ANNO XXVII -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1975 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 
ISTffUTC>� POLIGRAFI�) DELl."<il' STATO� 


1975 



ABBONAMENTI 

ANNO ................:� .. �,;........... L. 12.750 
UN NUMERO SEPARATO .......'.......... . � 2.250 


.Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

., 

LIBRERIA DELLO STATO , BIAZZA G. VERDI, 10 , R01vfA 
e/e postale 1/2640 

Stampato in Italia � Printed in Ita/,y 
Autorizzazione Tribunale di R~ma-Decreto n. 11089 del 13 luglio 1960 


(5219046) Roma, 1975 :..: Istituto Poligrafico 'd~llo Stato P.V. 



INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura 
dell'avv. Miche/e Savarese} pag. 457 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
(a cura del/'avv. Arturo Marzano} � 481 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QU~STIONI DI GIURISDIZIONE 
(a cura del/'avv. Benedetto Baccari} � 508 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato 
Adriano Rossi} . . . . � 524 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura 
dell'avv. Ugo Gargiulo} � 530 

Sezione sesta: 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile} � 552 

Sezione settima: 
GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED 
APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Arturo 
Marzano} � 594 

Sezione ottava: 
GIURISPRUDENZA PEl"!ALE (a cura del/'avv. Paolo 
Di Tarsia di Be/monte} � 619 

Parte seconda: QUESTIONI � LEGISLAZIONE � INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

LEGISLAZIONE 
pag. 61 

CONSULTAZIONI 
� 76 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 



CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco Noax, Ancona; Francesco Cocco, Ba'l'i; Michele DIPACE, Bologna; 
Francesco MAaiuzzo, BTescia; Giovanni CoNTU, CagHaTi; Americo RALLO, 
Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL 
SAsso, CatanzaTo; Franco FAVARA, Fi'l'enze; Francesco GuxccIARDI, Genova; 
Carlo BAtILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, 
Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Sergio LAPORTA, Napoli; Nicasio 
MANcuso, PaleTmo; Pier Giorgio LIGNANI, PeTugia; Rocco BERARDI, Potenza; 
Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, 
Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

MARZANO A., Questione di giurisdizione tra giudice nazionale e 
Corte di giustizia deHe Comunitd Europee . pag. 485 

TAM1ozzo R., AnnuHamento del Governo ex art. 6 t.u. 3 marzo 
1934, n. 383 pag. 531 

TAMiozzo R., Competenza territoriale e funzionate dei T.A.R. 537 

TAMIOZZO R., Ricorso per regolamento di giurisdizione e sospensione 
del giudizio 546 


PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELET-ASSOCIAZIONE 
TRICIT� 

Accertamento giudiziale della demanialit� 
-Effetti -Decorrenza, 

599. 
-Concessione e derivazione -Piccole 
derivazioni -Rinnovazione Diritto 
soggettivo del concessionario 
-Esclusione, 599. 

Concessione e derivazione -Proroga 
� ex lege � -Effetti, 599. 

-Elenchi delle acque pubbliche Ricorso 
avverso l'iscrizione -Decadenza 
-�Effetti, 599. 

-Emergenza della demanialit� Acquisto 
successivo della propriet� 
privata dell'acqua -Inammissibilit�, 
599. 

- 
Sorgenti -Sorgente che d� luogo 
a corso d'acqua pubblica -� pubblica, 
599. 

ARBITRATO 

Irregolare nomina degli arbitri Deducibilit� 
in sede di impugnazione 
per nullit� -Limiti, 594. 

-Procedimento -Mancata contestazione 
in ordine alla irrituale 
composizione del collegio arbitrale 
ed alla deducibilit� di motivi 
di impugnazione esclusi dalla 
clausola compromissoria -Implicito 
accordo modificativo della 
clausola compromissoria -Esclusione, 
594. 

Sentenza arbitrale -Impugnazione 
-Ammissibilit� -Limiti -Rilevabilit� 
di ufficio, 594. 

ASSICURAZIONI 

Surrogazione -�categorie escluse 
-Mancata inclusione del coniuge 
dell'assicurato -Illegittimit� costituzionale, 
465. 

Associazioni sindacali e Ordini 
professionali -Nomina di rappresentanti 
in organi collegiali Necessit� 
della motivazione nella 
scelta dei rappresentanti -Esclusione 
della motivazione generica 
e sua illegittimit�, 540. 

-Associazioni sindacali e Ordini 
professionali -Norma istitutiva 
di una Commissione consultiva 
per l'emanazione dei d�creti delegati 
sul personale della scuola Contrasto 
dell'art. 18 1. n. 477/'73 
con l'art. 39 Cost. -Non sussiste Manifesta 
infondatezza della relativa 
questione, 540. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

Annullamento Annullamento 
previsto dall'art. 6 t.u. 3 marzo 
1934 n. 383 -Rapporto fra annullamento 
del Governo e poteri degli 
Enti locali -Lesione dell'autonomia 
degli Enti -Non sussiste, 
con nota di R. TAMiozzo, 530. 

Annullamento d'ufficio -Fattispecie 
di annullamento da parte 
del Governo di atti di Enti locali 
siciliani -Contrasto con l'art. 14 
Statuto Regione Siciliana -Non 
sussiste, con nota di R. T AMmzzo, 

530. . 
-Annullamento d'ufficio -Potere 
discrezionale dell'Amministrazione 
-Legittimit� del rifiuto di 
annullamento, 542. 

-Annullamento d'ufficio da parte 
del Gov'erno di atti di Comuni siciliani 
-Intervento dell'Ente Regione 
-Esclusione, con nota di 

R. 
TAMIOZZO, 530. 
Annullamento d'ufficio da parte 
del Governo di atti di Comuni 
siciliani -Intervento del Presi



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

dente della Regione nel Consiglio 
dei Ministri -Esclusione, con nota 
di R. TAMIOZZO, 530. 

-Annullamento d'ufficio di atti di 
Comuni siciliani da parte del Governo 
-� consentito, con nota di 

R. TAMIOZZO, 530. 
-Atto definitivo -Provvedimenti 
degli organi istituzionali del 
Provveditorato al porto di Venezia, 
con nota di R. TAMIOZZO, 545. 

- 
Atto politico -Differenza, 540. 

-Atto� politico -Fattispecie -Natura 
della designazione di rappresentanti 
sindacali per un organo 
collegiale consultivo -Non 
� atto ipolditico, 540. 

-Parere di organo collegiale consultivo 
-Necessit� del giudizio 
finale con la dichiarazione di voto, 
con nota di R. TAMIOZZO, 546. 

-Sanatoria di atto illegittimo impugnato 
nel termine di legge Non 
sussiste, con nota di R. TAMIOZzo, 
546. 

- 
Vizi dell'atto -Eccesso di potere 
per sviamento -Atti aventi identico 
contenuto di altri atti annullati 
dal Governo -Sussiste lo 
sviamento,, con nota di R. TAMIOZZo, 
530. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Azione di repressione della condotta 
sindacale -Improponibilit� 
nei confronti dello Stato -Manifesta 
infondatezza di questioni di 
costituzionalit�, 520. 

-Commissione consultiva per emanazione 
di leggi delegate -Natura 
di organo collegiale -Giurisdizione 
del giudice amministrativo 
in tema di provvedimenti di nomina 
dei rappresentanti sindacali 
-Sussiste, 540. 

-Comunit� europee -Euratom Soggetti 
che rivendicano lo � status 
� di dipendente o di agente 
non locale -Controversie -Giurisdizione 
della Corte di giustizia 
deHe Comun:iit� europee, C()l!l nota 
'di A. MARZANO, 484. . 

-Conflitti di attribuzione: presupposti 
sostanziali e formali -Cen


sura di soggetto diverso da quello 
legittimato -Rimessione alla Corte 
costituzionale: esclusione, 518. 

-Contrasto della norma che prevede 
un unico grado con l'art. 24 
della Costituzione -Noli sussiste, 

542. 
Contratti della P.A. -Procedi.:. 
mento di formazione : atti precedenti 
la stipulazione -Posizioni 
soggettive del privato: distinzioni, 
509. 

-Demanio marittimo -Accertamento 
di diritti dei comuni ischitani 
sui lidi dell'Isola -Giurisdizione 
ordinaria, con nota di A. 
ALABISO, 606. 

-Disciplina amministrativa del 
commercio con l'estero -Divieti 
d'importazione di zucchero ed 
edulcoranti sintetici -Esclusione 
-Riserva d'importazione a favore 
dello Stato: finalit�, � 512. 

-Elezioni al Consiglio Nazionale 
del notariato -Distretto comprendente 
Corti d'appello poste 
in Regioni diverse "' Competenza 
del T.A.R. di Roma -Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 538. 

-Elezioni al Consiglio Nazionale 
del notariato -Individuazione 
della competenza del T.A.R., con 
nota di R. TAMIOZZO, 538. 

- 
Espropriazione per pubblico interesse 
-Inefficacia della dichiarazione 
di pubblica utilit� per mancata 
fissazione ad osservanza dei 
termini -Giurisdizione dell'AGO, 

508. 
-Nozione di giudice naturale -Regime 
transitorio dei T.A.R. Contrasto 
dell'art. 38 1. 1034/'71 
con l'art. 25 della Costituzione Eccezione 
manifestamente infondata, 
542. 

-Incidente di costituzionalit� sollevato 
dal giudice di merito dopo 
la proposizione del regolamento 
preventivo: effetti, 519. 

- 
Proponibilit� del regolamento di 
giurisdizione -Limiti -Effetti Necessit� 
della sospensione automatica 
del processo di merito Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZzo, 
545. 


Vili RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Regime transitorio dei T .A.R. .
CooJrtmaisto �D il.\aict. 38 L 1034/ 
1971 .e J'a1t 3 della Costituzione Eccezione 
manifestamente infondata, 
'548. 

-Regime transitocio dei T.A.R. Contrasto 
tra l'art. 38 1. 1034/ 
1971 e gli artt. 103 e 125 della Costttuzione 
-� Eccezione manifestamente 
infoudata, 542. 

-Regolamento di competenza Conflitti 
-Sfera di applicazione 
dell'art. 31 1. 1034/1971 -Disciplina 
transitoria prevista dagli 
artt. '38 e 42 della legge 1034/71 . 
Regolamento di �competenza fra 
T.A:R.' e Consiglio di Stato -Limiti 
alla ammissibilit�, con nota 
di R. TAMIOZZO, 537. 

-Regolamento di .competenza -Ricorso 
proposto al Tribunale Amministrativo 
Regionale -Efietti 
diretti .dell'atto -linc:lividuazione, 
.con 11ota �di R. ".I'AMiozzo, 538. 

-Tribunali amministrativi Regionali 
-Natura dell'Ente autonomo 
1acquedotto pugliese: ente UJ1traregiona1e 
-Atti dell'Ente impugnati 
prima del 1� aprile 1974 Competenza 
immediata del T.A.R. 
Non sussiste, 542. 

COMUNIT� EUROPEE 

-Agricoltura -Graduale attuazio
�ne della organizzazione camune 
dei mercati �nel settore dei cereali 
-Scambi intracomunitari -
Prefissazione del prelievo -Ritardi!> 
nelJ'im,portazione do:vuto a 
cause �di forza maggiore -Applica:
bidit� del prelievo prefissato, 

481. 
-Dipendenti -Organizzazioni sindacali 
-Atti concernenti gli interessi 
generali di una determinata 
categoria di dipendenti -Ri.
corso delle orgal'lizzazioni sindacali 
ai sensi dell'art. 173 del '.trattato 
CEE -Ir.dcevibilit�., 493. 

-Dipendenti -Trattamemlta economica 
-Adeguamento annuale F'otere 
discrezionale del Consiglio 
CEE -Autolimitazione -Efficacia 
vincolante, 494. 

-Euratom -Dipendenti -Declaratoria 
.giudiziale della ricorrenza 
del rapporto .di lavero da parte 
del giudice nazionale -lnammis.
sibiilit�, con m.ota di A. M:ARZANO, 

484. 
-Importazioni .ed esportazioni Certificato 
di circolazione -Falsit� 
dichiarata dalle autorit� dello 
Stato .esportatare -Accertamento 
da parte del giudice dello 
Stato importatore -Ammissibilit� 
-Pregiudizialit� della questione 
sulla falsit� -Sospensione necessaria 
del giudizio civile, 504. 

CONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO 

-Mancato pagamento da parte della 
P.A. del .corrispettivo pattuito 
gi� liquido ed esigibile -Spettano 
.gli interessi, 528. 

CORTE DEI CONTI 

-Contabilit� pubblica -Consuntivo 
degli Enti Locali -Sottrazione 
alla giurisdizione della Corte Illegittimit� 
costituzionale, 463. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-V. Assicurazioni, Corte dei Conti, 
Dogana, Elezioni, Fatlimento, 
Istruzione pubblica, Presidenza e 
aB&iistenza, :Procedzimento penale, 
Reato, Regione, Sanit� pubblilca, 
Sardegna, , Sicurezza pubblica, 
Tosca'n.a. 

DEMANIO E PATRIMONIO 

-Demanio marittimo -Diritti dei 
comuni ischitani sui lidi dell'Isola 
-Diritto d'uso ;per,pe.tuo., gratuito 
e cedibile -Configurabilit� Esclusione, 
con nota di A. ALABiso, 
606. 

-Demanio marittimo -Diritti dei 
comuni ischitani sui lidi dell'Isola 
-Incompatibilit� col regime del 
demanio -Persistenza dei diritti 
-Esclusione -Rescritti aragonesi 
-Prevalenza su'lla disciplina del 
demanio -Esclusione -Abrogazione 
-Sussiste, con nata di A. 
ALABISO, 606. 


INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

-Demanio m.anittimo Diritti 
esclusivi di pesca -Riconoscimento 
-Necessit� -Mancanza Estinzione, 
con nota di A. ALABISO, 
606. 

-Demanio marittimo -Mare territoriale 
-Utilizzazione -Identit� 
di disciplina, con nota di A. ALABiso, 
606. 

-Demanio marittimo -Propriet� 
privata -Acquisto per usucapione 

o �illnmerno:l'aibfile -Esciliusione '
ll'oililel'anzia e lt'1conosci.menti 
lineffiooci:a -Scl:aissilf�.oazione -Necessit�, 
con nota di A. ALABiso, 
606. 
DOGANA 

-Trasporto di prodotti petroliieri 
-Divergenza rispetto alla bolletta 
di cauzione -Responsabilit� 
oggettiva -Illegittimit� costitu-. 
zionale -Esclusione, 457. 

ELEZIONI 

-Elezioni comunali -Ineleggibilit� 
-Amministratori di enti dipendenti 
-Illegittimit� costituzionale, 
478. 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

-Contrasto del tit. II legge 865/ 
1971 con gli artt. 3 e 97 della Costituzione 
-Manifesta infondatezza 
della sollevata eccezione, 

549. 
- 
Contrasto del tit. II legge 865/ 
1971 con gli artt. 41 e 42 della 
Costituzione -Manifesta infondatezza 
della sollevata eccezione, 

549. 
-Contrasto fra l'art. 11 legge 865/ 
1971 e l'art. 117 della Costituzione 
-Manifesta infondatezza della 
sollevata eccezione, 549. 

-Emanazione del provvedimento 
di p.u. -Competenza regionale Individuazione 
dell'organo competente 
-Criteri, 549. 

- 
Indennizzo -Limitazioni all'edificazione 
derivanti dalla vicinanza 
di un corso d'acqua -Copertura 
del corso d'acqua da parte della 
P.A. -Non applicabilit� delle 
limitazioni, 529. 

-Parco pubblico -Criteri interpretativi 
-Estensione, 549. 

-Procedure ex tit. II legge 865/ 
1971 -Necessit� di piano particolareggiato 
-Non .sussiste, .549. 

-Rapporto fra la legge 19 novembre 
1968 n. 1187 e la legge 865/ 
1971 -Limiti temporali contenu.,ti 
nella legge 1187/68, 549. 

FALLIMENTO 

-Estensione ai soci illimitatamente 
responsabili -Legittimazione Esclusione 
del fallito -Illegittimit� 
costituzionale, 476. 

Opposizione alla dichiarazione Opposizione 
proposta non dal fallito 
-Mancata notifica a questi Illegittimit� 
costituzionale 
Esclusione, 475. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Appello -Sentenze dei T.A.R. Notificazione 
della impugnazione 
a pi� parti -Causa inscindibile Possibilit� 
di integrazione del 
contraddittorio ex art. 331 c.p.c. 
-Sussiste, con nota di R. TAMiozzo, 
535. 

-Notificazione della impugnazione� 
a pi� parti -Unicit� del �domiciliatario 
-Necessit� della consegna 
di una copia per ciascuna parte 
-Sussiste -Applicazione in materia 
di .gravame di decisioni del 
T.A.R., con nota di R. TAMIOZzo, 
535. 

-Procedimento giurisdizionale 
Contraddittorio Necessit� 
Principio fondamentale di carattere 
generale, con nota di R. T AMxozzo, 
535. 

-Ricorso giurisdizionale -Circolari 
-Impugnazione autonoma Non 
sussiste -Impugnazione unitamente 
ai provvedimenti applicativi 
-Sussiste, con nota di R. 
TAMIOZZO, 546. 

-Ricorso giurisdizionale -Nomina 
di organo collegiale -Provvedimento 
autonomo e non preparatorio 
-Impugnabilit� immediata, 
540.. 


.x RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Ricorso giurisdizionale -Nuovi 
motivi inseriti nelle memorie Inammissibilit�, 
549. 

�-Termine per l'impugnazione -Decorrenza 
del termine di prescrizione 
dalla omessa pronuncia del 
giudice, 543. 

�-Termine per l'impugnazione Pretese 
patrimoniali di dipendenti 
di Enti pubblici -Trattamento 
di quiescenza -Decorrenza della 
prescrizione dal giorno di cessazione 
del rapporto -Irri.levanza 
della data del decreto di liquidazione, 
543. 

�-Termine per l'impugnazione Trattamento 
di quiescenza -Autonomia 
delle pretese -Effetti in 
ordine alla prescrizione, 543. 

'GIUDIZIO CIVILE E PENALE 

-Rapporti -Sentenza penale di assoluzione 
per insufficienza di prove 
-Azione civile per risarcimento 
del danno da circolazione stradale 
-Preclusione -Limiti, 524. 

IMPIEGO PUBBLICO 

�-Indennit� di licenziamento -Dipendenti 
Enti locali -Necessit� 
della iscrizione alle Casse di previdenza 
-Illegittimit� di ulteriori 
concessioni -Legittimit� dell'annullamento 
d'ufficio, con nota di 

R. TAMIOZZO, 530. 
-Indennit� di licenziamento -Prescrizione 
decennale stabilita per 
i dipendenti statali -Inapplicabilit� 
ai dipendenti di Enti pubblici, 
543. 

�-Stipendi, assegni e indennit� Dipendenti 
comunali e provinciali 
-Art. 239 D.P. Reg. sic. n. 6/ 

19.55 -Proporzionalit� con la retribuzione 
del Segretario Comunale 
-Criteri e limiti, con nota 
di R. TAMIOZZO, 530. 
�-Stipendi, assegni e indennit� Dipendenti 
comunali e provinciali 
-Inapplicabilit� di principi propri 
od ordinamenti 'di altri settori, 
con nota di R. TAMIOZZO, 530. 

-Stipendi, assegni e indennit� Impiegati 
di Enti pubblici -De


terminabilit� in relazione alle 
condizioni economiche degli Enti 
stessi, con nota di R. TAMIOzzo, 

530. 
IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazioni per la Gestione InaCasa 
-Anticipazioni al Comune 
per l'esecuzione di opere di urbanizzazione 
-Applicabilit� -Limiti, 
582. 

-Agevolazioni per le case di abitazione 
non di lusso -Decadenza Imposta 
ordinaria -� Interessi Decorrenza, 
563. 

-Agevolazioni per l'urbanistica Espropriazione 
o acquisto di fabbricati 
conformi al piano -Esclusione, 
577. 

-Divisione -Maggiore assegnazione 
rispetto alla quota -Imposta 
di trasferimento -� dovuta -Presunzione 
di trasferimento gratuito 
tra parenti -Esclusione, 569. 

-Usufrutto -Consolidazione -Presupposti 
-Estinzione deU'usufrutto 
-Trasferimento della nuda 
propriet� dell'usufruttuario 
Sussiste la consolidazione, 572. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

-Accertamento -Soggetti tassabili 
in base a bilancio -Accertamento 
sintetico -Incompleta dichiarazione 
-Bilancio non formalmente 
regolare, 552. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Deduzione di passivit� -Conto 
corrente bancario -Legge 24 dicembre 
1969, n. 1038 -Rinuncia 
alla contestazione afferente alla 
documentazione -Concetto, 591. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Competenza e giurisdizione -Sospensione 
dell'esecuzione per il 
pagamento di imposta principale 
di registro -Difetto di giurisdizione, 
574. 

-Imposte indirette -Competenza 
e giurisdizione -Decisione di 
commissione provinciale di valu:.. 



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

tazione -Impugnazione per incompetenza 
innanzi al Tribunale 
ex art. 29 terzo comma r.d. 7 agosto 
1936 n. 1639 -Inammissibilit�, 
566. 

-Imposte indirette -� Condono di 
cui al d.1. 5 novembre 1973 n. 560 
convertito con la legge 19 dicembre 
1973 n. 823 -Controversia 
sui soli interessi -Inapplicabilit�, 
579. 

-Imposte indirette -Rapporti tra 
giudizio innanzi alle commissioni 
e azione ordinaria -Termine per 
la notifica della decisione della 
Commissione Centrale -E' preclusivo 
per l'azione in sede ordinaria 
dell'amministrazione finanziaria, 
557. 

-Legittim�zione passiva -Diritti 
erariali sugli spettacoli -Societ� 
Italiana Autori ed Editori -Potere 
di riscossione, accertamento 
e liquidazione del tributo -Amministrazione 
Finanziaria -Sono 
ambedue passivamente legittimati 
-Inscindibilit� di cause -Sussiste, 
560. 

ISTRUZIONE PUBBLIC.A 

-Scuole element�ri per ciechi Statizzazione 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 473. 

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTO 


Annullamento giurisdizionale di 
norma regolamentare -Limiti 
alla efficacia -Provvedimenti 
emessi in applicazione della norma 
-Obbligo di ahnullamento 
d'ufficio -Non sussiste, 541. 

PENSIONI 

-Riscatto anni universitari -Effetti 
-Esclusione dell'aumento di 
anzianit� dall'inizio della carriera 
-Esclusione di effetto retroattivo, 
543. 

PIANO REGOLATORE 

-Artt. 15 e 16 norme tecniche di 
attuazione del p.r. di Roma 


Creazione di impianti sportivi Piano 
particolareggiato -Neces-. 
sit� -Limiti, 549. 

-Deliberazione comunale -Osservazioni 
dei privati -Limiti -Irrilevanza, 
549. 

PORTI � 

-Porto di Venezia -Competenza 
per la emanazione di provvedimenti 
tariffari e in materia di lavoro 
portuale -Consiglio di amministrazione 
e Comitato esecutivo 
del Provveditorato al porto Competenza 
in materia di provvedimenti 
riservati in via generale 
al Direttore marittimo -Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 

545. 
PREVIDENZA E ASSISTENZA 

-Infortunio sul lavoro -Contravvenzione 
alle relative leggi -Sanzioni 
dell'arresto o dell'ammenda 
-Eccesso di delega, 465. 

-. 
Infortuni sul lavoro -Regresso 
dell'INAIL verso i responsabili Illegittimit� 
costituzionale 
Esclusione, 458. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Intercettazioni telefoniche -Legge 
8 aprile 1974, n. 98 -Nullit� 
per le intercettazioni assunte anteriormente 
-Limiti -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 468. 

REATO 

-Peculato per distorsione -Destinazione 
di somme ad altre esigenze 
pubbliche della stessa amministrazione 
-Sussistenza, 619. 

-Reati e pene -Accattonaggio Violazione 
dei diritti fondamentali 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 457. 

-Reati e pene -Danneggiamento 
di cose pignorate -Disparit� di 
pena per il proprietario custode 
rispetto al proprietario non custode 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 466. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

REGIONE 

-Regioni ordinarie -Assistenza sanitaria 
e ospedaliera -Scuole per 
terapisti della riabilitazione -Riconoscimento 
-Spettanza alle Regioni, 
459. 

-Ricorso contro legge regionale Difformit� 
dai motivi di rinvio Inammissibilit� 
dei motivi nuovi, 
470. 

SANIT� PUBBLICA 

--Spese di ricovero degli alienati Rivalsa 
a carico dei congiunti Illegittimit� 
costituzionale 
Esclusione, 459. 

SARDEGNA 

-Imposta di fabbricazione � una 
tantum � sui veicoli a motore 


Mancata attribuzione alla Regione 
-Illegittimit� costituzionale Esclusione, 
480. 

SICUREZZA PUBBLICA 

-Misure di prevenzione -Reiterazione 
-Mancato accertamento 
della pericolosit� -Illegittimit� 
costituzionale, 461. 

-Spettacoli pubblici -Facolt� di 
accesso agli ufficiali ed agenti di 

P.S. -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 458. 
TOSCANA 

-Legge regionale -Trattamento 
economico del personale in missione 
-Omessa osservanza del 
precetto della copertura finanziaria 
-Illegittimit� costituzionale, 

470. 

INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

CORTE COSTITUZIONALE 

7 maggio 1975, il.. 102 
7 maggio 1975, n. 105 
7 maggio 1975, n. 106 
7 maggio 1975, n. 107 
21 maggio 1975, n. 111 
21 maggio 1975, n. 112 
21 maggio 1975, n. 113 
21 maggio 1975, n. 114 
21 maggio 1975, n. 116 
21 maggio 1975, n. 117 
�21 maggio 1975, n. � 119 
21 maggio 1975, n. 120 
28 maggio 1975, n. 123 
28 maggio 1975, n. 125 
28 maggio 1975, n. 126 
28 maggio 1975, n. 127 
28 maggio 1975, n. 129 
28 maggio 1975, n. 130 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 

20 febb?1aio 1975, nel!la causa 64/74 . 

� 11 marzo 1975, nella causa 65/74 . 
18 marzo 1975, nella causa 72/74 . 
26 giugno 1975, nella causa 70/74 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. Un., 10 novembre 1973, n. 2966 
Sez. Un., 15 luglio 1974, n. 2125 . . 
Sez. Un., 5 agosto 1974, n. 2331 . 
Sez. III, 10 settembre 1974, n. 2462 
Sez. III, 27 settembre 1974, n. 2527 
Sez. I, 10 ottobre 1974, n. 2758 . . 
Sez. Un., 21 ottobre 1974, n. 2972 ' 
Sez. Un., 9 novembre 1974, n. 3478 ..... 
Sez. Un., 27 novembre 1974, n. 3872 
Sez. I, 22 gennaio 1975, n. 252 . . . . . . 


pag. 457 
457 
458 
458 
459 
459 
461 
463 
465 
465 
466 
468 
470 
473 
475 
476 
478 
480 

pag. 
481 
484 
493 
494 

pag. 518 
508 
504 
524 
528 
529 
509 
512 
519 
552 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sez. Un., 25 gennaio , 1975, n. 287 pag. 557 
Sez. I, 28 gennaio 1975, n. 338 560 
Sez. I, 14 febbraio 1975, n. 565 563 
Sez. I, 14 febbraio 1975, n. 572 566 
Sez. I, 17 febbraio 1975, n. 622 569 
Sez. I, 17 febbraio 1975, n. 625 572 
Sez. Un., 8 marzo 1975, n. 855 . 574 
Sez. Un., 15 marzo 1975, n. 1005 577 
Sez. I, 15 marzo 1975, n. 1015 579 
Sez. I, 24 marzo 1975, n. 1102 582 
Sez. I, 24 marzo 1975, n. 11�9 591 
Sez. I, 18 aprile 1975, n. 1464 594 


TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 

1 ottobre 1974, n. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 599 

TRIBUNALE 

Niap0i1i, Sez. I, 6 giugno� 1974 . . . . . . . . . . . . . . . pag. 606 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 17 dicembre 1974, n. 1064 pag. 538 
Sez. V, 22 novembre 1974, n. 552 530 
Se.z. V, 29 novembr,e 1974, n. 557 535 
Sez. V, 29 novembre 1974, n. 567 537 
Sez. VI, 5 novembre 1974, n. 348 540 
Sez. VI, 8 novembre 1974, n. 351 541 
Sez. VI, 22 novembre 1974, n. 380 . 542 
Sez. VI, 20 dicembre 1974; n. 422 545 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO LAZIO 

Sez. I,,n. 92, 27 novembre 1974 .......... pag. 549 


GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASE\AZIONE 

Sez. VI, 18 ottobre 1974, n. 1607 . . . . . . . . . . . . . pag. 619 


PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 

PRESCRIZIONE 
Strade regionali -Costruzioni Distanze, 
77. 

-Responsabilit� civile -Azione di 
risarcimento danni da illecito 


RESPONSABILIT� CIVILE

Sentenza di condanna -Actio iudicati 
-Condebitori solidali Prescrizione, 
76. -Responsabilit� civile -Azione d� 

risarc\!nento danni da illecito Sentenza 
di condanna -Actio 
iudicati -Condebitori solidali -� 
Prescrizione, 77.

REGIONI 

delle Regioni, 76. 

Agricoltura -Funzioni amminiSTRADE 
strative -In materia di miglioramenti 
fondiari -Affitto di fondi 
rustici -Competenza dello Stato 
Strade 
77. 
-Costruzioni -Distanze., 

o 
Strade -Costruzioni -Distanze 


-Agricoltura -Funzioni ammini-

Regione a Statuto Speciale 

. strative -In materia di miglio


Competenza, 77.

ramenti fondiari -Affitto di fondi 
rustici -Ricorsi gerarchici avStrade 
regionali -Costruzioni -� 
verso provvedimento degli Ispet.
Distanze, 77. 
torati provinciali -Decisione Competenza, 
76. 


TURISMO E SPORTS

-� Strade -Costruzioni -Distanze, 

76. 
Imposta di registro -Campi ed' 

-�Strade -Costruzioni -Distanze impianti sportivi -Area per la. 
-Regione a Statuto Speciale -costruzione -Donazione al CoCompetenza, 
76. mune -Esenzione, 77. 


XVl RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

LEGISLAZIONE 

I -Norme dichiarate incostituzionali pag. 

61 
II -Questioni dichiarate non fondate 63 
III -Questioni proposte 67 



PARTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 102 -Pres. Bonifacio -
Rel. Amadei -Morelli (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministrj. 
(Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). 

Reato � Reati e pene � Accattonaggio � Violazione dei diritti fondamentali 

� Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 
(Cost., art. 2; c.p. art. 670). 
Non � fondata, con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali 
dell'uomo, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 670 Codice 
penale che punisce il reato di accattonaggio (1). 

(1) Cfr. Corte Cost. 21 novembre 1959, n. 51, Foro it. 1959, I, 1814. 
CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 105 -Pres. Bonifacio -
Rel. Reale -Campanella (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). 

Dogana � Trasporto di prodotti petroliferi � Divergenza rispetto alla bolletta 
di cauzione � Responsabilit� oggettiva � Illegittimit� costituzionale 
� Esclusione. 

(Cost., art. 27; 1. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 120, secondo comma; d.P.R. 
23 gennaio 1973, n. 43, art. 305). 

Non � fondata, con riferimento alla presunzione di non colpevolezza, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 120, secondo 
comma, della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, corrispondente 



458 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

all'art. 305 del vigente Testo Unico 23 gennaio 1973 n. 43, che punisce 
lo speditore di prodotti petroiiferi nel caso di divergenza all'arrivo delle 
merci spedite rispetto alla qolletta di cauzione. 

CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 106 -Pres. Bonifacio -
Rel. Oggioni -Fo (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. 
Ayv. Gen. dello Stato Carafa). 

Sicurezza Pubblic~ -Spettacoli pubblici � Facolt� di accesso agli ufficiali 
ed agenti di P.S. � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 
(Cost., art. 2, 21; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 16); 

Non � fondata, con riferimento alla tuteLa dei diritti fondamentaii 
e della Ubert� di pensiero, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 
16 del T.U. di P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773) che consente agli 
ufficiali ed agenti di P.S. di accedere ai locali di pubblico spettacolo (1). 

(1) Cfr. sulla legittimit� dell'intervento degli organi della polizia, Corte 
Cost. 9 maggio 1973, n. 56, in questa Rassegna, 1973, I, 804. 
CORTE COSTITUZIONALE, 7 maggio 1975, n. 107 -Pres. Bonifacio -
Rel. Volterra -INAIL (avv. Ungaro) c. Presidente Consiglio dei 
Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Previdenza e assistenza � Infortuni sul lavoro � Regresso dell'INAIL verso 
i responsabili � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 
(Cost., art. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965 

n. 1124, nella parte in cui prevede la rivalsa dell'INAIL nei confronti 
del datore di lavoro e del terzo responsabile del danno all'infortunato 
(1). 
(1) V., nell'azione di surroga dell'Inail nei confronti del datore di 
lavoro, Corte Cost. 12 luglio 1972 n. 134, in questa Rassegna, 1972, I, _990. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 459 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 111 -Pres. Bonifacio -
Rel. De Marco -Presidente Regione Puglia (avv. Sorrentino), Presidente 
Regione Lombardia (avv. Lorenzoni), Presidente Regione 
Piemonte (avv. Lucifredi), Presidente Regione Romagna (aviv. Roversi 
Monaco) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. 
dello Stato Saivarese). 

Regione -Regioni ordinarle � Assistenza sanitaria e ospedaliera � Scuole 
per terapisti della riabilitazione � Riconoscimento � Spettanza alle 
Regioni. 

(Cost., art. 118; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, art. l, lett. f). 

Non spetta allo Stato, ma alle Regioni a statuto ordinario il potere 
di riconoscimento delle scuole per terapisti della riabilitazione, fatta 
eccezione per quanto concerne i requisiti di ammissione e le materie 
fondamentali di insegnamento. 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 112 -Pres. Bonifacio -
Rel. Crisafulli -Treivisan (n.c.). 

Sanit� pubblica � Spese di ricovero degli alienati -Rivalsa a carico ~ 
congiunti � Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., artt. 3, 23, 32, 38; I. 3 dicembre, 1931, n. 1580, art. 1). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza, di riserva 
di legge e di tutela della sanit� pubblica, la questione di legittimit� 
costituzionale dell'art. 1 legge 3 dicembre 1931 n. 1580, che autorizza 
i luoghi di ricovero e cura per alienati alla risalva verso gli eredi 

o i prossimi congiunti dei ricoverati (1). 
(Omissis). -3. -La questione non � fondata. I richiamati principi 
degli artt. 32 e 38 Cost., nella parte in cui hanno contenuto innovatiivo 
rispetto alla preesistente disciplina della materia cui si riferiscono, 
sono -in primo luogo -norme di legislazione, che prefissano alla 

(1) Cfr. Corte Cost. 17 aprile 1968, n. 23, in questa Rassegna, 1968, 
I, 170. 

460 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge futura l'obiettivo di soddisfare certi bisogni di fatto emergenti 
nella vita associativa, mediante la prestazione di determinati servizi. 
Postulano, cio�, per questa loro natura, l'introduzione delle necessarie 
riforme con la relativa provvista dei mezzi finanziari, senza precisarne 
le modalit� (tranne, forse, che in ordine al carattere pubblicistico degli 
interventi assistenziali, come pu� ricavarsi dall'ultimo comma dell'articolo 
38): tanto pi� che, a norma dell'art. 117 Cost., quella dell'assistenza 
sanitaria ed ospedaliera � materia di competenza delle Regioni, 
le quali potranno quindi, secondo le previsioni costituzionali, regolarla 
variamente nel quadro dei principi delle leggi statali. 

Ed infatti, proprio in epoca recentissima, in relazione al trasferimento 
alle Regioni della materia in oggetto, l'assistenza ospedaliera in 
favore dei cittadini meno abbienti ha avuto notevoli sviluppi sia attraverso 
la legislazione statale (decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito 
nella legge 17 agosto 1974, n. 386), sia attraverso leggi regionali. 


Ci� premesso, � chiaro che la parziale inadeguatezza, rispetto ai 

fini costituzionalmente stabiliti, del sistema per l'innanzi disposto dalla 

legge n. 1580 del 1931, ed in particolare del suo art. 1, denunciato dalle 

ordinanze, non potrebb'essere ragione sufficiente per dichiararne la ille


gittimit�, dal momento che detto sistema non contrasta n� con il prin


cipio della gratuit� dell'assistenza ospedaliera (che certamente � assi


curata, limitatamente almeno al soggetto assistito), n� con quello del


l'intervento pubblicistico (che ricorre del pari, anche se in linea sussi


diaria ed eventuale, allorch� nessuno dei congiunti sia in grado di 

sostenere l'onere del rimborso totale o parziale). 

N� pu� ritenersi irrazionale che quell'onere sia fatto ricadere sui 

congiunti dell'indigente, in quanto tenuti agli alimenti e nell'ordine in 

cui vi sono tenuti (sempre che e nella misura in cui le loro condizioni 

economiche lo consentano): sulla base, cio�, come pu� dirsi parafra


sando la sent. n. 23 del 1968 di questa Corte (punto 6 della motiNa


zione), di una comunanza di interessi e �di un collegamento, diretto o 

indiretto, tra la causa della imposizione e le finalit� da conseguire�. 

Sicch� non sussiste la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione. 

Quanto poi alla censura ex art. 23 Cost., non � dato vedere in che 

cosa si concreterebbe l'asserita violazione della riserva di legge, ivi 

stabilita per le prestazioni patrimoniali imposte, tra le quali, se. larga


mente intese, pu� bene rientrare quella in oggetto: la quale, per contro, 

trova sicuro ed esplicito fondamento in una norma di legge, che ne 

prestabilisce altres� i beneficiari ed i soggetti passivi, nonch�, implici


tamente, la stessa misura, correlata quale essa � per un verso, alle 

spese sostenute dall'ente, e per altro verso alle possibilit� economiche 

degli obbligati. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 461 

' 

CORTE COSTITUZiIONALE, 21 maggio 1975, n. 113 -Pres. Bonifacio -
Rel. Reale -Adland (n.c.). 

Sicurezza pubblica -Misure di prevenzione -Reiterazione -Mancato ac


certamento della pericolosit� -Illegittimit� costituzionale. 

(Cost. art. 3, 1. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di 
eguaglianza, l'art. 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423, nella parte in cui non prevede che, ai fini della reitemzione 
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in 
cui nel corso del termine stabitito per la sua durata il sorvegliato commetta 
un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice 
debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per 
s� indice della persistente pericolosit� dell'agente (1). 
(Omissis). -6. -La questione � fondata 'Sotto l'assorbente (profilo 
della violazione del IP["indpio di ugua.glianza. 

La norma impugnata IPOggia 1sul tp["esuipposto che la commiissione 
di un qualsiasi reato da parte del sorvegliiato speciale costituis1ca sempre 
stcura mani:lie'stazione della perisistenza, nel imedesiimo, d:i quella iP&icolosi.
t� ceh ha gi� determinato l'aipplicaiziom.e nei 1suoi confronti della 
misUll'a di [pl'evenzione della sorveglianza speciale. E1ssa va pertanto 
ricollegata all'istituto della 1Pedcolosit� (p["esunta che � stato ritenuto 
da questa Corte non in contrasto �con la Costitu:cione quando detta presunzione 
1sia non mrazionalmente (p["evista, ,nell'ambito della discirezionalit� 
del legislatore, 1sulla base �dlell'id quaid plerumque accidit (v. sent. 

n. 106 diel 1972 e n. 110 del 1974). 
Il 1che non pu� affe:rmarisi ll'i~etto alla nomna in eisame. Infatti, 
nella vasta gamma delle violazioni della legge rpenale, � agevole cogliere 
in:liriazfoni ohe il.lJOn IPOSSono essere conskl1e1rate indke sicuro ed inequivocabile 
della 1Persistenza, in 1chi le ha commesse, di quella rparrtiicolare 
forma di ipell'kolosit� richiesta dalla legige per l'applicazione delle misurie 
di. prevenzione. 

� questo il �caso, �anzitutto, idei delitti colposi, nei quali l'evento 
non � voluto dall'agente e si verifica a causia di negligenza o iimiperizia 
ovvero per ti.nosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disc~pline, e nei 
quali !Pertanto non � ll'la'VV:�isabile, in li:nea dli massima, e con riserva dei 
rilievi di cui oltre, una aperta ribellione alla legge. Ed � il caiso anche 

(1) Cfr. Corte Cost. 15 giugno 1972, n. 106, in questa Rassegna, 1972, 
I, 929. 

462 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dei reati 1contravvenzionali, che costitu~scono violazioni della legge penale 
ohe il legiislatoire, nella isua valutazione dliJScrezionale, ha ritenuto 
siano -rlisipetto ai delitti -almeno nolI�lllalmente di minore gravdt�, 
per quanto, come meglio si dir� in seguito, non manchino iipotesi. di 
reati di non traiscU1ra1bile rilevan:za sociale. 

Ma, a :ben vedere, non \PU� escludemi ohe La \Pl'elS'UIIliZione di pericolosit� 
1contenuta nella nornna impugnata 1si ponga in contrasto con 
l'obbiettiva 1consi.1stenza dtel ireato 1commeSS1-0, 1dspetto agli stessi delitti 
dolosi, anOOX'ch� in essi l'a1c�c&taa:nento del dolo isembirereibbe poter fornla"
e iJil ogrui caso un ap\PII'ezzabiLe indizio di {Pel'lioolosit�. Akuni dli tali 
reati, inifatti, sono d!i lievissima entt� e !PUniti 1con la \pena della multa, 
in via esclU!Sliva o alternativa con quella detentiva. 

Senza contare che, anche ove rsi tratti di delitti (Pi� .g;ravi, il loro 
valore .sintomatico della s,peciale fornna di !Pericolosit� richiersta peir 
l'lllP!Pldica~one delle misure dli prevenzione pu� !l"i!sultare in talune fatti~
ecde se non ipll'Oprio escluso, 'certamente diiminuito di importanza: 
cos�, ad esemipio, dall'accertata rilc011l'enza di una delle circostanze attenuanti 
di cui all'art. 62 del codice penaLe. Si !Pensi, in parlJiicolare, a 
quelle previiste nel n. 2 (aver xeagito m stato d'ira determinato da 
un fatto ingiusto altrui) e nel n. 1 (aver agito iPer motivi di particolare 
valore morale e sociale). 

E ci� menwe numerose fattispecie di delitti 1colposi awaiono indubbia 
espressione di disinteresse (se non di d~["lezzo) per l'mcolumit� 
altrui come le lesioni e gli omi1cidi colpoSli commessi con viola.zione di 
talune norme rientranti nella disciplina della circolazione stradale o in 
quella iper la prevenzione degli infovtuni sul lavoro. N�, d'altro canto; 
come si � gi� osservato, mancano 'contravvenzioni le quali denotano 
nell'agente una rilevante pericolosit� sociale tanto 1che 1Petr esse S10no 
previste pene detentive non certo lievi. 

Come isi vede, 1a .situazione � tale da indU11re ad escludere1 l'adozione 
di un trattamento differenziato fra Le suddette categorie d!i reati, 
dal momento che nell'ambito di ognuna di esse non mancano fattispecie 
dive:rsamente apprezzabili sul {Piano della giravit� del :reato, della ca.pacit� 
a delinquere e della :pericolosit�, tanto 1clhe, come � stato rilevato 
e l'e~erienza �insegna, non � infrequente il passaggio dalla categocia 
d!ei delitti a quella delle contravvenzioni, e viceversa, nel succedersi 
delle le~i. Ma, aiP1Punto per questo, sembra ipi� dsipondente ai princi.jpi, 
V10t"tficandosi l!'iipotesi dli 1cui al secondo comma dell'art. 11 della gi� 
citata leg;ge n. 1423 del 1956, attribu~e al giudice, quale che sia il 
tipo dli reato per cui il sorivegliato speciale abbia 'l"iportato condanna, 
il IPOtere dii accerta.re se il 1soggetto sia ancoira ipericoloso per la siicull'ezza 
e per la pubblica moralit� nel senso indicato dall'art. 1 della legge 
predetta. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 463 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 114 -Pres. Bonifacio -

Rel. Benedetti -Stefanelli (n.c.) e Presidente Regione Trentino 

Alto Adige (avv. Giannini). 

Corte dei conti -Contabilit� pubblica -Consuntivo degli Enti Locali -Sottrazione 
alla giurisdizione della Corte -Illegittimit� costituzionale. 
(Cost., art. 3; Stat. Trentino-Alto Adice art. 4, n. 3, 5 n. 1 e 48; I. regionale 
1� giugno 1954, n. 11, artt. 6 e 67). 

Sono costituzionalmente illegittimi, sia con riferimento alle norme 
di cui agli articoli 4 n. 3, 5 n. 1 e 48 dello Statuto, che con riferimento 
al principio di eguaglianza, gli articoli 6 e 7 della legge regionale Trentino 
Alto Adige 1� giugno 1954 recanti norme per l'approvazione dei 
conti consuntivi. degli Enti locali (1). 

(Omissis). -2. -� principio generale del nostro ordinamento che 
il pubblico denaro proveniente dalla generalit� dei contribuenti e destinato 
al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato 
alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, 
garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito 
indispensabile del giudizio sul conto � quello della necessariet� 
in virt� del quale a nessun ente gestore di mezzi di prorvenienza pubblica 
e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di 
denaro e valori di propriet� dell'ente � consentito sottrarsi a questo 
fondamentale dovere. Se la giurisdizione contabile non avesse tale carattere 
non potrebbe assolvere alla sua obbiettiva funzione di garanzia 
ed � per questo che nel nostro sistema l'obbligo ~el rendiconto giudiziale 
(salvo deroghe temporanee ed eccezionali per i conti consuntivi 
degli enti locali tassativamente disposte con leggi per il periodo bellico 
e po.st-bellico fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1953) 
ha trovato costante applicazione. 

3. -Ci� premesso, rvenendo all'esame delle disposizioni impugnate, 
� agevole dimostrare che con le stesse la Regione non si � limitata a 
disciplinare -come afferma -un controllo meramente amministrativo 
sui conti degli enti locali, ma ha in concreto rimesso l'accertamento 
della regolarit� della gestione dei mezzi pubblici, quando ricorrano de(
1) Sui principi affermati in sentenza, cfr. CoRREALE, In tema di giurisdizione 
della Corte dei Conti, Foro amm. 1971, III, 724. 

464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

terminate circostanze, all'organo locale di controllo, anzich� all'organo 
giurisdizionale contabile. Dispongono infatti tali norme che all'esame 
del conto la giunta provinciale procede senza documenti giustificatiivi 
se entro il termine di scadenza dalla sua pubblicazione non siano presentate 
deduzioni, osservazioni e reclami e che il conto stesso si considera 
approvato trascorsi due mesi dalla data in cui � alla stessa pervenuto, 
qualora le sue risultanze non formino oggetto di contestazione 
del tesoriere, degli amministratori o di qualsiasi altro censito e non 
contrastino con l'accertamento sommario di regolarit� fatto dalla giunta; 
solo nel caso contrario, in cui si riscontrino irregolarit�, la giunta rimette 
il conto all'organo giurisdizionale contabile. 

Ora � evidente che per effetto del sistema instaurato si � in concreto 
attribuito ad un organo di controllo una facolt� che condiziona 
l'effettiva operativit� dell'organo giurisdizionale contabile; si � conferita 
cio� ad un organo amministrativo, nel concorso di determinate 
circostanze, la potest� di esprimere un giudizio di regolarit� contabile 
che istituzionalmente spetta ad un organo giurisdizionale. Si � per conseguenza 
operata la trasformazione della giurisdizione contabile da 
necessaria ed inderogabile quale deve essere, per poter assolvere alla 
sua funzione di garanzia di corretta gestione del pubblico d~naro, in 
eventuale, giacch� ora il deferimento del conto all'organo giurisdizionale 
contabile � subordinato all'accertamento della sua irregolarit� compiuto 
dalla giunta. N� varrebbe obbiettare che il mancato deferimento 
si riferisce soltanto ai conti non contestati per i quali il giudizio ha solo 
carattere formale, giacch� il principio della necessariet� del giudizio di 
conto non tollera deroghe di sorta e, del resto, anche la dichiarazione 
di regolarit� di un conto, con il conseguente discarico dell'agente, ha 
natura giurisdizionale e spetta esclusivamente al giudice contabile. 

La conseguenza pratica di siffatta normativa � stata che nessun 
conto degli enti locali di questa Regione -nella quale fin dalla sua 
istituzione sono stati soppressi i consigli di prefettura ed in loro luogo 
non � stato creato altro organo con corrispondenti funzioni in materia 
giurisdizionale contabile -� stato sottoposto all'esame della Corte de 
conti, che � da ritenersi ora giudice competente, anche in primo grado, 
per la contabilit� degli enti di cui trattasi. 

4. -Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare come 
le norme censurat� abbiano profondamente alterato un principio cardine 
su cui si basa la giurisdizione contabile. Fondati sono perci� i 
motivi di incostituzionalit� prospettati nell'ordinanza di rimessione sia 
perch� la Regione, avendo disposto in materia giurisdizionale, ha valicato 
i limiti delle sue competenze normative e amministrative quali 
risultan~ delineate negli artt. 4, n. 3, 5, n. 1, e 48 dello Statuto, sia per 
' ' 

11111r&11r1%r'.filt!i#J.ffillffirllf=ftiff&rl&ltrlill�JrJivJi:flfrir@w1rJi�filiW!:nilit!%fft@f:fi?'1:111;01,;@r~111~,,n?:@iir@f:rrlii�'ir1r~r%f:flir%frf~ffii 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 465 

~ver dato luogo ad una palese situazi,me di disparit� di trattamento 
tra gli agenti contabili dei propri enti locali -per i quali il giudizio 
� divenuto in via permanente soltanto eventuale -rispetto agli agenti 
contabili degli enti locali del restante territorio nazionale per i quali, 
invece, la necessit� di rendere il conto al giudice contabile continua 
ad essere obbligo inderogabile. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 116 -Pres. Bonifacio -
Rel. Benedetti -Guglielmo (n.c.). 

Previdenza e assistenza � Infortunio sul lavoro � Contravvenzione alle relative 
leggi � Sanzioni dell'arresto o dell'ammenda � Eccesso di delega 
(Cost., art. 76; d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389; I., 12, febbraio 1955, 

n. 51, art. 4). 
Non � fondata, con riferimento al rispetto dei limiti della delega 
legislativa posta dall'art. 4 della legge 12 febbraio 1955 n. 51, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 389 d.P.R. 27 aprile 1955 

n. 547, che commina la sanzione dell'arresto o dell'ammenkl,a per le 
contravvenzioni previste dal Testo Unico citato (1). 
(1) Cfr. GRAMICCIA, La giurisprudenza della Corte Costituzionale sulle 
sanzioni penali in materia di lavoro, in Mass. giuris. lav., 1971, 608. 
CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 117 -Pres. Bonifacio -
Rel. De Marco -Servidori (n.c.). 

Assicurazioni � Surrogazione � Categorie escluse � Mancata inclusione del 
coniuge dell'assicurato -Illegittimit� costituzionale. � 
(Cost., art. 3; e.e. art. 1916, secondo comma). 

� fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 1916, secondo comma, codice civile, 
nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali 
non � ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato (1). 

(Omissis). -La questione � fondata. 
L'art. 1916 del codice civile, infatti, dopo avere disposto nel primo 
comma che l'assicuratore che ha pagato l'indennit� � surrogato, fino alla 

(1) Cfr. LIPARI, Surrogaz.ione assicurativa, Problemi sicurezza sociale, 
1971, 1071. 

466 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, 
nel secondo comma statuisce che, salvo in caso di dolo, la surrgaozione 
non ha luogo se il danno � causato � dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, 
da altrf parenti o affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi 
o da domestici �. 

Nella relazione ministeriale la ratio di quest'ultima disposizione 
viene indicata nell'esigenza di evitare che le conseguenze della surroga 
rcadano direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva 
di efl;etti la coreptura del rischio. 

� di tutta evidenza che questa ratio condurrebbe a ritenere che 
la surrogazione non dovrebbe aver luogo anche nei confronti del coniuge 
dell'assicurato, che, invece, non � contemplato fra le persone nei 
confronti delle quali la surrogazione non � ammessa e, trattandosi di 
norma eccezionale, non si pu� supplire a tale omissione, attraverso una 
interpretazione estensiva. 

Non pu�, peraltro, non constatarsi l'evidente disparit� di trattamento 
tra il coniuge e gli altri parenti e congiunti contemplati nella 
norma denunziata, disparit� che peraltro non trova razionale motivazione 
nei lavori preparatori. 

Di qui la necessaria conseguenza della violazione del principio di 
eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 119 -Pres. Bonifacio Re!. 
Amadei -Pedone (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). 

Reato -Reati e pene -Danneggiamento di cose pignorate -Disparit� di 

pena per il proprietario custode rispetto al proprietario non custode 

-Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., artt. 3, 24; c.p. art. 334). 

Non � fondata, con .riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 334 codice penale 
che punisce diversamente per la distruzione o i1: danneggiamento della 
cosa pignorata il proprietario che sia custode della stessa rispetto al 
proprietario non custode (1). 

(Omissis). -3. -��Sul principio di eguaglianza questa Corte ha 
avuto occasione �di pronunciarsi in pi� sentenze, stabilendo che esso 

(1) Cfr. Corte Cost. 19 febbraio 1971, n. 22, in questa Ra$egna, 1971, 
I, 242. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

� applicabile quando vi siano omogeneit� di situazioni da regolare legislaUvamente 
e in modo unitario e coerente, non quando si tratti di 
situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscono tra loro per 
aspetti distintivi particolari. 

La diversit� delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma 
dell'art. 334 del codice penale trova valida giustificazione negli aspetti 
distintivi particolari esistenti tra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque 
esse presentino una stessa identit� del bene giuridicamente tutelato, 
tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa 
in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito 
dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e 
la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento. Il fatto, pertanto, che 
il legislatore abbia inteso, nel suo legittimo apprezzamento discrezionale, 
dare un valore diverso, ai fini della pena, alle due ipotesi prese 
in considerazione, bene s'inquadra nei giusti limiti di quella ragionevolezza 
che esclude la illegittimit� costituzionale ai sensi dell'art. 3 della 
Costituzione. 

4. -Non .sussiste neitJtPure il denunciato contrasto con l'art. 27, 
terzo comma, della Costituzione. Si sostiene, a riguardo, che, presentandosi 
identiche dal punto di vista soggettivo le ipotesi .prese in considerazione 
nel secondo e terzo comma dell'art. 334 del codice penale, 
le � variazioni di pena, in quanto non ragionevolmente rapportate a 
variazioni significative, finirebbero con il riflettersi sulle finalit� della 
pena stessa che deve tendere alla rieducazione del reo .. Osserva la 
Corte che una volta riconosciuta la razionalit� della scelta operata dal 
legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, 
viene sottratta al controllo di legittimit~ l'indagine sulla 
efficacia rieducativa dell'una o dell'altra pena. D'altra parte l'efficacia 
rieducativa della pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto soprattutto 
dal suo regime di esecuzione (sent. n. 22 del 1971). 
5. -� da escludersi, altres�, la violazione dell'art. 24 della Costituzione. 
La violazione del diritto di difesa si manifesterebbe per il fatto che 
l'art. 521 del codice di procedura civile, al quale l'ordinanza ricollega 
l'art. 334 del codice penale, non prevede l'avvertimento al debitore, da 
parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento, 
delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando 
gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia. 

L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela dei diritti e, perci�, 
se ne pu� assumere la violazione solo quanQ-0 il legislatore limiti 
ingiustificatamente la difesa processuale (v. sent. n. 57 del 1962). 


468 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non pu�, invero, sostenersi che il diritto alla difesa rimanga compresso 
per il fatto che il legislatore, nel configurare come reato la violazione 
di obblighi giuridici inerenti ad un rapporto fiduciario e qualificante 
tra un soggetto .e la pubblica amministrazione, non si sia dato 
carico di fare obbligo all'organo pubblico che d� vita al rapporto stesso 
di preavvisare l'altra ,parte delle conseguenze specificatamente previste 
dal codice penale. 

A parte la circostanza che l'art. 24 si riferisce esclusivamente al 
giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque 
subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti 
varsi che, nel caso, si verte in tema di inescusabilit� della ignoranza 
della legge penale (art. 5 del cod pen.). -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 maggio 1975, n. 120 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rossi -Taccaliti (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. Aivv. Gen. dello Stato Azzariti). 

Procedimento penale � Intercettazioni telefoniche � Legge 8 aprile 1974, 

n. 98 � .Nullit� per le intercettazioni assunte anteriormente � Limiti� � 
Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 
(Cost., artt. 112, 3; 1. 8 aprile 1974, n. 98, art. 8). 


Non � fondata, con riferimento ai principi di officiaZit� deZl'azione 
penale e di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 
8 della legge 8 aprile 1974 n. 98 sulla nullit� insanabile delle 
intercettazioni telefoniche raccolte prima dell'entrata in vigore della 
legge stessa (1). 

(Omissis). -Altra questione sottoposta al giudizio di questa Corte 
concerne l'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullit� 
insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto dalla medesima 
legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata 
in vigore della legge stessa, derogando al principio tempus 
regit actum, per il dubbio che la conseguente supposta invalidazione 
a posteriori delle intercettazioni autorizzate dalla autorit� giudiziaria 
-ma senza il rispetto delle nuove disposizioni -possa contrastare 
con gli artt. 112 e 3 della Costituzione. In particolare l'effetto retroattivo 
della norma impugnata violerebbe l'obbligo del pubblico ministero 

(1) Cfr. sulle intercettazioni telefoniche, Corte Cast. 1973, n. 34, in 
questa Rassegna, 1973, I. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

di esercitare l'azione penale creando inoltre un'ingiustificata disparit� 
di trattamento tra pi� imputati, per alcuni dei quali le prove, legittimamente 
acquisite, sarebbero successivamente colpite da nullit� assoluta. 


La questione non � fondata. 

A questo fine sembra necessario confrontare l'interpretazione letterale 
delle nuove disposizioni introdotte con la citata legge n. 98 del 
1974, con la ratio della stessa, quale emerge anche dai lavori preparatori, 
tenendo nel debito conto che il legislatore ha voluto innovare 
alla disciplina preesistente anche per adeguarsi ai principi enunciati 
da questa Corte con la citata sentenza n. 34 del 1973. 

Sotto il primo profilo va rilevato che l'art. 226 quinquies c.p.p. 
-introdotto dall'art. 5 della legge in esame -impedisce di tener 
conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge 

o in difformit� delle relative prescrizioni, sancendo una nullit� insanabile, 
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ci� 
equivale a dire che nessun effetto probatorio pu� derivare da intercettazioni 
siffatte, le quali debbono ritenersi come inesistenti (non interessa, 
perch� irrilevante, l'equiparazione, a tali ipotesi, delle notizie 
o immagini ottenute nei modi di cui all'art. 615 bis c.p.). 
La norma ora esaminata ha valore innovativo ed il legislatore, 
adottandola, ha voluto superare il contrario orientamento della giurisprudenza 
e di parte della dottrina secondo cui avrebbe dovuto prevalere 
il principio del libero convincimento del giudice, anche con riferimento 
a prove assunte senza l'osservanza delle disposizioni che le 
disciplinano. 

Di conseguenza la norma prevista dall'impugnato art. 8 secondo 
cui le nullit� sancite dall'art. 226 quinquies c.p.p. si applicano anche 
alle intercettazioni precedentemente raccolte, non vuol significare che 
le prove gi� assunte in piena aderenza alle regole all'epoca vigenti, 
siano invalidate ex post, ma risolvere il contrasto sopra indicato, nel 
senso che le prove assunte, in contrasto con le norme allora vigenti, 
nella interpretazione datane da questa Corte con la sentenza n.. 34 del 
1973, sono assolutamente inidonee a produrre alcun effetto, anche se 
raccolte prima dell'entrata in vigore della legge. 

Conferma in questa conclusione il rilievo che il legislatore volle 
ispirarsi ai principi affermati nella citata sentenza della Corte, la quale, 
nel riconoscere la legittimit� delle intercettazioni autorizzate dal giudice, 
ebbe tuttavia ad esprimere il timore che � intercettazioni telefoniche 
assunte illegittimamente, senza previa motivata autorizzazione � 
se avessero potuto valere come indizi o come prove, avrebbero esposto 
a gravissima menomazione un diritto riconosciuto e garantito come 
inviolabile dalla Costituzione. 


470 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Deve quindi escludersi che la norma impugnata abbia quel significato 
erroneamente presupposto dal giudice a quo, in assenza, per giunta, 
di una chiara volont� del legislatore di derogare al principio generale 
vigente in materia, indicato con l'espressione tempus regit actum. 

Giova infine considerare che l'interpretazione contraria, implicante 
l'eccezionale invalidazione a posteriori di talune prove ritualmente assunte 
secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe anche con il principio 
costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova e prova senza 
validi motivi. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 ma~gio 1975, n. 123 -Pres. Bonifado -
Rel. Rossano -P.vesidente Comiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. 
dJello Stato Sarvwe,se) c. Presidente Regione Toscana (avv. Cheli). 

Regioni � Ricorso contro legge regionale � Difformit� dai motivi di rinvio � 
Inammissibilit� dei motivi nuovi. 

Toscana � Legge regionale � Trattamento economico del personale in mis


sione � Omessa osservanza del precetto della copertura finanziaria � 

Illegittimit� costituzionale. 

(Cost. art. 81; I. regionale 17 giugno 1974). 

Sono inammissibili, nel giudizio di legittimit� costituzionale in via 
principale avverso una legge regionale, motivi diversi P,a quelli prospettati 
dal Governo nella fase di rinvio della legge stessa (1). 

� costituzionalmente illegittima, per violazione del precetto della 
copertura finanziaria, la legge regionale Toscana 17 giugno 1974, sul 
trattamento economico del personale per missioni e trasferimenti (2). 

' 

(Omissis). -1. -Nel fPtl'WO motivo del ricovso -censura sub a) il 
ricorrente denuncia rche la legge impugnata e~ressamente {P[["esdnde 
dal rptcincipdo costante dell'or.ddnaimento statale, secondo cui il trattamento 
di mtssione per :il rpe11Sonale rstatale non rpU�, di IIll.aiSSim.a, SU1Perwe 
i 180 giorni in un aDIIlo. 

� fondata l'eocemone d'inammisstbilit� di tale censura sollevata 
dalla Regione. 
Invero la legge, ora i!mpugnata dal GOVierno, fu, a seguito di rinvio 
ai ,sensi dell'art. 127, terzo 1comrma, della Costituzione, ajirp~�orvata di 

(1-2) Sulla prima massima cfr., MoRTATI, Atti con forza di legge e sindacati 
di costituzionalit�, Milano, 1972. 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZION~LE 47I 

nuovo dal Consiiglio ;regionale, a magigioraniza assoluta dei suoi componenti, 
ma la questione di costituzionalit�, !Pl'CJ!POS:ta con la cerumra 
suindlicata, non fu formulata e n~me rSintettcamente ac1oonnata ner 
telegoomma di ;ril!lvio, che rivela la volont� del Governo di 'chiedere 
un riesai:me della stessa legge tenendo conto soltanto delle ceI11Sure che 
�sono .state specmcate nello stesso telegrarmma di rinvio e, !POi, dedotte 
nel ricOI'ISO �:CJ!PO quella in oggetto. 

Ora a teronini 1del .citato art. 127, te;rzo comma, dlella Costituzione
� Il Governo della Repubblica, quando ritenga 1che una legge a\P!Pil'ovata. 
dal Corusi;glio regiiOOCLale ecced!a la coonpetenza della Regione o con1Jrasti 
con 1glli. int~essi nazionali o con quelli di altre -Regioni, la rinvda aI 
Consiglio regionale nel termine fissato iper l'a!PIPosizione diel viiSlto �. E' 
-1se si consildera che il quarto 1comma dell'art. 127 della Coistituzione� 
in 1coerenza 1con tale dlisciiplil!la Pl'escrive che, .se il Consiglio regionale� 
a,piprova �di nuovo la legge a mag;gioranza assoluta d'ei suoi comiponenti, 
il Governo �pu� � !Pl'<mlUovere la questione di legittimit� costituzionale 
davanti alla Corte costituzionale -� d!a ritenere che ogni que1stione� 
di legliittiimit� coistituzionale �debba essere p;roopettata nell'atto di ll"invio,. 
in modo da collJSentire al Consiglio regionale una corusapevole deUberazione 
e al Governo di valutare, tenuto 1conto di siffatta manifestazione 
di volont�, .se sia OIPIPOI'ituno pa-omuovere la questione di legittimit� 
costituZJionale. 

2. -� iprel!iiminare l'esame del secondo motivo in quanto assorbente� 
delle altJre 1oonsure dlel !Pl'iimo motivo sub b), sub e) e sub d), dlaito che 
con esoo si denuncia la violazione dell'art. 81 della Costituzione, che� 
diirettamente attiene alla legittimit� della le1g;ge iim(pugnata nl suo insie-� 
me, imentJre le altre ceDJSure .concernono singole disposizioni della stessa 
le.gge. 
Con tale motirvo il ;riccwrente 1sostiene che la legge viola l'all'lt. 81. 
della Costituzione iin quanto l'art. 8 dli essa non ireca alcuna copertura. 
sostanziale della maggiore 1spesa introdotta, neanche approS1siimativamente 
1calcolata, ma IPI'levede soltanto una imiputazione di sp�esa ai capitold 
del bilanicdo indiicati. 

La 1cenSUJra � :fondata. 

Invero la legige iim(pugnata determina, nell'm-t. 2, l'indennit� di' 
missione � a titolo dli iriimborso forfettario delle ~ese personali incontrate
� in m~sure eguali per tutto il :personale (lire 16.000; 8.000; 4.000' 
in iraipporto alla d'llll"ata della miissione). La stessa legge rngionale im


1

pugnata istitu~sce, nell'art. 5, una indennit� lorda ,giornaliera da coo:risiponde;
re � al dipendente trasferito fuori sede per comando jpiI'esso un 
altro ente o per assegnazione ad altro ufficio il'egionale �, �limitatamente 
ai pr:iiroli ,sessanta .giorni�, e determina le misure di tale indoo



472 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nit� in lire 7.000; 5.000; 3.500; 2.000 a seconda della ddrstanza della 
nuova sede. 
Questa partiicolare nomnativa ,comporta �nuova 1Sjpesa �, come la 
stessa Regione Toscana iimpLioitamente ammette. 

ColllSegue iehe, a te:rmini del quarito comma dell'art. 81 della Costituzione, 
la leg;ge avrebbe dovuto 1P11ecisacre l'ammontare della SJPe8a e 
indica1re i mezzi, per fair'Vi '.fronte, come questa Corte ha avuto occasione 
dii affermare anche nei 'confronti delle Regioni, non [potendo sottrarsi 
a quella fondamentale esigenza dli ,chfarezza e solidit� dli ibilancio 
cui la predetta n001m.a si i:Sjpi:ra, ti.n vista anche della stretta c011relazione 
in 1cui l'attivdt� e i mezzi finanzia:ri dello Stato e delle Regioni vengono 
redprocamente a trovami (senten:ze n. 9 del 25 febbraio 1958; n. 54 
del 9 luglio 1958; n. 30 del 30 aprile 1959; n. 31 del 6 giiugno 1961; 

n. 1 del 7 ,gennaio 1966; n. 41 del 3 maigig;io 1966; n. 96 del 22 giugno 
1966; n. 47 del 12 aiprrile 1967; n. 17 del 21 mairzo 1968; n. 135 del 
17 d:kembre 1968; n.. 37 del 23 gennaio 1972). 
La leg;ge impugnata, invece, non indica n� l'ammontare della nuova 
e mag;giore SJPesa, n� i mezzi per !lla:rvii :l�ronte, dato che si limti.ta, nell'art. 
8, a �'lll!PUtare tale sipesa �ai capitoli 00400, 01300, 06900, 08800, 
13.200, 18.300 dello stato di previsione della SJPesa iper l'anno 1974 e, 
pe11." gli anrn suc,cessivi, ai corriSjpondenhl capitoli dello stato di previsione 
della 1sipesa dici riSJPettivi esel'oizi finanziari �. 

� L'indic,azione in bilancio -di m;10 o !Pi� caipitoli :relativi a una o !PIU 
@ese inon pu�, dJi. IPetr s�, rsignificacre <che (per quelle SJPeSe <Sia soddisfatta 
l'esigenza dell'indti.cazione della cordsiP'ondente copertura voluta dall'art. 
81, ultimo comma, dlella Costituzione (sentenza di questa Corte n. 66 
del 16 dicembre 1959). Peraltro, va rilevato che dei capitoli sQpra citati 
il n. 01300 � entrate eventuali diveme concernenti tasse � non contiene 
alcuna indic1azione delle entrate; 'ed <il n. 06900 si :riferisce a gener:Lca 
� contrazione di mutui �. 

In contrario non � aPIIM'oipriato l'argomento� della Regione, secondo 
cui le ,Sjpese inerenti al trattame~to per missioni e ipecr:-trasferimenti, in 
quanto ~ese idcOX1renti, sono state in concreto imputate ai 'capitoli del 
bil!ancio di 1Previsiione per l'anno finanziario 1974 'coo,cernenti le S1Pese 
;per il <personale, 1con [l'invio ai 1co!'lris[pondenti 'capitoli per i bHancd futuri, 
e, secondlo un'interpretazione ormai affermata dell'art. 81, qua,rto 
comma, della Costituzione, la CO(pertura delle nuove, 'spese di caratte,re 
rpermiainente e dli indole gener:ale, ohe attengono alla organizzazione dell'ente, 
pu� esse11e 'cor,retta:mente operata mediante il richiamo a capitoli 
gi� rprev~sti in bilancio d1e offrano 1capienza suffi:ciente. 


Le sentenze di questa Corte n. 30 e n. 47 del 1959, che la Regione 
rtchiama, non corroborano, ma escludono rilLevo all'argomento; non confortano 
la tesi della resistente, gfacch� nell'attuale controversia, a dif



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 473 

ferenza di quelle allora cl!ecise, la: consiJStenza delle nuove e maggiori. 
rilevanti spese si desume, coo:ne innanzi si � ;rilevato, dal contenuto della 
legge im1Pugnata, senza che sia pOISISibile pirecis�lil'Ile l'entit� globale, dato 
che la Regione ha OIPPOsto al rilievo del rkorrente gli innanzd indkati 
genertci al'gomenti. 

Sulla decisione non rsi !PU� riconoscere rilevanza al � dtsegno di legge 
in tema di bilancio e di contabilit� regionale di recente aiP!P�rovato dal 
Consiglio dei minitstn:'i �, al quale si � riferita la difesa della Regione 
Toscana nella memoria depositata il 9 1gennaio 1975. Questa Corte, infatti, 
non rpu� giudiica11e sul fondamento di un disegno dli legige, che 
non � ancora leg,ge, n� condizionare il suo giucl!izio a un mero di!Segno 
di legge. 

C�nseguentem.ente deve essere accolto il secondo motivo e sono 

assoribite le questioni di legittiimit� costituzionale sollevate con le cen


sure sub b), e) e d) del primo motivo. 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 mag,gio 1975, n. 125 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rossano -Perugna (n.�c.) e Presidente CoillSdiglio dei Mintstiri 
(Sost. Avv. Gen. dello Stato Zagaa:-i). 

Istruzione pubblica � Scuole elementari per ciechi � Statizzazione � Illegit


timit� costituzionale � Esclusione. 

(Cost. art. 3 primo comma, 34 secondo comma 1. 26 ottobre 1952 n. 1453 

art. 1). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e della 
scuola dell'obbligo, la questione d{ legittimit� costituzionale dell'art. 1, 

l. 26 ottobre 1952 n. 1463, sulla statizzazione delle scuole elementari per 
ciechi (1). 
(Omissis). ~2. -La questione non � fondata. 

Nella Relazione al Senato del Mintstro Gonella per l'approvazione 
della leg,ge 26 ottolbre 1952, n. 1463, sorpracitata, !fu irilevato che -a 
termini dell'art. 175 del testo unico delle legigi s�ull'istruzione elementa:
re, aiIJpa:-ovato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, che aveva esteso ai 
fanciulli �ciechi e so11c:'lomuti l'obbligo scolastiico sancito dall'art. 171 per 
tutti i fanciulli normali dal sesto al quatto:rdkesimo anno di eit� -lo 
Stato avrebbe dovuto i:stttudire apposite scuole atte all'asisolvimento dell'obbligo 
.scolaistko da pa.rte di entrambe le catego;rie d:i mino:rati sen


(1) Cfr. in termini generali, Corte Cost. 18 aprile 1967 n. 45, in questa 
Rassegna, 1967, I, 340. 

474 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

:soriali (sordomuti e !Ciechi), ma, mentre iper i sordomuti aveva in parte 
gi� adeill!Piuto a tale necessit�, quasi null aera �stato fatto neii r1guaxdi 
delle JSCuole 1per i ieiechi, ai quali l'i~truzione era illnpatritita da enti riconosciuti 
idonei mediante decireto del Capo dlello Stato. Per eliminare la 
_grave lacuna era tStato ipiredis[pOsto il 1provvedimento legislativo, con il 
quale Sii istituivano, nei limiti consentiti dal bilancio, scuole governative 

per la istruzione elementare dei dechi da pacr:te di insegnanti specializ.
za�ti presso 1gli distituti dli cui alla tabella annessa al !Pl"ovvedimento. 

Ora, 1se anche fosse esatto quanto � affermato nell'ordinanza cll'ca la 
�possibilit� dlell'insegnamento ai bambini iciechi nelle scuole elementari 
.statali ordinacr:ie, sa(l"ebbe au51Piicabile un mutamento dell'attuale discipli


na legiislativa, non esisendo consentito a questa Corte, nell'ese:ricizio del 
..sindacato di legittimi�t�, di 1sU1Perare i limiti segnati dai principi che essa 
desume .dalle norme della Costituzione che sarebbero state violate. 

Il principio dell'art. 3, priimo comma, della Costituzione, come que:
sta C01rte pi� volte ha avuto occasione di affermare, deve� intendersi nel 
:selllSO 1che �a parit� di situazioni deve cOl11ris;pondere 1pari,t� di tratta


mento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obietilivamente 
diverse e 1che �etta insindacabilmente al legislatorre giuddcare 
.sulla pairi�t� o diversit� delle .situazioni puir nel rispetto dei criteri di 
.ra~onevo1ezza nollJCh� degli altri p(l"incipi costituzionali � (sentenza n. 45 
�del 1967). E la diverisit� di situazioni dei fanciulli ciechi e dei fanciulli 
�veg.genti postula sul piano :razionale, per quanto eone.eme l'insegnamento 
�elementare, una dive1TJSit� di diisciJplina legislativa. 

L'art. 34, �secondo comma, della Costituzione, �come emwge del suo 
�contenuto, non staibiliis1ce affatto un obbUgo assoluto rispetto alla gene-
ralit� dei dttadini, ma, inteso in �connessione �Con il successivo teirzo 
�comma, pll'evede un diritto dei �caipad e meritevoli, anche se privi di 

mez.zi, di :rai~giungiere i gradi 1Pi� alti degli studi, d'i:ritto che �la Repub


bliica :rende effettivo con b0ll1Se di 1studio, assegni alle famiglie ed altre 

�pirovvidenze, �che devono eSJSere attvibuite per 1concorso �. E aiPpa:rie ov


vio rilevare che l'adempimento di tali obbliighi, �come dei .principi della 

;Scuola aperta a tutti e di, gratuit� dell'istruzione elementare e media 


.sanciti dal citato art. 34, primo e secondo �comma, della Costituzione -, 

debbono ess�ere adempiuti nel quadro degli obblighi d!ello Stato secondo 

una 1comples,sa disciplina legislativa e nell'oss1ervanza dei limiti del bi


lancio. 

3. -Date le piremesse, la 1Pronuncia di rillegittirnit� della l~ge impugnata, 
con la conse.guente cessazione della 1sua effi.cacia, :iirna;>orterebbe 
una lacuna ben pi� girave di quella 11iilevata nella relazione al Senato, 
su riJportata, per il danno �che ne riisentirebb&o i fanciulli ai quali l'in.;
segnamento elementare � i.mipartito. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 475 

Gli al'gomenti addotti nell'ordlinanza -quali la limitazione delle 
scuole statali per ciechi, la difficolt� di accesso per la lontananza dal 
luogo di residenza dei fanciulli, la facolt� di scelta tra l'inse.gnamento 
della scuola statale 1Per 1ciechi, situata in luogo lontano, e quello familia1re, 
iffi\Pa:rtito da maestri 1speoializzati con ri!gual'do al 1profitto e allo 
SCCJIPO di tutela d:ei fanciulli ciechi (perseguito dalla legge -se non hanno 
rilievo IPer la ipronunoia di illegittimit�, devono essere oggetto di valutazione 
nel giudiziio ohe il .giudice 1COffi!Petente� deve emette['le. Ora l'art. 
731 del 1coddice !Penale non COffi\POrta 1che il igiudice in singole fatti!Specie 
non p10JS1Sa, il.'korrendone i presuiw>osti, escludere la !Punibilit�, nonostante 
.il mancato IPeI'ISeguimento dello SCQIPO dlell'istruzione elementare. Al giudLce 
�, pertanto, cOiliSentito: valutare, con particolare riguairdo alla situazione 
falllliliaire del cieco, i 1giiusti motivi 1che ,possono giustificare la 
mancata iis:tiru:ziione dello stesso; o Titenere perseguito lo scopo della citata 
legge speciale n. 1463 del 1952, nella ipotesi di !insegnamento impacrtito, 
in famiglia, da insegnante qualificato e nell'osservanza della vigilanza 
dovuta al 1cieco, e, quflil,di, escludere, in tale Lpotesi, che costituisca 
reato l'oonessa istruzione elementare nella scuola statale per ciechi. 


(Omissis). 

CORTE COSTITUZION1ALE, 28 maggio 1975, n. 126 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rossano -Fallimento Soc. Sforza (n:c.). 

Fallimento -Opposizione alla dichiarazione � Opposizione proposta non dal 

fallito � Mancata notifica a questi � Illegittimit� costituzionale � Esclu� 

sione. 

(Cost. art. 24 primo e secondo comma; r. d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18 
terzo comma). 

Non � fondata, con riferimento al principio idi difesa, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 18 comma terzo, della legge fallimentare 
(r.d. 16 marzo 1942 n. 267) nella parte in cui limita l'obbligo 
della notificazione dell'opposizione al curatore ed al creditore richiedente, 
con esclusione del fallito, quando l'opposizione sia proposta da 
qualunque interessato (1). 

(Omissis). -2. -La questione non � fondata. 
L'arl. 18, iprimo comma, d~lla legge fallimentare, secondo cuJ il 
debitore !PU� ;plrQporre oipposizione alla sentenza diiehia!l'ativa di falli


(1) Cfr. in dottrina, PEZZANO G., Ancora in tema di capacit�, processuale 
nei falliti, in Banca e Borsa, 1972, II, 542. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mento nel termine di quindici ,giorni dall'affissione della sentenza, gli 
riconosce la leglittimazione ad un'autonoma azione a tutela dei suoi ddritti, 
in conse1guenza degli effetti ,che la dichiarazione dli fallimento i[)lrOdiuce 
rned. suoi confronti e sul suo patrimonio. Scaduto il termine, che ha 
carattere IP�ll'entorio, la sua attivit� processuale deve esLSere contenuta 
nei liimiti comentiti dalla struttura del iprocesso, 1che :pu� concludersi con 
la revoca della ,sentenza diichiarativa di fallimento o con il irlgettp della 
01P1Posizione e nel quale la legige designa, come l~gittimi contraddittori, 
il debitOJ."e, qualunque interessato 1che non abbia ;richiesto n falliimento 
e il rcuxat�!l.'e, in quanto oogano 'che per legge ha la ira!P!PTesentanza -in 
giudizio del fallimento. 

Per tale struttura la scadenza del termine ipr�clude che il debitore 
'.POSsa spiegare inteirvento ai sensi dell'art. 105, primo comma, del codiice 
di pToeedma civile per lfw valere un diritto relativo all'~getto o 
d~pendente dJal titolo dedotto 1I1el processo, che imiplica la legittimazione 
ad una azione autonoma che iPOtrebbe essere sipiegata in separato giuddzio, 
l'azione 1cii-O� !Preclusa per la scadenza del tel'lllline e di;retta alla 
revoca della sentenza dtcmarativa di fallimento. Escluso ipertanto ohe il 
debitore possa interventre nel giudizio dd O!PIPosizione IPtrO!POSto dia altri 
deducendo l'inteiresse alla revoca del fallimento, non pu� ipeTaltro escludksi 
la :proponibilit� della questione concernente l'inte:rvento del debitore 
ai sensli del secondo ,comma diell'art. 105 del ,codiice di procedura 
civile �per sostenere le ragioni di alcuna delle iparti, quando vi ha un 
proprio interesse�: l'interessie contrario alla revoca del fallim�into, d.o� 
al rigetto dell'OtP1Posizione, ,che pu� trovare fondamento razionale nella 
legjittimazione del debitore a chiedere la dtchia;ra.zione del suo fallimento 

(art. 6 legige fallimentaire). Ma per la iPTO!POni'bilit� di tale questione non 
� richiesta la notirf�cazione al debitore stesso. -(Omissis). 


CORTE COSTITUZIONALE, 28 maggio 1975, n. 127 -Pres. Bonifacio Rei. 
Rossano -Raccuglia (n.c.), 


Fallimento � Estensione ai soci illimitatamente responsabili � Legittimazione 
� Esclusione del fallito � Illegittimit� costituzionale. 
(Cost. art. 3, 24; r. d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, secondo comma, e 22). 


Sono costituzionalmente illegittimi, con riferimento al principio di 
eguaglianza e di difesa, gli articoli 147, secondo comma e 22 della legge 
fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267) nella parte in cui negano al 
fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci 


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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTI'rUZIONALE 477 

il�imitatamente responsabili ed a proporre reclamo contro la pronuncia 
negativa del Tribunale (1). 

(Omissis). -1. -La questione di legittilmi.t� costituzionale dell'artkolo 
147, secondo 1comma, d!el r.d. 16 marzo 1942, 1t1. 267 (legige fallimentail'e), 
�:Sotto il pirofilo 1che tale nomna nega al fallito la legittimazione 
a pa-o:porre istanza al tribunale fallimenfare per la dichiarazione 
di fallimento �dei sod illimitatarrnente responsaibili � � stata sollevata dalla 
Corte di 'cassazione con rilferimento agli airtt. 3 e 24 della Costituzione, 
rilevando 1che questa Corte, ,con 1sentenza 16 luglio 1970, n: 142, dkhiar� 
l'illegittimit� costituzionale di detta nOII'lllla nella parte in 'cui negava 
�al .creditore dnteressato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione 
di fallimento di altri 1soci illimitatamente res1ponsabili nelle forme 
dell'art. 6 del il".d. predetto�. 

. 2. -Il riferimento alla 1citata 1sentenza n. 142 del 1970 !Postula la 
precisazione dei limiti della questione in essa deciisa quali si desumono 
dal dispositivo alla luc1e d!ella motivazione. In tale sentenza questa Corte, 
nell'interpil"etare il 1secondo 1comma dell'art. 147, osserv�: �la diis!Posizione 
1si 1suole ricondurre al criterio �che domina �.il pil"ocesso fallimentare, 
rper 'cui, messo questo in movimento, non v'� azione del creditoce 
che non vi si debba inserire; ma l'applicazione di tale pa-incipio non 
deve tog1iere al creditore la legittimazione a rpro:poITe istanze al giud!ice 
fallimentare a tutela del rproprio intereS:Se, 1compatibilmente con la struttura 
del processo fallimentare�. Ora la �distinzione tra �azione che non 
debba essere inserita nel pil'OCesso � e � legittimazione a 1PI'�1Porre istanze 
a tutela del rproa;>rio, interesse, 1compatibilmente con la strutt�a:'a del IPil'."Ocesso 
fallimenta\I'e � esclude che tale le~ttimazione abiliti il 1ooeditm::e a 
pro[po;rre ip\I'Ove come in un pil"ocesso o~dinairio. Questa Corte, in corenza 
con tale premessa, [precis� 1che � l'istanza del 1cireditore non sbocca in una 
clii quelle azioni esecutive individuali, che, iper il carattere generale del 
concomo fallim;mtail"e, 1sono vietate dall'art. 51 1e~ge fallimentare, ma 
intende dare al [procedimento conc0J:1SUale la sua giusta dimensione; deve 
neces;sariamente esercitall'si mediante :ricorso al tribunale, cosl. com� � 
IPII"escritto nell'art. 6 della le~e stessa, e non viene perci� a tU11baa:''e le 
linee del proceclimento o a modificarne i '.Princ�pi, cosi come non turba 
queste linee e non ne modifica i iprinc�pi la domanda del curatore ammessa 
nella stessa norma denunciata �. 

Escluso, dunque, che la ~stanza del creditore, ai sensi del secondo 
comma dell'art. 147, abbia carattere di azione, che permetta, nella fase 

(1) Cfr. Corte Cost., 16 luglio 1970, n. 142, in questa Rassegna, 1970, 
I, 747. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sommaria del IPI"Ocedimento in cui � 1consentita a terimini dell'art. 6, la 
ammi1ssribilit� di prove -deve ritenemi iche li.I trtbUlllale possa p:ronuncia;
re a temnini dell'articolo 5 (legge fallimentare) la dichia\!'azione di 
fallimento ogni qualvolta, ffi9-soltanto, .gli Tisultino esistenti i :requisiti 
soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per tale pa-onuncia. E, se � � 
eon:sentita una 1sommaria delibeirazione sull'�Sistenza di requ1siti che :rivelino, 
per la loco manifestazione nei condironti di terzi, una res1Ponsaibilit� 
[patrimoniale del soggetto alla stre.gua della diisciplina del fallimento, 
dell'ilmfp:resa e dielle societ�, non pu� Titenwsi senza violazione 

dell'art. 24 della Costituzione e della disc4>�lina menzionata una dichiarazione 
di fallimento 1che ritenga accertata, mmancanza di un'indagine 
ip:robato:ria, l'eststenza di requisiti 1che non rivelino, con esterioce manifestazione, 
il loro call'attere qualifilcante. 

Con la precisazione di tali limiti deve l'litenersi fondata la questione 
dli legittimit� �costituzionale dell'art. 147, JSeCondo comma (legge fallimentare), 
sollevata dalla Corte di .cassazione e coillCernente l'ammissibilit� 
dell'tstanza �di fallimento pll'oposta dal fallito. Gld effetti, che gli 
artt. 42 e 43 (legige fallimentare) im!Poctano sulla dis(pon1bilit� dei ibeni 
da parte del fallito e isulla sua legittimazione [pll'ocessuale attiva e paSSJiva 
relativamente ai craiPB;>oritd jpatcrimoniaM compresi nel fallimento, giustificano, 
a temnini degli artt. 3 e 24 della Costituzione, la pronuncia dd 
illegittimit�, come ritenuto per l'amm~ssi1bilit� dell'istanza a;n-oiposta dial 
creditore con la suindii.icata sentenza di questa Corte. 

In �conseguenza della decisione adottata deve anche ilichia:rarsi, a 
te!rmini dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione 
e sul funzionamento di questa Corte, l'illegittimit� dell'art. 22 (legge 
fallimentare), nella parte in cui non leg�ttima il fallito a jpro1poir:re :redamo 
contro la [pll'onuncia diel tribunale �ohe ha reSjpinto l'istanza per la 
dichiarazione di fallimento del socio a toomini de1 secondo comma dell'art. 
147 (legge fallimentare). -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 maggio 1975, n. 129 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rocchetti -Jona (n.p.). 

Elezioni -Elezioni comunali -Ineleggibilit� -Amministratori di enti dipendenti 
� Illegittimit� costituzionale. 
(Cost. art. 51; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 art. 15, n. 3). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto garantito 
dalla costituzione ad ogni cittadino di accedere a cariche elettive 
in condizioni di eguaglianza, l'art. 15 n. 30 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, 
contenente il testo unico per le elezioni delle amministrazioni comunali, 
limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori 

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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 479 

di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza 
del Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima 
della convalida dell'elezione (1). 

(Omissis). -Le dliverse questioni di legitUmit� presentano comunque 
un nucleo comune r1solventesi nell'affermazione che le ;predette cause 
dli ineleggtbilit� 1sembrano ledel"e, senza apiprezzabili ragioni, o, quanto 
meno, oltre il limite del necessario, il diritto .garantito costituz.donalmente 
ad ogni <cittadino idi aacedere agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive in condfaioni di eguaglianza. A sostegno di tale assunto, tutte 
le ordinanze ricordlano i precedenti della giuri�rudenza di questa Corte 
in materia �di inelegg~bilit� a 1cariCihe elettive, facendo rifer.imento !in 
pairticolare al ;princiiPio desunto dall'art. 51 Cost., secondo il quale l'elegg1bilit� 
rappresenta la regola e la ineleggibilit� l'eacezione {1sent. n. 46 
del 1969), e traendo da esso la conseguenza che le �cause di ineleggibilit� 
devono essere foter;pretate restrittivamente e possono trovare a1P1PUcazione 
solo �entro i limiti rigorosamente regnati dalla ratio delle norme 
cihe le dietemninano. 

3. -Individuato il motivo ~iratore delle tre questioni sotto1Poste 
all'esame della Corte, rpu� ora procedersi alla disanima analitica d�i e1sse. 
La pa""ima, !Pl'OfPOsta dalla Corte di cassaziione e dal tribunale di Lucera, 
fonda il motivo di incostituzionalit� nella impossibilit� dli desume:re 
dalla norma denunziata, con la necessaria precisione, il momento al quale 
deve ess&e ra!P1.Portato l'effetto ostatvo della cawsa di ineleggibilit� relativa 
al coll!sigliwe eletto �che <rivesta la carica di amministratore di ente 
di\pendente, sovvenzionato o isottoposto alla vigilanza del Comune. 

Ritengono in i:proposito le Ol'dinanze drl. r!i.nvio 1che tale icaUISa di ineleggibilit� 
apparirebbe ultronea ed irrazionale, se, nella sua ap1PHicazione, 
essa fosse ritenuta QPerante fin dal momento delle elezioni, e non gi� 
da quello, ad esso successivo, dell'effettiva insorgenza del conflitto tra 
gli interessi del Comune, e .gli interessi dli altri enti, o del soggetto stesso. 

Entro tali limiti, la questione risulta fondata. 

In effetti, la norma non prieciisa .in quale momento ispie1ghi la sua 
efficacia la causa d!i inele~gilbilit�: �, tuttavia, evidente iche quel momento 
non� pu� coincidere con quello delle elezioni, :perich� queS!te non 
deteruninano aT1Jcora l'investitura dell'eletto e non gli conferiscono una 
posizione dli .poteiie, suscettLbile di po.rire in essere quel conflitto di interesse 
clle la nooirna � diretta ad evitare. 

D'altra ;parte, non pu� aimmetterisi ohe l'efficacia della causa ostativa 
di inelegigibilit� jpOSlsa essere �:rapportata al momento in cui il conflitto 

(1) Cfr. Corte Cost. 26 marzo 1969, n. 46, in questa Rassegna, 1969, 
I, 377. 

480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

si manifesti.in tutta la sua evidenza, quandio cio� affact'i conoceti dell'ente 
dipendente, vigilato o sovvenzionato dal Comune siano portati alla decisione, 
o anche soltanto alla discuS1Sione, mediante iscrizione all'ordine 
del ,giomo, degLi ocgani deliberanti del Comune in cui sieda l'amministratoo:
ie dli 1quegli stessi enti nella sua duipl~ce qualit�. � aipipena il caso 
di rilevare, in proposito, 1che un conflitto determinante ineleggibilit�, per 
essere rrilevante, non deve necessariamente es1Sere attuale, ba1stando che 
sia anche iSoltanto 1Potenzdale; la 1sua 1POtenziaMt�, infatti, � gi� sufficiente 
a porre in iPerilcolo quegli interessi puibblid che si intendono tutelare 
mediante la eliminazione1 della situazione di .conflittualit�. E non � dubbio 
1che il 1conisigliere comunale, investito delle fUIIlzioni, si trovi, in sieno 
all'ente, in una iposi1zione di [potere che gli consente di interfedre nella 
conduzione �Jegli affa:ri del Comune, anche prima che essi siano poctati 
all'esame degli 011gani deliberanti. 

Per '11Lsolvere dunque la 1proposta questione, occorre rkarcail.'e il momento 
in 'cui i poteri, a seguito delle elezioni, vengono effettivamente 
conferiti al 1consigliere neo-eletto. E tale momento, secondo la Corte, non 
pu� essere che quello della 1convaHda che, ai sensi dell'art. 75 del t.u. 
delle legigi [peil.' la CO!IllPOsizione e la e1ezi�ne degli ocgani delle amministrazioni 
comunali, d!eve avveni11e nella seduta immediatamente successiva 
alle elezioni stesse. 

Pu� pertanto 1conclude11si .che la cawsa di ineleggibilit� di che trattasi 
SfPiega efficacia solo 1con l:a convalida e pu� esse�re perici� rimossa 
fino al momento in cui questa viene [posta in votazione, nella prima 
seduta consmare. -(Omissis). 

~ 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 maggio 1975, n. 130 -Pres. Bonifacio -
Rel. De Mal1co -Pre1sidente Regione Sardegna (avv. Coil.'onas) c. Presidente 
Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Zaigarri). 

Sardegna � Imposta di fabbricazione � una tantum � sui veicoli a motore � 

Mancata attribuzione alla Regione � Illegittimit� costituzionale � Escfo


sione. 

(Stat. spec. Sardegna artt. 47, 54; d.I. 6 luglio 1974, n. 251 art. 6). 

Non � fondata, con riferimento alle norme dello Statuto sardo attributive 
di quote di tributi erariali alla Regione, la questione di legittimit� 
costituzionale dell'art. 6 d.l. 6 luglio 1974 n. 251 istitutivo di 
un prelievo tributario �una tantum� sui veicoli a motore (1). 

(1) Cfr. Corte Cost. 3 luglio 1967, n. 75, in questa Rassegna, 1967, 
I, 501. 
�1: 

tif�rn~.=i.r~.-~~-::rJ&r111�1rfl!r:_;:_~~it_:~_o/_::ff_=;_z._.r_=~i.t.1~IK%1f%Wi%~�W!::rw:=r~;;~r1~~r:fi�MII01~~~:~~~r1r1111r*1r1mr;~\[~l~!r~i~111~iilliill~r~~ftf'E~


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SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNiITA EUROPEE, 20 febhraio 
1975; nella cawsa 64/74 -Pres. Lecou:rt -Rel. Monarco -Avv. gen. 
Warner -Domanda di pronuncia .pregiudiziale :proposta dal Finanzgeri1cht 
Rheinland~.Bfalz nella �Causa ReLch (avv. Gilndisch) c. Hauptzollamt 
Landau -Interv.: Commissione delle Comunit� europee (ag. 
Gilsdorf). 

Comunit� europee -Agricoltura � Graduale attuazione della organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei cereali . Scambi intracomunitari � 
Prefissazione del prelievo � Ritardo nell'importazione dovuto a cause 
di forza maggiore � Applicabilit� del prelievo prefiss�to. 

(Regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 54, art. 7, lett. a; regolamento 
della Commissione 25 luglio 1962, n. 87, artt. 8, n. 3, e 9; regolamento del 
Consiglio 2 aprile 1963, n. 31, art. 2, nn. 1 e 2). 

Il prelievo prefissato, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2 del regolamento 
del Consiglio 2 aprile 1963, n. 31, per un'importazione di granoturco 
da uno Stato membro, � applicabile anche se l'importazione non viene 
effettuata nel corso del mese indicato nella domanda di licenza, qualora 
il ritardo non sia imputabile al comportamento dell'importatore od a circostanze 
�che un importatore prudente avrebbe dovuto prevedere, ma sia 
dovuta a cause di forza maggiore, quali quelle contemplate all'art. 8, 

n. 3, del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, �n. 87 (1). 
(Omissis). -In diritto. Con ordinanza 29 agosto 1974, ;peirvenuta in 
cancelleria il 6 settembre 1974, il F\inanzigerilcht Rheinland-Pfalz ha sottoJpoisto 
a questa Corte, a no1'1ma dell'art. 177 del Trattato C.E.E., una 

(1) La .sentenza in rassegna, �reLativa a que�Stione Ti1evant.e neWl'ambirbo 
dell1a prima fase di attuazione del Tegime dei pre1lievi ( quanido cio� i ip:reilievi 
erano applicati anche negli scambi intracomunitari) e superata quindi dalla 
normativa .comururl:aiI".ia successivamente 1ntervenuta, v�a �tuttavia segna1at�a 
come espressione dell'orientamento della Corte di giustizia, volto ad integrare 
la normativa comunitaria nelle lacune evidenziate in fase di applicazione. 
Nell.:a specie, la diffico11t�, de�lil1a �adottata so~uzione, 1sostenuta dai!Jl'avv. 
gen. Warner sulla base del �.principio della proporzionalit� � e con richiamo 
�a11l1e senrtenze �rese nelle .cause 11/70, 25/70, 26/70, 30/70, 5/73 e 
9/73, derivava dall'essere i regolamenti del Consiglio 30 giugno 1962, n. 54 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

questione relativa all'interp.retazione di talune disposizioni del regolamento 
dlel Corusiiglio 30 giugno 1962, n. 54 (G.U. 1962, n. 54) e del regolamento 
della Commissione 25 luglio 1962, n. 87 (G.U. 1962, n. 66). 

Si cthiede alla Corte se il prelievo IPlrefissato, in forza dell'art. 2, 
nn. 1 e 2, de~ regolamento cieli Consiglio 2 a~ile 1963, n. 31 (G.U. 1963, 

n. 59), per l'imtPoll"tazione di gl'lanotu11co da uno Stato membro si debba 
aP1Plicare anche .qualora l'oiperazione rion sia stata effettuata nel mese 
indiJCato nella domarnda, essendosi verificata una delle :ipotesi docogatode 
contemplate dall'art. 8, n. 3, del regolamento n. 87/62. La questione � 
stata sollevata nel icOO\SO dii una controvexisda vertente sul rifiuto da parte 
delle autorit� doganali tedesche d'a:ru>licare il prelievo prefissato ad una 
importa:llione di granotureo dalla Francia che avrebbe dovuto effettuarsi 
entro il 30 1sett.embre, ma che in ll"ealt� � avvenuta il 3 ottobre 1963. 
L'interessato contesta la ,fondatezza di tale rifiuto, assumendo che 
del ritaro.o nelle imtportazioni sono iresponsabili i servizi ferroviari e non 
l'importatore. 

In forza della nonna generale annunciata all'art. 17, n. 1, dlel regolamento 
del Consigldo 4 apirile 1962, n. 19 (G.U. 1962, pag. 933), l'importo 
del ;prelievo, sia per gli scambi intracomunitairi che per quelli 
con i Paesi terzii � � quello awLicabile nel giorno dell'importazione >>. 

Tuttavia, per quanto riguarda l'importazione di cereali dai Paesi 
te:rzi, di n. 2 dello stesso articolo prevede la posisibilit� per l'impoctatore 
di �chiedere che il prelievo sda fissato in antilci1Po; in questo caso � il prelievo 
applicabile il giOil'llo del d~osito dlella domanda del titolo, modifi
�cato in funzione del pTezzo di entrata 1che sar� :in vigore alla data pir-evista 
1Per l'im;po>Ttazione, � appHcato ..... ad un'importazione da effettuare 
entro il periodo di vaHdit� del titolo�. 

Una tale possibilit� � stata estesa, a condizioni analoghe, alle importazioni 
di cereali d!ag1i. Stati membri, in forza del regolamento del Consiglio 
23 ottobre 1962, n. 130 (G.U. 1962, pag. 2555); a decorrere dal 
1� luglio 1963, tale estensione � stata discipHnata dal regolamento del 
Consiglio n. 31/63. 

e della Commissione 25 luglio 1962, n. 87 relativi ai soli scambi con i Paesi 
terzi, e per la mancata previsione, in tema di scambi intracomunitari, di 
norma analoga a quella di cui aglLartt. 7 del regolamento n. 54/62 e 9 del 
regolamento n. 87/62. 

In particolare, assumevano rilievo la mancanza di una norma che contemplasse 
la possibilit� di prorogare il termine di validit� della licenza per 
causa di forza maggiore e la inapplicabilit� del regolamento della Commissione 
10 ottobre 1963, n. 111 (entrato in vigore successivamente), che tale 
lacuna aveva colmato: regolamento che la Commissinoe proponeva di applicare, 
� in via del tutto straordinaria �, � per anticipationem � (con una efficacia 
retroattivit�, cio�, di cui l'avv. gen. Warner contestava invece l'ammissibilit<
l) e che la Corte ha considerato invece come conferma della pos



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 483: 

L'operatore pu� fuouiTe del (prelievo IPJ.'ef�issato soltanto se effettua 
l'im:Portazione nel tel'1l'lliine iprevisto nella Hcenza, l'inosservanza del termine 
comporta normalmente l'applicazione del prelievo calcolato in basealla 
norma ,generale di cui all'art. 17, n. 1, gi� menzionato. 

P& quanto 'concerne le ilIIJ(portazioni di cereali dai Paesi terzi, iL 
regolamento del Corusiglio 30 giugno 1962, n. 54, ha e'spressamente precisato, 
all'art. 7, lettera a), che in 1caso dli inOtS1SeTVanza d�1 termine � il 
:prelievo era a:pipli!cabile il giorno del de1Posito della domanda ..... viene 
riveduto in funzione del prezzo di entrata in vigore il giorno dell'importaziione 
�. 

Poich� nel sesto con1Siderando � stato stabilito � che � nondimenoo,
pportuno aidottare una :regolamentazione speciale !Per casi particolari�, 
il :regolaimento dlella Commissione n. 87/62 esclude, all'art. 9, 1'9\P,Plicazione 
dell'art. 7 di 1cui sopr:a �per motivi che giustificano un'ecceziione� 
a n0il1llla dell'arrt. 8, nn. 2 e 3 del presente :regolamento�. 

Va osservato per� che l'art. 7 del :regolamento n. 54/62 ha ad oggetto 
uniicamente le ilIIlpoctazioni dii ,cereali dai Paesi terzi, qUJi.ndi la 
deroga ~tadall'art. 9 idei :regolamento n. 87/62 era prevLsta sol<> 
per queste importaziollli ed esulavano da itale disciplina le import'azioni 
dagli Stati membri, effettuate in :ritardo. 

Pertanto, nel 1caiso di specie, si deve esaminare se ed in qual mi-suira 
!':ipotesi ecicezionale, 1cont~lata dal regolamento n. 87/62 nel settore 
degli scambi con i Paesi terzi, iposisa valere anche peOC' gli scambi. 
con 'altri Stati memblri. 

Dal sesto e settimo considerando del regolamento n. 87/62 si desume 
'che per m<:>tivi di equit� si � ritenuto opportuno prevedere l'ipotesi 
di forza ma~gioce nella disciplina speciale elaborata :per le importazioni 
di cereali dai Paesi terzi; tale ,criterio equitativo � valido anche 
per le importazioni dai Paesi membri. 

Il :regolamento in. 111I63 della Commissione, del 1� ottobre 1953; 

(G.U. 1963, ;p.ag. 2490), entrato 'in vigore solo il 1� novembre successivo, 
sibilit� di applicare agli scambi intracomunitari, per analogia, il criterio� 
gi� prima ,stablilito per gli scambi con Paesi terzi. 

.SuilJJa elastica nozione, nel diiritto comunitario, de11a �causa di foa:-za maggiore, 
cfr.: Corte di giustizia, 11 luglio 1968, nella causa 4/68, ScHWARZWALDMILCH, 
Racc., 497, e Dir. scambi intern., 1969, 138, con nota di CAPELL1;� 
16 dicembre 1970, nella causa 36/70, GETREIDE, Racc., 1107, e Dir. prat. trib., 
1971, II, 1015, con nota di MURATORI; 17 dicembre 1970, nella causa 11/70,. 
Internationale HandelsgeseUschaft, Racc., 1125, e Foro it., 1971, IV.. 
137; 17 dicembre 1970, nela causa 25/70, KosTER, BERODT & C., Racc. 1161, e 
Foro it., 1971, IV, 11.9; 30 gennaio 1974, nella oausa 158/73, KAMPFFMEYER, 
Racc., 101, ed in questa Rassegna, 1974, I, 132; 15 maggio 1974, nella causa 
186/73, Norddeutsches Vieh-und Fleischkontor, Racc., 533, e in questru 
Rassegna, 1974, I, 1089. 



RASSEGNA D�LL'AVVOCATURA''bf�:;Lo STATO

484 

dimostil'a che nulla osta a ,che anche per gli scambi intracomunita:ri, in 
caso di 'controversie ,scaturite nel (periodo in esame (per ritardi dovuti 
a fatti eccezionali, isi segua per analogia il Criterio adottato 1Per gli 
scambi con d. Paesi terzi. 

In un'ipotesi quale quella del 1caso di specie, la nozione di forza 
maigigiore esclude 1che l'inosservanza del termine iprevisto nella licenza 
im!Plichi l'estin:ziione del diritto al prelievo {Plrefiissato, a condizd.one per� 
che i~ ritail.'do nell'importazione sia dovuto a cil'lcostanze eccezionali e 
non possa venir �lffi1Putato a negltgenza dell'importatore che non ha usato 
la nOll'IIllale prudenza nello 1stipulare 1contratti d'acquit.sto o di tras1Porto, 
O!P;pure nel ti:rare iin hallo la ir~onsabilit� del trasportatore. 

Si deve quindi 1concludere nel 1sellJSo che il prelievo fissato, ai sensi 
dell'art. 2, nn. 1 e 2 del :regolamento del Consiglio n. 31/63, 1Peir una 
im(pol'tazione di granotUll'lco dia uno Stato membro, � apiplicabile a detta 
importazione anche se quest'ultiima non viene effettuata nel coil"so del 
mese indicato nella domanda di licenza, qualoira il ritardo nOill sia imputabile 
al comportamento dell"ilmpoirtatore od a ciIDcostanze che un imiportatoire 
prudente avirebbe 1POtuto prevedere, ma sia dovuta � cause di 
forza maggiore, quali quelle 1contemplate all'art. 8, n. 3, del regolamento 

n. 87/62. -(Omissis). 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROP~E, 11 :marzo 1975, 
nella causa 65/74 -Pres. Lecourt -Rel. O'Keeffe -Avv. gen. 
�Reischl -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta. dal Tribunale 
di Varese .nella causa Porrini, Bellintani ed altri (avv. Ulgheri 
e Merlo) c. Comunit� europea dell'energia atomica -Interv.: Commissione 
delle Comunit� europee (ag. Alessi). 

Competenza e �giurisdizione -Comunit� europee -Eutatom -Soggetti che 
rivendicano Io � status � di dipendente o di agente non locale � Controversie 
. Giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunit� europee. 

(Trattato CEEA, art. 152; Statuto dei funzionari, tit. VII; Regime applicabile 
agli altri agenti della Comunit�, artt. 46, 73, 8,3 e 97; Accordo tra il Governo 
italiano e la Commissione �cEEA del 22 luglio 1959, all. F, approvato e reso 
esecutivo con legge 1 agosto 1960, n. 906). 

Comunit� europee � Euratom � Dipendenti � Declaratoria giudiziale della 
ricorrenza �del rapporto di lavoro da parte del giudice nazionale � 
.Inammissibilit�. 

(Trattato CEEA, art. 152). 

L'art. 152 del trattato CEEA deve interpretarsi nel senso che esso 
si applica non soltanto ai soggetti aventi lo status di dipendenti di ruolo 



PARTE I, SEZ. II, GIUR.IS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 485 

o di agente diversi da quelli locali, ma anche ai soggetti che rivendicano 
tale status (1). 
All'origine del rapporto di lavoro tra la Comunit� europea dell'energia 
atomica e i dipendenti di ruolo, o gli agenti diversi da quelli locali, 
non pu� esservi una pronunzia del giudice nazionale (2). 

(1-2) Questione di giurisdizione tra giudice nazionale e Corte di giustizia 
delle Comunit� europee. 

La decisione va segnalata perch� � la prima, per quanto consta, con la 
quale sia stata risolta, in sede di interpretazione, una questione di giurisdizione 
tra giudice nazionale e Corte di giustizia delle Comunit� europee. 

Nel giudizio di merito, pendente dinanzi al giudice del lavoro del 
tribunale di Varese, le parti attrici, dipendenti di due imprese appaltatrici 
dei servizi di manutenzione e di pulizia per lo stabilimento di Ispra, 
assumevano infatti di dover essere considerati diretti dipendenti della Comunit� 
europea dell'energia atomica, per il divieto di intermediazione stabilito 
dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369; e la CEEA aveva eccepito, in 
via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, per 
essere la cognizione della controversia riservata, ai sensi dell'art. 152 del 
trattato CEEA, alla competenza giurisdizionale della Corte di giustizia delle 
Comunit� europee. 

Si poneva quindi una questione di interpretazione, ai sensi dell'art. 150 
del trattato CEEA, dovendosi stabilire se la competenza attribuita alla 
Corte di giustizia, con l'art. 152 del Trattato, per la cognizione delle controversie 
tra la Comunit� ed i suoi agenti ( � nei limiti e alle condizioni determinati 
dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi �) 
fosse riferibile anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento 
giudiziale dello status di dipendente. 

Sulla soluzione positiva del quesito, adottata con la decisione in rassegna, 
la stessa Commissione delle Comunit� europee aveva espresso perplessit�, 
dubitando che la lettera della norma la consentisse, e proponendo, 
peraltro, che la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia fosse 
comunque affermata sulla base dell'art. 148, terzo comma, del Trattato; e la 
preoacup1azione che deUe verterrne quaili quelilia in discussione potessero 
conoscere i giudizi naziona�i aveva anzi indotto la Commissione a chiedere 
che la Corte, ove avesse ritenuto di dover pervenire ad una soluzione negativa 
del quesito proposto, precisasse comunque che � il diritto comunitario 
non conferisce giurisdizione al giudice nazionale in relazione a controversie 
di questo tipo �: quasi che al rapporto in contestazione potesse negarsi a 
priori una qualsiasi tutela in sede giurisdizionale e potesse rimanere la sua 
regoliamenitazione �condizionaita, pur :in mancanzia di specifiche 1d!Lsposizioni 
in tal senso, e senza la ricorrenza di uri precostituito e riconosciuto rapporto 
gerarchico, .� unicamente ad un controllo, in via gerarchica e graziosa, da 
parte dell'autorit� amministrativa dell'ente �. 

In effetti, la estensiva interpretazione adottata dalla Corte, anche se 
incompatibile con il criterio discriminante fondato, secondo il noto (e discutibile) 
orientamento del Consiglio di Stato, sulla esistenza di un formale 
atto di nomina (della cui condizionante rilevanza si � peraltro discusso 
anche nel giudizio di interpretazione), appare giustificata, in concreto, dalle 
difficolt� conseguenti alla opposta soluzione. 

Tali difficolt� non sono meno gravi, tuttavia, degli inconvenienti che 
assumeranno rilievo nell'applicazione del principio enunciato dalla Corte, 



486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -In diritto. Con sentenza 18 marzo 1974, pervenuta 
.in cancelleria il 12 settembre successivo, il giudice del lavoro presso 
il Tribunale di Varese ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi in via 
_pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 152 del Trattato che istituisce 
la CEEA e sulla sua applicazione ai soggetti che non siano dipendenti 


di ruolo o agenti delle Comunit� Europee. 

.quando si tratter� ci�� di valutare, nel difetto di normativa comunitaria, se 
e come possa giustificarsi la eventuale interpretazione ed applicazione, da 
,parte della Corte, di norme di diritto nazionale, o in alternativa se possano 
individuarsi principi di diritto comuni agli ordinamenti degli Stati membri 
sufficienti a consentire una esauriente delibazione delle questioni di merito 
(il che sarebbe invece da escludere a priori, ad esempio, per quanto con,-
cerne il termine di prescrizione applicabile); e pu� solo supporsi, invero, che 
la Corte di giustizia, nel riservare a s�, in sede di interpretazione, la cogni-
zione del merito della� vertenza, abbia preventivato di poter escludere la 

/

.necessit�, nell'eventuale giudizio che venisse dinanzi ad essa promosso, 
,di far ricorso alla normativa nazionale ed in particolare di valutare l'applicabilit� 
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (esclusa dal giudice a quo relati�
vamente alla domanda di sua competenza). 


ll quesito risolto con la seCOIIlda affeo:maziolll!e di 1princitpdo delila sentenza 
in rassegna � in realt� diverso da quello proposto dal giudice a quo, 
in quanto l'autorit� giudiziaria alla quale intendeva riferirsi il giudice del 
rinvio, come risulta evidente dalla formulazione dei quesiti di seguito ripro-
dotti, era in effetti proprio e soltanto la Corte di giustizia, e non il giudice 

nazionale. 

S'intende che la soluzione del quesito in argomento proposto, cos� come 
formulato, nessuna rilevanza avrebbe potuto comunque avere ai fini della 
decisione della causa di merito, potendo solo garantire o no al giudice 
:nazionale la utile cognizione del rapporto in contestazione da parte della 
Corte di giustizia. 


� altrettanto evidente, peraltro, che una volta esclusa a "priori la giuri:
sdizione del giudice nazionale non vi era alcuna necessit� di precisare, 

oltretutto senza che alcun quesito fosse stato in argomento rivolto dal giu
�dice del rinvio, che all'origine del rapporto di lavoro tra Comunit� e dipen
�denti non pu� esservi una pronuncia del giudice nazionale; e se � vero che 
ad un eventuale quesito in argomento la Corte avrebbe dovuto comunque 
-rispondere (per essere estranea alla sua competenza ogni valutazione sulla 
rilevanza della questione proposta), non si comprende quale motivo possa 

la Corte aver avuto di risolvere una questione non solo manifestamente irrilevante 
ma anche del tutto diversa da quella proposta dal giudice a quo. 
� Da segnalare, in tema di procedimento pregiudiziale di interpretazione, 

Timpostazione sostenuta dalla Commissione delle Comunit� europee, secondo 
cui � se non vi � giurisdizione del giudice nazionale, in base al diritto comunitario, 
non vi pu�� essere necessariamente sentenza di merito n�, in .conseguenza, 
rinvio pregiudiziale alla Corte su questioni di merito �. 

Per la rilevanza di principio delle questioni discusse tra le parti (non 
tutte evidenziate nella parte di diritto della decisione) si ritiene utile trascrivere 
qui di seguito anche la parte della sentenza relativa alle osserva:
zioni presentata dalle parti. 

A. M. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 487 

Tali quesiti sono stati sollevati nel corso di pi� controversie relative 
al riconoscimento della qualit� di funzionari o agenti dell'Euratom 
ad alcuni dipendenti di imprese locali che hanno stipulato contratti di 
appalto per la manutenzione e le pulizie con lo stabilimento d'Ispra del 
Centro Comune di Ricerche nucleari. 

Dalla sentenza di rimessione risulta che detti lavoratori, attori nella 
causa principale, si sono costituiti in giudizio per il fatto che, per diversi 
anni, nei loro confronti sarebbero state operate discriminazioni rispetto 
al personale dipendente direttamente dalla Comunit�, tenuto conto della 

(Omissis). -9. -Il giudice del �Lavoro rLteneva oppo!I'tUl!lo rimni.atre gli 
atti alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 150 del 
Trattato CEEA, ponendo i seguenti quesiti: 

a) se l'art. 152 del Trattato CEEA debba interpretarsi nel senso che 
sono ricomprese nella competenza della Corte di Giustizia anche le controversie 
tra le Comunit� e soggetti che, pur non essendo suoi agenti, rivendichino 
tali qualit�; 

b) se all'origine del rapoprto di lavoro tra le Comunit� e i propri funzionari 
ed agenti. debba sempre essere indeclinabilmente un atto di nomina 
oppure se esso possa essere sostituito da una pronunzia dell'autorit� giudiziaria 
che accerti, in fatto, l'esistenza di un determinato rapporto di lavoro; 

c) se, in caso di risposta affermativa al quesito che precede, possa 
essa Corte, in applicazione delle norme e principi generali del Trattato e 
dello Statuto, costituire, previo riconoscimento della sua esistenza in fatto, 
un rapporto di lavoro diretto tra le Comunit� e soggetti che, formalmente 
aiLle di.pendenze di societ� apip�altatrki delle Comunit� medesime, agiscono 
in stabilimenti di questa ultima usando, secondo gli attori, materiale da 
essa fornito e agendo secondo istruzioni dei suoi funzionari. 

Il giudice a quo, a proposito di quest'ultimo quesito invit;:l la Corte 
a considerare che nella fattispecie si verifica la conseguenza che prestatori 
di lavoro, pur forse in possesso di requisiti diversi, in concreto lavorano 
insieme in mansioni uguali o equivalenti e vengono a perseguire retribuzioni 
diverse a seconda che siano alle dirette dipendenze dell'Euratom, 
come funzionari o agenti di stabilimento, oppure alle dipendenze di imprese 
appaltatrici della Comunit�. 

10. -Da notare infine che, susseguente;nente alla sentenza, la Commissione, 
proseguendo nell'indirizzo sopra ricordato, ha continuato e, praticamente, 
concluso H processo di assunzione dei lavoratori in questione. 
Risulta cosi che tutti gli attori in causa sono stati assunti come agenti locali. 
Questa situazione tuttavia non rende senza oggetto il procedimento, sia in 
oonsiderazione delle domande principali deghl aittocri tendenti ad ottenere 
la qualifica di funzionari e di agenti di stabilimento, sia in considerazione 
degl effetti retroattivi richiesti. 
(Omissis). -III. Compendio delle osservazioni scritte presentate a 
norma dell'art. 21, secondo comma, del protocollo sullo Statuto della Corte 
di Giustizia CEEA. 

1. Osservazfoni della Commissione. 
a) Ricevibilit� ed interpretazione dei quesiti. 
-Quanto al primo quesito. 




488 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

circostanza ch'essi esercitavano compiti analoghi, ed hanno chiesto nelle 

loro istanze che venisse loro riconosciuto lo status di funzionari con 

inquadramento nei gradi c 3 e c 2, o di agenti di stabilimento di clas


se A, gruppo 2, 3� scatto, con effetto retroattivo a decorrere dall'inizio 

delle loro prestazioni. 

La convenuta �nella causa principale ha sostenuto, con eccezione 

pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del giudice nazionale in r~la


zione a detta domanda, rientrando questa, a suo avviso, nella compe


tenza esclusiva della Corte di Giustizia: essa ha assunto che un rap


porto di pubblico impiego comunitario deve sempre basarsi su un atto 

Alla Commissione sembrerebbe preferibile impostare .il quesito sul


l'esistenza della giurisdizione del giudice nazionale, dato che un'eventuale 

risposta negativa al problema dell'applicabilit� dell'art. 152 non significhe


rebbe necessariamente un riconoscimento della sussistenza della giurisdi


zione del giudice nazionale. 

-Quanto al secondo quesito. 

La Commissione � d'avviso che una risposta sia necessaria solo in caso 

di risposta al primo quesito che ammetta la giurisdizione del giudice a quo. 

In caso contrario la questione oggetto del secondo quesito, se l'atto 
di nomina possa essere sostituito da una pronunzia giudiziaria, non potrebbe 
essere, per definizione, rilevante per il giudizio pendente avanti al giudice 
a quo dato che la pronunzia giudiziaria in questione potrebbe unicamente 
essere, se del caso, quella della Corte di Giustizia. Certamente la giurisprudenza 
della Corte tende a riservare alla competenza del giudice nazionale 
J.'aocertamento dehla rilevanza dei quesiti posti aililla COO'te. fu 1eff,etti il':all'lt. 150 
esplicitamente subordina il rinvio pregiudiziale alla condizione che l'interpretazione 
del diritto comunitario richiesta alla Corte sia necessaria al 
giudice a quo per emanare la propria sentenza; ora, se non vi � giurisdizione 
di detto giudice, in base al diritto comunitario, non vi pu� essere 
necessariamente sentenza di� merito n�, in conseguenza, rinvio pregiudiziale 
alla Corte su questioni di merito. Invero la soluzione contraria esporrebbe 
tva l':a11tro al rischio che iLa Col"te si trovi a dov1e<J:"e in quai1che modo anticipare, 
in sede pregiudiziale, il giudizio che essa potrebbe eventualmente 
essere in seguito tenuta a pronunciare sulla base della propria competenza 
esclusiva. 

-Quanto al terzo quesito. 

Il giudice a quo pare in primo luogo presupporre che la Corte sia 
competente a conoscere della controversia e trascura il fine essenziale del 
rinvio pregiudiziale. L'impostazione del quesit� finisce in pratica per domandare 
alla Corte senza osservare le forme del giudizio diretto e senza 
esp1~e iii. ricorso ge!rarehico, di pronuncirursi in aJillticipo. D'ailtronid!e, i�.11 
quesito, cosi com'� formulato, sembra attenere pi� all'applicazione del diritto 
comunitario a un caso concreto, che alla sua interpretazione astratta. 
Occorrer� quindi subordinare la proponibilit� del quesito ad. una risposta 
al primo quesito che affermi la giurisdizione del giudice a quo; ulteriormente 
si dovr� precisare che la pronunzia giudiziaria eventualmente destinata 
a sostituire l'atto di nomina, non � certo la pronuncia della Corte ma 
quella del giudice nazionale; in terzo luogo bisogna estrarre dai riferimenti 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 489 

di nomina, insuscettibile di sostituzione con una decisione dell'autorit� 

giudiziaria. 

Cosi stando le cose, si chiede anzitutto se l'art. 152 del Trattato 

CEEA debba interpretarsi nel senso che siano ricomprese nella compe


tenza della Corte di Giustizia anche le controversie tra la Comunit� e 

soggetti che, pur non essendo suoi agenti, rivendichino tale status. 

Detto articolo dispone che: � La Corte di Giustizia � competente 

a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunit� e gli agenti 

di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risul


tanti dal regime applicabile a questi ultimi�. 

Lo �Statuto� contempla i �funzionari�, dipendenti nominati in 

base alle condizioni da esso previste. 

al caso concreto, le varie questioni d'interpretazione del diritto comunitario. 


b) Quanto al merito. 

-Sul primo quesito. 

Il quesito deve essere inteso vertere esclusivamente sull'applicabilit� 
dell'art. 152 del Trattato CEEA alle controversie tra la Comunit� e persone 
che rivendichino la qualit� di funzionari �O agenti di stabilimento, daito che 
il giudice a quo ha gi� respinto, come infondata, la domanda concernente 
la qualifica di agente locale, e diretto a porre il problema della esistenza o 
meno dehla �giurisdizioJ:J.e del gLudioe naz!iOlll!aile. La risposta �dev'.esSle['e 1I1ega:tiiva 
:iin quanto pea.-fenomeno costante le organdzmz;ioni. iinternaziOIIlalli hainino 
teso a sottrarre le controversie in materia d'impiego alla competenza dei 
giudici nazionali per riservarle, a seconda del carattere pi� o meno istituzionalizzato 
dell'ente, ad appositi organi giurisdizionali (come i tribunali 
amministrativi delle Nazioni Unite o dell'OIT) o a comitati interni ad hoc 
(come nel caso del Consiglio d'Europa): ci� al fine di escludere ogni ingerenza, 
anche indiretta, degli Stati membri nella loro organizzazione interna. 
D'rutronde l'eV'�1Ilitua:le assenza di oogani ad 'hoc non aMrebbe come cOllllSeguernza 
il ripristino deWl.a �Competenza ded giudici naziOlllaJJi, boos� !lia possibilit� 
di sottoporre le controversie in questione unicamente ad un eontrollo, 
in via gerarchica o graziosa, da parte dell'autorit� amministrativa dell'ente, 
dato che la giurisdiizone dei giudici nazionali � di norma esclusa per effetto 
delle immunit� conferite all'organizzazione. I trattati CEE e CEEA hanno 
organizzato una separata e completa tutela giurisdizionale in materia di 
pubblico impiego comunitario, riservandone la competenza alla Corte. L'articolo 
152 del Trattato CEEA � applicabile alle controversie tra Comunit� e 
i suoi agenti, e cio� per i funzionari, gli altri agenti (tranne come si � 
visto, gli agenti locali), gli ex funzionari per quanto riguarda ad esempio, 
il regime di quiescenza nonch� altri soggetti beneficiari di detto regime; la 
norma � diretta anche, secondo la giurisprudenza della Corte, ai candidati 
a un concorso esterno; tuttavia parrebbe difficile ammettersi, salvo un notevole 
sforzo interpretativo, che persone non aventi alcun legame formale con 
la Comunit�, come gli attori in causa, possono essere considerati come 

� agenti � o � persone indicate nello Statuto �. La Commissione ritiene che 
la Corte sia in ogni caso competente a conoscere controversie di questo 

490 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il � regime � s'applica altresl, in primo luogo, agli � agenti temporanei 
ed ausiliari � di cui esso precisa i diritti, analoghi a quelli dei 
funzionari, in secondo luogo, agli �agenti locali� (titolo IV del regime) 
le cui condizioni d'impiego (art. 79, a, b e c) sono stabilite �in base 
alla regolamentazione e agli usi esistenti nella localit� in cui l'agente 
deve esercitare le proprie funzioni�. 

In forza delle disposizioni del titolo VII dello Statuto, la Corte � 
competente a dirimere ogni controversia relativa ai dipendenti. 

In forza degli artt. 46, 73, 83 e 97 del �regime �, le disposizioni 
del titolo VII dello Statuto si applicano per analogia agli agenti, tranne 
a quelli locali. 

tipo ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del Trattato CEEA, che disciplina in 
geneQ'."laJle il controllo giurisdizionale dell'attivit� amrnirrls1Jrativra comuniitaria 
per quanto concerine i comportamenti omissivi. Gld interessati potrebbero 
astrattamente, in altri termini, adire la Corte ai sensi della predetta disposizione, 
censurando l'astensione della Commissione consistente nel non aver 
emanato nei loro confronti una particolare decisione, l'atto di nomina a 
funzionari. 

La Commissione suggerisce comunque alla Corte, in caso essa dovesse 
giudicare insuperabile l'ostacolo costituito dalla lettera dell'art. 152 del 
Trattato CEEA di affermare la propria competenza a conoscere del tipo 
di controvers�e indicato dal giudice di Varese, sulla base del diritto comune, 
ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del Trattato; la Commissione � d'avviso 
quindi che il primo quesito debba rkeveTe una risposta aff.ermativa; essa 
si permette inoltre ricordare che, in caso di risposta negativa, in quanto si 
ritenga applicabile l'art. 148, sembra necessario precisare nella risposta che 
comunque il diritto comunitario non conferisce giurisdizione al giudice 
nazionale in relazione a controversie di questo tipo. 

-Sul secondo quesito. 

Una risposta negativa per quanto concerne i funzionari, sembra agevole. 

Possono essere considerati funzionari solo coloro che sono stati oggetto 
di un provvedimento di nomina, il che esclude ogni possibilit� di configurare 
una specie di rapporto di impiego di fatto, suscettibile di consacrazione 
sul piano giUll'idioo mediante pronwncia giurisdizionaile. La teoo-~a del funzionario 
di fatto, elaborata dal diritto amministrativo, � sempre stata diretta 
ad affermare, entro certi limiti ben de.finiti, la validit� degli 'atti compiuti 
in tale qualit�; si � invece negato che la figura del funzionario di fatto 
desse origine a conseguenze giuridiche per quanto concerne i rapporti tra 
Amministrazione ed interessati. 

Tali considerazioni risultano pienamente confermate dalla giurisprudenza 
della Corte. 

Tuttavia per quanto riguarda gli agenti di stabilimento, essi sono in 
generale assunti mediante contratto. La nomina in ruolo � prevista dopo 
un periodo di prova (art. 90 del Regime applicabile agli altri agenti della 
Comunit�). Risllllta dagli arlt. 87, 91, 92, 93 e 97 del Regime, che richiamano 
!i cortrispoodenti rurticOO.i deHo Statuto applicabili ai funziom:ari, che nonostante 
la presenza del contratto all'origine del rapporto, la figura dell'agente 
di stabilimento sia assimilabile, per quanto concerne la natura giuridica, a 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 491 

Dato che le condizioni d'impiego dei dipendenti e degli agenti diversi 
da quelli locali sono stabilite dallo Statuto o dal �regime�, le 
relative controversie sono riservate, in forza dell'art. 15~ del Trattato 
CEEA, alla competenza della Corte, mentre in merito alle condizioni 
d'impiego degli agenti locali, che sono stabilite in base a norme di diritto 
interno, pu� essere adito il giudice nazionale. 

Nel caso di specie, il giudice nazionale ha gi� esercitato i propri 
poteri in merito alla domanda degli attori tendente al riconoscimento 
del loro status di agenti locali, e sottopone alla Corte soltanto una domanda 
d'interpretazione, in relazione alla pretesa degli attori di fruire 
dei diritti riservati ai funzionari ed agli agenti diversi da quelli locali. 

quella del funzionario e non abbia quindi carattere privatistico. Quanto alla 
nomina in ruolo, essa pu� essere unicamente effettuata mediante un atto 
amministrativo comunitario: il contratto quindi non pare sufficiente a perfezionare 
l'assunzione. A questo proposito non si capisce esattamente quale 
sia l'effettiva funzione di detto contratto nella disciplina del rapporto. 

D'altronde se i contratti in questione avessero veramente un ruoli:> determinante 
in materia si arriverebbe necessariamente, per azione del diritto 
internazionale privato e in particolare del criterio di collegamento costituito 
dal luogo di conclusione e di esecuzione, all'applicazione, in via sussidiaria, 
di 1egj,s1azioni nazionali diverse a seconda degili agenti, e, come CO([)Jsegueinza, 
a una disciplina non unitaria del rapporto; Tisultaito diff�dlmenroe acce<ttabillie 
ove si rifletta che detti agenti devono sempre ricoprire posti rientranti 
nell'organico comunitario. 

Gli agenti locali forniscono a contrario una prova della fondatezza di 
questa tesi; da un lato essi non sono infatti destinati a coprire posti facenti 
parte dell'organico comunitario; d'altro lato il loro rapporto con la Comunit�, 
di evidente natura contrattuale, � disciplinato dalle legislazioni nazionali 
applicabili e le relative controversie sono di competenza dei giudici 
nazionali (artt. 79-81 del Regime). 

Un l'apporto di natum pubbJ!ici,stica, qui.mdi, � i:nsuscettibile d'ess&e 
posto in essere dal giudice per realizzare, sostituendosi alle parti, come 
talvolta accade in materia privatistica, un imperativo dell'ordinamento 
giuridico. L'assunzione di un agente di stabilimento caratterizzata, come 
si � detto, sia dalla stipulazione di un contratto che dall'atto di nomina in 
ruolo, infatti rientra, come per i� funzionari, nelle attribuzioni esclusive 
dell'autorit� amministrativa. 

La Commissione perci� suggerisce alla Corte, nell'ipotesi in cui essa 
creda opportuno dare seguito al quesito, di fornirvi una risposta negativa. 

-Sul terzo questto. 

Dato il tenore delle risposte suggerite alla Corte sui primi due quesiti, 
la Commissione ritiene evidentemente senza oggetto questo terzo quesito. 
Tuttavia, essa tiene a precisare che pu� seriamente dubitarsi dell'esistenza, 
affermata dal giudice a quo, di un principio generale comune ad ogni ordinamento 
giuridico comportante la nullit� di detti contratti e la necessit� di 
porre in essere, ad opera del giudice, un rapporto giuridico diretto tra 
appaltante e dipendenti dell'appaltatore, in quanto gli appalti in questione 
rappresenterebbero un caso di simulazione e precisamente di interposizione 



492 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In tale contesto, giacch� i diritti in questione sono quelli riconosciuti 
dallo Statuto, l'art. 152 CEEA va interpretato nel senso ch'essa 
si applica non solo alle persone che hanno lo status di dipendenti di 
ruolo o di agenti diversi da quelli locali, ma anche alle persone che 
rivendicano tale status. 

Si chiede inoltre se all'origine del rapporto di lavoro tra la Comunit� 
ed i propri funzionari ed agenti debba sempre esservi indeclinabilmente 
un atto di nomina, oppure se questo possa ~ssere sostituito 
da una pronunzia dell'autorit� giudiziaria che accerti, in fatto, l'esistenza 
di un determinato rapporto di lavoro. 

fitti.zia; principio che sarebbe stato semplicemente ripreso dai111a dtata ilegg.e 
italiana n. 1369 senza sostanziali innovazioni. 

La Commissione osserva infatti la validit� di contratti di questo tipo in 
tutti gli Stati membri tranne l'Italia (e forse anche in Italia al di fuori del 
campo d'applicazione della legge n. �1369). In ogni caso non � detto che le 
funzioni svolte dai dipendenti in questione presso il CCR corrispondano 
necessariamente a quelle di funzionari o agenti di stabilimento : la loro 
recente assunzione come agenti locali potrebbe indicare il contrario. 

2. Osservazioni degli attori nella causa di merito. 
Per molti anni il personale delle aziende appaltatrici di manodopera 
� stato, a parit� di mansioni, retribuito in misura sensibilmente inf.eriore 
con riferimento alle retribuzioni percepite dal personale assunto direttamente 
dall'organizzazione comunitaria. Queste societ� erano entit� meramente 
fittizie, svolgenti una inutile ed illegale funzione di intermediazione 
fra loro e l'Euratom, il quale in definitiva era il vero beneficiario della loro 
attivit� lavorativa. 

In materia di competenza � esplicitamente previsto dall'art. 32, titolo IV, 
allegato F, della legge 1� agosto 1960,. n. 906, che � qualsiasi v.ertenza che 
dovesse insorgere relativamente ai rapporti di lavoro sar� risolta conformemente 
alle disposizioni della legge italiana in materia �. Contrariamente alle 
argomentazioni svolte dalla difesa dell'Euratom non � si verte in tema di 
controversia intesa a costituire un rapporto organico � ma � in tema di 
controversia intesa ad ottenere in concreto trattamenti economici� e normativi 
per i lavoratori cosiddetti appaltati,� pari rispetto ai trattamenti 
goduti dal personale gi� alle dirette dipendenze della Comunit� svolgente 
identiche mansioni �. 

Anche se la competenza spettasse alla Corte di Giustizia, la legislazione 

da applicare � quella italiana. L'Euratom infatti va considerato un'impresa 

nella pi� lata indicato dalla legge n. 1369. 

-Quanto alla prima questione. 

L'art. 152 del Trattato Istitutivo della Comunit� Economica dell'Energia 
Atomica, pur affermando che la Corte di Giustizia � competente a pronunciarsi 
su qualsiasi controversia fra la Comunit� e gli agenti di questa, 
precisa che tale competenza viene esercitata �nei limiti ed alle condizioni 
determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi �. 
Ci� significa chiaramente che allorquando in dipendenza di una convenzione 
particolare quale quella stipulata tra il Governo italiano e l'Euratom (art. 32, 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 493 

Tenuto conto della soluzione del primo quesito, il secondo va risolto 
nel senso che all'origine del r�pporto di lavoro tra la Comunit� 
ed i propri dipendenti, od agenti diversi da quelli locali, non pu� esservi 
una pronunzia del giudice nazionale. 

Alla luce della soluzione del precedente quesito, una disamina del 
terzo appare priva di oggetto. -(Omissis). 

allegato F, legge 1 agosto 1960, n. 906) sia stata determinata la giurisdizione 
locale, a tale giurisdizione e non ad altra, deve farsi esclusivo riferimento. 
Nessun rilievo assume la circostanza che al lavoratore sia stata o no gi� 
riconosciuta in sede amministrativa la qualit� di agente, funzionario. 

-Quanto alla seconda questione. 

Possono tuttavia sussistere in casi particolari rapporti di lavoro di fatto. 
In questi casi, nell'ipotesi di rifiuto della Commissione di attribuire al soggetto 
che dimostri di avere tutti i requisiti, il diritto alla qualifica richiesta 
pu� essere riconosciuto giudizialmente; il tutto allo stesso modo e con gli 
stessi mezzi dei quali il singolo pu� servirsi per far valere i propri diritti 
nei confronti dello Stato. 

-Quan:to al!la terza questtone. 

Mostrerebbe carenza assoluta di senso giuridico chi negasse alla Corte 
di Giustizia il poter.e di determinare la sussistenza o meno in capo al singolo 
dlei requisiti peir beneficiall"e dei diritti tutti preV\i.JsltJi rpell" ir1vestin.'e UIJJa dertieirminata 
funzione. Tuttavia, spetta alla competenza giurisdizionale del giudice 
italiano decidere se tutti o alcuni degli attori in questo processo abbiano 

o no il diritto ad ottenere qualifiche diverse rispetto a quelle finora godute; 
se essi abbiano diritto ad arretrati e se abbiano diritto ad instaurare un 
rapporto diretto con la Comunit�. -(Omissis). 
I 

CORTE D[ GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPE�E, 18 marzo 1975, 
nella causa 72/74 -Pres. Lecouirt -Rel. Mertens de Wdlmam -Avv. 
gen. Reischl -Union Syndicale ed altri (avv. Gr�goire) c. Consiglio 
delle Comunit� euroipee (aig. Dewost e S.acchettind). 

Comunit� europee -Dipendenti -Organizzazioni sindacali � Atti concernenti 

gli interessi generali di una determinata categoria di dipendenti � Ri


corso delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 173 del trattato 

CEE � Irricevibilit�. 

(Trattato CEE, artt. 173 e 179; Statuto della Corte di giustizia, art. 37, 
secondo comma). 

Le organizzazioni sindacali, non potendo .ammettersi che un'organizzazione 
costituitasi per la difesa 'degli interessi di una determinata categoria 
di dipendenti possa essere direttamente ed individualmente lesa 
da un atto riguardante gli inte1�essi generali della stessa categoria, non 



494 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

possono impugnare tale atto con ricorso ai sensi dell'art. 173 del trattato 
CEE, ma solo intervenire dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi 
dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto, ed in particolare nell'ambito 
del procedimento contemplato dall'art. 179 del Trattato e dagli artt. 90 
e 91 dello Statuto del personale, per far valere il proprio punto di vista 
(1). 

II 

CORTE DI Q[USTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 26 giugno 1975, 
nella -causa 70/74 -Pres. Lecourt -Rel. Mertens de Wilrrnarn -Avv. 
gen. Reilschl -Commtssione 'oone Comunit� europee (ag. Delahousse 
e Car!lllPogirandle) c. Consiglio delle Comunit� europee (ag. Dewoot e 
Sacchettini). 

Comunit� europee � Dipendenti � Trattamento economico � Adeguamento an


nuale � Potere discrezionale del Consiglio CEE � Autolimitazione � Ef� 

ficacia vincolante. 

(Statuto del personale CEE, art. 65, n. 1; risoluzione del Consiglio 20-21 marzo 
1972 regolamenti del Consiglio 9 agosto 1970, n. 2188 e 28 dicembre 1973, 

n. 274). 
Qualora il Consiglio d�lle Comunit� europee abbia prestabilito il 
c1�iterio da adottare, per un determinato periodo, nell'applicazione dell'art. 
65 dello Statuto del personale (relativo all'adeguamento delle retribuzioni 
dei dipendenti delle Comunit� europee), non pu� far valere 
L'esistenza del potere discrezionale attribuito dall'in,dicata disposizione 
per sottrarsi al vincolo derivante dalle prestabilite modalit� di esercizio 
(2). 

(1-2) Anche se le due sentenze in rassegna si risolvono, nel merito, in 
statuizioni di specie, possono tuttavia interessare per i precedenti della 
verit.elnzia con essa decisa e pecr gli spunti che se ne doV'l'ebbero poter fuo.arre 
quanto alla natura degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 173 del trattato 
CEE. 

La controversia definita con le due sentenze aveva avuto origine dalla 
incidenza determinata, sul criterio di adeguamento delle retribuzioni dei 
dipendenti delle Comunit� europee, dalla riforma adottata in Italia, in 
attuazione del principio della onnicomprensivit�, nel trattamento economico 
dei dipendenti statali, ed in particolare dal conglobamento nello stipendio 
delle varie indennit� accessorie : incidenza che aveva indotto la Commissione 
delle Comunit� europee e le organizzazioni sindacali a dedurre la 
inesattezza degli indici considerati nella determinazione delle retribuzioni 
fissate dal 1� luglio 197-2, per essere risultato che nel calcolo dell'indice 
specifico italiano (quello cio� concernente, per un determirrl!ato oampi001Je di 
pubblici dipendenti, l'andamento della retribuzione nominale media rispetto 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 495 

I 

(Omissis). -In diritto. Il riicOI'ISO, proposto il 20 settembre 1974, 

tende in primo luogo all'annullamento della decisione del Consiglio 

22 e 23 luglio 1974, �in quanto respinge ogni ~QPosta di riisareimento 

a favore dei diipendenti europei, lesi da un errore com.messo nella co


municazione dell'indice specifico .di uno Stato mem.bro � e, in secondo 

Luogo, a che la Corte voglia � sancire il diritto a riisal'ICimento spet


tante ai d]pendenti europei, lesi d:agli errori che viziano le decisioni 

del convenuto anteriori al regolamento n. 2174 e relative all'adegua


mento degli stipendi a seguito delle vairiazioni registrate nel potere 

d'acquisto�. 

Le r'1col1I'enti hanno success&vamente precisato che la domanda � 

basata sull'art. 173 del Trattato C.E.E. per quanto riguarda il primo 

capo, e sugli artt. 178 e 215 per il secondo. 

Il CollJSiglio, convenuto, ha sollevato un'eccezione d'irriicevibilit�. 

A norima dell'art. 91 del regolamento di procedura, si deve quindi sta


tuire in prQPOSito senza impegnare la discussione nel merito.. 

Secondo il convenuto, il ricorso � i!l1ricevibile tanto in ragione della 

natura dell'atto illl1!Pugnato, quanto per il fatto che questo non :riguairda 

direttamente e indlividualim�nte le il"icorrenti. 

Allo scopo di garantire, in occasione dell'applicazione annuale del


l'art. 65 dello Statuto del pemor�ale, un aumento in termini reali del 

potere d'acquisto degli stipendi comunitari, parallelo a quello riscon


ailll'aumento del costo del'La wta) non si era tenuto conto, prima della rifoirma 

della incidenza dei vari elementi accessori della retribuzione. 

La commissione quindi, rilevando che l'indice specifico italiano aveva 
rispecchiato solo parzialmente l'incremento del potere di acquisto relativo 
al periodo 1971-72, e che i valori notificati nel 1973 riflettevano non solo 
l'incremento nel periodo 1972-73, ma, in parte, anche quello registrato negli 
anni precedenti. presentava al Consiglio, in data 21 marzo 1974, una proposta 
di regolamento, per una concessione, a titolo di indennizzo, di un aumento 

�delle retribuzioni con effetto retroattivo. 

Nella seduta 22-23 luglio 1974 il Consiglio riteneva peraltro di non 

uniformarsi alla proposta della Commissione e di tener ferma la decisione 

del 18 dicembre 1973 (a seguito della quale erano state fissate, con regola


mento 28 dicembre 1973, n. 2/74, le retribuzioni applicabili dal 1� luglio 

1973); ed i ricorsi proposti dalla Commissione delle Comunit� europee (ai 

sensi dell'art. 173 del Trattato) e da otto organizz�azioni sindiacaili (ai sensi 

degli artt. 173, 178 e 215 del Trattato) erano appunto rivolti ad ottenere 

l'annullamento della � decisione � verbalizzata nella seduta del 22-23 luglio 

1974, quella cio� sul rifiuto di dar seguito alla proposta di regolamento 

presentata dalla Commissione. 

Con la prima sentenza, la Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile il 

ricorso proposto dalle organizzazioni sindacali, in applicazione di principi 



496 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

trato [)er gli stipendi dei pubblici diipendenti negli Stati membxi, il 
Cons1gilo s'irrn[pegnava, lin. data 20 e 21 marzo 1972, a filssaire la percentuale 
d'aumento, 1Petr un [periodo ~w1mentale di tre alllili, nell'ambito 
di una � forchetta � costituita da due lindioi dell'andamento del 
potere d'acquisto delle retribuzioni corr~oste nel settore iPUbbliico negli 
Stati membri. 

In base agli indici relativi al perii.odo 1� luglio 1971 -30 gliugno 
1972, il Consiglio decideiva di fissaire al 3,65 % l'aumento da applicare 
con decorrenza 1� lugli'o 1972, e adottava quindi, con !regolamento 9 
agosto 1973, n. 2188 (G. U. n. L 223 dell'll agosto' 1973), avente effetto 
retroattivo alla suddetta data, una nuova tabella degli stipendi. 

Pax1menti, in base agli indici relativi al periodo 1� luglio 1972 -30 
giugno 1973, il 18 dicembxe 1973 esso decideva di fissare al 3,3 % l'aumen~
o da aipplicare con deooo:irenza 1� luglio 1973, e adottava quindi; 
con regolamento 28 dicembre 1973, n. 2174 (G. U. n. L 2 del 3 gennaio 
1974), una nuova tabella degli stipendi. 

Tuttavia, sia la Commissdone, sia varie organizzazioni sindacali rappresentative 
del perrsonale, riunite nel �Comit� de Liaison des Organisations 
Syndicales et Professionnelles des fonctionnaires europ�ens � 
(C.L.O.S.P.), critenendo che uno degli indici usati fosse viziato da errori 
a danno del rperisonale, chiedevano al Consiglio una modifica dei prorvvedimenti 
adottati. 

A tale scopo; il 14 !febbraio 1974, la Commissione pcresentava al 
Consiglio una proposta di regolamento in cui si stabiliva, per il periodo 
1� luglio 1972 -30 gliugno 1973, una tabella degli stipendi retti.ficativa 
di quella allegata al regolamento del Consiglio 9 agosto 1973. 

Dopo varie trattative �con la Comm.Lssione e con le organizzazioni 
rappresentative del ,personale, n ConsLglio, ritenendo che l'indice con-

analoghi a quelli gi� enunciati nelle due sentenze 8 ottobre 1974, rese nelle 
cause 175/73, UNION SYNDICALE (Racc., 917, e in questa Rassegna, 1974, 
I, 1381) e 18/74, SYNDICAT GENERAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES 
EUROPEENS (Racc., 933, e in questa Rassegna, loc. cit;). 

Con la seconda sentenza, invece, la Corte di giustizia, nella premessa 
che il Consiglio era vincolato alla osservanza del criterio da esso stesso 
stabilito, nella risoluzione del 20-21 marzo 1972, per l'adeguamento delle 
retribuzioni nel periodo dal 1� luglio 1972 al 30 giugno 1975 (conf. sent. 
5 giugno 1973, nella causa 81/72, COMMISSIONE c. CONSIGLIO, Racc., 575), 
ha rigettato il ricorso della Commissione del.le Comunit� europee; escludendo 
che nel calcolo dell'indice specifico si dovesse tener conto degli 
� emolumenti che non vengano corrisposti periodicamente, su base legale 

o regolamentare, a tutti i pubblici dipendenti �, ed affermando quindi la 
conformit� delle determinazioni adottate dal Consiglio nell'adeguamento 
delle retribuzioni ai criteri prefissati nella risoluzione del 20-21 marzo 1972. 
Da rilevare, quanto agli spunti che possono trarsi dalla decisione sia 
sulla portata dell'art. 173 del Trattato, sia sulla non sempre agevole discri




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 497 

testato non lfOIS!Se viziato dai denUI11ciati exrori, decideva, col prOV'Vedimento 
impugnato, dli attenerisi. �alla precedente decisione 18 dicembre 
1973 �� 

La Commissione ed i sindacati 1prqponevano rispettivamente dcorso 
avverso tale :provvedimento. 
A) Sulla ricevibilit� del ricorso, nell'ambito dell'art. '173 dei 
Trattato. 

Secondio ]l'art. 173, 2� comma, del Trattato, qualsiasi perlSOna fis:iica 

o giuridica !PU� prqponie rlconso 1contro le decisioni adottate nei suoi 
confronti e 1contro quelle che, jpur a,iru>airendo come un <regolamento o 
una decisione adottata nei 1condironti dli altre persone, la riguardano 
dkettamente e individua1mente. 
Va quindi accertato se l'atto iimu;>ugnato, quale che Sii.a la sua natura, 
riguairdi d~ettam.ente e indiividJualrmente le (['iCOll"l"enti. 

Queste 1sollecitano una soluzione affermativa, in quanto l'atto irrnpugnato 
riguarderebbe gl'interessi 1collettivi dei diipoo.denti di ruolo ed 
agenti delle Coonunit�, la cui difesa, dn vista della quale le ocr:ganiz2lazioni 
ricorrenti si sono costituite, � il fondamento della loro esistenza 
e della loro capacit� giuridica. 

Dllirante la fase Oll."ale del procedimento esse hanno fatto inoltre 

valere 1che, in ogni caso, l'atto impugnato le nigultl'da individualmente 

avendlo esse partecipato alla decisio111e in data 20 e 21 marzo 1972 deri


vata dalle trattative :lira il Co111sig1io, la COtllllinissione e le o:riganizza


zioni sindacali. 

Nel sistema dielle ilrnjpugnazioni istituito dal Trattato, le perrsone 
fis:icihe o ,giuridiche di cui all'art. 173 che non siano destinatarie dell'atto 
knjpugnato iPosisono sostenere che questo le riguardi individual


minazione, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, tra attivit� normativa 
ed attivit� amministrativa, che l'atto nella specie impugnato era il � tacito 
rifiuto � ad adottare il regolamento proposto dalla Commissione, e che tale 
proposta di regolamento, oltretutto, era in sostanza diretta a porre riparo 
all'errore che avrebbe viziato, secondo la ricorrente Commissione, le determinazioni 
in precedenza adottate per l'adeguamento delle retribuzioni (e 
quindi i regolamenti del Consiglio 9 agosto 1973, n. 2188 e 28 dicembre 1973, 

n. 2/74, non tempestivamente impugnati): rilievo dal quale dovrebbe in 
definitiva desumersi, anche a prescindere da ogni altra possibile questione 
sulla stessa qualificazione giuridica del rifiuto del Consiglio di emanare i 
regolamenti proposti dalla Commissione e sulla difficolt� di ipotizzare una 
responsabilit� per mancata adozione di atto normativo, che attraverso la 
proposta di modifica di regolamenti� non impugnati (e tale modifica si 
sarebbe in caso di accoglimento avuta, nella specie, per la retrodatazione 
degli aumenti proposti) verrebbe ad essere consentito, nel caso di atti viziati 
da errore, ed alla sola Commissione, di eludere la tassativit� del termine 
stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato. 

498 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mente soltanto qualora le colpiisca in ragione di determinate qualit� 
cihe sono loc� 1peculiari, ovvero di una situazione di fatto che le caratterizzi 
ll"iis\petto a qualsiasi altra persona e quindi le identifichi in modo 
analogo al destinatario. 

In tale contesto, non si rpu� ammettere che un'organizzazione costituitasi 
per la difesa degl'interessi collettivi di una determinata categoiria 
di amministrati 1POS1Sa essere direttamente e individualmente lesa 
da un atto riguardante gl'intereslSli generali della stessa categoria. 

D'altra parte! l'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte 
di GiUJStizi.a C.E.E., il quale of:llre ampie possibilit� d'intervento a chiunque 
dilln<YS�tll"i di avere un interesse alla soluzione di una controversia 
sottO(posta alla Collie, colliSente alle Oll"ganizzazioni sindacali rappresentative 
del pemonale di frur valere il proprio punto <lii vista dinanzi a 
quest'ultima nell'ambito, :lira l'altro, del procedimento contemplato dall'art. 
179 del Tirattato e ulterio:mnente disciiplinato dagli a:rtt. 90 e 91 
dello Statuto del personale. 

La sola cwcosrtanza che le suddette ooganizzazioni abbiano partecipato 
alle trattative che hanno preceduto l'adozione dell'atto impugnato 
non � d'altronde suffidente a modificare la natura del diritto d'azione 
ad esse eventualmente spettante, nei confronti di tale atto, in forza 
dell'art. 173. ~ 

B) Sulla ricevibilit� del ricorso, nell'ambito degli artt. 178 e 215 
del Trattato. 

Nella parte in cui si Limita a chiedere che la Corte �sancisca> il 
diritto dei di.pendenti al risa~cimento del danno ch'es:si avrebbero subito 
in conseguenza di errori che viziano le precedenti decisioni del Consiglio, 
la domanda riguarda una delle conseguenze che il Consiglio dovrebbe 
trarre da una eventuale sentenza d'annullamento e coincide, 
quindi, col rtcolI'ISO d'annullamento. 

In quanto, poi, essa � diretta ad ottenere un indennizzo a tiitolo 
di risareimento del danno subito dai ditpendenti, la domanda riguarda 
gl'interessi patrimoniali propri dei dipendenti stessi, non gi� un diritto 
collettivo al risarcimento, di cui le ricorrenti non sostengono del resto 
di eSISere titolari. 

Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile. -(Omissis). 

(Omissis). -In diritto. Il ricorso � diretto all'annullamento della 
decisione -riportata nel verbale della riunione del Consiglio dei giorni 
22 e 23 luglio 1974 -relativa al livello delle retribuzioni dei dipendenti 
di ruolo e degli altri a.genti delle Comunit�, deciSlione con la quale 

~~ 

i: 
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rfif@mlfff~lifrilifltiiffi!iiiiil~!:~~I!rf~ffll~i(i~~&!rJI~([([H1Wf.~fr1!1!1it!i;j~i!!l'~)j~~=;:i]'''!\fif:ffij).~fl@tiffHfK1iMM!'''.if:][ffill~H1!rmrt:Muk(@r' 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 499 

il Consiglio res{~�iillgeva la prrqposta di procedere, !PeT i peiriodi 1� luglio 
1972-30 giugno 1973 e 1 � luglio 1973-30 giugno 1974, ad un adeguamento 
delle suddette retribuzioni, precedentemente filSlsate coi regolamenti 
dello stesso Consiiglio 9 agosto 1973, n. 2188 (G. U. n. L 223, del1'
11 agosto 1973) e 28 dicembre 1973, n. 2174 (G. U. n. L 2, del 3 
gennai� 1974). 

Secondo la ricorrente, col rifiutare l'adeguamento delle retribuzioni, 
nonostante l'im1Pirecisione degli indici specifici annui in base ai 
quali queste ul~e erano state fissate, il ColliSiglio ha violato sda l'art. 65 
dello Statuto del personale delle Comunit�, sia il principio del legittimo 
affidamento, quanto all'aipipHcazione della precedente decisioni del 
Consiglio 20-21 marzo 1972. 

A noX\ma dell'art. 65, n. 1, secondo comma, dello Statuto del personale, 
nell'esaminare annuallmente il livello delle retribuzioni dei dipendenti 
di ruolo e degli aLtri agenti delle istituzioni comunitarie, il 
ColliSiglio valuta se, nel quadiro della politica economica e sociale delle 
Comunit�, Sii.a OIPIPOrtuno prrocedeire ad un adeguamento delle retribuzioni, 
tenuto conto in rparticolare dell'eventuale aumento degli stipendi 
~el 1settwe iPUbbHco negli Stati m~biri e delle necessit� di assunzione. 

� stato riconosciuto che l'adeguamento non doveva limitarsi a compensare 
l'aumento del costo d'ella vita, ma doveva inoltre far fruilre i 
dipendenti dell'aumento generale dei redditi in atto nelle Comunit�. 

Ai sensi del n. 1, pirimo comma, del suddetto art. 65, l'esame an


nuale delLe retribuzioni ha luogo in base ad un indice comune dell'an


damento delle retribuzioni negli Stati membri, calcolato dall'Uftkio sta


tistico d.elle Comunit� Europee, d'intesa con gli Lstituti di statistica 

degli Stati memblri. 

Sino al 1972 � stato ap1PL1cato, a tal fine, un indice SIP6cifico comu


nitario, equivalente alla media ponderata di indici specifici nazionali 

che dovevano riflettere, per un detemninato campione di dipendenti 

pubblici, l'andamento della (["et11ilbuzione media nominale rispetto al


l'aumento del costo della vita. 

Per ovviare ai contr~ti cui dava luogo detto esame annuale, in 

particolare a proposito dell'entit� dell'aumento del poteire d'acquisto 

delle retribuzioni corrisposte nei vari Stati membri, in data 20-21 mar


zo 1972 il CoillSiglio adottava un �silstema d'adeguamento delle retri


buzioni � secondo il quale esso s'impegnava, per un periodo sperimen


tale di tre anni, e p(["eciisamente dal 1� luglio 1972 al 30 giugno 1975, 

a fissare la per,centuale d'aumento, in temnini reali, delle retribuzioni 

comunitarie nell'ambito di una � forcella � costituita, da una parte, dal


l'indice specifico gi� applicato in precedenza, ma opportunamente miglio



500 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rato, dall'altra dal cosiddetto indice � della massa retributiva pro capite � 
nelle pubbliche amministrazioni, quale risulta dai bilan�i nazionali, indice, 
quest'ultimo, che deve riflettere l'andamento del complesso delle 
retribuzioni e degli elementi accessori, spettanti ai dipendenti pubblici 
in ciascuno Stato membro. 

Per il periodo 1972-1973, il OoillSi.glio :tiissava -in ibase ad un 
indke ~cifico del 3,6% e ad un indice della massa retributiva del 
3,9 % , caLcolati dlall'Ufficio stat~tico delle Comunit� Ewrqpee -un aumento 
idielle retribuzioni P'ari al 3,65 % . Per il (periodo 1973-1974 -in 
base ad un ii.ndic,e ~pecdfi!co del 7,3% e ad un indlice della mrusisa retributiva 
del 3,2 % -l'aumento veniva fissato al 3,3 % . 

Indagando sui motivi del brusco aumento verificatosi da un anno 
all'altro per l'indice 51Pecifico comunitario, la Commissione accertava 
che l'indlice ~ci.fico d.taliano era �imjprovvisamente salito, nello stesso 
periodo, del 30 % circa, con uno scarto che si era ripercosso sull'indice 
specifico comunitario. 

Questo aumento improvivilso era dovuto al fatto che, 1Per il (pll"imo 
periodo, l'indice 51P00Hko italiano si riferiva unicamente a.gli stipendi 
base e a ,certe indennit� di carattere .generale e permanente, senza tener 
conto di tutta una serie di elementi accessori aventi carattere SIP'ecifico 
e gravanti su contabilit� !Pubbliche speciali o gestioni di bilancio indipendenti 
(anche se corrisipo\Sti ad m::nipie categorie di dipendenti pubblici), 
mentre, (per il periodo successivo, in seguito alla 1riforma e rilstrutturazione 
del trattamento economico nel pubblico impiego in Italia, attuata 
con decreto legge 30 giugno 1972 e con legge 15 novemb!l."e 1973, 
d:etti elementi accessori erano stati in .gran parte icongloibatli negjli 

s~endi. 

A quanto pare, prima della suddetta ri~orma, sull'aumento delle 
retribuzioni nel settore del pubblico iim(piego, in Italia, influivano in 
misura considerevole, bench� ,controveiisa :fra le parti in causa, questi 
elementd. accessori. 

La Commissione ne deduceva che, anche (plI"ima della riforma degli 
anni 1972-1973, il coimp,lesso degli emolumenti occasionali -1Pari, a 
suo dire, ad una media del 30% degli sti1pendi base -andava pll'eso in 
,considerazione ai :liini del �calcolo dell'indice SIP'ecilico italiano e, di con,
segue:ruza, dell'indice specifico comunitario. 

La rettifica in tal senso ;porterebbe ad una riduzione dell'indice 
51Pecifilco (7,3) a1P1Pl1cato per stabilire il livello delle retribuzioni con 
decorTenza dal 1� luglio 1973, ma d'altra parte ad un aumento dell'indice 
sipecifico (3,6) in base al qua1e era stato fissato il livello delle 
retribuzioni con ei�fetto dal 1� luglio 1972. 

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W#l~l~lmf~....J 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 501 

Secondo la ricorrente, tale xettifica non aVTebbe alcuna ii.nrfluenza 

sul livello delle :retTibuzioni [peT il [pexiodo 1973-1974, ma im1Plichereibbe 

la necessit� di un adeguamento iPeT il periodo 1972-1973. 

Messo al 1comente dli questi elementi di valutazione, il Consiglio 

s'�!ID!Pegnava, il 18 dicembre 1973, 1cio� al momento di :fiissare le retri


buzioni iper il \periodo 1973-1974, ad �esaminare con spirito a1Perto � le 

eventuali :P!l'OIPOste della Commiissione. Con l'atto impugnato, esso deci


deva tuttavia di non p:r�dere alla rettir:fica da questa suggerita. 

[l idcorso jproiposto dalla Commissdone sol1eva n !Pll"Oiblema del se 
le cil'lcostanze ivi d!edo1tte iimrpliohino che l'indice specifico � viziato da 
un errore tale �che il fatto di con~uare ad apipilicairlo costituirebbe violazione 
dell'art. 65 dello Statuto, nonc:h� del legittimo affidamento che 
i dipendenti interessati (possono ri.pOI'Te nella corretta applicazione, da 
parte del Consiglio, della sua deciJSione 20-21 marzo 1972. Questi due 
mezzi dli gravame sono connessi e vanno esarminati congiuntamente. 

Con la decisione 20-21 marzo 1972, infatti, il Consiglio ha inteso 
vincola.Tisi :per un 1certo periodo, ai fini dell'attuazione dell'art. 65, all'os


seirvanza di determinati crr-iteri, impegnandosi fra l'altro a &isaxe la 
!Percentuale d'aumento delle l'letribuzioni, in funzione dell'aumento del 
potere d'acquisto delle retdbuzioni vigenti negli Stati membri, nell'am


bito dlella rOl'lcella costituita dai due iindici di cui SOiPra. 

Nella isentenza 5 giugno 1973 (,causa 81172, Racc. 1973, paig. 581), 
questa Corte ha r~conosciuto che detto sistema costituiJSce, per il Consi.
glio, una legittima modalit� di esercizio del poteire dtscxezionale confeiritogli 
�dall'art. 65, mentre vdncola l'istituzione stessa peir il periodo da 
essa prestabilito. 

Giustamente, quindi, la Commissione sostiene che il Consiglio non 
iPU� far valere, per sottrarsi a questo vtncolo, l'esistenza di un potere 
dLsccrezionale di ,cui esso stesso ha 1condizionato l'esercwo. 

� perci� necessario stabilire, come del iresto hanno ammesso entrambe 
le [parti, se e in qual miisura l'indice specifico utilizzato rispettasse 
il pirinci[pio fissato nena decisione del CoillSiglio 20-21 marzo 1972. Questa 
di~S[poneva �Che sii 1sarebbe dovuto assl.llll1e:re come riferimento I'� indke 

dell'andamento degli sti[pendi negli Stati membri durante l'anno JPXecedente 
�, ca1colato �secondo il metodo finoira utilizzato�, ma con de.terminati 
mtgliOTamenti. 

Detto metodo era stato precedentemente elaboirato dal GrUJ[pipo Statuto 
del Consiglio, in una irelazione appirovata dal Comitato dei Rappresentanti 
Permanenti nella irii.unione dei giorni 25-27 luglio 1966 e secondo 
la quale il termine � sti[pendi � doveva intendersi 1Com[p1rensivo d'i � tutti 
gli ,emolumenti di natura retTibutiva, a ca:ratteire generale e continuativo, 
veirsati rsulla base d'un regolamento �. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I miglioramenti contemplati dalla decisione 20-21 marzo 1972 consistono 
nella migliore armonizzazione dei metodi di calcolo utilizzati 
dalle varie aimministrazioni nazionali e nella pi� completa informazione 
della CommiJSsione, ma non influiscono sostanzialmente sul metodo fissato 
in precedenza. 

La relazione suddetta prevedeva, � vero, la facolt� della Commissione 
di far eventualmente valere altri e1ementi di valutazione, diversi 
da quelli inerenti al metodo adottato; essa laaava tuttavia libero il Consiglio 
di prenderli o meno m considerazione. 

Ci� che la Coonmissiione Cll"itica � d'altronde l'initeripretazione, a suo 
avviso restrittiva, data dal Consiglio alla nozione di �stipendi:., non gi� 
il rifiuto di prendere in considerazione �altri elementi:., del resto imprecisati. 


A torto la Com:m.issione mteripreta il criterio di generalit� nel senso 
ch'�1S1So si !Tiierisce all'irmporto medio che la massa degli emolumenti 
a(ppOI"tava a ciascun puiblblico dipendente ne.gli Stati membri. 

.Per tener conto di tale massa, infatti, accanto all'indice specifico, 
e per rimediare alle eventuali imperfezioni dello stesso, � stato adottato 
l'indice della massa salariale. 

I criteri di generalit� e di permanenza delle ret!Ti<buzioni ed :irndennit� 
da prendere in considerazione per il calcolo dell'indice specifico 
sono invece intesi ad escludere da questo calcolo gli emolumenti che 
non vengano coIU"ispooti iperiodicamente, su base legale o regolamentare, 
a tutti i IPUbbUoi diiPendenti. 

� quindi esatta l'interipretazione della decisione del CoilJSiglio 20-21 

marzo 1972 che ha portato, nel calcolo dell'indice specifico italiano, a 

non tener conto degli elementi accessori della retribuzione dei pubblici 

dipendenti, per il iperiodo in cui tali elementi non erano stati ancora 

conglobati negli stipendi. 

Dai documenti prodotti dalla Commissione. emerge, d'altra (parte, cihe 

tali indennit�, premi, gettoni d:i. _presenza ed altri vantaggi in aggiunta 

agli stiipendi corriispondevano, a seconda delle amministrazioni da cui 

venivano concesse, ad una percentuale oscillante fra 1'11 ed il 49 % , 

ed in un caiso addirittUJra paxi al 92 % dello stiipendlio base. 

Il fatto che i suddetti elementi veniissero p11esi m considerazione, 

attrave11so una media, per il calcolo di un ind~ce speciifko il cui scorpo � 

per l'a:prpunto quello di riflettere l'andamento di uno o pd� campioni 

scelti fra le categorie del ,publbliico irrn(piego 1POteva quindi dar adito ad 

obiezioni, e non corriis[pondeva comunque, in nessun caso, all'unica cor


retta interpretazione della nozione dell'indice specifico. 

� vero �cihe, in quanto la 11ivalutazione del1e retribuzioni vigenti nel 

settore del pubblico impiego sia stata attuata, in Italia, piuttosto attra


ver.so questi emolumenti occasionali che non orperando sugli stipendi 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 503 

base, l'indice sipecifiico non rifletteva integralmente -bench� sia diiffi
�cile stabilire lo scarto, variabile da un'amministrazione all'altra -l'aumento 
del potere d'acquisto dli cui avevano potuto beneficiare i pubblici 
dipendenti italiani. 

Non va tuttavia ;perso di vista il fatto clre l'indice comune di cui 
all'art. 65 dello Statuto non era iPi� costituito, dal 1972, dal solo indice 
sipecLlico. L'elemento principale della decisione 20-21 marzo 1972 consiJSte 
invece, per l'aP1Punto, nel eoncepilre tale indice comune come un 
fattore compreso nell'ambito della forcella costituita d� altri due indici, 
il secondo dei quali, quello della massa retributiva globale pro capite, 
ha (pl"eciJSamente la caratteristica di ;ptrendere iil. considerazione il com1PleS1So 
�di tutti gli elementi costitutivi, a titolo rprincLpale o aocessoa:io, 
della retrilbuzione globale sipettante ai pubblici impiegati negli Stati 
membri. 

In tal modo, il carattere necessaria1rnente imperfetto di uno degli 
indici, dovuto alla complessit� ed alla diversit� dei sistemi nazionali, 
viene in una certa misura corretto dall'altro indiJCe, di guisa che, dalla 
loro S1P1Plicazione simultanea risu1ti un indiJCe comune sufficientemente 
ra1PtPresentatiivo. 

La Commilssione ha osservato, in (pl"oposito, che dal 21 marzo 1972, 

il Consiglio si � attenuto per due volte a valori pi� iprossimi all'indice 

SfPecif�co minore. 

Qualora, nell'aippUcare un metodo permanente di adeguamento delle 
retribuzioni in cui la percentuale di variazione degli stipendi negli Stati 
membri debba riooltare congiuntamente da due indici, il Cons::Lglio si 
attenesse sistemaU.camente e senza aLcun valido motivo all'indlke inferiore, 
esso v�olereblbe un elemento essenziale del sfatema cui abbia inteso 
vincolami. 

Nel caso in esairne, tuttavia, il Consilglio ha espressamente sottoli


neato, nella dedsione 20-21 marzo 1972, che si trattava di un metodo 

di valutazione adottato a titolo sipevLroentale per un periodo di tre anni, 

e la .cui validit� avrebbe costituito, durante il terzo anno, oggetto di 

un esame a!P!Profondito, al fine dli (pl"ocedere alle modifiche strutturrali cihe 

si rendessero necessarie. 

Stando cosi 1e cose, la sua decisione di attenem, nei due ;periodi 

considerati, all'indice inferiore non si pu� considerare come un abuso, 

e non giustifica la revilsione del calcolo degli indici specifici. 

Dalle iplrecedenti considerazioni risulta che il calcolo deJI'indice sipe


ciJfico comunitario � stato effettuato, per quanto riguarda i periodii. di 

cui � causa, in eonfOl'mit� ai criteri fissati nella decisione 20-21 lmar


zo 1972. 

D'altra parte non � stato ;provato che l'indice comune del1e retriJbu


zioni di cui all'art. 65 dello Statuto, quale risulta dall'~pJ.kazione con



504 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giunta dei due indici contemplati dalla sudldetta decisione, sia inficiato 
da una mancanza di raippreisentatiV'it� tale da renderlo incompatibile cori 
lo stesso art. 65. 

Il !11�!corso va qUi�Jil!di :riespinto. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZI!ONE, ,sez. un., 5 agosto 1974, n. 2331 -Pres. Pece -
Rel. Fabi -P. M. Sbrocca (conf.) -Soc. Italfrigor (avv. Gaetani e 
Sadar) 1c. Ministero delle finanze (avv. Stato Angelini Rota) e Banca 
Commevciale Italiana (avv. Ungaro, Pelliz'Zi, I,ohino e Brugnatelli). 

Comunit� europee � Importazioni ed esportazioni � Certificato di circola� 
zione � Falsit� dichiarata dalle autorit� dello Stato esportatore � Ac� 
certamento da parte del giudice dello Stato importatore � Ammissi� 
bilit� � Pregiudizialit� della questione sulla falsit� � Sospensione ne� 
cessarla del giudizio civile. 

(D.P.R. 29 dicembre 1958, n. 1103, art. 1; d.P.R. 28 giugno 1960,. n. 588, 
artt. 1 e 2: d.P.R. 24 dicembre 1960, n 1587, art. 1; d.l. 29 ottobre 1964, 
n. 1014, art. 13; decisione della Commissione CEE 5 dicembre 1960; cod. proc. 
civ., art. 295). 
La dichiarazione di falsit� delle autorit� doganali dello Stato esportatore 
non preclude al giudice dello Stato importatore di controllare 
l'autenticit� e la veridicit� del certificato di circolazione; la pendenza 
del giudizio penale ,di falso comporta quindi la sospensione necessaria 
del giudizio civile sul regime applicabile all'importazione (1). 

(Omissis). -Deve essere esaan.inato con precedenza il secondo motivo, 
'che ha caxatte:rie asscwbente. Con esso la societ� ricorrente deduce 

(1) Sulla qualificazione giuridica del certificato di circolazione DD4, 
ed in particolare nel senso di escludere che la prova della provenienza 
comunitada deilla mea:-,ce possa essere altrimenti fornita, cfr.: Corte di giustizia, 
22 ottobre 19�70, ne1la �causa 12/70, CRAEYNEST, Racc., 905, e Fol/'o 
it., 1971, IV, 52; Cass., 17 aipri\le 1973, n. 1104, m questa Rassegna, 1974, 
I, 216. , 
Altre questioni concernenti il certificato DD4, ed in particolare quella 
sulla necessit� o meno del certificato nel caso in cui la data iniziale di applicaz�one 
dcl regotliamento de'l Consigli-o 5 :llebbvaio 1964, n. 13 �sia caduta 
tra il momento dell'esportazione delle merci da uno degli Stati membri e 
quello dell'importazione in altro Stato membro �, sono attualmente in 
discussione nella causa 30/75, promossa dalla Corte di cassazione con ordinanza 
resa nella causa s.p.a. UNIL-IT c. Amministrazione delle finanze il 
22 novembre 1974. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 505 

la violazione 'degli artt. 295 cod. (proc. dv., 3 cod. iproc. pen., in relazione 
all'art. 300, n. 3 'cod. proc. civ.1 e si d!uole che la Corte d'awello, 
con motivazione em-onea in punto dii diritto, abbia ritenuto l1imlevanza 
dell'esito del �giudizio penale in 1COI"SO in 011dine alla falisificazione dei 
certidkati di circolazione (modelli DD4) e all'eventuale reato di contrabbando, 
Tli1Petto alla controve11sia civile in atto, e quindi la �lllSUSsisten:
za dlei 1P1I"eBUJP!pQISiti per la sospensione del processo civile. 

La censura � fondata. 
Come 1si � accennato in nariratiiva, i giudici di appello hanno ritenuto 
che i 1certllcati di cixicolazione abbiano carattere costitutivo circa 
la prova della iprovenienza 'comunitaria della merce, e che l'esistenza 
e l'autenttcit� di siffatti certifiicati costituiscano il IP!I"eSUWQISto imiprescindibile 
per il beneficio della esenzione della imposta: si che, ove 

i 'Oertifi.ICati isi manifustino invece inidonei a comprovare la suddetta provenienza 
comunitaria della merce, in quanto dichiarati falsi dalla autorit� 
doganale 'dello Srtato ~ortatore, (la sola ,competente -secondo la 

Corte d'a:pipello -a tale attestazione), 'ci� 'costituirebbe ra~ione sufficiente 
ad escludere l'aipiplicazione d!el beneficio fiscale, senza che alcuna 
influenza poosa quindi avere sulla deci!Sione l'esito del pa:-ocedimento 
penale ,concernente i <certificati medesimi e instaurato nello Stato dii importazione 
diella merce. 

Le sueSjposte argomentazioilli non sono giuridicamente esatte. 

Dall'esame delle nO'l"IDe 1comunitarie e di quelle emanate dallo Sta


to italiano dn materia, si evince con certezza che le merei, IPeir benefi


ciare delle agevolazioni fiscali, debbono essere aocOII11Pagnate dal certi


ficato dli cwcolazione (art. 1 d.P.R. 29 dicembre 1958, n. 1103, e art. 

1 d.P.R. 28 giugno 1960, n. 588), essendo esse ammesse al beneficiio 

appunto su �presentazione del ,certificato� (art. 1 d.P.R. 24 dic,embre 

1960, n. 1587 e 13 d.l. 29 ottobre .1964, n. 1014). Quanto al controllo 

della autenticit� e verLdicit� dei ciertificati, s.i � pure stabilito (art. 10 

decisione della Commisisiione della CEE 5 dLcemb;re 1960, allegata al 

d.P.R. n. 1587 del 1960) che gli Stati membri si prestino al :r>iguardo 
mutua assistenza. 
Pwaltro, tutto d� premesso, dalle norme stesse -che hanno l'evidlente 
scopo di agevolare, mediante una !Pl'ecisa rusciplina uniforme, le 
pratiche relative alla citicolazione delle merci e l'ammissione ai beneifiiei 
�fiscali -non � dato anche desumere la natura costitutiva dei certmcati 
dli cirlcolazione quale !ritenuta dalla Corte d'appello, n� che la 
dog;;ina dello Stato esportatore abbia 'competenza � esclusiva � ad attestall'e 
a posteriori l'autenticit� o meno dei documenti, al punto che, dichiarati 
da detta dogana non autentLci o falsi i documenti, tale dichiarazione 
debba ritenersi preclusiva di ogni ulteriore accertamento dia parte 
degli oo:igani ,giul'lisdizionali dello Stato ilmiPorlatore e <costituisca iprova 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

assoluta della mancanza dei pTesUiPfPosti obiettivi per l'agevolazione 
fiscale. 

La Corte di merito non ha tenuto in debito conto quanto da essa 
stessa rilevato, e 1cio� cihe la disciplina della cwcolazione delle merci 
:lira gli Stati della comunit� europea, pone, come condizione essenziale 
per l'agevolazione fiscale, la �provenienza delle mevci medesime da altro 
Stato membro della Comunit� � e �che � tale provenienza che costituisce 
il ipTes~osto per l'ammissione al beneficio fiscale. 

RiteneTe che i certi:fiicati costituiscano prova assoluta della situazione 
che legittima il presupposto ima;>resc:Lnd:iibile per il benefido della 
esenzione, e ancora, che la autorit� doganale dello Stato esportatore abbia 
comipetenza esclusiva a decidere della autenUcit� e V&idddt� dei 
predetti certificati, significa, nella sostanza, da un lato suppotte una 
immedesimazione o in�coziporazione del diritto della agevolazione nei certificati 
stessi, tale da attribuire al diiriitto predetto, natura cartolare e, 
dall'altro, escludeTe la giurisdiziOille cliel giudiice italiano di fronte a 
una attestazione di un oil"gano amministrativo straniero: il che non trova 
riscontro nella normativa comunitaria sul punito. 

In realt� la natura dei certificati, dia qualificarsi come atti amministrativi 
in cui si attesta la conformit� della dlichiarazione dell'interessato 
alla documentazione relativa alla m~ce, e a proposito dei quali 
l'art. 2 della decisione della CEE 5 dkem'Qre 1960 parla di �titoli 
gius.tificativti. �, � dn un certo senso assimilabile a quella dei cosiddetti 
� tifoli di legittimazione�, che, a differenza dei V"eri e IJl'Opri titoli di 
ciredito, nei quali si incoripora l'obbligazione � cartolaa-e �, non costituiscono 
prova del TafPIPOrto e del momento genetico del diritto, ma tendono 
,semipUcemente ad agevolare l'individuazione dell'avente diritto, o 
a consentire senza altre 1sipeciali forme il trasferimento del diirdtto stesso 

(art. 1992 1cod. �cdv.). Siffatti titoli di legLttimazione di regola, non sono 

neppurie indispensabili per I'� esercizio � del diritto, in quanto quest'ul


timo pu� essere altrimenti dimostrato ,in caso di perdita del documento. 

OTa, anche a prescindere dall'ultima considerazione, ch� i certificatd 

di circolaZiione non � incorporino � cartolarmente il diritto alla agevo


lazione, � dimostrato non solo dalla richiamata qualificaziOille di � titolo 

giU1Stificativo � dato ad essi dalla decisione comunitaria, ma anche, e pi� 

chiaramente, dal tenOTe dell'art. 2 d.P.R. n. 1587 del 1960, pi� volte 

cdtato, a norma del quale � gli organi doganali possono chiedere la esi


bizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono 

che l'identi<t� della merce presentata, rispetto a quella descritta nel cer


tificato di cil'lcolazione, non possa esseTe accertata sulla sola base di tale 

documento, e possono rifiutare di aipplicare alla merce stessa le dispo


sizioni relative alla eliminazione progressiva dei dazi doganali, delle 

restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente, pre


llj 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

viste dal trattato, qualora gli intwessati non forniscano validi elementi 
di prova� (.cfr. art. 5 dlella decisione della CEE sopo:a richiamata; art. 
13 d.l. 29 ottobre 1964, n. 1014). Quanto al controllo della autenticit� 
e veridkit� ded certificati, esso non pu� ritene11Si sottratto al portere del 
magistrato dello Stato importatore, ai fini del riconoscimento del diritto 
alla agevolazione, sia (per la natura ded documenti, sia in relazione al 
presU1P1Posto del diritto (pTovenienza della meiice da Stato comunitario). 
Basti pensare alla pOISISibilit� che il certificato sia falsificato, o non autentico, 
ipur (p\l:'ovenendo obiettivamente la meiice da uno stato comunital'io; 

o alla ipotesi di un certificato faLso che sia dato 1Per veritiero e per 
autentico dalla autorit� doganale straniera, e Clhe tuttavia contenga certificazioni 
:l�aLse circa la obiettiva provenienza della merce. 
� in relazione alle coillSi.derazioni fin qUJi esposte che non pu� esseire 
negato al giud~ce dello Stato importatore il potere di conosc&e della 
eventuale falsit� dei certificati a.gLi effetti fiscali. Con la ulteriore conseguenza 
che, ove sia iniZJiato un giudizio !Penale di falso, questo, essendo 
atto a determinare la esistem;a la portata e i limiti della falsificazione, 
e quindi a stabilire se la stessa abbia avuto o meno ad oggetto la proV'enienza 
comunitaria della merce -, clle costituisce il presup[posto della 
agevolazione fiscale -, � IP& ci� stesso idoneo ad inddere sul giudizio 
civile tendente al rkonoscimento del diritto alla agevolazione medesima: 
donde, conitra:ciamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la sussistenza 
della premessa cui rkollegare la SOS\Pensione del giudizio civile 
fino all'esito di quello pendente in sede penale. 

La incidenza del giudizio penale -dli falso -� stata del resto 
afferimata da quesrta Co\l:'te, in analoga fattispecie, con la sentenza 5 maggio 
1972, n. 1359, ed � rii.levante ohe la pronuncia sia contenuta nella 
stessa decisione in cui si � negato -come ha fatto la Corte d'appello 
nella p.T>eSente controversia -il carattere esclusivo ed assor'bente della 
obbligamone fiscale degli autori del �Contrabbando (in caso di falsificazione 
dei certificati dii cd.rcolazione), in contrasto con altra sentenza di 
questa Corte, del 17 nO'Vembre 1962, n. 3136, secondo la quale gli artt. 
5, 16 e 17 legge 25 settembre 1940, n. 1424, nel sancire la respoI11Sabilit� 
anche presunta dli altri so~etti, presuppongono il regolare e legittimo 
passaggio della merice: in mancanza di che al tributo doganale sono 
tenuti solamente i soggetti che si sono resi responsabili del reato di con


trabbando. 

Tale questione, come si vedr�, iresta ora assorbita nell'accoglimento 
del motivo in esame, peT'Ch,� l'eventuale accertamento, in sede penale, 
del reato di .contrabbando, inciderebbe sul presUJPPosto della questione 
stessa: si che la neceSSlit� della sosiPensione pu� configurarsi anche sotto 
questo p["ofilo. -(Omissis). 


SEZIONE TERZA 
GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI 
DI GIURISDIZIONE (*) 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 1,5 luglio 1974, n. 2125 � Pres. Peice 
� Rel. Milano� P. M. Sbrocca (,concl. conf.) �Ministero dei Lavori 
PwbbHci (avv. Stato Cavalli) c. Giuffil1� Antonio ed altri (avv. Silvestrd). 
Competenza e giurisdizione � Espropriazione per pubblico interesse � Inef� 
ficacia della dichiarazione di pubblica utilit� per mancata fissazione ad 
osservanza dei termini � Giurisdizione dell'AGO. 
(1. 20 marzo 1865, n. 2248, al!. E, artt. 4 e 5; I. 25 giugno 1865, n. 2353, 
artt. 9 e 13). 
L'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilit� per la mancata 
prnj�ssione dei termini per l'espletamento della procedura espropriativa 
e per l'esecuzione dei lavori, o la �mancata osservanza di essi, comporta 
il venir meno del potere espropriativo, e non attiene all'illegittimit� del 
suo esercizio, con la conseguenza che la detta inefficacia pu� essere dedotta 
avanti al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimit� 
del decreto di esproprio, che sia ,stato tuttavia emanato, al fine di 
ottenere il risarcimento dei danni. 
SEZIONE TERZA 
GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI 
DI GIURISDIZIONE (*) 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 1,5 luglio 1974, n. 2125 � Pres. Peice 
� Rel. Milano� P. M. Sbrocca (,concl. conf.) �Ministero dei Lavori 
PwbbHci (avv. Stato Cavalli) c. Giuffil1� Antonio ed altri (avv. Silvestrd). 
Competenza e giurisdizione � Espropriazione per pubblico interesse � Inef� 
ficacia della dichiarazione di pubblica utilit� per mancata fissazione ad 
osservanza dei termini � Giurisdizione dell'AGO. 
(1. 20 marzo 1865, n. 2248, al!. E, artt. 4 e 5; I. 25 giugno 1865, n. 2353, 
artt. 9 e 13). 
L'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilit� per la mancata 
prnj�ssione dei termini per l'espletamento della procedura espropriativa 
e per l'esecuzione dei lavori, o la �mancata osservanza di essi, comporta 
il venir meno del potere espropriativo, e non attiene all'illegittimit� del 
suo esercizio, con la conseguenza che la detta inefficacia pu� essere dedotta 
avanti al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimit� 
del decreto di esproprio, che sia ,stato tuttavia emanato, al fine di 
ottenere il risarcimento dei danni. 
Nell'ipotesi in cui la legge attribuisca valore di dichiarazione di 
pubblica utilit� ad un atto amministrativo, come l'approvazione del progetto 
dell'opera pubblica, questo deve contenere la _prej�ssione dei termini 
richiesta dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Pertanto, 
qualora l'atto amministrativo non contenga la prej�ssione dei termini 
anzidetti non � idoneo a far sorgere il potere espropriativo e a.d affievolire 
il diritto soggettivo (di propriet�) del privato, e tale inidoneit� 
pu� essere dedotta davanti al giudice ordinario per far valere la conseguente 
illegittimit� del 1decreto di espropriazione, che ~a stato tutta


(La decisione riafferma principi ormai consolidati. Per specifici precedenti 
vedesi, in specie, Cass. sez. un. 28 febbraio 193, n. 550, in Giust. 

civ. 1973, I, 1545. 
(*) Alla relazione delle massime e delle note di queste pagine ha 
collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE. 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 509 

via emanato, al fine di ottenere il risarcimento del danno. Il detto sistema 
non soffre eccezioni nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia stata ultimata, 
in quanto l'avvenuta esecuzione dell'opera vale solo a precLudere 
la retrocessione del terreno, su. cui l'opera � stata eseguita, ma non 
pu� valere ad eliminare il carattere illecito deU'occupazione ed utilizzazione 
1del terreno. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 ottobrie 1974, n. 2972 -Pres. 
Pece -Rel. Bile -P. M. De Ma11co (conl. conf.) -S.rp.a. lmlt)lresa G. 
C;wbone (avv. Silvestri, Peroni) c. Istituto per lo svilupg;>o dell'Edilizia 
sociale (I.S.E.S.) (a'VV. Stato Mataloni). 

Competenza e giurisdizione -Contratti della P.A. � Procedimento di forma� 

;zione: atti precedenti la stipulazione � Posi:zioni soggettive del privato: 

distinzioni. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; cod. civ., artt. 1337, 1338). 
In materia di contratti ad evidenza pubblica, � necessario distinguere, 
ai fini della qualificazione della posizione soggettiva del privato, 
tra i procedimenti amministrativi rivolti a disporre in ordine alla stipula 
,del contratto, a determinare la scelta del contraente e, dopo la stipulazione, 
ad assoggettare il contratto ai necessari controlli e l'attivit� 
privatistica vera e propria dell'amministrazione, attinente al perfezionamento 
ed all'operativit� del contratto medesimo. Ed, infatti, nel mentre, 
con riferimento alla sfera pubblicistica, il privato � titolare di un 
mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, 
per quanto concerne, invece, l'ambito privatistico dell'attivit� della P.A. 
e, pi� precisamente, il dovere della me,desima di comportarsi in buona 
fede, e secondo i principi della lealt� e della correttezza, nella fase delle 
trattative contrattuali, al privato compete un vero e proprio diritto soggettivo, 
la cui lesione importa un obbligo di risarcimento a carico dell'amministrazione 
stessa a titolo di -i;esponsabilit� precontrattuale. 

(Omissis). -(:!on unico motivo -deducendo violazione e falsa applkazione 
dell'art. 37 c.rp.'c., dell'art. 2 legge 20 maxzo 1865, n. 2248, 
all. E, degli aritt. 1337 e 1338 1c.,c., in rdiferimento all'art. 360, n. 1, 3 

(1) Si fa riferimento, per i precedenti a Cass. sez. I, 19 ottobre 1972 
n. 3128 in Giust. civ. mass. 1972 fase. 19-20 ed a Cass. SS.UU. 21 agosto 
192 n. 2691 in Giust. civ. mass. 1972 fase. 17-18. Cass. 23 gennaio 1967 
n. 200 citata in motivazione leggesi in questa Rassegna, 19,67, I, 574. 

510 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e 5, c.p.c. -la societ� Carbone lamenta che la Corte di appello abbia 
erroneamente ritenuto il diiifetto di giurisdizione del giudice ordmazio, ed 
.all'uopo sositiene: a) di non aver fatto valere l'illegittimit� del provvedimento 
di esclusione dall'appalto concol"so, ma solo il proprio diritto 
al risiwcimento del danno \l)ll"ovocato dalla pubblica amministrazione con 
un COirl\PO!rltamento contraddittorio e contrario ai pTi.ncipi della buona 
fede; b) di aver diritto a siffatto !l"iisaricimento alla stregua dell'art. 1337, 
e quanto meno dell'art. 2043 e.e. 

La censU!ra � infondata, pur se la motivazione della sentenza deve 
essere carretta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. 

I giudici dli merito hanno posto a 1sostegno della loro decisione due 
distinti ordlini di al'lgomentazioni, daipprima negando che il seimpUce 
inizio del procedimento dli scelta del contraente in un appalto-concorso 
renda applicabili, le norme sulla responsabilit� precontrattuale; e poi 
precisando che risipetto a quel procedimento il privato � unicamente poirtatore 
dli un intel'lelSISe legittimo al suo regolare svolgimento, tutelabile 
dinanzi alla giurisdizione amministTativa. 

Questa seconda affemnazione -di per s� corretta -non avrebbe 
peira1tro dovuto indurre la Corte di appello a ritenersi carente di giurisdizione 
a conoscere della domanda proposta dalla societ� Carbone. 

Ed invero in tema di contratti ad evidenza rpubbHca si impone la 

distinzione tTa i p.rocedlia:nenti aimministrativi irivolti a disporre in ordine 

alla conclusione del negozio, a determinare la scelta del contraente e, 

dopo la stipulazione, ad assoggettare il contratto ai neceissari controlli, 

e l'attivit� privatistica vera e p:ro.piria concernente il per:liezionamento e 

l'operativit� del contratto stesso. Consegue che la posizione soggettiva 

del privato assume diversa configurazione,. in relazione all'uno o all'altro 

degli ambiti ora descritti. Con iriferimento alla fase pubblicistiica � cer


tamente esatta fimpostazione accolta dalla sentenza impugnata che ha 

ragionato in cihiave dli interesse legittimo; ma siffatta 1Irl\Postazione trova 

il suo limite iprOpirio in quel riferimento, e !Pertanto, ove il privato agi


sca invece al 1ivello dell'attivit� pi� propriamente privata, il dli!scorso 

si pone necessariamente in temnini diveris:i. Appunto in questa prospet


tiva si muove l'ormai conso!Ldato indlirizzo giurisprudenziale che dalla 

ritenuta O{Perativi1t� anche nei confronti della pubblica ammin:istrazione 

del dovere dli comp.ort�rsi secondo buona fede nello svolgimento delle 

trattative e nella foxmazione del 1contratto fa discendere l'ammisslibmt�, 

a carico della predetta aimministrazione dli una sua re,sponsabilit� p:re


contrattuale per comiportaimenrti contrastanti con i principi della lealt� 

e della 1Cor!l'ettezza, lesivi di dwitti sogigettivi del privato. 

Appare quindi chiaro come l'interesse legittimo al rispetto da parte 

dell'ente pubblico delle norme giuridiche da cui la sua azione sia re,go


lata ed il diritto soggettivo a pretendere che l'ente medesimo durante 

:: 

_.,..,~~~~~ 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

le trattative si comporti seconod buona fede operano su piani differenti, 
senza reciproche interlerenze. 

E poi-c:h� nella sipecie, avendo la societ� Ca11bone chiesto la condanna 
dell'ISES al riisaireimento dei danni. derivanti da resp�nsabilit� 
p1recontrattuale per ingiustificata rottma di trattative, la posizione dedotta 
in giudizio era astrattamente configuxaibile come diritto so~gettivo, 
la Corte di mel'li,to non avrebbe dovuto dubitare della propria giurisdizione. 


Ma in-realt� la sentenza iJll1tPugnata, se nella seconda parte ha adombrato 
un di:lietto dli giurisdizione, nella 1Pirima ha esaminato il merito 
della domanda ed ha escluso nella specie l'esistenza del diritto fatto

1

valere dall'attuale ricorrente. 

Infatti l'afferimazdone che l'inizio del procedimento per la scelta del 
privato contraente non coincide con l'apertura delle trattative, che �� il 
�>iresupposto o~gettivo dell'oiperativit� della normativa di tutela dell'affidamento 
pirecontrattuale, non pu� essere interipretato se non nel senso 
di ravvisarvi l'apipil"ezzamento. del ,giudice del merito in ordine all'inesistenza 
in concreito di un 'affidamento tutelabile. 

Al rigua11do � significativo il riferimento, �contenuto nella stessa sentenza, 
alla pLronunzia con cui questa Corte ha ritenuto che, perich� soil"ga 
la res!Ponsaibilit� precontrattuale !Per ingiustificata rottura delle trattative 
da iParte della pubblica ammin1strazione, � necessario che esse siano 
giunte ad un punto dli concludenza tale da far soog&e l'affidamento che 
il contratto sar� concluso, sicch� l'interruzdone awaia contraria ai doveri 
di lea1t� e correttezza cui devono essere improntati i rapporti tra i soggetti 
dell'attivit� giuridika sin dalla fase della negoziazione (dr. sentenza 

n. 200 del 1967). 
In questo ordine di idee la Corte di awello ha accertato che nella 

specie l'esclusione della societ� Cartbone dalla partecipazione all'appalto


concoI'lso bandito dall'ISES avvenne in un momento in cui la (predetta 

Carbone non poteva fare alcun ragionevole affidamento sulla conclusione 

del contratto, e che quindi i rapporti cfra le parti non erano ancora 

giunti a quel punto di concludenza necessaria, prima del quale una 

resrponsabmt� precontrattuale della pubblica amministrazione non pu� 

essere ancora configurata per difetto del !Pll"esuJPPOSto costituito dall'affi


damento meritevole di tutela. 

Consegue che alla fomnula dell'improponibilit� della domanda, con


tenuto nel disipositivo, deve essere attribuita -ove la si interpreti in 

connessione con tutto il contesto della motivazione -la po,rtata di una 

declaratoria di inesi.IStenza in concreto del diritto azionato. 

E poich� questa pronunzia � fondata su un prezzamento dei fatti 
nei cui confronti non � mossa censura, il rkorso deve essere respinto. 


512 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Per quanto 'COncexne il :richiamo dell'art. 2043 e.e., fatto dalla ricorrente, 
� suffidente osservare 1che esso � del tutto irrilevante se mira 
ad inquadrare l'istituto della res,ponsaJbilit� irn-econt:r:attuale nell'ambito 
!Pi� generale della responsabilit� aquiliana; e che 'Si risolve in una doghlanza 
inammissibile 'se invece � volto a pll'ofilare una fattispecie di 
illecito che si presenta dliversa nei {Pr6SUIPIPOISti e negli effetti e che non 
� stata mai dedotta nelle fasi di merito. 

Al rigetto del riicooiso 1corusegue la condanna della ricorrente alla 
perdita del deposito ed al rimbo11so in favore dell'amministrazione 1resistente 
delle "51Pese del giudizio, liquidate come in dispositivo. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 novembre 1974, n. 3478 -Pres. 
Laporta -Rel. Viola -P. M. Di Majo (1concl. conf.) -Istituto Lusofanm.
aico d'Italia s.r.l. (avv.ttl Cipollone, Ferirari) c. Amministrazione 
delle Finanl!le dello Stato (avv. Stato Coll'sini). 

Competenza e glurisdizione -Disciplina amministrativa del commercio con 
l'estero � Divieti d'importazione di zucchero ed edulcoranti sintetici Esclusione 
-Riserva d'importazione a favore dello Stato: finalit�. 

(D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, art. 5). 
Il d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, non pone un divieto di importazione 
della saccarina e degli altri edulcoranti sintetici assimilabili alla 
saccarina, ma stabilisce una riserva di importazione di tali. prodotti in 
favore dello Stato, stabilisce cio� un vero e proprio monopolio che non 
ha lo scopo di assicurare un provento fiscale, bens� quello di difendere 
la produzione nazionale dello zucchero e di tutelare la salute pubblica 
contro l'uso di sostanze che, secondo la dose, possono essere nocive 
all'organismo. Pertanto, la P.A., concedendo al privato il permesso di 
importare: un edulcorante sintetico, pone in essere non un'autorizzazione 
amministrativa ma una concessione-contratto traslativa. Il privato, che, 
nel chiedere la concessione di importazione di un eQ,ulcorante sintetico, 
concordi con l'Amministrazione finanziaria ci1�ca la sua assimilabilit� alla 
saccarina e presti quiescenza all'imposizione 1di un sopraprezzo pari alla 
quota erariale sul prezzo d'importazione (corrispettivo negoziale), non 
pu� poi avanti al giudice contestare la predetta assimilabilit�, senza dedurre 
che il suo consenso in proposito era infici�to da vizi della volont�. 

(Omissis). -Con il nicooso incidentale, che [per il suo carattere 
pregiudiziale ed assoribente deve 'e'Ssere esaminato !prima dli quello principale, 
l'A1IIlll:Irlnlistrazione delle Finanze denunzia la violazione dell'art. 2 

(1) Si rilfliene opporluno pubblicare ilillteg�ra�meriite iil 'testo delil'importa:
nite decisione, non essendo pubblkati tl['ecedenti in termind. 

PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 513 

della 1. 20 marzo 1965 n. 2248, ali. E, in relazione alla lette11e C) e D) 
delle note ipremesse alla sezione VI" della Tariffa Diganale, aipiprovata 
con d.P.R. 26 dicembire 1958, n. 1105, censuTando l'impugnata sentenza 
per av;ere ritenuto ,che l'attuale 'controversia a:pipartenesse alla giurisdizione 
del giudice ordinario. 

Secondo la amministrazione vtcm:rente, la Corte di merito awebibe 
deciso la questione della COtID1Petenza giurisdizionale soltanto in base 
alla prosipettazione della rpretesa da ;parte della soc. Lusofairmaco, omettendo 
di quaJJiifi:care giuridicamente oggetto del ,giudizio: avrebbe, infatti, 
1trarSCurato di 'considerare 1che lo iStato, in quanto titolare del monqpolio 
della importazione dei 1sudldetti \Prodotti edulcoranti; nell'ammett&
e i [pirivati all'esereizio di tale attivit� non incontra alcun limite 
al suo potere discrezionale di stalbiliire le condizioni cui i concessionari 
debbono attenersi e che, perttanto, la suddetta societ�, di fronte alla 
imposizione [patrimoniale, 'Contenuta nell'atto con il quale era stata autorizzata 
l'imporfazione del dclammato di sodio, era titolare di un mero 
interesse legittimo, tutelabile solo dinanzi al .giudfoe amministrativo. 

La censma � infondata. 
L'azione ;proposta dalla societ� LUJsofairmaco � una azione di il"i!petizione 
di indebito o~ettivo ex art. 2033 c.,c. 

A 'sostegno di tale azione la 1suddetta 1societ�, premesso che il ciclammato 
di sodio non � un prodotto assimilabile alla saccarina o alla 
dulcina e che ogni aicceirtamento al riguardlo � devoluto al giudice ordinario, 
ha dedotto, in via pdnciiPale, che l'iimposizione del pagamento di 
quella � quota ~airiale �, 1costituente un vero e proprio tiributo, come 
condizione \Per l'im;portazione di quel ;prodotto sarebbe illecita non essendo 
;prevista da aLcuna nomna di legge, e violerebbe il pOCl.inci[pio sancito 
dall'art. 23 della CostitUJzione. 

Essendlo questi i termini essenziali della controversia, esattamente i 
giudici di merito hanno affermato la propiI"ia giuriisdlizione, non :fondandosi, 
come 1sostiene l'Amministrazione delle Finanze, sulla mera [plrOspettazione 
da iparte della soc. LUJsofwmac:o della sua p:retesa, ben&, in 
corufonmit� alla giurisprudenza di questa, Suprema Corte, (proced~ndo alla 
qualificazione giuxlidliica dell'ogigetto del giudizio con ri:Jierimento alla 
causa petendi e al petitum e tenendo conto dei tem:nini m cui la questione 
era posta in relazione alla dtsciplina legale della materia. 

Invero, secondo la nomnativa vigente nel tempo (d.P.R. 26 dicembre 

1958, n. 1105 e 1. 16 gennaio 1951, n. 154), !il potere della AanminJi


strazione finan:ziariia di im[pOTJ:le il pagamento della co.sidetta � quota 

erariale � � HmLtafo soltanto al caso di autorizzazione alla importazione 

della sa,cicarina, della dulcdna e degli altri edulcoranti Sintetici a dette 

sostanze a:ssirrn:ilaibilii; � quindi escluso in mod'o assoluto per tutti gli 

altri edulcoranti sintetici. 


514 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In conseguenza, la controvel'!Sia in ord�inie alla legittimit� di quella 
im(posizione, cio� in ordine alla sussiistenza delle condizioni cui questa 
� subordinata ed alla pretesa della dpetizione delle somme che risultassero 
indebitamente pagate, concerne posi:llione d!i diritto soggettivo, 
non potendo akuna persona essere assoggettata, senza il conco!l"So della 
sua volont�, a ;p'reStazioni patrimoniali non previste dalla legge (art. 
23 Cost.). 

Ci� legittima di per s� l'attrilbuzione della controversia alla giurisdizione 
del gdudice ordinario; senza che al riguardo abbia rilevanza 
che la pretesa possa essere poi diichdarata infondata per irnsussiistenza in 
concreto della lesione lamentata: la decisione sulla giurisdizione attiene, 
infatti, al processo e non al merito. Cosi pure non ha rilevanza che la 
gli.urisdizione possa eventualmente dtfettare in ordine ad altre questioni 
collaterali o SUJbordinate, prospettate dalle parti, con riferimento alla 
stessa !P'retesa oggetto della domanda, dovendo le questioni stesse essere 
prese in esame dal giudice, al fine della ipronuncia sulla domanda, e 
sono nei limiti della sua competenza giurisdizionale. 

Con il secondo motivo, nel rdcorso iplrinciJpale, che per ragioni in 
ordine logko deve essere esaminato per primo, la soc. Lusofarmaco denunzia 
la violazione della nota e), premessa alla sezione sesta della 
tariffa doganale allegata al d.P.R. 2 dicembre 1958, n. 1105 e dell'art. 

2 1. 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E, cenS1Urando l'impugnata sentenza IPer 
avere ritenuto che esulasse dalla sfera� della giurisdizione del giudice 
ordinari.o accertare quali fossero _gli edulcoranti sintetid assimilabili 
alla saccarina e alla du1cina, sotto il riflesso che l'individuazione di questi 
prodotti sarebbe stata ris.ervata dal legislatore alla discrezionalit� 
della P.A. 
La censura, in linea di p:rinci(pio fondata, non incide per altro sulla 
pronuncia im(pug.nata le cui conclusioni sul ;punto sono conformi a diritto, 
sia [pu:re IPer un diverso ordine di ragioni. 

� vero 1che !Per l'art. 5 del d.P.R. 1958, n. 1105, lo accemamento 
della natura e delle caratteriJStiche della me:rioo, e nel caso in cUJi questa 
non sia claSiSificata, il giudizio sulla ammissibilit� ad altra compiresa 
nelle voci della tariffa con la quale presenti maggiotre analogia, � demandato 
alla stessa Amministrazione finan:lliaria. In questa attivit�, per 
altro, la P.A. non ha poteri discrezionali, giacch� l'individuazione della 
merce pi� affine COffi!POl'lta un giudizio meramente tecnico ed il compimento 
di una qperazione logica non diversa da quella richiesta per la 
qualifiicazione meI'lceologica, ed iimplica sostanzialmente una questione di 
interpretazione giuridica della tariffa. 

Nel caso di controversia quindi deve :ritenerisi, come � stato gi� pi� 
volte affermato da questa Suptrema Corte per le questioni di qual1ficazione 
doganale (sent. 3 ottobre 1973, n. 2833; sent. 30 giugno 1966, 

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PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 515 

n. 1421; sent. 4 aprile 1964, n. 733), che l'accertamento definitivo sia 
devoluto al giudice ordinado. 
Deve per altro ritenerai esatta la conclusione di preclusione della 
questione cui � pervenuta la Corte di merito. 
In punto di fatto .� accertato che la soc. Lusofannaco chieise di 
essere autorfazata ad importare quella quantit� di glutammato di sodio, 
quale edulcorante sintetico aSISimilabile alla saocarrina: non sarebibe stata 
altriimenti necessaria alcuna autorizzazione (in senso lato) JPer la sua 
imporitazione. 

L'amministrazione finanziaria, concoridando in tale 'assimilabilit� del 
prodotto, concesse,la chiesta autorizzazione, subordinandola al pagamento 
della � quota erariale � di L. 18.000 il kg. prevista p& la sac�carina 
dalla L. 1951 n. 154 e dal d.m. 24 lugl:io 1964. 

In 1soistanza, nel procedimento amministrativo per il rilascio della 
autorizzazione (sar� IPOi cllJ.arita l'esatta qualificazione giuridka di questa), 
l'accertamento o prelianinare della natura e classiificablilit� della 
merce, necessario per la legittimit� del provvedimento, venne attuato 
con il concolt\So della volont� della stessa societ� istante, che aveva interesse 
evidentemente a precostituil'lsi il tttolo di legittimazione per l'ianportazlone 
di quel rprodotto prima del suo acquisto all'estero e per 
potere valutare !Pl'eVentivamente il suo interesse economko a quella 
operazione 1commericiale. 

In sostanza, in ordine a quel presUJprposto dell'atto amministrativo 
si venne ad attuare un vero e (J;l['oprio regolamento negoziale. 

Avrebbe dovuto quindi con riferimento a questo la societ� a irtcorrente 
dedurrie gli eventuali vizi della sua volont�, colllSiderato che l'accertamento 
d:i questi si :risolveva in una invalidit� derivaita dell'atto 
amministrativo, di per s� tpi.enamente legittimo ed operante. I vizi delle 
manifestazioni d'i volont� del privato, infatti, invaliidano l'atto amministrativo 
che le presuprpongono, soltanto nei lianiti nei quali il diritto 
pTivato consente l'invalidazione dei negozi giuridki p.rivati. 

La societ� ricorrente invece prest� piena acquiescenza all'atto amministrativo 
pagando quella quota erariale senza sollevare alcuna contestazione 
all'atto dello sdoganamento, e nell'attuale giudizio non ha 
im!Pugnato affatto, sotto quel profilo, l'atto amministrativo di qui trattasi: 
si � infatti limitata a prospettare sul !Punto, a sostegno dell'azione 
di ripetizione di indebito oggettivo, soltanto cl'i avere pagato una somma 
che non era invece tenuta a pagare perch� il glutamento di sodio non 
era aJ.llllThtssLbile alla saccarina, senza per altro dedurire alcun vizio della 
sua volont�, idoneo ad inf�Tmare la validit� del negozio, costituente il 
presuu;>posto di quell'atto amministrativo. 

Mancando tale ianpugnazione, ogni indagine sulla ammissiibilit� o 
no di quel prodotto alla saccarina � irrilevante (per la decisione della



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

causa, giacch� l'azione di ri!Petizione di indebito oggettivo postula l'inesilStenza 
o lil tprevio annullamento del titolo in base al quale � stato 
effettuato il pagamento. 

Va quindi 'CO!l'Tetta in tal senso, a norma dell'art. 384 comma 2 c.p.c., 
la motivazione della io:n(pugnata 1sentenza, in definitiva, per quanto attiene 
alla pronuncia sil punto, 'confomne a diritto. 

Con il (primo motivo, la soc. Lusofarmaco denunzia la violaz�one 
degli artt. 23, 41 e 43 Cost., 1. 29 marzo 1940, n. 295; 1 d:.P.R. J9,58, 

n. 1105, delle note C) e D), premesse alla sezione sesta della tariffa\ 
a questo allegata, dei d.m. 6 ottobre 1940, 18 giugno 1946 e 24 luglio 
1964, e dell'art. 2033 c..c., e il vizio di omessa insuffiiciente e contraddittaria 
motivazione su un 1PUnto decisivo della causa, in relazione 
allo airt. 360 n. 3 e 5 c.p.1c. 
La rricorrente .sostiene �che, anche ammesso che il glutammato di 
sodio sia !Prodotto assimilabile alla sac,carina, la Corte di merito awebibe 
comunque errato nel ritenere 1che il suddetto prodotto fosse oggetto 
di mon01Polio dello Stato e nel �qualificrure concessione traslativa e non 
autorizzazione ammin1strativa l'atto con il quale l� era stata consentita 
quella importazione. L'imposiz;ione tributaria cui questa m-a stata 
subordinafa, secondo la ricor1rente, .sareJbbe in ogni caso illegittima giac
�c:h� non era (piI"evilSta da a1cuna tdiS(posizione di legge, non potendosi ai 
p!I"odotti a'Sisdmila'bili alla saccarina estendere iper analogia la ncmmativa 
concernente quest'ultima, oggetto d!i anOinopolio dello S.tato dn ibase alla 

1. 1940, n. 245 e per la :iirnpo;rtazione della quale � !Pl'evisto il !Pagamento 
della �cosidetta � quota erariale � nella misura stabmta con i decreti 
ministeriali sopra indicati ed d:rrilevante sarebbe la sua pil'estata adesione 
a quel p['ovvedimento, eS1sendo la materia di cui trattasi oottratta all'autonomia 
nego1Ziale. 

La censura � infondata. 

� anzttutto da chiarire 'che il d.P.R. 1958, n. 1105 Citato non pone 

un divdeto di dmportazione della isacc,arina, della du1cina e degli altri 

edulcoranti sintetici assimilaibili alle suddette sostanze, bensi stabilisce 

una riserva di importazione di tali (pil'Odotti in favore dello Stato, con 

il conseguente 1conelativo diritto di questo alla loro utilizzazione diretta 

od alla loro :iimmissione nel moocato interno secondo criteri affidati alla 

dJiiscrezionalit� della amministrazione finanziaria. 

Questa riserva di tm;portazione, indipendentemente dal ddriitto di 
mon01Polio dello Stato per la [produzione della saocail"ina e della d'ulcina 

(1. 1940, n. 295 e ['.d.l. 1946, n. 356), integra di per s� gli estremi di 
un vero e proprio monopolio, inquadrabile fra i mezzi dii manowa econOlllica 
che lo s,tato dnterventista ipone in essere e che l'orrdinamento 
giurid:iJco appresta quali strumenti di diisciplina del mercato di determinati 
prodotti nell'inter1esse della collettivit�. 

PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 517 

Questo monopolio quindi non ha lo eco,po (di.retto) dli assicurare un 
JPirovento fiscale allo Stato, bensi una finalit� di carattere economico, 
'Consistente nella difesa della produzione nazionale dello zucchero e di 
tutela della salute pubibUca, avendo per oggetto sostanze cihe, secondo 
la dose, possono essere nocive all'Ol'ganismo, e, 'contraria�mente a quanto 
sostiene la ll'iico!t'I'ente, non viola cil !Principio della libert� economica sancito 
diall'arit. 41 Cost. 

Questa disposizione, infatti, nel terzo 1comma affi.d!a al legislatore 
ordinario la dietem�nazione dei [pll'ogrammi e dei controlli OtP:Portuni 
affi.nch� l'iniziativa privata !Possa essere indirizzata e coordinata ai fini 
sociali (Coote Cost. 26 gennaio 1957, n. 29 e 13 aiprile 1957, n. 50), e 
la riserva di �im!POrtazione !Posta dalla legge in fav�ore dello Stato � 
8(p[punto uno degli aspetti con 1cui si manifesta tale controllo della 
iniziativa IPlfivata. 

Da quanto SCJIPII'a 1consegue che esattamente i giudici dli merito hanno 
configurato il permesso (in senso lato) di importazione di cui trattasi 
non quale autorizzazione ammirustrativa, che ,come � noto, � di.retta 
a ll'iimuovere un limite all'~cizio dii un diritto (o di un potere) che 
gi� a~artiene al soggetto, di.ritto che invece nella fattiS1Pecie legale 
in esame non sussiiste, bensi quale 1concessione~contratto traslativa giacch� 
con essa � stata trasferita alla societ� ll'icorrente la possibilit� di 
esercitare quella detemni.inata attivit�, riservata per legge soltanto allo 
Stato. 

N� osta a tale �confiigurazione igJiuridka 1che la attivit� di iiID1Portazione 
e di utilizza:"llione nello Stato dli quel IPlfOdiotto non rpu� essere 
qua1tfiicata quale 1PU!bblico servizio e tanto meno quale es1ereizio di una 
pubbUca funzione: perOO� ricorda infatti il suddetto istituto della concessione 
non � necessario 1che al concessionario vengano conferiti pubbHci 
iPOteri (sent. 10 dicembre 1�970, n. 2629; sent. 15 giennaio 1947, 

n. 34). 
Escluso quindi 1che si tratt�llsse dii autorizzazione, atto amministrativo, 
tipico rper il 1cui 1rila�scd.o non [possono ess&e (poste condizioni non 
st�llbilite specifica:mente dalla legge, esattamente la Corte di merito ha 
ritenuto che rientrasse nel potere dtscrezionale della Ammirustrazione 
finanziaria concedente 1condi:"llionare il :rilascio della concessiione di importazione 
al 1pagamento di una �certa somma (cosidetta quota erariale) 
nell'ammontare da essa detemninato, afferendo tale potere alla costituzione 
stesi;;a del monopolio. 

Questa quota erariale inrfatti, iper quanto in precedenza si � rileva,to 
in ordine alla natura d!el monqpolio dli �cui tratta:si, ipux dentrandi :lira 
le entrate di dirLtto pwbblico, 'contrariamente a quanto sostiene la societ� 
ricorr-ente, non costituisce un tributo, bens�, sotto il (profilo teleologico, 
il sOVll'apJPtrezzo imposto .per l'attuazione di quel fine di manovra 


518 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

economico sociale del mwcato, che legittima la costituzione stessa del 
monopolio e, con riferimento al contenuto del cosidetto dilscipUnare 
della conc,essione, predistposto dalla P .A. ed oltre tutto accettato dalla 
ricorrente, il ooirris1pettivo negoziale per lo sfruttamento di quella attivit� 
monopolistica da parte della concessionairia e iPer la correlativa 
.perdita di entrata ;patrimoniale di cui avrebbe lucrato l'amministrazione 
finanziaria ,se fosse stata essa stessa ad importare ed a negoziare poi 

nel me11cato interno quel prodotto. 

La deduzione quindi della illegittimit� dell'atto di concessione, con


cretantesi nella asserita abusiva estensione all'impoo-tazione del glutam


mato di sodio della normativa dettata per il monopolio della saccarina 

per quanto attiene all'ama:nontare della quota erariale, attiene al modo 

con il quale la P.A. ha esercitato in concreto il pro\prio potere diiscxe


zionale nella gestione del monopolio; sicch� l'accerta<re se sussista o no 

quella asserita illegittimit� rientra nella competenza del giudice ammi


nistrativo. 

Ancor iPi� evidente � !POi il difetto di giurisdizione del giudice ordi


nario in relazione alla domanda sUJbordinata con la quale la societ� 

rkorcrente ha chiesto la rdduzione della quota erariale, di L. 18.000 il kg. 

peI"ch� eccessiva, tenuto conto del ridotto potere do1fick?nte del glu


tammato di sodio. Tale chiesta riduzione, infatti awebbe importato una 

mod!ificazione dello atto amministrativo che, invece, � i�stituzionalmente 

sottratta al potere del giudice ordinario. 

In conseguenza, poich� in questa sede non pu� disconosceirsi l'attuale 

validit� e la O[}erativit� dell'atto amministrativo di cui trattasi, esatta


mente i giudici di merito hanno respinto la domanda di ripetizione di 

indebito pagamento, postulando questa, come sopra s[ � gi� rilevato, 

il previo annullamento del titolo in base al quale � stato effettuato il 

pagamento. 

Anche il ricorso IPII"indpale, pertanto, deve essere respinto. 


(Omissis). 

CORTE DI OASSAZIONE, Sez. Un., 10 novembre 1973, n. 2966 -Pres. 
Floce -Rel. Miani -P; M. Di Majo (conci. conf.) -Ministero dei 
Lavori PubbUci (avv. Stato Rioci) c. Cacopairdo Santi ed altri (avv. 
Aula). 

Competenza e giurisdizione � Conflitti di attribuzione: presupposti sostan� 

ziali e formali � Censura di soggetto diverso da quello legittimato � 

Rimessione alla Corte costituzionale: esclusione. 

(Cost. art. 134; 1. 3 novembre 1953, n. 87, art. 39). 

Perch� si possa ritenere sorto, fra lo Stato e una Regione o fra 
Regioni, il conflitto di attribuzione la cui risoluzione � devoluta dall'art. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 523 

blico ed impiego privato) esclude che vi possa essere identit� di normativa 
(eguale per eguale) ma impone solamente una coordinata e 
coerente tutela di situazioni anafoghe. 

�, appunto, sulla esigenza di coordinamento che si fonda il terzo 
ordine di argomentazioni. Allorch�, infatti, in sede parlamentare venne 
prospettata l'estensione agli enti pubblici del nuovo statuto venne, 
congiuntamente, prevista una regolamentazione di coordinamento; respinta 
tale proposta, l'emendamento inserito ed approvato in ultimo 
non ha trovato la necessaria disciplina di coordinamento con la conseguenza, 
in pratica, che la nuova norma � inattiva, perch� il coordinamento 
necessario non pu� essere operato dall'interprete, che non pu� 
ignorare la disciplina del pubblico impiego n� derogarvi in applicazione 
di leggi ordinarie di carattere generale. 

In particolare dal difetto di coordinamento deriva la impossibilit� 
di deroga alla giurisdizione amministrativa prevista espressamente 
dalla legge, per quanto attiene al pubblico impiego, anche in materia 
di diritti sicch� ai fini del regolamento di giurisdizione, non rimane 
che aver riguardo al rapporto dedotto iri giudizio per escludere la giurisdizione 
ordinaria. 

A fortiori va esclusa la giurisdizione ordinaria e l'applicabilit� 
dello Statuto nel caso in esame laddove, come � stato eccepito dalla 
Universit� di Cagliari, il rapporto dedotto � quello di impiego statale. 
Infatti con l'art. 1 del d.l. 7 maggio 1948 n. 1172, il personale ausiliario 
e di servizio a carico dei bilanci universitari � stato dichiarato 
�statale ad ogni effetto di legge�. 

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. 
-(Omissis). 


SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE .DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 settembre 1974, n. 2462 -Pres. 
Cortesani -Est. Sebastio -P. M. Antoci (conf.) -Bononi (avv. Castaldo) 
c. A.N.A.S. (avv. Stato Lancia) nonch� Soc. An. di assicurazione 
Les Assurances Nationales I.A.R.D. ed altri. 

Giudizio civile e penale � Rapporti � Sentenza penale di assoluzione per in� 
sufficienza di prove � Azione civile per risarcimento del danno da circolazione 
stradale � Preclusione � Limiti. 

(Cod. civ., art. 2054 e cod. proc. pen., art. 25). 

L'azione civile per il risarcimento del danno derivante da circolazione 
non � preclusa dal giudicato penale di assoluzione per insufficienza 
di prove sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sull'efficienza causale 
della condotta, ma solo quando la sentenza di proscioglimento abbia 
messo in dubbio l'investimento o lo scontro, la partecipazione ad essi 
del conducente ovvero il nesso di causalit� tra essi e il danno prodotto 
(1). 

(Omissis). -Col primo mezzo di ricorso, denunciandosi la violazione 
e falsa applicazione degli ai:tt. 25, 27 cp. 2054 cc. si censura la 
sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto sussistente la 
preclusione del giudicato penale nei confronti dell'azione civile risarcitoria 
nonostante che questa fosse basata su un presupposto diverso e 
cio� sulla presunzione ex art. 2054 e.e. e quindi del tutto indipendente 
dal proscioglimento con formula dubitativa del Vigo. 

(1) Con la sentenza in rassegna il S.C. puntualizza rapporti tra giudicato 
penale ed azione civile per risarcimento danni precisando che la preclusione 
derivante dal giudicato penale, quando la legge civile regola in 
modo diverso l'accertamento della colpa e degli estremi di essa (come nell'ipotesi 
prevista dall'art. 2054 cod. civ. v. Cass. 19 aprile 1973, n. 1133) 
riflette esclusivamente gli accertamenti del giudice penale che riguardano 
gli elementi materiali del reato, ma non quelli psicologici afferenti al soggetto 
agente. Secondo il S.C. in particolare � l'esclusione o il dubbio che 
si riferiscono alle modalit� dell'azione o del comportamento dell'imputato 
si risolvono in un dubbio sull'elemento soggettivo del reato e non sono 
preclusivi dell'azione civile �. In senso conforme, oltre le decisioni citate in 
sentenza, v. da ultimo Cass. 7 settembre 1973, n. 2408, in Foro it., 1974, 
I, 127, che di detto principio ha fatto un'ulteriore applicazione, escludendo 
che la graduazione delle colpe tra concorrenti nel reato fatta dal giudice 
penale sia vincolante per il giudice civile, ove naturalmente la legge civile 
disciplini in modo autonomo la colpa. 

PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 519 

134 della Costituzione alla giurisdizione della Corte costituzionale, � necessario, 
m.a non sufficiente, che la Regione abbia invaso con un suo 
atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione e da leggi 
costituzionali allo Stato, ovvero che questo (o un'altra Regione) abbia 
invaso la sfera di competenza costituzionale di una Regione. Oltre al 
verificarsi di questa situazione, la quale integra il conflitto in senso 
sostanziale, � necessario altresi che, in base a quel presupposto, l'ente 
che lamenta quell'invasione abbia formalmente e direttamente sollevato 
il conflitto, e cio� che l'organo a ci� legittimato secondo le diSposizioni 
dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, abbia chiesto il regolamento 
di competenza, mediante l'iniziativa processuale ivi diSciplinata, 
specificamente ,diretta ad ottenere una pronuncia giurisdizionale con cui 
si dichiari a quale degli enti interessati spetti, secondo le norme costituzionali, 
il potere di compiere l'atto che ha dato origine al conflitto. 
Nel caso in cui, pur deducendosi la situazione prevista dall'art. 39 della 
citata legge, manchi tuttavia l'iniziativa processuale, pure ivi prevista, 
dell'ente interessato, per mezzo dell'organo ivi indicato, m.a si abbia 
invece soltanto la ,doglianza di un privato (o comunque di un soggetto 
diverso dall'ente di cui sopra) per lamentare la lesione di un suo diritto 
soggettivo o di un suo interesse legittimo ad opera di un provvedimento 
che assume essere invalido per incompetenza, spettando la competenza 
allo Stato, ovvero rispettivamente alla Regione o ad altre Regioni, l'impugnazione 
dell'atto, per quel motivo, ,da parte di quel soggetto, non fa 
sorgere n� sostanzialmente n� formalmente il conflitto, come previSto 
dall'art. 134 della Costituzione. N� tale deduzione impone al giudice 
ordinario o amministrativo di declinare la propria giuriSdizione e di 
rimettere gli atti alla Corte costituzionale perch� risolva il conflitto 

sostanziale. 

La decisione � pubblicata, con nota di richiami, in F01�0 it. 1974, 
I, 361. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 novembre 1974, n. 3�872 -Pres. 
La Porta -Rel. Sposato -P. M. S<brooca (<conci. conf.) -AIIIlministrazione 
delle Poste e delle Telecomunkazioni (avv. Stato Conti) c. 
Federazione IPOstelegrafoo1ci C.G.I.L. !Pll'Ovincia di Milano (avvocato 
Leon, C. Fornairio, Sirnmaglia, Ventura), Fioo.iiti. 

Competenza e giurisdizione -Incidente di costituzionalit� sollevato dal giudice 
di merito dopo la proposizione del regolamento preventivo: effetti. 

(C.p.c. artt. 41, 367; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. n. 23; 1. 20 maggio 1970, n. 300, 
art. 28). 
4 

1&@Jif:~r�~=11~:;,11i::.:,;,:,:;,,:;~wr1�r~=:1;:~*~itrir�:frllflilw&ili11&w.:0~rr111&111111.r~t.=ifml:wr.}.r.;:.r.~.:~:~.:'..;~.w-.~.::.~=:w�1Mr&fa;t1ri'..;.�.r.~.~.::.;~,~r,~.~~=r���~

.. .� .. ..:.=.� 

. . ...�.�.�.�-:.:.:-:.:-'.-:�'.�'.-:::'.:'. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

520 

Competenza e giurisdizione � Azione di repressione della condotta sinda� 

cale � Improponibilit� nei confronti dello Stato � Manifesta infonda


tezza di questioni di costituzionalit�. 

(Cost. artt. 3, 24, 39, 40; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 37). 

L'incidente di costituzionalit� sollevato dal giudice di merito successivamente 
alla proposizione del regolamento presentivo di giurisdizione 
non ha rilevanza sulla sua trattazione (1). 

La domanda di repressione della condotta antisindacale � assolutamente 
improponibile nei confronti dello Stato e sono manifestamente 
infondate le questioni di costituzionalit� dell'art. 37 legge 20 maggio 
1970, n. 300 in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 40, 113 Costituzione 
(2). 

(Omissis). -La ina'P!Pilicalbilit� dello Statuto dei lavoratori agli impiegati 
dello Stato rostanzia1mente trov;a il lfond:aimento su tre ordini 
di ragioni. Il primo, testuale, considera che l'airt. 37 dlella legge in esame 
prevede la estensione del 'cennato Statuto ai dipendenti � dlegli altri 
enti IPulbbliici � (salvo che la materia sia diveraamente regolata da legigi 
speciali) dopo averne d!is;posto la a;pp1icaibilit� a,gli enti pubblici eoonomiici 
e questa e~ssione non !PU� ritenel'lsi !t'iiferita anche allo stato se 
si tien piziesente clle il legislatore, in ogni oocaisione, ha distinto lo Stato 
dagli altri enti pubblicti. (1etfuo. diversi esempi nella citata sentenza 

n. 13'80) e 1che per la Costituzione (art. 28 e 43) e la legiiSJ.azione del 
lavO!l"O (ad es. I. 2 apirile 19619 n. 482 e molte altre lben note alla dottrina 
rull'arigomento),� alllCorch� lo Stato sia 1oortamente il !Pl"�llllO tira gli 
Enti iPUlbblici, usano distinguere, nelle singole prnvmioni, tra Stato ed 
Enti IPUbbliiei diversi. 
Il secondo 01rdi111e d1 argomenti attiene alla ratio legis e ta.-ova anche 
esso s01Stegno testuale e sd 1colora attra~so l'esame del !Processo fo!l'mativo 
della le1gge n. 300 del 1970. Ed infatti lo scopo della nuova noi!"


(1) Il rapporto fra regolamento di giurisdizione e questione incidentale 
di costituzionalit� della norma da cui deriva la contestazione giurisdizionale 
� stato affrontato da Corte cost. 30 dicembre 1972, n. 221 in 
questa Rassegna, 1972, I, pag. 57�6; cfr. allbChe Foro it., 1973, I, 307 con 
IJ/ota criititoa di ANDRIOLI. 

In quella occasione fu dichiarata inammissibile la questione di legitti


mit� costituzionale perch� sollevata dal giudice a quo dopo che era stato 

proposto ricorso pe:i; regolamento preventivo di giurisdizione che, come � 

noto, comporta la sospensione del processo di merito. 

Nel senso che l'eccezione di costituzionalit� sollevata nel giudizio (poi 

sospeso per effetto della proposizione del ricorso preventivo di giurisdizione) 

che sia rilevante per determinare l'attribuzione giurisdizionale, deve essere 

deld:b:arta in sede di regolamento di giul'isdizione, �cfu-. Oass. SS.UU. 3 O'bto


brie 1973, n. 2469, in Giust. civ., 1974, I, 51'6 ed ,ivi C. CARBONE. � .&buso del 



PARTE I, S.EZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 521 

mativa nelle ragioni che l'hanno ]spirata era la tutela dlelle libert� 
costituzfonali nel rappO!l'to d1 lavoro privato, dove la diiscrezionalit� ed 
insindacabilit� delle deliiberazdoni adottate dal datO!l'e di lavoro nell'ambito 
delle fuicolt� 'concesse dal contratto rendeva difficile e partiico1armente 
onerose :per il hworatore l'esercizio 'COnC!l'eto dei \SIUod. diritti e 
:frustrava in parte, l'attivit� sinda1cale: mvece negli organismi pubblici, 
d~ve la volont� dell'Ente datore di lavoro non ipu� nasco:ndiere, attraveriso 
l'arl>itrall'io esercizio di fa.colit� inerenti ai diritti del datore di 
lavOII"o le ragioni di ogni singolo provved�illlento n� pu� sOlttraI'ISli. al controllo 
lll� pu� tendere, 1JStituzionalmente, a finalit� antigiUll"idiche o co~ 
mUI}J(lue lesiive di libeTt� 1costituzionalmente sancite, e anzi s~aice al 
sindacato dli merito e di legittimit� con gli qpportuni strumenti all'uopb 
previsti, una esigenza d'i concreta ed autonoma tutela delle libert� costituzionali 
del dipendente non poteva essere avvertita se non sotto un 
qiverso profilo, e cio� rotto il profillo della O!PIPOlt'tunit� di adeguare la 
diooi1PUna vigente alle 1Partiicolari esigenze suiggerite dJalla pratica ed 
alla pro,gred:iente ge~ale normativa in tema di diritto sindalCale e del 
lavoro. ln tal 1senso, infatti, il legi:slatore av:eva iIJII"OV'V'edUto, peli," i dipendenti 
dello Stato, attraveriso uno statuto ben dettagliato (D.P.R. 
10 gennaio 1'957 n. 3 pOJ� inte~ato dalla legge rn. maxizo 1968 n. 249 e, 
succeslSdvamente allo Statuto ,dJed lavoratori, dalla legige 28 ottobre 1970 

n. 779) ed � noto 1che l'it& formativo de11a le~ge n. 300 del 1970 ha 
avuto presente soltanto il :ra!Pporto qi lavoro privato fino a cihe, in 
ultimo, non � stato introdotto l'emendao:nento dii cui � espressione la 
seconda parte dell'art. 317 in esame. 
Ne deriva, che il legislatore, nel prevedere la. estensione della nuova 
disciplina agli � altri � enti pubblici, in contrapposto agli enti economici, 
ma a condizione che non avessero una speciale regolamentazio


regolamento preventivo di giurisdizione; della modificazione della questione 
di costituzionalit� per ragioni di giurisdizione �. 

Nel senso che nel decreto pretorile di repressione della condotta antisindacale 
del datore di lavoro non preclude la successiva proposizione del 
regolamento di giurisdizione, v. Cass. SS.UU. 23 marzo 1974, n. 815 in Foro 
it., 1974, I, 1010. 

(2) Per l'inapplicabilit� delle disposizioni contenute nello Statuto dei 
lavoratori e, in specie, dell'art. 28 al rapporto di pubblico impiego dei dipendenti 
dello Stato, cfr. Cass. SS.UU., 6 maggio 1972, n. 1380 in questa Rassegna 
1972, I, 576 ed ivi FAVARA.F., �Statuto dei lavoratori, impiego pubblico 
statale � riparto tra le giurisdizioni ordinaria e amministrativa >. 
Per l'espresso riferimento alla �inattivit�� della nuova normativa per 
difetto di coordinamento con il campo del pubblico impiego nel quale risulta 
pienamente in vigore la giurisdizione amministrativa prevista espressamente 
dalla legge, cfr. Cass. SS.UU. 9 novembre 1974, n. 3476, in Foro it., 
1974, I, 3283 (con nota di richiami). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ne della �materia�, non poteva intendervi compreso lo Stato, che disciplina 
con legge compiutamente, rispetto agli altri enti, il rapporto 
di pubblico impiego e che in concreto aveva provveduto anticipando 
la nuova .legislazione. D'altro canto il fatto che il rapporto di pubblico 
impiego sia soggetto ad una disciplina speciale e, perci� stesso, 
idonea a derogare la normativa generale costituita dal nuovo statuto, tanto 
se � preesistente. quanto, ed a fortiori, se successiva (non essendo 
lo Statuto dei lavoratori legge costituzionale) nonch� la stessa espressa 
esclusione delle nor.me comuni rispetto a leggi speciali, contenuta nell'art. 
37, dimostrano che lo scopo della estensione dello Statuto agli 

(altri) enti pubblici non pu� essere n� quello di derogare alla normativa 
(speciale) vigente n� quello di imporre criteri informatori di u,na 
legislazione futura (norma programmatica) bens� quello di sopperire 
alle lacune nei limiti, s'intende, nei quali l'applicazione dello Statuto 
appare compatibile con la disciplina speciale del pubblico impiego e 
semprecch� le situazioni soggettive protette dalla nuova bormativa 
non trovino negli enti pubblici alcuna specifica regolament�zione. 

� noto, infatti, che se il pubblico impiego ha in comune con l'impiego 
privato l'elemento della prestazione di energia lavorativa retribuita, 
se ne distingue -per� -sotto altri aspetti, attinenti tanto 
alla struttura che alla funzione, sia per la fonte genetica che non � 
contrattuale e per la posizione non paritetica delle parti nel rapporto, 
sia per lo svolgimento della attivit�, che non � rivolta alla produzione 
di ricchezza a vantaggio del datore di lavoro, bens� a quei fini di interesse 
nazionale dei quali lo Stato, come organizzazione amministrativa, 
� interprete esclusivo. Ne deriva che la disciplina del rapporto di impiego, 
considerato sotto il profilo del lavoro dipendente, deve esser 
compatibile con l'altra disciplina che tien conto degli altri aspetti del 
cennato rapporto ed entrambe devono armonizzarsi nell'ambito della 
costituzione. Da ci� consegue che, non soltanto in considerazione della 
derogabilit� dello Statuto con legge ordinaria ma con riguardo al fatto 
che lo Statuto dei lavoratori ha ad oggetto soltanto il rapporto di lavoro 
subordinato con il quale non si identifica il rapporto di pubblico 
impiego, deve ritenersi che la prevista applicazione del cennato Statuto 
agli (altri) enti pubblici trova un duplice limite, costituito, per 
un verso dalla disciplina particolare di quel rapporto e dal riverbero che 
essa ha sulle modalit� della prestazione del lavoro e sulle diverse posizioni 
soggettive conseguenti, e, dall'altro, dall'apprezzamento che il 
legislatore abbia eventualmente fatto degli interessi del lavoratore e 
dei diritti sindacali con riferimento al rapporto di impiego, dettando 
una apposita regolamentazione. 

N�, come � stato osservato, ci� determina alcuna disparit� di trat


tamento tra lavoratori. Infatti, la diversit� del rapporto (impiego pub



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Il giudice d.i appello sarebbe pervenuto a tale erronea conclusione 
affermando inesattamente che la sentenza penale avrebbe posto in 
dubbio il nesso di causalit� materiale fra il fatto illecito e il danno: 
senza considerare che ai fini della presunzione di colpa sancita dall'art. 
2054 e.e. occorre che sia fornita la prova di aver fatto tutto il 
possibile per evitare il danno, che non solo non era stata fornita nia 
neppure richiesta. 

Col secondo motivo, che per ragioni di connessione va esaminato 
congiuntamente, si censura la sentenza impugnata per avere escluso 
la responsabilit� dell'Abrate, della SATES e dell' ANAS con motivazione 
erronea, insufficiente e contraddittoria. 

In� particolare avrebbe erroneamente escluso che l'esistenza sulla 
strada di un mucchio di ghiaia concretasse una situazione di pericolo 
e che non sussistesse alcuna responsabilit� per la mancata apposizione 
di adeguate segnalazioni, visibili anche nelle ore notturne. 

I motivi innanzi riassunti sono fondati. 

I principi che secondo la giurisprudenza di questa Corte regolano 
il rapporto fra il giudizio civile e penale, traendo il loro fondamento 
dalla !Premessa teorica della unit� della funzione giurisdizionale, non 
escludono tuttavia il rispetto delle diverse esigenze inerenti alla specificazione 
dei 'Vari rami in cui essa si articola per la diversa natura 
degli interessi tutelati. 

Da ci� si desume la regola secondo cui ciascun giudice nella pienezza 
teoricamente illimitata della funzione giurisdizionale ha la facolt� 
di compiere. tutti gli accertamenti che la soluzione della controversia 
a lui demandata richiede salvo che sussista una preclusione derivante 
da un provvedimento giudiziale definitivo e vincolante o una 
ragione di pregiudizialit� necessaria. 

La tendenziale illimitatezza della potest� di cognizione del giudice 
civile in rapporto a quella del giudice penale � stata riaffermata con 
maggiore estensione dalle sentenze della Corte Costituzionale del 27 gi.gno 
1973, n. 99 e 22 marzo 1971, n. 55, le quali hanno limitato la efficacia 
preclusiva del giudicato penale solo agli accertamenti effettuati 
in contraddittorio delle persone che siano state poste in condizione di 
essere partecipi del procedimento penale. 

Tali principi giustificano la giurisprudenza di questa Corte secondo 
cui l'azione civile per il risarcimento dei danni da circolazione stradale 
non � preclusa dal giudicato penale di assoluzion� per insufficienza 
di prove sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (eccesso di velocit�, 
omessa tenuta della mano destra) e sulla efficienza causale della 
condotta (inevitabilit� dell'evento a causa di colpa esclusiva della vittima); 
la improponibilit� dell'azione civile ai sensi dell'art. 2054 e.e. 
ricorre infatti solo quando la sentenza di proscioglimento per insuffi



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cienza di prove abbia messo in dubbio l'investimento e lo scontro, la 
partecipazione ad essi del conducente ovvero il nesso di causalit� tra 
essi e il danno procurato a persone o cose. 

L'esclusj.one o il dubbiQ che invece si riferiscono alle modalit� 
dell'azione o del comportamento dell'imputato si risolvono in un dubbio 
sullo elemento soggettivo del reato e non sono preclusivi dell'azione 
civile, stante la presunzione di colpa che pu� essere vinta solo con 
la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno 
(Cass. 25 giugno 1971, n. 2048; 7 aprile 1972, n. 1070). 

La sentenza impugnata, pur essendosi richiamata, affermando di 
aderirvi, alla succitata giurisprudenza di questa Corte non ne ha tuttavia 
tratto le conseguenze che la sua corretta applicazione avrebbe 
comportato. 

Invero, nel valutare l'efficacia del giudicato penale occorre individuare 
la sostanziale portata di esso, indipendentemente dalle espressioni 
usate eve\:itualmente in modo improprio o erroneo. 

Per valutare, nella sua sostanziale incidenza se il giudicato riguardi 
l'elemento oggettivo o soggettivo, occorre considerare che l'illecito 
penale riguarda una condotta tipologicamente rilevante, vale a 
dire un fatto materiale qualificato da un elemento psicologico di dolo 

o di colpa: al di fuori di tale qualificazione infatti cesserebbe di essere 
reato. 
Conseguentemente, il proscioglimento deve intendersi riferito all'elemento 
psicologico, del reato ogni qual volta sia esclusa o posta in 
dubbio la partecipazione volitiva, dolosa o colposa, alla produzione di 
un determinato evento, mentre dovr� intendersi come riguardante l'elemento 
oggettivo del reato ogni qualvolta l'assoluzione dipenda dalla 
accertata o dubbia insussistenza del fatto, dalla dimostrata estraneit� 
dell'imputato all'azione materiale dell'investimento o dello scontro ovvero 
dalla esclusione del nesso di causalit� obiettivo rispetto all'even~ 
to, per insorgere di cause del tutto autonome e indipendenti. 

Invero, soltanto in tali ipotesi il giudicato penale incide sul nesso 
di causalit� escludendo la commissione del fatto, mentre nei� casi pi� 
frequenti, essendo il danno materialmente ricollegato alla circolazione 
del veicolo, la pronuncia di assoluzione, escludendo una fattispecie 
penalmente rilevante in quanto qualificata dall'elemento soggettivo, incide 
soltanto sulla colpevolezza del conducente del veicolo. 

In tal caso � in questione la c.d. causalit� psicologica come nesso di 
derivazione del danno da una condotta t:ijpica penalmente rilevante: e 
pertanto l'assoluzione non preclude l'azione civile di responsabilit� basata 
sulla presunzione di colpa civile ai sensi dell'art. 2054 c. civile. 

Tale ipotesi doveva ravvisarsi nella� specie poich�, indipendentemente 
dalle espressioni usate dal giudice penale, doveva aversi riguardo alla 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

portata sostanziale del decisum: dal quale emergeva che, essendo accertato 
che l'incidente era derivato dalla collisione dei due veicoli, non era 
revocabile il nesso di causalit� materiale fra questa e l'evento-dannoso. 
Ci� che era stato escluso quindi _dal giudice penale era la commissione 
colpevole dell'azione ascritta al Vigo: nel senso che la mancata rigorosa 
osservanza della mano destra fosse da considerare influente sul piano 
penalistico ai fini della responsabilit�: tale valutazione influiva quindi 
non sul nesso di causalit� materiale, ma su quello psicologico e non pu� 
ritenersi preclusiva della indagine che con diversi presupposti � richiesta 
dall'art. 2054 e.e. ai fini della esclusione della responsabilit� civile, 
dipendente dalla prova di aver fatto il possibile per evitare il danno. 

In ordine al secondo motivo di ricorso, oltre le ragioni innanzi esposte 
per quanto nella sentenza impugnata � stato considerato dipendente 
dal giudicato penale, va osservato che non pu� condividersi la impostazione 
in base alla quale sono state valutate le pretese risarcitorie 
avanzate dai danneggiati nei confronti della SATES e dell'ANAS. � infatti 
erronea la nozione di pericolo posta a base della sentenza impugnata: 
� certamente ovvio che l'attivit� di manutenzione, di per s�, non 
costituisce attivit� pericolosa, tuttavia la nozione di pericolo va identificata 
riguardo a qualsiasi esplicazione di attivit� non solo in base ad 
una intrinseca potenzialit� lesiva ad essa inerente, ma anche in relazione 
ai mezzi adoperati o alle modalit� con cui venga esercitata (Cass. 
10 novembre 1971, n. 3213; 23 giugno 1967, n. 1550). 

Ora non vi � dubbio che l'attivit� di manutenzione di una strada 
pu� anche divenire pericolosa se implichi un parziale smantellamento 
della carreggiata e se ci� comporti l'installazione di materiali e attrezzi 
i quali costituiscono un ostacolo alla libera transitabilit� dei veicoli. 
In tal caso l'ente proprietario della strada ha l'obbligo, sia in osservanza 
del precetto del neminem laedere, sia per l'art. 14 c.s. di tenere la strada 
in condizioni tali che non derivi per gli utenti, i quali ragionevolmente 
fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilit� della carreggiata, 
una situ�zione che costituisca pericolo e per il carattere obiettivo 
della non visibilit� dell'ostacolo, e per quello soggettivo della non prevedibilit�. 


L'obbligo che per legge (art. 8 c. strad.) incombe sull'appaltatore di 
porre anche egli dei segnali in via complementare rispetto a quello che 
incombe alla P.A., non disc.ri:mina la responsabilit� di quest'ultima; invero 
la P.A. e l'appaltatore dei lavori di riparazione di una strada sono 
responsabili in solido per il mancato collocamento dei segnali di pericolo 
sul tratto di strada aperto al pubblico transito (Cass. 27 giugno 1967, 

n. 1588; 16 luglio 1973, n. 2063), salve le azioni di rivalsa che nei rapporti 
interni possano eventualmente competere. 

528 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA~O 

Accogliendosi quindi entrambi i motivi la sentenza impugnata deve 
essere cassata: la causa v� rimessa ad altra sezione della Corte di Ap.pello 
di Torino che valuter� le varie responsabilit� nel sinistro sulla base 
dei suesposti principi sia individualmente che nelle reciproche correlazioni 
eziologiche. 

Quanto al ricorso incidentale condizionato, l'accoglimento del ricorso 
principale integrerebbe la condizione per la valutazione di esso nel 
merito: peraltro esso va. dichiarato inammissibile in quanto, proposto 
dalla parte risultante vittoriosa nella sentenza impugnata, involge questioni 
rimaste assorbite ovvero un mutamento di motivazione (Cass. 
26 giugno 1972, n. 2183; 6 giugno 1972, n. 1745). -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 settembre 1974, n. 2527 -Pres. 
La Farina -Est. Pedlroni -P. M. Caristo (<:on:f.) -Azienda Autonoma 
Ferrovie Stato (avv. Stato De Francisci) c. Vizzotto (avv. Pietrantoni). 


Contabilit� Generale dello Stato -Mancato pagamento da parte della P.A. 
del corrispettivo pattuito gi� liquido ed esigibile -Spettano gli interessi. 


(Cod. civ., art. 1224 e 1282; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54 e 55; 

r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 269 seg.), 
Nel caso che la P.A. non esegua, l'integrale pagamento del corrispettivo 
pattuito -gi� liquido ed esigibile -per aver operato una illegittim~ 
compe~sazione tra detto credito ed un credito per penale non spettantile, 
� tenuta a corrispondere al creditore gli interessi dal momento 
della !'tessa in mora (1). 

(1) Pur ribadendo ancora una volta il principio cne �i debiti pecuniari 
della P.A., in deroga all'art. 1282 cod. civ., diventano liquidi ed esigibili 
(e pu� parlarsi in relazione ad essi di mora nel pagamento) .soltanto dopo 
che la spesa,della competente amministrazione sia stata ordinata con l'emissione 
del relativo titolo� (v. da ultimo nello stesso senso Cass. 16 maggio 
1973, n. 1389, in questa Rassegna, 1973, �r, 885 ove richiami), il S.C. ha 
ritenuto che nel caso deciso non potesse farsi applicazione di detto principio 
. perch�, essendo il credito del privato nei confronti della P.A. divenuto certo 
e liquido, il mancato pagamento era dovuto alla illegittima compensazione 
operata dalla P.A. che aveva ritenuto applicabile una penalit�, in realt� 
non dovuta dal contraente privato. 

La decisione suscita perplessit�. 

Come � noto nell'amibto delle posizioni debitorie della P.A. occorre 
distinguere a seconda che queste trovino la loro fonte in un illecito o in 
un negozio. 

Mentre per quanto riflette la prima (illecito) l'obbligazione accessoria 
degli interessi sorge immediatamente con il verificarsi del fatto costituitvo 
del debito principale (v. artt. 1219 n. 1e1224. cod. civ.) non avendo rilevanza 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 529 

la liquidit� ed esigibilit� del credito, per le seconde (obbligazioni negoziali), 
gli interessi decorrono solo con la emissione del titolo di pagamento, che 
rende liquido ed esigibile il credito. 

Nel caso deciso la P.A. pur avendo emesso il titolo di spesa per quanto 
rifletteva il corrispettivo dell'appalto non lo aveva emesso per quella parte 
di essa che aveva compensato con la penalit� per il ritardo nell'esecuzione 
dei lavori (ritardo riconosciuto poi non sussistente). 

Pertanto in relazione a tale residuo il titolo di spesa non era stato 
emesso e, quindi, il debito non poteva ritenersi esigibile. Per ammettere 
l'opposto occorrerebbe considerare liquido ed esigibile l'intero corrispettivo 
contrattuale ogni volta che sia stato emesso il titolo di spesa anche solo 
per una parte di esso (ad es. acconto). 

Resta da esaminare se l'aver operato la compensazione, risultata illegittima, 
costituisca un illecito extracontrattuale che giustifichi il decorso 
degli interessi dal momento del suo verificarsi. 

Se si considera che l'interesse violato � il mancato tempestivo adempimento 
ad un obbligo preesistente (pagamento del corrispettivo) (v. sulla 
differenza tra illecito contrattuale ed extracontrattuale, A. Rossi, Brevi 
osservazioni sulla destinazione tra responsabilit� aquiliana e contrattuale, 
in questa Rassegna 1973, I, 517 ove richiami), non pare dubbio che si tratti 
di inadempimento contrattuale con la conseguenza, gi� rilevata, che non 
essendo liquido ed esigibile il credito rimasto insoluto, non potevano ritenersi 
dovuti gli interessi. 

ADRIANO Rossi 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1974, n. 2758 -Pres. La 
Porta -Est. Pajardi -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero dei Lavori 
Pubblici (avv. Stato Mataloni) c. Musmeci (avv. Vitarelli). 

Espropriazione per p.u. -Indennizzo � Limitazioni all;edificazione derivanti 
dalla vicinanza di un corso d'acqua � Copertura del corso d'acqua da 
parte della P.A. -Non applicabilit� delle limitazioni. 

(L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39; 1. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f). 
Ai fini della determinazione dell'indennizzo per l'espropriazione per 

p.u. non deve tenersi conto della limitazione dell'edificazione derivante 
dall'essere l'area situata in prossimit� di un corso d'acqua pubblico, quando 
detto corso sia stato incanalato e coperto (1). 
(1) La sentenza si segnala per la novit� della questione. La soluzione 
accolta appare ispirata a evidenti ragioni di equit�, su cui pu� anche concordarsi, 
anche se dal punto strettamente giuridico e degli interessi in 
gioco sembra difficile superare la circostanza che, malgrado l'incanalatura 
e la copertura del torrente, permane l'interesse pubblico alla sicurezza ed 
incolumit�, che l'osservanza dei distacchi previsti dall'art. 96 T.U. sulle 
opere idrauliche vuole tutelare (essendo purtroppo possibile, come � accaduto 
ancora di recente, che, nonostante l'incanalatura, il torrente straripi e 
danneggi gravemente le costruzioni circostanti). ' 

SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 22 novembre 1974, n. 552 -Pres. 
Lugo -Est. Santoni Rugiu G. -Comune di Palermo (avv.H Greco 
Scrihani e Orlando) c. Ministero interno (avv. Stato Lancia). 

Atto amministrativo -Annullamento -Annullamento previsto dall'art. 6 t.u. 
3 marzo 1934 n. 383 -Rapporto fra annullamento del Governo e poteri 
degli Enti locali -Lestone dell'autonomia degli Enti -Non sussiste. 

Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio -Fattispecie di annullamento 
da parte del Governo di atti� di Enti locali siciliani -Contrasto con 
l'art. 14 Statuto Regione Siciliana -Non sussiste. 

Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio di atti di Comuni siciliani 
da parte del Governo -~ consentito. 

Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio da parte del Governo di atti 
di Comuni sicialiani -Intervento dell'Ente Regione -Esclusione. 

Atto amministrativo -Annullamento d'ufficio da parte del Governo di atti 
di Comuni siciliani -Intervento del Presidente della Regione nel Consiglio 
dei Ministri -Esclusione. 

Atto amministrativo -Vizi dell'atto -Eccesso di potere per sviamento Atti 
aventi identico contenuto di altri atti annullati dal Governo -Sussiste 
lo sviamento. 

Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Impiegati di Enti pubblici 
-Determinabilit� in relazione alle condizioni economiche degli 
Enti stessi. 

Impiego pubblico -Indennit� di licenziamento -Dipendenti Enti locali Necessit� 
della iscrizione alle Casse di previdenza � Illegittimit� di 
ulteriori concessioni -Legittimit� dell'anullamento d'ufficio. 

Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Dipendenti comunali e 
provinciali -Art. 239 D.P. Reg. sic. n. 6/1955 -Proporzionalit� con la 
retribuzione del Segretario Comunale -Criteri e limiti. 


Impiego pubblico -Stipendi, assegni� e indennit� -Dipendenti comunali e 
provinciali -Inapplicabilit� di principi propri od ordinamenti di altri 
settori. 


L'art. 6 T.U. 3 marzo 1934 n. 383, che disciplina l'istituto deH1an-t 

nullamento in qualsiasi tempo da parte del Governo della Repubblica, 

~;; 

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~~JIM{lr~~ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 531 

in considerazione della sua finalit� di mantenere il carattere unitario 

della pubblica amministrazione e del suo conseguenziale carattere di 

mezzo di autotutela, � applicabile agli atti illegittimi di qualunque auto


rit�, statale o autarchica: detto istituto non � in contrasto con i principi 

costituzionali relativi alla organizzazione amministrativa dello Stato e,d 

alle autonomie locali (l). 

L'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce un potere 

aU'Assemblea regionale in materia di � regime � degli Enti locali che 

� cosa d~l tutto diversa dal potere di annullamento previsto dall'art. 6 

del T.U. 383/1934; l'esistenza del primo non pu� eliminare o rendere 

nullo il seco'1'11do, tenuto conto delle diverse rispettive finalit� (2). 

L'annullamento di atti comunali e provinciali consentito dal pre


detto art. 6 T.U. 383/1934 non � materia che interessi la Regione nel 

senso previsto dall'art. 21 dello Statuto siciliano, in quanto' esula dal 

(1-9) Annullamento del Governo ex art. 6 t.u. 3 marzo 1934 n. 383. 

Questa decisione segue a breve distanza quella della stessa Sezione 

n. 437 del 25 ottobre 1974 (in Il Consiglio di Stato 1974, I, 1244); entrambe 
riaffermano il pi� recente insegnamento ormai pressoch� costante nella 
giurisprudenza del Consiglio di Stato e che si pu� far risalire alla decisione 
della Adunanza Plenaria 6 dicembre 1968 n. 30 (in Il Foro Amm.vo 
1968, I, 2, 1629), che ha determinato una svolta sostanziale in subiecta 
materia in quanto, contrariamente all'orientamento precedente del massimo 
organo giurisdizionale amministrativo anche successivamente alla 
entrata in vigore della Costituzione (cfr. ad es. Sez. V, 10 maggio 1963 
n. 268 in Foro Amm.vo 1963, I, 677; Ad Gen. parere 26 maggio 1966 n. 425 
in Il Consiglio di Stato 1967, I, 2069), ha ritenuto per la prima volta (in 
linea con le decisioni della Corte Costituzionale 26 gennaio 1957 n. 24 e 
5 maggio 1959 n. 23, in Giur. Cost. 1957, 373 e 1959, 329) necessaria la 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento 
di annullamento d'ufficio ex art. 6 T.U. 1. com. e prov. del 1934. 
Anche la decisione 437/1974 ribadisce dunque detta necessit� e ci� 
sul presupposto che il provvedimento di annullamento in esame rientra 
nell'alta amministrazione �in cui si manifesta l'indirizzo politico e amministrativo 
del Gove!I'no �: esso pertanto compor�ta una v�ailutazione unitall'ia 
globale, non gi� settoriale, dell'interesse pubblico alla eliminazione dell'atto 
illegittimo. 

Il potere di annullamento in questione si differenzia nettamente dall'ordinario 
potere di annullamento spettante agli organi delle singole 
Amministrazioni nei confrontf degli atti concernenti le materie di rispettiva 
competenza, perch� si caratterizza anche dalla possibilit� di essere 
esercitato senza limiti di tempo e nei confronti degli atti di tutte le 
amministrazioni (comuni, provincie e tutti gli enti pubblici) e di quelli 
emanati dai Ministri. 

Solo nei confronti di �atti delle Regioni, nonch� deHie Provi'lllCie del 
Trentino-Alto Adice detto potere � da ritenersi carente, e ci� in quanto 



532 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

controllo ordinario riservato ali' Ente regionale e si svolge� in una sede 
sottratta alla Regione; trattasi di un potere di alta amministrazione 
nel quale si manifesta la unitariet� dell'ordinamento amministrativo 
statale, ed �. 4el tutto diverso dagli interessi tipici delle 'singole regioni 
(3). 

La circostanza dell'annullamento di provvedimenti <li Amministrazioni 
comunali e provinciali di� un'unica regione non pu� bastare a 
giustificare l'intervento regionale interno o esterno all'esercizio del potere 
di annullamento medesimo spettante al Governo (4). 

�L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di cui all'art. 6 T.U. 
38311934 non richie,de l'intervento, qualora trattasi di atti di Comuni 
siciliani, del Presidente della Regione siciliana in seno al C<;>nsiglio dei 
Ministri (5). 

in relazione alla particolare autonomia di cui godono detti enti, debbono 
considerarsi tassativi i mezzi di intervento statale previsti dalla Costituzione 
(cfr. Corte Cost. 1 dicembre 1959 n. 58 in Foro It. 1960, �I, 10; in 
dottrina vedi Sandulli �Manuale di Diritto Amm.vo., Jovene 1973, 433 
e sgg,). 

Per quanto concerne, invece, gli atti comunali e provinciali, l'annullamento 
previsto dall'art. 6 non costituisce materia che interessi le Regioni 
e, in particolare, non va confusa con il controllo ordinario riservato 
all'ente regionale, e ci� in quanto trattasi -giova ripeterlo -di manifestazione 
di un potere di alta amministrazione, � nella quale si manifesta 
la unitariet� dell'ordinamento amministrativo statale, in che, poi s'armonizzano 
le stesse autonomie degli enti locali, che esblude di per s� che al 
proprio esercizio partecipino enti con cui si articola invece la pluralit� 
di strutture dello Stato� (cosi in motivazione Corte Cost. 13 gennaio 1966 

n. 4 in Foro It. 1966, I, 554; cfr. anche Corte Cost. 21 gennaio 1957 n. 24 in 
Il Consiglio di Stato 1957, II, 13; Corte Cost. 5 maggio 1959 sopra cit.). 
PeP:ettamente in linea con il nuovo orientamento, la Sez. V con 
decisione 23 febbraio 1971 n. 133 (in Il Consiglio di Stato, 1971, I, 272) ha 
rilevato la illegittimit� di un decreto di annullamento d'ufficio ex art. 6 

T.U. 383/1934 di �lcune norme di un regolamento comunale, emanato dal 
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente senza 
peraltro la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
N� possono sussistere dubbi sulla coincidenza, anche in relazione al 
chiaro disposto dell'art. 92 della Costituzione, fra il concetto di � Governo � 
e il concetto di � Consiglio dei Ministri �, e ci� -come rilevato nella 
motivazione della dee. 30/1968 della Ad. Plen. -malgrado a volte il termine 
� Governo � non venga usato per indicare il Consiglio dei Ministri, 
come ad esempio laddove l'art. 100 della Costituzione dispone che la Corte 
dei Conti esercita il controllo sugli atti del governo: nessuno seriamente 
pu� dubitare che qui il legislatore abbia inteso riferirsi agli atti degli 
organi centrali e dei singoli Ministri, non gi� del Consglio dei Ministri. 

A tale riguardo ricordiamo che un'altra equiparazione � possibile fra 
il termine Governo e il singolo Ministro competente, come ad es. nell'art. 5 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 533 

Qualora un Comune, dopo l'annullamento d'ufficio di propri atti 
da parte del Governo in base all'art. 6 T.U. 383/1934, ponga in essere 
altri atti di contenuto e sostanza equivalenti a quelli che dell'annullamento 
degli atti precedenti erano stati causa, si configura il vizio idi 
eccesso d� potere sotto iZ profilo dello sviamento (6). 

L'art. 239 D.P. Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 dispone che il trattamento 
degli impiegati e salariati degli Enti locali siciliani deve essere 
determinato tenendo conto delle condizioni economiche degli Enti stessi; 
pertanto � legittimo l'annullamento 1da parte del Governo della deliberazione 
comunale di aumento delle retribuzioni del personale dipendente, 
motivato con le cattive condizioni finanziarie del Comune. 

T.U. 1. com. e prov. del '34 (che c�ntempla i ricorsi gerarchici) o nell'art. 4 
1. 26 giugno 1939, n: 1497, (in materia di ricorsi contro gli elenchi delle 
bellezze naturali, per i quali ultimi il decreto del Presidente della Repubblica 
che li decide va controfirmato non dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri ma dal Ministro della P.I. ora Ministro per i Beni Culturali e per 
l'Ambiente; cfr. Sez. VI 31 maggio 1961 n. 469 in Foro Amm.vo 1961, 
I, 1307). 
La tesi elaborata in giurisprudenza della individuazione dell'espressione 
Governo come Consiglio dei Ministri sembra peraltro doversi accogliere 
in relazione, particolarmente, alla � natura del potere in concreto 
esercitato �, che nell'art. 6 in esame � un potere esercitabile senza limiti 
di tempo e pertanto spesso destinato a sconvolgere effetti consolidatf per 
il protrarsi di tempi pi� o meno lunghi (sulle perplessit� che susciterebbe 
l'accoglimento della tesi opposta, in relazione alla possibilit� che un 
analogo potere venga attribuito anche alla Regione nei confronti dei prov~
edimenti degli enti sottoposti a'l suo �Controil.llo dir. SANOULLI, op. cit., 
435 e sgg.). 

Naturalmente sussiste un limite in ordine �gli effetti consolidati che 
l'annullamento del Governo verrebbe a sconvolgere, ed � il limite della 
prescrizione: tale limite, peraltro, non si dirige all'esercizio del potere in 
questione, ma solo alla tutela giurisdizionale dei diritti ripristinati per 
effetto dell'atto di annullamento (cfr. Foligno, L'Attivit� Amministrativa, 
Giuffr� 1966, 210 e sgg.). 

La tesi secondo cui non sarebbe richiesta la previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri � stata in passato fondata anche su talune disposizioni 
normative di cui sembra doveroso un rapido cenno. 

L'art. 102 del T.U. 1. com. e prov. del 1934 e l'art. 21 del T.U. 14 settembre 
1931 n. 1175 sulla Finanza Locale demandano l'esercizio del potere 
di annullamento direttamente ai singoli Ministri competenti, il primo nei 
riguardi del regolamenti comunali, il secondo nei riguardi delle tariffe dei 

tributi 
locali. 
L'art. 7 I. 6 agosto 1967 n. 765, in tema di licenze edilizie illegittime, 
e l'art. 12 D.P.R. 14 febbraio 1966 n. 253, in tema di deliberazioni degli 
enti di sviluppo, precisano entrambi che il potere di cui all'art. 6 in 
esame � esercitato soltanto su proposta del Ministro competente sentito 
il Consiglio di Stato. 



534 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'iscrizione da parte degli Enti locali dei propri dipendenti alle 
apposite Casse di prev~denza. esaurisce ogni obbligo e potest� e conseguentemente 
maggiori eventuali concessioni non costituiscono spe~a 
facoltativa ~liberalit� non consentita; le relative deliberazioni deb


bono pertanto essere annullate d'ufficio (7). 

L'art. 239 D.P.Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 fissa un criterio di 
equa proporzionalit� del trattamento degli impiegati e dei salariati dei 
Comuni siciliani con quello del Segretario comunale; tale criterio oltre. 
al fine di impedire che il trattamento dei primi possa superare quello, 
,del secondo, mira altres� ed essenzialmente ad assicurare che il trattamento 
di tutti i dipendenti venga fissato armonicamente e con opportuna 
graduazione (8). 

Il trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici deve 
essere disciplinato solo da no1�me di legge; al medesimo non possono 
estendersi per analogia principi propri di altri settori od ordinamenti 
destinati a soggetti diversi (9). 

Peraltro le disposizioni citate non sembrano aver valore assorbente 
ai fini pretesi, po.tch� le perirne due norme si rifm-iscono molto pi� semplicemente 
al normale potere di controllo dello Stato sugli atti degli enti 
locali, laddove le altre due ben possono essere considerate solo delle eccezioni 
che il legislatore ha inteso apportare alla regola, regola che trova, 
pertanto, ulteriore sia pure indiretta conferma proprio nella evidenziata 
necessit�, in sede legislativa, di una esplicita previsione delle sue eventuali 
deroghe. 

Quanto poi alla particolare ampiezza della discrezionalit� che �caratterizza 
il potere in questione, al cui esercizio non pu� conseguentemente 
corrispondere una posizione di interesse legittimo del privato, merita segnalazione 
la recente decisione n. 297 in data 1� marzo 1974 della Sez. IV 
del Consiglio di Stato (in Il ConsigHo di Stato 1974, I, 353) che ha dichiarato 
inammissibile il ricorso proposto contro l'inerzia mantenuta dalla p.a. 
sulla richiesta di esercizio di detto potere di annullamento d'ufficio al fine 
di eliminaxe abusi edilizi ai sensi dehl.'iart. 27 L 17 agosto 1942 n. 1150 

(modificato dall'art. 7 1. 6 agosto 1967 n. 765) e dell'art. 5 T.U. 383/1934, 
dato che tale potere � stato trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 1 

D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8. 
La coesistenza, infine, del potere di annullamento ex art. 6 e del potere 
di autoannullamento da parte dell'autorit� che ha emanato l'atto (e 
ci� in relazione alla diversit� della funzione connessa all'esercizio dei due 
diversi poteri) � stata ribadita dalla Sez. V con decisione 27 aprile 1971 

n. 375 (in Il Consiglio di Stato 1971, I, 805), che ha ribadito in particolare 
come il poteTe spettante al Gov.erno di �annuill1amento degli atti amministrativi 
illegittimi 1ai sensi dehl.'aT't. 6 non escluda irl potE!Q'e di autoannullamento 
delle proprie deliberazioni spettante alle amministrazioni comunali. 
RAFFAELE TA~IOZZO 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 035 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29. novembre 1974, n. 557 -Pres. Di 
Pace -Est. Squillante -Pilbia (avv. Piras A.) c. Ena (avv. Piras B.), 
Prefetto di Cagliari, Comune di Decilmqputzu (n.c.), Macici e altri 
(n.c.) -Giudizio di appello. 

Giustizia amministrativa � Procedimento giurisdizionale -Contraddittorio Necessit� 
-Principio fondamentale di carattere generale. 

Giustizia amministrativa � Notificazione della impugnazione a pi� parti Unicit� 
del domiciliatario � Necessit� della consegna di una copia per 
ciascuna parte � Sussiste � Applicazione in materia di gravame di decisioni 
del T .A.R. 

Giustizia amministrativa � Appello -Sentenze dei T .A.R. -Notificazione della 
impugnazione a pi� parti � Causa inscindibile � Possibilit� di integrazione 
del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. � Sussiste. 

Il principio fondamentale, fissato dall'art. 101 c.p.p., stabilisce che 
il giudice non possa pronunziare su di una domanda, se non dopo che 
colui che ha interesse a contrastarla sia stato posto, con la rituale comunicazione 
,della domanda stessa, nena condizione di far valer�e le proprie 
ragioni (1). 

Nel caso di appello di una sentenza del T.A.R. innanzi ai Consiglio 
di Stato, la notificazione del relativo atto di impugnazione a pi� parti 
presso un unico domicitiatario va fatta mediante consegna di tante copie 

(1-3) La decisione costituisce chiara e puntuale applicazione di principi 
consolidati e recentemente ribaditi anche dal Supremo Collegio. 

Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, con decesione n. 13�l2 del 
16 maggio 1973 (in Giust. civ. 1973, I, 1287), prendendo in esame proprio 
una fattispecie di causa inscindibile, hanno ritenuto pienamente ammissibile 
l'impugnazione nei confronti di tutte le parti anche qualora l'atto 
d'appello risulti notificato nei termini legali solo nei riguardi di una delle 
parti e sia invece tardivo nei confronti delle altre; la notificazione tardiva, 
infatti, � idonea a prevenire e ad assorbire la necessit� dell'ordine di 
integrazione del contraddittorio, che dovrebbe altrimenti essere emanato, 
ai sensi dell'art. 331, 1 � comma, c.p.c., dal giudice della impugnazione. 

�Sulla nozione di inscindibilit� ricordiamo che la causa � inscindibile 
se, per ragione di diritto sostanziale o processuale, la sentenza deve essere 
emessa nei confronti di pi� persone, giacch� altrimenti sarebbe inutititer 
data; pi� cause possono considerarsi inscindibili solo qualora il simultaneus 
processus realizzato in primo grado sia stato effetto di litisconsorzio 
necessario �e non di semplice connessione (cfr. al riguardo Cass. 13 marzo 
1952 n. 656 in Mass. Foro It. 1952, 164; Cass. 18 marzo 1953 n. 684 in Mass. 
Foro It. 1953, 150; Cass. 17 marzo 1970 n. 690 in Giuist. Civ. Mass. 1970, 
378; Cass. 6 novembre 1973 n. 2892 ivi 1973, 1501). 

L'ipotesi della notifica parziale in cause inscindibili � nettrmente differenziata 
da quelle della notifica dell'atto di impugnazione a pi� parti 



.536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
.quante sono le parti contro le quali � diretto t'appello; la violazione di 
.tale precetto (consegna di una sola copia o di un numero inferiore di 
..copie) importa non nullit� ma inesistenza della notifica (2). 
Poicfl,� in sede di impugnazione non � applicabile l'art. 36 del T.U. 

..26 giugno 1924 n. 1054 e poich� l'art. 28 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 

.si _limita a prescrivere che entro 60 giorni il ricorso al Consiglio di 

.Stato va notificato, senz<J.. precisare se tale notificazione debba essere 

_fatta a pena di decadenza, nel termine medesimo, a tutte o solo ad 

alcune delle parti del precedente giudizio, nel caso di gravame notifi


�con unico procuratore domiciliatario, mediante consegna di una sola copia 

'o di un numero minore di copie. 

Ln taile ipotesi gli effetti sono ben clirversamemte priegiuddzdevoli, ,com
�portando la irregolarit� o meglio la irritualit� della notificazione non la 
.semplice nullit�, ma la assoluta inesistenza della notificazione medesima 

(cfr. da ultimo Cass. 5 agotso 1972 n. 2627 in Giust. Civ. Mass. 1972, 1464). 

Nel caso di due parti con unico procuratore precisa, altresi, il Supremo 
��Collegio che, qualora l'atto di appello risulti notificato in una sola copia 
.al procuratore domiciliatario, si avr� inesistenza assoluta della notifica:.
zione, non gi� inammissibilit� della impugnazione; la notificazione, in re


lazione alla incertezza sulla persona nei confronti della quale � stata 
-diretta, non sar� suscettibile di sanatoria, eccezion fatta, peraltro, per il 
,caso in cui entrambi gli appellati provvedano alla formale costituzione 
.nel giudizio di secondo grado (cfr. al riguardo Cass. 25 agosto 1971 n. 2571 
in Giust. Civ. Mass. 1971, 1404; Cass. 13 luglio 1971, n. 2282, ivi, 1971, 
.1244 con nota di richiami di giurisprudenza e dottrina; Cass. 25 mag_:
gio 1973 n. 1538, ivi, 1973, 815). 

Per analogia con l'appello avverso le decisioni dei T.A.R. ricordiamo, 
infine, anche se la relativa problematica � da ritenersi storicamente supe-
rata dalla nuova normativa sugli organi della giurisdizione amministra-~
tiva, la decisione della Sez. V del Consiglio di Stato n. 1035 del 27 settembre 
1955 (in Il Consiglio di Stato 1955, I, 1069), la quale mise in particolare 
rilievo i diversi principi che disciplinavano il normale giudizio in 
�umco .grado :ininainzi aiL Consiglio di Stato rispetto a quelilo iil!Staum.to in:.
nanzi allo stesso organo in sede di appello avverso decisioni della G.P.A. 

in s.g. 

Precis� nell'occasione la Sezione che l'art. 36, 2� comma, del T.U . 
.26 giugno 1924 n. 1054 (il quale dispone che il ricorso giurisdizionale 
-debba essere notificato tanto all'autorit� che ha emanato il provvedimento 
-che ad almeno uno dei controinteressati) � applicabile solo nel caso in 
,cui l'impugnazione sia diretta contro un atto o provvedimento ammini
��strativo e non anche nel caso di appello avverso decisioni della G.P.A. 

in s.g.; con la conseguenza che, qualora il ricorso in appello risulti notifi
�cato alla Amministrazione che emise il provvedimento impugnato con il 
ricorso alla G.P.A., ma non anche al controinteressato, sar� ammissibile 

l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. \:� 

L'art. 22 del T.U. sulle attribuzioni della G.P.A. si limitava infatti a t 
�porre l'onere della notificazione nel termine di 30 giorni, senza precisare 
�se essa doveva essere fatta, a pena di decadenza, nel termine medesimo 
:a tutte o solo ad alcuna delle parti del precedente giudizio; la Sezione 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 53T' 

cato a pi� parti presso un unico domiciliatario con un numero di copie� 
inferiori a quello delle parti, qualora trattisi di causa inscin4ibile, a� 
norma dell'art. 331 c.p.c. l'impugnazione notificata solo ad alcune delle� 
parti esplica un effetto conservativo, fermo restando l'obbligo di provvedere 
alla integrazione del contraddittorio; e solo nel caso che nessuna 
delle parti provveda nel termine fissato, l'impugnazione � dichiarata: 
inammissibile (3). � ~ 

motiv� la sua conclusione affermando che nel giudizio di appello da unaa 
decisione della G.P.A. la Amministrazione che emise il provvedimento e 
coloro che avevano interesse a mantenerlo fermo si presentavano di fronte� 
~l ricorrente in una veste non dissimile e cio� parti del precedente giudi-7Jio, 
alle quaili tutte non era .pertanto 'appl:ioabiJ.e n� dil �O~vooso delJl'arl. 15� 
del regolamento di procedura del Consiglio di Stato n� il menzionato� 
art. 36 del T.U. 1054/1924. 

RAFFAELE TAMIOZZO� 

I 

CON,SIGLlO DI STATO; Sez. V, 29 novembre 1974, n. 567 -Pres. Ba-e-� 
glia -Est. Vaiano -Soc. International ShQP (avv.iti Stoppani ~ 
Sioossellati Sforzolini) c. Comune d'.i. Terni (avv.ti Fratini e Roma-� 
nelli G.) e G.P.A. di Terni (avv. Stato Mataloni). 

Competenza e giurisdizione � Regolamento di competenza � Conflitti � Sferadi 
applicazione dell'art. 31 1. n. 1034/1971 � Disciplina transitoria pre�vista 
dagli artt. 38 e 42 della legge 1034/71 � Regolamento di competenza 
fra T.A.R. e Consiglio di Stato � Limiti alla ammissibilit�. 

Nell'art. 31 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 � previsto espressamente 
il regolamento in relazione alla competenza per territorio; da;. 
tale norma non � possibile dedurre che il legislatore abbia inteso con-ferire 
all'istituto la caratteristica di mezzo generale di risoluzione pre-ventiva 
delle questioni sulla competenza, con la conseguenza che deve� 
essere 1dichiarato inammissibile il ricorso nel quale si chiede il regolamento 
di competenza tra il T.A.R. e il Consiglio di Stato in relazione� 
ad un preteso conflitto insorto nel periodo transitorio regolato dagli: 
artt. 38 e 42 della legge citata (1). 

(1-2) Competenza territoriale e funzionale dei T.A.R. 

La decisione 567 della V Sezione ha risolto in senso negativo la questione 
circa la ammissibilit� della proposizione del regolamento di com-� 
petenza in relazione ad un preteso conflitto fra un T.A.R. e il Consiglio� 



-038 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

II 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 dicembre 1974, n. 1064 -Pres. 
Pezzana -Est. Caianiello -Greco (avv. Panuccio) c. MdnisteTo 
grazia e giustizia (avv. Stato PiJStolesi), Consiglio nazionale del 
notariato (n.c.) e Teti ed altri (avv. Lombardi). 

Competenza e giurisdizione � Regolamento di competenza � Ricorso proposto 
al Tribunale Amministrativo Regionale � Effetti diretti dell'atto Individuazione. 


Competenza e giurisdizione � Elezioni al Consiglio Nazionale del notariato � 
Individuazione della competenza del T .A.R. 

Competenza e giurisdizione � Elezioni .al Consiglio Nazionale del notariato � 
Distretto comprendente Corti d'appello poste in Regioni diverse � 
Competenza del T .A.R. di Roma -Sussiste. 

Per determinare la competenza dei T.A.R. � necessario individuare 
gli effetti dell'atto amministrativo, in relazione alla attivit� cui gli effetti 
.sono riconducibili e all'ambito delle situazioni e dei rapporti sui quali 
incide l'attivit� medesima (2). 

di Stato, entrambi aditi dal ricorrente con atti separati, per l'annullamento 
di una decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Terni. 

Viene in particolare esclusa l'applicabilit� dell'art. 31 1. 6 dicembre 
1971 n. 1034 per la soluzione di conflitti insorti nella fase transitoria 
della disciplina dei T.A.R., in relazione alla normativa contenuta negli 
artt. 38 e 42. 

Tale soluzione sembra da condividere ove si consideri che l'art. 31 
contempla solo il regolamento di competenza per territorio nel caso di 
conflitti fra Tribunali Amministrativi Regionali, disciplinando la relativa 
procedura, senza che possa minimamente individuarsi, nel testo e nel 
tenore di detto articolo, un istituto generale con funzione di risoluzione 
preventiva delle questioni sulla competenza. 

Non va, peraltro, dimenticato che non sempre la competenza del singolo 
T.A.R. � connessa alla sede della autorit� contro cui si ricorre; infatti, 
ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 3 1. 1034/1971, per gli atti 
emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, 
con efficacia non limitata alla circoscrizione del Tribunale 
Amministrativo Regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in 
servizio alla data di emissione dell'atto presso uffici aventi sede nelle 
ohreosciriztioni di 'l'ri:brunali Ammini1striativi RegfoniaJ.i div�ersi, fa �compeiterriza, 
per gl atti statali, � del T.A.R. di Roma, mentre per gli atti degli enti pubblici 
a carattere ultraregionale � del Tribunale Amministrativo Regionale 
nella cui circoscrizione ha sede l'ente. 

Sussiste, pertanto, la possibilit� di impugnativa di atti connessi (siano 
essi compresi o meno in una serie procedimentale), la cui cognizione spetterebbe, 
in caso di impugnativa separata di ogni singolo atto, a Tribunali 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 539 

Qualora si verta in materia di controversie elettorali per la investituta 
di un rappresentante di zona notarile, la competenza � quella 
del T.A.R. nella cui circoscrizione ha seide il Distretto notarile cui si 
riferiscono le operazioni elettorali; � infatti irrilevante la circostanza 
che comunque si tratta della elezione di un rappresentante in seno ad 
un organo collegiale a carattere nazionale. 

diversi, cosi come piuttosto frequente appare l'ipotesi di ricorsi contro 
atti aventi una pluralit� di destinatari (come ad esempio nel pubblico 
impiego), ognuno dei quali comporterebbe una diversa competenza territoriale.. 


A tale proposito giover� ricordare, anche ai fini della attrazione per 
ragioni di connessione, che incide sulla competenza (cfr. Sez. V 26 maggio 
1962 n. 459; 21 maggio 1960 n. 371; 12 luglio 1958 n. 523 e 5 novembre 
1956 n. 960, nonch� Sez. IV 23 aprile 1974 n. 315 tutte in Il Consiglio 
di Stato rispettivamente 1962, I, 974; 1960, I, 960; 1958, I1 827; 1956, I1 
1352; 1974, I, 549), il particolare rilievo che assumono le note distinzioni 
fra atto normativo di tipo regolamentare e provvedimento applicativo, e 
fra atto collettivo (inscindibile) e atto plurimo (scindibile) (cfr. in dottrina 
Sepe-Pes � Le nuove leggi di giustizia amministrativa � Giuffr� 1972, 
364 e sgg.; Stella Richter �La competenza territoriale nel giudizio amministrativo 
� Giuffr� 1975, 57 e sgg.). '� 

L'indagine sulla incompetenza ex art. 3 1. 1034/1971 del T.A.R. adito 
rispetto a quello del Lazio non va naturalmente confusa con la problematica 
posta dall'art. 31, poich� non di una semplice questione di incompetem.
za terrttoriale si traittea:-ebbe, ma pi� propdamem.r!Je di un rp.robilema 
di incompetenza funzionale nei confronti del T.A.R. del Lazio, che postula 
la necessit� della soluzione di una questione pregiudiziale non soggetta a 
preclusioni di sorta (con esclusione, in particolare, della decadenza prevista 
dal secondo comma dell'art. 31), e che conseguentemente ben potrebbe 
essere sollevata, anche per la prima volta, in sede di appello. 

Invece, il difetto di competenza territoriale non pu� mai costituire 
motivo di nullit� e di impugnativa (art. 31, nono comma); le parti che 
intendano dedurre tale dif.etto dovranno chiedere al Consiglio di Stato 
il regolamento preventivo di competenza, la cui proposizione comporter� 
la sospensione del giudizio innanzi al T.A.R. 

La derogabilit� della competenza territoriale, a differenza di quella 
funzionale sopra delineata, trova piena conferma nel quarto comma dell'art. 
31, secondo cui sull'accordo delle parti il giudizio pu� essere trasferito 
ad altro T.A.R. � 

Quanto alla disciplina transitoria connessa agli artt. 38 e 42 che esattamente 
la Sezione V ha dichiarato estranea allo strumento processule _, 
previsto dall'art. 31, si richiamano le decisioni della Sezione IV 23 aprile 
1974 n. 315 e della �dunanza Plenaria 12 luglio 1974 n. 7, entrambe 
massimate in questa Rassegna (1974, I, 1428 e 1433), con nota di commento. 


Sulla pirobl-emartica deiJ..la competenza dei T .A.R. in dotmna si segnalano 
anche: LUBRANO �I Tribunali Amministrativi Regionali�, Giuffr� 
1974, 3 e sgg; ANDREANI � La competenza per territorio dei Tribunali 
Amministrativi Regionali � Giuffr� 1974, 63 e sgg. 

RAFFAELE TAMIOZZO 



540 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Poi.ch� la L. n. 1034/1971, fatta eccezione per la sede di servi.zio 
dei pubblici dipendenti, non prevede la localizzazione della comipetenza 
dei T.A.R. con riferimento alla sede ,dei ricorrenti e dei resistenti, sussiste 
competenza del T.A.R. di Roma qualora si verta in materia di 
operazioni elettorali per Za nomina del rappresentante in seno al Consiglio 
nazionale del notariato per una zona che comprenda la circoscrizione 
di due Corti d'appello site in due diverse Regioni. 
CONSIGLIO DJ: STATO, Sez. VI, 5 novembre 1974, n. 348 � Pres. Daniele 
-Est. Iannel1Ji. -Federamone nazionale OISNAL-Scuola ed 
altri �(avv. Moricca) c. Ministero [pUibblica istruzione (avv. Stato 
Mataloni). 
Atto amministrativo � Atto politico � Differenza. 
Atto amministrativo � Atto politico � Fattispecie � Natura della designazione 
di rappresentanti sindacali per un organo collegiale consultivo � Non 
� stato politico. 
Competenza e giurisdizione � Commissione consultiva per emanazione di 
leggi delegate � Natura di organo collegiale � Giurisdizione del giudice 
amministrativo in tema di provvedimenti di nomina dei rappresentanti 
sindacali � Sussiste. 
Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale � Nomina di organo col� 
legiale � Provvedimento autonomo e non preparatorio � Impugnabilit� 
immediata. 
Associazioni � Associazioni sindacali e Ordini professionali � Norma istitutiva 
di una Commissione consultiva per l'emanazione dei decreti 
delegati sul personale della scuola � Contrasto dell'art. 18 1. n. 477/1973 
con l'art. 39 Cost. � Non sussiste � Manifesta infondatezza della relativa 
questione. 
Associazioni sindacali e Ordini professionali � Nomina di rappresentanti in 
organi collegiali � Necessit� della motivazione nella scelta dei rappre� 
sentanti � Esclusione della motivazione generica e sua illegittimit�. 
Vanno considerati atti politici quelli che hanno per contenuto la 
Costituzione, la salvaguardia ed il funzionamento dei pubblici poteri 
nella organica struttura e 'Jl-ella loro coordinata applicazione; la loro 
causa e il loro scopo risiedono nel supremo interesse dello Stato, unitamente 
considerato (1). 
/,.�. 
t 

(1-6) La necessit� detlla motivazi.one idei orirterri seguiti daWl'.A.mmiinistrazione 
per la selezione fra i rappresentanti delle diverse organizzazioni 
sindacali, nella specie da nominarsi nella Commissione prevista dal




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 541 

Non � atto politico l'atto amministrativo con il quale la p.a. designa 
i rappresentanti sindacali nel seno di un organo consultivo collegiale, 
istituito per illuminare il Governo nell'emanazione dei provvedimenti 
delegati nella scuola (2). 

La Commissione prevista dall'art. 18 L. n. 477/1973 � un organo 
consultivo abilitato ad esprimere pareri sulle norme delegate concernenti 
lo stato giuridico del personale della scuola; il decreto relativo 
alla nomina dei membri della Commissione consultiva � del tutto autonomo 
rispetto alla attivit� di produzione legislativa delegata, e pertanto 
rientra nella giurisidizione del giudice amministrativo la cognizione della 
legittimit� del provvedimento di nomina in parola (3). 

Il provvedimento di nomina dei rappresentanti sindacali nena Commissione 
predetta n�n costituisce atto preparatorio ma autonomo e come 
tale � impugnabile ex se con ricorso giurisdizionale (4). 

Poich� � rimesso alla discrezionalit� del legislatore stabilire, per 
ragioni di opportunit�, la partecipazione o meno dei rappresentanti deUe 
organizzazioni sindacali in organi consultivi, abilitati ad esprimere pareri 
su norme aventi valore di legge, l'art. 18 .L. 477/1973 non � in 
contrasto con ljart. 39 della Costituzione (5). 

Nel provvedimento di nomina dei rappresentanti sindacali in seno 
ad una Commissione istituita per dare pareri al Governo nella emanazione 
d.i leggi rd.elegate, quale la Commissione prevista dall'art. 18 L. 

n. 477/1973, iL Ministro per la pubblica istruzione � tenuto ad indicare 
in modo congruo e convincente, e non con formula apodittica e generica, 
i criteri seguiti per la selezione operata fra i rappresentanti delle 
diverse organizzazioni sindacali (6). 
l'art. 18 I. 477/1973 (organo consultivo abilitato ad esprimere pareri sulle 
norme delegate concernenti lo stato gi�ridico del personale della scuola) 
trova riscontro nella decisione della stessa Sezione 5 novembre 1974 n. 347 
(in Il Consiglio di Stato 1974, I, 1494) a proposito della nomina di un 
diverso organo collegiale (Comitato di esperti previsto dall'art. 3 1. 6 dicembre 
1971 n. 1074), per la determinazione� dei piani di studio, nonch� 
dei principi e dei criteri generali d~i corsi abilitanti per l'insegnamento. 

In tale decisione � stata ritenuta illegittima la generica � considerazione 
della maggiore effettiva rappresentativit�� (cfr. anche, in termini, 
Sez. VI, 19 giugno 1973 n. 282 in Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1126). 

CONSlGLIO DI STATO, Sez. VI, 8 novemibre 1974, n. 3pl -Pres. Daniele 
-Est. Varino -A.riminio (avv.ti Matarazzo e Viola) c. Ministero 
!PU'blblka istruzione (,avv. Stato Semicola). 

Legge e regolamento -Annullamento giurisdizionale di norma regolamen� 
tare . Limiti alla efficacia � Provvedimenti emessi in applicazione della 
norma . Obbligo di annullamento d'ufficio � Non sussiste. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Atto amministrativo � Annullamento d'ufficio -Potere discrezionale dell' Am� 
ministrazione -Legittimit� del rifiuto di annullamento. 

Ferma restando l'efficacia ex tunc ed e11ga omnes dell'annullamento 
giurisdizionale di una norma regolamentare, esso tuttavia non incide 
sui provvedimenti divenuti inoppugnabili, emessi in applicazione della 
norma annullata; quest'ultima non pu� essere applicata nella fattispecie 
che era prima destinata a regolare, anche se tale conseguenza non comporta 
l'obbligo per l'Amministrazione di annullare d'ufficio gli atti gi� 
adottati in applicazione della norma regolamentare riconosciuta illegittima, 
e non impugnati (1). 

In ordine alle situazioni giuridiche gi� definite, non sussiste aZcun 
obbligo per l'Amministrazione idi rivalutarle a domanda dell'interessato; 
pertanto del tutto legittimamente l'Amministrazione rifiuta l'uso 
dei propri poteri discrezionali per annullare o modificare un suo precedente 
provvedimento ormai inoppugnabile (2). 

(1) Sugli effetti dell'annullamento giurisdizionale di una norma regolamentare 
cfr. Sez. VI, 23 novembre 1971, n. 940, in n Consiglio di Stato 
1971, I, 2297; Sez. V, 15 dicembre 1970 n. 1154, ivi, 1970, I, 2284; Sez. VI, 
27 ottobre 1970, n. 695, ivi, 1970, I, 1777. 
(2) Sulla legittimit� del diniego di riesame di situazioni giuridiche 
gi� definite clr. Sez. IV, 14 aprile 1970 n. 266, in lZ Consiglio di Stato 
1970, I, 580; Sez. IV, 5 novembre 1969 n. 682, ivi, 1969, I, 2040. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 22 novembre 1974, n. 380 -Pres. 
Daniele -Est. Agresti -Fera (avv. Troccoli) c. Enrte autonomo 
acquedotto pugliese (avv. Guarino). 

Competenza e giurisdizione � Tribunali Amministrativi Regionali � Natura 
dell'Ente autonomo acquedotto pugliese: ente ultraregionale � Atti dell'Ente 
impugnati prima del 1 � aprile 1974 -Competenza immediata del 

T.A.R. � Non sussiste. 
Competenza e giurisdizione � Nozione di giudice naturale � Regime transitorio 
dei T.A.R. -Contrasto dell'art. 38 1. 1034/1971 con l'art. 25 della 
Costituzione -Eccezione manifestamente infondata. 

Competenza e giurisdizione -Regime transitorio dei T .A.R. � Contrasto tra 
l'art. 38 I. 1034/1971 e gli artt. 103 e 125 della Costituzione -Eccezione 
manifestamente infondata. 

Competenza e giurisdizione -Contrasto della norma che prevede un unico 
grado con l'art. 24 della Costituzione -Non sussiste. 


PARTE I; SEZ. V, GIUR.ISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 543 

Competenza e. giurisdizione -Regime transitorio dei T.A.R. -Contrasto tra 
l'art. 38 1. 1034/1071 e l'art. 3 della Costituzione -Eccezione manifestamente 
infondata. 

Giustizia amministrativa � Termine per l'impugnazione -Pretese patrimoniali 
di dipendenti di Enti pubblici -Trattamento di quiesc�nza -Decorrenza 
della prescrizione dal giorno di cessazione del rapporto -Irrilevanza 
della dat~ del decreto di liquidazione. 

Giustizia amministrativa � Termine per l'impugnazione -Trattamento di 
quiescenza � Autonomia delle pretese -Effetti in ordine alla prescri� 
zione. 

Impiego pubblico � Indennit� di licenziamento -Prescrizione decennale stabilita 
per i dipendenti statali -Inapplicabilit� ai dipendenti di Enti 
pubblici. 

Giustizia amministrativa -Termine per l'impugriazione -Decorrenza del termine 
di prescrizione dalla omessa pronuncia del giudice. 

Pensione -Riscatto anni universitari -Effetti -Esclusione dell'aumento di 
anzianit� dall'inizio della carriera -Esclusione di effetto retroattivo. 

Deve essere ritenuto Ente uitraregionale l'Ente autonomo acq~edotto 
pugliese considerato che esso, ai sensi della L. 28 maggio 1942 

n. 664, � destinato ad operare nell'ambito di due regioni, le Puglie e 
la Lucania, nelle quali per l'appunto sono localizzate le sue sorgenti. 
Pertanto sulla cr;mtroversia relativa ad un ricorso in tema di pubblico 
impiego notificato da un dipendente dell'Ente prima del decorso dei 
tre mesi dall'inse1diamento dei T.A.R. � competente, ai sensi dell'art. 2 
lett. b) n. 1 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il Consiglio di Stato (1). 
Il giudice naturale, secondo il costante insegnamento della Corte 
Costituzionale, � il giudice precostituito in base alla legge e non stabilito 
in vista di una determinata controversia a posteriori. Sotto tale 
profilo � infondata la censura di incostituzionalit�, sollevata per viola


(1-10) Sulla prima massima, di indubbia esattezza, cfr. Sez. IV 23 aprile 
1974 n. 315. (in questa Rassegna, 1974, I, 1428); Ad. Pl; 12 luglio 19.74 

n. 7 (ivi, 1974, I, 1433); Ad Pl. 14 aprile 1972 n. 5 (in Il Consiglio di Stato 
1972, I, 537). 
La manifesta infondatezza della eccezione di illegittimit� costituzionale 
dell'art. 38 1. 1034/1971 in relazione agli artt. 3, 24, 103,. 113 e 125 
della Costituzione � stata gi� rilevata dalla Sez. V in alcune decisioni 
del 1972 (cfr. Sez. V 26 maggio 1972 n. 409 in Il Consiglio di Stato 1972, 
I, 1015; 14 novembre 1972 n. 876, ivi, 1972, I, 2032; 5 dicembre 1972, n. 1018, 
ivi, 1972, I, 2178). 

Il concetto di giudice naturale come giudice precostituito per legge, 
di giudice, cio� istituito sulla base di criteri generali. fissati in anticipo e 
non gi� in vista di determinate controversie � stato pi� volte ribadito 



544 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione del principio idel giudice naturaie di cui aU'art. 25 delta Costituzione, 
nei confronti di una norma che istituisca un giudice speciale, 
quale � la norma di cui all'art. 38 L. 6 di'�embre 1971 n. 1034 (2). 

L'art. 38 L. 1034/1971 non � in contrasto con gli artt. 103 e 125 
della Costituzione, poich� detti articoli della Carta costituzionale non 
definiscono le rispettive sfere di competenza del Consiglio di Stato e 
dei T.A.R.; � quinidi compito del legislatore ordinario stabilire dette 
competenze in materia di interessi legittimi e di giurisdizione esclusi'Va 
(3). 

La norma che prevede un solo grado di giurisdizione non � per 
ci� solo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, posto che la difesa 
delle situazioni soggettive del cittadino non trova garanzia nella �,oppia 
istanza, ma nella possibilit� di prospettare al giudice le istanze (4). 

L'art. 38 delta L. 6 dicembre 1971 n. 1034 non � in contrasto con 
l'art. 3 della Costituzione, poich� esso, al solo fine di disciplinare il 
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, si limita a stabilire la 
competenza immediata iclei T.A.R. per gli atti gi� di competenza delle 
soppresse G.P.A. e per gli atti degli enti autarchici territoriali e la 
competenza dei T.A.R. differita a tre mesi dal loro insediamento per 
gli altri atti ed in ispecie per gli atti delle Autorit�, statali e degli enti 
ultraregionali nei quali � meno immediato il collegamento con gli interessi 
locali (5). 

Le pretese patrimoniali collegate al rapporto di impiego pubblico 
debbono essere fatte valere entro i termini di prescrizione in base alle 
norme idel diritto civile; del tutto irrilevanti al riguardo sono i provvedimenti 
di liquidazione e Za loro conoscenza da parte dell'interessato, 
posto che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione del ricorrente, 
diretta ad ottenere il trattamento di quiescenza, va fissato alla 
data deUa sua definitiva cessazione dal rapporto (6). 

dalla Corte Costituzionale (cfr. da ultimo Corte Cost. 19 dicembre 1968 

n. 128 in Foro It. 1969, I, 274). 
Quanto, infine, agli atti di liquidazione del trattamento di previdenza 
e quiescenza, predisposti da un ente pubblico, i quali non rivestono natura 
costitutiva o modificativa dei diritti patrimoniali dei dipendenti dell'ente, 
ma costituiscono soltanto atto paritetico, meramente ricognitivo di diritti 
patrimoniali gi� costituiti, cfr. Sez. VI 26 ottobre 1971 n. 770 e n. 796 (in 
Il Consiglio di Stato 1971, I, 1927 e 1961); in considerazione della predetta 
natura, non sussiste alcun onere di loro impugnazione diretta ai fini della 
tutela giurisdizionale invocata dal dipendente del diritto preteso, poich� 
nessuna influenza possono avere tali .atti in ordine alla preesistenza del 
diritto� e all'obbligo correlativo dell'Amministrazione che si affermi non 
adempiuto. 

Sulla prescrizione delle rate di stipendio, assegni e pensioni dovuti 
dallo Stato cfr. Sez. IV 20 febbraio 1973 n. 129 (in questa Rassegna 1973, 
I, 545 con nota di commento e richiami di dottrina). 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

Le pretese fatte valere in ordine. al trattamento di quiescenza del 
pubblico dipendente non possono essere considerate in modo unitario, 
ma vanno considerate distintamente, con la. conseguenza che la domanda 
relativa a talune di esse non produrr� effetto interruttivo idella prescrizione 
nei riguardi delle altre (7). 

La prescrizione decennale stabilita dal R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 285 
trova applicazione solo per i dipendenti statali e non � estensibile ad 
altre categor'ie di dipendenti pubblici; ci� in quanto essa costituisce 
deroga espressa alla 1disposizione generale di cui all'art. 2948 n. 4 e.e. (8). 

Nella ipotesi di omessa pronuncia da parte del giudice amministrativo 
su domande formulate nel ricorso, deve ritenersi attribuita al ricorrente 
la possibilit� di far valere nuovamente le sue pretese nei termini 
di prescrizione, dopo la pubblicazione della decisione (9). 

Poich� il provv~dimento di riconoscimento di periodi o servizi pregressi 
comporta solo dalla data della emanazione gli effetti dell'aumento 
dell'anzianit� (e conseguentemente tutti gli atti relativi al trattamento 
di quiescenza, successivamente emanati, dovranno tener conto dell'aumento 
di anzianit� derivante dal riscatto o riconoscimento), l'istituto 
del riscatto o riconoscimento dei servizi prestati da un pubblico 
dipendente non determina l'aumento di anzianit� dall'inizio della carriera; 
pertanto il provvedimento di riconoscimento degli anni di studio 
universitari non ha effetto retroattivo id.alla data di inizio della carriera 
e non comporta, di conseguenza, aumento di anzianit� del dipendente 
per ogni possibile effetto sul trattamento di fine rapporto (10). 

CONSIGL[O DI STATO, Sez. VI, 20 dicembre 1974, n. 422 -Pres. Daniele 
-Est. Varino -Compagnia armatooiale italiana (aviv.ti Sorrentino 
e Guiccia.r�i) c. Ministero marina mevcantile (avv. Stato 
FTem), Provveditorato al porto di Venezia (avv. Cervati) e Compagnia 
lavO\t"atori al porto di Venezia (n.c.). 

Competenza e giurisdizione -Proponibilit� del regolamento di giurisdizione 
-Limiti -Effetti -Necessit� della sospensione� automatica del processo 
di merito -Sussiste. , 

Porti -Porto di Venezia -Competenza per la emanazione di provvedimenti 
tariffari e in materia di lavoro portuale -Consiglio di amministrazione 
e Comitato esecutivo del Provveditorato al porto � Competenza in materia 
di provvedimenti riservati in via generale al Direttore marittimo 
� Sussiste. 

Atto amministrativo -Atto definitivo -Provvedimenti degli organi istituzionali 
del Provveditorato al porto di VeneZia. 


546 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale � Circolari � Impugnazione 
autonoma � Non sussiste � Impugnazione unitamente ai provvedi� 
menti applicativi � Sussiste. 

Atto amministrativo � Parere di organo collegiale consultivo � Necessit� 
del giudizio final~ con la dichiarazione di voto. 

Atto amministrativo � Sanatoria di atto illegittimo impugnato nel termine 
di legge � Non sussiste. 

Fino alla pubblicazione della pronuncia sul merito da parte ,del 
giudice investito della causa � sempre proponibile il ricorso per regolamento 
di giurisdizione, la cui effettiva proposizione comporta l'obbligo 
per il giudice innanzi al quale pende la causa di sospendere il procedimento 
ex art. 367 c.p.c.; indipendentemente dalla emanazione di detto 
provvedimento di sospensione, quest'ultima si verifica di diritto con la 
conseguente privazione in capo al giudice del potere di conoscere della 
causa prima della decisione ,delle Sezioni Unite della Cassazione sul 
punto giurisdizionale (1). 

(1) Ricorso per regolamento di giurisdizione e sospensione del giudizio. 
Nella decisione che si annota la Sezione VI ha confermato quello che 
a ragione pu� considerarsi un insegnamento da tempo consolidato della 
Suprema Corte di Cassazione (cfr. in termini Cass. SS.UU. 20 dicembre 
1972 n. 3672 in Foro lt. 1973, I, 34 con nota di Andrioli). 

In considerazione della operativit� ipso iure, e quindi automatica, 
della sospensione (cfr. an�he Cass. 12 dicembre 1967 n. 2923 in Giust. Civ. 
Mass. 1967, 1522), al Giudice resta preclusa ogni ulteriore attivit� di natura 
giurisdizionale (ivi compresa, ad esempio, la semplice adozione di un 
provvedimento di riunione) fino alla decisione della Corte regolatrice; 
ne conseguir� che il provvedimento in ipotesi adottato non sar� semplicemente 
viziato per violazione di legge, ma sar� radicalmente inficiato dal 
difetto di potere 'giurisdizionale e sar� perci� annullabile in Cassazione.. 

Un breve approfondimento merita, sotto il profilo che interessa, il 
procedimento di esecuzione. 

Anche per detto procedimento la Suprema Corte ha avuto modo pi\:! 
volte di ribadire che ben pu� in esso sorgere un conflitto tra il potere 
giurisdizionale ed il potere amministrativo, tutte le volte che sussistono 
i requisiti che legittimano l'intervento della Pubblica Amministrazione a 
salvaguardia dei poteri attribuiti dala legge alla sua sfera discrezionale 

(cfr. Cass. SS.UU. 30 settembre 1968 n. 3029 in Foro lt. 1969, I, 962). 
Del resto la giurisprudenza ha costantemente dato la massima estensione 
alla proponibilit� del regolamento di giurisdizione. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 547 

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo del Provveditorato 
al porto di Venezia sono competenti -ai sensi degli artt. 2 
(come modificato dall'art. 1L.12 agosto 1957 n. 797) e 12 R.D.L. 14 marzo 
1929 n. 1342 -alla emanazione dei provvedimenti riservati in via 
generale al Direttore marittimo dall'art. 208 1del regolamento per l'esecuzione 
del codice di navigazione marittima, per quanto riguarda il 
porto di Venezia, ivi compresi i provvedimenti tariffari e normativi in 
materia di lavoro portuale. 

I provvedimenti degli organi istituzionali del Provveditorato al 
porto di Venezia sono atti ,definitivi, e ci� in quanto il Provveditorato � 
persona giuridica di diritto pubblico; inoltre mancano norme specifiche 
che ne prevedano l'impugnazione in via gerarchica. 

Esso � stato cos� ritenuto ammissibile nel caso di sequestro e in genere 
nei procedimenti cautelari innominati ex art. 700 c.p.c. (cfr. Cass. 28 febbraio 
1964 n. 437 in Foro It. 1964, I, 881; Cass. 9 marzo 1964 n. 506 in 
questa Rassegna 1964, I, 468) e in fase di procedura per la dichiarazone 
di fallimento (cfr. decreto Trib. Milano 14 luglio 1964 in Giust. Civ. 1964, 
I, 1659 e in questa Rassegna 1965, I, 294; Cass. 13 marzo 1965 ,n. 425, ivi 
1965, I, 293), procedura quest'ultima il cui carattere di processo esecutivo 
vero e proprio costituisce ormai da tempo communis opinio della pi� 
autorevole dottrina e non solo italiana. 

La sospensione deve cos� trovare applicazione anche quando il difetto� 
di giurisdizione, a causa dei poteri attribuiti dall'ordinamento alla Pubblica 
Amministrazione, venga lamentato in relazione ad una procedura di 

~3ecuzione. 

A superare definitivamente ogni dubbio sotto il profilo esaminato soccorre 
la stessa Corte di Cassazione nella motivazione della citata decisione 
3029/1968, laddove chiarisce esaurientemente che la possibilit� di sollevare 
una questione di giurisdizione va estesa a qualsiasi procedimento, anche 
individuale, poich� la fase esecutiva rientra nella giurisdizione deI 
Giudice Ordinario: � ...il procedimento di esecuzione � procedimento giurisdizionale, 
tendente alla definitiva e completa attuazione della volont� 
della legge, alla attribuzione concreta del bene della vita richiesto al soggetto 
che � risultato, secondo il processo di cognizione, averne diritto. 
Perci� anche nella fase esecutiva pu� sorgere dubbio o discussione intorno 
alla giurisdizione del giudice ordinario e quindi pu� sorgere la opportunit� 
o la necessit� che vi sia una pronuncia sulla giurisdizione medesima 
�; � In particolare, proprio nella fase esecutiva, nella quale, come 
si � detto, si attua d:n 'concreto 11'.attribuzione del bene d1e11La 'V1�JfJa. giudizialmente 
richiesto, pu� sorgere un conflitto tra la potest� giurisdizionale e 
�La potest� amministraitiva, pu� toccaTsi profondamente fil pote1I1e discrezionale 
della Pubblica Amministrazione... �. 

Altro aspetto da non trascurare � la piena autonomia del processo 
esecutivo rispetto al processo di cognizione dalla cui sorte -anche in 
relazione ad eventuali e intervenute sentenze che abbiano affermato la 
giurisdizione -il primo � del tutto staccato e indipendente, con la ulteriore 
conseguenza che anche qualora fosse riconosciuta la giurisdizione 



.!548 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'impugnativa delle circolari � ammissibile solo unitamente ai prov
�vedimenti appUcativi, in ragione e nei limiti della loro incidenza sul 
�processo di formazione e sul concreto contenuto dei provvedimenti 
��medesimi. 

Per la concreta sussistenza del parere di un organo collegiale non 
:,basta che questo abbia registrato le opinioni spontaneamente emesse 
.da al�uni suoi membri, ma � necessario che la attivitd dell'organo si 

sia espressa in un giudizio finale con la dichiarazione di voto di tutti 
�.i suoi membri ed il relativo computo. 
Non sussiste ammissibilitd di sanatoria di atti illegittimi che siano 
::sta� gid impugnati nel termne di legge. 

�dell'A.G.O. nel processo che ha dato luogo alla sentenza passata in giudi'
ooto, ben potr� contestal'ISi ilia giurilsdizione dell.'A.G.O. !1.'elaitivamente aili1o 
,esercizio dei poteri di giurisdizione in base ad una azione esecutiva che 
:su quella sentenza si pretenda fondare: ci� in -forza della ontologica diversit� 
dei due processi, l'uno (quello di cognizione), di carattere dichia:
rativo e decisorio che conduce come naturale risultato ad un dictum, 
l'altro (quello di esecuzione) di carattere realizzatore e trasformatore, che 
-.conduce ad un factum (cfr. ZAGARI, in nota di commento iaililia dee. 3029/1968 
'In questa Rassegna 1968, I, 938, con ampi richiami anche di dottrina). 
La produzione del regolamento di giurisdizione determina, dunque, 
.nel giudice investito della controversia o della procedura un difetto tem:
poraneo, o meglio una carenza temporanea di giurisdizione; ci� all'evi
�dente scopo di impedire che la decisione delle Sezioni Unite della Su


prema Corte� di Cassazione possa trovare ostacolo o essere comunque fru~
strata dalle successive attivit� (ivi compresi eventuali provvedimenti a 

�carattere esecutivo) del giudice a quo. 
N� potrebbe seriamente addursi, nella proposizione del regolamento, 
-un attentato alla accelerazione del giudizio, sia esso di cognizione o di 
�esecuzione, ch� di contra proprio a tale accelerazione, quale effetto pri:
mario, tende il regolamento medesimo: giova_ ricordare a tale proposito 

che, nei casi in cui manchi la iniziativa di una delle parti, ben pu� lo 
:stesso Giudice, in qualunque stato e grado del giudizio, rilevare d'ufficio 
il difetto di giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, 1 � co. c.p.c. 

Quanto, infine alla eccezionale possibilit� per il Giudice di una deli-
bazione del regolamento, giustificata dal SATTA (cfr. Commentario al Co
�dice di Procedura Civile, Vallardi, I, 179) � ...perch� altrimenti qualunque 
�ricorso, anche il pi� capriccioso, dovrebbe portare alla sospensione del 

processo �, essa va per l'appunto ritenuta, secondo le stesse evidenti in
�tenzioni del predetto, insigne autore, di applicazione del tutto � eccezionale 
�, limitata cio� al caso in cui effettivamente �il ricorso per regolamenrto 
possa essere consid1l['ato f:t"Utto di solo � OOp["iccio � delila Amiindm


-strazione, circostanza che non risulta essersi mai verificata e che l'esperienza 
pratica in ordine alla applicazione e utilizzazione dello strumento 
in questione (anche solo sotto un profilo meramente statistico in tema 
<di accoglimento di siffatti ricorsi) recisamente smentisce. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 549" 

TRIBUNALE AMMJINISTRATIVO -LAZIO -Sez. I, n. 92, 27 novem.1bre 
1974 -Pres. Tozzd -Est. Alibrandi -Toril.asini (avv. Lavitola)' 

�C. Regione Lazio (avv.ti Amata e Per.relli) e Comune dli Roma: 
(avv..ti Ra:go e Carnevale). 
Espropriazione per p.u. -Emanazione del provvedimento di p.u. � Competenza 
regionale -Individuazione dell'organo competente � Criteri. 

Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale � Nuovi motivi inseritf 
nelle memorie -Inammissibilit�. 

Espropriazione per p.u. � Parco pubblico � Criteri interpretativi � Estensione.. 

Espropriazione per p.u. -Procedure ex tit. II 1. 865/1971 � Necessit� dr 
piano particolareggiato -Non sussiste. 

Espropriazione per p.u. -Contrasto del tit. II 1. 865/1971 con gli artt. 4f 
e 42 della Costituzione -Manifesta infondatezza della sollevata eccezione. 


Espropriazione per p.u. � Contrasto del tit. II I. 865/1971 con gli artt. 3e 
97 della Costituzione -Manifesta infondatezza della 11ollevata ec-cezione. 


Piano regolatore -Artt. 15 e 16 norme tecniche di attuazione del p.r. df 
Roma � Creazione di impianti sportivi � Piano particolareggiato : Ne-cessit� 
-Limiti. 

Piano regolatore -Deliberazione comunale � Osservazioni dei privati � Li-miti 
� Irrilevanza. 

Espropriazione per p.u. -Rapporto fra la I. 19 novembre 1968 n. 1187 e" 
la I. 86S/1971 -Limiti temporali contenuti nella I. 1187/68. 

Espropriazione per p.u. � Contrasto fra l'art. 11 I. 865/1971 e l'art. 117 della�� 
Costituzione -Manifesta infondatezza della sollevata eccezione. 

Poich� la norma di cui all'art. 25 della L. 22 ottobre 1971 n. 86Snon 
ha altro significato che quello di una attribuzione temporanea df 
competenza, destinata ad essere sostituita dalle norme del D.P.R. 8/72, 
solo dalla normazione organizzativa dell'Ente regionale � possibiie ricavare 
e individuare l'organo competente alla emanazione del provvedi-mento 
di pu�blic~ utilit� dell'opera (1). 

(1..:8) Sul procedimento espropriativo e sulla dichiarazione di pubblica 
utilit� previsti dalla L_. 22 ottobre 1971 n. 865,_ anche in relazione� 
all'art. 1 ter L. 25 febbraio 1972 n. 13 e al d.P.R. 15 gennaio 1972 n. &cfr. 
Consiglio di Stato, Parere Commissione Speciale 24 giugno 1972 n. 18. 
(1in ;n Consiglio di Stato 1972, I, 1911); in dottrina c:lir. DI CIOMMO, n pro-




.550 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sono inammissibili i nuovi motivi di gravame dedotti nelle memorie, 
nelle quali � solo possibile illustrare una censura gi� impostata 
con ii ricorso o con i motivi aggiunti ritualmente proposti (2). 

Nella accezione �parco pubblico� contenuta nell'art. 9 della L. 

865/1971 vanno compresi non solo i grandi parchi di interesse citta


dino, ma anche i parchi di quartiere (3). 

L'esperibilit� delle procedure 1di cui al titolo II della L. 865/1911 

-non � subordinata alla esistenza del piano particolareggiato; in parti


colare, l'art. 33 della L. 865/1971 ha modificato l'art. 3 della legge 

18 aprile 1962 n. 167 ed ha consentito la formazione di piani di zona 

per l'edilizia economica e popolare anche in un piano regolatore soltanto 

adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione (4). 

n titolo II della L. 865/1911 non contrasta con gli artt. 41 e 42 

della Costituzione, essendo fatta salva la riserva legislativa per la impo


sizione di limiti alla propriet� privata me.diante la previsione di ele


menti e criteri idonei a delimitare chiaramente la discrezionalit� del


l'amministrazione (5). 

Il titolo II della L. 865/1911 non contrasta con gli artt. 3 e 91 della 

Costituzione poich�: 1) la normativa di cui alla L. 865/1911 � general


mente applicabile a tutte le opere pubbliche, di competenza della Re


gione o degli enti infraregionali, che rientrino nel contesto urbanistico


e.dilizio urbano; b) pertanto 1�is:Petto ad essa non � ipotizzabile alcuna 

disparit� di trattamento nei confronti dei proprietari espropriandi (6). 

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del Piano Regolatore di Roma (norme 

tecniche di attuazione) l'adozione del piano particolareggiato � richiesta 

solo per la creazione di impianti sportivi in senso proplTio e di dimen


sioni tali da richiedere un apposito ente di gestione. 

La deliberazione comunale che in sede di formazione del :piano 

regolatore generale rinvii le osservazioni dei privati alla formazione 

del piano particolareggiato non pu� interpretarsi come autoimposizione 

di un obbligo da parte del Comune (adozione del piano particolareg


giato) che non sia pi� richiesto dalla legge in relazione ad una succes


siva mo,dificazione del sistema e della relativa normativa (7). 

cedimento di esprop1�iazione delta legge sulla casa (in questa Rassegna, 
1973, II, 137). 

Sui rapporti fra piano di zona per l'edilizia economica e popolare e 

i piani regolatori generali e particolareggiati di esecuzione cfr. Sez. V 12 

novembre 1968 n. 1595 (iin Il Consiglio di Stato 1968, I, 1834) e Sez. IV 

12 giugno 1973 n. 646 (ivi, �1973, I, 926). 

Sulla inammissibilit� di nuovi motivi di gravame dedotti nelle me


morie cfr. Sez. V 9 febbraio 1971 n. 73 (ivi, 1971, I, 238) e Sez. IV 20 

febbraio 1973 n. 127 (in questa Rassegna, 1973, I, 540 con richiami di 

giurisprudenza). 



PARTE I, S�Z. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

Con la L. 19 novembre 1968 n. 1187 sono stati solo imposti limiti 
temporali di efficacia alle indicazioni di piano regolatore, circostanza 
che non esclude (anzi presuppone come ipotesi normale) che le eventuali 
proce�dure espropriative vengano a conclusione prima della scadenza 
di detti limiti. 

L'art. 11 della L. 86511971 non contrasta con l'art. 177 della Costituzione, 
posto che ogni tipo di attivit� strumentalmente connessa all'esercizio 
delle materie idi competenza regionale ex art. 117 della Costituzione, 
e cos� la competenza in tema di espropriazione per la reaiizzazione 
di fini urbanistici e per l'attuazione di lavori pubblici di interesse 
regionale, rientra nell'ambito dei poteri attribuiti alla Regione dalla 
Carta costituzionale (8). 


SEZIONE SESTA 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gennaio 1975, n. 252 -Pres. Giannattasio 
-Est. Lipari -P. M. Secco (conf.) -Soc. Fornaci di Stazzano 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi). 
Imposta di ricchezza mobile � Accertamento � Soggetti tassabili in base a 
bilancio � Accertament� sintetico � Incompleta dichiarazione � Bilancio 
non formalmente regolare. 
(T.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 21, 24, 27, 28, 119 e 120; e.e. art. 2431),. 
Legittimamente l'Amministrazione procede all'accertamento sintetico 
del reddito di un soggetto tassabile in base a bilancio a norma dell'art. 
120 lett. a) del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, quando la dichiarazione 
presentata non � conforme all'art. 24 primo comma dello stesso 
t.u., come nel caso che non sia stato affatto compilato il quadro relativo 
all'imposta di ricchezza mobile, non rilevando che il reddito sia stato 
dichiarato nel quadro relativo all'imposta sui fabbricati o che alla denuncia 
sia stato allegato il bilancio, cosa che non dispensa dall'obbligo 
0 
di compilar� regolarmente la dichiarazione. Pu� altres� l'Amministrazione 
procedere all'accertamento sintetico quando il bilancio presentato 
non sia sottoscritto, a norma degli artt. 27 e 28 dal legale rappresentante 
?-ella societd e dal presidente del collegio sindacale ed ancor pi� quando 
il bilancio presentato non sia stato ancora approvato a norma dell'art. 
2431 e.e. (1). 
(Omissis). -Il nodo problematico delle questioni all'esame del Collegio 
sta nel verificare la legittimit� del ricorso da parte dell'amministrazione 
finanziaria al metodo dell'accertamento sintetico di un reddito 
di ricchezza mobile della societ�, in principio tassabile in base a bilancio, 
nel caso di specie. Ne � pienamente consapevole lo stesso contribuente 
il quale, dopo una breve premessa volta a sottolineare che la 
impugnazione concerne questo solo profilo, articola le censure in tre motivi 
per adeguarsi alla triplice linea argomentativa cui la sentenza si 
affida per giustificare l'accertamento della finanza. La motivazione della 
sentenza poggiata su una pluralit� di rationes decidendi comporta che 
SEZIONE SESTA 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gennaio 1975, n. 252 -Pres. Giannattasio 
-Est. Lipari -P. M. Secco (conf.) -Soc. Fornaci di Stazzano 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi). 
Imposta di ricchezza mobile � Accertamento � Soggetti tassabili in base a 
bilancio � Accertament� sintetico � Incompleta dichiarazione � Bilancio 
non formalmente regolare. 
(T.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 21, 24, 27, 28, 119 e 120; e.e. art. 2431),. 
Legittimamente l'Amministrazione procede all'accertamento sintetico 
del reddito di un soggetto tassabile in base a bilancio a norma dell'art. 
120 lett. a) del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, quando la dichiarazione 
presentata non � conforme all'art. 24 primo comma dello stesso 
t.u., come nel caso che non sia stato affatto compilato il quadro relativo 
all'imposta di ricchezza mobile, non rilevando che il reddito sia stato 
dichiarato nel quadro relativo all'imposta sui fabbricati o che alla denuncia 
sia stato allegato il bilancio, cosa che non dispensa dall'obbligo 
0 
di compilar� regolarmente la dichiarazione. Pu� altres� l'Amministrazione 
procedere all'accertamento sintetico quando il bilancio presentato 
non sia sottoscritto, a norma degli artt. 27 e 28 dal legale rappresentante 
?-ella societd e dal presidente del collegio sindacale ed ancor pi� quando 
il bilancio presentato non sia stato ancora approvato a norma dell'art. 
2431 e.e. (1). 
(Omissis). -Il nodo problematico delle questioni all'esame del Collegio 
sta nel verificare la legittimit� del ricorso da parte dell'amministrazione 
finanziaria al metodo dell'accertamento sintetico di un reddito 
di ricchezza mobile della societ�, in principio tassabile in base a bilancio, 
nel caso di specie. Ne � pienamente consapevole lo stesso contribuente 
il quale, dopo una breve premessa volta a sottolineare che la 
impugnazione concerne questo solo profilo, articola le censure in tre motivi 
per adeguarsi alla triplice linea argomentativa cui la sentenza si 
affida per giustificare l'accertamento della finanza. La motivazione della 
sentenza poggiata su una pluralit� di rationes decidendi comporta che 
(1) Decisione di evidente esattezza. Per l'altra ipotesi di integrazione e 
correzione, in via induttiva, di bilancio formalmente regolare e non del tutto 
inattendibile v. Cass., 7 novembre 1974, n. 3384, in questa Rassegna, 
1975, I, 196). 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

solo la fondatezza di tutti i motivi dedotti potrebbe portare alla cassazione; 
per converso � sufficiente disattendere uno qualunque dei motivi 
per respingere il ricorso. Ritiene peraltro il Collegio, anche alla stregua 
della propria funzione di nomofilachia, di esaminare tutte le censure, per 
rispettare l'unit� della fattispecie. 

Secondo il ricorrente questa non sarebbe riconducibile nell'alveo 
dell'art. 120 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ricorrendo puntualmente 
gli estremi dell'art. 119, nonostante la mancata compilazione del quadro 
B (motivo I). Erroneamente si sarebbe fatto leva sulla omessa sottoscrizione 
del rendiconto (sostitutivo del bilancio) da parte del Presidente 
del Collegio sindacale, perch� tale sottoscrizione non � prescritta a pena 
di nullit� (motivo II). Infine la Corte, qualificando il documento allegato 
alla dichiarazione come semplice progetto di bilancio, inidoneo di per s� 
ad integrare il precetto di legge non avrebbe tenuto presente che l'atto 
presentato era un �rendiconto� legislativamente equiparato al bilancio 
(motivo III). 

Le riassunte censure non hanno giuridico pregio. 

Ai sensi dell'art. 120 del t.u. sulle imposte dirette del 1958 (che 
si applica ratione temporis al caso in esame) sotto la rubrica � Accertamento 
sintetico dei redditi tassabili in base al bilancio� si prevede 
l'eccezionale potere della finanza (�in deroga� alle disposizioni dell'articolo 
precedente il 119) di procedere ad accertamento sintetico, o induttivo 
(�in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli 
elementi e dati comunque raccolti �) in tre specificati casi fra cui quello 
(lett. a) di presentazione della dichiarazione dei redditi non conforme 
alle disposizioni degli artt. 24 comma primo, 27 e 28 comma primo, 
lett. a). Ed a sua volta l'art. 24 (sotto la rubrica �contenuto della dichiarazione 
�) stabilisce al primo comma che � la dichiarazione deve 
specificare gli elementi attivi e passivi necessari, secondo le norme concernenti 
le singole imposte, per la determinazione dei valori imponibili 
dei redditi e dei patriillloni posseduti dal soggetto, nel periodo di imposta 
al qu�le la dich�'arazione stessa si riferisce�. 

� pacifico in causa che nel redigere la dichiarazione annuale dei 
redditi, del patrimonio e delle obbligazioni delle societ� ed enti tassabili 
in base a bilancio agli effetti delle imposte dirette, per il 1959, la societ� 
Fornaci di Stazzano non compil� il quadro B relativo ai redditi 
di ricchezza mobile di categoria B, indicando nel quadro C, riguardante 
i redditi dei fabbricati, la somma di L. 6 milioni quale affitto della fornace, 
riportata poi nel quadro E ai fini della determinazione del reddito 
imponibile. 

Ed � ormai fuori discussione che l'affitto della fornace dava luogo 

ad un reddito che avrebbe dovuto essere dichiarato dal contribuente per 

essere assoggettato ad imposta d~ R.M. di categoria B. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

, .Dalla convergenza dei dati normativi e di quelli di fatto secondo 
l'Avvocatura dello Stato discenderebbe l'applicabilit� dell'art. 120 lett. 
a) legittimante l'accertamento sintetico del reddito del soggetto tassabile 
in base a bilancio, poich� la mancata compilazione del quadro 
costituisce un quid pluris rispetto alla dichiarazione non regolare cui si 
riferisce l'art. 24 comma primo del t.u., richiedendo non gi� la indicazione 
di una somma purchessia, ma la specificazione degli elementi attivi 
e passivi necessari per dare contezza della consistenza del reddit�>. 

La tesi � stata rettamente accolta sia dal Tribunale che dalla Corte 
d'Appello. Ed invero � c�rta la sussistenza del reddito mobiliare ch� 
non risulta denunciato, sicch� sulla base della dichiarazione l'amministrazione 
non � stata posta in grado di operare alcun prelievo tributario. 

N� vale obiettare che il reddito era stato indicato' nel quadro relativo 
all'imposta fabbricati, giacch� l'omissione che viene in considerazione 
riguarda l'imposta di ricchezza mobile e non quella, del tutto 
autonoma, relativa ai fabbricati. Neppure giova fare richiamo al bilancio, 
in quanto la prescrizione dell'allegazione del bilancio coesiste normativamente 
con quella della regolare compilazione della denuncia. Questo 
� appunto il senso del richiamo operato all'art. 24 comma primo del 

t.u. La finanza pu� procedere all'accertamento sintetico anche quando 
il bilancio allegato sia perfettamente regolare se i dati rilevanti emergenti 
dal bilancio medesimo non sono stati riportati nel modulo, omettendosi 
addirittura la compilazione di un quadro. 
La tecnica del riscontro fra i dati numerici di quantificazione dei 
redditi contenuti nella dichiarazione e quelli emergenti �dalle risultanze 
del bilancio e del conto profitti e perdite o dal rendiconto� cui si informa 
la disciplina dell'art. 119 del testo unico presuppone appunto la 
duplicit� dei termini da raffrontare, e quindi l'esistenza di una regolare 
dichiarazione in cui siano riportate le cifre da comparare con quelle contenute 
nel bilancio. Se questa possibilit� non sussiste perch� i redditi 
non sono stati indicati nell'apposito quadro della dichiarazione si esorbita 
dal campo dell'accertamento analitico, e pu� ricorrersi all'accertamento 
sintetico ex art: 120 lett. a) t.u. poi~h� il contenuto della dichiarazione 
non ha rispettato il precetto dell'art. 24. 

Non va perci� seguita la difesa della societ� nello sforzo di ricondurre 
l'omessa compilazione del quadro B alla fattispecie normativa dell'art. 
119, con conseguente mera possibilit� per la finanza di integrazione 
o correzione delle impostazioni di bilancio mancanti od inesatte, 
giacch� tale articolo presuppone una dichiarazione formalmente regolare, 
perch� effettuata in conformit� alle disposizioni dell'art. 24 comma primo 
t.u., e riguarda una fase ulteriore alla constatazione dii tale regolarit� 
formale, attinente all'esame del merito di quanto dichiarato in 
rispondenza ai dati del bilancio, mediante il riscontro del documento 

! 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 555 

' 

allegato alla dichiarazione, in cui possono essere state omesse determinate 
entrate. 

Ai sensi dell'art. 120 lett. a) per operare l'accertamento sintetico 
non si deve scendere al merito della attendibilit� e completezza del bilanci� 
allegato alla dichiarazione (regolare) della societ�, ma l'indagine 
va circoscritta all'esame esclusivo della dichiarazione, prescindendo dal 
bilancio allegato, per verificarne la regolarit�, che � certamente da escludere 
se sia stata omessa ogni indicazione numerica circa un reddito 
certo nell'an. 

In altre parole, e per concludere sul punto, il bilancio, quale documento 
contabile che contiene l'esposizione di una certa situazione finanziaria, 
pu� costituire la base del controllo della dichiarazione, ma non 
pu� sostituirla, sicch� l'omessa dichiarazione dei redditi della societ� 
soggetta a iR.M. ,di categoria B, ,giustifica di per s� sola l'accertamento 
sintetico dei redditi medesimi, a prescindere dalle poste dell'allegato 
bilancio. 

Ma nel caso in esame tale accertamento sintetico era fondato non 

solo sul richiamo operato all'art. 24 comma primo del testo unico, ma 

anche sulla duplice violazione dell'art. 28 lett. a) secondo cui i soggetti 

tassabili in base al bilancio devono allegare alla dichiarazione copia del 

bilancio e del conto profitti e [perdite, ovvero copia del :rendiconto sot


toscritta dalle persone indicate nell'art. 27 e cio� dal legale rappresen


tante e dal Presidente del Coll~gio dei Sindaci (ove un sitfatto collegio 

figuri t:ra gli ol'lgani si;>ciali, come � iPI"escoclitto !Per le societ� iPer azioni). 

� stato accertato, invece, che il documento allegato alla dichiarazione, 
e che dovrebbe tener luogo di bilancio, non risulta sottoscritto 
�dal presidente del collegio sindacale. 

Il raccordo fra art. 120 lett. a) ed artt. 27 e 28 lett. a) �, in verit�, 

assai lineare: pu� procedersi ad accertamento sintetico quando la dichia


razione non rispetta le norme dei richiamati articoli, quando cio� essa 

non � stata sottoscritta dai soggetti indicati nell'art. 27 e .quando alla 

dichiarazione non sia stata unita la copia del bilancio e del conto pro


fitti e perdite, ovvero copia del rendiconto sottoscritta dai medesimi 

soggetti. 

E non giova alla ricorrente far leva sull'inciso �a pena di nullit�� 

che sanziona nel primo comma dell'art. 27 l'omessa sottoscrizione della 

dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'ente, ma non � pi� 

ripetuta nel secondo e nemmeno nel terzo comma del medesimo articolo, 

che qui viene in considerazione, riguardando il collegio sindacale. 

L'argomentazione, a� parte la sua intrinseca fondatezza, non � per


tinente nella prospettiva da cui muove la sentenza denunciata. 

Non si tratta, infatti, di qualificare come nulla la dichiarazione dei 

redditi per trarne una qualche conseguenza giuridica, ma di partire dalla 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

constatazione che una dichiarazione, seppure irregolare vi � stata, per 
determinare il regime de~l'accertamento e giustificare il ricorso al metodo 
analitico. E su questa direttrice � un fuor d'opera attardarsi a 
stabilire se la mancata sottoscrizione del bilancio allegato sia richiesta 
a pena di nullit�, essendo decisivo rilevare che, per inequivoco dettato 
di legge, tale omissione consente alla P.A. di operare l'accertamento in 
via induttiva ex art. 120 t.u. 

Ma pi� radicalmente l'art. 28 lett. a) risulta vi9lato perch� il documento 
allegato alla dichiarazione, e privo della sottoscrizione del Presidente 
del Collegio dei Sindaci, non era una copia di bilancio, ma un 
semplice progetto in quanto alla data della presentazione della dichiarazione 
esso non era stato approvato dalla assemblea dei soci. Ora � noto 
che dal punto di vista civilistico il bilancio formato dagli amministrativi 
� un progetto che il Collegio sindacale rivede e corregge (art. 2431 
comma secondo e.e.) e che solo a seguito dell'approvazione della assemblea 
si presenta quale bilancio in senso tecnico, :prendendo esistenza 
giuridica, ed esplicando i suoi effetti. 

Prima dell'approvazione, dunque, cos� come non vi � ancora bilancio 
in senso civilistico, non esiste nemmeno l'atto cui si riferisce l'art. 28 
lett. a) del testo unico. Ed infatti l'art. 21 del medesimo testo unico, a 
proposito del termine per la presentazione della dichiarazione stabilisce, 
al secondo comma, che i soggetti tassabili in base a bilancio debbono 
effettuare la dichiarazione entro un mese dall'� approvazione > del bilancio, 
o del rendiconto, e in caso di mancata approvazione nel termine di 
legge, o nel termine statutario, consente che la dichiarazione venga presentata 
entro un mese dalla scadenza del termine stesso (con l'ovvia 
conseguenza che, in mancanza di bilancio approvato si pu� procedere ad. 
accertamento sintetico). 

La motivazione della sentenza in proposito � pienamente appagante 
e la societ� ricorrente nemmeno ne tenta una confutazione diretta, ma 
pretende di censurare i giudici di secondo grado per non avere considerato 
che il documento allegato alla dichiarazione, pur non essendo un 
bilancio �approvato> era un rendiconto, espressa~ente contemplato in 
via alternativa nell'art. 28 lett. a) e quindi suscettibile di integrarne 
il precetto. 

A parte l'assoluta novit� della deduzione si tratta di escogitazione 
puramente nominalistica. 

n rendiconto � un quid pluris irispetto al bilancdo consuntivo (con 
l'annesso conto dei profitti e delle perdite) il quale di norma non consente 
di cogliere se non i tratti fondamentali, esclusi i profili marginali 
e pi� analitici, della gestione sociale, mentre il rendiconto dovrebbe 
comportare una pi� completa ed approfondita disamina. Si spiega quindi 
l'equivalenza normativa fra i due documenti, la cui efficacia giuridica 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 557 

resta per� sempre ancorata all'approvazione dell'assemblea (operando le 
stesse ragioni svolte per ~scludere che un progetto di bilancio sia equiparabile 
al bilancio in senso tecnico). Ed � certo che il documento in 
esame, a prescindere dalla sua ascrizione al novero dei bilanci ovvero 
dei rendiconti, non � stato approvato, ed � restato al livello del mero 
progetto. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE -Sez. Un., 25 gennaio 1'975 n. 287 -Pres. 
Stella Richter -Est. Mirabelli -P. M. Di Maio (conf.) -Mini~tero 
dell� Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. ENEL (avv. Cogliati 
Dezza). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Rapporti tra giudizio innanzi 
alle commissioni e azione ordinaria -Termine per la notifica della 
decisione della Commissione Centrale -�'. preclusivo per l'azione in 
sede ordinaria dell'Amministrazione Finanziaria. 

(L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 34). 
Il termine di tre mesi stabilito nell'art. 34 della legge 8 giugno 1936 

n. 1231 per la notifica della decisione della Commissione Centrale in 
materia di imposte dirette, � applicabile anche per le imposte indirette. 
Conseguentemente l'amministrazione decade dal diritto di proporre la 
azione ordinaria ove non abbia provveduto a notificare la decisione nel 
detto termine (1). 
(Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione ricorrente 
denuncia falsa applicazione dell'art. 34 della legge 8 giugno 
1936, n. 1231, e difetto di motivazione, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, 
cod. proc. civ. 

L'Amministrazione sostiene, infatti, che la norma suddetta � propria 
della disciplina delle imposte dirette e non � applicabile alle imposte 
indirette, s� che erroneamente la Corte d'Appello ne avrebbe fatta appli


(1) Viene confermata la pos1z1one assunta con la sent. 7 aprile 1972, 
n. 1041 (in questa Rassegna, 1973, I, 193, con nota di M. SALTINI). Bisogna 
ormai prendere atto di questa affermazione, che pur lascia perplessi. Resta 
fermo tuttavia che l'osservanza del termine dell'art. 34 della legge 8 giugno 
1936, n. 1231 non condiziona il ricorso per Cassazione ex art. lll Cost. 
e che il diverso termine di 60 giorni stabilito per la notifica delle decisioni 
delle Commissfoni distrett�ali e provinciali (art. 35 e 41 r.d. 8 luglio 1937, 
n. 1516) � valevole solo nell'ambito del contenzioso tributario e non condiziona 
quindi n� l'autonoma azione in sede ordinaria, n� il ricorso al tribunale 
per difetto di calcolo o errore di apprezzamento n� il ricorso per 
Cassazione. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cazione nel caso in esame che concerne opposizione ad ingiunzione per 
imposta suppletiva di registro. 

La tesi sostenuta dall'Aministrazione ricorrente � stata respinta dalla 
Sezione I di questa Corte, con sentenza 7 aprile 1972, n. 1041. Nella 
motivazione di tale pronuncia � stato dato atto che, bench� la questione 
dell'applicabilit� della decadenza prevista dall'articolo suddetto all'ipotesi 
di notifica tardiva di decisione della Commissione Centrale in materia 
di imposte indirette non risultasse specificamente sottoposta fino 
allora all'esame di questa Corte, tuttavia in precedenti pronunce, concernenti 
questioni collaterali, si rinvenivano prospettazioni divergenti. 

L'Amministrazione ricorrente, nel chiedere che la questione venga 
riesaminata, oppone alla soluzione adottata da questa Corte tre ordini 
di argomentazioni. 

In primo luogo sostiene che l'estensione non troverebbe giustificazione 
nella disposizione contenuta nell'art. 31 del d.l. 7 agosto 1936, numero 
1639, secondo cui sono estese alle controversie riguardanti le imposte 
di trasferimento di beni tutte le altre norme relative al procedimento 
davanti le commissioni delle imposte dirette, in quanto l'art. 
34, di cui si tratta, imponendo la decadenza dall'azione �giudiziaria per 
tardjvit� della notificazione della decisione della Commissione Centrale, 
concerne una situazione che non riguarda il procedimento davanti le 
Commissioni, ma � fuori di questo. 

In secondo luogo lAmministrazione assume che, qualora si dovesse 
ritenere ammissibile l'estensione in base al citato art. 31, il combinato 
disposto dalle due norme dovrebbe ritenersi abrogato in forza dell'ultimo 
comma dello stesso art. 31, che prevede l'al:lrogazione di ogni norma 
incompatibile con la disciplina posta nello stesso testo legislativo; ad 
avviso dell'Amministrazione, cio�, poich� in esecuzione dell'art. 45 dello 
stesso decreto, � stato emanato, con successivo r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, 
il regolamento di attuazione contenente le norme procedurali, ed in 
questo, mentre � prevista la decadenza per omissione di notifica in relazione 
all'impugnazione delle decisioni delle Commissioni di primo e secondo 
grado, nulla � stato detto per la proponibilit� dell'azione giudiziaria, 
se ne dovrebbe dedurre che sia rimasto sancito che l'azione giudiziaria 
� proponibile sol che siano rispettati i termini decorrenti dalla 
notificazione delle decisioni, quale che sia il tempo decorso tra la decisione 
e la notificazione della stessa. 

In terzo luogo l'Amministrazione ricorrente sostiene che, qualora si 
opinasse che comunque l'estensione sia giustificata dall'esigenza di assicurare 
una parit� di tutela fra contribuente ed amministrazione finanziaria, 
impedendo a questa di prolungare a suo piacimento la pendenza 
della controversia tributaria con il ritardo nella notificazione della decisione, 
tale esigenza dovrebbe ritenersi gi� adeguatamente soddisfatta a 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 559 

seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 21 dicembre 
1972, n. 186, che, dichiarando illegittimo l'art. 146 del r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3269, nella 'parte in cui non stabilisce che la notificazione in 
esso prevista, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per ricorrere 
all'autorit� giudiziaria, possa aver luogo anche ad istanza del 
contribuente, ha procurato al contribuente il mezzo.. per porre riparo agli 
effetti eventualmente pregiudizievoli del ritardo delrAmministrazione nel 
compimento della notificazione. 

Non sembra, per�, a queste Sezioni Unite che i rilievi esposti dal!'
Amministrazione ricorrente siano sufficienti a contestare l'esattezza della 
soluzione adottata dalla Prima Sezione di questa Corte. / 

In relazione al primo punto, infatti, queste Sezioni Unite ritengono 
che meriti conferma l'affermazione contenuta in tale pronuncia, secondo 
cui la notificazion� della decisione della Commissione centrale costituisce 
il presupposto per la conclusione del procedimento dinanzi la giurisdizione 
amministrativa, giacch� a tale notificazione � subordinata la costituzione 
del giudicato; ogni disposizione che concern~ tale notificazione 
non pu� ritenersi, quindi, che regoli un momento esterno e successivo 
al procedimento dinanzi le commissioni tributarie; ne consegue che anche 
la norma dell'art. 34, di cui si discute, rientra nell'ambito del rinvio 
operato dal citato art. 31, quarto comma, del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 . 

. In relazione al secondo punto queste Sezioni Unite ritengono che 
nessuna incompatibilit� pu� ravvisarsi tra l'ordinamento procedurale risultante 
dal citato r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e dal Regolamento contenuto 
nel r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, e. l'applicabilit� dell'art. 34 della 
legge 8 giugno 1936, n. 1231, al procedimento ivi disciplinato. 

Come, infatti, la stes1sa .Amminiistrazione ricorrente ha rilevato, nessuna 
norma � contenuta .nei due provvedimenti, che regoli la notificazione 
della decisione della Commissione Centrale ed il successivo accesso 
alla giurisdizione ordinaria. Il rinvio alla norma contenuta nell'art. 34, 
dunque, lungi dal porsi il contrasto con tale ordinamento, ne colma una 
lacuna e contribuisce a renderlo organico e completp. 

In relazio~e al terzo punto, infine, ad avviso di queste Sezioni Unite 
la sentenza della Corte Costituzionale, richiamata dall'Amministrazione 
ricorrente, non ha alcuna incidenza sulla questione concernente l'estensibilit� 
della decadenza sancita dall'art. 34 per le controversie concernenti 
le imposte dirette alle controversie relative ad imposte indirette. 

L'attribuzione al contribuente della facolt� di compiere la notificazione 
della decisione, al fine di dare inizio alla decorrenza del termine 
per l'impugnazione, pur attribuendo a questo una migliore tutela, tuttavia 
non soddisfa totalmente all'esigenza di parit�, in quanto nessuna 
norma prevede un mezzo attraverso il quale lo stesso contribuente venga 


560 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

a conoscenza della pubblicazione della decisione, senza l'intervento di 
un'attivit� dell'Amministrazione. 
L'esigenza di parit� �, invece, adeguatamente soddisfatta, come ha 
rilevato la precedente pronuncia di questa Corte, soltanto attraverso la 

imposizione all'Amministrazione dell'onere previsto dall'art. 34, di cui 
si tratta, la cui applicabilit� ad ogni controversia tributaria non soltanto 

I 
discende quindi, da una retta applicazione delle norme vigenti, ma � 
pienamente conforme ai principi della Costituzione. 

l

La soluzione accolta dalla citata sentenza n. 1041 del 1972 deve 
essere, dunque, pienamente iconfera:nata e la sentenza impugnata, che 
a tale soluzione si � adeguata, non merita, pertanto, alcuna censura. 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1975 n. 338 -Pres. Giannattasio 
-Est. Granata -P. M. Albanese (conf.) -Ente Fiera di Milano 
(avv. Allorio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Giorgio 
Azzariti). 

Imposte e tasse in genere � Legittimazione passiva � Diritti erariali sugli 
spettacoli � Societ� Italiana Autori ed Editori � Potere di riscossione, 
accertamento e liquidazione del tributo � Amministrazione Finanziaria � 
Sono ambedue passivamente legittimati � Inscindibilit� di cause � 
Sussiste. 

(L. 2 aprile 1951, n. 226, art. 6; c.p.c. artt. 331 e 334). 
La Societ� Italiana Autori ed Editori, che in forza di convenzione 
stipulata a norma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951 n. 226, esercita 
il potere di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali 
sugli spettacoli, � passivamente legittimata, assieme all'Amministrazione 
Finanziaria, sulla domanda del contribuente diretta a negare la debenza 
del tributo; conseguentemente nel giudizio instaurato contro ld SIAE 
e contro la Finanza si crea una situazione di inscindibilit� che consente 
ia proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva della parte contro 
la quale non � proposto l'appello principale (1). 


(1) Decisione di evidente esattezza. La duplice legittimazione passiva 
dell'Amministrazione finanziaria e dell'Ente delegato � incontestabile, come 
pure � incontestabile l'autonomo potere di iniziativa di ambedue i soggetti 
riguardo alle impugnazioni. 
In una situazione per qualche parte analoga � stato ritenuto (Cass. 28 
marzo 1973, n. 824, in questa Rassegna, 1973, I, 824), che lAmministrazione 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 561 

(Omissis). -Con il terzo motivo, il cui esame si pone come logicamente 
e giuridicamente pregiudiziale, l'ente ricorrente denuncia la 
violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 331 e 334 cod. proc. civ., 
sostenendo che la Corte del merito ha erroneamente respinto l'eccezione 
di difetto di legittimazione passiva della SIAE nella controversia circa 
l'accertamento del debito tributario derivante dall'arrotondamento dell'addizionale 
sui diritti erariali, dovuti per gli spettacoli, le manifestazioni 
ed i trattenimenti, previsto dal secondo comma dell'art. 7 della 
legge 18 febbraio 1963, .n. 67, e, del pari erroneamente, ha rigettato 
l'eccezione di inammissibilit� dell'impugnazione della stessa SIAE, non 
ricorrendo, nella specie, nessuna delle ipotesi che, a norma dell'art. 334 
cod. proc. civ., consentono all'appellato l'impugnazione incidentale tardiva. 


La censura, in quanto non considera la particolare posizione della 
SIAE nella situazione che veniva in discussione, si dimostra infondata. 

Il Ministro delle Finanze, esercitando la facolt� attribuitagli dall'art. 
6 della legge 2 aprile 1951, n. 226, ha, con pr<?prio decreto 30 ottobre 
1968, di approvazione della convenzione stipulata con la SIAE per 
il decennio dal 1� gennaio 1968 al 31 dicembre 1977, attribuito -tra 
l'altro -alla stessa SIAE (come con i decreti di approvazione delle 
precedenti convenzioni) i poteri di accertamento, di liquidazione e di 
riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici 
ordinari, sportivi e cinematografici (art. 1, lett. a) e del diritto addizionale 
e dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui 
alla legge 18 febbraio 1963, n. 67 (art. 1, lett. d), e l'ha resa responsabile 
verso lo Stato dei diritti e delle imposte suindicate che, per ogni 
spettacolo ordinario, sportivo e cinematografico, e sulle scommesse do


vrebbe incassare (art. 17 della convenzione). 

La particolare posizione della SIAE, che � incaricata della mera 

riscossione del tributo di cui trattasi, ma che � investita anche del po-

finanziaria, chiamata in causa dall'esattoria a norma dell'art. 77 del t.u. 15� 

maggio 1963, n. 858, ha il potere di impugnare la sentenza che l'esattoria 

abbia lasciato senza impugnazione; resta a vedere se anche in questo caso,. 

a seguito della impugnazione della Finanza, l'Esattoria possa ancora pro


porre l'impugnazione ex art. 334; si dovrebbe rispondere affermativamente 

sia in questo caso che nel caso opposto. 

La sentenza ora intervenuta nella successiva parte della motivazione,. 

di cui si omette la pubblicazione, ha riaffermato, e sul punto la discussione� 

pu� considerarsi chiusa, che l'arrotondamento sull'addizionale ai diritti era


riali sugli spettacoli (art. 7 legge 18 febbraio 1963, n. 67) va eseguito sul


l'importo di ogni manifestazione e non sull'importo di ciascun biglietto 

(Cass., 14 marzo 1974 n. 692, ivi, 1974, I, 695). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tere di procedere all'accertamento ed alla liquidazione di detto tributo 
ed � responsabile verso lo Stato dei diritti e delle imposte, che dovrebbe 
incassare in base a distinta ovvero in somma fissa, rende evidente che 
l'azione di accertamento negativo della debenza del tributo nella misura 
in cui veniva pretesa e percepita, fatta valere dall'Ente Fiera 
quale contribuente (il quale del resto non ha dimostrato di dubitarne 
quando ha promosso il giudizio che ne occupa) aveva per contraddittori 
non solo l'amministrazione finanziaria, quale titolare del potere 
d'imposizione e del credito tributario, ma anche l'ente (la SIAE) al 
quale faceva, capo, per effetto del rapporto di concessione, il potere di 
accertamento e di liquidazione del tributo. 

La situazione pregiudizievole della quale l'Ente Fiera tendeva ad 
ottenere la rimozione, derivava, infatti, non solo dalla pretesa dell'ente 
creditore d'imposta, ma anche dall'attivit� di accertamento e liquidazione 
che l'ente concessionario aveva posto e poneva in essere, esercitando 
quei poteri che gli erano stati affidati e che esso era tenuto a 
mandare ad effetto per sottrarsi alla responsabilit� gravante a suo carico 
in forza della stessa concessione. 

La sitUazione delineata � stata, poi, correttamente posta, dalla Corte 
del merito, a base della pronuncia di rigetto della eccezione di inammissibilit� 
dell'appello tardivamente proposta dall'appellata SIAE. 

Com'� stato numerose volte affermato da questa Corte, rientra nell'ipotesi, 
disciplinata dall'art. 334 cod. proc. civ., di cause nelle quali 
la parte contro cui sia stata proposta l'impugnazione principale � legittimata, 
a sua volta, a proporre l'impugnazione incidentale tardiva, ancorch� 
questa sia diretta contro una parte diversa da quella che ha esperito 
il gravame principale, anche quella di inscindibilit� per ,dipendenza 
di cause. Ipotesi questa che ricorre quando pi� cause distipte, riunite 
in un unico processo, o per la natura delle situazioni giuridiche controverse 
(dipendenza di ordine sostanziale) o per effetto delle domande 
rispettivamente proposte dalle parti (dipendenza di ordine formale), debbono 
restare unite anche in sede di gravame, in quanto la decisione 
dell'una si estende logicamente e necessariamente all'altra, costituendo 
il presupposto logico e giuridico imprescindibile, per il carattere di pregiudizialit� 
che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni 
trattate nell'altra. 

Orbene, non era contestabile che l'accertamento giudiziale chiesto, 
in ordine alla pretesa tributaria, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, 
pregiudicasse la decisione che ne dipendeva riguardo alla 
declaratoria, domandata nei confronti della SIAE, in merito ai poteri 
di accertamento e di liquidazione dell'imposta ad essa affidati. (
Omissis). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 563 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1975, n. 565 -Pres. La 

Porta -Est. Payardi -P. M. Secco (diff.) -Ministero delle Finanze 

(avv. Stato Galleani) c. Soc.p.a. Alfa Farmaceutici (avv. Natoli). 

Imposta di registro � Agevolazioni per la case di abitazione non di lusso � 
Decadenza � Imposta ordinarla � Interessi � Decorrenza. 

(L. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 14 e 20; 1. 26 gennaio .1961, n. 29, art. 1; 1. 28 
marzo 1972, n. 147). 
Nel caso di decadenza dai benefici fiscali previsti dall'art. 14 della 
legge 2 luglio 1949, n. 408, gli interessi sulle imposte in misura ordinaria 
dovute dal contribuente ammesso ai benefici, decorrono daZla data 
di registrazione dell'atto inizialmente agevolato, o, se questa � anteriore, 
dal 16 marzo 1961, di entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 (1). 

(Omissis). -Con due motivi di ricorso unitariamente considerabili, 
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato invoca violazione di 
legge affermando che, verificatasi la decadenza del beneficio fiscale, l'imposta 
� dovuta con i relativi interessi moratori a partire dal momento 
della registrazione dell'atto essendo la decadenza ricollegabile ad un 
comportamento del contribuente. Del resto, essa afferma, il contribuente, 
non avendo provveduto a costruire abitazioni entro il termine di legge, 
ragione appunto per la quale aveva in o:i;igine ottenuto i benefici fiscali 
nella registrazione dell'atto di acquisto del terreno edificabile, ha fatto 
per sua stessa opera non avverare la condizione cui il beneficio era 
legato. Il ricorso � fondato. 

Oggetto della controversia � l'accertamento della esistenza o meno 
dell'obbligo di pagamento degli interessi moratori previsti dalle leggi 

n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962 sulle somme liquidate a titolo di imposta 
complementare di registro e in accessori e con decorrenza dalla data 
(1) Con la presente sentenza la Corte di Cassazione, dopo le precedenti 
diverse pronuncie 27 luglio 1972, n. 2570 (in questa Rassegna 1972, 1, 
849) e 14 ottobre 1974, n. 2828 (ivi, 1974, 1, 1442) ha riesaminato l'importante 
problema relativo alla decorrenza degli interessi sulle imposte liquidate in 
misura ordinaria per decadenza dai benefici fiscali di cui alla 1. 2 luglio 1949, 
n. 408 e, totalmente condividendo le argomentazioni svolte nell'interesse 
della Amministrazione finanziaria e su cui cfr. la nota di G. ANGELINI RoTA a 
commento della citata sentenza n. 2570 del 1972, ha affermato che detti interessi 
decorrono dalla data di registrazione dell'atto inizialmente agevolato 
e non dal momento successivo in cui si � verificata la decadenza dalla agevolazione. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della registrazione o, se questa anteriore, dal 16 marzo 1961, data di 
entrata .in vigore della legge n. 29 del 1961, in dipendenza della sopravvenuta 
decadenza dai benefici tributari previsti dalla legge 2 luglio 1949, 

n. 408. Si tratta in altri termini di stabilire se il contribuente, una volta 
ottenuti i benefici fiscali di agevolazione alla costruzione di locali di 
abitazione, sotto il profilo della dichiarazione, inserita nell'atto di acquisto 
del terreno, di intendere di costruire case non di lusso entro il termine 
di legge, una volta non attuato il programma denunciato che gli 
ha fatto fruttare il beneficio fiscale, debba corrispondere insieme alla 
imposta ordinaria anche gli interessi dalla data della originaria registrazione 
alla data in cui si rende esigibile la differenza di imposta per 
la perdita dei benefici, interessi che, impregiudicata la questione giuridica, 
su un piano economico indubbiamente lo Stato verrebbe a perdere 
rispetto ad una ipotesi ordinaria. 
Il Tribunale, accogliendo l'opposizione, ha risolto in senso negativo 
il quesito ed ha argomentato che la decadenza cui il contribuente � 
incorso per la avvenuta rivendita del terreno prima dell'esecuzione delle 
costruzioni in vista delle quali l'agevolazione fiscale era stata concessa, 
non integra un'ipotesi di ritardo nelle esazioni del tributo che fosse 
ilmputa.biLe al �contriibuente a norma delle prev~sioni �contenute nelle leggi 
su riferite. Anche la Corte si � posta in questa scia precisando che dalla 
detta constatazione non deriva il fondamento della pretesa tributaria 
azionata dalla amministrazione, perch� si presuppone non soltanto Ja 
colpa del contribuente, bensl anche che detta colpa concreti una mancanza 
od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, impeditive 
cio� della integrale liquidazione del tributo al momento del sorgere 
del rapporto tributario. Nella espressione della legge �mancanza 
od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione � pu� farsi 
rientrare la ipotesi di dichiarazione reticente od infedele, ma non la 
successiva determinazione del contribuente di non eseguire le costruzioni 
e di p1rocedere alla rivendita del terreno. 

Domina il problema in esame l'art. 3 della legge n. 29 del 1961 
autenticamente interpretato dalla legge n. 147 del 1962, per il quale la 
regola � costituita dalla decorrenza degli interessi sulle somme dovute 
per tributi indiretti sugli affari di natura complementare dal giorno in 
cui, per essere sorto il rapporto tributario, era dovuto il tributo principale, 
semprech� la liquidazione non pot� essere integralmente effettuata 
al momento della liquidazione della imposta principale per mancanza 
od insufficienza dei necessari elementi dipendente dal fatto imputabile 
al contribuente. Nella specie, non � controverso che il tributo complementare 
si � reso esigibile con la avvenuta rivendita del terreno senza 
una preventiva esecuzione delle costruzioni in vista delle quali i benefici 

y ��.� 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 565 

tributari erano stati accordati all'atto della registrazione del rogito notarile 
di acquisto del terreno. 

Ritiene anzitutto, in via generale, la Corte Suprema che il principio 
enunciato nelle leggi speciali, corrispondendo ad un principio civilistico 
generale, debba essere interpretato con ragionevole estensione, e che 
in questo quadro vi si possa rintracciare il principio della imputabilit� 
degli interessi con la decorrenza dall'atto originario ogni qualvolta la 
necessit� di una integrazione della liquidazione sia conseguenza del generico 
comportamento responsabile del contribuente. Ci� del resto � 
confermato dall'art. 20 della legge n. 408 del 1949, il quale, al primo 
comma, esclude il verificarsi della decadenza dei benefici tributari solo 
nel �caso di forza maggiore da comprovarsi dal .contribuente, onde, in 
ogni altro caso, le due cause determinanti la decadenza vengono presuntivamente 
imputate allo stesso. Ma pi� specificamente pu� ricavarsi 
dalle varie ipotesi previste dalle due leggi del 1961 e del 1962 il principio 
secondo cui quando il differimento del pagamento dell'imposta � 
ricollegabile ad un comportamento del contribuente, gli interessi sono 
dovuti dal tempo della registrazione, mentre solo quando il differimento 
� ricollegabile ad un comportamento dell'ufficio gli interessi decorrono 
dalla richiesta dell'imposta. 

Pu� ancora osservarsi che l'art. 1 della legge n. 29 del 1961 puntualizza 
rche S1Ulle somme � dovute � all'errario !Per tasse e imposte 
indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura 
semestrale del 3 % da computarsi per ogni semestre compiuto. Orbene, 
con riferimento alla questione in esame, non sembra possa negarsi che 
quando un atto invocante i benefici fiscali viene presentato alla registrazione 
esistano gi� imposte ordinarie �dovute� in relazione a quell'atto. 
Il riconoscimento del diritto ai benefici fiscali in base alla semplice allegazione 
affemnativa del 1contriibuente inserita nell'atto ili acquisto, � condizionato 
alla effettiva realizzazione del proposito. Ma, verificandosi la 
decadenza dal beneficio per difetto del programma dovuto ad una diversit� 
di propositi liberamente assunta dal contribuente, la esigibilit� va 
rapportata al momento iniziale del ciclo, ossia alla registrazione. 

Non si tratta di una sottoposizione a condizione sospensiva degli 
effetti del negozio con conseguente sospensione anche della tassazione, 
talch� si avrebbe un rinvio del sorgere dell'obbligazione fiscale stessa. 
Si tratta di una condizione sospensiva della concessione dei benef}.ci 
fiscali, talch�, caduta la condizione, la situazione deve equitativamente 
riportarsi alla situazione originaria. 

Basta del resto pensare alla iniquit� della soluzione opposta. 

Il beneficio del differimento del pagam~nto dell'imposta collegato 

con l'eventualit�, nel caso verificatasi, di un mutamento del programma 

costruttivo, rimarrebbe diversamente, esaminata la situazione �a po



566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

steriori � assolutamente senza causa, e questa carenza di causa � indubbiamente 
dovuta al fatto del contribuente. In altri termini, lo Stato perderebbe 
gli interessi sull'imposta ordinaria, o meglio sulla differenza 
tra l'imposta liquidata all'origine tenuto conto dei benefici e l'imposta 
ordinaria, unicamente per una allegazione del contribuente (che tra 
l'altro vincola lo Stato alla concessione dei benefici sub condicione) e 
ad un suo pi� o meno capriccioso ma certamente arbitrario comportamento 
organizzativo nella destinazione dei suoi beni. Ne nascerebbe 
addirittura una disparit� di trattamento tra il soggetto che non ha 
chiesto alcunch� in tema di benefici fiscali e il soggetto che in identica 
situazione, avendo chiesto i benefici, decide di non valersene e pretende 
di protrarre unilateralmente nel tempo il pagamento di una imposta o 
di una parte di essa che il primo soggetto ha pagato subito. 

Certamente i termini �colpa�, �imputabilit��, sono nel caso da 
adottairsi in temnini !Puramente civdlistiici e di assunzione della :resiponsabilit� 
conseguente alle proprie scelte negoziali e gestorie . 

. Del resto, pu� conclusivamente e integrativamente ancora oss�rvarsi 
che, nella pendenza della possibilit� di adempiere all'obbligo di 
costruire, sussiste proprio la mancanza di un elemento occorrente alla 
liquidazione come previsto dalla legge n. 147 del 1962, e se, come � 
pacifico nella specie, tale mancanza � imputabile al contribuente, � certo 
che gli interessi sono dovuti con decorrenza dal momento della registrazione. 
-(Omissis).� 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1975, n. 572 -P1�es. Giannattasio 
-Est. Boselli -P. M. De Marco (diff.) -Covi (avv. Lorenzoni) 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Arnone). 

Imposte e tasse In genere � Imposte Indirette � Competenza e giurisdizione � 
Decisione di commissione provinciale di valutazione � Impugnazione 
per Incompetenza Innanzi al Tribunale ex art. 29 terzo comma r.d. 7 
agosto 1936 n. 1639 � Innammissibllit�. 

(R.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). 
L'impugnazione ex art. 29, terzo comma, del r.d. 7 agosto 1936, 

n. 1639, della decisione della Commissione provinciale di valutazione 
� circoscritta alla mancanza o insufficienza di calcolo e al grave ed 
evidente errore di apprezzamento; non pu� di conseguenza essere dedotta 
in questa sede l'inc�mpetenza della commissione di valutazione 
che abbia deciso una questione di diritto (n� pu� tale incompetenza 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 567 

essere rilevata di ufficio), essendo tale censura proponibile esclusivamente 
con il ricorso per Cassazione (1). 

(Omissis). -Con i primi due motivi del ricorso -che per la loro 
�onnessione vanno trattati congiuntamente -Covi Luciana denunzia 
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della legge 29 giugno 
1939, n. 1497 (sulla protezione delle bellezze naturali), dell'art. 16 del 

r.d. 3 giugno 1940, n. 1357 (che approva il relativo Regolamento), degli 
artt. 29 e 30 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (convertito nella legge 7 giugno 
1937, n. 1016, sulla riforma degli ordinamenti tributari) e dell'articolo 
295 cod. proc. civ., e sostiene che, siccome l'assoggettamento di un 
bene a vincolo paesaggistico assume rilievo ai fini della sua valutazione 
(contrariamente a quanto ha ritenuto in argomento la Corte del 
merito) e siccome lo stabilire la misura della incidenza di un tale .vincolo 
sulla concreta utilizzazione e destinazione del bene che ne � soggetto 
involge una questione di diritto, di tale questione avrebbe dovuto 
occuparsi la Sezione di diritto della Commissione provinciale delle imposte; 
quanto meno, la Sezione valutazioni avrebbe dovuto sospendere 
il giudizio di estimazione fino alla decisione definitiva della questione 
giuridica da parte della Sezione di diritto competente. 
Eppertanto censura la impugnata sentenza della Corte d'Appello 
di Trento per non avere rilevato codesti vizi della decisione della Commissione 
provinciale. 

Queste censure sono inammissibili. 

Va opportunamente premesso che, sebbene la disposizione di legge 
(art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) di cui si denunzia la 'violazione 
sia stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 1973 (art. 46 <;lei 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso 
tributario), la presente impugnazione (proposta con atto del 
.19 novembre 1971) riguarda una decisione pronunciata nel vigore della 
norma medesima� (6 agosto 1971). 
Orbene, era giurisprudenza costante di questo S.C., nel vigore del 
citato art. 29 che -come noto -aveva operato una ripartizione delle 
competenze fra le Commissioni cui erano devolute le controvexsie in 
materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, che la 
indagine diretta in particolare a stabilire la natura agricola o edifica


(1) Dopo alcune esitazioni (5 febbraio 1971, n. 290 e 15 maggio 1971, 
n. 1409, in questa Rassegna, 1971, I, 436 e 909) la S.C. ha adottato la soluzione 
pi� corretta ora riconfermata in modo definitivo (20 'luglio 1971, n. 2364, ivi, 
1349; 28 maggio 1973, n. 1370, ivi, 1973, I, 933). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

toria dei terreni compete, in primo grado, alla Commissione distrettuale 
delle imposte ed, in secondo grado, alla Commissione provinciale (Sezione 
valutazioni) qualora si fosse risolta in un accertamento di mero 
fatto, alla cognizione della Commissione provinciale (Sezione di diritto) 
ed, in secondo grado, alla cognizione della Commissione centrale, qualora 
avesse implicato la soluzione di questioni di diritto (interpretazione 
di norme legislative, regolamentari o negoziali che potessero incidere, 
con la imposizione di limitazioni, vincoli o servit�, sulla concreta 
ut�lizzazione del bene). 

Ed � pure esatto (e conseguente, del resto, ad una tale ripartizione) 
che qualora -come nella specie -una questione di diritto si fosse 
posta come pregiudiziale rispetto ad una questione di valutazione, ci� 
produceva uno sdoppiamento della competenza fra le due menzionate 
Sezioni della Commissione provinciale; nel senso che il giudizio di estimazione, 
portato dinanzi alla Sezione valutazioni, doveva restare sospeso 
.fino a tanto che la questione giuridica non fosse stata risolta in via definitiva 
dalla Sezione di diritto competente. 

Senonch�, quand'anche fosse esatto l'assunto della �ricorrente -essersi 
cio� la Commissione provinciale delle imposte di Trento occupata 
di una questione (quella relativa appunto alla incidenza del vincolo paesaggistico 
sulla valutazione del terreno caduto in successione) che, per 
la sua asserta natura giuridica, spettava invece alla competenza della 
Sezione di diritto -non potrebbe elevarsi a vizio della pronuncia del 
giudice ordinario di secondo grado (pronuncia contro la quale si dirige 
l'odierno ricorso ordinario della Covi) il non avere rilevato l'anzidetto 
error in procedendo della Commissione provinciale. 

Come altra volta questa stessa Suprema Corte ha avuto occasione 
di affermare, essendo la decisione della Commissione provinciale divenuta 
definitiva nell'ambito del processo tributario, l'errore in parola 
avrebbe dovuto essere dedotto con ricorso immediato a questa Suprema 
Corte, a sensi dell'art. 111 della Costituzione. 

La Covi ha invece preferito adire il giudice ordinario di prima 
istanza a norma dell'art. 29, terzo comma, del citato decreto n. 1639 
del 1936 che stabiliva un tipo tutto particolare di controllo da parte 
del giudice ordinario sulle decisioni delle Commissioni provinciali: 
controllo che, anche se considerato e trattato dalla legge e dalla giurisprudenza 
come un sindacato di legittimit�, era tuttavia diretto ad 
accertare esclusivamente se le decisioni delle predette Commissioni fossero 
affette da grave ed evidente errore di apprezzamento o da mancanza 
od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore (Cass., 
28 maggio 1973, n. 1570). 

Ci� premesso, e poich� il presente ricorso, in quanto investe -come 
detto -la pronuncia del giudice ordinario di secondo grado e non 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 569 

la pronuncia della Commissione provinciale, non pu� convertirs~ nel 
ricorso di legittimit� di cui all'art. 111 della Costituzione, non � consentito 
in questa sede discutere se la Commissione provinciale di Trento 
abbia o meno proceduto al giudizio estimativo senza che fossero state, 
dall'organo competente, risolte le questioni giuridiche prospettate dalla 
contribuente. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 febbraio 1975, n. 622 -Pres. Maccarone 
-� Est. Mazzacane -P. M. Cutrupia (diff.) -Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Saltini) c. Moreni. 

Imposta di registro -Divisione -Maggiore assegnazione rispetto alla quota Imposta 
di trasferimento � ~ dovuta -Presunzione di trasferimento 
gratuito tra parenti -Esclusione. 

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 48; d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5; 1. 15 
febbraio 1949, n. 33 art. 10). 
Nella divisione con assegnazione eccedente sulla quota di diritto 
(conguaglio) si verifica un trasferimento soggetto alla imposta proporzionale, 
ma su questo trasferimento, se intervenuto tra parenti entro 
il terzo grado, non opera la presunzione di liberalit� dell'art. 5 del d.l. 
8 marzo 1945, n. 90 (1). 

(Omissis). -L'Amministrazione, con il pdmo motivo del ricorso, 

denuncia la violazione dell'art. 48, primo e quarto comma, del r.d. 

30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 5 del d.1.1. 8 marzo 1945, n. 90, 

dell'art. 10 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, nonch� omessa e con


traddittoria la motivazione su un punto decisivo della controversia in 

relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.rp..c. Sostiene: 

La Corte del merito non ha considerato che; per l'art. 48 della 

legge di registro, le assegnazioni effettuate con le divisioni si conside


(1) Questione nuova sulla cui soluzione sembrano necessarie delle precisazioni. 
Sembra contraddittorio affermare d'un canto che la presunzione. 
di trasferimento gratuito � riferibile a tutte le trasmissioni di immobili e 
quindi anche alle divisioni con conguaglio che danno luogo ad un trasferimento, 
che tale � agli effetti sostanziali e non solo per finzione della norma 
tributaria, e dall'altro che il trasferimento operato con il conguaglio � privo 
di autonomia e rimane assorbito nella divisione; se cosi fosse non vi sarebbe 
ragione per distinguere l'imposta proporzionale sul conguaglio da quella 
graduale sulla divisione. � .bens� vero che l'ultimo comma dell'art. 48 della 
legge di registro, introdotto con l'art. 10 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, 
prevede un trattamento di favore� per lo scioglimento di comunioni ereditarie 
di modesto valore fra parenti dell'autore della successione; questa 

applicabile, non si pu� escludere la presunzione di liberalit� nella divisione 
con conguaglio. 
applicabile, non si pu� escludere la presunzione di liberalit� nella divisione 
con conguaglio. 
570 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
rano dichiarative solo nei limiti dei diritti che realmente spettano a 
ciascun condividente mentre sui conguagli � dovuta la tassa di trasferimento 
con l'ulteriore conseguenza della presunzione di liberalit� (articolo 
5, d.1.1. 8 marzo 1945, n. 90) se il negozio � stato stipulato fra 
parenti entro il terzo grado; tale conseguenza � resa pi� evidente dall'art. 
10 della legge n. 33 del 1949 che pone precisi limiti al concetto 
di conguaglio divisionale, limiti superati nella specie, 
Il motivo � infondato. 
La tesi della Finanza poggia su di una interpretazione che, superando 
la lettera e la ratio delle disposizioni menzionate, allarga il campo 
della presunzione di cui all'art. 5 del d.1.1. n. 90/45 fino a comprendervi 
ogni negozio che importi, comunque, una trasmissione di immobili tra 
parenti e quindi anche la divisione con conguaglio la cui natura traslativa, 
anzich� dichiarativa, � affermata dall'art. 48 della legge di registro. 
Invero l'art. 5, primo comma, del d.1.1. n. 90 del 1945 dispone: e Le 
trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo gra~o 
si presumono liberalit� e come tali sono soggette alla imposta quando 
la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base'a titoli 
aventi data certa ai sensi del codice civile, e sempre che l'imposta di 
trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a. quella stabilita per i 
trasferimenti a titolo gratuito �. 
A sua volta l'art. 48 della legge di registro prevede distintamente 
le ipotesi di divisioni senza o con conguaglio. Esso stabtlisce che le 
assegnazioni che hanno luogo nella divisione dei beni fra comproprietari 
non sono considerate traslative della propriet� dei beni rispettivamente 
assegnati quando ciascun condividente riceve una quota corrispondente 
ai diritti che realmente gli spettano (primo CQmma) e sono 
norma diretta a conservare la coesione dei piccoli patrimoni familiari prevale 
su quella dell'art. 5 del d.l. n. 90 del 1945. Ma al di fuori di questa limitatissima 
previsione non si vede perch� non debba operare la presunzione di 
liberalit�. L'ultimo comma dell'art. 48, favorisce comunioni familiari integrali 
e di piccola consistenza economica; esso � infatti applicabile soltanto 
alle comunioni che provengono dalla stessa eredit� e delle quali siano partecipi 
esclusivamente ascendenti, discendenti, coniuge e fratelli dell'autore 
della successione, quando la quota di diritto accertata non superi il valore 
di quattro milioni; si � quindi fuori della previsione non solo nelle comunioni 
non ereditarie o che sono formate di pi� masse, ma anche quando i 
comproprietari pur parenti fra di loro non siano tutti in stretto legame di 
parentela con l'autore della successione e sempre quando vengono superati 
i modesti limiti di valore stabiliti. Si tratta quindi di limitazioni eccezionalmente 
ristrette che giustificano la deroga ai principi che presiedono al 
tributo di registro ma non consentono generalizzazioni. 
Pertanto quando l'ultimo comma dell'art. 48 non sia direttamente 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

assoggettate all'imposta graduale; che se, invece, vi � conguaglio, � dovuta 
l'imposta proporzionale di trasferimento su di esso (quarto comma). 
La norma dispone, infine, sempre quanto alle divisioni con conguaglio, 
con l'ultimo comma aggiunto dall'art. 10 della legge 15 febbraio 1949, 

n. 33, che � tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto 
beni provenienti da una stessa eredit� ed abbia luogo' tra ascendenti, 
in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, � dovuta 
l'imposta proporzionale dell'uno per cento quando il conguaglio o maggiore 
assegno anche per mezzo di accollo di debito comune non sia 
superiore al quart�, della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, 
accertato ai fini tributari, di lire quattro milioni�. 
Fermando in primo luogo l'attenzione sul testo dell'art. 5, d.1.1. 

n. 90/45, occorre precisare che il riferimento al �prezzo pagato�, indicativo 
del contratto di compravendita, pu� spiegarsi per il sospetto del 
legislatore rivolto, anzitutto, verso le vendite di immobili tra persone 
legate da stretti vincoli di parentela, le quali frequentemente mascherano 
atti di liberalit�, ma che esso non pu� circoscrivere la presunzione, 
in cui quel sospetto si � tradotto, esclusivamente al contratto 
predetto, posto che � necessario aver riguardo agli atti che la norma 
prende in considerazione, e questi sono qualificati come � trasmissioni 
di immobili�, in genere senza specifica limitazione. 
Ci� precisato, occorre ora stabilire se anche le trasmissioni di immobili 
attuate per effetto di divisione dei beni comuni rientrino nella 
normativa dell'art. 5 citato. 

Orbene va anzitutto rilevato, in contrasto con quanto si legge nella 
sentenza impugnata, che pu� per� essere mantenuta ferma poich�, essendo 
il decisum conforme al diritto,, � sufficiente correggerne la motivazione 
(art. 384, secondo comma, c.p.c.) nel senso appresso indicato -che 
l'art. 48, quarto comma, legge di registro, solo apparentemente contiene 
una �finzione� giuridica allorch� qualifica traslative le assegnazioni 
di quote con conguaglio, in quanto il condividente che riceve una porzione 
di beni superiori a quella che gli sarebbe spettata e paga l'eccedenza, 
acquista, in effetti, quel supero, per cui il negozio, per tale parte, 
ha natura traslativa in quanto modifica il rapporto reale preesistente. 

La esattezza di tale rilievo, peraltro, non � sufficiente a far rientrare 
questi particolari trasferimenti di beni (acquisto delle eccedenze 
con pagamento di conguaglio) nell'ambito della normativa dell'art. 5, 

d.1.1. n. 90/45. Infatti il trasferimento che si verifica nel negozio divisorio 
con conguaglio (o maggiori assegni) se concettualmente non differisce 
dal trapasso che si attua con altri atti giuridici non pu� tuttavia 
essere parificato a questi nemmeno ai fini fiscali, poich� esso costituisce 
una modalit� esecutiva del negozio divisorio, nel quale rimane assorbito: 
lo scopo dei conguagli di evitare l'eccessivo frazionamento dei 

572 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

beni comuni da dividere -permette di affermare che il trapasso immobiliare 
che occasionalmente si realizza in seno alla divisione non ha 
una sua autonoma funzione. Inoltre, come si � visto, il negozio divisorio 
� stato compiutamente regolato, quanto al trattamento fiscale, del citato 
art. 48 della legge di registro, per ogni suo aspetto. Ed � significativo 
che il legislatore aggiungendo, con l'art. 10 della legge 15 febbraio 1949, 

n. 33 -rsuccessiva al d.1.1. n. 90 del 45 -all'arit. 48 R.L. l'ultimo comma 
surriportato, nulla ha innovato in materia. Anzi il menzionato art. 10 
mentre prende in considerazione, ai fini della tassazione i conguagli e i 
maggfori assegni nelle divisioni ereditarie fra parenti prossimi, non solo 
non fa alcun cenno della presunzione di liberalit� ma addirittura stabilisce 
un pi� mite trattamento fiscale per i condividenti legati da stretti 
vincoli di parentela. Da ci� � lecito trarre la _conferma che il legislatore 
ha inteso lasciare fuori dell'ambito della presunzione di liberalit�, di 
cui al preesistente art. 5, d.1.1. n. 90/45, le trasmissioni di immobili che 
si verificano in seno alle divisioni. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 febbraio 1975, n. 625 -Pres. leardi 
-Est. Vkgilio -P. M. Minetti (conf.) -Saporetti c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Cascino). 

Imposta di registro -Usufrutto -Consolidazione -Presupposti -Estinzione 
dell'usufrutto � Trasferimento della nuda propriet� all'usufruttuario � 
Sussiste la consolidazione. 

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 20). 
Poich� l'imposta sulla consolidazione � il residuo dell'imposta dovuta 
sul trasferimento della piena propriet�, gi� determinata al momento 
della costituzione dell'usufrutto e la cui esazione � rimasta so� 
spesa fino alla ricomposizione del diritto di propriet� nella sua pienezza, 
essa � dovuta in ogni ipotesi di cessazione dell'usufrutto e quindi sia 
quando l'usufrutto torna al nudo proprietario sia quando la nuda propriet� 
torna all'usufruttuario (1). 

(Omissis). -Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione 
e falsa applicazione degli articoli 1, 20, 21 e 93 del r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3269, e dell'art. 1 della tariffa all. A alla legge di registro, nonch� 
degli articoli 832, 1014, 1350 del codice civile, in relazione all'art. 360 
(1) Decisione da condividere pienamente; v. Cass., 7 luglio 1971, n. 2119, 
in questa Rassegna, 1971, I, 1228. Negli stessi sensi � anche la sent. 18 dicembre 
1974, n. 4350 di cui si omette la pubblicazione. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 573 

cod. proc. civ., e sostiene che l'art. 1 della citata legge di registro assoggetta 
al :pagamento della ta.ssa le trasmissioni della p(['O(priet�, dell'usufrutto, 
dell'uso o godimento di altro diritto reale, per cui -ove 
non esista trasmissione di un diritto -non sorge l'obbligo del pagamento 
della imposta di registro. 

In particolare deduce che nella specie l'usufrutto non era stato mai 
alienato dal ricorrente, e rimase ininterrottamente nel suo patrimonio, 
e che per tale ragione non poteva applicarsi la tassa di consolidazione, 
mancando il presupposto dell'uscita del diritto di usufrutto dal patrimonio 
dell'usufruttuario, e del suo trasferimento al titolare della nuda 
propriet�. 

La censura non � fondata. 

Questa Corte Suprema ha avuto occasione di pronunciarsi sullo 
specifico problema sollevato dal ricorrente con la sentenza del 7 luglio 
1971, n. 2119, con la quale � stato affermato il principio secondo 
cui in caso di riunione dell'usufrutto alla nuda propriet�, la imposta 
di consolidazione � dovuta non soltanto nel caso in cui la riunione 
avviene nella persona del nudo proprietario, ma anche quando avviene 
nella persona dell'usufruttuario. 

Se, invero, ai sensi dell'art. 20 della legge di registro il diritto ad 
esigere l'imposta di trasferimento sul valore della propriet� piena sorge 
nel momento in cui si trasferisce la nuda propriet�, e soltanto l'esazione 
di parte di essa � rimandata ad un momento successivo, e cio� a quello 
-pi� o meno vicino -in cui l'usufrutto si riunir� alla propriet�, ne 
consegue che l'imposta di consolidazione costituis.ce una parte, �il residuo
�, di quella dovuta per il trasferimento della propriet� piena, ed � 
quindi sussistente ab origine, anche se condizionata alla cessazione dell'usufrutto. 
Tale cessazione si verifica in tutti i casi in cui nella stessa 
persona si riuniscono nuda propriet� ed usufrutto; e ci� avviene sia 
quando l'usufrutto torna al nudo proprietario, sia quando la nuda propriet� 
torna all'usufruttuario. 

Spieg� la Corte Suprema a sostegno dell'enunciato principio che 
anche nella suddetta seconda ipotesi (ritorno della nuda propriet� all'usufruttuario) 
il diritto parziario si estingue per confusione (art. 1014 
e.e.) per cui l'usufruttuario non diventa titolare di due distinti diritti 
che tra loro si sommano, cos� formando la piena propriet�, giacch� 
l'acquisto della propriet� da parte del titolare del diritto reale limitato 
det.ermina l'estinzione di questo. 

Spieg� ancora la Corte che deve considerarsi inesatta l'argomentazione 
secondo la quale il presupposto della imposizione fiscale sarebbe 
il trasferimento dell'usufrutto, onde essa avrebbe luogo quando l'usufrutto 
si trasferisce al nudo proprietario, mentre dovrebbe essere esclusa 
quando la nuda propriet� sia acquistata dall'usufruttuario. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Alla stregua delle riportate considerazioni, che rispondono alla lettera 
ed allo spirito degli articoli 20 e 21 della legge di registro, deve ritenersi 
infondata la tesi del ricorrente, che sostanzialmente ripropone la 
questione, gi� ritenuta inconsistente con la citata sentenza di questa 
Corte, della necessit� del trasferimento dell'usufrutto, come presupposto 
per l'applicabilit� dell'imposta di consolidazione. 

Poich� non sono stati addotti argomenti idonei a contestare l'esattezza 
dei principi affermati con la sentenza sopra citata, ritiene il Collegio 
che non sussistono ragioni per discostarsi dal precedente orientamento 
giurisprudenziale. 

Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. il ricorrente 
ha invocato, in favore della sua tesi, la nuova legge di registro approvata 
con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, richiamando particolarmente 
gli articoli 45 e 41; i quali dettano -rispettivamente -norme sul calcolo 
del valore della� nuda propriet�, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione 
e sulla determinazione della base imponibile, tra l'altro, per i contratti 
a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali. 

Il richiamo all1;1 predetta legge ed alle menzionate disposizioni particolari 
non possono valere a sorreggere la tesi del ricorrente. 

Prescindendo dal rilievo che per l'art. 77 delle disposizioni finali e 
transitorie la nuova legge si applica agli atti formati dopo la sua entrata 
in vigore, va considerato che il diverso sistema adottato dalle citate 
norme per la determinazione del valore della nuda propriet�, dell'usufrutto, 
dell'uso e dell'abitazion�, nonch� per la determinazione della base 
imponibile, in ordine ai trasferimenti o costituzione di diritti reali, 
non possono offrire argomenti interpretativi per attribuire un diverso significato 
alle disposizioni degli articoli 20 e 21 della legge di registro del 
1923, secondo i quali va decisa la fattispecie in esame. r-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 8 marzo 1975, n. 855, Pres. Danzi 
Est. Bile -P. M. Pedaice (,colllf.) -Min�ISltero delle Finanze (avv. Stato 
Corsini) c. Frassone. 

Imposte e tasse in genere � Competenza e giurisdizione � Sospensione del� 
l'esecuzione per il pagamento di imposta principale di registro � Difetto 
di giurisdizione. 

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 'art. 145; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3, 
5 e 31). 
Il giudice 01�dinario � carente di giurisdizione in ordine alla domanda 
di sospensione del procedimento iniziato sulla base dell'ingiun



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 575 

giunzione fiscale emessa per il pagamento di imposta principale di registro 
(1). 

(Omissis). -1. -Il giudice ordinario � carente di giurisdizione in 
ordine alla domanda di sospensione del procedimento attivo iniziato 
sulla base dell'ingiunzione emessa dall'Amministrazione finanziaria, per 
il pagamento dell'imposta principale di registro. 

Non � anzitutto rilevante, ai fini del regolamento della giurisdizione, 
il potere di sospensione attribuito all'autorit� giudiziaria, adita in 
sede di opposizione all'ingiunzione, dall'art. 3, comma 2, del testo unico 
delle disiposizioni !SUila !l"iscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, 
approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639. Al riguardo � decisivo l'articolo 
31 de.I medesimo testo unico, il quale dichiara applicabili al procedimento 
esecutivo per la riscossione delle �tasse sugli affari� soltanto 
gli articoli da 5 a _29, ed ha la cura di escludere dal rinvio la parte dell'art. 
5 concernente il richiamo all'art. 3. 

Deve quindi negarsi, senza possibilit� di dubbi residui, che il potere 
di sospensione di cui ai citati art. 3 possa essere esercitato in materia 
di esecuzione per il pagamento di imposta di registro. 

2. ---:-Con pi� puntuale riferimento alla specie dispone l'art. 145, 
comma 3, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale -premesso che 
il reclamo in via amministrativa contro l'ingiunzione emessa dall'Ufficio 
del registro �non d� diritto alla sospensione degli atti esecutivi� 
soggiunge che -parimenti l'atto di opposizione in via giudiziaria non 
sospende l'obbligo del pagamento�, tranne il caso che esso sia rivolto 
(ma l'ipotesi � estranea alla presente controversia) contro una richiesta 
di tassa suppletiva o sopratassa. 
Da questa norma traspare agevolmente la volont� della legge di 
escludere che l'esecuzione iniziata contro il debitore di imposta principale 
di registro possa essere in qualsiasi modo sospesa, per effetto dei 
reclami e delle opposizioni rispettivamente promossi dal contribuente 
in sede amministrativa o giurisdizionale; ed in particolare discende la 

(1) Decisione di evidente esattezza che ha un precedente specifico in 
Cass. 7 maggio 1969, n. 1543 (in questa Rassegna 1969, I, 691). � opportuno 
precisare che il difetto di potest� del giudice ordinario di sospendere l'esecuzione 
vale per tutti i tributi; infatti la sospensione o si realizza automaticamente 
quando concorrono determinati presupposti (art. 145 legge di 
registro) o pu� essere pronunciata soltanto dall'Amministrazione (art. 208 
e 209 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645); in nessun caso pu� essere disposta dal 
giudice, salvo il caso dell'opposizione di terzo che d� luogo ad una controversia 
non tributaria. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

carenza, per il giudice ordinario, di ogni potere di sospensione dell'esecuzione. 


La disposizione � stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte 
costituzionale, la quale (cfr. sentenza n. 36 del 1972) ne ha riconosciuto 
l'a1ssoluta estraneit� alla regola del � seilve et repete � contenuta nel-
l'art. 149 del medesimo decreto. Mentre invero quest'ultimo in funzio-, 
ne dell'interesse alla percezione dei tributi, si risolveva in un illegittimo 
impedimento alla proponibilit� dell'azione giudiziaria non preceduta 
dal pagamento dell'imposta, e per questo motivo ne � stata dichiarata 
l'illegittimit� costituzionale, l'art. 135, in applicazione del principio 
dell'esecutoriet� degli atti amministrativi, si limita a disporre l'indipendenza 
del procedimento. esecutivo fiscale dall'opposizione proposta dal 
contribuente dinanzi al giudice. 

Conseguentemente la norma, sulla cui portata non ha per nulla 
inciso la dichiarazione di incostituzionalit� dell'art. 149, si inquadra 
perfettamente nei canoni fondamentali che, nel vigente ordinamento, 
determinano i limiti del potere di provvedimento del giudice nei confronti 
degli atti della pubblica amministrazione. 

Nella ricostruzione de�la disciplina della materia, non si pu� invero 
prescindere dal rilievo -ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza 
della Corte di cassazione (cfr. da ult. sentenza n. 3428 del 1974) _: 
secondo cui l'ingiunzione fiscale � un atto amministrativo, emanato nell'esercizio 
del potere di imposizione dello Stato. 

E questo dato � sufficiente a giustificare la conclusione -cui le 
Sezioni unite sono gi� altra volta pervenute (cfr. sentenza n. 1543 del 
1969) -della peculiarit� dell'opposizione all'ingiunzione fiscale, che ha 
natura di controversia tributaria, rispetto all'opposizione all'esecuzione 
di diritto comune, e della conseguente impossibilit� di ritenere -per 
il tramite di una non consep.tita assimilazione dei due tipi di procedimento 
-l'aa;iiplicahilit� anche al primo dell'airt. 624 c.p.c., concernente 
:il [potere del giudice dell'esecuzione di sospendere, concorrendo 
gravi motivi, la procedura esecutiva. 

5. -In conclusione, la tesi dell' ,Amministrazione finanziaria ricorrente 
si dimostra fondata, alla stregua tanto della regolamentazione 
dell'esecuzione per il pagamento dell'imposta di registro, di cui all'articolo 
145 dlel decreto n. 3269 del 1923, quanto dei (pirmcipi 1Pi� generali 
cui � informata, nelle sue linee portanti, la disciplina dell'esecuzione 
fiscale. 
E quindi, in adesione all'orientamento prima ricordato, che il Collegio 
ritiene di dover confermare, va dichiarato il difetto di giurisdizione 
del giudice ordinario adito dall'Ing. Frassone a provvedere sulla 
domanda di sospensione dell'esecuzione. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 577 

OORTE DI C~SSAZIONE, Sez. Un., 1i5 marzo 1975, n. 1005 -Pres. Boccia 
-Est. Mazzacane -P. M. Gentile (conf.) -Comune di Milano 
(avv. Allorio) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Savares1e). 

Imposta di registro � Agevolazioni per l'urbanistica � Espropriazione o acquisto 
di fabbricati conformi al piano � Esclusione. 

(L. 28 giugno 1943, n. 666, art. un.; 1. 17 agosto 1943, n. 1150, art. 18). 
L'agevolazione della legge 28 giugno 1943, n. 666, da porre in relazione 
con l'art. 18 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, pu� 
riguardare l'espropriazione o l'acquisto di aree inedificate o sulle quali 
esistono costruzioni provvisorie o da demolire perch� in contrasto con 
le destinazioni urbanistiche, ma non il trasferimento di stabili costruzioni 
destinate a rimanere immutate o ad essere completate in quanto conformi 
alle indicazioni del piano regolatore (1). 

(Omissis). -Il Comune ricorrente, con il primo complesso motivo, 
denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. unico della 1. 28 giugno 
1943, n. 666, in relazione all'art. 18 della legge 17 agosto 1942, 

n. 1150, degli artt. 4 e 5 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E. nonch� 
dell'art. 8 r.d. 30 dicembre 1923, 3269. Sostiene: il decireto del Prefetto 
di Milano in data 22 novembre 1960 indicava, nella sua parte motiva, 
che l'esproprio de quo aveva �lo scopo di disporre l'ordinata attuazione 
del piano regolatore di Milano per la zona... �. L'Amministrazione Finanziaria 
ha rilevato, con l'accertamento ispettivo impugnato dinanzi 
alle Commissioni tributarie, che le convenzioni intercorse fra espropriante 
ed esprO\Priato, e trasfuse nel decreto predetto, evidenziavano 
che l'esproprio non concerneva aree inedificate o con costruzioni da_ 
demolire, bens� aree con corpi di fabbrica da ultimare, ed ha escluso, 
per tale motivo, l'applicabilit� dell'agevolazione prevista dall'articolo 
unico della 1. n. 666/1943. In tal modo � stato violato il principio, desumibile 
dagli artt. 4 e 5 della legge 20 m~zo 1865 n. 2248 ali. E, della 
insindacabilit� dell'atto amministrativo emanato da un'organo della pubblica 
amministrazione, (nella specie: autorit� amministrativa esproprian(
1) Decisione esattissima da condividere pienamente. L'esecuzione del 
piano regolatore � cosa evidentemente diversa dall'acquisizione di un patrimonio 
che non ha una funzione strumentale rispetto alla ordinata attuazione 
di programmi urbanistici; ci� si rivela chiaramente dalla considerazione 
che la stessa agevolazione favorisce gli atti di trapasso a favore di 
enti e privati che eseguono il piano in luogo dei Comuni in base a convenzioni; 
si che sarebbe assurdo agevolare prima l'espropriazione e poi il 
trasferimento a privati di beni rispetto ai quali lo scopo dell'ordinata 
attuazione del piano � stato gi� raggiunto. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

te) da parte di un diverso organo della stessa pubblica amministr�zione 
nella specie: autorit� amministrativa finanziaria. Non. � quindi pertinente 
il richiamo, nella decisione impugnata, dell'art. 8 della legge di 
registro poich�, nel caso concreto, l'Amministrazione Finanziaria non ha 
interpretato la volont� dei contraenti, per determinare la intrinseca natura 
e gli effetti dell'atto concluso, ma ha esercitato un inatnmissibile 
sindacato su un atto autoritativo di altro organo della pubblica amministrazione. 


Il ricOtl'lrente aggiunge che, in ogni caso, la ratio della 1. n. 666/1943 
consente di ritenere eh~ anche l'espropriazione de qua rientra nel suo 
ambito di applicazione, essendo diretta allo scopo di attuare il p.r.g. del 
Comune di Milano. 

Il motivo � infondato. 

Nel decreto prefettizio del 25 novembre 1960 si dichiara che l'espropriazione, 
oggetto di esso, �ha lo scopo di disporre l'ordinata attuazione 
del piano regolatore di Milano per la zona suindicata �; e viene espressamente 
richiamato l'art. 18 della legge urbanistica 17 agosto 1942, 

n. 1150, che consente la espropriazione, per l'attuazione del piano regolatore 
generale comunale, di aree inedificate o di aree su cui insistono 
costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano 
1cara:ttere provvisoirio, per le quali ~opriazioni, IPOi, la legige 
28 giugno 1943, n. 666 concede il beneficio della imposta fissa minima 
di registro e di trascrizione. Peraltro il decreto prefettizzio predetto ha 
per oggetto non gi� aree inedificate o con costruzioni da demolire, bens� 
aree non costruzioni da portare a compimento a cura dell'espropriando. 
� pertanto esatto il rilievo della decisione impugnata sulla sussistenza 
di un contrasto fra la parte motiva dell'atto amministrativo (in 
cui si dichiara di voler espropriare un'area per l'attuazione del piano 
regolatore del comune, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 1150 del 1942) 
ed il contenuto dell'atto medesimo, che ha consentito al Comune l'acquisto 
di stabili costruzioni (in parte in corso di ultimazione). 

Ora, appunto da tale contrasto � sorto, per l'Amministrazione Finanziaria, 
in virt� dell'art. 8 della legge organica sulla imposta di registro, 
il potere di esaminare l'atto, ai fini fiscali, nella sua portata e nella 
effettivit� delle conseguenze giuridiche che esso � stato idoneo a determinare 
nei rapporti fra le parti, e di tassarlo secondo gli effetti che esso 
in concreto ha prodotto (trasferdimento dal privato al Comune per esiproprio 
di un'area con stabili costruzioni da ultimare), diversi da quelli ind:
iicati nella 1Parte motiva (trasferimento dal privato al Comune iper esiproprio 
di aree inedificate o con immobili da demolire), e per i quali, soltanto, 
� concesso il beneficio fiscale invocato. E l'Amministrazione Finanziaria, 
negando il beneficio, non ha inteso sindacare se il provvedimento 
sia stato emanato nell'esercizio di un potere diverso da quello 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 579 

attribuito alla P.A., n� ha inteso sindacare l'atto amministrativo di esproprio, 
ma, nell'ambito della sua sfera di competenza, ne ha valutato e 
determinato, ai fini della imposizione fiscale, il contenuto intrinseco, 
senza con ci� interferire sulla validit� ed efficacia dell'atto medesimo: 
questo, infatti, ha conservato integri gli effetti suoi propri, costituiti dal 
trasferimento al Comune dell'area oggetto dell'esproprio, effetti autonomi 
ed insensibili alle vicende dell'imposizione fiscale. 

Non � accettabile, poi la distinzione, sostenuta dal Comune ricorrente, 
fra atti di autonomia privata ed atti di imperio, per dedurne che 
ai secondi non sarebbe applicabile l'art. 8 della legge di registro, poich� 
essa non ha fondamento nella legge positiva che, ai fini che qui interessano, 
pone gli uni e gli altri sullo stesso piano (v. ad es. art. 62 legge 
di registro, artt. 1 e 120 Tariffa). 

Infine, non � esatta l'ultima parte della censura secondo cui la Commissione 
Centrale avrebbe adottato una interpretazione restrittiva dell'art. 
unico della legge n. 666 del 1943. La norma agevolativa si applica, 
come si � gi� avuto occasione di porre in rilievo, agli atti di trapasso 
a favore dei Comuni per l'espropriazione o l'acquisto di immobili occorrenti 
per la esecuzione di piani regolatori generali e particolareggiati. 
� palese pertanto il collegamento con l'art. 18 della legge n. 1150/1942 
la quale, come si � ricordato, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione 
del piano regolatore, attribuisce ai Comuni la facolt� di espropriare 
(od anche di acquistare direttamente) solo aree inedificate od aree 
sulle quali insistono costruzioni in contrasto con la destinazione della 
zona. La ratio della norma � quella di far acquisire ai Comuni aree inedificate 
(siano esse gi� tali e siano da rendere tali mediante la demolizione 
di edifici in contrasto con il piano), non di consentire al Comune 
di acquisire, con le cennate agevolazioni, un patrimonio immobiliare 
anche se conforme al piano regolatore. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1975 n. 1015 -Pres. Rossi Est. 
Milano -P. M. Minetti (conf.) -. Soc. Clivia (avv. Vitali) c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Corsini). 

Imposte e tasse in genere � Imposte indirette � Condono di cui al d.l. 5 novembre 
1973 n. 560 convertito con la legge 19 dicembre 1973 n. 823 � 
Controversia sui soli interessi -Inapplicabilit�. 

(D. 1. 5 novembre 1973, n. 660 convertito con 1. 19 dicembre 1973, n. 825, 
art. 6, 10). 
Le norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia 
tributaria (c.d. condono) di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 convertito 
con la legge 19 dicembre 1973 n. 823, che perseguono il duplice 


580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scopo di eliminare le controversie pendenti e di realizzare con rapidit� 
una entrata tributaria, presuppongono la pendenza di una controversia 
sull'applicazione del tributo (art. 6); conseguentemente le controversie 
aventi per oggetto esclusivamente gli interessi non sono toccate dalle 
norme �del condono, in quanto l'esonero dal pagamento degl� interessi 
si verifica soltanto quando essi afferiscono ad imposte dovute in applicazione 
delle norme sul condono (1). 

(Omissis). -Va preliminarmente osservato che la Societ� ricorrente, 
premesso che l'Ufficio del registro ha ritenuto di non accogliere 
la tempestiva istanza di definizione della presente controversia ai sensi 
del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973 

n. 825, sul rilievo che la icontroversia 1SlteS1Sa riguarda, non gi� il tr~buto 
complementare, ma soltanto gli interessi moratori, ha chiesto, nella memoria, 
che questa Corte, accertata la sussistenza dei presupposti per la 
applicazione dell'invocato beneficio, dichiari, ai sensi dell'art. 11 del 
citato decreto, cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. 
Nella stessa memoria la ricorrente ha sollevato, altres�, eccezione di illegittimit� 
costituzionale degli artt. 6, 10 e 11 del decreto in questione 
nel caso in cui tali disposizioni venissero interpretate nel senso propugnato 
dall'Amministrazione finanziaria. 
La richiesta non � meritevole di accoglimento, mentre manifesta


mente infondata � la questione di illegittimit� costituzionale. 

Non pu�, infatti, fondatamente porsi in dubbio che nella particolare 

disciplina dettata dal menzionato decreto n. 660 del 1973, per agevolare 

la definizione delle pendenze in piateria tributaria, non rientrino le con


troversie che riguardano, non l'applicazione del tributo, la natura o la 

configurazione di esso, ma solo aspetti collaterali derivanti dalla nascita 

del rapporto tributario, come avviene per le controversie che concernono 

gli interessi .moratori previsti dalle note leggi n. 29 del 1961 e n. 147 

del 1962. 

Ci� emerge chiaramente dalla lettera stessa del provvedimento legislativo 
e, preCisamente, quanto alla imposizione indiretta, dall'art. 6 
del provvedimento stesso il cui primo comma subordina la possibilit� 
di usufruire del condono alla circostanza di una controversia pendente 

(1) Decisione esattissima e di grande interesse. Lo stesso principio 
dovrebbe ritenersi applicabile anche nel caso di controversia sull'imposta 
che non sia suscettibile di riduzione � in applicazione delle disposizioni � 
sul condono (come nel caso di controversie sulla applicazione della legge 
sull'imposta di successione); gli interessi non sono dovuti solo quando 
afferiscono ad una imposta che sia influenzata dalle norme sul condono, non 
quando l'imposta resti integra quando pure esista una controversia sulla sua 
debenza. 
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~JT~AIY#r~~~ 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 581 

riguardlante la �awlicazione � del tr�ibuto, nonch� dal quarto comma dell'art. 
10, richiamato dalla stessa ricorrente a sostegno della propria contraria 
tesi, il quale esonera il contribuente dal pagamento degli interessi 
moratori solamente � per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni 
del presente decreto�. 

D'altra parte � sufficiente considerare la ratio delle disposizioni contenute 
nel provvedimento in esame, la quale, come risulta dai lavori 
preparatori, appare ispirata alla duplice esigenza di eliminare, da un 
laio, le numerosissime controversie tributarie pendenti prima dell'entrata 
in vigore della riforma tributaria e di realizzare, dall'altro, una, sia 
pure ridotta, entrata tributaria, acquisita con criteri di automaticit� e 
r~pidit�, per trovare conferma dell'esattezza dell'enunciato principio. � 
facile, infatti, constatare che, ammettendo la possibilit� che nel concetto 
di controversia tributaria pendente rientri, non soltanto l'ipotesi della 
lite concernente l'applicazione del tributo, ma anche la contestazione 
giudiziale relativa esclusivamente all'obbligo del pagamento degli interessi 
moratori, si realizzerebbe soltanto la prima delle suindicate finalit�, 
ma non anche la seconda dal momento che nessun utile economico 
conseguirebbe l'Erario dalla eliminazione delle predette controversie. 

Le controversie, quindi, riguardanti escl�sivamente gli interessi non 
possono ritenersi comprese nel provvedimento di cui trattasi, dovendo 
il silenzio del legislatore in ordine ad esse essere interpretato come 
espressione di volont� negativa, e non essendo consentita l'interpretazione 
analogica per supplire ad eventuali omissioni in cui esso fosse 
incorso, trattandosi di materia disciplinata da norme eccezionali. N� potrebbe 
.farsi ricorso alla interpretazione estensiva, pur consentita per le 
leggi eccezionali, sia perch� l'estenzione del condono alle predette controversie 
non sarebbe conforme alla ratio legis, sia perch� il debito di 
interessi, pur avendo anch'esso carattere tributario, non pu� assimilarsi 
all'obbligazione tributaria principale, n� pu� considerarsi come un ampliamento 
o un'estensione di questa, perch� ne differisce nella sostanza 
e nelle condizioni (Cass., 5 gennaio 1972, n. 20 e 29 ottobre 1973, n. 2805). 

Quanto, poi, alla questione di legittimit� costituzionale sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione, va osservato che se � innegabile 
che il provvedimento legislativo in esame, col negare ai contribuenti 
che sollecitamente hanno pagato il tributo, controvertendo su aspetti accessori 
della tassazione, la possibilit� di fruire del condono, viene a 
porre gli stessi in una situazione diversa rispetto a quelli che, al momento 
dell'entrata in vigore della legge, hanno omesso anche il pagamento 
dell'imposta, devesi per� riconoscersi che con ci� non si verifica 
una violazione del principio dell'eguaglianza nel senso ormai acquisito 
di corrispondenza tra disciplina normativa e situazioni di fatto identiche 
o similari, dal momento che la legge, escludendo il condono nel 


582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
primo caso ed ammettendolo nel secondo, ha regolato situazioni che, al 
momento della sua entrata in vigore, si presentavano obiettivamente 
diverse. Trattasi, d'altra parte, non di una disparit� di diritto, ma di 
una disparit� di mero fatto, inevitabile in tutti i provvedimenti del genere, 
che prescindono da ragioni di equit� e di giustizia sostanziale, 
essendo dettati da situazioni di necessit� emergente e di eccezionalit�, 
le quali senz'altro legittimano il comportamento inteso a superarle (cfr. 
Corte Cost. 15 dicembre 1967 n. 148 e 14 maggio 1969 n. 45). -
(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1975 n. 1102 -Pres. Rossi -
Est. Granata -P. M. Gentile (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Salto) c. Comune di Bologna (avv. Ballerini e Stella Richter). 
Imposta di registro � Agevolazioni per la Gestione� INA-CASA � Anticipazioni 
al Comune per l'esecuzione di opere di urbanizzazione � Applicabilit� 
� Limiti. 
(L. 28 febbraio 1949, n. 4.3. art. 24; d.P. 28 giugno 1949, n. 340, art. 8 e 31; 
l. 26 novembre 1955, n. 1148, art. 7; d.P. 9 aprile '1955, n. 1265, art. 3, 8; 
I. 14 febbraio 1963, n. 60, art. 14, 29, 33; d.P. 11 ottobre 1963, n. 1471, 
art. 78, 79). 
Mentre in base alle norme originarie (l. 28 febbraio 1949 n. 43, 
d.P. 22 giugno 1949 n. 340 e d.P. 4 luglio 1949 n. 436) la Gestione INACASA 
era preposta esclusivamente alla costruzione di case per lavoratori 
su aree gi� provviste dei normali servizi pubblici, nel successivo 
settennio (l. 26 novemb1�e 1955 n. 1148, d.P. 9 aprile 1956 n. 1265) la 
medesima Gestione doveva anche preoccuparsi di inserire le case da 
costruire in complessi urbanistici attrezzati e curare o incentivare la 
realizzazione della urbanizzazione mancante o insufficiente; infine alla 
Gestione Case per lavoratori (l. 14 febbraio 1963 n. 60, d.P. 11 ottobre 
1963 n. 1471) � stato affidato espressamente il compito di provvedere, 
anche direttamente ai servizi e alle attrezzature collettive e sociali. Conseguentemente 
il negozio con il quale la Gestione anticipa una somma 
al Comune per consentirgli di eseguire le necessarie opere di urbanizzazione, 
se esorbitante 1dai fini originariamente stabiliti, � ricompreso invece 
nei compiti istituzionali fissati a partire dal secondo settennio (1955) 
e come tale pu� fruire della agevolazione in via generale prevista per 
tutti gli atti e contratti necessari per l'attuazione dei piani (1). 
582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
primo caso ed ammettendolo nel secondo, ha regolato situazioni che, al 
momento della sua entrata in vigore, si presentavano obiettivamente 
diverse. Trattasi, d'altra parte, non di una disparit� di diritto, ma di 
una disparit� di mero fatto, inevitabile in tutti i provvedimenti del genere, 
che prescindono da ragioni di equit� e di giustizia sostanziale, 
essendo dettati da situazioni di necessit� emergente e di eccezionalit�, 
le quali senz'altro legittimano il comportamento inteso a superarle (cfr. 
Corte Cost. 15 dicembre 1967 n. 148 e 14 maggio 1969 n. 45). -
(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1975 n. 1102 -Pres. Rossi -
Est. Granata -P. M. Gentile (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Salto) c. Comune di Bologna (avv. Ballerini e Stella Richter). 
Imposta di registro � Agevolazioni per la Gestione� INA-CASA � Anticipazioni 
al Comune per l'esecuzione di opere di urbanizzazione � Applicabilit� 
� Limiti. 
(L. 28 febbraio 1949, n. 4.3. art. 24; d.P. 28 giugno 1949, n. 340, art. 8 e 31; 
l. 26 novembre 1955, n. 1148, art. 7; d.P. 9 aprile '1955, n. 1265, art. 3, 8; 
I. 14 febbraio 1963, n. 60, art. 14, 29, 33; d.P. 11 ottobre 1963, n. 1471, 
art. 78, 79). 
Mentre in base alle norme originarie (l. 28 febbraio 1949 n. 43, 
d.P. 22 giugno 1949 n. 340 e d.P. 4 luglio 1949 n. 436) la Gestione INACASA 
era preposta esclusivamente alla costruzione di case per lavoratori 
su aree gi� provviste dei normali servizi pubblici, nel successivo 
settennio (l. 26 novemb1�e 1955 n. 1148, d.P. 9 aprile 1956 n. 1265) la 
medesima Gestione doveva anche preoccuparsi di inserire le case da 
costruire in complessi urbanistici attrezzati e curare o incentivare la 
realizzazione della urbanizzazione mancante o insufficiente; infine alla 
Gestione Case per lavoratori (l. 14 febbraio 1963 n. 60, d.P. 11 ottobre 
1963 n. 1471) � stato affidato espressamente il compito di provvedere, 
anche direttamente ai servizi e alle attrezzature collettive e sociali. Conseguentemente 
il negozio con il quale la Gestione anticipa una somma 
al Comune per consentirgli di eseguire le necessarie opere di urbanizzazione, 
se esorbitante 1dai fini originariamente stabiliti, � ricompreso invece 
nei compiti istituzionali fissati a partire dal secondo settennio (1955) 
e come tale pu� fruire della agevolazione in via generale prevista per 
tutti gli atti e contratti necessari per l'attuazione dei piani (1). 
t 

(: 

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(1) Non constano precedenti specifici. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 583 

(Omissis). -La questione, se la disposizione contenuta nella clausola 
n. 10 della convenzione 12 gennaio 1960 fra il Comune di Bologna 
e la Gestione Ina-Casa -concernente l'obbligazione della seconda di 
concedere un finanziamento fino a L. 1.300.000 al primo, da restituirsi 
in modo e tempi determinati, per l'esecuzione delle opere infrastrutturali 
che quest'ultimo, con altre clausole della stessa convenzione, si era 
obbligato di realizzare sulle aree libere comprese nei nuclei edilizi costruiti 
o programmati dalla Gestione e da questa cedutegli gratuitamente 
-fosse ammessa, oppur non a godere dei benefici tributari previsti 
dalle norme (legge 28 febbraio 1949 n. 43 e legge 26 novembre 1955 

n. 1148 e relative disposizioni attuative e regolamentari) dettate in materia 
di �provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando 
la costruzione di case per lavoratori>, � stata risolta in senso 
affermativo dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto soddisfatti, nella 
specie, i requisiti sia soggettivo che oggettivo della agevolazione. Il primo, 
sul rilievo che all'atto aveva partecipato la stessa Gestione, il secondo, 
considerando, da un lato, che la � necessariet� rispetto al compimento 
delle operazioni� previste dalla legge, da cui l'atto o contratto deve 
essere predicato per godere dell'agevolazione, sussisterebbe solo che esso, 
a prescindere da una vera e propria sua �indispensabilit��, sia preordinato 
alla attuazione degli scopi normativamente perseguiti e non possa 
avere in concreto diversa destinazione, e osservando, dall'altro, che fra 
quelle �operazioni� rientrerebbe anche l'apprestamento dei servizi civili 
e sociali interessanti i corn1Plessi ed!ilizi !realizzati dalla Gestione. 
Alla critica dell'intero iter argomentativo seguito dalla Corte di merito 
sono diretti i tre mezzi per cassazione -che, in ragione della sostanziale 
unit� del discorso motivo richiesto dal loro esame, conviene 
affrontare congiuntamente -addotti dall'Amministrazione ricorrente, rispettivamente 
tesi a denunziare, i primi due, il difetto del presupposto 
oggettivo dell'agevolazione tributaria e il terzo, la mancanza di quello 
soggettivo. 

In particolare, con il primo motivo, lAmministrazione finanziaria 
denunziando, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e 
falsa applicazione degli artt. 24 comma terzo legge 28 febbraio 1949 

n. 43 e 7 comma secondo legge 26 novembre 1955 n. 1148 per difetto, 
appunto, del presupposto oggettivo dell'agevolazione e per violazione dei 
principi che regolano l'interpretazione delle norme tributarie di favore, 
nonch� difetto di motivazione -sostiene, richiamandosi alla giurisprudenza 
di questa Corte Suprema, che per l'applicazione della norma agevolativa 
l'atto deve presentarsi come indispensabile rispetto al fine favorito 
dalla legge, nel senso che esso � sia univocamente ineliminabile per 
il raggiungimento del fine �. A tale modello legale rimarrebbe pertanto 
estranea la convenzione di finanziamento in oggetto diretta soltanto ad 

584 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. 

indurre il Comune ad anticipare nel tempo l'apprestamento di quei servizi 
pubblici e sociali, utilizzabili dalle case in parte gi� costruite ed 
in parte da costruire dall'Ina-Casa, che, in adempimento dei propri fini 
istituzionali, il Comune stesso aveva comunque l'obbligo di approntare e 
la cui realizzazione sarebbe stato possibile incentivare anche con il ricorso 
ad altri mezzi, quali ad esempio pressioni di pubblici poteri, movimenti 
di opinione, campagne di stampa e simili. 

Ad avviso della ricorrente, cio�, il � finanziamento al Comune di 
siffatte opere, operando come mera incentivazione al Comune stesso perch� 
provvedesse subito ad opere comunque di. sua competenza ex r.d. 
28 aprile 1938 n. 1165, non rappresenterebbe che un espediente funzionalmente 
empirico, sostituibile, eliminabile e, anzi, estraneo al procedimento 
operativo essenziale descritto dalla legge n. 43 per il conseguimento 
dello scopo dell'incremento dell'occupazione operaia tramite la 
costruzione di case per i lavoratori�. 

N� (prosegue l'Amministrazione ricorrente con il secondo motivo, 
in cui denunzia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione 
e falsa applicazione dell'art. 24 comma terzo legge n. 43 del 1949 e 
dell'art. 7 comma secondo legge n. 1148 del 1955, per carenza, ancora, 
del presupposto oggettivo dell'agevolazione e per incompleta ed erronea 

.individuazione della ratio delle due leggi, nonch� difetto ed illogicit� di 
motivazione) rientrerebbe nell'ambito del fine agevolato dalla legge il 
finanziamento delle opere di servizio civico e sociale di competenza del 
Comune. L'interesse pubblico perseguito dalle due leggi citate non � 
limitato alla sola costruzione di case per lavoratori, come erroneamente 
-si assume -avrebbe ritenuto la Corte di merito, ma comprende 
anche l'incremento della occupazione operaia attraverso, appunto, tale 
costruzione, concepita a propria volta quale strumento di creazione di 
nuovi posti di lavoro. Ora la attuazione delle opere infrastrutturali di 
urbanizzazione, quando anche potesse farsi rientrare nel concetto di � costruzione 
di case per lavoratori � certamente non realizzerebbe anche il 
fine dell'incremento dell'occupazione operaia, in quanto trattandosi di 
opere che il Comune comunque avrebbe dovuto realizzare perch� attribuite 
alla sua competenza, il loro finanziamento, da parte della Gestione, 
avrebbe provocato non gi� un.aumento, ma solo se mai una anticipazione 
temporale di occupazione operaia. Inoltre, dalle stesse norme integrative 
ed attuative ricordate in sentenza (d.P.R. 4 luglio 1949 n. 435, 
art. 31 e d.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265, art. 8) risulterebbe che la Gestione 
avrebbe dovuto edificare su aree �gi�� dotate di infrastrutture, 
sicch� del tutto � inconcepibile � nella doverosa osservanza di tale precetto, 
sarebbe la necessit� rper la Gestione stessa di curare, coonunque, la. 
realizzazione delle opere stesse. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 585 

Ed allora -incalza l'Amministrazione finanziaria con il terzo motivo, 
in cui denunzia, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione 
e falsa applicazione degli stessi artt. 24 legge n. 43 del 1949 e 7 legge 

n. 1148 del 1955, per carenza, anche del presupposto soggettivo di applicabilit� 
della norma agevolativa -se il finanziamento al Comune delle 
opere di servizio civico non � � operazione � affidata dalla legge alla 
Gestione Ina-Casa neppure sarebbe nella specie soddisfatto il requisito 
soggettivo, questo dovendosi ritenere realizzato non per il mero fatto 
che la Gestione partecipi all'atto, bensi soltanto quando tale partecipazione 
sia � qualificata dalla posizione sostanziale � assunta in concreto 
dalla Gestione, cio� in definitiva richiedendosi che �la attivit� negoziale 
della Gestione sia necessariamente compresa in una delle operazioni che 
la legge (le) commette�. 
Il complesso delle censure cos� riassunte � infondato. ' 

L'attivit� della Gestione Ina-Casa -prima della soppressione dell'ente 
disposta con la legge 14 febbraio 1963 n. 60, istitutiva della Gestione 
Case per lavoratori (Gescal) -era regolata da un complesso di 
norme, �=;manate in parte nel 1949 (legge 28 febbraio 1949 n. 43; d.P.R. 
22 giugno 1949 n. 340; d.P.R. 4 luglio 1949 n. 436) ed in parte nel biennio 
1955-1956 (legge 26 novembre 1955 n. 1148; d.P.R. 9 aprile 1956 

n. 1265). 
E poich� la convenzione, del cui trattamento tributario con particolare 
riferimento al patto di finanziamento si discute, � stata stipulata 
nel gennaio 1960, � alla stregua della disciplina risultante dalla combinazione 
di entrambi i momenti normativi ricordati che la relativa questione 
va risolta. 

Una precisazione preliminare, peraltro, subito si impone, necessaria 

per rimuovere l'equivoco, che travaglia l'argomentazione della ricorrente, 

laddove sottolinea la duplicit� del fine, dal legislatore perseguito con 

il proporsi, ad un tempo, l'incremento della occupazione operaia e la 

costruzione di case, per inferirne che, pur quando nel secondo scopo fosse 

da ricomprendersi anche la�realizzazione delle infrastrutture urbanisti


che, il primo sarebbe stato comunque destinato a rimanere, per defini


zione, frustrato ogniqualvolta la Gestione Ina-Casa avesse utilizzato la 

attivit� di soggetti terzi, che fossero, in tesi, gi� investiti di competenza 

istituzionale a curare le opere di urbanizzazione. 

La tesi della ricorrente trova testuale smentita. nella legge, dove 
era previsto l'affidamento delle costruzioni delle case ad enti istituzionalmente 
a ci� deputati (Istituto nazionale per le case degli impiegati 
dello Stato, Istituti per le case popolari, cooperative edilizie; art. 11 
citata legge n. 43 del 1949) n� si escludevano altre forme di collaborazione 
con terzi nei casi di esecuzione delle opere a cura diretta dalla 
Gestione (per esclu!lione o non accettazione degli enti terzi incaricati: 


586 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

art. 3, comma secondo, d.P.R. del 1949 n. 340 e art. 4, comma secondp, 

d.P.R. del 1956 n. 1265; ovvero in sostituzione degli enti stessi: art. 12, 
comma primo, d.P.R. del 1949 n. 340, art. 9, n. 4, d.P.R. del 1949 n. 436, 
art. 12, comma primo, d.P.R. del 1956 n. 1265, ovvero, infine, su indicazione 
del Comitato di attuazione: art. 2, n. 4, d.P.R. del 1949 n. 436). 
Del resto, anche sotto il profilo logico, la circostanza che un determinato 
fine rientri fra i compiti istituzionali di un dato ente non importa, 
di per s� sola, la certezza della sua realizzazione ogniqualvolta 
l'ordinamento non appresti strumenti per porre rimedio alla eventuale 
inerzia dell'ente astrattamente investito della relativa sfera di competenza. 


� d'altro canto, come emerge dalla stessa normativa in esame (art. 
5 d.p.r. del 1949 n. 340; art. 1 � comma secondo, n. 1 legge del 1955 

n. 1148 art. 5, comma secondo d.p.r. del 1956 n. 1265), la nozione di 
�incremento� dell'occupazione operaia, cui essa ha riguardo, va enucleata 
non dal raffronto con dati teorici ed astratti, ma dalla comparazione 
con un termine di riferimento empirico e concreto, e cio� in relazione, 
non a quale sarebbe dovuta essere, ma a qua�e era, nel momento 
della predisposizione del programma di costruzioni, la occupazione 
operaia. 
Sicch�, in definitiva, l'affidamento ai Comuni del compito di prov


vedere a proprie spese alle pi� importanti opere di urbanizzazione, nelle 

zone prescelte dai soggetti deputati per la costruzione di case economi


che e popolari, non escludeva -trattandosi di una posizione soggettiva 

ohe, pur se denominata �obbligo� .nella legge (art. 44 t.u. sull'edilizia 

popolare approvato con r.d. 28 aprile 1938 n. 1165), tuttavia si risolve 

in una mera attribuzione di competenza, la cui attuazione pratica rimane 

affidata alle liibere ed incoerciLbili scelte discrezionali dell'ente attrdbuita


rio -che ogni iniziativa idonea ad incentivare, anche in termini di 

mera anticipazione cronologica, la realizzazione in concreto di tali opere 

da parte delle amministrazioni comunali conducesse ad un � incremen


to � nel senso storicamente relativo precisato, della occupazione operaia 

che, altrimenti avrebbe potuto, in quel momento, non verificarsi. 

Il problema di fondo resta pertanto quello di stabilire se anche 

l'apprestamento delle opere infrastrutturali rientrasse, o meno, fra le 

� operazioni � commesse alla Gestione Ina-Casa. 

Conviene allora ricordare, per quanto qui interessa, che la legge 

n. 43 del 1949, �contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione 
operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori� nell'istituire 
(art. 1) il Comitato di attuazione di un piano per incrementare 
l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori, 
commettendogli il compito (art. 10) di predisporre �un piano tecnico-
finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 587 

previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per lavoratori�, 
e nel costituire (art. 2) �per l'esecuzione delle opere previste dalla... 
legge... una gestione autonoma... denominata Gestione Ina-Casa � contemplava 
-tra l'altro -anche un particolare regime tributario. A 
norma infatti dell'art. 24 comma terzo, �tutti gli atti e contratti che 
si rendono necessari per le operazioni previste nella... legge � godevano 
di particolari agevolazioni fiscali. Con l'art. 28, veniva poi conferita 
al Governo delega ad emanare �le norme integrative e complementari 
necessarie per l'attuazione della... legge� (comma secondo) e si prevedeva 
pure l'emanazione di� norme regolamentari per l'applicazione della 
legge stessa� (comma primo). Puntualmente seguivano nello stesso anno 
1949 il d.pr. n. 340 � contenente norme integrative e complementari 
per l'attuazione� della legge n. 43 ed il d.P.R. n. 436, approvante il 
�regolamento per l'esecuzione� della stessa legge, i cui rispettivi articoli 
8 e 31 comma secondo distintamente statuivano, il primo, che �nella 
ripartizione delle costruzioni nelle singole localit�, compatibilmente con 
le disponibilit� delle aree edificabili e con le esigenze della limitazione 
dei costi, si avr� cura di distribuire gli edifici nei vari quartieri o 
rioni� e, il secondo, che �le aree necessarie� e cio� in base al coordinamento 
con il precedente comma, le aree �occorrenti per la esecuzione 
dei programmi di costruzione nelle singole localit��, devono essere scelte 
fra quelle gi� ben provvedute dei normali servizi pubblici>>. Alla scadenza 
del settennio sopravveniva la nuova legge n. 1148 del 1955, recante
� proroga e ampliamento dei provvedimenti pe_r incrementare l'occupazione 
operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori �, 
la quale, all'art. 7, coonrna secondo, anche in relazione al secondo !Piano 
settennale previsto dall'art. 1�, comma secondo, statuiva che �a decorrere 
dal 1 � gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari 
per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano 
a godere� del trattamento privilegiato precedente. All'art. 10 era 
poi previsto che �con decreto del Presidente della Repubblica... si provveder� 
ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per 
semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione Ina-Casa, 
coordinandole con quelle previste dalla (nuova) legge�. Veniva cos� 
emanato il d.P.R. n. 1265 del 1956, recante �norme integrative e complementari 
per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949 n. 43 e 26 novembre 
1955 n. 1148 �, il quale, nell'art. 3, comma secondo, regolava 
l'approvazione delle deliberazioni relative ai �complessi urbanistici� in 
attuazione del piano, e nell'art. 8, comma [p(cimo, stabiliva che � nella 
r~,artiZione delle cootiruZJioni nelle 'Singole localit�, compatibilmente con 
la disponibilit� delle aree fabbricabili e con la esigenza del contenimento 
dei costi, si avr� cura di evitare il concentramento di alloggi in zone 
non sufficientemente dotate di servizi civici e sociali ed altres� di favo



588 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rire, per quanto possibile, l'inserimento delle costruzioni Ina-Casa, fra 
i normali nuclei urbani... �. 

Alla luce della vicenda normativa cos� riassunta, la tesi dell' Amministrazione 
finanziaria -secondo la quale sarebbe stato fatto divieto 
alla Gestione Ina-Ca:sa di costruire in aree gi� non attrezzate, donde la 
estraneit� ai suoi fini istituzionali della attivit� volta alla realizzazione 
delle infrastrutture urbanistiche -si presenta non priva di attendibilit� 
con riguardo alla disciplina originaria, dettata con i provvedimenti normativi 
del 1949. In effetti il ri.feria:nento testuale (art. 24, comma secondo, 
legge n. 43) alle operazioni �previste� nelia legge, questa facendo letteralmente 
menzione solo della �costruzione di case�, pu� condurre a 
ritenere circoscritti a questo solo tipo di attivit� i compiti della Gestione 
e, correlativamente, i benefici fiscali accordati per gli atti e contratti 
ad essi ordinati. E. precisa conferma di tale lettera semlxra potersi desumere 
dall'obbligo fatto alla Gestione di �distribuire gli edifici fra 
i vari quartieri e rioni� (art. 8, d.P.R. del 1949 n. 340, nel cui contesto 
la � compatibilit� � con la disponibilit� delle aree e con la limitazione 
dei costi parrebbe rilevare soltanto ai fini della � distribuzione � fra tali 
comprensori e non anche della utilizzazione di aree ad es.si esterne), 
cio� in zone, come inequivocabilmente chiarito dalle norme regolamentari 
(art. 31, comma secondo, d.P.R. del 1949 n. 436) �gi� ben JPil'Ovviste 
dei normali servizi pubblici�. 

A conclusione diversa deve invece sicuramente pervenirsi con riferimento 
alle innovazioni introdotte nel sistema con i provvedimenti del 
1955 e del 1956. 

Nella legge n. 1148 del 1955, la cui intitolazione fa menzione di 
un �ampliamento� delle previgenti disposizioni, le �operazioni�, in 
vista delle quali il beneficio fiscale � previsto, divengono quelle � inerenti
� (art. 7, comma terzo) all'attuazione dei piani di costruzione delle 
case, lasciandosi cosi spazio per la configurabilit� di un nesso relazionale 
meno rigido, e quindi pi� generale e comprensivo, fra la � costruzione 
di case� e l'ambito delle �operazioni� a tal :fin� commesse alla 
Gestione; al tempo stesso, viene data delegata al Governo (art. 10) al 
fine di � semplificare � le norme di attuazione e regolamentari in vista 
delle �esigenze funzionali � della Gestione stessa. E nel quadro di quest'e 
direttive si inserisce la norma delegata, relativa alla determinazione 
del criterio di scelta delle aree (art. 8, comma primo, d.P.R. del 1956 

n. 1,265) alla cui stregua non � certamente pi� possibile configurare un 
divieto assoluto di edificazione in zone non ancora attrezzate per accogliere 
insediamenti urbani. 
Peraltro, pur se degradata a mera linea di tendenza, la preferenza 
per aree gi� attrezzate, che la Gestione era tenuta programmaticamente 
ad osservare � compatibilmente con la disponibilit� � del mercato, � con 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 589 

la esigenza del 'contenimento dei costi � e � per quanto poosiibile �, non 
rimane priva dlsignificato sul piano ermeneutico, dovendo da essa l'interprete 
dedurre una non diminuta considerazione legislativa della esigenza 
che le � case � per i lavoratori fossero non meri ricoveri, ma abi~ 
tazioni in senso proprio, inserite in un contesto ambientale consono alla 
condizione umana dei soggetti destinati ad occuparle; la considerazione, 
cio�, della necessit� che si trattasse non di un insieme informe di abituri, 
in qualunque modo id�nei ad offrire ricovero, ma di veri� e propri 
�complessi urbanistici� (art. 3, comma secondo, d.P.R. del 1956 n. 1265) 
come tali dotati dei servizi civili e sociali essenziali. 

Sicch�, se da un lato, rimaneva affidata alla discrezionalit� operativa 
dell'ente la scelta circa il tipo di aree -gi� urbanizzate o no da 
edificare,. dall'altro, la stessa possibilit� che le costruzioni fossero 
realizzate in coltD(p<rensori ancora privi di infrastrutture conduce a ritenere 
che in tal caso, l'ente fosse attributario anche del compito di curare 

o incentivare la realizzazione della urbanizzazione carente. 
Ricondotto nell'ambito della �costruzione di case per lavoratori� 
l'apprestamento delle infrastrutture nelle aree prescelte per l'edificazione, 
quando le stesse ne fossero prive, deve anche ritenersi che per il 
conseguimento di quel particolare risultato l'ente potesse attivarsi secondo 
la stessa, varia gamma di moduli operativi espressamente previsti 
nella legge per la edificazione in senso stretto, �e che pertanto la Gestione, 
come avrebbe potuto -mediante la forma dello � incarico � o � affidamento
� (art. 11 legge n. 43 del 1949, artt. 3 e 7 d.P.R. del 1949 

n. 340, art. 2 n. 2 d.P.R. del 1949 n. 436) ovvero direttamente (cfr. disposizioni 
pi� sopra citate) -curare a spese proprie le operazioni di urbanizzazione 
cosi era legittimata a finanziare soggetti terzi per l'esecuzione, 
a cura e spese dei medesimi, delle opere relative. 
Con la consegunza che, rispetto alla urbanizzazione delle aree edificande 
o edificate a cura della Gestione, proprio secondo lo schema concettuale 
corrispondente a quest'ultfmo tipo di intervento, le operazioni 
di finanziamento si predicavano del requisito di �necessit��, pure inteso 
nel senso di indispensabilit� propugnato dalla ricorrente, preteso dalla 
norma concessiva del privilegio fiscale. 

Le conclusioni qui raggiunte, del resto, trovano ulteriori argomenti 
di conferma, sotto il profilo storico, nel successivo svolgimento legislativo. 
Infatti, nella normazione relativa alla attivit� della Gestione case 
per lavoratori -istituita come si � gi� accennato, con legge n. 60 del 
1963 soppressiva della Gestione Ina-Casa -oggetto dei programmi di 
costruzione divengono inequivocabilmente � alloggi inseriti in quartieri 
muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza� (art. 14, comma 
primo, legge cit.). COOTiisponidentemente vengono aSISUllti fra i compiti 
dell'ente non solo la �predisposizione dei progetti relativi ai servizi pub



590 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

blici ed alle attrezzature� dei predetti quartieri �d'intesa con le Amministrazioni 
comunali interessate�, ma anche �direttamente o attraverso 
le aimmdnistrazioni coonunali ... (la) esecuzione di essi � (art. 23, comma 
primo, lett. g, legge cit.). Nelle norme di attuaziione, emanate con il 

d.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1471 in forza della delega conferita al Governo 
(art. 41 legge cit.), sono qualificate �necessarie alle costruzioni previste 
dalla legge ... (anche) tutte le superfici (occorrenti) alla realizzazione dei 
servizi pubblici e delle attrezzature collettive e sociali� (art. 78 d.P.R. 
cit.), stabilendosi inoltre puntualmente che l'ente pu� provvedere �se 
necessario, ad anticipazioni ai Comuni interessati per... (tra l'altro), la 
esecuzione delle attrezzature necessarie alle proprie costruzioni� (articolo 
79 d.P.R. cit.). Sicch� certamente anche a tali �anticipazioni� si 
applica il regime fiscale di faivore stabilito per �gli atti e contratti che si 
rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani'di costruzione 
previsti dalla... legge� (art. 33 legge cit. la cui testuale corri~
onde~a alla formulazione dell'art. 7, 'comma 1secondo, della le1gge numero 
1148 del 195.5, pi� ampia, come gi� si � rilevato, di quella dell'art. 
24 della legge n. 43 del 1949, merita pure di essere sottolineata). 
N� la utilizzazione della legislazione sulla Gestione case per lavoratori, 
al fine di trovare in questa la conclusione, e quindi la conferma, della 
evoluzione riscontrata nella disciplina relativa alla preesistente Gestione 
Ina-Casa, potrebbe essere fondatamente messa in dubbio, postulandosi 
una modificazione del momento finalistico della prima, in tesi limitato 
alla sola edificazione, rispetto a q�ello della seconda, comprendente anche 
l'incremento della occupazione operaia. Da un lato, invero, anche 
la nuova disciplina impone in realt� di tener conto, nella elaborazione 
dei programmi di fabbricazione, � degli indici di disoccupazione e di 
incremento delle forze di lavoro nei settori economici assoggettati a contribuzione 
� (art. 15, cOIIIllilla primo, legge n. 60 del 1963); dlall'altro, e 
in ogni caso, si � gi� constatato come la contemporanea contemplazione 
del duplice scopo -edificazione ed incremento della occupazione -non 
sia di ostacolo, nei limiti gi� precisati e con riferimento alla disciplina 
positiva risultante dalla normazione del biennio 1955-1956 alla riconducibilit� 
della urbanizzazione tra i compiti istituzionalmente attribuiti alla 
Gestione Ina-Casa, ed alla conseguente riconoscibilit�, in principio, nelle 
operazioni di finanziamento ai. Comuni per l'esecuzione delle opere relative, 
del predicato di �necessit�� rispetto allo scopo agevolato, richiesto 
per la concessione del trattamento tributario di favore da quella nor~ 
mativa. 
Alla stregua della quale, ci� che ancora occorreva, affinch� lo strumento 
negoziale concretamente adottato potesse giudicarsi conforme, sotto 
il profilo qui considerato, allo schema astratto in tesi riconducibile 
nella previsione legislativa, era che il regolamento di interessi di volta 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 591 

in volta dettato ne escludesse una utilizzazione empirica difforme dal 
modello legale; occorreva, cio�, che esso fosse congegnato in modo tale 
da attribuire alla Gestione Ina-Casa il potere di impedire che le somme, 
messe a disposizione dei terzi per la realizzazione delle infrastrutture 
programmate, fossero da costoro in realt� impiegate per fini diversi. 

Nella specie, peraltro, anche questo ultimo aspetto del requisito oggettivo 
dell'esenzione tributaria risulta soddisfatto, avendo il giudice di 
merito accertato che la inderogabilit� della utilizzazione (del finanziamento) 
per lo scopo agevolato dalla legge era garantita mediante la 
clausola, con cui le parti avevano convenuto � che la somma finanziata 
venisse di volta in volta erogata dietro presentazione degli stati di avanzamento
�, cio� in proporzione dei lavori eseguiti. 

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ravvisato nella 
specie ricorrenti i presupposti sia soggettivo che oggettivo dell'agevolazione 
tributaria in discorso : il primo, perch� trattasi di atto posto in 
essere dalla Gestione Ina-Casa per il conseguimento di un fine ad essa 
istituzionalmente attribuito dalla legislazione dell'epoca; il secondo, perch� 
trattasi di atto �necessario� secondo lo schema tipico del modulo 
operativo legittimamente prescelto nel caso di specie dalla Gestione stessa 
e secondo le pattuizioni in concreto adottate -per il conseguimento 
di quel fine. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1975 n. 1109 -Pres. Laporta 
-Est. Mazzacane -P. M. Secco (conf) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Salto) c. Rossi. 

Imposta di successione -Deduzione di passivit� � Conto corrente bancario � 
Legge 24 dicembre 1969 n. 1038 �Rinuncia alla contestazione afferente 
alla documentazione � Concetto. 

(L. 24 dicembre 1969, n. 1038, art. un.). 
Poich� lo scopo della legge 24 dicembre 1969 n. 1038 � quello di 
eliminare le controversie sull'idoneit� probatoria di un tipo di documentazione 
(conto corrente bancario), la norma del quarto comma, secondo 
la quale si intendono rinunciate le contestazioni afferenti alla 
documentazione, va intesa nel senso eh~ non possono pi� formare materia 
del contendere le questioni che riguardano in astratto la idoneit� 
del conto corrente come mezzo di prova, ma non anche quelle in concreto 
riflettenti la concludenza della prova offerta rispetto ai fatti allegati 
(1). 

(1) Decisione ineccepibile. La legge non pu� evidentemente, in via generale 
ed astratta, risolvere una questione di valutazione specifica dei mezzi 
di prova. V. in senso conforme Cass. 21 febbraio 1974, n. 460, Riv. leg. fisc., 
1974, 1407. 

592 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -L'Amministrazione Finanziaria, con unico motivo, denuncia 
la violazione e falsa applicazione del comma quarto dell'art. unico 
della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, nonch� insufficiente e contraddittoria 
motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 n. 3 
e n. 5 c.p.c. Sostiene: il quarto comma della legge citata va interpretato 
nel senso che la rinuncia alle contestazioni (sulla deducibilit� di debiti 
nascenti da saldi passivi di conto correnti bancari), afferenti alla documentazione 
a suo tempo 'prodotta per le successioni per le quali sia stato 
gi� definito il debito di imposta, deve essere limitata a quelle in cui 
l'Ufficio abbia contestato l'idoneit�, tipica o astratta; della documentazione 
a suo tempo prodotta dal contribuente e non pu� essere estesa alle 
controversi-e fondate sulla positiva diffovmit� tra i fatti allegati dal contribuente 
e quelli risultanti dalla documentazione prodotta; la Corte del 
merito avrebbe, pertanto, dovuto scendere all'esame dei singoli motivi 
di contestazione. 

Il motivo � fondato alla stregua delle considerazioni gi� svolte da 
questa Corte con la sentenza 21 febbraio 1974 n. 460, che devono essere 
qui ribadite, in assenza di argomentazioni in contrario. 

L'equivoco in cui sono caduti i giudici di merito si sostanzia nella 
valutazione della. portata della legge n. 1038 del 1969 e si spiega con 
la inesatta identificazione della sua ratio. 

La legge in esame, come si evince anche dai lavori preparatori, ha 
inteso dirimere talune incertezze interpretative, non superate nella elaborazione 
giurisprudenziale, in ordine alla tipologia dei mezzi di prova 
validi ed efficaci in rapporto alle varie categorie di debiti al fine di pretenderne 
legittimamente la deduzione. E ci� appare evidente ove si consideri 
che, nel nostro sistema, il legislatore non avrebbe potuto risoluvere 
legislativamente un problema di valutazione in concreto, e non in 
astratto, di mezzi di prova in rapporto ad una controversia giudiziaria � 

o ad un tipo di controversie. La portata concreta della legge nel suo 
:contenuto sta dunque nello avere esteso i tipi di mezzo di prova rendendo 
meno debole la posizione del contribuente, col ridur;re il rigore 
di un sistema che, nell'intento di eliminare le frodi fiscali, finiva, almeno 
secondo la nuova valutazione del legislatore del 1969, per incidere iniquamente 
sugli eredi: ponendoli spesso nella pratica impossibilit� di dedurre 
debiti reali del defunto e quindi nella situazione di dover corrispondere 
una parte ingiustificata di imposta di successione. 
In questo quadro va interpretato il quarto comma della legge numero 
1038/69 il quale dispone testualmente: �Relativamente alle successioni 
apertesi prima della entrata in vigore della presente legge e 
per le quali sia stato gi� definito il debito di imposta con la deduzione 
dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti 
bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 593 

tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto con conseguente 
annullamento delle rela~ive iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni 
fiscali opposte o non opposte dai contribuenti �. 

Va premesso che con la espressione �successioni per le quali sia 
stato gi� definito il debito di imposta� la norma si riferisce alla liquidazione 
della imposta principale non gi� al definitivo esaurimento del 
rapporto tributario poich� essa, proprio in ordine a debito � definito �, 
prOSJPetta l'i1potesi cli contestazione in como e di ingiunzione soggetta ad 
opposizione. Ci� � stato riconosciuto dalla sentenza impugnata la quale, 
per�, non ha esattamente delimitato l'ambito della sanatoria disposta: 
�ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo 
prodotta deve intendersi rinunciata ad ogni effetto�. L'intento del legislatore 
-come risulta dalla ratio della intera legge, sopra posta in evidenza 
-� quello di eliminare le controversie concernenti la idoneit� 
probatoria del tipo di documentazione necl::Jssaria per consentire la deduzione 
del debito da saldo passivo di conto corrente bancario, ma non le 
controversie riguardanti la concreta concludenza (ai fini della dimostrazione 
del debito) dei fatti attestati dai documenti prodotti. La pretesa 
della Finanza, cio� deve intendevsi rinunciata quando sia fondata sul 
disconoscimento della idoneit� tipica (o astratta) della documentazione 
offerta dal contribuente e gi� ritenuta sufficiente; non quando, invece, il 
pagamento del supplemento sia richiesto in cpnsiderazione della positiva 
difformit� tra i fatti allegati dal contribuente ed i fatti obiettivamente 
risultanti dai documenti addotti a prova. In definitiva, il quarto comma 
della legge in esame -laddove dispone che ogni contestazione successiva 
alla ammissione della deduzione riconosciuta in sede di liquidazione 
della imposta principale deve riteners.i rinunciata quando sia � afferente 
la documentazione a suo tempo prodotta� -va interpretato nel 
senso che la contestazione deve aver riguardato la idoneit� astratta dei 
mezzi di prova (ad esempio, l'assegno in originale e la copia autentica) 
e non la idoneit� in concreto Y.ld esempio un determinato assegno pagato� 
dalla banca anche con firma falsa). Pertanto la Corte del merito avrebbe 
dovutO, come era stato richiesto dalla Amministrazione, scendere all'esame 
dei singoli motivi di contestazione al fine di considerare se potesse 
trovare o meno applicazione, nel caso in esame, il quarto comma della 

le~ge n. 1038 del 1969. -(Omissis). 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE E APPALTI PUBBLICI (*) 


CORTE DI CIASSAZ[ONE, sez. I, 18 ~e1975, n. 1464 -Pres. Mac
�caxone -Est. Mi:rabelli -P. M. Martinelli (conf.) -Fallimento Milone 
(arvv. Piaggio) c. E.U.R. (avv. ~tato Del Greco). 

Arbitrato � Sentenza arbitrale � Impugnazione � Ammissibilit� . Limiti � Rilevabilit� 
di ufficio. 
(Cod. proc. civ., art. 829; ultimo comma; capitolato generale di appalto 
approvato con d.m. 28 maggio 1895, art. 49, seoondo comma). 

Arbitrato � Procedimento -Mancata contestazione in ordine alla irrituale 
composizione del collegio arbitrale ed alla deducibilit� di motivi di 
impugnazione esclusi dalla clausola compromissoria � Implicito accordo 
modificativo della clausola compromissoria � Esclusione. 

(Cod. proc. civ., artt. 806, 809, secondo e terzo comma, e 829, ultimo comma; 
capitolato generale di appalto approvato con d.m. 28 maggio 1895, artt. 43 
e 49, secondo comma; capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 
16 luglio 1962, n. 1063, artt. 45 e 51, terzo comma). 

Arbitrato � Irregolare nomina degli arbitri � Deducibilit� in sede di impugnazione 
per nullit� � Limiti. 
(Cod. proc. civ., art. 829, primo comma, n. 2). 

Poich� l'abilitazione del giudice a giudicare dall'impugnazione avverso 
un lodo arbitrale proviene dal medesimo patto contrattuale che 
ha compromesso in arbitri la controversia, la questione concernente 
l'interpretazione e l'applicazione della clausola compromissoria in relazione 
ai poteri conferiti al giudice dell'impugnazione attiene all'esistenza 
stessa del potere decisorio ed � dunque questione .di ammissibilitd dell'impugnazione, 
da esaminare di ufficio anche in difetto di deduzioni 
delle parti in causa (1). 

(1) L'affermazione di princ1p10, coerente con i criteri enunciati nelle 
sentenze richiamate nella motivazione, va nella sostanza condivisa. Sotto 
il profilo formale, peraltro; sembra doversi rilevare che la fonte dei limiti 
al potere decisorio del giudice dell'impugnazione va pur sempre rinvenuta 
nOIIl tanto neHa volont� es<pil"essa dalle prurti ne11a ciausola compromissoria, 
quanto piuttosto nella disposizione di legge (art. 829, ultimo comma, cod. 
proc. civ.) che a tale volont� attribuisce rilevanza preclusiva. 
(*) Le decisioni in materia di acque pubbliche son massimate ed annotate 
dall'avv. PAOLO VITTORIA. 



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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 595 

Dalla mancanza di contestazioni sulla irregolare nomina degli arbitri 
e sull'ammissibilit� di motivi di impugnazione esclusi dalla clausola 
compromissoria non pu� desumersi l'esistenza di un accordo modificativo 
della clausola compromissoria, richiedendosi per la modificazione 
di un patto contrattuale uno specifico ed inequivoco ciccordo tra le parti 
contraenti (2-). 

Ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 2, del codice di procedura 
civile l'impugnazione della sentenza arbitrale per irregolare nomina 
degli arbitri � ammessa soltanto se la nullit� sia stata de1dotta nel giudizio 
arbitrale (3). 

(Omissis). -Con il 1Primo motivo del ricorso il fallimento ricorrente 
denuncia violazione degli artt. 1362, 1365 e 1372 cod. civ. nonch� 
dell'art. 829, u1timo 1comma, 1cod. proc. oiJv. e sostiene che la Code di 
aippello ha eITato nel ritenere di potere esaminare dii ufficio la questione 
d�ll'ammiss~bilit� dei motivi di irrJIPugnazione deducenti errori 
di diritto della pronuncia aJ:'bitrale. Il fallimento ricorn-ente adduce, cio�, 
che, poich� le disposizioni del capitolato generale delle opere pubbliche 
del 1895 devono ritenersi inserite nel contratto, di cui � causa, non 
come no'l'lme regolamentai"i, ma come nOil'!Ille paittizie, solo le IP'arti sono 
legittimate a far vale<re ec1ce2lioni fondate su tali disposizioni. Ad avviso 
del fallimento, quindi, non avendo 1a difesa dell'Ente pubblico convenuto 
eccepito l'inammiSISlibilit� dell'impugnazione, al giudice non com!P'eteva 
il IP'otere di affermare tale inaimrnissi;bilit�. 

La censura deve ritenersi infondata. 

(2) Nella specie (relativa a contratto di appalto nel quale era richiamato 
il capitolato generale di appalto approvato con d.m. 28 maggio 1895) 
la parte privata assumeva che dalla incontestata applicazione, nella nomina 
degli arbitri, delle norme del nuovo capitolato generale di appalto 
approvato .con d.P.R. 16 Luglio 1962, n. 1063 �e dalia mancanza di eccezioni 
sulla impugnabilit� della sentenza arbitrale per inosservanza delle 
regole di diritto (esclusa dall'art. 49, secondo comma, del capitolato del 
1895 ed ammessa invece dal vigente capitolato generale di appalto) costituivano 
elementi probatori sufficienti a far ravvisare la esistenza di una 
convenzionale deroga alle previsioni del capitolato richiamato nel contratto 
di appalto. 
La questione in airgomento di1scussa tra le pairti, 1e iLa esatta 1afiermazione 
di principio enunciata in proposito dalla Corte di cassazione assumono 
ri1i1evo, s'itnltende, nei! solo caso in oui aliLe norme del oaipito~ato 
generale di appalto sia da riconoscere, come nella specie, efficacia contrattuale, 
dovendo l'ammissibilit�� stessa di una deroga convenzionale escludersi 
a priori quando le noome del 1oapito1ato g.eneraile di 1aippalto abbiano 
invece valore normativo. 



596 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'aibilitazione del giudice a giudicare dell'impugnazione avverso un 
lodo avbitrale proviene dal medesimo patto contrattuale che ha comP1'
QimeSISO in wbitri la controversia. Al di fuori dlel patto compromissorio, 
come gli arbitri difettano di potere decisoo:-io, cosi ne difetta il 
giudice, investito dell'impugnazione. 

La questione concerinente l'interpretazione e l'awliicazione della 
clausola COIID(proo:nissoria in relazione ai poteri defecriti al giudice dell'impugnazione 
aittiene, cio�, aU'esi.IStenza stessa del ipotere decisorio del 
giudice dell'impugnazione ed �, dunque, questione di ammissibilit� della 
domanda. 

Si ha inammissibilit� dell'impugnazione, infatti,,non soltanto quando 
la pronuncia imiPugnata sia passata in giudicato o non sia S1USCettibile 
di gravame, ma anche quando fima;:iugnazione sia conisentita soltanto 
per motivi specificamente ipredeterminati e siano dedotti motivi 
diversi da quelli previsti; tale � aro>unto il caso del lodo arbitrale cihe, 
per disposizione di legge o delle (parti, sia di�chiarato non ima;:iugnabile 

o sia pronunciato secondo equit� (Cass., 25 ottobre 1973, n. 2739). 
Anche a questa ipotesi deve essere applicato, quindi, il principio generale, 
costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte 
(da ultimo, Cass., 21 gennaio 1971, n. 132; 7 agosto 1972, n. 2638) se-

Sulla natura del capitolato generale di appalto (normativa nei rapporti 
fra i privati e lo Stato e gli enti pubblici che siano tenuti per legge 
ad adottarlo, e contrattuale invece quando sia richiamato in convenzioni 
stipulate da altri enti pubblici), cfr., da ultimo, Cass., 7 marzo 1975, n. 839; 
12 luglio 1974, n. 2028, in questa Rassegna, 1974, I, 1025; sez. un., 5 novembre 
1973, n. 2856; 12 ottobre 1973, n. 2571, in questa Rassegna, 1973, 
I, 1189, con nota di richiamo ai precedenti, cui adde: sulla natura di 
regolamento di organizzazione dei capitolati generali: Cass., 26 marzo 
1975, n. 1148; 26 giugno 1973, n. 1853, e 7 settembre 1970, n. 1270 (relativa, 
quest'ultima, al capitolato generale di appalto del servizio di casermaggio 
dei Carabinieri approvato con d.m. 11 novembre 1956); per i contratti 
relativi ad opere finanziate (anche solo in parte) dalla Cassa per 
il Mezzogiorno o stipulati direttamente dalla Cassa: Cass., 6 aprile 1973, 

n. 958, e Cass., sez. un., 18 marzo 1970, n. 718, in questa Rassegna, 1970, 
I, 959; per le opere appaltate dall'INA-Casa: Cass., 29 ottobre 1973, n. 2808, 
(nel senso di escludere l'applicabilit� del capitolato generale approvato 
con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063); e per i contratti stipulati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari: Cass., 26 marzo 1975, n. 1148 e 21 maggio 
1975, n. 2006. 
Sulla natura contrattuale invece, anche nei rapporti con le amministrazioni 
statali, dei capitolati speciali di appalto, cfr.: Cass., 12 luglio 
1974, n. 2082, Zoe. cit., ed ivi nota di richiamo ai precedenti. 

(3) Il principio enunciato con la terza massima sembra prima facie 
ovvia espressione del criterio stabilito dall'art. 829, primo comma, n. 2, 
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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 597 

condo cui la questione sull'ammissilbilit�, o meno, del mezzo di ima;>ugnazione, 
avendo carattere pregiudiziale ad ogni altra ed essendo attinente 
ad uno dei requisiti di efficacia dell'impugnazione, deve essere 
esaminata di ufficio, restando del tutto irrilevante ohe sia stata sollevata 
e discussa dalle iparu in causa. 

Con lo stesoo motivo di ricOI'lso il fallimento idcorrente si duole 

che la Corte di appello albbia ritem~to di potere affemn.are che non sus


sisteva !p['ova di un 1swccessivo aocordo fra le parti, nel senso di esclu


dere l'impugnabilit� del lodo, senza avere posto le !Parti in condizione 

di discutere la questione e di portare eventu�li [p['ove su tale punto. 

Ma neppure tale doglianza � fondaita. 

Le circostanze che il ricorrente deduce di non essere stato in grado 
di iProvare consistono nel comportamento tenuto .dalle parti nel corso 
del giudizio rurhitrale. Il ricorrente sostiene, infatti, che il fatto che il 
collegio arbitrale �sia stato nominaito in applicazione delle disposizioni 
del nuovo caipitolato generale, nel quale, come � noto, non � sancita 
l'ini:mpugnabilit� del lodo, e che nessuna delle 1Parti ha sollevato questione 
intorno alla proponibilit� di questioni inerenti all'applicazione di 
norme di diritto, sia p:rova sufficiente della sussistenza di un acco:rdo 
sopraivvienuto, con cui sia staita lPOSta in essere la deroga alle tp!"evisioni 
del (pll'ecedente �Cap<itolaito, cui il contratto faceva rinvio. 

Dalla sentenza impugnata risulta, per�, non soltanto che tali circostanze 
sono incontestate ma anche, e sopiratutto, che la Corte di ap


del codice di procedura civile, ma appare di discutibile validit� per quanto 
concerne la impugnazione delle sentenze arbitrali rese in tema di appalti 
di opere pubbliche, potendo invero dubitarsi, quantomeno, che la 
preclusione in argomento, prevista dalla norma con esclusiva riferimento 
alle forme ed ai modi � prescritti nel capo primo e secondo di questo 
titolo � ' possa assumere rilevanza anche relativamente alle speciali prescrizioQi, 
di autonoma rilevanza normativa, stabilite con l'art. 43 del capitolato 
generale di appalto del 1895 e con l'art. 45 del vigente capitolato 
di appalto: norme la cui violazione (rilevabile dagli stessi arbitri anche 
di ufficio) dovrebbe quindi ritenersi deducibile in sede di impugnazione 
anche quando non sia stata dedotta nel giudizio arbitrale, tanto pi� che 
l'art. 829, primo comma, n. 2, del 'codice di procedura civile, in quanto 
relativo, nella sostanza, ad una �ipotesi di decadenza, non appare suscettibile 
di interpretazione analogica: ed utili elementi, quanto alla necessit� 
di una interpretazione restrittiva della norma, sembrano potersi del 
resto desumere anche dalla sentenza 25 ottobre 1957, n. 4109, con la quale 
la Corte di cassazione ebbe occasione di affermare che l'illegale partecipazione 
al collegio arbitrale di un membro al quale il mandato non sia 
stato conferito nel compromesso deve ritenersi considerata al n. 4 e non 
al n. 2 dell'art. 829 del codice di procedura civile, e pu� quindi costituire 
valido motivo di impugnazione anche quando non sia stata dedotta nel 
giudizio arbitrale. 



598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
pello le ha prese speciif�caanente in esame ed ha escluso che fossero 
adeguate perch� !POtesse afferma:risi l'esistenza di un a:ccordo modffi,cativo 
della clausola compromissoria. 

Questo giudizio� appare immune da vizi sia log<iici che giuridici, in 
quanto � principio generale che per la modifficazione di un patto contrattuale 
si richiede uno ~eciffico ed inequivoco a:ccordo tra le parti 
e che tale non pu� essere rii.tenuto il comportamento che le !Sflesse ed 
i loiro difensori abbiano tenuto nel corso del :procedimento in riferimento 
a situazioni meramente processuali, quali quelle dedotte dal 
ricoorente. 

Sotto nessun aspetto, dunque, la 1censura !PU� essere accolta ed il 
primo motivo del riconso deve essere respinto. 

Con il secondo motivo il :liallimento ricorrente, denunciando deficienza 
e contraddititoiriet� della motivazione sulle conseguenze che avrebbero 
dovuto dierivare dalla ragione accolta per dichiarare inammissibili 
i motivi dii iim(pugnaziione 1Per nul1it� fondati su em-ori dii diritto, lamenta 
che la corte di ajppello, dO[po avere impUcitamente ammesso che le 
diisposizioni del nuovo 1capitolato non erano applicabili alla situazione 
controversa, ha r~into, poi, la domanda tendente a far dlichiarare 
nullo il lod!o per l'irregolarit� della nomina degli arbitri, i quali, come 
si � detto, risultavano nominati secondo le norme del nuovo ca!Poitolato 
generale, e non secondo quello del capitolato cui faceva rinvio il con


tratto. 

Ma neppure questa censura ha fondamento. 

Ogni questione attinente alla nomina degli arbitri rientra nell'am


bito di aipplicazione del numero 2 del primo comma del Ci.fato art. 829 
1cod. 1proc. civ. in cui l'imipugnazione del lodo per iriregolarit� della nomillla 
degli arbitri � ammessa soltanto se la nullit� sia stata dedotta 
nel giudizio arbitrale. 

Di questa norma la sentenza iim(pugnata ha fatto esatta aP1PUca


zione e nessuna 'contraddittoriet� pu� essere ravvisata tra la soluzione 

adottata in relazione a tale questione e la soluzione data alla questione 

cui si riferisce il motivo precedente. 

In rela.zdone ad entrambe le questioni, infatti, la Corte di aP1P,ello 

ha attribuito al procedimento di nomina degli arbitri rilevanza mera


mente processuale e coerentemente, ,come ha nega1to che il compor


tamento tenuto dalle parti a tale riguardo potesse avetre rilevanza so


stanziale sull'attuazione della clausola compromissoria, cos� come ha 

affermato che quale vizio del procedimento potesse essere fatto valere 


solo entro l'ambito lin �cui la norma processuale lo consente. 
Anche il secondo motivo deve esisere reS{Pinto, e con esso 
ri~o. -(Omissis). 

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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 599 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1 ottobre 1974, n. 16 -Pres. Giannattasio 
-Rei. Leone -Sandrini e Consorzio di bonifica del Rio 
�Pieve e Serae > (avv. Zilioli) c. Mind:stero dei lavori pubblid (avv. 
Stato Albisdnni) e Comune di Mane11ba sul Gwda (avv. Bonooni e 
Romanelli). 

Acque pubbliche ed elettricit� � Sorgenti � Sorgente che d� luogo a corso 
d'acqua pubblica � ~ pubblica. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). 
Acque pubbliche ed elettricit� � Elenchi delle acque pubbliche -Ricorso 
avverso l'iscrizione � Decadenza � Effetti. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). 
Acque pubbliche ed elettricit� � Emergenza della demanialit� � Acquisto 
successivo della propriet� privata dell'acqua � Inammissibilit�. 

Acque pubbliche ed elettricit� � Accertamento giudiziale della demanialit� Effetti 
� Decorrenza. 

Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione -Piccole derivazioni 
-Rinnovazione -Diritto soggettivo del concessionario -Esclusione. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 28 e 30). 
Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione � Proroga � ex 
lege � -Effetti. 

(L. 8 gennaio 1952, n. 42 e 2 febbraio 1968, n. 53). 
Quando un corso d'acqua � alimentato �da un'unica sorgente, l'iscrizione 
d'esso negli elenchi delle acque pubbliche esplica necessariamente 
i suoi effetti anche per la sorgente, di cui deve perci� ritenersi dichiarata 
la demanialit� (1). 

(1) L'iscrizione di un corso d'acqua negli elenchi di cui all'art. 1 t.u. 
11 dicembre 1933, n. 1775 comporta che debbano considerarsi iscritti tutti 
gli elementi che ne formano la consistenza, ancorch� non figurino con 
esplicita designazione nell'elenco (Trib. sup. acque, 18 febbraio 1957 n. 6, 
Acque bonif. costr., 1957, 174 e� Foto it., 1958, I, 767; Oaiss., Sez. UIIl., 
8 luglio 1958 n. 2464, Acque bonif. costr., 1958, 368 e Giur. it., 1959, I, 
1, 433 con nota di BuscA, Effetti della iscrizione delle acque nell'elenco 
delle acque pubbliche; Trib. sup. acque, 19 gennaio 1963 n. 1, Foro amm., 
1963, II, 497). 
La iscrizione del corso d'acqua nell'elenco comporta perci� la dichiarazione 
di demanialit� delle sorgenti che apportano notevole contributo 
al corso stesso e costituiscono con esso parte di un unico sistema idrografico 
(Trib. sup. acque, 18 febbraio 1957 n. 6) e necessariamente delle 
sorgenti che vi diano luogo. 

Se la pubblicit� di una sorgente che d� origine a un corso d'acqua 
pubblica � evidente, la pubblicit� tuttavia deriva pur sempre dal fatto 



600 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Decorso il termine per ricorrere contro l'iscrizione di un'acqua negli 
elenchi delle acque pubbliche, la prova�della natura privata dell'acqua 
incombe a chi affermi il proprio diritto su di essa ed in mancanza di 
questa, per effetto della iscrizione, l'acqua deve cqnsiderarsi demaniale 
(2). 

L'acquisto del diritto di propriet� su un suolo non � idoneo ad attribuire 
al proprietario il diritto di utilizzare l'acqua che vi sgorga, se 
la sorgente da cui proviene gi� in precedenza apparteneva al demanio 
idrico (3). 

L'accertamento giudiziale della demanialit� d'un'acqua ha natura 
dichiarativa ed i suoi effetti risalgono al momento di rivelazione dell'attitudine 
dell'acqua a soddisfare usi di pubblico generale interesse (4). 

La situazione giuridica soggettiva del concessionario che in vista 
della scadenza d'una concessione avente per oggetto una piccola derivazione 
presenti domanda di rinnovazione non ha consistenza di diritto 

che rispetto. a tale sorgente ricorrono i requisiti di cui all'art. 1, primo 
oomma t.u. 11 dioembire 1933, n. 1775; lliilico � cio� fil criiterio in base 
al quale si riconosce la pubblicit� della sorgente caput fluminis e delle 
altre (ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1955, IV, 72; 
PERNIGOTTI, Acque pubbliche, Encicl. del diritto, Milano, 1958, I, 400' e 
405; in giurisprudenza, cfr., Trib. sup. acque, 18 aprile 1968, n. 9, in questa 
Rassegna, 1968,� I, 646 e Giust. civ., 1968, I, 931). 

� stata perci� considerata privata una sorgente che, pur facendo parte 
del bacino imbrifero di un corso d'acqua pubblico, non risultava collegata 
con altre acque dello stesso bacino e consentiva un consumo esaurentesi 
nell'ambito di un fondo privato (Trib. sup. acque, 21 novembre 1955 n. 27, 
Acque bonif. costr., 1956, 165; analogamente, Trib. sup. acque, 27 maggio 
1957 n. 16, ivi, 1957, 419 con osserv. di CoLETTI), mentre � stata ritenuta 
non decisiva, per escludere la natura pubblica di una sorgente, la sua 
scarsa portata, una volta che essa presenti attitudine ad usi di pubblico 
generale interesse, sia isolatamente considerata (Trib. sup. acque, 11 maggio 
1965 n. 10, Cons. Stato, 1965, II, 243; Trib. sup. acque, 18 maggio 1972 

n. 20,. Cons. Stato, 1972, II, 633), sia vista in relazione al sistema idrografico 
cui appartiene ed alla portata globale delle varie sorgenti in 
�questo esistenti, ancorch� opportunamente raccolte e convogliate (sul punto, 
cfr., la giurisprudenza in tema di acque sotterranee, a partire da Cass., 
sez. un., 25 gennaio 1952 n. 217, Acque bonif, costruz., 1952, I, 215 ed 
ivi le conclusioni del P. G. EuLA, Demanialit� delle acque sotterranee, 
sino a Cass., sez. UIIl., 23 maggio 1971 n. 1534, Giust. civ., 19'71, I, 1384 
�e Trib. sup. acque, 18 gennaio 1973 n. 2, Cons. Stato, 1973, II, 74). 
(2) L'art. 1, quarto comma, del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 dispone 
che �entro ill termine pe'l'enrtocio d:i sei mesi daM�a pubblkaziio'Il!e degli 
�elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso 
le iscrizioni dei corsi d'acqua �negli elenchi stessi �. 
Sulla legittimazione alla causa, cfr. Cass., sez. un., 31 ottobre 1955 

n. 3571, Acque bonif. costr., 1956, 40, che ha ritenuto legittimati a ricor

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 601 

soggettivo, perch� la rinnovazione � un provvedimento discrezionale della 
p.a., che ,deve accertare che persistano i fini della derivazione e che 
non ostino alla rinnovazione superiori ragioni di pubblico interesse oltre 
a dover stabilire se e quali modificazioni apportare al disciplinare della 
concessione, in vista delle variate condizioni dei luoghi e dei corsi 
d'acqua (5). 

Le leggi di f)'roroga della dumta delle utenze di acque pubbliche 
aventi per oggetto piccole derivazioni non escludono la possibilit� per 
l'amministrazione di rifiutare la rinnovazione dell'utenza con conseguente 
esclusione dell'efficacia della proroga legale (6). 

Con ricorso del maggio 1967 Francesco Sandrini ed il Coll!SOO'Zio 
di boniifica Rdo Pieve Serae convenivano in giudizio dinanzi al TribUJnale 
regionale delle acque ,pubbHcihe di Milano lAmministrazione dei lavoiri 
puiblblici ed il Comune di Manertba, ai quali dichiaravano che la concessione 
disposta dn d!ata 10 marzo 1965 dal Provveditorato delle opere 
pubbliche rper la Lombardia al Comune di Manerba di derivare moduli 
0,09 in media di acqua dalla so11gente Pieve per il irifornimento id!l.'ico 
del c�l!Poluoigo era illegittima e lesiva del diritto di prorpiriet� del San


rere quanti si affermano titolari in ordine alle acque di un diritto di 

natura reale od obbligatoria suscettibile di rimanere pregiudicato dalla 

dichiarazione di demanialit� conseguente alla iscrizione dell'acqua negli 

elenchi. 

Sull'oggetto del giudizio ed i poteri del tribunale delle acque quale 

giudice ordinario specializzato, cfr., Trib. sup. acque, 18 gennaio 1973 n. 2, 

in questa Rassegna, 1973, I, 40, che ha affermato esser il giudizio limitato 

al controllo della corrispondenza al reale dei dati assunti a fondamento 

della valutazione e della esattezza dei criteri in base ai quali nel provve


dimento � affermata la idoneit� dell'acqua ad usi di pubblico generale 

interesse, senza che il giudice possa sostituire a quello dell'amministra


zione un diverso apprezzamento (sul punto, in dottrina, SELVAGGI, Rap


porti fra amministrazione e giurisdizione nella dichiarazione di demania


lit� delle acque, Acque bonif. costruz., 1956, 584 e 590). 

Il decorso deil termine ,faiddcaito nehl'airt. 1, quairto comma, del testo 
unico � stato considerato preclusivo della possibilit� di far valere situazioni 
giuridiche soggettive presupponenti la natura privata anzich� demaniale 
dell'acqua iscritta negli elenchi (Trib. sup. acque, 2 maggio 1960 

n. 2, Foro amm., 1963, II, 497; l'affermazione � ripetuta in Trib. sup. 
acque, 11 maggio 1965 n. 10, in questa Rassegna, 1965, I, 1335 e For~ 
amm., 1965, I, 1, 649. In dottrina, nello stesso senso, PERNIGOTTI, Acque 
pubbliche, cit., 412, il quale osserva, per�, che in difetto di indicazioni 
chiaTe e non equivoche sull'acqua dichiarata pubblliica e su ogni suo e1l1emento 
accessorio, l'interessato potr� insorgere solo quando l'amministrazione 
disponga in concreto dell'acqua incidendo sulle situazioni giuridiche 
di cui il privato si afferma titolare). La sentenza in rassegna ha 
invece affermato che il mancato ricorso contro l'elenco non esclude la 

ti02 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

drini, nel ter(["eno del quale sgcwgava la sol'lgente, e del dkitto di derivazione 
concesso al Consorzio del Rio Pieve Serae, utente riconosciuto 
per antico uso, a scopo di il'lrigazione, delle acque del Rio Pieve Serae, 
alimentate dalla detta sorgente Pieve e dall'altra SQ(["gente Se(["ae. 

I convenuti impugnavano la domanda, deducendo che il cocso d'acqua 
risultava iscdtto fin dal 1913 nell'elenco delle acque puibbliche della 
IPI"OVincia cli Brescia col nome Rio Pieve Sera�e, dichJi.arato pubblico in 
tutti il suo 'corso in ciascuno dei due rami in cui si dlivide: sicch� la 
domanda del Sandrini era ~QPonibile per decadenza ed era comunque 
infondata, data la demanialit� sia del 'CQ(["SO dl'aicqua, sia delle due 
sorgenti: :b:ntP(["OiPonibile era anche la domanda del Consoczio, che non 
era titola(["e cli un diritto alla concessione, scaduta del resto fin dal 
1947, e �che non aveva proposto iim(pugtnativa nella fase di ammiSSlione 
ad istruttoda della domanda di concessione del Comune Mane(["ba. 

Nel corso del giudizio SOIPI"avveniva la legge 2 febmaio 1968 n. 453 
che p(["ocogava le 'concessioni di utenze di acque pubbliche, ma il P.rov


possibilit� di provare che l'acqua sia di natura privata (nello stesso senso, 
in dottrina, BuscA, Le acque nella legislazione italiana, Acque bonif. costruz., 
1956, 533 e 558-561). 

Sempre in materia di elenchi delle acque pubbliche va segnalata la 
decisione del Trib. sup acque, 7 febbraio 1972, n. 6 (in questa Rassegna, 
1972, I, 526 con osserv. di ALBISINNI), che ha ritenuto inammissibile il 
ricorso proposto contro il decreto ministeriale ex art. 1, secondo comma, 

r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, che ordina la pubblicazione sulla G. U. degli 
schemi degli elenchi predisposti dall'ufficio del genio civile, e parimenti 
.inammissibile, in pendenza del procedimento di formazione degli elenchi, 
l'accertamento negativo della demanialit� delle acque (sul punto, cfr. PERNIGOTTI, 
Acque pubbliche, cit., 142). 
(3) Sul principio per cui lo stesso bene non pu� costituire oggetto 
di diversi regimi giuridici, uno demaniale e uno privatistico, sulla connessa 
giurisprudenza in terna di incidenza defila �licmwazione di demanialit� 
sui preesistenti diritti dei privati e sulla nullit� degli atti inter-privati 
arv�enti ad oggetto acque gd� dichiarate pubblfohe, cfu-. Oass., sez. un., 
7 dicembre 1974, n. 4088, in questa Rassegna, 1975, I, 424, 'e La giruirisprndenzia 
ivi richiamata, cui adde, Cass., sez. un., 8 luglio 1958, n. 2464, Acque 
bonif. costruz., 1958, 368 COIIl nota di SEL�AGGI, Conversione di contratti 
nulli in negozi soggetti ad autorizzazione amministrativa. 
(4) In termini, Trib. sup. acque, 11 maggio 1965, n. 10, in questa 
Rassegna, 1965, I, 1335; trattasi di principio costantemente enunciato cosi 
riguardo all'accertamento giudiziale della demanialit� che agli effetti della 
inserzione dell'acqua negli elenchi. 
(5) Cfr. Trib. sup. acque, 27 maggio 1974, n. 8, in questa Rassegna, 
1974, I, 1924 e le pronunzie richiamate in tema di rinnovazione. 
(6) In termini, Trib. sup. acque, 20 dicembre 1966, n. 43, Rass. giur. 
Enel., 1967, 220; Trib. acque Palermo, 23 maggio 1957, Giust. civ. Rep., 1958, ~-� 
f 
.acque pubb. e priv., 153. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. I~ MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 603 

vedito;rato delle opere pubbliche (per la Lomba;rdlia, con decreto 22 novembre 
1968, diichiarava inefficace la proiroga della ,concessione al Consorzio 
qurunto alla mi:sma di acqua 1concessa al Comune di Mane:riba. 

Il Tribunale vegionale, con sentenza 1� ottobre 1971, diichiarava che 
il Conso;rzio era p!rivo dli legittimazione attiva alla causa e ,che l'impugnativa 
[proposta dal Sandrini ',contro il decreto di concessione 10 marzo 
1965 era infondata: condannava .gli attori al pa.gamento di met� delle 
spese del giudizio. -(Omissis). 

La giw-iisdizione dei Tribunali Regionali delle acque pubbHche e 
quelle di me!rito in appello del Tribunale Sup&io:rie � stabilita a tutela 
dei diritti soggettivi e 1Per:ci� pu� essere invocata solo dai titolad di 
diiritti che siano lesi d:a atti o fatti dell'amn..!nistrazione o di terzi, che 
rientrino nelle 1categ;orie IP!l"eviste dagli artt. 140 e 141 del it.u. n. 1775 
del 1933. 

Ora, coone ha il"ilevato il TribUIIllale, il dott. Sandrdni non ha provato 
di esse;re iPtl'O[l;Y.l."ietario dell'acqua della sorgente Pieve, che vuole 
a lui rkonosiciuta come oggetto di dominio IP!rivato. Egli sostiene che 
l'acqua scaturirebbe in un terreno che ha acquistato con atto registrato 
dl 3 marzo 1952 a Sal�: ma l'assunto � contestato dal Comune di Mene:
ribe secondo cui la soo:igente affiora in te;rreno demaniale. 

Quello che conta, IP&�, � il fatto che alla data del 1952 la so!rgente 
Pieve faceva gi� parte del demanio statale: nell'elenco delle acque 
pubblicihe della provincia di Brescia del 1913 era iscritto il �Rio 
Pieve e Serse � in tutto il suo corso ed in ciascuno dei due rami in 
.cui si divide, rami d1e prendono appunto origine uno dalla sorgente 
Pieve, l'altro dalla ool"gente Fontana S&ae (vedasi il ;rkoit'iso introduttivo 
�del giudJizio). La demanialit� di ciascuno dei due rami cosi dichiarata 
�COtm\POrta natu;ralmente. la demanialit� delle due sorgenti, che rajp,.. 
p;resentano i rispettivi �capi dell'acqua pubblica�. Dire, come fa il Sandrini, 
che il corso d'acqua � cosa ben distinta dalla so!I'gente pu� avere 
senso quando il ,coll."so � alimentato da pi� sorgenti, tali 1che si pone il 
problema di stabilire quali e quante di esse siano realmente incidenti 
sulla portata del co;rso d'acqua, i!Il considerazione della quale esso ha 
acquistato attitudine ad ~iego di pubblico, generale interesse. Ma 
,quando, come nella specie, unica � la sorgente del ramo di acqua prubbHca, 
la demanialit� della soirgente � ,contenuta nella dichiarazione di 
demanialit� del ramo d'acqua ,ohe da essa prende vita. 

In relazione all'Lscrizione del Rio Pieve Sell."ae n1ell'elenco delle 
acque pubbliche � stata :posta la questione della reclamabilit�, da parte 
del Sandrirui., avverso tale iscrizione. Il Tribunale a:-egiona1e ha affell."mato 
�che il diritto di impugnativa s'� [p!retScrLtto col decorso del te!I'mine 
di cui all'art. 2946 1c.c. Sandlrini si duole di tale IP!l"Onunzia, osseil"Vando 


604 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ohe le controparti nOIIl avevano prqposto Ja relativa eccezione, avendo 
dedotto la decadenza dell'impugnativa, non la prescrizione del diritto. 
E la censura � fondata, peroh�, data la diversit� ontologica dell'istituto 
della decadenza rispetto a quello dlella prescrizione, non !PU� dirsi corretto 
il ragionamento del primo giudice all011ch� ha sostenuto che l'eccezione 
di decade!IliZa dall'azione doveva r:itenersi comprensiva anche dell'eccezione 
di presicrizione. 

Ma sta di fatto che neppure in questa sedie, in cui pure � presente 
l'Amministrazione legittimata rpassivamente, il Sandrini � li.n grado di 
provare che l'acq~a della sorgente Pieve � di natura privata e non pubblica 
e che essa � di sua propriet� in virt� dli titolo legittimo: dii conseguenza 
l'effi,cacia dichiarativa della demanialit� dell'acqua dia attrihuire 
alla iiscxizione di essa nell'elenco delle acque pubbliche permane e 
resta 1confermata dall'infondatezza dell'impugnativa del Sandrini. 

Del resto, a rprescindere dalla dietta iscrizione, � sufficiente rilevare, 
come ha fatto il Tribunale regionale, che l'acqua della sorgente Pieve 
fin dal 1936 � stata utilizzata per l'irrigazione di un comprensorio di 
terreni di estensione. e 'con colture tali da rendere utile la costituzione 
di un consorzio per il p1i� razionale iJ:niPiego dell'aoqua e da giustificare 
la 'concessione di utenza dell'acqua al cornsorzio; e che successivamente 
la sorgente � stata imp!Legata per provvedere di acqua potabile la popolazione 
di Manerba: elementi di fatto, questi, univoci nella qualificazione 
dell'acqua della sOI1gente come adatta all'im{Piego per usi di pubbUco, 
generale intwesse. 

Consegue da quanto ora detto che, anche se la natura demaniale 

dell'acqua non fosse stata accertata con l'iscrizione nell'elenco, la sor


gente Pieve deve essere sempre ritenuta icaipo di acqua pubblica, con 

effetto dalla rivelata sua attitudine ad usi di pubblico, generale inte


resse, attitudine dimos:trata di fatto quanto meno dal 1936. 

Consegue ulteriolI'IIllente che il Sandrini, nel 1950 allol['lch� acquist� 

il ter11eno in cui, a suo dire, sgorga la sorgente, IIlOIIl ha potuto acqui


stare la propiriet� della sorgente medesima, gi� da tem,po passata a 

far parte del demanio statale. 

Sandlrini tenta di capovolgere la questione quando sostiene cihe nella 

fattispecie il Tribunale regionale, dichiamndo esso con la sentenza la 

demanialit� della sorgente, avrebbe dovuto dichiarare illegittimo il de


creto di concessione della medesima acqua, emesso il 10 marzo 1965 

a favore del Comune di Manerba, prima della dichiarazione di dema


nialit�. 

A parte la considerazione che l'accertamento giudiziale della dema


nialit� dell'acqua ha anch'essa natura dichiarativa di una qualit� p1ro


pria del covso d'acqua e retroagisce al momento di rivelazione di de1tta 

qualit�, deve osservarsi �che in questa s1edle di ,giUDisdizione su diritti 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 605 

sogigettivi la eventuale asserita illegittimit�, per qualsiasi causa (Sandrini 
si ferma a lungo anche sul vizio di inCOllllPetenza relativa), del 
decreto di 'COI11Cessione di utenza a favore del comune di Manerba non 
pu� venire in coillSiderazlione autonoma, 1bensi quale regione di disa1Pplicazione 
del provvedimento illegittimo iPeT la tutela di un diritto 
so~ettiivo con esso leso; si it"itorna ,cos� all'esigenza che sia previamente 
' accertata l'esistenza del diritto soggettivo dell'attore, esistenza che il 

Sandrini non pu� provare. 
L'aP1Pello del Sandrini � pertanto infondato. 
Quanto alla domanda del Consorzio, che (pretende legittimarsi atti


vamente alla causa !Per la sua qualit� dli (ex) concessionario, � sufficiente 
rilevare, come ha fatto il Tribunale regionale, ohe nei confronti dell'Amministrazione 
concedente esso non ha un diritto soggettivo alla it"innovazione 
della concessione. 

Il Consorzio si trova nella situazione di un ex concessionario cihe 
con domanda tardiva ha chiesto, in sanatoxia, la rinnovazione di una 
utenza scaduta. Ma, a nOil'ma dell'art. 30, ohe richiama l'ari. 28, del 

t.u. n. 1775 del 1933, la iI"innovazione della concessione � un provvedimento 
discrezionale della p.a.,� ,che deve acicertare che persistono i fini 
della derivazione e che non o.stano superiori ragioni di P:Ubblico interesse 
e deve stabilire altresi se e quali modificazioni sia necessario ap!Portare 
al disciplinare della concessione, in vista delle variate condizioni dei 
luoghi e del corso d'acqua. L'esigenza di tali valutazioni discirezionali 
della ,p.a. non consente di considerar~ diritto soggettivo perfetto la situazione 
gJ.uridiica del concessionario, che in vista della scadenza dell'utenza 
piresenti domanda di rinnovazione (Trib. sup. 25 giugno 1964, n. 21); 
ancor meno consistente deve ritenersi la situazione del concessionario 
che aibbia fatto scad&e la concessione senza chiederne la rinnovazione 
e che questa abbia iPOi chiesto in via di sanatoria. Nei casi suindicati 
all'utente compete isolo la tutela dell'interesse legittimo a che la p.a. 
compia tali valutazioni con rispetto delle norme e dei criteri giuridici 
e tecnici e di buona amministrazione ohe le regolano ed emetta il conseguente 
pirovvedimento formale: tutela dem?-ndata al Tribunale SUtperiore 
delle .Acque Pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa. 
La cennata situazione giurimca del Conso;i;zio non � mutata per il 
sopiraggiungere nel 1como del giudizio di PirimO girado della legge di 
nuova piroroga delle utenze (legge 2 febbraio 1968, n. 53), dato che la 
!P.a. nell'esercizio del pot&e, anch'esso con aspetti di discrezionalit� puramente 
amministrativa, attribuitole dall� stessa legge, ha dichiarato 
inefficace la proroga per la parte concernente il modulo d'acqua concesso 
al Comune di Manertba, con provvedimento della cui legittimit�, contestata 
dal Consorzio, questo Tribunale 8U1Periore non pu� conoscere nell'ese11cizio 
della giiuxisdizione di m&ito. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

'.DRJIBUNALE DI NAPOU, Sez. I, 6 .giugno 1974 -Pres. Cacr;>oz:zi -Est. 
Scotti -Comlllne di Ischia (avv. RtC1Cio) c. Ministero della marina 
mercantile (avv. Sta1to A1ab1so). 

Competenza e giurisdizione -Demanio marittimo � Accertamento di diritti 
dei comuni ischitani sui lidi dell'Isola � Giurisdizione ordinaria. 

Demanio e patrimonio � Demanio marittimo � Diritti esclusivi di pesca � 
Riconoscimento -Necessit� � Mancanza � Estinzione. 

(L. 24 marzo 1921, n. 312, art. 16; r.d.1. 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1; 
r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 23). 
Demanio e patrimonio -Demanio marittimo � Mare territoriale -Utilizzazione 
-Identit� di disciplina. 
(Cod. nav., artt. 36 ss., 51 e 116.2; d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, reg. 
esecuz. cod. nav. (navigaz. marittima), artt. 5, 24, 25, 25, 36, 40, 5.1 � 52; 

1. 21 luglio 1967, n. 613). 
Demanio e patrimonio � Demanio marittimo � Diritti dei comuni ischitani 
sui lidi dell'Isola � Incompatibilit� col regime del demanio � Persistenza 
dei diritti -Esclusione -Rescritti aragonesi -Prevalenza sulla 
disciplina del demanio � Esclusione � Abrogazione � Sussiste. 

(Rescritti 10 luglio 1458 di Ferdinando d'Aragona, 15 agosto 1501 di Federico 
d'Aragona, 4 giugno 1507 di Ferdinando il Cattolico e 5 giugno 1533 �di 
Carlo V; cod. civ., artt. 822 e 824; cod. nav., artt. 28 e 1329). 


Demanio e patrimonio -Demanio marittimo -Propriet� privata -Acquisto 
per usucapione o immemorabile -Esclusione � Tolleranza e riconosci� 
menti -Inefficacia -Sclassificazione -Necessit�. 

(Cod. civ., artt. 822 e 823; cod. nav., art. 35). 

Demanio e patrimonio -Demanio marittimo -Diritti dei comuni ischitani 
sui lidi dell'Isola � Diritto d'uso perpetuo, gratuito e cedibile � Configurabilit� 
� Esclusione. 


(Cod. nav., artt. 39, 42, 46 e 47; d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, reg. esec. 
cod. nav. (navig. marittima), artt. 16 e 30). 


Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario conoscere di una 
azione di accertamento di diritti .di propriet� o d'uso perpetuo su beni 
che in ragione della loro natura apparterrebbero al demanio dello Stato, 
delle questioni relative alla legittimitq di atti amministrativi incidenti 
su tali diritti e della inerente responsabilit� per danni dello Stato, se 
le domande si fondano sulla esistenza di atti aventi forza di legge speciale 
che avrebbero attribuito a terzi la titolarit� di tali diritti escludendo 
in o'l'.dine ad essi ogni potere dell'amministrazione dello Stato (1). 


(1-6) Con la sentenza che si annota � stata conclusa una lunga controversia 
che trova le sue radici storiche in antichissimi provvedimenti, per 


:~' 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 607 

I diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo 
e nel mare territoriale, di cui non sia stato chiesto il riconoscimento 
entro il 31 dicembre 1921, sono estinti (2). 

Il mare territoriale � soggetto alla stessa disciplina che regola l'uso 
del demanio marittimo (3). 

Il diritto di pr.opriet� sui l~di marittimi dell'Isola d'Ischia, attribuito 
ai comuni ischitani dai cc.dd. rescritti aragonesi, � rimasto estinto per 
effetto dell'assoggettamento di ogni bene al regime del demanio marittimo, 
rispetto al quale gli antichi rescritti, che avrebbero comunque subito 
l'effetto abrogante dell'art. 1329 cod. nav., non possono esser considerati 
come una lex 1Sjpecia1iis derogante (4). 

Rispetto ai beni del demanio marittimo n� il mancato esercizio della 
demaniulit� aib limimeim.ol'aibili n� la tolleranza e neppure i riconoscimenti 
dell'amministrazione statale possono valere a far acquistare ai terzi 
diritti di propriet� per effetto di usucapione, gia.cch� L'appartenenza 
ai privati � esclusa fino a che la corrispondenza fisica del bene alla categoria, 
che costituisce il presupposto della demanialitd, non venga meno 
ed il bene non sia dichiarato non pi� utilizzabile per i pubblici usi del 
mare nei modi previsti dal codice della navigazione (5). 

Non sussiste in favore dei comuni ischitani e sui lidi marittimi dell'Isola 
un diritto di uso, godimento ed utilizzazione avente i caratteri 
della perpetuit�, gratuit� e cedibilit� di esercizio (6). 

i quali erano intervenute una transazione e alcune sentenze sfavorevoli 
alla tesi erariale. 

1. -Per antichi privilegi di Ferdinando d'Aragona del 15 agosto 1501, 
del Gran Capitano Ferrante Consalvo del 1503, di Ferdinando il Cattolico 
del 4. giugno 1567, di Carlo V del 28 febbraio 1533 i Comuni dell'Isola 
d'Ischia in compenso del servizio notturno contro le invasioni barbaresche 
e di altre opere prestate ottennero la concessione di tutte le marine e lidi 
marittimali, peschiere, mare promontori e 'tutti i mari circa la citt� ed isola 
per mezzo miglio in mare con facolt� che di detto mare, marine, lidi, 
peschiere e promontori ne potessero disporre e fare come cosa propria con 
l'obbligo ai pescatori di portare la terza parte del pesce a vendere nell'isola. 
Quanto erano prodighi quei Principi stranieri e lontani nel rinunziare a 
diritti inerenti ad una sovranit� conquistata pi� con le insidie che con le 
armi! Basta l'accollo d'una difesa contro eventuali invasioni, alla quale 
sarebbero essi stati tenuti nello interesse comune del paese, per cedere 
ad altri ci� che apparteneva essenzialmente allo Stato! Codesto traffico 
della pubblica autorit� ci ricorda la descrizione che del governo dei Vicer� 
spagnuoli ci hanno lasciati il Galante e il Santamaria! (Vedi il frammento 
del Galante riferito nel Discorso storico che precede il Commento del 
Miraglia alle Leggi Civili del 1819 -nonch� l'opuscolo di N. Santamaria: 
La Societ� Napoletana sotto il Governo spagnuolo). 
1. -Ecco perch�, appena si ebbero queste infelici provincie napoletane 
dei Principi residenti in mezzo a loro, e questi le dotarono di un esercito 

608 RASSEGNA�DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -1. -Il comune ischitano chiede un accertamento dichiar:
ativo cirica la titolarit� di diritti derivanti da atti aventi forza di 
legge ~ciale, do� diritti di iPI"O{Pl1iet� su determinati beni o, in suibordine, 
di uso pe!1petuo e irrevocabile; esperisce inoltre un'azione risarcitoria 
per i da�:tni subiti dalla relativa violazione. La controversia a[ppart1ene, 
quindi, alla giurisdizione del tribUIIlale ordinario perch� veirte su 
un diritto ex lege che nessun provvedimento arru:nin:Lstratdvo -secondo 
la tesi del 1comune -pu� ridurre alla tfigura oninore dell'inteiresse legittimo 
per la particolare tutela ad esso o:ffeirta da leggi speciali limitative 
del potere in onateria dell'amministrazione dello Stato; com come 
appartengono alla giurisdizione del triil;mnale ordinario le ulteriori questioni 
della legittimit� di atti ammind.strativi, incidenti sull'es:Lstenza o 
sulla �consistenza di situazioni soggettive perfette, e della responsabilit� 
per danni. ~ci� �cade l'eccezione pregiudiziale formulata dall'Avvocatura 
nella comparsa di risposta e genericamente richiamata nelle conclusioni. 


2. -La tesi princ1�11lale sostenuta dal Comune si fonda sui �rescritti.� 
di Ferdinando d'AJragone (10 luglio 1458), di Federico d'Aragona (15 
agosto 1501), di Ferdinando il Cattolico (4 giugno 1507) e di Carrlo V 
(5 giugno 1533), che attrilbuirono ai comuni dell'isola d'Ischia la ;i;n-opriiet� 
delle coste (compresi i promontori), delle spiagge, degli arenili 
e della limitrofa fascia di mare 1con i diritti esclusivi di [pesca. Tali 
e di una flotta bastevoli a respingere qualsiasi invasione, lo Stato si affrett� 
a riprendere l'esercizio dei suoi diritti sul mare e sulle spiaggie dell'Isola 
d'Ischia merc� l'intervento e l'azione della Procura Fiscale. Si rivolsero 
i Comuni dell'Isola nel 1750 alla Camera della Sommaria perch� fossero 
stati loro riconosciuti gli antichi privilegi, ma di fronte alla resistenza della 
Procura Fiscale si rassegnarono a pagare ducati 4000 per transazione limitata 
a garentire loro soltanto uno stabilimento di pesca. 

� vero che nell'atto di transazione seguito nel 1751 si legge, come per 
dichiarazione dell'actuarius nell'interesse dei Comuni che �si intenda in 
via della presente transazione estinta ogni ragione e pretensione del R. 
Fisco intorno al libero uso del mare conceduto a detta Citt� ed Isola, sicch� 
resti nella sua fermezza e vigore la Real concessione � ; ma non � men vero 
che il Procuratore Fiscale ebbe ad aggiungere per conto suo al margine. 

� Respectu linnariae tantum �. � anche esatto che nella clausola seconda 
ritornano i Comuni ad esporre i proprii privilegi e parlano della libert� che 
avranno di trasportare la tonnaia dove meglio loro piaccia; ma non � a 
disconoscere l'importanza della condizione appostavi in margine dal procuratore 
Fiscale � Pro una tinnaria tantum, et dummodo locus forsan in 
posterum eligendus non praejdicet alteri tinnariae quae reperitur ad praesens 
sita in dieta insula�. Si noti come codesta dichiarazione restrittiva sia 
coordinata alla precedente, e chiaro si ritrarr� il concetto del R. Fisco di 
considerare c01ne ineststenti gld ,antichi pil'ivhlegi. E ,si aggiunga che, mentre 
nella clausola terza i Comuni dichiarano per conto loro di ritenere come 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 609 

1rescritti awe'bbero natura di atti legislativi, precisamente dii legigi siPeciali, 
la cui [permanente efficada deroghexelbbe al regfu:ne attuale dei beni 
ipubblicd. Occorre precisare, quanrto ai dwitti esclusivi di 1pesca, che la 
legislazione italiana ha ISU!bordinato la sopravvivenza d� tali diritti nascenti 
da antirchi rpiriviilegi ad un foo.imale r1conoscfu:nento da parte dell'autol'lit� 
amimin~strativa, sotto detel'Ininate condizioni ed entro un certo 
termine �che, pi� volte prorogato, � definitivamente scaduto il 31 dicembre 
1921 (le~e 24 marzo 1921, n. 312). I comuni ischiitani non hanno 
IPI'ovvedluto a tale adempfillento e perci� il d.ilritto � venuto meno, come 
la ,stessa difesa dell'attore riconosce. 

Quanto al diritto sulla limitrofa fascia di mare (per mezzo miglio, 
affemna il Comune istante, ma dalle non sempire chiare espressioni dei 
rescritti si ricava 1a magigiore am[piezza di due miglia), non ha pni.rtka 
rilevanza, ai fini �che qui inteiressano, iprendere !Posizioni nella dis!Puta 
se il mare teTritoriale rientri nel demanio marittfu:no o sda pduttosto res 
communis omnium: ipoich� � necessarnia una concessione (o, secondlo i 
casi, un'autorizzazione) aa:nministJ.'lativa (per l'occupazione, l'uso e lo sfrut~ 
tamento dli zone del 'IIl!M'e telt'ritoriale nonch� :peT l'estrazione di maiteriale 
dal fondo, la riceTCa di idlrocairlburi e in genere lo sfruttamento di 
altre risorise naturali in queste zone (art. 36 e seg.g., 51 e 1162 cod. nav.; 
artt. 5, 24, 25, 36, 40, 51 e 52 reg. nav. maritt.; legge 21 luglio 1967, 

n. 613), ri:r�ianendo I�!bero �soltanto l'uso comune, il discoil"SO sui rpil'ivilegi 
aragonesi si pone negli stessi temnini tanto 1Per i beni legislativatransatta 
e definitivamente composta qualsiasi divergenza fra essi ed il 
Fisco, il procuratore Fiscale dichiara al margine � quoad deducta tantum �. 
Ma, quello che � assai pi� degno di nota, si � che codeste condizioni apposte 
dal Procuratore Fiscale furono sancite dal Re ed accettate dagli stessi 
rappresentanti dei Comuni, i quali consentirono altres� che avessero fatto 
parte integrante dello istrumento stipulato. 

3. -Se non che, i Comuni dimentichi di tutto ci�, continuarono ad 
esercitare di fatto quei privilegi sino a dare in enfiteusi a privati delle zone 
di spiaggia! Fu per protestare contro codesta alienazione per parte dei 
Comuni che il Demanio nel 1838 istitu� apposito giudizio contro il Comune 
di Lacco Amem.o concedente e i privati conoessioI1&'i. � vero �che !l."inlunzi� 
poi a codesta istanza, ma la causa ed i limiti della rinunzia risultano da 
UJna sentenza del 14 luglio 1841 del Tuibunail.e civillie di Naip<J11i, che gioca qui 
riferire integralmente. 
� Considerando come la domanda della R. Cassa del Demanio Pubblico 
per la reintegra di tutti i lidi, fabbriche e terre adiacenti dell'Isola d'Ischia 
trova l'ostacolo dei privilegi e concessioni Sovrane antichissime, specialmente 
quella dello Imperatore Carlo V colla data di Bologna 26 febbraio 
1533 confermativa di quella antecedente di Federico d'Aragona e dell'altra 
di Ferrante Consalvo Vice Re per Filippo II del 1503. Se di queste concessioni 
ricusa o menoma l'efficacia la R. Cassa attrice, la quale ha espressamente 
rinunziata alla proposta azione: laonde cessa merc� tale rinunzia 

610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mente definiti �diemaniali � quanto per la fascia co:rnu;iiresa nel mare 
tel'lritOO"iale che, in materia di utilizzazione, � 1sottoposto alla medesima 
dlisciplina. 

3. -La tesi del Comune non � fon.data tper vari motivi. 
a) In 1primo luogo, riconoscere ai ,comuni d']jschia la !PTOIPriet� 
dei suddetti 1beni 1contrasta con il regime generale della demanialit� 
sotto il dUtplice tprofilo della qualificazione pubblica di quei be'llJi e della 
neceS1Saria atp1partenenza allo Stato. Infatti il lido del mare, la S[piaggia 
(che !PU� ritenersi 1COIIll[pIDellSi'Vla degli arenili ove servano ai pubblici usi 
del mare), i tporti, le xade rfanno parte del demanio ma'rittimo secoodo 
l'art. 822 cod. civ. e secondo l'art. 28 cod. nav.; in ordine al secondo 
profilo, l'art. 822 precisa 1che lidi, ~aggia, porti e rade afP!Pairtengono 
neoeS1S1ariamente allo Stato costituendone il cosiddetto demanio necessario, 
e la relazione llllinisrteriale al 1codke (n. 393) spiega: �dei beni 
enumerati nel p['imo coonima dell'art. 822 � esclusa l'ag;l(partenenza a soggetti 
divemi dallo Stato �. Un:a ben nota tem:Lca, nel comprendere tali 
beni nel 1concetto di �demanio naturale�, rifeirisce la demanialit� alla 
estistenza stessa di quei beni, nel senso 1che liido, S[piaggia, tporti e irade 
non poS1Sono 1che essere deimaniali e non possono che S(pparitenere allo 
Stato; quindi se alcuno di detti lbeni fosse stato in propriet� di altri, il 

qualunque necessit� di indagine o bisogno di esame. Non cos� per le due 
torri e terreni adiacenti nel Comune di Lacco, per le quali l'attrice insiste 
a domandare al Tribunale provvedimenti ,di giustizia intorno alla chiesta 
reintegrazione. Pur tuttavolta, oltre che sembra evidente che anche alle 
suddette torri e terreni adiacenti applicabile sia il favore ed il beneficio 
delle sovraesposte concessioni sovrane, manca la dimostrazione di essere 
quelle torrette una propriet� demaniale, stante l'opposta presunzione legale 
di appartenersi le medesime ai proprietarii dei fondi 'in mezzo ai quali 
furono costruite. 

� Considerando come la rinunzia alla lite pare che possa assai giustamente 
equipararsi alla offerta reale, imperocch� se per la estinzione della 
obbligazione non vale la offerta reale, quando non sia pura e non veggasi 
iJJegiaJmente fatta, cos� per esimevsi dalle 1c0011Seguenze di un Pl!'OllllOOSO giiudizio 
la rinunzia non vale, quando non sia scevra di condizioni riservative 
o r�strettive e qurundo nO\Il po!rlti espr.essa protesta di soddisfaziOl!lle deLLe 
spese gi� fatte. Se ci� non fosse, verrebbe la conseguenza che sarebbe facile 
ad ognuno lo andare intorbidando la pace degli onesti cittadini onde trarli 
a forzate transazioni ed ove poi trovasse resistenza basterebbe una rinunzia 
fatta pria della decisione a sottrarre gli attori alle conseguenze della giudiziaria 
soccumbenza. E nella specie, ove non era della diligenza e della 
buona fortuna del difensore dei convenuti, il quale ricerc� e ritrov� negli 
archivii del Regno la concessione del 1535, quale sarebbe stata la sorte de' 
poveri convenuti? 
�Vene pu� prevedersi la rovina dippi� che trenta famiglie cagionata 
da un giudizio troppo inconsultamente promosso. Ma poich� piacque alla 
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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 611 

diritto di [pll'oipriet� sarebbe autOIIl1laticamente cessato senza che, i p!recedenti 
titolari [potessero pretendere alCUIIlJch� (per la giurisprudenza, 
Tri!b. tSUiP� acque, 14 ottobre 1965, n. 22, in Rass. Avv. Stato 1966, ,I, 
948; Casis., .sez. un., 2 maggio 1962, n. 849; Cass., 28 ottobre ~959, n�mero 
3163; Cass., 7 agosto 1950, n. 2413). 

b) La tesi sostenuta dal comune ischitano � an1che per altro veirsa 
in contrasto con la sdstemati:ca della demalJlialit� pexich�, attesa l'ampiema 
dei 1pot&i che costituirebbero il contenuto ,del preteso diritto 
(persino quello di concedere l'uso a terzi verso coa:'ri:sipettivo), essa comporla 
la corufiguraziop.e di un demanio comunale !!erlamente di ampiezza 
maggiore d!i quella 'che l'art. 824 �Cod. civ. consenta, e .senza alcuna corrispondenza 
con le funzioni istituzionali tipiche dell'ente-comune. 

e) Per sup,erare gli ostacoli la difesa dell'istante si richiama alla 
distinzione fra demanialtt� politica (limitata alla tutela della sdic�irezza 
dello iStato e alla disciplina di tpolizia) e demanialit� utile, ed afferma 
che il Lriconosc:imento ad un soggetto dliverso dallo Stato del demanio 
utile (uso, ,godiimento, ecic., osisia eswcizio di quelle stesse facolt� attribuite 
dai irescritti aragonesi) consentirebbe d!i salvaguairdare allo Stato 
una titolarit� demaniale, e pe:rici� non contrasterebbe con il regime del 
codi�ce civile e del codice della navigazione. 

La dicotomia, ripresa dalla vecchia dorttrina francese e dalla trat


tatiisUca italiana formatasi in quell'alveo verso la met� dell' '800, non 

Cassa attrice di abbracciare tutte le ventidue cause di reintegra in una 
sola, e poich� per due di esse insiste che il Tribunale dia le sue provvidenze, 
egli � evidente che la rinunzia essere non puote operativa di legale 
effetto; epper� giustamente fu ricusata dai convenuti, oltrech� non veggendosi 
aggiunta alla rinunzia la protesta del pagamento delle spese non 
pu� tenersene conto veruno. 

� Considerando come le spese del giudizio sono la giusta conseguenza 
della soccumbenza della lite, specialmente quando una rinunzia non accettata 
precede la sentenza del magistrato. 
� Per tali motivJ il Tribunale, definitivamente pronunziando, udite le 
parti ed il P. Ministero nelle sue uniformi orali conclusioni, rigetta la domanda 
della R. Oassa di Ammortizzazione e Dema!Il.io Pubb1foo e dichiara 
come non avvenuta la rinunzia della R. Cassa che condanna alle spese del 
giudizio�. � 
4. -Con atto del 19 luglio 1886 il Capitano del Porto di Napoli, nella 
sua rappresentanza e nello esercizio della giurisdizione dello Stato sul mare 
territoriale, sul lido e sulle spiaggie, concedeva al Barone Pietro Attanasio 
Bideri l'uso del seno di mare detto S. Montano e del lido che circonda i 
Comuni di Lacco. Ameno, e Forio d'Ischia per una causa di pubblica utilit�, 
qual ,si � queHa di fa<voriire la p1scicol:tW">a e l'ostricoil~ura. 
La concessione fu stipulata per 99 anni pel corrispettivo del pagamento 
di annue lire 150 per il primo decennio, annue lire 500 per il terzo decennio, 
ed annue lire 600 pel tempo ulteriore; ma col patto esplicito che sarebbe 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tiene conto del concetto di �1PT01Priet� demaniale � elaborato dalla dottrina 
sucicesiSiva sulla base della evoluzione non soltanto scientifica ma 
soprattutto normativa della demanialit�. E'blbene, a parte la considerazione 
di.e la demanialit� politica verrebbe inutilmente a iidentificarsi 
con la sowanit� mentre il raa;iiporto demandale � necessariamente qualcosa 
di diverso, c'� da dire che la dU1Pliice 1Pooizione di potest� politica 
e di 1PQtere di utiliz.zazione rispetto al bene oOffijporterebbe pur sempre 
una dU1Plice titolarit�, di contenuto ddvenso ma autonoma ciascuna nell'es&
cizio di quel contenuto. Tutto ci� non trova alcun addentellato 
nel dilritto 1POS1tivo, 'che vkevevsa offre un valido SUIPIPQrto alla concezione 
oonicOIIDjprensiva della propriet� demaniale: se soltanto lo Stato 
!PU� d~sci!Pldnare l'uso cO!ll1une, ed eventualmente sospenderlo o limitarlo, 
se soltalllto lo Stato (sui beni dlel suo demanio necessario) pu� consentire 
l'uso s1peciale attraverso il meccanismo della concessione, se soltanto 
lo Stato !PU� far propri quei :l�rutti civili che sono i canorni im!Posti al 
concessionario, � evidente che lo Stato � titolaire cosi dei poterrdi disiciplina 
amministrativa e di polizia ,cOine dei !Poteri di uso e di godimento. 

d) Inoltre il valore essenziale della demanialit� � nella utilizzazione 
dei beni per una detemndnata funzione pubblica prCJiPTia dell'ente 
cui il bene �l[Wlartiene, e non v'� dubbio che i beni d!el demanio marittimo 
'Sono uno strumento indispensabiLe non solo per l'esereizio della 
navigazione ma anche rper la rp1restazione di quei servizi pubblici indefettibili 
alla navigazione i quali rientrano nei compiti� propri _dello Stato. 

stata risoluta anche prima della scadenza, ed in qualunque tempo, qualora 
fosse richiesto da interessi marittimi o da altra ragione di pubblico servizio, 
e ci� a giudizio dell'Amministrazione marittima, senza che per effetto di 
tale risoluzione il concessionario abbia diritto a indennit� e compensi di 
sorta. 

6. -Appena pervenutane la notizia nei Comuni di Forio d'Ischia, 
Lacco Ameno e Casamicciola, i rispettivi Sindaci reclamarono contro la 
legittimit� di essa, invocando gli antichi privilegi nella loro originaria 
integrit�. 
Essendo stato respinto il reclamo amministrativo per l'inefficacia dei 
pretesi privilegi di fronte all'attuale Diritto Pubblico del Regno, i detti 
Sindaci convennero innanzi al Tribunale civile di Napoli il concessionario 
Bideri e l'Intendente di Finanza, per sentir dichiarare che per effetto di 
quegli antichi privilegi i tre Comuni abbiano titolo per esercitare sul mare, 
sul lido e sulle spiaggie circostanti l'Isola gli stessi diritti riconosciuti oggi 
al Demanio dello Stato pel vigente Diritto pubblico del Regno, i quali si 
debbono intendelt'e iroevocabilmente e per1petuamenite trasferiti in essi 
Comuni, e di conseguenza sentir dichiarare nulla la concessione� ottenuta 
dal Bideri, con la condanna dell'uno e dell'altro a rilasciare libero agli 
attori il detto seno di mare con le relative spiaggie e il.lido, oltre ai danni 
interessi ed alle spese. 

Avverso codesta domanda resisti il Demanio, ma il Tribunale di Napoli 
con sentenza del 30 aprile 1888 dichiar� efficaci e non ancora revocate 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 613 

e) Tuttavia, constatata l'incompati>bilit� tra i cosiddetti privilegi 
aragonesi e il regime della demanialit�, resta pux sempre da stabilire 
se essi possono coillfigurarsi come ec,cezione, cOISl da costitutre una lex 
specialis 'cihe ,~ravviva alla disciplina generale. In proposito la difesa 
del Comune ha tentato di qualificare i rescritti aragonesi avvalendosi 
cli categorie moderne cihe, tuttavia, per la storicit� rpa:'O[>il'�a delle formule 
giurirucihe ma .anc,or pi� delle strutture istituzionali condizionanti 
le formule stesse, non consentono qualtfkazioni idonee a collegare ai 
rescritti la medesima portata di un moderno provvedimento legisilativo 
tanto da !Poter porre anche in rapjpol'lto ad essi un problema di st11ccessione 
di leggi dell'epoca. In altri termini, quegli atti (certamente idone�i 
per il regime del tempo ad attribuilre la propriet�) si collocano in un 
contesto ;politko istituzionale in cui non si distingueva tra [p['O[pil"iet� 
personale del sovrano e 1Paitrimonio dello Stato, e in cui persino il concetto 
dJi potest� sovrana era CO!lJlPletamente dive11so. Ci� rende im[possibile 
riportare i rescritti aragonesi nella categoria moderna della norma 
giuridica, anche se d!i natura S\Peciale. Basta dire 'che nel diritto model1Ilo 
la legige S\Peciale ha pur sernrp'l-.e il carattere dell'astrattezza e 

della :generalff� bench� nell'ambito di una detreminata specie di fatti, 

o meglio di un settore [p�lrncolaire diella ti[>ologia dei fatti di�sciplinandi; 
le antiche concessioni fatte ai Comuni dell'Isola d'Ischia solo per quanto 
riguardano il diritto esclusivo di pesca nel mare territoriale fino a mezzo 
miglio di distanza dalla costa, ed il diritto di occupazione e godimento dei 
tratti di .lido e di spiagge; e salva sempre la qualit� di beni di Demanio 
pubblico nel mare, nei lidi, e nelle. spiagge anzidette, ed il libero esercizio 
dei diritti competenti allo Stato su quei beni per ragioni di sicurezza e di 
difesa. 

Dichiar� per conseguenza nulla la concessione del seno di S. Montano 

o Monte Vico fatta dal Demanio a Pietro Bideri il 15 luglio 1886 e condann� 
l'uno e l'altro a rilasciare ai Comuni dell'Isola il seno anzidetto nello stato 
in cui era prima della concessione. 
La sentenza viene confermata dalla Corte di Napoli. 

7. -L'Amministrazione convenuta aveva richiamato l'attenzione del 
Tuibtma1e su1la natura giuridica dei cennati rescritti aragonesi. 
La natura legislativa era stata esclusa sulla base della stessa verifica 
storica della loro intenzione. 
Cio� il fatto stesso che i reggitori della cosa pubblica napoletana avevano 
sentito la necessit� di emanare, ciascuno nel proprio ambito storico, 
i provvedimenti che si erano succeduti dimostravano la natura amministrativa 
e non legislativa dei rescritti invocati dall'attore. 

Il Tribunale ha ritenuto di superar�e l'argomenito, richiamandosi alla 
innovazione legislativa, con la quale � travolto anche il giudicato formatosi 
nel secolo scorso tra Stato e Comune. 

ALDO ALABISO 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

invece quei rescritti ponevano veri. e (pll"opri. �IPI"ivilegi �, nel duplice 
si,gniifkafo del � !beneficio singolare � e della � individuazione soggettiva 
del beneficiario�, mentre il IPI"ivilegio � un fenomeno �giuridico di regola 
incompatibile con la nOirtIIl.aiZi�one dello Stato moderno. 

Ma anche sie si iritiene 1che i privilegi aragonesi r~esentavano 
pur :seimaxre un atto di ncmma:2lione e 1che ogni .aitto di no'l'lmazione, quale 
ne sia il contenuto e quale il contesto istituzionale in cui venne ~o, 
soipravvive fincih� un �successivo atto di noirmazione non l'abroga, allora 
basta richi.aimarsi all'art. 1329 cod. nav. icihe, sotto la rubrica � Albrogazione 
delle norme contrarie e incompatibili � dice: � sono abrogate ( ... ) 
le altre diisposizioni conceirnenti le materie disciplinate dal codice della 
navigazione, contrarie o incompatibili con il codice stesso �; aggiunge 
la irelazione miniisteriale (n. 869) in modb ancora pi� esiplicativo: �si 
� pirO'VV'eduto a staibilixe l'aibrogazione di ogni altra dliS{poisizione relativa 
a quesrta ll'Illa.ter1a �. Si iflratta <lii un'albrogazione esipliicita, cosi non 
sorge neppure il d:ulblhlo dii una sopravvivenza dlella lex specialis anterioire 
alla legge geneirale successiva pevch� la volont� del legislatoire � 
Ul!l!ivocamente nel :senso di eliminare ogni altra novma 1contmria e incompatibile. 


f) La difesa del Coonune iJSchitano (pll"oi;ipetta ancora la questione 
della irretroattivit� della legge, affe:mnando che il regime della demanialit� 
non !PU� toccare i diritti quesiti. Ma il iregime. diella demanaalit� 
� costituito da norme di diritto {Pubblico le quali QP&ano su Slituazioni 
ancora in como; !Per meg1io dire, esse agiscono attraverso una qualificazione 
giuridli�ca :riferita a ibeni rientranti in una certa categ.oda: se 
tali no:rune sono specificamente dirette ad a~tribuire allo Stato determ1nati 
beni in quanto rientranti nella �categoria, esse non possono non 
tocca:re gli eventuali altri diritti dli propri.et� ormai mcomipatiJbili con 
la demanialit� necessaria, ma senza che 'Sii incida sul (periodo anteriore 
(per l'�liPIPliicazione della nuova legige a !fatti, status, situazioni p:reesistenti, 
quando, ai fini dlella nuova disciplina, debbono essere p:resi m 
considerazione 1n rse :ste&sli, c:fir. Cass., 22 luglio 1971, n. 2433, Cass., 
8 ottobre 1970, n. 1885, Cass., 1Sez. Un., 12 diicembre 1967, n. 2926). 

Pertanto sulla tesi principale si !PU� concludere in questi termini: 
i comuni iJSchitani, gi� (p:roprietari dei beni in questione, hanno 1PW<iuto 
la IPirOIPII"iet� a1iorch� quei beni sono stati assoggettati al regime della 
d!emanialit�, regime nei cui confronti gli antichi :rescritti non costituiscono 
lex specialis derogante, e comunque, anche se lo fossero, avrebbero 
iPur 1Seffi(pll"e suhlto l'effetto abrogante dell'art. 1329 cod. nav. 

4. ,. Quanto esiposto evidenzia l'infondatezza dell'aLtro profilo in cui 
si iPrOS!JJ�etta un titolo di IPII"O!Pl"iet� sui 'beni, cio� l'acquisto per usucapione 
o per immemoraibile. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 615 

L'assunto non !PU� essere riferito all'epoca di vigenza della demanialit� 
(vigenza 1che � precedente all'attuale codliice civile), essendo i 
beni dlel demanio dnusucaipilbili e insUJScettibili di acquiisto !Per i.Immemorabile. 
D'altronde il mancato esericizio rdel1a demanialit�, tperl�no se 
ab immemorabili, non IPU� incidere sull.a destinazione'ostandovi i IP!l'indipi 
di necessit� e dli esclusiVlit�; inoltre, tra le caratteristiche del demanio 
cosiddetto natmale (qual � consilderato il dlemanio marittimo) c'� 
quella della destinazione aid una funzione pubbUca, attuale o potenziale 
che sia ma indefetti!blile sino a quando i beni 1coI11Servino la lOll"o attitudine 
:f�siica a soddisfarla, e ci� toglie valore pea.""sino al maI)JOOto esercizio 
per lungo tempo dei !Poteri me:renti alla demanialit�. 

Ma neppure ise riferito ad ~oca anteriore, l'assunto pu� essere 
coilldiiV!ilso: la qualificazione 1gimidica mnpressa dalla legge ai beni di 
una certa 1categoria esclude icomunque le iprqpriet� 1concorxenti, e si 
tratta di esclusione automatdica per il fatto stesso che la cosa rientri 
in quella categoria. 

Nessuna rilevianza IPOSSOno avere ,gli atti amministrativi con cui in 
,passato (e !Per a1cul1!i semmai in coerenza con una differente normati'V'a) 
l'autorit� marittima riconobbe l'altrui .titolarit�; d'altronde n�1.P1Pure in 
passato il riconoscimento dlella (pll"qpriet� da parte dell'armminilstraziooe 
statale fu 1sempre [pacifico, se � vero -1coone � vero -che i comuni 
dell'isola d!ovettero sostenere diverse vertenze giudiziarie con le amministrazioni 
centrali. Del pari nessun rilievo ha la tolleranza manifestata 
in epoca recellltie, e nell'attuale r:egiime, dall'autorit� preposta alla tutela 
del 1demanio marittimo di ll-Olllite all'U1So speciale o eccezionale dia pairte 
di terzd su 1conoossione idei Comuni di lscihia. In un regime di demanialit� 
.statale necessaria siffatte tolleranze, peil'Slino i riconosc�IInenti (che 

1

1peraltro non ci 1sono stati perch� negli atti pi� recenti l'amminisitrazione 
statale ha eviltato di formulare riconoscimenti della titolarit� in fav<m:> 
d!ei cumuni) non bastano lPeil' realizzare modifiche o eccezioni: dlerlvando 
la demanialit� dal fatto che la cosa irientra in una certa categoria, � 
.chiaro che, fin quailldo permane la 1corr~ondenza fisi'Ca alla catego!ria, 
il 1bene non ipu� perderte la qualmcamone giuridica. L'unilco atto aimminilstrativo 
con rilevanza aigl:i eventuali fini d:ell'usucapiOllle � quello 
tilPico IP'l'evisto dall'art. 35 1cod. naiv.: il decreto di sdemanializzazione 
emesso dal ministro dlella marina mericantile dli concerto con quello 
delle finanze 1S1ul pil'1eSulPfPo:stO che il bene non sia ll'liteinuto utilizzabile 
per i pulbblici usi del mare. 

5. -La difesa del Comune pr~tta, in subordine, la tesi della 
concessione; afferma cio� �che, se la jpropil'iet� � venuta meno pereh� 
incomtpatibile �con. il regime del demanio, si deve quanto meno riconoscere 
din forza degli anti'Chi rescritti una concessione sui beni avente i 

616 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

caratteri della (perpetuit�, della gratuit� e della cedibilit� a terzi; aggiun.
ge �che tale concessione, nata da atti aventi forza di legge, non IPU� che 
esserie irevocata da altra legge. 

Nepptwe questa tesi !PU� essere accolta. 

a) In !PirimO luogo non si comprende !Per quale meccanismo giuridico, 
Idi cui �cd !Sia tracicia nel diritto ivigente, un titolo di IPirOpriet� 
si rtraSlfoimna in un titolo di godimento al1oo.'1Clh� si.a mutato il diritto cihe 
quel titolo c<msentiva. Come si � dietto !Pl'ima, gli artt. 822 cod. civ. e 
28 cod. nav. stalbiliiscono che 1cooti beni, individuati !Per categorie, a1P1Partengono 
allo Stato e soggiacciono �ad una deterrmjnata d'iscipUna; l'a1Ppartenenza 
non � [puramente nominale, bensi funzionalizzata a s�o!Pi 1Pr01Piri 
del soggetto cui si collega. Per effetto Idi tci� i !Precedenti titoli 11ono 
venuti meno in quanto incompatibili (o per abrogazione esplicita, se 
costituiti da atti aventi foo::za di leggie). C'� dunque, 111.ella tesi del Comune, 
un errore metodlologiico, ,pevch� qui non si discute della sopravvivente 
efficacia di !Pireesrstenti titoli riconducilbili ad altri omologhi o 
analoghi nella 1Jipologia del !l."egim.e attuale; si tratta !Piuttosto (o meglio, 
si tratterebbe) di sancire la rtrasformazione qualitativa di un titolo anteriore, 
una ~cie di conversione 111.on prevista da alcuna legge, addirittura 
al di fuori del sistema. L'alternativa � viceversa molto semiplice: 
Odl titolo origina:I'io, COISI�. com'�, sopravvive al llUOVO 111egime (e abbiamo 
�visto 1che ci� non � {POS'Sibile), o viene siPazzato via senza residui, e per 
ottenere l'ese11cizio d:i aLcune delle facolt� che esso consentiva bisog'na 
far !l:'icor<so al titolo idoneo per il nuovo iregrime, con le modalit� e 
sotto le 1condizioni del �nuovo regime. 

b) In secondo luogo, come cihiariisce quel ipaa.-ere 28 ottobre 1970 
del Consiglio di Stato cui la d!fesa dell'istante si !l'ichiama (e come gi� 
afferm� la 1sentenza 30 aprile -2 maggio 1888 del tribunale di NapoH), 
sarebbe necessaria una !Puntuale �compatibilit� tra gli effetti giuridki 
che lSli vogliono conservaire e la disciplina prevista (per figure analoghe 
od omologhe) dal iregime vigente. Ma questa compatibilit� non esi!Ste; 
infatti, a parte l'esigenza di un atto tipico e formale emesso sul previo 
a,ccertamento dell'interesse IP'Ulbbldco in ~apporto all'uso S1Peciale (v., al 
riguardo, Cons. St., 9 maggio 1970, n. 204), le concessioni su beni del 
demanio marittimo sono temporanee, onerose, di eser:cizio peirsonale, 
seill/Pie irevoca:bdli. 

L'art. 24 ldel progetto ministeriale del codke �liella navigazione jpirevedeva 
le conJCessioni [pertpetue di parti di ~aggia in favoire di enti 
pubblicti, !l."�J!Piroducenido cosi il principio isandto dal primo comma dell'art. 
158 1cod. marina mercant. e dall'art. 11 del progetto 1931 (non 
definitivo); ma le 1P&1Plessit� solleviate da pi� parti (1cfr. �Osservazioni 
e pll"oposte �, 1940, Vol. [, e �Atti della Sottocommissione delle .Assemblee 
le~slative sul ~ogetto di 1codice deLla navigazione �, 1940, vol. I) 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 617 

furono tali �che l'art. 24 fu ISO(Plplresso, affermandosi. 1cosi in quello che 
sarebbe stato l'amt. 36 del 1codliice il principio della tem1poraneit�. 

L'art. 39 1cod. 1nav. stabiliJSce l'onerosit� delle 1concess:ioni, una caratteristica 
indefettibile come \SlP'iega il n. 42 della irelazione ministeriale, 
ribadita nell'art. 16 iregol. navtg. mairitt. clle tpone l'o/bbUgo della cOxtt"eSIPOOsione 
anticipata del 1canone. I �canoni puramente nominali previsti 
dal �capoverso dell'art. 39 nom. sono, (peraltro, awtomattcli. allorch� concessionario 
1s:ia un ente pubblico o quando l'atto sia a fini di pubblica 
utilit�, ma 1costituiscono pur sempre il risultato di un apprezzam.ento 
disCfl'leizionale della pubbliica amrminiistrazlione. 

L'art. 46 :fiSsa il princi!Pio della :personalit� dell'esercizio (iPll"�lllC�l!P�O 
me.glio speciif�.icato dall'art. 30 regolamento: �Il concessionado deve esercitare 
dlirettamente 1a conces:Sliooe �), iper �cui la suibconcessione, totale 

o !Parziale, non � possibile senza l'autorizzazione dell'autorit� concedente, 
(pena la deicadenza (art. 47 cod. nav., 1� co. lett. e). 
L'art. 42 stabiliiSJce la '11evocaibilit� di tutte le conceSISioni (i i()il"�lmi 
due commi della nOll'Illa graiduano la revocabilit� secondo la durata e 
il t�l[po :di concelSISlione). In iprO(posito � da 1sottolinea:re COllile sia iimpos


�Siibile r:tchiamarsi alla forza normativa dlei rescritti airagonesi per dedurne 
la revocalbi1it� del diritto di godimento se non a me.zzo di una 
legge: se i privilegi aragonesli. costituissero atto di normazione asisimilaibile 
aid una lex specialis e se questa lex specialis fosse ancoca operante, 
non ici sairebbe motivo di discutere la tesi suboroinata. 
e) N� 1ci si ipu� rlcihiamare, illlfine, ai gi:udicati 30 aprile -2 maggio 
1888 del tribunale dii Napoli e 13 febbraio 1889 della corte di aptp�ello 
di Napoli, i quali rlcono/bbero un diritto di ooCU!Pazione e dii godimento 
dei tratti di lido e di spiaggia, con le caratteristiche invocate dai comuni 
ischitani. L":i:mmodifiica1bilit� del giudiicato non impedisce che la situazione, 
dia essa aocertata in un detemninato 'Contesto norrmartivo (certamente 
simile a quello vigent~ oggi, ma niente affatto identico sia nei 
prinlcipi generali della demanialit� �sia nelle caratterlstli.che e m�dalit� 
dell'uso ~eciale), possa, svolgendosi nel tempo, subire l'incidenza di 
una suocessiva normazione; il giudiicato rimane intaiingdbile in rapporto 
agli elementi dli !fatto e di d~tto su cui si \fonda, e, in questo seniso, la 
sua intangibilit� � assoluta. Ma quando la disci(plina muta e l'effettualit� 
giuridiica della situazione oggetto del giudicato emesso sulla ibase di 
altra dlisciiplina viene in �contrasto con l'effettualit� �llPOtizzata dalla nuova, 
� chiaro che pil1evale quest'ultima; ed � altrettanto chiaro che non 
� il giudicato ad essere travolto ma � la situazione iprotrattasi nel tempo 
a subJre una diversa norm.ativa. D'altronde, l'ela'b0:razione giurisiprndenziale 
del :cosiidid:etto giudicato :iJm(pHeirto esclude, com'� noto, la formazione 
della res judicata pte[' quelle questioni che non potevano porsi 
sulla base della legge dell'epoca e che invece possono ,porsi in base ad 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

una legge successiva. Nel caiso di i;q>ecie i giudlicati cui si richiama la 
difesa dlel Comune iistante si formarono quando l'uso speciale aveva una 
regolamentazione parzdalimente divevsa. 

Si ;pu� dunque concludere in questi tennilni sulla tesd subordinata: 
non esiste in :favore dei Comuni dell'iJSola d'Tuichia e su beni costituenti 
il dlemanio marittimo un diriltto dli UISO, dii godimento e di utilizzazione 
avente i �cill."atteiri della pe11P�tuit�, della giratuit�, della cedlibilit� di 
eseroizio. 

6. -[1 rigetto dell'azione di accertamento IPI'O!PO.sta dal Comune 
iJSC!hitano comporta il rigetto della domanida dli irisarcimento e di ogni 
altira alccessoria. Restano allJClhe assort>ite le domande riconvenzionali 
!Pl'OfPOSte da1l'r.Aimministrazti.one della mairina mercantile, salvo quella di 
ri1Satl1cimento del danno. In OJ.'!dine a quest'ultima, a parte l'atteggiamento 
tollerante ISell'lbato a lW!llgo dall'Aimmi!Il!istrazione laddove gli organi competenti 
rdi!i;q>onevano e dispongono a tutela dei beni demaniali dJi. strumenti 
�giuri:di!ci �caratterizzati dalla esecutoriet� e dalla coattivit� secondo 
1i pri.�lCJ�lPi dell'autotutela, non � possd!bile confiiguraTe una rivalsa 
di quanto noo percetto per l'UISO ICOIIJC0SSO a terzi dlai Comuni ischitani; 
infatti, essendo le concessioni (provvediim.enti discrezionali, � im[possibile 
liiPotizziwe se, e ;per quali 1Canoni, l'Amministrazione avrebbe dato con1cessioni, 
�cio� non � IPOSSilbile ll'~costrui.re un mai111Cato guadagno. N� ri1sulta 
che i !beni demaniali aibbiano subito danni di:rietti per l'occupa2lione 
e l'urtillizzazione da parte 1dlei Comuni is:clti.tani. 
La diffi.oolt� delle questioni trattate, la recilProca sO<!ICombenza fPer 
domande (principali e :riconvenzionali, l'atteggiamento permissivo serbato 
1soiprattutto i�ll passato dall'Amminilstrazione della marina mercantile 
indU1cono il tribunale a dichiarare compensate le spese del gillldizio. 
-(Omissis). 


SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 18 ottobre 1974 n. 1607 -Pres. Leone 
-Rel. Fornare -Bamgartner (diff) rie. De Domenico e Ballista. 

Reato � Peculato per distorsione -Destinazione di somme ad altre esigenze 
pubbliche della stessa amministrazione -Sussistenza. 

(C.p. art. 314). 
Sussiste il reato di peculato per distrazione quando, anzich� del 

c.d. storno di somme da un capitolo di bilancio ad un altro dello stesso 
ente pubblico, si tratti di impiego di somme separatamente stanziate 
per esigenze di diversa natura che avrebbero dovuto avere una specifica 
destinazione in relazione alla causa giustificativa dello stanziamento 
(1). 
(Omissis). -A seguito di ispezione presso il Comando provinciale 
dei vigili del fuoco di Mantova veniva accertato, in relazione al controllo 
della contabilit� dei fondi a disposizione di detto Comando per gli esercizi 
1962, 1963, 1964 e 1965, un deficit di cassa di lire 11 milioni circa 
e veniva accertata altres� la mancanza di ogni documentazione a giustificazione 
della spesa sia della somma di lire 351.572, riguardanti i contributi 
concessi dal Ministero dell'Interno per l'attivit� sportiva degli 
appartenenti al Corpo, sia della somma di lire 919.829 che si riferiva 
alla gestione-stralcio del fondo gi� appartenente al 48� Corpo dei vigili 
del fuoco della provincia di Mantova. 

L'Ispettore ne riferiva alla locale Procura della Repubblica, precisando 
che le irregolarit� erano state rilevate solo quando, dopo varie 

(1) In tema di peculato per distrazione questa sentenza si adegua al 
pi� rigoroso indirizzo giurisprudenziale ed alla tesi sostenuta dall'Avvocatura 
e -del resto conforme alla natura del reato ed al bene protetto 
che come � noto non � il patrimonio della P. A., ma la correttezza della 
azione amministrativa -che ravvisa peculato per distrazione quando al 
denaro venga data destinazione diversa da quella prestabilita, anche se 
nell'ambito dello stesso ente pubblico e per uno scopo di pubblico interesse. 
V. nello stesso senso, Cass. 14 giugno 1969 n. 1019 in questa Rassegna, 
1969, I, p. 602 con nota di richiami. Altre decisioni, richiamando 

620 

RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

solecitazioni, Ballista Angelo, responsabile del servizio amministrativocontabile 
presso il Comando, avevi! prelevato, da un armadio di un 
ufficio diverso dal suo, i vari rendiconti a lui restituiti dagli organi di 
controllo, ma non pi� rispediti con le dovute pezze giustificative e con 
la corretta impostazione delle somme ad ogni proprio capitolo di spesa, 
e spiegando che il ritiro delle somme accreditate dal Ministero dell'Interno 
p�r i servizi d'istituto veniva nominalmente effettuato dal comandante 
De Domenico Gaetano, il quale si limitava a firmare la quietanza 
presso la Tesoreria Provinciale e a consegnare, dietro ricevuta scritta, 
il danaro al Ballista, che il Ballista era tenuto quindi ad eseguire i 
dovuti pagamenti ai fornitori, registrandone gli importi sul giornale-mastro 
e dandone atto, con i documenti giustificativi, nei rendiconti trimestrali 
da inviare all'ufficio di riscontro di Venezia, che in diversi rendiconti, 
restituiti perch� irregolari, figurava l'avvenuto saldo di fatture 
per forniture che non erano state invece mai pagate, e che il Ballista, 
il cui tenore di vita appariva sproporzionato al suo reddito, aveva finito 
con l'ammettere la propria responsabilit� in merito all'asserito, ma non 
eseguito, pagamento di forniture per l'importo di circa 4 milioni di lire. 

Il Ballista, tratto in arresto per il reato di peculato continuato, ammetteva 
la propria responsabilit�, ma limitatamente ad un ammanco di 
lire 1.500.000, e si giustificava quindi asserendo che, in base alle direttive 
del comandante De Domenico, aveva provveduto al pagamento di 
somme per le pi� disparate esigenze di caserma e del personale senza 
mai ottenere al riguardo alcuna ricevuta, che, a -seguito delle richieste 
del De Domenico, aveva, in pi� riprese, consegnato a quest'ultimo, senza 
ricevuta, la complessiva somma di lire 4.500.000 con cui si sarebbe 
dovuto provvedere al saldo di varie fatture che erano rimaste invece 
insolute e che erano state all�gate-ai rendiconti trimestrali compilati con 
la collaborazione dello stesso De Domenico. 

Il De Domenico, inteso sui fatti, contestava radicalmente l'accusa 

del Ballista, negando di aver ricevuto somme da quest'ultimo, tantomeno 

per il pagamento dei crediti dei fornitori, di aver atteso alla compila-

impropriamente il concetto di profitto ed identificandolo con i beni oggetto 
del peculato, affermano invece che la distrazione, per essere un fatto 
penalmente rilevante, deve avvenire a profitto proprio od altrui, negando 
quindi che il reato ricorra ogni qualvolta al danno della pubblica amministrazione 
faccia riscontro un vantaggio per la stessa: nell'affermazione 
� evidente l'errore consistente nell'aver collegato il profitto (che pu� essere 
anche morale e quindi svincolato del bene oggetto della distrazione) non 
direttamente al bene e nell'aver ritenuto il peculato un reato contro il 
patrimonio (v. Cass. 14 febbraio 1970 n. 1064 in Cass. Pen. Mass. Annotato 
1971, p. 773, n. 1064). 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

zione dei rendiconti e di aver apposto il proprio visto di liquidazione 
sulle fatture allegate .ai rendiconti. 

Il De Domenico negava altresi di essersi appropriato delle somme 
riguardanti i contributi ministeriali per l'attivit� sportiva dei dipendenti 
e la gestione-stralcio del fondo d�ll'ex 48� Corpo dei vigili di Mantova. 

Posti successivamente a confronto il De Domenico e il Ballista, mentre 
il primo non escludeva di avere qualche volta ricevuto somme dal 
Ballista per provvedere al pagamento delle prestazioni eseguite dai fornitori, 
precisando per� di aver sempre ottenuto e cons~gnato le relative 
fatture debitamente quietanzate, il secondo riconosceva dapprima di aver 
lavorato un p� di fantasia nell'indicare l'ammontare delle somme fiduciariamente 
consegnate al De Domenico, finendo poi con lo scagionare 
quest'ultimo da ogni addebito. 

Disposta perizia contabile e sentiti vari testi, dalle cui deposizioni 
risultava che i vari �rendiconti trimestrali, restituiti dagli organi di 
controllo, erano stati prelevati dal Ballista da un armadio sito nell'archivio 
del Comando dove prestava servizio il vigile Scardovelli, che 
il Ballista aveva accentrato nelle sue mani le funzioni di ragioniere-con


, 
tabile e di economo del Comando provinciale, che le fatture non venivano 
protocollate, che i rendiconti e le altre pratiche protocollate in 
partenza e consegnate al Ballista per la firma del comandante non venivano 
restituite e che pervenivano al Comando molte lamentele dei 
creditori per il pagamento delle eseguite forniture, veniva contestato al 
De Domenico e al Ballista il concorso nel reato continuato di .peculato 
per aver fatto propria e comunque distralto la somma di lire 10.979.000 
pari all'ammanco di cassa per gli esercizi 1962, 1963, 1964 e 1965, e 
al De Domenico veniva contestato altres� analogo reato relativamente 
alla somma di lire 919.829, che costituiva il fondo dell'ex 48� Corpo 
dei vigili, e alla somma di lire 351.572, riferentesi ai contributi per le 
attivit� sportive dei vigili. 

Il Ballista tornava allora sulla primitiva dichiarazione di accusa nei 
confronti del De Domenico, mentre quest'ultimo continuava a protestarsi 
inocente, pur ammettendo di essere stato a co:aoscenza delle irregolarit� 
formali del Ballista nella compilazione dei rendiconti e delle lamentele 
dei fornitori, ma precisando di avere pi� volte diffidato il Ballista ad 
apportare le dovute variazioni contabili ed a sistemare i documenti delle 
spese con le regolari quietanze dei creditori. 

Citati a giudizio per rispondere dei reati contestati, il Ballista reiterava 
la sua accusa nei confronti del De Domenico, il quale insisteva 
per� nella protesta della propria innocenza, spiegando, a proposito delle 
somme relative alla gestione-stralcio del fondo dell'ex 48� Corpo ed ai 
contributi sportivi, che le somme stesse, a parte i sensibili tagli che il 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

622 

Ministero aveva inteso apportare ai rendiconti delle partecipazioni ad 
attivit� sportive, erano state interamente spese per altre esigenze d'istituto 
del Comando Provinciale dei vigili del fuoco al quale egli era 
preposto. 

All'esito del dibattimento, il Tribunale dichiarava la responsabilit� 
degli imputati per i reati contestati,' unificando sotto il vincolo della 
continuazione tutti gli addebiti di peculato ascritti al De Domenico e 
concedendo al Ballista le attenuanti generiche. 

Tale sentenza veniva impugnata da entrambi gli imputati, ma la 
Corte d'Appello di Brescia confermava la pronuncia di condanna dei 
primi giudici. 

Avverso la decisione di appello proponevano ricorso per cassazione 
tutte e due gli imputati. 

Questa Suprema Corte, con sentenza 23 ottobre 1972, mentre rigettava 
il ricorso del Ballista accoglieva quello del De Domenico in ordine 
al secondo e terzo motivo, che riguardavano rispettivamente la nullit� 
della denunciata pronuncia per vizi di motivazione (lacunoso esame dei 
fatti e travisamento dei fatti stessi -non esatta argomentazione circa 
la fonte di accusa e l'assunto difensivo) in rapporto al peculato delle 
somme di maggiore importo (lire 10.979.000), e per difetto di motivazione 
(omesso in esame dei documenti prodotti all'udienza di primo 
grado ed erronea valutazione delle decurtazioni apportate dal Ministero 
dell'Interno ai preventivi di spesa per le attivit� sportive dei vigili del 
fuoco) con riferimento agli altri due peculati di somme minori (lire 

919.829 e 351.572), nonch� in ordine al quinto motivo, ma limitatamente 
al punto dell'erronea e difettosa motivazione in merito all'applicabilit� 
dell'invocata attenuante del danno patrimoniale di speciale 
tenuit�. 
Nei limiti posti dalla pronuncia della Corte di Cassazione, altra Sezione 
della Corte d'Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio, 
previa citazione del coimputato Ballista per l'effetto estensivo derivante 
dall'accoglimento del motivo circa l'applicazione nella specie dell'attenuante 
del danno patrimoniale specialmente lieve, cosi decideva con 
sentenza del 31 gennaio 1974: 

assolvera De Domenico Giacomo dal reato di peculato continuato 
della somma di lire 10.979.000 per insufficienza di prove e dichiarava 
non doversi procedere nei confronti dello stesso De Domenico per l'altro 
reato di peculato continuato delle somme di lire 919.829 e 351.572, modificando 
l'imputazione in quella di distrazione del danaro per finalit� 
non estranee a quelle della pubblica Amministrazione, per essere il diverso 
reato, cos� ritenuto, estinto per amnistia in applicazione dell'art. 5 
decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, mentre confermava nel 
resto la pronuncia del Tribunale. 



PARTE I, SEZ, VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

Rilevava la Corte di rinvio, riguardo all'imputazione di peculato 
per appropriazione della somma di lire 10.979.000, che la responsabilit� 
del De Domenico era stata nei precedenti gradi del giudizio di merito ancorata 
alla chiamata di correo del Ballista; senonch� tale chiamata di 
correo era stata erronea,mente qualificata come spontanea, immediata e 
categorica perch� il Ballista l'aveva per la prima volta manifestata dopo 
l'arresto, l'aveva quindi ritratta per poi ripeterla nell'ulteriore corso del 
procedimento. 

Peraltro, in considerazione degli elementi emersi a favore dell'imputato 
(consegna materiale delle somme accreditate presso la Tesoreria 
provinciale nelle mani del Ballista, che, per le sue funzioni, aveva il 
compito di provvedere al pagamento dei debiti per i servizi d'istituto 
del Comando provinciale e che non era stato in grado di indicare neppure 
un nominativo dei numerosi fornitori che sarebbero stati falsamente 
soddisfatti dal comandante con le somme consegnategli senza ricevuta) 
e di altri elementi che erano invece contrari ad una sicura estraneit� 
ai fatti dell'imputato stesso (conoscenza delle sollecitazioni di pagamento 
dei vari creditori e dei rilievi degli organi di controllo circa 
l'irregolarit� dei rendiconti trimestrali -disposizioni d� accentramento 
nella persona del Ballista di ogni potere inerente alle funzioni di ragioneria 
e di economato ed inspiegabile comportamento tenuto di fronte 
alle molteplici e dirette sollecitazioni di pagamento, da parte della direzione 
dell'ENEL, per la fornitura dell'energia elettrica), riteneva la Corte 
di rinvio di emettere pronuncia di assoluzion~ con formula dubitativa. 

Riguardo, poi, alle somme che si riferivano alla gestione-stralcio del 
fondo 48� Corpo dei vigili del fuoco di Mantova e ai contributi per la 
attivit� sportiva dei dipendenti del Comando provinciale, la Corte di 
rinvio pro�edeva ad una diversa qualificazione del fatto perch�, in base 
alle giustificazioni di spesa prodotte dall'imputato nella fase dibattimentale 
del giudizio di primo grado ed in base a quanto era dato desumere 
dalle indagini esperite dall'Ispettore ministeriale, erasi trattato in entrambi 
i casi di distrazione delle somme per sopperire ad esigenze di 
altra e diversa natura del Comando provinciale; dimodoch�, in applicazione 
dell'art. 5 decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, il reato 
cosi diversamente qualificato veniva dichiarato estinto per amnistia. 

Ed infine, quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. 'pen., 
riteneva la Corte di rinvio di negarne l'applicazione nel caso in esame 
perch� i singoli episodi di prelevamento di somme, in relazione al totale 
ammanco di lire 10.979.000, erano stati, in qualche caso, non certamente 
di tenue entit�, essendosi trattato di somme aggirantesi sulle trecentoquattrocentomila 
lire, ed una volta persino di lire 744.523 per il parziale 
pagamento di un credito della SIP. 


624 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il 
Procuratore Generale di Brescia ed entrambi gli imputati. 

Il Procuratore Generale ~a dedotto il vizio logico di motivazione 
per avere la Corte di rinvio opposto ai vari elementi, sicuri e precisi, 
di responsabilit� a carico dell'imputato De Domenico per il reato di 
peculato continuato della somma di lire 10.979.000, due sole circostanze 
equivoche e comunque tali da non potersene dedurre un giudizio di perplessit�. 


Nell'interesse dell'imputato De Domenico sono stati dedotti due mezzi 
di annullamento. 

Con il primo mezzo � stato denunciato il vizio di carenza e contradditoriet� 
di motivazione per avere la Corte di rinvio, di_fronte a 
sicure prove dell'assoluta innocenza dell'imputato De Domenico, preso 
in considerazione e valutato, in relazione al peculato della somma di 
lire 10.979.000, circostanze di mero sospetto, che, pur denunciando una 
negligente condotta amministrativ�, non potevano tuttavia assurgere a 
motivi di dubbio circa la partecipazione dell'imputato stesso alle male 
fatte del Ballista, del cui operato esso De Domenico si era sempre ciecamente 
fidato. 

Con il secondo mezzo � stata denunciata la falsa applicazione dell'art. 
314, sia pure secondo la diversa ipotesi, in relazione alla gestione 
contabile del fondo di lire 919.829 e del contributo sportivo di lire 
351.572, del peculato per distrazione di danaro commessa per finalit� 
non estranee a quelle della pubblica Amministrazione, dovendosi ritenere 
che, allorquando si abbia, come nella specie, un passaggio di fondi 
da una destinazione ad t.i'altra, ma sempre nell'ambito delle finalit� 
istituzionali e nel quadro delle spese correnti relative ad obblighi di 
uno stesso ente pubblico, il fatto sia ascrivibile a mera irregolarit� amministrativa. 


Nell'interesse dell'imputato Ballista si � insistito nell'applicazione 

dell'attenuante del danno di speciale tenuit�, mancando la prova, indi


pendentemente dalla confessione resa dal Ballista, che i singoli episodi 

di prelevamento di denaro dalla cassa del Comando provinciale siano 

stati superiori ad un massimo di lire 15.000. 

Tutti i ricorsi proposti avverso la sentenza pronunciata dalla Corte 

d'Appello di Brescia in sede di rinvio sono, ad avviso di questo Colle


gio, destituiti di fondamento. 

Ed invero, per quanto in primo luogo attiene alle censure in ordine 

alla pronuncia di assoluzione dell'imputato De Domenico per insufficienza 

di prqve dal reato di peculato continuato della somma di lire 10.979.000, 

corrispondente 'al complessivo deficit di cassa per gli esercizi finanziari 

1962, 1963, 1964 e 1965 del Comando provinciale dei vigili del fuoco di 

Mantova, -censure che sono state dedotte dal Procuratore Generale e 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

dall'imputato con argomentazioni del tutto diversa fra loro, l'una per 
denunciare il vizio logico di motivazione per cui la decisione avrebbe 
dovuto essere di condanna e l'altra per sostenere la mancanza e contraddittoriet� 
di motivazione in quanto le circostanze indicate dalla Corte 
di rinvio avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia di assoluzione con 
formula ampiamente liberatoria -si osserva che dette censure non toccano 
in modo alcuno la base logico-giuridica della sentenza impugnata, 
essendo rivolte, da un lato, a porre maggiormente in evidenza gli elementi 
di reit�. dell'imputato e, dall'altro lato, ad attribuire assoluta e 
incontrastata rilevanza agli elementi di innocenza dell'imputato stesso, 
ma senza riuscire ad indicare con coerenza le ragioni di una soluzione 
che doveva essere diversa da quella che ha indotto la Corte d'Appello 
a dubitare della colpevolezza del giudicabile. 

Difatti, f. contrario a logica sostenere che la mancata indicazione, 
da parte del coimputato Ballista, di un solo nominativo di quei fornitori 
che, secondo la chiamata di correo, sarebbero stati falsamente soddisfatti 
dal De pomenico con il danaro pubblico a lui consegnato, costituisca 
una circostanza equivoca e tale da non poter indurre ad un giudizio 
di perplessit�, come non risponde, peraltro, a ragionamento condotto 
con rigore che la conoscenza, da parte del De Domenico, delle 
molteplici sollecitazioni di pagamento dei creditori e delle irregolarit� 
contabili protrattesi per diversi anni rappresenti una circostanza di mero 
sospetto e non gi� un elemento che abbia potuto far dubitare della partecipazione, 
sia pure indiretta, di esso De Domenico all'appropriazione 
del pubblico danaro posseduto dal Ballista per le sue funzioni di contabile. 


D'altra parte, il sindacato della Corte di Cassazione sulla s�ntenza 

di assoluzione per insufficienza di prove non pu� essere estesa all'esame 

della fondatezza del dubbio perch� ci� . implicherebbe una valutazione 

critica delle prove raccolte, cio� una valutazione di fatto esclusa in sede 

di giudizio di legittimit�, e deve quindi limitarsi a controllare le moti


vazioni circa le ragioni del dubbio manfestato dal giudice di merito, 

esaminando se tale motivazione sia adeguata e immune da vizi logi


co-giuridici. 

E che la Corte di rinvio abbia espresso il proprio convincimento 

con ragioni adeguate, logiche e giuridicamente corrette si � avuto modo 

di rilevare col ricordare l'equivalenza della prova di reit� con quella 

di innocenza, donde � derivata la insuperabile perplessit� in cui � ve


nuta a trovarsi la stessa Corte di rinvio nell'orientarsi fra le opposte 

tesi di accusa e di difesa. 

Ri:guardo, poi, all'altra censura dell'imputato De Domenico circa la 

insussistenza del reato di peculato per distrazione delle somme inerenti 

al fondo dell'ex 48� Corpo dei vigili del fuoco di Mantova ai contributi 


626 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ministeriali per le attivit� sportive dei dipendenti del Comando provinciale, 
si osserva che la configurabilit� del reato � stata correttamente 
ritenuta dalla Corte d'Appello, sia pure in rapporto all'utilizzazione del 
denaro distratto per finalit� non estranee a quello della pubblica Amministrazione, 
in quanto nel caso in esame non si � semplicemente trattato 
del c.d. storno di somme da un capitolo di bilancio all'altro dello stesso 
ente pubblico, ma dell'impiego di somme separatamente stanziate per 
esigenze di diversa natura che avrebbero dovuto avere una specifica 
destinazione in relazione alla causa giustificativa dello stanziamento. 

(Omissis). 



PARTE SECONDA 



LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice civile, art. 1916, secondo comma, nella parte in cui non annovera, 
tra le persone nei confronti delle quali non � ammessa surrogazione, 
il coniuge dell'assicurato. 

Sentenza 21 maggio 1975, n. 117, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

codice di procedura civile, art. 248. 

Sentenza 11 giugno 1975, n. 139, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 

codice penale, art. 148, nella parte in cui prevede che il giudice, 
nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto 
in stato d'infermit� psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva 
della libert� personale, ordini che la pena medesima sia sospesa 
e nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della 
pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa 
di cura e� di custodia o in un manicomio comune (ospedale psichiatrico). 

Sentenza 19 giugno 1975, n. 146, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

codice .penale, art. 1<56, nella parte in cui non attribuisce l'esercizio 
del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa 
dal reato, allorch� tutti vi consentono. 

Sentenza 19 giugno 1975, n. 151, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 2�25, nella parte in cui attribuisce a 
qualsiasi contribuente, anzich� a qualsiasi cittadino, l'esercizio dell'azione 
popolare ivi disciplinata. 
Sentenza 7 maggio 1975, n. 103, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

r.d. 6 febbraio 1'942, n. 50, art. 8, nella parte in cui limita alle pensioni 
di guerra l'onere del procuratore generale di fare domanda di 
fissazion�e d'udienza per i ricorsi di residenti all'estero. 
Sentenza 28 maggio 1975, n. 131, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 212, nella parte in cui nega al fallito 
la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del 'tribunale 
che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio 
illimitatamente responsabile. 
Sentenza 28 maggio 1975, n. 127, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 



62 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, secondo comma, nella parte in cui 
nega al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento 
dei soci illimitatamente responsabili. 
Sentenza 28 maggio 1975, n. 127, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

legge 2�0 marzo 1954, n. 72, art. 4, secondo comma, nella parte in cui 
non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennit� una 
tantum, l'aumento di cinque anni di servizio utile (in aggiunta �ai servizi 
effettivamente prestati) per coloro che non raggiungano il periodo 
minimo necessario per acquistare il diritto a pensione. 

Sentenza 21 maggio 1975, n. 121, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

legge reg. Trentino-Alto Adige 1� giugno 1954, n. 11, artt. 6 e 7. 

Sentenza 21 maggio 1975, n. 114, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

d.lg. reg. siciliana 26 ottobre 1955, n. 6, art. 255. 

Sentenza 7 maggio 1975, n. 103, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

legge 27 dicembre 1956, n. 14:23, art. 11, secondo comma, nella parte 
in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del 
termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta .un reato 
per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente 
accertare che la commissione di tale reato sia di per s� indice 
della persistente pericolosit� dell'agente. 

Sentenza 21 maggio 1975, n. 113, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 3, limitatamente alla parte 
in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune, che siano 
cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione. 
Sentenza 28 maggio 1975, n. 129, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

fogge 21 luglio 1965, n. 903, art. 21, terzo comma, nella parte in -cui, 
per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente 
da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni 
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello 
previsto per i redditi derivanti da pensione. 


Sentenza 28 maggio 1975, n. 128, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

d.P.R. 27 aprile 1968, n 488, art 36, secondo comma, nella parte in 
cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente 
da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle 
pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello 
previsto per i redditi derivanti da pensione. 
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Sentenza 28 maggio 1975, n. 128, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

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PARTE II, LEGISLAZIONE 63' 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 43, secondo comma, nella parte in cui, 
per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente 
da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni 
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quelle> 
previsto per i redditi derivanti da pensione. 

Sentenza 28 maggio 1975, �l. 128, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

�legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 20, nella parte in cui �mita ai ricorsi 
in materia di pensioni di guerra l'onere del procuratore generale di 
chiedere la fissazione dell'udienza. 

Sentenza 28 maggio 1975, n. 131, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

d.I. 30 giugno 1972, art. 6, primo �comma, nella parte in cui, per l'ipotesi 
di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da 
pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto 
nazionale di previdenza sociale diverso da quello previsto per 
redditi derivanti da pensione. 

Sentenza 28 maggio 1975, n. 128, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 1, nella parte in cui introduce� 
il terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1� ottobre 1973, n. 580. 

Sentenza 7 maggio 1975, n. 110, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

legge reg. campana appr. 5 giugno 1974 e riappr. 12 novembre 1974. 

Sentenza 7 maggio 1975, n. 108, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

legge reg. toscana riappr. 17 giugno 1974. 

Sentenza 28 maggio 1975, n. 123, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE 

Codice di procedura civile, art. 163-bis (artt. 3 e 24 della Costituzione).. 
Sentenza 11 giugno 1975, n. 138, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 

codice di procedura civile, art. 319, ,primo comma (artt. 3, primo comma, 
24, primo e secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione). 


Sentenza 21 maggio 1975, n. 118, G. U. 28 maggio 1975, n. 140.. 

codice di procedura civile, art. 637, terzo comma (artt. 3 e 24 della 
Costituzione). 

Sentenza 11 giugno 1975, n. 137, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 


64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice penale, art. 148 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 19 giugno 1975, n. 146, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

codice penale, art. 334 (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione). 

Sentenza 21 maggio 1975, n. 119, G. U. 28 maggio 1975, n. 140). 

codice penale art. 509 (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 11 giugno 1975, n. 136, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 

codice penale, art. 670 (artt. 2, 3, primo e secondo comma, e 4, secondo 
comma, della Costituzione). 

Sentenza 7 maggio 1975, n. 102, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

c�odice di procedura penale, artt. 226, ultimo comma, 339 (testo antecedente 
alla legge n. 98 del 1974) e 304�quater (artt. 3, 15 e 24 della Costituzione). 


Sentenza 21 maggio 1975, n. 120, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

codice d1i procedura penale, art. 304�quafer (art. 24,. secondo comma, 
della Costituzione). 

Sentenza 19 giugno 1975, n. 150, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

r.d. 30 settembre 1920, n. 1538, artt. 15 e 16 (artt. 3, primo comma, 
35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). 
Sentenza 28 maggio 1975, n. 124, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

r.d.I. 15 marzo 1923, n. 692, art. 1, secondo comma (art. 36 della Costituzione). 
Sentenza 7 maggio 1975, n. 101, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento all. A, artt. 1, cpv., 26, quinto, 
sesto e settimo comma, e 27 (artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 
e 36, primo comma, della Costituzione). 
Sentenza 28 maggio 1975, n. 124, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento all. A, art. 26, quinto comma 
(artt.� 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). 
Sentenza 28 maggio 1975, n. 124, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 


r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 16 (artt. 2, 14, 17 e 21 della Costituzione). 
Sentenza 7 maggio 1975, n. 106, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

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PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 3 dic:embre 1931, n. 1580, art. 1 (artt. 3~ 23, 32 e 38 della Costituzione). 
Sentenza 21 maggio 1975, n. 112, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1, n. 4. 

Sentenza 7 maggio 1975, n. 101, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

t.u. 
12 luglio 1934, n. 1214, artt. 3, primo c:omma, e 65 (artt. 3 e 108 
della 
Costituzione). 
Sentenza 11 giugno 1975, n. 135, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 

r.d. 17 agosto l935, n. 1765, art. 5, primo e sec:ondo c:omma (art. 3 della 
Costituzione). 
Sentenza 7 maggio 1975, n. 107, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 120, sec:ondo c:omma (art. 27, 
primo comma, della Costituzione). 

Sentenza 7 maggio 1975, n .. 105, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

r.d. 16 ..;arzo 1942, n. 267, art. 18, terzo c:omma (art. 24, primo e secondo 
comma, della Costituzione). 
Sentenza 28 maggio 1975, n. 126, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 


r.d.I. 4 maggio 1942, n. 434 (artt. 3 e 35 della Costituzione). 
Sentenza 19 giugno 1975, n. 147, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 
d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 6 (artt. 3 e 35 della Costituzione). 
Sentenza 19 giugno 1975, n. 147, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 (art. 24 della Costituzione). 
Sentenza 19 giugno 1975, n. 153, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

legge 12 maggio 1949, n. 206, art. 8 (artt. 3 e 35 della Costituzione). 
Sentenza 19 giugno 1975, n. 147, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

legge 13 giug.no 1952, n. 690, art. 18 (artt. 3, 24, primo comma, 36 
e 38 della Costituzione). 

Sentenza 11 giugno 1975, n. 140, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 

legge 26 ottobre 1952, n. U63, art. 1 (artt. 3 e 34, primo e secondo 
comma, della Costituzione). 

Sentenza 28 maggio 1975, n. 125, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 


66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389 (artt. 76 e 77 della Costituzione). 
Sentenza 21 maggio 1975, n. 116, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 
d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 4, secondo comma (art. 24, secondo 
comma, della Costituzione). 
Sentenza 19 giugno 1975, n. 149, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art+. 1, 3 e 9 (artt. 13 e 14 della Costituzione). 


Sentenza 21 maggio 1975, n. 113, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

legge 27 dicembre l956, n. 1423, art. H, second'o comma (artt. 3, 13 
,e 24 della Costituzione). 

Sentenza 21 maggio 1975, n. 113, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, nn. 3 e 7 (artt. 3 e 51 della Costituzione). 
Sentenza 28 maggio 1975, n. 129, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 8, ultimo comma (artt. 3 e 36 della 
Costituzione). 

Sentenza 7 maggio 1975, n. 104, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 5, quinto comma, ,lettera b (artt. 3 
e 51 della Costituzione). 

Sentenza 11 giugno 1975., n. 134, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo e secondo comma (artt. 3, 
4 e 35, primo comma, della Costituzione). 

Sentenza 19 giugno 1975, n. 152, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

regolamento della Camera dei deputati 18 febbraio 1971, art. 18 (artt. 3 
e 68 della Costituzione). 

Sentenza 19 giugno 1975, n. 148, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

legge 8 aprile 1974, in, 98, art. 8 (artt. 112 e 3 della Costituzione). 
Sentenza 21 maggio 1975, n. 120, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

legge reg. Abruzzo rlappr. 24 a,prile 1974. 

Sentenza 28 maggio 1975, n. 133, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

d.�I. 6 lugli�o 1974, n. 251, art. 6 (artt. 8, 47 e 54 dello statuto speciale 
per la Sardegna). 

Sentenza 28 maggio 1975, n. 130, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

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PARTE II, LEGISLAZIONE 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

Codice civile, art. 252, terzo comma (artt. 2, 3, primo comma, 24, 
primo comma, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione). 

Tribunale di Sondrio, ordinanza 12 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 
1975, n. 166. 

codice civile, art. 842, primo comma (artt. 3 e 42, secondo e terzo 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Civitanova Marche, ordinanza 25 gennaio 1975, G. U. 
18 giugno 1975, n. 159. 

cod�ice civile, art. 1901 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Cremona, ordinanza 2 ottobre 1974, G. U. 28 maggio 
1975, n. 140. 

codice civile, art. 2946 (art. 36 della Costituzione). 

Corte d'appello di Venezia, ordinanza 31 luglio 1974, G. U. 25 giugno 
1975, n. 166. 

codice di procedura civile, art. 140 (art. 24, secondo comma, della 
Costituzione). 

Pretore di Firenze, ordinanza 30 novembre 1974, G. U. 18 giugno 
1975, n. 159. 

codice di procedura civile, art. 416, terzo comma (art. 3 della Costituzione). 


Pretore di Sora, ordinanza 26 novembre 1974, G. U. 18 giugno 
1975, n. 159. 

codice di procedura civile, artt. 416, ultimo comma, 420, 421, 424 e 431 
(artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Giudice del lavoro del tribunale di Chiavari, ordinanza 18 dicembre 
1974, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. 

codice di procedura c�lvile, art. 429, terzo comma (art. 3 della Costituzione). 


Pretore di Orbetello, ordinanza 16 dicembre 1974, G. U. 7 maggio 
1975, n. 120. 

codice di procedura civile, art. 429, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). 


Giudice del lavoro del tribunale di Modica, ordinanza 29 novembre 
1974, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice penale, art. 81, primo comma (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Vittorio Veneto, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 
1975, n. 166. 

codice penale, art. 169, qua,rto comma (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale per i minorenni di Ancona, ordinanza 6 settembre 1974, 

G. U. 7 maggio 1975, n. 120. 
codice penale, art. 307, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Cagliari, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 1975, 

n. 166. 
codice penale, art. 341 (art. 3, primo comma della Costituzione). 
Pretore di Prato, ordinanza 15 gennaio 1975, G. U. 4 giugno 1975, 


n. 145. 
codice penale, art. 573 (art. 3 e 27 della Co::;tituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza 21 dicembre 1974, G. U. 25 giugno 1975, 


n. 166. 
c,odice penate, art. 684 (art. 3 e 21 della Costituzione). 

Giudice istruttore del Tribunale di Milano, ordinanza 8 febbraio 
1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. 

codice. di procedura penale, art. 74, ultima .parte (artt. 25, primo comma 
e 102, primo comma, della Cdstituzione). 

Pretore di Campobasso, ordinanza 29 gennaio 1975, G. U. 25 giugno 
1975, n. 166. 

codice di procedura penale, art. 164, n. 3 (artt. 3 e 21 della Costituzione). 


Giudice istruttore del Tribunale .di Milano, ordinanza 8 febbraio 
1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. 


codice di procedura penale, art. 169, terzo comma (artt. 3 e 24 della 
Costituzione). 


Pretore di Terracina, ordinanze 12 febbraio 1975, (tre), G. U. 
14 maggio 1975 n. 126. 


codice di procedura penale, artt. 2'26-bis e ter (artt. 3, primo comma, 
25, primo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione). 


Pretore di Galatina, ordinanza 20 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 
1975, n. 120. 


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PARTE II, LEGISLAZIONE 

codh:e di procedura penale, art. 226-ter (art. 25, primo comma, della 
Costituzione). 
Pretore 'di Lonigo, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, 

n. 159. 
codice di procedura penale, art. 226-ter (artt. 25, primo comma e 101, 
secondo comma, della Costituzione). 
Pretore di Milano, ordinanza 16 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 
1975, n. 159. 

codice di procedura penale, art. 275 (artt. 3 e 27 della Costituzione). 
Pretore di Milano, ordinanza 3 febbraio 1974, G. U. 25 giugno 1975, 

n. 166. 
codice di procedura penale, art. 350 (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Cagliari, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 
1975, n. 166. 

codice di procedura penale, art. 427, secondo comma (artt. 3 e 24 della 
Costituzione). 
Pretore di Alessandria, ordinanza 31 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 
1975, n. 159. 

codice di procedura penale, art. 500 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Tribunale di Monza, ordinanza 24 gennaio 1975, G. U. 28 maggio 
1975, n. 140. 

codice penale militare di .pace, art. 37, primo comma (art. 103, terzo 
comma, della Costituzione). 
Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova, 
ordinanza 26 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 

codice penale militare di pace, art. 260 cpv. (artt. 2, 3, 28 e 52, terzo 
comma, della Costituzione). 
Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova, 
ordinanza 18 feboraio 1975, n. 166. 

r.d. 16 lu9lio 1905, n. 646, artt. 40, 41, primo e terzo comma, art. 42, 
primo e secondo comma, 45. 49, seco�ndo c�omma, 51, primo comma, 55, primo 
e secondo comma; 60, primo e terzo comma (artt. 3, primo comma, 24, primo 
comma, della Costituzione). 
Giudice dell'esecuzione del Tribun1'lle di Genova, ordinanza 10 gennaio 
1975, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

r.d. 16 luglio 1905, n. 646, artt. 38, primo comma; 41, secondo comma; 
49, primo comma: 52, prim�o comma: 53, 54 e 60, secondo comma (artt. 111, 
secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione). 
Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, ordinanza 10 gennaio 
1975, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 


70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d.I. 15 marzo 19'23, n. 692, artt. 1, primo e terzo comma (art. 36, secondo 
comma, della Costituzione). 
Tribunale di Genova, ordinanze 8 maggio 1974, G. U. 7 maggio 
1975, n. 120. 

legge 7 gennaio 192.9, n. 4, artt. 8 e 20 (art. 3 della Costituzione). 

Corte di appello di Milano, ordinanze 17 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 
1975, n. 159. 

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione). 

Corte di cassazione, ordinanze 3 ottobre 1974, (G. U. 7 maggio 1975, 

n. 120), 7 ottobre 1974, (G. U. 16 maggio 1975, n. 126), e 22 novembre 
1974 (G. U. 18 giugno 1975, n. 159). 
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 220 (art. 13 della Costituzione). 
Pretore di Civitavecchia, ordinanza 4 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 
1975, n. 120. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 123, (art. 3 e 33 della Costituzione). 
Pretore di Mondov�, ordinanza 4 marzo 1975, G. U. 25 giugno 1975, 
n. 166. 
r.d.t. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 16 (artt. 3 e 21 della Costituzione). 
Giudice istruttore del Tribunale di Milano, ordinanza 8 febbraio 
1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. 


r.d. 5 giugno 1939; n. '1016, art. 30 (artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, 
della Costituzione). ' 
Pretore di Civitanova Marche, ordinanza 25 gennaio 1975, G. U. 
18 giugno 1975, n. 159. 


r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 97 e 105 (art. 25, primo comma, 
della Costituzione). 
Tribunale di Ferrara, ordinanza 3 aprile 1975, G. U. 25 giugno 1975, 

n. 166. 
legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41 e 43 della Costituzione). 


Corte di cassazione, ordinanza 7 ottobre 1974 (G. U. 14 maggio 1975, 

n. 126) e 22 novembre 1974 (G. U. 25 giugno 1975, n. 166). 
Corte di appello di Venezia, ordinanze 31 ottobre, 3 e 19 novembre, 
2, 5, 16 e 19 dicembre 1974, e 16 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 
1975, n. 159. 


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PARTE II, LEGISLAZIONE 

Corte di appello di Firenze, ordinanze 18 novembre 1974 e 27 gennaio 
1975, G. U. 7 maggio 1975, n. 120. 
Tribunale di Montepulciano, ordinanze 27 novembre 1974, G. U. 
18 giugno 1975, n. 159. 
Tribunale di Firenze, ordinanza 10 dicembre 1974, G. U. 25 giugno 
1975, n. 166. 
Tribunale di Sondrio, ordinanza 28 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 
1975, n. 159. 
Tribunale di Bologna ordinanza 10 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 
1975, n. 159. 

legge 23 marzo 1956, n. 167, art. 8 (art. 103, terzo comma, della Costituzione). 


Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova, 
ordinanza 26 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 19'15, n. 159. 

d.P.R. 15 giugno 19�59, n 393, art. 79, ottavo comma (art. 3 della Costituzione). 
� 
Pretore di Cervignano del Friuli, ordinanza 28 novembre 1974, 

G. U. 11 giugno 1975, n. 152. 
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6 (art. 51 della Costituzione). 
Tribunale di Belluno, ordinanza 4 febbraio 1975, G. U. 4 giugno 
1975, n. 145. 

d.P. reg. siciliana 20 agosto 1960, n 3, art. 5, n. 3 (art. 51 della Costituzione). 
Corte di Cassazione, ordinanze 21 ottobre 1974, G. u, 4 giugno 1975, 

n. 145. 
r.d. 16 marzo 1962, n. 262, artt. 1 O e 11 delle disposizioni sulla legge in 
9enerale (art. 25 della Costituzione). 
Tribunale di Sondrio, ordinanza 7 marzo 1975, G. U. 11 giugno 1975, 

n. 152. 
d.P.R. 30 giugno 1�965, n. 1124, ar�t. 74 e 136 (artt. 3, secondo comma, 
35, 36 e 38 della Costituzione). 
Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 11 marzo 1975, G. U. 
18 giugno 1975, n. 159. 

legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 9 (art. 3 e 42, secondo e terzo comma, 
della Costituzione). 

Pretore di Civitanova Marche, ordinanza 25 gennaio 1975, G. U. 
18 giugno 1975, n. 159. 


72 RASSEGNA DELL'AVVOCATORA DELLO STATO 
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 20 lett. e: (art. 3 della Costituzione). 
Giudice del lavoro del Tribunale di Genova, ordinanza 29 ottobre 
1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25, primo c:omma (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 21 gennaio 1975; G.U. 
4 giugno 1975, n. 145. 

legge 24 dic:embre 19�69, n. 900, artt. 32, primo c:omma (art. 3 della Co-. 
stituzione). 

Pretore di Cremona, ordinanza 2 ottobre 1974, G. U. 28 maggio 1975, 

n. 140. 
legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3, 97 e 53 della Costituzione). 

Giudice del !avoro del Tribunale di Torino, ordinanza 13 febbraio 
1975, G. U. 11 giugno 1975, n. 152. 

d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 56, primo c:omma (art. 3, primo � secondo 
comma, della Costituzione). 
Tribunale di Milano, ordinanza 12 dicembre l 974, G. U. 28 maggio 
1975, n. 140. 

legge 11 febbraio 197'1, n. H, art, 3, .primo e sec:ondo c:omma (artt. 3, 
41, 42, 43 e 44 della Costituzione). 

Tribunale di Modena, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 4 �giugno 
1975, n. 145. 

legge reg. sic:., 23 marzo 1971, n. 7, artt. 56, 75 e 90 (art. 14, letteraQ, 
dello sta,tuto per la regione siciliana). 

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ordinanza 
14 novembre 1974, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (art. 52 della Costituzione). 

Pretore di Brescia, ordinanza 3 febbraio 1975, G. U. 18 giugno 1975, 

n. 159. 
legge 9 ottobre 19711, n. 825, art. 2 (artt. 3, 29, 31, 53, 4, 35 della 
Costituzione). . 

Pretore di Voghera, ordinanza 2 aprile 1975, G. U. 28 maggio 1975, 

n. 140. 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (artt. 3 e 42, terzo comma, della 
Costituzione). 

Corte d'appello di Bologna, ordinanze 6 dicembre 1974, (due), G. U. 
25 giugno 1975, n. 166. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.P.R. 26 ottobre �1972, n. 639, artt. 1, 28, primo, sec:ondo e quarto c:om� 
ma, e art. 51 (artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione). 
Pretore di Mestre, ordinanza 16 dicembre 1974, G. U. 4 giugno 
1975, n. 145. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53, primo comma, della Costituzione). 
Commissione tributaria di 1� grado di Tortona, ordinanza 18 febbraio 
1975, G. U. 14 maggio 1975, n. 126. 

d.P.R. 30 dic:embre 1972", n. 1035, art. 17 (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Castelnuovo Garfagnana, ordinanza 15 marzo 1975, 

G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 11, sec:ondo c:omma (art. 21, secondo, 
terzo, quarto e sesto comma della Costituzione). 
Tribunale di Torino, ord�nanza �6 novem~re 1974, G. U. 11 giugno 
1975, n. 152. 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 680, art. 1 (artt. 76 e 77 e artt. 3, 29, 31, 
53, 4 e 35 della Costituzione). 
Pretore di Voghera, ordinanza 2 aprile 1975, G. U. 28 maggio 1975, 

n. 140. 
d.P.R. 29 settembre 19-73, n. 597, art. 4 (artt. 76 e 77 e artt. 3, 29, 31, 
53, 4 e 35 Costituzione). 
Pretore di Voghera, ordinanza 2 aprile 1975, G. U. 28 maggio 
1975, n. 140. 

legge reg. sic:. 7 dic:embre 1973, n. 45, art. 1 (art. 14, lettera Q, dello 
statuto per la regione siciliana). 

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ordinanza 
.14 novembre Hl74, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

legge 1O dic:embre 1973, n. �814, artt. 3, sec:ondo e sesto c:omma, e 4, sec:on� 
do e terzo c:omma (artt. 3, 42 e 44 della Costituzione). � 

Tribunale di Modena, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 25 giugno 
1975, n. 166. � 

legge 14 febbraio 1974, n. 62, art. 1 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Cervignano del Friuli, ordinanza 28 novembre 1974, G. U. 
11 giugno 1975, n. 152. 


74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

�legge 8 aprile 1974, n. 98, art. 5 (artt. 25 e 112 della Costituzione). 

Pretore di Trento, ordinanza 29 gennaio 1975, G. U. 7 maggio 1975, 

n. 120. 
d.I. 20 aprile 19�74, n. 104 (artt. J.11, secondo comma, 10~, primo 
comma e 24, secondo comma della Costituzione). 
Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ordinanza 22 maggio 
1974, G. U. 25 giugno 1975, n. 166. 

d.I. 19 giugno 1974, �n. 236, art. 1, secondo comma (art. 24, primo comma, 
della Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza 20 gennaio 1975, G. U. 18 giugno 1975, 

n. 159. 
I 

legge reg. toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 (artt. 117, 118 e 70 della 
Costituzione). 

Pretore di Castelfiorentino, ordinanza 27 novembre 1974, G. U. 
28 maggio 1975, n. 140. 

legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 (artt. 117 e 3 della Costituzione). 


Pretore di Pontedera, ordinanza 5 febbraio 1975, G. U. 25 giugno 
1975, n. 166. 

legge 12 agosto 1974, n. 351, art. unico (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 9 gennaio 1975, G. U. 14 maggio 1975, 

n. 126. 
legge 12 agosto 1974, n. 351 (art. 3, 41 e 42 della Costituzione). 

Pretore di Riva del Garda, ordinanza 24 marzo 1975, G. U. 18 giugno 
1975, n. 159. 

legge 14 agosto 19'74, n. 394, art. 1 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Cervign_ano del Friuli, ordinanza 28 novembre 1974, 

G. U. 11 giugno 1975, n. 152. 
legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 1 (art. 25, primo con1ma, della 
Costituzione). 

Corte d'assise di Venezia, ordinanze 20 novembre 1974, G. U. 
28 maggio 1975, n. 140. 
Tribunale di Sondrio, ordinanza 7 marzo 1975, G. U. 11 giugno 1975, 

n. 152. 

PARTE II, LEGISLAZIONE 7fi. 

legge reg. Molise, appr. 5 marzo 1975 e rlappr. 23 aprile 1975. 

Presidente del consiglio dei Ministri, ricorso depositato 17 maggio 
1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

legge reg. Puglia riapprov. 23 aprile 1975. 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 15 maggio 
1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

legge reg. Calabria, rlappr. 29 aprile 1975. 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 26 maggio 
1975, n. 13, G. U. 4 giugno 1975, n. 145. 

legge reg. sic:., appr. 30 aprile 1975. 

Commissario dello Stato, per la regione siciliana, ricorso depositato 
17 maggio 1975, G. U. 28 maggio 1975, n. 140. 

legge reg. sic:. appr. 2'1 maggio 1975. 

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso depositat0> 
il 7 giugno 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159~ 

legge reg. sic:. oppr. 27 maggio 1975. 

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositat<> 
il 7 giugno 1975, G. U. 18 giugno 1975, n. 159. 


CONSULTAZIONI 
PRESCRIZIONE 
Responsabilit� civile -Azione di risarcimento danni da illecito -Sentenza 
di condanna -Actio iudicati -Condebitori solidali -Prescrizone -
(Cod. civ., artt. 2953 e 1310). 
Se, per effetto della sentenza di condanna, la prescrizione breve della 
azione di risarcimento danni da atto illecito si converta in prescrizione 
ordinaria decennale anche nei confronti del condebitore solidale rimasto 
estraneo al giudizio (n. 88). 
REGIONI 
Agricoltura -Funzioni amministrative in materia di miglioramenti fondiari 
Affitto 
di fondi rustici Competenza 
dello Stato o delle Regione. 
(l. 11 febbraio 1971 n. 11, art. 11; d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, art. 1 
lett. l). 
Agricoltura -Funzioni amministrative -In materia di miglioramenti fondiari 
-Affitto. di fondi rustici -Ricorsi gerarchici avverso provvedimento 
degli Ispettorati provinciali -Decisione -Competenza -(l. 11 
febbraio 1971 n. 11 art. 11, d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, art. 1 lett. l). 
Se le funzioni amministrative in materia di miglioramenti fondiari 
trasferite dallo Stato alla Regione a statuto ordinario comprendano anche 
l'attivit� ammi.nistrativa di accertamento della validit� tecnica dei miglioramenti 
dei fondi rustici condotti in affitto, prevista dall'art. 11 legge 11 
febbraio 1971 n. 11 (n. 216). 
Se sia competente lo Stato ovvero la Regione a decidere un ricorso 
gerarchico avverso un provvedimento adottato in materia di accertamento 
della validit� tecnica dei miglioramenti de\ fondi rustici condotti in affitto 
(n. 216). 
REGIONI 
Strade -Costruzioni -Distanze -(art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765), 
Se i vincoli imposti dall'art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765 per le 
distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade abbiano il carattere 
di disciplina urbanistica (n. 218). 
Strade -Costruzioni -Distanze -Regione a Statuto Speciale -Competenza 
-(art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765). 
Se sussista una potest� legislativa ed una corrispondente potest� amministrativa 
delle Regioni a statuto speciale in ordine alla determinazione 
delle distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade (218). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 77 

Strade regionali -Costruzioni -Distanze -(art. 19 i. 6 agosto 1967 n. 765). 

Se siano applicabili alle strade regionali le disposizioni del d.m. 1 
�aprile 1968 emesso ai sensi dell'art. 19 1. 6 agosto 1967 n. 765, in materia 
di distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade stesse (n. 218). 

RESPONSABILIT� CIVILE 

Responsabilit� civile -Azione di risarcimento danni da illecito -Sentenza 
di condanna -Actio iudicati -Condebitori solidali -Prescrizione (
Cod. civ. artt. 2953 e 1310). 

Se, per effetto della sentenza di condanna, la prescrizione breve della 
azione di risarcimento danni da atto illecito si converta in prescrizione 
ordinaria decennale anche nei confronti del condebitore solidale rimasto 
estraneo al giudizio (n. 274). 

STRADE 

Strade -Costruzioni -Distanze -(art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765). 

Se i vincoli imposti dall'art. 19 legge 6 agosto 1967 n. 765 per le 
distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade abbiano il carattere 
di disciplina urbanistica (n. 103). 

Strade -Costruzioni -Distanze -Regione a Statuto Speciale -Competenza 
-(art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765). 

Se sussista una potest� legislativa ed una corrispondente potest� amministrativa 
delle Regioni a statuto speciale in ordine alla determinazione 
delle distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade (n. 103). 

Strade regionali -Costruzioni -Distanze -(art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765). 

Se siano applicabili alle strade regionali le disposizioni del d.m. 1 
aprile 1968 emesso ai sensi dell'art. 19 legge 6 .. agosto 1967 n. 765, in 
materia di distanze da rispettare per le costruzioni lungo le strade stesse 

(n. 103). 
TURISMO E SPORTS 

Imposta di registro -Campi ed impianti sportivi -Area per la. costruzione 
-Donazione al Comune -Esenzione -(l. 21 giugno 1928 n. 1580, 
art. 2; r.d. 2 febbraio 1939 n. 302, art. 3). 

Se l'atto di donazione ai Comuni delle aree occorrenti per la costruzione 
di campi od altri impianti sportivi sia o meno esente dall'imposta 
di registro (n. 25).