edulcoranti sintetici Esclusione -Riserva d'importazione a favore dello Stato: finalit�. (D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, art. 5). Il d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, non pone un divieto di importazione della saccarina e degli altri edulcoranti sintetici assimilabili alla saccarina, ma stabilisce una riserva di importazione di tali. prodotti in favore dello Stato, stabilisce cio� un vero e proprio monopolio che non ha lo scopo di assicurare un provento fiscale, bens� quello di difendere la produzione nazionale dello zucchero e di tutelare la salute pubblica contro l'uso di sostanze che, secondo la dose, possono essere nocive all'organismo. Pertanto, la P.A., concedendo al privato il permesso di importare: un edulcorante sintetico, pone in essere non un'autorizzazione amministrativa ma una concessione-contratto traslativa. Il privato, che, nel chiedere la concessione di importazione di un eQ,ulcorante sintetico, concordi con l'Amministrazione finanziaria ci1�ca la sua assimilabilit� alla saccarina e presti quiescenza all'imposizione 1di un sopraprezzo pari alla quota erariale sul prezzo d'importazione (corrispettivo negoziale), non pu� poi avanti al giudice contestare la predetta assimilabilit�, senza dedurre che il suo consenso in proposito era infici�to da vizi della volont�. (Omissis). -Con il nicooso incidentale, che [per il suo carattere pregiudiziale ed assoribente deve 'e'Ssere esaminato !prima dli quello principale, l'A1IIlll:Irlnlistrazione delle Finanze denunzia la violazione dell'art. 2 (1) Si rilfliene opporluno pubblicare ilillteg�ra�meriite iil 'testo delil'importa: nite decisione, non essendo pubblkati tl['ecedenti in termind. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 513 della 1. 20 marzo 1965 n. 2248, ali. E, in relazione alla lette11e C) e D) delle note ipremesse alla sezione VI" della Tariffa Diganale, aipiprovata con d.P.R. 26 dicembire 1958, n. 1105, censuTando l'impugnata sentenza per av;ere ritenuto ,che l'attuale 'controversia a:pipartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la amministrazione vtcm:rente, la Corte di merito awebibe deciso la questione della COtID1Petenza giurisdizionale soltanto in base alla prosipettazione della rpretesa da ;parte della soc. Lusofairmaco, omettendo di quaJJiifi:care giuridicamente oggetto del ,giudizio: avrebbe, infatti, 1trarSCurato di 'considerare 1che lo iStato, in quanto titolare del monqpolio della importazione dei 1sudldetti \Prodotti edulcoranti; nell'ammett& e i [pirivati all'esereizio di tale attivit� non incontra alcun limite al suo potere discrezionale di stalbiliire le condizioni cui i concessionari debbono attenersi e che, perttanto, la suddetta societ�, di fronte alla imposizione [patrimoniale, 'Contenuta nell'atto con il quale era stata autorizzata l'imporfazione del dclammato di sodio, era titolare di un mero interesse legittimo, tutelabile solo dinanzi al .giudfoe amministrativo. La censma � infondata. L'azione ;proposta dalla societ� LUJsofairmaco � una azione di il"i!petizione di indebito o~ettivo ex art. 2033 c.,c. A 'sostegno di tale azione la 1suddetta 1societ�, premesso che il ciclammato di sodio non � un prodotto assimilabile alla saccarina o alla dulcina e che ogni aicceirtamento al riguardlo � devoluto al giudice ordinario, ha dedotto, in via pdnciiPale, che l'iimposizione del pagamento di quella � quota ~airiale �, 1costituente un vero e proprio tiributo, come condizione \Per l'im;portazione di quel ;prodotto sarebbe illecita non essendo ;prevista da aLcuna nomna di legge, e violerebbe il pOCl.inci[pio sancito dall'art. 23 della CostitUJzione. Essendlo questi i termini essenziali della controversia, esattamente i giudici di merito hanno affermato la propiI"ia giuriisdlizione, non :fondandosi, come 1sostiene l'Amministrazione delle Finanze, sulla mera [plrOspettazione da iparte della soc. LUJsofwmac:o della sua p:retesa, ben&, in corufonmit� alla giurisprudenza di questa, Suprema Corte, (proced~ndo alla qualificazione giuxlidliica dell'ogigetto del giudizio con ri:Jierimento alla causa petendi e al petitum e tenendo conto dei tem:nini m cui la questione era posta in relazione alla dtsciplina legale della materia. Invero, secondo la nomnativa vigente nel tempo (d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105 e 1. 16 gennaio 1951, n. 154), !il potere della AanminJi strazione finan:ziariia di im[pOTJ:le il pagamento della co.sidetta � quota erariale � � HmLtafo soltanto al caso di autorizzazione alla importazione della sa,cicarina, della dulcdna e degli altri edulcoranti Sintetici a dette sostanze a:ssirrn:ilaibilii; � quindi escluso in mod'o assoluto per tutti gli altri edulcoranti sintetici. 514 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In conseguenza, la controvel'!Sia in ord�inie alla legittimit� di quella im(posizione, cio� in ordine alla sussiistenza delle condizioni cui questa � subordinata ed alla pretesa della dpetizione delle somme che risultassero indebitamente pagate, concerne posi:llione d!i diritto soggettivo, non potendo akuna persona essere assoggettata, senza il conco!l"So della sua volont�, a ;p'reStazioni patrimoniali non previste dalla legge (art. 23 Cost.). Ci� legittima di per s� l'attrilbuzione della controversia alla giurisdizione del gdudice ordinario; senza che al riguardo abbia rilevanza che la pretesa possa essere poi diichdarata infondata per irnsussiistenza in concreto della lesione lamentata: la decisione sulla giurisdizione attiene, infatti, al processo e non al merito. Cosi pure non ha rilevanza che la gli.urisdizione possa eventualmente dtfettare in ordine ad altre questioni collaterali o SUJbordinate, prospettate dalle parti, con riferimento alla stessa !P'retesa oggetto della domanda, dovendo le questioni stesse essere prese in esame dal giudice, al fine della ipronuncia sulla domanda, e sono nei limiti della sua competenza giurisdizionale. Con il secondo motivo, nel rdcorso iplrinciJpale, che per ragioni in ordine logko deve essere esaminato per primo, la soc. Lusofarmaco denunzia la violazione della nota e), premessa alla sezione sesta della tariffa doganale allegata al d.P.R. 2 dicembre 1958, n. 1105 e dell'art. 2 1. 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E, cenS1Urando l'impugnata sentenza IPer avere ritenuto che esulasse dalla sfera� della giurisdizione del giudice ordinari.o accertare quali fossero _gli edulcoranti sintetid assimilabili alla saccarina e alla du1cina, sotto il riflesso che l'individuazione di questi prodotti sarebbe stata ris.ervata dal legislatore alla discrezionalit� della P.A. La censura, in linea di p:rinci(pio fondata, non incide per altro sulla pronuncia im(pug.nata le cui conclusioni sul ;punto sono conformi a diritto, sia [pu:re IPer un diverso ordine di ragioni. � vero 1che !Per l'art. 5 del d.P.R. 1958, n. 1105, lo accemamento della natura e delle caratteriJStiche della me:rioo, e nel caso in cUJi questa non sia claSiSificata, il giudizio sulla ammissibilit� ad altra compiresa nelle voci della tariffa con la quale presenti maggiotre analogia, � demandato alla stessa Amministrazione finan:lliaria. In questa attivit�, per altro, la P.A. non ha poteri discrezionali, giacch� l'individuazione della merce pi� affine COffi!POl'lta un giudizio meramente tecnico ed il compimento di una qperazione logica non diversa da quella richiesta per la qualifiicazione meI'lceologica, ed iimplica sostanzialmente una questione di interpretazione giuridica della tariffa. Nel caso di controversia quindi deve :ritenerisi, come � stato gi� pi� volte affermato da questa Suptrema Corte per le questioni di qual1ficazione doganale (sent. 3 ottobre 1973, n. 2833; sent. 30 giugno 1966, t ~ f rr1tfffrrtrirlrfif!1tfill!1tririliifrw11rtfmrfrrtfl@r�&f;If:tr1;1r:Imrfd!frnrr1wriiff~Ttm11&wfimrrm�ttrfdr�t�tr1111r11rrnl PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 515 n. 1421; sent. 4 aprile 1964, n. 733), che l'accertamento definitivo sia devoluto al giudice ordinado. Deve per altro ritenerai esatta la conclusione di preclusione della questione cui � pervenuta la Corte di merito. In punto di fatto .� accertato che la soc. Lusofannaco chieise di essere autorfazata ad importare quella quantit� di glutammato di sodio, quale edulcorante sintetico aSISimilabile alla saocarrina: non sarebibe stata altriimenti necessaria alcuna autorizzazione (in senso lato) JPer la sua imporitazione. L'amministrazione finanziaria, concoridando in tale 'assimilabilit� del prodotto, concesse,la chiesta autorizzazione, subordinandola al pagamento della � quota erariale � di L. 18.000 il kg. prevista p& la sac�carina dalla L. 1951 n. 154 e dal d.m. 24 lugl:io 1964. In 1soistanza, nel procedimento amministrativo per il rilascio della autorizzazione (sar� IPOi cllJ.arita l'esatta qualificazione giuridka di questa), l'accertamento o prelianinare della natura e classiificablilit� della merce, necessario per la legittimit� del provvedimento, venne attuato con il concolt\So della volont� della stessa societ� istante, che aveva interesse evidentemente a precostituil'lsi il tttolo di legittimazione per l'ianportazlone di quel rprodotto prima del suo acquisto all'estero e per potere valutare !Pl'eVentivamente il suo interesse economko a quella operazione 1commericiale. In sostanza, in ordine a quel presUJprposto dell'atto amministrativo si venne ad attuare un vero e (J;l['oprio regolamento negoziale. Avrebbe dovuto quindi con riferimento a questo la societ� a irtcorrente dedurrie gli eventuali vizi della sua volont�, colllSiderato che l'accertamento d:i questi si :risolveva in una invalidit� derivaita dell'atto amministrativo, di per s� tpi.enamente legittimo ed operante. I vizi delle manifestazioni d'i volont� del privato, infatti, invaliidano l'atto amministrativo che le presuprpongono, soltanto nei lianiti nei quali il diritto pTivato consente l'invalidazione dei negozi giuridki p.rivati. La societ� ricorrente invece prest� piena acquiescenza all'atto amministrativo pagando quella quota erariale senza sollevare alcuna contestazione all'atto dello sdoganamento, e nell'attuale giudizio non ha im!Pugnato affatto, sotto quel profilo, l'atto amministrativo di qui trattasi: si � infatti limitata a prospettare sul !Punto, a sostegno dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, soltanto cl'i avere pagato una somma che non era invece tenuta a pagare perch� il glutamento di sodio non era aJ.llllThtssLbile alla saccarina, senza per altro dedurire alcun vizio della sua volont�, idoneo ad inf�Tmare la validit� del negozio, costituente il presuu;>posto di quell'atto amministrativo. Mancando tale ianpugnazione, ogni indagine sulla ammissiibilit� o no di quel prodotto alla saccarina � irrilevante (per la decisione della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO causa, giacch� l'azione di ri!Petizione di indebito oggettivo postula l'inesilStenza o lil tprevio annullamento del titolo in base al quale � stato effettuato il pagamento. Va quindi 'CO!l'Tetta in tal senso, a norma dell'art. 384 comma 2 c.p.c., la motivazione della io:n(pugnata 1sentenza, in definitiva, per quanto attiene alla pronuncia sil punto, 'confomne a diritto. Con il (primo motivo, la soc. Lusofarmaco denunzia la violaz�one degli artt. 23, 41 e 43 Cost., 1. 29 marzo 1940, n. 295; 1 d:.P.R. J9,58, n. 1105, delle note C) e D), premesse alla sezione sesta della tariffa\ a questo allegata, dei d.m. 6 ottobre 1940, 18 giugno 1946 e 24 luglio 1964, e dell'art. 2033 c..c., e il vizio di omessa insuffiiciente e contraddittaria motivazione su un 1PUnto decisivo della causa, in relazione allo airt. 360 n. 3 e 5 c.p.1c. La rricorrente .sostiene �che, anche ammesso che il glutammato di sodio sia !Prodotto assimilabile alla sac,carina, la Corte di merito awebibe comunque errato nel ritenere 1che il suddetto prodotto fosse oggetto di mon01Polio dello Stato e nel �qualificrure concessione traslativa e non autorizzazione ammin1strativa l'atto con il quale l� era stata consentita quella importazione. L'imposiz;ione tributaria cui questa m-a stata subordinafa, secondo la ricor1rente, .sareJbbe in ogni caso illegittima giac �c:h� non era (piI"evilSta da a1cuna tdiS(posizione di legge, non potendosi ai p!I"odotti a'Sisdmila'bili alla saccarina estendere iper analogia la ncmmativa concernente quest'ultima, oggetto d!i anOinopolio dello S.tato dn ibase alla 1. 1940, n. 245 e per la :iirnpo;rtazione della quale � !Pl'evisto il !Pagamento della �cosidetta � quota erariale � nella misura stabmta con i decreti ministeriali sopra indicati ed d:rrilevante sarebbe la sua pil'estata adesione a quel p['ovvedimento, eS1sendo la materia di cui trattasi oottratta all'autonomia nego1Ziale. La censura � infondata. � anzttutto da chiarire 'che il d.P.R. 1958, n. 1105 Citato non pone un divdeto di dmportazione della isacc,arina, della du1cina e degli altri edulcoranti sintetici assimilaibili alle suddette sostanze, bensi stabilisce una riserva di importazione di tali (pil'Odotti in favore dello Stato, con il conseguente 1conelativo diritto di questo alla loro utilizzazione diretta od alla loro :iimmissione nel moocato interno secondo criteri affidati alla dJiiscrezionalit� della amministrazione finanziaria. Questa riserva di tm;portazione, indipendentemente dal ddriitto di mon01Polio dello Stato per la [produzione della saocail"ina e della d'ulcina (1. 1940, n. 295 e ['.d.l. 1946, n. 356), integra di per s� gli estremi di un vero e proprio monopolio, inquadrabile fra i mezzi dii manowa econOlllica che lo s,tato dnterventista ipone in essere e che l'orrdinamento giurid:iJco appresta quali strumenti di diisciplina del mercato di determinati prodotti nell'inter1esse della collettivit�. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 517 Questo monopolio quindi non ha lo eco,po (di.retto) dli assicurare un JPirovento fiscale allo Stato, bensi una finalit� di carattere economico, 'Consistente nella difesa della produzione nazionale dello zucchero e di tutela della salute pubibUca, avendo per oggetto sostanze cihe, secondo la dose, possono essere nocive all'Ol'ganismo, e, 'contraria�mente a quanto sostiene la ll'iico!t'I'ente, non viola cil !Principio della libert� economica sancito diall'arit. 41 Cost. Questa disposizione, infatti, nel terzo 1comma affi.d!a al legislatore ordinario la dietem�nazione dei [pll'ogrammi e dei controlli OtP:Portuni affi.nch� l'iniziativa privata !Possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali (Coote Cost. 26 gennaio 1957, n. 29 e 13 aiprile 1957, n. 50), e la riserva di �im!POrtazione !Posta dalla legge in fav�ore dello Stato � 8(p[punto uno degli aspetti con 1cui si manifesta tale controllo della iniziativa IPlfivata. Da quanto SCJIPII'a 1consegue che esattamente i giudici dli merito hanno configurato il permesso (in senso lato) di importazione di cui trattasi non quale autorizzazione ammirustrativa, che ,come � noto, � di.retta a ll'iimuovere un limite all'~cizio dii un diritto (o di un potere) che gi� a~artiene al soggetto, di.ritto che invece nella fattiS1Pecie legale in esame non sussiiste, bensi quale 1concessione~contratto traslativa giacch� con essa � stata trasferita alla societ� ll'icorrente la possibilit� di esercitare quella detemni.inata attivit�, riservata per legge soltanto allo Stato. N� osta a tale �confiigurazione igJiuridka 1che la attivit� di iiID1Portazione e di utilizza:"llione nello Stato dli quel IPlfOdiotto non rpu� essere qua1tfiicata quale 1PU!bblico servizio e tanto meno quale es1ereizio di una pubbUca funzione: perOO� ricorda infatti il suddetto istituto della concessione non � necessario 1che al concessionario vengano conferiti pubbHci iPOteri (sent. 10 dicembre 1�970, n. 2629; sent. 15 giennaio 1947, n. 34). Escluso quindi 1che si tratt�llsse dii autorizzazione, atto amministrativo, tipico rper il 1cui 1rila�scd.o non [possono ess&e (poste condizioni non st�llbilite specifica:mente dalla legge, esattamente la Corte di merito ha ritenuto che rientrasse nel potere dtscrezionale della Ammirustrazione finanziaria concedente 1condi:"llionare il :rilascio della concessiione di importazione al 1pagamento di una �certa somma (cosidetta quota erariale) nell'ammontare da essa detemninato, afferendo tale potere alla costituzione stesi;;a del monopolio. Questa quota erariale inrfatti, iper quanto in precedenza si � rileva,to in ordine alla natura d!el monqpolio dli �cui tratta:si, ipux dentrandi :lira le entrate di dirLtto pwbblico, 'contrariamente a quanto sostiene la societ� ricorr-ente, non costituisce un tributo, bens�, sotto il (profilo teleologico, il sOVll'apJPtrezzo imposto .per l'attuazione di quel fine di manovra 518 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO economico sociale del mwcato, che legittima la costituzione stessa del monopolio e, con riferimento al contenuto del cosidetto dilscipUnare della conc,essione, predistposto dalla P .A. ed oltre tutto accettato dalla ricorrente, il ooirris1pettivo negoziale per lo sfruttamento di quella attivit� monopolistica da parte della concessionairia e iPer la correlativa .perdita di entrata ;patrimoniale di cui avrebbe lucrato l'amministrazione finanziaria ,se fosse stata essa stessa ad importare ed a negoziare poi nel me11cato interno quel prodotto. La deduzione quindi della illegittimit� dell'atto di concessione, con cretantesi nella asserita abusiva estensione all'impoo-tazione del glutam mato di sodio della normativa dettata per il monopolio della saccarina per quanto attiene all'ama:nontare della quota erariale, attiene al modo con il quale la P.A. ha esercitato in concreto il pro\prio potere diiscxe zionale nella gestione del monopolio; sicch� l'accerta<re se sussista o no quella asserita illegittimit� rientra nella competenza del giudice ammi nistrativo. Ancor iPi� evidente � !POi il difetto di giurisdizione del giudice ordi nario in relazione alla domanda sUJbordinata con la quale la societ� rkorcrente ha chiesto la rdduzione della quota erariale, di L. 18.000 il kg. peI"ch� eccessiva, tenuto conto del ridotto potere do1fick?nte del glu tammato di sodio. Tale chiesta riduzione, infatti awebbe importato una mod!ificazione dello atto amministrativo che, invece, � i�stituzionalmente sottratta al potere del giudice ordinario. In conseguenza, poich� in questa sede non pu� disconosceirsi l'attuale validit� e la O[}erativit� dell'atto amministrativo di cui trattasi, esatta mente i giudici di merito hanno respinto la domanda di ripetizione di indebito pagamento, postulando questa, come sopra s[ � gi� rilevato, il previo annullamento del titolo in base al quale � stato effettuato il pagamento. Anche il ricorso IPII"indpale, pertanto, deve essere respinto. (Omissis). CORTE DI OASSAZIONE, Sez. Un., 10 novembre 1973, n. 2966 -Pres. Floce -Rel. Miani -P; M. Di Majo (conci. conf.) -Ministero dei Lavori PubbUci (avv. Stato Rioci) c. Cacopairdo Santi ed altri (avv. Aula). Competenza e giurisdizione � Conflitti di attribuzione: presupposti sostan� ziali e formali � Censura di soggetto diverso da quello legittimato � Rimessione alla Corte costituzionale: esclusione. (Cost. art. 134; 1. 3 novembre 1953, n. 87, art. 39). Perch� si possa ritenere sorto, fra lo Stato e una Regione o fra Regioni, il conflitto di attribuzione la cui risoluzione � devoluta dall'art. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 523 blico ed impiego privato) esclude che vi possa essere identit� di normativa (eguale per eguale) ma impone solamente una coordinata e coerente tutela di situazioni anafoghe. �, appunto, sulla esigenza di coordinamento che si fonda il terzo ordine di argomentazioni. Allorch�, infatti, in sede parlamentare venne prospettata l'estensione agli enti pubblici del nuovo statuto venne, congiuntamente, prevista una regolamentazione di coordinamento; respinta tale proposta, l'emendamento inserito ed approvato in ultimo non ha trovato la necessaria disciplina di coordinamento con la conseguenza, in pratica, che la nuova norma � inattiva, perch� il coordinamento necessario non pu� essere operato dall'interprete, che non pu� ignorare la disciplina del pubblico impiego n� derogarvi in applicazione di leggi ordinarie di carattere generale. In particolare dal difetto di coordinamento deriva la impossibilit� di deroga alla giurisdizione amministrativa prevista espressamente dalla legge, per quanto attiene al pubblico impiego, anche in materia di diritti sicch� ai fini del regolamento di giurisdizione, non rimane che aver riguardo al rapporto dedotto iri giudizio per escludere la giurisdizione ordinaria. A fortiori va esclusa la giurisdizione ordinaria e l'applicabilit� dello Statuto nel caso in esame laddove, come � stato eccepito dalla Universit� di Cagliari, il rapporto dedotto � quello di impiego statale. Infatti con l'art. 1 del d.l. 7 maggio 1948 n. 1172, il personale ausiliario e di servizio a carico dei bilanci universitari � stato dichiarato �statale ad ogni effetto di legge�. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE .DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 settembre 1974, n. 2462 -Pres. Cortesani -Est. Sebastio -P. M. Antoci (conf.) -Bononi (avv. Castaldo) c. A.N.A.S. (avv. Stato Lancia) nonch� Soc. An. di assicurazione Les Assurances Nationales I.A.R.D. ed altri. Giudizio civile e penale � Rapporti � Sentenza penale di assoluzione per in� sufficienza di prove � Azione civile per risarcimento del danno da circolazione stradale � Preclusione � Limiti. (Cod. civ., art. 2054 e cod. proc. pen., art. 25). L'azione civile per il risarcimento del danno derivante da circolazione non � preclusa dal giudicato penale di assoluzione per insufficienza di prove sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sull'efficienza causale della condotta, ma solo quando la sentenza di proscioglimento abbia messo in dubbio l'investimento o lo scontro, la partecipazione ad essi del conducente ovvero il nesso di causalit� tra essi e il danno prodotto (1). (Omissis). -Col primo mezzo di ricorso, denunciandosi la violazione e falsa applicazione degli ai:tt. 25, 27 cp. 2054 cc. si censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto sussistente la preclusione del giudicato penale nei confronti dell'azione civile risarcitoria nonostante che questa fosse basata su un presupposto diverso e cio� sulla presunzione ex art. 2054 e.e. e quindi del tutto indipendente dal proscioglimento con formula dubitativa del Vigo. (1) Con la sentenza in rassegna il S.C. puntualizza rapporti tra giudicato penale ed azione civile per risarcimento danni precisando che la preclusione derivante dal giudicato penale, quando la legge civile regola in modo diverso l'accertamento della colpa e degli estremi di essa (come nell'ipotesi prevista dall'art. 2054 cod. civ. v. Cass. 19 aprile 1973, n. 1133) riflette esclusivamente gli accertamenti del giudice penale che riguardano gli elementi materiali del reato, ma non quelli psicologici afferenti al soggetto agente. Secondo il S.C. in particolare � l'esclusione o il dubbio che si riferiscono alle modalit� dell'azione o del comportamento dell'imputato si risolvono in un dubbio sull'elemento soggettivo del reato e non sono preclusivi dell'azione civile �. In senso conforme, oltre le decisioni citate in sentenza, v. da ultimo Cass. 7 settembre 1973, n. 2408, in Foro it., 1974, I, 127, che di detto principio ha fatto un'ulteriore applicazione, escludendo che la graduazione delle colpe tra concorrenti nel reato fatta dal giudice penale sia vincolante per il giudice civile, ove naturalmente la legge civile disciplini in modo autonomo la colpa. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 519 134 della Costituzione alla giurisdizione della Corte costituzionale, � necessario, m.a non sufficiente, che la Regione abbia invaso con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione e da leggi costituzionali allo Stato, ovvero che questo (o un'altra Regione) abbia invaso la sfera di competenza costituzionale di una Regione. Oltre al verificarsi di questa situazione, la quale integra il conflitto in senso sostanziale, � necessario altresi che, in base a quel presupposto, l'ente che lamenta quell'invasione abbia formalmente e direttamente sollevato il conflitto, e cio� che l'organo a ci� legittimato secondo le diSposizioni dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, abbia chiesto il regolamento di competenza, mediante l'iniziativa processuale ivi diSciplinata, specificamente ,diretta ad ottenere una pronuncia giurisdizionale con cui si dichiari a quale degli enti interessati spetti, secondo le norme costituzionali, il potere di compiere l'atto che ha dato origine al conflitto. Nel caso in cui, pur deducendosi la situazione prevista dall'art. 39 della citata legge, manchi tuttavia l'iniziativa processuale, pure ivi prevista, dell'ente interessato, per mezzo dell'organo ivi indicato, m.a si abbia invece soltanto la ,doglianza di un privato (o comunque di un soggetto diverso dall'ente di cui sopra) per lamentare la lesione di un suo diritto soggettivo o di un suo interesse legittimo ad opera di un provvedimento che assume essere invalido per incompetenza, spettando la competenza allo Stato, ovvero rispettivamente alla Regione o ad altre Regioni, l'impugnazione dell'atto, per quel motivo, ,da parte di quel soggetto, non fa sorgere n� sostanzialmente n� formalmente il conflitto, come previSto dall'art. 134 della Costituzione. N� tale deduzione impone al giudice ordinario o amministrativo di declinare la propria giuriSdizione e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale perch� risolva il conflitto sostanziale. La decisione � pubblicata, con nota di richiami, in F01�0 it. 1974, I, 361. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 novembre 1974, n. 3�872 -Pres. La Porta -Rel. Sposato -P. M. S<brooca (<conci. conf.) -AIIIlministrazione delle Poste e delle Telecomunkazioni (avv. Stato Conti) c. Federazione IPOstelegrafoo1ci C.G.I.L. !Pll'Ovincia di Milano (avvocato Leon, C. Fornairio, Sirnmaglia, Ventura), Fioo.iiti. Competenza e giurisdizione -Incidente di costituzionalit� sollevato dal giudice di merito dopo la proposizione del regolamento preventivo: effetti. (C.p.c. artt. 41, 367; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. n. 23; 1. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28). 4 1&@Jif:~r�~=11~:;,11i::.:,;,:,:;,,:;~wr1�r~=:1;:~*~itrir�:frllflilw&ili11&w.:0~rr111&111111.r~t.=ifml:wr.}.r.;:.r.~.:~:~.:'..;~.w-.~.::.~=:w�1Mr&fa;t1ri'..;.�.r.~.~.::.;~,~r,~.~~=r���~ .. .� .. ..:.=.� . . ...�.�.�.�-:.:.:-:.:-'.-:�'.�'.-:::'.:'. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 520 Competenza e giurisdizione � Azione di repressione della condotta sinda� cale � Improponibilit� nei confronti dello Stato � Manifesta infonda tezza di questioni di costituzionalit�. (Cost. artt. 3, 24, 39, 40; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 37). L'incidente di costituzionalit� sollevato dal giudice di merito successivamente alla proposizione del regolamento presentivo di giurisdizione non ha rilevanza sulla sua trattazione (1). La domanda di repressione della condotta antisindacale � assolutamente improponibile nei confronti dello Stato e sono manifestamente infondate le questioni di costituzionalit� dell'art. 37 legge 20 maggio 1970, n. 300 in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 40, 113 Costituzione (2). (Omissis). -La ina'P!Pilicalbilit� dello Statuto dei lavoratori agli impiegati dello Stato rostanzia1mente trov;a il lfond:aimento su tre ordini di ragioni. Il primo, testuale, considera che l'airt. 37 dlella legge in esame prevede la estensione del 'cennato Statuto ai dipendenti � dlegli altri enti IPulbbliici � (salvo che la materia sia diveraamente regolata da legigi speciali) dopo averne d!is;posto la a;pp1icaibilit� a,gli enti pubblici eoonomiici e questa e~ssione non !PU� ritenel'lsi !t'iiferita anche allo stato se si tien piziesente clle il legislatore, in ogni oocaisione, ha distinto lo Stato dagli altri enti pubblicti. (1etfuo. diversi esempi nella citata sentenza n. 13'80) e 1che per la Costituzione (art. 28 e 43) e la legiiSJ.azione del lavO!l"O (ad es. I. 2 apirile 19619 n. 482 e molte altre lben note alla dottrina rull'arigomento),� alllCorch� lo Stato sia 1oortamente il !Pl"�llllO tira gli Enti iPUlbblici, usano distinguere, nelle singole prnvmioni, tra Stato ed Enti IPUbbliiei diversi. Il secondo 01rdi111e d1 argomenti attiene alla ratio legis e ta.-ova anche esso s01Stegno testuale e sd 1colora attra~so l'esame del !Processo fo!l'mativo della le1gge n. 300 del 1970. Ed infatti lo scopo della nuova noi!" (1) Il rapporto fra regolamento di giurisdizione e questione incidentale di costituzionalit� della norma da cui deriva la contestazione giurisdizionale � stato affrontato da Corte cost. 30 dicembre 1972, n. 221 in questa Rassegna, 1972, I, pag. 57�6; cfr. allbChe Foro it., 1973, I, 307 con IJ/ota criititoa di ANDRIOLI. In quella occasione fu dichiarata inammissibile la questione di legitti mit� costituzionale perch� sollevata dal giudice a quo dopo che era stato proposto ricorso pe:i; regolamento preventivo di giurisdizione che, come � noto, comporta la sospensione del processo di merito. Nel senso che l'eccezione di costituzionalit� sollevata nel giudizio (poi sospeso per effetto della proposizione del ricorso preventivo di giurisdizione) che sia rilevante per determinare l'attribuzione giurisdizionale, deve essere deld:b:arta in sede di regolamento di giul'isdizione, �cfu-. Oass. SS.UU. 3 O'bto brie 1973, n. 2469, in Giust. civ., 1974, I, 51'6 ed ,ivi C. CARBONE. � .&buso del PARTE I, S.EZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 521 mativa nelle ragioni che l'hanno ]spirata era la tutela dlelle libert� costituzfonali nel rappO!l'to d1 lavoro privato, dove la diiscrezionalit� ed insindacabilit� delle deliiberazdoni adottate dal datO!l'e di lavoro nell'ambito delle fuicolt� 'concesse dal contratto rendeva difficile e partiico1armente onerose :per il hworatore l'esercizio 'COnC!l'eto dei \SIUod. diritti e :frustrava in parte, l'attivit� sinda1cale: mvece negli organismi pubblici, d~ve la volont� dell'Ente datore di lavoro non ipu� nasco:ndiere, attraveriso l'arl>itrall'io esercizio di fa.colit� inerenti ai diritti del datore di lavOII"o le ragioni di ogni singolo provved�illlento n� pu� sOlttraI'ISli. al controllo lll� pu� tendere, 1JStituzionalmente, a finalit� antigiUll"idiche o co~ mUI}J(lue lesiive di libeTt� 1costituzionalmente sancite, e anzi s~aice al sindacato dli merito e di legittimit� con gli qpportuni strumenti all'uopb previsti, una esigenza d'i concreta ed autonoma tutela delle libert� costituzionali del dipendente non poteva essere avvertita se non sotto un qiverso profilo, e cio� rotto il profillo della O!PIPOlt'tunit� di adeguare la diooi1PUna vigente alle 1Partiicolari esigenze suiggerite dJalla pratica ed alla pro,gred:iente ge~ale normativa in tema di diritto sindalCale e del lavoro. ln tal 1senso, infatti, il legi:slatore av:eva iIJII"OV'V'edUto, peli," i dipendenti dello Stato, attraveriso uno statuto ben dettagliato (D.P.R. 10 gennaio 1'957 n. 3 pOJ� inte~ato dalla legge rn. maxizo 1968 n. 249 e, succeslSdvamente allo Statuto ,dJed lavoratori, dalla legige 28 ottobre 1970 n. 779) ed � noto 1che l'it& formativo de11a le~ge n. 300 del 1970 ha avuto presente soltanto il :ra!Pporto qi lavoro privato fino a cihe, in ultimo, non � stato introdotto l'emendao:nento dii cui � espressione la seconda parte dell'art. 317 in esame. Ne deriva, che il legislatore, nel prevedere la. estensione della nuova disciplina agli � altri � enti pubblici, in contrapposto agli enti economici, ma a condizione che non avessero una speciale regolamentazio regolamento preventivo di giurisdizione; della modificazione della questione di costituzionalit� per ragioni di giurisdizione �. Nel senso che nel decreto pretorile di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro non preclude la successiva proposizione del regolamento di giurisdizione, v. Cass. SS.UU. 23 marzo 1974, n. 815 in Foro it., 1974, I, 1010. (2) Per l'inapplicabilit� delle disposizioni contenute nello Statuto dei lavoratori e, in specie, dell'art. 28 al rapporto di pubblico impiego dei dipendenti dello Stato, cfr. Cass. SS.UU., 6 maggio 1972, n. 1380 in questa Rassegna 1972, I, 576 ed ivi FAVARA.F., �Statuto dei lavoratori, impiego pubblico statale � riparto tra le giurisdizioni ordinaria e amministrativa >. Per l'espresso riferimento alla �inattivit�� della nuova normativa per difetto di coordinamento con il campo del pubblico impiego nel quale risulta pienamente in vigore la giurisdizione amministrativa prevista espressamente dalla legge, cfr. Cass. SS.UU. 9 novembre 1974, n. 3476, in Foro it., 1974, I, 3283 (con nota di richiami). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ne della �materia�, non poteva intendervi compreso lo Stato, che disciplina con legge compiutamente, rispetto agli altri enti, il rapporto di pubblico impiego e che in concreto aveva provveduto anticipando la nuova .legislazione. D'altro canto il fatto che il rapporto di pubblico impiego sia soggetto ad una disciplina speciale e, perci� stesso, idonea a derogare la normativa generale costituita dal nuovo statuto, tanto se � preesistente. quanto, ed a fortiori, se successiva (non essendo lo Statuto dei lavoratori legge costituzionale) nonch� la stessa espressa esclusione delle nor.me comuni rispetto a leggi speciali, contenuta nell'art. 37, dimostrano che lo scopo della estensione dello Statuto agli (altri) enti pubblici non pu� essere n� quello di derogare alla normativa (speciale) vigente n� quello di imporre criteri informatori di u,na legislazione futura (norma programmatica) bens� quello di sopperire alle lacune nei limiti, s'intende, nei quali l'applicazione dello Statuto appare compatibile con la disciplina speciale del pubblico impiego e semprecch� le situazioni soggettive protette dalla nuova bormativa non trovino negli enti pubblici alcuna specifica regolament�zione. � noto, infatti, che se il pubblico impiego ha in comune con l'impiego privato l'elemento della prestazione di energia lavorativa retribuita, se ne distingue -per� -sotto altri aspetti, attinenti tanto alla struttura che alla funzione, sia per la fonte genetica che non � contrattuale e per la posizione non paritetica delle parti nel rapporto, sia per lo svolgimento della attivit�, che non � rivolta alla produzione di ricchezza a vantaggio del datore di lavoro, bens� a quei fini di interesse nazionale dei quali lo Stato, come organizzazione amministrativa, � interprete esclusivo. Ne deriva che la disciplina del rapporto di impiego, considerato sotto il profilo del lavoro dipendente, deve esser compatibile con l'altra disciplina che tien conto degli altri aspetti del cennato rapporto ed entrambe devono armonizzarsi nell'ambito della costituzione. Da ci� consegue che, non soltanto in considerazione della derogabilit� dello Statuto con legge ordinaria ma con riguardo al fatto che lo Statuto dei lavoratori ha ad oggetto soltanto il rapporto di lavoro subordinato con il quale non si identifica il rapporto di pubblico impiego, deve ritenersi che la prevista applicazione del cennato Statuto agli (altri) enti pubblici trova un duplice limite, costituito, per un verso dalla disciplina particolare di quel rapporto e dal riverbero che essa ha sulle modalit� della prestazione del lavoro e sulle diverse posizioni soggettive conseguenti, e, dall'altro, dall'apprezzamento che il legislatore abbia eventualmente fatto degli interessi del lavoratore e dei diritti sindacali con riferimento al rapporto di impiego, dettando una apposita regolamentazione. N�, come � stato osservato, ci� determina alcuna disparit� di trat tamento tra lavoratori. Infatti, la diversit� del rapporto (impiego pub PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Il giudice d.i appello sarebbe pervenuto a tale erronea conclusione affermando inesattamente che la sentenza penale avrebbe posto in dubbio il nesso di causalit� materiale fra il fatto illecito e il danno: senza considerare che ai fini della presunzione di colpa sancita dall'art. 2054 e.e. occorre che sia fornita la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che non solo non era stata fornita nia neppure richiesta. Col secondo motivo, che per ragioni di connessione va esaminato congiuntamente, si censura la sentenza impugnata per avere escluso la responsabilit� dell'Abrate, della SATES e dell' ANAS con motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria. In� particolare avrebbe erroneamente escluso che l'esistenza sulla strada di un mucchio di ghiaia concretasse una situazione di pericolo e che non sussistesse alcuna responsabilit� per la mancata apposizione di adeguate segnalazioni, visibili anche nelle ore notturne. I motivi innanzi riassunti sono fondati. I principi che secondo la giurisprudenza di questa Corte regolano il rapporto fra il giudizio civile e penale, traendo il loro fondamento dalla !Premessa teorica della unit� della funzione giurisdizionale, non escludono tuttavia il rispetto delle diverse esigenze inerenti alla specificazione dei 'Vari rami in cui essa si articola per la diversa natura degli interessi tutelati. Da ci� si desume la regola secondo cui ciascun giudice nella pienezza teoricamente illimitata della funzione giurisdizionale ha la facolt� di compiere. tutti gli accertamenti che la soluzione della controversia a lui demandata richiede salvo che sussista una preclusione derivante da un provvedimento giudiziale definitivo e vincolante o una ragione di pregiudizialit� necessaria. La tendenziale illimitatezza della potest� di cognizione del giudice civile in rapporto a quella del giudice penale � stata riaffermata con maggiore estensione dalle sentenze della Corte Costituzionale del 27 gi.gno 1973, n. 99 e 22 marzo 1971, n. 55, le quali hanno limitato la efficacia preclusiva del giudicato penale solo agli accertamenti effettuati in contraddittorio delle persone che siano state poste in condizione di essere partecipi del procedimento penale. Tali principi giustificano la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'azione civile per il risarcimento dei danni da circolazione stradale non � preclusa dal giudicato penale di assoluzion� per insufficienza di prove sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (eccesso di velocit�, omessa tenuta della mano destra) e sulla efficienza causale della condotta (inevitabilit� dell'evento a causa di colpa esclusiva della vittima); la improponibilit� dell'azione civile ai sensi dell'art. 2054 e.e. ricorre infatti solo quando la sentenza di proscioglimento per insuffi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cienza di prove abbia messo in dubbio l'investimento e lo scontro, la partecipazione ad essi del conducente ovvero il nesso di causalit� tra essi e il danno procurato a persone o cose. L'esclusj.one o il dubbiQ che invece si riferiscono alle modalit� dell'azione o del comportamento dell'imputato si risolvono in un dubbio sullo elemento soggettivo del reato e non sono preclusivi dell'azione civile, stante la presunzione di colpa che pu� essere vinta solo con la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 25 giugno 1971, n. 2048; 7 aprile 1972, n. 1070). La sentenza impugnata, pur essendosi richiamata, affermando di aderirvi, alla succitata giurisprudenza di questa Corte non ne ha tuttavia tratto le conseguenze che la sua corretta applicazione avrebbe comportato. Invero, nel valutare l'efficacia del giudicato penale occorre individuare la sostanziale portata di esso, indipendentemente dalle espressioni usate eve\:itualmente in modo improprio o erroneo. Per valutare, nella sua sostanziale incidenza se il giudicato riguardi l'elemento oggettivo o soggettivo, occorre considerare che l'illecito penale riguarda una condotta tipologicamente rilevante, vale a dire un fatto materiale qualificato da un elemento psicologico di dolo o di colpa: al di fuori di tale qualificazione infatti cesserebbe di essere reato. Conseguentemente, il proscioglimento deve intendersi riferito all'elemento psicologico, del reato ogni qual volta sia esclusa o posta in dubbio la partecipazione volitiva, dolosa o colposa, alla produzione di un determinato evento, mentre dovr� intendersi come riguardante l'elemento oggettivo del reato ogni qualvolta l'assoluzione dipenda dalla accertata o dubbia insussistenza del fatto, dalla dimostrata estraneit� dell'imputato all'azione materiale dell'investimento o dello scontro ovvero dalla esclusione del nesso di causalit� obiettivo rispetto all'even~ to, per insorgere di cause del tutto autonome e indipendenti. Invero, soltanto in tali ipotesi il giudicato penale incide sul nesso di causalit� escludendo la commissione del fatto, mentre nei� casi pi� frequenti, essendo il danno materialmente ricollegato alla circolazione del veicolo, la pronuncia di assoluzione, escludendo una fattispecie penalmente rilevante in quanto qualificata dall'elemento soggettivo, incide soltanto sulla colpevolezza del conducente del veicolo. In tal caso � in questione la c.d. causalit� psicologica come nesso di derivazione del danno da una condotta t:ijpica penalmente rilevante: e pertanto l'assoluzione non preclude l'azione civile di responsabilit� basata sulla presunzione di colpa civile ai sensi dell'art. 2054 c. civile. Tale ipotesi doveva ravvisarsi nella� specie poich�, indipendentemente dalle espressioni usate dal giudice penale, doveva aversi riguardo alla PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE portata sostanziale del decisum: dal quale emergeva che, essendo accertato che l'incidente era derivato dalla collisione dei due veicoli, non era revocabile il nesso di causalit� materiale fra questa e l'evento-dannoso. Ci� che era stato escluso quindi _dal giudice penale era la commissione colpevole dell'azione ascritta al Vigo: nel senso che la mancata rigorosa osservanza della mano destra fosse da considerare influente sul piano penalistico ai fini della responsabilit�: tale valutazione influiva quindi non sul nesso di causalit� materiale, ma su quello psicologico e non pu� ritenersi preclusiva della indagine che con diversi presupposti � richiesta dall'art. 2054 e.e. ai fini della esclusione della responsabilit� civile, dipendente dalla prova di aver fatto il possibile per evitare il danno. In ordine al secondo motivo di ricorso, oltre le ragioni innanzi esposte per quanto nella sentenza impugnata � stato considerato dipendente dal giudicato penale, va osservato che non pu� condividersi la impostazione in base alla quale sono state valutate le pretese risarcitorie avanzate dai danneggiati nei confronti della SATES e dell'ANAS. � infatti erronea la nozione di pericolo posta a base della sentenza impugnata: � certamente ovvio che l'attivit� di manutenzione, di per s�, non costituisce attivit� pericolosa, tuttavia la nozione di pericolo va identificata riguardo a qualsiasi esplicazione di attivit� non solo in base ad una intrinseca potenzialit� lesiva ad essa inerente, ma anche in relazione ai mezzi adoperati o alle modalit� con cui venga esercitata (Cass. 10 novembre 1971, n. 3213; 23 giugno 1967, n. 1550). Ora non vi � dubbio che l'attivit� di manutenzione di una strada pu� anche divenire pericolosa se implichi un parziale smantellamento della carreggiata e se ci� comporti l'installazione di materiali e attrezzi i quali costituiscono un ostacolo alla libera transitabilit� dei veicoli. In tal caso l'ente proprietario della strada ha l'obbligo, sia in osservanza del precetto del neminem laedere, sia per l'art. 14 c.s. di tenere la strada in condizioni tali che non derivi per gli utenti, i quali ragionevolmente fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilit� della carreggiata, una situ�zione che costituisca pericolo e per il carattere obiettivo della non visibilit� dell'ostacolo, e per quello soggettivo della non prevedibilit�. L'obbligo che per legge (art. 8 c. strad.) incombe sull'appaltatore di porre anche egli dei segnali in via complementare rispetto a quello che incombe alla P.A., non disc.ri:mina la responsabilit� di quest'ultima; invero la P.A. e l'appaltatore dei lavori di riparazione di una strada sono responsabili in solido per il mancato collocamento dei segnali di pericolo sul tratto di strada aperto al pubblico transito (Cass. 27 giugno 1967, n. 1588; 16 luglio 1973, n. 2063), salve le azioni di rivalsa che nei rapporti interni possano eventualmente competere. 528 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA~O Accogliendosi quindi entrambi i motivi la sentenza impugnata deve essere cassata: la causa v� rimessa ad altra sezione della Corte di Ap.pello di Torino che valuter� le varie responsabilit� nel sinistro sulla base dei suesposti principi sia individualmente che nelle reciproche correlazioni eziologiche. Quanto al ricorso incidentale condizionato, l'accoglimento del ricorso principale integrerebbe la condizione per la valutazione di esso nel merito: peraltro esso va. dichiarato inammissibile in quanto, proposto dalla parte risultante vittoriosa nella sentenza impugnata, involge questioni rimaste assorbite ovvero un mutamento di motivazione (Cass. 26 giugno 1972, n. 2183; 6 giugno 1972, n. 1745). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 settembre 1974, n. 2527 -Pres. La Farina -Est. Pedlroni -P. M. Caristo (<:on:f.) -Azienda Autonoma Ferrovie Stato (avv. Stato De Francisci) c. Vizzotto (avv. Pietrantoni). Contabilit� Generale dello Stato -Mancato pagamento da parte della P.A. del corrispettivo pattuito gi� liquido ed esigibile -Spettano gli interessi. (Cod. civ., art. 1224 e 1282; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54 e 55; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 269 seg.), Nel caso che la P.A. non esegua, l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito -gi� liquido ed esigibile -per aver operato una illegittim~ compe~sazione tra detto credito ed un credito per penale non spettantile, � tenuta a corrispondere al creditore gli interessi dal momento della !'tessa in mora (1). (1) Pur ribadendo ancora una volta il principio cne �i debiti pecuniari della P.A., in deroga all'art. 1282 cod. civ., diventano liquidi ed esigibili (e pu� parlarsi in relazione ad essi di mora nel pagamento) .soltanto dopo che la spesa,della competente amministrazione sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo� (v. da ultimo nello stesso senso Cass. 16 maggio 1973, n. 1389, in questa Rassegna, 1973, �r, 885 ove richiami), il S.C. ha ritenuto che nel caso deciso non potesse farsi applicazione di detto principio . perch�, essendo il credito del privato nei confronti della P.A. divenuto certo e liquido, il mancato pagamento era dovuto alla illegittima compensazione operata dalla P.A. che aveva ritenuto applicabile una penalit�, in realt� non dovuta dal contraente privato. La decisione suscita perplessit�. Come � noto nell'amibto delle posizioni debitorie della P.A. occorre distinguere a seconda che queste trovino la loro fonte in un illecito o in un negozio. Mentre per quanto riflette la prima (illecito) l'obbligazione accessoria degli interessi sorge immediatamente con il verificarsi del fatto costituitvo del debito principale (v. artt. 1219 n. 1e1224. cod. civ.) non avendo rilevanza PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 529 la liquidit� ed esigibilit� del credito, per le seconde (obbligazioni negoziali), gli interessi decorrono solo con la emissione del titolo di pagamento, che rende liquido ed esigibile il credito. Nel caso deciso la P.A. pur avendo emesso il titolo di spesa per quanto rifletteva il corrispettivo dell'appalto non lo aveva emesso per quella parte di essa che aveva compensato con la penalit� per il ritardo nell'esecuzione dei lavori (ritardo riconosciuto poi non sussistente). Pertanto in relazione a tale residuo il titolo di spesa non era stato emesso e, quindi, il debito non poteva ritenersi esigibile. Per ammettere l'opposto occorrerebbe considerare liquido ed esigibile l'intero corrispettivo contrattuale ogni volta che sia stato emesso il titolo di spesa anche solo per una parte di esso (ad es. acconto). Resta da esaminare se l'aver operato la compensazione, risultata illegittima, costituisca un illecito extracontrattuale che giustifichi il decorso degli interessi dal momento del suo verificarsi. Se si considera che l'interesse violato � il mancato tempestivo adempimento ad un obbligo preesistente (pagamento del corrispettivo) (v. sulla differenza tra illecito contrattuale ed extracontrattuale, A. Rossi, Brevi osservazioni sulla destinazione tra responsabilit� aquiliana e contrattuale, in questa Rassegna 1973, I, 517 ove richiami), non pare dubbio che si tratti di inadempimento contrattuale con la conseguenza, gi� rilevata, che non essendo liquido ed esigibile il credito rimasto insoluto, non potevano ritenersi dovuti gli interessi. ADRIANO Rossi CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1974, n. 2758 -Pres. La Porta -Est. Pajardi -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Mataloni) c. Musmeci (avv. Vitarelli). Espropriazione per p.u. -Indennizzo � Limitazioni all;edificazione derivanti dalla vicinanza di un corso d'acqua � Copertura del corso d'acqua da parte della P.A. -Non applicabilit� delle limitazioni. (L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39; 1. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f). Ai fini della determinazione dell'indennizzo per l'espropriazione per p.u. non deve tenersi conto della limitazione dell'edificazione derivante dall'essere l'area situata in prossimit� di un corso d'acqua pubblico, quando detto corso sia stato incanalato e coperto (1). (1) La sentenza si segnala per la novit� della questione. La soluzione accolta appare ispirata a evidenti ragioni di equit�, su cui pu� anche concordarsi, anche se dal punto strettamente giuridico e degli interessi in gioco sembra difficile superare la circostanza che, malgrado l'incanalatura e la copertura del torrente, permane l'interesse pubblico alla sicurezza ed incolumit�, che l'osservanza dei distacchi previsti dall'art. 96 T.U. sulle opere idrauliche vuole tutelare (essendo purtroppo possibile, come � accaduto ancora di recente, che, nonostante l'incanalatura, il torrente straripi e danneggi gravemente le costruzioni circostanti). ' SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 22 novembre 1974, n. 552 -Pres. Lugo -Est. Santoni Rugiu G. -Comune di Palermo (avv.H Greco Scrihani e Orlando) c. Ministero interno (avv. Stato Lancia). Atto amministrativo -Annullamento -Annullamento previsto dall'art. 6 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 -Rapporto fra annullamento del Governo e poteri degli Enti locali -Lestone dell'autonomia degli Enti -Non sussiste. Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio -Fattispecie di annullamento da parte del Governo di atti� di Enti locali siciliani -Contrasto con l'art. 14 Statuto Regione Siciliana -Non sussiste. Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio di atti di Comuni siciliani da parte del Governo -~ consentito. Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio da parte del Governo di atti di Comuni sicialiani -Intervento dell'Ente Regione -Esclusione. Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio da parte del Governo di atti di Comuni siciliani -Intervento del Presidente della Regione nel Consiglio dei Ministri -Esclusione. Atto amministrativo -Vizi dell'atto -Eccesso di potere per sviamento Atti aventi identico contenuto di altri atti annullati dal Governo -Sussiste lo sviamento. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Impiegati di Enti pubblici -Determinabilit� in relazione alle condizioni economiche degli Enti stessi. Impiego pubblico -Indennit� di licenziamento -Dipendenti Enti locali Necessit� della iscrizione alle Casse di previdenza � Illegittimit� di ulteriori concessioni -Legittimit� dell'anullamento d'ufficio. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Dipendenti comunali e provinciali -Art. 239 D.P. Reg. sic. n. 6/1955 -Proporzionalit� con la retribuzione del Segretario Comunale -Criteri e limiti. Impiego pubblico -Stipendi, assegni� e indennit� -Dipendenti comunali e provinciali -Inapplicabilit� di principi propri od ordinamenti di altri settori. L'art. 6 T.U. 3 marzo 1934 n. 383, che disciplina l'istituto deH1an-t nullamento in qualsiasi tempo da parte del Governo della Repubblica, ~;; i:: i~ ~~JIM{lr~~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 531 in considerazione della sua finalit� di mantenere il carattere unitario della pubblica amministrazione e del suo conseguenziale carattere di mezzo di autotutela, � applicabile agli atti illegittimi di qualunque auto rit�, statale o autarchica: detto istituto non � in contrasto con i principi costituzionali relativi alla organizzazione amministrativa dello Stato e,d alle autonomie locali (l). L'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce un potere aU'Assemblea regionale in materia di � regime � degli Enti locali che � cosa d~l tutto diversa dal potere di annullamento previsto dall'art. 6 del T.U. 383/1934; l'esistenza del primo non pu� eliminare o rendere nullo il seco'1'11do, tenuto conto delle diverse rispettive finalit� (2). L'annullamento di atti comunali e provinciali consentito dal pre detto art. 6 T.U. 383/1934 non � materia che interessi la Regione nel senso previsto dall'art. 21 dello Statuto siciliano, in quanto' esula dal (1-9) Annullamento del Governo ex art. 6 t.u. 3 marzo 1934 n. 383. Questa decisione segue a breve distanza quella della stessa Sezione n. 437 del 25 ottobre 1974 (in Il Consiglio di Stato 1974, I, 1244); entrambe riaffermano il pi� recente insegnamento ormai pressoch� costante nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e che si pu� far risalire alla decisione della Adunanza Plenaria 6 dicembre 1968 n. 30 (in Il Foro Amm.vo 1968, I, 2, 1629), che ha determinato una svolta sostanziale in subiecta materia in quanto, contrariamente all'orientamento precedente del massimo organo giurisdizionale amministrativo anche successivamente alla entrata in vigore della Costituzione (cfr. ad es. Sez. V, 10 maggio 1963 n. 268 in Foro Amm.vo 1963, I, 677; Ad Gen. parere 26 maggio 1966 n. 425 in Il Consiglio di Stato 1967, I, 2069), ha ritenuto per la prima volta (in linea con le decisioni della Corte Costituzionale 26 gennaio 1957 n. 24 e 5 maggio 1959 n. 23, in Giur. Cost. 1957, 373 e 1959, 329) necessaria la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio ex art. 6 T.U. 1. com. e prov. del 1934. Anche la decisione 437/1974 ribadisce dunque detta necessit� e ci� sul presupposto che il provvedimento di annullamento in esame rientra nell'alta amministrazione �in cui si manifesta l'indirizzo politico e amministrativo del Gove!I'no �: esso pertanto compor�ta una v�ailutazione unitall'ia globale, non gi� settoriale, dell'interesse pubblico alla eliminazione dell'atto illegittimo. Il potere di annullamento in questione si differenzia nettamente dall'ordinario potere di annullamento spettante agli organi delle singole Amministrazioni nei confrontf degli atti concernenti le materie di rispettiva competenza, perch� si caratterizza anche dalla possibilit� di essere esercitato senza limiti di tempo e nei confronti degli atti di tutte le amministrazioni (comuni, provincie e tutti gli enti pubblici) e di quelli emanati dai Ministri. Solo nei confronti di �atti delle Regioni, nonch� deHie Provi'lllCie del Trentino-Alto Adice detto potere � da ritenersi carente, e ci� in quanto 532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO controllo ordinario riservato ali' Ente regionale e si svolge� in una sede sottratta alla Regione; trattasi di un potere di alta amministrazione nel quale si manifesta la unitariet� dell'ordinamento amministrativo statale, ed �. 4el tutto diverso dagli interessi tipici delle 'singole regioni (3). La circostanza dell'annullamento di provvedimenti <li Amministrazioni comunali e provinciali di� un'unica regione non pu� bastare a giustificare l'intervento regionale interno o esterno all'esercizio del potere di annullamento medesimo spettante al Governo (4). �L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di cui all'art. 6 T.U. 38311934 non richie,de l'intervento, qualora trattasi di atti di Comuni siciliani, del Presidente della Regione siciliana in seno al C<;>nsiglio dei Ministri (5). in relazione alla particolare autonomia di cui godono detti enti, debbono considerarsi tassativi i mezzi di intervento statale previsti dalla Costituzione (cfr. Corte Cost. 1 dicembre 1959 n. 58 in Foro It. 1960, �I, 10; in dottrina vedi Sandulli �Manuale di Diritto Amm.vo., Jovene 1973, 433 e sgg,). Per quanto concerne, invece, gli atti comunali e provinciali, l'annullamento previsto dall'art. 6 non costituisce materia che interessi le Regioni e, in particolare, non va confusa con il controllo ordinario riservato all'ente regionale, e ci� in quanto trattasi -giova ripeterlo -di manifestazione di un potere di alta amministrazione, � nella quale si manifesta la unitariet� dell'ordinamento amministrativo statale, in che, poi s'armonizzano le stesse autonomie degli enti locali, che esblude di per s� che al proprio esercizio partecipino enti con cui si articola invece la pluralit� di strutture dello Stato� (cosi in motivazione Corte Cost. 13 gennaio 1966 n. 4 in Foro It. 1966, I, 554; cfr. anche Corte Cost. 21 gennaio 1957 n. 24 in Il Consiglio di Stato 1957, II, 13; Corte Cost. 5 maggio 1959 sopra cit.). PeP:ettamente in linea con il nuovo orientamento, la Sez. V con decisione 23 febbraio 1971 n. 133 (in Il Consiglio di Stato, 1971, I, 272) ha rilevato la illegittimit� di un decreto di annullamento d'ufficio ex art. 6 T.U. 383/1934 di �lcune norme di un regolamento comunale, emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente senza peraltro la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. N� possono sussistere dubbi sulla coincidenza, anche in relazione al chiaro disposto dell'art. 92 della Costituzione, fra il concetto di � Governo � e il concetto di � Consiglio dei Ministri �, e ci� -come rilevato nella motivazione della dee. 30/1968 della Ad. Plen. -malgrado a volte il termine � Governo � non venga usato per indicare il Consiglio dei Ministri, come ad esempio laddove l'art. 100 della Costituzione dispone che la Corte dei Conti esercita il controllo sugli atti del governo: nessuno seriamente pu� dubitare che qui il legislatore abbia inteso riferirsi agli atti degli organi centrali e dei singoli Ministri, non gi� del Consglio dei Ministri. A tale riguardo ricordiamo che un'altra equiparazione � possibile fra il termine Governo e il singolo Ministro competente, come ad es. nell'art. 5 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 533 Qualora un Comune, dopo l'annullamento d'ufficio di propri atti da parte del Governo in base all'art. 6 T.U. 383/1934, ponga in essere altri atti di contenuto e sostanza equivalenti a quelli che dell'annullamento degli atti precedenti erano stati causa, si configura il vizio idi eccesso d� potere sotto iZ profilo dello sviamento (6). L'art. 239 D.P. Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 dispone che il trattamento degli impiegati e salariati degli Enti locali siciliani deve essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche degli Enti stessi; pertanto � legittimo l'annullamento 1da parte del Governo della deliberazione comunale di aumento delle retribuzioni del personale dipendente, motivato con le cattive condizioni finanziarie del Comune. T.U. 1. com. e prov. del '34 (che c�ntempla i ricorsi gerarchici) o nell'art. 4 1. 26 giugno 1939, n: 1497, (in materia di ricorsi contro gli elenchi delle bellezze naturali, per i quali ultimi il decreto del Presidente della Repubblica che li decide va controfirmato non dal Presidente del Consiglio dei Ministri ma dal Ministro della P.I. ora Ministro per i Beni Culturali e per l'Ambiente; cfr. Sez. VI 31 maggio 1961 n. 469 in Foro Amm.vo 1961, I, 1307). La tesi elaborata in giurisprudenza della individuazione dell'espressione Governo come Consiglio dei Ministri sembra peraltro doversi accogliere in relazione, particolarmente, alla � natura del potere in concreto esercitato �, che nell'art. 6 in esame � un potere esercitabile senza limiti di tempo e pertanto spesso destinato a sconvolgere effetti consolidatf per il protrarsi di tempi pi� o meno lunghi (sulle perplessit� che susciterebbe l'accoglimento della tesi opposta, in relazione alla possibilit� che un analogo potere venga attribuito anche alla Regione nei confronti dei prov~ edimenti degli enti sottoposti a'l suo �Controil.llo dir. SANOULLI, op. cit., 435 e sgg.). Naturalmente sussiste un limite in ordine �gli effetti consolidati che l'annullamento del Governo verrebbe a sconvolgere, ed � il limite della prescrizione: tale limite, peraltro, non si dirige all'esercizio del potere in questione, ma solo alla tutela giurisdizionale dei diritti ripristinati per effetto dell'atto di annullamento (cfr. Foligno, L'Attivit� Amministrativa, Giuffr� 1966, 210 e sgg.). La tesi secondo cui non sarebbe richiesta la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri � stata in passato fondata anche su talune disposizioni normative di cui sembra doveroso un rapido cenno. L'art. 102 del T.U. 1. com. e prov. del 1934 e l'art. 21 del T.U. 14 settembre 1931 n. 1175 sulla Finanza Locale demandano l'esercizio del potere di annullamento direttamente ai singoli Ministri competenti, il primo nei riguardi del regolamenti comunali, il secondo nei riguardi delle tariffe dei tributi locali. L'art. 7 I. 6 agosto 1967 n. 765, in tema di licenze edilizie illegittime, e l'art. 12 D.P.R. 14 febbraio 1966 n. 253, in tema di deliberazioni degli enti di sviluppo, precisano entrambi che il potere di cui all'art. 6 in esame � esercitato soltanto su proposta del Ministro competente sentito il Consiglio di Stato. 534 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'iscrizione da parte degli Enti locali dei propri dipendenti alle apposite Casse di prev~denza. esaurisce ogni obbligo e potest� e conseguentemente maggiori eventuali concessioni non costituiscono spe~a facoltativa ~liberalit� non consentita; le relative deliberazioni deb bono pertanto essere annullate d'ufficio (7). L'art. 239 D.P.Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 fissa un criterio di equa proporzionalit� del trattamento degli impiegati e dei salariati dei Comuni siciliani con quello del Segretario comunale; tale criterio oltre. al fine di impedire che il trattamento dei primi possa superare quello, ,del secondo, mira altres� ed essenzialmente ad assicurare che il trattamento di tutti i dipendenti venga fissato armonicamente e con opportuna graduazione (8). Il trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici deve essere disciplinato solo da no1�me di legge; al medesimo non possono estendersi per analogia principi propri di altri settori od ordinamenti destinati a soggetti diversi (9). Peraltro le disposizioni citate non sembrano aver valore assorbente ai fini pretesi, po.tch� le perirne due norme si rifm-iscono molto pi� semplicemente al normale potere di controllo dello Stato sugli atti degli enti locali, laddove le altre due ben possono essere considerate solo delle eccezioni che il legislatore ha inteso apportare alla regola, regola che trova, pertanto, ulteriore sia pure indiretta conferma proprio nella evidenziata necessit�, in sede legislativa, di una esplicita previsione delle sue eventuali deroghe. Quanto poi alla particolare ampiezza della discrezionalit� che �caratterizza il potere in questione, al cui esercizio non pu� conseguentemente corrispondere una posizione di interesse legittimo del privato, merita segnalazione la recente decisione n. 297 in data 1� marzo 1974 della Sez. IV del Consiglio di Stato (in Il ConsigHo di Stato 1974, I, 353) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'inerzia mantenuta dalla p.a. sulla richiesta di esercizio di detto potere di annullamento d'ufficio al fine di eliminaxe abusi edilizi ai sensi dehl.'iart. 27 L 17 agosto 1942 n. 1150 (modificato dall'art. 7 1. 6 agosto 1967 n. 765) e dell'art. 5 T.U. 383/1934, dato che tale potere � stato trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8. La coesistenza, infine, del potere di annullamento ex art. 6 e del potere di autoannullamento da parte dell'autorit� che ha emanato l'atto (e ci� in relazione alla diversit� della funzione connessa all'esercizio dei due diversi poteri) � stata ribadita dalla Sez. V con decisione 27 aprile 1971 n. 375 (in Il Consiglio di Stato 1971, I, 805), che ha ribadito in particolare come il poteTe spettante al Gov.erno di �annuill1amento degli atti amministrativi illegittimi 1ai sensi dehl.'aT't. 6 non escluda irl potE!Q'e di autoannullamento delle proprie deliberazioni spettante alle amministrazioni comunali. RAFFAELE TA~IOZZO PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 035 CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29. novembre 1974, n. 557 -Pres. Di Pace -Est. Squillante -Pilbia (avv. Piras A.) c. Ena (avv. Piras B.), Prefetto di Cagliari, Comune di Decilmqputzu (n.c.), Macici e altri (n.c.) -Giudizio di appello. Giustizia amministrativa � Procedimento giurisdizionale -Contraddittorio Necessit� -Principio fondamentale di carattere generale. Giustizia amministrativa � Notificazione della impugnazione a pi� parti Unicit� del domiciliatario � Necessit� della consegna di una copia per ciascuna parte � Sussiste � Applicazione in materia di gravame di decisioni del T .A.R. Giustizia amministrativa � Appello -Sentenze dei T .A.R. -Notificazione della impugnazione a pi� parti � Causa inscindibile � Possibilit� di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. � Sussiste. Il principio fondamentale, fissato dall'art. 101 c.p.p., stabilisce che il giudice non possa pronunziare su di una domanda, se non dopo che colui che ha interesse a contrastarla sia stato posto, con la rituale comunicazione ,della domanda stessa, nena condizione di far valer�e le proprie ragioni (1). Nel caso di appello di una sentenza del T.A.R. innanzi ai Consiglio di Stato, la notificazione del relativo atto di impugnazione a pi� parti presso un unico domicitiatario va fatta mediante consegna di tante copie (1-3) La decisione costituisce chiara e puntuale applicazione di principi consolidati e recentemente ribaditi anche dal Supremo Collegio. Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, con decesione n. 13�l2 del 16 maggio 1973 (in Giust. civ. 1973, I, 1287), prendendo in esame proprio una fattispecie di causa inscindibile, hanno ritenuto pienamente ammissibile l'impugnazione nei confronti di tutte le parti anche qualora l'atto d'appello risulti notificato nei termini legali solo nei riguardi di una delle parti e sia invece tardivo nei confronti delle altre; la notificazione tardiva, infatti, � idonea a prevenire e ad assorbire la necessit� dell'ordine di integrazione del contraddittorio, che dovrebbe altrimenti essere emanato, ai sensi dell'art. 331, 1 � comma, c.p.c., dal giudice della impugnazione. �Sulla nozione di inscindibilit� ricordiamo che la causa � inscindibile se, per ragione di diritto sostanziale o processuale, la sentenza deve essere emessa nei confronti di pi� persone, giacch� altrimenti sarebbe inutititer data; pi� cause possono considerarsi inscindibili solo qualora il simultaneus processus realizzato in primo grado sia stato effetto di litisconsorzio necessario �e non di semplice connessione (cfr. al riguardo Cass. 13 marzo 1952 n. 656 in Mass. Foro It. 1952, 164; Cass. 18 marzo 1953 n. 684 in Mass. Foro It. 1953, 150; Cass. 17 marzo 1970 n. 690 in Giuist. Civ. Mass. 1970, 378; Cass. 6 novembre 1973 n. 2892 ivi 1973, 1501). L'ipotesi della notifica parziale in cause inscindibili � nettrmente differenziata da quelle della notifica dell'atto di impugnazione a pi� parti .536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .quante sono le parti contro le quali � diretto t'appello; la violazione di .tale precetto (consegna di una sola copia o di un numero inferiore di ..copie) importa non nullit� ma inesistenza della notifica (2). Poicfl,� in sede di impugnazione non � applicabile l'art. 36 del T.U. ..26 giugno 1924 n. 1054 e poich� l'art. 28 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 .si _limita a prescrivere che entro 60 giorni il ricorso al Consiglio di .Stato va notificato, senz<J.. precisare se tale notificazione debba essere _fatta a pena di decadenza, nel termine medesimo, a tutte o solo ad alcune delle parti del precedente giudizio, nel caso di gravame notifi �con unico procuratore domiciliatario, mediante consegna di una sola copia 'o di un numero minore di copie. Ln taile ipotesi gli effetti sono ben clirversamemte priegiuddzdevoli, ,com �portando la irregolarit� o meglio la irritualit� della notificazione non la .semplice nullit�, ma la assoluta inesistenza della notificazione medesima (cfr. da ultimo Cass. 5 agotso 1972 n. 2627 in Giust. Civ. Mass. 1972, 1464). Nel caso di due parti con unico procuratore precisa, altresi, il Supremo ��Collegio che, qualora l'atto di appello risulti notificato in una sola copia .al procuratore domiciliatario, si avr� inesistenza assoluta della notifica:. zione, non gi� inammissibilit� della impugnazione; la notificazione, in re lazione alla incertezza sulla persona nei confronti della quale � stata -diretta, non sar� suscettibile di sanatoria, eccezion fatta, peraltro, per il ,caso in cui entrambi gli appellati provvedano alla formale costituzione .nel giudizio di secondo grado (cfr. al riguardo Cass. 25 agosto 1971 n. 2571 in Giust. Civ. Mass. 1971, 1404; Cass. 13 luglio 1971, n. 2282, ivi, 1971, .1244 con nota di richiami di giurisprudenza e dottrina; Cass. 25 mag_: gio 1973 n. 1538, ivi, 1973, 815). Per analogia con l'appello avverso le decisioni dei T.A.R. ricordiamo, infine, anche se la relativa problematica � da ritenersi storicamente supe- rata dalla nuova normativa sugli organi della giurisdizione amministra-~ tiva, la decisione della Sez. V del Consiglio di Stato n. 1035 del 27 settembre 1955 (in Il Consiglio di Stato 1955, I, 1069), la quale mise in particolare rilievo i diversi principi che disciplinavano il normale giudizio in �umco .grado :ininainzi aiL Consiglio di Stato rispetto a quelilo iil!Staum.to in:. nanzi allo stesso organo in sede di appello avverso decisioni della G.P.A. in s.g. Precis� nell'occasione la Sezione che l'art. 36, 2� comma, del T.U . .26 giugno 1924 n. 1054 (il quale dispone che il ricorso giurisdizionale -debba essere notificato tanto all'autorit� che ha emanato il provvedimento -che ad almeno uno dei controinteressati) � applicabile solo nel caso in ,cui l'impugnazione sia diretta contro un atto o provvedimento ammini ��strativo e non anche nel caso di appello avverso decisioni della G.P.A. in s.g.; con la conseguenza che, qualora il ricorso in appello risulti notifi �cato alla Amministrazione che emise il provvedimento impugnato con il ricorso alla G.P.A., ma non anche al controinteressato, sar� ammissibile l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. \:� L'art. 22 del T.U. sulle attribuzioni della G.P.A. si limitava infatti a t �porre l'onere della notificazione nel termine di 30 giorni, senza precisare �se essa doveva essere fatta, a pena di decadenza, nel termine medesimo :a tutte o solo ad alcuna delle parti del precedente giudizio; la Sezione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 53T' cato a pi� parti presso un unico domiciliatario con un numero di copie� inferiori a quello delle parti, qualora trattisi di causa inscin4ibile, a� norma dell'art. 331 c.p.c. l'impugnazione notificata solo ad alcune delle� parti esplica un effetto conservativo, fermo restando l'obbligo di provvedere alla integrazione del contraddittorio; e solo nel caso che nessuna delle parti provveda nel termine fissato, l'impugnazione � dichiarata: inammissibile (3). � ~ motiv� la sua conclusione affermando che nel giudizio di appello da unaa decisione della G.P.A. la Amministrazione che emise il provvedimento e coloro che avevano interesse a mantenerlo fermo si presentavano di fronte� ~l ricorrente in una veste non dissimile e cio� parti del precedente giudi-7Jio, alle quaili tutte non era .pertanto 'appl:ioabiJ.e n� dil �O~vooso delJl'arl. 15� del regolamento di procedura del Consiglio di Stato n� il menzionato� art. 36 del T.U. 1054/1924. RAFFAELE TAMIOZZO� I CON,SIGLlO DI STATO; Sez. V, 29 novembre 1974, n. 567 -Pres. Ba-e-� glia -Est. Vaiano -Soc. International ShQP (avv.iti Stoppani ~ Sioossellati Sforzolini) c. Comune d'.i. Terni (avv.ti Fratini e Roma-� nelli G.) e G.P.A. di Terni (avv. Stato Mataloni). Competenza e giurisdizione � Regolamento di competenza � Conflitti � Sferadi applicazione dell'art. 31 1. n. 1034/1971 � Disciplina transitoria pre�vista dagli artt. 38 e 42 della legge 1034/71 � Regolamento di competenza fra T.A.R. e Consiglio di Stato � Limiti alla ammissibilit�. Nell'art. 31 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 � previsto espressamente il regolamento in relazione alla competenza per territorio; da;. tale norma non � possibile dedurre che il legislatore abbia inteso con-ferire all'istituto la caratteristica di mezzo generale di risoluzione pre-ventiva delle questioni sulla competenza, con la conseguenza che deve� essere 1dichiarato inammissibile il ricorso nel quale si chiede il regolamento di competenza tra il T.A.R. e il Consiglio di Stato in relazione� ad un preteso conflitto insorto nel periodo transitorio regolato dagli: artt. 38 e 42 della legge citata (1). (1-2) Competenza territoriale e funzionale dei T.A.R. La decisione 567 della V Sezione ha risolto in senso negativo la questione circa la ammissibilit� della proposizione del regolamento di com-� petenza in relazione ad un preteso conflitto fra un T.A.R. e il Consiglio� -038 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 dicembre 1974, n. 1064 -Pres. Pezzana -Est. Caianiello -Greco (avv. Panuccio) c. MdnisteTo grazia e giustizia (avv. Stato PiJStolesi), Consiglio nazionale del notariato (n.c.) e Teti ed altri (avv. Lombardi). Competenza e giurisdizione � Regolamento di competenza � Ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale � Effetti diretti dell'atto Individuazione. Competenza e giurisdizione � Elezioni al Consiglio Nazionale del notariato � Individuazione della competenza del T .A.R. Competenza e giurisdizione � Elezioni .al Consiglio Nazionale del notariato � Distretto comprendente Corti d'appello poste in Regioni diverse � Competenza del T .A.R. di Roma -Sussiste. Per determinare la competenza dei T.A.R. � necessario individuare gli effetti dell'atto amministrativo, in relazione alla attivit� cui gli effetti .sono riconducibili e all'ambito delle situazioni e dei rapporti sui quali incide l'attivit� medesima (2). di Stato, entrambi aditi dal ricorrente con atti separati, per l'annullamento di una decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Terni. Viene in particolare esclusa l'applicabilit� dell'art. 31 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 per la soluzione di conflitti insorti nella fase transitoria della disciplina dei T.A.R., in relazione alla normativa contenuta negli artt. 38 e 42. Tale soluzione sembra da condividere ove si consideri che l'art. 31 contempla solo il regolamento di competenza per territorio nel caso di conflitti fra Tribunali Amministrativi Regionali, disciplinando la relativa procedura, senza che possa minimamente individuarsi, nel testo e nel tenore di detto articolo, un istituto generale con funzione di risoluzione preventiva delle questioni sulla competenza. Non va, peraltro, dimenticato che non sempre la competenza del singolo T.A.R. � connessa alla sede della autorit� contro cui si ricorre; infatti, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 3 1. 1034/1971, per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, con efficacia non limitata alla circoscrizione del Tribunale Amministrativo Regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio alla data di emissione dell'atto presso uffici aventi sede nelle ohreosciriztioni di 'l'ri:brunali Ammini1striativi RegfoniaJ.i div�ersi, fa �compeiterriza, per gl atti statali, � del T.A.R. di Roma, mentre per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale � del Tribunale Amministrativo Regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente. Sussiste, pertanto, la possibilit� di impugnativa di atti connessi (siano essi compresi o meno in una serie procedimentale), la cui cognizione spetterebbe, in caso di impugnativa separata di ogni singolo atto, a Tribunali PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 539 Qualora si verta in materia di controversie elettorali per la investituta di un rappresentante di zona notarile, la competenza � quella del T.A.R. nella cui circoscrizione ha seide il Distretto notarile cui si riferiscono le operazioni elettorali; � infatti irrilevante la circostanza che comunque si tratta della elezione di un rappresentante in seno ad un organo collegiale a carattere nazionale. diversi, cosi come piuttosto frequente appare l'ipotesi di ricorsi contro atti aventi una pluralit� di destinatari (come ad esempio nel pubblico impiego), ognuno dei quali comporterebbe una diversa competenza territoriale.. A tale proposito giover� ricordare, anche ai fini della attrazione per ragioni di connessione, che incide sulla competenza (cfr. Sez. V 26 maggio 1962 n. 459; 21 maggio 1960 n. 371; 12 luglio 1958 n. 523 e 5 novembre 1956 n. 960, nonch� Sez. IV 23 aprile 1974 n. 315 tutte in Il Consiglio di Stato rispettivamente 1962, I, 974; 1960, I, 960; 1958, I1 827; 1956, I1 1352; 1974, I, 549), il particolare rilievo che assumono le note distinzioni fra atto normativo di tipo regolamentare e provvedimento applicativo, e fra atto collettivo (inscindibile) e atto plurimo (scindibile) (cfr. in dottrina Sepe-Pes � Le nuove leggi di giustizia amministrativa � Giuffr� 1972, 364 e sgg.; Stella Richter �La competenza territoriale nel giudizio amministrativo � Giuffr� 1975, 57 e sgg.). '� L'indagine sulla incompetenza ex art. 3 1. 1034/1971 del T.A.R. adito rispetto a quello del Lazio non va naturalmente confusa con la problematica posta dall'art. 31, poich� non di una semplice questione di incompetem. za terrttoriale si traittea:-ebbe, ma pi� propdamem.r!Je di un rp.robilema di incompetenza funzionale nei confronti del T.A.R. del Lazio, che postula la necessit� della soluzione di una questione pregiudiziale non soggetta a preclusioni di sorta (con esclusione, in particolare, della decadenza prevista dal secondo comma dell'art. 31), e che conseguentemente ben potrebbe essere sollevata, anche per la prima volta, in sede di appello. Invece, il difetto di competenza territoriale non pu� mai costituire motivo di nullit� e di impugnativa (art. 31, nono comma); le parti che intendano dedurre tale dif.etto dovranno chiedere al Consiglio di Stato il regolamento preventivo di competenza, la cui proposizione comporter� la sospensione del giudizio innanzi al T.A.R. La derogabilit� della competenza territoriale, a differenza di quella funzionale sopra delineata, trova piena conferma nel quarto comma dell'art. 31, secondo cui sull'accordo delle parti il giudizio pu� essere trasferito ad altro T.A.R. � Quanto alla disciplina transitoria connessa agli artt. 38 e 42 che esattamente la Sezione V ha dichiarato estranea allo strumento processule _, previsto dall'art. 31, si richiamano le decisioni della Sezione IV 23 aprile 1974 n. 315 e della �dunanza Plenaria 12 luglio 1974 n. 7, entrambe massimate in questa Rassegna (1974, I, 1428 e 1433), con nota di commento. Sulla pirobl-emartica deiJ..la competenza dei T .A.R. in dotmna si segnalano anche: LUBRANO �I Tribunali Amministrativi Regionali�, Giuffr� 1974, 3 e sgg; ANDREANI � La competenza per territorio dei Tribunali Amministrativi Regionali � Giuffr� 1974, 63 e sgg. RAFFAELE TAMIOZZO 540 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Poi.ch� la L. n. 1034/1971, fatta eccezione per la sede di servi.zio dei pubblici dipendenti, non prevede la localizzazione della comipetenza dei T.A.R. con riferimento alla sede ,dei ricorrenti e dei resistenti, sussiste competenza del T.A.R. di Roma qualora si verta in materia di operazioni elettorali per Za nomina del rappresentante in seno al Consiglio nazionale del notariato per una zona che comprenda la circoscrizione di due Corti d'appello site in due diverse Regioni. CONSIGLIO DJ: STATO, Sez. VI, 5 novembre 1974, n. 348 � Pres. Daniele -Est. Iannel1Ji. -Federamone nazionale OISNAL-Scuola ed altri �(avv. Moricca) c. Ministero [pUibblica istruzione (avv. Stato Mataloni). Atto amministrativo � Atto politico � Differenza. Atto amministrativo � Atto politico � Fattispecie � Natura della designazione di rappresentanti sindacali per un organo collegiale consultivo � Non � stato politico. Competenza e giurisdizione � Commissione consultiva per emanazione di leggi delegate � Natura di organo collegiale � Giurisdizione del giudice amministrativo in tema di provvedimenti di nomina dei rappresentanti sindacali � Sussiste. Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale � Nomina di organo col� legiale � Provvedimento autonomo e non preparatorio � Impugnabilit� immediata. Associazioni � Associazioni sindacali e Ordini professionali � Norma istitutiva di una Commissione consultiva per l'emanazione dei decreti delegati sul personale della scuola � Contrasto dell'art. 18 1. n. 477/1973 con l'art. 39 Cost. � Non sussiste � Manifesta infondatezza della relativa questione. Associazioni sindacali e Ordini professionali � Nomina di rappresentanti in organi collegiali � Necessit� della motivazione nella scelta dei rappre� sentanti � Esclusione della motivazione generica e sua illegittimit�. Vanno considerati atti politici quelli che hanno per contenuto la Costituzione, la salvaguardia ed il funzionamento dei pubblici poteri nella organica struttura e 'Jl-ella loro coordinata applicazione; la loro causa e il loro scopo risiedono nel supremo interesse dello Stato, unitamente considerato (1). /,.�. t (1-6) La necessit� detlla motivazi.one idei orirterri seguiti daWl'.A.mmiinistrazione per la selezione fra i rappresentanti delle diverse organizzazioni sindacali, nella specie da nominarsi nella Commissione prevista dal PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 541 Non � atto politico l'atto amministrativo con il quale la p.a. designa i rappresentanti sindacali nel seno di un organo consultivo collegiale, istituito per illuminare il Governo nell'emanazione dei provvedimenti delegati nella scuola (2). La Commissione prevista dall'art. 18 L. n. 477/1973 � un organo consultivo abilitato ad esprimere pareri sulle norme delegate concernenti lo stato giuridico del personale della scuola; il decreto relativo alla nomina dei membri della Commissione consultiva � del tutto autonomo rispetto alla attivit� di produzione legislativa delegata, e pertanto rientra nella giurisidizione del giudice amministrativo la cognizione della legittimit� del provvedimento di nomina in parola (3). Il provvedimento di nomina dei rappresentanti sindacali nena Commissione predetta n�n costituisce atto preparatorio ma autonomo e come tale � impugnabile ex se con ricorso giurisdizionale (4). Poich� � rimesso alla discrezionalit� del legislatore stabilire, per ragioni di opportunit�, la partecipazione o meno dei rappresentanti deUe organizzazioni sindacali in organi consultivi, abilitati ad esprimere pareri su norme aventi valore di legge, l'art. 18 .L. 477/1973 non � in contrasto con ljart. 39 della Costituzione (5). Nel provvedimento di nomina dei rappresentanti sindacali in seno ad una Commissione istituita per dare pareri al Governo nella emanazione d.i leggi rd.elegate, quale la Commissione prevista dall'art. 18 L. n. 477/1973, iL Ministro per la pubblica istruzione � tenuto ad indicare in modo congruo e convincente, e non con formula apodittica e generica, i criteri seguiti per la selezione operata fra i rappresentanti delle diverse organizzazioni sindacali (6). l'art. 18 I. 477/1973 (organo consultivo abilitato ad esprimere pareri sulle norme delegate concernenti lo stato gi�ridico del personale della scuola) trova riscontro nella decisione della stessa Sezione 5 novembre 1974 n. 347 (in Il Consiglio di Stato 1974, I, 1494) a proposito della nomina di un diverso organo collegiale (Comitato di esperti previsto dall'art. 3 1. 6 dicembre 1971 n. 1074), per la determinazione� dei piani di studio, nonch� dei principi e dei criteri generali d~i corsi abilitanti per l'insegnamento. In tale decisione � stata ritenuta illegittima la generica � considerazione della maggiore effettiva rappresentativit�� (cfr. anche, in termini, Sez. VI, 19 giugno 1973 n. 282 in Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1126). CONSlGLIO DI STATO, Sez. VI, 8 novemibre 1974, n. 3pl -Pres. Daniele -Est. Varino -A.riminio (avv.ti Matarazzo e Viola) c. Ministero !PU'blblka istruzione (,avv. Stato Semicola). Legge e regolamento -Annullamento giurisdizionale di norma regolamen� tare . Limiti alla efficacia � Provvedimenti emessi in applicazione della norma . Obbligo di annullamento d'ufficio � Non sussiste. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Atto amministrativo � Annullamento d'ufficio -Potere discrezionale dell' Am� ministrazione -Legittimit� del rifiuto di annullamento. Ferma restando l'efficacia ex tunc ed e11ga omnes dell'annullamento giurisdizionale di una norma regolamentare, esso tuttavia non incide sui provvedimenti divenuti inoppugnabili, emessi in applicazione della norma annullata; quest'ultima non pu� essere applicata nella fattispecie che era prima destinata a regolare, anche se tale conseguenza non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di annullare d'ufficio gli atti gi� adottati in applicazione della norma regolamentare riconosciuta illegittima, e non impugnati (1). In ordine alle situazioni giuridiche gi� definite, non sussiste aZcun obbligo per l'Amministrazione idi rivalutarle a domanda dell'interessato; pertanto del tutto legittimamente l'Amministrazione rifiuta l'uso dei propri poteri discrezionali per annullare o modificare un suo precedente provvedimento ormai inoppugnabile (2). (1) Sugli effetti dell'annullamento giurisdizionale di una norma regolamentare cfr. Sez. VI, 23 novembre 1971, n. 940, in n Consiglio di Stato 1971, I, 2297; Sez. V, 15 dicembre 1970 n. 1154, ivi, 1970, I, 2284; Sez. VI, 27 ottobre 1970, n. 695, ivi, 1970, I, 1777. (2) Sulla legittimit� del diniego di riesame di situazioni giuridiche gi� definite clr. Sez. IV, 14 aprile 1970 n. 266, in lZ Consiglio di Stato 1970, I, 580; Sez. IV, 5 novembre 1969 n. 682, ivi, 1969, I, 2040. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 22 novembre 1974, n. 380 -Pres. Daniele -Est. Agresti -Fera (avv. Troccoli) c. Enrte autonomo acquedotto pugliese (avv. Guarino). Competenza e giurisdizione � Tribunali Amministrativi Regionali � Natura dell'Ente autonomo acquedotto pugliese: ente ultraregionale � Atti dell'Ente impugnati prima del 1 � aprile 1974 -Competenza immediata del T.A.R. � Non sussiste. Competenza e giurisdizione � Nozione di giudice naturale � Regime transitorio dei T.A.R. -Contrasto dell'art. 38 1. 1034/1971 con l'art. 25 della Costituzione -Eccezione manifestamente infondata. Competenza e giurisdizione -Regime transitorio dei T .A.R. � Contrasto tra l'art. 38 I. 1034/1971 e gli artt. 103 e 125 della Costituzione -Eccezione manifestamente infondata. Competenza e giurisdizione -Contrasto della norma che prevede un unico grado con l'art. 24 della Costituzione -Non sussiste. PARTE I; SEZ. V, GIUR.ISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 543 Competenza e. giurisdizione -Regime transitorio dei T.A.R. -Contrasto tra l'art. 38 1. 1034/1071 e l'art. 3 della Costituzione -Eccezione manifestamente infondata. Giustizia amministrativa � Termine per l'impugnazione -Pretese patrimoniali di dipendenti di Enti pubblici -Trattamento di quiesc�nza -Decorrenza della prescrizione dal giorno di cessazione del rapporto -Irrilevanza della dat~ del decreto di liquidazione. Giustizia amministrativa � Termine per l'impugnazione -Trattamento di quiescenza � Autonomia delle pretese -Effetti in ordine alla prescri� zione. Impiego pubblico � Indennit� di licenziamento -Prescrizione decennale stabilita per i dipendenti statali -Inapplicabilit� ai dipendenti di Enti pubblici. Giustizia amministrativa -Termine per l'impugriazione -Decorrenza del termine di prescrizione dalla omessa pronuncia del giudice. Pensione -Riscatto anni universitari -Effetti -Esclusione dell'aumento di anzianit� dall'inizio della carriera -Esclusione di effetto retroattivo. Deve essere ritenuto Ente uitraregionale l'Ente autonomo acq~edotto pugliese considerato che esso, ai sensi della L. 28 maggio 1942 n. 664, � destinato ad operare nell'ambito di due regioni, le Puglie e la Lucania, nelle quali per l'appunto sono localizzate le sue sorgenti. Pertanto sulla cr;mtroversia relativa ad un ricorso in tema di pubblico impiego notificato da un dipendente dell'Ente prima del decorso dei tre mesi dall'inse1diamento dei T.A.R. � competente, ai sensi dell'art. 2 lett. b) n. 1 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il Consiglio di Stato (1). Il giudice naturale, secondo il costante insegnamento della Corte Costituzionale, � il giudice precostituito in base alla legge e non stabilito in vista di una determinata controversia a posteriori. Sotto tale profilo � infondata la censura di incostituzionalit�, sollevata per viola (1-10) Sulla prima massima, di indubbia esattezza, cfr. Sez. IV 23 aprile 1974 n. 315. (in questa Rassegna, 1974, I, 1428); Ad. Pl; 12 luglio 19.74 n. 7 (ivi, 1974, I, 1433); Ad Pl. 14 aprile 1972 n. 5 (in Il Consiglio di Stato 1972, I, 537). La manifesta infondatezza della eccezione di illegittimit� costituzionale dell'art. 38 1. 1034/1971 in relazione agli artt. 3, 24, 103,. 113 e 125 della Costituzione � stata gi� rilevata dalla Sez. V in alcune decisioni del 1972 (cfr. Sez. V 26 maggio 1972 n. 409 in Il Consiglio di Stato 1972, I, 1015; 14 novembre 1972 n. 876, ivi, 1972, I, 2032; 5 dicembre 1972, n. 1018, ivi, 1972, I, 2178). Il concetto di giudice naturale come giudice precostituito per legge, di giudice, cio� istituito sulla base di criteri generali. fissati in anticipo e non gi� in vista di determinate controversie � stato pi� volte ribadito 544 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione del principio idel giudice naturaie di cui aU'art. 25 delta Costituzione, nei confronti di una norma che istituisca un giudice speciale, quale � la norma di cui all'art. 38 L. 6 di'�embre 1971 n. 1034 (2). L'art. 38 L. 1034/1971 non � in contrasto con gli artt. 103 e 125 della Costituzione, poich� detti articoli della Carta costituzionale non definiscono le rispettive sfere di competenza del Consiglio di Stato e dei T.A.R.; � quinidi compito del legislatore ordinario stabilire dette competenze in materia di interessi legittimi e di giurisdizione esclusi'Va (3). La norma che prevede un solo grado di giurisdizione non � per ci� solo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, posto che la difesa delle situazioni soggettive del cittadino non trova garanzia nella �,oppia istanza, ma nella possibilit� di prospettare al giudice le istanze (4). L'art. 38 delta L. 6 dicembre 1971 n. 1034 non � in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poich� esso, al solo fine di disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, si limita a stabilire la competenza immediata iclei T.A.R. per gli atti gi� di competenza delle soppresse G.P.A. e per gli atti degli enti autarchici territoriali e la competenza dei T.A.R. differita a tre mesi dal loro insediamento per gli altri atti ed in ispecie per gli atti delle Autorit�, statali e degli enti ultraregionali nei quali � meno immediato il collegamento con gli interessi locali (5). Le pretese patrimoniali collegate al rapporto di impiego pubblico debbono essere fatte valere entro i termini di prescrizione in base alle norme idel diritto civile; del tutto irrilevanti al riguardo sono i provvedimenti di liquidazione e Za loro conoscenza da parte dell'interessato, posto che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione del ricorrente, diretta ad ottenere il trattamento di quiescenza, va fissato alla data deUa sua definitiva cessazione dal rapporto (6). dalla Corte Costituzionale (cfr. da ultimo Corte Cost. 19 dicembre 1968 n. 128 in Foro It. 1969, I, 274). Quanto, infine, agli atti di liquidazione del trattamento di previdenza e quiescenza, predisposti da un ente pubblico, i quali non rivestono natura costitutiva o modificativa dei diritti patrimoniali dei dipendenti dell'ente, ma costituiscono soltanto atto paritetico, meramente ricognitivo di diritti patrimoniali gi� costituiti, cfr. Sez. VI 26 ottobre 1971 n. 770 e n. 796 (in Il Consiglio di Stato 1971, I, 1927 e 1961); in considerazione della predetta natura, non sussiste alcun onere di loro impugnazione diretta ai fini della tutela giurisdizionale invocata dal dipendente del diritto preteso, poich� nessuna influenza possono avere tali .atti in ordine alla preesistenza del diritto� e all'obbligo correlativo dell'Amministrazione che si affermi non adempiuto. Sulla prescrizione delle rate di stipendio, assegni e pensioni dovuti dallo Stato cfr. Sez. IV 20 febbraio 1973 n. 129 (in questa Rassegna 1973, I, 545 con nota di commento e richiami di dottrina). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Le pretese fatte valere in ordine. al trattamento di quiescenza del pubblico dipendente non possono essere considerate in modo unitario, ma vanno considerate distintamente, con la. conseguenza che la domanda relativa a talune di esse non produrr� effetto interruttivo idella prescrizione nei riguardi delle altre (7). La prescrizione decennale stabilita dal R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 285 trova applicazione solo per i dipendenti statali e non � estensibile ad altre categor'ie di dipendenti pubblici; ci� in quanto essa costituisce deroga espressa alla 1disposizione generale di cui all'art. 2948 n. 4 e.e. (8). Nella ipotesi di omessa pronuncia da parte del giudice amministrativo su domande formulate nel ricorso, deve ritenersi attribuita al ricorrente la possibilit� di far valere nuovamente le sue pretese nei termini di prescrizione, dopo la pubblicazione della decisione (9). Poich� il provv~dimento di riconoscimento di periodi o servizi pregressi comporta solo dalla data della emanazione gli effetti dell'aumento dell'anzianit� (e conseguentemente tutti gli atti relativi al trattamento di quiescenza, successivamente emanati, dovranno tener conto dell'aumento di anzianit� derivante dal riscatto o riconoscimento), l'istituto del riscatto o riconoscimento dei servizi prestati da un pubblico dipendente non determina l'aumento di anzianit� dall'inizio della carriera; pertanto il provvedimento di riconoscimento degli anni di studio universitari non ha effetto retroattivo id.alla data di inizio della carriera e non comporta, di conseguenza, aumento di anzianit� del dipendente per ogni possibile effetto sul trattamento di fine rapporto (10). CONSIGL[O DI STATO, Sez. VI, 20 dicembre 1974, n. 422 -Pres. Daniele -Est. Varino -Compagnia armatooiale italiana (aviv.ti Sorrentino e Guiccia.r�i) c. Ministero marina mevcantile (avv. Stato FTem), Provveditorato al porto di Venezia (avv. Cervati) e Compagnia lavO\t"atori al porto di Venezia (n.c.). Competenza e giurisdizione -Proponibilit� del regolamento di giurisdizione -Limiti -Effetti -Necessit� della sospensione� automatica del processo di merito -Sussiste. , Porti -Porto di Venezia -Competenza per la emanazione di provvedimenti tariffari e in materia di lavoro portuale -Consiglio di amministrazione e Comitato esecutivo del Provveditorato al porto � Competenza in materia di provvedimenti riservati in via generale al Direttore marittimo � Sussiste. Atto amministrativo -Atto definitivo -Provvedimenti degli organi istituzionali del Provveditorato al porto di VeneZia. 546 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale � Circolari � Impugnazione autonoma � Non sussiste � Impugnazione unitamente ai provvedi� menti applicativi � Sussiste. Atto amministrativo � Parere di organo collegiale consultivo � Necessit� del giudizio final~ con la dichiarazione di voto. Atto amministrativo � Sanatoria di atto illegittimo impugnato nel termine di legge � Non sussiste. Fino alla pubblicazione della pronuncia sul merito da parte ,del giudice investito della causa � sempre proponibile il ricorso per regolamento di giurisdizione, la cui effettiva proposizione comporta l'obbligo per il giudice innanzi al quale pende la causa di sospendere il procedimento ex art. 367 c.p.c.; indipendentemente dalla emanazione di detto provvedimento di sospensione, quest'ultima si verifica di diritto con la conseguente privazione in capo al giudice del potere di conoscere della causa prima della decisione ,delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto giurisdizionale (1). (1) Ricorso per regolamento di giurisdizione e sospensione del giudizio. Nella decisione che si annota la Sezione VI ha confermato quello che a ragione pu� considerarsi un insegnamento da tempo consolidato della Suprema Corte di Cassazione (cfr. in termini Cass. SS.UU. 20 dicembre 1972 n. 3672 in Foro lt. 1973, I, 34 con nota di Andrioli). In considerazione della operativit� ipso iure, e quindi automatica, della sospensione (cfr. an�he Cass. 12 dicembre 1967 n. 2923 in Giust. Civ. Mass. 1967, 1522), al Giudice resta preclusa ogni ulteriore attivit� di natura giurisdizionale (ivi compresa, ad esempio, la semplice adozione di un provvedimento di riunione) fino alla decisione della Corte regolatrice; ne conseguir� che il provvedimento in ipotesi adottato non sar� semplicemente viziato per violazione di legge, ma sar� radicalmente inficiato dal difetto di potere 'giurisdizionale e sar� perci� annullabile in Cassazione.. Un breve approfondimento merita, sotto il profilo che interessa, il procedimento di esecuzione. Anche per detto procedimento la Suprema Corte ha avuto modo pi\:! volte di ribadire che ben pu� in esso sorgere un conflitto tra il potere giurisdizionale ed il potere amministrativo, tutte le volte che sussistono i requisiti che legittimano l'intervento della Pubblica Amministrazione a salvaguardia dei poteri attribuiti dala legge alla sua sfera discrezionale (cfr. Cass. SS.UU. 30 settembre 1968 n. 3029 in Foro lt. 1969, I, 962). Del resto la giurisprudenza ha costantemente dato la massima estensione alla proponibilit� del regolamento di giurisdizione. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 547 Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo del Provveditorato al porto di Venezia sono competenti -ai sensi degli artt. 2 (come modificato dall'art. 1L.12 agosto 1957 n. 797) e 12 R.D.L. 14 marzo 1929 n. 1342 -alla emanazione dei provvedimenti riservati in via generale al Direttore marittimo dall'art. 208 1del regolamento per l'esecuzione del codice di navigazione marittima, per quanto riguarda il porto di Venezia, ivi compresi i provvedimenti tariffari e normativi in materia di lavoro portuale. I provvedimenti degli organi istituzionali del Provveditorato al porto di Venezia sono atti ,definitivi, e ci� in quanto il Provveditorato � persona giuridica di diritto pubblico; inoltre mancano norme specifiche che ne prevedano l'impugnazione in via gerarchica. Esso � stato cos� ritenuto ammissibile nel caso di sequestro e in genere nei procedimenti cautelari innominati ex art. 700 c.p.c. (cfr. Cass. 28 febbraio 1964 n. 437 in Foro It. 1964, I, 881; Cass. 9 marzo 1964 n. 506 in questa Rassegna 1964, I, 468) e in fase di procedura per la dichiarazone di fallimento (cfr. decreto Trib. Milano 14 luglio 1964 in Giust. Civ. 1964, I, 1659 e in questa Rassegna 1965, I, 294; Cass. 13 marzo 1965 ,n. 425, ivi 1965, I, 293), procedura quest'ultima il cui carattere di processo esecutivo vero e proprio costituisce ormai da tempo communis opinio della pi� autorevole dottrina e non solo italiana. La sospensione deve cos� trovare applicazione anche quando il difetto� di giurisdizione, a causa dei poteri attribuiti dall'ordinamento alla Pubblica Amministrazione, venga lamentato in relazione ad una procedura di ~3ecuzione. A superare definitivamente ogni dubbio sotto il profilo esaminato soccorre la stessa Corte di Cassazione nella motivazione della citata decisione 3029/1968, laddove chiarisce esaurientemente che la possibilit� di sollevare una questione di giurisdizione va estesa a qualsiasi procedimento, anche individuale, poich� la fase esecutiva rientra nella giurisdizione deI Giudice Ordinario: � ...il procedimento di esecuzione � procedimento giurisdizionale, tendente alla definitiva e completa attuazione della volont� della legge, alla attribuzione concreta del bene della vita richiesto al soggetto che � risultato, secondo il processo di cognizione, averne diritto. Perci� anche nella fase esecutiva pu� sorgere dubbio o discussione intorno alla giurisdizione del giudice ordinario e quindi pu� sorgere la opportunit� o la necessit� che vi sia una pronuncia sulla giurisdizione medesima �; � In particolare, proprio nella fase esecutiva, nella quale, come si � detto, si attua d:n 'concreto 11'.attribuzione del bene d1e11La 'V1�JfJa. giudizialmente richiesto, pu� sorgere un conflitto tra la potest� giurisdizionale e �La potest� amministraitiva, pu� toccaTsi profondamente fil pote1I1e discrezionale della Pubblica Amministrazione... �. Altro aspetto da non trascurare � la piena autonomia del processo esecutivo rispetto al processo di cognizione dalla cui sorte -anche in relazione ad eventuali e intervenute sentenze che abbiano affermato la giurisdizione -il primo � del tutto staccato e indipendente, con la ulteriore conseguenza che anche qualora fosse riconosciuta la giurisdizione .!548 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'impugnativa delle circolari � ammissibile solo unitamente ai prov �vedimenti appUcativi, in ragione e nei limiti della loro incidenza sul �processo di formazione e sul concreto contenuto dei provvedimenti ��medesimi. Per la concreta sussistenza del parere di un organo collegiale non :,basta che questo abbia registrato le opinioni spontaneamente emesse .da al�uni suoi membri, ma � necessario che la attivitd dell'organo si sia espressa in un giudizio finale con la dichiarazione di voto di tutti �.i suoi membri ed il relativo computo. Non sussiste ammissibilitd di sanatoria di atti illegittimi che siano ::sta� gid impugnati nel termne di legge. �dell'A.G.O. nel processo che ha dato luogo alla sentenza passata in giudi' ooto, ben potr� contestal'ISi ilia giurilsdizione dell.'A.G.O. !1.'elaitivamente aili1o ,esercizio dei poteri di giurisdizione in base ad una azione esecutiva che :su quella sentenza si pretenda fondare: ci� in -forza della ontologica diversit� dei due processi, l'uno (quello di cognizione), di carattere dichia: rativo e decisorio che conduce come naturale risultato ad un dictum, l'altro (quello di esecuzione) di carattere realizzatore e trasformatore, che -.conduce ad un factum (cfr. ZAGARI, in nota di commento iaililia dee. 3029/1968 'In questa Rassegna 1968, I, 938, con ampi richiami anche di dottrina). La produzione del regolamento di giurisdizione determina, dunque, .nel giudice investito della controversia o della procedura un difetto tem: poraneo, o meglio una carenza temporanea di giurisdizione; ci� all'evi �dente scopo di impedire che la decisione delle Sezioni Unite della Su prema Corte� di Cassazione possa trovare ostacolo o essere comunque fru~ strata dalle successive attivit� (ivi compresi eventuali provvedimenti a �carattere esecutivo) del giudice a quo. N� potrebbe seriamente addursi, nella proposizione del regolamento, -un attentato alla accelerazione del giudizio, sia esso di cognizione o di �esecuzione, ch� di contra proprio a tale accelerazione, quale effetto pri: mario, tende il regolamento medesimo: giova_ ricordare a tale proposito che, nei casi in cui manchi la iniziativa di una delle parti, ben pu� lo :stesso Giudice, in qualunque stato e grado del giudizio, rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, 1 � co. c.p.c. Quanto, infine alla eccezionale possibilit� per il Giudice di una deli- bazione del regolamento, giustificata dal SATTA (cfr. Commentario al Co �dice di Procedura Civile, Vallardi, I, 179) � ...perch� altrimenti qualunque �ricorso, anche il pi� capriccioso, dovrebbe portare alla sospensione del processo �, essa va per l'appunto ritenuta, secondo le stesse evidenti in �tenzioni del predetto, insigne autore, di applicazione del tutto � eccezionale �, limitata cio� al caso in cui effettivamente �il ricorso per regolamenrto possa essere consid1l['ato f:t"Utto di solo � OOp["iccio � delila Amiindm -strazione, circostanza che non risulta essersi mai verificata e che l'esperienza pratica in ordine alla applicazione e utilizzazione dello strumento in questione (anche solo sotto un profilo meramente statistico in tema <di accoglimento di siffatti ricorsi) recisamente smentisce. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 549" TRIBUNALE AMMJINISTRATIVO -LAZIO -Sez. I, n. 92, 27 novem.1bre 1974 -Pres. Tozzd -Est. Alibrandi -Toril.asini (avv. Lavitola)' �C. Regione Lazio (avv.ti Amata e Per.relli) e Comune dli Roma: (avv..ti Ra:go e Carnevale). Espropriazione per p.u. -Emanazione del provvedimento di p.u. � Competenza regionale -Individuazione dell'organo competente � Criteri. Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale � Nuovi motivi inseritf nelle memorie -Inammissibilit�. Espropriazione per p.u. � Parco pubblico � Criteri interpretativi � Estensione.. Espropriazione per p.u. -Procedure ex tit. II 1. 865/1971 � Necessit� dr piano particolareggiato -Non sussiste. Espropriazione per p.u. -Contrasto del tit. II 1. 865/1971 con gli artt. 4f e 42 della Costituzione -Manifesta infondatezza della sollevata eccezione. Espropriazione per p.u. � Contrasto del tit. II I. 865/1971 con gli artt. 3e 97 della Costituzione -Manifesta infondatezza della 11ollevata ec-cezione. Piano regolatore -Artt. 15 e 16 norme tecniche di attuazione del p.r. df Roma � Creazione di impianti sportivi � Piano particolareggiato : Ne-cessit� -Limiti. Piano regolatore -Deliberazione comunale � Osservazioni dei privati � Li-miti � Irrilevanza. Espropriazione per p.u. -Rapporto fra la I. 19 novembre 1968 n. 1187 e" la I. 86S/1971 -Limiti temporali contenuti nella I. 1187/68. Espropriazione per p.u. � Contrasto fra l'art. 11 I. 865/1971 e l'art. 117 della�� Costituzione -Manifesta infondatezza della sollevata eccezione. Poich� la norma di cui all'art. 25 della L. 22 ottobre 1971 n. 86Snon ha altro significato che quello di una attribuzione temporanea df competenza, destinata ad essere sostituita dalle norme del D.P.R. 8/72, solo dalla normazione organizzativa dell'Ente regionale � possibiie ricavare e individuare l'organo competente alla emanazione del provvedi-mento di pu�blic~ utilit� dell'opera (1). (1..:8) Sul procedimento espropriativo e sulla dichiarazione di pubblica utilit� previsti dalla L_. 22 ottobre 1971 n. 865,_ anche in relazione� all'art. 1 ter L. 25 febbraio 1972 n. 13 e al d.P.R. 15 gennaio 1972 n. &cfr. Consiglio di Stato, Parere Commissione Speciale 24 giugno 1972 n. 18. (1in ;n Consiglio di Stato 1972, I, 1911); in dottrina c:lir. DI CIOMMO, n pro- .550 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sono inammissibili i nuovi motivi di gravame dedotti nelle memorie, nelle quali � solo possibile illustrare una censura gi� impostata con ii ricorso o con i motivi aggiunti ritualmente proposti (2). Nella accezione �parco pubblico� contenuta nell'art. 9 della L. 865/1971 vanno compresi non solo i grandi parchi di interesse citta dino, ma anche i parchi di quartiere (3). L'esperibilit� delle procedure 1di cui al titolo II della L. 865/1911 -non � subordinata alla esistenza del piano particolareggiato; in parti colare, l'art. 33 della L. 865/1971 ha modificato l'art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 167 ed ha consentito la formazione di piani di zona per l'edilizia economica e popolare anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione (4). n titolo II della L. 865/1911 non contrasta con gli artt. 41 e 42 della Costituzione, essendo fatta salva la riserva legislativa per la impo sizione di limiti alla propriet� privata me.diante la previsione di ele menti e criteri idonei a delimitare chiaramente la discrezionalit� del l'amministrazione (5). Il titolo II della L. 865/1911 non contrasta con gli artt. 3 e 91 della Costituzione poich�: 1) la normativa di cui alla L. 865/1911 � general mente applicabile a tutte le opere pubbliche, di competenza della Re gione o degli enti infraregionali, che rientrino nel contesto urbanistico e.dilizio urbano; b) pertanto 1�is:Petto ad essa non � ipotizzabile alcuna disparit� di trattamento nei confronti dei proprietari espropriandi (6). Ai sensi degli artt. 15 e 16 del Piano Regolatore di Roma (norme tecniche di attuazione) l'adozione del piano particolareggiato � richiesta solo per la creazione di impianti sportivi in senso proplTio e di dimen sioni tali da richiedere un apposito ente di gestione. La deliberazione comunale che in sede di formazione del :piano regolatore generale rinvii le osservazioni dei privati alla formazione del piano particolareggiato non pu� interpretarsi come autoimposizione di un obbligo da parte del Comune (adozione del piano particolareg giato) che non sia pi� richiesto dalla legge in relazione ad una succes siva mo,dificazione del sistema e della relativa normativa (7). cedimento di esprop1�iazione delta legge sulla casa (in questa Rassegna, 1973, II, 137). Sui rapporti fra piano di zona per l'edilizia economica e popolare e i piani regolatori generali e particolareggiati di esecuzione cfr. Sez. V 12 novembre 1968 n. 1595 (iin Il Consiglio di Stato 1968, I, 1834) e Sez. IV 12 giugno 1973 n. 646 (ivi, �1973, I, 926). Sulla inammissibilit� di nuovi motivi di gravame dedotti nelle me morie cfr. Sez. V 9 febbraio 1971 n. 73 (ivi, 1971, I, 238) e Sez. IV 20 febbraio 1973 n. 127 (in questa Rassegna, 1973, I, 540 con richiami di giurisprudenza). PARTE I, S�Z. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Con la L. 19 novembre 1968 n. 1187 sono stati solo imposti limiti temporali di efficacia alle indicazioni di piano regolatore, circostanza che non esclude (anzi presuppone come ipotesi normale) che le eventuali proce�dure espropriative vengano a conclusione prima della scadenza di detti limiti. L'art. 11 della L. 86511971 non contrasta con l'art. 177 della Costituzione, posto che ogni tipo di attivit� strumentalmente connessa all'esercizio delle materie idi competenza regionale ex art. 117 della Costituzione, e cos� la competenza in tema di espropriazione per la reaiizzazione di fini urbanistici e per l'attuazione di lavori pubblici di interesse regionale, rientra nell'ambito dei poteri attribuiti alla Regione dalla Carta costituzionale (8). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gennaio 1975, n. 252 -Pres. Giannattasio -Est. Lipari -P. M. Secco (conf.) -Soc. Fornaci di Stazzano c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi). Imposta di ricchezza mobile � Accertamento � Soggetti tassabili in base a bilancio � Accertament� sintetico � Incompleta dichiarazione � Bilancio non formalmente regolare. (T.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 21, 24, 27, 28, 119 e 120; e.e. art. 2431),. Legittimamente l'Amministrazione procede all'accertamento sintetico del reddito di un soggetto tassabile in base a bilancio a norma dell'art. 120 lett. a) del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, quando la dichiarazione presentata non � conforme all'art. 24 primo comma dello stesso t.u., come nel caso che non sia stato affatto compilato il quadro relativo all'imposta di ricchezza mobile, non rilevando che il reddito sia stato dichiarato nel quadro relativo all'imposta sui fabbricati o che alla denuncia sia stato allegato il bilancio, cosa che non dispensa dall'obbligo 0 di compilar� regolarmente la dichiarazione. Pu� altres� l'Amministrazione procedere all'accertamento sintetico quando il bilancio presentato non sia sottoscritto, a norma degli artt. 27 e 28 dal legale rappresentante ?-ella societd e dal presidente del collegio sindacale ed ancor pi� quando il bilancio presentato non sia stato ancora approvato a norma dell'art. 2431 e.e. (1). (Omissis). -Il nodo problematico delle questioni all'esame del Collegio sta nel verificare la legittimit� del ricorso da parte dell'amministrazione finanziaria al metodo dell'accertamento sintetico di un reddito di ricchezza mobile della societ�, in principio tassabile in base a bilancio, nel caso di specie. Ne � pienamente consapevole lo stesso contribuente il quale, dopo una breve premessa volta a sottolineare che la impugnazione concerne questo solo profilo, articola le censure in tre motivi per adeguarsi alla triplice linea argomentativa cui la sentenza si affida per giustificare l'accertamento della finanza. La motivazione della sentenza poggiata su una pluralit� di rationes decidendi comporta che SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gennaio 1975, n. 252 -Pres. Giannattasio -Est. Lipari -P. M. Secco (conf.) -Soc. Fornaci di Stazzano c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi). Imposta di ricchezza mobile � Accertamento � Soggetti tassabili in base a bilancio � Accertament� sintetico � Incompleta dichiarazione � Bilancio non formalmente regolare. (T.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 21, 24, 27, 28, 119 e 120; e.e. art. 2431),. Legittimamente l'Amministrazione procede all'accertamento sintetico del reddito di un soggetto tassabile in base a bilancio a norma dell'art. 120 lett. a) del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, quando la dichiarazione presentata non � conforme all'art. 24 primo comma dello stesso t.u., come nel caso che non sia stato affatto compilato il quadro relativo all'imposta di ricchezza mobile, non rilevando che il reddito sia stato dichiarato nel quadro relativo all'imposta sui fabbricati o che alla denuncia sia stato allegato il bilancio, cosa che non dispensa dall'obbligo 0 di compilar� regolarmente la dichiarazione. Pu� altres� l'Amministrazione procedere all'accertamento sintetico quando il bilancio presentato non sia sottoscritto, a norma degli artt. 27 e 28 dal legale rappresentante ?-ella societd e dal presidente del collegio sindacale ed ancor pi� quando il bilancio presentato non sia stato ancora approvato a norma dell'art. 2431 e.e. (1). (Omissis). -Il nodo problematico delle questioni all'esame del Collegio sta nel verificare la legittimit� del ricorso da parte dell'amministrazione finanziaria al metodo dell'accertamento sintetico di un reddito di ricchezza mobile della societ�, in principio tassabile in base a bilancio, nel caso di specie. Ne � pienamente consapevole lo stesso contribuente il quale, dopo una breve premessa volta a sottolineare che la impugnazione concerne questo solo profilo, articola le censure in tre motivi per adeguarsi alla triplice linea argomentativa cui la sentenza si affida per giustificare l'accertamento della finanza. La motivazione della sentenza poggiata su una pluralit� di rationes decidendi comporta che (1) Decisione di evidente esattezza. Per l'altra ipotesi di integrazione e correzione, in via induttiva, di bilancio formalmente regolare e non del tutto inattendibile v. Cass., 7 novembre 1974, n. 3384, in questa Rassegna, 1975, I, 196). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA solo la fondatezza di tutti i motivi dedotti potrebbe portare alla cassazione; per converso � sufficiente disattendere uno qualunque dei motivi per respingere il ricorso. Ritiene peraltro il Collegio, anche alla stregua della propria funzione di nomofilachia, di esaminare tutte le censure, per rispettare l'unit� della fattispecie. Secondo il ricorrente questa non sarebbe riconducibile nell'alveo dell'art. 120 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ricorrendo puntualmente gli estremi dell'art. 119, nonostante la mancata compilazione del quadro B (motivo I). Erroneamente si sarebbe fatto leva sulla omessa sottoscrizione del rendiconto (sostitutivo del bilancio) da parte del Presidente del Collegio sindacale, perch� tale sottoscrizione non � prescritta a pena di nullit� (motivo II). Infine la Corte, qualificando il documento allegato alla dichiarazione come semplice progetto di bilancio, inidoneo di per s� ad integrare il precetto di legge non avrebbe tenuto presente che l'atto presentato era un �rendiconto� legislativamente equiparato al bilancio (motivo III). Le riassunte censure non hanno giuridico pregio. Ai sensi dell'art. 120 del t.u. sulle imposte dirette del 1958 (che si applica ratione temporis al caso in esame) sotto la rubrica � Accertamento sintetico dei redditi tassabili in base al bilancio� si prevede l'eccezionale potere della finanza (�in deroga� alle disposizioni dell'articolo precedente il 119) di procedere ad accertamento sintetico, o induttivo (�in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dati comunque raccolti �) in tre specificati casi fra cui quello (lett. a) di presentazione della dichiarazione dei redditi non conforme alle disposizioni degli artt. 24 comma primo, 27 e 28 comma primo, lett. a). Ed a sua volta l'art. 24 (sotto la rubrica �contenuto della dichiarazione �) stabilisce al primo comma che � la dichiarazione deve specificare gli elementi attivi e passivi necessari, secondo le norme concernenti le singole imposte, per la determinazione dei valori imponibili dei redditi e dei patriillloni posseduti dal soggetto, nel periodo di imposta al qu�le la dich�'arazione stessa si riferisce�. � pacifico in causa che nel redigere la dichiarazione annuale dei redditi, del patrimonio e delle obbligazioni delle societ� ed enti tassabili in base a bilancio agli effetti delle imposte dirette, per il 1959, la societ� Fornaci di Stazzano non compil� il quadro B relativo ai redditi di ricchezza mobile di categoria B, indicando nel quadro C, riguardante i redditi dei fabbricati, la somma di L. 6 milioni quale affitto della fornace, riportata poi nel quadro E ai fini della determinazione del reddito imponibile. Ed � ormai fuori discussione che l'affitto della fornace dava luogo ad un reddito che avrebbe dovuto essere dichiarato dal contribuente per essere assoggettato ad imposta d~ R.M. di categoria B. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO , .Dalla convergenza dei dati normativi e di quelli di fatto secondo l'Avvocatura dello Stato discenderebbe l'applicabilit� dell'art. 120 lett. a) legittimante l'accertamento sintetico del reddito del soggetto tassabile in base a bilancio, poich� la mancata compilazione del quadro costituisce un quid pluris rispetto alla dichiarazione non regolare cui si riferisce l'art. 24 comma primo del t.u., richiedendo non gi� la indicazione di una somma purchessia, ma la specificazione degli elementi attivi e passivi necessari per dare contezza della consistenza del reddit�>. La tesi � stata rettamente accolta sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello. Ed invero � c�rta la sussistenza del reddito mobiliare ch� non risulta denunciato, sicch� sulla base della dichiarazione l'amministrazione non � stata posta in grado di operare alcun prelievo tributario. N� vale obiettare che il reddito era stato indicato' nel quadro relativo all'imposta fabbricati, giacch� l'omissione che viene in considerazione riguarda l'imposta di ricchezza mobile e non quella, del tutto autonoma, relativa ai fabbricati. Neppure giova fare richiamo al bilancio, in quanto la prescrizione dell'allegazione del bilancio coesiste normativamente con quella della regolare compilazione della denuncia. Questo � appunto il senso del richiamo operato all'art. 24 comma primo del t.u. La finanza pu� procedere all'accertamento sintetico anche quando il bilancio allegato sia perfettamente regolare se i dati rilevanti emergenti dal bilancio medesimo non sono stati riportati nel modulo, omettendosi addirittura la compilazione di un quadro. La tecnica del riscontro fra i dati numerici di quantificazione dei redditi contenuti nella dichiarazione e quelli emergenti �dalle risultanze del bilancio e del conto profitti e perdite o dal rendiconto� cui si informa la disciplina dell'art. 119 del testo unico presuppone appunto la duplicit� dei termini da raffrontare, e quindi l'esistenza di una regolare dichiarazione in cui siano riportate le cifre da comparare con quelle contenute nel bilancio. Se questa possibilit� non sussiste perch� i redditi non sono stati indicati nell'apposito quadro della dichiarazione si esorbita dal campo dell'accertamento analitico, e pu� ricorrersi all'accertamento sintetico ex art: 120 lett. a) t.u. poi~h� il contenuto della dichiarazione non ha rispettato il precetto dell'art. 24. Non va perci� seguita la difesa della societ� nello sforzo di ricondurre l'omessa compilazione del quadro B alla fattispecie normativa dell'art. 119, con conseguente mera possibilit� per la finanza di integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio mancanti od inesatte, giacch� tale articolo presuppone una dichiarazione formalmente regolare, perch� effettuata in conformit� alle disposizioni dell'art. 24 comma primo t.u., e riguarda una fase ulteriore alla constatazione dii tale regolarit� formale, attinente all'esame del merito di quanto dichiarato in rispondenza ai dati del bilancio, mediante il riscontro del documento ! PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 555 ' allegato alla dichiarazione, in cui possono essere state omesse determinate entrate. Ai sensi dell'art. 120 lett. a) per operare l'accertamento sintetico non si deve scendere al merito della attendibilit� e completezza del bilanci� allegato alla dichiarazione (regolare) della societ�, ma l'indagine va circoscritta all'esame esclusivo della dichiarazione, prescindendo dal bilancio allegato, per verificarne la regolarit�, che � certamente da escludere se sia stata omessa ogni indicazione numerica circa un reddito certo nell'an. In altre parole, e per concludere sul punto, il bilancio, quale documento contabile che contiene l'esposizione di una certa situazione finanziaria, pu� costituire la base del controllo della dichiarazione, ma non pu� sostituirla, sicch� l'omessa dichiarazione dei redditi della societ� soggetta a iR.M. ,di categoria B, ,giustifica di per s� sola l'accertamento sintetico dei redditi medesimi, a prescindere dalle poste dell'allegato bilancio. Ma nel caso in esame tale accertamento sintetico era fondato non solo sul richiamo operato all'art. 24 comma primo del testo unico, ma anche sulla duplice violazione dell'art. 28 lett. a) secondo cui i soggetti tassabili in base al bilancio devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio e del conto profitti e [perdite, ovvero copia del :rendiconto sot toscritta dalle persone indicate nell'art. 27 e cio� dal legale rappresen tante e dal Presidente del Coll~gio dei Sindaci (ove un sitfatto collegio figuri t:ra gli ol'lgani si;>ciali, come � iPI"escoclitto !Per le societ� iPer azioni). � stato accertato, invece, che il documento allegato alla dichiarazione, e che dovrebbe tener luogo di bilancio, non risulta sottoscritto �dal presidente del collegio sindacale. Il raccordo fra art. 120 lett. a) ed artt. 27 e 28 lett. a) �, in verit�, assai lineare: pu� procedersi ad accertamento sintetico quando la dichia razione non rispetta le norme dei richiamati articoli, quando cio� essa non � stata sottoscritta dai soggetti indicati nell'art. 27 e .quando alla dichiarazione non sia stata unita la copia del bilancio e del conto pro fitti e perdite, ovvero copia del rendiconto sottoscritta dai medesimi soggetti. E non giova alla ricorrente far leva sull'inciso �a pena di nullit�� che sanziona nel primo comma dell'art. 27 l'omessa sottoscrizione della dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'ente, ma non � pi� ripetuta nel secondo e nemmeno nel terzo comma del medesimo articolo, che qui viene in considerazione, riguardando il collegio sindacale. L'argomentazione, a� parte la sua intrinseca fondatezza, non � per tinente nella prospettiva da cui muove la sentenza denunciata. Non si tratta, infatti, di qualificare come nulla la dichiarazione dei redditi per trarne una qualche conseguenza giuridica, ma di partire dalla RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO constatazione che una dichiarazione, seppure irregolare vi � stata, per determinare il regime de~l'accertamento e giustificare il ricorso al metodo analitico. E su questa direttrice � un fuor d'opera attardarsi a stabilire se la mancata sottoscrizione del bilancio allegato sia richiesta a pena di nullit�, essendo decisivo rilevare che, per inequivoco dettato di legge, tale omissione consente alla P.A. di operare l'accertamento in via induttiva ex art. 120 t.u. Ma pi� radicalmente l'art. 28 lett. a) risulta vi9lato perch� il documento allegato alla dichiarazione, e privo della sottoscrizione del Presidente del Collegio dei Sindaci, non era una copia di bilancio, ma un semplice progetto in quanto alla data della presentazione della dichiarazione esso non era stato approvato dalla assemblea dei soci. Ora � noto che dal punto di vista civilistico il bilancio formato dagli amministrativi � un progetto che il Collegio sindacale rivede e corregge (art. 2431 comma secondo e.e.) e che solo a seguito dell'approvazione della assemblea si presenta quale bilancio in senso tecnico, :prendendo esistenza giuridica, ed esplicando i suoi effetti. Prima dell'approvazione, dunque, cos� come non vi � ancora bilancio in senso civilistico, non esiste nemmeno l'atto cui si riferisce l'art. 28 lett. a) del testo unico. Ed infatti l'art. 21 del medesimo testo unico, a proposito del termine per la presentazione della dichiarazione stabilisce, al secondo comma, che i soggetti tassabili in base a bilancio debbono effettuare la dichiarazione entro un mese dall'� approvazione > del bilancio, o del rendiconto, e in caso di mancata approvazione nel termine di legge, o nel termine statutario, consente che la dichiarazione venga presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso (con l'ovvia conseguenza che, in mancanza di bilancio approvato si pu� procedere ad. accertamento sintetico). La motivazione della sentenza in proposito � pienamente appagante e la societ� ricorrente nemmeno ne tenta una confutazione diretta, ma pretende di censurare i giudici di secondo grado per non avere considerato che il documento allegato alla dichiarazione, pur non essendo un bilancio �approvato> era un rendiconto, espressa~ente contemplato in via alternativa nell'art. 28 lett. a) e quindi suscettibile di integrarne il precetto. A parte l'assoluta novit� della deduzione si tratta di escogitazione puramente nominalistica. n rendiconto � un quid pluris irispetto al bilancdo consuntivo (con l'annesso conto dei profitti e delle perdite) il quale di norma non consente di cogliere se non i tratti fondamentali, esclusi i profili marginali e pi� analitici, della gestione sociale, mentre il rendiconto dovrebbe comportare una pi� completa ed approfondita disamina. Si spiega quindi l'equivalenza normativa fra i due documenti, la cui efficacia giuridica PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 557 resta per� sempre ancorata all'approvazione dell'assemblea (operando le stesse ragioni svolte per ~scludere che un progetto di bilancio sia equiparabile al bilancio in senso tecnico). Ed � certo che il documento in esame, a prescindere dalla sua ascrizione al novero dei bilanci ovvero dei rendiconti, non � stato approvato, ed � restato al livello del mero progetto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE -Sez. Un., 25 gennaio 1'975 n. 287 -Pres. Stella Richter -Est. Mirabelli -P. M. Di Maio (conf.) -Mini~tero dell� Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. ENEL (avv. Cogliati Dezza). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Rapporti tra giudizio innanzi alle commissioni e azione ordinaria -Termine per la notifica della decisione della Commissione Centrale -�'. preclusivo per l'azione in sede ordinaria dell'Amministrazione Finanziaria. (L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 34). Il termine di tre mesi stabilito nell'art. 34 della legge 8 giugno 1936 n. 1231 per la notifica della decisione della Commissione Centrale in materia di imposte dirette, � applicabile anche per le imposte indirette. Conseguentemente l'amministrazione decade dal diritto di proporre la azione ordinaria ove non abbia provveduto a notificare la decisione nel detto termine (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e difetto di motivazione, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. L'Amministrazione sostiene, infatti, che la norma suddetta � propria della disciplina delle imposte dirette e non � applicabile alle imposte indirette, s� che erroneamente la Corte d'Appello ne avrebbe fatta appli (1) Viene confermata la pos1z1one assunta con la sent. 7 aprile 1972, n. 1041 (in questa Rassegna, 1973, I, 193, con nota di M. SALTINI). Bisogna ormai prendere atto di questa affermazione, che pur lascia perplessi. Resta fermo tuttavia che l'osservanza del termine dell'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 non condiziona il ricorso per Cassazione ex art. lll Cost. e che il diverso termine di 60 giorni stabilito per la notifica delle decisioni delle Commissfoni distrett�ali e provinciali (art. 35 e 41 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516) � valevole solo nell'ambito del contenzioso tributario e non condiziona quindi n� l'autonoma azione in sede ordinaria, n� il ricorso al tribunale per difetto di calcolo o errore di apprezzamento n� il ricorso per Cassazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cazione nel caso in esame che concerne opposizione ad ingiunzione per imposta suppletiva di registro. La tesi sostenuta dall'Aministrazione ricorrente � stata respinta dalla Sezione I di questa Corte, con sentenza 7 aprile 1972, n. 1041. Nella motivazione di tale pronuncia � stato dato atto che, bench� la questione dell'applicabilit� della decadenza prevista dall'articolo suddetto all'ipotesi di notifica tardiva di decisione della Commissione Centrale in materia di imposte indirette non risultasse specificamente sottoposta fino allora all'esame di questa Corte, tuttavia in precedenti pronunce, concernenti questioni collaterali, si rinvenivano prospettazioni divergenti. L'Amministrazione ricorrente, nel chiedere che la questione venga riesaminata, oppone alla soluzione adottata da questa Corte tre ordini di argomentazioni. In primo luogo sostiene che l'estensione non troverebbe giustificazione nella disposizione contenuta nell'art. 31 del d.l. 7 agosto 1936, numero 1639, secondo cui sono estese alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento di beni tutte le altre norme relative al procedimento davanti le commissioni delle imposte dirette, in quanto l'art. 34, di cui si tratta, imponendo la decadenza dall'azione �giudiziaria per tardjvit� della notificazione della decisione della Commissione Centrale, concerne una situazione che non riguarda il procedimento davanti le Commissioni, ma � fuori di questo. In secondo luogo lAmministrazione assume che, qualora si dovesse ritenere ammissibile l'estensione in base al citato art. 31, il combinato disposto dalle due norme dovrebbe ritenersi abrogato in forza dell'ultimo comma dello stesso art. 31, che prevede l'al:lrogazione di ogni norma incompatibile con la disciplina posta nello stesso testo legislativo; ad avviso dell'Amministrazione, cio�, poich� in esecuzione dell'art. 45 dello stesso decreto, � stato emanato, con successivo r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, il regolamento di attuazione contenente le norme procedurali, ed in questo, mentre � prevista la decadenza per omissione di notifica in relazione all'impugnazione delle decisioni delle Commissioni di primo e secondo grado, nulla � stato detto per la proponibilit� dell'azione giudiziaria, se ne dovrebbe dedurre che sia rimasto sancito che l'azione giudiziaria � proponibile sol che siano rispettati i termini decorrenti dalla notificazione delle decisioni, quale che sia il tempo decorso tra la decisione e la notificazione della stessa. In terzo luogo l'Amministrazione ricorrente sostiene che, qualora si opinasse che comunque l'estensione sia giustificata dall'esigenza di assicurare una parit� di tutela fra contribuente ed amministrazione finanziaria, impedendo a questa di prolungare a suo piacimento la pendenza della controversia tributaria con il ritardo nella notificazione della decisione, tale esigenza dovrebbe ritenersi gi� adeguatamente soddisfatta a PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 559 seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 21 dicembre 1972, n. 186, che, dichiarando illegittimo l'art. 146 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella 'parte in cui non stabilisce che la notificazione in esso prevista, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per ricorrere all'autorit� giudiziaria, possa aver luogo anche ad istanza del contribuente, ha procurato al contribuente il mezzo.. per porre riparo agli effetti eventualmente pregiudizievoli del ritardo delrAmministrazione nel compimento della notificazione. Non sembra, per�, a queste Sezioni Unite che i rilievi esposti dal!' Amministrazione ricorrente siano sufficienti a contestare l'esattezza della soluzione adottata dalla Prima Sezione di questa Corte. / In relazione al primo punto, infatti, queste Sezioni Unite ritengono che meriti conferma l'affermazione contenuta in tale pronuncia, secondo cui la notificazion� della decisione della Commissione centrale costituisce il presupposto per la conclusione del procedimento dinanzi la giurisdizione amministrativa, giacch� a tale notificazione � subordinata la costituzione del giudicato; ogni disposizione che concern~ tale notificazione non pu� ritenersi, quindi, che regoli un momento esterno e successivo al procedimento dinanzi le commissioni tributarie; ne consegue che anche la norma dell'art. 34, di cui si discute, rientra nell'ambito del rinvio operato dal citato art. 31, quarto comma, del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 . . In relazione al secondo punto queste Sezioni Unite ritengono che nessuna incompatibilit� pu� ravvisarsi tra l'ordinamento procedurale risultante dal citato r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e dal Regolamento contenuto nel r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, e. l'applicabilit� dell'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, al procedimento ivi disciplinato. Come, infatti, la stes1sa .Amminiistrazione ricorrente ha rilevato, nessuna norma � contenuta .nei due provvedimenti, che regoli la notificazione della decisione della Commissione Centrale ed il successivo accesso alla giurisdizione ordinaria. Il rinvio alla norma contenuta nell'art. 34, dunque, lungi dal porsi il contrasto con tale ordinamento, ne colma una lacuna e contribuisce a renderlo organico e completp. In relazio~e al terzo punto, infine, ad avviso di queste Sezioni Unite la sentenza della Corte Costituzionale, richiamata dall'Amministrazione ricorrente, non ha alcuna incidenza sulla questione concernente l'estensibilit� della decadenza sancita dall'art. 34 per le controversie concernenti le imposte dirette alle controversie relative ad imposte indirette. L'attribuzione al contribuente della facolt� di compiere la notificazione della decisione, al fine di dare inizio alla decorrenza del termine per l'impugnazione, pur attribuendo a questo una migliore tutela, tuttavia non soddisfa totalmente all'esigenza di parit�, in quanto nessuna norma prevede un mezzo attraverso il quale lo stesso contribuente venga 560 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a conoscenza della pubblicazione della decisione, senza l'intervento di un'attivit� dell'Amministrazione. L'esigenza di parit� �, invece, adeguatamente soddisfatta, come ha rilevato la precedente pronuncia di questa Corte, soltanto attraverso la imposizione all'Amministrazione dell'onere previsto dall'art. 34, di cui si tratta, la cui applicabilit� ad ogni controversia tributaria non soltanto I discende quindi, da una retta applicazione delle norme vigenti, ma � pienamente conforme ai principi della Costituzione. l La soluzione accolta dalla citata sentenza n. 1041 del 1972 deve essere, dunque, pienamente iconfera:nata e la sentenza impugnata, che a tale soluzione si � adeguata, non merita, pertanto, alcuna censura. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1975 n. 338 -Pres. Giannattasio -Est. Granata -P. M. Albanese (conf.) -Ente Fiera di Milano (avv. Allorio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Giorgio Azzariti). Imposte e tasse in genere � Legittimazione passiva � Diritti erariali sugli spettacoli � Societ� Italiana Autori ed Editori � Potere di riscossione, accertamento e liquidazione del tributo � Amministrazione Finanziaria � Sono ambedue passivamente legittimati � Inscindibilit� di cause � Sussiste. (L. 2 aprile 1951, n. 226, art. 6; c.p.c. artt. 331 e 334). La Societ� Italiana Autori ed Editori, che in forza di convenzione stipulata a norma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951 n. 226, esercita il potere di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, � passivamente legittimata, assieme all'Amministrazione Finanziaria, sulla domanda del contribuente diretta a negare la debenza del tributo; conseguentemente nel giudizio instaurato contro ld SIAE e contro la Finanza si crea una situazione di inscindibilit� che consente ia proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva della parte contro la quale non � proposto l'appello principale (1). (1) Decisione di evidente esattezza. La duplice legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria e dell'Ente delegato � incontestabile, come pure � incontestabile l'autonomo potere di iniziativa di ambedue i soggetti riguardo alle impugnazioni. In una situazione per qualche parte analoga � stato ritenuto (Cass. 28 marzo 1973, n. 824, in questa Rassegna, 1973, I, 824), che lAmministrazione PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 561 (Omissis). -Con il terzo motivo, il cui esame si pone come logicamente e giuridicamente pregiudiziale, l'ente ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 331 e 334 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte del merito ha erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della SIAE nella controversia circa l'accertamento del debito tributario derivante dall'arrotondamento dell'addizionale sui diritti erariali, dovuti per gli spettacoli, le manifestazioni ed i trattenimenti, previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, .n. 67, e, del pari erroneamente, ha rigettato l'eccezione di inammissibilit� dell'impugnazione della stessa SIAE, non ricorrendo, nella specie, nessuna delle ipotesi che, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., consentono all'appellato l'impugnazione incidentale tardiva. La censura, in quanto non considera la particolare posizione della SIAE nella situazione che veniva in discussione, si dimostra infondata. Il Ministro delle Finanze, esercitando la facolt� attribuitagli dall'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 226, ha, con pr<?prio decreto 30 ottobre 1968, di approvazione della convenzione stipulata con la SIAE per il decennio dal 1� gennaio 1968 al 31 dicembre 1977, attribuito -tra l'altro -alla stessa SIAE (come con i decreti di approvazione delle precedenti convenzioni) i poteri di accertamento, di liquidazione e di riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici ordinari, sportivi e cinematografici (art. 1, lett. a) e del diritto addizionale e dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67 (art. 1, lett. d), e l'ha resa responsabile verso lo Stato dei diritti e delle imposte suindicate che, per ogni spettacolo ordinario, sportivo e cinematografico, e sulle scommesse do vrebbe incassare (art. 17 della convenzione). La particolare posizione della SIAE, che � incaricata della mera riscossione del tributo di cui trattasi, ma che � investita anche del po- finanziaria, chiamata in causa dall'esattoria a norma dell'art. 77 del t.u. 15� maggio 1963, n. 858, ha il potere di impugnare la sentenza che l'esattoria abbia lasciato senza impugnazione; resta a vedere se anche in questo caso,. a seguito della impugnazione della Finanza, l'Esattoria possa ancora pro porre l'impugnazione ex art. 334; si dovrebbe rispondere affermativamente sia in questo caso che nel caso opposto. La sentenza ora intervenuta nella successiva parte della motivazione,. di cui si omette la pubblicazione, ha riaffermato, e sul punto la discussione� pu� considerarsi chiusa, che l'arrotondamento sull'addizionale ai diritti era riali sugli spettacoli (art. 7 legge 18 febbraio 1963, n. 67) va eseguito sul l'importo di ogni manifestazione e non sull'importo di ciascun biglietto (Cass., 14 marzo 1974 n. 692, ivi, 1974, I, 695). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tere di procedere all'accertamento ed alla liquidazione di detto tributo ed � responsabile verso lo Stato dei diritti e delle imposte, che dovrebbe incassare in base a distinta ovvero in somma fissa, rende evidente che l'azione di accertamento negativo della debenza del tributo nella misura in cui veniva pretesa e percepita, fatta valere dall'Ente Fiera quale contribuente (il quale del resto non ha dimostrato di dubitarne quando ha promosso il giudizio che ne occupa) aveva per contraddittori non solo l'amministrazione finanziaria, quale titolare del potere d'imposizione e del credito tributario, ma anche l'ente (la SIAE) al quale faceva, capo, per effetto del rapporto di concessione, il potere di accertamento e di liquidazione del tributo. La situazione pregiudizievole della quale l'Ente Fiera tendeva ad ottenere la rimozione, derivava, infatti, non solo dalla pretesa dell'ente creditore d'imposta, ma anche dall'attivit� di accertamento e liquidazione che l'ente concessionario aveva posto e poneva in essere, esercitando quei poteri che gli erano stati affidati e che esso era tenuto a mandare ad effetto per sottrarsi alla responsabilit� gravante a suo carico in forza della stessa concessione. La sitUazione delineata � stata, poi, correttamente posta, dalla Corte del merito, a base della pronuncia di rigetto della eccezione di inammissibilit� dell'appello tardivamente proposta dall'appellata SIAE. Com'� stato numerose volte affermato da questa Corte, rientra nell'ipotesi, disciplinata dall'art. 334 cod. proc. civ., di cause nelle quali la parte contro cui sia stata proposta l'impugnazione principale � legittimata, a sua volta, a proporre l'impugnazione incidentale tardiva, ancorch� questa sia diretta contro una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale, anche quella di inscindibilit� per ,dipendenza di cause. Ipotesi questa che ricorre quando pi� cause distipte, riunite in un unico processo, o per la natura delle situazioni giuridiche controverse (dipendenza di ordine sostanziale) o per effetto delle domande rispettivamente proposte dalle parti (dipendenza di ordine formale), debbono restare unite anche in sede di gravame, in quanto la decisione dell'una si estende logicamente e necessariamente all'altra, costituendo il presupposto logico e giuridico imprescindibile, per il carattere di pregiudizialit� che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra. Orbene, non era contestabile che l'accertamento giudiziale chiesto, in ordine alla pretesa tributaria, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, pregiudicasse la decisione che ne dipendeva riguardo alla declaratoria, domandata nei confronti della SIAE, in merito ai poteri di accertamento e di liquidazione dell'imposta ad essa affidati. ( Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 563 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1975, n. 565 -Pres. La Porta -Est. Payardi -P. M. Secco (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani) c. Soc.p.a. Alfa Farmaceutici (avv. Natoli). Imposta di registro � Agevolazioni per la case di abitazione non di lusso � Decadenza � Imposta ordinarla � Interessi � Decorrenza. (L. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 14 e 20; 1. 26 gennaio .1961, n. 29, art. 1; 1. 28 marzo 1972, n. 147). Nel caso di decadenza dai benefici fiscali previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, gli interessi sulle imposte in misura ordinaria dovute dal contribuente ammesso ai benefici, decorrono daZla data di registrazione dell'atto inizialmente agevolato, o, se questa � anteriore, dal 16 marzo 1961, di entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 (1). (Omissis). -Con due motivi di ricorso unitariamente considerabili, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato invoca violazione di legge affermando che, verificatasi la decadenza del beneficio fiscale, l'imposta � dovuta con i relativi interessi moratori a partire dal momento della registrazione dell'atto essendo la decadenza ricollegabile ad un comportamento del contribuente. Del resto, essa afferma, il contribuente, non avendo provveduto a costruire abitazioni entro il termine di legge, ragione appunto per la quale aveva in o:i;igine ottenuto i benefici fiscali nella registrazione dell'atto di acquisto del terreno edificabile, ha fatto per sua stessa opera non avverare la condizione cui il beneficio era legato. Il ricorso � fondato. Oggetto della controversia � l'accertamento della esistenza o meno dell'obbligo di pagamento degli interessi moratori previsti dalle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962 sulle somme liquidate a titolo di imposta complementare di registro e in accessori e con decorrenza dalla data (1) Con la presente sentenza la Corte di Cassazione, dopo le precedenti diverse pronuncie 27 luglio 1972, n. 2570 (in questa Rassegna 1972, 1, 849) e 14 ottobre 1974, n. 2828 (ivi, 1974, 1, 1442) ha riesaminato l'importante problema relativo alla decorrenza degli interessi sulle imposte liquidate in misura ordinaria per decadenza dai benefici fiscali di cui alla 1. 2 luglio 1949, n. 408 e, totalmente condividendo le argomentazioni svolte nell'interesse della Amministrazione finanziaria e su cui cfr. la nota di G. ANGELINI RoTA a commento della citata sentenza n. 2570 del 1972, ha affermato che detti interessi decorrono dalla data di registrazione dell'atto inizialmente agevolato e non dal momento successivo in cui si � verificata la decadenza dalla agevolazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO della registrazione o, se questa anteriore, dal 16 marzo 1961, data di entrata .in vigore della legge n. 29 del 1961, in dipendenza della sopravvenuta decadenza dai benefici tributari previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408. Si tratta in altri termini di stabilire se il contribuente, una volta ottenuti i benefici fiscali di agevolazione alla costruzione di locali di abitazione, sotto il profilo della dichiarazione, inserita nell'atto di acquisto del terreno, di intendere di costruire case non di lusso entro il termine di legge, una volta non attuato il programma denunciato che gli ha fatto fruttare il beneficio fiscale, debba corrispondere insieme alla imposta ordinaria anche gli interessi dalla data della originaria registrazione alla data in cui si rende esigibile la differenza di imposta per la perdita dei benefici, interessi che, impregiudicata la questione giuridica, su un piano economico indubbiamente lo Stato verrebbe a perdere rispetto ad una ipotesi ordinaria. Il Tribunale, accogliendo l'opposizione, ha risolto in senso negativo il quesito ed ha argomentato che la decadenza cui il contribuente � incorso per la avvenuta rivendita del terreno prima dell'esecuzione delle costruzioni in vista delle quali l'agevolazione fiscale era stata concessa, non integra un'ipotesi di ritardo nelle esazioni del tributo che fosse ilmputa.biLe al �contriibuente a norma delle prev~sioni �contenute nelle leggi su riferite. Anche la Corte si � posta in questa scia precisando che dalla detta constatazione non deriva il fondamento della pretesa tributaria azionata dalla amministrazione, perch� si presuppone non soltanto Ja colpa del contribuente, bensl anche che detta colpa concreti una mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, impeditive cio� della integrale liquidazione del tributo al momento del sorgere del rapporto tributario. Nella espressione della legge �mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione � pu� farsi rientrare la ipotesi di dichiarazione reticente od infedele, ma non la successiva determinazione del contribuente di non eseguire le costruzioni e di p1rocedere alla rivendita del terreno. Domina il problema in esame l'art. 3 della legge n. 29 del 1961 autenticamente interpretato dalla legge n. 147 del 1962, per il quale la regola � costituita dalla decorrenza degli interessi sulle somme dovute per tributi indiretti sugli affari di natura complementare dal giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, era dovuto il tributo principale, semprech� la liquidazione non pot� essere integralmente effettuata al momento della liquidazione della imposta principale per mancanza od insufficienza dei necessari elementi dipendente dal fatto imputabile al contribuente. Nella specie, non � controverso che il tributo complementare si � reso esigibile con la avvenuta rivendita del terreno senza una preventiva esecuzione delle costruzioni in vista delle quali i benefici y ��.� PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 565 tributari erano stati accordati all'atto della registrazione del rogito notarile di acquisto del terreno. Ritiene anzitutto, in via generale, la Corte Suprema che il principio enunciato nelle leggi speciali, corrispondendo ad un principio civilistico generale, debba essere interpretato con ragionevole estensione, e che in questo quadro vi si possa rintracciare il principio della imputabilit� degli interessi con la decorrenza dall'atto originario ogni qualvolta la necessit� di una integrazione della liquidazione sia conseguenza del generico comportamento responsabile del contribuente. Ci� del resto � confermato dall'art. 20 della legge n. 408 del 1949, il quale, al primo comma, esclude il verificarsi della decadenza dei benefici tributari solo nel �caso di forza maggiore da comprovarsi dal .contribuente, onde, in ogni altro caso, le due cause determinanti la decadenza vengono presuntivamente imputate allo stesso. Ma pi� specificamente pu� ricavarsi dalle varie ipotesi previste dalle due leggi del 1961 e del 1962 il principio secondo cui quando il differimento del pagamento dell'imposta � ricollegabile ad un comportamento del contribuente, gli interessi sono dovuti dal tempo della registrazione, mentre solo quando il differimento � ricollegabile ad un comportamento dell'ufficio gli interessi decorrono dalla richiesta dell'imposta. Pu� ancora osservarsi che l'art. 1 della legge n. 29 del 1961 puntualizza rche S1Ulle somme � dovute � all'errario !Per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 3 % da computarsi per ogni semestre compiuto. Orbene, con riferimento alla questione in esame, non sembra possa negarsi che quando un atto invocante i benefici fiscali viene presentato alla registrazione esistano gi� imposte ordinarie �dovute� in relazione a quell'atto. Il riconoscimento del diritto ai benefici fiscali in base alla semplice allegazione affemnativa del 1contriibuente inserita nell'atto ili acquisto, � condizionato alla effettiva realizzazione del proposito. Ma, verificandosi la decadenza dal beneficio per difetto del programma dovuto ad una diversit� di propositi liberamente assunta dal contribuente, la esigibilit� va rapportata al momento iniziale del ciclo, ossia alla registrazione. Non si tratta di una sottoposizione a condizione sospensiva degli effetti del negozio con conseguente sospensione anche della tassazione, talch� si avrebbe un rinvio del sorgere dell'obbligazione fiscale stessa. Si tratta di una condizione sospensiva della concessione dei benef}.ci fiscali, talch�, caduta la condizione, la situazione deve equitativamente riportarsi alla situazione originaria. Basta del resto pensare alla iniquit� della soluzione opposta. Il beneficio del differimento del pagam~nto dell'imposta collegato con l'eventualit�, nel caso verificatasi, di un mutamento del programma costruttivo, rimarrebbe diversamente, esaminata la situazione �a po 566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO steriori � assolutamente senza causa, e questa carenza di causa � indubbiamente dovuta al fatto del contribuente. In altri termini, lo Stato perderebbe gli interessi sull'imposta ordinaria, o meglio sulla differenza tra l'imposta liquidata all'origine tenuto conto dei benefici e l'imposta ordinaria, unicamente per una allegazione del contribuente (che tra l'altro vincola lo Stato alla concessione dei benefici sub condicione) e ad un suo pi� o meno capriccioso ma certamente arbitrario comportamento organizzativo nella destinazione dei suoi beni. Ne nascerebbe addirittura una disparit� di trattamento tra il soggetto che non ha chiesto alcunch� in tema di benefici fiscali e il soggetto che in identica situazione, avendo chiesto i benefici, decide di non valersene e pretende di protrarre unilateralmente nel tempo il pagamento di una imposta o di una parte di essa che il primo soggetto ha pagato subito. Certamente i termini �colpa�, �imputabilit��, sono nel caso da adottairsi in temnini !Puramente civdlistiici e di assunzione della :resiponsabilit� conseguente alle proprie scelte negoziali e gestorie . . Del resto, pu� conclusivamente e integrativamente ancora oss�rvarsi che, nella pendenza della possibilit� di adempiere all'obbligo di costruire, sussiste proprio la mancanza di un elemento occorrente alla liquidazione come previsto dalla legge n. 147 del 1962, e se, come � pacifico nella specie, tale mancanza � imputabile al contribuente, � certo che gli interessi sono dovuti con decorrenza dal momento della registrazione. -(Omissis).� CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1975, n. 572 -P1�es. Giannattasio -Est. Boselli -P. M. De Marco (diff.) -Covi (avv. Lorenzoni) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Arnone). Imposte e tasse In genere � Imposte Indirette � Competenza e giurisdizione � Decisione di commissione provinciale di valutazione � Impugnazione per Incompetenza Innanzi al Tribunale ex art. 29 terzo comma r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 � Innammissibllit�. (R.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). L'impugnazione ex art. 29, terzo comma, del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, della decisione della Commissione provinciale di valutazione � circoscritta alla mancanza o insufficienza di calcolo e al grave ed evidente errore di apprezzamento; non pu� di conseguenza essere dedotta in questa sede l'inc�mpetenza della commissione di valutazione che abbia deciso una questione di diritto (n� pu� tale incompetenza PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 567 essere rilevata di ufficio), essendo tale censura proponibile esclusivamente con il ricorso per Cassazione (1). (Omissis). -Con i primi due motivi del ricorso -che per la loro �onnessione vanno trattati congiuntamente -Covi Luciana denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (sulla protezione delle bellezze naturali), dell'art. 16 del r.d. 3 giugno 1940, n. 1357 (che approva il relativo Regolamento), degli artt. 29 e 30 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, sulla riforma degli ordinamenti tributari) e dell'articolo 295 cod. proc. civ., e sostiene che, siccome l'assoggettamento di un bene a vincolo paesaggistico assume rilievo ai fini della sua valutazione (contrariamente a quanto ha ritenuto in argomento la Corte del merito) e siccome lo stabilire la misura della incidenza di un tale .vincolo sulla concreta utilizzazione e destinazione del bene che ne � soggetto involge una questione di diritto, di tale questione avrebbe dovuto occuparsi la Sezione di diritto della Commissione provinciale delle imposte; quanto meno, la Sezione valutazioni avrebbe dovuto sospendere il giudizio di estimazione fino alla decisione definitiva della questione giuridica da parte della Sezione di diritto competente. Eppertanto censura la impugnata sentenza della Corte d'Appello di Trento per non avere rilevato codesti vizi della decisione della Commissione provinciale. Queste censure sono inammissibili. Va opportunamente premesso che, sebbene la disposizione di legge (art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) di cui si denunzia la 'violazione sia stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 1973 (art. 46 <;lei d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario), la presente impugnazione (proposta con atto del .19 novembre 1971) riguarda una decisione pronunciata nel vigore della norma medesima� (6 agosto 1971). Orbene, era giurisprudenza costante di questo S.C., nel vigore del citato art. 29 che -come noto -aveva operato una ripartizione delle competenze fra le Commissioni cui erano devolute le controvexsie in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, che la indagine diretta in particolare a stabilire la natura agricola o edifica (1) Dopo alcune esitazioni (5 febbraio 1971, n. 290 e 15 maggio 1971, n. 1409, in questa Rassegna, 1971, I, 436 e 909) la S.C. ha adottato la soluzione pi� corretta ora riconfermata in modo definitivo (20 'luglio 1971, n. 2364, ivi, 1349; 28 maggio 1973, n. 1370, ivi, 1973, I, 933). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO toria dei terreni compete, in primo grado, alla Commissione distrettuale delle imposte ed, in secondo grado, alla Commissione provinciale (Sezione valutazioni) qualora si fosse risolta in un accertamento di mero fatto, alla cognizione della Commissione provinciale (Sezione di diritto) ed, in secondo grado, alla cognizione della Commissione centrale, qualora avesse implicato la soluzione di questioni di diritto (interpretazione di norme legislative, regolamentari o negoziali che potessero incidere, con la imposizione di limitazioni, vincoli o servit�, sulla concreta ut�lizzazione del bene). Ed � pure esatto (e conseguente, del resto, ad una tale ripartizione) che qualora -come nella specie -una questione di diritto si fosse posta come pregiudiziale rispetto ad una questione di valutazione, ci� produceva uno sdoppiamento della competenza fra le due menzionate Sezioni della Commissione provinciale; nel senso che il giudizio di estimazione, portato dinanzi alla Sezione valutazioni, doveva restare sospeso .fino a tanto che la questione giuridica non fosse stata risolta in via definitiva dalla Sezione di diritto competente. Senonch�, quand'anche fosse esatto l'assunto della �ricorrente -essersi cio� la Commissione provinciale delle imposte di Trento occupata di una questione (quella relativa appunto alla incidenza del vincolo paesaggistico sulla valutazione del terreno caduto in successione) che, per la sua asserta natura giuridica, spettava invece alla competenza della Sezione di diritto -non potrebbe elevarsi a vizio della pronuncia del giudice ordinario di secondo grado (pronuncia contro la quale si dirige l'odierno ricorso ordinario della Covi) il non avere rilevato l'anzidetto error in procedendo della Commissione provinciale. Come altra volta questa stessa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare, essendo la decisione della Commissione provinciale divenuta definitiva nell'ambito del processo tributario, l'errore in parola avrebbe dovuto essere dedotto con ricorso immediato a questa Suprema Corte, a sensi dell'art. 111 della Costituzione. La Covi ha invece preferito adire il giudice ordinario di prima istanza a norma dell'art. 29, terzo comma, del citato decreto n. 1639 del 1936 che stabiliva un tipo tutto particolare di controllo da parte del giudice ordinario sulle decisioni delle Commissioni provinciali: controllo che, anche se considerato e trattato dalla legge e dalla giurisprudenza come un sindacato di legittimit�, era tuttavia diretto ad accertare esclusivamente se le decisioni delle predette Commissioni fossero affette da grave ed evidente errore di apprezzamento o da mancanza od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore (Cass., 28 maggio 1973, n. 1570). Ci� premesso, e poich� il presente ricorso, in quanto investe -come detto -la pronuncia del giudice ordinario di secondo grado e non PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 569 la pronuncia della Commissione provinciale, non pu� convertirs~ nel ricorso di legittimit� di cui all'art. 111 della Costituzione, non � consentito in questa sede discutere se la Commissione provinciale di Trento abbia o meno proceduto al giudizio estimativo senza che fossero state, dall'organo competente, risolte le questioni giuridiche prospettate dalla contribuente. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 febbraio 1975, n. 622 -Pres. Maccarone -� Est. Mazzacane -P. M. Cutrupia (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Saltini) c. Moreni. Imposta di registro -Divisione -Maggiore assegnazione rispetto alla quota Imposta di trasferimento � ~ dovuta -Presunzione di trasferimento gratuito tra parenti -Esclusione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 48; d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5; 1. 15 febbraio 1949, n. 33 art. 10). Nella divisione con assegnazione eccedente sulla quota di diritto (conguaglio) si verifica un trasferimento soggetto alla imposta proporzionale, ma su questo trasferimento, se intervenuto tra parenti entro il terzo grado, non opera la presunzione di liberalit� dell'art. 5 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90 (1). (Omissis). -L'Amministrazione, con il pdmo motivo del ricorso, denuncia la violazione dell'art. 48, primo e quarto comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 5 del d.1.1. 8 marzo 1945, n. 90, dell'art. 10 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, nonch� omessa e con traddittoria la motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.rp..c. Sostiene: La Corte del merito non ha considerato che; per l'art. 48 della legge di registro, le assegnazioni effettuate con le divisioni si conside (1) Questione nuova sulla cui soluzione sembrano necessarie delle precisazioni. Sembra contraddittorio affermare d'un canto che la presunzione. di trasferimento gratuito � riferibile a tutte le trasmissioni di immobili e quindi anche alle divisioni con conguaglio che danno luogo ad un trasferimento, che tale � agli effetti sostanziali e non solo per finzione della norma tributaria, e dall'altro che il trasferimento operato con il conguaglio � privo di autonomia e rimane assorbito nella divisione; se cosi fosse non vi sarebbe ragione per distinguere l'imposta proporzionale sul conguaglio da quella graduale sulla divisione. � .bens� vero che l'ultimo comma dell'art. 48 della legge di registro, introdotto con l'art. 10 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, prevede un trattamento di favore� per lo scioglimento di comunioni ereditarie di modesto valore fra parenti dell'autore della successione; questa applicabile, non si pu� escludere la presunzione di liberalit� nella divisione con conguaglio. applicabile, non si pu� escludere la presunzione di liberalit� nella divisione con conguaglio. 570 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rano dichiarative solo nei limiti dei diritti che realmente spettano a ciascun condividente mentre sui conguagli � dovuta la tassa di trasferimento con l'ulteriore conseguenza della presunzione di liberalit� (articolo 5, d.1.1. 8 marzo 1945, n. 90) se il negozio � stato stipulato fra parenti entro il terzo grado; tale conseguenza � resa pi� evidente dall'art. 10 della legge n. 33 del 1949 che pone precisi limiti al concetto di conguaglio divisionale, limiti superati nella specie, Il motivo � infondato. La tesi della Finanza poggia su di una interpretazione che, superando la lettera e la ratio delle disposizioni menzionate, allarga il campo della presunzione di cui all'art. 5 del d.1.1. n. 90/45 fino a comprendervi ogni negozio che importi, comunque, una trasmissione di immobili tra parenti e quindi anche la divisione con conguaglio la cui natura traslativa, anzich� dichiarativa, � affermata dall'art. 48 della legge di registro. Invero l'art. 5, primo comma, del d.1.1. n. 90 del 1945 dispone: e Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo gra~o si presumono liberalit� e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base'a titoli aventi data certa ai sensi del codice civile, e sempre che l'imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a. quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito �. A sua volta l'art. 48 della legge di registro prevede distintamente le ipotesi di divisioni senza o con conguaglio. Esso stabtlisce che le assegnazioni che hanno luogo nella divisione dei beni fra comproprietari non sono considerate traslative della propriet� dei beni rispettivamente assegnati quando ciascun condividente riceve una quota corrispondente ai diritti che realmente gli spettano (primo CQmma) e sono norma diretta a conservare la coesione dei piccoli patrimoni familiari prevale su quella dell'art. 5 del d.l. n. 90 del 1945. Ma al di fuori di questa limitatissima previsione non si vede perch� non debba operare la presunzione di liberalit�. L'ultimo comma dell'art. 48, favorisce comunioni familiari integrali e di piccola consistenza economica; esso � infatti applicabile soltanto alle comunioni che provengono dalla stessa eredit� e delle quali siano partecipi esclusivamente ascendenti, discendenti, coniuge e fratelli dell'autore della successione, quando la quota di diritto accertata non superi il valore di quattro milioni; si � quindi fuori della previsione non solo nelle comunioni non ereditarie o che sono formate di pi� masse, ma anche quando i comproprietari pur parenti fra di loro non siano tutti in stretto legame di parentela con l'autore della successione e sempre quando vengono superati i modesti limiti di valore stabiliti. Si tratta quindi di limitazioni eccezionalmente ristrette che giustificano la deroga ai principi che presiedono al tributo di registro ma non consentono generalizzazioni. Pertanto quando l'ultimo comma dell'art. 48 non sia direttamente PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA assoggettate all'imposta graduale; che se, invece, vi � conguaglio, � dovuta l'imposta proporzionale di trasferimento su di esso (quarto comma). La norma dispone, infine, sempre quanto alle divisioni con conguaglio, con l'ultimo comma aggiunto dall'art. 10 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, che � tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto beni provenienti da una stessa eredit� ed abbia luogo' tra ascendenti, in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, � dovuta l'imposta proporzionale dell'uno per cento quando il conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debito comune non sia superiore al quart�, della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, accertato ai fini tributari, di lire quattro milioni�. Fermando in primo luogo l'attenzione sul testo dell'art. 5, d.1.1. n. 90/45, occorre precisare che il riferimento al �prezzo pagato�, indicativo del contratto di compravendita, pu� spiegarsi per il sospetto del legislatore rivolto, anzitutto, verso le vendite di immobili tra persone legate da stretti vincoli di parentela, le quali frequentemente mascherano atti di liberalit�, ma che esso non pu� circoscrivere la presunzione, in cui quel sospetto si � tradotto, esclusivamente al contratto predetto, posto che � necessario aver riguardo agli atti che la norma prende in considerazione, e questi sono qualificati come � trasmissioni di immobili�, in genere senza specifica limitazione. Ci� precisato, occorre ora stabilire se anche le trasmissioni di immobili attuate per effetto di divisione dei beni comuni rientrino nella normativa dell'art. 5 citato. Orbene va anzitutto rilevato, in contrasto con quanto si legge nella sentenza impugnata, che pu� per� essere mantenuta ferma poich�, essendo il decisum conforme al diritto,, � sufficiente correggerne la motivazione (art. 384, secondo comma, c.p.c.) nel senso appresso indicato -che l'art. 48, quarto comma, legge di registro, solo apparentemente contiene una �finzione� giuridica allorch� qualifica traslative le assegnazioni di quote con conguaglio, in quanto il condividente che riceve una porzione di beni superiori a quella che gli sarebbe spettata e paga l'eccedenza, acquista, in effetti, quel supero, per cui il negozio, per tale parte, ha natura traslativa in quanto modifica il rapporto reale preesistente. La esattezza di tale rilievo, peraltro, non � sufficiente a far rientrare questi particolari trasferimenti di beni (acquisto delle eccedenze con pagamento di conguaglio) nell'ambito della normativa dell'art. 5, d.1.1. n. 90/45. Infatti il trasferimento che si verifica nel negozio divisorio con conguaglio (o maggiori assegni) se concettualmente non differisce dal trapasso che si attua con altri atti giuridici non pu� tuttavia essere parificato a questi nemmeno ai fini fiscali, poich� esso costituisce una modalit� esecutiva del negozio divisorio, nel quale rimane assorbito: lo scopo dei conguagli di evitare l'eccessivo frazionamento dei 572 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO beni comuni da dividere -permette di affermare che il trapasso immobiliare che occasionalmente si realizza in seno alla divisione non ha una sua autonoma funzione. Inoltre, come si � visto, il negozio divisorio � stato compiutamente regolato, quanto al trattamento fiscale, del citato art. 48 della legge di registro, per ogni suo aspetto. Ed � significativo che il legislatore aggiungendo, con l'art. 10 della legge 15 febbraio 1949, n. 33 -rsuccessiva al d.1.1. n. 90 del 45 -all'arit. 48 R.L. l'ultimo comma surriportato, nulla ha innovato in materia. Anzi il menzionato art. 10 mentre prende in considerazione, ai fini della tassazione i conguagli e i maggfori assegni nelle divisioni ereditarie fra parenti prossimi, non solo non fa alcun cenno della presunzione di liberalit� ma addirittura stabilisce un pi� mite trattamento fiscale per i condividenti legati da stretti vincoli di parentela. Da ci� � lecito trarre la _conferma che il legislatore ha inteso lasciare fuori dell'ambito della presunzione di liberalit�, di cui al preesistente art. 5, d.1.1. n. 90/45, le trasmissioni di immobili che si verificano in seno alle divisioni. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 febbraio 1975, n. 625 -Pres. leardi -Est. Vkgilio -P. M. Minetti (conf.) -Saporetti c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino). Imposta di registro -Usufrutto -Consolidazione -Presupposti -Estinzione dell'usufrutto � Trasferimento della nuda propriet� all'usufruttuario � Sussiste la consolidazione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 20). Poich� l'imposta sulla consolidazione � il residuo dell'imposta dovuta sul trasferimento della piena propriet�, gi� determinata al momento della costituzione dell'usufrutto e la cui esazione � rimasta so� spesa fino alla ricomposizione del diritto di propriet� nella sua pienezza, essa � dovuta in ogni ipotesi di cessazione dell'usufrutto e quindi sia quando l'usufrutto torna al nudo proprietario sia quando la nuda propriet� torna all'usufruttuario (1). (Omissis). -Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 20, 21 e 93 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 1 della tariffa all. A alla legge di registro, nonch� degli articoli 832, 1014, 1350 del codice civile, in relazione all'art. 360 (1) Decisione da condividere pienamente; v. Cass., 7 luglio 1971, n. 2119, in questa Rassegna, 1971, I, 1228. Negli stessi sensi � anche la sent. 18 dicembre 1974, n. 4350 di cui si omette la pubblicazione. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 573 cod. proc. civ., e sostiene che l'art. 1 della citata legge di registro assoggetta al :pagamento della ta.ssa le trasmissioni della p(['O(priet�, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di altro diritto reale, per cui -ove non esista trasmissione di un diritto -non sorge l'obbligo del pagamento della imposta di registro. In particolare deduce che nella specie l'usufrutto non era stato mai alienato dal ricorrente, e rimase ininterrottamente nel suo patrimonio, e che per tale ragione non poteva applicarsi la tassa di consolidazione, mancando il presupposto dell'uscita del diritto di usufrutto dal patrimonio dell'usufruttuario, e del suo trasferimento al titolare della nuda propriet�. La censura non � fondata. Questa Corte Suprema ha avuto occasione di pronunciarsi sullo specifico problema sollevato dal ricorrente con la sentenza del 7 luglio 1971, n. 2119, con la quale � stato affermato il principio secondo cui in caso di riunione dell'usufrutto alla nuda propriet�, la imposta di consolidazione � dovuta non soltanto nel caso in cui la riunione avviene nella persona del nudo proprietario, ma anche quando avviene nella persona dell'usufruttuario. Se, invero, ai sensi dell'art. 20 della legge di registro il diritto ad esigere l'imposta di trasferimento sul valore della propriet� piena sorge nel momento in cui si trasferisce la nuda propriet�, e soltanto l'esazione di parte di essa � rimandata ad un momento successivo, e cio� a quello -pi� o meno vicino -in cui l'usufrutto si riunir� alla propriet�, ne consegue che l'imposta di consolidazione costituis.ce una parte, �il residuo �, di quella dovuta per il trasferimento della propriet� piena, ed � quindi sussistente ab origine, anche se condizionata alla cessazione dell'usufrutto. Tale cessazione si verifica in tutti i casi in cui nella stessa persona si riuniscono nuda propriet� ed usufrutto; e ci� avviene sia quando l'usufrutto torna al nudo proprietario, sia quando la nuda propriet� torna all'usufruttuario. Spieg� la Corte Suprema a sostegno dell'enunciato principio che anche nella suddetta seconda ipotesi (ritorno della nuda propriet� all'usufruttuario) il diritto parziario si estingue per confusione (art. 1014 e.e.) per cui l'usufruttuario non diventa titolare di due distinti diritti che tra loro si sommano, cos� formando la piena propriet�, giacch� l'acquisto della propriet� da parte del titolare del diritto reale limitato det.ermina l'estinzione di questo. Spieg� ancora la Corte che deve considerarsi inesatta l'argomentazione secondo la quale il presupposto della imposizione fiscale sarebbe il trasferimento dell'usufrutto, onde essa avrebbe luogo quando l'usufrutto si trasferisce al nudo proprietario, mentre dovrebbe essere esclusa quando la nuda propriet� sia acquistata dall'usufruttuario. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Alla stregua delle riportate considerazioni, che rispondono alla lettera ed allo spirito degli articoli 20 e 21 della legge di registro, deve ritenersi infondata la tesi del ricorrente, che sostanzialmente ripropone la questione, gi� ritenuta inconsistente con la citata sentenza di questa Corte, della necessit� del trasferimento dell'usufrutto, come presupposto per l'applicabilit� dell'imposta di consolidazione. Poich� non sono stati addotti argomenti idonei a contestare l'esattezza dei principi affermati con la sentenza sopra citata, ritiene il Collegio che non sussistono ragioni per discostarsi dal precedente orientamento giurisprudenziale. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. il ricorrente ha invocato, in favore della sua tesi, la nuova legge di registro approvata con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, richiamando particolarmente gli articoli 45 e 41; i quali dettano -rispettivamente -norme sul calcolo del valore della� nuda propriet�, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e sulla determinazione della base imponibile, tra l'altro, per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali. Il richiamo all1;1 predetta legge ed alle menzionate disposizioni particolari non possono valere a sorreggere la tesi del ricorrente. Prescindendo dal rilievo che per l'art. 77 delle disposizioni finali e transitorie la nuova legge si applica agli atti formati dopo la sua entrata in vigore, va considerato che il diverso sistema adottato dalle citate norme per la determinazione del valore della nuda propriet�, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazion�, nonch� per la determinazione della base imponibile, in ordine ai trasferimenti o costituzione di diritti reali, non possono offrire argomenti interpretativi per attribuire un diverso significato alle disposizioni degli articoli 20 e 21 della legge di registro del 1923, secondo i quali va decisa la fattispecie in esame. r-(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 8 marzo 1975, n. 855, Pres. Danzi Est. Bile -P. M. Pedaice (,colllf.) -Min�ISltero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Frassone. Imposte e tasse in genere � Competenza e giurisdizione � Sospensione del� l'esecuzione per il pagamento di imposta principale di registro � Difetto di giurisdizione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 'art. 145; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3, 5 e 31). Il giudice 01�dinario � carente di giurisdizione in ordine alla domanda di sospensione del procedimento iniziato sulla base dell'ingiun PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 575 giunzione fiscale emessa per il pagamento di imposta principale di registro (1). (Omissis). -1. -Il giudice ordinario � carente di giurisdizione in ordine alla domanda di sospensione del procedimento attivo iniziato sulla base dell'ingiunzione emessa dall'Amministrazione finanziaria, per il pagamento dell'imposta principale di registro. Non � anzitutto rilevante, ai fini del regolamento della giurisdizione, il potere di sospensione attribuito all'autorit� giudiziaria, adita in sede di opposizione all'ingiunzione, dall'art. 3, comma 2, del testo unico delle disiposizioni !SUila !l"iscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639. Al riguardo � decisivo l'articolo 31 de.I medesimo testo unico, il quale dichiara applicabili al procedimento esecutivo per la riscossione delle �tasse sugli affari� soltanto gli articoli da 5 a _29, ed ha la cura di escludere dal rinvio la parte dell'art. 5 concernente il richiamo all'art. 3. Deve quindi negarsi, senza possibilit� di dubbi residui, che il potere di sospensione di cui ai citati art. 3 possa essere esercitato in materia di esecuzione per il pagamento di imposta di registro. 2. ---:-Con pi� puntuale riferimento alla specie dispone l'art. 145, comma 3, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale -premesso che il reclamo in via amministrativa contro l'ingiunzione emessa dall'Ufficio del registro �non d� diritto alla sospensione degli atti esecutivi� soggiunge che -parimenti l'atto di opposizione in via giudiziaria non sospende l'obbligo del pagamento�, tranne il caso che esso sia rivolto (ma l'ipotesi � estranea alla presente controversia) contro una richiesta di tassa suppletiva o sopratassa. Da questa norma traspare agevolmente la volont� della legge di escludere che l'esecuzione iniziata contro il debitore di imposta principale di registro possa essere in qualsiasi modo sospesa, per effetto dei reclami e delle opposizioni rispettivamente promossi dal contribuente in sede amministrativa o giurisdizionale; ed in particolare discende la (1) Decisione di evidente esattezza che ha un precedente specifico in Cass. 7 maggio 1969, n. 1543 (in questa Rassegna 1969, I, 691). � opportuno precisare che il difetto di potest� del giudice ordinario di sospendere l'esecuzione vale per tutti i tributi; infatti la sospensione o si realizza automaticamente quando concorrono determinati presupposti (art. 145 legge di registro) o pu� essere pronunciata soltanto dall'Amministrazione (art. 208 e 209 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645); in nessun caso pu� essere disposta dal giudice, salvo il caso dell'opposizione di terzo che d� luogo ad una controversia non tributaria. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO carenza, per il giudice ordinario, di ogni potere di sospensione dell'esecuzione. La disposizione � stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale, la quale (cfr. sentenza n. 36 del 1972) ne ha riconosciuto l'a1ssoluta estraneit� alla regola del � seilve et repete � contenuta nel- l'art. 149 del medesimo decreto. Mentre invero quest'ultimo in funzio-, ne dell'interesse alla percezione dei tributi, si risolveva in un illegittimo impedimento alla proponibilit� dell'azione giudiziaria non preceduta dal pagamento dell'imposta, e per questo motivo ne � stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale, l'art. 135, in applicazione del principio dell'esecutoriet� degli atti amministrativi, si limita a disporre l'indipendenza del procedimento. esecutivo fiscale dall'opposizione proposta dal contribuente dinanzi al giudice. Conseguentemente la norma, sulla cui portata non ha per nulla inciso la dichiarazione di incostituzionalit� dell'art. 149, si inquadra perfettamente nei canoni fondamentali che, nel vigente ordinamento, determinano i limiti del potere di provvedimento del giudice nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. Nella ricostruzione de�la disciplina della materia, non si pu� invero prescindere dal rilievo -ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. da ult. sentenza n. 3428 del 1974) _: secondo cui l'ingiunzione fiscale � un atto amministrativo, emanato nell'esercizio del potere di imposizione dello Stato. E questo dato � sufficiente a giustificare la conclusione -cui le Sezioni unite sono gi� altra volta pervenute (cfr. sentenza n. 1543 del 1969) -della peculiarit� dell'opposizione all'ingiunzione fiscale, che ha natura di controversia tributaria, rispetto all'opposizione all'esecuzione di diritto comune, e della conseguente impossibilit� di ritenere -per il tramite di una non consep.tita assimilazione dei due tipi di procedimento -l'aa;iiplicahilit� anche al primo dell'airt. 624 c.p.c., concernente :il [potere del giudice dell'esecuzione di sospendere, concorrendo gravi motivi, la procedura esecutiva. 5. -In conclusione, la tesi dell' ,Amministrazione finanziaria ricorrente si dimostra fondata, alla stregua tanto della regolamentazione dell'esecuzione per il pagamento dell'imposta di registro, di cui all'articolo 145 dlel decreto n. 3269 del 1923, quanto dei (pirmcipi 1Pi� generali cui � informata, nelle sue linee portanti, la disciplina dell'esecuzione fiscale. E quindi, in adesione all'orientamento prima ricordato, che il Collegio ritiene di dover confermare, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito dall'Ing. Frassone a provvedere sulla domanda di sospensione dell'esecuzione. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 577 OORTE DI C~SSAZIONE, Sez. Un., 1i5 marzo 1975, n. 1005 -Pres. Boccia -Est. Mazzacane -P. M. Gentile (conf.) -Comune di Milano (avv. Allorio) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Savares1e). Imposta di registro � Agevolazioni per l'urbanistica � Espropriazione o acquisto di fabbricati conformi al piano � Esclusione. (L. 28 giugno 1943, n. 666, art. un.; 1. 17 agosto 1943, n. 1150, art. 18). L'agevolazione della legge 28 giugno 1943, n. 666, da porre in relazione con l'art. 18 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, pu� riguardare l'espropriazione o l'acquisto di aree inedificate o sulle quali esistono costruzioni provvisorie o da demolire perch� in contrasto con le destinazioni urbanistiche, ma non il trasferimento di stabili costruzioni destinate a rimanere immutate o ad essere completate in quanto conformi alle indicazioni del piano regolatore (1). (Omissis). -Il Comune ricorrente, con il primo complesso motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. unico della 1. 28 giugno 1943, n. 666, in relazione all'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, degli artt. 4 e 5 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E. nonch� dell'art. 8 r.d. 30 dicembre 1923, 3269. Sostiene: il decireto del Prefetto di Milano in data 22 novembre 1960 indicava, nella sua parte motiva, che l'esproprio de quo aveva �lo scopo di disporre l'ordinata attuazione del piano regolatore di Milano per la zona... �. L'Amministrazione Finanziaria ha rilevato, con l'accertamento ispettivo impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie, che le convenzioni intercorse fra espropriante ed esprO\Priato, e trasfuse nel decreto predetto, evidenziavano che l'esproprio non concerneva aree inedificate o con costruzioni da_ demolire, bens� aree con corpi di fabbrica da ultimare, ed ha escluso, per tale motivo, l'applicabilit� dell'agevolazione prevista dall'articolo unico della 1. n. 666/1943. In tal modo � stato violato il principio, desumibile dagli artt. 4 e 5 della legge 20 m~zo 1865 n. 2248 ali. E, della insindacabilit� dell'atto amministrativo emanato da un'organo della pubblica amministrazione, (nella specie: autorit� amministrativa esproprian( 1) Decisione esattissima da condividere pienamente. L'esecuzione del piano regolatore � cosa evidentemente diversa dall'acquisizione di un patrimonio che non ha una funzione strumentale rispetto alla ordinata attuazione di programmi urbanistici; ci� si rivela chiaramente dalla considerazione che la stessa agevolazione favorisce gli atti di trapasso a favore di enti e privati che eseguono il piano in luogo dei Comuni in base a convenzioni; si che sarebbe assurdo agevolare prima l'espropriazione e poi il trasferimento a privati di beni rispetto ai quali lo scopo dell'ordinata attuazione del piano � stato gi� raggiunto. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO te) da parte di un diverso organo della stessa pubblica amministr�zione nella specie: autorit� amministrativa finanziaria. Non. � quindi pertinente il richiamo, nella decisione impugnata, dell'art. 8 della legge di registro poich�, nel caso concreto, l'Amministrazione Finanziaria non ha interpretato la volont� dei contraenti, per determinare la intrinseca natura e gli effetti dell'atto concluso, ma ha esercitato un inatnmissibile sindacato su un atto autoritativo di altro organo della pubblica amministrazione. Il ricOtl'lrente aggiunge che, in ogni caso, la ratio della 1. n. 666/1943 consente di ritenere eh~ anche l'espropriazione de qua rientra nel suo ambito di applicazione, essendo diretta allo scopo di attuare il p.r.g. del Comune di Milano. Il motivo � infondato. Nel decreto prefettizio del 25 novembre 1960 si dichiara che l'espropriazione, oggetto di esso, �ha lo scopo di disporre l'ordinata attuazione del piano regolatore di Milano per la zona suindicata �; e viene espressamente richiamato l'art. 18 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che consente la espropriazione, per l'attuazione del piano regolatore generale comunale, di aree inedificate o di aree su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano 1cara:ttere provvisoirio, per le quali ~opriazioni, IPOi, la legige 28 giugno 1943, n. 666 concede il beneficio della imposta fissa minima di registro e di trascrizione. Peraltro il decreto prefettizzio predetto ha per oggetto non gi� aree inedificate o con costruzioni da demolire, bens� aree non costruzioni da portare a compimento a cura dell'espropriando. � pertanto esatto il rilievo della decisione impugnata sulla sussistenza di un contrasto fra la parte motiva dell'atto amministrativo (in cui si dichiara di voler espropriare un'area per l'attuazione del piano regolatore del comune, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 1150 del 1942) ed il contenuto dell'atto medesimo, che ha consentito al Comune l'acquisto di stabili costruzioni (in parte in corso di ultimazione). Ora, appunto da tale contrasto � sorto, per l'Amministrazione Finanziaria, in virt� dell'art. 8 della legge organica sulla imposta di registro, il potere di esaminare l'atto, ai fini fiscali, nella sua portata e nella effettivit� delle conseguenze giuridiche che esso � stato idoneo a determinare nei rapporti fra le parti, e di tassarlo secondo gli effetti che esso in concreto ha prodotto (trasferdimento dal privato al Comune per esiproprio di un'area con stabili costruzioni da ultimare), diversi da quelli ind: iicati nella 1Parte motiva (trasferimento dal privato al Comune iper esiproprio di aree inedificate o con immobili da demolire), e per i quali, soltanto, � concesso il beneficio fiscale invocato. E l'Amministrazione Finanziaria, negando il beneficio, non ha inteso sindacare se il provvedimento sia stato emanato nell'esercizio di un potere diverso da quello PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 579 attribuito alla P.A., n� ha inteso sindacare l'atto amministrativo di esproprio, ma, nell'ambito della sua sfera di competenza, ne ha valutato e determinato, ai fini della imposizione fiscale, il contenuto intrinseco, senza con ci� interferire sulla validit� ed efficacia dell'atto medesimo: questo, infatti, ha conservato integri gli effetti suoi propri, costituiti dal trasferimento al Comune dell'area oggetto dell'esproprio, effetti autonomi ed insensibili alle vicende dell'imposizione fiscale. Non � accettabile, poi la distinzione, sostenuta dal Comune ricorrente, fra atti di autonomia privata ed atti di imperio, per dedurne che ai secondi non sarebbe applicabile l'art. 8 della legge di registro, poich� essa non ha fondamento nella legge positiva che, ai fini che qui interessano, pone gli uni e gli altri sullo stesso piano (v. ad es. art. 62 legge di registro, artt. 1 e 120 Tariffa). Infine, non � esatta l'ultima parte della censura secondo cui la Commissione Centrale avrebbe adottato una interpretazione restrittiva dell'art. unico della legge n. 666 del 1943. La norma agevolativa si applica, come si � gi� avuto occasione di porre in rilievo, agli atti di trapasso a favore dei Comuni per l'espropriazione o l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione di piani regolatori generali e particolareggiati. � palese pertanto il collegamento con l'art. 18 della legge n. 1150/1942 la quale, come si � ricordato, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano regolatore, attribuisce ai Comuni la facolt� di espropriare (od anche di acquistare direttamente) solo aree inedificate od aree sulle quali insistono costruzioni in contrasto con la destinazione della zona. La ratio della norma � quella di far acquisire ai Comuni aree inedificate (siano esse gi� tali e siano da rendere tali mediante la demolizione di edifici in contrasto con il piano), non di consentire al Comune di acquisire, con le cennate agevolazioni, un patrimonio immobiliare anche se conforme al piano regolatore. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1975 n. 1015 -Pres. Rossi Est. Milano -P. M. Minetti (conf.) -. Soc. Clivia (avv. Vitali) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini). Imposte e tasse in genere � Imposte indirette � Condono di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 560 convertito con la legge 19 dicembre 1973 n. 823 � Controversia sui soli interessi -Inapplicabilit�. (D. 1. 5 novembre 1973, n. 660 convertito con 1. 19 dicembre 1973, n. 825, art. 6, 10). Le norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (c.d. condono) di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 convertito con la legge 19 dicembre 1973 n. 823, che perseguono il duplice 580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scopo di eliminare le controversie pendenti e di realizzare con rapidit� una entrata tributaria, presuppongono la pendenza di una controversia sull'applicazione del tributo (art. 6); conseguentemente le controversie aventi per oggetto esclusivamente gli interessi non sono toccate dalle norme �del condono, in quanto l'esonero dal pagamento degl� interessi si verifica soltanto quando essi afferiscono ad imposte dovute in applicazione delle norme sul condono (1). (Omissis). -Va preliminarmente osservato che la Societ� ricorrente, premesso che l'Ufficio del registro ha ritenuto di non accogliere la tempestiva istanza di definizione della presente controversia ai sensi del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973 n. 825, sul rilievo che la icontroversia 1SlteS1Sa riguarda, non gi� il tr~buto complementare, ma soltanto gli interessi moratori, ha chiesto, nella memoria, che questa Corte, accertata la sussistenza dei presupposti per la applicazione dell'invocato beneficio, dichiari, ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Nella stessa memoria la ricorrente ha sollevato, altres�, eccezione di illegittimit� costituzionale degli artt. 6, 10 e 11 del decreto in questione nel caso in cui tali disposizioni venissero interpretate nel senso propugnato dall'Amministrazione finanziaria. La richiesta non � meritevole di accoglimento, mentre manifesta mente infondata � la questione di illegittimit� costituzionale. Non pu�, infatti, fondatamente porsi in dubbio che nella particolare disciplina dettata dal menzionato decreto n. 660 del 1973, per agevolare la definizione delle pendenze in piateria tributaria, non rientrino le con troversie che riguardano, non l'applicazione del tributo, la natura o la configurazione di esso, ma solo aspetti collaterali derivanti dalla nascita del rapporto tributario, come avviene per le controversie che concernono gli interessi .moratori previsti dalle note leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962. Ci� emerge chiaramente dalla lettera stessa del provvedimento legislativo e, preCisamente, quanto alla imposizione indiretta, dall'art. 6 del provvedimento stesso il cui primo comma subordina la possibilit� di usufruire del condono alla circostanza di una controversia pendente (1) Decisione esattissima e di grande interesse. Lo stesso principio dovrebbe ritenersi applicabile anche nel caso di controversia sull'imposta che non sia suscettibile di riduzione � in applicazione delle disposizioni � sul condono (come nel caso di controversie sulla applicazione della legge sull'imposta di successione); gli interessi non sono dovuti solo quando afferiscono ad una imposta che sia influenzata dalle norme sul condono, non quando l'imposta resti integra quando pure esista una controversia sulla sua debenza. ! ! ~JT~AIY#r~~~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 581 riguardlante la �awlicazione � del tr�ibuto, nonch� dal quarto comma dell'art. 10, richiamato dalla stessa ricorrente a sostegno della propria contraria tesi, il quale esonera il contribuente dal pagamento degli interessi moratori solamente � per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente decreto�. D'altra parte � sufficiente considerare la ratio delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, la quale, come risulta dai lavori preparatori, appare ispirata alla duplice esigenza di eliminare, da un laio, le numerosissime controversie tributarie pendenti prima dell'entrata in vigore della riforma tributaria e di realizzare, dall'altro, una, sia pure ridotta, entrata tributaria, acquisita con criteri di automaticit� e r~pidit�, per trovare conferma dell'esattezza dell'enunciato principio. � facile, infatti, constatare che, ammettendo la possibilit� che nel concetto di controversia tributaria pendente rientri, non soltanto l'ipotesi della lite concernente l'applicazione del tributo, ma anche la contestazione giudiziale relativa esclusivamente all'obbligo del pagamento degli interessi moratori, si realizzerebbe soltanto la prima delle suindicate finalit�, ma non anche la seconda dal momento che nessun utile economico conseguirebbe l'Erario dalla eliminazione delle predette controversie. Le controversie, quindi, riguardanti escl�sivamente gli interessi non possono ritenersi comprese nel provvedimento di cui trattasi, dovendo il silenzio del legislatore in ordine ad esse essere interpretato come espressione di volont� negativa, e non essendo consentita l'interpretazione analogica per supplire ad eventuali omissioni in cui esso fosse incorso, trattandosi di materia disciplinata da norme eccezionali. N� potrebbe .farsi ricorso alla interpretazione estensiva, pur consentita per le leggi eccezionali, sia perch� l'estenzione del condono alle predette controversie non sarebbe conforme alla ratio legis, sia perch� il debito di interessi, pur avendo anch'esso carattere tributario, non pu� assimilarsi all'obbligazione tributaria principale, n� pu� considerarsi come un ampliamento o un'estensione di questa, perch� ne differisce nella sostanza e nelle condizioni (Cass., 5 gennaio 1972, n. 20 e 29 ottobre 1973, n. 2805). Quanto, poi, alla questione di legittimit� costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, va osservato che se � innegabile che il provvedimento legislativo in esame, col negare ai contribuenti che sollecitamente hanno pagato il tributo, controvertendo su aspetti accessori della tassazione, la possibilit� di fruire del condono, viene a porre gli stessi in una situazione diversa rispetto a quelli che, al momento dell'entrata in vigore della legge, hanno omesso anche il pagamento dell'imposta, devesi per� riconoscersi che con ci� non si verifica una violazione del principio dell'eguaglianza nel senso ormai acquisito di corrispondenza tra disciplina normativa e situazioni di fatto identiche o similari, dal momento che la legge, escludendo il condono nel 582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO primo caso ed ammettendolo nel secondo, ha regolato situazioni che, al momento della sua entrata in vigore, si presentavano obiettivamente diverse. Trattasi, d'altra parte, non di una disparit� di diritto, ma di una disparit� di mero fatto, inevitabile in tutti i provvedimenti del genere, che prescindono da ragioni di equit� e di giustizia sostanziale, essendo dettati da situazioni di necessit� emergente e di eccezionalit�, le quali senz'altro legittimano il comportamento inteso a superarle (cfr. Corte Cost. 15 dicembre 1967 n. 148 e 14 maggio 1969 n. 45). - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1975 n. 1102 -Pres. Rossi - Est. Granata -P. M. Gentile (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Salto) c. Comune di Bologna (avv. Ballerini e Stella Richter). Imposta di registro � Agevolazioni per la Gestione� INA-CASA � Anticipazioni al Comune per l'esecuzione di opere di urbanizzazione � Applicabilit� � Limiti. (L. 28 febbraio 1949, n. 4.3. art. 24; d.P. 28 giugno 1949, n. 340, art. 8 e 31; l. 26 novembre 1955, n. 1148, art. 7; d.P. 9 aprile '1955, n. 1265, art. 3, 8; I. 14 febbraio 1963, n. 60, art. 14, 29, 33; d.P. 11 ottobre 1963, n. 1471, art. 78, 79). Mentre in base alle norme originarie (l. 28 febbraio 1949 n. 43, d.P. 22 giugno 1949 n. 340 e d.P. 4 luglio 1949 n. 436) la Gestione INACASA era preposta esclusivamente alla costruzione di case per lavoratori su aree gi� provviste dei normali servizi pubblici, nel successivo settennio (l. 26 novemb1�e 1955 n. 1148, d.P. 9 aprile 1956 n. 1265) la medesima Gestione doveva anche preoccuparsi di inserire le case da costruire in complessi urbanistici attrezzati e curare o incentivare la realizzazione della urbanizzazione mancante o insufficiente; infine alla Gestione Case per lavoratori (l. 14 febbraio 1963 n. 60, d.P. 11 ottobre 1963 n. 1471) � stato affidato espressamente il compito di provvedere, anche direttamente ai servizi e alle attrezzature collettive e sociali. Conseguentemente il negozio con il quale la Gestione anticipa una somma al Comune per consentirgli di eseguire le necessarie opere di urbanizzazione, se esorbitante 1dai fini originariamente stabiliti, � ricompreso invece nei compiti istituzionali fissati a partire dal secondo settennio (1955) e come tale pu� fruire della agevolazione in via generale prevista per tutti gli atti e contratti necessari per l'attuazione dei piani (1). 582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO primo caso ed ammettendolo nel secondo, ha regolato situazioni che, al momento della sua entrata in vigore, si presentavano obiettivamente diverse. Trattasi, d'altra parte, non di una disparit� di diritto, ma di una disparit� di mero fatto, inevitabile in tutti i provvedimenti del genere, che prescindono da ragioni di equit� e di giustizia sostanziale, essendo dettati da situazioni di necessit� emergente e di eccezionalit�, le quali senz'altro legittimano il comportamento inteso a superarle (cfr. Corte Cost. 15 dicembre 1967 n. 148 e 14 maggio 1969 n. 45). - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1975 n. 1102 -Pres. Rossi - Est. Granata -P. M. Gentile (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Salto) c. Comune di Bologna (avv. Ballerini e Stella Richter). Imposta di registro � Agevolazioni per la Gestione� INA-CASA � Anticipazioni al Comune per l'esecuzione di opere di urbanizzazione � Applicabilit� � Limiti. (L. 28 febbraio 1949, n. 4.3. art. 24; d.P. 28 giugno 1949, n. 340, art. 8 e 31; l. 26 novembre 1955, n. 1148, art. 7; d.P. 9 aprile '1955, n. 1265, art. 3, 8; I. 14 febbraio 1963, n. 60, art. 14, 29, 33; d.P. 11 ottobre 1963, n. 1471, art. 78, 79). Mentre in base alle norme originarie (l. 28 febbraio 1949 n. 43, d.P. 22 giugno 1949 n. 340 e d.P. 4 luglio 1949 n. 436) la Gestione INACASA era preposta esclusivamente alla costruzione di case per lavoratori su aree gi� provviste dei normali servizi pubblici, nel successivo settennio (l. 26 novemb1�e 1955 n. 1148, d.P. 9 aprile 1956 n. 1265) la medesima Gestione doveva anche preoccuparsi di inserire le case da costruire in complessi urbanistici attrezzati e curare o incentivare la realizzazione della urbanizzazione mancante o insufficiente; infine alla Gestione Case per lavoratori (l. 14 febbraio 1963 n. 60, d.P. 11 ottobre 1963 n. 1471) � stato affidato espressamente il compito di provvedere, anche direttamente ai servizi e alle attrezzature collettive e sociali. Conseguentemente il negozio con il quale la Gestione anticipa una somma al Comune per consentirgli di eseguire le necessarie opere di urbanizzazione, se esorbitante 1dai fini originariamente stabiliti, � ricompreso invece nei compiti istituzionali fissati a partire dal secondo settennio (1955) e come tale pu� fruire della agevolazione in via generale prevista per tutti gli atti e contratti necessari per l'attuazione dei piani (1). t (: r (1) Non constano precedenti specifici. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 583 (Omissis). -La questione, se la disposizione contenuta nella clausola n. 10 della convenzione 12 gennaio 1960 fra il Comune di Bologna e la Gestione Ina-Casa -concernente l'obbligazione della seconda di concedere un finanziamento fino a L. 1.300.000 al primo, da restituirsi in modo e tempi determinati, per l'esecuzione delle opere infrastrutturali che quest'ultimo, con altre clausole della stessa convenzione, si era obbligato di realizzare sulle aree libere comprese nei nuclei edilizi costruiti o programmati dalla Gestione e da questa cedutegli gratuitamente -fosse ammessa, oppur non a godere dei benefici tributari previsti dalle norme (legge 28 febbraio 1949 n. 43 e legge 26 novembre 1955 n. 1148 e relative disposizioni attuative e regolamentari) dettate in materia di �provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori>, � stata risolta in senso affermativo dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto soddisfatti, nella specie, i requisiti sia soggettivo che oggettivo della agevolazione. Il primo, sul rilievo che all'atto aveva partecipato la stessa Gestione, il secondo, considerando, da un lato, che la � necessariet� rispetto al compimento delle operazioni� previste dalla legge, da cui l'atto o contratto deve essere predicato per godere dell'agevolazione, sussisterebbe solo che esso, a prescindere da una vera e propria sua �indispensabilit��, sia preordinato alla attuazione degli scopi normativamente perseguiti e non possa avere in concreto diversa destinazione, e osservando, dall'altro, che fra quelle �operazioni� rientrerebbe anche l'apprestamento dei servizi civili e sociali interessanti i corn1Plessi ed!ilizi !realizzati dalla Gestione. Alla critica dell'intero iter argomentativo seguito dalla Corte di merito sono diretti i tre mezzi per cassazione -che, in ragione della sostanziale unit� del discorso motivo richiesto dal loro esame, conviene affrontare congiuntamente -addotti dall'Amministrazione ricorrente, rispettivamente tesi a denunziare, i primi due, il difetto del presupposto oggettivo dell'agevolazione tributaria e il terzo, la mancanza di quello soggettivo. In particolare, con il primo motivo, lAmministrazione finanziaria denunziando, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma terzo legge 28 febbraio 1949 n. 43 e 7 comma secondo legge 26 novembre 1955 n. 1148 per difetto, appunto, del presupposto oggettivo dell'agevolazione e per violazione dei principi che regolano l'interpretazione delle norme tributarie di favore, nonch� difetto di motivazione -sostiene, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, che per l'applicazione della norma agevolativa l'atto deve presentarsi come indispensabile rispetto al fine favorito dalla legge, nel senso che esso � sia univocamente ineliminabile per il raggiungimento del fine �. A tale modello legale rimarrebbe pertanto estranea la convenzione di finanziamento in oggetto diretta soltanto ad 584 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. indurre il Comune ad anticipare nel tempo l'apprestamento di quei servizi pubblici e sociali, utilizzabili dalle case in parte gi� costruite ed in parte da costruire dall'Ina-Casa, che, in adempimento dei propri fini istituzionali, il Comune stesso aveva comunque l'obbligo di approntare e la cui realizzazione sarebbe stato possibile incentivare anche con il ricorso ad altri mezzi, quali ad esempio pressioni di pubblici poteri, movimenti di opinione, campagne di stampa e simili. Ad avviso della ricorrente, cio�, il � finanziamento al Comune di siffatte opere, operando come mera incentivazione al Comune stesso perch� provvedesse subito ad opere comunque di. sua competenza ex r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, non rappresenterebbe che un espediente funzionalmente empirico, sostituibile, eliminabile e, anzi, estraneo al procedimento operativo essenziale descritto dalla legge n. 43 per il conseguimento dello scopo dell'incremento dell'occupazione operaia tramite la costruzione di case per i lavoratori�. N� (prosegue l'Amministrazione ricorrente con il secondo motivo, in cui denunzia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma terzo legge n. 43 del 1949 e dell'art. 7 comma secondo legge n. 1148 del 1955, per carenza, ancora, del presupposto oggettivo dell'agevolazione e per incompleta ed erronea .individuazione della ratio delle due leggi, nonch� difetto ed illogicit� di motivazione) rientrerebbe nell'ambito del fine agevolato dalla legge il finanziamento delle opere di servizio civico e sociale di competenza del Comune. L'interesse pubblico perseguito dalle due leggi citate non � limitato alla sola costruzione di case per lavoratori, come erroneamente -si assume -avrebbe ritenuto la Corte di merito, ma comprende anche l'incremento della occupazione operaia attraverso, appunto, tale costruzione, concepita a propria volta quale strumento di creazione di nuovi posti di lavoro. Ora la attuazione delle opere infrastrutturali di urbanizzazione, quando anche potesse farsi rientrare nel concetto di � costruzione di case per lavoratori � certamente non realizzerebbe anche il fine dell'incremento dell'occupazione operaia, in quanto trattandosi di opere che il Comune comunque avrebbe dovuto realizzare perch� attribuite alla sua competenza, il loro finanziamento, da parte della Gestione, avrebbe provocato non gi� un.aumento, ma solo se mai una anticipazione temporale di occupazione operaia. Inoltre, dalle stesse norme integrative ed attuative ricordate in sentenza (d.P.R. 4 luglio 1949 n. 435, art. 31 e d.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265, art. 8) risulterebbe che la Gestione avrebbe dovuto edificare su aree �gi�� dotate di infrastrutture, sicch� del tutto � inconcepibile � nella doverosa osservanza di tale precetto, sarebbe la necessit� rper la Gestione stessa di curare, coonunque, la. realizzazione delle opere stesse. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 585 Ed allora -incalza l'Amministrazione finanziaria con il terzo motivo, in cui denunzia, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli stessi artt. 24 legge n. 43 del 1949 e 7 legge n. 1148 del 1955, per carenza, anche del presupposto soggettivo di applicabilit� della norma agevolativa -se il finanziamento al Comune delle opere di servizio civico non � � operazione � affidata dalla legge alla Gestione Ina-Casa neppure sarebbe nella specie soddisfatto il requisito soggettivo, questo dovendosi ritenere realizzato non per il mero fatto che la Gestione partecipi all'atto, bensi soltanto quando tale partecipazione sia � qualificata dalla posizione sostanziale � assunta in concreto dalla Gestione, cio� in definitiva richiedendosi che �la attivit� negoziale della Gestione sia necessariamente compresa in una delle operazioni che la legge (le) commette�. Il complesso delle censure cos� riassunte � infondato. ' L'attivit� della Gestione Ina-Casa -prima della soppressione dell'ente disposta con la legge 14 febbraio 1963 n. 60, istitutiva della Gestione Case per lavoratori (Gescal) -era regolata da un complesso di norme, �=;manate in parte nel 1949 (legge 28 febbraio 1949 n. 43; d.P.R. 22 giugno 1949 n. 340; d.P.R. 4 luglio 1949 n. 436) ed in parte nel biennio 1955-1956 (legge 26 novembre 1955 n. 1148; d.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265). E poich� la convenzione, del cui trattamento tributario con particolare riferimento al patto di finanziamento si discute, � stata stipulata nel gennaio 1960, � alla stregua della disciplina risultante dalla combinazione di entrambi i momenti normativi ricordati che la relativa questione va risolta. Una precisazione preliminare, peraltro, subito si impone, necessaria per rimuovere l'equivoco, che travaglia l'argomentazione della ricorrente, laddove sottolinea la duplicit� del fine, dal legislatore perseguito con il proporsi, ad un tempo, l'incremento della occupazione operaia e la costruzione di case, per inferirne che, pur quando nel secondo scopo fosse da ricomprendersi anche la�realizzazione delle infrastrutture urbanisti che, il primo sarebbe stato comunque destinato a rimanere, per defini zione, frustrato ogniqualvolta la Gestione Ina-Casa avesse utilizzato la attivit� di soggetti terzi, che fossero, in tesi, gi� investiti di competenza istituzionale a curare le opere di urbanizzazione. La tesi della ricorrente trova testuale smentita. nella legge, dove era previsto l'affidamento delle costruzioni delle case ad enti istituzionalmente a ci� deputati (Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, Istituti per le case popolari, cooperative edilizie; art. 11 citata legge n. 43 del 1949) n� si escludevano altre forme di collaborazione con terzi nei casi di esecuzione delle opere a cura diretta dalla Gestione (per esclu!lione o non accettazione degli enti terzi incaricati: 586 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO art. 3, comma secondo, d.P.R. del 1949 n. 340 e art. 4, comma secondp, d.P.R. del 1956 n. 1265; ovvero in sostituzione degli enti stessi: art. 12, comma primo, d.P.R. del 1949 n. 340, art. 9, n. 4, d.P.R. del 1949 n. 436, art. 12, comma primo, d.P.R. del 1956 n. 1265, ovvero, infine, su indicazione del Comitato di attuazione: art. 2, n. 4, d.P.R. del 1949 n. 436). Del resto, anche sotto il profilo logico, la circostanza che un determinato fine rientri fra i compiti istituzionali di un dato ente non importa, di per s� sola, la certezza della sua realizzazione ogniqualvolta l'ordinamento non appresti strumenti per porre rimedio alla eventuale inerzia dell'ente astrattamente investito della relativa sfera di competenza. � d'altro canto, come emerge dalla stessa normativa in esame (art. 5 d.p.r. del 1949 n. 340; art. 1 � comma secondo, n. 1 legge del 1955 n. 1148 art. 5, comma secondo d.p.r. del 1956 n. 1265), la nozione di �incremento� dell'occupazione operaia, cui essa ha riguardo, va enucleata non dal raffronto con dati teorici ed astratti, ma dalla comparazione con un termine di riferimento empirico e concreto, e cio� in relazione, non a quale sarebbe dovuta essere, ma a qua�e era, nel momento della predisposizione del programma di costruzioni, la occupazione operaia. Sicch�, in definitiva, l'affidamento ai Comuni del compito di prov vedere a proprie spese alle pi� importanti opere di urbanizzazione, nelle zone prescelte dai soggetti deputati per la costruzione di case economi che e popolari, non escludeva -trattandosi di una posizione soggettiva ohe, pur se denominata �obbligo� .nella legge (art. 44 t.u. sull'edilizia popolare approvato con r.d. 28 aprile 1938 n. 1165), tuttavia si risolve in una mera attribuzione di competenza, la cui attuazione pratica rimane affidata alle liibere ed incoerciLbili scelte discrezionali dell'ente attrdbuita rio -che ogni iniziativa idonea ad incentivare, anche in termini di mera anticipazione cronologica, la realizzazione in concreto di tali opere da parte delle amministrazioni comunali conducesse ad un � incremen to � nel senso storicamente relativo precisato, della occupazione operaia che, altrimenti avrebbe potuto, in quel momento, non verificarsi. Il problema di fondo resta pertanto quello di stabilire se anche l'apprestamento delle opere infrastrutturali rientrasse, o meno, fra le � operazioni � commesse alla Gestione Ina-Casa. Conviene allora ricordare, per quanto qui interessa, che la legge n. 43 del 1949, �contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori� nell'istituire (art. 1) il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori, commettendogli il compito (art. 10) di predisporre �un piano tecnico- finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 587 previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per lavoratori�, e nel costituire (art. 2) �per l'esecuzione delle opere previste dalla... legge... una gestione autonoma... denominata Gestione Ina-Casa � contemplava -tra l'altro -anche un particolare regime tributario. A norma infatti dell'art. 24 comma terzo, �tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella... legge � godevano di particolari agevolazioni fiscali. Con l'art. 28, veniva poi conferita al Governo delega ad emanare �le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della... legge� (comma secondo) e si prevedeva pure l'emanazione di� norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa� (comma primo). Puntualmente seguivano nello stesso anno 1949 il d.pr. n. 340 � contenente norme integrative e complementari per l'attuazione� della legge n. 43 ed il d.P.R. n. 436, approvante il �regolamento per l'esecuzione� della stessa legge, i cui rispettivi articoli 8 e 31 comma secondo distintamente statuivano, il primo, che �nella ripartizione delle costruzioni nelle singole localit�, compatibilmente con le disponibilit� delle aree edificabili e con le esigenze della limitazione dei costi, si avr� cura di distribuire gli edifici nei vari quartieri o rioni� e, il secondo, che �le aree necessarie� e cio� in base al coordinamento con il precedente comma, le aree �occorrenti per la esecuzione dei programmi di costruzione nelle singole localit��, devono essere scelte fra quelle gi� ben provvedute dei normali servizi pubblici>>. Alla scadenza del settennio sopravveniva la nuova legge n. 1148 del 1955, recante � proroga e ampliamento dei provvedimenti pe_r incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori �, la quale, all'art. 7, coonrna secondo, anche in relazione al secondo !Piano settennale previsto dall'art. 1�, comma secondo, statuiva che �a decorrere dal 1 � gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere� del trattamento privilegiato precedente. All'art. 10 era poi previsto che �con decreto del Presidente della Repubblica... si provveder� ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione Ina-Casa, coordinandole con quelle previste dalla (nuova) legge�. Veniva cos� emanato il d.P.R. n. 1265 del 1956, recante �norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949 n. 43 e 26 novembre 1955 n. 1148 �, il quale, nell'art. 3, comma secondo, regolava l'approvazione delle deliberazioni relative ai �complessi urbanistici� in attuazione del piano, e nell'art. 8, comma [p(cimo, stabiliva che � nella r~,artiZione delle cootiruZJioni nelle 'Singole localit�, compatibilmente con la disponibilit� delle aree fabbricabili e con la esigenza del contenimento dei costi, si avr� cura di evitare il concentramento di alloggi in zone non sufficientemente dotate di servizi civici e sociali ed altres� di favo 588 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rire, per quanto possibile, l'inserimento delle costruzioni Ina-Casa, fra i normali nuclei urbani... �. Alla luce della vicenda normativa cos� riassunta, la tesi dell' Amministrazione finanziaria -secondo la quale sarebbe stato fatto divieto alla Gestione Ina-Ca:sa di costruire in aree gi� non attrezzate, donde la estraneit� ai suoi fini istituzionali della attivit� volta alla realizzazione delle infrastrutture urbanistiche -si presenta non priva di attendibilit� con riguardo alla disciplina originaria, dettata con i provvedimenti normativi del 1949. In effetti il ri.feria:nento testuale (art. 24, comma secondo, legge n. 43) alle operazioni �previste� nelia legge, questa facendo letteralmente menzione solo della �costruzione di case�, pu� condurre a ritenere circoscritti a questo solo tipo di attivit� i compiti della Gestione e, correlativamente, i benefici fiscali accordati per gli atti e contratti ad essi ordinati. E. precisa conferma di tale lettera semlxra potersi desumere dall'obbligo fatto alla Gestione di �distribuire gli edifici fra i vari quartieri e rioni� (art. 8, d.P.R. del 1949 n. 340, nel cui contesto la � compatibilit� � con la disponibilit� delle aree e con la limitazione dei costi parrebbe rilevare soltanto ai fini della � distribuzione � fra tali comprensori e non anche della utilizzazione di aree ad es.si esterne), cio� in zone, come inequivocabilmente chiarito dalle norme regolamentari (art. 31, comma secondo, d.P.R. del 1949 n. 436) �gi� ben JPil'Ovviste dei normali servizi pubblici�. A conclusione diversa deve invece sicuramente pervenirsi con riferimento alle innovazioni introdotte nel sistema con i provvedimenti del 1955 e del 1956. Nella legge n. 1148 del 1955, la cui intitolazione fa menzione di un �ampliamento� delle previgenti disposizioni, le �operazioni�, in vista delle quali il beneficio fiscale � previsto, divengono quelle � inerenti � (art. 7, comma terzo) all'attuazione dei piani di costruzione delle case, lasciandosi cosi spazio per la configurabilit� di un nesso relazionale meno rigido, e quindi pi� generale e comprensivo, fra la � costruzione di case� e l'ambito delle �operazioni� a tal :fin� commesse alla Gestione; al tempo stesso, viene data delegata al Governo (art. 10) al fine di � semplificare � le norme di attuazione e regolamentari in vista delle �esigenze funzionali � della Gestione stessa. E nel quadro di quest'e direttive si inserisce la norma delegata, relativa alla determinazione del criterio di scelta delle aree (art. 8, comma primo, d.P.R. del 1956 n. 1,265) alla cui stregua non � certamente pi� possibile configurare un divieto assoluto di edificazione in zone non ancora attrezzate per accogliere insediamenti urbani. Peraltro, pur se degradata a mera linea di tendenza, la preferenza per aree gi� attrezzate, che la Gestione era tenuta programmaticamente ad osservare � compatibilmente con la disponibilit� � del mercato, � con PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 589 la esigenza del 'contenimento dei costi � e � per quanto poosiibile �, non rimane priva dlsignificato sul piano ermeneutico, dovendo da essa l'interprete dedurre una non diminuta considerazione legislativa della esigenza che le � case � per i lavoratori fossero non meri ricoveri, ma abi~ tazioni in senso proprio, inserite in un contesto ambientale consono alla condizione umana dei soggetti destinati ad occuparle; la considerazione, cio�, della necessit� che si trattasse non di un insieme informe di abituri, in qualunque modo id�nei ad offrire ricovero, ma di veri� e propri �complessi urbanistici� (art. 3, comma secondo, d.P.R. del 1956 n. 1265) come tali dotati dei servizi civili e sociali essenziali. Sicch�, se da un lato, rimaneva affidata alla discrezionalit� operativa dell'ente la scelta circa il tipo di aree -gi� urbanizzate o no da edificare,. dall'altro, la stessa possibilit� che le costruzioni fossero realizzate in coltD(p<rensori ancora privi di infrastrutture conduce a ritenere che in tal caso, l'ente fosse attributario anche del compito di curare o incentivare la realizzazione della urbanizzazione carente. Ricondotto nell'ambito della �costruzione di case per lavoratori� l'apprestamento delle infrastrutture nelle aree prescelte per l'edificazione, quando le stesse ne fossero prive, deve anche ritenersi che per il conseguimento di quel particolare risultato l'ente potesse attivarsi secondo la stessa, varia gamma di moduli operativi espressamente previsti nella legge per la edificazione in senso stretto, �e che pertanto la Gestione, come avrebbe potuto -mediante la forma dello � incarico � o � affidamento � (art. 11 legge n. 43 del 1949, artt. 3 e 7 d.P.R. del 1949 n. 340, art. 2 n. 2 d.P.R. del 1949 n. 436) ovvero direttamente (cfr. disposizioni pi� sopra citate) -curare a spese proprie le operazioni di urbanizzazione cosi era legittimata a finanziare soggetti terzi per l'esecuzione, a cura e spese dei medesimi, delle opere relative. Con la consegunza che, rispetto alla urbanizzazione delle aree edificande o edificate a cura della Gestione, proprio secondo lo schema concettuale corrispondente a quest'ultfmo tipo di intervento, le operazioni di finanziamento si predicavano del requisito di �necessit��, pure inteso nel senso di indispensabilit� propugnato dalla ricorrente, preteso dalla norma concessiva del privilegio fiscale. Le conclusioni qui raggiunte, del resto, trovano ulteriori argomenti di conferma, sotto il profilo storico, nel successivo svolgimento legislativo. Infatti, nella normazione relativa alla attivit� della Gestione case per lavoratori -istituita come si � gi� accennato, con legge n. 60 del 1963 soppressiva della Gestione Ina-Casa -oggetto dei programmi di costruzione divengono inequivocabilmente � alloggi inseriti in quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza� (art. 14, comma primo, legge cit.). COOTiisponidentemente vengono aSISUllti fra i compiti dell'ente non solo la �predisposizione dei progetti relativi ai servizi pub 590 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO blici ed alle attrezzature� dei predetti quartieri �d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate�, ma anche �direttamente o attraverso le aimmdnistrazioni coonunali ... (la) esecuzione di essi � (art. 23, comma primo, lett. g, legge cit.). Nelle norme di attuaziione, emanate con il d.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1471 in forza della delega conferita al Governo (art. 41 legge cit.), sono qualificate �necessarie alle costruzioni previste dalla legge ... (anche) tutte le superfici (occorrenti) alla realizzazione dei servizi pubblici e delle attrezzature collettive e sociali� (art. 78 d.P.R. cit.), stabilendosi inoltre puntualmente che l'ente pu� provvedere �se necessario, ad anticipazioni ai Comuni interessati per... (tra l'altro), la esecuzione delle attrezzature necessarie alle proprie costruzioni� (articolo 79 d.P.R. cit.). Sicch� certamente anche a tali �anticipazioni� si applica il regime fiscale di faivore stabilito per �gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani'di costruzione previsti dalla... legge� (art. 33 legge cit. la cui testuale corri~ onde~a alla formulazione dell'art. 7, 'comma 1secondo, della le1gge numero 1148 del 195.5, pi� ampia, come gi� si � rilevato, di quella dell'art. 24 della legge n. 43 del 1949, merita pure di essere sottolineata). N� la utilizzazione della legislazione sulla Gestione case per lavoratori, al fine di trovare in questa la conclusione, e quindi la conferma, della evoluzione riscontrata nella disciplina relativa alla preesistente Gestione Ina-Casa, potrebbe essere fondatamente messa in dubbio, postulandosi una modificazione del momento finalistico della prima, in tesi limitato alla sola edificazione, rispetto a q�ello della seconda, comprendente anche l'incremento della occupazione operaia. Da un lato, invero, anche la nuova disciplina impone in realt� di tener conto, nella elaborazione dei programmi di fabbricazione, � degli indici di disoccupazione e di incremento delle forze di lavoro nei settori economici assoggettati a contribuzione � (art. 15, cOIIIllilla primo, legge n. 60 del 1963); dlall'altro, e in ogni caso, si � gi� constatato come la contemporanea contemplazione del duplice scopo -edificazione ed incremento della occupazione -non sia di ostacolo, nei limiti gi� precisati e con riferimento alla disciplina positiva risultante dalla normazione del biennio 1955-1956 alla riconducibilit� della urbanizzazione tra i compiti istituzionalmente attribuiti alla Gestione Ina-Casa, ed alla conseguente riconoscibilit�, in principio, nelle operazioni di finanziamento ai. Comuni per l'esecuzione delle opere relative, del predicato di �necessit�� rispetto allo scopo agevolato, richiesto per la concessione del trattamento tributario di favore da quella nor~ mativa. Alla stregua della quale, ci� che ancora occorreva, affinch� lo strumento negoziale concretamente adottato potesse giudicarsi conforme, sotto il profilo qui considerato, allo schema astratto in tesi riconducibile nella previsione legislativa, era che il regolamento di interessi di volta PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 591 in volta dettato ne escludesse una utilizzazione empirica difforme dal modello legale; occorreva, cio�, che esso fosse congegnato in modo tale da attribuire alla Gestione Ina-Casa il potere di impedire che le somme, messe a disposizione dei terzi per la realizzazione delle infrastrutture programmate, fossero da costoro in realt� impiegate per fini diversi. Nella specie, peraltro, anche questo ultimo aspetto del requisito oggettivo dell'esenzione tributaria risulta soddisfatto, avendo il giudice di merito accertato che la inderogabilit� della utilizzazione (del finanziamento) per lo scopo agevolato dalla legge era garantita mediante la clausola, con cui le parti avevano convenuto � che la somma finanziata venisse di volta in volta erogata dietro presentazione degli stati di avanzamento �, cio� in proporzione dei lavori eseguiti. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ravvisato nella specie ricorrenti i presupposti sia soggettivo che oggettivo dell'agevolazione tributaria in discorso : il primo, perch� trattasi di atto posto in essere dalla Gestione Ina-Casa per il conseguimento di un fine ad essa istituzionalmente attribuito dalla legislazione dell'epoca; il secondo, perch� trattasi di atto �necessario� secondo lo schema tipico del modulo operativo legittimamente prescelto nel caso di specie dalla Gestione stessa e secondo le pattuizioni in concreto adottate -per il conseguimento di quel fine. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1975 n. 1109 -Pres. Laporta -Est. Mazzacane -P. M. Secco (conf) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Rossi. Imposta di successione -Deduzione di passivit� � Conto corrente bancario � Legge 24 dicembre 1969 n. 1038 �Rinuncia alla contestazione afferente alla documentazione � Concetto. (L. 24 dicembre 1969, n. 1038, art. un.). Poich� lo scopo della legge 24 dicembre 1969 n. 1038 � quello di eliminare le controversie sull'idoneit� probatoria di un tipo di documentazione (conto corrente bancario), la norma del quarto comma, secondo la quale si intendono rinunciate le contestazioni afferenti alla documentazione, va intesa nel senso eh~ non possono pi� formare materia del contendere le questioni che riguardano in astratto la idoneit� del conto corrente come mezzo di prova, ma non anche quelle in concreto riflettenti la concludenza della prova offerta rispetto ai fatti allegati (1). (1) Decisione ineccepibile. La legge non pu� evidentemente, in via generale ed astratta, risolvere una questione di valutazione specifica dei mezzi di prova. V. in senso conforme Cass. 21 febbraio 1974, n. 460, Riv. leg. fisc., 1974, 1407. 592 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -L'Amministrazione Finanziaria, con unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del comma quarto dell'art. unico della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, nonch� insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Sostiene: il quarto comma della legge citata va interpretato nel senso che la rinuncia alle contestazioni (sulla deducibilit� di debiti nascenti da saldi passivi di conto correnti bancari), afferenti alla documentazione a suo tempo 'prodotta per le successioni per le quali sia stato gi� definito il debito di imposta, deve essere limitata a quelle in cui l'Ufficio abbia contestato l'idoneit�, tipica o astratta; della documentazione a suo tempo prodotta dal contribuente e non pu� essere estesa alle controversi-e fondate sulla positiva diffovmit� tra i fatti allegati dal contribuente e quelli risultanti dalla documentazione prodotta; la Corte del merito avrebbe, pertanto, dovuto scendere all'esame dei singoli motivi di contestazione. Il motivo � fondato alla stregua delle considerazioni gi� svolte da questa Corte con la sentenza 21 febbraio 1974 n. 460, che devono essere qui ribadite, in assenza di argomentazioni in contrario. L'equivoco in cui sono caduti i giudici di merito si sostanzia nella valutazione della. portata della legge n. 1038 del 1969 e si spiega con la inesatta identificazione della sua ratio. La legge in esame, come si evince anche dai lavori preparatori, ha inteso dirimere talune incertezze interpretative, non superate nella elaborazione giurisprudenziale, in ordine alla tipologia dei mezzi di prova validi ed efficaci in rapporto alle varie categorie di debiti al fine di pretenderne legittimamente la deduzione. E ci� appare evidente ove si consideri che, nel nostro sistema, il legislatore non avrebbe potuto risoluvere legislativamente un problema di valutazione in concreto, e non in astratto, di mezzi di prova in rapporto ad una controversia giudiziaria � o ad un tipo di controversie. La portata concreta della legge nel suo :contenuto sta dunque nello avere esteso i tipi di mezzo di prova rendendo meno debole la posizione del contribuente, col ridur;re il rigore di un sistema che, nell'intento di eliminare le frodi fiscali, finiva, almeno secondo la nuova valutazione del legislatore del 1969, per incidere iniquamente sugli eredi: ponendoli spesso nella pratica impossibilit� di dedurre debiti reali del defunto e quindi nella situazione di dover corrispondere una parte ingiustificata di imposta di successione. In questo quadro va interpretato il quarto comma della legge numero 1038/69 il quale dispone testualmente: �Relativamente alle successioni apertesi prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato gi� definito il debito di imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 593 tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto con conseguente annullamento delle rela~ive iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali opposte o non opposte dai contribuenti �. Va premesso che con la espressione �successioni per le quali sia stato gi� definito il debito di imposta� la norma si riferisce alla liquidazione della imposta principale non gi� al definitivo esaurimento del rapporto tributario poich� essa, proprio in ordine a debito � definito �, prOSJPetta l'i1potesi cli contestazione in como e di ingiunzione soggetta ad opposizione. Ci� � stato riconosciuto dalla sentenza impugnata la quale, per�, non ha esattamente delimitato l'ambito della sanatoria disposta: �ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve intendersi rinunciata ad ogni effetto�. L'intento del legislatore -come risulta dalla ratio della intera legge, sopra posta in evidenza -� quello di eliminare le controversie concernenti la idoneit� probatoria del tipo di documentazione necl::Jssaria per consentire la deduzione del debito da saldo passivo di conto corrente bancario, ma non le controversie riguardanti la concreta concludenza (ai fini della dimostrazione del debito) dei fatti attestati dai documenti prodotti. La pretesa della Finanza, cio� deve intendevsi rinunciata quando sia fondata sul disconoscimento della idoneit� tipica (o astratta) della documentazione offerta dal contribuente e gi� ritenuta sufficiente; non quando, invece, il pagamento del supplemento sia richiesto in cpnsiderazione della positiva difformit� tra i fatti allegati dal contribuente ed i fatti obiettivamente risultanti dai documenti addotti a prova. In definitiva, il quarto comma della legge in esame -laddove dispone che ogni contestazione successiva alla ammissione della deduzione riconosciuta in sede di liquidazione della imposta principale deve riteners.i rinunciata quando sia � afferente la documentazione a suo tempo prodotta� -va interpretato nel senso che la contestazione deve aver riguardato la idoneit� astratta dei mezzi di prova (ad esempio, l'assegno in originale e la copia autentica) e non la idoneit� in concreto Y.ld esempio un determinato assegno pagato� dalla banca anche con firma falsa). Pertanto la Corte del merito avrebbe dovutO, come era stato richiesto dalla Amministrazione, scendere all'esame dei singoli motivi di contestazione al fine di considerare se potesse trovare o meno applicazione, nel caso in esame, il quarto comma della le~ge n. 1038 del 1969. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE E APPALTI PUBBLICI (*) CORTE DI CIASSAZ[ONE, sez. I, 18 ~e1975, n. 1464 -Pres. Mac �caxone -Est. Mi:rabelli -P. M. Martinelli (conf.) -Fallimento Milone (arvv. Piaggio) c. E.U.R. (avv. ~tato Del Greco). Arbitrato � Sentenza arbitrale � Impugnazione � Ammissibilit� . Limiti � Rilevabilit� di ufficio. (Cod. proc. civ., art. 829; ultimo comma; capitolato generale di appalto approvato con d.m. 28 maggio 1895, art. 49, seoondo comma). Arbitrato � Procedimento -Mancata contestazione in ordine alla irrituale composizione del collegio arbitrale ed alla deducibilit� di motivi di impugnazione esclusi dalla clausola compromissoria � Implicito accordo modificativo della clausola compromissoria � Esclusione. (Cod. proc. civ., artt. 806, 809, secondo e terzo comma, e 829, ultimo comma; capitolato generale di appalto approvato con d.m. 28 maggio 1895, artt. 43 e 49, secondo comma; capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 45 e 51, terzo comma). Arbitrato � Irregolare nomina degli arbitri � Deducibilit� in sede di impugnazione per nullit� � Limiti. (Cod. proc. civ., art. 829, primo comma, n. 2). Poich� l'abilitazione del giudice a giudicare dall'impugnazione avverso un lodo arbitrale proviene dal medesimo patto contrattuale che ha compromesso in arbitri la controversia, la questione concernente l'interpretazione e l'applicazione della clausola compromissoria in relazione ai poteri conferiti al giudice dell'impugnazione attiene all'esistenza stessa del potere decisorio ed � dunque questione .di ammissibilitd dell'impugnazione, da esaminare di ufficio anche in difetto di deduzioni delle parti in causa (1). (1) L'affermazione di princ1p10, coerente con i criteri enunciati nelle sentenze richiamate nella motivazione, va nella sostanza condivisa. Sotto il profilo formale, peraltro; sembra doversi rilevare che la fonte dei limiti al potere decisorio del giudice dell'impugnazione va pur sempre rinvenuta nOIIl tanto neHa volont� es<pil"essa dalle prurti ne11a ciausola compromissoria, quanto piuttosto nella disposizione di legge (art. 829, ultimo comma, cod. proc. civ.) che a tale volont� attribuisce rilevanza preclusiva. (*) Le decisioni in materia di acque pubbliche son massimate ed annotate dall'avv. PAOLO VITTORIA. ,-1--�~~,........ .wf.A<.ff ., .��, @..:: , ,-1--�~~,........ .wf.A<.ff ., .��, @..:: , PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 595 Dalla mancanza di contestazioni sulla irregolare nomina degli arbitri e sull'ammissibilit� di motivi di impugnazione esclusi dalla clausola compromissoria non pu� desumersi l'esistenza di un accordo modificativo della clausola compromissoria, richiedendosi per la modificazione di un patto contrattuale uno specifico ed inequivoco ciccordo tra le parti contraenti (2-). Ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 2, del codice di procedura civile l'impugnazione della sentenza arbitrale per irregolare nomina degli arbitri � ammessa soltanto se la nullit� sia stata de1dotta nel giudizio arbitrale (3). (Omissis). -Con il 1Primo motivo del ricorso il fallimento ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 1365 e 1372 cod. civ. nonch� dell'art. 829, u1timo 1comma, 1cod. proc. oiJv. e sostiene che la Code di aippello ha eITato nel ritenere di potere esaminare dii ufficio la questione d�ll'ammiss~bilit� dei motivi di irrJIPugnazione deducenti errori di diritto della pronuncia aJ:'bitrale. Il fallimento ricorn-ente adduce, cio�, che, poich� le disposizioni del capitolato generale delle opere pubbliche del 1895 devono ritenersi inserite nel contratto, di cui � causa, non come no'l'lme regolamentai"i, ma come nOil'!Ille paittizie, solo le IP'arti sono legittimate a far vale<re ec1ce2lioni fondate su tali disposizioni. Ad avviso del fallimento, quindi, non avendo 1a difesa dell'Ente pubblico convenuto eccepito l'inammiSISlibilit� dell'impugnazione, al giudice non com!P'eteva il IP'otere di affermare tale inaimrnissi;bilit�. La censura deve ritenersi infondata. (2) Nella specie (relativa a contratto di appalto nel quale era richiamato il capitolato generale di appalto approvato con d.m. 28 maggio 1895) la parte privata assumeva che dalla incontestata applicazione, nella nomina degli arbitri, delle norme del nuovo capitolato generale di appalto approvato .con d.P.R. 16 Luglio 1962, n. 1063 �e dalia mancanza di eccezioni sulla impugnabilit� della sentenza arbitrale per inosservanza delle regole di diritto (esclusa dall'art. 49, secondo comma, del capitolato del 1895 ed ammessa invece dal vigente capitolato generale di appalto) costituivano elementi probatori sufficienti a far ravvisare la esistenza di una convenzionale deroga alle previsioni del capitolato richiamato nel contratto di appalto. La questione in airgomento di1scussa tra le pairti, 1e iLa esatta 1afiermazione di principio enunciata in proposito dalla Corte di cassazione assumono ri1i1evo, s'itnltende, nei! solo caso in oui aliLe norme del oaipito~ato generale di appalto sia da riconoscere, come nella specie, efficacia contrattuale, dovendo l'ammissibilit�� stessa di una deroga convenzionale escludersi a priori quando le noome del 1oapito1ato g.eneraile di 1aippalto abbiano invece valore normativo. 596 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'aibilitazione del giudice a giudicare dell'impugnazione avverso un lodo avbitrale proviene dal medesimo patto contrattuale che ha comP1' QimeSISO in wbitri la controversia. Al di fuori dlel patto compromissorio, come gli arbitri difettano di potere decisoo:-io, cosi ne difetta il giudice, investito dell'impugnazione. La questione concerinente l'interpretazione e l'awliicazione della clausola COIID(proo:nissoria in relazione ai poteri defecriti al giudice dell'impugnazione aittiene, cio�, aU'esi.IStenza stessa del ipotere decisorio del giudice dell'impugnazione ed �, dunque, questione di ammissibilit� della domanda. Si ha inammissibilit� dell'impugnazione, infatti,,non soltanto quando la pronuncia imiPugnata sia passata in giudicato o non sia S1USCettibile di gravame, ma anche quando fima;:iugnazione sia conisentita soltanto per motivi specificamente ipredeterminati e siano dedotti motivi diversi da quelli previsti; tale � aro>unto il caso del lodo arbitrale cihe, per disposizione di legge o delle (parti, sia di�chiarato non ima;:iugnabile o sia pronunciato secondo equit� (Cass., 25 ottobre 1973, n. 2739). Anche a questa ipotesi deve essere applicato, quindi, il principio generale, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., 21 gennaio 1971, n. 132; 7 agosto 1972, n. 2638) se- Sulla natura del capitolato generale di appalto (normativa nei rapporti fra i privati e lo Stato e gli enti pubblici che siano tenuti per legge ad adottarlo, e contrattuale invece quando sia richiamato in convenzioni stipulate da altri enti pubblici), cfr., da ultimo, Cass., 7 marzo 1975, n. 839; 12 luglio 1974, n. 2028, in questa Rassegna, 1974, I, 1025; sez. un., 5 novembre 1973, n. 2856; 12 ottobre 1973, n. 2571, in questa Rassegna, 1973, I, 1189, con nota di richiamo ai precedenti, cui adde: sulla natura di regolamento di organizzazione dei capitolati generali: Cass., 26 marzo 1975, n. 1148; 26 giugno 1973, n. 1853, e 7 settembre 1970, n. 1270 (relativa, quest'ultima, al capitolato generale di appalto del servizio di casermaggio dei Carabinieri approvato con d.m. 11 novembre 1956); per i contratti relativi ad opere finanziate (anche solo in parte) dalla Cassa per il Mezzogiorno o stipulati direttamente dalla Cassa: Cass., 6 aprile 1973, n. 958, e Cass., sez. un., 18 marzo 1970, n. 718, in questa Rassegna, 1970, I, 959; per le opere appaltate dall'INA-Casa: Cass., 29 ottobre 1973, n. 2808, (nel senso di escludere l'applicabilit� del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063); e per i contratti stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari: Cass., 26 marzo 1975, n. 1148 e 21 maggio 1975, n. 2006. Sulla natura contrattuale invece, anche nei rapporti con le amministrazioni statali, dei capitolati speciali di appalto, cfr.: Cass., 12 luglio 1974, n. 2082, Zoe. cit., ed ivi nota di richiamo ai precedenti. (3) Il principio enunciato con la terza massima sembra prima facie ovvia espressione del criterio stabilito dall'art. 829, primo comma, n. 2, 1: m 1:: t _..._..l!~...-...J PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 597 condo cui la questione sull'ammissilbilit�, o meno, del mezzo di ima;>ugnazione, avendo carattere pregiudiziale ad ogni altra ed essendo attinente ad uno dei requisiti di efficacia dell'impugnazione, deve essere esaminata di ufficio, restando del tutto irrilevante ohe sia stata sollevata e discussa dalle iparu in causa. Con lo stesoo motivo di ricOI'lso il fallimento idcorrente si duole che la Corte di appello albbia ritem~to di potere affemn.are che non sus sisteva !p['ova di un 1swccessivo aocordo fra le parti, nel senso di esclu dere l'impugnabilit� del lodo, senza avere posto le !Parti in condizione di discutere la questione e di portare eventu�li [p['ove su tale punto. Ma neppure tale doglianza � fondaita. Le circostanze che il ricorrente deduce di non essere stato in grado di iProvare consistono nel comportamento tenuto .dalle parti nel corso del giudizio rurhitrale. Il ricorrente sostiene, infatti, che il fatto che il collegio arbitrale �sia stato nominaito in applicazione delle disposizioni del nuovo caipitolato generale, nel quale, come � noto, non � sancita l'ini:mpugnabilit� del lodo, e che nessuna delle 1Parti ha sollevato questione intorno alla proponibilit� di questioni inerenti all'applicazione di norme di diritto, sia p:rova sufficiente della sussistenza di un acco:rdo sopraivvienuto, con cui sia staita lPOSta in essere la deroga alle tp!"evisioni del (pll'ecedente �Cap<itolaito, cui il contratto faceva rinvio. Dalla sentenza impugnata risulta, per�, non soltanto che tali circostanze sono incontestate ma anche, e sopiratutto, che la Corte di ap del codice di procedura civile, ma appare di discutibile validit� per quanto concerne la impugnazione delle sentenze arbitrali rese in tema di appalti di opere pubbliche, potendo invero dubitarsi, quantomeno, che la preclusione in argomento, prevista dalla norma con esclusiva riferimento alle forme ed ai modi � prescritti nel capo primo e secondo di questo titolo � ' possa assumere rilevanza anche relativamente alle speciali prescrizioQi, di autonoma rilevanza normativa, stabilite con l'art. 43 del capitolato generale di appalto del 1895 e con l'art. 45 del vigente capitolato di appalto: norme la cui violazione (rilevabile dagli stessi arbitri anche di ufficio) dovrebbe quindi ritenersi deducibile in sede di impugnazione anche quando non sia stata dedotta nel giudizio arbitrale, tanto pi� che l'art. 829, primo comma, n. 2, del 'codice di procedura civile, in quanto relativo, nella sostanza, ad una �ipotesi di decadenza, non appare suscettibile di interpretazione analogica: ed utili elementi, quanto alla necessit� di una interpretazione restrittiva della norma, sembrano potersi del resto desumere anche dalla sentenza 25 ottobre 1957, n. 4109, con la quale la Corte di cassazione ebbe occasione di affermare che l'illegale partecipazione al collegio arbitrale di un membro al quale il mandato non sia stato conferito nel compromesso deve ritenersi considerata al n. 4 e non al n. 2 dell'art. 829 del codice di procedura civile, e pu� quindi costituire valido motivo di impugnazione anche quando non sia stata dedotta nel giudizio arbitrale. 598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pello le ha prese speciif�caanente in esame ed ha escluso che fossero adeguate perch� !POtesse afferma:risi l'esistenza di un a:ccordo modffi,cativo della clausola compromissoria. Questo giudizio� appare immune da vizi sia log<iici che giuridici, in quanto � principio generale che per la modifficazione di un patto contrattuale si richiede uno ~eciffico ed inequivoco a:ccordo tra le parti e che tale non pu� essere rii.tenuto il comportamento che le !Sflesse ed i loiro difensori abbiano tenuto nel corso del :procedimento in riferimento a situazioni meramente processuali, quali quelle dedotte dal ricoorente. Sotto nessun aspetto, dunque, la 1censura !PU� essere accolta ed il primo motivo del riconso deve essere respinto. Con il secondo motivo il :liallimento ricorrente, denunciando deficienza e contraddititoiriet� della motivazione sulle conseguenze che avrebbero dovuto dierivare dalla ragione accolta per dichiarare inammissibili i motivi dii iim(pugnaziione 1Per nul1it� fondati su em-ori dii diritto, lamenta che la corte di ajppello, dO[po avere impUcitamente ammesso che le diisposizioni del nuovo 1capitolato non erano applicabili alla situazione controversa, ha r~into, poi, la domanda tendente a far dlichiarare nullo il lod!o per l'irregolarit� della nomina degli arbitri, i quali, come si � detto, risultavano nominati secondo le norme del nuovo ca!Poitolato generale, e non secondo quello del capitolato cui faceva rinvio il con tratto. Ma neppure questa censura ha fondamento. Ogni questione attinente alla nomina degli arbitri rientra nell'am bito di aipplicazione del numero 2 del primo comma del Ci.fato art. 829 1cod. 1proc. civ. in cui l'imipugnazione del lodo per iriregolarit� della nomillla degli arbitri � ammessa soltanto se la nullit� sia stata dedotta nel giudizio arbitrale. Di questa norma la sentenza iim(pugnata ha fatto esatta aP1PUca zione e nessuna 'contraddittoriet� pu� essere ravvisata tra la soluzione adottata in relazione a tale questione e la soluzione data alla questione cui si riferisce il motivo precedente. In rela.zdone ad entrambe le questioni, infatti, la Corte di aP1P,ello ha attribuito al procedimento di nomina degli arbitri rilevanza mera mente processuale e coerentemente, ,come ha nega1to che il compor tamento tenuto dalle parti a tale riguardo potesse avetre rilevanza so stanziale sull'attuazione della clausola compromissoria, cos� come ha affermato che quale vizio del procedimento potesse essere fatto valere solo entro l'ambito lin �cui la norma processuale lo consente. Anche il secondo motivo deve esisere reS{Pinto, e con esso ri~o. -(Omissis). l'intero ' ~ ~i. ,. ,. ,�:� t:1 ,,, f ~.,..,...,~ PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 599 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1 ottobre 1974, n. 16 -Pres. Giannattasio -Rei. Leone -Sandrini e Consorzio di bonifica del Rio �Pieve e Serae > (avv. Zilioli) c. Mind:stero dei lavori pubblid (avv. Stato Albisdnni) e Comune di Mane11ba sul Gwda (avv. Bonooni e Romanelli). Acque pubbliche ed elettricit� � Sorgenti � Sorgente che d� luogo a corso d'acqua pubblica � ~ pubblica. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). Acque pubbliche ed elettricit� � Elenchi delle acque pubbliche -Ricorso avverso l'iscrizione � Decadenza � Effetti. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). Acque pubbliche ed elettricit� � Emergenza della demanialit� � Acquisto successivo della propriet� privata dell'acqua � Inammissibilit�. Acque pubbliche ed elettricit� � Accertamento giudiziale della demanialit� Effetti � Decorrenza. Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione -Piccole derivazioni -Rinnovazione -Diritto soggettivo del concessionario -Esclusione. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 28 e 30). Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione � Proroga � ex lege � -Effetti. (L. 8 gennaio 1952, n. 42 e 2 febbraio 1968, n. 53). Quando un corso d'acqua � alimentato �da un'unica sorgente, l'iscrizione d'esso negli elenchi delle acque pubbliche esplica necessariamente i suoi effetti anche per la sorgente, di cui deve perci� ritenersi dichiarata la demanialit� (1). (1) L'iscrizione di un corso d'acqua negli elenchi di cui all'art. 1 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 comporta che debbano considerarsi iscritti tutti gli elementi che ne formano la consistenza, ancorch� non figurino con esplicita designazione nell'elenco (Trib. sup. acque, 18 febbraio 1957 n. 6, Acque bonif. costr., 1957, 174 e� Foto it., 1958, I, 767; Oaiss., Sez. UIIl., 8 luglio 1958 n. 2464, Acque bonif. costr., 1958, 368 e Giur. it., 1959, I, 1, 433 con nota di BuscA, Effetti della iscrizione delle acque nell'elenco delle acque pubbliche; Trib. sup. acque, 19 gennaio 1963 n. 1, Foro amm., 1963, II, 497). La iscrizione del corso d'acqua nell'elenco comporta perci� la dichiarazione di demanialit� delle sorgenti che apportano notevole contributo al corso stesso e costituiscono con esso parte di un unico sistema idrografico (Trib. sup. acque, 18 febbraio 1957 n. 6) e necessariamente delle sorgenti che vi diano luogo. Se la pubblicit� di una sorgente che d� origine a un corso d'acqua pubblica � evidente, la pubblicit� tuttavia deriva pur sempre dal fatto 600 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Decorso il termine per ricorrere contro l'iscrizione di un'acqua negli elenchi delle acque pubbliche, la prova�della natura privata dell'acqua incombe a chi affermi il proprio diritto su di essa ed in mancanza di questa, per effetto della iscrizione, l'acqua deve cqnsiderarsi demaniale (2). L'acquisto del diritto di propriet� su un suolo non � idoneo ad attribuire al proprietario il diritto di utilizzare l'acqua che vi sgorga, se la sorgente da cui proviene gi� in precedenza apparteneva al demanio idrico (3). L'accertamento giudiziale della demanialit� d'un'acqua ha natura dichiarativa ed i suoi effetti risalgono al momento di rivelazione dell'attitudine dell'acqua a soddisfare usi di pubblico generale interesse (4). La situazione giuridica soggettiva del concessionario che in vista della scadenza d'una concessione avente per oggetto una piccola derivazione presenti domanda di rinnovazione non ha consistenza di diritto che rispetto. a tale sorgente ricorrono i requisiti di cui all'art. 1, primo oomma t.u. 11 dioembire 1933, n. 1775; lliilico � cio� fil criiterio in base al quale si riconosce la pubblicit� della sorgente caput fluminis e delle altre (ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1955, IV, 72; PERNIGOTTI, Acque pubbliche, Encicl. del diritto, Milano, 1958, I, 400' e 405; in giurisprudenza, cfr., Trib. sup. acque, 18 aprile 1968, n. 9, in questa Rassegna, 1968,� I, 646 e Giust. civ., 1968, I, 931). � stata perci� considerata privata una sorgente che, pur facendo parte del bacino imbrifero di un corso d'acqua pubblico, non risultava collegata con altre acque dello stesso bacino e consentiva un consumo esaurentesi nell'ambito di un fondo privato (Trib. sup. acque, 21 novembre 1955 n. 27, Acque bonif. costr., 1956, 165; analogamente, Trib. sup. acque, 27 maggio 1957 n. 16, ivi, 1957, 419 con osserv. di CoLETTI), mentre � stata ritenuta non decisiva, per escludere la natura pubblica di una sorgente, la sua scarsa portata, una volta che essa presenti attitudine ad usi di pubblico generale interesse, sia isolatamente considerata (Trib. sup. acque, 11 maggio 1965 n. 10, Cons. Stato, 1965, II, 243; Trib. sup. acque, 18 maggio 1972 n. 20,. Cons. Stato, 1972, II, 633), sia vista in relazione al sistema idrografico cui appartiene ed alla portata globale delle varie sorgenti in �questo esistenti, ancorch� opportunamente raccolte e convogliate (sul punto, cfr., la giurisprudenza in tema di acque sotterranee, a partire da Cass., sez. un., 25 gennaio 1952 n. 217, Acque bonif, costruz., 1952, I, 215 ed ivi le conclusioni del P. G. EuLA, Demanialit� delle acque sotterranee, sino a Cass., sez. UIIl., 23 maggio 1971 n. 1534, Giust. civ., 19'71, I, 1384 �e Trib. sup. acque, 18 gennaio 1973 n. 2, Cons. Stato, 1973, II, 74). (2) L'art. 1, quarto comma, del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 dispone che �entro ill termine pe'l'enrtocio d:i sei mesi daM�a pubblkaziio'Il!e degli �elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua �negli elenchi stessi �. Sulla legittimazione alla causa, cfr. Cass., sez. un., 31 ottobre 1955 n. 3571, Acque bonif. costr., 1956, 40, che ha ritenuto legittimati a ricor PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 601 soggettivo, perch� la rinnovazione � un provvedimento discrezionale della p.a., che ,deve accertare che persistano i fini della derivazione e che non ostino alla rinnovazione superiori ragioni di pubblico interesse oltre a dover stabilire se e quali modificazioni apportare al disciplinare della concessione, in vista delle variate condizioni dei luoghi e dei corsi d'acqua (5). Le leggi di f)'roroga della dumta delle utenze di acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni non escludono la possibilit� per l'amministrazione di rifiutare la rinnovazione dell'utenza con conseguente esclusione dell'efficacia della proroga legale (6). Con ricorso del maggio 1967 Francesco Sandrini ed il Coll!SOO'Zio di boniifica Rdo Pieve Serae convenivano in giudizio dinanzi al TribUJnale regionale delle acque ,pubbHcihe di Milano lAmministrazione dei lavoiri puiblblici ed il Comune di Manertba, ai quali dichiaravano che la concessione disposta dn d!ata 10 marzo 1965 dal Provveditorato delle opere pubbliche rper la Lombardia al Comune di Manerba di derivare moduli 0,09 in media di acqua dalla so11gente Pieve per il irifornimento id!l.'ico del c�l!Poluoigo era illegittima e lesiva del diritto di prorpiriet� del San rere quanti si affermano titolari in ordine alle acque di un diritto di natura reale od obbligatoria suscettibile di rimanere pregiudicato dalla dichiarazione di demanialit� conseguente alla iscrizione dell'acqua negli elenchi. Sull'oggetto del giudizio ed i poteri del tribunale delle acque quale giudice ordinario specializzato, cfr., Trib. sup. acque, 18 gennaio 1973 n. 2, in questa Rassegna, 1973, I, 40, che ha affermato esser il giudizio limitato al controllo della corrispondenza al reale dei dati assunti a fondamento della valutazione e della esattezza dei criteri in base ai quali nel provve dimento � affermata la idoneit� dell'acqua ad usi di pubblico generale interesse, senza che il giudice possa sostituire a quello dell'amministra zione un diverso apprezzamento (sul punto, in dottrina, SELVAGGI, Rap porti fra amministrazione e giurisdizione nella dichiarazione di demania lit� delle acque, Acque bonif. costruz., 1956, 584 e 590). Il decorso deil termine ,faiddcaito nehl'airt. 1, quairto comma, del testo unico � stato considerato preclusivo della possibilit� di far valere situazioni giuridiche soggettive presupponenti la natura privata anzich� demaniale dell'acqua iscritta negli elenchi (Trib. sup. acque, 2 maggio 1960 n. 2, Foro amm., 1963, II, 497; l'affermazione � ripetuta in Trib. sup. acque, 11 maggio 1965 n. 10, in questa Rassegna, 1965, I, 1335 e For~ amm., 1965, I, 1, 649. In dottrina, nello stesso senso, PERNIGOTTI, Acque pubbliche, cit., 412, il quale osserva, per�, che in difetto di indicazioni chiaTe e non equivoche sull'acqua dichiarata pubblliica e su ogni suo e1l1emento accessorio, l'interessato potr� insorgere solo quando l'amministrazione disponga in concreto dell'acqua incidendo sulle situazioni giuridiche di cui il privato si afferma titolare). La sentenza in rassegna ha invece affermato che il mancato ricorso contro l'elenco non esclude la ti02 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO drini, nel ter(["eno del quale sgcwgava la sol'lgente, e del dkitto di derivazione concesso al Consorzio del Rio Pieve Serae, utente riconosciuto per antico uso, a scopo di il'lrigazione, delle acque del Rio Pieve Serae, alimentate dalla detta sorgente Pieve e dall'altra SQ(["gente Se(["ae. I convenuti impugnavano la domanda, deducendo che il cocso d'acqua risultava iscdtto fin dal 1913 nell'elenco delle acque puibbliche della IPI"OVincia cli Brescia col nome Rio Pieve Sera�e, dichJi.arato pubblico in tutti il suo 'corso in ciascuno dei due rami in cui si dlivide: sicch� la domanda del Sandrini era ~QPonibile per decadenza ed era comunque infondata, data la demanialit� sia del 'CQ(["SO dl'aicqua, sia delle due sorgenti: :b:ntP(["OiPonibile era anche la domanda del Consoczio, che non era titola(["e cli un diritto alla concessione, scaduta del resto fin dal 1947, e �che non aveva proposto iim(pugtnativa nella fase di ammiSSlione ad istruttoda della domanda di concessione del Comune Mane(["ba. Nel corso del giudizio SOIPI"avveniva la legge 2 febmaio 1968 n. 453 che p(["ocogava le 'concessioni di utenze di acque pubbliche, ma il P.rov possibilit� di provare che l'acqua sia di natura privata (nello stesso senso, in dottrina, BuscA, Le acque nella legislazione italiana, Acque bonif. costruz., 1956, 533 e 558-561). Sempre in materia di elenchi delle acque pubbliche va segnalata la decisione del Trib. sup acque, 7 febbraio 1972, n. 6 (in questa Rassegna, 1972, I, 526 con osserv. di ALBISINNI), che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto contro il decreto ministeriale ex art. 1, secondo comma, r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, che ordina la pubblicazione sulla G. U. degli schemi degli elenchi predisposti dall'ufficio del genio civile, e parimenti .inammissibile, in pendenza del procedimento di formazione degli elenchi, l'accertamento negativo della demanialit� delle acque (sul punto, cfr. PERNIGOTTI, Acque pubbliche, cit., 142). (3) Sul principio per cui lo stesso bene non pu� costituire oggetto di diversi regimi giuridici, uno demaniale e uno privatistico, sulla connessa giurisprudenza in terna di incidenza defila �licmwazione di demanialit� sui preesistenti diritti dei privati e sulla nullit� degli atti inter-privati arv�enti ad oggetto acque gd� dichiarate pubblfohe, cfu-. Oass., sez. un., 7 dicembre 1974, n. 4088, in questa Rassegna, 1975, I, 424, 'e La giruirisprndenzia ivi richiamata, cui adde, Cass., sez. un., 8 luglio 1958, n. 2464, Acque bonif. costruz., 1958, 368 COIIl nota di SEL�AGGI, Conversione di contratti nulli in negozi soggetti ad autorizzazione amministrativa. (4) In termini, Trib. sup. acque, 11 maggio 1965, n. 10, in questa Rassegna, 1965, I, 1335; trattasi di principio costantemente enunciato cosi riguardo all'accertamento giudiziale della demanialit� che agli effetti della inserzione dell'acqua negli elenchi. (5) Cfr. Trib. sup. acque, 27 maggio 1974, n. 8, in questa Rassegna, 1974, I, 1924 e le pronunzie richiamate in tema di rinnovazione. (6) In termini, Trib. sup. acque, 20 dicembre 1966, n. 43, Rass. giur. Enel., 1967, 220; Trib. acque Palermo, 23 maggio 1957, Giust. civ. Rep., 1958, ~-� f .acque pubb. e priv., 153. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. I~ MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 603 vedito;rato delle opere pubbliche (per la Lomba;rdlia, con decreto 22 novembre 1968, diichiarava inefficace la proiroga della ,concessione al Consorzio qurunto alla mi:sma di acqua 1concessa al Comune di Mane:riba. Il Tribunale vegionale, con sentenza 1� ottobre 1971, diichiarava che il Conso;rzio era p!rivo dli legittimazione attiva alla causa e ,che l'impugnativa [proposta dal Sandrini ',contro il decreto di concessione 10 marzo 1965 era infondata: condannava .gli attori al pa.gamento di met� delle spese del giudizio. -(Omissis). La giw-iisdizione dei Tribunali Regionali delle acque pubbHche e quelle di me!rito in appello del Tribunale Sup&io:rie � stabilita a tutela dei diritti soggettivi e 1Per:ci� pu� essere invocata solo dai titolad di diiritti che siano lesi d:a atti o fatti dell'amn..!nistrazione o di terzi, che rientrino nelle 1categ;orie IP!l"eviste dagli artt. 140 e 141 del it.u. n. 1775 del 1933. Ora, coone ha il"ilevato il TribUIIllale, il dott. Sandrdni non ha provato di esse;re iPtl'O[l;Y.l."ietario dell'acqua della sorgente Pieve, che vuole a lui rkonosiciuta come oggetto di dominio IP!rivato. Egli sostiene che l'acqua scaturirebbe in un terreno che ha acquistato con atto registrato dl 3 marzo 1952 a Sal�: ma l'assunto � contestato dal Comune di Mene: ribe secondo cui la soo:igente affiora in te;rreno demaniale. Quello che conta, IP&�, � il fatto che alla data del 1952 la so!rgente Pieve faceva gi� parte del demanio statale: nell'elenco delle acque pubblicihe della provincia di Brescia del 1913 era iscritto il �Rio Pieve e Serse � in tutto il suo corso ed in ciascuno dei due rami in .cui si divide, rami d1e prendono appunto origine uno dalla sorgente Pieve, l'altro dalla ool"gente Fontana S&ae (vedasi il ;rkoit'iso introduttivo �del giudJizio). La demanialit� di ciascuno dei due rami cosi dichiarata �COtm\POrta natu;ralmente. la demanialit� delle due sorgenti, che rajp,.. p;resentano i rispettivi �capi dell'acqua pubblica�. Dire, come fa il Sandrini, che il corso d'acqua � cosa ben distinta dalla so!I'gente pu� avere senso quando il ,coll."so � alimentato da pi� sorgenti, tali 1che si pone il problema di stabilire quali e quante di esse siano realmente incidenti sulla portata del co;rso d'acqua, i!Il considerazione della quale esso ha acquistato attitudine ad ~iego di pubblico, generale interesse. Ma ,quando, come nella specie, unica � la sorgente del ramo di acqua prubbHca, la demanialit� della soirgente � ,contenuta nella dichiarazione di demanialit� del ramo d'acqua ,ohe da essa prende vita. In relazione all'Lscrizione del Rio Pieve Sell."ae n1ell'elenco delle acque pubbliche � stata :posta la questione della reclamabilit�, da parte del Sandrirui., avverso tale iscrizione. Il Tribunale a:-egiona1e ha affell."mato �che il diritto di impugnativa s'� [p!retScrLtto col decorso del te!I'mine di cui all'art. 2946 1c.c. Sandlrini si duole di tale IP!l"Onunzia, osseil"Vando 604 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ohe le controparti nOIIl avevano prqposto Ja relativa eccezione, avendo dedotto la decadenza dell'impugnativa, non la prescrizione del diritto. E la censura � fondata, peroh�, data la diversit� ontologica dell'istituto della decadenza rispetto a quello dlella prescrizione, non !PU� dirsi corretto il ragionamento del primo giudice all011ch� ha sostenuto che l'eccezione di decade!IliZa dall'azione doveva r:itenersi comprensiva anche dell'eccezione di presicrizione. Ma sta di fatto che neppure in questa sedie, in cui pure � presente l'Amministrazione legittimata rpassivamente, il Sandrini � li.n grado di provare che l'acq~a della sorgente Pieve � di natura privata e non pubblica e che essa � di sua propriet� in virt� dli titolo legittimo: dii conseguenza l'effi,cacia dichiarativa della demanialit� dell'acqua dia attrihuire alla iiscxizione di essa nell'elenco delle acque pubbliche permane e resta 1confermata dall'infondatezza dell'impugnativa del Sandrini. Del resto, a rprescindere dalla dietta iscrizione, � sufficiente rilevare, come ha fatto il Tribunale regionale, che l'acqua della sorgente Pieve fin dal 1936 � stata utilizzata per l'irrigazione di un comprensorio di terreni di estensione. e 'con colture tali da rendere utile la costituzione di un consorzio per il p1i� razionale iJ:niPiego dell'aoqua e da giustificare la 'concessione di utenza dell'acqua al cornsorzio; e che successivamente la sorgente � stata imp!Legata per provvedere di acqua potabile la popolazione di Manerba: elementi di fatto, questi, univoci nella qualificazione dell'acqua della sOI1gente come adatta all'im{Piego per usi di pubbUco, generale intwesse. Consegue da quanto ora detto che, anche se la natura demaniale dell'acqua non fosse stata accertata con l'iscrizione nell'elenco, la sor gente Pieve deve essere sempre ritenuta icaipo di acqua pubblica, con effetto dalla rivelata sua attitudine ad usi di pubblico, generale inte resse, attitudine dimos:trata di fatto quanto meno dal 1936. Consegue ulteriolI'IIllente che il Sandrini, nel 1950 allol['lch� acquist� il ter11eno in cui, a suo dire, sgorga la sorgente, IIlOIIl ha potuto acqui stare la propiriet� della sorgente medesima, gi� da tem,po passata a far parte del demanio statale. Sandlrini tenta di capovolgere la questione quando sostiene cihe nella fattispecie il Tribunale regionale, dichiamndo esso con la sentenza la demanialit� della sorgente, avrebbe dovuto dichiarare illegittimo il de creto di concessione della medesima acqua, emesso il 10 marzo 1965 a favore del Comune di Manerba, prima della dichiarazione di dema nialit�. A parte la considerazione che l'accertamento giudiziale della dema nialit� dell'acqua ha anch'essa natura dichiarativa di una qualit� p1ro pria del covso d'acqua e retroagisce al momento di rivelazione di de1tta qualit�, deve osservarsi �che in questa s1edle di ,giUDisdizione su diritti PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 605 sogigettivi la eventuale asserita illegittimit�, per qualsiasi causa (Sandrini si ferma a lungo anche sul vizio di inCOllllPetenza relativa), del decreto di 'COI11Cessione di utenza a favore del comune di Manerba non pu� venire in coillSiderazlione autonoma, 1bensi quale regione di disa1Pplicazione del provvedimento illegittimo iPeT la tutela di un diritto so~ettiivo con esso leso; si it"itorna ,cos� all'esigenza che sia previamente ' accertata l'esistenza del diritto soggettivo dell'attore, esistenza che il Sandrini non pu� provare. L'aP1Pello del Sandrini � pertanto infondato. Quanto alla domanda del Consorzio, che (pretende legittimarsi atti vamente alla causa !Per la sua qualit� dli (ex) concessionario, � sufficiente rilevare, come ha fatto il Tribunale regionale, ohe nei confronti dell'Amministrazione concedente esso non ha un diritto soggettivo alla it"innovazione della concessione. Il Consorzio si trova nella situazione di un ex concessionario cihe con domanda tardiva ha chiesto, in sanatoxia, la rinnovazione di una utenza scaduta. Ma, a nOil'ma dell'art. 30, ohe richiama l'ari. 28, del t.u. n. 1775 del 1933, la iI"innovazione della concessione � un provvedimento discrezionale della p.a.,� ,che deve acicertare che persistono i fini della derivazione e che non o.stano superiori ragioni di P:Ubblico interesse e deve stabilire altresi se e quali modificazioni sia necessario ap!Portare al disciplinare della concessione, in vista delle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua. L'esigenza di tali valutazioni discirezionali della ,p.a. non consente di considerar~ diritto soggettivo perfetto la situazione gJ.uridiica del concessionario, che in vista della scadenza dell'utenza piresenti domanda di rinnovazione (Trib. sup. 25 giugno 1964, n. 21); ancor meno consistente deve ritenersi la situazione del concessionario che aibbia fatto scad&e la concessione senza chiederne la rinnovazione e che questa abbia iPOi chiesto in via di sanatoria. Nei casi suindicati all'utente compete isolo la tutela dell'interesse legittimo a che la p.a. compia tali valutazioni con rispetto delle norme e dei criteri giuridici e tecnici e di buona amministrazione ohe le regolano ed emetta il conseguente pirovvedimento formale: tutela dem?-ndata al Tribunale SUtperiore delle .Acque Pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa. La cennata situazione giurimca del Conso;i;zio non � mutata per il sopiraggiungere nel 1como del giudizio di PirimO girado della legge di nuova piroroga delle utenze (legge 2 febbraio 1968, n. 53), dato che la !P.a. nell'esercizio del pot&e, anch'esso con aspetti di discrezionalit� puramente amministrativa, attribuitole dall� stessa legge, ha dichiarato inefficace la proroga per la parte concernente il modulo d'acqua concesso al Comune di Manertba, con provvedimento della cui legittimit�, contestata dal Consorzio, questo Tribunale 8U1Periore non pu� conoscere nell'ese11cizio della giiuxisdizione di m&ito. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO '.DRJIBUNALE DI NAPOU, Sez. I, 6 .giugno 1974 -Pres. Cacr;>oz:zi -Est. Scotti -Comlllne di Ischia (avv. RtC1Cio) c. Ministero della marina mercantile (avv. Sta1to A1ab1so). Competenza e giurisdizione -Demanio marittimo � Accertamento di diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola � Giurisdizione ordinaria. Demanio e patrimonio � Demanio marittimo � Diritti esclusivi di pesca � Riconoscimento -Necessit� � Mancanza � Estinzione. (L. 24 marzo 1921, n. 312, art. 16; r.d.1. 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1; r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 23). Demanio e patrimonio -Demanio marittimo � Mare territoriale -Utilizzazione -Identit� di disciplina. (Cod. nav., artt. 36 ss., 51 e 116.2; d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, reg. esecuz. cod. nav. (navigaz. marittima), artt. 5, 24, 25, 25, 36, 40, 5.1 � 52; 1. 21 luglio 1967, n. 613). Demanio e patrimonio � Demanio marittimo � Diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola � Incompatibilit� col regime del demanio � Persistenza dei diritti -Esclusione -Rescritti aragonesi -Prevalenza sulla disciplina del demanio � Esclusione � Abrogazione � Sussiste. (Rescritti 10 luglio 1458 di Ferdinando d'Aragona, 15 agosto 1501 di Federico d'Aragona, 4 giugno 1507 di Ferdinando il Cattolico e 5 giugno 1533 �di Carlo V; cod. civ., artt. 822 e 824; cod. nav., artt. 28 e 1329). Demanio e patrimonio -Demanio marittimo -Propriet� privata -Acquisto per usucapione o immemorabile -Esclusione � Tolleranza e riconosci� menti -Inefficacia -Sclassificazione -Necessit�. (Cod. civ., artt. 822 e 823; cod. nav., art. 35). Demanio e patrimonio -Demanio marittimo -Diritti dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola � Diritto d'uso perpetuo, gratuito e cedibile � Configurabilit� � Esclusione. (Cod. nav., artt. 39, 42, 46 e 47; d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, reg. esec. cod. nav. (navig. marittima), artt. 16 e 30). Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario conoscere di una azione di accertamento di diritti .di propriet� o d'uso perpetuo su beni che in ragione della loro natura apparterrebbero al demanio dello Stato, delle questioni relative alla legittimitq di atti amministrativi incidenti su tali diritti e della inerente responsabilit� per danni dello Stato, se le domande si fondano sulla esistenza di atti aventi forza di legge speciale che avrebbero attribuito a terzi la titolarit� di tali diritti escludendo in o'l'.dine ad essi ogni potere dell'amministrazione dello Stato (1). (1-6) Con la sentenza che si annota � stata conclusa una lunga controversia che trova le sue radici storiche in antichissimi provvedimenti, per :~' PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 607 I diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e nel mare territoriale, di cui non sia stato chiesto il riconoscimento entro il 31 dicembre 1921, sono estinti (2). Il mare territoriale � soggetto alla stessa disciplina che regola l'uso del demanio marittimo (3). Il diritto di pr.opriet� sui l~di marittimi dell'Isola d'Ischia, attribuito ai comuni ischitani dai cc.dd. rescritti aragonesi, � rimasto estinto per effetto dell'assoggettamento di ogni bene al regime del demanio marittimo, rispetto al quale gli antichi rescritti, che avrebbero comunque subito l'effetto abrogante dell'art. 1329 cod. nav., non possono esser considerati come una lex 1Sjpecia1iis derogante (4). Rispetto ai beni del demanio marittimo n� il mancato esercizio della demaniulit� aib limimeim.ol'aibili n� la tolleranza e neppure i riconoscimenti dell'amministrazione statale possono valere a far acquistare ai terzi diritti di propriet� per effetto di usucapione, gia.cch� L'appartenenza ai privati � esclusa fino a che la corrispondenza fisica del bene alla categoria, che costituisce il presupposto della demanialitd, non venga meno ed il bene non sia dichiarato non pi� utilizzabile per i pubblici usi del mare nei modi previsti dal codice della navigazione (5). Non sussiste in favore dei comuni ischitani e sui lidi marittimi dell'Isola un diritto di uso, godimento ed utilizzazione avente i caratteri della perpetuit�, gratuit� e cedibilit� di esercizio (6). i quali erano intervenute una transazione e alcune sentenze sfavorevoli alla tesi erariale. 1. -Per antichi privilegi di Ferdinando d'Aragona del 15 agosto 1501, del Gran Capitano Ferrante Consalvo del 1503, di Ferdinando il Cattolico del 4. giugno 1567, di Carlo V del 28 febbraio 1533 i Comuni dell'Isola d'Ischia in compenso del servizio notturno contro le invasioni barbaresche e di altre opere prestate ottennero la concessione di tutte le marine e lidi marittimali, peschiere, mare promontori e 'tutti i mari circa la citt� ed isola per mezzo miglio in mare con facolt� che di detto mare, marine, lidi, peschiere e promontori ne potessero disporre e fare come cosa propria con l'obbligo ai pescatori di portare la terza parte del pesce a vendere nell'isola. Quanto erano prodighi quei Principi stranieri e lontani nel rinunziare a diritti inerenti ad una sovranit� conquistata pi� con le insidie che con le armi! Basta l'accollo d'una difesa contro eventuali invasioni, alla quale sarebbero essi stati tenuti nello interesse comune del paese, per cedere ad altri ci� che apparteneva essenzialmente allo Stato! Codesto traffico della pubblica autorit� ci ricorda la descrizione che del governo dei Vicer� spagnuoli ci hanno lasciati il Galante e il Santamaria! (Vedi il frammento del Galante riferito nel Discorso storico che precede il Commento del Miraglia alle Leggi Civili del 1819 -nonch� l'opuscolo di N. Santamaria: La Societ� Napoletana sotto il Governo spagnuolo). 1. -Ecco perch�, appena si ebbero queste infelici provincie napoletane dei Principi residenti in mezzo a loro, e questi le dotarono di un esercito 608 RASSEGNA�DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -Il comune ischitano chiede un accertamento dichiar: ativo cirica la titolarit� di diritti derivanti da atti aventi forza di legge ~ciale, do� diritti di iPI"O{Pl1iet� su determinati beni o, in suibordine, di uso pe!1petuo e irrevocabile; esperisce inoltre un'azione risarcitoria per i da�:tni subiti dalla relativa violazione. La controversia a[ppart1ene, quindi, alla giurisdizione del tribUIIlale ordinario perch� veirte su un diritto ex lege che nessun provvedimento arru:nin:Lstratdvo -secondo la tesi del 1comune -pu� ridurre alla tfigura oninore dell'inteiresse legittimo per la particolare tutela ad esso o:ffeirta da leggi speciali limitative del potere in onateria dell'amministrazione dello Stato; com come appartengono alla giurisdizione del triil;mnale ordinario le ulteriori questioni della legittimit� di atti ammind.strativi, incidenti sull'es:Lstenza o sulla �consistenza di situazioni soggettive perfette, e della responsabilit� per danni. ~ci� �cade l'eccezione pregiudiziale formulata dall'Avvocatura nella comparsa di risposta e genericamente richiamata nelle conclusioni. 2. -La tesi princ1�11lale sostenuta dal Comune si fonda sui �rescritti.� di Ferdinando d'AJragone (10 luglio 1458), di Federico d'Aragona (15 agosto 1501), di Ferdinando il Cattolico (4 giugno 1507) e di Carrlo V (5 giugno 1533), che attrilbuirono ai comuni dell'isola d'Ischia la ;i;n-opriiet� delle coste (compresi i promontori), delle spiagge, degli arenili e della limitrofa fascia di mare 1con i diritti esclusivi di [pesca. Tali e di una flotta bastevoli a respingere qualsiasi invasione, lo Stato si affrett� a riprendere l'esercizio dei suoi diritti sul mare e sulle spiaggie dell'Isola d'Ischia merc� l'intervento e l'azione della Procura Fiscale. Si rivolsero i Comuni dell'Isola nel 1750 alla Camera della Sommaria perch� fossero stati loro riconosciuti gli antichi privilegi, ma di fronte alla resistenza della Procura Fiscale si rassegnarono a pagare ducati 4000 per transazione limitata a garentire loro soltanto uno stabilimento di pesca. � vero che nell'atto di transazione seguito nel 1751 si legge, come per dichiarazione dell'actuarius nell'interesse dei Comuni che �si intenda in via della presente transazione estinta ogni ragione e pretensione del R. Fisco intorno al libero uso del mare conceduto a detta Citt� ed Isola, sicch� resti nella sua fermezza e vigore la Real concessione � ; ma non � men vero che il Procuratore Fiscale ebbe ad aggiungere per conto suo al margine. � Respectu linnariae tantum �. � anche esatto che nella clausola seconda ritornano i Comuni ad esporre i proprii privilegi e parlano della libert� che avranno di trasportare la tonnaia dove meglio loro piaccia; ma non � a disconoscere l'importanza della condizione appostavi in margine dal procuratore Fiscale � Pro una tinnaria tantum, et dummodo locus forsan in posterum eligendus non praejdicet alteri tinnariae quae reperitur ad praesens sita in dieta insula�. Si noti come codesta dichiarazione restrittiva sia coordinata alla precedente, e chiaro si ritrarr� il concetto del R. Fisco di considerare c01ne ineststenti gld ,antichi pil'ivhlegi. E ,si aggiunga che, mentre nella clausola terza i Comuni dichiarano per conto loro di ritenere come PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 609 1rescritti awe'bbero natura di atti legislativi, precisamente dii legigi siPeciali, la cui [permanente efficada deroghexelbbe al regfu:ne attuale dei beni ipubblicd. Occorre precisare, quanrto ai dwitti esclusivi di 1pesca, che la legislazione italiana ha ISU!bordinato la sopravvivenza d� tali diritti nascenti da antirchi rpiriviilegi ad un foo.imale r1conoscfu:nento da parte dell'autol'lit� amimin~strativa, sotto detel'Ininate condizioni ed entro un certo termine �che, pi� volte prorogato, � definitivamente scaduto il 31 dicembre 1921 (le~e 24 marzo 1921, n. 312). I comuni ischiitani non hanno IPI'ovvedluto a tale adempfillento e perci� il d.ilritto � venuto meno, come la ,stessa difesa dell'attore riconosce. Quanto al diritto sulla limitrofa fascia di mare (per mezzo miglio, affemna il Comune istante, ma dalle non sempire chiare espressioni dei rescritti si ricava 1a magigiore am[piezza di due miglia), non ha pni.rtka rilevanza, ai fini �che qui inteiressano, iprendere !Posizioni nella dis!Puta se il mare teTritoriale rientri nel demanio marittfu:no o sda pduttosto res communis omnium: ipoich� � necessarnia una concessione (o, secondlo i casi, un'autorizzazione) aa:nministJ.'lativa (per l'occupazione, l'uso e lo sfrut~ tamento dli zone del 'IIl!M'e telt'ritoriale nonch� :peT l'estrazione di maiteriale dal fondo, la riceTCa di idlrocairlburi e in genere lo sfruttamento di altre risorise naturali in queste zone (art. 36 e seg.g., 51 e 1162 cod. nav.; artt. 5, 24, 25, 36, 40, 51 e 52 reg. nav. maritt.; legge 21 luglio 1967, n. 613), ri:r�ianendo I�!bero �soltanto l'uso comune, il discoil"SO sui rpil'ivilegi aragonesi si pone negli stessi temnini tanto 1Per i beni legislativatransatta e definitivamente composta qualsiasi divergenza fra essi ed il Fisco, il procuratore Fiscale dichiara al margine � quoad deducta tantum �. Ma, quello che � assai pi� degno di nota, si � che codeste condizioni apposte dal Procuratore Fiscale furono sancite dal Re ed accettate dagli stessi rappresentanti dei Comuni, i quali consentirono altres� che avessero fatto parte integrante dello istrumento stipulato. 3. -Se non che, i Comuni dimentichi di tutto ci�, continuarono ad esercitare di fatto quei privilegi sino a dare in enfiteusi a privati delle zone di spiaggia! Fu per protestare contro codesta alienazione per parte dei Comuni che il Demanio nel 1838 istitu� apposito giudizio contro il Comune di Lacco Amem.o concedente e i privati conoessioI1&'i. � vero �che !l."inlunzi� poi a codesta istanza, ma la causa ed i limiti della rinunzia risultano da UJna sentenza del 14 luglio 1841 del Tuibunail.e civillie di Naip<J11i, che gioca qui riferire integralmente. � Considerando come la domanda della R. Cassa del Demanio Pubblico per la reintegra di tutti i lidi, fabbriche e terre adiacenti dell'Isola d'Ischia trova l'ostacolo dei privilegi e concessioni Sovrane antichissime, specialmente quella dello Imperatore Carlo V colla data di Bologna 26 febbraio 1533 confermativa di quella antecedente di Federico d'Aragona e dell'altra di Ferrante Consalvo Vice Re per Filippo II del 1503. Se di queste concessioni ricusa o menoma l'efficacia la R. Cassa attrice, la quale ha espressamente rinunziata alla proposta azione: laonde cessa merc� tale rinunzia 610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente definiti �diemaniali � quanto per la fascia co:rnu;iiresa nel mare tel'lritOO"iale che, in materia di utilizzazione, � 1sottoposto alla medesima dlisciplina. 3. -La tesi del Comune non � fon.data tper vari motivi. a) In 1primo luogo, riconoscere ai ,comuni d']jschia la !PTOIPriet� dei suddetti 1beni 1contrasta con il regime generale della demanialit� sotto il dUtplice tprofilo della qualificazione pubblica di quei be'llJi e della neceS1Saria atp1partenenza allo Stato. Infatti il lido del mare, la S[piaggia (che !PU� ritenersi 1COIIll[pIDellSi'Vla degli arenili ove servano ai pubblici usi del mare), i tporti, le xade rfanno parte del demanio ma'rittimo secoodo l'art. 822 cod. civ. e secondo l'art. 28 cod. nav.; in ordine al secondo profilo, l'art. 822 precisa 1che lidi, ~aggia, porti e rade afP!Pairtengono neoeS1S1ariamente allo Stato costituendone il cosiddetto demanio necessario, e la relazione llllinisrteriale al 1codke (n. 393) spiega: �dei beni enumerati nel p['imo coonima dell'art. 822 � esclusa l'ag;l(partenenza a soggetti divemi dallo Stato �. Un:a ben nota tem:Lca, nel comprendere tali beni nel 1concetto di �demanio naturale�, rifeirisce la demanialit� alla estistenza stessa di quei beni, nel senso 1che liido, S[piaggia, tporti e irade non poS1Sono 1che essere deimaniali e non possono che S(pparitenere allo Stato; quindi se alcuno di detti lbeni fosse stato in propriet� di altri, il qualunque necessit� di indagine o bisogno di esame. Non cos� per le due torri e terreni adiacenti nel Comune di Lacco, per le quali l'attrice insiste a domandare al Tribunale provvedimenti ,di giustizia intorno alla chiesta reintegrazione. Pur tuttavolta, oltre che sembra evidente che anche alle suddette torri e terreni adiacenti applicabile sia il favore ed il beneficio delle sovraesposte concessioni sovrane, manca la dimostrazione di essere quelle torrette una propriet� demaniale, stante l'opposta presunzione legale di appartenersi le medesime ai proprietarii dei fondi 'in mezzo ai quali furono costruite. � Considerando come la rinunzia alla lite pare che possa assai giustamente equipararsi alla offerta reale, imperocch� se per la estinzione della obbligazione non vale la offerta reale, quando non sia pura e non veggasi iJJegiaJmente fatta, cos� per esimevsi dalle 1c0011Seguenze di un Pl!'OllllOOSO giiudizio la rinunzia non vale, quando non sia scevra di condizioni riservative o r�strettive e qurundo nO\Il po!rlti espr.essa protesta di soddisfaziOl!lle deLLe spese gi� fatte. Se ci� non fosse, verrebbe la conseguenza che sarebbe facile ad ognuno lo andare intorbidando la pace degli onesti cittadini onde trarli a forzate transazioni ed ove poi trovasse resistenza basterebbe una rinunzia fatta pria della decisione a sottrarre gli attori alle conseguenze della giudiziaria soccumbenza. E nella specie, ove non era della diligenza e della buona fortuna del difensore dei convenuti, il quale ricerc� e ritrov� negli archivii del Regno la concessione del 1535, quale sarebbe stata la sorte de' poveri convenuti? �Vene pu� prevedersi la rovina dippi� che trenta famiglie cagionata da un giudizio troppo inconsultamente promosso. Ma poich� piacque alla ) ~\ l' ~: ~: F 1:: BlllllF41Rfl"4mr'All"IL81f�lrJJr~ PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 611 diritto di [pll'oipriet� sarebbe autOIIl1laticamente cessato senza che, i p!recedenti titolari [potessero pretendere alCUIIlJch� (per la giurisprudenza, Tri!b. tSUiP� acque, 14 ottobre 1965, n. 22, in Rass. Avv. Stato 1966, ,I, 948; Casis., .sez. un., 2 maggio 1962, n. 849; Cass., 28 ottobre ~959, n�mero 3163; Cass., 7 agosto 1950, n. 2413). b) La tesi sostenuta dal comune ischitano � an1che per altro veirsa in contrasto con la sdstemati:ca della demalJlialit� pexich�, attesa l'ampiema dei 1pot&i che costituirebbero il contenuto ,del preteso diritto (persino quello di concedere l'uso a terzi verso coa:'ri:sipettivo), essa comporla la corufiguraziop.e di un demanio comunale !!erlamente di ampiezza maggiore d!i quella 'che l'art. 824 �Cod. civ. consenta, e .senza alcuna corrispondenza con le funzioni istituzionali tipiche dell'ente-comune. e) Per sup,erare gli ostacoli la difesa dell'istante si richiama alla distinzione fra demanialtt� politica (limitata alla tutela della sdic�irezza dello iStato e alla disciplina di tpolizia) e demanialit� utile, ed afferma che il Lriconosc:imento ad un soggetto dliverso dallo Stato del demanio utile (uso, ,godiimento, ecic., osisia eswcizio di quelle stesse facolt� attribuite dai irescritti aragonesi) consentirebbe d!i salvaguairdare allo Stato una titolarit� demaniale, e pe:rici� non contrasterebbe con il regime del codi�ce civile e del codice della navigazione. La dicotomia, ripresa dalla vecchia dorttrina francese e dalla trat tatiisUca italiana formatasi in quell'alveo verso la met� dell' '800, non Cassa attrice di abbracciare tutte le ventidue cause di reintegra in una sola, e poich� per due di esse insiste che il Tribunale dia le sue provvidenze, egli � evidente che la rinunzia essere non puote operativa di legale effetto; epper� giustamente fu ricusata dai convenuti, oltrech� non veggendosi aggiunta alla rinunzia la protesta del pagamento delle spese non pu� tenersene conto veruno. � Considerando come le spese del giudizio sono la giusta conseguenza della soccumbenza della lite, specialmente quando una rinunzia non accettata precede la sentenza del magistrato. � Per tali motivJ il Tribunale, definitivamente pronunziando, udite le parti ed il P. Ministero nelle sue uniformi orali conclusioni, rigetta la domanda della R. Oassa di Ammortizzazione e Dema!Il.io Pubb1foo e dichiara come non avvenuta la rinunzia della R. Cassa che condanna alle spese del giudizio�. � 4. -Con atto del 19 luglio 1886 il Capitano del Porto di Napoli, nella sua rappresentanza e nello esercizio della giurisdizione dello Stato sul mare territoriale, sul lido e sulle spiaggie, concedeva al Barone Pietro Attanasio Bideri l'uso del seno di mare detto S. Montano e del lido che circonda i Comuni di Lacco. Ameno, e Forio d'Ischia per una causa di pubblica utilit�, qual ,si � queHa di fa<voriire la p1scicol:tW">a e l'ostricoil~ura. La concessione fu stipulata per 99 anni pel corrispettivo del pagamento di annue lire 150 per il primo decennio, annue lire 500 per il terzo decennio, ed annue lire 600 pel tempo ulteriore; ma col patto esplicito che sarebbe RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tiene conto del concetto di �1PT01Priet� demaniale � elaborato dalla dottrina sucicesiSiva sulla base della evoluzione non soltanto scientifica ma soprattutto normativa della demanialit�. E'blbene, a parte la considerazione di.e la demanialit� politica verrebbe inutilmente a iidentificarsi con la sowanit� mentre il raa;iiporto demandale � necessariamente qualcosa di diverso, c'� da dire che la dU1Pliice 1Pooizione di potest� politica e di 1PQtere di utiliz.zazione rispetto al bene oOffijporterebbe pur sempre una dU1Plice titolarit�, di contenuto ddvenso ma autonoma ciascuna nell'es& cizio di quel contenuto. Tutto ci� non trova alcun addentellato nel dilritto 1POS1tivo, 'che vkevevsa offre un valido SUIPIPQrto alla concezione oonicOIIDjprensiva della propriet� demaniale: se soltanto lo Stato !PU� d~sci!Pldnare l'uso cO!ll1une, ed eventualmente sospenderlo o limitarlo, se soltalllto lo Stato (sui beni dlel suo demanio necessario) pu� consentire l'uso s1peciale attraverso il meccanismo della concessione, se soltanto lo Stato !PU� far propri quei :l�rutti civili che sono i canorni im!Posti al concessionario, � evidente che lo Stato � titolaire cosi dei poterrdi disiciplina amministrativa e di polizia ,cOine dei !Poteri di uso e di godimento. d) Inoltre il valore essenziale della demanialit� � nella utilizzazione dei beni per una detemndnata funzione pubblica prCJiPTia dell'ente cui il bene �l[Wlartiene, e non v'� dubbio che i beni d!el demanio marittimo 'Sono uno strumento indispensabiLe non solo per l'esereizio della navigazione ma anche rper la rp1restazione di quei servizi pubblici indefettibili alla navigazione i quali rientrano nei compiti� propri _dello Stato. stata risoluta anche prima della scadenza, ed in qualunque tempo, qualora fosse richiesto da interessi marittimi o da altra ragione di pubblico servizio, e ci� a giudizio dell'Amministrazione marittima, senza che per effetto di tale risoluzione il concessionario abbia diritto a indennit� e compensi di sorta. 6. -Appena pervenutane la notizia nei Comuni di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola, i rispettivi Sindaci reclamarono contro la legittimit� di essa, invocando gli antichi privilegi nella loro originaria integrit�. Essendo stato respinto il reclamo amministrativo per l'inefficacia dei pretesi privilegi di fronte all'attuale Diritto Pubblico del Regno, i detti Sindaci convennero innanzi al Tribunale civile di Napoli il concessionario Bideri e l'Intendente di Finanza, per sentir dichiarare che per effetto di quegli antichi privilegi i tre Comuni abbiano titolo per esercitare sul mare, sul lido e sulle spiaggie circostanti l'Isola gli stessi diritti riconosciuti oggi al Demanio dello Stato pel vigente Diritto pubblico del Regno, i quali si debbono intendelt'e iroevocabilmente e per1petuamenite trasferiti in essi Comuni, e di conseguenza sentir dichiarare nulla la concessione� ottenuta dal Bideri, con la condanna dell'uno e dell'altro a rilasciare libero agli attori il detto seno di mare con le relative spiaggie e il.lido, oltre ai danni interessi ed alle spese. Avverso codesta domanda resisti il Demanio, ma il Tribunale di Napoli con sentenza del 30 aprile 1888 dichiar� efficaci e non ancora revocate PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 613 e) Tuttavia, constatata l'incompati>bilit� tra i cosiddetti privilegi aragonesi e il regime della demanialit�, resta pux sempre da stabilire se essi possono coillfigurarsi come ec,cezione, cOISl da costitutre una lex specialis 'cihe ,~ravviva alla disciplina generale. In proposito la difesa del Comune ha tentato di qualificare i rescritti aragonesi avvalendosi cli categorie moderne cihe, tuttavia, per la storicit� rpa:'O[>il'�a delle formule giurirucihe ma .anc,or pi� delle strutture istituzionali condizionanti le formule stesse, non consentono qualtfkazioni idonee a collegare ai rescritti la medesima portata di un moderno provvedimento legisilativo tanto da !Poter porre anche in rapjpol'lto ad essi un problema di st11ccessione di leggi dell'epoca. In altri termini, quegli atti (certamente idone�i per il regime del tempo ad attribuilre la propriet�) si collocano in un contesto ;politko istituzionale in cui non si distingueva tra [p['O[pil"iet� personale del sovrano e 1Paitrimonio dello Stato, e in cui persino il concetto dJi potest� sovrana era CO!lJlPletamente dive11so. Ci� rende im[possibile riportare i rescritti aragonesi nella categoria moderna della norma giuridica, anche se d!i natura S\Peciale. Basta dire 'che nel diritto model1Ilo la legige S\Peciale ha pur sernrp'l-.e il carattere dell'astrattezza e della :generalff� bench� nell'ambito di una detreminata specie di fatti, o meglio di un settore [p�lrncolaire diella ti[>ologia dei fatti di�sciplinandi; le antiche concessioni fatte ai Comuni dell'Isola d'Ischia solo per quanto riguardano il diritto esclusivo di pesca nel mare territoriale fino a mezzo miglio di distanza dalla costa, ed il diritto di occupazione e godimento dei tratti di .lido e di spiagge; e salva sempre la qualit� di beni di Demanio pubblico nel mare, nei lidi, e nelle. spiagge anzidette, ed il libero esercizio dei diritti competenti allo Stato su quei beni per ragioni di sicurezza e di difesa. Dichiar� per conseguenza nulla la concessione del seno di S. Montano o Monte Vico fatta dal Demanio a Pietro Bideri il 15 luglio 1886 e condann� l'uno e l'altro a rilasciare ai Comuni dell'Isola il seno anzidetto nello stato in cui era prima della concessione. La sentenza viene confermata dalla Corte di Napoli. 7. -L'Amministrazione convenuta aveva richiamato l'attenzione del Tuibtma1e su1la natura giuridica dei cennati rescritti aragonesi. La natura legislativa era stata esclusa sulla base della stessa verifica storica della loro intenzione. Cio� il fatto stesso che i reggitori della cosa pubblica napoletana avevano sentito la necessit� di emanare, ciascuno nel proprio ambito storico, i provvedimenti che si erano succeduti dimostravano la natura amministrativa e non legislativa dei rescritti invocati dall'attore. Il Tribunale ha ritenuto di superar�e l'argomenito, richiamandosi alla innovazione legislativa, con la quale � travolto anche il giudicato formatosi nel secolo scorso tra Stato e Comune. ALDO ALABISO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO invece quei rescritti ponevano veri. e (pll"opri. �IPI"ivilegi �, nel duplice si,gniifkafo del � !beneficio singolare � e della � individuazione soggettiva del beneficiario�, mentre il IPI"ivilegio � un fenomeno �giuridico di regola incompatibile con la nOirtIIl.aiZi�one dello Stato moderno. Ma anche sie si iritiene 1che i privilegi aragonesi r~esentavano pur :seimaxre un atto di ncmma:2lione e 1che ogni .aitto di no'l'lmazione, quale ne sia il contenuto e quale il contesto istituzionale in cui venne ~o, soipravvive fincih� un �successivo atto di noirmazione non l'abroga, allora basta richi.aimarsi all'art. 1329 cod. nav. icihe, sotto la rubrica � Albrogazione delle norme contrarie e incompatibili � dice: � sono abrogate ( ... ) le altre diisposizioni conceirnenti le materie disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili con il codice stesso �; aggiunge la irelazione miniisteriale (n. 869) in modb ancora pi� esiplicativo: �si � pirO'VV'eduto a staibilixe l'aibrogazione di ogni altra dliS{poisizione relativa a quesrta ll'Illa.ter1a �. Si iflratta <lii un'albrogazione esipliicita, cosi non sorge neppure il d:ulblhlo dii una sopravvivenza dlella lex specialis anterioire alla legge geneirale successiva pevch� la volont� del legislatoire � Ul!l!ivocamente nel :senso di eliminare ogni altra novma 1contmria e incompatibile. f) La difesa del Coonune iJSchitano (pll"oi;ipetta ancora la questione della irretroattivit� della legge, affe:mnando che il regime della demanialit� non !PU� toccare i diritti quesiti. Ma il iregime. diella demanaalit� � costituito da norme di diritto {Pubblico le quali QP&ano su Slituazioni ancora in como; !Per meg1io dire, esse agiscono attraverso una qualificazione giuridli�ca :riferita a ibeni rientranti in una certa categ.oda: se tali no:rune sono specificamente dirette ad a~tribuire allo Stato determ1nati beni in quanto rientranti nella �categoria, esse non possono non tocca:re gli eventuali altri diritti dli propri.et� ormai mcomipatiJbili con la demanialit� necessaria, ma senza che 'Sii incida sul (periodo anteriore (per l'�liPIPliicazione della nuova legige a !fatti, status, situazioni p:reesistenti, quando, ai fini dlella nuova disciplina, debbono essere p:resi m considerazione 1n rse :ste&sli, c:fir. Cass., 22 luglio 1971, n. 2433, Cass., 8 ottobre 1970, n. 1885, Cass., 1Sez. Un., 12 diicembre 1967, n. 2926). Pertanto sulla tesi principale si !PU� concludere in questi termini: i comuni iJSchitani, gi� (p:roprietari dei beni in questione, hanno 1PW<iuto la IPirOIPII"iet� a1iorch� quei beni sono stati assoggettati al regime della d!emanialit�, regime nei cui confronti gli antichi :rescritti non costituiscono lex specialis derogante, e comunque, anche se lo fossero, avrebbero iPur 1Seffi(pll"e suhlto l'effetto abrogante dell'art. 1329 cod. nav. 4. ,. Quanto esiposto evidenzia l'infondatezza dell'aLtro profilo in cui si iPrOS!JJ�etta un titolo di IPII"O!Pl"iet� sui 'beni, cio� l'acquisto per usucapione o per immemoraibile. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 615 L'assunto non !PU� essere riferito all'epoca di vigenza della demanialit� (vigenza 1che � precedente all'attuale codliice civile), essendo i beni dlel demanio dnusucaipilbili e insUJScettibili di acquiisto !Per i.Immemorabile. D'altronde il mancato esericizio rdel1a demanialit�, tperl�no se ab immemorabili, non IPU� incidere sull.a destinazione'ostandovi i IP!l'indipi di necessit� e dli esclusiVlit�; inoltre, tra le caratteristiche del demanio cosiddetto natmale (qual � consilderato il dlemanio marittimo) c'� quella della destinazione aid una funzione pubbUca, attuale o potenziale che sia ma indefetti!blile sino a quando i beni 1coI11Servino la lOll"o attitudine :f�siica a soddisfarla, e ci� toglie valore pea.""sino al maI)JOOto esercizio per lungo tempo dei !Poteri me:renti alla demanialit�. Ma neppure ise riferito ad ~oca anteriore, l'assunto pu� essere coilldiiV!ilso: la qualificazione 1gimidica mnpressa dalla legge ai beni di una certa 1categoria esclude icomunque le iprqpriet� 1concorxenti, e si tratta di esclusione automatdica per il fatto stesso che la cosa rientri in quella categoria. Nessuna rilevianza IPOSSOno avere ,gli atti amministrativi con cui in ,passato (e !Per a1cul1!i semmai in coerenza con una differente normati'V'a) l'autorit� marittima riconobbe l'altrui .titolarit�; d'altronde n�1.P1Pure in passato il riconoscimento dlella (pll"qpriet� da parte dell'armminilstraziooe statale fu 1sempre [pacifico, se � vero -1coone � vero -che i comuni dell'isola d!ovettero sostenere diverse vertenze giudiziarie con le amministrazioni centrali. Del pari nessun rilievo ha la tolleranza manifestata in epoca recellltie, e nell'attuale r:egiime, dall'autorit� preposta alla tutela del 1demanio marittimo di ll-Olllite all'U1So speciale o eccezionale dia pairte di terzd su 1conoossione idei Comuni di lscihia. In un regime di demanialit� .statale necessaria siffatte tolleranze, peil'Slino i riconosc�IInenti (che 1 1peraltro non ci 1sono stati perch� negli atti pi� recenti l'amminisitrazione statale ha eviltato di formulare riconoscimenti della titolarit� in fav<m:> d!ei cumuni) non bastano lPeil' realizzare modifiche o eccezioni: dlerlvando la demanialit� dal fatto che la cosa irientra in una certa categoria, � .chiaro che, fin quailldo permane la 1corr~ondenza fisi'Ca alla catego!ria, il 1bene non ipu� perderte la qualmcamone giuridica. L'unilco atto aimminilstrativo con rilevanza aigl:i eventuali fini d:ell'usucapiOllle � quello tilPico IP'l'evisto dall'art. 35 1cod. naiv.: il decreto di sdemanializzazione emesso dal ministro dlella marina mericantile dli concerto con quello delle finanze 1S1ul pil'1eSulPfPo:stO che il bene non sia ll'liteinuto utilizzabile per i pulbblici usi del mare. 5. -La difesa del Comune pr~tta, in subordine, la tesi della concessione; afferma cio� �che, se la jpropil'iet� � venuta meno pereh� incomtpatibile �con. il regime del demanio, si deve quanto meno riconoscere din forza degli anti'Chi rescritti una concessione sui beni avente i 616 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO caratteri della (perpetuit�, della gratuit� e della cedibilit� a terzi; aggiun. ge �che tale concessione, nata da atti aventi forza di legge, non IPU� che esserie irevocata da altra legge. Nepptwe questa tesi !PU� essere accolta. a) In !PirimO luogo non si comprende !Per quale meccanismo giuridico, Idi cui �cd !Sia tracicia nel diritto ivigente, un titolo di IPirOpriet� si rtraSlfoimna in un titolo di godimento al1oo.'1Clh� si.a mutato il diritto cihe quel titolo c<msentiva. Come si � dietto !Pl'ima, gli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav. stalbiliiscono che 1cooti beni, individuati !Per categorie, a1P1Partengono allo Stato e soggiacciono �ad una deterrmjnata d'iscipUna; l'a1Ppartenenza non � [puramente nominale, bensi funzionalizzata a s�o!Pi 1Pr01Piri del soggetto cui si collega. Per effetto Idi tci� i !Precedenti titoli 11ono venuti meno in quanto incompatibili (o per abrogazione esplicita, se costituiti da atti aventi foo::za di leggie). C'� dunque, 111.ella tesi del Comune, un errore metodlologiico, ,pevch� qui non si discute della sopravvivente efficacia di !Pireesrstenti titoli riconducilbili ad altri omologhi o analoghi nella 1Jipologia del !l."egim.e attuale; si tratta !Piuttosto (o meglio, si tratterebbe) di sancire la rtrasformazione qualitativa di un titolo anteriore, una ~cie di conversione 111.on prevista da alcuna legge, addirittura al di fuori del sistema. L'alternativa � viceversa molto semiplice: Odl titolo origina:I'io, COISI�. com'�, sopravvive al llUOVO 111egime (e abbiamo �visto 1che ci� non � {POS'Sibile), o viene siPazzato via senza residui, e per ottenere l'ese11cizio d:i aLcune delle facolt� che esso consentiva bisog'na far !l:'icor<so al titolo idoneo per il nuovo iregrime, con le modalit� e sotto le 1condizioni del �nuovo regime. b) In secondo luogo, come cihiariisce quel ipaa.-ere 28 ottobre 1970 del Consiglio di Stato cui la d!fesa dell'istante si !l'ichiama (e come gi� afferm� la 1sentenza 30 aprile -2 maggio 1888 del tribunale di NapoH), sarebbe necessaria una !Puntuale �compatibilit� tra gli effetti giuridki che lSli vogliono conservaire e la disciplina prevista (per figure analoghe od omologhe) dal iregime vigente. Ma questa compatibilit� non esi!Ste; infatti, a parte l'esigenza di un atto tipico e formale emesso sul previo a,ccertamento dell'interesse IP'Ulbbldco in ~apporto all'uso S1Peciale (v., al riguardo, Cons. St., 9 maggio 1970, n. 204), le concessioni su beni del demanio marittimo sono temporanee, onerose, di eser:cizio peirsonale, seill/Pie irevoca:bdli. L'art. 24 ldel progetto ministeriale del codke �liella navigazione jpirevedeva le conJCessioni [pertpetue di parti di ~aggia in favoire di enti pubblicti, !l."�J!Piroducenido cosi il principio isandto dal primo comma dell'art. 158 1cod. marina mercant. e dall'art. 11 del progetto 1931 (non definitivo); ma le 1P&1Plessit� solleviate da pi� parti (1cfr. �Osservazioni e pll"oposte �, 1940, Vol. [, e �Atti della Sottocommissione delle .Assemblee le~slative sul ~ogetto di 1codice deLla navigazione �, 1940, vol. I) PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 617 furono tali �che l'art. 24 fu ISO(Plplresso, affermandosi. 1cosi in quello che sarebbe stato l'amt. 36 del 1codliice il principio della tem1poraneit�. L'art. 39 1cod. 1nav. stabiliJSce l'onerosit� delle 1concess:ioni, una caratteristica indefettibile come \SlP'iega il n. 42 della irelazione ministeriale, ribadita nell'art. 16 iregol. navtg. mairitt. clle tpone l'o/bbUgo della cOxtt"eSIPOOsione anticipata del 1canone. I �canoni puramente nominali previsti dal �capoverso dell'art. 39 nom. sono, (peraltro, awtomattcli. allorch� concessionario 1s:ia un ente pubblico o quando l'atto sia a fini di pubblica utilit�, ma 1costituiscono pur sempre il risultato di un apprezzam.ento disCfl'leizionale della pubbliica amrminiistrazlione. L'art. 46 :fiSsa il princi!Pio della :personalit� dell'esercizio (iPll"�lllC�l!P�O me.glio speciif�.icato dall'art. 30 regolamento: �Il concessionado deve esercitare dlirettamente 1a conces:Sliooe �), iper �cui la suibconcessione, totale o !Parziale, non � possibile senza l'autorizzazione dell'autorit� concedente, (pena la deicadenza (art. 47 cod. nav., 1� co. lett. e). L'art. 42 stabiliiSJce la '11evocaibilit� di tutte le conceSISioni (i i()il"�lmi due commi della nOll'Illa graiduano la revocabilit� secondo la durata e il t�l[po :di concelSISlione). In iprO(posito � da 1sottolinea:re COllile sia iimpos �Siibile r:tchiamarsi alla forza normativa dlei rescritti airagonesi per dedurne la revocalbi1it� del diritto di godimento se non a me.zzo di una legge: se i privilegi aragonesli. costituissero atto di normazione asisimilaibile aid una lex specialis e se questa lex specialis fosse ancoca operante, non ici sairebbe motivo di discutere la tesi suboroinata. e) N� 1ci si ipu� rlcihiamare, illlfine, ai gi:udicati 30 aprile -2 maggio 1888 del tribunale dii Napoli e 13 febbraio 1889 della corte di aptp�ello di Napoli, i quali rlcono/bbero un diritto di ooCU!Pazione e dii godimento dei tratti di lido e di spiaggia, con le caratteristiche invocate dai comuni ischitani. L":i:mmodifiica1bilit� del giudiicato non impedisce che la situazione, dia essa aocertata in un detemninato 'Contesto norrmartivo (certamente simile a quello vigent~ oggi, ma niente affatto identico sia nei prinlcipi generali della demanialit� �sia nelle caratterlstli.che e m�dalit� dell'uso ~eciale), possa, svolgendosi nel tempo, subire l'incidenza di una suocessiva normazione; il giudiicato rimane intaiingdbile in rapporto agli elementi dli !fatto e di d~tto su cui si \fonda, e, in questo seniso, la sua intangibilit� � assoluta. Ma quando la disci(plina muta e l'effettualit� giuridiica della situazione oggetto del giudicato emesso sulla ibase di altra dlisciiplina viene in �contrasto con l'effettualit� �llPOtizzata dalla nuova, � chiaro che pil1evale quest'ultima; ed � altrettanto chiaro che non � il giudicato ad essere travolto ma � la situazione iprotrattasi nel tempo a subJre una diversa norm.ativa. D'altronde, l'ela'b0:razione giurisiprndenziale del :cosiidid:etto giudicato :iJm(pHeirto esclude, com'� noto, la formazione della res judicata pte[' quelle questioni che non potevano porsi sulla base della legge dell'epoca e che invece possono ,porsi in base ad RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO una legge successiva. Nel caiso di i;q>ecie i giudlicati cui si richiama la difesa dlel Comune iistante si formarono quando l'uso speciale aveva una regolamentazione parzdalimente divevsa. Si ;pu� dunque concludere in questi tennilni sulla tesd subordinata: non esiste in :favore dei Comuni dell'iJSola d'Tuichia e su beni costituenti il dlemanio marittimo un diriltto dli UISO, dii godimento e di utilizzazione avente i �cill."atteiri della pe11P�tuit�, della giratuit�, della cedlibilit� di eseroizio. 6. -[1 rigetto dell'azione di accertamento IPI'O!PO.sta dal Comune iJSC!hitano comporta il rigetto della domanida dli irisarcimento e di ogni altira alccessoria. Restano allJClhe assort>ite le domande riconvenzionali !Pl'OfPOSte da1l'r.Aimministrazti.one della mairina mercantile, salvo quella di ri1Satl1cimento del danno. In OJ.'!dine a quest'ultima, a parte l'atteggiamento tollerante ISell'lbato a lW!llgo dall'Aimmi!Il!istrazione laddove gli organi competenti rdi!i;q>onevano e dispongono a tutela dei beni demaniali dJi. strumenti �giuri:di!ci �caratterizzati dalla esecutoriet� e dalla coattivit� secondo 1i pri.�lCJ�lPi dell'autotutela, non � possd!bile confiiguraTe una rivalsa di quanto noo percetto per l'UISO ICOIIJC0SSO a terzi dlai Comuni ischitani; infatti, essendo le concessioni (provvediim.enti discrezionali, � im[possibile liiPotizziwe se, e ;per quali 1Canoni, l'Amministrazione avrebbe dato con1cessioni, �cio� non � IPOSSilbile ll'~costrui.re un mai111Cato guadagno. N� ri1sulta che i !beni demaniali aibbiano subito danni di:rietti per l'occupa2lione e l'urtillizzazione da parte 1dlei Comuni is:clti.tani. La diffi.oolt� delle questioni trattate, la recilProca sO<!ICombenza fPer domande (principali e :riconvenzionali, l'atteggiamento permissivo serbato 1soiprattutto i�ll passato dall'Amminilstrazione della marina mercantile indU1cono il tribunale a dichiarare compensate le spese del gillldizio. -(Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 18 ottobre 1974 n. 1607 -Pres. Leone -Rel. Fornare -Bamgartner (diff) rie. De Domenico e Ballista. Reato � Peculato per distorsione -Destinazione di somme ad altre esigenze pubbliche della stessa amministrazione -Sussistenza. (C.p. art. 314). Sussiste il reato di peculato per distrazione quando, anzich� del c.d. storno di somme da un capitolo di bilancio ad un altro dello stesso ente pubblico, si tratti di impiego di somme separatamente stanziate per esigenze di diversa natura che avrebbero dovuto avere una specifica destinazione in relazione alla causa giustificativa dello stanziamento (1). (Omissis). -A seguito di ispezione presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Mantova veniva accertato, in relazione al controllo della contabilit� dei fondi a disposizione di detto Comando per gli esercizi 1962, 1963, 1964 e 1965, un deficit di cassa di lire 11 milioni circa e veniva accertata altres� la mancanza di ogni documentazione a giustificazione della spesa sia della somma di lire 351.572, riguardanti i contributi concessi dal Ministero dell'Interno per l'attivit� sportiva degli appartenenti al Corpo, sia della somma di lire 919.829 che si riferiva alla gestione-stralcio del fondo gi� appartenente al 48� Corpo dei vigili del fuoco della provincia di Mantova. L'Ispettore ne riferiva alla locale Procura della Repubblica, precisando che le irregolarit� erano state rilevate solo quando, dopo varie (1) In tema di peculato per distrazione questa sentenza si adegua al pi� rigoroso indirizzo giurisprudenziale ed alla tesi sostenuta dall'Avvocatura e -del resto conforme alla natura del reato ed al bene protetto che come � noto non � il patrimonio della P. A., ma la correttezza della azione amministrativa -che ravvisa peculato per distrazione quando al denaro venga data destinazione diversa da quella prestabilita, anche se nell'ambito dello stesso ente pubblico e per uno scopo di pubblico interesse. V. nello stesso senso, Cass. 14 giugno 1969 n. 1019 in questa Rassegna, 1969, I, p. 602 con nota di richiami. Altre decisioni, richiamando 620 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO solecitazioni, Ballista Angelo, responsabile del servizio amministrativocontabile presso il Comando, avevi! prelevato, da un armadio di un ufficio diverso dal suo, i vari rendiconti a lui restituiti dagli organi di controllo, ma non pi� rispediti con le dovute pezze giustificative e con la corretta impostazione delle somme ad ogni proprio capitolo di spesa, e spiegando che il ritiro delle somme accreditate dal Ministero dell'Interno p�r i servizi d'istituto veniva nominalmente effettuato dal comandante De Domenico Gaetano, il quale si limitava a firmare la quietanza presso la Tesoreria Provinciale e a consegnare, dietro ricevuta scritta, il danaro al Ballista, che il Ballista era tenuto quindi ad eseguire i dovuti pagamenti ai fornitori, registrandone gli importi sul giornale-mastro e dandone atto, con i documenti giustificativi, nei rendiconti trimestrali da inviare all'ufficio di riscontro di Venezia, che in diversi rendiconti, restituiti perch� irregolari, figurava l'avvenuto saldo di fatture per forniture che non erano state invece mai pagate, e che il Ballista, il cui tenore di vita appariva sproporzionato al suo reddito, aveva finito con l'ammettere la propria responsabilit� in merito all'asserito, ma non eseguito, pagamento di forniture per l'importo di circa 4 milioni di lire. Il Ballista, tratto in arresto per il reato di peculato continuato, ammetteva la propria responsabilit�, ma limitatamente ad un ammanco di lire 1.500.000, e si giustificava quindi asserendo che, in base alle direttive del comandante De Domenico, aveva provveduto al pagamento di somme per le pi� disparate esigenze di caserma e del personale senza mai ottenere al riguardo alcuna ricevuta, che, a -seguito delle richieste del De Domenico, aveva, in pi� riprese, consegnato a quest'ultimo, senza ricevuta, la complessiva somma di lire 4.500.000 con cui si sarebbe dovuto provvedere al saldo di varie fatture che erano rimaste invece insolute e che erano state all�gate-ai rendiconti trimestrali compilati con la collaborazione dello stesso De Domenico. Il De Domenico, inteso sui fatti, contestava radicalmente l'accusa del Ballista, negando di aver ricevuto somme da quest'ultimo, tantomeno per il pagamento dei crediti dei fornitori, di aver atteso alla compila- impropriamente il concetto di profitto ed identificandolo con i beni oggetto del peculato, affermano invece che la distrazione, per essere un fatto penalmente rilevante, deve avvenire a profitto proprio od altrui, negando quindi che il reato ricorra ogni qualvolta al danno della pubblica amministrazione faccia riscontro un vantaggio per la stessa: nell'affermazione � evidente l'errore consistente nell'aver collegato il profitto (che pu� essere anche morale e quindi svincolato del bene oggetto della distrazione) non direttamente al bene e nell'aver ritenuto il peculato un reato contro il patrimonio (v. Cass. 14 febbraio 1970 n. 1064 in Cass. Pen. Mass. Annotato 1971, p. 773, n. 1064). PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE zione dei rendiconti e di aver apposto il proprio visto di liquidazione sulle fatture allegate .ai rendiconti. Il De Domenico negava altresi di essersi appropriato delle somme riguardanti i contributi ministeriali per l'attivit� sportiva dei dipendenti e la gestione-stralcio del fondo d�ll'ex 48� Corpo dei vigili di Mantova. Posti successivamente a confronto il De Domenico e il Ballista, mentre il primo non escludeva di avere qualche volta ricevuto somme dal Ballista per provvedere al pagamento delle prestazioni eseguite dai fornitori, precisando per� di aver sempre ottenuto e cons~gnato le relative fatture debitamente quietanzate, il secondo riconosceva dapprima di aver lavorato un p� di fantasia nell'indicare l'ammontare delle somme fiduciariamente consegnate al De Domenico, finendo poi con lo scagionare quest'ultimo da ogni addebito. Disposta perizia contabile e sentiti vari testi, dalle cui deposizioni risultava che i vari �rendiconti trimestrali, restituiti dagli organi di controllo, erano stati prelevati dal Ballista da un armadio sito nell'archivio del Comando dove prestava servizio il vigile Scardovelli, che il Ballista aveva accentrato nelle sue mani le funzioni di ragioniere-con , tabile e di economo del Comando provinciale, che le fatture non venivano protocollate, che i rendiconti e le altre pratiche protocollate in partenza e consegnate al Ballista per la firma del comandante non venivano restituite e che pervenivano al Comando molte lamentele dei creditori per il pagamento delle eseguite forniture, veniva contestato al De Domenico e al Ballista il concorso nel reato continuato di .peculato per aver fatto propria e comunque distralto la somma di lire 10.979.000 pari all'ammanco di cassa per gli esercizi 1962, 1963, 1964 e 1965, e al De Domenico veniva contestato altres� analogo reato relativamente alla somma di lire 919.829, che costituiva il fondo dell'ex 48� Corpo dei vigili, e alla somma di lire 351.572, riferentesi ai contributi per le attivit� sportive dei vigili. Il Ballista tornava allora sulla primitiva dichiarazione di accusa nei confronti del De Domenico, mentre quest'ultimo continuava a protestarsi inocente, pur ammettendo di essere stato a co:aoscenza delle irregolarit� formali del Ballista nella compilazione dei rendiconti e delle lamentele dei fornitori, ma precisando di avere pi� volte diffidato il Ballista ad apportare le dovute variazioni contabili ed a sistemare i documenti delle spese con le regolari quietanze dei creditori. Citati a giudizio per rispondere dei reati contestati, il Ballista reiterava la sua accusa nei confronti del De Domenico, il quale insisteva per� nella protesta della propria innocenza, spiegando, a proposito delle somme relative alla gestione-stralcio del fondo dell'ex 48� Corpo ed ai contributi sportivi, che le somme stesse, a parte i sensibili tagli che il RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 622 Ministero aveva inteso apportare ai rendiconti delle partecipazioni ad attivit� sportive, erano state interamente spese per altre esigenze d'istituto del Comando Provinciale dei vigili del fuoco al quale egli era preposto. All'esito del dibattimento, il Tribunale dichiarava la responsabilit� degli imputati per i reati contestati,' unificando sotto il vincolo della continuazione tutti gli addebiti di peculato ascritti al De Domenico e concedendo al Ballista le attenuanti generiche. Tale sentenza veniva impugnata da entrambi gli imputati, ma la Corte d'Appello di Brescia confermava la pronuncia di condanna dei primi giudici. Avverso la decisione di appello proponevano ricorso per cassazione tutte e due gli imputati. Questa Suprema Corte, con sentenza 23 ottobre 1972, mentre rigettava il ricorso del Ballista accoglieva quello del De Domenico in ordine al secondo e terzo motivo, che riguardavano rispettivamente la nullit� della denunciata pronuncia per vizi di motivazione (lacunoso esame dei fatti e travisamento dei fatti stessi -non esatta argomentazione circa la fonte di accusa e l'assunto difensivo) in rapporto al peculato delle somme di maggiore importo (lire 10.979.000), e per difetto di motivazione (omesso in esame dei documenti prodotti all'udienza di primo grado ed erronea valutazione delle decurtazioni apportate dal Ministero dell'Interno ai preventivi di spesa per le attivit� sportive dei vigili del fuoco) con riferimento agli altri due peculati di somme minori (lire 919.829 e 351.572), nonch� in ordine al quinto motivo, ma limitatamente al punto dell'erronea e difettosa motivazione in merito all'applicabilit� dell'invocata attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuit�. Nei limiti posti dalla pronuncia della Corte di Cassazione, altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio, previa citazione del coimputato Ballista per l'effetto estensivo derivante dall'accoglimento del motivo circa l'applicazione nella specie dell'attenuante del danno patrimoniale specialmente lieve, cosi decideva con sentenza del 31 gennaio 1974: assolvera De Domenico Giacomo dal reato di peculato continuato della somma di lire 10.979.000 per insufficienza di prove e dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso De Domenico per l'altro reato di peculato continuato delle somme di lire 919.829 e 351.572, modificando l'imputazione in quella di distrazione del danaro per finalit� non estranee a quelle della pubblica Amministrazione, per essere il diverso reato, cos� ritenuto, estinto per amnistia in applicazione dell'art. 5 decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, mentre confermava nel resto la pronuncia del Tribunale. PARTE I, SEZ, VIII, GIURISPRUDENZA PENALE Rilevava la Corte di rinvio, riguardo all'imputazione di peculato per appropriazione della somma di lire 10.979.000, che la responsabilit� del De Domenico era stata nei precedenti gradi del giudizio di merito ancorata alla chiamata di correo del Ballista; senonch� tale chiamata di correo era stata erronea,mente qualificata come spontanea, immediata e categorica perch� il Ballista l'aveva per la prima volta manifestata dopo l'arresto, l'aveva quindi ritratta per poi ripeterla nell'ulteriore corso del procedimento. Peraltro, in considerazione degli elementi emersi a favore dell'imputato (consegna materiale delle somme accreditate presso la Tesoreria provinciale nelle mani del Ballista, che, per le sue funzioni, aveva il compito di provvedere al pagamento dei debiti per i servizi d'istituto del Comando provinciale e che non era stato in grado di indicare neppure un nominativo dei numerosi fornitori che sarebbero stati falsamente soddisfatti dal comandante con le somme consegnategli senza ricevuta) e di altri elementi che erano invece contrari ad una sicura estraneit� ai fatti dell'imputato stesso (conoscenza delle sollecitazioni di pagamento dei vari creditori e dei rilievi degli organi di controllo circa l'irregolarit� dei rendiconti trimestrali -disposizioni d� accentramento nella persona del Ballista di ogni potere inerente alle funzioni di ragioneria e di economato ed inspiegabile comportamento tenuto di fronte alle molteplici e dirette sollecitazioni di pagamento, da parte della direzione dell'ENEL, per la fornitura dell'energia elettrica), riteneva la Corte di rinvio di emettere pronuncia di assoluzion~ con formula dubitativa. Riguardo, poi, alle somme che si riferivano alla gestione-stralcio del fondo 48� Corpo dei vigili del fuoco di Mantova e ai contributi per la attivit� sportiva dei dipendenti del Comando provinciale, la Corte di rinvio pro�edeva ad una diversa qualificazione del fatto perch�, in base alle giustificazioni di spesa prodotte dall'imputato nella fase dibattimentale del giudizio di primo grado ed in base a quanto era dato desumere dalle indagini esperite dall'Ispettore ministeriale, erasi trattato in entrambi i casi di distrazione delle somme per sopperire ad esigenze di altra e diversa natura del Comando provinciale; dimodoch�, in applicazione dell'art. 5 decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, il reato cosi diversamente qualificato veniva dichiarato estinto per amnistia. Ed infine, quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. 'pen., riteneva la Corte di rinvio di negarne l'applicazione nel caso in esame perch� i singoli episodi di prelevamento di somme, in relazione al totale ammanco di lire 10.979.000, erano stati, in qualche caso, non certamente di tenue entit�, essendosi trattato di somme aggirantesi sulle trecentoquattrocentomila lire, ed una volta persino di lire 744.523 per il parziale pagamento di un credito della SIP. 624 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia ed entrambi gli imputati. Il Procuratore Generale ~a dedotto il vizio logico di motivazione per avere la Corte di rinvio opposto ai vari elementi, sicuri e precisi, di responsabilit� a carico dell'imputato De Domenico per il reato di peculato continuato della somma di lire 10.979.000, due sole circostanze equivoche e comunque tali da non potersene dedurre un giudizio di perplessit�. Nell'interesse dell'imputato De Domenico sono stati dedotti due mezzi di annullamento. Con il primo mezzo � stato denunciato il vizio di carenza e contradditoriet� di motivazione per avere la Corte di rinvio, di_fronte a sicure prove dell'assoluta innocenza dell'imputato De Domenico, preso in considerazione e valutato, in relazione al peculato della somma di lire 10.979.000, circostanze di mero sospetto, che, pur denunciando una negligente condotta amministrativ�, non potevano tuttavia assurgere a motivi di dubbio circa la partecipazione dell'imputato stesso alle male fatte del Ballista, del cui operato esso De Domenico si era sempre ciecamente fidato. Con il secondo mezzo � stata denunciata la falsa applicazione dell'art. 314, sia pure secondo la diversa ipotesi, in relazione alla gestione contabile del fondo di lire 919.829 e del contributo sportivo di lire 351.572, del peculato per distrazione di danaro commessa per finalit� non estranee a quelle della pubblica Amministrazione, dovendosi ritenere che, allorquando si abbia, come nella specie, un passaggio di fondi da una destinazione ad t.i'altra, ma sempre nell'ambito delle finalit� istituzionali e nel quadro delle spese correnti relative ad obblighi di uno stesso ente pubblico, il fatto sia ascrivibile a mera irregolarit� amministrativa. Nell'interesse dell'imputato Ballista si � insistito nell'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuit�, mancando la prova, indi pendentemente dalla confessione resa dal Ballista, che i singoli episodi di prelevamento di denaro dalla cassa del Comando provinciale siano stati superiori ad un massimo di lire 15.000. Tutti i ricorsi proposti avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in sede di rinvio sono, ad avviso di questo Colle gio, destituiti di fondamento. Ed invero, per quanto in primo luogo attiene alle censure in ordine alla pronuncia di assoluzione dell'imputato De Domenico per insufficienza di prqve dal reato di peculato continuato della somma di lire 10.979.000, corrispondente 'al complessivo deficit di cassa per gli esercizi finanziari 1962, 1963, 1964 e 1965 del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Mantova, -censure che sono state dedotte dal Procuratore Generale e PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE dall'imputato con argomentazioni del tutto diversa fra loro, l'una per denunciare il vizio logico di motivazione per cui la decisione avrebbe dovuto essere di condanna e l'altra per sostenere la mancanza e contraddittoriet� di motivazione in quanto le circostanze indicate dalla Corte di rinvio avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia di assoluzione con formula ampiamente liberatoria -si osserva che dette censure non toccano in modo alcuno la base logico-giuridica della sentenza impugnata, essendo rivolte, da un lato, a porre maggiormente in evidenza gli elementi di reit�. dell'imputato e, dall'altro lato, ad attribuire assoluta e incontrastata rilevanza agli elementi di innocenza dell'imputato stesso, ma senza riuscire ad indicare con coerenza le ragioni di una soluzione che doveva essere diversa da quella che ha indotto la Corte d'Appello a dubitare della colpevolezza del giudicabile. Difatti, f. contrario a logica sostenere che la mancata indicazione, da parte del coimputato Ballista, di un solo nominativo di quei fornitori che, secondo la chiamata di correo, sarebbero stati falsamente soddisfatti dal De pomenico con il danaro pubblico a lui consegnato, costituisca una circostanza equivoca e tale da non poter indurre ad un giudizio di perplessit�, come non risponde, peraltro, a ragionamento condotto con rigore che la conoscenza, da parte del De Domenico, delle molteplici sollecitazioni di pagamento dei creditori e delle irregolarit� contabili protrattesi per diversi anni rappresenti una circostanza di mero sospetto e non gi� un elemento che abbia potuto far dubitare della partecipazione, sia pure indiretta, di esso De Domenico all'appropriazione del pubblico danaro posseduto dal Ballista per le sue funzioni di contabile. D'altra parte, il sindacato della Corte di Cassazione sulla s�ntenza di assoluzione per insufficienza di prove non pu� essere estesa all'esame della fondatezza del dubbio perch� ci� . implicherebbe una valutazione critica delle prove raccolte, cio� una valutazione di fatto esclusa in sede di giudizio di legittimit�, e deve quindi limitarsi a controllare le moti vazioni circa le ragioni del dubbio manfestato dal giudice di merito, esaminando se tale motivazione sia adeguata e immune da vizi logi co-giuridici. E che la Corte di rinvio abbia espresso il proprio convincimento con ragioni adeguate, logiche e giuridicamente corrette si � avuto modo di rilevare col ricordare l'equivalenza della prova di reit� con quella di innocenza, donde � derivata la insuperabile perplessit� in cui � ve nuta a trovarsi la stessa Corte di rinvio nell'orientarsi fra le opposte tesi di accusa e di difesa. Ri:guardo, poi, all'altra censura dell'imputato De Domenico circa la insussistenza del reato di peculato per distrazione delle somme inerenti al fondo dell'ex 48� Corpo dei vigili del fuoco di Mantova ai contributi 626 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ministeriali per le attivit� sportive dei dipendenti del Comando provinciale, si osserva che la configurabilit� del reato � stata correttamente ritenuta dalla Corte d'Appello, sia pure in rapporto all'utilizzazione del denaro distratto per finalit� non estranee a quello della pubblica Amministrazione, in quanto nel caso in esame non si � semplicemente trattato del c.d. storno di somme da un capitolo di bilancio all'altro dello stesso ente pubblico, ma dell'impiego di somme separatamente stanziate per esigenze di diversa natura che avrebbero dovuto avere una specifica destinazione in relazione alla causa giustificativa dello stanziamento. (Omissis). PARTE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice civile, art. 1916, secondo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non � ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato. Sentenza 21 maggio 1975, n. 117, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. codice di procedura civile, art. 248. Sentenza 11 giugno 1975, n. 139, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice penale, art. 148, nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato d'infermit� psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libert� personale, ordini che la pena medesima sia sospesa e nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e� di custodia o in un manicomio comune (ospedale psichiatrico). Sentenza 19 giugno 1975, n. 146, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice .penale, art. 1<56, nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorch� tutti vi consentono. Sentenza 19 giugno 1975, n. 151, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 2�25, nella parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente, anzich� a qualsiasi cittadino, l'esercizio dell'azione popolare ivi disciplinata. Sentenza 7 maggio 1975, n. 103, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. r.d. 6 febbraio 1'942, n. 50, art. 8, nella parte in cui limita alle pensioni di guerra l'onere del procuratore generale di fare domanda di fissazion�e d'udienza per i ricorsi di residenti all'estero. Sentenza 28 maggio 1975, n. 131, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 212, nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del 'tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile. Sentenza 28 maggio 1975, n. 127, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 62 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, secondo comma, nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Sentenza 28 maggio 1975, n. 127, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. legge 2�0 marzo 1954, n. 72, art. 4, secondo comma, nella parte in cui non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennit� una tantum, l'aumento di cinque anni di servizio utile (in aggiunta �ai servizi effettivamente prestati) per coloro che non raggiungano il periodo minimo necessario per acquistare il diritto a pensione. Sentenza 21 maggio 1975, n. 121, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. Trentino-Alto Adige 1� giugno 1954, n. 11, artt. 6 e 7. Sentenza 21 maggio 1975, n. 114, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. d.lg. reg. siciliana 26 ottobre 1955, n. 6, art. 255. Sentenza 7 maggio 1975, n. 103, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge 27 dicembre 1956, n. 14:23, art. 11, secondo comma, nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta .un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per s� indice della persistente pericolosit� dell'agente. Sentenza 21 maggio 1975, n. 113, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 3, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione. Sentenza 28 maggio 1975, n. 129, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. fogge 21 luglio 1965, n. 903, art. 21, terzo comma, nella parte in -cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione. Sentenza 28 maggio 1975, n. 128, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. d.P.R. 27 aprile 1968, n 488, art 36, secondo comma, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione. 1,. Sentenza 28 maggio 1975, n. 128, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. t.: ( t ___.,,~~l~IJ PARTE II, LEGISLAZIONE 63' legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 43, secondo comma, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quelle> previsto per i redditi derivanti da pensione. Sentenza 28 maggio 1975, �l. 128, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. �legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 20, nella parte in cui �mita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza. Sentenza 28 maggio 1975, n. 131, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. d.I. 30 giugno 1972, art. 6, primo �comma, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale di previdenza sociale diverso da quello previsto per redditi derivanti da pensione. Sentenza 28 maggio 1975, n. 128, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 1, nella parte in cui introduce� il terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1� ottobre 1973, n. 580. Sentenza 7 maggio 1975, n. 110, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge reg. campana appr. 5 giugno 1974 e riappr. 12 novembre 1974. Sentenza 7 maggio 1975, n. 108, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge reg. toscana riappr. 17 giugno 1974. Sentenza 28 maggio 1975, n. 123, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice di procedura civile, art. 163-bis (artt. 3 e 24 della Costituzione).. Sentenza 11 giugno 1975, n. 138, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura civile, art. 319, ,primo comma (artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 118, G. U. 28 maggio 1975, n. 140.. codice di procedura civile, art. 637, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 11 giugno 1975, n. 137, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 148 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 146, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice penale, art. 334 (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 119, G. U. 28 maggio 1975, n. 140). codice penale art. 509 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 11 giugno 1975, n. 136, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice penale, art. 670 (artt. 2, 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n. 102, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. c�odice di procedura penale, artt. 226, ultimo comma, 339 (testo antecedente alla legge n. 98 del 1974) e 304�quater (artt. 3, 15 e 24 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 120, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. codice d1i procedura penale, art. 304�quafer (art. 24,. secondo comma, della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 150, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. r.d. 30 settembre 1920, n. 1538, artt. 15 e 16 (artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 124, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d.I. 15 marzo 1923, n. 692, art. 1, secondo comma (art. 36 della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n. 101, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento all. A, artt. 1, cpv., 26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 (artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 124, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento all. A, art. 26, quinto comma (artt.� 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 124, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 16 (artt. 2, 14, 17 e 21 della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n. 106, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. :-:; ~~\~ ::�.=. t::> -ti~...... PARTE II, LEGISLAZIONE legge 3 dic:embre 1931, n. 1580, art. 1 (artt. 3~ 23, 32 e 38 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 112, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1, n. 4. Sentenza 7 maggio 1975, n. 101, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 3, primo c:omma, e 65 (artt. 3 e 108 della Costituzione). Sentenza 11 giugno 1975, n. 135, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. r.d. 17 agosto l935, n. 1765, art. 5, primo e sec:ondo c:omma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n. 107, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 120, sec:ondo c:omma (art. 27, primo comma, della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n .. 105, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. r.d. 16 ..;arzo 1942, n. 267, art. 18, terzo c:omma (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 126, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d.I. 4 maggio 1942, n. 434 (artt. 3 e 35 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 147, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 6 (artt. 3 e 35 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 147, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 153, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 12 maggio 1949, n. 206, art. 8 (artt. 3 e 35 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 147, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 13 giug.no 1952, n. 690, art. 18 (artt. 3, 24, primo comma, 36 e 38 della Costituzione). Sentenza 11 giugno 1975, n. 140, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 26 ottobre 1952, n. U63, art. 1 (artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 125, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389 (artt. 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 116, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 4, secondo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 149, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art+. 1, 3 e 9 (artt. 13 e 14 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 113, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 27 dicembre l956, n. 1423, art. H, second'o comma (artt. 3, 13 ,e 24 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 113, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, nn. 3 e 7 (artt. 3 e 51 della Costituzione). Sentenza 28 maggio 1975, n. 129, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 8, ultimo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Sentenza 7 maggio 1975, n. 104, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 5, quinto comma, ,lettera b (artt. 3 e 51 della Costituzione). Sentenza 11 giugno 1975., n. 134, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo e secondo comma (artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 152, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. regolamento della Camera dei deputati 18 febbraio 1971, art. 18 (artt. 3 e 68 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1975, n. 148, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 8 aprile 1974, in, 98, art. 8 (artt. 112 e 3 della Costituzione). Sentenza 21 maggio 1975, n. 120, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. Abruzzo rlappr. 24 a,prile 1974. Sentenza 28 maggio 1975, n. 133, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. d.�I. 6 lugli�o 1974, n. 251, art. 6 (artt. 8, 47 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna). Sentenza 28 maggio 1975, n. 130, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. ,. ~: f::: 1; r ..,,~~�'~4#!Zf_.,4&..,J PARTE II, LEGISLAZIONE III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 252, terzo comma (artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione). Tribunale di Sondrio, ordinanza 12 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice civile, art. 842, primo comma (artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione). Pretore di Civitanova Marche, ordinanza 25 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. cod�ice civile, art. 1901 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cremona, ordinanza 2 ottobre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. codice civile, art. 2946 (art. 36 della Costituzione). Corte d'appello di Venezia, ordinanza 31 luglio 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice di procedura civile, art. 140 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 30 novembre 1974, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura civile, art. 416, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Sora, ordinanza 26 novembre 1974, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura civile, artt. 416, ultimo comma, 420, 421, 424 e 431 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Giudice del lavoro del tribunale di Chiavari, ordinanza 18 dicembre 1974, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. codice di procedura c�lvile, art. 429, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Orbetello, ordinanza 16 dicembre 1974, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. codice di procedura civile, art. 429, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Giudice del lavoro del tribunale di Modica, ordinanza 29 novembre 1974, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 81, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Vittorio Veneto, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice penale, art. 169, qua,rto comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Ancona, ordinanza 6 settembre 1974, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. codice penale, art. 307, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cagliari, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice penale, art. 341 (art. 3, primo comma della Costituzione). Pretore di Prato, ordinanza 15 gennaio 1975, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. codice penale, art. 573 (art. 3 e 27 della Co::;tituzione). Pretore di Roma, ordinanza 21 dicembre 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. c,odice penate, art. 684 (art. 3 e 21 della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale di Milano, ordinanza 8 febbraio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. codice. di procedura penale, art. 74, ultima .parte (artt. 25, primo comma e 102, primo comma, della Cdstituzione). Pretore di Campobasso, ordinanza 29 gennaio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice di procedura penale, art. 164, n. 3 (artt. 3 e 21 della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale .di Milano, ordinanza 8 febbraio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. codice di procedura penale, art. 169, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Terracina, ordinanze 12 febbraio 1975, (tre), G. U. 14 maggio 1975 n. 126. codice di procedura penale, artt. 2'26-bis e ter (artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione). Pretore di Galatina, ordinanza 20 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. l\1 PARTE II, LEGISLAZIONE codh:e di procedura penale, art. 226-ter (art. 25, primo comma, della Costituzione). Pretore 'di Lonigo, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura penale, art. 226-ter (artt. 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 16 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura penale, art. 275 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 3 febbraio 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice di procedura penale, art. 350 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cagliari, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. codice di procedura penale, art. 427, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Alessandria, ordinanza 31 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice di procedura penale, art. 500 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Monza, ordinanza 24 gennaio 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. codice penale militare di .pace, art. 37, primo comma (art. 103, terzo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 26 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. codice penale militare di pace, art. 260 cpv. (artt. 2, 3, 28 e 52, terzo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 18 feboraio 1975, n. 166. r.d. 16 lu9lio 1905, n. 646, artt. 40, 41, primo e terzo comma, art. 42, primo e secondo comma, 45. 49, seco�ndo c�omma, 51, primo comma, 55, primo e secondo comma; 60, primo e terzo comma (artt. 3, primo comma, 24, primo comma, della Costituzione). Giudice dell'esecuzione del Tribun1'lle di Genova, ordinanza 10 gennaio 1975, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. r.d. 16 luglio 1905, n. 646, artt. 38, primo comma; 41, secondo comma; 49, primo comma: 52, prim�o comma: 53, 54 e 60, secondo comma (artt. 111, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione). Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, ordinanza 10 gennaio 1975, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d.I. 15 marzo 19'23, n. 692, artt. 1, primo e terzo comma (art. 36, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanze 8 maggio 1974, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. legge 7 gennaio 192.9, n. 4, artt. 8 e 20 (art. 3 della Costituzione). Corte di appello di Milano, ordinanze 17 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanze 3 ottobre 1974, (G. U. 7 maggio 1975, n. 120), 7 ottobre 1974, (G. U. 16 maggio 1975, n. 126), e 22 novembre 1974 (G. U. 18 giugno 1975, n. 159). r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 220 (art. 13 della Costituzione). Pretore di Civitavecchia, ordinanza 4 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 123, (art. 3 e 33 della Costituzione). Pretore di Mondov�, ordinanza 4 marzo 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. r.d.t. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 16 (artt. 3 e 21 della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale di Milano, ordinanza 8 febbraio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. r.d. 5 giugno 1939; n. '1016, art. 30 (artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione). ' Pretore di Civitanova Marche, ordinanza 25 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 97 e 105 (art. 25, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Ferrara, ordinanza 3 aprile 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41 e 43 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 7 ottobre 1974 (G. U. 14 maggio 1975, n. 126) e 22 novembre 1974 (G. U. 25 giugno 1975, n. 166). Corte di appello di Venezia, ordinanze 31 ottobre, 3 e 19 novembre, 2, 5, 16 e 19 dicembre 1974, e 16 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. I I���. _...,~~-~~j ~~~ PARTE II, LEGISLAZIONE Corte di appello di Firenze, ordinanze 18 novembre 1974 e 27 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. Tribunale di Montepulciano, ordinanze 27 novembre 1974, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. Tribunale di Firenze, ordinanza 10 dicembre 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. Tribunale di Sondrio, ordinanza 28 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. Tribunale di Bologna ordinanza 10 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 23 marzo 1956, n. 167, art. 8 (art. 103, terzo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 26 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 19'15, n. 159. d.P.R. 15 giugno 19�59, n 393, art. 79, ottavo comma (art. 3 della Costituzione). � Pretore di Cervignano del Friuli, ordinanza 28 novembre 1974, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6 (art. 51 della Costituzione). Tribunale di Belluno, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. d.P. reg. siciliana 20 agosto 1960, n 3, art. 5, n. 3 (art. 51 della Costituzione). Corte di Cassazione, ordinanze 21 ottobre 1974, G. u, 4 giugno 1975, n. 145. r.d. 16 marzo 1962, n. 262, artt. 1 O e 11 delle disposizioni sulla legge in 9enerale (art. 25 della Costituzione). Tribunale di Sondrio, ordinanza 7 marzo 1975, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. d.P.R. 30 giugno 1�965, n. 1124, ar�t. 74 e 136 (artt. 3, secondo comma, 35, 36 e 38 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 11 marzo 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 9 (art. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione). Pretore di Civitanova Marche, ordinanza 25 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 72 RASSEGNA DELL'AVVOCATORA DELLO STATO d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 20 lett. e: (art. 3 della Costituzione). Giudice del lavoro del Tribunale di Genova, ordinanza 29 ottobre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25, primo c:omma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 21 gennaio 1975; G.U. 4 giugno 1975, n. 145. legge 24 dic:embre 19�69, n. 900, artt. 32, primo c:omma (art. 3 della Co-. stituzione). Pretore di Cremona, ordinanza 2 ottobre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3, 97 e 53 della Costituzione). Giudice del !avoro del Tribunale di Torino, ordinanza 13 febbraio 1975, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 56, primo c:omma (art. 3, primo � secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 12 dicembre l 974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 11 febbraio 197'1, n. H, art, 3, .primo e sec:ondo c:omma (artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione). Tribunale di Modena, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 4 �giugno 1975, n. 145. legge reg. sic:., 23 marzo 1971, n. 7, artt. 56, 75 e 90 (art. 14, letteraQ, dello sta,tuto per la regione siciliana). Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ordinanza 14 novembre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (art. 52 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 3 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 9 ottobre 19711, n. 825, art. 2 (artt. 3, 29, 31, 53, 4, 35 della Costituzione). . Pretore di Voghera, ordinanza 2 aprile 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione). Corte d'appello di Bologna, ordinanze 6 dicembre 1974, (due), G. U. 25 giugno 1975, n. 166. PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 26 ottobre �1972, n. 639, artt. 1, 28, primo, sec:ondo e quarto c:om� ma, e art. 51 (artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione). Pretore di Mestre, ordinanza 16 dicembre 1974, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53, primo comma, della Costituzione). Commissione tributaria di 1� grado di Tortona, ordinanza 18 febbraio 1975, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. d.P.R. 30 dic:embre 1972", n. 1035, art. 17 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Castelnuovo Garfagnana, ordinanza 15 marzo 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 11, sec:ondo c:omma (art. 21, secondo, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione). Tribunale di Torino, ord�nanza �6 novem~re 1974, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 680, art. 1 (artt. 76 e 77 e artt. 3, 29, 31, 53, 4 e 35 della Costituzione). Pretore di Voghera, ordinanza 2 aprile 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. d.P.R. 29 settembre 19-73, n. 597, art. 4 (artt. 76 e 77 e artt. 3, 29, 31, 53, 4 e 35 Costituzione). Pretore di Voghera, ordinanza 2 aprile 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. sic:. 7 dic:embre 1973, n. 45, art. 1 (art. 14, lettera Q, dello statuto per la regione siciliana). Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ordinanza .14 novembre Hl74, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge 1O dic:embre 1973, n. �814, artt. 3, sec:ondo e sesto c:omma, e 4, sec:on� do e terzo c:omma (artt. 3, 42 e 44 della Costituzione). � Tribunale di Modena, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. � legge 14 febbraio 1974, n. 62, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cervignano del Friuli, ordinanza 28 novembre 1974, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. 74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO �legge 8 aprile 1974, n. 98, art. 5 (artt. 25 e 112 della Costituzione). Pretore di Trento, ordinanza 29 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. d.I. 20 aprile 19�74, n. 104 (artt. J.11, secondo comma, 10~, primo comma e 24, secondo comma della Costituzione). Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ordinanza 22 maggio 1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. d.I. 19 giugno 1974, �n. 236, art. 1, secondo comma (art. 24, primo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 20 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. I legge reg. toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 (artt. 117, 118 e 70 della Costituzione). Pretore di Castelfiorentino, ordinanza 27 novembre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 (artt. 117 e 3 della Costituzione). Pretore di Pontedera, ordinanza 5 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. legge 12 agosto 1974, n. 351, art. unico (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 9 gennaio 1975, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. legge 12 agosto 1974, n. 351 (art. 3, 41 e 42 della Costituzione). Pretore di Riva del Garda, ordinanza 24 marzo 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. legge 14 agosto 19'74, n. 394, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cervign_ano del Friuli, ordinanza 28 novembre 1974, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 1 (art. 25, primo con1ma, della Costituzione). Corte d'assise di Venezia, ordinanze 20 novembre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. Tribunale di Sondrio, ordinanza 7 marzo 1975, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. PARTE II, LEGISLAZIONE 7fi. legge reg. Molise, appr. 5 marzo 1975 e rlappr. 23 aprile 1975. Presidente del consiglio dei Ministri, ricorso depositato 17 maggio 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. Puglia riapprov. 23 aprile 1975. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 15 maggio 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. Calabria, rlappr. 29 aprile 1975. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 26 maggio 1975, n. 13, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. legge reg. sic:., appr. 30 aprile 1975. Commissario dello Stato, per la regione siciliana, ricorso depositato 17 maggio 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. legge reg. sic:. appr. 2'1 maggio 1975. Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso depositat0> il 7 giugno 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159~ legge reg. sic:. oppr. 27 maggio 1975. Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositat<> il 7 giugno 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. CONSULTAZIONI PRESCRIZIONE Responsabilit� civile -Azione di risarcimento danni da illecito -Sentenza di condanna -Actio iudicati -Condebitori solidali -Prescrizone - (Cod. civ., artt. 2953 e 1310). Se, per effetto della sentenza di condanna, la prescrizione breve della azione di risarcimento danni da atto illecito si converta in prescrizione ordinaria decennale anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio (n. 88). REGIONI Agricoltura -Funzioni amministrative in materia di miglioramenti fondiari Affitto di fondi rustici Competenza dello Stato o delle Regione. (l. 11 febbraio 1971 n. 11, art. 11; d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, art. 1 lett. l). Agricoltura -Funzioni amministrative -In materia di miglioramenti fondiari -Affitto. di fondi rustici -Ricorsi gerarchici avverso provvedimento degli Ispettorati provinciali -Decisione -Competenza -(l. 11 febbraio 1971 n. 11 art. 11, d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, art. 1 lett. l). Se le funzioni amministrative in materia di miglioramenti fondiari trasferite dallo Stato alla Regione a statuto ordinario comprendano anche l'attivit� ammi.nistrativa di accertamento della validit� tecnica dei miglioramenti dei fondi rustici condotti in affitto, prevista dall'art. 11 legge 11 febbraio 1971 n. 11 (n. 216). Se sia competente lo Stato ovvero la Regione a decidere un ricorso gerarchico avverso un provvedimento adottato in materia di accertamento della validit� tecnica dei miglioramenti de\ fondi rustici condotti in affitto (n. 216). REGIONI Strade -Costruzioni -Distanze -(art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765), Se i vincoli imposti dall'art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765 per le distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade abbiano il carattere di disciplina urbanistica (n. 218). Strade -Costruzioni -Distanze -Regione a Statuto Speciale -Competenza -(art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765). Se sussista una potest� legislativa ed una corrispondente potest� amministrativa delle Regioni a statuto speciale in ordine alla determinazione delle distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade (218). PARTE II, CONSULTAZIONI 77 Strade regionali -Costruzioni -Distanze -(art. 19 i. 6 agosto 1967 n. 765). Se siano applicabili alle strade regionali le disposizioni del d.m. 1 �aprile 1968 emesso ai sensi dell'art. 19 1. 6 agosto 1967 n. 765, in materia di distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade stesse (n. 218). RESPONSABILIT� CIVILE Responsabilit� civile -Azione di risarcimento danni da illecito -Sentenza di condanna -Actio iudicati -Condebitori solidali -Prescrizione ( Cod. civ. artt. 2953 e 1310). Se, per effetto della sentenza di condanna, la prescrizione breve della azione di risarcimento danni da atto illecito si converta in prescrizione ordinaria decennale anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio (n. 274). STRADE Strade -Costruzioni -Distanze -(art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765). Se i vincoli imposti dall'art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765 per le distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade abbiano il carattere di disciplina urbanistica (n. 103). Strade -Costruzioni -Distanze -Regione a Statuto Speciale -Competenza -(art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765). Se sussista una potest� legislativa ed una corrispondente potest� amministrativa delle Regioni a statuto speciale in ordine alla determinazione delle distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade (n. 103). Strade regionali -Costruzioni -Distanze -(art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765). Se siano applicabili alle strade regionali le disposizioni del d.m. 1 aprile 1968 emesso ai sensi dell'art. 19 legge 6 .. agosto 1967 n. 765, in materia di distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade stesse (n. 103). TURISMO E SPORTS Imposta di registro -Campi ed impianti sportivi -Area per la. costruzione -Donazione al Comune -Esenzione -(l. 21 giugno 1928 n. 1580, art. 2; r.d. 2 febbraio 1939 n. 302, art. 3). Se l'atto di donazione ai Comuni delle aree occorrenti per la costruzione di campi od altri impianti sportivi sia o meno esente dall'imposta di registro (n. 25).