ANNO XXVI -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1974 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1974 




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

Nel capiito1o II-A della deicisio[J;e dimpugnata viene descritto iJ. carattere 
del!la partecl�ipazione CSC ial icapita1e . �ed .aJ.1',ammindstrazione 
dell'l!CI, osservato che le relaziorrii annuali ideHa OSC indicano J.'1IOI 
come una delle sue affiliate, Jinferirto da1l divieto posto nel 1970 ida1la 
C'..SC ai SUOI� dtstributori di rivender.e mtropropano ed am.ilnobutanolo 
per :la p11oduzione d"etambutolo che 1a CSC esercita un eff.ettivo controllo 
sull'ICI 0ed, infine, rilevato un itentaitivo dell'ICI di aissoobil'e .1a 
Zoja, mediarrl!te una 1proposta idi fusione 1cui parrebbe fuv�erosdmdl:e che 
La CSC sia rimasta estranea. La decision!e condude che � la CSC detdene 
il pote11e idi controllo sull'ICI e lo �esereiita �effetti1V1ame[J;te almeno 
per quanto 1concerne i rapporti icon la Zo1a � �e che, 1perta!l1Jto, � ile societ� 
CSC ed ,J!CI vialllilo cons1derate, nei tlovo rapporti icon lLa Zoja .e 
ai fini dell'applicazione dell'iaT!t. 86, come una sola ed un1ica ,]mipresia 

o entit� .econOl.lll.ica �. 
Dai ipassi ora dtati 1si eviinc�e che � iinfonidata la censura 1s�econdo 
cui La Commissllirnne avr�ebbe modificato in corso di oauisa l1a tpLroprda 
posizione in quanto avrebbe fu UJn. primo tempo affermato nella sua 
decisione iche le due sootet� formaviano sortito ogni a1spertto una sola 
entit� economica, ment11e in 1seguito si saflebbe limitata a sos�tenere 
che J.e ricorrenti avr.ebbero dn ogini 1oaso formato un �gruppo� perlomeno 
inei J.oro rapporti con lLa Zoja. 

Per quanto �riguarda il merito deJ. mezzo�. proposto da11le ricorrrenti, 
non solo ii. dati forniti neJ. capitolo II-A, ma 1altres� numwosi 1altri dati 
conteniuti lneHa dec:iisione 1implugmata fanno apparir�e fondaita la tesi secondo 
cui la OSC e l'ICI ha1runo a1gito inei confronti de1la Zoja icome 
un'UllJ.J.ca �entit� �economica. 

� molto siig;nifi.cattva in prroposito la coincidenza, rilevata nel capitolo 
LII-A, del momento in culi ila CSC ha deciso di �estendere la prop11ia 
aittiiviit� alla fabbricazione dei prodotti finitd crnn il momento in 
cui �l'ICI, g,i� dtstribut,rice di nitropropano �e d'aminobutanoJ.o, ha dato 
inizio 1alla propria iproduzti.one d'etambuto1o. E' inoltre 1difficHe non 
porre :iin relazfoine la decisione de1La CSC di inon pi� v.endere nitropropa1no 
e aminobutanolo con l'eccezione fatta :a diavore delJ.'IC[, che 
� stata rifornita di destvo-amiinobuta[J;olo affinch� fosse igarantiita il.a 
sua produzione d'etambutoJ.o �e di specialit� a base d'etambutofo. Altrettanto 
signif�icativa � la circostanza, segnalaita nel icarpdtolo III-A 
della deoisione, che l'l!CI ha acquistato 1aJ.cune partite idi nitrorpropa1110 
ancorra msponibili sul mercafo� per cederlo a produttori idi VeTnicd. con 
.i0l diviieto di rivende1r1e per 'uso farmaceutico !fuori deJ. mercato comune. 

Per quanto riguarda il. mercato 1del nitropropano 1e dei suoi del"ivati 
11'.azio.ne iconcertaita della OSC .e dell'ICI appare evidente. Tenuto 
conto del controllo esercitato dai1La CSC 1sull'ICI, � dunque g,iustificarta 


582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ila cooc_LUJS1iione cui giunge la 1decisicme :impwgnata, cio� che le due� societ� 
vanno considerate, aJ.meno [per qua<nJto ccm.cerne ie li.oro reiLazfoni 
con iLa Zoja, come un'unica .entit� .ec001iomica .e che i�l co11:I1Por:tamento 
criticato va loro :imputato iin soUdo. Ci� premes:so, via del pani disattesa 
11'�ecc�ezione sollevata daJJia OSC seco1ndo cui essa non avrebbe ag�to 
amroterno della Comunit�, ooin il che V�Tll'ebbe a 1cader.e la competenza 
della Cmnim.iislsdone ad a!P!Plicare nei suoi confronti ilregolamento numeiro 
17 /62. 

II. 
-Sui pl'ovvedimenti ordinati e suile 'sanzioni in:fl,itte daila decisione 
impugnava. 
Ccm. La decisione impugnata � 1sta1to �mrdina.to alla CSC ed all'ICI 
di forn�I'le 1a:11a Zoja enitl'o iflrtenta glioro:rl 60.000 kg 1di nitropropano o 

30.000 kg idi amtnobutainolo ed � sitata fi.ssafa un,a penalit� di mora 
per hl c:aso1 di riitardo :llJe1l'a:demrpimen,to. E' stato dnoltre imposto alle 
suddette societ� di 1P�1'esel11tare 1a1hla Commissfon�e, entro due mesi dailla 
notiifica de11a decisione, ;proposte r�elative all'ulterioil.'e approvvigionamento 
de11a Zoja ed infine � stata lovo inflitta in. solLido un'ammenda 
di 200.000 UD!it� di co<nJto, pari a Lit. 125.000.000. 
Le ricol'll"eltl.ti conitesta:no, in primo Luogo, che l'art. 3 del r.egolamento 
:n. 17/62, in forza del qua�le LI.a Oommdssione !PU� obbligare fLe 
impvese a povre rterrn:iine ad un'iinfrapt()(!1ie, J."autorizzi ad ovdiDJare foTnituve 
di determim.qte merci dn de>temninate quantit�. In secODJdo iLuogo, 
esse fanno 1carko 1al1a Commtssdrnne dd a1ver abusato dei !pioterii C{)(l].feritile 
a tutela della libera 1coocorr.enza nell. merca<to comune e di aver

1attrdbuilto all'art. 86 una sfera d'appl:1�azione che esorbdta dal teriritomo 
della ComUJniit�, posito cihe ile forniture ordinate dahla Commis-� 
sione inon sono pro:pcrzionate aJ. :liaibbdsogno. deJ.Ll.a Zoj1a 1per il'approrvvigion.
amento ided suoi clienti il'.lJehla Comunit�, ma ipiwttosto all'attivit� 
della suddetta impresa sul mercaito mondial!e. 
Circa il iprimo motivo, si dev.e osserva�re 1che, 1ad 1se:nsi delJ.'a!l't. 3 
del tl'ego1amento� in. 17, ila Comm:issdoine pu�, qualora eonstati uina vio1azione 
delil'avt. 86, �obbligare mediante decisione le impl"ese ... interessate 
a porre fine a11'dillfraz~one �. L"esevcizdo dd questa facoilit� assume 
-ovviamente forme 1diy;erse � iin r�e1azione al1� ina�tura della trasgr.
essi0[1e accer:tarta 1e ipu� coosiste1re fainto ne11l'ordme ~i :tenere� certi 
comportamenti od effiettua1re c�erte pr�1Sitaztoni, . i11ega1menrte omesse, 
quanto nell. divieto di persistere 1iin. cerl:i comportamenU .e pratiche 

o di mantenere forme 1eerte situaziOlni contrari-e �al Tm11lta1to. �il.il'uopo 
la Commissiooe pu� 1evenrtuall.mente obhl:iigar.e 1e dmprese d1nter1essate 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

a presentaa:�e proposte ai fini di riiportair,e una certa situazione tiin. armontia 
1COill i :prirn,cipi del Trattato. 

Nella iliaittispeci:e, in 1cui 1a traisgressione r;isu1tava ida Uil1 riif�.uto 
di vender,e �incompaM.bi1e con l'art. 86, i1a Commissioine era ipeirci� 
competente sia ad imporre la fornitura di determiniate qurunitit� idi 
mater1e iprime iper OV'V'iare alle 1coI11Seguenze del predetto irHj.,uto, sii.a 
ad ordiinare 11a presentazione di proip01ste a�l :f�nie di evitare ila ripetizione 
del icOllljportamento critiicato. Per 1garantire l'effettiva utilit� della 
propria idecisi;one ila Commissione era J.egUtimata a fissare dl minimo 
di :forniture >eh',essa veiputaV1a necessario oJ;.lide elim:ina11e l'irnlirazione 
ed i suod. 1effetti sfavor�evoJii IThei: confronti deJ.la Zo11a. Col determiinare 
le esigenze 1del1a Zoja su1la base delle pvec.edenti :llorniture, i1a Commissione 
1r1on ha abusato del poter,e diiscrezionale che le � a,ttribuifo 
in materiia. 

Ne consegue che il primo motivo � dmrfo[}Jdato. 

Circa .hl. 1secondo motivo, si � gi� ossiervia�to sopra che� J.',esprr.essione 
� nella m1sura in cui possa essere ipr.egiudizievo�le al comrrnercfo t;ra 
Stati membri � non consente di aff,erimar.e che, ai finii dell'accertamento 
de1l'inr.frazione ,e de1le isue conseguenz.e, vadaino t,en.uti iprresenti soJ.ta111.to 
g1i ,eff�eliti che si ma1r1ilfesitano nel commwc:io intraoomUillitario. Per di 
pi�, un provvedimento d:i portaita meno ampia, qual � 1sitato suggeirito 
dalle iricorrenti, av.rebbe ,posto J.a iproduzione e ilo sm�rcio della Zoj,a 
sotto il �co111trollo del gruppo OSC-LCI, con J.a c,onseguenza di far aumootare 
i costi di produzione fino ad 'lllil live1lo fale cihe Ll.'etambutolo 
fabbrfoato dalla Zoja non sarebbe ipi� istaito competitivo. iStando cos� 
1'e 1�ose, 1a Commd.ss1one ha 1gliustamente riJtenuto che &l maintenime!l'1to 
di condizioni d'�effeUiva �Concorrenza richiedesse !':adozione dei provv;
edimenti iimpugnati. 

� vero 1che nella decisione ed in corrso di causa la Coonmfa1sione 
non ha mai rd:battuto direttamente a questo motivo; rtuttaivia, fin idaJ:la 
rnotifica degli 1addebi.ti essa ha sempre sosite111uto che il comportamento 
criticato mirava ad �elimina1t1e idal mevcato uno dei prindpaJ.i 1coincorrenti 
del gruppo CSC-LCI nel mer:ciato 1cmnune e che erano ~JleT.1Janto 
mdispensabili ade1guate m�ISiUre di iprevenz:iolll!e conitro una simile mi111Jaccia 
per i1a concom.,e111za comunitaria. Sia inella decdsfo!l'1e impuglilJata, 
sia 111el corso del procedimento, i provvedimenti adotta'ti sono stati 
giustifica'bi con H richiamo alLa necessiit� di 'ervitare 1che dJ. 1comporfamento 
defila CSC ,e deJ.l'JiCI portesse consegu:i,re :i risultati sovrae1srposti, 
eliminalll!do la Zoja dal 1novero dei maggio11i produttori comunitari di 
etambuitofo. La gilustificazioue fornita daLl.la Commissione r1gua11da 1La 
sostainza del1a cowoversia 1e non ipu� quindi v1einiir r1tenuta insufficiente. 

Di ,conseguenza, �anche :LI secondo motivo va disatteso. -(Omissis). 


584 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 21marzo1974, 
nella 1causa 151/73 -Pres. Lecourt -Rel. Monaco -Avv. Gen. Warner 
(conf.) -Repubb�ica d'Irlanda (ag. Lysaght e avv. O'Hanlon e Blayney) 
c. Consiglio delle Comunit� eurO{Pee (ag. Drurwin e avv. Vignes). 

Comunit� europee -Or~anizzazione comune dei mercati a~rkoli -Atto 
di adesione -Importi compensativi -Funzione (
Trattato CEE, art. 237; Trattato di Bruxelles 22 gennaio 1972; Atto di adesione, 
artt. 65 e 66). 

Comunit� europee -Or~anizzazione comune dei mercati a~ricoli -Atto 
di adesione -Importi compensativi -Criteri di calcolo -Coefficiente 
di adattamento -Inapplicabilit�. 

(Trattato di Bruxelles 22 gennaio 1972, Atto 1di adesione, artt. 65 e 66; regolamento 
del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159, art. 4, n. 2; regolamento del 
Consiglio 9 dicembre 1969, 111. 2515, art. 2; regolamento del Consiglio 31 gennaio 
1973. n. 228, art. 1; regolamento deil Consiglio 21 maggio 1973, n. 1365, 
art. 1). 

L'atto di adesione conferisce agli importi compensativi la funzione di 
garantire una protezione tariffaria, se non proprio identica, perlomeno 
analoga a quella idi cui godevano i nuovi Stati membri, prima della loro 
adesione alla Comunitd, in forza della loro legislazione interna (1). 

Il rinvio dell'art. 65, n. 2 dell'Atto di adesione al solo paragrafo 2 
dell'art. 4 del regolamento 25 ottqbre 1966, n. 159, che non contempla la 
possibilitd di applicare coefficienti di adattamento al prezzo di base, 
esclude che tali coefficienti possano essere applicati al prezzo alla produzione 
nel nuovo Stato membro (2). 

(Omissis). -Con atto registrato nella 1canicelleria della Corte il 
16 luglio 1973, la Repubblica d'klanda, in focza dell'art. 173, primo 
capoV1enso ideil. Ttriarttafo. OEE, ilm c1mesto l'antnwlil!amento del l'egoJ.amento 
(CEE) idei Consiglio 21 maiggio 1973, n. 1365 (G.U. 1973, n. L 137), per 
la parte in cui detto regolamento stabiliisce gli imrporti 1compeI11Sativi da 

(1-2) La decisione, !I'esa neli1a pxima causa p!romo1ssa drulJLa Repubbi!Jica 
d'Irilrundla, va segnailiaita oome Jia priJma, ,per quanto C0tI1Jsrlla, o0111J i!Ja quailie sia 
struto annU!IilJalto, un 11egoJiamenrto 'comunditalrdo liJn mauiia di 01rgainizZ1azdonie 
COlffiune dei mercati '!Xg�r1coJJi. Da rii1eviaxie che i1:'1aillJilullillamen1lo � stato ilda:ndtato, 
senza iiincidenz.a suilila Letterate formulaZJio!Il!e de!IWe IIllwme, aiiwa solia 
rii�eiribdMrt;� del!La discip11dil1Ja rulla RepubbUca d'lo:Wandla, 'seOOIIldo ori.rfJeirdo 0Jrlaliogo 
a q�eli1o adottato dail:il:a Co:rte costitu.zdio111we, ma oon soiJJuzdicme che 
comp~ta l:a questdlQlne 1sugld eff,etti defila setru1Je=a ne1i confll'onti de�gili a'lJtird 
nuovi Staiti membri (nella. specie, dm. concreto, la Dainimail1ca); una questione 
di ip(t1inicipio, do�, ,che investe gli 1e:ffertJ1Ji deil1e decisiCJIIJli. di amm:Hamento 
di atti eomund!tari nei ocmd�!'onti 1diegli Stati membri che non li 
abbiano temp1estirv;aiffiente iimpugnart:d: qiuesti.oiille che :La COTfbe di giustiz:ia 
non ha 1avuto anicoll'a occasiione di :esarrni'Il.a!re, e 1ch:e iLa formailie !riifeir.ilbiUit� 
de11e .sentenz,e della Ooirte ,a�iLa solia specie decisa mdiuroobbe a ;r1solvere 
nell selllSo di 1escludeoo ila rposmbilliit�, p:eir ,~ .a11lri Starti membri, di mvo


1

Cai!I"e '1a dieCJiisio[]Je, ma ai1 tempo stesso di impoooe alilie competenti istitu




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 585 

apipl1cansi ai pomodori destinati ad eS!Sere consegnati, allo stato fresco, 
al �Consumatore. 

La riicor:rente, a sostegno del ricorso, asswme, in .primo luogo, che il 
regolamento impugnato triisulta essere incompati!bile con gli artt. 65 e 66 
dell' � atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati 
� (in prosieguo denominato � Atto di adesione �) allegato al trattato 
firmato a Bruxelles in data 22 gennaio 1972, in quanto nel :fi.islSaD:'e l'importo 
1compensativo relativo ai 1POmodori ha appliicato un coefficiente 
d'adattamento al prezzo alla produzione. L'apip.Jiicazione di tale coefficiente 
Tisulterebbe tanto pi� ipriva di 1giustificazione in quanto il prezzo 
i:rlandese alla produzione riguardava un prodotto analogo, sul piano 
commericiale, a. quello preso in �consideirazione per la fiislsa�zione tdel prezzo 
di base comune. 

Risulta dal fascicolo che il ricorso riguarda le sole disposizioni del 
regolamento relative all'Irlanda. 

L'art. 65, n. 1, dell'Atto di adesione .~evede che un impoiI'to 
compensativo viene fissato per i prodotti orto:firutti:coli per i quali il 
nuovo Stato membiI'o interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative 
o misuxe d'effetto equivalente. Secondo tale dfuEJPOsizione, la fissazione 
di un importo �compensativo pres�upipone che sa determinato, in 
primo luogo, un J;)l'ezzo di ibase comune e, in secondo luogo .che, nel 
nuovo Stato membiI''O interessato, sia fissato un ~ezzo alla produzione 
che �SUJPeri 1sensibilmente il prezzo di base applicaJbile nella Comunit� 

zi:oni .comunitarie dd adottaire gili uLteTiori conseguenziali provvectimeniti, 
con facolit� per gli Staiti intevessati di rpropOII".re in dif,et1Jo ricorso pe.r 
carenza; ma � .certo questione che merita un appxioifondimento fim.or<a 
ma!llJcato, invece, in dottrdna, ed 1aJiLa �cui 1saluz�i.one dovrebbe forntl'.l'.e utile 
contributo La esperienza maturata ?:ieilativamente ald itp'Oltesi, sotto tail.uni 
aspetti �anoalLogihi, del diri.tto 1ammirnstrati:V'o litaMa!llJO ed in pal1t1oollare al 
caso di ainnrulJLameno di aitti aJIDirliniistl'atilvi. ocrl.d. gienerali. 

Da seginail.�arr�e, .i[]Jo�litrte, �che IIlleil!la decilsione .iJn lt'asse�gltlia iLa Corrite di gtiru


stizila non ha rriteinuito idd iavvatlel"si dei poteri ad e1ssa ocmdleri�ti dal!Jl'art. 174, 

secondo �CO!IIlltlla, del trattato e.E.E., dli precisare, cio� � gli effetti del rego


tamento annuUato che devono essere considerati come definitivi � : portere 

che � staito rperrial!tro ail.~tirie vo1lte eswcitato se1cOIIlJdo criterio non dieil tutto 

aderente aliLa ratio ed ai limiti de11:a dis;pos:izd:cme, .oome ad esempiJo neililia 

sentenza 5 giugno 1973. !1:1esa ne:il1a caJUsa 81/72, COmmission:e c. COO'.l!si


g1io (Racc., 575), �COln oo~ � 1stato 1stabiilito che il regolamento an


nUJIJlJato :aw.iebbe �oontim.uaito a 'P'I'Odmme d suod efl�e1tJti! fi�nch� noi�� fJQISSle Sltato 

sOISti:tUJito dlalila .competente istituzione comulllitaria coltl ailit:ro vegidliamento; 

e Ulllla tale �SOl1Uziio1IJJe iinvero, se pu� dn concreito ircisuilltare idJQlne1a ad el'Uldlelre 

dif:l�e!I"enti ed uliteriord inClOOJV'eruen:ti, non semblra invero comrpatibiil.e 1con la 

necessit� dii 1ilnterp!I"e1larre J.'1art. 174, secondo 1ooimma deil trai1Jtato, lin quainrto 

eooezJ.cmaJ.ie deTo,ga ail pri.ncdpio .sul!La effioaioiia diichii.watiV'.a delil'a!11IlJUJlil:a


mento, ID senso riestr1titi.V'O, e, �COmun:que, con il'1e.stgieinza di ini1Jende:re per 

ef:l�etti dei qua:li possa rp11ecisarsi! Jia defiirativ:iit� quel!lii so1LtaJDJto che si siano 

gi� ipl'odoitti ailla data di 0J!llil<Ul1ameDJto deMa norrmia oornimitar~a. 



586 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
nella sua composizione originaria, nel periodo precedente l'applicazione 

del il'egime comunitaxio ai nuovi Stati membri. 

A mente d'ell'art. 66, n. l, dello stesso Atto, l'importo compensativo 
� !PMi alla differenza tra il prezzo alla produzione nel nuovo Stato membro 
interessato ed il prezzo di ibaise comune. 

Il prezzo di base 1comune, in 1conforo:nit� a quanto dispone l'airt. 16, 

n. 2, del regolamento del CoD1S:Lglio 18 maggio 1972, n. 1035 (G.U. 1972, 
n. L 118), viene 'calcolato sulla ibalSe dei 1comi rilevati sul mel'\Cato o sui 
mercati il"appresentativi d'ella Comunit�, situati nelle zone dli produzione 
eccedentaria aventr i [p(l"emi pi� baislsi, nelle tre stagioni precedenti la 
data di fissazione del rpirezzo di iba:se. 
Giacch� le zone di produzione :colllSI�dell"ate \Sono quelle in cui :prevale 
la coltura di pomodori di ;piieno 1cama;io, i idati rpil'esi in 1considerazione ai 
fini del 1caLcolo d'el prezzo di base 1comune sono quelli relativi ai pomodori 
di pieno 'Ca1111Po. 

D'altronde, il prezzo irlandese alla p1roduzione � !stato fissato sulla 
base dell'art. 65, n. 2., dell'Atto dli adesione, aP1Pilicando ai dati nazionali 

j

del nuovo Stato :rnembll"o �i principi d'i cui all'art. 4, n. 2., del regolamento 

n. 159/66/CEE, relativo a di:s1posizioni 1coonplementari per l'organizzazione 
1comune dei mercati nel settore degli orto:llrutticoli �. Giacch� i dati 
nazionali dell']rlanda rigururdavano esclusivamente la coltma dei pomo-
l 

dlori di 1serra, il pirezzo alla [tM"od'uzione considerato � quello relativo ai ! 

I i 

pomodori di senra. 

Il 'regolamento del Consiglio n. 1365/73 ha :fissato l'importo compensativo 
oggetto della lite, a iparth'e dal prezzo alla produzione e dal 
prezzo d:i !base comune .cosi calcolati. In comiderazione del fatto che la 

I 

diversa coltura dei pomodori dli ser:ra e d~i pomodori di pieno c~si 
traduice in una differenza di tali pa.-odotti sul piano comme11ciale, il sud


Iidetto regolamento ha stalbilito, nel 1suo ultimo cons:Lderando, che oocorreva 
applkare ai prezzi pell" i iPo.tnodori di serra un coeffkiente dl'adattamento, 
:fiissato f9irfettail'iamente a 0,55. In effetti tale coefficiente d'adat


I 

tamento � stato applicato al prezzo alla produzione in Irlanda. 
A sostegno di quanto stabilito, il Consiglio ha sostenuto fra l'altro 
che �i principi di 1cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66/CEE � 

Ia oUJi :lia 1espT1esso r.i!cihdamo ll'1all'lt. 65, n. 2, deLll'A:bto d!i 1aidetsdooe, per iil 
calcolo rd!el pirezzo alla produzione, ,comprendono l'insieme delle nol'Ille 
di cui all'art. 4, incluse quelle dell'ultimo capovooso, 1che pirevedono l'ap-

I1

plicazione dei coefficienti d'adattamento' al pireZiZO d'acquisto, nell'ipotesi r, 

. ~ 

in cui U prodotto contemplato !Presenti 1caratteri:Slti:Che 1commerdali diverse 
da quelle del pirodotto coillSild'erato per il 1ca1colo del rpll"ezzo di basie. ! 


Il sistema degli ilm1Poil'ti com!Pensativi istituito dagli artt. 65 e 66 ;f. 
dell'Atto di adesione mira essenzialmente ad agevolare il progressivo f: 
adattamento dei nuovi Stati membri alle noll'ffie vigenti nell'ambito della ~ 

i 

I 

. . 

-� -I 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 587 

Comunit� nella 1sua ,composizione originaria. Tale adattamento viene 
attuato tramite provvedimenti transitori, tra rcui l'art. 5�5, n. 1, lettera a, 
prevede l'applicazione, nel settore agricolo, di imporrti compensativi riscossi 
all'importazione ed all'eS1portazione dai nuovi Stati membri, negli 
scambi reciproci e con la Comunit� nella sua composizione originaria, 
importi destinati a �Comperu;are le differenze tra i iPrezzi nazionali di tali 
Stati ed i prezzi comuni. 

L'Atto di adesione conferisce agli importi compe111Sativi la funzione 
di garrantire una protezione tariffaria, ise non proprio identica, 
perlomeno analoga a quella di cui godevano i nuovi Stati membri, :prima 
della loro adesione alla Comunit�, in forza della loiro legislazione interna. 

Pi� pirecirsamente nell'O!rbita delle .organizzazioni comuni dei mercati 
agricoli, l'art. 6�5, n. 1, dell'Atto !Prevede, in effetti, che, nel settoce de1gli 
ortofrutticoli, gli importi 1compensativi vengono fiS1sati soltanto qualoxa 
il nuovo Stato memiblro interessato appUcasse, nel 1971, restrizioni quantitative 
o misure di effetto equivalente. Tale diS!Posizione lascia chiaramente 
intendere la funzione protezionistica degli importi rcompensativi, 
destinati a sostitui.lrsi ai provvedimenti interni di protezione del mexcato. 

Gli importi compensativi di cui argli artt. 65 e 66 dell'atto di adesione 
dovevano quindi garantire alla produzione irlande.se di pomodoil'i 
una protezione nei confronti delle importazioni di pomodori dalla Comunit� 
nella 1sua �Composizione originarla, analoga a quella offerta dalle 
restrizioni quantitative e dalle mfsure ,di effetto equivalente a1prp.Ucate 
nel 1971. 

I pomodori di pieno campo, dato e non rconcesso che costituiscano, 
dal punto di vista co:mmevciale, un ;prodotto con 1caratterriis.tkhe diverse 
dai pomodori di serra, poS1Sono fare la concorirenza a questi ultimi qualora 
vengano offerti sul mercato nello stes:so periodo dei pomodori di 
serra. Di conseguenza, l'adozione dei coefficienti d'adattamento, in quanto 
atta ad incidere in .senso rsfavorevole per il nuovo Stato membro sull'importo 
compensativo da applicarisi, aro>are ammissibile soltanto qualora 
sia rstata espressamente contemplata dall'atto di adesione o si riveli 
necessaria per ilcalcolo e l'esat~a applicazione dell'importo coIIlG;)ensativo. 

L'art. 4, n. 2, del Tegolamento del Con1stglio 25 ottobxe 1966, n. 159 

(G. U. 196�6, n. 192) non �contempla, tra i prin~1i enunciati, la ipOISISibilit� 
di ap!PHcaire coefficienti d'adattamento al prezzo di base e non poc-evede 
nepipure, in forza .del rinvio �di 1cui all'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, 
l'applicazione di tali �coeffidenti al JPrezzo alla �produzione nel nuovo 
Stato membro. 
L'art. 65, n. 2, attingendo dall'art. 4, n. 2, di cui sopra i � principi � 
da a!PPlicare per il �calcolo del prezzo alla produzione, fis:sa con rpirecisione 
l'estensione ed i limiti del suo :rinvio. L'estendere tale rinvio a 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

588 

� prindp,i � diversi da quelli 1contemplati all'aa-t. 4, n. 2,, siignilica tradire 
lo spirito ed il preciso tenore dell'art. 65, n. 2, dell'atto d.i adesione. Una 
tale estensione � ancOll' meno ao:nnllissibile in ql,lanto, al momento della 
f�l11ma dell'accordo di adesione, ,gli Stati contraenti si rendevano conto 
del fatto che la [possibilit� di applicare coefficienti d'adattamento era 
contemplata dall'art. 7, n. 2,, dello stesso 1regolamento e che, in conseguenza 
di un emendamento apportato dal 1regolamento del Consiglio 
9 diicempre 1969, n. 2,515 (G.U. 1969, n. L 318), essa cOISltituiva l'oggetto 
dell'ultimo capoverso del ISUdidetto art. 4. 
L'atto di adesione, se avesse 1realmente pireso in 1consklie1razione una 
tale possibilit�, ai fini del �calcolo degli importi 1c0Injpensativi relativi 
ai pomodolI"i, ne avrebbe fatto espressa menzione o avrebbe richiamato 
l'intero art. 4 del regolamento n. 159/66, in modo da includere nel rinvio 
i iprincipi di 1cui all'ultiimo capoveriso di tale 1dis\posizione. I:r;ifatti �dalle 
d~izioni dell'Atto di adesione destinate adi altri mercati agricoli, e :pi� 
p1recisamente dalle sezioni IV-VIII del II capitolo, titolo II, in cui rientrano 
anche 'gli artt. 65 e 66, si evince che lAtto, nelle ipotesi in cui riconosce 
la possibilit� di :servir:si di coefficienti d'adattamento [pell' la determinazione 
dell'importo compensativo, vi fa espresso richiamo, stabilendo 
anche le modalit� per la loll'o appUcazione. 

Ne consegue che l'art. 65, n. 2, dell'Atto di adesione, rinviando ai 

�principi� di cui all'art. 4, n. 2, del .regolamento n. 159/66, contempla 
soltanto i criteri di �Calcolo esp1ressamente stabiliti da quest'ultima disposizione 
e non 1contempla la .possibilit�, di cui alle altre disposizioni d!el 
sudldetto xegolamento, di servirsi di coefficienti d'adattamento. 
D'altronde, la tesi 1sostenuta dal Consiglio, secondo cui la distinzione 
esistente, dal punto 'di vista commericiale, tra pomodori di pieno 
campo e IPOmodori di 1serra avrebbe resa necessruria l'appUcazione di tali 
coefficienti al pirezzo irlandese alla produzione, non � convalidata dall'art. 
4, n. 2, del iregolamento n. 159/66 ed � in contrasto con la pll'assi 
costante seguita dal Consiglio nelle ipotesi di altri iprodotti che rientlI"ano, 
essi ipul.r'e, nell'organizzazione comune dei melt'cati nel 1settore c;legli orto:
tirutticoli. L'art. 4, n. 2., non stabilisce quali siano le caratteristiche comme:
11ciali del p1rodotto 1che vanno vagliate per il calcolo del prezzo di base 
e non escludle ,che un uniC<> p;rezzo �di base IPOS8a essere fissato per prodotti 
analoghi, anche se diversamente denominati, in considerazione delle 

lOII"o caratteristiche commereiali. 

Inoltre, della distinzione tra iPOmodolI"i di siewa e pomodori di p>ieno 
cam,po non vi � traccia negli atti 1comunitaxi anteriori all'adesione alla 
Comunit� d!ei nuovi Stati membri e neppure essa � stata riporrtata nel 
:regolamento del Consiplio 6 mag.gio 1972, n. 1173 (G.U. 1972, n. L 130), 
per la tde1JeI'Unl�IIllaziione dell. iprezzo d� 1batse comu..~e ad fui.i deil. cailcolo dell'�llnlPortO 
compensativo controverso. 

. :I 


1trrllrr1;~110~i@111rm~rillf:rrfr&~�~rliirill:1r1rrfiirfilwr@riftilii~1:r&filiffil~f~r1r;r1ir1111rmrl&lllliirmst~ 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

Cionond!imeho, dalla lettera e 1dallo scaipo dell'art. 4, n. 2, del regolamento 
n. 159/66 eme'l'lge che, in quanto il ipirezzo di base era stato fissato 
per un prodiotto definito nelle sue caratteristiche, 1commereiali, le 
cairatterisitiche su cui s1 basa la definizione del prodotto considerato 
vanno precisate al momento della fissazione del pirezzo di lbase e indiJCate 
nell'atto relativo alla fissazione stElSISa. La circOSltanza che la distinzione 
tra pomodOTi di sieirra e rpomodoiri �di ipieno icama;>o sia stata in seguito 
usata nei regola.menti della CommiiS1Sione 11 arprile 1973,, n. 999 (G.U. 
1973, n. L 99) e 18 g;iugno 1973, n. 1624 (G.U. 19731, n. L 163), che :fiisisano 
i prezzi di il"iferiimento ed i prezzi d!i ritiil"o relativi ai pomodori, rispettivamente 
iPer l'annata 1973 e per la stagione.1973-1974, non � pertinente 
nel nostro 1caso di specie. 

Si deve quindi concludere che il iregolamento del CoI11Siglio 21 maggio 
1973, n. 1365, gravando di un coefficiente d'adattamento .il .prezzo 
alla produzione dei pomodori in lTlanda, ai fini del �caLcolo dell'importo 
compensativo, ha violato gli airtt. 65 e 66 dell'Atto di adesione, nonch� 
l'airt. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66. 

Il ;regolamento n. 13i65/73 va quindi annullato, nella parte in cui 
contempla un coefficiente d'adattamento d'el 'Pl'ezzo alla !Plr<>duzione e 
conseguentemente fissa l'importo 1compensativo 1che l'Iil"landa deve a1P~ 

'plicare ai pomodlori destinati al consumo allo stato :firesco. -(Omissis). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 4 aprile 1974, 
nelle cause riunite 178/73, 179/73 e 180/73 -Pres. Lecourt -Rel. 
Donner -Avv. gen. Re~s1chl (conf.) -Domanda 1P1regiudiziale !Pil"OIPOsta 
dalla Coirte di ap(pello di Bruxelles nei procedimenti penali nei 
c�Xldivonti deti sigig.lt'i MertJellJS, Vain den A'Vlenne e Joosen (prof. van 
Gerven) ed altri, Bloch, e Van Silambrouck ed altri, con le parti 
civili Stato belga e Granducato del LUISISemboogo -Interv.: Commtssione 
delle Comunit� europee, Governo !belga (avv. Biitzler 
Goemans, de Bruyn e Van E.eckhout), Governo del Gn:anducato del 
Lusseillliburgo (avv. Biitzler), e Governo :francese. 

Comunit� europee -Or~anizzazione comune dei ll}ercati a~ricoli�-Prelievi 
e restituzioni -Gestione dei mezzi finanziari -Titolarit� e 

le~ittimazione. 

(Trattato CEE, artt. 200 e 201; Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 25; 
regolamento del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130, artt. 2-6; regolamento del 
Consiglio 21 aprile 1970, n. 729; decisil<me del Consiglio 21 aprile 1970; regolamento 
dell Consiglio 2 gennaio 1971, n. 2; regolamento del Consiglio 7 febbraio 
1972, n. 283). 

Legittimati ad agire nei confronti dei singoli per ottenere il pagamento 
dei prelievi e il recupero delle somme indebitam.ente corrisposte 


590 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
per restituzioni sono i singoli Stati membri (e non la Comunit�); e su 
tale legittimazione non ha influito l'attribuzione di risorse proprie alla 
Comunit� (1). 
(Omissis). -I) Gli antefatti e la fase scritta del procedimento. 1: 
Gli antefatti e la fase ,scritta del procedlmento s.i posisono rriassumere 
'come segue: 
Su '.1'11cihi1esta del!. iPil11bbliico Mini.Jst,ero e dello Starto beil,gia, il'app'.1'1esentato 
dal Ministro delle Finanze, il Tribuna! Correctionnel (tribunale Ii 
penale) di Anversa pronunciava, il 29 giugno 1970, in alcune cause 
riunite perr connessione, 1sentenze di condanna a carico di un cerrto 
numero di (persone, responsabili -'Come autori o ,come coirrei -di 
espoirtazioni ed imporlazioni :l�raudolente. I iprodotti esportati (nelle 
cause che hanno dato luogo ai rproced:ia:nenti (pregiudiziali 178 e 179/73) 
rientravano nell'organizzazione del me11cato dei cereali. Valendosi di 
licenze rilasdate p& i Pae,ffi terzi e fruendo della relativa restituz:i.o'ne, 
gli imputati avevano in realt� trasferito i (prodotti dal Belgio in un altro 
Stato membro della Comunit�, reintroducendoli quindi nel Be1gio. Il 
Tribunale infliggeva loro varie pene detentive e iPecuniarie. 
�Inoltre, su domanda dello Stato belga, :rapp,resentato dal Ministro 
degli Affari Economici, e del Granducato del Lussemburgo, rappresentato 
dai Ministri ,degli Affari Esteri, del Commer1cio Estero, dell'A~iJcoltura 
e delle Finanze -parti dviii -il triibunale condannava, ai sensi 
dell'art. 3 del � Code d'instruction oriminelle ., gli imputati e le ipersone 
giuridiche <civilmente reS\t)onsabili a trimbomaire le restituz:i.oni 
all'esportazione indebitamente 1Per,cepite ed a pagare i rp'l'elievi evarSi 
all'importazione. 
Con sentenza 5 ottobre 1972, il Tribunale penale d'Anversa condannava 
un 'certo numero di ;persone responsabili -come auto1J:i o come 
cOI'ITei -di importazioni fraudolente. In questa causa (iche ha dato luogo 
al procedimento p'l'egiud~iale, 180/73), !Si trattava di prodotti sogigetti 
(1) La deaisione l�ln r:asseg.na, �iinte:ressamite :ainche nelliLa rp1airite li:n cui !tiiass"
ume i!Je C!lWatteristiche del�Je vair�e fasi del siistema dd fim,ainziiamenito dieW1a 
poiliiltiioa 1aig�l'liicoilia 1e i1e diff.errerrti soluzioni di prriinc1pio sosten'1.llte d!a�we parti 
del IIY.l'OCleddmenito, risolve dJl rprrobt1ema deliJJa� wnddviiduiazd.01ne d!eiL so,g.gietito 
wegiittimaito ai!Jla giesti1onie del il'egime dei pa-.el:iJe'Vd; e wa :rjillev,anza illlOin soltanto 
rteoc1aa deilllia quiestiJcme � ,ev;kLenZJiiata dagi!Ji ste,ssd. p['leced!elilitli di fatto 
d!e(IJ]Je ,aause rprdiJJJcipa�li, :nelli!Je quaili :si di!scuteva se 1ali singioild. Sitatii membiri 
dorv-esse iintenderisi .subentraita la Comunit� econiomtl:oa eUJropea, quia1r1tome1I10 
oon il'.attriibuzlione dn favooe di questa di proprie riso!l'se, nei !l'apportd. i:iei!JatiV1i 
,ai!J1a ;r;iscossilone dei preildJevi o al l'ecupero di somme dndebd.tamenite 
aOI'll'I�sposte rpe[' restirtuzioni aill'erSportaziOD1e, 'ed :iin pa!IltioO�lrure se iLa Comunilt� 
stessa, qualie autonomo soggetto di ddirdtto, dovieiss� tiiniteirve!Ildre nei 
r.aippocti �p'l'ooessuai1i �conoernenti 1a gestione d!ed. p'.1'1e�llievii e de1liJJe !l1estitu~: 
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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 591 

alle organizzazioni di mevcato vigenti !Per le carni bovine e iper le carni 
suine, prodotti importati nel Belgio in ba:se a dkhiairazioni false con 
la manifesta intenzione di eludere il pagamento dei prelievi. Il Tzriibunale 
infliggeva varie iPene detentive e pecuniarie, e condannava inoltre 
gli imputati, �come pure la persona giuridica rcivilmente iresponsabile, a 
pagare i prelievi evasi all'i:mportazi�ne. 

Nelle sentenze pironunciate il 5 :marzo 1971 (procedimento 178/73) 
e, su opposizione, il 28 maggio 1971 (ptrocedimento 179/73), la Co;rte 
d'Appello di Bruxelles ha a~solto gli imputati dai 1Ca[Ji d'imputazione 
relativi alle operazioni d'importazione. 

Il 28 febbraio 1973 la Coll'te d'Appello di Bruxelles confermava, sul 
piano penale, I.a �sentenza 5 ottobre 1972 del Tlribunale penale d'Anversa 
1

(.procedimento 180/73). 

Per quanto ll'iguairda le domande delle pa;rti civili nelle suddette 
cause, alcuni imputati hanno eecepito l'illegittimit� della �costituzione di 
parte civile e il difetto di legittimazione ad,a:gire, in base ad argomenti 
natti dal diritto comunitario. 

Tenuto �conto �di queste eccezioni, la Corte d'AtPrpello ha deciso, nelle 
stesse sentenze, di 1sospendere il ,giudizio a piroposito delle domande delle 
parti civili e �di rinviare in via piregiudiziale a questa Co;rte. 

Alcune delle !Parti nelle 1cause che hanno dato luogo ai a1rocedimenti 
178 e 180173 pirorponP.vano in seguito rico11so in 1cassazione contro le 
~ummenzionate 1sentenze della Corte d'Appello. I rko;rs1i sono stati respinti 
dalla Corte .di Cais1sa�zione, irispettivam,ente con sentenze 19 dicem


zionJ, rper sop!I'avvenwto difetto di :1egiittimaz1one ded sdngold Statd memb!l'i 
ilntere1ssarti. 

La Owtie di gJUi.Stizia ha iritenuto che ainche successivamente a:hl'entrata 
dm. viigO!I'e deil 11ego11Jamem.to del Oonsigilfo 21 a:prrdJJe1 1.970, n. 729 e de~lla 
dlecisi1om.e d!eil Oonsig;lio 21 �aipiriJLe 1970 (il'eliativa ru�lia sositituzio�ille dei co~d�buti 
fina:nzdairi degi1i Stati me1mb11i �con dsoirse prop'l'li1e deJiLa Oom.U!IlJiit�) 
legittimati �a:1La g1estio�llle ded pl'e1ilevli �e de11Le il'es>ti.�tuziom e qUl�IThdii lie1gdittdmati 
a (pl!'letem.del'le ii1 .pagameinto dei '.Pl"Slliievi o I�ll !t'limbolI'so dd 1t1es1Jiltuzdofilli 
li!llldiebilta:mente corrfapos,te sono rimasti, iln piroprio, ti sim;go[Ji Sita:ti membri; 
ed fil 1Jaille via:1u1Jazdone �, !I'imaista assO!I'bita, na:tu:riaiLmente, (l'OOJJru�ogia questioI11e 
dibattuta ~a Jie pairti con a:i:i:JleriimeIJJto lllll periodo a�llltelt1i0il'e, essendo 
ovvio che �se 1a 1escLus:iva Jiegjl1Jtimazdo�llle .degili &ta:ti membri � ammeSJSa anche 
001!1 lL'a:ttribuzdo1t11e awLa Comuniit� dd p;ropo;iie ll'I�1SOII'ISe funla:nzda1rde, de;ve a 
mag.giior II"agiione 1essere ri100�illosciiu1Ja neli1e due rplI'lecede!IlJti fasi del siSltema dli 
finaooilamento deJilia poLLtica agricola, quali son10 sta1te 1efficacemetr:t1Je illustra:
te 1n1elil1a !pil'irrna pa:rrte deililia deciSli:one iln 11assegna. 

Su111a questione decisa da:l.Wa Corte non II'lisulita�lllO� pll'�ecede�lllti dn ile:rmiini, 
ma u1Jii1i a:rgome1nt1i possono a1l �iI'iguarrido desumeirsi da:l.Wa sentenza 2:5 otto


b:r.e 1972, 1.'esa da:LJJa Ooir.te di giiustizia 1neil.La oausa 96/71 (HAEGELAN, Racc., 
1972, 1005), con 1l!a quaLe vieniva �esc1uso che .una doma:ndia di 11:1e1s1Jituzdone 
di p'l'.'lea1i1evi ~che 1neiLlia specie si assumevano non doVIUJti perr dedotta i[)Ja:ppl1icabi.
Jii't� �del1la normativa comuniltair:i!a ailJl',importazione di vd:nii gJ:1e1�d :neil

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D'.ELLO STATO

592 

bre 1972 e 25 1settembre 1973, dopodich� la Corte d'Alpipello di Bruxelles, 
con ordinanze 26 ottoblre 1973 (procedi.mento 178 e 179/73) e 31 ottobre 
1973 (procedimento 180/73), pervenute in ,cancelleria il 30 ottobre 
.1973 e, rl~ttivamente, il 6 novembre 1973,, ha sottoposto a quesita 
Corte le seguenti questioni l];)lt'egiudiziali: 

1. -Se il regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 25, nonch� 
le relative noa::me di attuazione o di modifica, e in !Particola.re 
l'art. 2 ,del suddetto reigolamento (tenuto �conto del metodo di calcolo 
dei 1contriibuti degli Stati membri al Fondo Europeo .Aigiri!colo di Orientamento 
e di Garanzia di �Cui all'art. 7 dello stesso iregolamento, secondo 
cui una parte idi tali contributi proviene d'ai tributi ipeiicepiti �diagli Stati 
membri sulle importazioni da Paesi terzi) vadano intea:'lpl'etati nel senso 
che, con l'entrata in vigore del II'egolamento n. 2,5, la Comunit�, eventualmente 
insieme allo Stato memibro considerato: 
a) aveva un interesis�e diretto, e poteva quindi subire un danno 
diretto, in relazione all'effettuazione delle :StIJese e alla irisicossione delle 
entrate connesse alla politica agricola comune; 

b) (qualOII"a la prima parte della presente questione non venga 
riisolta in 1seI11So !Positivo) se la soluzione debba essere negativa solo 
nella misura in �Cui le importazioni nette idi 1ciascuno Stato membro da 
Paesi terzi (e quindi i !Prelievi iriscossi) 1costituiscono, a norma del sud'detto 
art. 7, i� criterio determinante dei 1contributi degli Stati membri 
al FEAOG, il che dimostrerebbe clle la Comunit� aveva sin dall'inido 
-almeno in parte -un 1certo 1diritto ai tributi riscossi dagli Stati 
membri. 

2. -Se il :regolamento del Consiglio CEE 21 aprile 1970, n. 729 
e la deciisione adottata in pari d'ata dallo stesso Consiglio in merito alla 
l'Undone �economica belgo-�1ussemburghese) possa essere irivoilita ltlled coll1fa'onti 
degli O!I"gani ,comUiD�tairi, pirecisa1Ddiosd ohe � le risorse delle Comunit� 
vengono riscosse, per conto di queste, dagli Stati membri conforrmemente 
aize disposizioni legislative, regolamentari e ammiinisttrative ., cihe 

� l'accertamento di dette risorse ed il controllo sulla loro riscossione spettano 
in primo luogo agli uffici competenti degli Stati membri ., che � le 
controversie reiative aWillruposizione ai singoli delle tasse e dei prrelievi... 
vanno risolte, a norma del diritto comunitarrio, dalle autorit� nazionali, 
se,condo le modalit� stabilite del diritto degli Stati membri., e che �le 
contestazioni relative all'interpretazione ed alla validit� dei regolamenti 
riguardanti le risorse proprie delle Comunit� sono quindi di competenza 
dei giudici nazionali, i quali possono valersi del rinvio a norrma dell'articolo 
177 � del trattato onde garantire l'uniforme applicazione del diritto 
comunitario � . 
.Mla soouzdioine adottata Il!eG.i1a decistone in lt'lassegna ere 'Pell'a'Ltro g.i� 
pell'venuta 1l'AvvooatUII'a dieli1o Stato fin sede COIDJSIUllJtiiva, in una c01DsuiLtazione 
del 1970 (n. 4 della voce Comunit� Econoimica Europea), mevanrlosi in 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 593 

sostituzione d.ei contributi finanziari degli Stati membri con risoxse 
proprie d'elle Com.un�t�, e le relative noo-m.e d'attuazione, vadano interpratati 
nel senso che dalla loro entrata in vigore: 

a) tutti i poteri sovxani ;relativi alla gestione dei mezzi finanzia;
ri propri della Comunit� per quanto rigua;vda la politica a~ola 
comune sono stati trasferiti dagli Stati membri alla Comunit�, con la 
conseguenza rche (1) da quel momento oolo la Comunit� � legittimata 
ad agire nelle cause vertenti sulle ent;rate e 1spese rconnesse a tale 
gestione; (2) l'eventuale potere degli Stati membri di sostituirsi alla 
Comunit� nel riscuotere o paigaxe le ,somme di rcui trattasi non si pu� 
considerare !Pi� rcome un potere proprio (eventualmente condiviso con 
la Com.unit�) degli Stati membri, ma va invece qualificato rcome un 
potere esexcitato per conto idella Comunit�; 

b) in �caso affermativo, 1se ci� non va1ga, data l'efficacia immediata 
del trasfeximento di poteri sowani d!i. rcui al punto a), anche pe;r 
le domande giudiziali iPll"~oste successiva1II1ente all'entrata in vigOll'e 
delle suddette rilis:Posiz�oni ovvero per le cause in quel momento gi� 
pendenti, relative a fatti avvenuti e/o d!iritti acquisiti in pil'ecedenza. 

Hanno depositato osservazioni scritte, in foriza dell'art. 20 dello 
Statuto (CEE): della Corte, le parti Van den Avenne e Joosen, rappil'esent�ite 
dal Prof. W. van Gerven; il Governo del Regno del Be1gio, 
rappresentato dagli avvocati R. BiltzE)1r e P. GoemalllS nelle cause 178 
e 173/73 e dagli avvocati L. de Bcyn e P. Van Eeckhout nella caUISa 
180/73; il Governo del Granducato del LussemibUl'lgo, rappresentato 
dall'avv. R. Biltzler; il Governo della RepubibUca Francese e la Commi.
ss~one delle Comunit� Europee. 

Su il'elazione del giud�!ce relatore, sentito l'avvocato .generale, la 
Corte ha deciso, con ordinanza 13 febbraio 1973>, d1 riuniil'e le cause 
178, 179 e 180/73 ai fini del ;procedimento e della sentenza. 

pairrtiooliare, ();':arutonomdra del 11.'181ppooto tra g1}d Starti membri ed i cittadini 
rispetto ra quelilo tra~Stait~ imembr.i e 1e COmwrui.Jt�; e itai1e aiurtxmo:mia appare 
del resto presupposta, quaJIJJtomeno, ramrclre IDIElh rdeci:sion:e iLn ;rassegna, che 
non ha dato a!lcun seguito ai11ia dmpo~neso.steniuta daililie [praJl'lti prrii.vate (sec<
mdro cui grlii S.taiti memb:rd provv�ederebbero aili1la riiscossdrum ded p1r1eiliirevi e 
a,l rp.agamenito dei1!Jle oostituzdond. in qqai1it� di mandiaitari dleilllie Oomwnit�) 
e da�i!Ja qu~Le appal!'e illlv>eoe� croa:Ulermato che aWlra ~stixm.e dled. mezzi fuum-� 
ziairi :i silngold S.tartli. :mernbrd. pll'ovvedono, 1Per quaDJto concffi'!tle i r.appo'l"td 
coin d. cittadJirnli, din viir:t� dli U/Il potere rautonomo e con iliegi.tbiJmaziOltlle esciliusiv;
a; n� 'arprp~e .invero priva dii r.ilevianza, dm Mgomellllto, ila � posizicme 
negativa assunta dal ConsigLio in merito aJLla proposta di regolamento in 
materia di finanziamento della politica agricola comune, presentata daLla 
Commissione al Consiglio il 16 luglio 1969 (G. U. 1969, n. C 123, pag. 27) e� 
il cui art. 4 stabiliva che gli organi od uffici da desi.gnars.i da parte degrli 
Stati membri avrebbero effettuato i pagamenti nel nome della Comunitd .. 



594 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Su relazione del giud1ce relatore, sentito l'avvocato generale, essa 
ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. 

Il) 
Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) 
della Corte. 

Le osservazioni depositate in forza dell'art. 20 dello Statuto si possono 
rias:sumere 1co:me segue : 

1. Caratteristiche 1del sistema di finanziamento della politica agricola. 
Poich� le questioni so~levate dal giudice a quo riguardano l'interpretazione 
delle nonne relative al finanziamento della politica agricola, 
� opportuno illustrare anzitutto le princiipali iea;ratteriistiiche dei tr� 
diversi 1sistemi di finanziamento che sono 1stati l'uno dopo l'altro in 
vigore rper la IPOlitiica agricola comune, quali lt"isultano dalle memorie 
presentate alla Corte. 

a) Prima fase. 

Nel periodo 1� luglio 1962 -30 giugno 1965 � sitato applicato il 
regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 25 (G.U. 1962, pag. 991), 
regime 1sositituito, ,per il periodo 1� luglio 19165 -30 igiugno 1967, dagli 
artt. 2-6 del regolamento del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130 (G.U. 1966, 
pag. 2965). 

Durante questa prima fase, solo una parrte delle s,pese effettuate 
dagli Stati membri � imputabile al Fondo Europeo Aglt"icolo di Orientamento 
e di Garanzia (in ,prosieguo, �il Fondo >). Il regolamento n. 25 
sta:bilisce al trigual'do un elenco fassativo e, d'altra [parte, il finanziamento 
1comunitario � subor:dinato a 1condlizioni rigoo-ose. Le restituzioni 
attribuite dagli Stati membri IP& l'eS[portazione nei Paesi t�r~i non 
sono, ad esempio, totaLm.ente imputabili al Fondo, ma lo sono soltanto 
in base � all'aliquota della restituzione dello Stato membro la cui restituzione 
media � la pi� bas:sa � e � al volume delle esportazioni nette �, 
cio� alla differenza fra le eS[pOiI'tazioni e le importazioni ��Paesi t&zi � 
di un dete:mninato prodotto (art. 3, n. 1, lett. a del :regolamento n. 25). 

Il finanziamento, da parte del Fondo, delle ll"estituzioni cos� determinate 
� ulteriormente limitato ad una parte delle IS[pese imputabili, 
e prectsamente ad un sesto 1Per il 1962-1963, d'ue sesti p& il 1963-1964, 
tre :sesti IP& il 1964-1966, :sei decimi per il 1965-1966 e sette decimi per 
il 1�966-1967 (art. 5, n. 1, del regolamento n. 25/62 e art. 2 del regolamento 
n. 130/66). 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIOll[ALE 595 

Le risorse mediante le quali il Fondo d'eve !far :lironte alle suddette 
spese 1sono fis1sate annualmente dal Cons1Lglio, 1secondo il iPlrOcedimento 
di approvazione del bilancio. 

Durante una prima fa.se (dal 1962 alla met� del 1965), le entrate 
del Fondo sono state �Calcolate iper una parte in base al �cil"iterio di !r�!Partizione 
di 1cui all'art. 200, n. 1, del Trattato CEE, e iper l'altra pM"te 
propoczionaLmente alle im(portazioni nette effettuate in <Ciascuno Stato 
membro da Paesi terzi (art. 7 del regolamento n. 215). 

In seguito, diminuis1ce la percentuale dei contributi calcolati secondo 
il �criterio .generale di .'I'ipartizione (100 % nel 1962-1963,, 90 % 
nel 1963-1964 e 80 % nel 1964-1965) ed aumenta la rpericentuale dei 
contr~buti basati sul �criterio di ripartizione @eciale (O % nel 19621963, 
10 % nel 1963-1964 e 20 % nel 1964-1965). Dalla met� del 1965 
alla met� del 1967, i contributi degli Stati membri vengono ca1colati 
secondo un 1criterio. di T�!Partizione forfettario ad hoc. 

b) Seconda fase (1� luglio 1967 -31 dicembre 1970). 

Durante quesito periodo, le 1s[pese degli Stati membri imputabili al 
Fondo .sono determinate in base alle eS[portazioni lorde di un dato !Pll"Odotto 
nei Paesi terzi (art. 8, n. 1 del re~olamento n. 130/66). Le restituzioni 
versate dagli Stati membri sono quindi imputabili al Fondo 
nella loro totalit� (art. 7 dello steS1so regolamento). 

I contributi degli Stati membll"i al Fondo sono �calcolati, nello stesso 
periodo, proporzionalmente ai !Pl'elievi ri:scoS1Si da ciascuno Stato membro 
1sulle importazioni dai Paesi terzi e, in quanto ociconra, s1econdo un 
criterio di ripartizione fisso. 

c) Terza fase (a decorrere dal 1� gennaio 1970). 

La disciplina attualmente in vigore imiPUca il finanziamento diretto 
della politica agricola da [parte della Comunit� (regolamento del Consiglio 
2'1 aprile 1970, G.U. n. L 94; pag. 13; decisione del Consiglio 
21 aprile 1970, :relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli 
Stati memlb:ri �con r1sorse proprie delle Comunit�, G.U. n. L 94, pag. 19). 
� a priori, non pi� a posteriori, crune nelle due fasi ipirecedenti, che la 
Comunit� mette a disposizione degli Stati membri i crediti necessari. 
D'altra iparte le entrate del Fondo non sono pi� c01stituite dai contributi 
finanziari degli Stati m~bri, ibeiliSI� da risorse [proprie delle Comunit� 
provenienti :fra l'altro dai !Prelievi agr1coli. Que�sti vengono 


596 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

riscossi, 'Per ,conto della Comunit�, da.gli Stati memoci, conformemente 
alle diSlPosizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali 
(art. 6 della decilsione del ConisLglio 2.1 aprile 1970). 

2. Osservazioni sulla prima questione. 
Le rpa.T,ti' Van den Av,enne e Joosen osservano ch:e, pur riisa:len


do i fatti iche 1sono all'origine della causa iP'l'�il!Ciipale agli anni 1965 e 

1966, rcio� alla rprima fa,se di 1cui sopra, giustamente il giudice nazionale 

si � riferito anche, nelle questioni sottoposte alla Corte, alle fa.si suc


cessive. 

L'art. 2 del regolamento n. 25, richiamato nella prima questione 
. pregiudiziale, fa gi�� espresso riferimento alla fase definitiva, nei se


guenti termini: � � Il gettito dei iprelievi operati ISIUlle importazioni in 

provenienza dai paesi terzi SiIJetta alla Comunit� ed � devoluto a spese 

comunitarie, in modo che le entrate di bilancio della Comunit� com


prendano detto gettito e, al tempo stesso, tutti gli altri introiti decisi 

a nol'IIIla del Trattato.. �. 

Questa norma programmatica ha trovato graduale attuazione du


rante il periodo transitorio. Vail't. 7 del regolamento n. 25, ad esempio, 

stabilisce gi�, per la prima fase, il parziale trasferimento d'el gettito dei 

prelievi alla Comunit� dal momento 1che i 'contributi variano in funzione 

delle somme peiicepite a titolo di prelievi. 

La prima questione ;potrebbe quindi essere formulata nel seguente 

modo : � Se, durante la"prima fase, la Comunit� avesse un interesse 

diretto alla riscossione dei ,prelievi, tanto da essere direttamente lesa 

in 1caso di evasione di tali oneri. Non potendo risolvere la questione in 

senS10 assolutamente affeTtm.ativo, se la Comunit� debba considerarsi 

parte diirettamente lesa entro i limiti in cui le importazioni nette degli 

Stati membri interessati hanno effettivamente determinato la :parte va


riabile. dei contributi al Fondo, e. quindi il trasferimento dei prelievi 

alla Comunit��. 

Secondo le parli Van den Avenne e Joosen, la questione va risolta 

affel'IIIlativamente. In ;proposito vengono svolti i seguenti argomenti: 

a) sia la lettera, Sii.a la collocazione dell'airt. 2 del regolamento 

n. 25 fanno ritenere 'che il Consiglio abbia inteso, fin dall'inizio, porre 
la questione del finanziamento della politica .agricola in una prospettiva 
comunitaria. � in tale pirosipettiva, cio� tenendo conto della responsabilit� 
diretta della Comunit� in materia di enfu-ate e di S\Pes:E! del Fondo, 
che vanno interpretate le disposizioni sucicessi.ve; 
b) questa intell"ptretazione � l'unica 1conforime alla politica agrico!
la, quaJ. essa � neH1a co1I1Jc1ezfone del T11attato. wl funanz;Lamento de�1la 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

politica agricola ,comune non ipu� essere dissociato dagli obiettivi perseguiti 
mediante tale IPOlitica, ne(p!Pure durante il periodo transitorio. Il 
fatto di dissociaire COIDiPletamente dalla politica agricola il sistema delle 
restituzioni e dei (Plrelievi, il 1cui finanziamento era -durante la prima 
fase -a �cairico debli Stati membri, avrebbe 'compromesso la soluzione 
comunitaria (,che costituiva un'esigenza della politica agricola comune) 
consilstente nel rsUJperare la netta op,posizione :lira l'interesse comunitario 
(smaltimento delle eC1cedenze di taluni [Pll"odotti mediante un sirstema 
di prelievi e di restituzioni) e l'interesse dei singoli Stati membri (riduzione 
dei co.sti della politica agricola). Fin dall'inizio, il finanziamento 
'costituiva quindi un tfattOII'e ima;>ortante della politica agricola comune; 

�e) l'interesse della Comunit� nei confronti dei ipirelievi riscossi 
dagli Stati memJbiri durante il periodo transitorio era manifesto, al [punto 
che, in al!cune relazioni al Patrlamento Europeo, fmono espressi dei 
dubbi quanto alla v,aUdit� del regolamento n. 130/66, sostenendo che 
i prelievi costituivano gi� il'isome rpa-orprie della Comunit� in forza del-
1'1art. 201 derl '11riattarto CEJE, benicih� lllOlll fo~s'e starto seguito dii. pcroc.edimento 
contemplato da quest'articolo. 

Le parti Van den Avenne e Joosen propongono che la pirima questione 
venga risolta come segue: 

� Il regolamento del Consi,glio 4 aprile 1962,, relativo al finanziamento 
della politica agiricola comune, va inter[piretato nel senso che, 
dalla rsua entrata in vigore, la Comunit� poteva subiT"e un qanno dilretto 
in relazione alla dscossione delle entrate 'connesse alla rpolitiica agricola 
comune�. 
Il Governo del Regno del Belgio e il Governo del Granducato del 
Lussemburgo sostengono che il regolamento n. 25 e in �iS[pecie ,gli artt. 2 
e 7 non attribui'S�cono alla Comunit� alcun interesse in senso giuridico 
quanto alla riscossione dei rprelievi, dmante il periodo transitorio. In 
effetti, la parte del gettito dei prelievi che lo Stato membro versa alla 
Comuni.t� ha il carattere di un semrplice 1contributo, oggetto di un obbli:
go incombente allo Stato ,stesso nei 1confronti della Comunit�. Questo 
carattere non � mutato alloJ:'lch� il criterio di :ripartizione ,generale di 
cui all'art. 200 del Trattato CEE � stato (rpa:rzialmente) sostituito da un 
coefilcient� ,che meglio rilsrpondeva ai dati specifici della politica agricola 
comune. Il Fondo ha 1svolto, durante il periodo transitorio, la funzione 
di un or,gano rd1 r~partizione o di ciea:ring, racicogliendo e ridistrilbuendo, 
secondo quanto diS[posto dai ~egolamenti nn. 25/6�2 e 130/66, 
i 1contributi degli Stati membri. 

I ,pirelievi r1scossd durante il periodo transitorio avrebbero potuto 
comunque trasformaJ:'lsi in risorse p�rQpi-ie della Comunit� -ammettendo 
che tale trarslformazione attribuisca a quest'ultima un autonomo 
dir'itto di credito -1soltanto qualora fossero esi!stiti i presUiPPOSti con



598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

templati dall'art. 201, 3� comma, del Tuattato: proposta della Commis~ 
sione adottata dal Consiglio all'unanimit�, consultazione dell'.Assemblea, 
adozione dei relativi tprovvedimenti da parte degli Stati memhri. 

Il Governo della Repubblica Francese 1sostiene che il pcr-oblema della 
ripartizione dei ,poteri fra la Comunit� e 1gli Stati memlbri, iper quanto 
riguarda il recupero delle somme frodiate sotto forma di prelievi evasi 

o di restituzioni indebitamente iPel'cep.ite, non pu� essere riisolto in base 
all'art. 2 del regolamento n. 2.5. Quest'articolo non 1contiene che una 
semplice ,di�chiarazione programmatica, sp1rovvista, all'epoca dei fatti, 
di qualsiasi efficacia giuridica. 
.,_ 
Dagli artt. 7 del regolamento n. 2.5/62 e 11 del regolamento n. 13.0/66 
risulta invece che le entrate del Fondo :sono �ostituite dai contributi 
finanziari degli Stati membri, �calcolati per una p�rtma p.arte in base al 
criterio di ripartizione di cui all'art. 200 del Trattato CEE, e per una 
seconda parte pa-oamrzionalmente alle iirnportazioni nette di ciascuno 
Stato membro dai Paesi terzi. 

Bench� il loro livello fosse 1stabilito 1sul piano �comunitario, i p<relievi 
vanno quindi considerati, p& il :suddetto periodlo, co1me entrate statali, 
il �cui ~orto veniva preso in considerazione per stabilire, secondo piroporzioni 
che sono mutate in 1seguito, il .contributo finanziario dovuto da 
ciascuno Sfato memb<ro alla Comunit�. Il ,sistema instamato dal regolamento 
n. 25, e in generale da tutti i succes1sivi atti emanati fino al 1970 
in materia di finanziamento della politica agricola 1comune, ha laisciato 
agli Stati -in mancanza di disposizioni 1contrarie -il com1pito di adottare 
tutti i provvedimenti necessari per garantire l'attuazione d�lla disciplina. 
comunitaria. 

Per il periodo transitorio non si pu� quindi affermare, n� in base 
alla natura giuridica delle entrate .di 1cui trattasi, n� in forza di pretese 
limitazioni dei poteri 1sovrani degli Stati membri con riguardo al problema 
�considerato, 1ch~ alla Comunit� spettasse la' competenza esclusiva 
in materia di ripetizione delle somme \frodate sotto forma di evaisione 
dei prelievi. 

La Commissione conclude le sue 1constderazioni sul funzionamento 

del si:stema di finanziamento della politica ag.ricola �comune nel periodo 

1962-1967 �sostenendo che i prelievi � Paesi terzi � ipel'ic~Ui dagli Stati 

membri erano, nel ;periodo �considerato, delle risol'se finanziarie statali. 

L'a.rt. 2. del regolamento n. 2.5 va inteso come riferentesi esclusivamente 

allo � stadio del mel"cato unico �. 

Il principio sancito da quest'articolo doveva essere attuato secondo 

il procedimento prescritto dall'art. 201 1dlel Tlrattato CEE, il che avve


niva isolo nel 1970, mediante la deciisione del Consiglio 21 aprile dello 

stesso anno, relativa alle risorse proprie della Comunit�. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 599 

Per xisolvere la questione del 1se le frodi in materia di prelievi 
abbiano inciso in qualche modo sui contrributi degli Stati membri al 
Fondo, va fatta una distinzione fra i vari ;periodi di contabilizzazione 
considerati nella 1causa (principale. � evidente che la riscossione dei 
prelievi non ha avuto alcuna incidenza sul finanziamento del Fondo finch� 
� ,stato aipplkato un cll'iterio di ripartizione forfettario fisso per il 
calcolo dei contributi dei singoli Stati membri (dalla met� del 1962 alla 
met� del 1967). 

Lo speciale ,criterio di ripartizione basato 1SUlle importazioni nette, 
applLcato per i jperiodi di contabilizzazione 19631-196'4 e 1964-1965, non 
ha avuto l'effetto, n� aveva lo scopo, di trasferire al Fondo i prelievi 

� Paesi terzi � risc�ssi dagli Stati mecrnlbri in icui 1si erano avute importazioni 
nette. Non esisteva, tra il .gettito dei ipirelievi e le iimrportazioni 
nette, alcun r~porto che :permettesse d:i detenminare l'incidenza dei 
prelievi riscossi sui contributi 1calicolati in ba�se alle importazioni nette. 
Sotto il regime in vigore durante la prima fase, i pirelievi � Paesi terzi � 
erano ancora diversi a 1seconda degli Stati imembri, di guisa che irLsultava 
inutile qualsiasi raffronto tra i 1contributi a 1cariico dei vari Stati 
membri. 
L'evasione dei pirelievi pu� quindi essere rilevante solo jpell' quanto 
riguar'.da la 1seconda fase, e cio� il p&iodo in cui i contributi degli Stati 
membri venivano calcolati per una parte in p!roporzione ai prelievi 
riscos:sd da ciascuno Stato membro sulle ilnrportazioni da Paesi terzi e, 
se necessario, per un'altrra !P�arte secondo un criterio di ;ri,partizione 
fisso. 

Quanto alle J:"estituzioni indebitamente 1corrisposte durante il primo 
periodo, la Commissione osserva che il Fondo non ha subito a1cun danno 
nella fattis:pecie, dat() che il Belgio e il Granducato del Loos,emburgo 
non registravano in11portazioni nette nei ,settori di �cui � 1cauisa. La relativa 
sipesa a carico degli Stati membri non era imputabile al Fondo; 
questo non aveva peirici� LSOIP{POrtato a1cun onere. 

Infine, la Commissione sottolinea che le frodi 1coonmesse hanno 
avuto conseguenze dannose pex gli altri Stati membri, i cui contributi 
erano stati fissati ad un livello trorppo elevato, in iragione della inesatta 
determinazione dei quantitativi netti tmiPortati (base parziale del calcolo 
dei contributi al Fondo) da parte del Belgio El del Lu1S1sembuirgo. 

,La ,stess1a 1crnwlu1S1Io1ne va1e (per la 1secoinda !liase: frodi 1comm.esse 
nella dscos1sione dei pirelievi o nel ver1saimento dlelle .restituzioni non 
determinano alcuna conseguenza dannosa per il Fondo stesso, bens!l. 
per gli Stati membri, i cui 1contrlbuti and'rebbero ridotti piroporzionalmente 
ai prelievi .di cui gli Stati membri interessati dovrebbero piretendere 
il :pagamento. 


600 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l

Queste inesattezz.e, tuttavia, sarebbero ormai superate dalla chiuilif 
sura dei 1conti del Fondo, avvenuta mediante le decisioni 1con cui la 

i::

Commissione ha :stabilito il concorso del Fondo pe~ i periodi di con


~:

tabilizzazione in quesrtione, e la susseguente notifica agli Stati memhri 
del saldo dei rispettivi conti (art. 10 del regolamento finanziario del 

I 1i 
& 

FE&OG 5 febbraio 1964; G.U. 1964, 1Pag. 599). Detta chiUSIUXa dei conti 
deve �CoDJsid!eraMi definitiva (ic:lir. sentenza 6 luglio 1971, ca�sa 2/71 
Repubblica Federale di Germania e/Commissione, Racc. 1971, pagg. 669677). 
D'altra parte, l'art. 12 del regolamento del Consiglio 7 Ifebhraio 
1972, n. 2183 (G.U. 1972, n. L 36., pag. 1) srtabiltsce es:pres:samente 

I 

che .gli Stati membri non sono tenuti a rimborsare alla Comunit� le 

I 

somme indebitamente corrisposte a causa d'iJr:regolarit� e negligenze 
relative ai periodi di contabilizzazione dal 1962,..1963 al 1966-1967 I 
incluso. Questa norma �~oduce effetti gimidici soltanto sul piiano dei 
rapporti fra la Comunit� e gli Stati membri. Per quanto riguarl'ldJa i 
r~orti gimidici fra gli Stati membri e gli amministrati, essa contiene 
la seguente riserva: � Fatto isalvo l'obbligo degli Stati membri di recuperare 
le somme indebitamente corrisposte... �. 

I

Secondo la Commissione, la prima questione va risolta come segue: 

~; 

� Anche qualora sotto il :regime di 1cui ai :regolaJmenti nn. 25/62 e 130/66 
relativi al finanziamento della politica agricola comune, l'evasione di 
!!

prelievi e l'indebita ipevc�ezione di restituzioni [pOssano avere conse


fi 

-:

guenze finanzia!rie dannose per la Comunit�, legittimati ad a,gire !Per il 

recupero dei ;prelievi evaJSi e per la ripetizione dlelle restituzioni inde


bitamente comsiposte sono gli Stati membri �. 

3) Sulla seconda questione. 

a) Le parti Van den Avenne e Joosen osservano che, a partire

1

dal l� gennaio 1971, il .gettito .dei IPII"elievi agricoli � isciritto integralmente 
fra le entrate del bilancio delle Comunit�. Dall'art. 3, n. 1, 
3� 1co:mana, della decisione del Consiglio 21 aprile 19'70 emerge che detti 
prelievi sono definitivamente acquisiti dalla Comunit�, dlal momento 
della loro riscossione. Bench� queste risorse comunitarie siano riscosse 
dagli Stati membri confcmrnemente alle disposizioni legislative, regolamentari 
e amminiistrative nazionali, non si ha nella fattispecie che un 


� mand!ato di :riscossione�, come :risulta dall'ultima fraise dell'art. 6, 
n. 1, della suddetta decisione. 
In forza 1d!el reg,olamento n. 72.9/70, e cio� dal 1� gennaio 1971, la 
Comunit� finanzia ormai direttamente, mediante l'intervento del Fondo, 
le restituzioni all'esportazione nei Paesi terzi (art~. 1, n. 2, e 3). � vero 
che gli Stati memb!ri designano .gli uffici e gli organi ch'essi autorizzano 




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

ad effettuar.re le ;relative spese (art. 4, n. 1); non si tratta per� che di un 

�mandato di (pagamento., 1come risulta dagli artt. 4, n. 2, e 5, n. 2. 
La questione del trasferimento di 1POtelri sovrani alla Comunit�, 
alla data del 1 � ,gennaio 1971, va risolta affermativamente, in base 
all'art. 201 del Trattato CEE ed alla giur~sprudenza della Corte di 
Giustizia. 

L'art. 201 contempla� un parttcolare (plrocedimento 1Per .garantire ai 
prurlamenti nazionali un diritto di partecipazione alla decisione, dal momento 
1che la sostituzione dei 1contrilbuti finanziari degli Stati memOO-i 
con risome po:bprie della Comunit� avrelbbe avuto l'effetto dli pirivare i 
parlamenti stessi dei loro rpoteri di bilancio in materia. A decorrere.dal 
1� gennaio 1971, i (pll"elievi ag,riicoli sono hlCll"itti nel bilancio della Comunit�, 
e non p1i� in quelli degli Stati membri, e i 1orediti necessari al 
pagamento delle �restituzioni sono stanziati sulle ll"isorse !p(t'oprie della 
Comunit� e messi a disposizione degli Stati membri. 

Il ,potere d1 po:ocurarsd ris:orrlse ;proprie e di finanziare con queste le 
pll"oprie S(pese � una delle pi� antiche (plrerogative dello Stato sovrano. 
Il fatto di rinuncia�rvi, sia pure entro certi limiti, a favore della Comunit�, 
costituisce un effettivo e rilevante trasferimento di sovranit�. La 
possibilit� che gli Stati membri trasferiscano taluni poteri sovrani alla 
Comunit� � ,stato 1pi� volte ammessa dalla Corte di Giustizia (sentenza 
5 feblbiraio 1963, 1causa 2.6/62, Van Gen� en Loos, R!liCIC. 1963, pag. 1; 
15 luglio 1964, causa 6/64, Costa e/ Enel, iRacc. 1964, rpag. 1127; 31 marzo 
1971, 1causa 2.2/70, Commissione e/ Consiglio, Racc. 1971, rpag. 2.63). 

� evidente, tenuto �conto di quanto (plrecede, 1che il residuo potere 
degli Stati membri di .sostituill"si alla Comunit� nella riscossione e nel 
pagamento delle 1somme ,di reui trattasi non costituisce pi� un potere 
autonomo, bens� un iPOtere eserdtato (per 1conto d'ella Comunit�. Si tratta, 
nella fatt�isipeeie, idi una delega di potere, lt"esa necessaria dalla c.fu:costanza 
che l'ap(parato amminiJstrativo d!i cui dLS(pone la Comunit� permette 
a questa di svolgere soltanto � funzioni di direzione � e non � funzioni 
pUJramente esecutive �, di .guisa rch'essa � costretta, !Petr dare attuazione 
alla politica comune e al diritto �comunitario, a riicOil'lrere alle amministll"
azioni nazionali. Queste agiscono allora in quanto organi esecutivi 
della Comunit�. 

In merito alla questione del se il trasferiimento di .poteri a tfavoce 
della Comunit� determini, dalla data in cui eSISO avviene, la conseguenza 
che questa � esclusivamente legittiimata ad agire, le iprurti Van den 
Avenne e Joosen :richiamano il regolamento del Consiglio 7 febbraio 
1972, n. 2831, relativo alle irreg.olarit� e al irecupero delle somme 
indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola 
1comune, nonch� all'instaurazione di un sistema d'infomnazione in 
questo 1setto:t>e (G.U. 1972, n, L 36, .pag. 1). Questo iregolamento � stato 


602 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

emanato in forza d!ell'art. 8 del regolamento n. 729/70, articolo il quale 

diS!Pone che gli Stati membri devono adottaire i !Provvedimenti necessiari 

per prevenire e rperseguiire le i.rlregolarit� in materia di attribuzione 

delle irestituzioni, e per :recuperare le :somm.e [perdute in seguito ad irre


golarit� o negligenze. 

A nomna degli airtt. 5, n. 1, e 6, n. 3, del regolamento n. 283,/72, 

l'instaurazione dli 'P['oceclirnenti ,giurisdizionali amministrativi aventi lo 

scopo di a�c,certare ufficialmente �ventuali iirregolairit� o negligenze spetta 

agli Stati membri. � �chiaro, rpe!1ci�, 1che legittimati ad agire per la ripe


tizione delle :restituzioni indebitamente versate sono gli Stati memmi. 

Va tuttavia osservato che la facolt� di esel'citaire l'azione ,giwrisldizionale, 

conferita agli Stati memba'i, rientra in una delega di rpoteri da parte 

della Comunit�, non �Costituendo altro che una facolt� accoosoria ine


rente al �mandato di !Pagamento � dli cui al regolamento n. 729/70. 

Viene 1sottolineato che questa legittimazione ad agire ha carattere (parti


colare, in quanto non: ha pi� il suo fondamento nell'originario potere 

sovrano degli Stati membri, bensi in un [potere puramente esecutivo, 

attribuito alle amministrazioni nazionali in quanto organi esecutivi della 

Comunit�. Le rparti Van den Avenne e Joosen chiedono che la tesli sopra 

esiposta sia portata a conoscenza del giudice a quo. 

Per quanto riguairda il recu,pero dei !PII'elievi evasi, 1s'impone l!l stessa 

soluzione. Bench� il regolamento del Consiglio 2, gennaio 1971, n. 2., 

recante attuazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostitu


zione dei 1contributi cfinanziari degli Stati memmi con riSorlse propri.e delle 

Comunit� (G.U. 1971, n. L 3, rpag. 1), non conferisca aigli Stati membiri 

aLcun mandato in ordine ad eventuali azioni giUJrisdizionali, questo � 

necessariamente 1co:mpireso nel � mandato .generale 'di IP'rovvede:re al :recu


pero �, 1conferito agli Stati membri dalla decisione del Consiglio 

21 aprile 1970. 

Semp:re secondo le rpar'ti Van den Avenne e Joosen, l'accertato t:ra


1sferimento di !Poteri sovrani e il diverso titolo giuridico in forza del 

quale gli Stati membri hanno la� facolt� di agire !P'ell' il recupero di resti


tuzioni indebitamente 1coririis1Poste o di !Pil'elievi evasi hanno prodotto 

effetti immediati, alla data dlel 1 � gennaio 1971, aillche !Per quanto ri


guarda le �cause allora pendenti e 'l'elative a fatti verificatisli o a diritti 

acquisiti 'anteriormente. 

Il trasferimento di poteri sovrani, in una data materia, dagli Stati 

membri alla Comunit� implica �che, dalla data in 1c:ui esso � avvenuto 
. e per quanto riguairda detta materia, titolare di tutti i d!i:ritti e gli 
obblighi nei confronti dei singoli � la Comunit�. Nella fattispecie, il 
potere di riscuotere oneri fiscali (prelievi) e di �concedere sovvenzioni 


(restituzioni) ,comprende la facolt� sipettante alla Comunit�, con effetto 

dal 1 � gennaio 1971, di pirovvedere al recupero dei 1Prrelievi esigibili o 

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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 603 

alla ripetizione delle restituzioni ind'ebitamente corrisposte in epoca 
anteriore. La Coon(pleta soluzione di continuit� rispetto al tpassato, ilnplicita 
nel trasferilnento di soviranit�, significa nella fattLS!pecie che deve 
aver luogo una revisione dei rprocedimenti instaurati dagli Stati membrri, 
anteri~ente al 1� gennaio 1971, in materia di prelievi o di restituzioni, 
ovvero, se ci� � ammesso dal diritto interno, che l'azione deve 
essere ormai proseguita dalla Coonunit�, anche se tramite ,gli stessi Stati 
membri. Questi agirebbero tuttavia, in tal 1caso, a titolo dlivenso che 
anteriormente al 1� gennaio 1971. 

Contro la tesi sQPra svolta si pofu"eblbe richiama1re l'art. 12 del 
regolamento n. 2831/72, secondo �cui le irregolarit� e negligenze relative 
ai periodi di contabilizzazione dal 1962,-1963 al 1966-1967 non danno 
luogo a rimborsi da pairte degli Stati membri a favore della Comunit�. 
Questa norma, 1che ll'iguarda unicamente la destinazione delle somme 
recuperate, non pu� tuttavia assolutamente inftmnare il principio .generale 
i:relativo alla legittimazione ad agire degli Stati membrri e, rispettivamente, 
della Comunit�, in materia di recupell'o delle suddette somme. 

Infine, non si deve attribui!re un peso eoces:sivo all'ajpiparente deroga 
al ,suddetto iprinc:i(pio, ammessa: dalla sentenza 22/70. Tale deroga 
rigua11da unicamente i �raipporti �contrattuali 'coi Paesi terzi: avendo 
questi fatto giustamente affidamento sulle no~.e vigenti in materia 
di cmno;>etenza, non si ipu� opporre loro un nuovo ll'egime della competenza, 
instaurato mentre erano in 1corso delle trattative, col pericolo 
di provocaire un fallimento delle stesse. Nella fatttS[peCie, al contrrurio, 
non esistono terzi (nel selliSO di cui alla sruamnenzionata sentenza) dei 
quali vada tute~ato -coone ivi affermato -il legittimo affidamento 
su norme di .competenza anteriori. 

In .conformit� a quanto precede, le parti Van den Avenne e Joosen 
pa:<JiPongono �che la seconda questione venga risolta come segue: 
a) La decisione del Consiglio 21 aprile 1970 e il regolamento 

n. 729/70, e le relative norme d'attuazione, vanno intel'tp[l'etati nel senso 
che dall'entrata in vigore della decisione e del regolamento suddetti, 
cio� dal 1� gennaio 1971, tutti i tpoteri 1sovrani relativi alla dscoss.ione 
dei prelievi agricoli e al finanziamento delle restituzioni agiri.cole sono 
stati trasferiti 1dai singoli Stati membri alla Comunit�. Ne deriva che 
l poteri 1spettanti agli Stati membri in materia di riscossione dei prelievi 
e attribuzione delle ll'estituzioni non sono pi�, a decOll'rere dal 
1� gennaio 1971, [poteri propri degli Stati memlbri, ma vanno invece qualificati 
�Coone poteri delegati, eser'Citati per �conto della Comunit�. Lo 
steS1So vale per quanto !riguarda la legittimazione ad agire per la ripetizione 
delle. ll'estituzioni indebitamente corririlStpOste, il'icon01SCiuta agli 
Stati membrri dal regolamento n. 2183/72. L'eStperimento dell'azione � 

. 604 

RASSEGNA DELL'AVVOCAT.URA DELLO STATO 

anch'esso espressione di un ipotere delegato, esercitato dagli Stati membri 

per conto della Comunit�. 

b) Data l'efficacia immediata e assoluta del trasferimento di poteri 

sov1rani, quanto sopira enunciato vale anche !Pell' le domande giudiziali 

proposte dagli Stati membri anteriOII':Illente al trasferimento stes1So, ma 

ancOira pendenti nel momento in cui questo � avvenuto. Spetta al giu


dice nazionale tral'lre in proposito tutte le conclusioni utili per la solu


zione della controversia sottopostagli. 

b) Il Governo del Regno del Belgio e iL Governo del Granducato 
del Lussemburgo sostengono, in via tprinc�!Pale, 1che la decisione del 
Consiglio 21 aprile 1970 e il regolamento n. 729/70 non implicano un 
tra:sferimento di poteri 1sovrani neppure in materia di riscossione dei 
p1relievi ed attribuzione delle �restituzioni. Bench� questo 1regolamento 
e questa decisione impongano agli Stati membri l'obbligo di adottare 
deterllllinati provvedimenti, l'attuazione di questi ultimi Sjpetta esclusivamente 
agli Stati, di .guiisa che non esiste alcun rap1Porto giuridico 
d~etto fra la Comunit� e i singoli. Questa intffi"IPLretazione sarebbe confermata 
dalla posizione negativa assoluta dal Consiglio in meiI'ito alla 
proposta di regolamento in materia di finanziamento della politica agricola 
�Comune, 1PLresentata dalla Commissione al Consiglio il 16 luglio 1969 

(G. U. rn69, lll. C lr2r3, rpag. 27) e fil 1crui iBIDt. 4 s1labillivra cihe gli Oirgall!i. 
od uffici idia designar.si rdia rparte degJ;i Sta.ti membri awebbero ef�'eittUJato 
i pai~amenti i!n no:rne della Comunit�. 
Attualmente, la restituzione viene 1c()[Tisposta (e, analogamente, i 

prelievi vengono percepiti) in nome dello Stato memba'o interessato. 

� inairrumiiS1SiJbile la tesi 1secondo cui, mediante una delega della Co


munit� a favore dello Stato memba'o, si sa!I'ebibe creato un Lrapjporto giu


ridico d~etto tra la Comunit� e i singoli. 

Amilll.esso che una delega :siffatta sia rgiuridicamente rpoBiSdbile, sarebbe 
necessario ch'essa !I'isulti da un atto comunitairio e che siano stati 
adottati concreti (provvedimenti d'attuazione. Ora, non � avvenuto nulla 
del genere. I testi non contemplano neppure il traisferimento a titolo 
universale o particolare del diritto di credito esistente. Il potere di 
infliggere sanzioni ai singoli tS1Petta ancora (per int&o agli Stati membri, 
anche se questi sono reS(ponsabili della gestione nei confronti della .Comunit�. 
Inoltre, qualora rsi avesse una delega, non sairebbe pi� garantita 
una perfetta tutela giurisdizionale del .singolo: il rifiuto, da !Parte di un 
or:gano amministrativo interno, di pagaire la restituzione esulerebbe, in 
quarito atto giuTiilico della Comunit�, dalla competenza del giudice 
amministrativo ,statale. D'altra parte, .sembrn doversi escludere rche il 
singolo, in mancanza di una decisione del Cons,tglio o della Commissione, 
possa adire la Corte di Giustizia. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 605 

La dvcostanza che il 10 % dei iP'relievi sia devoluto allo Stato membro 
non 1consente di qualificare diverisamente, ,sul piano giuridico, il 
regime vigente; in (pratica l'tat1Jr~buzione della suddetta percentuale 
costituisce un adeguato cOtl'll'iStpettivo del :servizio reso dall'amministrazione. 
� quindi acicerlato ch� neppure nella fase definitiva il Consiglio 
ha accettato la responsabilit� finanziaria diretta della Comunit�. 

Anche ammesso che il iregime istituito con la decisione 21 aprile 1970 
e col regolamento n. 72'9/70 albbia ,cxeato un !l'apporto giuridico diretto 
fra la Comunit� e i !Cittadini degli Stati membri, le relative norme non 
avrebbero effetto retroattivo nei confronti di situazioni giuridiche preesistenti, 
esclusivamente determinate da fatti avvenuti molto pirima dell'entrata 
in vi.gore delle nuove disposizioni noT1mative. Le azioni intentate 
in ragione dell'indebito pagamento di restituzioni e del mancato pagamento 
di prelievi durante le due prime fasi d'applicazione del sistema di 
finanziamento, dwrante le quali il Fondo era alimentato esclusivamente 
da contributi :statali, non poos:ono essere sottQposte alle stesse norme 
vigenti per la fase finale. L'appUcazione retroattiva dell'art. 201 � in 
contrasto 1col procedimento ivi 1contem1plato per quanto .riguaJI'!da il !Passaggio 
al regtme di finanziamento mediante ri:s<mse proprie della Comunit�, 
e ,costituirebbe quindi violazione di detto articolo. Ne deriverebbe 
infatti una minacda alla certezza del didtto, ;pirincipio 1giuridiico d'a osse!l'vare 
nell'a[ppUcazione del Trattato. 

D'altra parte, gli Stati membri sono legittimati a ll'itene:re, ai sensi 

del regolamento n. 2,5, ch'essi potevano pienamente disiporll'e dei rpire


lievi e delle restituzioni dwante i ipll'imi tre anni del periodo transitorio, 

dal.momento che detto regolamento faceva una eS[pll'essa distinzione fra 

il periodo transitOII'io e lo stadio definitivo. Ora, l'aPJPHcazione retroattiva 

del regolamento n. 72:9/70 pdverebbe gli Stati membri interessati del 

diritto di esercitare l'azione relativamente a fatti avvenuti in [pll'ecedenza, 

diritto �che era stato loro definitivamente attri:buito dlal regolamento nu


mero 25. 

I Governi belga e lussemburghese propongono �che la seconda questione 
venga risolta come segue: 

Il regolamento n. 72.9/70 e la �Contemporanea decisione del Consiglio 
stabiliscono con efficacia obbligatOll'ia la natura dei provvedimenti che 
devono es1sere adottati dagli Stati membri, !Pil"ovvedimenti 1che tuttavia, 
anche nella fase definitiva del regime dli. finanziamento della politica 
agricola comune, si 'concretano in atti interni, di ,guisa ch� non si crea 
a1cun rapjporto giuridico 1diil'etto fra la Comunit� e i singoii; la tutela 
giurisdizionale di questi ultimi, come ;pure l'esel'lcizio del pot&e d'infliggere 
sanzioni, 1continuano ad esser disciplinati dalle norme di diritto 
inte1'Ilo. 


606 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In subordine: 

.A!mmesso che il regolamento n. 729/70 e la decisione del Consiglio 
21 aiprile 1970 impHchino un trasferimento di IPOteri sovrani alla Comunit�, 
il quale crei un II'apiporto giuridiico diretto fra questa e gli operat()['i 
comrner:ciali per quanto riguarda la riscossione dei ,prelievi all'importazione 
e il pagamento delle restituzioni all'esportazione, dletto trasferimento 
non ha effetto Sull'esercizio, in epoca posteriore all'entrata in 
vigore del suddetto II'egolamento, delle azioni relative a dill'itti di credito 
sorti in 1Precedenza, vale a dire dUiI"ante il periodo transitorio della 
politka agricola 1comune. In primo luogo, infatti, l'art. 201 dlel Trattato 
e.E.E. n�n consente alla Comunit� di agiire, in quanto titolare del 
diritto di disipOII'II'e delle proprie risorse, se non dOIPO che ciascuno Stato 
memln'o abbia 8fPIPl'OVato secondo le proprie nomne costituzionali la sostituzione 
dei 1contll'iJbuti con idette idsOII'se; in second:o luogo, qualora la 
Comunit� es~citaisse diritti di Ctt'edito definitivamente $ettanti agli Stati 
memln'i, :sarebbe minacciata la 1certezza del diritto, poi!ch� in tal caso 
la Comunit� ve:rireblbe in !PC>SSe.SOO di soomne 1che, in forza delle norme 
vigenti 1Per il periodo transitorio in materia di finanziamento della politica 
ag,ricola comune, apipartengono a detti Stati. 

Secondlo il Governo francese, dal 1combinato diS1Posto del�a decisione 
del Consiglio 21 aprile 1970 e del regolamento n. 2/71 riS�Ulta che tutte 
le controverisie in :materia d'imposizione ai singoli degli oneri e pll'elievi 
in questione vanno risolte, a nOII'ffia del diritto 1comunitario, dagli organi 
nazionali e nelle forme prescritte dal diritto interno. 

In �caso di frode II'elativa a prelievi ag,rkoli, le domande giudiziali 
intese ad ottenere un nuovo � aiocertatmento � di queste risrn:'se e il recupero 
delle somme non pagate, jpossono quindi essere !PII'OfPOSte, secondo 
i �sudidetti testi, soltanto dagli Stati membri. 

Quanto alla ripetizione delle restituzioni indebitamente col'll'isposte, 
il Governo francese, basandosi :sugli artt. 8, n. 1, del regolamento numero 
7129/70 'e 1116, n. 3, d:e11. :re1goiLamento 111. 2.s,3;7,2, ~SISUme cihe solitanto 
gli Stati memln'i hanno la facolt� d'instaurare i !PII'OCedimenti necessari 
per recuperall'e dai singoli le somme frodate. L'obbligo incombente agli 
Stati membri quanto al recupero trova del !l'esto una sanzione sia nella 
responsa!bilit� finanziaria dello Stato inademiPfonte (art. 8, n. 2, del regolamento 
n. 729/70), 1sia nel procedimento di cui all'art. 169 del Trattato 
C.E.E. 

La Commissione :s01Stiene 1che, anche nel sistema delle risoirse proprie, 
cio� d01Po il 1� gennaio 1971, spetta in primo luogo agli Stati membri 
interessati di agiire in ,giudizio .per il recupero delle somme di 1cui trattasi. 

A :sostegno della sua tesi la Commislsiorie ll'iichiama il 1siistema istituito 
dalla decisione del Consiglio 21 aPII'ile 1970 e la lettera.delle relative 



-


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

607 

disposizioni. In linea dli princiipio, la riscossione di mezzi finanziari propri 
della Comunit� non tfa soo:igere raworti giuridici diretti fra questa e i 
singoli: secondo l'art. 6, n. 1, della sud!detta decisione le riisorse comunitarie 
in questione sono riscOISISe dagli Stati membri 1confonnemente alle 
d~osizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Questo 
principio generale ha trovato attuazione nel regolamento n. 2,/71, in 
ispecie negli artt. 1 e 2., n. 1. La Corte lo ha dcl (["esto gi� confermato 
nella sentenza 2,5 ottome 1972 (causa 96/71 Haegeman e/ Commissione, 
Racc. 1972, pag. 1005). 

Quanto 1sostenuto con riguardo alle entrate vale anche IPeT le spese / 
della Comunit�, quali, ad esempio, le restituzioni agricole. In effetti, 
gli Stati membri designano gli uffici e gli organi �ch'esisi autorizzano ad 
effettuare le spese di 1cui agli artt. 2. e 3, del iregolamento n. 729/70 e 
adottano, in confo~it� alle diis1Poodzioni legiislative, regolamentari e 
amministrative interne, i provvedimenti necessari per (l"ecuperare le 
somme perdute a causa d'ira-egolarit� o di negligenza (regolamento numelI'o 
729/70, artt. 4, n. 1, 7 e 8, n. 1). 

Anche qualora il Trattato e.E.E. aveSISe offerto in (proposito un 

adeguato fondamento giuridico, 1si 1sarebbe tuttavia evitato di affidare in 
via principale alla Comunit� il'com!Pito di agire in giudizio contll'o i singoli 
per ottenere il pagamento delle entrate comunitarie e il recupero 
delle somme indebitamente vell'ISate. In primo luogo, l'organico della 
Commissione � attualmente t!l'op(po rrilstretto per poter assolve1re un compito 
amministrativo cosi vasto' e compUcato; inoltre, sotto questo aspetto 
gli Stati membri dispongono di mezzi ip�i� adeguati allo scO(pO. 

Questa interpretazione comislponde inoltre alla generale ripartizione 
dei compii1Ji 111ell.'rumibito ldelilia ComUI11it�, qrUJail � stata aittua:ba fino a questo 
momento, nel senso che le istituzioni comunitarie hanno svolto � funzioni 
d!i direzione � e gli oi;gani ed uffici degli Stati membri � funzioni pU!l'amente 
esecutive �. In molti 1caisi la �concireta awUcazione della disciplina 
comunitaria � affidata agli Stati membri, clie dtiventano allora stil'umenti 
dell'c a�:nministll'azione �comunitaria indiretta�. Non vi � alcuna differenza 
nel caso in �Cui, come nella fattiisa;>ecie, si tratta di obbligazioni !Pecuniarie 
dei singoli. 

La Commiisisone sostiene che, 1Per la definizione della causa principale, 
non � indisipensabile risolvere espressamente i !Pl"Oblemi istituzionali 
sollevati con le questioni fomnulate dalla Corte d'Apipello. Che si 
a1c.c0Lga la tesi della delegazione o quella della ripartizione dei poteri, 
quella della partecipazione alle decisioni o quella dell'intervento per 
conto o nell'interesse della Comunit�, la questione ha scarso rilievo nella 
fattispecie. In ogni 1caiso, dalla lettera delle norme comunitarie che vanno 
prese in �considerazione risulta 1con sufficiente chiarezza l'obbligo degli 
Stati membri di esericitare l'azione giurlsdlizionale, mentre, d'altll'a ,parte, 
dette norme 1costituiscono il fondamento giuridlico del relativo dill'itto. 


608 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Secondo la Commissione, la :seconda questione andrebbe risolta come 
segue: 

Gli artt. 1, 2 e 13< del regolamento del Consiglio n. 2,/71, recante 
attuazione della decisione 2,1 a!P[rlle 1970, iimpUcano ,che la�legittimazione 
ad agire in ocdine al recupero dei jprelievi evasi spetta in :po:i.ino luogo 
agli uff�ici e agli or:gani COl!llJ;Jetenti degli Stati membri. 

In forza dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 72.9/70, relativo 
al finanziamento della politica agricola :comune, la legittimazione ad 
agire in ordine alla �ripetizione delle restituzioni indebitamente corrisposte 
all'esportazione spetta in primo luogo agli uffici e agli organi competenti 
degli Stati membri. 

* * * 

Le parti Van den Avenne e J oosen, i Governi del Regno del Belgio 
e del Granducato del Lussemburgo, e la Commissione hanno svolto le loro 
osservazioni orali nell'udienza del 7 marzo 1974. 

L'avvocato :generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza 
del 2 aprile 1974. 

\ 
In diritto. -Con ordinanze 5� marzo 1971 e 18 febbraio 1973, pervenute 
riEJPettivamente in :cancellerie il 30 ottdbre (JPlrocedimenti 178/73 
e 179/73) e il 6 novembre 1973 (procedimento 180/73), la Corte d'Appello 
di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte due identiche questioni pregiudiziali 
ve�rtenti sull'intel1IJretazione diel regolamento dlel Consiglio 4 aprile 
1962, n. 2.5, relativo al finanziamento della politica agricola comune 

(G. U. 19�6,2, lll. 30, rpag. 9,91), no[Jjch� idei !l'legoiLamento C.E.E. del ConsigHo 
.2.1 aprile 1'9�70, n. 72�9, rancih'essro reliativo 0.<l manziiamento de:lla 
poli.ti.ca �agricoLa comune (G. U. 1970, lll. L '94, rpag. 13), e del!'.l!a dec:Lsione 
a�dottata :Ln pari idiaita idall. Corrus,tgil;io i'n mer:ito ai!J1a sorstttuzdorne dei collltriburti 
finanz1adiri de�gli 8taibi membri con :riso11se proipri.e-delle Comu1


nit� (G. U. 1970, lll. L 94, 1pag. 19). 

Dal fascicolo risulta che le suddette questioni sono state sollevate 
nell'ambito di alcune 1cause penali per frodi commesse nell'esportazione 
e nell'importazione di prodotti soggetti ad O!rganizzazioni comuni d1 mercato, 
nelle quali lo Stato belga e il Granducato del Lussemburgo si sono 
costituiti parte 'Civile 1contro taluni imputati e talune per1sone giuridiche 
civilmente <responsabili iper ottenere il rimbor:so delle restituzioni illecite 
percepite all'esportazione ed il 1P�agamento dei prelievi eva:si all'impor


tazione. 

Alcuni imputati hanno sostenuto che, in :ragione dell'instaurazione 
di una politica agirkola comune e, in .particolare, delle norttne adottate 
per il finanziamento, non 1sono 1Pi� gli Stati mermlm"i, ma � la Comunit� 
Economica Europea, ad avere interesse alla :riscossione dei prelievi e al 



PART)ll I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

pagamento delle restituzioni. Il giudice nazionale ha perci� ritenuto 
necessaria, ai fini della p.roipit'ia sentenza, una pronuncia di questa Corte 
su tale punto. 

Poich� le due questioni formulate nelle tre domande pregiudiziali 
sono identiche, � Ojpportuno risolverle in un'unica sentenza. 

Le questioni tendono a 'chiarire le eventuali �Conseguenze, sul piano 
processaule, dell'attribuzione di risorse prroptrie alla Cornunit�, la piri.ma 
con riferimento alla situazione giua:idka esistente a livello comunitario 
durante il !Periodo transitorio, la seconda ,con riferimento alle nOII"Ille 
in vigore nella false del mwcato unico. Sar� 1Prresa in esame dapprima 
quest'ultima questione. 

Con essa ,gi 1chiede se il regolamento n. 7219/70 e la decisione adottata 
in pari data dal Consiglio, nonch� le relative no['Ille d'attuazione, 
vadano inter(plretati n�1 senso che dalla loro entrata in vigore tutti i 
poteri 1sov;rani relativi alla gestione dei mezzi finanziari� :prr-oipri della 
Comunit� per quanto �riguarda la politica agdcola ,cornune sono stati 
trasferiti dagli Stati membtri alla Comunit�, con la conseguenza che (1) 
da quel momento solo la Cornunit� � legittimata ad agire. nelle cause 
vertenti 'Sulle entrate e spese ,connesse a tale gestione; (2) l'eventuale 
potere degli Stati membri d!i 1sostituimi alla Comunit� nel riscuotere o 
pagare le somme di 1cui tra,ttasi non si rpu� 1consiiderare pi� come un 
potere iPfl"OIPTio (eventualmente 1condiviso ,con la Comunit�) degli Stati 
membri, ma va invece qualifkato 1come un potere eswcitato per conto 
della Comunit�. 

Per il �caso �Che la suddetta questione venga risolta affermativamente, 
si chiede inoltre se tale .soluzione sia valida, data l'efficacia immediata 
deil 1n:ia1sfe1rimernto di poteI'i SOVl!'latn�i, anche per \le �OnIBltlJd!e g�iudiziiaili 
proposte 1suocessdvamente all'entrata in vigore delle 1suddette diisrposizioni 
ovvero per le cause in quel momento 1gi� pendenti, relative a fatti avvenuti 
o dfu:'itti acquisiti in prrecedenza. 

L'art. 2 del regolamento n. 25/62 1staibilisce che, nella cfase definitiva 
del meI'cato unico, il gettito dei prelievi triscoSISi sulle imtpoil'tazioni di 
prodotti agricoli da Paesi terzi � spetta alla Comunit� ed � devoluto a 
spese comunitarie �. Il Consiglio � tenuto ad iniziatre in tem1Po utile il 
pxocedimento di cui all'art.-2.01 del ".Drattato, per l'attuazione delle suddette 
disposizioni. 

Lo stesso art. 2 stabilisce inoltre che, nella fase del mel'cato uniico, 
siano finanziate dal F.E.A.0.G. le restituzioni .sulle esportazioni di !P!"Odotti 
agidcoli nei Paesi terzi. 

Da1t1Jdo iattuazfone sia a q1UJesto a11ticofo, sia agili .ai11tt. 201-209 del 
Trattato, in Tegolamen.to n. 729/70 e la dedsione 21 a[lrile 1970 hanno 
dettato no['Ille per il finanziamento delle restituzioni all'eSjportazione da 
parte del Fondo e per l'i:sC!t"izione dell'intero 1gettito dei ptrelievi agrtcoli 
nel bilarncio delle Comunit�. 


610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tuttavia, bench� i testi summenzionati 1contemplino l'iscrizione nel 
bilancio comunitairio (1come entrate e sipese pCl."Oprrie della Comunit�) del 
gettito dei prelievi ag.riicoli e dei mezzi di finanziamento delle restitu


-zioni �sulle es1portazioni nei Paesi terzi, essi non contengono alcuna p1recisione 
1circa gli eventuali poteri degli wgani 1comunitari .in o:rdine alla 
riscoS1Sione di detti 1Prelievi e all'attribuzione o pagamento, di dette restituzioni. 


L'art. 4 del tregola~ento n. 72.9/70 dispone 1che gli Stati membri 
designano gli uffici e gli organi 1ch'essi aut<Y.t"izzano ad effettuare le spese 
in questione e, :lira l'altro, comunkano alla CO!llllll.issi.one � le condizioni 
amministirative e contabili :secondo cui sono effettuati i pagamenti relativi 
all'esecuzione dlelle norme comunitarie, nel quadro dell'ol'lganizzazione 
comune dei mercati agricoli �., 

Lo .stesso articolo stabilisce inoltire che la Commissione mette a 
disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinch� .gli uffici e gli 
organi designati procedano � in confomnit� delle norme comunitarie e 
delle legislazioni nazionali�, ai pagamenti in questione. 

L'art. 8 del regolamento dfa~pone che .gli Stati membri �adottano, in 
conformit� delle 1~ooizioni legislative, tregolamentall'i eamministrative 
nazionali, le misure necessarie per... prevenitr�e e '.PeI'ISleguire le irll'egolarit�, 
recUjperare le somme perse a seguito dl'irll'egolarit� o di negligenza 
�, �come pure che � in mancanza idi reCU\P�ero totale, le 1conseguenze 
finanziairie ... ,sono SOjpp()(I'tate dalla Comunit�, salvo quelle risultanti ,da 
ixregolaxit� o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi 
degli Stati membri �. 

A sua volta, la decisione 21 ,aprile 1970 .stabilisce all'art. 6 che le 
il'iiso:rise 1comunitarie di cui trattasi sono riscosse dagli Stati membri 

� confo:mnem.ente alle diSiPOSizioni legislative, reg.olamentairi e amministrative 
nazionali, che, ise del 1caso, sono modificate a tal fine �. Gli Stati 
membri devono mettere tali trisorse a diJSposizione della Commissliorie. 
Dalle sudldette nOl'!Ille sii desrume 1che gli Stati membri restano competenti 
adl ,esercitare l'azione giurisdizionale e a compii.ere ogni atto utile 
per la .gestione dei pa-elievi e delle trestituzioni, e continuano ad intervenire 
a tal fine nei con:lironti dei singoli. 

Ne �consegue che l'attribuzidne dli risOll."se [ptrOpCl."ie alla Comunit� non 

\ ha influito .sulla legittimazione ad agire degli Stati membri e dei loro 
organi, �che siano parti nelle �cause Telative al Tecupero di entll'ate comunitarie 
non pagate o di somme indebitamente [percepite. 
Il punto b) :dlella :seconda questione, fommlato solo per il caso di 
soluzione affermativa del p�unto a) � quindi dlivenuto pCl."i�vo di oggetto. 

Anche la iprim.a questione � �divenuta priva di oggetto, in quanto la 
soluzione negativa della seconda questione implica necessar�amente una 
analoga isoluzione della prima. -(Omissis). 



SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 ma~gllio 1973, 111.. 152�2 -Pres. 
Rossallllo -Rei. F1abli -P. M. Ta'V'~O (,oOl!lf.) -MarltOO'lalllla e Mwtccllliolo 
(1avv. Burrigi Do1ej) c. AmmilruiistrnamOIIlJe LavolI'ii Rubblliicd. (1avv. 
Stato Alllbisimlli) e Coop. EdiJ1�2Jila Domus Nostra (n.,,c.). 

Competenza e giurisdizione -Edilizia economica e popolare -Espropriazione 
di aree fabbricabili a favore di cooperative edilizie Potere 
di espropriazione condizioni -Controversie: giurisd~zione 
dell' A.G.O. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 94; 
I. 8 aprile 1962, n. 167, art. 10; d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655, art. 6). 
n potere di esproplf"iare per ragioni di pubblico interesse aree fabbricabili 
a favCYre di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi 
da assegnar,'li ai soci, � condizionato: 1) da un rwpporto territCYriaLe fra 
cooperativa, -in favore della quale l'espropriazione deve essere pronunciata-, 
e comune in cui deve sorgere ia costruzione; 2;) dall'essere 
l'area da espropriare compresa in un piano di zona per l'edilizia popolare 
o, in difetto di tale piano, destinata aU'edilizia residenziale secondo 
le previsiQll1� del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione. 
La controversia relativa alla sussistenza di alcune di tali condizioni, 
o di entrambe, attenendo all'esistenza in concreto del potere 
espropriativo, ha per oggetto posizioni di diritto soggettivo; come tale 
rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. e ci� anche se la domanda tenda 
alla sola declaratoria di illegittimit� del provvedimento amministrativo 
contenente la dichiarazione implicita deLia pubblica utilit� deWopera dia 
realizzare, essendo pll"oponibiLe innanzi al pll"edetto giudice anche azioni 
dichiarative dirette ad accertare la Legittimit� deU'operato della P.A. in 
relazione all'esistenza di diritti soggettivi (1): 

(1) Per la faittispeci.e decisa dalle S. U. de1la Corte d,i cassazione pu� essere 
utiJmente co!ll!su1tata Lla nota a Cass. 25 fobbir'aio 1967 n. 431 in Giust. 
(*) Ai1la redazione deilie massime e del1e note di questa sezione ha collaborato 
anche l'avv. Carlo CARBONE. 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

612 

(Omissis). -Con dll p!I'iirmo motivo :si diedruee :La vi01lia2'l�!O!IJJe dellil.'airt. 2 
1eggie 20 marzo 1186,5, n. 212,48 ,afil. E, ;fil Ttelia2'ltone 1agJJi 1arr1Jt. 42 1e 44 d1e�il:a 
Oostttu.zJi:one, 8312 1e 8134 1c,,c., e si 1sos1:Jtell'.lle .c,oo a.ii'.fe:riilmento ,ai pa.imcipi ,ohe 
regdliano :l!a dtsC1I1ilmm~iJolllle :llr:a diil!'lirt:rlJi 'e 1i:nrtJeir1essi, nonch� :llr:a g1i'llil'tiJsdiZJion:
e OI'ldlililla1r:i1a e giiJu1rti1sdlitz:iJooe ammi.1111.Usbriarbivia, ooe nietli!Ja sp1e1aiie lia PubblJtea 
Ammnstrazli!one 1avievia bens�, din 1aistriaib1Jo, 'ill portwe dii esproprdazi:
cme, ma, poi,ah� dll po1Jel!'e 1s1lei9510 potevia 1esPLtearsi: nei ica:si e ne1i :JJi!mJilt:i 
prevts1Ji dialllia :l!eg;gie, 1a�. dii fuOa.ii dii ,1Jaillli ,eaisli (ich!e aitbeaJJg;ono ali pll'esiuppo1Siti 
del po1Je11.1e diilscirieziiJOIIllai!Je, e noo dJe,l 1S1Uo 1e1seircti:zlio) 1ill .dJL!I'iiitto irea1e ogig1eitito 
del pirOVVleditmento ,QQIIllS�ll"VlaVla mtaltrba '1a 1sua esse~rna, 1se1I1Zia affie'V'ol1iJrs:i 
ad 1mtel!'e1sse ,lJeg1iJ1J1Jirmo, ,e 11iJeevievia p1eirrbain1to 'l1a sUJa itute.la -.giall'la!Illtilta da:l 
oodltee �eiv;illJe 'e dlaiJJlia '001s1Jiltuzdione -, dlilna1I12Jt oo 'g1iludtce ordiilnaa.iio. 

'.Dalle appUIIllto :il1 �Oaiso ,dJi :speoiie, peireh�, ll'.llon suiss1iis1Je1I1do neil. Comune 
di S. GriegiOa.i�!o, all momenrto� 1dieil1a 1aipplI'OV1az:iiooe de11 progetto, UJilla coope11.1aith11a 
� DoIIllUs Nostra ., n100 'e!sdlsitevia !Illep1pure 1iil poOOrie dli espcr:i01Piriila


l ziJ01I1e dei beni sii.ti nel Comune 1in 1iavio['1e d:eill!Ja Coop1eT1ai1Jivia medle1sima. 
Con lill 1seoondlo motivo :si dedluoe �la VI�!o1ia.zi!OaJJe dieglii 1cwtt. 4,2 e 44 
defila CostiJtuZJioll'.lle, 832 1e 834 c.ic., li:n. Tlelliazdiooe dlegJ.~ :aJTl1Jt. 1 leggie 8 1ap111iJJe 
1196;2, !l'.l.. 1617; 6 d.P.R. 23 maggito 1964, n. 615,5,; 9,5 ~ett. B r.d. 28 apxiLe 
193'8, n. U651; 360 nm.. 3 e 5 c.p.c., e sii soSitiiene che i lliirmli.itli postii al 
porbeire dii 1eispcr:iopa.iiJaziLOille, dm. m!l!tel!iiia, sOIIllo pl1eY.ils:tli da nocme fil �oui fine 
non � i1',iJntecr'e1sse pubbilltco, ma quie�l1o dliTlertto 1aiUa tutela dei diicr'tiJttli. deii 
privia1li: taJJe :ill Jiimilte per 1tl qtllale llia 'eosita:-uzd.one diev;e 1avven!�JI1e !l'.l.eil rteir11iitoriJo 
d:eil ComUille dovie .gJli 1a1s1segaai1lair'i h!all'.llno ilia 11eistdenzia 1e JJa coope1iiai1Jiva 
la :sua 1sedle. !!l'.l. diversa ,ipor1Je1Si. -rst il'iil1~a -[1iJmarll'1ebbe 1sottrl'iaib1Ja 
aiL11a tutelia .dJel giudiiice 1ordilnall'1Lo una ,co1S1p1i1eua pairte dellJre posizdiooi 
di dfurtiJtto sog.ge1J1Jivo, .dJi ilrioll'.ll1Je ad 1ai1J1Ji 1airbiltmwi dellllia Pubbll.!Lea AmministraZJiOIIlle. 
AllrtJiii illilmil1Ji ia p11o1Jezion1e 1dle1r dlilI'liltltli dieii :si:n,giolii, seioondo li. lt'dooirrell'.llltd, 
sacr:iebbeiro qiuelilJi posti 1ailll"espa:-opriJazliOil'.lle, din quiaJJJto a1J1JuiaibWe solltail'.l.lto 
nell'ambilto deilllie zoITT.1e dies1Jilillai1le 1aiUa editliizta 'ecOtiliomtea 'e po1polJaire ,o 11esideJ1Zliaflie, 
e dm. �coltl.dior.rmiJt� dieli piaini 1afil'uopo eliabooatli, 1sltoch�, fi.JnJch� 
l'1aire1a dove 1si 1Jroviaino i bea:J.li n,nn vien,gia riJnserliJ1Ja inellL"amblirtJo dleil.llie zone 
medesilme, dil diilr:iJ1Jto cr:ieiail.ie dovr,ebbe r1L1Jell'.lle111si per:lletto 1e tutel1abile diniall.
1Zli. 1ail giiuditoe ordi11JJairLo. 

civ. 1967, I, 910 di Ruoppolo, Sinda,cato del giudice ordinario sull'esercizio 
del pot:ell'e da parte dell'ammini1strazione. Per uUedori richlami dottrinali e 
gimisprudenziali ,o.fu-. aiLtt"es� la stessa decisione irn Giust. civ. mass. 1967, 228. 
Pi� recentemente v. Caiss. S. U. ,6 giugno 1972, n. 1733 tn questa Ras


'� 

segna 1972, I, 1, 758. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

Il l"hCQ111SO merdJtJa ra,ccogl]Ji.mentto. 

� noto 1che lill ,wirtea:Tho dlilsarimimmte :IIDa giiUlt'liisdlraiooo ol"d:ilnrw1a e 
giUlt1tsdltz1cm1e iammirn11strar1liv:a :tJrovra riil ,suo pl"erupposto sostlarnzliialJe !l'.llelliJJa 
distJilnziiornie :llra �dlill'lirtti e !irn.teiressi, !l'.lJeil serniso ,cihe ISOilo -dli regO'l!a dev,
o(Lu1be afilla .cogrnd.ziiooo del giiuditce oirdliniar11o aie iazJioni diiiretite 1a :llar 
valiel'e La we1slilorn,e dii urn dlill'lirtto 'soggiettivo, m'tm1lre rlJa 1gtUJr1�lsdiwolDie spetta 
ai gi1UJdilie1i ,ammmtstrartJivtl quialliora tl'�IIll1Je!OOsse iirndliviliduiall!e diedol1lto lirn .gitudtz!
Lo lllJOIIl sila ,dJtirettame!Dite e 1immeditartJaimenJte p!10i1le1lto dallJlra lLeg;gie, ma 
sta ituteiliaiblillJe so1o dm furnzdrn:ue deilll!a SUJa ,cornnresslilornie con il'imtel"eSISle pubblioo 
'cornroempliailo diail.'La noirma .dJi 'CIUii rsli diediuce llia vioiliazlirnnie�, e dlebba 
quiln.dii essere cooogurarto come iilllltJeresse 1lieg1irtl1limo. 

In :bema dli reS!Pl"oprdJaziiiornie .per prubbiliica 'lll1lilllilt�, ,pOI�l, l'iappilile:a21tornie 
del suddiertJto pmmdiipiio si a:vV!all!e dieil ,Cll'liJterliJo �russtdl�ial'iro secomdio iJl. q uallie 
riJn tanto � irta.VVlilSaibiillie ll.'resiJs:1Jernzia dli U\Il dliJI1iJt1Jo 'soggettJivo O ,dJi U!Il mteresse 
lleg1iittiirno, '�ln qrua!Dito face1ila diirfletito, o, rilspettJivamellllile, ,SiJa iln.vece 
SUSSI�JS1Jenrte riJl potere ,dJeUJLa Piuibbtlitca AmmdrniiJSlilrazJ�lc;io::ue .dJi lmciJdJerre SIUllil!a 
posiZJtOlllJe ,dJi diiiriJtrto 1soggiettivo dleil prliviarbo: com J.1a oonseglUJernm 1Cihe, ove 
si:ffiatto pOl'L1e~e manchli, ilia tuteLa diel diiiriltbo 1sogget1livo -Tlimaisto liinrtJegiro 
neLl!a 1S1U1a 1es!1etnZ1a !l'.liO!l'.lJosta!Dite 1l.'iemaa::11azitorne dieil provvedlimellllto iaibiliait:i'V'O spetta 
1aJl giiudtce iordtnar1lio; mentre, ove liJl potere II'lfaruJrtJi 1esiste!Dite, esso 
affievoliendo :iil. diiiriltto 1sogge1ltitvo ad uin 1memesse l!Jegil1ltiimo, :lia rsi ahie l�a 
tu1le1a di quiest'.uil!tJilmo Tltmangia 1affidiartJa ailllia ,g1iJmliJsdliz,iJornre ammirnliistrati\"
a, J:JJel. 1caiso 1iin ieui istano viiolia!1le lie nonme di 1aziioine ilnltesie a iI1egoiLa1r1e, 
neil:l'!m1lerei!1se comUJne iJ.'eseirCI�lZI�Jo dieil po1ler1e medesimo. 

� staito �alitres� pireClilsaito, rail il1igiuia1rdo, ,chJe :ill dii:liertJto de~ portere comp11enicl!
e illOitl 1solJtarnrtJo ila mSUJssliJsilenzia ,dJi eilemooiJi O 'Pi("l6S1UppolS'tli. che aitteillg!
ano ralll!a 1S1UJa 1astrartJta 1a1ltri:bu2Jiiorne o coiI1figuira,zilon1e, ma 'aiillooe La 
mancanzia dii quiei pl'leSIUpposrti �SpeCliifidi, o '.Ua Wniosservianzra dii queri r]iJmirti 
che, p1uir llllorn 111idlerendi01S1i aippruruto alliLa 1config1U111aibtl!lirt� dieil potere in 
aisrtll'lailto, []Je ,corndlizJiiooano per� <iJn oo!Dicreilo re riin modo a1ssoilJuJto 11.'iamblilto d~ 
espliiicazJiiooe, ia[ puinilo che, se rartJtuiato con rtiall!ii oao:ienze, !fil portere stesso 
norn � 1iido111reo 1ad li1nctdwe 1sul diJr<ttto :sog,ge1ltiV1o eia degil'ladaTiLo 1a irntlel"esse 
legiiJtJt,iJmo (c:llr. ,sootJenzie 216 �glenitllato 196�8, n. 24J5 e Sez. Un. 6 giirugrno 
1972, ill. 1735). 

Nelll!a ,spercte, ,dJall �C1oordiina1to dlilsposto ,dJegl;i 1amilt. 6 d.P.R. 23 maggito 
1964, rn. 6�55; 10 IJJeigge 8 aip;l'liile 19612, n. 16>7; 16 n. 7 e 94 1r.d. 28 apirille 
19318, rn. 1165 -,che piI1eviedono l'iespiroprl�J~iio111re ia :l�avOII'le .dJi ,coopwart:Jive 
per La �CIOsilrUZI�l()[]Je .dJi raJ.rlJogg,i ,dJa raissegnarsiJ rali 1socdi, 'e iS!Uppongono, .per 
l'asrsegnaziiiOlllle mediestma, ilia 11esid!ernzia degll!i raissegnartJari llliell Comune diove 
sono ,gi11Je me �corstlr:uzJilo!l'.lJi -'S� ,eviJnce che l'iappl"oViaziiione dieil p!l'Og!ertto dii 
costruzJ1one (equiiviallien:te, rnn ma1Jel"i1a dli edlill.liziia popoLaire, a dichitairaziiiooe 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di ipubl:iltioo rurbillJit�: 1airl. 6 \lieggie 4 novieimbrie 1'9613�, 1n. 1460) appalre 1sostan� 
:zJiia�imooitle cOfilJdii'2JiJOID.lai1lo, airlZiitrurtJto, ai! fartrtio 1che, dlaltJe 1e 1cd:rcos1Jaln.zie iiln cui 
� possiibiilie l'1assegnia2!i!0011e, 1SU1Ssilsta un ~oll'lto ;IJell'II'J;tOlt'dlaiLe :lira Jia Oooperaitivia 
e LL'1aanbilto nel. quail!e deve 1sor:giwe aia 1costriuzJi10fI1Je. 

In secolllJdo '.LuQglO, ip!l1emesso dJJe, 1a nOII'ml8. dieilil'1airt. 6 lliegge 4 1no~embrie 
l196e, 1n. 1460, lie 1ruooe :llabbriicablillii 1sOfilJo � p!l'esoeillte � Olleti il'i:mli.Jt:i dlell:le 
zO!lJe destiiillaltJe ahl.'edli�liiziiia economdicia e 1popollarr<e, ad ,seOlJSi. defila cliJbaita 
l:eggie 1n. 1'67 del. 1'9612, e che 1secoodo qruiallllllo diilsposto daUll'arrt. 1 di .quest'ultima 
11egge, d ComUlllJi: cOIIl popoIBazJiooe isupetrliore ai 50.000 aibliltalllllli 
s01t10 teawrtll l� fisswe mi pliiano dieflile zoDlle dielsitfunlate alll1a costiruzliolllJe ,dJi case 
eccmomtiche e popolliall1i ~illl oaiso di m1arnica1I1Za d1eil piiarnio pr1ovviede arncolt'a 
l'airt. 6 ,dJeLlJa 1lieg;g1e 1460 dlel 119613 dmainzJi 1Clil1latl:la, ,che palt'llJa 1dlii aire1a die!Sltdnata 
all'edilizia resid!enziale, in base a �piano regolatore generale o progcriamma 
idi d�aibhr�iciaziione, il'liisu�rba, da ta[1e 'lll1teriJore normlatliivia, ooe il.'esipi]Jicaziiione 
dieil. po1looe dli 1espropmo, dJn materila, ll'lesta 1c!Wcosetrliltto ailll.'ambd.to 
delle zone o delle aree dianzi menzionate delle relative determinazi�ni 

ammm~strati~e. 

Si rbrait1la ciio� dli ddisposiziiioni ,cibJe, lllleQ 11oro comp�.e1sso preciisarnido ti 
prelsiupposti iterll'liitordail!i ilil presenzia dleii 1qruiaJJi l'1espropr1iiaziiiolllJe � ammessa 
in favore degli enti o dei privati, da un lato si pongono come noome 
dli ll'lelaziiio1I1Je Dllei irapporiti :lira bene:lliroall'liio ed espropri!ato, daillJ.'a(Ltll'o :llmscolllJo 
per ,oolllJdiZliJOIIllail'e d!l po1ler1e dellilia Bubbihlica Ammlilildistrazfoirre, :fliissando 
di es1So i limiti oltre i quali il potere stesso deve consideral'ISi 
!iinsussiistente : 1e ot� a -dli:f:liea:ienz1a dellillie lipotesii ilil .culi liJl rbrtoilatve del. dliiriitto 
iiealie -1stalllllle ililvece ['esiistenz:a dieil piort:leire -piu� :liair V1al1ere seimp1icemenite 
il'inrberesse ilie1g1ii1ltlimo a ,che e1sso V1eng1a esoociJtato dm. modo conforme 
a ilJeg,gie. 

I.Je constdwaziioini �che Plt"ElCedolllJo, dJn :riel1amonie aill1a IIliOI'IIIl!artJiva iilnvooaita 
dJad 1ricorre0llti, k1diUJ00lllJo 1a!ll1a 1C1oncJiUJsiio1I1Je che ilJa co~ooo dlellia 
collllllroviersiia �IIl esame spetta aJJla g1iiurrdisdliz:iione diel g,irudmce oodlilnJalrl�lo, 
aipparitenendo all melt'lilto diellillia caUJsa ilio istabiiliiire tin 1conCll'IElto dil. ~o 
te:ra:'iiltomallle :lirla 1coop1ooaithna e te!I'lrelllli. espropa:iiiaiti; nonch� il.'esiJstenm dii 
zoDlle desfilllllate iaill1ia 1edlil1ilz:ila popoilJalt'le, o dieli reJJativi pl~aint, 1DJel Comune 
dii che 1malttaisi, l�llllJchie con lt':i:liell'i!me!lllto ai111a enitiJt� dellLa IS1Ul!l rpopOl11a.zJiiooe. 

Da uilJtimo, non osta 1a si:ffiaitta cOfilJcil.UJsiiOID!e l'obiie:zJiiOID!e dellilia Ooopeirativa 
1seoondo !I:a qUJa,Le 1iJl. dliceet:to dii gliiurri~sdlizdioillle dlell giiludliice oodl�IIlariio 
diipendlwebbe dail :liatto che lia domanda ctend~ aililJa ool1a dliJchiia111ai:zJi.one 
di 1i11Leg1iltt1iimilt� dell pll'ovvedimenito, dJn qUJarnito diev,olllJo Iiilteo::LelMi pcropooibiild, 
dliinanzii ,aJl deitto g1iiu:dliice, alllJChie lie azii1ooi d!1chilara1:live, tendienlti ad 
accertaire La ileg11t1Jiimilt� o meno dell'operato dieillla PubblliiJoo .Ammdln�istra� 
zdOlllJe lilil a:iellaZliO!lle allllia esistenza dli cliiirWfil sog.getl1liivd (<cfr. SemOlllJi Uinlirbe 
sent. 22 settembll'e 1969, n. 3120). -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 615 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 tliug�Lio li973, lll. 1865 -Pres. Pece -

Rel. :Saj�a -P. M. 'I'la'VIOlliaa:o (100lll:f.) -VeilJtiuirio Aln1x:lll1Jiio (avv. Di. Matt~
a) �C. Eni1Je dii SvtiUJuppo lir.n PugllJiia, LUioonliia e Moillilsle (iavv. Stato 
FI'lemd!). 

Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico: giurisdizione ammi


nistrativa -Atto di nomina -Ritivio alla normativa collettiva: 

irrilevanza. 

(r.d. 26-6-1924 n. 1054, art. 29). 
Le controversie relative ad un rapporto d'impiego con un ente pubblico 
non economico sono devolute aUa giurisdizione del giudice amministrativo, 
anche se il rapporto sia stato modificato con un ptrovvedimento 
inefficace e l'atto formale di nomina rinvii parzialmente per la 
sua disciplina ad un contratto coliettivo di lavoro. 

(Omissis). -Con citazione 29 febbraio 1968 il dott. Antonio Venturo 
�conveniva innanzi al Tribunale di ;Fogigia l'Ente di svilua;ipo in 
Puglia, Lucania e Molise. 

Premesso d!i avere iPI'estato ,servizio, con le maI11Sioni di d.N'~ente 
di azienda aigrtcola, alle dii.pendenze del 1Pred!etto Ente -Sezione apeciale 
[per la riforma fondiaria di Puglia e Lucania -dal 1-0 marzo 1952 
al 16 novembre 1961 icon s10S[pensi.one per il servizio militare� di leva 
dal 18 lugl~o 1955 al 19 dicembre 1956, l'attoire dleidluceva di non es1s1ere 
stato ass.icurato iPII"e.s.so gli enti dii ,previdenza, di non avere ifruito le 
ferie annuali, di avere iPI'estato lavQI"o festivo e straordinario non ll"etribuito, 
di non avere pell"cepito l'intera :retribuzione S[p�ettanteg1i, dii non 
�ssere stato cOIIll[pletamente .sod!diisfatto all'atto del licenziamento dell'indennit� 
di iP!'eavviso e di anzianit�. Pertanto chiedeva la condanna 
dell'Ente al pagamento della co:m;plessivia somma di 1ire 8.700.155 oltre 
gli interessi. 

Il �conrvenuto aissuoneva �che l'attore era stato assunto il 1� marzo 19�5�2 
a titolo precario e senza fonmale atto di nomina rimanendo in tale situazione 
1sino al 25 gennaio 195�4, mentre in tale data era st;:\to foll'IIIlalmente 
nominato quale impiegato d'i concetto. Eccepiva quindi in ordine alla 
seconda fase del ra'.PIPQI"to, e cio� quella iniziata il 2.5 gennaio 1954, il 
difetto di gill'.I1isdizione dell'autOII"it� giudiziaria oll'dinairia, trattandoisi di 
rapporto dli pubblico ima;>�iego, mentre, quanto alla prima fase, dedUJCe'Va 
l'nfondatezza della domanda. 

La dedsiooe in �rassegna si ctnserisce nell'eiliaiborazione giruriJSprudenziale 
tendente a !I'a1vv1sarre nell'atto di nomina un momelllto �essenz1ale a fini di 
dete!I'IIlli:niaZ�ICmle gimisdi:zitoD!rue. In parliJcolaire cfr. Oaiss. SS.UU. 11 gennaio 
1'9173, n. 63 m �questa: Rassegna, 1973, I, 2, 846 con ll'ichiamo di preced0Illti. 




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'adito Tribunale, con sentenza 18 ottobre 1969, accogliendo le deduzioni 
del convenuto, dichiarava il ,proprio difetto d!i giuri:sdizione relativamente 
al rap,porto dli pubbUco imiPiego intel�corso tra le ;p�arti dal 
25 gennaio 1954 in poi, mentre aff�mnava la giurfadizione del giudice 
ordinario risipetto al rpecedente raippo:rto di natura [privat~stica, rimettendo 
su questo [punto, la .causa con �separata or!dinanza, innanzi al giuditce 
~struttore [per la neces;saria istruzione. Rilevava, tra l'altro, il Tribunale 
che il 2,5 .gennaio 1954 era intervenuto l'atto formale di nomina, 
pr.ima mancante, contenuto nella deliberazione del rpresidente dlell'Ente 
controfimnata dal direttore generale ed aPtprovata dal Ministro dell'agricoltura 
con nota diel 9 a{Prile suc1cesisivo; ed a:ggiungeva che, sotto tale 
profilo, nessun mutairnento della natura giuridica del rapporto era intervenuto 
il 30 ,giugno 1955�, in quanto il iProvvedlimento dlel (presddente 
dell'Ente emes1so in tale data aveva .soltanto tr1aslfOll"mato il raiIJ!POII-to di 
pubblico imipiego a termine in un ra;worto a. teJIIliPo indeterminato, ma 
era rimasto femno il carattere pUJbblico del rapiporto ste\9so. 

Il Venuto ha ,proposto regolamento preventivo dli giurisdizione deducendo 
un isolo mezzo, con cui sostiene la giwrisidizione del giudice 
oridiinario anche relativamente alla :seconda fa1se del rapporto srul rilievo 
che questo non avrebbe avuto 1carettere prubbUco . 

.Resiste �con controricol'lso l'Ente di SJVilUl[p[po in Puglia, Lucania e 
Molise. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Va preUmina!mnente rilevato che il r;icOOTente ha rproposto il regolamento 
dri ,giurisdizione con atto 30 ottobre 1970, mentre ha e:seguito 
il deposito per il 1caso dli :soccombenza in .data 2 d1cembre 1971. In relazione 
a ci� osserva anzitutto il collegio 1che � indubbia la sus1sistenza 
dell'obbligo del deposito, in quanto non dconre nella sipecie alcuno dei 
�Casi elencati nei nn. 1 a 5 dell'art. 354, terzo comma c.ip.1c., nei quali il 
deposito [p�redetto non � dovuto, in deroga alla regola generale, valevole 
anche per il regolamento di ,g.iurisdi::z;ione iPer effetto del coml;>inato .dliis1Posto 
degli artt. 41, p�rimo comma, e 364, primo comma, c.p.c. -(Omissis). 

Con l'un1co mezzo dedotto il ricorrente, denunziando la violazione 
e falsa a[prpUcazione degli articoli 9 comma primo e 11 comma quinto 

D.P. 7 febbraio 1951, n. 67 e dlell'articolo 29 n. 1 r. d. 26 giugno 1926, 
n. 1054, nonch� difetto, insufficiente e illogtcit� di motivazione, sostiene 
che anche per il periodo 215 giugno 1954-16 novembre 1961 la giurisdizione 
spetta al ,giud!tce o~dinairio id!ovendosi escludere la configurabilit� 
dli un rap[porto di pubbltco impiego. 
Gilovia dm. rptl.'opiosito ritCOII"id!aire 1cilie ~Q :ritc0l'll1einrtle .priest� isffi'VIL7lilo alle 
d~pendenze dell'Ente reststente dal 1� marzo ig,5,2 al 16 novembre 1961. 
Il Tr1bnmalie riiterune i!Ja rpropr;ila gliurrdisdiizJione rel:arllivamenrtJe a:l primo pe



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

riodo comprieso 1ma liil 1� mairzo 1191512 e dJ. 2.4 g,emll�ldio 1954, in qUJa!Ilto 
non Vii �eDa 1stra1to un iatto :llorrn:aile dii 1I1Jomiln1a, pUJr 1sussilstendo tutti glli 
altrli [1equitsi1ti d:el riappOII"to dli pubbilltco lia:npdiego �Ccm un ente piubbi1ico 
non 1ecmliO!m1tco; rditenne, invece, lia 1SU1Ssfart1enzia dii dieltto l1ap<prnr.,to e qudndi 
delJ]Ja gtU1rtsdiziiio!lle dleil. g,iiudltce iaimmi.tnd!swat1vo :per ['iinltero resltduo 
periiiodlo, dato ,che con .dle'ClOIIIDelllZa diail 215 .gennruo 19154 ~dlntervelllJUJto 
1'aitto :flormai[e idlt 1n1om1ma costJiltruiilto dlall!JJa dielLilberazliiOIIlle diel pa:�esidenite die1ll'Erntie 
�ocmtrod�.iirmata diall ,dJwettme �gene111alie ed appi!:'OV1aita dial Minstooo 
deilil'Ag1riLcOllitu:ra 1e dieil.lie fore1ste e .dJaito 1ailtresi 1che doveva .con:siidlerainsi 
iTT:ill:evanite, aii :flini delll1a qu:aadd:l1cazli!oltl1e igiilwrli.dilca del mpporrtJo, fu! sucoessivio 
provvedli:mJooto dielllo istesso prr-1eskl1e!llte �Oon .oUJi fil T1apporrtJo a tempo 
�determmaito 1e 1scaide!ll1le fil 30 grugno 1955 �eria staito tiria:sfo[iIDato :ilil un 
11apporto 1a iJJenl(po i1I1Jdete['mmto, prwr se c�eitto pirovvedime\IlJto maniciava 
dlel:1a �co!l11trofirma del dfureittore g!eltle['iail.e e diel!Jl'1!11Pprovaziio1I1Je m.in'.Lsterl�.ial1e. 

Oon liil mezzo d!edo1tito 1ill 11.'fooirrleltlJte isoistilenJe, Iiln con1t111asto a qUialJ:lJto 
r:ttenwto d;all ThlLbu:lllaile, 1ohe: a) inon era ravvlisabhlie un artmo :f�mmalie dd 
nomma itllei!IJJa ;rii,coodlaita d!elliber1aziionie pemh� es1S1a non 1em stata apipirovai1:
1a dall M�!nliJste[10 del'l'A:gJ'iicoa.twra, oltl1dle iena da esclludlere un !t1app1o['to 
di pubblliioo dimpli!eg;o irieilJativiamenite 1ai[l'lifnltJeirio seirvi.zli!o p.riestaito; b) comunque, 
lllon 1e.ria ef:f�icacie il 1SUJLndli1oalto IJl['OVV1edlilmento ,con ,cui d� 1r1aipp!
O['to dli lilmpdego 1a rtiempo d:ertlermmaito �e!t11�l 1starto itrasfoirmaito ilil UJil ['la!pporrto 
1a �tempo 1mdieiteirimilnaito, 1C01I1 ilia �Conse1g1Ue[1Zla 1ohe daJllJla �scadle[lZJa �dleil. 
prdimo (30 1girug;no 1005') si era msrti�l/UIDaito 1UJI1 inUJovio rapipo['ito dii 111artuxa 
p[1ivatilstiica, 1a cU�I 1oognizdooe 1spert1Ja 1a!l g11udl1ce ordi�IIlJa['do. 

lil [1esfa;.tente ha 1ecicepilto chJe non potrebbe essere a10C1ell1taita I�lil q/Uesta 
1S1edle il.'1e'V1ellltUJai1e1 melffliicacdia 1die1i 1sui:ilildiiJcaiti plI'OVVlediilmenti ed ha r!Lchdiamarto 
liln pll'oiposi.rto deil.ile dle1CJ�ISI�JO[)ji (dlr. seitllt. 18 g1elnlillalio 19163, n. 4~9; 2i9 
magg1i10 1196�2, n. 12194) 1con ieuii Je :SezJ�JOIIlli Uinilte hanno riil1Jeniuto che iJ. 
g1udiice oll'dimairlio, 1ali :!lini d~lllJa quiai[itllkiazlio1n1e diell riappmito dli pubbill1co 
irnpie1go, deve JJiimlil1JariSli iad aCJcer,tairie il'1esilstelil2la dielll'artto dli iThOlffi�IIlJa, senza 
.che ,suJ1 medleslimo po1ssa 1esericdltaa:ie al:�CUJil SI�IIlldiacato �dii IJleg!�lttl1rnliJt�. Ma 
� ev-1dlente .come ineil caso 1in esame liil prohlema � ben dlilVle['1so pe.rich� 
qui non 1si �lmatta di 1ac1cerlaxe 1Se li piriovviedli:mJooti I�lil quieistiione ~ooo 1egiilttwi, 
1ossila .se 1esilste o no xdispeitto 1ad e1ssd �un vidzilio ,dJi mco:tilu;J1etelllza, 
di 1eccesso �dli poiterie o di viJoilla:tJ�IOltlJe di [egge, betlllSI�. dli: .stabdllfure se essi 
soino 1efficaci, ise, 1ciio�, Ticmu-o[}IO quie!.lllie 1coodlizi1oni: dli �opieniitliVlit�, a!ll1e .quaJii 
JJa 'liegge �COltl1di�2liloltl1a Jia prodluziioine ideglli effletui ,g,�IUJr.iidliJci. I due Miltuti 
deWla ilie~iltrtli.milt� e diei!IJJa effioacila .dJel!Jl'iartJto au:nmililfustl'atJivo sooo ben distmti 
1e, 1se ipuire esilste iri~speitto ail priimo llia aiimiltazi1oltl1e 1sudllldi1CJatba, stcurame!
llte liil g1iiud1Lce ordiilniair&o ha �J. pote.rie dii istabilllime 1s1e ['1aitto iamministriativ;
o � 1e1l:flioace, ISe �clio� eisso � ,idoneo a prod'llJrtrle g'lii :effiet1Ji che 'l.'ocdimaimenito 
1ad 1esso riiic()(.!llllJet1Je, soLtanito 1se 1sussiistono dieti&mmte specifiche 
�Conai:zli!Oitlli di ope.riaitivilt�. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO618 I

Oi� ,cbrlJail'lilto, irli.IJJelva brevemente La Ooiritle, ila qUJalle din rtema .dli gd.u11."
ilsdizruooe .pu� 1compiiere anchie oooortamein1li. di :llaitto 1suilllla soorita deg[ii 
atti: 1aicqudisirtli. iafL priooosso, 1ohe trdJsuilJ1la ev�ildielnlte :L'1in:llOllldatezm dielLl'aissunto 
del moO!l'll"eillte, din quiainrto ilia 1sudnidliioortia dlellliJberiazJiJoine :I'~ ['iaipproVla2JLOIIJ.
Je mi:inilstJer.ilallle, come 1�1Spl'1essamernrtie h!a a1rtles1Jai1Jo JJO s1lesso Milnfilste


ro din 1caiLoe 1ad essa, ooin :La dlilcbiilail'lazdiOille � V1Jsto, a~oviata ooin osiservaZJionli 
1e vimainrti (\l11ortla !Il. 86,12 liLn diartJa 9 aprli[lle 11915'4) � : e via aiggtinmto 
che a dette osserrviaiz1iJOIIlli. e vaa:d:ain:bi, l'EilltJe 1Si aill1Jeltlll1Je sCll"UpoiLosamenite 
inserendo 1111e1Ll'aitto dii nomilna qu8lllltlo dndliioortJo dia[ MiiJnliisi1Jelro, sicch� non 

pu� d'l.llbiltatrlsi ,dellllJa pile1111a 1effioooila dlell'ailltJo e qmndi: dleilllJa SUISSiJsteln2la 
deilll'a:tttJo foo:maiLe ,dJi ll'llomilna con Ja OOll'llsegiu,e;nte 1~S1Jalua:1a7JiiOll'lle dli llLil iriappor<
to dli pubblliioo lirmpilego. 

!JDJeffioo1ce 111iJsullrtla, �!Ilvece, perch� pil�l\liO dle!Jllia con1Jrof�rma del dJ�Jrerttore 
~eniemilie e dleil:l'appriova2Jilooe mmils1lell1ilai1Je, d:l secondo pa:iovvedlimento 
,oOOJ. 1ill q'lllallle 111 prieisiide11111Je dletliiber� ilJa lbr1a1sforimaziJOll'lle del irappocrto dli 
imptego, 1chJe saaidevia fil 30 ~gnio 195,5 !Pleil'Ch� a rtJeonpo dietleil'mlinattJ01se~ 
coodo dll ccm1Jell1JUJ1lo ,deilJl'taJtJto dli 11:1mnlma, liLn U!Il irlapp0ll11Jo a tflempo :ilnid!etermmaito. 
N� pu� 10011:1dli1Wder1si quiainrto ir:iJ1JooUJ1Jo dia[ TrtiJbwnlallie, secoodo 

cui 1ill prtOVVledia:nanltJo ,era efficace ,senza ilJe rltowdlaite 1cood:iz:iJOIIlli. dli operaitivirt� 
perch� esso 1sairebbe TlelliaitJivio 1ad un e'.Iiemlmto accessomo dteJ. rappooto. 
Jinvece � evliJde11111Je che il'1a1Jto dmp0ll11Jarva, per efl�etttJo delllla 1Pll1oitlraZ:
i0Ille del [t.,appOII"to istesso IUil'.lla 1se1111s~btilJJe modifiioo;;j�J01I11e dii lesso ooq. U!Il cOOJ.seguenJte 
lirmpegnio dli 1speisa (cdlr. a.111t. 9, 11 dieill1o ,statuto dieilll'Enibe 1app1110ViaJ1Jo 
1000 d. p. 7 :lletbbradlo 19 59, 111. 6 7). Ma ilia ll'liJcOll'lloscilu1la dne:fficacdla deil 
provViedJia:nanltJo 1come ailltJo :lioo:maiLe lllJOil pu� �lln\P01111Jall1e [lla 'CO\l11Seguleinza 
pretesa dia[ 1r1tc0ll1l'loote, secOll'lldo dli qiUJaiLe dll i11aippooto ,dJi pubbllliioo limpd!ego 
si: 1samebbe I�II1aiS�orimato liLn 'lllll impiiegio pl'liviaito. linviero �l'atto :flormailJe � 
rliichitesto per J.'1ammlilssiio1111e dlel oogi~etitJo 1ad 'lllll iilmpiilego pubblico; ma 
U111Ja vioilitJa che \iil. 111elliattJivio mappor<to � 1s!Jaito dinist!llUl11aito, ogind ul1terli0l11e mo<
liificazJilo111Je DJOIIl mcbJilede pi� Uiil 1simi!Le ailltJo, ma belll pu� emer~ere dta 
o~i 1ei1emenito reailie �JdQlllleo a diall1lle Ja pt'OVla. lin prtopo1sil1Jo ISii tdeve prendere 
iin ,a01111stderaziii01I1e .qmndli Jia e:ffiettivia situJamOille 1crteaillaisi �1Jl'la (]Je ipia['ti, 
1ilndilpoodeniteme11111Je dlaiL1a mamera con 1ooi ffia pubbiliiloa 1arrnmdJniiis1JrZ:
�lone ITT!a espresso lia SUia vo1Lo1rnt� 1iln ortd�lnle 1aiL1e modi�fica:zilOll'lli dlel 111app0il"
ito di ptUJbblliioo dmpilego ~� ,costdlttuiito. Il che 1impedi�JSce 1ohe si perVien~ 
1a 1COll'lldliusiJOlnli I�ll1laccetfltJabilJJi, ,come qlUle�illa 1sos1Jell'lluta dail ll'li!cOII'll1ell1lte, 
per cUJi Uiil ll"iappoll1to di pubbiliilco 1impiJegio, pruir 1cootilnUJall'lldo iniat11lemrto 
me~a1Jivaimeni1Je ,ailllJa prietstazruooe e, iJn �gtOOJere, ad dliJrirt:Jffi, dQIVleirli: deilll'limpd1egia1Jo, 
1si 1Sail'lebbe 1rnaisdloo:imai1Jo fun 'lllll iiaippoll11lo dli ll'llaitull1a prliVlaitJisltliioa. 
lnfilne, ossell"Vla dll OolllegliJo, dm. llelJa;;jiJO!l1Je 1ad llll1'�0Sservaz1on1e mOSISla dail 
:rfooamenite 1111elilia ,dJiJscmsSilooe 10111ale, 1cfue :rn�sSUJn i:rlilliilevo hia ll:a 1cimcosillalnz1a 
chie 111eilll'1atto dli :nomiJna :noo � 1stflai1Ja p:revfusrt:a llia ispeclifica e 1compi1Jerba dli� 



PARTE I, SEZ. III, GIU'.!tIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

soipliilnia del rnrppOll'lto, ma 1si 1Siia dlai1l1Jo rilnvliJo pairzila[menrtJe ailil.e d.disposim011li. 
d!eil mm1rriatto ,eolilJe1rbirvo. A �pSil.'ltJe, I�IIlvteJ."lo, ogtnlii rutria 1coosiidlerazdl0ille 
che pUll" dowebbe :formuJiar:si :iJil irielllamooe allllia IIllartulra dii ernbe pubbllJiico 
non ecoinomriico dlellil'ooi1Je resiistleinrbe, via irdl!Jev1aJto dre, qUJanidio 11.l!Il cO!Ili1ll'laitito 
coll1Jettivo dlncide lllle!lllJa d!ilsoipiJJilnia dli un !l'lapiptorl1Jo di dmpilego !IllO!Il ,gi� per 
ID. suo dinrtrl�IIllseco 1e 1BJU1xmomo 'Vla!Lorie, l!Illa solrtmullo perch� iail. 1cO!Ilibe!IlrUito 
dii esso ha IJ:1ilnvtlialto per relationem il'atto di llliomJ�IIlla, Jll !l'lappOll'lto slJeisso 
ll'�ISUJlrtJa piUll" semprie !t'legoi1Ja1lo ,diaJl provvedlime111Jto lalUltoo.iil1Ja'Vlo de!lJlJa pubblJiea 
ia:mmiJnJilstrla2J�Jone e non � 1cO!Il!llig1u1r1aibil1Je .qlUI�Jndi [ 'lipotelSi dli ouii iail. 

n. 1 dell'art. 42:9 cod. proc. civ., alla quale il il"icorrente ha inteso riferi.T'Si. 
COllllCilludlendo, lfil rt�lc0111so va� ~odliichiooandosi wa �gtiUll'iilsdJizJiionre 
del gjludJiice lammJ�IIllisbraitivo :riellJaihlvameirube 1ail pea:iiJodo ,dJi 1servlizliio ipll'iesllJaito 
diall riie~e ,diaJl 25 gooruaiiio 1954 ail 16 IIliOVlembrle 1961. -(Om'�lSS'iis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 iliug[io 11973, n. 1'962 -Pres. Ros,
salllio -Rei. �l\fo!Illta111Jair:i V. -P. M. Di Mmo (dlfff.) -SaJilltiL� (avv. 
Gulerrria, Ga:ian1el!1i, Sollerd) 1C. MJirnJilste:t1o Puibblicia LstruzJiiOllle (:avv. Sbarbo 
Rfocti). 

Competenza e giurisdizione -Decisione del Consiglio di Stato su ricorso 

proposto dopo la presentazione �di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato -Difetto di giurisdizione. 

n Consiglio di Stato che dedde nel merito un ricorso giwrisdizionale, 
-anzich� limitarsi alla dicMarazioine di inammissibiLit� -. proposto 
dopo la presentazione di analogo ricorso straordinario al Capo 
deilo Stato, eccede i limiti detta sua giurisdizione. 

(Omissis). -fil pll'lof. Giilujseppe Sanrbii� linisegnianJte dli !l'IUIOILo di martJemartJioa 
ed IOSSeI"Vla2J�IO!Illi sroenrtM1che !IlleililJa ISCUioLa medliia G. lVliiweOIIlli di 
T0111�lnlo, !Ill�ii prliimi .dJi giiugllllo 1dlell 1966 ,ohJiledevia un ,congedo [plell' mOlti'Vli 
di 1sa:llulbe per 1]Ja ipoosumdibID.e d'Ulrata dd 'gliJOl11llt qiuilndiic'i. 11 Pires�idle ,con 
nota I�IIl ,dJartJa 6 giliugllllo 1g[i 1comulllliioaw 1ch!e, doVle!Iltdo pr:oV'Vledeirte aililJa 'costiltuz;
tone ,del[e OoommssiiOIIlli peir g[i eisrumd dli Jlioenza 1e ,oonmeriaito che 
l'assenza dii esso 1Sallll1Ji� rsi :sa111ebbe priotir:alfJba &io ,aililie pr:ovie 10l'lallli., egllli. 
a'VleV1a llllornJ�IIllaiiio Ulll isuppilernbe per gLL ultimi 1gitomi dii LlieziiO!Ille e peir ['1nterla 
1sesst01I1Je d'esame, a n0l'lll1Ja d1eilllla Ieg,g!e n. 18'4 de[ 6 mairz;o ].9153, 

LI .Simti� presootaV1a xliic0111So ail Milnilstlemo dJel[a PubWoa I1sitlrruzd!one 

cO!Ill1mo fil ipll'OVVledliJmenrto del P~eside. 


620 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1il Mitndistero, -OOIIl ntortla 31 ottobre 1966, �trasmessa rallll.'1irnitetressait;o 1n 
daita 7 noviembre dta!l Provvedil1lotrle aig1)Ji Studli dii Torlilno, �OOll1iUIIll1oava ohe 
Le diogi1]anze del Sanhl� erano din:l�onidiate. 

II Sanrt:lii� impuglOlavia dil. provvedlimenJto :mliJniiiste:rtiia!l.ie li!n 1sedie .gmrisdiimonta!
le �ClOO rcbmso iall 00ll1ISigl!lJo dii Srtlaito, IIlioitlifi.Clafo dil. 112 �gtelI1Jnlaio 
1967, diedUJoondo viio1a:ziione dlii Jteggie. 

II OonJSi~o dli Staito (Se2Jioine VI), 100!11 diecisiione 211 :llebooado Hl�619, 
respi!ll:gleVla dil. m0011So. 
OOII1Jtro IJJa predletta dec]Sfame Sarn1rl:� GiJUJseppe ha proposrbo mcorso 

per 
�calS8a2'Jiicmie, dedluoendo urn .uni.100 mobiivo. 
ReSiJste �OOil -0oi:nrllr0l'licorso dil. Mdlndiste11.10 dieihlJa �Pubbllliioa Lsbruzliioll1!e. 
Entriambe 1]Je pairtJi �hiainino '.Pl'esentartio memorliia. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Oon l'umfoo mezzo �ll mcoru:iemite dedlucie ila manoain.m dli giitUll"lilsdlizJionie 
DJel Consiglio di .Staito din rrellaziiome alL1ia dtlispos1iiZilorne di CUii rallll'art. 34, 
seoondo �comma diell. it. u. dleilile :lieggli 1sUJl Oo1I11Si.g1lliJo dli Sta/bo (ir. d. 26 gtiugino 
1'924, !Il. 1054). 

lil Samiti� �assume clre, prima dii adllire thl OO!lllSig(liiio dii Staito dJll sede 
g!ruritsdliz.iiO!IliailJe, eglld avevia propoSlto -'in daita 5 d:iicembl"e 1'916,6 __...,. un 
rdicoa.iso stra~ail. Oapo dJeillLo Sitialto 0001i1ll10 llo Slbeisso provvedJiJrnem'" 
oo. Pertanto dil. OOIIIJSiglJiio dli Stiaito av:I"ebbe, deciden.do� dil. Jcicooso, eseircita:
bo urn potere giiluJrdlsdliziooialie dii cui! era privo per tlJl [pliiJruclipti!o dieilll.'alltermiaith11Lt� 
itma TliicOII'SO srtiriaordJilnJario e rlcoa.iso gliiuxd;sdii2JiJOlnaile. 

m mcorso � iiOIIldaito e va accoillto. 

E' pacmoo 1ma ile prurt� clre liil. Sam;tlii�, amrllerlioiraniente ailllJa lllOltilfic.a


z;iQare dleil ricOITISo dJll sedie giluJrliisdiimontal1e iall COOJsig]Jio di '.sta:to, ebbe a 


ail miedlesimo oggeitrtio. L'.Amm:iJndistmaziiOIIlle irersiisillelnJtJe dieduoe, p&�, :in 
memoria che fil 1Conlsig[liiio d:i .Staito -decitdlendo nel merilto dil. ir!�JCIOO'JSO, 
01I1Zich� dliichiialNlll'ILo mammilsSiibille -llliOIIl ha 1esorhltaito dlaii iliiimJiiti dielJ:a 

menite 1erira1Jq e, �come rballe, non 1rusootittbliflie di e1ssetl"e drrnpiuglllaita dlavan1li 
1a questo Supremo Oo!Lleg!io. � 

Se � esatto �che thl .smdaioatto .dJeilile SeZJiionJi Undite suilllJe d!eclilsdJOlllli: deil 
Oonsi1g�1Lo �dii $taito � �CiiircosCll"Mo �allll.'�esaa:n1e se ,silano istaiti ooserviatii d.all 
pl'edetto giludice ammilllilstrlatllilvio ii. l1Jimilt1i esrtlea.inii dliissati a1l1la SUJa gli.Jurisdli~
iione (CQIIl �esclliusi1onJe poocli� dli ogrnii sililldiaicaito suil modo di eoorcizii.o 
de�lLa medesiima) 1e che ll10!Il � �COIDISielilltilto idi�IIll�IDdi!acrie JUfll sem:pWiJce � telI'll'IOII' 
in procediendlo � , IDJon a11ltenendo <talle -0etn1SIUII'la 1aii llli!miii'tli ,dJelli1Ja poitest� gfuu


1

11iJsdiiziiJ01I1Jail!e delil'oirgiano adiito, via tuittavJta osserviato .che non � qumto 
dll 1caiso dii speciie. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 621 

Ali 1soosi idelil'1art. 314, seo01I1tdo oomma, dell. t.u. deilJLe ileggii sufi. SoosiJg�lliio 
di Sta1lo ((['.d. 26 g.iiugino 1'9�2,4, n. 10514) dll llikiOII'ISIO al Co~gl].lio 
di Stato dm. sede 1gJ.rurlsdliizJilQIIllallie DIO!tl � IP�I� ammesso, q1UJrundio oonlbro lirl 
proVVledirmenlto dre1lillllil1Jivio msi: preiSeltlliJailo a:iiiClOII"SO 1ail Oaipo 1dlelll1o Staito 
illl sede iammilllisilrartlivia, seoOIIltdlo Wa lliegge vigenite. NOOJosilalnlte 11.'iambrug'Ula 
espressioni;! llieiiJiJerlallie dlellilia diilsposimorne, ohie 1sembrerebbe �Condltgtl['rure 
sollitanrbo un ooso diii I�llllalmml~ssiiblilliit� dlell. 111iJccmso, v:a !t'lilleviaito 1che, 1ClOII1 llia 
presenitaziiJone d1ell. 111�ICJOI'lso ;striaJordr�IIllalli�JO, �si determina mm 1sdit'UlaZI�lone 1Clble, 
ainche 1illl aistratto, dinoi.dle suI!La .gl�l'UllliilsdriZJilooe dleil g]udliioe 1ammlilndls1Jl'lalv10, 
dJetermiJnirundooe 1il drU�etto. 

m([']$p�11l1Jo deil!IJa rnorma �Che isiJabillJiJsoe dll ICOIIltCOI'ISO <ail'llelmaiJiVIO ( � eileota 
uoo. VI�la, rn001 dart:uir aili1Jettia � ) rbria i due 111iic0111siJ, silraOI'ldlilnario e gl�iUll'I�lsidizili<
mallie, rnon esplldioa d. 1SUJoi e.ffietti 1sollitarnilo ltllellll'iambirto dlei rpoosuppostd. 
prooosSUJaild dell. giiJud!iZJio 1ammnsrbriafil'V10 diaVlarniJI�I a(L COOIS�lg[\iio di. Sitiaitlo�. 
11 marncato espe11imernto deil rimedito eoceziioniaLe ,oostiJ1Julil1Jo diail 11tco111So 
ammilndlstraili'V'o ,aJl Oaipo deilllio Stato (!I'lianed!iJo � e:x.1Jl11a oodiilllem � sia per 
le 1Q(['iJg.inii 1stocri.iiche, siia !per1oh� espe(['I�lbillie soiliamenlte dopo il'esaJllll'limenlto 
degJd 1ocdilll181lii iroiJo0111si aimmilndsiJrartli'V'� dm. vliia geraTchiiioa), IIl!Olll mtegira un 
melt"O ,presupposto o reqruliisilto p& !l'dimpugllllabilllilt� del provvedimento ammillllis1ma:'
1liV'o d1ef�ltll.iJ1Jivo dm. sede g1i'lllrilsddiZJ�JOI1laille, ma iroa1ppresea:llba aiIJJche 
e ,sopratt'Ultto uoo. oondliizJiooe JmdiJspensaibillie per.ch� Wa potest� gl�IUriJsdJizitornalle 
deil OornsiJg11Jto dli. Stato conitdrnlU!i a 1SU1S!Sirstere !l'liJspeilto 1a q1UJel Pfl.'IOVved!
tmento. 

Oon 1a ,scelta -volLOIIll1lairi.ila ed I�ll11reVocabillie -opell'lata ,dJallJl'diruberiesSalto, 
1i/l quallie preslenti. previlameltllte dll l11�lc0111SO ammliniJstrailirvio ~niaoo 
1ail Caipo dJellllo Silaito, Wa potest� g.iJul11ilsdlimicmaiLe ,dJeil OOltllsi.Lg/]J�IO d[ 
Silaito vdiene a �Clessaire defimtiirviamente, mEmlilre permaine Uill1ca:menille Jia 
pOltlest� del P oitere 1ese0Ulbirvio .dJi provvede!lie esso 1SIOl10 a'IILa dlecilsiJOlllle dellilia 
1C01I11lrove111siJa :illl >sede 1armmillltstraitiva, 1COIIl lia :licxrma dieil: Deooeto Ptrestdienziliatl!
e, udiiJto iiJl pairoere ,dJeil OOI11siJgild;o .dJi 0Stalto 1in 1adU1DJa111Z1a �glooeiroallie�. 
La ireg�la .dJellll'.a1tema1li:viiJt� rtma d. dJUJe T1iJClOl11si e tl!a 1scelliba rpil"ecl1111siN1a atiluata 
.dJaJil'jlill1leressaito 111iig:uaa;dMl!o qlU!iJndli i 111appOll'td. .tm flla competenza 
giiUII"�ISd~tooalle dell. giud!iJce iamro�IDl~strartli'V'O dia urn Jiato e�, ,dJailJ1'1a/li1lro, l� 
sfwa .d!iJ 1atilll'lilbuzJ]cmi 111iJserviaita a un potere dtVlelliSIO .dJa quellllio gliiu(['I�ISdiZJ]
ODJale, 1ill 1ohe 1illlvioilge 1illl modo 1evdd1e1nrtie IU([1 problema <:Jiil gJ�IUII1ilsdd.zl�IOOJe 
e di 0d!erberm�IDla2l�lorne dlei ifJ�lmlirtl� 1eSlte:rlnd. �dli .q1UJe\St'u/1tliima. 

Consegue 1<mche che iahl'accer1Jameltllto deilllJa previentirv1a preiserutiaz:ione 
o meno deil 1111c0111so :stll'laOI'ld!iltllaocliio, Tiilspeltto a qUielli1o .g1iJull'lilsdlizlilo1D1ailie, 
pu� pa:iocedierie diiJretrtla:mernte, 1SU!lilla base d�gilii iartJttl, iacquLsiJ'bi 1all rpirooosso, 
qt11esto Supremo Col!lie�glio, (['liigltlia(['diarndio detto iaocer.tamooiiJo urn ie'.Leme!Illbo 
dLeivalillbe �ad: fu::!Ji dlelWa 'l".iiso1UZJL001e di: �UJil�a q1U1etstlilorne .dJi girurrusdiJz!Lorne,. 

Nieilllia 1speciJe 1illl 1e1same 1ill CoosiJg11JiJo ,dfi .S1lai1Jo, �Cloll �deoiJd!ell'le iill. 111Loocso 
propo1sto .dJall Sanrt:li� dopo 1la 1preserutlazd1o!Ille ,dJi un a!Illalliogo iricoir1so Slb:a



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

622 

ordiimia1rliio :all Capo ,diel.JJo Staito (lonrtlr.o Ilio istesso .pvovviedimenito mdinJ~stie


ir.ilail.1e, hJa peritamito ecceduto d1a1i wirrniti d1e111La �~�IUJr'.ilsclimiJOlllJe ad esso aisse


gin1arta. La d1ea~~on1e lilmpuginarlla, 1soggetta 1a�. 1cOllll1lroflilio dli qll.llels'lla S~ema 

1

Oorrbe 1a !Illorma degldi air.1lt. 418 t.u. 216 giiluginJo 119,214, n. 1054; 362 OQill11IlW. 

primo c. p. 1c. e 111 �comma rlleirzo delllLa OostirlluziliOlllJe, via pem� ,caissait:a 
sen.2la ll'liinviJo. -(Omiss.is). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 1novembrie 1'973, n. 289'8 -Pres. 
Rossaino -Rel. SpasaitJo -P. M. Di Majo ~conf.) -PleirlrdJnd. (avv. Ga\1leriamio) 
1c. Amm1ilniJs1lrlaz00ne F:itn.Ja([)2e Stato (avv. Bllarto Oell'locch:i). 

Competenza e giurisdizione -Spedizione doganale ~ Potere di sospensione 
dell'Intendente di Finanza -Distinzione dal potere attribuito 
all'Ordine degli spedizionieri doganali -Posizione giuridica soggettiva 
in ordine al risarcimento del danno: esclusione della 
esistenza di diritto soggettivo al risarcimento. 

(T.U. 26 gennaio 1896 n. 20; r.d. 13 febbraio 1896 n. 65, art. 39; 1. 25 settembre 
1940 n. 1424; I. 22 dicembre 1960 n. 1612; D.M. 10 marzo 1964 contenente una 
di applicazione della legge 1960-1612). 
In maveriia doga.nale ril potere attribuito aU'Invendente di finanza 
di disporre la sospensione deLLo spedizioniere daLLe operazioni doganaLi, 
� distinto da queLLo attribuito agli organi deU'Ordine p!l'ofe1ssionale degli 
spedizionieri doganali. 

Di fronte aU'esercizio di detto potere, :--che deve essere esamimato, 
per la questione di giurisdizione, aLLa stregua deLla legisLazione in vigore 
al momento deU'emanazione del relativo provvedimento -, non 
� conj�gurabiLe un diritto soggettivo 'deLLo sipedizioniere sosipeso alla continuazione. 
detie operazioni doganali. 

La decisione .delle S. U. (non esistono prr-eceidenti in termini), aderisce 
piename1I1Jte ail:l'assunto sostenuto in oaiusa daillt'oogamio legaile deilllo Staito. 

La �conrllrov&sia � stata decisa OOII'l1etllaimente in base aJl. ll'legolamento 
per il.':esecuztone del T.U. 26 g1e!IlJlla1o 189,6, n. 20, arppr<YVlaito con R.D. 13 :liebbll'laio 
1896, n. 65 1e II"imasto i!Il V'igoTe ainche dopo Jia DIUJOV'a 1eg,ge 25 settembre 
1940, n. 1424 n. 1; iJn base :aillla i!Jegg,e 22 ruoembr;e 1960, n. 1612 
ed dn base .aJl D.M. 10 mairzo 19>64 oonte[)Je:nite le norme di applica~o!Ile 
defliLa detta 1egg;e 1960/1612: ill!orme queste, tutte m vjigo1re al momeinto 
delil.'emanazione de11'atto :L:rnpug;nato. 

Sostanmalmente ;pu� dirsi che il !Potere della P .A. IIlOn svuoti di 
ogmd ,comiliernuto il'autondimiia deg:Jli. m~giani 'Pil'OdlesstonJaili (v. �citaita \Leggie 
1612/1960). 

Infatti la r�elativa attribuzione diJsciip1inare previ.sta da tali disposizioni 
r,igulli'.da !Pt1:1evaJient:emente la disciplina deilla professione nel:l'interesse di 
terzi (privati in �genell.'e) che richiedono alilo spedizioniere !La prr-opda opera. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUES'l'IONI DI GIURISDIZIONE 623 

(OmisisisI. _:_ Francesco Penim,, 1:1pediz:iJo!111iJeire do~e venne denunziato 
dal Nucleo Polizia Tributaria di Napoli per a1ssociazione pe;r 
dJeliiinquiB!'e, rcOOlllJI1abbanido a.ggll'laVartio ed iaJlJtirii a:ieal1Ji. Amresrtlaito iiJn 1esiecru


1

ziiJ0111e d'ordJ�IIlle dJi rcasbtrull1a dell Pll'IOCUII'lato:rie dJeilllJa Rlepubbildica dli s. Ma:ria 
Capua Veitwe, VlelIJJilJe, p01i, 1crnn oodJ�IIllanzJa 7 iagosto 1970. die\l Girudlicie Is1llmttOII'e, 
Scall'loeriarto pelr 1insuffiCI�lel!lZla d'lindizli. L'1oodl�IIlla1Ima .dJi LSOO!I'rCle!I'aziJOl!
lJe 'V'elIJJilJe ll'leV'Oldartla rda\l\la Sezdiolille Lstruittoll'li: d!ellllia COII'lte d'Appell.110 dli. 

NiapOlld, rche, ;per�, rOOIIliOesse :all\l'impuitarto llia iJJiibwt� piiovvdisoo:lila �00111 Pll'IOVvreddmen1lo 
dJeil!l'll novembll'le 11970. 

lITTllJalllrto, COl!l rdJecireto 1r1 llrurglliiJo 1:97o' ['LnrtJeindJenrbe dii Filnia!Ima dli N apolli, 
avvialioodlosli. dei poterli ooo:lielt'lirt:liigllii dallll'm-it. 319 dleil regdlameinto 
dog:anaille dJell 18.96, avievia sQ:;peLSJo dJl PermilOd dlallIDe opem~iJolllii di0g1aa:t1a\lli 
silno 1a quando IDIOll!l :liosse rde:liiiniito dJl prooodiilmento �Penallie a suo �oalI'l!loo. 
Oon dtaz101111e deil!l'll settembre 1970 dJl Piemiilnli 1con'Vlel!llllle Q'Ammlimstra2Jilolllle 
rdJelJlie FiiJnaru;e dlellLo Stalto davianti ral 'Thfubuna(Le ,dJi Ni~o!lit, re 
:JiaClelllldJO' ;presenite ohe IDIODJOLSJtalllite (l'1illllteirvienruta Silla !ScaIDOe!MZ�IOIIlle pe1r 
malillOOllliZa d'lilllldJiizli, eigiiJ. IIlJOllll poteva tuittaiv1ila svoLgieirle i!Je sue artitilvlirt;� poofussiOilla�li 
dli 1spediaJiJ01nilell'le dJn dogiana ia. oarusa dJell deooeto ue111dellll1fuzdio 
dli IS-01Spelll!Sl10ll1e, �die!L quaiLe II101l avieva potruito 10iVtenJell'le lIJa ll'le.VOCla, rObiiJelSie Ja 
oondrallli!Ila deilllJa ooim11enuta a!l :rdtsall'loimentbo dei d!ainnli da iliquidiairsd d!t1 
sepairata 1sedJe. SostalllZJiJal1meinte ,fil Pieim:iilni :llondlava :Jia sua domooc�a :SUll'
1aff.ermazli0111e chie, dopo ll'erutrn.rtJa in. viiigOII'e .dlelJla lLeggie 22 ddioemb!I1e 
119160, l!l. 16112 ~1che ha liis1liJtuJilto :J.'Q['dJ�IIlle Pvo:llesSilo1I1Ja:Le �dJegllli Spedlizd;onlileiri 
D0&1alI1Jl;l[lli -:ill poteire <l�ilsetipli1I11a�l'le IIllelii roorufirion1Jii degli spedliizii101niJell.'ii. 
dog:anaiLi 11100 spertJta pi� 1a1fil'Inrlleindeme dli Ftinainza, ma speitlta ad. Ooosigllii 

Oompia�l'ltimootai1i ed al Coostg(Lj,o NiaziiJOIIllallie dieil!L'Oiridline ~odie$dolillallie, 
sioch� fil rdeCll"eto 1illllte!Ilden1tlzto, ,emalillafto dia wn orgla!IlO assolliu.1mn:ente ca,. 
11ellllte dJeil II'le!Laitivio pOltere, 1wa ;Lesivo ,dJell ddttiiltto dli esso ,a1JtOII'le a oon 
esseire rsospeso dailJl'esemcliZJio .dJeiLJJa ISU;a ;p11ofeS/Siionie rdJa pail"t:e dli UJll, O!I'gano 
ail qUJallie iiil detto potwe non roompelte. 

Le oorme rsu1l'irStiituzione degli ordJiini ~61fessiioltliail noo tocetatlliO e non 
liiJD:iltruno i poteri rdJelila P. A. peir tutto ci� che oonoorne i1I iI'aipp.orto, di 
ca:rartte:re aa:nministTaitivo, rche il.o spedizioniel'e � tenuto a svolgere con 1a 

" P. A. per ottenere l'iscrizione ailll'AJ:bo piro:liess:ionaaie e per po1Je:tle eserciitare 
la ildJbera profeSS�Ol!lre. 
1in termLni di gimiisdiziOIIlJe la deci:si<me � ~ente con pirirncipi Oll'ffiai 
COilSOilitdaiti 'Secondo i .qUJailJi, rCDmre .� noto, atl .fine di Sltabiliire rSe una deterr, 
mirnaita rCOntrovers:iia !I'i1cada sotto la giurisdizione orr:cliJJ:airia O so!Jto quella 
aimminirStrartWa, rl'mdag:i.rn1e deve essetl1e �OO!IlJdotta in base ai c.d. � petitum 
sostainziailre �, prescindendo, cio�, dalla pirosipettazionie di rpalI"te (v. in spede 
Oass. S.U. 6 rapri1e 1970, n. 924 irn Giust. it., 1970, I, 1, 1395, nota; Giust. civ., 
1970, I, 970). 
ci; c. 



624 .RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'Ammiini~s1ll'lazl�lone oon.Vlemiurba eociepl ill .dirlletto dii gii.lwriJsdiizdione die[ 
g.iludi�lce oridlilnai:rlio rsostenieindo ,che dil pil'ovvedimelllto dell qUJaiJJe ISli tiraJtta 
r1imanie 1semprie lllleilJJa ,oompetleinzia d1elhl.'Lntein.denrtJe dli F1i.lnan.z,ai, e 1ohe � 
un priovviedlimenito emilnle:ni1JemenJ1Je ddisorieZJ�IOltl.lalle -basalto, oom'mso �, 
sullila V18ilruJ1lazJi1ooe dlelll1a merliJtervioWezzia <lleilllla fidluoia deilllla P .A. dia ipairte 

diellJ1o 1spediZi�IOllll�lelre do~e -, 1e dd OOillseguenzia, lSe dlJJLegiitt.imo, ilJede 

t1IIl 1mteoosse e !tllOll :wn dliirdltto �sog~vo. 

]jn segiuJilto a ital1Je pregirudJ�7Jiiai]Je 1ecoemooe deIDia ,conviEmUJta, dii Petr


riilnii hia a:'litelillUJto dli prioporire, ed ha efi�etrt:li.rv1aimeillbe prioposto, a QUlefS!te 

SezLOilli Un�lte dis1lalnzJa dii ll'legtdliamenrtio previenrtJLVIO ,cJ!i 1g'ilurliJsdlimOlllle, dlliie


dlendo ,c):]e 1sia di�lchi�laill'lata ilia giiiurrliisdlmOIIlle d!eil �giiudlLce oocLi.!n:airdJo. 

L'Ammmstmziiiooe de11Je F:ilnianre ll:'lelS�ISte oon 1c0Illbooriroorso. 

Enwambe iLe pail"bi haJlllIJJo presenitaito memOI'I�le. 

I, 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

,

. 

� da premetterie che 1a quest�IOlllle dli giJulrdisdi21ooe, d1eil.i1Ja qwalle d:J. 

�1

P0ll'II'I�DI� chi�led!e La l'lilSolJuziLcJll11e alSS1UlllllOOdo che ilia OOl11Jbl'IOV1�1rSila oontira 
nell�lia giiJwr�lsdi2Jilone d~ g!iludlroe ol'ld!:ilniainilo, m ,qlUlaD1lo sairebbe 1staito :reso 


!:i 

a.i. suo ddo:drtrto aJlil'eS011c:ii2J�IO diellil.'aittivilt� pro:lleiss�JOilla[e dia U1l1 p:rovvied!imento 
i~ 

dii 1UI1'1aiuitorlilt� wnmilnd!s1ll'laiti'V18. ~ssoilJUJtamenrtie 1cao:ie11Jbe deil ireillarbivo potere, � 
dieve IElSsell.1e esammartia !�ln 'balSe 1aJllla iJJegtiJSliazJ�IOll1Je .in v1gtore iil1ell momernbo 
�ln 'CuJi dii det!Jo ip:rlOVVledJilmenfo venlille adJOittaito : ciJo� I�ln balSe iaJl. ll"egiollia


l 

mellllto par ll'esecuziJone dlell 1t. '1.1. 2i6 geniniadio Hl�96, n. 20, aipproviaito 1oon 

{

r. d. 113 i�ebbr:adio 11!~96, n. 615 e ll'limalSto dJn vii.gore 1ainche. dopo iJJa IIl/UJOIV1a 
lliegge ,215 1se1rtlembre 1940, :n. 14214, 1m �balste iailllla \l.egige 22 di�lcembre 1'960, 
I 

n. 16112, ed 1m base tall d. m. 10 mairzo 1'916-4, conterwnrtie flle lllOirme di apI


plioazi]one �deil.ilJa dettbai llieg:ge dleO. 1960. 
Non isi tpU� rtienea:-oooto n� dieiliba J.ieggie 2~ gleiliilJa/iJo 119168, n. 29, che 
� Ullia iliegge dlellieg:a 1che filssa 1i ,ori�IOOI'I� 1seoondio d. q1U1a!lJ1 dii Governo 1avre<bbe 


I

doV1Uto provvedere a!lJ1a modi�lfioa ed ,all:J.'1aiggtiomamenfo .dJeilllie ilieg1gd. dogianaJlJi, 
n� die[Wa suiccessdvia ilieggie deiliegiartia, ag;11proviartJa oon d. _p. R. 18 m 
, 


�~ 

. i�ebbl'ladJo 119'71, n. 18, ed, a suia V'Ollrtla, tmaisilluisa l!llel it. u. 2:3 gietnl!lJalilo 11973, 

,

n. 43. DidiaittL ilia IIllUOVa llllormarbwa, 1sopr1avviemtl1la l!lleil 10011so dJell. IP1'10Slellllte 
I

w

giudiZJ]o, l!llon ha e:ffiertto retrioarbtivio, e ll'I�lmaine, pe:rltJanrtlo, e~a!lJ1a 

~J. 

presein.J1Je 'causa Jia quieist�looe dli: llegiirtJtianliit� 1oostituzLoniailie -die!lffia 1cdrtiaita 

If

liegge .dJeiJJeigiartJa, qiUJestiOIIl!e iehe dJl ll'ltcQO:U'lelll:te ha lSoiJJLev;aito sostenoodlo che 
sootainito da codesta iliegg:e 1sao:iebbe lStaito, di IIllUovio, ,coinl�eirirtlo aJlil',!Inltendente 
dli F'manz:a liil portiere 1chie, ,secondo dil. 1suo 1alSSUJI1to, gllJi ell:'la 1srt::ato ito[to 
dia:lJlia lliegge n. 1612 �d!eil 1'9�60, 1e 1sosrt::enendo che 'wa i1eg,g1e deilieglalta arva:iebbe 
ecceduto i (!fornirti ,seginarbi �daililia Jiegge 1d!e1Leg1al11Jbe, dlil. viio!LazLOIIl!e dlellll'airrt. 


( 

7 6 delllia OCJ1il1J�lt1UZJ�looe. 

~�� 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 625 

'Drutllto, 1arviendlo .premesso, 1si rfll'latbta dli ,stJa,biillioo ise 1effieittiviatmentie come 
dll ldcOJ.'111erulle sost�Jene -1ill potere dielil'IinJtendlelntie diL ffiimmm. di 
sospendere ilJo 1spedlimOIIllilere ,cJlaJ1lie operiaZi�IOil!i doglaltliaiLi sfua V/ell1JUJtlo memo 
per efilertlto dJe�JJJa il!egg� 212 d:iicem:brfe 1960, ill. 16il,2 -1C0iI11Jenleni1Je fil ll:'I�JCO~ 
nosoimeruto gi1udliico de!lJlia pro:liessiione dli spootmondlere dogallllalle e il'iils'bituziicme 
dei IOOlJaillhni ial1bi -e sta paissaillo ai~i iorg1rutlli ,dJeil IDIUiQIV/O Oridme 
professiiOilla�Je: .gi~aicch�, se d.� fosse 1esaJtto, dll �decreto di 1sdspea:miione emeis


e 

so .cJlaJJl.'lnltendJenrtie dli ffiilnain:zia, I�IIl 1quirutll'bo emesso .da u11�11Ultooilt� ammin1iis1Jral'bivia 
priivia .dlell. reWait�v:o potere, oompoo:rtlerebbe J.ia ileSI�IOO.e dleil. dliritto 
1sogget1Jiv:o aJJJl'eisoooimo deiJJl'ialbtiV1ilt� profelSSiionaile e, qumdi, d/l diiriirt1bo 
drli chliedere e dli Olttenerie dlall. giIDdl1oe 011dl1nario� ill ll'liisaa:iciJmenlto 
dei d81Il1Illi. Mia il.'aisSUltl!to dlell (l."iicor.renrtie noin � esaitto. 

Jll �priovveclJimeillto prev.ilsbo dailll'.arrt. 39 .dJel ll'legidliamenito dcl 1896, 
secondo dll quiail!e pu� 1essell'/e d1sp01s1la ,dJailll'l!nitendlenJ'be dli. ~ailia soSpetlllsilcme 
dell1o 1spedi:zJiiOIIllilooe dogiaillllalle dJellll!e qperiaz1iloni d~, �, 
q'Ulalilto aili1a ,SUJa 1s:liooai dli appl]JiicaibillJilt�, 1aJllia 1suai II1iai1luJrla 1ed ailllia 1sua fimliliilt�, 
UJn priovviediJmenlto esS�1Il2iiaJmerute �dli'V'eriso dia .qlUleilJllo .dJeilllJa itempo11."
ainea rsoSpeiillsiione .dlal1l'ia!Lbo, 1cbie !l'liJenrt:ma m!llllia oompe1Jerula .dJegilli ovgiarrui 
del11.'1oo:idme priO!fessiJOII1allle. lil. pr:ovviedlime.nlto .dJi 1codest� orglaltlii pu� essere 
oooirtJaito 1solrtlaJn1Jo !Illeli 1Corulironl1Ji. de~i spedJi:2liioniiell'li llliib�111'1i !Pl'afussioztilsti, 
,come i1JailJi. disorliltti. aJJJl'aiLbo, mellll1Jre dll primrve~o ,iJnibendeni1l�IZdlo 
pu� oolipiire rlluirtli �~ spedii2l�IOIIlliJell'li ,cbJe, mumt� ,de!lJlia inecessm"ila ipartiente, 
OperirutllO 1iin dogiain1a 1come m;aindlaitairtl. e �dlipende!Illtii da �dl1tte oommercilall.1 e, 
noo essendo (lli�berd1 prodlessiionilsti, illJon �sO!IlJO 1iso:rdrfltJii aJJJl'all!bo. fil provvedlillllelllto 
1ilnibendenrtli2l�10 ll'liienltra !lllelllia 1cailleglOll.'I�la ,dleiJJle m1sure dli oaiwllell.ia 
e di salviaguiairdlm 1cbie passono 1essere adotl1Jartrl:, 1000 ieflletto liimmedJiiaito, per 
~a tUllJelia dli puibtilliici mtlooessi, i'bai!Illtlo � vero che, m pootiioo!lialrfu 'Ca!Si di 
gll'lavilt� ed UJrgien:zJa, 1competerute 1ad aidiot:bairlLo � aillJCbie fil �OO!po d!eill1a dogiainai. 
Invece lia saspetlllsiloine rtlemponmea �dlaJJJl'ailJbo � un iaitto 1liipdJoameinlt 
sanziioniartor�Jo, che 100/lllporifla ~o 1SV1~ooto dlii uin prooedimenlto dii!scd:pl1iinaire, 
1e che norn dlilvdlene operalillte se IIlion dopo !La de~deil Consiglio 
Nazlto!lllallie dell'Ordlimre., ail q1UJailie l'lin1bell'/essaito pu�, 18.VV1�111'1so J.ia decilsioine 
del CO!Il!Si~iio Oompall'l1lilmenrtlal1e, !Pl'Qpooirte ll'licOll'SIO aV1ente effertito 
sCJ1spen1sivio. Ben il!uillJgJ. dailll'essere aissorbilto e 1sosbiltuli.to ,dJaflWa 1sosplelillS�One 
dailll'.ailbo, dll deCIDet:o d!Illtendenti!zJio ,dJi saspellllsiiOIIle deilJle :ope!I"azruooli. 
doga!Illail:i, �oostirtulEscie, 1msiieme ,a,d ra1111:mi, lllillJO dei �casi; 1iin 1C/Uli ilJa dleJllta misura 
<liilsoiphlrnaire pu� 1essooe 1aidottalta dailll'Or�dlme iPiriruieissioniallre, ed, moil1IDe, 
� previilsto iehe llia 1sospensiione d1ailil'1al1bo pu� avere wna .dJUJr1ailla dliviersa 
e maiggitove dEilla .sospensiione dail!le operazJiJO!IlJ1 dlogl~. 

TUJtto .quiairuto 1si � 1dle1Jbo !I'tsuilta dailllie idl~spotsizJfami .dJelli1a ,cirtJaita lUegge 
dlel 11960 e dleil ieirtJaillo d!ewebo mmilsbell'lilai1e �dlell 1�964 ohe hia apiprovaito 
:iil oogoliamento dli 1esecuzliione dieililia medleisiilllla, 11'/egioiliamroto ,dell. qlUlaflie, a 
torto, dll p,em'liJ!IlJi �COIIltesba 1lia lliegliittilmilt� 1aididuoendo �che esso, 1seooindlo1 iJ.a 


626 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pl'evliisione dlelfil'amt. 1,6 dellllia iliegge, iawebbe dJCJIV'Ltto 1esse111e emrunaito entro 
1ooi mesi diaililia sua ,enrtroarfJa din. viiigore; .esswdlo, illl'V'e!llO, milsaipuitlo clre 
i termi.tnii. filssarfJi dialliLe lLeggli per 'l.'emalllJalZlicme ,dJellllie llllornlle rregtoiliamellltal:
rii d'esecruzdlone, hiallllilJo 'cail1ai'btere meramente or:di�IIllarfJOII'lto. rucorno1soilulta, 
peritairnto, dm veilJaziJOIIlle al perdiuil1aillllte potere drusorezliiornailie idelli1'IIO!ternidioote 
di F'dlr:uai!llza dii 1S01sprnderrtlJo d;a!lil'esffi"owto 1defll1e operaztooi: diogial!llarui:, il.'11llsuisstsl1lelllZa 
dii uin diil:riiltto 1sogget1Jivo, .arncl:le 1soi1tallllto iais1maittiame111te 'ClOillfigtU!
l'abillLe, del 1PffiU'lilnd 1aU�.la 1c01I11Jilllwam0illle deil. d1etto esemciizio e, 1COl!llseguielllltemellllte, 
dli. IUJil 1suo diJrliJtto 1a'I. cblilesto irdisa1I1Ciimrel!llto diei dairnllllt, deve 
essere ditchiiall'iaito, irdigierlrtJrunidosi dil. \l1�IOOII1so, lill di:lletto aissolJ.rufo di 1gl�JUJrliisdli2J�IOllle 
diell gtiruooce ordiJ:namto. -(Omissis). 

CORT,E DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 gtellllil.ado 1-974, rn. 163 -Pres. 
F11Jooe -Rel. BOlselili -P. M. CUI�lrupliia (ooruf.) -Testa (avv. Soll'lrelltillllo) 
1c. F\ai1Cligl]Jia ed aIDtn:ii (avv. Oairbone) 1e Mmistero iag1r1iooilrtlooa e 
:liooeste (avv. S1larto Gien1rll1Je). 

Competenza e giurisdizione -Consorzi agrari -Nomina di Commissario 

governativo per deliberare la fusione per incorporazione in altro 

Consorzio: impugnazione -Giurisdizione del Consiglio di Stato. 

(Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, art. 35). 

Appartiene alla giuris.dizione del ConsigLio di Stato la cognizione 
della domanda diretta all'annullamento per illegittimit� del provvedimento 
di nomina del Commissario governativo disposta dal Ministro per 
l'agricoltura per deliberare la fusione per incorporazi�ne di un Consorzio 
agrario in un altro. 

Lai senitenza &n raisseg,na coiSl1Jiltuisoe riaf:fiernla2Jione dieil. principio giurisprudenziaiil.
e secondo cui .J:a dilsCII'�m�!nazdione fra giurisclizi.0111e ordirnairia 
e gti,uri!Sdizione ammirmstriaitWa si risoil.vre !DJeiliLa. con~ooefra carenza 
di !PQtere ed ,esercizio ,sooriretto dii. un poter;e xea:limellllte esistente. Le Seziooi 
Unirte 11.'iite.ngono che: a) iricorra il.a ipirima :ilpotesi 001IJ. soilo quatnJdo 1I1Jessuna 
n<mna arttr.iibuilsca alla !P. A. un deterr-minato potere, ma arnche quando il. 
potere che il.e � idallia 1eg.ge aifltriibruito vengla! da essa utfilzmto in UJna situazionie 
che non � m alcru1n modo irnquaidirabiilie !llclLa faittilspeciie cootemplaita 
in aistrartto dalla 1I1Jooma : b) che rlomm !la see<mda ipotesi q11.JJaindio 1a leg.ge 
cornsenite da ~redetta P. A. dL &ncideire ne11a s:l�e!l'a giuxidtoa dei cittadini 
clispornendo amebe dei !lom da.11."itti 'Soggettivi, ma il.'arfJtiv.iJt� ammirndstratiiva, 
in cui il.'esea:iciZJio �di quel 1Poteire si estrillllsechd, pur .i!!lJq'll!aldirarndosi nelJJ.a 
farttis:pecie 1e1ga1e, risuliti vizd1aita quarn.to aflilia forma, quanto al oontellllUito 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUES'rIONI DI GIURISDIZIONE 627 

(Omiss~s). -Oon deCII"e!to 29 1sertrllembre 11970 liJl. Mi!nJi.[Slbr10 ;pea.-il.'aigiri-, 
coltura e le foreste nominava il dlr. Raoul Testa CommiSISiario goverill!
artivo diell Ooosorzdo Agttmio di Mai1.ielrla ,con i portieirdi e llie :liaoollit� cl1ie Ila 
~egge e 1o 1S�arbuto 18JtJ1miJbuiiJsoooo ail OOIIlsiigiIWo dli aonmiin.Ji.Sittl"a.zl�lo!!lJe ed al 
oomiltartio 1eseou1tli:v10 e 'OO!Il quelll.:i pIDopll'Ji. dellil.'msembilieia IStraioc:dimaIDia dei 
soci ,aJl fine dli idelliiibleriame la fusiione per mcwpOtrlazl�IOlllle dell pll'ede<bto 
Conisocziilo 1CO!Il ,qlUeilllJo dli P1o1le1Ilm, 

A vvertso rllai1e pociovveddmenito propcmeiv.alllio II'lilooll'oo gl�!UlrlilsdiizliionaJle al.I. 
Consiglio d� Stato i sigg. Giovanni FaLciglia, Eustacio Calia, Eil"alsmo 
Caponio e Fili!Ppo Lamac1chia, tutti soci del Consorzio di Matera, deducendo: 


1) viio1azliicme dell�l'arl..21543 1cod. ,civ. ed eccesso dli piOlfJere, 1SIU(l ll"ifilesso 
1Clhie dli. portiere .dJi 1dieCI�Jdielre ,dJellilai esrt1ilnzJilcme dlelilta pelt'ISIOlllla giiull'lidl1ca 
:liOISse a:dls&viartio esdliuisiv.ameini1Je ailll'A!SSemb/Lela dei socd.; 

12) vJiooaZl1otile delll1'aa:t. f.ll543 1cod. 1civ. ed eccesso di pOOea:ie, ISIUil. ri:
filesso 1chie 1i d'Ule ienrtJi 1CUJL ilia iliusdollle 1aveiva II'lidlerlime!I'tlo -Vlellllelildlosrl. a 
1ll"oV1alI'le in ,coindllliJtto dli: diniteoossi :lim dli (LQtl'IO -aVII'lebbeiro dlov\wto eiSSlell'e 
reppreseltlJtart�i dia pe:r1so111e fiisi1ohe 1dli'Vlel'lse. 

La domanda dli lsospenS�IOlille deill1Ja eseouz:toine dleil IJIDQ'VVledime!!lJto lia:npuginartio 
vetild'Vla 111esipiJnJta oon 1ocdl�IIllaJIIlm n. 15 dell 26 g�ll1Jlllaliio 1'971�. 

Si ,oostirtruJi:v:atn10 I�IIl ~dlizliio, per II'leiS�ls1Jell'e al II1icoll'oo, 111 dir. Raioull 
'TuSlta ed 1iJl Milnlilstero per il'1agm1col11lura e !lie :l�OII"eSte, 1coll pat!I'locimo delil.'
AVV101ca<btwa delllio 1S�aito. 

OO!Il ,dJeCI�js�JO!llle del! 118 �gUiugino 119171-212 febblialiio 11917 2, 1iJl Oooisiigjl!iio dli 
StJa<llo, I�IIl 1sede gtilUJrisddeJiioo:Jlaile, aoooglll�Jevia till rioOll'lso ed anrtllUlfilJava ill poovV1ed!
iimelllto I�lm.pUgllllaitO, 10SServia1nd!O, :Jir.a ll'ail'bro ; 

-,che Jia eocezliicme di 1mammdissiibif!JiJt� 1dlell 1rfo011'1So per 1a1oqurueisoonza, 
S01leviaita diail ll'eSiJstellJte dr. '.Desta rsuil ll'lifilesso 1che i ll'iiiCOll'II'letnti illJO!Il aveVlaillJO 
dmpuglllla1io llmche llia die((lilbell'la 7 ottoiblie 1970 1oon (La .qllllaile era sllaita 
approviaita i1Ja :liuisiJOIIle ,dJei 1dluie Oonsorzlii, nion aveva :fioa1idamelll1Jo, diaito 
che, qulal1ora la llllomma del dr. 'l'etsta ia CmrurnliJssal1'tiio 1st:riaioll'di�IIllairliio dloisse 

"' 

stata iainJnUJ11liaita, ma dielli1bera ,dJi fus�IOlllle clle 100sfili1ruliivia ;];'uni.ioo oggetto de[ 

ed ai11a COl!llpetenm deilil'OII'I~ che l'ha posta in essere, 'P'el1' COllll1Jraisto con 
quelle illJOll'me di azione che aissicuraino dJl cOII'lretto eswcizfo ded poteri dlell.a 

P. A. nel qual caso la sirtruiaziOIIle .soggettiva del ciitrlladino, deg!l'adata nei 
confronti di questa, al rango di interesse :legiittirrno, non pu� trovare tutela 
se non davaniti aJ. giudice ammiirrl!strativo (OOSli, la dee. in motivazione 
Ciass. s.ez. Un., 4 d1oembre 1971, n. 3519 in Giust. civ. mass., 1971, fase. 
21-23; v. anche VILLATA R., Note in tema di discriminazione di competenze 
giurisdizionali e carenza in concreto del potere, Temi 1971, 241). 
Ber � Cass. Sez. Un. 22 maJ:":ro 1972, n. 876, dli cui ilil motivaziolile, 

v. Giust. civ., 1972, I, 1278. 
e.e. 

628 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

suo �iJno8Jl'I�loo, IIlie 1saa:iebbe a:iilmiasta 1aU1tomaJtioamenite .oadrucaita, o quanto 
meno, 1sarebbe risulltata affetta dia 1i1I1viaJJiidlilt� dierdiv.artia: .coosegiuenze qrueste 
1iJdl0111ee a 1sockLts:liaa:ie a.':iJnterresse dei 11'.�JCOl'll'lell1J1li; 

~che pairitmenrti dla diisamtendlere 1em :1.'1eooe.z1iJ01I1ie di dlniammiJss:iJbdiliilt� 
dleil ll'�IOOII'so 1Per manioarta tempeistiva notiifioa aa. CO!llsorzito dii Malteria, dlail. 
momeI111lo d11e dll tl'I�lo011so, niotJiJfi,oar(Jo dn rbermiiJni .all dr. Testa, ooa 1startio notifi:
ooto 1ail. Cotl!SOr2l�IO dii Maitera prima deilllia udJiJernza �dli d!tsoossione dleJJ!ia 
listanza dii 1S01Spensilone; 

-�ohe dl1 ci0011So iiiJsuWtaV1a per� :llcmdaito niell mel"�Jtlo. A IIliOII'ma, mvero, 
dieUIJ.'airi. 21543 1ood. 1oiv., Jia preposi2licme dii 1UJI1. coonmilssaJrdo �giovienmtiJvio 
,aJllia �gestiooe dli UJilJa 1sooiJet� �oooipemtiva � dJn :lluinzt01111e dleililla � regiolialrlizza2li01111El 
� del WuiruliJOillaltnlento de'111a 1sooiiet� e, Jseocmdlaa:iilamelllille, dJ. 
con:lleriiJmenrto 1all Oommilssairtiio dei potJerii diell'Assemblea ha oaimitilere 
eooeZ�lonaile, 1essendo �ocmsenrtiJto 1s0lo per � attli determ.inati �. 

Che, 1a parte ((Ja 1CO!llsidleriazilone dlle da. 1oomp1iltio -ia:ffiidaito iail dr. Testa 
-dd del.dJbetiairte l'estiJnsiooe deilil'1enlte per !�inCIOll'lpOila7J� Sii iponeva 
m d:mf!'la ainihl.itesi 1000 U1I1 qUJalliS�lalsi 1iinteI111lo dli iregioiliarr1iz2la:Z�lone dle.a giestiOIIlJe 
delil'enite ~q~estia .pr:esupponendo 1Clhe renite dioviesse OOIIl.l1liJn,1JIM"e, a 
SUJssister:e), appariw. dlecilsiJvio 1i11 ~che Ila est�ln2l�IOIIle, ,ooiJn.vofl,gendo 
IIlJOO gi� 1siingidlle atrtfuviilt� �ma ffia <stessa Wtia �dleUl1'1enlte, IIlJOO polteva iOOl1ISI�ldle11arr1S1i 
1UJI1. � 1alti1lo determilnato � . 

Ocmitrio questa �decisiJone biallJilJO .sepami1Jaimenlte morso a queste Seziiond 
UruiJte per dlii:lletto �dli gi�IUlritsdl�IZi�JOlllle ai 1senisi deUll'atrlt. 3162, prdmo 
comma, �ood. Pf!'IO civ., .ilJ. dr. '.Desta 1000 1ait1lo 13 iap:r1il1Je 1972 ed lill M:i!niilslteiro 
die11'1ag11:foolitruf!'la. e :lloreste 1con iartto 21 <a!pf!'lille 1972, enltrambd. suilWa base 
dli due motJiJW. 

IOOsiistolilio ,con conrtirorooorso dJl Fiai1ciJgl1ia, 1il OaliiJa, fil Oapond,o ed il 
:UamaicchiJa. 
Il Mmilstettio .deUIJ.'aglI'liioolit:ull'a e :ll�reste 1ed dll dr. 'I1eisJ1Ja hialilJDIO presentato 
memoniJe. 
I dlifenSCJl.l'li d�1i. ll'I�IOOJ:ll'enrtli bi�llilJillo priesenrtarto dJn udienza brevi osserV1a2liioltlli 
1sooirt:Jte 1SU1lllie ,ooo.O:l1usL01I1Ji del PubbiliLoo MiJniJstero. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Via diJsp1ostJa piieilJiimiinarmelllJ1Je lia ll'�IUl!l�IOIIlie dre[ crii1oorso prioposto dail 
MiJn:Lstecr-io dieilJ1'1a~oOilrtJUJra e :llOll'este .oon q1U1elllio proposto dall dr. Testa, 
sotto 1ill 'Pi� 1anrtJLoo nurmero ,dJi 1r1uol10, 1a 1sen1si deillmairt. 3315 1c.p.c., 1tma11J1Jandosi 
dli 1impugna:zJiJcmi .velllamive ,ai~lia 1stessa -selllJ1Jenzia. 

Oon 1hl pil'\�lmo motivio dei �riilspet1livii 1r1Lcoosi, tainto hl M�IIllilstero de[


['AglI'ILcolituria qUJanrtJo 1ill 'Desta d1eduoollli0 1ohe davianti. al Oon:si:gilJLo dli Sit:aito 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 629 

le parli d1nrtJeressartie 1aVeviaJilio 1sostanzJiiailmernrbe 1cOIIlltestaito in i:riadliice dil po1Jeve 
dcl oommilssairdJo g;overinarbilV'o dii deillilbeir1aire ila fuistOIIlle (e quilndi lia 
estimi2lii01I11e) del Consormo agr,aa"Jio dd Miarberia, siicch� ilia questiione, II'1g!Ulardia1Ilido 
drurl.irtiti 1sog1g:ertrtrl1vii e n001 WnrtJeriessi. 11egirtl1Jimi, 'lllOIIl. poteva !l�ormaire 
oggeit1Jo ,deJ!La �COglilltmone dd quell giludiice. 

Il motivo � infondato. 

Via premesso ,che, 1in sedie dd dimpugtn1azJilone deliLe decilstoni ,dJetl OonsigLiio 
dii Stato �dia'Vlalill1li iaOilie SezJiioni UIIllirt�e .delJJa Oo111Je dli Caissamooe per 
motivd merenrtii 1aJlilla g:iJmtiJsdii:zJfame, dil. 1conrtlvollilio dellle Se2iiion1 UIIlliite deve 
:r<�IIlllainJere �ClilvcosCII'l.illlto 1a(l1La 1oisservanm. dei 1soilJ. ildlmiiti 1es1Jerlllli. die'llLa g:iJuirisdizJilone 
dcl OOIIJSii~iio dii StJartio, iOISlsiia lall 11iildievio dii ,quei sdli viizi � ohe 
ait1Jeng:ono iailllla essenz;a delilia :fulinmOIIJe, ClOIIl. esc'.llulsiJOIIJe dli ogm siiThdJacaito 
sul modio di esel'lcli!7Jiio delli1a s1Je~sa, cilo� suillLe q1U1estiion~ che Si r:iJsollV'OIIlO 
Illeillla dielillUlilIDa e 1l11�11 II'lilllieV1o dli aiLoono dei Vlilzii dlii iliegtirtJllirmdit� delll'aillto 
ammimlilstrartitvo (dnicoonpetenZJa, vi�oliaZJione di Weig:ge, �ecceSJSo dli potere), 
emestso neillla pre1S�1ll2la dJ�il potere dal momenrtio clre sollio dJn qJUJestia seconda 
dipotesi (esericizio sCOJr.vertJ1Jo di 'lllil potel'le J.'eaillrnerni!Je esilstenite) La 
siltllllaZJiione ~idiiica 1dieil 1cilt1Jadii'lllo, iaV1eI1Jdio ,conrostenm. niei cOIIt.l�l'Olllbi dl�il~
a Am:mimlilstooZJiione, dli mteresse ILegWtrtlimo, !DJOIIl. !PJU� i1Jrovlare itrurtJe/IJa se 
non diaV1ainJti al giiuditce ao:nmilnli.sbrlailJilvo. 

E poiich�, per oostainJte .. g1iluiriilsprudenzia di qlllleSte Se:zliioni Umte�, 'la 
pl"iima dipo1Jesi (<ClaJl"lelIL'm dli :port:erie) II'liiClOIN"le iOOIIl sol1o .qruioodo IIliOIIl 'Vii 1siia 
ailicunia norma che iaitrtll'libuilsCla aJlWa Ammilnli.stl'laZJiione till potere di 1cui s.i 
trarbtla ma iainche qUlallldio hl poterie che ile � dialllia llieg:ge 1arbtrdibudrtJo1 viemga 
dai1lia Ammimlilstraizione IUJ1Jiiliizmllo 1in U(llla 1sirbuia:2JiJOI1Je che 'lllOIIl � dJn lalLcun 
modo 1ilnquiadlrabillie IIlleililia :liarbtiispecie illegia[[Je 1contem1PLarba liin astiriarbto diailla 
lllO!'lmia di aittrobuziloLne (0!11Ss. Sez. Un., 4 dlioombrie 1971, n. 315119), !1.'dnda~
�dii questo Supremo Ocille~o -dJn re((J~ilcme 1ail. v�:mo qlUI� ,dJenuinziatO 
-,dJevie dlilriiJgerisi 1a istaibi1iire : , 

a) 1a:nzJiltllll1Jto, 1se iiJl Miimlilstro per il'iaigir.iioo�rtJUJra e :floooste 1aV1el$se, pell" 
ilegg.e, 1U poterie dli 1Cllllli IIllelLLa 1speciie ha :liarb1Jo 1cioncooto eSell"cli!7Jiio; 

b) 1e, 1secOIIJd8JI'lilalmernrbe, ,se aia 1siJ1JuaZJiione nieiliJJa .qlUJaille un iflall. potere 
� stato eseroiltarbo 1siia mqu;aidil'faib1Jle llllell:lia :liait1Jiispecie lLeglalLe �OOillbempilaiba 
iin iaistooitto ,daJlilla l!ll()il"IIlJa (artitr.ilblllltivia). 

Ad 1enl�JI'lambi ii ,qUJesilti delV'e essere diarba 111ilsipots1la iaffermarbilva. 

Sotto 1il pI1�JmO prof�i]Jo, 'lllOIIl � :diubbliio �che, !Per esp!t'lelSISa dliJsposdiziiJooe 
dii il1egge ~all'lt. 3,5 dell d. l. 7 mag~o 19i48, n. 12135), siianio ,ai1Jtir:i:buirtJi aJ 
Milnistro d!elil'1agriioo/1Jtma e :fiooeste niei ,con:fil'.'IOlllbi! dei OoosorZJii agii8JI'li e 
diei1La ~dlerazi]onie :iitailma dei COI11sorZJi agiiaa:li!, li!nisii1eme a VlalI'liie iaflrtlre 
�:flaicoiJ.rt�, ii. 1pa111tiicol�lll'I� po1Jerii pl'leviilsti dagi]Jt 1airtt. 215�42 e 21545 d1eil Codi]ce 
civihle e quilndi �ainche qlllJeililio, ooncrertiamenite 1ese11cii1Jarbo (iex all'lt. '2543 
cod. 1ciiv.), .dJi :affidi8JI'le l1a gieshlolllle diel 1Cl01I11S1ormo ad un 1commilssariiio g:oviel1Il!
arttvo �Con li potevi 1delllia iaissembl<eia idei: ;soci perr 1altti. die1Jel'IIIlJiJIIJartJi:. 


' 

630 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

E, 1sotr1Jo dll 1seccmdo pl1ofitlo, nieppuirie pu� esserre diubbiio 1cihe IJJa IlJomina 
ail ,ccmSOtrn.iio d'i Miaiteira idi 'lllil. 1coonmilssairdlo govieirtnJarttlr\no 1C10ltl i poltierli e le 
:llacolJJt� dre J.a Jiegi~ artmrltbul~soo alllJJa oosembliea 1s1ll'laiood!ilniairiila dei soci, 
per deUberarre La fusione per incorporazione dell ,coosoo-Ziio mede1slirmo 1001IJ. 
quehlo di p,orbe!n2Ja, possa 1rd1enrt:ll'lall'le !!lleililia :llaittilspecie, i1egalJJe ,ciOOJJbeimpilia:ta 
!iJn ias1IDartlto dlalJJlia IlJOll'lma (nel.Ila 'specile, dail seccmdlo ,ciomma dlell 1cdrtlai1Jo 1airt. 
2543 ,cod.dv.), pOISlto 1che, oollllSe!!lJ1Joodlo il.'altrtlribuzl.iJO!Ile iail. Oommilssa.rliio <goVler!!
llaitivo delii porfJeri d1eilll':asseimbllea 1solio :peir :altti 1determi!!llaiti, J.ia !!llOl!"ffia 
iin p�lll'IOllia !!llOfll pOille alrtlra est~ :lluOII'lch� qruJeil.IJJa 1Clhie dll 1ciOII:ciierlimento 
1all 1commtssao:lilo ,dJei porfJeri delllJJa ia1ssembliea 1dlei 1sodi (1oodfunaria o 1stt"a:ocdilillall'lila) 
1aVV1�111ga !!llOIIl ,gi� oon mdlilscnimillarflo e ,giooerdroo, ll'lillie!rdme!!llto a 
<butw: .gli artrtii <CIOillll.lilllquie xdie!!ll1Jran1li !!llelllia competenza ,dJi deitto ocganio, 
be!!lls� 1C101I1 tr1iJ:llmdrrnlenl1Jo 1ad artrlli fil 1ooi 1C10llltelilJU1lo -,come � 1aVVJOOJUJto Q1elllla 
speme -�sila di volJJta !itn vioiJJta predeten:nii!!llato dlailllla 1stessa Aiuitooilt� goi.. 
viernia1Ji'V'a. 

:IDai1J1Je queste precilsazlionli, si ::rende la!!lioor:a pi� 1ev�derute come, lin �' 
l"eailit�, lia qoostiJO!!lle 'Posta dia[l[le pall'ltil ari. OollllSiigliiio di 1S1Jalto si ll"ilsOllveva :~ 
IJJeLlio ISllabilLirre 1se il'1aitto (tmdlubiibamenite determJilillaito) p& fil ,qruia!Le e<I'la(IlO 

j 

sta1li 1oondierlitti ru oommiissarriio li :poterli pl1opri diellll'<a.iSISlembilea dei soci 

t

potesse avere o meino 1ad ogi~o wa fus.iJOIIlie per :ilncOll'lpi()lr<azliiollle dieil. Conf 
sor2l�IO dli: Mialtera ~ClUli dll oOOllIIllilssao:liJo ooa IS1Jai1Jo ip111epooto) OOIIl q11.1e[ilio di 
PortenZJa. U!!lla q1UestiJO!!lle, .1oome 1si vede, dli: mterpl1etaizione del 00\ll.Jl::einJUto 
dJeiLila !IliOI'mla e 1CI�Jo� ,dJi evieni1Juialle V'lioiltazrone dii IJJeg,ge, <Se fl'linif;er(pll'leillazJione 
!!llon :llCJISSie eisaitrtia. Mia q<UJetsfJa, 1che 1satvebbe vdz:iio dlell mertilto dieillla dee1Ls1011:1e 
� 1sorfJ1maitta all oodtaioai1Jo ,diethlJa COll'lte SuP!l'lema di OaiS1sazliO!!lle su U1I1Ja deoiJsiK:
me �dlell COOJSilg\]jilo di Staito. 


che 1a 'V'Oileir O.eggier,e !!lleJ. trliicOII'lso 1al OQlllJsiJg\]jilo dli ,S1Jato ti.In viita dti mem prospelbtaZI�OIIlle, 
JJa deIJJUnJcia dii aissd.turtia ,ciairenm dlell poltietre ieseriClirtJaito dal w. 
Milniilstl"o dellll'AgriilcioWtl'mia, ii.In ireailit� essa si !I'iiisoilveva !in ql\llellWa dli umo ~i 


!�

dei vdiZJi ,dJi 0.egtil1J1Jimitt� delll'artrtio lirmpugtlllalto, per mOOIIl!paitibdildrt� -ap-

I ~ 

punito -del suo .contenuto (lQ(Il wa ,OO!!lJillalfJa dilsposiZiilOille dei1Jl'1aa:tt. 2543 
seocmdlo :oommia cod. 1ciiv.; e, 1ooa:ne, dd1Sp<UJ1Jarnidosi perd� 1imJtolI'!!llo aa. modo 
iin mi dJl pOlbere Jl'leailimenltJe 1esilstente era stato IOOlilia speClile elsell'Ciiltlaibo, la I

f~ 

quest1o!lle appail'ltie!IlJesse ISiJC1Utr1ame!!li1Je ai1JIJa ooginiiZJtcme del giirudliice ammi@
i 
llliistl"aitivio. ~ 

A mgiilooe uWteriooe del denUIIlZJilaito d:ifubto idi 1gliJurrtiJsddziilO!!lle ii II'l.i1ooriren1Ji 
dleduoOIIllo poli -a1111che qiui 1000 due mottvd dJL didie!!lJtiJco oo!!ll1Je!!llUJto dhe 
dll OOIIlJsi1g\]jilo dli StaJto, ,qUJa(Ildio ha iaffumnaito �che dalllJJo amllUlliJJame!!llto 
dle1la !!llomi!!lJa diell .dJr. '.Deista a �oommissairdo ~ordilillam dieil ,oo!!lJSoczio 
di Miaitera 1sairebbe dell"irviaito 01D!che IJJa oadluoazione 1dli qruie.illla delliibooa di 

;:: 

:llusLone che 1oosrtJirtrud.va oiggietto .dlell 1suo mcall'liloo, tnOIIl ,si � aocOll'lto che una 

' 


I,,, 

!'~' 

f~i. 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

l'lirtto so~tilvio pil'I�.rvialto (:firia cui, lia stessa esiJstell2la deIJ.'eirnte sorto dlal1la 
fusiione dei duie OCl\tlisoirZJi), come tai1i II'lil.slerviartJi. aill1a cogniiZJiJone esclusiva 
del giJudliice wdilinlariio. 

Anche questa OeillSUll'a � :iJn:lioodiaita. 

Da'VIOOl1:li raJl 00011sigillio di Starto non � starto (pl'Oposto questilone aloUl!
l!a oi1ma Ua viailiidlilt� �dleil!lia delibera dlii :llUJsione e degilii atilJi ad essa COl!lsegueniti; 
eppel.'ltanrtio la affurmaZJione di cui si 1martlta aisSUJm.e, m Pl'IOP'Osiito, 
viai1ore dd aooel.'ltamenito me111aanenite :iincidlenitalle a[ fillle dlii decidere 
ilJa ecooziicme p111eil!i.mi.l!lrure dii funiaimmilss1bi�iiit� dlel II'ILconso : eccemone solil!
e\na1ta, illl qUJeilllla sede, dal resiisterute dr. Testa. 

Ed � nioto che, dJn sede dli dmpug.namone delllie deoilsiOOlli del C.d.S. 
dlavanrbi alla� C0\1'11Je Suprema dii Oaissamone per moti.vii aittilllenlti ailila 
giiiUJniJsdliiZJiJOOlle dli qruiel girudilce, esula dJail silndaioato deliLa Oorite Suprema 
~a ilndlaigillle smlia tiitoliacroit� delll'Jinrberesse p111ocesS1.1Jaffie a rioorirere; funite-. 
il"�19Se Ila 1CUJi SUJssilstel!lza, qualle oondli2l1001Je de!lll'aZJioo,e, deve essere veII'liificaita 
lllielil'amb.irto del['eserciz:iJo delJlia pl'lopl'liJa giiJUJrosdliZJiooe aJllJCil:lJe dal 
Coosigili1o dli Starto, carme dia ogind ailrbro giiiUJd1oe (Oaiss. Sez. Un., 22 :miarzo 
19712 lll. 817�6). 

:rl rlC'OII'ISO dle\ne, pell'l1Ja!!li1JO, esSElll'le l"�lglei1ltarto. -(Omissis). 


GIURISPRUDENZA CIVILE 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez.. I, 19 novembre 197�3, in. 309�5 -Py;es. 
leardi -Est. Sa!nduilili -P. M. De Maa:ico (conf.) -.AJssessorato ai LavOLrli 
P.ubb1Jiloi dJeillia RJe~eSicilliJa:na (<a'VV. <Staito hnpOillelilite) .c. Candii.a 
F�:raincesoo ed aJitri (avv. Russo). 

Espropriazione per p.u. -Indennizzo -Aree agricole ed edificatorie -
Tertium genus -Inammissibilit�. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2395, art. 39). 
Espropriazione p.u. -Indennizzo -Compensazione fra danni e benefici 
derivanti dall'esecuzione dell'opera -Non necessita un vantaggio 
esclusivo. 

(1. 25 .giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 41). 
Per stabilire ia natura (agricola o edificatoria) di un suolo ai fini 
della determinazione dell'indennizzo spettante al proprietario espropriato 
occorre aver riguardo delle reati condizioni den'area in relazione 
alla complessiva situazione della zona, mentre non � ammesso configurare 
un .ter:tium goo.u:s qualificabile come � edificabilit� grezza> (1). 

Per determinare l'indennizzo dovuto al proprietario egpropriato 
occ~e tener conto oltre che del danno sub�to anche dei vantaggi diretti 
e immediati che il fondo residuo riceve dall'esecuzione dell'opera pubbiica, 
anche se non esclusivi (2). 


II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 nov�embre 1'973, in. 3098 -Pres. 
Rossi -Est. Mazzaicane -P. M. Trotta (1conf.) -A.N.A.S. (avv. Stato 
Pliaiciida) �C. Cuzroorea Gmseppe ed ailtrii ~avv. Bottm e Moocuso). 


Espropriazione p.u. -Indennizzo -Edificabilit�. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2395, art. 39). 
(1-4) L'affermazione �co!llJtenruta nella prima massima costituisce esatta 
applicazione a:l caso di specie di Ulil rpdncipio �consolidato nella giurisprodetWa, 
.secondo cui ai fini della determinazione dell'indennizzo per espropriazione 
p.u. occorre aver riguardo &l via:IO\t'e attuale di mercato dell'aa:-ea 


. I li 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 633 

Espropriazione p.u. -Occupazione d'urgenza protrattasi oltre il biennio 
-Risarcimento del danno -Determinazione. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71; cod. civ., art. 2043 e 2056). 
Il carattere edificatorio di un suolo che non sia compreso neU'ambito 
di un piano regolatore pu� risultare anche indirettamente da un com� 
plesso di elementi certi ed obiettivi relativi: all'ubicazione del suolo 
stesso, alla sua accessibilit�, allo sviluppo ediLizfo deUa zona, aU'esistenza 
di strade nelle immediate vicinanze de'l terreno considerato, 'al collegamento 
col centro urbano, aU'impianto di servizi pubblici acce~ori, quali 
l'acqua, la luce, le fognature e simili. L'apprezzamento del giudice di 
merito circa l'esistenza e l'idoneit� degli elementi di fatto � insindacabile 
in cassazione se congruamente motivato (3). 

Nell'ipotesi di occupazione d'urgenza di un immobile protrattasi 
oltre il biennio senza l'intervento del decreto ablatorio, ove sia impossibile 
la restituzione del bene a cawsa della sua definitiva destinazione 
alla costruzione di �n'op~ra pubblica, il risarcimento del danno � disciplinato 
dalle regole generali sulla responsabili~� da illecito. Ne segue 
che esso deve essere determinato con riferimento allo stato di fatto in 
cui l'immobile si trovava all'epoca deU'occupazione, rapportando poi il 
valore del bene al momento che si presume immediatamente succesisivo 
alla sentenza di condanna, in cui il risarcimento viene corrisposto (4). 

I 

(Om'�ssis). -Con liil primo motivo dii ll'i1c011so, iJ :r:icoo-ren,te -denunciiarta 
viioLazione e fulsa appHcamone dell'art. 39 de1la legge 25 giugno 
18615, n. 2;35�9 ed msufficiente e rOO!llibraddlirtJtoo-ia motiivazdone SU un 
pu!llito dec~siv:o de11a 1controverisira -isOlstiiene �che lLa decisme impugnata 
-ll.'litenendo, 18li fini delJ.,a J:iquddarmone della indenrndit� dii espropll.'
liazilooe, i <terrelnli espropriati suscetti!biild d!i. Uilla cosiddetta edJi.ficabtlitt� 

1

� g:t'eZ2la > -rsiia �IIIJCOII'ISa nel ~Odi 1ccmtraddJittflorliJet� ed i!11o~Clilt� della 
senza che possano essere .p['ese in considerazioni probabilit� veramente potenziarli 
d!i. vafo!rizzazione (roflr. Claiss. 5 Luglio 1973, 111. 1883, in questa Rassegna 
1973, I, 3,59 ove richirami). Esattamente rperrta:nrfio La S.IC. ha escluso 
che ipossa .configm-ai"si una categorfa speciale di aree �carartterizzate eta una 

� ediffoaibiliit� girezza ., risolvendosi tale qualliffoa !i.l!l una maggioce va[utazione 
non giustificata da elementi certi. 
Secondo �l'art. 41 legge 215 giugno 1865, n. 2359, quando dall'esecuzione 
delfil'opeira pubblica derivi alla ip8!J.'te non esprorpriarta del fondo � un vantaggio 
speciale ed immediato �, questo vantaggio va detratto dall'indeillllizzo. 
L'rannotaita sentenza, affermando il 1princirpio .contenuto nella seconda masslina, 
ha esattamente applicato la norma il"tchi<amata, PLrecisando che !il van




1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

motiviaz1one, per II1lO(t]. avere affermato dJ. 1ciariattere agmcolo dei terireni, 
dopo aver escluso fa niaitUX1a edificatoria dd essi. 

La tesi merita adesione. 

� dndubbio 1che, nel 1ciaiso dd specie, r1cQll'll'a �La iLamentaita 1c001traddttt�l"
i.et� 1del:La motivazione, per essere le ragioni 1aiddotte a SUJPPortO della 
declsme adottata dalla Corte �del merito rtra ll:oro :inciODJcil'taibilii, si da 
~sia vicenda e da dmped:i!l'le J.'mdlivitduamooe della ratio decidendi 
(clr., da Wtimo, Oass., 26 il:ugiliio 119711, !Il. 2495). 

Invero, wa .decisiOIIle dm.pugnata -dopo avere esclJ\lJso, 1ai fini della 
[iquddaziione deilil'dndemrlt� espropl"'iativa, Ja IIllaiiJuJ:'ia eddficatoriia dei terreni 
oggetto del provvediirrnento ablaiJori'o -ha ll"iiternuto �che gili stessi 
non :foss&<o inquadrabili :neill.a �oategor:ia giuridica �dei ~cmdi iai~ol!i, .per 
essere �gli :stessi e .pd� 1che 1agr1crui: > ed apparitenendo ia:d UJila 1caitegorta 
mterimedlia dii terroof d:o1tati di una 1cos1ddetta � eddficaibiil:it� grezza �. 

In rtaiJ modo, !i g.tudrld �del merito sono perveouti, aittriaver.so uno 
svolgime1I1to viZiiiato da ,filWogicit� e ,con,tmdd:iJlltoriiet�, afi1a oondusiooe 
della esistenza 1di 1UJI1 tertium genus, d!ntermed1o :lira lii terreni edificatori 
e quielili iagrkioJ.i, mcomprendente ~di. 1ohe, pur privi di: 1Carattertshliche 
aigrdicole, IIl!OIIl 1s1ano J.'livestiti �delle 1COil!D!Ofazi-0m dch:ieste per il'aittribu� 
2l�ODJe della qualWt� eddficaitor.ia. 

lil genus suppOlsillo dia11a Oorte del merito -secondo d. principi fondaimentail.
i el!aborati, in tema di 1abl!a2li001e, diaihla giruriiisprude!Il!Za -non 
coistitutsoo una 1caltegoria �g1urrid1ca aiwt01I1oma di terrenrl, avooifli .proprie 
cariatterisbiiche ddffere:nzOO.li:. 

A inorma de11'1art. 3,9 del�a il1egge 2!5 g1ugino 18615, n. 23159, 1sul1e es~opri!
aziJooi per .pubblica ufilit�, l'iiindemlliit� esproproativa dev;e ccmststere 
nel giusto prezro ,che l'immobfile awebbe avuto ilil l\IDa il.Lbera 1COlllltrat1lazione 
di compravendita. 

taggio � specilille ed hnmediato > sussiste anohe quando non sta esclusiivo 
del fondo espropriato, ma 1dall'opeiria piubb1ica si giovino ainche� altri fondi. 
La ilerza massima cOfI"l'iis,Ponde illlll'mddrl.zzo giiurlsprndenziaiJJe costrunte 

v. Cass. 5 JJugilio 1973, n. 1883, ilil questa Rassegna, 1973, I, 369, con nota 
di SICONOLFI. 
Il principio coMenuto. nella ,quairta massima costituisce anch'esso ius 
receptum. � oppolI'tuno itener p;resente che mem.t!'e nel caiso in esame iLa 
S1C. ha escluso ,che ai fini della determinazione del danno risarcibile, si 
debba tenffi' conto dei fatti 1sopmvvenuti �che hanno limirtato o escluso .,la 
edificabilit� dell"area occupata, .con altl'e decisioll!i ha il'itenuto che �nel 
determinaire :iil. risarcimento del danno :spettante ai 'tJ['CJP['ietairio il cui bene 
sia ,stato occupato da'lla P .A. si deve ten~ conto, non delle condizioni del 
bene .stesso al momento deN'occupaziione, ma delle miglio!l1ate condizioni del 
bene �stesso al mom�nto del!ila liquidazione del danno� (oosi Cass. 3 ottobre 
1973, n. 2479, in questa Rassegna, 19o73, I, ove ri:chiami). 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 635 

. . 

Ad finii del!la JJiquidazione deH'indennd.rt� deve, quindi, tenersi cOOlJto 

di tutti �gli elementi 1oostitUJtivi dlel vailo:re iim. uin mercato iliberio e nicmnale, 

ed dn pal'lt.iicolare, riguardo. aJ:l:e espropr.iiaizionii dii tmTenii�, del cM"arttere 

edMi.�catorio o agricolo di essi, rtenieru:1o presenite che ['utiilizz1azion:e a 

soopi aigI�icolli !lliOOl esdLuide l'liJJ:ll1Joonisea 1cm'laJtteristlilca dli 1SU1oilo eclifi.icartm"lio 

se riccmrian.o clemeniti, ceri1Ji ed obiettiV'i, �Che attestino di una edifica


2iiione concreta dn a1ltlo. 

Per modo .che, �ove il terreno abbia perduto J;a quaWit� agJ:"I�Jcoila, � 

del �Carattere edJU�catocio, aiccerlJaito al momento d�ell'espropriaz:iiooe, che 

deve 1tenet1si 1C01I1to, in �COOSegueyim dieilila traisf<mmazione dell'area da 

agriiicola dn edifi,cabiile (cli-., in ta[ iSellllSO, Caiss., 8 m'8a"'Z<O 1'972, n. 6�68); 

E -poich� la natura ed:ifiicatoria pu� l"liisllita:re, oltre 1che diretta


mente dal fatto �che lii! iSUOilo 1sia ll"icomp:reso .in �UJil piano regolatore, an�che 

md:llrettamente dail!la 1situaZJione del wo1o OO!llsideiiaita irn. re1azio1Ile ad UJil 

complesso di eleme!lll1ii obiethivd, quali que1lii cCJ100e1meniti il'uioocazli!one 

del fondo, ilo sviiiluppo edtlfaio de1La zona, La es1stooza di impianti di 

servizi pUJbbld.ci necessari ailla wta di Ullla oomund.t� sociale, l'accessi


bilit� .ailile is1made (pubbliche) e la prossiimilt� aille vie dii oomri:mJJtcazdione e 

dli oo1Legamenito 1oon 100lll1lrli u1ribaind (clr., liJn :flail. sen1so, Oass., 7 a:gOIS1Jo 1972, 

n. 2�635) -ad finii del dconoiscimen1Jo del:l'attiitudiime di UIIl suolo ailla 
ediificazitone, deve rtliten:e11si 1sufficienrte la rfool'll"IOOza di talU1nJi degli elementi 
qiua[iif�icruniti sopra mdica<ti. 
E, lllOll bas1laDlldo !La pO'llen2lila1dJt� ~striartrtia, e cio� la edliif�cabilldlt� 

meriamente eventuale, ma oooorrend'o ,che !La faibbrocabdJ.~� sia dertelrllli


nata in baise a 1cond:iZJicmi reallii:, vaJ:e a d'ir� ,a[fa iooailit� illll"bandsttca, con 

:rid:eriimenrto rulo .sviluppo edilizio della zona, deve rlteillfillsd �che rnon sia 

sufficiente 1a LSeml(lilice itende!llza 1aid un siffatto inc:remento, ma �che oc.cocra 

uno ISIV�.lUIPIPO urbaniJSttco in atto. 

Ed, dtn pl"lesenm. dli UJil itJa!Le svlilluppo, 1sd �deve acoorilare -ai finii drella 

ll:iqmda:ziiione de1l'mdein.niit� espropriartiivia -se si sia (o meno) verd:fiicata 

!lia trasdiormazione delil'areia da agri�cola in edificatord.ia. 

Onde, ove 1i giudici del mertto norn .abbiianio provveduto 1ad una sif. 
fartita !incombenza, ritenenido di poter 1i1Ilquadrare i!!l uno 1schema dniterme


dio ([)!OIIl .accettato presso iLa dort1Jrdn,a �e ilia giurisprudenza) iba1UJilli suo!Li, 

che, privi delle 1caraitteriJStiche iagri.cole, non 1sianio ;r;h><estiti ,d;i rtutti i 

lmatti 1caa:ia1ltlerizzaniti ri terrend. edifi,catod -deve riitooersi merditevole di 

0lll!IJ:UJ1lamooto, per ililogioit� e ccmtraddittoriert� deillla mOl1JivamOillle, !lia 

decisione, che, doipo 1avere 1es;cluso il �cairatter1e 1agr1ico1o di UIIl terreno, 

!�ln quanito X!�lcomp:reso in 'IIDa :zJOillla di ,svdiluppo edilizio, l!l!bbiia negato anche 

L� quaiLLt� 1edmootol1i1a dli esso, 1I1iOno1sta!lllte fa 1sua ins1srtEm:2la dn un agglo


mEIDaito urbarnfa1tico. 

Il p(['imo motivo �, quindii, da 1aiccogliell"e. 

10 


636 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Oon il 1seoondo mezzo, dJ1. :l'lio011l'ente -denUllloiiata violarlone e :llailsa 
appMoazi~one degli. arlt. 40 e 41 della legge 25 �giiugrJ!Oi 1186�5, n. 213�5�9 ed 
omessa ed msufficiiernte motivazione .su U1I1 pll!Ilto decisivo della oontrov
�el�sd1a --isi 1duole che ila Col11ie del mer:iito 1abbiia �escluso che all1e parli 
noo espropriate �dei fondi :fosse deil'ivaito da11a 1esecuzii!one defil'opooa pubbiliica 
UIIl viantaggio speciiaiLe �ed dmmediiato, detJ:iaitbiile dal:l'indenndlt� di 
e1sip11opriazi!one. 

Anche rtale .censura � :llondaltai. 

nuto .che ai11e �pail'ti dei fondi non esprop!I"'me' IIl(l[l fosse 1staito w:reicato 
dall'QPera di pubblica utilit� alcun vantagigio speciale ed immediato, 
per �essere dail:1a �001struzii1one de11a nuoV1a 1s1mada deriVJato 1s1oltanito wi vantag,
gio gienel1iico .e oomun�e a itutti �i .fondi .esiistenrti 1nieililia :mna, oon la conseguente 
impl:ioaziio1ne 1che dailla 1inden:nit� di! espropciazione, Jiqui!data a 
norima deiLl'ail't. 3,9 e seg. de1'la 'legge 215 1gli'llgno 181615,, :n. 2315.9, noo d:orve�sse 
essere det!I"'atto tale VJ~tagg�iio, 1stiimato e wadotto dn termini monetari. 

A no!l'lllla dell'1arl. 41 delJLa J:egge n. 2,3J59, del 18"61, suUe esproplJ:'ia,. 
:zJLoni per causa dli pubblica rutilit�, ai :f�Jnd della 1oompei[lisaziione fra i 
dlannii ed 1i 1benefici dipendenti dahl'opera �di puibbliioo1 dinitere1sse (cosiddetta 
compensatio lucri cum damno), iSi richiede un v:aJlll1Jagg1ilo1 �lllllmlediiiato, costituente 
.oonse,gruenza d11retta, anche �se non contempoo:ianea, de1l.'esecuziione 
dJeilll'ope111a, 1e 'speciale, cio� P!f'Oprio dialllia paiite d1eJ. fondo ltllon esproprrtilata 
(�c:l�r., dn tal 1seooo, Caiss., 13 dicembre 1969, n. 319\rn). 

-L'ovdinamento ghn.idiloo, ne'l co:ntbrapporre a:iJ VJanitag.gi che il'esecu


zione �de1l'opera ap.poicla alla 1generalit� dei cittaditnii il. benefido speoiiale 

arrecato ail prop!ciietado dell'dmmobi:le pairziialroente espropriato, ird.rtiene 

che .soltai:nrbo tai11e pal1tiico1a!I"'e vanitaggio poStSa 1001std.rtiuire :un lucro dngiru


stiifi.oato per il'espropriiato, se� noo detratto -dn misma corrispondente 

al p1usva;1ore, e do� ahl'aurnento .dJi v.ailore .conseguifo dalla. parte re


sidua .dJe11'1immobHe -dailil"mdenndt�, quale :liattor�e diminuente di essa. 

A ital. :fine, per�, non occorre� che 1iil �beneficio sia 1escliusdvo dei fondi 

parziialmenite �esp:.mpri:ati, �si da impedrne ila 1comp�([}Js1az:Lone dn �.tUJt!Ji i �Casi 

m 1ClUli un benefido del:la istessa natura, 1siia pure dn mistlil'a dhne11sa, de:rivii 

OO!l1ltemrpol'aneame!l1lte dall'opera pubblica agli a:litrii fondi de;1la zpnia; 

noo rr:icompresi nel procedimenito 1ablaitorio. 

Pier modo �che, ove, per eflietto deltlia �oostruzilone' di una .stvada pub


bHoa, la pair:te residua dei fondi paTziailmernte e1spropil'.i!a�ti, non .oomrr;ire.sa 

nehlia diattilspeciie �esprop1rfartiva, .sd1a div;enuta .suolo 1ediificaitorio, pe!I' :ave:re 

acqu~stato Xl :lironte ,gufil,a strada � dndubMo �che dJ. prop!I"'ieitarilo (�tittol�are 

del diriibto 1mciso) ine 1abbia riisentifo run beneficiL01 pairttco1l.are (1im.mediato 

e 1sp1e>Ciaile), di cui non pru� non tenersi �conto a�iJ fini �della ilJilqui!dazione 

dell'indennit� di es1Prop!I"'iazione, nonostante clle esso II"idondi anche a 

-:� 

:=: 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

vianitaggio, si'a pur,e ,fai dliv:�r.sa m1S1U1ra, di �a'lm 1$1UOH, non assoggeittati ad 

ablaz1ol0ie, ilrliter;essati 1aUa zolilla. 

Deve, quilrld.i, ritenersi �che, .sul.ila ibalse dii un. IDlM~cettabi.J:e accosta


mooto ~a un v;anrtag.g&o rriflesso (olrtre 'che immed:iarto e 1spedaile) ed t1IIl 

vanrbaggiio 'esclusivamoote 1generico e �comUIIle 1a tutti giLi ilrnmobili di wn 

determmato ,c01I1Jtesto temtoria,le (per dJ. .quale lllJOIIl � co11JJselllltita allicuna 

detriamone; (dx., in ta'l ,senso, Cass., 22: novembre 196�9, 1n. 3801), J:a 

Corte d:el merdrto ,abbia escluso, 'senz:a forntlTe _:in pil'oposirbo una crnngrua 

motiviaziione, la detraibi:ltt� dla11',mdeTI1D1it� 'espil'opriartiiva deJ booefklio, 

qu:allll1Jif�cato d.1n v.aloiri moo�etaci, der1via'1io 1aili1e parti irelslidiue (non esplI'o


priLate) dei :liondli, ogget1Jo dei pl"lovv:edli:menrbi aib�llartivii, dlaWla 1esecuzdone 

deiLl'op:era di pubblica utili.it�. 

Anche dJ. 1secondo motivo �, qumdi, da acco.gJlielI'e. 

In definitliVia, v;anno 1accruti entrambi 'i 1motiv� dli ri~corso e ila ,senitenza 

denUJnciiata va 1cassata, 'con >hl 1conseguoote ~ilrlv:io defila ,causa pea:-nuovo 
esame aJJ:a Oorte di: Appe.Yo dii Oatama, 1a quale do!V'r� provvedere slUil.ie 
., questiond 1oggerbto dei mOltiVii di ll��COI'ISO, fornendo a:J. ll1iguaa:-do Ul!l'adeguata 


motlivazione, secondo le liinee sopra :tracciate. -(Omisiss). 

II 

(Omissis). -11 Mi.n:iJstero dei LL.P.P., �COIIl fil pll'imo motivo, denuncia 

illa vioi!JaziiJol!lle e maiJJsa applillcaztiiooe dleihl'airi. 100 1c.p..c. ,e� d!ei prmclipi giuci


dlilci (["eWaUivi 'a!lll'onerie d.e!LLa rprovia, n01I1ch� omeSISla 1ed 1i1!1S1Uffi.,cie1nrf:le motlivia


:zJiJOIIle 1cimca un punito decilsi1vio dellla controvielt'siia: priospettato ,daJile parti 

e \riaieviaibillie idli ufficio, d!n. ~eiliazlione aWl.'1airt. 3�60, 111. 3� e n. 5 c.p.1c. 

Sostiene �che wa Corte del m.erdito ha errrOIIleaanein:te riite11JJute iLegititi


maiti 1ad 'agire Cuzzoo!'ea Fihl:ippo, Tuaillioesco e Gtuseppe, quiaWi prrop!rietall'i 

deiL :fioindo occupato, J1addorve wa idocumenrba2'1one es1bti.rba non :fol"lnivia la 

p110via 1suffidileiruf:le dieilJJJa ~qprieit� diomillltcaffie; 1che lilrloilrtJrie ila COII1te ha 

omesso di esaminare talune d:ricosfanz.e: l'iscrizione di una ipoteca sul 

:fondo in faVOII'e .dell'AmmimJsit:riaziOIIle fi.1na1I1:tiilaria; ila peni'd:enza di un g�l\lJ


dizio di interdizione 1dlel dante causa dei resilstenti, all'epoca in cui fu 

!1:1edatto iJ1 rtestamelrl!to; la i:ioodenza di urn giudiziio per :lesiJone di iLeglittima 

illlistauraito ida CuzzoCII'ea Fratncesca, 1so11ehla dei resistenti -ile qurui 

escludevano ,che li treS�Js1Jenitj, fusse i .~oprriietall'i 1escl'UJS1i.'Vi del be111e QIClCU


pato, e pOIIlJeVano I�l!l. evidenza �ohe dJ. bene medesimo ea:ia 1compire1so I�l!l. unia 

ooimIDiOIIle ie:riedi1lma, d.elilta qruaile erianio pall1tecipi ialtTli soggertrtii; (Cuzza. 

cvea Oaterma, Gi;useppima 1e il.\ILM-giherita) i qruali a'Vil"�eibbero dovuto ne


ce1sswiame111te pM'itec:iipare .ail giiudizrilo I�l!l. 1coriso. 

La 'cellllsura � ilndiotndata. 
1


Essa, va priecilsarto, pOl!JJe ilrl d:iJscussLOIDle ll1!0in �1'1e1sLstenza ,dJeiIJ1'1a:tiLone 
-1mtesa qUl0S1Ja 1oome .potere dii 1ottenere dal gi1udlice Ulllla dercisdlooe favo� 


638 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

revio1e o ,s:faV'orevio1e dn baise aillla prospettazdone d!eiltlia dJOmanda -ben.si 
. lia riea1e i1JiltoWairit� 1artitiva deU. l.'laippoo:ito 1sostanzdJaJe dedlotito m gdudizio 
(vrue a dill'le Ja ddenrt:d.fiwzdi�lnJe diei sogget1Ji a1btilv�. d!el rapporto oonmroV1eI1so), 
1oosl. SOlliliev1alllJdio uoa q1UJes1Jilone ll:llon dli lliegUJttdma.zJiJOlne aitrtd'Wl, ma 
dli merirbo (aitbilnJenltJe 1ahla ifonda<tezm diaNJa pretesa fuitta vialere), II'liispetto 
aillla qrulailie 1a Coirte dii Oalssazione pu� esericiltare isOILtanito il. normailie silnda


cato dJi legittimit�, nei lii.miti dell'im1pugnazione. 

Ora ila Oor:te del merdito ha esammato ~a 1oopiosa dooumentazdone 

reLaitiva afJ. foodo in questLone --rLsallente ad unia donazi:ooe del 2 set


tembre 191315 idi Cuzzocrea Domenfoo a:i fi~li. 1seg.uiita ,dJa una 1serie di atti 

di V'encid;ba e di retrocessione e, 1i!ll!f�1I1ie, dal testamenrto dli CuzzoOTea 

Domeniico -ed ha iacoortaito che di fcmdo medesimo, :esteso mq. li5.4'86 ed 

oocmpalto dalhl.'A.N.A.S. per mq. 4.738.20, ~escLusiviamenrte, 

in :ra:gi:one dellile mspetti'Ve .qUIOte, a Cuzzocrea Fliliippo, hanoosco e Giiu


sEml)e; onde soltanto costoro, e non anche gli altri figli di Cuzzocrea 

Doonenfoo, avevano ddl"illtto a ccmseg.uke 1fil l'ltSatl.'lci:mento del darnno arre


cato .dJaJJI'A.N.A.S.. Le conclus~cmi �cui ila Corte 1del meriito � pervien,uta 

con motiV'aZJtcme adeg.uata in ibase 1ailila valutaZJione anJa[itioa dei docu


menti esLbiti, :non .pu� esserie fondatamente �Contestata dalle ru1lre ciroo


stanze dedotte con la oeniSUT>a Pll"'OP'Osta Je quald o 1sono smentiite dagiLi 

accmitame:nti �oompiuti daJ. giudilce del merito, o non sono p["ovate, o 

non 1conCOOilJ001Jo pu:nti dec1sivd d~lJa 'co:ntroV'etisia. Invero: a) La 11poteoa 

a :flavore de1l Fisco sUJl fondo dn q1UJ�sUo:ne -1che 1n ogni �caso no:n avrebbe 

riJ.e\na:nzia illn or.dine ail.J:a pretesa :liatrba vai1ere dn girudrilzio -� istata oalllJcel


laita 1COl!l provvedlimento 18 1se1J1Jembre 1969 dell'I�nltendente idi Fli.:nanza, 

cosi 1come iacooritato 1daJ.�1a Coo:te del merito; b) La pe:ndenZJa di ru1t1 giiu


diZJi!o 1di .i::ntffi'ldizione di Cuzz1ocrea Doonenko ,aJJl'epoca m cui ,@spose dei 

woi heni 1co:n rtestamento 1ologr.arfo -dedotta ail fillle .dJi prospettare una 

eventuale dnv.atlidi:t� del testame!llto !Predetto .con 1cui, ,seco:ndo gJii accer


ibaimenti defila Corrte idetl merito, :l�urono at1ll'libui1rl. 1a Ftia:noosco e Gmseppe 

OuzzoCII'lea, II'lilspettilviamente, mq. 1.4!91 del SlllOiLo :in ,cOIIllbrovemiia -non 

� dimostrata 1ed � altlZd .srnenitLta �dlailila sentenza 1.mpuginaita. Questa, !infatti, 

esami::nando ila posiziione di Cuzzoor�ea Fild:ppo -dJ. quale nel glliudiz1io di 

a:ppelJo avieV'a iinte.resse a �contestare Ja cr:Lchiesta �del fuatello Giuseppe 

per J.'a1ttl'!1buz101I1ie d!i lllll!a maggilor quota -ha rrdJJ.eviato �ohe � d:l Cuzzoorea 

~iiJ:ippo ha V'agame:nte .prl'Ospettato m giiado di appelif!o l'1i::ncapac:irt� !11JatU


raJ1e .dJel 1testaito11.1e, 1senza fO!I'!Dliire nessurnia prwa dello istato me:nta1e del 

gienitore, -al mornenr!Jo del rtestamento �che deve 1r11ien!e!l."si va.Jtdo... � cosi 

escludendo, per -Logica d:Razione .che ,se ne trae a �COl!l!Wal"io, l'1eststenza 

de'l giiudliziio 1indicaibo d.atJ..l'ammin:i:s1IDaziioITTie 1dcorrente; e) La pe:nde:nza 

di un giudizlio 1i::nstaUl1ato da CuZ2loc:riea Fra:ncesco per Lesione 'di il!egittima 

� 1staita v1agiamenite dedotta 1se:nza :aJ.�oun l"if&i:me:nto ,concreto 1cihe ne per


metta dil ll:llecetssamilo 11.1tsco:ntro ( � ll'I�lsu11la UIIla 1c~azdone ,di Ou~zoooea FTan




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

639 

oesco per lesioni dd Jegittima �) anche per rstabiilite, dn a:el.azione a1l:a 
contvoversiia 1n esame, l'oggietto deHa pretesa (riduziiOllle di d:isiposiz�iOOJi. 
tesrtamenitarde o d:i dOlllaz:iOllle; eventurure 1COlllSegllelll2JiiarJ.e dOlll1alllda di d:ivisi
�one). PerraiLtro l'omesso esame di tarle ewcoista~a da parrrtie dlell:lra Corte 
dli Catanzaro non rconcerne Ulll rpUlllto �decisivo della cOllltl'ovrerrsiia, poich� 
1a cwcostanza medesima, alllJche se rpositiV1amente 1a1coorr1lata, rsarebbe, di 
per .s�, imd!ooea ad escludere chre i resisteniti rSI�ralllro gli attuali esclusi.vii. 
oomproprrietari del bene occupato -e quii:nd:i gilii esclUJsli.vd tir1Jolrari del 
dirirtto ral \t"iisax1cimen.to del �danno ad �essi .axrecafo ed :il!l:idOlllea a ddmostr1a:
z,e, 1com:ielativamente, rche iil bene predetto �sia �Compreso, come si 
arsswne .daWJ.'A.N.A.S., .in Ullla �coon�lllfolllJe eredi1lardia, donde la necessirt�

1

dreffilJa par1."iteCI�ipia2JiJooe dJeil giludi!ZliJo di tUJtti 1i cOl&'edd:. Ilndiar1:Jtli deve rilJJevairsi, 
qruanillo a.J. ,P\t"imO pl'Of�.Jo, .chre gJJi atti d:i i11be:rraJ:i,t� 1soggietiti a rid�:zJ~ooe norn 
sOlllo nulli o alllllluliLahiJ.i, ma 1sono dl!lveoo varlddi anchre rse sUJscettibHi di 
essere iresi moopemnrtii, tin wtro e m pimite e ,cdJo� m rliimilti m oUJi ci� sia 
necressairlilo pre\t" J.'din.Jte~amone de�IIia qurotai dii ll"liJserrvlar, atbrraVlell"IS10 il'eseroilizo 
dli c1dirW1rtio portJesll�itivo dehl.'e.redie .legirtJ1Jimalrio ru ,chJiJedleme \La: dd1uzworne. E, 
deve aggiurnge:rrsi, quanto al seoondo profilo, �chre Ja esirstrenza di una 
comun.iorne � �COllld.izione rimprescmdi!bile dell'a~one di ddV'�lsiooe -di 
CUii neililJa specie illlOltl lSi :Ila �oormo -ma illlOltl delll1'azdrorne di reilnJtJegll"laZiollle 
di quota Legittima, la quale, essendo dlntesa ail rsodclis:llarcdJmento dei dliiritti 
del .legittimarLo che 1s:i ritiene leso rnei .suoi diil"iti!Ji, pu� essere p11oposto 
ind:iprendentemente da una domanda di dri.'Viisiorne; questa coistirtuiisce un 
posterius rispetto aJ.rlia domanda d!i mduziorne di atitrihmione partrimoniali 
di �gudisa rche, �SOlian,to nelifa evenwal!it� �di aicco�glrimoo.to dli essa, 
viene a 1stabi&si. una �comUlllione tra ::ir1 J:egittimario ed i benefi.criari dehle 

attribuzfond il'idluctbhld:. 
Oon il. secoodo motivo irl Mr~odei LL.PP., drenUllldarndo il'iduZJLone 
e :faiLsa apJ)]Jilcamooe drelil'art. 105� c . .p.ie., lllOIOlch� mOlt�IVlar2'JiJO cootll"larddiiJttrOII"
li.a 1crill"loo 'lln puJill1Jo drecilsiV10 diel1J1rar controovrerisia, tin ireLa:zJilone alhl.'all"lt. 360 

n. 3� e r:n. 5 c.p.c., lSOlstiJeln.Je che Gdluseippe e F1rainoosco OuZ2J0creia, fun.Jtervenendo 
:nell gilud�iziro dli! pr:imo 1griado pre\t" cbiiJedrere 11.'aiccoglimoo.fo deillla domalllJdia 
dlelil'181ttOII"le avevano spilegarto dl!lterveni!Jo ad aidiuvandum e, pre\t" traile 
poSizJione poooosuailre, Ja COII"lte dli appreililro IIlJOlll aiv:rrebbe poibuto (coisi come 
non arvirrerbbe rpOilluto til1 TribUIIllarLe) emer1:Jterre prion.rulllciia di c01D.dialn1t11a m :&iVIOIDe 
diegLi ,iJn.i!Jervenitoirii. 

La OOillSUXla � :lio:nrdartra. 

In .generale, deve ritenersi p!'OpOlsrta un.a dete:rrm:i.!Dlata domanda an


che 'se J:a relativa man:ifestazion�e d!i volont� non rSira specdfioo.mente formularta 
e contenuta nelle �caoolusiOlllJi ma possa imprl.1iicirtamente o indi~
ettamente ressre\t"e desunta dalJ.e d!eduzionJi e rfoh:iesite deiLLa. parte, con
�siderando che la doman�da giudiziia1e 1comprell1Jde lllJOlll iso1tarnto ci� che 
vriene espressamente en.rtLnciiato nel petitum, ma �alllJche ogni ailwo prov-/ 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1

v,edimento dJJe ~1si;a �1a logiioa 1e impresciindilbhle preme,ssa. In parlLco


lare, poi, 1spe1rta ail giudtce �quaJ!moarr.e 11'1intervento' 1spliegarto in .gtudizio, 
suJ11a base de11a vaJ:utaziione ogge.ttiva dehla p:l�e'besa che ine ,cost11Jutsoe d,l 
:flOilJdamento. Nella 1speoie '1a Cor<te d!~l meriito ha mevato 1che Fr1ancesco 
e GiUJseppe Cuzzocrea, ,con J.a 1comparrsa di tnteTVento deH'll �lugHo 1968, 
dedussero � iJ. foro interesse 1a inteirvenire per ottenere la liqu&dazfo!ll>e 
dcl damto ,subito ;iln irelaziooe alla propria iI"Lspe1rtdva quota d:i .proprij_,et� �, 
che itale deduziioine dnrbegravia ile 1oonc>1U1sfolllli deili'iatto ,con lie quali Francesco 
�e Giu:serpp�e Ouzzocre1a 1aveviallllo 1adedto -1ail!la d!oma3JJda di Cuzzo011ea 
~iliippo chiedendone per 'QUJanfo di raigiolllJe iJ.'a1ocogJ.ime!Dito, ed il 
con,tenuto d'i ta.J:i �conclusi<m.i 1era mteroormenite 1chia!r.1to daJ.J.a 'dr1costanza 
che, 1avie1ndo Ouzzocrea FU11ppo chiesto d>l r1salt'cimooto de>lJ.'Lntero �dallllno 
consegmto ,a,1J.'occupazion1e del fondo, �compreso qUJelilo r1elativio ,alle quote 
de1i �condomini. La 1adesione 1alla 1Lstanza idi F1i�:iprpo ,c]!oveva �essere ilogicamente 
intesa 1oome mani.d:e.sta:zione deilla wlont� degilii inte�rven<tord. di 
conseguire ile rispettivie porzdorni di 1indenn:i.z2'io, ,cumuliatdviameinte rrich!ieisto 
da>tl'attorie. 

E dal1a wi;lutazione di taJ.i 1elementi I.a Corte del meru:to ha :tratto 
iJ. .corretto .conv.iincimento �Che Cuzzoorea Fl'lancesco e G1use1PPe erano 
iJ:JJtervienuti 1in �g1udizto per farr v.atlere nei �confuontii del.tla :par.te ,cornvoouta 
un proprLo diiiritto relativo all'ogge.tto dedotto nel p1rocesso (intervento 
adesiV1o .autonomo) e non ,gi�, soil.tta:nto., per 1sostene1re le ragioni del :liratelio 
F.iJlippo (ilnterviento ade,sivo dipendente). 

Con. H <terzo motivo .il l.Vfilrusteiio denWJJcia la viioilazi:one 1degli artiooild. 
61 e 1ss., 1112, 113, 115, 116, 132:, n. 4, 191 e 1ss., 1{)0 c.ip..c., 20.56 e 
2697 1c.1c., 1 !l".d. 8 dLcembre 119313, n. 1740, 11 leggie 17 agosto 1,94,2, n. 1151, 
1 �e 1ss. ilegge 215 1novembrie 11952,, tn. 1618,4, 3,8, 17 e iss. �Legge 7 agosto 1967, 
!Il. 765, 1 e ss. ffiegge 19 1n0V1embre 1968, n. 1187, llll0tnch� omessa o li.rusufficietnJte 
motivaZI�IOl11le 1su puintii diooitsi.Vli dei1lla �COl!lltrOV'&lsila (in ll'eiliazdtone 
ailil'.aJl"t. 360 1n. 3, 4 1e 15. 1c.p.1c.). 

Sostiene �che lla 1sentenza impugnata: a) ha 1er>roneamettll1Je ritenuto 

edifi,catrnrto ii :teroetnO OClC'UJpato, nonosta1I1Jte ,1,a ma:ncanza degli mdki 

tiipki d1e1Lla edificabilit�; b) e nonostante 1i viinco<Li dooivianti �dille leggi 

menztona<te, datltl"appll'ovazione del ptano parti1colall'eggtart;10 che ha desti


nato la p!I'opriet� occupa.ta dall'opera plll:bbHca a � vie1rdte aigriico1J..o � e 

da ,sffi"V;irt� aereopol'!tuale; e) ha determinato tin m1sura ecceissi'Vla, 1aoco


gMenido 1l1a inesa.tta v1a11utazione 1seg,uita datl .consuLeinte tecnko d'uffido, 
�iJ. V1a1o!l'le unifar.i:o ,del terreno de quo. 
L�e censure 'Sono tutte in:fond.atte. 
Sub-a) B. 1carrta1rtell',e 1e>dirficia1Jor10 dli un 1SUJot10 1Che,. CO!tnte .quei!JJo .in � 

cootesta:z1one, !lliorn sia �compr,eso rneLI'ambito di un piano !l'legol�atoil'�e pu� 

;riLsu1tall'e 'an.�che Lndtiie.ttamente da un compl!e1sso di elementi 1certi ed 

~:: 


. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 641 

ano 1sviJuppo eddJ.faio de1la zooa, 1a1la 1es1sterrna 1dt 1strade lll!e�ie ifilnmediate 

ad:i!aceinze del rterxieno cons1der:arto, al �Cohl1egamer111to del 1oeinwo ur:balll!o, 

ail'l'fanpdia'lllto dd: ,serviz:i pubbl1ci inec.essari, qruali J'1aic:qua, J.1a :Luce, Ll:e fogna


ture, ie 1sfumili (Oaiss., 7 diilcembre 1970, n. 2.5183). E il'~ezzameinito ofil'1ca 

il.'1esis1Jen:zia �e Ja didoneit� di taM :elementi di iiatto II"ilenitroa nella eisclusiva 

competenza deil. giudice di meri.ilio, il icui 1conVii!ncilrne'lllto non � si!ndaca


biJe ,in ,sede di Je~ttdm:it� se non pm-vli!zi 1at1Jineniti 1ail.!1a motiviazi!one1, 

NeI.la ispecie J.a motivaz:iooe del:lia isenrtenza dmpuglDJata, neHa sua 

ratio decidendi, � imperiniata 1Sll!1Jla 1coingrua vruutazioine degli clemeniti 

di :llatto accer:IJati, detenninalll!ti 1al :fin�e de1la idrten,UJta ecl:i.ficabiilii!rt� deJ ter


veno : 1ubicaztcme nellia faiscila cOlsrtJiera �de1l1a citt� �d1t Regg;io1 Calabria, 

edificaziooe iniziata :nel'la z:ona, eststenz:a di 1$1lr:ade pubbJ.d:cihe lllJe11e d!m


med:iaite adilacenz:e, �coll1egaime!l1to 1con il 1coo1mo 1cdittaddlll!o d:i Reggio Ca


labria, impianto dii servizi ;pubblfoi niecessarii (acqua, ienm-glia elertmrfoa, 

teJ.efono), prossiimit� di 1scuo1Je 1e di 1negozi. 

Sub-b). La OOO'lte del mer�ito ha esattaimenrtle !l'iJ.eviaito che ila edJil:fica


bHit� :non potevia esse11e esclusa, o iI"idotta, per i vdincolJi �derdvianti dailJLa 

il:eg.g.e 16 1aigosto 11967, n. 167 �e p& 1a ilnclusfa:me der1la ~opll'ltet� Cuz:zocrea 

neI.1'1alI"ea destinata a � verde a~tcoll:o � 1secoodo1 ~ ipriogr,amona di fa:b


bricaziooe p11ed1sposto 1da1l Comune di Reg1giio Cwaibl'lia apip11.iovarto con 

d.m. n. 1767 deJ. 30 iottobrie 195,9, 1n �quan,to 1succe1ssivd aJ.lJa :iili1egiittima 
occupazione. Invero, IIlelila ii(potesi �cli occupazione di l\llll :iimmoibiJ.e divenuta 
1iJlegittima per mancata em1ssione del decreto di espropriazione 
nel ibienrnfo, e .dJi impossibilit� �dellJa restituzione del bene a 1ca1Usa del.la 
sua diefim1ti'V1a destilllJa2fone 1al11Ja ,costru:zitcme dii UJn.'op&a .pubbi.!JiJca, iLl risardmento 
del dallllllO � d1i1sci:pli'lllaito dailie !l'egole .gienell"ali 1su11a II"espOIIlsabHjit� 
da futto �iJJecito. Ne 1conseg1Ue 1che esso deve essere determi!naito 
con rii.ferimento alhlo ,stato di :llatto i!n 1cui l'immobile si tr:ovavia. aJ:l'epoca 
che ,si priesume dimm:edilaifla:menrte su:ocessivo 1ai1la iSlellll1Jenza dii oondanna in 
1cui :hl .risar,cimooto viene �CorrispO!sto. In1fa.tti, fil II"�!SM"cimooto deve l'lipr:
istilnai11e Ja 1situazione patrdm0011iale del dairmeg1giilaito quale E!Q'la pil'iima 
del fatto .i:l.lecito gen.er:ator1e 1del danno, pcmerndoil:o !llie1l!e 1condizioni in 1cui 
.si ,sarebbe trovato �se ['1evento dainnoso illOlll 1si fosse v~illcato. 

Quanto ane aJ.tr:e -�a:ssedte -J.:imitazdond. 1alJ1a 1edi,fi.1ca1bd.Jit� deJ. 
terir,e;no dev�e rdi1e'\na11si che esse 'deriverebbero da Jeg;gi a!lliche e1ss1e successive 
all:Ja occupa2fone .illllegitrtJi:ma ~leggie 1i9 lll!OV'em'bl'le JH618, ltl. 1187) o 
da leggi antedor.i 1e da .seil.'V!it� la cui riferibi:Lit�, 1in icOilllcr,eto, al fondo 
occupato IIl'on risulta 1a:bbl!a formato oggetto di 1a11egazi:cme e dLscrussione 
nehlie p11egiresse fasi del giudizio -1do!l1de Jia ionposs1b1Ht� liD:l questa 
sede dii prendere in ieons1derazione il relativo asSU!l1to -.e, che comunque, 
1appunto rper .il .constaif:Jato ddd:etto di 1specifiche 1cootestazfoa:li, � da 


642 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

presumere siaino istate �considerate e vailrurtaite dal �consulente tecnico di 
ufficio. 

Sub-e) Le �ceinisure per aisseriiti vizi dei.La motiiviaziiooe sono infOllldate 
.runiche rj,gpetto aJJ.ia determinazione del va1oce unditarrio del fondo. 
.Ail rlgualt"ldo, mmaititi:, lLa Oor:te del merito 1si � lllniirfoo:mata aJ..le <DiS'l.Lltanze 
dehla 1C01111Sulenza rtecn1ka dii ufficio, ed � noto che .H giudliJce, qUJaindo 
ritenga ,sufficd�rruti J.e 1coocl.rusiolilli di elSsa, !D.Olll � tenuito ad U111a specifica 
e paititioolaregigiiata oonfutazione de11e argome111taziioni delle parti, quan


do, 1come nel 100SO ha esposto i:e Lragioini 1peir le quaJ:ii Si � UiDlidiormato 
all'opinione espressa da[ 1consul.ente. lil vii.mo di omesso, o iinsufficdoote 
esame � profiJ.abHe al rig.ua;rido SOilo .qwmdo non vengono esaminate le 
oelIIJSULre mosse 18!ll'opeira deil. 1001llSUJLen,te che Silalllo iprieciJse, .cirricOIStialnzdate 
e su~bdMdli portare, ,se 1a.ccoJ.te, ad run gtliudizio1 opposto e divemo da 
quello espresso dal �COirlSlllenlte. 

Nelila specie il.a Corite dii merito, chiamata a ,stQbfilire 11 �concreto 
valore uniit~1o del fullldo oCCUipa1lo, ha 1seguiito tle coocll\.lJsioni del coosUilente 
di ufficio, dopo aiveir iarniaJ:i,tioormenrte vaJutaito, .con mot:iva:ziioine 
c<mgriuia ed iimmwne da vizi Jog1co-giruiridici, ile 1risuJ.tanze �del ,procedimento 
di 1stima da eisso a<liot1larto. 

Con �ii qu:ar.to motivo, denwneiatndosi fa v&oJ.az:ione deJ..l'arit. 112 c.p.c. 
e de1'l'a:rt. 2.907 �e.e. (1n relaziOllle aH'a:rt. 360 n. 3 �C.p.c) si dedruJCe .che la 
sentenza 1mtPugnata � incortsa nel vizio d� ultrapetizione: a) per aver attrilbuito 
a Cuz;zocirea GiUISe'PIPe gli interessd legali ISUlla somma liquidata, 
per wn periodo maggiore di qu�illto rfohiesto (sino al soddisfo) invece che 
fino a�l 12 marzo J.967; b) per aver asseginato a Cuzzrocrea Fra111Jcesco, a 
titolo di risarcimento del dlarmo, uina tsomma maggiooo dii quella richdesta; 
e) per aver atta:�jhuito ai 1gerimani Cuz~ocrea 1'1iJnde:nnizzo relativo 
aJ. hienlll:io di ocoopaZJiOllle legittima ohe essi non aveviaino mai doma111Jdarto. 

La �censura sub-a � illlifundata. 

Ouzz;oorea Giuseppe con ['atto ,dJi aippe11o chliese ~cfuo. cooClliustOIIlli riportate 
in epigrafu della sentenzia impugnarta) l1a col'lresp0111Jsi0111Je degli 
ilnteressi J.egald suLLa somma J.i.quida:ta dal rn. marzo 19o65 ail 12 marzo 
11967 (biemllio deJ.J:a occupazione origmariiamente legi1Jtima) e, per il 
periodo 1SUooes.si'VIO, degli interessi del 10 % e 1Sino al soddisfo � . La 
Ooote, qlUI�IIldli, llJOiil ha ;pooinWllC�Jaito ultra petita, ma nei admi1li 1dleWla domanda, 
rid'UJcendone, anzi H. petitum. 

La cenSUJl'a sub-b � fondata. 

Cuzzocra F.rrunceseo �Chiese, pi11ec1srundo le �cooc1usioni da 1sottoporre 
ai Cohlegi:o (�m". epigrafe �sentenza 1mpugna<lla) il:a 1condan111Ja idell'A.N.A.S. 
ai1 pagamento della somma dd tre mHi:on!i di J:i:re, che rrappresenta J.,a sua 
quota parte di iindenrnizzo 1sui 1complessivi :brenta miJ.ioin:i �che 1si -chiedono 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

per J.'mtero esproprio �. La Corte ha man.ienl\lJto :lierma J.a Jiqu:idazione 
del Trnbu!naJ.e (L. 23.6:90.000); ha aumenitato il:a entit� de111a qru.0,ta di 
Fll"anoosco Cuzzocrea daJ1'8,�594% -stabil11ta da:l '!1ribuoo.le -aJ. 18,19% 
e per <ba�le mag~ilolrie quota ha 1a11l1lrliibmto a Ouzz;oorea Fll'lalnoosoo 11.ie somme 
di L. 4.309.~10. 

La v.towaZiione del prmcdipdo deliLa 1cocrispcmdoom :lira 1W. �chiesto e pronunciato 
risulta ev1denite .daJ. cood�oonoo f:ria fil petitum (L. 3.000.000) e 
ilia somma liqudda!ta (L. 4.309.410) anche din reiLazi:Ollle aJ.l'impor:to globaJm.
ente determmato dai1l:a Corrite del :meriito iin imdiSUJra mmoce (Lire 
23.6�90.000) il'liJspetto a .quelila richiesta m .sede dli appelil'o (L. 30.000.000). 

La ceitlJSUl'a sub-e � ilo.fondata. 

La mdeninliit� per 11.'ocoopa:Zi�JO!lle Vempomnea. Oll.'~en.tie ilegiittima, 
ne1la imdisura dell':i!llltereiSISe suhla somma doVUJta a titolo sostiitutivo 
della restitUZltOllle del bene occupato (come equiviaJ:ente del mancato 
godime!lllto del bene per iJ. periiodo mdd.ca1lo), fu richiesta Ouzzocrea 
Fmwo �con l'atto introduttivo della lite -con cui fu domandato il 
risaroilme!lllto diell damlio wbito COlll .g'lli; <initeioossi fin dalllLa data dleilil'pccupaz;
i:one -e da Cuzzocrea &anicesco e Giruseppe, �Che �COl!l la .comparsa 
di 1i1Ilterveinito dehl'l.1 lugliio 1968 tliormu;tarono analoga domarnda; tale 
domarnda :liu 1aooolta dal Tribunaile e J.'A.N.A.S. iillOil sollev�, Liln sede di 
appe1lo, aJ.mme ocmtesta:zJioil!i al riguardo, ma ainz;i llle rico1I1obbe ia fondatezza, 
avendo richiesto �che l'itndenn.ilt� di 1cui si discute fosse commisurata 
ailla somma col"l'ispcmdente aJ. Vlal1ore ia�gcicolo del fondo anZiieh� a 
qi\.1Je11o ediificatoroo (sesflo motivo di 1appeil!lo irtliportaito a :pp. 16 e 17 sentema 
impu~ata). 

Con dil .quilllto motiV'o il Mim:iiStero deniunci� il.a v.Lolazione degli articoli 
113 c.;p.c., 21697 �e.e. e deii prLilncipi giuridid rel:a<bivi �aJJ:a arttribuzi:one 
e diecOl'lrelllZia. degJJi :mteressi suh somma iliiqruidarba a itiltlolo ,dd rdJsaircimento 
deJ. daa:mo da fatto iLlecito (art. 3�60, !Il. 3 c.p.c.). Sostiene che: 
a) qua1I1to ar1la mdea:mit� per oooupazione ilegiirbtiima gM dinteressi matumlllO 
e decar1rono soilio diaJWa scadenza dli 1CiasCUlllia amllllialdit�; b) IliOlll essendlO 
stato 111ichlilesto :aliCU!Il ilndernndz2�o per 'la occu1parzione ilieg.iJttilma gli 
i!lllteressi compensativa sulla somma l!iquioota avrebbe dovuto essere 
aittll"ibUJi<ba �Con decorrenza da:l primo giorno .suocessi'V'O 1aI.lia .scadenza del 
biennio di occupadone legittima; e) ilia Corte deJ. merd!to, in difetto di 
prova, non avrebbe potuto ritenere, �ari fitlli dell<a decorrenza 1de~lii interessi, 
�che J.'iniizio della occupaziorne .codtndse che 11a 1n:otifica dei primi due 
dem-eti d:i occruparzione (211 gru~o 196�5); n� .avrebbe potuto ritenere, 
dn base :ad illogiioo pt>esunz;ione, che l'occupaZi10ille deliLa pairte di terreno 
di �cui al rteirzo decreto :avveilllle contemporaneamente aill:a occupazione 
dei .suoli dii cui ai �due preeede!lllti decreti; d) .gli intere.sst .compe<nsativi 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

644 

aw:ebbel'o dov'U!to essere :1J1qu1dam sino <ailiLa d1ata dd. seirutell.2la dii 1condarruna 
e nioo sino 1ail 1soddisfo. 

Le 100IJJSUl"�e ,sono ,tutte infondiate. 

Sub-a e d) In "tema d:i ocoupaz:ione divenuta :iMegittima g.li i!r1teressi 
legali 1suhlia 1somma J.iiqwdata 1a 1tito'1o di riJsarieiJinento deJ. danino 
costHJUiJscooo 1l'eqmvaiLenite 1ecooomi1co (ove ,fil p1101Pl'ieta111o i!l!OIIl dimostri 
un maggior pregiudizio) d!e1la mai!l!cata ut1ld~az:ione del bene e pod1ch� 
que,sta crisaJ.e all.l:a d:ata del!la occupaz1Jone e pu� il'litene11si ,cessata solo 
daiLl!a data del!la reililtegT1azi01I1e deJ. patrimOIIlio dcl dami:eiggiiato -vale 
a di.1re 1al]Ja data dell'ieffettivo pagamei!l!to dell'mdennizzo risair1citoirio esattamenite 
la Corte del meriito ha diatto ni:fe:dmento 1aiL1a data medesima 
peir istabfilWe iJl termine miziiaJ.e �e ooaJ.e de1la deCOil"ll"elilZa degld ililteTeSS:�. 

Sub-b) Pex 1coorutare la 1censura proposta � suffif�iente rilevare che 
essa muo\lle da una piremessa dd. 1cui si � dimostl1ata !La iinfondaitezZ!a nell'esame 
del quarto motivo (lett. e). 

Sub-e) Lia Corte del merito non ha ~�itellluito prO\llato che J'ocmupaziilonie 
del terireno fosse 1aVV1oouta alla, data del 12 mairzo 1916.5 e, II'iifoll'mando 
,SIU 1Jal� pUi!l!to ila decisione deJ. Triibunale, ha fissato la decoo-renza 
deg.li interessi all.1a data del 21 magg.io 1cordspondenite iall:a inotifi,ca dei 
primi due decreti di occupaztone, re1ativd. alla quasi itoital:it� deil t&reno 
occupato. La decisione � 1esatta pod.ch� "la notiifi1ca del!. decreto di occupazione 
determiJna ila indisponLbi:J.1it� del ibene, ed � 1comU1I1que cordspoodente 
1ad una ,gpeciifoa dchd.esta 1de1J.a stessa A.N.A.S. (qumto motivo 
di appel:lo il'iportato a p. li6 de11a 'sentenzia impugnata). La Cor.te del 
merito, poi, ha co;1J.eg.ato 1al!la 1stelssa data ,dJel 21 imaggd.o 1'9165 1a oocupamone 
d1cl1Ja [plail'lte dd �Uell'I"!etilO dJL 1cui al .1Jer2'lo decreto notid�Jcato liJl 9 ag.osto 
1965 in base a presunzi1oni �Che ha!lllilo ooncretezza di pl'ova sufficiente 
perch� irkavaite da iliatti 1certi -,come loro 1conseguen.z.e ifog,Lcamente 
necessade 1ed univoche -1e pu:r~ch� gravi pveci:se e 1con,coll'.'dantd.. 

Essa, IDiiatti, ha �constderato, 1c1a un lato, :che ,11 1decreto dei!. 9 agosto 
ig,515 ,concerneva una 1superli�ce mim:ima (mq. ,2,651,615) rispe1tto a quella 
contemplata nei priecedenti decreti {mq. 4.27.5,166 + 12:3151,77) ,e, peir ,a:itro 
l1a1to, che .i lavori, per la :loro 1C1onrbiruuit� topogn-atfi,oo e� peir l!a iloll'o li.rnfra2'
lioinabiJ1it�, ebbero ad i1nter1essarre neceSlsall'iJamente, fin dal pirmcipio, 
11.'rililitera 1estenistone del ,teifll"'eno de quo. 

Concll\.ldendo deve 1esser1e 1acco~to, nei liimtti di 1Cui dm motiva~Lone, 
iil. quarto motivo del dco11so, e devOIIlo 1i1Ilvece ,essere il'iJgiettati giH altri. 
Pell'ta(llto Ja 1sentenza dimpug.nata deVle ,essere 1cassata in il'eLaziione alJ.a censuria 
accolta 1e 11a 1causa devie 1elssere rtnvLata peo:-nuovo 1esame dirnall.2li ad 
altro gtudi,oe di pari �grado -1che 1si destg,na nelia Coirte di apipelilo di 
Messina -1al .quali.e � opportuno demandare anche 1a ptr10!llUi!l!cLa sul.ile 
spese di questo giudizio (arrit. 380 1c.p.1c.). -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 645 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Urn., 2i8 mair2lo li974, n. 845 -Pres. 
Beoe -Est. GriMl!a!lJa -P. M. Bedlaioe (oollllf.) -OomUIIlle dli Pe1r1uig1ia 
(ravv. Oesair�.nli) c. :Uoili1i (1avv. Brrulbtrl.) e Milniilstr:o I1I1'1lelI':nro (1avv. derhlo 
Stalto GargiluilJo). 

Circolazione stradale -Opposizione all'ingiunzione prefettizia -Giudizio 
esteso alla legittimit� dell'ordinanza emessa dal sindaco Difetto 
di giurisdizione -Non sussiste. 

(l. 20 marzo 1805, n. 2248, all. E, artt. 2 e segg.; codice della strada, art. 4). 
Circolazione stradale -Opposizione all'ingiunzione prefettizia -Posizione 
processuale del Prefetto -Condanna al pagamento delle 
spese di lite -Ammissibilit�. 

(c.p.c. artt. 90 e segg.; I. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e segg.). 
Non s'IJJssiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario laddove, 
neUe controversie riguardanti le viotaziom al codice detta strada, 
l'opposizione aLl'ingiunzione prefettizia investe la legittimit� dell'ordinanza 
emessa dal sindaco ai sensi deLl'art. 4 del codice stesso, in quanto 
l'ordinanza medes.ima, integrativa �l.el precetto normativo la cui violazione 
� posta a fondamento della sanzione amministrativa, � venuta 
all'esame del giudice, investita del giudizio di opposizione, in via puramente 
incidentate, e cio� come antecedente Logico detta questione 
direttamente dedotta, concernente La (in) esistenza della infrazione, esseindosi 
inteso negare, mediante La denunzia della inoperativit� rispetto 
ai caso concreto del provvedimento amministrativo determinativo delta 
fattispecie legale, La possibilit� di qualificare come illecita, e quindi 
sanzionabile, la fattispecie concreta (1). 

Nelle controversie riguardanti te violazioni al codice del.La strada 
secondo il s~stema detia depenalizzazione, l'autorit�, deputata dalla legge 
a farsi portatrice della pretesa al pagamento deUe somme in cui La 
sanzione si concreta, assume La veste di parte a tutti gli effetti ne1l 
processo civile, che nasce dalla contestazione di tale pretesa, sicch� La 
incidenza del costo di detto processo deve essere regolata dalle norme 
degli artt. 90 e segg. c.p.c. (2). 

(1) Nella particolare fattispede sottopiosta rall"esame della Cassazione, 
il giudfaio :sull'Olt'dinanza del sindaco 1non era, svolto in viia incidentia1e, 
bens� I�n via p!I'incipale. 
Infatti J.'oppo!llente ne11e rSUe conclusioni aveva chiesto �Che in via principale 
venisse 1dichiar.afa il'ilL1egittimi1t� rdeil.l'm1dina:nza rdel Sindaco ed ill. 
Pr�etore nella sua motivazione aveva il'Henuto, in accoglim~to della domanda, 
illegLttima ,l'ovdinanza e neJ. rsuo il'agfonamenrto aveva esamilll!ato 
tale i1J..legittimi�t� non come questione pregiudiziale, la cui soluzione � un 



646 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -o()([l iill INfimO motii'V'O deil ll"'icoirso pirli.!ncipa�e, ili. Comune 
di ~erugiila, --denrunmarndo vllioillaziiicme ed 1�11'1rata appllilioozilOIIle dell'a
�l't. 4 \l.ett. b T.U. 15 giugno 1959 n. 393 (cod. strad.) in relaziolil:e 
ailll'11Wt. 4 weggie 2i0 mialt'ZIO 18615 n. 21248 iaill1. E; dJil:fleftrt.;o d!i. gWriisdli.JzJiJooe deduce 
1che lL':im;p1UJgu::11aiti.'\lla :lia1rtla va!Lere dail L10llilli 1daJV1aJI1iti iail. Piretoire ere 
I�lD. iveiaillt�. dJhl'eitta till()([l �cOllll1Jro ilia ,iinigt�!U!niZJirone, lffila rcOIIllWo il.'01rdi1Illainm del 
sirndaioo, 1ilst~1rutirva ,dJeiliLa ZIOIIlla �dli :sosta II"l.iJserr'V'arba, 1c:hJe il'mgliJurnziJcxnie stessa 
pre1SUPllJOIIlleV1a, 1ossira 011a dliirert:ita co!llbro UJil 1aibto ao:nrrndnilsrtrait�i.vo sio.t1imt1to 
aLl. ISI�IIlldiaicrartJo del Gdiud�loo 1oodJi1Illailt'iio. 

OOIJDUJilqlUJe, p110seguie dii. OOllllllllllJe con ill 1secioillldo mortruvio, de!tlJUJilZiru:ldo 
viiziiro iliogfoo e 1ccmtrrraidldlirtrtJoriret�, illlo!Il.Ch� .oorenm dei PQ"eswppostru, allllmesso 
re 1111on 1(l()[(]oosso "me fil Gliiudtoo 1oirddln181liiio possa dli viot111Ja rirn viollta, 
come II1lellilJa lSlpecire IS1 � :Jlartito, giiu~crait.,e se fil Si!ndaico abbriia eiSlalt1Jamelllte 
viaLLurbartJo 1fil ipubbldroo i1Illte1rre1Sse Illeililia pred1isposiJZlk>ll1Je ,diel!IJa iregioliamenrtJa.. 
ZI�I01l11e dJeil 1Jraffico, del pari Wa :SenitenZla dJmpugu::llaita rnon 1S'i. ootifu:ialrrebbe 
a 1cirlirtliJcia, 1per iaiviere l�ISlSla mailie drntrelll'lpretartJo !l'ordJilnlarnzra dcl rSirndaioo., 1daito 
che questa ilsltliui'\lla la irliservia non rirn :llarviooe ,dJi � a'lll1Jobuls per 1ru.TliistJi 
strianiliell"i ., coime affell'IInalfJo ,dJaLl. P!VeitOlre, ma dm �:llaviooe, .giel!lleirJicamernte, 
dli � alU/IJobUJs dm ISlelr'Vlizlio itiuinitstkro � � 

Ed � 1ev\�JedJrute -a:r1gromenta 1arn00111a fil ll"liicOl11relllte -che :J.a cli.Jr:co~
aziiio111e pemrube rpresel!llta al1itre eS�lgernre rlilspetto a queilla dellile a1u1tovetitU111e. 


Ma qUJaJndo allllche rsi fosse trattato dJi r.tservia per 1sotl:i arutobus stiranileri, 
1eg;uiailmente dowebbe presu.ppomi che rtaile tipo dJi moviimell1ito sia 

momento llogd.co della definitiva statuizione, bens� come causa pregiudiziale, 
la cui decisione ha efficacia di g1ud1cato. 

L'accertamento dell'dllegittimit� dell'ordinanza era l'oggetto del giudizio; 
oggetto unico e princiipale, al di l� del quale non vi era pi� nulla 
da esaminare e decidere. Non si tratta quindi di accertamento incidentale, 
che � strumentalre ad una diV'ersa pretesa (Cass. 12 novembre 1971, n. 321, 
Foto it. 1971 Rep. voce Comp. civ. n. 208), � un antecedente logico ai soli 
fini strumentali dell'accoglimento o del rigetto di una domanda, senza 
alcun valore di giudicato e senza alcuna istanza formale (Gass. 7 giugno 
1966 n. 1504, Foro it. 1967, I, 1046). 

Ben V'ero l'opponente faceva valere una sola pretesa: l'il1egittim.it� 
dell'ordinanza del Sindaco, come� atto generale, e l'illegittimit� dell'ingiunzione 
deil. Prefetto, come atto .arpplicativo; .tra l'una e l'altra non vi era 
diversit�, non essendo la prima un pr.esupposto rispetto alla seiconda, ma 
vi era identit�. Come, del pari, era :identica La posizione giuridfoa dell'opponente 
rispetto al pote�re pubblico in base al qual�e la p,a. regola e 
disciplina la circolazione sttadale, anche se esso viene articolato, nel 
momento dell'eserciziio, tra diversi organi: tra il Sindaco �che lo esercita 
emanando atti di carattere g,enerale, ed il Prefetto che lo �esercita dandovi 
applicazione con singoJ.e ingiunzioni. 

Quindi non si trattava nella spede di disapplicazione dell'ordinanza. 
La disapplicazione dell'atto il:Leg�Jttimo da parte del giudice ordinario � 
possibile nelle controve11sie tra privati che si �esauriscono nell'ambito dei 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 647 

stato Vlal1uroaito e �ll"ego1aito 1iin ftmzl�IOille delWe !llJeoossi.t� obietlfJLve dcl traifico, 
e ,ffiio� 1su!lilia baise di 1cO!DJsi.dJell"aziilClllll� 1Jeoofoo-staibilsti!che e COIIl irdiguaa:'do 
alle esigenze prop:riile dielilia 1C1�II"et01laZJiooe. 

A sua volta il Miniistero, dkhiairando idi aderire ai motivi enUI1JCiati 
nel il"icorso 1die[ OOllllUllle, dedJUJce, 1~n pail"tti1cOil!aJr1e1 1che il ~dd:fe!titiava 
di ,g&Ull'ltsdi�l2J�IO!DJe pe!I"ch� ['oodii!DJatnzJa del si!llJdaco, non essendo sbaita iim.pugniaiba 
liJil Wa geil"aJI'IChka, �coane Si Sa<OObbe potuto 1a;i Selll/S� dieWJ.'art. 144 Cod. 
stmd., era divenuroa .dJefi!DJiJtiva 'e 1cio� non pi� 1slindiaca1bdlle nieppuire m 
vJia mcideinrt:ia[e .dJal giiudiilce oodii!DJacr:iio. 

QUJrunrtio poi ail difetto dii 1nteresse pubbliilco, 111iltenuroo dial P:retOII'e 
SUJl. Tli(IJiievo 1che queHo iindiilcaito 11:1elll'10II"diiln002Ja non SaJI'lebbe 1Stai1Jo :ilnq1Uad11abille 
neWlia 1I1Jooma diel ,Cfitai1Jo 1all1t. t.u. idiel 11959, fil Mdindisterp obdieitita 
che, all 1c0Illtriail"io, 1costWuiJSce :PI"OPJ.'liJO 'UJllJa esilgem,m dieilllia cOl1letili.'V:iJt� quietlla 
che vlilene 1soddiiisfutta per mez:zio ideilllia cill1cruaizJiJone 1dieil veicoJii iadiibjiJtii al 
trlaisporlto dei 1ruJriiist:d, che � 1ainche artltivilt� di ipubbli1co mteresse, sicch� 
iba LSosta ,dJei veicrui, 1che � 1llll momell1J1Jo idielLLa 1cwcolJaiZJiJOille, � grustiificaita 
diaillo istesso iinltJeriesse pubbll1oo del tuil"ismo.. 

A~g�IUJnge 1che ,coznunque Jia seinrtien:zi� � ewonea per avere CIOIIldan111ato 
aJllie spese dJe�JLa Lilte ��ll!lJche essa AlmmirndtstrazJiJone, illa qll.llailie neJle 
cause di 1opposizilooe ad orddiniarnza idi 1condiallllilla per wolJaiZJilone dli niOII'me 
del 1codi1ce dielilia istrada !sarebbe pall11Je din �senso 1solltainrbo dim-mallie, nOIIl 
sostainZJilai1e. 

Le dediu:mcmi. diei ll"1cOI'!I1elllJ1Ji -osser"Vl�ll!lJo queste Semcmi. Uilllilte prospeit1l�ll!
lJo, 1dill.llnque, due ordJ�lllii dii 1cenSUJre, violite, iLe U1I1e, a !llJeg1ail'le La 
giuri!sdJWiJOille ,eserciitaita dail iF'lrleitore e, iLe ailrtme, a oO!Illtestare ['esaittezm 
de:Llia diecilS10!DJe Lilmpug1J11ata per q~a11:1to artltilerne sila iaillLa proollUll1ZJila lSUJl me1ri1io 
,che 1a .q1U1ei1la suilJ1e spese. 

]l d1enUJn:Z1iiaito 1didie<tto idi ~ir:ilsdJWilone �certamell1J1Je non sussisite. 

diritti soggettivi, nel1a quale ,il provv:edimento amministratiivo viene invocato 
solo come presupposto per la qualificazione della fattispecie dedotta 
come oggetto del girudizio. Nella specie, invece, l'ovdi.n:anza non � hl presupposto 
ma l'oggetto del giudizio come si � detto: il suo esame � in funzione 
qualificante ,fil un'attivit� (il comportamento del tvasg!'essore) che 
costituisce essa s~essa ogg�etto dell'azione. L'ordinanza, in quanto ta!le, si 
inseil"isce e completa una pi� ampia fattispecie: l'indagine sulla sua legalit� 
esaurisce, insiJeme �col momento applicativo, il compito di accertamento 
svolto nel pvocesso. 

E' da osservave .che la Cassazione non ha esaminato e deciso J.'altro 
aspetto del difetto di giurisdizione sottoposto a11a sua indagine, se il 
giudice ordinario possa 1estendere la sua indagme sulil'uso del potel'\e discrezi,
onale, �e cio� 1sul1a � valutazione e .sull'apprezzamento .del pubblico interesse; 
indagine che, secondo la pi� recente giurisprudenza, .gli � inibita 
(Sez. Un. 6 aprile 1.970 n. 924, Foro it. 1970, I, 1361 e 1365). 

Analoghe �sono le ,altre �Coeve sentenz�e n. 843 e 844. 

U. GARGIULO 

648 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

lJa 'cmi vitOlliai.zJ�lolllie � poista a :lloindaimellllto dlellia sain!ZJ�Joine ammindistimitiva 
ilillflltt1Ja ailll'aitrbuiaile II'leSI�ls1'Jellll1le, � veinurtJa ,a�Jl'esame deil G.iiud�lce, ilnvesrtdto 
deilllla i(J[pipr01Sliiz1�lolllie ,atlilJa 1mgillulnz1�lo1nie pll'lefutti!zliia, :illl viia pfuamoote mcd,dleinrbaJLe 
1e 'Cl�lo� <Ciome mell'lo. 'Rl!lfbecedlellll1le JJogi�lco deililJa quesltJiiolllle dWre1'Jt1amenrlle 
dJe1dJoitrtla, �OOllliOOI'llllellli1le illa (iln)eis1�lsiten2a dlea.:lia ,aJedo.tlta tiJrulirazJiioine., 
0SSEllllldJOISi DeSIO Ill6g11m"e, mediJain1Je lia delI1unzia dJeilil.Ja dniopeirai'i<\rJit� rispetto 
ail 1caso 1c01I11creto dell. plI'lorvv1e1d�lme1n1Jo airnmdiD.dJs1lriati'V'o deiteirmmaitJirvo deillia 
furtrtliJspoo�le ilJegiaJe, llia possiJbdlldlt� ,dJi quiailmlioare roomme dillle~, e qruillntdii. 
sanzdJollllabillie, rlia :llattilsipreore 'ooinoireta. E [)JOll v'� dru.bbiJO che �l'aP.(llrerzzameruto 
dleillia dll.ll.egriJttimiJt� di taJLe oo:idi�Jllliainzia, aii firnii deillia mell'la sua ditSIRIPpiliJcazliiolllle, 
lri�lelllitiriarvia e irdienltrta ne1lil1a 'competenziai ,gii!uirisd:iJZJiionaJLe del Gillldfoe 
rO�I'dlilnl�lllrli:o, 11ardlileiai1la dJn vii:a p!t1mc�JpiaiLe dlalilia (con.'1JeSltazi�lonie de[1!Ja) 
p'l'lete1s1a paitmwo!Il:�laile delhl'Ammi!I1i1stmamone. 

DilveiriSIO pmbiliema � ,quielilio de1i 'lii.mliJtd, ,elllJtiro 1cmi wa ]J~wtilmdit� 1dell.l 
'o~d�Jllli!llilZJa, ai finii aippU1I11Jo dlellll.ra ,suia d1iisaippilJtcaZ1iJOlllie', poteva ess1eoo mcidleinrba�lmel!
li1Je 1sdindlaicai1la 1dlail Ptrreitoll'e': �!;M'Oblema inon est:rial!lleo -!iln pLrfulCJ�iIJlilO 
-1al1Jla temart:dioa rdeilll.a 1oauisa peir aviell'le �ill ,gliiudltce a quo ll'lirt:lelnluto 
dli 1proter !I',iJLevwe wa rillegiirtJ1Jimilt� d:i quel pvovvied!ilmen.rto, tll'a ['iail!Wo, per 
Ulltl vimo espo:iessaimoote qua�lid�caito riln 1senlte1t1Z1a 'come eccesso -inell. 
Se!liSIO di sviiJaime!lJto -dli porteJre (,dli::llertrbo dJe[ p!l'ledii1caJto rd/i rpubbildioiit� 
neil[',�JlllJtell'lelsse, pll'es!Upposto dm.vece 1come ,tJa�Je d:a�ll'o~dtli!lJainzia 1iJstiMLva idierlIia 
T1tservia id/iJ 1sosta). 

In 1c00Cll'e1lo, p1elrlal1wo, lra questuo!l11e ,se ��ill 1Sindlacaito 1moiJdentallie dell 
gl�IUJclice 'Oll'dilnia!t1to 1Sli! 1estenidla, 1opipuir no, 1�11!1Jche a siffatto virzliio Jbi.ipriJco dleill'iarlrtJiV:
ilt� 1ao:nmi1I1JiJs1lriai1lilva � !!1esia e1striarn1eia a[['eoooomiJa deililia decdis,:iJoine dlal 
:l�ai1lto ,ohe hl PreltJO�I'e ha ,aff,ermai1lo IJJa 1iJJJJe1giltltimirt� �dleilll'oridliJnJainza anche 
per Ulllia 1aiurtJo[J!oma ie dilstilI1ta 111agdonie (<cOlliliooazdJOlllle dlel'.l.'~ea !riiisell'Valta in 
pl"Ossliimilt� ,dliJ U1t1 1oooceviila in 1C10llliW�llsto 'con dJl diilv'teto g:e!l11elJ:laile dli so1sita 
sanicilto da�ll'ra!t1t. 115 cod. :strad.), rche, 1conoretaindJo 'UJtJJa wOllia.ZJtooe di 
legge e ieilo� U1I1 (tipo rdli) vilZJuo cerrtJamenite 1COJll\Pll'eS10 IIlJeilJJa pLreVlilsdoine 
dlellJl.'�a!t1t. 15 1dleWlia ll!egige 1suilJ.'raibolllraiJolllle dlell 1colilJ1JelllzJilo1so lanlJillJiJ!lJistmait�'Vo, 
ben pu� leiS\Sleo:ie �COl!lJOISCUO �dlaa. giiu:ooce 1cmdiiJ!lla!t1iO, 1e niei 'CIO~ol!li1Ji die1Ll1a 
qUJaile l!lleSSUiltla 1C1&11suiva � 1s1laita mossa tiln ,qUJesta 1sede diaii riooll'IOOilltli. 

RJw�ll!llgiono .peo:it�11Il11lo 1S1Upreo:iate r�11!1Jche ilJe rcooSIU!I'le di meirtirto idlali iriJcOLr~
eniti :svOllite 100!!1 :r�tlleir1iment0 sOllital!li1Jo 001'aWtma Tl�ll~~olllle dli d.il!JJegiitltdrrndlt� dai!. 
Bretoo:ie 1!1�llVVliJsai1la, 1come 'si � detto, lllielLlia 1i.:mpois1stiJbhliirt� dli l'I�ICO!lllosceirie 
nai~a puibblJiJca 1aihl'1mteir,e1E1se, pll'eS1U1pipo1sto !ilnviec1e 1come rtJaa.e da[ p111o:vviedimento 
,dJi !!1isiervia 1ema1I11ato 1dlail 1smdla1co. 

La idliJcbi�JR!t1�11ZJ�IO!l11e ,dJellilia 1rua 1illiliegirtrtMnJilt�, 1iln:lla1Ib1, devie irdim�ll!llelI'le din 
Og1!1J� 1(laJSO :l�erma 1aJ]]Ja 1s1meg1U1a dlell. �COl!lJSOilJidialto pil''�l!lJCl�lpi�IO, 'SOOOIIl!diO culi quia11:1do 
1La 'Se!llteniZJa 1dleil. giJudliJeie dli melI'ito :siJa !li011t1diaita su pii� oodlil!lli dli moitilvi 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 649 

1Jr1a d;i il!OIJ:I() 1dJiJstdin1Ji 1ed mdJipiendJell1itJi, UilJa pairitJe 1so11Jainto de>i qUJaild. SiJa lim.ves1Jirba 
1c01I1 dJl rucooso, il'esarrne delllie (pai:rzdialLi.) Offil!SU!l'e �COisi 1pl!'lo1pois1le 1si 1aipp1ailiesa 
afi�atto ,iJnu1fJi1l.<e, II'limainell1ido 1coml.llilqUJe llia id!eicdisi:OIIlle gliruJSl1lirficaitia dallillie 
!l'a:giilo!llli IJJOIIl 1cr1irtlfa:iaite, 1e quiJndd ,so1Jtu:'Jaitte ail II'lile1siame dlell. gliruc:fiioe ,dJeil!lJa 
!i:InipugtnJa:?Jfame. 

I~e, ll1ieipjplllfl'le pru� 0essel!'le a:ocoili1:Ja ilia 1CeliliSUl!'la ,SV'o�.ta dlail 1\/LiJniJSJtJe['o dn 
01dili1e all!llia iplI'IOpl!'lila cOIIlJdaninia ia�le 1SJP~, 1iln qruatnitJo, :niell. .silSJtJema 1dellllia 
d:epe!Ill�lllli2l?Jaiziio1I1Je, il'&utOllI'liJt�, 1deputarba dail!lJa tliegigie 1a :lla:l!'ls:i pOII'ltarlJ['.iJce d!eil!lJa 
pretesa 1ail pai~aimenrtio 1dJellillia <SO!IDma 1iln 1CUJi Wa. 1S1~�JOIIle ammiJnliJSI�II'la1tihna llli. 

�COilJCll'lei1Ja, laJSISl.lme Wa v;eSitle di plll['te la itrui1l1Ji 1gW� 1efi'et1Ji D:tel ipil'01CelS1SIO JCI�IVlill!e, 
che iilJaisoe dallG!a 100J!lJtJe1srtJaziloll.1ie �dli taillie p['1ei1JeJS1a, ISliicch� ll!a di!lJc:iidlenm fiiniaile 
deil 1costo di d:eitto PII'IOcesso d!eve essere II'legollarba (clr. OaJSIS�. 118 :llebbrialiJo 
19712; II1. 415.Q e, timplicilflarrnente�, Caiss. Se�z. Utn. 24 magigdio 1'972:, n. 16'46) 
daJlll!e IIllOII'llllle dettate ll1iegilii 1arcii. 90 1e segg. 1c.p.1c. -(Omissis). 

CORTE DI C.AiSSAZIONiE, Sezi-011'.lJe Laivoro, 22 aipll"i�le 1974, n. 1126 -
Pres. Oaipo11aiso -Re1i. Fainellili -P. M. SiiLoocihi (conf.) -MinisteII'IO 
defila P:UJbbLiica Ist�11uzfone (Aiviv. Stato Av.eU:a) c. Capasso e 

bre 1916�3 n. 1004. 

Lavoro -Norme di contabilit� dello Stato -Applicabilit�. 
(art. 2094 e.e.; art. 3 e segg. r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 36 e segg. 

r.d. 23 maggio 1924, n. 827). 
Lavoro -Norme di contabilit� dello Stato -Inosservanza -Nullit� del 
rapporto -Tutela del lavoratore. 
(urtt. 2094 e 2126 e.e.).. 

Lavoro -Elementi constitutivi del rapporto -Omesso esame -Difetto 
di motivazione. 
(art. 2094 e.e.; art. 360, n. 5 e.p.e.). 

Le norme genwaiLi suiia st:ipuLazio-ne dei CQll'l.trattii de�Lio Stato e 
segnatamente la re.g.oLa de.Ua fo!Nna scritta s~ .apvUoano ali co%tmtti di 
lavoro posti in eooere daUe Amministrozioini stataii (1). 

(1-3) Rilevanza: delle disposizioni di contabilit� sul rapporto di lavoro 
subordinato con lo Stato. 

1. -La 1sentenza in esame va �segna1ata per aver dato il contributo di 
un'ulteriore �Chiarificazione al rapporto idli laVO['O S�l.llbO['dinato, intervenuto 
con un'Ammini,strazione dello Stato. 
La tematica di �causa, come � noto, interessa virtualmente �tutte l�e 
attivit� svolte con i oaratteri della 1professionalit� e della subordinazione 



650 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'inosservanza deLle norme cU contlabq,liit� deLl.o Stato non impedlisce 
che ai rapporto di impiego privato, sorto di fatto, si:a appliicabile la -prima 
pwrte deiti'a:rt. 2126 cod. civ. e qu.incU non esclude che Le prestazioni 
eseguite daL dipendente vengano retrib'ILite (2). 

Swss:is.te iL vizio di insuff~criiente od omessa motiviazione qwandio iL 
giudice di merito, nei ritooeire dov'ILte Le spettanze deLln prestazrione di 
lavoro, trascwl'li o motivi inadeguatamente in orcUne al puntJo decdl%vo., 
prospettato daita parte, della sussistenza degti e�lementi coS'titulti~i dleiZ 
relativo rapporto (3). 

(Omissis). -Col iprimo motivo J.'Ammiindistrazione ric011rente de:
rmI11Cia vdruazio111e e faJisa '8\PIPlilcazione dehl.'a111t. 3 del .r.d. 18 novembre 
1'923, n. 2440 e deli'ar.t. 1�23 del ;r.d. 23 maggio 1924, 111. 8�27, in re-
fazione ail.l'all"t. 360, ill. 3 c.rp.c., ill1 qruanto .erroneamente ila Corte dd merito 
ha rttenuto cihe qruaa::ido ilo Stato rpartecdrpa al con1Jrartto come (privato 
non rtrovia1110 applicazione le d.iispooizioni che xego1a1110 la stirpulazione 
dei co1JJJ1Jratrti defilo Stato. 

Le 111mime di contabilit�, irnrece, rpongooo m essere UJn sistema 
legislativo cihe ha carattere 1dd speciai1it� rispetto a'hl!e di�spo1si.Zlioni 1dd 
diritto oomune, rpex crui la rp.a. non .pu� contrarrre obbligazioni se non a 

alle dipendenze dello Stato, in compiti meramente accessori o addirittura 
nel!l'ambirto della !I'ealizzazione dei fini di esso, �allorquaindo dd!fetti un 
. formale atto di nomina. 
(Vedasi, per ultimo Cass., SS.UU. 11 gennaio 1973, n. 63; Cass., SS.UU. 
12 giugno 19�72, n. 1'841; Caiss., ss:uu. 29 mag,gio 1969, n. 1.$9�2. 

In un settore aperto alle istanze sociali dei tempii presenti e test� 
ci.strutturato da innovazioni normative di rilievo, la Suprema Corte, nel 
mentr!'! ha ribadito la validit� dei principi che regolano l'attivit� negoziale 
delio Stato, ha: r.Ltenuto di u.tilizz;we, per Ja soluzione delila specie, la norma 
di cui �all'art. 2126, comma 1�, codice civile col conseguente obbligo di coxresp
�OIJJJSione della retribuzione .al lavoratore per le prestazioni regolrurmente 
effettuate, ancor.ch� in costanza di un rapporto nullo � annullabile. 

2. -Un pi� dettagliato esame della pronunzia consente ila formulazione 
delle proposizioni che seguono: 
nelJ.a g.en&aJ:it� dei .casi, ricocrendo l'elazioni tra privati, l'oa-dinamento 
giuriidtco del lavoro si isipfil'a, iin ampia miisura, al prtncipio acontrattuaiist'ico 
'che d� fondamentale rilievo aill"effettivit� del l'apporrto, di tal che 
l'esecuzdone di pr-estazioni lavorative di fatto verso retribuzione assurge 
a significat� di � estrinsecazione attuosa del rapporto e manif.estazione 
legittima di un consenso su punti che, per essere essenziali, sono sufficienti 
a costiituire un contratto valido�. 

Vedia�Sli, tra le mollissime sentenze �che si Tiinvengono in materia, Cass., 
Sez. II, sent. n. 216:5 del 19 giugno 1969; n. 699 del 5 marzo 1969; n. 1729 
del 7 giugno 1968; n. 1115 del 16 aprile 1968. 

Ora, se, come 1si � cennato, il 1sistema �enunciato ha di mira l'effettiva 
prestazione de1l'attivit� lavorratiV'a da intendei!:'si e valutarsi come fatto 


PARTE I, �SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 651 

mezzo deliLa foo:ma scritta ad subs1/iantiam, con esc1UJSiOIIle, dUinque, di 
man:ifesitaziOIIli fac:ilte; ilI1 difetto, il raiprpolt'ito di dmpiego [!;)civato nOlll pu� 
venire a igturidica esistenza. 

Per:ta111to, nei raipiporti 1con lo Sitato lll:Oltl pu� trorvai!:"e a!P!Pliicazione il 
priindipio generale, viafovole in itema di rappolt'ito di larvoro oobooidiinafo., 
secOiilldo dJl quale per '1a 'costituziOIIle delllo sitesiso non i� ::necessada runa 
stiipW.aziOIIle fotrmaile, ma i� sruffidente iil fatto ccmclsudente delll'effettiva 
pre1staziOIIle del lavoro nell'i111teresise de1l'improodttotr.e. 

COiillcililllde hl il"tcoNente afferm.a1DJdo1 cihe, sitan,te la ipaieifiica manoo(!lza 
di urn a,tto sc1rttto, va radtc~ente escilrUJsa la sussiisrtenza di fili. rarppolt'ito 
di impiego pri'Vatisttco. 

lJ. moitivo � fo1DJdafo. 

Per prirnc:iJpio :fermilSlsimo, itutti i cOIIltratti dehl.a rpu1bbl:ica 1ammia:listra2lione 
e degli enti rpubblici dJn 1geneve esigo1110, quaile forma comitutiva, 
cioi� a pena idi nuhli1t�, ila stesura iper d.smiitto (Cass., 14 ottobre 1972, 

n. 3063; 19 agooto 1969, :n. 3012; 26 nO'V'embre 1971, n. 3�455; 19 settembre 
1970, n. 1513; e molte alitre). 
Invero, a111clle se la scdttura nOIIl � imposta da1la d�ISC:iipma 1specifica 
dell'atto, o � rlcihiesita soilo ad probaitrioinem, qruaindo contraente � (la 
pubblica ammda:llistrazione il c01rnbratto deve esisere sempre stiipullafo, ilI1 
fcmma scir:iitta, come si evince 1dahl.a complessa tre1goilamentazioln� staibiiliita 
dn via generale dalla legge e dail regolamento SIU.lla cOIIltabiilit� delio 

tacito concludente circa la sussistenza del rapporto, senza richiedere 
rigordsmi foom:ali cli soil.'>ta, la situazione si modi.fica radicalmeo::tJte qua.o:JJdo 
� lo Stato a preisentarsi come datore di lavo;ro. 

Costituisce illlfatti affermazione di ibaise del siUogismo giudizil8le in 
esame quella dell'operativlit�, dn materia, delle noTme 'cli .contahiilit�, che 
PTesiedono alla formazione del.fa volont� negoziail:e dello Stato, le quali 
richiedono come elemento ,costitutivo l'espletamento del procedimento 
amministrativo di volta in volta P'revisto, con i relativli atti di �controllo o 
almeno, nei casi meno complessi, il presidio forrna1e milllimo, rappr.esentato 
dal'atto scritto ad subs:Vantiam. 

� ovviamente implicito e resta a monte di tale .convincimento, la considerazione 
che le richiamate norme �di contabilit�, anche al di fuori degli 
stretti settori in CIUi V'engono solitamente invocate, sono fornite di forza 
vincolante di diritto oggettivo, nella pi� ampia accezdone, sia con riferimento 
all'Amministrazione che ai privati ,e non �costituiscono mere norme 
di aziione destinate ad op1erare nell'amibito del1e Ammimstrazlioni stesse. 
Ci� che etra del resto pacifico, ancorch� non fosse stato oggetto di espvessa 
applicazione nel campo del lavmo. 

(Vedasi CCXI'lte Caiss. 22 g:iiugno 19,67, :n. 1518 m questa Rassegna 
1967-I-606). 

Tale affermazione del resto costituisce il portato, sul piaino delle 
formalit�, del princrupio che l'assorbenza del puibblico interesse �che presiede 
all'azione amministrativa, indipendentemente dal settme in cuii incide, 
non .consente di prescindere dall'osservanza di quelle disposizioni, il cui 

11 



652 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Stato per la foomazi001e de!Ha vo1001t� coillltrattuale della p.a. e IPell" i necessari 
rcOl!ltrrolli S1U di �0$a. [tllfa<ttd 1'1aittirvit� rdeillla p.�a. che, !Per quarnto 
rl~da la disciplina dei riaiprpoo:'lti cihe da essa 1n.a1S1Coo:io, il.'imane -dn 
q1Ua1nfo !Si tratti di iraipipoo:'lti idd 1n.atuira pri.rvaitiistic1a -�fuori del diritto 
!Pllibblliioo, resta tuttavia m ogni caiso soggetta alla idJiisciplin.a idi! questo 
per q11.1alt1to attiene aJ. suo momento 1genetico, in. qwanto l'w:iganiizz:azdo!Ile 
dcl:la p.a e li.e iregoil.e suilila ifcm:n.azioo:ie �e sulla malllid:estazione 1deil.le sue 
dete:rnndlil:aziorni (!P'Ulr semtpre attil!len.ti ail. momento ol'gal[)Ji!Zmtivo) trovano 
la il.oro disdplina esrclusd,vamente nel diiritto ammirniisitrativo. 

A tail.e �esigenza :noo !Si sottrae ili. COl!ltratto di lavo["O privaitisitilco 
(.negli ec1cezio1J1a�i casi, specdficamente rpriev.iJstii dalla legge, in. cui, per 
ile ammin.iistrazoil!li sta.talli, � ammesso), ohe, se pe[" q'lllanito mgiuaJ.rla fil. 
iraipiporto Ida esso scaitiw:-eo:i,te pu� esse["e iillJtegrailmen.te sottQJPosto alla 
ll"eilaitiva 1disicd;plina, quanito al suo vooir il!l essere � pm semtpre dominato, 
mancando. runa norma cihe me esima l'aanmirnistrazione, daJ['.osiservianza. 
delle regoile 1gooerail.i irelaiti'Ve ailil.e moda1lit� di formazdo.n.e .e dii 
estriinisecazione delle proprie determil!laziorni. 

rigore costituisce La garanzia dei consoci�ati. (v;edasi Relazione Avvocatura 
dello Stato 1965-1970, vol. III, pag. 69; Oass. SS.UU. 25 maggio 1969, n. 1858 
in Giur. It. 1, I, 606). 

Oppoirtunamente, pel'altro, la pronU!IlZd.a in esame diffeTenzia il momento 
genetko deJ. rapporto, permeato dalle rilevate esiJ~enze pubblicistiche, 
dalla vegolamentazione sostanzi1aJ.e idi esso che, salvo e.ocezioni specifiOlh.
e, resta contenuto nell'ambito privafilsrtko. 

Comunque, []JeJl:a delineata <Situazione, pur nelila constaitata carenza di 
un elemento costitutivo (atto iscritto), � iparso 1a1la Corle regolatri.ce �Che gli 
effetti del raipporto, quanto meno �nei limiti delle prestazioni di lavoro 
in concreto svolte, si (Ila"oducano del pari, con i connessi. obbtllighi retriibutivi 
a favore deJ. ilavoratore. 

Ci� sulla base del rkhiamato disposto dell'art. 2621 c,c. e nella CQl[)Jsiderazione 
che neLlai specie non ricOil"l"a hl fenomeno del negozio inesisrtenite, 
nel quale, pea.-.comune portato di dottrillla, vengono a maincare ~elementi 
sostatllllii�ii1i il!ldilspensabdJi ailll.'lii~ dell. negooi!o medesimo, ma solo 
un f.enomeno di nullit� �ancoooh� !l'adfoale ed insanabile, che trova fa sua 
sa:lviaguaaxlia nell.a, l!lOll'ma !il!ldioarta. (Vedi S:ANTORO PASSARELLI, Le dottrine 
del diritto civil~, ed. 1954, ipag. 218). 

Si � operato, in tail. modo, sul piano pratico, hl sailvataggio di una situa


Ziione del tUJtto anomala 1con rifm-imento ai normaili mezz:i d:i espressione 

della volont� statuale. 

3. -La disposizione di cl1.li all'art. 212�6 �COd. �civ., dd carattere innovativo, 
esciludie l'opeo:-ativit� ex tunc deLl:a decil.1arartoria di n'll!Lilit� o de1l'annu11amemito, 
conferendo, in tal modo, una tutela pl'eferenzia:le e diff�erenziata 
al rapporto di lavoro, rispetto aid ogni altro t~o, e �d� prevalentemente 
per ragioni sociali poste a difesa deJJ:a parte contrattualmente pi� deboiLe, 
che dall'impiego delle pToprie 0en&gie attinge i mezzi di sostentamento. 
In tal modo, la preistazione di lavoro e la controp:t'esrtazione della retribuzione 
vengono ad avere, per il tempo in cui il .contl1atto nullo o anmtllato 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 653 

L'wto 1graido di tiipiicilt� degli atti dei quali. ~enti !PUJbbldci tradiimonia:
li, ed .iJll pamcolalre �.o Starto, si seriv:oo.o per addivenire alla uthl:izzazioo.
e defila altriui attivit� nelle foome !PUJbblicist1che, si attenua, sotto 
il iprorfilo soigig:ettivo; ,per aJ,tri eruti puibblliiei, fra li quali iS!pecie quelli che 
prevail.eniteme:rute aig]sc'OIIlO secoodo i pi�. liberi schemi propri degli ope!
l."atori ec01I1oo:rUici, o, sotto dii. rprofiilo ogig:ettivo, q111all11to agld. artti con i quali 
1si faccia ricorso a LS!pecie di coillaJbocamone Idi mirnoiI'e imiPcrntarn.za; illl 
tali ipotesi l'esigenm. deltl'atto foomale, 11100. �essendo applicabfile ila disciipt]
dna leg.iislatiiva o rego:lame11::iitare che previede pTocedlure tipiche e 
11.'igolt'e nei modi di :foomazione e di este:rin.azli.Ollle deltle te:mninaziollli dell'ammil!
listrazione, LSi :riduce noifJevoJimente, ma mali al di rotto della 
esrugenza m.illlima di un. qiuail.siaJSi atto SIClrirtto, neil. quale sfa, a111Che implicitamente, 
manifestata la volont� idi costitufu:-e un dete:rmiinato iraippo!l'lto, 
prOIVEll!liente da oil'lgano .id0111eo ad impegillJalre il.',ente puibMico. 

,]n mancanza di ta'le pm minimo requisito foil'lmaile, il roointrartto �, 
secol!ldo ila iregofa generale PI"OIP!l."ia dcl difetto di forma coistitrw1Jil\7la, 1I11UJ1.


ha avuto esecuzione, la stessa� disciplina che sarebbe stata sua propria in 
virt� di un �contratto validamente stipulato (vedasi LUISA RivA SANSEVERINO, 
Commento art. 2126 in Commentario a cura di Sciail.oia e Bmnca). 

Ne � venuta di �COIIlseguenza, sul pi:ano p'.I1atko, in primo luogo assicurata 
Lla ;retributivit� de:lle presrflaziond. effettuate dal iLavwatore medio 
tempore. 

Nel:la norma in esame, parte della dottri'Ilia ha ravvisato, ancol"ch� 
spinta al limite, un'affermazione del principio di conservazione del negozio 
come atto di aut0111omia privata (V'ediaisi F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine 
generaLi del diritto civile, ed. 19154, !J?aig. 226). 

Altri invece, pi� semplicemente, il portato i:n.e1uttabile, in un 'contratto 
di durata deLI'h.Tipeti'bilit� dene prestazioni eseg:uite, con le correlate 
consegue:ooe (vedasi ScoTTO, Rassegna giurisprudenza Cod. civ. arl. 2126). 

Ad ogni modo, :il limite posto dalla na.rma alla tutela della cosidetta 
e p!'estazdone di fatto con violazione di legige > � costituiito daLl'ililiiceit� 
dell'oggetto o della causa, sussistendo i quali � parso a!l legislatore che 
nessun conrt;;raente (e quindi nemmeno il lavooatore) possa allega;re la 
propria turpitudine de:rdvante da situazione raidioalmente c0111trastante 
con l'ordinamento giuridico. 

La pronunzia che si annota, prur nella specialit� del caso sottoposto 
al ,suo esame, idaita iLa posizione dello Stato come assunto dato!t'le di iLavoro, 
ha ritenuto tuttavia che, mali.grado la nullit� ;radicale ed insanabile del 
rapporto, a causa del ;rilevato vizio del momento genetico, la posizione del 
lavoratore venga pur seffilPre tuteiLata della lrllOI'lllla in esame. 

.Cos� statuendo,, H Sup'.l'emo Collegio ha recepito e ribadito esp'.l'essamente 
i principi enunciati nella ,sentenza a SS.UU. 11 gennaio 1973, n. 68 
che, per ,quaJnto ci rirulta, ha dato il'avvio ad un -nuovo orientaimento 
giurispil.'Udenziale in materia, conforlaJndolo con argomentazioni di estr.emo 
rilievo (iriipo!l'ltama in Foro Italiano 1974, I, 227). 

Es:Lgenz.e di completezza informativa richiedono che se ne faccia cenno. 
Giova pl"emettere che si trattaV>a ,fil una fattispecie in cui si �era V'erificata, 
da pairte degli oogaa:� deLl'Ammiru.strazione Regionale Skili:ana, l'as




654 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

lo: ma IIlmt dm.esistente, icome, isia IPUII." senza sofferirnaIISli su:l .punto, afferma 
la riicorr;rente a�mmim.ilsitrrazione. 1Si avrebbe tnesisite1UZ1a, nel senso 
cihe o:lon iPOSISa ritenerisi ITheppUII" venuto in. essere il crnntriatto di UII1 deteru:
nd!narto rti!PO, soil.o se, ofLtre ailila carrenzia :l�oil'IIllale, ne ma1Ucaiss1ero ailrtrres� 
�gili �elementi 1so1sta1I1Ziali inclilisipen:siabi:li a coirlJs1entir.ne tl!a iidentiocazione 
(1come, ald esemrpio, ne1l caso del 1C0ir1katto di Lavoro, la subo111dinazione, 
(La 1col!lJtinui..t� deLla (p(I'estaziOOle, la �retr.iibuz~one). 

Extra, 1Perta111Jto, filmpu~ata senrtelUZa ai11.oil1cih� sostiene iche [e norrme 
:generail.i sulil.a stipulazione dei 1contratti dehlo Staito, ed iin pruritiicoil:arre 
La reg-Otla dehla :necessaria f()(('lffia scdtrta, :non si arp!Pliichdrno aid rtm c001:
tratto di !avoco di carattere prd.ivatistico cihe si asserisce ;posto iin essere 
daillo Srtato. 

Poiich�, come si � .accennato, se il momento pubblicisrttco a!l11C0111a mtel'IViene 
neLLa fase di d:o!I'llllazion.e Idei 1con;trrartti di naitltra rprriivartiistica, 
~'le rrmtura viceversa determilila mtegiraLmente ila ruscipliina del rapporto, 
a qiuesito si arprpiIJiclheranno (isailiva il'esistenza di :nocme idi 1c.d. diritto 
privato speciiail.e) le rego~e 1cornrurni iprorprde del contratto V1e11JJUto 
in. �1S1Sere; 1e, dwn:que, nel caso idi contrartto di favoro, itorn.ffi'l� a(pipl]icabfile 
al!lJChe ila regola (airrt. 21,216 1c.1c.) secondo cui la nuJJ.irt� del contratto 
� l!lJOill rprroduce .effetto 1per iii. periodo �lil1 cui il :riappoirrto ha al\TIUto esecuzioill!
e �. Semprecih�, d1UIIlJque, 'lllll !rapppirrto di J.avo!l"o, ma11g!raido ti.a nuJ.lit� 
del �SIUO atfo ,gienetico, ipOSlSa riitenersli. idi fatto essersi iJnisitaOOa�tO m 

sunzione di fatto di un PT�e�statore di lavoco slibordinato, in violazione di 

norme ll"egi()lllJao1i. (1.r.sic. n. 14 del 1956 e 15 del 1959) che ne �sancivano la 

nullit� e La oonse�guente l'esponsabilit� degli organi indkati, in ordine agli 

impegni di spesa derivanti dall'assunzd.<me medesima. 

Oa-bene, 1e Sezioni Urute hanno, e in prio:n.is., adottaito una nozione 

dellia causa del negozio sottoposto al loro esame che non � queil.Jo tradi


zionale obiettivistico inteso �come funzione posta dixettamente da:lla norma 

pe!r ciascun contratto tip:Lco �. 

� stato invece ritenuto pi� ader�ente alla realt� del commercio giuri


dfoo, ,ai!: fme iindi.cato, 'lo sivo;J,gwe!tllto di una di:sru:rrlna �Che abbia di ~a 

l'ideaJJtifiicazione degli ,scopi concreti perseguiti da11e parti nel :Bar ricorso ad 

una determinata spede negoziale, in reiLazione cio� a tutti gli ..elementi 

previsti dall'art. 1325, e.e. 

Solo in virt� di 'tale 1costruzione si rende possibile la configurabilit� 


dell'illiceit� della causa nei contratti tipici, il che peraltro, a ben v.edere, 

ne1lo schema negoziale in. esame era percepibile SUJlla base dello stesso 

testo dell'iairt. 2126 C'od. civ. (vedasi MASSIMO DI PAOLO, Nuovi orienba


menti in tema di causa del negozio giuridico in Foro Italiano 1974, I, 227). 

Ci� pireme,sso, � piait'so alle SS.UU. �che lla sussistenza delila ca1Usa iililecita, 

nel rapporto di lavoro, sia ravvisabile, ai sensi dell'�art. 1343 e.e., .soil.o ed. 

e~clusivaimente ove vi si:a � conwasto �Con norme f()lllJdamentailli generali o ;� 

oon rpl'incdpi basiil.ari ipubbilicisitici de1l'ol'dinamento >, 
). 

f. 
r ~�:

L'irregolarit�, del resto formale, nell'assunzione di un lavoratoire non 

decamperebbe quindi dalla mera ristretta i1Legalit�, non rpDecLusiva de1l.o 

I L

svolgimento di fatto idei!. rapporto, corri le 1oonnesse .cornseguenze a favOil'e del 

!' 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 655 

tutte ,le 1sue essenzial!Ji CW"atteriis1Jiche (e iJ. iricorrere di quelS!te 1DJel ca,so, 
crnstituiis1ce oggetto del secoodo moti-vo di !l'icon~o), la 1sd,tuazione dovr� 
essere vagliaita �ai11a streg\U:a della ooa,c,ceirmata no,rrna (v. Caiss. 11 gennaio 
1973, n. 63). 

Co1l seco1ndo motivo l'ammiinistrazione rJco!l'rente dermnda violazione 
e fa.J;sia 1aipiptlicazione degli ar:tt. 2041 e.e. e 20'94 'C.�c. ,fai relazione all'art. 
3,60, n. 3 c.p.c., dolendosi del fatto che Jia Corte di meriito abrua 
aff.ermato che ;per :dteneire co!Sltituito un rarpiporto di Javoro � siu:fficiente 
1'.esipletamento di attivit� a beneficio del pre1su[]Jto datOlre di lavoro. La 
Ooirte awebbe com1Piletamente itri&gCfUll'aJtp di consideraire che nel caso di 
spede maa:JJcavalllo 1gJ.i elementi iniclis1perusabd!li iper ila costituzione di un 
rarprporto di lavoro (vincoilo di dipendenza geirM1Chica, obbliigo co[]Jtiiniuativo 
1e siistematltco di prestazione del ilavor-o, corresrponisio!llJe diretta da 
parte del datore di Javoll'o� del C'Ol!IlfPOOLSo) e che, ail massimo, giJ.i attori 
awebbero doviuto eisercitatre nei ,con:l�ronti dehlo Stato .una actio � de in 
rem verso �. 

Amiche qruesto motivo i� fcmdato. 

Le imprugnate sentenze infatti, lllOlll ihanno in akun modo affrontato 
il P'roiblema deilila SJUSsiistenza o meno degil.i elemenrti ca11aHerirstici di un 
ll"aipporto di lavoro, ma ilo hanl!lo dato peir scootato, cos�. vd!o1allldo il:e 

lavoratooe. Ci�, come hanno notato 11e SS.UU. in quanto iJ. sistema vuOILe che 
il contratto nullo 1e quindi meramente �illegale abbia pi,ena cittaidinanza, 
sailvo i noti limiti, i11Je!hl'ol1dinamento giuridiico del lavoro. 

U'ralasciando altri aspetti della ternati-ca triattata, in quanto norn. strettamente 
peritinenti 1con ~a :presente indagine, nolll pare iii. caso di spendell" 
paroil.a sull'illiceit� dell'oggetto del rapporto, illltuitivamente non ricorre,nte 
nella specd�e. 

Ancorch� il .citato orientamento giurdsprudenz~ale non praia, allo stato, 
reversiibiile, si Cll"ede di dover riJ.eV'are (Jhe alcuni aspetti della svolta tematica 
meriterebbero ulteriore .approfondimento e :verifica. 

Andrebbe in particolare acdamto: 

a) se, tenuta pr,esente la pregnanza del pubblico interesse nella :prescrizione 
degli svariati fOfmlalismi in materia (tra ,cui l'atto scritto), non 
appaia pi� ,corretto ravvisare l'inesistenza del negozio inv;ece della nullit�, 
in ,caso di foro offii,ssione (notisi, a mo' di esempio che il testamento orale 
� �Considerato inesistente non nuJJ.o dailila dottrina); 

b) se, del pari, nell'ipotesi �di cmi sopl'a, non vi si:a la vexa �e propria 
inosservanza di un principio basilare dell'ordinamento giuridico, dettato a 
garanzia dell'intera collerttivit� ,e di conseguenza non ri!corra fi1J1eceit� 
della eausa del negozio; 

c) se infine, attesa la rigorosa tipieit� dell'aziollle ammimstrativa, 
possa ,considerar.si ri:feribHe allo Stato un rappoll"to instaU!I"�lto ai!. di fuori 
dei casi in cui � espressamente previsto. 

(Sul punto, vedasi :nostra nota �Un ,caso di prestazione di op,era a 
favor�e dello Stato, in Rass. Avv. Stato 1'973, I, pag. 370). 

LUIGI SICONOiLFI 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

656 

nol'lllle che IPOlllgono '1a 1cliscilp1itna iproip:ria di detto itiipo di contratto, e 
venendo meno all'obblligo di moitivazioa::te (vizio, questo, eh.e, sebbene 
non esipressamelilJte dedotto, e peraJ,tro S�ICIUTamen.te implicito nella logica 
del motivo) isul 1PUJI1Jto decllstlvo delil:a iconrtroversia (evidenziato dalla 
.Ammiindis'briazione sia nella compamsa dii 1costi.rtiuzione in aippe1lo, sia nel.ile 
cOlllJCLUJsiooi fiinaJi, sia nella 1compall'ISa cornclUJSiOlllail.e, e co1r11Jraistato dagld 
aippellanrti con lJ.a J:"ichlesta di prova teistdttnooiaile SUJl piun.to) delila 
inesistenza in fatto deglli estir,emi di un ira!pporto di J:avoiro subol'ldinaito. 

La sentenza nOlll .definitiva ha, indiaitti, esaminato soltanto le qiuestioni 
della l�1gittimazi01ne ipa1S1Siva ~deLl'Ammin~azione della iPUJbblica 
is'briuziOllle o della Co1I1gregiazione ciui era affida.ta la ihiibilfoteca), del 
diifetto .di gi'Ul'iiscliziOllle (escluso ,coJ. mtooere che sii tra,ttasse idi l\llil ll"a[p!
Pm'to di natura iprivatiiStd.ca), e 1delhl:a nec�essit� o meno di forma scirwta, 
limitandosi, 1poi, a �dichiairaa"e n:eil dispositivo la proiponibiilit� de11a domanda. 


La sentenza defin:lithra .pacrtelllJdo da .tali presUl.PfPootd, � passata direttamelllJte, 
din esiito alie riis<Wtao:l2Je de1la ipl'ova testimooiaile, a liquidare 
qualllJto ritelllJUto IS!Pettante agli attori, ma senza affatto lpl'eillJdere in esame 
l'essenziale punto della sussiistenza o meno degili e1ement� Clhe potessero 
:liar !ritenere mtereO!fSo ;lira le pal'ltd UIIl ira1pporto di J.avoiro. Elementi, 
come quelo deLla collaibO!razirnne (colillsistente neil po1r1re le ipl'estaziooi 
ilavorative al servizio del ,dJatO!fe idi J.avoiro in modo contmuo e sistematico) 
e delil:a suiboocidinazione (J.'asso1ggettamento del p!restatoire d:i 
opera aJle diirettive del <datore .di lavoro), idei quali neppme iun cenno 
esiste ne1le hnJPIUigniate selilltenze, ile quaili deil. �tiurtto apodiibticamlilite hanno 
dato per sc�Ollltata il'�esistenza di 'Lllll rta1l tipo� di ra~porto.. -(Omissis). 


SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*) 

CONSliGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 febbraio 1974, n. 173 (o:r:d:ina!llZa) -
Pres. De Ca1pua, -Est. PaleoiLogo -Conti (avv. Borgna e Caruiso,) c. 
'Lntenidenza dd finanza di Verc,e11i (avrv. S.taito Oarafu) ed Esiattor.ia 
1conJsorziale di Borgosesia (alV'V. El'lmetes). 

Competenza e giurisdizione -Responsabilit� solidale tributaria -Ricorso 
all'Intendente di finanza per accertamento tributario Giurisdizione 
del Consiglio di Stato in materia di impugnativa 
del decreto intendentizio -Deferimento della questione all'Adunanza 
Plenaria. 

Considerati i contrasti giurisprudenzialii insorti nel passato circa la 
giurisdizione del Consiglio di Stato iln .tema di impugnativa del decreto 
dell'Intendente di Finanza con ii qwale. v1iene rige:ttato il ricorso propo.
sto ex art. 208 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 contro l'accertamento tributario 
a titolo di responsabiLitd solidale, si deferisce la questione aii'esame 
dell'Adunanza Plenaria (1). 

(1) Giurisdizione del Consiglio di Stato su provvedimenti dell'intendenza 
di Finanza in sede di accertamento per responsabilit� solidale tributaria. 
Con !l'oodinialnm. 1ohe si annota La Sez. IV, iDJefltl'evlideinte e dtchiairato 
intento di risolvea:-e i 1conitrasti. ,gimisprudenziaili insorti :nell. passato, ha ritenuto 
di doviei:r defeTirrie alla .Adu'.llJall.Za Plenaria ila qruestione cix:ca il.'esiistenza 

o meno de!l�ia ,giurisd:izdone del Constglio di Staito tn matea:'ia di impugnativa 
del decveto de11l'Lntendente di Fmanza 'che rigietta iii: rico~so proposto ai 
sensi dellil'art. 208 t.u. 29 ,gerunaJ;o 1958 n. 645 contro il.'accei:r:tamooto itribuiiario 
a itttolo idi responsabilit� solidale. 
Nel1La :fattispecie aiLl',esame della Sezione 1si trattava di un ricomo avverso 
lia dooiisione di reiezione .di a!l�uni ireclami: proposti daiLla ricowente conitro 
:atti esecutivi iCOll'.Il\PdUJti neli. SIUoi confronti da 11.lITTJ�l E:saittol'!La comunallie pea::
iJl pa:gaimento di somme iscrdJtte a ruolo ,per annaite di imposta COll'.Il\PiLementare 
:accm"l1laita a niome del coniiuge :liaillito. 

:n iriilleviaito COIJJtrasto gl]urisp:rudenziailie si :rfoOllillegia sostarnzd.railmeintie da 
un lato al11a decisione 11 dioemibIDe 1963 n. 1004 dellJla VI Sezione (Il Consiglio 
di Stato, 1963, I, 1974) 'che ha affiermato la test deLla linesiistenza in mai1leria 
deilila gilurisdizicme del CoilJSi.gJ.io di Staito (La decisione deLl'Inteindente di 
Finanza mtei:rv�errebbe su 1ltilla 1aittivit� dell'iesaittore affaiito sfoo.mdta di ogini 
COil!IlO>tato di 1ddisctrezion.a!Lit� pevch� rivolta iaD.J.a tutela di uin asserito diritto 
patrimoniale del fisco e non ,gi� al :persegiuirm.ento diretto di fini pubblici; 
dal !(l'Unito ,di vista pratico, poi, 1si sottolinea clle, qualoo-a il ricorso a'1. giu


(*) A11a vedazione ide11e massime e de11e note di questa sezione ha coJla'boirarto 
J'aivv. Fir:anicesco MARIUZZO. 



658 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -1. -1Suissistono dubbi su1l'ammisstbilit� del ricorso, 

con r1guardo al r.�lparto f:ria giuriisdiz11oni deJ. Cons1glio di Stato, .e dei 

tribunali ovdina.ri. Nella specie, il. fisco vantava dei crediti r,eifarbivi al


l'mposta 1compi1emeintar�e prog;relSISliva sruJ. reddito complessivo nei con


frornti di un :llalliito. Iscritti a ruolo e non pa.gati igli aa:rumonta�t'Li. delle 

�lmlPOSte, l'esattore ha iniziato l'azione esecutiva anche nei .con:llronti 

dei beni delila mogli.e del falilito, sul P�fesupiposto che per J.'ar:t. 131 

del .t.u. 29 g.enn.a:io 1958 n. 645 (delle J.eggli. 1S1Ulle imposte 1dir,ette) sog


getto rpassiJvo dell'imposta in questione � Li.1 marito, ma obbligata in 

sol:i�do al pagamenrto dell'imposta � anche la mo.gJ.i.e, quanto meno 

ri1spetto 1ailla parte dehl'iimposrba 'vel:aitiva ,a[ suoi ll"edd:iti, sicch� dl patri


monio de1la mogJ.ie risponde, 'ex avt. 2740 e.e. rp& l'inadempimento deil


l'obbligazione di: lei. 

L'attuail!e r,icovi:iente, mogUe del 1sog.getto rpassivo de1l'd.mipoSlta, ri


tenne invece idi contestare il diritto del 1cl'edi.tore di procedere all'ese


dtoe arrnmimstvativo fo.sse l);m'OIPOsto dopo che i bem diella iricOTrl'ea:iite fossero 

stati V1enduti, �e com'U!ltque anche' llliel ,caso in oui tale V1endiita avesse iluogo 

prr-ima deliLa tdeciisioi!l.e idi merito, iLa senterwa di ainmtlil!amento del giuditOe 

ammiini1straitivo non potrebbe esclsudeive Jia inecessiit� per la mog.11e ri.cor


renrte del sQ�g.etto pa.ssivo di dmposta di rivoLgevsi ainche ai!. giudice wdiniario 

p�er iprorporre azi:Oltl!e di dainni ,contro il',esattore in base al �girudtcarto ammi


mstraitivo), dall'1ai11lro ailJ.a :pi� lf�ecente decdtsione 27 .aipiri[Le 1971 n. 325 p'Ulfe 

del11a VI Sezione (ivi, 1971, I, 868) �che ha �IIllVlece aiffeirmarto La gillr'iisdizione 

in subiecta materia del Consiiglio di Stato (e ci� SUl11a consjde11azione che 

.iJ. potere di ,cui � mvestito 'l'Intendente di Finanza comporta il'aiffievollimenito 

del dirii1Jto sogg,etUvo. della ricorrente, imi 1t1e1azione ,aJla finailit� perseguiita 

dailJJa nonrJJa, che � :norma .di 1azi:one, di oodd1sfal'e i:l fine rpubb!l:tco delll'iim


mediato dntiroito nelle casse dello Sta,to diel tributo non rp1agato sponrta


neamente). 

L'acrt. 208 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 recita ite1stualmente al 1� co. 

� Contro .gli atti esecutivi delJJ.'�esattore 1P01ssono ric()['II1ere all.'Intendente 
di Fi!Il!anza il c-Oltl!triibuente, i 'coobbligati, .il cornuge ed i pa['lenti ed aiffinJ. � 
fino al terzo gTado del -contir.Lbuente o dei cooblbil11g1ati nonch�, quando il 
procedimento si iSvcolga direttamente nei !loro cOIIlilironti: ,quali re.s:ponsabili 
. .in piropirio del pagamento dell'imposta, goli ammini1stratoiri ed i liquidartori 

dei sog,getti tassabili in ba:se al bi:lancio. Il rkomo ltl!Oil � ammesso nei casi 

in �CU� � esperibil.e il.'orpiposizione tpl'eviista daJJ.'airt. 6�19 C.!Q.C. >, Tal'e mspo


sizione � .stata 11ecentemente irilp1mdotta in foo:ma rpiressoch� inrtegirale nel


l'art. 53 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, �l'elaitivo ahla riscossione deliLe 

im1poste sui :reddiJti. 

La ::l�acolt� di il'iLcowe['\e aill'Intendienrte .di Fi.:nam.za � srbata estesa dal 

ci�tato art. 208 ainche ai �coobbligati 1con ri1ierimento a:li1a preielusione da'.IJl'oc-

1JiJcQl]:o 207 �sancita per i medesimi dn ordine alla piropomibdiliit� dleilll'ow:iosizdolllie 

di terzo ex art. 619 c.p.c. 

Secondo uma 'e<mSolidata mteT1pretazfoine dottrin:arda (dlr. COCIVERA, Manuale 
deila riscossione delle Imposte Dirette, GIUFFR�, 1971, pag.g. 317 e 
seg.) il :r:koirso all'Intendente 'di Finanza :si 1confi1guira come U1I1 rkonso ge�t''atrchico 
fo:niprorpr:io a 'cairatte11e generale � azionabile. dia itutti coloro ad quali 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 659 

cuzi-01t1e nei rsuoi condironti. Poicll� llleLl"esecuzione forzata per cvediJto 
deLI'imposita, il'art. 209 ,t.u. esclude Ja proponibilit� di O!pposillione all',
esecuzio1t1e dinnanzi al 1giudfoe dvile 'e J.'art. 208 consemrte .invece un 
ricorso contro 1g;li atti 1esec1utivd all'Intendente di finanza, ila signo~ 
ra Conti ha avanzato tale ricocr:so, 1che l'Intendente di finanza iha respinto. 
Avverso ita1e rige�o, :e l'esperim�lt1to deilil',esecuzii01ne �esattoriale, 
ila ricoroenrte rporteva agwe -ex art. 209 uJ.timo oomrna, del 

t.u. -nei confronti 1deilil'esattoire. per .il irdsardmento dei danni, deducendo 
in queilla sede l'inesistenza d'ogni ISUO obbli1go O responsabiilit�. 
La isignora Conti ha m'V1ece dmpugna.t-0� il.a decisione suddetta dmnanzi 
1al giudice� amministrativo. 

2. -La tesi 1dell'mesisten:zJa in maiteria 1de11a ,giurisdizione del Consiglio 
di Stato, � sta.ta condiviisa dalla decirsione Sez. VI 11 dicembire 
1963 n. 1004. 
�In taJ. iSleo:JJSo pu� anzit.tto osservarsi che il.'art. 208 ultimo comma 
del t.u., dichiarando definitiva il.a dec1iisdoine deilil'Lnrtendente di finanza 

i:n rappo[l�o all'immediata �esperibiUt� deil ricorso straovdiinario -1che 
si stima utmzzaibile anche rispetto a situazioni dli diritto soggettivo non 
semba'.1a avere impliciitamente I�lstiituito run 1t1uovo caso di giurisdizione 
1esc:1usirva deil. Con:stglio di Stato. 
per iLegge � preclusa l'azione .giuddziiaria per ila tute1a degli iinteiressi Lesi 
daill'eset'l.lZi1<me, ser12la '1:imitazioltld di sorta�. Betr detto ,3JUJf;ore, ilia circostanza 
che rbaile strumento 1t1on 1si..a soJo consentito rpeir �contestaire iLa iegiJttiimit� degli 
atti esewtivi, ma sia utilizzabii1e anche quailora iJ. rpirooedl�lmento sia diiI"erbtO 
nei .confronti di �quanti non possono rkoirveve ailil'.Aiutorit� Giiudiziaria, quailJi 
vesp�onsabiJ.i in proprio del pagamento deJ.1rnmposta, dimostrerebbe la particolaff'e 
estensione della mera aipplicativa dell.'istituto. 

La definitivit�, espiressamenrbe :riconosciuta in ,sede [egis1aUva al provvedimento 
d~'linitendenrte, :ne eviden2lia lia natura amminiistvativa, quaile 
atto con �cui l'Ammirustra2lione ha Jia ipotest� di disporire autoritativamente 
e in modo definitivo deil. bene esecutivo; H 1prh11ato, pertanito, si troverebbe 
anche in taJ. caso esposto ail potere abil.ator'io della P. A. !in foTZa di una 
discipilina legislativa 0che 'escilude 'espllidtrumente ll:a possibiillit� di un immediato 
�eserci2lio dell'iazione giiudiziaria ordiinaria a tutela dei ddrirbti m ipo1tesi 
!Lesi dia si.fl�artroa 1attivtt� esecutiv:a. 

Iin base alila decsione 325/19'71 del:l:a VI 1Sezione, iLe llllorme che msciplinano 
il rkorso aJJl.'IllltendJente si ri'V'eLe11ebbetro nO!t'IIDe idi �azione, con consegiuente 
protezione so1o occasionaile .dJe11e posizioni �g�luridkhe dei privati: 
sussiste cosi :l!a possibilit� di ird.conosceve ail. sogg.etto dirierbtamente inciso 
dail proV'V'edimento 0ablatoll."io una �posizione di interesse iLegittiimo 1t1ei con:
ftronti del provv~dimento deill.'Inrtendente, iposiz�lone ohe sul piano processuale 
0oompoil"te!t'ebbe ilia isola !P'Ossibilit� idi rkorso ail Consiglio di Stato ex 
arl. 26 �t,u. 126 giugno 1924 n. 1054, :lierma iin ogni 1caso iLa possibiilit� per 
l'Lnitendente, in 1sede di decis~one del ricooso gera:I1chtoo improprio, di conoscea'.
le 0anche di 1diritti sogg.e1Jtivi perfetti in reliazione all'esclusivit� della 
tutela 'concessa, 1t1onch�, sotto un profilo di pirdniciipi genemiLi, alfa normale 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D:i;:LLO STATO 

Pu� aggil11Il!gersi, quanto al riiparto ord1in:artorio di 1gi<urdsdizione, che 
la decisd0111e dell"Iintendente di finanza iDiber'Vtene su attivit� dell'esattore 
sfornita di ogni co1Imotato di discrezd.oiniailit�, 1e rivo1ta alla tutela 
di un asserito diritto patrimoniale del fisco e, non gi� al periseguimento 
diretto di fi1nii pubblici. 

Eventuali vecilamd. 1gerarch:id, !Ilecessari p!1ima dell'1azionabhl.it� in 
giudizio di diritto nei 1cml1fronti dd. organi rpubhlici, IIlon muta!Ilo l!li� 
doppiano tali po1sd.zioni sogg�erfltive, ,essendo solitanto intesi ad attribuire 
ai 'l'leclamainti una prima ;tutela -nOIIl sicura, ma rapida ed economica 
-ed alla AmmiJnistrazio111e la possibliilit� dii ll"�!esaminave tl'a�fme 
prima dell'ev1entua1e processo, 1ed a volte (1coone nella spede) prdvilegi 
sul piano detll'dmmediata 1esecuziOll1e 1deJ.le ipoc:etese di questa. 

Mentre non rileverebbero nella specie ijpoteti!che questioq,i di legittimit� 
,cositituzod!natle ilil ordine atll'1escJ.usd.one del1e oppomziom idi cmi 
agli artt. 615 e 617 c.1p.1c. (questioni d!n 1Parte trattate del resto, dalla 
Corte Costituziiona1e con le sentenze 1968 !Il. 138, 1963 n. 116, ,e 1962 

n. 187, [pU� a1gigiu1ng&1.sli cihe, !�IIl !Pl1!1Jtlica, ov,e 1tl ll'�ICOI'ISO atl giudice a:mmd111dstmitJi!
V10 'V'endsise ~oposto dopo 1cihJe i' iben:i 1deil.La rli.correnrte foLS1Sero stati 
Vlenduti, od ov�e tatle v1endita abbia iLuo1go prima della decisione dli merito, 
[La sentenza amiminiistrativia d'annuililamento non 1escll.uder� che tLa 
moglie del soggetto paismvo d'imipos1Ja debba rirvolLgersi atl giudice ord�-
estensione dei :poteri .de11'Amrnirustrazione in sede di decisione di ricorsi 
aimministratiivi. 

L'affievolimento dell. diirli.tto d1ell. privato �ll1 1si.ffartte ipotesi sembra cosi 
pote111si pairagonare a queldo tipico defila proce~a di estJ['oprlazione per 
pubblica utlilLi.t�: il.'i!lllbroito nielWei casse dello Srflarto dcl rflributo non pagato 
spontaneamente si coJJ.ocherebbe ,su1lo stesso :piano della necessdt� e ux:genza 
di r-eail.izzaa:e ['opera di pubbil.d:ca utilit�, di 1ooi ail:1a irelLaiti.va procedura di 
espropriazione. 

Riesta impregiuclicata la S'Uccessivia ibwtell.a dmanzi all'A.G.0. per il.'� equiV'all.
einte � del diritto affievolito concernente i beni rubastaiti, sottoposti al 
provvedi:rnento ab1aitord.o mnministra:tivo, e ieiio� peir iL'e'V'entuaLe risarcimento 
del danno (anche questo affine ,aJ. diritto aMa giUISl!Ja mdeninilt� del bene 
e.spcropriato, tuteli.ab.ile -�come � noto -dinanzi ailll'AiG.0. ai sensi dell.l'
1airt. 51 deillta iLel?�ge suill1Je 1espropiriJazlioni per p.u.). 

L'o111gano .giurisdizionrue amm.inlistraitivo !I'est0[1ebbe ipU!r sempre investiito 
�di gliurisdrni.Ol'.lle in ooddltle allia deu1I1Jcdata dihllegittimit� 1dell .pro'VV'edimento 
decisorio intend!entizii,o. � 

E' su 1la\Li pirin!Cipli che l'Adunam.za Plienalria � ooa: chlamata ia piro1t1unciiarsi. 


Sembra Q\Pp()I'Jf)u;no, ali. iriigu:wdo, ricordare ,che La Corte Clostiituzionale 
c01t1 deci,sione 4 iLug1io 1963 (Foro It., 1963, I, 2029) ebbe a ri1evia111e ila irrufondatezza, 
con ri:flerimernto al!l'art. 102 1de1La Costirtuzione, dell.lLa qruestione di 
incostituzionalit� degli ru-tt. 208 e 209 dell. d.P.R. 645/195'8, questione sollevata 
dal Pretore di Biell.lLa muo;v;endo da:l Pir�esuiwooto che il.'Initendenza di Finanza 
adito a norma dell'arit. 208 eseooiJta:sse iuna vera e prOtpria funzi0fl1e 
giurisdizionali.e. Accogliendo ila tesi sostenuta d!all'Avvoooturra., La Corte Co



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 661 

narfo, per .esperi!re inei ocmfu-Olllti dehl'esattol'e (<e sia [pUI'e SIUlJ:a base del 
gtudkato airnirndn�iisllr1ativo) l'1arlone di idalIIDi. 

3. -La tesi dellila sussistenza in materia, della 1gj,urisdi.zd.Q([le del 
COllllSiglio di 1Srtato � stata �lr:llVece 1soste'huta dafila VI Sezione con decistone 
27 oa!p(l"ile 1971 n. 3�215. 
P.er �tale pronWlcia, iJ. rpoter.e attrdibuito dal1a legg.e all'futendenza 
di fil!lanza d� luogo a1l'affievoilimento del diritto soggettivo de1la ricor:
r~ente, lir.n. qua:nto iJ. fine rpubblico dehl'iimmediato intr.o�ito nelle casse 
de11o Stato del tribUJto 1!10([1 pagato srp01Utaneamente � staito cu:r~ato dal 
legislatore attraverso la pil"eviisione di una no:rima d'azione. 

4. -Poich� dUJUqrue il punto del:l'a!!Il!tnissibhlit� del ricOII'SO sin 
qui iconsiderato ha daito il.uogo a contrasti giiur:iispru.denziial!i, che sarebbero 
aggi1"avati dall'emanazione, da iPail"te di questa Sezione, d'una 
nuova rpronU([lZia in materia, il Colhl.eg.io ritiene OiPfPOl'�tllJllo rimettere 
il'�affor�e all'Adunanza plenaria delil.e Sezioni giurisdizionali del Consiglio 
di Stato. -(Omissis). 
stiituzionaile rilev� l'inesattezza di true .preSUJpposto ~rio perch� i iplrOVVlediimenti 
1de111.'Intendenza :sono ,provv;ediimenti ammilndistratiVli .che il.ia Leg,ge 
qualifica definiitivi �e 1c0Illtro i qua:li si pu� 'PTOp<l['re dcooso in sede giurisdizionrue 
o lir.n. via 1straOO'ddinari1a al Capo dello Staito. 

!Tecis� ne11'oocasione �La Corte che l'attivirt;� delll'Tu::lltendente di Finanza 
deve essel1e �OOIIlisiderata 1soggetti1V1aimente e oggettirviaiIIllelill1e <ao:nmimlis1IDativa; 
!fil rio01rso aill'Inrbendente, :im:fatti, �si lmiserisce in un 1siistema OOllllJpLesso di 
tutela dei diritti e degli mteressi dei!. contribuente, della cui ,conformit� ai 
pvecetti 'oostituzdona:1i non si pu� dubitare �. 

La .stessa Corte Costituzionale;� del !"e.sto, con PQ:"ecedenrte decisione 7 Lug;
ldo 1962 n. 87 (Furo It., 19612, I, 1219), i:nel diohiiaraire infondata La questkme 
di i'l'.JJCostituZJiOOllalhl.t� diehllart. 209, 2� 1e 3� oomrna deil: t.u. swl�Je imposte 
dlfu:iette, 1av:ev:a aff1e=aito ohe i1l 2� 1coonma deifil'iart. 11�3 d1ei11ia Oostituziione va 
tnter!plrertarto .co1legandofo con il comma .successivo, secondo il quale la Le~ge 
pu� detecrnninaa::e qruald. organi di giuri!sdizione possano annuliLave gli atti 
delilia P.ubbil1ca Ammimstra:zJi.one nei .oasi .e per 1gili e:ffietti P'!'eviisti dalla legge: 
il .propos�ito del �costituente fu :ilnl�aitti queil.llo :di gariaintirre dJ. d:itrdtfo dei!. cittadino 
a T.Lchdedere La tutelia giur:iisdi2liiOI11aille i!llei �oasi din cui si sentisse il:eso 
da11'iatto deiLla P. A., non gi� quello di eliminaxe il rpotecre dei!. legislatore 
01.,dinario di ll"egoil.aa::e i modi e .P.effioada dielJJa tUJtela 1giUTiisddzioIJJa1e medesima. 


In tale decisione �La 000".te CbstituzionaJ.e ri:tenine sufficientemente tutelato 
il .coIJJtriibuenite anche 1sotto hl div;erso profi:1o deil.1a rpossibdlit� a!l medesimo 
ofiell"ta, dopo Ja fine �della eseouzimLe, di adire il giudice competenite 
non soli.tanto rper il II'isarcimento dei danni conseguenti ailla :�Uegirt:tim.iJt� delila 
esecuzione �esatt01r.iia:le, ma anche rper il'irrfondatez2'!a dellia piretesa impositiva 
e �le cOIIlise~en2'Je derivanti da siffatto accertameruto. 

RAFFAELE TAMIOZZO 



662 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

, CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 �:febbrato 1974 n. 205 -Pres. Ucoe1latoo:-
e -Est. Busc,ema -Comune di Firenze (<avv. Nardi Dei 
e Colz,i) e Regioni Tosoana (avv. Predieri e Lorenzonri) c. Ministeni 
trasporti, lavori pubblici e pubblica i.istruzione (avv. Stato 
Gentile). 

Giustizia amministrativa -Atto amministrativo -Ricorso -Termine Conoscenza 
del testo inte~rale -Non � indispensabile. 


Re~ione -Competenza in materia urbanistica -Rapporti e limiti con 
le competenze statali e comunali -, Effetti. 


Non � indispensabile conoscere il testo integrale del provvedi


mento impugnabile ai fini della swa conol'!cenza, essendo ~ufficiente 

conoscere gli elementi essenziali, quali l'Autol/'itd emanante, La data e 

l'oggetto. 

In tema di competenza in materia urba.nistica, la Re'gioine � su


bentrata allo StJato entro i limiti di cui al d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8; 

sono l/'imaste ferme le funzioni amministrative anco-ra consel/'Vate' ai 

Comuni, nonch� la oompe,tenza degli organi statali per determlinate 

incombenze tra cui le cootruziioni ferroviarie; le Regioni in materia 

urbanistica si trovano neilla posizione di supremazia che spetta.va allo 

Stato prima del passaggio delle funzioni, rispetto ai porta.tori di inte


ressi locali, di tal che alla Regione � preclusa la po8sibilitd di difesa 

in sede giurisdizionale degli interessi particola.Ti alla osservanza di 

un piano regolatore comunale; in particolare non sussiste alcun in


teresse per la Regione di proporre impugna.ti.va avver�so un decreto 

ministeriale di approvazione di una variante al plf'ogetto relativo a la


VOl/'�i di costruzione� di una ferrovia con conseguente modificazione di 

un tracciato, �n� avverso il decreto che dichiam indifferibili e urgenti 

detti lavori (1). 

(1) Limiti delJe competenze regionali in materia urbanistica. 
Con ila dec.iJsione .che si 1annota la IV Sezione del Consiglio di Stato ha 

escl'Ulso ogni interesse da piarte della Reg~ol[]je a�.La iimprugnativa di un de


creto mWsteri.aiLe �me appit'ovava una vait'iiante ad un !Prog.etto dli costit'uzi()(Ile 

di una mea f.eit'TOIVi�.ari.!a" 

Nella fa1Jt�.ISl!Pecie ,a;mesaime si traittava di due rfoorsi riumti ipro!Posti dal 

Comune 1e d1a1La Regione Toscana avverso un p:rovvediimeinrto del MJinis't[-o 

perr� i rtraS!POit'ti reilativo ad una v:arlal[]jte della forrov1a direttissima Roma


Firenz,e, che .comportarv;a una modifica del tracciato ~aito FirenZJe, nel tratto 

da lincis� 1a Rovezz1ano, con impugnativa a1tr.esi deil decreto di dichiiarn


zione di indif:ller1bilit� e urgenza dei Javoit'i in qruestione. 

La Regione, basandosi 1sugli aocrtt. 117 e 118 della CostituziO!tle, che 

attribuiscono JJa competenZJa 1in materia Uit'baindistkia aJILe lt'eg~OOlli a statuto 

ordinario, nonch� su:11'1art. 4 deillo S:tatuto della Regione 'Doscana, approvato 

con ileg,ge 22 maggio 1971 n. 343, !Piretendeva iJ:':avvisare un rp:rnpdo interesse I, 

f: 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 663 

(Omissis). -Quanto al rd.co:rso n. 988 del 1971, proposto dalla 
Regione Toscana avv.erso gli stessi tdec�reti mi!lllister1aU impugnaiti dai!. 
ComUJlle cli F�ilt"em.ze, non mancano mdJizi che iportrebbero i:ndrnrre a 

�coosiidemzion~ analoghe ra quelle test� svolte :neii. ri1guardrl. dei!. predetto 
Comune. Infatti, nell'atto introduttivo, :notificato il 2 settembre 1971, 
si aff.erma (e risuilita iprovato dal doc. 12/1 dell'Avv.) che al1a riunione 
della CommiS1Sion�.e tecnica pa11itetica d:n data 10 dicembre 1970 partecii.
p� irunche un �esperto nominato daLLa Reg1ione (ipag. 4 �:dc011SIO') e che 
questa, mentre 'erano in co11so rcolil.oqui .e ir�iu:nioni con l'Amministrazione 
ferroviaria, era VeilJUta ra conoscenza degli arvvisi notifica.ti per 
la redazione degli: stati cli consistenza rai fini rdelJ.',occupazio:ne cli rurg1en2)
a. � Da talli. avvisi -ipr.osegue la 11icoirl'ente con rdizio:ne identica 
a quella gi� usa.ta dal Comune -risulrba rohe i J.avoiri �erano stati approvia
�ti con d.m. 8 aprile 1970 n. 857 � (ipag. 9 irkorso). 

Tuttavia, :pur sembrando attendibile, per quanto sopra rirferMio, 
ohe anche LLa Regione arbbia avuto piena cognizion�e deli censuriati provViedimeniti 
in un tempo che rprecede �e isupera di molto i seS1Santa 1giorni 
dall'avvenuta notifica dei!. 1gmvame (2 settembre 1971), hl Collegio non 
r.irtJiene, rsenza iJ. rcoruforto di ar1tri �elementi rpreclisi e 1co:ncordantii. (quali 
sussistono, mveee, in ordine al iricorso del Comune), che sia raiggilunta 
la prova �e.erta per dover rdiohiairare !'irricevibilit� anche d,ell'imrpul
�Ilativa rdeil.la R�egio:ne Toseana. 

Questo rgravame, 1peraltro, risulta ii.nammissihlle per rilifetto di interesse 
legittimo. 
lLa iricoirr.enrte tenta 1cli dimostrare la rsubita Jiesione del iproprio 
funteresse sulJ,a base del1e materie cihe .gli artt. 117 �e 118 del1a Costi


princi(pa:1e ed aJUtonomo all'anilJUJ1lamenito dei provvedimeniti di cui sopra. 

La Sezione ha escluso tale assunto <piropr:Lo srul1a base deil.l'art. � 118 delila 
Costituzd.onre �che esclude dailJl'attiribuzione ailila Riegione delle funzioni aimm.
ii:IrlJsla-ative pier. iLe materie previste, ivi rcompresa il.'1UJI"baniiistica, che siaino 
di inteiresse esclusivamente locale. 

Infatti, il d.P.R. 15 g1enIJJaio� 1972 n. 8 ha trarsferd.ito a1le Riegioni a 
statuto ordinario solo ;Le funzioni ammirustrartive .che, anche in :maiteTia 
urbanistica venivano �eserciiflate dagli o'l'ganii. centrali re rperiferLci dello 
Stato, non gi� quelle di spettanza del Comune: il. primo comma dell'airt. 7 
del citato d.P.R. 8/1972 irec1ta �testuailmenite: �Fino a q<urando con legge 
dello Stato norn rsia provveduto ail rfoirdi:namentor 1ed ai11a 1dtsla-ibuzione delle 
funzioni �ammrirusta-atirve fll'la 1gli �eniti il.ocali :sono rcionservate alle provincie, 
ai comuni �ed ragli alitri enti llocali le funziom iairnmimdrstirartive di interesse 
esclusivamente locarle, iaittuail.menite eserci-tate nelle rmateir:Le di 1cui aJ. rpresente 
decireto � : norma questa che richiama, !Pll1essGCh� ll"iproducendoilo, il 
contenuto del 2� comma della VIII Disposimooe Transitoria della Costituzione. 


Nel oa:so rbrattaito si discuteva 1della ev�enituarle inosservanza di un pi.ano 
regolatooe �comunaile, questiorne 1che !I'ig.U!alt1da rpeir il.'rapprurrllto H settore della 
cw:a primaria degli interessi <terirdtoria1i w:bianiistici, che � cli spettanza 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tuzi:001e attribuiscono a11.e Regioni a startuto ordinario in materfa urbanistica, 
tnOlllCh� deL1e :finalit� iprinci1pali deterntlinate dall'arit. 4 deihlo 
Startuto deihla Regioine Toscana, aipprovarto COlll L. 22 mag1gio 1971 n. 343. 

Secondo Ja Regione, sulla base di tali norme Sii 1cornfigura un �dlnteresse 
principale ed autonomo 1che legittima al presente riicol'ISIO �. 

L'assunto n001 pu� essere condivdiso. 

L'aocrt. 118 pr.iJillo comma, de11.a Costituzione attriibuisce alla Regione 
�t1e dlwnzioni amministriative per t1e matede elencate nel pr,ecedente 
articolo (tra le quaJ.i � compresa J.'uriban:iistioo), salvo quelle di 
irnitel'esse 1esc1UJSivamente locale, che possono �1SSel'e attribuite dalle 
ilieggi defila Repubblica alle .P1roviinice, ai Comuni o ad altri 1enti t1ocat1i 
�. 

Ai sensi della idisiposizione transitoria Vlll, sec01.t1Jdo comma iULtima 
parle), de11a Costituzio!llJe, �:fino a quando n001 sia priovveduto al 
!riordinamento o alla distrlibuzi!01I1e de11e dlUJnzioll1i ao:nmirnistriartive fra 
gli 1enti loicailii riestano alle Provdlnce ed ai Comuni le funzioni che eserciitiaino 
attuailmente �. 

Ta\J.e xdiservia, ripetuta nelia det1ega al Governo rc01I1tenuta tnetl.l'iarit. 
17, lett. d), della L. 16 magigio 1970 n. 281, � stata riecepd.ta nell'art. 
7 del d.P.R. (leg1ge de1egaita) 15 .geninaio 1972 n. 8, decreto' cihe 
ha itriaslierdto alle Regioni 1a statuto ordinariio LI.e fU1I1Zioni amminiistrati~
e che venivano esercirtate, dLn materia urbanisttca, dagli origani centriald 
e periferici 1de11.o Starto (arit. 1), 1e non anche que11.e del Comune. 

Non v'iha dubbio '�e, secOllJJdo le leggi fondamentali cihe I"egolano 
la (predetta materia (leggi 17 agosto 1942 n. 1150, e 6 agosto 1967 

n. 765), la cura rprimarda degli d.nter,essi rerritoriiali rurboodsltici spettava 
�e tuttora spetta, in vir:t� delle richiamate disposizioni, a\!. OomUJtne, 
il quale linfatti iha la fucolt� (e, in tali.uni casi, come per :F'iesclUJSiva 
dell Oomune ai sensi delile leggi 17 1111gosto 1942 n. 1150 e 6 a1gosto 
1967 n. 7165. 

D. :l�atto che il:a. Regione sia l'ente terriitcmialLe mppresenitativo della collettivit� 
reg,iOl.tllaJ.e non rpu� �essooe addotto a gi'USti.ficairie l'mteresse a[ 
ricooso, dovendosi intendere fa Regione :Lnvesti:ta :solo di �oomp:iJti di coolt'dinaimenito 
e di �controllo, non gi� di OUJr1a di:retta delil'assetto teriritO!rialle: 
trarttasi msomma di una posi.Ziione di 51llPremama ~ainMoga a quella precedentecmenite 
rivestita dalllo Starto) 1che pO\l'ta ad �eso1uide1.'e la possibilit� di 
difesa :in sede ,gj.uriisdlizionalle dell'interesse [pa;ri;icolare locale a:l.l'osser\
nanza di un ipian� :l.'egolatore cotrrllUlilWe. 
Del 'l'esto la citata disposizione de:lil'airt. 118, posta in irelazione all'art. 5� 
della 1stessa Carta Clostituzion!llle, sta proprio ad ilrldicaJre un orirterio di 
deteit"liliiDJazione dell'ef:l�ettivo centro di i.miputazione degi1i interessi il"egionall 
ai f!ini �di una possibile e chiaa:-a individuazione dei compiti amministrativi 

d:i irispettiva spiettanza. 
Se � possibile l'attri!buzionie �di funzioni ammillJJistrative ad enti inifraregionlllli 
anche nelcrie materie contemplarte dalil'1art. 117 della Costituzione, 
evidenrtecmente iil diritto defila Regiooe ad esereitare le diunziolni ammini


I 
I 
1. 
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I� 

. 

-: 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 665 

11.'enze, il'obbi1i:go) di formare :il P.iR.G. (o d.l progl'lamma di fabbri�azione) 
e, a mezzo dei suoi. organi, rilaJScia ile ilioenze di costruzione, wp 
su11e opere oost:ruttiv.e che si 1eseguono inell'ambito deil iternitorio oomun:
ale e adotta, in caso di :irnosseriwnzia delle iilOl'llThe o deilie [pl'escrizioni, 
g1i opportunli. pr:ovwed1menti sanzionatori. 

Ci� iposto, pua: [pr�escindendo dai! [pl'oiblema 1generale se un ente 
pubbLico lSia t:Ltoilare di una situaziOiile 1giuridioa di interesse ilegittimo 
in relazione aJJe sue :l�urnziond pubhlicihe -e cio� a quelle attivit� giuddilcthe 
.espl:icaite in posizione di tSUpremazia neill'I�interesse igieneraile 
di 11ma coiL1ettivit� -no pu� certo ricono1scemi alla RegiOiile Toscana, 
ahneno allo stato iattuaile deW1a ilegisil.azibne, quell'~ntwesse sostanziale 
qualificato, e icio� 1Pemonale e diretto, �che l'awebbe potuta legittimare 
a iP�ropo�rve iil presente (['&corso. 

N� � isufficilente fa([' rileval'le, :a dimostrazioi:ne deilla tesi contraria, 
cihe il c�arattere di ente mpp11esentativo della collettivit� iI'legionaiLe 
-ricoinosciiuto ailila ricorrente daill'art. 1 secondo comma dello Statuto 
approvato con 1a �citata iLegge 22 maggio 1971 i:n. 343 -1001�involge 
le mater.Le 10Lencarte negli artt. 117 1e 118 COtSt. (e quindi ai:ncihe l'mbaItlS!
tica) noi:ncM le fina1iit� determinate idall'al'lt. 4 deJiLo Srtaitut'o medesilIIlo, 
�essendo chiaro che q.ueist'IU1tima i:no!I'Illla attribuiisc.e alla Regione, 
in subiecta materia, COODIPiti sostanzialimente di co011dinamento e di 
coi:ntrolilo, e i:non anche J.a cura dir.etta dell'assetto terr.irtorfale dei singoli 
COIIIlUIIli; anzi, l'effettivo pOltenziiamento delJ.'autonomia degli enti 
ter11ito:riaili minori, ovviamente nei limd.ti stabiliti dalle ileggi dello Stato, 
�costituisce uno dlei fini assunti .dal predetto Statuto (art. 63) in evidente 
armonia con il disposto dall'art. 5 deilila Costituzione. 

Da tutte iLe diisposi!zioni ricihiamate risUJlta con evdidenza cihe ila 
Regione, in materia unbanistica e di assetto rte!'lr.itoriale, � ii:n posizione 
dl supremazia (cosi crune ilo era lo Staito ianteriormenite al trasferi


stmtive nei settari di rispettiva�competenza non � neoessaciamelnite inderogabile 
ed anzi rpu� senz'a:lltro su'bilre delle limitazioni con \Legge oodinaria, 
la quali.e, iin cre1azionie aiL1a rpcresenza dli un rpcrev:ailente Weresse il:ooalle, fissile 
1attribuzioni ohe debbono essete esoocitate 1diil'lettamelllte dagli enti minori: 
tNllttasi. di una delimitazione della 1sliera concernente le :l�unz.iond amministrarbi:
vie, che non intacca il.':ilnte~rt� del 1dicri1Jto del:lia Regione suil !Piano 
legti.slativo: la Regione insomma pu� 1emaniare :Le noome ,giucridiche ma non 
pu� svoiligere ila ~elativa funzione .amministraiti.v:a di cui non � -tiito1are; tale 
�situazione � da tener ben d:istinita da quelila di cui ai! 3� comma delil'axt. 118 
della Costituzione, neilJia �quai1e � pur .setnJPQ'!e la Riegione che esercita le 
funzioi:ni 1ammini:strative, di cui cresta titolare pur de1egandoile ad enti 
m.inocri (c:fir. dn dottrina GIZZI, Manuale di Diritto Regionale, Milano., Giuffcr� 
1972, p. 296 �e 1sgg.; PALADIN, Diritto Regionale, Padova, Oedam 1973, p. rn7 
e sg.g.; FRAGOLA, Urbanistica ed Edilizia, NuO!Va legislazione e poteri deile 
Regioni a statuto ordinario, Padova, Cedam 19�72, ip. U2 e sg.g.). 

RAiFFAELE TA:MIOZZO 



666 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mento delle relative funzioni) lri:s!Petto ai [pOrtatori di interesisi locali, 
con compiti ed attribuzoini cihe mal si cornreilia[1o con ila posstibilit� di 
di:llesa in. sede giurisdiztionaile, direttame1r1te da parte della Regi0!11e 
medesima, idell'interesise 1P01rttcolaxe all'oss:ervanza di un P.R. comunale. 


In isostanza, nella materd.a urbanisttc,a la Regione e subentraita 
nehla iposfzione d~llo Srtato nei limtiti previsti d~1l citato d.P.R. n. 8 
del 1972, ,con :salvezza delle funzioni amministrative anco11a conservate 
ai Comuni e ferma restando 1a competenza degli ol'lg1aini statali 
per determmate incombenze ed ope11e, <tra cuti le costl1uzioni ferro:viar.
iie (art. 8, lett. c), d.P.R. n. 8 del 1972, cdit.). A q.uest'rultimo riguardo, 
sebbene la ricoo-rente non a:bbia rivendfoarto, nella spede, la iproipria 
comipetenza (nel qual caso sar,ebbe' stato configurabile un conflitto di 
attrtbuzi�ni, da far valere eventualmente in altra sede), non a1P1P�rure 
fuor di Jnogo 1rhlevare clle J.a cootruzJione deila fernovia 1qirettissiffi� 
Roma-F1il'enze � a tutt'oggi! sott11atta ail'flllg.wenza ammiinistrativa della 
Reg.ione, ,ollllde i ll"eliativi .rapporti si pongono wa org0!1lli dell'Azienda 
FF.S. e quelli delle Amminist11azioni sta.talli. mteressate seoondo la vigente 
normativa (LL.PP. e P ..I.), nolllloh� :tra Jia 1stoosa Azienda ed i Comuni 
.hl cui territorio sda attmrversato dalla strada :ferrata o 1sia sede 
di impianti ferroviaooi. 

Ha altire1s� tenuto presente, per COID!Pletezza, 1che al momento d'ell'emana2'
Jio111Je degli impugnati pro'V'Vedimen;bi (8 aprile 1970) la vita della 
Regione Tosoana non aveva 0!IlCOiI1a arvuto iniziio, poich� dil suo Statuto 
ifu aipprovaito solo c0!11 legge 22 ma~g~o 1971 n. 343, 1e 1e sue strutture 
'vennero coLS!tituite anehe ;posteriornnente, mentre alLa data di 
notifica del grarvame (2 settembre 1971) non si era <neppure 'V�erificato 
il tras:llerimento alle Regioni delle cfumlzioni ammiillistra:hlve statali alle 
quali, nella iSipecie, la Region1e T,oso0!Ila rvoT!l'ebbe 1c0Ll;eg1aire il suo preteso 
imsteresse legci.Uimo. 

J:n:liatti tale tras:l�erimento i!ll irnater1a di uvbanis1llca � avvenuto 
-ropetesi -con 11 ipi� volte citato d.P.R. 15 ,gennatio 1972 .!11. 8, come 
espressamente previsto �dalla 1disposdzione ,til1arusitoriia VlU, secondo 
comma, delJ:a Costituzfone; ,e lLa data per J.'effettiJvo �esevcizio dei reilativi 
poteri Veilllle fissata al rprimo aiprdle 1972 (d.l. 28 dicembre 1971 n. 1121, 
coorv.ertito nclila legg,e 25 :lleb~aio 1972 n. 15). 

Peritanito, allorch� la Regione Tosc1a111Ja ip11opo1se :rdcorso (2 settembre 
1971) lllon era neppure ipotizzab:iile la lesiollle del preteso inter,esse 
legittimo 1che essa von-ebbe connettere alle funzioni spettantile nella mate:
rda in questione e che irn 1rea1t� J.e VelllJillero .tms:lieriite ben sette mesti 
dopo. 

Dalle :considerazio1ni svoilte deriva ohe a.I ricorso della Regione va 
comunque d:iieihiareto inammissibile. t 

i:'. 

<:: 

_..,~~ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 667 

OONSliGLIO DI STATO, !Sez. VI, 1i5 febbralio 1974 n. '90 -Pres. Daniele Est. 
Milano -Righetti (avv. C. M., C. ed U. Jaccar.illlo) c. Iistiitwto 
auit-Onomo case ipopolair.� idi Napoli (iaivv. Sandu1li), Di Maso ed 
ailtri (in. c.). 

Enti pubblici -Ente autarchico che svolge attivit� di produzione di 
beni e di servizi -Qualificazione di ente pubblico economico Non 
sussiste. 

Edilizia popolare ed economica -Istituti11utonomi per le case popolari Appartenenza 
alla categoria degli enti pubblici non economici. 

Impiego pubblico -Dipendenti enti< pubblici non economici privi di 
disciplina autonoma -Carriera -Mansioni di fatto ai fini della 
progressione -Irrilevanza. 

Impiego pubblico -Inapplicabilit� dell'art. 13 L. 20 maggio 1970, n. 300 
(Statuto dei Lavoratori). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Concorso -Im.:. 
pugnabilit� del bando -Limiti. 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Impugnabilit� 
dell'atto di nomina delle Commissioni -Impugnabilit� autonoma 
e immediata -Esclusione. 

Giustizia amministrativa -Interesse all'impugnazione -Caratteristiche 
-Concretezza e attualit� -Requisiti necessari. 

Non riveste la qualificazione di enve pubblico economico l'ente 
autarchico che svolga attivit� di produzione d~ beni e servizi, considerato 
che la finaLit� pubblica � perseguita a mezzo di atti amministrativi, 
indipendentemente dalla attivit� economica, che� si pone solo 
in funzione strumentale rispetvo al raggiungii,mento dei fini istituzionali 
(1). 

Gli Istituti Autonomi per le Oase Popolari, in 'qwanto costituiti per 
il perseguimento diretto di fini pubblicistici assistenziali, va,nno considemti 
enti pubblici non economici (2). 

(1-2-3) Ente pubblico non economico. Individuazione. Effetti in relazione 
alla legge 20 maggio 1970 n. 300. 

A ,coinferma di un orientamen<to sostanziiailmente unlifOO'llle, anche !La 
VI Sezione idiel Consiglio di Stato ha quaJ.ificaito .~ Istituiti Aurtonomi per 
Le Oase Popol!axi enti rpubbilici non economici, considerato che le :ffiniaJ.it� 
cui i medesimi sono il'ivolti e per le quali essi sono starti costituirti coinisiste 
nel (persegudimento di fini pubbilicistici assistenziali. 

Taile ,quailiticazione rfiil'ova ir1sconitro !Pert' il !p181ssato nella 1decisione de:Lle 
SeziiOIIlli Unite delil:a Oorrte di Oassamone n. 1064 deil. 12 iapriile 1956 (Foro 

12 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

668 

Pur in mancanza di una disciplina autotnoma, un ente pubbLic� 
non eoooomico resta pur s.empre assoggetta.to ai principi generali del 
pubblico impiego r�lativame:nte al conferimento deUe� qua.Lifiche e deLle 
funziioni ai propri dipendenti, con la conseguenziale necessitd de�l formale 
.atto di nomina in relazione alla qualifica e delLa esdusione d� 
ogni 'l'ilevanza alle mansio'Thi di fatto esercitate (3). 

Considerato che La progre�ssiome in carriera dei pubbUci diperndenti 
non pu� dipende.re dall'esercizio di fatto deUe funzioni superiori conferite, 
deve ritenersi inapplicabile l'art. 13 le�gge 20 maggio 1970 n. 300 
perch� in evidente comtrasto con la struttura e i principi del pubblico 
impiego, caratterizzato da una finalit� strumentale rispetto alle finalitd 
pubbLiche perse:guite daLL'erhte. 

Soilo La lesione diretta e .attuale deLL'intereisse legittimo del concorrente 
pti� legittimare la impugnativa immediata d�l bando di un pub-

It. 1956, I, 874) il:a qru:ailJe, rsu11a :scOIIlta di un lriiesarrne .compieto dii tutta 
la pJ:'orpria ipreoedente giU:t'iisprudenza, �ebbe a rpct'ecriisaire anzitutto che il 
regio decreto legge 7 1girugno 1938 n. 1303, con il quaie si autoT�izzata J.'inquac'Lramenito 
sindacale degli Istituti aUJtonomi iper le oase popolari (in 
quanto tail:i enti �avivebbero �esercitato una iarttivtl.t� economica in concorremz:a 
con altri impl"enditori), non rpoteva �Comunque iprev1alere sul!1a Teale natwra 
degli .enti pubblid in 1esame, in� �oocline 1ai:L1a quale arnda'Vla esclusa in ogni 
caso ila qualificazione dri ente economico, stanrte la finali1t�, \legislativamente 
prevista, di p!l"ovv1edeTe all'assistenza delle classi rpoiVle!l"e e disagiarte, so'Vvenendole 
del berne delila casa, scegliendo i destinatari non liberamente 
ma in base a graduatode basate sull'.intensit� del �bisogno, con esclusione 
dri ogni inrtelnto specu1ativo, iperch� anche gli evenrtuali utili, oil:t!l"e ad essere 
esclusivamente impiegati ad 1aumenitare dJ. 1oampo �di attilvit� delrl'ente, sO!llo 
destinati, 1irn .caso dii. scioglimento dell'ente medesimo, ai competenti enti 
C01II1UJillali o provinciali idi assistenza. 

Al1lro �elemento individu� il Slllpremo Collegio IIllel :liatto che detti enti 

� af.fiarncano � i com'UIIlJ� ,e iLe societ� di 1assistenZJa e ibenefi1oenza che provviedono 
1aid 1a:l:loggi destinati ai rpO'Verd: �enti qruesti ultimi per i qurali � da 
esc1ude!l"S� in modo assoluto ila qualificazione di e economici�. 
Cbncludev:a ila moti'Vazione de11a �citata decisiOil!e con J.a �COilJS�de!l"azione 
che, essendo .ill fine pubblrioo dlei:L1'a:ssts1JenzJa �tawmenitle penetrante ineHa 
strUJttuxra e natura di tali enti da assO!I"bi!l"e iiinteramenrte \l'aspetto della 
attiivirt� economica svolta dai medesimi, lLa stessa attivit� eoonomi�ca diventa 
solo aprpa!l"ente in quarnto essa viene deviata ab origine dal suo CO!l"SO l!lJO!l"male 
in f'\llilZi�one del fine p:emegiuiito, cosi�cch� i!lJOll ile Leg.gi dell'economia. 
ne diiscipilinano i modi di operare, ma ['interesse .g.enerale rper H quale lo 
Stato ha dimp!l"esso ,aJ.l'ente natu!l"a pUbbllidstica. Il lt'arprporto di :i.impiego, 
pe!l"tanrto, � di natura pubblica e il.e lt'e\latiNe �controveI1sie 1sono devolute ailla 
cognizione del �Solo ,giudice amministrati'Vo. 

A tale ip!l"onunciia si 11ichiamano lie deciistom deil Oonsig,ldo di Stato 

n. 224 tn data 14 :liebb!l"aio 1964 della V Sez. (Foa-o Amministrativo, 196'!, 
I, 2, 174), n. 6,91 in darta 26 ottob:t'e 1965 della VI Sez. (ivi, 1965, I, 2, 1325), 
nn. 257 .e 258 in data 15 arprile 1969 deil:la V Sez. (ivi, 19:69, I, 2, 366 e 367). 

PARTE I, SEZ. V~ GIURISPRUDENZA AM:jM:INISTRATIVA 669 

l>Zico concorso; in difetto le norme del bando passano essere impugnate 
solo con l'atto finale de.l procedimento e cio� con l'approvazimie della 
graduatoria; pertanto � inammissibile la immediata impugnativa delLe 
norme del bando, relative alle previste prove dii esame, poich� esse non 
recano una immediata lesione di interesse, lesione che si verifica eventualmente 
solo quafora, esaurite le operaziioni di esame1, risuLti che il 
candidato ha partecipato al concorso e nolfl, lo ha super�ato. 

Anche l'atto di nomina delle Commissioni di conco'l"'so non pu� 
essere immediatamente impugnabile, ma so>lo co1'l. l'atto� finale di approvazoine 
delta graduavoria, solo in tale momento essendo accertabile 
se i vizi relativi alla composizione deUa Commis�sio1'l.e possono 
aver inciso sulL'inter~sse del ricorrente . 

. Cosi come l'interesse legittimo de�ve essere concre1to � attuale, 
anche l'interesse p!l"ocessuale pu� esse!l"e riconosciuto solo in pl/"esenza di 
una lesione attuale che possa essere eliminata con l'annuiiamento de.ll'atto 
lesivo. 

1in parritiicol!l['le, neiHa dee. 224/1964 \La natura di enti pubblici non econo


mici, attrlbuita agli Istituiti :iin questione, deriva diatlla ilOfI'o attirviit� comple


tame1Illte dominata d:al fine pubblfoo, �coo ,�sclusione 1cosi deLLa giuriisdizione 

OT1ddnaria in 1tem;a di controverrisie sui II'\aipporrti di impdoego. dei dipendenti, 

a nulla 11."iaeviamdo a:l rrig;uarido 1che talli :r-.aipporrti vengano disciplmati swLa 

base di �OOilltl'latti collettivi. 

Del:la Corle di Cassazione dcorrdiamo 11e decisioni 6 �marzo 1969 n. 707 

(Giustizia Civ. Mass. 1969, 361) .e 20 [JJOVemibre 1971 n. 3.352 (ivi, 1971, 

1803), nella quale ultima si chiaicisce 'che il carrarttere di enti pubbil.ici assi


stenziali va rrkonosciuto agli listituti aiutonoo:ni perr ile 1caise popola.Ti ai soli 

f�!lli. del loro inquad!I'lamento fra g11i. enti pubblici noo economici e deilila 

relativa �ttribuzione deLle .controverrsie cOO'liCernenti ii rapporti di impdego 

dei dipendenti ai1i1a giiurrisdizione ammiiniistraitiva, seIIBa peraltro che ci� 

compOl'ti una ,assimilazione piena dei pioodetti enti a�:Le isti.tuzioni pubbliche 

di assisteI17Ja e beneficenza, a:ssim.iiLaa:ione che, ad 1esempio, va esclusa in 

mata-ia tributaria. 

Corulie:rmata tale qJUa!Lificazione, ila decisiOille 1che :si annota precisa poi, 
sotto un profilo di oamttel'le g,ener.ale, che alil."enite (pUlbiblico aiutarehico rnon 
� pl'ecilusa ilia poss]biLit� di svo1gerre una arbtivi�t� �di (pll"Oduzione di ibeni e 
servizi, senza per questo assumere \La veste idi ente {PIUbblico economico; 
infaitti la finalit� pubblica .che �OOstitui:sce ila 0311ait1Jerwca essenziale p!I"o. 
prria di tutti gli enti :pubb1id viene realizzata dall'ente autarchico � mediante 
a1iti amministrativi, indipendentemente dalil'attivit� eCOiIJO!Illica che costiJtui


sce ,soLtainto un mezzo per iii riag.gi.ungimenito dei find iJstitu.ziolnJali �. 

La necessit� di sta:bhliir�e -ai fini del:la indivtiiduazione deLla naiturra 

dell'ente -se la finalit� pubblica perse~ta sia dall'oodi'OO!!I1eruto tutelata 

dirrettamente e perr se stessa, >Cio� iiildipendentemente dalil'aittivit� ecooo


m1ca che costiltui1sce :soltanto un mezzo per iii !faggi1.1Jillgimento di essa (ente 

pubblico), ovv�ero 1se J.,a finalit� piubbilfoa 1sia ,perseguita esclusivamente aittrra


verrso l'attilvci:t� >economica impl!'lenditoriaJ.e 1e per ,se stessa ,considerraita (ente 

P'UbblLco economico) rtrovaisi rriibadita nehla decisione della ..AJdunaiIJZa Pil.e


nail'ia del Coins:igilio .�dd Stato 27 agosto 1971 n. 5 (Il Consiglio di Stato, 1971, 



670 RASSlilGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -1. -I qruattro ricol'ISli possono esser,e riuiniiti per evidente 
connessione ooggettiva ed oggettiva. 

2. -Con il ipr,irmo dcorso 111.. 374 del 1972 il'ing. Righetti, sostituto 
tempq.raineo dail 1966 del dlwettooe geneva1e dell'I.A.C.P. della provilncia 
di Napoli, m pendenza de11'.esp1etamento del ooncol'ISo per detta 
qualifica, cihiese ohe l'iltl.carico di sostiturt;o tempora!Ileo, 1adottato CO\ll 
la delibe11a 9 ;l�ebbraio 1966 111.. 3/26, V�eniisse t.riasfo:ranaita iltl. asse~azione 
definitiva, ai sensi degtii artt. 13 e 37 de1la ilegge 20 maiggio 1970 
n. 300 sullo statuto dei ilavoratori, aivendo per lU!ngo tempo eseroitaito 
di fatto mansioni di direttove g.enerale. 
L'Istituito intimato con delibera del Co!IllSigilio rdi a:mmllstrazione 
19 g.ama,i,o 1972 n. 1/1, ritenne cihe l'iistanza non potesse esswe accoJ.ta 
tin quanito il.'art. 37 dello statuto dei lavomtord. esclude J.'aipplicabiil.it� 
1de1le relative norme, 'e quiltl.di anche dell'art. 13, ag1Ji enti: pubblici 
(come ,gli IACP) 'che non svolgono esclustvamente o pTevalente-

I, 1305) che ha ope!t'ato, dm particoiLaire, la distiltl.zione fra aittivit� economica 
meramente stru:mentaile, e cio� artti'Vit� ,ecoilOiJ:llLca dinitesa solo come mezzo 
per procUll'We all'ente i fondi necessari per il. raggi'llllJgimento degli obiettivi 
di .imiteI1esse (plUbblfoo 1SUoi 1propci, e attwit� economica impll'enditoriaJe pea:se 
stessa ,co!lJSideraita. cio� l);l['eo1rdinata 1e funmediartamente diretta ai.lii.a 11."ealizzaztone 
di risuiltati patrimoniali.i. 

�La :liattispecie all'esame deill'.Ad1u1t11aIIIBa PilellJaria riguaa.'daiva un ricorso 
proposto 1da "I.ma in],p.iiegata delll'U.n.i.rie. (Ug:iOOne inaziOlllale !PE1T l'incremento 
delle raz:re equi.ne), ente a1 qUJale venine cos�. ci00!t10Sciuta la qua:.. 
lifica di 'enite pubbilioo non economico con cOIIlJSeguenite �aittribuzione aiHa 
giurisdizdone 1aanmin�strati'V1a delle ,oontrovioosie idi JxllVOll'o dei dipendenlti; 
avverso la decisione delil'.Aiduna7raa PJ:e:naria l'U.n.i.rie. :ptt'Oponeva ricOll."so 
per cassazione, nel quale deduceva 'lll!l !Pll'eteso di:lietto di .giurisdizd0tne, 
basato sulrla ciroostanm 1che il C()[lisigilio di 1Srtato si 1Sa['ebbe rifaitto ad una 
noziooe ,fil ente pubbi�ico economico inon pi� !Iilspoodente aiHa elaborazione 
subita negili rumi dall'istituto e in particoila!I'e riCOII'II"endo aJJ.',elemento deliLa 

� 1s1lrum:enrta1Lt� � delJ.'a�Jti.virt� econOl!llica ,dJell'ente ll."�lSlpetto aifile finalit� pubblicistiche 
1che istituzi001talmente 1gli sono demandate, disattendendo cosi 
il C1ri'1Jerio deill.a � pl'evia1enza � deilil'aittivit� rimprenditoriaile e deilla � !l,llreminenza 
� de1l'attivit� ecOllJOlll1d,ca !cl.spetto 1a quella amminis1Jrativa anche 
in relazione alla :pil'O�venienza dei prOV1elilfti da :una aittivit� ist:rettamente ptt"i.vaitisti
�ca. 
Le Sezioo� Unite de1La Cassazione oon 1sentenza 6 iliUJgilio 19'73 n. 1910 
(Foro It., 1974, I, 1184) nel 11."espingere iil ricOll."so e nel oonrfermaire il.a qlllaliftcazione 
di 1enite p<lllbblico non econormi1co dell'U.nJ.11.".e., hanno puntuall.zzruto 
che 1lia niaitull."a deillL'ente pubblld�co ,che sV'Olligie 1attiviit� lirmprendi1iolI'I�aile va rilllJdagaita 
.caso pea:-caso, .tenendo !Pll."�esenti oozirtutto i 1dati risultanti dal provvedimento 
i:stitutivo e daille norme statutarie e oipea:-a!llido con 11.nollta prudenza 
in Oll'cldine ali.La adozione dea. c:d1terio deil.La e prevail.enza �. 

Detto �Cll'.iJtell'io, in:faitti, non 1consente ,fil op~a1re confronti suil piano qualitativo 
dellie varie 1aittivit� svo1te dall'ente, n� di imitrodulr:re tra dette 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 671 

mente attiyit� ,economiica, quaJ.ora la materia sia 1diverisamente r.egolata 
da norme speciaJ.i. Ag1giungeva dl detto Istiitu.to che, iDJella specti.e, 
si tratterebbe .proprio di materti.a div;er1saa:nente regolata sia d:ahle IIlorme, 
riguardante l'impiego pubblico, sia daUe norme del vegOtlamento 
organico dell'Lsitituto relative a:ll'aissunziO!lle �ed alle 1promozti.oni del personale 
nonch� 1a110 S1Volgimenito dei concorsi. Detta ,deJ.ibera condudeva 
ossevvando che tale soluzione, .filoiLtre, 1era conforme anche alle dlir�ettwe 
impall"tifo dal Ministero dei lavori pubblici. 

Nieli'dimpugnare tale deliberia il Righetti, in sostanza, aS1Sume di 
av.ere titolo 1aJ.la 111omina a 1direttoi'e ,g�eneralLe iper avere svoiLto, ai ,sensi 
deiLl'art. 13 legge n. 300 del 1970, per �un c�e11to numero di a!ll!lli, in 
qualit� di supplente, iLe marusioni di rtale ufficio, in base alle seguenti 
consti.derazioni : 

a) l'IACP di Naipolii � �ente .pubblico cihe svolge �esciusiviamente 
e p11evaJentemente �atthniit� .economica, !Per cui sarebbe !Pertfettamente 
aippJ.i,cabiJe l'ar.t. 37 dello statuto dei 11.avoratori cihe ne11a prima parte 

attivi:t� un Olt'diiDJe geraT�cihko di dmporrta~a, p'llT sempre U!Ild1ate11ale e opina!
bil1e stante il.'im(possibilit� di .ancorall'lo a piredetetrJlliniaiti 1criteri di riferiibilit� 
ogge�ttiva. 

Analoghe ipeJ:'IPilessit� pone iii. c:rditerio .basato LSUl. metro puramente 

� quantitaitivo ., consistente nel valutare 1a :Wequenza dei !!'apporti rtconducibil:
i ail:a .sfera deltl'attivit� imprenditoc.iiail.e e quiindi disciplinati dail. 
regime pirivatisttco, rispetto agli atti ait1Jl'aV1el1SO i 1qfUll1i., m\lleoe, si espli.ca 
ila ,potest� autoritaitiva dell'ente. 
Da 1evita:re � altresi il metro iricondudbiil.e a 1cri~eri di r.affroiillto fra 
il .complesso delle solllllrne che risiWtano dal gi]ro. di affari del!l'ente e l�e 
enwa:te di origme diversa, stante Jia evidente mancanza di omogeneit� fra 
i :fia:ttori in compall"azione. � 

NepplUJl'e pu� adoifJtarr:si H �criterio defila enume11azicme dei compiti deill'ente, 
e ci� per due o:ridini idi ragioni: amziitutto alla .pirepcmdffi'a:nza numerfoa 
deUe funzioni de11l'uno o delil'alrflro tipo non :necessari�amente covrisponde 
una ip!I'Op01rzionail.e rneva:nza quail.ificante; inoiltre l'ordine seguito in 
taLe elencazione non coincide certo con una .gradiuiaitoiria 1decresceTIJte di 
obiettiva Tilevanza qualificante delile funzioni medesime. 

Il Suip.riemo Co11egio perviene �cosi aliLa ccmcLusione che non debbano 
prendersi i:solatamente ,g�i elementi suddetti m qiuanrto sofo se consiciea:-ati 
nel �loro �ComplLesso essi possono essere di aiuto ai fini della mdiividuazione 
della �ootegoria di 1apipair:tenenza. dell'ente, initegraiti .ailrflrie1si ad una 3\P'Pll"Ofondita 
c.onsiJder.azione delle iragioni stoit'iche che hanno determinato l'istituzione 
delil.'ente, da.il.le �vicende successive del medesimo (modificaziom o 
alteTazioni intervenute nel temipo) nonch�, infine, dalla indagiine sul!le 
strutttwe �dell'ente sotto l'.aspetto dell'aippar:aito orgianizzativo, in irelazione 
a1ila pall'te dell'organizzazione funziona:lizzata ri1sp�ettiivamente aUo svoilgimento 
deH'attiv]t� di .cararttere pubblico autoritaitivo e della ai1Jtivit� di 
carraittere ,privatistico. 

Tale ilnpostazione ip(l(t'ta altres� ad escliudel1e ogni irilevanza al ciriterio 
discriminante fondato :sul il:"egime conCOil.'ll'enzialle deil.il'attiviit�, criiteTio adot




\ 

672 RA,SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST�ATO 

dell'ruJ!lico 001:rnma cos� recita : � Le dispofilzio111i della pr,esente ilegge 
si applic1ano ,anche ai raippor1ti dii laiv;oro e idi impiego idei 1dipend�lnti 
di ,enti pubblici che 1svolgono esolusivaimente o preva1entemel!1te atti
�vit� economioa � ; 

b) anche �se l'IACP di Napoli, dovesse esse:re considerato uno 
deglii altDi .e<Iliti pubblfoi, andr:ebbe 1ao;iip1Jicata ila. seconda P'al'\te dello 
stesso art. 37 che cosi recita: � Le d:iS!posizioni dellila priesente 1eg1ge si 
applioa1110 a1tres� ai rapporti di impiego deii diipendenti degl1i altri enti 
pubblici, salvo che la materia isia regolata da norme speciali�. Ln particoJJar.
e si dovrebbe aipplical'\e :ali. ricor11ente la norma dello statUJto dei 
ilaivoratori che prev,ede l'1assegnazione dedin1ti~�a al p0sto swperioire, 
dopo ,tre mesi di incarico, in quanto presso l'IACP li.a materia n0111. iriSlli1terebbe 
div,ersamente ['egolata dia allcwna noDma speciiale. N� itale 
d1scip1iina sarebbe contenuta tr1elile disposizioni del rego1amento organico 
1de1l'Istiituto in qua1IJJto tali :norme non regoll:erebbero affatto la materiia 
di.Scip11nata dall'arit. 13 della 1e�gge n. 300 del 1970. 

Quanto 1al punto a) osserva iil Collegio che per costante 1gLurispru


denz1a g11'i IACP sono da considerare enrti pubblici non :economici, in 

tata con una �Certa fortwna ipE![' <il: passato, dLsaitteso in ailcune r�ecenti decisioni 
della 'Cassazione (cfir. ,ad esempio Cass. rn marzo 1972 n. 785 in Foro It., 
19712, I, 2883) �e daff,ermaito fawece in altre (.cfir. Cass. 25 febbiraio 1972 

n. 566 in Giustizia Civ. Mass., 1972, 302, ila quali.e peraltro si riferiisce al 
Banco di Sicilia, ,enite 1pubbUco eccmomico noo oo:lo e illlOIIJ tanto per il'attiviit� 
svolta in regime di concocrenza, quanto principalmente pel'ch� il'a1Jti'Viit� 
svolta � a �cairatte!l'e p!I'ettamente impirenditolt"iaile ad esclrUJsivo fine di luoro; 
Cass. 20 ma�rzo 1972 n. 863, ivi, 1972, 462, �quest'rultima T"elativa aMa S.I.A.E. Societ� 
Italiana AutCJll'i ed Editori -li.a quale pure esercita a scoipo di lucro 
UIJJa ai1Jti<vit� faniprenditorialle iretdbuita nel 1camipo della ip!t'omozione di 
servizi, consistente nell'accertamento, riscossione e iI'ipairtizione firia ,gli aissociati, 
con detriaz.ione del!lie d:mposte, dei P'l'OV,eilllti dci dd1r'i'fJti di autooe loro 
do'V'Uti, attivit� svolta anch'essa in concorrenza 'com gli uatoiI'i ed editori 
che 1sono Uberi o no di associarsi : come ogmiun vede, aiIJJche in talle ipotesi 
non tanto rfileva 1'.aspertto de(l:1a 1conc00'.Tenza, qruainto quello essenziale e 
premilIJJente dell'aittivit� :Lmprrenditociale gestiita a 1scopo di iLuCJro). 
Alitra fattispecie .concreta .esami.nata dal ,supremo ColLegio e peT la 
quale � .stata ,esclusa 'ai fini dlndioati iLa ri'.L�1V1ainza del crirterio deiH'oiperare 

o meno in regime di Ubera :conCQll'rel1Za � 1quel1a riicavalbi1e daliLa decisione 
14 ottobr.e 1971 n. 2896 (Faro it., 19-72, I, 1718), che ha iricompreso negli enti 
pubblici economici il'Ente 1aiut0111omo deil. iporrito di Napoli, adottando sostanzia1menite 
H criiterio della ipreva!1enza delle :fiunzioni, e precisando altresi 
che la sottoiposizione ,legislativa al regime di monoip�Ollio, salvi i pochi casi 
in ,cui il rregilll'.lJe di monoipolio sia connaturaito e compenetraito con l'essenza 
stessa della funzione pubblica isvoil!ta dall'ente, va consiidwaita una semiplice 
contiingenZJa, irriileivarrte quindi ai fini dell'indagine sulla struttUJra o!lltologi,
ca dell'ente, ci� sul preminente riliievo cihe ,essenzia!1e ai fini dell'individuazione 
dell'ente pubbliico e,conoim1co � .solo il.o 1svolgirmento rper fini .iistituziionali 
di runa attivit� di produzione e di scambio, vaiLe a dire l'esercizio 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 673 

quanto :la loro arbtivit� � diretta al perseg.u�mento diretto dei fini pubblioistid 
alSLS1stenziaU, per ii quali idetti e!IlJti sono sta;ti costituiti (V Sez. 
15 aprile 1969 n. 257, Cass. :SS.UU. n. 2026 del 1968; 111. 707 del 1969; 

n. 3353 del 1971). 
E' d'altra parte padfico 1cihe un 1ente pubblico auta~ohko, possa 
sv;oJ:ger,e attiv-it� di rproduziione di beni e servizi, senza 1aisswnel'e la 
veste di ,ente pubhLico economico, e ci� ipercih� li.a finaUt� rpubblica, cihe 
costitUJisce pur sempre caratteristica 1esse1l1Ziiale di .tutti gli 1enti pubblici 
� ;perseguita dall'ente autancruco a:nedliante atti amministirativi 
indipell1identemenrte dall'attivit� 1economica 1cihe cost~tui:sc1e soltanto un 
mezzo per il raiggiunigimento dei fini istituzionali. 

Quando al punto b) dJ. Collegio osserva che anche, quando urn ente 
pubbilitco non economico 1sia completamente privo di drsciplinia autonoma, 
�.o stesso debba pur sempre conisMeriarsi assoggettato ai ipril!licipi 
generiali idei pubblico !impiego (Ad. iplen. n. 5, 27 aigosto 1971, rper quanto 
riguarda il conferimento delle qilaldif�che e delle :llunzioni. 

di .una ~esa. La ,q00Jlif1ca di enti stl'IUmentali aigJ.i enti iin esame comporita 
J:a necessit� della <presenza dei seg;uenti eontrassegni: preordinazione 
e direzione immediata dell'attivit� ial ccmseguimenito di risultati patrimoniali 
(scopo di lLuoco) con ,gestione di affarri eccmomid a mezZIQ. di negozi 
di djritto privato, anche se str:u.me111talmente e mediatamente collegata aJ. 
fine 1pubblico dell'ente e alla soddisfazione di b~sogni co11ettivi. 

Un tal1e wdine 1<;li idee, enruncilato neL1a deci.sione 2896/1971, ha suscitato 
a1oone perrip1essit� i!IlJ dottrina (cfr. ila nota di commenito di F. SATTA 
nel Foro it. 1972, I, 1718) .consLderaito ohe vi sono mol:ti enti pubblici sic et 
simpliciter (qWnicli non ecOiD.orllici) i quali esercitano ~seall'irnfuori o 
ail 1J.dmite deihl:a conool'l'enza 1e foa ~si 1per tl'aippUIIllto ooche gJJi Istituti autonoillli 
per le case pop�Lairi. n .Satta pirospetta due rposs:i!bilit� : il.a pirima 
oonsistel'lebbe nel lasciare 1alL11a igirurispirudenz:a idi dmdividuare qualche divel'lso 
prmcipio .che consenita di tener forme 'le classificazioni finora elaborate 

(ma tail1e soluzione contrib'UWebbe 1sollo ad aggivavare lia: 1gd� esasperata sottigliezza 
del:Le distinzioni); il'al<trria possithllit� sairebbe qiuella di procedere 
ad una irevisione oompileta idi tutti i criteri 1traddzionali adottati per classifi.
caTe gli enti pubbllid, con ll'1auspi1cata e\'entuailiilt� di qualiftcair�e come 
pubblici econ<mrlci itustti �gU 1e111ti pubblici che eserciltino 'U!Ila impresa quals�asi 
1c01IUpreisa niella latissima �esteIJJsione dell'art. 2082 c.�c.: .peralLtro tale 
ultima .soluzione appare co!IlJtrastata anche dailla decisione che si anrnota 
nella qua�.e, come ,si � visto, ben _possono coesistere da un lato una finalit� 
pubblica perseguita dall'einte :rnedianite atti aiJlliffiinistratirvi e dall'altro una 
attivit� economic1a idi ,produzdone di 'bem 1e servizi, 1che costituisce solo un 
mezzo per il raggiungimento dei fimi dstituzionali deU'ente, che resta pux 
sempre 1ente rpubb1co sic et siimpliciter. 

NeWesammwe la na1:U1I1a idi un Ente gesto;re di servizio f,rurimaceutico, 
costiruente istituzione ,pubblica idi assistenza �e beneftcel!Wa ai sensi della 
Leg1ge 1 7 'luglio 1890 n. 6972 ed iattU:almente affidato ailil.'amminist:razione 
dellil'E.C.A. per effetto della legge 3 ,gdJuglilJ() 1937 n. 847, il Tribunale di 
Vicenza, 1con sentenza 23 febb11aio 1972 (Giuris. It. 1973, I, 2, 223), p�:rviene 



674 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DJ1:LLO STATO 

Esattamente r.iil.eva l'Amministrazione 111esistente che 1i.n base ai 

principi fondamenta1i del rprubblico impiego reOIStamitemente riafformati 

dalla g,iurisprudenza, J.a qiualMka di dmpi'ego, dia ll'�conosreemi ali. pub


blico dipenderute, non pu� esser,e che que11a attribuitaigili: reon formale 

aitto di noonina, mentve nessuna :rdlevanza ,giuridica pu� essere ricono


sciuta 18.Me o:niansiond, che di faitto siaino staite 'esercdtate; e ci� aincihe 

qiuaindo dl raworto sia r,egolato dalle norme idi j�mpiego priivato (cfr., 

per tutte: VI Sez., n; 769, 22 d:iicemlwe 1972; V Sez., n. 684, 20 otto


bre 1972; V Sez., in. 815, 29 settembre 1971; V. iSez., n. 21:3, 5 mar


zo 1968. 

D'ailitra parte l'art. 13 della �citata ilegge 20 i!Ilaggio 1970 in. 300, 

� apip1ic1abile al rapporto di pubbliico impiego, ai sensi idelil'a11t. 37 del


la detta il.egge solo in quanto sia comrparbibfile con la particolare na;tura 

di quel raipporto. 

Ora la norma delil'aa:t. 13 -in base alla quaLe .iin ciaso di assegna


zione a mainsfoni superiori dii p:r:estator.e idi Javoro ha diritto (oiL1Jre al 

t:r~attamento cor:rdspondente aJl'aittivilt� svolta) a11'aissegnazione defini


tiva, ov,e JJa medesima non abbia avuto iluogo per sostituzione del la


voraitore arssente 1con diritto alla 'conservazione del posto, dopo, un 

alla conclusione ,della qlUalimcazione di ente !p'U!bblko non economico per 
detto eillte in quanto 'esso, piUr svo1gendo UIIlJa attirviit� nel campo della JP["Odruzione 
di deted'minaiti beni o servizi, persegue 1luttavia isUtuzionalmente 
l'attuazione di una fi.nailit� pubbMca rispetto alla qu:ale il.'aittiivit� PTOduttiva 
iri'V'este funzione meramente 1strumerutail.e (e.filo.ca J:a problematica e le 
pecrip]ierssit� :io:i ordine alla i:ndividuazione del fimie di iLuciro, del iiequfaito 
delil.a econormcit� e diei suoi LI.imiti, della finalit� iPlllbblica e de:lla fmalit� 
economica 1sotto il prr-ofiJ.o deil oonoetto idi servizio p!Ubfblico' cfr. la nota 
di G. CuGURRA in cail.oe .alJLa �sentenzia dli Vice=a; per tail.e autore irisuJlitevebbe 
fra l'ail.tro destituita 'di fondamento Ll.'1affeirmazione secondo cui <La 
fina:lirt� .ecOl!lomica, intesa 'come finalit� di !Luciro, 'e ila finalit� iPlllbbil.ica 
esprimeu'.1ebber.o oonootti IDl()o:mrpartd.bd!lii; .ci� m !t1emizione: a) iail.La ~OSlsibilit� 
,di indiv�iduairie dn aistmaitto un:a 1~ammia di fini costanti ed esse=iali 
delLLa Pubbllioa Ammin:i!strazioine; b) �ailila imp01Ssibdil:ilt�, ail.tiies�, dd fornd:are 
la distinziOl!le fra ente !P'l.l:bblico in senso stretto ed ente rpUJbbllico economico 
sopira UIIl!a pretesa di'V'ersa 111aituira deil.il.e risp1ettive finlail.,it�; c) al];]Ja 
circostanzia che t:utti i fini, COIIIlp!l'esi quelli �di J.uoro, a!l rperisegu�mento dei 
quali siano istituzionalmente deputate pemone giiuridiche pubblli.che vanno 
,considerati fini ,pubbil.ici; detto 'autooe, perlanito, individua la i()['esenza del-
l"ente pubblico economico isolo nella ipotesi ilI1 cui Ll.'aittivit� pirodu1Jtiiva 
� 'costituisca per l'ente estrinisecazione del.Le sue 'attribuzioni istituziionail.i � ). 
Sembra doveroso raoceruniaire ail.tresl ad un a1tro eil.emenrto di diffeiren


ziazio!IJJe utilizzato, e do� quelil.o della devoJ.uzione di quanto ir,esiduia, previa 

detrazione del:le sp,ese, dall'�esercizio dell'attivit� economica: la poss~bi!lit� 

di una utilizzazione idi tail.i provelllti ai fini di aiutOlfmarizj.amenrto dell'ente 

si rrurmonizZla pienamente con ill '01111aittooe ipubbilico dell'ente medesimo che 

non !Per questo soltanrto ipu� essere iriltetnJuto ,eoonomdioo, cosi come non 

pevde tale qualifica l"ente che ipensegue ill fine di iuoro quafoira statuta



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 675 

periodo fissato dai conrtriatti collettivi e comunque non sUJperiooe a tre 
mesi -� iri netto 1contiraisto con la struttua:-a e 'con il 1generaliissirrno principio 
desu.mibile 1da tutta lLa normativa del pubblico impiego, che ha 
una finialilt� strumentale rispetto 1alle pubbliche finalit� 1aissegnate aliJ:',
ente ipubbllrlico 'ed �alle funzioni da svcolg:ere iper perseguide. 

D'altra parte 'le pubbliche carriiere hanno inizdo e si svolgOIIlo con 
procedimenti di avanzamento e di conco11so diretti a sc,egihlere, fra gli 
aspirami aventi ,tiitoil.o, i pi� meritevold ad acc,eder:e al posrto al quaJ.e 
aspira1I10. Perta!l1ito, la progressi01I1e in carriera non pu� tde:rd.vcare dall'iesericizio 
di fa.tto delle funzioni superiord con:llerirte, eserci:~fo 1c!he non 
assicura la soddisfaziorne del pubbllco mtere1sse aJila selezione dei migliori, 
it1� fornisce le garanzie i;tabilite daJila J.egge per :iii retto svolgiimento 
dei procedimenti di selezi001e del ipersotnale. 

Cosi sta'llido le cose, ritiene il Co11egio di dover daffermare che, 
pur dopo J.',entrata in vigore delhlia legg:e n. 300 del 1970, l'affidamento 
delle funzioni superiori neg,Jii enti publilici non ,economici inon possa 
dar,e J.uogo ad una correlativa modmcazione dello status del dipendente 
pubblii~co (VI Sez., 22 dicembre 1972 n. 769). 

D'1altva 1parte, non pu� dubitM"si 1ohe neJ.la specie la materia del 
coinferimeinto della qualifica i� regofata da norme sipeciail.i. Infatti 

riamente V'enga p1reviJsta runa limitazione nella iripartizione degli utili 

(,cfr. Cass. SS.UU. 10 febbmio 195,9 n. 450, illl Foro it., 1969', I, 2305, che 
colllferma la ilJJatura di 'eme pubblko ,economico 1ail. Consoll'zio Magazzini 
GeneTaiLi delJla S:iClillliJa), oppure sia ilJegiisliaitivaimente rpiI1ev&sto che fil risultato 
economico netto de1l',es01rcizio di una 1aittivit� imp['enclitoriailie venga destinato 
,ad in~ementare le ,casse di un ente prubblico diiJvooso (clr. Cass. 17 maggio 
1968 n. 1543, ivi, 196'8, I, 1790, che, illl linea con lia ipll'.1eva1ente opinione, 
ha ,con:liermaito J.a natura di 1ente rpubblico ec01I1omico .afil'I!stirtuto Poligrafico 
del!lo Stato, malg!I'ado l'art. 123 della 1egge 12 luglio 1,966 n. 559 imponga 
espressamente aH'ultimo ,comma itl ve11.1samento, 1entro tre mesi dalla a[>prov;
azione del consuntivo annuale della ;g,estiOllle, degli urti,Ji netti dell'Istituto, 
previe ile deduzioni previste, ail'enimaita del lbiiLancio delil.o &llato). 

Giova a ,questo punto !ricordare anche la decisione della VI 8ez. del 
Consiglio di Stato 14 nov,embll'e 1969 n. 714 (Foro amm., 1969, I, 2, 1364) che, 
nel qualificare 1elli1le pubbJJico nOlll economico dli. CNEN (Comitato NazionaiLe 
per il.'Eneirgia Nuc1leaire), ha 1escluso l'applicabilit� de1le noll'llIJJe sui licenziamenti 
incliv&duali, ,fil 'cui 1al1a legg,e 15 il.uglio 1966 n. 604 ai dipendenti 
di tale 1ente in conside1raziJone idell1e finaHt� dal medesimo pe1rseg,uirte ex 
art. 2 il.egge isti:tutiV'a 11 a,gosto 1960 n. 933� (disciplina sostanzialmente 
come=ata neHa successiva l. 15 .clicembve 1971 n. 1240 11.1elatiiva alla ristll'uttU1razione 
dell'ente), daJLe quali risulta che esso :non eserdta affatto una 
attiviit� economica oil'iganizzata per la produzione di beni o 1servizi ma piuttosto, 
pe1r quelli che sono i rifi,essi del:l'Ente nel 'carrnipo econormco, assolve 
funzioni pir,etrtamente pubbliche e �autoritative. 

L'iinapplicabiilit� deHa legge 604 ,si iricollega fra l'altro ailla circostanza 
che taLe noll'ma non contiene itl milllimo 1 acicermo a questioni di giurisdizione, 
ma si limita a fissare (ad. 6) un mero ,cmte1rio di ripartizione delle 


678 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Come esposto in narrativa, il Righetti iha impugnaito: 

A) con il terzo ricOll'lso: a) la delilber& 17 gennaio 1973, 1/I d'el 
Cons�gUo di amministrazione 'che nel deciidere <di ibandWe H concorso 
interno per il posto di d:iretto~"e genevaile ha fi,ssato le materie oggetto 
delle prove scritte e deglii esami orali, senza cihe, tra l'altro, vi fosise 
nel regolamento alcuna previsione circa la nomina ,e la .composizd.one 
della Cornm�sl.sdone 1e senza 'Che <tail.e rpcrevisione fosse fatta 1nehla tdeil.ibera 
stessa; b) il iregolamento organico dell'IA:CP di Na;poli, in !Particolare 
dei suoi artt. 20 e 23, in qua1nto di!fetta di adegua.te � pr.evisiotni 
� in 011dilne alle materie ,di ,esame ed alla llloirnruna e compooizione 
della Commissione 1per il colllCoTlso d:i che tr:attasi: 

B) con il quarto rica.nso: c) la delilbera 16 marzo 1973 n. 3/88 
che ha precisato �J. contenuto delil.e prov�e di 'esame :per iil COlllJCoi'so .iinterno 
a dir�et:tore generaile dell'Istituto nelle marterie mdicate con il.a 
deltbera del 17 ,gennaio 1973 n. 1/I, d) la delibera 27 feibbraio 1973 

n. 2/29 che ha nominato la Commissione 1giudicatrice di detto conc011so; 
e) il :regolamento orrganko dell'IACP di Napoli, negli stessi 
termini di cui al precedente punto b) lettera A)., 
I due dcorsi sop11aicitati sOl!lo inamm�IS1sdibili per difetto di inrteresse 
attuail.e da iparrte del ricorrenrte, dinteresse che, cosrtituendo un 
IPireSUP\POSto processuale, deve essere aace.rtato anche d'ufficio da parte 
del Collegio. 

portamento ilLegdttimo e :La rimozi!one degli :effetti 'llJei ,confro:ruti. degli enti 
pubbilitci non economici, se i1a matierda non rlSUJLti diwrsamenite regolata da 
special:e nOll'\IIllativa �. 

� peraLtro 1Sui il!imiti di tali eccezioni �che sembr.aino l1egiittilme J,e pi� 
forti perp1essit� in 11:1elazione alla .gi� ricordata senrtenza n. 5/1971 della 
Adunanza Plenaria deil. Consiglio di Staito, la quaLe ha ritenuto che l'ente 
pubibilico 1spit'ovv1sto di una disciplina vegolamentare dlel proprio personale 
deve risperttall'.e il priltlJcipio di caxacttere g,eneraLe rkavabHe dalla noll:'mativa 
del (pubblico imp1'e1go, :secondo J:a qua�1e la scelta dei dipendenrti da promuover
�e al grado supeiriol'e devce avveni!t"e solo attravcerso UIDJa valutazione comparativa, 
�suLiLa base di ben ~ecisi :e predeterminati crtteiri, dei titoli e dei 
meriti di tutti i dipendenti che 1si tirovino n�l1e condzioni per poter aspiJ:>all:'e 
ad ottenel"e il beneficio della prorrnozioll1!e : tale decisione � staita confe=aita 
-come rico1t1dato -dalla Suipll'ema Col'te a SS. UU. ('sentenza 1910/1973) 
e ipeiritanto la sottorposdzione ai piriTIJcipi generrail.i del :pubibildioo impJiiego dell1e 
questioni conceirnenti fil conf�eTimento delle qualifiche e delle funzioni, affermata 
anche ltllelle� decisione che si <al!lJilJota (wa quale ha esclsuso esplicitamente 
ogni irilevcanza ,aliJ."esel'cizio di :fatto delle funzioni superiori) sembll:'erebbe 
destLnaita a 1"ender�e inapplicabiil.e il'arrt. 13 delilo Statuto dei Lavoratoll:'i agli 
enti pubbil:ici non economici rprivi di' <disciplina autonoma, ci� in pallJese 
co:rutvasto 1con il tenore letterale del citato all'lt. 37 del1o Sitaituto medesimo, 
ma per:llettamente in linea con la struttura tipica e allo stato consolidata del 
pubbJ:ico impiego. 

RAFFAELE TAMIOZZO 

~~ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 679 

�In buona sostanza, fil. ricorrente �appunta le .sue doglianze: 

-sulle materie ogg.etto de11e prove di esame e sul contenuto 
delle stesse; 

-sulla nomina e composizione della 1commissdoine 1g�udicatrice; 

-~difetto di adeguate pvevisioni del regoiLamento oogiandco del-
l'Istituto, iJn particolare deg�i al'tt. 20 re 23, in Ol'ldilll!e alle materie dJi 
esame ed 1aiJ.la IIlomina e composizione della commissiOIIle esamiinatrice. 

Ma le norme clle stabillilscOIIlo le materie di �esame ed fil prOlVVedimento 
ohe cOIStiturisoe .La Commilssilone non sOOJJo sUJSCettibili idi immediata 
lesione delil.'inter0esse del 1concomente. 

E' appena da ricordare che, ,per costante .giurisp:rudenza, il bando 
pu..� �essere impugnato immediatamente, cio� sin dal momento delrLa 
pubblfoazione, solo quando :iiechi dir.etta ed attuale lesione dell'interesse 
ll.eg.iittimo del �concorr�ente; altriimelllti lLe norme del bando possono 
esseoo impUJgnate solo con �l'atto 00a3:e del procedimento, costituito dal-
1'.appvovaziooe della graduaitoll'lia (1Sez. V, 14 ottobre 1961 n. 561, 
Sez. VI, 30 settembre 1964 n. 618; 26 ottobre 1965 n. 704). 

Ora, le norme che stabildJsc.OIIlo le materie d'esame non recano una 
immediaita lesione di interesse potendo la lesione verifioami solo nelle 
successive vicende del 1conicomo quando, esaurite le operazioni d'esame, 
v.enga a risultare che hl candidato ha ipal'ltecipato al 1eOIIlcorso .e non 
lo ha superato. In vda di ipotesi, 1appare manifesto che illJeissun iinteresse 
aill'impuginattva avrebbe il ricorrente se, in 1concTeto, venisse a classid�cal'ISl 
nel iprimo iposto della graduaitoroa dei vindtoci. 

Cil'lca il provv;ed:imento di �costituzione della Commissiione 1grudicatriice 
hl Collegio 1dev;e parimenti ricordare che, per costante �giurisprudenza, 
l'atto di nomina delle commissioni di concomo nOIIl hanno 
li.ndividua~it� ed autonomia itali da 1giustM�1care l'immediata impugnabfilit�; 
ll.':iimipugnazione 1di tale atto va pertanrto eff.ettuata con il.'atto fina.Ie 
di aipprovazione della graduatocia, potendo solo ,ifn -tali.e momento acoertal"
lsi se d. vizl, attinenti. alla composizion.e deHa commissione, abbiano 
i'.llJcdso in ieoncreto sull'interesse del ric.oo"J:'Emrte (Sez. V, 3 marzo 
1970 n. 166; 7 rnovembr�e 1967 11'.l. 1518). 

Tale giurisprudenza, cihe � costanti!ss�ma (dopo 1a pronunzia deil.


l'Ad. iplen. 19 settembl'le 1963 n. 16) pal'lte dal !pl'esupipo1sfo cihe non 

possono ravvisaTsi lllJel concorrente due posizioni g.turidicamente di


s1Jiinte: J.'una di sempliere concorrente, crhe neghi ila i1eg1ttimiit� idi atti 

;r1elarfliv:iJ al conicorso, quali.e che poissa poi �esserne il irisultato, e l'altra 

di aspirante 1alila nomina, che contesta la LLegittimit� di un C�er,to risul


tato. L'interesse legittimo infatti non s� risolve in una astratta pre


tesa �alla ll.egiittimit� degili attiJ ammirrlistrativi, :itn pl'evisione di una 

futuria .ed eventuali.e \Lesione della sfera ,gi,uridfoa del soigigetto : esso 

deve esseve concreto ed attuale e l'interesse iproc1essuall.e dn tanto pu� 


RASSEGNA DEllL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esser,e riconosciuto in quanto� vi sia una lesione attuale, cihe poosa 
essere !1."llnO&Sa 1con l'annullamento dell'atto lesivo. 

La iposdzione tutelata dunque � soil.o' llia secolillda e soilo �n it'elaziolll(j 
ad essa, che postula la soccombenza ail. c001corso, ipo1ssono dive1I1ire rilevanti 
i vizi dei vard atti pveordinati o iner,enti ailil.o svolgimeiruto del 
concorso. 

18e cos� non fosse, si. giungerebbe all'assiurdo� cihe, quand'anche :il 
concorr�ente fosse ri'sultato vdndtore, si d-O'V:r:ebbe ~l'rocedere all'alilllluillamento 
della iproc�edura e quindi al11.'a1IJ.tUullame1I1.to della 1graduatoria, in 
contrasto con il suo inter,esse; :e ci� significherebbe dn definitiva 'trasformare 
la g1urisdiizi0i!le del giudiice amminiistrativo in .giurisdizione 
di idirdtto obbiettivo, diiretta a tuteLa<I1e ila ,legittimit� degli atti in 
aistratto e non g.ii� a tutelare situazion1i 1giuridklhe sog1g,ettlive. 

A fortiori le consideraziolll.i che ipvec.edono valgono per le norme 
regolamentari, che sono sta.te impugnate sotto il profilo della mancata 
previsione di IIllorme concernenti. ,J,e materie d'esame � llia cmn1posizione 
della comm1ssioii:Le .giudicatrice del concorso. 

Per le considocazii01I1.i . che precedono dei qiuaittro ric0:rni riuniti, 
iii primo, n. 374 del 1972, deve essere trespinrto perch� no1ndato; per 
il secondo, n. 2574 del 1972, dev,e essere diicihiarata c,essata il.a maiteria 
del .contendente; il terzo e quarto, rispettiv1amente n. 437 e n. 759 
del 1973i, vanno idfuchiar1:1ti inamrmislSibili. -(Omissis). 


SE,ZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 119 illlo:verobre !l.9173, 111. 30912 -Pres. Rossi, 
Est. D'Orsi -P. M. Mililotti (iconf.) -Soc. Rimboschimenti e Costruzioni 
(a:v:v. Novelli) c. MiniiStero delle Finanze (a:v:v. Stato Freni). 

, Imposta di registro -Appalto -Denuncia -Tiene luogo dell'atto Applicazione 
della norma vigente al momento della registrazione. 

(d.1. 15 novembre ,1937, n. 1924, art. 2). 
Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di autostrade Fideiussione 
bancaria sostitutiva della cauzione dell'appaltatore Si 
estende. 

(1. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). 
Poich� la d,enuncia del contratto verbale di appalto assume la quaUt� 
di atto e la sua presentazione equivale a registrazione del contratto scritto, 
deve applicarsi per essa il regime fiscale vigente al momento della 
regiistrazione, a nuiia rilevando che al momento della registrazione del 
contratto successivamente stipulato per lo stesso oggetto fosse ent~ata in 
vigore una norma di agevolazione (1). 

NelZ'agevolazione per la costruzione di autostrade dell'art. 8 della 
legge 24 Zuglio 1961 n. 729 sono da ricomprendere le fideiussioni bancarie 
rilasciate in favore degli appaltatori come mezzo sostitutivo della cauzione 
dell'appalto (1). 

(1) Sulla prima massima v. per l'aina[oga questione, ll"iiferita :li['i<Potesi 
mvea:sa, in materia di l1ooazi01IJ.i, Caiss. 25 maggio 1973, n. 1533, in 
questa Rassegna, 1973, I, 1165. 
La 1seconda massima desta qualche pm-plessdt�. 

L'elencazione degli artti. agevolati ,contenuta nell'art. 8 della ie~e 
24 luglio 1961, n. 729, se pur non tassativa, non � ituttavia irrilevante; la 
noom.a di ag,evola2Ji:one non � del tutto generica (atti diretti a ...) e quindi

1

meno suscettibfl.e di estensione; la definizione de1l'atto occorrente per un 
fine determinato sulla base della sola utililt�, e con espl"essa esclusione 
del ,criterio di necessit�, dschia di estendere la .poa:tata dell'agevolazione 
all'inif�mto. N ell'ianalisi 1specifica degli atti ,elencati nel:la nol"ma' al fine 
di una possibfile assimilazione, il riforimento agli atti di finanziamelllto � 
del tutto inconfereinte; la fideiUJssione bancaria,. che sostituisce facoltativamente 
la cauzione dell'arpipailtatore, non ha neSSUiila relazione con le 
opera2li0ini di credirto. 



682 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -COIIl dii. primo mezzo il!a ricorroo.rte deDIUllloia la violazione 
delJ.'ad;. 360, IIllll. 3,, 4 e 5 cod. pil'IOC. 1civ. dirl. re.La2'Jii01I1e ia!Ll'art. 8 deilJ.a ilegge 
24 luglio 1961, n. 729 e agli artt. 1325, n. 1 e 2.6197 ,c,,c., per:ch� sarebbe 
,stata aittriibuita effioocia �oontrattuaWe ad rooa denuncia rtmdJ.ateraJe 
d1 contratto verbale di appailito, escludendo i'autOIIlomia deJ. isuccessivo 
contratto :lioiNillailmente rstilpuiliaito, e si d'LllOil!e ohe iail cointr:aitto d'appaiJJIJo 
st]pu.J.arbo il. 10 mm-zo 196:2 non sia �stata applicatta. J.'esein:moine della tassa 
di oogiJS!tro, 1dispoista da!lJ.'art. �8 della legg.e suddetta in. 729 deil 19o61. 

Secoindo la rlCOX!l.'ente, la Corte d'Appe1Lo, !liaicendo risaiLilr:e dJ. cointraitto 
iail momento deLLa 1reg.istra2li:oine della diein11.mcia, nioin av:rebbe �considerato 
�hl Calrl8.ttell"e di '1."equi!Sifo esse!ll2Jia1e, �che ha, in materia CO!Illtl'attuale, 
J.'�ac00trdo delile pimti. 

I 

Vdiceverisa J.ia denuncia 28 �ap!.'ile �1961, a�vrebbe avruto soLtatnto lo 
scopo di rprovvede!'e ad un adempimento f�isoaJ.e e IIlOIIl isa1rebbe, .comunque, 
iidOIIlea a 1proV'a1re J.'avvenihta stilpuJ.azi:one dcl 1co!DJtr:atbo. 

Il meZ2lo � :infondato. 

La Coo::te d'Appel!lo �si � preoccupata di 1aiccertare 1se iii. cO!DJtrartto st~pu:
lato !P'ell" O.scritto �fil �1'6 marzo 11962�, avesse un �contenuto au1J()(Ill()[Ilo r:iSpetto 
mla denuncia ve1rbatle de1 20 1apcile 11961, ed � giiuinta aiJ.ia conclusi:
oine inegartivia osselI"vialrldo: 

a) 1che !i lavori mdicati nella denuncia ooano penfettamente gli 
stetssi p:revllisti nel 1sucessiiv;o 1cootriaitto; 

b) che neltla denurncia era stato dafo 1atto 'che il vati.ore dell'appailto 
veniva fissato iin L. 300.000 itn penden:lla deJ. per:liemooamento detl. contr:
atto :formale; 

c) �che netl. 'COiil'bra�tllo �del 16 ma1r2lo 1�962, ile paid;i avevano espressamente 
dichialt"ato 1che pe1r i J.avoi['Ji lindiicati iil!eJ. �COI!lbraitto medesimo ea:ia 
stata effettuata deinunzda idi .cointr:atto verbale di aP1Patlto in .data 20 aprile 
1'961, in .peindenm del .per:llemooamernto detl negozio :liormale; 

Ma pi� ass01rbente � la coosiderazioine che la n'OII'ma de'll'art. 8 non 
istituisce un'agevolamoine ve1ra e propria, ma semplfoememrte !PII"e'V'ede una 
tassazione surrogato!t"ia in abbonamento; da �ci� disce!DJde che se possoino 
non essere soggetti altl'.imtposta ordinaria gli atti che fanno capo al soggetto 
tenuto all'abbonamento (la societ� con:cessioinaria) o eventualmente 
ai suoi delegati o che comwnque possono importare peir esso un maggior 
onetre, sono 1skuramente d� escludeire quegli atti che intoocorrono tra 
terzi estrane!i e .che sono de[ tutto i:indifffil'enti, anche mediatamente, per 
la 1societ� �concessionaria; fil costo del!l'appalto � cio� sempire il medesimo, 
fa.ccia o prur no 1UJso !l'appaltatore della 1SUa meira facolt� di costitu~e fa 
cauzioine 1con polizza fideiussocia anzich� in numerario o in titoli; la poliz:l)a 
fi~mn pu� [PleT'ilanto i:in nessun caso avvatntaggirut'si delil'abbonamento. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

d).che l'un:iioa diff&enza tr:a la deniunciia verbru�e e dJ. �coowatto :formale 
�er:a �cost�ltUilta dail. divie11so impOII"lto, ma ci� dtpendeva �Solo dal fatto 
che ~a Societ� de9:luncia.nte aveva dichllwato l\.lJil importo 1D::t:l�wiore �irn vita 

provvisoria, 1senzia, per altro, .che ;hl. negoZiio denunciato 1avesse olil'att&e 
provv1so:rio, .come dffi vesto 1sd arguiva dail.lo stesso .ter:mme di .collauda~ 
Ziione dieJ.le oper.e pireviisto �enitro dJ. 30 novembre 19:6�4. 

Sufilla base di itailli! el!ementi di :llarhto ilia Cor;te d'ApipellLo ha 1acoortato 
che, lllon sOILo ai filnli itl'ilburbarrli, ma anche mn baise ai 'Pl'!illloipi gellleQiaOd, hl. 
cootratto doveva riiteinersi. 1stipu:Lato ne~ momento in cui le rpairbi �S� erano 
rigorosamente vilncol1a�te COlll !hl loro a�ccordo e d� era avvenuto antel'ilormente 
al momento in �cui il negozio :formale era stato (posto in essere. 

Ora dJ1. !l'agionamento de1la Corte d'Appffilo � �immU!llle dia vizi '1og11ci 
ed ~ori di dtritto. 

� .immune da viizi logici pel'ch� J!a ricostruz1one deU'accwdo lllego:
z;tail.e :ilntervell!Uto :tra .le parti al mome�nto dehla �delllUITTJcia. vierbaJ.e e dJ. val:
0'1'e pu!'amernte formale del! �COIIltrntto del 1962; sono :fl'utto di wi.'mdagine 
di fatto che, in qua111to fogfoa e .coerente, �S� 1soittl'a�e a �Ceflllsura. 

� 1immu:ne �da �errori d1 diritto per le �Clonsidel'a:z;1oni che 1seguono. 

Ln materia di dmposta di registro hl d.l. l5 novembve 1'9'3�7, n. 1924, 
stabilisce nell'art. 2, .che 1a denll!llzia verbale di 1appa.Ito a�ssume qualit� 
di atto e deVie md1ca11e tutti gM es1:Jr,emi del contratto 1fJaiLch� 1essa 1n01I1 .pu� 
qualtfkarrsi come un 'Sein!PHce adempimento fiis1cale, avulso d!alla realt� 
negozilaJ.e, �che � da esso neoetssrurfamente pl'esupposta. 

La legge di reg1stro, infatti, con la parola atto �nidica tanto lo scritto, 
quanto lLa �COllvellZiOllle in esso �COII1Uenl\11Ja. 

Divwsa questione � que11a della 1�IJ:isuffi.c1enza dehl1a denUIIlcia a provare, 
di !Per s� sola, tra le parti i ireciiproci diritti ed ol:fuliighi, altra es'sendo 
1a posizion,e dei cOOJJtlla�enti neii 1confrornti de1l F1sco ed �~tra quella 
nei loro scamb1evold !l'apporti; ed � proprio questo ['el'll'o!I'e di fondo che 
viZ�ta d:l ragionamento della ricoro:ente ineH'attrilbuire 1efficaoiia pvobator1a 
escluJsirva 1al �contratto del 1'6 marzo 1962, tentando di .svuotare dd c01I1tenuto 
.la denuncia dell"anno pl'ecedente. 

L'all't. 8 defila 'Legge '214 Juglio 1961, n. 729, relart:iva 1ail. pLano dJ nuove 

costruZiLOIIli stradailrn e aufostrada1li pirescriVie �che :tutti .glii atiti e �COIIltratti 

occorrenti per ll.'a1Jtuaz1on�e dffi.Ia fogge istessa, iVli �compresi d. �cOIIltratti di 

appalito e di :llomiture per la 1costruzione, manutenziooe e g.e�stiooe delle 

autostrade sono esenti da ta:sise, :imposte e tributi presenti e :futuri S1Pet


tanti 1s~ all'Eralflilo defilo Stato, sia 1agli Enti iLocal:i e poi: aggjunge, nel


l'ultimo �comma, che le diisposizioni agevolatrici non si aiwUcano agli 

atti e �contratti stipulati p['ima dell'entrata in vi�gore della legge stessa. 

Ri'LeViarlllfJe, iqumdi, aii finii del ibenefioio, n:on � il tempo deiLI'esecuzione 

delle opere, ma quello delila .conclustone del �conwatto, e 1siccome questo � 


quarto, che 1sm secondo l'11teir JogiJCo giiuridko deil.>la 1senitenz:a sia secondo 
quello del irico11so, ne ;presupponevano r,acooglime.r:Lto e riguardavano 
TI�lspettivamente l!a pretesa d'll!raitla quadri:eninale (e non tviemiale) dei!. 
termi!Ilie di �prescrwione per ([']chiedere iii. rimbOII'ISo dell'imposta e la pretesa 
mtel'T11:1Ziione delil.a prescrizione a :l�avoce de1l contribuente a seguito 
defila rfohiesta di pagamento di I�llilposta suppletiva da .pairite del!'AmministiiaziiO!
Ile. 

Oon iii. secondo mezzo 1la rfoor!rente '!Jameruta ila viiolamOille deiHe me-
desfu:ne dispoisi:zLom ilndiicate nell'epigrafe del mezzo precedente per 1a 
esclusione deil.il.'1atto di fideiUJSsione da:lJa 1e1semii:01I1e 1de[J.'fanposrtia di r�egistro 
e ,insiste iSu:l faitito che Jia fideiussione medesima era stata pa:iestaita 
daf.LLa Banca del Fucino dil 1'9 :liebbirialiJo 19'612, e, qiud!Ildii suooossi:viamenite aJ.lla 
entrata d!Il vigore deil.J.a legge n. 7219, del 1'961, 1che anche essa rientrava 
n:ell'ampila formulazione dell'art. �8 defila .legge !Stessa. 

Il mezzo � fondato. 

La Corte d'.AppeJiLo, dopo 1aver premesso 1iJn punto di fatto che 1a 
Banca del Fudno aveva .concesso f�:deil\llssione alla istaz�one appalfaiillte nel-
l'mteresse defila 1soc:iet� appail.1tatrtce, fiino al�La 001rwoll1relI1Za di L. 3.990.000, 
p001i, �cio�, 1al deposdrto caiuzi:oniale detmiitivo previisto per il 1oontratito di 
appalto, ha dlilchi:arnto di n101I1 condlividere la ,tesi 1del 1lr:iibunrue �cii'oa la

1

taissabillliit�. ,dJelila fidemssione, 1ii1Il �qUJa!Ilto cohle~ 1oon un negozilo dii appalto 
non esente dia impo1sita ed ha precisato 1che J.'�art. 8 deil.il.a 1citata legge 
conside11a d1singoli atti da t!assare indipendentemente dai ,coUegame!Ill1Ji con 
ail.tiri 1atti, pure 1soggettii ad imposta, e richiede 1so1o �che il.'atito agevolato 
sia 1sucoessiv;o 1a.ll"erntrata in vigore del1La leg1ge. Ha, per� poi aggiunto, 
che 1a fideiussione !IJJO!l:l poteva rttene~,si negozio 1mcluso niehla ;flattisrpe�oie 
prevl�lslla idallil.'18J11t. 8, d111 qUJamo eiria dia escludere che fosse aillto � occorvente 
� rper il.'a1ttuazicm�e idel:la 1legge, 1essendo starta posta tin essere in 
sostituzione del deposito cauzion�aile di pari imporito ed ha ribadito iil suo 
CO!l:lV.incimento �col rilievoche ila fideirussione iilil 1q;uestiorne non era compiresa 
nell'elenoaz:ilone degli atti :liatta daill'art. 8, elLencazione cui, pell" 
alwo, non ha riconosciiuto c1araittm-e tassativo. 

Questa interpreta:z.ilone ncm pu� 1esswe 1condWiisa. 

Le disposi:zioni ilegdis1a�tiv;e, che, in deroga alla regola gen&aJe stabiLiscono 
determilllate agevoilaz1Loni fiscafi, hanno iillldrubbmmente ciararttere 
ecoezionail.e, per 1oui esse noo 1si appHioano oltre iJ .oasi considerati (airt. 14 
disp. 1sul1a tlegge irn generale). Ma dJ 1diV'ileto dd ogrni appil.ic:azione analogica 
e !l'estrema ,cautell:a nell'mte~eitazdone estensiva non debbono I�llilpedire 


,. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

all'initerprete di penetrare nelila ratio de1:1a leg.ge .per 'consentfu:-e al 'legislatore 
U raggtungfumento degli 1soopi che .si � prefi,sso, emanando la leg.ge 
agevNaitrtl!oe. 

La questione, quilndd., 1che si ;presentava a11a Corte d'AippeLl:o, che 
pur aveva esattamente attribuiito 'cairatte!re esempLiificativo iaili'elencai;
i001ie degli atti contenuta n.eH'�arrt. 8, non �conststevia nefilo 1s1labhlda"e se 
a1s1l!rarttamelnite l'awa11Jo Pe!r i lavori autostradali potesse essere !l'ealiz~ato, 
indipendentemente dalla fideiussione; ma, dn. OO!noretoi, lse La fideiUJssione 
prestata dalla Banca del Fucino, �in. relaz1tone iafilo 1specifico rappor:to sottoposto 
ail wo esame, :liosse o meno artto occOII"!l1oote per ilia rieaJ.!izmzJ~one 
del!l'ope.ra, oppuire se, in. 'iportes:i, per i:l suo c0>ntenuto o ;J.,e 1sue moda1'it� 
si ,prestaisse ad 1eS1se!re usata anche al dii fuori cle�l iriappoo:rto� a~Cll1ato. 

. Sen()IIlJch� la Gmte stessa 1aveva accertato �che Ja Societ� Rimboschimeniti 
e Costruziioni avrebbe doV'llto vevsare un. deposito ca~ooale per 
esegu:iirie il'appa:lto e �che 'i-a fideduss:fone ha tenuto :Luogo di tale deposito, 
di talch� lia necessit� della fideiuissdone pe!r l'esecuzione delJ'.aippailto e La 
sua esciLuSivia dneretnm al !l"lap!P<J!l'fl;o mediesil:tno oon [pl()!l;evano essere posrtli. 
m dJUbibico. 

Altro 1oriteriio di 'interiptretaziione -una volita escluso che fa fideiiussione 
in. questi�rnne rientrasse tra i ttpi di �atti agevcolati 'espre1ssamente 
mdicati -era po~ quello di verdfi,care ,ge attmv�er.so �l'esame deglt at1li 
ekmoarbi daJ. legislatore, fo1sise possi:bHe iiavviJSarne rt;aiLund iehe, rdspetto all'atto 
av;enite ad og;getto la materta1e .cos1tru:ci0>ne dehl'opeva, pll'esenta1sse!ro 
un �COIIltenuto d:i maggriore estraneit�. E �a1lO!ra la porte d'appelfo, mvece 
di ldmita!l'Si a consdderall'e .che tra gli atti agevolaiti e11a!!l!o comprese le 
fideiussi:cmi prestate 1dagli Enti pubblici per -il sell'vfaLo dei mutui e non 
anche :Le fideiiussdoni di �contenuto divel'so, qua:le que11la in esame, avrebbe 
dovuto .~sidexare che 1l'agevoJ.a1zLone � pr�eviisrta anche per d. 'COiI11Jra1Jti dii 
finanziiame1111to, ,i quaH, 1su1 piano ,economtco e giull'idico, hanno ooa portata 
ben pi� ampi1a de1la fideiussione .prestata �in luogo del deposd.to 1ClalUZ�!onale. 

Gli � ohe :la Cmte d'Appeno b:a 1att11ibwto alla no2li:one di atto � occor11ente 
� per Ll.'attuaztone delila legge un crnntenufo ge1111eraiLe ed as1l!ratto, 
finendo pe!r dare al'l1a !llO!rm1a un'1interpreta2lione r,estr.ittiva, 1addove l'ampia 
�elencazione esempHfioafilva dell'art. 8 impone 1a,Ll'1inteirp!rete di esaminacre 
caso per �caso la 'strumentalit� dei vru-i 1arbti tendenibi alla trea1izzaZI�!
one del!la finiailiirt� voluta dal J.egisliatoo-e e solo neil -caso in 'cui 1sia dubbio 
iJ. !ra1pporrto di mtea'd1penden2la pel'ch� l'atto connesso, per H 1Slll!O pa!l'tico1are 
contenuto o per la 1sua �estensirnne, pu� pr~sitaT1si 1ad essere usato, 
.per altll'e e diveil"ISe finalit�, deve esclu:dersi il beneficio. 

� N�, �infine, � da ipensare che n'ella specie U beneficio debba essere 
neg;a�to -'cCJIIIle .sostiene �l'AmminJisrtraZJione -1SJU111a base dell'airgomentazJiioine, 
dliJsattesa daJJla Coll"te d'AppeiLlo, dieilJLa neoossilt� che Llit �Convenzfone 
aiooessoiria 1sia sottpposta allo istesso trattamento fiscal�e del negozio 


686 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

principale (che hia scontato fa normale .imposta .dJi regLstro, per.ch� stipullato 
p!"ima .de1l'oo.itraita :in v1gore de1la legge ageviolatmce). 

Come giL� 1si � detto, le leggi �che .stabLUscono agevolaziooi fiiscai.l.i, derog<
rundo a regoi.l.e �gffi}J&ai.l.i, hanlno 1cwattere eccezfornale, di ta1ch� � piuttosto 
ooduo iil voler tiriarre dalle varie teggi ag.evcol.atdci un plt'li.lnci:pito di 
carntitere genwaLe .qua!l.'� .in definitiva que1lo dl!e l'Amminiiistrazione 
mv;oca. 

Mia l'esigenza di un 1impl'escindibhle co1legiametnto fU'll!ZiO!IlaiLe tra iaitto 
accessol'io e 1atto ');M'lilncLpale, oppuxe del1a �cO!Iltestuall.irt� dei due atti (dr. 
art. 3, iLegge 4 aprile 195�3, !Il. 261) possono �essere ll'ILchiesti dal legtslatoire 
per U!Il',agevoi.l.aiziorne tributaria e non per Ulll'aJtra, che pu� porre ,su uno 
stesso :pmo .tutti gli atti occowenti peir UJI11a .deteirmi.lnata finaiLit�, anche 
se .stiipuiLati m 1tempi .diveir1si ed a!IJJche 1se !IJJO'll istretbamernte :i.lndLspenisab.ill.i 
per ,fil :ra.ggli.'UIThgimento dello 1scopo 1agevo1aito. 

In verit� J.a ir.ego1a gene.m1e �che �si trae da11a legge di ireg:Lstiro � 
qruella dehl'autO!Iloma tassaziooe di ogni 1a�tto, che nel �caso di pli� atti 
cohlegaiti ima iloro lsi risolvie nell'I�!Ildiipelllden.2la del :reg.Une fiscale di ogni 
singolo aibto. 

L'art. 8 della legge rn. 729 del rn.61, nell'ampia eleltlcamone dei negozi 
agevolati, porne SU!l.10 stesso 1piia1JJJ0 tutti �gM arbbi e contiraffi occoirirenti per 
:il raggdiungimento cleJJ:o iSCC>PO della legge, �senza . d:LstIDgruere ,fil negozio 
p!"i.lncipaiLe daJ ine~oz.io accessorio e sooza alll~raire quest'ultimo 1aJ trattamooto 
del pirimo. E queste �conside:razi�O!Ili 1sorno sufficienti per fil :rigetto 
defila tesi dell'Amm:i.indistlia21iooe. -(Omissis). 

j ~j: 

CORT� DI CASSAZIONE, Sez. I, 1� :febbraio 1974, n. 2160 -Pres. Rossi -~ 
Est. All1iienzo -P. M. Seoooi (oon:f.) -Soc. Quiairitietre Gilov:aJmla D'Ar�co . 
(avv. Lo SaJ:1do) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). ' 

I'

I. 
Imposte e tassa in genere -Imposte indirette' -Prescrizione -Giudi, 
cato sull'inesistenza della prescrizione -Riproponibilit� della 

lf ' 

questione di merito -Esclusione. 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Intima-
' 
zione di seconda ingiunzione -Legittimit�. . 

, 

. 

Poich� la presenziane in materia di imposte, al pari di quella di 1:: 

f:
diritto comune, ha per oggetto il dilritto sostanziale e no11; la sua tutela 
giurisdizionale, il giudicato formatosi sulla insussistenza della pre�scrizione li� 
� di merito e, comprendendo il dedotto e il deducibile, predude la ripro


: 

: 

-------------]



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 687 

posizione da parte del contribuente deii'azione di accertamento negativo 
anche per motivi diversi da quem prima dedotti (1). 

� legittima l'intimazione di una seconda ingiunzione dopo che la precedente 
ha perduto l'efficacia d'atto di precetto, non potendo mai l'ingiunZiD!!:
e intimata acquistare efficacia di giudicato (2). 

(Omissis). -Con H primo motivo del ll'iico:r.so principaITe sotto i1 
profilo della violazfone degli �airtt. 136 e segg. ir.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3269, 4, 1. 2 febbraio 19<60, n. 35 e 2., 1. 6 ottobre 1962,, n. 1493, 
:ncm:ch� de\IiLa :fia1sa applicaz:ionre dJeiLl':arl. 21909 �C.�c. e deil.l'ru.it. 5 d.l. 
11 dicembre 1'96�7, n. 1150, l!a Societ� ricorrente, Tlipll'oiponendo la tesi 
gi� disattesa nei giudizi di merito, deduce che, atteso il dettato de1J'artico1o 
1316 :r:d. n. 321619 del 1'9123 �e �nmmu:tabilit� del �suo �contenuto normati'Vlo 
-�CO!tltra;riamente a quanto rdtenuto dal.la sentenza imp:ug;nata la 
.prescrizdo:ne estingue nO!tl :il diritto di �credito boosi -iil dix:itto dii azione 
e erhe il giudicato foo:"m.atosi nel precedernte giudizio, conclusosi con ila 
de1cl1atoriia di .prescmizi�one dell'azione de11a finanza, :non pr.ecludeva l'opposiziione 
�alla 1se,conda �ingiunzione fiscale per contesta1re la Legittimit� deil.�La 
pretesa tributaria. 
La �Cffillsrura � infondata. 

La sentenza impugnata ha considel'ato che il'iarttcolo 29�34, pirilno 
comma, cod!iice civile, !Ile! cMsporrl!'e che oglni diritto 1si 1es1:;ingue per prescrizione, 
ha :risolto ila disputa teorica, ,gor1Ja sotto il viigocre del vecchio 
codice civile, .da cui trae origine J.'assurnto dena :ricQlra'lern.te, ciir�ca l'oggetto 
del:la prescriziiione e, !I"i,levato che l'azione � un. diX'irtto e cihe :l1a p:rescriziooe 
va .comp1Vesa ,1Jra le q~estion:i prelimiin:airi di merito e non tra i presuppos1Ji. 
1Pirocessuali, ha affermato che la normativa anteriore all'entrata in vi.gore 
deJ.l'�attuaJ.e codke non� pu� conten�e�re una disciplina diffo['me dad' prinoilpi 
fcmdaimen:truti enuncilaiti nell �codi1ce. Oi� ,poisto, ha ird.1lelruuto 1che dJl giuddooto 
forrmatosi nel precedente .giudizio, avente identit� di :soggetti, di 
petitum :e �di causa peten�i, 1oop!l'le anche Je 111aglionii gliJu:rtlidiiiche illJOO dedotte 
in �quanto le .stesse �costitu:iiscano pt'emessa logica dell'azfone di accertamento 
negativo dell'esistenzia del 1diiritto che � .sempre unica sia Cthe si 

(1�2) La rp:rima massima � �di evidente esattezza; fa :presooiziorne dell'dmposta 
non pu� avere narfnn1a divensa dalla rp.rescrizione di diritto comune 
e quindi il giudfoaito ,suJ.La pirescrizione � sicuramente un gliudicato di merito 
e non soltanto sullLa 1aziii001Jabililt� del d:iiriitto ailila imposta; pe:r aJ.tro, c0tn 
ri�guairdo �a!Lla :imposta, non potvebbe nemmeno po!llsi una netta separazione 
tm iiI ,ruri.Jtto .so:stanz~a1e e lia l'eLaihlrv:a .1Jutela giiwrd:sdizd.onailie. 

La seconda massima, del pari eisatta, � oomai pacifica: Caiss. 19 mag.gio 
1972, n. 1526 in questa Rassegna, 1972., I, 718; 10 �gennaio 1973, n. 53, Riv. 
leg. fisc. 1973, 1599. Di lineare semplicit� � la motivazfane: J'intimazione di 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

688 

deduca il1lil fatto estintivo del d.irrttto 1sia che �si affermi 1a mimoaiI12la di un 
fa,tto costi1iJUtivo del d:iiritto. Oon �il ll"ig.etto delil'eocezione di prescrizlione 
era 1stata disattesa l'azione di �acceclamento negativo della )Jll1etesa tributaria 
proposta dalla Tico!l.":rente p& 1cui :restava pr1eo1usa ogni a�1t!l."a azi()IIle 
diretta ra contestaire detta ;pvetesa, anche �per motivi div&si da quelJ.o 
precedentem~te dedotto. 

Le premesse giU!ridiche .del!la decisione impugn:ata sono mecoop1bi1i 
in quanto il modo dii essere e di operare della prescrizione attiene alla 
v�ioonda estilnrtrliva del di:riitto 1sogg.e1ltivo e, q'Uliinidil, iailiJJa 1S011le dli unia s!i.tuazione 
�oaratte!l."istioomente mate!ria:le, non alla :butela ~urisdizliolla!1e. La 
presc!rizione, i!JJ.jjatti, prima che l'az1i�one estingue dl .dmtto sogigettivo 
(art 2.934, pirlimo �comma, e.e.), fa :perdere, �cio�, ail. d�l!rdit:tlo sogg.etti'VIO 
lia suia furzia sul ~eno dJelllia swa 1sosbairwa IIl!Olll su quello d~11'a 
proteziOIIle processuale. La �ga'l"anzlia dellia .tute1'a g.iur1sddziona1e prende 
dn cOlr:lsideriaziione i dilritti soggettivii neUa �COnfigU!l."azione e nei limiti che 
ad essi devivan.o da11a �legge sostanzi,ale di modo che quella �glarat!J.Z)ia trova 
ccmfinJil nel oOlllltenuto diel diilrdJtrtlo al qUJa[e 1s&Ve. PertaJil/IJo, ailla iSWegua 

d:i qruanto detto, deve .con�cluder.si �che �1a � d1ispo1siziione dell'articolo 136 
della legge .o:rgantca di registro, �Che prevede la p.t'escrizione dell'azione 
de1la fi!OJanza per iJ1 pagamento delle :imposte, deve �ilntenderai, ineil senso 
sorpl'a detto, che oggetto della prescr.izfone � il diritto e noin �l'azione della 
fi'Il!anza., non potendo tale norima avere un contoouito ddveiiso ed m contrasto 
1con il p!rinciJpio, gen&ale e fondamentale di diritto receipito nel 
codice in vigoce per SUper<iXe il contriasto mte!rpretatiV'O !p!r-�Jma esistente. 
La :seconda ;pairrte della motiviazion�e de)l)a �sentenza, con riferhnento 
ail mso ooncmeto, � lilspill"am a pil'I�lnoipi di diiiriJ1Jtlo con:JiO!l:'IIIld alLJJa costante 
giuirisiprndenza di questa Corte. Il giu1dlicato, a norma dell'art. 2909 e.e., 
sii ~oo:"llla 1su tutto 1oi� �ohe ha 1costdi1Judito og.getto �dlell:lla deoilsiione compresa 
la ll"I�IS01U2Ji'One deiJJlle .q'lliesttlioinii �che oostiltuliisoono ILa .premessa inecessaria 

una seccmda ingirunzione (che pi� propriamente dovrebbe defini�l'Si una rinnov:
azione) inon 1costituisce druplilicazione idel itLtolo, ma sempUcemente intimazione 
di Illll:ovo precetto in �sostiVuzione dcl. iprecedente perento. 

Ci� dovirebbe fugare ogni equiV'OOO �Che talvolta ll'iaffiO!l."a (Cass. 23 gen


na:io 1969, n. 169, Ln questa Rassegna, 1969, I, 499). Un'altra recente proillU!l1zia 

delle Sez. Un. (16 �aprile 1972, n. 1007, Riv. dir. fiisc., 1973, II, 225 con inota di 

F. D'AYALA VALVA) ha �esaminato il .singolare �caso .in cui dopo l'intimazione 
di una priim:a ingiunzttone ama:niniistr.ativa e!l."a staita emessa una ingiunzi0111e 
O!rdina!l."ia 0domandata per poter Lsc!l."ive!re ilpoteca) eSUiCcessivamente una 
nuova ingiunzi0111e ammi.n.isill'ativa pe!r mettere in riscossione !il ooedito. 
Quest'ulttma ingiunzione � �staita diohi�raita �compatibiJ.e 1con l'ingiunzione 
O!l."dinaria �sul riflesso che il giludicato formatosd. !llon preclude a1l'Ammini

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 689 

o iiJl :lkmdamento lio~oo e ~UJrtidli!OO dell1a piriOlliUitlicli:a ddispOISlitiva. L'effetto 
poocil,usilvio, quilnidli, dei proVV1eddmenti ,g.iJuxtisdi:2lioa:iailii .in geniere non si 
ilimdita ailWa questilotne 1che ha :flormaito og~to de11a deoiJsli!one, ma, per 
l'esli~a �ohe Jia .qoostiione decisa non ven~ 1r1ilaperl1Ja, 1S1i ,estende a tutte 
le ailJtm~ ques1liicmli., !p.tiopcmilbhlli e iillO!IJ proposte, mcoo:niPaifiiJbillii .con li prlelSIUppooiti 
ro~co...giiluilrlidllicl de.LLa ipll':Oll1U!Il0�la ,S11Jesisa. 
N�el 1caso dn esame, respinta nel precedente giud:wio, colildusosi 0oon la 
sentenza 1'6 maggio 1'967 della Corte di Appello passata mgi'llldllioato, la 
eooezliooe di prescrizione del diil'litto di azione de11a F.iilnalnza, che piresuppon~
a tl!a 1sussilstenza ,de1'la pretesa :trihutM-iia, ll"estava escl'UJSa, pm-effetto 
del giudicato forma.tosi, 1a possipHit� di dimm>trn.m.e, :nel poc"esente giudizio, 
la j,IlJSUssl.isterwa. 

Con il 1secondo ed! il terzo motivo, la ricOO'lrente deduce la violazione 
degli: arttco1i 14 delle preleggi in (["el:aziooe al .testo u1n1iico 14 aprili.e 1910, 
n..5,39 1e 144 .e seguenti ([".id�.30 d1iicembre 19:2,3, n. 3'269,. 100 c.1p.c., con 
r1i:lieriimenrllo affil'wt. 479 del!Lo stesso ,codice, 'e sostiene 1che !La sen1lenza 

illllpugniaita abblia 1er<I'IOIJlieamen1Je: 

1) ritenuto legittima .la secooda :iingiunzione, laddove l'Amministrazione 
FinanZ?tair:ia aveva gi� eswcl!bato <l!I proprio potere con l'emanazione 
del1a :prima e non aveva -interesse ad emettere ,Ja seconda avendo 
gi� un titolo di accertamento definitivo della p;ropa-ia pretesa; 

2) omesso di conSidera.re che l',eststenza deUe due :i.ngiiunzio111Ji e la 
defimtivi.t� deL11a prima, ,con 1senten:?Ja paissafa �iin giudiicato, 1comportano 
l"�IInpUcito e conrtraddittQ(["Jo ric01I1oscimento del1a possibilit� dii 'l.llil seooru�o 
giudtcato 1su futtispecie :identica 'a 1seguito dell'opposizione alla 'successiva 
ilng1iunzione. 

Anche queste 'oensure :sono prive di fOIIldamen:fJo ,come ha .gi� dimostrato 
ila �sentenm 1impugnata laddove, :in .conformit� del principio enun


strazione la facolt� di � agire in esecutivis in base ad altri titoli esecutivi 
dei quali possa diispOlrl'e � , ma incompatibile con ila ipTecedente ingiunzione 
aimmLnistratiJva, che era idonea a11o scopo di ottenere l'adempimento del 
credito, sia (pure dopo una � 1.ri-nnovazione della notifica �. Queste considerazioni 
non ipossono �essere interamente cendivise. Quando esista (eccezionalmente) 
un giudicato, '1'.Amm.i:niistrazione pu� intimiall1e 1'1,ngiunzlione amministrativa 
non .gi� rpmo avvaierisi, rinunziando �ai gi'l.l!dicato, di .un �.verso 
titolo esecutivo (che se �cosi fosse vi sarebbe veriamente un bis in idem) ma 
invece, per mettE!II"e in esecuzione il titolo giudiziale mediante urringiunzione 
1che ha, 1evidentemente, solo valQ(["e di ~ecetto; l'esiJStenza del giudicato 
non fanped~sce evidentemente ,di far ricorso per' l'esecuzione coattiva 
ailla procedura p!l['lti.coJJare per ila riscossione delle entrate patrdmoniaii dello 
Stato, e questa pl'ocediU.ra si inizia con !l'ingiunzione .che pu� 'costiituire il 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Clato da questa Cocle (Cai3s., l9 maggio 19172" n. 115126), ha .considelt'ato 
che, iatteso il duplfoe 1contenuto deiH'inigiunzione :fi.1scale d:i titolo esecutivo 
e dii .precetto, 1alilooch� l'in1giunzione diviene inefficace 1come atto precetilli'V'o, 
/~i.rusta [l'art. 481 1c.p.ic., per 1ill decQll'lso dell tflermine dli no'V'aJDJlla g�iom;i 
diailJla. ioossaziione ,de11Ja 1caiuisa �di estiJnztlion,e (1cfuicOIStain2la !Illon cOIIlltiestiaita. in 
meirdrto ll:lieil. �gdudlwo dli reco1ndo gmado) ben pu� lL'AmmIDisllI'lazi.Olllle, rdmaisto 
pereilll1Jo ill prdr:mo iprecetto, iettn1ainarre 'Ulla niuo<Va liJn1g.�JUJilZ�JOI11e !pe!I' ~ 
un llliUJOVO rllertmine ex tall.'lt. 48;1 c.p.ic. 

Le .cooclusOOn.i, .cui � pervenuta iLa 1senteI12la impug.na.ta, si sottraggono 
alle censure del!la rfoorl'ente ,sotto il profilo giumd1co e della contriaddi.
itorie�t� della motivazione, iatteso 1che dl div1eto diell' emalll'azione di 
U1I1 atltro rtitolo presuppone che fil primo .titolo possa a1cquiistare l'ieffetto di 
g.iuidicato in modo da rendwe !POISISibili 1due azioni esecutive per J'un1co 
rapporto. 

Ma l'mgiunZlione fiscale, manifestazione tirpi,ca del potere di autoacoortamento 
della P.A., � un ,atto ammi!ll:istrativo :che, come gi� THevato 
nel giudizio di merito, cumula 1in s� '1e �carattedsiliche del titolo esecutivo 
e d:el precetto e 1che non pu� mai acquistare effiicacia di giudicato. Da 
siffatta natura deriv�a �che l'i1ngiunzfone pu� sempr�e venire rrinnovaita 
dalla P.A., 1costituendo Ila !l'ipetizion.e dell'ordine ammin:Lstra.tivo di .pagamento, 
J;a me11a 1espressione de[ portere deilla P.A. di portar.e ad ,egeicuziione 
Llia .sua pretesa. 

Pu�, quindi, .condudeTJsi �.che .l'ingiUiilZ>ione fiscaJ.e, atto �complesso, 

d:ilchiiarativo del .diJritto di ,credito della finanza avente 'contenuto di titolo 

esecutivo di naturia ammin~straitiva e dli precetto, :pu� 1esse�re reiterato 

dalla P .A. �, 1;)�er 1c:ui debbonsi <rigettar.e le censrure proposte ancihie sotto 

fil profilo deHa pr�efosa oonrtradditto!riet� della motivazione. -(Omissis). 

titruo o pu� p:reSU1ptPoa:-l:o; nell'ultima [ipotesi contro l'ingiunzdone � ammis


sibi:Le !L'opposizione soLtanto per dedum-e fatti impeditivi o estintivi poste


riori all'iatto �Che �Costituisce iJ. titolo esecutivo o i vizi di forma dell'ingiun


zione (Cass. 20 mar2lo 1972, n. 833, in questa Rassegna, 1972, I, 46�7). 

Se dopo J:a ipronruncfa �di una 1senrtenza (o atto .eqmvalenrte) � consentito 

intimare 'l'ingiunzione w:ruministrativa, sembra :incongl'uo affermare il con~ 

trario rispetto ad una precedente lingiunzione amministraitiva che abbia per


duto .effi.cacia �Come aibto di precetto e necessiti di �essere rlnotiffoata. A parte 

il :l�atto che in via p!l'atica la tr~nnovaz1one della notifica non pu� essere che 

una nuov�a intimazione di una ingiunzione identica dato che l'I�!ngiiunzione 

(.come La dtazione o il pr.e�cetto) � un iatto di iparrte in doppio orlginale di 

cui pu� 'essere :rilasciata copia �autentica, non pu� di!l'si che la ll'eiterazione 

dell'ingiunzione girarvi inutihneinte -l'obbligato, quando non. pu� rpomi la pos


sibilit� �di dUJpil:icazione di titolo tra due ingiunzioni nessuna delle quali.i � 

suscettibile di div.entare ilr1"etrattabHe �e di .conseguenza J.a irinnovaZJione pu� 

via:Lere solo aglri effertiti d�l:l'arit. 481 c.ip.c. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 691 

CORTE DI CASSA~IONE, Sez. I, 6 marrzio 1974, n. 600 -Pres. Mirabelli 
-Est. Valoce -P. M. Caristo (1conrf.) -Comune di La Sipezia 
(avrv. 'PomM'lilC10) c. MtniJstieiro diefllJJe FlimJame (avv. Stato SOp!iano). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Domanda di rimborso 


Legittimazione -Coobbligato che non ha pagato il tributo alla Fi


nanza -Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 136; e.e. 2033). 
Solo il contribuente che ha eseguito il pagamento dell'imposta � 
legittimato a proporre la domanda 'di rimborso; non lo � invece il contribuente 
coobbligato che non ha pagato direttamente l'imposta; se pure 
abbia rimborsato la quota di sua spettanza all'autore del pagamento. 
Esclusivamente in materi.a di imposta sull'entrata � consentito al contribuente 
di fatto di proporre la domanda di rimborso in sostituzione del 
contribuente di diritto, ma soltanto se quest'ultimo non abbia esperito 
in proprio l'azione (1). 

(Omissis). -La Om<be �glea:llOV'ese, pur C\Ollldiffi'ffiando lla decisiJClllle dJell 
Tr:iJburniaJ11e II'e1l:a'1Jtva ail d.gietrto rd1eli1a eC1oeziiJ01IJJe sotl!levaita dailll' Ammiiniis1tlI'azi:
ol!lJe FiJl!JJal!JJZliiwiJa di OippOl!lJilbilldit� ail Comune dteil. g.iiuddmto der.rdvante 
datlilia d:e1ciisiiol!lJe eme1s1s1a diaililia OommiJsstol!JJe CemtlI'ialle neJ. rapporto tiribuilar:
ilo V"ffi'itrerne oo;n il'AmmimliJs1IDazi:Ol!lJe Prov1mciiailie dii La. Spe�zita, sotto 
ill .plI'iofillio 1cbie a <tailie ['iaptpoll'to �ell"a !l'liJmaisto estlI'alilieo dil ComUJne mediesiimo, 
ha .turotaV\iia osservato che ncllia speC1ie era paiC1il�!OO ch:e l'Ammii.inillsrtmziOl!
lJe PrrOV�l!lJc:iJailie aivevia pl'OVVe1diuito a V"emsa�l'e al Fisco (L'iJmposta dii regitstl'o 
!l1ehl'dl!lJtell"o ao:rumOl!lJtarr1e 1sopl'a iJl!JJdiJcato, mentre dJ. Com'llll.1e, neilla 
sua q~alJilt� di cond1eibiitooe 1sdliildaile, aveva ruc1oer,;S1iV"amente rumbo!I'safo 

(1) Decisione esattissima e di molto inteTesse. � evidente che l'art. 136 
della legge di registro, riferendosi alla restituzione delle �tasse pagate., 
non deToga minimamente alla regola gien&ale dell'airt. 2033 e.e. InoiLtre 
l'art. 141 richiede inderogabilmente la presentazione della qui.etanza, il 
che deve servire a dimostrare non solo l'avvenuto p,agamento ma anche 
la legittimazione al rimborso. 
Ma l'interesse maggiore della pll'onunzia si rinvi,en�e in quella parte 
in cui il problema dell'azione di rimborso si rkonnette a quello della solidarii:
et�. � stato gi� affexmato dal1e Sezioni Unite con la sentenzia 13 orttobre 
1973 n. 2580 (in Giust. civ. 1974, I, 55) che. quando J:a Finanza abbia 
perseguito la siua preteisa col!lJtro uno soltainto dei contr~buenti (il 
che non inficia in aJJcun m.odo J:a validit� dei II'�elativi atti), fil debtto!I1e a c.ui 
l'atto 1sia .stato notificato, per rendere opponibi1i ai .coobbligati gli effe�tti 
di ess� e di ogni altro atto compiuto dall'Amministrazione, pu� ese!I'dtaire 
i mezzi di cui ogni debitme soliidale dispone (chi�amata in causa, denuntiatio 
litis ecc.); le !t'egole della solidariet� di diritto comune trovano cio� 



692 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

aflJa Ptrorvi�ll:l.Clia ilia q11J10itla dli �suia lS})etllatn2la. Perrtlainrtio, :non avoodio lhl ColilJUJile 
V'eirlsarllo ddn:ietroameinrtie 1ailJCW11a somma ail fisco, il1a Ocxr1Je opmava 
non poteirsi :non 1oontestairie 11a legitttilmaZJ�JOIDJe delll'1artmooe ail!l'esipeir.ilmeinoo 
de�ll'azliJOIIlle idi rdip1e1JizJi1ooe dii dindeMto itllei 1ool!ld�rioll1Jti. dieihl'Ammliinliis1mazdJOIIlle 
finainzJiJarrdla, :iln .quianibo rflailie 18121ilollle, a:i soosi diellll'1art. 2033 cod. civ., � 
CO!l1CletSsa issdlJUJs~amente ailll'1aiutorie ,delJ. pagamento itlloo doVIU/IJo e l[}JOO 
pllI'e 1aliJ 1ooobblJiJgart:li 1che \llion abbilainJo pao:rflecfupiartJo 1ail rpagiameinrtio; tiln tai1e 
!iJpoitJ6si � 1SOOO 1ammessa Jia 1possiJbiJhtt� dii u:n 11egioili�lllllenJtO 1�il1Jtemno dei 
r:iispetrowi 1ilnteriessi tm d \llal'li �ooobWiigiarlli. Hia ll'til1Jeviarllo, pod, ,cbJe 1laWe diisc:
ilpi!Jma IIllOO � derogiata tiln campo tviibuitan:iilo 1diatlll'airt. 136 de�lla i!Jegge 
di ll'legiilstvo, liJl qUJallJe cOIIlisetJJte La X1ipetii2JiJ01I11e ail 100IlltrdJbUJeinrtie chJe abbia 
effottuiarllo u:n piaigiameinrtio :non doviuto. Una d'elI'IO!gla espressa suss~srfle soilio 
iin tema idi I.G.E., 1e$Sleilldlo il',a2Ji'Oille 1cionicessa ail 1CJOilJtl'libuiente pell'IOOiSSO 
fun 1sos1:Ji.1tU2Jil01I11e 1diell 1ocmtr.iibuente 1ilnoiiso, quiaifama qiuesti non aibooa espeiI'lirtlo 
:iJn p['IQ\pliilo 1l'aZJiJone 1stessa. Non �essoodio il'iai1rtlore i!Jegiifitimaito a ll'lilchJiiederie 
illa !l'lipe1:Jil2Jiooe ,deilil 'liimposta, 11a Corite hiai lrl�llJeliliUto IIJion. po1JeiI'ISli pll'IOO.dierie 
!iln 1eisame Jla questiJooe ,dJi meriilto ve1aitiivla ail :fatto .ohe dil itl'libU1to 
:fosse 10 meno doV'Ulto. Beriai1tvo, 1ill 1condebilt0ll'le che 1DJon aVISV'a effietlfJulaito 

1

iJ. pagamento era U1giuaihnffilte itutelato iJn quanto rpoteV'a oppovr.e a11 sioivens 
tutte Je e1cceziioo.1i cli.e questi avrebbe potuto oiprpo:rire al Fliisco, tra 
i!Je .qiua�iii ,ain;Clhe ilia IIliOO dJebooZJa dlel trlilbUJto. 

A :fi!'ontbe idii 1sifl�arllte 1!ill'lg1omenta2lilonJi, i!l Ooon1llllie ll'ito01'll'00it:e -dlen'UIIlJClDatndio 
1con ~hl pr1ilmo mezzo 'la vitoila2Ji101DJe e dlai1sa aJPiPIL]oaZJilone die1ll'atl'lt. 
lr3 6 die(fllia 1eggie dli 't1egilstl'o -1oppOIIlle 1chJe rtai!Je llliOll'lllll8I OOIIliSeillte JIJa 
11�Jpeti:zJi.orne � 1ail contl'ibuemJt,e � e non a � co1ui che h:a ese�g�U'�lto H pa.gamooto 
�, 1secondo !lia d:iz]ooe .dJel 1ciodJ]ce 'Cli'Vlhle, e pooch� ifJutti ii soggetti 
paissivd dieilil.'1obblilglai:zliJ01tJe <lmibutM"!ita 'come �cOIIlltrliJbuentli, a oilaisCUIIlO dli essi 
de\lle 1essell'le �cooce1S1so� 1dii I�lmpuginme il"impos�!Zlilon1e e iaigiilre per i!Ja ll'lesrfliltu


applicazione senza limiti nei rappoll'ti tributari. Ora viene esaminata la 
stessa questione sotto il PQ"ofilo opposro. Quando un contribuente abbia 
pagato l'imposta �e �si sia formato nei suoi confronti un giudicato su11a legittimit� 
della pretesa, il l'egolamento dei ll'aipporti iJnteirni di rivalsa verso i 
coobblig.ati dovr� svolgersi nell'ambi1to del ditriitto privato e senza Ila partecipazione 
della Finanzia; gli :al'1lri coobbligati non �PO�ssono domandiarre il 
rimborso dell'imposta da altri pagata n� rpotl'ebbero far accertarr:e l'i1Legittimit� 
di una pretesa non esercitata contro di �essi; in nessun caso il 
contribuente che ha pagato l'imposta 'ed � vmcol!ato al giudicato, pu� 
rimettere in disoossione il rapporto. 

L'inammissibilit� della domanda di rimborso da paa:1Je del coobbligiato 

che non ha pagato l'imposta apparre �a1l01ra ,come una ulterioc�e applica


zione del principio delia sollidlarriet� dii diritto comune per il quale non 

� concepibile che il Cll'editoo-e �che ha r1cevuto il pagamento dia uno dei 

debitori in forza di un qualunque tirtolo (sentenza, transazione ecc.), pur 

non vincolante per gli altvi, ,sia esposto ra1la doonanda di rimborso da 

parte di �diversi coobbligati. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

2lilone dieil rtJrliiburtJo d1Illdebirbamenrbe pericepiite d1ail FiilSICo. N�, 1!1Jeii1e specile, 
I�ll diiJ!.'lirtlto deil 11iJcOII'll1enrbe pOl1nieJbbe 1esseve 1p11egiiJwdiJcaitio' diailllJa citata dJecistOl!
lJe dieiliJJa OommiJssiJOl!lJe CentraJlJe. 

Lia CenJSUll'a � p:r1itv'a dii 1iOI11damenrbo. 

� ben V'ell'O 1chie, JiJn pa:ssarbo, questa SUJpre!Illa 00111le -muoviendo 
ilil .genierie dal 1p11eSU1piplQls1lo 1che ll'obb]iJg:a2lilOIIlle 11lrliiburbal1ia, per ilia SUJa l!lJaitruma 
pu1bblliiJoilstl~ca 1che llia :fia 1esswe ddentiloa illlei. 100l!lJ1il1onroi di tuJ1lti d. ooobbJJiJgiaili, 
� UIIll�lca 1e dinisdiJilldJiJb:iil.le -ha afferimarbo 1che la soLiidiai:riiJeit� itmilbutai:
riiJa ihia id�e�lle "Cairiarbteraooe peool!ila111i-1piiqp11ile 1ooe, 1sorttriaendoiLa affilia 
d:ilsciiiplldmia !nieil:l'alillalllQlgo 1iJstliltu1Jo dii d�ill'liilrto priviaito, dioomo dli essa un pairtiJool!
acrie �1lilpio dii i(lQl!lJSOII'ZI�IO 1011iJgJ�ll!lJatr1�IO ITTiel qll.llaiLe d!l ipe11�ICoWO dli deciJsilonii e 
di r1Jrlai1l1lamenrbi 1dli!fllOII'IIIll� v1ile!nle 1eviJ1laito cion il'1arb1l11iJbll.lliJl1e a rcilaJSOOl!lJO ded 
ooobbillilgairbi, Sila IIlleililla :fiil19e dJi iaiooerrbaimemto .ohe :in queilllia icolill1letnZI�Jooa, 
ilia IOOPIP!t'esenrba!I12la prooessuaJle degli 1ai]ltrii. Da tallii 1p11ilndipliJ deri:viavia l'ul1Jeo:
iiJ011e �COIIllsegue'J'.llZia diellllJa 1es1le1I1JS�I01!1Je a 1rurbtd d 1cioobblilgiarbi dielll'effioo.cda 

I

d:el giJudiJciato :fiormarbOISli Illei 1oon:fu-Olll1li di 'I.IDO 1soll!o diii esSi. 

V1enu1Jo IIllieltlJO, ai.I. poci�ll!lJctpilo delllia mutua il'lappresielilitEllniZJa prooessualle, 
il 1corufolrrto degili artt. 20 e 21 del R.D.L. !Il. 1639 del 1936 cihe la Corite 
CostiJfaJIZI�JOIIlaille, 1con wa 1sentenzJa !Il. 48 1diel 1'6 magg1ilo 19�68', ha diJCihiiJa!I'lalto 
oostiltuzJilonaillmenrbe ffi!JlJeg:iJ1ltilmi � lllleiliJJa �palrrte 1sec0111dJo :lla qualle, dialhla oointes1la7JiJ01I1Je 
dieill'iaicoeritaimeinto dii maiggilor lilllllPOiill�lbiJl!e niei ooni:firio1Ill1li dli wno 
solo dei! 1coobhlig1arbi, dec~OillO �i tevmiJilJi !P�lr ['liimpugniaZJiJOl!lJe gii'UJr'jjsdi-
2lilOIIlla:lJe a1I1Jche l!lJei 1001Il:firo1IlJti 1dJegJJi 1allitrli �, M probliema d1ellilla soiliiidJariJet� 
1miJbustJatrlila � 1s1laito rlilesaimmatto dia .questa Oorrbe Supociema 1ohe, �con umi 
seir.iie diii priOillUillce (OalSS. 20 gellll1Jaiilo 1969, n. 13<5,; 218 ottobr-e 1'9�619, in. 31584; 
8 1aip11�ll!e 19711, n. 9431; 6 gellJillaiilo 1972, !Il. 1'3; 10 germaiilo 119173, n. 40), 
murtla!Ildio dinidiiJI'li.zwo, ha iafferimaito iJJa e\SldlusiOille 1dii! �q1U181Lu:nq1Ue pair:!Jilcolarilt� 
dleilll!a 1solliiJdaa.irert� itmilburbairlia, <lia 11iJcOl!lJdJuJ!.'ll1e dtnrbeigmailimente allllie !l'egrue comuni, 
:Sia sotto !'a.spetto processuale <che sotto quello sostanziale, accogililendo 
1cos� 11'1qpi;nJilOl!lJe diell.La �iprevai]ienite dlo<trtJrdinJa. 

Ma, piUJI' aioceri1larbo 1che lia .sollitdia111ilert� trdJburbaJ11iiai lllOO idii:ffiemiisoe� dlail.la 
soiliildiatrlilert� 1oomu.ine 1e 1che, Illoin facendo il'101bbLiga2JiJone soll!fa:Lail!e ISJOII"ge.re 
UIIl il"aipp0111lo UIIll�lco 1e dlillscil!lJdiilbill1e, ma Ulllla 1plrui11aJliiit� di obbiliilgaizdiolilli di 
idienrbiloo 1con1lenuto iootte dia U1IJJa Ul!lJ�lca 1ca1U1sa, l'efficaicia idei igiilll.lldJiJcato 
.:liormaitosi illlei 1000J.dirlo1Ill1li dii 'UJDJO �sollo dei 1001obbWiJglati non � estenistbiJle 
agili ailt11i, 111on rper questo [;a �tesi del <l'ico1rir1ente ap1P1are meritevole di 
COIIllSOOSO. 

fil �OomUl!lJe, iID:l�aitti:, fondia �La �SUJa �censu:ria 1sullla d~aitierrimiiinologiilca 
1dieilll!e 1diue llllorme 1clirbarbe, e 1ci.o� de1]l'1alfrt. 203:3 e.e. ( � chii ha ese1guiilto 
un 1paJgamenrbo IIllOO d9Vll.ll1Jo ha 1diiJI'lirtto di ~ilpetere 1Cli� 1che ha fpiaigiartJo �) e 
diehl'iairit. 136 iJJe1gge ~eg. ( � :l'mJilOl!lJe del �confu"ifpll.llenrbe per ichtediooe l!Ja restli.tU2liiOIIlle 
de]Le taissie 1p1agiarbe.�. � ), 1dieduooodJ01I1Je 1oihie, meintrie p1eir [1a pir!ima 
l'azio[]Je di rimibOO'.'so � co!n!Sentita 'So.ltainto a,l solvens, La foTll:IlJU!lazi101I1e 


694 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

de]l]Ja 1ooocmdia iruurtlcmilzm a viltooeiie �ohe 1ctilais0Ufl1Jo dJei soggetti obblliiglarti 
din 1SOlllildlo iail. paigamernto d1eli1'1ilmposta 1aibbd.a dJl 1dilr:iitto1 ailil'1M1oinle rlli lt'lilmbol'ISO 
nei limiti della quota di impo1Sta pagata. L'asserito divario tra 
ile dule :nJorme 1iln II'eailit� 11JOIIl 1SUissilste, �essend10 ev!iidoote che ilia dlilsip101sii21kme 
d1eilil'1alflt. 136 1ocmoodle :1'1a�zilcme dii resrtJiJtooi101I1Je .arl. ccm1JI'lilbuernte che 
aibbiJa paigiaito ilia .itaissa e :peirrtJaJ:nJto iainaJliogio diiJrdrtrtJo dii ird.peti2JiiOIIlle lllJOOl pu� 
essere rfocmosctilu1Jo 1al1 1ooinitiriibue1J:1J1Je 1che, 1siia pw-e tenuito ail. (paigiameinito 
peir iill v1irlllooilio 1soiliildlai1Je, ([}JOil 1aibbiJa 1iln e:ffiertti! oOtr1rl�ISposto ailicunia somma 
ail tfisoo. 

N� V1ai1Je 1a1Tgooneinrtla11re -1a isuffuiaigiilo 1dlellla .tesi riipudilaJta idlaJi~a Ocxrte 
dii m&1ilto -1cihe, lllJei 1daJsi iJil CUJi 1hl ocmtribuernte di dliiriJtrtJo, CliJO� oolLuli 
ohe per iliegigie � JternU11Jo iail. paigiaimenrtio deilil'dmipiOlsta �gierneirailie SUllJ.'entmita, 
dopo 1aV'er 1oomspo1sto lill Jtir.ifbuio, evierntuallmenitie lllJOil .dJorv;uto, aibbliJa eseirciitarto, 
1a llllo:mn:a �~l'all't. 6 deilllla ilieggie 19 giliJuiglnlo 1940, n. 762, ilia ri'V'al1sia 
nei conillro!!llti idelila JPerlSOOlia che 1g'Jl 1aivevia vemafo la somma pod pagata, 
ilia 1gdiuroilspm.!Jdenza hia ritenuto 1oihe Jieg1ilt1Jtmaito aid iaigiire lllleli 00ll1d�ron1td. deill'AIIn:
milllliJstT�Wilolllle F1iJnaJlll2lilaJTliJa 1sila dll detto 1oonrlir:ilbu:ente dii faJ1Jto, ili. qiuaile 
per 1effet1Jo idlil. <bailie II'liJvailJsa, VI�IOOJe 1a1 ISUll'lr~aJlrsii ail carnllrti:buenlbe1di dfurliJtto 
Iliehl'evenrtuaJle 1azliJO!lle dli ll.�ipel1lii21iione vooso fili. Fliisco. Iruvero, allllcbie se illa 
giru11~spiruideruza ha tirat1Jo 1sifliaitte 1cOIIlioL:uisiloltll� non s1oilio� dalllla rposiizlionie dii 

\ 

soiliildall'iJet� ided .due 1soggietti d1eilil'ait1Jo eocmomiioo, mai arnoihe da�1ie noirme 
OOIIIl'U1111� 1iln ma1lelr'ia dli iSIUlrll'01gia!ZJiJOITTJe (1ailrlt. 11203 IC.<C.), fil ll:'I�ICOI1Tenltie ~ais1ouira 
-e il'iatigi01meni1lo � 1aiS1sOII'bente -1ohe 1'1aizi:Oll1Je ,dJi ll'lip1etiaJilolllle � dlaitla ai 
con1Jl1ilbuenitie 1dii '.llalt1Jo sollio lllleil 1oaiso 1iJn 10U1~ dll ooinrtr�ibuentle Qii diill'irtJto nJOIIl 
J.'aibbiia 1es011ctirtaita (Oaiss. 17 giilugino 1.967, n. 1"427; 12 llllO<vembre 1970, 

n . .3�021). Nieilllla 1s:pectile, liJrnvieoe, J'Ammi.ll1Jiistl1�Wtone PrOV1inciaJ.e dli La 81P1eZJia 
dopo aver pagato l'dnte!I'o tributo rdchi�esto, iha ipiroposito, �nei confuonti 
ideil fiiS100, idiomaindia di T1ilmb011iso, ma quesrtlai � ISl1laitla de1f�m1i11lirvame1nte 
:mspill1l1Ja 1ooin d1e1ctilsliJ01J:1Je llllon pli� 1soggietta a �girawme. 
Beir1JaJ:nJto, dW 1dii:ilet1Jo dli iliegiilttilmazilOlllle del 00ltlllUll1Je �aid espeirliJTe il'a:zliJone 
di 1iJndlebiito ogigie1J1Jiv10 lllleli 1001Ildiru1I1J1Ji d1eilll'AmmillllistirazliJOilie F1iJnanzliJairiia 
non � 1cO!Ilseg'Uiel!l:Zla dlelil'1aippilli1ca21ilcme �dle~1'1cxrmali SUJpeiraito p!Iiiinc:iipio dlelllla 
sOOidaJTliJeit� r1JlrliibutaJlrliJa, ma �dietl'1h7ia 1dlail non a'V1eire fil ComUllle ocmoorso, 
nepipuve parziia1menite, aLLa soiutio. 

N� appare vial~dia il'obiieZJiJolllJe idleil !l1iiClOI'II'enlbe, secOlllldlo 'CIUI�: da 'UIIlla 
soliuz]Qll:ue 1siffat1Ja dell'i'V1erriebbe � urna 1ciairenzia di �tutela per dll 100!IlJ1JriihUJe111tle 
ohe, llllon a;iote1I1Jdo OIJIPOir.si aJl pagamernto tdeilllla SUJa quota lllled confrolntli 
deil ic:o1obbilliJgiaito 1che ha pagaito i1'1iJmp01sta, dJo~eibbe� ineviiltalbiilimenite� SIUbhie 
Jie �consegiuenzie �dlelil"eventuailie llllegJl!iJgiel!Jala dlt qruiesto uil'1lilmo �. Illldiatti 
.iJl :oon'1lrlilbuelnl1Je 1JelllUl1Jo 1sioiliildlailimente ,aJl 1pagaimellllto delil'im(po1sta ha liJl dixd.
tto di oippor:re ail soivens .tUJtte Je 1eccezioni clle quesiti avir.ebbe potuto 
oppo[Uie 1aJ11'AmmilllJiistTazliJone Finmt21iiamila, 1Jl1a i!Je qUia'.li a:ncfue tl'dUJliegidrtJtiimilt� 
diellilJa rplI'etesa idleil Filsco 1aililia pwcezilOil!� diell 1Jl1ilburto. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 695 

CORTE DI CAISSAZIONE, Sez. I, 13 mairZJo 1>974, n. 677 -Pres. OaipoTlaiso 
-Est. GtiJUJIJiJaJillo -P. M . .Alntocti (JoO!ruf.) -BocelJi c. Mitruistero 
d1eli~e F1itnJ�liIWe (1avv. S1laito Sop:tialillo). 

Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso 
-Case albergo condominiali -E,sclusione. 

(I. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 14 e 17). 
Le agevolaziolfl<i della legge 2 lugiio 1949, 1'1<. 408, non estensibiii agli 
alberghi, non sono applicabili a complessi residenziali a carattere alberghiero 
(piccolissime unit� ,di abitazione con servizi centralizzati a gestione 
collettiv,a) ,anche se le singole unit� sono vendute a distinti proprietari 
(l);' 

(1) Si 1cOIJJsolilda un mddrizzo ~ se~to con il.e sentenze 14 dicembrie 
1971, n. 3640 'e 12 maigig.iio 19'73, in. 1324 iLn queSilla Rassegna, 1971, I, 138 
e 1973, I, 753. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 macr:i:zJo 197'4, n. 692 -Pres. LapOII'I�a 
-Est. Lieoine -P. M. Sbrtoctoa (ocmf.) -So1c. Ma:icim (iarvv. Giianollilo) 
1c. Milnitsteiro deil.1e Filni�11Il2le (avv. Sta1to Tomaisicchiiio). 

Imposte e tasse in genere -Diritti erariali sugli spettacoli -Addizionale 
dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 -Arrotondamento 
-Va eseguito sull'imposta complessiva di ogni spettacolo. 

(1. 18 febbraio 1963, n. 67, art. 7). 
L'addizio,nale istituita con l'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, 
va liqui�lata con ,arrotondamento alLa cifro, superiore di dieci lire con 
riferimento all'impoerto complessivo di ogni manifestazione (spettacoli, 
giochi e trattenimenti) e non all'importo di cias.cun biglietto (1). 

(Omissis). -IJ. .cCJl!lJ1Jriasto 011a crfohilamaito II'liisuililla dtallilie seruberMe dii 
questa Crorte in. 15214 e 1525 idei!. 1'9 magigiilo 1'97,2 ,che hiaJillllJo aocolrbo la 
tesi deilJJa F1itnJaJilJZa 1e 1dalhlia 1sentenzia n. 1415 idel 17 maigigto 1973 1ohie, 
TlilesamilnaJba lia 1q1UJestioine 1a1lilta striegiua 81DJche dJei1l1Ja. ordltilca av:UitalSi J:ruillle 

(1) Coinforme � La sent. in pari dtata n. 693. Viene risolto di ,contrasto 
tra le pronunzie della prima Sezione 19 maggio 1972, n. 1525 ,e 17 maggio 
1973, n. 1415 (in questa Rassegna, 1972, I, 713 e 1973, I, 1162). 

696 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

precedJeintli 1dJeciisiiOIIli 'iin!nJanzJi dndJiJcartie, 11'1hia ll"lisoiLtla iin senso :liavOll'e'V'OiJJe 
a�!l'dimpresairdlo. 

L '1ait1ruaille 1r1iJcOII'lrlEmlte denJU11J:ziiJa vliioillazi10ille e :liaUJsa app]Jiicamone del.1'
artt. 7, 1comma 1sec01I1dJo, dellilla ilieg~e 18 il�ebbtrlaiiJo 1963, n. 67, lllJOIIlch� 
viiJZli dii IllJOlti'VlalZliJolllle : sOIS1liJene 1chie lia Oootle diiJ Geniova 'hia eT!l'.101I11e1alilllelllltle 
iJntlerp['letaito 1dJe1lta nOO"Illla, ll"irbenoodJo 1Clhie ll.':airtrJCJl1JoinidJamento aililie 'liilre dliecd 
deil.tl'aidJdiziiJollllailie 1S1UJ1 1dJilrlilt1Ji 1eriao:li1a�ii debba essme qpem1to icCJIIl l!'I�lfe!I'dimenito 
aii 1SI�.lllgi0illi biJgilJileilrtli 'Vlelilld'llltli e l!liOIIl suilll'1illll1l!l'.101il1lo iCIOIIll!Plessi:vio di oginJi speittacolo. 
Il ri1coorente rr:Lchiama le fonti no!l'llllative �che indicano la bare 
impo!llibd:le nell'introito foll"do itotaJ:e dello sipettacrnlo, 1nell. qll.LaJle conf�rudJSl�e 
1':1rmpooi1Jo dieii biJgllilletbiJ V1eit11duiti iper esso e 111i:ccmda 1Clhie., quaindJo dJ. iLegtlisiLatcme 
hia ViO�IUito 1Clhe d. d1iJrliJ1lti 1eriallii.00i si aippliiJClalssem slUJi siln@olti biJglliiJeitti 
(<eOIIlle pell" ll'li1ngresso Illell!lie sJallie dia 1gtiloco), Q'�ha deitto espwiJoiJtameinrte; aggiJUrngie 
,che oogg1eifo pa!sisivo 1dJell. 1milbuto � l'ilrnipttiesailI"liio, l!liOIIl dil. si.llllgoa.o 
E1PeiJ1lai1lOII"e, rbrunito 1Clhie 1soilJo 1l'd1.tlljpl'esaJ11iJo � soggetto 1a 1sanziione pell" Je viioliaziiolllli 
delJlie lllJOll'liriie sul itrabuto 1in esaime; 'e ohe il'8lrll"otondia:meillto hia una 
finalliirt� .dJi me['la 1cOIIllo1dJiJt� 'COII11latbil1e �e noo pu� ;:r:iJsolveiisi din lUJilla illo!llite 
clii dimpo1siziiJ01I1e idi maigg1iJOII" trliJburto. 

]l ll'liloor.so, quiJndJi, IIiilpropO!Ile �l!a questilcme llllegilli stessi termdinli dii cui 
alle c�ennaite precedenti sentenZ1e e quesite 1Seziioni UmJ.te, ritesamina,ta�a 
cOn. penetrlainte 1esame dleil.tLe ragiiionli :aiddo1lte a sosteginJO dieg1lli Oip!postii :rdsuLtati, 
i� d'1a�vvi1so eh.e debba �essere conformata l'illltl'JP["letaztione da.ta 
OOl!l ilia :se1rnfJe111ZJa n. 1415 deil 1973 1e 1che, 1dii CIOlllJSeguenzia, di1 irdJCJOII"ISIO debba 

GiiOV'a ll'liichiiiaimatr1e ain~ilturbto J'1illllseg1naimenlto tradiizJ1oilllailie, 1chie �� �l!Illche 
~eoetto <dli tlieggre (iaa:it. 1:21 d:elllie diispos. 1SIUillJJa [!Je1gg1e din .gien&.), secioiilldJo 
ooi nietlll'alPlP[!Jilaatr1e tlia ILeggie nion 1si pu� 1atd essa iatlJtriilbu:iJre ailtro S1e1I1S10 che 
queLJ.o :l�aitto pa1Lese rdail isilgiMficato (pll"oprrliJo dleillle prur.oile secondo ilia co111nessiione 
rdii 1esse 1e dlallllia lilllJtenZJtone d!el tlieg1iJSl1aitol'e : COl!l lia pirieciiJs~1ollle 
riaziL01I1a:lliniEmlte 1c01I1segnrenite 1chie qu�l!Illdo �lie J.ioooZJilom testuarlii 1diell!lia lIJJO!l'ma 

0

riJc1e11care aliunde 'llllla S'Ul.Prposta irntenzio1I1e tdeJ leigisilator:e, che C�OIITllPorrti 

un 11.Lso aterC1I1iie10 d1efile ilioc~tOIIlli d!a 1esso dimplieglaitle. 

illlldiiica 1ln modio IUIIlliiv:oco, arnzJi esdliulsiV'O, lfil meiz:zo ibeCIIlllie1o~c01I1JtaibiilJe dii 
aume!Illtaire o diJmilllJUJ1rre il'limpOIJ:fto 1dJi quell. tainto 1I1Jeoossatr1io pell" poll'lta!I"ll.o 
a 1e1iJ:lil'a tonda, 1elldmiiilllla1I1Jdio 1Le :lil1azdr01DJi d1 1UJIJJa oea::ta UI11ilt� di miJSIUJm, oo!llsiidiell"
art:ia aipipUIIllto 1C1iJ:lil'a ltOIIlda (UIIlla illi['la, diiJe:Clii !Lire, cetnto liiir1e ecc ... ) : ci� 
pell" 11ein1de!I"e �pi� 1spliie1e1to dll pagiaimento �ed dll ll'liipOII"to di ewo ne�.We Oipteira:
ziiUllJJi, e .sorirbtnJill"e 1cOIIlbabillii. 

Questo �.sigtn1iJfie1aito spe1e1iifiico e !PII"CJ!PII'lilo del inome � ru:11'01l01I1daimerntbo > 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 697 

s1at0111e, qua.ndio dlell noone 10 del V1eribo :Ila uso ll'.llel po[V'e 'lllll precieitito 
norimaitivio �reilartli'V1o ad wi paigi�llmell'.llto e ,aJd Wlla 1con1Jablilliit�, sea:wa p1oirire 
l'aggmnta d!i Ullla 1q1UJail:siiasi :Jocmzilone 1Che ipOlssa compo~1Ja:re il:'a'1lttrli!buz�JOOe 
ad 1el51Si. 1dii. lllil .sJilgindJf]ciartlo 1ccmcreto pa!111liico1Jaire e dliV1E!II'lso da queJILo piro1pirio. 

Ci� 1P101sto, 1dievie mchdlamamsi dil 1dl�Jl:1Pots1lo 1die1Ll'ad. 7 deli1a 11egge 18 :llebb11a1ilo 
19,63, n. 67 (J.ieggie <otra a]:)II'ogia1Ja, ma 1cihe 1die'V1e r1e1golla1t1e ila :llartrtiisip1ooie 
lil!l esame :rieiliatliivia a :llait1Ji '.Pl'Odiottilsi iaJlll'eipoca m CUii iJJa Legge s1les1sa 
era viilgien<te); distiltuil1la ll'adid~ilonJailJe del 61% suJi; diU.tt1Ji e1r1all1ilailii dovuti 
per g1lJi ,gpetltiaoO�J�, 'Le mallllidlestaZlilOIIlli ed 'i Wait1Jeniimea:J.lt:i 1ilndlwatd. idiali 111. 3 
e 5 deillla fahella A ai1le1g:ata ailla LLegigie 26 IIloiVemb~e 1955, n. 1109 (e 
per i b1g1i�t1Ji dii mgIDessio 'lllelil!e SaWe da 1g1iloco d111dicati l!]el IIl. 7 idiell.11ia 
citaita itabehla A), J.,a nmuna aggfam1se � detta addizio111ail!e de�ve in 0igni 
caiso essere a1rrotorniata a1la cifra LSUIPe~tio~e di dieci in dieici lire �. 

L'd1mpotritlo ,dia 1a:rirototnJda111e, 1diUIIlq1UJe., � quieli1o dlell'addlLziorniailie e llllella 
specie Ji'addiizruo.nallie 1co1I1100me :ii d1ilriL1lti eriairtiailli :per itmtitenimetl!]1Ji diaJ1I1zianti 
m 1Ul!lla �saWa p1UJbb!lWca da bailWo (gestilita daJlilia SJOC. Maxdm). 

'11alLi dill1il1Jtii. 1e1r1arilalii, a �lotro viol11la, 1sooo 1s1lalbdili~ � suilil'lin1Jr1odito i!Jolrldo 
totail!e 1deti t1r1aititellllitme!D.rtli � (iairit. 1 de1Jlia ,lJegge 26 !lliO'Vlellllbre 119515, 1ri. 1109), 
mWOlirtJO i!JOll1clJO toiba/le de[ q<ua�Je ISotnO 1�11JemealJti 1ClOIS1JiJtU'ti~ tut1Ji li proventi 
di quallisWaisti nartmra 1che 1glii 011giainlilz2Jaitor:i dci tmittlellll�mem pos1S10lllJO ['ti.cavare, 
alillcille pe1r d!ilr\iJtti idi guairdla111oba, alllmenrtii sud prez:z;i dlellllie COlnSIUmaziort]
i, ipeir sell"Vlilzd. acOOS\Siotrli vami. 

Silnte1Jicaimelllltie dil .pa:iecetto illlOil"llll!atiV1o da 1ap1pJJiJciacre, pru� el51siell"e ['tife11ilto 
1ciome 1se 1cliioe1SB1e te1stuiailmenrte 1che ll'~dcliiJzWo1I1,alle, s:tJ1i dlilrliitttl. e~a1lJi 
dovuti !Sll.lJlil'dinitiroliito i!J0111clio itotaffie idei 1IDait1Jaimenrtli d!Il esaime 1clieve, d!Il ogni 
caiso, 1essiere a1t1ro11Jo[]JdJai1Ja :aiIJlJa ICi:lltia �SU1pel1ilotr1e1 dii ddieci� in dliled il.dire;. .Irn 
qU�1Sto te1s1to manca q1Uailis.iiaisi mil:llerilmento alfilia liJrn1posliziiioll'.lle dli idlilrtiittii em11ilailii 
1SU'i 1SI�l!ligloilJi �l:)iig(lliJeitti dd pa!111leciilpazilOIIlle a[[a mal!1i.dlelsltaiz1iloin1e, ailil'aldidli1211oll'.
llai!Je ed 1aU!1'1air1r1otJ~cliamen1Jo dlei idlim1tfil sl\l 1ciaisCUIIl bligli~et1Jo: Sii piairlla 
soJJo 1dii. 1dlilrilt1Ji 1er1amiiallii ISUill1o 1i1Illflrdilto rtotJaJlie dell.[o S[leillta1oolo. 

Quiesto 1r1ilsnJilJtato dlellll'werprietaizWOIIle 1Jes1JU'aile dellia llllrnrma aa;iip1aire, 
d '�a�rtma piall"te, �coooelllrlJer 100111 l'lilillS�leme deil!fu: diilse1i[llllilllla tnOII"m!a11Ji'V1a dei1 tirli:burt� 
1i1I1 esame1: iilndlat1Jt � espliildiltamell'.llte saJI11clirto ooe i dlilrdit1Ji e~a1rdiailti diebbooo 
esseir<e pagiartii daU!l'd!mprelsaJr11o, �aippailitiartlooo, o dia "chiiluinque albma 
o1J1Jenuto illa illilcenm v<OO.!Urtla daililia wgigie 1clii P'U'bb!lWca 1S1ilcurezzta. E clre ~a 
pe111sOlllla 1COIS� 1iJndicai1Ja sia protp!'.�IO 1fil 1.soggiet1Jo passtivo delll'liJmp1osrtia, e non 
un 1sosrtfutuito o un re.sipcmsabilJJe defil'1ilmposta 'li1I11clide1I1te s111 ailitlt1I, sii ['tiJCaiv<a 
con 1chli1aJreZiZJa idiaU!l'um:llcxrone 1ccmsiclieriaziilOIIlle, agilii e:ffeittli. dei1 ,trliJbU'to, <lieti 
V1Bmi :llaittrnr<i d!effil'iinrtr01ilto1 i!Jotr1clio totailie, diV1efrl,�i per il�<m~ e peir l!llairtua:ia, ma 
che ipl1esiell'.lltalllio '!.'~spetto oomUl!lle dii 1cOIIllflJuJilre illlell. proVJento 1COIIlllpile1SJS1ivo 
['ILcaviaito idiallll'jmp!l"lesacrdio, prOV�1Il/to 1che � illa baise fanpollllibilLe deli dlilrliitrtii 
eriacrdiailli:; IIll{)!!lJch� diail :llaitto 1che ilJe �SlaJilZiilOIIlli 1staibdl!JiJte :per iil maJI11caito pia:gamell'.
llto dei idliJ!1irti1Ji 1eiralrlilal1iil o per ~atti dii :ll110clie od ailOOmzlilolllle lt1leiI[a OOIIll� 


698 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

piiliaZJiJOlllle rdieil :documeinito idi 1litquiJdaZJ�IOIIle :limmo 1cair:iico esci1Jusi'Vla[[lle!Ilille 
alhl.':ilmpr1eS8JliiJo.. 

Tunpootall1ibe � lall1iClhe lill. rrllievo ooe, Sie ['1aircr'IOl1J01I1d:amento dehl'a,d1druzfonrailie 
lSUll 1Wiibuto ell1airdiallie 1dCJ1V1esse eissere computartio 1ill1 ir1el1azdio111ie a cdiaiscun 
bigil:iJetto idi pa:r.teciipazione al trattenimento da111Za1nte (con r:Wlerimeinto 
aJ.J.a :fla,ttiispeci.e iJI1 esa.me), es:so potrebbe rils1ultare 1S1UJPeiriore alia stessa 
aiddiZJionail.e ed ~SISlUJmere fwnzione di tmbuto aigi@1untiivo, :liwnzione cihe 
snat1lll1ertebbe i1l co!Il!cetto srte1sso idi arroto!Il!damenito. 

L'1~etaziio1I11e 1001ntrall1ila :!la ilevia 1sui 1se1giuetnr1Ji airgomenti : 

1) rstabi�1Je1I1ido rl'.aiririotoll'ldiaimooto a:l.ilia 1ai!J�rla ,SUJper1oir'e dii 1ddiedi iJI1 
diiJeCli [(JiJrre, llia 1norrima 1aicoe1D.1D.a ad �Uilla 111eister1azfuo!Il!e idieill'operaJZJ�iOII1e di 
a111rot01I1diaJme!Il!tO; 

2) ffia llieg,gie n. 1109 1del 1�955 ll'legiolia �espll'lessaime!Il!te 1a!Il!che ll.'liip1ortlesi. 
di idiill1iltti rerrairri.raWi dio~ti su bilgllitertrtii dii rilnigiresso ma la. \Legge 18 :lletbbriadio 
ig,5,3, n. 67, 1stabi�ie!Il!do l'adidi!ZJiJo:n1aL1Je e l',M"TotO!Il!diaime!Il!to' ISIU dli 
essa, iarccoml1.lll1!a tUJtbe llie fattiJspecile 1che d�rrunio rlruogio alhlia rirm,posiizJilolne 
cliei d:ilrriltti ertariailli; 

3) questi diiI'dltJt�. so!Il!o �CO!Ilsidieraiti laJOOilio1ghii alle imposte di consumo 
e oolipirsCOOlJO, perci�, !i pairtecilparnrtii ai11..e mall1i::liestaZJiom ed agilli. 
spettaicollri, mentll'le l'furnpresa111i!o � soLo ,:riespO!Ilsabdile per lia rosc:o[S[SliJooe 
ed iLl versamenito dei ddirihl�i.; 

4) un aXIJ:"Oi1Joindamenito 1sul soLo �mt:riotto iLoirdo sarebbe cosa di taJ!Ilfo 
scai:riso drnteresse dia non giisusti.fiicaire ila �Consiideirazdlorn.e deil legiiisLatorre. 

Questi aa.-giomeiniti nion sono concLudenti ed UIIlJivoci arl puru1Jo da impOO�l'e 
che si diJa arl testo del[a norma un S!Lginificaito parr-tiico1aire, diiiverso 
dia queil.lo ohe espll'limO!Ilo iLe ~oouzdlonii adoperate. 

L'iaJI'TOtbO!Ildiamento de�iLa ot:lira 1SUJpe:t'I�I01De dii ddie:ci in diieci. lrirre IliO!Il 
aicOOilJlla rnecessairdiaimeinilJe ad U!Ilta pluraliit� dli openwiio!Il!i : lia lio1ouzdJ01D1e si 
spirega megilliio se il:'!.�fell'I�lta ailila. viariet� dJeilllie rpossdib�ili fupoi1Je1si oiirca gJ.ii. :Um


rpoiriti da po:ritare a cidira tolilida, nelll"iinite!Il!to cdto� dli chilairriJrre che dm tiutto 
l'iai:rico 1degi1i :irmpoiriti !l�l'aZJicmall1i da 0,05 a 9,95 il.'ai:riroto!Il!daimento va :liartJto 
a L. 10 e cosi dli seguito per g11i dimpo:riti :lirazruO!Ilall't�J siuperoOII1i a L. 10, 

20, 30, ecc. 

L'a:ddri!l.lilOIIllaile swi. dJiiI'dltJt�. eirairdiaili ed d� reLartJLvo airroi1J01D.damento lSIO!IlO 
stabi�IJiiti Illehl.'airt. 7 1deil.ilJa liegge del 1963 1cistaita, :Ln modo U!Illiforme � SIUli 
diiJrriitti e:riair.ilaiLi. doVUJti. iper giLi 1spet1Jaco�ri, marruifesta.zio!Il!i, triatteillilmerntd 
mdiic1ati dai n. 3 e 5 della taibe1lllia A a!Il!!Ilessa alla J.egige n. 1109 del 1955 ., 
ma tarlie unHiorrmi.it� dii appilii!oozliiOIIlJe 1die1l'iaddlizttoo.a1e non Mnimma lia diiverrsit� 
deil.ilJa dlis1cip11Ji!Il!a dli base dei tr1buti ernrrtiJaild rper lie v~Jie oaitegorrliie d~ 
spettaicoili, mandd:estazd.orui, trartitenriimenti a taiilJi. trrtilbUtti asso1g~ e ,che, 
per � 1Jl"ai1Jte!Iliime1111tii dJanZJa!Il!ti -'COilD.e per aiJJbr<i -SIO!IlO applJiJC!llt:i U!IlJiitari:
ameinrtJe suilll.'mtro�rto lm'dro toitaaie. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 699 

L'1�llilJai1og�,a deii diiil'irtJti eriairdlaJJi ,iJll �esame oon il:e fu:nposte dii oOIIllSIU!mo 
pu� vai:Leirie preir gli aispetiti. normativii �Che mm sono regolati diiretitamenite 
diailLa liegge I�IIl modio aiuit<moa.no e .peculiiiarie: liin\71ecie nierlJa speciie, come s'� 
detto, ilJe ([JJOII�mJe diiirretrbamente aippliiicabilld sono .plt1eaiJse ed unii'Vocilie. 

La poir�aitia il.'liido1J�a dJei1J.'alI'lt10ltcmdamento dm. esame � pdiernamelill�e coo.sona 
raiJilJa .fuirwiiOIIlJe dJeihl'�amro11lo1ndiaimento medeSI�Jmo, che tende a :liaCJilli,'�lalr"e 
co!l1tegg..i e ilJLqu:idaziiOIIli, noo. iaid �iinooemootare somme da pagaire iJll re~zt0I1Je 
a caiuise belll dietea:iminiarte. 

Ainc:he 11.'aiooUll'ato esame storilao de1La diiscipma normativa deihla 
materia dei Idi.Titti era!'ia'li .sugli 1$1petta1colii, 1fa.tto daJ!la Dillfesa ldeill'AmmiiniistrtaZ�IOnle, 
non gU<Ulilgle a risuW1Ja1Ji siigllif1ootivi, perch� trasCUJI'la ilia 
vairdlet� dielwa base �ianai1Q([]Jtbi�Le, pieir 1i d�ll'�lt1li. dm. esame, stabhliiita a secoo.�dia 
d!elilJa 1I1Jartuma diehle maa::tdr:restazdi01I1Ji <assoggietta�e a ifmiibuto e che il.a Jegge 
funvieae plt1ende dm. dliJsbilillta C'-OIIlJSi<lieiraz�IOIIlle: sicch� La dliisoip]Jinia :liolilJdiata 
suJJLa italssazdJOIIlJe .delJl'dinrfIDod.<to iLordo fotaLe e reLarbm, tra gJJi ailtrti, aJi tratteniilmelillti 
dianz�llllltd, si diifferer:izdia da qcueWla clre rilassa i singoilii btgillireitti 
dii entrata a ma([JJirfesta:irliolilli di, ttpo di\7lelt'so. 

In defiJnliitivia, 1001lliferim�llilJdO wa pi� a:"eoelill�e 1deCliJS�IOIIlJe di qcuesta Corte 
Supl{1eima (soot. 1415 del 17 maggto l9W), we SeziJO(nd U<nd.11:Je Oi'Vlillii mbadiJscolillo 
che 11'aira:"o'bOIIlJdaimelillto idleilJ1'1addi:2lii01I1Jailie ISUJi idlilvii1Jti eriamallii, diJspostio 
da11l'arr:t. 7 ide1la �legge 18 :febbraio 1963, n. 67, va a1prpliicato, Telia:tdivamente 
ai iddmiJtti idia llitquJiJdJoosi SIUJlil'�iln!trodrtJO �JOII'l�lJO rflo'ba1le ideg]Ji :spe,t1JaJoo11i, 
giiuoc:hii e triattooiimelillti, �SU1li1'1addlizilona!lie IClomplieiSISJ�IVia JiiJquitdarba perr ognli 
malllild�estaziOIIle, allllc:he qua1I1Jdo <dleilJl';mtrodrtJo ilioa:'ldo :totaLe :fa paJrte1 I�ll prrez.2JO 
dei bilgtliietti �dii e1I1Jtrata per llJa partei~iiOIIle aWlia marnli.fes�aziJOllle. (
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 m�irzo 1974, n. 830 -Pres. foaJI"diJ Est. 
Pasaasiio -P. M. Outrupila (1aOIIllf.) -Miilniilstero idleil.Je Fdn~e 
(aivv. Stato 'I1aa:iiJn) 1c. VeL8Jlt1wta. 

Imposta di registro -Agevolazioni per gli edifici scolastici di cui all'art. 
44 della tabella' B della legge di registro -Acquisto di casa 
di abitazione da trasformare in scuola -Esclusione 

(r.d. .30 dicemqre 1923, n. 3263, tabella B, art. 44). 
L'agevolazione dell'art. 44 della tabella B della legge di registro 
ha per oggetto la costruzione di nuovi edifici e l'adattamento, arredamento 
e restauro di edifici esistenti; essa non � pertanto estensibile al


-\ 

I 


I 


700 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'acquisto di un edificio gi� costruito (neiLLa specie casa di ab?itazione) 
da destinare a scuo�i (1). 

(Omissis). -Con li dille mo1Ji.V1i ,c.fue, ip�1I' lia J!ooo .ccmnessi.1()(!1Je, V'almJO 
oOillgiilurnrbarmerute esarmilniartli, Ia 1senten2la viilelnle 1oein.ISU1rata per viiiollialZI�J001e, 
so;(Jto vari profili, deill'a:rt. 44 della Tabella aihl. B alla (Legige di ['legilstro, 

ipOltevia essei11e aippilliloartla iailll'1a1oqr�dis1Jo dii UIIl edliJfilciio g1i.� oos1JriUJi<1Jo; liiniollltire 
J.'agievoilJ~LOille iriiJgiuiamda solitaJDJ1;io glii 1einiti I�lellllUl1li. a ;prmvv:edlere iailit'edlillliizd.a 
sooliastka, ,qllJJailii 1sOI110 1i Com'lmli, e n001 potevia esseire appooartla ad un 

priiJV1artJO. 

La OorrtJe 1oslseirvia che, .seCIOIIlido rJJa 1liett�1I'allie :lloo:onuil!alZI�JO!Ile deihlia niolillllta 
in resame, ro001Jtenul1la ne[ citato aivt. 44, dfJ. benleifiioilo rdieiliLa ve~isrtrruzliione a 
1laissa lf�lssa � stJaibihlrirtJo per � g[i artrtli �e 1cOill1lrlartltJi ireillartlitvi ailil'arcquliJslto� dleillle 
aTiee ,e arlWa costru:zJiloine, aidartltarmento, ramrrediarmenJ1Jo ed aJ. res1Ja1Ull:O degli 
edlilfiioi 1scolia1sttoi pieir ilie 1smwiJJe eliemenltarrli e IPOC li g1]airdlilnJL ed aisJillii d'�n:
llanz.ila 1e quellibi peir ila rcorstxiuzliJooo �dii lnlUIOMi. edliificlil diestJm:fi alli1e scm::iile 
norm1a1liil 1e peir ll'.a1dla1J1Jamooto, dil i:reisrtlauro 1e tl'1ampliilaimento di edlilfiicd. esd:steni1li 
�. 

Fra ,ta'Li ipotesi: noin rientra quella rderlil'aoqUJils:to di 'UIIl edifido <gi� 
oos1JruliJ1Jo, �ooime IIlleil. 1oaiso � aivvoouto. 'Ilrlartrtlalnidiosi dli ed:ifido e\S!ilsrtlelllte, 
(La 1I11arana rin 1esarme !I1ilohiilede �Ja ~L� �vvre1!11Ulta� ,dJesrtdini~ilone: sooil.1astdJca deil 
mediesilimo 1ed �lllldii'V'idiua il'oggiertmo ,delJ oOIIlltrartrbo niellJ.'ardarbtamento deil.['e:dtifioilo 
a ta(Le llllso, Il!el ,SIUlo reS�JalUII1o, ,aJI1100dlarmeruto o amplliamelllto: fupoibesd 
queste relsitr:mee iallilia :llartrt:tilspe1oLe tiJn esame. 

Vrwo � 1chle, rsie1co1I11dlo qualillto hia l'lilV1elato ilia Oo:rte d'a(pp1eilf!JO, ilio scopo 
che La 1I110I'IIDla 'si prrte:llilggie � qUJeihlio di illlloreme1I111Jaire e miJg[iloiraire g[i li:mmobHi 
ad 'lllSo 1scollais:biico. Ma i� marnifesto clhe una siimiJ,e firnialWt� idevie 1e1sseiie 
peiiseg1UliJ1Ja a mez:zio de1g[i raitti espoossaimerute d!ailJla ileggie prev:ils:fi 
pEl11oh� le IIJJoo:me rohe 1accoirida1I110 1a1geviolla1Zliiond: tirliibwtairdie, peir dii. ili�irio cairiatterre 
eoce:ZJ~()(!1Ja1e, !lliOIJ:l. sOillo sUIScertmilbii]i dli rappWiioazlilone ooalogfoa che vlierta 
di iriidleil'IWe a 1oaisi n1oin dJIJJddioaim ma �es1l!I1:mell: iallilJa previlsiiOille Jieg1iJsil.Jaitliva 
queilllii IClohle~artli .aJi roaiSli �IIlldlicati rdallil�a .sola �idienrt:Jilt� dJeil[o 'scopo 1ohe giliii uni 
e ~i 1ailJtl'I� ISOIIllO r~dOl!l�ru 'a iperoseglUJill'e. Se ila We~gie WrufartJt:i, fl'la pi� artJti SIUISCett~
biilii rdli poosegudire ilio �stesso scopo, ha 1aimimelsisi aJl belnef�iclio trli'bu1Jairdo soltalillto 
railJCIUIIll� 1chie ihia iels[proossamente menzlilooaiti, lha VIOlJuto esclli!Uldleirne gJii 

01lrtrii rche IIlJOl!l ha men~~Oillaiti, daito �ohre, peir 'ClOlffiPI'ElDiderie allllohie quelSrti, 
sairebbe baistato rarviesse 1ilnid:kaito i1o �scopo sea:wa dindi~caire li Silngloilli atti 

a:mme1ss1i ra Ilil'llJJiire rdJeiJ.['ai~e1V1oillaJZJ~O!lJe. -(Omissis). 

(1) Decisione �esattissima. Non constano precedenti �specifici. Peir le 
altre questioni irnerenti al soggetto �destinatario dell'agevolazione e al tipo 
di scuoilia v. Cass., 5 luglio 1968, n. 2252 iin questa Rassegna, 1968, I, 1001, 
�con ir:Lchiami. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 701 

CORTE DI CASSLA.ZIONE, .Sez. I, 2�9 lll.a['IZIO 1974, tn.. 88'5 -Pres. Mliirabeill1i 
-Est. Brarl1Jca1cicdt0 -P. M . .Si.11ioocilii ~OOl11f.) -Soc. AqUJhl.ia (avv. 
Ull'lballlli) 1c, Mill.i:iEterio di�lWe Fliln~e (1aivv. Staitio V:iiiaildland). 

Imposta di registro -Prescrizione -Interruzione -Atti di costituzione 
in mora diversi da quelli previsti negli art. 140 e 141 legge di registro 
-Idoneit�. 

(r.d. 30 dicembre 1923, 111. 3269, artt. 140 e 141; e.e. art. 2943). 
Le cause interruttive deita prescrizione poste dal codice civile sono 
appticabiLi in ogni camPo del diritto compreso quello tributwrio, si che 
l'art. 140 deUa legge di regist.ro ha camttere integrwtivo e non derogativo 
deUa disciplina generate. Di cons.eguenza � idonea ad interrompere 
la prescrizione unci lettera deWUfficio con la quaie si itnvita it contribuente 
a fare la dichiarazione di valore ristpetto ad un atto gi� regiistrato 
a tassa fissa (1). 

(Om�issis). -Con il.'1U1I11co rcoimplooso motivo rdli ricoll'ISo LLa Societ� 
Aquiil.a denU1I1da1DJdo � difetto, co1DJtraididittoriet� erd illog]ciit� deillla moti.
vazd0U1e �, tn.oilllc!h� vi:olazJ.one e fa.iLsa rarprpiLi!Cazione de1gili arrtt. 54 e 5.5 
Tarrdffa ail.il.. A J.rr., 301 n. 2, 17 .e 53, 136, 140 re 141 rd:i qruesfa rui1tima 
'liegig;e, 21943, qUIM'to rcioo:nmta 1c.1c., 20 e 2,1 !t".rd.11. 7 1agosto 193�6, :n. 16'3�9, 
ed 1a1DJcoo:ia 1dellllie � l!'lJOll'IIIlJe 1SIUll.il'dinrtJea:ip:rietazdione ed e1>eciuzii.OlllJe d!eilile ri;wove �, 
degili artt. 7 e 8 l.r. e deli'ar:t. 345 c.p.1c. -1ceilllsura il.a s1e1nteau:a imlpuig1naita 
sotto di�IVlemi p:riofiilli, 1chie .qruJi 1coovitooe �esaimilrliaire� siepaTatlamerube e d�n U1I1 
oo:idiilne li~co, paTZI�lailmelDJte diil\7l&lso dia qruelli!10 rdeilil.ia !Loro ipl'O!SpettalZI�iOII1e. 
:Ua Xl.iicOII'lretilltle :tlarrnelillba, ial!l2liJ1JuJtto, ohe !La 001r1Je di .Aippetl.iLo abbia 
rissip1i1Illbo il.'1ecoezfo1DJe dd ipll'leS1cirlimil011Je, oostrut1Uente il.a ipirtirrna !l'laiglilone defila 
SUJa OP1Po1sizJiJ01DJe 1ailllia p:rietesa dlehlia Fil!'lJainza, mIUJ0!\71�1IlidJo dlail. p.tieSJUppOISlto 

(1) Sul punto specifico v. Cass. 20 luglio 1971 n. 2352 i.in Mass. Foro it., 
19i51, 692. � del tutto pacifica il'affermazione che Le norm.e g<&]erali del 
cod. civ. illl materie rdi pll.'escrdzione integ<rano quelle della legge di registro 
e le modificano anche, come nel oaso deil.lia doo:na:nda perenta. Si ritiene 
invece che la legg�e di registro contenga u:na autonoma e 1comp1eta disci.plina 
dei <termini di prescrizione (tre e venti anni e ptt'esCJrizioni particolari 
disposte �con leggi speciali) si che non pu� mai ipOltizzars.i. UIIl ~appo}.')to 
nuovo di speciiaJ.e regolamentazione cui sdia riferibile la pirescdzione oroinmia 
decennale (Cass., 18 giugno 1973, n. 1798, in questa Rassegna, 1973, 
I, 938; Hl giugno 1972, n. 152:6, ivi, 1972, 718). 

702 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ohe, l'.liOUlOsrtmiitle �lie diiJ.;ipos~iOIIlli 1deglii aJI'ltt. 140 e 141 del t.u. 3-0 dilloemb!I'e 

1923, 1n. 326�9, 1c:he dlnidiciall'.llo ~i 'altrtti a ou:i 1si debba lliiicionosiciere ilia efficiaic1ia 

I 

iintarru.1lti'Vla deWlie plI'lesCII'imOlll!i ilil maiterlia dli :vegJism-o, :im. questa maitelliiia 

trovi anche applicazione l'art. 29�43, quarto comma c..c., che s.tabiUsce 

come 1Plliiil'.lld�lpliio g1ea11erialie 1che llla prieisicmizJiione � I�IIlrtlelrlI'lorbta dia q'Ulru1siiasi aitto 

I i che vialligla a 1co1Sl1Jirtrulill'e I�IIl mOII'la :hl debirtJOII'e. .Ainiche se codleista rbesd � 001t1


fcmme a.Ll'ordietllltametlllto idelrlia giiitwilsprudJell'.lizla 1diL qUJes1Ja Supr.ema 00II'rte, 

talle �OII'lilenrbame1nfo, 1seoondio J:a 1sooiet� AqUJillia, merditerebbe dii eSISlere mooi


I 

fioaito ll'.llel �S:el'.llso �diell II'l~oonoscdlm�a:lito �die�l1a IIllaltUII'la speoilallle diEilla dliisci[pillilrua 

contempi!Jaita nel t.u. 1n. 32169 dlel 1923 e diel consegiuenite d�ll'.liiJegio dli aipipili


o;urlione dellil'1airit. �21943, q1Uavto �COOilllllla �Cic., .q'IJlall'.lldio si 1maitta di diniteiriru


2J�Jone 1dielrlie fPII'lelSICI1~ilOnii prervi~stie ll'.llel dietto rllelsto 'UIIll'ilco; e ci� .perich� i!Ja 

dieriogia �atl TlegliJme �oOIIllJUJile �samebbe qr1.11i gl�IU!stLfiloaita, dia 'lllil J.ialto, dia � esi


gein.z.e idi �ceritezz;a �oilI'ca J.'1esils1Jenm. dlehl'arti1Jo ilrutleJrl'IUittiJVo, darba iLa pi�llI"bi.


colai:re .c'tei!JioartJeziz,a 1dieil:la maiterila ., e, �dialhl.'1aWbrlo, 1dia � oocessilt� :l�oirmailli 

cOIIllsegu:enti ialilia [pll'lesel'.lJZJa dlel11a PuibbillLoa .Aimmiin�!StT1aziLone �come p1a!I'fbe 

del ll"~OII'lto trdlburtlall'lilo �. 

La �Cel'.llsUJra IIllOln IPU� �essere aiooolJJ1Ja. 

Oome ilia .stessa >IiicOII'll1ente ruo01I11osoe, qllllelsita OOII'.te Suipriema, con g.iiu


l

rilspriu:dlenza �consoliildiaita, ha ll'irllenurbo 1c:he � 'Le cause mtelI'll"Uttivie delilia 

!:

prescoc-izio�e rposte dal c.1c. sono a!P!Plkabili .in ogni campo del dlill'itto comprieso 
.qrUJellilio �trdiburtlalI'liio, ,dJi �1lailloh� �1'1acrt. 140 deillLa iLeg.gie dleil. regi�!SltO.'O, che 
erl!UIIlloila Jie 1caiuise idli dinrtJerll'luzilonJe, ha �oall"aitttere lim;tegl["ativ�\> ll'.liQIIl dell"ogiattivo Il 
dielilia idiJse1ipliil'.lla gienieriallle � (>alir., f:ria 1Jie alJJt:rie, Le sentenZJe n. 2~�52 del 
20 11iu~io 11917'1, n. 2032: 1d!el rn giiugno 191618., ltl. 96�2 de1ll'll maggiilo 1967, 


I

n. 
393 1dlelll'8 febbll'aiJo 19>63). 
Questo principio deve esser.e co1t1cferrrnato e applicato altl(lhe [J.'e\l.�la 
i=

dedsiio1t1�e ide(J.la ipresente caJUJsa. 

Illi

Le 11agiJOIIIJ� 1aididiorbte d1ai11a Soc. Aq11.11il1a pecr tSostenerie la ll'.lieoosisltt� dli una 

modiifilcaziJoll'.lle �diellilia 1giiUJriJspriu1denZJa .rJJOln sono 'oon'VIIDoentbi.. 

Con la iprio:na di esse, si richiamano � esigooz:e dr 1certezz1a cd1re~ ila 

esl1s1Jell'.lJZJa ideilJl'.aitto :ilnteririuttivto, daita lia piall'ltioo1Jame dlelJi!cate~a defila ma~ 

teriia � ; ma llie 1eisigie1I11ZJe dli 10�1l1'bez2la .scmo gii� ,tuJ1lefLaJte dall 1egiiSLatOII'le, ilil yita 

geniecr,ailJe, �qUJall'.lldio ll'.llellil'1a!I'lt. 29,43 1c..c. ha 1staib1�0 1Cihe il'aitto con effetto in


taromtibivo idieiLla priesorli~Oll'.lJe 1diebba essere liidlOilleo a colsrtJLtUlilI'e ��IIl mo['a 

fil 1diebi1lOII'le, :nichiJediel'.lldo, cosi, mm 1ohilacra malI!I�lllestazforne .dJi v�owOll'.llt� dei!. 

orediiilJOll'e �dii ottenerie !il soddlis:llaoirmentllo del ruo dfurlitto. 

Ulna rbUJtella dtl:ffieriel!1ZJiartJa e pi� cigioo:iosa ipeir iLe (pl1esccr�JZI�IOll'.lli !iJn maitell"ila 

tirl.iibiUtalliiia nion rsi �1sp1iJeghwebbe, p�ll'loh�, 1come si priescindie dallllia martlelll'ia 

ne!11'mdlioaa-e :ill foll'.lldiamento ,dJellJiLa priesCll'l~�loll'.lie Seimpil1e :nieilllJa proesnmz1ilmre 

mlaJbbaa:JJdiono 1dJel 1dlill'il1lto 1p& ll'diillelrZJila del rtJirtlolliame, ll'.lJOIIl vi !Sairebbe mortiivo 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

pea: r:Mler�Jrl>li aJWa mal1leo:iila w fme di pos1rui1Jao:e 'lll!lia piartj,colao:ie quiailiilfiicaZJiJone 
ideilil.'iartrtio tin::tJtea:lriwvio da 10UJi si do'VIOObbe desumere !lia oossazliione 
delil''�llllea:ZJia, nehl'dipotiesi dieilllie presorliZJiJOllli diclllio ~Clila[e ti!po quii oonsidJerarbo. 


OOIIl ilia rSeoOIIldla TlaJgliJOIIlie' si �lll'V'0081Ill0 aiSSUllll1Je e necessilit� �O\l'tlllJailli � 
dier�vanrtii daJlila rp00seinm delllia Pubbl!iica AlmmilndJsrtxrtcme 1coone pair1le dJeil. 
vapporrto rtrdibutarrdlo; ma .qrueste !lllecessi!t�, lllleli fillmli,ti �lil cuii clretitli:viamente 
sussilsboinJo, 100tmpori1JaJl1JO 1so!IJtanJ1Jo 1che gtlii atrtJi I�llll1lelr1I'IVi�: !Plflovendleinti drotla 
Pubbiliiica .AmmililiJstlraone aissumano ile fuirme piresorJ.tte per il.'esiistenza 
e lia Vlal1kldrt� dehle maindrfuistaZJiooi di VJo1olillt� prorpll"iie di questo soggetto, 
e !!l!Olll gi� che lllOlil si ipOslsalilo <l:timmettere atrbi mterir<uttivi diversi da 
qrue1hl oolnltemrpJ.ati d1a1l'art. 140 JJegige di regiiistro. 

La 11.LcrnrirenJ1Je si dUJOllie, poi, che i giluiddci dli aippeil'.10 abbilalllJ() ailltribwto 
iaJlllJa liei1Jtem oon ilia qu:aile I'ufficiio aie chiese dii :lia.re \IJa dliJchilarooiione 
dii va:lore di! sLgDJid�icarto dlli un aitto di �oostiltruZJilOlnie dJn moira e aiI SUJcoossivo 
pag;amoo.rto diehl'1mporSba gradualLe di L. 212 da pairte sua quellli<? dii wn aitto 
d� a:cquiesoeinza, traendo la c101I1Seg1UJem:ia cihe iLa p1r1esic1riz:ione s.La srtarta interirotta 
da rtiaihl aitti. Quei g&uddici inon avirebbero c0t11isilderato che ihl Vlailiore 
deihl'atti'Vliit� che si prelleindieva drnrtienruit1Jivia del1IJa iplfleiSIOl".izJi.ooe sairebbe non 
siJCUJl'o, eppea:� gtliuiriidiioaimellli1le �lrll1il1eVJaillli1le., posto che, !!li()(()Jorstanrt;.e codesta 
at1Jiviit�, '11a oonV'eltl.Zi�!Oilie tassaltia, a quailnlto avrebbe mchdJairaito fil rarprpiresen1l8Jillte 
de�JI'uffio&o 'lllellJI'drnrtierirogaitor:i!o l'eso dJn primo giraido, san-ebbe rimasta 
dis011itta nel � campdione dubbiosi �, cio� deg1i arbti dli nia1ruira irnicerta, 
e srlia wa lie1Jtea:1a dehl'UffiCI�IO �he 1a o:"iloev.ta d:el ;pagiamoo.rfJo :ruoo sairebbea:o 
strube aicquilsilte agi]Ji artiti, cmde sarebbe 1mp0/s1silbd!le rilloostruiirne fil collli1lenu:
1Jo. La Coritie itmilestilll:a si sarebbe pCJJi oolilJtm�Jd:et;Jt rnvv1sallldo Illeil pagamento 
delil'1ilmpoota wn artito di aicqu.Lescenza e nel co1I1tefmpo ao:n.metteinidlo 
che hl paig1arm'el0Jto era stato �effetrtuarbo OOlll rilseirvia. 

� oppolfllnmo oonsiideracre li r�llliiev;i mossi aihla selnlte1nza impuglllJaita per 
la ipainte 11iel1aitiVia ai!. valliore 11iJoonosci1UJto ai11a ilierbtera sepairaibaimeinte da 
quehli a1Ha stessa sente11nia �ri<v0t1ti inel!la ipa["ll;e concerlll�ente :ill ;pagamento 
dehl'iimposta. 

Bremesso che ilo slla!bdillire neli silllg10ili oaisii. se Uill diaito atto a:bbfua efficaciia 
dirutJel'rU!t1tiva d!eliLa presooiz1one, �illl qJUaJnto a1tibo di ooshltuzdiOIIle in 
moria idieJ. de1hltoire, � ilndiag1�lllle dli mer.o fatto, irns1indacab1ie tin casmZJiolile, 
re IIliOlll pea: vllizd di mo,1Jii\71azdJooe (dir. Cass. 20 marzo 1969, n. 872), ii. r�lliiie'Vi 
delilia rpll'lima specie posls101r:to essere qui �esrur:nriinam soiLo nei LimdJti dn CU!i essli 
si rrdisollvolllo nellla d:enllmcLa 1dii viiZJi di q'llle!Slto tdipo. 

Vdistii 1illl questa rprospettliva, essi non sembirano funda1Ji. 

La senrtenzra dmpuglillalta, rne1La parte che quri drnrtieiressa, cOISl. si esrpird.me: 
� ... nel caso dln e1s1aime, iJ. dJimtto ,dJeWil.'Ammilnd;stirazroine finarnz&airfua, in 


704 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ocmso dli. prle!SCll'I�IZI�IOIIlle, � quieililio dli iJmpoNe un supplemenrto d'imposita e 
ipi� pocieciilsarmenite di rptrertenderre, 1i1Il �1uiogo del�.'mposta fissa poooopdrt:ia a:l 
momento dellllia 111egilsfu"a:zdioolie deilil'aitto, il.'imposta graduarle OOttJJse:gtUJente a 
dthneirsa qu:ailiiifi.'Oa:zJiJOlllJe 1die!lll'aitto stesso. 

� Oi� posto, llia rdlchiiiesta rdiilchilariaiziilOllle di vailore, fatta diaihla Fiinralnza 
a:lll�a S.ip.A. Aquiil1a in data 7 :llebbr:aiilo 19>59, nio.n pu� non essere cOIIllS�Jde:ll'larta 
�ciome aitto di messa dm. mora �dieLlta conmbuenrtie, perch� m essa � 
1imp1licirta urna ben chiilaira voliOllllt� dehlia Fdtnarnza dii procedere aiLl'imposiziilOlllJe 
dli suipplemento d:i rilIIJlposta e non ~� soltanto di dar luogo ad un 
aiooertaimento dli. viarli01re. In:flatti U111ra vii~ deil. gemere, reiLaitivramel!l.lte 
aid 'UIIl ratto riegiils1mai1io ra tassa fissa, ilndlilcia J.'lilnitelndliJmento dlel milsco di 
dilsaittendiere l'i0111iJg1�l!lamila qu:allliJfioa2iilOllle 1dtelll'1ai1ito (ohe diiedle Jiuog.o aiID.'a1ppliilciazJiJOIIlle 
rdielllia �taissa filssa) �e rdlil prooediere atd 'UIIlla quiaill:i!f�io�l!ZJ�lone i!Ja qlll!alle 
00I1Jsenta Ila taissaiZJilOllle di:n ll'laJglilOlllJe �dlel viailiooe, �cilie, di:n 1ciaiso dlivre['SO, lia 
irtildhiiiesta ISaJI'lebbe !Pl1ilva rdit Og1!11L ISCIOPO e dlell rbuitto d!nuitille �� 
Questa moti'VlaJZJilOllle d� tl'lag1�IOI11i 1aidiegiuiai1ie 1e .gtirumiidliloamente omll'erttte 
die�ilia 1dleciiJsilOIIlJe aidiottaitia e non pu� 11iltenetl'lsi wmaita pe111ch� dm essa si 
!Pl1elSC1iJndJe 1dJalliLe rC�lrtOOist~e tChie 1Ja 'ClOillVleinZJiJone taJssaita IS�la tl'I�!maJSta liJsordJrt1Ja 
l!lleil � 1081IIl(p(iJOlllJe �diUJbbiiosi � , 1e 1si 1iginova 1ohe llia iliettetl'la l!llon � tSltaitia aicqiUI�lsilrta 
aigilJil ;aititiJ. I rgiJudiiJoi dii appel�.o i!lJOn avevaIJJO ailiCIUl!lla '!lleoessilt� diii OCICIUIPra['Sli 
dli questi rdil.lle p!UITT.ttil, petl'lch� 1ceirtaimente l!l!on tetl'lal!llO droiJshni. Non iLo era 
di! ipirtilmo, 1i1Il .qrUJainlto ll':ilsoo~ilonie nel � �ClampdtOl!lle duibbilosii � � IUJil adempimento 
:li01I1maile equiilvo100, e;pper� assoliurtaimente diniildoneo iatd es1pll'ti1meire 
lii! roOl!llVI�l!lciJmento d1ellll'.Aimm�lnils1ll'l3.zii10llle 1surl�.a 1DJai1iU11a 1dlehl'aitto lilscirditto e 
rllairuflo � meno 'Uiilla qfl.llailisilaisi mal!llt:liestamOl!l!e 1oonseguell'.llZJilat1e dellllia VIOll�cmt� 
delil'Ammilnlilstmazdlcm1e; 1e, �Clomurnque, La rOOlllJSer'VlaJZJ�lone� de!hl'iisordizilOl!l!e tl'laJip�p11esenta 
IUJil compOI'ltaimet!lJto metl'laimente 1omilssilvo, ohle., .per essere altt:rdburilbiille 
aWJJa metl'la '�lnetrZJila dell funziilcm1acr'lil0 roompetenrte aililia 1lel!lJUita deil 
CMnpiJOlllJe, l!l!OIIl iportmebbe mali �8'SSU!I':gletl1e taJd mdiiiCle rd.iJ IUJllia detell'IIIlfflntata 

volioot� de]Jl' Ammilnlilsimaziilooe. Non lio erra li[ 1secOIIlldlo1, liJn QJUJairuflo p1ell' r(iloo


struire il contenuto della lettera non era affatto necessairio di51Porne 

maitiel'lila�imenrtle, ma ben 1si potevia !l'I�ICIOI"ll'letl'le 1atd iellemienti. preSIUl!lltitvti. rdi 

silOUil"o 1siJginliJfitciai1io, �cioime, del rtesto, 1�l!leooepilb:iWmente1 'hia :llatto ILa sentenm 

d':a!pipellilO�. 

Ploiloh�, ragi]Ji efiletti rdiei1l'tilntevrurzilone tdle�ilia p111escri7JiJOl!l!e, '.Ila J1etteira 
d:ellila F'�lnlB[}JZJa hia 111iJlievia1n2Ja d1e1letI'lmilllial!l!te, Ul!l!a viotlita 1oonstdiell'laJta vralliitda 
iLa motilvaZJilone delilia sentenzia dmpug1!llaita llllelilia paJI'lte !I'liiguacr-danrtie l'efficacila 
tdlii questo dio1curmeinrtio, non mette �001I11Jo tp1i� dii ooC'UlpaJI'!Si diellllle cmitiohe 
:rie�!aitivie all VlailiOlll'e 1aittmibulilto ail pag.aimento rdleWl':ilm:pOlsta, ptetl'lcih� esse 
tocimmo U1I1'1airgiorrre1rn1JaZ1iJOI11e 1sotlitainrtJo .acoess()(['l]a e Tlestal!llo qUJ�l!ldiii siupell'late 
�ed aissorhilte rdla111a deciilsilooe sUllll'1air:giomenta1ZJ1one tpI1�lI11CliipaWe. 


(Omissis). 

~ 


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I 


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>I 


I 


I 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 705 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2'9 mair~o 1974, n. 889 -Pres. Saja 


Est. V all!ore -P. M. Miiine1J111 ~oonf.) -lVlliln!ilsltea:io del!lie Fliinlanizie (avv. 

Stato Tomasiiochio) re. Banca Nazionale del Lavoro. 

Imposta di registro -Enunciazione -Requisiti -Mancanza -Fatti


specie -Mutuo cinematografico concesso a societ� in coproduzio


�ne -Tassabilit� della associazione in partecipazione -Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 8, 62 e tariffa A, art. 81). 
Imposta di registro -Tassazione provvisoria -Disposizione dell'art. 32 
della legge di registro -� di portata generale -Mancanza della 
denunzia del contribuente -Contestazione sulla determinazione 
del valore presunto -Esclusione. 

(r.d. 30 diilembre 1923, n. 3269, artt. 32 e 79). 
Poich� l'enunciazione tassabile deve indicare tutti gli elementi .dell'atto 
enunciato in ordine ai soggetti, al contenuto oggettivo e atia reale 
portata delLa convenzione, � da escludere che sia enunciato un contratto 
di associazione in partecipazione (co-produzione di film) in un atto di 
finanziiamento concesso .da un ist;;ituvo di cred,iito dnem1atografico a due 
societ� di produzione, mancando l'indicazione dei singoli app.orti e la 
determinazione del costo de�l film per la cui produzione � creata t'assodazione 
(1). 

La disposizione dell'art. 32 della legge di registro � di portata generale 
e trova quindi applicazione anche nei contratti di distribuzione cinematografica 
con corrispettivo a percentuale sugli' incOJSsi; di conseguenza, 
quando sia stato determinato, di ufficio, il valore presunto deLl'wtto da 
registrare,_ il contri.buente potr� denunciare a suo tempo il valore definitivo 
e domandare >Se del caso il rimborso detl'irwposta pagata in eccedenza, 
ma non pu� contestare l'entit� del valore presunto prima di aver 
presentato la denuncia di cui all'art. 79 (2). 

(1 -2) Sul punto specifico della prima massima v. in senso oonfoxme 
Oarss., 15 febbraio 1965 n. 232, Riv. leg. fisc., 1965, 1087. La decisioine non 
� rper� del tutto !Pe<riSIU!llsirva. iJ OJrmai rClOIIllSIOrlidato dJ. principdo che� il.'artto 
enJUJnCmte dev�e LSEl['!v:ilre non solo da pil"OIVla ma da tiitoJ.o .dreiIJla conv,
enzione enunciata; tuttaviia non sembra possa aff.ermaTsi rche la manoanza 
di indicazione degli apporti o del coomispettivo (in �sostanza del vali.ore sul 
quale deve liquidarsi l'imposta) sia essenziale, giiacch� non solo peir \l'atto 
enunciato ma an.che peo:-l'atto palese la manaanzra del pl'ezzo o 1comspettivo 
non esclude l'~sistenza dell'atto tassabil1e e l'aipposita norma d�e11'a:rticolo 
17 deiJ. r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 rstabil.iJsce 1e modaJ.rit� pe;r 1sorp;perire 
alla mancanza di ind1cazioine del valore. Quanto poi a1Le enunciazioni 
defile sodert� si pu� ,diTe che !La i'llJdkazione degli apporti manca quasi 
sempre, tanto �Che esiste tutta una casistica gJurisprudenzia1e rper determinarr.
e i conferimenti con un sistema di presunzfone in base al patrimonio 
sodale. Non sembl"a quindi ohe possa coindividersii. J.'raffermaziorne che 

l'lrff&��-mtfl't�&wlitfftlffttfff&fifffifili�ttlffffffffiltmfimfirzrr:rtrtrilli1&tff&fttmr1fil 



706 RASSEGNA.DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -La OOO'ltle dli mer:irto ha ll'lirtel!llUlllo ohe, [pel'lah� si aibbda 
ffilJUJiliciJaiZJilcme ilalSlsaibliilie 1a�l iSlellllSi dieffil'1airt. 612� ci�taJllo, � nieoossalJ.'I�JO cihe ll'aitflo 
ennmciilalllJ1Je 1C10IDJSel!li1la 1a 1den1Jitfioa2lilcme �Jeffi1a ccm.voo.zdione eD1W1JCliai1Ja tin 
Oll'ldJimle .ai suoi �eiliemetnrtli 1oos1Jil1Juti'V'i �essenZJialliil, I�lll. gudisa dia oos1Jil1Juilre llJCJlll 
sol10 l:a prriorV1a dieillla iSWa esils1loo!zla, ma .aiddliri1Jrum liJl til1Jollio tre!l:a<11i1vo, e c�he, 
neilil:a 1sipeClie, diall�.'a<111Jo 1soMiopOJS1Jo a regtlis1Jra1~01Ire emell'�gleVia sollo il'esisterwa 
idi 1U1I1 l"aiPIPOll'<tJo idJi oolllJaiborl~iiODJe :tria ilJe dule� !Sloroet� ;in Oll'1diitrue a�!1Ja 
P!'IOdu:zJilone dleil :fulo:n, 1eileimen1Jo illl'loippo viaigo e g1e1Illel'liloo pell' OOIIlJSletnrtlill'ne 
lia 1o1aissiif�1caaiii01I11e liJn llllil determimlaito 1sc:hema llllegoZliail.Je. 

COOiSIUll'laltlJdio sliffaiti1Je 00<.tl!sllidleriazilon!i. -e dlen'lllillCliia:nido Jia VI�IOil.aizi.Qine 
degili a~t. 8 e 62 legge regdis:tro, 81 tariffa ahl. A Legge citata, no1I11Ch� 
Ila wolliazillcme dieil.l'iar:t. 1321 lll.. 4 .c.ip.1c. e :liallisa e 1ocm1l:rlaidldlirtJtlmlila motivazd.oDJe, 
;iJn ll'eilaZJiJoa:JJe ailil'airt. 3�619 llllil. 3 �e 5 �CJP.1C. -Il'Aimm:iind!s1ll'larzdlone ll'OOorr11etnrtie 
1so1s1lile1Ile 1Clble, ll'liiccmosciJuta esilstetnrtle ['1eillUIIlloilaZJilcme dii 1U1I1 II'la\PipOII'lto 
di natura associatiiva, la Corte d'A!P1Pello non avrebbe potuto pervenire 
ail.J.'1afferirn1aizilolille 1dleilil'I�IIll1la/S1sabliilJiit� sol .pooc:h� idetitia �convenzilcme non riSUilrlla 
esatJtain::tiffilJtle dinq1U1a1dl'lata d!Il UIIllo schema :11ielgoZJtallie tlilp1oo e, oomrunque, 
perch� iprdv:a di quella compdiutezza di rappresientaziolile neigoziaile 
neoosS1aJ11ila 1a :flarr!La �aissUJr.gerie .a 1Jirtlol!Jo :li!'la we !Pdi. Oi� p1erich�, ad fiJrui fi<
Jcallii, IIllOIIl iocooa:me, per Jia ilmjpostzlicme, ichle dll ll'laipporto oO!'lrdsponidla ad 
un Pll'0Cl�lso 1schema ,giilurr:lildli!co, esse1I1do 1suffie1iletnrtie IClhe stabrilllilsoa 1U1I1 viiinooilio 
pll'oduttlt\110 dli ,effeifroi: .giUlt'lildiilci. L '1aJ!'lt. a. die�llJa [egge del ll'leg!"sltll'lo, dtnflaitti, 
IIllel 1caiso idli 1atto IllCJlll espoossame1I1te: iPII'leVI�ls1Jo ,dJailWa T1aJ!'liffa, lpl'leSIClll'J.ve 
La rtJassaibillltt� niel modio IPII'ler\'1ediuto per :J.'a<111Jo ool qlllJa�Je esso pireisetnrtla magg!
iJOII"e 1affilill�l1J�. Plmrtla1Il11Jo avrebbe dovurtio 1essere 1aP!Plliiloato il'�llll't. 81 dJeili1a 
ci11Jaita '.DaJ!'liffia �c:he contempla fil 1colill1Jl'lai1J1lo 1dli soroet�. 

La �cenJsuma � lmilvia dli :lkmdiaime1I11Jo. 

I<n baise al IPII'I�IIlCl�IPI�lo �secoodo �ooi la F1iJniaJMJa, IPell' [ 'aP!P1iJoazillOIIlle delilia 

tmposta 1dli ll'leg1"sitrio, deve atite~si a1lie xliisuilitlaJn. scritte e IIllOIIl IPIU� iI'J.


cO!'lrell'e 1aid 1a111Jl'li 1ai1Jti e a !t)il'esunzi1oni, 1c'liovie!Il!dlo otPerriare soilio I�lll. baise a 

ci� �che xdisuilrtJa �c:lliirieitroa:te da[ testo dJelhl.'arttJo pre1S1e1I1<11ai1Jo pm llia rng1i:


st:raizJiolllle, per aV1ersli �n!Uillcilaizlicme .1Jalssabiile occO!'ll'le nion sollo [la prova 

anche supponendo le quote uguali, manca\lla la ~nc'ld.cazion.e deiLl'entit� 
degli appo~ti nOIIl eSlSendo indicato il costo del film. Del resto in tema di 
contraitto �di :societ� che oostitUJisoe la premessa ne.ce1ssaria di ai1tro COIIl1Jratto 
e paxticoLao:mente del finainziamelillto hancall'iio, � stato 1affeirmato che 
� una vera ne1cessit� il rkonoscimento del negozio sociale quando nOtD. 
p<>trebbe dive:rsame!llte av�ersi un al1Jro contratto (di finanziamento, di 
aippalto ecc.), stipulato �Con un soggetto 1che non sia una pe;risona fisica 

(Cass. 5 maggio 1972 n. 1358 in questa Rassegna, 1972, I, 678). 

La seconda. massima � esatti1ssima: sull'idenrtfoa fatti1specie v. Caiss. 

12 febbraio 1973 n. 406 (ivi, 1973, I, 424 �e precedenti rtchi:ami). Si potrebbe 

solo aggiungere, in conformit� 1di quanto afie:rmato :Ln quest'u11lima sen


tenza, :che la contestazioine sull'entit� del�a determinazione pirovvisoTia 

del valore � di semplice estimazione e non deducibile irmanzd aJl'A.G.O. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 707 

delilia susSI�lstieinm rdieU�la 1C101I1~Lone veirtballe eillUIIllcdialta, ma iJJa possi1bdtlirt� 
di Ldernrtllifi!Cl�l!Iie >dieftllla 1ci01I1veI121iloo:ie, iJll �oodlme ari lsogg,etlJtii. sbiipui]JatrubL, ail SUJO 
oggetto, iaili!Ja �sua ll'lelalLe poll'ltarta e, 1cio�, iln rtiutrtii I�i swod eilJemea:llti esseinz.iladli, 
ilil modo 1Clbte '1'iartrto ennmciilainte 1sia 11dJ01I1eo a :fulnzliiotnJar !lllOiil so!lio dia !Pl"Ova, 
ma ainici'hte ida rtlii1Joilo, 1dei!J1a ooa ers~stieinzra ed efficiaClila. (1awcia rtai1e IClOllliSI01ildarta 
gilm'disprudiernza dli .questio Suip:riemo Coli1e�i!o v. Oarss., rnn. 1016 del 
1972; 26317, 15819 e 312 dJell 19168 1e numell'OISle ailitire priecedienti; v .iatnJChe 
OommilsS�IOIIlle Cernrtralle lo:niporstie: llill. 103193 del 1970; 66210 dJell 1969). 

Odciorire, iailitlrtelsd, come 1Jarssaitiviarmenrbe esige !IJa dliispoSi�ZI�Jorne deilll'arri. 
6'2, 'chre 1lia oOIIlvreL!li2'J�IOln eniua:JJclama 1arbbiia IU!Il rapporto di CIOll1llle&SdJ01111e diri~
ta e fuln:zJiJornaile 1Cl0!11. ll'aitito mnmoilarnrtJe (Oa1ss. nn. 1016 dJell 1'972; 19i5i4 
e 1151819 del 1968; 2291 idleil l.19�67). 

Non. ~ sufficiente, peritanrtio, 1che 1'1arfrtlo emmoilarnrtJe :liaoClila. presumere 
che alitro 1diV1eirtso IIliegiozdlo 1silarSi icostiiJ1rudJto !Plffi" tiutiti. o �U!Ilia parll'lte di IClOil.�otro 
che addd'VeilJOOI'O ,arlilJa 1stiipuJJarzlilorne dJel1l'arttto poosemflarto per !Ila a:ieigfushraziilolllie, 
ma � ne1oe1S1satr1ilo 1dhe tarlie 1arfrtlo cOilJtten,gia clternienti ill�.'V\eilJalbCllrli: lilllidiiviiduam.
rtii 1dieU :riaippoo:ito iellliUJillciarto. Tailie prU!!llciiipdio � un 1C1oll'o�ll!atr1ro idi qllleflllo 
pi� gie!11eirtaile �dhe, pffi" tl.'1arprpiliilciarziiiOlllie .del1l'lillTIIPK>1sta 1dli regiilstvo, l'Uffimo' Fii.nalllZiario 
deve attenersi al1!1e riisu1tanz,e ,sctritte e 111orn ipu� r&cavaire aUunde 
o rpreiSillmere qua1r1to ie rp1artf aibbia1110 taciuto o vo1uto ali. di fuwrti di 
ci� chre II'!iJSUJ}Jtia dJall tesito dellll'1artmo 111egiilsrt:irarto. 

Ovbooe, fa �se111'1lelilZla 1ilrnrpu:gllllarta, �come premessa gliill!t'lidliioo dlellla decilsilO!
Ilie, ha ~rptliiicartio 1JailJi 1P111iinciipi idi diiirdrtrtJo :rtirp1ert:wtiarmem.rte affeirmarti da 
questa Suipooma Ooll11Je, �ed, iatn1che 1se non ha :llarti1Jo .l'li.rferiJmento allil.'airt. 8 
deJllia ilieggie di i'egiilstiro -1che pvevede., [llea.' gilJi schemi negioLZli.ailli norn 
esplt'leSISlalllJell'.l 1cornrtempJJa1Ji :nJeilllJa '11atr1iffia, :La 1Jalss1aiifolllie [p�rr allliallJogia ha 
dmplliilcirtiarme111'1Je te111'Ufba poos1ellllte d:ertitia ill!Oll1ma .q1UJat111dio ha esc!l.'1.llSIO che 
daaJl'atto 1soltrtiorp1osllo a re1giiJSl1ll"at2'Jii01r1e :rdiSUilitlalSISlell"o 1sufficientli ellJementd. dli 
:liat1io per pervieniire 1aillla .cilJa:ssdtficaziiiOlllie dleilll\alSlsell'lirtla 00111'VlelillZJiJOlllie 'V'm1bafte 
enU111ciata illl 1UI10 a111ziicth� �lll illll'.1 all.Wo de1gili 1SCihemli 111ego�zda1i, .f:Lpici o a�td-� 
pici, 100II1!1J:riadldiilstiln.11Ji idallJLa n;arburia arsso1cilarlltva, 11.iiil.ievianido dn paa."rtiilooilru:'e, 
che taille natura Ticou:-rre sia nel c�o1I1tTatto 1a.tdJpico �di 001s:iiddetta soctLert� ilntevna, 
lsLi.la Illeil oollliltll1aill1Jo :trl.piico 1dli aisso1Clfarz:ior:ue dlil !Parll'lteoiipaeJ�IOllle, e c:ooc1udelllidio 
che lllielll'1�1Il1UJI11C1ilatZJiolllie 1illl �esame llliO!ll � l.'lavviJs1a:001e qiUJel!IJa 1compiiurbezzJa 
dli 111a~amorne 1I1Jeg1ozdlal!Je nrecessaria per dlwle arsSUIIDeire la 
:llrmzio11:1e idi vero e proiprio titolo :lira ile rp1arti. Ora, acncihe se a,l coir11f:raitto 
di 1a1ssoicilatZJilo1111e iln platl"belClipamOlllie i� assi1miiliaibdilJe liil 1001I1trat1Jo lllioillo ooi!il.a 
lptl'lalssi �,detJ. 1se1Jtore oiinemartogll"afico �Come � o0llltll1art1Jo dii corprocklJZ1iJorne � 
(che la rico:rirente ravvisa nell'ass:erito trarpporto enunciato) ed, anche 
ammeSISI() che, rpe!rcih� SUS\Sli.sta e111U111JcdJazforne ta1S1sahile, 1110111 occou:-rre cihe 
itl ll"atp1poll11lo 1ellllUJilJcilarto 1coa:miispOlllidia ad Uiil tp111ecliso schema gifLJll1idiloo, � del!. 
patri iinlllegia1biilJe, �pecr 1ill testuartlie 1diiJsposto dJeflll'airt. 8 11.T'., che lill metodo dei!l'at111alogiila 
� 1aP1PilJiJoaibliilie 1S1empl"e iooe, � per S1U1a llliattUJI"a e iPell' ti ruoli effet



708 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ti � iJl 1001Ili1lJ:tartJto �llliUllllcdiaito sia S�JmiLe o� �ainaillogio ad un aJitro oi.ltarllo ne11a 
Tairiflia. E podich� daffilie oliausolie 1de1Jlia sm:drttua:ia, con cui la B.N.L., oOIIlcedeva 
aillLe dwe sooiiet� ful prestiibo dii L. 180.000.000 � da destiinaa:'sli aWla� 
produzJiJOIIlle di un film (a qUJeil mometruto �IIl 0011So dli lavoraeiilOIIlle), noo 

� dato eviimioere 1l'eniuncmzJiJcITTe di una alssooila2lione dn ~teciipazioirue, 
sta1n.rte �1'dmpossibfiliit� dli iidenrtli.ificwe i sim,golii aippori1Ji assoggettabdilli aililia 
imposta di l"egistro, senza dcooirere a l);WetsUJllZJione, n� mdi'Viiduare iiia !"eaLe 
ip~arlla di ailrtlro !l"aipporito aisso1oiiarllivio (con La oOI11seguooite .i:mpossibdLldlt� 
per l'una dieilllie due sooilet� prioduttrdloi di pretendere daWl'ailtra l'adempimento 
di quanito detlviani1le dail negozio di coliliaibOII"aeJilOlllle irn. ll"e�Jaziiicme 
aJLe '.I'I�lspettiVle quote 'che, 0011ohe SUJPpolste equiViailenti, nOIIl SOIIlrO ~na1bili 
iper il 1silenzio del contratto enunciante S!Ul costo del film), i vizi 
dieniunciati aipq;iaiono ��IIllSUJSS�Jstenti e pertanto iil 1giudizdo deLla Coll'te romana 
1SUJ1Wa .msufficile1t1zia dii tutti glii eLementi e a.ieqUI�lsditii per il'apipiliioobi1liilt� 
idleililia [)Jooma dJeil citarllo airt. 62, costi.ltuendo aipprezl!laimento d!i fartJtio, 
� dinsmdlaioabiJLe m questa sede dli <Legittilmilt�, soo:o:etto com'� dia adeguaita 
e 1corrie1Jta moitiiV1a1ZJilO!Ilre (Oa1Ss., nin. 1016 diel 1972; 15.89 del 196�8; 13140 
deil 1966; 1527 e 2312 dleil 1965). 

PeJ:'l�lilrtuio, �gi� questa Supa.iema Corte ha a'V'Ufbo ocoaisiiOIIlJe dii afreQ'm8Jl'le, 
irn. �UJna farll1Jilspee1iie conSI�lmilLe, 1che La dilchil8Jl'laziiJ01I1re co1t1tenuta dJn mi oOIIlta.
iarllto � 1ohe un �diarllo fu1m � staito prodlotto m oompairteoipaZJiiooe dia diue 
soggetti � IllOIIl IClompOII"ta l'enu!IlioiiazJiJOille dii una aissocia:zJfame liJn oompM"teCl�!
Paiziiooe aii finii dJeill'<iimposil!liiOille �ex aa.it. 62 citato, quando dla�i!Ja foir


muiJJa �1IlJUJilloilaIJJte non TlisULtano gi]Ji eliemenrtii neoossard. per Nenere l'esistenza 
dli taile ooowarllto (Oa1S1S., 15 :liebbraiio 19515 n. 232). 
Odl iseoQ[)Jdo motivJO idii viloorfso, l'AmtmDstra'ldione denU[)JO�la iLa vdoilazdoine 
degli arritt. 112 c.ip.c., 1 J..r. e 22 ir.d. n. 1639 del 1936, ilaimentando 
che, itn mainoanzia di cO!Ilrtestlal!liiOOlJe �SW !pUIIllto1 , da parrte delil'opponerute, 
lia C~e dli meriito non poteva conosC1er1e d'ufficio iJl preteso eririoire dii 
aipprezziamenito �m oUJi era mcoosa J.'Ammmiista.iaizJiiOl!l!e nelil'aicoeribamen'bo 
pvovvisoa.iiio del via�.ore delil'ailitria oonvenzJLOille �ll'.11Uncia�ta (�cOIIlrtvaitto dii distribuzione 
del film). E <Ci� perch�, nei 1contratti a 1corrispettivo variabtlie 
(come � stato riitenruto dailila C~e medlesiima qiueililo din esame), irn. 
manoa1t12'la dieLlia presooitta dliiomairal!liiooe estilmarlli~ deiJllia rpairte, il.'aiooertiaimenrtJo 
O!Pi:?['lat;o daWla FmanZJa, di �08Jl'la'1rtlere .pirovviisooio, non � SUJSoett1biJ1e 
Idi 1cointestaZJione sul �quantum, aivendo hl. con1Jr1buente l'onere di 
diiohiiarM"Je poi dlefiniltli'V'aimenrtie il'dimp~o e pol�leiru:losi aliOII"a pemsilillo :flaa: 
1 uogio a restiitlll!liiOille di dimpos'ba. 
La oenSUI'la � f01t1darlla. 
iSeco1DJdo i1a resistente, J.'art. 32 non c01t1terirebbe 'lllI1 ip11'IDcipdo di carattere 
genea.iaJLe e swebbe qiuilndi .aippliiloabilLe sot1o aii oontraitrbi di trasferimento 
di �beni ilmmobili e di appalto a coo:lris[pettivo variabile o piresuillto; 
ma Lill rthldievio � pa.iivo idi. oonsii~a. 
" 
i= 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 709 

Dome q'lms1Ja Swpoorna Oor<te ha dii l'leoon,te affea"mato (Caiss., 5 geo:iIl!
aliio 1972., in. 18; 12 :&!bbradJo 1971, n. 36C3), Iia dilslpolSliZJtone dell'art. 32 
l.!t'. dtn<llesa a cOIIllciiliiiBl!'le Q'esliig'elll:Zla delllJa proruta reg&strazii10lllle con [ra saJ.vaigiu,
Bl!'ldiiia diell dimil1Jto diell. oonrtirdibuienrbe a pagaire so1o quainrtio Sliia effeittiv:
amente idoV1Uto, non ha ca!t'attere ,eic1eezionaJ.e, ma 1costituiisce 1e1strirrl1Secaziiooo 
dii un pri�lllcipilo gJelllieNe, per �CUii, ql\lalI1dio ail momento deililia re1gis1ll1aZJi!
OllJe non Sii rpoissia ;prociediel'le ai~la de1lermliniazione' del.fa base li.Jmponiibfile, 
l'dmposta si 1iiiqU1iidia provvi~sOIJ:'liiamernte sUil prezzo preswruto 
dJilchiBl!'lato dlal 1cOIIll1ll1iJbU1ente o accerrba<llo dla:hl'Ammmstrazione, saJ.vo risciossiione 
(iod evenrtll.llaLe res1Jiitu2Jiione) deIDe differenze arl momenrllo della 
definitliiva Jiiqmdazione, aillol'lcn� sair� dell1IUllllciato l'effeittirvo coirrdsrpettivo. 

La Cmite 'l'omana (idorpo 1iwer !l1arvrvisato il'eiUUiUciaz.1on~ .ta1ssaibdJ.e di 
un 1con1martrtio dli dits1ll1tbu~Olllle del fiJLm.), p11.1Jr riconoscendo 1che, li.in mainoanm 
d1e�JJ.1a d~chiiiairaZ!Lone estiimartliva ,dieiJ. oonrtribuente, :ha Fma:JWa ben 
poteva '];lll'Ocedere, illl. via 1provrvisovia, ahl'aicc1eT11lamento 1d'ufficio (sailrv:a ila 
dienunda iinrtiegll'laitiva a OOJI'la dell.J.a pail'lte dia pirelsenrtiaire m V�la def�lnditlilva) 
ha qpi;nJaito <IJUittaV�la 1che ilia Pl'etesa 1mibu1JBl!'liJa� sairebbe :i:Llegirtrtliima, essendo 
l'1aicoertamenrtio d'ufficio aff,e1Jto dia .grave ed evddenrtie emiore dli apprezZ!
aimento, per non aviel'le ila 111,iinain:zia medesima oOl'llS�tdierato che aihl'apertuxa 
d:ella garan:zia concmirevano altri introiti separati, oltre .quelli !P!l"OVlelllliienrtli 
d1all no1eggi]o diel film. A presc�llldere diaill1a fondia1lezza o meno 
de1lil'ecceZJiJone dielil' AIIIlminliJstraiZJiKme 1owcia !ba 1Jempesrtll'Vilt� dcli'omeissa del'llUJillciia 
dii talle lpll'eteso emiooe dia pavte d!eil oOllllbribuein<lle nelilie pregirersise 
:liaisi del .giJudlizilo, llia Ool'lte IllOlll ha 1considletrarto che La 1laSS1azl�J0I1Je provvrisorta 
isUilJlJa <base dlel ViallOfl'le preSIUlllJto deSU1mibiJ1e diaill'atto non pre1giU1dica 
iiin 1a11CJUll1 modo li drimiibti "dielJLa Amm�llliJstimtZliolllJe e dlel pll"iiv1ato dii o<lltelllJe['e 
:rtiispet1:Jtviaimenrtie, qU1Bll'IJto a1I1Joora eventuailmeinite dovuto, ovvero la rrestd.1Ju.
zJii01r1e diellla somma mdebiltaimenrte paigaita, qua1I1Jdo sair� diaQ conrtirdbuente 
1PI"esentata la rdlenuncia definitiva (art. 79 ult. parte l.r.). Ogni dogilialllZa 
sul quantum �, peT11laillJto1, IJ['orpomOOle so!Ltanto �!Il questa secOlllda 
:lialse e nel aaso '�!Il cui till 00illJ1ll1iibU1ente medesiimo illJOlll ade!IIlpiia ail1]Ja pTesenrtlaZJiion1e 
delilia dielllJUlllJciia delil'eft�ettivio cOll'll'dispertrtiivo � (oome � avvooU1to 
nel 1ciaiso dtn esame) noo pu� poi :lioo�dlaitaimellltte dollersi se il'aiccelr:"�lamellll1Jo 
provviiisOIJ:'liio diviiiene dled�ndlti vio, lllei suoi �coo:liroilllti, per UJllJa oairernza a lud. 
limputiabfile. 

In aiderenZJa a taiM p11�lllciiipi, questa Suprema COll'te ha riitellJl.IJto lia 
lLegliittimiit� dieLla tiaissaziiOIIlle provvi!sovia di uin conrtll'atto dii distrdlbuziiJoirue 
di un fiLm, che 1riisultava enunciato, 1Per un valore presunto in altro 
1cOIIlJtmtto di aiperi1nwa e dii cessiicme di crediiibo, osservaindo che llJeiip!Pll.llre 
1e 1ai1eai1JOIJ:'liiet� deili!Ja produZJiJone del fi1m poitevia cos1Jiltudire ostaicoilo pe!r ~a 
taissaZJiJOllJe provvtilsOfl'liJa del cOIIll1lraitto dii dLstrobUZJLone, prervedendo il'a.Tt. 
32 La po1ssilbtliit� d:eilla restiituziione, senza aiLoUlll liimiite, deiltl!e somme 
eventualmente non dovute (Caiss. n. 18 idel 1972, citata). -(Omissis). 


710 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. �I, 10 aprile 1974, n. 997 -Pres. Saja Est. 
Grlaln!afta -P. M. Sooochi (<ccmf.) -De Beniedli!olJiis c. Milnl�ISlllero 
. delllle F1�llllaitlzie ( arvv. Stadio Oevoocilii). 

Imposta di registro -Vendita fra parenti -Presunzione di liberalit� Mancata 
prova contraria -Liquidazione dell'imposta sull'atto di 
liberalit� in relazione al valore accertato. 

(d.1. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5). 
Nella vendita fra parenti la prova dellia provenienza del danaro deve 
esser data in relazione al prezzo pagato che, salvo prova contraria, 
� queno ri;sultante daU'atto; tuttavia quando la prova non sia stata fornita, 
il trasferimento si considera a titoio gratuito nena sua interezza, 
sia per il valore dichiarato che ver il ma.ggior valore accertato (1). 

(1) Decisione esattissima: v. Cass., 6 ottobr:~ 1972, n. 2853, in questa 
Rassegna, 1972, I, 1203 con nota di richiami. �' 
CORTE DI CAiSSAZIONE, Sez. I, 10 aipr1i1Le 1974, rn. 998 -Pres. Lretolllle Est. 
S!Padaro -P. M. Antoci (.conf.) -Lelj (avv. Magirone) c. Ministero 
1dielll1Je F1ilnJarnze (avv. Stadio SaWtilnJi). 

Imposte e tasse in genere -Pr_ocedimento dinanzi alle Commissioni Presentazione 
del ricorso di impugnazione -Presentazione presso 
il Comune di residenza -Esclusione. 

(r.d. 8 luglio 1937, n.� 1516, artt. 23, 37 e 45; d.1. 7 agosto 1936, n. 16.39, art. 
43; r.d. 17 settembre 1931, n. 1608, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 29). 
Mentre il ricorso introduttivo alla Commissione di prima istanza 
pu� essere presentato presso il Comune di residenza (art. 23 r.d. 8 lugLio 
1937, n. 1516, in relazione all'art. 43 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639:, 
che ricMama l',art. 12 r.d. 17 �setltembre 1931, n. 1608, sostitu.itlo dall'art. 
29 �del t.u. sulle impoiste dirette 29 g~nnalio 1958, n. 645), il ricol/"so 
in grado di impugn.azione (artt. 37 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516) 
pu� essere presentato soltanto �presso il compet.ente ufficio tributario o 
la segreteria della Commissione adita (1). 

(Omissis). -OOIIl 11.'rtllllliioo :moibi'V'o, La irliioOIIU'lente Leil.j Oaiterrtilllla, denUDJCliiarndio 
Jia V1�lo[(Jaizd101111e re :flaillsa 1app]Jiioaizliiorne rdlell. 11".rd. 17 1S1et1lemime 11931, 

(1) DedsiOIIle esattissima. La rddversa regolamentazione dei ricO!t'Si 
introduttivi 1e di queJJi in girado dii .iimpugn,azi0tt1e non pu� esswe ignoiI'ata; 
di conseguenza il r.Lchtamo mediato all'art. 12 del r:d. 17 settembire 1931, 
n. 1608, pu� ri�g:ua!t'dar.e soltanto la p1mva delLa tempestiva presenitiazione, 
ma non l'Ufficio piesso il quale la piresentazi01I1e deve essere fatta. � 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

n. 1608, im. relazione al d.[. 7 agosto 1936, n. 1639,. al ,r.d. 8 lugi1io 1937, 
n. 1516 ed ~�arrt. 360, n.. 3 1c.p,c. 1cenisuma ilia dmpugnaita deCI�lsiiOIIle pieir 
aviwe affermato rche, din mailwila dii ilmpo1site rdJ.iJretttle, l'aippeilio avveirso 
J,e idieCI�IS�JO!lll� d1eililie �ooonmilssroil11� trrributall'tire d:i iPII'�lma riJstaJllJZa !J;llU�. reissexe 
p!'esooroato isoilitain;llo ,allJl'ufficio 1d!eililJe rilmpoote od a�r1a seig:ootwila dlelffia Oomm:
iJssioiJJJe rpro'Virnciale, ma non anclhe &l'Ufficio mUJniJCiipiale del comurne 
di 1I1esildlenzia o 1dli rdloon:iJcdJlio d!eil ,conrtmilbUJ�inrtie. !Jn pralt'liJiiooLaire., dloipo arvl�ire 
11ileviar1Jo 1cble .J',rur<t. 43 idleil rdJl. 7 agiosto 1'!:~3,6, !Il. 16319, ha esteso l:ll!lJChie 
a.11a pJ.1esOOfbalZJiJOI11e dcl ll'I�lcorSi oonrtvo JJe dieclijsili0il1I� dleililie OommtilssJiJOil11� 1mibrui1Jarnile 
dli 1Pfl1ima e 1secOlllrdJa dis1Jan;za, im. mailell'I�Je diii iooddlirtii ooggie1lhl aill1e 
i;mposte idlill1e11llle, llie 1disposi.:2liJOil11� rc0Ill1JelillUJ1Je n.ellil'airt. 12 1dJeil r .d. 11 settembre 
1931, :n. li60i8, rorra soslliJtUJilte da ,qlUleililie rcOIIlliJen'llliJe IIlleilll'arrt. 29 del 
t.u. 29 ~ilo 1958, n. 645, Jie .qfUial]i [p11evred!o1Ilio ,clJ.e :iia diilchrilaa:"amone 
dei reddliJ1Ji. !J;llU� essere iprvesooroar1Ja iaJillchie arll1'ufficilo derl OomUIIlle, ovre si 
1ll"ova dJl rdomilciiliilo filscailie del <ticm1miiooooroe, rsostiie:ne che, per effretrllo dri 
quejslto Tliichril~o 1111ormaitilvio, gili arnr21ildletlli ll'I�lo0111si arvvierso llie OOimnl�lssiJOlllri 
I 

triibuila!rrile po1ssoltllo 1essere .presoorbar1Ji �ainrchie alhl'ufficiio ,dJel Oomurne, ove 
fil irilcorrernrte ha rii! diomiJCI�liliio fi1scailie, e lillOIIl 1so]ilaJI1J1lo iarll'uffic:io deihlie drmposte 
o arl!la segme!IJell'I�Ja rdJeili1a COimnl�lssilornre prrO'Vdinoiai1e o a qUJerlilia dieiLlra 
CommiJssiJolille 1o00fbrallie, ipOOV'�lsti dagi]iJ rarritrt;, 37 e 4!5 del r.d. n. 15-1'6 drel 
1937; itafoh� viziata rda errore ,di diritto dev;e ritooensi il.a dmpugnata 
decisione della Commdisrsio1I1e roentrale, crhe ha corns�derata irrirtuaiLe ed 
ilJJ1eg1irt1JiJma ilJa pJ.1esOOfbaZJiJo:ne delfil'raippetlillo, 1P1I10lp0sto dia essa I�'di�lo!I'II'1e:nte contro 
Jia dJeoiJSiJOIIlle rd�lllJa rOommdlssiJOIIlle d:tstret1lUJaJe 1dreilllie dm.poste dli Su:lmOIIlla, 
arll'Ufficilo murnilciipale rdel �ComU/Ille dli sua oosiJde:nza, e 1cio�, del 
Comui:ne 1dli Prrarbolia BeilJiiglnia. 

li1 mOl1lirvio � liindlOlllrdarilo. 

Il ir.d. 8 Lugliilo 19'37, ill. 15116, rcOilliJe:nEllillile 11e l!llorme rierliati'Vle ar1il1a oostiltuziiJo:
ne 1e furnzl.iJo:namernto dleiNre Oommiil�Oil11� 1JriJbutan:'liie, mernrtrre, ailllio 
art. 23, TIJel 1dletllaire ilia dliisciplldina 'COIIlioor:nell'll1le i recliam!i: aihlre commilsisdioo.i 
diils1lre1lllUJailii, ossilla gllJi 1ar1J1li .imfbroidrUJt1:lilvti 1dJerl g1�rUJdlii2l�lo 100Ill1Je:nZJiJoso, :l�a II'liferilmenillo, 
per 'lia .Loro IPII'1esernrtaiZJiJ01I1Je, 'a11l'io1sservraJilJZa dierlile rnrOO)Illre !IiilcrhiiJarrnate 
daJJ.'ar,t. 43 del rd.11. 7 ragooto 1936, in. 16,S,9 ( � :l \l'leclami prresoorbar1Ji oO!Il 
l'osservanza delle no:ro:ne il"iichiamate dall'art. 43 del d.l. 7 agosto 1936, 

n. 1639 � ), 1aig1]Ji 1airt1;, 3,7 le 45, illlell de1lllaioo ilJa rdlilsci;plld!na cornrcerlillOOlbe re 
iimpugnaZJioni rdeilile rdecisioru rdeLla 1COlllllITlJiss:ione di IPlt'ima irsta!IlZa avanti 
alla Commiisrsrio:ne IPlt'OV'iltllci:a:le e di quelle rdella Comm:iisisio1I1e IPlt'OV'irnciale 
a'V�a!Ilti alla Commirssio:ne ie1e:ntralle, iltlldica e fi:ssa sipecillcatamente 
gili uffici 1ad �IJUJallii ilie iilmip<ugniazdro:ni stesse. !P01SISOI1101 essere rpriesreni1late, sitabiJle:
ndlo 1chie queste 'POSsoino essere prese:ntarbe r:ilsipe!IJllivamelillte afil'ufficio 
delile imposte ord aiLla segireterila rde1la Commiissd.one IPlt'OVirncia1e e 
.aiLl'ufficio od aLla segreteria idelila Commirssfone cenrtrale. 


712 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
�, peritamJto, 1evtiid!enite-1chle quiesta idiiso~pilliinJa, IIliOO faioenido lr'ifeirdinreinto, 
rper lia p!I'eseDJi1lamOIIlle delille ilmpugllllalZJ�IOilJ�, ailllJa OISSe:rvlalIWa dellllJe 1DJ01rme 
iriliC!hliJaJIIllaitle d1all 1oirtlaito airtt. 43 del dJl. ID.. 16130, deil 193 6, ed lilnidliroaJndo, 
:im1viece, peir 1Jllliie 1aidieim1)1i\mJenrtJo, li ireillaitivii iuffioi, ihia etsol'USIB. ll'aiplPlllilOOZI�IOltle 
a .qruejsrtJo 1ad!empilmenito 1dieW1e 1an:zJfa:liebte IIllOII'IIIlle, ila 1cuii os~ha, dtnviece, 
0Slpilressame1r1te, �estesa alla ipresenitaziione ide�g(li atti Jm;bmduttivi del 
~iiuid!i:zJiJo 1ci01I111l~ii01so rlll'libuitairliJo (1i l'eClliaimli iailllJa Oommiissilone dlils1n:eitrtruiaile); 
talich� ben fondlata:mente deve affermaJ.'ISi 1che, in base all'art. 37 del r.d. 
n. 1�~16 del 1937, il'1aippei1110 avvierso Le dleoiisiJOIIllii 1diel�ia COIIIllillliislsOllille dti:stroet1Julai1e 
pu� ess:erie po:iesel!llllaito iaflll'uffioiio idiell!Le lilmpOlsite e dlel ll'l~Sltro 
od aili::J, s~e:teria ideLla Co!ITllIIlilssione proivdiniciia1e, �e ncm .ainiche a:hl'iufficio 
muni!Cliipllliie 1diel OOlmU!lle, 1ove sii rlll'lovia 1ill. .dJomilc:illdJo filsoailie del 1conrtmi1b1U1enitle, 
!pl'eviistlo, .inviece, per Uia pll'leselilllla:zJiiOIIlle idell!lla 1diiic:hiiall'laz:tcme� deii re1ddlirti, 
daililie IIllOII'IIIlle1, 1r1iJcbiiJaJIIllaite dlail ipi� vidLte 1cdl1laltlo ~. 43 idlel dJl. n. l6i39 diell 
193,6 1e co1rnoon.UJ1le IIlle!lll'1all'lt. 219 �del 1t,u. n. 16145 dcl 19'58, 001slliltuti:vio dJeifilo 
a:brlo~altlo 1all'lt. 1,2 del r.d. 17 se1rtlembre 1191311, IIli. rnos. . 
La tesi deil�la T.iJoOII'll1enitle 1si! :l�oodia ,SIJl]l'arbtuailie valliidlilt�, rii.1s1pebto� ailila 
nortrne dell'art. 3�7 11'.ful II".d. n. 1516 del 1937, del richiamo dia 1Parte delil'art. 
43 1aill1Je dliispos�JZJil01!lli, dli 1ClUli ISIOlpm, �al!llchie p& i� r]coll'.'siJ oontiro iLe 
deoi!siJoni ,dclJJe OOlmIIl�!SsiiJOIDJi 1d!ii prifanla 1e 1soorodia liistaln2Ja, e quriindli, Sllliila 
vaLiidiiJt� deilUJa 1e1ste1I11siJ01I11e, ir:iispetto 1aililia preSlelilltazJiJooie dlii �qU!elstli irdicioit'Sli, 
d!eliLe 1aJIUJidebte ,dJiJsposiz:tOIIlli 1ainohe �nellllia tPaa:ifle CIODlaell'IIlleltllte gtlli ILlfficti ali 
quiailii llie dliohilaocia2JiJOnlii ,dJei iI'lelddiiJti ViaiIJJilJO 1Pl"�1Senitla1Je:. Ma tallie testi � pll'liva 
di 1co1msisrbe1Iliza, ,giaicch� se i� vero 1ohe fil iI'kilrlamo, cointe1D.UJto ne11',art. 43, 
� rlrui1rtloira villliiiidio 1ed 1effiooce � ,llliJ1rrettairnto vero 1cbie eisso �, peir�, c!Wco~ 
scr.ii'llto de dlilsposiJzlilOIIlli � :ri~atdaJilltli ilia ipOOV'a 1dieillJ.la :teo:npestiva presenta:
zJilOIIlle delUie dlioMairamiJOlllJi � dSlsila a qrucllLa piair:te dellJLe diJsposlizliJoinli ricMaimaite 
1che <r1i:fieti1JOIIlio e [pl'leViedooo 1i mezz!i ia.Jtrtmavooso li q1U1allli. IPIU� e1Sse11e 
dlaita Ulllla �tai'Le rprova; !iJl 1cbie fanpoir1la Ila e!SloiLIUlsiiOIIlJe delUJa este1I11Sd!01I11e 
d!i IUIIl rtlalle !l'!iJohiJaa::n10 1aili1Ja piair:tle �dii q1U1el1Le 1dliiS!ptOlsliizJilOlllJi chie il"illertlte e pre).~ 
-: 
vede 1~t !Uffici: ipl1esso i �q1UJalli Ila :pt'eS1ern1lat2liJ0111e iplU� essi&e effetrtrula1tia. 
fil testo �etitell'lailie dlel 1r1tohiJamo, �ohe ella llii.tflerdmenitlo aIDle dliisipoisdlzlilom 
:rit~aridiaJllJlli � 1lia iprova � dellJJa ;prieisenitlaizlilolille, liini'fleirip!l'erhaito liin II'ie!lJazdloine 
con fil c01I1tenuto delle disposiziom ricih:iamate (ora �sostituiite 1daille norme 
d!elJl',airrt;. 2,9 idiel t.u. n. 645 dlel 1958) lLe .quiallii 1diet.lba11110 dia .u1rJJa piairte, aie 
noirme suglli ufficru, IPII"e:sso i qlUJa�Ji 1lia [pl'lesenitaizlil01111e1 deifile dliahlilairiazlioinli 
d0V1e 1e1<1siere efiettUJalta (1� 1comma 1dielil'1airt. 29) e, dlaillL'ia�J1Jrla rpairi1Je, il:e IIllOtrme 
�su/i: mezzli, arttmrV1ell'1so d. .q1UJallii Ulllla itaiLe provia deve eisse'11e diaita (2o 

i::

tilC!a�Je e JJoglloa,. Ila 1s1u1peirdloire 1coocUJUJstone 1diiroa Uia eisciLuiSicme d!elUJa e1Slten.. i:: 

i:


silcme 1diellJJa pirlima palI'!be dellil.le 1anzJ~dietroe dl~sizli!01I1i �aili1a ipr1esenfuzlilcm.e i:' 

i:' 

dei II't�lc0111si 1001DJtro Jlie 1declisilonli de]lie Cioamndlslsltoinli dii ipI1ima e se:oo1DJda 

I f: 

ilstain21a. -(Omissis). 

!-= 

~ 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 713 

TRIBUNALE DI FIRENZE, Sez. I, 14 mcembre 1973, 111. 18<66 -Pres. 

Marlieno1rtlii -Es.t. Fuisarr-o -Ba1stogii Filni!IDZI�lalrliia s.p.a. (avv. BliiamOIIlll:d, 

Milnocchieiriii) c. Milnliiste1r:o dieli1e Fiiillainze (aivv. Stato Fa:vall'la). 

Imposta di ricchezza mobile -Redditi d'impresa -Interessi passivi 


Detraibilit� -Criterio di proporzionalit� -� relativo e sussidiario 


Onere di prova a carico del contribuente. 

(1. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 110; d.P.R. 
29 settemb11e 1973, n. 597, art. 58; d.P.R. 29 settemb11e 1973, n. 598, art. 5). 
Imposta di ricchezza mobile -Redditi d'impresa -Spese generali 


Nozione' -Detraibilit� -Quota imputabile alle attivit� produttive -

Deterniinazione -Questione di semplice estimazione. 

(I. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 9'6; d~P.R. 
29 settembre 1973, n. 597, art. 61; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 5). 
n criterio secondo cui gli interessi passivi sono deducibiLi soitanto 
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi che 
concorrono a formare ii reddito di impresa e l'ammontare compfossiivo 
dei ricavi lordi non � assoluto ed inderogabile, ma relativo e sussidiario; 
esso pu� essere diJsatteso se il contribuente riesce a dimostrare che 
gU interessi passivi meriscono sicuramente alla produzione del 1�eddito 
imponibile. Peraltro, una voUa abbandonato tale criterio, non pu� tornarsi 
ad e1sso dopo io stmlcio dei redditi esenti dal complesso dei ricavi 
Lordi. Ne consegue che La circolare ministeriale 15 aprile 1957 n. 350860 
non � .conforme alLa legge, in quanto riconosce alle societ� finanp,a.rie 
la possibilit� di superare vuoi il criterio presuntivo anzidetto; vuoi il

�

genemle limite delLa inerenza (1). 

Tra le spese generali debbono essere incluse anche le spese per 
stipendi, perdite, 1et simiild1a non inerenti alla produzione di specifici redditi; 
La imputazione di una quota di tati spese ai redditi esenti � estimativa. 


(1) La detraibilit� degli interessi passivi dai ricavi lordi delle societ� 
finanziarie e delle aziende di credito. 
La detr:aibilit� degli e1sbQII'si per in1Jer,essi passivi � stata, com'� noto, 
esplicitamente ammessa dagli articoli 3�1 e 32 del testo unico 24 agosto 
1877 n. 4021, a tr.e confuioni: a) che �ne sia pctenaimente giustificata la 
sussistenza� (ieffettivit� degli esborisi), b) che essi � ... aggravino i ... reddiiti 
provienienti da ricchezza mobile... � (icome poi si dir�, inerenza allia produzione 
di l'eddiiti assogge�ttati alla imposta di ricchezza mobdiJ.e), e e) che 
�siano contempo11aneamente �acicertati la persona e il domicilio del cTeclitor.
e �. 

Una parziale deroga 1al J.imtte della inet1:1enza � stata r.avvisarta nell'art. 
15 della fogge 8 giug1Il.o 1936, n. 1231, articolo .che ha consentito ai 



714 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -La q<UJetstruooie' de�llla de1JrailbiJJJiJt� diegJ.':i!nrberes:si paiS1S1i'Vli 
dev'esiswe 11ilso11ita muQl\llelilldo diail pr1.iJI1JoiJpilo g,enleil'1ailie 1ohe liJl 1I1edi�li1to lllletito 
� 1oos1Jirtruilto dJail1La 1ddfl�e111eirwa 1Jl1a l '.aimmo1Il11Ja1I1e ideli moarvii Lordi � c:he 1001Inpongollllo 
liJl reiddlirtlo dlmp011iilbiWe 1e 1l'ammo1Il11Ja!I1e dlet1'1Je 1sipe1se e passirvilt� 
d.nere1Il11Ji 1ai11Ja pll'o~iJOIIIJe idleil II'leddiirto .stesso (iall'lt. 91 t.u. II.DD.); per passa11e 
pOli 1a1lilla pairtiloo�JaIDe .�JisCliJplliillllla che rlelgOOa lia detr1a2lr011ie tdegil'lilill1Je1I1es01i 
paissLvd. Nelilla prevliisilcmie 1che 1i sogg,e1J1J� '�la!Slsiaibd!lii. fun baise aJ blillalnJClio (aTrbt. 
105 1e 1segg.) COl!llSelglUiallllO reddiirtli dimpCJl!llilblilld. e reiddii.Jtli noo limpCJl!llilbill.li e che 
noin sia rpo1s:s1Lbile dfoicri.imiinal!'le esattamente gl':iinteressf pasisivi :iinelJ:'leinti al 
riedidiiito 1impOlllliibillle ~dertmaliibiWi) dia 1quelilii: �lnJell1elill1Ji all Tedidli.fo llllOIIl imponiibhle 
(ie iperoi� llllOIIl ,dertJraliibiffii), 1l'1all"t. 110 1poosCII'iivie che .gil'iin1Jerieis1S1i siiaJIJ:lJO 
de1JI'lai1J1.�. 1SeOOl!lJdO Wa !pll'OipOlrzWOlllle Wa 1l'1aimmcm1Jame dJeL !I1ioavii.. ilJOII'ldli. 1C1�lle en-
1Jra:Illo ia 1oompOII'lre fil iredidi1to ��IJ::QlpOllllilblilLe (1Jenmrirne millllore) e J.'ammontaIDe 

soggetti tassabiili in base a bilancio (in p:ra,tica, soprattutto agli istituti di 
credito e alle .sodet� finanztarie) lia � deiWazione dell'intero arrnmontar�e � 
di alcune spese e passivit�. T,aJe disposizione si � tramutata, nella sostanza, 
~n una esenzione dall'imposta, TI!ella mi.sura in cui ha permesso di deirarve 
dai ricaivi lordi anche �spese ,e passivit� inwenti a redditi non sottoposti 
all'imposta dd rfochezza mobile (ad �esempio, intevessi dei buoni del tesoro, 
dividendi azionari); e fu oosi che i bilanci degli istituti di �Cll'ediito divennero 
quasi per.ennemente passivi dal punto di vd:sta fiscale � (Relazione 
alla V Commissione del Senato delta Repubblica 'al d.d.l. poi div;enuto legge 
5 gennaio 19i56, n. 1). 

Questa legge ha avuto 1oura idi 1aibrogaire 1esp1i!Ci:tamente (nell'�rt. 62) il 
citato art. 15, ed inootre (nell'art. 23 comma secondo) ha introdotto, per 
la detrazdone degli interessi passivi, quel criterio di proporzionalit�, che � 
poi stato 1Jrasd'uso neLl'aa:-t. 110 del testo unico 29 g1ennaio 1958 n. 645, e che 
da uLtimo � stato sostanzialmente .oOillfermato (ed esteso agU imprenditori 
non tassabili in base a bifancio) ad opera dell'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 597, richiamato 'anche da1l'mt. 5 del d.P.R. 29 settem


bre 1973, n. 598. 

L'intenzione del 1Jegis1atooe del 1956 ;risulta chtariissima dai lavori 
preparatori. Con la disposizione poi divenuta il menzionato comma secondo 
deLl'a:rt. 23 ,si � voluta elirrninare la sperequazione del1a � parziale 
doppfa esenzione � conseguente dall'aprplicaz:ione della legge del 1936, � :iin 
quanto (si legge ne11a Refozione governativa) all1a esenzione delle �Cedole, 
si aggiunge la detrazione dagli 'altri redditi idi 1spese o passivit� che sono 
inerenti ai redditi esenti 1e non alla produzione ded redditi assoggettabdli 
a imposta�. PrQ1Prio per eliminare tale sp.erequazioine � 1stato posto, �per 
quanto riguairda gli mteressi passivi, ...un ,criterio �di semplice ed obiettiva 
applicazione, stabilendo il.a preswnzdone assoluta �Che tali interessi debbano 
proporzionalmente imputarsi ai r�edditi assoggettabili ,all'imposta di ricchezza 
mobile ,e agli .altri redditi del �contribuente� (sull'argomento, cfr. 
anche ZAPPAL� e LANZA, L'imposta sui redditi mobiliari,' 19�64, 680, �e 
BERLIRI, Testo unico delle imposte dirette, 1969, 308). 

11 CX'iterio cosi introdotto dal Qegiislatore :del 1956 � caratterizzato da 
un:a semplicit� forse persino eccessivamente me,ccainica: si calcola la percentuale 
dei ricavi sottoposti 1a tributo rispeitto al tot;:�e ded ricavi (ovvi1a



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 715 

complessi~o dei rucarvi tli001dii (rller;mme maiooilooe). Lia '.l1eg1otlia � dii grmi,de 
semp�:iloiit� : 1sii trarlltla d;i 1staibitlii111e 1ill vaippoll'rllo rtma turbtlL ti .rdioavdi ilJoroi, oompvesi 
orvviilaimoote li 111iJoarv:i n101I1 1soggetti a1lil'1funu;i101sta, e queilllla pairlte dii 
essi chie d1n:viece rerulm�llrJ.IO ra rClompOOll'le ,fil redidiiJto soggiertto ailll'~Slta. La 
norma Ii~Slprnrudie 1ail 1ClI'tiitreliL~ �ohe, 1secondio ['~d quod pLerumque accidit, ilJa 
p!1oduZJi:one rdiei J:1edidditi !(Jll'lesenitia de1lie rp1aisSI�JV'iit� (!Illeililia spectie, 1WOlg'a2liJ01I11e 
d!i 1mteressti paisstivii). Da questo quiaidivo !Illomn:aitiJvio � ovvrilo diedtuirre che 
per ,1'1esigietruJa ,dJi 1semptliilfic!l!I1e l'raiccerrllaime!Ill1lo� � sitaita pOlsta tma l);l['tefS/lNl -
ZJiiOltlle, ral'1JiJcolliai1Ja ISelCIOl!lldO 'Ul!l rCll'I�l1lffi1�IO dii '.PQ'OlpiO['ZJ�IOII1aJltit� che (plt'Ol);l['tiJO iJn 
baise 1aill1a ratio Legis 1Si !(Jll'le1Sle!Ill1Ja !IlJOIIl �Clo�nie laJSISOlliuita ma rcome 111etliaitdtvia : 
sie 1iJl rCll'liJteriJo ha rlia 1SU1a 111aigiion d'esse:rie nieililla dlifficoilrt� dlii opeliaire !IJa diist�illzione 
tra dn.teressd rpra1S1Si'V'i e1ro1g.arti iperr ila produziooe del 11eddito :impornibiile 
e itnteressi pa1ssivi erogati rpe!r la iprnduzioine del redidJito non 
illmponJiJbfilie, r� 1Clhifawo rche quainciLo 11Jalle rdiifficoilrt� DIOIIl 1sussiste, :!Ja ll/Otrllll:a 
itl!OIIl si apip�Jilca (qUJaisL rllets1tu:arlimente: Oaiss., Sez. Un., 4 ddc:embre 1971, 

n. 35211). 
O:l'booe �la Braistogi, 1e1he ql'lllalle rsooilet� fi'.!llaJilZ�iail'I�la prorssiledie itliltollli. arzdonairi 
re quortie rdii pairrteciJpa~�lol!lle �il1 sociJet� rprer IUIO. lilmpOII1to, dlSorditiflo a bi-

mente il residuo sar� costituiJ.to dai r1kavi esenti); �e ,si ap'.[)lka la medesima 
percentuale per rip�irtire irnteress� paissivi detraibili e .intell.'essi pa'Ss�vi 
non detraibili. s.iJoch�, maJggiiore � la percentuale di trilcaivi esenti e non 
sottoposti a imposta di Ticchezza mobill1e, minooe � Ira pexrce1r1tuale di interessi 
passivi che pu� e�ssere portata in detraZJione; al limite un soggertto 
il quale perc.ep1sce soltanto Teddriti esernti o rnon sottoposti a tricohezza 
mobi1e (ad esempio, inteTessi di titoli di Stato o rdividenidd azionari), nulla 
pu� portare in detrazione a titolo .fil intevessi passivi. Il che � del tutto 
ovvio: diversamente finir.ebbe per presentaTe sistematicamente dkhiarazioni 
in passivo. 

Quersto � meccanico � criterio proporzionale d� luogo a cospireui agg!'lavi 
della imposizione diretta nei confronti deJ.iLe societ� firil!anzd.arie. Tanto 
che, �Oon circolare 15 aprile 1957, n. 350860 (pubblicata in DE ANGELIS 
POTENZA e TESTA, Testo unico delle imposte dirette, 1959, 389), viene arprportato 
un primo correttivo, ma ,consentendosi di dero�gare al criterrio medesimo 
�nel oaso che il rapporto di inerenza degli interessi paissivi 'aid una 
determ.iITT.ata categoria di r1cavi derivi dia una norma �di legge ., Si ravvisa 
una siffatta ipotesi per le societ� finanziarie iscritte all'albo previsto da~ 
artt. 8 e 16 della legge 6 agosto 1954, n. 603 (aria, in proposito, dr. l'articolo 
31 del d.P.R. 29 settembll'e 1973 n. 598), � .essendo -si legge nella 
menzionata circolrare -uno dei requisiti per l'isar.izione 1a tale albo il.'inrvestimento 
in titoli azionard nel.1a misura del 60% del valo1re .com.pJiessivo 
dei cespdti �; per ci� solo r.isu1teirebbe � dimostrata La non afferenza degli 
interessi passivi rai redditi derivanti dall'inverstimento in titoU razionari �. 

In sostanza, si � ritenuto di poter supe['are il cr1i:terio della propor


zionalit� '.[)revisto da1l'art. 23 oomma rseocmdo, valorizzando una norma 

-che a ben \nedere � solo un dato deontologLco e non un fatto it'e,ale 


quale quella secondo cui la irscrizione nel!il'albo delle societ� :f�nanziiarie 

deve �essere pTeceduta dal verificarsi di una condizdone: il possesso di 

15 



716 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

la1I11cio, SU1pari�.Ot1e ail 60 % d'ed: oooi �oespdrtl�! �oomplessiJvd. (art. 1'54 lieitit. e, 
tJU. roiJt.), bJa II'lilSIOOISSIO llllell 1959 diJvliidelnJdii: [P0r Ulll rammOIIlllru:e dli Llire 
4.204.3184.65'8 e 1irnltetressi aittliw 1su 1lil1loilli dii .Staito prffi' Jii.J:le. 2'9.7�90.5158; 
qUJestJi !l'tiioavii (Jm1dli:) mm. IS<mO .sogge1J1lil ia!lil'liJrniposba dli R.M. cait. B (airlt. 83 
l:ett, a) e .q1U1imdi IIllOIIl rdleviO\IlJo essere oompreSli :neil voomilne min.oll"e dJel 
'NlfPIPOl11to, ma, [PII'lopa:dio ipell'ch�. n1on �enillralnlO a oomporTe fil ooddfuto soggert:
Jto 1allll'1imposrtia, 1diev01I110 essere roomprresi llliell illelI'IIIldlille magg1iiore dJe[ II'a[Ppoo:
rto, pmeviisrtio rdailtl'arit. 11o peir 1staibiildtre i!Ja q'llloita . dJe1Jrlalj,bdilJe diegi!Ji: ilrute�ressi 
p1ajsiSlivti. 

Se roosl. �, 1aJllliooa � 1ooilall'IO .cbJe rbainrtJo �la BaiSllJogi qlUal!lrto il'ufficliJo hialllllllo 
enrato nell'oocludere i ricavi .suddetti, in tutto (la Bastogi) e in n;>a<rte 
(il'uffklilo), dla!L �termilnie maiggime �del ll'lapporrto. 

Oertamelnlte llla BaiSllJogi � :nel giilusto .quandio sostiletnie che liil 1CJrliJterio 
prroporzJLooailJe rdlel]ll':atrtt. 11O � 1dli !aipp]Jiloaz;ilooie SUISIS!i.idJiiairia er non gli� rtalsisat.
ivia, IIlleil. 1senso 1cbie, lse � ipossiibliiLe ditsCII'ill!llilnare� gil'mteressi paissli'V1i line


partecipazioni tsciritte in bilancio per un val.ore non infell'ioll'e al 60% de.I 
comp1essivo valore dei cespiti dscri.tti nel. medesimo bilancio�. Si pll'esumerebbe 
cio� che questo 60% costitui!Soa una SO!rta di dotazione paibrimoniiale 
preestsitente, alla oui formazione peoc-nulla abbiano crnntrib:Q,i.to i 
finanzliamenti U �cui onere d� luogo alla voce � inteoc-essi passivi�. 

Inv�eoc-o, non � impossibile osserva;re come que�sta !p(resunzione sda, 
essa pure, tutt'altro che sicura �e comunque debba e9Se["e considerata� solo 
relativa: propr~o in questi giQ["ffi �S� sta!nno � costruendo � delle fill1anziarie 
facendo r.tcorso a fiillanziamenti ai qualri .coirrispo1rtdono oneri p�ll' inltell'eSsi 
passivi. E quindi appare quanto meino doveroso un ri.sconko in concreto 
dell'esattezza della tesi se�condo cui l'�a1I1Zidetto 60% dovrebbe essere tria:ttato 
come dotazione �di base, in un certo senso estranea :alle vkende della 
societ� finanziaria e immWle... dal1a macchia di una ccmtrop.artita passiva 
di inte:ressi. 

Oomunque, quand'anche si iritenga possibile e �CO!l:retto ricostruire un 
rapporto �di meoc-enza �di passivit� :a specifici ricava. �sulla base di � una 
norma �di Legge ., rimane �ancora da approforndiOC"e un diverso problema, 
e cio�: se e come La valorizzazi:0111e �di un si:ffiatto asseirito :mippoirto rdi 
inwenza pors�sa esse;re �coordinato con il �criterio di p<roiporzionalit� posto 
dall'art. 23 comma secondo �citato. Su questo div.er.so problema, in merito 
al quale si � soffermata La sentenza in rassegna, si torneir� tra bit'eve. 

ATgomentaziO!Ili analoghe a que1le ri�conosctute valide con la droolaire 
15 aprfile 19<57 1sorno state addotte -1aid avviso di chi scrive con 
minor.e i111atterndibilit� -dalle aziende d� @edi<to in 11elazione ai re1ddi.ti 
(esenti) derivanti dall'investfmento in Buoni del Teso;ro richlesto dal1a 
Legge (r.d.l. 7 ottobi!.'e 1923, n. 2283) peT l"arutorizzazione alla emissione 
di assegni circolari o a ga;rainzia drel mandato ad remettere detti asse:gni; 
e sono state co�ndivise dalla cwcofall'e mirusteiriale 7 �clicembTe 1957, numero 
352040 (in DE ANGELIS POTENZA e TESTA, op. cit., 390). A questa 
seconda doc-co1a<r�e peraltro, ha fatto seguito La circolare ministerirale 23 dicembre 
1957, n. 352114, con la quale ai 11eddiiti derivanti dall'inve1stimento 
in Buoni del Tesom sono s.tati .equiparati li :redditi (1arn:che non 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 717 

:reinrtJi 1allffia pmod!uzJiiOIIlle 1dleil ooddllito lfunipcmiibiilJe dia qruel:Id. weireinifli allllla jpll'IOduzJio1r1e 
del redd:1to non imrporubiJ1e, alhlorrn non � oibhLiigaforio rprocedere 
ad UIIlla idetrazlione rprorporrzli.rnrua.ll.e; ma sba1glia qiuamo rprete:nide 
cihe tutti 1gld dnterreS1Sli. 1Pas1siivi da 10S1Sa erogati neill'ese11ci'.Z1io sia1r10 ammessi 
m detrazio!ll!e, peirich� 11'.l.O!ll' ha frnmiito ~li ,ffierme:nti per opernl'e 
l'esatta idilscrirmli.!ll1azli.oine :tiia mteresSii 1pas1s:iivi ine111e:nti le iinte11essi passivi 
non :iinereruti aiJ. rreididtto imparabile, ma 1sli. i� limitata ad affermare 
cihe itutti 1gili ii:ntereS1Sli. rpa.ssivd. itneriscono �tl 11eddiito imrporubi'1e, 
come se cfosse O'V'Vio od me.Luttaibile ohe hl veddiito fm:1maito da 1diivide:
nti ed dnterre~i attivd. sru .titoiLi idi IStaito si :produce neciessariiamente 
ed ii:nvariahiilrmell:lite 1senza 1eiro1gazione di i:ntereS1Si rpassiv;i. E sba1gilia 
all:lJCorra (questa volta acicomUIJ:lia[]Jdo 1iil ip!l'orprio 1enrore a quello -o!I'lig;
inario .e rtrae11JJte -de11'uffio1o) qua11JJdo ipretell:lJde, contralddittoriame:
nte, 1ohe 1si :l�accda !liuo1go a1l'awlicazione del criterio pl'Op1orrzioll:lia'Le 
dell'art. 110, ma che si eisciLuidano dail .termine mag;gioirle de1l rrarprpor:
bo i rrilca'Vli llo'1:1di rrapipresenfati da 1diiviide11JJdi e i:nte111essi attivi su 
titoli di Stato. 1Si tr:aitta mv.ero di un evidente errore ,giJuridi!co per-

esenti) derivanti da titoli di quals]asi speci.e (ainche obbligazionari), costitruilti 
in cauzione per ,emissione di assegni circol:ari. 

Recentemente un'ultedore (e importante) deroga � stata portata iaJ 
criterio proporziOlllaLe introdotto dal dtarto art. 23 .comma secondo: disattendendo 
il.'orientamento ,espresso daH'Ammi:nist11azione finanziarla (anche 
nella riunione 27 novembr1e � 1969 degli ispeittoiri 1compairtimentali, in 
Riv. leg, fisc., 1970, 1439), la Corle di CasSla.ZiO!lle a Sezioni uniite (sentenza 
4 dkembre 1971, in. 3521, in questa Rassegna, 19171, I, 1493) ha generalizzato 
�la ragione delle citate circolari � (in realt�, soJo della circolare 
n. 352040) affermando, in ;rieLazio�ne ai 11edditi derivanti dai Buoni 
del Tesoro depositati P'.l'.'esso la Banca d'I.taliia � a garanzia deil 1raippo1rto 
tra patrimonio e massa fiduciaria � (iin real,t�, per il controifilo quantitativo 
del credito), cihe �allorch� u:nia norm.a di legge impo\l'.JJe un inviestimento 
ill'.l titoli cli Stato e questi siano costitui1ti in .cauzione, non trova applicazione 
il disposto del �secondo comma dell'1art. 23 della .citata legge 
del 1956 �. 

La sentenza n. 3521 della Corte di Cassazione IIlO!ll ha esamirnato il 
I>J:'Oblema delle consegueitze del1a com afl�ermata non 1appldcazioltl!e dell'art. 
23 comma secondo, probabilmente perch� la soluzione ad esso data 
neUe drcolacri n, 352040 e n. 0350860 � rimasta �estranea alla maiteda 
cO!lltroversa. 

Secondo la circo1are n. 352040 la non ,appLicazione dell'art. 23 comma 
secondo si concreta nella esclusi�OIJ'.le dei !'edditi. derivanti da11l'investimento 
in Buoni� deil T�esoco � dal 1compruto dei ricavi loa:"di complessivi da 
pJ:'endere a base della ripavtizione degld interessi passivi� (ripartizione, 
s'�intende, tra detraibili e non detraibili): tali redditi debbono 1essere 
per cosi dire strail.ciati, e � non debboho piartecipare a formare i ricavi 
lordi complessivi�. Lo stesso orientamento 1err-a stato, peraltro, espresso 
anche nella precedente circolare n. 350860, affermandosi che �tale !componente 
positiva non pu� partecipail'ie a formare i ricavi degli interessi 
passivi �; .anco'l"ch�, �Come si � visto, tuW1a1tro ,che con'Vinc�ente riisulti la 



718 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ch�, dorve!l'.lldo1s1iLirkol'lreI'le aJ. icmterio ipro1po,rzionaJ.e, fa 1eg,i~~e i!l'.lldka e1SipresElameinrlle 
li rbemm1i!l'.lli ideil ll1�llP1Porrtlo, �liaiddorve 1n1eil termliine minioo:ie oonsrudJelI'ia 
i :mddJilti 1ilm1pO!l'.lliblillli, neU rll�ll'lmlilnie maiggiloe d: crled1dlit:iJ nioin liJmpoodibilJ.[,; diuJnque 
da quesitd trlon rpos1S1ono e1s1cliude�r1si quelli di icui si d1s1cute. 

Ber 100!l'.lloliud�111e 1su qUJesrb� prumrtlo : iJl m1istooilo ptr101p0trzdion,aJ11e diertitaito 
dall'airt. 110 non � aSlsoluto ed inderogabile, ma relatirvo 'e sussidiaTio; 
ad esso isi idierve xdioOII'll'�111e qru�llil!do nion 1sila polslsii/bille diilsc:riiimilnaire e1salttiameinte 
gl'tiJnrtlell1e1ssii piaisSli.'VW dirliemeinrlli 'ail !l"edidJilto liimpolillilbille 1dJa qweWJ.li funeI'leinrlli 
:aa. [l1eddJilto nJOln lilmpOIIlliblillie, 1e viioervertsa: !iJn itl�lllnlbo idieitlto OI'lirtieirli�o' pru� 
essere dilsairtiteso 1iln q1UJaJlllto sii rpierv�i]JJga ra 1dJilm01SiitJI'laJI'le 1CllJJe, ,g(]Jt dirutleire1s1si 
paisstivii iin 1diilsC1U1Stsiiion1e 1ilner1tso01I110 ,SiJClUII1ameinrlle railJLa prodJuzi~OIIle dieil il'eddiito 
1i1mtP10!l'.llilblillie. U!l'.lla viCJllita 1srbablilliirtia lia !l'.lieoosSilt� dli iardrnttaire dil. rcrirtieirdo 
proiprnrz.iona'le (rpeI'lcih� ila Bais:togi non � stata iin ,grado rdi rdimos.trare 
esaittaimeinrlle �q'Lllatlii 1scmo g1l'!iinrtleriessii .paissiitvli rohie mecrlilscoino iailllia pl!'odruZliione 
d!eU lt1edidi}rtlo timponlilbli.11e) :a:liliOI'la :i dUJe rberimJi!l'.lli deU II'larprp10II'illo, q1UeiUlo 
mi!l'.liore ~oomipr�11nideinrlle rsO�Jtainto li riiloavti llJolI'ldJi lcihe ocmcorir1cmo' a fulI'mare 
fil lt1eddiirbo lilmO;loniilbli.ilie) 1e quielllio maig;giloo:ie (10CJlllllPlt1�11nid�1lllte ,tuirtitJi ti rdioa~d. 
iLoll1dJi 1dJel 1soggeitito, illlersSlUil!o ielsolruso) non rpossOIDIO e1ssere ail1Jerartd. da aggiJUlrlte 
od es:c1UJsi�ini ar:bitr:r:arie, n� rper l'mtero n� per qruote; !P'erch� 

�dimostrazione � della non ineJI'enza degli interessi passi.ivi ai rLcarvi derivanti 
dall'investimento azionario. 
A questo punto, pu� �cogliea:.,si piiernamente il significato della senten:
z;a in !l'assegna. La �contriibuente avierva sostenuto che tutti i dirvidendi 
delle socLe1t� fi'l'.llainziarie, quindi anche i dividendi non rifeil'i!bili al 
patrimonio azionario rkhi,esto per l'iscTizione nie!ll'�ailbo di dertte societ� 
(ossia riferibili alle azioni 'eccedenti l'�ainzddetto 60% 'minimo) avrebbero 
dovuto esseTe stralciati dai ric~i non soggetti a imposta di R.M. pr:esso 
il soggetto percipiente. Quindi, dn sostanza, la contribuente av�eva dedotto 

I

una ,asserita illegittimit�, 1pe!I" cos� 1dil'e per difetto, della drcol1are numero. 
350860 del 1957. A questa tesi � stato 'agevole obbiettare che, portando 
aJ limite la tesi medesima, si salI'ebb� 'attiva1li. a capovolgere il 
criterio dettato dall'art. 23 coo:nma 'Secondo: infatti, una societ� finanz:Laria 
avente un patrimonio composto per il 100% da titoli azionari, sairebbe 

I so,ttratta da imposizione mobiliiwe e� per .di pi� potrebbe detrarre tutti 
gli interessi passivi, cos� ottenendo bilanci pe:rermemente in peirxi.ita. 

Il Tribunale di F1renze, non soJ.tanto non ha seguito la tesi della 
contriibuente, ma � pervenuto a rarvvisa:re ne1'1a 1cilircolare n. 350860 una 
ragio1ne �di illegittimit� di ,segno oipposto, e cio�, per cos� dire, per eccesso, 
in quanto risulta attribuito un beneficio non prev:Lsto dalla legge e non 
conforme 1ad �essa. Esattamente il TribUllla1'e ha osservato, come o si se,gue 
il criteirio pT�orporzionale o 1si segue H ,criterio della inea-enza; e CQIIIle non 
possa seguirsi un �criterio pr:oporzional'e �corretto� da � �esclrusioni arbitrarie� 
di parte dei ricavi locdi comp1esirvi, senza ricadere nella sperequazione 
che, come si � visto SO!M'a, iiJ. legiJsJ.atocie del 19156 ha inteso 
elillllinaire .allorch� ha abrogato l'�art. 15 della legge n. 12'31 del 1936. 

Del resto, un odentamento in taJ. senso � stato 'espl'esso anche dalla 


Corte Costituzionale nella �sentenza 26 maggio 1971, n. 107 (in questa 


-


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 719 

ai11milme!rutJi, dirtire 1cilie u:n evkl1einrtie >�111l10!11e gliiuirdidlilco, Si ooo:nmette111ebbe ainche 
un 1ea:tl'Clllie tliogiiloo-<a1'1�l1lmertl�loo: 'Se d!alhl'aJllllmolilitall1e 1oompi]Je1SIS�IV'O deii iriLcaV!
t woodd (wt. 110) 1si 1scllrudie1sserio 1i 11iicia'Vli� llJJOl[l soggetitii: d'liimpoS!ba, noo 
si 1aivtr1e1bbecr10 pli:� dJUJe rlleirtnldtnd, 'UIIlJO mJ�llJJOOC'e ed Ul!lio mag~ore, dia meitte111e 
!�lil. T1a!ptpOll"lto rllll1a ll:ooo, ma '.UIIlla 1solia 'V101oe IQIIllJOglellJJea, cio� 11.'a:mmOl[lJ!laire 
dei ll1�lal!JV!i wo[["ldli 1Clhe 1eni1Jrlalnlo a 1oomportre !iJl 1r1edd'irtio soggeitto ailil.'11Jmp1o1sta, 
q1U1mdii V!Wreibber menJO llia !SfllriurtrllU111a 1srllesisa dlellila !Pll1CllPOII"'Z!iJOllJJe e [ 'limpossibil1ilt� 
,dJi 1airtru:aire un 1Cll1ilterr<ilo ptriOpoo-z!Lon1ailie. In dlefiJnJi.JtJiJV!a, 11.'uffiCliJo ha 
ewooeaJmJenrlle 1ed 1i.lll1JeglitttilmaJmJel!lte opiwato 1SUJ1 rllermilnie mag~ooe rlell 111acr;�� 
pOII"lto l\ll!la dieitll1aZI�lollJJe 1dii rociaw tlioodii, proClUII"allJJdo1 1oosi lllll!l V1allJJtag>gliio at1Jla 
Baisrllog!i, peo:iClh� ilJa .q1UJotia degil'dini1Je11essi palSISlivtL die11Jraihi!!Ji � miJSIUllltla<lla aicooesciil\
ltia; 1dd ool!llseguelIJJZJa Je 1do~iJan.:zie diellila oocrneit� 1arlitll"liioo lin [p!Ul!lJ1Jo dii 
deitll1aZJiJOllJJe 1dlegil'mtetl1elS1Sli ipaJSISI�'\71l IllOl!l !POISISOl!lJO 0Sl.SleLl"e 181ClCollilJe. 

Lia q1UJe1srllme idellila deitmdibOO� 1diel~e \91Pe1Sle igietnJeiriaWi � ptr!Opoisrlla sortto 
un dru1pilliJce [p!I"Olt�Jlio 1dd 1diog!!Jilanim: diil1ie1Jrllo dlii morll�IV!aiZJLOl!lie dJeilll'aiooorlbametn.to; 
1ewOl!lledi1J� diei 1Clliiltell1i ,dJt dieitermmaZI�lol!lle iadiotr!laitil. 

Soitto :ill p!Iiilmo !p[("lofiJJo (iC1UJl llia Fmarraa <OIPPOllJJe l\ll!l'1ecicieZI�lbl!lie dli deca~
aie, dm. :subClllidi�JnJe, iill II'liWilevo �cilie il.''ilnidiagl�JnJe sii ll"lilsoil:v1eo:ie1bbe din sempl!
iioe 1esrllilmaZI�IOl!lie), � a1gJevoiLe osserva111e, al!lJ0011a plii� a mOll!litle1 dieilll'e~ 
tuallie dieoad1ett1:Z1a, 1Clhe ilia �OOOSIUJI1a � Tli'V'oiLrlla aVV'erlSo 'l1D. artto (dli aiooertamel!
llto) 1clre !Pii� :niol!l 1e1siiste, pe111oh� 1sosrlliltudito 1da .q1111elllio dieCIJLa oommils1sliione 

Rassegna, 1971, I, 744 e in Foro it., 1971, I, 1422, coa:i nota di richiami); 
ove appunto i due criteri sono visti come .contrapp0isti e tra loro incompaitibili. 
Anzi, fa COII"te � rimasta, pi� del Giudiae 101rdiinarfo, :llede1e alJ.a 
Leittera della legge e all'intenzioxre del Legi1slator1e, :afferunando che iJ. criterio 
proporzionale � non consenite n� al .confoibuente n� all'am.rnirastrazione 
finanziaria di dimos1Jl1are � � l'.eff�ettiva inerienza nel caso cOl!lcreto 
degli intea:-essi passivi .al reddito 1sottorposto o, 1aJ.temati:vamente, non sottop0isto 
alla imposizio:ne mobilia111e (cfr. &JJche Comm. Centrale, 16 febbiiaio 
1970, n. 1682, in Eoro it., 1971, III, 282). 

l!n realt�, lo stralcio di pairte dei ricavi lor.di, specialmel!llte se non 
accompagnato da una para11e1a esclusiol!lJe �di parte delle passivit�, si 
riveil.a espediente piuttosto grossolano, �e pal1esemente contrastrunte non 
so.io con .ti. criteo:-io della meccanica proporzionailit� dettato dall'1art. 23 
oomrma secondo ma persino (salva l'ipo>tesi 1di ricavo sicuramente conseguito 
senza .passivit� alcuna) �con il criterio della ine�l':enza. D'altro .canto, 
� ,a,ncoira da .dimoswaiie (specie dopo la menzionata p!!'Oinrmcia della Corte 
Costituzionale) che questo criterio (deil.la iine!'enza) .sia stato dal legislatore 
considerato � pdvileg,iato � � e preval�nte rispetto �all'altro 1criteirio 

(della proporzi()[]Jalit�). 

SoluziOII1i. troppo drastiche noa:i realizzano, forse, appi1eno Le finalit� 
di pel'equazione perseguite dal legisliartore; appare comU1I1que auspiJciabi1e 
un meditato riesame 'di tutta 1a delicata materiia, anche in occaS�tOOJJe della 
riedazione deUe istruzioni ministeiriali per La applicazione de11.'imposta 
sulle 1persone giur,idiche. 

F. FAVARA 

720 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dis1.u:iertJtrula : meIJJ1me ,in sede dli :aicceirtaonell'.llto llie �ese ge1I11er1aili die1lI'lali.


biilli eriarrJJO :stJaitie ll'lildotJte dli li~e 180.000.000, ilia 1comm1ils1silcme diilstJrertJ1JUJaile 

(.in 1sedie dii viail.'llflladizJOIIlle) porit� ila !iildiuzliiooe 1a ii~e l,20.000.000 (1cdo�: aiu


menit� dii ];~ 60.000.000 �e ISlpese 'dietJll'laiilbi�Ji). Ne �co1I11segue che ll:l.iCJlll. ha 

pi� 1ailJC1U1I1 silgmd;f1calto (ddJ:fetto id'initwe$Sle) 1cOIIlltilnluiall'e a diisootere, liln que


sta 1Siedie, dellllia 1SUffiClilenJZJa o 1inisufficiienza idli :rpiortliiviazfonie di l\l!ll atto che 
. � 1srtlaillo 1'1�lmiOSSO dlall mO!IlldiO giiluirt�ldiilco. 

RJilmaJDJe JJa quie1s1Jiicme ll'e1artliiva 1ali 101"�l1Jerd. 'COIIl. 1CUJi sooo istJartle airnmeisse 

m 1deitn:iamooe iLe spese 1~allii. Briemesso 1che 1aJD1che q'llii ifJrlova 01P1PiLi


oazioo:iie il rprmci!Pio g,eneraile ide1l'arit. 91 (v. sopra), J.'art. 96 m rparti


co1air:e rpll'leldilsla 1ohe ilie 1spe1se gellllevailii deiJJ1'1�lmipl1e�sla soillo <lletmlilbiilli lllleli: llJi


miitJi diellilla �qiuota 1�lmiputaibil1e 1a1llre 1ait1Jiivilt� pll'i01diUJtJ1Jilve di :rieddiiitJii ~itit:i 

a(Ll~ilmiposta. 

In 1a;ppliiicalZJ�lcme dii ,q1UJesto 1Cll'lilterlilo, poiloh� ilia Baisrtlogii, come s'� vfus1Jo, 
ha ooddiitJi 1soggetJ1Ji :allil'dmposta e ,reddliltJi !Dloo:t soggiettJi, era oClll"lt"le!t.1lo oonsirdieriair:
e IIllel 1coaioeirVo deilllie 1~ese geillerr'ailii :rllOIIl. 1S1olitJaJDJ1Jo qiuelilie oome1 tailli 
diichdarate da.il.la sooieit� 1co1Ditribue1Dite, ma alil!che 1gilii stiipenidi, ile peirtd!Lte 
V'air:iie, :i itJriilbutJi 1diedUJcibillii e J.',aiocaJDJtOIIl!aimenitJo 1ail. :ll01I11dio ~emoniailie, ed 
opell'air:e quinidd ,J:a pr;oporziiO!Ille 1roa tuttJi li. rica'Vli ilJOII'ldli (L. 6.16'43 .2,98. 018) 
ed 111ilcavti IIllOIIl 1s01gigie1ttJi: allil',imposta (L. 4.509.048.463), per iditene.re iln:fune 
dietJll'laiilbiild soLrtlaJDJto qUJeililia ,quota ( 1/3) dli. 1spese ~�\!llelll'lall!i 1ohe pmslUIIIll�lbill


teriilo, 1~ebb�11'0 1dovUJ1Jo. esser1e 1coltlis�ldielll'lailJe inOltl. 1dieltraiilbliJ1Ji 1dirca illi.Jre 2 7 O 
miilJi.om SU !POCIO ffi�1!110 1dJi 400 miJldiO!Dli di. L:1Pese; mviece1J.'uffioio llimilt� !La 
e ripll1esa � la 1soile ili�II'le 180.000.000, 'e l:a 1000IllIIlliJslsiooe dtlistJrielttUJalle, ooinre 
s'� 1dertrtJo, !IJa 1'1�ldUISSe l\.lJltelll'ltormeinrt;e .a 1�lrle 120.000.000 CCJlll. 'Ull1 gl�IUidizdio fu 
cooC'.l'leltJo, 1sUJlil.'mc~dienz1a delilie l'I�1'1p!et1Ji'Vie :priopiOO"ZlilonJi, 1che � tdd sempiliiice 
sbima. 

C'� 1so11JaJDJto idia 1aiggi�IU1IO.igieI'ie 1C1he 1essa :tloodlai !IJa [pll'IOlpI1�la rpll'etJeSia su l\l!ll'arg01IDJeni1Ja:
zJilo1I11e 1oosi 1airrtliicoilai1Ja: wa pil� �giran pairitJe dielilia piro(pll1ila orgaintilzm


1che per 1oon1se~e 1ill !l'eddliltJo dei tJiltJolii azJ~O!IllaJ'.l'I� ilia BaistJogi SV1011g� ll.llil'oipwa 
dili mo1destai 1eni1Jilt�; 1coosegu�1!111lemeni1Je ilie 1spese gienierall!i merriilsCIOIIllO 
1JUJ1J1le 1ail11Ja :priOld'UZliOOJe idii !l'leddiiltJii 1sog:gietti ailll'dmposrtlai. NiOlltl. � ohi DJOl!l. veda 
ooone 1q1UJesto .d]s00111so sc�IV'Ollii apptmtJo iSIUll piainlo I�llllclIDaito dieilll.'tilnidiaiglilllle 
dli 1S1�1Ill1Pliilce iels1l�lmia1ZJ�!OIIlle. -(Omissis). 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (*) 


I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 gennaio 1974, n. 62 -Pres. Floire Est. 
Miani -P. M. Cutrupia (parz. diff.) -Consorzio generale d'i bonifica 
del bacino inferiore del Volturno (avv. Di Majo) c. Di Martino 
(avv. Correro e Andlrioli) e Ministero dell'agricoltu:ra e fOII'este (avv. 
Stato Albisinni). 

Acque pubbliche -Competenza� e giurisdizione -Opere di bonifica Difetti 
di progettazione ed esecuzione -Negligente manlitenzione Danni 
-Diritto al risarcimento -Sussiste. 

(r. d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 91; cod. civ., art. 204.3). 
Acque pubbliche -Giudizio e procedimento -Norme applicabili -Giudizio 
con pluralit� di parti -Sentenza interlocutoria e per una parte 
definitiva -Riserva di appello e appello immediato -Integrazione 
del giudizio -Impugnazione incidentale -Ammissibilit�. 

(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 189 e 208; cod. proc. civ. 1865, art. 469; 
cod. proc. civ., art. 340). 
Acque pubbliche -Giudizio e procedimento -Norme applicabili -Accertamento 
tecnico preventivo -Ammissibilit�. 

(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 208; cod. proc. civ. 1865, art. 251; cod. 
comm. 1882, artt. 7,1 e 658; cod. proc. civ., art. 696). 
Acque pubbliche -Opere di bonifica -Manutenzione negligente -Danni 
-Imputabilit� -Esercizio della manutenzione -Sufficienza. 
(cod. civ., art. 2043). 

Il disposto dell'art. 91 comma 2�1-.d. 13 febbraio 1933, n. 215, secondo 
il quale nessun risarcimento � dovuto dallo Stato ai proprietari dei fondi 
siti in un comprensorio di bonifica per il mancato o insufficiente beneficio 
derivato a questi 1dalle opere compiute, non esclude la configurabilit� 
di un diritto sogge'ttrivo al risarcimento dei danni oagionati daLla difettosa 
progettazione od esecuzione di opere di bonifica o dalla loro negligente 

. manutenzione. La dmnanda con cui si chiede U risarcimer..to di tali danni 

(*) Le dec~oni in materia di acque rpubbtliche ,sono mai.ssimate ed 
annotate da~l'avv. PAOLO VLTTORIA. 


722 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� ammissibile ed appartiene alla competenza del tribunale regionale delle 
acque pubbliche (1). 

Neil giudiziio davanti ,ai tribunali delle acque pubbliche, propo~ta in 
confronto di due convenuti domanda cii con,danna al risarcimento dei 
danni ed intervenuta una sentenza che dichiari ammissibile la domanda 
in confronto d'uno dei convenuti ed estrometta l'altro dal giudizio; notificata 
dal primo convenuto la riserva d'appello ed appellata immediatamente 
dall'attore la sentenza in confronto della parte estromessa; disposta 
dal Tribunale Superiore i-integrazione del giudizio, a norma dell'articolo 
469: cod. proc. civ. 1865, in confronto del primo convenuto, questi 
pu� proporre sotto forma di impugnazione incidentale l'appello in ordine 
al quale aveva fatto dichiarazione di riserva (2,). 

In relazione alle controversie di competenza dei tribunali delle acque 
pubbliche � ammesso l'accertamento tecnico preventivo, che pu� essere 
disposto prima del giudizio dal presidente del tribunale regionale (3). 

La domanda di risarcimento dei danni cagionati dalla difettosa manutenzione 
di un'opera di bonifica ben � proposta in confronto di un consorzio 
che, quale concessionario della esecuzione dell'opera, ne abbia 
curato la manutenzione con propria autonomia organizzativa e tecnica, 
ancorch� a spese e per conto dello Stato, n� vale ad escludere la responsabilit� 
del consorzio la circostanza che, trattandosi di opera idraulica, 
la manutenzione sia posta a carico dello Stato dall'art. 17 r.d. 12 gennaio 
19:33, n. 215 (4). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, S.ez. Un., 21febbraio1974, n. 486 -Pres. Flore 
-Est. HrancaciCio -P. M. CutrlliPia (conf.) -ENEL (avv. Coil'te) 
�C. Ministero dei lavori IPUbblici (avv. Stato Lancia), CoooO!rzio d� 
miglioramento foncliado FAGO (avv. Ferro), Soc. Montecatini E:di1son 
(avv. Salvucci) e Soc. SIMA (n. c.). 

Aque pubbliche -Concessione e derivazione -In sanatoria -Efficacia. 

(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17). 
(1-4) La seniten.za 2 ottobre 1971, n. 26 de[ TrlibU111ai!Je supieir:iooe, pia:rziailimente 
�cassata dalila ,soot~a in il"aissegna, � pubb'1ica1la d,n Cons. Stato 

1971, II, 997. 

L'afformiaita ,coinfi.gurab:hllit� di u:n diiriitto lall dsaircdment:o dei damind oa


g~01I1Jaitd da111a di:Jiettoisa pirogettazione 'ed esecuzioJ11e dd opeire dd bon.ifioo si 

roCOII111lette aJl p:riincipio, che ]Ja giUJ.'ltsprudenza COIIl.SI�delJ:',a op'eTalll.1Je l.liI1Che 

nella materia delle ope!I'e �~dmul:iiche (nonostaITTite le p'.Veviisiond conte


nute nieg:li amtt. 2 .t.u. 25 [Luglio --1'904, <n.. 523 1e 91 il'1d. 13 febbil:'aio 1933, 

n. 215), secondo cui iLa P.A., nelil"esecuzione del!le 'Orpeire che abbia ritenuto 
'!1Jecessair.Lo oompdeire nel pubb!Lico �inte'.Vesse, deve umdfOllI'IIlla!rsi ai1lJe 
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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 723 

Acque pubbliche -Antica utenza -Diritto al riconoscimento -Decadenza 
-Effetti -Sulle concessioni successive -In rapporto all'Amministrazione 
-Concessione in ~anatoria all'antico utente -Legittimit�. 


(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 2, 3, 17 e 19). 
La legittimit� di una concessione in sanatoria, che ha efficacia ex 
nunc, non pu� essere 1desunta dalla anteriorit� della utenza abusiva rispetto 
aize concessioni in ipotesi esposte a subirne l'incidenza e la circostanza 
che l'acqua derivata dall'utente abusivo non defluisse, gi� prima 
del venir in essere di queste, verso il punto di presa delle successive 
concessioni non giustifica il rigetto della domanda di risarcimento dei 
danni proposta in confronto del titolare della concessione in sanatoria, 
dai concessionari che deducono. la illegittimit� del provvedimento (5). 

L'esistenza di un'antica utenza -a prescindere dal suo riconoscimento, 
che ha valore dichiarativo -cOstituisce� un vincolo per la disponibilit� 
delle acque su. cui si esercita, vincolo che si rif[ette in limite alle 
concessioni successivamente costituite. La decadenza dal diritto al riconoscimento, 
se determina -in applicazione del principio di elasticit� 
del diritto di propriet� -l'espansione del diritto della P.A. sulle acque, 
non estende all'acqua oggetto dell'antica utenza ,il diritto dei successivi 
concessionati. Questi non sono perci� lesi dalla concessione in sanatoria 
della medesima quantit� d'acqua all'antico utente che, dopo la decadenza, 
abbia di fatto continuato a derivarla (6). 

I 

(Omissis). -Va esalffiiiJ.ata ;per prima la questione ;ri~�roposta dal 
Ministero dell'AgricoltUTa �col isuo ricorso incidentale, al iche non osta 
l'essoc questo 1condizionato, trattandosi idi questione 1che riguairda la giurisdizione 
e che, pertanto, � iPregiudiziale e rilevabile d'ufficio. 

regiolie delilia no=aiLe ddili!giem.za 1e irLsponde dei darund derbe['mimlarlli da opere 
progettate 1ed eiseguite iseinz1a il.'osseil'."Vlanza di :taiLe B:'egio1e. Si rinvdia sul ;punto 
alla Rel. Avv. Stato, 1966-1970, Il, in. 111, pag. 331. .AiJ1e decisioni ivi ciitate 
(Trdib. sup. 3 ma�ggio 1965, n. 9 e Cass. 25 ilugl1io 19616, lll. 2039, m questa 
Rassegna 19616, I, 468 con nata di CoLETTA, Osservazioni sull'art. 2 t.u. 
25 luglio 1904, n. 523 delle leggi sulle opere idrauliche, e 19'616, I, 1381) 
ha:rmo fatto seguito Trib. �sup. acque 10 maggio 19i67, n. H?., Giust. civ. Hl�67, 
I, 2067 1e Rassegna 1967, I, 902, �e Tutb..sup. 1ac:que 28 a[l['dilie 1971, :n. 8, 
Cons. Stato 1971, II, 414. 

Su1Pargomell1!to vanno �anche richlamate Le selllltelD2le deil T:rdibUl!lJai1e� superiooe 
17 ottobre 1968. n. 2fl. (Cons. Stato 1968, II, 801) e 5 dicembre 19'72, 

n. 45 (Rassegna 1973, I, 2.80) :l.'e!Lative ad .iiportesi in 1cui � stata :lia1lta aippifil

724 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Denunziallldo la violazione e falsa a[p[pltcazione degli art. 91 <h:!l 

I 

r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e 46 della legge 2,5 g+ugno 1865 n. 2359, il 
Ministero assume 1che nella fattispecie non potevano trovare applicazione 
I 

n� quest'ultima no.mna n� quella dell'art. 2043 1codl. 1civ., ma doveva aip( 
pliicarsi unicamente l'airt. 91 icomr:na 2� dell'anzidetto ll'.d. 13 febbraio 1933' ! 
secondo il quale nessun ll'isar:cimento � dovuto ai proprietari dei fondi 
siti nel 'COlll!P'l"ensori�> di bonifica per il mancato o illJSUf:fidente beneficio 
derivato a questi dalle opere 'compiute: 1con la 1conseguenza che, essendb 
il Di Martino pr~ietario di un fon<llo nel 1c0llljprensorio di ibonifiica del 
bacino inferiore del Voltmno, non Sii :poteva neppure ipotizzare un suo 
dill'itto soggettivo, tutelabile davanti alla giurisdizione ordinaria, ad un 
risarcimento iper la ,situazione di svantaggio derivata al fondo stesso 

dall'esecuzione delle opere di bonifica. 

L'eccezione non ha fondamento. 

L'attore, invero, secondo l'interpretazione 'della sua domanda da 
parte del Triburiale 1superio:re, non ,chied'eva n� dli essie:re indennizzato 
per un danno [permanente sofferto d!al suo fondo !P'er effetto dell'esecuzione 
delle dette oipell'e GsiJe1ch� � esatto 1che non trova aip[plicazione nel 
caso ,concreto l'art. 46 della legge sulle eSp!l'opriazioni per pubblica utilit�), 
e nepipu:re di e,ssere ll'iiswcito !Per il mancato o insufficiente beneficio 
1d:erivato al fondo dalle opell'e stesse (1stcch� non si versava nemmeno 
nell'ipotesi 1contemplata d!all'a:rt. 91 del ll".d. 131 febbraio 1933 

n. 215), ma lamentava che la difettosa proigettazione ed esecuzione delle 
opere di bonifica, ed in jpart~colall'e delle idirovore installate !Per lo smaltimento 
delle acque, e la loro negligente manutenzione, avessell'o ipll."OVOcaailone 
deli1'1M't. 46 1. espr., nonch� .Le senter:t2Je Oass. 10 1gdugno 196'8, n. 1769, 
Rassegna 19>68t I, 512, e Trib. sup. acque 7 ottobre 1970, n. 7, Ccms. Stato 
1970, II, '9'49 e Foro amm. 1'971, I, 1, 49, che hammo amm.mncdlaito dll po:dinciipdo 
peir cui Jia P.A., un:a V'Oilta aSSU!Ili1Ja l'inizilaitiva dd. rieaitizzaa:ie il'oipeira, ha il.'obbld:
go dd 1costru.k!1Ja e mamrteneril:a in modo da non damrrJJeggillaa:ie iil cdtbaddmo 
che 'SU di 1essa abbda fatto affiidamento. 

Quanto al niesso di cOnV'ailiit� tria 11a costruziiOOJJe dleilil'opetm dli bomiL:f�ca 

e till. ip['legiiudJizdo rdsentito dail priiviato, Tuib. 1sub. acque 7 ottobre 1971, n. 11, 

Cons. Stato 1970, Il, 61, ha peir� affermato �che se 'Ila sitUJaziOOJe p11eesisterute, 

mi~Ol'lata per efi�etto dleilil'�opeira ,di bonifie1a, si riproduce ;i,n conseguenza 

dielWa rtemporanea I�!llaJttivirt� deilil.'operia, .non si � 1m presenza dd 'L1l1l dammo 

msaa:icdOOlie. 

(2-3) Ai1l'1arwomem.rto de11Wa �iscipi]dmia �deil giudizito aviarruti ad trdbllltlaiLi. 

die�l!Je acque hainno il'lilguaa:ido due 11ecemti dieciS�JOIIll� delWe Seziollld umite, 2 

tiebbtraio 1973, n. 311 'e 315, rpubblltcate ;i,n Giust. civ. 19-73, I, 560 ooin ll10ta 

dd SGROI V., Sistema ptocessuale in materia di acque pubbliche e rinvio 

alle norme del codice di procedura civile, 1e d.n Foro it. 1973, I, 2853. 

Suilil.'1arrnm1ssib.illdJt� de1il'aoceirtamento tecmco neil proceda.mento a/V1alillld 

a:i tribUllla�d delJLe acque, dm senso 1a:fferma:tivo, con d!i:vierise motdvazdollld, cf:r. 
Tirib, sup. acqUle 14 ddcembr1e 1'959, n. 36, Foro amm. 1959, II, 3, 6'8; 8 gdu~ 


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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 725 

cato allagamenti e ristagni da 1cui il fond!o e le coltwre in �SISIO es[s:tenti 
erano 1stati danneggiati: egli, quindi, faceva valere il diritto soggettivo 
al ri.salrlcimento d:ei danni patrimoniali, 1che assumeva essergli stato cagionato 
da fatti illeciti 1colrposi di 1cui attribuiva la :responsabilit� al 
Ministero dell'Agricoltura e al CoI11Sorzio di bonifilca, dliritto :riconosciuto 
dall'art. 2043 1cod. civ. e tutelaibile, davanti alla giurisd!izione ordinaria, 
anche nei 1con:flronti della, pubbliica amminilsfJrazione dlella quale si alleghi 
un comportamento dannoso contrario al rpirinciipio � nemine:m laed!ere �. 

N� ostava a tale interipretazione aLcun giudicato nascente dalla 
cil'lcostanza >che nella motivazione dlella sentenza del Tribunale regionale 
la domanda era ,stata intel'{P["etata come tendente ad ottenere l'indennizzo 
di 1cui all'art. 46 della legge sulle ~Olplriazioni, e che quella sentenza 
era �stata iimpu,gnata dal Di Martino soltanto 1contro il Consorzio. Infatti, 
a ,seguito dell'integrazione del 1giudizio d'aippello nei confronti del Ministero, 
e idell'a[)lpello incidentale dli quest'ultimo, la 1causa era stata sottoposta 
in toto al riesame del '1'1rilbunale SU(periore, l'attore aveva riproposta 
contro entrambi i convenuti la Silla ,domanda dli condanna dei medesimi, 
in 1solido o alternativamente, al ri:Saxicimento idei danni caUJsati al 
suo fondo dlal ristagno delle aicque, e tale domanda ben rpoteva, quindi, 
essere nuovamente e 1diversaanente inte;rpretata dal giudtce di secondo 
grado, traendone la conis:eguenza 1che a conoocerre della domanda stessa 
era competente l'autorit� ,giudiziaria ordinaria. 

Il ,ricorrente principale, ,cfununziando, 1col primo motivo, la violazione 
degli artt. 189 e 2.00 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, dell'art. 517 

n. 3, e 7 del 1c.ip.1c. del 186�5 e (in subwdine) dell'w-t. 340 del vigente 
c.ip.1c., si �duole 'che il T�ri:bunale Superiore d!elle acql,le [P'Ubibliiche, con la 
sentenza interlocutolria, aibibia ritenuto arnrrnisstbile l'appello incidentale 
del Minilstero ,<:full'Agricoltura, sebibene l'a1Ppello principale, IPll"Oposto d!al 
gDJo 1965, n. 11, 28 ap.r:iiLe 1971, n. 8 1e 2 ottobre 1971, n. 21 m Coins. Stato 
1965, II, 297; 1971, II, 414 e 997. 
In tema dii 1appellilo dincd.cLenrtrue, dir. Tirdib. sup. a,oqUJe 18 iLugildo 196�1, 

n. 12, Acque bonif. costruz. 1.962, 64. 
(5-6) La .sentenza 20 1apme 1.9-70 n. 6 dleil T111ilbunaLe �SUJpeirdo<re, comdi&maita 
daJWa ,seDJben:zia m mssegnia, � riasSUIIllta m Giust. civ. Rep. 1971, acque 
pubbl. e priv., 7i9. , 

SiulliLa �effilcacd.a ex nunc dle�ilia 'concesstone m samJatoria, c:f:r. T:rd!b. SUJp. 
acque 12 gdlugno 1954 n. 24, Acque bonif. costr. 1955, 43; Trdib. sup. acque 
5 1mal'2lo 1955 1n. 7, Giust~ civ. 195�5, I. 1681; Caiss. 21 :liebb11aio 1.9-56 :n. 485, 
Acque bonif. costr. 1956, 246; Oass. 13 :liebbmio 1964 n. 313, Foro it. 19�64, 

I, 1180; Tirilb. sup� .aoquie 18 dicembre 1967 :n. 3.0, Foro amm. 1968, I, 1, 
103 1e Rass. giur. Enel 1'968, 512; Tuiib. sup. �aioquie 25 giugno 1968 n. 17, 
Cons. Stato 1968, II, 480 1e Giust. civ. 1968, I, 1728; Ttrj,b, aioquie Fdo:e[)2)e 7 
iLu~io 1969, Rass. giur. Enel 1969, 761; T�11~b..acque Palermo 10 lLugilio 1970, 
ivi, 1970, 976. 



726 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

solo Di Martino, fosse d.'h-etto contro il CollSIOlrzio, esclusivamente pe!l' 
ottena-e la rifOI"Ina della pironunzia che avev.a estrom.esso quest'ultimo. 

Il motivo non � fondato. 

Infatti, d]spOISlta, ai sensi dell'art. 469 del ic.p"'c. del 1865 (app�Ucabile, 
,per il richiamo fattone dall'art. 208 del t.u. 11 dicerrnblre 1933 

n. 1775, ai piroqed�menti d'avanti ai 'Dribunali dlelle acque pubiblilche) l'integrazione 
del giudizio nei con:Jironti del Mini!Stero, e conseguentemente 
riip:roposta dall'apipellante Di Martino, come gi� si � 0S1Seirvato, la domanda 
di condanna alternativa del Consorzio o del Mini:s:tero, l'interesse 
di quest'ultimo ad iimJpugnaire la sentenza di pirirrno .grado, contro la quale 
aveva notifiicato 1riserva di ap[p�ello differito, diventava attuale, con la 
'conseguenza che il Minisrtero stesso ben IPOteva IPirOpa.ra-e sotto fOil'ma di 
appello incidentale, nel giudizio svolgenteBli 1sull'ap1Pello immediato piroposto 
da un'altra [parte, quell'impugnazione 1che si era riservato di proporre 
unitamente a quella 1contro la sentenza definitiva: e ci� pereh�, 
come esattamente ha osseirvato la sentenza impugnata, essen:do devoluto 
al Tribunale SU[p�erioire, per effetto dlell'a[ppello pirinci1Pale, il riesame di 
tutta la materia del contendeire, poteva in tal caso trovare aippUcazione, 
anche sotto l'im\Perio 1del ,codiice di procedura del 1865, il principio a 
cui si ispiira la no:mna dell'art. 3,40 u.p. del codiice vigente, principio che 
non � minimamente in contraisto col sistema di quello aibirogato. (
Omissis). 
Col settirrno motivo il ricorrente, d'.enunziando la violazione crell'articolo 
167 del t.u. 11 dicembre 1933 in r-elazione agli artt. 200 del mede.
simo e 517 n. 3 del 1c.p.,c. del 1865, si duole che il Tribunale sru.perioo-e 
abbia r-itenuto legittimo, ed abbia conseguentemente utilizzato come fonte 
di pirova, l'accertamento tecnico pireventivo diS[posto ad istanza dlel 
De Ma:rtino dal Presiidente del 'Ilr:Lbunale iregionale delle acque pubbliche, 
sebbene tale IPII'OVVeilimento non fosse previsto n� dal t.u. anzidetto 
n� dal �C.p.c. del 1865. 

Nemmeno questo motivo � fondato. 

� ben veiro che, per il pirincipio enunciato �!all'art. 208 del t.u. 11 dicembre 
1933., il sistema processuale applicabile alle 1controveT1sie in materia 
di acque puibbliiche, per tutto ci� che non eira regolato dallo srteSJSo 
t.u., era quello del �COldiice di procedurra civile del 1865; che tale {Pirincipfo 
rirrnane applicabile anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, 
mantena'1Jdo ancoriato a que1llo 1abriogato il iproc,edilme�nto davanti ai tribunali 
�dlelle acque pubbliiche; che, infine, il �Codice del 1865 non conteneva 
una noro:na corrisJPondente a quella dell'a:rt. 696 dell'attuale c.p..c., e che 
di :Eronte a tale �Silenzio diella legge le opinioni della dottrina erano discordi 
circa l'esperibilit� di una perizia pireventiva in 1caso ,di periculum 
in mora. Ma non � men vero che la .giuiriS[prndenza, COIITl!PII'e.sa quella di 
questa Suprema Corte (Ca1S1S. Sez. Un. 25 marzo 1,931 Baniei e Rutelli 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 727 

c. Pecarella) aveva aiocolto l'opinione favorevole a tale mezzo d'istruzione 
preventiva, e che di esso la [pil'atiica faceva lwgo uso: e ci� �estendendo, 
rp& analogia, le norme degli artt. 251 1c.p.c. 1865 e 71 e 658 
cod. 1comm. 1882; analogia giusitifiicata dall'eadem ratio, trattandosi di 
aissicUJ:rare la cons&Vazione di quelle iprove, consli.stenti nella descrizione 
di fatti 1Pe:ticepUi dal testimone o dal {Perito, la ,cui as1sunzione, prevedibilrrnente, 
sarebbe divenuta im[pOISISlibile all'epoca del processo [per il venir 
meno dell'oirgano della prova o delle situazioni di fatto da aioceil'tare. 
4Poich�, quindi, l'istituto dell'aocertamento tecniico [pil"eventivo pu� ritenerisi 
gi� ammesso nel S<�IStema iprocessuale ir:iichiamato dall'art. 208 del 

t.u. del 1933, non pu� dubitail:'lsd ,che la nomna dettata in ip:ro[posito dall'art. 
696 del codke vigente possa trovare aip[pliicazione anche in relazione 
allecontrove.Tsie di 1com1Petenza dei tribunali delle acque !PUbbUche (che 
sono giudici o:rid!inairi .sipecializzati), e che 1perici�, ove ricorra l'urgenza 
di far verifiica1re prima del giudizio lo stato dei luoghi o la condizione 
delle cose, il detto� accertamento possa essere disipooto dal Presidente del 
Tribunale regionale delle acque <COIDIP�etente per la 1causa di merito. N� ha 
piregio, in contrario, l'obiezione del ricmTente 1che, a noTIIll.a dell'art. 167 
del t.u. delle leggi 1sulle a1oque, quando ocicorrano accertamenti tecnici 
vi deve :provvedere il giudice insieme 1con uno dei membri tecniici del 
tribunale, e �che solo in casi eccezionali ipu� ess.er nominato un consulente 
tecnico: tale nomna !PU� infatti trovare aip[pliicazione soio nel processo, 
e non quando, ooc01r:rendo prima dli esso <compiere accertamenti, 
/ 

non esistono anicara gli organi di cui SO\Pil"a. 

L'ottavo motivo, 1con il quale :sd denunzia la violazione degli articoli 
2697 e.e., 73 del cr.d. 14 agosto 1920 n. 1285, 1873 del 1Pi� volte 
menzionato t.u., 360 n. 6 del .c.p.c. del 1865 e 111 della Costituzione, in 
relazione agli axtt. 2.00 del pa-ed!etto t.u. e 517 del ;predetto codice, investe 
con svariate censure, siiccome vizj.ata da errori di logica e di diritto, 
manchevole e �contraddittoria, la motivazione in base alla quale la sentenza 
impugnata ha ravvisato nella difettosa manutenzione degli impianti 
di .bonifica la causa esclusii.va dei danni sofferti dial Di Martino. 

Al riguaTdo � opportuno premett&e 1che alla soviraC1Cennata conclusii.
one la :sentenza � pervenuta osservando 1che da accertamenti compiuti 
da un tecnico altamente S[pecializzato, e del quale si [poteva con,divid:
eil'e il 1Pa:rere, le 01Pere di bonifica risultavano idoneamente progettate, 
ed eseguite 1con 1concreta aderenza alla situazione climatica della 
zona e alle 1caratteriistiiche dei terreni da bonificare; che non erano stati 
allegati, e tanto meno provati, �casi fortuiti o di forza maggiore piroduttivi 
degli allagamenti (essendo prevedibili le vicende metereologiche che ad 
essi avevano dato occasione); che pertanto quegli eventi non potevano 
esser stati causati che da deficiente manutenzione degli ilmpianti; che 
tale conclusione trovava conferma nelle deposizioni dei test1rnoni, i 


728 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quali erano stati 1conco.rldi nel rifer.ilre che gli allagamenti stessi erano 
stati provocati dal mancato funzionamento delle idrovore, nella deposizione 
di uno dei tesrtimoni srtessii., �che aveva constatato l'intasamento delle 
grate di ,scolo, nei sOIPI�-aluoghi 1COl!Ilpiuti, in ocicaisione dei quali era 
stato constatato l'intasamento anche dei canali, nelle osservazioni degli 
stessi .tecnici del. ColliSorzio cirlca la d:ifftcolt� d'i aprpll."estare un'adeguata 
manutenzione �Con gli insucffiicienti mezzi finanziari diisiponibili. 

Con le �censm-e mosse a questa motivazione, che Sii possono riassumere 
come S�egue, il 11."�!Coa:irente ~duole 1che il Tribunale Superiore: 

a) a:bbia risolto globalmente il IPll."Oblema della resiponsabilit� mentre 
avrebbe dovuto esaminare separatamente ciascuno degli eventi dannosi 
per aacertarne le caU!Se; 

b) ab17ia� dato rilevanza alla constatazione dell'intasamento dJelle 
grate e dei �canali, fatta in epoche divense da quelle in cui elt"ano avvenuti 
gli allagamenti; 

e) abbia adidossato al Cooooll."zio l'on&e di IPll."Ovare la fOll."Za maggiore 
o il fortuito, mentre, non es1sendlo 1Pll."esunta la sua 1res1Ponsabilit�, 
esso non era tenuto a fornire una tpll."ova liberatoria; 

d) abbia inesattamente ri[prnrtato il tenoire delle deposizioni testimonali, 
il rtsultato dei isopraluoghi etc.; 

e) abbia illogicamente ritenuto rche l'aprpll."estamento dli un sistema 
supiplement�re di fornitura di enerigia tper il funzionamento delle 
idrovore in 1caso di interruzione dell'erogazione di eneirgia elettrica 
rientrasse nella manutenzione diell'im1pianto; 

f) abbia :ritenuto dipendenti da sca!I'lsa manutenzione gli allagamenti 
del 21 ottobre 1957 e del 4 novembre 1961, attribuiti dallo stesso 
Di Martino ad altre cause. 

Tali 1censure sono peraltro, tranne quella sub e), inammissibili o 
infondate, perich�: 

a) nessuna esigenza logica im{pone di inda.gall."e separatamente 
ci11ca le cause 1dli ciascuno degli eventi di una serie, quando la loro 
causa comune ,si !PU� desumere 1sia dall'inesistenza di altre cause sia da 
un �c<mljplesso di elementi inidiziari che indicano quella; 

b) la constatazione del 1cattivo stato di manutenzione delle O[Pere 
di �bonifica e degli effetti di tale istato sul mancato funzionamento delle 
idlrovore, anche se avvenuta non in concomitanza d!egli allagamenti 
(ma !Pur seIIl\I)a"e in epoche ipll."ossdm.e ad essd) forniva una �base razionale 
alla presunzione rche quello srtato esisteis1se anche al momento di quegli 
eventi, e ne fosse la 1causa: il ragionamento della sentelllZa non �, quindi, 
n� incoerente n� manchevole; 

e) la sentenza non ha ;posto a 1carico del Consmzio l'onere di una 
prova li:bell."atoria, ma ha ritenuto ;pll."ovata dall'attore la responsabilit� 
del Consorzio srtesso in base a !Pll."esun:zioni le _quali (non essendo contra



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 729 

state da indizi .ci::rtca l'esistenza di 1cause ad esso non imputabile, che il 
Consorzio avrebbe avuto interesse dli allega!I"e e !P!l"Ovare) apparivano 
univoche e concO!l"danti; 

1d) la 1cenisura !l"igua;rda un <p1reteso travisamento di fatti, che, come 
� noto, non pu� costituire motivo di 1cassazione (potendo se mai da!l" luogo 
ad un'.istanza di revocazione) LSalvo quando si concreti in ormeLSm motivazione 
su un 1PUnto decisivo, 1Potesi che nella fatt�ISjpecie non r1cocre; 

e) il Tribunale superiore ha ritenuto, nel suo sovrano apiprezzamento 
dell'attendibilit� 1delle prove, �che i fatti a cui allude il rico:rrente, 
riferiti dai coDJSulenti non di s1cienza !PlrO!PII"�a e senza inrucare le 
fonti dielle loro infOI'IITlazioni, non fossero 1pirovati; e tale valutazione, 
sorretta da .congrua e logi,ca motivazione, � iDJsind!aicabile in sede di 
legittimit�. ' 

Deve invece, Tiiconoscel'IS[ fondata la �censwra sub e), essendo effettivamente 
illogica e contradldlittoria la motivazione 1cwca il 1PUnto decisivo 
della re51Ponsa1bilit� del Consorzio anche iper i danni causati dal 
mancato apprestamento di una fonte 1sussidiaria di ener.gia (per a1S1sdJcurare 
il funzionamento delle idrovore qualoi-a fosse venuta a mancar�e 
l'enwgia elettrica 1che nomnahnente le azionava. 

DOIPO aver iriiconosciuto che vi eTano state interntzioni diella coirrente 
elettrica e �che la conseguente inattivit� delle id!rovoa-e aveva 
contribuito a 1cawsare .danni, e do.po aver escluso che tali interiruzioni 
�Costituissero casi fortuiti o di forza maggiore in quanto erano prevedibili 
ed anzi addirittura !Pirobabili, la sentenza io:n1pugnata, pirecisando 
che non veniva' in considerazione la sufficienza delle idrovore ibens�. 
l'oipportunit� di apprestare susmdiariamente ener.gie motrici diveI'ISe da 
quella erogata �dalle ilmjpirese eletmche, ha affermato che doveva irrnputa;
rsi a co]Jpa del Consorzio il non aver pr-ovveduto ad alleLS,tire un sistema 
suwlementare di azionamento delle id!rovoire stesse mediante tali 
diverse energie. 

Quest'affexanazione � logicaimente iniconciliabile con le IP!I"emesise, 
e .soprattutto 1con quella c.ixlca la sufficienza delle O!Pelre costruite per 
conto dello Stato, e �con quella, posta alla !base della decisione, che il 
Consorzio non 1s:volgeva � altro 1compito che quello della manutenzione 
_delle O!Pere stesse, e 1che 1causa unica dei danni di cui trattasi eira stata 
l'incwria �con �cui tale attivit� era stata esipletata. Infatti, (p()ich� si riconosceva 
che le idrovOTe dovevano funzionare anche, e lllUl!ggiorm.ente, 
quando le avver1se �condizioni atmosferiche renidessiero ;probaibile l'interruzione 
della coiILl"ente elettrica, e 1che !Per assdJcurare tale risultato non 
baistava mantenere in buono stato le 01Pere d'i b�nifiica, ma occorreva 
aggiungervi un sistema SUJP!P�lementa:re idi azionamento delle idrovore 
con divemsa ene:r:gia (sistema che doveva necessairiamente 'comportare 
l'allestimento di un qualche ia:npianto SIUlSsWi.ario), non .si poteva affer



730 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mare, senza 'cadere in contraddizione, che le opere anzidette erano cronplete 
e �s�fficienti, e 'che l'aggiungere ad esse quel neceS1Sario SUiP!Pleonento 
faceva parte della loro manutenzione e rientrava nei 1compiti del Consorzio. 


Su questo punto il quale � decisivo :pe!l'lch� SIU (quell'affermazione 
poggia la conclusione, a 1cui � pervenuto il TrLbunale su,periore, .che il 
Consorzio � l'unico re:s:ponsabile di tutti i danni, 'compresi quelli causati 

/ 
dalla mancanza di una fonte d'enet1gia di riserva), la motivazione della 
sentenza impugnata �, quindi, viziata idia contradldittoriet�, e la sentenza 
deve, sul detto punto, es1sere cassata. 
Col nono motivo il ricorirente, denunziando la violazione de1gli arti:. 
coli 16 e 17 del r.id. 13 febbraio ig,33 n. 2115, 180 e 1.83 del t.u. del 1933, 

n. 1775, 360 n. 6 diel c-1p.,c. del 1865 e 111 Cost. in relazione agli aTtt. 200 
del t.u. e 517 diel 1codice del 1865, censura la {Parte della sentenza che 
affernna che toccava al CoooO!rzio 'cuxrure la manutenzione delle opeTe di 
bonifica. 
Assume il 11.'tconrente che, trattandosi di un'O{Pera di boniftca di prima 
categoria, la quale era a totale 1cairico dello Stato a nomia d'ell'art. 7 
del r.d. 12 gennaio 1933 n. 2:15, e la 1cui esecuzione era 1stata data iil 
concessione al Consorzio a noo:rma dell'art. 13 dello stesso decreto, lo 
Stato rimaneva unico titolare dell'opera finch� non ne fosse stata dichiarata 
l'ultimazione, e� che la manutenzione isarebibe corrmnque rimasta 
SffilllPl"e a 1caxico dello Stato medesimo, a norma dell'art. 17 del decreto, 
in quanto si trattava di opera idraulica. 

Ammette perraltro il ricorrente di eSIS&e stato, sia pure per conto 
dello Stato e nei limiti dei finanziamenti all'uopo aissegnatigli dal Ministero 
dell'Agricoltura e dalla Cassa del Mezzogioo:'no, l'esecutore della 
manutenzione, e non 1contesta idi avere 1svolto quell'attivit� con piena 
autonomia tecnica. 

Ci� ;p01S:to, apprure esatta la 1consid&~zione della sentenza Lmpugnata, 
che, ;cio�, nel 1ca:so concreto, 1gli aspetti giuridtci dei rapiporti tra il Ministero 
concedente e il Consorzio concessionario non as1S1Umono importanza 
decisiva, ma :rileva isolo la cimcostanza che, dli fatto, � il Consorzio a 
curare la manutenzione degli h.npianti di bonifica, �con il pr01IJ1rio !Personale 
e 1con la pa.-opria organizzazione d'Lmpresa tecnica. 

Determinare il 1soggetto 1che, al tempo degli eventi dannosi, aveva 
la titolarit� 'delle QPere di bonifica, ed a carico del quale era la manutenzione 
delle opere :stesse, avrebbe assunto Lmportanza decLsiva se la 
dom.anidla acicolta dal Tribunale superiore avesse avuto 1come titolo la 
res:ponsabilit� iper l'inadem1Pimento d'ell'obibUgo della manutenzione ai 
sensi delle surrichiamate diS[posizioni di legge. Ma nel caso di 1cui trattasi 
il titolo 1POsto a fondamento della domanda del 1dlannegigiato era esdus!i.vamente, 
'Come 1si � osservato a pa."Q\POSito del iricoll'so incidentale, la 

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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 731 

r~onsabilit� !Per fatto illecito; ne 1consegue che, !Per quei d'anni che 
avevano nella difettosa manutenzione il loro fatto igeneratotre, oocoo:Teva 
soltanto stabilire quale fosse il 1sog;getto autore di quel fatto dannoso: 
e do� :se il Cons0trzio, o il Ministero, o entrambi, avessero svolto, con 
negltgenza e imperizia, quell'attivit� materiale di manutenzione delle 
opere d!i bonifica che, per tale sua difettosit�, aveva ,cagionato al De 
Martino un danno ingiusto. Ed essendo pacifiico che quell'attivit� (salvo 
a meglio determinarne i limiti in relazione alla cerurura !Pi� SO[Pira accolta) 
era stata svolta esclusivamente dal Consorzio, come concessionario dell'esecuzione 
delle opere peir 1conto dello Stato, e non 1come nudus minister 
di questo, (e quindi 1con rpiena autonomia organizzativa e tecnica), 
la <Circostanza 'che l'aveS1Se S'Volta iper 1conto e a srpe~ dello Stato medeslimo 
non esclud!eva la sua il."esrponsabilit� per colpa aquiliana. 

Le 1censure mosse dal ricOl"rente all'affemnazione della .sentenza 
impugnata 1che � la manutenzione � cmata ovviamente dal Consorzio �, 
anche ise si intel.1pireti, come fa il tl."icorirente steSISI(), tale affermazione nel 
seruso 1che la manutenzione era a carico del Consoirzio, investono quindi 
un punto non decisivo e non toccano la soluzione adottata, la quale s[ 
regge sulla 1considerazione pi� 1sopra iripoirtata e sulla iP!Teme,ssa che la 
responsabilit� del Consorzio nasce non gi� dall'inosseirvanza della norma 
civca l'onere della manutenzione, bens� unicamente dal coiffi[poirtamento 
illecito soip!rn sipecif�icato. 

� poi arprpena il caso d!i ,soggiungere, tenuto pa:-esente quanto s'� detto 
ora, che ogni questione Telativa ad un'eventuale resrponsrabilit�, rper qualsiasi 
titolo, del Ministero dell'Agricoltma, la quale senza escludere quella 
del C.onsoirzio 1conc0Tra 1con essa, esula dai temi del ricOITSo principale 
in esame. 

� Infatti, IPO�ich� il De Martino non ha �!m!pugnato la (pronunzia del 
TrihUJllJaile 1suiperdoa."e che ha :riig.eittafo 1e domande 'da 1h� rpa."orposte conit:rn 
il Ministero 1steS1So, e rpoich� contro quest'ultimo il Consorzio non ha 
mai :proposto una domanda cli rivalsa che iIJOSISa aver formato oggetto 
di .statuizioni, neppure �IJ:niPl�IC�te, della sentenza impugnata, ne COlllSe1gue 
che la discU1Ssione ed il 'controllo di legittimit� rimangono necessariamente 
dvcoscritti alle sole pronunzie emesse, a favore del Di Martino, 
nei con:lironti del Consorzio. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -Con decreto ministeriale del 1 � marzo 1958 n. 6564 
venne concesso, in via di sanatoiria, al CoillSIOO'Zio di Miglioramento F AGO, 
nonostante le o,piposizioni delle Societ� SADE. (Societ� Adriatica dli 
Elettr~cit�) e SIMA (Societ� Ida-oelettrlca Medio .AJd~ge) il diiritto di 

J~ 


732 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

prelevare dail to!J.'lrente Talv1era, affiueinte ideihl.'Adli.1ge, mo1dwld massimi 6 
di acqua pubblica in aggiunta a moduli massimi quattro, di 1cui al decreto 

I

di II'iconoscimento di antica utenza del 14 marzo 1941, a SCOIPO fa:irigatorio. 

I 
~ 

Le priedette soc1i1et� ,eiJ.1erttriic:he, aSS1Umendo di essere coirwessionarie di l: 
derivazioni d'acqua dal fiume Adige per la [pll"oduzione d.i en&1gia elettrica 
da pi� antico tem:po e di trisentire :prr-egiudizio, dlata anche la insuffidenza 
delle acque dell'Adige a soddisfare i quantitativi di loiro COIIIllPetenza, 
dall'illegittima 1concessione in sanatoria in favore del Consorzio, 
cihe non av�eva <diritti anterdoiri 1a quelli' aisse!Iltiti 1ad esse soc1iet�, conve!Ilnero, 
1con atto 12 maggio 195.S, davanti al Tuibunale regionale delle 

I Acque di Venezia ,sia il Ministero dei LavoTi Pubblici che il Consoczio 
miglioramento FAGO e domand'all'ono 1che fosse dichiarato illegittimo il 
deCl!'eto di 1concesisione di 1cui so:pTa al Consorzio stesso, con la condanna, 
a suo carico ed a carico dell'Amministrazione dei LL. PP., al risarcimento 
dei d'anni, da liquidam in separata siede. 

L'Amministrazione dei LL. PP. eccepi l'im[pll"O[ponibilit� della domanda, 
invocando l'awUcazione dell'art. 19 del t.u. n. 1775 del 19i33, 
per ii quale res[ponsabile di qualsiasi lesd.one derivante dalla concessione 
� soltanto il concessionario. 

Il Consorzio di migliocamento ec1cepi il dlifetto di giuriistdi:zione, sostenendo 
la 1com:petenza giurisdizionale del Tuibunale Superiore delle Acque, 
in quanto� il :ricorso era stato proposto contro rpl!'ovvedimento definitivo 
demandato, nella soggetta materia, soltanto alla P. A. 

In seguito alla nazionalizzazione delle qrese elettriche intervenne 
nel giudizio l'ENEL, facendo iPl!'OIPrie le domande e le difese delle 
societ� ricorrenti. 

Davanti al Tribunale regionale le parti interessate :rinunziarono al 
risarcimento dei danni 1contro I'Amministrazione dei Lavori PubbHci ed 
il Consorzio all'eccezione di difetto di giurisdizione; ma il Tlribunale 
regionale, ,con sentenza 16 ottobll'e 1967, esamin� d'ufficio le relative 
questioni, nonch� il merito affeT1tI1ando la proipil'ia giurisdlizione e rigettando 
le domande tutte. 

P:roposero a;p!Pello siia l'ENEL 1che il Consorzio .FAGO. 

In sede istruttoria il 1contradidittorio fu integrato nei confronti della 
s.ociet� Montecatini Ediison, avente 1causa della SADE per le attivit� 
non elettriche, e della SIMA. 

Il 'Dribunale SUiPeriore delle acque, con sentenza 21 febbraio-20 
aprile 1970, conferm�. la dec:Lsiione dlei primi :giudltci. Nella motivazione 
rilev�, :fu-a l'altro: 

A) L'ENEL aveva sostenuto che la 1cad'uta dall'antica utenza 
del Consorzio FAGO avesse qortato una legittima es:pansione delle 
concessioni della SADE e della SIMA, 1sicch�, lAmministrazione non 
avirebbe potuto :prr-ocedere ad una nuova 1concessione, sia pure in sana


1. 
!: 

i 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 733 

toria, al medesimo 1coooorzio, isenza violare il diritto d!elle dlue societ�. 
In altri termini, venuta meno la utenza del Consorzio, le societ� avevano 
.il� diritto di ~Uare a tutta l'acqua diS1Ponibile le 1concessioni in loro 
favore; 1con la conseguenza 1che il p1rovveclimento di sanatoria in favore 
del consOII'zio F AGO (sei moduli) !Si ll'iver1ber� pregiudlizievolmente sulle 
dette 1concessdoni in favo1re delle societ�. Presill\P1Posto di q.esta tesi era 
che i sei moduli :d'acqua concessi al 1consOll''zio con d.m. del 1958 in 
a!�giunta ai 4 di 1cui all'utenza del 1941 fossero da temipo entrati nella 
disiponibilit� dii tutti i 1conicesisionari, nei �limiti delle risipettive utenz.e. 
Ma tali isei moduli Selill!Pil"e di fatto utilizzati dal Conso1rzo FAGO, non 
&ano mai defluiti nell'Adige; onde n� la SADE n� la SIMA, anche 
prima :del 1958, avevano potuto usufruirne. Mancando del loro presrupposto, 
l~ domanda di riisaill'cimento e quella dii illegittimit� del provvedimneto 
del 19-58 in favore del Consoll"zio erano da ritenere infondate. 
Poich� i diritti dei 1concessionari dell'kdige non furono mai acciresciuti, 
n� diminuiti, non si !PII"Ofilava una �qualche ipotesi dli illegittimit� della 
concessione in 1sanatocia, in quanto tale lrll!P1Poirto era del tutto estll'aneo 
riispetto a quello dei sudldetti concessionari. 

B) Era infondato il motivo con il quale .si deduceva un difetto di 
prova drca l'antica utenza di 10 moduli, dei quali il Consoczio avrebbe 
goduto prima delle derivazioni SADE e SIMA. Dagli atti risultava 
che da temipo immemorabile il Consorzio aveva un'utenza di 1000 litri 
al 1secondo e �che ne usufruiva prima di ogni altll'a concesslione sull'Mige. 
Questa situazione costitu� la base per l'emis1sione del d.m. 1� marzo 1958. 

Avverso questa sentenza l'ENEL, con atto notificato il 30 novembre-
10 dicembre 1970 e !Pll"esentato nella cancelleria di questa Supirema 
Corte, 1con la ricevuta del p1re.scritto de[Josito per multa il 9 dicembre 
successivo, ha IPll"OPOSrto ricomo 1Per cassa�zione, fondato su dlue motivi. 

Resistono l'Almmintstrazione dei Lavori Pubblici e il ConsOII'zio 
FAGO con controrico1rsi notificati risiP�ettivamente il 28-W dkemibll'e 1970 
e il 7 gennaio 1971 e depositati il 13 e il 15 1gennaio 1971. 

L'ENEL e il Consorzio FAGO hanno preisentato memorie. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

� OIPiPOrtuno che i due mezzi di ricorso siano esaminati congiuntamente. 


Con essi l'Ente ricOICTente deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 
17, 19 e 38 r.d. 11 dicembll'e 1933 n. 1773, nonch� dei principi in materia 
di concessioni di acqua :publbliica in genere e di 'concessioni in via di 
sanatoria in ipartkolaTe rileva che: 

a) il 'Tiriibunale Su,perioil"e :delle acque 1P�ubbUche ha errato quando, 
per reS1Pingere le domande di esso Ente, ha 1ritenuto che si potesse pre



734 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scindere dall'aacertaire se il Consorzio FAGO :i;n-eleva.sse i sei moduli 

d'acqua, suacessivamente 1concessigli in sanatoria 1col decTeto del 1� mar


zo 1968, eise11citando un d.i.tritto di antka utenza, e che fosse rufficiente 

colllStderare 1che per effetto idi quel prelievo i detti sei mod'uli d'acqua 

non erano mai defluiti dal Talvera nell'Adige e quindi la S.ADE e la 

SIMA non avevano mai potuto usufruirne. 

Con questo ra.gionamento in 1sostanZa quel ,giudice awebbe affer


mato 1che il dkitto <llel concessionario resti 1cond1zionato dalla disiponi


bilit� di fatto dell'acqua nel ;punto di IPI'es<a, quale :risulta anche per 

effetto dell'esercizio di eventuali utenze abusive; ma questo assunto 

contrastereblbe 1col prrincjpio rper .cui il :diritto del 1concessionario si estrin


seca 1su tutte le acque naturalimente fluenti nel 1c011so oggetto della con


cessione di derivazione e pu� essere lLmitato 1soltanto dall'esercizio di 

utenze legittime. 

b) Se 1si voles1Se ISUIP{Portre, iD. base a quanto considmato in altra 
parte della sentenza ilITllpugnata, �che il Tribunale 8U1Periore abbia reputato 
�che il prelievo dei :sei moduli d'acqua da :parte <llel consorzio FAGO 
fosse legittimato da un'antica utenza, del 1Pruri quella sentenza saa.-eblbe 
erirata pe11ch� il Consorzio sarebbe decaduto dal d.i.tritto al riconoscimento 
di tale utenza e la decadenza awebbe avuto 1come effetto <lii costituire 
il Consorzio stesso in una posizione ,giuridica non diversa da quella di 
quailisiasi ,altl'o urtente ablll1sivo, con la 1c0lnseguenz1a ohe la COQ1ce1~is�ione in 
sanatoria dowebbe intendetisi aac~data.gli col Ti.spetto dei diritti degli 
altri concessionari. 

La 1censura 1sub a) � fondlata, ma non � decisiva. 

In realt� la rilevanza assegnata dal Trilbunale Superiore alla situazione 
idi fatto im[pUca l'affemnazione 1di;priDJci[pio che anche l'utenza eventualmente 
abusiva concorra a delimitaTe la diisiponrbilit� di acqua di cui 
possa :l�ruL:re il conceS1Sionario, e questa afl.'erimazione � sicuramente 
erronea. 

Con essa, infatti, si aicicor:d'.a all'utenza albusiva un effetto di vincolo 
1giuridico della disiponibilit� del bene su 1cui viene esipltcata, effetto 
che � manifestamente contradldittorio col 1caTattere di abusivit�, daipipoich� 
l'abusivit� per definizione, qualiJfica una situazione antigiuridica inidonea 
a iPI'Odm'll"e effetti di questo tjpo. 

D'altronde, come ha esattamente :rilevato il ricorrente, nel COil'SO 
ulteriore dello svolgimento della 1cenwra, quell'affernnazione � in contrasto 
�col consoHdato orientamento 1giurisip1rud!enziale che attil'ibuisice 
alle concessioni in sanatoria effetto non ex tunc, crna ex nunc, e C()[J'.}(porta 
un ingiustificato !PII"�Vilegio 1dell'utente abusivo, che si legittima ad oppol'll."e 
agli altri concessionari la precedente utenza e a sottrami c01si alla regola 
per la quale ogni nuova concessione si intende effettuata con la salvezza 
dei dLritti dei terzi. 


PARTE I, SEZ. vrr, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 735 

,. 

Ma l'errore in ie.ui � incOII'ISo il giudice di aJP!Pello sul 1Punto qui esa


minato non � stato determinante nella motivazione della sua decisione, 

pereh� questa � stata giustificata anche da un diverso, autonomo online 

di argomentazione. 

Invero, mentre nella ;prilma parte della sentenza si affextma l'nile


vanza giwridlica dell'indagine sull'esistenza dell'antiica utenza, in favoce 

del 1coniSOTzio FAGO, peo: i sei moduli di a:cqua in dlilsc1.11SS!ione, nella 

seconda !Parte si a:ffironta codesta indagine e si perviene all'aciceirtamento 

dell'esistenza dell'utenza stessa. 

Ci� risulta inequivocabilmente dalla diffusa motivazione con cui 
si � giustifiicato il rigetto dlel !Secondo motivo dell'a'.PIPello dell'ENEL, 
rivolto aP1Punto a 1contesta1re che quella utenza si estendesse ai sei mod'uli 
d'acqua. In questa motwazione 1si richiamano analittca:mente tutte le risultanze 
idi �causa e 1si mostra di aideo:Lre IP'iena:mente all'opinione a suo 
telllljpo eSjpreSISa dagli Uffici del Genio Civile di Verona e di Bolzano, che, 
in sede d'istruttoria sulla domanda di concessiione in sanatoria, arvevano 
concluso per quella esteIJJSione dell'utenza. 

In questa parte la sentenza iim(pugnata contiene iim(p�lkitamente due 
affenmazioni, e 1cio�, �che la anttca utenza del Coil:Sl()!l"Zio FAGO delimitava 
_fin dall'origine i diritti delle societ� concessionarie, danti causa 
dell'ENEL, non 1soltanto 1come 1situazione di fatto, ma come situazione 
giurid~ca, e 1che la successiva decadenza del consorzio dal diritto a fami 
dconosc.eire quella ,UJtenz.a anche per i s1ei moduili non av;e'V1a deteirmma�to 
l'eSjpansione dei diiritti dli quelle societ� e quindi nolll !Poteva eSISeire 
invocata dia loro e, rper esse, dall'ENEL, loro avente 1causa, per contesta!
re la �legittimit� d:ella conces1sione in sanatoiria. 

� manifesto che queste argomentazioni della sentenza, considerate 
nel loro 1comipleto 1Svolgimento, costituiscono da sole iragioni sufficienti 
per giustificare il riigetto delle domande dell'ENEL, 

Con la censUJra sub b) l'Ente ricO!l'Tente tenta a 1conte,stare il fondamento 
igiuridtco d'i queste arigomentazioni: ma il tentativo non pu� avere 
succes1so. In linea di jp(['inci(pio non sembira dubbio che un'antica utenza, 
a ipil'escin:dere dal lS'lllClcessivo suo xiiconoscimento, delimiti all'origine i 
diritti derivanti dlalle 1concessioni assentite nel 1corso del suo esereizio. 

L'atto a:mministTativo di riconoscimento ha soltanto valore dichiarativo, 
perch� l'antica utenza, fino a quando non :si decade dal diritto al 
riconoscimento, costituisce una situazione di vantaggio tutelata veirso i 
terzi (dr. in sienso analogo Cass. 24 gennaio 1962,, n. 123). L'effetto tirp.ico 
immediato di una tale situazione non !PU� eS1Seire altro 1che quello di 
areare un vincolo per la dliiS)pon~bilit� delle acque 1su cui ,si esercita 
l'utenza, vincolo 'C'he non [piU� non riflettetr1Si in un limite delle concessioni 
che suocessi:vamente vengano a costitum 1sulle stesse aicque. 


736 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Questo limite non 1cessa a causa della decadenza dal diTitto al riconoscimento. 


La concessione e l'antica utenza non escludono la prCJ!Prriet� della 
Pubbl:iica Alillffiinistrrazione ,sulle acque ~u 'cui LSi. attuano; entrralinlbe comportano 
,soltanto a favorre dei loro titolarri un diritto SIU di esse di contenuto 
ed oggetto limitato. Consegue 1che la decadenza, facendo venk 
meno il vincolo di diisponiJbi.lit�, detero:nina, in a1ppUcazione del 1PII'incilpio 
di elasticit� del diritto ,di prroprriet�, l'es1Pansione di questo diritto della 
AmminiJstrrazione sulle acque su cui ~eniva esecricitata l'utenza, ma non 

anche dlel di.iritto limitato dei concesisionall'i., dkitto al quale quel pll'i.nci!
Pio non si applica. 

Alla 1stregua di queste ,considerazioni la tesi del ricorrrrente, con la 
quale si sostiene la estellisione del diritto del 1concessionall'i.o a frui.Te anche 
delle acque di cui ,gi� fruiva l'antico utente e quindi il dovere d!el concessionall'i.
o in 1sanatorria di rri�ettarre i~ dli.ritto 1c01Si esteso, si dimostrra 
priva �di 1consistenza giurridlica, e per conver1so, re:sta 1conferimata la validit� 
del 1contrario assunto ,che giustifiica la decisione i.rmpugnata. 


(Omissis). 

I 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 2 marrzo 1974, n. 3 -Pres. Giannattasio 
-Est. Quaranta -ColliSorzi.o del Velino (avv. Mazzullo, Tumedei) 

c. Mindistero de1i larvorri rpubblki (arvv. Stato Ailbisinni) 1e Nuovo 
I

�consorzio 1Per l'acquedotto del Peschieo:-a (avv. Cadoni). 

Acque pubbliche -Sottensione di utenza -Parziale -Mancata determi


nazione del compenso -Impugnazione -Successiva determina


zione -Cessazione della materia del contendere. 

(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47 comma 2). 
Acque pubbliche -Competenza e giurisdizione Sottensione di utenza Parziale 
-Interesse al compenso -Interesse legittimo. 

(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47 comma 2). 
Acque pubbliche -Sottensione di utenza -Parziale -Compenso -Determinazione 
-Criteri. 

(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47 �comma 2). 
Propostosi ricorso per lamentare che il provvedimento di concessione, 
in caso di sottrazione parziale di utenza, non contiene la� determinazione 
del compenso dovuto al precedente �concessionario, va dichiarata 

-



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 737 

la cessazione deUa materia del contendere se con succesS1ivo decreto il 
compenso viene fissato (1). 

IZ compenso per il caso di sotte<Mione parziale viene stabilito dalla 
Amministrazione dei lavori pubblici. nell'esercizio di un potere discrezionale, 
,a fronte deZ quale la posizione del precedenfle conce'ssionario si 
configura come interesse legittimo e non come diritto soggettivo (2,). 

IZ compenso previsto daZZ'art. 47, secondo comma, del t.u. 17, dicembre 
1933, n. 1755, anche se 1determinato discrezionalmente dall'Amministrazione 
nel suo ammontare, d1:1ve tenere conto deZZa natura e dell'entit� 
del sacrificio patrimoniale arrecato al precedente concessionario, 
in modo da realizzare un equo contemperamento tra il suo interesse a 
ritrarre daZZa concessione le utilit� azze quali essa � preordinata e l'interesse 
pubblico che la P. A. intende soddisfare imprimendo una diversa 
destinazione ad una parte deZZ'acqua (~). 

(1-3) La sentenzra irilbadisce pir:incdpi [p'i.� volte enuncdati e di l'eoenrte 
riafiermnaitd nella cLecisiicme 19 d1cem1b111e 1'9>73, n. 38, retro, I. 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 mairzo 1974, n. 4 -Pres. Giannattasio 
~ Est. Sgroi -Costa (a'VV. 1Sarlmazo e Pietralllito1ni) c. Miinistero 
delle finanze (avv. Stato Bronzini). 

Procedimento civile -Regolamento di competenza -Riassunzione della 

causa davanti al giudice dichiarato competente -Riassunzione 

tardiva -Validit� come atto introduttivo di nuovo giudizio. 

(cod. proc. civ., artt. 50 e 310). 

Acque pubbliche -Estensione della demanialit� nei corsi d'acqua Argini. 
(cod. civ., art. 822). 

Pronunziata la sentenza che regola la competenza, l'atto di riassunzione 
davanti al giudice dichiarato competente, ove sia notificato oltre i 
termini stabiliti daZZ'art. 50 comma 1� c.p.c., se non � ~doneo a determinare 
la-tr~nslatio iud:iicii rispetto al processo oramai estinto, pu� valere, 
ricorrendone i requisiti, come atto introduttivo di un nuovo giudizio (1). 

(1) Situazione sulla competenza e prosecuzione del giudizio. 
1. L'kLODJedt� cLeL1'1atto dii il'iassunzdtooe a :llUIIl~ell:'e, rioolI'!l'e!tlJdO[}Je gili estremi, 
da atto dintroduttivo di un nuovo giuddziio, nel caso din cui 11JJOn possa 
v:a!li~e a det�II'IIIllitll!aire 1a prosecuziOil!e ,dd un precedente pro.cesso, � costiarn

738 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Gli argini -pur non rappresentando necessariamente un elemento 
costitutivo del corso d'acqua e pur potendo, di conseguenza, formare 
�ogl~etto di ,cJ;iritti idei privati (bench� onerati da servit� pubblica) aLlo1
�ch� serv,ano aiio scopo di disioiplinare ii regime deUe acque, impedendone 
il disalveamento e contribuendo alla difesa dei fondi latistanti 
da possibili esondazioni, appartengono al demanio dello Stato, quando 
siano stati costruiti o espropriati dalla P. A. La demanialit� sussiste in 
tal caso per l'argine unitariamente considerato (2). 

(Omissis). -Con oontenza del 28 febbiraio 1961 il 'DriJbunale di Padova 
accoglieva l'actio negatoria servitutis, 1Pit"O'lno1ssa da Modesto Costa 
nei conf!I1onti di Gelindo Bial!lJo 'e conso1rH ,fili relaz1ione 1ai �terreni col!lJtl'addiiStinti 
rcon i ma:P1Pali n. 90 e 91 d!ella sezione B, foglio 17 del catasto 
di Campodal'sego. Poich� alla declaratoria di libert� dei sudidetti teo:u-eni ! 
dia servit� di quaLsia:sli ,genere e, in parj;iJcolare, da quella di transito il 
Tribunale era !P�rvenuto risolvendo, :tra l'altro, negativamente il que


I 

sito ci~ca la natura demaniale dei rpiredetti maa;>pali, facenti parte del& 
l'a11gine destro del fiume �Muison dei Sassi, nel giudizio di awello, 
instamato :su gravame dei consorti Bano interveniva I'Amimin1s:trazione 


I 

delle Finanze dello Stato, assumendo che i beni in contestazione avevano 

ili 

natura :demaniale (in quanto quei ma1P1Pali i:r~esentavano, riJS1Petti~: 
vamente, la sommit� axiginale e la scaripata interna dell'ai:rgine 1desitTo 

del fiume Muson) ed eocependo conseguente:mente 1che la 'con:troverslia 

era devoluta alla 'COffilPetenza del T:ribunale regionale delle acque pub-

Iteme1111te ,affie1rmata d.alLLa ,giurispruderuza, ,che desume Jia !I1egoila daihl'iaIDt. 159 
comma 3 cod.proc.dv., seccmdo cui se il vizio impedisce un determinato 
effetto, l'atto pu� tuttavia produrre gli altri effetti ai quali � idomeo -in 
tail 'Semiso, dia UJltimo, Cass. 12 ottob11e 1971 n. 2871, Giust. civ. 1972, I, 102 
e 105, Cass. 5 dtcembre 1968 111. 3884, Giust. civ. Mass. 1968, 2038. 

Di rba1e ll'egola � ,s1Ja1la :liartta appilrlccazl�Joi!11e -come La decisi<01111e Tdco['da anche 
Mi tema di !I'daissu111ZiOIIlle a .segudto di senitenza d11e dichiialra il'lirrroormpetenza 
del ,giuclice 1adito (Cass. 14 giugno 1967 n. 135'9, Giust. civ. Mass. 
1'967, 717; Cass. 8 maggdo 1955 n. 2142, Giust. civ. 1955, I, 1250), di seinte111Za 
che aiooo~e dil !l"icoirso per .cassM:doi!lJe e aa::unUJLLa pe[' motivi di dlilJOOimpeteil:
Zla (Trriib. sup. acque 30 magg:i<0 1968 n. 10, Com. Stato 1968, II, 459) 
e, dn questa occasioi!lJe, di sentenza di 1l'ego1Lame111to dii oompe1te111Za. 

2. La Corte ha alVVell'tito che in que,std CJaJSi :innip<01l'1la :riLsoiLvielt'e ila q1UJestio1:
t1Je deliLa �temp,estivit� de/J�ia massuillZd!Ollle soilo iaiL filille dd e'sCllude1re ilia 
mpetibdildt� delle :Spese deil Pll'OOesso estdtIJ.to, (aTt. 310, COl!Ilma 4, C.p.c.) o 
di mdividuall'e pr'eclusioilli de1rivantd daJ. passaggdo i111 giiudicaito di se111<te111:Ze 
P!l'Olnunziaite <r1;etl ooiripo deil processo �istinto (!l['tt. 50 oomma 2, 210 oomima 2 
e 338 c.p.c.). . 
Netl ,caso 'SOt1Jo1posto ail. suo esame�, !lia �Co!rte ha osse:rviaito che poteva 
pocsi La questLOl!lJe detl passaggito in giudicato dehla .sernteillZa dii rp'l'limo girado, 
ma che si tratt8JVla idi queisttone che poteva :non esser affTonrbaita cOlllSidlemito 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 739


bliche di Venezia. La Corte d'Appello dli Venezia, con sentenza non definitiva 
del 23 mano 1964, rigettava l'eccezione :di incompetenza; ma 
l'Ammin1strazione delle Finanze proponeva istanza di :regolamento di � 
Co.nllPetenza, che veniva ac:colta dalla Corte idi Cassazione, ,con sentenza 
del 20 luglio 1965 n. 1652. 

Sostenendo che l'attribuzione della :competenza al .giudiJce specializzato 
non era venuta meno per il decorso d'el termine di cui all'art. 50 
c,p.c., l'Amministrazione delle Finanze, :con ll"i!cOll'ISO notificato il 14-19 luglio 
1966, conveniva dinanzi al Tribunale iregionale delle acque pubbliche 
di Venezia Modesto Costa, quale usu:tlruttuariG, e Al:l�redo Costa, 
quale nudo :proprietario, IPOOch� foSSie a1c1certata l'aipipartenenza al demani.
o dello Stato dei predetti te:rireni e :pereh� i convenuti foS\Slelt'o condannati 
a rilasciarli iim:rnediataanente. 

I Costa, ,costituitisi, eccepivano, anzitutto, l'estinzione dlel processo, 
.in quanto, al momento della :riassunzione, era .gi� a!IlllP<iamente decocso 
il termine fissato nell'art. 50 �c.p.'c.; e nel merito SIOStenevano l'infond\:1tezza 
delle plretese dell'Ammin1strazione. 

che 1'.Aimmi:mstmziiOIJJe non e!11a sta<ta parte del giudizdo e che, peirtruruto, non 

ne �potervi� dwivarl'e din suo con:Er<mto akuna pl!'ec1usio:ne. 

Pu� per� :fi01I1Jda1Jame!Illte dubitao::si che �La ques1Ji.01rJJe potesse pOirsd. 

Nel �caso riso�Lto d!aJ. p["ecedleinte irichlamaito daillla Oo!I"be (Ca:ss. 23 giugno 

19:64 n. 1626, Giust. civ. rn64, I, 1733 e Foro it. tg,64, I, 2163), ifil l!'ego11Jame1rJJto 
Gne1ae1ssaTJ.o) di com1petemza � lffi'la .stato ri1chie1sto dopo una sentenza 
di appelhlio che aveva i[]Je�gato 11a competenza del giudice dii p:rlimo girarlo. 
Affermata ila 'oompetenza e qudindi quieiillia del!. .g:Lud&ce di app:eJilio a co1110sceil1e 
de�ll'ii.mpugnazione, lia OOl!'te aveva disposto che iJ. �gdiudiizdio p:rosegudsse 
ii:rJ. g:rado di :appello. Mia11:1aata '11a temp:estiva ['d.Ja.ssunzdone ed estinitiosi dil 
prooosso liin grado �di ap:peli!Jo, correttamel!lte venne �affe['marto che ila sentenza 
di pirii:mo grado 'eira passata iln giuddloato, a IIlu.rmJa deil!L'airt. 338 c.p.c. 
Nel 'caso ii:rJ. esame, ililvece, Jia sentenza �di Iiegoiliame!Illto 'averva !Illegarto 
lia compete=a d:eil giudi.ce di ptrdimo .grado e ccmsegue!Illtemente di qui~ di 
aippelllo �e iillel da:re i ;prr-ovvedimenti per 1Jia (prosecuz:Lone dieil pll'ocesso aveiva 
rimesso Jie parti davanti al 1mtbuna�ie :r1e1gilo1I1Jailie deili1e a�cque prubbldche e 
pwoi� @sposto pea:-11a p:rosecuzione deil g�.udizio i1I1 rordmo girado. 

S'�eria dUJnque dete!l'miniarta una sdtuazroni� di 1estmzliio1I11e deil pil'ocemo 
(airt. 50 :comma 2 c.p,c.) ii:rJ. primo grado, qumdi una situia~OIIlJe che, l"iiguardiaita 
da un punto dli vista �efllettua1e, 1eira iricoltlducd:bful!i1e ailil'arl. 310 c.ip.c.; 
donde d:l problema de�JLa 1appild.cabdi1it� dielillia nocr:ma, secoltldo cui il'esitilnzdone 
non l1ende dnefl'1caci Jie sen1Jeawe di merdito p['OllllUIDJcia:te niel cocso deil p!I'ooesso 
(1al!'t. 310 �c.p.e.). 

Va tuittaivia afie=ato che quando t1a 1es1JiJnzliio1rJJe dieil p:rocesso si deteirmi:
na pea:-Jia ma1rJJcaita temp,estiva !t'1assunzdioillle aivanti. al1 �diV1eirso giudioo Jim... 
dicaito come �Competente daiLla sentenZJa dii il'egoiLamelnlto, si V1eTsa liin UiilJa 
situiazione ii:risusce1ttibfil1e di !t'foevwe d:Lscipl1ina ilI1 baJSe .alil.'1a:rt. 310 cpv., perch� 
t1a statuizio!Ille ,suJiLa oompe1tenza �ed i pa:-ovvedimentii. dati. p:eir il:a prosecuzio'.!
lle del p['ocesso (a.ci:. 49 'comma ,2 c.p,c.) !Ln [primo girado, irrnp11ca J.a 
p:rima e p:resup:pongono d. secoit:hdii che �gld :eflletti d'ognd seinrtielt1Zla gi� pro




740 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Intervenivano in ,giudizio i ,consorti Bano iPer aderire alle iconclwsioni 
della rico:rirente. 

Dopo l'�JSiPezione della localit� e l'acqui!si:zione di info:rnnazioni cilrca 
i livelli raggiunti dal fiume Muson, il Tribunale regionale, con sentenza 
del 6 a(p!rile 1972,, r~!i.ngeva l'eccezione di estinzione <llel processo e 
dichiarava l'aip[partenenza al demanio dello Stato degli :imm.olbili censiti 
nel 1catasto del Comune di Campodarrisego alla sezione B, foglio XVII, 
mawali 90 e 91, attualmente intestati a Modesto Costa, come usu:firuttuario 
e a Costa Alliredo, come nudo proprietario, condannand/o costoro 
all'immediato rilascio dei terreni e al pagamento delle sipese {Pr~cessuali 
nei 1con:fronti dell'Amministrazione delle Finanze. 

Contro questa sentenza Modesto Costa ha interposto appello, sulla 
base di due motivi di ,gravame, dei quali l'Almministrazione delle Finanze, 
costituendosi in giudizio, ha ,chiesto il riigetto. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il ;pri!mo motivo di gravame si sosrtiene che il Triibunale regionale, 
avendo riconosciuto che la riaJSlsunzione del poc-oceS1So era srtata 
operata dall'Amministrazione delle Finanze dopo la :scadenza dJel termine 

nundata dal giiiuddce dincompe1Jenrte .silano rimasrti II'I�soiLutd -.i!n itiail selil!SO, 
REDENTI, Diritto processuale civile, MdiL8il1.IO, 1953, II, lll. 159/II, p .. 382. 

3. Qua!liche ulteirio11e osservazmone pu�, per compilJeitezza, deddcarrsd aill'argomento 
deLLa rpl'osecuzi()[lJe del processo do[Plo lLa senmelrllZa che 01cc10ig:l.iie 
il riioor,so per 1cassaztOl!lJe e 1ainnulli1a La sentenza rper motivi dii moomrp1ei1Jelll.Za, 
statuendo 'su ,questa Gart. 382 cpv., .c,p.c.} -SJUlfil'a:r.gomelillto cfrr., FINOCCHIARO 
A., I poteri del giudice di rinvio in ordine al"la qualificazione delLa sentenoo 
della S.C. ed il termine per riassumere la causa a seguito di cassazione 
per motivi di competenza, nota a Trib. Miil.a11JJ0 20 dllicembre 19'65, dm 
Giust. civ. 1966, I, 1637. 
Premesiso ,che � niecessall'I�o vi si<a unia �sentenza dd 1arp;pelliLo �che pronunzia 
swl memo (e 1IDalasCl�Ja:to il caso di prropo1Sillzliolllle idiei!Jl'iaippelllo a gJiruddce .i!noompetente, 
�paoifioaroenitie rnsOilto in giulrltsprudelllZia lllleil. sooso che il'aippeihlo 
ha effetto 100ll1Serviativo se jJl giudizmo � tempestivamellllte ["dJaiSSUallto aviainti 
al giiiuddioe .ooonip,etemite: ,Ciflr. Oass. 25 maggto 1971 in. 1537, Giust. civ. Mass. 
1971, 835), si pone alTI:ZJiiturtto lia questiiOllJJe se il'1ainn'U!�llaroento per dmlcompetenza 
idei!. giudice cl.lii wa domanda � staita proposta, che � eduso ddia il.uogo 
a giudizio dd r.�lnwo (axt. 383, comma 1 1e 385 comma 2 c.p.c.) (Oaisis. 24 
mar2lo 1961 n. 665, Foro it. 1962, I, 343 coin oisse:rv. dii V.A., Oass. 28 mairzo 
1958 n. 1071, Giust. civ. 1958, I, 1542), �coincruda 'i!J. ,giudizio, che andr� ex 
novo li.mdl2J~ato daviaintd "111. giudi!oe inclioaito come competente (1ed fuviero il'a1I1t. 
382 �C{PV., a ddff�erenzia dai!Jl'art. 49 cpv., non previede che ilia Colrlte dd1a i 
provvedimenti ~nieaessari pe[" Jia prosecuzdJo[JJe deil processo) o dia aiddto aJ.1La 
prosecUZJtOl!lJe dei!. processo, con appLfoazfo[JJe del.il'art. 50 c.p.c. (nel!. primo 
se1I11so, Oass. 24 mairzo W61 n. 665 cit.; Cass. 13 aipiriilie 1960 n. 865, Foro 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 741 

di 1cui all'art. 50 c<p.c., avrebbe dovuto dilchiaTare l'estinzione del processo, 
senza tener conto dell'astratta 1P01S1Stiibilit� di iniziare ex novo un 
gilJldizio autonomo per l'accertamento della natura demaniale d!ei texireni 
in �Contestazione. Si aig;giunge che il 'Thibunale regionale avrebbe er.rato 
nel iritenere 'che il Costa avesse rinunciato all'eccezione di estinzione del 
processo, non rpotendo asSIUJllleire tale LS!iignificato gli arigomenti svolti in 
sede di cOOll[pairsa di repHca. 

La fondatezza di quest'ultima 1criti!ca non scalfitsce l'esatteziza delia 
statuizione emessa sul punto dlal '11ribunale iregionale, il quale bench� 
abbia 1c:reduto di ravv~saire un intento di rinuncia alla IPII"edetta ecicezione 
nello svolgimento di taluni irilievi difensivi, che, invece, per la loro 
equivocit�, non 1si Tivelano idonei a maniifestaTe la volont� di arbbandonare 
�quella eccezione, l'ha poi srpecifkamente esaminata, giungendo 
alla puntuale 1conclusione che l'.Almminiistrazione aveva instaurato un 
nuovo ed autenUco giudizio, d!inanzi al 1giudiice cOOll[petente, per l'aic1coctamento 
della natu:ra demaniale. dei mappali n. 90 e 91 e 1ohe l'eventuale 
decla'ratoria dli estinzione del [plrecedente giudizio non avrebbe compoirtato 
alcuna conseguenza !Pll".atica. 

Bisogna IPII"emettere che l'atto �di ll'iaissunzione notifilcato oltire i termini 
,stabiliti, ipur non tpotendo aveire l'efficacia della translatio iudicii, 
pu� tuttavia valere 1come atto introduttivo di un �giudizio nuovo (c:fr. 
Cass. 14 1giugno J.967 n. 13<5�9; Cass. 8 luglio 1955 n. 2142; Trib. Supi. 30 

pod. 1960, I, 532, Acque bon. costr. 1'960, 142, 'l'lesa iln UJIJJa con1tiro~a Jitn 
cui �si dtsoufleVla dlei!Wa .competen.zJa del tribunale ooddiniainio1o dii quieililo de11.e 
acque; T\r!i.b. 1sup. acque 22 gti.ugno 1971 n. 17, Cons. Stato 1971, II, 608, suLLe 
i1mplJ.d.caziOili� dell1a 1aff1eirmata .inJappl~caibilit� dleli1'1a'l'!t. 50 c,ip.c. d:n ll'lalIJ!POII'to 
ailWa �aiwiiUcazione dei comund 2 o 3 delll.'1Mit. 2945 ood. ,ffiv., 1suJil.Ja poomrunienza 
deWefiletto iintetra"uttivio ideil.Wa. pll'escrii.zJi'OIIlle. lncidenita1me11J.11Je pru� riiooirdairsi 
che si � 1anche posto fil ,prob1ema delJLa .quaildficamorue dellilJa serutiema che 
cassa re rinvia 1aviainrti� ail .giudice dd promo �grn.do dichilaim1to competem.te: li.il 
JIDObil.lema � stato J:'lirsolto mterpiretando �iil iriinwo come rdmessdorrlle ail gti.!L1diice 
per llla ipll'Osecuzione del processo -T:riib. sup. 1acque 30 maggdio 1.968 !lli. 10, 
Cons. Stato 1968, II, 45�~, Tlt'litb. Milano 20 dlicembl'le 1965, Giust. civ. 196:6, 
I, 16o37 oon iillOfla contiramia di FINOCCHIARO) . 

.Alppave fondJaito riJtenell'e �Che 11aJilJillUillllamellJJ1Jo <liellJlJa sellJJ1JenzJa di appellilo, 

a molf:li,vo deli1a dmioompe:llenza del gJi'UJdice CIUi�. Ll!a d.omaiIJJdia � s1laJta propo1sta, 

ddla ad!tto ,aJlla prosecuzione diel processo daivairutd. ail. gd;udiice di cui ila cas


sazdicm.e 1statUJiscie illa compeflen~a, prosecuziOIIlJe ddlscip~d1D.1ata <liailll'1a['t. 50 c.p.c. 

(m taJL 1senso, .ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Na!Poili, 

1'960, II, sub airt. 382/II, paig. 5�68 �e sub irurt. 385/I, 1pag. 588; MICHELI, Conio 

di diritto processuale, Miiiliaino, 1960, II, pag. 312; SATTA, Commentario al 

codice di procedura civiZe, Miiiliaino, 1966�, II, 2:, sub. 1airt. 382-383, a::i,. 2, rpag. 

2,67 e sub. 1wt. 385, pag. 28'6; contra, FINOCCHIARO, op. cit., Giust. civ. 1966, 

I, 1641 ,e, dubdtativiamente, REDENTI, Diritto processuale civile, cit., n. 159/III, 

pag. 382 e n. 173/III, pag. 466). 

� daito .airgomentarie m tail senso dal.11a viailddd.t� deiLI'aitto 1rutirodrulttiV10 

deli1a ild1Je (Oaiss. 28 mairzo 1958 n. 1071, Giust. civ. 1958, I, 1542, Oaiss. 16 



742 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

maggio 1968 n. 10). Che nella Stpecie l'intendimento dell'Alrnmin.iistrazione 
fosse quello di i.nstauraTe _un il"aworto !Pll"Ocessuale <li!Stinto da quello 
istituito dlal Costa :dinanzi al Tribunale di Padova in. tema di negatoria 
servitutis risulta p& certi segni: oltre all'es1Pliicito rilconoscimento, da 
parte dell'AmrniniJStrazione, dell'avvenuta decorirenza del termine per 
la Tiassunzione (1che, peraltro, lasciava integra l'efficacia della pronuncia 
emessa in sede di rregolaimento dalla S. e:_., che aveva ricono.s1ciuto la 
COOll{Petenza del '11ribunale regionale d'elle acque pulbbli!che di Venezia) 
vi � anche la diversit�, nei due il"arp[p()II'ti, delle 1Pairti convenute in giudizio. 
PeT verro, l'AmLl:niniJStrazione 1Prrovv~de a far notifilcare l'atto introduttivo 
<lel nuovo giudizio (che non � ne[p!Pu;re denominato come riass1Untivo) 
ai sogigetti che rrisultavano intestatari d'ei lbeni, rispettivamente come 
usuf�ruttuario e coane nudo IPll."OIPrrietario (il secondo dlei quali non aveva 
parteciJpato al IPil"ecedente ;giudizio), mentre si disinteresis� d'ei consorrti 
Bano (contro i quali era stata inizialmente proposta la negatoria servitutis), 
che intervennero poi volontariamente in giudizio. 

Ma pi� 1che OCCUJPalt'lsi dell'intendimento !Soggettivo dell'Almministrrazione 
occOll"re staibilire se ~l ll"iico11so dei 14-19 luglio 1966 corrisponda al 
modell:1o 1Legale 1deil!l'a1tto intll"otd'uttivo del 1giudizfo: ora, a parte ila consi


otbobl'le 19516 n. 3653, Foro it. Rep. 1956, compet. civ., 479) non ooll'.1ddzio1I11ata 
dallilla oompetenza del !?�ituilice .c�i l!a .domainda � p;ro;po1sba (ATTARDI, Sulla 
traslazione del processo dal giudice incompetente a quello competente, Riv. 
dir. proc. 1951, I, 142 e 153 1ss.) �e dailiLa aisise=a di ragiorr:ui che gdusit.ifichilt10 
una 1dliverrsa ddscip1i.na degil!i 1eflietti delJlJa staituizkme suiliLa competenza, seCOIIldo 
che �Slila 1conitenuta niellilia 1senten2la :resa su r.iccmso 0arl. 382. comma 2 
c.v.c.) o 1SU!l J::egiOLamento Pll."evientivo (1arl. 49 coonma 2 c.p.c.) che pu� (o 
devie) 1esserr prroanosso pur dapo una se1rJ1tenza dli arppelli1o (c:fr. da uilitJimo, 
Cass. 17 mar:ro 1972 in. 809, Giust. civ. Mass. 1'972, 432; Oass. 6� it'lJOVemblt'e 
1971 ili. 31,29, Foro it. 11971, I, 2724). 

Quiainrto 1agild 1eflietti, su�llia sentenza di .primo gira.do, deillLa mane.ama tempestivia 
il'jjassunzione del rp;t'ocesso, devie .anche qUli. 1rJ1egJalt'sd cllie rpossa aiviersene 
hl passaggio m giudicato, gi~acch� iLa a:ffiell'lffiama moOllll[peterrl.Za del gliudice 
1cu:i 1La domanda � staita proposta :ianporta che, C<>lll wa cais:siaz.fo1t1Je deJla 
sentenza, 1cada 11'.il!lteirio_ 'Pll'Ocesso, com'� :f�artito paiLese del irieisto dailfa possibdihiit� 
che Llia COII'te, c-01t1 lia senrflen2ia che oaS1Sa peir morbi'V'i di iincompeiflenza, 
proVV1eda suiliLe spese di tutti d. precedenti gliuddzci (1arl. 385 cp;v," c.v.c.) (tn 
senso contl'lalt'!Lo, Tr:ib. MdiLaino 20 dJk,emblI'le 19'65, Giust. civ. 19i66, 1637 e 
1642, OOIIl :nota or.itica di FINOCCHIARO). 

4. Le osse:rvaz.iorr:ui sin qUli. 1svo1te si attagild.aino lidelillbiJcame11::11te ali.Ila ipll'osecuzdoiilJe 
del processo davial!lti ad tl'libtmaili dei!JLe acque. 
Sii � (perr Jia ver'I�Jt� gli� :r�hlieviato che, ipl'IOipll'OO in UIIl era.so di aflielt'maita competenza 
del tr.ibuniaiLe deili!Je .acque 1e 1di 1oonseguente caSISaZI�OIIlle deiil:a sentenza 
dli giudice ()([ldJilna:rdio nOIIl specializ2'larlio, ila OOlrte (selillt. 13 aipme W60 

n. 865, Foro pod. 1960, I, 5132) roterme di aflielt'l!Ilaitie 'che 1a 'P'I'OPil"ia decistone 
concludeva fil processo, dacch� il:a oarusa non poteva esserr p:roposta o proseguita 
daviainiti .agJd o:rgarr:ui deiLl!a giwiisdizitone orrdirn.aria. E sd � pUJt rich~amata 
llia sentenza Trib. sUJp. acque 22 gliugino 19'71 in. 17 (in Ccm,s. Stato 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 743 

derazione che i Costa non hanno 1sollevato alcuna specifiJCa eccezione 
sul punto, isi rileva 1che tale ricorso 'contiene tutti gli elementi essenziali 
tipici dell'atto introduttivo, dall'indicazione del giud:iJce e delle parti 
alla determinazione della 1cosa oggetto della domandia e all'eSIPosizione 
dei fatti ,e d~1gili' elementi idi dir:i:tto costi,tuenti ile 1raig.io~1.ii deil.ila domanda 
stesisa, con le relative 1con!C'lusioni. 

Pokh�, nella LSPecie, non � questione .di intervenuta decadlenza peir 
essere scaduto il termine di riassunzione, il ipa:-oiblema ~ella rilevanza del!'
estinzione !PU�, id'unque, ;pOIIISi soltanto ,sia in relazione all'eventuale 
passaggio in giudicato (cfr. Ca:ss. 23 giugno 1964 n. 16216) dlella pronuncia 
del T~�lbunale di Padova (l� quale, peraltro, non coinvolge l'Almmini:
strazione delle Finanze, rimasta estranea al giudli:zio di primo grado) 
sia in :relazione al ca:r�lco delle spese in base alla disciplina dell'art. 310 
c.p.�c. (in ordine alle quali, tuttavia, non vi � contestazione tra le parti). 
Sotto ogni aspetto, d'unque, la doglianza del Cosrta risulta priva di riflessi 
prati.ci ed anzi !Puramente a1ccademica, giacch� non investe la ratio 
decidendi della sentenza del Tribunale regionale imperniata non gi� sul 
rigetto della eccezione di estinzione, ma sulla rilevata autonorrnia del 
giudizio proposrto dall'Almminiistrazione con il ricorso del 14-19 luglio 
1966. 

1971, II, 608) ,che, mterIIDetando �la decli.siiiotrue dei!ILa Cotrte ail fiinie dd. stabd11Jilre 
se �si fosse dovuto :l�air luogo a r.iiassun.zi1o1r11e del processo davanti ail tirdbuniailie 
,dell1e a:cqU1e, ha escluso ta:1e possibilit� OSIS�etrvando 1che � dcri 1larnrbo � 
prospettabiile J.a 1co!rlltinJuJaizi.01r11e deiJ. 1giudiizio a mezzo del.ila ciaSSIUD.ZI�!Ollle della 
causa diNJ.ailZJ�. 1ail niuovo giiudioe rochi.arato oompetenrfle (a [l()['ffia delJ'all."t. 
50 del codfoe dd rito vd.giente), dcri quamrto dJ. giuddmo possa esser '!;l['oseguito 
sec01ndo r1JaL� rito, �che disc�1ptli�lnJa �ill mezzo di rdaSSUlllzi()[le e l!lJe 11."egoilia gild 
efietti. fil che non si vecrifica per ~l passaggiio dieil[a lite dal giiuddce cli.viilie 
oodimiarriLo 1al trdbunJafLe 11egionai1e deli1e acque, che, pertanto, dev'essecre officiato 
,con TIIUIOVa .apposilta domainida giudiziaiLe, da rprnrpoirsd secoindo iLe forme 
del il'1to pairtiCOlliarrie stabdMrto per ta1i mganii speciali dd giiull."d.sclizrnone �. 

La decisione dieililla Coll."1le, tuttavm, .a parte ilia IliOlll esatta ool!lJsddemzfone 
del tll."li.bUJilla1e �deltle acque oome gi:udice ddvell."So da que1No oir.dinairdo, sd 
spiJega nelih'.ambito deatla i'I�l1evata questfol!lJe swlla mirtura deililia selrlJternza 
emessa a 1I1CJil'IIlla de[!ll'all."t. 382 opv. c.p.c. e sul�.'essetrvi iluogo a '!;l['osecuzdone 
del �giudizio, dorpo la 1cassaizione ,deilJa sel!lJf;em)a, iper d1 motWo deill1a incompeternz:
a del giudliioe oui ilia domanda ecra stata proposta. 

Se ilia questiOllle � rd:SOllta l!lJel seJJJSO che ainche queSlta seniteruz.a, come 
queliha .ohe l'legiOilJa J;a competenza, d� Jiuoigo a Pll."Osecuz.iJOllle del gtiuddzdo a 
nmma dellll'1airt. 50 C.{P.c., ilie soiliuzioni dlnddcate l!lJeli. llll1lmecri prieoodie[})tli. doVll"
amJIJJO r1Jr01V1are idient1ca 1appld1ca2lionie l!lJeil pa.ssaggdo deil pirocesso d:aiva1I1Jtli. ail 
g;iudfoe speciaLizzato. 

v;a infatti considerato che 11 dover il processo proseguire davanti aiJ. 
trdbUJillailie delJLe acque anzich� ad a:ltro giudice ooddcrimo non sipeied.aJ.dzzato, 
IllOlll � id01neo 1a, determinarie ai1cuna influenza modlificaitrdoe suili1a diisciipild!!W. 
deglii 1efiietti de1La .statuizllionie deli1a competenza ll"liguairdo a�llJe pll"eOOdeiillfi 
sentenze, ,come suLLa disoipiliia:Jia degli eftietti derivantli. dialli!Ja tairdliiva riassun~ 



744 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il secondo motivo di ~avame � diretto ,contro la statuizione di 
merito della sentenza impugnata e ,contesta l'esattezza dlella declairatoria 
di aippartenenza al demanio statale dei map1Pali n. 90 e 91 e delle !PlrOnunzie 
conseguenziali. L'ap(pellante assume che siano stati disattesi i dati 
emer1sli in sede di ispezione giudiziale e le WSIUJI'e delle piene oI'dinarie 
degli ultimi venti anni fornite dal Genio Civile di Padova; e sostiene 
che gli a'l'lgini in <contestazione, se anche non hanno natura di arigini di 
caimpaigna, non per questo debbano essere senz'altro coiliSideirati come 
facenti ;parte dell'alveo, posto che non svolgono la funzione di conteneire 
le acque del Muson e � si1 trovano a dr1ca due metri al 1di sopira della 
zona interessata dall'alveo�. 

Alliche questo motivo � da ireSPingere. Va, innanzi tutto, pirecisato 
che i map!Pali n. 90 e 91 1costituis1cono, 1com'� jpacIBco, la sommit� argin~
le e la scaripata a <Campagna e, ristpettivaimente, la s1caTpata vel'IS:o il 
fiume Musone va, Senl1Pire in via di premessa, eisclusa la natura di a['lgini 
di 1camipagna degli argini in esame. In tal senso � poss.Lbile invocaire 
la sostanziale aimmissione dello stesso Costa, anche se :formulata in 

zto1ne. Lnviell'.'o, un pirobCTiema dd aipp1icabii1it� deilJ1e [}]Olrme dli mito ditscliipilinallli1Ji. 
iil priocesso diaivamiti ad triibuniaili dieLLe acque poto:<ebbe parai soilo a 
rd!assunzdione avve!Illuta (Tirib. sup. acque 30 maggio 1968 [],, 10, Cons. Stato, 
1968, II, 459) o a tutto ccmceiderie 11isp1ertto ailllia fmma dellil'artto drL riaisSiUlllzdJone. 
Plroip1rto a tai1e rigufll['do, pe1rai11Jro, iil TribUJOOJ11e Supedo1re (se:nit. 11 
ottoblI'le 1972 n. 36, Giust. civ. 1972, I, 1864), decidendo su un caso dii ria:ssunziione 
a seguito di sentenzia con cui di1 ~udice addito avieva dd!chdlru-aito 
ia PII'O!PII'liia mcompetenza, ha afiiermato che ilia 1rilasS1WI1Zfo[)Je, ddiscdpildiruruba diall'a1rt. 
50 c.p.c., va oper:ata a noirma degild ao:tt. 170 c.p.'C. e 125 diisip. att. 

Affirontaindo .lJa nota questione del!lia applLtcaibcilJJ1t� deWlie !IlJOII'ttrlJe deil co1ddce 
del 1942 ail plI'l0tceddmenito aivainti aii tribunail.Ji deil�ie, acque (SIUll qUJa1le dir. 
SGROI V., Sistema processuale in materia di acque pubbliche e rinvio alle 
norme del codiCe di procedura civile, Giust. civ. 1973, I, 5�6,1), lLa Ooirtie 
ha osseirvato che, se iJ: mpporto tria giiudiioe ordia:lado e itrdibtmailie ireg�onaile 
si ooill1ooa sul toore1DJO delilia ripa1rtizl�OIJJe deilJ1a competenza ratione materiae 
tlI'la g:iudllicd tutti 1aipiprurtenenti ad UJn untco oridme g1�IUII'liisdizdo1I1Jawe, ila 
situa7J�IO!IJJe determiiniata daililia declJfll['aito1rli!a dii �mcorrupete=1a dleil .girudtce aidito 
a mo1Ji.V'o delilia compete=a deil �triblliil!aLe deil1e iaioque ricade !Illellil.'ambdto deiLil.'.~. 
50 c.p.1c., daindo iluogo ,a�JlJa sua tmmedtarta raippildoazdio1r11e, seinza che 
debba esser posto un ipll'ob1emai di aipiplioazrone analogica deilll1a i[)J()['Jilla ad 
U1IJJa si,tUJazicme �in ipotesi noo:i disoipildinata. 

Va del resto 1CQ[}Jsideirato che ailil1e !ll<01rme deil oodii�ce dleil. 1942 si :lia aaipo 
pe1r Jia II'legola:Zlione delilia competeTI:Zla tira tribUIIlali OII'ldJi[],ard e itribUIIJJaaii delliLe 
acque, ammettendosi, <WJJCm�ch� non previsto dail. codice dieil 1865, fil. iregoliamento 
di ,oorrup1e1teinza, sia contro lie sentenze delll �giiudOOe o~dimialrio che 
dichdiariamio i!<a competenza del giudice spec1alliizzato (Caiss. 20 setmemb1re 1971 

n. 2620, Giust. civ. Mass. 1971, 1437) ,s1a ,cOOJftro quell.e dei tribuna.li deiliLe 
acque ('.I1rii1b. 1sUJp. acque 21 CTiugllio 1972 n. 31, Giust. civ. 1972, I, 1482, Cons. 
Stato, 1972, II, 85,6). 
P. VITTORIA 

PARTE I, SEZ. vrr, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 745 

termini ,concessivi; e, !PI�� ancora, deve :rilevami come sia !risultato (e sia 
stato !l'i,conosciuto dallo ,stesso Costa) 1che aI11Che in 1caiso di ip'iena ecicezionale 
l'argine in quesrtione lriim.arxebbe pur ISeIIljplre e franco � jper oltire 
un metro : !Per vero, questa irilevazione obiettiva ;rende manifesto che la 
funzione esclusiva dell'arig,ine non � 1ce!l'to quella di [pirote~gere da eventuali 
inondazioni la cama;mgna confinante. � stato, poi, acicertato sulla 
base di indagini compiute dal Genio !Civile di Padova -le cui iriist�tanze 
sono incontrove'.I1se -1che l'attuale inalveazione d'.el Muson � di natura 
artificiale e 1che la relativa O[pera :fu eseguita nel 1612 dalla Repubihlica 
Veneta: a tali conclusioni il Genio ,civile � jpervenuto attraver,so la consultazione 
di una vecchia 1corografia in suo possesrso, �Che indica come 
effettuata in quell'anno la nuova inalveazione del Muson, spiegando, 
inoltire, �che ,gli air:gini lSlono stati 1costituiti dalla terra :risultante dallo 
scavo del nuovo alveo (e non pi� rim.osrsa). 

Questa essendo la situazione, non vale indlagare dirca i limiti delle 
piene 01rdinarie al fine di detemninare l'alveo fluviale �come superficie 
ricoperta dalle acque fluenti in (['egime di piena ordinaria e, conseguentemente, 
identificaire l'ambito del fiume come bene dem�.niale; ma occonre, 
!Pi� pertinentemente, chiederisi quale sia il regime giuridico d'egli 
air:gini dlei fiumi, s,i1cch� vengono a perdeire rilievo (e rsli SIP'iega come su 
tali dati non posrsa farsi assegnamento ai fini della decilsione della jplresente 
1controvel1Sia) sia le contestazioni fatte in rsede di ispezione 'giudiziale 
sia le informazioni fornite dal Genio !Civile in oodine al livello 
delle piene wdinarie. 

Al delineato interirogativo la giurlsipirudenza ha ripetutamente d~to 
!l."illiposta nel �senso 'della demanialit� degli airgi.ni, anche se talune sen


(2) Oaiss. 13 dtciembve W69 n. 3955, pubbil.dica:tia :in questa Rassegna 1969, 
I, 1080, irichiamandosi 1aili1a pve1cedente gdu!I1is1prude1I1Za de1lwa Coa:ite, ha affermaito 
che e la demam:~ailit� delle acique IM estea:tde, oJ.tre che all'alveo, 
ai:tllche 'ai!We rive, aig'1d airgW 1e 1aid ognli aaitria O!P,eira deistiniat:a a !I1egoWa:re il 
defluss� ed dil. :regime deili!Je <acque pubbilitche �. 
Cass. 20 lJug1ldo 1965 n. 1652, � aincihe pubb!Licia.rta :in questa Rassegna, 
1965, I, 1134; ClaSls. 21 marzo 19'64 n. 644, :in Foro amm. 1964, I, 211; Cass. 
28 aipll"iLe W51 n. 1048 � riaissunta in Foro it. Rep. 1951, acque pub. e priv., 
128-130; Trttb. 1SU1p. acque 20 diicembire 1946 m Giur. it. Rep., 1947-48, acque, 
12. 

In dotWiinia, c:fir. BONACCORSI -J.VIORSILLO, Gli argini nella interpretazione 
dell'art. 96 lett. f) del t.u. 25 .luglio 1904 n. 523, sutle opere idrauliche, 
Giur. agr. 1968, 78; ZECCA, Fiumi e Laghi (dir. mmm.), Encicloipe.dia del diritto, 
M11anio, 19>68, XVII, pa:g. 686, n. 3, pag. 689.; 

SuiliLa niomO!lle di iailveo" -come poczdonie dli SUJpeirficie irioopema dailile 
01Clqlle fluetn1fil. '�in iregime dii piena OilJdJ�IIJ:air'iia, �on CUI� foiraniano Un it/Utto JinSCltlld1biJ1Je, 
peir ill cOillteltllimento e l'e1oollliol!Il!La di s:ooirrimento, deailJe acque, ile 
spooide e rctpe dmteil'IIJJe, dr. Oaiss. 17 Juglliio 1969, n. 2640, Giust. civ. W69, 
I, 1393; Caiss. 11 febblflaiio 1967 �n. 348, Giur. agr. 1.968, 35; Tirib. sup. acque 
8 :Jiebbi!1afo 1'967 n. 2, :in questa Rassegna 19167, I, 165. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tenze si sono limitate ad una generica a1sserzione Gcfr. Caisis'. 13 dicembre 
1969 n. 3955; Cass. 21 :ma:re;o 1964 n. 644; nonch� Caisis. 20 luglio 1965 

n. 1652), mentre Cass. 2:8 a[plrile 1951 n. 104'8 ha statuito 1che un manufatto 
avente natura di argine, do� di difesa artificiale dei fondi ll'ivieraschi 
dalle piene anche eccezionali, non costituisce, a differenza delle 
acque e dell'alveo, un elemento essenziale del 1COlt'so d'acqua, non 'P'arteci[>
a ne:cessariarmente del carattere demaniale .di questo e pu� formare 
ogigetto d'i diritti da parte di persone ed enti diversi <liallo Stato. 
La dottrina, che :si � [n"evalentemente espiressa per la demanialit� 
degli airgini, pone l'accento ora 1sulla difesa (non di un singolo ter:reno 
e di deter~ati terreni, ma) dli un numero indeterminato di fondi oo:a, 
invece, 1sul nesso di a1ocessoll'iet� 1che 1collega gli all'lgini al fiume nei suoi 
elementi integrativi. Deve, iperaltro, Titener1si 1che gli a:rgini, pm-non 
raiplptl'esentando necessariamente un elemento 'costitutivo del 1corso d'acqua 
e !Pur JPOtendo, di ieonsegUenza, formalt"e ogigetto di diritti dei iplt"ivati 
(bench� on&ati da iSelt"Vit� pubbHca), allooch� servano allo scopo di d!isciiplina;
re il regime delle acque, :LmiPedendone il diisalvearmento e contribuendo 
alla ,difesa dei fondi lattstanti da [possibili esondazioni, appa!l"tengono 
al dJemanio dello Stato, quand!o siano sfati costruiti o eS[plt"o:priati 
dalla P.A. (dir. Tlrib. SU[p. 2-0 diicemblt"e 1946 n. 18). 

Nella S[pecie tutte le indicate 1condizioni ricor:rono, compresa la costruzione 
dell'oipera da parte della P.A., attestata dalle infOI'lffiazioni 
storiche SO[plt"a richiamate. 

N� si pu� distinguere fra le vaxie p1orzioni dell'alveo, a seconda 
che ,siano pi� o meno rilevate, sostenendosi che solo queste ultime costitui!
scano l'inva1so di 1contenimento .delle aicque fluenti. Ed invero, frantumando 
la indiispensalbile integralit� 1s1lrum.entale dell'ar:gine 1come opera 
artificiale di soplt"aelevazione delle sponde e sottoponendole, nelle sue 
parti 1costitutive, ad un 1dive11so lt"egime di ;propriet�, se ne disconosce in 
sostanza l'unitaria cairratteristiica e [potenzialmente si 1c0iffipromette l'e1s1Plicazione 
della sua essenziale funzione dli 1conteniimento delle aicque fluenti 
e di lt"esiistenza alla loro plt"essione. Posto, dtunque, che la demanialit� 
deve investire l'argine nel suo 1comrplesso, IPOiich� non risulta (e non � 
stata neip1Pure dedotta) l'intervenuta Sldemanializzazione dell'argine de 
quo (pur volendo ritenere ammiJssiJbile in astratto il verificarsi di una 
simile vicenda) ed anzi la sua daJS1Silicazione come 01pea:-a di seconda categoria 
~bench� abbia efficacia diversa da quella icostitutiva della demanialit�) 
esclude 1che vi possa essere stata la volont� dell'Amministrazione 
di eS[pungere i lffiaJP!Pali n. 90 e 91 dal novero dei beni demaniali, la 
decilsione rdi !Plt"iimO ,grado dev'essere 1confermata anohe nel merito, con 
conseguente 1condanna dell'awellante al 1Paigamento delle sipese del giudizio 
di awello. -(Omissis). 

I


, 


SEZIONE OTTAV'A 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI C.A!SSAZIONLE, Sez. VI, 5 ottobre 1973, n. 1495 -Pres. 
IannaocOll'.le -Rei. Coir:rias -P. M. :cOlllf. R1c . .Ailtobelli ed aLtri. 

Procedimento penale -Provvedimenti impugnabili o inoppugnabili Provvedimenti 
abnormi -Retrocessione del processo in istruttoria 
per ricerca di nuove prove -Abnormit� del provvedimento. 

(c.p.p. art. 457). 
� da ccms.ide.rars-i abncmne l'ordinanza COif!. la quale ii giudice, 
prima di d.ichia'l"are. aperto U dibattimem;tJo, rimetta gli atti in iisttrnttoria 
aizo scopo idi svolgere ii'llJdagin.i intese ad indiividuare ed ide11Jtificare 
evenruaU aJtri testimoni. L'art. 457 c.p.p. p'l"e:vede, infatti, che 
l'assunziO!fl.e dei 11JUOVi mezzi dii prova avv�einga ne1l dibattimento nel 
corso del quale se ne sia accertata l'esigenza (1). 

(�) v. su1il!a 0defiind2Jione di provveddmen!to aibnoimne, Cass. 23 maggio 
1969 in Cass. r)en. mass. �annotato, 1970, ip. 1218, m. 1774; sui!. .pdncipfo della 
~ non regvessi.one � del .giudizio di oui � applicazione la massima che si 
annota, v. Oa:ss. 14 ~i.rugino 1969, ivi, p. 1219, m. 1776 e dottrina ivi ciitata. 

CORTE DI CASSAZIONE, 1S�z. ll, �29 i0ttoib11e 1973, 111. 1693 �-Pres. 
Greohi -Rel. Borselli � P. M. Ohiliberti (colllf.) -Riic. Fedele Pio 
ed altri. 

Antichit� e Belle Arti -Cose d'antichit� e d'arte -In genere -Scavi 
posteriori alla legge 1� giugno 1939, n. 1089 -Possesso di cose 
provenienti da tali scavi -Presunzione di provenienza delittuosa. 

(1. 10 giugno 1939, n. 1089, art. 67). 
Antichit� e Belle Arti -Cose d'antichit� e d'arte -In genere -Scavi 
posteriori alla legge 1� giugno 1939, n. 1089 -Impossessamento 
abusivo di cose provenienti da tali scavi -Acquisto delle stesse Costituisce 
ricettazione. 

(c.p. art. 648; 1� giugno 1939, n. 1089, art. 67). 
n possesso di oggetti di iinte.resse ar1Jisltii;co, s~oo o a11cheologiioo 
p'l"OVenienti da scavi posteriori alla data di entrata in vigore della ieigge 

17 



748 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1� giugno 1939, n. 1089, deve consiiderarsii illegittimo, ove 'iJl dete11;rore 
non diimosWi �di averlo legittimamente acquisito, giacch� l'impossessamenfJo 
dii detfJe cos�e, f)1'0venienti da scavi autoll"I�Z.ro~ o rinvenuti 
fartuitamoote, � previ.sto d.alta legge citata come deUtto (art. 67), punito 
con la stoosa pewa comminaita Pe'I'.' it reato di furto, sricch� le cose 
in parola sii presumono dii proveniieinza d�ld.ttuosa, se il possooso delle 
steS<Se non s~a accompagnato dJal documento� ( v�erbale di riparitizi.one 
a norma del regolamento 30 gennwto 1913, n. 363, in do~� originate�, 
dJi cui wi.o� � dato aU'assegnatario) con etwi io Stato� cecLe in prorpriert� 
la cosa al priv'Clito ritTov�atore come quo�ta premtio (1). 

Dopo l'entmata in vigore� det"W-legge� l� giugno 1939, n. 1089, che 
prevede� come detitto (art. 67), punito com te pene commilnate per ill 
reato di furto, l'impossessamento �c'Letie cm~e dii anticMt� o d',tJfflte provenienti 
ida scavi autorizzati o rinvenute fortuitamente, commette il 
reato dii ricettazione colui che, fuori de:l C0'1W01'SO ne�l reiato� di impoissoosamen.
to, 1al fine 1dii p1'oC'Wl"'alre a s� o 1ad altri wn profitto�, aciquWta, 
Tliceve od occulta le cose suddette oppwre si intromertte1 per farie� acquoisbare. 


l

(Omissis). -Paissaiilldo aill'esame idehle singole doglia1I1Ze, osserva 
~a Corte che il ;principio affermato dai giudici d~ merito, iseco1ndo cui 
tutti 1gli oggetti di .interesse artistico, storico o areh.eoil.01gJco ;prorvenienti 
da scarvi ipooter:iori ahla data idi .enJtriata in vigore della 1egige 

I 1 � 1giiugno 1939, IIl. 1089 s01I10 da cOIIlSideraiJ.'ISli di iprorvenienm :hlilegirttima 
ove il detentoire lnOIIl dimosbti idi aveme acquistato J.egittimamente 
il !Possesso, � irnecceptbiie sotto iJ. ;profilo �giuriiclico. 

�La so;pra citata legige (a:ritt. 44 e 46 e 47 e 49) aittrlibwsce inrfaltti 
aiIJlo 1Stato italialilo la [propriet� dehle 1cose :ritroviate, anohe quando il 
tritrorvamento avvenga ad opera di enti o ;prtvati 1I1el como di scarvi 
Iaiutorizzarti', o lfor:tuitamente, rl�I'.anine per quella ipairte di �es.se che ritiene 
di riila\SICI�.all"e, :in sostitru.zione de11.'inidenrnizzo ilil 1dalilall"o, :il!l ;propriet�, 
oome quota.;premio (1qiuota ohe IIlOill ipiU� mai SU1peraire il quarto 

o la met�. delle cose irirbrorv�ate, a sec,OIIlda dei casi ispecidroamente ;previlsti 
dalla legge) ai iritrorvatori. 
(1-2) v. nello stesso senso della !prima massima, Cass. 19 giugno 1973 

n. 1660 (124.381) in Massimario detle de�cisioni penali; 1973, p. 712. Nel 
senso �ohe l'impossessamento dell.e ,cose di iinteresse ,s1;m-ico e .artistico co.mpO!
I'ta ii1 solo reato pUIIliito :da:lll'airt. 67 .1. 1� giugno 1939 n. 1009 e nOIIl. anche 
quelilo di ifuxrto i cui al'tiooli sono irichiiama1Ji solo ai fiini delJ.'a[pplicazione 
delLa pena, v. Cass. 6 maigigio 1969, irn Cod. pen. Mass. Annotato, 1970, 
p. 1435, m. 2116; 13 mag,gio 1966, in Giust. pen., 1966, II, c. 202. 
ln dottrina, v. GRISOLIA, La tutela delle cose d'arte, 1952, p. 455; CANTUCCI, 
La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico o storico, 19i53, 

p. 311. 
f 

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PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

E qruando ci� avviene, si iprovivede a compilaire, secondo le norme 
del iregruamenrto 30 1genrnado 1913, n. 363, ancoira irn vigore, llllil vel'lbale 
di ripartiziOllle irn doppio originail.e, 'uno dei qruali viene dafo a.lii.a rpersona 
avente diritto aJila quota.;premi!o e rcihe :Ila fede della cessi.eme :im. 
propriet� deLle cose aUa stessa irila&:iate. 

Vjmpossessamento delle cose di antichit� e di arte provenienti 
da scavi autorizzati, o irirnvenute fortuifamente, � rprevisto \P�(['1Ci� 1daJiLa 
cenrnata rleg:ge cOlllle delitto (art. 67) ed � pumto COIIl il.a !Stessa rpena 
coonm.itnata per il reato di furto. 

Di cQ1I1Seguenza, rcihi, fuori del ,corncoll'so nel ireato, rdi impossessamento, 
al fine rdi rprocill.rare a s� o ad altri un lpil"Ofitto,, acquista, riceve 
od ooc'UJlta dette rcose, orppure si irntrOllllette per faril.e acqJUistare, rilcevere 
od occultare, commette iricettaziOIIle �ed � punibile a nocma rdelil.'
airt. 648 c.ip. 

Da ci� ICOlllJSeg!Ue che si presumono rdi !pll'OVenienza deliittuosa rutte 
le cos:e di airutircihit� ed arte cihe, venute alil.a rluce rdorpo l'entrata irn 
vigoll'e rde1la legge del 1939, IIlOIIl siano aiccomparginate da,I su indicato 
docwnento, ipurroh� ovviamente ipll'es:entino ililterets1S1e aritilStilco, storico, 
aricheoll.og.iico o �etnografico, secondo' il disposto deil.il.'iwt. 1 rdella citata 
legge, mteresse fil .rCW acceritallllento � rimesso ai !POtere di!Scirezi01I1ail.e 
del Mirnlstero della Fubblica J,sr1Jruzi01I1e attraverso Je Soprriaililtendenze 
alle Aintkhit� e Belle Arti. -(Omissris). 

CORTE DII CAJSSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1973, n. 1734 -~eis. 
ROISSO -Reil. Fasarni -P. M. cOIIlif. Confi. ICOllll[p. Piroc. Rep. e '11riJb. 
Siena irn !pll'OC. S.Hves:trirni ed ailtri. 

Procedimento penale -Istruzione penale -Difesa e difensori -Interrogatorio 
dell'imputato -Presenza del. difensore del coimputato Esclusione. 


(c.p.p. art. 304 bis; d.l. 23 gennaio 1971, n. 2; 1. 18 marzo 1971, n. 62). 
Procedimento penale -Istruzione penale -Difesa e difensori -Interrogatorio 
dell'imputato -Presenza del difensore dell'imputato e dei 
difensori delle altre parti -Coimputato -Esclusione dal novero 
delle � altre parti �. 

(c.p.p. art. 304 bis). 
L'art. 304 bis c.p.p., secondo� il testJo risultante daLle modrificrhe aprportate 
col d.l. 23 ge'rlflll1,io 1971, n. 2, conveirtiito nella legge 18 marzo 
1971, n. 62, deve essere 'imterpre.tato nel senso che aii'i11.terro.gatoriio 
dell'imputato hanno dtiritto dii assistere solo il difernsrolf'e di que,st''Ultiimo 
e queito delle aitre parti prri,vate (cio� deLla p0T1Sona offeoo o 


750 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

danneggiata dai reato, anche se non costitu.Ma parte ci.vi.Le, dei r00ponsabite 
civiLe e deLla persona ci,vitmente obbLigata per l'ammenda) e 
perci� non it dife1nSore degLi aim coimputati (1). 

Nena espressione � aitre parvi � usata neWart. 304 Mis c.p.p., non 
possono intendersi compresi anche i corimputati, perch� aai prilncrhpio 
dell'autonomia dei rapporto proce8'81.UlJLe ims;taurato nei conf:roynrt(i, di 
ciascun soggetto incriminato nei proceidimernto� plurimo, consegue che 
te � parti �, in taie ipotesi, vanno indiividuate� facendo esclusivo riferimento 
ai rapporto processuale riguardantJe il singolo irwputarllo, onde 
quest'ultJimo non pu� rivesbire la quaUt� dii parte nei .confronti dei 
coimputat�, non esse11;�o inv�estito dei rarppoll"to processu.�iie ad essi 'l'elJativo 
(2). 

(1-2) Non risultano precedenti in terinrlini. 

CORTE DI C.AISSAZlONE, Sez. Uin., 15 dicembre 1973, 111, 6 -Pries. 
Flo11e -Reit. GiOll'l~folilli -P. M. ne Gienna:m (pairz. diff.) -RiJC. Crespi 
ed altri. 

Reato -Reati contro il patrim�nio -Delitti -Circonvenzione di persone 
�1ncapaci -Elemento oggettivo (materiale) -Induzione del soggetto 
minorato al compimento dell'atto dannoso -Necessit�. 

(c.p. art. 643). 
Procedimento penale -Impugnazioni -Cassazione -Legittimazione Provvedimenti 
ricorribili -Ordinanza -Dichiarazione d'inammissibilit� 
d'impugnazione proposta dal P.M. -Ricorso della parte 
civile -Difetto di legittimazione -Inammissibilit�. 

Parte civile -Impugnazioni -Dichiarazione d'inammissibilit� d'impugnazione 
proposta dal P. M. -Ricorso della parte civile -Difetto 
di legittimazione -Inammissibilit�. 

(c.p.p. artt. 207, 209). 
Procedimento penale -Impugnazioni -Cassazione -Interessi civili Provvedimenti 
ricorribili -Sentenza -Di proscioglimento in genere 
-Ricorso della parte civile -oggetto -Disposizioni giudiziali 
concernenti _gli interessi civili -Formula di proscioglimento 
non preclusiva dell'azione civile -Interesse al ricorso ai fini 
della risarcibilit� dei danni morali -Effetti -Riconoscimento del 
fatto costitutivo dell'obbligo del risarcimento -Intangibilit� del 
giudicato penale. 

(Cost., art. 111, c.p.p. art. 195). 

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I' 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE , 751 

Parte civile -Impugnazioni -Ricorso della parte civile -. Oggetto Disposizioni 
giudiziali concernenti gli interessi civili -Formula 
di proscioglimento non preclusiva dell'azione civile -Interesse 
al ricorso ai fini della risarcibilit� dei danni morali -Effetti Riconoscimento 
del fatto costitutivo dell'obbligo del risarcimento Intangibilit� 
del giudicato penale. 

Elemento costitutivo .del 11eato prev�eduto neii'art. 643 cod. pen. 
� l'ind'l.l.Zlicme, la qoole� .d;ev�e concretwrsii in un'arpprezza.brile attrivrit� di 
sugges.tJLone., di pr~cme morale e .di persuasio11ie, intesa a deverminaire 
la voLont� minomta del soggetJto pasS<ivo al com.pimento deU'atto 
anche solo� potenzialmente dwnno�o e pregiudizievole (1). 

� inammr�,ss.ibiie il riiciorso propooto d(l)lla parte civiie co%t'l'O l~ordinwnza 
che abbia dicMamta l'inammri.ssibitit� d:eU'impugnazio%e propoota 
dal P. M., non essend;o essa abil!itata a rimettere in discussio111;e 
questioni attiinentii aWesercizio deil'aziOOe penale (2). 

Ai sernsii dell'art. 111 della Costiit:uziimi.e, e iln applicaziorne dei 
principi formulati daUa Corte Costiituziorna.Le ccm la sentenza n. 1 de1l 
15 gennaio 1970, non pu� diisconosceirsi a~la parte c:ivlile il diritto di 
rico'l"rere im .oossazii.011ie contro t?ttte le diispo�iziorrui de�lla sentenza che, 
in sem.so sostanziale e ncm formale, impLicitamente o esplicitamente, 
concernono i oooii inter<essii civliii. In conseguenza, � ammisSlibiLe ii ricorso 
da e�ssa proposto anche contro la se71,tienza, eme88a iln giudiizio, 
che abbia assolvo l'imputato essendo evidente il swo co1Tiereto rinteresse 
ad ottenere un sindacato cJ,i legittimit� nei co11ifro11itii dii vaie pronwncria 
che, escludendo l'iiLiceit� penale �del fatto, esclude la risarc:ibilliit� dei 
danni morali; ma U 'l'�eol/"so ha effetto ai soli. fini civili, ferma restarndo 
l'intangibilit� del giJudicato penale nei confronti dell'imputato (3). 

(Omissis). -L'oiiddnia1I1Za dehla V seziolll:e iha ipreci9ato 1su quali 

pUIIlibi: � oppoirtU1I10 clle pall'lticolarrmente si incentri ll.'indaigin.e di questa 

Corte, e rprec;isamente: 

1) se ila rparte civile possa far valere aut01noonamente violaziooi 

di 1legige clle inif�ciano 11IDa sentenza che abbia d.iiclhiairafo ilnammiissi!bil.e 

l'arppel..lo del P.il\/I. 'co1111Jro pronUIIlJcia di proscfogJ.iJ:n$mto; 

(1) Srullia Pirima mais:sima v. Cass. 19 novembre 196�9 in Cass. pen. Mass. 
Annotato, 1971, p. 1003, m. 145'3 ohe ha iaffe:mliaJto 1che per l'iinduzilone 
non. � richiesta iuna specifica modaUt� di compolI"ta:meillto, n� tanto meno 
l'uso di rurtifici e raggiri, che 1costi1JU~scono invece l'elemento materiale 
del delitto di .truf:t�a. 
In dottrina, v. DE MARSICO, Delitti contro il patrimonio�, 19'51, p. 174. 
(2-3) La sentenza � ila prima decisione deli1e Sezdoni Unite che affrooita, 
dn modo ampio ed oogaruco, il !(l['oblema dei irapiporti :fva giuri




752 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

2) questi:one d.i ifOIIldo dei raiplporti tra 1giuri1sdizi01I1e drvile e 
penale, m �tema di azioot:; ex airt. 185 del c.ip. iooeri.rta nel processo 
penale. 

Per rpoter forimulare in taile tormentata materia un.itari criteri m-
tel"!Pretativi si �tmpone rprelimiinarmente, 1sia !PUI'e m Tarpi!da s:mtesd, r�in 
esame de1le .innovaziOIIli conseguenti aihle dectsdoru defila Corte Costiibuzirnna.
1e e delL1e lllillberioid c01I11Seglue1I1Ze cihie ne sono 1scaturilte. Le decisioru 
della Crnrte CostiltuzionaJ.e ihanno 1radic1almente im.mrufato J.'ordilll!
amento processuaile <per ci� 1eth.e �attiene aill'ese11cizfo delil'aziOIIle civile� 
nel processo penaile. � 

Con tla :sentenza n. 1 del 1970 ila Crnrte Cbstituzj.onaJ.e ha d~Clhiarato 
illegittitma, iper contrasto COIIl J.'art. 111 deJ.J.a Costituzione, la :seCOIIlda 
ipa11te dell'art. 195 del c.rp.(p., quella parte cio� �IIl oui si pOIIlevano 
[limiti ali. 1ricomo deli1a parte icirviJ.e contro LI.e ,tliSposizioo.d: della 
sentenza 1C011I1Ce111I1enti i 1SUoi iinteressi 1civili, riconoscendoli.e iiJ. diritto 
di ricOII'll'ere per Caissaziooe, per vioJ.aziOIIle di legge, contro le sent~e 
di prrnsdoglimenito anche q1Uaindo nOIIl vd: sia staita condainna defila stessa 
parte civile ail risareimenrto del daltll!lo ed alJ.e spese, e �limitartamente 
a questi 1capi, cosi come in precedenza stabilito da tale norma. 

I

Con LLa :senit~ n. 29 del 1972 � stata diohlara:ta tl.'iJ.le1gittimit� 
costirtJuzi01I1ale delJ.'axit. 23 del 1c.ip.p., nella parte in oui esciludeiva clle 


I* 
i1l 1giiudLce rpenale potesse decidere suJ.tl.'aziooe civile anche qiuallldo, concluso 
.il procedirmenito penale COIIl sente1I1Za di rproscfoglimenrto, tl.'aziOIIle 
delJ.a parte dv11e a itutela degli mteressi civhlf prrns1eguisse �IIl sede di 
Cassazi-Ol!le ed eivenrbuaile SL1JC1Cessivo giudizio di rinvio. Coo tale deci


f' 

sione la Corte Costituzionale, iriicthi:amalilldo c011I1C�etti �gi� espressi ine1la 
prOllillUII1cia precedente, iha ri:ba:dilto clle, di :lirOOlfte a11a 1garanzia assicu' 
iiata ai1 citta:dLno dall.l'art. 111 deJ.J.a Oo1stirtuzione, 1che tl.'ia1Utoidzza ad , 


.

l

�' 

sdiz:iOlll!e civfile e giurisdiziOIIle pena�1e dopo te modifiomoni del sistema 
consegrujite ailiLe due ipirOIIltmci�e delilia Corle Cp1stituzion:a:Jce (n. 1 del 1970, 
che ha diclliarato J.'illegiittimiit� costituzJionail.e idefil'arit. 195 c.p.p. nella 
parte iil1 cui iponeva �limiti aJ1. ricooso de11a ipwte .civile 1contro a,e di:sposimotni 
deiliLa seniteinm pe1I1a:1e �COIIlCIE!II"IIlJefll !i SOili mte:riessi Cliv�illi. e n. 29, del 
1972 �che ha diob.iaTato l'i!llegittimiit� deilJ.'a:rt. 2~ .c.p.rp. nella p&:"'te in cui 
esc[luide\"a �Che il 1g\udice ;pe1na1e !POtesse decidffi"e sulll'aziooe civile a'lllChe 
quando, cO!Iloliuso 11' procedimento pen~e oon sentenza di proscioglimento, 
1'1azione deliLa parte dvfile a rtute1a .degli !interessi .civili proseguisse i:n 
CassaziOlll!e �ed ev,enrtua:Le 1SUccessivo giudizio di rinvio). 


In dottrina v. SU!Lla prima sente1I1Za rdelila Corte Costituzionailie, GHIA


RA, Sentenza pena.le ed impugnp,zioni detia parte civile, in Giurisprudenza 

Costituzionale, 1970, p. 40 �e s..; sulla 1seconda, v. GIANZI, Il ricorso per 

Oassazione della parte civile contro la sentenza di assoluziooe deU'im


putato in Archivio penale 19173, p. 7, .con ampi riClhfami bibliografici. 

Nello stesso senso, v. la decisiooe .della 1SeC-01I1da 1Sezione Oass, 27 maggio 
1972 n. 393 (121.140) in Massimario delle decisioni pena.ii, 1972, !P. 694. 




PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

itnvocaJ:"e il criesame di legitflimit� rdi qruaiunqrue sentenza, lllessuina norma 
1cihe, a\l c00111lrarfo, crestrmga itaile rdiritto, escl'llldendoJ.o :irn. casi rdetermiinaiti 
ed Blllcihe ise a itute\la rdi altre esdigenze, pu� riitenerisi C�Olllfo1rme 
al dettato costiituzionale. E perta!l1to, in base agili a:l'ltt. �23 e 195 
del c.!P.[t�. cos� modificati, \la (parte dvhle ha iil rdiritto di ricoorere per 
Caissazione a!V'Veriso ogtni specie rdi isellllteru:a rdi prOSiCioglimooto, rdi primo 

o rdi sec<mdo 1g;rado, tfemne restalllido, ilil caso di condallliila, quelle possibilit� 
di 1g;ravame clle. 1gi� �erano previste e 1conse!l1itite; e iLa Coote di 
C�llSISazi01I1e, giudice rpenale rdi J.egittimit�, deve prOIIl'l.lllilciami sul �riicons:o 
del:le paru 1civiili. 
� di patl.ese evidenza 1cihe tale sentenza, pur manliesta1I1do i 1S1Uoi 
effetti diretti iSUlle ilimiita�ziolili rdi 011dillle ogigettivo [pOISte rda\ll'cmdinamooto 
1giiull:"iidico preesistoote al diritrto alil'.esercizfo dell'aziOIIle cwiile 
riisaircitoria nel prociesso rpenaJ.e, � ilil stretta ed itn!Scmdiibile coorelaZ�OIIle 
con ila rprima ed ha effetti: criflessi ISUilla determiilllaziOIIle del:l'ampiezza 
delila ISif~a del di1dtto rpotestativo di :ricorno deLla !Prurite civile 
e del re\latiivo esercizio. 

� del pari opportUillo un accenno aLla ordiilllalilza n. 154 del 1970 
OO!ll J.a qruale iLa coirite CostiituziOIIlale, �espll'essamoote cricihiamandosi a:tila 
sentenza n. 1 rdel 1970, ha diilchiaraito la marnifesta iruf<mdatezza della 
questione di iJilegittimit� rdeLl'art. 195 del 1c.p.p., ilil crelazione agili articoli 
3 e 24 delila CostituziO!lle, poiicih�, .aippumo per effetto della pronUlllJcia 
prec�edente, la sentenza resa nel .giiurdizio penale � suscettibile, 
liJn ogini sua disposizione, su irlco:rso rdella parte ciivhle ed ai soili effetti 
cdv.ili, 1cli smdaicato di legittiiimLt� da parte della Oassa~ioine. Co!Il!lierma1ndo 
COIIl ci� M:nipliiciitamente -ove fosse stato necessario -1cihie, ll10lll .essendo 
previsto dalla 1legige 'lll!lo specifico mezzo di impll!g11I1azione de([1a 
pairte dvile cOO'lltro itali rproiilJUIIliCie, J.'IU!llico conse1I1tito, �trattal!lidosi idi 
sentenza, a norma degli artt. 111 ldel!1a Costituzione e 190 del c.p.(p., 
� il irlCOII'ISO per CassaziO!Ile, sia Clhe si itl'.atti di sentenze mappel!labdili 

o iproliliUJDJCiate m 1girado rdi appello o di sootenze aippellabiili pirOIIl'l.lllilciate 
ilil primo .giraido. 
Carpoivoi1ta ila [prospettiva rdegli airitt. 23 e 195 rdel C.!P.rp., si � riconosiciuto 
i!nsoono:na che la !Palt'lte iciivile non iha 1Soi1ta1I1to pi� d!Iliteresse ma 
ha iil !Potere di r-iicOllTere c00111lro .tutte \le !Po.ssdibili disposiziollii rdel!la 
selllltenza 1che irrilluenzano gili i!Ilteressi dvili, comp!l'ese quelle isootenze 
di rprosciogilime!llto che, in: qualtllto itali, �escJ.udono rdi !IlOlrffia espa:-esse 
diJsposiziolili sugli mteresisi civili. 

Di frO!llte a tali sentenze il.a sitruazi:Ollle giluridica della parte ciivile 
viene ad essere, ilil astratto, pairi a quel:la :iin CIUi essa si trovava, prilma 
deLle rsuddette diicihiaraziolili idi drooostituzio1IJJalit�, in rpresenza Idi sentenze 
idi coodB.IIlll1a COIIl i soli :limiti :irnidiicati dagli artt. 195 e 202 rdel 

c.rp.rp. 


754 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Noo. ipu� negami 1che sia esaitta e precisa, gru.sta il'alt'it. 27 delila 
legge 11 marzo 1953, n. 83, il'mdicazione delle diisiposi.zioru Cihe, considerate 
illegittime, sono in rtaJ. modo state estromesse dailil'oodiinamento 
giluridico. Ma � di pari evidenza clle :iJl manicafo adeguamento della 
legislazi01D.e residua a ,tali.e n111ova 11.'egofamentazioo.e del:la maiteria ha 
cireato d:i com;eguenza tutta una LSerie di a11dui problemi, ai fici della 
defunizione della noomativa ooa vigente, che costituiiscoino l'oggetto 
de11a con1t:roiversia interipretatirva da parte deLla dottrina �e defila 1giur:
ispruldenza. 

Le .iirunovazioini \hanno a'VlUlto l'immediata c01DSeguenza idi iledere 
quello Cihe si definiva ili. rpriincipio dehla 1UJI1itariet� della .gLurisdi:zii:oo.e 
ailil'evenitualit�, aJ.Ll.'accessoriet�, ahla wboodinazioo.e -in definitiva 


I

degli .impuilLSi: processuali c.tvili a quelli penali ( � ile crimiinel il'empoirrte 
SIUll.' le civil. >) LSi s01D.o cO!Stituiti il ipa,rahlell.iislmo, fa c01D.rvivenza : quwohe ~ 
senteo:J.2la ha aiddiiriittura adottato ili. coo.cetto di � interazione � . ~i 
nettamente scisse, [e due azioni rprooedoo.o separate, IS�lno a iperverrlxe 

I 

a decmoini che p01SSono ,essere ccm.rbrastanti nehl'ambito dello stesso 
rprocesso. Utna volta Liirufratnto il rpriincdpio IUJilitario follldameintall.e dell. 
nostro oodinamento 1gimiidico, quel.ilo aippurnto dehle IUJilit� dell.la 1gLurilsdizioo.
e e ,defil'intreccia-de1le giuriisid:izforu, c01D1Seguenite e coinca:-eta 

,,

� [a ipossibiUt� delila 1contraddittoll'iet� delle decisioni, che potrebbe 

addiriittwra aitrtingere il'essenza del!le decisioni stesse. 

' 

Due s01D.o ora in materia i priincipi generali dell. rprocesso: 

1) la inrtangibilit� dei 1dil'litti de1l'imputaito, 'IJil1a voilrta 11.'aggtunto 

la iITetrattabilit� deJ.Ll.a decisfame asso1Lutoda; 

2) la parit� nel processo fu-a tutte le parti aventi 1diiritto di 

a2li01D.e e idi illllJpU!1so processuale, divi compresa ila parte clviii.e, sia ipme, 

rper questa coo. milrlore ampiezm 11elativamente ail ipersilstente 1diniego 

del 1giitildizio idi aippeillo. 

Questo secoindo principio, ~aJdoitto in pratica con J.e ipossiibiliit� dii 

UIIla rescissione a~i effetti clviii.i di: :utna sentenm di assoiluzione intan


gibile agli effetti penaili, i� potenziaLmeinte in cointrasto coo. il primo. 

N01D. � iqui iil caso di aiocennal1"e paritkolamnente a tutti: i p;t'oblemi 
e li.e disarmonie itra questi rprinc:iipi �e lllJorrme aincooa vigenti .che com.1s:eguoo.
o aille �lntnovazioni an:ziidette; imrpoil'lta inrvece sottoilineall"e ohe � 
compito dell'mte!l'lpll.'ete provvedere comunque al restawro, 1rn senso .giuiriidico, 
del!le attuaJ.i diratture ilogj,co-noomati!V'e deil cointroverso siistema. 
Il Giudice, sempre nei rigorosi [limiti oggettivi della iintel'IPretazione, 
IIlOID. !PU� sottram al compito di esamiinare ile rlperoussiooi che iil murtameinto, 
verificatosi in IUlil siingolo tplllnlto di un LSistema di inorme, abbia 
avuto su altre diiS11posizioni idei 1ststema medesimo, e, deve (crune aippuinto 
nella specie), 1UJtilizzal1"e que1ste uiltime che residuano 1rn modo che 
si compornga!llo ilira di lo11"o nelil'ambito deill'mtero comrplesso norma


�:= 

"

:: 

�wl'l"ft1r�1~�f'rt�r��rrrtm1rmlilriwr1fifrfilir&r1�11r1=&r1i1&J1rrrif'!�flfflrlli 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

tivo, ispirandosi a quelila che deve ritenersi la rat.w legis, ossia tla 
obiettiva !Volont� dell'flllnitario J.egilslaitore, :ouii. iv:a riferita \l'emanazione 
di rtiutti 1gli� elementi cihe costituiJSlccm.o il complesso medesimo. Devesi 
insomma tra.irre, daihl.e modifilcaziood. 1ccmseguenti aille rpronU!Il\Ce de1la 
Corte Cootituzicm.ale, elementi di 1fu::iiteripretazicm.e siJSltemaitica delle altre 
norme m vigore ihn 1accoodo coo J.'art. 12 u.p. delle disrposizioni ;sulla 
le~ge ihn 1generaJ.e. 

1Sono o!PIPOO'ftune, a .tal fine, alLcune rpremesse. Con tla oostituz~ooe 
di rparte civile rviene aid mserimi nel procedimento penale una controvensda 
cirvi.:1.e, si ohe fil .giUJdice � tenuto ad emettere runa decisiooe m 
Ol'ldiJne a due e Teg.iJUJdkalillde > : UJna che Tifletrte ila respoinsabfilit� rpenaile 
de1l'impUJtaito, sotto H profilo sia dell'aiccel'ltamento della sussistenza 
ine1la specie degili elementi obietthni 1cos1Ji.tutirv~ deli'aistl'latta !fattispecie 
�addebitaitaglr, !Sia della colpevolezza d.ell'imputa�to, sia degli 
altri temi pena'1i a questi connessi; ed una 1cihe rifletrte J.a domanda 
ciivile prorposta, 1Slia sotto fil profilo de1l'aiocertamento di iun fatto 1costituente 
oltre che illecito penale anche d.1leciito cwi1e, sia sotto n !Profilo 
deWla sussdsiten.za di IWll dalilJilo, della ~ua riisareihHit� e dei 1lia:niti 
di tale risare:iibiliit�. �La decilSione del 1giudice oc-iflette entrambe le domande, 
�ed anche qualilldo noo IS'll.ISSiiste un capO. esplicito di pronuncia 
di meri:to � evidente c�he 1coo l'aissoiliuziooe dell'imputato dall'azione 
penale si � .iinteso iprovrvedere, !Sia rpUJr per implici:to, ailia oc-eiezione 
della domalElda dviii.e. 

Prima di itali sentenze del~a Corte Cositituzionale di frointe aJ.l'inerzia 
deltla pubblica acc1U1Sa e dell'impUJtafo, per eventuali doglianze 
relative alla focmula terminativa del ,proscfog,ldmento, .in virt� del 
principio de1l'UJnit� della 1gimisdizione noo rimaneva altro rimedio al 
dalil!Ileggiaito se non queilfo di 1cercaiI'e idi ottenere, m sede civile, un 
approfo!llJdimento su:Lla (['isp:ondenza itxa tla fol'IIDUla terminativa e tla 
parte motirva idell.a sentenza, al fine di staibiilire se questa in realt� 
non lasciame �un var,co a'Lla rua pretesa oc-isarcitoria. O~gi � inrvece 
stata resa rpossibile il'impUJgna1tirva per icaissazione� della rparte civile 
a1I1Che ieontro le sentenze dr rproscioglimenito ed 'aliliche in caso di inerzia 
del P.M., 'una !Volta inrfranto -come ISi � detto -il rprinc�lpio 
deihl.'runiit� della cgiurisdizione. Con :La sua impugnazione ila rpall'lte civile 
pu� ora chiedere che la Cassazione, in sede resdn�Lens, �r~esammi e 
eiontrolli (nei limiiti benin,teso del 1g.iudfaio di ilegittirnit�) l'esattezza 
della decisioiile cirv<file (o nei oc-iflessi civili) deil gtUJdice di me:vito, e 
che il. 1giUJdic'e di mvio in sede rescissoria ries~ la � regiudica1nlda � 
cirvile, nell'ambito lfissarto ida:l:la ,sentenza di: 1alillnullamento con rinvio, 
menibre :per contro ha asisunto arutooc-.it� di ieosa giudicarta fa � re-.giudicanda 
� ,penale che, quanto a.gli effetti rpenali, es:ereita il wo imperio 
erga omnes. N� 1sussiste a.Lcun mteresse della parte .civile a rveder mo



756 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

drld�cata tale pr01nu1nda, . posto 1Clhe J.a sua azione civi1le lll()lll. ne �ritmane 
deif�illitWameinte pregiudicata. � aippUIIlJto nel tentativo di coo!I'ldilnamento 
itra noo:me dilcihiairate il:legittime, ail!we �dlulcarte imp1idstamente ed alwe 
vigenti che si � impegna.ta ia 1giiurilsprudenza, ai fini della definizione 
dei nuoivi limi1ti del diritto di impugnazione de1la pa["lf)e dviJe avverso 
i ,capi 1penali della s�!llltenza assoiJ;utorfa, pervenendo a decilsdollli rdiverrse, 
se non addirittura cOIIltratStaITTJti. La ipoJemica il!lJteripretatiVla iha 
avuto rpredpuamente quale mka ed oggetto la precisazdOIIle dell'esatto 
signidkarto del te!I'lmine e dmposiziollli 1Clhe concea:mono d: 1so'1i interessi 
cirvili � (a1rrt. 195) ai timi idi a1ccerrtare 'la rporrtafa di itale concetto e iLe 
coillseguenze che ne deriiivano ai fillli della impugnazi01I1e, se do� esso 
rposrsa idilatatJ:1Si (interpretazione estensiva) fin.o ad ilnrvestire Je isitaituizioilli 
propri.am�!lllte ipenail.i della 1sentenza. �~ervano i fautori rdi itaile 
tesi che 1aJitriimenti la decia!l'artoria di i:ncosrtituzi()lll.alit� dive!I'lrebbe isiterile 
:di contenuto moivativo, posto che le sentenze di proisciotgi1imensto 
continuerebbero ad essere norn ricol'll"iibhli, non 1corntenendo espresse 

� diisposi.ziotnii civili ., ma soil.o sitatuizioni penali IC\he iillCidono rnegativamente 
su,gli inteiressi dviii. Si � per contro osservato (tesi ll'estritUva) 
che il ooirtto oggi ll'ic()lll.OSCiuito alla rpair:te civile di es;perire attivit� 
di impuilso processuale alfa rpari con gli altri so1g1getti del processo 
trova contrarpposrto (ilimite oggettivo) it1. ddritto dell'hnputaito a norn v:edere 
modificata .in pejus queilla fO\t'lmlUiLa arssolruitoria che, in mancanza 
di 1gravame del P.M., sia d:Wenuta inltangibile. 'lira i due 1cil'iteri si 
1

S()lll.O inoltre escogitate ,soJuziollli idi coanrprOIIIless<>. Fwma iLa illltarn1gibilit� 
de1la formula,' & � comunque quasi iconcoodem�!lllte ll"iitenuto cihe 
l'interesse della pair:te ciivhle, rdi crui aH'air:t. 185 del c.rp'., rpossa ruthlmenrte 
ravviool'ISi iln ogllli modificazione rdelila serntenza cihe aibbia 1gilwridica !iinfiu�
ITT.Za iSU!l itema de~ mteremi dviii. 

Rerputa questa Corte, ohe quaJsiivoglia 1silgin:id1cato ipossa attr.iJbWI'ISi ~; 

al tertmill1e � rc001tCenn.ere > (av;er attinenza, aver relazione, ancihe avere 
irnfluenza SUJgli interessi ,civili) fa Co~e Costiituzioinale �esiplicitam�!lllte 
aibbia mteso 1ccm.tenere la figura rdella parte 'Ciivile ellttro1 i iLimiti cihe 

Ifil sistema le ha aisrsegnato (e li.o stesso oggetto e gJi stessi [imiti delJ'aziorne 
civfile cihe essa � abilitata ard �iSle!I'ICiitaire illel rprOtCesso penale �). 
LI r:icol1SO tdeRa rparrte c1vitle norn pu� �essere 1d:ill'etto ard oitternere, neancib.e 
1

ind:ill'eittamernte per effetto appU!Ilto della mtaITTJgiibiilit� rdel .g:illl!dtcato sul 
rpiiano ;pen1aJ.e, un.a piro111U1IJ1cia .esrpressa cihe moddf�iciht t1a 1sirtuaz1oille penale 
dell'i.mjputato e le statuizioni dLi call'attere penale della sentenza 
nei \SIUOi coo:ufrOIIlti. 

Le rdilSposizioni COOiCementi gli: mteressi c1ivirli ide1la rpa1rte dviJ.e 
va!l.1illo intese :in senso sostanziale e rnon formale, c()lll. irirfer:imernto al 
contenUJto rdeUa decisiorne. Saranno quindi impugnabili dalla !Pair:te civ.
ile tutte le rdisposraioni che, implilcitamernrte �ed �esp1iicitamente, deci




PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

dono inel merito, altliCihe se cOISltituiscono il !Pl"e.suipposto 111eceisSario, materiaile 
e fogico, della ipr001uncia� :penale, e quelle d:ie rpossano !Pl"egiudicare 
l'accertamento della pretesa fatta valere daUa ip;wte ci'viile, mdipendentemente 
dal'la foro espressa elllunciazione in. ifcxrmal.i �caipi di 
prO!Il'Ll!IllCia. 

Sia m .caso di conda!Illila sia di asso1uzione dell'imputato, irn. presenza 
o in marncanza m imipUJginazione del iP.M. sempre ipu� ila parte 
civiile chiedere mi accertamento, ed 'llITT.a va.Lutazione, ai soli fillli civfili, 
diverse da quelle esipresse nella sentenza irnipuginata ai :fini penali. 
Ai limitati fini dell'esercizio dell'azione risa�rciitoria, ed aUo scopo di 
esc:IJUJdere :le preclusioni: clle eventualmente possano derivalt'e dai1la 
maincata dJmpUJgnazfone del P.M. (ma sempre ferma restando l'iirutangibi.
Jit� del .giudicato rpenale ai fini della pronuncia a contenuto penale 
nei confronti dell'.itmputa.to) la parte dvii.le pu� chiedere .un diverso 
ac�certame!l1!to ed una diversa vaLutaz:i:one m ordine a.Jila SUJSS�stenza 
del fatto, alfa sua imputabilLt� materiale e .psicoloig.ica, alla 
quaUikaziorn.e giuridica del fatto stesso, che vaJ.gano a coruse111itirle '.il 
pieno esercizio ed il proseguimento deJ:l'azione ripariatoiria come nel 
pro�cesiso penale. 

Si tratta in sostanza di una verifica di legitttmit� del pronU111JCiato 
penale, ogigi pi� ampiamente co!IllSentifa a.Lia parte chri:le, che non. pu� 
rprodUI"lt'e effetti rpena:li, nemmeno di ordine meramente sospensiivo, 
perch� a tal fine la sentenza � ormai irrevocabile, ma salo civili, nel 
senso che ove si rproceda aH'annuUamento della sentenza, in sede di 
rinvio ed a meri :fini civili dovrebbe essere rinnovato l'esame di tutti 
i .punti della decisione penale da queHo vuJ.nerati, come se il 1fa.tto 
fosse so1tarn.to un illecito civile, sia pure con tutta l'ampiezza delle 
sue corueguenze ai sensi de:ll'art. 185 c.ip'. come si vedir�. 

GlobaLmen�te esaminando le ded1sio111i de11a Corte Costi1)Uziona\le, 
si 1rileva che rpi� che esporre teorici concetti di sistema,tica processual� 
:la Corte ha inteso soddisfare le in.negabili esigenze p.ratiohe di 
tutela dell'azione quale diritto so~gettivo e della libera e piena esiplic1aziorn.
e de1le facolt� di difesa delle parti. L'espressiO!Ile e di,sposrzioni 
della sentenza che con�cernono 1gli interessi �civili :deiHa parte icivHe � 
rn.Olll va rpertainto intesa solo in relazione ai � rcaipi � della sentenza che 
espressamente pron'tmciallldo sull' � azione dvH.e � ma m relazione a 
tutte quelle disposizioni .ohe, illldiipendentemente rdaHa foro cristallizzazione 
in �caipi autonomi, decmo1110 -esplicitamente od arrlJC'he implicitamente 
-IS'll punti di merito che posisorn.o influire suhl'acicertamento 
giudiziale della 1fonda1tezza delle pretese deUa ;parte civile. 

Mediante hl rico1rso per Cassazione, nei pi� vasti ambiti che il.e 

son.o ora 0corn.1sentiti; fa parte civirle mi!rer� ad ottenere -!ferma l'as


soluzione -runa sentenza di annuhlamento che toLga effetto di rgiudi



758 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cato a quelle rparti de1la decisione d�. merito (accertamenti di fatto e 
di diTitto) a!!lJclle se coo1tenute nella soli.a motivazione, che possano 
avere effetti: ipreclusi:vi per l'uJterfore esereizio dell'azione civiJ.e ripa1ratoria, 
senza intacca,re J.e disposizioni di 1caratte1re ipenaJ.e defila 
sentenza. 


E' ipalesemente ovvio che taJ.e diritto di impu~zione della pa(t'te 
civile noo si sottrae aiHe (t'egole generalli rposte dahl'art. 190 deJ. c.p.ip., e 
particolairmente daJ. comma 4�, relativo al princiipio di nominativit�. 

Preliminare ed assoJ.uto, si Lmpooe d1 irequisito dell'interesse a tale 
imrpuginazione, Lnteresse di carattere civilistico neJ. senso che deve sUJSSistere 
correlazione tra la tutela (['iconosciuta al dooneg:giato da ireato 
(art. 185 c.rp.) e la definizione deJ. procedimento pena1le, senza pregiudizio 
iper la disciplina di oui a~l'art. 202, per quanito concerne gli: obbUghi 
ivi previsti e Ja non sospensivit� de1le disposizioni ipenaU. 

Reputa questa Corte che tale Lnterpretazione del dettato de1la Cor�te 
Costituzionale, ana stregua deJ.la attuale nonnativa della ma1teria, sd.a 
l'unica 1g.iuridicamente covretta e la pd� aiderente ai principi con rtali 
sentenze afferma1ti, la crui portata diversamenite opinandosi il"isoJ.verebbe 
in mere affermazioni di prindpio, senza riflessi concreti, d1l che non sarebbe 
praticamente ammissibHe. La identit� 01I1itoJ.ogica tira azione irisair


I citoiria da fatto dilllecito' cil\llhle -ex lege Aqwimia -ed azi'()n.e civiJ.e 
nascente da reato (i'art. 185 del c.ip. <r.inrvia ailla legge civile: artt. 1173 

I

': 

e 2043 e segg. del e.e.) non infkma ila circostanza ohe la sfera degli 
interessi civiU idi: 1cui agli artt. 185 del c.ip. e 195 del c.rp.p. sia rpi� ampia 
di quella nascente da fatto il.lecito sempHcemente dvHe, posto cihe si 
riicomprende in essa anche queHa ipotesi di tdalll!lo non rpatl'imoniaJ.e 
che � espressamente :ritsaric.iibil:e so'1o Ln caiso di ireato (art. 2059 e.e., in 
reJ.azione aa.J.'art. 185 c.p.). Alrroora ici� � pi� evillden;be, cw:e daJ.J.a aissoJ.uziOLne 
:rleskliwi unicamente Ul!l'aziOIIlie 1cci1ntrattuatle. N� aP1PQre SIUJPerfirub 
a1gigi11.mgere che non iincfrequentemente i da(Jl'lli non rpatrimoo,iaU sono 1gli 
U111iJCi e di ,g,ran lun1ga quelli di maiggiore entit� derivanti dal ;reato. 
L'azione ll'�ISall'ciitoria ex art. 185 1c.ip. � qumdi la rpi� vanita.gigiosa, essa 
sofo aS1Si1curando quella integra'le �tutela dei fini civili ohe \Sipetta al dannegigiaito. 


Non iha rpll'egio il'oibiezioine ohe viene Ln taJ. modo ~esa pi� favorevole 
la oonidizione del danneggiato costituitosi rparte civile inei corulironti 
di 1chi agisca direttamente in via civile, posrto che (a ipresci.rnrlere dal 
riJ.ievo che ci� :fa rpa,rte della disc:iiplma legislativa non derogabile da'l 
giuclice) ista in fatto 1clle la sirtuazione 1si crisolve in 1Ull1 wterioire cdterio 
di val1utazione che iJ. danneggiato da reato deve ten�er rpriesente nel momento 
della sceJ.ta, di cui egli � unico all'bitro, del mezzo rprocessuaile 
pi� idoneo e conventente ad assicurarigili H riistoro dei danini 1che pretende 
aver subito. 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

P.assanido all'�esame dei :ricoo:"SI� devoLuti al.la competenza di questa 
Co:rte, debbcmsi rprelimina:mnente 1dicihiarare iinammilssibiili quelli rproposti 
dalla iparte civile Soc. mterainJia,gen aV'Vamo la deciislione de1La 
Cor.te d'Aippehlo, ipoileili� non sol'll'etto da moti'Vi a sosteg1110, e quehlo 
proposto dall'imputato Bia!I1Chi Cami1lo arvvemo la ,sentenza del Tribwn~
e, rea:-intewenuta successiva iri.nJurnc.ia. 

SaraltNlo rper:tanfo �gigetto di �esame i iricomi di Francesco Oresipi e 
di Anna Lombatl'ldini avveroo ila decisione di a1P1Pe1lo, e qiuehli del Crespi 
FrailllCelSCO e delola Soc. mteranJaig!en a�vv:erso queilla di ipri.m,o igrado. 

Nolil. sembria iinoppovtuina 'll.IIl'alrbra rprec.isazione, anche se 111on essenzirue 
ai fin.i della dooisiOIIle. N 01I1.ostamite Ja Coote d'A.ippello abbia detf�ruto 
sentenza il prOIV'Vedimento qui impug111ato, 111on rv'ha dUJbbio clle Sii �tratta 
m effetti di Ul!la ovdi1Ila111Za. Con ita1le prorvvedimento, pronunciato � in 
limine� prima della arperrtwra del dtbattimento, ila Corte di merito, aocogiliendo 
dn via pregiudiziale Ja :richiesta dehla inammissibilit� della imipllliglllazione 
del P.lV�. rproposita dai 1difenso["i degli imrputati, si ~ limitata 
a diclliarare faJe inammissibilit� e ad oodi!llare il.a trasmissione degli atti 
a questa Corte per quanto di competenza iin ovdine ai ricoosi proposti 
dahle ipa0rti rprhrate. lol legislatore, .al!lZ:iJch� if�l.."JSa�re .una drilstinzio111e 0111tologica 
�tra oodinanza e sentenza, ha stabilito nehl'art. 148 c.p.p. 'lllil _criterio 
foirmaile di di:Stilnzione: � [a Jegige che stabilisce i casi nei qruali 
l'atto del �giirtJJd�ICe deve aS1SUmere la fooma defila sentenza, queHa delil.'
ovdililalllZa e quella dei!. decreto. Nella specie, � proprio la legige ohe per 
fa dichiarazione delJa inammissibilit� della imrpUJgnazione, sia �esisa pronuneiata 
dail. igioi]dice �a quo� o -come nel caso iin esame -dal giudice 
�ad quem., preisc0rive negli �rtt. 207-209 del c.p.p., la forma dell'ordinanza. 
Non iha alclll!ll iriiliervo il. fa.tto che si tratti di UJna di quelole 
mdinanze che la do,ttrina detf�!llisce definitive del procedimento: � idi 
palese ev.iidenza che questo carattere 1di decisoriet� inu11a riolerva a taU 
:fitnti, cih� altrimenti .tutti i 1pr01V1Vedimen1Ji di :i1namrrnliisisibilit� dorvrebbero 
essere disposti con sentenza, 1110!llosta:nte il chiaro, inequivocabile dettato 
defila norma. 

1S.i �tratta comUJnque di rproV'Vedimento autonomamente ricovribi�le 
per Cassazione (art. 207 c.p.tp.), si 1ohe sotto taJe profilo i riocorsi sarebbero 
ammissibili. Non sono mvece ammissiibfili rper altro rverso, stante 
la carenza �di iinteres1se, e conseguentemente di legittimaziooe, delole parti, 
aJJa sitregua idi quanito prima si � premesso e �di quanto si dir� i!n 
aippresso. 

La dLHatazione dei poteri di imrpugnartiva della parte civile, in conseguenza 
del dettato della Corte Costituzionale, ile consente 0�ggi -come 
si � visto -di impuginare tutte que1le disposizio!l1i delila sentenza 
cihe possono comUJnque rpreg1udiocare i S1Uoi interessi civilistici, al fine di 
ottenere un.a p0ronuincia che, senza intaccare la pronunicia di carattere 
penale, sia idonea a perrvenire ad U!ll �risultato che ile assiicuri la prote



760 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione di detti interessi. In nessun caso per� essa � abilitata, come aip!
PUIIlto si pretenderebbe nella specie, a a::imettere. in diOOUl'llSione questioni 
attinenti a11'esericizio dell'azione pen.aJ.e, rt:ali dia inc1derie da1I11I1osamente 
su11a pooiziOIIle penalistica dell'imputato, non potendo avrogami la facolt� 
di sostituirsi al P. M. Ci� :non J.e � infatti consentito da nessuna 
norma di legge. 

Gi� la RelaziOIIle al Re 1srulle disposizi:oni di attuazione del c.p.;p. 
(art. 2) aveva puntruald.zzafo ila inamrniissdibhl.it� de1la sovraipiposiziooe e 
de1lla interferenza di elementi di'Versi nella delicata :fulnziooe deH'esercizi:
o dell'aziOIIle penali.e, propria di �un origano specifico dello Stato, e 
cio� del P.M., mentre [a Costituzione dehla Repubblica (art. 112) ha 
solennemente ribadito ta'1e principio. Prindipio 1cihe si pone evidenteme:
nrte in posizione antitetica, in netto contrasto, �con quello della possibile 
cooogurabill.it� di un origano privarto di acicusa con c�aratte�re di sussidiariet�, 
,pos:to che tale 1S1UJssiidliariet� {Potrebbe arS1Sumere significato solo 
ove l'avvio della azione penale :fosse non olbibHgatorrio per l'oogano d'ella 
pubblica oocwsa. 

N� si ldliica clle fa parte iciviJJe ha dinterresse a che il rearto sia accerrtato 
in quanto a faile aocerrtamento � colJ.egata [a soddistfazione della sua 
istanza. T1rattaisi inrvero di urn i1nteresse generico, di faitto., insufficiente 
a legittimare quaJsiasi a.ttiwt� :processuale, e noo di quel ;pa�rticolarre inrteresise 
giuri:diico oui ll.'arit. 190 del 1c.:p.ip. fa riferimento, anche se l'ordinanza 
di oui si discute sembr:a avere di fatto influenzato 1gli interessi 
dviii delle parti ilese, avendo COIIl ila dichiairata inammissi:bfil.t� delJ.'dmpuginazione 
del P.M. preoLUJSo la ipossibrlit� idi run secondo grado di merito, 
ci:o� di aipipe11o, nel qurue if01Ssero presenti ailllChe le parti civilili. 

Si equiparano in tal modo 1gJ.i i1Il1teressi .g�enerici della parte civile 
ad ottenere che vi sia un� pronunzia idi colipevolezza con quelli che sono 
i suoi dnrteressi 1ci'Vili, che sono 1gli ruruci 1direttamente iprrotetti, mentre aa 
Corite Costituzionale iha !garantito hl idirirt:to di difesa col riconoscere ila 
possibilit� idi e1sperire quell'unico irimedio che il sistema offife, e cio� 
il ricoil."so per Caissazione, ai sensd dell'art. 111, 2� coonma, delJ.a Costituzione, 
�esc1lude:ndo l'ille~gittimit� costituzionale delle norme che non 
consentono l'aipipello a:lla parte cirvile. 

Noo � poi esatto iritenere cihe, in 1caiso di riconosciuta ammissibilit� 
de11'aippeWJ.o del P ..M. (hl 1cihe potrebbe verifica11Si soltainto a segudto 
di �ricorso dehlo istesso P.M. aV'V1erso ll.'oromanza declaratoria idi i:nammi:
ssibHj,t� di tale impuignazfone, il che nella specie non � avvenuto), hl 
ir:iconso [t>er Caissazione della rparte civfile si converta in aipipeWJ.o. E' iben 
vero ohe in taile ipotesi ila parte civile � legittimata �a11'mtervento nel 
g1udizio idi ,awel!lo, ma tale dirirtto ile deri'V'a daUa immanenza dehla co1stituzione 
d:i .paTte 1ctlMile e non da una avvenuta conversione del riJcorrso 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

in aiprpello. � ~oprio la sentenza n. 1 del 1970 dlella Corte Costituzionale 
che rpiuntuailzza che il ricorso !Per Cassazi'OOle della !Parte civ.ile avverso 
J.a seniteru:a di rprimo 1gtt-ado � ccxnd.imoo:iato al fatto che conrtro 
if:ale sentenza non sia seguito �1.lill. 1giudizio d.i arppello cui e ila rparte civile 
ha titolo rper rpartecirpa�re iln forza del idi.sposto dehl'art. 92 del c.rp.JP. e 
ohe aibbi:a luogo a seguito di gr{lv<ame proposto dall.'imputato o 
daiL P.�.VC. �. 

Di lSCariso iriJ..ievo le ailtrie .tesi dirferusii'V'e, inaooo~billi ituitite. L'limputato 
(si � sostenuto) 'cihe nonostante J.'aicquielSCenza del P.M. aLla dec~
ratoria d.i inrummissibilit� delJ.'apipello ed 1in ibase al soJ.o i:rdcmso defila 
parrite civile vedesse addiirittura riimessa in 1discussione LLa sua res;ponsabiJ.
it� [penale IIlOOl rpotrebbe mai idoJ.eir\si di 11.llll.a � ire.formatio in pejus � ' 
in quanto, ritenuta ll.'a.m:miss1bilit� del xicOl'ISo della rparte c.iivile, !Ilon si 
sarebbe mai fo�I"mata runa � (['e 1giudicata � rpenaJ.e. TaJ ..e tesi si 11.'isolve 
ovWaffienite in 11ma .evidenite petizione di principio. 

� da ossexva:re, che il c1ritexio generale di �cui � ~sione 
l'airt. 195 del c.rp.p. IIlon solo IIlOIIl � 1in contrasto colil ll.'art. 111 della Costituzi01I1e, 
da�l qruaJ.e IIlon � dato di ric1avare a:lcrulil cri�terio di rpa'l"iifiieazione 
di tutte ile rpam dcl processo, anclle ilil ordme aill'�eserd.zio della 
az.iolile penale, n� il r1co1I1oscimenrt;o.1di-1a,Jic1lllll:a potest� SIUJI'lrog:atorla dehla 
parte ci'V.iJ.e nei coo:ufrOOllti del P,M., ma si arimonizza col sistema del IIlOst:
ro. processo, 1I1el. quale J.a fQ!r,m propuJsiva dell'azione penale, esplica:
biJ.e a1I11Che attraverso ile impuiginaz:ioini, ll'esta affida:!f;a esclusivamente 
al P.�.VC. 

il di:fensori delle parti civili iharuno sostenuto la tesi secondo cui la 
impugnazione del P.M. !Ilon � esercizio di azione penale ma cootituisce 
semplice attivit� di impulso processuali.e che 5a['ebbe C01I11Sentita anche 
alle rpa.rti civili stesse. Tale tesi � infondata, posto ohe il.a materia del.il.'
im.pulto processuale � inscindibilmente connessa ed integrata con 
l'esercizio dell'azione penaJ.e, rigQ!rosamente II'iservaito -come si � detto 
-all'organo Ulll.ico [egittimaito a �tale �e~iz.io. Da ci� ccm8egue che 
fa parte civile difetta del potere di chledexe, aittraveriso lo spiegamento 
dei mezzi di i,mpugnazione ohe le sooo consentiti iln astratto, fa II'iforma 
di UIIla decisione che si risolverebbe comunque 1DJella 1riipxesa di un processo 
penaJ.e ormai il'II'evocabhlmente definito, con la conseguente aber11ante 
possdibillit� idi perveil�I'e alla co1DJdalll:IIla penaJ.e idi un imputato 
o:mnai rdefinitivamente assolLto. 

Parimenti inacicoglilbile, anche se pi� itemperata, i'alrflra tesi secondo 

oui J.'acquiescenza del P .M. ai1la dicihj.arazione di mammiissiibilit� a'V"l"eb


be quale conseguenza la definitivit� del 'giudicato assoilutocfo; ma fa 

impugnazione da lui proposta dowebbe rivivere agli effetti civili, ed a 

conseguiire fa.le effetto dovrebbe sooconrerie ~l II'ico!I'so� della parte ci'Vile. 


762 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

H. iP.M., in altri termini, divenuto in tal modo Ufll'a specie di inter\rentore 
� ad adiuvaruium � non potrebbe nel processo di aippeLlo formuilare aJ.cuna 
ll"ichiesta penarle, ma limitaTe H suo inteTVento ane questiO!lli cO!llcernenti 
I'. an � ed il � quantum � doviuto al danneggiato rda1l fa1ito 
dell'imputato. Si cOl!l:ferirebbe dn taJ. modo alfa parte civ.hl.e quel iportere 
-che nessuna diSlposiziO!lle,&riipertesi, J.e coosente -di sostituixsi 
ailrl'inerte P.M. e di resuscitare quindi runa az.ioine ipenale ormai definitivamente 
travolta dal giudicato. Tanto van-ebbe ll"icO!lloscere di!l"erttamen,
te alla pa.rte ciivHe H potere di arppella.re che inve�e ila Corte Costituzionale 
ha detto rleg.ittimo negarlO. 
E' poi evidente che nella esaspetrazione di siffatti criteri gara!l1Jtistici 
si celano insidiosi attacchi alla compleSJSa, ma oo:ganiica e sistematica, 
struttu!l"a del procedimenito penale. 

fu c001JC;i,usiO!lle, runa volta aff1ermato il principio indisrcurtibile ohe 
la iposizi:ooe rdell'imipurtato sul ipiano :penalistico nOl!l pu� essere intaccata 
dal soilo grava.me della tesi seco!l1Jdo cui l'acquiescenza del P.M. 
ailrla dichiarazione di inammissibilit� awebbe quaile conseguenza la definitivit� 
del giudicato assolutorio, ma ila impur~az�i!ooe da lui proiposta 
dovrebbe rivivere argli effetti civili, ed a col!lSeguire tale effetto dovrebbe 
SOCCONell"e H ll"icOII"SO della ipall"rte civile. n P.M., in altri: �termini, diV0!
11JUto in tal modo runa specie di i!l1Jterventore � ad adiuvandum � nO!ll 
po1trebbe nel processo di appello fol'lmUllare aJ.cruna ll"icMesta penale, ma 
limdita1re il suo intervento aHe questioni concernenti J.' � an � ed il � qru�!lltum 
� dovuto aJ. dal!llleggiato dal fatto dell'imputato. Si cOl!l:ferill"ebbe rin 
tal modo aUa :parle civile quel potere -che nessuna disposiziooe, ll"ipetesi, 
li.e consente -di sostirtuirrsi all'inerte iP.M. e di re.suscitare qudn.: 
di una azione penale ormai definitivamente travolta da,1 giudicato. Tarnto 
varrebbe riconoscere direttamente ailla parte dvile H port&e di arppe1la1re 
che invece J.a Corte CorSt:ituziO!llall.e ha detto �legittimo inegall"lo. 

E' .poi! evidente che nella esasperazione di siffatti criteri rgara!llJti


sticd si celano insidiosi attacchi alla rcomplessa, ma oogaruca e sistema


tica, struttura del rp!l"ocedimento penale. 

In rconclusioine, una volta affermato il principio indiscutibHe che 
la posizione de1l'imrpurtato sull. ipiano penalistico non pu� 1essere iinrtaccata 
daJ. solo gravame della parte civdll.e, ne rco!llJSegue necessa1riamente 
la iinammilSlsiJbillt� oggettiva rdi un ll"lCOlt"SO inteso, in definitiva, alla � ll'efOT\
Illatio in pejus � della situazione del rl'imputato stesso. N� ipu� J.a 
parrte civile, sostituendosi ali. P.M., 1unica parte legittimata a dolersi delila 
inammissibilit� di 'llrtl proipll"io gravame, rcensrurare fa sentenza sotto i.rl 
riflesso che sarebbe!l"o state violate norme processuali a 1tutela delle gamnzie 
difensive dell'i:rn(putato, posto rche tale indargine le � precl'l.llsa, 
dati appunto ti li.imiti dell'aziooe cirviJ.e CO!ll li.a quale nel processo penale 

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,/ 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 763 

le � conJSentito soltanto H diri��to alla ~azione, a.tle restituziooi ed 
al risarcimento del darrmo. 

Ben aiLtro discOr!S'o si irmpooe in.vece in ordine a quanto attiene 
ai riJCorsi iproposti avversp la sentenza di primo grado, drrca�i quali -e 
sempre aMa iLuce di 9,'Ua:r).to 1SO!pra si � premesso -11100 � dato di iravvisare 
raigiooe aJ.cuina clle ne precLUida il'ammissibfilirt�. Le censuire e ile 
l'liichieste deUe rie~rpal'1li cd'Vili, in escliusiva fumz:ioine delJ.a itutela 
dr interessi. ciWli, .t�l.fldOIIlO ad 1esol!uidere ~ effetti :pirecl.UJSirvi de1l'aicicer~ 
itamento ipenaile de11a sentenza ISIUJll'esezicizio dell'azione l'I�ISare11toria e, 
senza fOll'lm1Ul1are rlcllieste di soa::ba per qruatnJto T1giuall'lda 'Ulll� prOlllllIDCia 
dir\nersa aiillclle ai fini ipenaJrl., si �liimitano a d0IlllIDciare :piretesi v1Zli e manchevolezze 
di quelJ.'accertamento, rMenuto !p!l.'egiiud;i~evoile rper i il.oro 

mteressi civili. 

iI difensori degli imputati hatrmo sostenuto ila in.ammissibilit� di taiLi 
l'liicOII'Si iper difetto di intel"esse, (posto che questo' nOlll sussisterebbe 111ella 
~ie po1ch� li.a formuil.a assruutoria adottata dail. Trtbulllaile (fatto noo. 
costituisce ;reato) lllOlll sairebbe di OOtacoil.o, ai sensi delil.'arl. 25 del c.p.1P1., 
aJ.la rproseouzrooe e riproposiziooe davanti al ,g1udice civile dell'azione 
risaircitoria -ainohe se da �illecirto noo 1penale -doinde LI.a carenza: di' 
colllJCreta utilit� nel fine perseguito, menitre sairebbe (pl'ecliusa ila rposs:ibiilit� 
aittuaile di ruil.tetjormeinte agire ai sensi dell'art. 185 del c.p., in 
qruanto� -a LI.oro avviso -dow-ebbe iritenersi operante il rprilllcirpio di 
�Sciiusiivit� nel 1giiuJd1zio clvi.Le o llllllJiltiindJstrarfJivo (desumiibiile diaili'art. 27 
del e.rp.p.) del 1giuidlicarto rpenaiLe cirlca ila sussistenza del fatto ireato e della 
sua ilil.iceirt�. 

TaJ.i eccezioin.i 111on sono fOL!lJda>te, aila stregua� della mutata il'egol�mootazione 
del !l"egil!Ile dei il'aipporrti :bra 1giurisd1zione civiile e penale. 
La par:te civile, come si � gi� deflto'm rpremessa, � ora legittimata a ricorrere 
rper Cassazione al!lJohe 1contiro' ile sentenze aissO'liurtorie peI'cih� iil 
fatto 111001 cOIStituisce rreaito, !posto ohe itail.e fol'!lllJUla �' iben Ve!l.'o che inon 
pireciLude la iripirO(pOSdziooe dell'aziooe dvfle id.inanzi iil giiud1ce clivile 
ma, il'irpetesi, la compiromette 1gravemente, impedendo il rlsaxcimento dei 
danni l!lOlll ipatrdmOlll�ali. 

Sooco1'lt'le' a taJ.e iproposito, irnequiivooabiile il itesto deil.J.a sentenza 

costiltuzionaile: e Di fronte aiLla 1ga!'lall1�a accoa:data ail. cittadino daJ.


il'a~. 111, icoirnma ~econdo, della Costituzione -clle il'aiutOll'izm ad m


vocaTe fil ll"ie.same di ilegiittimit� d:i quaiJ.siiaisi sentenza -111e!Sl.\lUilla lllOTma 

che, m cotnJtrall'lio" restringa itaile dill'liitto, escJ1uidenido m oosi idete!l'lrilIDati 

al!lJche se a :ttJiteil.a di alitre esigenze, pu� ritenersi coorfcxrme al dettato 

cOIStituziOlllaJ.e � . 

(Ben i� vero cihe contro ila sentenza del Tribunail.e era stata p\rOjpO


sta imprugnaziooe da ipairte del P .M. e d:~ 'llllo degli mii>utati, ma essendo 

18 


, ..... ..� I 

764 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

� 

I fil

stafa il.a IP'l'ima dichiarata inammiss1bile, ed essendovi stata rinuncia alla 
secoltlda, i ll'icorsi apipai0010 ammissibili anche sotto tale aspetto. 
� Ammilssibfili, ma n001 aocogliib�li. Le p�riti ricQII'll'enti hanno mifaitti 
'P'rO\l.)ooto, �001 motivi identici, cen1SUJra cihe -incohsiJStenti e 1generi


f: 
cihe -111001 sono taU da illlfinna�re la validit� e ila correttezza deilila motivazione 
delila sentenza impugnata che c001 dovizia, se non addiriittura 
con esuberanza, di logiche a!'lgomentazione, ancorate al:la 11'ea1t� -IP'l'ocessuale 
ed ineccepibili sotto un iprofilo rigorosamente giuridico, pemene 
ad esatte conclusioni. 

Col primo motivo si denuniciano violazione ed errata aipipilicazione 
deilil'arit. 643 del c.ip. in ovdime all'elemento danno, ipereh� iil Til'ibunale 
non ha consid�rat�� che !Per la cireonvenzione � Sl\lfficiente, da parrite 
de1fincaipace, un atto che importi qualsia\Sd effetto gluridi.co da!!lliloso per 
lui o iper gl altri, ed ha invece �ritenuto qua:l.e eil.emento costitutivo la 
sua � s'Ul~gestio~biilit� � che ida tale 1noiI'lm�l n001 � �riichiie\Sta. Coil secondo, 
contraddittoriet� di motivazione in relazione alla ipersonaJ.it� deil. drconvenuto, 
II}on avendo ll'ilevato che il Crespi F�rancesco era dl ca111Jdiidato 
pi� idoneo aUa circonvenzione; avendo ritenuto che tale stato non foS1Se 
noto a1gili: imputati; non avell1Jdo !rilevato che strumento di ilniduzione 
era proprio la promessa del.le 600.000 ili!re mensili iper inesistente oipera 
di ccmsulenza; avendo mal valutato le dnteressate itestimcmiianze a difesa 
ed omesso l'esame di ci'.l'costanze decisive per ila causa. 

Tali doglianze .trovano per� sca1l'\So riscontro nell'ampia e completa 
motiva:ti:on� della sentenza, che m modo inconifutabiile ne dimostra 
la infondatezza e la evanescenza. La ilurnga e vasta elaborazione 
dottrin�ria e giurisprudenziale della nol1ma che contempila il reato di 
cdlroon'V'enmo111e di incaipace iha condotto 1a,:lil'affermazione di :prin:liciipi, 
orni.ai consolidati nei pronunciati deil.la Cassazione, ai quali -contrariamente 
�a quanto i ricol'renti sostengono -la sentenza di primo grado 
si � ortodossamente adeguata. E' Ol1mai e j'UIS !recipitum. che iil concetto 
di deif�JCienza ,ps:id:iiiica vada inteso 111eilila ipi� ampda a'ccezi:one del ternni


�ne nel senso di una minorazi:001e della Slfera della inteUigenza e deil.la 
volont�, qualsivoglia ila �,causa, ipuroh� vi sda nel soggetto una menomazione 
deil. rpotere di orLtica, Ulil imdebolimento della funziooe volitiva ed 
affettiva, che r:endono :facile aia ru~gestionaibilit� e siano itali da dimlill11llfu:
ie i poteri: di difesa 1co111Jtro, le insidie �tendell1Jti ad ,i:ndUI'lre dl so~getto 
stesso a porre in eSISere aitti ,gturiJdiici pregiiuidiz;ievoli rper i ISl\lOi mtwessd. 

Cosi come, agli effetti del dai!lll1o, � del pari unanime il'aff.ermaZiiooe 
cihe l'art. 643 �del c.ip. configura Ulil reato di pericol�, che 1si ll'eaUzza 
con 'la semplice possibi:l.it� cihe un qualLsiasi dail11Ilo si! profili, prescindendo 
dalia �conoceta (l'eallzzazione delil'oggetto della obbligazione da 
parte del co�l!P�vole; � sufficiente all'UO\PO Ja 1semplice potenzialit� del




PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

�l'atto compiuto dal circ01nvenuto di iprodUil"il"e danl!losi effetti ~Ldici. 
Elemento costitutivo di ta\le ll:'eato � iper� pur sempre l'mduziooe, ohe 
si colllcreti 1n un'attivit� aipprezza:bhl.e di suggestione, di pressione morale, 
di pemuasi:ooe 1nrtesa a determ!i.nall:'e la vo\loot� m1nora:ta del soggetto 
ipassivo atl cOllllipimento deltl'atto. Non basta, .il.n aJtri. termini, ohe 
l'agente abusi deHe condizioni ipa�rticolari di 1ncaipaieit� rdel soggetto 
passirvo, ma occotte che fo ind1uca a compiere l'atto anche solo iportenzia1lmelllte 
dalllilloso. E 11101!1 sooo suffiicielllti a tal uopo semtpilici richieste, 
ma sempre � necessaiI'io -ai &ii della cO!lllfi,gurabilit� del reato -J.''llSo 
di mezzi idonei ad illlldirizza:re tatle viziata votloot� della vittima a compiere 
un atto suscettivo di Ulll quatsi:asi effetto giuddico ta.J:e da rpoter 
arrecare dallllllO a lui o ad altri. E itali mezzi debbolllo ipertanto co1111Cretarsi 
in un'attivit�, ipi� o meno aiprprezzabi:le ma indiscutibile, di pil'essiooe 
moratle, di swggesti:one, di spilllta, di persuasione. 
E' ipiI'O!pll'io la IS�JSs1stenza di una qua1lsiasi di ta\li ipotesi di attiv!i.�t� 
induttiva da .pa�rte degli imputati nei coofronti rdi Crespi Francesco che 
la motivazione qui denunciata ha iI'eciisamente escluso, ipur ammettendo 
il suo stato di pa�rallloko ipreda di olamorooa malllia ossessiva. 
Quando all.'aver ritoouto, come si assume illl riJCoil'ISo, fa ooggestionabilit� 
elemento costitutivo del delitto, emerge da'1!la complessa motivaziol!
le che essa fu esam1nata atl solo scopo dii vedere rse vi !fosse stato 
abuso ed induzione; che se il soggetto non fosse stato facile preda di 
SUJggerstione avirebbero a!SlSai difficilmente rpotuto aver \luogo. 
:E� la suggestiOlllabili>t� fu esci1ursa suJfa base detlJa a�ccertata diffidenza 
Tadicata neilia stessa costituzione 1ps1ohica del Crespi 1ch:e iI'enrdeva 
impossibile, arprpunto, �una 1d1sa:rmata dispooibilit� a J.asci:arsi inidutITe in 
erroce. 
La sentenza ha, 1n prnrposito e in !frutta l'area degili accertamenti dii 
fatto, svotlto un aocU!ratissimo esame cll'itico di �tutte le iriisuJtanze e l'iha 
condotto secondo �i pi� col'retti canoni deNa esegesi processuaile. Esso ha 
consentito ai 1giudi.cainti rdi affermare, dimostrandotlo con'V'inicentemente, 
come tutte ile affermazioni, ile dichiarazioni, le denuncie del Orespi siano 
state simentite da taU risultanze, di prova 1generica e di rprova specifica, 
�e coone per converiso fali fonti di ipll'OVa ahbiano confermato la 
esattezza de]Jle aisserzdoni. e delle deduzioni difensive degli filliiputati. 
Ci� costi>tu:iooe l'espressione di un conv1n�cimento di fatto ohe, fondato 
1SU sioure basi di cot1Tettezza tloigica e gi'll!ridi.ca, si sottrae al sindacato 
rdi tlegittimiit� da ;pa11te di questa Corte. 
Haillno rtite!llJUtO i gmdicli del 'Driibun.a1e cihe iil C~esip!� :F1l'all1iCJe5CO rpsi


1

conevroti.YO con tendenze iprurano.tcihe, ed al limite quindi 1tira �psicoisi e 
neviI'osi, oosessionato da[ catlo del yafore del wo carpitaile e degli .il.nte1ressi 
:relativi, stanite il rcOIIlJ1Jiiniuo deterdorairsi delle ohbJ.iig1aziOllli erstwe 


766 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

m oui era stato investito, e dopo iil 1I1egaitivo esito dei procedimenti mcautamente 
iPI'-Omossi. contx:o i farnriiliari, msistette per anni, nelJ.'mtento 
di II'ei.nser.hisi m qrueLla azi.enJda da cui era stato estromesso, non.ostante 
la volont� cooitraria degli mteressati? !Ed ihanrno escJuso IClhe si rtrarttasse 
di qpera:ciooi a1I1cihe solo poteinZiamente da�runose !Per ilwi, ch� -sebbene 
illn momenitam.ea 1etr�ISli e dli 1(!110SCeIJJZa > l'azienida era a\IJlora IUIIl Ol'lg'aniismo 
sano, � con. 1P1"eivis:iooi idi futura ottima 1espansion.e, di IUIIl ivailore 
effettivo stimato intorno ai idue miilioodi. � 

Contro qruesti aooeritameniti, logicamernte concatenaiti. dai qua�:i scatUII'iiva 
ruintca c001JSegiuenza ipossiihlle (I.a assoluzione, vi !SOIIlO ile ooa1'1Ile proposiziOOli 
deil II'iJcOll'ISO, clle �l'Vail'.10 il dirfeinsooe della pair:te civile e iJl 
Proouraitore Genera'1e hamio cel'ICato di dilatare mutuando, nelila diisculsstone 
OII'aile motivi ispecid�ci di orit~ca delil.'1appeillo -dicihialI'ato mammiissibille 
-deil Pubblico Mmistero. Tali rillievi e motivi IIlon. ha!IlJllo 

alliclUlrla 1balse nei mezzi! di rdcOll'ISo ad q1uali 
:buallimente allbrd. E questa Corte 1Suipl'ema 
pereM son.o ooovd. 

norn ne furcmo aigi~ti rinorn 
pu� preniderui in esame 

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PARTE 'SECONDA 



LEGISLAZIONE. 


QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTl'.I'UZIONALE 

I -NORME DirCHIARAT�E INCOSTITUZIONALI 

Codice civile, art. 279, lllJ�llla rpa~e ilil cud., inei oasi rpoov;iisti dlaM'alI'ltiooiLo 
278 e rin op altro caso in cud. inoo rpossa rpii� rpropom J.'azi<me per 
ila 1dilclld~azio1I1e gliruid:iziaiLe di paterinJ.it�, inO!Il Tliicotnosioe iall. rfiigl].do inatu!
l.'lal1e, inelJJe tre iipotesi ti.ndioate ine11o stesso a:ritdicofo �e 'ilil aig;gWn.ta ai 
diritto ~alimenti, q1uelilo aJ. manitenfanento, aiLla edUJCazione e aJila 
dstrruzioine. 

Sentenza 8 ~�gigiio 1974, ll1. 121, G. U. 15 maig;gio 197'4, n. 1~6. 

codice di procedu.ra penale, art. '177 bis, sec�ondo comma, ineilila rpaa"te 
in oui cornseinte cihe.tiJ. 1giludice o fil pi\lJbblico ministero emetta ;fil d~eto 
di dirrieiperi:iJbiJit� nei �concfriO!lltd de1l'dm1:iru1tato aiLl'estero, quando fOOIIl risu1ti 
da.gli artti 1I10tizdia .pr.eci!Sla dehla 1SUa dii.mora, SEl!l:lZa rprescmeire che

/ 

siano rprevdamente dliisposte -nei sensi ,e nei JJimiti di outi in moitilva2l�OII1e 
-nuove ricerche, paJ.'.ticoila:rmeinte n.et1. Luogo dd nasicita o in 
quel!lo di� .UJ1tima dimmia. 

Sentenza 19 g.tugno 1974, n. 177, G. U. 26 gi1UJg1no 1974, !Il. 167. 

codice di procedura penale, artt. 382 e 482, inehla piax:te tin 1cmi. rpirevedono, 
1illl caso di iplrl0Scw1~Limenrt10, J.a OOillldalillila del quere1alilllle iaill!e spese 
del procedimento anticipate daUo Sta;to anche nell'�potes� di querela 
contro liig;noti per l\llll 11eato realmente verlid�catosi. 

Sentenza 6 1gi1ugl!li(> 1974, n. 16.5, G. U. 12 gi1ugino 1974, n. 1153. 

codice deHa navigazione, art. 1317, inehla .pa~e ilil cuti consente cihe 
il rpresiidente del co1I1SOll."2l�O arutoinomo del ipo~o di Genorva decida suilila 
itegilttimit� di .pro1V1V1edimenti 181IIJJIIlJiindativi radottati dallil.'einte di cud. 
lo stesso ipres�derute � a capo. 

1Serutenza 15 ma1gigio 1974, n. 12.8, G. u. 22 ma,gigi,O 1974, n. 13i3. 

�codice penale 1miHtare di pac,e, art. 323, primo comma .iinciso � escl'l.llSO 
il gi1udliz00 di!Ilanzi aJ. :tTliburuiiLe SU1p11emo IIIliJ.iltal�e � . 

Sentenzra 6 .gi1ugno 1'974, n. 167, G: U. 112 �giug;no 1974, .n. 1100. 

�legge 12 febbraio 1903, n. 50, art. 6 bis, quarto e quinto comma. 

Sentenza 15 maggi1o 1974, n. 128, G. U: 22 maggio 1974, n. 133. 



68 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

. I 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68, IIlle�LLa iparite tLn cwi IIlJOln dispooe 
che J.'32liooe a .garaillZia 1del iprivdileg!io spettante alilo Stato per ila .rdSCOSS�OIIle 
de1l'hniposta sii 1estimig!Ue lllleil rtermini stabHILti dailila 11.egige iper 
domalllldare il pagamanrto de1la itassa o del suo SUJpip}Jemento. 
rSentenza 22 magiglio 1974, n. 141, G, U. 29 maigig.iio 1'974, n. 139. 

r.d. 1_ 6 genna�io 1936, n. 801, art. 7, sesto e settimo comma. 
;Senrtenm. 15 magigdo 1974, n. 128, G. U. 22 ma1g1gio 1974, ill. 133. 

r.d. 28 oprUe 1938, a. 1165, art. 1O~. ultimo comma, 1I1Jelila rpairite tLn cui 
ddtspcxne clle � � mstndacabdi1e � .fil 1gtil\lidiz:io ir:imesso ail oo11aiudat0lt"e cwviero 
iaJ. illUlll.Zio!IlJrurio idei 1g!enli.o ciW1e per il'aooeritamento deli1a oomma . 
da J;�mbQ!l"ISllM'!S� 1da coiliui ohe wbentra ad IUIIl !Pl'i0Cedente aissegnartlaa:do 
di _aW1og!g�.i01 oooperia,titvo 1per spese �e mi1g!liocamenti da quest'ui11limo efflettuaiti. 
Senit~ 22 maig!g!iio 1974, 111.. 142, G, U. 29 magigtio 1�974; IIlJ. 139. 

d.P.R. 11 gennaJo 1956, n. 20, art. 10, secondo e terzo comma, illeilla parte 
in cui illei coofrOIIlti dei sailarlaiti staitali immessi illei ruoili anterli.ormenw 
ahl'1en:trata ~ viig10re della ileg!g!e .15 marrzo 18:6.1, n. 90, e �P~ il tempo di 
cessazione dJaJl servizio, ~eme di wbin,gresso deliLo Stato illei diri.tti 
dei sailruriati stessi e della 110110 vtedovia ed oofuni . aill1ia !Pensione o quota 
di pensi'Oille ll"elaitiva aM'iassiicmll"aziOIIle obbligiato.rda da:Lvailiiidli.t�, viecclldaia e 
SUJperstli.ti per i servlizi iresi: daJ. 1� genina!i.o 1'9i216, ~ilscrizli.one aili'assdcurazione 
predetta, clhe sono 'V!alruitaiti aillChe per ila rpensione statale. 
Sentenza 8 maigg.iio 1974, 111.. 117, G. U. 15 maiggiio 1974, n. rn.6. 

II -QUESTIONJ: DllCH!AJRATiE NON FONDATE 

Codice civile, art+. 274 e 275 (W'ltt. 2,4 e 30, ultimo comma, rlieili1a 
Costit'U2!i0il1e). 

Sootenza 22 maggio 1974, 111.. 140, G. U. 2�9 maigigio 1974, 111. 139. 

..: 
codice civile, art. 279 (iai�:it. 30 delila Costi'�lUZI�0111e). 
1Sente:r:u:ia 8. ma.giglio 197,4, n. 118, G. U. 1'5 maig,gio 1974, 111. 1216. 

codice di procedura clvlle, art. 1,82, cpv. (W'lt. �24 defila CosrtJiituziooe). 
Sentenza �19 giiuigino 197'4, 111.. 1719, �a. U. 2.6 1g!iuig:no 1974, !Il. 167. 


codice di procedura civile, �rt. 657 (axtt. 2 e 3 de11a OostttuzJiollle). 
1Se:nitenza 119 1~gino 1974, 111.. 171, G. U. 216 1g.1ug1I1JO 1974, n. 167. 


codice penale, art. 589, secondo comma (art. 3, :prdmo comima, d!eilil:a 
CoistLtruziiQIIlle). 


PARTE II, LEGISLAZIONE 69 

codice .di procedura penale, artt. 95 e 108 (in ll'leiLazione all'art. 123) 
e 110 (acr::llt. 3 e 24 tde1Jia COIStdituzione). � 

1Senflenza 19 igdiuig1no 1974, �n, 172, G. U. 1216 giluJg1no 1974, 111. -167. 

cod.ice di procedura penale, art. 117 bis, 'primo e secondo comma (aTltt. 3 
e 24 ide11a OostLtumOIIlJe). 
Senrtenza 19 gjiuig1no 1974, n. 17'8, G. U. 216 1giiU1~ 1974, .z�. 167. 

�odice di procedura penale, art. 199 bis 1(arirt;. 112 e 24, primo comma, 
dehla Oostituzdone). �� 

Sentenza �2�9 maiggii-0 1974, n. 11515, G. U . .5 giirugno 1974, n. 146. 

codice di procedura penale, artt. 334, 304 ter, teno comma, e 304 ter, 
quarto comma (aintt. :214, secondo comma, e 14 de11a Costiituzd~). 

Senitenm �8 maig;gio 1974, 111. l,23, G. U. 15 ma�gig,io 1974, n. 126. 

codice della navigazione, art. 600, primo comma,. ultl111a parte (artt, 3 
e 24 deL�:a Costiituzi00ie). 
Sentenza 8 ~11974, n. 1'19, G. U. 15 maig;gio 1974, in. 126. 

d..I. 15 ottobre 1925, n. 2033, artt. 44 �e 45 (artt. 3, 24 e 102 die1:la 

Oostitumicmle). 

Sentenza 29 mag;giio 1974, n. 149, G. u. 5 1giugno 197'4; in. 146. 

I 

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (aTltt. �24, secondo comma, e 3, 
primo comma, id!e11a Costii1m.zJiOIIlle). 

Sentenza 6 �giiug1no 11974, 111. 164, G. U. 12 1gii~ 1974, n. 1153. 

�legge 7 gennaio 1929, �n. 4, art. 35 (iairtt. 24, secondo comma, e 3, 
pt�mo iCOIIIllffi:ll, de11a CostituziOIIlJe). 

Sentenza 8 ma1g;giio 1974, n. 1212, G. U. li5 mag;gio 1974, n. 1�26. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (art.t. 2., 13 e 14 della Costituzione). 
Sentenza l9 1giluJgino 1974, n. 173, G.U. �26 .girugino 1974, n. 167. 

r..d.I. 27 novembre 1'933, n. 1578, art. 68 (art. 3 dieLLa Coistii1m.ziioine). 

Sentenza 15 maggio 1974, 111. J3!2,, G. U. 2�2 maiggiio 1974. 

r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 76, pl'limo ~omma (arit. 318 della Cosbi:
tuziiiOIIlle). 

Sentenza 6 1gilug1no 1974, 111. 160, G. u: 12 1giiluJgno J9.74, 111. 1153. 

r.d.I. 9 gennaio 1940, n. 2,. art. �52, primo .comma (aocil;t,. 24, secondo 
comma, e 3, rpciimo 1eo<mma, delila Costirtuzliane). :.L �' 
Sentenza 8 maggiio 1974, 111. 1"22, G. u, 1'5 maig;gio 1974, 111. 126. 


70 

RASSEGNA DELL'AVVOCATVRA DELLO STATO 

legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 108 (art. 3; iprimo comma, della 
Costituzione). � 

Sentenza 2i2 maigigio 1974, n. 144, G. U. 2i9 maggio 11974, in�.. 139. 

1

�legge 25 settembre 11940, n, 1424, art. 110, secondo comma, �lettera c 
(artt. 3, primo comma, e 27, secondo cpv., detli1a CostituziOOl,e). 
Sentenza 2~ nN\g'gio. 1974, n. 143, G. U. 2,9 magigiio 197'4, \Il. 13�9. 

le99e 17 luglio 1942, n. 907, art, 74 (art. 3, !PLim<> comma, !della Oostirtru.
2iione). � 

Sentenza 2i2 magigio 1974, n. 144, G. U .. 2.9 magigiio 11974, IIl. 13�9. 

�legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 (ari. 3 del1a COISltituz:i.one). 
Sentenza 15 illllalg!giio 1974, in. 133, G. U. 212 ma1gigilo ,1974, in. 133. 

�d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, art. 27 (artit. h5 e 31 dello Statuto de1la 
Reglione siciliana e 5 della Oostiitu2Jiiolni). 

Seniteinza 2,2 ma1gigii,o 1974, n. 146, G. U. 2.9 ma1g!giio 1'974, n. 139.

1

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 36, art. 99, primo comma (art. 3, primo oom
�ma, della Cosbi;tJu'llione). 
Sentenza 8 :maggio 1974, l!l. 1125, G. U. 1i5 maigig!io 11974, n. 1216. 

d.P.R. 15 gilugno 19'59, n. 393, art. 138 (art. 3, iprimo comma, �dielila 
Costiituzione). 
Sentenm 8 ma1gigilo 1974, in. 124, G. U. 115 ma1giglio 1974, in. 1'2!6. 

legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo c�omma (ax:tt. 24, 
~CIOIIllffia, e 3, primo comma, deli1a. Oostiituzdione). 

Senibenza �2,2 maggii,o 1974, n. 145, G. U. 219 magigiiio 1'974, n. 139. 

d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 9, �n. 2, lettera a (aa:tt. 3, ipnimo comma, 
e �27, SOOO!Ilido comma, qelilia Costhtiuzliol�lle). 
Sentenza 29 mag!gio 1974, in. h54, G. U. �5 1giug!ho 1974, IIll. 146. 

legge 31 ottobre 1966, n. 953, artic�lo unico (artit. 2�4, secOIIlldo ieoo:nma, 
e 27, SElOOl!lldo 1cornma, 1dle11a OostiJIJuzltone). � 

Sentenza 6 1giiuig!ho 1'974, n. 161, G. U. 12 1giug!ho 1�974, n. 1-5-3. 

legge 3 maggio 1967, �n. 317, art. 1 e seguenti (art. 3, pr,imo comma, 
della Costituziion�). 

Sentenza 8 maigig.iJo 1974, n. 124, G. U. 15 maigigfo 1974, n. 1i2.6. 

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PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.P.R. 27 marzo 1969, n. UO, artt. 104 e 1l28 (artt. 76, 3, 97 e 4 deilila 
Costirtru2Ji001Je). 
1Sentenza 15 m.aggiio 1974, n. 131, G. U. 212 maggio 1974, in. 1313. 

'legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3. 

Sentenza rn rmaig~o 1974, !Il. 130, G. U. 22 magigiio 197,4, lll.. 133. 

d.P.R. 22 maggio 1970, ,n, 283, art. 4, n. 2, lettera a (axitt. 3, p!".imo 
comma, ie� ,27, soo001Jdo O�lflnma, dei11a CGISltdituziooe). 
iSenitenza 219 ma1gi~o 1974, n. 154, G. U. 5 ,~ugino 1974, 111. 146. 

1legge 25 febbraio 1971, n. 110 (m-tt. 3, 41, pr.imo comma, e 53 della 
OCJistj,1luziOille). 
Sentenza 19 'gilllgino 1974, n. 1715, G. U. 26 giugno 1'974, in. 167. 

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. '1 O, secondo comma, n. 13 (air:tt. 76, 
77, ip:tiimo comma, ,e 116 della Costilfmzlicme). 
Sentenza 29 magigio 11974, in. 1'51, G. U. 5 1~ugino 1974, 111. 1146. 

1

d.I. 22 gennaio 1973, n. 2, artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 (artit. 20 e 36 
dello statuto !r0giiOllla1e sicdlia1110). 
Senitenza 6 1giuigino 1974, n. 162, G. U. 12 1glirugino 1974, IIl. i.53. 

d.I. 12 febbraio 1973, n. 8 (art. �21 de11o statuto 111egii0Ila!Le siciiliaino). 
Sentenza 6 .giugno 1974, n. 162, G. U. 12 1gilllgno 1974, 111. 1153. 
d.P.R. 29 settembre �1'973, n. 600, art. 74 (air:tt. 76, 77, primo comma, 
e 116 1de1la Costttuziicme). 
Sentenzia 29 ma�ggio 1974, n. 1'51, G. U. 5 1gilllgino 1974, n. 146. 

d.I. 20 aiprlle 1974, n. ,104, art. 1 (Modifica deit'art. 538 del codice di 
procedura penale) (artt. 24, secondo 1c<omma, 111, sec1001Jdo comma, 10�2, 
~comma, ,e 10i8, primo comma, della Cosrtdrtruzione). 
Sentenza 19 giugno 1974, lll. 184, G. U. 26 1giiuigno 1974, n. 167. 

III -QUESTlONI PROPOS'l1E 

Codice civile, art. 252, terzo comma (arit. 30, ;terzo comma, della CostlituziOllle). 


TribUIIliale di MOlllZa, oodliinalllza 19 1iebbraiio 1'97'4, G. U. 12 gilllgino 
1974, n. 153. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

c~l!:e civile, art. -1.901, primo e .secondo comma (iall'lt. 3 defila Costituzilolne). 


TJ.'I�JbUil1alle. di S. Angelo dei LombaIDdi, ord:ina.nza 24 oititobre 1973, 

G. U. 115 maigglio 1974. n. 126. 
cod.lce c'lvlle, art. 2054, primo e secondo comma (art. 3 dieL1a Costi. 
tuziOltlle). 

Pretoo.ie id.i Monza, ord:illlanza 19 gerunado 197�4, G. U. 15 maggiio 
1974, n. 12,6. 

codice civile, art. 2941, n. l (arit. 3 de1la Oootiltu2lione). 

Oorrte d'aippei11o di Balermo, oodia::tainza 22 'giuigtrllO 1973, G. U. 12 
giugno 1974, n. 153. 

codice di procedura .civile, art. 140 (art. 2�4, secoooo�� comma, della 
Oostrl;truziOIIlJe). 

Pr:etorre di Napoli, 011ddniainza 8 ottoblie 197,3, G. U. 15 maiggii<'> 1974, 

n. 112,6. 
codice di procedura civile, art. 292 (atrt." 3 1deL1a Coshituzi.oole). 

GiJUJdfoe diel Llavor:o 1del tmibUJiia1e di LUJceooa, Oit"di.tnanza 211 dilcernbre 
1973, G. U. 5 .giiJUJgno 1974, n. 146. 

codice di .procedura c�lvUe, artt. 414, 416, secondo e terzo comma, 418, 
primo comma; 420, -primo;, quinto e sesto comma1 421, secondo comma, 423. 
secondo e terzo comma, 429, terzo comma, e 43,1,. primo e ultim~ c�mma, nel te


sto nwdilficato idia1l1a ll!egige 11 iaigooto 1973, 1n. 53,3 (all'1lt. 3 e 24.della Costituziii01ne). 


Pvetor:e di Palestrina, Ol'ldilnainza 30 �gl~O 1974, G. u. 8 maggio 
1974, :n. 119. 
G.ruddice 1del ilaivooo del itr1buiniaLLe dd iRoona, ocddiniarnza 18 :liebbmdo 
1.974, G. U. rn� maigigio 1974, 1n. 11216. 
Giudice del lavoro del TribU!Ilale di Chiiarvatj, oodiinanza 2 marzo 
1974, G. U. 19 1g1uign:o 1974, n. 1'59. 
P!l"etore dii A.trcmosiso, olrddinanza 8 mairzo 1974, G. U. �5 ,giugno 1974, 

n. 
1146. 
1Pretor:e di Roma, ood:illlia!IlZe (quaittro) 9 marrzo 1974, G. U. 19 giiiugino 
1974, n. 1159, 
Pr:etcme di Roma, orrdiinanzia 16 marzo 1974, G. U. rn .grugino 1974, 
In. 153. ' ' 
Prietol['le dii Catainia, or:d:iltlanza 20 marzo 1974, G. U. 216 g1uigino 
1974, n. 167. 


PARTE' II, LEGISL�ZIONE 73 

codice di procedura clvM�, att~ 434 cpv. (aritt. 3, 24 e �3,5 della Costituzii()
II10). 
'11ribulnale di Pesoaa-a, <:mdirnanza 2�6 1g,iJUJg:no 1973, G. U. 26 grugno 
1974, n. 167. 

codice penale, attt. �8�1, secondo e terzo comma, e �164, quarto comma 

(art. 3 rle�hla Costrlituziione)., 

Ptr:eto:rie dii 1Silliainidil10, 1oodinaruia 25 igietnJnial�lo l�974, G. U. 2.6 �giiugno 
1974, lll. 167. 

codice pena�le, art. 164, ultimo comma (art. 3 dieNa CostJiltuzione). 
Rt1etOII'le di Piulo, ordirnM""..za 16 dleblm:cio 1974, G. U. 26 ~gno 
1974, !Il. 167. 

codice penale, att. 313, terzo comma (.art. 104 de11a Costituzione). 
Corte di assise di R()llDJa, .oodJiinian.m 27 :aipr.iile 1973, G. U. 8 mag~
o 1974, 111. 119. 

codice penale, art. 341 (arritt. 1, 3, 27, 2,8, 54, 97 e 918 della Oostituzd.
cm.e). 
Prietore di Gubb:io, Ol'ldiill1alnza 2,5 O'l�tobJ:"e 1973, G. U. 2�2 illllalg�gio 
1974, 111. 1':J3. 

codice penole, att. 495, terzo comma, n. 2 (all'lt. 24 dleililia: OO!StdituzdOIIl:e). 
Tmbwnaffie idi iPerug,ia, ordiJ!llanze (diwe) 17 1dilcembre l973, G. U. 
12 e 19 �grugno 1'97�4, IUl!l. 153 e 11519. 

cod.ice penale, att. 542 cpv. (all'lt. 3 rdeLla CostJiituZlicm.e). 
TmbUi!lal1e dii Matera, o:rdirumza 27 !liebbmiio 1974, G. U. W ma1ggio 
.1974, n. 1�39. 

codice di procedura penale, att. 20 (all'ltt. 3, iprWma !PaII'lte, e �215, prima 
par:fJe, della Costrlituziione). 

Pretooe di Bax:L, 10111dirnanze ~due) 11 iapriiJJe e 10 1ruoembre 1973, 

G. U. 1'5 1e 22 maiglg,io 1974, IIl. 1.216 .e 1'3.3. 
codice d.i 1procedu�ra penale, att. 74, uaimo comma� (al'ltt. 101, secondo 
comma, 215, lpl'limo oornima, 124, isecondo comma, 1del1La Cost:iltiu:zitOIIlie). 
Pretore di Monitorio, aJ. Vomano, ooidmanza 10 ma~2lo 1974, G. u. 
5 1giiugno 1974, n. 146. 

codice di procedura penale, att. 90 (aJI'ltt. 24, seco111db comma e 3 deiJila 
Costituzione). 
TrdibUJI11ailie di V�ene2l1a, 011mrunza 2 aiprdJ!e 1974, G. U. 216 giugno 
1974, n. 167.� 


'14 RASSEGNA. DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di proc:ed11ra penale, art. 152, 198 e 199 (arlt. 3 e 24 della 
Coslliituziiw..e). 

1G�IUJdJiic1e .iistrulttooe rdel :tr1bulnale idti Locri, oiI'ldd!narnza 8 1giiUJg1nO� 19 71, 

G. U. 8 ma1gig,io 1974, n. 119. 
c:�odlce �di procedura 1penale, art. 1.77-bis, cpv. (axtt. 3 e 24 della 
Oostirtuzliolilie). 

iGmdlic1e iSti:ruittotre del .trdibunrue idti Paidorva, oiI'lddlilia~a 13 .glii.Jigino 
1973, G. U. 15 maigigiio 1974, rn. 1216; 

c:odic:e di procedura penale, art. 148, terzo comma 'ca:rrtt. 3 e 2�4 ide11a 
Cositiltuzione). 

P11etooe di Ro1ccamo1nfir.nia, O['ldiniainza 30 orttoihre 1973, G. U. 5 1~gino 
1974, !Il. 146. 

�codice di procedura penale, art. 596, terzo c:pv. (aritt. 3 e 87 della 
Oostiituzdolilie). 
Pretore di Maididailioni', ood!inama 14 1aipril1e 197.3, G. U. 26 giiugiino 
1974, n. 167. 

codice �di proced11ra penale, art. 598 (al'lt. 2.4, secolilido comma, dieLla 
OoSltd!buz:j,011J1e). 

Cor:te di 1calS!SaZ�.'01I1e, 1prdrma semOIIlle penatle, 1midinanza 212. mia!l'Zo 
1974, G. U. 26 1grugino 1'974, n. 167. 

cod1ice di procedura penale, artt. 616 e 637 (art. 24 della 1Costiitu.ziolne). 

Tr.iibwnailie tdJi Vieniez.iia, ortdinanm: 119 IIliOV'embr:e 1973, G. U. 19 girugino 
1974, in. 1159. 

codice di �procedura penale, art. 666 (1M'lt. 215 tde1la Costituzione). 

;Sezione dstrllllttotrdia della 1coir:te d'aippe1lo di l.\/Lilarnro, oodiiJnatnza 16 
1gietm11ad�O. 1974, G. U. 2�9 maggio 1'97�4, n. 1�39. 

codice della navigazione, art. 589, lettera c (al"tt. 3, 101, seicondlo comma, 
e 108, seoOIIlido ooonma, die1la Costituziione). 

Ptrietor:e di Niapohl.; or:dl�IIliainZa 30 dic1emb11e 1973, G. U. �216 g�iuigin.o 
1974, in. 167. 

�cod.ic:e penale militare di pace, art. 264 (all'lt. 3 della Cosrtiltuzikme) . 

.G�IUJddc.e itstru~tore tdel Tr1bU!Ilale di Tmlrui, mid!ilnalllz.a 20 :llebbraio 
197�4, G. U. 8 ma,gigiio 1974, in. 119. 

i. 
��101t1r1rr:w1rrilifririr&fl@ttlrwrfllritirririiltiilr!fimi:r111tirritri!fflr1rr11~11.ir111111rir�le'= 
:: 


PARTE II,. LEGISLAZIONE 'ili 

r.d. �16 luglio 19:05, n, 646, art, 42, seC:ondo COll'!l�la (aoctt. 3; pr.iJmo 
comma, 1e 24, primo 1comma, deLla CostiltUZitOIIle). 
Giudliice dellLe ,esecuzioni dal mbuinroe di Prato" o:rrlinaal2ia 215 :llebbl1ado 
1974, G. U. ,8 ma1~giio 11974, !Il. 119. 

r.d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 92 (artt. 3, 23 e 53 defila Costituzione). 
Coi:mm1ssd:OIIl� ip11o;viiinciiaiLe ide1Le [mpoote di Mi'lalilo, ordinalilZa 128 
nCJ1V1emlwe 1973, G. U. li5 ma~gfo, 1974, n. rn6. 

r.d. 30 settembre 1920, n. '1538, artt. 15 e 16 (a11tt. 3 e 3�6 deiLL� Costirtuzio!
Ile) . 
Corite di cassazione, seziolile fa'Voro, 01rdinanza 30 gelilllaio 1974, 

G. U. 26 .g.tuigno 1974, IIl. 167. 
� TrobUJnale di T�oo-.tno, �011dlmanza 1i9 dicembre 197�3, G. U. 1:2 ,giru. 
gno 1974, IIl. 1'53. 
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, arff. 11, 14 e 50 (aT!tt. 3 e 53 1d!eLla 
Costd;fmziio!IJJe). 

Commissione tributaria di 2<> �girado di Milano, 011dinanze 23 maggio 
1973, G. U. l9 .e �216 1gi~o 1974, !Il. 115�9 e 167. 

r.d.I. 13 ottobre 1925, n. 2(!33, artt. 22 e 54 (a:rt. 3, primo comma, 
de11a ColSrtli.tUZito!Il!e). 
P:rietooe di SiUISa, 011dittlia1Ilza 3 ddic1embl'e 1973, G. U. 15 maiggio 
1974, lll. 1126. 

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (1arit. 3 della Co~cme). 
Tribulnallie di merrara, 011ddna1TIZa 5 mairzo 1974, G. U. 26 1giiuig1no 
1974, l!l. 167. 

P:rieto111e di V[ttOII1io V:ooeto, �Ol'dinainza 5 febbraio 1974, G. U. 19 
giugno 1974, l!l. 1159. 

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, ultimo comma, e allegato A, 26, quinto 
comma e 27, quarto comma (,a!rtt. 3 e 3�6 de11a Cosrtiitiuziione). 
PI"etor:e idi Bari, 0111dmainza 13 dic1embl'e 1973, G. U. 1216 grug1110 
1'974, !Il. 167. 

r.d. 8 gennaio 1931, �n. 148, art. 1, uUlmo comma, e appegato A, artt. 26, 
quinto comma e 27, quarto comma (a:rtt. 3 e 36 del1a Costituz~one). 
Oo!rte d'1appelLo� di Tordno,. O'l'dinanze 212 1rmvembl'e 19713 e 31 gennaio 
1974, G. U. 15 e 212 mai~gtio 1974, llllll. 1,25 e 133. 


78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 66, n. 5 (ail'ltt. 41, rprimo comma, e 
43 'della Costi�tuz1foit11e). 
'1.'lnib1ma11e ide L'Aquiila, ordiirrl:arnza 12 mmrzo 1974, G. U. 2,5 �grugno 
1974, rn. 167. 

legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, quarto comma, nei lim:iiti dn cui 
ha materfailmente rieicepd,to ti.a d.isipo1si!ziione ideLl'art. 19 lettera a, cootra�
tto CQ\IJ.etitivo itliazfonaJie di Jiarv<oro 3 ,g,eil11Ilafo 1939 (1art. 38, secondo 
comma, ,della Cost1tuzfolrl!e). 

Giiudiice rdel \lavoro del triibuinaJie di Mantova, Ol'dililanza 2 ma(['ZO 
1974, G. U. 19 1giug1110 1974, n. 1'59. 

d.I. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9 (art. 3 della CostttuZJion�e). 
Co[)Jsi1glio dd Sita.to, adunanza ip1en.aria, ord1nanZJa 14 giugno 1973, 
G. U. 8 ma1g1gio 1974, n. 119. 
d.P.R. 22 settembre 1950, n. 768 (artt. 76 e 77 della Costttuzfo111e). 
Tv1bunaJ,e di Cosenza, ol'.'ldirn1anza 16 gen1I1afo 1974, G. U. 22 ma,ggio 
1974, n. 133. 

legge 1� luglio 1955, n. 638, artt. 11, 20 e 23 (al"tt. 3, 36 e 38 deJJ.a 
Cost1tuzioine) . 
. TrihwnaJie di Torirno, ordinanza 7 novembre 1973, G. U. 5 giugno 
1974, n. 146. 

legge 27 dicembre 1956, n. 1453, art. 4, secondo comma (ar�t. 24 de1la 
Co1stdtuztone). 
T.11~btmai1e d:i Venema, ol'ldinalilza 19 IIlOIV'embre 1973, G. U. 19 gdugno 
197~ !Il. 159. 

legge 2 ottobre 1957, n. 1047, art. 18 (art. 3 �della Cositiituziorne). 
Come dii c.a1ssaziolille, ordi1r1anza 10 gennl�llio 1974, G. U. 19 ,girugno 
1974, n. 159. 
Giudiic,e 1deJ. Jaivorro� del. :tribwnale di Mac,eraita, oodinarnza 30 gennaio 
1974, G. U. 26 1giugno 1974, rn. 167. 

d;P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 140, 142, secondo comma, 143, 
primo comma (1arit. 36 della Costdftuz.i.,OitlJe). 
TribU!I1aile 1de L'Aquiila, ordma!IlZa 20 ;iu;glio 1973, G. U. 8 maggio 
1974, rn. 119. 

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538 (aritt. 76 ,e 39 ide1la Co1stli�tuz~o1I1Je). 
'11riburn1aJ,e dii SaitlJta Maria Caipua V�erteTe, ordiinarnZJa 30 oittoibre 
1973, G. U. 19 giugno 1974, n. 159. 

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----�"lflfall&JIJillllllJB911l�-��� 



PARTE II, LEGISLAZIONE 79 

legge 22 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma (art. 3 deMa Costituzioine). 


'l'lrdtbU1I1aJ1e dli PJac,enza, ovdimanze (due) 10 aiprile 1974, G. U. 2,5 
giugno 1974, n. 167. 

legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, second10 comma (art. 24 del.la 
Costituzilo11:1e). 

Pretore di San Mruico itn. Lamils, �ordinanze (tve) 13 dLc1embre 1973, 

G. U. 12 g:L1J1gn,o 1974, n. 153. 
legge 3 febbraio 1965, n. 14 (airitt. 3, 315, 36 della Costituzione). 

TriJbUIIllaJe di Lecice, ovdiin,anza 22 maig:gio 1973, G. U. 5 .gdiuig:no 1974, 

n. 146. 
legge 21 luglio 1965, n. 904, art. 1 (1airt. 3 delila Costituzione). 

TribUJllaJe dt Salerno, 1oodinanz.e 23 maig:gio,, 6 1g:Luig:no e 13 ,gJ.ug:no 
1972, G. U. 12 1giuig:no 1974, n. 153. 

d.P.R. 30 giugno "1965,� n. 1124, art. 3 (1aritt. 3, 315, 38 delila CootltuzdOIIle). 
T�riJbwnaJe di La .Spezia, ovddnialllZa 17 ottobre 1973, G. U. 22 maig:gio 
1974, lll. 133. 

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 O (art. 3 de1la CositirtuzLOIIle). 

Bretore di Roma, o'l'lddnaillza 9 1aiprriHe 1974, G. U. 19 1g:iiug:no 1974, 

n. 159. 
legge 9 luglio 1967, n. 589, art. 3, punto 5 (airrt. 35, .prima pa'l'lte, della 
Costituzt01I1e). � 

P11etore di Trieste, o'l'ldinanza 10 gennaio 1974, G. U. 2~ maggio 
1974, in. 13-3. 

legge 1 O marzo 1968, n. 229, artt. 16�.bis (artt. 3 1e 316, rprcimo C�Oi!Ilma, 
de1la CoS!lJituzio11:1e). 

Coooig:lio dli 1Staito, sesta 1sezio11:1e, o'l'lddinainza 19 ottob11e 1973, G. U. 
29 ma1g:gio 1974, n. 139. 

legge 12 marzo 1968, n. 334, art. 9 (.a!l'1Jt. 3 e 53 della Cosrtituzione). 

T1ribwniaJe di Bollz,ano, ordinianza 30 gennaio 1974, G. U. 8 maig:g:io 
1974, in. 119. 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 11, quarto, quinto e sesto comma (airt. 3 
de11a Costituzio111Je). 

P.lletore idi Firtenze, ordinanza 27 ifiebbra!Lo 1974, G. U. 26 1g:iug:no 
1974, rn. 167. 


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.�... ~ 
I 
~ 
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80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� 

-legge 30 apl'ile 1969, n. 153, art. 20, secondo comma (m:tt. 3, 36 1e 3'8 
della Costdituzio1ne). ~:

,, 

Gi1uidice id!el lavoro idei!. rtr:ibunaiLe di Boilo:gin.a, 011d�im.ainzia 14 mairzo 

~: 

:-:.

1974, G. U. 26 1gi,ug1no 1974, n. 167. t�: 

1: 
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legge 30 aprile '1969, n. 153, art. 20 (.iwtt. 3 e 36 della Cootituzione). 

I 
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1

Pretore 1cli Roma, m1dinianza 3 aipr1le 1974, G. U. 19 gli1UJg1no 1974, 

n. 159. 
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 20, primo comma (.art. 3 ide11a COISltituziiio0C1Je). 
Pr1et011e di 'I'raOClJi, o:rdmanza 6 diebbrad:o 1974, G. U. �5 gdiugino 1974; 

I

n. 146. 
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (iart. 3 della Oositituz:ii00C1Je). 

Tll'ibunaiLe di PiiaJc.enza, oiimanze ~eme) 10 .aiprihlie 1974, G. U. 26 
giiugno 1974, iil. 167. 

II

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (ai'it. 3 de1la Costttuzi�ne). 

Giiudllioe 1del lavrnr:o del tr.iibunale di Macerata, o:rid:iina([lZa 30 1germa:io i 
1974, G. u. 126 1g~1UJglniO 1974, !Il. 167. / f! 

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35 (1a1i'itt. 3 e 35 de1la Cosit1tuzione). 

Pl'letoll'e di Be!l1g�amo, o!1runanzia 14 ge=aio 1974, G. U. 2,2 maigigio 
1974, !Il. 133. 

legge 20 maggi�o. 1970, n. 300, art. 37 (am. 3 de111a Cositituzi,00C1Je). 

'IlribunaiLe d:i SalLe:rino, ood:i.nainza 5 diebbriaio 1974, G. U. 26 .girugno 
1974, ([l, 167. 

legge 1� dicembre 1970, n. 898, e art. 3, n. 2, lettera b (ar.tt. 2, 29 e 31 

I 

de1la CrnsrtJ:irtuzio.ne). . 

, 

COII'te d'aippeil.lLo dJ. Roma, 1oll'd:inarnza 29 ,g,~o 1974, G. U. 8 ma1g


I:: 
. 
giio 1974, n. 119. 

. 

legge 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 14, 11, 12, primo comma, 4, quarto 

I

comma (.axitt. 3, 41, 42 e 44 de11a1Costituzione). 

I ff 

Co[}Jsigilio di Stato, 1sesita sezione, Oll'clinanzia 20 :febbr1afo 1973, G. U. 
22 maiggio 1974, n. 133. 


legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (aritt. 41 e 42 de11a C,ostituzione). i 
i.o 

'Ill'li:bU([lalLe di RaVieil:1TIJa, 011diinanza 12 :febbrnfo, 1974,, G. U. 216 giu1: 
gno 1974, n. 167. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 25 febbraio 1971, n. 11 O (aritt. 3, 41 e 53 deiLLa Coistiituztooie). 

'.Dr.LbUJnaiLe di Roma, m1dilna111z,e (qruattoirdiic:i) 12 febooaJ.o 1973, 11 
giugno 1973, 5 noiv;embre 1973, 3 d.iic1embre 1973 e 14 gieirmado 1974, 

G. U. 12 ,giJugno 1974, 111. 153. 
1

legge 28 luglio rl 971, n. 558, art. 9 (art. 41 deiLJa Coistituzione). 

p,reto!l'le di Cese111a, o:ridinanza 20 febbreio 1974, G. U. 5 giirugno 1974, 

n. 146. 
legge 19 luglio 1971, n. 5.85, art. 19 (art. 3, iprirmo comma, ed al'lt. 24, 
prtla:no re secondo .c,omma, della Costituzd:orl!e). 

Corite rdei 1conrt~, iprima sezione ipensioni di 'giueNa, o!l'ldmanza 11 luglio 
197.3, G. U. 8 mag.glio 1974, 111. 119. 

legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5-ter (arrtit. 41 e 42 de1lrla Cosrtmtuziornre). 

TribunaJe rdi Ravenna, ordiinanza 12 fobbraiio 1974, G. U. 2�6 gdiugno 
1974, iI1'. 167. 

legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, primo comma, 16, terzo e quinto 
comma, 13, ultimo comma (a~. 3, 42, terzo comma, 24, rprimo comma e113, 
secolilldo rcormma, rde�lJLa Co!Sltituzio1I1e). 

Tribunale �aimmrin1sitratiivo i:iergiirnnaiLe ,per 1La p,uglda, oi:idlinarnza 13 
marzo 1974, G. U. 19 giugno 1974, 111. 1'59. 

legge 22 �ottobre 1971, n. 865, art. 16 (a,rrtt. 3 e 42, commi secornrdo e 
terz.o, rdie1la Costiltuzfone). 

Coi:ite rd'.aipper1lo rdi Torino, oi:idinanza 14 d:iicembr.e 1973, G. U. 29 
ma,gigio 1974, n. 139. 

legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 (ai:itt. 3 e ~2-dehla Oostituzi01I1e). 


Corte rdi a1ppeiLfo �di Toriino, md:irnrarnz,e ~cirnque) 14 rditcemooe 1973, 

G. U. 5 ,giugno 1974, rn. 146. 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 20, terzo comma (ar,tt. 3 e 42, 
terzo comma, rdelrla Costituzio1I1e). 

Col'lte rd'arpipel1o idi T,oriino, oridiiniarnza 30 1I1ovembr:e 1973, G. U. 29 
mag;gio 1974, rn. 139. 

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, terzo comma (arl'ltt. 3 e 42, terzo 
comma, rdeiLiLa Costituzri.01IJJe). 

Corte d'appelilo di Toriino, flri:idtnanze (diue) 2.3 novembre 1973, 

G. U. 8 ma1gigi.o 1974, p.. 119 e 19 g;iugno 1974, n. 159. 

82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 47 (aritt. 3 e 36, 1p11imo comma, della 
Costituzio1r1e). 
CollllsiJgUo di Stato, 1sesta 'Sezicme, ol'ldhn.anza 19 ottobl'le 1973, G. U. 
29 maggdo 1974, n. 139. 

d.P.R. 23 marzo 1973, n. 156, artt. 183, primo �comma, 213 e 195 (aritt. 21 
e 43 ide1la Co!Sltituziione). 
PI'letOI'le di MOlllte1gio!l.'lgiLo, wditnanza 18 :gernna'to 1974, G. U. 2:6 giugno 
1974, n. 167. 

d.I. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1 (1al1tt. 3 e 24 del.Jia C01Sti1tuzdcme). 
Pretol'le di Foggia, 011dinanza 12 maTzo 1974, G. U. 2,6 ,g,iJugino 1974, 

n. 167. 
~ 

d.I. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1, .primo, secondo e terzo c�omma (artt. 3 
e 24 ide11a Cootiituzi:on:e). 
P11etor:e di 'I1aranto, ol'ldrln8Jlrlza 7 gennaio 1974, G. U. 26 ,g.tugino 1974, 

!

n. 167. 
j 

legge 4 agosto 1973, n. 495, art. 1 (aritt. 42 e 41 de11a Costituzfone). 

PI'letore di: Beiigamo, Ol'lditnanza 2 marzo 1974, G. U. 26 gdugno 1974, 

n. 167. 
I 

legge 11 agosto 1973, n. 533 (ar.tt. 3 e 2.4 de;Ii1a Oostttuzoine). 
T,riibuna;Le di Catama, ovdhn8Jlrlza 8 febbraio 1974, G. U. � 15 ma,gigio 
1974, lll. 126. 

legge 10 dicembre 1973, n. 814, art. 4, secondo e terzo comma (artt. 3, 
42 e 44 della Oositiituzdcme). 

Tr:itbunaiLe dli M�lJIU:tov:a, ord:irnanza 26 febbraio 1974, G. U. 26 giugno 
1974, 111. 167. 

,legge appr. 12 dicembre 1973, �Interpretazione auterutica dell'art. 1, 
del.Jia CLegigie '1"egioitl.la1ie 16 maigigio 1973, n. 13 �. 

P11esiidente del OdlrlS�lgl!io dei miniistri ricorso depositato hl. 18 marzo 
1974, G. U. 29 mag.gio 1974, n. 139. 

legge 22 dicembre 1973, n. 841, art. 1 (arH. 42 e 41 della CostLtuz:ione). 

P11etore di Be!l.'lgamo, 011diinanza 2 marza: 1974, G. U. �26 .g,iugino 1974, 

n. 1'67. 

PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.I. '20 aprile 1974, n. 104 (artt. 111, seicoU:do icomma, 102, ,primo comma, 
108, rprimo 1c1oa:nma 1e 24, 1sec�cmdo icomma, :della Cost:ttuzii001e). 
Corte idi icassaz.tcme, qiuimiba sezio[]Je ip1enia~e, 011dim.anza 2,2 aprile 
1974, G. U. 8 magigio 1974, lll. 119. 

d.I. 20 aprile 1974, n. 104 (aritt. 24, seccmdo comma, .e 111, secondo 
co:imna, ide11a Costirtuzfone). 

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ordinanza 22 aprile 
1974, G. U. 8 maggio 1974, n. 119. 

d.I. 20 aprile 1974, n. 104 (al11Jt. 2,4 e 111 della Costituzio1rJJe). 
Corite di 1ca1ssaZJicme, quiinta sezi1on1e 1pena1e, o:rdmanza 22 aprile 1974, 
G. U. 8 maggio 1974, lll. 119. 

CONSULTAZIONI 


APPALTO 

Appalto di 00.PP. -Contratti stipulati dopo il 17 ottobre 1971 nei quali 
sia stato espressamente contemplato ii pagamento dell'i.g.e a carico 
dell'appaltatore -Criterio di determinazione dei corrispettivi da pagare 
dopo ii 31 dicembre 1972 -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, 
legge 9 ottobre 1971, n. 825, wrt. 15., terzo comma). 

Se la revisione dei coo:riispettivi di appalto di opere pubbliche disposta 
dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia app1icabi1e ai 
contratti conclusi nel periodo 17 ottobre 1971-31 dicembre 1972, nei quali 
si1a stato espressamente contemp1ato il pagiamento dell'i.g.e. a �Carico dell'aippaltore 
e peir i quali debba il corri.spettivo 1essere Liquidato .e pagaito 
dopo il 31 dicembre 1972 (n. 375). 

Appalto di OOPP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Contratti 
nei quali siano preventivate variazioni del corrispettivo in 
relazione agli oneri tributari a carico dell'appaltatore -Detrazione 
dell'importo corrispondente all'i.g.e. -Ammissibilit� -(d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633). 

Se l'ammontare dei coll'!'ispettivi di opeira pubbUca d'appalto da pagare, 
dopo il 31 dicembre 1972, per contratti .stipulati dopo il 17 ottobre 
1971, possa essere decurtato de1l'imporito corrispondente all'i.g.e. non 
p.i� dovuta quando tale revisione del corrispettivo risulti espressamente 
preventivata dalle p1airti conrbraeniti (n. 378). 

Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Revisione 
disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Limiti 
di applicabilit� -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89). 

Se la revisione dei corrispettivi di app.alto di op1el'e pubbliche disposta 
dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia �applicabile a contratto 
stipulato dopo iil 17 ottobve 1971 �che richiami le condizioni contrattuali 
e di prezzi concovdaiti in� precedente, ma autonomo, contratto di appalto 

(n. 376). 
Appalto di 00.PP. -Ultimazione dei lavori -Ritardo -Penale -Domanda 
di disapplicazione -Termine -(r.d. 17 marzo 1932, n. 365, 
artt. 35, quarto comma, 36, primo comma, 41, 69, quinto e nono 
comma, 71, 87, terzo comma; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 36, primo 
e secondo comma, 41, secondo comma, 17, terzo comma e 33, ultima 
parte). 

In qual momento debba \l'appaltatore di opera pubbUca contestare 
l'applicazione della penatle peir ritardo nell'ul,timazione dei lavori, quando 
non siano applicabili �specifiche disposizioni sul teTinine utile alla domanda 
di disapplicazione della penale (n. 374). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Disciplina 
comune -Onere di decorrenza a termine -Applicabilit� -Esclusione 


(e.e. art. 1495, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 121). 
Forniture 
-Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Procedura 
da adottare nei confronti della ditta fornitrice (r.d. 23 maggio 1924, 

n. 827, art. 121). 
Se ai contratti di forniture stipulati dalla pubblica amministrazione 
sia appUcabile il termine di decadenza stabilito dall'art. 1495 1c.c. per La 
denuncia dei vizi (n. 377). 

Quale procedura debba essere adottata, �nelle forniture stipulate dalla 
pubbUca ammirustrazione nei confronti del contraente privato, quando 
non sia applicabile un determinato capitolato generale e in difetto di 
speoi che �clausole contrattuali, qualo'.I'a siano r.tscontrati vizi nei prodotti 
forniti (n. 377). � 

CONTABILITA GENERALE STATO 

Appalto di 00.PP. -Contratti stipulati dopo il 17 ottobre 1971 nei quali 
sia stato espressamente conte.mplato il pagamento dell'i.g.e.. a cwrico 
dell'appaltatore -Criterio di determinazione dei corrispettivi da pagare 
dopo il 31 dicembre 1972 -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, 
.legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma). 

Se la revisione dei corrispettivi di appalto �di opere pubbUche disposta 
daJl'axt. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia applicabile ai 
contratti conclusi nel periodo 17 ottobre 1971-31 dicembre 1972, nei quali 
sia stato espressamente contempliato il pagamento dell'i.g.e. a carlco dell'appaltato!
l'e e per i quali debba il corrispettivo essere liquidato e pagato 
dopo il 31 dicembre 1972 (n. 294). 

Appalto di OOPP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Contratti 
nei quali siano preventivate variazioni del corrispettivo in 
relazione agli oneri tributari a carico dell'appaltatore -Detrazione 
dell'importo corrispondente all'i.g.e. -Ammissibilit� -(dP.R. 26 ottobre 
1972, n. 633). 

Se l'ammontare dei corrispettivi dd. opera pubblica d'appalto da pagare, 
dopo H 31 dicembl'e 1972, per contratti stipulati dopo il 17 ottobre 
1971, possa 1essere decurtato dell'importo corrispondente all'i.g.e. non 
pi� dovuta quando tale revisi:0I1Je del corrispettivo risulti esp!l'essamente 
prev�entivata dalle parti contraenti (n. 297). 

Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da 'pagare dopo il 31 dicembre 1972 Revisione 
disposta dail'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -Limiti 
di applicabilit� -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89). 

Se la rev:isione dei c0trrispe>ttivi di appalto di opera pubblka disposta 
dalil'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si1a applicabile a contratto 
stipU!Lato dopo il 17 ottobll'e 19171 che richiami le condizio1ni contrattuali 
ed i prezzi concordati in precente, ma autonomo, ,ClOilJtratto di appalto 

(n. 295). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

86 

Appalto di 00.PP. -Ultimazione dei lavori -Ritardo -Penale -Domanda 
di disapplicazione -Termine -(r.d. 17 marzo 1932, n. 365, 
artt. 35, quarto comma, 36, primo comma, 41, 69, quinto e nono comma, 
71, 87, terzo comma; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 36, primo e secondo 
comma, 41, secondo comma, 17, terzo comma e 33, ultima parte). 

In qual momento debb:a l'1appalitatore d d opera pubblica contestare 
l'applicazione deHia penale per :dtwdo nell'ultimazione dei lavori, quando 
non siano .appUcabili .gpecifiche disposizioni sul te['mine utile alla domanda 
di disapplicazione dell:a penale (n. 293). 

Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Disciplina 
comune -Onere di decorrenza a termine -Applicabilit� -Esclusione 


(e.e. art. 1495, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 121). 
Forniture 
-Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Procedure da 
adottare nei confronti della ditta fornitrice -(r.d. 23 maggio 1924, 

n. 827, art. 121). 
Se ai contratti di fQrni:tUJre stipulati dalla pubblica amministrazione 
sia aipplicabile il termine di decadenza ,stabilito dalJ.':art. 1495 codfoe civile 
per La denunzia dei vizi (n. 296). 

Quale IJTOcedura debba essere adottata, nelle foim.iture stipuLate dalla 
pubblica a=inistrazione nei confronti del contraente privato, quando 
non sia applicabile un determinato capi�tolaito .gene:raile e in difetto di 
specifiche clausole contrattuali, qualora siano riisconrtrati vizi nei prodotti 
forni.,ti (n. 296). 

IMPIEGO PUBBLICO 

Beneficio per i combattenti di cui alle le.ggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 
ottobre 1971, n. 824. 

Se le provvidenZie di oui ag.1i artt. 2 e 3 della iLegge n. 336/1970, integrata 
.dalJa legge n. 824/1971, operino anche ai fini del trattamento integrativo 
di previdenza previsto dal reg.olamento dell'Ente pubblico ed 
attuato mediante accensione di polizzie individuali di assLcurazi�one (fattilspecie 
relativa a dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno) (n. 776). 

IMPOSTA GENERALE ENTRATA 

Appalto di 00.PP. -Contratti stipulati dopo il 17 ottobre 1971 nei quali 
sia stato espressamente contemplato il pagamento dell'i.g.e. a carico 
dell'appaltatore -Criterio di determinazione dei corrispettivi da pagare 
dopo il 31 dicembre 1972 -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, 
legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo \oomma). 

Se la revisione dei coorisp�ettivi di aippalto idi opere pubbliche disposte 
dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sia applicabiile ai .contratti 
cli>nolusi nel periodo 17 ottobre 1971 -31 dicembre 1972, nei quali sia 
stato espressamente contemp1ato il pagamento dell'i.g.e. a carico delll.'appaLtatore 
e "per i quali debba il .corrispe�tti:vo essere liquidato o pagato dopo 
il 31 dfoembre 1972 (n. 154). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1912 Revisione 
disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -Limiti 
di applicabilit� -(d.P.R. 26 ottobre 1912, n. 633, art. 89). 

Se la revisione dei corrisp.ettivi di appalto di opeTa pubblica disposta 
dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia applicabi1e a contra1to 
stipulato dopo il 17 ottobre 1971 che richiami le condizioni .contrattuali ed 
i pl'lezzi concol'ldati in pl'lecedente, ma autonomo, contratto di appa[ito (n. 155). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Disciplina 
comune -Onere di decorrenza a termine -Applicabilit� -Esclusione 


(e.e. art. 1495, r.d..23 maggio 1924, n. 821, art. 121). 
Forniture 
-Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Procedure da 
adottare nei confronti della ditta fornitrice -(r.d. 23 maggio 1924, 

n. 821, art 121). 
Se ai contratti di forniture stipU!lati dalla .pubblica amministrazione 
sia applicabile il termine di decade~a �stabilito dall'art. 1495 �codice �civile 
per la denunzia dei vizi (n. 57). . 

Quale procedura debba essere adottata, nelLe forniture stipulrate dalla 
pubb1ka amministrazione nei confronti del contraente privato, quando 
non sia applicabi!Le un detemnin:ato capitolato gene!t'ale re in difetto di 
specifiche clausole contrattuali, qualora siano riscOilltrati vizi nei prodotti 
forniti (n. 57). 

OPERE PUBBLICHE 

Appalto di 00.PP. -Contratti stipulati dapo il 17 ottobre 1971 nei quali 
sia stato espressamente :contemplato il pagamento dell'i.g.e. a carico 
dell'appaltatore -Criterio di determinazione dei corrispettivi da pagare 
dopo il 31 dicembre 1912 -(d.P.R. 26 ottobre 1912, n. 633, art. 89; legge 
9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma). 

Se la r.evisione dei cordspettivi dli appalto di opere pubbliche disposta 
daill'airt. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia �aippilicabile ai contratti 
conclusi nel periodo 17 ottobTe 1971 -31 dioembve 1972, nei quali sia 
stato espressame!llte contemplato il pagamento dell'i.g,e. a carico dell'appaltatore 
e per i quali debba il corri:spettivo essere liqutdato e rpa�gato 
dopo il 31 dicembre 1972 (n. 119). 

Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dapo il 31 dicembre 1972 Contratti 
nei quali siano preventivate variazioni del corrispettivo in 
relazione agli oneri tributari a car~co dell'appaltator� -Detrazione 
dall'importo corrispondente all'i.g.e. -Ammissibilit� -(d.P.R. 26 ottobre 
1912, n. 633). 

Se l'ammontare dei cocrispettivi di orpera pubblica d'appalto da pagare, 
dopo il 31 di�cembre 1972, per contratti stipulrati dopo 11 17 ottobre 1971, 
possa essere decurtato deLl'impooto �Corrispondente all'i.g.e. non pi� dovuta 
quando tal.e revirsione del coMispettivo risulti e.spvessamente preV'enrtivata 
dalle p.airti contraenti (n. 121). 


88 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Revisione 
disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Limiti 
di applicabilit� -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89). , 

Se la revisione deti �Corrispettivi di appalto di opera pubblica disposta 
dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia applicabile a contratto 
stipulato dopo il 17 ottobre 1971 che richiami le condizioni c01I1trattuali ed 
i prezzi concordati in precedente, ma autonomo, contratto di appalto 

(n. 120). 
Appalto di 00.PP. -Ultimazione dei lavori -Ritardo -Penale -Domanda 
di disapplicazione -Termine -(r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 35, 
quarto comma, 36, primo comma, 41, 69, quinto e nono comma, 71, 87, 
terzo comma; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 36, primo e secondo 
comma, 41, secondo \comma, 17, terzo comma e 33 ultima parte). 

In quai! momento debba il.'iaippa!l.rtatO!re di opera puibblica contestare 
l'applicazione della penale per rita!'do nell'ultimazione dei lavorri, quando 
non siano appl:iicabili specifiche di:sposizioni sul termine utile alla domanda 


di cliisapplicazione .deJla penail:e (n. 122). 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Assicurazioni malattie-contributo-indennit� integrativa speciale -Perso


nale enti pubblici (0.N.1.G.) -L. 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo 
comma -L. 3 marzo 1960, n. 185, art. 1 lett. b) -L. 30 aprile 1969, 


n. 153, art. 12 -L. 12 novembre 1964, n. 1242, art. 2 -D.P.C.M. 3 dicembre 
1960 �rt. �40. 
Se fa indennit� integrativa sp�eciale prevista dall!a legge 27 maggio 1959, 

n. 324, cordsposta ai1 personale di Enti o Istituti di diritto pubblico che 
abbiano diritto a pensione non facente earico al bHancio dell'Ente o 
Istituto (ne1la specie: co!ITjisposta al per.sonale dell'ONIG ai sensi del
�l'art. 40 del Regolamento app1rovato �con D.P:C.M. 3 cliicembre 19�60 nonch� 
per effetto dell'art. 2 della l�egge 12 novembr�e 1964, n. 1242), sia da assogli


g.ettare a contribuzione previdenziale agli effetti dell'aissi.curazione obbligatoria 
malattie secoooo il disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, 

I

n. 153 ovvero .si:a �esente dia qua�Ls�.asi ritenuta prevtdenzia:le, come statuito 
per il personale �statale da1l'art. 1 lett. b) della �leg.ge 3 marzo 1960, n. 185 
modificativa dell'art. 1, terzo comma, della le.gg.e 27 maggio 1959, n. 324 
(n. 104). 

INDICE BIBLIOGRAFICO 

delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIBITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE, Statuto 
dei lavoratori ed enti pubblici, Giuffr�, Milano, 1974. 

AzzoLINA U., L'avvocatura neitla giurisprudenza, Cedam, Badorv;a, 1974. 

BARONE G., Esperienze e prospettive degli Enti pubblici economici regionali, 
Giuffr�, Milano, 1973. 

BERLmI A., Corso istituzionale di diritto tribubario, vol. l�, Giuffr�, Milano, 
1974. 

BoDDA P., Studi sull'atto amministrativo, Giapipichelli Ed., Torino, 1973. 

BONICHI E., Le leggi di Pubblica Sicurezro, Ed. Babuino, Roma, 1973.. 
CATALDI G., Lineamenti di Scienza dell'amministrazione (vOill. 2), Gi>uffr�, 

iMiLano, 1973. 
CHIOLA C., L'infCYrmazione nella Costituzione, Cedam, Padov,a, 1973. 
DI LORENZO I., Diritto Urbanistico, U.T.E.T., Torino, 1973. 

GALLO E., Il falso processwale, Cedam, Padova, 1973. 

GIULIANI G., Manuale detl'I.V.A., 1974, Giuffr�, MiJ.ano, 1974. 
JANNUZZI A., L'Appalto -Rassegna di giurisprudenza commentata (voU. 
due), Giuffr�, Milliano, 1974. 
LEVI G., La prapriet� immobiliare nella giurisprudenza, Cedam, Padova, 

1973. 
LucARELLI F., La propriet� pianificata, Jovene, Napoli, 1974. 
MANZONI I., L'imposta sul valore aggiunto -Le deviazioni dalia neutralit� 

nel modello italiano, Gi�apipLcheil:li Ed., Toirino, 1973. 

MILITERNI I.-VELLA A., Il nuovo contenzioso tributario, Jovene, Napoli, 
1974. 

PELLINGRA G., L'impos.izione tributaria (voll. 2), Giu:ffr�, Milano, 1974. 



ABBONAMENTI 

ANNo . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . � . � L. 8.500 
UN NUMERO SEPARATO � .. .. .. .. .. .. .. .. � � 1.500 


Per �bbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO�-PIAZZA G. VERDI, 10 ,, ROMA 
e/e postai~ 1/2640 

Stampato in Italia � Printed in ltaly 
Autorlnulone Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 111111!0 1966 


(4219062) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 


Con questo numero la sezione quarta (Giurisprudenza 
civile) � curata dal collega ADRIANO Ross1. 

Al collega PIETRO DE FRANCISCI, che lascia l'incarico 
va il pi� vivo ringraziamento per la proficua 
attivit� svolta, nella certezza che egli continuer� a 
dare, anche in avvenire, al periodico la sua utile 
collaborazione. 

LA REDAZIONE 


INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
del/'avv. Michele� Savarese) 
(a cura 
.. pag. 511 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
(a cura del/'avv. Arturo Marzano) � 569 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI 
SDIZIONE (a cura del/'ayv, Benedetto 
GIURI-
Baccari) � 61 I 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura 
cato Adriano Rossi) � , . � . . . . � 
de/l'avvo
� 632 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura 
del/'avv. Ugo Gargiulo) . , � , . . , �.�.� , � � 657 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � 681 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED 
APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Arturo 
Marzano) . � . . . � � 721 
Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a 
lo Di Tarsia di Be/monte} 
cura delf'avv. Pao
� 747 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 


LEGISLAZIONE � pag. 67 
CONSULTAZIONI � 84 
INDICE BIBLIOGRAFICO � 89 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


AV\Tocati 

Glauco Nonr, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Francesco MARruzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, 
Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPE.CE MINUTOLO DEL 
SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GurccIARDI, Genova; 
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, 
Messina; Mar~ello DELLA VALLE, Milano; Aldo A.LAB1so, Napoli; Nicasio MANcuso, 
Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto 
GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHrs, TNnto; Paolo ScoTTr, T-rieste; 
GiancarJ.o MAND�, Venezia. 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


FAVARA F., La detraibiUt� degti interessi pas�ivi dai ricavi 
tordi dette sooiet� fimianziarie e dette aziende di credito . , . , . I, 713 
SICONOLFI L., Ritevanza deite disposizioni di contabilit� sui 
rapporto di tavoro suboirdinato con to Stato . , . . . . . I, 649 
TAlMIOZZO R., Ente pubbtico non economico. Individuazione. 
Effetti in retazione aita ie.gge 20 maggio 1970, n. 300 . . . . I, 667 
TAIM!Oz,zo R., Giurisdizia<ne det Ccmsigtio di Stato su provvedimenti 
deit'intendenza di FinanZJa in sede di accertamento 
per re'spo~biUt� sotidate tributaria . , . . . . . . ... , . . . I, 657 
T.A:MIOZZO R., 
urbanistica 
Limiti dette competenze regionati i11, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
materia 
I, 662 
VITTORIA P., SituaZJione sutla competenza e prosecuzione del 
giudizio . . , . . . . . . . . . . . . . . . . I, 737 


PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


.A!CQUE PUBBLICHE 

-.AIJJtiica ute~a -Diriitto al rkonoscime1J::
ubo -Deoodeinza -Effetti 
-SIUJ]J)Je COillOOSiSdoni SUICOOSSi've 
-In il"aippo!I'ito all',Amminilstrraztone 
-Conicessiom.e i!Il sanartxm.,a 
allili'<a:rutiioo utend�e -Legruttirrndrt;�, 

723. 
-COID(Pertenza e gJiurlsdiiziione Opere 
di boniifica -Dirfietti di pro,
giettazio[}je ed eseourloo::t1e -Neglig,
ente manurenzione -Damm -
Diiriltto ail iri<sal["cimen1Jo -Soosiste, 
721. 

-Coma:>etenza e gioosdiziione Sottenisio:
rue di utenza -iPairzia[e -
Initaresse ail OCJIIIllPensc> -Iruberesse 
Jiegilttimo, 736. 

-Con1cessi.one e deri'VlatZione -Ln 
sa::ruatooiia -Efficacia, 722. 

-Este!DlsioLnJe delilia demanfalliit� nei 
corsi d'acqua -Arogmi, con nota 
di P. VITTORIA, 737. 

-Giiuidizfo re rpil'Ocedirrnento -Norme 
applicabrl!i -Accertamerubo 
1Jecmico �Pl'!evierntirvo -Ammtssibilit�, 
721. 

-Giud1izdo e ipll.'ocedimenrt:o -Norme 
aJpipildJcabiili -Giiuidizio con piLumlit� 
di pairiti -Serubeinza mteriloootoo:
ia e per una pM'lte def�ndlti


v:a -Ri.lserva di 01P1Peilllo e aippe(l.1�
1!0 immediato -IntegmzioLnJe del 
,grudJizio -Impugi:ruazione incidentale 
-.Ammdiss.tbilit�, 721. 
-O!Pe~e di bonifica -Manrutenzdone 
negJiig,elJ::Ute -Damm -lnlpuitabilit� 
-E1semizio della marnuten2liorne 
-Sufficie~a, 721. 

-Sottenmone di ute1I1Za -Pairzia


J.e -COl!Ilrpenso -Determin!azione 
-Orirteri, 736. 

-1Sorbten1sio:rue di 1111tertzJa -Parzda.J.e J.
VIaI11oota �determinazio!Ille del com


:penso -Impugnaz:i,one -Successiva 
dertermiinazione -Cessazione 
dearla materia del 'contendere, 736. 

ANTICHITA' E BELLE ARTI 

-Cios1e d'antichilt� e td'~ -In g,e'
nere -Scavi IPOSlteriori ailila ilegge 
1� ~ugino 1939, n. 10i89 -lffi!POSsessamenrto 
abusilvo di cose provenienti 
dia tal.i scavi -.Aicqudsto delae 
stesse -OolstiituilSoe il"��Ce1Jtazioil:
l!e, 747. 

-Cose d'antichit� e d'~e -In g,enere 
-Soa'Vi posteriori alla 'l!egge 
1� ~ilUJgno 1939, n. 1089 -Possesso 
di '00se rpil'OVendenJti da taJ.i 
scavi -Presiunzdone d:i provend.1enza 
delittuosa, 747. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Opposizri<>ne all'ingiJUnzioille pre:f
�ettiziia -Giudizio, esteso alla legittimit� 
de1!l'ordIDamia emessa 
dal S�:IlJOOrCO -Didietto di .gi'll!ri..sdizione 
-Non sussiste, con nota dii 

U. GARGIULO, 645. 
-Opposizion�e allil.'i!Illgiiunzione IJIDefiettizia 
-Posizione processuale 
del Predietto -COOJJdanna al pa
�gamie:ruto dlelll.'e spese di ildrte -Ammissdlbildit�, 
oon nOlta di U. GARGIULO, 
645. 

COiMPETENZA E GIUR]SDIZIONE 

-C01I11SOT2li agrari -Nomina di 
Co:mmissarfo �goviernativo per deWiiberare 
<La :liusione per iJDJcooipo([
1azione in alLtro Oonsorrz:io: irrn
�PUgIJJazdoIJJe -Gimsdizwne del 
Cbm~tglio di Srtato, 626. 

-Decisione del Consiglio di Stato 
tSU il"LOOII1SO" 'PTO!POS!to dopo ilia pre1sen1tazi-
0ne di riiooir:so straordina



INDICE IX 

rio a:l Capo deJ..lio Sita1to -Difetto 
di girurisdiztone, con nota di 

C. CARBONE, 6,19. 
-Ed�ldzia economi1ca e pop&aire Espll'opiri1avione 
di ooee fabbricabili 
a JiaV'Olre di ooopeirartiive edi:
Jdziie -Potere di espropll'�azione : 
CO'l'JJdli!ztoni -Conrbroverste: gti.urisddzione 
de1l'A,G.0., 611. 

-Impilego l(llUbbiLi.100: giuri�sdizione 
aimmini1srbr:atiiva -Atto di l[}()llll[na 
-Riinvdo ailJlia normativa coilLettiw: 
ilriri.11evam.a, 615. 

-ResipO!llSabiWit� solidawe trlbutaif.
iia -Ri1oorso alhl'Inrbe111dienrbe di f�na111Za 
ip1eir accer:taonenito tributamo 
-~ilsdizd1one del Clonisli,g1llio 
dli stato in maitetda idi i.rrnpll@nativa 
deil decreto mendenrbizlio De.
llerime!l'.llto dellilia �q1Uestilone ailJlia 
AdU1JJJanza Pl1e111airia, con IllOita di 

R. TAMIOZZO, 657, 
-SipediiziO'l'JJe doga.na!Le -Potere dli 
�sospensiiione deilil'Inrtoodeirute di Finaruzia 
-Dilstiinzione dal poteire attr.
iib:uito aJPOII'd!�!!lle deg11Ji spedli:zion.
i!eiri doganaili. -Posizfolllle gdlUI'i,
dJi,ca so1g;gierbtiva ill1 ovdfaJJe ail rdsar1cilllJJenrbo 
del �laf[lflJJO : eSCil'llJSI�Ol!lie 
d1eilil'esilstenza di d!ird<tto soggettivo 
atl dsaircimenrbo, COill nota di 

C. CARBONE, 6�22. 
COMUNITA' EUROPEE 

-Conooil'II1erwa -Alrt. 86 del tratbato 
CEE -iPortafa e finallirt;�, 569. 

-COl!loornenza -Illl(pll'esa c01I1:troll.ilial!
lite �e llnlpresa oonitroll.J.arba -Vanno 
consilderate come un'unica en.tiit� 
OOOlnOOI�ICa, 569. 

-Oooc01rre~a -Posizione dominanrbe 
-Sifir'Uttamento ab'lllstivo 


Effe<tti rileivanti, 569. 

-ConoOII'rellzia -POISlizlione domlirum1te 
sul mel!'loaito deilile materie 
iprime -Produzione diiretta di 
prodotti :finilti -Rifiuto di rifoir1lllire 
Cildielrll1li di ma!teiri1e pdme S:
l�vuttarmenrto abUJsivio deilla posizlione 
dominianite -RilcolI".rellZa, 

569. 
-Oonco{['l['EmZJa -Pvatiohe vi1etate 
dalil'art. 86 de[ trarbtato CEE -Po1siziione 
domilnanrte mercato da 
Pl!'lellldel!'le in 001I11sildel!'lazi,one -Pirodottli 
:fill!liti -Ri�Levanza, 569. 

-ColllJCIOl!'ll!'letnza -Ptiaitichie vlietate 
:daJil'all't. 86 del 1mattaito CEE Bos:
izlione domlit11anrbe ne11a iprodruziOlllle 
di ma11Jerie prime impi1eigate 
nella fabbricazi0111Je di determinati 
~odortJti -Pl!'locedilllJJenm di faJbbricazione 
ailterniatdvi soLo poten..: 
ziailii e illJOII1 anoOTa l:"eai!izzati su 
scaila iimd'llJStria[e -Il!'lriile�vanza, 
5169. 

-00111JC()['renza -Vfoliazioni delIL'a!
rt. 86 del rtra1Jtato CEE -Com!
pe'benze e 1porberi delilia OoonmisisiJOl!
lJe deLLe Oomurat� europee, 
5'70. 

-Oir~an!izzavioinie comune de1i meircati 
agiricoili -Atto di adesione ne 
-Imparti compensativli -Or�iteri 
dli cailcoilo -Co1efficliente di 
aidatita:mel!llto' Ina1Ppil!1cabillit�, 

584. 
-01!'1g1allllizza.zrl.one comune dei meir
�Cati agricoli -Atto di adesio]
mpoa:ti comipenJSaitivi -EUmziol!l1e, 

584. 
-'-Oll'ganizz,aziilone :comune dei meir~ 
'cati agriooil.i -Pirelievi e resrtituZI�Ol!
ll� -Gestl:Ol!lle dei mezzi f�naITTziiari 
-Ti<tolail'ifJ� e [�e1gliittimazione, 
589. 

CONTRATTI AGRARI 

-EqU!iipamzione alle oof�te1Ltsi -Ii1liegdttiltn:
ict� costituzionalle, 542. 

COSTITUZIONE DELLA REiPUBBLICA 


-Questioni di 1cos1lituzliOlllalli,t� -RiJievanza 
-Fa<tti.isip.ecie in tema di 
impugna'bjild,t� di sentenza istruttoiri.
a -Iir!riJJevanzia, 541. 

-'-Quie,stioni di Jegiittimiit� costitumOITI!
alie -Ril1evanza -Fattispecie 
in ,1Jema di esecuZJi1oinie pemi.lle Irril1e,
vanza, 564. 


X 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMIC'.
A 

-lstiitutd. aiuitonomi per le case popolari 
-Appairtenen:m ailila oaite,
goda di* enrti pUJbblldJci non 
eoonomiicd, 1con nota di R. TAMIOZZO, 
667. 

ENFITEUSI 

-EnifiteUJsi 'l.IJl'lbarnie -Estensione dellia 
diJscliplina delle enfiteusi rustiche 
-IlfLe~ttfu:n:j,t� costi,tuziionaJ1e 
pa~ziia:Le, 542. 

ENTI PUBBLICI 

-Ente aiuta1I1cmoo che svOllge attivit� 
di iprodiuMODJe di iben[ e di 
sem'Zli -QUJaild,f1cia.ziioa'lie di' ente 
pubblico eoonom00o -Non sussi
�ste, con mota di R. TAMIOZZO, 667. 

ESBROPRIAZIONE P.ER P.U. 

-Indienndzro -.Aooe aigrioOO;e ed 
ediflioaitorlie -Tenium genus lniammdissibtilli.
t�, 632. 

-Iooenill�!zzo -Cloirnipemmi0I1Je :tra 
diarnini e beniefiicd deri~amiti dal1la 
esecumone dlel11'opera -Non neoossLta 
un 'V'anrtai~~o esolru:siivo, 

632. 
- 
linderun~ .. Eddrf~cabii1iit�, 632. 

-~ed'oogenza protrattasi 
OtlJ1re :iii 'biennio -R:isaircime!llto 
del dan1DJO -. Determi:nazione, 003. 

F ALLifMENTO 

-Limiitaziond deilJla caipaiciit� del faJ.'.
Jdito -Questioni di costiituzi0I1Jaliit� 
so11evaita niell. gi1udiziio rielaiti vo 
aJJLa difohi:a1I1azionie dd mLlimento -
Inammissilbiliit�, 525. 

GIUSTIZIA AfVIJMINISTRATIVA 

-Atto iaa:nrrndtnistrativo -Ricorso T1ermdine 
-Conoscenza del testo 
integivacrie -Non � imdispensabil:e, 
con noita 1di R. TAMIOZZO, 6�62. 

-lnteresse allJl'impugnazionie -Caratterd.
stiche -COIIliooetezza e attuallit� 
-Requtsiti necessad, con 
nota di R. TAMIOZZO, 667. 

-RJiicoriso giurisdizJionaLe -Concar1so 
-]mpugina!bdilit� del balI!do L!
Imi:ti, con nota dd R. TAMIOZZO, 

667. 
- 
Riconso g:iiUIDisdizionaJ.e -Tun1Pu111JD1aibi:
1il1l� delJl'atto di nomina de[11e 
Commilssioni -l~ugnabmt� 
,aiutornoma e dmmed:iiata -Esolru
�Sione, con nota dd R. TAMJozzo, 

667. 
IMPliEGO PUBBLICO 

-Diipendienti ernti pubbld:ci non economiJCi 
privi di cliscilpLinia autonoma 
-Camem -Mamisiooi di 
fatto ai finii delllia jpll"!Ogriessiorre Lririllevam2la, 
IClon nota di R. TAMmzzo, 
667. 

-majppiL�Joabillit� dehl'a'l't. 13 1. 20 
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei 
Lavooatooi), oon nota di R. TAMiozzo, 
667. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevo1aziiorui per ~i eddficl scoilastiici 
di ICllli aill'art. 44 della tabellla 
B dellLa 11.egige di r~stro -
Aicqruilsto di casa di abitazione da 
traisllormarre in scuola -Esclusione, 
699. 

-Agevo1azionli. per ila oostrU!Ziooe 
di iarutrnstirade -Fddeiussione ban,
oarr.iJa sostitutivia diellLa cauziione 
dem'afW)lalrtatore -Si estende, 781. 

-Agevoliazio1nf per Ile case di aibifazi:
one norn di iLusso -Case allberigo 
oondmnini:ailii -Esd.busione, 

695. 
-Aipipaaito -Denuncia -Ti.ene [uogo 
delil'atto -App]Jiciazi;one dehlia 
inOII'IIIl!a v:iJgente aiL momento delilia 
Ttegi:stmazi:one, 681. 

-Enuinciiazi<me -Requisirti -Man1oalll2la 
-F~eciie -Mutuo cdnemaitogirafico 
concesso a societ� 
in CQ\PXIOdn.uao!Dle -Taissabiilit� del!
J.'aJss<>tciazione in parrtec:iipazfone Esclusione, 
705. 



INDICE XI 

-Prescrizione -!interruzione -.Aitti 
di oostt1w:dl00le lin mora diversi. 
da quelliLi iprevilstli negli arrit. 140 
e 141 11.iegg.e di ~egd.stro -IdOIIlleit�, 

701. 
-Tassazione provvisoria -DiiSp&siziOI!
Je d1elil.'arrit. 32 diell!a 1egige dii 
il'e~ -E' di ipoll'i1lata ~enem1le 1M81D10!
Ul2Ja de11a denunzia del 0011'.litribuenrfle 
-C!onitestaziorue sulll.a 
dleterimi.naiIDone deil. va:Looe presumo 
-Esc1rusione, 705. 

-Verulita :liria (pM'enti -iPll:'lesuMione 
di (]Jj,beralJit� -M81Ilioaita prova 
1CClllll1lriarla -LlqwdaiziOI!Je dell'imposta 
sultl':atto di liiberaildit� li1n. relazione 
al va!l.Oil'e aicooritato, 710. 

IfMPOSTA DI RICCHEZZA MOBELE 


-Redd1iti d'.impresa -lniteressi pas1sivi 
-DetrMbllit� -Criterio di 
.proporzi<llIJJailit� -il relativo e susisiiddall'.'
do -Onere di iP1'<J'V'a a call'.'dco 
diei1 coo.lltrdibuente, e<>in noita di F. 
FAVARA, 713. 

-Redditi d'dmpiresa -Spese .gene


raili -Nozione -Detrialiibiliit� Quota 
imputabile aMe atti'V�!t� 
prodluititi.rvie -Determilnaziorne Questione 
<l�. -sempl:iice estimazione, 
oon IJ:liota di F. FAVARA, 713. 

IMPOSTE E T.AiSSE DN GENERE 

-Ddirirtti eracialli su~i sp�ttaool:i Addizionale 
de1L'art. 7 ~aileg~e 
18 febb11aio 1963, in. 67 -An-ortondameinto 
-Va eseg,uJito su~']'
impo;sta complessiva di ogni 
spettacoil.o, 695. 

-Imposte mddirett� -Domanda di 
riimboriso � Leg~wne 

Ooobb::Liigato che non ba paig1afo iii. 
trilbuto da Finam:a -Esclusione, 
69.1. 

-Imposte mddrette -Ingiiu!ll!Zionie lI111JianaziJOI!
Je di seconda irrugillllllZiio


ne -Le~1rtJiltnd..t�, 686. 

-Imposte lindi1rette -P11eSIClrizio... 
ne -Giwdioato suil.11.'inlesilsteinza 
della pr�esorizione -Rdpropond:bdlit� 
della questione di merito E.
sdrusione, 686. 

-Procedimento diinanzd a& ComIIll�1$
SiOIIlii -Pttiesentaziome dell. l'ioooso 
di funlp11J1ginazione -Presenta
�zdone presso ,iJ. Comune di residenza 
-Esolwsione, 710. 

LAVORO 

-AISSOCliaziond sindaicail.d -RappreisenrflaDJze 
S�DJdlOOali aziend�iLi -Limiti 
-Illegirtltimiit� oostituzionaLe 
-E.schllsiOIIlle, 5!50. 

-CompOO"llamento a1n11Ji!S�lnidacailie dei 
daitore idi il:avQil'o -Ddfesa d!ell. il.avooa1lore 
-Leg;iittimazione degli 
oogiainismi ilocaili dellilJe aissociaziond 
sindaicaili -Jdleg,iittimit� oostiituz1i<
maile -Esclrusione, 550. 

-Con1lrCJiV1ersie -Oompetenza terriirtoril!
fille -l'li1egilttimirt� oostiltuzio


naile -EsclflJJsione, 564. 

-Diritti dei i1aivoraitoiri Si1ludenti. 
�QuestifCmle dd oostituzionaiit� soil.i1evata 
j,n 1g;i:uddzdo proposto da associiaziOOJe 
siindacail.e -In:aa:nmi.slSJi..
bi11it�, 519. 

-Eliemelllti IClonstitutivi del r:aippocito 
-Omesso esame -Difetto di 
motivazione, oon nota dd L. SicoNOLFI, 
649. 

-DaiV10II'o domestilco -'.Iluitel!a iliavoll'lai1rici 
maidlri -IilJLegj,ttimi.t� oosti1ruzionaJJe 
-Esclusione, 5<1 7. 

-Lloen:zd1811llenti i/L1egi.ttimi -Rein~
ionedeil. laivomtooe -AippLicaibllit� 
-Limiti -Iilileg,iittimirt� 
costiltuzilonale -Esdliusione, 559. 

-Licenziamenti mdirvidluail.d -Nocmatiiv:
a -AJppi1iicaibiJ1iit� -LlmiJti ll)
1egliittimdt� 1costiJ1luzi.01I1Ja\1!e 
Escl1usione, 559. 

-Norme .di contabilit� dleililo Staito 
-.Aippil.Loaibilirt�, con nota di L. 
SICONOLFI, 649. 

-Norme 1dd oonitabiilJj,t� dello Staro 
-I:niosservainza -N Uilllit� deil. 
irappocto -Tutela del i1av011aito1t"e, 
con nota d:i L. SICONOLFI, 649. 

-Trattamento eoonomioo -Dipendenti 
da impriese appalitatrki di 
aimmirnistrazioni aiutonome statali 
-EqUI�lpli['iazione ad ~enideDJtli 

1statali -E:Scl11J1s1one dell'aissegno 
temporaneo -lil!l.egi1ttimit� costi


�tuziiona~e, 565. 


INDICE XIII 

-!Pirocedimenito IJ['etoriilie -A vvd.so 
di Prr"Ocedimento -Obl:JiJ.i.go -Limiti 
-LllegittiJmit� costLtuz1.01I1.ai1e 
-E1scLusOOlne, 5 21. 

-Plt'ovveddmenti impugina:bil1i o 
moppuiginaibfild -Pa:iovvedimenti 
abnormi -Retirocessionie del In"Ocesso 
.i!n d:striUJttorla per lt'�lcerca di 
nuove (pll'OV1e -Abnormit� del 
ipil"Ovvedilmento, 7 4 7. 

-.Senrti~a pena.Le -Oa1po ll:'eliaitivo 
a dinteressi ciJvdll:i -Esecm1Jiv.irt� 
�col paissagigiio 1n g,iJudiicato -IlilJegittimirt;
� oostituzionaile -. Escilrusione, 
533. 

PROFESSIONI 

-Compenso -Determi1I1J�zioine da 
ipall'te del g�iudLce -Palt'ere delJJ.'or.
diJnle p.rofessionailie -tlJ:Legiittilrnit� 
1costiituziona:lie -Esclusione, 527. 

-Contooitto -Recesso del In"Ofessio


msta -Solo per 1giusta CalUSa Recesso 
del clienrtie ad nutum -11J:
egittimi.rt� costitumonal:e -EscluSlione, 
513. 

REATO 

-Ai�filssrom -Affissioni fuori dei 
iliuoghi a ci� destinati. -Lscrr'izioo:Ji 
in iliuoghi ipulbbldioi -Conrtiraisto 
con l'airt. 3 Cost. -]llegiiittimit� 
co.stituzionalle -Non sussiste, 5616. 

-Dertenzdone di sostanze stupefacenti 
-Tuaittaimenrtio uguaile pe!t' 

1consumar!lore e warfficainte -me~
ttimit� costituz1-0IIl!a:lie -EscllusiJOlllle, 
511. 

-Failsa tesitimonianzia -Resa in dibarbtirrnenito 
-Girudiaio noo immediaito 
-T�empi divioosi per !la ri11mattazione 
-Jllilie~ttimit� costituziionaiLe 
-Escliusione, 515. 

-mtrag~o a pu1bblliiico ufficia:lie Guardia 
giuraita -Eqlllipwazione, 

567. 
-Reaiti coirnlil"o iii paitrri.momo -De!
litti -CiooOII!JV'enzione di pemoore 
.iinoaipaci -EleanelilJto oggettivo 
(maiteda!!Je) -Lnduzd.oine de!I. sog~
etto minOt'lalto ail compimento 
de11'1atto dan:noso -Necessit�, 750. 

REGIONE 

-Competenza in matteria Ult'bani1stica 
-Ra:ipporti e :Limiiti con llie 

�compietenzie staitaili e comumiaili Effetti, 
1COn nota di R. T AMIOZZO, 
66i2. 
-N011llle di attua~one delJJ.o Statuto 
-Sopmvvenuta moddfioa delilo 
Staituto -Riicooso per iililegittimit� 
deille inorme di attuazione -
Inaimmiissibiilit�, 531. 

RIFORMA FONDJARIA 

-Aissegnazii:oine -Mo!t'te delJJ.'asse1gnaitarrro 
-Successiooiie -Ililegilttimtt� 
oostituziona:llie -EsclUISi()IIJ.e, 

568. 

INDICE CRONOLOGICO 
�DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

30 gennaio 1974, n. 21 . .. pag. 511 
13 febbrailO 1974, n. 25 . > 513 
13 febbraio 1974, n. 26 . 515 
13 febbraio 1974, n. 27 . 517 
13 febbraio 1974, l!lJ, 28' . 519 
13 febbraio 1974, n. ~ . 521 
13 febbraio 1974, n. 30 . -524 
13 feibbitiaio 1974, n. 31 . 525 
13 febbriaio 1974, in. 32 . 527 
13 febbraio 1974, .n. 33 . 529 
13 febbraio 1974, n. 34 . 531 
27 f1ebbriaio 1974, n. 40 . 53�3 
27 :liebbriado 1974, ill. 41 . 536 
27 febbitiaio 1974, n. 42 . 538 
27 :liebbraio 1974, il)J, 45 . > 540 
27 febbraio 1974, n. 46 . 541 
27 :liebbra<i.o 1974, n. 47 . 541 
6 marzo 1974, n. 53 . 542 
6 maTZO 19�74, n. <54 . 550 
6 mair2lo 1974, n. 55 . 559 
6 mairzo 1974, in. 56 . 564 
13 marzo 19'74, n. 62 . 564 
13 mairz.o 1974, n. 63 . 565 
13 mairzo 1974, n. 64 . 566 
13 mail'ZO 1974, :n. 65 . 567

> 

13 marzo 1974, n. �oo . 568 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE CIQMUNITA EUROPEE 

6 marzo 1.974, 'llJeW1e owse ll"iumte 6/73 e 7/73 . . . . pag. 569 
21 marzo 1974, nelJ1a OaJUsa 151/73 . . . , . . . . . . . 584 
4 apxdcr:e 1974, rnell� cause ri'Uniite 1'78/73�, lW/73 e 180/73 . 589 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE �H CASSAZIONE 

Sez. Un., 24 maggio 1973, rn. 1522 -. pag. 611 
Sez; Un., 4 ilugUb 1973, n. 1865 . . 615 
Sez.. Un., 9 lliugldo 1973, n. 1962 . . 6118 

Sez. U:n., 7 llJOVembre 19'73, rn. 2898 622 



INDICE xv 

Sez. I, 19 nOIV'embrre 11973, n. 3092 . pag. 681 
Sez. I, 19 novembire 19r73-, n. 30�l5 . 632 
Sez. I, 19 oovembi11e 19r73, n. 3098 . 632 
Sez. Un., 9 gieninadior t974, in. 62 ... 721 
Sez. Un., 19 germado 1974, n. 163 . ~ 626 
Sez. I, 1� febbraio 19'74, n. 26-0 � . 686 
Sez. Un., 21 :febbria�!o 1974, n. 486 . 722 
Sez. I, 6 mairzo 19r74, []J. 600 . . 691 
Sez. I, 13 marzo 1974, n. 677 . . 695 
Sez. Un., 14 !lnan:"l'JO 19'74, ill. 6912 . @r5 
Sez. I, 26 marzo 1974, �n. 830 . . 699 
Sez. Un., 28 marzo 1974, n. 845 . 645 
Sez. I, 29 mairzo 19174, n. 885 . 701 
Sez. I, 29� marzo 1.9174, n. 889 . . 705 
Sez. I, 1-0 ,aiprile 1974, n. 997 . . 710 
Sez. I, 10 aprile 11974, n. 99.S . . 710 
Sezione Lavoro, 22 aiprU.e 1'9r74, n. 1126 . 649 

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 

2 IDan:"2'l0 1974, n. 3 . pag. 736 
7 marro 1974, n. 4 . 737 

TRIBUNALE 

F.Weriz�e, Sez. I, 14 dicembrle 1973, n. 1866 . . . . . . . . . . pag. 713 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSrLGtLIO DI STATO 

Sez. IV, 12 febbraio 1974, n. 173 (ordiooinzai) pag. 657 
Sez. IV, 1'!) febbriaio 1974, n. 205 662 
Sez. VI, 15 febbraio 1974, n. 90 . . . . . 667 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. Vll, 5 ott01brie 1973, n. 1495 . . pag. 747 
Sez. II, 29 ottobll'e 1973., n. 11693 . . 747 
Sez. I, 19 noviembire 1973, n. 1734 . 749 
Sez. Un., 15 dicembre 1973', n. 6 . . 750 



xvn1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
LEGISLAZIONE 
QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 
I -Norme dichiarate incostituzionali 
II -Questioni dichiarate non fondate 
III -Questioni proposte 
pag. 
> 
67 
68 
71 
INDICE BIBLIOGRAFICO 89 



PARTE PRIMA 



I 


l 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (*) 

CORTE COSTITUZIONALE, 30 gennai:o 1974, IIl. 2�1 -Pres. Bcmifa.cio -
Rel. Capa1oz2ia -Cristailli (n.�c.) e Presidente COltl:siJglio dei MililiJStri 
(sosrt. avv. gtelll. Starto Gfo(['g��IO Azzooilti). 

Procedimento penale -Mandato di cattura -Obbligatoriet� -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

Reato -Detenzione di sostanze stupefacenti -Trattamento uguale per 
consumatore e trafficante -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 


Non � fondata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 104 deila Costituzione, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 253 del c.p.p. che prevede 
il mandato di cattura obbligatorio (1). 

Non � fondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, 
della Costituzione, l'art. 25 della legge 22 ottobre 1954 n. 1041 che riserva 
eguale trattamento, per quanto attiene alla cattura obbligatoria, al consumatore 
e trafficante di droga (2). 

(Omissis). -1. -Il gmdice liistruttoo:e del tll'Lbunaile di Bolog1tla ha 
ipTomosso giudizio 0di legittimit� 0cosrtirtuzion:ale detH'iisrti:tuto del ma1I1dato 
di .oarttw.-a obbHg�atorio �m generale (arl. 2,5.3 del 1c.p.p.) e, ilil par.ttcoillMe, 
del:l'al'lt. 215 deLLa legge 2�2 ottobre 1'9�514, !Il. 1041, m riferimento a.g1li articoli 
3, 13, prdmo e seOO!lldo �comma, 25, terzo -comma, 27, .secondo .comma, 
e 104, primo �comma, della Costituziooe. 

(1-2) La Corte si � richiamata ai princiipi gi� enunciati neLle precedenti 
sentenze 4 maglgio 1970, n. 64 e 19 gennaio 1972, n. 9, in questa Rassegna. 
1970, I, 369, ed ivi, 1972, I, 8. 

Sui problemi di inteiip!l'etazione, prima, e di costituziooalit�, poi, posti 
dall'equale itrattamento previsto pe([' il trafficante ed il consumatoce di 
droga: CARLASSARE, Detenzione di stupefacenti, tutela della salute, ordine 
pubbUco, in Giur. cost., 1972, 34. 

(*) ALla il'edazione dell.e massime e delle note di questa sezio�ne ha colILabO!
l'aito il'avv. Ca!l'ilo SALIMEI. 



512 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

2. -Con sentenm n; 64 del 1970, questa Conte, dichiarando fondata 
la dogHatn2la 1afferent�e aH'art. 21513, c.p.p. solo lllel1a .parte in �cui esclude 
l'obbligo della motivazione in ordine ai suffidenti indizi di colpevolezza 
(1illl applicazione dell'art. 111 Oost.), ha, 1mplicilta~te lllel dispositivo ed 
esplic1tamenite inella motivazione, tenuto fermo l'ist1tuto delila �cer.cerazione 
pr0eventh11a obbligatoria, investito coo <riferimento a.gli artt. 13 e 27 
della Cost1tw:io111e. � 
.Sia aJ1a stregua �di questi profili, 'Slia alLa stregua degli altri ora prospettati 
.con riferdm~toag1i aritt. 3, .215, rt�rzo .comma, e 104, primo �comma, 
Cost., 1'a Oor�te non �~vvisa validi motivi per oambi:are 1a 1sua 1girur.ispruden2la. 


3. -L'invocato �art. 3 non :suffiraga Ja .tesi del .giuruce a quo: 'la pericolosiit�, 
�Che il J:egislatore presume nella 1sua d1screziona11t�, va messa in 
~elaziooe .con l'accertamento concreto, adeguatamemte motivato, dei sufficioorti 
indizi di cOlpevolezzia, ,siccome questa Corte ha precisato �Con la 
ciitata .sootenm lll. 64 del 119�70; e .sta a base dell'obbligatO!l'iet� del mandato 
d:i cattura illl modo del 'tutto autonomo r0ispetto a quella �Che � presupposta, 
per ile� misure di sicurezm, dall'air':t. 204 c.p., :r.~chiamato nella 
ol'di111ainza, e da ailtre norme dello :stesso codice (artt. �203, .216, 219, 
222, ecc.). Senza diire che, :per �qruetste misure, son.o .dettati criiteri di piresunziooe 
di cui la Corte non ha negato la Jegiittimiit� �costiitru2lLooale (vedansi 
le 1sente111ze n. li9 del 1966, 111. 6�8 del 1967, n. 10i6 del 19712). 
4. -N� socCOl're il. terzo comma dell'art. 215 Cost., :i:l quale esula dal 
thema decidendum, attenendo alle misure di 1s~curezm che e intervengono 
o ,successivamente Wl'espiaziooe dehla pena, e cio� quando il reo 
ha g�i� per il �reato commesso soddisfatto il �SUO debito vemo 1a .soci!et�, 
ovvero (a .pairte le �ipotesi dL �cui agli al'�tt. 49 e U5 1c.p1.) :in casi nei quali 
il faitto, pU!r essendo preveduto dalla leg.ge .come reato, non � punibile � 
(.sentenza :n. 27 del 119�519). 
5. -Sotto il profilo del riferimento amart. 104 Cost., �Che sarebbe 
vuJ.lllerato in quanto l'obbligatoriet� del mandato di .cattura :sottrarrebbe 
ail .giudice l'apprezzamento .srul'esigenza di ev.iitare l'.Lnquilllame111to delle 
prove, �con v.io1azione della sua indipendenza, :1,a questione � da ritenersi 
infonda�ta, 1sia pel'ch� la finalit� dell'istirbuto � plurima e non J:imitata a 
quella di preservare la genuiniit� delle prove, 1sia perch� -'come obLe�tta 
l'A vvocatmia generale deHo Stato -le vaLutaziiOllli �SOlllo state gi� :liatte 
d1screzioo:a:lmente dal legis'latore (e, agg.hm.g.a:si, �proprio con legge, cui i 
giudici ,sono 1soggetti: art. 101, .secoodo �Comma, Cost.). 
6. -SecOilldo J'ordLn�anza di ir.Lmessione, in tesi 1suboird1nata, l'art. 25 
della leg,ge n. 1041 del 1954 sarebbe, �ComU111que, mfi�c~ato di �tncost1tuzfo

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 513 

U'alit�, per vj,oJ.azione dell'art. 3 e del combin:a,to d~sposto degl:i arlt. 13 
e 27, .secondo comma, Cost.: aspetti, questi, ohe ,sono 1stati ripetutamente 
esaminati daJ.:J:a Corte, la 1quale ha d.ichilaraiflo non fondate le relaitive �questioni 
(isi vedano le sentenze n. 109 del 1968, n. 64 del 1970 e n. 9 
del 11972). 

La penetriazLone critica della legge, ,che !fliserva eguale ;trattamento 
a fattispecie assai diverse, va vagHata in altra 'sede, dappokili� ila V1a1lutazione 
della oongruenza tira il"eato e san2lione penaile appartiene alla politica 
legislativa e ll10iJl pu� essere ,censurata dalla Corte se non quando la 
sperequazione assume dimensioni tali da noo avere una pur minima giustificazione 
(vedasi la motivaziooe delLa 1sentenza n. 109 del rnos, test� 
cLtata): il che non si verifica neHa specie. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 :febbraio 1974, n. 25 -Pres. Bonifacio -
Rel. Volterira -Viggi:ano ed altro (n.c.) e Presidente Consiglio dei 
MiiinJi.istrd ~sost. avv. gien. Stato Sav.rurese). 

Profession! -Contratto -Recesso del professionista -Solo per giusta 
causa -Recesso del cliente ad nutum -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione. 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art.' 2237 del e.e. e deLl'art. 10, 
secondo comma, della legge 2 marzo 1949 n. 144 nella parte in cui dispongono 
che il professionista pu� recedere dal contratto solo per giusta causa 
e in. modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre questi pu� porre fine 
ad nutuirn al rapporto (1). 

(Omissis). -1. -Il giudice a quo solleva la questione ,di legittimit� 
costituzi01I1ale ll'iguardo all'a.rt. 212~'7, 1seconido e rterzo ,comma, del e.e. e 
aJ:l'art. 10, secondo comma, della J.egge 2 marzo rn49, n. 144, limitatamente 
alla parte 1n cui dispongono che il. p.rod:essiontsm pu� cr:-eoodere dal 
contratto .solo per ,giusta causa e ll1 modo da evd.tail"e pregiudizio al cliente. 
Queste rnorme, ,secondo l'ocdinanza, �CO!Iltvasterebbero con J.'airt. 3 della 
CostiJtuzione in quanto ,creerebbero una disparit� di ,sLtuazione de1 pro


(1) Sul principio del controllo da parte della Corte �della � razionalit� � 
delle scelte operate dal J.egislatore v. PALADIN, n principio costituzionale 
d'egwagUanza, 19�65. 

514 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

fessioltl.lista rispetto 1al cliente, il quale, invece, in base al disposto dei 
medesimi a~icoli, potrebbe porire fine ad nutum al rappocto, � anche �, 
come rufj)erma l'oodirnianza, e per ~o1caq;iq-iccio., pireiscdnd1e1ndo dal1l'esisten2la 
10 meno di una giusta �causa e di dan!ll.i eventuailmoote cag~onati 
aWal:tra ;parte, col 1sempUce rimbcmso, ilil. favore del prestatore d'opeTa, 
delle spese sostenUJte e col pagamento del �Compenso per l'opera svo1ta. 

2. -La questione � jnjjOllldata. Le ddsposizio1t1i denunciate non sono in 
COlllt'.l'asto c�n il Pl'indpio di uguaglianza 1consa�crato nell'art. 3 della Costituzione 
in quanto �l'egolano raziOl!1a'1mente situa2lioni diverse �Che necessariamente 
,sorgono dailla nartura stessa del �COl!ltratto dii prestazfone d'opera 
mtellettuale e sono a questo �consequooziaJ.d. 
Come � unanimemente rkonosciuto e confermato dalla dottrina e 
dalla giuriSIJ1'Udenza, tale .contratto si baisa 1suil-cairattere fiduciario del :rapporto 
fra cliente e professionista. �La prestazione 1che .questo ultimo � 
teinwto a fornire il100. � fungibile e dipende dalla sua capaciit� peiisona!le : 
pertanto � IJ1'0pclo della natura ,stessa del COlllrbrartto ohe ail 1commtttente, 
il quale dubita ohe il IJ1'e1statO!l'e dta suffkierute affidamento a che l:a sua 
opera possa :realizzarsi e ~anto che 1Sli Tag�giunga lo scopo prefisso dal 
11appor>to obbligatorrio, sia :rdconosciwta la facolt� di recedere unHateiralmente 
dal rapporto con effetto ex nunc. 

H diicr:dtto d~ recesso uini:lateralmente riconoscdwto al .cliente non crea 
una disparit� di situazione nei �confronti del prestatorre d'opera, ma si 
sostanzia in una rposizJione �COl!ltrrattuale derivante raziona1mente dalla 
strutt\H'a stessa del rappe>r.to cooitrattuale e dalla 1diversa naturra delle 
re�1ative prrestazdOl!ld. 

Data la :natura del contratto, � del tutto irazionale ohe fil prestato!l'e 
d'opera non abbia ,diritto alfa prosecuzione del .rap.pmo, una vo1ta c~e 
hl �C<>mmittente abbia rr�evo1oato l'incarico, �Cosi �crone � 11.'aZiol!lale che il medesimo 
prestatore_ d'opera n'On possa recedere dliiscvezionaJmente dal cootratto 
se non per giusta �carttisa ed in modo da evitare ogni pregiiudizio al 
cliente. Egli, infatti, nella fase preldmmaire del �C<>ntl'latto � libero di accettare 
o rifiutaire ~'incarfoo offertogli per la fiducia che !il. cliente ha riposto 
illl lfllli. Una viO!lta per� che il prestatore d'�opera abbia operato questo 
diritto di scelta e si .sia obb1igato a �compiere l'a<ttiv�it� �oommessagli, non 
pu� .sottl'arsi a tale obbligo :se n-0n per validi ed obbiettivi motivi e pu� 
recedere soJo ,se non arr:reca pregiruddzio agli 1interessi del committelllte. 

Non pu� perr:ta[)Jto rravvisa:risi alcun ,contrasto dell'ail't. 21237 del e.e. e 
dell'art. 10, secOllldo comma, delila legge 2 marzo 1949, n. 144, con l'art. 3 
della Costituzione in quan.to Ja disparit� delle situazi-O!ll.i e del trattament-0 
del �Comrrnittente e del pr�estatoce d'opera �contemplate nehl'ar:tiic-OJe> limpugnato 
1� del tutto 0C1azi10lllale e risponde a 1imIJ1'escindibili e�sigernze oggettive. 
-(Omissis). � 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 515 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 1'974, n. 26 -Pres. Bonifacio -
Rel. Cr1safu1Id. 

Reato -Falsa testimonianza -Resa in dibattimento -Giudizio non 
immediato -Tempi diversi per la ritrattazione -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

Non � fondata, con riferimento agli artt..'1 e 24 della Costituzione, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 458 del c.p.p., nella parte 
in cui prevede ii giudizio non immediato p2r falsa te1stimonianza resa nel 
dibattimento, con conseguente restrizione entro limiti temporali diversi, 
rispetto a quelli del giudizio immediato, della possibilit� di ritrattare con 
l'efficacia esimente di cui ail'articolo 376 del c.p. (1). 

(Omissis). -1. -La questione di legittimit� .co1sti1Juzionale dell'ail't. 
458 �c.p.p., nehla pa.rte in cui prevede il giudizio non immediiafo per 
la fa11sa testtmoodanza resa nel dibatttmento, per �cointriasto con gli articoli 
3 e 24 Cost., non � :liondaita. 

� da il'Hevare, �anzitutto, �Che l'art. 458 iI'laippresenta la protezione sul 
pdiaJno plt'ooossurue deil!lJa �disposiizJiolllle dlei11.'axt. 376 �C.p., che statutsice 
la non punibil:1t� deil reato di falsa testimonianza, qualora dl �colpevole 
ritratti iii falso e mandd:esti il vero neJ procedimento penale ID .cui ebbe a 
prestare il suo ufficio, � Pirima �Che fistiruzione 1sia �chiusa �con sentenza 
di noo doveirsi pirOCedeire �. (se Iia :llalisa testimoniiamm si era avuta in istruttor.
iia) � ovvero pil'ima che il dibattimento si!a �chiuso o sia rdillviato a 
cagione della :failsit� � (nell'.ipotesi di falsa testimonianza nella fase dibattimentale). 
.A!llafogamente lo stesso art. 3176 c.rp., :nel 1suo ultimo �Comma, 
�COl!l rtguardo alla falsa testi:monianza dn una causa civ:ile, 1ammette 
l'esimente da pena 1se la mtil'attaziooe avvenga pirima ohe .sia pil'OIO.Ullliciata 
sentenza definitiv:a � anche se n�on iorrevoca.ibHe �. 

La regola, dunque, � .che la inon punibilit� della falsa .testimonianza 
� suboil'diinarta ai11a �condiz.i.ione .che la Tlitil'attazione avvenga in �tempo uthle 
a'i :lliind deilll'aoceirtfmnento deli :lialttt neil ipa:'Ooodimento (che pu� 1chdlamairsi 
principale) dn cui quella era intervenuta: regoJ:a, della .cui rag�ionevolezza 
non � .dato dubilta!I'e e pienamente ,confOil'me alle finalit� della esimente, 
:rivolta qual'� 1a dare soddisfaztooe aJJ.'mteil'esse rula giusta definizione 
del giudizio pr.incipale (come pure a quello di �chi sia dlil. esso imputato), 
pirima e pi� .che all'interesse del :liaLso testimone ad evmre Jia sanzdone 
comminata peir il reato ormai posto �ID essere. 

(1) In dottrina: PISANI, La tutela penale deUe prove formali nel processo, 
1959, 194. In gimisprudenza: Cass., Sez. III, 9 novembil'�e 1961, rie. 
Trinco e Cass., Sez. Ili, 27 marzo 1961, Teisti. 

516 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ohe la mater1ale posstbildt� di .ritrattaire, �con l'efficac�La esimente di 
cui a�Ll'art 376 �c.p., rtsuliti iin taJ modo <Circoscriitta entro lim1ti temporali 
che variano a seconda 'che il giudizfo per fa1sa rtestimonianza abbia luogo 
dmmediatamente, dinanzi 1aHo stesso giudice di .quello ,prin.cipa1le, rprevia 
sospen.1sione o 1suhlto d:opo la chi'll!suira del relativo dibattimento; ovvero 
che quest'ultimo pl'Osegua �indipendentemente, 1a norma del secondo comma 
dell'art. 458; od infine �che ,sta rinv.i:ato �a cagione della falsit� � 
(per la dtenuta assoluta necessit� di attendere H g.iudi:llio su di essa, a 
norma del comma successivo), non soltainto non d~pende da Hbera 1sceHa 
del g�rudfoe, ma, soprattutto, � logica 'conse~enza de�l ~ado di ;rUevanza 
della :lialstt� sull'esito del .g.iudizio principale. 

La diversit� delle situazLoni di fatto derivanti, nei .confronti del falso 
testimone, daiLla dLscipliina dettata dall'art. 45H c.p.p. non contr,addice, 
perci�, all'a~t. 3, primo �comma, della Costituzione. 

2. -Nemmeno sussiste la denunciata violazLon�e dell'art. 24, 1secondo 
oomma, Oost., per il brevissimo margine idi tempo entro .cui, nell'dpotesi 
di rdmnio del d~ba,ttimento a nuovo ruolo, la r.itraitrtazione pu� avvenire, 
nonch� per non essere prevista, ,sempre con rifeirimento a detta ipotesi, 
l'assistenza di un difensore. 
Se considel'!ata, illlfatti, nel .quadro �del procedimento principale, la 
ritrattazione n:on :r.ientra nel dir:itto dii dHesa: � manifestazione di un 
ravvedimento operoso, e oorne taile atto per.sonale e volon.tario del fal,so 
testimone, che si carartterizza, rispetto ad �altre !liOl'lllle di ripairazione positiva, 
in ra.gione delLa peculiare natura del fatto stesso �Cui il soggetto 
vuole, appunto, :rdparaxe, per essere rivolta al :processo nel qua,le U falso 
ebbe ad intervenire e per la conseguente necessit� di� dovwsi quindi 
espUcaire, ,a 1sua volta, dn tale :proce.sso (nonch�, �come sopra Tilevato, in 
tempo ed 'in modo uwl!i allo svolgimento ed 1alla conclusione di questo). 

Dove il diritto di ddfesa pu� invece venire in �considerazione, � nel 
distmto processo, dnstaurato immediatamente o �ohe verr� promosso nelle 
forme ordin.1arie, a 'carico del falso testimone: ma, in questo �diver,so contesto, 
,in_ n�essuna delle ipotesi :specificate nell'art. 458 esso risulta comunque 
menomaito, neppuire sotto il profilo della ,dJifesa tecnica. 

Ed in particolare, per quanto ,concerne l'ipotesi (suLla ,quale .pone 
['ac�cenrto il g.iudice a quo) di �rinvi.o del dibattimento del proceisso principale 
e tl'lasmLssione ai pubblico mintstero degli iattd 1affinch� proceda separatamente 
�contro il falso testimone, � da osservare che, anche a ritenere 
che questi 'a:ssuma la veste di imputato fin dal momento delfincriminazione 
(e .compLlazfone del relativo pirocesso veribaile), ista di fatto che 
nessun atto listruttor.io o ipreistruttorio viene frattanto posto in essere 
nei suoi confronti, che r.ichieda La preisenza necessaria �di un difensore. 


(Omissis). 

' 

. 

t'tftiilirrMt~illl'tMmlrilimm1~1&1:1:~mtr&Rl'f�ITmrrt:1rm:r1t111:r11111m111r11f1!Mriil.'ffsirt~1;millr1::rrilif&�%1rtrtro~�r118� 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

517 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 febb11aio 1974, n. 27 -Pres. Bonifacio -
Rel. Amadei. 

Lavoro -Lavoro domestico -Tutela lavoratrici madri -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

Non � fondata, con riferimento agli artt. 3 e 37 deHa Costituzione, la 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 2 della legge 26 agosto 
1950, n. 860, che ha rinviato ad apposito provvedimento legislativo la 
disciplina della tutela delle lavoratrici addette ai servizi familiiari, e dell'art. 
1 della legge 30 dicemb.re 1971, n. 1204, che non ha esteso alle stesse 
lavoratrici il divieto di licenziamento all'inizio del periodo di gestazione 
fino al termine del periodo di interdizione al lavoro, nonch� fino al compimento 
di un anno di et� del bambino (1). 

(Omissis). -1. -Le due ordinanze del .pretO'l'e di MLJiano propongono 
analoghe questioni dr!legittimit��.costitu~ionale in relaziooe a disposizioni 
normafilve �contenute in legg.i diverse, succedutesi: nel rtempo, dtscirpilil!lanti 
la istessa m�iteria (:tutela dehle lavoratdci madlri). 

Tanto fa legge 26 agosto 11000, :n. 860, oggetto della .prima ordinanza, 
quanto la 1legge 30 dicembre 1971, 111. 11204, og.getto dehla sec0111da ordinanza, 
comporterebbero, per il'autoriit� giudrniru-La proponente, delle esclusioni 
dal 1god!imento delle previdenze in esse 1stabHiite nei r1guM:dd delle 
J.iavo11atrici madiri �addette ai serv-i:l)i famhliari, non compattbili con l'articolo 
3 e coo l'art. 37 della Costitu~ione, nella paxte, iper quest'Uiltimo, in 
cui �stabiHsce �che alla donna [avoratrice le condi~oni di Lavoro devooo 
consentire l'adenipimenfo della sua essenziale funziJOne famHi:aTe e assioural'e 
1al1a madre e al bamb.iJno Ullla �speciale adegua1Ja proteziooe. 

2. -Si rileva, n~11'ordrinanza 2,1 ottobre 19171, .che l'art. 2 delJ.a legge 
n. 860 del 1950, dop� aver premesso che .con .succeS1Siva legge sar� prov_. 
veduto a dettare norme per la tutela fisica �ed economica deHe 1avoratrdci 
madiri addette a1i servizi :llammari, esclude espressamente queste: 
a) dal �tivieto di llicenziamenfo durante il periodo �di gestazione e 
sino al compimento di un anno dd et� del bambino (art. 3); dahlia .specifica 
t.tela �previista .dal titolo primo, irappresen<tata dal divieto di imrpiego in 
lavori faticosi, .pe~1colosi e insalUJbd (a.rt. 4); dai previisti �pel'iodi di 1iinterdizione 
dal favoro prima e dopo il parto (.art. 5); dalla facolt� di aste


(1) Ln ai1tm iipoitesi 1a CO!I'te ha �invece ritenuto che 1a parliico1are 
natura del rapporto di lavoro domestico non era sufUciente a giustificare 
la diversa disciplina: sent. 9 aprile 1969, n. 6'8 �e 6 giugno 1973 e 72, in 
que'Sta Rassegna, 19-69, I, 410 ed ivi, 1973, I, 829. 

518 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

neirsi dal lavoro nei ,casi ,contempl:ati dall'art. 7; dai periodi dli !riposo 
per l'aJlattamento; 

b) dal trattamenrto economico istabiJito dal rtitolo secoodo, essendo 
stato pcrev.isto, per esse, nel titollo te!l'Zo, iUll trattamento ,che 1si limita solo 
ahla col'lresponisione, !in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, 

dli un. modesto assegno 1assiistenziale da parte dell'INPS, ,copffi'to dai conwibuti 
a 'Catl'iCO dei datori di ilavoro. 

3. -NelJ.'oridmanza del 13 dtcembre 1972, il propooente, dopo aver 
dcbiamarta l'ordtnalllZa pcrecedeinte e fatte propr.ie il.e motivazioni dli essa, 
rileva 1che 1anche la llegge n. 1204 del 1971, sostitiutiva del!lia legge n. 8.60 
del 195'0, determinerebbe, per 1effertto. delJ.'a(l\t. 1, nena parte in 1cui e,sciJ.ude 
l'appHcazione dell'art. 2 deJ:La ,stessa J.1e.g,ge aUe 'lavoratrici domestiche 
durante la gravidanza e dopo il parto, rima non .g,i'USl1Jif�ca:ta .sperequazione_ 
col trattamento r~servato alle altre Iavoratdcli ,che 1si t11ovJino nelile stesse 
condizioni. 
Le questioni non sono fondate. 

4. -Se � pur vero che iJ.Ja tute'l:a delle lavorartir1i..ci madri addertte ai 
servfai :fiamiJ.iari, r:iisu'.Lta, sia peir J:a legge n. 8'60 .del 1950, sia, d.n par,te, 
per rla J.egge n.. 112:04 del 1971, illl!completa, tuttavdia Ja cliveirsit� di :trattamento 
operata dal legi>sl1a'bore ,coo le altre iavo1ratrLci madri lll!On � tale 
da determ!ii!l.a!l'e un contrasto' con l'airt. 3 e 'l'art. 37 de!J.la Costirtruziorne. 
Non v'� dubbio ohe n !l'apporto di 1'avoro domestico � per Jia sua parti.
colare natura, rtiale da d!iffeir1enziarsi sostanziiail.mente, sia in relazione 
all'oggetto, si,a dn r,eilaziione ai 1soggetti .i�n.,tereissati, da ogni alW<> ,r1apporto 
d1i lavoro. Uno di questi aspetti � la derterminazd.one della incidenza 
della gravidanza e del parto del'lia 1avoiratrice adde1tta ai seirvizli. domestici 
nel rapporto stesso, .soprattutto per quanto rigua:r,da specifid doveri 
e obblighi del datore di laviOII'o. 

H lavoro domestico famHliaire non � p1restato a favore di Ulll'impcresa 
desttn:ata a.J.ilia produz:ione e allo �scambio di beini, avente, neUa pireva1'enza 
dei 1casi, Wl siistema di ilavoro ol"ganizzato m �forma pJurima .e differenziata, 
con posstbiltt� di ricambio o di �sostituzione d!i soggetti, ,stbben,e di 
un nucl.eo familiare ristretto ed omogeneo e, qui�ndi, de,stinato a svolgersi 
nell'ambito della vita privata di Ullla liim.itata convivenza. 

Ulll!a 1siffaitta situazione non ,rende:I'ebbe razi0111ale e ,conforme ahla naturra 
del :rapporto l:a sottoposizione dei soggetti ad esso partecipi ad una 
discipli�na 1che non tengia cooto della peouiliar�tt� �<fo,l rapporto .stesso. 

In ragione pToprio de1le �Ca!!.1aUel'ILstiche del rapporto, appare, di!l. via 
di ;princliplio, legittima Uillla disciplilll!a specia'le ,che deroghi ad alcuni 
aspeitti di quella geneI'ale. 

Di 'COlllseguenza, 1si .rendono oomprenstbilii, lin iltnea di massima, rbanto 
il r:i�nvio ad apposito atto normativo, diisposto daU'a!l't. 2 della ileg.ge n. 860 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 519 

del l950, deHa dtscd:p1ina relativa 1alla tutela delle lavoratrici addette 1ai 
servizi famihlarii, quanto la disposizione dell'art. 1 de11a legg.e n. 1204 
del 1'971 �che lll:OO estende, a1le stesse Javoratrfoi, il dl'Vieto di licanziamento 
dall'inizio del prnodo dii gestazione fino aJ. termiine del periodo di 
ilnrtlerdi2Jiiooe diail 1av-Olro, llJonch� :llilll:o al compimeiillto di un arunio dli et� 
del bambin:o. 

Devesi, a rtguardo, .riJ~are �comunque �che Jia legge n. 1204 del 1971, 
Jriempie un vuoto Lasciato dalla Le.gge n.' 860 del 19'50, &n quanto previede, 
neJ rtel'zo 1comma del gi� ricordato art. 1, che, qualora d1 rapporto di ll:avoro 
continui durante lo stato di giravidanza e per tut1Ja la sua durata, alle 
favorait:rvici madri addette ari favorii .domestici si estende in pieno la tutela 
prevista dagli a:rtit. 4, 5, 6, 8 e 9. 

Le censure mosse dalle ordi:nanz1e aJla parte dellia legge n. 860 deJ 
19'50, ,che regola e di:sciplma il trattamento ipcrevidanziale, esulaino dal 
caso 1specM�co per il quale � stato provocato J'�i:ntervenito del 1g.iudice, essendo 
istato questi chiamato a decidere delle 1conseguenze gfuuridiche a 
ca~ico .del datore di Javoro per effetto dell'avvenuto Jfoenziamento. 

Vale, peraltrio, rilevare 1che hl. d.P.R. 3'1 dicembre 1971, n. 1403, nel 
disciplinare J'obbHgo del'le ass1curaziOl!li sociiali nei confrointi dei Javoradlori 
addetti 1ai servizi di riasse1tto �e di puliziia generale, ha regolamentato 
tutrta la materia in modo organico e raziionale. -(Om~s~s). 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 11974, lll. 28 -Pres. Bonifacio -
Rel. Amadei -Confederaz.ion�e �italiana smdacati naz.ioilJJ�llrl. dei lavoratwi 
di Trieste ed altro (n,c.) e ,Presidellllte Consiglio dei ministri 
(sost. avv. gen. Stato Gio'.l"lg~o Azzartti). 

Lavoro -Diritti dei lavoratori studenti -Questione di costituzionalit� 
sollevata in ~iudizio proposto da associazione sindacale Inammissibilit�. 


� inammissibiLe per difetto di rilevanza la questione di legittimitd 
costituzianale deWart. 10 deUa legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei 
lavoratori), sulle agevolazioni a. favore dei lavoratori studenti, che sia 
sollevata nel giudizio proposto da una associazione sindacale a tutela 
del libero esercizio dei diritti sindwcali (1). 

(1) La Corte ha fatto coirretta applicazione dei principi rpi� voJte enunciati 
in tema di rilevanza. 
Nella specie, poich� il ricorso era stato rproposto non daJ. singolo lavoratoire, 
ma dall'associazione ,sindacale, � ,evidente che l'intooesse fatto valere 
e del quaJe si chiedeva la restaurazione era quello colJettivo, tutelato dagli 
artt. 15 e 28 dello statuto dei lav�oratori, non gi� quello individuale tutelaito 
dall'art. 10. 



520 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -1. -La questione di legittimiit� costituzionale promossa 
dal giudice a quo irLguarda l'airt. 10 dclla legge 20 maggio 1970, 

n. 300 (Statuto dei ilavo!l'arflori), nel suo il"ifm-imento all'art. 3 del1a Costituzione 
(principio di eguaglianza). 
Essa � stata proposta d'ufficio a se.guito di ricor<so .presentato ail 
pretore, ai 1senisi e per gli effetti di 1cui all'art. 28. dello Statuto dei 
lavoratO!l'i, dal segiretwio provinctale dena CISNAL di '1\l'ieste. Nel 
ricorso ,si lamentava che �la ditta Vetrobel, dn violazione del diviieto 
di atti discriminatori fissato nell'air.t. 115, .aveva mutato l'orario di lavoro 
al.Lo studente unive:r.s1tario Ugo Fabbri, rappresentante del sindacato 
faCOO!te �capo alla CLSNAL, in !l'itoosione di una 1agJitazione sindaoaie, 
aiLla quale il Fabbri stesso aveva ~parto. 

L'AvvocartuTJa generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente 
del �o1nsig:lio dei minist!l'i, ha .contestato, 1in via .pregiudimale, 
la Tfilevanza del'la questione promossa dal pretore di Trie.ste, per non 
aver questo, nehl'O!l'dina!Il2B., Ullla volta attribuito al .fatto una coofigurazione, 
g.iurLdica divel'>sa da 1quena i~dicafa nel !l.'ioorso dal 1segretari:o 
provmoiaie della CISNAL, motivato in merito al perin:�anere o meno 
della ~egirbtimaziione attivia die1la 1assocdazilone 1S�ll.ldaooie. 

In effetti, il pretore, come gi� predsato, ha !I'irtenuto che il caso 
cOlll:testaito non rientri nelle ipotesi :previiste dall'a!l't. 15, sibbene in 
quella specifica .contemplaita dall'art. 10 dell:a legge, che prevede, con 
esclusione degli .studenti universitari (e di qui la dedotta dncostituzfona'liit� 
de;IJ.a norma in ri:feil"imento al prin.ciipiio di eguagliranza statuito 
dahl'art. 3 Cost.), tiJ diritto dei e lavoratoiri studenti, discdtti e frequentanti 
OOI"si o:egolJ;Mii di studiLo dn 1scuolie di dJstrumOllle iprimall'liia, second.
ari:a e di .qualifioamone :IWofesiOlllale, statali, .pareggiate o J.ega.lmente 
1rfoonOISciru1Je o 1oomU1nque abfillirtia1te aiI. riiliaLSCio di: iti�tolli di 1studiJO le.gali, a 
turni �di �Lavoro che ageV'olino fa frequenza ai corsi e 1a preparamone 
ag:li esami� e U non obbli.go �a pre.staz.torn di lavoro sitraordinarto � 
duirante i riposi settimanald �. 

2. -La questione non � ammissibile. 
n campo na.turrale di appHcazme dell'art. 218 deJ:1a iegge oolllltempla 
e iaibbraioota rfruitrte queilile I�!plOtesi dn 1ooi la 1001ndiotba del diarbOII'e dli JiaviOII'o 
si estrinseca i:n una seri� dii aitti e di �comportamenti, anche Se oggettivamente 
lectti, i quali, in �relazione ail fine, rsi prodliJano come diretti 
a l:im1ta!l'�e, 1contras1la1re, impedire o perseguire, con i mezzd pi� d~sparra
�ti, l'esett"cizi:o dei dli.ritti sindacal.i del !lavocato!l'e. 

Da�l �contesto della norma, 1ricoHegaibiJ.e, dn pairitLcolare, raJ:le speci:
fi:cazdoni 1con�tenute nell'art. 115 defilo Statuto, .sono �da rUenersi esclusi 
dalla tutela rspeoifica prev~sta daU'aJ:t. 2,8 tutti quei comportamenti 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

imprenditori.ali lesiv�i di un diritto o interesse 1singolo del .1av-0mtore, 
connesso allo 1svolgersi del il'app()ll'to indivliduale di iavol'o, non suscettibiild 
di una 1'bw-bativa dl1retta o liillddrretrtla delll'Jinstea:esse siindiaioailie, generalmente 
inteso, a difesa del qrua'le � riconosciuta la leg.iltrtimaz�one processuale 
del sindacato. 

Il �sdnda.cato a:icorroo.te aveva, nel !l.'icoriso, prospettato U1IJa serie 
di a�tti e �Compor:tamenti antisiinda�cali della Vetrobel deji quali si !dchiedew, 
da paIDte del magistrato, un oNline di cessazione. Tria gli atti si 
mclrudeva aiIJJche il �camb1amento delil'orarrd:o dli lavoro dello studente 
Fabbri. 

Il pretore accoglieva parte delle richieste �avanzate, provvedendo 
di �Conseguenza; strialoiava, mvece, la posizione del Fabbrd il'itenendo 
che il suo caso noo fosse C01I1templato tra quel1i Indicati nell"arit. 1'5, ma 
nella diiscipliina �staibmta daiLl'art. 10. 

Devesi, a questo punto, rilevare che, per Ja soluzione della �cOIIltl'oversia 
sottoposta al suo giudizio, ininfluente per il gill)d!ice � l'accer�

1

tamento della legittimit� o meno del provvedimenrto adorttato dal datore 
di lavoro. Ed iinfa.1Jti, posto .che esso fosse legli.ttimo, ci� non escluderebbe 
che ipossa essere stato adorttarto in funzione �arutisilild�acale; e, .per conv&
so, posto che �esso fosse �in s� iUegittimo, ci� iil:on sarebbe sufficiente 
a provare l'esisrtenza �di quel fine vietato daJ.l'a�rt. 28. Di tal .che la 
questiOIIle di legli.ttimi:t� �costituzionale, conoomente l'art. 10 della 'legge, 
rti;sufllta liJ:rirtlilevalillte �ad :llililli. del .giudizlio a quo, ~oposrto, �come si � detto, 
daiLl'aissociazione ,sindacale a tutela degli �in�tereissi che ad essa famio 
capo. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 febooaio 1'974, n. 29 -Pres. Boruifacio -
Rel. Ogigioni -Migotto ed altro (n.c.) e Presidente Consiglio dei Minilstri 
(1sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azza.riti). 

Procedimento penale -Procedimento pretorile -Avviso di procedimento 
-Obbligo -Limiti -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 

Non � fondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la 
questione di legittimit� costit1fzi.onale dell'art. 390 del codice di 
procedura penale, modificato dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, 

n. 932, .nella parte in cui noo prevede l'obbligo del magistrato, che 
intende procedere all'emissiooe del decreto di citazione a giudizio sulla 
sola base delle risultanze delle indagini preliminari svoLte dalia �polizia 

522 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giudiziaria di propria iniziativa, di effettuare la comunicazione giudiziaria 
e di rivolgere all'indiziato l'invito a nomimare un difensore (1). 

(Omissis). -2. -Il giudice a quo sostJa~iaJmenrte lamenta ,che la 
norima impugnata non prevede, nei ,confuonti deJ. maigistrarto, tl.'obbltgo 
dli 'efferttuall.'e ];a comunicazione ,giudiziaria e di ~ivolgere 1all'itndizi:aito 
l'invito a nom.mare UIIl ,diienisore nei ,casi m ,cui il magistrato istesso intenda 
in-ocedere a1la em1ssione detl. decreto di dtazi:one :in giudizio sulla 
sola ba:se delle !l"isu1tanze delle ~ndagini prelimi:nad 1S1V0Ue dtatl.J.a polizia 
giudiziairda di propria ,~iativa. Egli afferma 1che ,1Jale omissio,ne, neU,e 
:ipotesi m ,cui, come aippunrto nei giudim pen,al>i sopra 11LcordaU, findiz,
iato non ,,si1a ,staito direttamente ,inquisito 1a norma dehl'art. 21215 'c.p.p. 
e iD!OIIl sia stato ,quindi informato, ,comunque, ,dell'eststenza del procedimento, 
concreterebbe una d1scri9nazione in dalil!Ilo di ,coJ.oro ,contro 
i ,quaJ.i si procede in :tal glJ!Lsa ed a favore di ,colol'o che 1si tl'ovano, 
invece, 'ad essere assoggettati 1ad indagLni di 'Polizia 'giudiziadta su 1specifica 
delega o ovdJne del magistrato, a ll10!l"ffia degli ai:rrtt. 2131 e 2~2 
c.p.p., dopotesi questa ,che ,compwta, al contrario, l'obbUgo della ,comunicazione 
e de1l'inv,ito predetti. 

Tale d1scrimina2lione ,si Tciisolverebbe, a'.Ltresi, m una lesione del 

diritto di dtifesa per J.a menomam,one che esso isubilr,ebbe per effetto 

della Jamentata lacuna della legge, e della .conseguente impossibi:Ut� 

deH'indiziato di esplicare 'a proprio favolt'e attivit� di.Tensiva prima del 

dLbattimenito. 

3. -La questione, nei termini accennati, � infondarta. 
Questa Corte, ,con fa ,senrtenza n. 197 del 1'972 ha gii� ritenuto 
ohe J.a disciplina censull.'ata, fa quale 1si :rende applicahi:le al ,procedimento 
pretorile per ,effetto della norrma oggi impuginata, in 11.'elazione 
ai1l'arrt:. 389, ultimo ,comma, �C.p..p. :regoJ.a 1l'iohbUgo d<illa ,comunicazione 
giudi2ltarrfa e dell"invitto a nominaTe UJil difensore nel senso che i:l magistll.'
ato vi � ,tenuto solo nel caso in 'cui intenda 'compiere egli istesso UJil 
atto di ,istruzione, sia direttamente, 1sia 1a mez:zio della polizia giudi:ziiaria. 


Con la 1stessa 1senten:zia la Cor�te ha, peraltl'o, posto m eviidenza ohe 
esiste una diffelt'enza fra i procedimenti ,ohe, ,secondo t1a normaitiva impugmlitJa, 
ll'I�Jchdiedono la ;comUl11�CaZliiO!ll 'giiJudizliiaria, e queiLiil. 1che mv:ece 
oon lia Tlichledono, cio� ifma d proceddmentli. per 1c'llli ISi oomprnooo atti 
istruttori da pairrte del magistrato ,e .quelili per i 'qu:a:li viene mvece 
di1sposto direttamente il dibattimento. Trarttasi :invero di una differenza 
che ,trova logiko a."iscon:Wo neLle ,ca'l.1a,tteri,st1che peculiJari delle singole 


(1) La sentenza 29 dicembr,e 1972, n. 197, cui '1a Corte si richiama � 
pubblicata in questa Rassegna, 1973, I, 80. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

vtcende g.iudiziar.ie le quali, attraverso le varie modalLt� �che le accompagnano 
dl8!1. lol"o sol'gere a:l momento in .cui ne viene investilto ,iJ ma~strato, 
postulooo, all'esito del prudente esame �di quest'ultimo,, la scelta 
de1l'tma o dell'altra via proceS1SUale. 

Ed �, d'altra rpm"te, evidente ,che la denunziata ddfferente regolamentazione 
delJ:'obbligo de1la comunicaz:i.one girudizi:alria � lo~camente 
collegata alla desooiitta �diversit� del1e situazioni considerate, dJ. che, 
sooondo la costante giurisprudenza dii questa Corte, � sufficiente per 
escludere Lla. wolazione del prmcipi:o �OOstituzionale di eguaglianza. 

Coone rfooodato �Con la meru:1onata sentenza, .questa Corte tha altre�si 
ripetutamente escluso il OODJtl'asto con 'la gararu;fa deJ. dirriltto di di.fesa, 
della .citazfone a giudizio senza istruttocfa predtbattimenta:le da parte 
del magistrato, ed ha espressamente affermato 1al riguardo �che U dir1tto 
di difesa non si spinge, al livello costirtuzionale, 1sino a<1La rtutela della 
ptlil" giustifica.ta :aspfrazione di 1scongiul'!are lo strepitus fori, negando che 
ilia presentazione spontanea prewsto dall'art. 2150 �c.:p.p. ed �iJ deposito di 
memorie, fstanze e proposte di cui agli aTtt. 145 e 306 re.p.p., attriibuiscano 
aH'dnquis1to n diritrto �di evitare :il 1giudi.ziJo. Ci� ii.n aderenza 
ailla ,dizione dell'arrt. 214 O�st..che pone la garanzia della difesa in ogni 
�:stato� del ;pvocedimento e �pertanto non ipu� ritenel'si operante in 
uno �starllo (o fase: la fase istruttocfa) :che nel procedimento manchi �. 
Ed 1aippunto in base a .tale orientamento questa Corte ha fin da alloca 
sostanzialmente escluso �che la �COmUflll�-cazii.one gfa1diz.faria, nella fase processuale 
in esame, tl'isponda, ad una e,sigenza di tutela necessaria del 
diritto di difesa, e �che la sua omiissione �oontriasti quindi con il'�art. 24: 
de11ia Costituzione. 

Pu� qui �aggiungersi 1che queste conclusionii. 1si �armonizziamo con le 
statuizioni 'contenute nella 1sentenza n. 816 del 1'9,68 secondo �cui v:anno 
estese gli atti p;reistruittori: �Che J.a po1izia giudiziaria �comp.iJa nei �Confronti 
di un mdiziato, le .gia!l'anzie difensive predisposte dag� 1aritt. 304bis, 
ter e quater c.p.ip. per i 1oorrispondenrti atti istruttori. Invem, ii motivi 
di esclustone sopra esposti sono 1coJ:legarti 1a1la porrtata della 1cormunkazione 
giudizi:a!l'ia, intesa quale distirtuto di favoce ma non assolurtamoo.te 
indispensabile per Ja garanzia del difil'itto di di:flesa �in irapporto alla 
procedura in e,same, �che � coa:npatibile, comunque, di per 1s�, �Con La 
giairianzm 1stessa. La .qu:aile, d'alitra parte, iproprd;o I�lll base. aii �p;ri�Jnic:ipi stabiliti 
�Con lla menzionata sentenz� lll. 8i6 del 1'916.S, cui il ilegtslatore si 
� tiJspdira.tJo dietrtando aie modoil�ii~ora ai!. c.p.p. dii cui ail.11Ja ;Legge 5 ditcem.b.
re 1'96�9, n. 932, � :sahnaguardata anche nel per1od:o delle mdagdni 
p;reliminairi di polizia giudizi�arla. 

Non 1sussiste pertanrto neppure il.a denunzia.fa violazione dell'art. 24, 
secondo comma, Cost. e la questione via oonse�guentemente dichiarata 
infondata. -(Omissis). 


524 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 d:ebbralio 1974, n. 30 -Pres. Bolll.i:facio -
Rel. Rocchetti -Istituto Nazionale d'ella Pirevidenza Sociale (Avv.ti 
Giorgi e Traveriso ). 

Previdenza ed assistenza -Assicurazione obbli~atoria per la disoccupazione 
-Esonero per i portieri dipendenti da nuclei familiari Ille~
ittimit� costituzionale -Esclusione. 

Non � fondata, in riferimento ait'art. 3 d�l.la C06.tituzione, ta que


stione di Zegittimit� costituzionaie deU'art. 40, comma primo, n. 4, deZ 

r.d.t. 4 ottobre 19.35,; n. 1827 che esonera dait'a.ss:icurazione obbUgatofl"ia 
per la disoccupazione invoiontaria i portieri dipendent.i da nuclei familiari 
titolari di appartamenti e coabitanti (1). 
(Omissis). -1. -L'art. 40, .comma pcimo, n. 4, del !l'.d.L 4 ottob!
l'e i93�5, n. 118127, 1sta:biHsce �che n0tt1 ISOIIlO soggetti a-1l'assiourazione 
obhligaitorda per flia diisoocupazdtone voilonJtacia : e li: dOJ.DeShlcli, li: poil'itiieri 
e 1e pooSOIIle addette, in ge111ere, sotto qualsia.si .denominazione, ai servlillli 
:fumJiJ1I�lari � � 'Tia:le !DIO!l'ffia dii esenmone � stJaJtia poi espressarmenrt::e 

aib:rlogarlia d1aJll'axt. 20 del decreto delegato 31 ddicembre 1971, n. 1403, 
ma l'ab!l'ogaZJione, com effetto ex nunc, non dispensa J.a Corrte daill'esaminare 
�la questione di legittimit� �oostituzdolllale :proposta, �Con J.'o!l'dinanza 
in epigrafe, dailla Corte di �cassazione :in !l'apporto ialla norma 
di che trattasi, pe!l'oh� essa wova �ainoora applioaz.ione aii :liatti intervenuti 
sino alfa da~ di e111t!l'a~ ilil vigore della legge ab!l'ogativa. 

Secondo l'ordililanza di rimessione, �quella norma, nella .parte che 
si riferiisce ai pO!l'tieri, sarebbe �illegiitttma perch�, escludendo dagli oneri 
oootributivi e dalle correlative .prestaziiooi assLCU!l'ative twtti d ta'V'Ol'atO!l'i 
addetti alla vigl!l:anza e �CUJstodlia di ,SJtabili prevalenitemoote 1adibiiti ad 
uso dii aibiltamOllle, vdtolerebbe :iii iprli.lnoipdo di e~g{ldianza, m q!UJlmto �com-' 
prenderebbe nella esenziorne anche quei portieri 1che, per presta;re il 
loro servizio alle dipendenze �di 1Lmprese o di silil�goli titolari di !immobillii 
.concessi. m ~o~iione, hiarrmo g1i 1stessi !t'lilschd. dli tuttd gJii ailtri 
lavo!l'atoiri dl'ca .la eVe111tuaHt� di essere licenziati e di !l'estare disoccupaiti. 

2. -La questione n-OID. � fonda.ta. 
Non .pu� esse!l'e .condiviisa l'opiln:Lorne della Oassaziooe �Che, immutairndo 
lla 1sua anteriore 1giurisprude111za, ha ;riteliluto �che� nella norma di 
esenziLorne siano �compresi tutti i pormeri, anohe 1se dipendenti dai soggetti 
di cui si � sopra faitto OOllilJO. Deve i1Ilite111dersi, invece, che, in 
qruella llliOII"llla, come appare dal contesto in cui essa si dniseirisce e dallo 

1sptriito �che l'indiormiai, vanno compresi i isoli pootierJ. dipendelillti da 

(1) L'or1diina!D2a di rdmessiOllle 15 ma:rzo 1971 della Corte d~ oass~one 
,.

� Pubblicata in Giur. cost., 1971, 2161'8. i: 

~ 

' ~ 

.. . I 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 525 

nuclei famil:ia!l'i o da ~tri ad essi equiparabili, tra �CUi, prii:mi~amente, i 
COl!ldomin�i di pi� famiglie proprietarie di uno istesso immobi'le; il ohe 
costituisce poi il .caso "divenuto pi� comune. 

La ncmma, cosi r.estrirttivamente interpretata }n base a .criteri J.ogici 
e sistemat1Cli, resta 1mmune dalle proposte �~ed1 incosti1JUz1iona1it�, 
pell1Ch� dli.fferen2lia IlJel1 ,traJttamenf;o aJSSiCUXlaiti.'VIO due 10011leg;or�e dii. poo-tieri, 
quelli �dipendenti da nuclei, lato sensu, familiia!I'ti e queiELi dipendenti 
da imprese, o d:a !p(I'loprietruri �che, non abitando'Vi, locano l'mtero 
immobiile, in ll'apporto alle quali ootegorie H !I't1sch00 attinente fa disoccupazione 
� da .considerall'Si parimenti differenziato. E.' oivvio infa.tti 
che �tria :il n1uetl:eii :llamiill�i�!l'I� � 1liltJollari dii. a:ppao.itamenrtli e .ooabliJtanti, e i:l 
portiere dello 1stabi!le �si ha, c-0n i frequenti contatti, il.'ilnsta:urazione di 
un rapporto di pe!l'Sonale �CO!noscenza �che dnduce J.e pa�riti aJla :reciproca 
comprensione e, ove occol'll"a, alla toJ.leranm, e �comunque .tale dia T'OOd~
e meno probabili avventate riiso1uZi<mi �Circa un !p(I'loposito di licenziamento 
del diipendeinte dia parte del datore di l�avoco. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 1:3 febbraio 1'974, n. 31 -Pres. Bonifacio -
Rel. Vo1terra. 

Fallimento -Limitazioni della capacit� del fallito -Questioni di costituzionalit� 
sollevata nel giudizio relativo alli;t dichiarazione di 
fallimento -Inammissibilit�. 

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimit� 
costituzionale, sollevate in un giudizio avente per oggetto la dichiarazione 
di fallimento, che riguardimo le nQIJ"me che fanno derivare 
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alcune limitazioni delle capacit� 
del fallito (1). 

(Omissis). -2,. -La Corte �Con l�e sentenze n. 20 del 19o6�2, n. 24 del 
19�69, n. 43 del 1970, in. 57 del 1'9�70, n.. 94 .del .W70, ha dichiarato 
iillfondate va:rie delle questioni di 'Leg11ttimit� oostituziOIDJMi proposte 
dai!. gi>Udd�ce a quo. Comunque, nelLa pTesen.te specie va preliminarmente 
esaminata la rilevanza nei due .giudizi iin oomo av�anti il trtbunale di 

(1) La Corte ha fatto coNetta applicazione del :prinCip10, pi� volte 
enunciato, secondo il quale si ha rilevanza de1l.a qruestione di legittimit� 
solo quando il 1giudioe a quo debba necessariamente fare appUcazione della 
disposizione denunciata. 
In dottrina, SANDULLI, Il giudizio suUe leggi, 1967, 38 e CRISAFULLI, Nota 
all'cw>�inanza n. 48 del 1957 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 
1957, 607. \ 



526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
'Viibo Valentia di tutte ile questioni di Je.gittimit� costituzi:onaile da questo 
526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
'Viibo Valentia di tutte ile questioni di Je.gittimit� costituzi:onaile da questo 
sollevate; 

NelJ.'ordmanza di rinv~o n. 31619 del 19173 �la questione deLla I\ilevatnz1a 
� 1S1pecifilJC'altameni1le 1arfiriol!lJ1Jata. Pair1lea:lido idiaJlilJa �cOillsta1lazJiJ01I11e che 
le J.tmitazion.d della oapadt� giuridica �e de11a capacit� di agfil-e del :lial!
tito .sono effetti contestuli e iinscindlibili della sentenza dicmarativa di 
faJ.Hmento, il tribunale afferma �che J.a decisione delle questi.OOlli .sollevate 
Si presenta � �COSl �come . quella concernente il siginifLcato gdimidiCO

1

dell'i'llJsolvenza, la :imputahilit� del di�s,sesto, la forma e di �Contenuto 
della senitenza, .come pregiudiziale necessari!a, coo �Ca�rattere di strumentalit�, 
rispetto al giudizio con-0ernente, �come obbie1ltivo iinmediato 
['assoggettamento o meno dell'insolvente �alla procedtm'a concmsuale �. 
Pertanto, �sempre secondo dJ. wibunale, le �questioni proposte dovrebbero 
coosiderlii!isi rilevanti in 1senso tecn.dco m quanto investono dfil-ettamente 
l'distifuto di cui si �Chiede l'appJ.icazione. 

3. -La motivazione del giudice a quo in ordine aUa rilevarula rispetto 
ad giudizi 'in coil.'so de1le questioni di legittimit� costituzionale 
da 1ui .soHevate non pu� �essere accolta. La natura e la struttura del 
g.iudizia fallimentare postulano invece '1a concl'lllsfone opposta e portano 
necessariamente a ritenere inammissibile per assoluto difetto di 
rilevanza le questd:oni medeSlime. 
Una pronun�ia di que.sta Corte dn mell'ito alla legittimit� �costituzionale 
delle norme denunziate non avrebbe iruiatti a.1cuna influenza 
sulle decisioni che il itll'ilbun:ale �di Vibo Valentdia deve ~mettere �suhle 
OOIDIWOV�11'1Sie sort:itoposte afilJa isua 1cognizJi!OOl!e, 1aV1ellllf:Ji. �Come oggietto wa decla;
raforta d~ 1iaJ:ldimenito. Manca del rutto nella sp�cie, . r:tspetto alla 
definizione del gd,udizd:o di merito, il �c~attere di. necessa;ria 1preg.iJudizia1it� 
!tichtesto diaJ.l'a['l1;, 23 della ilegge ll mall'zo 19'5\3, n. 87, delle 
questioni dli costiituziOllllaUt� pll'oposte. 

Le limitazioni della �capacit� del fallito 1sono dnfatti una �conseguenza 
della sentenzia dichlarativa di fallimento, ma non incidono n� 
possono dn 1aJ.cun modo i'llJcddere 1sulllia decilsiJOIDle dli 1cui liJl. gmdldce a quo 
� dn'\11estito, dil �cui ogtgeibtJo � .preoilsamOOJte 1a 1dldcllJiJalr1aziiolrlle dli :llalLllimento 
costituente ila p!llemessa e la base necessarfa perch� si verifichino le 
sirtluaziOIDli ~iUJr'ildldChe denwn.zdate oome �costtJiltuziloniallmente� iiU!JegliJtlbilme. 

Analoga questione di rilev�anZJa di eccezioni di legittimit� .costituzionale 
�crocel'nenti limitazioni alla capaci.it� ipoosona1e di un individuo, 
cornsequenzR'1i a decision.e giudiziaria non :ancOll'a pronunziata � 1stata 
esaminata dailla COll'te con sentenza n. 171 del 1:973 e ile �Considerez1oni 
livi svolte valgono anche per la :specie in esame. 

D.evesi .pertanto dichiarare l'inammissibilit� per assoluto difetto di 
.rilevanza delle 1questioni di legittimit� costituzionale 1sollevate dal giudice 
a quo. -(OmisS!i-s). 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 527 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 1974, n. 312 � Pres. Bonifado .. 
Rei. Tri:mal'chi -Brunoro ed altro (n.1c.) e Presidente Consiglio dei 
Mimstri (sost. avv. �gen. dielllio Staito Oairiafa). 

Professioni -Compenso -Determinazione da parte del ~iudice -Parere 
dell'ordine professionale -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 

Non � fondata, in riferimento agii artt. 3, 24 e 101 deiLa Costituzione, 
ia questione di legit�timit� costituzionale deti'art. 2233, comma 
primo, del e.e., nena parte in cui dispone che il compenso 
dovuto ai prestatore d'opera inteUettuaie � determinato dai giudice, 
sentito il parere dell'ordine professionale cui ii professionista appartiene 
(1). 

(Omtssis). -1. -Il pretoo:-e di Bologna, �con il.'ordinanza indicata 
in epigrafe, solleva, in ir'iferimento agli a'.ctlt. 24, comma secondo, 3, 
comma primo, e 101, comma 'Secondo, della Costituzione, w questione 
dii ;legi1ltiimilt� 1costirtJuzilo!Il!aLe de1l'arri. 212313, 1coomna pri�lmO, dleil 1c.c., 
nietllLa paxite dn cui druspone �che, se llJO!ll � i000Vl�lnUJto diailile ~� 
e ill!On pu� essere determinato 1secondo :Le t�rifile o g.U usi, dii. �compe1nso 
dovuto al pre�statoce d'opera intellettuale � determinato dal giudice, 
senttto ):1 parere dell'ordine professionale competente. 

2. -NeU'ordinanza, a sj)S'tegno de1la questione, si assume �ohe iii. pa-� 
rel,"e del .coo�siglio dell'ordine pr:o.fessionaile �costitu~�sca 'I.fil atto de�l ,Processo, 
che U giudice non possa :fal'si �assLstere dia un �consulente� tecnico. 
ed ammettere mezzi di prova e �Che lo �Stesso giudke non 1sda m grado' 
di motivare il proprio provvedimenito qualora intenda dtscostarisi dal 
pairere. 
Tali premesse o considerazioni non .sono acoottab:ili. 

C'� ~tto da ~presente �ohe 1iJl. parre:t'e de quo � 1SOll.o un 
atto amministrativo ooe viene assunto neil. processo .come .semplice partecipazione 
dii un gtudtizio valurtativo ad opera del conisi:gHo de.I.l'ordine 
professiooale, e come noo integra una decisione o la defir�izione di un 
punto in �controveTtsia, CQS� non costirtuisce illeppure un atto preparafo1;.i�� 
di un provvedtimento .giurisdiziooafo. Aillche se la irJchiesta di esso � 
obbligatoria, fo stesso 1non � vin.colante; e non rileva che esso 1n qualche 
modo possa .concorrere alla formazione del Ubero conv:incimento del 
giudice. 

In secondo luogo, noo apparendo giusti:flicata J:a tesi del .pretore di 
Bologna �Che il �coosigUo dell'ordine professionale assuma ex lege le 
funzioni di consulente tecnico predeterminarto ed infungibile peil" '.tutte 

(1) Sul carattere obbligatorio ma non vincolante del parere dell'ordine 
profe!Ssionale in dottrina: TORRENTE-RUPERTO, Commentario al codice civile, 
1962; in giurisprudenza: Cass., 31 marzo rn66, n. 847, in Giust. civ., 1966, 48�2. 

528 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

le controvetr1sie attinenti rul'onorail"io di un professiorusta iscritto aill'albo 
dell'orddne stesso, ed in 1subordine anche ritenendol:a ammiissibiile, va 
rHev:ato ,che H giudice iha sempre il potere di nominare 1,llll consuJenite 
tecnico e di ammettere mezzi distrlllttOil"i allo ,scopo di aoqu1siire elementi 
e valUibazioni utili .per la determin:a:ziione del ,coonpernso spettante al 
profess~oniista, di .compiere cio� a codesto, fine date attiv:it� istruttorie 
(e ,cosi quelle �che nel processo di meil"irllo, din ,contrasto con il suo asSl,llllto, 
proprio 1quel 1giudlice ha posto in essere, tra il'rutro, affidando 1al consulente 
tecnico il compito di dire se l'importo ricihiesto fosse o meno adegua-
to aUe ,complessive prestazioni .effettuate). 

Non si pu�, 1tnfine, IIlJOlll oons<tafare "me, ,come ir'.iiconosce lo ,stesso 
pretore di Bologna in c011Jformit� alla costante giur<ispriudenza, al giudke 
� daito di discostar.si dal parere. E,gli ha solo l'obbligo dli motivare 
H rproprio atto (obbligo, oltre tutto, discendente daill'arrt. 11.1, comma 
pl'imo, del:La Costituzione) e pu� attendetrvi Hberamenrte e pienamente. 
Non itrova alcun .ostacolo n� � impedito da alouna preclusiooe, per ci� 
che deve esseTe e �sia acqu:iisifo agli atti il detto parere: e neppure nella 
ipotesi (nella qua:le rientr&ebbe il. �caso di ispecie), ohe non manchiino le 
lflall.'IWe proflessi.IOI1Ja�1i e qiueilJLe esis1lenltli prevedlanio isdLo d. oompenisi milllJi


~~ 

mL, ~h�egllii ha sempl'e I�ll modio dli rirnveni!re illlellJlla dliscip]Jilnia speoitiiica f:: 
delilla materia o nel 19tstema IllOll'llle o prl�Jnlcilpi 1che gili�J ooosentallllO dii 
i:: 

f:: 

fo

decidere iJ ,caso sottoposto al suo giudizio. f:' 

1:: 
3,, -Esaminati i vari 1profilli di il:legittimiit� 'costiituzionale della 

r

norma den1.1J11ciaita alfa il:uoo delle osservazioni ohe precedono, la questione 
risulta non fondata. 

Il

Non appare violato :L'art. 24, comma ;secondo, della Costituzione. 

~j

Non tl'.iileva, infatti, l'assenza di contraddittorio davanti al consiglio <i�l!':: 
l'orddtne professionale, dato ohe di relativio procedi~en:to � puxamente 
amministrativo e 1a �gall'lanzia oostiituztonaJ,e della �difesa � operante nei 

~i 

oon:Lronti dJi chi ag1sca in �giudizio per fa tutela dei 1suoi ,diritti e interessi 
llegittimi. D'altra :parle, ,siccome si � ,sopra osservato, lllel processo non 

l 

sussistooo, per l'ipo1tesi m esame, ostacolli o ,impedimenti all'esercizio 

' 
.

del dd!rditto di dd:flesia; ed .in paritico1aire, e tira il.'ailittro, ag((Ji dinlteoossatli. � 
consentito di ilinstare per la nomina di .un ,consulente teMico e di 
' 
chiedere l'ammissione dei mezzi isltruttori .conducenti. ' 


Non r"icorre neppure l'asser:ito contrasto �Con l'art. 101 della Costi


I

r

:tuzione. lil giudice, nella fattispecie di �CUi al p!l"imo ,oomma de1l'ar,t. 22133 
del 'codice 'Civi:le, non viene a 'sottosta�r,e a limiti o ipreclusiorui, di por:::


,,~:: 

mta speciale o eccezionale, nello .svolgimento dell'attivilt� istruttoria, e 
non incoortra ostacoli (,che :non ,siano semplici e ;peraltro non ruevanti 
difi~colt� in futto) ne1la fuirtmaZ'�JO!lle deil 1suo oooVI�IIlJC�imenrto e 1n1eillla 

i

motiviazione dei conseguenti provvedimenti. Ed �, ,costantemente, sogk 


getto 'soltanto 1al'1a legge. 

' 


.. . t f 

~l?!'ffW!i!R~'f?!l!mf~V?!'ffd&~ 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAJ.E 

Ed 1infim.e inon pu� d&rsi che col-0tro .che 1svo1g~o una prod:essione 
per 'la quale vige una .specifica �disciplina ed esiste un ordine pj,enamente 
il"ioonosciuto �come tale dal legislatore, e coloro che, .invece, svol~o 
Ul!la diveTsa professione o attivit�, per tl.'eseroi1ifo delJa quale non � 
costituito aJ.cUIIl ord:ine, 1sd 1irovi!DO �iln posizioni non d1f:llerenti e d� rnmostante, 
ed i.in maniera ing;Lusti:liicata, 1siano �sottoposti ad .un d:idlferente 
tvattamento giruridioo. NOIIl ha riJ.iev:o il fatto i�ndfoato nell'ordim.alllZa 
che nella 1sec01I1da ipotesi, qualora do� &l g�iudiJce tS�ia chiamato a determim.
are il compenso dov:uto per l'opera prestata, 1ad UIIl lavoratore auit-0nomo 
non J:ib&"io professionista o ad un lav�oratore subordiJinato, l'assi~
za di UIIl tecnico � facolrtativa e, 1se disposta, viene effettuaifla e da 
UIIl .perito liberamente scelto daJ. giudi�e �senza ailcun v'mcolo �oorporaitivo 
� ed �eventualmente tra tecnici iilJOil appartenenti alla .stessa categoria 
�professionale dell'ti.1nteressato. E ci�, perch� neH']potesi opposta 
LI parere del oonsiglio dell'ordim.e !llon � v.incoliainte e, nei termini sopra. 
detti, non ti.lllcide 'S'ull'attivit� istruttoria e deciisoria del .giudice, dii. guisa 
che questo viene a trovami �sostanziailmente nclJia .stessa .situazione in 
cuJi versa qUiallora ne�lJ.a seconda :ipotesi ID'.Olll LSi fuooiia aissiistere dia un 
comulente 1loonl�ICo: peircil� liJl giudice, acq1.11�JS�lflO ta1gilJiJ aittii fil prurere del 
consiglio dell'ordine, pu�. nominare, come 1si � .sopra detto, un ie<msulente 
toonfoo per :liaI'tSi assistere per d.'l �compimento di isingoli atti o per 
tutto lill .prooedlimento, sceglJJien.dollo oon ampia .~(ISila ipUll"e 
secondo i orditeci .di cUJi al 1soocmdo ioomma: dtelll':air:t. 61 1ood. 
proc. 1ciiv.); e iperoh�, dn:ffine, :iiL ccmsitgbilo deill1'�ordWne clte en�ebl1e 

i:l parere opera m:fulllzione di fini pubblici dstituzionali che itrascendcmo 
quelli .pa.rticol:ari e oontilllgenti del professiomsta interessato o superano 
gli im.1leressi che non siano morali o oggettivi dehla categwia, e il consulente 
tecnico 11.lominato datl gjudLce, in ogni caso, � UIIl suo ausLliario, 
e le norme �che li.le �diiisciplinano l'aS'SUIIlzione dell'ufficio e �Che iregiolan.o 
l'esecuzione degli atti clle �gli sono richiesti, assicmTtalllo .una assistenza 
~ndipoodente ed impairziiale. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 13 tfebbra:Lo 11974, n. 33 -Pres. BondifucLo -
Rel. Rossi -Nicaisitro (n.c.) �c. Istituto Nazionale Assicurazione InfortUIIl'� 
sul Lav:oro (Avv.rti Fl:amim.i e Cataldi) e Presidente del COII11sigili~
o dJei Mini~stri (sost. avv. .gioo. StartJo Gli!Oil"gl�IO AzmriiJtli:). 

Previdenza e assistenza -Inabilit� permanente -Diritto alla rendita Prescrizione 
triennale -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusion.e. 

Non � fondata, in riferimento aU'art. 38, secoindo comma, deLla 
Costituzione, ia questione di Legittimit� co�stituziO<nale dell'art. 67, pri



530 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

~ 

mo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, deLl'art. 16, primo com{: 
ma della �egge 19 gennaio 1963 n. 15 e deti'art. 112, primo comma � 
; 
del clP.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ne�lla parte in cui prevedano la pre~ 
f 
scrizione triennale del diritto del lavorato<re assiicurato a conseguire la [: 

i

rendita per inabilit� permanente (1). [ 

(Omissis). -La Corte cosrtituzfonale � -0hiiama.ta a decidere se gli 

I

1

aT'tt. 67, .primo comma, del r.d. 17 agosto 19315, n. 176�5" li6, .primo 
comma, de1la legge 19 .gennaio 1963, n. 15, e 112,, primo comma, del !! 

d.P.R. 30 giuginq l�96'5, n. U24, neUa par.te m cui dispongooo �che 'l'azione 
pm-�oonsegudre daill'I.N.A.I.L. la rendita per l'mabilirt� permanente 
si prescrive nel term~e tiriternnale, contrastino o meno �Con il dfil'itto 
I 

dei lavoratori ad ottenere adeguati mezzi di V:iita :in �caso di infortunio i 

o mafattia, di �Cui aH'aa.-t. 38, �se�OOilldo �com.ma, deli:la Costdituzione, assuI


mendosi �che n diT�1tto . �aJ.fa rendita dovrebbe essere imprescritUbile. 

La questione non � fondata. 

Questa Corte, d!n nummose decisioni, ha gi� affermato che l'art. 38, 
secondo comma, della Costituzione �attiene 1al,l'adeguamento dei mezzi 
di ca!I'attere previdenziale alle esi.genz.e di vita deH'in1llo�rtunato, piuttosto 
che aJ.ile modalit� necessaTie a cooseguilt"li, a meno �che esse siano 
itJallii da �~OIIIllelt'lsme .i:l 1conse~ento �. Ha pwre !J.'liitenuto piienamente 
le.gittime le regole .con cui, nel .rtspeitto degli altri precetti cosrtituzionaJ:
i, viene condmonata finsorgenza di dati dli.ritti o dli q111esiti �

e 

ddiscdip{ldniailJo �l'esemcizliJO � (,senteinzie n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971). Da 
taild pr:incitpi ccmsegue facii1m.00Jte ~ia soliuzilOlne deil caso in esame. La 
norma .impugnata, ;invero, nel .sruncire il termine il;[".iennrue di prescriziooe 
decorrente, di regola, dalla mandfesrtiazione della malia�ttia professtonaf
�e, assolve, nel �Contempo, a due esi�genze fa�centi caipo a11'1.N.A.I.L. 
e a1l'assicurato: queHa di mettere l'iisrtirtuto �in condizd�oni di dar cor-so 
ailila !PI'O-OedUJM diii aioooritamenito dlei1l"indlennizmbliiliiJt� de!l[!a maJiartrtli�a iprofessdlcmaJe, 
poco <bempo dopo che questa :st 1siia Mi :liaitto mand:llestaita, e 
quell'altra, prop["ia dell'assio.rato, di consegui.re con prontezza le prestazioni, 
tra cui la rendita �IP& ,i.a:J.abildit� permanente. 

Non �sussiste quindi l'ilil.egtttimi..t� prospettaita, posto che questa Corte, 
esaminando altra volta con la <sentenza n., 116 del 1'969 ~e disposizioni 
oggi nuovamente impugnate, ha 1gi� dichiarato l'incostttuzionaUit� 
di quella parte della norma che consentiva il decO!I'rere dei termini di 
prescrizione anche nei �casi in cui la malattia ptrofesstonale non si fosse 

(1) La .sentenza 8 luglio 19'69, n. 116, cui la C:o.rte si richiama � pubblicata 
in questa Rassegna, 1969, I, 797. In dottrina: GALLIGANI, Decadenza 
e prescrizione nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, in Riv. giur. lav., 1970, I, 15. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 531 

immediatamente manifestata in :tutta J.a sua girav1t�. E' ,stato ,cos� eliminato 
;il r:isohio di una vanificazione dei diritti delJ.'assi1cuiato ,che sono 
OOIIlJoretamenrte esex;Cli1taibdi1i. nel 1Eimdlile trierrmailie. n'alifuicmde lllJOll pu� 
igincxra~si il prililClipio generale, prur:e espressamellllte affermato da questa 
O~,1secOlllido 1CIUi, essendo rlia pire1sorizdJOlllle un modio genooailie d'es1lililztlJooe 
dei di!ritti, ed attesa l'esigenza di �certezza ,che � alla base della prescriziooe 
e ,che focca qualunque dirii:tto, essa opera anche nei ccmfronti. 

.. di quelli �costituzionalmente gaxantiti (sentenza n. 63. del 11966). 
Neppure pu� fal1si Tiferimento ai diritti inviolabiLi dell'uomo, come 
� adombrato ne'l11',oo:;dinianza di remissione pur senza espliicito richiamo 
alJ.'arrt. 2 deHa Carta. L'art. 2 proclama ,J'inderogabi1e valore .di quei 
sommi beni �Che formano il patrimonio �metrattabile della peirsoo.a umana, 
ll'imettendone la tutela 1speciifica ad altre norme ,costituziOIIlali o a 
leg:gi ordinaa.-ie: neHa ispecie ail'l',art. 38 della Costituzione che non rdsuJ.ta 
affuitto Vli!Olliaito 1diaillle norrme dmpug:nate. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 11974, n. 3'4 -Pres. B-Onifado -
Rel. Gionfrida -.P,residente Giunta provinciale di T'rento (Avv. 
Benvenuti) e P1residente Giunta provi1nciale dii Bolzano (Avv. Guarino) 
c. Presidente Consiglio dei Mmistrd (1sost. avv. gen. Stato 
Savarese). 

Regione -Norme di attuazione dello Statuto -Sopravvenuta modifica 
dell~ S~atuto -Ricorso per illegittimit� delle norme di attuazione 
-Inammissibilit�. 

Sono inammissibili i ricorsi proposti nei conjr'Ont.i del d.P.R. 26 
gennaio i959, n. 97, contenente le norme di attuazione dez:to Statuto 
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, per contrasto con le norme 
della sopravvenuta legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, portante 
modificazioni deLlo Statuto stesso, in quanto le norme di attuazione, 
in dipendenza della lor'O intrinseca natura, pe-ndano efficacia, nei 
limiti in cui le re.lative norme statutarie vengono caducate o modificate 
(1). 

(1) Sul 'contrasto, in generale, tra noome ordinarie e legge costituzio'nale 
successiva, in dottrina: CRISAFULLI, Incostituzionalit� o abrogazi,one? 
in Giur. cost., 1957, 271. 
Sulla natura giu!l"idica delle norme di attuazfone: Corte cost., 16 luglio 
195:6, n. 20, in Giur. cost., 19516, 6,61, e Corte cost., 20 apri:le 1968, n. 30, in 
questa Rassegna, 1965, I, 351. 



532 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAT.O 

(Omissis). -1. -Con entrambi i ricorsi dn epigrafe indicati, che 
per J.a 1soistaMail.e didienltlilt� di: oonteinu1Jo ipOlssono essere il'Wulnlilhl, !Si prospettano 
.questioni Lnvolgenrti la �legittimit� costitUZJionale di v~ie dtsposiziOlrli 
del d.P.R 26 gennaii.o 1'9'59, n. 97 -�C0111te111ente �Norme di 
attuazdooe dello Statuto speciale per la Regiooe 'Tu-enti.lllo-ALto Adige ; 
(approvato con 1eg.ge 1948, n. 5) -per asserto .contrasto con le norme 
della sopravvenuta leg.ge costituzionale 10 novembre 1971, 111. 1, portante 
e moditlliiche ed initJe~azruOill�. deL1o StaitUJto ispecd.aWe � oo:zJLdetto. 

Per effetto di tali modifiche -1si legge �testuailmellllte nel ricorso 
de1la Prov:ill1cia dii 'Drento ed arnalog.amernte � detto nel riCOll.'�So della 
Provincia dli Bolmno -risulterebbe, infatti, ora iriconosciwto, a1le ric0il're111ti 
P�rovdnce, Ull1 � nuovo e pi� amipio 1spa2'Jio di autonomia � : con 
il quale V�errebbero, appunto, a ocnfHg.gere le ti.indicate di.sposizdooi del 

d.P.R. 26 genlllaio 1191519, n..97, attuative del precedente modificato 
Statuto. 
2. -I iiicOll.'.si sono inammissibili. 
Noo occorre qui esaminare �se, cQme aswme i'AvvocatUJra dello 
Stiarto, gi]:i oott. 57 e segiuenifli. dlelle nOIIJllle tlliJnali e 1tnmsi1torie deilfa 
legge costituz,iona1le 10 nmnembre 1971, n. 1, le quia1lii !pl1evedono, regolandone 
le modalit�, l'emanaziooe �di norme di attuazione dello Statuto 
per il Tire111t�lllo-AJ.rto Adige, quale risulta per effetto deH.e modificazioni 
e mte~azioni d:i.sposte dalla J.egge medeshna, im.pOll.'tilllO che J.':aittribuziOllle 
al:le Provmce di Tvento e di Bolzano delle potest� normative e 
amministrative in essa prev:iiste sia, per la 1SUa operativit�, in ogni 
caso 1SUbordin,ata all'emanaz,iooe delle nuove norme di attuazione, che 
per il �settore in questione -quello de:Ll'a.ssistenza e beneficenza pubblica 
-non � ancora avvenuta. 

Pur 1se si <ritenesse che aniche :dspetto a.JJe .predette modirficazioni 
statutarie per fil 'Tu-entino-Alto Amge in questo giiud:iziio assuinte a .parametro, 
valga i1 principio espresso con le 1Se1t1tenze di questa Corte n. 136 
del 1'969 e n. 108 del L971, secondo cui J.a necessit� dii nOll.'IDe di aittuazione 
non � assoluta, in quanto la fonte statutaria, sec0111do le cir.oostanze, 
sempre �Che sia precLsa e completa, pu� �essere suifficienite a conferire 
difettamente a:Lla Regi.ooe o alla ProV�lllcia i potevi tlegislativi e ammindistrativ:
i ne11a materia considerata, IIlOlll perci� nella spede tra ile anteriori 
norme �di iattuazione de1lo Statuto dei 19�48, approvate 1C0111 d.P.R. 

n. 97 del 1.9519, e ile rusposizioni della legge �costituziona:J.e n. 1 del 1971, 
cui sti riconoscesse efftcacia 1mmediata e diretta, potrebbe ravvisa�rsi un 
coo:llitto dn termini dli legittimit� costituzionale. 
� prO{PII'io infatti della natura e funzione strumentale delle narme 
di attuaziollle ohe esse 1siano destinate a 1spteg.ru:-e efficacia sino a che 
ll'i.mall'll'anno in vigore l�e disposizioni statutarie che esse �interpretano o 
integ.rano. Con la caducazione o modificazione del!le relativ�e norme 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 533 

statuta11ie, e nei limiti relativi, le norme dd 1attuazione vengono pertanto 
a perdere efficacia, in d�pendema della lm-o intrinseca natura. 

In :altri termini iper J.a pail'te e nei limiti in �Cud alle 11morve norme 
statutairie si iri-conoscesse applicabiJ1t� dii.Tetta ed immediata, oome le 
ProviIDce �ricorrenti assumono, .queste sarebbero 1senz'a11tro :Legittimate 
al .concreto esercizio delle �C01'1rispondenti funzioni Lleg1slative e ammi.rnisbrative. 
Nei :!:imiti predetti, tale esercimo di funzon:i non potrebbe 
essere gudicato in termini di v1o1azione delle llloirme .di attuaz1one del 
1'9519, benisi potrebbe soltalllto dar luogo a questioni dii legLttimLt� costituzionale 
o a .conflitti di attriihuzioone con diretto !J:',irfer.imento alJe l[llUove 
l!lorme statutarie. 

Lo �stesso � a diire nell'ipotesi m �Cui si verifiloasse wna indebHla 
invasione da par.te de1Jo Stato o del'l.a Re.g.ione llleHa sfera di competenza 
assegnata aUa Pvovmcia. 

Da tali considerazioni di-scende la mammiissibilit� degli attuali 
riicorsi. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, lll. 40 -Pres. Bon1facio 
-Rel. Rocchetti. 

Procedimento penale -Interessi civili -Presunzioni del processo ci


vile -Applicabilit� -Art. 489 cod. proc. pen. -Illegittimit� costi


tuzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3; c.p.p. art. 489). 

Procedimento penale -Sentenza penale -Capo relativo a interessi 

civili -Esecutivit� col passaggio in giudicato -Illegittimit� co


stituzionale -Esclusione. 

(Oost. art. 3; c.p.p. art. 489). 

Non � fondata, con riferimento al principio di uguagLianza, La 
questione di legittimit� costiPuzionale deU'art. 489 del codice di� procedura 
penale nelLa pa,rte in cui non prevede l'applicazione, a.i soLi effetti 
civiLi, delLa presunzione di cui all'art. 2054 del codice civile (1). 

Non � fondata, con riferimento al principio di uguaglianza, La questione 
di legittimit� costituzionale deU'art. 489 del codice di procedura 
penale nella parte imi cui dichiara esecutiva la sentenza penale 
con il passaggio in giudicato, anche se contiene statuizioni civili sui� 
danni (2). 

(1-2) SuH'appUcabilit� deille presunzioni' legali di responsabi.J.irt� ahla 
azione civile �esercitata nel processo penail.e, in ,senso coruforme all'dnterpretazdone 
data ~ai11a Covte: PEYRON, Condanna dell'imputato, insufficienza 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

534 

(Omissis). '---La prima questione � posta in riferimento all'art. 3 
defila Costituzione ed irnvesrte l'art. 489 neilla parte in cui quesito darebbe 
Jiuogo a una differe;nza di trattamenito in tema di liquidazione 
dei danni derivanti dalla cilI'Cofazione dei veicoli senz.a 1guiida di 11."0taie, 
a seconda che ila J.iquiidazione stessa avvenga in sede penail.e 
ovvero jn succesisivo e sepa1rafo giudizio civile. Ci� perch�, men.tre 
nella '.P'l"ima j;potesi la liquidazione sairebbe operata suilila base dell'accertamento 
penaJ.e, irn cui l'onere della prova incombe alil'acc'lLSla, neMa 
'seconda essa v&rebbe invece effettuata in base ai p!l"incipi civilistici 
delil'onere della prova �a ca�rico di chi piroipone la domanda o l'eccezdooe 
e -nel caso de quo -con l'ausilio delle ;presunzioni di C:ui 
al iprlmo e al �secondo comma deilil'all"t. 2054 del codice civile. Iii. detto 
avticoJ.o pone a carico de�l conducente, auto;re dell'evento dannoso, �la 
pirova di aver fatto !butto i1l possibiile pe�r evitarlo e, nel caso di scontro 
di veicoli, presume, fino a prova contrada, che ciascuno dei conducenti 
abbia concorso in modo eguale a pirodurre il d~mno sub�to dai 

singoli veicoli. 

3. -Secondo il giudice a quo, la difformit� delila vaJutazdone aippairkebbe 
particolarmente evidente quando si verta in tema di scontro 
tra veicoli. 
In. tal caso, �1lforoh� si 1pr.ocede alfa .liquidazione deil danno e la 
colpa deilla ipavte fos9-non risulti suffi.dentemente provata, si dowebbe, 
in sede penale, esoludere il concorso e condannaire l'impU1tato 
all'intero Tis:arcimento, men�tre, .i;n sede ciivile, apip(LiJc1andosi ila ;presuinzi{)
IIle di cui ali'airl. 2054 c:c., si dorvirebbe ritenere il. concorao e !Limitaire 
l'ammontare dei risa(lctmerito alfa met�. 

4. -La questione non � fondata. 
Non � dubbio� che l'azione che la pa.rte dvile propone nel 1giudizio 
penale � il.'azione che ad essa spetta in base alle leggJ ci'V'i'li. Ci� � detto 
espressamente nell'art. 185 1c.ip.1p. a proposito della resHtuzione cui 
l'autore del (leato � obbil.igato, secondo ivi si precisa, � a norma deille 
il.eggi dviii �. E non ic'� aJ..cuna ragione per dubita1re che il !pl'irndpti.o 
delfila derivazione da quelle ste,sse il.e.ggi va11ga anche per quanto concerne 
il risa(lcimento del danino prodotto dal reato (2043 e.e.). 

di prove sul c&ncorso di colpa della vittima costituita parte civile e presunzione 
di '.dolpa di cui ait'art. 2054 comma secondo e.e., in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1970, 248; In senso contirarto: Oass. IV, 27 .novembre 1968, 
STIMILLI, j,n Foro it., 1969, LI, 3�3�6, con nota di CAFERRA, Sulla presunzione 
di colpa del conducente di veicolo neLl'azione civile nel processo penale; 
MARZANO, Risarcimento dei danni e presunzioni di diritto nel giudizio penale, 
in Resp. civ., 1971, 7 ,e TARTAGLIONE, Sull'appUcabilit� delle norme 
dell'art. 2054 e.e. nel processo penale, in Riv. giur. circ. trasp., 1971, 355. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

L'azione civHe che, 'ai sensi dell'art. 91 c.p.1p., si inserisce nel 
processo ipenaJ.e, c�lJ.oca�ndosi in esso in via accessoria e, in qualche 
modo, oobooiddnaita, non pu� perdere, iper effetto di quella mserzione, 
n� [e isue cavatteristiche sostanzia<Li:, quale ad esempio, ila disponi:birn�, 
n� qruelJl.e attinenti alfa sfera iprocesisuale che le � proipria, quali 
il <principio della dom~da, il limite del petitum e il su� stesso sistema 
rprobatorfo. � 

Ne discende che il giudice penale, allorch�, applicati i pll'incipi 
propri 1del processo pena1le e pervenuto, a se1guito dell'ac,cer:tamento dei 
fatti, alla CQIIlJdairm:a dehl'impruta.to, passa a dec�tdere delJ.e domande civili 
di restituzione e di risarictmento, � tenuto a fare a1piplfoazion�e dei 
principi che regolano l'azione civi~e. E come non si dubita elle egli 
debba decidere solo se w � ila domanda della pa�rte. e non oltre i limiti 
idi questa, cosi non pu� nemmeno dubitam che egli debba rispettare 
i principi relativi all'onere della prova e debba tra gli altri ap�p1irca!
I'e 'l'art. 20.54 del codd1ce civile. 

Egli fOlllder� quindi gli aiccertamen.ti da compiere ai fini dehl'esa.
me delJ.'azione civi,J.e su quelili comipiuti :in S'ede penale, ma quando, 
per ill differente Teg1me probatorio, dovesse pervenilre a risuilfati diversi, 
se ne discoster�, senza 1che da ci� derivi ailCIUIIl contrasto loigLco 
Cihe rpossa rendere pe:riplesso il contenuto dehla decisione, in raippQII'to 
aMa quale, se discordanza c'�, essa deriva dalla le~ge che �risponde a 
principi della cui razionalit� non si discute e non si dubita. 

. L'even�tuale .dJ.scordanza che ne derivasse tra J.e due rpa~ti di una 
stessa sentenza non impUcherebbe p~ci� 1contr.aiddittoriet� di giudicati 
e non sarebbe comunque pi� ir:i!levante di quanito1 non fo sia se le 
decilSlioni, II'ellative a una stessa fattispecie costituente 'reato e iprodrutitiva 
di� danni, ven.gano assun.te in due diversi giudizi, queUo penale 
e quehlo icivile installlrati sepall'afame'll!te e successivamente. 

Dato quanto sopra, e cio� ahle due azioni, Ja penale e la civi1le, 
anche se congiuntamente eser'citate, vadano appHcati principi propll'i 
a <Ciascuna �di �esse, la sollevata questione di costituzionalit�, basata 
su premesse diverse, deve esisere dichiairata non folilda.ta. 

5. -Anclle 1a seconda questione di legittimit� costituzionaile tnveste 
la disciplina disposta dall'art. 489, sotto il diverso aspetto del reg,
ime 1co1IJJcernente il'esecutivit� del:la sentenza. La QII'idinanza di ll'imessione 
osserva 'ohe, mentre :nel processo civHe � consenttto al giudice 
di dichiara.re proivvisoriamernte esecutiva la decisrone di primo grado 
(all't. 2'82 1c.ip.c.) ed il ricorso .per Cassazione non .sospende que1la prommziarba 
in grado di appehlo (art. 373 c.p.c.), ile disposizioni dlilla 
sentenza di 1co1IJJdanina ireilativa ai d8Jltlltli:, emessa �in un processo penale, 
acquistano forza esecutiva solo dopo il pa1ssa1ggio in gillldLcato. Questa 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

536 

difformit� idi regime darrebbe luogo, secondo il giudice a quo, a<Lla violazio!
n.e de1l'a,rt. 3 de1la Cootitu7liJone. 

La questione non � fondata, giacch� �rientra nella d1screzionalit� 
deil. (l.egi!SLatore istaituire i casi ed il momento in oui la sentenza diventa 
tttolo esecutivo e non pu� ritenersi d.trn"azionale \la sceilta del (l.egisla.itorre 
di assog1gettare ad 'Uilicit� di rregime ~la sentenza emessa m llllI1 iprocesoo 
penale, senza distinguerre le sue disipOtSizi.oini, secOO]do che cadarno siul.J.'
azioine 1pooaJ.e ovvero \Sl\l quella civile. Giova .perra1tro osserrvarre che 
la �recente \leg1ge 15 dicembre 1'972, n. 773, illltroducendo in materia una 
not~oile innovazfone 1per quanto rriiguaIDda l'assegnazione di iUIIla prOIVvisionale, 
ha attenuato ~a .rigidit� di siffatta disciiplma. -(Omi~sis). 

CORTE OOSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 41 -Pres. Bonifacio 
-Rei. De Ma.1100 -Lottatord: (in. c.) e Presidoo.ite Consiglio dei 
Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Carrafa). 

Possesso e azioni possessorie -Convenuto -Azione petitoria -Divieto 

durante il ~iudizio possessorio -Ille~ittimit� costituzionale 


Esclusione. 

(Cost. artt. 3, 24 e 42; c.p.c. 705 primo comma). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di uguaglianza, di difesa 
e di Puteia della propriet� privatia., ia questione� di Legittimit� costituziomate 
deU'art. 705, primo comma, del codice di proce�dura civite, 
che vieta ai convenuto in sede p088essoria dri proporre giudiizio petitorio 
finch� noin sia definito� ii giudizio possessorio e� ia decisione non sia 
stata eseguita (1). 

(Omiss.is). -3. -Prima di 1procedere all'esame delie proposte questioini 
� nec�essario tener presente che il fondamento 1g1urrtruco del!la parrticolarre 
itUJtela �giurisdizi!onale ohe fa ieg.ge (arrtt. 1168-1170 cod. civ.) 
accorda al po1S1Sesso va I"kerrcato nel!l'interesse pubblico di evitarre e� il.imitare 
a1l massimo iii. tiwbamento delila convivenza civile che, aiLtrimenti, 
potrebbe derivare attraverso azioini e reazioni che, del Testo, nei 
casi pi� �gravi, formano aiddi>rittu1ra oggetto di sanzioni penaJi (aT'tt. 392, 
319,3, 631, 634 cod. pen.). 

Di qui il.'esigenza che sia il pi� rapidamente possibile ristabilito il.o 
stato di! fatto anteriore a1fo spoglio o al tiwbamento deil. po1SSesso, alfa 
qua1le appun�to con quella particolaire tutela il Jegislafore ha �ritenuto di 
provvederre. 

(1) In giudsprodenza, 1su1la nozione di gi-uddzio pe�titorio: Cass. Sez. Il, 
20 apri.Le 1968 n. 1213, in Foro it. 1968, I, 1875. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Ne consegue che aUa stregua di, qua1I1to precede ile proposte questiollli 
risultano mfoIJJdate sotto tutti i prospettati prod�.U: 

a) Comd1I1ciando dal prod�.lo delila violaziooe dell'art. 24 della 
Cootiituzione, in quanto prospettato da entrambe le m'dilllanze di rinvio, 
va osservato cihe, secondo una costante gimisprudenza di questa Corte 
(sentenze n. 24 del 1973, n. 150 e n. 57 del 1972, n. 5�5 del 1971 e le 
altre ivi irichiamate), l'eserrcdzio del di.ritto di difesa pu� vall.'iamenrte e 
va1Hdamernt�e essere regolato dal legdslarto�re in relazione alle pa�rrtilcofari 
caratteristiche dei singoli procedimenti e degli interessi da tutelaire, 
purch� non sia svuotato del suo contenuto. 

Nel caso in esame i1l ilegislatoire noo ha affatto privato sostanzialmente 
-come st sosrti�ea1e nelle o�rdin.anze di rimessione -il coovernuto 
nel giudizio .poosessoiI'io della tutela del suo diritto di propriet�, 
ma ne ha solo regolato l'esercizio, tenellldo conto del1a concorirenza dell'mteresse 
pwbbtl.ko alfa tutela autoooma e prioll'itaria del possesso (che 
viene meno solo quando lo stesso attore in possessoirio vi :l'11nu111ci) con 
il conttr:astimte mteresse deJ. convenuto di fwr valere innanzitutto il suo 
preteso diritto di propriet�. 

Va tenuto presente al riguardo che nei lavori preparatoci del vigente 
codice� di' procedura civile si discusse ampiamente -ancorch� 
aiHoira :il diritto di difesa non fosse costituziooalmente protetto -circa 
l'aboUzione del divieto di proporre giudizio petitocio nella pellldenza 
del giud!izio possessorio, divieto che l'art. 443 del precedente codice 
prevedeva anche nei co~onti dell'attooe in p01S1Sessoirio. � afPIPUUto nella 
sua discreziooaUt�, insi1I1dacabile in questa sede, che iil legislatore, 
per le prevalenti esigenz.e delJ.'dnteresse pubblico, ha scelto la soluzione 
intermedfa dell'art. 705 ora denunciato, non privando affatto, pe11."
altro, il coovenuto nel giudizio possessorio della itutela deil suo dkitto 
reale, ma po\Sttcipandola alfa esecuzione della deciiosione iresa in if;a,le 
giudizio. 

� vero Clhe, con ci�, il principio deill'economia dei gill.lldizi viene 
sacrificato ad un'esigenza ritenuta superiio�re, ma -a parte che 1;a1le principio 
non ha carattere costituzionale -deve consideraTSi che nooostante 
i,l giudice deil petitorio possa essere diveirso da quello del possessorto, 
non si poosono verificare coofl.itti di giudicati, stante che divenii 
sooo petitum e causa petendi delle azioni ipetitoiI'ie e :possessorie. 

b) Neppme siussiste la denunciata violazione del prind.ipio di 

egua1gJ.ianza perch�, mentre l'attQII'e in poosessoll."io pu� agke contestual


mente aDJcl�e in petitorio, ilo stesso non ipU� fare il convenuto. 

Incfa:tti fil legislatore, nella sua discreziona:Ut�, che noo appare vi


ziata da irira1gionevolezza, ha doVlUJto c001JSiderare 1a diven.U� deiHa lo�ro 

posizione �IIl quanto, esseIJJdo a�ttore nel giudizio rposses:soirio colui che 

afferma di aver subito la turbativa del possesso e convenuto colui che 

i'avrrebbe rposta iln essere, � solo itl. primo (e non anche il convenuto) ad 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

538 

essere 'ti.itolaire delJ.'interesse, che J.'ordinamento garantisce, di ottenere 

ant omnia ila restitutio in integrum. 

c) Non pu� ritenerisr, infine, che J.a denUillziata noirma violi il.a 
garanzia costituzionale della propriet� -come ritiene fil pretore di 
Sarn�t'Elipidio a Mare, in relazione all'art. 42 della Costituzione -, giacch� 
q<Uest'ultima norma non vieta al legilSlatore di :rego1a�re COillJgil"Uamente 
�l'esercizio delle azioni a sua tutela. L'art. 705 c.ip.c. non limita H. 
diritto di propriet� del conven'lLto nel giiuddzio posseissorio, che in costanza 
di esso resta infa.tto, ma ne regola sofo l'esercizio, coo11diillando 
l'azione petitoria con quella possessorfa in maniera cooiforme ail!l'iinteresse 
pubblico e senza affatto privare il proprietario, a tempo debito, 
di ogni integirale tutela del suo diritto. 

E non � senza importanza, al riguardo, H fatto che dil convenuto 
irn rpossessoirio ipu� sempre :llar~ �estinguere il relativo ;processo, cosi riacquistando 
la potest� di agJire in petitorio, spOillJtarneamente recedendo 

, dallo spogilio o dalla twrbativa. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 42 -Pres. Bonirfacio 
-Rel. Caipalozza. 

Procedimento penale -Custodia preventiva -Limiti -Art. 272 cod. 
proc. pen. -Giudizi di competenza pretorile -Illegittimit� costituzionale. 
(Cast. art. 13, quinto comma; c.p.p. art 272; 1. lo maggio 19't-O, n. 192, art. 1). 

� costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi sulla 
carcerazione preventiva, l'art. 272, terzo comma, del codice di procedure 
civile, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legge 10 maggio 
1970, n. 192, convertito, con modiificiazioni, nella le�gge 1� luglio 
1970, n. 406, limitatamente alLe parole � e non � stato emesso il 
decreto di citazione� a giudizio � che esclu�oino ogwi limite alla detenzione 
preventiiv1a nei casi in cu~, nei giudizi di competenza preitorrile, il 
de1creto 8ia stato emesso o, tratbandosi di giudizio direttissmo,. non debba 
essere emeS\Slo (1). 

(Om'Lssis). -2. -Per eff.etto de1l'ineiJSo � e non � stato emesso il 
decireto, idi citazione a ,gtudizio �, cOillJtenuto rnel terzo comma deill'amcoilo 
27�2 cod. proc. pen., avvi�erne ohe nei procedimenti id:i COOllJPetenza 

(1) La questione ~ar0e ora �superata dalla normativa introdotta con 
il d.1. 11 1aprile 1974, n. �99 che per i procedimenti dd competenza del pil'eto['
e fissa in quattro mesi il termine massimo della .car.cera2iione preV'erntiva 
anteriore a1l!la sentenzia d,i primo gil'ado. 

PARTE I, SEZ. I, GIURI1i1PRUDENZA COSTITUZIONALE 539 

del ipretore, quando il decreto sia stato emesso o, 1Jra,ttooidom di iprocedimento 
col r�tto 1diretti1S1S1imo, .norn debba essere emesso, J.a ldeternzione 
preverutiiva norn ha pi� 'limite, posto ohe i .termini e .globa11i � massimi, 
!Pari al doppoi di quellli stabiliti per 1a fase istruttoria (arrt. 272, quinto 
comma), ir.iguairdaho i processi con istriuzione formale di: cui t1 :primo 
comma dello stesso articolo. 

3. ~ Non � ipossibi'.l.e trastfertre H meocarnismo dell'aa:t. 272, qutnto 
comma, cod. proc. pen., irn relazione aJ. iprimo comma, ai gillldizi ipre-. 
tori:l:i, che -celebrati col rito oodinm'io o col rito diirettissimo -con. 
ceirrnono delitti di modesta entit� quoad poenam e reati ccmtravven


zionali. Il contesto legiislativo non lo consente n� dal punto di vista 

letterale, n� dal !PUlltO di vista logiico. 

Non da:l punto di vista letteira'.Le, perch� il'art. 272 non prevede iii 

iraddopipio del termine dii caricerazione preventiva per li giudizi ipreto


rili. E, d'ailtra parte, hl. terzo comma � eterogen�eo rispe.tto al combi


nato diisposto del quint~ e del primo comma, attinenti a delitti che :im


iporngorno o ccmse.:ntono :il mandato di cattura e per cm -irilpetesi -si 

iprocede con istruttoria formale. 

Norn dal purnto di vista fog�JCo, perch� lo slittamento dei termini 
de11a catl'cerazione :preventiva 1daMa fase istruttoria (quarnido vi sia) alle 
fasi e ai gradi successivi, po�11terebbe ai trenita giorni al doppio dei termirni, 
assai pi� !l:unighd, del primo comma. 

4. -L'aissurnta <SO�luzione iriisulta tanto pi� razionale se si tengano 
presenti i reati irilspetto a�i quali la legge norn auto!l'dzza l'emi1S1Sione del 
mandato di 'ca.ttura e per i qua.Li, tuttavia, vi sia stato M"ll:'esto in flagranza, 
in quanto la 'Protrazione della carcerazione ;preventiv�a � consentita 
soltanto ove si 'proceda per diirettissima (a,rt. 269, in :re!l.azione 
.ailil'a~. 2�46, terzo comma, cod. iproc. pen.; vedasi alDJChe la sootenza 
rn. 173 del 1971 di questa Corte), nella !l'agionevole presunzione che il 
giudizio sia senza indugio definito, come vuole, awurnto, ila speciali�t� 
del rito. 
5. -Non si pu� ritenere ohe il piredetto inciso sia divenuto irnaipplicaibiJ.
e per effetto della sentenza n. 64 del 1970 della Corte, giaoch� 
essa ebbe ad oggetto l'art. 272 cod. proc. pen. nel testo previ.gente aille 
modifiche in.trodotte dal d.l. 1� maggio 1970, n. 192, con'Veirtito, com 
modificazioni, neilla legge 1� luglio 1970, n. 406. 
6. -Restando, per aiJ.tro, valide ed attuali fo iragiorni che ebbero ad 
irnidurre 'la Corte a dicihiairare costitu2lionalmente ililegittimo il'irnicd:so alilo
�ra cenisurato, ana medesima statuizione dovr� pervenirsi irispetto a 
quello (iidentico) contenuto nehla norma viigente, che, siCJCome � detto 
al rn. 2, irisulta iJn pun�tuale contrasto com l'art. 13 rdehla Costituzione. 
4 


540 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

7. -� assoo:bito il richiamo all'art. 3, !Primo comma, Cost., men, 
tre noo soccocre l'art. 27, �Secondo comma, 1pereh� 1a cairceraziooe preventiva 
� compatibile col iprinciipio di illO!O coLpevolezza (vedasi Ja citata 
sentenza n. 64 del 1970 di questa Corte). 
8. -A seguito deUa dichiaira2li.IQ!Oe di illegittimi<t� costituzionale de1ll'inciso, 
H termm�e massimo di carcerazione preventiva, m tutti i procedimenti 
di competenza del ipretore, � di trenta giOt'!Oi, quale che si:a 
il reato iper il qua-le si procede e quale che sia il ir1to processua�le. 
9. -Perdono cosi cooisisitenza le censure all'art. 236, quarto coon� 
ma, cod. iproc. pen. e aU'art. 275, primo comma, defilo stesso codice 
nel testo modificato dal d.11; ID. 19-2 del 1970 e dalla tlegge n. 406 del 
1970, darppoich� la pi� estesa sfera di aipplicabtlit� del �terzo �comma 
dell'art. 272, a seguito della presente ipronunzia, coipre le ipotesi da cui 
avevano ipireso le mosse 1:e ovdinanze di rimessione del itribuna1le di Genova 
e del .tribunale di Roona. 
10. -Resta, ovviamente, nel potere disc!l'eziollli:lle del Jegtslatore di~ 
sciiplinare in modo divel"So la materia, puvch� sia Semipire previsto e 
assicurato un tell'lmine massdmo d:i call.'ICerazione preventiva. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 45 -Pres. Bonifacio 
-Rel. De Mairco-Montanari (avv. Capaocioli) c. INAIL 
(avv. Fontana) e Piresidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. 
Stato Savarese). 

Previdenza e assistenza -Infortuni sul lavoro -Assicurazione obbligatoria 
-Recidiva nelle violazioni -Conseguenze -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3; t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 51). 

Non � fondata, con riferimento al principio di ugu_aglianza, la 
quest~one di legittimit�, costituzionale deli'art. 51 del Testo unico 30 giugno 
1965, n. 1124 sull'assicurazione contro gLi infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali che, nel caso di recidiva in una delle infrazioni 
di cui al precedente art. 50, preve.de l'obbligo del datore di lavoro 
di rifondere agli istituti assicuratori le indennit� co'l'risposte ai lavoratori 
che abbiano sub�to infortunio (1). 

(1) La Corte si � sostanziailmente II"ichiamata alle oogomerJJtazioni 
esposte nella IJTecedente, sentenza 23 maggio 1973, n. 64. In questa Rassegna 
1973, I, 821. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 541 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 46 -Pres. Bonilfa~ 
cio -Rel. Rosisi -Cantina sociale sette colli (avv. Zavattaro Ardizzi) 
c. INPS (avv.ti Gioogi e Traverso). 

Previdenza e assistenza -Assegni familiari -Controversie -Azione 

giudiziaria -Previo ricorso amministrativo -Illegittimit� costi


tuzionale -Esclusione. 

(Cost. artt. 24 e 113; c.p.c. art. 460; t.u. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 57 e 58). 

Non sono fondate, con riferimento ai principi di difesa e di tutela 
contro gli atti della pubblica amministrazione, le questiolfl,i di legittimit� 
cootituzionale dell'art. 460 del codice di proce:d,ura civile e,. degli 
artt. 57 e 58 del Testo unico 30 maggio 1955, n. 797 sugU assegni famibiari 
nella parte in cui cqndiziOlfl,llnO l'esercizio dell'azione giudiziaria 
in tlema di assegni familiari alla prev~a proposizione di un rfooll"so 
amministrativo e stabiliscono brevi termini di decadenza per proporre 
l'azone giudiziaria (1). 

(1) La questione risollta dalil:a Corte ha ora periso ogni ll"il�ev>anza per 
effetto del nuovo testo dell'art. 443 c.p.c., introdotto �con ila legge 11 agosto 
1973, n. 533, �che !PI"evede non pi� l'improponibilit� ideHa domanda ma 
la sospensione del giudizio fino al rtermi:ne dei 'IJ(l"ocedimenti 1a:mm.inistrativi. 
CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 47 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Gionfrida. 

Costituzione della Repubblica -Questioni di costituzionalit� -Rilevanza 
-Fattispecie in tema di impugnabilit� di sentenza istruttoria 
-Irrilevanza. 

(1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.p, art. 387). 
� inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimit� costituzionale 
deH'art. 387, comrna primo, del codice di proceduro penale, 
solievata sotto il profilo che solo il pubblico ministero e non .anche 
l'imputato potrebbe impugnare la sentenza istruttoria, ove nel giudizio 
a quo sia stato interposto appello soltanto idal pubblico ministero 
e non anche dall'imputato (1). 

(1) La Corte ha fatto aipp�l1kaziioine dei priinciipi pi� vo1lte enunciati in 
tema di rHevanza deHa questione �di .costi:tuzionaUt�: cfr., da ultimo, sent. 
30 gennaio 1974, n. 20 in questa Rassegna 1974, I, 310. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

542 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 m.axzo 1974, n. 53 -Pres. Bonifacio R
�el. Astuti -Sevgi Ma.ria ed �af.Ltri (avv.ti Orilando Cascio, Se1vaig1gi, 
MaJ..geri e Campolo) e Presidente C01I1Si.glio idei Mindtsbri (Sost. 
Avv. Gen." Stato Savarese). 

Contratti agrari -Equiparazione alle enfiteusi -Illegittimit� costi


tuzionale. 
(Cost. art. 3; I. 18 dicembre 1970. n. 1138, art. 3). 


Enfiteusi -Enfiteusi urbane -Estensione della disciplina delle enfiteusi 

rustiche -Illegittimit� costituzionale parziale. 

(Cost. artt. 3 e 42; I. 18 dicembre 1!,170, n. 1138, artt. 9, 10, 11 e 12). 

E' costituzionalmente illegittimo, per violazion.e del prinoi.pio di 
uguagUanza, l'art. 3 della legge 18 diioembre 1970, n. 1138 che ha esteso 
ai contratti agr,ari, anche� di natura associatiiv1a, ed ai contratU dii affitto 
con cLausola migUorativa, il nuovo re�gime deil'enfiteusi introdotJtlo 
dalla ie�gge 22 luglio 1966, n. 607 e daLla stessa legge 18 diicembre 
1970, n. 1138 (1). 

Non � fondata, in riferimento ai principi di uguaglianza e di tute


l.a delia propriet� priv1ata, La question.e di legit.timit� costituzionale degli 
artt. 9, 10, 11 e 12 dell.a legge 18 dicembre 1970, c�he emendono il 
regime delLe e'lifitue�Sti. di fondi rustici aHe enfiteusi urbane ed e�ificatorie; 
mentre sono costituzionalmente ilLegittimi, per vio1lazione. dell'mrt. 
42 delia Costituzione, gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 de�lla stessa legge� 
18 dicembre 1970, n. 1138, limitatamente alte parti iln cui comprendorno 
nella nuova normativa 1anche i mppOT'ti di enfitierusi urbana ed edificatoria 
costituibi successivamente alla data del 28 ottobre 1941 (2). 
(Omissis) . .:__ Aippare anzitutto manid:esta la violazione del pdnclipio 
di eguaglianza sancito daM'art. 3 delia Costituziooe, che si � concretaita 
ne1l'estell1Siooe � del!la riiuova disciplina normativa dettaita iper� i 
;rapporti ernfiteuUci dalle le~gi 2,2 1wgilio 1966, n. 607, e 18 dicembre 
1970, n. 113�8, al ireigolamoofo di !l'apporti giuri�tici essenzialmente 
diversi. La nuova noo:matiiva, dilretta a favorire gli ein&euti di fondi 
rnstici per motivi di o~dine economico-sociale, aigevofa1JJdo il.'aff.rancaziooe 
con pi� convenienti criteri di determinazione der ca1noni e dei 
capitaWi d'affT'a1nco, e con pi� irapide e sommatri:e f()['ffie di proc�edimen-� 
to, era igi� stata oggetto, media1I1te il disposto dell'art. 13 dellila ilegge 

n. 607 del 1966, dr, estensione a.id amrpie cah~gori:e idi ira1pporti di con(
1-2) La Corte ha :fiatto appliJcazione dei prilncipi gi� enu.nciiaiti dn materia 
con l1e precedenti sentenze 28 aprile 19-66, n. 30 e 21 marzo 1969, 

n. 37, in questa Rassegna 19o66, I, 498 ed ivi, 1969, I, 21�2, 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

cessione fondiaria, .aventi tutte contenuto e cw-atteri analoghi o affini a 
que1li t:ilpici del ir~iporto enfiteuti.co; e la fogLttimtt� costituzionale di 
dette disposizioni era stata riconosciuta da questa Corte con T]goroso 
rMerim.ento alfa stretta interipretazione dei 1requi1siti che, 1per ciascuna 
categoria di rrappo�rti, potevano giustificare la equ]parazione ail. regime 
proprio delil'enfiteusi, suiHa base degli accertamenti deferiti aUa competenza 
dei 1gi.udici di merito_ sulle sing<>ile concerete sttuazioni di fatto 
e di diritto. 

Con la nol'IJila dell'art. 3, mediante sommario ri!ll:vio a1le disposi'zioni 
dell'art. 13 della 1precedente legge, che cOiilteneva a sua volta run 
semplice rinvio, H nuovo r~gime introdotto per l'enfiteusi � stato 'll!lteriormente 
esteso, disponendone il'ind1scriminata aippl!icabillit� a tutti 
i contratti eiraipporti, aniche di natura associativa, di colonia e di affitto 
eon clausola miglio�rata.ria, 1con l'unka cOilJ.dizrone ohe siano state eseguite 
sul fondo, dal colono, �affittuairio o coocessionario, o da un iloll:'o 
dante causa, pe.re �di tras:formazione fondiaria e agraria di cairattere sostanziale 
e permanente di qualunque tipo. 

Non oocorre sotto>lineare 1l'amipdezza di questa estensione, 1che comprende 
ogni forma di colonia parziaria e di affitto ir:u.stico, senza consroeraire 
il.a m1sura della �pal'tecipazione del concedente all'impresa agii-a._ . 
ria,� senza nemmeno richiederre ehe il concessionario debba essere coltiv
�atoire diretto, e senza tener conto de1la dmata del rapporto, n� della 

� co1ndizione oggettiva del fondo, quanto ad estensione, importanza degli 
inivestimenti effettuati dal proprietario, natuta �delil.e �colture; cihe determ1na 
in modo generico il requisito dei mtgiltorameruti, accomunando 
oiperre di trasformazione fondiaria ed agrar.ia � di qualunque tipo�, dndiipendentemente 
da qualsiasi contro1Jlo cirica la loiro stcuira 'll!tilit� per 
ili. fondo e peir la prod1U.zione (c:fir. art. 1632 codice civile), o circa la risponidenza 
a�1l'interesse 1gen,erale della produzione agrairda (cl!". a:ctiilcofo 
uni.co !legge 13 1giugino 1961, n. 527); che, infine, 1riconoscendo al concedente, 
a1Jl'atto della �affirancazione, il 1diritto al rimboirso integiriafJ:e delle 
spese ahtidpate, non soltanto esc1UJde ogni sua pa!l"teciipazione ail.l'incll"
elll.ento di vafore conseguito dal fondo iper �effetto degi1i eseguiti 
m.igJforamen.ti, tanto nei rapporti di tipo associativo. quanto in quel!1i 
di tiipo commutativo, ma attriibuisice ad escilusivo vanta1g,gfo del concessionall:'
io anche i miglioramenti effettuati in base ad an1ticiipazione delle 
spese ad opera del concedente. 

5. -Il contriaisto 1con il princiipio di� eguaglianza si aipipaiil.esa anche 
in irill'erimento alle 1di1spos.izioni degli artt. 41, primo 1comma, .e 42 de1la 
Costituzione, che :riconoscono e .ga1ranttscono la lilbert� dell'.inizia1tiva 
ecbnomica .privata, e la propriet� fondiaria �privata, ne.i 1Umiti staibfilirti 
dallo stesso a.J:'t. 42 e daU'art. 44. L'iniziatiiva economica dei pro1pdetairi 
di tel'reni �ag>dcoli, �Che non possano o non intendano condurli .in eco

544 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nomia dketta, si concreta precisamente nell'esercizio dell'autonomia 
negozia1'e, osisia nella scelta deNe forme di conduzione e gestione dei 
fondi, media!llite ll:a costHmzione dei pi� diversi rappo!t'ii �di concessione 
fondra(l'ia o agraria. Sotto questo profilo, non oc.cooce 1porre in rilievo 
iLa profo1nda, radica�le differenza tra la scelta del iproprietario ohe abbia 
ritenuto di 1concedere un fondo in enfiteusi, perpetua o a lungo termine, 
costituendo a favore del CO!lliCesisiona.rio un diritto reale di pieno godimento, 
liberamente dispo!ll:i:bile, e la scelta del 1proiprieta(l'io ohe, nella 
impossibillit�, anche tempo(l'anea, di condurre direttamente llllil �fondo, 
abbia ~nvece in.teso attuare un raipporto :puramente obbiligatorio, 1sia 1di 
natura J.ocaitizia, mediante 1contratto �di affitto ad un rprivarto �i:miprendiitoire 
o ad un coltivatore diretto, a termine o senza detemni1nazione 
di tempo (cfr. a:ritt. 16�29 e 1630 codiice civ.i.le), sia :di natma associativa, 
medi�ainte contratto dr cO!l.onia parziaria, 1caratterizzato dali'obbli.go del 
colono �di iprestaire il proiprio 1lavoiro secondo le direttive deJ. concedente 

(<cdlr. a['!j;t. 2164 e 2167 codice civile). 

La nama giuir~dica iprorpria di questi contratti agrad, come di .aW1;ri 
oonitratti 1Jilpici o atipici in uso nelJ.e diverse ll'egfoni italiane, non pu� 
ritenel"ISi. modHiicata sootanziamente daJ.la ipresenza della 1cJ.ausola migld.
oritaria, che costituisce 'lllI1a del!le 1condizioni consuetudinarie o convenziooaJ.
i del rapporto, ma non appail"e, di per s�, sufficiente a determilnai:
rine il'assimilazione o equ.i(pairaziooe all'�enfiteusi, n� a 1giuJStificarne 
la tras:foirmazione da temporanei (anche se proirogati ex lege), a perpetui. 
1Si deve dcoXldare, ail. r.igual"ldo, che l'obbligo imposto �ail. cO!Drluittore 
di attuare migliorie, mediante �l'aippo['!j;o idi lavoro ed �anche di �Caipiitail.
e proprio, noo modifica �~i elementi essenziali tipici del il'\afPPOlrto 
che, come � stato riconoociuto dalla gimislpr1udenza, ;rimane sempire un 
affitto. Si � discusso in dottrina se la distinzione tra affitto semipldce e 
ad meLiQll"andum rpotesse ritenersi ancora .giiuls1Jificata dopo clle dil 1codice 
ci'ViJ.e aveva riconosciuto alll.'affittuario dil dill'itto ad indennizzo iper 
le mi.gJ.iorie eseguite (clr. art. 1633), potendo ormai s01Stenemi che ogni 
affitto :rustico foose per siua nia�tma ad meUoirandum, dato che ogni af!
f�..ttua;rio aveva, nei -Id.miti e con le modalit� presciritte, la facoil.t� di mi~
iorare il forudo e pretendere di essere iinden.nizzato. Effettivamente 
il.'ilStanza del mi.gJ.ioramento � oggi �intrinseca a tutte le forme di .gestione 
dell'impresa agraria: e ,giustamente 1a nuo'Va discirpJ.ina de!Ll'affitto 
di fondi rustici introdotta con la leg;ge 11 febbraio 1971, n. 11, in 
cO!lliSiiderazione de1l'interesse ipubblico aUo svilwppo qualllititativo e quail.
itati'Vo della produzione a.gil"aria, ha �attribuito anche all'affittuario le 
;pi� ampie �iniziative di oil"ganizzazione e di gesti<JITT.e !'i.chieste dalla 
ra~ionaile coltiv�azione del fondo, daU'aJ.levamento di animali, o dal-
l'ese:riclizio delle attivit� connesse, indipendentemente dahl'esistenza di 
clausola migliorataria, anzi commmando la nullit� �di ogni clausola convenzionale 
J.imitatrke dei 1poteri ricono1sc1uti 1all'affittuario per l'eS'ecu-

I 

.. -i 

~ 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 545 

ziooe di miglioramenti (titolo II, art. 10 e seguenti:). Anafogo discoo:so 
si impooe, con anche maggiore evidenza, per i rapporti di coloni�a .parziaria 
ad meliorandum, data ila struttura associativa 1del raipporto, per 
cui d:l concedente, con poteri di di-rezione, partecipa ai rischi ed utili 
dell'impresa, e concorre di irego1a coo apporti in denaro� e in natura 
a.il.l'esecuzione di opere di rtralSifo:rimaziooe e mig.Uoramento (come 1risulta, 
ad esempio, dalle clausole del contratto col!lettivo che regola la �cOllonia 
migliorataria siciliana). 

La estensione a questi contratti �agrari tipici del regime iproprio 
dei iraP1Poo::ti di tipo enfiteutico, coo J.a 1cOI11Seguente faco!l:t� di atfu�ancazdpne, 
noo potrebbe nemmeno trovare giustificazione nel fatto della 
esecuzione dii opere di miglioramento di carattere sostanziali.e �e permanen�
te, di quaiLwnque tipo. Negli sviluppi anche �recenti del nostiro 
oodinamento positirvo, l'iniziativa e l'esecuzione di .tali opere, di tirasformaziooe 
fondiaria come dd miglioramento agrario, da parte dei 
c001Ces.sionari di foodi l"Ustici altrui: in base a contratti di tipo associativo 
o comtmutativo, non hanno mai costituito titolo iper l'acqu1isto 
della rpropriet�, ma unicamente per Ila cr.iJduzione idru canooi, per la 
proroga dei! rapporti, per la corresponsiooe �di una giusta dndennit�. 
Ancihe nell'enfiteusi, del resto, l'acquisto della prorpriet� si rpu� consegwre 
solo mediante iJ. pagamento del capita.t� d'affranco, e non gi� 
come eff�etto deLle eseguite migliorie, per quanto importanti e pregevoli 
:possano essere. Non vi � dunque motivo di ammettere cihe H tlegislaitore 
possa mutare la na.tura e ila 1causa del contrartto, trasfocmando 
un rappocto obbligatorio tilpiico, previsto �e tdiscirplinato dahla 
legge come fonte di diritti di credito, di carattere .temporaneo, ainohe 
se dn T'egime di �proroga legaie, in iun rapporto reale peripetuo, con 
facolrt� di immediato aff.ranco, .prescindendo da qualsiasi reqlliisito di 
durrata, e in a.perto contrasto con la libera vofont� negoziale deHe parti. 

6 .. -Si deve aJ.tresl riicoooscere il contrasto con gli artt. 3 e 42 
deilila Costituzione, risultante dall'estensiooe ai 1contratti dii �colonia e 
di affitto ieon clausola migliorataria delle disposizioni delle leggi n. 607 
del 1966 e n. 1138 del 1970 iI'elartiv'e al!l'affrancazione. GJ.i stesisi criteri 
di determinazione dei �canoni e dei :Capitali di aff�ra!IlJco, sta.bi.liti per 
il.'a:ffirancazione dei fondi �erufiteuticd, a titolo cori:dspettivo dell.ila estiin:
zJi!one del dominio diretto, ovvero dei canoni enfiteutici e prestazioni 
fondia1rie assiimiilate, dovrebbero essere applicati per dli. rtra~erimento 
della prorpriet� a favo1re dei 1coloni o �affittuari, �titofa.ri di raiprpooti obbligato1ri, 
prescindendo, inoltire, da qualsiasi valutazione deltle ev�entuaJ.
i pertinenze del fondo, attrezzature e scorte. L'i:rrazionaUt� della 
equipairazione a.U'enfiteusi appare evidente, considerando la profonda 
differenza .tra la situazione giurddica del concedente dJn erufiteusi, oui 
appartiene sofo ila cosiiddetta nuda iproipriet�, aveirido egli a 'SUO teo:nipCJ. 


546 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cedruto al!l'enfi.teuta ogi!li potere attuale di godtmooto e di di1sposizione, 
e quella idei pieno proprietario, che tale �ritmane anche quando abbia 
concesso temporaneamente ad al!trri iJ. suo fondo con contratti di co[onia 
o di affitto, sia pur con claUJ.Sola migliorataria. Nulla pu� .giusitificall'e 
li.a sperequa:zione che si vell'mcherebibe ca11coilando il capiJtale di 
affll'alllJco a norma dehl'art. 9,� a danno del proprietarrio (ancihe medio o 
rpiccoJ.o, o 1coiltivatore d�iretto), e a beneficio del concessionario (che 
pu� anche non essere coltivatore diretto, oppure essere pirrivo idi forze 
di ilarvOll'o e di ca1piitali' �adeguati a1la 'COIIlJduztone del folrlldo), 1senza ohe 
:ricorra alcuno dei fi.ni economici e soci.�J.i p:revtsti daJ.l'al't. 44 della 
Costituzione, e senza quell'equo indennizzo che � ll'ichtesito nehl'espropriazione 
rper causa di pubblica utilit�. N� certamente vale ad iniden;
nizzaire il coocedente la disposizione del secondo cmnma dell'art. 3, 
clle giLi 1aiccorda, all'atto deH'aff:rancazione, soJ.o il diiritto aiL rimbOO"SO 
delle spese anticipa�te, OtSSia, con u1literio:re disparit� di trattamento, 
non gH Tkonosce nemmeno quella indennit� cOTrislpcmdente aU'awnento 
idi �v�ailoire conseg.ito dal fondo, cihe la legge �cOOllJllllle aittriJbuiJS!Ce 
aiLJ.'affi.ttururio. 

7. -Deve invece dichiaravsi !pll'ivo di fondatezza J.'ultimo :prodhl.o 
della questione �di costituzionailit�, concffi'ID!ente la menomazione del 
diiritto di! did:esa che conseguirebbe aJ.l'applicazione deH.e norme 'di 
;procedoca introidotte con gli airtt. 2 e seguenti della ilegge n. 607 del 
1966. La J.egittimit� costitruzionaile idei nuoivo procedtmelrllto sommario 
di affranicazfone � gi� stata ricO!Il-OSCiruta da questa Corte/ con '1a ric0il'da1ta 
1sentenza n. 37 del 1969, p:redsando che anche ne1la prima 
fase dav�anti. ail p:retore � riservata � cognizione ampia sru tutti i presupposti 
delia domanda ., e .clle la consentita produzione di atti di 
noitoriet� � � oolrtanto un surrogato idi atti J.a cui manicru::t2)a dO'Vr� 
essere ovviammte .giustificata �. Del resto l'a.tto di notoriet� � iprevi'
Slto dailJ.'�aTrt. 2, sec01I1Jdo comma, sofo � sruhla esistenza della ipresitaziione 
e sull'importo di essa �, e ovviamente non potrebbe essere ritenuto 
suffidente come mezzo :di prol\Ta delle �c01I1Jdizioni d'un colll!tra�tto di 
colonta o idi affitto, cihe si assurrnesse appartenente aid una delle categorie 
co111Siderate dall'art. 13 deHa legge n. 607 del 19i66, �e tanfo meno 
deilla natrull'a ed entit� degli eseguiti rmiglioramelrllti. 
8. -La seconda questrone di legittimit� cootituzionaJ.e, rprorposta 
dalle due uJ.time ordinanze, 1COillJcerne la i.uova disciplina iin1Jrodotta 
cton gli aT!tt. 5 e seguenti delila 'legge 18 dicembre 1970, n. 1138, rper 
le enfiteUJSi urbane ed ediflcatoirie. Questa Corte, nelJ.a sentenza n. 37 
del 1969, aveva ritenuto cihe il sistema della legge 22 luglio 1966, 
n. 607, non comprelrlldesse le enfi.terusi urbane ed ad aedificandum nella 
rpreviffiorne normativa, avente ad oggetto le sole enfiteusi di foiilldi ru

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Siti.ci. Con :le disiposizioni della legge n. 1138 del 1970 il legislatOire ha 
voh.11to regoil.a;re espressamente anche questa speciaile categoiria di ll'arprporu 
enfiteutici, estendendo il'aiprpilicazione del disposto� dell'arl. 18, 
secondo comma, della legge del 1966 a tutti i canoni enfiteutici a qua1lsiasi 
fine coottimiti (art. 4), dettando nuove norme cwca la mi�sura, fa 
rivalutazione e il pagamento del canone annuo delile enfiteuisd urbane 
ed .edificatorie (ar:tt. 5 e 8), ddsrponendo che anche per queste enfiteus.i 
l'affrancazione si opera mediante il pagamento dli una somma iPa1ri a 
15 volte l'ammoofare del canone (art. 9), e si applicano le stesse norme 
suilila competenza e sulla !Pl'Ocedlura sancite daMa legge n. 607 del 
1966, fatta eccezione per i ,g.iJudizi previsti dall'art. 5, qumto comma, 
di detta legge, che seguj,ranno le norme ovdinarie 1suilila 1co'lll1Petenza 
(art. 11). 

Sotto H profilo della denunziata vilOLazione del iprindpio di �eguaglianza, 
rper 1ngiustificait8. di<Srpa.rit� di trattamento tra direttari ed 
enfiteuti, e rper .irrazionale asstmiilazione delle enfiteusi urtbane ed �edificatorie 
alle enifiteusi rustkhe, la questione non � fo!Iltdata. Nel regtme 
storico de1J1'1stitiuto, a cominciare 1da11Jle irifoil"Ill.e del Settecento, cosi 
come 1n quello stabilito dal vi1gente codic~ civile, la 1ddversi�t� 1tra la 
pOLSizione giuddlka del concedente e del concessiO!llairio ipu� di!l'si co~ 
stante, !Pl'oprio per quanto concerne .la poos1bhlit� di� acquisto della 
piena !Pl'Otrpriet� mediante -iil ri\SICatto dell'aJl,fuiui divitto, ossia mediante 
~'eserc�izio deilla facolt� di affrancazione, riconoLSCiuta ail solo enfiteuta 
da norma oggi inderogabile, e prevalente sulla domanda di devoluzione, 
men.tre la facolt� di chiedere la devoJuzione � stata sempre ac~ 
coodata al 1direttall'io soltanto nel caso di specifiche e gravi inadempienze 
dehl'enfiteuta. 

Nemmeno 1si pu� ravvivare nelila legge una arbi.tr�aria �equiparazione 
de1Jle enfiteusi urbane aUe rustiche, daJ. momento che il 1leg.isfatore, 
rproipirio .peir conLS�derazione delle speciaili caratteristiche dei raippooti 
aiventi ad ogigetto immobili iurbani o �tevreni a deLSltin.azdooe edificatoria, 
ha provveduto a dettare :per essi rnla speciail.e d~soilpliiila, diversa 
da quella prevista per le enfiteusi xiustiche e i 1raipip0it1ti alle 
medesime aiss1LmHati. 
,,. Eguawente :prhna di fondamento � la denunzia dell'intel'a !legge 
per eccesso di 1potere 11.egisfa.tivo, m quan�to ipriva idi rispondenza �a 
fini di !in,teresse generale. Non occorre rico['lda�re che le scelte tp0<litiiche 
operate dail ilegislatoire !SlfUJg,gono a:l controllo di questa Come, rigor~ 
samente cdrcoisciritto aH'ipotesi di aisso1uta carenza di motivi logici e 
coerenti, o di pa�lese cointraiddizione rsui ipreSUJpposti, tale da incidere 
negativamente n~ campo di diritti cootituzi:ona1men�te garanti.ti. Neilla 
specie, � ovviamente insdndacabile la deci\Sione del legislatore di introdtWre 
nuove norme regolatrici delile enfiteusi Ul'bane ed edificatorie, 
nel palese intento di favorirne l'affrancazione. 


518 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

9. -Rimane da esaminalt"� la questione se J.e norme com le quaJ.d , 
sono stabiliti ;per queste enfiteusi nuova crtteri di determinazione del 
camorre, e quindi del caipita1le d'affranco, :pOISSano �riitenersi in corntrasto 
com gH �a�rtt. 3 e 42 delta Costituzione, sia irn quanto dail."ebbero 
�luogo ad una sorta di espropriazione iper utiJit� .pr.i:vata, senza alouna 
giustificazdone di O!l'dine economico o sociale, sia iin quarnto assegrnerebbero 
al di:retta�rio un indennizzo i0nsufficiente a coo:nipenooil."� la p�erdita 
del 1suo diritto dominicale, e pra.ticarnen�te irrilSorio. 
Sotto il primo aspetto la questione non � fondata, perch� appare 
a!l'bi.trario equiipara.re all'espropriazione l'esercizio della facolt� di il."iscatto 
del1La ;piena proipriet� mediante J.'aff:rancaziooe e l'enfiteuta non 
pu� essere 1corusidera.to come itl beneficiario d'Ulil ingiustificato trasferimento 
dell'altriui propriet�, fonte di indebi.to aNicchimento d'un soggetto 
privato ai danni di un all.tro. Si pu� anche ammettere che i concessiornard 
in enfiteusi di immobili urbani o di suoli edificatori non appartengano, 
di ma1S1Sima, �a categorde :sociali.i pi� deboli e meritevoli 
di protezione rispetto a quelle dei d1rettail."i 'concedenti: ma non si d.'eve 
dimentica1re che 11 diritto idi affil."anco era .gi� ricon01SCiiuto dal nostro 
ordirnamen.to positivo agl:i enfi.teuti di immobiJ.i urbani come a queLli di 
fondi �l'UISltici, senza alcuna speciale Umitazione, e che le dilSposizioni di 
cui W.ene contestata Ila costiotuzionalit� hanno introdotto soll.tarnto aJ.cune 
oonovazioni tendenti ad agevolare l'esercizio di tale diritto, senza 
tutta'Viia modificare la struttura 1giilll'idica del raipporto, che � rimasta 
sostarnzi:a1lmente immuta.ta. 

Si .tratta dunque unicamente di accertalt"e se i nJUovi criteri di 
determinazione dei canoni, e comreguentemente dei caipi:tali d'affil."anco, 
possano ritener:sd �congrui, e comunque applicabili senza' grave ed ingiustificata 
lesiooe dei di1ritti dei �Concedenti. Al mguaTldO, non sembra 
ammissiibile il dubbio sulla 1legiittimit� della norma dehl'alrl.. 9 de1la 
!Legge del 1970, con cui i� stato in�trodotto anche per J.e enfiteusi wrbane 

o edificatorie il 1oritelt"io di calcolo del capi.ta.le. i111 mislllt"a pari a qu.indioi 
volte J.'ammontare del canone, gi� stabilito per ie enfiteusi ll"IUIStiche 
co111 ll'art. 1, quarto comma, .della legge 22 luglio 1966, n. 607. La 
modificazi0111e, .in misura Hmifata, del tasso di oapitalizzazion�e stabilito 
gd� daH'a.rt. 971 del 1codice civile, Tientra sicUlt"amenite nelll.a drsc1reziona11it� 
del legislatore, non sogigetta a sindacato in questa 1sede. 
L'al'lt. 5 staibHisce in linea genelt"ale che iii canone annuo de1le enfiteusi 
urbane ed edmcatorie non ipu� essere superiore a quelilo fissato 
all'inizio del rapporto enfiteuti'Co, 1salva, per i raipporu cootitiui.ti arn:terio!
l'.ITI.ente al 28 ottobre 1941, ila riv�aLutazione �di �cui alla legige 1� luglio 
J9.52, :n. 7O1 ; e gli.i a�rtt. 7 e 8 mallltengono tfeT1ma la mi1sura dei 
carnami i1mposta daill'ar.t. 5, .a.nche nei casi di inteirvenuta sentenza passata 
in 1giudicato o tran�sazione per ll"iva1utazione dei canoni 1stesiSi, ec




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

cettuati solo i pa.gamentr ,gi� eseguiti pea.-i 1periodi aniteriori aill'entrata 
iJll vigore defila legge. Peraltro, a :norma de1l'art. 6 � prevista in ogni 
caso la irivaLuzione dei cainoni �a 11."Jdliesta della parte i:ntell"essata, iJll 
misura iproporzionaile aJ. mutato 1poter;e di acquisto dE?iMa ilira, qua1Le 
riJSWta dalJ.e statistiche de1l'Istituto centrale di sta�tisrtica, dal 10 gennaio 
196:3 (o da,ltla data di costituzione del ;rapporto, se successiva) al 

31 'dicembre 1968. Queste disposizioni sulla misura dei canoni, :lirutto 
di valutazioni potHtico~legislative dil. culi contenuto non ipu� essere qui 
posto in diiscwsio:ne, possono 11."itenersi ineccepibili sotto i[ pll."Otf�lo delJ.a 
legittimdt� costdituzio:naile, se riferite alle enfirteU1Si costituite anteriormente 
all'entrata in vigore del Ubro � delJ.a propriet�� del codice 
civiile; 11."iispertto a,IJ.�e quali non SIUISsiste diffi.coU� ad ammette,re anche la 
aipplicatbilit� del disposto dell'art. 4 della legge n. 1138 del 1970, con 
cmi � stato fatto irichiamo alfa norma dell'art. 18, secondo comma, della 
legge n. 607 d!el 1966, 1che aveva ahrogato, tra ['altro, J.'art. 96,2 del 
codice civhle. Tra.ttasi irufa.tti di di1SPosizioni che acco:rdano wna rivalutazione, 
ipe'r quanto limita.fa, dei canoni oll"iigii:nairi, altrimenti non consentita, 
mentre la possibilit� di revisione dei canoni stessi in relazione 
al vafore attuale dei fondi, ipreviista daH'all"t. 962, costituisce una in:
novaziooe introdotta solo con il codice vigente, r1sipertto all principio 
deLl'inalterabiJ.it� dei canoni, sancito dal codice civile del 186�5, in coniformdrt� 
con le preesistenti norme coinsuetudinarie e J.egislative. 

Ma J.'abrogaziooe della norma attrihutiva del diiritto aLla II'i'VedibiUt� 
del canone, di cui questa Corte ebbe occasione di riconoscere J.a 
legdttimiit� costituzionale con la sentenza n. 37 del J9,69, � in fun2liooe 
della materia, tpfopria ed esclusiva, deLl'enfiteusi sui fondi rustici �, 
pu� ritenersi egualmente �ammitSJsibile, iper le enfiteusi urbane ed edifiicatOll."
ie, soltanto nei confronti dei vecchi trapporti enfiteutici, costituiti 
ainteriormente ailJ.'entrata in vigore del libro � deJ.la proipriert� � del codice 
civile. Come 1gi� fu notarto neLla :richiamata sen,tenza, il d.i.:rltto a 
chiedere fa rewsione periodica del canone, ricooosciuto aid entrambe 

il.e rpadi da1l'art. 962 del codice civile, ha coruferito a[ contratto un 
nuovo elemento di rilievo, !rispetto ail tiipo �tradizionaJ�e, taJ.cll� <la data 
del 2.S ottobre 1941 segna una ii:mportaill!te dematrcazione tra i irappoir.ti 
di antica o meno recente costitu2lioi:ne, e queHi costi.tuiiti e svoiJ..tisi succ
�essivamente, 1SO�tto la garanzia della rpossibHe operativit� di queil. diritto, 
e di un sistema normativo in cui la pooizione giwridica .del concedente 
era stata oggetto di pi� equilibrata 'Co,nsiderazione, nel fine 
di P'romuovere la costi1mziooe di nuovi ooippo.rtL 
Queste 1coosiderazion-i, che gi� :fiurooo da questa Corte ri,tenute 
deter�mmanti ai fiini della decJ.,a�ra.toria della inco:stituzioi:nalit� delJ.'arti!
colo 1 deli1a J.egge 22 ilug1io 1'96�6, n. 607, limitatamente alla parte in 
cui si irifeiriva a�r iraworti costituiti ruccessivamente alla data del 2,8 


550 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ottobre 1941, conducono ad analoga decisione del canone delle enfiteusi 
Ul"ba!lle ed edificaforie, di �Ui deve dichia�raJ.'ISli ila iparziaJe tllegittimit� 
cositi�tuzd:onal:e, rlsipetto ai rapporti costituiti dopo il 28 ottobre 
1941, .per i qua1i la poissibiilit� di riva�1uziO!lle dei ca!lloni prevista 
daJl'a([".t. 6 con esic:Lusivo riferimento a�l periodo 1� gennaio 196331 
d:ilcembre 196�8 .risiuJ.ta manifestamente inadeguata a sosititiuire il cll'iterio 
di (["evisione stabilito da1l'�al't. 962 del codice civile. -(Omissis). 

CORTE �COSTITUZIONALE, 6 marzo 1974, n. 54 -Pres. Bcm:iifacio -
Rel. Volterira -Aziez;1da agricola De Martino (aV'V. Caasandiro) ASSI. 
RAS (avv. Zavattaro Ardizzi) e Presidente CollllSigMo dei Ministri 
(Sost. Avv. Gen. Stato Giorgio Azzariti). 

Lavoro -Associazioni sindacali -Rappresentanze sindacali aziendali Limiti 
-Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. art. 39; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19). 

Lavoro -Comportamento antisindacale del datore di lavoro -Difesa 

del lavoratore -Legittimazione degli organismi-locali delle asso-

dazioni sindacali -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. artt. 2, 3, 24, 39 e 40; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28). 

Non � fondata, con riferimento ai princip� di uguaglianza e di 
libert� sindacale, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 19 
della legge 20 magijio 1970. n. 300 (statuto dei lavoratori) che attribuisce 
ii potere di costituire rappresentanze sindacali aziieindali ai sindacati 
ade1�enti alle confederaziom maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale e non ad ogni a.~sodazione sindacale (1). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di tutela dei diritti inviolabili 
d�ll'vmno, di uguaglianza, di difesa, di libert� siindacale e 
del diritto di sciopero, la questione di legittimit� costituzionale de�ll'art. 
28 della legge 20 maggio 19.70, n. 300 (statuto dei lavoratori) che 
prevede che gli organismi locali delle asrsociazioni sindacali nazionali 
possono avvalersii di uno speciale procedimento per reprimere compoirllamentJi 
iLlegitti~ del datJore di lavoro diffetfJi ad impedire b limitare 
le libert� sindacali (2). 

(1-2) In dottrina, .sull'art. 19 dello 1statuto dei lavoratori: STORCHI, 
Rappresentanze sindacali aziendali e libert� di arganizzazione nello statuto 
dei lavoratori, dn Riv. Trim. dir. proc. civ., 1971, 345�; MANCINI, Le 
rappresentanze sindacali aziendali nello statuto dei lavoratori, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1971, 766 1e GIUGNI, Il sindacato rappresentativo nello 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 551 

(Omissis). -3. -Non fondate sono J.e questioni di il.e~ttimit� costirtuziorna�
le �sollevate 1n ordine aJ.il.'art. 19 delJ.a il.eg.ge 111. 300 del 1970 
(Statuto dei il.avoratori) in riferimenfo ag.U artt. 3 e 3�9 defila Costituzione. 


La leg.ge citata, garantendo �ail.l'art. 14, itn cOOlformit� del precetto 
di cui aiLl'aT't. 39 della Costituziooe, a tutti d il.avora�tol"i il difu:itto di 
costituire �aissocf�azioni sindacali, di aderiirvi e di svoLgere a.ttivit� si111daca\
Li all'dnterno dei �luoghi di 11aivoro, stabilisce che deteriminate iliunzioni, 
inerenti �aMa rapp!resoota111za silnidacale aziendaile, particola(l'ttllente 
iindsive :nella vita e nell'a-ttivirt� produttiiva, .siano affidate daigJ.i 
stessi iprestatori d'opera a quei silnidacati �che c0011Seg.uano i !requisiti 
che ila legige reputa neciessari per J.o svolgimento di tali funziooi.

0

Di coooeguenza, l'art. 19, stabilendo che ad iniziativa dei �lavoratori 
in ogini Ulllit� produttiva poosano essere costi1tuite raippresentanze 
sillldacali aziendali, indica che questa costituzione facoil.ta.ti'V�a deve essere 
compiuta nell'ambito delle associazioni �aiderenti alle cOOlfederaziond 
ma�g.giormente rappresentative sui!. ipiano naZJronaJ.� oippure nell'ambito 
delil.e associazioni sin:daicaU non affi1i:ate alle ipredette corufe


1

derazioni che 1siano firmatarie di �cOOJJtratti collettivi nazionali o iprovim:
cia1i di \Lavoro aipp1icati nelil.'Ulllit� iproduttiiva. 

Con ci� il J.egislatore, m~itre riconosce a �coloro ohe siano il.avorat�iri 
1n iun'iunit� produttiva iii. potere di costitui!re per loro escliusiva 
volorntaria inizia.tdva r�wresentalll.Ze sindacali nella medesilma :uirlirt�, 
nello stesso tempo, indicando i requisiti 1cihe deivono avere ile �associazioni 
nel cui ambito pu� essere concretamente coruferita li.a o:aippresentanza 
sindacale, ha operato una scelta razionale �e COlllsaipevole, tenendo 
presernti 1g\Li iscopi :cihe si pr01Pooe J.a llegige n. 300 del 1970. Ha ii.matti 
voLuto evita.re cii.e singoli individui o :piccoli gru:ppi isolati idi la<voratori, 
costituiti in :sindaca<ti non aventi requsiti per attuall'e una effettirva 
raippresootanza aziendale possano ipretendere di espletare taile funzione 
compiendo indiscriminatamente nell'ambito deJ.l'aziooda attirvit� non 
wonee e non operanti iper i lavoratori e possano cos� dar vita ad UIIl 
numero fanpreivedLbile di organismi, ciascuno rarppresentarnte ipocihi 
lavoratori, organismi i quali, interfeo:endo nelJ.a vita dell'azienda a 
did:esa di �interessi indivi.duali i pi� di�versi ed anche a contra/Sito iliria 
loro, abbiano H potere di <pretendere l'applicazione di norme che hanno 
fini asisai �pi� vasti, compromettendo o quanto meno ostacoil.ando 

statuto dei Lavoratori, [n Riv. giur. la77., 1.973, 305. Su11'.arrit. 28: PERSIANI, 
Condotta antisindacale, inteiresse del sindacato, ~nteressi collettivi �e interessi 
individuati dei lav0tratori, ilil Riv. pol. diritto, 1971, 43; TREu, Attivit� 
antisindacale e interessi collettivi, 1in Riv. pol. dir., 1971, 565 1e LANFRANCHI, 
Prospettive ricostruttive, in tema di art. 28 dello statuto dei lavoratori, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, 388. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'operosit� aziendaile, que1la dell'imiprendito;re ed anche la realizzaziooe 
degli interessi coHettivi degli stessi lavoratori. 

552 

4. -La razionalit� della scelta compfa11ta da'l legisfatore neHa mera 
della sua discirezionalit� per i<l soddiis:facimento di reaJ.i esigenze economico-
sociali risulta evidente, esaminando i due requisiti alte!rllativi 
richiesti dall'art. 19 pel'ch� nell'ambito di aSS'ociazioni sindacali iPOSiSa 
essere conferita, ad esclusiva iniziativa dei lavoratori in ogni unit� piroduttiva, 
rappresentanza 1sindacale aziendale. Col ;primo di questi requisiti, 
do� l'adlerenza 'dell'associazione � alle confederazioni niaggioll'mente 
rap:Presentative 1sul piano nazionale ., il legislatore ha indicato un criterio 
valutativo, la cui esistenza � verificabile in ogni momento. 
l


I 


Tale cTiterio non si rifeiris:ce ad una comparaziooe fra il.e varie 
confedell'azioni nazionaJ.i, sibbene ad una � effettivit� � -che pu� 
essere sem,pre conseguita ida ogni confedell'aziooe sindacale -deHa 
loro forza (l"app;resentativa, cosi dovendo\Sli interpretare fa no:rma in base 
ad una vailuta2li:ooe del sistema nel quale essa si inserisce e che � 
ca;ra.tterizzato, awunto, daJl'evidente intento di ci!rcoscrivere ile 1raippresentanze 
aziendali in un ambito nel quale ai poteri ad esse :riconosciuti 
faccia riscO'llitro �un'effettiva capacit� di rapiprresen.tanza degli 
interessi sindacali. Questo criterio risulta del resto gi� adotta.io neHa 
attuaziooe dell'a,rt. 99 deilla Costituziooe coo la legge 5 .gennaio 1957, 

n. 313, e in parti:cofare con il.'art. 2 e con i<l d.l. 3 febb!raiio 1970, n. 7, 
coovertito ne1la legge 11 macr.-zo 1970, n. 83, ed in pa,rticoJ.aire con 
l'articolo 2. 
Pertanto la facolt� riconosciuta ai il.avo;ratori in ogni unit� produttiva 
di costituire rappresentanze aziendali pu� essere eserdtata nell'ambi.
to di ogni associazione adeirente ad Ullla confederazione che abbia 
ira1ggiUl!lto una �reale effettivtt� rapp.resentativa srul piano .nazionale. 

A questo crHerio il Iegislatoire ne ha aggirunto ailtea.ma.tivamente 
un altro, basato siul ,riferimento p;redso ed oggettivo ad ;un fatto spe
�~ifiico, la :cui 1realizzazione � aperta ad ogni singola a:ssociaziqrn.e sindaca'
1e, cfo� il.'aver firmato contratti collettivi nazionali o provrndali 
di favoro, applicati nel:l'unit� p;roduttiva. 

'11mttasi quindi di scelta consaipevoil.e del legislato!l'e noo censurabile 
da questa Corte, scelta che non limita la libert� sdnd:acale garantita 
dall'art. 39 della Costituzione ed attuata daH'art. 14 delJ.,a J.egge 
n. 300 del 1970. 

L'art. 19 della medesima leg.ge non conitrasta con il ipre1cedente 
art. 14 tenendo alllJc!he conto che le aissocfazioni sin�dacaJ.i costituite irr:i. 
ba1se a questo ultimo godooo dei diritti prevtsti da,gU artt. 15, 16, 18 
della medesima il.egge. N� � da accogJforsi l'affermazione de'l ip:retore di 
ROi!lla, che con la noNnativa del<l'art. 19 � �1 mOi!ll�enfo genetico delle� 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 553 

rarppresentanze sindacali aziendaili qualifica e insieme trasifooma le associazioru 
ohe ne poosono beneficiare irn associazioru di�veirse dalle a.ltre 
e contro le a�ltre orperando urna metamorfosi di qualit� ohe mcide decisamente 
suJfa libert� e sull'ugua.g1lianza sancite dagli artt. 3 e 39 
de111a Ca.r:ta costituzionale � . 

Basta i.infatti osservare ohe l'art. 19 assicu�ra �ai J.avora�tori in ogni 
unit� .produttiva la piena facolt� di! costituire a J.oll'o esclusiva iniziativa 
rarprpresentanze aziendali, es�ercitando nel ccmferimento di fa.le rappresentanza 
il �dir1tto di libera 1S1Celta neH'ambito delle associazioni 
che rpossono cornell'etamente attuare questa funzione. 

TaH sono dinfa.tti queHe �che abbiamo conseguito i requisiti o~gettivi 
che i.il ilegislatore ritiene necessa�ri rper adempiere alla ll.'aippresentanza 
aziendale: indicando tali requisiti, rparticola�rmente significatirvi 
della forza raipipl'esentativa, non si orpera aLcuna discr.iminaziorne :lira 
le associa~ioni sindacali anche in quan<to i requiistti stessi non sono 
a�ttribui:bili n� da1l legislatoll'e n� da altre autorit� n� rpossorno sorgere 
arbitraria.mente o artificialmente, ma sono sempre direttamente conseguibiJj 
e rea.lizzabili da 01gni associazione sindacale soltanto :per fatto 

proprio o in baise a �propri �atti concreti e sono oggettivamente aocertabi!
li dal giudice ove sorgano �C()(l1ttroversie la �cui decisione ricMeda la 
valutazione della legittima costituzione di una concireta rappresentanza 
sindacale. 

Non sussiste pertanto la dive11sit� e la metamorfosi 0ri:levate dal 
pretore di Roma, trattandosi di a:ssociaziorni che 1beneficiano degli �stessi 
diritti ll'iconosciuti a �tutte le a�ltre 1dallo Statuto dei J.avor�atori, ma 
nell'ambito delle qua.Il., in quanto esisita attualmente uno dei Tequisioti 
enuncia�ti, pu� essere conferita facoltativamente, rper esclUiSilva iniziativa 
e "libera scelta dei i1avoratoll.'i, la rappresentanza di �cui a.hl.'art. 19. 

La legittima d:Lsc.reziona.lit� della scelta operata dal legislatore 
neLl'indicazione dei criteiri qualificanti ile associazioni nel �cui ambito 
pu� ese:roifall'si la facolt� dei lavoratoiri di costituire rarprpresentanza 
sindacale aziendale, <� confermata daHo ste:sso ri!lievo del pretore idi 
Roma, H quale, �rendendosi conto degli � effetti .gravissimi �che una 
paventata atomizzazione sindacale rpu� originare in term1ni .economicosoC'iaJ.
i � e rpertanto., implicitamente, deJ.i1a necessit� di attrilbruire sol~ 
tanto a dete.rminate assodazioru ile funzioni di oui agli iwtt. 20, 23, 27 
ecc. 1dei1la legge n. 300 del 1970, sostiene 1l'opportunit� di un criterio 
diverso Ida quello stabilito nell'art. 19, cio� di atttibwre idi voiLta in 
voilta e per determinati periodi itali :llunzioni aLla maiggiloranza delle 
aiS1Sociazioru aziendaJ.i irisu1tante da un confronto tra esse. Ili. riilievo 
pone ancora maggiomnente in luce la natura della idisrposiz.ione dell'aJ:"
t. 19 rienitr:ante nelila discrezionalit� del legislatore, della quale 
non ipu� contestarsi fa vailidit� e .Ja raziona.Jtit�. 


554 ~ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

5. -I.rufoindata � anche :La questiooe di legittim.i�t� costituziooaJ.e 
sollevata in riferimento all'art. 3 defila Costituziooe dal pretore di 
TrinitaipoH nei coofu-onti deLl'aa:'lt. 2�8 della legge n. 300 del 1970 irn 
quanto qruesto fornirebbe run meizo di difesa ai lavora�tori per reprimere 
eventuaU abusi dei da�tori di lavoro e noo fornirebbe a q~esti 
ultimi un mezzo analogo .per reprimere eventuali abusi dei lavoratoll'i, 
dando cosi luogo ad .una dispadt� di �tra.fJtamento coo violazione 
dell'art. 3 della Costi.truziooe. 
J1l vizio lo�gJco e giUII'id:iico in oui incocre il ragiooamento del .giudice 
a quo aippa.re chiaramente. A pairte la base su crui sembra impostato 
e clle conduce a coincepire il raipporto di lavoro come illltl inevitabile 
ed incessante conflitto :fra imprenditori e J.avocatori, ad mterpretall'e 
sotto questo PQ"ofilo le norme relative e conseguentemente a 
consfderare il procedimento previsto dall'aill't. 218 esclusivamente come 
Uiil mezzo per opprimere i datori di lavoro, � evidente che il principio 
di iugiuaglmnza non ipu� ritenersi violato soilo perch� vengooo emanate 
norme iprocessuali protettive di inte!I'essi sindacali contemiplaiti dalla 
stessa Costistuziooe. 

CO!ll ila normativa previ:sta neLl'art. 28 il leg1slatore ha inteso apprestare 
mezzi procedurali allo scopo di dar rili:evo giuridico �a quel 
movimento evolutivo, �gi� J.aiigamente attuato in altre nazioni, per 
crui le divergenze di interessi fra datori di lavoro e lavoratori, in il.uogo 
di svo1gersi sul piano extragiuridico e del contrasito extragiUJdiziaJ.e 
coo mezzi diretti di autodifesa e di offesa quali scioperi, asterusiool dal 
favOII'o, OCC1lJ!pazioni, serrate, licenziamenti ecc., tendano �sipOlllltaneamente 
semipre pi� a condUI'ISi entro l'ambi�to del diritto dello Stato e siamo 
composte e II'egoilate dinanzi agli organi g1ur1sdizionali di questo. 

L'airticolo. in paroila, rig~rdo all'attivit� indicata come � coodotta 
a!lltismdacale �, provvede introducendo uno speciale procedimento sommario 
da svolgere avanti il ipretore. A qruesto magistrato, in casi di 
comiporlamento del datore di lavoro diretto ad iimpedill'e o a limitare 
l'esercizio della libert� e dell'attivit� sindacale no1nch� del di!I"iitto di 
sciopero, attribu~sce 11 potere previa convocazione delle parti ed assunte 
somma�rie informazioni e quafo.ra ritenga SU!SlSisitente la violazione 
denrunziata, di provvedere con decreto motivato impugnabile, ordinando 
la cessaziooe del comportamento che ritiene illegittimo e La 
rimozfooe degli 'effetti. Trattasi perfanito di un provvedimento di urgenza 
di-retto a .ripristinare P!ovvilSoriamente lo statu quo, in attesa 
che Sl\l ricorso degli interessati si svolga avanti l'autorit� �giudizia1ria 
il 1g~udizio ordinario 'Per ac�certare la legittimit� del comportamento 
c<mtestato �e le sue conseguenze giuridiche. 

La normativa prevista dai1l'art. 28 non ha solta!llto iii fine immediato 
di realizzare una pronta difesa dei lavoll'atori, ma s'inquadra in 
un disegno assai pi� va!Sto d'interesse generale di:retto �ad evitare, 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 555 

mediante un procedimento somma,rio ed 'Lli!1 provvedimento prwvisorio, 
conflitti di lavo["O, lacerazioni e scontri fra lavo["atoci e datori 'di 
lavoro che possano dar J,uogo ad rargita~ioni, a scioperi o comunque ad 
intewuzioni di attivit� J.avO["ativa, le quali turbino l'attivit� azie:ndarle. 

Il fatto che il le1gisil.atore ahbda introdotto un !PI'OCedimento sommario 
pe[" reprfo:ne["e in via rdi oogenza un comportamento che ritiene 
Hlegittimo non importa la co!!1Seguenza costi1tuzionale di dover emanare 
aH1ra Jegge per reprimere atti lesivi oggettivamente rdivoosi compiuti 
da soggetti ,diversi o per proteg,gere diritti diversi o statuirre su 
situazioni ogigettivamente diverise, n� viola in alCIUIIl modo lLa ;par.it� 
e 1'1ugua,glianza dei cittadini. L'art. 28, statuendo disposizion!i: ,avverso 
il compiJmento di determinati atti, comp["ende tutti i dttaidini che di 
tali: a,tti si rendano autotri, senza fra["e :lira essi a1curna distinzione e pfiltanto 
lla 1legige di per s� non inrcor["e in afouna violazione'delli'art. 3 
della CostHuzione. 

Pu� ag,giungersi, per quanto 1suiperfiluo, che le il�eggi vigenti tutelano 
anche in via provvisoria rgU. interessi dei datori di :Lavoro contro 
atti dei lavora,tori con .provvedimenti di rUI'lgenza quarli ad esempio 
quelli rprevisti dagli arrtt. 703 ~ 700 del codice di procedura -civile, 
e pu� rilevarsi che lo stesso ar,t. 28 della legge in. -,300 del 1970 a1ss1icura 
nel procedimento da eS1So previsto ii! contrarddLtto["io fra le parti e 
inoilrtre rche il datore di lavoro pu� infiiggoce sanzioni 'disciplinari in 
via di autotutela in forza del potere gerarchico rirconosciutogli all'articofo 
7 de!Ja medesima legge. 

6. -Non sooo da accogldere le ques,tiooi di inco,stituziooalit� sollevate 
dal medesimo pretorre di '!lrrinitarpoli basate sulJ'effidenza del 
provvedimento ex arrt. 2,3 e sul fatto che esso sia munito di cfausola 
ersecutiva. 
A parte ,che anche altri �provvedimenti corntemplati nel codice di 
procedura 1civHe (quali ci. decreti e le ordinanze emesse da pretore ai 
seI11si dehl'arrt. 700_., dell'art. 689, 1comma primo, in 1caso di denunzia di 
!IlJUOVa opera e di danno temuto, ,delJ.'ai.rt. 703 per il rprocedim~tO posseissorio 
nella fase preliminare a corgnizione sommaria, dell'art. 66,5 il 
quale prrevede ,l'ordirnanza non impugnabirle di rila1scio) sono intfilinali 
e provviisorriamente eseeutivi, 1a procedura introdotta dall'art. 28 della 
'.legge rn. 300 del 1970 cosUtuis"ce una 1scelta legislativa disc!l'eziooale 
non SJUJScetttbile di corntro1lo in sede di giudizio di legi1tUmit� rcositituziOlllale. 


Non vanrno ipresi in C()(Il;Siderazione gli argomenti addotti darl giudice 
a quo basati su afferrmate lentezze dei procedimenti rgiudiz.ial!"i 
cui possono ricorrere i datori di rlavoro, atteso che eventuali inconvenienti 
nell'amminist,rraziorne della giustizfa neH'aipplicazione di da.te 

5 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

556 

nonme ;proces&uaJ.i n-OID. possono costitufa.'e motivi di illlcootil1Juz.i-0nalit� 
di alltre norme. 

7. -Non iha ll"iiliievo J.'a11gomento sollevarto daJ.lo stes�so pretore che 
d!l iricmso ,ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 pu� essere proposto 
in rg:uisa da lasciare indetermina,te le peirsone lfisioh.e dei iricorireniti: e 
perrtanrto, in caso di vittoria del dato!l'e di J.avoro, da rendere rd.ifl�ci1e 
a questo dd ottenet.,e il rimborso delle� spese processuali. L'acr.-gomenito 
� :i.r:nfcmdafo nelle sue premesse ilil quanto essendo il riooa:so degli organirSmi 
rlocaili 'un :atto di parrte, esso deve ccmtenere a pena di inammissibilit� 
rtutte ile indicazioni riohd.este dargli artt. 12r5, 163 e 1'64 <del 
codice di procedura ci'Vile. 
N� si comprende perch� :resterebbe indeterminafa J.a identificazione 
dei soggetti le,gtttimati per il fartto che 11 legislatore ha fatto uso 
delrl'espressione e organirsmi 1focali � termine questo avente run sirgnifioato 
preciso e rpregnante. 

8. -Infondate si appalesano anche le questioni di legittimit� in 
r-iferimenito agli artt. 2, 3, primo e secondo coo:mna, della Costituzione 
sorlJ.evate dai giudici a quo in merito all'art. 28 della J.eg.g�e n. 300 del 
1970 per avere questo ,legittima,to a e&perire il procedimento ivi previsto 
sorlo .gli organismi loc,a!l.i delle associazioni sindacali nazionali e 
non :i: singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali e rie rra;prpresentanze 
sindacali� aziendali. 
Lo spec1aile ;procedimento introdotto dall'art. 2,3 non modiifica n� 
restringe o limita in alcun modo le tutele gi� assicurate rdarlle leggi e 
dallo stesso Statuto dei lavoratori ai rudtt� .dei lavoraforri, dei datori 
di Javoro e delle ars.sorciazioni smdacali, ma, come si � detto, � diretto 
a �reprimere in via di urgenza e provvirSoriamente compo(['ll;amenti 1di'retti 
contro l'attivit� e la libert� s1Illdacale. � evidente ;pertalll!to la 
razionaJ:it� della norma, la quale attribuisce questo mezzo� d�. per se 
stesso efficace, ad organizzazion:i: re&ponsabiili che aibbiano U1I1'eff.ettiiva 
rappresentativit� nel campo del lavoro e :possano oipera1re coinsapevorlmente 
delle scelte concrete, valutando, in vista 1di interessi di categoirie 
ilavorative e non iLimitan.dosi a casi isolati e alla rprotezi-OID.e di 
ilnteresrsi soggettivi di singoli lavoratori, protetti questi daJile norme 
comuni spettanti ad ogni individuo, l'opportunit� rdi lric{)ll'Tere ar1la 
specriale procedura prevista dall'art. 28. 

La stessa initifolazione della nol'l!Ila: � reprressione idi ICOOlldotta antis1ndacaJ.
e �, indica che la coindotta del datore di J.avorro prevista da 
questa :rmrma non pu� essere identificata con quella violatrii�e di meri 
i~teressi ipa,trimondali o morali di singoli individui, ma deve estrinseca11Si 
in atti diretti ed idonei a coopire o ad impedfa�e o a Hmita,re l'esercizio 
della liber,t� o lo svolgimento dell'attivit� sin,dacale e pertanto 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 557 

gli interessi co�Uettivi di lliila larriga sfera di ~avo(I'aitori. La vaLutazione 
di tali atti al fine di ;promuovere la pr-0ced'llil.'a prevista daihl'a(I'rf;. 28 � 
qumdi (I'azicm.almente affidata dal legislatore agli org:arusmi locali delle 
assodazicm.i sindacali nazfo!naU che vi abbiano interesse, 1 quaU 
meglio d'ogni aLtro sono in g'rado di ricorrervi fondatamente e tempestiivamente. 


L'art. 28, J.egdttimando ail ricocso gli organismi focali delie aSJSociazion1: 
sindaicali nazionali � 1che vi abbiano interesse � 1S1Pec�lf�ICa senz'altro 
come 1gli intereSJSi ohe J:a :procedura :prevista intende iproteg.gere 
siano quelli. connessi a tali associazioni, i quali trascendooo 9uelli 
sog.gettivi dei si!ll:goJ.i individui. La volo!lllt�, del legiJSllatoce idi diistiinguere 
gli dntereSJSi collettivi dei J.avocatoiri da quelli dei singoli.i coJ.ip1ti 
risulta tanto ipi� evidente fo quanto gli: organismi ind1cati daiLl'a(I'rf;. ~'8 
sono :legittimati al rico:Mo indipendentemente dalla voloot� .individuale 
dei coJ.ipiti, i quali idilSPO!IlgOl!lo di mezzi'. processuali a d.i!fesa dei 
fo(I'O illlteressi. 

Pertaa1fo la sceJ.ta operata dail ,1eg�ISIJ.atore nelila sfera dell� sua discireziooalit� 
appaire del tutto raziona1le e iri:sipondente alJ.a realt� deJ.le 
cose, allo scopo che si prefigge ra1g.giUl!lgere e all'interesse della coJ.ilettiwt�. 
La (I'azi:onaHt� di �tale sce1ta � fra l'aJ.tro confe(['llllata daJJ!a 
co!llJSideraziooe che se ogni >S�DJgolo J.avoratoo:-e o qua1si�lsi associazione 
sindacale fosisero legittimati al dcorso ex a(I'rf;, 28, ila sttuazione ohe ne 
deriverebbe sa(I'ebbe ta:le da compromettere J.'attivit� deJ.l'azier�ida, da 
ledere la iproduttivit� di questa �e da ostacoilare se :non ipara>HzzaLre la 
azione direttiva dell'imiprenditore. F1ra il'a:l:tro 1coiru:liuirirebbe mevitabtlmente 
a prosipettare ogni copitraisto, and1e di natuira meramente patrimoniale, 
fra lavorato(I'e e da>toLre di Jarvoiro come condotta arntisiindacale 
di quest'ultimo, dando viita ad urna pletoira indtscriminata di 
dcorsi. 

9. -Non SJUSSiste nemmeno �il contrasto denunziato dal :pretoce di 
Padova :lira il predetto art: 28 e l'art. 2 defila Costituzione, illl quanito il 
prtmo, Jegitrtimaindo or,garusmi silll:dacail.i aventi detertrniinati. requii.siiti 
og.gettiiv�i a pro1porre il Lrfoorso ,ex a(I'rf;. 2'8, non colipiSlce m �a1cun modo 
n� ilimita i diritti ilnvioJ.aibili dell'uomo sia come sirn:golo sia nelle fQ(I'mazd.
oni so1ciali orv�e svolge ila sua persona>Ji.t�. N� S111Ssiste :il contrasto 
denUl!lZ�ato dail medesimo pretoo:-e fra ,l'art. 24 deJ.la Costttuziooe e 11."arttcoJ.
o 28 della leg,ge n. 300 del 1970 m qualll:to questo non ha in a'1clliil 
modo soppresso o limitato i mezzi di tuteli.a assicuirati 1a1l singolo e ,ad 
altre associazioni per la difesa dei proprrii ,diritti e interessi Ll.egj,ttimi, 
ma ha soli.o in�trodotto un nuorvo mezzo prooessuaile iper 'tuteilare dm. via 
di umgenza mteressi che trascendono que1li deil singofo e �Che 1si aggtunge 
ai mezzi �di it.tela i!llldiwduali, a.ttribuendone l'esercizio a de

558 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

termina.ti orgamsmi 1C!he iJ. J.egiislatore, nella sua legitttma e iinismdacabiile 
diisc�l'."ezionaJ.it�, ritiene idooei ad �espletaa:-e tale .funzione. 

10. -Non sUJSS�!Ste il contrasto .denUIIlzfato dal 1pretore di Bressanone 
:tlra -l'1art. 3, priimo cormna, delJ.a Costituzione e J.'inciso � SIU ricorso 
delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse� dell'a:r.ticolo 
2H della leg.ge n. 300 del 1970 in quanto la leg.itttmazione aJ. .ricorso 
di�1cui al detto a:rticofo degli.i � oa.-ganismi !locali delle �associazioni 
1nazioo�aU 1C!he vi abbiano intea:-esse � �e non di altre organizzazioni sindacali 
1comi'Slponde a situaziOIIli .oggettivamente diverse in cui <VertSail.'lo 
i p!rimi 1aventi determinati r.equi:siti rispetto alle seconde che di tali.i 
requi:siti 1sono s:focnite ed � pertanto pdenamente giustificata sul pi:ano 
razfoinale. 
Pea:-i medesimi motiv;i � da �esclLudere :iJ. contrasto denunziato dal 
triibUIIlawe �di Pavia e dai pretori di Oristano e �di Pompei :lira l'arit. 28 
de11a citata Jeigge e .l'art. 3 delLla Costituzione. 

.n coruferimento agli organisriii mdicati n�elJ.'a!rt. 28 e non �ad altri 
dehla legittfunaziooe ad esperire lo speciale riicomo .rientra nella sfera 
della disocezionaUt� del le1gislatore e non i� coistituzionalmente ,siir1dacabfile 
1da questa Corte. 

� 11. -In1susisisten,te � anche, per i motivi in iprecede1t1za illusta.-ati, 
la rpretesa violazione denU1I1ziata dal pretore idi PadO<Va delll'a,rt. 39 
della Costi.tuziooe, in quanto, come .gi� �e�siposto, l'art. 2:8 non limita 
l'oo:igianizzazione o l'�attivit� dei sinda1cati, ma Jegittima, �fil coea:-einza 
con il.'1Uiltimo comma del medesimo art. 39, i 1si:nda�cati cihe hrumw, in 
ba1se a irequi:siti oggettivd i!IlJdicati da�l leigislatore, inctsivit� iraipipl'esentaHva, 
ad aigiire con la iprocedura ex art. 28 per .J,a \l"eipressiooe di atti 
lesivi di intea:-essi collettivi si:ndaca:li. 

12. -Non � parimenti da accog1iersi la deniunz.ia di iincostiltuzfonalit� 
mossa dal piretoce di Pompei nei con:flronti dell'art. 28 della 
legge n. 300 de1l 1970 in \l"iferimento agli a.rtt. 24 e 39 de11a Costi.tuzione 
pe1r avere concesso ad associazioni 1sindacali noo registrate, 1senza 
iJ. a:'liconoscimento della loro pe!rsonaliit� gtuiridica, un diritto idi ricoil'\So 
a�l 1giuiclice. . 
L'irufoodatezza de1la questione risulta daJ.la disposizione dehl'aa:-ticoil.
o 36 del~ codice civHe, pienamente apiplicabile alle associazioni 
sindacalii, H quaJ.e pres1crive 1cihe J.e assodaziom non riconosdute 1come 
persone giuridtche possono stare in giudizio nella pemona di coloro 
ai quaJ.i, secondo gli accoil'\di deg:li assoda.ti, � coruferita la presidenza 

o la di\l"ezione. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 559 

13. -Infondata � anche la questione sollevata dal pretore di Ttrinitaipoli, 
fil. qua1le denunzia l'iincostit1uzionaU.t� deJl'aa:it. 28 delila legge 
n. 300 del 1970 in quanto d.n contrasto con l'art. 40 della Costituzione. 
L'irnfolndatezza di ta.Ie denunzi,a arppare evidente, richlamando le 
sentenze di questa Corte n. 123 del 1962, n. 141 del 1967 e quella recelil!
te n. 1 .del 1974, affe!IIDlan�ti cihe Jl dirirtto di sciorpe1ro � orperante 
neH'm:dinamento indipendentemente da.Jl.'emanazio111e di norme leigislative 
iche, .in baise al d�ISlposto deH'airt. 40 della Costituzfo111.e rpotssono 
legittimamente segnacrne i limiti, e �che la J:egge 111. 300 deJ 1970 nulla 
aig1giunige e nulla toglie all'eiliUIIlciazione di questi criteiri generaJ.i fissati 
dailJ.a Corte. -(Omissis). 

CORTE OOSTITUZIONALE, 6 marzo 1974, n. 55 -Pres. Boinifacio -
Rel. ReaJe -Soc. Reco(l1da1ti (avv. Prosrpe1retti) e Presidente Consiglio 
idei Ministri (sost. Avv. Gen. Stato Gargiulo). 

Lavoro -Licen?liamenti individuali -Normativa -Applicabilit� -Limiti 
-Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. art. 3; 1. 15 luglio 1966, n. 604, art. 11). 

Lavoro -Licenziamenti illegittimi -Reintegrazione del lavoratore 


Applicabilit� -Limiti -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. artt. 3 e 24; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 35). 

Non � fondata, con riferimento al principio di uguag�Lianza, La 
ques.tione di legittimit� costituzionaLe dell'art. 11, primo comma deLia 
legge 15 luglio 1966, n. 604 nelLa parte in cwi esC'lude che le disposizioni 
sui Licenziamenti individuali sii appLichino ai datoll'i di Lavoll'o 
che non occupano pi� di 35 dipendenti (1). 

Non � fondata, in riferimento ai principi di uguaglianza e di difeoo, 
La questione di legittimit� costituzio'llaLe deLL'art. 35, primo comma, 
deLLa le�gge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavorotori.) che 
appLica la disciplina della reintegrazione nel pos.to di Lavoro in caso 
di licenziamento illegittimo soLo alle imprese con unit� produttive 
con pii� di 15 dipendentii. o che occupino pi� di 15 dJipendent:i nelL'ambito 
delLo stesso Comune (2). 

(1-2) In dottrina: PROSPERETTI, Dimensioni deU'impresa e reintegrazione 
nel posto di lavoro, in Mass. giur. lav., 1970, 332; FRENI e GIUGNI, 
Lo statuto dei lavOll'atori, 1971, sub .art. 35; AssANTI e PERA, Commento allo 
statuto dei l.avoratori, 1972, sub art. 35; MANCINI, Statuto dei diritti dei 
lavoratori, �in Comm. al e.e. Scioloja e Branco, 1972, sub art. 3�5 e RIVA 
SANSEVERINO, Il lavoro nell'impresa in Trattato dir. civ. it., 1973, vol. XI, 
I, 92. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

560 

(Omissis). -3. -Le !disposizioni impugna,te J.'iispeoohiano l'evoluzione 
deHa legiislazione in mateda di riisoluzione deJ. 1contwtto di favoro. 
Innovandosi alla dtsc~plina della risolubilit� ad nutum prevista 
a favore idi entrambi i contraenti dall'art. 2118 1c.1c., si � stabilito (.con 
l'art. '8 delJ.a legige n. 604 del 1966) ohe, iin caso ,di liicenziam~to intimato 
senza giusta causa, o senza giustificato motivo, il datore di lavoro 
� tenuto a ,riassumere i,l rprestatoire di llavoro o, in mancanza, a 
dsalllCiirigU il danno mediam.te ;ima iindennit� raig~a,gliata ,ad un mwtiipJ.
o, varfabille, secondo determinate circostanze, :fra 1un maissiimo e 
llliil minimo dell'ultima !retribuzione mellllShle. Ma, rsuccessirvamente, 1con 
l'art. 1'8 della legige n. 300 deJ. 1970, si � ric01t1osciuto il. diritto a:Ua 
reintegrazione nel 'posto di iLavoiro al diipendente HlegiJttiimamente licenziato 
oltre a1l risarcimento :del danno, ed �evootuaJmente alll!che il 
diiritto 1a1 pagamento delJ.'ammontarre del:le retriibuzio[JJi, dovutegU in 
virt� del Taipporto ,di lavoro, dalla data delfa 1senrtenza a quella della 
effettiva dii cru~ Teiintegrazione. 

Ai fini del coordinamenito di tali iliverse no:rimative va rHevato, 
per:altro, cihe, ai serusd. del dcor:dato art. 11, pirimo comma, deJ.la legige 

n. �604 del 1966, l'art. 8 non � applicaibHe ai datori 1di 1avoTo oihe occUJpiino 
fino a 3,5 dipendenti, mentre ,J'.art. 315 della legge n. 1300 del 
j 

1970 -sotto la riubdca < Campo d'arwiJ.icazione � -dopo avere, nel 
parimenti ricordato comma rpriimo, 1stabilito che li.e 1diisposizioru delJ.',
art. 18 (olt:r;e quelile del titoilo III idelia legige) si applicano a ciascuna 
sede, -staJbilimento, filiale, ufficio o reparto autOiil.omo clle occupa pi� 
di 1'5 diipendenti, a,ggiu!nge, nel secolll!do comma, l'estensione deJ.le 
stesse alle imprese iI11dUJStriali e commerciali che nelJ.',aJmbito 1di runo 
stesso comune occupino ipi� 1di 15 dipenidenrti, anche se :c~a1SCUJna del!le 
unit� rproduttiive .dell'unica impresa noin ra~giu[JJga tali ilimiti. 

Analoghe 1d�JspOsiziOIIli, COIIl riferiimento a mfilor IIlJUjffierO di 1dipendenti 
scmo stabilite iper ile iimrprese agricole, che ;peraitro !Il()[l riicadono 
nell'oggetto del presente giudiziio. 

4. -,Quanto aill'art. 11, ipriimo 1comma, della !legge n. 604 del 1966, 
deve 1riilev1a\l\Sii cihe, CO!Il sentenza n. 81 del 1969, questa Corte ha ,gi� 
dich!i.!aJrafo illOIIl foI11daita la questione idi legittimit� costituzionale iprospettaJta 
iin rid:erimenrto al ,principio d'UJguaJgUanza. I motivi cihe ha:nno 
fa:tto ritenere non irirazfonale la diiverisifiicaziooe, introdotta aJ. fine� di 
determinare il regime de� J.iJc,enziamenti mdividuaU, a ;seconda delle 
diimenisiOIIli cihe 11 1da,tore ,di larvoco abbia 1coo:ferito 1aJ1la oogainizzaziOIIle 
della sua attivit�, quale dato aderente a1la realt� 1ecooomica di comune 
,esiperiienza, meritano 1di essere ora riconferimaiti:, anche ipereh� 
nessuna: sostanziaJmente nuova aJrgomentazione contraria cisulta dedortta 
nelle OOC'diinanze di rimessione ci, dai1le pairti. Ed appena oocorre 
aigigiungere d:i.e J.a legittimit� delfa noTma iin esame permane, ,a[JJCihe 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 561 

ric001oocendosi ad essa, a segudito de1la S1UOCesisiva legge 1t1. 300 del 1970, 
un ambito di �app1icahi11t� 1dirvevso da quehlo ohe la caratteriz:mrva anterio['
llllenrlJe. 

La qiuestione stessa deve diicl1iaram, qU�l!ldi, iinrfcmdaita. 

�5. -E. lo � anche sotto l'accennata rprrnsipettaziOl!le svolta in Ofl'dine 
ahla non aipip]JiJcabiJit� in ogni caso de1l'airt. 2 della rstesisa J:egge. 

Quainto a quest'ultima disiposizi.01t1e, �cihe i'IllJPOne al datoil"e idi il.avoro 
�l'obbligo� di. comunicare al diipenden.te i motivi del il.icenziamento 
1t1elle iiportesi disdpUnate dalla J.egige dJn questione, occorre appena osservare 
che simile 11trnitazione posta all'art. 11 non rpu� riitenerisi in 
contra!Slto con l'airt. 3 della Costmuzione. Deve esch1dersi, irufatti, che 
derivi di\sipariit� di trattamento �ed inigiu:stifiicato rpreigiudizio ail lavoratoir� 
dall'assenza dell'obbligo per il dailoTe di J.avoil"o della comunicazione 
del licenziamento e dei motivi �di esso ainrihe quando si ipotizzi 
cihe il licenziamento sia !Stato determinafo da mortivi rpo.Jditici o 
sindacali o religiosi, in ispregio alile Ubert� civili garantite daHa CostituziO!
Ile. 

Nel caso suddetto, iir).fa�tti, vige il p~incipio deHa .pi� ampia facolt� 
di indlagine e di pirova sui reali motivi del Hcenziamento, indipendentemente 
dal silenzdo o da eventuale coml\ll!licazione del datoce 
di il.avoil"o, ove la sua decisione risui1ti viziata da contrasto co1t1 l'art. 4 
della ll:egige rp�redetta. 

6. -La risoluzione delle iulteriod questioni il"ende alllZitutto necessado 
il coordinamento, in via interipil"etativa, della disciplina dei 
licenziamen1ti individuali iprevista dalle due legigi in esame (a!l"!f;t. 8 
e 11 ,dJella legge del 1966; 18, 35 e 40. della le~ge <llel 1970) per 
identificail"e l'esatto contenuto della norma impugnata. OI'lbene, tenendo 
�conto dei ben noti dubbi interpretativi, nonch� della diversit� 
degli orientamenti emersi �ail riguardo 1t1el coil1so dei lavori rpireparatod 
iper la :fru"'mulazio1t1e dell'art. 3.5 dello Statuto, �e S1U1Ccessiivameinte 
ilil dottrina e nehla gioospirud�nza dd me1rito fO!l"ffiatasi in sede 
. di pirima aipplic1azione, questa Corte ritiene cihe, ferma resitaindo oglJ:li 

� ailtra 
IIlOIIl .contrastante disposizione .della J.e~ge 1966, in. 604, i'illllilovazione 
introdotta dall'art. 18 d!elfo Statuto alla discip1ina dei licenziamenti 
riconosciuti illegittimi si:a isfata dahl'.art. 35 resa rupiplicaibile nei 
sensi in appresso specificati -a11e imprese industria'li e commerciali, 
purrch� si pres:entino con sedi, stab11imenti, filiali, uffici o xepam 
autonomi ~UJnit� .produttive) oc�cupanti pi� di 15 1diipendooti (art. 3,5, 
primo comma), oppure con� rpJ.uralit� �~ unit� rpiroduttive aiventi meno 
di 16 1diipend~ti ma 1che ne oocuipi'Ilo, ne1l 1complesso, ipi� idi 15 �e �Orperino 
1Ile1l'ambito .territoil"iale dello istesso comune (secoodo 1comma). 


562 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sembra essere sta.fa dntenzi0111e del �legiSllatore di da.re cosi .giuridico 
rilievo, non solo �ai fini dello 1svo1gj,mento de1le attivirt� sdndaicali 
di oui a.I terzo rtitoJ.o� de1lo Statuto ma �anche ai fin.i del licenziamento, 
aU'urnit� produttiva distinta daJ.J..a coonp.lesisa 011ga111izzazione i'mprenditoo:
iale, nel cui ambito �esso si delinea �con carattere di a1uto111omia, 
cosi dai rpunto di vista econonriico cStriutturaJ.e, .come da que1lo finalistico 
o del risiuJ.tato prooottirvo, 111e1la !Pi� vacSta airea del n�ericaito dei 
benii. o dei senrizi. Ad identifica�re le U111it� rproduttive non � necessario 
che esse siano a:-ilevanti come a111to111omi centri di imputazione di ra.ppocr
�t� 1giurldfoi. 

N� alla loro configurazione concreta o.sta l'unitairia funzioqe dil:'
igenzdaile �eserciitata dall'imprenditore, e nemmeno � inco:rnpartib�e con 
la loro artkolazione la drcositanza che nel quadcro organizzativo dell'impresa 
siano previ:sti uffici direzionali comuni, che presiedano al 
cooll'diname1nto produttivo e ad um armonico sv'iJ.urppo dell'atti�vit� economfoa 
�complessiva. 

LI �che, ,dJ'a11tra pavte, 1giu.stifi1ca la globaJ.�e ed �unitaria �cons:Mem


zione dell'impresa so.tto profili e rper fini diversi. 

Orbene �realizzandosi in un'OOnipresa commerciale o i1nd1U1striale �le 

suesposte condizioni ai sensi del p.rimo e secondo comma dell'art. 35, 

ai dirpendent� dell'unit� (che .potrebbe eissere unica ed esaUirire la con


sistenza de11'impresa) o delle unit� produttive da 1prende1ri.si in c01111s.i


drazione ai 1sensi dei dlUe commi deU'a.rt. 35, si �aiw>licher� 1l'acrt. � 18. 

La novmativa della legge .del 1966 (anche ne1l'ar1t. 8) 1rima1ne a 

sua voJta aprplicabtle ai di.pendenti estranei a1l'U1111it� o alle un1rt� rp1ro


duttive, quando, �J. numero complessivo dei dipendenti de1l'imrp1resa 

suiperi comunque il J.imite dei 3�5 stabiJ.ito da�l 11ic0Qidato a1rrt. 11. 

Spetter� ovvfamen.te al giudice accertacre, caso per caso, q1U�al!i 1di


pendenti siano da considerare estranei a11'.unit� produttiva 011.1de rite


nerli non sog,getti a1l'a.ppliicazione dell'art. 18. 

In ultimo, hl regime di cui all'art. 2118 del codice civile !l'esita iin 

vigOil'e quando entrambi i predetti J.we1li oc1oupazionali, .nei sensi sorpcra 

precisa.ti, non tro�vino, realizza:ziiOllle. 

7. -Cosi coovdinandosi �le rpredette di1sposizioni 'ri<su1ta ammissibile 
la questi0111e .so1levata dal pretor.e di Mo111fa1gnana che, iperalitro, al pari 
di queJle so1levate dagli altri. due �gi1Ud1ci, va dic!hiairata non fo111data. 
OJtr.e a dover.si ribadi:re (come in sentenza n. 81 del 19169 di questa 
Corte) ohe l'art. 3 della Costituzione � lll0111 1Coil'risrpm1de ad u111 criterio 
di mera .uigua.glianza fol1IIlale e ipevci� non esclude che il legislatore 
possa dettare norme diverse per regolail'e siotuazi!oni 1che egli critenga 
diveme, enrtro un mavgine di discrezionalit� ohe giusrti:fk!hi sostanzialmente 
il 1cr1terio di differenziazione adotta.to �, e clle 111ei sensi 
accen111ati deve valutarsi � la comp0111ente numerica dei ilavoTatocri, qiua




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

le indi!ce di un modo di essere e di orperare deU'irmpreSa o dehle S1Ue 
oggettilve ariticolazioni �, non rpu� ne1gars:i che l'art..3.5, primo comma, 
deHo iSitaituto, nel segnare per ila remtegrazione del larvoratoire i1legtttimamente 
licenziato iJ. limite di :non meno di 16 dtpendenti addetti 
a dascuna unit� rproduttiva di dma;i1rese �mdustria1i o COlffime11ciaili, � 
la dsultante di is1celte dliscrezionali operate, nell'ambito della Costituzione, 
dal J.egiistatore e noll'.l rpriv�e di razionalit�. 

Inivero deve riitenersi che i!l legislatore, S'enza dare esci1uswo ri


lievo al criterio della fidluciariet� nel rapporto di lavoro o all'esigenza 
di non 1girarvare di oneri economici ecce1ssivi J.e imprese idi m.1nori dim~
io1nii, �abbia a0ttribui.1to prevalente e determinanrte vafore a1Jil'.esigenza 
idi 1sa1lva1guardare la :funzionai1ilt� delle unit� rproduttive, nell'intento 
idi evitare in quelle 1con minor numero di dipendenti (secondo 
l'mdice nrnneri1co cihe ha ritenuto .orpportU1I10 stabiUre) d!l verificarsi di 
situaz:Xoni idi tensione nelle quotidiane. relazioni umall'.le e di lavoro 
corrirenti �tra fil dipendente licenzfa.to (e rpoi rei�t1tegrafo :nel medes1imo 
ambiente) e i prerposti all'unit� produttiva :nonch� .gli altri J.arvoimitori 
ad essa aipipa�rtenenti. Quale inidice de1l1a vofont� del legilslatore pu� 
rico�l'da�mi H dettato del secrnndo comma dell'art. 35, .giacch� :n.ei casi 
ivi rp1l'evi!sti gJi �in�convenienti derivanti dal!l'obbJ.i.gator.i:a reinite.girazione 
nel posto di lavo�ro, possono, 1se1I1Za aipprezzabHe rpregiudizio per il 
lavoratore, evitarsi col trasferimento da un'unit� ad un'altra, nell'ambito 
dello stesso comune. 

Ne consegue che J.a tipizzazione di 1divers�e fattispecie, ai fini di 
una d!i1sciipJ.ina non und!frnrme .dei J:icenzdamenti individuaili, sdiUJgge, rper 
se 1Sttessa a censure .sotto n iprofiilo della razionaiUt�, ponendo m luce 
va1utazi.oni discrezionali di poilitica legislativa, avenifli riguardo ad equilibri 
economico-sodaili che ne !hanno �consi.gliafo �l'adozione nel!l'm�teresse 
genemJ.e. n che non esc�1ude, ovviamente, uJ.terii!ori mterrventi 
legisilativi volti a migU01rare, nell'interesse .generaJ.e, 1sia la so1Sttanza. 
della normativa, o!I"a vigente, sia la formulazione di e.s1sa, onde agevolare 
H compito de1l'interrprete. 

18. -Le sorpra esposte consMerazioni dJitmostrano cihe 1a questione 
� infO!l'.l!data ancihe in riferimento all'art. 24, prtmo �comma, de1la Costituziooe, 
inteso quale specifi.cazione uJ.teriore del rprincirpio �di uguagliarnza. 
18\rpeitter� al 1giudice �di merito aicc�ertaire, nei limi-ti deMa domarnda 
p!rorposta, se il <trasferimento del .pre1Sttatore di J.avoro da un'unit� ad 
Ulll'aliflra 1�ti minore co!l'.lJSisiflenza, sia realmente .giustificato da � CO:nlJPl'Ovate 
Tagioni tecniche, organizzative e produttive �, giusta il disposto 
dell'art. 13 dello Statuto medesimo, e non rpreordinato a1l'aUonfanamento 
daiLrnmpresa. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

564 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 ma1rzo 1974, n. 56 -Pres. Bonifacio -
Rel. Benedetti. 

Costituzione della Repubblica -Questioni di legittimit� costituzio


nale -Rilevanza -Fattispecie in tema di esecuzione penale -Irri


levanza. 

(1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.p. art. 622). 
� inammissibile, per difetto di rilevanza, La quesitricnie di costrituzionaLit� 
deH'a1�t. 622 del codice di procedura penate soUevata in rifeirim~
to ad un proce.dimento d� esecuzione penale giJ� definito con 
srel/1,tenza passata in giudicato (1). 

(1) La Corte ha fatto appddJcazione ded principi pi� voJ.ifle enunciJati in 
tema di xdilevanza deilla questione di �costituzii.onaJl.dit� :nell. giudizio a quo. 
CORTE COSTITUZI�NALE, 13 mM"zo 1974, n. 62 -Pres. Bonirfacio -
Rel. Verz� -Hoteil. Vi1la Luisa ed altro (n.1c.) e Presidente Consiglio 
dei Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Savarese). 

Lavoro -Controversie -Competenza territoriale � Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione. 
(Cost. art. 3; c.p.c. art. 435). 

Non � fondata, in relazione ai principi di uguagiianza e di tutela 
del Lavo1'o., La questione� di legittimit� costituzionaLe dell'art. 434, secondo 
comma del codice di procedura civile, che prevede una speciale 
competenza territoriale per le controversie dii Lavoro (1). 

I 

(Omissis). -11 pretore idi �Milano (['itiene 00.e il.'art. 434, carpovel'ISo, 
del codice di procedura �civile __..:... disrponenrdo cihe, nehle rcollltroversie 
individuali di lavoro, competente per .temi.torrio � n giudice nella cui 
d:reosc1rfaione si trova l'azienda, o 'Ultla qua.1siasi rdipendenza idi questa, 
a11a qruale � addetto H lavoratore -ipriva iil lavorratore stesso della 
facolt� di avvalersi dei farri ordinari, rprevi:sti da1gli 'artt. 18 e seguenti 
dello stesso� codic�e, e determiina cos� una mgiustificarta rdisrparirt� di

1

trattamento iriJSJpetto a.gli altri dttadiini, con vi!olazione degrli a.rtt. 3 
e 315 rdehla Cootirbuzione. 

(1) La soJ.uzione relata dalia CoiDte iail1a �questione � valida anche ri~
ardo al nuo�vo testo delil'art. 413 c.p.c. <introdotto rcon ila J:eg;ge 11 agosto
� 1973 n. 533. La I11Uova nm-mativa, in:llaitti, p:vev;ede anche per 1e controversie 
idi lavoro il f0tro �generale dell'art. 18 .c.p..c., ma solo come foro 
concorrente successivamente a quelli del iliuorgo ove � sOO'to il rapporto o 
iin �cui si trova il'imprresa o '1a 1sede di \Lavoro. 
�� 

-


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

La 1questione � iin:fOIIlldata. 

N e1le mor,e del :presente 1giudizio � intervenuta 'la leg;ge 11 agosto 
19713' lll. 533' ohe, disciipl.in.~o . ile 1co:n1irO'Vers:ie mdivilooali di J:avoro, 
dispone ,che, quaJ.ora lllOlll trovino ,awlicazio1t1e ile nom:ne ISUi fori 
speciali previsti daiH'art. 413, si applicalllo quelle dehl.'art. 18 e seguenti 
del codice di iprocedma civile. Per�, i giudizi pendooti a11a data di 
entrata �lll wgore della nuova 11eg;ge so:no defini,ti dahlo istesso �gmdice 
che ne conosceva in ibaise alle norme di competenza vigooti (art. 20, 
secondo co!lllma). 

La questione se la sipeciale 1cmnpetenza territoirialle prevista dal


�rart. 434, capoverso, ,cod. iproc. cirv. illl materia di controveris�e di favoro, 
abbia ca!l'lattere escilusivo oppure co:ncOI'Tente con i frnri o!l'ld�llla(t"i, 
deve rUen,ersi definitivamente risolta nel seltllSo che il ilavoratore non 
pu� avvalersi di tau fori, soiprattutto per la conso1~daita 1giw:-lispnide1t1za 
deHa Caissazi<>ne, ,gecornido la quale '1a 11a,;tio della lllOO'lma :non ha lo scO(Po 
di salv,a1gua:r:dare l'interesse di Ulna o dehl.'all!tira ;p1arte, ma di risp1ettare 
il"esigenza di una migliore esplioazio1t1e defila fu!!lZione giurrisdiziona1e, 
nell'mteresse ISU!!Perioce della ,g;iustizia. E 1t101n � possibfile nega�re che 
ilo svolglimooto del processo 1t1eli1a cfil"icoscrizione deil. luogo :ilil cui il 
ra!P!Porto di ilavoro si � SIV'olto CO!Ilisente 1di :regola lllna pi� (t"apida raccolta' 
dehl.e prO'Ve ed una pi� stc1ur1a vaiLutazione degli acc1w�amenti 
di fatto. 

A forto il.'oridi1t1anza inisliste nella ,tesi dell'interesse del ilavmiatoce, 
quando d!1 legislatore ha sce1to, nell'ambito dei 1suoi :poteri diJScrezionaU, 
fl1II18. procedura 1che meglio risp10IlJde a11le esi1genze idi 'llllla 1gliust�zia 
pront~ e stcura ed a plrindpi di rapida soluzione delle controversie, 
cui � dndirizzato tutto i:l processo del ,1avoiro, nehl.'mteresse co!mJUllle 
di entrambe \le (pairti, dato�re di ilavo�ro ,e lavoratore. 

I1t1 cornisiderazione della indiscutibile razionalit� defila lllOll'ma, no1t1 
SU!SIS�ISte n� la violazione delil'art. 3, 1t1� quella deJ:l'arit. 315 della Cos1tituzi01t1e. 
-(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 marzo 1974, n. 63 -Pre's. BoniJfacio Rei. 
Capailozza -Gorla (avv.ti Medina e Anitonelili). 

Lavoro -Trattamento economico -Dipendenti da imprese appaltatrici 
di amministrazioni autonome statali -Equiparazione ai dipendenti 
statali -Esclusione dell'asse~no temporaneo -Ille~ittimit� 
costituzionale. 

I 

(Cost. art. 3; d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, art. 21). 

� coobituzionaimente illegittimo, per vrio'lazione dei priinc11,pw di 
uguaglianza, L'art. 21, secondo comma, dei d.P.R. 21 apr,iie 1965, n. 373,, 


566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sul conglobamento dell'asse1gno tempornneo negU stipendi '[Xlghe� e retribuz.
ioni del personale statale, neiia pwrte in cui richiiama l'ultimo 
comma dell'art. 3 della legge 6 fe1bbraio 1963, n. 45,. che es-elude l'assegno 
temporaneo dalla determinazione dei vari istittUti cont'l'attuali 
dei dipendenti delle imprese appaltatrici, dell'amminist>razione autonoma 
delle ferrovie dello Stato (1). 

(1) La Corle ha individuato un conrtrasto tra il pirimo comma dell'art. 
21 del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 3.73 che, attrav0el'\So il richiamo all'art. 2 
del d.P.R. 22 novembre 19.61, n. 1192, impone di determinaTe iil trattamento 
econormico spettante ai .dipendenti deJ.fo imprese appaltatrki delle 
amministrazioni autonome defilo Stato �tenendo conto dell'inteira retiribuzione 
base del dipendente pubblico, ed H .siecondo �comma dello stesso 
art. 21 che, att!l:"aveirso inve�ce il. richiamo 1al criterio� indicato dall'art. 3, 
ultimo .comma delila leg.ge 6 febhraio 1.96�3, n. 45, esclude dai!. computo 
l'assegno temporaneo, sebbene questo sia ora conglobato nello stipendio. 
CORTE OOSTITUZIONALE, 13 marzo 1974, n. 64 -Pres. Bonifacio -
Rel. Crisafulli. 

Reato -'Affissioni -Affissioni fuori dei luoghi a ci� destinati -Iscri


zioni in luoghi pubblici -Contrasto con l'art. 3 Cost. -Illegitti


mit� costituzionale -Non sussiste. 

(Cost. art. 3; c.p. art. 663; I. 23 gennaio 1941, n. 166, artt. 2, 4). 

Non � fondata, con riferimento al principio di uguaglianza, la 
questione di legivtimit� costituzionale dell'art.. 663, secondo .comma, 
del codice penale (nel te'Sto modificato con l'art. 2 del d.l.vo 8 novembre 
1947, n. 1382), cl'e sanziona le affisStioni fuori dag1ii appositi S'[Xlzi 
e le iscrizioni in luoghi pubblici (1). 

(Omissis). -1. -I .giudizi promossi dalle due Oa'.'clinainze del IP'retore 
di Pisa vengo1Do ri1Uniti e decisi con unica sentenza, avendo ad 
oggetto .J.a stessa questioll1e, che concerne la legttti!In.it� coistttiuzionafo, 
in riferimento all'art. 3, ,primo e secondo comma, della COISt1tuzioine, 
dell'art. 663, se1condo comma, del codice penafo, inel tesito risultante 
da,Ha modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legiSilativo 8 no


(1) In giurisprudenza, sull'.equtparazione tra 1affissioni fuori deg�1i spazi 
a ci� destinati 'e .iscdzioni: Cass. Sez. III, 8 magigo 1962, Tic. Rossi in 
Giust. pen. 1963, II, 428 e Caiss. Sez. III 23 gennaio 1961, dc. Lucadni, in 
Giust. pen. 1961, II, 738. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

vembre 1947, n. 1382. Staindo all'1nterpretazione aSJSUnta nelle oa.idinanze, 
d!llrfatti, JJrt forza deLl'axt. 663, 1cos� come modificato, li.a col!locazione 
di iscdzfoni in luoghi rpubbl'ki �comprensiva di qrueLle tracciate 
sUJl suolo 1Stradale, 1come avvenuto nella specie) 1sal'ebbe rpunita ipi� 
gravemente (e cio�, aniohe co~ J.'arresto) rispetto a1le afnssioni ese~
d.te fuori degli .sipazi a d� destinati, essendo fale indirazione sanzionata 
1oon fa sola ammenda, in forza del rinvio fisso ail. testo originario 
del detto art. 663 operato dag.li ai:rtt. 2 e 4 della leg.ge 23 ,gennaio 1941, 
rn. 166. 

2. -La questione, che muove da un'erra.ta interpretazione delle 
soipra Q"icferite disposizioni di legge, disatte,sa daLla costante giur~sprudenz,
a 011dinaiI"ia, non � fondata. 
Ed ililvero, a seguito e ,per effetto deilla sentenza n. 1 del 195,6, 
coo 1c111i questa Corte ebbe a diohiairaire la illegittimit� cositituzionale 
deH'all't. 113 del t.u. della legge di p.s:. (e con esso deLI'art. 663 c.ip., 
nella parte ohe vi corrispo1nide), ad �eccezione 1soltanto del suo qiU.�IIlto 
comma, 1che vieta ,le amssioni fuori dei luoghi de1stinati daU'autoriit� 
competente, ila 'Sliiuazione di didtto in materia ,si presenta oggi nei 
termini clle <possono ibrevemente riass1Umersi come segue. 

Le trasg1re1ssioni al divieto di cui al rico!l'dato quinto comma delil.'
all:"t. 113 llegge di p.s., a.-ibadito e specificato nell'art. 2 della legge 

n. 166 del 1941, pure dtafo, trovano tuttora la loro 1sanzione nelil.'
art. 663 1c.p., nella formufozim1e alla quale esclusivamente po,teva 
avere ritfeiI"ime1nto l'art. 4 de1la legge del 1941; rpena,1mente 1irriilevanti, 
ihvec�e, sono divenute oir'mai le 1cI!iverse figure di i:reato enU1t1ciate ne~ 
secondo comma della disposizione del ,codice (afflJSl'Sione senza licenza 
o senza 01sservarne le ;prescrizioni), aJLLe qual,i. si riferiva il .successivo 
d:eccreto J.egisilativo de1l 1947, nell'inaspriire �le pene. 
Sicch�, attualmente, nes1SUna differenza di :trattamento 1suss.iste per 
le due irpotesi, poste tra foro a raffironto dail:le OI'dinanze, di affi�ssiooi 
!liuoirJ. degli aippoisiti spazi e di iscrizioni in 1uog.hi pubblici, per entrambe 
essendo prevista la stessa rpena dell'ammenda:,.. -(Om:issis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 mairzo 1974, n. 65 -Pres. Bonifacio -
Rel. Capalozza. 

Reato -Oltraggio a pubblico ufficiale -Guardia giurata -Equiparazione, 
(Cost, art. 3; c.p, art. 341; t.u. P.S. art. 133). 

Norn � fondata, con riferimento al principio di uguagiianza, la 
questiJo-ne di legittimit� costituzionale dell'art. 341 del c�dice penale 


568 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in quanto comprenda neLZ.a tutela penale cinche le guardie giurate dipendenti 
da privati previste dall'art. 133 del t.u. deiLe leggi cU 1Y1LbhLica 
sicurezza (1). 

(1) In giuriispirUJdienza: Cass. pen. Sez. VI, 9 marzo 1971, MERLES, 
in Giust. pen., 1972, II, 120. In dottrina, MANZONI, Trattato di diritto penale. 
Milano, 1962, V, 86. 
COR'.DE :COSTITUZIONALE, 13 marzo 1974, n. 66 -P.res. Bonicfacio -
Rel. Volterra -Ente Fucino e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. 
Avv. Gen. Stato Savarese). 

Riforma fondiaria -Assegnazione -Morte dell'assegnatario -Successione 
-Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. artt. 3 e 42; 1. 29 maggio 1967, n. 379, art. 7). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di uguaglianza e di 
tutela della propriet� privata, la questJione di legittimit� costitJuzri.onaLe 
deWart. 7, terzo e quarto comma, della legge 29 maggio, 1967, n. 379 
sulla riforma foodi.aria che diispone che l'assegnazio%e del fondo, in 
oaso di morte dell'assegnatairio prima del pagamento del prezzo� di 
riscatto, � fatta a chi sia stato designato dal testatoere o dai coeredi o, 
in caso di disaccm�do, dall'autorit� giudizi.aria (1). 

I 

I 

(1) In dottrioo: LEONETTI, La successione a causa di morte nei poderi 
della riforma, d:n Giur, agr. it., 1968, 327; RECCHI, Considerazioni circa la 
I

successione mortis causa nei rapporti di assegnazione e la legge 20 mag;,
i 
gio 1967 n. 367 sul riscatto anticipato delle terre di riforma, in Giur. lav., 


I i 

1968, II, 366 e NANNINI, Evoluzione legislativa delle terre di riforma fondiaria, 
in Riv. dir. agr., 1197'1, 126. 


~ 



SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE DI GIUSTIZIA !DEiLJLE COMUNITA' EUROPEE, 6 marzo 1974, 
nehle cause riunite 6/73 e 7/73 -Pres. Lecourt -Rel. Donner -
Avv. gen. Warner -Istituto Chemioterapico ItaJdano (avv. Eililis) 
.e Oomme11ci1a[ 1Soihnens Cooporaition (avv. ,1Jer K1u1H.e) <:. CommissiO!
Ile delle ComUlllii.lt� 'europee (ag. 'V'alil de:r Esch e Marchirni-Camia). 


Comunit� europea -Concorrenza -Pratiche vietate dall'art. 86 del 
trattato CEE -Posizione dominante nella produzione di materie 
prime impiegate nella fabbricazione di determinati prodotti Procedimenti 
di fabbricazione alternativi solo potenziali e non 
ancora realizzati su scala industriale -Irrilevanza. 
(Trattato C.E.E., art. 86). 

Comunit� europee -Concorrenza -Pratiche vietate dall'art. 86 del 
trattato CEE -Posizione dominante -Mercato da prendere in considerazione 
� Prodotti finiti -Rilevanza. 

(Trattato CEE, art. 86). 

Comunit� europee -Concorrenza -Posizione dominante sul mercato 
delle materie prime -Produzione diretta di prodotti finiti -Rifiuto 
di rifornire clienti di materie prime -Sfruttamento abusivo 
della posizione dominante -Ricorrenza. 
(Trattato CEE, artt. 3, lett. f, 85 e 86). 

Comunit� e'uropee -Concorrenza -Art. 86 del trattato CEE -Portata 
e finalit�. 
{Trattato CEE, artt, 2, 3, lett. f, 85 e 86). 

Comunit� europee -Concorrenza -Posizione dominante -Sfruttamento 
abusivo -Effetti rilevanti. 
(Trattato CEE, art. 86). 

Comunit� europee -Concorrenza -Impresa controllante e impresa 
controllata -Vanno considerate come un'unica entit� economica. 
{Trattato CEE, artt. 85 e 86). 


570 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Comunit� europee -Concorrenza -Violazioni dell'art. 86 del trattato 

CEE -Competenze e poteri della Commissione della Comunit� 

europee. 

(Trattato CEE, art. 86; regolamento del Consiglio6 febbraio 1962, n. 17, art. 3J. 

La ricorrenza di una �posizione dominante� sul mercato mondiale 
della produzione e della vendita di mUJterie prime. utiUzzate nella 
fabbricazione di determinati prodotti non � esclus.a dalla esistenza di 
alternativi :Procedimenti di fabbricazione potenziali e realizzati in laboratorio 
o comunque non su s.caLa industriale (1). 

Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante de1tenuta sul 
meroato delle materie prime pu� ripercuoverrsi sulla co'ltcorrenza in 
seno al mercato de.i prodotti finiti; di questi ultimi si deve perci� tener 
conto nel valutare gli effetti di una trasgressione, anche se il loro mercato. 
non costituisce un mercato separ11Jto (2). 

n detentore di una posizione dominante sul mercato deLle materie 
prime che, neWintento di riservare tali materie prime a.Lia propria 
produzione di prodotti finiti, rifiuti di rifornirne un proprio cliente, 
anch'esso fabbricante di prodotti finiti, col rischio di eliminare del 
tutto dal mercato il cUente e 00'1'1;Corrente, sfrutta in modo abusivo la 
propria posizione dominante (.3). 

L'espressione � aella misu11a m cui possa �essere rp�r.e1giudizievole 
al commevcio tra 1gli Stati membri�, contenuta neU'art. 86 del trattato 
CEE, intende delimitare la sfer.a d'applicazione delle norme comuniitarie 
in rapporto �alle leggi nazionali, e non pu� quindi e�ssere 
interpretata nel senso che il divieto di sfruttare� abusivamente una posizione 
dominante si applichi unfoamente alle attivit� economiche e 
�COmmerciaU direfJte a r.ifornire gli Stati membri (4). 

Vietando, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al comme'l'ctio 
tra gli Starti membri, lo sfruttamento abusivo di una posizione 
dominante, l'art. 86 del trattato CEE vuole colpire tanto le pratJiche 
atte a danneggiare direfJtamenfJe i consumatori quanto quelle che ledono 
i loro ip,teress.i in forma indiretta, falsand� le condizioni di ef


(1-7) Notevoli affermazioni di prinCJJp10, che concorrono iin riJevanJte 
misura a .comp[etaa:-e H quadiro dei iprimJCipi in tema di concorr.en:zJa, quale 
riswta dahle numerose sentenzie <rese in .argomemto dailJLa Corte di giustizia. 
La rilevanza deN1e statuizioni � evidenzilata daiWi stessi p!'ecedenti di :liartto 
deLLa vertenz,a, 1concernente un mancato aipp;rovvdgiionamento di ma:terie 
prime, �che ile ditte :rd.�cornenti �assumevano giustificato �per la dedotta incompatibillit� 
di uJJterio:rd. fornttrur�e oon l'inteirvem1Jta modificazione del proprio 

i:
ortenitamento azi�endailie: giustificazione che 1a Oocte di g.tustizia, dopo aver 
escluso .che Jia ravv!iisaibiiliit� di unia posi.2ltone domilnante possa esseve com!: 
promessa darJJJ.,a eststenza di alltri possilbili iprocedimenti di fabbrtcazione solo t 
potenziaili, ha ritenuto peralLtro insu:fficienite a nega~e il contestato sfrut


o. ~ ~ 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 571 

jettiv.a concorrenza, previste damart. 3, letter:a f, del trattato CEE. 
Allorch� il dete.ntore di una posizione dominante con sede nella Comuwit�, 
cerca, mediante� lo� sfruttamento abusivo della posiziorne ste1Ssa, 
di eliminare un concorrente, anch'esso con sede nella Comunit�, diviene 
perci� irrilevante l'accertare se l'abuso tenda a soffocare il commercio 
intr�acomwwitario oppure le esportazioni del �concorrrente; ci� 
che conta � il fatto che ia eliminazione dell'impresa rivale modificher� 
i rapporti di concorrenza entro il mercato comune (5). 

Agli effetti di cui all'art. 86 del triattlato CEE due imprese, deUe 
quali l'una esetrcitii di fatto un potere di controllo sull'altra, vanno 
considerate come un'unica entit� economica (6). 

L'esercizio deiLla fa�iolt� �conferita .alla Commissione delle Comunit� 
europee dalL'art. 3 del regolamento de.i Consiglio 6 febbraio 1962, 

n. 17 assume ovv'Lamente forme diverse in relazione �alla natura della trasgressione 
accetrtata e pu� consistere tanto nell'ordine dJi tener�e� certi 
comportamenti od effettuare certe prestazioni, iltegalmernte omesse, 
quanto nel divieto di persistere in certi comportamenti e prratiche o 
�di mantene'l'e ferme �certe situazimii contrarie al Trattato. In ipotesi 
di rifiuto di rendere incompatibili con l'art. 86 del tmttato CEE la 
Commissione � quindi competente sia ad imporre la fol/'nitur:a di determinate 
quantit� di materie prime per ovviare alle conseguenze del 
predetto rifiuto, sia ad ordinare la presentazione di proposte� (J;L fine 
di evitare la ripetJizione del comportamento criticato (7). 
(Omissis). -In diritto. -E' rpa.ci:firco che, dopo esserisli conisultata 
con la Commericfal So<I.rv:oots CoI"1porati001 (in rprosieguo OSC), soci.et� 
con sede legale nello Stato rdell. Maryland e con dir.ezfone iln New York, 
iLa S.rp.A. Istirturto Ohemioterapico ItaUano di Millano (J.rn pvo1sieguo LCI) 

tamen1Jo abusivo di posiziOIIle dOIIlliinante, riWeVJanido �ainzi �espressamente che 
la .decisione deilil'~esa che detenga una posizione dominante sul mercato 
deli1e oaiterie p.rime � di intraprendere essa s�tessa la produzione dei prodotti 
finiti in concorrenza con coloro che prima erano i suoi clienti non la legittima 
ad eliminare, sfruttando la propria posizione dominante, la concorrenza 
di questi ultimi... �.La irrri1evanz.a, !rispetto all'effetto (.distorsione della 
concmrenza), dclao scopo perseguito dall'impresa, qual�e si desume da11.e 
sta:1Jui2lioni di cui ai11a ter~a marssima (nella ,quare i!l. .ri:fr.LUJto di vendere 
marter.Le pirime � !!'J.:fiert1Jo ail!l' � intento di riservare tali materie prime atle 
proprie produzioni di prodotti finiti �) appar-e compromessa dalla diversa 
impostazi1omre del princdipio enuncilarto con �l'UJltima pa!rlte dle!J.,La qui!!l!ta massima, 
che sembr-a p!l'esuppon"e inv�ece, anche se ne�l'l.'ambito di difl\erente 
p:rospettiva e finalit�, H preciso propos.ito deLl'imprresa � di eliminare un concorrente 
�; daJ: .complesso della: motivazione, tuttavia, 1sembra doversi desumere 
�che il.',e1emenrto soggettivo rtimane sostanzialmente dell tutto marg.Lnrue, 
nella va:l'lllta:Z'ione suilll.a mvvisa:bfili�t� �di runo ,S!fru1Jtamenrto abusivo di posizione 
dominMllte, !!'iisp:eibto ail eonweto iI1eailizzaII'1si di condizioni obbiettive 
suscettibf1i dli i<ndllull:ie 1I11e1gaitiv.amente 1su11a libera ClOnOOI'!!'en~a; 1e tali.e impo




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-


572 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

si � dichiarata nell'impossibilit� idi fornire aminobutanolo aJ.la S.p.A. 
Laboratocio Chimico Farmaceutico Giorgiio Zoja (in prosieguo Zoda), 
cui essa aveva cfornito 'negli allJIIl1i tra il 1966 ed il 1970 inotevoli quantit� 
delila suddetta materia prima, uti:lizzata diaifila Zoja per la pl'oduzione 
d'�etambuito1o. 

Avendo la Zoja chiesto alla Commis1sfone di constiaitare ,];a violazione 
degli artt. 85 e 86 del Trarttato 10EE, quest'ultima, colll lefJtera 
25 aprile 1972, inizdava rniei corrufvOIIlti 1dlella CSC e dehl'([OI il procedimento 
previsto datlil'ar:t. 3 ideil. regOilamenrto n. 17/62 per traisgressfone 
all'art. 86 del Trattarto, notillcarnido il.oro, ai sensi dell'ai;t. 19 idel l"egolamento 
n. 17I 62 e dell'art. 3-del rregolameinto n. 99I 63, i riliievi formulati 
a loro 1cariico. 

Con decisioine 14 d:iici.embrre 1972 (G. U. 1972, L 299, pa,g. 51 e segig.) 
la Commissione startuivia d1e fa OSC e il'IOI, :cessa1I1do ia partir.e dal IIlOvembrre 
1970 di fornire ruta Zoja J:e materie prime per la rproduziOIIle 
de1l'etambutolo, avevia1I10 violato l'iart. 86 del Tua.ttarto. 

Essa dispo11.1eva i p:wv;vedimentii che reipurta'Vla necessiani per porre 
termine aJJia trasgressione �ed mfliggeva �IIl solido :alle due. oocieit� in 
causa un'ammenda di 200.000 unit� d:i cOIIlto.. 

Con ricorsi pel'IV,enuti in cancellieria tii 17 �febbraiio 1973 il.'IOI e 
fa CSC ihainno impuiginarto ila suddetta decisione. 

iPoich� le due cause sono st,ate munite ai fini della trattazione con 
ord1iina1I1Za 8 maggio 1973, ,esse �v;anno dec'.Lse co111 un.a so1a sentenza, 
redatta inella lingua pro1cessua1e della oaiusa 7/73. 

stazione, .ohe pu� dn definMiV'a condizi�o�natl'e, come ne'hla !51Pec1e decisa con. 
la sentenza .in 11assegoo, fa 1stessa prog�rammazione aziendale, evidenzia l'ampio 
.contenuto attri.bwto neLl'ordiinamento comuniwio a(L concetto di concoril'enza. 


Di noteV'oiLe riilievo aipipare ,anohe il rprinciipio enunciato oon l1a qruairta 
massima (.e ,con ila prima pa!rte de11a .quinta massima), con cui la Cor>te di 
giiusti:zl�la, i.nite~ando ilia dlnterp:rietazione deLl'arl. 86 deil triarttato CEE gi� 
forll.1iita con numerose precedenti ,sentenze, ha precisato che lo s:liruttaimeillto� 
abusirvo di una posizione dominanite � vietato illliliChe ref1aitiv;amente alle attivit� 
volite ail1la pll'oduzione di mer,ci destinate all1a 1esp0Jrtazlione nei Paesi 
terzi; e rispetto a ta'Le assorbente valutazione rt�!sulta quindi del tutto subordinato 
e ad abundantiam I'ulterior�e ri'lievo SUl faitto che i1 comportamenrto� 
dell1e ri001I1rentd fosse comtmque tale, neihlia !51Pecie, da pregiudtcare (anche) 
il � commercio tra Stati membri �. L'affie:Dmazione di principio, �se rp'll!t" suggestiva 
�ed .efficacemente motivata (per i!1 riferiimento, in parti.�co1are, a~i 
artt. 2 ,e 3, lett. f del Tuattato), desta pel'lailtro rpei!'IP'1essit�, non essendo certo 
a.gevo�Le aittribcire un'autonoma portata 'ed. un conC!l'eto contenuto alla limitazione 
�nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra 
Stati membri., 1se intesa come rivolta iSoilo a �delimitare ia sfera d'applicazione 
deile norme comunitwrie in rapporto alle leggi nazionali �; e 'la. 
stessa Commissione, ,dJel resto, iper quanto oonsta dallil.'impostazione difensiva 
in argomento riassunta cneLle ipr�emesse �di !liatto della decisione, aveva in 
effetti sostenuto '1'.app1icab:iildt� dell'.art. 86 deil 1roaitta.1Jo C'.EE iper J.'ieffiettiv<> 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE �573 
575 
I. -Sull'applicazio!f!,e dell'art. 86. iernte 
� a:sisoidato icihe nel 196-2 la CSC ha acquistato il 51 % del 1Ca1Pitale 2rto, 
aziona!l"io deM',IiCI. Ftcruciad della OSC detengono il 50 % dei seggi tn zonseno 
al comitato esecutivo ed al consiglio di amministrazione dell'ICI; ~11.le 
il presidente del consig_U-0 di amministrazione, che ha voto determinante lllZa 
in 1Seno al 1consiglio, � anch'egli un fiduciario d~lla CSC. Bench� i consiglieri 
delegati 1che amministrano l'ICI 1siano rimasti gli stessi anche ~no 
dopo il 196.2, tuttavia, anche a parliire da quell'anno, essi devono otteare 
nere !Per gli investimenti di una certa entit� l'approvazione del comitato asesecutivo. 
~eLa 
CSC rpvoduce e vende, ,tra l'alitro, pn~1pa1rati ottenuti dahla niiva 
trazione della rparaffina; due di questi sono dl rnitroproipano ed un suo OQ'l 
derivato, il.'aminobutanolo, utilizzato nella ,produzfone dell',etambutolo. ila 
Fino al 1970 l'ICI fungeva id:a distributrice del m.itropropano e iedell'aminobutam.
olo rprodotti da11:1a OSC ne1gli Stati Unirti . .Agli inizi del to 
1970 la CSC, av,em.do, deciso 1d:i non vendere pi� tau prodotti 1r1Jell'a:mbito 
del mercato co:mune, in:l�ormava 'l'IiOI 1c!he si sal'ebbe limitata a 
fonni11gliene 1So1tanto ~e qoontit� per l:e quali 1gi� es[steva un impegno 
di riv.endiita. Essa approvvigionava in siegiwto J.'JCI con des,tro-aminobutanolo 
destinafo allia produzione di etambUJto:lo grezzo da vendersi 
nella CEE ,ed altroVTe, n01IJJcih� aJ.la fabbricazione di specialit� a base 
d'etambutofo 'sper,imentate nel :l�rattempo dall'J;CI tsitessa. 
Occo:Dr�e rperci� risolvere 1e 1seguenti questioni: 
a) se sussista una posizione domtiina1r1Jte nel senso deM'art. 86; 
pregiudizio che assumeva derivato dal comportamento in contestazione al 
commercio tra gli Stati membri (,suaJa 1so~a base, cosi, di quella uil.teriore 
considerazione tenuta inv:eee pr�sente, nelJJa dec.Ls.i.one della Coirte, soltanto 

ad abundantiam), e s~a nemmeno :ipotizzM"e ila rpi� estecr:JJsiva :Lnterpretazione 
adottata da11:La C-OII'l1le di ghllstiz~a. Ln axl?lomenrtio, ,cfr. DRAETTA, in Commentario 
CEE, rn65, vol. II, pagg. 641 e 610. 

Quanto ail pri!ncirpdJo di cui aihla sesta maissima, "::lir., per utili riferimenti, 
ed 1n pariticolar.e sul cdterio da 1adottare rper 'aceertal'e o esciliudere l'esistenza 
di un controllo, le .sentenze 14 i1uglio 1972 rese dalilia Coit'te di giustizia nelle 
cause 48/6,g, ICI, Racc., 619; 49/,69, BAsF, ivi 713; 51J.69, BAYER, ivi, 745; 
52/69, GEIGY, ivi, 787; 53/69, 1SANnoz, ivi, 845 1e� Foro it., 1973, IV, 10; 54/69, 
FRANCOLOR, Racc., 851; 55;,5,g; CASSELLA, ivi, 88'7; 56/69, HOECHST, ivi, 927; 

ili% 

e 57/69, ACNA, ivi, 933. p.r~ 

Di notevoil.e interesse, trufine, anche Le rpriecd:sazionii! de!llla Corte d:i giustizia 
su11J."ela1stidt� dei poteri �attribuiti in argomento ailiLa Commissione, if:@ 
necessariamente derrivanite daMa !POssibile VTariet� deHe infrazioni da CO!Iltestwe 
e dal'l:a 'stessa ,g.enerka e finali-sttca f.oo:m~aziO!Ile dell'art. 3 r.d., del 
regolamento n. 17; fOII'mrulazione itaLe, mverro, da neutralizzare le opposte 
deduzioni deliLe ricorrreIJJ1li, fondiate suhl',analilltiioa indioiiMone, 11.1Jel ireg:olamento 
n. 17, ,diei iproVVTedimenti che sM"ebbe consentito alliLa Comrnissicm.e di 
ad1ottaxe. Gd� l'arvv. gen. Roemer, ,dJeil xesito aveva avuto occasione di rilLevaxe 

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576 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

duzd.one, sa!I'ebbe eventv.almente stata in gl'lado di continuare a ,pro



I ' 

durl1e 'etaJll1buto'1o partenido da aJ.tre mateirie prime; il nocdolo della 
questioine COl.llsisite iinrvece inelio sitabilil'le s:e la CSC detenesse u!lla posizione 
dominainte sul mel'lc:aito deille materie prime desmate a1la :fabb:
rOOazione dehl'etambutolo. 

La tesi secondo cui ila OSC detiene una iposfafone domimanrte ai 
sensi dell'art. 86 potvebbe V<enire ,oon:liutata soltanto dimostraindo che 
esiste sul mevcato ll!Il prodotto facilmente sostituibile ai! lllitrnpropano 

o ,aU'1amim.obutanoilo !Il.!clJ.a :fiabbricazione dell'e1Jambrutolo. L',esisrt;enza di 
procedimenti alLternatiJvii potenziali ,e ll"ealizzati in 1lahoratorfo oppure 
su scaila ,assai ridotta non basta ad 1inficiar,e ila fo!lldatezZia della decisiO!
ll.e I�!mpugnata. 
� pa:cd.filco che i ,gil"andi ptroduttori d'etambutolo per il mevcato 
mondJiaLe (la CSC, J.'LCI, I'America!ll. Cyinamid 'e la Zoj,a) noll1 impiegano 
se nOl.ll materie rp11ime prodotte da11la CSC medesima. A pa11aigone 
delle q:ua!ll.tLt� d',etambutolo ,prodotte �e vendute dahle cita,te imprese, 
l'attivit� di alcurnd aLtri :fiabbricanti i� dec,:iJsamenrte 1d:i llTI�!llor rilievo. 

1La Commissio!tl!e poteva ipevci� g,iustamente concludere chie �attuatLmente 
non possoll1o ,esse!I'e seguirbi, 1in condizioru di competirt:ivit� 
economica, metodi di fabb11ioazione su sca'la '�IDJd'lllstriale dell'etaimbutolo 
basati sull'dmpiego di mat�ri1e prime diff1e11enti � ed il suo rifiruto 
di disporre :una perizia aippair,e, di conseguenza, J:egittimo. 

'Per gLi stessi motivi: va respinta ila domanda di perizia :presentata 
in corso di oausa: '1a :circostanza ohe la CSC detenev.a UJna posizione 
domfil1ainte sul merrcato mond:La(Le p:er ila produzione e 1a 'V'enrd:ita delle 
materne prime di :cui si tratta deve dtenersi rpvovata. 

b) Sul mercato da prendere in considerazione. 

Le rico(l"'l"ernti desumono da1l ca:pitolo II-C 6� considerando, :della 

decisione imipugnata che -secondo ~a �omrrrissiO!ll.e -il mercato da 

prendere :in c0I1JSiderazione per acc,e:r:talt"e J',esistenza di IU!lla posizilo111:e 

do!ITJJ�IIlJante sarebbe quello deJ:il',etambutolo. Esse sostengono che U!ll. si


mile mercato rnon �esiste; l'etambutolo rientre!'lebbe nel pi� ampio metr


caito idei farmaci .aintituberco1ari !�ln coocorr,erraa con a1ltri prepararti 

largamente ,iJntercamMaibili. Di conseguernz:a, sarebbe pure 11logico par


lare di rum. merc,ato 1dilstinrto de11e martevie prime desrtim.ate 1alil.a p:riodu


zione de1l'etambutolo. 

La Commirssione rilbartte rd:i 1av,er :preso ,in constderazion'e J.a posi


zione dollllinante sul mercato comU!ll.e delle materie prime desitinarte 

alla produzione dell'ietambutolo. 

!!Il. effetti, sia ineil cap1to11o II-<B deHa idec:ilsione, sia neil1a :pavte del 

capitolo I1I-C .pr,ecedente la cons1Jataz.1one che' iil comportamento delle 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

ricorl'enti � c�oohltuisce peritacnto UJn abuso ai sensi deill'art. 86 � (LI-C, 
4� constderiando), si pM"ila semprie �e soltanto :del mercato delle materie 
prime destinarte alla produzione dell'�etambutolo. 

.Partendo da1la consideraziione 1cihe � dJl 1ciomportamento m causa 
limita 1gli sboeciM dehla ma1ter1a prima, nonch� la produziO\The di etambutolo, 
1e qu11Ildi costi.Jtuisce aJitres� 1UITT:a delle pratiche abusiv�e espr1essarnente 
v.iletate :da detto articolo�, 1a decislione 1i.Jm(pugiruata 1esarnilina 
il mercato dehl'etambutolo 1aJ. so1o seopo di determimare 1gli ,eff.etti de1l 
comportamento iJ:leci.Jto. Detto 1esame, ;bench� serva a meglio delineare 
gU �effetti de1l'iasserirta trasgressione, � ptlvo idi rilievo rper quain:to riguarda 
il problema del merca.tto da iprellldere in consiiderazione onde 
accertare !'�esistenza di una pOISizione dominante. 

11n 11eailt�, 1contrM"iamente a qiuanto 1sostengono J.e ricor11enti, � ben 
poS!Sibile distmguerie il mercarto deil1e materie prime neeessarie ailia 
fabbric1azione dii un pr:odortto dal mercato in cui viene smerciato iii 
prodotto stesso. Lo s:fu:iuittamento abusirvo di una 1posizione domiln1ainte 
detenuta sul mel'cafo delle materie prime pu� di cons�g1uenza ripercuotensii 
sfavorevolmente rulla concorrenza, 1n seno al me11cato dci prodotti 
fi:n:iti; di questi ultimil si deve perci� tener cOID.to� nel vaJ.utare gli 
eff,etti di una trasgressione, anche se ,fil lloro mericiato non cositituiisce 
un �mercato 1sepa1J:1ato. 

Gli argomenti addotti 1ip pr�0tposito daille ricorrenti e, qiuindii, lla 
domanda di periz.ia 1su questo ipuin.tto sono incon:llwenti 1e vanno idisa:ttesi. 

c) Suno sfruttamernto abusivo della posizione dominante. 

Le ricorrienitt 1sostengono 1cihe la cessazione idelle fo!llD..ilture alla 
Zoja non � Joro irmpurtaibile. Ne1la rpl'lfunay;era del 1970 la Zo1a avrebbe 
11inu1ndato idi rp:mpria 1niziiativa ad a1cquista1re notevoli quantit� d'aminobutanooo, 
che avrebbero doV'uto ,es.seme vendute m forza dd. un contratto 
di forinitura allora .i.in corso ,tra Jia p11edetta societ� 1e l'ICI. Qwando, 
ai1:1a �fine del 1970, la Zoja si ~ivolse llliUIOrvamenite all'ICI ;per J.'acqiuisto 
d',aminoibutanolo, quest'ultima sa11ebbe stata eostretta,' dopo 1essersi informata 
rpresso la CSC, a risponderle� che nel rllrattempo1 J,a CSC aveva 
mutato J.a propria (pOilitica commerciiaiLe e cthe il suddetto prodortto non 
era pi� diisiponiibi1e. Iii. mutamento di poliitica commerciailie della CSC 
sarebbe stato ilSlpimto da J.egiittime cOID.S�de1razfoni sul varntaggio cthe 1e 
sarebbe derivato dal dediicarsi ail siettoQ'e dci p�rodortti fi:n:iti rpdiuttooto 
che Hmitare la rpropria atti.vilt� aJ. settore delle ma:tierie !prime o dei 
prodotti intermedi. Sulla base deWle suddette constidernziont J.a CSC 
avrebbe deciso di passa11e alla :fabbricazfone di ;p:l'Odotti pi� ,elabova,ti 
e di non V"endere rpi� amilnobutarnolo, �eccezdon :fla.tta per gli impegni 
g.i� 1assunti dai suoli distri!butovi. 


578 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Dai documenti e dalla tmttazfone orale � risu1tato che ifoirniturre 
di materj,e prime hanno 1avuto ll.uogo, 1I11ell'ambj,to de11a CEE, runicamem.
te a farvore dell'IOI, lLa quali.e -come esposto ne1l xdicors� della 
asc -a\71eva comindato fon dall. 1968 a sperimentare proprd,e sp1ecialit� 
a base d'etambuto1o �e, ottenuta nel novembr.e 1969 dal Governo 
d.tall.iaino l'autorizzaziione a1lia produzione, 1aV'eva dato :imizio ineJ. 1970 
alLa fabbrica:ziione deli1e medemme 1su scaJ.a industriale. A.111o!l'IC!h� i1a 
Zoja riohdese nuove foirnitur.e d'aminobutano1o, le v,enne da:ta una rispo\
Slta negiativa. 

La CSC !ha deciso di il.imitar.e, se non di ciess:are comipletamem.te, 

J.e rprorprie forniitur:e di nitropropaino e dii airniltlobutaltlofo a terzi. Lo 
scopo di run simile prorvvedimento � quello idi facilitare a11a asc medesima 
J.'ingvesso sul me:ricato idei prodotti finiti. Poich� per� ila CSC 
detiene una prosizd.one donrinante sul mereato de11e materie pdme �e 
di co1t1Seguenza controlla 1e foirniituire :ai_ :liabbrdcan<ti idi prodotti f�lniti, 
la dedsfo1t11e di mtr:aprel!lJdere '�Ssa SJtessa la rproduzione dei prodotti 
finiti d.n co1t1cor11enza con coloro 1ohe pr.iima emno i 1siuoi cliel!lJtd. non la 
1egi!ttima ad 'eliminare, sfruttando la proprd.a posiz.iione domirnante, 1a 
concl)wen:zia idi questi ultimi, cn� i1t1 rpaTtkoJ.are, ,ad 'elim.tnar1e 1daJ. merciato 
uno dei maggiori prrioduttori d'etambutofo nieLl'ambito idell.1a OEE. 
Posto che un simile comportamento r� colillWario a1g1i obiettivi ,enunciati 
dall'art. 3, lettera f), e pi� 'esplddtamente definiti dagili artt. 85 
e 86 idel Trattato, il detentor,e di una rposdzione dom1nante sul mercato 
de11e materie prime che, nell'd!Illtento idi riiserva!I1e taU materd.e prime 
alla propria produ:llione di rprodotti d�lllJ�.ti, 1rifiuti ,di rifornirne rum. rproprio 
cJ.ioote, anch'esso' :liabbricacnte dii rprodotti f�lniti, coli. :riiischio di 1eliminare 
del 'tutto dal meroato il cli'e!Illte 'e concoil'rente, ai sensi del-
1',airit. 86 sfrutta dm modo abUJsivo La propria posdz:ione dominante. 

Ci� premesso, iha poca imrporitaltlza 1acoertare se La 1ce&ga2iio1t1e delle 
forniture 1t11eUa 1Primav1era idei 1970 1ebbe iluogo in seguito ad un 1annurl.
J.amento degli oirdinativI da rparte de11a Zoja, iPOsto clle -come 
risUJLta daJ.le memorie stesse delle rioor:renti -la vend1.ta di amiltlobutanoll.
o swebbe in ogini caso termd.nata con La scaden~a del contratto 
dd fornitura alloro ill1 corso tra l'IOI e J.a Zoja. Nemmeno occorre acoertare, 
come hanno chiiest-o �!Le ricorrenti, se JJa Zoja 1t1eJ. 1970 1e neil 
1971 m~�esse 1UJrgente ibiisogcno d'ami.Jnobuta1t1oilo oppure disponesse ,ancora 
idi quantit� del suddetto prodotto itallniente rill.evanti da rpermetterl:
e di conful\lJa1'e la rproduzione e, nel frattempo, idi modid�ca11e d 
propri metodi di larvooazione. La soJ.U2iion1e di questo iprob1ema r� infaitti: 
irrilevante ai fi!!.rl idehla vailuta:llione del comportamento delle ricorr,
enti. 

La CSC ha <ino1tr,e dedotto �che la propria produzio1t1e di IDJitrorpropano 
�e di aminobuta1t1olo dev'essere valutata nehl.'ambito, del procedimento 
di nitrazione della ipar:affin,a, di cui dl !!.rltroprorpano' non sairebbe 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

579 

che uno dei derivati e che l'1aimiinobutanoJ.o, a sua volta, 111on � altro 
che uno idei de:riivati del llli1lr0ipr0ipano. A questo punto la rproduzione 
di rurtropmpano �e rdd amill1obutarnolo non rpo�tociebbe vemr aumentata �a 
piaic.ere, ma si dovrebbe in pM'lte tener conto ancihe derhle .possibilit� 
di srmevc.iio degli a1tri derrhnati. 

Tuttavia �Le ricor:vernrti non ha111no 1addotto ralcuna obieziorne di iportafa 
decishna co1111tro quarnto afl'iemnato n1elLa decisione imipugnata, l� 
dove � detto che �da�la capacit� rdi produrirnne degli impiaw della 
CSC si desume che J.a OSC pu� sordidistfare il :l�abbisogino della Zoja 
da.to rcihe qU!esto rappresenta una rpercrentua1e piuttosto bassa (arprprossimat1i:
vamente H 5-6 % ) de1la suia produzione globale di nitropropano �. 
La Commissione :av�eva percri� ragfone nel sostenere che Je 1a:ffier.rmazioni 
sovrariportate rnon �erano conrsriste1111ti. 

Di conseguenza, i motiv.i: in esame vra111no disattesi. 

d) Circa gli effetti sui commercio tra Stati membri. 

/ 

Le ricorrenti hamio fa�tto :presente che la Zoja smercria .fil 90 % 
del1a sua produ:zJione ali. rdidiuoll"i del mercato comune, in rparticolare 
nei paesi irn via di 1sviluppo, mercarto assrai pi� dnter.essante per i farmaci 
aootubericolar�i clii quelJ.o costitu.iito dai paesii della Comundt�, ill1 
curi ilia rtube:ricoJ.osi � pr.essoch� sparrita. Gli sbocchi commerci:aii derlla 
Zoja nel mercato comwne siarebbero inoJ.tocie J.imi.ta.t:i. dal :l�atto ohe .iJn 
moJiti Stati membri 1e V1el1I"ebbe sbarrarta li.a 'Via dai breV1etti dd al�tre 
societ� (ill1 parrticola111e rdell'Americarn Cyin:amid) che le rp:riecJ.uderebbero 
Ja possibilit� 1dd smerciare i suoi prodottil a base d'etambutolo. 
Di 1oonseguernza J.o.. sfruttamento abusivo dri rposizi011.1;e dominante, ammesso 
che fame stato p!l:"oviato, non ricad11ebbe sortto l'art. 86 che lo 
p:vodbisoe srutanto �nella .misura in cui possa �1S1sere pregiuditzievo1e 
al ooimmericio tra 1Stati membri �. 

Tal1e espressfone irntende delimitare La sfera d'arpplicazion�e del1e 
norme comU111ditard.e in rappo:rito alle 1egigi nazio�nali!. N orn si pu� dunque 
interipr.etar1a rnel :sen:so che iJ. divieto si aipp1ichi UJIIl'�eamente aJ!le, attivit� 
�economiche e commerdal1i dirette a ri:florniTe 'gli Staiti membri. 
In J:1ea1t�, i 1dd'Viet:i. di cui agli.ii aoc:Ut. 85 e 86 vanno i111~erip11eta.ti �ed appli!
cati .aJLa Luce dell'arrrt. 3, �Lettera f), (L'azione della Comunit� icomporta 
�la creazione di un regime inteso a garaintdve che la concorrenza 
non sia :falsata nel meroarto 1comumie �) �e dell'art. 2 del Trattato (�.La 
ComUtD.it� iha il compito di promuov�ere uno ISIV'iluprpo armondoso deiLle 
attivit� economiche nell'dnsieme del merrcato 1comune �). 

Vietando, nella misura in cui possa essere pregiucijzievoll:e al commercio 
tra Starti membri, Jo s:livuttamern.to �abusivo di una .posizione 


580 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

domiina[]Jte, J'art. 86 vuo1e colpire tanto le 1praiti.che atite a 1da1rnneggi:are 
dfoettamente i consumatori, qiua1I1to quel!le iche Jedono i loro initeressi 
iin forma indiretta, falsando ile ,condizioni di �effiettiva ccmcorn1enza, previste 
d1ail cirtato art. 3, lettera f). Le .iisitituzioni 1comUJnitarie devono 
perci� valutare il comportameillto 1oriticato .tn fumzd.one di tutti gli effetti 
ch'�esso pu� avere iSUil mainten1mernto di un',eff�ettiv:a 1co1ncorrenza 
nell'ambito del mercato comune, senza necessit� di d.ts1Jinguere fra 
merce prodotta iper H �consumo comunitario e mwce da �esportare 1I1e:i 
paesi terzi. 

Allorch� ti1 detentore di UJna rpoffizioine domin:a1r1te, 1con sede lt1Je1la 
Comuni�t�, cerca, mediante lo sfliuttamento 1abusivo del!la rposiz:ione stessa 
di e1imiinave 1UJil concorrente, anch',esso con sede neJla Comurnit�, diviene 
irrilevante ll'a�icertave 1se l'abuso 1tenda a 1soffocare H commercio 
iintracomunitarfo oippuiI1e le ,esportazioni del concorr.ente; ici� che conta 
� il fatto che ila 1sparizione del:l'impresa rivale mod1ificher� i iI1appor:ti 
di 1conc0Men2la �eilltro iJ mercato comune. Del resto, .la tesi opposta farebbe 
dipendere Ja produzione e g.li sbocchi 1commercfaJ.i della Zoja 
dail1a volont� della OSC e ide.111\liCI. I 1costi della Zoj� cresc�erebbero in 
misura 1taile che la sua produzione d',e1Jambuto!1o corner.ebbe il rischio 
di non venir pi� smerici�aita. 

D':altr:a parte, � lrisulitaito dal tdibattimento che attuaiJ.mente la Zoja 
� ilegdtttmata ad �esportarre, ed in �effetti esporta, 1e LStUe speciaJi.t� a base 
di! �etambutruo in a1meno due Starti membri. Le suddette esportazioni 
sono messe in rperrieoilo dagli ostacoli che i.e ricorr.enti halllllo� fl"aipposito 
alla sua attivit�. Di ieo1IJ.Seguenza, hl comporrtamento delle :r-iicorr.enti � 
atto 1a recwe rpreg.1udiz,io al �commercio 11lra Stati membri. 

e) Sulla questione �eil se la CSC e l'ICI cosVituisc1ano un'unica 
entit� economica. 

Richiamandosi a.11a ogturisprudenz,a de11a Corite (cfr. sentenz�e 48/69, 
52/69 e 53/69 tdel 14 J.uglio 1972, Racc. 1972, rlispettivamenfo ail1e pagine 
619, 787 .e 845), lLe ricorrenti lll:egano che la CSC eserrciti di fatto 
un rpotel'e idi icOIIlltro1lo sull'ICI 1e che le 1due soci1et� formino una unit� 
�ec0onom1c1a. Esse .aivrebbero sempre a1gi�to in l'iecitproca indipendenza, 
cooicch� n0tn sarebbe posistbi1e imputar.e ailla OSC 1gli atti tde1l'1]Cl o 
viceverisa. ,In conc!1usion�e, ammesso che Jia OSC deten1g1a 'lllI1a posizione 
dom1nante sul merca�to dehl1e materie pr:iime per la fabbrfoa2liolll:e tdell'etambutofo, 
�essa non avrebbe .aigito 1a1ll'inter:no della Comunit�; il'autrice 
della �trasgvess:ione 1potrebbe idunque esserre .soltanto l'tliCI, che 
per� non deterrebbe una poffizione domLn,ante sul merc,ato in esame.