ANNO XXVI -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1974 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1974 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Nel capiito1o II-A della deicisio[J;e dimpugnata viene descritto iJ. carattere del!la partecl�ipazione CSC ial icapita1e . �ed .aJ.1',ammindstrazione dell'l!CI, osservato che le relaziorrii annuali ideHa OSC indicano J.'1IOI come una delle sue affiliate, Jinferirto da1l divieto posto nel 1970 ida1la C'..SC ai SUOI� dtstributori di rivender.e mtropropano ed am.ilnobutanolo per :la p11oduzione d"etambutolo che 1a CSC esercita un eff.ettivo controllo sull'ICI 0ed, infine, rilevato un itentaitivo dell'ICI di aissoobil'e .1a Zoja, mediarrl!te una 1proposta idi fusione 1cui parrebbe fuv�erosdmdl:e che La CSC sia rimasta estranea. La decision!e condude che � la CSC detdene il pote11e idi controllo sull'ICI e lo �esereiita �effetti1V1ame[J;te almeno per quanto 1concerne i rapporti icon la Zo1a � �e che, 1perta!l1Jto, � ile societ� CSC ed ,J!CI vialllilo cons1derate, nei tlovo rapporti icon lLa Zoja .e ai fini dell'applicazione dell'iaT!t. 86, come una sola ed un1ica ,]mipresia o entit� .econOl.lll.ica �. Dai ipassi ora dtati 1si eviinc�e che � iinfonidata la censura 1s�econdo cui La Commissllirnne avr�ebbe modificato in corso di oauisa l1a tpLroprda posizione in quanto avrebbe fu UJn. primo tempo affermato nella sua decisione iche le due sootet� formaviano sortito ogni a1spertto una sola entit� economica, ment11e in 1seguito si saflebbe limitata a sos�tenere che J.e ricorrenti avr.ebbero dn ogini 1oaso formato un �gruppo� perlomeno inei J.oro rapporti con lLa Zoja. Per quanto �riguarda il merito deJ. mezzo�. proposto da11le ricorrrenti, non solo ii. dati forniti neJ. capitolo II-A, ma 1altres� numwosi 1altri dati conteniuti lneHa dec:iisione 1implugmata fanno apparir�e fondaita la tesi secondo cui la OSC e l'ICI ha1runo a1gito inei confronti de1la Zoja icome un'UllJ.J.ca �entit� �economica. � molto siig;nifi.cattva in prroposito la coincidenza, rilevata nel capitolo LII-A, del momento in culi ila CSC ha deciso di �estendere la prop11ia aittiiviit� alla fabbricazione dei prodotti finitd crnn il momento in cui �l'ICI, g,i� dtstribut,rice di nitropropano �e d'aminobutanoJ.o, ha dato inizio 1alla propria iproduzti.one d'etambuto1o. E' inoltre 1difficHe non porre :iin relazfoine la decisione de1La CSC di inon pi� v.endere nitropropa1no e aminobutanolo con l'eccezione fatta :a diavore delJ.'IC[, che � stata rifornita di destvo-amiinobuta[J;olo affinch� fosse igarantiita il.a sua produzione d'etambutoJ.o �e di specialit� a base d'etambutofo. Altrettanto signif�icativa � la circostanza, segnalaita nel icarpdtolo III-A della deoisione, che l'l!CI ha acquistato 1aJ.cune partite idi nitrorpropa1110 ancorra msponibili sul mercafo� per cederlo a produttori idi VeTnicd. con .i0l diviieto di rivende1r1e per 'uso farmaceutico !fuori deJ. mercato comune. Per quanto riguarda il. mercato 1del nitropropano 1e dei suoi del"ivati 11'.azio.ne iconcertaita della OSC .e dell'ICI appare evidente. Tenuto conto del controllo esercitato dai1La CSC 1sull'ICI, � dunque g,iustificarta 582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ila cooc_LUJS1iione cui giunge la 1decisicme :impwgnata, cio� che le due� societ� vanno considerate, aJ.meno [per qua<nJto ccm.cerne ie li.oro reiLazfoni con iLa Zoja, come un'unica .entit� .ec001iomica .e che i�l co11:I1Por:tamento criticato va loro :imputato iin soUdo. Ci� premes:so, via del pani disattesa 11'�ecc�ezione sollevata daJJia OSC seco1ndo cui essa non avrebbe ag�to amroterno della Comunit�, ooin il che V�Tll'ebbe a 1cader.e la competenza della Cmnim.iislsdone ad a!P!Plicare nei suoi confronti ilregolamento numeiro 17 /62. II. -Sui pl'ovvedimenti ordinati e suile 'sanzioni in:fl,itte daila decisione impugnava. Ccm. La decisione impugnata � 1sta1to �mrdina.to alla CSC ed all'ICI di forn�I'le 1a:11a Zoja enitl'o iflrtenta glioro:rl 60.000 kg 1di nitropropano o 30.000 kg idi amtnobutainolo ed � sitata fi.ssafa un,a penalit� di mora per hl c:aso1 di riitardo :llJe1l'a:demrpimen,to. E' stato dnoltre imposto alle suddette societ� di 1P�1'esel11tare 1a1hla Commissfon�e, entro due mesi dailla notiifica de11a decisione, ;proposte r�elative all'ulterioil.'e approvvigionamento de11a Zoja ed infine � stata lovo inflitta in. solLido un'ammenda di 200.000 UD!it� di co<nJto, pari a Lit. 125.000.000. Le ricol'll"eltl.ti conitesta:no, in primo Luogo, che l'art. 3 del r.egolamento :n. 17/62, in forza del qua�le LI.a Oommdssione !PU� obbligare fLe impvese a povre rterrn:iine ad un'iinfrapt()(!1ie, J."autorizzi ad ovdiDJare foTnituve di determim.qte merci dn de>temninate quantit�. In secODJdo iLuogo, esse fanno 1carko 1al1a Commtssdrnne dd a1ver abusato dei !pioterii C{)(l].feritile a tutela della libera 1coocorr.enza nell. merca<to comune e di aver 1attrdbuilto all'art. 86 una sfera d'appl:1�azione che esorbdta dal teriritomo della ComUJniit�, posito cihe ile forniture ordinate dahla Commis-� sione inon sono pro:pcrzionate aJ. :liaibbdsogno. deJ.Ll.a Zoj1a 1per il'approrvvigion. amento ided suoi clienti il'.lJehla Comunit�, ma ipiwttosto all'attivit� della suddetta impresa sul mercaito mondial!e. Circa il iprimo motivo, si dev.e osserva�re 1che, 1ad 1se:nsi delJ.'a!l't. 3 del tl'ego1amento� in. 17, ila Comm:issdoine pu�, qualora eonstati uina vio1azione delil'avt. 86, �obbligare mediante decisione le impl"ese ... interessate a porre fine a11'dillfraz~one �. L"esevcizdo dd questa facoilit� assume -ovviamente forme 1diy;erse � iin r�e1azione al1� ina�tura della trasgr. essi0[1e accer:tarta 1e ipu� coosiste1re fainto ne11l'ordme ~i :tenere� certi comportamenti od effiettua1re c�erte pr�1Sitaztoni, . i11ega1menrte omesse, quanto nell. divieto di persistere 1iin. cerl:i comportamenU .e pratiche o di mantenere forme 1eerte situaziOlni contrari-e �al Tm11lta1to. �il.il'uopo la Commissiooe pu� 1evenrtuall.mente obhl:iigar.e 1e dmprese d1nter1essate PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE a presentaa:�e proposte ai fini di riiportair,e una certa situazione tiin. armontia 1COill i :prirn,cipi del Trattato. Nella iliaittispeci:e, in 1cui 1a traisgressione r;isu1tava ida Uil1 riif�.uto di vender,e �incompaM.bi1e con l'art. 86, i1a Commissioine era ipeirci� competente sia ad imporre la fornitura di determiniate qurunitit� idi mater1e iprime iper OV'V'iare alle 1coI11Seguenze del predetto irHj.,uto, sii.a ad ordiinare 11a presentazione di proip01ste a�l :f�nie di evitare ila ripetizione del icOllljportamento critiicato. Per 1garantire l'effettiva utilit� della propria idecisi;one ila Commissione era J.egUtimata a fissare dl minimo di :forniture >eh',essa veiputaV1a necessario oJ;.lide elim:ina11e l'irnlirazione ed i suod. 1effetti sfavor�evoJii IThei: confronti deJ.la Zo11a. Col determiinare le esigenze 1del1a Zoja su1la base delle pvec.edenti :llorniture, i1a Commissione 1r1on ha abusato del poter,e diiscrezionale che le � a,ttribuifo in materiia. Ne consegue che il primo motivo � dmrfo[}Jdato. Circa .hl. 1secondo motivo, si � gi� ossiervia�to sopra che� J.',esprr.essione � nella m1sura in cui possa essere ipr.egiudizievo�le al comrrnercfo t;ra Stati membri � non consente di aff,erimar.e che, ai finii dell'accertamento de1l'inr.frazione ,e de1le isue conseguenz.e, vadaino t,en.uti iprresenti soJ.ta111.to g1i ,eff�eliti che si ma1r1ilfesitano nel commwc:io intraoomUillitario. Per di pi�, un provvedimento d:i portaita meno ampia, qual � 1sitato suggeirito dalle iricorrenti, av.rebbe ,posto J.a iproduzione e ilo sm�rcio della Zoj,a sotto il �co111trollo del gruppo OSC-LCI, con J.a c,onseguenza di far aumootare i costi di produzione fino ad 'lllil live1lo fale cihe Ll.'etambutolo fabbrfoato dalla Zoja non sarebbe ipi� istaito competitivo. iStando cos� 1'e 1�ose, 1a Commd.ss1one ha 1gliustamente riJtenuto che &l maintenime!l'1to di condizioni d'�effeUiva �Concorrenza richiedesse !':adozione dei provv; edimenti iimpugnati. � vero 1che nella decisione ed in corrso di causa la Coonmfa1sione non ha mai rd:battuto direttamente a questo motivo; rtuttaivia, fin idaJ:la rnotifica degli 1addebi.ti essa ha sempre sosite111uto che il comportamento criticato mirava ad �elimina1t1e idal mevcato uno dei prindpaJ.i 1coincorrenti del gruppo CSC-LCI nel mer:ciato 1cmnune e che erano ~JleT.1Janto mdispensabili ade1guate m�ISiUre di iprevenz:iolll!e conitro una simile mi111Jaccia per i1a concom.,e111za comunitaria. Sia inella decdsfo!l'1e impuglilJata, sia 111el corso del procedimento, i provvedimenti adotta'ti sono stati giustifica'bi con H richiamo alLa necessiit� di 'ervitare 1che dJ. 1comporfamento defila CSC ,e deJ.l'JiCI portesse consegu:i,re :i risultati sovrae1srposti, eliminalll!do la Zoja dal 1novero dei maggio11i produttori comunitari di etambuitofo. La gilustificazioue fornita daLl.la Commissione r1gua11da 1La sostainza del1a cowoversia 1e non ipu� quindi v1einiir r1tenuta insufficiente. Di ,conseguenza, �anche :LI secondo motivo va disatteso. -(Omissis). 584 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 21marzo1974, nella 1causa 151/73 -Pres. Lecourt -Rel. Monaco -Avv. Gen. Warner (conf.) -Repubb�ica d'Irlanda (ag. Lysaght e avv. O'Hanlon e Blayney) c. Consiglio delle Comunit� eurO{Pee (ag. Drurwin e avv. Vignes). Comunit� europee -Or~anizzazione comune dei mercati a~rkoli -Atto di adesione -Importi compensativi -Funzione ( Trattato CEE, art. 237; Trattato di Bruxelles 22 gennaio 1972; Atto di adesione, artt. 65 e 66). Comunit� europee -Or~anizzazione comune dei mercati a~ricoli -Atto di adesione -Importi compensativi -Criteri di calcolo -Coefficiente di adattamento -Inapplicabilit�. (Trattato di Bruxelles 22 gennaio 1972, Atto 1di adesione, artt. 65 e 66; regolamento del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159, art. 4, n. 2; regolamento del Consiglio 9 dicembre 1969, 111. 2515, art. 2; regolamento del Consiglio 31 gennaio 1973. n. 228, art. 1; regolamento deil Consiglio 21 maggio 1973, n. 1365, art. 1). L'atto di adesione conferisce agli importi compensativi la funzione di garantire una protezione tariffaria, se non proprio identica, perlomeno analoga a quella idi cui godevano i nuovi Stati membri, prima della loro adesione alla Comunitd, in forza della loro legislazione interna (1). Il rinvio dell'art. 65, n. 2 dell'Atto di adesione al solo paragrafo 2 dell'art. 4 del regolamento 25 ottqbre 1966, n. 159, che non contempla la possibilitd di applicare coefficienti di adattamento al prezzo di base, esclude che tali coefficienti possano essere applicati al prezzo alla produzione nel nuovo Stato membro (2). (Omissis). -Con atto registrato nella 1canicelleria della Corte il 16 luglio 1973, la Repubblica d'klanda, in focza dell'art. 173, primo capoV1enso ideil. Ttriarttafo. OEE, ilm c1mesto l'antnwlil!amento del l'egoJ.amento (CEE) idei Consiglio 21 maiggio 1973, n. 1365 (G.U. 1973, n. L 137), per la parte in cui detto regolamento stabiliisce gli imrporti 1compeI11Sativi da (1-2) La decisione, !I'esa neli1a pxima causa p!romo1ssa drulJLa Repubbi!Jica d'Irilrundla, va segnailiaita oome Jia priJma, ,per quanto C0tI1Jsrlla, o0111J i!Ja quailie sia struto annU!IilJalto, un 11egoJiamenrto 'comunditalrdo liJn mauiia di 01rgainizZ1azdonie COlffiune dei mercati '!Xg�r1coJJi. Da rii1eviaxie che i1:'1aillJilullillamen1lo � stato ilda:ndtato, senza iiincidenz.a suilila Letterate formulaZJio!Il!e de!IWe IIllwme, aiiwa solia rii�eiribdMrt;� del!La discip11dil1Ja rulla RepubbUca d'lo:Wandla, 'seOOIIldo ori.rfJeirdo 0Jrlaliogo a q�eli1o adottato dail:il:a Co:rte costitu.zdio111we, ma oon soiJJuzdicme che comp~ta l:a questdlQlne 1sugld eff,etti defila setru1Je=a ne1i confll'onti de�gili a'lJtird nuovi Staiti membri (nella. specie, dm. concreto, la Dainimail1ca); una questione di ip(t1inicipio, do�, ,che investe gli 1e:ffertJ1Ji deil1e decisiCJIIJli. di amm:Hamento di atti eomund!tari nei ocmd�!'onti 1diegli Stati membri che non li abbiano temp1estirv;aiffiente iimpugnart:d: qiuesti.oiille che :La COTfbe di giustiz:ia non ha 1avuto anicoll'a occasiione di :esarrni'Il.a!re, e 1ch:e iLa formailie !riifeir.ilbiUit� de11e .sentenz,e della Ooirte ,a�iLa solia specie decisa mdiuroobbe a ;r1solvere nell selllSo di 1escludeoo ila rposmbilliit�, p:eir ,~ .a11lri Starti membri, di mvo 1 Cai!I"e '1a dieCJiisio[]Je, ma ai1 tempo stesso di impoooe alilie competenti istitu PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 585 apipl1cansi ai pomodori destinati ad eS!Sere consegnati, allo stato fresco, al �Consumatore. La riicor:rente, a sostegno del ricorso, asswme, in .primo luogo, che il regolamento impugnato triisulta essere incompati!bile con gli artt. 65 e 66 dell' � atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati � (in prosieguo denominato � Atto di adesione �) allegato al trattato firmato a Bruxelles in data 22 gennaio 1972, in quanto nel :fi.islSaD:'e l'importo 1compensativo relativo ai 1POmodori ha appliicato un coefficiente d'adattamento al prezzo alla produzione. L'apip.Jiicazione di tale coefficiente Tisulterebbe tanto pi� ipriva di 1giustificazione in quanto il prezzo i:rlandese alla produzione riguardava un prodotto analogo, sul piano commericiale, a. quello preso in �consideirazione per la fiislsa�zione tdel prezzo di base comune. Risulta dal fascicolo che il ricorso riguarda le sole disposizioni del regolamento relative all'Irlanda. L'art. 65, n. 1, dell'Atto di adesione .~evede che un impoiI'to compensativo viene fissato per i prodotti orto:firutti:coli per i quali il nuovo Stato membiI'o interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative o misuxe d'effetto equivalente. Secondo tale dfuEJPOsizione, la fissazione di un importo �compensativo pres�upipone che sa determinato, in primo luogo, un J;)l'ezzo di ibase comune e, in secondo luogo .che, nel nuovo Stato membiI''O interessato, sia fissato un ~ezzo alla produzione che �SUJPeri 1sensibilmente il prezzo di base applicaJbile nella Comunit� zi:oni .comunitarie dd adottaire gili uLteTiori conseguenziali provvectimeniti, con facolit� per gli Staiti intevessati di rpropOII".re in dif,et1Jo ricorso pe.r carenza; ma � .certo questione che merita un appxioifondimento fim.or<a ma!llJcato, invece, in dottrdna, ed 1aJiLa �cui 1saluz�i.one dovrebbe forntl'.l'.e utile contributo La esperienza maturata ?:ieilativamente ald itp'Oltesi, sotto tail.uni aspetti �anoalLogihi, del diri.tto 1ammirnstrati:V'o litaMa!llJO ed in pal1t1oollare al caso di ainnrulJLameno di aitti aJIDirliniistl'atilvi. ocrl.d. gienerali. Da seginail.�arr�e, .i[]Jo�litrte, �che IIlleil!la decilsione .iJn lt'asse�gltlia iLa Corrite di gtiru stizila non ha rriteinuito idd iavvatlel"si dei poteri ad e1ssa ocmdleri�ti dal!Jl'art. 174, secondo �CO!IIlltlla, del trattato e.E.E., dli precisare, cio� � gli effetti del rego tamento annuUato che devono essere considerati come definitivi � : portere che � staito rperrial!tro ail.~tirie vo1lte eswcitato se1cOIIlJdo criterio non dieil tutto aderente aliLa ratio ed ai limiti de11:a dis;pos:izd:cme, .oome ad esempiJo neililia sentenza 5 giugno 1973. !1:1esa ne:il1a caJUsa 81/72, COmmission:e c. COO'.l!si g1io (Racc., 575), �COln oo~ � 1stato 1stabiilito che il regolamento an nUJIJlJato :aw.iebbe �oontim.uaito a 'P'I'Odmme d suod efl�e1tJti! fi�nch� noi�� fJQISSle Sltato sOISti:tUJito dlalila .competente istituzione comulllitaria coltl ailit:ro vegidliamento; e Ulllla tale �SOl1Uziio1IJJe iinvero, se pu� dn concreito ircisuilltare idJQlne1a ad el'Uldlelre dif:l�e!I"enti ed uliteriord inClOOJV'eruen:ti, non semblra invero comrpatibiil.e 1con la necessit� dii 1ilnterp!I"e1larre J.'1art. 174, secondo 1ooimma deil trai1Jtato, lin quainrto eooezJ.cmaJ.ie deTo,ga ail pri.ncdpio .sul!La effioaioiia diichii.watiV'.a delil'a!11IlJUJlil:a mento, ID senso riestr1titi.V'O, e, �COmun:que, con il'1e.stgieinza di ini1Jende:re per ef:l�etti dei qua:li possa rp11ecisarsi! Jia defiirativ:iit� quel!lii so1LtaJDJto che si siano gi� ipl'odoitti ailla data di 0J!llil<Ul1ameDJto deMa norrmia oornimitar~a. 586 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nella sua composizione originaria, nel periodo precedente l'applicazione del il'egime comunitaxio ai nuovi Stati membri. A mente d'ell'art. 66, n. l, dello stesso Atto, l'importo compensativo � !PMi alla differenza tra il prezzo alla produzione nel nuovo Stato membro interessato ed il prezzo di ibaise comune. Il prezzo di base 1comune, in 1conforo:nit� a quanto dispone l'airt. 16, n. 2, del regolamento del CoD1S:Lglio 18 maggio 1972, n. 1035 (G.U. 1972, n. L 118), viene 'calcolato sulla ibalSe dei 1comi rilevati sul mel'\Cato o sui mercati il"appresentativi d'ella Comunit�, situati nelle zone dli produzione eccedentaria aventr i [p(l"emi pi� baislsi, nelle tre stagioni precedenti la data di fissazione del rpirezzo di iba:se. Giacch� le zone di produzione :colllSI�dell"ate \Sono quelle in cui :prevale la coltura di pomodori di ;piieno 1cama;io, i idati rpil'esi in 1considerazione ai fini del 1caLcolo d'el prezzo di base 1comune sono quelli relativi ai pomodori di pieno 'Ca1111Po. D'altronde, il prezzo irlandese alla p1roduzione � !stato fissato sulla base dell'art. 65, n. 2., dell'Atto dli adesione, aP1Pilicando ai dati nazionali j del nuovo Stato :rnembll"o �i principi d'i cui all'art. 4, n. 2., del regolamento n. 159/66/CEE, relativo a di:s1posizioni 1coonplementari per l'organizzazione 1comune dei mercati nel settore degli orto:llrutticoli �. Giacch� i dati nazionali dell']rlanda rigururdavano esclusivamente la coltma dei pomo- l dlori di 1serra, il pirezzo alla [tM"od'uzione considerato � quello relativo ai ! I i pomodori di senra. Il 'regolamento del Consiglio n. 1365/73 ha :fissato l'importo compensativo oggetto della lite, a iparth'e dal prezzo alla produzione e dal prezzo d:i !base comune .cosi calcolati. In comiderazione del fatto che la I diversa coltura dei pomodori dli ser:ra e d~i pomodori di pieno c~si traduice in una differenza di tali pa.-odotti sul piano comme11ciale, il sud Iidetto regolamento ha stalbilito, nel 1suo ultimo cons:Lderando, che oocorreva applkare ai prezzi pell" i iPo.tnodori di serra un coeffkiente dl'adattamento, :fiissato f9irfettail'iamente a 0,55. In effetti tale coefficiente d'adat I tamento � stato applicato al prezzo alla produzione in Irlanda. A sostegno di quanto stabilito, il Consiglio ha sostenuto fra l'altro che �i principi di 1cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66/CEE � Ia oUJi :lia 1espT1esso r.i!cihdamo ll'1all'lt. 65, n. 2, deLll'A:bto d!i 1aidetsdooe, per iil calcolo rd!el pirezzo alla produzione, ,comprendono l'insieme delle nol'Ille di cui all'art. 4, incluse quelle dell'ultimo capovooso, 1che pirevedono l'ap- I1 plicazione dei coefficienti d'adattamento' al pireZiZO d'acquisto, nell'ipotesi r, . ~ in cui U prodotto contemplato !Presenti 1caratteri:Slti:Che 1commerdali diverse da quelle del pirodotto coillSild'erato per il 1ca1colo del rpll"ezzo di basie. ! Il sistema degli ilm1Poil'ti com!Pensativi istituito dagli artt. 65 e 66 ;f. dell'Atto di adesione mira essenzialmente ad agevolare il progressivo f: adattamento dei nuovi Stati membri alle noll'ffie vigenti nell'ambito della ~ i I . . -� -I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 587 Comunit� nella 1sua ,composizione originaria. Tale adattamento viene attuato tramite provvedimenti transitori, tra rcui l'art. 5�5, n. 1, lettera a, prevede l'applicazione, nel settore agricolo, di imporrti compensativi riscossi all'importazione ed all'eS1portazione dai nuovi Stati membri, negli scambi reciproci e con la Comunit� nella sua composizione originaria, importi destinati a �Comperu;are le differenze tra i iPrezzi nazionali di tali Stati ed i prezzi comuni. L'Atto di adesione conferisce agli importi compe111Sativi la funzione di garrantire una protezione tariffaria, ise non proprio identica, perlomeno analoga a quella di cui godevano i nuovi Stati membri, :prima della loro adesione alla Comunit�, in forza della loiro legislazione interna. Pi� pirecirsamente nell'O!rbita delle .organizzazioni comuni dei mercati agricoli, l'art. 6�5, n. 1, dell'Atto !Prevede, in effetti, che, nel settoce de1gli ortofrutticoli, gli importi 1compensativi vengono fiS1sati soltanto qualoxa il nuovo Stato memiblro interessato appUcasse, nel 1971, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente. Tale diS!Posizione lascia chiaramente intendere la funzione protezionistica degli importi rcompensativi, destinati a sostitui.lrsi ai provvedimenti interni di protezione del mexcato. Gli importi compensativi di cui argli artt. 65 e 66 dell'atto di adesione dovevano quindi garantire alla produzione irlande.se di pomodoil'i una protezione nei confronti delle importazioni di pomodori dalla Comunit� nella 1sua �Composizione originarla, analoga a quella offerta dalle restrizioni quantitative e dalle mfsure ,di effetto equivalente a1prp.Ucate nel 1971. I pomodori di pieno campo, dato e non rconcesso che costituiscano, dal punto di vista co:mmevciale, un ;prodotto con 1caratterriis.tkhe diverse dai pomodori di serra, poS1Sono fare la concorirenza a questi ultimi qualora vengano offerti sul mercato nello stes:so periodo dei pomodori di serra. Di conseguenza, l'adozione dei coefficienti d'adattamento, in quanto atta ad incidere in .senso rsfavorevole per il nuovo Stato membro sull'importo compensativo da applicarisi, aro>are ammissibile soltanto qualora sia rstata espressamente contemplata dall'atto di adesione o si riveli necessaria per ilcalcolo e l'esat~a applicazione dell'importo coIIlG;)ensativo. L'art. 4, n. 2, del Tegolamento del Con1stglio 25 ottobxe 1966, n. 159 (G. U. 196�6, n. 192) non �contempla, tra i prin~1i enunciati, la ipOISISibilit� di ap!PHcaire coefficienti d'adattamento al prezzo di base e non poc-evede nepipure, in forza .del rinvio �di 1cui all'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, l'applicazione di tali �coeffidenti al JPrezzo alla �produzione nel nuovo Stato membro. L'art. 65, n. 2, attingendo dall'art. 4, n. 2, di cui sopra i � principi � da a!PPlicare per il �calcolo del prezzo alla produzione, fis:sa con rpirecisione l'estensione ed i limiti del suo :rinvio. L'estendere tale rinvio a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 588 � prindp,i � diversi da quelli 1contemplati all'aa-t. 4, n. 2,, siignilica tradire lo spirito ed il preciso tenore dell'art. 65, n. 2, dell'atto d.i adesione. Una tale estensione � ancOll' meno ao:nnllissibile in ql,lanto, al momento della f�l11ma dell'accordo di adesione, ,gli Stati contraenti si rendevano conto del fatto che la [possibilit� di applicare coefficienti d'adattamento era contemplata dall'art. 7, n. 2,, dello stesso 1regolamento e che, in conseguenza di un emendamento apportato dal 1regolamento del Consiglio 9 diicempre 1969, n. 2,515 (G.U. 1969, n. L 318), essa cOISltituiva l'oggetto dell'ultimo capoverso del ISUdidetto art. 4. L'atto di adesione, se avesse 1realmente pireso in 1consklie1razione una tale possibilit�, ai fini del �calcolo degli importi 1c0Injpensativi relativi ai pomodolI"i, ne avrebbe fatto espressa menzione o avrebbe richiamato l'intero art. 4 del regolamento n. 159/66, in modo da includere nel rinvio i iprincipi di 1cui all'ultiimo capoveriso di tale 1dis\posizione. I:r;ifatti �dalle d~izioni dell'Atto di adesione destinate adi altri mercati agricoli, e :pi� p1recisamente dalle sezioni IV-VIII del II capitolo, titolo II, in cui rientrano anche 'gli artt. 65 e 66, si evince che lAtto, nelle ipotesi in cui riconosce la possibilit� di :servir:si di coefficienti d'adattamento [pell' la determinazione dell'importo compensativo, vi fa espresso richiamo, stabilendo anche le modalit� per la loll'o appUcazione. Ne consegue che l'art. 65, n. 2, dell'Atto di adesione, rinviando ai �principi� di cui all'art. 4, n. 2, del .regolamento n. 159/66, contempla soltanto i criteri di �Calcolo esp1ressamente stabiliti da quest'ultima disposizione e non 1contempla la .possibilit�, di cui alle altre disposizioni d!el sudldetto xegolamento, di servirsi di coefficienti d'adattamento. D'altronde, la tesi 1sostenuta dal Consiglio, secondo cui la distinzione esistente, dal punto 'di vista commericiale, tra pomodori di pieno campo e IPOmodori di 1serra avrebbe resa necessruria l'appUcazione di tali coefficienti al pirezzo irlandese alla produzione, non � convalidata dall'art. 4, n. 2, del iregolamento n. 159/66 ed � in contrasto con la pll'assi costante seguita dal Consiglio nelle ipotesi di altri iprodotti che rientlI"ano, essi ipul.r'e, nell'organizzazione comune dei melt'cati nel 1settore c;legli orto: tirutticoli. L'art. 4, n. 2., non stabilisce quali siano le caratteristiche comme: 11ciali del p1rodotto 1che vanno vagliate per il calcolo del prezzo di base e non escludle ,che un uniC<> p;rezzo �di base IPOS8a essere fissato per prodotti analoghi, anche se diversamente denominati, in considerazione delle lOII"o caratteristiche commereiali. Inoltre, della distinzione tra iPOmodolI"i di siewa e pomodori di p>ieno cam,po non vi � traccia negli atti 1comunitaxi anteriori all'adesione alla Comunit� d!ei nuovi Stati membri e neppure essa � stata riporrtata nel :regolamento del Consiplio 6 mag.gio 1972, n. 1173 (G.U. 1972, n. L 130), per la tde1JeI'Unl�IIllaziione dell. iprezzo d� 1batse comu..~e ad fui.i deil. cailcolo dell'�llnlPortO compensativo controverso. . :I 1trrllrr1;~110~i@111rm~rillf:rrfr&~�~rliirill:1r1rrfiirfilwr@riftilii~1:r&filiffil~f~r1r;r1ir1111rmrl&lllliirmst~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Cionond!imeho, dalla lettera e 1dallo scaipo dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66 eme'l'lge che, in quanto il ipirezzo di base era stato fissato per un prodiotto definito nelle sue caratteristiche, 1commereiali, le cairatterisitiche su cui s1 basa la definizione del prodotto considerato vanno precisate al momento della fissazione del pirezzo di lbase e indiJCate nell'atto relativo alla fissazione stElSISa. La circOSltanza che la distinzione tra pomodOTi di sieirra e rpomodoiri �di ipieno icama;>o sia stata in seguito usata nei regola.menti della CommiiS1Sione 11 arprile 1973,, n. 999 (G.U. 1973, n. L 99) e 18 g;iugno 1973, n. 1624 (G.U. 19731, n. L 163), che :fiisisano i prezzi di il"iferiimento ed i prezzi d!i ritiil"o relativi ai pomodori, rispettivamente iPer l'annata 1973 e per la stagione.1973-1974, non � pertinente nel nostro 1caso di specie. Si deve quindi concludere che il iregolamento del CoI11Siglio 21 maggio 1973, n. 1365, gravando di un coefficiente d'adattamento .il .prezzo alla produzione dei pomodori in lTlanda, ai fini del �caLcolo dell'importo compensativo, ha violato gli airtt. 65 e 66 dell'Atto di adesione, nonch� l'airt. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66. Il ;regolamento n. 13i65/73 va quindi annullato, nella parte in cui contempla un coefficiente d'adattamento d'el 'Pl'ezzo alla !Plr<>duzione e conseguentemente fissa l'importo 1compensativo 1che l'Iil"landa deve a1P~ 'plicare ai pomodlori destinati al consumo allo stato :firesco. -(Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 4 aprile 1974, nelle cause riunite 178/73, 179/73 e 180/73 -Pres. Lecourt -Rel. Donner -Avv. gen. Re~s1chl (conf.) -Domanda 1P1regiudiziale !Pil"OIPOsta dalla Coirte di ap(pello di Bruxelles nei procedimenti penali nei c�Xldivonti deti sigig.lt'i MertJellJS, Vain den A'Vlenne e Joosen (prof. van Gerven) ed altri, Bloch, e Van Silambrouck ed altri, con le parti civili Stato belga e Granducato del LUISISemboogo -Interv.: Commtssione delle Comunit� europee, Governo !belga (avv. Biitzler Goemans, de Bruyn e Van E.eckhout), Governo del Gn:anducato del Lusseillliburgo (avv. Biitzler), e Governo :francese. Comunit� europee -Or~anizzazione comune dei ll}ercati a~ricoli�-Prelievi e restituzioni -Gestione dei mezzi finanziari -Titolarit� e le~ittimazione. (Trattato CEE, artt. 200 e 201; Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 25; regolamento del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130, artt. 2-6; regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729; decisil<me del Consiglio 21 aprile 1970; regolamento dell Consiglio 2 gennaio 1971, n. 2; regolamento del Consiglio 7 febbraio 1972, n. 283). Legittimati ad agire nei confronti dei singoli per ottenere il pagamento dei prelievi e il recupero delle somme indebitam.ente corrisposte 590 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO per restituzioni sono i singoli Stati membri (e non la Comunit�); e su tale legittimazione non ha influito l'attribuzione di risorse proprie alla Comunit� (1). (Omissis). -I) Gli antefatti e la fase scritta del procedimento. 1: Gli antefatti e la fase ,scritta del procedlmento s.i posisono rriassumere 'come segue: Su '.1'11cihi1esta del!. iPil11bbliico Mini.Jst,ero e dello Starto beil,gia, il'app'.1'1esentato dal Ministro delle Finanze, il Tribuna! Correctionnel (tribunale Ii penale) di Anversa pronunciava, il 29 giugno 1970, in alcune cause riunite perr connessione, 1sentenze di condanna a carico di un cerrto numero di (persone, responsabili -'Come autori o ,come coirrei -di espoirtazioni ed imporlazioni :l�raudolente. I iprodotti esportati (nelle cause che hanno dato luogo ai rproced:ia:nenti (pregiudiziali 178 e 179/73) rientravano nell'organizzazione del me11cato dei cereali. Valendosi di licenze rilasdate p& i Pae,ffi terzi e fruendo della relativa restituz:i.o'ne, gli imputati avevano in realt� trasferito i (prodotti dal Belgio in un altro Stato membro della Comunit�, reintroducendoli quindi nel Be1gio. Il Tribunale infliggeva loro varie pene detentive e iPecuniarie. �Inoltre, su domanda dello Stato belga, :rapp,resentato dal Ministro degli Affari Economici, e del Granducato del Lussemburgo, rappresentato dai Ministri ,degli Affari Esteri, del Commer1cio Estero, dell'A~iJcoltura e delle Finanze -parti dviii -il triibunale condannava, ai sensi dell'art. 3 del � Code d'instruction oriminelle ., gli imputati e le ipersone giuridiche <civilmente reS\t)onsabili a trimbomaire le restituz:i.oni all'esportazione indebitamente 1Per,cepite ed a pagare i rp'l'elievi evarSi all'importazione. Con sentenza 5 ottobre 1972, il Tribunale penale d'Anversa condannava un 'certo numero di ;persone responsabili -come auto1J:i o come cOI'ITei -di importazioni fraudolente. In questa causa (iche ha dato luogo al procedimento p'l'egiud~iale, 180/73), !Si trattava di prodotti sogigetti (1) La deaisione l�ln r:asseg.na, �iinte:ressamite :ainche nelliLa rp1airite li:n cui !tiiass" ume i!Je C!lWatteristiche del�Je vair�e fasi del siistema dd fim,ainziiamenito dieW1a poiliiltiioa 1aig�l'liicoilia 1e i1e diff.errerrti soluzioni di prriinc1pio sosten'1.llte d!a�we parti del IIY.l'OCleddmenito, risolve dJl rprrobt1ema deliJJa� wnddviiduiazd.01ne d!eiL so,g.gietito wegiittimaito ai!Jla giesti1onie del il'egime dei pa-.el:iJe'Vd; e wa :rjillev,anza illlOin soltanto rteoc1aa deilllia quiestiJcme � ,ev;kLenZJiiata dagi!Ji ste,ssd. p['leced!elilitli di fatto d!e(IJ]Je ,aause rprdiJJJcipa�li, :nelli!Je quaili :si di!scuteva se 1ali singioild. Sitatii membiri dorv-esse iintenderisi .subentraita la Comunit� econiomtl:oa eUJropea, quia1r1tome1I10 oon il'.attriibuzlione dn favooe di questa di proprie riso!l'se, nei !l'apportd. i:iei!JatiV1i ,ai!J1a ;r;iscossilone dei preildJevi o al l'ecupero di somme dndebd.tamenite aOI'll'I�sposte rpe[' restirtuzioni aill'erSportaziOD1e, 'ed :iin pa!IltioO�lrure se iLa Comunilt� stessa, qualie autonomo soggetto di ddirdtto, dovieiss� tiiniteirve!Ildre nei r.aippocti �p'l'ooessuai1i �conoernenti 1a gestione d!ed. p'.1'1e�llievii e de1liJJe !l1estitu~: f r ! ~ If f > PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 591 alle organizzazioni di mevcato vigenti !Per le carni bovine e iper le carni suine, prodotti importati nel Belgio in ba:se a dkhiairazioni false con la manifesta intenzione di eludere il pagamento dei prelievi. Il Tzriibunale infliggeva varie iPene detentive e pecuniarie, e condannava inoltre gli imputati, �come pure la persona giuridica rcivilmente iresponsabile, a pagare i prelievi evasi all'i:mportazi�ne. Nelle sentenze pironunciate il 5 :marzo 1971 (procedimento 178/73) e, su opposizione, il 28 maggio 1971 (ptrocedimento 179/73), la Co;rte d'Appello di Bruxelles ha a~solto gli imputati dai 1Ca[Ji d'imputazione relativi alle operazioni d'importazione. Il 28 febbraio 1973 la Coll'te d'Appello di Bruxelles confermava, sul piano penale, I.a �sentenza 5 ottobre 1972 del Tlribunale penale d'Anversa 1 (.procedimento 180/73). Per quanto ll'iguairda le domande delle pa;rti civili nelle suddette cause, alcuni imputati hanno eecepito l'illegittimit� della �costituzione di parte civile e il difetto di legittimazione ad,a:gire, in base ad argomenti natti dal diritto comunitario. Tenuto �conto �di queste eccezioni, la Corte d'AtPrpello ha deciso, nelle stesse sentenze, di 1sospendere il ,giudizio a piroposito delle domande delle parti civili e �di rinviare in via piregiudiziale a questa Co;rte. Alcune delle !Parti nelle 1cause che hanno dato luogo ai a1rocedimenti 178 e 180173 pirorponP.vano in seguito rico11so in 1cassazione contro le ~ummenzionate 1sentenze della Corte d'Appello. I rko;rs1i sono stati respinti dalla Corte .di Cais1sa�zione, irispettivam,ente con sentenze 19 dicem zionJ, rper sop!I'avvenwto difetto di :1egiittimaz1one ded sdngold Statd memb!l'i ilntere1ssarti. La Owtie di gJUi.Stizia ha iritenuto che ainche successivamente a:hl'entrata dm. viigO!I'e deil 11ego11Jamem.to del Oonsigilfo 21 a:prrdJJe1 1.970, n. 729 e de~lla dlecisi1om.e d!eil Oonsig;lio 21 �aipiriJLe 1970 (il'eliativa ru�lia sositituzio�ille dei co~d�buti fina:nzdairi degi1i Stati me1mb11i �con dsoirse prop'l'li1e deJiLa Oom.U!IlJiit�) legittimati �a:1La g1estio�llle ded pl'e1ilevli �e de11Le il'es>ti.�tuziom e qUl�IThdii lie1gdittdmati a (pl!'letem.del'le ii1 .pagameinto dei '.Pl"Slliievi o I�ll !t'limbolI'so dd 1t1es1Jiltuzdofilli li!llldiebilta:mente corrfapos,te sono rimasti, iln piroprio, ti sim;go[Ji Sita:ti membri; ed fil 1Jaille via:1u1Jazdone �, !I'imaista assO!I'bita, na:tu:riaiLmente, (l'OOJJru�ogia questioI11e dibattuta ~a Jie pairti con a:i:i:JleriimeIJJto lllll periodo a�llltelt1i0il'e, essendo ovvio che �se 1a 1escLus:iva Jiegjl1Jtimazdo�llle .degili &ta:ti membri � ammeSJSa anche 001!1 lL'a:ttribuzdo1t11e awLa Comuniit� dd p;ropo;iie ll'I�1SOII'ISe funla:nzda1rde, de;ve a mag.giior II"agiione 1essere ri100�illosciiu1Ja neli1e due rplI'lecede!IlJti fasi del siSltema dli finaooilamento deJilia poLLtica agricola, quali son10 sta1te 1efficacemetr:t1Je illustra: te 1n1elil1a !pil'irrna pa:rrte deililia deciSli:one iln 11assegna. Su111a questione decisa da:l.Wa Corte non II'lisulita�lllO� pll'�ecede�lllti dn ile:rmiini, ma u1Jii1i a:rgome1nt1i possono a1l �iI'iguarrido desumeirsi da:l.Wa sentenza 2:5 otto b:r.e 1972, 1.'esa da:LJJa Ooir.te di giiustizia 1neil.La oausa 96/71 (HAEGELAN, Racc., 1972, 1005), con 1l!a quaLe vieniva �esc1uso che .una doma:ndia di 11:1e1s1Jituzdone di p'l'.'lea1i1evi ~che 1neiLlia specie si assumevano non doVIUJti perr dedotta i[)Ja:ppl1icabi. Jii't� �del1la normativa comuniltair:i!a ailJl',importazione di vd:nii gJ:1e1�d :neil RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D'.ELLO STATO 592 bre 1972 e 25 1settembre 1973, dopodich� la Corte d'Alpipello di Bruxelles, con ordinanze 26 ottoblre 1973 (procedi.mento 178 e 179/73) e 31 ottobre 1973 (procedimento 180/73), pervenute in ,cancelleria il 30 ottobre .1973 e, rl~ttivamente, il 6 novembre 1973,, ha sottoposto a quesita Corte le seguenti questioni l];)lt'egiudiziali: 1. -Se il regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 25, nonch� le relative noa::me di attuazione o di modifica, e in !Particola.re l'art. 2 ,del suddetto reigolamento (tenuto �conto del metodo di calcolo dei 1contriibuti degli Stati membri al Fondo Europeo .Aigiri!colo di Orientamento e di Garanzia di �Cui all'art. 7 dello stesso iregolamento, secondo cui una parte idi tali contributi proviene d'ai tributi ipeiicepiti �diagli Stati membri sulle importazioni da Paesi terzi) vadano intea:'lpl'etati nel senso che, con l'entrata in vigore del II'egolamento n. 2,5, la Comunit�, eventualmente insieme allo Stato memibro considerato: a) aveva un interesis�e diretto, e poteva quindi subire un danno diretto, in relazione all'effettuazione delle :StIJese e alla irisicossione delle entrate connesse alla politica agricola comune; b) (qualOII"a la prima parte della presente questione non venga riisolta in 1seI11So !Positivo) se la soluzione debba essere negativa solo nella misura in �Cui le importazioni nette idi 1ciascuno Stato membro da Paesi terzi (e quindi i !Prelievi iriscossi) 1costituiscono, a norma del sud'detto art. 7, i� criterio determinante dei 1contributi degli Stati membri al FEAOG, il che dimostrerebbe clle la Comunit� aveva sin dall'inido -almeno in parte -un 1certo 1diritto ai tributi riscossi dagli Stati membri. 2. -Se il :regolamento del Consiglio CEE 21 aprile 1970, n. 729 e la deciisione adottata in pari d'ata dallo stesso Consiglio in merito alla l'Undone �economica belgo-�1ussemburghese) possa essere irivoilita ltlled coll1fa'onti degli O!I"gani ,comUiD�tairi, pirecisa1Ddiosd ohe � le risorse delle Comunit� vengono riscosse, per conto di queste, dagli Stati membri conforrmemente aize disposizioni legislative, regolamentari e ammiinisttrative ., cihe � l'accertamento di dette risorse ed il controllo sulla loro riscossione spettano in primo luogo agli uffici competenti degli Stati membri ., che � le controversie reiative aWillruposizione ai singoli delle tasse e dei prrelievi... vanno risolte, a norma del diritto comunitarrio, dalle autorit� nazionali, se,condo le modalit� stabilite del diritto degli Stati membri., e che �le contestazioni relative all'interpretazione ed alla validit� dei regolamenti riguardanti le risorse proprie delle Comunit� sono quindi di competenza dei giudici nazionali, i quali possono valersi del rinvio a norrma dell'articolo 177 � del trattato onde garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario � . .Mla soouzdioine adottata Il!eG.i1a decistone in lt'lassegna ere 'Pell'a'Ltro g.i� pell'venuta 1l'AvvooatUII'a dieli1o Stato fin sede COIDJSIUllJtiiva, in una c01DsuiLtazione del 1970 (n. 4 della voce Comunit� Econoimica Europea), mevanrlosi in PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 593 sostituzione d.ei contributi finanziari degli Stati membri con risoxse proprie d'elle Com.un�t�, e le relative noo-m.e d'attuazione, vadano interpratati nel senso che dalla loro entrata in vigore: a) tutti i poteri sovxani ;relativi alla gestione dei mezzi finanzia; ri propri della Comunit� per quanto rigua;vda la politica a~ola comune sono stati trasferiti dagli Stati membri alla Comunit�, con la conseguenza rche (1) da quel momento oolo la Comunit� � legittimata ad agire nelle cause vertenti sulle ent;rate e 1spese rconnesse a tale gestione; (2) l'eventuale potere degli Stati membri di sostituirsi alla Comunit� nel riscuotere o paigaxe le ,somme di rcui trattasi non si pu� considerare !Pi� rcome un potere proprio (eventualmente condiviso con la Com.unit�) degli Stati membri, ma va invece qualificato rcome un potere esexcitato per conto idella Comunit�; b) in �caso affermativo, 1se ci� non va1ga, data l'efficacia immediata del trasfeximento di poteri sowani d!i. rcui al punto a), anche pe;r le domande giudiziali iPll"~oste successiva1II1ente all'entrata in vigOll'e delle suddette rilis:Posiz�oni ovvero per le cause in quel momento gi� pendenti, relative a fatti avvenuti e/o d!iritti acquisiti in pil'ecedenza. Hanno depositato osservazioni scritte, in foriza dell'art. 20 dello Statuto (CEE): della Corte, le parti Van den Avenne e Joosen, rappil'esent�ite dal Prof. W. van Gerven; il Governo del Regno del Be1gio, rappresentato dagli avvocati R. BiltzE)1r e P. GoemalllS nelle cause 178 e 173/73 e dagli avvocati L. de Bcyn e P. Van Eeckhout nella caUISa 180/73; il Governo del Granducato del LussemibUl'lgo, rappresentato dall'avv. R. Biltzler; il Governo della RepubibUca Francese e la Commi. ss~one delle Comunit� Europee. Su il'elazione del giud�!ce relatore, sentito l'avvocato .generale, la Corte ha deciso, con ordinanza 13 febbraio 1973>, d1 riuniil'e le cause 178, 179 e 180/73 ai fini del ;procedimento e della sentenza. pairrtiooliare, ();':arutonomdra del 11.'181ppooto tra g1}d Starti membri ed i cittadini rispetto ra quelilo tra~Stait~ imembr.i e 1e COmwrui.Jt�; e itai1e aiurtxmo:mia appare del resto presupposta, quaJIJJtomeno, ramrclre IDIElh rdeci:sion:e iLn ;rassegna, che non ha dato a!lcun seguito ai11ia dmpo~neso.steniuta daililie [praJl'lti prrii.vate (sec< mdro cui grlii S.taiti memb:rd provv�ederebbero aili1la riiscossdrum ded p1r1eiliirevi e a,l rp.agamenito dei1!Jle oostituzdond. in qqai1it� di mandiaitari dleilllie Oomwnit�) e da�i!Ja qu~Le appal!'e illlv>eoe� croa:Ulermato che aWlra ~stixm.e dled. mezzi fuum-� ziairi :i silngold S.tartli. :mernbrd. pll'ovvedono, 1Per quaDJto concffi'!tle i r.appo'l"td coin d. cittadJirnli, din viir:t� dli U/Il potere rautonomo e con iliegi.tbiJmaziOltlle esciliusiv; a; n� 'arprp~e .invero priva dii r.ilevianza, dm Mgomellllto, ila � posizicme negativa assunta dal ConsigLio in merito aJLla proposta di regolamento in materia di finanziamento della politica agricola comune, presentata daLla Commissione al Consiglio il 16 luglio 1969 (G. U. 1969, n. C 123, pag. 27) e� il cui art. 4 stabiliva che gli organi od uffici da desi.gnars.i da parte degrli Stati membri avrebbero effettuato i pagamenti nel nome della Comunitd .. 594 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Su relazione del giud1ce relatore, sentito l'avvocato generale, essa ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il) Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte. Le osservazioni depositate in forza dell'art. 20 dello Statuto si possono rias:sumere 1co:me segue : 1. Caratteristiche 1del sistema di finanziamento della politica agricola. Poich� le questioni so~levate dal giudice a quo riguardano l'interpretazione delle nonne relative al finanziamento della politica agricola, � opportuno illustrare anzitutto le princiipali iea;ratteriistiiche dei tr� diversi 1sistemi di finanziamento che sono 1stati l'uno dopo l'altro in vigore rper la IPOlitiica agricola comune, quali lt"isultano dalle memorie presentate alla Corte. a) Prima fase. Nel periodo 1� luglio 1962 -30 giugno 1965 � sitato applicato il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 25 (G.U. 1962, pag. 991), regime 1sositituito, ,per il periodo 1� luglio 19165 -30 igiugno 1967, dagli artt. 2-6 del regolamento del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130 (G.U. 1966, pag. 2965). Durante questa prima fase, solo una parrte delle s,pese effettuate dagli Stati membri � imputabile al Fondo Europeo Aglt"icolo di Orientamento e di Garanzia (in ,prosieguo, �il Fondo >). Il regolamento n. 25 sta:bilisce al trigual'do un elenco fassativo e, d'altra [parte, il finanziamento 1comunitario � subor:dinato a 1condlizioni rigoo-ose. Le restituzioni attribuite dagli Stati membri IP& l'eS[portazione nei Paesi t�r~i non sono, ad esempio, totaLm.ente imputabili al Fondo, ma lo sono soltanto in base � all'aliquota della restituzione dello Stato membro la cui restituzione media � la pi� bas:sa � e � al volume delle esportazioni nette �, cio� alla differenza fra le eS[pOiI'tazioni e le importazioni ��Paesi t&zi � di un dete:mninato prodotto (art. 3, n. 1, lett. a del :regolamento n. 25). Il finanziamento, da parte del Fondo, delle ll"estituzioni cos� determinate � ulteriormente limitato ad una parte delle IS[pese imputabili, e prectsamente ad un sesto 1Per il 1962-1963, d'ue sesti p& il 1963-1964, tre :sesti IP& il 1964-1966, :sei decimi per il 1965-1966 e sette decimi per il 1�966-1967 (art. 5, n. 1, del regolamento n. 25/62 e art. 2 del regolamento n. 130/66). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIOll[ALE 595 Le risorse mediante le quali il Fondo d'eve !far :lironte alle suddette spese 1sono fis1sate annualmente dal Cons1Lglio, 1secondo il iPlrOcedimento di approvazione del bilancio. Durante una prima fa.se (dal 1962 alla met� del 1965), le entrate del Fondo sono state �Calcolate iper una parte in base al �cil"iterio di !r�!Partizione di 1cui all'art. 200, n. 1, del Trattato CEE, e iper l'altra pM"te propoczionaLmente alle im(portazioni nette effettuate in <Ciascuno Stato membro da Paesi terzi (art. 7 del regolamento n. 215). In seguito, diminuis1ce la percentuale dei contributi calcolati secondo il �criterio .generale di .'I'ipartizione (100 % nel 1962-1963,, 90 % nel 1963-1964 e 80 % nel 1964-1965) ed aumenta la rpericentuale dei contr~buti basati sul �criterio di ripartizione @eciale (O % nel 19621963, 10 % nel 1963-1964 e 20 % nel 1964-1965). Dalla met� del 1965 alla met� del 1967, i contributi degli Stati membri vengono ca1colati secondo un 1criterio. di T�!Partizione forfettario ad hoc. b) Seconda fase (1� luglio 1967 -31 dicembre 1970). Durante quesito periodo, le 1s[pese degli Stati membri imputabili al Fondo .sono determinate in base alle eS[portazioni lorde di un dato !Pll"Odotto nei Paesi terzi (art. 8, n. 1 del re~olamento n. 130/66). Le restituzioni versate dagli Stati membri sono quindi imputabili al Fondo nella loro totalit� (art. 7 dello steS1so regolamento). I contributi degli Stati membll"i al Fondo sono �calcolati, nello stesso periodo, proporzionalmente ai !Pl'elievi ri:scoS1Si da ciascuno Stato membro 1sulle importazioni dai Paesi terzi e, in quanto ociconra, s1econdo un criterio di ripartizione fisso. c) Terza fase (a decorrere dal 1� gennaio 1970). La disciplina attualmente in vigore imiPUca il finanziamento diretto della politica agricola da [parte della Comunit� (regolamento del Consiglio 2'1 aprile 1970, G.U. n. L 94; pag. 13; decisione del Consiglio 21 aprile 1970, :relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati memlb:ri �con r1sorse proprie delle Comunit�, G.U. n. L 94, pag. 19). � a priori, non pi� a posteriori, crune nelle due fasi ipirecedenti, che la Comunit� mette a disposizione degli Stati membri i crediti necessari. D'altra iparte le entrate del Fondo non sono pi� c01stituite dai contributi finanziari degli Stati m~bri, ibeiliSI� da risorse [proprie delle Comunit� provenienti :fra l'altro dai !Prelievi agr1coli. Que�sti vengono 596 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riscossi, 'Per ,conto della Comunit�, da.gli Stati memoci, conformemente alle diSlPosizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali (art. 6 della decilsione del ConisLglio 2.1 aprile 1970). 2. Osservazioni sulla prima questione. Le rpa.T,ti' Van den Av,enne e Joosen osservano ch:e, pur riisa:len do i fatti iche 1sono all'origine della causa iP'l'�il!Ciipale agli anni 1965 e 1966, rcio� alla rprima fa,se di 1cui sopra, giustamente il giudice nazionale si � riferito anche, nelle questioni sottoposte alla Corte, alle fa.si suc cessive. L'art. 2 del regolamento n. 25, richiamato nella prima questione . pregiudiziale, fa gi�� espresso riferimento alla fase definitiva, nei se guenti termini: � � Il gettito dei iprelievi operati ISIUlle importazioni in provenienza dai paesi terzi SiIJetta alla Comunit� ed � devoluto a spese comunitarie, in modo che le entrate di bilancio della Comunit� com prendano detto gettito e, al tempo stesso, tutti gli altri introiti decisi a nol'IIIla del Trattato.. �. Questa norma programmatica ha trovato graduale attuazione du rante il periodo transitorio. Vail't. 7 del regolamento n. 25, ad esempio, stabilisce gi�, per la prima fase, il parziale trasferimento d'el gettito dei prelievi alla Comunit� dal momento 1che i 'contributi variano in funzione delle somme peiicepite a titolo di prelievi. La prima questione ;potrebbe quindi essere formulata nel seguente modo : � Se, durante la"prima fase, la Comunit� avesse un interesse diretto alla riscossione dei ,prelievi, tanto da essere direttamente lesa in 1caso di evasione di tali oneri. Non potendo risolvere la questione in senS10 assolutamente affeTtm.ativo, se la Comunit� debba considerarsi parte diirettamente lesa entro i limiti in cui le importazioni nette degli Stati membri interessati hanno effettivamente determinato la :parte va riabile. dei contributi al Fondo, e. quindi il trasferimento dei prelievi alla Comunit��. Secondo le parli Van den Avenne e Joosen, la questione va risolta affel'IIIlativamente. In ;proposito vengono svolti i seguenti argomenti: a) sia la lettera, Sii.a la collocazione dell'airt. 2 del regolamento n. 25 fanno ritenere 'che il Consiglio abbia inteso, fin dall'inizio, porre la questione del finanziamento della politica .agricola in una prospettiva comunitaria. � in tale pirosipettiva, cio� tenendo conto della responsabilit� diretta della Comunit� in materia di enfu-ate e di S\Pes:E! del Fondo, che vanno interpretate le disposizioni sucicessi.ve; b) questa intell"ptretazione � l'unica 1conforime alla politica agrico! la, quaJ. essa � neH1a co1I1Jc1ezfone del T11attato. wl funanz;Lamento de�1la PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE politica agricola ,comune non ipu� essere dissociato dagli obiettivi perseguiti mediante tale IPOlitica, ne(p!Pure durante il periodo transitorio. Il fatto di dissociaire COIDiPletamente dalla politica agricola il sistema delle restituzioni e dei (Plrelievi, il 1cui finanziamento era -durante la prima fase -a �cairico debli Stati membri, avrebbe 'compromesso la soluzione comunitaria (,che costituiva un'esigenza della politica agricola comune) consilstente nel rsUJperare la netta op,posizione :lira l'interesse comunitario (smaltimento delle eC1cedenze di taluni [Pll"odotti mediante un sirstema di prelievi e di restituzioni) e l'interesse dei singoli Stati membri (riduzione dei co.sti della politica agricola). Fin dall'inizio, il finanziamento 'costituiva quindi un tfattOII'e ima;>ortante della politica agricola comune; �e) l'interesse della Comunit� nei confronti dei ipirelievi riscossi dagli Stati memJbiri durante il periodo transitorio era manifesto, al [punto che, in al!cune relazioni al Patrlamento Europeo, fmono espressi dei dubbi quanto alla v,aUdit� del regolamento n. 130/66, sostenendo che i prelievi costituivano gi� il'isome rpa-orprie della Comunit� in forza del- 1'1art. 201 derl '11riattarto CEJE, benicih� lllOlll fo~s'e starto seguito dii. pcroc.edimento contemplato da quest'articolo. Le parti Van den Avenne e Joosen propongono che la pirima questione venga risolta come segue: � Il regolamento del Consi,glio 4 aprile 1962,, relativo al finanziamento della politica agiricola comune, va inter[piretato nel senso che, dalla rsua entrata in vigore, la Comunit� poteva subiT"e un qanno dilretto in relazione alla dscossione delle entrate 'connesse alla rpolitiica agricola comune�. Il Governo del Regno del Belgio e il Governo del Granducato del Lussemburgo sostengono che il regolamento n. 25 e in �iS[pecie ,gli artt. 2 e 7 non attribui'S�cono alla Comunit� alcun interesse in senso giuridico quanto alla riscossione dei rprelievi, dmante il periodo transitorio. In effetti, la parte del gettito dei prelievi che lo Stato membro versa alla Comuni.t� ha il carattere di un semrplice 1contributo, oggetto di un obbli: go incombente allo Stato ,stesso nei 1confronti della Comunit�. Questo carattere non � mutato alloJ:'lch� il criterio di :ripartizione ,generale di cui all'art. 200 del Trattato CEE � stato (rpa:rzialmente) sostituito da un coefilcient� ,che meglio rilsrpondeva ai dati specifici della politica agricola comune. Il Fondo ha 1svolto, durante il periodo transitorio, la funzione di un or,gano rd1 r~partizione o di ciea:ring, racicogliendo e ridistrilbuendo, secondo quanto diS[posto dai ~egolamenti nn. 25/6�2 e 130/66, i 1contributi degli Stati membri. I ,pirelievi r1scossd durante il periodo transitorio avrebbero potuto comunque trasformaJ:'lsi in risorse p�rQpi-ie della Comunit� -ammettendo che tale trarslformazione attribuisca a quest'ultima un autonomo dir'itto di credito -1soltanto qualora fossero esi!stiti i presUiPPOSti con 598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO templati dall'art. 201, 3� comma, del Tuattato: proposta della Commis~ sione adottata dal Consiglio all'unanimit�, consultazione dell'.Assemblea, adozione dei relativi tprovvedimenti da parte degli Stati memhri. Il Governo della Repubblica Francese 1sostiene che il pcr-oblema della ripartizione dei ,poteri fra la Comunit� e 1gli Stati memlbri, iper quanto riguarda il recupero delle somme frodiate sotto forma di prelievi evasi o di restituzioni indebitamente iPel'cep.ite, non pu� essere riisolto in base all'art. 2 del regolamento n. 2.5. Quest'articolo non 1contiene che una semplice ,di�chiarazione programmatica, sp1rovvista, all'epoca dei fatti, di qualsiasi efficacia giuridica. .,_ Dagli artt. 7 del regolamento n. 2.5/62 e 11 del regolamento n. 13.0/66 risulta invece che le entrate del Fondo :sono �ostituite dai contributi finanziari degli Stati membri, �calcolati per una p�rtma p.arte in base al criterio di ripartizione di cui all'art. 200 del Trattato CEE, e per una seconda parte pa-oamrzionalmente alle iirnportazioni nette di ciascuno Stato membro dai Paesi terzi. Bench� il loro livello fosse 1stabilito 1sul piano �comunitario, i p<relievi vanno quindi considerati, p& il :suddetto periodlo, co1me entrate statali, il �cui ~orto veniva preso in considerazione per stabilire, secondo piroporzioni che sono mutate in 1seguito, il .contributo finanziario dovuto da ciascuno Sfato memb<ro alla Comunit�. Il ,sistema instamato dal regolamento n. 25, e in generale da tutti i succes1sivi atti emanati fino al 1970 in materia di finanziamento della politica agricola 1comune, ha laisciato agli Stati -in mancanza di disposizioni 1contrarie -il com1pito di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'attuazione d�lla disciplina. comunitaria. Per il periodo transitorio non si pu� quindi affermare, n� in base alla natura giuridica delle entrate .di 1cui trattasi, n� in forza di pretese limitazioni dei poteri 1sovrani degli Stati membri con riguardo al problema �considerato, 1ch~ alla Comunit� spettasse la' competenza esclusiva in materia di ripetizione delle somme \frodate sotto forma di evaisione dei prelievi. La Commissione conclude le sue 1constderazioni sul funzionamento del si:stema di finanziamento della politica ag.ricola �comune nel periodo 1962-1967 �sostenendo che i prelievi � Paesi terzi � ipel'ic~Ui dagli Stati membri erano, nel ;periodo �considerato, delle risol'se finanziarie statali. L'a.rt. 2. del regolamento n. 2.5 va inteso come riferentesi esclusivamente allo � stadio del mel"cato unico �. Il principio sancito da quest'articolo doveva essere attuato secondo il procedimento prescritto dall'art. 201 1dlel Tlrattato CEE, il che avve niva isolo nel 1970, mediante la deciisione del Consiglio 21 aprile dello stesso anno, relativa alle risorse proprie della Comunit�. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 599 Per xisolvere la questione del 1se le frodi in materia di prelievi abbiano inciso in qualche modo sui contrributi degli Stati membri al Fondo, va fatta una distinzione fra i vari ;periodi di contabilizzazione considerati nella 1causa (principale. � evidente che la riscossione dei prelievi non ha avuto alcuna incidenza sul finanziamento del Fondo finch� � ,stato aipplkato un cll'iterio di ripartizione forfettario fisso per il calcolo dei contributi dei singoli Stati membri (dalla met� del 1962 alla met� del 1967). Lo speciale ,criterio di ripartizione basato 1SUlle importazioni nette, applLcato per i jperiodi di contabilizzazione 19631-196'4 e 1964-1965, non ha avuto l'effetto, n� aveva lo scopo, di trasferire al Fondo i prelievi � Paesi terzi � risc�ssi dagli Stati mecrnlbri in icui 1si erano avute importazioni nette. Non esisteva, tra il .gettito dei ipirelievi e le iimrportazioni nette, alcun r~porto che :permettesse d:i detenminare l'incidenza dei prelievi riscossi sui contributi 1calicolati in ba�se alle importazioni nette. Sotto il regime in vigore durante la prima fase, i pirelievi � Paesi terzi � erano ancora diversi a 1seconda degli Stati imembri, di guisa che irLsultava inutile qualsiasi raffronto tra i 1contributi a 1cariico dei vari Stati membri. L'evasione dei pirelievi pu� quindi essere rilevante solo jpell' quanto riguar'.da la 1seconda fase, e cio� il p&iodo in cui i contributi degli Stati membri venivano calcolati per una parte in p!roporzione ai prelievi riscos:sd da ciascuno Stato membro sulle ilnrportazioni da Paesi terzi e, se necessario, per un'altrra !P�arte secondo un criterio di ;ri,partizione fisso. Quanto alle J:"estituzioni indebitamente 1corrisposte durante il primo periodo, la Commissione osserva che il Fondo non ha subito a1cun danno nella fattis:pecie, dat() che il Belgio e il Granducato del Loos,emburgo non registravano in11portazioni nette nei ,settori di �cui � 1cauisa. La relativa sipesa a carico degli Stati membri non era imputabile al Fondo; questo non aveva peirici� LSOIP{POrtato a1cun onere. Infine, la Commissione sottolinea che le frodi 1coonmesse hanno avuto conseguenze dannose pex gli altri Stati membri, i cui contributi erano stati fissati ad un livello trorppo elevato, in iragione della inesatta determinazione dei quantitativi netti tmiPortati (base parziale del calcolo dei contributi al Fondo) da parte del Belgio El del Lu1S1sembuirgo. ,La ,stess1a 1crnwlu1S1Io1ne va1e (per la 1secoinda !liase: frodi 1comm.esse nella dscos1sione dei pirelievi o nel ver1saimento dlelle .restituzioni non determinano alcuna conseguenza dannosa per il Fondo stesso, bens!l. per gli Stati membri, i cui 1contrlbuti and'rebbero ridotti piroporzionalmente ai prelievi .di cui gli Stati membri interessati dovrebbero piretendere il :pagamento. 600 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l Queste inesattezz.e, tuttavia, sarebbero ormai superate dalla chiuilif sura dei 1conti del Fondo, avvenuta mediante le decisioni 1con cui la i:: Commissione ha :stabilito il concorso del Fondo pe~ i periodi di con ~: tabilizzazione in quesrtione, e la susseguente notifica agli Stati memhri del saldo dei rispettivi conti (art. 10 del regolamento finanziario del I 1i & FE&OG 5 febbraio 1964; G.U. 1964, 1Pag. 599). Detta chiUSIUXa dei conti deve �CoDJsid!eraMi definitiva (ic:lir. sentenza 6 luglio 1971, ca�sa 2/71 Repubblica Federale di Germania e/Commissione, Racc. 1971, pagg. 669677). D'altra parte, l'art. 12 del regolamento del Consiglio 7 Ifebhraio 1972, n. 2183 (G.U. 1972, n. L 36., pag. 1) srtabiltsce es:pres:samente I che .gli Stati membri non sono tenuti a rimborsare alla Comunit� le I somme indebitamente corrisposte a causa d'iJr:regolarit� e negligenze relative ai periodi di contabilizzazione dal 1962,..1963 al 1966-1967 I incluso. Questa norma �~oduce effetti gimidici soltanto sul piiano dei rapporti fra la Comunit� e gli Stati membri. Per quanto riguarl'ldJa i r~orti gimidici fra gli Stati membri e gli amministrati, essa contiene la seguente riserva: � Fatto isalvo l'obbligo degli Stati membri di recuperare le somme indebitamente corrisposte... �. I Secondo la Commissione, la prima questione va risolta come segue: ~; � Anche qualora sotto il :regime di 1cui ai :regolaJmenti nn. 25/62 e 130/66 relativi al finanziamento della politica agricola comune, l'evasione di !! prelievi e l'indebita ipevc�ezione di restituzioni [pOssano avere conse fi -: guenze finanzia!rie dannose per la Comunit�, legittimati ad a,gire !Per il recupero dei ;prelievi evaJSi e per la ripetizione dlelle restituzioni inde bitamente comsiposte sono gli Stati membri �. 3) Sulla seconda questione. a) Le parti Van den Avenne e Joosen osservano che, a partire 1 dal l� gennaio 1971, il .gettito .dei IPII"elievi agricoli � isciritto integralmente fra le entrate del bilancio delle Comunit�. Dall'art. 3, n. 1, 3� 1co:mana, della decisione del Consiglio 21 aprile 19'70 emerge che detti prelievi sono definitivamente acquisiti dalla Comunit�, dlal momento della loro riscossione. Bench� queste risorse comunitarie siano riscosse dagli Stati membri confcmrnemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amminiistrative nazionali, non si ha nella fattispecie che un � mand!ato di :riscossione�, come :risulta dall'ultima fraise dell'art. 6, n. 1, della suddetta decisione. In forza 1d!el reg,olamento n. 72.9/70, e cio� dal 1� gennaio 1971, la Comunit� finanzia ormai direttamente, mediante l'intervento del Fondo, le restituzioni all'esportazione nei Paesi terzi (art~. 1, n. 2, e 3). � vero che gli Stati memb!ri designano .gli uffici e gli organi ch'essi autorizzano PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE ad effettuar.re le ;relative spese (art. 4, n. 1); non si tratta per� che di un �mandato di (pagamento., 1come risulta dagli artt. 4, n. 2, e 5, n. 2. La questione del trasferimento di 1POtelri sovrani alla Comunit�, alla data del 1 � ,gennaio 1971, va risolta affermativamente, in base all'art. 201 del Trattato CEE ed alla giur~sprudenza della Corte di Giustizia. L'art. 201 contempla� un parttcolare (plrocedimento 1Per .garantire ai prurlamenti nazionali un diritto di partecipazione alla decisione, dal momento 1che la sostituzione dei 1contrilbuti finanziari degli Stati memOO-i con risome po:bprie della Comunit� avrelbbe avuto l'effetto dli pirivare i parlamenti stessi dei loro rpoteri di bilancio in materia. A decorrere.dal 1� gennaio 1971, i (pll"elievi ag,riicoli sono hlCll"itti nel bilancio della Comunit�, e non p1i� in quelli degli Stati membri, e i 1orediti necessari al pagamento delle �restituzioni sono stanziati sulle ll"isorse !p(t'oprie della Comunit� e messi a disposizione degli Stati membri. Il ,potere d1 po:ocurarsd ris:orrlse ;proprie e di finanziare con queste le pll"oprie S(pese � una delle pi� antiche (plrerogative dello Stato sovrano. Il fatto di rinuncia�rvi, sia pure entro certi limiti, a favore della Comunit�, costituisce un effettivo e rilevante trasferimento di sovranit�. La possibilit� che gli Stati membri trasferiscano taluni poteri sovrani alla Comunit� � ,stato 1pi� volte ammessa dalla Corte di Giustizia (sentenza 5 feblbiraio 1963, 1causa 2.6/62, Van Gen� en Loos, R!liCIC. 1963, pag. 1; 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa e/ Enel, iRacc. 1964, rpag. 1127; 31 marzo 1971, 1causa 2.2/70, Commissione e/ Consiglio, Racc. 1971, rpag. 2.63). � evidente, tenuto �conto di quanto (plrecede, 1che il residuo potere degli Stati membri di .sostituill"si alla Comunit� nella riscossione e nel pagamento delle 1somme ,di reui trattasi non costituisce pi� un potere autonomo, bens� un iPOtere eserdtato (per 1conto d'ella Comunit�. Si tratta, nella fatt�isipeeie, idi una delega di potere, lt"esa necessaria dalla c.fu:costanza che l'ap(parato amminiJstrativo d!i cui dLS(pone la Comunit� permette a questa di svolgere soltanto � funzioni di direzione � e non � funzioni pUJramente esecutive �, di .guisa rch'essa � costretta, !Petr dare attuazione alla politica comune e al diritto �comunitario, a riicOil'lrere alle amministll" azioni nazionali. Queste agiscono allora in quanto organi esecutivi della Comunit�. In merito alla questione del se il trasferiimento di .poteri a tfavoce della Comunit� determini, dalla data in cui eSISO avviene, la conseguenza che questa � esclusivamente legittiimata ad agire, le iprurti Van den Avenne e Joosen :richiamano il regolamento del Consiglio 7 febbraio 1972, n. 2831, relativo alle irreg.olarit� e al irecupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola 1comune, nonch� all'instaurazione di un sistema d'infomnazione in questo 1setto:t>e (G.U. 1972, n, L 36, .pag. 1). Questo iregolamento � stato 602 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO emanato in forza d!ell'art. 8 del regolamento n. 729/70, articolo il quale diS!Pone che gli Stati membri devono adottaire i !Provvedimenti necessiari per prevenire e rperseguiire le i.rlregolarit� in materia di attribuzione delle irestituzioni, e per :recuperare le :somm.e [perdute in seguito ad irre golarit� o negligenze. A nomna degli airtt. 5, n. 1, e 6, n. 3, del regolamento n. 283,/72, l'instaurazione dli 'P['oceclirnenti ,giurisdizionali amministrativi aventi lo scopo di a�c,certare ufficialmente �ventuali iirregolairit� o negligenze spetta agli Stati membri. � �chiaro, rpe!1ci�, 1che legittimati ad agire per la ripe tizione delle :restituzioni indebitamente versate sono gli Stati memmi. Va tuttavia osservato che la facolt� di esel'citaire l'azione ,giwrisldizionale, conferita agli Stati memba'i, rientra in una delega di rpoteri da parte della Comunit�, non �Costituendo altro che una facolt� accoosoria ine rente al �mandato di !Pagamento � dli cui al regolamento n. 729/70. Viene 1sottolineato che questa legittimazione ad agire ha carattere (parti colare, in quanto non: ha pi� il suo fondamento nell'originario potere sovrano degli Stati membri, bensi in un [potere puramente esecutivo, attribuito alle amministrazioni nazionali in quanto organi esecutivi della Comunit�. Le rparti Van den Avenne e Joosen chiedono che la tesli sopra esiposta sia portata a conoscenza del giudice a quo. Per quanto riguairda il recu,pero dei !PII'elievi evasi, 1s'impone l!l stessa soluzione. Bench� il regolamento del Consiglio 2, gennaio 1971, n. 2., recante attuazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostitu zione dei 1contributi cfinanziari degli Stati memmi con riSorlse propri.e delle Comunit� (G.U. 1971, n. L 3, rpag. 1), non conferisca aigli Stati membiri aLcun mandato in ordine ad eventuali azioni giUJrisdizionali, questo � necessariamente 1co:mpireso nel � mandato .generale 'di IP'rovvede:re al :recu pero �, 1conferito agli Stati membri dalla decisione del Consiglio 21 aprile 1970. Semp:re secondo le rpar'ti Van den Avenne e Joosen, l'accertato t:ra 1sferimento di !Poteri sovrani e il diverso titolo giuridico in forza del quale gli Stati membri hanno la� facolt� di agire !P'ell' il recupero di resti tuzioni indebitamente 1coririis1Poste o di !Pil'elievi evasi hanno prodotto effetti immediati, alla data dlel 1 � gennaio 1971, aillche !Per quanto ri guarda le �cause allora pendenti e 'l'elative a fatti verificatisli o a diritti acquisiti 'anteriormente. Il trasferimento di poteri sovrani, in una data materia, dagli Stati membri alla Comunit� implica �che, dalla data in 1c:ui esso � avvenuto . e per quanto riguairda detta materia, titolare di tutti i d!i:ritti e gli obblighi nei confronti dei singoli � la Comunit�. Nella fattispecie, il potere di riscuotere oneri fiscali (prelievi) e di �concedere sovvenzioni (restituzioni) ,comprende la facolt� sipettante alla Comunit�, con effetto dal 1 � gennaio 1971, di pirovvedere al recupero dei 1Prrelievi esigibili o 1 l ! Il ~ r1111a1a11�111111rra111111111i1111111::r4llt11a114c1,&11111:111 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 603 alla ripetizione delle restituzioni ind'ebitamente corrisposte in epoca anteriore. La Coon(pleta soluzione di continuit� rispetto al tpassato, ilnplicita nel trasferilnento di soviranit�, significa nella fattLS!pecie che deve aver luogo una revisione dei rprocedimenti instaurati dagli Stati membrri, anteri~ente al 1� gennaio 1971, in materia di prelievi o di restituzioni, ovvero, se ci� � ammesso dal diritto interno, che l'azione deve essere ormai proseguita dalla Coonunit�, anche se tramite ,gli stessi Stati membri. Questi agirebbero tuttavia, in tal 1caso, a titolo dlivenso che anteriormente al 1� gennaio 1971. Contro la tesi sQPra svolta si pofu"eblbe richiama1re l'art. 12 del regolamento n. 2831/72, secondo �cui le irregolarit� e negligenze relative ai periodi di contabilizzazione dal 1962,-1963 al 1966-1967 non danno luogo a rimborsi da pairte degli Stati membri a favore della Comunit�. Questa norma, 1che ll'iguarda unicamente la destinazione delle somme recuperate, non pu� tuttavia assolutamente inftmnare il principio .generale i:relativo alla legittimazione ad agire degli Stati membrri e, rispettivamente, della Comunit�, in materia di recupell'o delle suddette somme. Infine, non si deve attribui!re un peso eoces:sivo all'ajpiparente deroga al ,suddetto iprinc:i(pio, ammessa: dalla sentenza 22/70. Tale deroga rigua11da unicamente i �raipporti �contrattuali 'coi Paesi terzi: avendo questi fatto giustamente affidamento sulle no~.e vigenti in materia di cmno;>etenza, non si ipu� opporre loro un nuovo ll'egime della competenza, instaurato mentre erano in 1corso delle trattative, col pericolo di provocaire un fallimento delle stesse. Nella fatttS[peCie, al contrrurio, non esistono terzi (nel selliSO di cui alla sruamnenzionata sentenza) dei quali vada tute~ato -coone ivi affermato -il legittimo affidamento su norme di .competenza anteriori. In .conformit� a quanto precede, le parti Van den Avenne e Joosen pa:<JiPongono �che la seconda questione venga risolta come segue: a) La decisione del Consiglio 21 aprile 1970 e il regolamento n. 729/70, e le relative norme d'attuazione, vanno intel'tp[l'etati nel senso che dall'entrata in vigore della decisione e del regolamento suddetti, cio� dal 1� gennaio 1971, tutti i tpoteri 1sovrani relativi alla dscoss.ione dei prelievi agricoli e al finanziamento delle restituzioni agiri.cole sono stati trasferiti 1dai singoli Stati membri alla Comunit�. Ne deriva che l poteri 1spettanti agli Stati membri in materia di riscossione dei prelievi e attribuzione delle ll'estituzioni non sono pi�, a decOll'rere dal 1� gennaio 1971, [poteri propri degli Stati memlbri, ma vanno invece qualificati �Coone poteri delegati, eser'Citati per �conto della Comunit�. Lo steS1So vale per quanto !riguarda la legittimazione ad agire per la ripetizione delle. ll'estituzioni indebitamente corririlStpOste, il'icon01SCiuta agli Stati membrri dal regolamento n. 2183/72. L'eStperimento dell'azione � . 604 RASSEGNA DELL'AVVOCAT.URA DELLO STATO anch'esso espressione di un ipotere delegato, esercitato dagli Stati membri per conto della Comunit�. b) Data l'efficacia immediata e assoluta del trasferimento di poteri sov1rani, quanto sopira enunciato vale anche !Pell' le domande giudiziali proposte dagli Stati membri anteriOII':Illente al trasferimento stes1So, ma ancOira pendenti nel momento in cui questo � avvenuto. Spetta al giu dice nazionale tral'lre in proposito tutte le conclusioni utili per la solu zione della controversia sottopostagli. b) Il Governo del Regno del Belgio e iL Governo del Granducato del Lussemburgo sostengono, in via tprinc�!Pale, 1che la decisione del Consiglio 21 aprile 1970 e il regolamento n. 729/70 non implicano un tra:sferimento di poteri 1sovrani neppure in materia di riscossione dei p1relievi ed attribuzione delle �restituzioni. Bench� questo 1regolamento e questa decisione impongano agli Stati membri l'obbligo di adottare deterllllinati provvedimenti, l'attuazione di questi ultimi Sjpetta esclusivamente agli Stati, di .guiisa che non esiste alcun rap1Porto giuridico d~etto fra la Comunit� e i singoli. Questa intffi"IPLretazione sarebbe confermata dalla posizione negativa assoluta dal Consiglio in meiI'ito alla proposta di regolamento in materia di finanziamento della politica agricola �Comune, 1PLresentata dalla Commissione al Consiglio il 16 luglio 1969 (G. U. rn69, lll. C lr2r3, rpag. 27) e fil 1crui iBIDt. 4 s1labillivra cihe gli Oirgall!i. od uffici idia designar.si rdia rparte degJ;i Sta.ti membri awebbero ef�'eittUJato i pai~amenti i!n no:rne della Comunit�. Attualmente, la restituzione viene 1c()[Tisposta (e, analogamente, i prelievi vengono percepiti) in nome dello Stato memba'o interessato. � inairrumiiS1SiJbile la tesi 1secondo cui, mediante una delega della Co munit� a favore dello Stato memba'o, si sa!I'ebibe creato un Lrapjporto giu ridico d~etto tra la Comunit� e i singoli. Amilll.esso che una delega :siffatta sia rgiuridicamente rpoBiSdbile, sarebbe necessario ch'essa !I'isulti da un atto comunitairio e che siano stati adottati concreti (provvedimenti d'attuazione. Ora, non � avvenuto nulla del genere. I testi non contemplano neppure il traisferimento a titolo universale o particolare del diritto di credito esistente. Il potere di infliggere sanzioni ai singoli tS1Petta ancora (per int&o agli Stati membri, anche se questi sono reS(ponsabili della gestione nei confronti della .Comunit�. Inoltre, qualora rsi avesse una delega, non sairebbe pi� garantita una perfetta tutela giurisdizionale del .singolo: il rifiuto, da !Parte di un or:gano amministrativo interno, di pagaire la restituzione esulerebbe, in quarito atto giuTiilico della Comunit�, dalla competenza del giudice amministrativo ,statale. D'altra parte, .sembrn doversi escludere rche il singolo, in mancanza di una decisione del Cons,tglio o della Commissione, possa adire la Corte di Giustizia. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 605 La dvcostanza che il 10 % dei iP'relievi sia devoluto allo Stato membro non 1consente di qualificare diverisamente, ,sul piano giuridico, il regime vigente; in (pratica l'tat1Jr~buzione della suddetta percentuale costituisce un adeguato cOtl'll'iStpettivo del :servizio reso dall'amministrazione. � quindi acicerlato ch� neppure nella fase definitiva il Consiglio ha accettato la responsabilit� finanziaria diretta della Comunit�. Anche ammesso che il iregime istituito con la decisione 21 aprile 1970 e col regolamento n. 72'9/70 albbia ,cxeato un !l'apporto giuridico diretto fra la Comunit� e i !Cittadini degli Stati membri, le relative norme non avrebbero effetto retroattivo nei confronti di situazioni giuridiche preesistenti, esclusivamente determinate da fatti avvenuti molto pirima dell'entrata in vi.gore delle nuove disposizioni noT1mative. Le azioni intentate in ragione dell'indebito pagamento di restituzioni e del mancato pagamento di prelievi durante le due prime fasi d'applicazione del sistema di finanziamento, dwrante le quali il Fondo era alimentato esclusivamente da contributi :statali, non poos:ono essere sottQposte alle stesse norme vigenti per la fase finale. L'appUcazione retroattiva dell'art. 201 � in contrasto 1col procedimento ivi 1contem1plato per quanto .riguaJI'!da il !Passaggio al regtme di finanziamento mediante ri:s<mse proprie della Comunit�, e ,costituirebbe quindi violazione di detto articolo. Ne deriverebbe infatti una minacda alla certezza del didtto, ;pirincipio 1giuridiico d'a osse!l'vare nell'a[ppUcazione del Trattato. D'altra parte, gli Stati membri sono legittimati a ll'itene:re, ai sensi del regolamento n. 2,5, ch'essi potevano pienamente disiporll'e dei rpire lievi e delle restituzioni dwante i ipll'imi tre anni del periodo transitorio, dal.momento che detto regolamento faceva una eS[pll'essa distinzione fra il periodo transitOII'io e lo stadio definitivo. Ora, l'aPJPHcazione retroattiva del regolamento n. 72:9/70 pdverebbe gli Stati membri interessati del diritto di esercitare l'azione relativamente a fatti avvenuti in [pll'ecedenza, diritto �che era stato loro definitivamente attri:buito dlal regolamento nu mero 25. I Governi belga e lussemburghese propongono �che la seconda questione venga risolta come segue: Il regolamento n. 72.9/70 e la �Contemporanea decisione del Consiglio stabiliscono con efficacia obbligatOll'ia la natura dei provvedimenti che devono es1sere adottati dagli Stati membri, !Pil"ovvedimenti 1che tuttavia, anche nella fase definitiva del regime dli. finanziamento della politica agricola comune, si 'concretano in atti interni, di ,guisa ch� non si crea a1cun rapjporto giuridico 1diil'etto fra la Comunit� e i singoii; la tutela giurisdizionale di questi ultimi, come ;pure l'esel'lcizio del pot&e d'infliggere sanzioni, 1continuano ad esser disciplinati dalle norme di diritto inte1'Ilo. 606 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In subordine: .A!mmesso che il regolamento n. 729/70 e la decisione del Consiglio 21 aiprile 1970 impHchino un trasferimento di IPOteri sovrani alla Comunit�, il quale crei un II'apiporto giuridiico diretto fra questa e gli operat()['i comrner:ciali per quanto riguarda la riscossione dei ,prelievi all'importazione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione, dletto trasferimento non ha effetto Sull'esercizio, in epoca posteriore all'entrata in vigore del suddetto II'egolamento, delle azioni relative a dill'itti di credito sorti in 1Precedenza, vale a dire dUiI"ante il periodo transitorio della politka agricola 1comune. In primo luogo, infatti, l'art. 201 dlel Trattato e.E.E. n�n consente alla Comunit� di agiire, in quanto titolare del diritto di disipOII'II'e delle proprie risorse, se non dOIPO che ciascuno Stato memln'o abbia 8fPIPl'OVato secondo le proprie nomne costituzionali la sostituzione dei 1contll'iJbuti con idette idsOII'se; in second:o luogo, qualora la Comunit� es~citaisse diritti di Ctt'edito definitivamente $ettanti agli Stati memln'i, :sarebbe minacciata la 1certezza del diritto, poi!ch� in tal caso la Comunit� ve:rireblbe in !PC>SSe.SOO di soomne 1che, in forza delle norme vigenti 1Per il periodo transitorio in materia di finanziamento della politica ag,ricola comune, apipartengono a detti Stati. Secondlo il Governo francese, dal 1combinato diS1Posto del�a decisione del Consiglio 21 aprile 1970 e del regolamento n. 2/71 riS�Ulta che tutte le controverisie in :materia d'imposizione ai singoli degli oneri e pll'elievi in questione vanno risolte, a nOII'ffia del diritto 1comunitario, dagli organi nazionali e nelle forme prescritte dal diritto interno. In �caso di frode II'elativa a prelievi ag,rkoli, le domande giudiziali intese ad ottenere un nuovo � aiocertatmento � di queste risrn:'se e il recupero delle somme non pagate, jpossono quindi essere !PII'OfPOSte, secondo i �sudidetti testi, soltanto dagli Stati membri. Quanto alla ripetizione delle restituzioni indebitamente col'll'isposte, il Governo francese, basandosi :sugli artt. 8, n. 1, del regolamento numero 7129/70 'e 1116, n. 3, d:e11. :re1goiLamento 111. 2.s,3;7,2, ~SISUme cihe solitanto gli Stati memln'i hanno la facolt� d'instaurare i !PII'OCedimenti necessari per recuperall'e dai singoli le somme frodate. L'obbligo incombente agli Stati membri quanto al recupero trova del !l'esto una sanzione sia nella responsa!bilit� finanziaria dello Stato inademiPfonte (art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70), 1sia nel procedimento di cui all'art. 169 del Trattato C.E.E. La Commissione :s01Stiene 1che, anche nel sistema delle risoirse proprie, cio� d01Po il 1� gennaio 1971, spetta in primo luogo agli Stati membri interessati di agiire in ,giudizio .per il recupero delle somme di 1cui trattasi. A :sostegno della sua tesi la Commislsiorie ll'iichiama il 1siistema istituito dalla decisione del Consiglio 21 aPII'ile 1970 e la lettera.delle relative - PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 607 disposizioni. In linea dli princiipio, la riscossione di mezzi finanziari propri della Comunit� non tfa soo:igere raworti giuridici diretti fra questa e i singoli: secondo l'art. 6, n. 1, della sud!detta decisione le riisorse comunitarie in questione sono riscOISISe dagli Stati membri 1confonnemente alle d~osizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Questo principio generale ha trovato attuazione nel regolamento n. 2,/71, in ispecie negli artt. 1 e 2., n. 1. La Corte lo ha dcl (["esto gi� confermato nella sentenza 2,5 ottome 1972 (causa 96/71 Haegeman e/ Commissione, Racc. 1972, pag. 1005). Quanto 1sostenuto con riguardo alle entrate vale anche IPeT le spese / della Comunit�, quali, ad esempio, le restituzioni agricole. In effetti, gli Stati membri designano gli uffici e gli organi �ch'esisi autorizzano ad effettuare le spese di 1cui agli artt. 2. e 3, del iregolamento n. 729/70 e adottano, in confo~it� alle diis1Poodzioni legiislative, regolamentari e amministrative interne, i provvedimenti necessari per (l"ecuperare le somme perdute a causa d'ira-egolarit� o di negligenza (regolamento numelI'o 729/70, artt. 4, n. 1, 7 e 8, n. 1). Anche qualora il Trattato e.E.E. aveSISe offerto in (proposito un adeguato fondamento giuridico, 1si 1sarebbe tuttavia evitato di affidare in via principale alla Comunit� il'com!Pito di agire in giudizio contll'o i singoli per ottenere il pagamento delle entrate comunitarie e il recupero delle somme indebitamente vell'ISate. In primo luogo, l'organico della Commissione � attualmente t!l'op(po rrilstretto per poter assolve1re un compito amministrativo cosi vasto' e compUcato; inoltre, sotto questo aspetto gli Stati membri dispongono di mezzi ip�i� adeguati allo scO(pO. Questa interpretazione comislponde inoltre alla generale ripartizione dei compii1Ji 111ell.'rumibito ldelilia ComUI11it�, qrUJail � stata aittua:ba fino a questo momento, nel senso che le istituzioni comunitarie hanno svolto � funzioni d!i direzione � e gli oi;gani ed uffici degli Stati membri � funzioni pU!l'amente esecutive �. In molti 1caisi la �concireta awUcazione della disciplina comunitaria � affidata agli Stati membri, clie dtiventano allora stil'umenti dell'c a�:nministll'azione �comunitaria indiretta�. Non vi � alcuna differenza nel caso in �Cui, come nella fattiisa;>ecie, si tratta di obbligazioni !Pecuniarie dei singoli. La Commiisisone sostiene che, 1Per la definizione della causa principale, non � indisipensabile risolvere espressamente i !Pl"Oblemi istituzionali sollevati con le questioni fomnulate dalla Corte d'Apipello. Che si a1c.c0Lga la tesi della delegazione o quella della ripartizione dei poteri, quella della partecipazione alle decisioni o quella dell'intervento per conto o nell'interesse della Comunit�, la questione ha scarso rilievo nella fattispecie. In ogni 1caiso, dalla lettera delle norme comunitarie che vanno prese in �considerazione risulta 1con sufficiente chiarezza l'obbligo degli Stati membri di esericitare l'azione giurlsdlizionale, mentre, d'altll'a ,parte, dette norme 1costituiscono il fondamento giuridlico del relativo dill'itto. 608 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Secondo la Commissione, la :seconda questione andrebbe risolta come segue: Gli artt. 1, 2 e 13< del regolamento del Consiglio n. 2,/71, recante attuazione della decisione 2,1 a!P[rlle 1970, iimpUcano ,che la�legittimazione ad agire in ocdine al recupero dei jprelievi evasi spetta in :po:i.ino luogo agli uff�ici e agli or:gani COl!llJ;Jetenti degli Stati membri. In forza dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 72.9/70, relativo al finanziamento della politica agricola :comune, la legittimazione ad agire in ordine alla �ripetizione delle restituzioni indebitamente corrisposte all'esportazione spetta in primo luogo agli uffici e agli organi competenti degli Stati membri. * * * Le parti Van den Avenne e J oosen, i Governi del Regno del Belgio e del Granducato del Lussemburgo, e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 7 marzo 1974. L'avvocato :generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 aprile 1974. \ In diritto. -Con ordinanze 5� marzo 1971 e 18 febbraio 1973, pervenute riEJPettivamente in :cancellerie il 30 ottdbre (JPlrocedimenti 178/73 e 179/73) e il 6 novembre 1973 (procedimento 180/73), la Corte d'Appello di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte due identiche questioni pregiudiziali ve�rtenti sull'intel1IJretazione diel regolamento dlel Consiglio 4 aprile 1962, n. 2.5, relativo al finanziamento della politica agricola comune (G. U. 19�6,2, lll. 30, rpag. 9,91), no[Jjch� idei !l'legoiLamento C.E.E. del ConsigHo .2.1 aprile 1'9�70, n. 72�9, rancih'essro reliativo 0.<l manziiamento de:lla poli.ti.ca �agricoLa comune (G. U. 1970, lll. L '94, rpag. 13), e del!'.l!a dec:Lsione a�dottata :Ln pari idiaita idall. Corrus,tgil;io i'n mer:ito ai!J1a sorstttuzdorne dei collltriburti finanz1adiri de�gli 8taibi membri con :riso11se proipri.e-delle Comu1 nit� (G. U. 1970, lll. L 94, 1pag. 19). Dal fascicolo risulta che le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di alcune 1cause penali per frodi commesse nell'esportazione e nell'importazione di prodotti soggetti ad O!rganizzazioni comuni d1 mercato, nelle quali lo Stato belga e il Granducato del Lussemburgo si sono costituiti parte 'Civile 1contro taluni imputati e talune per1sone giuridiche civilmente <responsabili iper ottenere il rimbor:so delle restituzioni illecite percepite all'esportazione ed il 1P�agamento dei prelievi eva:si all'impor tazione. Alcuni imputati hanno sostenuto che, in :ragione dell'instaurazione di una politica agirkola comune e, in .particolare, delle norttne adottate per il finanziamento, non 1sono 1Pi� gli Stati mermlm"i, ma � la Comunit� Economica Europea, ad avere interesse alla :riscossione dei prelievi e al PART)ll I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE pagamento delle restituzioni. Il giudice nazionale ha perci� ritenuto necessaria, ai fini della p.roipit'ia sentenza, una pronuncia di questa Corte su tale punto. Poich� le due questioni formulate nelle tre domande pregiudiziali sono identiche, � Ojpportuno risolverle in un'unica sentenza. Le questioni tendono a 'chiarire le eventuali �Conseguenze, sul piano processaule, dell'attribuzione di risorse prroptrie alla Cornunit�, la piri.ma con riferimento alla situazione giua:idka esistente a livello comunitario durante il !Periodo transitorio, la seconda ,con riferimento alle nOII"Ille in vigore nella false del mwcato unico. Sar� 1Prresa in esame dapprima quest'ultima questione. Con essa ,gi 1chiede se il regolamento n. 7219/70 e la decisione adottata in pari data dal Consiglio, nonch� le relative no['Ille d'attuazione, vadano inter(plretati n�1 senso che dalla loro entrata in vigore tutti i poteri 1sov;rani relativi alla gestione dei mezzi finanziari� :prr-oipri della Comunit� per quanto �riguarda la politica agdcola ,cornune sono stati trasferiti dagli Stati membtri alla Comunit�, con la conseguenza che (1) da quel momento solo la Cornunit� � legittimata ad agire. nelle cause vertenti 'Sulle entrate e spese ,connesse a tale gestione; (2) l'eventuale potere degli Stati membri d!i 1sostituimi alla Comunit� nel riscuotere o pagare le somme di 1cui tra,ttasi non si rpu� 1consiiderare pi� come un potere iPfl"OIPTio (eventualmente 1condiviso ,con la Comunit�) degli Stati membri, ma va invece qualifkato 1come un potere eswcitato per conto della Comunit�. Per il �caso �Che la suddetta questione venga risolta affermativamente, si chiede inoltre se tale .soluzione sia valida, data l'efficacia immediata deil 1n:ia1sfe1rimernto di poteI'i SOVl!'latn�i, anche per \le �OnIBltlJd!e g�iudiziiaili proposte 1suocessdvamente all'entrata in vigore delle 1suddette diisrposizioni ovvero per le cause in quel momento 1gi� pendenti, relative a fatti avvenuti o dfu:'itti acquisiti in prrecedenza. L'art. 2 del regolamento n. 25/62 1staibilisce che, nella cfase definitiva del meI'cato unico, il gettito dei prelievi triscoSISi sulle imtpoil'tazioni di prodotti agricoli da Paesi terzi � spetta alla Comunit� ed � devoluto a spese comunitarie �. Il Consiglio � tenuto ad iniziatre in tem1Po utile il pxocedimento di cui all'art.-2.01 del ".Drattato, per l'attuazione delle suddette disposizioni. Lo stesso art. 2 stabilisce inoltre che, nella fase del mel'cato uniico, siano finanziate dal F.E.A.0.G. le restituzioni .sulle esportazioni di !P!"Odotti agidcoli nei Paesi terzi. Da1t1Jdo iattuazfone sia a q1UJesto a11ticofo, sia agili .ai11tt. 201-209 del Trattato, in Tegolamen.to n. 729/70 e la dedsione 21 a[lrile 1970 hanno dettato no['Ille per il finanziamento delle restituzioni all'eSjportazione da parte del Fondo e per l'i:sC!t"izione dell'intero 1gettito dei ptrelievi agrtcoli nel bilarncio delle Comunit�. 610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tuttavia, bench� i testi summenzionati 1contemplino l'iscrizione nel bilancio comunitairio (1come entrate e sipese pCl."Oprrie della Comunit�) del gettito dei prelievi ag.riicoli e dei mezzi di finanziamento delle restitu -zioni �sulle es1portazioni nei Paesi terzi, essi non contengono alcuna p1recisione 1circa gli eventuali poteri degli wgani 1comunitari .in o:rdine alla riscoS1Sione di detti 1Prelievi e all'attribuzione o pagamento, di dette restituzioni. L'art. 4 del tregola~ento n. 72.9/70 dispone 1che gli Stati membri designano gli uffici e gli organi 1ch'essi aut<Y.t"izzano ad effettuare le spese in questione e, :lira l'altro, comunkano alla CO!llllll.issi.one � le condizioni amministirative e contabili :secondo cui sono effettuati i pagamenti relativi all'esecuzione dlelle norme comunitarie, nel quadro dell'ol'lganizzazione comune dei mercati agricoli �., Lo .stesso articolo stabilisce inoltire che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinch� .gli uffici e gli organi designati procedano � in confomnit� delle norme comunitarie e delle legislazioni nazionali�, ai pagamenti in questione. L'art. 8 del regolamento dfa~pone che .gli Stati membri �adottano, in conformit� delle 1~ooizioni legislative, tregolamentall'i eamministrative nazionali, le misure necessarie per... prevenitr�e e '.PeI'ISleguire le irll'egolarit�, recUjperare le somme perse a seguito dl'irll'egolarit� o di negligenza �, �come pure che � in mancanza idi reCU\P�ero totale, le 1conseguenze finanziairie ... ,sono SOjpp()(I'tate dalla Comunit�, salvo quelle risultanti ,da ixregolaxit� o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri �. A sua volta, la decisione 21 ,aprile 1970 .stabilisce all'art. 6 che le il'iiso:rise 1comunitarie di cui trattasi sono riscosse dagli Stati membri � confo:mnem.ente alle diSiPOSizioni legislative, reg.olamentairi e amministrative nazionali, che, ise del 1caso, sono modificate a tal fine �. Gli Stati membri devono mettere tali trisorse a diJSposizione della Commissliorie. Dalle sudldette nOl'!Ille sii desrume 1che gli Stati membri restano competenti adl ,esercitare l'azione giurisdizionale e a compii.ere ogni atto utile per la .gestione dei pa-elievi e delle trestituzioni, e continuano ad intervenire a tal fine nei con:lironti dei singoli. Ne �consegue che l'attribuzidne dli risOll."se [ptrOpCl."ie alla Comunit� non \ ha influito .sulla legittimazione ad agire degli Stati membri e dei loro organi, �che siano parti nelle �cause Telative al Tecupero di entll'ate comunitarie non pagate o di somme indebitamente [percepite. Il punto b) :dlella :seconda questione, fommlato solo per il caso di soluzione affermativa del p�unto a) � quindi dlivenuto pCl."i�vo di oggetto. Anche la iprim.a questione � �divenuta priva di oggetto, in quanto la soluzione negativa della seconda questione implica necessar�amente una analoga isoluzione della prima. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 ma~gllio 1973, 111.. 152�2 -Pres. Rossallllo -Rei. F1abli -P. M. Ta'V'~O (,oOl!lf.) -MarltOO'lalllla e Mwtccllliolo (1avv. Burrigi Do1ej) c. AmmilruiistrnamOIIlJe LavolI'ii Rubblliicd. (1avv. Stato Alllbisimlli) e Coop. EdiJ1�2Jila Domus Nostra (n.,,c.). Competenza e giurisdizione -Edilizia economica e popolare -Espropriazione di aree fabbricabili a favore di cooperative edilizie Potere di espropriazione condizioni -Controversie: giurisd~zione dell' A.G.O. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 94; I. 8 aprile 1962, n. 167, art. 10; d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655, art. 6). n potere di esproplf"iare per ragioni di pubblico interesse aree fabbricabili a favCYre di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi da assegnar,'li ai soci, � condizionato: 1) da un rwpporto territCYriaLe fra cooperativa, -in favore della quale l'espropriazione deve essere pronunciata-, e comune in cui deve sorgere ia costruzione; 2;) dall'essere l'area da espropriare compresa in un piano di zona per l'edilizia popolare o, in difetto di tale piano, destinata aU'edilizia residenziale secondo le previsiQll1� del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione. La controversia relativa alla sussistenza di alcune di tali condizioni, o di entrambe, attenendo all'esistenza in concreto del potere espropriativo, ha per oggetto posizioni di diritto soggettivo; come tale rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. e ci� anche se la domanda tenda alla sola declaratoria di illegittimit� del provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione implicita deLia pubblica utilit� deWopera dia realizzare, essendo pll"oponibiLe innanzi al pll"edetto giudice anche azioni dichiarative dirette ad accertare la Legittimit� deU'operato della P.A. in relazione all'esistenza di diritti soggettivi (1): (1) Per la faittispeci.e decisa dalle S. U. de1la Corte d,i cassazione pu� essere utiJmente co!ll!su1tata Lla nota a Cass. 25 fobbir'aio 1967 n. 431 in Giust. (*) Ai1la redazione deilie massime e del1e note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Carlo CARBONE. . ' ' : mmmr0m~~iil!!....~-~ rumif:Lz4.tfilf&&&lxef:�:@tf&ffd1Sefillfa:Btiffi:Wfbmfafffffati==M=%Aii&fofilLMdfffC@fat:@�Uf:=rntfli@i&rt:f:::2iLtLlli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 612 (Omissis). -Con dll p!I'iirmo motivo :si diedruee :La vi01lia2'l�!O!IJJe dellil.'airt. 2 1eggie 20 marzo 1186,5, n. 212,48 ,afil. E, ;fil Ttelia2'ltone 1agJJi 1arr1Jt. 42 1e 44 d1e�il:a Oostttu.zJi:one, 8312 1e 8134 1c,,c., e si 1sos1:Jtell'.lle .c,oo a.ii'.fe:riilmento ,ai pa.imcipi ,ohe regdliano :l!a dtsC1I1ilmm~iJolllle :llr:a diil!'lirt:rlJi 'e 1i:nrtJeir1essi, nonch� :llr:a g1i'llil'tiJsdiZJion: e OI'ldlililla1r:i1a e giiJu1rti1sdlitz:iJooe ammi.1111.Usbriarbivia, ooe nietli!Ja sp1e1aiie lia PubblJtea Ammnstrazli!one 1avievia bens�, din 1aistriaib1Jo, 'ill portwe dii esproprdazi: cme, ma, poi,ah� dll po1Jel!'e 1s1lei9510 potevia 1esPLtearsi: nei ica:si e ne1i :JJi!mJilt:i prevts1Ji dialllia :l!eg;gie, 1a�. dii fuOa.ii dii ,1Jaillli ,eaisli (ich!e aitbeaJJg;ono ali pll'esiuppo1Siti del po1Je11.1e diilscirieziiJOIIllai!Je, e noo dJe,l 1S1Uo 1e1seircti:zlio) 1ill .dJL!I'iiitto irea1e ogig1eitito del pirOVVleditmento ,QQIIllS�ll"VlaVla mtaltrba '1a 1sua esse~rna, 1se1I1Zia affie'V'ol1iJrs:i ad 1mtel!'e1sse ,lJeg1iJ1J1Jirmo, ,e 11iJeevievia p1eirrbain1to 'l1a sUJa itute.la -.giall'la!Illtilta da:l oodltee �eiv;illJe 'e dlaiJJlia '001s1Jiltuzdione -, dlilna1I12Jt oo 'g1iludtce ordiilnaa.iio. '.Dalle appUIIllto :il1 �Oaiso ,dJi :speoiie, peireh�, ll'.llon suiss1iis1Je1I1do neil. Comune di S. GriegiOa.i�!o, all momenrto� 1dieil1a 1aipplI'OV1az:iiooe de11 progetto, UJilla coope11.1aith11a � DoIIllUs Nostra ., n100 'e!sdlsitevia !Illep1pure 1iil poOOrie dli espcr:i01Piriila l ziJ01I1e dei beni sii.ti nel Comune 1in 1iavio['1e d:eill!Ja Coop1eT1ai1Jivia medle1sima. Con lill 1seoondlo motivo :si dedluoe �la VI�!o1ia.zi!OaJJe dieglii 1cwtt. 4,2 e 44 defila CostiJtuZJioll'.lle, 832 1e 834 c.ic., li:n. Tlelliazdiooe dlegJ.~ :aJTl1Jt. 1 leggie 8 1ap111iJJe 1196;2, !l'.l.. 1617; 6 d.P.R. 23 maggito 1964, n. 615,5,; 9,5 ~ett. B r.d. 28 apxiLe 193'8, n. U651; 360 nm.. 3 e 5 c.p.c., e sii soSitiiene che i lliirmli.itli postii al porbeire dii 1eispcr:iopa.iiJaziLOille, dm. m!l!tel!iiia, sOIIllo pl1eY.ils:tli da nocme fil �oui fine non � i1',iJntecr'e1sse pubbilltco, ma quie�l1o dliTlertto 1aiUa tutela dei diicr'tiJttli. deii privia1li: taJJe :ill Jiimilte per 1tl qtllale llia 'eosita:-uzd.one diev;e 1avven!�JI1e !l'.l.eil rteir11iitoriJo d:eil ComUille dovie .gJli 1a1s1segaai1lair'i h!all'.llno ilia 11eistdenzia 1e JJa coope1iiai1Jiva la :sua 1sedle. !!l'.l. diversa ,ipor1Je1Si. -rst il'iil1~a -[1iJmarll'1ebbe 1sottrl'iaib1Ja aiL11a tutelia .dJel giudiiice 1ordilnall'1Lo una ,co1S1p1i1eua pairte dellJre posizdiooi di dfurtiJtto sog.ge1J1Jivo, .dJi ilrioll'.ll1Je ad 1ai1J1Ji 1airbiltmwi dellllia Pubbll.!Lea AmministraZJiOIIlle. AllrtJiii illilmil1Ji ia p11o1Jezion1e 1dle1r dlilI'liltltli dieii :si:n,giolii, seioondo li. lt'dooirrell'.llltd, sacr:iebbeiro qiuelilJi posti 1ailll"espa:-opriJazliOil'.lle, din quiaJJJto a1J1JuiaibWe solltail'.l.lto nell'ambilto deilllie zoITT.1e dies1Jilillai1le 1aiUa editliizta 'ecOtiliomtea 'e po1polJaire ,o 11esideJ1Zliaflie, e dm. �coltl.dior.rmiJt� dieli piaini 1afil'uopo eliabooatli, 1sltoch�, fi.JnJch� l'1aire1a dove 1si 1Jroviaino i bea:J.li n,nn vien,gia riJnserliJ1Ja inellL"amblirtJo dleil.llie zone medesilme, dil diilr:iJ1Jto cr:ieiail.ie dovr,ebbe r1L1Jell'.lle111si per:lletto 1e tutel1abile diniall. 1Zli. 1ail giiuditoe ordi11JJairLo. civ. 1967, I, 910 di Ruoppolo, Sinda,cato del giudice ordinario sull'esercizio del pot:ell'e da parte dell'ammini1strazione. Per uUedori richlami dottrinali e gimisprudenziali ,o.fu-. aiLtt"es� la stessa decisione irn Giust. civ. mass. 1967, 228. Pi� recentemente v. Caiss. S. U. ,6 giugno 1972, n. 1733 tn questa Ras '� segna 1972, I, 1, 758. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Il l"hCQ111SO merdJtJa ra,ccogl]Ji.mentto. � noto 1che lill ,wirtea:Tho dlilsarimimmte :IIDa giiUlt'liisdlraiooo ol"d:ilnrw1a e giUlt1tsdltz1cm1e iammirn11strar1liv:a :tJrovra riil ,suo pl"erupposto sostlarnzliialJe !l'.llelliJJa distJilnziiornie :llra �dlill'lirtti e !irn.teiressi, !l'.lJeil serniso ,cihe ISOilo -dli regO'l!a dev, o(Lu1be afilla .cogrnd.ziiooo del giiuditce oirdliniar11o aie iazJioni diiiretite 1a :llar valiel'e La we1slilorn,e dii urn dlill'lirtto 'soggiettivo, m'tm1lre rlJa 1gtUJr1�lsdiwolDie spetta ai gi1UJdilie1i ,ammmtstrartJivtl quialliora tl'�IIll1Je!OOsse iirndliviliduiall!e diedol1lto lirn .gitudtz! Lo lllJOIIl sila ,dJtirettame!Dite e 1immeditartJaimenJte p!10i1le1lto dallJlra lLeg;gie, ma sta ituteiliaiblillJe so1o dm furnzdrn:ue deilll!a SUJa ,cornnresslilornie con il'imtel"eSISle pubblioo 'cornroempliailo diail.'La noirma .dJi 'CIUii rsli diediuce llia vioiliazlirnnie�, e dlebba quiln.dii essere cooogurarto come iilllltJeresse 1lieg1irtl1limo. In :bema dli reS!Pl"oprdJaziiiornie .per prubbiliica 'lll1lilllilt�, ,pOI�l, l'iappilile:a21tornie del suddiertJto pmmdiipiio si a:vV!all!e dieil ,Cll'liJterliJo �russtdl�ial'iro secomdio iJl. q uallie riJn tanto � irta.VVlilSaibiillie ll.'resiJs:1Jernzia dli U\Il dliJI1iJt1Jo 'soggettJivo O ,dJi U!Il mteresse lleg1iittiirno, '�ln qrua!Dito face1ila diirfletito, o, rilspettJivamellllile, ,SiJa iln.vece SUSSI�JS1Jenrte riJl potere ,dJeUJLa Piuibbtlitca AmmdrniiJSlilrazJ�lc;io::ue .dJi lmciJdJerre SIUllil!a posiZJtOlllJe ,dJi diiiriJtrto 1soggiettivo dleil prliviarbo: com J.1a oonseglUJernm 1Cihe, ove si:ffiatto pOl'L1e~e manchli, ilia tuteLa diel diiiriltbo 1sogget1livo -Tlimaisto liinrtJegiro neLl!a 1S1U1a 1es!1etnZ1a !l'.liO!l'.lJosta!Dite 1l.'iemaa::11azitorne dieil provvedlimellllto iaibiliait:i'V'O spetta 1aJl giiudtce iordtnar1lio; mentre, ove liJl potere II'lfaruJrtJi 1esiste!Dite, esso affievoliendo :iil. diiiriltto 1sogge1ltitvo ad uin 1memesse l!Jegil1ltiimo, :lia rsi ahie l�a tu1le1a di quiest'.uil!tJilmo Tltmangia 1affidiartJa ailllia ,g1iJmliJsdliz,iJornre ammirnliistrati\" a, J:JJel. 1caiso 1iin ieui istano viiolia!1le lie nonme di 1aziioine ilnltesie a iI1egoiLa1r1e, neil:l'!m1lerei!1se comUJne iJ.'eseirCI�lZI�Jo dieil po1ler1e medesimo. � staito �alitres� pireClilsaito, rail il1igiuia1rdo, ,chJe :ill dii:liertJto de~ portere comp11enicl! e illOitl 1solJtarnrtJo ila mSUJssliJsilenzia ,dJi eilemooiJi O 'Pi("l6S1UppolS'tli. che aitteillg! ano ralll!a 1S1UJa 1astrartJta 1a1ltri:bu2Jiiorne o coiI1figuira,zilon1e, ma 'aiillooe La mancanzia dii quiei pl'leSIUpposrti �SpeCliifidi, o '.Ua Wniosservianzra dii queri r]iJmirti che, p1uir llllorn 111idlerendi01S1i aippruruto alliLa 1config1U111aibtl!lirt� dieil potere in aisrtll'lailto, []Je ,corndlizJiiooano per� <iJn oo!Dicreilo re riin modo a1ssoilJuJto 11.'iamblilto d~ espliiicazJiiooe, ia[ puinilo che, se rartJtuiato con rtiall!ii oao:ienze, !fil portere stesso norn � 1iido111reo 1ad li1nctdwe 1sul diJr<ttto :sog,ge1ltiV1o eia degil'ladaTiLo 1a irntlel"esse legiiJtJt,iJmo (c:llr. ,sootJenzie 216 �glenitllato 196�8, n. 24J5 e Sez. Un. 6 giirugrno 1972, ill. 1735). Nelll!a ,spercte, ,dJall �C1oordiina1to dlilsposto ,dJegl;i 1amilt. 6 d.P.R. 23 maggito 1964, rn. 6�55; 10 IJJeigge 8 aip;l'liile 19612, n. 16>7; 16 n. 7 e 94 1r.d. 28 apirille 19318, rn. 1165 -,che piI1eviedono l'iespiroprl�J~iio111re ia :l�avOII'le .dJi ,coopwart:Jive per La �CIOsilrUZI�l()[]Je .dJi raJ.rlJogg,i ,dJa raissegnarsiJ rali 1socdi, 'e iS!Uppongono, .per l'asrsegnaziiiOlllle mediestma, ilia 11esid!ernzia degll!i raissegnartJari llliell Comune diove sono ,gi11Je me �corstlr:uzJilo!l'.lJi -'S� ,eviJnce che l'iappl"oViaziiione dieil p!l'Og!ertto dii costruzJ1one (equiiviallien:te, rnn ma1Jel"i1a dli edlill.liziia popoLaire, a dichitairaziiiooe RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di ipubl:iltioo rurbillJit�: 1airl. 6 \lieggie 4 novieimbrie 1'9613�, 1n. 1460) appalre 1sostan� :zJiia�imooitle cOfilJdii'2JiJOID.lai1lo, airlZiitrurtJto, ai! fartrtio 1che, dlaltJe 1e 1cd:rcos1Jaln.zie iiln cui � possiibiilie l'1assegnia2!i!0011e, 1SU1Ssilsta un ~oll'lto ;IJell'II'J;tOlt'dlaiLe :lira Jia Oooperaitivia e LL'1aanbilto nel. quail!e deve 1sor:giwe aia 1costriuzJi10fI1Je. In secolllJdo '.LuQglO, ip!l1emesso dJJe, 1a nOII'ml8. dieilil'1airt. 6 lliegge 4 1no~embrie l196e, 1n. 1460, lie 1ruooe :llabbriicablillii 1sOfilJo � p!l'esoeillte � Olleti il'i:mli.Jt:i dlell:le zO!lJe destiiillaltJe ahl.'edli�liiziiia economdicia e 1popollarr<e, ad ,seOlJSi. defila cliJbaita l:eggie 1n. 1'67 del. 1'9612, e che 1secoodo qruiallllllo diilsposto daUll'arrt. 1 di .quest'ultima 11egge, d ComUlllJi: cOIIl popoIBazJiooe isupetrliore ai 50.000 aibliltalllllli s01t10 teawrtll l� fisswe mi pliiano dieflile zoDlle dielsitfunlate alll1a costiruzliolllJe ,dJi case eccmomtiche e popolliall1i ~illl oaiso di m1arnica1I1Za d1eil piiarnio pr1ovviede arncolt'a l'airt. 6 ,dJeLlJa 1lieg;g1e 1460 dlel 119613 dmainzJi 1Clil1latl:la, ,che palt'llJa 1dlii aire1a die!Sltdnata all'edilizia resid!enziale, in base a �piano regolatore generale o progcriamma idi d�aibhr�iciaziione, il'liisu�rba, da ta[1e 'lll1teriJore normlatliivia, ooe il.'esipi]Jicaziiione dieil. po1looe dli 1espropmo, dJn materila, ll'lesta 1c!Wcosetrliltto ailll.'ambd.to delle zone o delle aree dianzi menzionate delle relative determinazi�ni ammm~strati~e. Si rbrait1la ciio� dli ddisposiziiioni ,cibJe, lllleQ 11oro comp�.e1sso preciisarnido ti prelsiupposti iterll'liitordail!i ilil presenzia dleii 1qruiaJJi l'1espropr1iiaziiiolllJe � ammessa in favore degli enti o dei privati, da un lato si pongono come noome dli ll'lelaziiio1I1Je Dllei irapporiti :lira bene:lliroall'liio ed espropri!ato, daillJ.'a(Ltll'o :llmscolllJo per ,oolllJdiZliJOIIllail'e d!l po1ler1e dellilia Bubbihlica Ammlilildistrazfoirre, :fliissando di es1So i limiti oltre i quali il potere stesso deve consideral'ISi !iinsussiistente : 1e ot� a -dli:f:liea:ienz1a dellillie lipotesii ilil .culi liJl rbrtoilatve del. dliiriitto iiealie -1stalllllle ililvece ['esiistenz:a dieil piort:leire -piu� :liair V1al1ere seimp1icemenite il'inrberesse ilie1g1ii1ltlimo a ,che e1sso V1eng1a esoociJtato dm. modo conforme a ilJeg,gie. I.Je constdwaziioini �che Plt"ElCedolllJo, dJn :riel1amonie aill1a IIliOI'IIIl!artJiva iilnvooaita dJad 1ricorre0llti, k1diUJ00lllJo 1a!ll1a 1C1oncJiUJsiio1I1Je che ilJa co~ooo dlellia collllllroviersiia �IIl esame spetta aJJla g1iiurrdisdliz:iione diel g,irudmce oodlilnJalrl�lo, aipparitenendo all melt'lilto diellillia caUJsa ilio istabiiliiire tin 1conCll'IElto dil. ~o te:ra:'iiltomallle :lirla 1coop1ooaithna e te!I'lrelllli. espropa:iiiaiti; nonch� il.'esiJstenm dii zoDlle desfilllllate iaill1ia 1edlil1ilz:ila popoilJalt'le, o dieli reJJativi pl~aint, 1DJel Comune dii che 1malttaisi, l�llllJchie con lt':i:liell'i!me!lllto ai111a enitiJt� dellLa IS1Ul!l rpopOl11a.zJiiooe. Da uilJtimo, non osta 1a si:ffiaitta cOfilJcil.UJsiiOID!e l'obiie:zJiiOID!e dellilia Ooopeirativa 1seoondo !I:a qUJa,Le 1iJl. dliceet:to dii gliiurri~sdlizdioillle dlell giiludliice oodl�IIlariio diipendlwebbe dail :liatto che lia domanda ctend~ aililJa ool1a dliJchiia111ai:zJi.one di 1i11Leg1iltt1iimilt� dell pll'ovvedimenito, dJn qUJarnito diev,olllJo Iiilteo::LelMi pcropooibiild, dliinanzii ,aJl deitto g1iiu:dliice, alllJChie lie azii1ooi d!1chilara1:live, tendienlti ad accertaire La ileg11t1Jiimilt� o meno dell'operato dieillla PubblliiJoo .Ammdln�istra� zdOlllJe lilil a:iellaZliO!lle allllia esistenza dli cliiirWfil sog.getl1liivd (<cfr. SemOlllJi Uinlirbe sent. 22 settembll'e 1969, n. 3120). -(Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 615 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 tliug�Lio li973, lll. 1865 -Pres. Pece - Rel. :Saj�a -P. M. 'I'la'VIOlliaa:o (100lll:f.) -VeilJtiuirio Aln1x:lll1Jiio (avv. Di. Matt~ a) �C. Eni1Je dii SvtiUJuppo lir.n PugllJiia, LUioonliia e Moillilsle (iavv. Stato FI'lemd!). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico: giurisdizione ammi nistrativa -Atto di nomina -Ritivio alla normativa collettiva: irrilevanza. (r.d. 26-6-1924 n. 1054, art. 29). Le controversie relative ad un rapporto d'impiego con un ente pubblico non economico sono devolute aUa giurisdizione del giudice amministrativo, anche se il rapporto sia stato modificato con un ptrovvedimento inefficace e l'atto formale di nomina rinvii parzialmente per la sua disciplina ad un contratto coliettivo di lavoro. (Omissis). -Con citazione 29 febbraio 1968 il dott. Antonio Venturo �conveniva innanzi al Tribunale di ;Fogigia l'Ente di svilua;ipo in Puglia, Lucania e Molise. Premesso d!i avere iPI'estato ,servizio, con le maI11Sioni di d.N'~ente di azienda aigrtcola, alle dii.pendenze del 1Pred!etto Ente -Sezione apeciale [per la riforma fondiaria di Puglia e Lucania -dal 1-0 marzo 1952 al 16 novembre 1961 icon s10S[pensi.one per il servizio militare� di leva dal 18 lugl~o 1955 al 19 dicembre 1956, l'attoire dleidluceva di non es1s1ere stato ass.icurato iPII"e.s.so gli enti dii ,previdenza, di non avere ifruito le ferie annuali, di avere iPI'estato lavQI"o festivo e straordinario non ll"etribuito, di non avere pell"cepito l'intera :retribuzione S[p�ettanteg1i, dii non �ssere stato cOIIll[pletamente .sod!diisfatto all'atto del licenziamento dell'indennit� di iP!'eavviso e di anzianit�. Pertanto chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento della co:m;plessivia somma di 1ire 8.700.155 oltre gli interessi. Il �conrvenuto aissuoneva �che l'attore era stato assunto il 1� marzo 19�5�2 a titolo precario e senza fonmale atto di nomina rimanendo in tale situazione 1sino al 25 gennaio 195�4, mentre in tale data era st;:\to foll'IIIlalmente nominato quale impiegato d'i concetto. Eccepiva quindi in ordine alla seconda fase del ra'.PIPQI"to, e cio� quella iniziata il 2.5 gennaio 1954, il difetto di gill'.I1isdizione dell'autOII"it� giudiziaria oll'dinairia, trattandoisi di rapporto dli pubblico ima;>�iego, mentre, quanto alla prima fase, dedUJCe'Va l'nfondatezza della domanda. La dedsiooe in �rassegna si ctnserisce nell'eiliaiborazione giruriJSprudenziale tendente a !I'a1vv1sarre nell'atto di nomina un momelllto �essenz1ale a fini di dete!I'IIlli:niaZ�ICmle gimisdi:zitoD!rue. In parliJcolaire cfr. Oaiss. SS.UU. 11 gennaio 1'9173, n. 63 m �questa: Rassegna, 1973, I, 2, 846 con ll'ichiamo di preced0Illti. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'adito Tribunale, con sentenza 18 ottobre 1969, accogliendo le deduzioni del convenuto, dichiarava il ,proprio difetto d!i giuri:sdizione relativamente al rap,porto dli pubbUco imiPiego intel�corso tra le ;p�arti dal 25 gennaio 1954 in poi, mentre aff�mnava la giurfadizione del giudice ordinario risipetto al rpecedente raippo:rto di natura [privat~stica, rimettendo su questo [punto, la .causa con �separata or!dinanza, innanzi al giuditce ~struttore [per la neces;saria istruzione. Rilevava, tra l'altro, il Tribunale che il 2,5 .gennaio 1954 era intervenuto l'atto formale di nomina, pr.ima mancante, contenuto nella deliberazione del rpresidente dlell'Ente controfimnata dal direttore generale ed aPtprovata dal Ministro dell'agricoltura con nota diel 9 a{Prile suc1cesisivo; ed a:ggiungeva che, sotto tale profilo, nessun mutairnento della natura giuridica del rapporto era intervenuto il 30 ,giugno 1955�, in quanto il iProvvedlimento dlel (presddente dell'Ente emes1so in tale data aveva .soltanto tr1aslfOll"mato il raiIJ!POII-to di pubblico imipiego a termine in un ra;worto a. teJIIliPo indeterminato, ma era rimasto femno il carattere pUJbblico del rapiporto ste\9so. Il Venuto ha ,proposto regolamento preventivo dli giurisdizione deducendo un isolo mezzo, con cui sostiene la giwrisidizione del giudice oridiinario anche relativamente alla :seconda fa1se del rapporto srul rilievo che questo non avrebbe avuto 1carettere prubbUco . .Resiste �con controricol'lso l'Ente di SJVilUl[p[po in Puglia, Lucania e Molise. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preUmina!mnente rilevato che il r;icOOTente ha rproposto il regolamento dri ,giurisdizione con atto 30 ottobre 1970, mentre ha e:seguito il deposito per il 1caso dli :soccombenza in .data 2 d1cembre 1971. In relazione a ci� osserva anzitutto il collegio 1che � indubbia la sus1sistenza dell'obbligo del deposito, in quanto non dconre nella sipecie alcuno dei �Casi elencati nei nn. 1 a 5 dell'art. 354, terzo comma c.ip.1c., nei quali il deposito [p�redetto non � dovuto, in deroga alla regola generale, valevole anche per il regolamento di ,g.iurisdi::z;ione iPer effetto del coml;>inato .dliis1Posto degli artt. 41, p�rimo comma, e 364, primo comma, c.p.c. -(Omissis). Con l'un1co mezzo dedotto il ricorrente, denunziando la violazione e falsa a[prpUcazione degli articoli 9 comma primo e 11 comma quinto D.P. 7 febbraio 1951, n. 67 e dlell'articolo 29 n. 1 r. d. 26 giugno 1926, n. 1054, nonch� difetto, insufficiente e illogtcit� di motivazione, sostiene che anche per il periodo 215 giugno 1954-16 novembre 1961 la giurisdizione spetta al ,giud!tce o~dinairio id!ovendosi escludere la configurabilit� dli un rap[porto di pubbltco impiego. Gilovia dm. rptl.'opiosito ritCOII"id!aire 1cilie ~Q :ritc0l'll1einrtle .priest� isffi'VIL7lilo alle d~pendenze dell'Ente reststente dal 1� marzo ig,5,2 al 16 novembre 1961. Il Tr1bnmalie riiterune i!Ja rpropr;ila gliurrdisdiizJione rel:arllivamenrtJe a:l primo pe PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE riodo comprieso 1ma liil 1� mairzo 1191512 e dJ. 2.4 g,emll�ldio 1954, in qUJa!Ilto non Vii �eDa 1stra1to un iatto :llorrn:aile dii 1I1Jomiln1a, pUJr 1sussilstendo tutti glli altrli [1equitsi1ti d:el riappOII"to dli pubbilltco lia:npdiego �Ccm un ente piubbi1ico non 1ecmliO!m1tco; rditenne, invece, lia 1SU1Ssfart1enzia dii dieltto l1ap<prnr.,to e qudndi delJ]Ja gtU1rtsdiziiio!lle dleil. g,iiudltce iaimmi.tnd!swat1vo :per ['iinltero resltduo periiiodlo, dato ,che con .dle'ClOIIIDelllZa diail 215 .gennruo 19154 ~dlntervelllJUJto 1'aitto :flormai[e idlt 1n1om1ma costJiltruiilto dlall!JJa dielLilberazliiOIIlle diel pa:�esidenite die1ll'Erntie �ocmtrod�.iirmata diall ,dJwettme �gene111alie ed appi!:'OV1aita dial Minstooo deilil'Ag1riLcOllitu:ra 1e dieil.lie fore1ste e .dJaito 1ailtresi 1che doveva .con:siidlerainsi iTT:ill:evanite, aii :flini delll1a qu:aadd:l1cazli!oltl1e igiilwrli.dilca del mpporrtJo, fu! sucoessivio provvedli:mJooto dielllo istesso prr-1eskl1e!llte �Oon .oUJi fil T1apporrtJo a tempo �determmaito 1e 1scaide!ll1le fil 30 grugno 1955 �eria staito tiria:sfo[iIDato :ilil un 11apporto 1a iJJenl(po i1I1Jdete['mmto, prwr se c�eitto pirovvedime\IlJto maniciava dlel:1a �co!l11trofirma del dfureittore g!eltle['iail.e e diel!Jl'1!11Pprovaziio1I1Je m.in'.Lsterl�.ial1e. Oon liil mezzo d!edo1tito 1ill 11.'fooirrleltlJte isoistilenJe, Iiln con1t111asto a qUialJ:lJto r:ttenwto d;all ThlLbu:lllaile, 1ohe: a) inon era ravvlisabhlie un artmo :f�mmalie dd nomma itllei!IJJa ;rii,coodlaita d!elliber1aziionie pemh� es1S1a non 1em stata apipirovai1: 1a dall M�!nliJste[10 del'l'A:gJ'iicoa.twra, oltl1dle iena da esclludlere un !t1app1o['to di pubblliioo dimpli!eg;o irieilJativiamenite 1ai[l'lifnltJeirio seirvi.zli!o p.riestaito; b) comunque, lllon 1e.ria ef:f�icacie il 1SUJLndli1oalto IJl['OVV1edlilmento ,con ,cui d� 1r1aipp! O['to dli lilmpdego 1a rtiempo d:ertlermmaito �e!t11�l 1starto itrasfoirmaito ilil UJil ['la!pporrto 1a �tempo 1mdieiteirimilnaito, 1C01I1 ilia �Conse1g1Ue[1Zla 1ohe daJllJla �scadle[lZJa �dleil. prdimo (30 1girug;no 1005') si era msrti�l/UIDaito 1UJI1 inUJovio rapipo['ito dii 111artuxa p[1ivatilstiica, 1a cU�I 1oognizdooe 1spert1Ja 1a!l g11udl1ce ordi�IIlJa['do. lil [1esfa;.tente ha 1ecicepilto chJe non potrebbe essere a10C1ell1taita I�lil q/Uesta 1S1edle il.'1e'V1ellltUJai1e1 melffliicacdia 1die1i 1sui:ilildiiJcaiti plI'OVVlediilmenti ed ha r!Lchdiamarto liln pll'oiposi.rto deil.ile dle1CJ�ISI�JO[)ji (dlr. seitllt. 18 g1elnlillalio 19163, n. 4~9; 2i9 magg1i10 1196�2, n. 12194) 1con ieuii Je :SezJ�JOIIlli Uinilte hanno riil1Jeniuto che iJ. g1udiice oll'dimairlio, 1ali :!lini d~lllJa quiai[itllkiazlio1n1e diell riappmito dli pubbill1co irnpie1go, deve JJiimlil1JariSli iad aCJcer,tairie il'1esilstelil2la dielll'artto dli iThOlffi�IIlJa, senza .che ,suJ1 medleslimo po1ssa 1esericdltaa:ie al:�CUJil SI�IIlldiacato �dii IJleg!�lttl1rnliJt�. Ma � ev-1dlente .come ineil caso 1in esame liil prohlema � ben dlilVle['1so pe.rich� qui non 1si �lmatta di 1ac1cerlaxe 1Se li piriovviedli:mJooti I�lil quieistiione ~ooo 1egiilttwi, 1ossila .se 1esilste o no xdispeitto 1ad e1ssd �un vidzilio ,dJi mco:tilu;J1etelllza, di 1eccesso �dli poiterie o di viJoilla:tJ�IOltlJe di [egge, betlllSI�. dli: .stabdllfure se essi soino 1efficaci, ise, 1ciio�, Ticmu-o[}IO quie!.lllie 1coodlizi1oni: dli �opieniitliVlit�, a!ll1e .quaJii JJa 'liegge �COltl1di�2liloltl1a Jia prodluziioine ideglli effletui ,g,�IUJr.iidliJci. I due Miltuti deWla ilie~iltrtli.milt� e diei!IJJa effioacila .dJel!Jl'iartJto au:nmililfustl'atJivo sooo ben distmti 1e, 1se ipuire esilste iri~speitto ail priimo llia aiimiltazi1oltl1e 1sudllldi1CJatba, stcurame! llte liil g1iiud1Lce ordiilniair&o ha �J. pote.rie dii istabilllime 1s1e ['1aitto iamministriativ; o � 1e1l:flioace, ISe �clio� eisso � ,idoneo a prod'llJrtrle g'lii :effiet1Ji che 'l.'ocdimaimenito 1ad 1esso riiic()(.!llllJet1Je, soLtanito 1se 1sussiistono dieti&mmte specifiche �Conai:zli!Oitlli di ope.riaitivilt�. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO618 I Oi� ,cbrlJail'lilto, irli.IJJelva brevemente La Ooiritle, ila qUJalle din rtema .dli gd.u11." ilsdizruooe .pu� 1compiiere anchie oooortamein1li. di :llaitto 1suilllla soorita deg[ii atti: 1aicqudisirtli. iafL priooosso, 1ohe trdJsuilJ1la ev�ildielnlte :L'1in:llOllldatezm dielLl'aissunto del moO!l'll"eillte, din quiainrto ilia 1sudnidliioortia dlellliJberiazJiJoine :I'~ ['iaipproVla2JLOIIJ. Je mi:inilstJer.ilallle, come 1�1Spl'1essamernrtie h!a a1rtles1Jai1Jo JJO s1lesso Milnfilste ro din 1caiLoe 1ad essa, ooin :La dlilcbiilail'lazdiOille � V1Jsto, a~oviata ooin osiservaZJionli 1e vimainrti (\l11ortla !Il. 86,12 liLn diartJa 9 aprli[lle 11915'4) � : e via aiggtinmto che a dette osserrviaiz1iJOIIlli. e vaa:d:ain:bi, l'EilltJe 1Si aill1Jeltlll1Je sCll"UpoiLosamenite inserendo 1111e1Ll'aitto dii nomilna qu8lllltlo dndliioortJo dia[ MiiJnliisi1Jelro, sicch� non pu� d'l.llbiltatrlsi ,dellllJa pile1111a 1effioooila dlell'ailltJo e qmndi: dleilllJa SUISSiJsteln2la deilll'a:tttJo foo:maiLe ,dJi ll'llomilna con Ja OOll'llsegiu,e;nte 1~S1Jalua:1a7JiiOll'lle dli llLil iriappor< to dli pubblliioo lirmpilego. !JDJeffioo1ce 111iJsullrtla, �!Ilvece, perch� pil�l\liO dle!Jllia con1Jrof�rma del dJ�Jrerttore ~eniemilie e dleil:l'appriova2Jilooe mmils1lell1ilai1Je, d:l secondo pa:iovvedlimento ,oOOJ. 1ill q'lllallle 111 prieisiide11111Je dletliiber� ilJa lbr1a1sforimaziJOll'lle del irappocrto dli imptego, 1chJe saaidevia fil 30 ~gnio 195,5 !Pleil'Ch� a rtJeonpo dietleil'mlinattJ01se~ coodo dll ccm1Jell1JUJ1lo ,deilJl'taJtJto dli 11:1mnlma, liLn U!Il irlapp0ll11Jo a tflempo :ilnid!etermmaito. N� pu� 10011:1dli1Wder1si quiainrto ir:iJ1JooUJ1Jo dia[ TrtiJbwnlallie, secoodo cui 1ill prtOVVledia:nanltJo ,era efficace ,senza ilJe rltowdlaite 1cood:iz:iJOIIlli. dli operaitivirt� perch� esso 1sairebbe TlelliaitJivio 1ad un e'.Iiemlmto accessomo dteJ. rappooto. Jinvece � evliJde11111Je che il'1a1Jto dmp0ll11Jarva, per efl�etttJo delllla 1Pll1oitlraZ: i0Ille del [t.,appOII"to istesso IUil'.lla 1se1111s~btilJJe modifiioo;;j�J01I11e dii lesso ooq. U!Il cOOJ.seguenJte lirmpegnio dli 1speisa (cdlr. a.111t. 9, 11 dieill1o ,statuto dieilll'Enibe 1app1110ViaJ1Jo 1000 d. p. 7 :lletbbradlo 19 59, 111. 6 7). Ma ilia ll'liJcOll'lloscilu1la dne:fficacdla deil provViedJia:nanltJo 1come ailltJo :lioo:maiLe lllJOil pu� �lln\P01111Jall1e [lla 'CO\l11Seguleinza pretesa dia[ 1r1tc0ll1l'loote, secOll'lldo dli qiUJaiLe dll i11aippooto ,dJi pubbllliioo limpd!ego si: 1samebbe I�II1aiS�orimato liLn 'lllll impiiegio pl'liviaito. linviero �l'atto :flormailJe � rliichitesto per J.'1ammlilssiio1111e dlel oogi~etitJo 1ad 'lllll iilmpiilego pubblico; ma U111Ja vioilitJa che \iil. 111elliattJivio mappor<to � 1s!Jaito dinist!llUl11aito, ogind ul1terli0l11e mo< liificazJilo111Je DJOIIl mcbJilede pi� Uiil 1simi!Le ailltJo, ma belll pu� emer~ere dta o~i 1ei1emenito reailie �JdQlllleo a diall1lle Ja pt'OVla. lin prtopo1sil1Jo ISii tdeve prendere iin ,a01111stderaziii01I1e .qmndli Jia e:ffiettivia situJamOille 1crteaillaisi �1Jl'la (]Je ipia['ti, 1ilndilpoodeniteme11111Je dlaiL1a mamera con 1ooi ffia pubbiliiloa 1arrnmdJniiis1JrZ: �lone ITT!a espresso lia SUia vo1Lo1rnt� 1iln ortd�lnle 1aiL1e modi�fica:zilOll'lli dlel 111app0il" ito di ptUJbblliioo dmpilego ~� ,costdlttuiito. Il che 1impedi�JSce 1ohe si perVien~ 1a 1COll'lldliusiJOlnli I�ll1laccetfltJabilJJi, ,come qlUle�illa 1sos1Jell'lluta dail ll'li!cOII'll1ell1lte, per cUJi Uiil ll"iappoll1to di pubbiliilco 1impiJegio, pruir 1cootilnUJall'lldo iniat11lemrto me~a1Jivaimeni1Je ,ailllJa prietstazruooe e, iJn �gtOOJere, ad dliJrirt:Jffi, dQIVleirli: deilll'limpd1egia1Jo, 1si 1Sail'lebbe 1rnaisdloo:imai1Jo fun 'lllll iiaippoll11lo dli ll'llaitull1a prliVlaitJisltliioa. lnfilne, ossell"Vla dll OolllegliJo, dm. llelJa;;jiJO!l1Je 1ad llll1'�0Sservaz1on1e mOSISla dail :rfooamenite 1111elilia ,dJiJscmsSilooe 10111ale, 1cfue :rn�sSUJn i:rlilliilevo hia ll:a 1cimcosillalnz1a chie 111eilll'1atto dli :nomiJna :noo � 1stflai1Ja p:revfusrt:a llia ispeclifica e 1compi1Jerba dli� PARTE I, SEZ. III, GIU'.!tIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE soipliilnia del rnrppOll'lto, ma 1si 1Siia dlai1l1Jo rilnvliJo pairzila[menrtJe ailil.e d.disposim011li. d!eil mm1rriatto ,eolilJe1rbirvo. A �pSil.'ltJe, I�IIlvteJ."lo, ogtnlii rutria 1coosiidlerazdl0ille che pUll" dowebbe :formuJiar:si :iJil irielllamooe allllia IIllartulra dii ernbe pubbllJiico non ecoinomriico dlellil'ooi1Je resiistleinrbe, via irdl!Jev1aJto dre, qUJanidio 11.l!Il cO!Ili1ll'laitito coll1Jettivo dlncide lllle!lllJa d!ilsoipiJJilnia dli un !l'lapiptorl1Jo di dmpilego !IllO!Il ,gi� per ID. suo dinrtrl�IIllseco 1e 1BJU1xmomo 'Vla!Lorie, l!Illa solrtmullo perch� iail. 1cO!Ilibe!IlrUito dii esso ha IJ:1ilnvtlialto per relationem il'atto di llliomJ�IIlla, Jll !l'lappOll'lto slJeisso ll'�ISUJlrtJa piUll" semprie !t'legoi1Ja1lo ,diaJl provvedlime111Jto lalUltoo.iil1Ja'Vlo de!lJlJa pubblJiea ia:mmiJnJilstrla2J�Jone e non � 1cO!Il!llig1u1r1aibil1Je .qlUI�Jndi [ 'lipotelSi dli ouii iail. n. 1 dell'art. 42:9 cod. proc. civ., alla quale il il"icorrente ha inteso riferi.T'Si. COllllCilludlendo, lfil rt�lc0111so va� ~odliichiooandosi wa �gtiUll'iilsdJizJiionre del gjludJiice lammJ�IIllisbraitivo :riellJaihlvameirube 1ail pea:iiJodo ,dJi 1servlizliio ipll'iesllJaito diall riie~e ,diaJl 25 gooruaiiio 1954 ail 16 IIliOVlembrle 1961. -(Om'�lSS'iis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 iliug[io 11973, n. 1'962 -Pres. Ros, salllio -Rei. �l\fo!Illta111Jair:i V. -P. M. Di Mmo (dlfff.) -SaJilltiL� (avv. Gulerrria, Ga:ian1el!1i, Sollerd) 1C. MJirnJilste:t1o Puibblicia LstruzJiiOllle (:avv. Sbarbo Rfocti). Competenza e giurisdizione -Decisione del Consiglio di Stato su ricorso proposto dopo la presentazione �di ricorso straordinario al Capo dello Stato -Difetto di giurisdizione. n Consiglio di Stato che dedde nel merito un ricorso giwrisdizionale, -anzich� limitarsi alla dicMarazioine di inammissibiLit� -. proposto dopo la presentazione di analogo ricorso straordinario al Capo deilo Stato, eccede i limiti detta sua giurisdizione. (Omissis). -fil pll'lof. Giilujseppe Sanrbii� linisegnianJte dli !l'IUIOILo di martJemartJioa ed IOSSeI"Vla2J�IO!Illi sroenrtM1che !IlleililJa ISCUioLa medliia G. lVliiweOIIlli di T0111�lnlo, !Ill�ii prliimi .dJi giiugllllo 1dlell 1966 ,ohJiledevia un ,congedo [plell' mOlti'Vli di 1sa:llulbe per 1]Ja ipoosumdibID.e d'Ulrata dd 'gliJOl11llt qiuilndiic'i. 11 Pires�idle ,con nota I�IIl ,dJartJa 6 giliugllllo 1g[i 1comulllliioaw 1ch!e, doVle!Iltdo pr:oV'Vledeirte aililJa 'costiltuz; tone ,del[e OoommssiiOIIlli peir g[i eisrumd dli Jlioenza 1e ,oonmeriaito che l'assenza dii esso 1Sallll1Ji� rsi :sa111ebbe priotir:alfJba &io ,aililie pr:ovie 10l'lallli., egllli. a'VleV1a llllornJ�IIllaiiio Ulll isuppilernbe per gLL ultimi 1gitomi dii LlieziiO!Ille e peir ['1nterla 1sesst01I1Je d'esame, a n0l'lll1Ja d1eilllla Ieg,g!e n. 18'4 de[ 6 mairz;o ].9153, LI .Simti� presootaV1a xliic0111So ail Milnilstlemo dJel[a PubWoa I1sitlrruzd!one cO!Ill1mo fil ipll'OVVledliJmenrto del P~eside. 620 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1il Mitndistero, -OOIIl ntortla 31 ottobre 1966, �trasmessa rallll.'1irnitetressait;o 1n daita 7 noviembre dta!l Provvedil1lotrle aig1)Ji Studli dii Torlilno, �OOll1iUIIll1oava ohe Le diogi1]anze del Sanhl� erano din:l�onidiate. II Sanrt:lii� impuglOlavia dil. provvedlimenJto :mliJniiiste:rtiia!l.ie li!n 1sedie .gmrisdiimonta! le �ClOO rcbmso iall 00ll1ISigl!lJo dii Srtlaito, IIlioitlifi.Clafo dil. 112 �gtelI1Jnlaio 1967, diedUJoondo viio1a:ziione dlii Jteggie. II OonJSi~o dli Staito (Se2Jioine VI), 100!11 diecisiione 211 :llebooado Hl�619, respi!ll:gleVla dil. m0011So. OOII1Jtro IJJa predletta dec]Sfame Sarn1rl:� GiJUJseppe ha proposrbo mcorso per �calS8a2'Jiicmie, dedluoendo urn .uni.100 mobiivo. ReSiJste �OOil -0oi:nrllr0l'licorso dil. Mdlndiste11.10 dieihlJa �Pubbllliioa Lsbruzliioll1!e. Entriambe 1]Je pairtJi �hiainino '.Pl'esentartio memorliia. MOTIVI DELLA DECISIONE Oon l'umfoo mezzo �ll mcoru:iemite dedlucie ila manoain.m dli giitUll"lilsdlizJionie DJel Consiglio di .Staito din rrellaziiome alL1ia dtlispos1iiZilorne di CUii rallll'art. 34, seoondo �comma diell. it. u. dleilile :lieggli 1sUJl Oo1I11Si.g1lliJo dli Sta/bo (ir. d. 26 gtiugino 1'924, !Il. 1054). lil Samiti� �assume clre, prima dii adllire thl OO!lllSig(liiio dii Staito dJll sede g!ruritsdliz.iiO!IliailJe, eglld avevia propoSlto -'in daita 5 d:iicembl"e 1'916,6 __...,. un rdicoa.iso stra~ail. Oapo dJeillLo Sitialto 0001i1ll10 llo Slbeisso provvedJiJrnem'" oo. Pertanto dil. OOIIIJSiglJiio dli Stiaito av:I"ebbe, deciden.do� dil. Jcicooso, eseircita: bo urn potere giiluJrdlsdliziooialie dii cui! era privo per tlJl [pliiJruclipti!o dieilll.'alltermiaith11Lt� itma TliicOII'SO srtiriaordJilnJario e rlcoa.iso gliiuxd;sdii2JiJOlnaile. m mcorso � iiOIIldaito e va accoillto. E' pacmoo 1ma ile prurt� clre liil. Sam;tlii�, amrllerlioiraniente ailllJa lllOltilfic.a z;iQare dleil ricOITISo dJll sedie giluJrliisdiimontal1e iall COOJsig]Jio di '.sta:to, ebbe a ail miedlesimo oggeitrtio. L'.Amm:iJndistmaziiOIIlle irersiisillelnJtJe dieduoe, p&�, :in memoria che fil 1Conlsig[liiio d:i .Staito -decitdlendo nel merilto dil. ir!�JCIOO'JSO, 01I1Zich� dliichiialNlll'ILo mammilsSiibille -llliOIIl ha 1esorhltaito dlaii iliiimJiiti dielJ:a menite 1erira1Jq e, �come rballe, non 1rusootittbliflie di e1ssetl"e drrnpiuglllaita dlavan1li 1a questo Supremo Oo!Lleg!io. � Se � esatto �che thl .smdaioatto .dJeilile SeZJiionJi Undite suilllJe d!eclilsdJOlllli: deil Oonsi1g�1Lo �dii $taito � �CiiircosCll"Mo �allll.'�esaa:n1e se ,silano istaiti ooserviatii d.all pl'edetto giludice ammilllilstrlatllilvio ii. l1Jimilt1i esrtlea.inii dliissati a1l1la SUJa gli.Jurisdli~ iione (CQIIl �esclliusi1onJe poocli� dli ogrnii sililldiaicaito suil modo di eoorcizii.o de�lLa medesiima) 1e che ll10!Il � �COIDISielilltilto idi�IIll�IDdi!acrie JUfll sem:pWiJce � telI'll'IOII' in procediendlo � , IDJon a11ltenendo <talle -0etn1SIUII'la 1aii llli!miii'tli ,dJelli1Ja poitest� gfuu 1 11iJsdiiziiJ01I1Jail!e delil'oirgiano adiito, via tuittavJta osserviato .che non � qumto dll 1caiso dii speciie. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 621 Ali 1soosi idelil'1art. 314, seo01I1tdo oomma, dell. t.u. deilJLe ileggii sufi. SoosiJg�lliio di Sta1lo ((['.d. 26 g.iiugino 1'9�2,4, n. 10514) dll llikiOII'ISIO al Co~gl].lio di Stato dm. sede 1gJ.rurlsdliizJilQIIllallie DIO!tl � IP�I� ammesso, q1UJrundio oonlbro lirl proVVledirmenlto dre1lillllil1Jivio msi: preiSeltlliJailo a:iiiClOII"SO 1ail Oaipo 1dlelll1o Staito illl sede iammilllisilrartlivia, seoOIIltdlo Wa lliegge vigenite. NOOJosilalnlte 11.'iambrug'Ula espressioni;! llieiiJiJerlallie dlellilia diilsposimorne, ohie 1sembrerebbe �Condltgtl['rure sollitanrbo un ooso diii I�llllalmml~ssiiblilliit� dlell. 111iJccmso, v:a !t'lilleviaito 1che, 1ClOII1 llia presenitaziiJone d1ell. 111�ICJOI'lso ;striaJordr�IIllalli�JO, �si determina mm 1sdit'UlaZI�lone 1Clble, ainche 1illl aistratto, dinoi.dle suI!La .gl�l'UllliilsdriZJilooe dleil g]udliioe 1ammlilndls1Jl'lalv10, dJetermiJnirundooe 1il drU�etto. m([']$p�11l1Jo deil!IJa rnorma �Che isiJabillJiJsoe dll ICOIIltCOI'ISO <ail'llelmaiJiVIO ( � eileota uoo. VI�la, rn001 dart:uir aili1Jettia � ) rbria i due 111iic0111siJ, silraOI'ldlilnario e gl�iUll'I�lsidizili< mallie, rnon esplldioa d. 1SUJoi e.ffietti 1sollitarnilo ltllellll'iambirto dlei rpoosuppostd. prooosSUJaild dell. giiJud!iZJio 1ammnsrbriafil'V10 diaVlarniJI�I a(L COOIS�lg[\iio di. Sitiaitlo�. 11 marncato espe11imernto deil rimedito eoceziioniaLe ,oostiJ1Julil1Jo diail 11tco111So ammilndlstraili'V'o ,aJl Oaipo deilllio Stato (!I'lianed!iJo � e:x.1Jl11a oodiilllem � sia per le 1Q(['iJg.inii 1stocri.iiche, siia !per1oh� espe(['I�lbillie soiliamenlte dopo il'esaJllll'limenlto degJd 1ocdilll181lii iroiJo0111si aimmilndsiJrartli'V'� dm. vliia geraTchiiioa), IIl!Olll mtegira un melt"O ,presupposto o reqruliisilto p& !l'dimpugllllabilllilt� del provvedimento ammillllis1ma:' 1liV'o d1ef�ltll.iJ1Jivo dm. sede g1i'lllrilsddiZJ�JOI1laille, ma iroa1ppresea:llba aiIJJche e ,sopratt'Ultto uoo. oondliizJiooe JmdiJspensaibillie per.ch� Wa potest� gl�IUriJsdJizitornalle deil OornsiJg11Jto dli. Stato conitdrnlU!i a 1SU1S!Sirstere !l'liJspeilto 1a q1UJel Pfl.'IOVved! tmento. Oon 1a ,scelta -volLOIIll1lairi.ila ed I�ll11reVocabillie -opell'lata ,dJallJl'diruberiesSalto, 1i/l quallie preslenti. previlameltllte dll l11�lc0111SO ammliniJstrailirvio ~niaoo 1ail Caipo dJellllo Silaito, Wa potest� g.iJul11ilsdlimicmaiLe ,dJeil OOltllsi.Lg/]J�IO d[ Silaito vdiene a �Clessaire defimtiirviamente, mEmlilre permaine Uill1ca:menille Jia pOltlest� del P oitere 1ese0Ulbirvio .dJi provvede!lie esso 1SIOl10 a'IILa dlecilsiJOlllle dellilia 1C01I11lrove111siJa :illl >sede 1armmillltstraitiva, 1COIIl lia :licxrma dieil: Deooeto Ptrestdienziliatl! e, udiiJto iiJl pairoere ,dJeil OOI11siJgild;o .dJi 0Stalto 1in 1adU1DJa111Z1a �glooeiroallie�. La ireg�la .dJellll'.a1tema1li:viiJt� rtma d. dJUJe T1iJClOl11si e tl!a 1scelliba rpil"ecl1111siN1a atiluata .dJaJil'jlill1leressaito 111iig:uaa;dMl!o qlU!iJndli i 111appOll'td. .tm flla competenza giiUII"�ISd~tooalle dell. giud!iJce iamro�IDl~strartli'V'O dia urn Jiato e�, ,dJailJ1'1a/li1lro, l� sfwa .d!iJ 1atilll'lilbuzJ]cmi 111iJserviaita a un potere dtVlelliSIO .dJa quellllio gliiu(['I�ISdiZJ] ODJale, 1ill 1ohe 1illlvioilge 1illl modo 1evdd1e1nrtie IU([1 problema <:Jiil gJ�IUII1ilsdd.zl�IOOJe e di 0d!erberm�IDla2l�lorne dlei ifJ�lmlirtl� 1eSlte:rlnd. �dli .q1UJe\St'u/1tliima. Consegue 1<mche che iahl'accer1Jameltllto deilllJa previentirv1a preiserutiaz:ione o meno deil 1111c0111so :stll'laOI'ld!iltllaocliio, Tiilspeltto a qUielli1o .g1iJull'lilsdlizlilo1D1ailie, pu� pa:iocedierie diiJretrtla:mernte, 1SU!lilla base d�gilii iartJttl, iacquLsiJ'bi 1all rpirooosso, qt11esto Supremo Col!lie�glio, (['liigltlia(['diarndio detto iaocer.tamooiiJo urn ie'.Leme!Illbo dLeivalillbe �ad: fu::!Ji dlelWa 'l".iiso1UZJL001e di: �UJil�a q1U1etstlilorne .dJi girurrusdiJz!Lorne,. Nieilllia 1speciJe 1illl 1e1same 1ill CoosiJg11JiJo ,dfi .S1lai1Jo, �Cloll �deoiJd!ell'le iill. 111Loocso propo1sto .dJall Sanrt:li� dopo 1la 1preserutlazd1o!Ille ,dJi un a!Illalliogo iricoir1so Slb:a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 622 ordiimia1rliio :all Capo ,diel.JJo Staito (lonrtlr.o Ilio istesso .pvovviedimenito mdinJ~stie ir.ilail.1e, hJa peritamito ecceduto d1a1i wirrniti d1e111La �~�IUJr'.ilsclimiJOlllJe ad esso aisse gin1arta. La d1ea~~on1e lilmpuginarlla, 1soggetta 1a�. 1cOllll1lroflilio dli qll.llels'lla S~ema 1 Oorrbe 1a !Illorma degldi air.1lt. 418 t.u. 216 giiluginJo 119,214, n. 1054; 362 OQill11IlW. primo c. p. 1c. e 111 �comma rlleirzo delllLa OostirlluziliOlllJe, via pem� ,caissait:a sen.2la ll'liinviJo. -(Omiss.is). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 1novembrie 1'973, n. 289'8 -Pres. Rossaino -Rel. SpasaitJo -P. M. Di Majo ~conf.) -PleirlrdJnd. (avv. Ga\1leriamio) 1c. Amm1ilniJs1lrlaz00ne F:itn.Ja([)2e Stato (avv. Bllarto Oell'locch:i). Competenza e giurisdizione -Spedizione doganale ~ Potere di sospensione dell'Intendente di Finanza -Distinzione dal potere attribuito all'Ordine degli spedizionieri doganali -Posizione giuridica soggettiva in ordine al risarcimento del danno: esclusione della esistenza di diritto soggettivo al risarcimento. (T.U. 26 gennaio 1896 n. 20; r.d. 13 febbraio 1896 n. 65, art. 39; 1. 25 settembre 1940 n. 1424; I. 22 dicembre 1960 n. 1612; D.M. 10 marzo 1964 contenente una di applicazione della legge 1960-1612). In maveriia doga.nale ril potere attribuito aU'Invendente di finanza di disporre la sospensione deLLo spedizioniere daLLe operazioni doganaLi, � distinto da queLLo attribuito agli organi deU'Ordine p!l'ofe1ssionale degli spedizionieri doganali. Di fronte aU'esercizio di detto potere, :--che deve essere esamimato, per la questione di giurisdizione, aLLa stregua deLla legisLazione in vigore al momento deU'emanazione del relativo provvedimento -, non � conj�gurabiLe un diritto soggettivo 'deLLo sipedizioniere sosipeso alla continuazione. detie operazioni doganali. La decisione .delle S. U. (non esistono prr-eceidenti in termini), aderisce piename1I1Jte ail:l'assunto sostenuto in oaiusa daillt'oogamio legaile deilllo Staito. La �conrllrov&sia � stata decisa OOII'l1etllaimente in base aJl. ll'legolamento per il.':esecuztone del T.U. 26 g1e!IlJlla1o 189,6, n. 20, arppr<YVlaito con R.D. 13 :liebbll'laio 1896, n. 65 1e II"imasto i!Il V'igoTe ainche dopo Jia DIUJOV'a 1eg,ge 25 settembre 1940, n. 1424 n. 1; iJn base :aillla i!Jegg,e 22 ruoembr;e 1960, n. 1612 ed dn base .aJl D.M. 10 mairzo 19>64 oonte[)Je:nite le norme di applica~o!Ile defliLa detta 1egg;e 1960/1612: ill!orme queste, tutte m vjigo1re al momeinto delil.'emanazione de11'atto :L:rnpug;nato. Sostanmalmente ;pu� dirsi che il !Potere della P .A. IIlOn svuoti di ogmd ,comiliernuto il'autondimiia deg:Jli. m~giani 'Pil'OdlesstonJaili (v. �citaita \Leggie 1612/1960). Infatti la r�elativa attribuzione diJsciip1inare previ.sta da tali disposizioni r,igulli'.da !Pt1:1evaJient:emente la disciplina deilla professione nel:l'interesse di terzi (privati in �genell.'e) che richiedono alilo spedizioniere !La prr-opda opera. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUES'l'IONI DI GIURISDIZIONE 623 (OmisisisI. _:_ Francesco Penim,, 1:1pediz:iJo!111iJeire do~e venne denunziato dal Nucleo Polizia Tributaria di Napoli per a1ssociazione pe;r dJeliiinquiB!'e, rcOOlllJI1abbanido a.ggll'laVartio ed iaJlJtirii a:ieal1Ji. Amresrtlaito iiJn 1esiecru 1 ziiJ0111e d'ordJ�IIlle dJi rcasbtrull1a dell Pll'IOCUII'lato:rie dJeilllJa Rlepubbildica dli s. Ma:ria Capua Veitwe, VlelIJJilJe, p01i, 1crnn oodJ�IIllanzJa 7 iagosto 1970. die\l Girudlicie Is1llmttOII'e, Scall'loeriarto pelr 1insuffiCI�lel!lZla d'lindizli. L'1oodl�IIlla1Ima .dJi LSOO!I'rCle!I'aziJOl! lJe 'V'elIJJilJe ll'leV'Oldartla rda\l\la Sezdiolille Lstruittoll'li: d!ellllia COII'lte d'Appell.110 dli. NiapOlld, rche, ;per�, rOOIIliOesse :all\l'impuitarto llia iJJiibwt� piiovvdisoo:lila �00111 Pll'IOVvreddmen1lo dJeil!l'll novembll'le 11970. lITTllJalllrto, COl!l rdJecireto 1r1 llrurglliiJo 1:97o' ['LnrtJeindJenrbe dii Filnia!Ima dli N apolli, avvialioodlosli. dei poterli ooo:lielt'lirt:liigllii dallll'm-it. 319 dleil regdlameinto dog:anaille dJell 18.96, avievia sQ:;peLSJo dJl PermilOd dlallIDe opem~iJolllii di0g1aa:t1a\lli silno 1a quando IDIOll!l :liosse rde:liiiniito dJl prooodiilmento �Penallie a suo �oalI'l!loo. Oon dtaz101111e deil!l'll settembre 1970 dJl Piemiilnli 1con'Vlel!llllle Q'Ammlimstra2Jilolllle rdJelJlie FiiJnaru;e dlellLo Stalto davianti ral 'Thfubuna(Le ,dJi Ni~o!lit, re :JiaClelllldJO' ;presenite ohe IDIODJOLSJtalllite (l'1illllteirvienruta Silla !ScaIDOe!MZ�IOIIlle pe1r malillOOllliZa d'lilllldJiizli, eigiiJ. IIlJOllll poteva tuittaiv1ila svoLgieirle i!Je sue artitilvlirt;� poofussiOilla�li dli 1spediaJiJ01nilell'le dJn dogiana ia. oarusa dJell deooeto ue111dellll1fuzdio dli IS-01Spelll!Sl10ll1e, �die!L quaiLe II101l avieva potruito 10iVtenJell'le lIJa ll'le.VOCla, rObiiJelSie Ja oondrallli!Ila deilllJa ooim11enuta a!l :rdtsall'loimentbo dei d!ainnli da iliquidiairsd d!t1 sepairata 1sedJe. SostalllZJiJal1meinte ,fil Pieim:iilni :llondlava :Jia sua domooc�a :SUll' 1aff.ermazli0111e chie, dopo ll'erutrn.rtJa in. viiigOII'e .dlelJla lLeggie 22 ddioemb!I1e 119160, l!l. 16112 ~1che ha liis1liJtuJilto :J.'Q['dJ�IIlle Pvo:llesSilo1I1Ja:Le �dJegllli Spedlizd;onlileiri D0&1alI1Jl;l[lli -:ill poteire <l�ilsetipli1I11a�l'le IIllelii roorufirion1Jii degli spedliizii101niJell.'ii. dog:anaiLi 11100 spertJta pi� 1a1fil'Inrlleindeme dli Ftinainza, ma speitlta ad. Ooosigllii Oompia�l'ltimootai1i ed al Coostg(Lj,o NiaziiJOIIllallie dieil!L'Oiridline ~odie$dolillallie, sioch� fil rdeCll"eto 1illllte!Ilden1tlzto, ,emalillafto dia wn orgla!IlO assolliu.1mn:ente ca,. 11ellllte dJeil II'le!Laitivio pOltere, 1wa ;Lesivo ,dJell ddttiiltto dli esso ,a1JtOII'le a oon esseire rsospeso dailJl'esemcliZJio .dJeiLJJa ISU;a ;p11ofeS/Siionie rdJa pail"t:e dli UJll, O!I'gano ail qUJallie iiil detto potwe non roompelte. Le oorme rsu1l'irStiituzione degli ordJiini ~61fessiioltliail noo tocetatlliO e non liiJD:iltruno i poteri rdJelila P. A. peir tutto ci� che oonoorne i1I iI'aipp.orto, di ca:rartte:re aa:nministTaitivo, rche il.o spedizioniel'e � tenuto a svolgere con 1a " P. A. per ottenere l'iscrizione ailll'AJ:bo piro:liess:ionaaie e per po1Je:tle eserciitare la ildJbera profeSS�Ol!lre. 1in termLni di gimiisdiziOIIlJe la deci:si<me � ~ente con pirirncipi Oll'ffiai COilSOilitdaiti 'Secondo i .qUJailJi, rCDmre .� noto, atl .fine di Sltabiliire rSe una deterr, mirnaita rCOntrovers:iia !I'i1cada sotto la giurisdizione orr:cliJJ:airia O so!Jto quella aimminirStrartWa, rl'mdag:i.rn1e deve essetl1e �OO!IlJdotta in base ai c.d. � petitum sostainziailre �, prescindendo, cio�, dalla pirosipettazionie di rpalI"te (v. in spede Oass. S.U. 6 rapri1e 1970, n. 924 irn Giust. it., 1970, I, 1, 1395, nota; Giust. civ., 1970, I, 970). ci; c. 624 .RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'Ammiini~s1ll'lazl�lone oon.Vlemiurba eociepl ill .dirlletto dii gii.lwriJsdiizdione die[ g.iludi�lce oridlilnai:rlio rsostenieindo ,che dil pil'ovvedimelllto dell qUJaiJJe ISli tiraJtta r1imanie 1semprie lllleilJJa ,oompetleinzia d1elhl.'Lntein.denrtJe dli F1i.lnan.z,ai, e 1ohe � un priovviedlimenito emilnle:ni1JemenJ1Je ddisorieZJ�IOltl.lalle -basalto, oom'mso �, sullila V18ilruJ1lazJi1ooe dlelll1a merliJtervioWezzia <lleilllla fidluoia deilllla P .A. dia ipairte diellJ1o 1spediZi�IOllll�lelre do~e -, 1e dd OOillseguenzia, lSe dlJJLegiitt.imo, ilJede t1IIl 1mteoosse e !tllOll :wn dliirdltto �sog~vo. ]jn segiuJilto a ital1Je pregirudJ�7Jiiai]Je 1ecoemooe deIDia ,conviEmUJta, dii Petr riilnii hia a:'litelillUJto dli prioporire, ed ha efi�etrt:li.rv1aimeillbe prioposto, a QUlefS!te SezLOilli Un�lte dis1lalnzJa dii ll'legtdliamenrtio previenrtJLVIO ,cJ!i 1g'ilurliJsdlimOlllle, dlliie dlendo ,c):]e 1sia di�lchi�laill'lata ilia giiiurrliisdlmOIIlle d!eil �giiudlLce oocLi.!n:airdJo. L'Ammmstmziiiooe de11Je F:ilnianre ll:'lelS�ISte oon 1c0Illbooriroorso. Enwambe iLe pail"bi haJlllIJJo presenitaito memOI'I�le. I, MOTIVI DELLA DECISIONE , . � da premetterie che 1a quest�IOlllle dli giJulrdisdi21ooe, d1eil.i1Ja qwalle d:J. �1 P0ll'II'I�DI� chi�led!e La l'lilSolJuziLcJll11e alSS1UlllllOOdo che ilia OOl11Jbl'IOV1�1rSila oontira nell�lia giiJwr�lsdi2Jilone d~ g!iludlroe ol'ld!:ilniainilo, m ,qlUlaD1lo sairebbe 1staito :reso !:i a.i. suo ddo:drtrto aJlil'eS011c:ii2J�IO diellil.'aittivilt� pro:lleiss�JOilla[e dia U1l1 p:rovvied!imento i~ dii 1UI1'1aiuitorlilt� wnmilnd!s1ll'laiti'V18. ~ssoilJUJtamenrtie 1cao:ie11Jbe deil ireillarbivo potere, � dieve IElSsell.1e esammartia !�ln 'balSe 1aJllla iJJegtiJSliazJ�IOll1Je .in v1gtore iil1ell momernbo �ln 'CuJi dii det!Jo ip:rlOVVledJilmenfo venlille adJOittaito : ciJo� I�ln balSe iaJl. ll"egiollia l mellllto par ll'esecuziJone dlell 1t. '1.1. 2i6 geniniadio Hl�96, n. 20, aipproviaito 1oon { r. d. 113 i�ebbr:adio 11!~96, n. 615 e ll'limalSto dJn vii.gore 1ainche. dopo iJJa IIl/UJOIV1a lliegge ,215 1se1rtlembre 1940, :n. 14214, 1m �balste iailllla \l.egige 22 di�lcembre 1'960, I n. 16112, ed 1m base tall d. m. 10 mairzo 1'916-4, conterwnrtie flle lllOirme di apI plioazi]one �deil.ilJa dettbai llieg:ge dleO. 1960. Non isi tpU� rtienea:-oooto n� dieiliba J.ieggie 2~ gleiliilJa/iJo 119168, n. 29, che � Ullia iliegge dlellieg:a 1che filssa 1i ,ori�IOOI'I� 1seoondio d. q1U1a!lJ1 dii Governo 1avre<bbe I doV1Uto provvedere a!lJ1a modi�lfioa ed ,all:J.'1aiggtiomamenfo .dJeilllie ilieg1gd. dogianaJlJi, n� die[Wa suiccessdvia ilieggie deiliegiartia, ag;11proviartJa oon d. _p. R. 18 m , �~ . i�ebbl'ladJo 119'71, n. 18, ed, a suia V'Ollrtla, tmaisilluisa l!llel it. u. 2:3 gietnl!lJalilo 11973, , n. 43. DidiaittL ilia IIllUOVa llllormarbwa, 1sopr1avviemtl1la l!lleil 10011so dJell. IP1'10Slellllte I w giudiZJ]o, l!llon ha e:ffiertto retrioarbtivio, e ll'I�lmaine, pe:rltJanrtlo, e~a!lJ1a ~J. presein.J1Je 'causa Jia quieist�looe dli: llegiirtJtianliit� 1oostituzLoniailie -die!lffia 1cdrtiaita If liegge .dJeiJJeigiartJa, qiUJestiOIIl!e iehe dJl ll'ltcQO:U'lelll:te ha lSoiJJLev;aito sostenoodlo che sootainito da codesta iliegg:e 1sao:iebbe lStaito, di IIllUovio, ,coinl�eirirtlo aJlil',!Inltendente dli F'manz:a liil portiere 1chie, ,secondo dil. 1suo 1alSSUJI1to, gllJi ell:'la 1srt::ato ito[to dia:lJlia lliegge n. 1612 �d!eil 1'9�60, 1e 1sosrt::enendo che 'wa i1eg,g1e deilieglalta arva:iebbe ecceduto i (!fornirti ,seginarbi �daililia Jiegge 1d!e1Leg1al11Jbe, dlil. viio!LazLOIIl!e dlellll'airrt. ( 7 6 delllia OCJ1il1J�lt1UZJ�looe. ~�� PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 625 'Drutllto, 1arviendlo .premesso, 1si rfll'latbta dli ,stJa,biillioo ise 1effieittiviatmentie come dll ldcOJ.'111erulle sost�Jene -1ill potere dielil'IinJtendlelntie diL ffiimmm. di sospendere ilJo 1spedlimOIIllilere ,cJlaJ1lie operiaZi�IOil!i doglaltliaiLi sfua V/ell1JUJtlo memo per efilertlto dJe�JJJa il!egg� 212 d:iicem:brfe 1960, ill. 16il,2 -1C0iI11Jenleni1Je fil ll:'I�JCO~ nosoimeruto gi1udliico de!lJlia pro:liessiione dli spootmondlere dogallllalle e il'iils'bituziicme dei IOOlJaillhni ial1bi -e sta paissaillo ai~i iorg1rutlli ,dJeil IDIUiQIV/O Oridme professiiOilla�Je: .gi~aicch�, se d.� fosse 1esaJtto, dll �decreto di 1sdspea:miione emeis e so .cJlaJJl.'lnltendJenrtie dli ffiilnain:zia, I�IIl 1quirutll'bo emesso .da u11�11Ultooilt� ammin1iis1Jral'bivia priivia .dlell. reWait�v:o potere, oompoo:rtlerebbe J.ia ileSI�IOO.e dleil. dliritto 1sogget1Jiv:o aJJJl'eisoooimo deiJJl'ialbtiV1ilt� profelSSiionaile e, qumdi, d/l diiriirt1bo drli chliedere e dli Olttenerie dlall. giIDdl1oe 011dl1nario� ill ll'liisaa:iciJmenlto dei d81Il1Illi. Mia il.'aisSUltl!to dlell (l."iicor.renrtie noin � esaitto. Jll �priovveclJimeillto prev.ilsbo dailll'.arrt. 39 .dJel ll'legidliamenito dcl 1896, secondo dll quiail!e pu� 1essell'/e d1sp01s1la ,dJailll'l!nitendlenJ'be dli. ~ailia soSpetlllsilcme dell1o 1spedi:zJiiOIIllilooe dogiaillllalle dJellll!e qperiaz1iloni d~, �, q'Ulalilto aili1a ,SUJa 1s:liooai dli appl]JiicaibillJilt�, 1aJllia 1suai II1iai1luJrla 1ed ailllia 1sua fimliliilt�, UJn priovviediJmenlto esS�1Il2iiaJmerute �dli'V'eriso dia .qlUleilJllo .dJeilllJa itempo11." ainea rsoSpeiillsiione .dlal1l'ia!Lbo, 1cbie !l'liJenrt:ma m!llllia oompe1Jerula .dJegilli ovgiarrui del11.'1oo:idme priO!fessiJOII1allle. lil. pr:ovviedlime.nlto .dJi 1codest� orglaltlii pu� essere oooirtJaito 1solrtlaJn1Jo !Illeli 1Corulironl1Ji. de~i spedJi:2liioniiell'li llliib�111'1i !Pl'afussioztilsti, ,come i1JailJi. disorliltti. aJJJl'aiLbo, mellll1Jre dll primrve~o ,iJnibendeni1l�IZdlo pu� oolipiire rlluirtli �~ spedii2l�IOIIlliJell'li ,cbJe, mumt� ,de!lJlia inecessm"ila ipartiente, OperirutllO 1iin dogiain1a 1come m;aindlaitairtl. e �dlipende!Illtii da �dl1tte oommercilall.1 e, noo essendo (lli�berd1 prodlessiionilsti, illJon �sO!IlJO 1iso:rdrfltJii aJJJl'all!bo. fil provvedlillllelllto 1ilnibendenrtli2l�10 ll'liienltra !lllelllia 1cailleglOll.'I�la ,dleiJJle m1sure dli oaiwllell.ia e di salviaguiairdlm 1cbie passono 1essere adotl1Jartrl:, 1000 ieflletto liimmedJiiaito, per ~a tUllJelia dli puibtilliici mtlooessi, i'bai!Illtlo � vero che, m pootiioo!lialrfu 'Ca!Si di gll'lavilt� ed UJrgien:zJa, 1competerute 1ad aidiot:bairlLo � aillJCbie fil �OO!po d!eill1a dogiainai. Invece lia saspetlllsiloine rtlemponmea �dlaJJJl'ailJbo � un iaitto 1liipdJoameinlt sanziioniartor�Jo, che 100/lllporifla ~o 1SV1~ooto dlii uin prooedimenlto dii!scd:pl1iinaire, 1e che norn dlilvdlene operalillte se IIlion dopo !La de~deil Consiglio Nazlto!lllallie dell'Ordlimre., ail q1UJailie l'lin1bell'/essaito pu�, 18.VV1�111'1so J.ia decilsioine del CO!Il!Si~iio Oompall'l1lilmenrtlal1e, !Pl'Qpooirte ll'licOll'SIO aV1ente effertito sCJ1spen1sivio. Ben il!uillJgJ. dailll'essere aissorbilto e 1sosbiltuli.to ,dJaflWa 1sosplelillS�One dailll'.ailbo, dll deCIDet:o d!Illtendenti!zJio ,dJi saspellllsiiOIIle deilJle :ope!I"azruooli. doga!Illail:i, �oostirtulEscie, 1msiieme ,a,d ra1111:mi, lllillJO dei �casi; 1iin 1C/Uli ilJa dleJllta misura <liilsoiphlrnaire pu� 1essooe 1aidottalta dailll'Or�dlme iPiriruieissioniallre, ed, moil1IDe, � previilsto iehe llia 1sospensiione d1ailil'1al1bo pu� avere wna .dJUJr1ailla dliviersa e maiggitove dEilla .sospensiione dail!le operazJiJO!IlJ1 dlogl~. TUJtto .quiairuto 1si � 1dle1Jbo !I'tsuilta dailllie idl~spotsizJfami .dJelli1a ,cirtJaita lUegge dlel 11960 e dleil ieirtJaillo d!ewebo mmilsbell'lilai1e �dlell 1�964 ohe hia apiprovaito :iil oogoliamento dli 1esecuzliione dieililia medleisiilllla, 11'/egioiliamroto ,dell. qlUlaflie, a torto, dll p,em'liJ!IlJi �COIIltesba 1lia lliegliittilmilt� 1aididuoendo �che esso, 1seooindlo1 iJ.a 626 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pl'evliisione dlelfil'amt. 1,6 dellllia iliegge, iawebbe dJCJIV'Ltto 1esse111e emrunaito entro 1ooi mesi diaililia sua ,enrtroarfJa din. viiigore; .esswdlo, illl'V'e!llO, milsaipuitlo clre i termi.tnii. filssarfJi dialliLe lLeggli per 'l.'emalllJalZlicme ,dJellllie llllornlle rregtoiliamellltal: rii d'esecruzdlone, hiallllilJo 'cail1ai'btere meramente or:di�IIllarfJOII'lto. rucorno1soilulta, peritairnto, dm veilJaziJOIIlle al perdiuil1aillllte potere drusorezliiornailie idelli1'IIO!ternidioote di F'dlr:uai!llza dii 1S01sprnderrtlJo d;a!lil'esffi"owto 1defll1e operaztooi: diogial!llarui:, il.'11llsuisstsl1lelllZa dii uin diil:riiltto 1sogget1Jivo, .arncl:le 1soi1tallllto iais1maittiame111te 'ClOillfigtU! l'abillLe, del 1PffiU'lilnd 1aU�.la 1c01I11Jilllwam0illle deil. d1etto esemciizio e, 1COl!llseguielllltemellllte, dli. IUJil 1suo diJrliJtto 1a'I. cblilesto irdisa1I1Ciimrel!llto diei dairnllllt, deve essere ditchiiall'iaito, irdigierlrtJrunidosi dil. \l1�IOOII1so, lill di:lletto aissolJ.rufo di 1gl�JUJrliisdli2J�IOllle diell gtiruooce ordiJ:namto. -(Omissis). CORT,E DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 gtellllil.ado 1-974, rn. 163 -Pres. F11Jooe -Rel. BOlselili -P. M. CUI�lrupliia (ooruf.) -Testa (avv. Soll'lrelltillllo) 1c. F\ai1Cligl]Jia ed aIDtn:ii (avv. Oairbone) 1e Mmistero iag1r1iooilrtlooa e :liooeste (avv. S1larto Gien1rll1Je). Competenza e giurisdizione -Consorzi agrari -Nomina di Commissario governativo per deliberare la fusione per incorporazione in altro Consorzio: impugnazione -Giurisdizione del Consiglio di Stato. (Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, art. 35). Appartiene alla giuris.dizione del ConsigLio di Stato la cognizione della domanda diretta all'annullamento per illegittimit� del provvedimento di nomina del Commissario governativo disposta dal Ministro per l'agricoltura per deliberare la fusione per incorporazi�ne di un Consorzio agrario in un altro. Lai senitenza &n raisseg,na coiSl1Jiltuisoe riaf:fiernla2Jione dieil. principio giurisprudenziaiil. e secondo cui .J:a dilsCII'�m�!nazdione fra giurisclizi.0111e ordirnairia e gti,uri!Sdizione ammirmstriaitWa si risoil.vre !DJeiliLa. con~ooefra carenza di !PQtere ed ,esercizio ,sooriretto dii. un poter;e xea:limellllte esistente. Le Seziooi Unirte 11.'iite.ngono che: a) iricorra il.a ipirima :ilpotesi 001IJ. soilo quatnJdo 1I1Jessuna n<mna arttr.iibuilsca alla !P. A. un deterr-minato potere, ma arnche quando il. potere che il.e � idallia 1eg.ge aifltriibruito vengla! da essa utfilzmto in UJna situazionie che non � m alcru1n modo irnquaidirabiilie !llclLa faittilspeciie cootemplaita in aistrartto dalla 1I1Jooma : b) che rlomm !la see<mda ipotesi q11.JJaindio 1a leg.ge cornsenite da ~redetta P. A. dL &ncideire ne11a s:l�e!l'a giuxidtoa dei cittadini clispornendo amebe dei !lom da.11."itti 'Soggettivi, ma il.'arfJtiv.iJt� ammirndstratiiva, in cui il.'esea:iciZJio �di quel 1Poteire si estrillllsechd, pur .i!!lJq'll!aldirarndosi nelJJ.a farttis:pecie 1e1ga1e, risuliti vizd1aita quarn.to aflilia forma, quanto al oontellllUito PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUES'rIONI DI GIURISDIZIONE 627 (Omiss~s). -Oon deCII"e!to 29 1sertrllembre 11970 liJl. Mi!nJi.[Slbr10 ;pea.-il.'aigiri-, coltura e le foreste nominava il dlr. Raoul Testa CommiSISiario goverill! artivo diell Ooosorzdo Agttmio di Mai1.ielrla ,con i portieirdi e llie :liaoollit� cl1ie Ila ~egge e 1o 1S�arbuto 18JtJ1miJbuiiJsoooo ail OOIIlsiigiIWo dli aonmiin.Ji.Sittl"a.zl�lo!!lJe ed al oomiltartio 1eseou1tli:v10 e 'OO!Il quelll.:i pIDopll'Ji. dellil.'msembilieia IStraioc:dimaIDia dei soci ,aJl fine dli idelliiibleriame la fusiione per mcwpOtrlazl�IOlllle dell pll'ede<bto Conisocziilo 1CO!Il ,qlUeilllJo dli P1o1le1Ilm, A vvertso rllai1e pociovveddmenito propcmeiv.alllio II'lilooll'oo gl�!UlrlilsdiizliionaJle al.I. Consiglio d� Stato i sigg. Giovanni FaLciglia, Eustacio Calia, Eil"alsmo Caponio e Fili!Ppo Lamac1chia, tutti soci del Consorzio di Matera, deducendo: 1) viio1azliicme dell�l'arl..21543 1cod. ,civ. ed eccesso dli piOlfJere, 1SIU(l ll"ifilesso 1Clhie dli. portiere .dJi 1dieCI�Jdielre ,dJellilai esrt1ilnzJilcme dlelilta pelt'ISIOlllla giiull'lidl1ca :liOISse a:dls&viartio esdliuisiv.ameini1Je ailll'A!SSemb/Lela dei socd.; 12) vJiooaZl1otile delll1'aa:t. f.ll543 1cod. 1civ. ed eccesso di pOOea:ie, ISIUil. ri: filesso 1chie 1i d'Ule ienrtJi 1CUJL ilia iliusdollle 1aveiva II'lidlerlime!I'tlo -Vlellllelildlosrl. a 1ll"oV1alI'le in ,coindllliJtto dli: diniteoossi :lim dli (LQtl'IO -aVII'lebbeiro dlov\wto eiSSlell'e reppreseltlJtart�i dia pe:r1so111e fiisi1ohe 1dli'Vlel'lse. La domanda dli lsospenS�IOlille deill1Ja eseouz:toine dleil IJIDQ'VVledime!!lJto lia:npuginartio vetild'Vla 111esipiJnJta oon 1ocdl�IIllaJIIlm n. 15 dell 26 g�ll1Jlllaliio 1'971�. Si ,oostirtruJi:v:atn10 I�IIl ~dlizliio, per II'leiS�ls1Jell'e al II1icoll'oo, 111 dir. Raioull 'TuSlta ed 1iJl Milnlilstero per il'1agm1col11lura e !lie :l�OII"eSte, 1coll pat!I'locimo delil.' AVV101ca<btwa delllio 1S�aito. OO!Il ,dJeCI�js�JO!llle del! 118 �gUiugino 119171-212 febblialiio 11917 2, 1iJl Oooisiigjl!iio dli StJa<llo, I�IIl 1sede gtilUJrisddeJiioo:Jlaile, aoooglll�Jevia till rioOll'lso ed anrtllUlfilJava ill poovV1ed! iimelllto I�lm.pUgllllaitO, 10SServia1nd!O, :Jir.a ll'ail'bro ; -,che Jia eocezliicme di 1mammdissiibif!JiJt� 1dlell 1rfo011'1So per 1a1oqurueisoonza, S01leviaita diail ll'eSiJstellJte dr. '.Desta rsuil ll'lifilesso 1che i ll'iiiCOll'II'letnti illJO!Il aveVlaillJO dmpuglllla1io llmche llia die((lilbell'la 7 ottoiblie 1970 1oon (La .qllllaile era sllaita approviaita i1Ja :liuisiJOIIle ,dJei 1dluie Oonsorzlii, nion aveva :fioa1idamelll1Jo, diaito che, qulal1ora la llllomma del dr. 'l'etsta ia CmrurnliJssal1'tiio 1st:riaioll'di�IIllairliio dloisse "' stata iainJnUJ11liaita, ma dielli1bera ,dJi fus�IOlllle clle 100sfili1ruliivia ;];'uni.ioo oggetto de[ ed ai11a COl!llpetenm deilil'OII'I~ che l'ha posta in essere, 'P'el1' COllll1Jraisto con quelle illJOll'me di azione che aissicuraino dJl cOII'lretto eswcizfo ded poteri dlell.a P. A. nel qual caso la sirtruiaziOIIle .soggettiva del ciitrlladino, deg!l'adata nei confronti di questa, al rango di interesse :legiittirrno, non pu� trovare tutela se non davaniti aJ. giudice ammiirrl!strativo (OOSli, la dee. in motivazione Ciass. s.ez. Un., 4 d1oembre 1971, n. 3519 in Giust. civ. mass., 1971, fase. 21-23; v. anche VILLATA R., Note in tema di discriminazione di competenze giurisdizionali e carenza in concreto del potere, Temi 1971, 241). Ber � Cass. Sez. Un. 22 maJ:":ro 1972, n. 876, dli cui ilil motivaziolile, v. Giust. civ., 1972, I, 1278. e.e. 628 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO suo �iJno8Jl'I�loo, IIlie 1saa:iebbe a:iilmiasta 1aU1tomaJtioamenite .oadrucaita, o quanto meno, 1sarebbe risulltata affetta dia 1i1I1viaJJiidlilt� dierdiv.artia: .coosegiuenze qrueste 1iJdl0111ee a 1sockLts:liaa:ie a.':iJnterresse dei 11'.�JCOl'll'lell1J1li; ~che pairitmenrti dla diisamtendlere 1em :1.'1eooe.z1iJ01I1ie di dlniammiJss:iJbdiliilt� dleil ll'�IOOII'so 1Per manioarta tempeistiva notiifioa aa. CO!llsorzito dii Malteria, dlail. momeI111lo d11e dll tl'I�lo011so, niotJiJfi,oar(Jo dn rbermiiJni .all dr. Testa, ooa 1startio notifi: ooto 1ail. Cotl!SOr2l�IO dii Maitera prima deilllia udJiJernza �dli d!tsoossione dleJJ!ia listanza dii 1S01Spensilone; -�ohe dl1 ci0011So iiiJsuWtaV1a per� :llcmdaito niell mel"�Jtlo. A IIliOII'ma, mvero, dieUIJ.'airi. 21543 1ood. 1oiv., Jia preposi2licme dii 1UJI1. coonmilssaJrdo �giovienmtiJvio ,aJllia �gestiooe dli UJilJa 1sooiJet� �oooipemtiva � dJn :lluinzt01111e dleililla � regiolialrlizza2li01111El � del WuiruliJOillaltnlento de'111a 1sooiiet� e, Jseocmdlaa:iilamelllille, dJ. con:lleriiJmenrto 1all Oommilssairtiio dei potJerii diell'Assemblea ha oaimitilere eooeZ�lonaile, 1essendo �ocmsenrtiJto 1s0lo per � attli determ.inati �. Che, 1a parte ((Ja 1CO!llsidleriazilone dlle da. 1oomp1iltio -ia:ffiidaito iail dr. Testa -dd del.dJbetiairte l'estiJnsiooe deilil'1enlte per !�inCIOll'lpOila7J� Sii iponeva m d:mf!'la ainihl.itesi 1000 U1I1 qUJalliS�lalsi 1iinteI111lo dli iregioiliarr1iz2la:Z�lone dle.a giestiOIIlJe delil'enite ~q~estia .pr:esupponendo 1Clhe renite dioviesse OOIIl.l1liJn,1JIM"e, a SUJssister:e), appariw. dlecilsiJvio 1i11 ~che Ila est�ln2l�IOIIle, ,ooiJn.vofl,gendo IIlJOO gi� 1siingidlle atrtfuviilt� �ma ffia <stessa Wtia �dleUl1'1enlte, IIlJOO polteva iOOl1ISI�ldle11arr1S1i 1UJI1. � 1alti1lo determilnato � . Ocmitrio questa �decisiJone biallJilJO .sepami1Jaimenlte morso a queste Seziiond UruiJte per dlii:lletto �dli gi�IUlritsdl�IZi�JOlllle ai 1senisi deUll'atrlt. 3162, prdmo comma, �ood. Pf!'IO civ., .ilJ. dr. '.Desta 1000 1ait1lo 13 iap:r1il1Je 1972 ed lill M:i!niilslteiro die11'1ag11:foolitruf!'la. e :lloreste 1con iartto 21 <a!pf!'lille 1972, enltrambd. suilWa base dli due motJiJW. IOOsiistolilio ,con conrtirorooorso dJl Fiai1ciJgl1ia, 1il OaliiJa, fil Oapond,o ed il :UamaicchiJa. Il Mmilstettio .deUIJ.'aglI'liioolit:ull'a e :ll�reste 1ed dll dr. 'I1eisJ1Ja hialilJDIO presentato memoniJe. I dlifenSCJl.l'li d�1i. ll'I�IOOJ:ll'enrtli bi�llilJillo priesenrtarto dJn udienza brevi osserV1a2liioltlli 1sooirt:Jte 1SU1lllie ,ooo.O:l1usL01I1Ji del PubbiliLoo MiJniJstero. MOTIVI DELLA DECISIONE Via diJsp1ostJa piieilJiimiinarmelllJ1Je lia ll'�IUl!l�IOIIlie dre[ crii1oorso prioposto dail MiJn:Lstecr-io dieilJ1'1a~oOilrtJUJra e :llOll'este .oon q1U1elllio proposto dall dr. Testa, sotto 1ill 'Pi� 1anrtJLoo nurmero ,dJi 1r1uol10, 1a 1sen1si deillmairt. 3315 1c.p.c., 1tma11J1Jandosi dli 1impugna:zJiJcmi .velllamive ,ai~lia 1stessa -selllJ1Jenzia. Oon 1hl pil'\�lmo motivio dei �riilspet1livii 1r1Lcoosi, tainto hl M�IIllilstero de[ ['AglI'ILcolituria qUJanrtJo 1ill 'Desta d1eduoollli0 1ohe davianti. al Oon:si:gilJLo dli Sit:aito PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 629 le parli d1nrtJeressartie 1aVeviaJilio 1sostanzJiiailmernrbe 1cOIIlltestaito in i:riadliice dil po1Jeve dcl oommilssairdJo g;overinarbilV'o dii deillilbeir1aire ila fuistOIIlle (e quilndi lia estimi2lii01I11e) del Consormo agr,aa"Jio dd Miarberia, siicch� ilia questiione, II'1g!Ulardia1Ilido drurl.irtiti 1sog1g:ertrtrl1vii e n001 WnrtJeriessi. 11egirtl1Jimi, 'lllOIIl. poteva !l�ormaire oggeit1Jo ,deJ!La �COglilltmone dd quell giludiice. Il motivo � infondato. Via premesso ,che, 1in sedie dd dimpugtn1azJilone deliLe decilstoni ,dJetl OonsigLiio dii Stato �dia'Vlalill1li iaOilie SezJiioni UIIllirt�e .delJJa Oo111Je dli Caissamooe per motivd merenrtii 1aJlilla g:iJmtiJsdii:zJfame, dil. 1conrtlvollilio dellle Se2iiion1 UIIlliite deve :r<�IIlllainJere �ClilvcosCII'l.illlto 1a(l1La 1oisservanm. dei 1soilJ. ildlmiiti 1es1Jerlllli. die'llLa g:iJuirisdizJilone dcl OOIIJSii~iio dii StJartio, iOISlsiia lall 11iildievio dii ,quei sdli viizi � ohe ait1Jeng:ono iailllla essenz;a delilia :fulinmOIIJe, ClOIIl. esc'.llulsiJOIIJe dli ogm siiThdJacaito sul modio di esel'lcli!7Jiio delli1a s1Je~sa, cilo� suillLe q1U1estiion~ che Si r:iJsollV'OIIlO Illeillla dielillUlilIDa e 1l11�11 II'lilllieV1o dli aiLoono dei Vlilzii dlii iliegtirtJllirmdit� delll'aillto ammimlilstrartitvo (dnicoonpetenZJa, vi�oliaZJione di Weig:ge, �ecceSJSo dli potere), emestso neillla pre1S�1ll2la dJ�il potere dal momenrtio clre sollio dJn qJUJestia seconda dipotesi (esericizio sCOJr.vertJ1Jo di 'lllil potel'le J.'eaillrnerni!Je esilstenite) La siltllllaZJiione ~idiiica 1dieil 1cilt1Jadii'lllo, iaV1eI1Jdio ,conrostenm. niei cOIIt.l�l'Olllbi dl�il~ a Am:mimlilstooZJiione, dli mteresse ILegWtrtlimo, !DJOIIl. !PJU� i1Jrovlare itrurtJe/IJa se non diaV1ainJti al giiuditce ao:nmilnli.sbrlailJilvo. E poiich�, per oostainJte .. g1iluiriilsprudenzia di qlllleSte Se:zliioni Umte�, 'la pl"iima dipo1Jesi (<ClaJl"lelIL'm dli :port:erie) II'liiClOIN"le iOOIIl sol1o .qruioodo IIliOIIl 'Vii 1siia ailicunia norma che iaitrtll'libuilsCla aJlWa Ammilnli.stl'laZJiione till potere di 1cui s.i trarbtla ma iainche qUlallldio hl poterie che ile � dialllia llieg:ge 1arbtrdibudrtJo1 viemga dai1lia Ammimlilstraizione IUJ1Jiiliizmllo 1in U(llla 1sirbuia:2JiJOI1Je che 'lllOIIl � dJn lalLcun modo 1ilnquiadlrabillie IIlleililia :liarbtiispecie illegia[[Je 1contem1PLarba liin astiriarbto diailla lllO!'lmia di aittrobuziloLne (0!11Ss. Sez. Un., 4 dlioombrie 1971, n. 315119), !1.'dnda~ �dii questo Supremo Ocille~o -dJn re((J~ilcme 1ail. v�:mo qlUI� ,dJenuinziatO -,dJevie dlilriiJgerisi 1a istaibi1iire : , a) 1a:nzJiltllll1Jto, 1se iiJl Miimlilstro per il'iaigir.iioo�rtJUJra e :floooste 1aV1el$se, pell" ilegg.e, 1U poterie dli 1Cllllli IIllelLLa 1speciie ha :liarb1Jo 1cioncooto eSell"cli!7Jiio; b) 1e, 1secOIIJd8JI'lilalmernrbe, ,se aia 1siJ1JuaZJiione nieiliJJa .qlUJaille un iflall. potere � stato eseroiltarbo 1siia mqu;aidil'faib1Jle llllell:lia :liait1Jiispecie lLeglalLe �OOillbempilaiba iin iaistooitto ,daJlilla l!ll()il"IIlJa (artitr.ilblllltivia). Ad 1enl�JI'lambi ii ,qUJesilti delV'e essere diarba 111ilsipots1la iaffermarbilva. Sotto 1il pI1�JmO prof�i]Jo, 'lllOIIl � :diubbliio �che, !Per esp!t'lelSISa dliJsposdiziiJooe dii il1egge ~all'lt. 3,5 dell d. l. 7 mag~o 19i48, n. 12135), siianio ,ai1Jtir:i:buirtJi aJ Milnistro d!elil'1agriioo/1Jtma e :fiooeste niei ,con:fil'.'IOlllbi! dei OoosorZJii agii8JI'li e diei1La ~dlerazi]onie :iitailma dei COI11sorZJi agiiaa:li!, li!nisii1eme a VlalI'liie iaflrtlre �:flaicoiJ.rt�, ii. 1pa111tiicol�lll'I� po1Jerii pl'leviilsti dagi]Jt 1airtt. 215�42 e 21545 d1eil Codi]ce civihle e quilndi �ainche qlllJeililio, ooncrertiamenite 1ese11cii1Jarbo (iex all'lt. '2543 cod. 1ciiv.), .dJi :affidi8JI'le l1a gieshlolllle diel 1Cl01I11S1ormo ad un 1commilssariiio g:oviel1Il! arttvo �Con li potevi 1delllia iaissembl<eia idei: ;soci perr 1altti. die1Jel'IIIlJiJIIJartJi:. ' 630 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E, 1sotr1Jo dll 1seccmdo pl1ofitlo, nieppuirie pu� esserre diubbiio 1cihe IJJa IlJomina ail ,ccmSOtrn.iio d'i Miaiteira idi 'lllil. 1coonmilssairdlo govieirtnJarttlr\no 1C10ltl i poltierli e le :llacolJJt� dre J.a Jiegi~ artmrltbul~soo alllJJa oosembliea 1s1ll'laiood!ilniairiila dei soci, per deUberarre La fusione per incorporazione dell ,coosoo-Ziio mede1slirmo 1001IJ. quehlo di p,orbe!n2Ja, possa 1rd1enrt:ll'lall'le !!lleililia :llaittilspecie, i1egalJJe ,ciOOJJbeimpilia:ta !iJn ias1IDartlto dlalJJlia IlJOll'lma (nel.Ila 'specile, dail seccmdlo ,ciomma dlell 1cdrtlai1Jo 1airt. 2543 ,cod.dv.), pOISlto 1che, oollllSe!!lJ1Joodlo il.'altrtlribuzl.iJO!Ile iail. Oommilssa.rliio <goVler!! llaitivo delii porfJeri d1eilll':asseimbllea 1solio :peir :altti 1determi!!llaiti, J.ia !!llOl!"ffia iin p�lll'IOllia !!llOfll pOille alrtlra est~ :lluOII'lch� qruJeil.IJJa 1Clhie dll 1ciOII:ciierlimento 1all 1commtssao:lilo ,dJei porfJeri delllJJa ia1ssembliea 1dlei 1sodi (1oodfunaria o 1stt"a:ocdilillall'lila) 1aVV1�111ga !!llOIIl ,gi� oon mdlilscnimillarflo e ,giooerdroo, ll'lillie!rdme!!llto a <butw: .gli artrtii <CIOillll.lilllquie xdie!!ll1Jran1li !!llelllia competenza ,dJi deitto ocganio, be!!lls� 1C101I1 tr1iJ:llmdrrnlenl1Jo 1ad artrlli fil 1ooi 1C10llltelilJU1lo -,come � 1aVVJOOJUJto Q1elllla speme -�sila di volJJta !itn vioiJJta predeten:nii!!llato dlailllla 1stessa Aiuitooilt� goi.. viernia1Ji'V'a. :IDai1J1Je queste precilsazlionli, si ::rende la!!lioor:a pi� 1ev�derute come, lin �' l"eailit�, lia qoostiJO!!lle 'Posta dia[l[le pall'ltil ari. OollllSiigliiio di 1S1Jalto si ll"ilsOllveva :~ IJJeLlio ISllabilLirre 1se il'1aitto (tmdlubiibamenite determJilillaito) p& fil ,qruia!Le e<I'la(IlO j sta1li 1oondierlitti ru oommiissarriio li :poterli pl1opri diellll'<a.iSISlembilea dei soci t potesse avere o meino 1ad ogi~o wa fus.iJOIIlie per :ilncOll'lpi()lr<azliiollle dieil. Conf sor2l�IO dli: Mialtera ~ClUli dll oOOllIIllilssao:liJo ooa IS1Jai1Jo ip111epooto) OOIIl q11.1e[ilio di PortenZJa. U!!lla q1UestiJO!!lle, .1oome 1si vede, dli: mterpl1etaizione del 00\ll.Jl::einJUto dJeiLila !IliOI'mla e 1CI�Jo� ,dJi evieni1Juialle V'lioiltazrone dii IJJeg,ge, <Se fl'linif;er(pll'leillazJione !!llon :llCJISSie eisaitrtia. Mia q<UJetsfJa, 1che 1satvebbe vdz:iio dlell mertilto dieillla dee1Ls1011:1e � 1sorfJ1maitta all oodtaioai1Jo ,diethlJa COll'lte SuP!l'lema di OaiS1sazliO!!lle su U1I1Ja deoiJsiK: me �dlell COOJSilg\]jilo di Staito. che 1a 'V'Oileir O.eggier,e !!lleJ. trliicOII'lso 1al OQlllJsiJg\]jilo dli ,S1Jato ti.In viita dti mem prospelbtaZI�OIIlle, JJa deIJJUnJcia dii aissd.turtia ,ciairenm dlell poltietre ieseriClirtJaito dal w. Milniilstl"o dellll'AgriilcioWtl'mia, ii.In ireailit� essa si !I'iiisoilveva !in ql\llellWa dli umo ~i !� dei vdiZJi ,dJi 0.egtil1J1Jimitt� delll'artrtio lirmpugtlllalto, per mOOIIl!paitibdildrt� -ap- I ~ punito -del suo .contenuto (lQ(Il wa ,OO!!lJillalfJa dilsposiZiilOille dei1Jl'1aa:tt. 2543 seocmdlo :oommia cod. 1ciiv.; e, 1ooa:ne, dd1Sp<UJ1Jarnidosi perd� 1imJtolI'!!llo aa. modo iin mi dJl pOlbere Jl'leailimenltJe 1esilstente era stato IOOlilia speClile elsell'Ciiltlaibo, la I f~ quest1o!lle appail'ltie!IlJesse ISiJC1Utr1ame!!li1Je ai1JIJa ooginiiZJtcme del giirudliice ammi@ i llliistl"aitivio. ~ A mgiilooe uWteriooe del denUIIlZJilaito d:ifubto idi 1gliJurrtiJsddziilO!!lle ii II'l.i1ooriren1Ji dleduoOIIllo poli -a1111che qiui 1000 due mottvd dJL didie!!lJtiJco oo!!ll1Je!!llUJto dhe dll OOIIlJsi1g\]jilo dli StaJto, ,qUJa(Ildio ha iaffumnaito �che dalllJJo amllUlliJJame!!llto dle1la !!llomi!!lJa diell .dJr. '.Deista a �oommissairdo ~ordilillam dieil ,oo!!lJSoczio di Miaitera 1sairebbe dell"irviaito 01D!che IJJa oadluoazione 1dli qruie.illla delliibooa di ;:: :llusLone che 1oosrtJirtrud.va oiggietto .dlell 1suo mcall'liloo, tnOIIl ,si � aocOll'lto che una ' I,,, !'~' f~i. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE l'lirtto so~tilvio pil'I�.rvialto (:firia cui, lia stessa esiJstell2la deIJ.'eirnte sorto dlal1la fusiione dei duie OCl\tlisoirZJi), come tai1i II'lil.slerviartJi. aill1a cogniiZJiJone esclusiva del giJudliice wdilinlariio. Anche questa OeillSUll'a � :iJn:lioodiaita. Da'VIOOl1:li raJl 00011sigillio di Starto non � starto (pl'Oposto questilone aloUl! l!a oi1ma Ua viailiidlilt� �dleil!lia delibera dlii :llUJsione e degilii atilJi ad essa COl!lsegueniti; eppel.'ltanrtio la affurmaZJione di cui si 1martlta aisSUJm.e, m Pl'IOP'Osiito, viai1ore dd aooel.'ltamenito me111aanenite :iincidlenitalle a[ fillle dlii decidere ilJa ecooziicme p111eil!i.mi.l!lrure dii funiaimmilss1bi�iiit� dlel II'ILconso : eccemone solil! e\na1ta, illl qUJeilllla sede, dal resiisterute dr. Testa. Ed � nioto che, dJn sede dli dmpug.namone delllie deoilsiOOlli del C.d.S. dlavanrbi alla� C0\1'11Je Suprema dii Oaissamone per moti.vii aittilllenlti ailila giiiUJniJsdliiZJiJOOlle dli qruiel girudilce, esula dJail silndaioato deliLa Oorite Suprema ~a ilndlaigillle smlia tiitoliacroit� delll'Jinrberesse p111ocesS1.1Jaffie a rioorirere; funite-. il"�19Se Ila 1CUJi SUJssilstel!lza, qualle oondli2l1001Je de!lll'aZJioo,e, deve essere veII'liificaita lllielil'amb.irto del['eserciz:iJo delJlia pl'lopl'liJa giiJUJrosdliZJiooe aJllJCil:lJe dal Coosigili1o dli Starto, carme dia ogind ailrbro giiiUJd1oe (Oaiss. Sez. Un., 22 :miarzo 19712 lll. 817�6). :rl rlC'OII'ISO dle\ne, pell'l1Ja!!li1JO, esSElll'le l"�lglei1ltarto. -(Omissis). GIURISPRUDENZA CIVILE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez.. I, 19 novembre 197�3, in. 309�5 -Py;es. leardi -Est. Sa!nduilili -P. M. De Maa:ico (conf.) -.AJssessorato ai LavOLrli P.ubb1Jiloi dJeillia RJe~eSicilliJa:na (<a'VV. <Staito hnpOillelilite) .c. Candii.a F�:raincesoo ed aJitri (avv. Russo). Espropriazione per p.u. -Indennizzo -Aree agricole ed edificatorie - Tertium genus -Inammissibilit�. (1. 25 giugno 1865, n. 2395, art. 39). Espropriazione p.u. -Indennizzo -Compensazione fra danni e benefici derivanti dall'esecuzione dell'opera -Non necessita un vantaggio esclusivo. (1. 25 .giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 41). Per stabilire ia natura (agricola o edificatoria) di un suolo ai fini della determinazione dell'indennizzo spettante al proprietario espropriato occorre aver riguardo delle reati condizioni den'area in relazione alla complessiva situazione della zona, mentre non � ammesso configurare un .ter:tium goo.u:s qualificabile come � edificabilit� grezza> (1). Per determinare l'indennizzo dovuto al proprietario egpropriato occ~e tener conto oltre che del danno sub�to anche dei vantaggi diretti e immediati che il fondo residuo riceve dall'esecuzione dell'opera pubbiica, anche se non esclusivi (2). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 nov�embre 1'973, in. 3098 -Pres. Rossi -Est. Mazzaicane -P. M. Trotta (1conf.) -A.N.A.S. (avv. Stato Pliaiciida) �C. Cuzroorea Gmseppe ed ailtrii ~avv. Bottm e Moocuso). Espropriazione p.u. -Indennizzo -Edificabilit�. (1. 25 giugno 1865, n. 2395, art. 39). (1-4) L'affermazione �co!llJtenruta nella prima massima costituisce esatta applicazione a:l caso di specie di Ulil rpdncipio �consolidato nella giurisprodetWa, .secondo cui ai fini della determinazione dell'indennizzo per espropriazione p.u. occorre aver riguardo &l via:IO\t'e attuale di mercato dell'aa:-ea . I li PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 633 Espropriazione p.u. -Occupazione d'urgenza protrattasi oltre il biennio -Risarcimento del danno -Determinazione. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71; cod. civ., art. 2043 e 2056). Il carattere edificatorio di un suolo che non sia compreso neU'ambito di un piano regolatore pu� risultare anche indirettamente da un com� plesso di elementi certi ed obiettivi relativi: all'ubicazione del suolo stesso, alla sua accessibilit�, allo sviluppo ediLizfo deUa zona, aU'esistenza di strade nelle immediate vicinanze de'l terreno considerato, 'al collegamento col centro urbano, aU'impianto di servizi pubblici acce~ori, quali l'acqua, la luce, le fognature e simili. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'idoneit� degli elementi di fatto � insindacabile in cassazione se congruamente motivato (3). Nell'ipotesi di occupazione d'urgenza di un immobile protrattasi oltre il biennio senza l'intervento del decreto ablatorio, ove sia impossibile la restituzione del bene a cawsa della sua definitiva destinazione alla costruzione di �n'op~ra pubblica, il risarcimento del danno � disciplinato dalle regole generali sulla responsabili~� da illecito. Ne segue che esso deve essere determinato con riferimento allo stato di fatto in cui l'immobile si trovava all'epoca deU'occupazione, rapportando poi il valore del bene al momento che si presume immediatamente succesisivo alla sentenza di condanna, in cui il risarcimento viene corrisposto (4). I (Om'�ssis). -Con liil primo motivo dii ll'i1c011so, iJ :r:icoo-ren,te -denunciiarta viioLazione e fulsa appHcamone dell'art. 39 de1la legge 25 giugno 18615, n. 2;35�9 ed msufficiente e rOO!llibraddlirtJtoo-ia motiivazdone SU un pu!llito dec~siv:o de11a 1controverisira -isOlstiiene �che lLa decisme impugnata -ll.'litenendo, 18li fini delJ.,a J:iquddarmone della indenrndit� dii espropll.' liazilooe, i <terrelnli espropriati suscetti!biild d!i. Uilla cosiddetta edJi.ficabtlitt� 1 � g:t'eZ2la > -rsiia �IIIJCOII'ISa nel ~Odi 1ccmtraddJittflorliJet� ed i!11o~Clilt� della senza che possano essere .p['ese in considerazioni probabilit� veramente potenziarli d!i. vafo!rizzazione (roflr. Claiss. 5 Luglio 1973, 111. 1883, in questa Rassegna 1973, I, 3,59 ove richirami). Esattamente rperrta:nrfio La S.IC. ha escluso che ipossa .configm-ai"si una categorfa speciale di aree �carartterizzate eta una � ediffoaibiliit� girezza ., risolvendosi tale qualliffoa !i.l!l una maggioce va[utazione non giustificata da elementi certi. Secondo �l'art. 41 legge 215 giugno 1865, n. 2359, quando dall'esecuzione delfil'opeira pubblica derivi alla ip8!J.'te non esprorpriarta del fondo � un vantaggio speciale ed immediato �, questo vantaggio va detratto dall'indeillllizzo. L'rannotaita sentenza, affermando il 1princirpio .contenuto nella seconda masslina, ha esattamente applicato la norma il"tchi<amata, PLrecisando che !il van 1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO motiviaz1one, per II1lO(t]. avere affermato dJ. 1ciariattere agmcolo dei terireni, dopo aver escluso fa niaitUX1a edificatoria dd essi. La tesi merita adesione. � dndubbio 1che, nel 1ciaiso dd specie, r1cQll'll'a �La iLamentaita 1c001traddttt�l" i.et� 1del:La motivazione, per essere le ragioni 1aiddotte a SUJPPortO della declsme adottata dalla Corte �del merito rtra ll:oro :inciODJcil'taibilii, si da ~sia vicenda e da dmped:i!l'le J.'mdlivitduamooe della ratio decidendi (clr., da Wtimo, Oass., 26 il:ugiliio 119711, !Il. 2495). Invero, wa .decisiOIIle dm.pugnata -dopo avere esclJ\lJso, 1ai fini della [iquddaziione deilil'dndemrlt� espropl"'iativa, Ja IIllaiiJuJ:'ia eddficatoriia dei terreni oggetto del provvediirrnento ablaiJori'o -ha ll"iiternuto �che gili stessi non :foss&<o inquadrabili :neill.a �oategor:ia giuridica �dei ~cmdi iai~ol!i, .per essere �gli :stessi e .pd� 1che 1agr1crui: > ed apparitenendo ia:d UJila 1caitegorta mterimedlia dii terroof d:o1tati di una 1cos1ddetta � eddficaibiil:it� grezza �. In rtaiJ modo, !i g.tudrld �del merito sono perveouti, aittriaver.so uno svolgime1I1to viZiiiato da ,filWogicit� e ,con,tmdd:iJlltoriiet�, afi1a oondusiooe della esistenza 1di 1UJI1 tertium genus, d!ntermed1o :lira lii terreni edificatori e quielili iagrkioJ.i, mcomprendente ~di. 1ohe, pur privi di: 1Carattertshliche aigrdicole, IIl!OIIl 1s1ano J.'livestiti �delle 1COil!D!Ofazi-0m dch:ieste per il'aittribu� 2l�ODJe della qualWt� eddficaitor.ia. lil genus suppOlsillo dia11a Oorte del merito -secondo d. principi fondaimentail. i el!aborati, in tema di 1abl!a2li001e, diaihla giruriiisprude!Il!Za -non coistitutsoo una 1caltegoria �g1urrid1ca aiwt01I1oma di terrenrl, avooifli .proprie cariatterisbiiche ddffere:nzOO.li:. A inorma de11'1art. 3,9 del�a il1egge 2!5 g1ugino 18615, n. 23159, 1sul1e es~opri! aziJooi per .pubblica ufilit�, l'iiindemlliit� esproproativa dev;e ccmststere nel giusto prezro ,che l'immobfile awebbe avuto ilil l\IDa il.Lbera 1COlllltrat1lazione di compravendita. taggio � specilille ed hnmediato > sussiste anohe quando non sta esclusiivo del fondo espropriato, ma 1dall'opeiria piubb1ica si giovino ainche� altri fondi. La ilerza massima cOfI"l'iis,Ponde illlll'mddrl.zzo giiurlsprndenziaiJJe costrunte v. Cass. 5 JJugilio 1973, n. 1883, ilil questa Rassegna, 1973, I, 369, con nota di SICONOLFI. Il principio coMenuto. nella ,quairta massima costituisce anch'esso ius receptum. � oppolI'tuno itener p;resente che mem.t!'e nel caiso in esame iLa S1C. ha escluso ,che ai fini della determinazione del danno risarcibile, si debba tenffi' conto dei fatti 1sopmvvenuti �che hanno limirtato o escluso .,la edificabilit� dell"area occupata, .con altl'e decisioll!i ha il'itenuto che �nel determinaire :iil. risarcimento del danno :spettante ai 'tJ['CJP['ietairio il cui bene sia ,stato occupato da'lla P .A. si deve ten~ conto, non delle condizioni del bene .stesso al momento deN'occupaziione, ma delle miglio!l1ate condizioni del bene �stesso al mom�nto del!ila liquidazione del danno� (oosi Cass. 3 ottobre 1973, n. 2479, in questa Rassegna, 19o73, I, ove ri:chiami). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 635 . . Ad finii del!la JJiquidazione deH'indennd.rt� deve, quindi, tenersi cOOlJto di tutti �gli elementi 1oostitUJtivi dlel vailo:re iim. uin mercato iliberio e nicmnale, ed dn pal'lt.iicolare, riguardo. aJ:l:e espropr.iiaizionii dii tmTenii�, del cM"arttere edMi.�catorio o agricolo di essi, rtenieru:1o presenite che ['utiilizz1azion:e a soopi aigI�icolli !lliOOl esdLuide l'liJJ:ll1Joonisea 1cm'laJtteristlilca dli 1SU1oilo eclifi.icartm"lio se riccmrian.o clemeniti, ceri1Ji ed obiettiV'i, �Che attestino di una edifica 2iiione concreta dn a1ltlo. Per modo .che, �ove il terreno abbia perduto J;a quaWit� agJ:"I�Jcoila, � del �Carattere edJU�catocio, aiccerlJaito al momento d�ell'espropriaz:iiooe, che deve 1tenet1si 1C01I1to, in �COOSegueyim dieilila traisf<mmazione dell'area da agriiicola dn edifi,cabiile (cli-., in ta[ iSellllSO, Caiss., 8 m'8a"'Z<O 1'972, n. 6�68); E -poich� la natura ed:ifiicatoria pu� l"liisllita:re, oltre 1che diretta mente dal fatto �che lii! iSUOilo 1sia ll"icomp:reso .in �UJil piano regolatore, an�che md:llrettamente dail!la 1situaZJione del wo1o OO!llsideiiaita irn. re1azio1Ile ad UJil complesso di eleme!lll1ii obiethivd, quali que1lii cCJ100e1meniti il'uioocazli!one del fondo, ilo sviiiluppo edtlfaio de1La zona, La es1stooza di impianti di servizi pUJbbld.ci necessari ailla wta di Ullla oomund.t� sociale, l'accessi bilit� .ailile is1made (pubbliche) e la prossiimilt� aille vie dii oomri:mJJtcazdione e dli oo1Legamenito 1oon 100lll1lrli u1ribaind (clr., liJn :flail. sen1so, Oass., 7 a:gOIS1Jo 1972, n. 2�635) -ad finii del dconoiscimen1Jo del:l'attiitudiime di UIIl suolo ailla ediificazitone, deve rtliten:e11si 1sufficienrte la rfool'll"IOOza di talU1nJi degli elementi qiua[iif�icruniti sopra mdica<ti. E, lllOll bas1laDlldo !La pO'llen2lila1dJt� ~striartrtia, e cio� la edliif�cabilldlt� meriamente eventuale, ma oooorrend'o ,che !La faibbrocabdJ.~� sia dertelrllli nata in baise a 1cond:iZJicmi reallii:, vaJ:e a d'ir� ,a[fa iooailit� illll"bandsttca, con :rid:eriimenrto rulo .sviluppo edilizio della zona, deve rlteillfillsd �che rnon sia sufficiente 1a LSeml(lilice itende!llza 1aid un siffatto inc:remento, ma �che oc.cocra uno ISIV�.lUIPIPO urbaniJSttco in atto. Ed, dtn pl"lesenm. dli UJil itJa!Le svlilluppo, 1sd �deve acoorilare -ai finii drella ll:iqmda:ziiione de1l'mdein.niit� espropriartiivia -se si sia (o meno) verd:fiicata !lia trasdiormazione delil'areia da agri�cola in edificatord.ia. Onde, ove 1i giudici del mertto norn .abbiianio provveduto 1ad una sif. fartita !incombenza, ritenenido di poter 1i1Ilquadrare i!!l uno 1schema dniterme dio ([)!OIIl .accettato presso iLa dort1Jrdn,a �e ilia giurisprudenza) iba1UJilli suo!Li, che, privi delle 1caraitteriJStiche iagri.cole, non 1sianio ;r;h><estiti ,d;i rtutti i lmatti 1caa:ia1ltlerizzaniti ri terrend. edifi,catod -deve riitooersi merditevole di 0lll!IJ:UJ1lamooto, per ililogioit� e ccmtraddittoriert� deillla mOl1JivamOillle, !lia decisione, che, doipo 1avere 1es;cluso il �cairatter1e 1agr1ico1o di UIIl terreno, !�ln quanito X!�lcomp:reso in 'IIDa :zJOillla di ,svdiluppo edilizio, l!l!bbiia negato anche L� quaiLLt� 1edmootol1i1a dli esso, 1I1iOno1sta!lllte fa 1sua ins1srtEm:2la dn un agglo mEIDaito urbarnfa1tico. Il p(['imo motivo �, quindii, da 1aiccogliell"e. 10 636 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Oon il 1seoondo mezzo, dJ1. :l'lio011l'ente -denUllloiiata violarlone e :llailsa appMoazi~one degli. arlt. 40 e 41 della legge 25 �giiugrJ!Oi 1186�5, n. 213�5�9 ed omessa ed msufficiiernte motivazione .su U1I1 pll!Ilto decisivo della oontrov �el�sd1a --isi 1duole che ila Col11ie del mer:iito 1abbiia �escluso che all1e parli noo espropriate �dei fondi :fosse deil'ivaito da11a 1esecuzii!one defil'opooa pubbiliica UIIl viantaggio speciiaiLe �ed dmmediiato, detJ:iaitbiile dal:l'indenndlt� di e1sip11opriazi!one. Anche rtale .censura � :llondaltai. nuto .che ai11e �pail'ti dei fondi non esprop!I"'me' IIl(l[l fosse 1staito w:reicato dall'QPera di pubblica utilit� alcun vantagigio speciale ed immediato, per �essere dail:1a �001struzii1one de11a nuoV1a 1s1mada deriVJato 1s1oltanito wi vantag, gio gienel1iico .e oomun�e a itutti �i .fondi .esiistenrti 1nieililia :mna, oon la conseguente impl:ioaziio1ne 1che dailla 1inden:nit� di! espropciazione, Jiqui!data a norima deiLl'ail't. 3,9 e seg. de1'la 'legge 215 1gli'llgno 181615,, :n. 2315.9, noo d:orve�sse essere det!I"'atto tale VJ~tagg�iio, 1stiimato e wadotto dn termini monetari. A no!l'lllla dell'1arl. 41 delJLa J:egge n. 2,3J59, del 18"61, suUe esproplJ:'ia,. :zJLoni per causa dli pubblica rutilit�, ai :f�Jnd della 1oompei[lisaziione fra i dlannii ed 1i 1benefici dipendenti dahl'opera �di puibbliioo1 dinitere1sse (cosiddetta compensatio lucri cum damno), iSi richiede un v:aJlll1Jagg1ilo1 �lllllmlediiiato, costituente .oonse,gruenza d11retta, anche �se non contempoo:ianea, de1l.'esecuziione dJeilll'ope111a, 1e 'speciale, cio� P!f'Oprio dialllia paiite d1eJ. fondo ltllon esproprrtilata (�c:l�r., dn tal 1seooo, Caiss., 13 dicembre 1969, n. 319\rn). -L'ovdinamento ghn.idiloo, ne'l co:ntbrapporre a:iJ VJanitag.gi che il'esecu zione �de1l'opera ap.poicla alla 1generalit� dei cittaditnii il. benefido speoiiale arrecato ail prop!ciietado dell'dmmobi:le pairziialroente espropriato, ird.rtiene che .soltai:nrbo tai11e pal1tiico1a!I"'e vanitaggio poStSa 1001std.rtiuire :un lucro dngiru stiifi.oato per il'espropriiato, se� noo detratto -dn misma corrispondente al p1usva;1ore, e do� ahl'aurnento .dJi v.ailore .conseguifo dalla. parte re sidua .dJe11'1immobHe -dailil"mdenndt�, quale :liattor�e diminuente di essa. A ital. :fine, per�, non occorre� che 1iil �beneficio sia 1escliusdvo dei fondi parziialmenite �esp:.mpri:ati, �si da impedrne ila 1comp�([}Js1az:Lone dn �.tUJt!Ji i �Casi m 1ClUli un benefido del:la istessa natura, 1siia pure dn mistlil'a dhne11sa, de:rivii OO!l1ltemrpol'aneame!l1lte dall'opera pubblica agli a:litrii fondi de;1la zpnia; noo rr:icompresi nel procedimenito 1ablaitorio. Pier modo �che, ove, per eflietto deltlia �oostruzilone' di una .stvada pub bHoa, la pair:te residua dei fondi paTziailmernte e1spropil'.i!a�ti, non .oomrr;ire.sa nehlia diattilspeciie �esprop1rfartiva, .sd1a div;enuta .suolo 1ediificaitorio, pe!I' :ave:re acqu~stato Xl :lironte ,gufil,a strada � dndubMo �che dJ. prop!I"'ieitarilo (�tittol�are del diriibto 1mciso) ine 1abbia riisentifo run beneficiL01 pairttco1l.are (1im.mediato e 1sp1e>Ciaile), di cui non pru� non tenersi �conto a�iJ fini �della ilJilqui!dazione dell'indennit� di es1Prop!I"'iazione, nonostante clle esso II"idondi anche a -:� :=: PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE vianitaggio, si'a pur,e ,fai dliv:�r.sa m1S1U1ra, di �a'lm 1$1UOH, non assoggeittati ad ablaz1ol0ie, ilrliter;essati 1aUa zolilla. Deve, quilrld.i, ritenersi �che, .sul.ila ibalse dii un. IDlM~cettabi.J:e accosta mooto ~a un v;anrtag.g&o rriflesso (olrtre 'che immed:iarto e 1spedaile) ed t1IIl vanrbaggiio 'esclusivamoote 1generico e �comUIIle 1a tutti giLi ilrnmobili di wn determmato ,c01I1Jtesto temtoria,le (per dJ. .quale lllJOIIl � co11JJselllltita allicuna detriamone; (dx., in ta'l ,senso, Cass., 22: novembre 196�9, 1n. 3801), J:a Corte d:el merdrto ,abbia escluso, 'senz:a forntlTe _:in pil'oposirbo una crnngrua motiviaziione, la detraibi:ltt� dla11',mdeTI1D1it� 'espil'opriartiiva deJ booefklio, qu:allll1Jif�cato d.1n v.aloiri moo�etaci, der1via'1io 1aili1e parti irelslidiue (non esplI'o priLate) dei :liondli, ogget1Jo dei pl"lovv:edli:menrbi aib�llartivii, dlaWla 1esecuzdone deiLl'op:era di pubblica utili.it�. Anche dJ. 1secondo motivo �, qumdi, da acco.gJlielI'e. In definitliVia, v;anno 1accruti entrambi 'i 1motiv� dli ri~corso e ila ,senitenza denUJnciiata va 1cassata, 'con >hl 1conseguoote ~ilrlv:io defila ,causa pea:-nuovo esame aJJ:a Oorte di: Appe.Yo dii Oatama, 1a quale do!V'r� provvedere slUil.ie ., questiond 1oggerbto dei mOltiVii di ll��COI'ISO, fornendo a:J. ll1iguaa:-do Ul!l'adeguata motlivazione, secondo le liinee sopra :tracciate. -(Omisiss). II (Omissis). -11 Mi.n:iJstero dei LL.P.P., �COIIl fil pll'imo motivo, denuncia illa vioi!JaziiJol!lle e maiJJsa applillcaztiiooe dleihl'airi. 100 1c.p..c. ,e� d!ei prmclipi giuci dlilci (["eWaUivi 'a!lll'onerie d.e!LLa rprovia, n01I1ch� omeSISla 1ed 1i1!1S1Uffi.,cie1nrf:le motlivia :zJiJOIIle 1cimca un punito decilsi1vio dellla controvielt'siia: priospettato ,daJile parti e \riaieviaibillie idli ufficio, d!n. ~eiliazlione aWl.'1airt. 3�60, 111. 3� e n. 5 c.p.1c. Sostiene �che wa Corte del m.erdito ha errrOIIleaanein:te riite11JJute iLegititi maiti 1ad 'agire Cuzzoo!'ea Fihl:ippo, Tuaillioesco e Gtuseppe, quiaWi prrop!rietall'i deiL :fioindo occupato, J1addorve wa idocumenrba2'1one es1bti.rba non :fol"lnivia la p110via 1suffidileiruf:le dieilJJJa ~qprieit� diomillltcaffie; 1che lilrloilrtJrie ila COII1te ha omesso di esaminare talune d:ricosfanz.e: l'iscrizione di una ipoteca sul :fondo in faVOII'e .dell'AmmimJsit:riaziOIIle fi.1na1I1:tiilaria; ila peni'd:enza di un g�l\lJ dizio di interdizione 1dlel dante causa dei resilstenti, all'epoca in cui fu !1:1edatto iJ1 rtestamelrl!to; la i:ioodenza di urn giudiziio per :lesiJone di iLeglittima illlistauraito ida CuzzoCII'ea Fratncesca, 1so11ehla dei resistenti -ile qurui escludevano ,che li treS�Js1Jenitj, fusse i .~oprriietall'i 1escl'UJS1i.'Vi del be111e QIClCU pato, e pOIIlJeVano I�l!l. evidenza �ohe dJ. bene medesimo ea:ia 1compire1so I�l!l. unia ooimIDiOIIle ie:riedi1lma, d.elilta qruaile erianio pall1tecipi ialtTli soggertrtii; (Cuzza. cvea Oaterma, Gi;useppima 1e il.\ILM-giherita) i qruali a'Vil"�eibbero dovuto ne ce1sswiame111te pM'itec:iipare .ail giiudizrilo I�l!l. 1coriso. La 'cellllsura � ilndiotndata. 1 Essa, va priecilsarto, pOl!JJe ilrl d:iJscussLOIDle ll1!0in �1'1e1sLstenza ,dJeiIJ1'1a:tiLone -1mtesa qUl0S1Ja 1oome .potere dii 1ottenere dal gi1udlice Ulllla dercisdlooe favo� 638 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO revio1e o ,s:faV'orevio1e dn baise aillla prospettazdone d!eiltlia dJOmanda -ben.si . lia riea1e i1JiltoWairit� 1artitiva deU. l.'laippoo:ito 1sostanzdJaJe dedlotito m gdudizio (vrue a dill'le Ja ddenrt:d.fiwzdi�lnJe diei sogget1Ji a1btilv�. d!el rapporto oonmroV1eI1so), 1oosl. SOlliliev1alllJdio uoa q1UJes1Jilone ll:llon dli lliegUJttdma.zJiJOlne aitrtd'Wl, ma dli merirbo (aitbilnJenltJe 1ahla ifonda<tezm diaNJa pretesa fuitta vialere), II'liispetto aillla qrulailie 1a Coirte dii Oalssazione pu� esericiltare isOILtanito il. normailie silnda cato dJi legittimit�, nei lii.miti dell'im1pugnazione. Ora ila Oor:te del merdito ha esammato ~a 1oopiosa dooumentazdone reLaitiva afJ. foodo in questLone --rLsallente ad unia donazi:ooe del 2 set tembre 191315 idi Cuzzocrea Domenfoo a:i fi~li. 1seg.uiita ,dJa una 1serie di atti di V'encid;ba e di retrocessione e, 1i!ll!f�1I1ie, dal testamenrto dli CuzzoOTea Domeniico -ed ha iacoortaito che di fcmdo medesimo, :esteso mq. li5.4'86 ed oocmpalto dalhl.'A.N.A.S. per mq. 4.738.20, ~escLusiviamenrte, in :ra:gi:one dellile mspetti'Ve .qUIOte, a Cuzzocrea Fliliippo, hanoosco e Giiu sEml)e; onde soltanto costoro, e non anche gli altri figli di Cuzzocrea Doonenfoo, avevano ddl"illtto a ccmseg.uke 1fil l'ltSatl.'lci:mento del darnno arre cato .dJaJJI'A.N.A.S.. Le conclus~cmi �cui ila Corte 1del meriito � pervien,uta con motiV'aZJtcme adeg.uata in ibase 1ailila valutaZJione anJa[itioa dei docu menti esLbiti, :non .pu� esserie fondatamente �Contestata dalle ru1lre ciroo stanze dedotte con la oeniSUT>a Pll"'OP'Osta Je quald o 1sono smentiite dagiLi accmitame:nti �oompiuti daJ. giudilce del merito, o non sono p["ovate, o non 1conCOOilJ001Jo pu:nti dec1sivd d~lJa 'co:ntroV'etisia. Invero: a) La 11poteoa a :flavore de1l Fisco sUJl fondo dn q1UJ�sUo:ne -1che 1n ogni �caso no:n avrebbe riJ.e\na:nzia illn or.dine ail.J:a pretesa :liatrba vai1ere dn girudrilzio -� istata oalllJcel laita 1COl!l provvedlimento 18 1se1J1Jembre 1969 dell'I�nltendente idi Fli.:nanza, cosi 1come iacooritato 1daJ.�1a Coo:te del merito; b) La pe:ndenZJa di ru1t1 giiu diZJi!o 1di .i::ntffi'ldizione di Cuzz1ocrea Doonenko ,aJJl'epoca m cui ,@spose dei woi heni 1co:n rtestamento 1ologr.arfo -dedotta ail fillle .dJi prospettare una eventuale dnv.atlidi:t� del testame!llto !Predetto .con 1cui, ,seco:ndo gJii accer ibaimenti defila Corrte idetl merito, :l�urono at1ll'libui1rl. 1a Ftia:noosco e Gmseppe OuzzoCII'lea, II'lilspettilviamente, mq. 1.4!91 del SlllOiLo :in ,cOIIllbrovemiia -non � dimostrata 1ed � altlZd .srnenitLta �dlailila sentenza 1.mpuginaita. Questa, !infatti, esami::nando ila posiziione di Cuzzoor�ea Fild:ppo -dJ. quale nel glliudiz1io di a:ppelJo avieV'a iinte.resse a �contestare Ja cr:Lchiesta �del fuatello Giuseppe per J.'a1ttl'!1buz101I1ie d!i lllll!a maggilor quota -ha rrdJJ.eviato �ohe � d:l Cuzzoorea ~iiJ:ippo ha V'agame:nte .prl'Ospettato m giiado di appelif!o l'1i::ncapac:irt� !11JatU raJ1e .dJel 1testaito11.1e, 1senza fO!I'!Dliire nessurnia prwa dello istato me:nta1e del gienitore, -al mornenr!Jo del rtestamento �che deve 1r11ien!e!l."si va.Jtdo... � cosi escludendo, per -Logica d:Razione .che ,se ne trae a �COl!l!Wal"io, l'1eststenza de'l giiudliziio 1indicaibo d.atJ..l'ammin:i:s1IDaziioITTie 1dcorrente; e) La pe:nde:nza di un giudizlio 1i::nstaUl1ato da CuZ2loc:riea Fra:ncesco per Lesione 'di il!egittima � 1staita v1agiamenite dedotta 1se:nza :aJ.�oun l"if&i:me:nto ,concreto 1cihe ne per metta dil ll:llecetssamilo 11.1tsco:ntro ( � ll'I�lsu11la UIIla 1c~azdone ,di Ou~zoooea FTan PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 639 oesco per lesioni dd Jegittima �) anche per rstabiilite, dn a:el.azione a1l:a contvoversiia 1n esame, l'oggietto deHa pretesa (riduziiOllle di d:isiposiz�iOOJi. tesrtamenitarde o d:i dOlllaz:iOllle; eventurure 1COlllSegllelll2JiiarJ.e dOlll1alllda di d:ivisi �one). PerraiLtro l'omesso esame di tarle ewcoista~a da parrrtie dlell:lra Corte dli Catanzaro non rconcerne Ulll rpUlllto �decisivo della cOllltl'ovrerrsiia, poich� 1a cwcostanza medesima, alllJche se rpositiV1amente 1a1coorr1lata, rsarebbe, di per .s�, imd!ooea ad escludere chre i resisteniti rSI�ralllro gli attuali esclusi.vii. oomproprrietari del bene occupato -e quii:nd:i gilii esclUJsli.vd tir1Jolrari del dirirtto ral \t"iisax1cimen.to del �danno ad �essi .axrecafo ed :il!l:idOlllea a ddmostr1a: z,e, 1com:ielativamente, rche iil bene predetto �sia �Compreso, come si arsswne .daWJ.'A.N.A.S., .in Ullla �coon�lllfolllJe eredi1lardia, donde la necessirt� 1 dreffilJa par1."iteCI�ipia2JiJooe dJeil giludi!ZliJo di tUJtti 1i cOl&'edd:. Ilndiar1:Jtli deve rilJJevairsi, qruanillo a.J. ,P\t"imO pl'Of�.Jo, .chre gJJi atti d:i i11be:rraJ:i,t� 1soggietiti a rid�:zJ~ooe norn sOlllo nulli o alllllluliLahiJ.i, ma 1sono dl!lveoo varlddi anchre rse sUJscettibHi di essere iresi moopemnrtii, tin wtro e m pimite e ,cdJo� m rliimilti m oUJi ci� sia necressairlilo pre\t" J.'din.Jte~amone de�IIia qurotai dii ll"liJserrvlar, atbrraVlell"IS10 il'eseroilizo dli c1dirW1rtio portJesll�itivo dehl.'e.redie .legirtJ1Jimalrio ru ,chJiJedleme \La: dd1uzworne. E, deve aggiurnge:rrsi, quanto al seoondo profilo, �chre Ja esirstrenza di una comun.iorne � �COllld.izione rimprescmdi!bile dell'a~one di ddV'�lsiooe -di CUii neililJa specie illlOltl lSi :Ila �oormo -ma illlOltl delll1'azdrorne di reilnJtJegll"laZiollle di quota Legittima, la quale, essendo dlntesa ail rsodclis:llarcdJmento dei dliiritti del .legittimarLo che 1s:i ritiene leso rnei .suoi diil"iti!Ji, pu� essere p11oposto ind:iprendentemente da una domanda di dri.'Viisiorne; questa coistirtuiisce un posterius rispetto aJ.rlia domanda d!i mduziorne di atitrihmione partrimoniali di �gudisa rche, �SOlian,to nelifa evenwal!it� �di aicco�glrimoo.to dli essa, viene a 1stabi&si. una �comUlllione tra ::ir1 J:egittimario ed i benefi.criari dehle attribuzfond il'idluctbhld:. Oon il. secoodo motivo irl Mr~odei LL.PP., drenUllldarndo il'iduZJLone e :faiLsa apJ)]Jilcamooe drelil'art. 105� c . .p.ie., lllOIOlch� mOlt�IVlar2'JiJO cootll"larddiiJttrOII" li.a 1crill"loo 'lln puJill1Jo drecilsiV10 diel1J1rar controovrerisia, tin ireLa:zJilone alhl.'all"lt. 360 n. 3� e r:n. 5 c.p.c., lSOlstiJeln.Je che Gdluseippe e F1rainoosco OuZ2J0creia, fun.Jtervenendo :nell gilud�iziro dli! pr:imo 1griado pre\t" cbiiJedrere 11.'aiccoglimoo.fo deillla domalllJdia dlelil'181ttOII"le avevano spilegarto dl!lterveni!Jo ad aidiuvandum e, pre\t" traile poSizJione poooosuailre, Ja COII"lte dli appreililro IIlJOlll aiv:rrebbe poibuto (coisi come non arvirrerbbe rpOilluto til1 TribUIIllarLe) emer1:Jterre prion.rulllciia di c01D.dialn1t11a m :&iVIOIDe diegLi ,iJn.i!Jervenitoirii. La OOillSUXla � :lio:nrdartra. In .generale, deve ritenersi p!'OpOlsrta un.a dete:rrm:i.!Dlata domanda an che 'se J:a relativa man:ifestazion�e d!i volont� non rSira specdfioo.mente formularta e contenuta nelle �caoolusiOlllJi ma possa imprl.1iicirtamente o indi~ ettamente ressre\t"e desunta dalJ.e d!eduzionJi e rfoh:iesite deiLLa. parte, con �siderando che la doman�da giudiziia1e 1comprell1Jde lllJOlll iso1tarnto ci� che vriene espressamente en.rtLnciiato nel petitum, ma �alllJche ogni ailwo prov-/ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1 v,edimento dJJe ~1si;a �1a logiioa 1e impresciindilbhle preme,ssa. In parlLco lare, poi, 1spe1rta ail giudtce �quaJ!moarr.e 11'1intervento' 1spliegarto in .gtudizio, suJ11a base de11a vaJ:utaziione ogge.ttiva dehla p:l�e'besa che ine ,cost11Jutsoe d,l :flOilJdamento. Nella 1speoie '1a Cor<te d!~l meriito ha mevato 1che Fr1ancesco e GiUJseppe Cuzzocrea, ,con J.a 1comparrsa di tnteTVento deH'll �lugHo 1968, dedussero � iJ. foro interesse 1a inteirvenire per ottenere la liqu&dazfo!ll>e dcl damto ,subito ;iln irelaziooe alla propria iI"Lspe1rtdva quota d:i .proprij_,et� �, che itale deduziioine dnrbegravia ile 1oonc>1U1sfolllli deili'iatto ,con lie quali Francesco �e Giu:serpp�e Ouzzocre1a 1aveviallllo 1adedto -1ail!la d!oma3JJda di Cuzzo011ea ~iliippo chiedendone per 'QUJanfo di raigiolllJe iJ.'a1ocogJ.ime!Dito, ed il con,tenuto d'i ta.J:i �conclusi<m.i 1era mteroormenite 1chia!r.1to daJ.J.a 'dr1costanza che, 1avie1ndo Ouzzocrea FU11ppo chiesto d>l r1salt'cimooto de>lJ.'Lntero �dallllno consegmto ,a,1J.'occupazion1e del fondo, �compreso qUJelilo r1elativio ,alle quote de1i �condomini. La 1adesione 1alla 1Lstanza idi F1i�:iprpo ,c]!oveva �essere ilogicamente intesa 1oome mani.d:e.sta:zione deilla wlont� degilii inte�rven<tord. di conseguire ile rispettivie porzdorni di 1indenn:i.z2'io, ,cumuliatdviameinte rrich!ieisto da>tl'attorie. E dal1a wi;lutazione di taJ.i 1elementi I.a Corte del meru:to ha :tratto iJ. .corretto .conv.iincimento �Che Cuzzoorea Fl'lancesco e G1use1PPe erano iJ:JJtervienuti 1in �g1udizto per farr v.atlere nei �confuontii del.tla :par.te ,cornvoouta un proprLo diiiritto relativo all'ogge.tto dedotto nel p1rocesso (intervento adesiV1o .autonomo) e non ,gi�, soil.tta:nto., per 1sostene1re le ragioni del :liratelio F.iJlippo (ilnterviento ade,sivo dipendente). Con. H <terzo motivo .il l.Vfilrusteiio denWJJcia la viioilazi:one 1degli artiooild. 61 e 1ss., 1112, 113, 115, 116, 132:, n. 4, 191 e 1ss., 1{)0 c.ip..c., 20.56 e 2697 1c.1c., 1 !l".d. 8 dLcembre 119313, n. 1740, 11 leggie 17 agosto 1,94,2, n. 1151, 1 �e 1ss. ilegge 215 1novembrie 11952,, tn. 1618,4, 3,8, 17 e iss. �Legge 7 agosto 1967, !Il. 765, 1 e ss. ffiegge 19 1n0V1embre 1968, n. 1187, llll0tnch� omessa o li.rusufficietnJte motivaZI�IOl11le 1su puintii diooitsi.Vli dei1lla �COl!lltrOV'&lsila (in ll'eiliazdtone ailil'.aJl"t. 360 1n. 3, 4 1e 15. 1c.p.1c.). Sostiene �che lla 1sentenza impugnata: a) ha 1er>roneamettll1Je ritenuto edifi,catrnrto ii :teroetnO OClC'UJpato, nonosta1I1Jte ,1,a ma:ncanza degli mdki tiipki d1e1Lla edificabilit�; b) e nonostante 1i viinco<Li dooivianti �dille leggi menztona<te, datltl"appll'ovazione del ptano parti1colall'eggtart;10 che ha desti nato la p!I'opriet� occupa.ta dall'opera plll:bbHca a � vie1rdte aigriico1J..o � e da ,sffi"V;irt� aereopol'!tuale; e) ha determinato tin m1sura ecceissi'Vla, 1aoco gMenido 1l1a inesa.tta v1a11utazione 1seg,uita datl .consuLeinte tecnko d'uffido, �iJ. V1a1o!l'le unifar.i:o ,del terreno de quo. L�e censure 'Sono tutte in:fond.atte. Sub-a) B. 1carrta1rtell',e 1e>dirficia1Jor10 dli un 1SUJot10 1Che,. CO!tnte .quei!JJo .in � cootesta:z1one, !lliorn sia �compr,eso rneLI'ambito di un piano !l'legol�atoil'�e pu� ;riLsu1tall'e 'an.�che Lndtiie.ttamente da un compl!e1sso di elementi 1certi ed ~:: . PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 641 ano 1sviJuppo eddJ.faio de1la zooa, 1a1la 1es1sterrna 1dt 1strade lll!e�ie ifilnmediate ad:i!aceinze del rterxieno cons1der:arto, al �Cohl1egamer111to del 1oeinwo ur:balll!o, ail'l'fanpdia'lllto dd: ,serviz:i pubbl1ci inec.essari, qruali J'1aic:qua, J.1a :Luce, Ll:e fogna ture, ie 1sfumili (Oaiss., 7 diilcembre 1970, n. 2.5183). E il'~ezzameinito ofil'1ca il.'1esis1Jen:zia �e Ja didoneit� di taM :elementi di iiatto II"ilenitroa nella eisclusiva competenza deil. giudice di meri.ilio, il icui 1conVii!ncilrne'lllto non � si!ndaca biJe ,in ,sede di Je~ttdm:it� se non pm-vli!zi 1at1Jineniti 1ail.!1a motiviazi!one1, NeI.la ispecie J.a motivaz:iooe del:lia isenrtenza dmpuglDJata, neHa sua ratio decidendi, � imperiniata 1Sll!1Jla 1coingrua vruutazioine degli clemeniti di :llatto accer:IJati, detenninalll!ti 1al :fin�e de1la idrten,UJta ecl:i.ficabiilii!rt� deJ ter veno : 1ubicaztcme nellia faiscila cOlsrtJiera �de1l1a citt� �d1t Regg;io1 Calabria, edificaziooe iniziata :nel'la z:ona, eststenz:a di 1$1lr:ade pubbJ.d:cihe lllJe11e d!m med:iaite adilacenz:e, �coll1egaime!l1to 1con il 1coo1mo 1cdittaddlll!o d:i Reggio Ca labria, impianto dii servizi ;pubblfoi niecessarii (acqua, ienm-glia elertmrfoa, teJ.efono), prossiimit� di 1scuo1Je 1e di 1negozi. Sub-b). La OOO'lte del mer�ito ha esattaimenrtle !l'iJ.eviaito che ila edJil:fica bHit� :non potevia esse11e esclusa, o iI"idotta, per i vdincolJi �derdvianti dailJLa il:eg.g.e 16 1aigosto 11967, n. 167 �e p& 1a ilnclusfa:me der1la ~opll'ltet� Cuz:zocrea neI.1'1alI"ea destinata a � verde a~tcoll:o � 1secoodo1 ~ ipriogr,amona di fa:b bricaziooe p11ed1sposto 1da1l Comune di Reg1giio Cwaibl'lia apip11.iovarto con d.m. n. 1767 deJ. 30 iottobrie 195,9, 1n �quan,to 1succe1ssivd aJ.lJa :iili1egiittima occupazione. Invero, IIlelila ii(potesi �cli occupazione di l\llll :iimmoibiJ.e divenuta 1iJlegittima per mancata em1ssione del decreto di espropriazione nel ibienrnfo, e .dJi impossibilit� �dellJa restituzione del bene a 1ca1Usa del.la sua diefim1ti'V1a destilllJa2fone 1al11Ja ,costru:zitcme dii UJn.'op&a .pubbi.!JiJca, iLl risardmento del dallllllO � d1i1sci:pli'lllaito dailie !l'egole .gienell"ali 1su11a II"espOIIlsabHjit� da futto �iJJecito. Ne 1conseg1Ue 1che esso deve essere determi!naito con rii.ferimento alhlo ,stato di :llatto i!n 1cui l'immobile si tr:ovavia. aJ:l'epoca che ,si priesume dimm:edilaifla:menrte su:ocessivo 1ai1la iSlellll1Jenza dii oondanna in 1cui :hl .risar,cimooto viene �CorrispO!sto. In1fa.tti, fil II"�!SM"cimooto deve l'lipr: istilnai11e Ja 1situazione patrdm0011iale del dairmeg1giilaito quale E!Q'la pil'iima del fatto .i:l.lecito gen.er:ator1e 1del danno, pcmerndoil:o !llie1l!e 1condizioni in 1cui .si ,sarebbe trovato �se ['1evento dainnoso illOlll 1si fosse v~illcato. Quanto ane aJ.tr:e -�a:ssedte -J.:imitazdond. 1alJ1a 1edi,fi.1ca1bd.Jit� deJ. terir,e;no dev�e rdi1e'\na11si che esse 'deriverebbero da Jeg;gi a!lliche e1ss1e successive all:Ja occupa2fone .illllegitrtJi:ma ~leggie 1i9 lll!OV'em'bl'le JH618, ltl. 1187) o da leggi antedor.i 1e da .seil.'V!it� la cui riferibi:Lit�, 1in icOilllcr,eto, al fondo occupato IIl'on risulta 1a:bbl!a formato oggetto di 1a11egazi:cme e dLscrussione nehlie p11egiresse fasi del giudizio -1do!l1de Jia ionposs1b1Ht� liD:l questa sede dii prendere in ieons1derazione il relativo asSU!l1to -.e, che comunque, 1appunto rper .il .constaif:Jato ddd:etto di 1specifiche 1cootestazfoa:li, � da 642 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO presumere siaino istate �considerate e vailrurtaite dal �consulente tecnico di ufficio. Sub-e) Le �ceinisure per aisseriiti vizi dei.La motiiviaziiooe sono infOllldate .runiche rj,gpetto aJJ.ia determinazione del va1oce unditarrio del fondo. .Ail rlgualt"ldo, mmaititi:, lLa Oor:te del merito 1si � lllniirfoo:mata aJ..le <DiS'l.Lltanze dehla 1C01111Sulenza rtecn1ka dii ufficio, ed � noto che .H giudliJce, qUJaindo ritenga ,sufficd�rruti J.e 1coocl.rusiolilli di elSsa, !D.Olll � tenuito ad U111a specifica e paititioolaregigiiata oonfutazione de11e argome111taziioni delle parti, quan do, 1come nel 100SO ha esposto i:e Lragioini 1peir le quaJ:ii Si � UiDlidiormato all'opinione espressa da[ 1consul.ente. lil vii.mo di omesso, o iinsufficdoote esame � profiJ.abHe al rig.ua;rido SOilo .qwmdo non vengono esaminate le oelIIJSULre mosse 18!ll'opeira deil. 1001llSUJLen,te che Silalllo iprieciJse, .cirricOIStialnzdate e su~bdMdli portare, ,se 1a.ccoJ.te, ad run gtliudizio1 opposto e divemo da quello espresso dal �COirlSlllenlte. Nelila specie il.a Corite dii merito, chiamata a ,stQbfilire 11 �concreto valore uniit~1o del fullldo oCCUipa1lo, ha 1seguiito tle coocll\.lJsioni del coosUilente di ufficio, dopo aiveir iarniaJ:i,tioormenrte vaJutaito, .con mot:iva:ziioine c<mgriuia ed iimmwne da vizi Jog1co-giruiridici, ile 1risuJ.tanze �del ,procedimento di 1stima da eisso a<liot1larto. Con �ii qu:ar.to motivo, denwneiatndosi fa v&oJ.az:ione deJ..l'arit. 112 c.p.c. e de1'l'a:rt. 2.907 �e.e. (1n relaziOllle aH'a:rt. 360 n. 3 �C.p.c) si dedruJCe .che la sentenza 1mtPugnata � incortsa nel vizio d� ultrapetizione: a) per aver attrilbuito a Cuz;zocirea GiUISe'PIPe gli interessd legali ISUlla somma liquidata, per wn periodo maggiore di qu�illto rfohiesto (sino al soddisfo) invece che fino a�l 12 marzo J.967; b) per aver asseginato a Cuzzrocrea Fra111Jcesco, a titolo di risarcimento del dlarmo, uina tsomma maggiooo dii quella richdesta; e) per aver atta:�jhuito ai 1gerimani Cuz~ocrea 1'1iJnde:nnizzo relativo aJ. hienlll:io di ocoopaZJiOllle legittima ohe essi non aveviaino mai doma111Jdarto. La �censura sub-a � illlifundata. Ouzz;oorea Giuseppe con ['atto ,dJi aippe11o chliese ~cfuo. cooClliustOIIlli riportate in epigrafu della sentenzia impugnarta) l1a col'lresp0111Jsi0111Je degli ilnteressi J.egald suLLa somma J.i.quida:ta dal rn. marzo 19o65 ail 12 marzo 11967 (biemllio deJ.J:a occupazione origmariiamente legi1Jtima) e, per il periodo 1SUooes.si'VIO, degli interessi del 10 % e 1Sino al soddisfo � . La Ooote, qlUI�IIldli, llJOiil ha ;pooinWllC�Jaito ultra petita, ma nei admi1li 1dleWla domanda, rid'UJcendone, anzi H. petitum. La cenSUJl'a sub-b � fondata. Cuzzocra F.rrunceseo �Chiese, pi11ec1srundo le �cooc1usioni da 1sottoporre ai Cohlegi:o (�m". epigrafe �sentenza 1mpugna<lla) il:a 1condan111Ja idell'A.N.A.S. ai1 pagamento della somma dd tre mHi:on!i di J:i:re, che rrappresenta J.,a sua quota parte di iindenrnizzo 1sui 1complessivi :brenta miJ.ioin:i �che 1si -chiedono PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE per J.'mtero esproprio �. La Corte ha man.ienl\lJto :lierma J.a Jiqu:idazione del Trnbu!naJ.e (L. 23.6:90.000); ha aumenitato il:a entit� de111a qru.0,ta di Fll"anoosco Cuzzocrea daJ1'8,�594% -stabil11ta da:l '!1ribuoo.le -aJ. 18,19% e per <ba�le mag~ilolrie quota ha 1a11l1lrliibmto a Ouzz;oorea Fll'lalnoosoo 11.ie somme di L. 4.309.~10. La v.towaZiione del prmcdipdo deliLa 1cocrispcmdoom :lira 1W. �chiesto e pronunciato risulta ev1denite .daJ. cood�oonoo f:ria fil petitum (L. 3.000.000) e ilia somma liqudda!ta (L. 4.309.410) anche din reiLazi:Ollle aJ.l'impor:to globaJm. ente determmato dai1l:a Corrite del :meriito iin imdiSUJra mmoce (Lire 23.6�90.000) il'liJspetto a .quelila richiesta m .sede dli appelil'o (L. 30.000.000). La ceitlJSUl'a sub-e � ilo.fondata. La mdeninliit� per 11.'ocoopa:Zi�JO!lle Vempomnea. Oll.'~en.tie ilegiittima, ne1la imdisura dell':i!llltereiSISe suhla somma doVUJta a titolo sostiitutivo della restitUZltOllle del bene occupato (come equiviaJ:ente del mancato godime!lllto del bene per iJ. periiodo mdd.ca1lo), fu richiesta Ouzzocrea Fmwo �con l'atto introduttivo della lite -con cui fu domandato il risaroilme!lllto diell damlio wbito COlll .g'lli; <initeioossi fin dalllLa data dleilil'pccupaz; i:one -e da Cuzzocrea &anicesco e Giruseppe, �Che �COl!l la .comparsa di 1i1Ilterveinito dehl'l.1 lugliio 1968 tliormu;tarono analoga domarnda; tale domarnda :liu 1aooolta dal Tribunaile e J.'A.N.A.S. iillOil sollev�, Liln sede di appe1lo, aJ.mme ocmtesta:zJioil!i al riguardo, ma ainz;i llle rico1I1obbe ia fondatezza, avendo richiesto �che l'itndenn.ilt� di 1cui si discute fosse commisurata ailla somma col"l'ispcmdente aJ. Vlal1ore ia�gcicolo del fondo anZiieh� a qi\.1Je11o ediificatoroo (sesflo motivo di 1appeil!lo irtliportaito a :pp. 16 e 17 sentema impu~ata). Con dil .quilllto motiV'o il Mim:iiStero deniunci� il.a v.Lolazione degli articoli 113 c.;p.c., 21697 �e.e. e deii prLilncipi giuridid rel:a<bivi �aJJ:a arttribuzi:one e diecOl'lrelllZia. degJJi :mteressi suh somma iliiqruidarba a itiltlolo ,dd rdJsaircimento deJ. daa:mo da fatto iLlecito (art. 3�60, !Il. 3 c.p.c.). Sostiene che: a) qua1I1to ar1la mdea:mit� per oooupazione ilegiirbtiima gM dinteressi matumlllO e decar1rono soilio diaJWa scadenza dli 1CiasCUlllia amllllialdit�; b) IliOlll essendlO stato 111ichlilesto :aliCU!Il ilndernndz2�o per 'la occu1parzione ilieg.iJttilma gli i!lllteressi compensativa sulla somma l!iquioota avrebbe dovuto essere aittll"ibUJi<ba �Con decorrenza da:l primo giorno .suocessi'V'O 1aI.lia .scadenza del biennio di occupadone legittima; e) ilia Corte deJ. merd!to, in difetto di prova, non avrebbe potuto ritenere, �ari fitlli dell<a decorrenza 1de~lii interessi, �che J.'iniizio della occupaziorne .codtndse che 11a 1n:otifica dei primi due dem-eti d:i occruparzione (211 gru~o 196�5); n� .avrebbe potuto ritenere, dn base :ad illogiioo pt>esunz;ione, che l'occupaZi10ille deliLa pairte di terreno di �cui al rteirzo decreto :avveilllle contemporaneamente aill:a occupazione dei .suoli dii cui ai �due preeede!lllti decreti; d) .gli intere.sst .compe<nsativi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 644 aw:ebbel'o dov'U!to essere :1J1qu1dam sino <ailiLa d1ata dd. seirutell.2la dii 1condarruna e nioo sino 1ail 1soddisfo. Le 100IJJSUl"�e ,sono ,tutte infondiate. Sub-a e d) In "tema d:i ocoupaz:ione divenuta :iMegittima g.li i!r1teressi legali 1suhlia 1somma J.iiqwdata 1a 1tito'1o di riJsarieiJinento deJ. danino costHJUiJscooo 1l'eqmvaiLenite 1ecooomi1co (ove ,fil p1101Pl'ieta111o i!l!OIIl dimostri un maggior pregiudizio) d!e1la mai!l!cata ut1ld~az:ione del bene e pod1ch� que,sta crisaJ.e all.l:a d:ata del!la occupaz1Jone e pu� il'litene11si ,cessata solo daiLl!a data del!la reililtegT1azi01I1e deJ. patrimOIIlio dcl dami:eiggiiato -vale a di.1re 1al]Ja data dell'ieffettivo pagamei!l!to dell'mdennizzo risair1citoirio esattamenite la Corte del meriito ha diatto ni:fe:dmento 1aiL1a data medesima peir istabfilWe iJl termine miziiaJ.e �e ooaJ.e de1la deCOil"ll"elilZa degld ililteTeSS:�. Sub-b) Pex 1coorutare la 1censura proposta � suffif�iente rilevare che essa muo\lle da una piremessa dd. 1cui si � dimostl1ata !La iinfondaitezZ!a nell'esame del quarto motivo (lett. e). Sub-e) Lia Corte del merito non ha ~�itellluito prO\llato che J'ocmupaziilonie del terireno fosse 1aVV1oouta alla, data del 12 mairzo 1916.5 e, II'iifoll'mando ,SIU 1Jal� pUi!l!to ila decisione deJ. Triibunale, ha fissato la decoo-renza deg.li interessi all.1a data del 21 magg.io 1cordspondenite iall:a inotifi,ca dei primi due decreti di occupaztone, re1ativd. alla quasi itoital:it� deil t&reno occupato. La decisione � 1esatta pod.ch� "la notiifi1ca del!. decreto di occupazione determiJna ila indisponLbi:J.1it� del ibene, ed � 1comU1I1que cordspoodente 1ad una ,gpeciifoa dchd.esta 1de1J.a stessa A.N.A.S. (qumto motivo di appel:lo il'iportato a p. li6 de11a 'sentenzia impugnata). La Cor.te del merito, poi, ha co;1J.eg.ato 1al!la 1stelssa data ,dJel 21 imaggd.o 1'9165 1a oocupamone d1cl1Ja [plail'lte dd �Uell'I"!etilO dJL 1cui al .1Jer2'lo decreto notid�Jcato liJl 9 ag.osto 1965 in base a presunzi1oni �Che ha!lllilo ooncretezza di pl'ova sufficiente perch� irkavaite da iliatti 1certi -,come loro 1conseguen.z.e ifog,Lcamente necessade 1ed univoche -1e pu:r~ch� gravi pveci:se e 1con,coll'.'dantd.. Essa, IDiiatti, ha �constderato, 1c1a un lato, :che ,11 1decreto dei!. 9 agosto ig,515 ,concerneva una 1superli�ce mim:ima (mq. ,2,651,615) rispe1tto a quella contemplata nei priecedenti decreti {mq. 4.27.5,166 + 12:3151,77) ,e, peir ,a:itro l1a1to, che .i lavori, per la :loro 1C1onrbiruuit� topogn-atfi,oo e� peir l!a iloll'o li.rnfra2' lioinabiJ1it�, ebbero ad i1nter1essarre neceSlsall'iJamente, fin dal pirmcipio, 11.'rililitera 1estenistone del ,teifll"'eno de quo. Concll\.ldendo deve 1esser1e 1acco~to, nei liimtti di 1Cui dm motiva~Lone, iil. quarto motivo del dco11so, e devOIIlo 1i1Ilvece ,essere il'iJgiettati giH altri. Pell'ta(llto Ja 1sentenza dimpug.nata deVle ,essere 1cassata in il'eLaziione alJ.a censuria accolta 1e 11a 1causa devie 1elssere rtnvLata peo:-nuovo 1esame dirnall.2li ad altro gtudi,oe di pari �grado -1che 1si destg,na nelia Coirte di apipelilo di Messina -1al .quali.e � opportuno demandare anche 1a ptr10!llUi!l!cLa sul.ile spese di questo giudizio (arrit. 380 1c.p.1c.). -(Omissis). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 645 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Urn., 2i8 mair2lo li974, n. 845 -Pres. Beoe -Est. GriMl!a!lJa -P. M. Bedlaioe (oollllf.) -OomUIIlle dli Pe1r1uig1ia (ravv. Oesair�.nli) c. :Uoili1i (1avv. Brrulbtrl.) e Milniilstr:o I1I1'1lelI':nro (1avv. derhlo Stalto GargiluilJo). Circolazione stradale -Opposizione all'ingiunzione prefettizia -Giudizio esteso alla legittimit� dell'ordinanza emessa dal sindaco Difetto di giurisdizione -Non sussiste. (l. 20 marzo 1805, n. 2248, all. E, artt. 2 e segg.; codice della strada, art. 4). Circolazione stradale -Opposizione all'ingiunzione prefettizia -Posizione processuale del Prefetto -Condanna al pagamento delle spese di lite -Ammissibilit�. (c.p.c. artt. 90 e segg.; I. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e segg.). Non s'IJJssiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario laddove, neUe controversie riguardanti le viotaziom al codice detta strada, l'opposizione aLl'ingiunzione prefettizia investe la legittimit� dell'ordinanza emessa dal sindaco ai sensi deLl'art. 4 del codice stesso, in quanto l'ordinanza medes.ima, integrativa �l.el precetto normativo la cui violazione � posta a fondamento della sanzione amministrativa, � venuta all'esame del giudice, investita del giudizio di opposizione, in via puramente incidentate, e cio� come antecedente Logico detta questione direttamente dedotta, concernente La (in) esistenza della infrazione, esseindosi inteso negare, mediante La denunzia della inoperativit� rispetto ai caso concreto del provvedimento amministrativo determinativo delta fattispecie legale, La possibilit� di qualificare come illecita, e quindi sanzionabile, la fattispecie concreta (1). Nelle controversie riguardanti te violazioni al codice del.La strada secondo il s~stema detia depenalizzazione, l'autorit�, deputata dalla legge a farsi portatrice della pretesa al pagamento deUe somme in cui La sanzione si concreta, assume La veste di parte a tutti gli effetti ne1l processo civile, che nasce dalla contestazione di tale pretesa, sicch� La incidenza del costo di detto processo deve essere regolata dalle norme degli artt. 90 e segg. c.p.c. (2). (1) Nella particolare fattispede sottopiosta rall"esame della Cassazione, il giudfaio :sull'Olt'dinanza del sindaco 1non era, svolto in viia incidentia1e, bens� I�n via p!I'incipale. Infatti J.'oppo!llente ne11e rSUe conclusioni aveva chiesto �Che in via principale venisse 1dichiar.afa il'ilL1egittimi1t� rdeil.l'm1dina:nza rdel Sindaco ed ill. Pr�etore nella sua motivazione aveva il'Henuto, in accoglim~to della domanda, illegLttima ,l'ovdinanza e neJ. rsuo il'agfonamenrto aveva esamilll!ato tale i1J..legittimi�t� non come questione pregiudiziale, la cui soluzione � un 646 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -o()([l iill INfimO motii'V'O deil ll"'icoirso pirli.!ncipa�e, ili. Comune di ~erugiila, --denrunmarndo vllioillaziiicme ed 1�11'1rata appllilioozilOIIle dell'a �l't. 4 \l.ett. b T.U. 15 giugno 1959 n. 393 (cod. strad.) in relaziolil:e ailll'11Wt. 4 weggie 2i0 mialt'ZIO 18615 n. 21248 iaill1. E; dJil:fleftrt.;o d!i. gWriisdli.JzJiJooe deduce 1che lL':im;p1UJgu::11aiti.'\lla :lia1rtla va!Lere dail L10llilli 1daJV1aJI1iti iail. Piretoire ere I�lD. iveiaillt�. dJhl'eitta till()([l �cOllll1Jro ilia ,iinigt�!U!niZJirone, lffila rcOIIllWo il.'01rdi1Illainm del sirndaioo, 1ilst~1rutirva ,dJeiliLa ZIOIIlla �dli :sosta II"l.iJserr'V'arba, 1c:hJe il'mgliJurnziJcxnie stessa pre1SUPllJOIIlleV1a, 1ossira 011a dliirert:ita co!llbro UJil 1aibto ao:nrrndnilsrtrait�i.vo sio.t1imt1to aLl. ISI�IIlldiaicrartJo del Gdiud�loo 1oodJi1Illailt'iio. OOIJDUJilqlUJe, p110seguie dii. OOllllllllllJe con ill 1secioillldo mortruvio, de!tlJUJilZiru:ldo viiziiro iliogfoo e 1ccmtrrraidldlirtrtJoriret�, illlo!Il.Ch� .oorenm dei PQ"eswppostru, allllmesso re 1111on 1(l()[(]oosso "me fil Gliiudtoo 1oirddln181liiio possa dli viot111Ja rirn viollta, come II1lellilJa lSlpecire IS1 � :Jlartito, giiu~crait.,e se fil Si!ndaico abbriia eiSlalt1Jamelllte viaLLurbartJo 1fil ipubbldroo i1Illte1rre1Sse Illeililia pred1isposiJZlk>ll1Je ,diel!IJa iregioliamenrtJa.. ZI�I01l11e dJeil 1Jraffico, del pari Wa :SenitenZla dJmpugu::llaita rnon 1S'i. ootifu:ialrrebbe a 1cirlirtliJcia, 1per iaiviere l�ISlSla mailie drntrelll'lpretartJo !l'ordJilnlarnzra dcl rSirndaioo., 1daito che questa ilsltliui'\lla la irliservia non rirn :llarviooe ,dJi � a'lll1Jobuls per 1ru.TliistJi strianiliell"i ., coime affell'IInalfJo ,dJaLl. P!VeitOlre, ma dm �:llaviooe, .giel!lleirJicamernte, dli � alU/IJobUJs dm ISlelr'Vlizlio itiuinitstkro � � Ed � 1ev\�JedJrute -a:r1gromenta 1arn00111a fil ll"liicOl11relllte -che :J.a cli.Jr:co~ aziiio111e pemrube rpresel!llta al1itre eS�lgernre rlilspetto a queilla dellile a1u1tovetitU111e. Ma qUJaJndo allllche rsi fosse trattato dJi r.tservia per 1sotl:i arutobus stiranileri, 1eg;uiailmente dowebbe presu.ppomi che rtaile tipo dJi moviimell1ito sia momento llogd.co della definitiva statuizione, bens� come causa pregiudiziale, la cui decisione ha efficacia di g1ud1cato. L'accertamento dell'dllegittimit� dell'ordinanza era l'oggetto del giudizio; oggetto unico e princiipale, al di l� del quale non vi era pi� nulla da esaminare e decidere. Non si tratta quindi di accertamento incidentale, che � strumentalre ad una diV'ersa pretesa (Cass. 12 novembre 1971, n. 321, Foto it. 1971 Rep. voce Comp. civ. n. 208), � un antecedente logico ai soli fini strumentali dell'accoglimento o del rigetto di una domanda, senza alcun valore di giudicato e senza alcuna istanza formale (Gass. 7 giugno 1966 n. 1504, Foro it. 1967, I, 1046). Ben V'ero l'opponente faceva valere una sola pretesa: l'il1egittim.it� dell'ordinanza del Sindaco, come� atto generale, e l'illegittimit� dell'ingiunzione deil. Prefetto, come atto .arpplicativo; .tra l'una e l'altra non vi era diversit�, non essendo la prima un pr.esupposto rispetto alla seiconda, ma vi era identit�. Come, del pari, era :identica La posizione giuridfoa dell'opponente rispetto al pote�re pubblico in base al qual�e la p,a. regola e disciplina la circolazione sttadale, anche se esso viene articolato, nel momento dell'eserciziio, tra diversi organi: tra il Sindaco �che lo esercita emanando atti di carattere g,enerale, ed il Prefetto che lo �esercita dandovi applicazione con singoJ.e ingiunzioni. Quindi non si trattava nella spede di disapplicazione dell'ordinanza. La disapplicazione dell'atto il:Leg�Jttimo da parte del giudice ordinario � possibile nelle controve11sie tra privati che si �esauriscono nell'ambito dei PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 647 stato Vlal1uroaito e �ll"ego1aito 1iin ftmzl�IOille delWe !llJeoossi.t� obietlfJLve dcl traifico, e ,ffiio� 1su!lilia baise di 1cO!DJsi.dJell"aziilClllll� 1Jeoofoo-staibilsti!che e COIIl irdiguaa:'do alle esigenze prop:riile dielilia 1C1�II"et01laZJiooe. A sua volta il Miniistero, dkhiairando idi aderire ai motivi enUI1JCiati nel il"icorso 1die[ OOllllUllle, dedJUJce, 1~n pail"tti1cOil!aJr1e1 1che il ~dd:fe!titiava di ,g&Ull'ltsdi�l2J�IO!DJe pe!I"ch� ['oodii!DJatnzJa del si!llJdaco, non essendo sbaita iim.pugniaiba liJil Wa geil"aJI'IChka, �coane Si Sa<OObbe potuto 1a;i Selll/S� dieWJ.'art. 144 Cod. stmd., era divenuroa .dJefi!DJiJtiva 'e 1cio� non pi� 1slindiaca1bdlle nieppuire m vJia mcideinrt:ia[e .dJal giiudiilce oodii!DJacr:iio. QUJrunrtio poi ail difetto dii 1nteresse pubbliilco, 111iltenuroo dial P:retOII'e SUJl. Tli(IJiievo 1che queHo iindiilcaito 11:1elll'10II"diiln002Ja non SaJI'lebbe 1Stai1Jo :ilnq1Uad11abille neWlia 1I1Jooma diel ,Cfitai1Jo 1all1t. t.u. idiel 11959, fil Mdindisterp obdieitita che, all 1c0Illtriail"io, 1costWuiJSce :PI"OPJ.'liJO 'UJllJa esilgem,m dieilllia cOl1letili.'V:iJt� quietlla che vlilene 1soddiiisfutta per mez:zio ideilllia cill1cruaizJiJone 1dieil veicoJii iadiibjiJtii al trlaisporlto dei 1ruJriiist:d, che � 1ainche artltivilt� di ipubbli1co mteresse, sicch� iba LSosta ,dJei veicrui, 1che � 1llll momell1J1Jo idielLLa 1cwcolJaiZJiJOille, � grustiificaita diaillo istesso iinltJeriesse pubbll1oo del tuil"ismo.. A~g�IUJnge 1che ,coznunque Jia seinrtien:zi� � ewonea per avere CIOIIldan111ato aJllie spese dJe�JLa Lilte ��ll!lJche essa AlmmirndtstrazJiJone, illa qll.llailie neJle cause di 1opposizilooe ad orddiniarnza idi 1condiallllilla per wolJaiZJilone dli niOII'me del 1codi1ce dielilia istrada !sarebbe pall11Je din �senso 1solltainrbo dim-mallie, nOIIl sostainZJilai1e. Le dediu:mcmi. diei ll"1cOI'!I1elllJ1Ji -osser"Vl�ll!lJo queste Semcmi. Uilllilte prospeit1l�ll! lJo, 1dill.llnque, due ordJ�lllii dii 1cenSUJre, violite, iLe U1I1e, a !llJeg1ail'le La giuri!sdJWiJOille ,eserciitaita dail iF'lrleitore e, iLe ailrtme, a oO!Illtestare ['esaittezm de:Llia diecilS10!DJe Lilmpug1J11ata per q~a11:1to artltilerne sila iaillLa proollUll1ZJila lSUJl me1ri1io ,che 1a .q1U1ei1la suilJ1e spese. ]l d1enUJn:Z1iiaito 1didie<tto idi ~ir:ilsdJWilone �certamell1J1Je non sussisite. diritti soggettivi, nel1a quale ,il provv:edimento amministratiivo viene invocato solo come presupposto per la qualificazione della fattispecie dedotta come oggetto del girudizio. Nella specie, invece, l'ovdi.n:anza non � hl presupposto ma l'oggetto del giudizio come si � detto: il suo esame � in funzione qualificante ,fil un'attivit� (il comportamento del tvasg!'essore) che costituisce essa s~essa ogg�etto dell'azione. L'ordinanza, in quanto ta!le, si inseil"isce e completa una pi� ampia fattispecie: l'indagine sulla sua legalit� esaurisce, insiJeme �col momento applicativo, il compito di accertamento svolto nel pvocesso. E' da osservave .che la Cassazione non ha esaminato e deciso J.'altro aspetto del difetto di giurisdizione sottoposto a11a sua indagine, se il giudice ordinario possa 1estendere la sua indagme sulil'uso del potel'\e discrezi, onale, �e cio� 1sul1a � valutazione e .sull'apprezzamento .del pubblico interesse; indagine che, secondo la pi� recente giurisprudenza, .gli � inibita (Sez. Un. 6 aprile 1.970 n. 924, Foro it. 1970, I, 1361 e 1365). Analoghe �sono le ,altre �Coeve sentenz�e n. 843 e 844. U. GARGIULO 648 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lJa 'cmi vitOlliai.zJ�lolllie � poista a :lloindaimellllto dlellia sain!ZJ�Joine ammindistimitiva ilillflltt1Ja ailll'aitrbuiaile II'leSI�ls1'Jellll1le, � veinurtJa ,a�Jl'esame deil G.iiud�lce, ilnvesrtdto deilllla i(J[pipr01Sliiz1�lolllie ,atlilJa 1mgillulnz1�lo1nie pll'lefutti!zliia, :illl viia pfuamoote mcd,dleinrbaJLe 1e 'Cl�lo� <Ciome mell'lo. 'Rl!lfbecedlellll1le JJogi�lco deililJa quesltJiiolllle dWre1'Jt1amenrlle dJe1dJoitrtla, �OOllliOOI'llllellli1le illa (iln)eis1�lsiten2a dlea.:lia ,aJedo.tlta tiJrulirazJiioine., 0SSEllllldJOISi DeSIO Ill6g11m"e, mediJain1Je lia delI1unzia dJeilil.Ja dniopeirai'i<\rJit� rispetto ail 1caso 1c01I11creto dell. plI'lorvv1e1d�lme1n1Jo airnmdiD.dJs1lriati'V'o deiteirmmaitJirvo deillia furtrtliJspoo�le ilJegiaJe, llia possiJbdlldlt� ,dJi quiailmlioare roomme dillle~, e qruillntdii. sanzdJollllabillie, rlia :llattilsipreore 'ooinoireta. E [)JOll v'� dru.bbiJO che �l'aP.(llrerzzameruto dleillia dll.ll.egriJttimiJt� di taJLe oo:idi�Jllliainzia, aii firnii deillia mell'la sua ditSIRIPpiliJcazliiolllle, lri�lelllitiriarvia e irdienltrta ne1lil1a 'competenziai ,gii!uirisd:iJZJiionaJLe del Gillldfoe rO�I'dlilnl�lllrli:o, 11ardlileiai1la dJn vii:a p!t1mc�JpiaiLe dlalilia (con.'1JeSltazi�lonie de[1!Ja) p'l'lete1s1a paitmwo!Il:�laile delhl'Ammi!I1i1stmamone. DilveiriSIO pmbiliema � ,quielilio de1i 'lii.mliJtd, ,elllJtiro 1cmi wa ]J~wtilmdit� 1dell.l 'o~d�Jllli!llilZJa, ai finii aippU1I11Jo dlellll.ra ,suia d1iisaippilJtcaZ1iJOlllie', poteva ess1eoo mcidleinrba�lmel! li1Je 1sdindlaicai1la 1dlail Ptrreitoll'e': �!;M'Oblema inon est:rial!lleo -!iln pLrfulCJ�iIJlilO -1al1Jla temart:dioa rdeilll.a 1oauisa peir aviell'le �ill ,gliiudltce a quo ll'lirt:lelnluto dli 1proter !I',iJLevwe wa rillegiirtJ1Jimilt� d:i quel pvovvied!ilmen.rto, tll'a ['iail!Wo, per Ulltl vimo espo:iessaimoote qua�lid�caito riln 1senlte1t1Z1a 'come eccesso -inell. Se!liSIO di sviiJaime!lJto -dli porteJre (,dli::llertrbo dJe[ p!l'ledii1caJto rd/i rpubbildioiit� neil[',�JlllJtell'lelsse, pll'es!Upposto dm.vece 1come ,tJa�Je d:a�ll'o~dtli!lJainzia 1iJstiMLva idierlIia T1tservia id/iJ 1sosta). In 1c00Cll'e1lo, p1elrlal1wo, lra questuo!l11e ,se ��ill 1Sindlacaito 1moiJdentallie dell gl�IUJclice 'Oll'dilnia!t1to 1Sli! 1estenidla, 1opipuir no, 1�11!1Jche a siffatto virzliio Jbi.ipriJco dleill'iarlrtJiV: ilt� 1ao:nmi1I1JiJs1lriai1lilva � !!1esia e1striarn1eia a[['eoooomiJa deililia decdis,:iJoine dlal :l�ai1lto ,ohe hl PreltJO�I'e ha ,aff,ermai1lo IJJa 1iJJJJe1giltltimirt� �dleilll'oridliJnJainza anche per Ulllia 1aiurtJo[J!oma ie dilstilI1ta 111agdonie (<cOlliliooazdJOlllle dlel'.l.'~ea !riiisell'Valta in pl"Ossliimilt� ,dliJ U1t1 1oooceviila in 1C10llliW�llsto 'con dJl diilv'teto g:e!l11elJ:laile dli so1sita sanicilto da�ll'ra!t1t. 115 cod. :strad.), rche, 1conoretaindJo 'UJtJJa wOllia.ZJtooe di legge e ieilo� U1I1 (tipo rdli) vilZJuo cerrtJamenite 1COJll\Pll'eS10 IIlJeilJJa pLreVlilsdoine dlellJl.'�a!t1t. 15 1dleWlia ll!egige 1suilJ.'raibolllraiJolllle dlell 1colilJ1JelllzJilo1so lanlJillJiJ!lJistmait�'Vo, ben pu� leiS\Sleo:ie �COl!lJOISCUO �dlaa. giiu:ooce 1cmdiiJ!lla!t1iO, 1e niei 'CIO~ol!li1Ji die1Ll1a qUJaile l!lleSSUiltla 1C1&11suiva � 1s1laita mossa tiln ,qUJesta 1sede diaii riooll'IOOilltli. RJw�ll!llgiono .peo:it�11Il11lo 1S1Upreo:iate r�11!1Jche ilJe rcooSIU!I'le di meirtirto idlali iriJcOLr~ eniti :svOllite 100!!1 :r�tlleir1iment0 sOllital!li1Jo 001'aWtma Tl�ll~~olllle dli d.il!JJegiitltdrrndlt� dai!. Bretoo:ie 1!1�llVVliJsai1la, 1come 'si � detto, lllielLlia 1i.:mpois1stiJbhliirt� dli l'I�ICO!lllosceirie nai~a puibblJiJca 1aihl'1mteir,e1E1se, pll'eS1U1pipo1sto !ilnviec1e 1come rtJaa.e da[ p111o:vviedimento ,dJi !!1isiervia 1ema1I11ato 1dlail 1smdla1co. La idliJcbi�JR!t1�11ZJ�IO!l11e ,dJellilia 1rua 1illiliegirtrtMnJilt�, 1iln:lla1Ib1, devie irdim�ll!llelI'le din Og1!1J� 1(laJSO :l�erma 1aJ]]Ja 1s1meg1U1a dlell. �COl!lJSOilJidialto pil''�l!lJCl�lpi�IO, 'SOOOIIl!diO culi quia11:1do 1La 'Se!llteniZJa 1dleil. giJudliJeie dli melI'ito :siJa !li011t1diaita su pii� oodlil!lli dli moitilvi PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 649 1Jr1a d;i il!OIJ:I() 1dJiJstdin1Ji 1ed mdJipiendJell1itJi, UilJa pairitJe 1so11Jainto de>i qUJaild. SiJa lim.ves1Jirba 1c01I1 dJl rucooso, il'esarrne delllie (pai:rzdialLi.) Offil!SU!l'e �COisi 1pl!'lo1pois1le 1si 1aipp1ailiesa afi�atto ,iJnu1fJi1l.<e, II'limainell1ido 1coml.llilqUJe llia id!eicdisi:OIIlle gliruJSl1lirficaitia dallillie !l'a:giilo!llli IJJOIIl 1cr1irtlfa:iaite, 1e quiJndd ,so1Jtu:'Jaitte ail II'lile1siame dlell. gliruc:fiioe ,dJeil!lJa !i:InipugtnJa:?Jfame. I~e, ll1ieipjplllfl'le pru� 0essel!'le a:ocoili1:Ja ilia 1CeliliSUl!'la ,SV'o�.ta dlail 1\/LiJniJSJtJe['o dn 01dili1e all!llia iplI'IOpl!'lila cOIIlJdaninia ia�le 1SJP~, 1iln qruatnitJo, :niell. .silSJtJema 1dellllia d:epe!Ill�lllli2l?Jaiziio1I1Je, il'&utOllI'liJt�, 1deputarba dail!lJa tliegigie 1a :lla:l!'ls:i pOII'ltarlJ['.iJce d!eil!lJa pretesa 1ail pai~aimenrtio 1dJellillia <SO!IDma 1iln 1CUJi Wa. 1S1~�JOIIle ammiJnliJSI�II'la1tihna llli. �COilJCll'lei1Ja, laJSISl.lme Wa v;eSitle di plll['te la itrui1l1Ji 1gW� 1efi'et1Ji D:tel ipil'01CelS1SIO JCI�IVlill!e, che iilJaisoe dallG!a 100J!lJtJe1srtJaziloll.1ie �dli taillie p['1ei1JeJS1a, ISliicch� ll!a di!lJc:iidlenm fiiniaile deil 1costo di d:eitto PII'IOcesso d!eve essere II'legollarba (clr. OaJSIS�. 118 :llebbrialiJo 19712; II1. 415.Q e, timplicilflarrnente�, Caiss. Se�z. Utn. 24 magigdio 1'972:, n. 16'46) daJlll!e IIllOII'llllle dettate ll1iegilii 1arcii. 90 1e segg. 1c.p.1c. -(Omissis). CORTE DI C.AiSSAZIONiE, Sezi-011'.lJe Laivoro, 22 aipll"i�le 1974, n. 1126 - Pres. Oaipo11aiso -Re1i. Fainellili -P. M. SiiLoocihi (conf.) -MinisteII'IO defila P:UJbbLiica Ist�11uzfone (Aiviv. Stato Av.eU:a) c. Capasso e bre 1916�3 n. 1004. Lavoro -Norme di contabilit� dello Stato -Applicabilit�. (art. 2094 e.e.; art. 3 e segg. r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 36 e segg. r.d. 23 maggio 1924, n. 827). Lavoro -Norme di contabilit� dello Stato -Inosservanza -Nullit� del rapporto -Tutela del lavoratore. (urtt. 2094 e 2126 e.e.).. Lavoro -Elementi constitutivi del rapporto -Omesso esame -Difetto di motivazione. (art. 2094 e.e.; art. 360, n. 5 e.p.e.). Le norme genwaiLi suiia st:ipuLazio-ne dei CQll'l.trattii de�Lio Stato e segnatamente la re.g.oLa de.Ua fo!Nna scritta s~ .apvUoano ali co%tmtti di lavoro posti in eooere daUe Amministrozioini stataii (1). (1-3) Rilevanza: delle disposizioni di contabilit� sul rapporto di lavoro subordinato con lo Stato. 1. -La 1sentenza in esame va �segna1ata per aver dato il contributo di un'ulteriore �Chiarificazione al rapporto idli laVO['O S�l.llbO['dinato, intervenuto con un'Ammini,strazione dello Stato. La tematica di �causa, come � noto, interessa virtualmente �tutte l�e attivit� svolte con i oaratteri della 1professionalit� e della subordinazione 650 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'inosservanza deLle norme cU contlabq,liit� deLl.o Stato non impedlisce che ai rapporto di impiego privato, sorto di fatto, si:a appliicabile la -prima pwrte deiti'a:rt. 2126 cod. civ. e qu.incU non esclude che Le prestazioni eseguite daL dipendente vengano retrib'ILite (2). Swss:is.te iL vizio di insuff~criiente od omessa motiviazione qwandio iL giudice di merito, nei ritooeire dov'ILte Le spettanze deLln prestazrione di lavoro, trascwl'li o motivi inadeguatamente in orcUne al puntJo decdl%vo., prospettato daita parte, della sussistenza degti e�lementi coS'titulti~i dleiZ relativo rapporto (3). (Omissis). -Col iprimo motivo J.'Ammiindistrazione ric011rente de: rmI11Cia vdruazio111e e faJisa '8\PIPlilcazione dehl.'a111t. 3 del .r.d. 18 novembre 1'923, n. 2440 e deli'ar.t. 1�23 del ;r.d. 23 maggio 1924, 111. 8�27, in re- fazione ail.l'all"t. 360, ill. 3 c.rp.c., ill1 qruanto .erroneamente ila Corte dd merito ha rttenuto cihe qruaa::ido ilo Stato rpartecdrpa al con1Jrartto come (privato non rtrovia1110 applicazione le d.iispooizioni che xego1a1110 la stirpulazione dei co1JJJ1Jratrti defilo Stato. Le 111mime di contabilit�, irnrece, rpongooo m essere UJn sistema legislativo cihe ha carattere 1dd speciai1it� rispetto a'hl!e di�spo1si.Zlioni 1dd diritto oomune, rpex crui la rp.a. non .pu� contrarrre obbligazioni se non a alle dipendenze dello Stato, in compiti meramente accessori o addirittura nel!l'ambirto della !I'ealizzazione dei fini di esso, �allorquaindo dd!fetti un . formale atto di nomina. (Vedasi, per ultimo Cass., SS.UU. 11 gennaio 1973, n. 63; Cass., SS.UU. 12 giugno 19�72, n. 1'841; Caiss., ss:uu. 29 mag,gio 1969, n. 1.$9�2. In un settore aperto alle istanze sociali dei tempii presenti e test� ci.strutturato da innovazioni normative di rilievo, la Suprema Corte, nel mentr!'! ha ribadito la validit� dei principi che regolano l'attivit� negoziale delio Stato, ha: r.Ltenuto di u.tilizz;we, per Ja soluzione delila specie, la norma di cui �all'art. 2126, comma 1�, codice civile col conseguente obbligo di coxresp �OIJJJSione della retribuzione .al lavoratore per le prestazioni regolrurmente effettuate, ancor.ch� in costanza di un rapporto nullo � annullabile. 2. -Un pi� dettagliato esame della pronunzia consente ila formulazione delle proposizioni che seguono: nelJ.a g.en&aJ:it� dei .casi, ricocrendo l'elazioni tra privati, l'oa-dinamento giuriidtco del lavoro si isipfil'a, iin ampia miisura, al prtncipio acontrattuaiist'ico 'che d� fondamentale rilievo aill"effettivit� del l'apporrto, di tal che l'esecuzdone di pr-estazioni lavorative di fatto verso retribuzione assurge a significat� di � estrinsecazione attuosa del rapporto e manif.estazione legittima di un consenso su punti che, per essere essenziali, sono sufficienti a costiituire un contratto valido�. Vedia�Sli, tra le mollissime sentenze �che si Tiinvengono in materia, Cass., Sez. II, sent. n. 216:5 del 19 giugno 1969; n. 699 del 5 marzo 1969; n. 1729 del 7 giugno 1968; n. 1115 del 16 aprile 1968. Ora, se, come 1si � cennato, il 1sistema �enunciato ha di mira l'effettiva prestazione de1l'attivit� lavorratiV'a da intendei!:'si e valutarsi come fatto PARTE I, �SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 651 mezzo deliLa foo:ma scritta ad subs1/iantiam, con esc1UJSiOIIle, dUinque, di man:ifesitaziOIIli fac:ilte; ilI1 difetto, il raiprpolt'ito di dmpiego [!;)civato nOlll pu� venire a igturidica esistenza. Per:ta111to, nei raipiporti 1con lo Sitato lll:Oltl pu� trorvai!:"e a!P!Pliicazione il priindipio generale, viafovole in itema di rappolt'ito di larvoro oobooidiinafo., secOiilldo dJl quale per '1a 'costituziOIIle delllo sitesiso non i� ::necessada runa stiipW.aziOIIle fotrmaile, ma i� sruffidente iil fatto ccmclsudente delll'effettiva pre1staziOIIle del lavoro nell'i111teresise de1l'improodttotr.e. COiillcililllde hl il"tcoNente afferm.a1DJdo1 cihe, sitan,te la ipaieifiica manoo(!lza di urn a,tto sc1rttto, va radtc~ente escilrUJsa la sussiisrtenza di fili. rarppolt'ito di impiego pri'Vatisttco. lJ. moitivo � fo1DJdafo. Per prirnc:iJpio :fermilSlsimo, itutti i cOIIltratti dehl.a rpu1bbl:ica 1ammia:listra2lione e degli enti rpubblici dJn 1geneve esigo1110, quaile forma comitutiva, cioi� a pena idi nuhli1t�, ila stesura iper d.smiitto (Cass., 14 ottobre 1972, n. 3063; 19 agooto 1969, :n. 3012; 26 nO'V'embre 1971, n. 3�455; 19 settembre 1970, n. 1513; e molte alitre). Invero, a111clle se la scdttura nOIIl � imposta da1la d�ISC:iipma 1specifica dell'atto, o � rlcihiesita soilo ad probaitrioinem, qruaindo contraente � (la pubblica ammda:llistrazione il c01rnbratto deve esisere sempre stiipullafo, ilI1 fcmma scir:iitta, come si evince 1dahl.a complessa tre1goilamentazioln� staibiiliita dn via generale dalla legge e dail regolamento SIU.lla cOIIltabiilit� delio tacito concludente circa la sussistenza del rapporto, senza richiedere rigordsmi foom:ali cli soil.'>ta, la situazione si modi.fica radicalmeo::tJte qua.o:JJdo � lo Stato a preisentarsi come datore di lavo;ro. Costituisce illlfatti affermazione di ibaise del siUogismo giudizil8le in esame quella dell'operativlit�, dn materia, delle noTme 'cli .contahiilit�, che PTesiedono alla formazione del.fa volont� negoziail:e dello Stato, le quali richiedono come elemento ,costitutivo l'espletamento del procedimento amministrativo di volta in volta P'revisto, con i relativli atti di �controllo o almeno, nei casi meno complessi, il presidio forrna1e milllimo, rappr.esentato dal'atto scritto ad subs:Vantiam. � ovviamente implicito e resta a monte di tale .convincimento, la considerazione che le richiamate norme �di contabilit�, anche al di fuori degli stretti settori in CIUi V'engono solitamente invocate, sono fornite di forza vincolante di diritto oggettivo, nella pi� ampia accezdone, sia con riferimento all'Amministrazione che ai privati ,e non �costituiscono mere norme di aziione destinate ad op1erare nell'amibito del1e Ammimstrazlioni stesse. Ci� che etra del resto pacifico, ancorch� non fosse stato oggetto di espvessa applicazione nel campo del lavmo. (Vedasi CCXI'lte Caiss. 22 g:iiugno 19,67, :n. 1518 m questa Rassegna 1967-I-606). Tale affermazione del resto costituisce il portato, sul piaino delle formalit�, del princrupio che l'assorbenza del puibblico interesse �che presiede all'azione amministrativa, indipendentemente dal settme in cuii incide, non .consente di prescindere dall'osservanza di quelle disposizioni, il cui 11 652 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Stato per la foomazi001e de!Ha vo1001t� coillltrattuale della p.a. e IPell" i necessari rcOl!ltrrolli S1U di �0$a. [tllfa<ttd 1'1aittirvit� rdeillla p.�a. che, !Per quarnto rl~da la disciplina dei riaiprpoo:'lti cihe da essa 1n.a1S1Coo:io, il.'imane -dn q1Ua1nfo !Si tratti di iraipipoo:'lti idd 1n.atuira pri.rvaitiistic1a -�fuori del diritto !Pllibblliioo, resta tuttavia m ogni caiso soggetta alla idJiisciplin.a idi! questo per q11.1alt1to attiene aJ. suo momento 1genetico, in. qwanto l'w:iganiizz:azdo!Ile dcl:la p.a e li.e iregoil.e suilila ifcm:n.azioo:ie �e sulla malllid:estazione 1deil.le sue dete:rnndlil:aziorni (!P'Ulr semtpre attil!len.ti ail. momento ol'gal[)Ji!Zmtivo) trovano la il.oro disdplina esrclusd,vamente nel diiritto ammirniisitrativo. A tail.e �esigenza :noo !Si sottrae ili. COl!ltratto di lavo["O privaitisitilco (.negli ec1cezio1J1a�i casi, specdficamente rpriev.iJstii dalla legge, in. cui, per ile ammin.iistrazoil!li sta.talli, � ammesso), ohe, se pe[" q'lllanito mgiuaJ.rla fil. iraipiporto Ida esso scaitiw:-eo:i,te pu� esse["e iillJtegrailmen.te sottQJPosto alla ll"eilaitiva 1disicd;plina, quanito al suo vooir il!l essere � pm semtpre dominato, mancando. runa norma cihe me esima l'aanmirnistrazione, daJ['.osiservianza. delle regoile 1gooerail.i irelaiti'Ve ailil.e moda1lit� di formazdo.n.e .e dii estriinisecazione delle proprie determil!laziorni. rigore costituisce La garanzia dei consoci�ati. (v;edasi Relazione Avvocatura dello Stato 1965-1970, vol. III, pag. 69; Oass. SS.UU. 25 maggio 1969, n. 1858 in Giur. It. 1, I, 606). Oppoirtunamente, pel'altro, la pronU!IlZd.a in esame diffeTenzia il momento genetko deJ. rapporto, permeato dalle rilevate esiJ~enze pubblicistiche, dalla vegolamentazione sostanzi1aJ.e idi esso che, salvo e.ocezioni specifiOlh. e, resta contenuto nell'ambito privafilsrtko. Comunque, []JeJl:a delineata <Situazione, pur nelila constaitata carenza di un elemento costitutivo (atto iscritto), � iparso 1a1la Corle regolatri.ce �Che gli effetti del raipporto, quanto meno �nei limiti delle prestazioni di lavoro in concreto svolte, si (Ila"oducano del pari, con i connessi. obbtllighi retriibutivi a favore deJ. ilavoratore. Ci� sulla base del rkhiamato disposto dell'art. 2621 c,c. e nella CQl[)Jsiderazione che neLlai specie non ricOil"l"a hl fenomeno del negozio inesisrtenite, nel quale, pea.-.comune portato di dottrillla, vengono a maincare ~elementi sostatllllii�ii1i il!ldilspensabdJi ailll.'lii~ dell. negooi!o medesimo, ma solo un f.enomeno di nullit� �ancoooh� !l'adfoale ed insanabile, che trova fa sua sa:lviaguaaxlia nell.a, l!lOll'ma !il!ldioarta. (Vedi S:ANTORO PASSARELLI, Le dottrine del diritto civil~, ed. 1954, ipag. 218). Si � operato, in tail. modo, sul piano pratico, hl sailvataggio di una situa Ziione del tUJtto anomala 1con rifm-imento ai normaili mezz:i d:i espressione della volont� statuale. 3. -La disposizione di cl1.li all'art. 212�6 �COd. �civ., dd carattere innovativo, esciludie l'opeo:-ativit� ex tunc deLl:a decil.1arartoria di n'll!Lilit� o de1l'annu11amemito, conferendo, in tal modo, una tutela pl'eferenzia:le e diff�erenziata al rapporto di lavoro, rispetto aid ogni altro t~o, e �d� prevalentemente per ragioni sociali poste a difesa deJJ:a parte contrattualmente pi� deboiLe, che dall'impiego delle pToprie 0en&gie attinge i mezzi di sostentamento. In tal modo, la preistazione di lavoro e la controp:t'esrtazione della retribuzione vengono ad avere, per il tempo in cui il .contl1atto nullo o anmtllato PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 653 L'wto 1graido di tiipiicilt� degli atti dei quali. ~enti !PUJbbldci tradiimonia: li, ed .iJll pamcolalre �.o Starto, si seriv:oo.o per addivenire alla uthl:izzazioo. e defila altriui attivit� nelle foome !PUJbblicist1che, si attenua, sotto il iprorfilo soigig:ettivo; ,per aJ,tri eruti puibblliiei, fra li quali iS!pecie quelli che prevail.eniteme:rute aig]sc'OIIlO secoodo i pi�. liberi schemi propri degli ope! l."atori ec01I1oo:rUici, o, sotto dii. rprofiilo ogig:ettivo, q111all11to agld. artti con i quali 1si faccia ricorso a LS!pecie di coillaJbocamone Idi mirnoiI'e imiPcrntarn.za; illl tali ipotesi l'esigenm. deltl'atto foomale, 11100. �essendo applicabfile ila disciipt] dna leg.iislatiiva o rego:lame11::iitare che previede pTocedlure tipiche e 11.'igolt'e nei modi di :foomazione e di este:rin.azli.Ollle deltle te:mninaziollli dell'ammil! listrazione, LSi :riduce noifJevoJimente, ma mali al di rotto della esrugenza m.illlima di un. qiuail.siaJSi atto SIClrirtto, neil. quale sfa, a111Che implicitamente, manifestata la volont� idi costitufu:-e un dete:rmiinato iraippo!l'lto, prOIVEll!liente da oil'lgano .id0111eo ad impegillJalre il.',ente puibMico. ,]n mancanza di ta'le pm minimo requisito foil'lmaile, il roointrartto �, secol!ldo ila iregofa generale PI"OIP!l."ia dcl difetto di forma coistitrw1Jil\7la, 1I11UJ1. ha avuto esecuzione, la stessa� disciplina che sarebbe stata sua propria in virt� di un �contratto validamente stipulato (vedasi LUISA RivA SANSEVERINO, Commento art. 2126 in Commentario a cura di Sciail.oia e Bmnca). Ne � venuta di �COIIlseguenza, sul pi:ano p'.I1atko, in primo luogo assicurata Lla ;retributivit� de:lle presrflaziond. effettuate dal iLavwatore medio tempore. Nel:la norma in esame, parte della dottri'Ilia ha ravvisato, ancol"ch� spinta al limite, un'affermazione del principio di conservazione del negozio come atto di aut0111omia privata (V'ediaisi F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generaLi del diritto civile, ed. 19154, !J?aig. 226). Altri invece, pi� semplicemente, il portato i:n.e1uttabile, in un 'contratto di durata deLI'h.Tipeti'bilit� dene prestazioni eseg:uite, con le correlate consegue:ooe (vedasi ScoTTO, Rassegna giurisprudenza Cod. civ. arl. 2126). Ad ogni modo, :il limite posto dalla na.rma alla tutela della cosidetta e p!'estazdone di fatto con violazione di legige > � costituiito daLl'ililiiceit� dell'oggetto o della causa, sussistendo i quali � parso a!l legislatore che nessun conrt;;raente (e quindi nemmeno il lavooatore) possa allega;re la propria turpitudine de:rdvante da situazione raidioalmente c0111trastante con l'ordinamento giuridico. La pronunzia che si annota, prur nella specialit� del caso sottoposto al ,suo esame, idaita iLa posizione dello Stato come assunto dato!t'le di iLavoro, ha ritenuto tuttavia che, mali.grado la nullit� ;radicale ed insanabile del rapporto, a causa del ;rilevato vizio del momento genetico, la posizione del lavoratore venga pur seffilPre tuteiLata della lrllOI'lllla in esame. .Cos� statuendo,, H Sup'.l'emo Collegio ha recepito e ribadito esp'.l'essamente i principi enunciati nella ,sentenza a SS.UU. 11 gennaio 1973, n. 68 che, per ,quaJnto ci rirulta, ha dato il'avvio ad un -nuovo orientaimento giurispil.'Udenziale in materia, conforlaJndolo con argomentazioni di estr.emo rilievo (iriipo!l'ltama in Foro Italiano 1974, I, 227). Es:Lgenz.e di completezza informativa richiedono che se ne faccia cenno. Giova pl"emettere che si trattaV>a ,fil una fattispecie in cui si �era V'erificata, da pairte degli oogaa:� deLl'Ammiru.strazione Regionale Skili:ana, l'as 654 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lo: ma IIlmt dm.esistente, icome, isia IPUII." senza sofferirnaIISli su:l .punto, afferma la riicorr;rente a�mmim.ilsitrrazione. 1Si avrebbe tnesisite1UZ1a, nel senso cihe o:lon iPOSISa ritenerisi ITheppUII" venuto in. essere il crnntriatto di UII1 deteru: nd!narto rti!PO, soil.o se, ofLtre ailila carrenzia :l�oil'IIllale, ne ma1Ucaiss1ero ailrtrres� �gili �elementi 1so1sta1I1Ziali inclilisipen:siabi:li a coirlJs1entir.ne tl!a iidentiocazione (1come, ald esemrpio, ne1l caso del 1C0ir1katto di Lavoro, la subo111dinazione, (La 1col!lJtinui..t� deLla (p(I'estaziOOle, la �retr.iibuz~one). Extra, 1Perta111Jto, filmpu~ata senrtelUZa ai11.oil1cih� sostiene iche [e norrme :generail.i sulil.a stipulazione dei 1contratti dehlo Staito, ed iin pruritiicoil:arre La reg-Otla dehla :necessaria f()(('lffia scdtrta, :non si arp!Pliichdrno aid rtm c001: tratto di !avoco di carattere prd.ivatistico cihe si asserisce ;posto iin essere daillo Srtato. Poiich�, come si � .accennato, se il momento pubblicisrttco a!l11C0111a mtel'IViene neLLa fase di d:o!I'llllazion.e Idei 1con;trrartti di naitltra rprriivartiistica, ~'le rrmtura viceversa determilila mtegiraLmente ila ruscipliina del rapporto, a qiuesito si arprpiIJiclheranno (isailiva il'esistenza di :nocme idi 1c.d. diritto privato speciiail.e) le rego~e 1cornrurni iprorprde del contratto V1e11JJUto in. �1S1Sere; 1e, dwn:que, nel caso idi contrartto di favoro, itorn.ffi'l� a(pipl]icabfile al!lJChe ila regola (airrt. 21,216 1c.1c.) secondo cui la nuJJ.irt� del contratto � l!lJOill rprroduce .effetto 1per iii. periodo �lil1 cui il :riappoirrto ha al\TIUto esecuzioill! e �. Semprecih�, d1UIIlJque, 'lllll !rapppirrto di J.avo!l"o, ma11g!raido ti.a nuJ.lit� del �SIUO atfo ,gienetico, ipOSlSa riitenersli. idi fatto essersi iJnisitaOOa�tO m sunzione di fatto di un PT�e�statore di lavoco slibordinato, in violazione di norme ll"egi()lllJao1i. (1.r.sic. n. 14 del 1956 e 15 del 1959) che ne �sancivano la nullit� e La oonse�guente l'esponsabilit� degli organi indkati, in ordine agli impegni di spesa derivanti dall'assunzd.<me medesima. Oa-bene, 1e Sezioni Urute hanno, e in prio:n.is., adottaito una nozione dellia causa del negozio sottoposto al loro esame che non � queil.Jo tradi zionale obiettivistico inteso �come funzione posta dixettamente da:lla norma pe!r ciascun contratto tip:Lco �. � stato invece ritenuto pi� ader�ente alla realt� del commercio giuri dfoo, ,ai!: fme iindi.cato, 'lo sivo;J,gwe!tllto di una di:sru:rrlna �Che abbia di ~a l'ideaJJtifiicazione degli ,scopi concreti perseguiti da11e parti nel :Bar ricorso ad una determinata spede negoziale, in reiLazione cio� a tutti gli ..elementi previsti dall'art. 1325, e.e. Solo in virt� di 'tale 1costruzione si rende possibile la configurabilit� dell'illiceit� della causa nei contratti tipici, il che peraltro, a ben v.edere, ne1lo schema negoziale in. esame era percepibile SUJlla base dello stesso testo dell'iairt. 2126 C'od. civ. (vedasi MASSIMO DI PAOLO, Nuovi orienba menti in tema di causa del negozio giuridico in Foro Italiano 1974, I, 227). Ci� pireme,sso, � piait'so alle SS.UU. �che lla sussistenza delila ca1Usa iililecita, nel rapporto di lavoro, sia ravvisabile, ai sensi dell'�art. 1343 e.e., .soil.o ed. e~clusivaimente ove vi si:a � conwasto �Con norme f()lllJdamentailli generali o ;� oon rpl'incdpi basiil.ari ipubbilicisitici de1l'ol'dinamento >, ). f. r ~�: L'irregolarit�, del resto formale, nell'assunzione di un lavoratoire non decamperebbe quindi dalla mera ristretta i1Legalit�, non rpDecLusiva de1l.o I L svolgimento di fatto idei!. rapporto, corri le 1oonnesse .cornseguenze a favOil'e del !' PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 655 tutte ,le 1sue essenzial!Ji CW"atteriis1Jiche (e iJ. iricorrere di quelS!te 1DJel ca,so, crnstituiis1ce oggetto del secoodo moti-vo di !l'icon~o), la 1sd,tuazione dovr� essere vagliaita �ai11a streg\U:a della ooa,c,ceirmata no,rrna (v. Caiss. 11 gennaio 1973, n. 63). Co1l seco1ndo motivo l'ammiinistrazione rJco!l'rente dermnda violazione e fa.J;sia 1aipiptlicazione degli ar:tt. 2041 e.e. e 20'94 'C.�c. ,fai relazione all'art. 3,60, n. 3 c.p.c., dolendosi del fatto che Jia Corte di meriito abrua aff.ermato che ;per :dteneire co!Sltituito un rarpiporto di Javoro � siu:fficiente 1'.esipletamento di attivit� a beneficio del pre1su[]Jto datOlre di lavoro. La Ooirte awebbe com1Piletamente itri&gCfUll'aJtp di consideraire che nel caso di spede maa:JJcavalllo 1gJ.i elementi iniclis1perusabd!li iper ila costituzione di un rarprporto di lavoro (vincoilo di dipendenza geirM1Chica, obbliigo co[]Jtiiniuativo 1e siistematltco di prestazione del ilavor-o, corresrponisio!llJe diretta da parte del datore di Javoll'o� del C'Ol!IlfPOOLSo) e che, ail massimo, giJ.i attori awebbero doviuto eisercitatre nei ,con:l�ronti dehlo Stato .una actio � de in rem verso �. Amiche qruesto motivo i� fcmdato. Le imprugnate sentenze infatti, lllOlll ihanno in akun modo affrontato il P'roiblema deilila SJUSsiistenza o meno degil.i elemenrti ca11aHerirstici di un ll"aipporto di lavoro, ma ilo hanl!lo dato peir scootato, cos�. vd!o1allldo il:e lavoratooe. Ci�, come hanno notato 11e SS.UU. in quanto iJ. sistema vuOILe che il contratto nullo 1e quindi meramente �illegale abbia pi,ena cittaidinanza, sailvo i noti limiti, i11Je!hl'ol1dinamento giuridiico del lavoro. U'ralasciando altri aspetti della ternati-ca triattata, in quanto norn. strettamente peritinenti 1con ~a :presente indagine, nolll pare iii. caso di spendell" paroil.a sull'illiceit� dell'oggetto del rapporto, illltuitivamente non ricorre,nte nella specd�e. Ancorch� il .citato orientamento giurdsprudenz~ale non praia, allo stato, reversiibiile, si Cll"ede di dover riJ.eV'are (Jhe alcuni aspetti della svolta tematica meriterebbero ulteriore .approfondimento e :verifica. Andrebbe in particolare acdamto: a) se, tenuta pr,esente la pregnanza del pubblico interesse nella :prescrizione degli svariati fOfmlalismi in materia (tra ,cui l'atto scritto), non appaia pi� ,corretto ravvisare l'inesistenza del negozio inv;ece della nullit�, in ,caso di foro offii,ssione (notisi, a mo' di esempio che il testamento orale � �Considerato inesistente non nuJJ.o dailila dottrina); b) se, del pari, nell'ipotesi �di cmi sopl'a, non vi si:a la vexa �e propria inosservanza di un principio basilare dell'ordinamento giuridico, dettato a garanzia dell'intera collerttivit� ,e di conseguenza non ri!corra fi1J1eceit� della eausa del negozio; c) se infine, attesa la rigorosa tipieit� dell'aziollle ammimstrativa, possa ,considerar.si ri:feribHe allo Stato un rappoll"to instaU!I"�lto ai!. di fuori dei casi in cui � espressamente previsto. (Sul punto, vedasi :nostra nota �Un ,caso di prestazione di op,era a favor�e dello Stato, in Rass. Avv. Stato 1'973, I, pag. 370). LUIGI SICONOiLFI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 656 nol'lllle che IPOlllgono '1a 1cliscilp1itna iproip:ria di detto itiipo di contratto, e venendo meno all'obblligo di moitivazioa::te (vizio, questo, eh.e, sebbene non esipressamelilJte dedotto, e peraJ,tro S�ICIUTamen.te implicito nella logica del motivo) isul 1PUJI1Jto decllstlvo delil:a iconrtroversia (evidenziato dalla .Ammiindis'briazione sia nella compamsa dii 1costi.rtiuzione in aippe1lo, sia nel.ile cOlllJCLUJsiooi fiinaJi, sia nella 1compall'ISa cornclUJSiOlllail.e, e co1r11Jraistato dagld aippellanrti con lJ.a J:"ichlesta di prova teistdttnooiaile SUJl piun.to) delila inesistenza in fatto deglli estir,emi di un ira!pporto di J:avoiro subol'ldinaito. La sentenza nOlll .definitiva ha, indiaitti, esaminato soltanto le qiuestioni della l�1gittimazi01ne ipa1S1Siva ~deLl'Ammin~azione della iPUJbblica is'briuziOllle o della Co1I1gregiazione ciui era affida.ta la ihiibilfoteca), del diifetto .di gi'Ul'iiscliziOllle (escluso ,coJ. mtooere che sii tra,ttasse idi l\llil ll"a[p! Pm'to di natura iprivatiiStd.ca), e 1delhl:a nec�essit� o meno di forma scirwta, limitandosi, 1poi, a �dichiairaa"e n:eil dispositivo la proiponibiilit� de11a domanda. La sentenza defin:lithra .pacrtelllJdo da .tali presUl.PfPootd, � passata direttamelllJte, din esiito alie riis<Wtao:l2Je de1la ipl'ova testimooiaile, a liquidare qualllJto ritelllJUto IS!Pettante agli attori, ma senza affatto lpl'eillJdere in esame l'essenziale punto della sussiistenza o meno degili e1ement� Clhe potessero :liar !ritenere mtereO!fSo ;lira le pal'ltd UIIl ira1pporto di J.avoiro. Elementi, come quelo deLla collaibO!razirnne (colillsistente neil po1r1re le ipl'estaziooi ilavorative al servizio del ,dJatO!fe idi J.avoiro in modo contmuo e sistematico) e delil:a suiboocidinazione (J.'asso1ggettamento del p!restatoire d:i opera aJle diirettive del <datore .di lavoro), idei quali neppme iun cenno esiste ne1le hnJPIUigniate selilltenze, ile quaili deil. �tiurtto apodiibticamlilite hanno dato per sc�Ollltata il'�esistenza di 'Lllll rta1l tipo� di ra~porto.. -(Omissis). SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*) CONSliGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 febbraio 1974, n. 173 (o:r:d:ina!llZa) - Pres. De Ca1pua, -Est. PaleoiLogo -Conti (avv. Borgna e Caruiso,) c. 'Lntenidenza dd finanza di Verc,e11i (avrv. S.taito Oarafu) ed Esiattor.ia 1conJsorziale di Borgosesia (alV'V. El'lmetes). Competenza e giurisdizione -Responsabilit� solidale tributaria -Ricorso all'Intendente di finanza per accertamento tributario Giurisdizione del Consiglio di Stato in materia di impugnativa del decreto intendentizio -Deferimento della questione all'Adunanza Plenaria. Considerati i contrasti giurisprudenzialii insorti nel passato circa la giurisdizione del Consiglio di Stato iln .tema di impugnativa del decreto dell'Intendente di Finanza con ii qwale. v1iene rige:ttato il ricorso propo. sto ex art. 208 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 contro l'accertamento tributario a titolo di responsabiLitd solidale, si deferisce la questione aii'esame dell'Adunanza Plenaria (1). (1) Giurisdizione del Consiglio di Stato su provvedimenti dell'intendenza di Finanza in sede di accertamento per responsabilit� solidale tributaria. Con !l'oodinialnm. 1ohe si annota La Sez. IV, iDJefltl'evlideinte e dtchiairato intento di risolvea:-e i 1conitrasti. ,gimisprudenziaili insorti :nell. passato, ha ritenuto di doviei:r defeTirrie alla .Adu'.llJall.Za Plenaria ila qruestione cix:ca il.'esiistenza o meno de!l�ia ,giurisd:izdone del Constglio di Staito tn matea:'ia di impugnativa del decveto de11l'Lntendente di Fmanza 'che rigietta iii: rico~so proposto ai sensi dellil'art. 208 t.u. 29 ,gerunaJ;o 1958 n. 645 contro il.'accei:r:tamooto itribuiiario a itttolo idi responsabilit� solidale. Nel1La :fattispecie aiLl',esame della Sezione 1si trattava di un ricomo avverso lia dooiisione di reiezione .di a!l�uni ireclami: proposti daiLla ricowente conitro :atti esecutivi iCOll'.Il\PdUJti neli. SIUoi confronti da 11.lITTJ�l E:saittol'!La comunallie pea:: iJl pa:gaimento di somme iscrdJtte a ruolo ,per annaite di imposta COll'.Il\PiLementare :accm"l1laita a niome del coniiuge :liaillito. :n iriilleviaito COIJJtrasto gl]urisp:rudenziailie si :rfoOllillegia sostarnzd.railmeintie da un lato al11a decisione 11 dioemibIDe 1963 n. 1004 dellJla VI Sezione (Il Consiglio di Stato, 1963, I, 1974) 'che ha affiermato la test deLla linesiistenza in mai1leria deilila gilurisdizicme del CoilJSi.gJ.io di Staito (La decisione deLl'Inteindente di Finanza mtei:rv�errebbe su 1ltilla 1aittivit� dell'iesaittore affaiito sfoo.mdta di ogini COil!IlO>tato di 1ddisctrezion.a!Lit� pevch� rivolta iaD.J.a tutela di uin asserito diritto patrimoniale del fisco e non ,gi� al :persegiuirm.ento diretto di fini pubblici; dal !(l'Unito ,di vista pratico, poi, 1si sottolinea clle, qualoo-a il ricorso a'1. giu (*) A11a vedazione ide11e massime e de11e note di questa sezione ha coJla'boirarto J'aivv. Fir:anicesco MARIUZZO. 658 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -1Suissistono dubbi su1l'ammisstbilit� del ricorso, con r1guardo al r.�lparto f:ria giuriisdiz11oni deJ. Cons1glio di Stato, .e dei tribunali ovdina.ri. Nella specie, il. fisco vantava dei crediti r,eifarbivi al l'mposta 1compi1emeintar�e prog;relSISliva sruJ. reddito complessivo nei con frornti di un :llalliito. Iscritti a ruolo e non pa.gati igli aa:rumonta�t'Li. delle �lmlPOSte, l'esattore ha iniziato l'azione esecutiva anche nei .con:llronti dei beni delila mogli.e del falilito, sul P�fesupiposto che per J.'ar:t. 131 del .t.u. 29 g.enn.a:io 1958 n. 645 (delle J.eggli. 1S1Ulle imposte 1dir,ette) sog getto rpassiJvo dell'imposta in questione � Li.1 marito, ma obbligata in sol:i�do al pagamenrto dell'imposta � anche la mo.gJ.i.e, quanto meno ri1spetto 1ailla parte dehl'iimposrba 'vel:aitiva ,a[ suoi ll"edd:iti, sicch� dl patri monio de1la mogJ.ie risponde, 'ex avt. 2740 e.e. rp& l'inadempimento deil l'obbligazione di: lei. L'attuail!e r,icovi:iente, mogUe del 1sog.getto rpassivo de1l'd.mipoSlta, ri tenne invece idi contestare il diritto del 1cl'edi.tore di procedere all'ese dtoe arrnmimstvativo fo.sse l);m'OIPOsto dopo che i bem diella iricOTrl'ea:iite fossero stati V1enduti, �e com'U!ltque anche' llliel ,caso in oui tale V1endiita avesse iluogo prr-ima deliLa tdeciisioi!l.e idi merito, iLa senterwa di ainmtlil!amento del giuditOe ammiini1straitivo non potrebbe esclsudeive Jia inecessiit� per la mog.11e ri.cor renrte del sQ�g.etto pa.ssivo di dmposta di rivoLgevsi ainche ai!. giudice wdiniario p�er iprorporre azi:Oltl!e di dainni ,contro il',esattore in base al �girudtcarto ammi mstraitivo), dall'1ai11lro ailJ.a :pi� lf�ecente decdtsione 27 .aipiri[Le 1971 n. 325 p'Ulfe del11a VI Sezione (ivi, 1971, I, 868) �che ha �IIllVlece aiffeirmarto La gillr'iisdizione in subiecta materia del Consiiglio di Stato (e ci� SUl11a consjde11azione che .iJ. potere di ,cui � mvestito 'l'Intendente di Finanza comporta il'aiffievollimenito del dirii1Jto sogg,etUvo. della ricorrente, imi 1t1e1azione ,aJla finailit� perseguiita dailJJa nonrJJa, che � :norma .di 1azi:one, di oodd1sfal'e i:l fine rpubb!l:tco delll'iim mediato dntiroito nelle casse dello Sta,to diel tributo non rp1agato sponrta neamente). L'acrt. 208 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 recita ite1stualmente al 1� co. � Contro .gli atti esecutivi delJJ.'�esattore 1P01ssono ric()['II1ere all.'Intendente di Fi!Il!anza il c-Oltl!triibuente, i 'coobbligati, .il cornuge ed i pa['lenti ed aiffinJ. � fino al terzo gTado del -contir.Lbuente o dei cooblbil11g1ati nonch�, quando il procedimento si iSvcolga direttamente nei !loro cOIIlilironti: ,quali re.s:ponsabili . .in piropirio del pagamento dell'imposta, goli ammini1stratoiri ed i liquidartori dei sog,getti tassabili in ba:se al bi:lancio. Il rkomo ltl!Oil � ammesso nei casi in �CU� � esperibil.e il.'orpiposizione tpl'eviista daJJ.'airt. 6�19 C.!Q.C. >, Tal'e mspo sizione � .stata 11ecentemente irilp1mdotta in foo:ma rpiressoch� inrtegirale nel l'art. 53 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, �l'elaitivo ahla riscossione deliLe im1poste sui :reddiJti. La ::l�acolt� di il'iLcowe['\e aill'Intendienrte .di Fi.:nam.za � srbata estesa dal ci�tato art. 208 ainche ai �coobbligati 1con ri1ierimento a:li1a preielusione da'.IJl'oc- 1JiJcQl]:o 207 �sancita per i medesimi dn ordine alla piropomibdiliit� dleilll'ow:iosizdolllie di terzo ex art. 619 c.p.c. Secondo uma 'e<mSolidata mteT1pretazfoine dottrin:arda (dlr. COCIVERA, Manuale deila riscossione delle Imposte Dirette, GIUFFR�, 1971, pag.g. 317 e seg.) il :r:koirso all'Intendente 'di Finanza :si 1confi1guira come U1I1 rkonso ge�t''atrchico fo:niprorpr:io a 'cairatte11e generale � azionabile. dia itutti coloro ad quali PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 659 cuzi-01t1e nei rsuoi condironti. Poicll� llleLl"esecuzione forzata per cvediJto deLI'imposita, il'art. 209 ,t.u. esclude Ja proponibilit� di O!pposillione all', esecuzio1t1e dinnanzi al 1giudfoe dvile 'e J.'art. 208 consemrte .invece un ricorso contro 1g;li atti 1esec1utivd all'Intendente di finanza, ila signo~ ra Conti ha avanzato tale ricocr:so, 1che l'Intendente di finanza iha respinto. Avverso ita1e rige�o, :e l'esperim�lt1to deilil',esecuzii01ne �esattoriale, ila ricoroenrte rporteva agwe -ex art. 209 uJ.timo oomrna, del t.u. -nei confronti 1deilil'esattoire. per .il irdsardmento dei danni, deducendo in queilla sede l'inesistenza d'ogni ISUO obbli1go O responsabiilit�. La isignora Conti ha m'V1ece dmpugna.t-0� il.a decisione suddetta dmnanzi 1al giudice� amministrativo. 2. -La tesi 1dell'mesisten:zJa in maiteria 1de11a ,giurisdizione del Consiglio di Stato, � sta.ta condiviisa dalla decirsione Sez. VI 11 dicembire 1963 n. 1004. �In taJ. iSleo:JJSo pu� anzit.tto osservarsi che il.'art. 208 ultimo comma del t.u., dichiarando definitiva il.a dec1iisdoine deilil'Lnrtendente di finanza i:n rappo[l�o all'immediata �esperibiUt� deil ricorso straovdiinario -1che si stima utmzzaibile anche rispetto a situazioni dli diritto soggettivo non semba'.1a avere impliciitamente I�lstiituito run 1t1uovo caso di giurisdizione 1esc:1usirva deil. Con:stglio di Stato. per iLegge � preclusa l'azione .giuddziiaria per ila tute1a degli iinteiressi Lesi daill'eset'l.lZi1<me, ser12la '1:imitazioltld di sorta�. Betr detto ,3JUJf;ore, ilia circostanza che rbaile strumento 1t1on 1si..a soJo consentito rpeir �contestaire iLa iegiJttiimit� degli atti esewtivi, ma sia utilizzabii1e anche quailora iJ. rpirooedl�lmento sia diiI"erbtO nei .confronti di �quanti non possono rkoirveve ailil'.Aiutorit� Giiudiziaria, quailJi vesp�onsabiJ.i in proprio del pagamento deJ.1rnmposta, dimostrerebbe la particolaff'e estensione della mera aipplicativa dell.'istituto. La definitivit�, espiressamenrbe :riconosciuta in ,sede [egis1aUva al provvedimento d~'linitendenrte, :ne eviden2lia lia natura amminiistvativa, quaile atto con �cui l'Ammirustra2lione ha Jia ipotest� di disporire autoritativamente e in modo definitivo deil. bene esecutivo; H 1prh11ato, pertanito, si troverebbe anche in taJ. caso esposto ail potere abil.ator'io della P. A. !in foTZa di una discipilina legislativa 0che 'escilude 'espllidtrumente ll:a possibiillit� di un immediato �eserci2lio dell'iazione giiudiziaria ordiinaria a tutela dei ddrirbti m ipo1tesi !Lesi dia si.fl�artroa 1attivtt� esecutiv:a. Iin base alila decsione 325/19'71 del:l:a VI 1Sezione, iLe llllorme che msciplinano il rkorso aJJl.'IllltendJente si ri'V'eLe11ebbetro nO!t'IIDe idi �azione, con consegiuente protezione so1o occasionaile .dJe11e posizioni �g�luridkhe dei privati: sussiste cosi :l!a possibilit� di ird.conosceve ail. sogg.etto dirierbtamente inciso dail proV'V'edimento 0ablatoll."io una �posizione di interesse iLegittiimo 1t1ei con: ftronti del provv~dimento deill.'Inrtendente, iposiz�lone ohe sul piano processuale 0oompoil"te!t'ebbe ilia isola !P'Ossibilit� idi rkorso ail Consiglio di Stato ex arl. 26 �t,u. 126 giugno 1924 n. 1054, :lierma iin ogni 1caso iLa possibiilit� per l'Lnitendente, in 1sede di decis~one del ricooso gera:I1chtoo improprio, di conoscea'. le 0anche di 1diritti sogg.e1Jtivi perfetti in reliazione all'esclusivit� della tutela 'concessa, 1t1onch�, sotto un profilo di pirdniciipi genemiLi, alfa normale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D:i;:LLO STATO Pu� aggil11Il!gersi, quanto al riiparto ord1in:artorio di 1gi<urdsdizione, che la decisd0111e dell"Iintendente di finanza iDiber'Vtene su attivit� dell'esattore sfornita di ogni co1Imotato di discrezd.oiniailit�, 1e rivo1ta alla tutela di un asserito diritto patrimoniale del fisco e, non gi� al periseguimento diretto di fi1nii pubblici. Eventuali vecilamd. 1gerarch:id, !Ilecessari p!1ima dell'1azionabhl.it� in giudizio di diritto nei 1cml1fronti dd. organi rpubhlici, IIlon muta!Ilo l!li� doppiano tali po1sd.zioni sogg�erfltive, ,essendo solitanto intesi ad attribuire ai 'l'leclamainti una prima ;tutela -nOIIl sicura, ma rapida ed economica -ed alla AmmiJnistrazio111e la possibliilit� dii ll"�!esaminave tl'a�fme prima dell'ev1entua1e processo, 1ed a volte (1coone nella spede) prdvilegi sul piano detll'dmmediata 1esecuziOll1e 1deJ.le ipoc:etese di questa. Mentre non rileverebbero nella specie ijpoteti!che questioq,i di legittimit� ,cositituzod!natle ilil ordine atll'1escJ.usd.one del1e oppomziom idi cmi agli artt. 615 e 617 c.1p.1c. (questioni d!n 1Parte trattate del resto, dalla Corte Costituziiona1e con le sentenze 1968 !Il. 138, 1963 n. 116, ,e 1962 n. 187, [pU� a1gigiu1ng&1.sli cihe, !�IIl !Pl1!1Jtlica, ov,e 1tl ll'�ICOI'ISO atl giudice a:mmd111dstmitJi! V10 'V'endsise ~oposto dopo 1cihJe i' iben:i 1deil.La rli.correnrte foLS1Sero stati Vlenduti, od ov�e tatle v1endita abbia iLuo1go prima della decisione dli merito, [La sentenza amiminiistrativia d'annuililamento non 1escll.uder� che tLa moglie del soggetto paismvo d'imipos1Ja debba rirvolLgersi atl giudice ord�- estensione dei :poteri .de11'Amrnirustrazione in sede di decisione di ricorsi aimministratiivi. L'affievolimento dell. diirli.tto d1ell. privato �ll1 1si.ffartte ipotesi sembra cosi pote111si pairagonare a queldo tipico defila proce~a di estJ['oprlazione per pubblica utlilLi.t�: il.'i!lllbroito nielWei casse dello Srflarto dcl rflributo non pagato spontaneamente si coJJ.ocherebbe ,su1lo stesso :piano della necessdt� e ux:genza di r-eail.izzaa:e ['opera di pubbil.d:ca utilit�, di 1ooi ail:1a irelLaiti.va procedura di espropriazione. Riesta impregiuclicata la S'Uccessivia ibwtell.a dmanzi all'A.G.0. per il.'� equiV'all. einte � del diritto affievolito concernente i beni rubastaiti, sottoposti al provvedi:rnento ab1aitord.o mnministra:tivo, e ieiio� peir iL'e'V'entuaLe risarcimento del danno (anche questo affine ,aJ. diritto aMa giUISl!Ja mdeninilt� del bene e.spcropriato, tuteli.ab.ile -�come � noto -dinanzi ailll'AiG.0. ai sensi dell.l' 1airt. 51 deillta iLel?�ge suill1Je 1espropiriJazlioni per p.u.). L'o111gano .giurisdizionrue amm.inlistraitivo !I'est0[1ebbe ipU!r sempre investiito �di gliurisdrni.Ol'.lle in ooddltle allia deu1I1Jcdata dihllegittimit� 1dell .pro'VV'edimento decisorio intend!entizii,o. � E' su 1la\Li pirin!Cipli che l'Adunam.za Plienalria � ooa: chlamata ia piro1t1unciiarsi. Sembra Q\Pp()I'Jf)u;no, ali. iriigu:wdo, ricordare ,che La Corte Clostiituzionale c01t1 deci,sione 4 iLug1io 1963 (Foro It., 1963, I, 2029) ebbe a ri1evia111e ila irrufondatezza, con ri:flerimernto al!l'art. 102 1de1La Costirtuzione, dell.lLa qruestione di incostituzionalit� degli ru-tt. 208 e 209 dell. d.P.R. 645/195'8, questione sollevata dal Pretore di Biell.lLa muo;v;endo da:l Pir�esuiwooto che il.'Initendenza di Finanza adito a norma dell'arit. 208 eseooiJta:sse iuna vera e prOtpria funzi0fl1e giurisdizionali.e. Accogliendo ila tesi sostenuta d!all'Avvoooturra., La Corte Co PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 661 narfo, per .esperi!re inei ocmfu-Olllti dehl'esattol'e (<e sia [pUI'e SIUlJ:a base del gtudkato airnirndn�iisllr1ativo) l'1arlone di idalIIDi. 3. -La tesi dellila sussistenza in materia, della 1gj,urisdi.zd.Q([le del COllllSiglio di 1Srtato � stata �lr:llVece 1soste'huta dafila VI Sezione con decistone 27 oa!p(l"ile 1971 n. 3�215. P.er �tale pronWlcia, iJ. rpoter.e attrdibuito dal1a legg.e all'futendenza di fil!lanza d� luogo a1l'affievoilimento del diritto soggettivo de1la ricor: r~ente, lir.n. qua:nto iJ. fine rpubblico dehl'iimmediato intr.o�ito nelle casse de11o Stato del tribUJto 1!10([1 pagato srp01Utaneamente � staito cu:r~ato dal legislatore attraverso la pil"eviisione di una no:rima d'azione. 4. -Poich� dUJUqrue il punto del:l'a!!Il!tnissibhlit� del ricOII'SO sin qui iconsiderato ha daito il.uogo a contrasti giiur:iispru.denziial!i, che sarebbero aggi1"avati dall'emanazione, da iPail"te di questa Sezione, d'una nuova rpronU([lZia in materia, il Colhl.eg.io ritiene OiPfPOl'�tllJllo rimettere il'�affor�e all'Adunanza plenaria delil.e Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. -(Omissis). stiituzionaile rilev� l'inesattezza di true .preSUJpposto ~rio perch� i iplrOVVlediimenti 1de111.'Intendenza :sono ,provv;ediimenti ammilndistratiVli .che il.ia Leg,ge qualifica definiitivi �e 1c0Illtro i qua:li si pu� 'PTOp<l['re dcooso in sede giurisdizionrue o lir.n. via 1straOO'ddinari1a al Capo dello Staito. !Tecis� ne11'oocasione �La Corte che l'attivirt;� delll'Tu::lltendente di Finanza deve essel1e �OOIIlisiderata 1soggetti1V1aimente e oggettirviaiIIllelill1e <ao:nmimlis1IDativa; !fil rio01rso aill'Inrbendente, :im:fatti, �si lmiserisce in un 1siistema OOllllJpLesso di tutela dei diritti e degli mteressi dei!. contribuente, della cui ,conformit� ai pvecetti 'oostituzdona:1i non si pu� dubitare �. La .stessa Corte Costituzionale;� del !"e.sto, con PQ:"ecedenrte decisione 7 Lug; ldo 1962 n. 87 (Furo It., 19612, I, 1219), i:nel diohiiaraire infondata La questkme di i'l'.JJCostituZJiOOllalhl.t� diehllart. 209, 2� 1e 3� oomrna deil: t.u. swl�Je imposte dlfu:iette, 1av:ev:a aff1e=aito ohe i1l 2� 1coonma deifil'iart. 11�3 d1ei11ia Oostituziione va tnter!plrertarto .co1legandofo con il comma .successivo, secondo il quale la Le~ge pu� detecrnninaa::e qruald. organi di giuri!sdizione possano annuliLave gli atti delilia P.ubbil1ca Ammimstra:zJi.one nei .oasi .e per 1gili e:ffietti P'!'eviisti dalla legge: il .propos�ito del �costituente fu :ilnl�aitti queil.llo :di gariaintirre dJ. d:itrdtfo dei!. cittadino a T.Lchdedere La tutelia giur:iisdi2liiOI11aille i!llei �oasi din cui si sentisse il:eso da11'iatto deiLla P. A., non gi� quello di eliminaxe il rpotecre dei!. legislatore 01.,dinario di ll"egoil.aa::e i modi e .P.effioada dielJJa tUJtela 1giUTiisddzioIJJa1e medesima. In tale decisione �La 000".te CbstituzionaJ.e ri:tenine sufficientemente tutelato il .coIJJtriibuenite anche 1sotto hl div;erso profi:1o deil.1a rpossibdlit� a!l medesimo ofiell"ta, dopo Ja fine �della eseouzimLe, di adire il giudice competenite non soli.tanto rper il II'isarcimento dei danni conseguenti ailla :�Uegirt:tim.iJt� delila esecuzione �esatt01r.iia:le, ma anche rper il'irrfondatez2'!a dellia piretesa impositiva e �le cOIIlise~en2'Je derivanti da siffatto accertameruto. RAFFAELE TAMIOZZO 662 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO , CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 �:febbrato 1974 n. 205 -Pres. Ucoe1latoo:- e -Est. Busc,ema -Comune di Firenze (<avv. Nardi Dei e Colz,i) e Regioni Tosoana (avv. Predieri e Lorenzonri) c. Ministeni trasporti, lavori pubblici e pubblica i.istruzione (avv. Stato Gentile). Giustizia amministrativa -Atto amministrativo -Ricorso -Termine Conoscenza del testo inte~rale -Non � indispensabile. Re~ione -Competenza in materia urbanistica -Rapporti e limiti con le competenze statali e comunali -, Effetti. Non � indispensabile conoscere il testo integrale del provvedi mento impugnabile ai fini della swa conol'!cenza, essendo ~ufficiente conoscere gli elementi essenziali, quali l'Autol/'itd emanante, La data e l'oggetto. In tema di competenza in materia urba.nistica, la Re'gioine � su bentrata allo StJato entro i limiti di cui al d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8; sono l/'imaste ferme le funzioni amministrative anco-ra consel/'Vate' ai Comuni, nonch� la oompe,tenza degli organi statali per determlinate incombenze tra cui le cootruziioni ferroviarie; le Regioni in materia urbanistica si trovano neilla posizione di supremazia che spetta.va allo Stato prima del passaggio delle funzioni, rispetto ai porta.tori di inte ressi locali, di tal che alla Regione � preclusa la po8sibilitd di difesa in sede giurisdizionale degli interessi particola.Ti alla osservanza di un piano regolatore comunale; in particolare non sussiste alcun in teresse per la Regione di proporre impugna.ti.va avver�so un decreto ministeriale di approvazione di una variante al plf'ogetto relativo a la VOl/'�i di costruzione� di una ferrovia con conseguente modificazione di un tracciato, �n� avverso il decreto che dichiam indifferibili e urgenti detti lavori (1). (1) Limiti delJe competenze regionali in materia urbanistica. Con ila dec.iJsione .che si 1annota la IV Sezione del Consiglio di Stato ha escl'Ulso ogni interesse da piarte della Reg~ol[]je a�.La iimprugnativa di un de creto mWsteri.aiLe �me appit'ovava una vait'iiante ad un !Prog.etto dli costit'uzi()(Ile di una mea f.eit'TOIVi�.ari.!a" Nella fa1Jt�.ISl!Pecie ,a;mesaime si traittava di due rfoorsi riumti ipro!Posti dal Comune 1e d1a1La Regione Toscana avverso un p:rovvediimeinrto del MJinis't[-o perr� i rtraS!POit'ti reilativo ad una v:arlal[]jte della forrov1a direttissima Roma Firenz,e, che .comportarv;a una modifica del tracciato ~aito FirenZJe, nel tratto da lincis� 1a Rovezz1ano, con impugnativa a1tr.esi deil decreto di dichiiarn zione di indif:ller1bilit� e urgenza dei Javoit'i in qruestione. La Regione, basandosi 1sugli aocrtt. 117 e 118 della CostituziO!tle, che attribuiscono JJa competenZJa 1in materia Uit'baindistkia aJILe lt'eg~OOlli a statuto ordinario, nonch� su:11'1art. 4 deillo S:tatuto della Regione 'Doscana, approvato con ileg,ge 22 maggio 1971 n. 343, !Piretendeva iJ:':avvisare un rp:rnpdo interesse I, f: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 663 (Omissis). -Quanto al rd.co:rso n. 988 del 1971, proposto dalla Regione Toscana avv.erso gli stessi tdec�reti mi!lllister1aU impugnaiti dai!. ComUJlle cli F�ilt"em.ze, non mancano mdJizi che iportrebbero i:ndrnrre a �coosiidemzion~ analoghe ra quelle test� svolte :neii. ri1guardrl. dei!. predetto Comune. Infatti, nell'atto introduttivo, :notificato il 2 settembre 1971, si aff.erma (e risuilita iprovato dal doc. 12/1 dell'Avv.) che al1a riunione della CommiS1Sion�.e tecnica pa11itetica d:n data 10 dicembre 1970 partecii. p� irunche un �esperto nominato daLLa Reg1ione (ipag. 4 �:dc011SIO') e che questa, mentre 'erano in co11so rcolil.oqui .e ir�iu:nioni con l'Amministrazione ferroviaria, era VeilJUta ra conoscenza degli arvvisi notifica.ti per la redazione degli: stati cli consistenza rai fini rdelJ.',occupazio:ne cli rurg1en2) a. � Da talli. avvisi -ipr.osegue la 11icoirl'ente con rdizio:ne identica a quella gi� usa.ta dal Comune -risulrba rohe i J.avoiri �erano stati approvia �ti con d.m. 8 aprile 1970 n. 857 � (ipag. 9 irkorso). Tuttavia, :pur sembrando attendibile, per quanto sopra rirferMio, ohe anche LLa Regione arbbia avuto piena cognizion�e deli censuriati provViedimeniti in un tempo che rprecede �e isupera di molto i seS1Santa 1giorni dall'avvenuta notifica dei!. 1gmvame (2 settembre 1971), hl Collegio non r.irtJiene, rsenza iJ. rcoruforto di ar1tri �elementi rpreclisi e 1co:ncordantii. (quali sussistono, mveee, in ordine al iricorso del Comune), che sia raiggilunta la prova �e.erta per dover rdiohiairare !'irricevibilit� anche d,ell'imrpul �Ilativa rdeil.la R�egio:ne Toseana. Questo rgravame, 1peraltro, risulta ii.nammissihlle per rilifetto di interesse legittimo. lLa iricoirr.enrte tenta 1cli dimostrare la rsubita Jiesione del iproprio funteresse sulJ,a base del1e materie cihe .gli artt. 117 �e 118 del1a Costi princi(pa:1e ed aJUtonomo all'anilJUJ1lamenito dei provvedimeniti di cui sopra. La Sezione ha escluso tale assunto <piropr:Lo srul1a base deil.l'art. � 118 delila Costituzd.onre �che esclude dailJl'attiribuzione ailila Riegione delle funzioni aimm. ii:IrlJsla-ative pier. iLe materie previste, ivi rcompresa il.'1UJI"baniiistica, che siaino di inteiresse esclusivamente locale. Infatti, il d.P.R. 15 g1enIJJaio� 1972 n. 8 ha trarsferd.ito a1le Riegioni a statuto ordinario solo ;Le funzioni ammirustrartive .che, anche in :maiteTia urbanistica venivano �eserciiflate dagli o'l'ganii. centrali re rperiferLci dello Stato, non gi� quelle di spettanza del Comune: il. primo comma dell'airt. 7 del citato d.P.R. 8/1972 irec1ta �testuailmenite: �Fino a q<urando con legge dello Stato norn rsia provveduto ail rfoirdi:namentor 1ed ai11a 1dtsla-ibuzione delle funzioni �ammrirusta-atirve fll'la 1gli �eniti il.ocali :sono rcionservate alle provincie, ai comuni �ed ragli alitri enti llocali le funziom iairnmimdrstirartive di interesse esclusivamente locarle, iaittuail.menite eserci-tate nelle rmateir:Le di 1cui aJ. rpresente decireto � : norma questa che richiama, !Pll1essGCh� ll"iproducendoilo, il contenuto del 2� comma della VIII Disposimooe Transitoria della Costituzione. Nel oa:so rbrattaito si discuteva 1della ev�enituarle inosservanza di un pi.ano regolatooe �comunaile, questiorne 1che !I'ig.U!alt1da rpeir il.'rapprurrllto H settore della cw:a primaria degli interessi <terirdtoria1i w:bianiistici, che � cli spettanza RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tuzi:001e attribuiscono a11.e Regioni a startuto ordinario in materfa urbanistica, tnOlllCh� deL1e :finalit� iprinci1pali deterntlinate dall'arit. 4 deihlo Startuto deihla Regioine Toscana, aipprovarto COlll L. 22 mag1gio 1971 n. 343. Secondo Ja Regione, sulla base di tali norme Sii 1cornfigura un �dlnteresse principale ed autonomo 1che legittima al presente riicol'ISIO �. L'assunto n001 pu� essere condivdiso. L'aocrt. 118 pr.iJillo comma, de11.a Costituzione attriibuisce alla Regione �t1e dlwnzioni amministriative per t1e matede elencate nel pr,ecedente articolo (tra le quaJ.i � compresa J.'uriban:iistioo), salvo quelle di irnitel'esse 1esc1UJSivamente locale, che possono �1SSel'e attribuite dalle ilieggi defila Repubblica alle .P1roviinice, ai Comuni o ad altri 1enti t1ocat1i �. Ai sensi della idisiposizione transitoria Vlll, sec01.t1Jdo comma iULtima parle), de11a Costituzio!llJe, �:fino a quando n001 sia priovveduto al !riordinamento o alla distrlibuzi!01I1e de11e dlUJnzioll1i ao:nmirnistriartive fra gli 1enti loicailii riestano alle Provdlnce ed ai Comuni le funzioni che eserciitiaino attuailmente �. Ta\J.e xdiservia, ripetuta nelia det1ega al Governo rc01I1tenuta tnetl.l'iarit. 17, lett. d), della L. 16 magigio 1970 n. 281, � stata riecepd.ta nell'art. 7 del d.P.R. (leg1ge de1egaita) 15 .geninaio 1972 n. 8, decreto' cihe ha itriaslierdto alle Regioni 1a statuto ordinariio LI.e fU1I1Zioni amminiistrati~ e che venivano esercirtate, dLn materia urbanisttca, dagli origani centriald e periferici 1de11.o Starto (arit. 1), 1e non anche que11.e del Comune. Non v'iha dubbio '�e, secOllJJdo le leggi fondamentali cihe I"egolano la (predetta materia (leggi 17 agosto 1942 n. 1150, e 6 agosto 1967 n. 765), la cura rprimarda degli d.nter,essi rerritoriiali rurboodsltici spettava �e tuttora spetta, in vir:t� delle richiamate disposizioni, a\!. OomUJtne, il quale linfatti iha la fucolt� (e, in tali.uni casi, come per :F'iesclUJSiva dell Oomune ai sensi delile leggi 17 1111gosto 1942 n. 1150 e 6 a1gosto 1967 n. 7165. D. :l�atto che il:a. Regione sia l'ente terriitcmialLe mppresenitativo della collettivit� reg,iOl.tllaJ.e non rpu� �essooe addotto a gi'USti.ficairie l'mteresse a[ ricooso, dovendosi intendere fa Regione :Lnvesti:ta :solo di �oomp:iJti di coolt'dinaimenito e di �controllo, non gi� di OUJr1a di:retta delil'assetto teriritO!rialle: trarttasi msomma di una posi.Ziione di 51llPremama ~ainMoga a quella precedentecmenite rivestita dalllo Starto) 1che pO\l'ta ad �eso1uide1.'e la possibilit� di difesa :in sede ,gj.uriisdlizionalle dell'interesse [pa;ri;icolare locale a:l.l'osser\ nanza di un ipian� :l.'egolatore cotrrllUlilWe. Del 'l'esto la citata disposizione de:lil'airt. 118, posta in irelazione all'art. 5� della 1stessa Carta Clostituzion!llle, sta proprio ad ilrldicaJre un orirterio di deteit"liliiDJazione dell'ef:l�ettivo centro di i.miputazione degi1i interessi il"egionall ai f!ini �di una possibile e chiaa:-a individuazione dei compiti amministrativi d:i irispettiva spiettanza. Se � possibile l'attri!buzionie �di funzioni ammillJJistrative ad enti inifraregionlllli anche nelcrie materie contemplarte dalil'1art. 117 della Costituzione, evidenrtecmente iil diritto defila Regiooe ad esereitare le diunziolni ammini I I 1. I I� . -: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 665 11.'enze, il'obbi1i:go) di formare :il P.iR.G. (o d.l progl'lamma di fabbri�azione) e, a mezzo dei suoi. organi, rilaJScia ile ilioenze di costruzione, wp su11e opere oost:ruttiv.e che si 1eseguono inell'ambito deil iternitorio oomun: ale e adotta, in caso di :irnosseriwnzia delle iilOl'llThe o deilie [pl'escrizioni, g1i opportunli. pr:ovwed1menti sanzionatori. Ci� iposto, pua: [pr�escindendo dai! [pl'oiblema 1generale se un ente pubbLico lSia t:Ltoilare di una situaziOiile 1giuridioa di interesse ilegittimo in relazione aJJe sue :l�urnziond pubhlicihe -e cio� a quelle attivit� giuddilcthe .espl:icaite in posizione di tSUpremazia neill'I�interesse igieneraile di 11ma coiL1ettivit� -no pu� certo ricono1scemi alla RegiOiile Toscana, ahneno allo stato iattuaile deW1a ilegisil.azibne, quell'~ntwesse sostanziale qualificato, e icio� 1Pemonale e diretto, �che l'awebbe potuta legittimare a iP�ropo�rve iil presente (['&corso. N� � isufficilente fa([' rileval'le, :a dimostrazioi:ne deilla tesi contraria, cihe il c�arattere di ente mpp11esentativo della collettivit� iI'legionaiLe -ricoinosciiuto ailila ricorrente daill'art. 1 secondo comma dello Statuto approvato con 1a �citata iLegge 22 maggio 1971 i:n. 343 -1001�involge le mater.Le 10Lencarte negli artt. 117 1e 118 COtSt. (e quindi ai:ncihe l'mbaItlS! tica) noi:ncM le fina1iit� determinate idall'al'lt. 4 deJiLo Srtaitut'o medesilIIlo, �essendo chiaro che q.ueist'IU1tima i:no!I'Illla attribuiisc.e alla Regione, in subiecta materia, COODIPiti sostanzialimente di co011dinamento e di coi:ntrolilo, e i:non anche J.a cura dir.etta dell'assetto terr.irtorfale dei singoli COIIIlUIIli; anzi, l'effettivo pOltenziiamento delJ.'autonomia degli enti ter11ito:riaili minori, ovviamente nei limd.ti stabiliti dalle ileggi dello Stato, �costituisce uno dlei fini assunti .dal predetto Statuto (art. 63) in evidente armonia con il disposto dall'art. 5 deilila Costituzione. Da tutte iLe diisposi!zioni ricihiamate risUJlta con evdidenza cihe ila Regione, in materia unbanistica e di assetto rte!'lr.itoriale, � ii:n posizione dl supremazia (cosi crune ilo era lo Staito ianteriormenite al trasferi stmtive nei settari di rispettiva�competenza non � neoessaciamelnite inderogabile ed anzi rpu� senz'a:lltro su'bilre delle limitazioni con \Legge oodinaria, la quali.e, iin cre1azionie aiL1a rpcresenza dli un rpcrev:ailente Weresse il:ooalle, fissile 1attribuzioni ohe debbono essete esoocitate 1diil'lettamelllte dagli enti minori: tNllttasi. di una delimitazione della 1sliera concernente le :l�unz.iond amministrarbi: vie, che non intacca il.':ilnte~rt� del 1dicri1Jto del:lia Regione suil !Piano legti.slativo: la Regione insomma pu� 1emaniare :Le noome ,giucridiche ma non pu� svoiligere ila ~elativa funzione .amministraiti.v:a di cui non � -tiito1are; tale �situazione � da tener ben d:istinita da quelila di cui ai! 3� comma delil'axt. 118 della Costituzione, neilJia �quai1e � pur .setnJPQ'!e la Riegione che esercita le funzioi:ni 1ammini:strative, di cui cresta titolare pur de1egandoile ad enti m.inocri (c:fir. dn dottrina GIZZI, Manuale di Diritto Regionale, Milano., Giuffcr� 1972, p. 296 �e 1sgg.; PALADIN, Diritto Regionale, Padova, Oedam 1973, p. rn7 e sg.g.; FRAGOLA, Urbanistica ed Edilizia, NuO!Va legislazione e poteri deile Regioni a statuto ordinario, Padova, Cedam 19�72, ip. U2 e sg.g.). RAiFFAELE TA:MIOZZO 666 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento delle relative funzioni) lri:s!Petto ai [pOrtatori di interesisi locali, con compiti ed attribuzoini cihe mal si cornreilia[1o con ila posstibilit� di di:llesa in. sede giurisdiztionaile, direttame1r1te da parte della Regi0!11e medesima, idell'interesise 1P01rttcolaxe all'oss:ervanza di un P.R. comunale. In isostanza, nella materd.a urbanisttc,a la Regione e subentraita nehla iposfzione d~llo Srtato nei limtiti previsti d~1l citato d.P.R. n. 8 del 1972, ,con :salvezza delle funzioni amministrative anco11a conservate ai Comuni e ferma restando 1a competenza degli ol'lg1aini statali per determmate incombenze ed ope11e, <tra cuti le costl1uzioni ferro:viar. iie (art. 8, lett. c), d.P.R. n. 8 del 1972, cdit.). A q.uest'rultimo riguardo, sebbene la ricoo-rente non a:bbia rivendfoarto, nella spede, la iproipria comipetenza (nel qual caso sar,ebbe' stato configurabile un conflitto di attrtbuzi�ni, da far valere eventualmente in altra sede), non a1P1P�rure fuor di Jnogo 1rhlevare clle J.a cootruzJione deila fernovia 1qirettissiffi� Roma-F1il'enze � a tutt'oggi! sott11atta ail'flllg.wenza ammiinistrativa della Reg.ione, ,ollllde i ll"eliativi .rapporti si pongono wa org0!1lli dell'Azienda FF.S. e quelli delle Amminist11azioni sta.talli. mteressate seoondo la vigente normativa (LL.PP. e P ..I.), nolllloh� :tra Jia 1stoosa Azienda ed i Comuni .hl cui territorio sda attmrversato dalla strada :ferrata o 1sia sede di impianti ferroviaooi. Ha altire1s� tenuto presente, per COID!Pletezza, 1che al momento d'ell'emana2' Jio111Je degli impugnati pro'V'Vedimen;bi (8 aprile 1970) la vita della Regione Tosoana non aveva 0!IlCOiI1a arvuto iniziio, poich� dil suo Statuto ifu aipprovaito solo c0!11 legge 22 ma~g~o 1971 n. 343, 1e 1e sue strutture 'vennero coLS!tituite anehe ;posteriornnente, mentre alLa data di notifica del grarvame (2 settembre 1971) non si era <neppure 'V�erificato il tras:llerimento alle Regioni delle cfumlzioni ammiillistra:hlve statali alle quali, nella iSipecie, la Region1e T,oso0!Ila rvoT!l'ebbe 1c0Ll;eg1aire il suo preteso imsteresse legci.Uimo. J:n:liatti tale tras:l�erimento i!ll irnater1a di uvbanis1llca � avvenuto -ropetesi -con 11 ipi� volte citato d.P.R. 15 ,gennatio 1972 .!11. 8, come espressamente previsto �dalla 1disposdzione ,til1arusitoriia VlU, secondo comma, delJ:a Costituzfone; ,e lLa data per J.'effettiJvo �esevcizio dei reilativi poteri Veilllle fissata al rprimo aiprdle 1972 (d.l. 28 dicembre 1971 n. 1121, coorv.ertito nclila legg,e 25 :lleb~aio 1972 n. 15). Peritanito, allorch� la Regione Tosc1a111Ja ip11opo1se :rdcorso (2 settembre 1971) lllon era neppure ipotizzab:iile la lesiollle del preteso inter,esse legittimo 1che essa von-ebbe connettere alle funzioni spettantile nella mate: rda in questione e che irn 1rea1t� J.e VelllJillero .tms:lieriite ben sette mesti dopo. Dalle :considerazio1ni svoilte deriva ohe a.I ricorso della Regione va comunque d:iieihiareto inammissibile. t i:'. <:: _..,~~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 667 OONSliGLIO DI STATO, !Sez. VI, 1i5 febbralio 1974 n. '90 -Pres. Daniele Est. Milano -Righetti (avv. C. M., C. ed U. Jaccar.illlo) c. Iistiitwto auit-Onomo case ipopolair.� idi Napoli (iaivv. Sandu1li), Di Maso ed ailtri (in. c.). Enti pubblici -Ente autarchico che svolge attivit� di produzione di beni e di servizi -Qualificazione di ente pubblico economico Non sussiste. Edilizia popolare ed economica -Istituti11utonomi per le case popolari Appartenenza alla categoria degli enti pubblici non economici. Impiego pubblico -Dipendenti enti< pubblici non economici privi di disciplina autonoma -Carriera -Mansioni di fatto ai fini della progressione -Irrilevanza. Impiego pubblico -Inapplicabilit� dell'art. 13 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Concorso -Im.:. pugnabilit� del bando -Limiti. Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Impugnabilit� dell'atto di nomina delle Commissioni -Impugnabilit� autonoma e immediata -Esclusione. Giustizia amministrativa -Interesse all'impugnazione -Caratteristiche -Concretezza e attualit� -Requisiti necessari. Non riveste la qualificazione di enve pubblico economico l'ente autarchico che svolga attivit� di produzione d~ beni e servizi, considerato che la finaLit� pubblica � perseguita a mezzo di atti amministrativi, indipendentemente dalla attivit� economica, che� si pone solo in funzione strumentale rispetvo al raggiungii,mento dei fini istituzionali (1). Gli Istituti Autonomi per le Oase Popolari, in 'qwanto costituiti per il perseguimento diretto di fini pubblicistici assistenziali, va,nno considemti enti pubblici non economici (2). (1-2-3) Ente pubblico non economico. Individuazione. Effetti in relazione alla legge 20 maggio 1970 n. 300. A ,coinferma di un orientamen<to sostanziiailmente unlifOO'llle, anche !La VI Sezione idiel Consiglio di Stato ha quaJ.ificaito .~ Istituiti Aurtonomi per Le Oase Popol!axi enti rpubbilici non economici, considerato che le :ffiniaJ.it� cui i medesimi sono il'ivolti e per le quali essi sono starti costituirti coinisiste nel (persegudimento di fini pubbilicistici assistenziali. Taile ,quailiticazione rfiil'ova ir1sconitro !Pert' il !p181ssato nella 1decisione de:Lle SeziiOIIlli Unite delil:a Oorrte di Oassamone n. 1064 deil. 12 iapriile 1956 (Foro 12 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 668 Pur in mancanza di una disciplina autotnoma, un ente pubbLic� non eoooomico resta pur s.empre assoggetta.to ai principi generali del pubblico impiego r�lativame:nte al conferimento deUe� qua.Lifiche e deLle funziioni ai propri dipendenti, con la conseguenziale necessitd de�l formale .atto di nomina in relazione alla qualifica e delLa esdusione d� ogni 'l'ilevanza alle mansio'Thi di fatto esercitate (3). Considerato che La progre�ssiome in carriera dei pubbUci diperndenti non pu� dipende.re dall'esercizio di fatto deUe funzioni superiori conferite, deve ritenersi inapplicabile l'art. 13 le�gge 20 maggio 1970 n. 300 perch� in evidente comtrasto con la struttura e i principi del pubblico impiego, caratterizzato da una finalit� strumentale rispetto alle finalitd pubbLiche perse:guite daLL'erhte. Soilo La lesione diretta e .attuale deLL'intereisse legittimo del concorrente pti� legittimare la impugnativa immediata d�l bando di un pub- It. 1956, I, 874) il:a qru:ailJe, rsu11a :scOIIlta di un lriiesarrne .compieto dii tutta la pJ:'orpria ipreoedente giU:t'iisprudenza, �ebbe a rpct'ecriisaire anzitutto che il regio decreto legge 7 1girugno 1938 n. 1303, con il quaie si autoT�izzata J.'inquac'Lramenito sindacale degli Istituti aUJtonomi iper le oase popolari (in quanto tail:i enti �avivebbero �esercitato una iarttivtl.t� economica in concorremz:a con altri impl"enditori), non rpoteva �Comunque iprev1alere sul!1a Teale natwra degli .enti pubblid in 1esame, in� �oocline 1ai:L1a quale arnda'Vla esclusa in ogni caso ila qualificazione dri ente economico, stanrte la finali1t�, \legislativamente prevista, di p!l"ovv1edeTe all'assistenza delle classi rpoiVle!l"e e disagiarte, so'Vvenendole del berne delila casa, scegliendo i destinatari non liberamente ma in base a graduatode basate sull'.intensit� del �bisogno, con esclusione dri ogni inrtelnto specu1ativo, iperch� anche gli evenrtuali utili, oil:t!l"e ad essere esclusivamente impiegati ad 1aumenitare dJ. 1oampo �di attilvit� delrl'ente, sO!llo destinati, 1irn .caso dii. scioglimento dell'ente medesimo, ai competenti enti C01II1UJillali o provinciali idi assistenza. Al1lro �elemento individu� il Slllpremo Collegio IIllel :liatto che detti enti � af.fiarncano � i com'UIIlJ� ,e iLe societ� di 1assistenZJa e ibenefi1oenza che provviedono 1aid 1a:l:loggi destinati ai rpO'Verd: �enti qruesti ultimi per i qurali � da esc1ude!l"S� in modo assoluto ila qualificazione di e economici�. Cbncludev:a ila moti'Vazione de11a �citata decisiOil!e con J.a �COilJS�de!l"azione che, essendo .ill fine pubblrioo dlei:L1'a:ssts1JenzJa �tawmenitle penetrante ineHa strUJttuxra e natura di tali enti da assO!I"bi!l"e iiinteramenrte \l'aspetto della attiivirt� economica svolta dai medesimi, lLa stessa attivit� eoonomi�ca diventa solo aprpa!l"ente in quarnto essa viene deviata ab origine dal suo CO!l"SO l!lJO!l"male in f'\llilZi�one del fine p:emegiuiito, cosi�cch� i!lJOll ile Leg.gi dell'economia. ne diiscipilinano i modi di operare, ma ['interesse .g.enerale rper H quale lo Stato ha dimp!l"esso ,aJ.l'ente natu!l"a pUbbllidstica. Il lt'arprporto di :i.impiego, pe!l"tanrto, � di natura pubblica e il.e lt'e\latiNe �controveI1sie 1sono devolute ailla cognizione del �Solo ,giudice amministrati'Vo. A tale ip!l"onunciia si 11ichiamano lie deciistom deil Oonsig,ldo di Stato n. 224 tn data 14 :liebb!l"aio 1964 della V Sez. (Foa-o Amministrativo, 196'!, I, 2, 174), n. 6,91 in darta 26 ottob:t'e 1965 della VI Sez. (ivi, 1965, I, 2, 1325), nn. 257 .e 258 in data 15 arprile 1969 deil:la V Sez. (ivi, 19:69, I, 2, 366 e 367). PARTE I, SEZ. V~ GIURISPRUDENZA AM:jM:INISTRATIVA 669 l>Zico concorso; in difetto le norme del bando passano essere impugnate solo con l'atto finale de.l procedimento e cio� con l'approvazimie della graduatoria; pertanto � inammissibile la immediata impugnativa delLe norme del bando, relative alle previste prove dii esame, poich� esse non recano una immediata lesione di interesse, lesione che si verifica eventualmente solo quafora, esaurite le operaziioni di esame1, risuLti che il candidato ha partecipato al concorso e nolfl, lo ha super�ato. Anche l'atto di nomina delle Commissioni di conco'l"'so non pu� essere immediatamente impugnabile, ma so>lo co1'l. l'atto� finale di approvazoine delta graduavoria, solo in tale momento essendo accertabile se i vizi relativi alla composizione deUa Commis�sio1'l.e possono aver inciso sulL'inter~sse del ricorrente . . Cosi come l'interesse legittimo de�ve essere concre1to � attuale, anche l'interesse p!l"ocessuale pu� esse!l"e riconosciuto solo in pl/"esenza di una lesione attuale che possa essere eliminata con l'annuiiamento de.ll'atto lesivo. 1in parritiicol!l['le, neiHa dee. 224/1964 \La natura di enti pubblici non econo mici, attrlbuita agli Istituiti :iin questione, deriva diatlla ilOfI'o attirviit� comple tame1Illte dominata d:al fine pubblfoo, �coo ,�sclusione 1cosi deLLa giuriisdizione OT1ddnaria in 1tem;a di controverrisie sui II'\aipporrti di impdoego. dei dipendenti, a nulla 11."iaeviamdo a:l rrig;uarido 1che talli :r-.aipporrti vengano disciplmati swLa base di �OOilltl'latti collettivi. Del:la Corle di Cassazione dcorrdiamo 11e decisioni 6 �marzo 1969 n. 707 (Giustizia Civ. Mass. 1969, 361) .e 20 [JJOVemibre 1971 n. 3.352 (ivi, 1971, 1803), nella quale ultima si chiaicisce 'che il carrarttere di enti pubbil.ici assi stenziali va rrkonosciuto agli listituti aiutonoo:ni perr ile 1caise popola.Ti ai soli f�!lli. del loro inquad!I'lamento fra g11i. enti pubblici noo economici e deilila relativa �ttribuzione deLle .controverrsie cOO'liCernenti ii rapporti di impdego dei dipendenti ai1i1a giiurrisdizione ammiiniistraitiva, seIIBa peraltro che ci� compOl'ti una ,assimilazione piena dei pioodetti enti a�:Le isti.tuzioni pubbliche di assisteI17Ja e beneficenza, a:ssim.iiLaa:ione che, ad 1esempio, va esclusa in mata-ia tributaria. Corulie:rmata tale qJUa!Lificazione, ila decisiOille 1che :si annota precisa poi, sotto un profilo di oamttel'le g,ener.ale, che alil."enite (pUlbiblico aiutarehico rnon � pl'ecilusa ilia poss]biLit� di svo1gerre una arbtivi�t� �di (pll"Oduzione di ibeni e servizi, senza per questo assumere \La veste idi ente {PIUbblico economico; infaitti la finalit� pubblica .che �OOstitui:sce ila 0311ait1Jerwca essenziale p!I"o. prria di tutti gli enti :pubb1id viene realizzata dall'ente autarchico � mediante a1iti amministrativi, indipendentemente dalil'attivit� eCOiIJO!Illica che costiJtui sce ,soLtainto un mezzo per iii riag.gi.ungimenito dei find iJstitu.ziolnJali �. La necessit� di sta:bhliir�e -ai fini del:la indivtiiduazione deLla naiturra dell'ente -se la finalit� pubblica perse~ta sia dall'oodi'OO!!I1eruto tutelata dirrettamente e perr se stessa, >Cio� iiildipendentemente dalil'aittivit� ecooo m1ca che costiltui1sce :soltanto un mezzo per iii !faggi1.1Jillgimento di essa (ente pubblico), ovv�ero 1se J.,a finalit� piubbilfoa 1sia ,perseguita esclusivamente aittrra verrso l'attilvci:t� >economica impl!'lenditoriaJ.e 1e per ,se stessa ,considerraita (ente P'UbblLco economico) rtrovaisi rriibadita nehla decisione della ..AJdunaiIJZa Pil.e nail'ia del Coins:igilio .�dd Stato 27 agosto 1971 n. 5 (Il Consiglio di Stato, 1971, 670 RASSlilGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -I qruattro ricol'ISli possono esser,e riuiniiti per evidente connessione ooggettiva ed oggettiva. 2. -Con il ipr,irmo dcorso 111.. 374 del 1972 il'ing. Righetti, sostituto tempq.raineo dail 1966 del dlwettooe geneva1e dell'I.A.C.P. della provilncia di Napoli, m pendenza de11'.esp1etamento del ooncol'ISo per detta qualifica, cihiese ohe l'iltl.carico di sostiturt;o tempora!Ileo, 1adottato CO\ll la delibe11a 9 ;l�ebbraio 1966 111.. 3/26, V�eniisse t.riasfo:ranaita iltl. asse~azione definitiva, ai sensi degtii artt. 13 e 37 de1la ilegge 20 maiggio 1970 n. 300 sullo statuto dei ilavoratori, aivendo per lU!ngo tempo eseroitaito di fatto mansioni di direttove g.enerale. L'Istituito intimato con delibera del Co!IllSigilio rdi a:mmllstrazione 19 g.ama,i,o 1972 n. 1/1, ritenne cihe l'iistanza non potesse esswe accoJ.ta tin quanito il.'art. 37 dello statuto dei lavomtord. esclude J.'aipplicabiil.it� 1de1le relative norme, 'e quiltl.di anche dell'art. 13, ag1Ji enti: pubblici (come ,gli IACP) 'che non svolgono esclustvamente o pTevalente- I, 1305) che ha ope!t'ato, dm particoiLaire, la distiltl.zione fra aittivit� economica meramente stru:mentaile, e cio� artti'Vit� ,ecoilOiJ:llLca dinitesa solo come mezzo per procUll'We all'ente i fondi necessari per il. raggi'llllJgimento degli obiettivi di .imiteI1esse (plUbblfoo 1SUoi 1propci, e attwit� economica impll'enditoriaJe pea:se stessa ,co!lJSideraita. cio� l);l['eo1rdinata 1e funmediartamente diretta ai.lii.a 11."ealizzaztone di risuiltati patrimoniali.i. �La :liattispecie all'esame deill'.Ad1u1t11aIIIBa PilellJaria riguaa.'daiva un ricorso proposto 1da "I.ma in],p.iiegata delll'U.n.i.rie. (Ug:iOOne inaziOlllale !PE1T l'incremento delle raz:re equi.ne), ente a1 qUJale venine cos�. ci00!t10Sciuta la qua:.. lifica di 'enite pubbilioo non economico con cOIIlJSeguenite �aittribuzione aiHa giurisdizdone 1aanmin�strati'V1a delle ,oontrovioosie idi JxllVOll'o dei dipendenlti; avverso la decisione delil'.Aiduna7raa PJ:e:naria l'U.n.i.rie. :ptt'Oponeva ricOll."so per cassazione, nel quale deduceva 'lll!l !Pll'eteso di:lietto di .giurisdizd0tne, basato sulrla ciroostanm 1che il C()[lisigilio di 1Srtato si 1Sa['ebbe rifaitto ad una noziooe ,fil ente pubbi�ico economico inon pi� !Iilspoodente aiHa elaborazione subita negili rumi dall'istituto e in particoila!I'e riCOII'II"endo aJJ.',elemento deliLa � 1s1lrum:enrta1Lt� � delJ.'a�Jti.virt� econOl!llica ,dJell'ente ll."�lSlpetto aifile finalit� pubblicistiche 1che istituzi001talmente 1gli sono demandate, disattendendo cosi il C1ri'1Jerio deill.a � pl'evia1enza � deilil'aittivit� rimprenditoriaile e deilla � !l,llreminenza � de1l'attivit� ecOllJOlll1d,ca !cl.spetto 1a quella amminis1Jrativa anche in relazione alla :pil'O�venienza dei prOV1elilfti da :una aittivit� ist:rettamente ptt"i.vaitisti �ca. Le Sezioo� Unite de1La Cassazione oon 1sentenza 6 iliUJgilio 19'73 n. 1910 (Foro It., 1974, I, 1184) nel 11."espingere iil ricOll."so e nel oonrfermaire il.a qlllaliftcazione di 1enite p<lllbblico non econormi1co dell'U.nJ.11.".e., hanno puntuall.zzruto che 1lia niaitull."a deillL'ente pubblld�co ,che sV'Olligie 1attiviit� lirmprendi1iolI'I�aile va rilllJdagaita .caso pea:-caso, .tenendo !Pll."�esenti oozirtutto i 1dati risultanti dal provvedimento i:stitutivo e daille norme statutarie e oipea:-a!llido con 11.nollta prudenza in Oll'cldine ali.La adozione dea. c:d1terio deil.La e prevail.enza �. Detto �Cll'.iJtell'io, in:faitti, non 1consente ,fil op~a1re confronti suil piano qualitativo dellie varie 1aittivit� svo1te dall'ente, n� di imitrodulr:re tra dette PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 671 mente attiyit� ,economiica, quaJ.ora la materia sia 1diverisamente r.egolata da norme speciaJ.i. Ag1giungeva dl detto Istiitu.to che, iDJella specti.e, si tratterebbe .proprio di materti.a div;er1saa:nente regolata sia d:ahle IIlorme, riguardante l'impiego pubblico, sia daUe norme del vegOtlamento organico dell'Lsitituto relative a:ll'aissunziO!lle �ed alle 1promozti.oni del personale nonch� 1a110 S1Volgimenito dei concorsi. Detta ,deJ.ibera condudeva ossevvando che tale soluzione, .filoiLtre, 1era conforme anche alle dlir�ettwe impall"tifo dal Ministero dei lavori pubblici. Nieli'dimpugnare tale deliberia il Righetti, in sostanza, aS1Sume di av.ere titolo 1aJ.la 111omina a 1direttoi'e ,g�eneralLe iper avere svoiLto, ai ,sensi deiLl'art. 13 legge n. 300 del 1970, per �un c�e11to numero di a!ll!lli, in qualit� di supplente, iLe marusioni di rtale ufficio, in base alle seguenti consti.derazioni : a) l'IACP di Naipolii � �ente .pubblico cihe svolge �esciusiviamente e p11evaJentemente �atthniit� .economica, !Per cui sarebbe !Pertfettamente aippJ.i,cabiJe l'ar.t. 37 dello statuto dei 11.avoratori cihe ne11a prima parte attivi:t� un Olt'diiDJe geraT�cihko di dmporrta~a, p'llT sempre U!Ild1ate11ale e opina! bil1e stante il.'im(possibilit� di .ancorall'lo a piredetetrJlliniaiti 1criteri di riferiibilit� ogge�ttiva. Analoghe ipeJ:'IPilessit� pone iii. c:rditerio .basato LSUl. metro puramente � quantitaitivo ., consistente nel valutare 1a :Wequenza dei !!'apporti rtconducibil: i ail:a .sfera deltl'attivit� imprenditoc.iiail.e e quiindi disciplinati dail. regime pirivatisttco, rispetto agli atti ait1Jl'aV1el1SO i 1qfUll1i., m\lleoe, si espli.ca ila ,potest� autoritaitiva dell'ente. Da 1evita:re � altresi il metro iricondudbiil.e a 1cri~eri di r.affroiillto fra il .complesso delle solllllrne che risiWtano dal gi]ro. di affari del!l'ente e l�e enwa:te di origme diversa, stante Jia evidente mancanza di omogeneit� fra i :fia:ttori in compall"azione. � NepplUJl'e pu� adoifJtarr:si H �criterio defila enume11azicme dei compiti deill'ente, e ci� per due o:ridini idi ragioni: amziitutto alla .pirepcmdffi'a:nza numerfoa deUe funzioni de11l'uno o delil'alrflro tipo non :necessari�amente covrisponde una ip!I'Op01rzionail.e rneva:nza quail.ificante; inoiltre l'ordine seguito in taLe elencazione non coincide certo con una .gradiuiaitoiria 1decresceTIJte di obiettiva Tilevanza qualificante delile funzioni medesime. Il Suip.riemo Co11egio perviene �cosi aliLa ccmcLusione che non debbano prendersi i:solatamente ,g�i elementi suddetti m qiuanrto sofo se consiciea:-ati nel �loro �ComplLesso essi possono essere di aiuto ai fini della mdiividuazione della �ootegoria di 1apipair:tenenza. dell'ente, initegraiti .ailrflrie1si ad una 3\P'Pll"Ofondita c.onsiJder.azione delle iragioni stoit'iche che hanno determinato l'istituzione delil.'ente, da.il.le �vicende successive del medesimo (modificaziom o alteTazioni intervenute nel temipo) nonch�, infine, dalla indagiine sul!le strutttwe �dell'ente sotto l'.aspetto dell'aippar:aito orgianizzativo, in irelazione a1ila pall'te dell'organizzazione funziona:lizzata ri1sp�ettiivamente aUo svoilgimento deH'attiv]t� di .cararttere pubblico autoritaitivo e della ai1Jtivit� di carraittere ,privatistico. Tale ilnpostazione ip(l(t'ta altres� ad escliudel1e ogni irilevanza al ciriterio discriminante fondato :sul il:"egime conCOil.'ll'enzialle deil.il'attiviit�, criiteTio adot \ 672 RA,SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST�ATO dell'ruJ!lico 001:rnma cos� recita : � Le dispofilzio111i della pr,esente ilegge si applic1ano ,anche ai raippor1ti dii laiv;oro e idi impiego idei 1dipend�lnti di ,enti pubblici che 1svolgono esolusivaimente o preva1entemel!1te atti �vit� economioa � ; b) anche �se l'IACP di Napoli, dovesse esse:re considerato uno deglii altDi .e<Iliti pubblfoi, andr:ebbe 1ao;iip1Jicata ila. seconda P'al'\te dello stesso art. 37 che cosi recita: � Le d:iS!posizioni dellila priesente 1eg1ge si applioa1110 a1tres� ai rapporti di impiego deii diipendenti degl1i altri enti pubblici, salvo che la materia isia regolata da norme speciali�. Ln particoJJar. e si dovrebbe aipplical'\e :ali. ricor11ente la norma dello statUJto dei ilaivoratori che prev,ede l'1assegnazione dedin1ti~�a al p0sto swperioire, dopo ,tre mesi di incarico, in quanto presso l'IACP li.a materia n0111. iriSlli1terebbe div,ersamente ['egolata dia allcwna noDma speciiale. N� itale d1scip1iina sarebbe contenuta tr1elile disposizioni del rego1amento organico 1de1l'Istiituto in qua1IJJto tali :norme non regoll:erebbero affatto la materiia di.Scip11nata dall'arit. 13 della 1e�gge n. 300 del 1970. Quanto 1al punto a) osserva iil Collegio che per costante 1gLurispru denz1a g11'i IACP sono da considerare enrti pubblici non :economici, in tata con una �Certa fortwna ipE![' <il: passato, dLsaitteso in ailcune r�ecenti decisioni della 'Cassazione (cfir. ,ad esempio Cass. rn marzo 1972 n. 785 in Foro It., 19712, I, 2883) �e daff,ermaito fawece in altre (.cfir. Cass. 25 febbiraio 1972 n. 566 in Giustizia Civ. Mass., 1972, 302, ila quali.e peraltro si riferiisce al Banco di Sicilia, ,enite 1pubbUco eccmomico noo oo:lo e illlOIIJ tanto per il'attiviit� svolta in regime di concocrenza, quanto principalmente pel'ch� il'a1Jti'Viit� svolta � a �cairatte!l'e p!I'ettamente impirenditolt"iaile ad esclrUJsivo fine di luoro; Cass. 20 ma�rzo 1972 n. 863, ivi, 1972, 462, �quest'rultima T"elativa aMa S.I.A.E. Societ� Italiana AutCJll'i ed Editori -li.a quale pure esercita a scoipo di lucro UIJJa ai1Jti<vit� faniprenditorialle iretdbuita nel 1camipo della ip!t'omozione di servizi, consistente nell'accertamento, riscossione e iI'ipairtizione firia ,gli aissociati, con detriaz.ione del!lie d:mposte, dei P'l'OV,eilllti dci dd1r'i'fJti di autooe loro do'V'Uti, attivit� svolta anch'essa in concorrenza 'com gli uatoiI'i ed editori che 1sono Uberi o no di associarsi : come ogmiun vede, aiIJJche in talle ipotesi non tanto rfileva 1'.aspertto de(l:1a 1conc00'.Tenza, qruainto quello essenziale e premilIJJente dell'aittivit� :Lmprrenditociale gestiita a 1scopo di iLuCJro). Alitra fattispecie .concreta .esami.nata dal ,supremo ColLegio e peT la quale � .stata ,esclusa 'ai fini dlndioati iLa ri'.L�1V1ainza del crirterio deiH'oiperare o meno in regime di Ubera :conCQll'rel1Za � 1quel1a riicavalbi1e daliLa decisione 14 ottobr.e 1971 n. 2896 (Faro it., 19-72, I, 1718), che ha iricompreso negli enti pubblici economici il'Ente 1aiut0111omo deil. iporrito di Napoli, adottando sostanzia1menite H criiterio della ipreva!1enza delle :fiunzioni, e precisando altresi che la sottoiposizione ,legislativa al regime di monoip�Ollio, salvi i pochi casi in ,cui il rregilll'.lJe di monoipolio sia connaturaito e compenetraito con l'essenza stessa della funzione pubblica isvoil!ta dall'ente, va consiidwaita una semiplice contiingenZJa, irriileivarrte quindi ai fini dell'indagine sulla struttUJra o!lltologi, ca dell'ente, ci� sul preminente riliievo cihe ,essenzia!1e ai fini dell'individuazione dell'ente pubbliico e,conoim1co � .solo il.o 1svolgirmento rper fini .iistituziionali di runa attivit� di produzione e di scambio, vaiLe a dire l'esercizio PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 673 quanto :la loro arbtivit� � diretta al perseg.u�mento diretto dei fini pubblioistid alSLS1stenziaU, per ii quali idetti e!IlJti sono sta;ti costituiti (V Sez. 15 aprile 1969 n. 257, Cass. :SS.UU. n. 2026 del 1968; 111. 707 del 1969; n. 3353 del 1971). E' d'altra parte padfico 1cihe un 1ente pubblico auta~ohko, possa sv;oJ:ger,e attiv-it� di rproduziione di beni e servizi, senza 1aisswnel'e la veste di ,ente pubhLico economico, e ci� ipercih� li.a finaUt� rpubblica, cihe costitUJisce pur sempre caratteristica 1esse1l1Ziiale di .tutti gli 1enti pubblici � ;perseguita dall'ente autancruco a:nedliante atti amministirativi indipell1identemenrte dall'attivit� 1economica 1cihe cost~tui:sc1e soltanto un mezzo per il raiggiunigimento dei fini istituzionali. Quando al punto b) dJ. Collegio osserva che anche, quando urn ente pubbilitco non economico 1sia completamente privo di drsciplinia autonoma, �.o stesso debba pur sempre conisMeriarsi assoggettato ai ipril!licipi generiali idei pubblico !impiego (Ad. iplen. n. 5, 27 aigosto 1971, rper quanto riguarda il conferimento delle qilaldif�che e delle :llunzioni. di .una ~esa. La ,q00Jlif1ca di enti stl'IUmentali aigJ.i enti iin esame comporita J:a necessit� della <presenza dei seg;uenti eontrassegni: preordinazione e direzione immediata dell'attivit� ial ccmseguimenito di risultati patrimoniali (scopo di lLuoco) con ,gestione di affarri eccmomid a mezZIQ. di negozi di djritto privato, anche se str:u.me111talmente e mediatamente collegata aJ. fine 1pubblico dell'ente e alla soddisfazione di b~sogni co11ettivi. Un tal1e wdine 1<;li idee, enruncilato neL1a deci.sione 2896/1971, ha suscitato a1oone perrip1essit� i!IlJ dottrina (cfr. ila nota di commenito di F. SATTA nel Foro it. 1972, I, 1718) .consLderaito ohe vi sono mol:ti enti pubblici sic et simpliciter (qWnicli non ecOiD.orllici) i quali esercitano ~seall'irnfuori o ail 1J.dmite deihl:a conool'l'enza 1e foa ~si 1per tl'aippUIIllto ooche gJJi Istituti autonoillli per le case pop�Lairi. n .Satta pirospetta due rposs:i!bilit� : il.a pirima oonsistel'lebbe nel lasciare 1alL11a igirurispirudenz:a idi dmdividuare qualche divel'lso prmcipio .che consenita di tener forme 'le classificazioni finora elaborate (ma tail1e soluzione contrib'UWebbe 1sollo ad aggivavare lia: 1gd� esasperata sottigliezza del:Le distinzioni); il'al<trria possithllit� sairebbe qiuella di procedere ad una irevisione oompileta idi tutti i criteri 1traddzionali adottati per classifi. caTe gli enti pubbllid, con ll'1auspi1cata e\'entuailiilt� di qualiftcair�e come pubblici econ<mrlci itustti �gU 1e111ti pubblici che eserciltino 'U!Ila impresa quals�asi 1c01IUpreisa niella latissima �esteIJJsione dell'art. 2082 c.�c.: .peralLtro tale ultima .soluzione appare co!IlJtrastata anche dailla decisione che si anrnota nella qua�.e, come ,si � visto, ben _possono coesistere da un lato una finalit� pubblica perseguita dall'einte :rnedianite atti aiJlliffiinistratirvi e dall'altro una attivit� economic1a idi ,produzdone di 'bem 1e servizi, 1che costituisce solo un mezzo per il raggiungimento dei fimi dstituzionali deU'ente, che resta pux sempre 1ente rpubb1co sic et siimpliciter. NeWesammwe la na1:U1I1a idi un Ente gesto;re di servizio f,rurimaceutico, costiruente istituzione ,pubblica idi assistenza �e beneftcel!Wa ai sensi della Leg1ge 1 7 'luglio 1890 n. 6972 ed iattU:almente affidato ailil.'amminist:razione dellil'E.C.A. per effetto della legge 3 ,gdJuglilJ() 1937 n. 847, il Tribunale di Vicenza, 1con sentenza 23 febb11aio 1972 (Giuris. It. 1973, I, 2, 223), p�:rviene 674 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DJ1:LLO STATO Esattamente r.iil.eva l'Amministrazione 111esistente che 1i.n base ai principi fondamenta1i del rprubblico impiego reOIStamitemente riafformati dalla g,iurisprudenza, J.a qiualMka di dmpi'ego, dia ll'�conosreemi ali. pub blico dipenderute, non pu� esser,e che que11a attribuitaigili: reon formale aitto di noonina, mentve nessuna :rdlevanza ,giuridica pu� essere ricono sciuta 18.Me o:niansiond, che di faitto siaino staite 'esercdtate; e ci� aincihe qiuaindo dl raworto sia r,egolato dalle norme idi j�mpiego priivato (cfr., per tutte: VI Sez., n; 769, 22 d:iicemlwe 1972; V Sez., n. 684, 20 otto bre 1972; V Sez., in. 815, 29 settembre 1971; V. iSez., n. 21:3, 5 mar zo 1968. D'ailitra parte l'art. 13 della �citata ilegge 20 i!Ilaggio 1970 in. 300, � apip1ic1abile al rapporto di pubbliico impiego, ai sensi idelil'a11t. 37 del la detta il.egge solo in quanto sia comrparbibfile con la particolare na;tura di quel raipporto. Ora la norma delil'aa:t. 13 -in base alla quaLe .iin ciaso di assegna zione a mainsfoni superiori dii p:r:estator.e idi Javoro ha diritto (oiL1Jre al t:r~attamento cor:rdspondente aJl'aittivilt� svolta) a11'aissegnazione defini tiva, ov,e JJa medesima non abbia avuto iluogo per sostituzione del la voraitore arssente 1con diritto alla 'conservazione del posto, dopo, un alla conclusione ,della qlUalimcazione di ente !p'U!bblko non economico per detto eillte in quanto 'esso, piUr svo1gendo UIIlJa attirviit� nel campo della JP["Odruzione di deted'minaiti beni o servizi, persegue 1luttavia isUtuzionalmente l'attuazione di una fi.nailit� pubbMca rispetto alla qu:ale il.'aittiivit� PTOduttiva iri'V'este funzione meramente 1strumerutail.e (e.filo.ca J:a problematica e le pecrip]ierssit� :io:i ordine alla i:ndividuazione del fimie di iLuciro, del iiequfaito delil.a econormcit� e diei suoi LI.imiti, della finalit� iPlllbblica e de:lla fmalit� economica 1sotto il prr-ofiJ.o deil oonoetto idi servizio p!Ubfblico' cfr. la nota di G. CuGURRA in cail.oe .alJLa �sentenzia dli Vice=a; per tail.e autore irisuJlitevebbe fra l'ail.tro destituita 'di fondamento Ll.'1affeirmazione secondo cui <La fina:lirt� .ecOl!lomica, intesa 'come finalit� di !Luciro, 'e ila finalit� iPlllbbil.ica esprimeu'.1ebber.o oonootti IDl()o:mrpartd.bd!lii; .ci� m !t1emizione: a) iail.La ~OSlsibilit� ,di indiv�iduairie dn aistmaitto un:a 1~ammia di fini costanti ed esse=iali delLLa Pubbllioa Ammin:i!strazioine; b) �ailila imp01Ssibdil:ilt�, ail.tiies�, dd fornd:are la distinziOl!le fra ente !P'l.l:bblico in senso stretto ed ente rpUJbbllico economico sopira UIIl!a pretesa di'V'ersa 111aituira deil.il.e risp1ettive finlail.,it�; c) al];]Ja circostanzia che t:utti i fini, COIIIlp!l'esi quelli �di J.uoro, a!l rperisegu�mento dei quali siano istituzionalmente deputate pemone giiuridiche pubblli.che vanno ,considerati fini ,pubbil.ici; detto 'autooe, perlanito, individua la i()['esenza del- l"ente pubblico economico isolo nella ipotesi ilI1 cui Ll.'aittivit� pirodu1Jtiiva � 'costituisca per l'ente estrinisecazione del.Le sue 'attribuzioni istituziionail.i � ). Sembra doveroso raoceruniaire ail.tresl ad un a1tro eil.emenrto di diffeiren ziazio!IJJe utilizzato, e do� quelil.o della devoJ.uzione di quanto ir,esiduia, previa detrazione del:le sp,ese, dall'�esercizio dell'attivit� economica: la poss~bi!lit� di una utilizzazione idi tail.i provelllti ai fini di aiutOlfmarizj.amenrto dell'ente si rrurmonizZla pienamente con ill '01111aittooe ipubbilico dell'ente medesimo che non !Per questo soltanrto ipu� essere iriltetnJuto ,eoonomdioo, cosi come non pevde tale qualifica l"ente che ipensegue ill fine di iuoro quafoira statuta PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 675 periodo fissato dai conrtriatti collettivi e comunque non sUJperiooe a tre mesi -� iri netto 1contiraisto con la struttua:-a e 'con il 1generaliissirrno principio desu.mibile 1da tutta lLa normativa del pubblico impiego, che ha una finialilt� strumentale rispetto 1alle pubbliche finalit� 1aissegnate aliJ:', ente ipubbllrlico 'ed �alle funzioni da svcolg:ere iper perseguide. D'altra parte 'le pubbliche carriiere hanno inizdo e si svolgOIIlo con procedimenti di avanzamento e di conco11so diretti a sc,egihlere, fra gli aspirami aventi ,tiitoil.o, i pi� meritevold ad acc,eder:e al posrto al quaJ.e aspira1I10. Perta!l1ito, la progressi01I1e in carriera non pu� tde:rd.vcare dall'iesericizio di fa.tto delle funzioni superiord con:llerirte, eserci:~fo 1c!he non assicura la soddisfaziorne del pubbllco mtere1sse aJila selezione dei migliori, it1� fornisce le garanzie i;tabilite daJila J.egge per :iii retto svolgiimento dei procedimenti di selezi001e del ipersotnale. Cosi sta'llido le cose, ritiene il Co11egio di dover daffermare che, pur dopo J.',entrata in vigore delhlia legg:e n. 300 del 1970, l'affidamento delle funzioni superiori neg,Jii enti publilici non ,economici inon possa dar,e J.uogo ad una correlativa modmcazione dello status del dipendente pubblii~co (VI Sez., 22 dicembre 1972 n. 769). D'1altva 1parte, non pu� dubitM"si 1ohe neJ.la specie la materia del coinferimeinto della qualifica i� regofata da norme sipeciail.i. Infatti riamente V'enga p1reviJsta runa limitazione nella iripartizione degli utili (,cfr. Cass. SS.UU. 10 febbmio 195,9 n. 450, illl Foro it., 1969', I, 2305, che colllferma la ilJJatura di 'eme pubblko ,economico 1ail. Consoll'zio Magazzini GeneTaiLi delJla S:iClillliJa), oppure sia ilJegiisliaitivaimente rpiI1ev&sto che fil risultato economico netto de1l',es01rcizio di una 1aittivit� imp['enclitoriailie venga destinato ,ad in~ementare le ,casse di un ente prubblico diiJvooso (clr. Cass. 17 maggio 1968 n. 1543, ivi, 196'8, I, 1790, che, illl linea con lia ipll'.1eva1ente opinione, ha ,con:liermaito J.a natura di 1ente rpubblico ec01I1omico .afil'I!stirtuto Poligrafico del!lo Stato, malg!I'ado l'art. 123 della 1egge 12 luglio 1,966 n. 559 imponga espressamente aH'ultimo ,comma itl ve11.1samento, 1entro tre mesi dalla a[>prov; azione del consuntivo annuale della ;g,estiOllle, degli urti,Ji netti dell'Istituto, previe ile deduzioni previste, ail'enimaita del lbiiLancio delil.o &llato). Giova a ,questo punto !ricordare anche la decisione della VI 8ez. del Consiglio di Stato 14 nov,embll'e 1969 n. 714 (Foro amm., 1969, I, 2, 1364) che, nel qualificare 1elli1le pubbJJico nOlll economico dli. CNEN (Comitato NazionaiLe per il.'Eneirgia Nuc1leaire), ha 1escluso l'applicabilit� de1le noll'llIJJe sui licenziamenti incliv&duali, ,fil 'cui 1al1a legg,e 15 il.uglio 1966 n. 604 ai dipendenti di tale 1ente in conside1raziJone idell1e finaHt� dal medesimo pe1rseg,uirte ex art. 2 il.egge isti:tutiV'a 11 a,gosto 1960 n. 933� (disciplina sostanzialmente come=ata neHa successiva l. 15 .clicembve 1971 n. 1240 11.1elatiiva alla ristll'uttU1razione dell'ente), daJLe quali risulta che esso :non eserdta affatto una attiviit� economica oil'iganizzata per la produzione di beni o 1servizi ma piuttosto, pe1r quelli che sono i rifi,essi del:l'Ente nel 'carrnipo econormco, assolve funzioni pir,etrtamente pubbliche e �autoritative. L'iinapplicabiilit� deHa legge 604 ,si iricollega fra l'altro ailla circostanza che taLe noll'ma non contiene itl milllimo 1 acicermo a questioni di giurisdizione, ma si limita a fissare (ad. 6) un mero ,cmte1rio di ripartizione delle 678 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Come esposto in narrativa, il Righetti iha impugnaito: A) con il terzo ricOll'lso: a) la delilber& 17 gennaio 1973, 1/I d'el Cons�gUo di amministrazione 'che nel deciidere <di ibandWe H concorso interno per il posto di d:iretto~"e genevaile ha fi,ssato le materie oggetto delle prove scritte e deglii esami orali, senza cihe, tra l'altro, vi fosise nel regolamento alcuna previsione circa la nomina ,e la .composizd.one della Cornm�sl.sdone 1e senza 'Che <tail.e rpcrevisione fosse fatta 1nehla tdeil.ibera stessa; b) il iregolamento organico dell'IA:CP di Na;poli, in !Particolare dei suoi artt. 20 e 23, in qua1nto di!fetta di adegua.te � pr.evisiotni � in 011dilne alle materie ,di ,esame ed alla llloirnruna e compooizione della Commissione 1per il colllCoTlso d:i che tr:attasi: B) con il quarto rica.nso: c) la delilbera 16 marzo 1973 n. 3/88 che ha precisato �J. contenuto delil.e prov�e di 'esame :per iil COlllJCoi'so .iinterno a dir�et:tore generaile dell'Istituto nelle marterie mdicate con il.a deltbera del 17 ,gennaio 1973 n. 1/I, d) la delibera 27 feibbraio 1973 n. 2/29 che ha nominato la Commissione 1giudicatrice di detto conc011so; e) il :regolamento orrganko dell'IACP di Napoli, negli stessi termini di cui al precedente punto b) lettera A)., I due dcorsi sop11aicitati sOl!lo inamm�IS1sdibili per difetto di inrteresse attuail.e da iparrte del ricorrenrte, dinteresse che, cosrtituendo un IPireSUP\POSto processuale, deve essere aace.rtato anche d'ufficio da parte del Collegio. portamento ilLegdttimo e :La rimozi!one degli :effetti 'llJei ,confro:ruti. degli enti pubbilitci non economici, se i1a matierda non rlSUJLti diwrsamenite regolata da special:e nOll'\IIllativa �. � peraLtro 1Sui il!imiti di tali eccezioni �che sembr.aino l1egiittilme J,e pi� forti perp1essit� in 11:1elazione alla .gi� ricordata senrtenza n. 5/1971 della Adunanza Plenaria deil. Consiglio di Staito, la quaLe ha ritenuto che l'ente pubibilico 1spit'ovv1sto di una disciplina vegolamentare dlel proprio personale deve risperttall'.e il priltlJcipio di caxacttere g,eneraLe rkavabHe dalla noll:'mativa del (pubblico imp1'e1go, :secondo J:a qua�1e la scelta dei dipendenrti da promuover �e al grado supeiriol'e devce avveni!t"e solo attravcerso UIDJa valutazione comparativa, �suLiLa base di ben ~ecisi :e predeterminati crtteiri, dei titoli e dei meriti di tutti i dipendenti che 1si tirovino n�l1e condzioni per poter aspiJ:>all:'e ad ottenel"e il beneficio della prorrnozioll1!e : tale decisione � staita confe=aita -come rico1t1dato -dalla Suipll'ema Col'te a SS. UU. ('sentenza 1910/1973) e ipeiritanto la sottorposdzione ai piriTIJcipi generrail.i del :pubibildioo impJiiego dell1e questioni conceirnenti fil conf�eTimento delle qualifiche e delle funzioni, affermata anche ltllelle� decisione che si <al!lJilJota (wa quale ha esclsuso esplicitamente ogni irilevcanza ,aliJ."esel'cizio di :fatto delle funzioni superiori) sembll:'erebbe destLnaita a 1"ender�e inapplicabiil.e il'arrt. 13 delilo Statuto dei Lavoratoll:'i agli enti pubbil:ici non economici rprivi di' <disciplina autonoma, ci� in pallJese co:rutvasto 1con il tenore letterale del citato all'lt. 37 del1o Sitaituto medesimo, ma per:llettamente in linea con la struttura tipica e allo stato consolidata del pubbJ:ico impiego. RAFFAELE TAMIOZZO ~~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 679 �In buona sostanza, fil. ricorrente �appunta le .sue doglianze: -sulle materie ogg.etto de11e prove di esame e sul contenuto delle stesse; -sulla nomina e composizione della 1commissdoine 1g�udicatrice; -~difetto di adeguate pvevisioni del regoiLamento oogiandco del- l'Istituto, iJn particolare deg�i al'tt. 20 re 23, in Ol'ldilll!e alle materie dJi esame ed 1aiJ.la IIlomina e composizione della commissiOIIle esamiinatrice. Ma le norme clle stabillilscOIIlo le materie di �esame ed fil prOlVVedimento ohe cOIStiturisoe .La Commilssilone non sOOJJo sUJSCettibili idi immediata lesione delil.'inter0esse del 1concomente. E' appena da ricordare che, ,per costante .giurisp:rudenza, il bando pu..� �essere impugnato immediatamente, cio� sin dal momento delrLa pubblfoazione, solo quando :iiechi dir.etta ed attuale lesione dell'interesse ll.eg.iittimo del �concorr�ente; altriimelllti lLe norme del bando possono esseoo impUJgnate solo con �l'atto 00a3:e del procedimento, costituito dal- 1'.appvovaziooe della graduaitoll'lia (1Sez. V, 14 ottobre 1961 n. 561, Sez. VI, 30 settembre 1964 n. 618; 26 ottobre 1965 n. 704). Ora, le norme che stabildJsc.OIIlo le materie d'esame non recano una immediaita lesione di interesse potendo la lesione verifioami solo nelle successive vicende del 1conicomo quando, esaurite le operazioni d'esame, v.enga a risultare che hl candidato ha ipal'ltecipato al 1eOIIlcorso .e non lo ha superato. In vda di ipotesi, 1appare manifesto che illJeissun iinteresse aill'impuginattva avrebbe il ricorrente se, in 1concTeto, venisse a classid�cal'ISl nel iprimo iposto della graduaitoroa dei vindtoci. Cil'lca il provv;ed:imento di �costituzione della Commissiione 1grudicatriice hl Collegio 1dev;e parimenti ricordare che, per costante �giurisprudenza, l'atto di nomina delle commissioni di concomo nOIIl hanno li.ndividua~it� ed autonomia itali da 1giustM�1care l'immediata impugnabfilit�; ll.':iimipugnazione 1di tale atto va pertanrto eff.ettuata con il.'atto fina.Ie di aipprovazione della graduatocia, potendo solo ,ifn -tali.e momento acoertal" lsi se d. vizl, attinenti. alla composizion.e deHa commissione, abbiano i'.llJcdso in ieoncreto sull'interesse del ric.oo"J:'Emrte (Sez. V, 3 marzo 1970 n. 166; 7 rnovembr�e 1967 11'.l. 1518). Tale giurisprudenza, cihe � costanti!ss�ma (dopo 1a pronunzia deil. l'Ad. iplen. 19 settembl'le 1963 n. 16) pal'lte dal !pl'esupipo1sfo cihe non possono ravvisaTsi lllJel concorrente due posizioni g.turidicamente di s1Jiinte: J.'una di sempliere concorrente, crhe neghi ila i1eg1ttimiit� idi atti ;r1elarfliv:iJ al conicorso, quali.e che poissa poi �esserne il irisultato, e l'altra di aspirante 1alila nomina, che contesta la LLegittimit� di un C�er,to risul tato. L'interesse legittimo infatti non s� risolve in una astratta pre tesa �alla ll.egiittimit� degili attiJ ammirrlistrativi, :itn pl'evisione di una futuria .ed eventuali.e \Lesione della sfera ,gi,uridfoa del soigigetto : esso deve esseve concreto ed attuale e l'interesse iproc1essuall.e dn tanto pu� RASSEGNA DEllL'AVVOCATURA DELLO STATO esser,e riconosciuto in quanto� vi sia una lesione attuale, cihe poosa essere !1."llnO&Sa 1con l'annullamento dell'atto lesivo. La iposdzione tutelata dunque � soil.o' llia secolillda e soilo �n it'elaziolll(j ad essa, che postula la soccombenza ail. c001corso, ipo1ssono dive1I1ire rilevanti i vizi dei vard atti pveordinati o iner,enti ailil.o svolgimeiruto del concorso. 18e cos� non fosse, si. giungerebbe all'assiurdo� cihe, quand'anche :il concorr�ente fosse ri'sultato vdndtore, si d-O'V:r:ebbe ~l'rocedere all'alilllluillamento della iproc�edura e quindi al11.'a1IJ.tUullame1I1.to della 1graduatoria, in contrasto con il suo inter,esse; :e ci� significherebbe dn definitiva 'trasformare la g1urisdiizi0i!le del giudiice amminiistrativo in .giurisdizione di idirdtto obbiettivo, diiretta a tuteLa<I1e ila ,legittimit� degli atti in aistratto e non g.ii� a tutelare situazion1i 1giuridklhe sog1g,ettlive. A fortiori le consideraziolll.i che ipvec.edono valgono per le norme regolamentari, che sono sta.te impugnate sotto il profilo della mancata previsione di IIllorme concernenti. ,J,e materie d'esame � llia cmn1posizione della comm1ssioii:Le .giudicatrice del concorso. Per le considocazii01I1.i . che precedono dei qiuaittro ric0:rni riuniti, iii primo, n. 374 del 1972, deve essere trespinrto perch� no1ndato; per il secondo, n. 2574 del 1972, dev,e essere diicihiarata c,essata il.a maiteria del .contendente; il terzo e quarto, rispettiv1amente n. 437 e n. 759 del 1973i, vanno idfuchiar1:1ti inamrmislSibili. -(Omissis). SE,ZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 119 illlo:verobre !l.9173, 111. 30912 -Pres. Rossi, Est. D'Orsi -P. M. Mililotti (iconf.) -Soc. Rimboschimenti e Costruzioni (a:v:v. Novelli) c. MiniiStero delle Finanze (a:v:v. Stato Freni). , Imposta di registro -Appalto -Denuncia -Tiene luogo dell'atto Applicazione della norma vigente al momento della registrazione. (d.1. 15 novembre ,1937, n. 1924, art. 2). Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di autostrade Fideiussione bancaria sostitutiva della cauzione dell'appaltatore Si estende. (1. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). Poich� la d,enuncia del contratto verbale di appalto assume la quaUt� di atto e la sua presentazione equivale a registrazione del contratto scritto, deve applicarsi per essa il regime fiscale vigente al momento della regiistrazione, a nuiia rilevando che al momento della registrazione del contratto successivamente stipulato per lo stesso oggetto fosse ent~ata in vigore una norma di agevolazione (1). NelZ'agevolazione per la costruzione di autostrade dell'art. 8 della legge 24 Zuglio 1961 n. 729 sono da ricomprendere le fideiussioni bancarie rilasciate in favore degli appaltatori come mezzo sostitutivo della cauzione dell'appalto (1). (1) Sulla prima massima v. per l'aina[oga questione, ll"iiferita :li['i<Potesi mvea:sa, in materia di l1ooazi01IJ.i, Caiss. 25 maggio 1973, n. 1533, in questa Rassegna, 1973, I, 1165. La 1seconda massima desta qualche pm-plessdt�. L'elencazione degli artti. agevolati ,contenuta nell'art. 8 della ie~e 24 luglio 1961, n. 729, se pur non tassativa, non � ituttavia irrilevante; la noom.a di ag,evola2Ji:one non � del tutto generica (atti diretti a ...) e quindi 1 meno suscettibfl.e di estensione; la definizione de1l'atto occorrente per un fine determinato sulla base della sola utililt�, e con espl"essa esclusione del ,criterio di necessit�, dschia di estendere la .poa:tata dell'agevolazione all'inif�mto. N ell'ianalisi 1specifica degli atti ,elencati nel:la nol"ma' al fine di una possibfile assimilazione, il riforimento agli atti di finanziamelllto � del tutto inconfereinte; la fideiUJssione bancaria,. che sostituisce facoltativamente la cauzione dell'arpipailtatore, non ha neSSUiila relazione con le opera2li0ini di credirto. 682 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -COIIl dii. primo mezzo il!a ricorroo.rte deDIUllloia la violazione delJ.'ad;. 360, IIllll. 3,, 4 e 5 cod. pil'IOC. 1civ. dirl. re.La2'Jii01I1e ia!Ll'art. 8 deilJ.a ilegge 24 luglio 1961, n. 729 e agli artt. 1325, n. 1 e 2.6197 ,c,,c., per:ch� sarebbe ,stata aittriibuita effioocia �oontrattuaWe ad rooa denuncia rtmdJ.ateraJe d1 contratto verbale di appailito, escludendo i'autOIIlomia deJ. isuccessivo contratto :lioiNillailmente rstilpuiliaito, e si d'LllOil!e ohe iail cointr:aitto d'appaiJJIJo st]pu.J.arbo il. 10 mm-zo 196:2 non sia �stata applicatta. J.'esein:moine della tassa di oogiJS!tro, 1dispoista da!lJ.'art. �8 della legg.e suddetta in. 729 deil 19o61. Secoindo la rlCOX!l.'ente, la Corte d'Appe1Lo, !liaicendo risaiLilr:e dJ. cointraitto iail momento deLLa 1reg.istra2li:oine della diein11.mcia, nioin av:rebbe �considerato �hl Calrl8.ttell"e di '1."equi!Sifo esse!ll2Jia1e, �che ha, in materia CO!Illtl'attuale, J.'�ac00trdo delile pimti. I Vdiceverisa J.ia denuncia 28 �ap!.'ile �1961, a�vrebbe avruto soLtatnto lo scopo di rprovvede!'e ad un adempimento f�isoaJ.e e IIlOIIl isa1rebbe, .comunque, iidOIIlea a 1proV'a1re J.'avvenihta stilpuJ.azi:one dcl 1co!DJtr:atbo. Il meZ2lo � :infondato. La Coo::te d'Appel!lo �si � preoccupata di 1aiccertare 1se iii. cO!DJtrartto st~pu: lato !P'ell" O.scritto �fil �1'6 marzo 11962�, avesse un �contenuto au1J()(Ill()[Ilo r:iSpetto mla denuncia ve1rbatle de1 20 1apcile 11961, ed � giiuinta aiJ.ia conclusi: oine inegartivia osselI"vialrldo: a) 1che !i lavori mdicati nella denuncia ooano penfettamente gli stetssi p:revllisti nel 1sucessiiv;o 1cootriaitto; b) che neltla denurncia era stato dafo 1atto 'che il vati.ore dell'appailto veniva fissato iin L. 300.000 itn penden:lla deJ. per:liemooamento detl. contr: atto :formale; c) �che netl. 'COiil'bra�tllo �del 16 ma1r2lo 1�962, ile paid;i avevano espressamente dichialt"ato 1che pe1r i J.avoi['Ji lindiicati iil!eJ. �COI!lbraitto medesimo ea:ia stata effettuata deinunzda idi .cointr:atto verbale di aP1Patlto in .data 20 aprile 1'961, in .peindenm del .per:llemooamernto detl negozio :liormale; Ma pi� ass01rbente � la coosiderazioine che la n'OII'ma de'll'art. 8 non istituisce un'agevolamoine ve1ra e propria, ma semplfoememrte !PII"e'V'ede una tassazione surrogato!t"ia in abbonamento; da �ci� disce!DJde che se possoino non essere soggetti altl'.imtposta ordinaria gli atti che fanno capo al soggetto tenuto all'abbonamento (la societ� con:cessioinaria) o eventualmente ai suoi delegati o che comwnque possono importare peir esso un maggior onetre, sono 1skuramente d� escludeire quegli atti che intoocorrono tra terzi estrane!i e .che sono de[ tutto i:indifffil'enti, anche mediatamente, per la 1societ� �concessionaria; fil costo del!l'appalto � cio� sempire il medesimo, fa.ccia o prur no 1UJso !l'appaltatore della 1SUa meira facolt� di costitu~e fa cauzioine 1con polizza fideiussocia anzich� in numerario o in titoli; la poliz:l)a fi~mn pu� [PleT'ilanto i:in nessun caso avvatntaggirut'si delil'abbonamento. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA d).che l'un:iioa diff&enza tr:a la deniunciia verbru�e e dJ. �coowatto :formale �er:a �cost�ltUilta dail. divie11so impOII"lto, ma ci� dtpendeva �Solo dal fatto che ~a Societ� de9:luncia.nte aveva dichllwato l\.lJil importo 1D::t:l�wiore �irn vita provvisoria, 1senzia, per altro, .che ;hl. negoZiio denunciato 1avesse olil'att&e provv1so:rio, .come dffi vesto 1sd arguiva dail.lo stesso .ter:mme di .collauda~ Ziione dieJ.le oper.e pireviisto �enitro dJ. 30 novembre 19:6�4. Sufilla base di itailli! el!ementi di :llarhto ilia Cor;te d'ApipellLo ha 1acoortato che, lllon sOILo ai filnli itl'ilburbarrli, ma anche mn baise ai 'Pl'!illloipi gellleQiaOd, hl. cootratto doveva riiteinersi. 1stipu:Lato ne~ momento in cui le rpairbi �S� erano rigorosamente vilncol1a�te COlll !hl loro a�ccordo e d� era avvenuto antel'ilormente al momento in �cui il negozio :formale era stato (posto in essere. Ora dJ1. !l'agionamento de1la Corte d'Appffilo � �immU!llle dia vizi '1og11ci ed ~ori di dtritto. � .immune da viizi logici pel'ch� J!a ricostruz1one deU'accwdo lllego: z;tail.e :ilntervell!Uto :tra .le parti al mome�nto dehla �delllUITTJcia. vierbaJ.e e dJ. val: 0'1'e pu!'amernte formale del! �COIIltrntto del 1962; sono :fl'utto di wi.'mdagine di fatto che, in qua111to fogfoa e .coerente, �S� 1soittl'a�e a �Ceflllsura. � 1immu:ne �da �errori d1 diritto per le �Clonsidel'a:z;1oni che 1seguono. Ln materia di dmposta di registro hl d.l. l5 novembve 1'9'3�7, n. 1924, stabilisce nell'art. 2, .che 1a denll!llzia verbale di 1appa.Ito a�ssume qualit� di atto e deVie md1ca11e tutti gM es1:Jr,emi del contratto 1fJaiLch� 1essa 1n01I1 .pu� qualtfkarrsi come un 'Sein!PHce adempimento fiis1cale, avulso d!alla realt� negozilaJ.e, �che � da esso neoetssrurfamente pl'esupposta. La legge di reg1stro, infatti, con la parola atto �nidica tanto lo scritto, quanto lLa �COllvellZiOllle in esso �COII1Uenl\11Ja. Divwsa questione � que11a della 1�IJ:isuffi.c1enza dehl1a denUIIlcia a provare, di !Per s� sola, tra le parti i ireciiproci diritti ed ol:fuliighi, altra es'sendo 1a posizion,e dei cOOJJtlla�enti neii 1confrornti de1l F1sco ed �~tra quella nei loro scamb1evold !l'apporti; ed � proprio questo ['el'll'o!I'e di fondo che viZ�ta d:l ragionamento della ricoro:ente ineH'attrilbuire 1efficaoiia pvobator1a escluJsirva 1al �contratto del 1'6 marzo 1962, tentando di .svuotare dd c01I1tenuto .la denuncia dell"anno pl'ecedente. L'all't. 8 defila 'Legge '214 Juglio 1961, n. 729, relart:iva 1ail. pLano dJ nuove costruZiLOIIli stradailrn e aufostrada1li pirescriVie �che :tutti .glii atiti e �COIIltratti occorrenti per ll.'a1Jtuaz1on�e dffi.Ia fogge istessa, iVli �compresi d. �cOIIltratti di appalito e di :llomiture per la 1costruzione, manutenziooe e g.e�stiooe delle autostrade sono esenti da ta:sise, :imposte e tributi presenti e :futuri S1Pet tanti 1s~ all'Eralflilo defilo Stato, sia 1agli Enti iLocal:i e poi: aggjunge, nel l'ultimo �comma, che le diisposizioni agevolatrici non si aiwUcano agli atti e �contratti stipulati p['ima dell'entrata in vi�gore della legge stessa. Ri'LeViarlllfJe, iqumdi, aii finii del ibenefioio, n:on � il tempo deiLI'esecuzione delle opere, ma quello delila .conclustone del �conwatto, e 1siccome questo � quarto, che 1sm secondo l'11teir JogiJCo giiuridko deil.>la 1senitenz:a sia secondo quello del irico11so, ne ;presupponevano r,acooglime.r:Lto e riguardavano TI�lspettivamente l!a pretesa d'll!raitla quadri:eninale (e non tviemiale) dei!. termi!Ilie di �prescrwione per ([']chiedere iii. rimbOII'ISo dell'imposta e la pretesa mtel'T11:1Ziione delil.a prescrizione a :l�avoce de1l contribuente a seguito defila rfohiesta di pagamento di I�llilposta suppletiva da .pairite del!'AmministiiaziiO! Ile. Oon iii. secondo mezzo 1la rfoor!rente '!Jameruta ila viiolamOille deiHe me- desfu:ne dispoisi:zLom ilndiicate nell'epigrafe del mezzo precedente per 1a esclusione deil.il.'1atto di fideiUJSsione da:lJa 1e1semii:01I1e 1de[J.'fanposrtia di r�egistro e ,insiste iSu:l faitito che Jia fideiussione medesima era stata pa:iestaita daf.LLa Banca del Fucino dil 1'9 :liebbirialiJo 19'612, e, qiud!Ildii suooossi:viamenite aJ.lla entrata d!Il vigore deil.J.a legge n. 7219, del 1'961, 1che anche essa rientrava n:ell'ampila formulazione dell'art. �8 defila .legge !Stessa. Il mezzo � fondato. La Corte d'.AppeJiLo, dopo 1aver premesso 1iJn punto di fatto che 1a Banca del Fudno aveva .concesso f�:deil\llssione alla istaz�one appalfaiillte nel- l'mteresse defila 1soc:iet� appail.1tatrtce, fiino al�La 001rwoll1relI1Za di L. 3.990.000, p001i, �cio�, 1al deposdrto caiuzi:oniale detmiitivo previisto per il 1oontratito di appalto, ha dlilchi:arnto di n101I1 condlividere la ,tesi 1del 1lr:iibunrue �cii'oa la 1 taissabillliit�. ,dJelila fidemssione, 1ii1Il �qUJa!Ilto cohle~ 1oon un negozilo dii appalto non esente dia impo1sita ed ha precisato 1che J.'�art. 8 deil.il.a 1citata legge conside11a d1singoli atti da t!assare indipendentemente dai ,coUegame!Ill1Ji con ail.tiri 1atti, pure 1soggettii ad imposta, e richiede 1so1o �che il.'atito agevolato sia 1sucoessiv;o 1a.ll"erntrata in vigore del1La leg1ge. Ha, per� poi aggiunto, che 1a fideiussione !IJJO!l:l poteva rttene~,si negozio 1mcluso niehla ;flattisrpe�oie prevl�lslla idallil.'18J11t. 8, d111 qUJamo eiria dia escludere che fosse aillto � occorvente � rper il.'a1ttuazicm�e idel:la 1legge, 1essendo starta posta tin essere in sostituzione del deposito cauzion�aile di pari imporito ed ha ribadito iil suo CO!l:lV.incimento �col rilievoche ila fideirussione iilil 1q;uestiorne non era compiresa nell'elenoaz:ilone degli atti :liatta daill'art. 8, elLencazione cui, pell" alwo, non ha riconosciiuto c1araittm-e tassativo. Questa interpreta:z.ilone ncm pu� 1esswe 1condWiisa. Le disposi:zioni ilegdis1a�tiv;e, che, in deroga alla regola gen&aJe stabiLiscono determilllate agevoilaz1Loni fiscafi, hanno iillldrubbmmente ciararttere ecoezionail.e, per 1oui esse noo 1si appHioano oltre iJ .oasi considerati (airt. 14 disp. 1sul1a tlegge irn generale). Ma dJ 1diV'ileto dd ogrni appil.ic:azione analogica e !l'estrema ,cautell:a nell'mte~eitazdone estensiva non debbono I�llilpedire ,. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA all'initerprete di penetrare nelila ratio de1:1a leg.ge .per 'consentfu:-e al 'legislatore U raggtungfumento degli 1soopi che .si � prefi,sso, emanando la leg.ge agevNaitrtl!oe. La questione, quilndd., 1che si ;presentava a11a Corte d'AippeLl:o, che pur aveva esattamente attribuiito 'cairatte!re esempLiificativo iaili'elencai; i001ie degli atti contenuta n.eH'�arrt. 8, non �conststevia nefilo 1s1labhlda"e se a1s1l!rarttamelnite l'awa11Jo Pe!r i lavori autostradali potesse essere !l'ealiz~ato, indipendentemente dalla fideiussione; ma, dn. OO!noretoi, lse La fideiUJssione prestata dalla Banca del Fucino, �in. relaz1tone iafilo 1specifico rappor:to sottoposto ail wo esame, :liosse o meno artto occOII"!l1oote per ilia rieaJ.!izmzJ~one del!l'ope.ra, oppuire se, in. 'iportes:i, per i:l suo c0>ntenuto o ;J.,e 1sue moda1'it� si ,prestaisse ad 1eS1se!re usata anche al dii fuori cle�l iriappoo:rto� a~Cll1ato. . Sen()IIlJch� la Gmte stessa 1aveva accertato �che Ja Societ� Rimboschimeniti e Costruziioni avrebbe doV'llto vevsare un. deposito ca~ooale per esegu:iirie il'appa:lto e �che 'i-a fideduss:fone ha tenuto :Luogo di tale deposito, di talch� lia necessit� della fideiuissdone pe!r l'esecuzione delJ'.aippailto e La sua esciLuSivia dneretnm al !l"lap!P<J!l'fl;o mediesil:tno oon [pl()!l;evano essere posrtli. m dJUbibico. Altro 1oriteriio di 'interiptretaziione -una volita escluso che fa fideiiussione in. questi�rnne rientrasse tra i ttpi di �atti agevcolati 'espre1ssamente mdicati -era po~ quello di verdfi,care ,ge attmv�er.so �l'esame deglt at1li ekmoarbi daJ. legislatore, fo1sise possi:bHe iiavviJSarne rt;aiLund iehe, rdspetto all'atto av;enite ad og;getto la materta1e .cos1tru:ci0>ne dehl'opeva, pll'esenta1sse!ro un �COIIltenuto d:i maggriore estraneit�. E �a1lO!ra la porte d'appelfo, mvece di ldmita!l'Si a consdderall'e .che tra gli atti agevolaiti e11a!!l!o comprese le fideiussi:cmi prestate 1dagli Enti pubblici per -il sell'vfaLo dei mutui e non anche :Le fideiiussdoni di �contenuto divel'so, qua:le que11la in esame, avrebbe dovuto .~sidexare che 1l'agevoJ.a1zLone � pr�eviisrta anche per d. 'COiI11Jra1Jti dii finanziiame1111to, ,i quaH, 1su1 piano ,economtco e giull'idico, hanno ooa portata ben pi� ampi1a de1la fideiussione .prestata �in luogo del deposd.to 1ClalUZ�!onale. Gli � ohe :la Cmte d'Appeno b:a 1att11ibwto alla no2li:one di atto � occor11ente � per Ll.'attuaztone delila legge un crnntenufo ge1111eraiLe ed as1l!ratto, finendo pe!r dare al'l1a !llO!rm1a un'1interpreta2lione r,estr.ittiva, 1addove l'ampia �elencazione esempHfioafilva dell'art. 8 impone 1a,Ll'1inteirp!rete di esaminacre caso per �caso la 'strumentalit� dei vru-i 1arbti tendenibi alla trea1izzaZI�! one del!la finiailiirt� voluta dal J.egisliatoo-e e solo neil -caso in 'cui 1sia dubbio iJ. !ra1pporrto di mtea'd1penden2la pel'ch� l'atto connesso, per H 1Slll!O pa!l'tico1are contenuto o per la 1sua �estensirnne, pu� pr~sitaT1si 1ad essere usato, .per altll'e e diveil"ISe finalit�, deve esclu:dersi il beneficio. � N�, �infine, � da ipensare che n'ella specie U beneficio debba essere neg;a�to -'cCJIIIle .sostiene �l'AmminJisrtraZJione -1SJU111a base dell'airgomentazJiioine, dliJsattesa daJJla Coll"te d'AppeiLlo, dieilJLa neoossilt� che Llit �Convenzfone aiooessoiria 1sia sottpposta allo istesso trattamento fiscal�e del negozio 686 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO principale (che hia scontato fa normale .imposta .dJi regLstro, per.ch� stipullato p!"ima .de1l'oo.itraita :in v1gore de1la legge ageviolatmce). Come giL� 1si � detto, le leggi �che .stabLUscono agevolaziooi fiiscai.l.i, derog< rundo a regoi.l.e �gffi}J&ai.l.i, hanlno 1cwattere eccezfornale, di ta1ch� � piuttosto ooduo iil voler tiriarre dalle varie teggi ag.evcol.atdci un plt'li.lnci:pito di carntitere genwaLe .qua!l.'� .in definitiva que1lo dl!e l'Amminiiistrazione mv;oca. Mia l'esigenza di un 1impl'escindibhle co1legiametnto fU'll!ZiO!IlaiLe tra iaitto accessol'io e 1atto ');M'lilncLpale, oppuxe del1a �cO!Iltestuall.irt� dei due atti (dr. art. 3, iLegge 4 aprile 195�3, !Il. 261) possono �essere ll'ILchiesti dal legtslatoire per U!Il',agevoi.l.aiziorne tributaria e non per Ulll'aJtra, che pu� porre ,su uno stesso :pmo .tutti gli atti occowenti peir UJI11a .deteirmi.lnata finaiLit�, anche se .stiipuiLati m 1tempi .diveir1si ed a!IJJche 1se !IJJO'll istretbamernte :i.lndLspenisab.ill.i per ,fil :ra.ggli.'UIThgimento dello 1scopo 1agevo1aito. In verit� J.a ir.ego1a gene.m1e �che �si trae da11a legge di ireg:Lstiro � qruella dehl'autO!Iloma tassaziooe di ogni 1a�tto, che nel �caso di pli� atti cohlegaiti ima iloro lsi risolvie nell'I�!Ildiipelllden.2la del :reg.Une fiscale di ogni singolo aibto. L'art. 8 della legge rn. 729 del rn.61, nell'ampia eleltlcamone dei negozi agevolati, porne SU!l.10 stesso 1piia1JJJ0 tutti �gM arbbi e contiraffi occoirirenti per :il raggdiungimento cleJJ:o iSCC>PO della legge, �senza . d:LstIDgruere ,fil negozio p!"i.lncipaiLe daJ ine~oz.io accessorio e sooza alll~raire quest'ultimo 1aJ trattamooto del pirimo. E queste �conside:razi�O!Ili 1sorno sufficienti per fil :rigetto defila tesi dell'Amm:i.indistlia21iooe. -(Omissis). j ~j: CORT� DI CASSAZIONE, Sez. I, 1� :febbraio 1974, n. 2160 -Pres. Rossi -~ Est. All1iienzo -P. M. Seoooi (oon:f.) -Soc. Quiairitietre Gilov:aJmla D'Ar�co . (avv. Lo SaJ:1do) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). ' I' I. Imposte e tassa in genere -Imposte indirette' -Prescrizione -Giudi, cato sull'inesistenza della prescrizione -Riproponibilit� della lf ' questione di merito -Esclusione. Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Intima- ' zione di seconda ingiunzione -Legittimit�. . , . Poich� la presenziane in materia di imposte, al pari di quella di 1:: f: diritto comune, ha per oggetto il dilritto sostanziale e no11; la sua tutela giurisdizionale, il giudicato formatosi sulla insussistenza della pre�scrizione li� � di merito e, comprendendo il dedotto e il deducibile, predude la ripro : : -------------] PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 687 posizione da parte del contribuente deii'azione di accertamento negativo anche per motivi diversi da quem prima dedotti (1). � legittima l'intimazione di una seconda ingiunzione dopo che la precedente ha perduto l'efficacia d'atto di precetto, non potendo mai l'ingiunZiD!!: e intimata acquistare efficacia di giudicato (2). (Omissis). -Con H primo motivo del ll'iico:r.so principaITe sotto i1 profilo della violazfone degli �airtt. 136 e segg. ir.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 4, 1. 2 febbraio 19<60, n. 35 e 2., 1. 6 ottobre 1962,, n. 1493, :ncm:ch� de\IiLa :fia1sa applicaz:ionre dJeiLl':arl. 21909 �C.�c. e deil.l'ru.it. 5 d.l. 11 dicembre 1'96�7, n. 1150, l!a Societ� ricorrente, Tlipll'oiponendo la tesi gi� disattesa nei giudizi di merito, deduce che, atteso il dettato de1J'artico1o 1316 :r:d. n. 321619 del 1'9123 �e �nmmu:tabilit� del �suo �contenuto normati'Vlo -�CO!tltra;riamente a quanto rdtenuto dal.la sentenza imp:ug;nata la .prescrizdo:ne estingue nO!tl :il diritto di �credito boosi -iil dix:itto dii azione e erhe il giudicato foo:"m.atosi nel precedernte giudizio, conclusosi con ila de1cl1atoriia di .prescmizi�one dell'azione de11a finanza, :non pr.ecludeva l'opposiziione �alla 1se,conda �ingiunzione fiscale per contesta1re la Legittimit� deil.�La pretesa tributaria. La �Cffillsrura � infondata. La sentenza impugnata ha considel'ato che il'iarttcolo 29�34, pirilno comma, cod!iice civile, !Ile! cMsporrl!'e che oglni diritto 1si 1es1:;ingue per prescrizione, ha :risolto ila disputa teorica, ,gor1Ja sotto il viigocre del vecchio codice civile, .da cui trae origine J.'assurnto dena :ricQlra'lern.te, ciir�ca l'oggetto del:la prescriziiione e, !I"i,levato che l'azione � un. diX'irtto e cihe :l1a p:rescriziooe va .comp1Vesa ,1Jra le q~estion:i prelimiin:airi di merito e non tra i presuppos1Ji. 1Pirocessuali, ha affermato che la normativa anteriore all'entrata in vi.gore deJ.l'�attuaJ.e codke non� pu� conten�e�re una disciplina diffo['me dad' prinoilpi fcmdaimen:truti enuncilaiti nell �codi1ce. Oi� ,poisto, ha ird.1lelruuto 1che dJl giuddooto forrmatosi nel precedente .giudizio, avente identit� di :soggetti, di petitum :e �di causa peten�i, 1oop!l'le anche Je 111aglionii gliJu:rtlidiiiche illJOO dedotte in �quanto le .stesse �costitu:iiscano pt'emessa logica dell'azfone di accertamento negativo dell'esistenzia del 1diiritto che � .sempre unica sia Cthe si (1�2) La rp:rima massima � �di evidente esattezza; fa :presooiziorne dell'dmposta non pu� avere narfnn1a divensa dalla rp.rescrizione di diritto comune e quindi il giudfoaito ,suJ.La pirescrizione � sicuramente un gliudicato di merito e non soltanto sullLa 1aziii001Jabililt� del d:iiriitto ailila imposta; pe:r aJ.tro, c0tn ri�guairdo �a!Lla :imposta, non potvebbe nemmeno po!llsi una netta separazione tm iiI ,ruri.Jtto .so:stanz~a1e e lia l'eLaihlrv:a .1Jutela giiwrd:sdizd.onailie. La seconda massima, del pari eisatta, � oomai pacifica: Caiss. 19 mag.gio 1972, n. 1526 in questa Rassegna, 1972., I, 718; 10 �gennaio 1973, n. 53, Riv. leg. fisc. 1973, 1599. Di lineare semplicit� � la motivazfane: J'intimazione di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 688 deduca il1lil fatto estintivo del d.irrttto 1sia che �si affermi 1a mimoaiI12la di un fa,tto costi1iJUtivo del d:iiritto. Oon �il ll"ig.etto delil'eocezione di prescrizlione era 1stata disattesa l'azione di �acceclamento negativo della )Jll1etesa tributaria proposta dalla Tico!l.":rente p& 1cui :restava pr1eo1usa ogni a�1t!l."a azi()IIle diretta ra contestaire detta ;pvetesa, anche �per motivi div&si da quelJ.o precedentem~te dedotto. Le premesse giU!ridiche .del!la decisione impugn:ata sono mecoop1bi1i in quanto il modo dii essere e di operare della prescrizione attiene alla v�ioonda estilnrtrliva del di:riitto 1sogg.e1ltivo e, q'Uliinidil, iailiJJa 1S011le dli unia s!i.tuazione �oaratte!l."istioomente mate!ria:le, non alla :butela ~urisdizliolla!1e. La presc!rizione, i!JJ.jjatti, prima che l'az1i�one estingue dl .dmtto sogigettivo (art 2.934, pirlimo �comma, e.e.), fa :perdere, �cio�, ail. d�l!rdit:tlo sogg.etti'VIO lia suia furzia sul ~eno dJelllia swa 1sosbairwa IIl!Olll su quello d~11'a proteziOIIle processuale. La �ga'l"anzlia dellia .tute1'a g.iur1sddziona1e prende dn cOlr:lsideriaziione i dilritti soggettivii neUa �COnfigU!l."azione e nei limiti che ad essi devivan.o da11a �legge sostanzi,ale di modo che quella �glarat!J.Z)ia trova ccmfinJil nel oOlllltenuto diel diilrdJtrtlo al qUJa[e 1s&Ve. PertaJil/IJo, ailla iSWegua d:i qruanto detto, deve .con�cluder.si �che �1a � d1ispo1siziione dell'articolo 136 della legge .o:rgantca di registro, �Che prevede la p.t'escrizione dell'azione de1la fi!OJanza per iJ1 pagamento delle :imposte, deve �ilntenderai, ineil senso sorpl'a detto, che oggetto della prescr.izfone � il diritto e noin �l'azione della fi'Il!anza., non potendo tale norima avere un contoouito ddveiiso ed m contrasto 1con il p!rinciJpio, gen&ale e fondamentale di diritto receipito nel codice in vigoce per SUper<iXe il contriasto mte!rpretatiV'O !p!r-�Jma esistente. La :seconda ;pairrte della motiviazion�e de)l)a �sentenza, con riferhnento ail mso ooncmeto, � lilspill"am a pil'I�lnoipi di diiiriJ1Jtlo con:JiO!l:'IIIld alLJJa costante giuirisiprndenza di questa Corte. Il giu1dlicato, a norma dell'art. 2909 e.e., sii ~oo:"llla 1su tutto 1oi� �ohe ha 1costdi1Judito og.getto �dlell:lla deoilsiione compresa la ll"I�IS01U2Ji'One deiJJlle .q'lliesttlioinii �che oostiltuliisoono ILa .premessa inecessaria una seccmda ingirunzione (che pi� propriamente dovrebbe defini�l'Si una rinnov: azione) inon 1costituisce druplilicazione idel itLtolo, ma sempUcemente intimazione di Illll:ovo precetto in �sostiVuzione dcl. iprecedente perento. Ci� dovirebbe fugare ogni equiV'OOO �Che talvolta ll'iaffiO!l."a (Cass. 23 gen na:io 1969, n. 169, Ln questa Rassegna, 1969, I, 499). Un'altra recente proillU!l1zia delle Sez. Un. (16 �aprile 1972, n. 1007, Riv. dir. fiisc., 1973, II, 225 con inota di F. D'AYALA VALVA) ha �esaminato il .singolare �caso .in cui dopo l'intimazione di una priim:a ingiunzttone ama:niniistr.ativa e!l."a staita emessa una ingiunzi0111e O!rdina!l."ia 0domandata per poter Lsc!l."ive!re ilpoteca) eSUiCcessivamente una nuova ingiunzi0111e ammi.n.isill'ativa pe!r mettere in riscossione !il ooedito. Quest'ulttma ingiunzione � �staita diohi�raita �compatibiJ.e 1con l'ingiunzione O!l."dinaria �sul riflesso che il giludicato formatosd. !llon preclude a1l'Ammini PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 689 o iiJl :lkmdamento lio~oo e ~UJrtidli!OO dell1a piriOlliUitlicli:a ddispOISlitiva. L'effetto poocil,usilvio, quilnidli, dei proVV1eddmenti ,g.iJuxtisdi:2lioa:iailii .in geniere non si ilimdita ailWa questilotne 1che ha :flormaito og~to de11a deoiJsli!one, ma, per l'esli~a �ohe Jia .qoostiione decisa non ven~ 1r1ilaperl1Ja, 1S1i ,estende a tutte le ailJtm~ ques1liicmli., !p.tiopcmilbhlli e iillO!IJ proposte, mcoo:niPaifiiJbillii .con li prlelSIUppooiti ro~co...giiluilrlidllicl de.LLa ipll':Oll1U!Il0�la ,S11Jesisa. N�el 1caso dn esame, respinta nel precedente giud:wio, colildusosi 0oon la sentenza 1'6 maggio 1'967 della Corte di Appello passata mgi'llldllioato, la eooezliooe di prescrizione del diil'litto di azione de11a F.iilnalnza, che piresuppon~ a tl!a 1sussilstenza ,de1'la pretesa :trihutM-iia, ll"estava escl'UJSa, pm-effetto del giudicato forma.tosi, 1a possipHit� di dimm>trn.m.e, :nel poc"esente giudizio, la j,IlJSUssl.isterwa. Con il 1secondo ed! il terzo motivo, la ricOO'lrente deduce la violazione degli: arttco1i 14 delle preleggi in (["el:aziooe al .testo u1n1iico 14 aprili.e 1910, n..5,39 1e 144 .e seguenti ([".id�.30 d1iicembre 19:2,3, n. 3'269,. 100 c.1p.c., con r1i:lieriimenrllo affil'wt. 479 del!Lo stesso ,codice, 'e sostiene 1che !La sen1lenza illllpugniaita abblia 1er<I'IOIJlieamen1Je: 1) ritenuto legittima .la secooda :iingiunzione, laddove l'Amministrazione FinanZ?tair:ia aveva gi� eswcl!bato <l!I proprio potere con l'emanazione del1a :prima e non aveva -interesse ad emettere ,Ja seconda avendo gi� un titolo di accertamento definitivo della p;ropa-ia pretesa; 2) omesso di conSidera.re che l',eststenza deUe due :i.ngiiunzio111Ji e la defimtivi.t� deL11a prima, ,con 1senten:?Ja paissafa �iin giudiicato, 1comportano l"�IInpUcito e conrtraddittQ(["Jo ric01I1oscimento del1a possibilit� dii 'l.llil seooru�o giudtcato 1su futtispecie :identica 'a 1seguito dell'opposizione alla 'successiva ilng1iunzione. Anche queste 'oensure :sono prive di fOIIldamen:fJo ,come ha .gi� dimostrato ila �sentenm 1impugnata laddove, :in .conformit� del principio enun strazione la facolt� di � agire in esecutivis in base ad altri titoli esecutivi dei quali possa diispOlrl'e � , ma incompatibile con ila ipTecedente ingiunzione aimmLnistratiJva, che era idonea a11o scopo di ottenere l'adempimento del credito, sia (pure dopo una � 1.ri-nnovazione della notifica �. Queste considerazioni non ipossono �essere interamente cendivise. Quando esista (eccezionalmente) un giudicato, '1'.Amm.i:niistrazione pu� intimiall1e 1'1,ngiunzlione amministrativa non .gi� rpmo avvaierisi, rinunziando �ai gi'l.l!dicato, di .un �.verso titolo esecutivo (che se �cosi fosse vi sarebbe veriamente un bis in idem) ma invece, per mettE!II"e in esecuzione il titolo giudiziale mediante urringiunzione 1che ha, 1evidentemente, solo valQ(["e di ~ecetto; l'esiJStenza del giudicato non fanped~sce evidentemente ,di far ricorso per' l'esecuzione coattiva ailla procedura p!l['lti.coJJare per ila riscossione delle entrate patrdmoniaii dello Stato, e questa pl'ocediU.ra si inizia con !l'ingiunzione .che pu� 'costiituire il RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Clato da questa Cocle (Cai3s., l9 maggio 19172" n. 115126), ha .considelt'ato che, iatteso il duplfoe 1contenuto deiH'inigiunzione :fi.1scale d:i titolo esecutivo e dii .precetto, 1alilooch� l'in1giunzione diviene inefficace 1come atto precetilli'V'o, /~i.rusta [l'art. 481 1c.p.ic., per 1ill decQll'lso dell tflermine dli no'V'aJDJlla g�iom;i diailJla. ioossaziione ,de11Ja 1caiuisa �di estiJnztlion,e (1cfuicOIStain2la !Illon cOIIlltiestiaita. in meirdrto ll:lieil. �gdudlwo dli reco1ndo gmado) ben pu� lL'AmmIDisllI'lazi.Olllle, rdmaisto pereilll1Jo ill prdr:mo iprecetto, iettn1ainarre 'Ulla niuo<Va liJn1g.�JUJilZ�JOI11e !pe!I' ~ un llliUJOVO rllertmine ex tall.'lt. 48;1 c.p.ic. Le .cooclusOOn.i, .cui � pervenuta iLa 1senteI12la impug.na.ta, si sottraggono alle censure del!la rfoorl'ente ,sotto il profilo giumd1co e della contriaddi. itorie�t� della motivazione, iatteso 1che dl div1eto diell' emalll'azione di U1I1 atltro rtitolo presuppone che fil primo .titolo possa a1cquiistare l'ieffetto di g.iuidicato in modo da rendwe !POISISibili 1due azioni esecutive per J'un1co rapporto. Ma l'mgiunZlione fiscale, manifestazione tirpi,ca del potere di autoacoortamento della P.A., � un ,atto ammi!ll:istrativo :che, come gi� THevato nel giudizio di merito, cumula 1in s� '1e �carattedsiliche del titolo esecutivo e d:el precetto e 1che non pu� mai acquistare effiicacia di giudicato. Da siffatta natura deriv�a �che l'i1ngiunzfone pu� sempr�e venire rrinnovaita dalla P.A., 1costituendo Ila !l'ipetizion.e dell'ordine ammin:Lstra.tivo di .pagamento, J;a me11a 1espressione de[ portere deilla P.A. di portar.e ad ,egeicuziione Llia .sua pretesa. Pu�, quindi, .condudeTJsi �.che .l'ingiUiilZ>ione fiscaJ.e, atto �complesso, d:ilchiiarativo del .diJritto di ,credito della finanza avente 'contenuto di titolo esecutivo di naturia ammin~straitiva e dli precetto, :pu� 1esse�re reiterato dalla P .A. �, 1;)�er 1c:ui debbonsi <rigettar.e le censrure proposte ancihie sotto fil profilo deHa pr�efosa oonrtradditto!riet� della motivazione. -(Omissis). titruo o pu� p:reSU1ptPoa:-l:o; nell'ultima [ipotesi contro l'ingiunzdone � ammis sibi:Le !L'opposizione soLtanto per dedum-e fatti impeditivi o estintivi poste riori all'iatto �Che �Costituisce iJ. titolo esecutivo o i vizi di forma dell'ingiun zione (Cass. 20 mar2lo 1972, n. 833, in questa Rassegna, 1972, I, 46�7). Se dopo J:a ipronruncfa �di una 1senrtenza (o atto .eqmvalenrte) � consentito intimare 'l'ingiunzione w:ruministrativa, sembra :incongl'uo affermare il con~ trario rispetto ad una precedente lingiunzione amministraitiva che abbia per duto .effi.cacia �Come aibto di precetto e necessiti di �essere rlnotiffoata. A parte il :l�atto che in via p!l'atica la tr~nnovaz1one della notifica non pu� essere che una nuov�a intimazione di una ingiunzione identica dato che l'I�!ngiiunzione (.come La dtazione o il pr.e�cetto) � un iatto di iparrte in doppio orlginale di cui pu� 'essere :rilasciata copia �autentica, non pu� di!l'si che la ll'eiterazione dell'ingiunzione girarvi inutihneinte -l'obbligato, quando non. pu� rpomi la pos sibilit� �di dUJpil:icazione di titolo tra due ingiunzioni nessuna delle quali.i � suscettibile di div.entare ilr1"etrattabHe �e di .conseguenza J.a irinnovaZJione pu� via:Lere solo aglri effertiti d�l:l'arit. 481 c.ip.c. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 691 CORTE DI CASSA~IONE, Sez. I, 6 marrzio 1974, n. 600 -Pres. Mirabelli -Est. Valoce -P. M. Caristo (1conrf.) -Comune di La Sipezia (avrv. 'PomM'lilC10) c. MtniJstieiro diefllJJe FlimJame (avv. Stato SOp!iano). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Domanda di rimborso Legittimazione -Coobbligato che non ha pagato il tributo alla Fi nanza -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 136; e.e. 2033). Solo il contribuente che ha eseguito il pagamento dell'imposta � legittimato a proporre la domanda 'di rimborso; non lo � invece il contribuente coobbligato che non ha pagato direttamente l'imposta; se pure abbia rimborsato la quota di sua spettanza all'autore del pagamento. Esclusivamente in materi.a di imposta sull'entrata � consentito al contribuente di fatto di proporre la domanda di rimborso in sostituzione del contribuente di diritto, ma soltanto se quest'ultimo non abbia esperito in proprio l'azione (1). (Omissis). -La Om<be �glea:llOV'ese, pur C\Ollldiffi'ffiando lla decisiJClllle dJell Tr:iJburniaJ11e II'e1l:a'1Jtva ail d.gietrto rd1eli1a eC1oeziiJ01IJJe sotl!levaita dailll' Ammiiniis1tlI'azi: ol!lJe FiJl!JJal!JJZliiwiJa di OippOl!lJilbilldit� ail Comune dteil. g.iiuddmto der.rdvante datlilia d:e1ciisiiol!lJe eme1s1s1a diaililia OommiJsstol!JJe CemtlI'ialle neJ. rapporto tiribuilar: ilo V"ffi'itrerne oo;n il'AmmimliJs1IDazi:Ol!lJe Prov1mciiailie dii La. Spe�zita, sotto ill .plI'iofillio 1cbie a <tailie ['iaptpoll'to �ell"a !l'liJmaisto estlI'alilieo dil ComUJne mediesiimo, ha .turotaV\iia osservato che ncllia speC1ie era paiC1il�!OO ch:e l'Ammii.inillsrtmziOl! lJe PrrOV�l!lJc:iJailie aivevia pl'OVVe1diuito a V"emsa�l'e al Fisco (L'iJmposta dii regitstl'o !l1ehl'dl!lJtell"o ao:rumOl!lJtarr1e 1sopl'a iJl!JJdiJcato, mentre dJ. Com'llll.1e, neilla sua q~alJilt� di cond1eibiitooe 1sdliildaile, aveva ruc1oer,;S1iV"amente rumbo!I'safo (1) Decisione esattissima e di molto inteTesse. � evidente che l'art. 136 della legge di registro, riferendosi alla restituzione delle �tasse pagate., non deToga minimamente alla regola gien&ale dell'airt. 2033 e.e. InoiLtre l'art. 141 richiede inderogabilmente la presentazione della qui.etanza, il che deve servire a dimostrare non solo l'avvenuto p,agamento ma anche la legittimazione al rimborso. Ma l'interesse maggiore della pll'onunzia si rinvi,en�e in quella parte in cui il problema dell'azione di rimborso si rkonnette a quello della solidarii: et�. � stato gi� affexmato dal1e Sezioni Unite con la sentenzia 13 orttobre 1973 n. 2580 (in Giust. civ. 1974, I, 55) che. quando J:a Finanza abbia perseguito la siua preteisa col!lJtro uno soltainto dei contr~buenti (il che non inficia in aJJcun m.odo J:a validit� dei II'�elativi atti), fil debtto!I1e a c.ui l'atto 1sia .stato notificato, per rendere opponibi1i ai .coobbligati gli effe�tti di ess� e di ogni altro atto compiuto dall'Amministrazione, pu� ese!I'dtaire i mezzi di cui ogni debitme soliidale dispone (chi�amata in causa, denuntiatio litis ecc.); le !t'egole della solidariet� di diritto comune trovano cio� 692 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO aflJa Ptrorvi�ll:l.Clia ilia q11J10itla dli �suia lS})etllatn2la. Perrtlainrtio, :non avoodio lhl ColilJUJile V'eirlsarllo ddn:ietroameinrtie 1ailJCW11a somma ail fisco, il1a Ocxr1Je opmava non poteirsi :non 1oontestairie 11a legitttilmaZJ�JOIDJe delll'1artmooe ail!l'esipeir.ilmeinoo de�ll'azliJOIIlle idi rdip1e1JizJi1ooe dii dindeMto itllei 1ool!ld�rioll1Jti. dieihl'Ammliinliis1mazdJOIIlle finainzJiJarrdla, :iln .quianibo rflailie 18121ilollle, a:i soosi diellll'1art. 2033 cod. civ., � CO!l1CletSsa issdlJUJs~amente ailll'1aiutorie ,delJ. pagamento itlloo doVIU/IJo e l[}JOO pllI'e 1aliJ 1ooobblJiJgart:li 1che \llion abbilainJo pao:rflecfupiartJo 1ail rpagiameinrtio; tiln tai1e !iJpoitJ6si � 1SOOO 1ammessa Jia 1possiJbiJhtt� dii u:n 11egioili�lllllenJtO 1�il1Jtemno dei r:iispetrowi 1ilnteriessi tm d \llal'li �ooobWiigiarlli. Hia ll'til1Jeviarllo, pod, ,cbJe 1laWe diisc: ilpi!Jma IIllOO � derogiata tiln campo tviibuitan:iilo 1diatlll'airt. 136 de�lla i!Jegge di ll'legiilstvo, liJl qUJallJe cOIIlisetJJte La X1ipetii2JiJ01I11e ail 100IlltrdJbUJeinrtie chJe abbia effottuiarllo u:n piaigiameinrtio :non doviuto. Una d'elI'IO!gla espressa suss~srfle soilio iin tema idi I.G.E., 1e$Sleilldlo il',a2Ji'Oille 1cionicessa ail 1CJOilJtl'libuiente pell'IOOiSSO fun 1sos1:Ji.1tU2Jil01I11e 1diell 1ocmtr.iibuente 1ilnoiiso, quiaifama qiuesti non aibooa espeiI'lirtlo :iJn p['IQ\pliilo 1l'aZJiJone 1stessa. Non �essoodio il'iai1rtlore i!Jegiifitimaito a ll'lilchJiiederie illa !l'lipe1:Jil2Jiooe ,deilil 'liimposta, 11a Corite hiai lrl�llJeliliUto IIJion. po1JeiI'ISli pll'IOO.dierie !iln 1eisame Jla questiJooe ,dJi meriilto ve1aitiivla ail :fatto .ohe dil itl'libU1to :fosse 10 meno doV'Ulto. Beriai1tvo, 1ill 1condebilt0ll'le che 1DJon aVISV'a effietlfJulaito 1 iJ. pagamento era U1giuaihnffilte itutelato iJn quanto rpoteV'a oppovr.e a11 sioivens tutte Je e1cceziioo.1i cli.e questi avrebbe potuto oiprpo:rire al Fliisco, tra i!Je .qiua�iii ,ain;Clhe ilia IIliOO dJebooZJa dlel trlilbUJto. A :fi!'ontbe idii 1sifl�arllte 1!ill'lg1omenta2lilonJi, i!l Ooon1llllie ll'ito01'll'00it:e -dlen'UIIlJClDatndio 1con ~hl pr1ilmo mezzo 'la vitoila2Ji101DJe e dlai1sa aJPiPIL]oaZJilone die1ll'atl'lt. lr3 6 die(fllia 1eggie dli 't1egilstl'o -1oppOIIlle 1chJe rtai!Je llliOll'lllll8I OOIIliSeillte JIJa 11�Jpeti:zJi.orne � 1ail contl'ibuemJt,e � e non a � co1ui che h:a ese�g�U'�lto H pa.gamooto �, 1secondo !lia d:iz]ooe .dJel 1ciodJ]ce 'Cli'Vlhle, e pooch� ifJutti ii soggetti paissivd dieilil.'1obblilglai:zliJ01tJe <lmibutM"!ita 'come �cOIIlltrliJbuentli, a oilaisCUIIlO dli essi de\lle 1essell'le �cooce1S1so� 1dii I�lmpuginme il"impos�!Zlilon1e e iaigiilre per i!Ja ll'lesrfliltu applicazione senza limiti nei rappoll'ti tributari. Ora viene esaminata la stessa questione sotto il PQ"ofilo opposro. Quando un contribuente abbia pagato l'imposta �e �si sia formato nei suoi confronti un giudicato su11a legittimit� della pretesa, il l'egolamento dei ll'aipporti iJnteirni di rivalsa verso i coobblig.ati dovr� svolgersi nell'ambi1to del ditriitto privato e senza Ila partecipazione della Finanzia; gli :al'1lri coobbligati non �PO�ssono domandiarre il rimborso dell'imposta da altri pagata n� rpotl'ebbero far accertarr:e l'i1Legittimit� di una pretesa non esercitata contro di �essi; in nessun caso il contribuente che ha pagato l'imposta 'ed � vmcol!ato al giudicato, pu� rimettere in disoossione il rapporto. L'inammissibilit� della domanda di rimborso da paa:1Je del coobbligiato che non ha pagato l'imposta apparre �a1l01ra ,come una ulterioc�e applica zione del principio delia sollidlarriet� dii diritto comune per il quale non � concepibile che il Cll'editoo-e �che ha r1cevuto il pagamento dia uno dei debitori in forza di un qualunque tirtolo (sentenza, transazione ecc.), pur non vincolante per gli altvi, ,sia esposto ra1la doonanda di rimborso da parte di �diversi coobbligati. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 2lilone dieil rtJrliiburtJo d1Illdebirbamenrbe pericepiite d1ail FiilSICo. N�, 1!1Jeii1e specile, I�ll diiJ!.'lirtlto deil 11iJcOII'll1enrbe pOl1nieJbbe 1esseve 1p11egiiJwdiJcaitio' diailllJa citata dJecistOl! lJe dieiliJJa OommiJssiJOl!lJe CentraJlJe. Lia CenJSUll'a � p:r1itv'a dii 1iOI11damenrbo. � ben V'ell'O 1chie, JiJn pa:ssarbo, questa SUJpre!Illa 00111le -muoviendo ilil .genierie dal 1p11eSU1piplQls1lo 1che ll'obb]iJg:a2lilOIIlle 11lrliiburbal1ia, per ilia SUJa l!lJaitruma pu1bblliiJoilstl~ca 1che llia :fia 1esswe ddentiloa illlei. 100l!lJ1il1onroi di tuJ1lti d. ooobbJJiJgiaili, � UIIll�lca 1e dinisdiJilldJiJb:iil.le -ha afferimarbo 1che la soLiidiai:riiJeit� itmilbutai: riiJa ihia id�e�lle "Cairiarbteraooe peool!ila111i-1piiqp11ile 1ooe, 1sorttriaendoiLa affilia d:ilsciiiplldmia !nieil:l'alillalllQlgo 1iJstliltu1Jo dii d�ill'liilrto priviaito, dioomo dli essa un pairtiJool! acrie �1lilpio dii i(lQl!lJSOII'ZI�IO 1011iJgJ�ll!lJatr1�IO ITTiel qll.llaiLe d!l ipe11�ICoWO dli deciJsilonii e di r1Jrlai1l1lamenrbi 1dli!fllOII'IIIll� v1ile!nle 1eviJ1laito cion il'1arb1l11iJbll.lliJl1e a rcilaJSOOl!lJO ded ooobbillilgairbi, Sila IIlleililla :fiil19e dJi iaiooerrbaimemto .ohe :in queilllia icolill1letnZI�Jooa, ilia IOOPIP!t'esenrba!I12la prooessuaJle degli 1ai]ltrii. Da tallii 1p11ilndipliJ deri:viavia l'ul1Jeo: iiJ011e �COIIllsegue'J'.llZia diellllJa 1es1le1I1JS�I01!1Je a 1rurbtd d 1cioobblilgiarbi dielll'effioo.cda I d:el giJudiJciato :fiormarbOISli Illei 1oon:fu-Olll1li di 'I.IDO 1soll!o diii esSi. V1enu1Jo IIllieltlJO, ai.I. poci�ll!lJctpilo delllia mutua il'lappresielilitEllniZJa prooessualle, il 1corufolrrto degili artt. 20 e 21 del R.D.L. !Il. 1639 del 1936 cihe la Corite CostiJfaJIZI�JOIIlaille, 1con wa 1sentenzJa !Il. 48 1diel 1'6 magg1ilo 19�68', ha diJCihiiJa!I'lalto oostiltuzJilonaillmenrbe ffi!JlJeg:iJ1ltilmi � lllleiliJJa �palrrte 1sec0111dJo :lla qualle, dialhla oointes1la7JiJ01I1Je dieill'iaicoeritaimeinto dii maiggilor lilllllPOiill�lbiJl!e niei ooni:firio1Ill1li dli wno solo dei! 1coobhlig1arbi, dec~OillO �i tevmiJilJi !P�lr ['liimpugniaZJiJOl!lJe gii'UJr'jjsdi- 2lilOIIlla:lJe a1I1Jche l!lJei 1001Il:firo1IlJti 1dJegJJi 1allitrli �, M probliema d1ellilla soiliiidJariJet� 1miJbustJatrlila � 1s1laito rlilesaimmatto dia .questa Oorrbe Supociema 1ohe, �con umi seir.iie diii priOillUillce (OalSS. 20 gellll1Jaiilo 1969, n. 13<5,; 218 ottobr-e 1'9�619, in. 31584; 8 1aip11�ll!e 19711, n. 9431; 6 gellJillaiilo 1972, !Il. 1'3; 10 germaiilo 119173, n. 40), murtla!Ildio dinidiiJI'li.zwo, ha iafferimaito iJJa e\SldlusiOille 1dii! �q1U181Lu:nq1Ue pair:!Jilcolarilt� dleilll!a 1solliiJdaa.irert� itmilburbairlia, <lia 11iJcOl!lJdJuJ!.'ll1e dtnrbeigmailimente allllie !l'egrue comuni, :Sia sotto !'a.spetto processuale <che sotto quello sostanziale, accogililendo 1cos� 11'1qpi;nJilOl!lJe diell.La �iprevai]ienite dlo<trtJrdinJa. Ma, piUJI' aioceri1larbo 1che lia .sollitdia111ilert� trdJburbaJ11iiai lllOO idii:ffiemiisoe� dlail.la soiliildiatrlilert� 1oomu.ine 1e 1che, Illoin facendo il'101bbLiga2JiJone soll!fa:Lail!e ISJOII"ge.re UIIl il"aipp0111lo UIIll�lco 1e dlillscil!lJdiilbill1e, ma Ulllla 1plrui11aJliiit� di obbiliilgaizdiolilli di idienrbiloo 1con1lenuto iootte dia U1IJJa Ul!lJ�lca 1ca1U1sa, l'efficaicia idei igiilll.lldJiJcato .:liormaitosi illlei 1000J.dirlo1Ill1li dii 'UJDJO �sollo dei 1001obbWiJglati non � estenistbiJle agili ailt11i, 111on rper questo [;a �tesi del <l'ico1rir1ente ap1P1are meritevole di COIIllSOOSO. fil �OomUl!lJe, iID:l�aitti:, fondia �La �SUJa �censu:ria 1sullla d~aitierrimiiinologiilca 1dieilll!e 1diue llllorme 1clirbarbe, e 1ci.o� de1]l'1alfrt. 203:3 e.e. ( � chii ha ese1guiilto un 1paJgamenrbo IIllOO d9Vll.ll1Jo ha 1diiJI'lirtto di ~ilpetere 1Cli� 1che ha fpiaigiartJo �) e diehl'iairit. 136 iJJe1gge ~eg. ( � :l'mJilOl!lJe del �confu"ifpll.llenrbe per ichtediooe l!Ja restli.tU2liiOIIlle de]Le taissie 1p1agiarbe.�. � ), 1dieduooodJ01I1Je 1oihie, meintrie p1eir [1a pir!ima l'azio[]Je di rimibOO'.'so � co!n!Sentita 'So.ltainto a,l solvens, La foTll:IlJU!lazi101I1e 694 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO de]l]Ja 1ooocmdia iruurtlcmilzm a viltooeiie �ohe 1ctilais0Ufl1Jo dJei soggetti obblliiglarti din 1SOlllildlo iail. paigamernto d1eli1'1ilmposta 1aibbd.a dJl 1dilr:iitto1 ailil'1M1oinle rlli lt'lilmbol'ISO nei limiti della quota di impo1Sta pagata. L'asserito divario tra ile dule :nJorme 1iln II'eailit� 11JOIIl 1SUissilste, �essend10 ev!iidoote che ilia dlilsip101sii21kme d1eilil'1alflt. 136 1ocmoodle :1'1a�zilcme dii resrtJiJtooi101I1Je .arl. ccm1JI'lilbuernte che aibbiJa paigiaito ilia .itaissa e :peirrtJaJ:nJto iainaJliogio diiJrdrtrtJo dii ird.peti2JiiOIIlle lllJOOl pu� essere rfocmosctilu1Jo 1al1 1ooinitiriibue1J:1J1Je 1che, 1siia pw-e tenuito ail. (paigiameinito peir iill v1irlllooilio 1soiliildlai1Je, ([}JOil 1aibbiJa 1iln e:ffiertti! oOtr1rl�ISposto ailicunia somma ail tfisoo. N� V1ai1Je 1a1Tgooneinrtla11re -1a isuffuiaigiilo 1dlellla .tesi riipudilaJta idlaJi~a Ocxrte dii m&1ilto -1cihe, lllJei 1daJsi iJil CUJi 1hl ocmtribuernte di dliiriJtrtJo, CliJO� oolLuli ohe per iliegigie � JternU11Jo iail. paigiaimenrtio deilil'dmipiOlsta �gierneirailie SUllJ.'entmita, dopo 1aV'er 1oomspo1sto lill Jtir.ifbuio, evierntuallmenitie lllJOil .dJorv;uto, aibbliJa eseirciitarto, 1a llllo:mn:a �~l'all't. 6 deilllla ilieggie 19 giliJuiglnlo 1940, n. 762, ilia ri'V'al1sia nei conillro!!llti idelila JPerlSOOlia che 1g'Jl 1aivevia vemafo la somma pod pagata, ilia 1gdiuroilspm.!Jdenza hia ritenuto 1oihe Jieg1ilt1Jtmaito aid iaigiire lllleli 00ll1d�ron1td. deill'AIIn: milllliJstT�Wilolllle F1iJnaJlll2lilaJTliJa 1sila dll detto 1oonrlir:ilbu:ente dii faJ1Jto, ili. qiuaile per 1effet1Jo idlil. <bailie II'liJvailJsa, VI�IOOJe 1a1 ISUll'lr~aJlrsii ail carnllrti:buenlbe1di dfurliJtto Iliehl'evenrtuaJle 1azliJO!lle dli ll.�ipel1lii21iione vooso fili. Fliisco. Iruvero, allllcbie se illa giru11~spiruideruza ha tirat1Jo 1sifliaitte 1cOIIlioL:uisiloltll� non s1oilio� dalllla rposiizlionie dii \ soiliildall'iJet� ided .due 1soggietti d1eilil'ait1Jo eocmomiioo, mai arnoihe da�1ie noirme OOIIIl'U1111� 1iln ma1lelr'ia dli iSIUlrll'01gia!ZJiJOITTJe (1ailrlt. 11203 IC.<C.), fil ll:'I�ICOI1Tenltie ~ais1ouira -e il'iatigi01meni1lo � 1aiS1sOII'bente -1ohe 1'1aizi:Oll1Je ,dJi ll'lip1etiaJilolllle � dlaitla ai con1Jl1ilbuenitie 1dii '.llalt1Jo sollio lllleil 1oaiso 1iJn 10U1~ dll ooinrtr�ibuentle Qii diill'irtJto nJOIIl J.'aibbiia 1es011ctirtaita (Oaiss. 17 giilugino 1.967, n. 1"427; 12 llllO<vembre 1970, n . .3�021). Nieilllla 1s:pectile, liJrnvieoe, J'Ammi.ll1Jiistl1�Wtone PrOV1inciaJ.e dli La 81P1eZJia dopo aver pagato l'dnte!I'o tributo rdchi�esto, iha ipiroposito, �nei confuonti ideil fiiS100, idiomaindia di T1ilmb011iso, ma quesrtlai � ISl1laitla de1f�m1i11lirvame1nte :mspill1l1Ja 1ooin d1e1ctilsliJ01J:1Je llllon pli� 1soggietta a �girawme. Beir1JaJ:nJto, dW 1dii:ilet1Jo dli iliegiilttilmazilOlllle del 00ltlllUll1Je �aid espeirliJTe il'a:zliJone di 1iJndlebiito ogigie1J1Jiv10 lllleli 1001Ildiru1I1J1Ji d1eilll'AmmillllistirazliJOilie F1iJnanzliJairiia non � 1cO!Ilseg'Uiel!l:Zla dlelil'1aippilli1ca21ilcme �dle~1'1cxrmali SUJpeiraito p!Iiiinc:iipio dlelllla sOOidaJTliJeit� r1JlrliibutaJlrliJa, ma �dietl'1h7ia 1dlail non a'V1eire fil ComUllle ocmoorso, nepipuve parziia1menite, aLLa soiutio. N� appare vial~dia il'obiieZJiJolllJe idleil !l1iiClOI'II'enlbe, secOlllldlo 'CIUI�: da 'UIIlla soliuz]Qll:ue 1siffat1Ja dell'i'V1erriebbe � urna 1ciairenzia di �tutela per dll 100!IlJ1JriihUJe111tle ohe, llllon a;iote1I1Jdo OIJIPOir.si aJl pagamernto tdeilllla SUJa quota lllled confrolntli deil ic:o1obbilliJgiaito 1che ha pagaito i1'1iJmp01sta, dJo~eibbe� ineviiltalbiilimenite� SIUbhie Jie �consegiuenzie �dlelil"eventuailie llllegJl!iJgiel!Jala dlt qruiesto uil'1lilmo �. Illldiatti .iJl :oon'1lrlilbuelnl1Je 1JelllUl1Jo 1sioiliildlailimente ,aJl 1pagaimellllto delil'im(po1sta ha liJl dixd. tto di oippor:re ail soivens .tUJtte Je 1eccezioni clle quesiti avir.ebbe potuto oppo[Uie 1aJ11'AmmilllJiistTazliJone Finmt21iiamila, 1Jl1a i!Je qUia'.li a:ncfue tl'dUJliegidrtJtiimilt� diellilJa rplI'etesa idleil Filsco 1aililia pwcezilOil!� diell 1Jl1ilburto. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 695 CORTE DI CAISSAZIONE, Sez. I, 13 mairZJo 1>974, n. 677 -Pres. OaipoTlaiso -Est. GtiJUJIJiJaJillo -P. M . .Alntocti (JoO!ruf.) -BocelJi c. Mitruistero d1eli~e F1itnJ�liIWe (1avv. S1laito Sop:tialillo). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Case albergo condominiali -E,sclusione. (I. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 14 e 17). Le agevolaziolfl<i della legge 2 lugiio 1949, 1'1<. 408, non estensibiii agli alberghi, non sono applicabili a complessi residenziali a carattere alberghiero (piccolissime unit� ,di abitazione con servizi centralizzati a gestione collettiv,a) ,anche se le singole unit� sono vendute a distinti proprietari (l);' (1) Si 1cOIJJsolilda un mddrizzo ~ se~to con il.e sentenze 14 dicembrie 1971, n. 3640 'e 12 maigig.iio 19'73, in. 1324 iLn queSilla Rassegna, 1971, I, 138 e 1973, I, 753. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 macr:i:zJo 197'4, n. 692 -Pres. LapOII'I�a -Est. Lieoine -P. M. Sbrtoctoa (ocmf.) -So1c. Ma:icim (iarvv. Giianollilo) 1c. Milnitsteiro deil.1e Filni�11Il2le (avv. Sta1to Tomaisicchiiio). Imposte e tasse in genere -Diritti erariali sugli spettacoli -Addizionale dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 -Arrotondamento -Va eseguito sull'imposta complessiva di ogni spettacolo. (1. 18 febbraio 1963, n. 67, art. 7). L'addizio,nale istituita con l'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, va liqui�lata con ,arrotondamento alLa cifro, superiore di dieci lire con riferimento all'impoerto complessivo di ogni manifestazione (spettacoli, giochi e trattenimenti) e non all'importo di cias.cun biglietto (1). (Omissis). -IJ. .cCJl!lJ1Jriasto 011a crfohilamaito II'liisuililla dtallilie seruberMe dii questa Crorte in. 15214 e 1525 idei!. 1'9 magigiilo 1'97,2 ,che hiaJillllJo aocolrbo la tesi deilJJa F1itnJaJilJZa 1e 1dalhlia 1sentenzia n. 1415 idel 17 maigigto 1973 1ohie, TlilesamilnaJba lia 1q1UJestioine 1a1lilta striegiua 81DJche dJei1l1Ja. ordltilca av:UitalSi J:ruillle (1) Coinforme � La sent. in pari dtata n. 693. Viene risolto di ,contrasto tra le pronunzie della prima Sezione 19 maggio 1972, n. 1525 ,e 17 maggio 1973, n. 1415 (in questa Rassegna, 1972, I, 713 e 1973, I, 1162). 696 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO precedJeintli 1dJeciisiiOIIli 'iin!nJanzJi dndJiJcartie, 11'1hia ll"lisoiLtla iin senso :liavOll'e'V'OiJJe a�!l'dimpresairdlo. L '1ait1ruaille 1r1iJcOII'lrlEmlte denJU11J:ziiJa vliioillazi10ille e :liaUJsa app]Jiicamone del.1' artt. 7, 1comma 1sec01I1dJo, dellilla ilieg~e 18 il�ebbtrlaiiJo 1963, n. 67, lllJOIIlch� viiJZli dii IllJOlti'VlalZliJolllle : sOIS1liJene 1chie lia Oootle diiJ Geniova 'hia eT!l'.101I11e1alilllelllltle iJntlerp['letaito 1dJe1lta nOO"Illla, ll"irbenoodJo 1Clhie ll.':airtrJCJl1JoinidJamento aililie 'liilre dliecd deil.tl'aidJdiziiJollllailie 1S1UJ1 1dJilrlilt1Ji 1eriao:li1a�ii debba essme qpem1to icCJIIl l!'I�lfe!I'dimenito aii 1SI�.lllgi0illi biJgilJileilrtli 'Vlelilld'llltli e l!liOIIl suilll'1illll1l!l'.101il1lo iCIOIIll!Plessi:vio di oginJi speittacolo. Il ri1coorente rr:Lchiama le fonti no!l'llllative �che indicano la bare impo!llibd:le nell'introito foll"do itotaJ:e dello sipettacrnlo, 1nell. qll.LaJle conf�rudJSl�e 1':1rmpooi1Jo dieii biJgllilletbiJ V1eit11duiti iper esso e 111i:ccmda 1Clhie., quaindJo dJ. iLegtlisiLatcme hia ViO�IUito 1Clhe d. d1iJrliJ1lti 1eriallii.00i si aippliiJClalssem slUJi siln@olti biJglliiJeitti (<eOIIlle pell" ll'li1ngresso Illell!lie sJallie dia 1gtiloco), Q'�ha deitto espwiJoiJtameinrte; aggiJUrngie ,che oogg1eifo pa!sisivo 1dJell. 1milbuto � l'ilrnipttiesailI"liio, l!liOIIl dil. si.llllgoa.o E1PeiJ1lai1lOII"e, rbrunito 1Clhie 1soilJo 1l'd1.tlljpl'esaJ11iJo � soggetto 1a 1sanziione pell" Je viioliaziiolllli delJlie lllJOll'liriie sul itrabuto 1in esaime; 'e ohe il'8lrll"otondia:meillto hia una finalliirt� .dJi me['la 1cOIIllo1dJiJt� 'COII11latbil1e �e noo pu� ;:r:iJsolveiisi din lUJilla illo!llite clii dimpo1siziiJ01I1e idi maigg1iJOII" trliJburto. ]l ll'liloor.so, quiJndJi, IIiilpropO!Ile �l!a questilcme llllegilli stessi termdinli dii cui alle c�ennaite precedenti sentenZ1e e quesite 1Seziioni UmJ.te, ritesamina,ta�a cOn. penetrlainte 1esame dleil.tLe ragiiionli :aiddo1lte a sosteginJO dieg1lli Oip!postii :rdsuLtati, i� d'1a�vvi1so eh.e debba �essere conformata l'illltl'JP["letaztione da.ta OOl!l ilia :se1rnfJe111ZJa n. 1415 deil 1973 1e 1che, 1dii CIOlllJSeguenzia, di1 irdJCJOII"ISIO debba GiiOV'a ll'liichiiiaimatr1e ain~ilturbto J'1illllseg1naimenlto tradiizJ1oilllailie, 1chie �� �l!Illche ~eoetto <dli tlieggre (iaa:it. 1:21 d:elllie diispos. 1SIUillJJa [!Je1gg1e din .gien&.), secioiilldJo ooi nietlll'alPlP[!Jilaatr1e tlia ILeggie nion 1si pu� 1atd essa iatlJtriilbu:iJre ailtro S1e1I1S10 che queLJ.o :l�aitto pa1Lese rdail isilgiMficato (pll"oprrliJo dleillle prur.oile secondo ilia co111nessiione rdii 1esse 1e dlallllia lilllJtenZJtone d!el tlieg1iJSl1aitol'e : COl!l lia pirieciiJs~1ollle riaziL01I1a:lliniEmlte 1c01I1segnrenite 1chie qu�l!Illdo �lie J.ioooZJilom testuarlii 1diell!lia lIJJO!l'ma 0 riJc1e11care aliunde 'llllla S'Ul.Prposta irntenzio1I1e tdeJ leigisilator:e, che C�OIITllPorrti un 11.Lso aterC1I1iie10 d1efile ilioc~tOIIlli d!a 1esso dimplieglaitle. illlldiiica 1ln modio IUIIlliiv:oco, arnzJi esdliulsiV'O, lfil meiz:zo ibeCIIlllie1o~c01I1JtaibiilJe dii aume!Illtaire o diJmilllJUJ1rre il'limpOIJ:fto 1dJi quell. tainto 1I1Jeoossatr1io pell" poll'lta!I"ll.o a 1e1iJ:lil'a tonda, 1elldmiiilllla1I1Jdio 1Le :lil1azdr01DJi d1 1UJIJJa oea::ta UI11ilt� di miJSIUJm, oo!llsiidiell" art:ia aipipUIIllto 1C1iJ:lil'a ltOIIlda (UIIlla illi['la, diiJe:Clii !Lire, cetnto liiir1e ecc ... ) : ci� pell" 11ein1de!I"e �pi� 1spliie1e1to dll pagiaimento �ed dll ll'liipOII"to di ewo ne�.We Oipteira: ziiUllJJi, e .sorirbtnJill"e 1cOIIlbabillii. Questo �.sigtn1iJfie1aito spe1e1iifiico e !PII"CJ!PII'lilo del inome � ru:11'01l01I1daimerntbo > PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 697 s1at0111e, qua.ndio dlell noone 10 del V1eribo :Ila uso ll'.llel po[V'e 'lllll precieitito norimaitivio �reilartli'V1o ad wi paigi�llmell'.llto e ,aJd Wlla 1con1Jablilliit�, sea:wa p1oirire l'aggmnta d!i Ullla 1q1UJail:siiasi :Jocmzilone 1Che ipOlssa compo~1Ja:re il:'a'1lttrli!buz�JOOe ad 1el51Si. 1dii. lllil .sJilgindJf]ciartlo 1ccmcreto pa!111liico1Jaire e dliV1E!II'lso da queJILo piro1pirio. Ci� 1P101sto, 1dievie mchdlamamsi dil 1dl�Jl:1Pots1lo 1die1Ll'ad. 7 deli1a 11egge 18 :llebb11a1ilo 19,63, n. 67 (J.ieggie <otra a]:)II'ogia1Ja, ma 1cihe 1die'V1e r1e1golla1t1e ila :llartrtiisip1ooie lil!l esame :rieiliatliivia a :llait1Ji '.Pl'Odiottilsi iaJlll'eipoca m CUii iJJa Legge s1les1sa era viilgien<te); distiltuil1la ll'adid~ilonJailJe del 61% suJi; diU.tt1Ji e1r1all1ilailii dovuti per g1lJi ,gpetltiaoO�J�, 'Le mallllidlestaZlilOIIlli ed 'i Wait1Jeniimea:J.lt:i 1ilndlwatd. idiali 111. 3 e 5 deillla fahella A ai1le1g:ata ailla LLegigie 26 IIloiVemb~e 1955, n. 1109 (e per i b1g1i�t1Ji dii mgIDessio 'lllelil!e SaWe da 1g1iloco d111dicati l!]el IIl. 7 idiell.11ia citaita itabehla A), J.,a nmuna aggfam1se � detta addizio111ail!e de�ve in 0igni caiso essere a1rrotorniata a1la cifra LSUIPe~tio~e di dieci in dieici lire �. L'd1mpotritlo ,dia 1a:rirototnJda111e, 1diUIIlq1UJe., � quieli1o dlell'addlLziorniailie e llllella specie Ji'addiizruo.nallie 1co1I1100me :ii d1ilriL1lti eriairtiailli :per itmtitenimetl!]1Ji diaJ1I1zianti m 1Ul!lla �saWa p1UJbb!lWca da bailWo (gestilita daJlilia SJOC. Maxdm). '11alLi dill1il1Jtii. 1e1r1arilalii, a �lotro viol11la, 1sooo 1s1lalbdili~ � suilil'lin1Jr1odito i!Jolrldo totail!e 1deti t1r1aititellllitme!D.rtli � (iairit. 1 de1Jlia ,lJegge 26 !lliO'Vlellllbre 119515, 1ri. 1109), mWOlirtJO i!JOll1clJO toiba/le de[ q<ua�Je ISotnO 1�11JemealJti 1ClOIS1JiJtU'ti~ tut1Ji li proventi di quallisWaisti nartmra 1che 1glii 011giainlilz2Jaitor:i dci tmittlellll�mem pos1S10lllJO ['ti.cavare, alillcille pe1r d!ilr\iJtti idi guairdla111oba, alllmenrtii sud prez:z;i dlellllie COlnSIUmaziort] i, ipeir sell"Vlilzd. acOOS\Siotrli vami. Silnte1Jicaimelllltie dil .pa:iecetto illlOil"llll!atiV1o da 1ap1pJJiJciacre, pru� el51siell"e ['tife11ilto 1ciome 1se 1cliioe1SB1e te1stuiailmenrte 1che ll'~dcliiJzWo1I1,alle, s:tJ1i dlilrliitttl. e~a1lJi dovuti !Sll.lJlil'dinitiroliito i!J0111clio itotaffie idei 1IDait1Jaimenrtli d!Il esaime 1clieve, d!Il ogni caiso, 1essiere a1t1ro11Jo[]JdJai1Ja :aiIJlJa ICi:lltia �SU1pel1ilotr1e1 dii ddieci� in dliled il.dire;. .Irn qU�1Sto te1s1to manca q1Uailis.iiaisi mil:llerilmento alfilia liJrn1posliziiioll'.lle dli idlilrtiittii em11ilailii 1SU'i 1SI�l!ligloilJi �l:)iig(lliJeitti dd pa!111leciilpazilOIIlle a[[a mal!1i.dlelsltaiz1iloin1e, ailil'aldidli1211oll'. llai!Je ed 1aU!1'1air1r1otJ~cliamen1Jo dlei idlim1tfil sl\l 1ciaisCUIIl bligli~et1Jo: Sii piairlla soJJo 1dii. 1dlilrilt1Ji 1er1amiiallii ISUill1o 1i1Illflrdilto rtotJaJlie dell.[o S[leillta1oolo. Quiesto 1r1ilsnJilJtato dlellll'werprietaizWOIIle 1Jes1JU'aile dellia llllrnrma aa;iip1aire, d '�a�rtma piall"te, �coooelllrlJer 100111 l'lilillS�leme deil!fu: diilse1i[llllilllla tnOII"m!a11Ji'V1a dei1 tirli:burt� 1i1I1 esame1: iilndlat1Jt � espliildiltamell'.llte saJI11clirto ooe i dlilrdit1Ji e~a1rdiailti diebbooo esseir<e pagiartii daU!l'd!mprelsaJr11o, �aippailitiartlooo, o dia "chiiluinque albma o1J1Jenuto illa illilcenm v<OO.!Urtla daililia wgigie 1clii P'U'bb!lWca 1S1ilcurezzta. E clre ~a pe111sOlllla 1COIS� 1iJndicai1Ja sia protp!'.�IO 1fil 1.soggiet1Jo passtivo delll'liJmp1osrtia, e non un 1sosrtfutuito o un re.sipcmsabilJJe defil'1ilmposta 'li1I11clide1I1te s111 ailitlt1I, sii ['tiJCaiv<a con 1chli1aJreZiZJa idiaU!l'um:llcxrone 1ccmsiclieriaziilOIIlle, agilii e:ffeittli. dei1 ,trliJbU'to, <lieti V1Bmi :llaittrnr<i d!effil'iinrtr01ilto1 i!Jotr1clio totailie, diV1efrl,�i per il�<m~ e peir l!llairtua:ia, ma che ipl1esiell'.lltalllio '!.'~spetto oomUl!lle dii 1cOIIllflJuJilre illlell. proVJento 1COIIlllpile1SJS1ivo ['ILcaviaito idiallll'jmp!l"lesacrdio, prOV�1Il/to 1che � illa baise fanpollllibilLe deli dlilrliitrtii eriacrdiailli:; IIll{)!!lJch� diail :llaitto 1che ilJe �SlaJilZiilOIIlli 1staibdl!JiJte :per iil maJI11caito pia:gamell'. llto dei idliJ!1irti1Ji 1eiralrlilal1iil o per ~atti dii :ll110clie od ailOOmzlilolllle lt1leiI[a OOIIll� 698 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO piiliaZJiJOlllle rdieil :documeinito idi 1litquiJdaZJ�IOIIle :limmo 1cair:iico esci1Jusi'Vla[[lle!Ilille alhl.':ilmpr1eS8JliiJo.. Tunpootall1ibe � lall1iClhe lill. rrllievo ooe, Sie ['1aircr'IOl1J01I1d:amento dehl'a,d1druzfonrailie lSUll 1Wiibuto ell1airdiallie 1dCJ1V1esse eissere computartio 1ill1 ir1el1azdio111ie a cdiaiscun bigil:iJetto idi pa:r.teciipazione al trattenimento da111Za1nte (con r:Wlerimeinto aJ.J.a :fla,ttiispeci.e iJI1 esa.me), es:so potrebbe rils1ultare 1S1UJPeiriore alia stessa aiddiZJionail.e ed ~SISlUJmere fwnzione di tmbuto aigi@1untiivo, :liwnzione cihe snat1lll1ertebbe i1l co!Il!cetto srte1sso idi arroto!Il!damenito. L'1~etaziio1I11e 1001ntrall1ila :!la ilevia 1sui 1se1giuetnr1Ji airgomenti : 1) rstabi�1Je1I1ido rl'.aiririotoll'ldiaimooto a:l.ilia 1ai!J�rla ,SUJper1oir'e dii 1ddiedi iJI1 diiJeCli [(JiJrre, llia 1norrima 1aicoe1D.1D.a ad �Uilla 111eister1azfuo!Il!e idieill'operaJZJ�iOII1e di a111rot01I1diaJme!Il!tO; 2) ffia llieg,gie n. 1109 1del 1�955 ll'legiolia �espll'lessaime!Il!te 1a!Il!che ll.'liip1ortlesi. di idiill1iltti rerrairri.raWi dio~ti su bilgllitertrtii dii rilnigiresso ma la. \Legge 18 :lletbbriadio ig,5,3, n. 67, 1stabi�ie!Il!do l'adidi!ZJiJo:n1aL1Je e l',M"TotO!Il!diaime!Il!to' ISIU dli essa, iarccoml1.lll1!a tUJtbe llie fattiJspecile 1che d�rrunio rlruogio alhlia rirm,posiizJilolne cliei d:ilrriltti ertariailli; 3) questi diiI'dltJt�. so!Il!o �CO!Ilsidieraiti laJOOilio1ghii alle imposte di consumo e oolipirsCOOlJO, perci�, !i pairtecilparnrtii ai11..e mall1i::liestaZJiom ed agilli. spettaicollri, mentll'le l'furnpresa111i!o � soLo ,:riespO!Ilsabdile per lia rosc:o[S[SliJooe ed iLl versamenito dei ddirihl�i.; 4) un aXIJ:"Oi1Joindamenito 1sul soLo �mt:riotto iLoirdo sarebbe cosa di taJ!Ilfo scai:riso drnteresse dia non giisusti.fiicaire ila �Consiideirazdlorn.e deil legiiisLatorre. Questi aa.-giomeiniti nion sono concLudenti ed UIIlJivoci arl puru1Jo da impOO�l'e che si diJa arl testo del[a norma un S!Lginificaito parr-tiico1aire, diiiverso dia queil.lo ohe espll'limO!Ilo iLe ~oouzdlonii adoperate. L'iaJI'TOtbO!Ildiamento de�iLa ot:lira 1SUJpe:t'I�I01De dii ddie:ci in diieci. lrirre IliO!Il aicOOilJlla rnecessairdiaimeinilJe ad U!Ilta pluraliit� dli openwiio!Il!i : lia lio1ouzdJ01D1e si spirega megilliio se il:'!.�fell'I�lta ailila. viariet� dJeilllie rpossdib�ili fupoi1Je1si oiirca gJ.ii. :Um rpoiriti da po:ritare a cidira tolilida, nelll"iinite!Il!to cdto� dli chilairriJrre che dm tiutto l'iai:rico 1degi1i :irmpoiriti !l�l'aZJicmall1i da 0,05 a 9,95 il.'ai:riroto!Il!daimento va :liartJto a L. 10 e cosi dli seguito per g11i dimpo:riti :lirazruO!Ilall't�J siuperoOII1i a L. 10, 20, 30, ecc. L'a:ddri!l.lilOIIllaile swi. dJiiI'dltJt�. eirairdiaili ed d� reLartJLvo airroi1J01D.damento lSIO!IlO stabi�IJiiti Illehl.'airt. 7 1deil.ilJa liegge del 1963 1cistaita, :Ln modo U!Illiforme � SIUli diiJrriitti e:riair.ilaiLi. doVUJti. iper giLi 1spet1Jaco�ri, marruifesta.zio!Il!i, triatteillilmerntd mdiic1ati dai n. 3 e 5 della taibe1lllia A a!Il!!Ilessa alla J.egige n. 1109 del 1955 ., ma tarlie unHiorrmi.it� dii appilii!oozliiOIIlJe 1die1l'iaddlizttoo.a1e non Mnimma lia diiverrsit� deil.ilJa dlis1cip11Ji!Il!a dli base dei tr1buti ernrrtiJaild rper lie v~Jie oaitegorrliie d~ spettaicoili, mandd:estazd.orui, trartitenriimenti a taiilJi. trrtilbUtti asso1g~ e ,che, per � 1Jl"ai1Jte!Iliime1111tii dJanZJa!Il!ti -'COilD.e per aiJJbr<i -SIO!IlO applJiJC!llt:i U!IlJiitari: ameinrtJe suilll.'mtro�rto lm'dro toitaaie. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 699 L'1�llilJai1og�,a deii diiil'irtJti eriairdlaJJi ,iJll �esame oon il:e fu:nposte dii oOIIllSIU!mo pu� vai:Leirie preir gli aispetiti. normativii �Che mm sono regolati diiretitamenite diailLa liegge I�IIl modio aiuit<moa.no e .peculiiiarie: liin\71ecie nierlJa speciie, come s'� detto, ilJe ([JJOII�mJe diiirretrbamente aippliiicabilld sono .plt1eaiJse ed unii'Vocilie. La poir�aitia il.'liido1J�a dJei1J.'alI'lt10ltcmdamento dm. esame � pdiernamelill�e coo.sona raiJilJa .fuirwiiOIIlJe dJeihl'�amro11lo1ndiaimento medeSI�Jmo, che tende a :liaCJilli,'�lalr"e co!l1tegg..i e ilJLqu:idaziiOIIli, noo. iaid �iinooemootare somme da pagaire iJll re~zt0I1Je a caiuise belll dietea:iminiarte. Ainc:he 11.'aiooUll'ato esame storilao de1La diiscipma normativa deihla materia dei Idi.Titti era!'ia'li .sugli 1$1petta1colii, 1fa.tto daJ!la Dillfesa ldeill'AmmiiniistrtaZ�IOnle, non gU<Ulilgle a risuW1Ja1Ji siigllif1ootivi, perch� trasCUJI'la ilia vairdlet� dielwa base �ianai1Q([]Jtbi�Le, pieir 1i d�ll'�lt1li. dm. esame, stabhliiita a secoo.�dia d!elilJa 1I1Jartuma diehle maa::tdr:restazdi01I1Ji <assoggietta�e a ifmiibuto e che il.a Jegge funvieae plt1ende dm. dliJsbilillta C'-OIIlJSi<lieiraz�IOIIlle: sicch� La dliisoip]Jinia :liolilJdiata suJJLa italssazdJOIIlJe .delJl'dinrfIDod.<to iLordo fotaLe e reLarbm, tra gJJi ailtrti, aJi tratteniilmelillti dianz�llllltd, si diifferer:izdia da qcueWla clre rilassa i singoilii btgillireitti dii entrata a ma([JJirfesta:irliolilli di, ttpo di\7lelt'so. In defiJnliitivia, 1001lliferim�llilJdO wa pi� a:"eoelill�e 1deCliJS�IOIIlJe di qcuesta Corte Supl{1eima (soot. 1415 del 17 maggto l9W), we SeziJO(nd U<nd.11:Je Oi'Vlillii mbadiJscolillo che 11'aira:"o'bOIIlJdaimelillto idleilJ1'1addi:2lii01I1Jailie ISUJi idlilvii1Jti eriamallii, diJspostio da11l'arr:t. 7 ide1la �legge 18 :febbraio 1963, n. 67, va a1prpliicato, Telia:tdivamente ai iddmiJtti idia llitquJiJdJoosi SIUJlil'�iln!trodrtJO �JOII'l�lJO rflo'ba1le ideg]Ji :spe,t1JaJoo11i, giiuoc:hii e triattooiimelillti, �SU1li1'1addlizilona!lie IClomplieiSISJ�IVia JiiJquitdarba perr ognli malllild�estaziOIIle, allllc:he qua1I1Jdo <dleilJl';mtrodrtJo ilioa:'ldo :totaLe :fa paJrte1 I�ll prrez.2JO dei bilgtliietti �dii e1I1Jtrata per llJa partei~iiOIIle aWlia marnli.fes�aziJOllle. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 m�irzo 1974, n. 830 -Pres. foaJI"diJ Est. Pasaasiio -P. M. Outrupila (1aOIIllf.) -Miilniilstero idleil.Je Fdn~e (aivv. Stato 'I1aa:iiJn) 1c. VeL8Jlt1wta. Imposta di registro -Agevolazioni per gli edifici scolastici di cui all'art. 44 della tabella' B della legge di registro -Acquisto di casa di abitazione da trasformare in scuola -Esclusione (r.d. .30 dicemqre 1923, n. 3263, tabella B, art. 44). L'agevolazione dell'art. 44 della tabella B della legge di registro ha per oggetto la costruzione di nuovi edifici e l'adattamento, arredamento e restauro di edifici esistenti; essa non � pertanto estensibile al -\ I I 700 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'acquisto di un edificio gi� costruito (neiLLa specie casa di ab?itazione) da destinare a scuo�i (1). (Omissis). -Con li dille mo1Ji.V1i ,c.fue, ip�1I' lia J!ooo .ccmnessi.1()(!1Je, V'almJO oOillgiilurnrbarmerute esarmilniartli, Ia 1senten2la viilelnle 1oein.ISU1rata per viiiollialZI�J001e, so;(Jto vari profili, deill'a:rt. 44 della Tabella aihl. B alla (Legige di ['legilstro, ipOltevia essei11e aippilliloartla iailll'1a1oqr�dis1Jo dii UIIl edliJfilciio g1i.� oos1JriUJi<1Jo; liiniollltire J.'agievoilJ~LOille iriiJgiuiamda solitaJDJ1;io glii 1einiti I�lellllUl1li. a ;prmvv:edlere iailit'edlillliizd.a sooliastka, ,qllJJailii 1sOI110 1i Com'lmli, e n001 potevia esseire appooartla ad un priiJV1artJO. La OorrtJe 1oslseirvia che, .seCIOIIlido rJJa 1liett�1I'allie :lloo:onuil!alZI�JO!Ile deihlia niolillllta in resame, ro001Jtenul1la ne[ citato aivt. 44, dfJ. benleifiioilo rdieiliLa ve~isrtrruzliione a 1laissa lf�lssa � stJaibihlrirtJo per � g[i artrtli �e 1cOill1lrlartltJi ireillartlitvi ailil'arcquliJslto� dleillle aTiee ,e arlWa costru:zJiloine, aidartltarmento, ramrrediarmenJ1Jo ed aJ. res1Ja1Ull:O degli edlilfiioi 1scolia1sttoi pieir ilie 1smwiJJe eliemenltarrli e IPOC li g1]airdlilnJL ed aisJillii d'�n: llanz.ila 1e quellibi peir ila rcorstxiuzliJooo �dii lnlUIOMi. edliificlil diestJm:fi alli1e scm::iile norm1a1liil 1e peir ll'.a1dla1J1Jamooto, dil i:reisrtlauro 1e tl'1ampliilaimento di edlilfiicd. esd:steni1li �. Fra ,ta'Li ipotesi: noin rientra quella rderlil'aoqUJils:to di 'UIIl edifido <gi� oos1JruliJ1Jo, �ooime IIlleil. 1oaiso � aivvoouto. 'Ilrlartrtlalnidiosi dli ed:ifido e\S!ilsrtlelllte, (La 1I11arana rin 1esarme !I1ilohiilede �Ja ~L� �vvre1!11Ulta� ,dJesrtdini~ilone: sooil.1astdJca deil mediesilimo 1ed �lllldii'V'idiua il'oggiertmo ,delJ oOIIlltrartrbo niellJ.'ardarbtamento deil.['e:dtifioilo a ta(Le llllso, Il!el ,SIUlo reS�JalUII1o, ,aJI1100dlarmeruto o amplliamelllto: fupoibesd queste relsitr:mee iallilia :llartrt:tilspe1oLe tiJn esame. Vrwo � 1chle, rsie1co1I11dlo qualillto hia l'lilV1elato ilia Oo:rte d'a(pp1eilf!JO, ilio scopo che La 1I110I'IIDla 'si prrte:llilggie � qUJeihlio di illlloreme1I111Jaire e miJg[iloiraire g[i li:mmobHi ad 'lllSo 1scollais:biico. Ma i� marnifesto clhe una siimiJ,e firnialWt� idevie 1e1sseiie peiiseg1UliJ1Ja a mez:zio de1g[i raitti espoossaimerute d!ailJla ileggie prev:ils:fi pEl11oh� le IIJJoo:me rohe 1accoirida1I110 1a1geviolla1Zliiond: tirliibwtairdie, peir dii. ili�irio cairiatterre eoce:ZJ~()(!1Ja1e, !lliOIJ:l. sOillo sUIScertmilbii]i dli rappWiioazlilone ooalogfoa che vlierta di iriidleil'IWe a 1oaisi n1oin dJIJJddioaim ma �es1l!I1:mell: iallilJa previlsiiOille Jieg1iJsil.Jaitliva queilllii IClohle~artli .aJi roaiSli �IIlldlicati rdallil�a .sola �idienrt:Jilt� dJeil[o 'scopo 1ohe giliii uni e ~i 1ailJtl'I� ISOIIllO r~dOl!l�ru 'a iperoseglUJill'e. Se ila We~gie WrufartJt:i, fl'la pi� artJti SIUISCett~ biilii rdli poosegudire ilio �stesso scopo, ha 1aimimelsisi aJl belnef�iclio trli'bu1Jairdo soltalillto railJCIUIIll� 1chie ihia iels[proossamente menzlilooaiti, lha VIOlJuto esclli!Uldleirne gJii 01lrtrii rche IIlJOl!l ha men~~Oillaiti, daito �ohre, peir 'ClOlffiPI'ElDiderie allllohie quelSrti, sairebbe baistato rarviesse 1ilnid:kaito i1o �scopo sea:wa dindi~caire li Silngloilli atti a:mme1ss1i ra Ilil'llJJiire rdJeiJ.['ai~e1V1oillaJZJ~O!lJe. -(Omissis). (1) Decisione �esattissima. Non constano precedenti �specifici. Peir le altre questioni irnerenti al soggetto �destinatario dell'agevolazione e al tipo di scuoilia v. Cass., 5 luglio 1968, n. 2252 iin questa Rassegna, 1968, I, 1001, �con ir:Lchiami. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 701 CORTE DI CASSLA.ZIONE, .Sez. I, 2�9 lll.a['IZIO 1974, tn.. 88'5 -Pres. Mliirabeill1i -Est. Brarl1Jca1cicdt0 -P. M . .Si.11ioocilii ~OOl11f.) -Soc. AqUJhl.ia (avv. Ull'lballlli) 1c, Mill.i:iEterio di�lWe Fliln~e (1aivv. Staitio V:iiiaildland). Imposta di registro -Prescrizione -Interruzione -Atti di costituzione in mora diversi da quelli previsti negli art. 140 e 141 legge di registro -Idoneit�. (r.d. 30 dicembre 1923, 111. 3269, artt. 140 e 141; e.e. art. 2943). Le cause interruttive deita prescrizione poste dal codice civile sono appticabiLi in ogni camPo del diritto compreso quello tributwrio, si che l'art. 140 deUa legge di regist.ro ha camttere integrwtivo e non derogativo deUa disciplina generate. Di cons.eguenza � idonea ad interrompere la prescrizione unci lettera deWUfficio con la quaie si itnvita it contribuente a fare la dichiarazione di valore ristpetto ad un atto gi� regiistrato a tassa fissa (1). (Om�issis). -Con il.'1U1I11co rcoimplooso motivo rdli ricoll'ISo LLa Societ� Aquiil.a denU1I1da1DJdo � difetto, co1DJtraididittoriet� erd illog]ciit� deillla moti. vazd0U1e �, tn.oilllc!h� vi:olazJ.one e fa.iLsa rarprpiLi!Cazione de1gili arrtt. 54 e 5.5 Tarrdffa ail.il.. A J.rr., 301 n. 2, 17 .e 53, 136, 140 re 141 rd:i qruesfa rui1tima 'liegig;e, 21943, qUIM'to rcioo:nmta 1c.1c., 20 e 2,1 !t".rd.11. 7 1agosto 193�6, :n. 16'3�9, ed 1a1DJcoo:ia 1dellllie � l!'lJOll'IIIlJe 1SIUll.il'dinrtJea:ip:rietazdione ed e1>eciuzii.OlllJe d!eilile ri;wove �, degili artt. 7 e 8 l.r. e deli'ar:t. 345 c.p.1c. -1ceilllsura il.a s1e1nteau:a imlpuig1naita sotto di�IVlemi p:riofiilli, 1chie .qruJi 1coovitooe �esaimilrliaire� siepaTatlamerube e d�n U1I1 oo:idiilne li~co, paTZI�lailmelDJte diil\7l&lso dia qruelli!10 rdeilil.ia !Loro ipl'O!SpettalZI�iOII1e. :Ua Xl.iicOII'lretilltle :tlarrnelillba, ial!l2liJ1JuJtto, ohe !La 001r1Je di .Aippetl.iLo abbia rissip1i1Illbo il.'1ecoezfo1DJe dd ipll'leS1cirlimil011Je, oostrut1Uente il.a ipirtirrna !l'laiglilone defila SUJa OP1Po1sizJiJ01DJe 1ailllia p:rietesa dlehlia Fil!'lJainza, mIUJ0!\71�1IlidJo dlail. p.tieSJUppOISlto (1) Sul punto specifico v. Cass. 20 luglio 1971 n. 2352 i.in Mass. Foro it., 19i51, 692. � del tutto pacifica il'affermazione che Le norm.e g<&]erali del cod. civ. illl materie rdi pll.'escrdzione integ<rano quelle della legge di registro e le modificano anche, come nel oaso deil.lia doo:na:nda perenta. Si ritiene invece che la legg�e di registro contenga u:na autonoma e 1comp1eta disci.plina dei <termini di prescrizione (tre e venti anni e ptt'esCJrizioni particolari disposte �con leggi speciali) si che non pu� mai ipOltizzars.i. UIIl ~appo}.')to nuovo di speciiaJ.e regolamentazione cui sdia riferibile la pirescdzione oroinmia decennale (Cass., 18 giugno 1973, n. 1798, in questa Rassegna, 1973, I, 938; Hl giugno 1972, n. 152:6, ivi, 1972, 718). 702 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ohe, l'.liOUlOsrtmiitle �lie diiJ.;ipos~iOIIlli 1deglii aJI'ltt. 140 e 141 del t.u. 3-0 dilloemb!I'e 1923, 1n. 326�9, 1c:he dlnidiciall'.llo ~i 'altrtti a ou:i 1si debba lliiicionosiciere ilia efficiaic1ia I iintarru.1lti'Vla deWlie plI'lesCII'imOlll!i ilil maiterlia dli :vegJism-o, :im. questa maitelliiia trovi anche applicazione l'art. 29�43, quarto comma c..c., che s.tabiUsce come 1Plliiil'.lld�lpliio g1ea11erialie 1che llla prieisicmizJiione � I�IIlrtlelrlI'lorbta dia q'Ulru1siiasi aitto I i che vialligla a 1co1Sl1Jirtrulill'e I�IIl mOII'la :hl debirtJOII'e. .Ainiche se codleista rbesd � 001t1 fcmme a.Ll'ordietllltametlllto idelrlia giiitwilsprudJell'.lizla 1diL qUJes1Ja Supr.ema 00II'rte, talle �OII'lilenrbame1nfo, 1seoondio J:a 1sooiet� AqUJillia, merditerebbe dii eSISlere mooi I fioaito ll'.llel �S:el'.llso �diell II'l~oonoscdlm�a:lito �die�l1a IIllaltUII'la speoilallle diEilla dliisci[pillilrua contempi!Jaita nel t.u. 1n. 32169 dlel 1923 e diel consegiuenite d�ll'.liiJegio dli aipipili o;urlione dellil'1airit. �21943, q1Uavto �COOilllllla �Cic., .q'IJlall'.lldio si 1maitta di diniteiriru 2J�Jone 1dielrlie fPII'lelSICI1~ilOnii prervi~stie ll'.llel dietto rllelsto 'UIIll'ilco; e ci� .perich� i!Ja dieriogia �atl TlegliJme �oOIIllJUJile �samebbe qr1.11i gl�IU!stLfiloaita, dia 'lllil J.ialto, dia � esi gein.z.e idi �ceritezz;a �oilI'ca J.'1esils1Jenm. dlehl'arti1Jo ilrutleJrl'IUittiJVo, darba iLa pi�llI"bi. colai:re .c'tei!JioartJeziz,a 1dieil:la maiterila ., e, �dialhl.'1aWbrlo, 1dia � oocessilt� :l�oirmailli cOIIllsegu:enti ialilia [pll'lesel'.lJZJa dlel11a PuibbillLoa .Aimmiin�!StT1aziLone �come p1a!I'fbe del ll"~OII'lto trdlburtlall'lilo �. La �Cel'.llsUJra IIllOln IPU� �essere aiooolJJ1Ja. Oome ilia .stessa >IiicOII'll1ente ruo01I11osoe, qllllelsita OOII'.te Suipriema, con g.iiu l rilspriu:dlenza �consoliildiaita, ha ll'irllenurbo 1c:he � 'Le cause mtelI'll"Uttivie delilia !: prescoc-izio�e rposte dal c.1c. sono a!P!Plkabili .in ogni campo del dlill'itto comprieso .qrUJellilio �trdiburtlalI'liio, ,dJi �1lailloh� �1'1acrt. 140 deillLa iLeg.gie dleil. regi�!SltO.'O, che erl!UIIlloila Jie 1caiuise idli dinrtJerll'luzilonJe, ha �oall"aitttere lim;tegl["ativ�\> ll'.liQIIl dell"ogiattivo Il dielilia idiJse1ipliil'.lla gienieriallle � (>alir., f:ria 1Jie alJJt:rie, Le sentenZJe n. 2~�52 del 20 11iu~io 11917'1, n. 2032: 1d!el rn giiugno 191618., ltl. 96�2 de1ll'll maggiilo 1967, I n. 393 1dlelll'8 febbll'aiJo 19>63). Questo principio deve esser.e co1t1cferrrnato e applicato altl(lhe [J.'e\l.�la i= dedsiio1t1�e ide(J.la ipresente caJUJsa. Illi Le 11agiJOIIIJ� 1aididiorbte d1ai11a Soc. Aq11.11il1a pecr tSostenerie la ll'.lieoosisltt� dli una modiifilcaziJoll'.lle �diellilia 1giiUJriJspriu1denZJa .rJJOln sono 'oon'VIIDoentbi.. Con la iprio:na di esse, si richiamano � esigooz:e dr 1certezz1a cd1re~ ila esl1s1Jell'.lJZJa ideilJl'.aitto :ilnteririuttivto, daita lia piall'ltioo1Jame dlelJi!cate~a defila ma~ teriia � ; ma llie 1eisigie1I11ZJe dli 10�1l1'bez2la .scmo gii� ,tuJ1lefLaJte dall 1egiiSLatOII'le, ilil yita geniecr,ailJe, �qUJall'.lldio ll'.llellil'1a!I'lt. 29,43 1c..c. ha 1staib1�0 1Cihe il'aitto con effetto in taromtibivo idieiLla priesorli~Oll'.lJe 1diebba essere liidlOilleo a colsrtJLtUlilI'e ��IIl mo['a fil 1diebi1lOII'le, :nichiJediel'.lldo, cosi, mm 1ohilacra malI!I�lllestazforne .dJi v�owOll'.llt� dei!. orediiilJOll'e �dii ottenerie !il soddlis:llaoirmentllo del ruo dfurlitto. Ulna rbUJtella dtl:ffieriel!1ZJiartJa e pi� cigioo:iosa ipeir iLe (pl1esccr�JZI�IOll'.lli !iJn maitell"ila tirl.iibiUtalliiia nion rsi �1sp1iJeghwebbe, p�ll'loh�, 1come si priescindie dallllia martlelll'ia ne!11'mdlioaa-e :ill foll'.lldiamento ,dJellJiLa priesCll'l~�loll'.lie Seimpil1e :nieilllJa proesnmz1ilmre mlaJbbaa:JJdiono 1dJel 1dlill'il1lto 1p& ll'diillelrZJila del rtJirtlolliame, ll'.lJOIIl vi !Sairebbe mortiivo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA pea: r:Mler�Jrl>li aJWa mal1leo:iila w fme di pos1rui1Jao:e 'lll!lia piartj,colao:ie quiailiilfiicaZJiJone ideilil.'iartrtio tin::tJtea:lriwvio da 10UJi si do'VIOObbe desumere !lia oossazliione delil''�llllea:ZJia, nehl'dipotiesi dieilllie presorliZJiJOllli diclllio ~Clila[e ti!po quii oonsidJerarbo. OOIIl ilia rSeoOIIldla TlaJgliJOIIlie' si �lll'V'0081Ill0 aiSSUllll1Je e necessilit� �O\l'tlllJailli � dier�vanrtii daJlila rp00seinm delllia Pubbl!iica AlmmilndJsrtxrtcme 1coone pair1le dJeil. vapporrto rtrdibutarrdlo; ma .qrueste !lllecessi!t�, lllleli fillmli,ti �lil cuii clretitli:viamente sussilsboinJo, 100tmpori1JaJl1JO 1so!IJtanJ1Jo 1che gtlii atrtJi I�llll1lelr1I'IVi�: !Plflovendleinti drotla Pubbiliiica .AmmililiJstlraone aissumano ile fuirme piresorJ.tte per il.'esiistenza e lia Vlal1kldrt� dehle maindrfuistaZJiooi di VJo1olillt� prorpll"iie di questo soggetto, e !!l!Olll gi� che lllOlil si ipOslsalilo <l:timmettere atrbi mterir<uttivi diversi da qrue1hl oolnltemrpJ.ati d1a1l'art. 140 JJegige di regiiistro. La 11.LcrnrirenJ1Je si dUJOllie, poi, che i giluiddci dli aippeil'.10 abbilalllJ() ailltribwto iaJlllJa liei1Jtem oon ilia qu:aile I'ufficiio aie chiese dii :lia.re \IJa dliJchilarooiione dii va:lore di! sLgDJid�icarto dlli un aitto di �oostiltruZJilOlnie dJn moira e aiI SUJcoossivo pag;amoo.rto diehl'1mporSba gradualLe di L. 212 da pairte sua quellli<? dii wn aitto d� a:cquiesoeinza, traendo la c101I1Seg1UJem:ia cihe iLa p1r1esic1riz:ione s.La srtarta interirotta da rtiaihl aitti. Quei g&uddici inon avirebbero c0t11isilderato che ihl Vlailiore deihl'atti'Vliit� che si prelleindieva drnrtienruit1Jivia del1IJa iplfleiSIOl".izJi.ooe sairebbe non siJCUJl'o, eppea:� gtliuiriidiioaimellli1le �lrll1il1eVJaillli1le., posto che, !!li()(()Jorstanrt;.e codesta at1Jiviit�, '11a oonV'eltl.Zi�!Oilie tassaltia, a quailnlto avrebbe mchdJairaito fil rarprpiresen1l8Jillte de�JI'uffio&o 'lllellJI'drnrtierirogaitor:i!o l'eso dJn primo giraido, san-ebbe rimasta dis011itta nel � campdione dubbiosi �, cio� deg1i arbti dli nia1ruira irnicerta, e srlia wa lie1Jtea:1a dehl'UffiCI�IO �he 1a o:"iloev.ta d:el ;pagiamoo.rfJo :ruoo sairebbea:o strube aicquilsilte agi]Ji artiti, cmde sarebbe 1mp0/s1silbd!le rilloostruiirne fil collli1lenu: 1Jo. La Coritie itmilestilll:a si sarebbe pCJJi oolilJtm�Jd:et;Jt rnvv1sallldo Illeil pagamento delil'1ilmpoota wn artito di aicqu.Lescenza e nel co1I1tefmpo ao:n.metteinidlo che hl paig1arm'el0Jto era stato �effetrtuarbo OOlll rilseirvia. � oppolfllnmo oonsiideracre li r�llliiev;i mossi aihla selnlte1nza impuglllJaita per la ipainte 11iel1aitiVia ai!. valliore 11iJoonosci1UJto ai11a ilierbtera sepairaibaimeinte da quehli a1Ha stessa sente11nia �ri<v0t1ti inel!la ipa["ll;e concerlll�ente :ill ;pagamento dehl'iimposta. Bremesso che ilo slla!bdillire neli silllg10ili oaisii. se Uill diaito atto a:bbfua efficaciia dirutJel'rU!t1tiva d!eliLa presooiz1one, �illl qJUaJnto a1tibo di ooshltuzdiOIIle in moria idieJ. de1hltoire, � ilndiag1�lllle dli mer.o fatto, irns1indacab1ie tin casmZJiolile, re IIliOlll pea: vllizd di mo,1Jii\71azdJooe (dir. Cass. 20 marzo 1969, n. 872), ii. r�lliiie'Vi delilia rpll'lima specie posls101r:to essere qui �esrur:nriinam soiLo nei LimdJti dn CU!i essli si rrdisollvolllo nellla d:enllmcLa 1dii viiZJi di q'llle!Slto tdipo. Vdistii 1illl questa rprospettliva, essi non sembirano funda1Ji. La senrtenzra dmpuglillalta, rne1La parte che quri drnrtieiressa, cOISl. si esrpird.me: � ... nel caso dln e1s1aime, iJ. dJimtto ,dJeWil.'Ammilnd;stirazroine finarnz&airfua, in 704 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ocmso dli. prle!SCll'I�IZI�IOIIlle, � quieililio dli iJmpoNe un supplemenrto d'imposita e ipi� pocieciilsarmenite di rptrertenderre, 1i1Il �1uiogo del�.'mposta fissa poooopdrt:ia a:l momento dellllia 111egilsfu"a:zdioolie deilil'aitto, il.'imposta graduarle OOttJJse:gtUJente a dthneirsa qu:ailiiifi.'Oa:zJiJOlllJe 1die!lll'aitto stesso. � Oi� posto, llia rdlchiiiesta rdiilchilariaiziilOllle di vailore, fatta diaihla Fiinralnza a:lll�a S.ip.A. Aquiil1a in data 7 :llebbr:aiilo 19>59, nio.n pu� non essere cOIIllS�Jde:ll'larta �ciome aitto di messa dm. mora �dieLlta conmbuenrtie, perch� m essa � 1imp1licirta urna ben chiilaira voliOllllt� dehlia Fdtnarnza dii procedere aiLl'imposiziilOlllJe dli suipplemento d:i rilIIJlposta e non ~� soltanto di dar luogo ad un aiooertaimento dli. viarli01re. In:flatti U111ra vii~ deil. gemere, reiLaitivramel!l.lte aid 'UIIl ratto riegiils1mai1io ra tassa fissa, ilndlilcia J.'lilnitelndliJmento dlel milsco di dilsaittendiere l'i0111iJg1�l!lamila qu:allliJfioa2iilOllle 1dtelll'1ai1ito (ohe diiedle Jiuog.o aiID.'a1ppliilciazJiJOIIlle rdielllia �taissa filssa) �e rdlil prooediere atd 'UIIlla quiaill:i!f�io�l!ZJ�lone i!Ja qlll!alle 00I1Jsenta Ila taissaiZJilOllle di:n ll'laJglilOlllJe �dlel viailiooe, �cilie, di:n 1ciaiso dlivre['SO, lia irtildhiiiesta ISaJI'lebbe !Pl1ilva rdit Og1!11L ISCIOPO e dlell rbuitto d!nuitille �� Questa moti'VlaJZJilOllle d� tl'lag1�IOI11i 1aidiegiuiai1ie 1e .gtirumiidliloamente omll'erttte die�ilia 1dleciiJsilOIIlJe aidiottaitia e non pu� 11iltenetl'lsi wmaita pe111ch� dm essa si !Pl1elSC1iJndJe 1dJalliLe rC�lrtOOist~e tChie 1Ja 'ClOillVleinZJiJone taJssaita IS�la tl'I�!maJSta liJsordJrt1Ja l!lleil � 1081IIl(p(iJOlllJe �diUJbbiiosi � , 1e 1si 1iginova 1ohe llia iliettetl'la l!llon � tSltaitia aicqiUI�lsilrta aigilJil ;aititiJ. I rgiJudiiJoi dii appel�.o i!lJOn avevaIJJO ailiCIUl!lla '!lleoessilt� diii OCICIUIPra['Sli dli questi rdil.lle p!UITT.ttil, petl'lch� 1ceirtaimente l!l!on tetl'lal!llO droiJshni. Non iLo era di! ipirtilmo, 1i1Il .qrUJainlto ll':ilsoo~ilonie nel � �ClampdtOl!lle duibbilosii � � IUJil adempimento :li01I1maile equiilvo100, e;pper� assoliurtaimente diniildoneo iatd es1pll'ti1meire lii! roOl!llVI�l!lciJmento d1ellll'.Aimm�lnils1ll'l3.zii10llle 1surl�.a 1DJai1iU11a 1dlehl'aitto lilscirditto e rllairuflo � meno 'Uiilla qfl.llailisilaisi mal!llt:liestamOl!l!e 1oonseguell'.llZJilat1e dellllia VIOll�cmt� delil'Ammilnlilstmazdlcm1e; 1e, �Clomurnque, La rOOlllJSer'VlaJZJ�lone� de!hl'iisordizilOl!l!e tl'laJip�p11esenta IUJil compOI'ltaimet!lJto metl'laimente 1omilssilvo, ohle., .per essere altt:rdburilbiille aWJJa metl'la '�lnetrZJila dell funziilcm1acr'lil0 roompetenrte aililia 1lel!lJUita deil CMnpiJOlllJe, l!l!OIIl iportmebbe mali �8'SSU!I':gletl1e taJd mdiiiCle rd.iJ IUJllia detell'IIIlfflntata volioot� de]Jl' Ammilnlilsimaziilooe. Non lio erra li[ 1secOIIlldlo1, liJn QJUJairuflo p1ell' r(iloo struire il contenuto della lettera non era affatto necessairio di51Porne maitiel'lila�imenrtle, ma ben 1si potevia !l'I�ICIOI"ll'letl'le 1atd iellemienti. preSIUl!lltitvti. rdi silOUil"o 1siJginliJfitciai1io, �cioime, del rtesto, 1�l!leooepilb:iWmente1 'hia :llatto ILa sentenm d':a!pipellilO�. Ploiloh�, ragi]Ji efiletti rdiei1l'tilntevrurzilone tdle�ilia p111escri7JiJOl!l!e, '.Ila J1etteira d:ellila F'�lnlB[}JZJa hia 111iJlievia1n2Ja d1e1letI'lmilllial!l!te, Ul!l!a viotlita 1oonstdiell'laJta vralliitda iLa motilvaZJilone delilia sentenzia dmpug1!llaita llllelilia paJI'lte !I'liiguacr-danrtie l'efficacila tdlii questo dio1curmeinrtio, non mette �001I11Jo tp1i� dii ooC'UlpaJI'!Si diellllle cmitiohe :rie�!aitivie all VlailiOlll'e 1aittmibulilto ail pag.aimento rdleWl':ilm:pOlsta, ptetl'lcih� esse tocimmo U1I1'1airgiorrre1rn1JaZ1iJOI11e 1sotlitainrtJo .acoess()(['l]a e Tlestal!llo qUJ�l!ldiii siupell'late �ed aissorhilte rdla111a deciilsilooe sUllll'1air:giomenta1ZJ1one tpI1�lI11CliipaWe. (Omissis). ~ I I f: >I I I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 705 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2'9 mair~o 1974, n. 889 -Pres. Saja Est. V all!ore -P. M. Miiine1J111 ~oonf.) -lVlliln!ilsltea:io del!lie Fliinlanizie (avv. Stato Tomasiiochio) re. Banca Nazionale del Lavoro. Imposta di registro -Enunciazione -Requisiti -Mancanza -Fatti specie -Mutuo cinematografico concesso a societ� in coproduzio �ne -Tassabilit� della associazione in partecipazione -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 8, 62 e tariffa A, art. 81). Imposta di registro -Tassazione provvisoria -Disposizione dell'art. 32 della legge di registro -� di portata generale -Mancanza della denunzia del contribuente -Contestazione sulla determinazione del valore presunto -Esclusione. (r.d. 30 diilembre 1923, n. 3269, artt. 32 e 79). Poich� l'enunciazione tassabile deve indicare tutti gli elementi .dell'atto enunciato in ordine ai soggetti, al contenuto oggettivo e atia reale portata delLa convenzione, � da escludere che sia enunciato un contratto di associazione in partecipazione (co-produzione di film) in un atto di finanziiamento concesso .da un ist;;ituvo di cred,iito dnem1atografico a due societ� di produzione, mancando l'indicazione dei singoli app.orti e la determinazione del costo de�l film per la cui produzione � creata t'assodazione (1). La disposizione dell'art. 32 della legge di registro � di portata generale e trova quindi applicazione anche nei contratti di distribuzione cinematografica con corrispettivo a percentuale sugli' incOJSsi; di conseguenza, quando sia stato determinato, di ufficio, il valore presunto deLl'wtto da registrare,_ il contri.buente potr� denunciare a suo tempo il valore definitivo e domandare >Se del caso il rimborso detl'irwposta pagata in eccedenza, ma non pu� contestare l'entit� del valore presunto prima di aver presentato la denuncia di cui all'art. 79 (2). (1 -2) Sul punto specifico della prima massima v. in senso oonfoxme Oarss., 15 febbraio 1965 n. 232, Riv. leg. fisc., 1965, 1087. La decisioine non � rper� del tutto !Pe<riSIU!llsirva. iJ OJrmai rClOIIllSIOrlidato dJ. principdo che� il.'artto enJUJnCmte dev�e LSEl['!v:ilre non solo da pil"OIVla ma da tiitoJ.o .dreiIJla conv, enzione enunciata; tuttaviia non sembra possa aff.ermaTsi rche la manoanza di indicazione degli apporti o del coomispettivo (in �sostanza del vali.ore sul quale deve liquidarsi l'imposta) sia essenziale, giiacch� non solo peir \l'atto enunciato ma an.che peo:-l'atto palese la manaanzra del pl'ezzo o 1comspettivo non esclude l'~sistenza dell'atto tassabil1e e l'aipposita norma d�e11'a:rticolo 17 deiJ. r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 rstabil.iJsce 1e modaJ.rit� pe;r 1sorp;perire alla mancanza di ind1cazioine del valore. Quanto poi a1Le enunciazioni defile sodert� si pu� ,diTe che !La i'llJdkazione degli apporti manca quasi sempre, tanto �Che esiste tutta una casistica gJurisprudenzia1e rper determinarr. e i conferimenti con un sistema di presunzfone in base al patrimonio sodale. Non sembl"a quindi ohe possa coindividersii. J.'raffermaziorne che l'lrff&��-mtfl't�&wlitfftlffttfff&fifffifili�ttlffffffffiltmfimfirzrr:rtrtrilli1&tff&fttmr1fil 706 RASSEGNA.DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -La OOO'ltle dli mer:irto ha ll'lirtel!llUlllo ohe, [pel'lah� si aibbda ffilJUJiliciJaiZJilcme ilalSlsaibliilie 1a�l iSlellllSi dieffil'1airt. 612� ci�taJllo, � nieoossalJ.'I�JO cihe ll'aitflo ennmciilalllJ1Je 1C10IDJSel!li1la 1a 1den1Jitfioa2lilcme �Jeffi1a ccm.voo.zdione eD1W1JCliai1Ja tin Oll'ldJimle .ai suoi �eiliemetnrtli 1oos1Jil1Juti'V'i �essenZJialliil, I�lll. gudisa dia oos1Jil1Juilre llJCJlll sol10 l:a prriorV1a dieillla iSWa esils1loo!zla, ma .aiddliri1Jrum liJl til1Jollio tre!l:a<11i1vo, e c�he, neilil:a 1sipeClie, diall�.'a<111Jo 1soMiopOJS1Jo a regtlis1Jra1~01Ire emell'�gleVia sollo il'esisterwa idi 1U1I1 l"aiPIPOll'<tJo idJi oolllJaiborl~iiODJe :tria ilJe dule� !Sloroet� ;in Oll'1diitrue a�!1Ja P!'IOdu:zJilone dleil :fulo:n, 1eileimen1Jo illl'loippo viaigo e g1e1Illel'liloo pell' OOIIlJSletnrtlill'ne lia 1o1aissiif�1caaiii01I11e liJn llllil determimlaito 1sc:hema llllegoZliail.Je. COOiSIUll'laltlJdio sliffaiti1Je 00<.tl!sllidleriazilon!i. -e dlen'lllillCliia:nido Jia VI�IOil.aizi.Qine degili a~t. 8 e 62 legge regdis:tro, 81 tariffa ahl. A Legge citata, no1I11Ch� Ila wolliazillcme dieil.l'iar:t. 1321 lll.. 4 .c.ip.1c. e :liallisa e 1ocm1l:rlaidldlirtJtlmlila motivazd.oDJe, ;iJn ll'eilaZJiJoa:JJe ailil'airt. 3�619 llllil. 3 �e 5 �CJP.1C. -Il'Aimm:iind!s1ll'larzdlone ll'OOorr11etnrtie 1so1s1lile1Ile 1Clble, ll'liiccmosciJuta esilstetnrtle ['1eillUIIlloilaZJilcme dii 1U1I1 II'la\PipOII'lto di natura associatiiva, la Corte d'A!P1Pello non avrebbe potuto pervenire ail.J.'1afferirn1aizilolille 1dleilil'I�IIll1la/S1sabliilJiit� sol .pooc:h� idetitia �convenzilcme non riSUilrlla esatJtain::tiffilJtle dinq1U1a1dl'lata d!Il UIIllo schema :11ielgoZJtallie tlilp1oo e, oomrunque, perch� iprdv:a di quella compdiutezza di rappresientaziolile neigoziaile neoosS1aJ11ila 1a :flarr!La �aissUJr.gerie .a 1Jirtlol!Jo :li!'la we !Pdi. Oi� p1erich�, ad fiJrui fi< Jcallii, IIllOIIl iocooa:me, per Jia ilmjpostzlicme, ichle dll ll'laipporto oO!'lrdsponidla ad un Pll'0Cl�lso 1schema ,giilurr:lildli!co, esse1I1do 1suffie1iletnrtie IClhe stabrilllilsoa 1U1I1 viiinooilio pll'oduttlt\110 dli ,effeifroi: .giUlt'lildiilci. L '1aJ!'lt. a. die�llJa [egge del ll'leg!"sltll'lo, dtnflaitti, IIllel 1caiso idli 1atto IllCJlll espoossame1I1te: iPII'leVI�ls1Jo ,dJailWa T1aJ!'liffa, lpl'leSIClll'J.ve La rtJassaibillltt� niel modio IPII'ler\'1ediuto per :J.'a<111Jo ool qlllJa�Je esso pireisetnrtla magg! iJOII"e 1affilill�l1J�. Plmrtla1Il11Jo avrebbe dovurtio 1essere 1aP!Plliiloato il'�llll't. 81 dJeili1a ci11Jaita '.DaJ!'liffia �c:he contempla fil 1colill1Jl'lai1J1lo 1dli soroet�. La �cenJsuma � lmilvia dli :lkmdiaime1I11Jo. I<n baise al IPII'I�IIlCl�IPI�lo �secoodo �ooi la F1iJniaJMJa, IPell' [ 'aP!P1iJoazillOIIlle delilia tmposta 1dli ll'leg1"sitrio, deve atite~si a1lie xliisuilitlaJn. scritte e IIllOIIl IPIU� iI'J. cO!'lrell'e 1aid 1a111Jl'li 1ai1Jti e a !t)il'esunzi1oni, 1c'liovie!Il!dlo otPerriare soilio I�lll. baise a ci� �che xdisuilrtJa �c:lliirieitroa:te da[ testo dJelhl.'arttJo pre1S1e1I1<11ai1Jo pm llia rng1i: st:raizJiolllle, per aV1ersli �n!Uillcilaizlicme .1Jalssabiile occO!'ll'le nion sollo [la prova anche supponendo le quote uguali, manca\lla la ~nc'ld.cazion.e deiLl'entit� degli appo~ti nOIIl eSlSendo indicato il costo del film. Del resto in tema di contraitto �di :societ� che oostitUJisoe la premessa ne.ce1ssaria di ai1tro COIIl1Jratto e paxticoLao:mente del finainziamelillto hancall'iio, � stato 1affeirmato che � una vera ne1cessit� il rkonoscimento del negozio sociale quando nOtD. p<>trebbe dive:rsame!llte av�ersi un al1Jro contratto (di finanziamento, di aippalto ecc.), stipulato �Con un soggetto 1che non sia una pe;risona fisica (Cass. 5 maggio 1972 n. 1358 in questa Rassegna, 1972, I, 678). La seconda. massima � esatti1ssima: sull'idenrtfoa fatti1specie v. Caiss. 12 febbraio 1973 n. 406 (ivi, 1973, I, 424 �e precedenti rtchi:ami). Si potrebbe solo aggiungere, in conformit� 1di quanto afie:rmato :Ln quest'u11lima sen tenza, :che la contestazioine sull'entit� del�a determinazione pirovvisoTia del valore � di semplice estimazione e non deducibile irmanzd aJl'A.G.O. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 707 delilia susSI�lstieinm rdieU�la 1C101I1~Lone veirtballe eillUIIllcdialta, ma iJJa possi1bdtlirt� di Ldernrtllifi!Cl�l!Iie >dieftllla 1ci01I1veI121iloo:ie, iJll �oodlme ari lsogg,etlJtii. sbiipui]JatrubL, ail SUJO oggetto, iaili!Ja �sua ll'lelalLe poll'ltarta e, 1cio�, iln rtiutrtii I�i swod eilJemea:llti esseinz.iladli, ilil modo 1Clbte '1'iartrto ennmciilainte 1sia 11dJ01I1eo a :fulnzliiotnJar !lllOiil so!lio dia !Pl"Ova, ma ainici'hte ida rtlii1Joilo, 1dei!J1a ooa ers~stieinzra ed efficiaClila. (1awcia rtai1e IClOllliSI01ildarta gilm'disprudiernza dli .questio Suip:riemo Coli1e�i!o v. Oarss., rnn. 1016 del 1972; 26317, 15819 e 312 dJell 19168 1e numell'OISle ailitire priecedienti; v .iatnJChe OommilsS�IOIIlle Cernrtralle lo:niporstie: llill. 103193 del 1970; 66210 dJell 1969). Odciorire, iailitlrtelsd, come 1Jarssaitiviarmenrbe esige !IJa dliispoSi�ZI�Jorne deilll'arri. 6'2, 'chre 1lia oOIIlvreL!li2'J�IOln eniua:JJclama 1arbbiia IU!Il rapporto di CIOll1llle&SdJ01111e diri~ ta e fuln:zJiJornaile 1Cl0!11. ll'aitito mnmoilarnrtJe (Oa1ss. nn. 1016 dJell 1'972; 19i5i4 e 1151819 del 1968; 2291 idleil l.19�67). Non. ~ sufficiente, peritanrtio, 1che 1'1arfrtlo emmoilarnrtJe :liaoClila. presumere che alitro 1diV1eirtso IIliegiozdlo 1silarSi icostiiJ1rudJto !Plffi" tiutiti. o �U!Ilia parll'lte di IClOil.�otro che addd'VeilJOOI'O ,arlilJa 1stiipuJJarzlilorne dJel1l'arttto poosemflarto per !Ila a:ieigfushraziilolllie, ma � ne1oe1S1satr1ilo 1dhe tarlie 1arfrtlo cOilJtten,gia clternienti ill�.'V\eilJalbCllrli: lilllidiiviiduam. rtii 1dieU :riaippoo:ito iellliUJillciarto. Tailie prU!!llciiipdio � un 1C1oll'o�ll!atr1ro idi qllleflllo pi� gie!11eirtaile �dhe, pffi" tl.'1arprpiliilciarziiiOlllie .del1l'lillTIIPK>1sta 1dli regiilstvo, l'Uffimo' Fii.nalllZiario deve attenersi al1!1e riisu1tanz,e ,sctritte e 111orn ipu� r&cavaire aUunde o rpreiSillmere qua1r1to ie rp1artf aibbia1110 taciuto o vo1uto ali. di fuwrti di ci� chre II'!iJSUJ}Jtia dJall tesito dellll'1artmo 111egiilsrt:irarto. Ovbooe, fa �se111'1lelilZla 1ilrnrpu:gllllarta, �come premessa gliill!t'lidliioo dlellla decilsilO! Ilie, ha ~rptliiicartio 1JailJi 1P111iinciipi idi diiirdrtrtJo :rtirp1ert:wtiarmem.rte affeirmarti da questa Suipooma Ooll11Je, �ed, iatn1che 1se non ha :llarti1Jo .l'li.rferiJmento allil.'airt. 8 deJllia ilieggie di i'egiilstiro -1che pvevede., [llea.' gilJi schemi negioLZli.ailli norn esplt'leSISlalllJell'.l 1cornrtempJJa1Ji :nJeilllJa '11atr1iffia, :La 1Jalss1aiifolllie [p�rr allliallJogia ha dmplliilcirtiarme111'1Je te111'Ufba poos1ellllte d:ertitia ill!Oll1ma .q1UJat111dio ha esc!l.'1.llSIO che daaJl'atto 1soltrtiorp1osllo a re1giiJSl1ll"at2'Jii01r1e :rdiSUilitlalSISlell"o 1sufficientli ellJementd. dli :liat1io per pervieniire 1aillla .cilJa:ssdtficaziiiOlllie dleilll\alSlsell'lirtla 00111'VlelillZJiJOlllie 'V'm1bafte enU111ciata illl 1UI10 a111ziicth� �lll illll'.1 all.Wo de1gili 1SCihemli 111ego�zda1i, .f:Lpici o a�td-� pici, 100II1!1J:riadldiilstiln.11Ji idallJLa n;arburia arsso1cilarlltva, 11.iiil.ievianido dn paa."rtiilooilru:'e, che taille natura Ticou:-rre sia nel c�o1I1tTatto 1a.tdJpico �di 001s:iiddetta soctLert� ilntevna, lsLi.la Illeil oollliltll1aill1Jo :trl.piico 1dli aisso1Clfarz:ior:ue dlil !Parll'lteoiipaeJ�IOllle, e c:ooc1udelllidio che lllielll'1�1Il1UJI11C1ilatZJiolllie 1illl �esame llliO!ll � l.'lavviJs1a:001e qiUJel!IJa 1compiiurbezzJa dli 111a~amorne 1I1Jeg1ozdlal!Je nrecessaria per dlwle arsSUIIDeire la :llrmzio11:1e idi vero e proiprio titolo :lira ile rp1arti. Ora, acncihe se a,l coir11f:raitto di 1a1ssoicilatZJilo1111e iln platl"belClipamOlllie i� assi1miiliaibdilJe liil 1001I1trat1Jo lllioillo ooi!il.a lptl'lalssi �,detJ. 1se1Jtore oiinemartogll"afico �Come � o0llltll1art1Jo dii corprocklJZ1iJorne � (che la rico:rirente ravvisa nell'ass:erito trarpporto enunciato) ed, anche ammeSISI() che, rpe!rcih� SUS\Sli.sta e111U111JcdJazforne ta1S1sahile, 1110111 occou:-rre cihe itl ll"atp1poll11lo 1ellllUJilJcilarto 1coa:miispOlllidia ad Uiil tp111ecliso schema gifLJll1idiloo, � del!. patri iinlllegia1biilJe, �pecr 1ill testuartlie 1diiJsposto dJeflll'airt. 8 11.T'., che lill metodo dei!l'at111alogiila � 1aP1PilJiJoaibliilie 1S1empl"e iooe, � per S1U1a llliattUJI"a e iPell' ti ruoli effet 708 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ti � iJl 1001Ili1lJ:tartJto �llliUllllcdiaito sia S�JmiLe o� �ainaillogio ad un aJitro oi.ltarllo ne11a Tairiflia. E podich� daffilie oliausolie 1de1Jlia sm:drttua:ia, con cui la B.N.L., oOIIlcedeva aillLe dwe sooiiet� ful prestiibo dii L. 180.000.000 � da destiinaa:'sli aWla� produzJiJOIIlle di un film (a qUJeil mometruto �IIl 0011So dli lavoraeiilOIIlle), noo � dato eviimioere 1l'eniuncmzJiJcITTe di una alssooila2lione dn ~teciipazioirue, sta1n.rte �1'dmpossibfiliit� dli iidenrtli.ificwe i sim,golii aippori1Ji assoggettabdilli aililia imposta di l"egistro, senza dcooirere a l);WetsUJllZJione, n� mdi'Viiduare iiia !"eaLe ip~arlla di ailrtlro !l"aipporito aisso1oiiarllivio (con La oOI11seguooite .i:mpossibdLldlt� per l'una dieilllie due sooilet� prioduttrdloi di pretendere daWl'ailtra l'adempimento di quanito detlviani1le dail negozio di coliliaibOII"aeJilOlllle irn. ll"e�Jaziiicme aJLe '.I'I�lspettiVle quote 'che, 0011ohe SUJPpolste equiViailenti, nOIIl SOIIlrO ~na1bili iper il 1silenzio del contratto enunciante S!Ul costo del film), i vizi dieniunciati aipq;iaiono ��IIllSUJSS�Jstenti e pertanto iil 1giudizdo deLla Coll'te romana 1SUJ1Wa .msufficile1t1zia dii tutti glii eLementi e a.ieqUI�lsditii per il'apipiliioobi1liilt� idleililia [)Jooma dJeil citarllo airt. 62, costi.ltuendo aipprezl!laimento d!i fartJtio, � dinsmdlaioabiJLe m questa sede dli <Legittilmilt�, soo:o:etto com'� dia adeguaita e 1corrie1Jta moitiiV1a1ZJilO!Ilre (Oa1Ss., nin. 1016 diel 1972; 15.89 del 196�8; 13140 deil 1966; 1527 e 2312 dleil 1965). PeJ:'l�lilrtuio, �gi� questa Supa.iema Corte ha a'V'Ufbo ocoaisiiOIIlJe dii afreQ'm8Jl'le, irn. �UJna farll1Jilspee1iie conSI�lmilLe, 1che La dilchil8Jl'laziiJ01I1re co1t1tenuta dJn mi oOIIlta. iarllto � 1ohe un �diarllo fu1m � staito prodlotto m oompairteoipaZJiiooe dia diue soggetti � IllOIIl IClompOII"ta l'enu!IlioiiazJiJOille dii una aissocia:zJfame liJn oompM"teCl�! Paiziiooe aii finii dJeill'<iimposil!liiOille �ex aa.it. 62 citato, quando dla�i!Ja foir muiJJa �1IlJUJilloilaIJJte non TlisULtano gi]Ji eliemenrtii neoossard. per Nenere l'esistenza dli taile ooowarllto (Oa1S1S., 15 :liebbraiio 19515 n. 232). Odl iseoQ[)Jdo motivJO idii viloorfso, l'AmtmDstra'ldione denU[)JO�la iLa vdoilazdoine degli arritt. 112 c.ip.c., 1 J..r. e 22 ir.d. n. 1639 del 1936, ilaimentando che, itn mainoanzia di cO!Ilrtestlal!liiOOlJe �SW !pUIIllto1 , da parrte delil'opponerute, lia C~e dli meriito non poteva conosC1er1e d'ufficio iJl preteso eririoire dii aipprezziamenito �m oUJi era mcoosa J.'Ammmiista.iaizJiiOl!l!e nelil'aicoeribamen'bo pvovvisoa.iiio del via�.ore delil'ailitria oonvenzJLOille �ll'.11Uncia�ta (�cOIIlrtvaitto dii distribuzione del film). E <Ci� perch�, nei 1contratti a 1corrispettivo variabtlie (come � stato riitenruto dailila C~e medlesiima qiueililo din esame), irn. manoa1t12'la dieLlia presooitta dliiomairal!liiooe estilmarlli~ deiJllia rpairte, il.'aiooertiaimenrtJo O!Pi:?['lat;o daWla FmanZJa, di �08Jl'la'1rtlere .pirovviisooio, non � SUJSoett1biJ1e Idi 1cointestaZJione sul �quantum, aivendo hl. con1Jr1buente l'onere di diiohiiarM"Je poi dlefiniltli'V'aimenrtie il'dimp~o e pol�leiru:losi aliOII"a pemsilillo :flaa: 1 uogio a restiitlll!liiOille di dimpos'ba. La oenSUI'la � f01t1darlla. iSeco1DJdo i1a resistente, J.'art. 32 non c01t1terirebbe 'lllI1 ip11'IDcipdo di carattere genea.iaJLe e swebbe qiuilndi .aippliiloabilLe sot1o aii oontraitrbi di trasferimento di �beni ilmmobili e di appalto a coo:lris[pettivo variabile o piresuillto; ma Lill rthldievio � pa.iivo idi. oonsii~a. " i= PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 709 Dome q'lms1Ja Swpoorna Oor<te ha dii l'leoon,te affea"mato (Caiss., 5 geo:iIl! aliio 1972., in. 18; 12 :&!bbradJo 1971, n. 36C3), Iia dilslpolSliZJtone dell'art. 32 l.!t'. dtn<llesa a cOIIllciiliiiBl!'le Q'esliig'elll:Zla delllJa proruta reg&strazii10lllle con [ra saJ.vaigiu, Bl!'ldiiia diell dimil1Jto diell. oonrtirdibuienrbe a pagaire so1o quainrtio Sliia effeittiv: amente idoV1Uto, non ha ca!t'attere ,eic1eezionaJ.e, ma 1costituiisce 1e1strirrl1Secaziiooo dii un pri�lllcipilo gJelllieNe, per �CUii, ql\lalI1dio ail momento deililia re1gis1ll1aZJi! OllJe non Sii rpoissia ;prociediel'le ai~la de1lermliniazione' del.fa base li.Jmponiibfile, l'dmposta si 1iiiqU1iidia provvi~sOIJ:'liiamernte sUil prezzo preswruto dJilchiBl!'lato dlal 1cOIIll1ll1iJbU1ente o accerrba<llo dla:hl'Ammmstrazione, saJ.vo risciossiione (iod evenrtll.llaLe res1Jiitu2Jiione) deIDe differenze arl momenrllo della definitliiva Jiiqmdazione, aillol'lcn� sair� dell1IUllllciato l'effeittirvo coirrdsrpettivo. La Cmite 'l'omana (idorpo 1iwer !l1arvrvisato il'eiUUiUciaz.1on~ .ta1ssaibdJ.e di un 1con1martrtio dli dits1ll1tbu~Olllle del fiJLm.), p11.1Jr riconoscendo 1che, li.in mainoanm d1e�JJ.1a d~chiiiairaZ!Lone estiimartliva ,dieiJ. oonrtribuente, :ha Fma:JWa ben poteva '];lll'Ocedere, illl. via 1provrvisovia, ahl'aicc1eT11lamento 1d'ufficio (sailrv:a ila dienunda iinrtiegll'laitiva a OOJI'la dell.J.a pail'lte dia pirelsenrtiaire m V�la def�lnditlilva) ha qpi;nJaito <IJUittaV�la 1che ilia Pl'etesa 1mibu1JBl!'liJa� sairebbe :i:Llegirtrtliima, essendo l'1aicoertamenrtio d'ufficio aff,e1Jto dia .grave ed evddenrtie emiore dli apprezZ! aimento, per non aviel'le ila 111,iinain:zia medesima oOl'llS�tdierato che aihl'apertuxa d:ella garan:zia concmirevano altri introiti separati, oltre .quelli !P!l"OVlelllliienrtli d1all no1eggi]o diel film. A presc�llldere diaill1a fondia1lezza o meno de1lil'ecceZJiJone dielil' AIIIlminliJstraiZJiKme 1owcia !ba 1Jempesrtll'Vilt� dcli'omeissa del'llUJillciia dii talle lpll'eteso emiooe dia pavte d!eil oOllllbribuein<lle nelilie pregirersise :liaisi del .giJudlizilo, llia Ool'lte IllOlll ha 1considletrarto che La 1laSS1azl�J0I1Je provvrisorta isUilJlJa <base dlel ViallOfl'le preSIUlllJto deSU1mibiJ1e diaill'atto non pre1giU1dica iiin 1a11CJUll1 modo li drimiibti "dielJLa Amm�llliJstimtZliolllJe e dlel pll"iiv1ato dii o<lltelllJe['e :rtiispet1:Jtviaimenrtie, qU1Bll'IJto a1I1Joora eventuailmeinite dovuto, ovvero la rrestd.1Ju. zJii01r1e diellla somma mdebiltaimenrte paigaita, qua1I1Jdo sair� diaQ conrtirdbuente 1PI"esentata la rdlenuncia definitiva (art. 79 ult. parte l.r.). Ogni dogilialllZa sul quantum �, peT11laillJto1, IJ['orpomOOle so!Ltanto �!Il questa secOlllda :lialse e nel aaso '�!Il cui till 00illJ1ll1iibU1ente medesiimo illJOlll ade!IIlpiia ail1]Ja pTesenrtlaZJiion1e delilia dielllJUlllJciia delil'eft�ettivio cOll'll'dispertrtiivo � (oome � avvooU1to nel 1ciaiso dtn esame) noo pu� poi :lioo�dlaitaimellltte dollersi se il'aiccelr:"�lamellll1Jo provviiisOIJ:'liio diviiiene dled�ndlti vio, lllei suoi �coo:liroilllti, per UJllJa oairernza a lud. limputiabfile. In aiderenZJa a taiM p11�lllciiipi, questa Suprema COll'te ha riitellJl.IJto lia lLegliittimiit� dieLla tiaissaziiOIIlle provvi!sovia di uin conrtll'atto dii distrdlbuziiJoirue di un fiLm, che 1riisultava enunciato, 1Per un valore presunto in altro 1cOIIlJtmtto di aiperi1nwa e dii cessiicme di crediiibo, osservaindo che llJeiip!Pll.llre 1e 1ai1eai1JOIJ:'liiet� deili!Ja produZJiJone del fi1m poitevia cos1Jiltudire ostaicoilo pe!r ~a taissaZJiJOllJe provvtilsOfl'liJa del cOIIll1lraitto dii dLstrobUZJLone, prervedendo il'a.Tt. 32 La po1ssilbtliit� d:eilla restiituziione, senza aiLoUlll liimiite, deiltl!e somme eventualmente non dovute (Caiss. n. 18 idel 1972, citata). -(Omissis). 710 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. �I, 10 aprile 1974, n. 997 -Pres. Saja Est. Grlaln!afta -P. M. Sooochi (<ccmf.) -De Beniedli!olJiis c. Milnl�ISlllero . delllle F1�llllaitlzie ( arvv. Stadio Oevoocilii). Imposta di registro -Vendita fra parenti -Presunzione di liberalit� Mancata prova contraria -Liquidazione dell'imposta sull'atto di liberalit� in relazione al valore accertato. (d.1. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5). Nella vendita fra parenti la prova dellia provenienza del danaro deve esser data in relazione al prezzo pagato che, salvo prova contraria, � queno ri;sultante daU'atto; tuttavia quando la prova non sia stata fornita, il trasferimento si considera a titoio gratuito nena sua interezza, sia per il valore dichiarato che ver il ma.ggior valore accertato (1). (1) Decisione esattissima: v. Cass., 6 ottobr:~ 1972, n. 2853, in questa Rassegna, 1972, I, 1203 con nota di richiami. �' CORTE DI CAiSSAZIONE, Sez. I, 10 aipr1i1Le 1974, rn. 998 -Pres. Lretolllle Est. S!Padaro -P. M. Antoci (.conf.) -Lelj (avv. Magirone) c. Ministero 1dielll1Je F1ilnJarnze (avv. Stadio SaWtilnJi). Imposte e tasse in genere -Pr_ocedimento dinanzi alle Commissioni Presentazione del ricorso di impugnazione -Presentazione presso il Comune di residenza -Esclusione. (r.d. 8 luglio 1937, n.� 1516, artt. 23, 37 e 45; d.1. 7 agosto 1936, n. 16.39, art. 43; r.d. 17 settembre 1931, n. 1608, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 29). Mentre il ricorso introduttivo alla Commissione di prima istanza pu� essere presentato presso il Comune di residenza (art. 23 r.d. 8 lugLio 1937, n. 1516, in relazione all'art. 43 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639:, che ricMama l',art. 12 r.d. 17 �setltembre 1931, n. 1608, sostitu.itlo dall'art. 29 �del t.u. sulle impoiste dirette 29 g~nnalio 1958, n. 645), il ricol/"so in grado di impugn.azione (artt. 37 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516) pu� essere presentato soltanto �presso il compet.ente ufficio tributario o la segreteria della Commissione adita (1). (Omissis). -OOIIl 11.'rtllllliioo :moibi'V'o, La irliioOIIU'lente Leil.j Oaiterrtilllla, denUDJCliiarndio Jia V1�lo[(Jaizd101111e re :flaillsa 1app]Jiioaizliiorne rdlell. 11".rd. 17 1S1et1lemime 11931, (1) DedsiOIIle esattissima. La rddversa regolamentazione dei ricO!t'Si introduttivi 1e di queJJi in girado dii .iimpugn,azi0tt1e non pu� esswe ignoiI'ata; di conseguenza il r.Lchtamo mediato all'art. 12 del r:d. 17 settembire 1931, n. 1608, pu� ri�g:ua!t'dar.e soltanto la p1mva delLa tempestiva presenitiazione, ma non l'Ufficio piesso il quale la piresentazi01I1e deve essere fatta. � PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA n. 1608, im. relazione al d.[. 7 agosto 1936, n. 1639,. al ,r.d. 8 lugi1io 1937, n. 1516 ed ~�arrt. 360, n.. 3 1c.p,c. 1cenisuma ilia dmpugnaita deCI�lsiiOIIle pieir aviwe affermato rche, din mailwila dii ilmpo1site rdJ.iJretttle, l'aippeilio avveirso J,e idieCI�IS�JO!lll� d1eililie �ooonmilssroil11� trrributall'tire d:i iPII'�lma riJstaJllJZa !J;llU�. reissexe p!'esooroato isoilitain;llo ,allJl'ufficio 1d!eililJe rilmpoote od a�r1a seig:ootwila dlelffia Oomm: iJssioiJJJe rpro'Virnciale, ma non anclhe &l'Ufficio mUJniJCiipiale del comurne di 1I1esildlenzia o 1dli rdloon:iJcdJlio d!eil ,conrtmilbUJ�inrtie. !Jn pralt'liJiiooLaire., dloipo arvl�ire 11ileviar1Jo 1cble .J',rur<t. 43 idleil rdJl. 7 agiosto 1'!:~3,6, !Il. 16319, ha esteso l:ll!lJChie a.11a pJ.1esOOfbalZJiJOI11e dcl ll'I�lcorSi oonrtvo JJe dieclijsili0il1I� dleililie OommtilssJiJOil11� 1mibrui1Jarnile dli 1Pfl1ima e 1secOlllrdJa dis1Jan;za, im. mailell'I�Je diii iooddlirtii ooggie1lhl aill1e i;mposte idlill1e11llle, llie 1disposi.:2liJOil11� rc0Ill1JelillUJ1Je n.ellil'airt. 12 1dJeil r .d. 11 settembre 1931, :n. li60i8, rorra soslliJtUJilte da ,qlUleililie rcOIIlliJen'llliJe IIlleilll'arrt. 29 del t.u. 29 ~ilo 1958, n. 645, Jie .qfUial]i [p11evred!o1Ilio ,clJ.e :iia diilchrilaa:"amone dei reddliJ1Ji. !J;llU� essere iprvesooroar1Ja iaJillchie arll1'ufficilo derl OomUIIlle, ovre si 1ll"ova dJl rdomilciiliilo filscailie del <ticm1miiooooroe, rsostiie:ne che, per effretrllo dri quejslto Tliichril~o 1111ormaitilvio, gili arnr21ildletlli ll'I�lo0111si arvvierso llie OOimnl�lssiJOlllri I triibuila!rrile po1ssoltllo 1essere .presoorbar1Ji �ainrchie alhl'ufficiio ,dJel Oomurne, ove fil irilcorrernrte ha rii! diomiJCI�liliio fi1scailie, e lillOIIl 1so]ilaJI1J1lo iarll'uffic:io deihlie drmposte o arl!la segme!IJell'I�Ja rdJeili1a COimnl�lssilornre prrO'Vdinoiai1e o a qUJerlilia dieiLlra CommiJssiJolille 1o00fbrallie, ipOOV'�lsti dagi]iJ rarritrt;, 37 e 4!5 del r.d. n. 15-1'6 drel 1937; itafoh� viziata rda errore ,di diritto dev;e ritooensi il.a dmpugnata decisione della Commdisrsio1I1e roentrale, crhe ha corns�derata irrirtuaiLe ed ilJJ1eg1irt1JiJma ilJa pJ.1esOOfbaZJiJo:ne delfil'raippetlillo, 1P1I10lp0sto dia essa I�'di�lo!I'II'1e:nte contro Jia dJeoiJSiJOIIlle rd�lllJa rOommdlssiJOIIlle d:tstret1lUJaJe 1dreilllie dm.poste dli Su:lmOIIlla, arll'Ufficilo murnilciipale rdel �ComU/Ille dli sua oosiJde:nza, e 1cio�, del Comui:ne 1dli Prrarbolia BeilJiiglnia. li1 mOl1lirvio � liindlOlllrdarilo. Il ir.d. 8 Lugliilo 19'37, ill. 15116, rcOilliJe:nEllillile 11e l!llorme rierliati'Vle ar1il1a oostiltuziiJo: ne 1e furnzl.iJo:namernto dleiNre Oommiil�Oil11� 1JriJbutan:'liie, mernrtrre, ailllio art. 23, TIJel 1dletllaire ilia dliisciplldina 'COIIlioor:nell'll1le i recliam!i: aihlre commilsisdioo.i diils1lre1lllUJailii, ossilla gllJi 1ar1J1li .imfbroidrUJt1:lilvti 1dJerl g1�rUJdlii2l�lo 100Ill1Je:nZJiJoso, :l�a II'liferilmenillo, per 'lia .Loro IPII'1esernrtaiZJiJ01I1Je, 'a11l'io1sservraJilJZa dierlile rnrOO)Illre !IiilcrhiiJarrnate daJJ.'ar,t. 43 del rd.11. 7 ragooto 1936, in. 16,S,9 ( � :l \l'leclami prresoorbar1Ji oO!Il l'osservanza delle no:ro:ne il"iichiamate dall'art. 43 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 � ), 1aig1]Ji 1airt1;, 3,7 le 45, illlell de1lllaioo ilJa rdlilsci;plld!na cornrcerlillOOlbe re iimpugnaZJioni rdeilile rdecisioru rdeLla 1COlllllITlJiss:ione di IPlt'ima irsta!IlZa avanti alla Commiisrsrio:ne IPlt'OV'iltllci:a:le e di quelle rdella Comm:iisisio1I1e IPlt'OV'irnciale a'V�a!Ilti alla Commirssio:ne ie1e:ntralle, iltlldica e fi:ssa sipecillcatamente gili uffici 1ad �IJUJallii ilie iilmip<ugniazdro:ni stesse. !P01SISOI1101 essere rpriesreni1late, sitabiJle: ndlo 1chie queste 'POSsoino essere prese:ntarbe r:ilsipe!IJllivamelillte afil'ufficio delile imposte ord aiLla segireterila rde1la Commiissd.one IPlt'OVirncia1e e .aiLl'ufficio od aLla segreteria idelila Commirssfone cenrtrale. 712 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO �, peritamJto, 1evtiid!enite-1chle quiesta idiiso~pilliinJa, IIliOO faioenido lr'ifeirdinreinto, rper lia p!I'eseDJi1lamOIIlle delille ilmpugllllalZJ�IOilJ�, ailllJa OISSe:rvlalIWa dellllJe 1DJ01rme iriliC!hliJaJIIllaitle d1all 1oirtlaito airtt. 43 del dJl. ID.. 16130, deil 193 6, ed lilnidliroaJndo, :im1viece, peir 1Jllliie 1aidieim1)1i\mJenrtJo, li ireillaitivii iuffioi, ihia etsol'USIB. ll'aiplPlllilOOZI�IOltle a .qruejsrtJo 1ad!empilmenito 1dieW1e 1an:zJfa:liebte IIllOII'IIIlle, ila 1cuii os~ha, dtnviece, 0Slpilressame1r1te, �estesa alla ipresenitaziione ide�g(li atti Jm;bmduttivi del ~iiuid!i:zJiJo 1ci01I111l~ii01so rlll'libuitairliJo (1i l'eClliaimli iailllJa Oommiissilone dlils1n:eitrtruiaile); talich� ben fondlata:mente deve affermaJ.'ISi 1che, in base all'art. 37 del r.d. n. 1�~16 del 1937, il'1aippei1110 avvierso Le dleoiisiJOIIllii 1diel�ia COIIIllillliislsOllille dti:stroet1Julai1e pu� ess:erie po:iesel!llllaito iaflll'uffioiio idiell!Le lilmpOlsite e dlel ll'l~Sltro od aili::J, s~e:teria ideLla Co!ITllIIlilssione proivdiniciia1e, �e ncm .ainiche a:hl'iufficio muni!Cliipllliie 1diel OOlmU!lle, 1ove sii rlll'lovia 1ill. .dJomilc:illdJo filsoailie del 1conrtmi1b1U1enitle, !pl'eviistlo, .inviece, per Uia pll'leselilllla:zJiiOIIlle idell!lla 1diiic:hiiall'laz:tcme� deii re1ddlirti, daililie IIllOII'IIIlle1, 1r1iJcbiiJaJIIllaite dlail ipi� vidLte 1cdl1laltlo ~. 43 idlel dJl. n. l6i39 diell 193,6 1e co1rnoon.UJ1le IIlle!lll'1all'lt. 219 �del 1t,u. n. 16145 dcl 19'58, 001slliltuti:vio dJeifilo a:brlo~altlo 1all'lt. 1,2 del r.d. 17 se1rtlembre 1191311, IIli. rnos. . La tesi deil�la T.iJoOII'll1enitle 1si! :l�oodia ,SIJl]l'arbtuailie valliidlilt�, rii.1s1pebto� ailila nortrne dell'art. 3�7 11'.ful II".d. n. 1516 del 1937, del richiamo dia 1Parte delil'art. 43 1aill1Je dliispos�JZJil01!lli, dli 1ClUli ISIOlpm, �al!llchie p& i� r]coll'.'siJ oontiro iLe deoi!siJoni ,dclJJe OOlmIIl�!SsiiJOIDJi 1d!ii prifanla 1e 1soorodia liistaln2Ja, e quriindli, Sllliila vaLiidiiJt� deilUJa 1e1ste1I11siJ01I11e, ir:iispetto 1aililia preSlelilltazJiJooie dlii �qU!elstli irdicioit'Sli, d!eliLe 1aJIUJidebte ,dJiJsposiz:tOIIlli 1ainohe �nellllia tPaa:ifle CIODlaell'IIlleltllte gtlli ILlfficti ali quiailii llie dliohilaocia2JiJOnlii ,dJei iI'lelddiiJti ViaiIJJilJO 1Pl"�1Senitla1Je:. Ma tallie testi � pll'liva di 1co1msisrbe1Iliza, ,giaicch� se i� vero 1ohe fil iI'kilrlamo, cointe1D.UJto ne11',art. 43, � rlrui1rtloira villliiiidio 1ed 1effiooce � ,llliJ1rrettairnto vero 1cbie eisso �, peir�, c!Wco~ scr.ii'llto de dlilsposiJzlilOIIlli � :ri~atdaJilltli ilia ipOOV'a 1dieillJ.la :teo:npestiva presenta: zJilOIIlle delUie dlioMairamiJOlllJi � dSlsila a qrucllLa piair:te dellJLe diJsposlizliJoinli ricMaimaite 1che <r1i:fieti1JOIIlio e [pl'leViedooo 1i mezz!i ia.Jtrtmavooso li q1U1allli. IPIU� e1Sse11e dlaita Ulllla �tai'Le rprova; !iJl 1cbie fanpoir1la Ila e!SloiLIUlsiiOIIlJe delUJa este1I11Sd!01I11e d!i IUIIl rtlalle !l'!iJohiJaa::n10 1aili1Ja piair:tle �dii q1U1el1Le 1dliiS!ptOlsliizJilOlllJi chie il"illertlte e pre).~ -: vede 1~t !Uffici: ipl1esso i �q1UJalli Ila :pt'eS1ern1lat2liJ0111e iplU� essi&e effetrtrula1tia. fil testo �etitell'lailie dlel 1r1tohiJamo, �ohe ella llii.tflerdmenitlo aIDle dliisipoisdlzlilom :rit~aridiaJllJlli � 1lia iprova � dellJJa ;prieisenitlaizlilolille, liini'fleirip!l'erhaito liin II'ie!lJazdloine con fil c01I1tenuto delle disposiziom ricih:iamate (ora �sostituiite 1daille norme d!elJl',airrt;. 2,9 idiel t.u. n. 645 dlel 1958) lLe .quiallii 1diet.lba11110 dia .u1rJJa piairte, aie noirme suglli ufficru, IPII"e:sso i qlUJa�Ji 1lia [pl'lesenitaizlil01111e1 deifile dliahlilairiazlioinli d0V1e 1e1<1siere efiettUJalta (1� 1comma 1dielil'1airt. 29) e, dlaillL'ia�J1Jrla rpairi1Je, il:e IIllOtrme �su/i: mezzli, arttmrV1ell'1so d. .q1UJallii Ulllla itaiLe provia deve eisse'11e diaita (2o i:: tilC!a�Je e JJoglloa,. Ila 1s1u1peirdloire 1coocUJUJstone 1diiroa Uia eisciLuiSicme d!elUJa e1Slten.. i:: i: silcme 1diellJJa pirlima palI'!be dellil.le 1anzJ~dietroe dl~sizli!01I1i �aili1a ipr1esenfuzlilcm.e i:' i:' dei II't�lc0111si 1001DJtro Jlie 1declisilonli de]lie Cioamndlslsltoinli dii ipI1ima e se:oo1DJda I f: ilstain21a. -(Omissis). !-= ~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 713 TRIBUNALE DI FIRENZE, Sez. I, 14 mcembre 1973, 111. 18<66 -Pres. Marlieno1rtlii -Es.t. Fuisarr-o -Ba1stogii Filni!IDZI�lalrliia s.p.a. (avv. BliiamOIIlll:d, Milnocchieiriii) c. Milnliiste1r:o dieli1e Fiiillainze (aivv. Stato Fa:vall'la). Imposta di ricchezza mobile -Redditi d'impresa -Interessi passivi Detraibilit� -Criterio di proporzionalit� -� relativo e sussidiario Onere di prova a carico del contribuente. (1. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 110; d.P.R. 29 settemb11e 1973, n. 597, art. 58; d.P.R. 29 settemb11e 1973, n. 598, art. 5). Imposta di ricchezza mobile -Redditi d'impresa -Spese generali Nozione' -Detraibilit� -Quota imputabile alle attivit� produttive - Deterniinazione -Questione di semplice estimazione. (I. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 9'6; d~P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 61; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 5). n criterio secondo cui gli interessi passivi sono deducibiLi soitanto per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi che concorrono a formare ii reddito di impresa e l'ammontare compfossiivo dei ricavi lordi non � assoluto ed inderogabile, ma relativo e sussidiario; esso pu� essere diJsatteso se il contribuente riesce a dimostrare che gU interessi passivi meriscono sicuramente alla produzione del 1�eddito imponibile. Peraltro, una voUa abbandonato tale criterio, non pu� tornarsi ad e1sso dopo io stmlcio dei redditi esenti dal complesso dei ricavi Lordi. Ne consegue che La circolare ministeriale 15 aprile 1957 n. 350860 non � .conforme alLa legge, in quanto riconosce alle societ� finanp,a.rie la possibilit� di superare vuoi il criterio presuntivo anzidetto; vuoi il � genemle limite delLa inerenza (1). Tra le spese generali debbono essere incluse anche le spese per stipendi, perdite, 1et simiild1a non inerenti alla produzione di specifici redditi; La imputazione di una quota di tati spese ai redditi esenti � estimativa. (1) La detraibilit� degli interessi passivi dai ricavi lordi delle societ� finanziarie e delle aziende di credito. La detr:aibilit� degli e1sbQII'si per in1Jer,essi passivi � stata, com'� noto, esplicitamente ammessa dagli articoli 3�1 e 32 del testo unico 24 agosto 1877 n. 4021, a tr.e confuioni: a) che �ne sia pctenaimente giustificata la sussistenza� (ieffettivit� degli esborisi), b) che essi � ... aggravino i ... reddiiti provienienti da ricchezza mobile... � (icome poi si dir�, inerenza allia produzione di l'eddiiti assogge�ttati alla imposta di ricchezza mobdiJ.e), e e) che �siano contempo11aneamente �acicertati la persona e il domicilio del cTeclitor. e �. Una parziale deroga 1al J.imtte della inet1:1enza � stata r.avvisarta nell'art. 15 della fogge 8 giug1Il.o 1936, n. 1231, articolo .che ha consentito ai 714 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -La q<UJetstruooie' de�llla de1JrailbiJJJiJt� diegJ.':i!nrberes:si paiS1S1i'Vli dev'esiswe 11ilso11ita muQl\llelilldo diail pr1.iJI1JoiJpilo g,enleil'1ailie 1ohe liJl 1I1edi�li1to lllletito � 1oos1Jirtruilto dJail1La 1ddfl�e111eirwa 1Jl1a l '.aimmo1Il11Ja1I1e ideli moarvii Lordi � c:he 1001Inpongollllo liJl reiddlirtlo dlmp011iilbiWe 1e 1l'ammo1Il11Ja!I1e dlet1'1Je 1sipe1se e passirvilt� d.nere1Il11Ji 1ai11Ja pll'o~iJOIIIJe idleil II'leddiirto .stesso (iall'lt. 91 t.u. II.DD.); per passa11e pOli 1a1lilla pairtiloo�JaIDe .�JisCliJplliillllla che rlelgOOa lia detr1a2lr011ie tdegil'lilill1Je1I1es01i paissLvd. Nelilla prevliisilcmie 1che 1i sogg,e1J1J� '�la!Slsiaibd!lii. fun baise aJ blillalnJClio (aTrbt. 105 1e 1segg.) COl!llSelglUiallllO reddiirtli dimpCJl!llilblilld. e reiddii.Jtli noo limpCJl!llilbill.li e che noin sia rpo1s:s1Lbile dfoicri.imiinal!'le esattamente gl':iinteressf pasisivi :iinelJ:'leinti al riedidiiito 1impOlllliibillle ~dertmaliibiWi) dia 1quelilii: �lnJell1elill1Ji all Tedidli.fo llllOIIl imponiibhle (ie iperoi� llllOIIl ,dertJraliibiffii), 1l'1all"t. 110 1poosCII'iivie che .gil'iin1Jerieis1S1i siiaJIJ:lJO de1JI'lai1J1.�. 1SeOOl!lJdO Wa !pll'OipOlrzWOlllle Wa 1l'1aimmcm1Jame dJeL !I1ioavii.. ilJOII'ldli. 1C1�lle en- 1Jra:Illo ia 1oompOII'lre fil iredidi1to ��IJ::QlpOllllilblilLe (1Jenmrirne millllore) e J.'ammontaIDe soggetti tassabiili in base a bilancio (in p:ra,tica, soprattutto agli istituti di credito e alle .sodet� finanztarie) lia � deiWazione dell'intero arrnmontar�e � di alcune spese e passivit�. T,aJe disposizione si � tramutata, nella sostanza, ~n una esenzione dall'imposta, TI!ella mi.sura in cui ha permesso di deirarve dai ricaivi lordi anche �spese ,e passivit� inwenti a redditi non sottoposti all'imposta dd rfochezza mobile (ad �esempio, intevessi dei buoni del tesoro, dividendi azionari); e fu oosi che i bilanci degli istituti di �Cll'ediito divennero quasi per.ennemente passivi dal punto di vd:sta fiscale � (Relazione alla V Commissione del Senato delta Repubblica 'al d.d.l. poi div;enuto legge 5 gennaio 19i56, n. 1). Questa legge ha avuto 1oura idi 1aibrogaire 1esp1i!Ci:tamente (nell'�rt. 62) il citato art. 15, ed inootre (nell'art. 23 comma secondo) ha introdotto, per la detrazdone degli interessi passivi, quel criterio di proporzionalit�, che � poi stato 1Jrasd'uso neLl'aa:-t. 110 del testo unico 29 g1ennaio 1958 n. 645, e che da uLtimo � stato sostanzialmente .oOillfermato (ed esteso agU imprenditori non tassabili in base a bifancio) ad opera dell'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, richiamato 'anche da1l'mt. 5 del d.P.R. 29 settem bre 1973, n. 598. L'intenzione del 1Jegis1atooe del 1956 ;risulta chtariissima dai lavori preparatori. Con la disposizione poi divenuta il menzionato comma secondo deLl'a:rt. 23 ,si � voluta elirrninare la sperequazione del1a � parziale doppfa esenzione � conseguente dall'aprplicaz:ione della legge del 1936, � :iin quanto (si legge ne11a Refozione governativa) all1a esenzione delle �Cedole, si aggiunge la detrazione dagli 'altri redditi idi 1spese o passivit� che sono inerenti ai redditi esenti 1e non alla produzione ded redditi assoggettabdli a imposta�. PrQ1Prio per eliminare tale sp.erequazioine � 1stato posto, �per quanto riguairda gli mteressi passivi, ...un ,criterio �di semplice ed obiettiva applicazione, stabilendo il.a preswnzdone assoluta �Che tali interessi debbano proporzionalmente imputarsi ai r�edditi assoggettabili ,all'imposta di ricchezza mobile ,e agli .altri redditi del �contribuente� (sull'argomento, cfr. anche ZAPPAL� e LANZA, L'imposta sui redditi mobiliari,' 19�64, 680, �e BERLIRI, Testo unico delle imposte dirette, 1969, 308). 11 CX'iterio cosi introdotto dal Qegiislatore :del 1956 � caratterizzato da un:a semplicit� forse persino eccessivamente me,ccainica: si calcola la percentuale dei ricavi sottoposti 1a tributo rispeitto al tot;:�e ded ricavi (ovvi1a PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 715 complessi~o dei rucarvi tli001dii (rller;mme maiooilooe). Lia '.l1eg1otlia � dii grmi,de semp�:iloiit� : 1sii trarlltla d;i 1staibitlii111e 1ill vaippoll'rllo rtma turbtlL ti .rdioavdi ilJoroi, oompvesi orvviilaimoote li 111iJoarv:i n101I1 1soggetti a1lil'1funu;i101sta, e queilllla pairlte dii essi chie d1n:viece rerulm�llrJ.IO ra rClompOOll'le ,fil redidiiJto soggiertto ailll'~Slta. La norma Ii~Slprnrudie 1ail 1ClI'tiitreliL~ �ohe, 1secondio ['~d quod pLerumque accidit, ilJa p!1oduZJi:one rdiei J:1edidditi !(Jll'lesenitia de1lie rp1aisSI�JV'iit� (!Illeililia spectie, 1WOlg'a2liJ01I11e d!i 1mteressti paisstivii). Da questo quiaidivo !Illomn:aitiJvio � ovvrilo diedtuirre che per ,1'1esigietruJa ,dJi 1semptliilfic!l!I1e l'raiccerrllaime!Ill1lo� � sitaita pOlsta tma l);l['tefS/lNl - ZJiiOltlle, ral'1JiJcolliai1Ja ISelCIOl!lldO 'Ul!l rCll'I�l1lffi1�IO dii '.PQ'OlpiO['ZJ�IOII1aJltit� che (plt'Ol);l['tiJO iJn baise 1aill1a ratio Legis 1Si !(Jll'le1Sle!Ill1Ja !IlJOIIl �Clo�nie laJSISOlliuita ma rcome 111etliaitdtvia : sie 1iJl rCll'liJteriJo ha rlia 1SU1a 111aigiion d'esse:rie nieililla dlifficoilrt� dlii opeliaire !IJa diist�illzione tra dn.teressd rpra1S1Si'V'i e1ro1g.arti iperr ila produziooe del 11eddito :impornibiile e itnteressi pa1ssivi erogati rpe!r la iprnduzioine del redidJito non illmponJiJbfilie, r� 1Clhifawo rche quainciLo 11Jalle rdiifficoilrt� DIOIIl 1sussiste, :!Ja ll/Otrllll:a itl!OIIl si apip�Jilca (qUJaisL rllets1tu:arlimente: Oaiss., Sez. Un., 4 ddc:embre 1971, n. 35211). O:l'booe �la Braistogi, 1e1he ql'lllalle rsooilet� fi'.!llaJilZ�iail'I�la prorssiledie itliltollli. arzdonairi re quortie rdii pairrteciJpa~�lol!lle �il1 sociJet� rprer IUIO. lilmpOII1to, dlSorditiflo a bi- mente il residuo sar� costituiJ.to dai r1kavi esenti); �e ,si ap'.[)lka la medesima percentuale per rip�irtire irnteress� paissivi detraibili e .intell.'essi pa'Ss�vi non detraibili. s.iJoch�, maJggiiore � la percentuale di trilcaivi esenti e non sottoposti a imposta di Ticchezza mobill1e, minooe � Ira pexrce1r1tuale di interessi passivi che pu� e�ssere portata in detraZJione; al limite un soggertto il quale perc.ep1sce soltanto Teddriti esernti o rnon sottoposti a tricohezza mobi1e (ad esempio, inteTessi di titoli di Stato o rdividenidd azionari), nulla pu� portare in detrazione a titolo .fil intevessi passivi. Il che � del tutto ovvio: diversamente finir.ebbe per presentaTe sistematicamente dkhiarazioni in passivo. Quersto � meccanico � criterio proporzionale d� luogo a cospireui agg!'lavi della imposizione diretta nei confronti deJ.iLe societ� firil!anzd.arie. Tanto che, �Oon circolare 15 aprile 1957, n. 350860 (pubblicata in DE ANGELIS POTENZA e TESTA, Testo unico delle imposte dirette, 1959, 389), viene arprportato un primo correttivo, ma ,consentendosi di dero�gare al criterrio medesimo �nel oaso che il rapporto di inerenza degli interessi paissivi 'aid una determ.iITT.ata categoria di r1cavi derivi dia una norma �di legge ., Si ravvisa una siffatta ipotesi per le societ� finanziarie iscritte all'albo previsto da~ artt. 8 e 16 della legge 6 agosto 1954, n. 603 (aria, in proposito, dr. l'articolo 31 del d.P.R. 29 settembll'e 1973 n. 598), � .essendo -si legge nella menzionata circolrare -uno dei requisiti per l'isar.izione 1a tale albo il.'inrvestimento in titoli azionard nel.1a misura del 60% del valo1re .com.pJiessivo dei cespdti �; per ci� solo r.isu1teirebbe � dimostrata La non afferenza degli interessi passivi rai redditi derivanti dall'inverstimento in titoU razionari �. In sostanza, si � ritenuto di poter supe['are il cr1i:terio della propor zionalit� '.[)revisto da1l'art. 23 oomma rseocmdo, valorizzando una norma -che a ben \nedere � solo un dato deontologLco e non un fatto it'e,ale quale quella secondo cui la irscrizione nel!il'albo delle societ� :f�nanziiarie deve �essere pTeceduta dal verificarsi di una condizdone: il possesso di 15 716 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la1I11cio, SU1pari�.Ot1e ail 60 % d'ed: oooi �oespdrtl�! �oomplessiJvd. (art. 1'54 lieitit. e, tJU. roiJt.), bJa II'lilSIOOISSIO llllell 1959 diJvliidelnJdii: [P0r Ulll rammOIIlllru:e dli Llire 4.204.3184.65'8 e 1irnltetressi aittliw 1su 1lil1loilli dii .Staito prffi' Jii.J:le. 2'9.7�90.5158; qUJestJi !l'tiioavii (Jm1dli:) mm. IS<mO .sogge1J1lil ia!lil'liJrniposba dli R.M. cait. B (airlt. 83 l:ett, a) e .q1U1imdi IIllOIIl rdleviO\IlJo essere oompreSli :neil voomilne min.oll"e dJel 'NlfPIPOl11to, ma, [PII'lopa:dio ipell'ch�. n1on �enillralnlO a oomporTe fil ooddfuto soggert: Jto 1allll'1imposrtia, 1diev01I110 essere roomprresi llliell illelI'IIIldlille magg1iiore dJe[ II'a[Ppoo: rto, pmeviisrtio rdailtl'arit. 11o peir 1staibiildtre i!Ja q'llloita . dJe1Jrlalj,bdilJe diegi!Ji: ilrute�ressi p1ajsiSlivti. Se roosl. �, 1aJllliooa � 1ooilall'IO .cbJe rbainrtJo �la BaiSllJogi qlUal!lrto il'ufficliJo hialllllllo enrato nell'oocludere i ricavi .suddetti, in tutto (la Bastogi) e in n;>a<rte (il'uffklilo), dla!L �termilnie maiggime �del ll'lapporrto. Oertamelnlte llla BaiSllJogi � :nel giilusto .quandio sostiletnie che liil 1CJrliJterio prroporzJLooailJe rdlel]ll':atrtt. 11O � 1dli !aipp]Jiloaz;ilooie SUISIS!i.idJiiairia er non gli� rtalsisat. ivia, IIlleil. 1senso 1cbie, lse � ipossiibliiLe ditsCII'ill!llilnare� gil'mteressi paissli'V1i line partecipazioni tsciritte in bilancio per un val.ore non infell'ioll'e al 60% de.I comp1essivo valore dei cespiti dscri.tti nel. medesimo bilancio�. Si pll'esumerebbe cio� che questo 60% costitui!Soa una SO!rta di dotazione paibrimoniiale preestsitente, alla oui formazione peoc-nulla abbiano crnntrib:Q,i.to i finanzliamenti U �cui onere d� luogo alla voce � inteoc-essi passivi�. Inv�eoc-o, non � impossibile osserva;re come que�sta !p(resunzione sda, essa pure, tutt'altro che sicura �e comunque debba e9Se["e considerata� solo relativa: propr~o in questi giQ["ffi �S� sta!nno � costruendo � delle fill1anziarie facendo r.tcorso a fiillanziamenti ai qualri .coirrispo1rtdono oneri p�ll' inltell'eSsi passivi. E quindi appare quanto meino doveroso un ri.sconko in concreto dell'esattezza della tesi se�condo cui l'�a1I1Zidetto 60% dovrebbe essere tria:ttato come dotazione �di base, in un certo senso estranea :alle vkende della societ� finanziaria e immWle... dal1a macchia di una ccmtrop.artita passiva di inte:ressi. Oomunque, quand'anche si iritenga possibile e �CO!l:retto ricostruire un rapporto �di meoc-enza �di passivit� :a specifici ricava. �sulla base di � una norma �di Legge ., rimane �ancora da approforndiOC"e un diverso problema, e cio�: se e come La valorizzazi:0111e �di un si:ffiatto asseirito :mippoirto rdi inwenza pors�sa esse;re �coordinato con il �criterio di p<roiporzionalit� posto dall'art. 23 comma secondo �citato. Su questo div.er.so problema, in merito al quale si � soffermata La sentenza in rassegna, si torneir� tra bit'eve. ATgomentaziO!Ili analoghe a que1le ri�conosctute valide con la droolaire 15 aprfile 19<57 1sorno state addotte -1aid avviso di chi scrive con minor.e i111atterndibilit� -dalle aziende d� @edi<to in 11elazione ai re1ddi.ti (esenti) derivanti dall'investfmento in Buoni del Teso;ro richlesto dal1a Legge (r.d.l. 7 ottobi!.'e 1923, n. 2283) peT l"arutorizzazione alla emissione di assegni circolari o a ga;rainzia drel mandato ad remettere detti asse:gni; e sono state co�ndivise dalla cwcofall'e mirusteiriale 7 �clicembTe 1957, numero 352040 (in DE ANGELIS POTENZA e TESTA, op. cit., 390). A questa seconda doc-co1a<r�e peraltro, ha fatto seguito La circolare ministerirale 23 dicembre 1957, n. 352114, con la quale ai 11eddiiti derivanti dall'inve1stimento in Buoni del Tesom sono s.tati .equiparati li :redditi (1arn:che non PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 717 :reinrtJi 1allffia pmod!uzJiiOIIlle 1dleil ooddllito lfunipcmiibiilJe dia qruel:Id. weireinifli allllla jpll'IOduzJio1r1e del redd:1to non imrporubiJ1e, alhlorrn non � oibhLiigaforio rprocedere ad UIIlla idetrazlione rprorporrzli.rnrua.ll.e; ma sba1glia qiuamo rprete:nide cihe tutti 1gld dnterreS1Sli. 1Pas1siivi da 10S1Sa erogati neill'ese11ci'.Z1io sia1r10 ammessi m detrazio!ll!e, peirich� 11'.l.O!ll' ha frnmiito ~li ,ffierme:nti per opernl'e l'esatta idilscrirmli.!ll1azli.oine :tiia mteresSii 1pas1s:iivi ine111e:nti le iinte11essi passivi non :iinereruti aiJ. rreididtto imparabile, ma 1sli. i� limitata ad affermare cihe itutti 1gili ii:ntereS1Sli. rpa.ssivd. itneriscono �tl 11eddiito imrporubi'1e, come se cfosse O'V'Vio od me.Luttaibile ohe hl veddiito fm:1maito da 1diivide: nti ed dnterre~i attivd. sru .titoiLi idi IStaito si :produce neciessariiamente ed ii:nvariahiilrmell:lite 1senza 1eiro1gazione di i:ntereS1Si rpassiv;i. E sba1gilia all:lJCorra (questa volta acicomUIJ:lia[]Jdo 1iil ip!l'orprio 1enrore a quello -o!I'lig; inario .e rtrae11JJte -de11'uffio1o) qua11JJdo ipretell:lJde, contralddittoriame: nte, 1ohe 1si :l�accda !liuo1go a1l'awlicazione del criterio pl'Op1orrzioll:lia'Le dell'art. 110, ma che si eisciLuidano dail .termine mag;gioirle de1l rrarprpor: bo i rrilca'Vli llo'1:1di rrapipresenfati da 1diiviide11JJdi e i:nte111essi attivi su titoli di Stato. 1Si tr:aitta mv.ero di un evidente errore ,giJuridi!co per- esenti) derivanti da titoli di quals]asi speci.e (ainche obbligazionari), costitruilti in cauzione per ,emissione di assegni circol:ari. Recentemente un'ultedore (e importante) deroga � stata portata iaJ criterio proporziOlllaLe introdotto dal dtarto art. 23 .comma secondo: disattendendo il.'orientamento ,espresso daH'Ammi:nist11azione finanziarla (anche nella riunione 27 novembr1e � 1969 degli ispeittoiri 1compairtimentali, in Riv. leg, fisc., 1970, 1439), la Corle di CasSla.ZiO!lle a Sezioni uniite (sentenza 4 dkembre 1971, in. 3521, in questa Rassegna, 19171, I, 1493) ha generalizzato �la ragione delle citate circolari � (in realt�, soJo della circolare n. 352040) affermando, in ;rieLazio�ne ai 11edditi derivanti dai Buoni del Tesoro depositati P'.l'.'esso la Banca d'I.taliia � a garanzia deil 1raippo1rto tra patrimonio e massa fiduciaria � (iin real,t�, per il controifilo quantitativo del credito), cihe �allorch� u:nia norm.a di legge impo\l'.JJe un inviestimento ill'.l titoli cli Stato e questi siano costitui1ti in .cauzione, non trova applicazione il disposto del �secondo comma dell'1art. 23 della .citata legge del 1956 �. La sentenza n. 3521 della Corte di Cassazione IIlO!ll ha esamirnato il I>J:'Oblema delle consegueitze del1a com afl�ermata non 1appldcazioltl!e dell'art. 23 comma secondo, probabilmente perch� la soluzione ad esso data neUe drcolacri n, 352040 e n. 0350860 � rimasta �estranea alla maiteda cO!lltroversa. Secondo la circo1are n. 352040 la non ,appLicazione dell'art. 23 comma secondo si concreta nella esclusi�OIJ'.le dei !'edditi. derivanti da11l'investimento in Buoni� deil T�esoco � dal 1compruto dei ricavi loa:"di complessivi da pJ:'endere a base della ripavtizione degld interessi passivi� (ripartizione, s'�intende, tra detraibili e non detraibili): tali redditi debbono 1essere per cosi dire strail.ciati, e � non debboho piartecipare a formare i ricavi lordi complessivi�. Lo stesso orientamento 1err-a stato, peraltro, espresso anche nella precedente circolare n. 350860, affermandosi che �tale !componente positiva non pu� partecipail'ie a formare i ricavi degli interessi passivi �; .anco'l"ch�, �Come si � visto, tuW1a1tro ,che con'Vinc�ente riisulti la 718 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ch�, dorve!l'.lldo1s1iLirkol'lreI'le aJ. icmterio ipro1po,rzionaJ.e, fa 1eg,i~~e i!l'.lldka e1SipresElameinrlle li rbemm1i!l'.lli ideil ll1�llP1Porrtlo, �liaiddorve 1n1eil termliine minioo:ie oonsrudJelI'ia i :mddJilti 1ilm1pO!l'.lliblillli, neU rll�ll'lmlilnie maiggiloe d: crled1dlit:iJ nioin liJmpoodibilJ.[,; diuJnque da quesitd trlon rpos1S1ono e1s1cliude�r1si quelli di icui si d1s1cute. Ber 100!l'.lloliud�111e 1su qUJesrb� prumrtlo : iJl m1istooilo ptr101p0trzdion,aJ11e diertitaito dall'airt. 110 non � aSlsoluto ed inderogabile, ma relatirvo 'e sussidiaTio; ad esso isi idierve xdioOII'll'�111e qru�llil!do nion 1sila polslsii/bille diilsc:riiimilnaire e1salttiameinte gl'tiJnrtlell1e1ssii piaisSli.'VW dirliemeinrlli 'ail !l"edidJilto liimpolillilbille 1dJa qweWJ.li funeI'leinrlli :aa. [l1eddJilto nJOln lilmpOIIlliblillie, 1e viioervertsa: !iJn itl�lllnlbo idieitlto OI'lirtieirli�o' pru� essere dilsairtiteso 1iln q1UJaJlllto sii rpierv�i]JJga ra 1dJilm01SiitJI'laJI'le 1CllJJe, ,g(]Jt dirutleire1s1si paisstivii iin 1diilsC1U1Stsiiion1e 1ilner1tso01I110 ,SiJClUII1ameinrlle railJLa prodJuzi~OIIle dieil il'eddiito 1i1mtP10!l'.llilblillie. U!l'.lla viCJllita 1srbablilliirtia lia !l'.lieoosSilt� dli iardrnttaire dil. rcrirtieirdo proiprnrz.iona'le (rpeI'lcih� ila Bais:togi non � stata iin ,grado rdi rdimos.trare esaittaimeinrlle �q'Lllatlii 1scmo g1l'!iinrtleriessii .paissiitvli rohie mecrlilscoino iailllia pl!'odruZliione d!eU lt1edidi}rtlo timponlilbli.11e) :a:liliOI'la :i dUJe rberimJi!l'.lli deU II'larprp10II'illo, q1UeiUlo mi!l'.liore ~oomipr�11nideinrlle rsO�Jtainto li riiloavti llJolI'ldJi lcihe ocmcorir1cmo' a fulI'mare fil lt1eddiirbo lilmO;loniilbli.ilie) 1e quielllio maig;giloo:ie (10CJlllllPlt1�11nid�1lllte ,tuirtitJi ti rdioa~d. iLoll1dJi 1dJel 1soggeitito, illlersSlUil!o ielsolruso) non rpossOIDIO e1ssere ail1Jerartd. da aggiJUlrlte od es:c1UJsi�ini ar:bitr:r:arie, n� rper l'mtero n� per qruote; !P'erch� �dimostrazione � della non ineJI'enza degli interessi passi.ivi ai rLcarvi derivanti dall'investimento azionario. A questo punto, pu� �cogliea:.,si piiernamente il significato della senten: z;a in !l'assegna. La �contriibuente avierva sostenuto che tutti i dirvidendi delle socLe1t� fi'l'.llainziarie, quindi anche i dividendi non rifeil'i!bili al patrimonio azionario rkhi,esto per l'iscTizione nie!ll'�ailbo di dertte societ� (ossia riferibili alle azioni 'eccedenti l'�ainzddetto 60% 'minimo) avrebbero dovuto esseTe stralciati dai ric~i non soggetti a imposta di R.M. pr:esso il soggetto percipiente. Quindi, dn sostanza, la contribuente av�eva dedotto I una ,asserita illegittimit�, 1pe!I" cos� 1dil'e per difetto, della drcol1are numero. 350860 del 1957. A questa tesi � stato 'agevole obbiettare che, portando aJ limite la tesi medesima, si salI'ebb� 'attiva1li. a capovolgere il criterio dettato dall'art. 23 coo:nma 'Secondo: infatti, una societ� finanz:Laria avente un patrimonio composto per il 100% da titoli azionari, sairebbe I so,ttratta da imposizione mobiliiwe e� per .di pi� potrebbe detrarre tutti gli interessi passivi, cos� ottenendo bilanci pe:rermemente in peirxi.ita. Il Tribunale di F1renze, non soJ.tanto non ha seguito la tesi della contriibuente, ma � pervenuto a rarvvisa:re ne1'1a 1cilircolare n. 350860 una ragio1ne �di illegittimit� di ,segno oipposto, e cio�, per cos� dire, per eccesso, in quanto risulta attribuito un beneficio non prev:Lsto dalla legge e non conforme 1ad �essa. Esattamente il TribUllla1'e ha osservato, come o si se,gue il criteirio pT�orporzionale o 1si segue H ,criterio della inea-enza; e CQIIIle non possa seguirsi un �criterio pr:oporzional'e �corretto� da � �esclrusioni arbitrarie� di parte dei ricavi locdi comp1esirvi, senza ricadere nella sperequazione che, come si � visto SO!M'a, iiJ. legiJsJ.atocie del 19156 ha inteso elillllinaire .allorch� ha abrogato l'�art. 15 della legge n. 12'31 del 1936. Del resto, un odentamento in taJ. senso � stato 'espl'esso anche dalla Corte Costituzionale nella �sentenza 26 maggio 1971, n. 107 (in questa - PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 719 ai11milme!rutJi, dirtire 1cilie u:n evkl1einrtie >�111l10!11e gliiuirdidlilco, Si ooo:nmette111ebbe ainche un 1ea:tl'Clllie tliogiiloo-<a1'1�l1lmertl�loo: 'Se d!alhl'aJllllmolilitall1e 1oompi]Je1SIS�IV'O deii iriLcaV! t woodd (wt. 110) 1si 1scllrudie1sserio 1i 11iicia'Vli� llJJOl[l soggetitii: d'liimpoS!ba, noo si 1aivtr1e1bbecr10 pli:� dJUJe rlleirtnldtnd, 'UIIlJO mJ�llJJOOC'e ed Ul!lio mag~ore, dia meitte111e !�lil. T1a!ptpOll"lto rllll1a ll:ooo, ma '.UIIlla 1solia 'V101oe IQIIllJOglellJJea, cio� 11.'a:mmOl[lJ!laire dei ll1�lal!JV!i wo[["ldli 1Clhe 1eni1Jrlalnlo a 1oomportre !iJl 1r1edd'irtio soggeitto ailil.'11Jmp1o1sta, q1U1mdii V!Wreibber menJO llia !SfllriurtrllU111a 1srllesisa dlellila !Pll1CllPOII"'Z!iJOllJJe e [ 'limpossibil1ilt� ,dJi 1airtru:aire un 1Cll1ilterr<ilo ptriOpoo-z!Lon1ailie. In dlefiJnJi.JtJiJV!a, 11.'uffiCliJo ha ewooeaJmJenrlle 1ed 1i.lll1JeglitttilmaJmJel!lte opiwato 1SUJ1 rllermilnie mag~ooe rlell 111acr;�� pOII"lto l\ll!la dieitll1aZI�lollJJe 1dii rociaw tlioodii, proClUII"allJJdo1 1oosi lllll!l V1allJJtag>gliio at1Jla Baisrllog!i, peo:iClh� ilJa .q1UJotia degil'dini1Je11essi palSISlivtL die11Jraihi!!Ji � miJSIUllltla<lla aicooesciil\ ltia; 1dd ool!llseguelIJJZJa Je 1do~iJan.:zie diellila oocrneit� 1arlitll"liioo lin [p!Ul!lJ1Jo dii deitll1aZJiJOllJJe 1dlegil'mtetl1elS1Sli ipaJSISI�'\71l IllOl!l !POISISOl!lJO 0Sl.SleLl"e 181ClCollilJe. Lia q1UJe1srllme idellila deitmdibOO� 1diel~e \91Pe1Sle igietnJeiriaWi � ptr!Opoisrlla sortto un dru1pilliJce [p!I"Olt�Jlio 1dd 1diog!!Jilanim: diil1ie1Jrllo dlii morll�IV!aiZJLOl!lie dJeilll'aiooorlbametn.to; 1ewOl!lledi1J� diei 1Clliiltell1i ,dJt dieitermmaZI�lol!lle iadiotr!laitil. Soitto :ill p!Iiilmo !p[("lofiJJo (iC1UJl llia Fmarraa <OIPPOllJJe l\ll!l'1ecicieZI�lbl!lie dli deca~ aie, dm. :subClllidi�JnJe, iill II'liWilevo �cilie il.''ilnidiagl�JnJe sii ll"lilsoil:v1eo:ie1bbe din sempl! iioe 1esrllilmaZI�IOl!lie), � a1gJevoiLe osserva111e, al!lJ0011a plii� a mOll!litle1 dieilll'e~ tuallie dieoad1ett1:Z1a, 1Clhe ilia �OOOSIUJI1a � Tli'V'oiLrlla aVV'erlSo 'l1D. artto (dli aiooertamel! llto) 1clre !Pii� :niol!l 1e1siiste, pe111oh� 1sosrlliltudito 1da .q1111elllio dieCIJLa oommils1sliione Rassegna, 1971, I, 744 e in Foro it., 1971, I, 1422, coa:i nota di richiami); ove appunto i due criteri sono visti come .contrapp0isti e tra loro incompaitibili. Anzi, fa COII"te � rimasta, pi� del Giudiae 101rdiinarfo, :llede1e alJ.a Leittera della legge e all'intenzioxre del Legi1slator1e, :afferunando che iJ. criterio proporzionale � non consenite n� al .confoibuente n� all'am.rnirastrazione finanziaria di dimos1Jl1are � � l'.eff�ettiva inerienza nel caso cOl!lcreto degli intea:-essi passivi .al reddito 1sottorposto o, 1aJ.temati:vamente, non sottop0isto alla imposizio:ne mobilia111e (cfr. &JJche Comm. Centrale, 16 febbiiaio 1970, n. 1682, in Eoro it., 1971, III, 282). l!n realt�, lo stralcio di pairte dei ricavi lor.di, specialmel!llte se non accompagnato da una para11e1a esclusiol!lJe �di parte delle passivit�, si riveil.a espediente piuttosto grossolano, �e pal1esemente contrastrunte non so.io con .ti. criteo:-io della meccanica proporzionailit� dettato dall'1art. 23 oomrma secondo ma persino (salva l'ipo>tesi 1di ricavo sicuramente conseguito senza .passivit� alcuna) �con il criterio della ine�l':enza. D'altro .canto, � ,a,ncoira da .dimoswaiie (specie dopo la menzionata p!!'Oinrmcia della Corte Costituzionale) che questo criterio (deil.la iine!'enza) .sia stato dal legislatore considerato � pdvileg,iato � � e preval�nte rispetto �all'altro 1criteirio (della proporzi()[]Jalit�). SoluziOII1i. troppo drastiche noa:i realizzano, forse, appi1eno Le finalit� di pel'equazione perseguite dal legisliartore; appare comU1I1que auspiJciabi1e un meditato riesame 'di tutta 1a delicata materiia, anche in occaS�tOOJJe della riedazione deUe istruzioni ministeiriali per La applicazione de11.'imposta sulle 1persone giur,idiche. F. FAVARA 720 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dis1.u:iertJtrula : meIJJ1me ,in sede dli :aicceirtaonell'.llto llie �ese ge1I11er1aili die1lI'lali. biilli eriarrJJO :stJaitie ll'lildotJte dli li~e 180.000.000, ilia 1comm1ils1silcme diilstJrertJ1JUJaile (.in 1sedie dii viail.'llflladizJOIIlle) porit� ila !iildiuzliiooe 1a ii~e l,20.000.000 (1cdo�: aiu menit� dii ];~ 60.000.000 �e ISlpese 'dietJll'laiilbi�Ji). Ne �co1I11segue che ll:l.iCJlll. ha pi� 1ailJC1U1I1 silgmd;f1calto (ddJ:fetto id'initwe$Sle) 1cOIIlltilnluiall'e a diisootere, liln que sta 1Siedie, dellllia 1SUffiClilenJZJa o 1inisufficiienza idli :rpiortliiviazfonie di l\l!ll atto che . � 1srtlaillo 1'1�lmiOSSO dlall mO!IlldiO giiluirt�ldiilco. RJilmaJDJe JJa quie1s1Jiicme ll'e1artliiva 1ali 101"�l1Jerd. 'COIIl. 1CUJi sooo istJartle airnmeisse m 1deitn:iamooe iLe spese 1~allii. Briemesso 1che 1aJD1che q'llii ifJrlova 01P1PiLi oazioo:iie il rprmci!Pio g,eneraile ide1l'arit. 91 (v. sopra), J.'art. 96 m rparti co1air:e rpll'leldilsla 1ohe ilie 1spe1se gellllevailii deiJJ1'1�lmipl1e�sla soillo <lletmlilbiilli lllleli: llJi miitJi diellilla �qiuota 1�lmiputaibil1e 1a1llre 1ait1Jiivilt� pll'i01diUJtJ1Jilve di :rieddiiitJii ~itit:i a(Ll~ilmiposta. In 1a;ppliiicalZJ�lcme dii ,q1UJesto 1Cll'lilterlilo, poiloh� ilia Baisrtlogii, come s'� vfus1Jo, ha ooddiitJi 1soggetJ1Ji :allil'dmposta e ,reddliltJi !Dloo:t soggiettJi, era oClll"lt"le!t.1lo oonsirdieriair: e IIllel 1coaioeirVo deilllie 1~ese geillerr'ailii :rllOIIl. 1S1olitJaJDJ1Jo qiuelilie oome1 tailli diichdarate da.il.la sooieit� 1co1Ditribue1Dite, ma alil!che 1gilii stiipenidi, ile peirtd!Lte V'air:iie, :i itJriilbutJi 1diedUJcibillii e J.',aiocaJDJtOIIl!aimenitJo 1ail. :ll01I11dio ~emoniailie, ed opell'air:e quinidd ,J:a pr;oporziiO!Ille 1roa tuttJi li. rica'Vli ilJOII'ldli (L. 6.16'43 .2,98. 018) ed 111ilcavti IIllOIIl 1s01gigie1ttJi: allil',imposta (L. 4.509.048.463), per iditene.re iln:fune dietJll'laiilbiild soLrtlaJDJto qUJeililia ,quota ( 1/3) dli. 1spese ~�\!llelll'lall!i 1ohe pmslUIIIll�lbill teriilo, 1~ebb�11'0 1dovUJ1Jo. esser1e 1coltlis�ldielll'lailJe inOltl. 1dieltraiilbliJ1Ji 1dirca illi.Jre 2 7 O miilJi.om SU !POCIO ffi�1!110 1dJi 400 miJldiO!Dli di. L:1Pese; mviece1J.'uffioio llimilt� !La e ripll1esa � la 1soile ili�II'le 180.000.000, 'e l:a 1000IllIIlliJslsiooe dtlistJrielttUJalle, ooinre s'� 1dertrtJo, !IJa 1'1�ldUISSe l\.lJltelll'ltormeinrt;e .a 1�lrle 120.000.000 CCJlll. 'Ull1 gl�IUidizdio fu cooC'.l'leltJo, 1sUJlil.'mc~dienz1a delilie l'I�1'1p!et1Ji'Vie :priopiOO"ZlilonJi, 1che � tdd sempiliiice sbima. C'� 1so11JaJDJto idia 1aiggi�IU1IO.igieI'ie 1C1he 1essa :tloodlai !IJa [pll'IOlpI1�la rpll'etJeSia su l\l!ll'arg01IDJeni1Ja: zJilo1I11e 1oosi 1airrtliicoilai1Ja: wa pil� �giran pairitJe dielilia piro(pll1ila orgaintilzm 1che per 1oon1se~e 1ill !l'eddliltJo dei tJiltJolii azJ~O!IllaJ'.l'I� ilia BaistJogi SV1011g� ll.llil'oipwa dili mo1destai 1eni1Jilt�; 1coosegu�1!111lemeni1Je ilie 1spese gienierall!i merriilsCIOIIllO 1JUJ1J1le 1ail11Ja :priOld'UZliOOJe idii !l'leddiiltJii 1sog:gietti ailll'dmposrtlai. NiOlltl. � ohi DJOl!l. veda ooone 1q1UJesto .d]s00111so sc�IV'Ollii apptmtJo iSIUll piainlo I�llllclIDaito dieilll.'tilnidiaiglilllle dli 1S1�1Ill1Pliilce iels1l�lmia1ZJ�!OIIlle. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (*) I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 gennaio 1974, n. 62 -Pres. Floire Est. Miani -P. M. Cutrupia (parz. diff.) -Consorzio generale d'i bonifica del bacino inferiore del Volturno (avv. Di Majo) c. Di Martino (avv. Correro e Andlrioli) e Ministero dell'agricoltu:ra e fOII'este (avv. Stato Albisinni). Acque pubbliche -Competenza� e giurisdizione -Opere di bonifica Difetti di progettazione ed esecuzione -Negligente manlitenzione Danni -Diritto al risarcimento -Sussiste. (r. d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 91; cod. civ., art. 204.3). Acque pubbliche -Giudizio e procedimento -Norme applicabili -Giudizio con pluralit� di parti -Sentenza interlocutoria e per una parte definitiva -Riserva di appello e appello immediato -Integrazione del giudizio -Impugnazione incidentale -Ammissibilit�. (r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 189 e 208; cod. proc. civ. 1865, art. 469; cod. proc. civ., art. 340). Acque pubbliche -Giudizio e procedimento -Norme applicabili -Accertamento tecnico preventivo -Ammissibilit�. (r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 208; cod. proc. civ. 1865, art. 251; cod. comm. 1882, artt. 7,1 e 658; cod. proc. civ., art. 696). Acque pubbliche -Opere di bonifica -Manutenzione negligente -Danni -Imputabilit� -Esercizio della manutenzione -Sufficienza. (cod. civ., art. 2043). Il disposto dell'art. 91 comma 2�1-.d. 13 febbraio 1933, n. 215, secondo il quale nessun risarcimento � dovuto dallo Stato ai proprietari dei fondi siti in un comprensorio di bonifica per il mancato o insufficiente beneficio derivato a questi 1dalle opere compiute, non esclude la configurabilit� di un diritto sogge'ttrivo al risarcimento dei danni oagionati daLla difettosa progettazione od esecuzione di opere di bonifica o dalla loro negligente . manutenzione. La dmnanda con cui si chiede U risarcimer..to di tali danni (*) Le dec~oni in materia di acque rpubbtliche ,sono mai.ssimate ed annotate da~l'avv. PAOLO VLTTORIA. 722 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � ammissibile ed appartiene alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche (1). Neil giudiziio davanti ,ai tribunali delle acque pubbliche, propo~ta in confronto di due convenuti domanda cii con,danna al risarcimento dei danni ed intervenuta una sentenza che dichiari ammissibile la domanda in confronto d'uno dei convenuti ed estrometta l'altro dal giudizio; notificata dal primo convenuto la riserva d'appello ed appellata immediatamente dall'attore la sentenza in confronto della parte estromessa; disposta dal Tribunale Superiore i-integrazione del giudizio, a norma dell'articolo 469: cod. proc. civ. 1865, in confronto del primo convenuto, questi pu� proporre sotto forma di impugnazione incidentale l'appello in ordine al quale aveva fatto dichiarazione di riserva (2,). In relazione alle controversie di competenza dei tribunali delle acque pubbliche � ammesso l'accertamento tecnico preventivo, che pu� essere disposto prima del giudizio dal presidente del tribunale regionale (3). La domanda di risarcimento dei danni cagionati dalla difettosa manutenzione di un'opera di bonifica ben � proposta in confronto di un consorzio che, quale concessionario della esecuzione dell'opera, ne abbia curato la manutenzione con propria autonomia organizzativa e tecnica, ancorch� a spese e per conto dello Stato, n� vale ad escludere la responsabilit� del consorzio la circostanza che, trattandosi di opera idraulica, la manutenzione sia posta a carico dello Stato dall'art. 17 r.d. 12 gennaio 19:33, n. 215 (4). II CORTE DI CASSAZIONE, S.ez. Un., 21febbraio1974, n. 486 -Pres. Flore -Est. HrancaciCio -P. M. CutrlliPia (conf.) -ENEL (avv. Coil'te) �C. Ministero dei lavori IPUbblici (avv. Stato Lancia), CoooO!rzio d� miglioramento foncliado FAGO (avv. Ferro), Soc. Montecatini E:di1son (avv. Salvucci) e Soc. SIMA (n. c.). Aque pubbliche -Concessione e derivazione -In sanatoria -Efficacia. (r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17). (1-4) La seniten.za 2 ottobre 1971, n. 26 de[ TrlibU111ai!Je supieir:iooe, pia:rziailimente �cassata dalila ,soot~a in il"aissegna, � pubb'1ica1la d,n Cons. Stato 1971, II, 997. L'afformiaita ,coinfi.gurab:hllit� di u:n diiriitto lall dsaircdment:o dei damind oa g~01I1Jaitd da111a di:Jiettoisa pirogettazione 'ed esecuzioJ11e dd opeire dd bon.ifioo si roCOII111lette aJl p:riincipio, che ]Ja giUJ.'ltsprudenza COIIl.SI�delJ:',a op'eTalll.1Je l.liI1Che nella materia delle ope!I'e �~dmul:iiche (nonostaITTite le p'.Veviisiond conte nute nieg:li amtt. 2 .t.u. 25 [Luglio --1'904, <n.. 523 1e 91 il'1d. 13 febbil:'aio 1933, n. 215), secondo cui iLa P.A., nelil"esecuzione del!le 'Orpeire che abbia ritenuto '!1Jecessair.Lo oompdeire nel pubb!Lico �inte'.Vesse, deve umdfOllI'IIlla!rsi ai1lJe I I I li , ' , ' . ., ' . . ~ ' ~il :~ PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 723 Acque pubbliche -Antica utenza -Diritto al riconoscimento -Decadenza -Effetti -Sulle concessioni successive -In rapporto all'Amministrazione -Concessione in ~anatoria all'antico utente -Legittimit�. (r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 2, 3, 17 e 19). La legittimit� di una concessione in sanatoria, che ha efficacia ex nunc, non pu� essere 1desunta dalla anteriorit� della utenza abusiva rispetto aize concessioni in ipotesi esposte a subirne l'incidenza e la circostanza che l'acqua derivata dall'utente abusivo non defluisse, gi� prima del venir in essere di queste, verso il punto di presa delle successive concessioni non giustifica il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta in confronto del titolare della concessione in sanatoria, dai concessionari che deducono. la illegittimit� del provvedimento (5). L'esistenza di un'antica utenza -a prescindere dal suo riconoscimento, che ha valore dichiarativo -cOstituisce� un vincolo per la disponibilit� delle acque su. cui si esercita, vincolo che si rif[ette in limite alle concessioni successivamente costituite. La decadenza dal diritto al riconoscimento, se determina -in applicazione del principio di elasticit� del diritto di propriet� -l'espansione del diritto della P.A. sulle acque, non estende all'acqua oggetto dell'antica utenza ,il diritto dei successivi concessionati. Questi non sono perci� lesi dalla concessione in sanatoria della medesima quantit� d'acqua all'antico utente che, dopo la decadenza, abbia di fatto continuato a derivarla (6). I (Omissis). -Va esalffiiiJ.ata ;per prima la questione ;ri~�roposta dal Ministero dell'AgricoltUTa �col isuo ricorso incidentale, al iche non osta l'essoc questo 1condizionato, trattandosi idi questione 1che riguairda la giurisdizione e che, pertanto, � iPregiudiziale e rilevabile d'ufficio. regiolie delilia no=aiLe ddili!giem.za 1e irLsponde dei darund derbe['mimlarlli da opere progettate 1ed eiseguite iseinz1a il.'osseil'."Vlanza di :taiLe B:'egio1e. Si rinvdia sul ;punto alla Rel. Avv. Stato, 1966-1970, Il, in. 111, pag. 331. .AiJ1e decisioni ivi ciitate (Trdib. sup. 3 ma�ggio 1965, n. 9 e Cass. 25 ilugl1io 19616, lll. 2039, m questa Rassegna 19616, I, 468 con nata di CoLETTA, Osservazioni sull'art. 2 t.u. 25 luglio 1904, n. 523 delle leggi sulle opere idrauliche, e 19'616, I, 1381) ha:rmo fatto seguito Trib. �sup. acque 10 maggio 19i67, n. H?., Giust. civ. Hl�67, I, 2067 1e Rassegna 1967, I, 902, �e Tutb..sup. 1ac:que 28 a[l['dilie 1971, :n. 8, Cons. Stato 1971, II, 414. Su1Pargomell1!to vanno �anche richlamate Le selllltelD2le deil T:rdibUl!lJai1e� superiooe 17 ottobre 1968. n. 2fl. (Cons. Stato 1968, II, 801) e 5 dicembre 19'72, n. 45 (Rassegna 1973, I, 2.80) :l.'e!Lative ad .iiportesi in 1cui � stata :lia1lta aippifil 724 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Denunziallldo la violazione e falsa a[p[pltcazione degli art. 91 <h:!l I r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e 46 della legge 2,5 g+ugno 1865 n. 2359, il Ministero assume 1che nella fattispecie non potevano trovare applicazione I n� quest'ultima no.mna n� quella dell'art. 2043 1codl. 1civ., ma doveva aip( pliicarsi unicamente l'airt. 91 icomr:na 2� dell'anzidetto ll'.d. 13 febbraio 1933' ! secondo il quale nessun ll'isar:cimento � dovuto ai proprietari dei fondi siti nel 'COlll!P'l"ensori�> di bonifica per il mancato o illJSUf:fidente beneficio derivato a questi dalle opere 'compiute: 1con la 1conseguenza che, essendb il Di Martino pr~ietario di un fon<llo nel 1c0llljprensorio di ibonifiica del bacino inferiore del Voltmno, non Sii :poteva neppure ipotizzare un suo dill'itto soggettivo, tutelabile davanti alla giurisdizione ordinaria, ad un risarcimento iper la ,situazione di svantaggio derivata al fondo stesso dall'esecuzione delle opere di bonifica. L'eccezione non ha fondamento. L'attore, invero, secondo l'interpretazione 'della sua domanda da parte del Triburiale 1superio:re, non ,chied'eva n� dli essie:re indennizzato per un danno [permanente sofferto d!al suo fondo !P'er effetto dell'esecuzione delle dette oipell'e GsiJe1ch� � esatto 1che non trova aip[plicazione nel caso ,concreto l'art. 46 della legge sulle eSp!l'opriazioni per pubblica utilit�), e nepipu:re di e,ssere ll'iiswcito !Per il mancato o insufficiente beneficio 1d:erivato al fondo dalle opell'e stesse (1stcch� non si versava nemmeno nell'ipotesi 1contemplata d!all'a:rt. 91 del ll".d. 131 febbraio 1933 n. 215), ma lamentava che la difettosa proigettazione ed esecuzione delle opere di bonifica, ed in jpart~colall'e delle idirovore installate !Per lo smaltimento delle acque, e la loro negligente manutenzione, avessell'o ipll."OVOcaailone deli1'1M't. 46 1. espr., nonch� .Le senter:t2Je Oass. 10 1gdugno 196'8, n. 1769, Rassegna 19>68t I, 512, e Trib. sup. acque 7 ottobre 1970, n. 7, Ccms. Stato 1970, II, '9'49 e Foro amm. 1'971, I, 1, 49, che hammo amm.mncdlaito dll po:dinciipdo peir cui Jia P.A., un:a V'Oilta aSSU!Ili1Ja l'inizilaitiva dd. rieaitizzaa:ie il'oipeira, ha il.'obbld: go dd 1costru.k!1Ja e mamrteneril:a in modo da non damrrJJeggillaa:ie iil cdtbaddmo che 'SU di 1essa abbda fatto affiidamento. Quanto al niesso di cOnV'ailiit� tria 11a costruziiOOJJe dleilil'opetm dli bomiL:f�ca e till. ip['legiiudJizdo rdsentito dail priiviato, Tuib. 1sub. acque 7 ottobre 1971, n. 11, Cons. Stato 1970, Il, 61, ha peir� affermato �che se 'Ila sitUJaziOOJe p11eesisterute, mi~Ol'lata per efi�etto dleilil'�opeira ,di bonifie1a, si riproduce ;i,n conseguenza dielWa rtemporanea I�!llaJttivirt� deilil.'operia, .non si � 1m presenza dd 'L1l1l dammo msaa:icdOOlie. (2-3) Ai1l'1arwomem.rto de11Wa �iscipi]dmia �deil giudizito aviarruti ad trdbllltlaiLi. die�l!Je acque hainno il'lilguaa:ido due 11ecemti dieciS�JOIIll� delWe Seziollld umite, 2 tiebbtraio 1973, n. 311 'e 315, rpubblltcate ;i,n Giust. civ. 19-73, I, 560 ooin ll10ta dd SGROI V., Sistema ptocessuale in materia di acque pubbliche e rinvio alle norme del codice di procedura civile, 1e d.n Foro it. 1973, I, 2853. Suilil.'1arrnm1ssib.illdJt� de1il'aoceirtamento tecmco neil proceda.mento a/V1alillld a:i tribUllla�d delJLe acque, dm senso 1a:fferma:tivo, con d!i:vierise motdvazdollld, cf:r. Tirib, sup. acqUle 14 ddcembr1e 1'959, n. 36, Foro amm. 1959, II, 3, 6'8; 8 gdu~ . . ' �1;,. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 725 cato allagamenti e ristagni da 1cui il fond!o e le coltwre in �SISIO es[s:tenti erano 1stati danneggiati: egli, quindi, faceva valere il diritto soggettivo al ri.salrlcimento d:ei danni patrimoniali, 1che assumeva essergli stato cagionato da fatti illeciti 1colrposi di 1cui attribuiva la :responsabilit� al Ministero dell'Agricoltura e al CoI11Sorzio di bonifilca, dliritto :riconosciuto dall'art. 2043 1cod. civ. e tutelaibile, davanti alla giurisd!izione ordinaria, anche nei 1con:flronti della, pubbliica amminilsfJrazione dlella quale si alleghi un comportamento dannoso contrario al rpirinciipio � nemine:m laed!ere �. N� ostava a tale interipretazione aLcun giudicato nascente dalla cil'lcostanza >che nella motivazione dlella sentenza del Tribunale regionale la domanda era ,stata intel'{P["etata come tendente ad ottenere l'indennizzo di 1cui all'art. 46 della legge sulle ~Olplriazioni, e che quella sentenza era �stata iimpu,gnata dal Di Martino soltanto 1contro il Consorzio. Infatti, a ,seguito dell'integrazione del 1giudizio d'aippello nei confronti del Ministero, e idell'a[)lpello incidentale dli quest'ultimo, la 1causa era stata sottoposta in toto al riesame del '1'1rilbunale SU(periore, l'attore aveva riproposta contro entrambi i convenuti la Silla ,domanda dli condanna dei medesimi, in 1solido o alternativamente, al ri:Saxicimento idei danni caUJsati al suo fondo dlal ristagno delle aicque, e tale domanda ben rpoteva, quindi, essere nuovamente e 1diversaanente inte;rpretata dal giudtce di secondo grado, traendone la conis:eguenza 1che a conoocerre della domanda stessa era competente l'autorit� ,giudiziaria ordinaria. Il ,ricorrente principale, ,cfununziando, 1col primo motivo, la violazione degli artt. 189 e 2.00 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, dell'art. 517 n. 3, e 7 del 1c.ip.1c. del 186�5 e (in subwdine) dell'w-t. 340 del vigente c.ip.1c., si �duole 'che il T�ri:bunale Superiore d!elle acql,le [P'Ubibliiche, con la sentenza interlocutolria, aibibia ritenuto arnrrnisstbile l'appello incidentale del Minilstero ,<:full'Agricoltura, sebibene l'a1Ppello principale, IPll"Oposto d!al gDJo 1965, n. 11, 28 ap.r:iiLe 1971, n. 8 1e 2 ottobre 1971, n. 21 m Coins. Stato 1965, II, 297; 1971, II, 414 e 997. In tema dii 1appellilo dincd.cLenrtrue, dir. Tirdib. sup. a,oqUJe 18 iLugildo 196�1, n. 12, Acque bonif. costruz. 1.962, 64. (5-6) La .sentenza 20 1apme 1.9-70 n. 6 dleil T111ilbunaLe �SUJpeirdo<re, comdi&maita daJWa ,seDJben:zia m mssegnia, � riasSUIIllta m Giust. civ. Rep. 1971, acque pubbl. e priv., 7i9. , SiulliLa �effilcacd.a ex nunc dle�ilia 'concesstone m samJatoria, c:f:r. T:rd!b. SUJp. acque 12 gdlugno 1954 n. 24, Acque bonif. costr. 1955, 43; Trdib. sup. acque 5 1mal'2lo 1955 1n. 7, Giust~ civ. 195�5, I. 1681; Caiss. 21 :liebb11aio 1.9-56 :n. 485, Acque bonif. costr. 1956, 246; Oass. 13 :liebbmio 1964 n. 313, Foro it. 19�64, I, 1180; Tirilb. sup� .aoquie 18 dicembre 1967 :n. 3.0, Foro amm. 1968, I, 1, 103 1e Rass. giur. Enel 1'968, 512; Tuiib. sup. �aioquie 25 giugno 1968 n. 17, Cons. Stato 1968, II, 480 1e Giust. civ. 1968, I, 1728; Ttrj,b, aioquie Fdo:e[)2)e 7 iLu~io 1969, Rass. giur. Enel 1969, 761; T�11~b..acque Palermo 10 lLugilio 1970, ivi, 1970, 976. 726 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO solo Di Martino, fosse d.'h-etto contro il CollSIOlrzio, esclusivamente pe!l' ottena-e la rifOI"Ina della pironunzia che avev.a estrom.esso quest'ultimo. Il motivo non � fondato. Infatti, d]spOISlta, ai sensi dell'art. 469 del ic.p"'c. del 1865 (app�Ucabile, ,per il richiamo fattone dall'art. 208 del t.u. 11 dicerrnblre 1933 n. 1775, ai piroqed�menti d'avanti ai 'Dribunali dlelle acque pubiblilche) l'integrazione del giudizio nei con:Jironti del Mini!Stero, e conseguentemente riip:roposta dall'apipellante Di Martino, come gi� si � 0S1Seirvato, la domanda di condanna alternativa del Consorzio o del Mini:s:tero, l'interesse di quest'ultimo ad iimJpugnaire la sentenza di pirirrno .grado, contro la quale aveva notifiicato 1riserva di ap[p�ello differito, diventava attuale, con la 'conseguenza che il Minisrtero stesso ben IPOteva IPirOpa.ra-e sotto fOil'ma di appello incidentale, nel giudizio svolgenteBli 1sull'ap1Pello immediato piroposto da un'altra [parte, quell'impugnazione 1che si era riservato di proporre unitamente a quella 1contro la sentenza definitiva: e ci� pereh�, come esattamente ha osseirvato la sentenza impugnata, essen:do devoluto al Tribunale SU[p�erioire, per effetto dlell'a[ppello pirinci1Pale, il riesame di tutta la materia del contendeire, poteva in tal caso trovare aippUcazione, anche sotto l'im\Perio 1del ,codiice di procedura del 1865, il principio a cui si ispiira la no:mna dell'art. 3,40 u.p. del codiice vigente, principio che non � minimamente in contraisto col sistema di quello aibirogato. ( Omissis). Col settirrno motivo il ricorrente, d'.enunziando la violazione crell'articolo 167 del t.u. 11 dicembre 1933 in r-elazione agli artt. 200 del mede. simo e 517 n. 3 del 1c.p.,c. del 1865, si duole che il Tribunale sru.perioo-e abbia r-itenuto legittimo, ed abbia conseguentemente utilizzato come fonte di pirova, l'accertamento tecnico pireventivo diS[posto ad istanza dlel De Ma:rtino dal Presiidente del 'Ilr:Lbunale iregionale delle acque pubbliche, sebbene tale IPII'OVVeilimento non fosse previsto n� dal t.u. anzidetto n� dal �C.p.c. del 1865. Nemmeno questo motivo � fondato. � ben veiro che, per il pirincipio enunciato �!all'art. 208 del t.u. 11 dicembre 1933., il sistema processuale applicabile alle 1controveT1sie in materia di acque puibbliiche, per tutto ci� che non eira regolato dallo srteSJSo t.u., era quello del �COldiice di procedurra civile del 1865; che tale {Pirincipfo rirrnane applicabile anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, mantena'1Jdo ancoriato a que1llo 1abriogato il iproc,edilme�nto davanti ai tribunali �dlelle acque pubbliiche; che, infine, il �Codice del 1865 non conteneva una noro:na corrisJPondente a quella dell'a:rt. 696 dell'attuale c.p..c., e che di :Eronte a tale �Silenzio diella legge le opinioni della dottrina erano discordi circa l'esperibilit� di una perizia pireventiva in 1caso ,di periculum in mora. Ma non � men vero che la .giuiriS[prndenza, COIITl!PII'e.sa quella di questa Suprema Corte (Ca1S1S. Sez. Un. 25 marzo 1,931 Baniei e Rutelli PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 727 c. Pecarella) aveva aiocolto l'opinione favorevole a tale mezzo d'istruzione preventiva, e che di esso la [pil'atiica faceva lwgo uso: e ci� �estendendo, rp& analogia, le norme degli artt. 251 1c.p.c. 1865 e 71 e 658 cod. 1comm. 1882; analogia giusitifiicata dall'eadem ratio, trattandosi di aissicUJ:rare la cons&Vazione di quelle iprove, consli.stenti nella descrizione di fatti 1Pe:ticepUi dal testimone o dal {Perito, la ,cui as1sunzione, prevedibilrrnente, sarebbe divenuta im[pOISISlibile all'epoca del processo [per il venir meno dell'oirgano della prova o delle situazioni di fatto da aioceil'tare. 4Poich�, quindi, l'istituto dell'aocertamento tecniico [pil"eventivo pu� ritenerisi gi� ammesso nel S<�IStema iprocessuale ir:iichiamato dall'art. 208 del t.u. del 1933, non pu� dubitail:'lsd ,che la nomna dettata in ip:ro[posito dall'art. 696 del codke vigente possa trovare aip[pliicazione anche in relazione allecontrove.Tsie di 1com1Petenza dei tribunali delle acque !PUbbUche (che sono giudici o:rid!inairi .sipecializzati), e che 1perici�, ove ricorra l'urgenza di far verifiica1re prima del giudizio lo stato dei luoghi o la condizione delle cose, il detto� accertamento possa essere disipooto dal Presidente del Tribunale regionale delle acque <COIDIP�etente per la 1causa di merito. N� ha piregio, in contrario, l'obiezione del ricmTente 1che, a noTIIll.a dell'art. 167 del t.u. delle leggi 1sulle a1oque, quando ocicorrano accertamenti tecnici vi deve :provvedere il giudice insieme 1con uno dei membri tecniici del tribunale, e �che solo in casi eccezionali ipu� ess.er nominato un consulente tecnico: tale nomna !PU� infatti trovare aip[pliicazione soio nel processo, e non quando, ooc01r:rendo prima dli esso <compiere accertamenti, / non esistono anicara gli organi di cui SO\Pil"a. L'ottavo motivo, 1con il quale :sd denunzia la violazione degli articoli 2697 e.e., 73 del cr.d. 14 agosto 1920 n. 1285, 1873 del 1Pi� volte menzionato t.u., 360 n. 6 del .c.p.c. del 1865 e 111 della Costituzione, in relazione agli axtt. 2.00 del pa-ed!etto t.u. e 517 del ;predetto codice, investe con svariate censure, siiccome vizj.ata da errori di logica e di diritto, manchevole e �contraddittoria, la motivazione in base alla quale la sentenza impugnata ha ravvisato nella difettosa manutenzione degli impianti di .bonifica la causa esclusii.va dei danni sofferti dial Di Martino. Al riguaTdo � opportuno premett&e 1che alla soviraC1Cennata conclusii. one la :sentenza � pervenuta osservando 1che da accertamenti compiuti da un tecnico altamente S[pecializzato, e del quale si [poteva con,divid: eil'e il 1Pa:rere, le 01Pere di bonifica risultavano idoneamente progettate, ed eseguite 1con 1concreta aderenza alla situazione climatica della zona e alle 1caratteriistiiche dei terreni da bonificare; che non erano stati allegati, e tanto meno provati, �casi fortuiti o di forza maggiore piroduttivi degli allagamenti (essendo prevedibili le vicende metereologiche che ad essi avevano dato occasione); che pertanto quegli eventi non potevano esser stati causati che da deficiente manutenzione degli ilmpianti; che tale conclusione trovava conferma nelle deposizioni dei test1rnoni, i 728 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quali erano stati 1conco.rldi nel rifer.ilre che gli allagamenti stessi erano stati provocati dal mancato funzionamento delle idrovore, nella deposizione di uno dei tesrtimoni srtessii., �che aveva constatato l'intasamento delle grate di ,scolo, nei sOIPI�-aluoghi 1COl!Ilpiuti, in ocicaisione dei quali era stato constatato l'intasamento anche dei canali, nelle osservazioni degli stessi .tecnici del. ColliSorzio cirlca la d:ifftcolt� d'i aprpll."estare un'adeguata manutenzione �Con gli insucffiicienti mezzi finanziari diisiponibili. Con le �censm-e mosse a questa motivazione, che Sii possono riassumere come S�egue, il 11."�!Coa:irente ~duole 1che il Tribunale Superiore: a) a:bbia risolto globalmente il IPll."Oblema della resiponsabilit� mentre avrebbe dovuto esaminare separatamente ciascuno degli eventi dannosi per aacertarne le caU!Se; b) ab17ia� dato rilevanza alla constatazione dell'intasamento dJelle grate e dei �canali, fatta in epoche divense da quelle in cui elt"ano avvenuti gli allagamenti; e) abbia adidossato al Cooooll."zio l'on&e di IPll."Ovare la fOll."Za maggiore o il fortuito, mentre, non es1sendlo 1Pll."esunta la sua 1res1Ponsabilit�, esso non era tenuto a fornire una tpll."ova liberatoria; d) abbia inesattamente ri[prnrtato il tenoire delle deposizioni testimonali, il rtsultato dei isopraluoghi etc.; e) abbia illogicamente ritenuto rche l'aprpll."estamento dli un sistema supiplement�re di fornitura di enerigia tper il funzionamento delle idrovore in 1caso di interruzione dell'erogazione di eneirgia elettrica rientrasse nella manutenzione diell'im1pianto; f) abbia :ritenuto dipendenti da sca!I'lsa manutenzione gli allagamenti del 21 ottobre 1957 e del 4 novembre 1961, attribuiti dallo stesso Di Martino ad altre cause. Tali 1censure sono peraltro, tranne quella sub e), inammissibili o infondate, perich�: a) nessuna esigenza logica im{pone di inda.gall."e separatamente ci11ca le cause 1dli ciascuno degli eventi di una serie, quando la loro causa comune ,si !PU� desumere 1sia dall'inesistenza di altre cause sia da un �c<mljplesso di elementi inidiziari che indicano quella; b) la constatazione del 1cattivo stato di manutenzione delle O[Pere di �bonifica e degli effetti di tale istato sul mancato funzionamento delle idlrovore, anche se avvenuta non in concomitanza d!egli allagamenti (ma !Pur seIIl\I)a"e in epoche ipll."ossdm.e ad essd) forniva una �base razionale alla presunzione rche quello srtato esisteis1se anche al momento di quegli eventi, e ne fosse la 1causa: il ragionamento della sentelllZa non �, quindi, n� incoerente n� manchevole; e) la sentenza non ha ;posto a 1carico del Consmzio l'onere di una prova li:bell."atoria, ma ha ritenuto ;pll."ovata dall'attore la responsabilit� del Consorzio srtesso in base a !Pll."esun:zioni le _quali (non essendo contra PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 729 state da indizi .ci::rtca l'esistenza di 1cause ad esso non imputabile, che il Consorzio avrebbe avuto interesse dli allega!I"e e !P!l"Ovare) apparivano univoche e concO!l"danti; 1d) la 1cenisura !l"igua;rda un <p1reteso travisamento di fatti, che, come � noto, non pu� costituire motivo di 1cassazione (potendo se mai da!l" luogo ad un'.istanza di revocazione) LSalvo quando si concreti in ormeLSm motivazione su un 1PUnto decisivo, 1Potesi che nella fatt�ISjpecie non r1cocre; e) il Tribunale superiore ha ritenuto, nel suo sovrano apiprezzamento dell'attendibilit� 1delle prove, �che i fatti a cui allude il rico:rrente, riferiti dai coDJSulenti non di s1cienza !PlrO!PII"�a e senza inrucare le fonti dielle loro infOI'IITlazioni, non fossero 1pirovati; e tale valutazione, sorretta da .congrua e logi,ca motivazione, � iDJsind!aicabile in sede di legittimit�. ' Deve invece, Tiiconoscel'IS[ fondata la �censwra sub e), essendo effettivamente illogica e contradldlittoria la motivazione 1cwca il 1PUnto decisivo della re51Ponsa1bilit� del Consorzio anche iper i danni causati dal mancato apprestamento di una fonte 1sussidiaria di ener.gia (per a1S1sdJcurare il funzionamento delle idrovore qualoi-a fosse venuta a mancar�e l'enwgia elettrica 1che nomnahnente le azionava. DOIPO aver iriiconosciuto che vi eTano state interntzioni diella coirrente elettrica e �che la conseguente inattivit� delle id!rovoa-e aveva contribuito a 1cawsare .danni, e do.po aver escluso che tali interiruzioni �Costituissero casi fortuiti o di forza maggiore in quanto erano prevedibili ed anzi addirittura !Pirobabili, la sentenza io:n1pugnata, pirecisando che non veniva' in considerazione la sufficienza delle idrovore ibens�. l'oipportunit� di apprestare susmdiariamente ener.gie motrici diveI'ISe da quella erogata �dalle ilmjpirese eletmche, ha affermato che doveva irrnputa; rsi a co]Jpa del Consorzio il non aver pr-ovveduto ad alleLS,tire un sistema suwlementare di azionamento delle id!rovoire stesse mediante tali diverse energie. Quest'affexanazione � logicaimente iniconciliabile con le IP!I"emesise, e .soprattutto 1con quella c.ixlca la sufficienza delle O!Pelre costruite per conto dello Stato, e �con quella, posta alla !base della decisione, che il Consorzio non 1s:volgeva � altro 1compito che quello della manutenzione _delle O!Pere stesse, e 1che 1causa unica dei danni di cui trattasi eira stata l'incwria �con �cui tale attivit� era stata esipletata. Infatti, (p()ich� si riconosceva che le idrovOTe dovevano funzionare anche, e lllUl!ggiorm.ente, quando le avver1se �condizioni atmosferiche renidessiero ;probaibile l'interruzione della coiILl"ente elettrica, e 1che !Per assdJcurare tale risultato non baistava mantenere in buono stato le 01Pere d'i b�nifiica, ma occorreva aggiungervi un sistema SUJP!P�lementa:re idi azionamento delle idrovore con divemsa ene:r:gia (sistema che doveva necessairiamente 'comportare l'allestimento di un qualche ia:npianto SIUlSsWi.ario), non .si poteva affer 730 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mare, senza 'cadere in contraddizione, che le opere anzidette erano cronplete e �s�fficienti, e 'che l'aggiungere ad esse quel neceS1Sario SUiP!Pleonento faceva parte della loro manutenzione e rientrava nei 1compiti del Consorzio. Su questo punto il quale � decisivo :pe!l'lch� SIU (quell'affermazione poggia la conclusione, a 1cui � pervenuto il TrLbunale su,periore, .che il Consorzio � l'unico re:s:ponsabile di tutti i danni, 'compresi quelli causati / dalla mancanza di una fonte d'enet1gia di riserva), la motivazione della sentenza impugnata �, quindi, viziata idia contradldittoriet�, e la sentenza deve, sul detto punto, es1sere cassata. Col nono motivo il ricorirente, denunziando la violazione de1gli arti:. coli 16 e 17 del r.id. 13 febbraio ig,33 n. 2115, 180 e 1.83 del t.u. del 1933, n. 1775, 360 n. 6 diel c-1p.,c. del 1865 e 111 Cost. in relazione agli aTtt. 200 del t.u. e 517 diel 1codice del 1865, censura la {Parte della sentenza che affernna che toccava al CoooO!rzio 'cuxrure la manutenzione delle opeTe di bonifica. Assume il 11.'tconrente che, trattandosi di un'O{Pera di boniftca di prima categoria, la quale era a totale 1cairico dello Stato a nomia d'ell'art. 7 del r.d. 12 gennaio 1933 n. 2:15, e la 1cui esecuzione era 1stata data iil concessione al Consorzio a noo:rma dell'art. 13 dello stesso decreto, lo Stato rimaneva unico titolare dell'opera finch� non ne fosse stata dichiarata l'ultimazione, e� che la manutenzione isarebibe corrmnque rimasta SffilllPl"e a 1caxico dello Stato medesimo, a norma dell'art. 17 del decreto, in quanto si trattava di opera idraulica. Ammette perraltro il ricorrente di eSIS&e stato, sia pure per conto dello Stato e nei limiti dei finanziamenti all'uopo aissegnatigli dal Ministero dell'Agricoltura e dalla Cassa del Mezzogioo:'no, l'esecutore della manutenzione, e non 1contesta idi avere 1svolto quell'attivit� con piena autonomia tecnica. Ci� ;p01S:to, apprure esatta la 1consid&~zione della sentenza Lmpugnata, che, ;cio�, nel 1ca:so concreto, 1gli aspetti giuridtci dei rapiporti tra il Ministero concedente e il Consorzio concessionario non as1S1Umono importanza decisiva, ma :rileva isolo la cimcostanza che, dli fatto, � il Consorzio a curare la manutenzione degli h.npianti di bonifica, �con il pr01IJ1rio !Personale e 1con la pa.-opria organizzazione d'Lmpresa tecnica. Determinare il 1soggetto 1che, al tempo degli eventi dannosi, aveva la titolarit� 'delle QPere di bonifica, ed a carico del quale era la manutenzione delle opere :stesse, avrebbe assunto Lmportanza decLsiva se la dom.anidla acicolta dal Tribunale superiore avesse avuto 1come titolo la res:ponsabilit� iper l'inadem1Pimento d'ell'obibUgo della manutenzione ai sensi delle surrichiamate diS[posizioni di legge. Ma nel caso di 1cui trattasi il titolo 1POsto a fondamento della domanda del 1dlannegigiato era esdus!i.vamente, 'Come 1si � osservato a pa."Q\POSito del iricoll'so incidentale, la I I I I 'i:f: fil �: I ., �; '1' ~ PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 731 r~onsabilit� !Per fatto illecito; ne 1consegue che, !Per quei d'anni che avevano nella difettosa manutenzione il loro fatto igeneratotre, oocoo:Teva soltanto stabilire quale fosse il 1sog;getto autore di quel fatto dannoso: e do� :se il Cons0trzio, o il Ministero, o entrambi, avessero svolto, con negltgenza e imperizia, quell'attivit� materiale di manutenzione delle opere d!i bonifica che, per tale sua difettosit�, aveva ,cagionato al De Martino un danno ingiusto. Ed essendo pacifiico che quell'attivit� (salvo a meglio determinarne i limiti in relazione alla cerurura !Pi� SO[Pira accolta) era stata svolta esclusivamente dal Consorzio, come concessionario dell'esecuzione delle opere peir 1conto dello Stato, e non 1come nudus minister di questo, (e quindi 1con rpiena autonomia organizzativa e tecnica), la <Circostanza 'che l'aveS1Se S'Volta iper 1conto e a srpe~ dello Stato medeslimo non esclud!eva la sua il."esrponsabilit� per colpa aquiliana. Le 1censure mosse dal ricOl"rente all'affemnazione della .sentenza impugnata 1che � la manutenzione � cmata ovviamente dal Consorzio �, anche ise si intel.1pireti, come fa il tl."icorirente steSISI(), tale affermazione nel seruso 1che la manutenzione era a carico del Consoirzio, investono quindi un punto non decisivo e non toccano la soluzione adottata, la quale s[ regge sulla 1considerazione pi� 1sopra iripoirtata e sulla iP!Teme,ssa che la responsabilit� del Consorzio nasce non gi� dall'inosseirvanza della norma civca l'onere della manutenzione, bens� unicamente dal coiffi[poirtamento illecito soip!rn sipecif�icato. � poi arprpena il caso d!i ,soggiungere, tenuto pa:-esente quanto s'� detto ora, che ogni questione Telativa ad un'eventuale resrponsrabilit�, rper qualsiasi titolo, del Ministero dell'Agricoltma, la quale senza escludere quella del C.onsoirzio 1conc0Tra 1con essa, esula dai temi del ricOITSo principale in esame. � Infatti, IPO�ich� il De Martino non ha �!m!pugnato la (pronunzia del TrihUJllJaile 1suiperdoa."e che ha :riig.eittafo 1e domande 'da 1h� rpa."orposte conit:rn il Ministero 1steS1So, e rpoich� contro quest'ultimo il Consorzio non ha mai :proposto una domanda cli rivalsa che iIJOSISa aver formato oggetto di .statuizioni, neppure �IJ:niPl�IC�te, della sentenza impugnata, ne COlllSe1gue che la discU1Ssione ed il 'controllo di legittimit� rimangono necessariamente dvcoscritti alle sole pronunzie emesse, a favore del Di Martino, nei con:lironti del Consorzio. -(Omissis). II (Omissis). -Con decreto ministeriale del 1 � marzo 1958 n. 6564 venne concesso, in via di sanatoiria, al CoillSIOO'Zio di Miglioramento F AGO, nonostante le o,piposizioni delle Societ� SADE. (Societ� Adriatica dli Elettr~cit�) e SIMA (Societ� Ida-oelettrlca Medio .AJd~ge) il diiritto di J~ 732 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prelevare dail to!J.'lrente Talv1era, affiueinte ideihl.'Adli.1ge, mo1dwld massimi 6 di acqua pubblica in aggiunta a moduli massimi quattro, di 1cui al decreto I di II'iconoscimento di antica utenza del 14 marzo 1941, a SCOIPO fa:irigatorio. I ~ Le priedette soc1i1et� ,eiJ.1erttriic:he, aSS1Umendo di essere coirwessionarie di l: derivazioni d'acqua dal fiume Adige per la [pll"oduzione d.i en&1gia elettrica da pi� antico tem:po e di trisentire :prr-egiudizio, dlata anche la insuffidenza delle acque dell'Adige a soddisfare i quantitativi di loiro COIIIllPetenza, dall'illegittima 1concessione in sanatoria in favore del Consorzio, cihe non av�eva <diritti anterdoiri 1a quelli' aisse!Iltiti 1ad esse soc1iet�, conve!Ilnero, 1con atto 12 maggio 195.S, davanti al Tuibunale regionale delle I Acque di Venezia ,sia il Ministero dei LavoTi Pubblici che il Consoczio miglioramento FAGO e domand'all'ono 1che fosse dichiarato illegittimo il deCl!'eto di 1concesisione di 1cui so:pTa al Consorzio stesso, con la condanna, a suo carico ed a carico dell'Amministrazione dei LL. PP., al risarcimento dei d'anni, da liquidam in separata siede. L'Amministrazione dei LL. PP. eccepi l'im[pll"O[ponibilit� della domanda, invocando l'awUcazione dell'art. 19 del t.u. n. 1775 del 19i33, per ii quale res[ponsabile di qualsiasi lesd.one derivante dalla concessione � soltanto il concessionario. Il Consorzio di migliocamento ec1cepi il dlifetto di giuriistdi:zione, sostenendo la 1com:petenza giurisdizionale del Tuibunale Superiore delle Acque, in quanto� il :ricorso era stato proposto contro rpl!'ovvedimento definitivo demandato, nella soggetta materia, soltanto alla P. A. In seguito alla nazionalizzazione delle qrese elettriche intervenne nel giudizio l'ENEL, facendo iPl!'OIPrie le domande e le difese delle societ� ricorrenti. Davanti al Tribunale regionale le parti interessate :rinunziarono al risarcimento dei danni 1contro I'Amministrazione dei Lavori PubbHci ed il Consorzio all'eccezione di difetto di giurisdizione; ma il Tlribunale regionale, ,con sentenza 16 ottobll'e 1967, esamin� d'ufficio le relative questioni, nonch� il merito affeT1tI1ando la proipil'ia giurisdlizione e rigettando le domande tutte. P:roposero a;p!Pello siia l'ENEL 1che il Consorzio .FAGO. In sede istruttoria il 1contradidittorio fu integrato nei confronti della s.ociet� Montecatini Ediison, avente 1causa della SADE per le attivit� non elettriche, e della SIMA. Il 'Dribunale SUiPeriore delle acque, con sentenza 21 febbraio-20 aprile 1970, conferm�. la dec:Lsiione dlei primi :giudltci. Nella motivazione rilev�, :fu-a l'altro: A) L'ENEL aveva sostenuto che la 1cad'uta dall'antica utenza del Consorzio FAGO avesse qortato una legittima es:pansione delle concessioni della SADE e della SIMA, 1sicch�, lAmministrazione non avirebbe potuto :prr-ocedere ad una nuova 1concessione, sia pure in sana 1. !: i PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 733 toria, al medesimo 1coooorzio, isenza violare il diritto d!elle dlue societ�. In altri termini, venuta meno la utenza del Consorzio, le societ� avevano .il� diritto di ~Uare a tutta l'acqua diS1Ponibile le 1concessioni in loro favore; 1con la conseguenza 1che il p1rovveclimento di sanatoria in favore del consOII'zio F AGO (sei moduli) !Si ll'iver1ber� pregiudlizievolmente sulle dette 1concessdoni in favo1re delle societ�. Presill\P1Posto di q.esta tesi era che i sei moduli :d'acqua concessi al 1consOll''zio con d.m. del 1958 in a!�giunta ai 4 di 1cui all'utenza del 1941 fossero da temipo entrati nella disiponibilit� dii tutti i 1conicesisionari, nei �limiti delle risipettive utenz.e. Ma tali isei moduli Selill!Pil"e di fatto utilizzati dal Conso1rzo FAGO, non &ano mai defluiti nell'Adige; onde n� la SADE n� la SIMA, anche prima :del 1958, avevano potuto usufruirne. Mancando del loro presrupposto, l~ domanda di riisaill'cimento e quella dii illegittimit� del provvedimneto del 19-58 in favore del Consoll"zio erano da ritenere infondate. Poich� i diritti dei 1concessionari dell'kdige non furono mai acciresciuti, n� diminuiti, non si !PII"Ofilava una �qualche ipotesi dli illegittimit� della concessione in 1sanatocia, in quanto tale lrll!P1Poirto era del tutto estll'aneo riispetto a quello dei sudldetti concessionari. B) Era infondato il motivo con il quale .si deduceva un difetto di prova drca l'antica utenza di 10 moduli, dei quali il Consoczio avrebbe goduto prima delle derivazioni SADE e SIMA. Dagli atti risultava che da temipo immemorabile il Consorzio aveva un'utenza di 1000 litri al 1secondo e �che ne usufruiva prima di ogni altll'a concesslione sull'Mige. Questa situazione costitu� la base per l'emis1sione del d.m. 1� marzo 1958. Avverso questa sentenza l'ENEL, con atto notificato il 30 novembre- 10 dicembre 1970 e !Pll"esentato nella cancelleria di questa Supirema Corte, 1con la ricevuta del p1re.scritto de[Josito per multa il 9 dicembre successivo, ha IPll"OPOSrto ricomo 1Per cassa�zione, fondato su dlue motivi. Resistono l'Almmintstrazione dei Lavori Pubblici e il ConsOII'zio FAGO con controrico1rsi notificati risiP�ettivamente il 28-W dkemibll'e 1970 e il 7 gennaio 1971 e depositati il 13 e il 15 1gennaio 1971. L'ENEL e il Consorzio FAGO hanno preisentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE � OIPiPOrtuno che i due mezzi di ricorso siano esaminati congiuntamente. Con essi l'Ente ricOICTente deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 17, 19 e 38 r.d. 11 dicembll'e 1933 n. 1773, nonch� dei principi in materia di concessioni di acqua :publbliica in genere e di 'concessioni in via di sanatoria in ipartkolaTe rileva che: a) il 'Tiriibunale Su,perioil"e :delle acque 1P�ubbUche ha errato quando, per reS1Pingere le domande di esso Ente, ha 1ritenuto che si potesse pre 734 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scindere dall'aacertaire se il Consorzio FAGO :i;n-eleva.sse i sei moduli d'acqua, suacessivamente 1concessigli in sanatoria 1col decTeto del 1� mar zo 1968, eise11citando un d.i.tritto di antka utenza, e che fosse rufficiente colllStderare 1che per effetto idi quel prelievo i detti sei mod'uli d'acqua non erano mai defluiti dal Talvera nell'Adige e quindi la S.ADE e la SIMA non avevano mai potuto usufruirne. Con questo ra.gionamento in 1sostanZa quel ,giudice awebbe affer mato 1che il dkitto <llel concessionario resti 1cond1zionato dalla disiponi bilit� di fatto dell'acqua nel ;punto di IPI'es<a, quale :risulta anche per effetto dell'esercizio di eventuali utenze abusive; ma questo assunto contrastereblbe 1col prrincjpio rper .cui il :diritto del 1concessionario si estrin seca 1su tutte le acque naturalimente fluenti nel 1c011so oggetto della con cessione di derivazione e pu� essere lLmitato 1soltanto dall'esercizio di utenze legittime. b) Se 1si voles1Se ISUIP{Portre, iD. base a quanto considmato in altra parte della sentenza ilITllpugnata, �che il Tribunale 8U1Periore abbia reputato �che il prelievo dei :sei moduli d'acqua da :parte <llel consorzio FAGO fosse legittimato da un'antica utenza, del 1Pruri quella sentenza saa.-eblbe erirata pe11ch� il Consorzio sarebbe decaduto dal d.i.tritto al riconoscimento di tale utenza e la decadenza awebbe avuto 1come effetto <lii costituire il Consorzio stesso in una posizione ,giuridica non diversa da quella di quailisiasi ,altl'o urtente ablll1sivo, con la 1c0lnseguenz1a ohe la COQ1ce1~is�ione in sanatoria dowebbe intendetisi aac~data.gli col Ti.spetto dei diritti degli altri concessionari. La 1censura 1sub a) � fondlata, ma non � decisiva. In realt� la rilevanza assegnata dal Trilbunale Superiore alla situazione idi fatto im[pUca l'affemnazione 1di;priDJci[pio che anche l'utenza eventualmente abusiva concorra a delimitaTe la diisiponrbilit� di acqua di cui possa :l�ruL:re il conceS1Sionario, e questa afl.'erimazione � sicuramente erronea. Con essa, infatti, si aicicor:d'.a all'utenza albusiva un effetto di vincolo 1giuridico della disiponibilit� del bene su 1cui viene esipltcata, effetto che � manifestamente contradldittorio col 1caTattere di abusivit�, daipipoich� l'abusivit� per definizione, qualiJfica una situazione antigiuridica inidonea a iPI'Odm'll"e effetti di questo tjpo. D'altronde, come ha esattamente :rilevato il ricorrente, nel COil'SO ulteriore dello svolgimento della 1cenwra, quell'affernnazione � in contrasto �col consoHdato orientamento 1giurisip1rud!enziale che attil'ibuisice alle concessioni in sanatoria effetto non ex tunc, crna ex nunc, e C()[J'.}(porta un ingiustificato !PII"�Vilegio 1dell'utente abusivo, che si legittima ad oppol'll."e agli altri concessionari la precedente utenza e a sottrami c01si alla regola per la quale ogni nuova concessione si intende effettuata con la salvezza dei dLritti dei terzi. PARTE I, SEZ. vrr, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 735 ,. Ma l'errore in ie.ui � incOII'ISo il giudice di aJP!Pello sul 1Punto qui esa minato non � stato determinante nella motivazione della sua decisione, pereh� questa � stata giustificata anche da un diverso, autonomo online di argomentazione. Invero, mentre nella ;prilma parte della sentenza si affextma l'nile vanza giwridlica dell'indagine sull'esistenza dell'antiica utenza, in favoce del 1coniSOTzio FAGO, peo: i sei moduli di a:cqua in dlilsc1.11SS!ione, nella seconda !Parte si a:ffironta codesta indagine e si perviene all'aciceirtamento dell'esistenza dell'utenza stessa. Ci� risulta inequivocabilmente dalla diffusa motivazione con cui si � giustifiicato il rigetto dlel !Secondo motivo dell'a'.PIPello dell'ENEL, rivolto aP1Punto a 1contesta1re che quella utenza si estendesse ai sei mod'uli d'acqua. In questa motwazione 1si richiamano analittca:mente tutte le risultanze idi �causa e 1si mostra di aideo:Lre IP'iena:mente all'opinione a suo telllljpo eSjpreSISa dagli Uffici del Genio Civile di Verona e di Bolzano, che, in sede d'istruttoria sulla domanda di concessiione in sanatoria, arvevano concluso per quella esteIJJSione dell'utenza. In questa parte la sentenza iim(pugnata contiene iim(p�lkitamente due affenmazioni, e 1cio�, �che la anttca utenza del Coil:Sl()!l"Zio FAGO delimitava _fin dall'origine i diritti delle societ� concessionarie, danti causa dell'ENEL, non 1soltanto 1come 1situazione di fatto, ma come situazione giurid~ca, e 1che la successiva decadenza del consorzio dal diritto a fami dconosc.eire quella ,UJtenz.a anche per i s1ei moduili non av;e'V1a deteirmma�to l'eSjpansione dei diiritti dli quelle societ� e quindi nolll !Poteva eSISeire invocata dia loro e, rper esse, dall'ENEL, loro avente 1causa, per contesta! re la �legittimit� d:ella conces1sione in sanatoiria. � manifesto che queste argomentazioni della sentenza, considerate nel loro 1comipleto 1Svolgimento, costituiscono da sole iragioni sufficienti per giustificare il riigetto delle domande dell'ENEL, Con la censUJra sub b) l'Ente ricO!l'Tente tenta a 1conte,stare il fondamento igiuridtco d'i queste arigomentazioni: ma il tentativo non pu� avere succes1so. In linea di jp(['inci(pio non sembira dubbio che un'antica utenza, a ipil'escin:dere dal lS'lllClcessivo suo xiiconoscimento, delimiti all'origine i diritti derivanti dlalle 1concessioni assentite nel 1corso del suo esereizio. L'atto a:mministTativo di riconoscimento ha soltanto valore dichiarativo, perch� l'antica utenza, fino a quando non :si decade dal diritto al riconoscimento, costituisce una situazione di vantaggio tutelata veirso i terzi (dr. in sienso analogo Cass. 24 gennaio 1962,, n. 123). L'effetto tirp.ico immediato di una tale situazione non !PU� eS1Seire altro 1che quello di areare un vincolo per la dliiS)pon~bilit� delle acque 1su cui ,si esercita l'utenza, vincolo 'C'he non [piU� non riflettetr1Si in un limite delle concessioni che suocessi:vamente vengano a costitum 1sulle stesse aicque. 736 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Questo limite non 1cessa a causa della decadenza dal diTitto al riconoscimento. La concessione e l'antica utenza non escludono la prCJ!Prriet� della Pubbl:iica Alillffiinistrrazione ,sulle acque ~u 'cui LSi. attuano; entrralinlbe comportano ,soltanto a favorre dei loro titolarri un diritto SIU di esse di contenuto ed oggetto limitato. Consegue 1che la decadenza, facendo venk meno il vincolo di diisponiJbi.lit�, detero:nina, in a1ppUcazione del 1PII'incilpio di elasticit� del diritto ,di prroprriet�, l'es1Pansione di questo diritto della AmminiJstrrazione sulle acque su cui ~eniva esecricitata l'utenza, ma non anche dlel di.iritto limitato dei concesisionall'i., dkitto al quale quel pll'i.nci! Pio non si applica. Alla 1stregua di queste ,considerazioni la tesi del ricorrrrente, con la quale si sostiene la estellisione del diritto del 1concessionall'i.o a frui.Te anche delle acque di cui ,gi� fruiva l'antico utente e quindi il dovere d!el concessionall'i. o in 1sanatorria di rri�ettarre i~ dli.ritto 1c01Si esteso, si dimostrra priva �di 1consistenza giurridlica, e per conver1so, re:sta 1conferimata la validit� del 1contrario assunto ,che giustifiica la decisione i.rmpugnata. (Omissis). I TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 2 marrzo 1974, n. 3 -Pres. Giannattasio -Est. Quaranta -ColliSorzi.o del Velino (avv. Mazzullo, Tumedei) c. Mindistero de1i larvorri rpubblki (arvv. Stato Ailbisinni) 1e Nuovo I �consorzio 1Per l'acquedotto del Peschieo:-a (avv. Cadoni). Acque pubbliche -Sottensione di utenza -Parziale -Mancata determi nazione del compenso -Impugnazione -Successiva determina zione -Cessazione della materia del contendere. (r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47 comma 2). Acque pubbliche -Competenza e giurisdizione Sottensione di utenza Parziale -Interesse al compenso -Interesse legittimo. (r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47 comma 2). Acque pubbliche -Sottensione di utenza -Parziale -Compenso -Determinazione -Criteri. (r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47 �comma 2). Propostosi ricorso per lamentare che il provvedimento di concessione, in caso di sottrazione parziale di utenza, non contiene la� determinazione del compenso dovuto al precedente �concessionario, va dichiarata - PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 737 la cessazione deUa materia del contendere se con succesS1ivo decreto il compenso viene fissato (1). IZ compenso per il caso di sotte<Mione parziale viene stabilito dalla Amministrazione dei lavori pubblici. nell'esercizio di un potere discrezionale, ,a fronte deZ quale la posizione del precedenfle conce'ssionario si configura come interesse legittimo e non come diritto soggettivo (2,). IZ compenso previsto daZZ'art. 47, secondo comma, del t.u. 17, dicembre 1933, n. 1755, anche se 1determinato discrezionalmente dall'Amministrazione nel suo ammontare, d1:1ve tenere conto deZZa natura e dell'entit� del sacrificio patrimoniale arrecato al precedente concessionario, in modo da realizzare un equo contemperamento tra il suo interesse a ritrarre daZZa concessione le utilit� azze quali essa � preordinata e l'interesse pubblico che la P. A. intende soddisfare imprimendo una diversa destinazione ad una parte deZZ'acqua (~). (1-3) La sentenzra irilbadisce pir:incdpi [p'i.� volte enuncdati e di l'eoenrte riafiermnaitd nella cLecisiicme 19 d1cem1b111e 1'9>73, n. 38, retro, I. TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 mairzo 1974, n. 4 -Pres. Giannattasio ~ Est. Sgroi -Costa (a'VV. 1Sarlmazo e Pietralllito1ni) c. Miinistero delle finanze (avv. Stato Bronzini). Procedimento civile -Regolamento di competenza -Riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente -Riassunzione tardiva -Validit� come atto introduttivo di nuovo giudizio. (cod. proc. civ., artt. 50 e 310). Acque pubbliche -Estensione della demanialit� nei corsi d'acqua Argini. (cod. civ., art. 822). Pronunziata la sentenza che regola la competenza, l'atto di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, ove sia notificato oltre i termini stabiliti daZZ'art. 50 comma 1� c.p.c., se non � ~doneo a determinare la-tr~nslatio iud:iicii rispetto al processo oramai estinto, pu� valere, ricorrendone i requisiti, come atto introduttivo di un nuovo giudizio (1). (1) Situazione sulla competenza e prosecuzione del giudizio. 1. L'kLODJedt� cLeL1'1atto dii il'iassunzdtooe a :llUIIl~ell:'e, rioolI'!l'e!tlJdO[}Je gili estremi, da atto dintroduttivo di un nuovo giuddziio, nel caso din cui 11JJOn possa v:a!li~e a det�II'IIIllitll!aire 1a prosecuziOil!e ,dd un precedente pro.cesso, � costiarn 738 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Gli argini -pur non rappresentando necessariamente un elemento costitutivo del corso d'acqua e pur potendo, di conseguenza, formare �ogl~etto di ,cJ;iritti idei privati (bench� onerati da servit� pubblica) aLlo1 �ch� serv,ano aiio scopo di disioiplinare ii regime deUe acque, impedendone il disalveamento e contribuendo alla difesa dei fondi latistanti da possibili esondazioni, appartengono al demanio dello Stato, quando siano stati costruiti o espropriati dalla P. A. La demanialit� sussiste in tal caso per l'argine unitariamente considerato (2). (Omissis). -Con oontenza del 28 febbiraio 1961 il 'DriJbunale di Padova accoglieva l'actio negatoria servitutis, 1Pit"O'lno1ssa da Modesto Costa nei conf!I1onti di Gelindo Bial!lJo 'e conso1rH ,fili relaz1ione 1ai �terreni col!lJtl'addiiStinti rcon i ma:P1Pali n. 90 e 91 d!ella sezione B, foglio 17 del catasto di Campodal'sego. Poich� alla declaratoria di libert� dei sudidetti teo:u-eni ! dia servit� di quaLsia:sli ,genere e, in parj;iJcolare, da quella di transito il Tribunale era !P�rvenuto risolvendo, :tra l'altro, negativamente il que I sito ci~ca la natura demaniale dei rpiredetti maa;>pali, facenti parte del& l'a11gine destro del fiume �Muison dei Sassi, nel giudizio di awello, instamato :su gravame dei consorti Bano interveniva I'Amimin1s:trazione I delle Finanze dello Stato, assumendo che i beni in contestazione avevano ili natura :demaniale (in quanto quei ma1P1Pali i:r~esentavano, riJS1Petti~: vamente, la sommit� axiginale e la scaripata interna dell'ai:rgine 1desitTo del fiume Muson) ed eocependo conseguente:mente 1che la 'con:troverslia era devoluta alla 'COffilPetenza del T:ribunale regionale delle acque pub- Iteme1111te ,affie1rmata d.alLLa ,giurispruderuza, ,che desume Jia !I1egoila daihl'iaIDt. 159 comma 3 cod.proc.dv., seccmdo cui se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto pu� tuttavia produrre gli altri effetti ai quali � idomeo -in tail 'Semiso, dia UJltimo, Cass. 12 ottob11e 1971 n. 2871, Giust. civ. 1972, I, 102 e 105, Cass. 5 dtcembre 1968 111. 3884, Giust. civ. Mass. 1968, 2038. Di rba1e ll'egola � ,s1Ja1la :liartta appilrlccazl�Joi!11e -come La decisi<01111e Tdco['da anche Mi tema di !I'daissu111ZiOIIlle a .segudto di senitenza d11e dichiialra il'lirrroormpetenza del ,giuclice 1adito (Cass. 14 giugno 1967 n. 135'9, Giust. civ. Mass. 1'967, 717; Cass. 8 maggdo 1955 n. 2142, Giust. civ. 1955, I, 1250), di seinte111Za che aiooo~e dil !l"icoirso per .cassM:doi!lJe e aa::unUJLLa pe[' motivi di dlilJOOimpeteil: Zla (Trriib. sup. acque 30 magg:i<0 1968 n. 10, Com. Stato 1968, II, 459) e, dn questa occasioi!lJe, di sentenza di 1l'ego1Lame111to dii oompe1te111Za. 2. La Corte ha alVVell'tito che in que,std CJaJSi :innip<01l'1la :riLsoiLvielt'e ila q1UJestio1: t1Je deliLa �temp,estivit� de/J�ia massuillZd!Ollle soilo iaiL filille dd e'sCllude1re ilia mpetibdildt� delle :Spese deil Pll'OOesso estdtIJ.to, (aTt. 310, COl!Ilma 4, C.p.c.) o di mdividuall'e pr'eclusioilli de1rivantd daJ. passaggdo i111 giiudicaito di se111<te111:Ze P!l'Olnunziaite <r1;etl ooiripo deil processo �istinto (!l['tt. 50 oomma 2, 210 oomima 2 e 338 c.p.c.). . Netl ,caso 'SOt1Jo1posto ail. suo esame�, !lia �Co!rte ha osse:rviaito che poteva pocsi La questLOl!lJe detl passaggito in giudicato dehla .sernteillZa dii rp'l'limo girado, ma che si tratt8JVla idi queisttone che poteva :non esser affTonrbaita cOlllSidlemito PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 739 bliche di Venezia. La Corte d'Appello dli Venezia, con sentenza non definitiva del 23 mano 1964, rigettava l'eccezione :di incompetenza; ma l'Ammin1strazione delle Finanze proponeva istanza di :regolamento di � Co.nllPetenza, che veniva ac:colta dalla Corte idi Cassazione, ,con sentenza del 20 luglio 1965 n. 1652. Sostenendo che l'attribuzione della :competenza al .giudiJce specializzato non era venuta meno per il decorso d'el termine di cui all'art. 50 c,p.c., l'Amministrazione delle Finanze, :con ll"i!cOll'ISO notificato il 14-19 luglio 1966, conveniva dinanzi al Tribunale iregionale delle acque pubbliche di Venezia Modesto Costa, quale usu:tlruttuariG, e Al:l�redo Costa, quale nudo :proprietario, IPOOch� foSSie a1c1certata l'aipipartenenza al demani. o dello Stato dei predetti te:rireni e :pereh� i convenuti foS\Slelt'o condannati a rilasciarli iim:rnediataanente. I Costa, ,costituitisi, eccepivano, anzitutto, l'estinzione dlel processo, .in quanto, al momento della :riassunzione, era .gi� a!IlllP<iamente decocso il termine fissato nell'art. 50 �c.p.'c.; e nel merito SIOStenevano l'infond\:1tezza delle plretese dell'Ammin1strazione. che 1'.Aimmi:mstmziiOIJJe non e!11a sta<ta parte del giudizdo e che, peirtruruto, non ne �potervi� dwivarl'e din suo con:Er<mto akuna pl!'ec1usio:ne. Pu� per� :fi01I1Jda1Jame!Illte dubitao::si che �La ques1Ji.01rJJe potesse pOirsd. Nel �caso riso�Lto d!aJ. p["ecedleinte irichlamaito daillla Oo!I"be (Ca:ss. 23 giugno 19:64 n. 1626, Giust. civ. rn64, I, 1733 e Foro it. tg,64, I, 2163), ifil l!'ego11Jame1rJJto Gne1ae1ssaTJ.o) di com1petemza � lffi'la .stato ri1chie1sto dopo una sentenza di appelhlio che aveva i[]Je�gato 11a competenza del giudice dii p:rlimo girarlo. Affermata ila 'oompetenza e qudindi quieiillia del!. .g:Lud&ce di app:eJilio a co1110sceil1e de�ll'ii.mpugnazione, lia OOl!'te aveva disposto che iJ. �gdiudiizdio p:rosegudsse ii:rJ. g:rado di :appello. Mia11:1aata '11a temp:estiva ['d.Ja.ssunzdone ed estinitiosi dil prooosso liin grado �di ap:peli!Jo, correttamel!lte venne �affe['marto che ila sentenza di pirii:mo grado 'eira passata iln giuddloato, a IIlu.rmJa deil!L'airt. 338 c.p.c. Nel 'caso ii:rJ. esame, ililvece, Jia sentenza �di Iiegoiliame!Illto 'averva !Illegarto lia compete=a d:eil giudi.ce di ptrdimo .grado e ccmsegue!Illtemente di qui~ di aippelllo �e iillel da:re i ;prr-ovvedimenti per 1Jia (prosecuz:Lone dieil pll'ocesso aveiva rimesso Jie parti davanti al 1mtbuna�ie :r1e1gilo1I1Jailie deili1e a�cque prubbldche e pwoi� @sposto pea:-11a p:rosecuzione deil g�.udizio i1I1 rordmo girado. S'�eria dUJnque dete!l'miniarta una sdtuazroni� di 1estmzliio1I11e deil pil'ocemo (airt. 50 :comma 2 c.p,c.) ii:rJ. primo grado, qumdi una situia~OIIlJe che, l"iiguardiaita da un punto dli vista �efllettua1e, 1eira iricoltlducd:bful!i1e ailil'arl. 310 c.ip.c.; donde d:l problema de�JLa 1appild.cabdi1it� dielillia nocr:ma, secoltldo cui il'esitilnzdone non l1ende dnefl'1caci Jie sen1Jeawe di merdito p['OllllUIDJcia:te niel cocso deil p!I'ooesso (1al!'t. 310 �c.p.e.). Va tuittaivia afie=ato che quando t1a 1es1JiJnzliio1rJJe dieil p:rocesso si deteirmi: na pea:-Jia ma1rJJcaita temp,estiva !t'1assunzdioillle aivanti. al1 �diV1eirso giudioo Jim... dicaito come �Competente daiLla sentenZJa dii il'egoiLamelnlto, si V1eTsa liin UiilJa situiazione ii:risusce1ttibfil1e di !t'foevwe d:Lscipl1ina ilI1 baJSe .alil.'1a:rt. 310 cpv., perch� t1a statuizio!Ille ,suJiLa oompe1tenza �ed i pa:-ovvedimentii. dati. p:eir il:a prosecuzio'.! lle del p['ocesso (a.ci:. 49 'comma ,2 c.p,c.) !Ln [primo girado, irrnp11ca J.a p:rima e p:resup:pongono d. secoit:hdii che �gld :eflletti d'ognd seinrtielt1Zla gi� pro 740 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Intervenivano in ,giudizio i ,consorti Bano iPer aderire alle iconclwsioni della rico:rirente. Dopo l'�JSiPezione della localit� e l'acqui!si:zione di info:rnnazioni cilrca i livelli raggiunti dal fiume Muson, il Tribunale regionale, con sentenza del 6 a(p!rile 1972,, r~!i.ngeva l'eccezione di estinzione <llel processo e dichiarava l'aip[partenenza al demanio dello Stato degli :imm.olbili censiti nel 1catasto del Comune di Campodarrisego alla sezione B, foglio XVII, mawali 90 e 91, attualmente intestati a Modesto Costa, come usu:firuttuario e a Costa Alliredo, come nudo proprietario, condannand/o costoro all'immediato rilascio dei terreni e al pagamento delle sipese {Pr~cessuali nei 1con:fronti dell'Amministrazione delle Finanze. Contro questa sentenza Modesto Costa ha interposto appello, sulla base di due motivi di ,gravame, dei quali l'Almministrazione delle Finanze, costituendosi in giudizio, ha ,chiesto il riigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ;pri!mo motivo di gravame si sosrtiene che il Triibunale regionale, avendo riconosciuto che la riaJSlsunzione del poc-oceS1So era srtata operata dall'Amministrazione delle Finanze dopo la :scadenza dJel termine nundata dal giiiuddce dincompe1Jenrte .silano rimasrti II'I�soiLutd -.i!n itiail selil!SO, REDENTI, Diritto processuale civile, MdiL8il1.IO, 1953, II, lll. 159/II, p .. 382. 3. Qua!liche ulteirio11e osservazmone pu�, per compilJeitezza, deddcarrsd aill'argomento deLLa rpl'osecuzi()[lJe del processo do[Plo lLa senmelrllZa che 01cc10ig:l.iie il riioor,so per 1cassaztOl!lJe e 1ainnulli1a La sentenza rper motivi dii moomrp1ei1Jelll.Za, statuendo 'su ,questa Gart. 382 cpv., .c,p.c.} -SJUlfil'a:r.gomelillto cfrr., FINOCCHIARO A., I poteri del giudice di rinvio in ordine al"la qualificazione delLa sentenoo della S.C. ed il termine per riassumere la causa a seguito di cassazione per motivi di competenza, nota a Trib. Miil.a11JJ0 20 dllicembre 19'65, dm Giust. civ. 1966, I, 1637. Premesiso ,che � niecessall'I�o vi si<a unia �sentenza dd 1arp;pelliLo �che pronunzia swl memo (e 1IDalasCl�Ja:to il caso di prropo1Sillzliolllle idiei!Jl'iaippelllo a gJiruddce .i!noompetente, �paoifioaroenitie rnsOilto in giulrltsprudelllZia lllleil. sooso che il'aippeihlo ha effetto 100ll1Serviativo se jJl giudizmo � tempestivamellllte ["dJaiSSUallto aviainti al giiiuddioe .ooonip,etemite: ,Ciflr. Oass. 25 maggto 1971 in. 1537, Giust. civ. Mass. 1971, 835), si pone alTI:ZJiiturtto lia questiiOllJJe se il'1ainn'U!�llaroento per dmlcompetenza idei!. giudice cl.lii wa domanda � staita proposta, che � eduso ddia il.uogo a giudizio dd r.�lnwo (axt. 383, comma 1 1e 385 comma 2 c.p.c.) (Oaisis. 24 mar2lo 1961 n. 665, Foro it. 1962, I, 343 coin oisse:rv. dii V.A., Oass. 28 mairzo 1958 n. 1071, Giust. civ. 1958, I, 1542), �coincruda 'i!J. ,giudizio, che andr� ex novo li.mdl2J~ato daviaintd "111. giudi!oe inclioaito come competente (1ed fuviero il'a1I1t. 382 �C{PV., a ddff�erenzia dai!Jl'art. 49 cpv., non previede che ilia Colrlte dd1a i provvedimenti ~nieaessari pe[" Jia prosecuzdJo[JJe deil processo) o dia aiddto aJ.1La prosecUZJtOl!lJe dei!. processo, con appLfoazfo[JJe del.il'art. 50 c.p.c. (nel!. primo se1I11so, Oass. 24 mairzo W61 n. 665 cit.; Cass. 13 aipiriilie 1960 n. 865, Foro PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 741 di 1cui all'art. 50 c<p.c., avrebbe dovuto dilchiaTare l'estinzione del processo, senza tener conto dell'astratta 1P01S1Stiibilit� di iniziare ex novo un gilJldizio autonomo per l'accertamento della natura demaniale d!ei texireni in �Contestazione. Si aig;giunge che il 'Thibunale regionale avrebbe er.rato nel iritenere 'che il Costa avesse rinunciato all'eccezione di estinzione del processo, non rpotendo asSIUJllleire tale LS!iignificato gli arigomenti svolti in sede di cOOll[pairsa di repHca. La fondatezza di quest'ultima 1criti!ca non scalfitsce l'esatteziza delia statuizione emessa sul punto dlal '11ribunale iregionale, il quale bench� abbia 1c:reduto di ravv~saire un intento di rinuncia alla IPII"edetta ecicezione nello svolgimento di taluni irilievi difensivi, che, invece, per la loro equivocit�, non 1si Tivelano idonei a maniifestaTe la volont� di arbbandonare �quella eccezione, l'ha poi srpecifkamente esaminata, giungendo alla puntuale 1conclusione che l'.Almminiistrazione aveva instaurato un nuovo ed autenUco giudizio, d!inanzi al 1giudiice cOOll[petente, per l'aic1coctamento della natu:ra demaniale. dei mappali n. 90 e 91 e 1ohe l'eventuale decla'ratoria dli estinzione del [plrecedente giudizio non avrebbe compoirtato alcuna conseguenza !Pll".atica. Bisogna IPII"emettere che l'atto �di ll'iaissunzione notifilcato oltire i termini ,stabiliti, ipur non tpotendo aveire l'efficacia della translatio iudicii, pu� tuttavia valere 1come atto introduttivo di un �giudizio nuovo (c:fr. Cass. 14 1giugno J.967 n. 13<5�9; Cass. 8 luglio 1955 n. 2142; Trib. Supi. 30 pod. 1960, I, 532, Acque bon. costr. 1'960, 142, 'l'lesa iln UJIJJa con1tiro~a Jitn cui �si dtsoufleVla dlei!Wa .competen.zJa del tribunale ooddiniainio1o dii quieililo de11.e acque; T\r!i.b. 1sup. acque 22 gti.ugno 1971 n. 17, Cons. Stato 1971, II, 608, suLLe i1mplJ.d.caziOili� dell1a 1aff1eirmata .inJappl~caibilit� dleli1'1a'l'!t. 50 c,ip.c. d:n ll'lalIJ!POII'to ailWa �aiwiiUcazione dei comund 2 o 3 delll.'1Mit. 2945 ood. ,ffiv., 1suJil.Ja poomrunienza deWefiletto iintetra"uttivio ideil.Wa. pll'escrii.zJi'OIIlle. lncidenita1me11J.11Je pru� riiooirdairsi che si � 1anche posto fil ,prob1ema delJLa .quaildficamorue dellilJa serutiema che cassa re rinvia 1aviainrti� ail .giudice dd promo �grn.do dichilaim1to competem.te: li.il JIDObil.lema � stato J:'lirsolto mterpiretando �iil iriinwo come rdmessdorrlle ail gti.!L1diice per llla ipll'Osecuzione del processo -T:riib. sup. 1acque 30 maggdio 1.968 !lli. 10, Cons. Stato 1968, II, 45�~, Tlt'litb. Milano 20 dlicembl'le 1965, Giust. civ. 196:6, I, 16o37 oon iillOfla contiramia di FINOCCHIARO) . .Alppave fondJaito riJtenell'e �Che 11aJilJillUillllamellJJ1Jo <liellJlJa sellJJ1JenzJa di appellilo, a molf:li,vo deli1a dmioompe:llenza del gJi'UJdice CIUi�. Ll!a d.omaiIJJdia � s1laJta propo1sta, ddla ad!tto ,aJlla prosecuzione diel processo daivairutd. ail. gd;udiice di cui ila cas sazdicm.e 1statUJiscie illa compeflen~a, prosecuziOIIlJe ddlscip~d1D.1ata <liailll'1a['t. 50 c.p.c. (m taJL 1senso, .ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Na!Poili, 1'960, II, sub airt. 382/II, paig. 5�68 �e sub irurt. 385/I, 1pag. 588; MICHELI, Conio di diritto processuale, Miiiliaino, 1960, II, pag. 312; SATTA, Commentario al codice di procedura civiZe, Miiiliaino, 1966�, II, 2:, sub. 1airt. 382-383, a::i,. 2, rpag. 2,67 e sub. 1wt. 385, pag. 28'6; contra, FINOCCHIARO, op. cit., Giust. civ. 1966, I, 1641 ,e, dubdtativiamente, REDENTI, Diritto processuale civile, cit., n. 159/III, pag. 382 e n. 173/III, pag. 466). � daito .airgomentarie m tail senso dal.11a viailddd.t� deiLI'aitto 1rutirodrulttiV10 deli1a ild1Je (Oaiss. 28 mairzo 1958 n. 1071, Giust. civ. 1958, I, 1542, Oaiss. 16 742 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO maggio 1968 n. 10). Che nella Stpecie l'intendimento dell'Alrnmin.iistrazione fosse quello di i.nstauraTe _un il"aworto !Pll"Ocessuale <li!Stinto da quello istituito dlal Costa :dinanzi al Tribunale di Padova in. tema di negatoria servitutis risulta p& certi segni: oltre all'es1Pliicito rilconoscimento, da parte dell'AmrniniJStrazione, dell'avvenuta decorirenza del termine per la Tiassunzione (1che, peraltro, lasciava integra l'efficacia della pronuncia emessa in sede di rregolaimento dalla S. e:_., che aveva ricono.s1ciuto la COOll{Petenza del '11ribunale regionale d'elle acque pulbbli!che di Venezia) vi � anche la diversit�, nei due il"arp[p()II'ti, delle 1Pairti convenute in giudizio. PeT verro, l'AmLl:niniJStrazione 1Prrovv~de a far notifilcare l'atto introduttivo <lel nuovo giudizio (che non � ne[p!Pu;re denominato come riass1Untivo) ai sogigetti che rrisultavano intestatari d'ei lbeni, rispettivamente come usuf�ruttuario e coane nudo IPll."OIPrrietario (il secondo dlei quali non aveva parteciJpato al IPil"ecedente ;giudizio), mentre si disinteresis� d'ei consorrti Bano (contro i quali era stata inizialmente proposta la negatoria servitutis), che intervennero poi volontariamente in giudizio. Ma pi� 1che OCCUJPalt'lsi dell'intendimento !Soggettivo dell'Almministrrazione occOll"re staibilire se ~l ll"iico11so dei 14-19 luglio 1966 corrisponda al modell:1o 1Legale 1deil!l'a1tto intll"otd'uttivo del 1giudizfo: ora, a parte ila consi otbobl'le 19516 n. 3653, Foro it. Rep. 1956, compet. civ., 479) non ooll'.1ddzio1I11ata dallilla oompetenza del !?�ituilice .c�i l!a .domainda � p;ro;po1sba (ATTARDI, Sulla traslazione del processo dal giudice incompetente a quello competente, Riv. dir. proc. 1951, I, 142 e 153 1ss.) �e dailiLa aisise=a di ragiorr:ui che gdusit.ifichilt10 una 1dliverrsa ddscip1i.na degil!i 1eflietti delJlJa staituizkme suiliLa competenza, seCOIIldo che �Slila 1conitenuta niellilia 1senten2la :resa su r.iccmso 0arl. 382. comma 2 c.v.c.) o 1SU!l J::egiOLamento Pll."evientivo (1arl. 49 coonma 2 c.p.c.) che pu� (o devie) 1esserr prroanosso pur dapo una se1rJ1tenza dli arppelli1o (c:fr. da uilitJimo, Cass. 17 mar:ro 1972 in. 809, Giust. civ. Mass. 1'972, 432; Oass. 6� it'lJOVemblt'e 1971 ili. 31,29, Foro it. 11971, I, 2724). Quiainrto 1agild 1eflietti, su�llia sentenza di .primo gira.do, deillLa mane.ama tempestivia il'jjassunzione del rp;t'ocesso, devie .anche qUli. 1rJ1egJalt'sd cllie rpossa aiviersene hl passaggio m giudicato, gi~acch� iLa a:ffiell'lffiama moOllll[peterrl.Za del gliudice 1cu:i 1La domanda � staita proposta :ianporta che, C<>lll wa cais:siaz.fo1t1Je deJla sentenza, 1cada 11'.il!lteirio_ 'Pll'Ocesso, com'� :f�artito paiLese del irieisto dailfa possibdihiit� che Llia COII'te, c-01t1 lia senrflen2ia che oaS1Sa peir morbi'V'i di iincompeiflenza, proVV1eda suiliLe spese di tutti d. precedenti gliuddzci (1arl. 385 cp;v," c.v.c.) (tn senso contl'lalt'!Lo, Tr:ib. MdiLaino 20 dJk,emblI'le 19'65, Giust. civ. 19i66, 1637 e 1642, OOIIl :nota or.itica di FINOCCHIARO). 4. Le osse:rvaz.iorr:ui sin qUli. 1svo1te si attagild.aino lidelillbiJcame11::11te ali.Ila ipll'osecuzdoiilJe del processo davial!lti ad tl'libtmaili dei!JLe acque. Sii � (perr Jia ver'I�Jt� gli� :r�hlieviato che, ipl'IOipll'OO in UIIl era.so di aflielt'maita competenza del tr.ibuniaiLe deili!Je .acque 1e 1di 1oonseguente caSISaZI�OIIlle deiil:a sentenza dli giudice ()([ldJilna:rdio nOIIl specializ2'larlio, ila OOlrte (selillt. 13 aipme W60 n. 865, Foro pod. 1960, I, 5132) roterme di aflielt'l!Ilaitie 'che 1a 'P'I'OPil"ia decistone concludeva fil processo, dacch� il:a oarusa non poteva esserr p:roposta o proseguita daviainiti .agJd o:rgarr:ui deiLl!a giwiisdizitone orrdirn.aria. E sd � pUJt rich~amata llia sentenza Trib. sUJp. acque 22 gliugino 19'71 in. 17 (in Ccm,s. Stato PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 743 derazione che i Costa non hanno 1sollevato alcuna specifiJCa eccezione sul punto, isi rileva 1che tale ricorso 'contiene tutti gli elementi essenziali tipici dell'atto introduttivo, dall'indicazione del giud:iJce e delle parti alla determinazione della 1cosa oggetto della domandia e all'eSIPosizione dei fatti ,e d~1gili' elementi idi dir:i:tto costi,tuenti ile 1raig.io~1.ii deil.ila domanda stesisa, con le relative 1con!C'lusioni. Pokh�, nella LSPecie, non � questione .di intervenuta decadlenza peir essere scaduto il termine di riassunzione, il ipa:-oiblema ~ella rilevanza del!' estinzione !PU�, id'unque, ;pOIIISi soltanto ,sia in relazione all'eventuale passaggio in giudicato (cfr. Ca:ss. 23 giugno 1964 n. 16216) dlella pronuncia del T~�lbunale di Padova (l� quale, peraltro, non coinvolge l'Almmini: strazione delle Finanze, rimasta estranea al giudli:zio di primo grado) sia in :relazione al ca:r�lco delle spese in base alla disciplina dell'art. 310 c.p.�c. (in ordine alle quali, tuttavia, non vi � contestazione tra le parti). Sotto ogni aspetto, d'unque, la doglianza del Cosrta risulta priva di riflessi prati.ci ed anzi !Puramente a1ccademica, giacch� non investe la ratio decidendi della sentenza del Tribunale regionale imperniata non gi� sul rigetto della eccezione di estinzione, ma sulla rilevata autonorrnia del giudizio proposrto dall'Almminiistrazione con il ricorso del 14-19 luglio 1966. 1971, II, 608) ,che, mterIIDetando �la decli.siiiotrue dei!ILa Cotrte ail fiinie dd. stabd11Jilre se �si fosse dovuto :l�air luogo a r.iiassun.zi1o1r11e del processo davanti ail tirdbuniailie ,dell1e a:cqU1e, ha escluso ta:1e possibilit� OSIS�etrvando 1che � dcri 1larnrbo � prospettabiile J.a 1co!rlltinJuJaizi.01r11e deiJ. 1giudiizio a mezzo del.ila ciaSSIUD.ZI�!Ollle della causa diNJ.ailZJ�. 1ail niuovo giiudioe rochi.arato oompetenrfle (a [l()['ffia delJ'all."t. 50 del codfoe dd rito vd.giente), dcri quamrto dJ. giuddmo possa esser '!;l['oseguito sec01ndo r1JaL� rito, �che disc�1ptli�lnJa �ill mezzo di rdaSSUlllzi()[le e l!lJe 11."egoilia gild efietti. fil che non si vecrifica per ~l passaggiio dieil[a lite dal giiuddce cli.viilie oodimiarriLo 1al trdbunJafLe 11egionai1e deli1e acque, che, pertanto, dev'essecre officiato ,con TIIUIOVa .apposilta domainida giudiziaiLe, da rprnrpoirsd secoindo iLe forme del il'1to pairtiCOlliarrie stabdMrto per ta1i mganii speciali dd giiull."d.sclizrnone �. La decisione dieililla Coll."1le, tuttavm, .a parte ilia IliOlll esatta ool!lJsddemzfone del tll."li.bUJilla1e �deltle acque oome gi:udice ddvell."So da que1No oir.dinairdo, sd spiJega nelih'.ambito deatla i'I�l1evata questfol!lJe swlla mirtura deililia selrlJternza emessa a 1I1CJil'IIlla de[!ll'all."t. 382 opv. c.p.c. e sul�.'essetrvi iluogo a '!;l['osecuzdone del �giudizio, dorpo la 1cassaizione ,deilJa sel!lJf;em)a, iper d1 motWo deill1a incompeternz: a del giudliioe oui ilia domanda ecra stata proposta. Se ilia questiOllle � rd:SOllta l!lJel seJJJSO che ainche queSlta seniteruz.a, come queliha .ohe l'legiOilJa J;a competenza, d� Jiuoigo a Pll."Osecuz.iJOllle del gtiuddzdo a nmma dellll'1airt. 50 C.{P.c., ilie soiliuzioni dlnddcate l!lJeli. llll1lmecri prieoodie[})tli. doVll" amJIJJO r1Jr01V1are idient1ca 1appld1ca2lionie l!lJeil pa.ssaggdo deil pirocesso d:aiva1I1Jtli. ail g;iudfoe speciaLizzato. v;a infatti considerato che 11 dover il processo proseguire davanti aiJ. trdbUJillailie delJLe acque anzich� ad a:ltro giudice ooddcrimo non sipeied.aJ.dzzato, IllOlll � id01neo 1a, determinarie ai1cuna influenza modlificaitrdoe suili1a diisciipild!!W. deglii 1efiietti de1La .statuizllionie deli1a competenza ll"liguairdo a�llJe pll"eOOdeiillfi sentenze, ,come suLLa disoipiliia:Jia degli eftietti derivantli. dialli!Ja tairdliiva riassun~ 744 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il secondo motivo di ~avame � diretto ,contro la statuizione di merito della sentenza impugnata e ,contesta l'esattezza dlella declairatoria di aippartenenza al demanio statale dei map1Pali n. 90 e 91 e delle !PlrOnunzie conseguenziali. L'ap(pellante assume che siano stati disattesi i dati emer1sli in sede di ispezione giudiziale e le WSIUJI'e delle piene oI'dinarie degli ultimi venti anni fornite dal Genio Civile di Padova; e sostiene che gli a'l'lgini in <contestazione, se anche non hanno natura di arigini di caimpaigna, non per questo debbano essere senz'altro coiliSideirati come facenti ;parte dell'alveo, posto che non svolgono la funzione di conteneire le acque del Muson e � si1 trovano a dr1ca due metri al 1di sopira della zona interessata dall'alveo�. Alliche questo motivo � da ireSPingere. Va, innanzi tutto, pirecisato che i map!Pali n. 90 e 91 1costituis1cono, 1com'� jpacIBco, la sommit� argin~ le e la scaripata a <Campagna e, ristpettivaimente, la s1caTpata vel'IS:o il fiume Musone va, Senl1Pire in via di premessa, eisclusa la natura di a['lgini di 1camipagna degli argini in esame. In tal senso � poss.Lbile invocaire la sostanziale aimmissione dello stesso Costa, anche se :formulata in zto1ne. Lnviell'.'o, un pirobCTiema dd aipp1icabii1it� deilJ1e [}]Olrme dli mito ditscliipilinallli1Ji. iil priocesso diaivamiti ad triibuniaili dieLLe acque poto:<ebbe parai soilo a rd!assunzdione avve!Illuta (Tirib. sup. acque 30 maggio 1968 [],, 10, Cons. Stato, 1968, II, 459) o a tutto ccmceiderie 11isp1ertto ailllia fmma dellil'artto drL riaisSiUlllzdJone. Plroip1rto a tai1e rigufll['do, pe1rai11Jro, iil TribUJOOJ11e Supedo1re (se:nit. 11 ottoblI'le 1972 n. 36, Giust. civ. 1972, I, 1864), decidendo su un caso dii ria:ssunziione a seguito di sentenzia con cui di1 ~udice addito avieva dd!chdlru-aito ia PII'O!PII'liia mcompetenza, ha afiiermato che ilia 1rilasS1WI1Zfo[)Je, ddiscdpildiruruba diall'a1rt. 50 c.p.c., va oper:ata a noirma degild ao:tt. 170 c.p.'C. e 125 diisip. att. Affirontaindo .lJa nota questione del!lia applLtcaibcilJJ1t� deWlie !IlJOII'ttrlJe deil co1ddce del 1942 ail plI'l0tceddmenito aivainti aii tribunail.Ji deil�ie, acque (SIUll qUJa1le dir. SGROI V., Sistema processuale in materia di acque pubbliche e rinvio alle norme del codiCe di procedura civile, Giust. civ. 1973, I, 5�6,1), lLa Ooirtie ha osseirvato che, se iJ: mpporto tria giiudiioe ordia:lado e itrdibtmailie ireg�onaile si ooill1ooa sul toore1DJO delilia ripa1rtizl�OIJJe deilJ1a competenza ratione materiae tlI'la g:iudllicd tutti 1aipiprurtenenti ad UJn untco oridme g1�IUII'liisdizdo1I1Jawe, ila situa7J�IO!IJJe determiiniata daililia declJfll['aito1rli!a dii �mcorrupete=1a dleil .girudtce aidito a mo1Ji.V'o delilia compete=a deil �triblliil!aLe deil1e iaioque ricade !Illellil.'ambdto deiLil.'.~. 50 c.p.1c., daindo iluogo ,a�JlJa sua tmmedtarta raippildoazdio1r11e, seinza che debba esser posto un ipll'ob1emai di aipiplioazrone analogica deilll1a i[)J()['Jilla ad U1IJJa si,tUJazicme �in ipotesi noo:i disoipildinata. Va del resto 1CQ[}Jsideirato che ailil1e !ll<01rme deil oodii�ce dleil. 1942 si :lia aaipo pe1r Jia II'legola:Zlione delilia competeTI:Zla tira tribUIIlali OII'ldJi[],ard e itribUIIJJaaii delliLe acque, ammettendosi, <WJJCm�ch� non previsto dail. codice dieil 1865, fil. iregoliamento di ,oorrup1e1teinza, sia contro lie sentenze delll �giiudOOe o~dimialrio che dichdiariamio i!<a competenza del giudice spec1alliizzato (Caiss. 20 setmemb1re 1971 n. 2620, Giust. civ. Mass. 1971, 1437) ,s1a ,cOOJftro quell.e dei tribuna.li deiliLe acque ('.I1rii1b. 1sUJp. acque 21 CTiugllio 1972 n. 31, Giust. civ. 1972, I, 1482, Cons. Stato, 1972, II, 85,6). P. VITTORIA PARTE I, SEZ. vrr, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 745 termini ,concessivi; e, !PI�� ancora, deve :rilevami come sia !risultato (e sia stato !l'i,conosciuto dallo ,stesso Costa) 1che aI11Che in 1caiso di ip'iena ecicezionale l'argine in quesrtione lriim.arxebbe pur ISeIIljplre e franco � jper oltire un metro : !Per vero, questa irilevazione obiettiva ;rende manifesto che la funzione esclusiva dell'arig,ine non � 1ce!l'to quella di [pirote~gere da eventuali inondazioni la cama;mgna confinante. � stato, poi, acicertato sulla base di indagini compiute dal Genio !Civile di Padova -le cui iriist�tanze sono incontrove'.I1se -1che l'attuale inalveazione d'.el Muson � di natura artificiale e 1che la relativa O[pera :fu eseguita nel 1612 dalla Repubihlica Veneta: a tali conclusioni il Genio ,civile � jpervenuto attraver,so la consultazione di una vecchia 1corografia in suo possesrso, �Che indica come effettuata in quell'anno la nuova inalveazione del Muson, spiegando, inoltire, �che ,gli air:gini lSlono stati 1costituiti dalla terra :risultante dallo scavo del nuovo alveo (e non pi� rim.osrsa). Questa essendo la situazione, non vale indlagare dirca i limiti delle piene 01rdinarie al fine di detemninare l'alveo fluviale �come superficie ricoperta dalle acque fluenti in (['egime di piena ordinaria e, conseguentemente, identificaire l'ambito del fiume come bene dem�.niale; ma occonre, !Pi� pertinentemente, chiederisi quale sia il regime giuridico d'egli air:gini dlei fiumi, s,i1cch� vengono a perdeire rilievo (e rsli SIP'iega come su tali dati non posrsa farsi assegnamento ai fini della decilsione della jplresente 1controvel1Sia) sia le contestazioni fatte in rsede di ispezione 'giudiziale sia le informazioni fornite dal Genio !Civile in oodine al livello delle piene wdinarie. Al delineato interirogativo la giurlsipirudenza ha ripetutamente d~to !l."illiposta nel �senso 'della demanialit� degli airgi.ni, anche se talune sen (2) Oaiss. 13 dtciembve W69 n. 3955, pubbil.dica:tia :in questa Rassegna 1969, I, 1080, irichiamandosi 1aili1a pve1cedente gdu!I1is1prude1I1Za de1lwa Coa:ite, ha affermaito che e la demam:~ailit� delle acique IM estea:tde, oJ.tre che all'alveo, ai:tllche 'ai!We rive, aig'1d airgW 1e 1aid ognli aaitria O!P,eira deistiniat:a a !I1egoWa:re il defluss� ed dil. :regime deili!Je <acque pubbilitche �. Cass. 20 lJug1ldo 1965 n. 1652, � aincihe pubb!Licia.rta :in questa Rassegna, 1965, I, 1134; ClaSls. 21 marzo 19'64 n. 644, :in Foro amm. 1964, I, 211; Cass. 28 aipll"iLe W51 n. 1048 � riaissunta in Foro it. Rep. 1951, acque pub. e priv., 128-130; Trttb. 1SU1p. acque 20 diicembire 1946 m Giur. it. Rep., 1947-48, acque, 12. In dotWiinia, c:fir. BONACCORSI -J.VIORSILLO, Gli argini nella interpretazione dell'art. 96 lett. f) del t.u. 25 .luglio 1904 n. 523, sutle opere idrauliche, Giur. agr. 1968, 78; ZECCA, Fiumi e Laghi (dir. mmm.), Encicloipe.dia del diritto, M11anio, 19>68, XVII, pa:g. 686, n. 3, pag. 689.; SuiliLa niomO!lle di iailveo" -come poczdonie dli SUJpeirficie irioopema dailile 01Clqlle fluetn1fil. '�in iregime dii piena OilJdJ�IIJ:air'iia, �on CUI� foiraniano Un it/Utto JinSCltlld1biJ1Je, peir ill cOillteltllimento e l'e1oollliol!Il!La di s:ooirrimento, deailJe acque, ile spooide e rctpe dmteil'IIJJe, dr. Oaiss. 17 Juglliio 1969, n. 2640, Giust. civ. W69, I, 1393; Caiss. 11 febblflaiio 1967 �n. 348, Giur. agr. 1.968, 35; Tirib. sup. acque 8 :Jiebbi!1afo 1'967 n. 2, :in questa Rassegna 19167, I, 165. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tenze si sono limitate ad una generica a1sserzione Gcfr. Caisis'. 13 dicembre 1969 n. 3955; Cass. 21 :ma:re;o 1964 n. 644; nonch� Caisis. 20 luglio 1965 n. 1652), mentre Cass. 2:8 a[plrile 1951 n. 104'8 ha statuito 1che un manufatto avente natura di argine, do� di difesa artificiale dei fondi ll'ivieraschi dalle piene anche eccezionali, non costituisce, a differenza delle acque e dell'alveo, un elemento essenziale del 1COlt'so d'acqua, non 'P'arteci[> a ne:cessariarmente del carattere demaniale .di questo e pu� formare ogigetto d'i diritti da parte di persone ed enti diversi <liallo Stato. La dottrina, che :si � [n"evalentemente espiressa per la demanialit� degli airgini, pone l'accento ora 1sulla difesa (non di un singolo ter:reno e di deter~ati terreni, ma) dli un numero indeterminato di fondi oo:a, invece, 1sul nesso di a1ocessoll'iet� 1che 1collega gli all'lgini al fiume nei suoi elementi integrativi. Deve, iperaltro, Titener1si 1che gli a:rgini, pm-non raiplptl'esentando necessariamente un elemento 'costitutivo del 1corso d'acqua e !Pur JPOtendo, di ieonsegUenza, formalt"e ogigetto di diritti dei iplt"ivati (bench� on&ati da iSelt"Vit� pubbHca), allooch� servano allo scopo di d!isciiplina; re il regime delle acque, :LmiPedendone il diisalvearmento e contribuendo alla ,difesa dei fondi lattstanti da [possibili esondazioni, appa!l"tengono al dJemanio dello Stato, quand!o siano sfati costruiti o eS[plt"o:priati dalla P.A. (dir. Tlrib. SU[p. 2-0 diicemblt"e 1946 n. 18). Nella S[pecie tutte le indicate 1condizioni ricor:rono, compresa la costruzione dell'oipera da parte della P.A., attestata dalle infOI'lffiazioni storiche SO[plt"a richiamate. N� si pu� distinguere fra le vaxie p1orzioni dell'alveo, a seconda che ,siano pi� o meno rilevate, sostenendosi che solo queste ultime costitui! scano l'inva1so di 1contenimento .delle aicque fluenti. Ed invero, frantumando la indiispensalbile integralit� 1s1lrum.entale dell'ar:gine 1come opera artificiale di soplt"aelevazione delle sponde e sottoponendole, nelle sue parti 1costitutive, ad un 1dive11so lt"egime di ;propriet�, se ne disconosce in sostanza l'unitaria cairratteristiica e [potenzialmente si 1c0iffipromette l'e1s1Plicazione della sua essenziale funzione dli 1conteniimento delle aicque fluenti e di lt"esiistenza alla loro plt"essione. Posto, dtunque, che la demanialit� deve investire l'argine nel suo 1comrplesso, IPOiich� non risulta (e non � stata neip1Pure dedotta) l'intervenuta Sldemanializzazione dell'argine de quo (pur volendo ritenere ammiJssiJbile in astratto il verificarsi di una simile vicenda) ed anzi la sua daJS1Silicazione come 01pea:-a di seconda categoria ~bench� abbia efficacia diversa da quella icostitutiva della demanialit�) esclude 1che vi possa essere stata la volont� dell'Amministrazione di eS[pungere i lffiaJP!Pali n. 90 e 91 dal novero dei beni demaniali, la decilsione rdi !Plt"iimO ,grado dev'essere 1confermata anohe nel merito, con conseguente 1condanna dell'awellante al 1Paigamento delle sipese del giudizio di awello. -(Omissis). I , SEZIONE OTTAV'A GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI C.A!SSAZIONLE, Sez. VI, 5 ottobre 1973, n. 1495 -Pres. IannaocOll'.le -Rei. Coir:rias -P. M. :cOlllf. R1c . .Ailtobelli ed aLtri. Procedimento penale -Provvedimenti impugnabili o inoppugnabili Provvedimenti abnormi -Retrocessione del processo in istruttoria per ricerca di nuove prove -Abnormit� del provvedimento. (c.p.p. art. 457). � da ccms.ide.rars-i abncmne l'ordinanza COif!. la quale ii giudice, prima di d.ichia'l"are. aperto U dibattimem;tJo, rimetta gli atti in iisttrnttoria aizo scopo idi svolgere ii'llJdagin.i intese ad indiividuare ed ide11Jtificare evenruaU aJtri testimoni. L'art. 457 c.p.p. p'l"e:vede, infatti, che l'assunziO!fl.e dei 11JUOVi mezzi dii prova avv�einga ne1l dibattimento nel corso del quale se ne sia accertata l'esigenza (1). (�) v. su1il!a 0defiind2Jione di provveddmen!to aibnoimne, Cass. 23 maggio 1969 in Cass. r)en. mass. �annotato, 1970, ip. 1218, m. 1774; sui!. .pdncipfo della ~ non regvessi.one � del .giudizio di oui � applicazione la massima che si annota, v. Oa:ss. 14 ~i.rugino 1969, ivi, p. 1219, m. 1776 e dottrina ivi ciitata. CORTE DI CASSAZIONE, 1S�z. ll, �29 i0ttoib11e 1973, 111. 1693 �-Pres. Greohi -Rel. Borselli � P. M. Ohiliberti (colllf.) -Riic. Fedele Pio ed altri. Antichit� e Belle Arti -Cose d'antichit� e d'arte -In genere -Scavi posteriori alla legge 1� giugno 1939, n. 1089 -Possesso di cose provenienti da tali scavi -Presunzione di provenienza delittuosa. (1. 10 giugno 1939, n. 1089, art. 67). Antichit� e Belle Arti -Cose d'antichit� e d'arte -In genere -Scavi posteriori alla legge 1� giugno 1939, n. 1089 -Impossessamento abusivo di cose provenienti da tali scavi -Acquisto delle stesse Costituisce ricettazione. (c.p. art. 648; 1� giugno 1939, n. 1089, art. 67). n possesso di oggetti di iinte.resse ar1Jisltii;co, s~oo o a11cheologiioo p'l"OVenienti da scavi posteriori alla data di entrata in vigore della ieigge 17 748 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1� giugno 1939, n. 1089, deve consiiderarsii illegittimo, ove 'iJl dete11;rore non diimosWi �di averlo legittimamente acquisito, giacch� l'impossessamenfJo dii detfJe cos�e, f)1'0venienti da scavi autoll"I�Z.ro~ o rinvenuti fartuitamoote, � previ.sto d.alta legge citata come deUtto (art. 67), punito con la stoosa pewa comminaita Pe'I'.' it reato di furto, sricch� le cose in parola sii presumono dii proveniieinza d�ld.ttuosa, se il possooso delle steS<Se non s~a accompagnato dJal documento� ( v�erbale di riparitizi.one a norma del regolamento 30 gennwto 1913, n. 363, in do~� originate�, dJi cui wi.o� � dato aU'assegnatario) con etwi io Stato� cecLe in prorpriert� la cosa al priv'Clito ritTov�atore come quo�ta premtio (1). Dopo l'entmata in vigore� det"W-legge� l� giugno 1939, n. 1089, che prevede� come detitto (art. 67), punito com te pene commilnate per ill reato di furto, l'impossessamento �c'Letie cm~e dii anticMt� o d',tJfflte provenienti ida scavi autorizzati o rinvenute fortuitamente, commette il reato dii ricettazione colui che, fuori de:l C0'1W01'SO ne�l reiato� di impoissoosamen. to, 1al fine 1dii p1'oC'Wl"'alre a s� o 1ad altri wn profitto�, aciquWta, Tliceve od occulta le cose suddette oppwre si intromertte1 per farie� acquoisbare. l (Omissis). -Paissaiilldo aill'esame idehle singole doglia1I1Ze, osserva ~a Corte che il ;principio affermato dai giudici d~ merito, iseco1ndo cui tutti 1gli oggetti di .interesse artistico, storico o areh.eoil.01gJco ;prorvenienti da scarvi ipooter:iori ahla data idi .enJtriata in vigore della 1egige I 1 � 1giiugno 1939, IIl. 1089 s01I10 da cOIIlSideraiJ.'ISli di iprorvenienm :hlilegirttima ove il detentoire lnOIIl dimosbti idi aveme acquistato J.egittimamente il !Possesso, � irnecceptbiie sotto iJ. ;profilo �giuriiclico. �La so;pra citata legige (a:ritt. 44 e 46 e 47 e 49) aittrlibwsce inrfaltti aiIJlo 1Stato italialilo la [propriet� dehle 1cose :ritroviate, anohe quando il tritrorvamento avvenga ad opera di enti o ;prtvati 1I1el como di scarvi Iaiutorizzarti', o lfor:tuitamente, rl�I'.anine per quella ipairte di �es.se che ritiene di riila\SICI�.all"e, :in sostitru.zione de11.'inidenrnizzo ilil 1dalilall"o, :il!l ;propriet�, oome quota.;premio (1qiuota ohe IIlOill ipiU� mai SU1peraire il quarto o la met�. delle cose irirbrorv�ate, a sec,OIIlda dei casi ispecidroamente ;previlsti dalla legge) ai iritrorvatori. (1-2) v. nello stesso senso della !prima massima, Cass. 19 giugno 1973 n. 1660 (124.381) in Massimario detle de�cisioni penali; 1973, p. 712. Nel senso �ohe l'impossessamento dell.e ,cose di iinteresse ,s1;m-ico e .artistico co.mpO! I'ta ii1 solo reato pUIIliito :da:lll'airt. 67 .1. 1� giugno 1939 n. 1009 e nOIIl. anche quelilo di ifuxrto i cui al'tiooli sono irichiiama1Ji solo ai fiini delJ.'a[pplicazione delLa pena, v. Cass. 6 maigigio 1969, irn Cod. pen. Mass. Annotato, 1970, p. 1435, m. 2116; 13 mag,gio 1966, in Giust. pen., 1966, II, c. 202. ln dottrina, v. GRISOLIA, La tutela delle cose d'arte, 1952, p. 455; CANTUCCI, La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico o storico, 19i53, p. 311. f fillf:f:jf@fiff4%1Wi%fffi.f�$'ff:E%'.~f'ffylffifftf4R~?Mfitff<!l8Jt#.l~lrl'wlltWT&:tPtJff:!:~llffiltf' PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE E qruando ci� avviene, si iprovivede a compilaire, secondo le norme del iregruamenrto 30 1genrnado 1913, n. 363, ancoira irn vigore, llllil vel'lbale di ripartiziOllle irn doppio originail.e, 'uno dei qruali viene dafo a.lii.a rpersona avente diritto aJila quota.;premi!o e rcihe :Ila fede della cessi.eme :im. propriet� deLle cose aUa stessa irila&:iate. Vjmpossessamento delle cose di antichit� e di arte provenienti da scavi autorizzati, o irirnvenute fortuifamente, � rprevisto \P�(['1Ci� 1daJiLa cenrnata rleg:ge cOlllle delitto (art. 67) ed � pumto COIIl il.a !Stessa rpena coonm.itnata per il reato di furto. Di cQ1I1Seguenza, rcihi, fuori del ,corncoll'so nel ireato, rdi impossessamento, al fine rdi rprocill.rare a s� o ad altri un lpil"Ofitto,, acquista, riceve od ooc'UJlta dette rcose, orppure si irntrOllllette per faril.e acqJUistare, rilcevere od occultare, commette iricettaziOIIle �ed � punibile a nocma rdelil.' airt. 648 c.ip. Da ci� ICOlllJSeg!Ue che si presumono rdi !pll'OVenienza deliittuosa rutte le cos:e di airutircihit� ed arte cihe, venute alil.a rluce rdorpo l'entrata irn vigoll'e rde1la legge del 1939, IIlOIIl siano aiccomparginate da,I su indicato docwnento, ipurroh� ovviamente ipll'es:entino ililterets1S1e aritilStilco, storico, aricheoll.og.iico o �etnografico, secondo' il disposto deil.il.'iwt. 1 rdella citata legge, mteresse fil .rCW acceritallllento � rimesso ai !POtere di!Scirezi01I1ail.e del Mirnlstero della Fubblica J,sr1Jruzi01I1e attraverso Je Soprriaililtendenze alle Aintkhit� e Belle Arti. -(Omissris). CORTE DII CAJSSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1973, n. 1734 -~eis. ROISSO -Reil. Fasarni -P. M. cOIIlif. Confi. ICOllll[p. Piroc. Rep. e '11riJb. Siena irn !pll'OC. S.Hves:trirni ed ailtri. Procedimento penale -Istruzione penale -Difesa e difensori -Interrogatorio dell'imputato -Presenza del. difensore del coimputato Esclusione. (c.p.p. art. 304 bis; d.l. 23 gennaio 1971, n. 2; 1. 18 marzo 1971, n. 62). Procedimento penale -Istruzione penale -Difesa e difensori -Interrogatorio dell'imputato -Presenza del difensore dell'imputato e dei difensori delle altre parti -Coimputato -Esclusione dal novero delle � altre parti �. (c.p.p. art. 304 bis). L'art. 304 bis c.p.p., secondo� il testJo risultante daLle modrificrhe aprportate col d.l. 23 ge'rlflll1,io 1971, n. 2, conveirtiito nella legge 18 marzo 1971, n. 62, deve essere 'imterpre.tato nel senso che aii'i11.terro.gatoriio dell'imputato hanno dtiritto dii assistere solo il difernsrolf'e di que,st''Ultiimo e queito delle aitre parti prri,vate (cio� deLla p0T1Sona offeoo o 750 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO danneggiata dai reato, anche se non costitu.Ma parte ci.vi.Le, dei r00ponsabite civiLe e deLla persona ci,vitmente obbLigata per l'ammenda) e perci� non it dife1nSore degLi aim coimputati (1). Nena espressione � aitre parvi � usata neWart. 304 Mis c.p.p., non possono intendersi compresi anche i corimputati, perch� aai prilncrhpio dell'autonomia dei rapporto proce8'81.UlJLe ims;taurato nei conf:roynrt(i, di ciascun soggetto incriminato nei proceidimernto� plurimo, consegue che te � parti �, in taie ipotesi, vanno indiividuate� facendo esclusivo riferimento ai rapporto processuale riguardantJe il singolo irwputarllo, onde quest'ultJimo non pu� rivesbire la quaUt� dii parte nei .confronti dei coimputat�, non esse11;�o inv�estito dei rarppoll"to processu.�iie ad essi 'l'elJativo (2). (1-2) Non risultano precedenti in terinrlini. CORTE DI C.AISSAZlONE, Sez. Uin., 15 dicembre 1973, 111, 6 -Pries. Flo11e -Reit. GiOll'l~folilli -P. M. ne Gienna:m (pairz. diff.) -RiJC. Crespi ed altri. Reato -Reati contro il patrim�nio -Delitti -Circonvenzione di persone �1ncapaci -Elemento oggettivo (materiale) -Induzione del soggetto minorato al compimento dell'atto dannoso -Necessit�. (c.p. art. 643). Procedimento penale -Impugnazioni -Cassazione -Legittimazione Provvedimenti ricorribili -Ordinanza -Dichiarazione d'inammissibilit� d'impugnazione proposta dal P.M. -Ricorso della parte civile -Difetto di legittimazione -Inammissibilit�. Parte civile -Impugnazioni -Dichiarazione d'inammissibilit� d'impugnazione proposta dal P. M. -Ricorso della parte civile -Difetto di legittimazione -Inammissibilit�. (c.p.p. artt. 207, 209). Procedimento penale -Impugnazioni -Cassazione -Interessi civili Provvedimenti ricorribili -Sentenza -Di proscioglimento in genere -Ricorso della parte civile -oggetto -Disposizioni giudiziali concernenti _gli interessi civili -Formula di proscioglimento non preclusiva dell'azione civile -Interesse al ricorso ai fini della risarcibilit� dei danni morali -Effetti -Riconoscimento del fatto costitutivo dell'obbligo del risarcimento -Intangibilit� del giudicato penale. (Cost., art. 111, c.p.p. art. 195). I I ! ! ! /: f I' PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE , 751 Parte civile -Impugnazioni -Ricorso della parte civile -. Oggetto Disposizioni giudiziali concernenti gli interessi civili -Formula di proscioglimento non preclusiva dell'azione civile -Interesse al ricorso ai fini della risarcibilit� dei danni morali -Effetti Riconoscimento del fatto costitutivo dell'obbligo del risarcimento Intangibilit� del giudicato penale. Elemento costitutivo .del 11eato prev�eduto neii'art. 643 cod. pen. � l'ind'l.l.Zlicme, la qoole� .d;ev�e concretwrsii in un'arpprezza.brile attrivrit� di sugges.tJLone., di pr~cme morale e .di persuasio11ie, intesa a deverminaire la voLont� minomta del soggetJto pasS<ivo al com.pimento deU'atto anche solo� potenzialmente dwnno�o e pregiudizievole (1). � inammr�,ss.ibiie il riiciorso propooto d(l)lla parte civiie co%t'l'O l~ordinwnza che abbia dicMamta l'inammri.ssibitit� d:eU'impugnazio%e propoota dal P. M., non essend;o essa abil!itata a rimettere in discussio111;e questioni attiinentii aWesercizio deil'aziOOe penale (2). Ai sernsii dell'art. 111 della Costiit:uziimi.e, e iln applicaziorne dei principi formulati daUa Corte Costiituziorna.Le ccm la sentenza n. 1 de1l 15 gennaio 1970, non pu� diisconosceirsi a~la parte c:ivlile il diritto di rico'l"rere im .oossazii.011ie contro t?ttte le diispo�iziorrui de�lla sentenza che, in sem.so sostanziale e ncm formale, impLicitamente o esplicitamente, concernono i oooii inter<essii civliii. In conseguenza, � ammisSlibiLe ii ricorso da e�ssa proposto anche contro la se71,tienza, eme88a iln giudiizio, che abbia assolvo l'imputato essendo evidente il swo co1Tiereto rinteresse ad ottenere un sindacato cJ,i legittimit� nei co11ifro11itii dii vaie pronwncria che, escludendo l'iiLiceit� penale �del fatto, esclude la risarc:ibilliit� dei danni morali; ma U 'l'�eol/"so ha effetto ai soli. fini civili, ferma restarndo l'intangibilit� del giJudicato penale nei confronti dell'imputato (3). (Omissis). -L'oiiddnia1I1Za dehla V seziolll:e iha ipreci9ato 1su quali pUIIlibi: � oppoirtU1I10 clle pall'lticolarrmente si incentri ll.'indaigin.e di questa Corte, e rprec;isamente: 1) se ila rparte civile possa far valere aut01noonamente violaziooi di 1legige clle inif�ciano 11IDa sentenza che abbia d.iiclhiairafo ilnammiissi!bil.e l'arppel..lo del P.il\/I. 'co1111Jro pronUIIlJcia di proscfogJ.iJ:n$mto; (1) Srullia Pirima mais:sima v. Cass. 19 novembre 196�9 in Cass. pen. Mass. Annotato, 1971, p. 1003, m. 145'3 ohe ha iaffe:mliaJto 1che per l'iinduzilone non. � richiesta iuna specifica modaUt� di compolI"ta:meillto, n� tanto meno l'uso di rurtifici e raggiri, che 1costi1JU~scono invece l'elemento materiale del delitto di .truf:t�a. In dottrina, v. DE MARSICO, Delitti contro il patrimonio�, 19'51, p. 174. (2-3) La sentenza � ila prima decisione deli1e Sezdoni Unite che affrooita, dn modo ampio ed oogaruco, il !(l['oblema dei irapiporti :fva giuri 752 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2) questi:one d.i ifOIIldo dei raiplporti tra 1giuri1sdizi01I1e drvile e penale, m �tema di azioot:; ex airt. 185 del c.ip. iooeri.rta nel processo penale. Per rpoter forimulare in taile tormentata materia un.itari criteri m- tel"!Pretativi si �tmpone rprelimiinarmente, 1sia !PUI'e m Tarpi!da s:mtesd, r�in esame de1le .innovaziOIIli conseguenti aihle dectsdoru defila Corte Costiibuzirnna. 1e e delL1e lllillberioid c01I11Seglue1I1Ze cihie ne sono 1scaturilte. Le decisioru della Crnrte CostiltuzionaJ.e ihanno 1radic1almente im.mrufato J.'ordilll! amento processuaile <per ci� 1eth.e �attiene aill'ese11cizfo delil'aziOIIle civile� nel processo penaile. � Con tla :sentenza n. 1 del 1970 ila Crnrte Cbstituzj.onaJ.e ha d~Clhiarato illegittitma, iper contrasto COIIl J.'art. 111 deJ.J.a Costituzione, la :seCOIIlda ipa11te dell'art. 195 del c.rp.(p., quella parte cio� �IIl oui si pOIIlevano [limiti ali. 1ricomo deli1a parte icirviJ.e contro LI.e ,tliSposizioo.d: della sentenza 1C011I1Ce111I1enti i 1SUoi iinteressi 1civili, riconoscendoli.e iiJ. diritto di ricOII'll'ere per Caissaziooe, per vioJ.aziOIIle di legge, contro le sent~e di prrnsdoglimenito anche q1Uaindo nOIIl vd: sia staita condainna defila stessa parte civile ail risareimenrto del daltll!lo ed alJ.e spese, e �limitartamente a questi 1capi, cosi come in precedenza stabilito da tale norma. I Con LLa :senit~ n. 29 del 1972 � stata diohlara:ta tl.'iJ.le1gittimit� costirtJuzi01I1ale delJ.'axit. 23 del 1c.ip.p., nella parte in oui esciludeiva clle I* i1l 1giiudLce rpenale potesse decidere suJ.tl.'aziooe civile anche qiuallldo, concluso .il procedirmenito penale COIIl sente1I1Za di rproscfoglimenrto, tl.'aziOIIle delJ.a parte dv11e a itutela degli mteressi civhlf prrns1eguisse �IIl sede di Cassazi-Ol!le ed eivenrbuaile SL1JC1Cessivo giudizio di rinvio. Coo tale deci f' sione la Corte Costituzionale, iriicthi:amalilldo c011I1C�etti �gi� espressi ine1la prOllillUII1cia precedente, iha ri:ba:dilto clle, di :lirOOlfte a11a 1garanzia assicu' iiata ai1 citta:dLno dall.l'art. 111 deJ.J.a Oo1stirtuzione, 1che tl.'ia1Utoidzza ad , . l �' sdiz:iOlll!e civfile e giurisdiziOIIle pena�1e dopo te modifiomoni del sistema consegrujite ailiLe due ipirOIIltmci�e delilia Corle Cp1stituzion:a:Jce (n. 1 del 1970, che ha diclliarato J.'illegiittimiit� costituzJionail.e idefil'arit. 195 c.p.p. nella parte iil1 cui iponeva �limiti aJ1. ricooso de11a ipwte .civile 1contro a,e di:sposimotni deiliLa seniteinm pe1I1a:1e �COIIlCIE!II"IIlJefll !i SOili mte:riessi Cliv�illi. e n. 29, del 1972 �che ha diob.iaTato l'i!llegittimiit� deilJ.'a:rt. 2~ .c.p.rp. nella p&:"'te in cui esc[luide\"a �Che il 1g\udice ;pe1na1e !POtesse decidffi"e sulll'aziooe civile a'lllChe quando, cO!Iloliuso 11' procedimento pen~e oon sentenza di proscioglimento, 1'1azione deliLa parte dvfile a rtute1a .degli !interessi .civili proseguisse i:n CassaziOlll!e �ed ev,enrtua:Le 1SUccessivo giudizio di rinvio). In dottrina v. SU!Lla prima sente1I1Za rdelila Corte Costituzionailie, GHIA RA, Sentenza pena.le ed impugnp,zioni detia parte civile, in Giurisprudenza Costituzionale, 1970, p. 40 �e s..; sulla 1seconda, v. GIANZI, Il ricorso per Oassazione della parte civile contro la sentenza di assoluziooe deU'im putato in Archivio penale 19173, p. 7, .con ampi riClhfami bibliografici. Nello stesso senso, v. la decisiooe .della 1SeC-01I1da 1Sezione Oass, 27 maggio 1972 n. 393 (121.140) in Massimario delle decisioni pena.ii, 1972, !P. 694. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE itnvocaJ:"e il criesame di legitflimit� rdi qruaiunqrue sentenza, lllessuina norma 1cihe, a\l c00111lrarfo, crestrmga itaile rdiritto, escl'llldendoJ.o :irn. casi rdetermiinaiti ed Blllcihe ise a itute\la rdi altre esdigenze, pu� riitenerisi C�Olllfo1rme al dettato costiituzionale. E perta!l1to, in base agili a:l'ltt. �23 e 195 del c.!P.[t�. cos� modificati, \la (parte dvhle ha iil rdiritto di ricoorere per Caissazione a!V'Veriso ogtni specie rdi isellllteru:a rdi prOSiCioglimooto, rdi primo o rdi sec<mdo 1g;rado, tfemne restalllido, ilil caso di condallliila, quelle possibilit� di 1g;ravame clle. 1gi� �erano previste e 1conse!l1itite; e iLa Coote di C�llSISazi01I1e, giudice rpenale rdi J.egittimit�, deve prOIIl'l.lllilciami sul �riicons:o del:le paru 1civiili. � di patl.ese evidenza 1cihe tale sentenza, pur manliesta1I1do i 1S1Uoi effetti diretti iSUlle ilimiita�ziolili rdi 011dillle ogigettivo [pOISte rda\ll'cmdinamooto 1giiull:"iidico preesistoote al diritrto alil'.esercizfo dell'aziOIIle cwiile riisaircitoria nel prociesso rpenaJ.e, � ilil stretta ed itn!Scmdiibile coorelaZ�OIIle con ila rprima ed ha effetti: criflessi ISUilla determiilllaziOIIle del:l'ampiezza delila ISif~a del di1dtto rpotestativo di :ricorno deLla !Prurite civile e del re\latiivo esercizio. � del pari opportUillo un accenno aLla ordiilllalilza n. 154 del 1970 OO!ll J.a qruale iLa coirite CostiituziOIIlale, �espll'essamoote cricihiamandosi a:tila sentenza n. 1 rdel 1970, ha diilchiaraito la marnifesta iruf<mdatezza della questione di iJilegittimit� rdeLl'art. 195 del 1c.p.p., ilil crelazione agili articoli 3 e 24 delila CostituziO!lle, poiicih�, .aippumo per effetto della pronUlllJcia prec�edente, la sentenza resa nel .giiurdizio penale � suscettibile, liJn ogini sua disposizione, su irlco:rso rdella parte ciivhle ed ai soili effetti cdv.ili, 1cli smdaicato di legittiiimLt� da parte della Oassa~ioine. Co!Il!lierma1ndo COIIl ci� M:nipliiciitamente -ove fosse stato necessario -1cihie, ll10lll .essendo previsto dalla 1legige 'lll!lo specifico mezzo di impll!g11I1azione de([1a pairte dvile cOO'lltro itali rproiilJUIIliCie, J.'IU!llico conse1I1tito, �trattal!lidosi idi sentenza, a norma degli artt. 111 ldel!1a Costituzione e 190 del c.p.(p., � il irlCOII'ISO per CassaziO!Ile, sia Clhe si itl'.atti di sentenze mappel!labdili o iproliliUJDJCiate m 1girado rdi appello o di sootenze aippellabiili pirOIIl'l.lllilciate ilil primo .giraido. Carpoivoi1ta ila [prospettiva rdegli airitt. 23 e 195 rdel C.!P.rp., si � riconosiciuto i!nsoono:na che la !Palt'lte iciivile non iha 1Soi1ta1I1to pi� d!Iliteresse ma ha iil !Potere di r-iicOllTere c00111lro .tutte \le !Po.ssdibili disposiziollii rdel!la selllltenza 1che irrilluenzano gili i!Ilteressi dvili, comp!l'ese quelle isootenze di rprosciogilime!llto che, in: qualtllto itali, �escJ.udono rdi !IlOlrffia espa:-esse diJsposiziolili sugli mteresisi civili. Di frO!llte a tali sentenze il.a sitruazi:Ollle giluridica della parte ciivile viene ad essere, ilil astratto, pairi a quel:la :iin CIUi essa si trovava, prilma deLle rsuddette diicihiaraziolili idi drooostituzio1IJJalit�, in rpresenza Idi sentenze idi coodB.IIlll1a COIIl i soli :limiti :irnidiicati dagli artt. 195 e 202 rdel c.rp.rp. 754 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Noo. ipu� negami 1che sia esaitta e precisa, gru.sta il'alt'it. 27 delila legge 11 marzo 1953, n. 83, il'mdicazione delle diisiposi.zioru Cihe, considerate illegittime, sono in rtaJ. modo state estromesse dailil'oodiinamento giluridico. Ma � di pari evidenza clle :iJl manicafo adeguamento della legislazi01D.e residua a ,tali.e n111ova 11.'egofamentazioo.e del:la maiteria ha cireato d:i com;eguenza tutta una LSerie di a11dui problemi, ai fici della defunizione della noomativa ooa vigente, che costituiiscoino l'oggetto de11a con1t:roiversia interipretatirva da parte deLla dottrina �e defila 1giur: ispruldenza. Le .iirunovazioini \hanno a'VlUlto l'immediata c01DSeguenza idi iledere quello Cihe si definiva ili. rpriincipio dehla 1UJI1itariet� della .gLurisdi:zii:oo.e ailil'evenitualit�, aJ.Ll.'accessoriet�, ahla wboodinazioo.e -in definitiva I degli .impuilLSi: processuali c.tvili a quelli penali ( � ile crimiinel il'empoirrte SIUll.' le civil. >) LSi s01D.o cO!Stituiti il ipa,rahlell.iislmo, fa c01D.rvivenza : quwohe ~ senteo:J.2la ha aiddiiriittura adottato ili. coo.cetto di � interazione � . ~i nettamente scisse, [e due azioni rprooedoo.o separate, IS�lno a iperverrlxe I a decmoini che p01SSono ,essere ccm.rbrastanti nehl'ambito dello stesso rprocesso. Utna volta Liirufratnto il rpriincdpio IUJilitario follldameintall.e dell. nostro oodinamento 1gimiidico, quel.ilo aippurnto dehle IUJilit� dell.la 1gLurilsdizioo. e e ,defil'intreccia-de1le giuriisid:izforu, c01D1Seguenite e coinca:-eta ,, � [a ipossibiUt� delila 1contraddittoll'iet� delle decisioni, che potrebbe addiriittwra aitrtingere il'essenza del!le decisioni stesse. ' Due s01D.o ora in materia i priincipi generali dell. rprocesso: 1) la inrtangibilit� dei 1dil'litti de1l'imputaito, 'IJil1a voilrta 11.'aggtunto la iITetrattabilit� deJ.Ll.a decisfame asso1Lutoda; 2) la parit� nel processo fu-a tutte le parti aventi 1diiritto di a2li01D.e e idi illllJpU!1so processuale, divi compresa ila parte clviii.e, sia ipme, rper questa coo. milrlore ampiezm 11elativamente ail ipersilstente 1diniego del 1giitildizio idi aippeillo. Questo secoindo principio, ~aJdoitto in pratica con J.e ipossiibiliit� dii UIIla rescissione a~i effetti clviii.i di: :utna sentenm di assoiluzione intan gibile agli effetti penaili, i� potenziaLmeinte in cointrasto coo. il primo. N01D. � iqui iil caso di aiocennal1"e paritkolamnente a tutti: i p;t'oblemi e li.e disarmonie itra questi rprinc:iipi �e lllJorrme aincooa vigenti .che com.1s:eguoo. o aille �lntnovazioni an:ziidette; imrpoil'lta inrvece sottoilineall"e ohe � compito dell'mte!l'lpll.'ete provvedere comunque al restawro, 1rn senso .giuiriidico, del!le attuaJ.i diratture ilogj,co-noomati!V'e deil cointroverso siistema. Il Giudice, sempre nei rigorosi [limiti oggettivi della iintel'IPretazione, IIlOID. !PU� sottram al compito di esamiinare ile rlperoussiooi che iil murtameinto, verificatosi in IUlil siingolo tplllnlto di un LSistema di inorme, abbia avuto su altre diiS11posizioni idei 1ststema medesimo, e, deve (crune aippuinto nella specie), 1UJtilizzal1"e que1ste uiltime che residuano 1rn modo che si compornga!llo ilira di lo11"o nelil'ambito deill'mtero comrplesso norma �:= " :: �wl'l"ft1r�1~�f'rt�r��rrrtm1rmlilriwr1fifrfilir&r1�11r1=&r1i1&J1rrrif'!�flfflrlli PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE tivo, ispirandosi a quelila che deve ritenersi la rat.w legis, ossia tla obiettiva !Volont� dell'flllnitario J.egilslaitore, :ouii. iv:a riferita \l'emanazione di rtiutti 1gli� elementi cihe costituiJSlccm.o il complesso medesimo. Devesi insomma tra.irre, daihl.e modifilcaziood. 1ccmseguenti aille rpronU!Il\Ce de1la Corte Cootituzicm.ale, elementi di 1fu::iiteripretazicm.e siJSltemaitica delle altre norme m vigore ihn 1accoodo coo J.'art. 12 u.p. delle disrposizioni ;sulla le~ge ihn 1generaJ.e. 1Sono o!PIPOO'ftune, a .tal fine, alLcune rpremesse. Con tla oostituz~ooe di rparte civile rviene aid mserimi nel procedimento penale una controvensda cirvi.:1.e, si ohe fil .giUJdice � tenuto ad emettere runa decisiooe m Ol'ldiJne a due e Teg.iJUJdkalillde > : UJna che Tifletrte ila respoinsabfilit� rpenaile de1l'impUJtaito, sotto H profilo sia dell'aiccel'ltamento della sussistenza ine1la specie degili elementi obietthni 1cos1Ji.tutirv~ deli'aistl'latta !fattispecie �addebitaitaglr, !Sia della colpevolezza d.ell'imputa�to, sia degli altri temi pena'1i a questi connessi; ed una 1cihe rifletrte J.a domanda ciivile prorposta, 1Slia sotto fil profilo de1l'aiocertamento di iun fatto 1costituente oltre che illecito penale anche d.1leciito cwi1e, sia sotto n !Profilo deWla sussdsiten.za di IWll dalilJilo, della ~ua riisareihHit� e dei 1lia:niti di tale risare:iibiliit�. �La decilSione del 1giudice oc-iflette entrambe le domande, �ed anche qualilldo noo IS'll.ISSiiste un capO. esplicito di pronuncia di meri:to � evidente c�he 1coo l'aissoiliuziooe dell'imputato dall'azione penale si � .iinteso iprovrvedere, !Sia rpUJr per implici:to, ailia oc-eiezione della domalElda dviii.e. Prima di itali sentenze del~a Corte Cositituzionale di frointe aJ.l'inerzia deltla pubblica acc1U1Sa e dell'impUJtafo, per eventuali doglianze relative alla focmula terminativa del ,proscfog,ldmento, .in virt� del principio de1l'UJnit� della 1gimisdizione noo rimaneva altro rimedio al dalil!Ileggiaito se non queilfo di 1cercaiI'e idi ottenere, m sede civile, un approfo!llJdimento su:Lla (['isp:ondenza itxa tla fol'IIDUla terminativa e tla parte motirva idell.a sentenza, al fine di staibiilire se questa in realt� non lasciame �un var,co a'Lla rua pretesa oc-isarcitoria. O~gi � inrvece stata resa rpossibile il'impUJgna1tirva per icaissazione� della rparte civile a1I1Che ieontro le sentenze dr rproscioglimenito ed 'aliliche in caso di inerzia del P.M., 'una !Volta inrfranto -come ISi � detto -il rprinc�lpio deihl.'runiit� della cgiurisdizione. Con :La sua impugnazione ila rpall'lte civile pu� ora chiedere che la Cassazione, in sede resdn�Lens, �r~esammi e eiontrolli (nei limiiti benin,teso del 1g.iudfaio di ilegittirnit�) l'esattezza della decisioiile cirv<file (o nei oc-iflessi civili) deil gtUJdice di me:vito, e che il. 1giUJdic'e di mvio in sede rescissoria ries~ la � regiudica1nlda � cirvile, nell'ambito lfissarto ida:l:la ,sentenza di: 1alillnullamento con rinvio, menibre :per contro ha asisunto arutooc-.it� di ieosa giudicarta fa � re-.giudicanda � ,penale che, quanto a.gli effetti rpenali, es:ereita il wo imperio erga omnes. N� 1sussiste a.Lcun mteresse della parte .civile a rveder mo 756 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO drld�cata tale pr01nu1nda, . posto 1Clhe J.a sua azione civi1le lll()lll. ne �ritmane deif�illitWameinte pregiudicata. � aippUIIlJto nel tentativo di coo!I'ldilnamento itra noo:me dilcihiairate il:legittime, ail!we �dlulcarte imp1idstamente ed alwe vigenti che si � impegna.ta ia 1giiurilsprudenza, ai fini della definizione dei nuoivi limi1ti del diritto di impugnazione de1la pa["lf)e dviJe avverso i ,capi 1penali della s�!llltenza assoiJ;utorfa, pervenendo a decilsdollli rdiverrse, se non addirittura cOIIltratStaITTJti. La ipoJemica il!lJteripretatiVla iha avuto rpredpuamente quale mka ed oggetto la precisazdOIIle dell'esatto signidkarto del te!I'lmine e dmposiziollli 1Clhe concea:mono d: 1so'1i interessi cirvili � (a1rrt. 195) ai timi idi a1ccerrtare 'la rporrtafa di itale concetto e iLe coillseguenze che ne deriiivano ai fillli della impugnazi01I1e, se do� esso rposrsa idilatatJ:1Si (interpretazione estensiva) fin.o ad ilnrvestire Je isitaituizioilli propri.am�!lllte ipenail.i della 1sentenza. �~ervano i fautori rdi itaile tesi che 1aJitriimenti la decia!l'artoria di i:ncosrtituzi()lll.alit� dive!I'lrebbe isiterile :di contenuto moivativo, posto che le sentenze di proisciotgi1imensto continuerebbero ad essere norn ricol'll"iibhli, non 1corntenendo espresse � diisposi.ziotnii civili ., ma soil.o sitatuizioni penali IC\he iillCidono rnegativamente su,gli inteiressi dviii. Si � per contro osservato (tesi ll'estritUva) che il ooirtto oggi ll'ic()lll.OSCiuito alla rpair:te civile di es;perire attivit� di impuilso processuale alfa rpari con gli altri so1g1getti del processo trova contrarpposrto (ilimite oggettivo) it1. ddritto dell'hnputaito a norn v:edere modificata .in pejus queilla fO\t'lmlUiLa arssolruitoria che, in mancanza di 1gravame del P.M., sia d:Wenuta inltangibile. 'lira i due 1cil'iteri si 1 S()lll.O inoltre escogitate ,soJuziollli idi coanrprOIIIless<>. Fwma iLa illltarn1gibilit� de1la formula,' & � comunque quasi iconcoodem�!lllte ll"iitenuto cihe l'interesse della pair:te ciivhle, rdi crui aH'air:t. 185 del c.rp'., rpossa ruthlmenrte ravviool'ISi iln ogllli modificazione rdelila serntenza cihe aibbia 1gilwridica !iinfiu� ITT.Za iSU!l itema de~ mteremi dviii. Rerputa questa Corte, ohe quaJsiivoglia 1silgin:id1cato ipossa attr.iJbWI'ISi ~; al tertmill1e � rc001tCenn.ere > (av;er attinenza, aver relazione, ancihe avere irnfluenza SUJgli interessi ,civili) fa Co~e Costiituzioinale �esiplicitam�!lllte aibbia mteso 1ccm.tenere la figura rdella parte 'Ciivile ellttro1 i iLimiti cihe Ifil sistema le ha aisrsegnato (e li.o stesso oggetto e gJi stessi [imiti delJ'aziorne civfile cihe essa � abilitata ard �iSle!I'ICiitaire illel rprOtCesso penale �). LI r:icol1SO tdeRa rparrte c1vitle norn pu� �essere 1d:ill'etto ard oitternere, neancib.e 1 ind:ill'eittamernte per effetto appU!Ilto della mtaITTJgiibiilit� rdel .g:illl!dtcato sul rpiiano ;pen1aJ.e, un.a piro111U1IJ1cia .esrpressa cihe moddf�iciht t1a 1sirtuaz1oille penale dell'i.mjputato e le statuizioni dLi call'attere penale della sentenza nei \SIUOi coo:ufrOIIlti. Le rdilSposizioni COOiCementi gli: mteressi c1ivirli ide1la rpa1rte dviJ.e va!l.1illo intese :in senso sostanziale e rnon formale, c()lll. irirfer:imernto al contenUJto rdeUa decisiorne. Saranno quindi impugnabili dalla !Pair:te civ. ile tutte le rdisposraioni che, implilcitamernrte �ed �esp1iicitamente, deci PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE dono inel merito, altliCihe se cOISltituiscono il !Pl"e.suipposto 111eceisSario, materiaile e fogico, della ipr001uncia� :penale, e quelle d:ie rpossano !Pl"egiudicare l'accertamento della pretesa fatta valere daUa ip;wte ci'viile, mdipendentemente dal'la foro espressa elllunciazione in. ifcxrmal.i �caipi di prO!Il'Ll!IllCia. Sia m .caso di conda!Illila sia di asso1uzione dell'imputato, irn. presenza o in marncanza m imipUJginazione del iP.M. sempre ipu� ila parte civiile chiedere mi accertamento, ed 'llITT.a va.Lutazione, ai soli fillli civfili, diverse da quelle esipresse nella sentenza irnipuginata ai :fini penali. Ai limitati fini dell'esercizio dell'azione risa�rciitoria, ed aUo scopo di esc:IJUJdere :le preclusioni: clle eventualmente possano derivalt'e dai1la maincata dJmpUJgnazfone del P.M. (ma sempre ferma restando l'iirutangibi. Jit� del .giudicato rpenale ai fini della pronuncia a contenuto penale nei confronti dell'.itmputa.to) la parte dvii.le pu� chiedere .un diverso ac�certame!l1!to ed una diversa vaLutaz:i:one m ordine a.Jila SUJSS�stenza del fatto, alfa sua imputabilLt� materiale e .psicoloig.ica, alla quaUikaziorn.e giuridica del fatto stesso, che vaJ.gano a coruse111itirle '.il pieno esercizio ed il proseguimento deJ:l'azione ripariatoiria come nel pro�cesiso penale. Si tratta in sostanza di una verifica di legitttmit� del pronU111JCiato penale, ogigi pi� ampiamente co!IllSentifa a.Lia parte chri:le, che non. pu� rprodUI"lt'e effetti rpena:li, nemmeno di ordine meramente sospensiivo, perch� a tal fine la sentenza � ormai irrevocabile, ma salo civili, nel senso che ove si rproceda aH'annuUamento della sentenza, in sede di rinvio ed a meri :fini civili dovrebbe essere rinnovato l'esame di tutti i .punti della decisione penale da queHo vuJ.nerati, come se il 1fa.tto fosse so1tarn.to un illecito civile, sia pure con tutta l'ampiezza delle sue corueguenze ai sensi de:ll'art. 185 c.ip'. come si vedir�. GlobaLmen�te esaminando le ded1sio111i de11a Corte Costi1)Uziona\le, si 1rileva che rpi� che esporre teorici concetti di sistema,tica processual� :la Corte ha inteso soddisfare le in.negabili esigenze p.ratiohe di tutela dell'azione quale diritto so~gettivo e della libera e piena esiplic1aziorn. e de1le facolt� di difesa delle parti. L'espressiO!Ile e di,sposrzioni della sentenza che con�cernono 1gli interessi �civili :deiHa parte icivHe � rn.Olll va rpertainto intesa solo in relazione ai � rcaipi � della sentenza che espressamente pron'tmciallldo sull' � azione dvH.e � ma m relazione a tutte quelle disposizioni .ohe, illldiipendentemente rdaHa foro cristallizzazione in �caipi autonomi, decmo1110 -esplicitamente od arrlJC'he implicitamente -IS'll punti di merito che posisorn.o influire suhl'acicertamento giudiziale della 1fonda1tezza delle pretese deUa ;parte civile. Mediante hl rico1rso per Cassazione, nei pi� vasti ambiti che il.e son.o ora 0corn.1sentiti; fa parte civirle mi!rer� ad ottenere -!ferma l'as soluzione -runa sentenza di annuhlamento che toLga effetto di rgiudi 758 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cato a quelle rparti de1la decisione d�. merito (accertamenti di fatto e di diTitto) a!!lJclle se coo1tenute nella soli.a motivazione, che possano avere effetti: ipreclusi:vi per l'uJterfore esereizio dell'azione civiJ.e ripa1ratoria, senza intacca,re J.e disposizioni di 1caratte1re ipenaJ.e defila sentenza. E' ipalesemente ovvio che taJ.e diritto di impu~zione della pa(t'te civile noo si sottrae aiHe (t'egole generalli rposte dahl'art. 190 deJ. c.p.ip., e particolairmente daJ. comma 4�, relativo al princiipio di nominativit�. Preliminare ed assoJ.uto, si Lmpooe d1 irequisito dell'interesse a tale imrpuginazione, Lnteresse di carattere civilistico neJ. senso che deve sUJSSistere correlazione tra la tutela (['iconosciuta al dooneg:giato da ireato (art. 185 c.rp.) e la definizione deJ. procedimento pena1le, senza pregiudizio iper la disciplina di oui a~l'art. 202, per quanito concerne gli: obbUghi ivi previsti e Ja non sospensivit� de1le disposizioni ipenaU. Reputa questa Corte che tale Lnterpretazione del dettato de1la Cor�te Costituzionale, ana stregua deJ.la attuale nonnativa della ma1teria, sd.a l'unica 1g.iuridicamente covretta e la pd� aiderente ai principi con rtali sentenze afferma1ti, la crui portata diversamenite opinandosi il"isoJ.verebbe in mere affermazioni di prindpio, senza riflessi concreti, d1l che non sarebbe praticamente ammissibHe. La identit� 01I1itoJ.ogica tira azione irisair I citoiria da fatto dilllecito' cil\llhle -ex lege Aqwimia -ed azi'()n.e civiJ.e nascente da reato (i'art. 185 del c.ip. <r.inrvia ailla legge civile: artt. 1173 I ': e 2043 e segg. del e.e.) non infkma ila circostanza ohe la sfera degli interessi civiU idi: 1cui agli artt. 185 del c.ip. e 195 del c.rp.p. sia rpi� ampia di quella nascente da fatto il.lecito sempHcemente dvHe, posto cihe si riicomprende in essa anche queHa ipotesi di tdalll!lo non rpatl'imoniaJ.e che � espressamente :ritsaric.iibil:e so'1o Ln caiso di ireato (art. 2059 e.e., in reJ.azione aa.J.'art. 185 c.p.). Alrroora ici� � pi� evillden;be, cw:e daJ.J.a aissoJ.uziOLne :rleskliwi unicamente Ul!l'aziOIIlie 1cci1ntrattuatle. N� aP1PQre SIUJPerfirub a1gigi11.mgere che non iincfrequentemente i da(Jl'lli non rpatrimoo,iaU sono 1gli U111iJCi e di ,g,ran lun1ga quelli di maiggiore entit� derivanti dal ;reato. L'azione ll'�ISall'ciitoria ex art. 185 1c.ip. � qumdi la rpi� vanita.gigiosa, essa sofo aS1Si1curando quella integra'le �tutela dei fini civili ohe \Sipetta al dannegigiaito. Non iha rpll'egio il'oibiezioine ohe viene Ln taJ. modo ~esa pi� favorevole la oonidizione del danneggiato costituitosi rparte civile inei corulironti di 1chi agisca direttamente in via civile, posrto che (a ipresci.rnrlere dal riJ.ievo che ci� :fa rpa,rte della disc:iiplma legislativa non derogabile da'l giuclice) ista in fatto 1clle la sirtuazione 1si crisolve in 1Ull1 wterioire cdterio di val1utazione che iJ. danneggiato da reato deve ten�er rpriesente nel momento della sceJ.ta, di cui egli � unico all'bitro, del mezzo rprocessuaile pi� idoneo e conventente ad assicurarigili H riistoro dei danini 1che pretende aver subito. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE P.assanido all'�esame dei :ricoo:"SI� devoLuti al.la competenza di questa Co:rte, debbcmsi rprelimina:mnente 1dicihiarare iinammilssibiili quelli rproposti dalla iparte civile Soc. mterainJia,gen aV'Vamo la deciislione de1La Cor.te d'Aippehlo, ipoileili� non sol'll'etto da moti'Vi a sosteg1110, e quehlo proposto dall'imputato Bia!I1Chi Cami1lo arvvemo la ,sentenza del Tribwn~ e, rea:-intewenuta successiva iri.nJurnc.ia. SaraltNlo rper:tanfo �gigetto di �esame i iricomi di Francesco Oresipi e di Anna Lombatl'ldini avveroo ila decisione di a1P1Pe1lo, e qiuehli del Crespi FrailllCelSCO e delola Soc. mteranJaig!en a�vv:erso queilla di ipri.m,o igrado. Nolil. sembria iinoppovtuina 'll.IIl'alrbra rprec.isazione, anche se 111on essenzirue ai fin.i della dooisiOIIle. N 01I1.ostamite Ja Coote d'A.ippello abbia detf�ruto sentenza il prOIV'Vedimento qui impug111ato, 111on rv'ha dUJbbio clle Sii �tratta m effetti di Ul!la ovdi1Ila111Za. Con ita1le prorvvedimento, pronunciato � in limine� prima della arperrtwra del dtbattimento, ila Corte di merito, aocogiliendo dn via pregiudiziale Ja :richiesta dehla inammissibilit� della imipllliglllazione del P.lV�. rproposita dai 1difenso["i degli imrputati, si ~ limitata a diclliarare faJe inammissibilit� e ad oodi!llare il.a trasmissione degli atti a questa Corte per quanto di competenza iin ovdine ai ricoosi proposti dahle ipa0rti rprhrate. lol legislatore, .al!lZ:iJch� if�l.."JSa�re .una drilstinzio111e 0111tologica �tra oodinanza e sentenza, ha stabilito nehl'art. 148 c.p.p. 'lllil _criterio foirmaile di di:Stilnzione: � [a Jegige che stabilisce i casi nei qruali l'atto del �giirtJJd�ICe deve aS1SUmere la fooma defila sentenza, queHa delil.' ovdililalllZa e quella dei!. decreto. Nella specie, � proprio la legige ohe per fa dichiarazione delJa inammissibilit� della imrpUJgnazione, sia �esisa pronuneiata dail. igioi]dice �a quo� o -come nel caso iin esame -dal giudice �ad quem., preisc0rive negli �rtt. 207-209 del c.p.p., la forma dell'ordinanza. Non iha alclll!ll iriiliervo il. fa.tto che si tratti di UJna di quelole mdinanze che la do,ttrina detf�!llisce definitive del procedimento: � idi palese ev.iidenza che questo carattere 1di decisoriet� inu11a riolerva a taU :fitnti, cih� altrimenti .tutti i 1pr01V1Vedimen1Ji di :i1namrrnliisisibilit� dorvrebbero essere disposti con sentenza, 1110!llosta:nte il chiaro, inequivocabile dettato defila norma. 1S.i �tratta comUJnque di rproV'Vedimento autonomamente ricovribi�le per Cassazione (art. 207 c.p.tp.), si 1ohe sotto taJe profilo i riocorsi sarebbero ammissibili. Non sono mvece ammissiibfili rper altro rverso, stante la carenza �di iinteres1se, e conseguentemente di legittimaziooe, delole parti, aJJa sitregua idi quanito prima si � premesso e �di quanto si dir� i!n aippresso. La dLHatazione dei poteri di imrpugnartiva della parte civile, in conseguenza del dettato della Corte Costituzionale, ile consente 0�ggi -come si � visto -di impuginare tutte que1le disposizio!l1i delila sentenza cihe possono comUJnque rpreg1udiocare i S1Uoi interessi civilistici, al fine di ottenere un.a p0ronuincia che, senza intaccare la pronunicia di carattere penale, sia idonea a perrvenire ad U!ll �risultato che ile assiicuri la prote 760 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione di detti interessi. In nessun caso per� essa � abilitata, come aip! PUIIlto si pretenderebbe nella specie, a a::imettere. in diOOUl'llSione questioni attinenti a11'esericizio dell'azione pen.aJ.e, rt:ali dia inc1derie da1I11I1osamente su11a pooiziOIIle penalistica dell'imputato, non potendo avrogami la facolt� di sostituirsi al P. M. Ci� :non J.e � infatti consentito da nessuna norma di legge. Gi� la RelaziOIIle al Re 1srulle disposizi:oni di attuazione del c.p.;p. (art. 2) aveva puntruald.zzafo ila inamrniissdibhl.it� de1la sovraipiposiziooe e de1lla interferenza di elementi di'Versi nella delicata :fulnziooe deH'esercizi: o dell'aziOIIle penali.e, propria di �un origano specifico dello Stato, e cio� del P.M., mentre [a Costituzione dehla Repubblica (art. 112) ha solennemente ribadito ta'1e principio. Prindipio 1cihe si pone evidenteme: nrte in posizione antitetica, in netto contrasto, �con quello della possibile cooogurabill.it� di un origano privarto di acicusa con c�aratte�re di sussidiariet�, ,pos:to che tale 1S1UJssiidliariet� {Potrebbe arS1Sumere significato solo ove l'avvio della azione penale :fosse non olbibHgatorrio per l'oogano d'ella pubblica oocwsa. N� si ldliica clle fa parte iciviJJe ha dinterresse a che il rearto sia accerrtato in quanto a faile aocerrtamento � colJ.egata [a soddistfazione della sua istanza. T1rattaisi inrvero di urn i1nteresse generico, di faitto., insufficiente a legittimare quaJsiasi a.ttiwt� :processuale, e noo di quel ;pa�rticolarre inrteresise giuri:diico oui ll.'arit. 190 del 1c.:p.ip. fa riferimento, anche se l'ordinanza di oui si discute sembr:a avere di fatto influenzato 1gli interessi dviii delle parti ilese, avendo COIIl ila dichiairata inammissi:bfil.t� delJ.'dmpuginazione del P.M. preoLUJSo la ipossibrlit� idi run secondo grado di merito, ci:o� di aipipe11o, nel qurue if01Ssero presenti ailllChe le parti civilili. Si equiparano in tal modo 1gJ.i i1Il1teressi .g�enerici della parte civile ad ottenere che vi sia un� pronunzia idi colipevolezza con quelli che sono i suoi dnrteressi 1ci'Vili, che sono 1gli ruruci 1direttamente iprrotetti, mentre aa Corite Costituzionale iha !garantito hl idirirt:to di difesa col riconoscere ila possibilit� idi e1sperire quell'unico irimedio che il sistema offife, e cio� il ricoil."so per Caissazione, ai sensd dell'art. 111, 2� coonma, delJ.a Costituzione, �esc1lude:ndo l'ille~gittimit� costituzionale delle norme che non consentono l'aipipello a:lla parte cirvile. Noo � poi esatto iritenere cihe, in 1caiso di riconosciuta ammissibilit� de11'aippeWJ.o del P ..M. (hl 1cihe potrebbe verifica11Si soltainto a segudto di �ricorso dehlo istesso P.M. aV'V1erso ll.'oromanza declaratoria idi i:nammi: ssibHj,t� di tale impuignazfone, il che nella specie non � avvenuto), hl ir:iconso [t>er Caissazione della rparte civfile si converta in aipipeWJ.o. E' iben vero ohe in taile ipotesi ila parte civile � legittimata �a11'mtervento nel g1udizio idi ,awel!lo, ma tale dirirtto ile deri'V'a daUa immanenza dehla co1stituzione d:i .paTte 1ctlMile e non da una avvenuta conversione del riJcorrso PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE in aiprpello. � ~oprio la sentenza n. 1 del 1970 dlella Corte Costituzionale che rpiuntuailzza che il ricorso !Per Cassazi'OOle della !Parte civ.ile avverso J.a seniteru:a di rprimo 1gtt-ado � ccxnd.imoo:iato al fatto che conrtro if:ale sentenza non sia seguito �1.lill. 1giudizio d.i arppello cui e ila rparte civile ha titolo rper rpartecirpa�re iln forza del idi.sposto dehl'art. 92 del c.rp.JP. e ohe aibbi:a luogo a seguito di gr{lv<ame proposto dall.'imputato o daiL P.�.VC. �. Di lSCariso iriJ..ievo le ailtrie .tesi dirferusii'V'e, inaooo~billi ituitite. L'limputato (si � sostenuto) 'cihe nonostante J.'aicquielSCenza del P.M. aLla dec~ ratoria d.i inrummissibilit� delJ.'apipello ed 1in ibase al soJ.o i:rdcmso defila parrite civile vedesse addiirittura riimessa in 1discussione LLa sua res;ponsabiJ. it� [penale IIlOOl rpotrebbe mai idoJ.eir\si di 11.llll.a � ire.formatio in pejus � ' in quanto, ritenuta ll.'a.m:miss1bilit� del xicOl'ISo della rparte c.iivile, !Ilon si sarebbe mai fo�I"mata runa � (['e 1giudicata � rpenaJ.e. TaJ ..e tesi si 11.'isolve ovWaffienite in 11ma .evidenite petizione di principio. � da ossexva:re, che il c1ritexio generale di �cui � ~sione l'airt. 195 del c.rp.p. IIlon solo IIlOIIl � 1in contrasto colil ll.'art. 111 della Costituzi01I1e, da�l qruaJ.e IIlon � dato di ric1avare a:lcrulil cri�terio di rpa'l"iifiieazione di tutte ile rpam dcl processo, anclle ilil ordme aill'�eserd.zio della az.iolile penale, n� il r1co1I1oscimenrt;o.1di-1a,Jic1lllll:a potest� SIUJI'lrog:atorla dehla parte ci'V.iJ.e nei coo:ufrOOllti del P,M., ma si arimonizza col sistema del IIlOst: ro. processo, 1I1el. quale J.a fQ!r,m propuJsiva dell'azione penale, esplica: biJ.e a1I11Che attraverso ile impuiginaz:ioini, ll'esta affida:!f;a esclusivamente al P.�.VC. il di:fensori delle parti civili iharuno sostenuto la tesi secondo cui la impugnazione del P.M. !Ilon � esercizio di azione penale ma cootituisce semplice attivit� di impulso processuali.e che 5a['ebbe C01I11Sentita anche alle rpa.rti civili stesse. Tale tesi � infondata, posto ohe il.a materia del.il.' im.pulto processuale � inscindibilmente connessa ed integrata con l'esercizio dell'azione penaJ.e, rigQ!rosamente II'iservaito -come si � detto -all'organo Ulll.ico [egittimaito a �tale �e~iz.io. Da ci� ccm8egue che fa parte civile difetta del potere di chledexe, aittraveriso lo spiegamento dei mezzi di i,mpugnazione ohe le sooo consentiti iln astratto, fa II'iforma di UIIla decisione che si risolverebbe comunque 1DJella 1riipxesa di un processo penaJ.e ormai il'II'evocabhlmente definito, con la conseguente aber11ante possdibillit� idi perveil�I'e alla co1DJdalll:IIla penaJ.e idi un imputato o:mnai rdefinitivamente assolLto. Parimenti inacicoglilbile, anche se pi� itemperata, i'alrflra tesi secondo oui J.'acquiescenza del P .M. ai1la dicihj.arazione di mammiissiibilit� a'V"l"eb be quale conseguenza la definitivit� del 'giudicato assoilutocfo; ma fa impugnazione da lui proposta dowebbe rivivere agli effetti civili, ed a conseguiire fa.le effetto dovrebbe sooconrerie ~l II'ico!I'so� della parte ci'Vile. 762 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO H. iP.M., in altri termini, divenuto in tal modo Ufll'a specie di inter\rentore � ad adiuvaruium � non potrebbe nel processo di aippeLlo formuilare aJ.cuna ll"ichiesta penarle, ma limitaTe H suo inteTVento ane questiO!lli cO!llcernenti I'. an � ed il � quantum � doviuto al danneggiato rda1l fa1ito dell'imputato. Si cOl!l:ferirebbe dn taJ. modo alfa parte civ.hl.e quel iportere -che nessuna diSlposiziO!lle,&riipertesi, J.e coosente -di sostituixsi ailrl'inerte P.M. e di resuscitare quindi runa az.ioine ipenale ormai definitivamente travolta dal giudicato. Tanto van-ebbe ll"icO!lloscere di!l"erttamen, te alla pa.rte ciivHe H potere di arppella.re che inve�e ila Corte Costituzionale ha detto rleg.ittimo negarlO. E' poi evidente che nella esaspetrazione di siffatti criteri gara!l1Jtistici si celano insidiosi attacchi alla compleSJSa, ma oo:ganiica e sistematica, struttu!l"a del procedimenito penale. fu c001JC;i,usiO!lle, runa volta aff1ermato il principio indisrcurtibile ohe la iposizi:ooe rdell'imipurtato sul ipiano :penalistico nOl!l pu� essere intaccata dal soilo grava.me della tesi seco!l1Jdo cui l'acquiescenza del P.M. ailrla dichiarazione di inammissibilit� awebbe quaile conseguenza la definitivit� del giudicato assolutorio, ma ila impur~az�i!ooe da lui proiposta dovrebbe rivivere argli effetti civili, ed a col!lSeguire tale effetto dovrebbe SOCCONell"e H ll"icOII"SO della ipall"rte civile. n P.M., in altri: �termini, diV0! 11JUto in tal modo runa specie di i!l1Jterventore � ad adiuvandum � nO!ll po1trebbe nel processo di appello fol'lmUllare aJ.cruna ll"icMesta penale, ma limdita1re il suo intervento aHe questioni concernenti J.' � an � ed il � qru�!lltum � dovuto aJ. dal!llleggiato dal fatto dell'imputato. Si cOl!l:ferill"ebbe rin tal modo aUa :parle civile quel potere -che nessuna disposiziooe, ll"ipetesi, li.e consente -di sostirtuirrsi all'inerte iP.M. e di re.suscitare qudn.: di una azione penale ormai definitivamente travolta da,1 giudicato. Tarnto varrebbe riconoscere direttamente ailla parte dvile H port&e di arppe1la1re che invece J.a Corte CorSt:ituziO!llall.e ha detto �legittimo inegall"lo. E' .poi! evidente che nella esasperazione di siffatti criteri rgara!llJti sticd si celano insidiosi attacchi alla rcomplessa, ma oogaruca e sistema tica, struttura del rp!l"ocedimento penale. In rconclusioine, una volta affermato il principio indiscutibHe che la posizione de1l'imrpurtato sull. ipiano penalistico non pu� 1essere iinrtaccata daJ. solo gravame della parte civdll.e, ne rco!llJSegue necessa1riamente la iinammilSlsiJbillt� oggettiva rdi un ll"lCOlt"SO inteso, in definitiva, alla � ll'efOT\ Illatio in pejus � della situazione del rl'imputato stesso. N� ipu� J.a parrte civile, sostituendosi ali. P.M., 1unica parte legittimata a dolersi delila inammissibilit� di 'llrtl proipll"io gravame, rcensrurare fa sentenza sotto i.rl riflesso che sarebbe!l"o state violate norme processuali a 1tutela delle gamnzie difensive dell'i:rn(putato, posto rche tale indargine le � precl'l.llsa, dati appunto ti li.imiti dell'aziooe cirviJ.e CO!ll li.a quale nel processo penale I I i I ,/ PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 763 le � conJSentito soltanto H diri��to alla ~azione, a.tle restituziooi ed al risarcimento del darrmo. Ben aiLtro discOr!S'o si irmpooe in.vece in ordine a quanto attiene ai riJCorsi iproposti avversp la sentenza di primo grado, drrca�i quali -e sempre aMa iLuce di 9,'Ua:r).to 1SO!pra si � premesso -11100 � dato di iravvisare raigiooe aJ.cuina clle ne precLUida il'ammissibfilirt�. Le censuire e ile l'liichieste deUe rie~rpal'1li cd'Vili, in escliusiva fumz:ioine delJ.a itutela dr interessi. ciWli, .t�l.fldOIIlO ad 1esol!uidere ~ effetti :pirecl.UJSirvi de1l'aicicer~ itamento ipenaile de11a sentenza ISIUJll'esezicizio dell'azione l'I�ISare11toria e, senza fOll'lm1Ul1are rlcllieste di soa::ba per qruatnJto T1giuall'lda 'Ulll� prOlllllIDCia dir\nersa aiillclle ai fini ipenaJrl., si �liimitano a d0IlllIDciare :piretesi v1Zli e manchevolezze di quelJ.'accertamento, rMenuto !p!l.'egiiud;i~evoile rper i il.oro mteressi civili. iI difensori degli imputati hatrmo sostenuto ila in.ammissibilit� di taiLi l'liicOII'Si iper difetto di intel"esse, (posto che questo' nOlll sussisterebbe 111ella ~ie po1ch� li.a formuil.a assruutoria adottata dail. Trtbulllaile (fatto noo. costituisce ;reato) lllOlll sairebbe di OOtacoil.o, ai sensi delil.'arl. 25 del c.p.1P1., aJ.la rproseouzrooe e riproposiziooe davanti al ,g1udice civile dell'azione risaircitoria -ainohe se da �illecirto noo 1penale -doinde LI.a carenza: di' colllJCreta utilit� nel fine perseguito, menitre sairebbe (pl'ecliusa ila rposs:ibiilit� aittuaile di ruil.tetjormeinte agire ai sensi dell'art. 185 del c.p., in qruanto� -a LI.oro avviso -dow-ebbe iritenersi operante il rprilllcirpio di �Sciiusiivit� nel 1giiuJd1zio clvi.Le o llllllJiltiindJstrarfJivo (desumiibiile diaili'art. 27 del e.rp.p.) del 1giuidlicarto rpenaiLe cirlca ila sussistenza del fatto ireato e della sua ilil.iceirt�. TaJ.i eccezioin.i 111on sono fOL!lJda>te, aila stregua� della mutata il'egol�mootazione del !l"egil!Ile dei il'aipporrti :bra 1giurisd1zione civiile e penale. La par:te civile, come si � gi� deflto'm rpremessa, � ora legittimata a ricorrere rper Cassazione al!lJohe 1contiro' ile sentenze aissO'liurtorie peI'cih� iil fatto 111001 cOIStituisce rreaito, !posto ohe itail.e fol'!lllJUla �' iben Ve!l.'o che inon pireciLude la iripirO(pOSdziooe dell'aziooe dvfle id.inanzi iil giiud1ce clivile ma, il'irpetesi, la compiromette 1gravemente, impedendo il rlsaxcimento dei danni l!lOlll ipatrdmOlll�ali. Sooco1'lt'le' a taJ.e iproposito, irnequiivooabiile il itesto deil.J.a sentenza costiltuzionaile: e Di fronte aiLla 1ga!'lall1�a accoa:data ail. cittadino daJ. il'a~. 111, icoirnma ~econdo, della Costituzione -clle il'aiutOll'izm ad m vocaTe fil ll"ie.same di ilegiittimit� d:i quaiJ.siiaisi sentenza -111e!Sl.\lUilla lllOTma che, m cotnJtrall'lio" restringa itaile dill'liitto, escJ1uidenido m oosi idete!l'lrilIDati al!lJche se a :ttJiteil.a di alitre esigenze, pu� ritenersi coorfcxrme al dettato cOIStituziOlllaJ.e � . (Ben i� vero cihe contro ila sentenza del Tribunail.e era stata p\rOjpO sta imprugnaziooe da ipairte del P .M. e d:~ 'llllo degli mii>utati, ma essendo 18 , ..... ..� I 764 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I � I fil stafa il.a IP'l'ima dichiarata inammiss1bile, ed essendovi stata rinuncia alla secoltlda, i ll'icorsi apipai0010 ammissibili anche sotto tale aspetto. � Ammilssibfili, ma n001 aocogliib�li. Le p�riti ricQII'll'enti hanno mifaitti 'P'rO\l.)ooto, �001 motivi identici, cen1SUJra cihe -incohsiJStenti e 1generi f: cihe -111001 sono taU da illlfinna�re la validit� e ila correttezza deilila motivazione delila sentenza impugnata che c001 dovizia, se non addiriittura con esuberanza, di logiche a!'lgomentazione, ancorate al:la 11'ea1t� -IP'l'ocessuale ed ineccepibili sotto un iprofilo rigorosamente giuridico, pemene ad esatte conclusioni. Col primo motivo si denuniciano violazione ed errata aipipilicazione deilil'arit. 643 del c.ip. in ovdime all'elemento danno, ipereh� iil Til'ibunale non ha consid�rat�� che !Per la cireonvenzione � Sl\lfficiente, da parrite de1fincaipace, un atto che importi qualsia\Sd effetto gluridi.co da!!lliloso per lui o iper gl altri, ed ha invece �ritenuto qua:l.e eil.emento costitutivo la sua � s'Ul~gestio~biilit� � che ida tale 1noiI'lm�l n001 � �riichiie\Sta. Coil secondo, contraddittoriet� di motivazione in relazione alla ipersonaJ.it� deil. drconvenuto, II}on avendo ll'ilevato che il Crespi F�rancesco era dl ca111Jdiidato pi� idoneo aUa circonvenzione; avendo ritenuto che tale stato non foS1Se noto a1gili: imputati; non avell1Jdo !rilevato che strumento di ilniduzione era proprio la promessa del.le 600.000 ili!re mensili iper inesistente oipera di ccmsulenza; avendo mal valutato le dnteressate itestimcmiianze a difesa ed omesso l'esame di ci'.l'costanze decisive per ila causa. Tali doglianze .trovano per� sca1l'\So riscontro nell'ampia e completa motiva:ti:on� della sentenza, che m modo inconifutabiile ne dimostra la infondatezza e la evanescenza. La ilurnga e vasta elaborazione dottrin�ria e giurisprudenziale della nol1ma che contempila il reato di cdlroon'V'enmo111e di incaipace iha condotto 1a,:lil'affermazione di :prin:liciipi, orni.ai consolidati nei pronunciati deil.la Cassazione, ai quali -contrariamente �a quanto i ricol'renti sostengono -la sentenza di primo grado si � ortodossamente adeguata. E' Ol1mai e j'UIS !recipitum. che iil concetto di deif�JCienza ,ps:id:iiiica vada inteso 111eilila ipi� ampda a'ccezi:one del ternni �ne nel senso di una minorazi:001e della Slfera della inteUigenza e deil.la volont�, qualsivoglia ila �,causa, ipuroh� vi sda nel soggetto una menomazione deil. rpotere di orLtica, Ulil imdebolimento della funziooe volitiva ed affettiva, che r:endono :facile aia ru~gestionaibilit� e siano itali da dimlill11llfu: ie i poteri: di difesa 1co111Jtro, le insidie �tendell1Jti ad ,i:ndUI'lre dl so~getto stesso a porre in eSISere aitti ,gturiJdiici pregiiuidiz;ievoli rper i ISl\lOi mtwessd. Cosi come, agli effetti del dai!lll1o, � del pari unanime il'aff.ermaZiiooe cihe l'art. 643 �del c.ip. configura Ulil reato di pericol�, che 1si ll'eaUzza con 'la semplice possibi:l.it� cihe un qualLsiasi dail11Ilo si! profili, prescindendo dalia �conoceta (l'eallzzazione delil'oggetto della obbligazione da parte del co�l!P�vole; � sufficiente all'UO\PO Ja 1semplice potenzialit� del PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE �l'atto compiuto dal circ01nvenuto di iprodUil"il"e danl!losi effetti ~Ldici. Elemento costitutivo di ta\le ll:'eato � iper� pur sempre l'mduziooe, ohe si colllcreti 1n un'attivit� aipprezza:bhl.e di suggestione, di pressione morale, di pemuasi:ooe 1nrtesa a determ!i.nall:'e la vo\loot� m1nora:ta del soggetto ipassivo atl cOllllipimento deltl'atto. Non basta, .il.n aJtri. termini, ohe l'agente abusi deHe condizioni ipa�rticolari di 1ncaipaieit� rdel soggetto passirvo, ma occotte che fo ind1uca a compiere l'atto anche solo iportenzia1lmelllte dalllilloso. E 11101!1 sooo suffiicielllti a tal uopo semtpilici richieste, ma sempre � necessaiI'io -ai &ii della cO!lllfi,gurabilit� del reato -J.''llSo di mezzi idonei ad illlldirizza:re tatle viziata votloot� della vittima a compiere un atto suscettivo di Ulll quatsi:asi effetto giuddico ta.J:e da rpoter arrecare dallllllO a lui o ad altri. E itali mezzi debbolllo ipertanto co1111Cretarsi in un'attivit�, ipi� o meno aiprprezzabi:le ma indiscutibile, di pil'essiooe moratle, di swggesti:one, di spilllta, di persuasione. E' ipiI'O!pll'io la IS�JSs1stenza di una qua1lsiasi di ta\li ipotesi di attiv!i.�t� induttiva da .pa�rte degli imputati nei coofronti rdi Crespi Francesco che la motivazione qui denunciata ha iI'eciisamente escluso, ipur ammettendo il suo stato di pa�rallloko ipreda di olamorooa malllia ossessiva. Quando all.'aver ritoouto, come si assume illl riJCoil'ISo, fa ooggestionabilit� elemento costitutivo del delitto, emerge da'1!la complessa motivaziol! le che essa fu esam1nata atl solo scopo dii vedere rse vi !fosse stato abuso ed induzione; che se il soggetto non fosse stato facile preda di SUJggerstione avirebbero a!SlSai difficilmente rpotuto aver \luogo. :E� la suggestiOlllabili>t� fu esci1ursa suJfa base detlJa a�ccertata diffidenza Tadicata neilia stessa costituzione 1ps1ohica del Crespi 1ch:e iI'enrdeva impossibile, arprpunto, �una 1d1sa:rmata dispooibilit� a J.asci:arsi inidutITe in erroce. La sentenza ha, 1n prnrposito e in !frutta l'area degili accertamenti dii fatto, svotlto un aocU!ratissimo esame cll'itico di �tutte le iriisuJtanze e l'iha condotto secondo �i pi� col'retti canoni deNa esegesi processuaile. Esso ha consentito ai 1giudi.cainti rdi affermare, dimostrandotlo con'V'inicentemente, come tutte ile affermazioni, ile dichiarazioni, le denuncie del Orespi siano state simentite da taU risultanze, di prova 1generica e di rprova specifica, �e coone per converiso fali fonti di ipll'OVa ahbiano confermato la esattezza de]Jle aisserzdoni. e delle deduzioni difensive degli filliiputati. Ci� costi>tu:iooe l'espressione di un conv1n�cimento di fatto ohe, fondato 1SU sioure basi di cot1Tettezza tloigica e gi'll!ridi.ca, si sottrae al sindacato rdi tlegittimiit� da ;pa11te di questa Corte. Haillno rtite!llJUtO i gmdicli del 'Driibun.a1e cihe iil C~esip!� :F1l'all1iCJe5CO rpsi 1 conevroti.YO con tendenze iprurano.tcihe, ed al limite quindi 1tira �psicoisi e neviI'osi, oosessionato da[ catlo del yafore del wo carpitaile e degli .il.nte1ressi :relativi, stanite il rcOIIlJ1Jiiniuo deterdorairsi delle ohbJ.iig1aziOllli erstwe 766 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO m oui era stato investito, e dopo iil 1I1egaitivo esito dei procedimenti mcautamente iPI'-Omossi. contx:o i farnriiliari, msistette per anni, nelJ.'mtento di II'ei.nser.hisi m qrueLla azi.enJda da cui era stato estromesso, non.ostante la volont� cooitraria degli mteressati? !Ed ihanrno escJuso IClhe si rtrarttasse di qpera:ciooi a1I1cihe solo poteinZiamente da�runose !Per ilwi, ch� -sebbene illn momenitam.ea 1etr�ISli e dli 1(!110SCeIJJZa > l'azienida era a\IJlora IUIIl Ol'lg'aniismo sano, � con. 1P1"eivis:iooi idi futura ottima 1espansion.e, di IUIIl ivailore effettivo stimato intorno ai idue miilioodi. � Contro qruesti aooeritameniti, logicamernte concatenaiti. dai qua�:i scatUII'iiva ruintca c001JSegiuenza ipossiihlle (I.a assoluzione, vi !SOIIlO ile ooa1'1Ile proposiziOOli deil II'iJcOll'ISO, clle �l'Vail'.10 il dirfeinsooe della pair:te civile e iJl Proouraitore Genera'1e hamio cel'ICato di dilatare mutuando, nelila diisculsstone OII'aile motivi ispecid�ci di orit~ca delil.'1appeillo -dicihialI'ato mammiissibille -deil Pubblico Mmistero. Tali rillievi e motivi IIlon. ha!IlJllo alliclUlrla 1balse nei mezzi! di rdcOll'ISo ad q1uali :buallimente allbrd. E questa Corte 1Suipl'ema pereM son.o ooovd. norn ne furcmo aigi~ti rinorn pu� preniderui in esame I I I I ': I . . ! ; �: ., PARTE 'SECONDA LEGISLAZIONE. QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTl'.I'UZIONALE I -NORME DirCHIARAT�E INCOSTITUZIONALI Codice civile, art. 279, lllJ�llla rpa~e ilil cud., inei oasi rpoov;iisti dlaM'alI'ltiooiLo 278 e rin op altro caso in cud. inoo rpossa rpii� rpropom J.'azi<me per ila 1dilclld~azio1I1e gliruid:iziaiLe di paterinJ.it�, inO!Il Tliicotnosioe iall. rfiigl].do inatu! l.'lal1e, inelJJe tre iipotesi ti.ndioate ine11o stesso a:ritdicofo �e 'ilil aig;gWn.ta ai diritto ~alimenti, q1uelilo aJ. manitenfanento, aiLla edUJCazione e aJila dstrruzioine. Sentenza 8 ~�gigiio 1974, ll1. 121, G. U. 15 maig;gio 197'4, n. 1~6. codice di procedu.ra penale, art. '177 bis, sec�ondo comma, ineilila rpaa"te in oui cornseinte cihe.tiJ. 1giludice o fil pi\lJbblico ministero emetta ;fil d~eto di dirrieiperi:iJbiJit� nei �concfriO!lltd de1l'dm1:iru1tato aiLl'estero, quando fOOIIl risu1ti da.gli artti 1I10tizdia .pr.eci!Sla dehla 1SUa dii.mora, SEl!l:lZa rprescmeire che / siano rprevdamente dliisposte -nei sensi ,e nei JJimiti di outi in moitilva2l�OII1e -nuove ricerche, paJ.'.ticoila:rmeinte n.et1. Luogo dd nasicita o in quel!lo di� .UJ1tima dimmia. Sentenza 19 g.tugno 1974, n. 177, G. U. 26 gi1UJg1no 1974, !Il. 167. codice di procedura penale, artt. 382 e 482, inehla piax:te tin 1cmi. rpirevedono, 1illl caso di iplrl0Scw1~Limenrt10, J.a OOillldalillila del quere1alilllle iaill!e spese del procedimento anticipate daUo Sta;to anche nell'�potes� di querela contro liig;noti per l\llll 11eato realmente verlid�catosi. Sentenza 6 1gi1ugl!li(> 1974, n. 16.5, G. U. 12 gi1ugino 1974, n. 1153. codice deHa navigazione, art. 1317, inehla .pa~e ilil cuti consente cihe il rpresiidente del co1I1SOll."2l�O arutoinomo del ipo~o di Genorva decida suilila itegilttimit� di .pro1V1V1edimenti 181IIJJIIlJiindativi radottati dallil.'einte di cud. lo stesso ipres�derute � a capo. 1Serutenza 15 ma1gigio 1974, n. 12.8, G. u. 22 ma,gigi,O 1974, n. 13i3. �codice penale 1miHtare di pac,e, art. 323, primo comma .iinciso � escl'l.llSO il gi1udliz00 di!Ilanzi aJ. :tTliburuiiLe SU1p11emo IIIliJ.iltal�e � . Sentenzra 6 .gi1ugno 1'974, n. 167, G: U. 112 �giug;no 1974, .n. 1100. �legge 12 febbraio 1903, n. 50, art. 6 bis, quarto e quinto comma. Sentenza 15 maggi1o 1974, n. 128, G. U: 22 maggio 1974, n. 133. 68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . I r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68, IIlle�LLa iparite tLn cwi IIlJOln dispooe che J.'32liooe a .garaillZia 1del iprivdileg!io spettante alilo Stato per ila .rdSCOSS�OIIle de1l'hniposta sii 1estimig!Ue lllleil rtermini stabHILti dailila 11.egige iper domalllldare il pagamanrto de1la itassa o del suo SUJpip}Jemento. rSentenza 22 magiglio 1974, n. 141, G, U. 29 maigig.iio 1'974, n. 139. r.d. 1_ 6 genna�io 1936, n. 801, art. 7, sesto e settimo comma. ;Senrtenm. 15 magigdo 1974, n. 128, G. U. 22 ma1g1gio 1974, ill. 133. r.d. 28 oprUe 1938, a. 1165, art. 1O~. ultimo comma, 1I1Jelila rpairite tLn cui ddtspcxne clle � � mstndacabdi1e � .fil 1gtil\lidiz:io ir:imesso ail oo11aiudat0lt"e cwviero iaJ. illUlll.Zio!IlJrurio idei 1g!enli.o ciW1e per il'aooeritamento deli1a oomma . da J;�mbQ!l"ISllM'!S� 1da coiliui ohe wbentra ad IUIIl !Pl'i0Cedente aissegnartlaa:do di _aW1og!g�.i01 oooperia,titvo 1per spese �e mi1g!liocamenti da quest'ui11limo efflettuaiti. Senit~ 22 maig!g!iio 1974, 111.. 142, G, U. 29 magigtio 1�974; IIlJ. 139. d.P.R. 11 gennaJo 1956, n. 20, art. 10, secondo e terzo comma, illeilla parte in cui illei coofrOIIlti dei sailarlaiti staitali immessi illei ruoili anterli.ormenw ahl'1en:trata ~ viig10re della ileg!g!e .15 marrzo 18:6.1, n. 90, e �P~ il tempo di cessazione dJaJl servizio, ~eme di wbin,gresso deliLo Stato illei diri.tti dei sailruriati stessi e della 110110 vtedovia ed oofuni . aill1ia !Pensione o quota di pensi'Oille ll"elaitiva aM'iassiicmll"aziOIIle obbligiato.rda da:Lvailiiidli.t�, viecclldaia e SUJperstli.ti per i servlizi iresi: daJ. 1� genina!i.o 1'9i216, ~ilscrizli.one aili'assdcurazione predetta, clhe sono 'V!alruitaiti aillChe per ila rpensione statale. Sentenza 8 maigg.iio 1974, 111.. 117, G. U. 15 maiggiio 1974, n. rn.6. II -QUESTIONJ: DllCH!AJRATiE NON FONDATE Codice civile, art+. 274 e 275 (W'ltt. 2,4 e 30, ultimo comma, rlieili1a Costit'U2!i0il1e). Sootenza 22 maggio 1974, 111.. 140, G. U. 2�9 maigigio 1974, 111. 139. ..: codice civile, art. 279 (iai�:it. 30 delila Costi'�lUZI�0111e). 1Sente:r:u:ia 8. ma.giglio 197,4, n. 118, G. U. 1'5 maig,gio 1974, 111. 1216. codice di procedura clvlle, art. 1,82, cpv. (W'lt. �24 defila CosrtJiituziooe). Sentenza �19 giiuigino 197'4, 111.. 1719, �a. U. 2.6 1g!iuig:no 1974, !Il. 167. codice di procedura civile, �rt. 657 (axtt. 2 e 3 de11a OostttuzJiollle). 1Se:nitenza 119 1~gino 1974, 111.. 171, G. U. 216 1g.1ug1I1JO 1974, n. 167. codice penale, art. 589, secondo comma (art. 3, :prdmo comima, d!eilil:a CoistLtruziiQIIlle). PARTE II, LEGISLAZIONE 69 codice .di procedura penale, artt. 95 e 108 (in ll'leiLazione all'art. 123) e 110 (acr::llt. 3 e 24 tde1Jia COIStdituzione). � 1Senflenza 19 igdiuig1no 1974, �n, 172, G. U. 1216 giluJg1no 1974, 111. -167. cod.ice di procedura penale, art. 117 bis, 'primo e secondo comma (aTltt. 3 e 24 ide11a OostLtumOIIlJe). Senrtenza 19 gjiuig1no 1974, n. 17'8, G. U. 216 1giiU1~ 1974, .z�. 167. �odice di procedura penale, art. 199 bis 1(arirt;. 112 e 24, primo comma, dehla Oostituzdone). �� Sentenza �2�9 maiggii-0 1974, n. 11515, G. U . .5 giirugno 1974, n. 146. codice di procedura penale, artt. 334, 304 ter, teno comma, e 304 ter, quarto comma (aintt. :214, secondo comma, e 14 de11a Costiituzd~). Senitenm �8 maig;gio 1974, 111. l,23, G. U. 15 ma�gig,io 1974, n. 126. codice della navigazione, art. 600, primo comma,. ultl111a parte (artt, 3 e 24 deL�:a Costiituzi00ie). Sentenza 8 ~11974, n. 1'19, G. U. 15 maig;gio 1974, in. 126. d..I. 15 ottobre 1925, n. 2033, artt. 44 �e 45 (artt. 3, 24 e 102 die1:la Oostitumicmle). Sentenza 29 mag;giio 1974, n. 149, G. u. 5 1giugno 197'4; in. 146. I legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (aTltt. �24, secondo comma, e 3, primo comma, id!e11a Costii1m.zJiOIIlle). Sentenza 6 �giiug1no 11974, 111. 164, G. U. 12 1gii~ 1974, n. 1153. �legge 7 gennaio 1929, �n. 4, art. 35 (iairtt. 24, secondo comma, e 3, pt�mo iCOIIIllffi:ll, de11a CostituziOIIlJe). Sentenza 8 ma1g;giio 1974, n. 1212, G. U. li5 mag;gio 1974, n. 1�26. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (art.t. 2., 13 e 14 della Costituzione). Sentenza l9 1giluJgino 1974, n. 173, G.U. �26 .girugino 1974, n. 167. r..d.I. 27 novembre 1'933, n. 1578, art. 68 (art. 3 dieLLa Coistii1m.ziioine). Sentenza 15 maggio 1974, 111. J3!2,, G. U. 2�2 maiggiio 1974. r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 76, pl'limo ~omma (arit. 318 della Cosbi: tuziiiOIIlle). Sentenza 6 1gilug1no 1974, 111. 160, G. u: 12 1giiluJgno J9.74, 111. 1153. r.d.I. 9 gennaio 1940, n. 2,. art. �52, primo .comma (aocil;t,. 24, secondo comma, e 3, rpciimo 1eo<mma, delila Costirtuzliane). :.L �' Sentenza 8 maggiio 1974, 111. 1"22, G. u, 1'5 maig;gio 1974, 111. 126. 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATVRA DELLO STATO legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 108 (art. 3; iprimo comma, della Costituzione). � Sentenza 2i2 maigigio 1974, n. 144, G. U. 2i9 maggio 11974, in�.. 139. 1 �legge 25 settembre 11940, n, 1424, art. 110, secondo comma, �lettera c (artt. 3, primo comma, e 27, secondo cpv., detli1a CostituziOOl,e). Sentenza 2~ nN\g'gio. 1974, n. 143, G. U. 2,9 magigiio 197'4, \Il. 13�9. le99e 17 luglio 1942, n. 907, art, 74 (art. 3, !PLim<> comma, !della Oostirtru. 2iione). � Sentenza 2i2 magigio 1974, n. 144, G. U .. 2.9 magigiio 11974, IIl. 13�9. �legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 (ari. 3 del1a COISltituz:i.one). Sentenza 15 illllalg!giio 1974, in. 133, G. U. 212 ma1gigilo ,1974, in. 133. �d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, art. 27 (artit. h5 e 31 dello Statuto de1la Reglione siciliana e 5 della Oostiitu2Jiiolni). Seniteinza 2,2 ma1gigii,o 1974, n. 146, G. U. 2.9 ma1g!giio 1'974, n. 139. 1 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 36, art. 99, primo comma (art. 3, primo oom �ma, della Cosbi;tJu'llione). Sentenza 8 :maggio 1974, l!l. 1125, G. U. 1i5 maigig!io 11974, n. 1216. d.P.R. 15 gilugno 19'59, n. 393, art. 138 (art. 3, iprimo comma, �dielila Costiituzione). Sentenm 8 ma1gigilo 1974, in. 124, G. U. 115 ma1giglio 1974, in. 1'2!6. legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo c�omma (ax:tt. 24, ~CIOIIllffia, e 3, primo comma, deli1a. Oostiituzdione). Senibenza �2,2 maggii,o 1974, n. 145, G. U. 219 magigiiio 1'974, n. 139. d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 9, �n. 2, lettera a (aa:tt. 3, ipnimo comma, e �27, SOOO!Ilido comma, qelilia Costhtiuzliol�lle). Sentenza 29 mag!gio 1974, in. h54, G. U. �5 1giug!ho 1974, IIll. 146. legge 31 ottobre 1966, n. 953, artic�lo unico (artit. 2�4, secOIIlldo ieoo:nma, e 27, SElOOl!lldo 1cornma, 1dle11a OostiJIJuzltone). � Sentenza 6 1giiuig!ho 1'974, n. 161, G. U. 12 1giug!ho 1�974, n. 1-5-3. legge 3 maggio 1967, �n. 317, art. 1 e seguenti (art. 3, pr,imo comma, della Costituziion�). Sentenza 8 maigig.iJo 1974, n. 124, G. U. 15 maigigfo 1974, n. 1i2.6. I .,'I~ i i 1== ~ ~~ PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 27 marzo 1969, n. UO, artt. 104 e 1l28 (artt. 76, 3, 97 e 4 deilila Costirtru2Ji001Je). 1Sentenza 15 m.aggiio 1974, n. 131, G. U. 212 maggio 1974, in. 1313. 'legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3. Sentenza rn rmaig~o 1974, !Il. 130, G. U. 22 magigiio 197,4, lll.. 133. d.P.R. 22 maggio 1970, ,n, 283, art. 4, n. 2, lettera a (axitt. 3, p!".imo comma, ie� ,27, soo001Jdo O�lflnma, dei11a CGISltdituziooe). iSenitenza 219 ma1gi~o 1974, n. 154, G. U. 5 ,~ugino 1974, 111. 146. 1legge 25 febbraio 1971, n. 110 (m-tt. 3, 41, pr.imo comma, e 53 della OCJistj,1luziOille). Sentenza 19 'gilllgino 1974, n. 1715, G. U. 26 giugno 1'974, in. 167. legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. '1 O, secondo comma, n. 13 (air:tt. 76, 77, ip:tiimo comma, ,e 116 della Costilfmzlicme). Sentenza 29 magigio 11974, in. 1'51, G. U. 5 1~ugino 1974, 111. 1146. 1 d.I. 22 gennaio 1973, n. 2, artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 (artit. 20 e 36 dello statuto !r0giiOllla1e sicdlia1110). Senitenza 6 1giuigino 1974, n. 162, G. U. 12 1glirugino 1974, IIl. i.53. d.I. 12 febbraio 1973, n. 8 (art. �21 de11o statuto 111egii0Ila!Le siciiliaino). Sentenza 6 .giugno 1974, n. 162, G. U. 12 1gilllgno 1974, 111. 1153. d.P.R. 29 settembre �1'973, n. 600, art. 74 (air:tt. 76, 77, primo comma, e 116 1de1la Costttuziicme). Sentenzia 29 ma�ggio 1974, n. 1'51, G. U. 5 1gilllgino 1974, n. 146. d.I. 20 aiprlle 1974, n. ,104, art. 1 (Modifica deit'art. 538 del codice di procedura penale) (artt. 24, secondo 1c<omma, 111, sec1001Jdo comma, 10�2, ~comma, ,e 10i8, primo comma, della Cosrtdrtruzione). Sentenza 19 giugno 1974, lll. 184, G. U. 26 1giiuigno 1974, n. 167. III -QUESTlONI PROPOS'l1E Codice civile, art. 252, terzo comma (arit. 30, ;terzo comma, della CostlituziOllle). TribUIIliale di MOlllZa, oodliinalllza 19 1iebbraiio 1'97'4, G. U. 12 gilllgino 1974, n. 153. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO c~l!:e civile, art. -1.901, primo e .secondo comma (iall'lt. 3 defila Costituzilolne). TJ.'I�JbUil1alle. di S. Angelo dei LombaIDdi, ord:ina.nza 24 oititobre 1973, G. U. 115 maigglio 1974. n. 126. cod.lce c'lvlle, art. 2054, primo e secondo comma (art. 3 dieL1a Costi. tuziOltlle). Pretoo.ie id.i Monza, ord:illlanza 19 gerunado 197�4, G. U. 15 maggiio 1974, n. 12,6. codice civile, art. 2941, n. l (arit. 3 de1la Oootiltu2lione). Oorrte d'aippei11o di Balermo, oodia::tainza 22 'giuigtrllO 1973, G. U. 12 giugno 1974, n. 153. codice di procedura .civile, art. 140 (art. 2�4, secoooo�� comma, della Oostrl;truziOIIlJe). Pr:etorre di Napoli, 011ddniainza 8 ottoblie 197,3, G. U. 15 maiggii<'> 1974, n. 112,6. codice di procedura civile, art. 292 (atrt." 3 1deL1a Coshituzi.oole). GiJUJdfoe diel Llavor:o 1del tmibUJiia1e di LUJceooa, Oit"di.tnanza 211 dilcernbre 1973, G. U. 5 .giiJUJgno 1974, n. 146. codice di .procedura c�lvUe, artt. 414, 416, secondo e terzo comma, 418, primo comma; 420, -primo;, quinto e sesto comma1 421, secondo comma, 423. secondo e terzo comma, 429, terzo comma, e 43,1,. primo e ultim~ c�mma, nel te sto nwdilficato idia1l1a ll!egige 11 iaigooto 1973, 1n. 53,3 (all'1lt. 3 e 24.della Costituziii01ne). Pvetor:e di Palestrina, Ol'ldilnainza 30 �gl~O 1974, G. u. 8 maggio 1974, :n. 119. G.ruddice 1del ilaivooo del itr1buiniaLLe dd iRoona, ocddiniarnza 18 :liebbmdo 1.974, G. U. rn� maigigio 1974, 1n. 11216. Giudice del lavoro del TribU!Ilale di Chiiarvatj, oodiinanza 2 marzo 1974, G. U. 19 1g1uign:o 1974, n. 1'59. P!l"etore dii A.trcmosiso, olrddinanza 8 mairzo 1974, G. U. �5 ,giugno 1974, n. 1146. 1Pretor:e di Roma, ood:illlia!IlZe (quaittro) 9 marrzo 1974, G. U. 19 giiiugino 1974, n. 1159, Pr:etcme di Roma, orrdiinanzia 16 marzo 1974, G. U. rn .grugino 1974, In. 153. ' ' Prietol['le dii Catainia, or:d:iltlanza 20 marzo 1974, G. U. 216 g1uigino 1974, n. 167. PARTE' II, LEGISL�ZIONE 73 codice di procedura clvM�, att~ 434 cpv. (aritt. 3, 24 e �3,5 della Costituzii() II10). '11ribulnale di Pesoaa-a, <:mdirnanza 2�6 1g,iJUJg:no 1973, G. U. 26 grugno 1974, n. 167. codice penale, attt. �8�1, secondo e terzo comma, e �164, quarto comma (art. 3 rle�hla Costrlituziione)., Ptr:eto:rie dii 1Silliainidil10, 1oodinaruia 25 igietnJnial�lo l�974, G. U. 2.6 �giiugno 1974, lll. 167. codice pena�le, art. 164, ultimo comma (art. 3 dieNa CostJiltuzione). Rt1etOII'le di Piulo, ordirnM""..za 16 dleblm:cio 1974, G. U. 26 ~gno 1974, !Il. 167. codice penale, att. 313, terzo comma (.art. 104 de11a Costituzione). Corte di assise di R()llDJa, .oodJiinian.m 27 :aipr.iile 1973, G. U. 8 mag~ o 1974, 111. 119. codice penale, art. 341 (arritt. 1, 3, 27, 2,8, 54, 97 e 918 della Oostituzd. cm.e). Prietore di Gubb:io, Ol'ldiill1alnza 2,5 O'l�tobJ:"e 1973, G. U. 2�2 illllalg�gio 1974, 111. 1':J3. codice penole, att. 495, terzo comma, n. 2 (all'lt. 24 dleililia: OO!StdituzdOIIl:e). Tmbwnaffie idi iPerug,ia, ordiJ!llanze (diwe) 17 1dilcembre l973, G. U. 12 e 19 �grugno 1'97�4, IUl!l. 153 e 11519. cod.ice penale, att. 542 cpv. (all'lt. 3 rdeLla CostJiituZlicm.e). TmbUi!lal1e dii Matera, o:rdirumza 27 !liebbmiio 1974, G. U. W ma1ggio .1974, n. 1�39. codice di procedura penale, att. 20 (all'ltt. 3, iprWma !PaII'lte, e �215, prima par:fJe, della Costrlituziione). Pretooe di Bax:L, 10111dirnanze ~due) 11 iapriiJJe e 10 1ruoembre 1973, G. U. 1'5 1e 22 maiglg,io 1974, IIl. 1.216 .e 1'3.3. codice d.i 1procedu�ra penale, att. 74, uaimo comma� (al'ltt. 101, secondo comma, 215, lpl'limo oornima, 124, isecondo comma, 1del1La Cost:iltiu:zitOIIlie). Pretore di Monitorio, aJ. Vomano, ooidmanza 10 ma~2lo 1974, G. u. 5 1giiugno 1974, n. 146. codice di procedura penale, att. 90 (aJI'ltt. 24, seco111db comma e 3 deiJila Costituzione). TrdibUJI11ailie di V�ene2l1a, 011mrunza 2 aiprdJ!e 1974, G. U. 216 giugno 1974, n. 167.� '14 RASSEGNA. DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di proc:ed11ra penale, art. 152, 198 e 199 (arlt. 3 e 24 della Coslliituziiw..e). 1G�IUJdJiic1e .iistrulttooe rdel :tr1bulnale idti Locri, oiI'ldd!narnza 8 1giiUJg1nO� 19 71, G. U. 8 ma1gig,io 1974, n. 119. c:�odlce �di procedura 1penale, art. 1.77-bis, cpv. (axtt. 3 e 24 della Oostirtuzliolilie). iGmdlic1e iSti:ruittotre del .trdibunrue idti Paidorva, oiI'lddlilia~a 13 .glii.Jigino 1973, G. U. 15 maigigiio 1974, rn. 1216; c:odic:e di procedura penale, art. 148, terzo comma 'ca:rrtt. 3 e 2�4 ide11a Cositiltuzione). P11etooe di Ro1ccamo1nfir.nia, O['ldiniainza 30 orttoihre 1973, G. U. 5 1~gino 1974, !Il. 146. �codice di procedura penale, art. 596, terzo c:pv. (aritt. 3 e 87 della Oostiituzdolilie). Pretore di Maididailioni', ood!inama 14 1aipril1e 197.3, G. U. 26 giiugiino 1974, n. 167. codice �di proced11ra penale, art. 598 (al'lt. 2.4, secolilido comma, dieLla OoSltd!buz:j,011J1e). Cor:te di 1calS!SaZ�.'01I1e, 1prdrma semOIIlle penatle, 1midinanza 212. mia!l'Zo 1974, G. U. 26 1grugino 1'974, n. 167. cod1ice di procedura penale, artt. 616 e 637 (art. 24 della 1Costiitu.ziolne). Tr.iibwnailie tdJi Vieniez.iia, ortdinanm: 119 IIliOV'embr:e 1973, G. U. 19 girugino 1974, in. 1159. codice di �procedura penale, art. 666 (1M'lt. 215 tde1la Costituzione). ;Sezione dstrllllttotrdia della 1coir:te d'aippe1lo di l.\/Lilarnro, oodiiJnatnza 16 1gietm11ad�O. 1974, G. U. 2�9 maggio 1'97�4, n. 1�39. codice della navigazione, art. 589, lettera c (al"tt. 3, 101, seicondlo comma, e 108, seoOIIlido ooonma, die1la Costituziione). Ptrietor:e di Niapohl.; or:dl�IIliainZa 30 dic1emb11e 1973, G. U. �216 g�iuigin.o 1974, in. 167. �cod.ic:e penale militare di pace, art. 264 (all'lt. 3 della Cosrtiltuzikme) . .G�IUJddc.e itstru~tore tdel Tr1bU!Ilale di Tmlrui, mid!ilnalllz.a 20 :llebbraio 197�4, G. U. 8 ma,gigiio 1974, in. 119. i. ��101t1r1rr:w1rrilifririr&fl@ttlrwrfllritirririiltiilr!fimi:r111tirritri!fflr1rr11~11.ir111111rir�le'= :: PARTE II,. LEGISLAZIONE 'ili r.d. �16 luglio 19:05, n, 646, art, 42, seC:ondo COll'!l�la (aoctt. 3; pr.iJmo comma, 1e 24, primo 1comma, deLla CostiltUZitOIIle). Giudliice dellLe ,esecuzioni dal mbuinroe di Prato" o:rrlinaal2ia 215 :llebbl1ado 1974, G. U. ,8 ma1~giio 11974, !Il. 119. r.d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 92 (artt. 3, 23 e 53 defila Costituzione). Coi:mm1ssd:OIIl� ip11o;viiinciiaiLe ide1Le [mpoote di Mi'lalilo, ordinalilZa 128 nCJ1V1emlwe 1973, G. U. li5 ma~gfo, 1974, n. rn6. r.d. 30 settembre 1920, n. '1538, artt. 15 e 16 (a11tt. 3 e 3�6 deiLL� Costirtuzio! Ile) . Corite di cassazione, seziolile fa'Voro, 01rdinanza 30 gelilllaio 1974, G. U. 26 .g.tuigno 1974, IIl. 167. � TrobUJnale di T�oo-.tno, �011dlmanza 1i9 dicembre 197�3, G. U. 1:2 ,giru. gno 1974, IIl. 1'53. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, arff. 11, 14 e 50 (aT!tt. 3 e 53 1d!eLla Costd;fmziio!IJJe). Commissione tributaria di 2<> �girado di Milano, 011dinanze 23 maggio 1973, G. U. l9 .e �216 1gi~o 1974, !Il. 115�9 e 167. r.d.I. 13 ottobre 1925, n. 2(!33, artt. 22 e 54 (a:rt. 3, primo comma, de11a ColSrtli.tUZito!Il!e). P:rietooe di SiUISa, 011dittlia1Ilza 3 ddic1embl'e 1973, G. U. 15 maiggio 1974, lll. 1126. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (1arit. 3 della Co~cme). Tribulnallie di merrara, 011ddna1TIZa 5 mairzo 1974, G. U. 26 1giiuig1no 1974, l!l. 167. P:rieto111e di V[ttOII1io V:ooeto, �Ol'dinainza 5 febbraio 1974, G. U. 19 giugno 1974, l!l. 1159. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, ultimo comma, e allegato A, 26, quinto comma e 27, quarto comma (,a!rtt. 3 e 3�6 de11a Cosrtiitiuziione). PI"etor:e idi Bari, 0111dmainza 13 dic1embl'e 1973, G. U. 1216 grug1110 1'974, !Il. 167. r.d. 8 gennaio 1931, �n. 148, art. 1, uUlmo comma, e appegato A, artt. 26, quinto comma e 27, quarto comma (a:rtt. 3 e 36 del1a Costituz~one). Oo!rte d'1appelLo� di Tordno,. O'l'dinanze 212 1rmvembl'e 19713 e 31 gennaio 1974, G. U. 15 e 212 mai~gtio 1974, llllll. 1,25 e 133. 78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 66, n. 5 (ail'ltt. 41, rprimo comma, e 43 'della Costi�tuz1foit11e). '1.'lnib1ma11e ide L'Aquiila, ordiirrl:arnza 12 mmrzo 1974, G. U. 2,5 �grugno 1974, rn. 167. legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, quarto comma, nei lim:iiti dn cui ha materfailmente rieicepd,to ti.a d.isipo1si!ziione ideLl'art. 19 lettera a, cootra� tto CQ\IJ.etitivo itliazfonaJie di Jiarv<oro 3 ,g,eil11Ilafo 1939 (1art. 38, secondo comma, ,della Cost1tuzfolrl!e). Giiudiice rdel \lavoro del triibuinaJie di Mantova, Ol'dililanza 2 ma(['ZO 1974, G. U. 19 1giug1110 1974, n. 1'59. d.I. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9 (art. 3 della CostttuZJion�e). Co[)Jsi1glio dd Sita.to, adunanza ip1en.aria, ord1nanZJa 14 giugno 1973, G. U. 8 ma1g1gio 1974, n. 119. d.P.R. 22 settembre 1950, n. 768 (artt. 76 e 77 della Costttuzfo111e). Tv1bunaJ,e di Cosenza, ol'.'ldirn1anza 16 gen1I1afo 1974, G. U. 22 ma,ggio 1974, n. 133. legge 1� luglio 1955, n. 638, artt. 11, 20 e 23 (al"tt. 3, 36 e 38 deJJ.a Cost1tuzioine) . . TrihwnaJie di Torirno, ordinanza 7 novembre 1973, G. U. 5 giugno 1974, n. 146. legge 27 dicembre 1956, n. 1453, art. 4, secondo comma (ar�t. 24 de1la Co1stdtuztone). T.11~btmai1e d:i Venema, ol'ldinalilza 19 IIlOIV'embre 1973, G. U. 19 gdugno 197~ !Il. 159. legge 2 ottobre 1957, n. 1047, art. 18 (art. 3 �della Cositiituziorne). Come dii c.a1ssaziolille, ordi1r1anza 10 gennl�llio 1974, G. U. 19 ,girugno 1974, n. 159. Giudiic,e 1deJ. Jaivorro� del. :tribwnale di Mac,eraita, oodinarnza 30 gennaio 1974, G. U. 26 1giugno 1974, rn. 167. d;P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 140, 142, secondo comma, 143, primo comma (1arit. 36 della Costdftuz.i.,OitlJe). TribU!I1aile 1de L'Aquiila, ordma!IlZa 20 ;iu;glio 1973, G. U. 8 maggio 1974, rn. 119. d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538 (aritt. 76 ,e 39 ide1la Co1stli�tuz~o1I1Je). '11riburn1aJ,e dii SaitlJta Maria Caipua V�erteTe, ordiinarnZJa 30 oittoibre 1973, G. U. 19 giugno 1974, n. 159. f ----�"lflfall&JIJillllllJB911l�-��� PARTE II, LEGISLAZIONE 79 legge 22 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma (art. 3 deMa Costituzioine). 'l'lrdtbU1I1aJ1e dli PJac,enza, ovdimanze (due) 10 aiprile 1974, G. U. 2,5 giugno 1974, n. 167. legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, second10 comma (art. 24 del.la Costituzilo11:1e). Pretore di San Mruico itn. Lamils, �ordinanze (tve) 13 dLc1embre 1973, G. U. 12 g:L1J1gn,o 1974, n. 153. legge 3 febbraio 1965, n. 14 (airitt. 3, 315, 36 della Costituzione). TriJbUIIllaJe di Lecice, ovdiin,anza 22 maig:gio 1973, G. U. 5 .gdiuig:no 1974, n. 146. legge 21 luglio 1965, n. 904, art. 1 (1airt. 3 delila Costituzione). TribUJllaJe dt Salerno, 1oodinanz.e 23 maig:gio,, 6 1g:Luig:no e 13 ,gJ.ug:no 1972, G. U. 12 1giuig:no 1974, n. 153. d.P.R. 30 giugno "1965,� n. 1124, art. 3 (1aritt. 3, 315, 38 delila CootltuzdOIIle). T�riJbwnaJe di La .Spezia, ovddnialllZa 17 ottobre 1973, G. U. 22 maig:gio 1974, lll. 133. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 O (art. 3 de1la CositirtuzLOIIle). Bretore di Roma, o'l'lddnaillza 9 1aiprriHe 1974, G. U. 19 1g:iiug:no 1974, n. 159. legge 9 luglio 1967, n. 589, art. 3, punto 5 (airrt. 35, .prima pa'l'lte, della Costituzt01I1e). � P11etore di Trieste, o'l'ldinanza 10 gennaio 1974, G. U. 2~ maggio 1974, in. 13-3. legge 1 O marzo 1968, n. 229, artt. 16�.bis (artt. 3 1e 316, rprcimo C�Oi!Ilma, de1la CoS!lJituzio11:1e). Coooig:lio dli 1Staito, sesta 1sezio11:1e, o'l'lddinainza 19 ottob11e 1973, G. U. 29 ma1g:gio 1974, n. 139. legge 12 marzo 1968, n. 334, art. 9 (.a!l'1Jt. 3 e 53 della Cosrtituzione). T1ribwniaJe di Bollz,ano, ordinianza 30 gennaio 1974, G. U. 8 maig:g:io 1974, in. 119. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 11, quarto, quinto e sesto comma (airt. 3 de11a Costituzio111Je). P.lletore idi Firtenze, ordinanza 27 ifiebbra!Lo 1974, G. U. 26 1g:iug:no 1974, rn. 167. g .�... ~ I ~ f 80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � -legge 30 apl'ile 1969, n. 153, art. 20, secondo comma (m:tt. 3, 36 1e 3'8 della Costdituzio1ne). ~: ,, Gi1uidice id!el lavoro idei!. rtr:ibunaiLe di Boilo:gin.a, 011d�im.ainzia 14 mairzo ~: :-:. 1974, G. U. 26 1gi,ug1no 1974, n. 167. t�: 1: r legge 30 aprile '1969, n. 153, art. 20 (.iwtt. 3 e 36 della Cootituzione). I I fil 1 Pretore 1cli Roma, m1dinianza 3 aipr1le 1974, G. U. 19 gli1UJg1no 1974, n. 159. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 20, primo comma (.art. 3 ide11a COISltituziiio0C1Je). Pr1et011e di 'I'raOClJi, o:rdmanza 6 diebbrad:o 1974, G. U. �5 gdiugino 1974; I n. 146. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (iart. 3 della Oositituz:ii00C1Je). Tll'ibunaiLe di PiiaJc.enza, oiimanze ~eme) 10 .aiprihlie 1974, G. U. 26 giiugno 1974, iil. 167. II legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (ai'it. 3 de1la Costttuzi�ne). Giiudllioe 1del lavrnr:o del tr.iibunale di Macerata, o:rid:iina([lZa 30 1germa:io i 1974, G. u. 126 1g~1UJglniO 1974, !Il. 167. / f! legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35 (1a1i'itt. 3 e 35 de1la Cosit1tuzione). Pl'letoll'e di Be!l1g�amo, o!1runanzia 14 ge=aio 1974, G. U. 2,2 maigigio 1974, !Il. 133. legge 20 maggi�o. 1970, n. 300, art. 37 (am. 3 de111a Cositituzi,00C1Je). 'IlribunaiLe d:i SalLe:rino, ood:i.nainza 5 diebbriaio 1974, G. U. 26 .girugno 1974, ([l, 167. legge 1� dicembre 1970, n. 898, e art. 3, n. 2, lettera b (ar.tt. 2, 29 e 31 I de1la CrnsrtJ:irtuzio.ne). . , COII'te d'aippeil.lLo dJ. Roma, 1oll'd:inarnza 29 ,g,~o 1974, G. U. 8 ma1g I:: . giio 1974, n. 119. . legge 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 14, 11, 12, primo comma, 4, quarto I comma (.axitt. 3, 41, 42 e 44 de11a1Costituzione). I ff Co[}Jsigilio di Stato, 1sesita sezione, Oll'clinanzia 20 :febbr1afo 1973, G. U. 22 maiggio 1974, n. 133. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (aritt. 41 e 42 de11a C,ostituzione). i i.o 'Ill'li:bU([lalLe di RaVieil:1TIJa, 011diinanza 12 :febbrnfo, 1974,, G. U. 216 giu1: gno 1974, n. 167. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 25 febbraio 1971, n. 11 O (aritt. 3, 41 e 53 deiLLa Coistiituztooie). '.Dr.LbUJnaiLe di Roma, m1dilna111z,e (qruattoirdiic:i) 12 febooaJ.o 1973, 11 giugno 1973, 5 noiv;embre 1973, 3 d.iic1embre 1973 e 14 gieirmado 1974, G. U. 12 ,giJugno 1974, 111. 153. 1 legge 28 luglio rl 971, n. 558, art. 9 (art. 41 deiLJa Coistituzione). p,reto!l'le di Cese111a, o:ridinanza 20 febbreio 1974, G. U. 5 giirugno 1974, n. 146. legge 19 luglio 1971, n. 5.85, art. 19 (art. 3, iprirmo comma, ed al'lt. 24, prtla:no re secondo .c,omma, della Costituzd:orl!e). Corite rdei 1conrt~, iprima sezione ipensioni di 'giueNa, o!l'ldmanza 11 luglio 197.3, G. U. 8 mag.glio 1974, 111. 119. legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5-ter (arrtit. 41 e 42 de1lrla Cosrtmtuziornre). TribunaJe rdi Ravenna, ordiinanza 12 fobbraiio 1974, G. U. 2�6 gdiugno 1974, iI1'. 167. legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, primo comma, 16, terzo e quinto comma, 13, ultimo comma (a~. 3, 42, terzo comma, 24, rprimo comma e113, secolilldo rcormma, rde�lJLa Co!Sltituzio1I1e). Tribunale �aimmrin1sitratiivo i:iergiirnnaiLe ,per 1La p,uglda, oi:idlinarnza 13 marzo 1974, G. U. 19 giugno 1974, 111. 1'59. legge 22 �ottobre 1971, n. 865, art. 16 (a,rrtt. 3 e 42, commi secornrdo e terz.o, rdie1la Costiltuzfone). Coi:ite rd'.aipper1lo rdi Torino, oi:idinanza 14 d:iicembr.e 1973, G. U. 29 ma,gigio 1974, n. 139. legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 (ai:itt. 3 e ~2-dehla Oostituzi01I1e). Corte rdi a1ppeiLfo �di Toriino, md:irnrarnz,e ~cirnque) 14 rditcemooe 1973, G. U. 5 ,giugno 1974, rn. 146. legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 20, terzo comma (ar,tt. 3 e 42, terzo comma, rdelrla Costituzio1I1e). Col'lte rd'arpipel1o idi T,oriino, oridiiniarnza 30 1I1ovembr:e 1973, G. U. 29 mag;gio 1974, rn. 139. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, terzo comma (arl'ltt. 3 e 42, terzo comma, rdeiLiLa Costituzri.01IJJe). Corte d'appelilo di Toriino, flri:idtnanze (diue) 2.3 novembre 1973, G. U. 8 ma1gigi.o 1974, p.. 119 e 19 g;iugno 1974, n. 159. 82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 47 (aritt. 3 e 36, 1p11imo comma, della Costituzio1r1e). CollllsiJgUo di Stato, 1sesta 'Sezicme, ol'ldhn.anza 19 ottobl'le 1973, G. U. 29 maggdo 1974, n. 139. d.P.R. 23 marzo 1973, n. 156, artt. 183, primo �comma, 213 e 195 (aritt. 21 e 43 ide1la Co!Sltituziione). PI'letOI'le di MOlllte1gio!l.'lgiLo, wditnanza 18 :gernna'to 1974, G. U. 2:6 giugno 1974, n. 167. d.I. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1 (1al1tt. 3 e 24 del.Jia C01Sti1tuzdcme). Pretol'le di Foggia, 011dinanza 12 maTzo 1974, G. U. 2,6 ,g,iJugino 1974, n. 167. ~ d.I. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1, .primo, secondo e terzo c�omma (artt. 3 e 24 ide11a Cootiituzi:on:e). P11etor:e di 'I1aranto, ol'ldrln8Jlrlza 7 gennaio 1974, G. U. 26 ,g.tugino 1974, ! n. 167. j legge 4 agosto 1973, n. 495, art. 1 (aritt. 42 e 41 de11a Costituzfone). PI'letore di: Beiigamo, Ol'lditnanza 2 marzo 1974, G. U. 26 gdugno 1974, n. 167. I legge 11 agosto 1973, n. 533 (ar.tt. 3 e 2.4 de;Ii1a Oostttuzoine). T,riibuna;Le di Catama, ovdhn8Jlrlza 8 febbraio 1974, G. U. � 15 ma,gigio 1974, lll. 126. legge 10 dicembre 1973, n. 814, art. 4, secondo e terzo comma (artt. 3, 42 e 44 della Oositiituzdcme). Tr:itbunaiLe dli M�lJIU:tov:a, ord:irnanza 26 febbraio 1974, G. U. 26 giugno 1974, 111. 167. ,legge appr. 12 dicembre 1973, �Interpretazione auterutica dell'art. 1, del.Jia CLegigie '1"egioitl.la1ie 16 maigigio 1973, n. 13 �. P11esiidente del OdlrlS�lgl!io dei miniistri ricorso depositato hl. 18 marzo 1974, G. U. 29 mag.gio 1974, n. 139. legge 22 dicembre 1973, n. 841, art. 1 (arH. 42 e 41 della CostLtuz:ione). P11etore di Be!l.'lgamo, 011diinanza 2 marza: 1974, G. U. �26 .g,iugino 1974, n. 1'67. PARTE II, LEGISLAZIONE d.I. '20 aprile 1974, n. 104 (artt. 111, seicoU:do icomma, 102, ,primo comma, 108, rprimo 1c1oa:nma 1e 24, 1sec�cmdo icomma, :della Cost:ttuzii001e). Corte idi icassaz.tcme, qiuimiba sezio[]Je ip1enia~e, 011dim.anza 2,2 aprile 1974, G. U. 8 magigio 1974, lll. 119. d.I. 20 aprile 1974, n. 104 (aritt. 24, seccmdo comma, .e 111, secondo co:imna, ide11a Costirtuzfone). Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ordinanza 22 aprile 1974, G. U. 8 maggio 1974, n. 119. d.I. 20 aprile 1974, n. 104 (al11Jt. 2,4 e 111 della Costituzio1rJJe). Corite di 1ca1ssaZJicme, quiinta sezi1on1e 1pena1e, o:rdmanza 22 aprile 1974, G. U. 8 maggio 1974, lll. 119. CONSULTAZIONI APPALTO Appalto di 00.PP. -Contratti stipulati dopo il 17 ottobre 1971 nei quali sia stato espressamente contemplato ii pagamento dell'i.g.e a carico dell'appaltatore -Criterio di determinazione dei corrispettivi da pagare dopo ii 31 dicembre 1972 -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, legge 9 ottobre 1971, n. 825, wrt. 15., terzo comma). Se la revisione dei coo:riispettivi di appalto di opere pubbliche disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia app1icabi1e ai contratti conclusi nel periodo 17 ottobre 1971-31 dicembre 1972, nei quali si1a stato espressamente contemp1ato il pagiamento dell'i.g.e. a �Carico dell'aippaltore e peir i quali debba il corri.spettivo 1essere Liquidato .e pagaito dopo il 31 dicembre 1972 (n. 375). Appalto di OOPP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Contratti nei quali siano preventivate variazioni del corrispettivo in relazione agli oneri tributari a carico dell'appaltatore -Detrazione dell'importo corrispondente all'i.g.e. -Ammissibilit� -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Se l'ammontare dei coll'!'ispettivi di opeira pubbUca d'appalto da pagare, dopo il 31 dicembre 1972, per contratti .stipulati dopo il 17 ottobre 1971, possa essere decurtato de1l'imporito corrispondente all'i.g.e. non p.i� dovuta quando tale revisione del corrispettivo risulti espressamente preventivata dalle p1airti conrbraeniti (n. 378). Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Revisione disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Limiti di applicabilit� -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89). Se la revisione dei corrispettivi di app.alto di op1el'e pubbliche disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia �applicabile a contratto stipulato dopo iil 17 ottobve 1971 �che richiami le condizioni contrattuali e di prezzi concovdaiti in� precedente, ma autonomo, contratto di appalto (n. 376). Appalto di 00.PP. -Ultimazione dei lavori -Ritardo -Penale -Domanda di disapplicazione -Termine -(r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 35, quarto comma, 36, primo comma, 41, 69, quinto e nono comma, 71, 87, terzo comma; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 36, primo e secondo comma, 41, secondo comma, 17, terzo comma e 33, ultima parte). In qual momento debba \l'appaltatore di opera pubbUca contestare l'applicazione della penatle peir ritardo nell'ul,timazione dei lavori, quando non siano applicabili �specifiche disposizioni sul teTinine utile alla domanda di disapplicazione della penale (n. 374). PARTE II, CONSULTAZIONI Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Disciplina comune -Onere di decorrenza a termine -Applicabilit� -Esclusione (e.e. art. 1495, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 121). Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Procedura da adottare nei confronti della ditta fornitrice (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 121). Se ai contratti di forniture stipulati dalla pubblica amministrazione sia appUcabile il termine di decadenza stabilito dall'art. 1495 1c.c. per La denuncia dei vizi (n. 377). Quale procedura debba essere adottata, �nelle forniture stipulate dalla pubbUca ammirustrazione nei confronti del contraente privato, quando non sia applicabile un determinato capitolato generale e in difetto di speoi che �clausole contrattuali, qualo'.I'a siano r.tscontrati vizi nei prodotti forniti (n. 377). � CONTABILITA GENERALE STATO Appalto di 00.PP. -Contratti stipulati dopo il 17 ottobre 1971 nei quali sia stato espressamente conte.mplato il pagamento dell'i.g.e.. a cwrico dell'appaltatore -Criterio di determinazione dei corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, .legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma). Se la revisione dei corrispettivi di appalto �di opere pubbUche disposta daJl'axt. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia applicabile ai contratti conclusi nel periodo 17 ottobre 1971-31 dicembre 1972, nei quali sia stato espressamente contempliato il pagamento dell'i.g.e. a carlco dell'appaltato! l'e e per i quali debba il corrispettivo essere liquidato e pagato dopo il 31 dicembre 1972 (n. 294). Appalto di OOPP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Contratti nei quali siano preventivate variazioni del corrispettivo in relazione agli oneri tributari a carico dell'appaltatore -Detrazione dell'importo corrispondente all'i.g.e. -Ammissibilit� -(dP.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Se l'ammontare dei corrispettivi dd. opera pubblica d'appalto da pagare, dopo H 31 dicembl'e 1972, per contratti stipulati dopo il 17 ottobre 1971, possa 1essere decurtato dell'importo corrispondente all'i.g.e. non pi� dovuta quando tale revisi:0I1Je del corrispettivo risulti esp!l'essamente prev�entivata dalle parti contraenti (n. 297). Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da 'pagare dopo il 31 dicembre 1972 Revisione disposta dail'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -Limiti di applicabilit� -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89). Se la rev:isione dei c0trrispe>ttivi di appalto di opera pubblka disposta dalil'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si1a applicabile a contratto stipU!Lato dopo il 17 ottobll'e 19171 che richiami le condizio1ni contrattuali ed i prezzi concordati in precente, ma autonomo, ,ClOilJtratto di appalto (n. 295). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 86 Appalto di 00.PP. -Ultimazione dei lavori -Ritardo -Penale -Domanda di disapplicazione -Termine -(r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 35, quarto comma, 36, primo comma, 41, 69, quinto e nono comma, 71, 87, terzo comma; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 36, primo e secondo comma, 41, secondo comma, 17, terzo comma e 33, ultima parte). In qual momento debb:a l'1appalitatore d d opera pubblica contestare l'applicazione deHia penale per :dtwdo nell'ultimazione dei lavori, quando non siano .appUcabili .gpecifiche disposizioni sul te['mine utile alla domanda di disapplicazione dell:a penale (n. 293). Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Disciplina comune -Onere di decorrenza a termine -Applicabilit� -Esclusione (e.e. art. 1495, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 121). Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Procedure da adottare nei confronti della ditta fornitrice -(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 121). Se ai contratti di fQrni:tUJre stipulati dalla pubblica amministrazione sia aipplicabile il termine di decadenza ,stabilito dalJ.':art. 1495 codfoe civile per La denunzia dei vizi (n. 296). Quale IJTOcedura debba essere adottata, nelle foim.iture stipuLate dalla pubblica a=inistrazione nei confronti del contraente privato, quando non sia applicabile un determinato capi�tolaito .gene:raile e in difetto di specifiche clausole contrattuali, qualora siano riisconrtrati vizi nei prodotti forni.,ti (n. 296). IMPIEGO PUBBLICO Beneficio per i combattenti di cui alle le.ggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824. Se le provvidenZie di oui ag.1i artt. 2 e 3 della iLegge n. 336/1970, integrata .dalJa legge n. 824/1971, operino anche ai fini del trattamento integrativo di previdenza previsto dal reg.olamento dell'Ente pubblico ed attuato mediante accensione di polizzie individuali di assLcurazi�one (fattilspecie relativa a dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno) (n. 776). IMPOSTA GENERALE ENTRATA Appalto di 00.PP. -Contratti stipulati dopo il 17 ottobre 1971 nei quali sia stato espressamente contemplato il pagamento dell'i.g.e. a carico dell'appaltatore -Criterio di determinazione dei corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo \oomma). Se la revisione dei coorisp�ettivi di aippalto idi opere pubbliche disposte dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sia applicabiile ai .contratti cli>nolusi nel periodo 17 ottobre 1971 -31 dicembre 1972, nei quali sia stato espressamente contemp1ato il pagamento dell'i.g.e. a carico delll.'appaLtatore e "per i quali debba il .corrispe�tti:vo essere liquidato o pagato dopo il 31 dfoembre 1972 (n. 154). PARTE II, CONSULTAZIONI Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1912 Revisione disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -Limiti di applicabilit� -(d.P.R. 26 ottobre 1912, n. 633, art. 89). Se la revisione dei corrisp.ettivi di appalto di opeTa pubblica disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia applicabi1e a contra1to stipulato dopo il 17 ottobre 1971 che richiami le condizioni .contrattuali ed i pl'lezzi concol'ldati in pl'lecedente, ma autonomo, contratto di appa[ito (n. 155). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Disciplina comune -Onere di decorrenza a termine -Applicabilit� -Esclusione (e.e. art. 1495, r.d..23 maggio 1924, n. 821, art. 121). Forniture -Vizi dei prodotti forniti -Forniture alla P.A. -Procedure da adottare nei confronti della ditta fornitrice -(r.d. 23 maggio 1924, n. 821, art 121). Se ai contratti di forniture stipU!lati dalla .pubblica amministrazione sia applicabile il termine di decade~a �stabilito dall'art. 1495 �codice �civile per la denunzia dei vizi (n. 57). . Quale procedura debba essere adottata, nelLe forniture stipulrate dalla pubb1ka amministrazione nei confronti del contraente privato, quando non sia applicabi!Le un detemnin:ato capitolato gene!t'ale re in difetto di specifiche clausole contrattuali, qualora siano riscOilltrati vizi nei prodotti forniti (n. 57). OPERE PUBBLICHE Appalto di 00.PP. -Contratti stipulati dapo il 17 ottobre 1971 nei quali sia stato espressamente :contemplato il pagamento dell'i.g.e. a carico dell'appaltatore -Criterio di determinazione dei corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1912 -(d.P.R. 26 ottobre 1912, n. 633, art. 89; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma). Se la r.evisione dei cordspettivi dli appalto di opere pubbliche disposta daill'airt. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia �aippilicabile ai contratti conclusi nel periodo 17 ottobTe 1971 -31 dioembve 1972, nei quali sia stato espressame!llte contemplato il pagamento dell'i.g,e. a carico dell'appaltatore e per i quali debba il corri:spettivo essere liqutdato e rpa�gato dopo il 31 dicembre 1972 (n. 119). Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dapo il 31 dicembre 1972 Contratti nei quali siano preventivate variazioni del corrispettivo in relazione agli oneri tributari a car~co dell'appaltator� -Detrazione dall'importo corrispondente all'i.g.e. -Ammissibilit� -(d.P.R. 26 ottobre 1912, n. 633). Se l'ammontare dei cocrispettivi di orpera pubblica d'appalto da pagare, dopo il 31 di�cembre 1972, per contratti stipulrati dopo 11 17 ottobre 1971, possa essere decurtato deLl'impooto �Corrispondente all'i.g.e. non pi� dovuta quando tal.e revirsione del coMispettivo risulti e.spvessamente preV'enrtivata dalle p.airti contraenti (n. 121). 88 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Revisione disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Limiti di applicabilit� -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89). , Se la revisione deti �Corrispettivi di appalto di opera pubblica disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia applicabile a contratto stipulato dopo il 17 ottobre 1971 che richiami le condizioni c01I1trattuali ed i prezzi concordati in precedente, ma autonomo, contratto di appalto (n. 120). Appalto di 00.PP. -Ultimazione dei lavori -Ritardo -Penale -Domanda di disapplicazione -Termine -(r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 35, quarto comma, 36, primo comma, 41, 69, quinto e nono comma, 71, 87, terzo comma; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 36, primo e secondo comma, 41, secondo \comma, 17, terzo comma e 33 ultima parte). In quai! momento debba il.'iaippa!l.rtatO!re di opera puibblica contestare l'applicazione della penale per rita!'do nell'ultimazione dei lavorri, quando non siano appl:iicabili specifiche di:sposizioni sul termine utile alla domanda di cliisapplicazione .deJla penail:e (n. 122). PREVIDENZA E ASSISTENZA Assicurazioni malattie-contributo-indennit� integrativa speciale -Perso nale enti pubblici (0.N.1.G.) -L. 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma -L. 3 marzo 1960, n. 185, art. 1 lett. b) -L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 -L. 12 novembre 1964, n. 1242, art. 2 -D.P.C.M. 3 dicembre 1960 �rt. �40. Se fa indennit� integrativa sp�eciale prevista dall!a legge 27 maggio 1959, n. 324, cordsposta ai1 personale di Enti o Istituti di diritto pubblico che abbiano diritto a pensione non facente earico al bHancio dell'Ente o Istituto (ne1la specie: co!ITjisposta al per.sonale dell'ONIG ai sensi del �l'art. 40 del Regolamento app1rovato �con D.P:C.M. 3 cliicembre 19�60 nonch� per effetto dell'art. 2 della l�egge 12 novembr�e 1964, n. 1242), sia da assogli g.ettare a contribuzione previdenziale agli effetti dell'aissi.curazione obbligatoria malattie secoooo il disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, I n. 153 ovvero .si:a �esente dia qua�Ls�.asi ritenuta prevtdenzia:le, come statuito per il personale �statale da1l'art. 1 lett. b) della �leg.ge 3 marzo 1960, n. 185 modificativa dell'art. 1, terzo comma, della le.gg.e 27 maggio 1959, n. 324 (n. 104). INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIBITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE, Statuto dei lavoratori ed enti pubblici, Giuffr�, Milano, 1974. AzzoLINA U., L'avvocatura neitla giurisprudenza, Cedam, Badorv;a, 1974. BARONE G., Esperienze e prospettive degli Enti pubblici economici regionali, Giuffr�, Milano, 1973. BERLmI A., Corso istituzionale di diritto tribubario, vol. l�, Giuffr�, Milano, 1974. BoDDA P., Studi sull'atto amministrativo, Giapipichelli Ed., Torino, 1973. BONICHI E., Le leggi di Pubblica Sicurezro, Ed. Babuino, Roma, 1973.. CATALDI G., Lineamenti di Scienza dell'amministrazione (vOill. 2), Gi>uffr�, iMiLano, 1973. CHIOLA C., L'infCYrmazione nella Costituzione, Cedam, Padov,a, 1973. DI LORENZO I., Diritto Urbanistico, U.T.E.T., Torino, 1973. GALLO E., Il falso processwale, Cedam, Padova, 1973. GIULIANI G., Manuale detl'I.V.A., 1974, Giuffr�, MiJ.ano, 1974. JANNUZZI A., L'Appalto -Rassegna di giurisprudenza commentata (voU. due), Giuffr�, Milliano, 1974. LEVI G., La prapriet� immobiliare nella giurisprudenza, Cedam, Padova, 1973. LucARELLI F., La propriet� pianificata, Jovene, Napoli, 1974. MANZONI I., L'imposta sul valore aggiunto -Le deviazioni dalia neutralit� nel modello italiano, Gi�apipLcheil:li Ed., Toirino, 1973. MILITERNI I.-VELLA A., Il nuovo contenzioso tributario, Jovene, Napoli, 1974. PELLINGRA G., L'impos.izione tributaria (voll. 2), Giu:ffr�, Milano, 1974. ABBONAMENTI ANNo . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . � . � L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO � .. .. .. .. .. .. .. .. � � 1.500 Per �bbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO�-PIAZZA G. VERDI, 10 ,, ROMA e/e postai~ 1/2640 Stampato in Italia � Printed in ltaly Autorlnulone Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 111111!0 1966 (4219062) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. Con questo numero la sezione quarta (Giurisprudenza civile) � curata dal collega ADRIANO Ross1. Al collega PIETRO DE FRANCISCI, che lascia l'incarico va il pi� vivo ringraziamento per la proficua attivit� svolta, nella certezza che egli continuer� a dare, anche in avvenire, al periodico la sua utile collaborazione. LA REDAZIONE INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE del/'avv. Michele� Savarese) (a cura .. pag. 511 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Arturo Marzano) � 569 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI SDIZIONE (a cura del/'ayv, Benedetto GIURI- Baccari) � 61 I Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura cato Adriano Rossi) � , . � . . . . � de/l'avvo � 632 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/'avv. Ugo Gargiulo) . , � , . . , �.�.� , � � 657 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � 681 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Arturo Marzano) . � . . . � � 721 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a lo Di Tarsia di Be/monte} cura delf'avv. Pao � 747 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE � pag. 67 CONSULTAZIONI � 84 INDICE BIBLIOGRAFICO � 89 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE AV\Tocati Glauco Nonr, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARruzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPE.CE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GurccIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Mar~ello DELLA VALLE, Milano; Aldo A.LAB1so, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHrs, TNnto; Paolo ScoTTr, T-rieste; GiancarJ.o MAND�, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI FAVARA F., La detraibiUt� degti interessi pas�ivi dai ricavi tordi dette sooiet� fimianziarie e dette aziende di credito . , . , . I, 713 SICONOLFI L., Ritevanza deite disposizioni di contabilit� sui rapporto di tavoro suboirdinato con to Stato . , . . . . . I, 649 TAlMIOZZO R., Ente pubbtico non economico. Individuazione. Effetti in retazione aita ie.gge 20 maggio 1970, n. 300 . . . . I, 667 TAIM!Oz,zo R., Giurisdizia<ne det Ccmsigtio di Stato su provvedimenti deit'intendenza di FinanZJa in sede di accertamento per re'spo~biUt� sotidate tributaria . , . . . . . . ... , . . . I, 657 T.A:MIOZZO R., urbanistica Limiti dette competenze regionati i11, . . . . . . . . . . . . . . . . . . materia I, 662 VITTORIA P., SituaZJione sutla competenza e prosecuzione del giudizio . . , . . . . . . . . . . . . . . . . I, 737 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA .A!CQUE PUBBLICHE -.AIJJtiica ute~a -Diriitto al rkonoscime1J:: ubo -Deoodeinza -Effetti -SIUJ]J)Je COillOOSiSdoni SUICOOSSi've -In il"aippo!I'ito all',Amminilstrraztone -Conicessiom.e i!Il sanartxm.,a allili'<a:rutiioo utend�e -Legruttirrndrt;�, 723. -COID(Pertenza e gJiurlsdiiziione Opere di boniifica -Dirfietti di pro, giettazio[}je ed eseourloo::t1e -Neglig, ente manurenzione -Damm - Diiriltto ail iri<sal["cimen1Jo -Soosiste, 721. -Coma:>etenza e gioosdiziione Sottenisio: rue di utenza -iPairzia[e - Initaresse ail OCJIIIllPensc> -Iruberesse Jiegilttimo, 736. -Con1cessi.one e deri'VlatZione -Ln sa::ruatooiia -Efficacia, 722. -Este!DlsioLnJe delilia demanfalliit� nei corsi d'acqua -Arogmi, con nota di P. VITTORIA, 737. -Giiuidizfo re rpil'Ocedirrnento -Norme applicabrl!i -Accertamerubo 1Jecmico �Pl'!evierntirvo -Ammtssibilit�, 721. -Giud1izdo e ipll.'ocedimenrt:o -Norme aJpipildJcabiili -Giiuidizio con piLumlit� di pairiti -Serubeinza mteriloootoo: ia e per una pM'lte def�ndlti v:a -Ri.lserva di 01P1Peilllo e aippe(l.1� 1!0 immediato -IntegmzioLnJe del ,grudJizio -Impugi:ruazione incidentale -.Ammdiss.tbilit�, 721. -O!Pe~e di bonifica -Manrutenzdone negJiig,elJ::Ute -Damm -lnlpuitabilit� -E1semizio della marnuten2liorne -Sufficie~a, 721. -Sottenmone di ute1I1Za -Pairzia J.e -COl!Ilrpenso -Determin!azione -Orirteri, 736. -1Sorbten1sio:rue di 1111tertzJa -Parzda.J.e J. VIaI11oota �determinazio!Ille del com :penso -Impugnaz:i,one -Successiva dertermiinazione -Cessazione dearla materia del 'contendere, 736. ANTICHITA' E BELLE ARTI -Cios1e d'antichilt� e td'~ -In g,e' nere -Scavi IPOSlteriori ailila ilegge 1� ~ugino 1939, n. 10i89 -lffi!POSsessamenrto abusilvo di cose provenienti dia tal.i scavi -.Aicqudsto delae stesse -OolstiituilSoe il"��Ce1Jtazioil: l!e, 747. -Cose d'antichit� e d'~e -In g,enere -Soa'Vi posteriori alla 'l!egge 1� ~ilUJgno 1939, n. 1089 -Possesso di '00se rpil'OVendenJti da taJ.i scavi -Presiunzdone d:i provend.1enza delittuosa, 747. CIRCOLAZIONE STRADALE -Opposizri<>ne all'ingiJUnzioille pre:f �ettiziia -Giudizio, esteso alla legittimit� de1!l'ordIDamia emessa dal S�:IlJOOrCO -Didietto di .gi'll!ri..sdizione -Non sussiste, con nota dii U. GARGIULO, 645. -Opposizion�e allil.'i!Illgiiunzione IJIDefiettizia -Posizione processuale del Predietto -COOJJdanna al pa �gamie:ruto dlelll.'e spese di ildrte -Ammissdlbildit�, oon nOlta di U. GARGIULO, 645. COiMPETENZA E GIUR]SDIZIONE -C01I11SOT2li agrari -Nomina di Co:mmissarfo �goviernativo per deWiiberare <La :liusione per iJDJcooipo([ 1azione in alLtro Oonsorrz:io: irrn �PUgIJJazdoIJJe -Gimsdizwne del Cbm~tglio di Srtato, 626. -Decisione del Consiglio di Stato tSU il"LOOII1SO" 'PTO!POS!to dopo ilia pre1sen1tazi- 0ne di riiooir:so straordina INDICE IX rio a:l Capo deJ..lio Sita1to -Difetto di girurisdiztone, con nota di C. CARBONE, 6,19. -Ed�ldzia economi1ca e pop&aire Espll'opiri1avione di ooee fabbricabili a JiaV'Olre di ooopeirartiive edi: Jdziie -Potere di espropll'�azione : CO'l'JJdli!ztoni -Conrbroverste: gti.urisddzione de1l'A,G.0., 611. -Impilego l(llUbbiLi.100: giuri�sdizione aimmini1srbr:atiiva -Atto di l[}()llll[na -Riinvdo ailJlia normativa coilLettiw: ilriri.11evam.a, 615. -ResipO!llSabiWit� solidawe trlbutaif. iia -Ri1oorso alhl'Inrbe111dienrbe di f�na111Za ip1eir accer:taonenito tributamo -~ilsdizd1one del Clonisli,g1llio dli stato in maitetda idi i.rrnpll@nativa deil decreto mendenrbizlio De. llerime!l'.llto dellilia �q1Uestilone ailJlia AdU1JJJanza Pl1e111airia, con IllOita di R. TAMIOZZO, 657, -SipediiziO'l'JJe doga.na!Le -Potere dli �sospensiiione deilil'Inrtoodeirute di Finaruzia -Dilstiinzione dal poteire attr. iib:uito aJPOII'd!�!!lle deg11Ji spedli:zion. i!eiri doganaili. -Posizfolllle gdlUI'i, dJi,ca so1g;gierbtiva ill1 ovdfaJJe ail rdsar1cilllJJenrbo del �laf[lflJJO : eSCil'llJSI�Ol!lie d1eilil'esilstenza di d!ird<tto soggettivo atl dsaircimenrbo, COill nota di C. CARBONE, 6�22. COMUNITA' EUROPEE -Conooil'II1erwa -Alrt. 86 del tratbato CEE -iPortafa e finallirt;�, 569. -COl!loornenza -Illl(pll'esa c01I1:troll.ilial! lite �e llnlpresa oonitroll.J.arba -Vanno consilderate come un'unica en.tiit� OOOlnOOI�ICa, 569. -Oooc01rre~a -Posizione dominanrbe -Sifir'Uttamento ab'lllstivo Effe<tti rileivanti, 569. -ConoOII'rellzia -POISlizlione domlirum1te sul mel!'loaito deilile materie iprime -Produzione diiretta di prodotti :finilti -Rifiuto di rifoir1lllire Cildielrll1li di ma!teiri1e pdme S: l�vuttarmenrto abUJsivio deilla posizlione dominianite -RilcolI".rellZa, 569. -Oonco{['l['EmZJa -Pvatiohe vi1etate dalil'art. 86 de[ trarbtato CEE -Po1siziione domilnanrte mercato da Pl!'lellldel!'le in 001I11sildel!'lazi,one -Pirodottli :fill!liti -Ri�Levanza, 569. -ColllJCIOl!'ll!'letnza -Ptiaitichie vlietate :daJil'all't. 86 del 1mattaito CEE Bos: izlione domlit11anrbe ne11a iprodruziOlllle di ma11Jerie prime impi1eigate nella fabbricazi0111Je di determinati ~odortJti -Pl!'locedilllJJenm di faJbbricazione ailterniatdvi soLo poten..: ziailii e illJOII1 anoOTa l:"eai!izzati su scaila iimd'llJStria[e -Il!'lriile�vanza, 5169. -00111JC()['renza -Vfoliazioni delIL'a! rt. 86 del rtra1Jtato CEE -Com! pe'benze e 1porberi delilia OoonmisisiJOl! lJe deLLe Oomurat� europee, 5'70. -Oir~an!izzavioinie comune de1i meircati agiricoili -Atto di adesione ne -Imparti compensativli -Or�iteri dli cailcoilo -Co1efficliente di aidatita:mel!llto' Ina1Ppil!1cabillit�, 584. -01!'1g1allllizza.zrl.one comune dei meir �Cati agricoli -Atto di adesio] mpoa:ti comipenJSaitivi -EUmziol!l1e, 584. -'-Oll'ganizz,aziilone :comune dei meir~ 'cati agriooil.i -Pirelievi e resrtituZI�Ol! ll� -Gestl:Ol!lle dei mezzi f�naITTziiari -Ti<tolail'ifJ� e [�e1gliittimazione, 589. CONTRATTI AGRARI -EqU!iipamzione alle oof�te1Ltsi -Ii1liegdttiltn: ict� costituzionalle, 542. COSTITUZIONE DELLA REiPUBBLICA -Questioni di 1cos1lituzliOlllalli,t� -RiJievanza -Fa<tti.isip.ecie in tema di impugna'bjild,t� di sentenza istruttoiri. a -Iir!riJJevanzia, 541. -'-Quie,stioni di Jegiittimiit� costitumOITI! alie -Ril1evanza -Fattispecie in ,1Jema di esecuZJi1oinie pemi.lle Irril1e, vanza, 564. X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMIC'. A -lstiitutd. aiuitonomi per le case popolari -Appairtenen:m ailila oaite, goda di* enrti pUJbblldJci non eoonomiicd, 1con nota di R. TAMIOZZO, 667. ENFITEUSI -EnifiteUJsi 'l.IJl'lbarnie -Estensione dellia diJscliplina delle enfiteusi rustiche -IlfLe~ttfu:n:j,t� costi,tuziionaJ1e pa~ziia:Le, 542. ENTI PUBBLICI -Ente aiuta1I1cmoo che svOllge attivit� di iprodiuMODJe di iben[ e di sem'Zli -QUJaild,f1cia.ziioa'lie di' ente pubblico eoonom00o -Non sussi �ste, con mota di R. TAMIOZZO, 667. ESBROPRIAZIONE P.ER P.U. -Indienndzro -.Aooe aigrioOO;e ed ediflioaitorlie -Tenium genus lniammdissibtilli. t�, 632. -Iooenill�!zzo -Cloirnipemmi0I1Je :tra diarnini e beniefiicd deri~amiti dal1la esecumone dlel11'opera -Non neoossLta un 'V'anrtai~~o esolru:siivo, 632. - linderun~ .. Eddrf~cabii1iit�, 632. -~ed'oogenza protrattasi OtlJ1re :iii 'biennio -R:isaircime!llto del dan1DJO -. Determi:nazione, 003. F ALLifMENTO -Limiitaziond deilJla caipaiciit� del faJ.'. Jdito -Questioni di costiituzi0I1Jaliit� so11evaita niell. gi1udiziio rielaiti vo aJJLa difohi:a1I1azionie dd mLlimento - Inammissilbiliit�, 525. GIUSTIZIA AfVIJMINISTRATIVA -Atto iaa:nrrndtnistrativo -Ricorso T1ermdine -Conoscenza del testo integivacrie -Non � imdispensabil:e, con noita 1di R. TAMIOZZO, 6�62. -lnteresse allJl'impugnazionie -Caratterd. stiche -COIIliooetezza e attuallit� -Requtsiti necessad, con nota di R. TAMIOZZO, 667. -RJiicoriso giurisdizJionaLe -Concar1so -]mpugina!bdilit� del balI!do L! Imi:ti, con nota dd R. TAMIOZZO, 667. - Riconso g:iiUIDisdizionaJ.e -Tun1Pu111JD1aibi: 1il1l� delJl'atto di nomina de[11e Commilssioni -l~ugnabmt� ,aiutornoma e dmmed:iiata -Esolru �Sione, con nota dd R. TAMJozzo, 667. IMPliEGO PUBBLICO -Diipendienti ernti pubbld:ci non economiJCi privi di cliscilpLinia autonoma -Camem -Mamisiooi di fatto ai finii delllia jpll"!Ogriessiorre Lririllevam2la, IClon nota di R. TAMmzzo, 667. -majppiL�Joabillit� dehl'a'l't. 13 1. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavooatooi), oon nota di R. TAMiozzo, 667. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevo1aziiorui per ~i eddficl scoilastiici di ICllli aill'art. 44 della tabellla B dellLa 11.egige di r~stro - Aicqruilsto di casa di abitazione da traisllormarre in scuola -Esclusione, 699. -Agevo1azionli. per ila oostrU!Ziooe di iarutrnstirade -Fddeiussione ban, oarr.iJa sostitutivia diellLa cauziione dem'afW)lalrtatore -Si estende, 781. -Agevoliazio1nf per Ile case di aibifazi: one norn di iLusso -Case allberigo oondmnini:ailii -Esd.busione, 695. -Aipipaaito -Denuncia -Ti.ene [uogo delil'atto -App]Jiciazi;one dehlia inOII'IIIl!a v:iJgente aiL momento delilia Ttegi:stmazi:one, 681. -Enuinciiazi<me -Requisirti -Man1oalll2la -F~eciie -Mutuo cdnemaitogirafico concesso a societ� in CQ\PXIOdn.uao!Dle -Taissabiilit� del! J.'aJss<>tciazione in parrtec:iipazfone Esclusione, 705. INDICE XI -Prescrizione -!interruzione -.Aitti di oostt1w:dl00le lin mora diversi. da quelliLi iprevilstli negli arrit. 140 e 141 11.iegg.e di ~egd.stro -IdOIIlleit�, 701. -Tassazione provvisoria -DiiSp&siziOI! Je d1elil.'arrit. 32 diell!a 1egige dii il'e~ -E' di ipoll'i1lata ~enem1le 1M81D10! Ul2Ja de11a denunzia del 0011'.litribuenrfle -C!onitestaziorue sulll.a dleterimi.naiIDone deil. va:Looe presumo -Esc1rusione, 705. -Verulita :liria (pM'enti -iPll:'lesuMione di (]Jj,beralJit� -M81Ilioaita prova 1CClllll1lriarla -LlqwdaiziOI!Je dell'imposta sultl':atto di liiberaildit� li1n. relazione al va!l.Oil'e aicooritato, 710. IfMPOSTA DI RICCHEZZA MOBELE -Redd1iti d'.impresa -lniteressi pas1sivi -DetrMbllit� -Criterio di .proporzi<llIJJailit� -il relativo e susisiiddall'.' do -Onere di iP1'<J'V'a a call'.'dco diei1 coo.lltrdibuente, e<>in noita di F. FAVARA, 713. -Redditi d'dmpiresa -Spese .gene raili -Nozione -Detrialiibiliit� Quota imputabile aMe atti'V�!t� prodluititi.rvie -Determilnaziorne Questione <l�. -sempl:iice estimazione, oon IJ:liota di F. FAVARA, 713. IMPOSTE E T.AiSSE DN GENERE -Ddirirtti eracialli su~i sp�ttaool:i Addizionale de1L'art. 7 ~aileg~e 18 febb11aio 1963, in. 67 -An-ortondameinto -Va eseg,uJito su~']' impo;sta complessiva di ogni spettacoil.o, 695. -Imposte mddirett� -Domanda di riimboriso � Leg~wne Ooobb::Liigato che non ba paig1afo iii. trilbuto da Finam:a -Esclusione, 69.1. -Imposte mddrette -Ingiiu!ll!Zionie lI111JianaziJOI! Je di seconda irrugillllllZiio ne -Le~1rtJiltnd..t�, 686. -Imposte lindi1rette -P11eSIClrizio... ne -Giwdioato suil.11.'inlesilsteinza della pr�esorizione -Rdpropond:bdlit� della questione di merito E. sdrusione, 686. -Procedimento diinanzd a& ComIIll�1$ SiOIIlii -Pttiesentaziome dell. l'ioooso di funlp11J1ginazione -Presenta �zdone presso ,iJ. Comune di residenza -Esolwsione, 710. LAVORO -AISSOCliaziond sindaicail.d -RappreisenrflaDJze S�DJdlOOali aziend�iLi -Limiti -Illegirtltimiit� oostituzionaLe -E.schllsiOIIlle, 5!50. -CompOO"llamento a1n11Ji!S�lnidacailie dei daitore idi il:avQil'o -Ddfesa d!ell. il.avooa1lore -Leg;iittimazione degli oogiainismi ilocaili dellilJe aissociaziond sindaicaili -Jdleg,iittimit� oostiituz1i< maile -Esclrusione, 550. -Con1lrCJiV1ersie -Oompetenza terriirtoril! fille -l'li1egilttimirt� oostiltuzio naile -EsclflJJsione, 564. -Diritti dei i1aivoraitoiri Si1ludenti. �QuestifCmle dd oostituzionaiit� soil.i1evata j,n 1g;i:uddzdo proposto da associiaziOOJe siindacail.e -In:aa:nmi.slSJi.. bi11it�, 519. -Eliemelllti IClonstitutivi del r:aippocito -Omesso esame -Difetto di motivazione, oon nota dd L. SicoNOLFI, 649. -DaiV10II'o domestilco -'.Iluitel!a iliavoll'lai1rici maidlri -IilJLegj,ttimi.t� oosti1ruzionaJJe -Esclusione, 5<1 7. -Lloen:zd1811llenti i/L1egi.ttimi -Rein~ ionedeil. laivomtooe -AippLicaibllit� -Limiti -Iilileg,iittimirt� costiltuzilonale -Esdliusione, 559. -Licenziamenti mdirvidluail.d -Nocmatiiv: a -AJppi1iicaibiJ1iit� -LlmiJti ll) 1egliittimdt� 1costiJ1luzi.01I1Ja\1!e Escl1usione, 559. -Norme .di contabilit� dleililo Staito -.Aippil.Loaibilirt�, con nota di L. SICONOLFI, 649. -Norme 1dd oonitabiilJj,t� dello Staro -I:niosservainza -N Uilllit� deil. irappocto -Tutela del i1av011aito1t"e, con nota d:i L. SICONOLFI, 649. -Trattamento eoonomioo -Dipendenti da impriese appalitatrki di aimmirnistrazioni aiutonome statali -EqUI�lpli['iazione ad ~enideDJtli 1statali -E:Scl11J1s1one dell'aissegno temporaneo -lil!l.egi1ttimit� costi �tuziiona~e, 565. INDICE XIII -!Pirocedimenito IJ['etoriilie -A vvd.so di Prr"Ocedimento -Obl:JiJ.i.go -Limiti -LllegittiJmit� costLtuz1.01I1.ai1e -E1scLusOOlne, 5 21. -Plt'ovveddmenti impugina:bil1i o moppuiginaibfild -Pa:iovvedimenti abnormi -Retirocessionie del In"Ocesso .i!n d:striUJttorla per lt'�lcerca di nuove (pll'OV1e -Abnormit� del ipil"Ovvedilmento, 7 4 7. -.Senrti~a pena.Le -Oa1po ll:'eliaitivo a dinteressi ciJvdll:i -Esecm1Jiv.irt� �col paissagigiio 1n g,iJudiicato -IlilJegittimirt; � oostituzionaile -. Escilrusione, 533. PROFESSIONI -Compenso -Determi1I1J�zioine da ipall'te del g�iudLce -Palt'ere delJJ.'or. diJnle p.rofessionailie -tlJ:Legiittilrnit� 1costiituziona:lie -Esclusione, 527. -Contooitto -Recesso del In"Ofessio msta -Solo per 1giusta CalUSa Recesso del clienrtie ad nutum -11J: egittimi.rt� costitumonal:e -EscluSlione, 513. REATO -Ai�filssrom -Affissioni fuori dei iliuoghi a ci� destinati. -Lscrr'izioo:Ji in iliuoghi ipulbbldioi -Conrtiraisto con l'airt. 3 Cost. -]llegiiittimit� co.stituzionalle -Non sussiste, 5616. -Dertenzdone di sostanze stupefacenti -Tuaittaimenrtio uguaile pe!t' 1consumar!lore e warfficainte -me~ ttimit� costituz1-0IIl!a:lie -EscllusiJOlllle, 511. -Failsa tesitimonianzia -Resa in dibarbtirrnenito -Girudiaio noo immediaito -T�empi divioosi per !la ri11mattazione -Jllilie~ttimit� costituziionaiLe -Escliusione, 515. -mtrag~o a pu1bblliiico ufficia:lie Guardia giuraita -Eqlllipwazione, 567. -Reaiti coirnlil"o iii paitrri.momo -De! litti -CiooOII!JV'enzione di pemoore .iinoaipaci -EleanelilJto oggettivo (maiteda!!Je) -Lnduzd.oine de!I. sog~ etto minOt'lalto ail compimento de11'1atto dan:noso -Necessit�, 750. REGIONE -Competenza in matteria Ult'bani1stica -Ra:ipporti e :Limiiti con llie �compietenzie staitaili e comumiaili Effetti, 1COn nota di R. T AMIOZZO, 66i2. -N011llle di attua~one delJJ.o Statuto -Sopmvvenuta moddfioa delilo Staituto -Riicooso per iililegittimit� deille inorme di attuazione - Inaimmiissibiilit�, 531. RIFORMA FONDJARIA -Aissegnazii:oine -Mo!t'te delJJ.'asse1gnaitarrro -Successiooiie -Ililegilttimtt� oostituziona:llie -EsclUISi()IIJ.e, 568. INDICE CRONOLOGICO �DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 30 gennaio 1974, n. 21 . .. pag. 511 13 febbrailO 1974, n. 25 . > 513 13 febbraio 1974, n. 26 . 515 13 febbraio 1974, n. 27 . 517 13 febbraio 1974, l!lJ, 28' . 519 13 febbraio 1974, n. ~ . 521 13 febbraio 1974, n. 30 . -524 13 feibbitiaio 1974, n. 31 . 525 13 febbriaio 1974, in. 32 . 527 13 febbraio 1974, .n. 33 . 529 13 febbraio 1974, n. 34 . 531 27 f1ebbriaio 1974, n. 40 . 53�3 27 :liebbriado 1974, ill. 41 . 536 27 febbitiaio 1974, n. 42 . 538 27 :liebbraio 1974, il)J, 45 . > 540 27 febbraio 1974, n. 46 . 541 27 :liebbra<i.o 1974, n. 47 . 541 6 marzo 1974, n. 53 . 542 6 maTZO 19�74, n. <54 . 550 6 mair2lo 1974, n. 55 . 559 6 mairzo 1974, in. 56 . 564 13 marzo 19'74, n. 62 . 564 13 mairz.o 1974, n. 63 . 565 13 mairzo 1974, n. 64 . 566 13 mail'ZO 1974, :n. 65 . 567 > 13 marzo 1974, n. �oo . 568 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE CIQMUNITA EUROPEE 6 marzo 1.974, 'llJeW1e owse ll"iumte 6/73 e 7/73 . . . . pag. 569 21 marzo 1974, nelJ1a OaJUsa 151/73 . . . , . . . . . . . 584 4 apxdcr:e 1974, rnell� cause ri'Uniite 1'78/73�, lW/73 e 180/73 . 589 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE �H CASSAZIONE Sez. Un., 24 maggio 1973, rn. 1522 -. pag. 611 Sez; Un., 4 ilugUb 1973, n. 1865 . . 615 Sez.. Un., 9 lliugldo 1973, n. 1962 . . 6118 Sez. U:n., 7 llJOVembre 19'73, rn. 2898 622 INDICE xv Sez. I, 19 nOIV'embrre 11973, n. 3092 . pag. 681 Sez. I, 19 novembire 19r73-, n. 30�l5 . 632 Sez. I, 19 oovembi11e 19r73, n. 3098 . 632 Sez. Un., 9 gieninadior t974, in. 62 ... 721 Sez. Un., 19 germado 1974, n. 163 . ~ 626 Sez. I, 1� febbraio 19'74, n. 26-0 � . 686 Sez. Un., 21 :febbria�!o 1974, n. 486 . 722 Sez. I, 6 mairzo 19r74, []J. 600 . . 691 Sez. I, 13 marzo 1974, n. 677 . . 695 Sez. Un., 14 !lnan:"l'JO 19'74, ill. 6912 . @r5 Sez. I, 26 marzo 1974, �n. 830 . . 699 Sez. Un., 28 marzo 1974, n. 845 . 645 Sez. I, 29 mairzo 19174, n. 885 . 701 Sez. I, 29� marzo 1.9174, n. 889 . . 705 Sez. I, 1-0 ,aiprile 1974, n. 997 . . 710 Sez. I, 10 aprile 11974, n. 99.S . . 710 Sezione Lavoro, 22 aiprU.e 1'9r74, n. 1126 . 649 TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 2 IDan:"2'l0 1974, n. 3 . pag. 736 7 marro 1974, n. 4 . 737 TRIBUNALE F.Weriz�e, Sez. I, 14 dicembrle 1973, n. 1866 . . . . . . . . . . pag. 713 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSrLGtLIO DI STATO Sez. IV, 12 febbraio 1974, n. 173 (ordiooinzai) pag. 657 Sez. IV, 1'!) febbriaio 1974, n. 205 662 Sez. VI, 15 febbraio 1974, n. 90 . . . . . 667 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Vll, 5 ott01brie 1973, n. 1495 . . pag. 747 Sez. II, 29 ottobll'e 1973., n. 11693 . . 747 Sez. I, 19 noviembire 1973, n. 1734 . 749 Sez. Un., 15 dicembre 1973', n. 6 . . 750 xvn1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE I -Norme dichiarate incostituzionali II -Questioni dichiarate non fondate III -Questioni proposte pag. > 67 68 71 INDICE BIBLIOGRAFICO 89 PARTE PRIMA I l GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 30 gennai:o 1974, IIl. 2�1 -Pres. Bcmifa.cio - Rel. Capa1oz2ia -Cristailli (n.�c.) e Presidente COltl:siJglio dei MililiJStri (sosrt. avv. gtelll. Starto Gfo(['g��IO Azzooilti). Procedimento penale -Mandato di cattura -Obbligatoriet� -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. Reato -Detenzione di sostanze stupefacenti -Trattamento uguale per consumatore e trafficante -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. Non � fondata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 104 deila Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 253 del c.p.p. che prevede il mandato di cattura obbligatorio (1). Non � fondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, l'art. 25 della legge 22 ottobre 1954 n. 1041 che riserva eguale trattamento, per quanto attiene alla cattura obbligatoria, al consumatore e trafficante di droga (2). (Omissis). -1. -Il gmdice liistruttoo:e del tll'Lbunaile di Bolog1tla ha ipTomosso giudizio 0di legittimit� 0cosrtirtuzion:ale detH'iisrti:tuto del ma1I1dato di .oarttw.-a obbHg�atorio �m generale (arl. 2,5.3 del 1c.p.p.) e, ilil par.ttcoillMe, del:l'al'lt. 215 deLLa legge 2�2 ottobre 1'9�514, !Il. 1041, m riferimento a.g1li articoli 3, 13, prdmo e seOO!lldo �comma, 25, terzo -comma, 27, .secondo .comma, e 104, primo �comma, della Costituziooe. (1-2) La Corte si � richiamata ai princiipi gi� enunciati neLle precedenti sentenze 4 maglgio 1970, n. 64 e 19 gennaio 1972, n. 9, in questa Rassegna. 1970, I, 369, ed ivi, 1972, I, 8. Sui problemi di inteiip!l'etazione, prima, e di costituziooalit�, poi, posti dall'equale itrattamento previsto pe([' il trafficante ed il consumatoce di droga: CARLASSARE, Detenzione di stupefacenti, tutela della salute, ordine pubbUco, in Giur. cost., 1972, 34. (*) ALla il'edazione dell.e massime e delle note di questa sezio�ne ha colILabO! l'aito il'avv. Ca!l'ilo SALIMEI. 512 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2. -Con sentenm n; 64 del 1970, questa Conte, dichiarando fondata la dogHatn2la 1afferent�e aH'art. 21513, c.p.p. solo lllel1a .parte in �cui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai suffidenti indizi di colpevolezza (1illl applicazione dell'art. 111 Oost.), ha, 1mplicilta~te lllel dispositivo ed esplic1tamenite inella motivazione, tenuto fermo l'ist1tuto delila �cer.cerazione pr0eventh11a obbligatoria, investito coo <riferimento a.gli artt. 13 e 27 della Cost1tw:io111e. � .Sia aJ1a stregua �di questi profili, 'Slia alLa stregua degli altri ora prospettati .con riferdm~toag1i aritt. 3, .215, rt�rzo .comma, e 104, primo �comma, Cost., 1'a Oor�te non �~vvisa validi motivi per oambi:are 1a 1sua 1girur.ispruden2la. 3. -L'invocato �art. 3 non :suffiraga Ja .tesi del .giuruce a quo: 'la pericolosiit�, �Che il J:egislatore presume nella 1sua d1screziona11t�, va messa in ~elaziooe .con l'accertamento concreto, adeguatamemte motivato, dei sufficioorti indizi di cOlpevolezzia, ,siccome questa Corte ha precisato �Con la ciitata .sootenm lll. 64 del 119�70; e .sta a base dell'obbligatO!l'iet� del mandato d:i cattura illl modo del 'tutto autonomo r0ispetto a quella �Che � presupposta, per ile� misure di sicurezm, dall'air':t. 204 c.p., :r.~chiamato nella ol'di111ainza, e da ailtre norme dello :stesso codice (artt. �203, .216, 219, 222, ecc.). Senza diire che, :per �qruetste misure, son.o .dettati criiteri di piresunziooe di cui la Corte non ha negato la Jegiittimiit� �costiitru2lLooale (vedansi le 1sente111ze n. li9 del 1966, 111. 6�8 del 1967, n. 10i6 del 19712). 4. -N� socCOl're il. terzo comma dell'art. 215 Cost., :i:l quale esula dal thema decidendum, attenendo alle misure di 1s~curezm che e intervengono o ,successivamente Wl'espiaziooe dehla pena, e cio� quando il reo ha g�i� per il �reato commesso soddisfatto il �SUO debito vemo 1a .soci!et�, ovvero (a .pairte le �ipotesi dL �cui agli al'�tt. 49 e U5 1c.p1.) :in casi nei quali il faitto, pU!r essendo preveduto dalla leg.ge .come reato, non � punibile � (.sentenza :n. 27 del 119�519). 5. -Sotto il profilo del riferimento amart. 104 Cost., �Che sarebbe vuJ.lllerato in quanto l'obbligatoriet� del mandato di .cattura :sottrarrebbe ail .giudice l'apprezzamento .srul'esigenza di ev.iitare l'.Lnquilllame111to delle prove, �con v.io1azione della sua indipendenza, :1,a questione � da ritenersi infonda�ta, 1sia pel'ch� la finalit� dell'istirbuto � plurima e non J:imitata a quella di preservare la genuiniit� delle prove, 1sia perch� -'come obLe�tta l'A vvocatmia generale deHo Stato -le vaLutaziiOllli �SOlllo state gi� :liatte d1screzioo:a:lmente dal legis'latore (e, agg.hm.g.a:si, �proprio con legge, cui i giudici ,sono 1soggetti: art. 101, .secoodo �Comma, Cost.). 6. -SecOilldo J'ordLn�anza di ir.Lmessione, in tesi 1suboird1nata, l'art. 25 della leg,ge n. 1041 del 1954 sarebbe, �ComU111que, mfi�c~ato di �tncost1tuzfo PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 513 U'alit�, per vj,oJ.azione dell'art. 3 e del combin:a,to d~sposto degl:i arlt. 13 e 27, .secondo comma, Cost.: aspetti, questi, ohe ,sono 1stati ripetutamente esaminati daJ.:J:a Corte, la 1quale ha d.ichilaraiflo non fondate le relaitive �questioni (isi vedano le sentenze n. 109 del 1968, n. 64 del 1970 e n. 9 del 11972). La penetriazLone critica della legge, ,che !fliserva eguale ;trattamento a fattispecie assai diverse, va vagHata in altra 'sede, dappokili� ila V1a1lutazione della oongruenza tira il"eato e san2lione penaile appartiene alla politica legislativa e ll10iJl pu� essere ,censurata dalla Corte se non quando la sperequazione assume dimensioni tali da noo avere una pur minima giustificazione (vedasi la motivaziooe delLa 1sentenza n. 109 del rnos, test� cLtata): il che non si verifica neHa specie. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 13 :febbraio 1974, n. 25 -Pres. Bonifacio - Rel. Volterira -Viggi:ano ed altro (n.c.) e Presidente Consiglio dei MiiinJi.istrd ~sost. avv. gien. Stato Sav.rurese). Profession! -Contratto -Recesso del professionista -Solo per giusta causa -Recesso del cliente ad nutum -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art.' 2237 del e.e. e deLl'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949 n. 144 nella parte in cui dispongono che il professionista pu� recedere dal contratto solo per giusta causa e in. modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre questi pu� porre fine ad nutuirn al rapporto (1). (Omissis). -1. -Il giudice a quo solleva la questione ,di legittimit� costituzi01I1ale ll'iguardo all'a.rt. 212~'7, 1seconido e rterzo ,comma, del e.e. e aJ:l'art. 10, secondo comma, della J.egge 2 marzo rn49, n. 144, limitatamente alla parte 1n cui dispongono che il. p.rod:essiontsm pu� cr:-eoodere dal contratto .solo per ,giusta causa e ll1 modo da evd.tail"e pregiudizio al cliente. Queste rnorme, ,secondo l'ocdinanza, �CO!Iltvasterebbero con J.'airt. 3 della CostiJtuzione in quanto ,creerebbero una disparit� di ,sLtuazione de1 pro (1) Sul principio del controllo da parte della Corte �della � razionalit� � delle scelte operate dal J.egislatore v. PALADIN, n principio costituzionale d'egwagUanza, 19�65. 514 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fessioltl.lista rispetto 1al cliente, il quale, invece, in base al disposto dei medesimi a~icoli, potrebbe porire fine ad nutum al rappocto, � anche �, come rufj)erma l'oodirnianza, e per ~o1caq;iq-iccio., pireiscdnd1e1ndo dal1l'esisten2la 10 meno di una giusta �causa e di dan!ll.i eventuailmoote cag~onati aWal:tra ;parte, col 1sempUce rimbcmso, ilil. favore del prestatore d'opeTa, delle spese sostenUJte e col pagamento del �Compenso per l'opera svo1ta. 2. -La questione � jnjjOllldata. Le ddsposizio1t1i denunciate non sono in COlllt'.l'asto c�n il Pl'indpio di uguaglianza 1consa�crato nell'art. 3 della Costituzione in quanto �l'egolano raziOl!1a'1mente situa2lioni diverse �Che necessariamente ,sorgono dailla nartura stessa del �COl!ltratto dii prestazfone d'opera mtellettuale e sono a questo �consequooziaJ.d. Come � unanimemente rkonosciuto e confermato dalla dottrina e dalla giuriSIJ1'Udenza, tale .contratto si baisa 1suil-cairattere fiduciario del :rapporto fra cliente e professionista. �La prestazione 1che .questo ultimo � teinwto a fornire il100. � fungibile e dipende dalla sua capaciit� peiisona!le : pertanto � IJ1'0pclo della natura ,stessa del COlllrbrartto ohe ail 1commtttente, il quale dubita ohe il IJ1'e1statO!l'e dta suffkierute affidamento a che l:a sua opera possa :realizzarsi e ~anto che 1Sli Tag�giunga lo scopo prefisso dal 11appor>to obbligatorrio, sia :rdconosciwta la facolt� di recedere unHateiralmente dal rapporto con effetto ex nunc. H diicr:dtto d~ recesso uini:lateralmente riconoscdwto al .cliente non crea una disparit� di situazione nei �confronti del prestatorre d'opera, ma si sostanzia in una rposizJione �COl!ltrrattuale derivante raziona1mente dalla strutt\H'a stessa del rappe>r.to cooitrattuale e dalla 1diversa naturra delle re�1ative prrestazdOl!ld. Data la :natura del contratto, � del tutto irazionale ohe fil prestato!l'e d'opera non abbia ,diritto alfa prosecuzione del .rap.pmo, una vo1ta c~e hl �C<>mmittente abbia rr�evo1oato l'incarico, �Cosi �crone � 11.'aZiol!lale che il medesimo prestatore_ d'opera n'On possa recedere dliiscvezionaJmente dal cootratto se non per giusta �carttisa ed in modo da evitare ogni pregiiudizio al cliente. Egli, infatti, nella fase preldmmaire del �C<>ntl'latto � libero di accettare o rifiutaire ~'incarfoo offertogli per la fiducia che !il. cliente ha riposto illl lfllli. Una viO!lta per� che il prestatore d'�opera abbia operato questo diritto di scelta e si .sia obb1igato a �compiere l'a<ttiv�it� �oommessagli, non pu� .sottl'arsi a tale obbligo :se n-0n per validi ed obbiettivi motivi e pu� recedere soJo ,se non arr:reca pregiruddzio agli 1interessi del committelllte. Non pu� perr:ta[)Jto rravvisa:risi alcun ,contrasto dell'ail't. 21237 del e.e. e dell'art. 10, secOllldo comma, delila legge 2 marzo 1949, n. 144, con l'art. 3 della Costituzione in quan.to Ja disparit� delle situazi-O!ll.i e del trattament-0 del �Comrrnittente e del pr�estatoce d'opera �contemplate nehl'ar:tiic-OJe> limpugnato 1� del tutto 0C1azi10lllale e risponde a 1imIJ1'escindibili e�sigernze oggettive. -(Omissis). � PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 515 CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 1'974, n. 26 -Pres. Bonifacio - Rel. Cr1safu1Id. Reato -Falsa testimonianza -Resa in dibattimento -Giudizio non immediato -Tempi diversi per la ritrattazione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. Non � fondata, con riferimento agli artt..'1 e 24 della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 458 del c.p.p., nella parte in cui prevede ii giudizio non immediato p2r falsa te1stimonianza resa nel dibattimento, con conseguente restrizione entro limiti temporali diversi, rispetto a quelli del giudizio immediato, della possibilit� di ritrattare con l'efficacia esimente di cui ail'articolo 376 del c.p. (1). (Omissis). -1. -La questione di legittimit� .co1sti1Juzionale dell'ail't. 458 �c.p.p., nehla pa.rte in cui prevede il giudizio non immediiafo per la fa11sa testtmoodanza resa nel dibatttmento, per �cointriasto con gli articoli 3 e 24 Cost., non � :liondaita. � da il'Hevare, �anzitutto, �Che l'art. 458 iI'laippresenta la protezione sul pdiaJno plt'ooossurue deil!lJa �disposiizJiolllle dlei11.'axt. 376 �C.p., che statutsice la non punibil:1t� deil reato di falsa testimonianza, qualora dl �colpevole ritratti iii falso e mandd:esti il vero neJ procedimento penale ID .cui ebbe a prestare il suo ufficio, � Pirima �Che fistiruzione 1sia �chiusa �con sentenza di noo doveirsi pirOCedeire �. (se Iia :llalisa testimoniiamm si era avuta in istruttor. iia) � ovvero pil'ima che il dibattimento si!a �chiuso o sia rdillviato a cagione della :failsit� � (nell'.ipotesi di falsa testimonianza nella fase dibattimentale). .A!llafogamente lo stesso art. 3176 c.rp., :nel 1suo ultimo �Comma, �COl!l rtguardo alla falsa testi:monianza dn una causa civ:ile, 1ammette l'esimente da pena 1se la mtil'attaziooe avvenga pirima ohe .sia pil'OIO.Ullliciata sentenza definitiv:a � anche se n�on iorrevoca.ibHe �. La regola, dunque, � .che la inon punibilit� della falsa .testimonianza � suboil'diinarta ai11a �condiz.i.ione .che la Tlitil'attazione avvenga in �tempo uthle a'i :lliind deilll'aoceirtfmnento deli :lialttt neil ipa:'Ooodimento (che pu� 1chdlamairsi principale) dn cui quella era intervenuta: regoJ:a, della .cui rag�ionevolezza non � .dato dubilta!I'e e pienamente ,confOil'me alle finalit� della esimente, :rivolta qual'� 1a dare soddisfaztooe aJJ.'mteil'esse rula giusta definizione del giudizio pr.incipale (come pure a quello di �chi sia dlil. esso imputato), pirima e pi� .che all'interesse del :liaLso testimone ad evmre Jia sanzdone comminata peir il reato ormai posto �ID essere. (1) In dottrina: PISANI, La tutela penale deUe prove formali nel processo, 1959, 194. In gimisprudenza: Cass., Sez. III, 9 novembil'�e 1961, rie. Trinco e Cass., Sez. Ili, 27 marzo 1961, Teisti. 516 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ohe la mater1ale posstbildt� di .ritrattaire, �con l'efficac�La esimente di cui a�Ll'art 376 �c.p., rtsuliti iin taJ modo <Circoscriitta entro lim1ti temporali che variano a seconda 'che il giudizfo per fa1sa rtestimonianza abbia luogo dmmediatamente, dinanzi 1aHo stesso giudice di .quello ,prin.cipa1le, rprevia sospen.1sione o 1suhlto d:opo la chi'll!suira del relativo dibattimento; ovvero che quest'ultimo pl'Osegua �indipendentemente, 1a norma del secondo comma dell'art. 458; od infine �che ,sta rinv.i:ato �a cagione della falsit� � (per la dtenuta assoluta necessit� di attendere H g.iudi:llio su di essa, a norma del comma successivo), non soltainto non d~pende da Hbera 1sceHa del g�rudfoe, ma, soprattutto, � logica 'conse~enza de�l ~ado di ;rUevanza della :lialstt� sull'esito del .g.iudizio principale. La diversit� delle situazLoni di fatto derivanti, nei .confronti del falso testimone, daiLla dLscipliina dettata dall'art. 45H c.p.p. non contr,addice, perci�, all'a~t. 3, primo �comma, della Costituzione. 2. -Nemmeno sussiste la denunciata violazLon�e dell'art. 24, 1secondo oomma, Oost., per il brevissimo margine idi tempo entro .cui, nell'dpotesi di rdmnio del d~ba,ttimento a nuovo ruolo, la r.itraitrtazione pu� avvenire, nonch� per non essere prevista, ,sempre con rifeirimento a detta ipotesi, l'assistenza di un difensore. Se considel'!ata, illlfatti, nel .quadro �del procedimento principale, la ritrattazione n:on :r.ientra nel dir:itto dii dHesa: � manifestazione di un ravvedimento operoso, e oorne taile atto per.sonale e volon.tario del fal,so testimone, che si carartterizza, rispetto ad �altre !liOl'lllle di ripairazione positiva, in ra.gione delLa peculiare natura del fatto stesso �Cui il soggetto vuole, appunto, :rdparaxe, per essere rivolta al :processo nel qua,le U falso ebbe ad intervenire e per la conseguente necessit� di� dovwsi quindi espUcaire, ,a 1sua volta, dn tale :proce.sso (nonch�, �come sopra Tilevato, in tempo ed 'in modo uwl!i allo svolgimento ed 1alla conclusione di questo). Dove il diritto di ddfesa pu� invece venire in �considerazione, � nel distmto processo, dnstaurato immediatamente o �ohe verr� promosso nelle forme ordin.1arie, a 'carico del falso testimone: ma, in questo �diver,so contesto, ,in_ n�essuna delle ipotesi :specificate nell'art. 458 esso risulta comunque menomaito, neppuire sotto il profilo della ,dJifesa tecnica. Ed in particolare, per quanto ,concerne l'ipotesi (suLla ,quale .pone ['ac�cenrto il g.iudice a quo) di �rinvi.o del dibattimento del proceisso principale e tl'lasmLssione ai pubblico mintstero degli iattd 1affinch� proceda separatamente �contro il falso testimone, � da osservare che, anche a ritenere che questi 'a:ssuma la veste di imputato fin dal momento delfincriminazione (e .compLlazfone del relativo pirocesso veribaile), ista di fatto che nessun atto listruttor.io o ipreistruttorio viene frattanto posto in essere nei suoi confronti, che r.ichieda La preisenza necessaria �di un difensore. (Omissis). ' . t'tftiilirrMt~illl'tMmlrilimm1~1&1:1:~mtr&Rl'f�ITmrrt:1rm:r1t111:r11111m111r11f1!Mriil.'ffsirt~1;millr1::rrilif&�%1rtrtro~�r118� PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 517 CORTE COSTITUZIONALE, 13 febb11aio 1974, n. 27 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei. Lavoro -Lavoro domestico -Tutela lavoratrici madri -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. Non � fondata, con riferimento agli artt. 3 e 37 deHa Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, che ha rinviato ad apposito provvedimento legislativo la disciplina della tutela delle lavoratrici addette ai servizi familiiari, e dell'art. 1 della legge 30 dicemb.re 1971, n. 1204, che non ha esteso alle stesse lavoratrici il divieto di licenziamento all'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione al lavoro, nonch� fino al compimento di un anno di et� del bambino (1). (Omissis). -1. -Le due ordinanze del .pretO'l'e di MLJiano propongono analoghe questioni dr!legittimit��.costitu~ionale in relaziooe a disposizioni normafilve �contenute in legg.i diverse, succedutesi: nel rtempo, dtscirpilil!lanti la istessa m�iteria (:tutela dehle lavoratdci madlri). Tanto fa legge 26 agosto 11000, :n. 860, oggetto della .prima ordinanza, quanto la 1legge 30 dicembre 1971, 111. 11204, og.getto dehla sec0111da ordinanza, comporterebbero, per il'autoriit� giudrniru-La proponente, delle esclusioni dal 1god!imento delle previdenze in esse 1stabHiite nei r1guM:dd delle J.iavo11atrici madiri �addette ai serv-i:l)i famhliari, non compattbili con l'articolo 3 e coo l'art. 37 della Costitu~ione, nella paxte, iper quest'Uiltimo, in cui �stabiHsce �che alla donna [avoratrice le condi~oni di Lavoro devooo consentire l'adenipimenfo della sua essenziale funziJOne famHi:aTe e assioural'e 1al1a madre e al bamb.iJno Ullla �speciale adegua1Ja proteziooe. 2. -Si rileva, n~11'ordrinanza 2,1 ottobre 19171, .che l'art. 2 delJ.a legge n. 860 del 1950, dop� aver premesso che .con .succeS1Siva legge sar� prov_. veduto a dettare norme per la tutela fisica �ed economica deHe 1avoratrdci madiri addette a1i servizi :llammari, esclude espressamente queste: a) dal �tivieto di llicenziamenfo durante il periodo �di gestazione e sino al compimento di un anno dd et� del bambino (art. 3); dahlia .specifica t.tela �previista .dal titolo primo, irappresen<tata dal divieto di imrpiego in lavori faticosi, .pe~1colosi e insalUJbd (a.rt. 4); dai previisti �pel'iodi di 1iinterdizione dal favoro prima e dopo il parto (.art. 5); dalla facolt� di aste (1) Ln ai1tm iipoitesi 1a CO!I'te ha �invece ritenuto che 1a parliico1are natura del rapporto di lavoro domestico non era sufUciente a giustificare la diversa disciplina: sent. 9 aprile 1969, n. 6'8 �e 6 giugno 1973 e 72, in que'Sta Rassegna, 19-69, I, 410 ed ivi, 1973, I, 829. 518 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO neirsi dal lavoro nei ,casi ,contempl:ati dall'art. 7; dai periodi dli !riposo per l'aJlattamento; b) dal trattamenrto economico istabiJito dal rtitolo secoodo, essendo stato pcrev.isto, per esse, nel titollo te!l'Zo, iUll trattamento ,che 1si limita solo ahla col'lresponisione, !in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, dli un. modesto assegno 1assiistenziale da parte dell'INPS, ,copffi'to dai conwibuti a 'Catl'iCO dei datori di ilavoro. 3. -NelJ.'oridmanza del 13 dtcembre 1972, il propooente, dopo aver dcbiamarta l'ordtnalllZa pcrecedeinte e fatte propr.ie il.e motivazioni dli essa, rileva 1che 1anche la llegge n. 1204 del 1971, sostitiutiva del!lia legge n. 8.60 del 195'0, determinerebbe, per 1effertto. delJ.'a(l\t. 1, nena parte in 1cui e,sciJ.ude l'appHcazione dell'art. 2 deJ:La ,stessa J.1e.g,ge aUe 'lavoratrici domestiche durante la gravidanza e dopo il parto, rima non .g,i'USl1Jif�ca:ta .sperequazione_ col trattamento r~servato alle altre Iavoratdcli ,che 1si t11ovJino nelile stesse condizioni. Le questioni non sono fondate. 4. -Se � pur vero che iJ.Ja tute'l:a delle lavorartir1i..ci madri addertte ai servfai :fiamiJ.iari, r:iisu'.Lta, sia peir J:a legge n. 8'60 .del 1950, sia, d.n par,te, per rla J.egge n.. 112:04 del 1971, illl!completa, tuttavdia Ja cliveirsit� di :trattamento operata dal legi>sl1a'bore ,coo le altre iavo1ratrLci madri lll!On � tale da determ!ii!l.a!l'e un contrasto' con l'airt. 3 e 'l'art. 37 de!J.la Costirtruziorne. Non v'� dubbio ohe n !l'apporto di 1'avoro domestico � per Jia sua parti. colare natura, rtiale da d!iffeir1enziarsi sostanziiail.mente, sia in relazione all'oggetto, si,a dn r,eilaziione ai 1soggetti .i�n.,tereissati, da ogni alW<> ,r1apporto d1i lavoro. Uno di questi aspetti � la derterminazd.one della incidenza della gravidanza e del parto del'lia 1avoiratrice adde1tta ai seirvizli. domestici nel rapporto stesso, .soprattutto per quanto rigua:r,da specifid doveri e obblighi del datore di laviOII'o. H lavoro domestico famHliaire non � p1restato a favore di Ulll'impcresa desttn:ata a.J.ilia produz:ione e allo �scambio di beini, avente, neUa pireva1'enza dei 1casi, Wl siistema di ilavoro ol"ganizzato m �forma pJurima .e differenziata, con posstbiltt� di ricambio o di �sostituzione d!i soggetti, ,stbben,e di un nucl.eo familiare ristretto ed omogeneo e, qui�ndi, de,stinato a svolgersi nell'ambito della vita privata di Ullla liim.itata convivenza. Ulll!a 1siffaitta situazione non ,rende:I'ebbe razi0111ale e ,conforme ahla naturra del :rapporto l:a sottoposizione dei soggetti ad esso partecipi ad una discipli�na 1che non tengia cooto della peouiliar�tt� �<fo,l rapporto .stesso. In ragione pToprio de1le �Ca!!.1aUel'ILstiche del rapporto, appare, di!l. via di ;princliplio, legittima Uillla disciplilll!a specia'le ,che deroghi ad alcuni aspeitti di quella geneI'ale. Di 'COlllseguenza, 1si .rendono oomprenstbilii, lin iltnea di massima, rbanto il r:i�nvio ad apposito atto normativo, diisposto daU'a!l't. 2 della ileg.ge n. 860 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 519 del l950, deHa dtscd:p1ina relativa 1alla tutela delle lavoratrici addette 1ai servizi famihlarii, quanto la disposizione dell'art. 1 de11a legg.e n. 1204 del 1'971 �che lll:OO estende, a1le stesse Javoratrfoi, il dl'Vieto di licanziamento dall'inizio del prnodo dii gestazione fino aJ. termiine del periodo di ilnrtlerdi2Jiiooe diail 1av-Olro, llJonch� :llilll:o al compimeiillto di un arunio dli et� del bambin:o. Devesi, a rtguardo, .riJ~are �comunque �che Jia legge n. 1204 del 1971, Jriempie un vuoto Lasciato dalla Le.gge n.' 860 del 19'50, &n quanto previede, neJ rtel'zo 1comma del gi� ricordato art. 1, che, qualora d1 rapporto di ll:avoro continui durante lo stato di giravidanza e per tut1Ja la sua durata, alle favorait:rvici madri addette ari favorii .domestici si estende in pieno la tutela prevista dagli a:rtit. 4, 5, 6, 8 e 9. Le censure mosse dalle ordi:nanz1e aJla parte dellia legge n. 860 deJ 19'50, ,che regola e di:sciplma il trattamento ipcrevidanziale, esulaino dal caso 1specM�co per il quale � stato provocato J'�i:ntervenito del 1g.iudice, essendo istato questi chiamato a decidere delle 1conseguenze gfuuridiche a ca~ico .del datore di Javoro per effetto dell'avvenuto Jfoenziamento. Vale, peraltrio, rilevare 1che hl. d.P.R. 3'1 dicembre 1971, n. 1403, nel disciplinare J'obbHgo del'le ass1curaziOl!li sociiali nei confrointi dei Javoradlori addetti 1ai servizi di riasse1tto �e di puliziia generale, ha regolamentato tutrta la materia in modo organico e raziionale. -(Om~s~s). CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 11974, lll. 28 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -Confederaz.ion�e �italiana smdacati naz.ioilJJ�llrl. dei lavoratwi di Trieste ed altro (n,c.) e ,Presidellllte Consiglio dei ministri (sost. avv. gen. Stato Gio'.l"lg~o Azzartti). Lavoro -Diritti dei lavoratori studenti -Questione di costituzionalit� sollevata in ~iudizio proposto da associazione sindacale Inammissibilit�. � inammissibiLe per difetto di rilevanza la questione di legittimitd costituzianale deWart. 10 deUa legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), sulle agevolazioni a. favore dei lavoratori studenti, che sia sollevata nel giudizio proposto da una associazione sindacale a tutela del libero esercizio dei diritti sindwcali (1). (1) La Corte ha fatto coirretta applicazione dei principi rpi� voJte enunciati in tema di rilevanza. Nella specie, poich� il ricorso era stato rproposto non daJ. singolo lavoratoire, ma dall'associazione ,sindacale, � ,evidente che l'intooesse fatto valere e del quaJe si chiedeva la restaurazione era quello colJettivo, tutelato dagli artt. 15 e 28 dello statuto dei lav�oratori, non gi� quello individuale tutelaito dall'art. 10. 520 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -La questione di legittimiit� costituzionale promossa dal giudice a quo irLguarda l'airt. 10 dclla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei ilavo!l'arflori), nel suo il"ifm-imento all'art. 3 del1a Costituzione (principio di eguaglianza). Essa � stata proposta d'ufficio a se.guito di ricor<so .presentato ail pretore, ai 1senisi e per gli effetti di 1cui all'art. 28. dello Statuto dei lavoratO!l'i, dal segiretwio provinctale dena CISNAL di '1\l'ieste. Nel ricorso ,si lamentava che �la ditta Vetrobel, dn violazione del diviieto di atti discriminatori fissato nell'air.t. 115, .aveva mutato l'orario di lavoro al.Lo studente unive:r.s1tario Ugo Fabbri, rappresentante del sindacato faCOO!te �capo alla CLSNAL, in !l'itoosione di una 1agJitazione sindaoaie, aiLla quale il Fabbri stesso aveva ~parto. L'AvvocartuTJa generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del �o1nsig:lio dei minist!l'i, ha .contestato, 1in via .pregiudimale, la Tfilevanza del'la questione promossa dal pretore di Trie.ste, per non aver questo, nehl'O!l'dina!Il2B., Ullla volta attribuito al .fatto una coofigurazione, g.iurLdica divel'>sa da 1quena i~dicafa nel !l.'ioorso dal 1segretari:o provmoiaie della CISNAL, motivato in merito al perin:�anere o meno della ~egirbtimaziione attivia die1la 1assocdazilone 1S�ll.ldaooie. In effetti, il pretore, come gi� predsato, ha !I'irtenuto che il caso cOlll:testaito non rientri nelle ipotesi :previiste dall'a!l't. 15, sibbene in quella specifica .contemplaita dall'art. 10 dell:a legge, che prevede, con esclusione degli .studenti universitari (e di qui la dedotta dncostituzfona'liit� de;IJ.a norma in ri:feil"imento al prin.ciipiio di eguagliranza statuito dahl'art. 3 Cost.), tiJ diritto dei e lavoratoiri studenti, discdtti e frequentanti OOI"si o:egolJ;Mii di studiLo dn 1scuolie di dJstrumOllle iprimall'liia, second. ari:a e di .qualifioamone :IWofesiOlllale, statali, .pareggiate o J.ega.lmente 1rfoonOISciru1Je o 1oomU1nque abfillirtia1te aiI. riiliaLSCio di: iti�tolli di 1studiJO le.gali, a turni �di �Lavoro che ageV'olino fa frequenza ai corsi e 1a preparamone ag:li esami� e U non obbli.go �a pre.staz.torn di lavoro sitraordinarto � duirante i riposi settimanald �. 2. -La questione non � ammissibile. n campo na.turrale di appHcazme dell'art. 218 deJ:1a iegge oolllltempla e iaibbraioota rfruitrte queilile I�!plOtesi dn 1ooi la 1001ndiotba del diarbOII'e dli JiaviOII'o si estrinseca i:n una seri� dii aitti e di �comportamenti, anche Se oggettivamente lectti, i quali, in �relazione ail fine, rsi prodliJano come diretti a l:im1ta!l'�e, 1contras1la1re, impedire o perseguire, con i mezzd pi� d~sparra �ti, l'esett"cizi:o dei dli.ritti sindacal.i del !lavocato!l'e. Da�l �contesto della norma, 1ricoHegaibiJ.e, dn pairitLcolare, raJ:le speci: fi:cazdoni 1con�tenute nell'art. 115 defilo Statuto, .sono �da rUenersi esclusi dalla tutela rspeoifica prev~sta daU'aJ:t. 2,8 tutti quei comportamenti PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE imprenditori.ali lesiv�i di un diritto o interesse 1singolo del .1av-0mtore, connesso allo 1svolgersi del il'app()ll'to indivliduale di iavol'o, non suscettibiild di una 1'bw-bativa dl1retta o liillddrretrtla delll'Jinstea:esse siindiaioailie, generalmente inteso, a difesa del qrua'le � riconosciuta la leg.iltrtimaz�one processuale del sindacato. Il �sdnda.cato a:icorroo.te aveva, nel !l.'icoriso, prospettato U1IJa serie di a�tti e �Compor:tamenti antisiinda�cali della Vetrobel deji quali si !dchiedew, da paIDte del magistrato, un oNline di cessazione. Tria gli atti si mclrudeva aiIJJche il �camb1amento delil'orarrd:o dli lavoro dello studente Fabbri. Il pretore accoglieva parte delle richieste �avanzate, provvedendo di �Conseguenza; strialoiava, mvece, la posizione del Fabbrd il'itenendo che il suo caso noo fosse C01I1templato tra quel1i Indicati nell"arit. 1'5, ma nella diiscipliina �staibmta daiLl'art. 10. Devesi, a questo punto, rilevare che, per Ja soluzione della �cOIIltl'oversia sottoposta al suo giudizio, ininfluente per il gill)d!ice � l'accer� 1 tamento della legittimit� o meno del provvedimenrto adorttato dal datore di lavoro. Ed iinfa.1Jti, posto .che esso fosse legli.ttimo, ci� non escluderebbe che ipossa essere stato adorttarto in funzione �arutisilild�acale; e, .per conv& so, posto che �esso fosse �in s� iUegittimo, ci� iil:on sarebbe sufficiente a provare l'esisrtenza �di quel fine vietato daJ.l'a�rt. 28. Di tal .che la questiOIIle di legli.ttimi:t� �costituzionale, conoomente l'art. 10 della 'legge, rti;sufllta liJ:rirtlilevalillte �ad :llililli. del .giudizlio a quo, ~oposrto, �come si � detto, daiLl'aissociazione ,sindacale a tutela degli �in�tereissi che ad essa famio capo. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 13 febooaio 1'974, n. 29 -Pres. Boruifacio - Rel. Ogigioni -Migotto ed altro (n.c.) e Presidente Consiglio dei Minilstri (1sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azza.riti). Procedimento penale -Procedimento pretorile -Avviso di procedimento -Obbligo -Limiti -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, Non � fondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimit� costit1fzi.onale dell'art. 390 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, .nella parte in cui noo prevede l'obbligo del magistrato, che intende procedere all'emissiooe del decreto di citazione a giudizio sulla sola base delle risultanze delle indagini preliminari svoLte dalia �polizia 522 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudiziaria di propria iniziativa, di effettuare la comunicazione giudiziaria e di rivolgere all'indiziato l'invito a nomimare un difensore (1). (Omissis). -2. -Il giudice a quo sostJa~iaJmenrte lamenta ,che la norima impugnata non prevede, nei ,confuonti deJ. maigistrarto, tl.'obbltgo dli 'efferttuall.'e ];a comunicazione ,giudiziaria e di ~ivolgere 1all'itndizi:aito l'invito a nom.mare UIIl ,diienisore nei ,casi m ,cui il magistrato istesso intenda in-ocedere a1la em1ssione detl. decreto di dtazi:one :in giudizio sulla sola ba:se delle !l"isu1tanze delle ~ndagini prelimi:nad 1S1V0Ue dtatl.J.a polizia giudiziairda di propria ,~iativa. Egli afferma 1che ,1Jale omissio,ne, neU,e :ipotesi m ,cui, come aippunrto nei giudim pen,al>i sopra 11LcordaU, findiz, iato non ,,si1a ,staito direttamente ,inquisito 1a norma dehl'art. 21215 'c.p.p. e iD!OIIl sia stato ,quindi informato, ,comunque, ,dell'eststenza del procedimento, concreterebbe una d1scri9nazione in dalil!Ilo di ,coJ.oro ,contro i ,quaJ.i si procede in :tal glJ!Lsa ed a favore di ,colol'o che 1si tl'ovano, invece, 'ad essere assoggettati 1ad indagLni di 'Polizia 'giudiziadta su 1specifica delega o ovdJne del magistrato, a ll10!l"ffia degli ai:rrtt. 2131 e 2~2 c.p.p., dopotesi questa ,che ,compwta, al contrario, l'obbUgo della ,comunicazione e de1l'inv,ito predetti. Tale d1scrimina2lione ,si Tciisolverebbe, a'.Ltresi, m una lesione del diritto di dtifesa per J.a menomam,one che esso isubilr,ebbe per effetto della Jamentata lacuna della legge, e della .conseguente impossibi:Ut� deH'indiziato di esplicare 'a proprio favolt'e attivit� di.Tensiva prima del dLbattimenito. 3. -La questione, nei termini accennati, � infondarta. Questa Corte, ,con fa ,senrtenza n. 197 del 1'972 ha gii� ritenuto ohe J.a disciplina censull.'ata, fa quale 1si :rende applicahi:le al ,procedimento pretorile per ,effetto della norrma oggi impuginata, in 11.'elazione ai1l'arrt:. 389, ultimo ,comma, �C.p..p. :regoJ.a 1l'iohbUgo d<illa ,comunicazione giudi2ltarrfa e dell"invitto a nominaTe UJil difensore nel senso che i:l magistll.' ato vi � ,tenuto solo nel caso in 'cui intenda 'compiere egli istesso UJil atto di ,istruzione, sia direttamente, 1sia 1a mez:zio della polizia giudi:ziiaria. Con la 1stessa 1senten:zia la Cor�te ha, peraltl'o, posto m eviidenza ohe esiste una diffelt'enza fra i procedimenti ,ohe, ,secondo t1a normaitiva impugmlitJa, ll'I�Jchdiedono la ;comUl11�CaZliiO!ll 'giiJudizliiaria, e queiLiil. 1che mv:ece oon lia Tlichledono, cio� ifma d proceddmentli. per 1c'llli ISi oomprnooo atti istruttori da pairrte del magistrato ,e .quelili per i 'qu:a:li viene mvece di1sposto direttamente il dibattimento. Trarttasi :invero di una differenza che ,trova logiko a."iscon:Wo neLle ,ca'l.1a,tteri,st1che peculiJari delle singole (1) La sentenza 29 dicembr,e 1972, n. 197, cui '1a Corte si richiama � pubblicata in questa Rassegna, 1973, I, 80. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE vtcende g.iudiziar.ie le quali, attraverso le varie modalLt� �che le accompagnano dl8!1. lol"o sol'gere a:l momento in .cui ne viene investilto ,iJ ma~strato, postulooo, all'esito del prudente esame �di quest'ultimo,, la scelta de1l'tma o dell'altra via proceS1SUale. Ed �, d'altra rpm"te, evidente ,che la denunziata ddfferente regolamentazione delJ:'obbligo de1la comunicaz:i.one girudizi:alria � lo~camente collegata alla desooiitta �diversit� del1e situazioni considerate, dJ. che, sooondo la costante giurisprudenza dii questa Corte, � sufficiente per escludere Lla. wolazione del prmcipi:o �OOstituzionale di eguaglianza. Coone rfooodato �Con la meru:1onata sentenza, .questa Corte tha altre�si ripetutamente escluso il OODJtl'asto con 'la gararu;fa deJ. dirriltto di di.fesa, della .citazfone a giudizio senza istruttocfa predtbattimenta:le da parte del magistrato, ed ha espressamente affermato 1al riguardo �che U dir1tto di difesa non si spinge, al livello costirtuzionale, 1sino a<1La rtutela della ptlil" giustifica.ta :aspfrazione di 1scongiul'!are lo strepitus fori, negando che ilia presentazione spontanea prewsto dall'art. 2150 �c.:p.p. ed �iJ deposito di memorie, fstanze e proposte di cui agli aTtt. 145 e 306 re.p.p., attriibuiscano aH'dnquis1to n diritrto �di evitare :il 1giudi.ziJo. Ci� ii.n aderenza ailla ,dizione dell'arrt. 214 O�st..che pone la garanzia della difesa in ogni �:stato� del ;pvocedimento e �pertanto non ipu� ritenel'si operante in uno �starllo (o fase: la fase istruttocfa) :che nel procedimento manchi �. Ed 1aippunto in base a .tale orientamento questa Corte ha fin da alloca sostanzialmente escluso �che la �COmUflll�-cazii.one gfa1diz.faria, nella fase processuale in esame, tl'isponda, ad una e,sigenza di tutela necessaria del diritto di difesa, e �che la sua omiissione �oontriasti quindi con il'�art. 24: de11ia Costituzione. Pu� qui �aggiungersi 1che queste conclusionii. 1si �armonizziamo con le statuizioni 'contenute nella 1sentenza n. 816 del 1'9,68 secondo �cui v:anno estese gli atti p;reistruittori: �Che J.a po1izia giudiziaria �comp.iJa nei �Confronti di un mdiziato, le .gia!l'anzie difensive predisposte dag� 1aritt. 304bis, ter e quater c.p.ip. per i 1oorrispondenrti atti istruttori. Invem, ii motivi di esclustone sopra esposti sono 1coJ:legarti 1a1la porrtata della 1cormunkazione giudizi:a!l'ia, intesa quale distirtuto di favoce ma non assolurtamoo.te indispensabile per Ja garanzia del difil'itto di di:flesa �in irapporto alla procedura in e,same, �che � coa:npatibile, comunque, di per 1s�, �Con La giairianzm 1stessa. La .qu:aile, d'alitra parte, iproprd;o I�lll base. aii �p;ri�Jnic:ipi stabiliti �Con lla menzionata sentenz� lll. 8i6 del 1'916.S, cui il ilegtslatore si � tiJspdira.tJo dietrtando aie modoil�ii~ora ai!. c.p.p. dii cui ail.11Ja ;Legge 5 ditcem.b. re 1'96�9, n. 932, � :sahnaguardata anche nel per1od:o delle mdagdni p;reliminairi di polizia giudizi�arla. Non 1sussiste pertanrto neppure il.a denunzia.fa violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. e la questione via oonse�guentemente dichiarata infondata. -(Omissis). 524 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 13 d:ebbralio 1974, n. 30 -Pres. Bolll.i:facio - Rel. Rocchetti -Istituto Nazionale d'ella Pirevidenza Sociale (Avv.ti Giorgi e Traveriso ). Previdenza ed assistenza -Assicurazione obbli~atoria per la disoccupazione -Esonero per i portieri dipendenti da nuclei familiari Ille~ ittimit� costituzionale -Esclusione. Non � fondata, in riferimento ait'art. 3 d�l.la C06.tituzione, ta que stione di Zegittimit� costituzionaie deU'art. 40, comma primo, n. 4, deZ r.d.t. 4 ottobre 19.35,; n. 1827 che esonera dait'a.ss:icurazione obbUgatofl"ia per la disoccupazione invoiontaria i portieri dipendent.i da nuclei familiari titolari di appartamenti e coabitanti (1). (Omissis). -1. -L'art. 40, .comma pcimo, n. 4, del !l'.d.L 4 ottob! l'e i93�5, n. 118127, 1sta:biHsce �che n0tt1 ISOIIlO soggetti a-1l'assiourazione obhligaitorda per flia diisoocupazdtone voilonJtacia : e li: dOJ.DeShlcli, li: poil'itiieri e 1e pooSOIIle addette, in ge111ere, sotto qualsia.si .denominazione, ai servlillli :fumJiJ1I�lari � � 'Tia:le !DIO!l'ffia dii esenmone � stJaJtia poi espressarmenrt::e aib:rlogarlia d1aJll'axt. 20 del decreto delegato 31 ddicembre 1971, n. 1403, ma l'ab!l'ogaZJione, com effetto ex nunc, non dispensa J.a Corrte daill'esaminare �la questione di legittimit� �oostituzdolllale :proposta, �Con J.'o!l'dinanza in epigrafe, dailla Corte di �cassazione :in !l'apporto ialla norma di che trattasi, pe!l'oh� essa wova �ainoora applioaz.ione aii :liatti intervenuti sino alfa da~ di e111t!l'a~ ilil vigore della legge ab!l'ogativa. Secondo l'ordililanza di rimessione, �quella norma, nella .parte che si riferiisce ai pO!l'tieri, sarebbe �illegiitttma perch�, escludendo dagli oneri oootributivi e dalle correlative .prestaziiooi assLCU!l'ative twtti d ta'V'Ol'atO!l'i addetti alla vigl!l:anza e �CUJstodlia di ,SJtabili prevalenitemoote 1adibiiti ad uso dii aibiltamOllle, vdtolerebbe :iii iprli.lnoipdo di e~g{ldianza, m q!UJlmto �com-' prenderebbe nella esenziorne anche quei portieri 1che, per presta;re il loro servizio alle dipendenze �di 1Lmprese o di silil�goli titolari di !immobillii .concessi. m ~o~iione, hiarrmo g1i 1stessi !t'lilschd. dli tuttd gJii ailtri lavo!l'atoiri dl'ca .la eVe111tuaHt� di essere licenziati e di !l'estare disoccupaiti. 2. -La questione n-OID. � fonda.ta. Non .pu� esse!l'e .condiviisa l'opiln:Lorne della Oassaziooe �Che, immutairndo lla 1sua anteriore 1giurisprude111za, ha ;riteliluto �che� nella norma di esenziLorne siano �compresi tutti i pormeri, anohe 1se dipendenti dai soggetti di cui si � sopra faitto OOllilJO. Deve i1Ilite111dersi, invece, che, in qruella llliOII"llla, come appare dal contesto in cui essa si dniseirisce e dallo 1sptriito �che l'indiormiai, vanno compresi i isoli pootierJ. dipendelillti da (1) L'or1diina!D2a di rdmessiOllle 15 ma:rzo 1971 della Corte d~ oass~one ,. � Pubblicata in Giur. cost., 1971, 2161'8. i: ~ ' ~ .. . I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 525 nuclei famil:ia!l'i o da ~tri ad essi equiparabili, tra �CUi, prii:mi~amente, i COl!ldomin�i di pi� famiglie proprietarie di uno istesso immobi'le; il ohe costituisce poi il .caso "divenuto pi� comune. La ncmma, cosi r.estrirttivamente interpretata }n base a .criteri J.ogici e sistemat1Cli, resta 1mmune dalle proposte �~ed1 incosti1JUz1iona1it�, pell1Ch� dli.fferen2lia IlJel1 ,traJttamenf;o aJSSiCUXlaiti.'VIO due 10011leg;or�e dii. poo-tieri, quelli �dipendenti da nuclei, lato sensu, familiia!I'ti e queiELi dipendenti da imprese, o d:a !p(I'loprietruri �che, non abitando'Vi, locano l'mtero immobiile, in ll'apporto alle quali ootegorie H !I't1sch00 attinente fa disoccupazione � da .considerall'Si parimenti differenziato. E.' oivvio infa.tti che �tria :il n1uetl:eii :llamiill�i�!l'I� � 1liltJollari dii. a:ppao.itamenrtli e .ooabliJtanti, e i:l portiere dello 1stabi!le �si ha, c-0n i frequenti contatti, il.'ilnsta:urazione di un rapporto di pe!l'Sonale �CO!noscenza �che dnduce J.e pa�riti aJla :reciproca comprensione e, ove occol'll"a, alla toJ.leranm, e �comunque .tale dia T'OOd~ e meno probabili avventate riiso1uZi<mi �Circa un !p(I'loposito di licenziamento del diipendeinte dia parte del datore di l�avoco. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 1:3 febbraio 1'974, n. 31 -Pres. Bonifacio - Rel. Vo1terra. Fallimento -Limitazioni della capacit� del fallito -Questioni di costituzionalit� sollevata nel giudizio relativo alli;t dichiarazione di fallimento -Inammissibilit�. Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimit� costituzionale, sollevate in un giudizio avente per oggetto la dichiarazione di fallimento, che riguardimo le nQIJ"me che fanno derivare dalla sentenza dichiarativa di fallimento alcune limitazioni delle capacit� del fallito (1). (Omissis). -2,. -La Corte �Con l�e sentenze n. 20 del 19o6�2, n. 24 del 19�69, n. 43 del 1970, in. 57 del 1'9�70, n.. 94 .del .W70, ha dichiarato iillfondate va:rie delle questioni di 'Leg11ttimit� oostituziOIDJMi proposte dai!. gi>Udd�ce a quo. Comunque, nelLa pTesen.te specie va preliminarmente esaminata la rilevanza nei due .giudizi iin oomo av�anti il trtbunale di (1) La Corte ha fatto coNetta applicazione del :prinCip10, pi� volte enunciato, secondo il quale si ha rilevanza de1l.a qruestione di legittimit� solo quando il 1giudioe a quo debba necessariamente fare appUcazione della disposizione denunciata. In dottrina, SANDULLI, Il giudizio suUe leggi, 1967, 38 e CRISAFULLI, Nota all'cw>�inanza n. 48 del 1957 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1957, 607. \ 526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 'Viibo Valentia di tutte ile questioni di Je.gittimit� costituzi:onaile da questo 526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 'Viibo Valentia di tutte ile questioni di Je.gittimit� costituzi:onaile da questo sollevate; NelJ.'ordmanza di rinv~o n. 31619 del 19173 �la questione deLla I\ilevatnz1a � 1S1pecifilJC'altameni1le 1arfiriol!lJ1Jata. Pair1lea:lido idiaJlilJa �cOillsta1lazJiJ01I11e che le J.tmitazion.d della oapadt� giuridica �e de11a capacit� di agfil-e del :lial! tito .sono effetti contestuli e iinscindlibili della sentenza dicmarativa di faJ.Hmento, il tribunale afferma �che J.a decisione delle questi.OOlli .sollevate Si presenta � �COSl �come . quella concernente il siginifLcato gdimidiCO 1 dell'i'llJsolvenza, la :imputahilit� del di�s,sesto, la forma e di �Contenuto della senitenza, .come pregiudiziale necessari!a, coo �Ca�rattere di strumentalit�, rispetto al giudizio con-0ernente, �come obbie1ltivo iinmediato ['assoggettamento o meno dell'insolvente �alla procedtm'a concmsuale �. Pertanto, �sempre secondo dJ. wibunale, le �questioni proposte dovrebbero coosiderlii!isi rilevanti in 1senso tecn.dco m quanto investono dfil-ettamente l'distifuto di cui si �Chiede l'appJ.icazione. 3. -La motivazione del giudice a quo in ordine aUa rilevarula rispetto ad giudizi 'in coil.'so de1le questioni di legittimit� costituzionale da 1ui .soHevate non pu� �essere accolta. La natura e la struttura del g.iudizia fallimentare postulano invece '1a concl'lllsfone opposta e portano necessariamente a ritenere inammissibile per assoluto difetto di rilevanza le questd:oni medeSlime. Una pronun�ia di que.sta Corte dn mell'ito alla legittimit� �costituzionale delle norme denunziate non avrebbe iruiatti a.1cuna influenza sulle decisioni che il itll'ilbun:ale �di Vibo Valentdia deve ~mettere �suhle OOIDIWOV�11'1Sie sort:itoposte afilJa isua 1cognizJi!OOl!e, 1aV1ellllf:Ji. �Come oggietto wa decla; raforta d~ 1iaJ:ldimenito. Manca del rutto nella sp�cie, . r:tspetto alla definizione del gd,udizd:o di merito, il �c~attere di. necessa;ria 1preg.iJudizia1it� !tichtesto diaJ.l'a['l1;, 23 della ilegge ll mall'zo 19'5\3, n. 87, delle questioni dli costiituziOllllaUt� pll'oposte. Le limitazioni della �capacit� del fallito 1sono dnfatti una �conseguenza della sentenzia dichlarativa di fallimento, ma non incidono n� possono dn 1aJ.cun modo i'llJcddere 1sulllia decilsiJOIDle dli 1cui liJl. gmdldce a quo � dn'\11estito, dil �cui ogtgeibtJo � .preoilsamOOJte 1a 1dldcllJiJalr1aziiolrlle dli :llalLllimento costituente ila p!llemessa e la base necessarfa perch� si verifichino le sirtluaziOIDli ~iUJr'ildldChe denwn.zdate oome �costtJiltuziloniallmente� iiU!JegliJtlbilme. Analoga questione di rilev�anZJa di eccezioni di legittimit� .costituzionale �crocel'nenti limitazioni alla capaci.it� ipoosona1e di un individuo, cornsequenzR'1i a decision.e giudiziaria non :ancOll'a pronunziata � 1stata esaminata dailla COll'te con sentenza n. 171 del 1:973 e ile �Considerez1oni livi svolte valgono anche per la :specie in esame. D.evesi .pertanto dichiarare l'inammissibilit� per assoluto difetto di .rilevanza delle 1questioni di legittimit� costituzionale 1sollevate dal giudice a quo. -(OmisS!i-s). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 527 CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 1974, n. 312 � Pres. Bonifado .. Rei. Tri:mal'chi -Brunoro ed altro (n.1c.) e Presidente Consiglio dei Mimstri (sost. avv. �gen. dielllio Staito Oairiafa). Professioni -Compenso -Determinazione da parte del ~iudice -Parere dell'ordine professionale -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. Non � fondata, in riferimento agii artt. 3, 24 e 101 deiLa Costituzione, ia questione di legit�timit� costituzionale deti'art. 2233, comma primo, del e.e., nena parte in cui dispone che il compenso dovuto ai prestatore d'opera inteUettuaie � determinato dai giudice, sentito il parere dell'ordine professionale cui ii professionista appartiene (1). (Omtssis). -1. -Il pretoo:-e di Bologna, �con il.'ordinanza indicata in epigrafe, solleva, in ir'iferimento agli a'.ctlt. 24, comma secondo, 3, comma primo, e 101, comma 'Secondo, della Costituzione, w questione dii ;legi1ltiimilt� 1costirtJuzilo!Il!aLe de1l'arri. 212313, 1coomna pri�lmO, dleil 1c.c., nietllLa paxite dn cui druspone �che, se llJO!ll � i000Vl�lnUJto diailile ~� e ill!On pu� essere determinato 1secondo :Le t�rifile o g.U usi, dii. �compe1nso dovuto al pre�statoce d'opera intellettuale � determinato dal giudice, senttto ):1 parere dell'ordine professionale competente. 2. -NeU'ordinanza, a sj)S'tegno de1la questione, si assume �ohe iii. pa-� rel,"e del .coo�siglio dell'ordine pr:o.fessionaile �costitu~�sca 'I.fil atto de�l ,Processo, che U giudice non possa :fal'si �assLstere dia un �consulente� tecnico. ed ammettere mezzi di prova e �Che lo �Stesso giudke non 1sda m grado' di motivare il proprio provvedimenito qualora intenda dtscostarisi dal pairere. Tali premesse o considerazioni non .sono acoottab:ili. C'� ~tto da ~presente �ohe 1iJl. parre:t'e de quo � 1SOll.o un atto amministrativo ooe viene assunto neil. processo .come .semplice partecipazione dii un gtudtizio valurtativo ad opera del conisi:gHo de.I.l'ordine professiooale, e come noo integra una decisione o la defir�izione di un punto in �controveTtsia, CQS� non costirtuisce illeppure un atto preparafo1;.i�� di un provvedtimento .giurisdiziooafo. Aillche se la irJchiesta di esso � obbligatoria, fo stesso 1non � vin.colante; e non rileva che esso 1n qualche modo possa .concorrere alla formazione del Ubero conv:incimento del giudice. In secondo luogo, noo apparendo giusti:flicata J:a tesi del .pretore di Bologna �Che il �coosigUo dell'ordine professionale assuma ex lege le funzioni di consulente tecnico predeterminarto ed infungibile peil" '.tutte (1) Sul carattere obbligatorio ma non vincolante del parere dell'ordine profe!Ssionale in dottrina: TORRENTE-RUPERTO, Commentario al codice civile, 1962; in giurisprudenza: Cass., 31 marzo rn66, n. 847, in Giust. civ., 1966, 48�2. 528 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO le controvetr1sie attinenti rul'onorail"io di un professiorusta iscritto aill'albo dell'orddne stesso, ed in 1subordine anche ritenendol:a ammiissibiile, va rHev:ato ,che H giudice iha sempre il potere di nominare 1,llll consuJenite tecnico e di ammettere mezzi distrlllttOil"i allo ,scopo di aoqu1siire elementi e valUibazioni utili .per la determin:a:ziione del ,coonpernso spettante al profess~oniista, di .compiere cio� a codesto, fine date attiv:it� istruttorie (e ,cosi quelle �che nel processo di meil"irllo, din ,contrasto con il suo asSl,llllto, proprio 1quel 1giudlice ha posto in essere, tra il'rutro, affidando 1al consulente tecnico il compito di dire se l'importo ricihiesto fosse o meno adegua- to aUe ,complessive prestazioni .effettuate). Non si pu�, 1tnfine, IIlJOlll oons<tafare "me, ,come ir'.iiconosce lo ,stesso pretore di Bologna in c011Jformit� alla costante giur<ispriudenza, al giudke � daito di discostar.si dal parere. E,gli ha solo l'obbligo dli motivare H rproprio atto (obbligo, oltre tutto, discendente daill'arrt. 11.1, comma pl'imo, del:La Costituzione) e pu� attendetrvi Hberamenrte e pienamente. Non itrova alcun .ostacolo n� � impedito da alouna preclusiooe, per ci� che deve esseTe e �sia acqu:iisifo agli atti il detto parere: e neppure nella ipotesi (nella qua:le rientr&ebbe il. �caso di ispecie), ohe non manchiino le lflall.'IWe proflessi.IOI1Ja�1i e qiueilJLe esis1lenltli prevedlanio isdLo d. oompenisi milllJi ~~ mL, ~h�egllii ha sempl'e I�ll modio dli rirnveni!re illlellJlla dliscip]Jilnia speoitiiica f:: delilla materia o nel 19tstema IllOll'llle o prl�Jnlcilpi 1che gili�J ooosentallllO dii i:: f:: fo decidere iJ ,caso sottoposto al suo giudizio. f:' 1:: 3,, -Esaminati i vari 1profilli di il:legittimiit� 'costiituzionale della r norma den1.1J11ciaita alfa il:uoo delle osservazioni ohe precedono, la questione risulta non fondata. Il Non appare violato :L'art. 24, comma ;secondo, della Costituzione. ~j Non tl'.iileva, infatti, l'assenza di contraddittorio davanti al consiglio <i�l!':: l'orddtne professionale, dato ohe di relativio procedi~en:to � puxamente amministrativo e 1a �gall'lanzia oostiituztonaJ,e della �difesa � operante nei ~i oon:Lronti dJi chi ag1sca in �giudizio per fa tutela dei 1suoi ,diritti e interessi llegittimi. D'altra :parle, ,siccome si � ,sopra osservato, lllel processo non l sussistooo, per l'ipo1tesi m esame, ostacolli o ,impedimenti all'esercizio ' . del dd!rditto di dd:flesia; ed .in paritico1aire, e tira il.'ailittro, ag((Ji dinlteoossatli. � consentito di ilinstare per la nomina di .un ,consulente teMico e di ' chiedere l'ammissione dei mezzi isltruttori .conducenti. ' Non r"icorre neppure l'asser:ito contrasto �Con l'art. 101 della Costi I r :tuzione. lil giudice, nella fattispecie di �CUi al p!l"imo ,oomma de1l'ar,t. 22133 del 'codice 'Civi:le, non viene a 'sottosta�r,e a limiti o ipreclusiorui, di por::: ,,~:: mta speciale o eccezionale, nello .svolgimento dell'attivilt� istruttoria, e non incoortra ostacoli (,che :non ,siano semplici e ;peraltro non ruevanti difi~colt� in futto) ne1la fuirtmaZ'�JO!lle deil 1suo oooVI�IIlJC�imenrto e 1n1eillla i motiviazione dei conseguenti provvedimenti. Ed �, ,costantemente, sogk getto 'soltanto 1al'1a legge. ' .. . t f ~l?!'ffW!i!R~'f?!l!mf~V?!'ffd&~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAJ.E Ed 1infim.e inon pu� d&rsi che col-0tro .che 1svo1g~o una prod:essione per 'la quale vige una .specifica �disciplina ed esiste un ordine pj,enamente il"ioonosciuto �come tale dal legislatore, e coloro che, .invece, svol~o Ul!la diveTsa professione o attivit�, per tl.'eseroi1ifo delJa quale non � costituito aJ.cUIIl ord:ine, 1sd 1irovi!DO �iln posizioni non d1f:llerenti e d� rnmostante, ed i.in maniera ing;Lusti:liicata, 1siano �sottoposti ad .un d:idlferente tvattamento giruridioo. NOIIl ha riJ.iev:o il fatto i�ndfoato nell'ordim.alllZa che nella 1sec01I1da ipotesi, qualora do� &l g�iudiJce tS�ia chiamato a determim. are il compenso dov:uto per l'opera prestata, 1ad UIIl lavoratore auit-0nomo non J:ib&"io professionista o ad un lav�oratore subordiJinato, l'assi~ za di UIIl tecnico � facolrtativa e, 1se disposta, viene effettuaifla e da UIIl .perito liberamente scelto daJ. giudi�e �senza ailcun v'mcolo �oorporaitivo � ed �eventualmente tra tecnici iilJOil appartenenti alla .stessa categoria �professionale dell'ti.1nteressato. E ci�, perch� neH']potesi opposta LI parere del oonsiglio dell'ordim.e !llon � v.incoliainte e, nei termini sopra. detti, non ti.lllcide 'S'ull'attivit� istruttoria e deciisoria del .giudice, dii. guisa che questo viene a trovami �sostanziailmente nclJia .stessa .situazione in cuJi versa qUiallora ne�lJ.a seconda :ipotesi ID'.Olll LSi fuooiia aissiistere dia un comulente 1loonl�ICo: peircil� liJl giudice, acq1.11�JS�lflO ta1gilJiJ aittii fil prurere del consiglio dell'ordine, pu�. nominare, come 1si � .sopra detto, un ie<msulente toonfoo per :liaI'tSi assistere per d.'l �compimento di isingoli atti o per tutto lill .prooedlimento, sceglJJien.dollo oon ampia .~(ISila ipUll"e secondo i orditeci .di cUJi al 1soocmdo ioomma: dtelll':air:t. 61 1ood. proc. 1ciiv.); e iperoh�, dn:ffine, :iiL ccmsitgbilo deill1'�ordWne clte en�ebl1e i:l parere opera m:fulllzione di fini pubblici dstituzionali che itrascendcmo quelli .pa.rticol:ari e oontilllgenti del professiomsta interessato o superano gli im.1leressi che non siano morali o oggettivi dehla categwia, e il consulente tecnico 11.lominato datl gjudLce, in ogni caso, � UIIl suo ausLliario, e le norme �che li.le �diiisciplinano l'aS'SUIIlzione dell'ufficio e �Che iregiolan.o l'esecuzione degli atti clle �gli sono richiesti, assicmTtalllo .una assistenza ~ndipoodente ed impairziiale. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 13 tfebbra:Lo 11974, n. 33 -Pres. BondifucLo - Rel. Rossi -Nicaisitro (n.c.) �c. Istituto Nazionale Assicurazione InfortUIIl'� sul Lav:oro (Avv.rti Fl:amim.i e Cataldi) e Presidente del COII11sigili~ o dJei Mini~stri (sost. avv. .gioo. StartJo Gli!Oil"gl�IO AzmriiJtli:). Previdenza e assistenza -Inabilit� permanente -Diritto alla rendita Prescrizione triennale -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusion.e. Non � fondata, in riferimento aU'art. 38, secoindo comma, deLla Costituzione, ia questione di Legittimit� co�stituziO<nale dell'art. 67, pri 530 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I ~ mo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, deLl'art. 16, primo com{: ma della �egge 19 gennaio 1963 n. 15 e deti'art. 112, primo comma � ; del clP.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ne�lla parte in cui prevedano la pre~ f scrizione triennale del diritto del lavorato<re assiicurato a conseguire la [: i rendita per inabilit� permanente (1). [ (Omissis). -La Corte cosrtituzfonale � -0hiiama.ta a decidere se gli I 1 aT'tt. 67, .primo comma, del r.d. 17 agosto 19315, n. 176�5" li6, .primo comma, de1la legge 19 .gennaio 1963, n. 15, e 112,, primo comma, del !! d.P.R. 30 giuginq l�96'5, n. U24, neUa par.te m cui dispongooo �che 'l'azione pm-�oonsegudre daill'I.N.A.I.L. la rendita per l'mabilirt� permanente si prescrive nel term~e tiriternnale, contrastino o meno �Con il dfil'itto I dei lavoratori ad ottenere adeguati mezzi di V:iita :in �caso di infortunio i o mafattia, di �Cui aH'aa.-t. 38, �se�OOilldo �com.ma, deli:la Costdituzione, assuI mendosi �che n diT�1tto . �aJ.fa rendita dovrebbe essere imprescritUbile. La questione non � fondata. Questa Corte, d!n nummose decisioni, ha gi� affermato che l'art. 38, secondo comma, della Costituzione �attiene 1al,l'adeguamento dei mezzi di ca!I'attere previdenziale alle esi.genz.e di vita deH'in1llo�rtunato, piuttosto che aJ.ile modalit� necessaTie a cooseguilt"li, a meno �che esse siano itJallii da �~OIIIllelt'lsme .i:l 1conse~ento �. Ha pwre !J.'liitenuto piienamente le.gittime le regole .con cui, nel .rtspeitto degli altri precetti cosrtituzionaJ: i, viene condmonata finsorgenza di dati dli.ritti o dli q111esiti � e ddiscdip{ldniailJo �l'esemcizliJO � (,senteinzie n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971). Da taild pr:incitpi ccmsegue facii1m.00Jte ~ia soliuzilOlne deil caso in esame. La norma .impugnata, ;invero, nel .sruncire il termine il;[".iennrue di prescriziooe decorrente, di regola, dalla mandfesrtiazione della malia�ttia professtonaf �e, assolve, nel �Contempo, a due esi�genze fa�centi caipo a11'1.N.A.I.L. e a1l'assicurato: queHa di mettere l'iisrtirtuto �in condizd�oni di dar cor-so ailila !PI'O-OedUJM diii aioooritamenito dlei1l"indlennizmbliiliiJt� de!l[!a maJiartrtli�a iprofessdlcmaJe, poco <bempo dopo che questa :st 1siia Mi :liaitto mand:llestaita, e quell'altra, prop["ia dell'assio.rato, di consegui.re con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita �IP& ,i.a:J.abildit� permanente. Non �sussiste quindi l'ilil.egtttimi..t� prospettaita, posto che questa Corte, esaminando altra volta con la <sentenza n., 116 del 1'969 ~e disposizioni oggi nuovamente impugnate, ha 1gi� dichiarato l'incostttuzionaUit� di quella parte della norma che consentiva il decO!I'rere dei termini di prescrizione anche nei �casi in cui la malattia ptrofesstonale non si fosse (1) La .sentenza 8 luglio 19'69, n. 116, cui la C:o.rte si richiama � pubblicata in questa Rassegna, 1969, I, 797. In dottrina: GALLIGANI, Decadenza e prescrizione nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in Riv. giur. lav., 1970, I, 15. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 531 immediatamente manifestata in :tutta J.a sua girav1t�. E' ,stato ,cos� eliminato ;il r:isohio di una vanificazione dei diritti delJ.'assi1cuiato ,che sono OOIIlJoretamenrte esex;Cli1taibdi1i. nel 1Eimdlile trierrmailie. n'alifuicmde lllJOll pu� igincxra~si il prililClipio generale, prur:e espressamellllte affermato da questa O~,1secOlllido 1CIUi, essendo rlia pire1sorizdJOlllle un modio genooailie d'es1lililztlJooe dei di!ritti, ed attesa l'esigenza di �certezza ,che � alla base della prescriziooe e ,che focca qualunque dirii:tto, essa opera anche nei ccmfronti. .. di quelli �costituzionalmente gaxantiti (sentenza n. 63. del 11966). Neppure pu� fal1si Tiferimento ai diritti inviolabiLi dell'uomo, come � adombrato ne'l11',oo:;dinianza di remissione pur senza espliicito richiamo alJ.'arrt. 2 deHa Carta. L'art. 2 proclama ,J'inderogabi1e valore .di quei sommi beni �Che formano il patrimonio �metrattabile della peirsoo.a umana, ll'imettendone la tutela 1speciifica ad altre norme ,costituziOIIlali o a leg:gi ordinaa.-ie: neHa ispecie ail'l',art. 38 della Costituzione che non rdsuJ.ta affuitto Vli!Olliaito 1diaillle norrme dmpug:nate. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 11974, n. 3'4 -Pres. B-Onifado - Rel. Gionfrida -.P,residente Giunta provinciale di T'rento (Avv. Benvenuti) e P1residente Giunta provi1nciale dii Bolzano (Avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Mmistrd (1sost. avv. gen. Stato Savarese). Regione -Norme di attuazione dello Statuto -Sopravvenuta modifica dell~ S~atuto -Ricorso per illegittimit� delle norme di attuazione -Inammissibilit�. Sono inammissibili i ricorsi proposti nei conjr'Ont.i del d.P.R. 26 gennaio i959, n. 97, contenente le norme di attuazione dez:to Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, per contrasto con le norme della sopravvenuta legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, portante modificazioni deLlo Statuto stesso, in quanto le norme di attuazione, in dipendenza della lor'O intrinseca natura, pe-ndano efficacia, nei limiti in cui le re.lative norme statutarie vengono caducate o modificate (1). (1) Sul 'contrasto, in generale, tra noome ordinarie e legge costituzio'nale successiva, in dottrina: CRISAFULLI, Incostituzionalit� o abrogazi,one? in Giur. cost., 1957, 271. Sulla natura giu!l"idica delle norme di attuazfone: Corte cost., 16 luglio 195:6, n. 20, in Giur. cost., 19516, 6,61, e Corte cost., 20 apri:le 1968, n. 30, in questa Rassegna, 1965, I, 351. 532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAT.O (Omissis). -1. -Con entrambi i ricorsi dn epigrafe indicati, che per J.a 1soistaMail.e didienltlilt� di: oonteinu1Jo ipOlssono essere il'Wulnlilhl, !Si prospettano .questioni Lnvolgenrti la �legittimit� costitUZJionale di v~ie dtsposiziOlrli del d.P.R 26 gennaii.o 1'9'59, n. 97 -�C0111te111ente �Norme di attuazdooe dello Statuto speciale per la Regiooe 'Tu-enti.lllo-ALto Adige ; (approvato con 1eg.ge 1948, n. 5) -per asserto .contrasto con le norme della sopravvenuta leg.ge costituzionale 10 novembre 1971, 111. 1, portante e moditlliiche ed initJe~azruOill�. deL1o StaitUJto ispecd.aWe � oo:zJLdetto. Per effetto di tali modifiche -1si legge �testuailmellllte nel ricorso de1la Prov:ill1cia dii 'Drento ed arnalog.amernte � detto nel riCOll.'�So della Provincia dli Bolmno -risulterebbe, infatti, ora iriconosciwto, a1le ric0il're111ti P�rovdnce, Ull1 � nuovo e pi� amipio 1spa2'Jio di autonomia � : con il quale V�errebbero, appunto, a ocnfHg.gere le ti.indicate di.sposizdooi del d.P.R. 26 genlllaio 1191519, n..97, attuative del precedente modificato Statuto. 2. -I iiicOll.'.si sono inammissibili. Noo occorre qui esaminare �se, cQme aswme i'AvvocatUJra dello Stiarto, gi]:i oott. 57 e segiuenifli. dlelle nOIIJllle tlliJnali e 1tnmsi1torie deilfa legge costituz,iona1le 10 nmnembre 1971, n. 1, le quia1lii !pl1evedono, regolandone le modalit�, l'emanaziooe �di norme di attuazione dello Statuto per il Tire111t�lllo-AJ.rto Adige, quale risulta per effetto deH.e modificazioni e mte~azioni d:i.sposte dalla J.egge medeshna, im.pOll.'tilllO che J.':aittribuziOllle al:le Provmce di Tvento e di Bolzano delle potest� normative e amministrative in essa prev:iiste sia, per la 1SUa operativit�, in ogni caso 1SUbordin,ata all'emanaz,iooe delle nuove norme di attuazione, che per il �settore in questione -quello de:Ll'a.ssistenza e beneficenza pubblica -non � ancora avvenuta. Pur 1se si <ritenesse che aniche :dspetto a.JJe .predette modirficazioni statutarie per fil 'Tu-entino-Alto Amge in questo giiud:iziio assuinte a .parametro, valga i1 principio espresso con le 1Se1t1tenze di questa Corte n. 136 del 1'969 e n. 108 del L971, secondo cui J.a necessit� dii nOll.'IDe di aittuazione non � assoluta, in quanto la fonte statutaria, sec0111do le cir.oostanze, sempre �Che sia precLsa e completa, pu� �essere suifficienite a conferire difettamente a:Lla Regi.ooe o alla ProV�lllcia i potevi tlegislativi e ammindistrativ: i ne11a materia considerata, IIlOlll perci� nella spede tra ile anteriori norme �di iattuazione de1lo Statuto dei 19�48, approvate 1C0111 d.P.R. n. 97 del 1.9519, e ile rusposizioni della legge �costituziona:J.e n. 1 del 1971, cui sti riconoscesse efftcacia 1mmediata e diretta, potrebbe ravvisa�rsi un coo:llitto dn termini dli legittimit� costituzionale. � prO{PII'io infatti della natura e funzione strumentale delle narme di attuaziollle ohe esse 1siano destinate a 1spteg.ru:-e efficacia sino a che ll'i.mall'll'anno in vigore l�e disposizioni statutarie che esse �interpretano o integ.rano. Con la caducazione o modificazione del!le relativ�e norme PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 533 statuta11ie, e nei limiti relativi, le norme dd 1attuazione vengono pertanto a perdere efficacia, in d�pendema della lm-o intrinseca natura. In :altri termini iper J.a pail'te e nei limiti in �Cud alle 11morve norme statutairie si iri-conoscesse applicabiJ1t� dii.Tetta ed immediata, oome le ProviIDce �ricorrenti assumono, .queste sarebbero 1senz'a11tro :Legittimate al .concreto esercizio delle �C01'1rispondenti funzioni Lleg1slative e ammi.rnisbrative. Nei :!:imiti predetti, tale esercimo di funzon:i non potrebbe essere gudicato in termini di v1o1azione delle llloirme .di attuaz1one del 1'9519, benisi potrebbe soltalllto dar luogo a questioni dii legLttimLt� costituzionale o a .conflitti di attriihuzioone con diretto !J:',irfer.imento alJe l[llUove l!lorme statutarie. Lo �stesso � a diire nell'ipotesi m �Cui si verifiloasse wna indebHla invasione da par.te de1Jo Stato o del'l.a Re.g.ione llleHa sfera di competenza assegnata aUa Pvovmcia. Da tali considerazioni di-scende la mammiissibilit� degli attuali riicorsi. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, lll. 40 -Pres. Bon1facio -Rel. Rocchetti. Procedimento penale -Interessi civili -Presunzioni del processo ci vile -Applicabilit� -Art. 489 cod. proc. pen. -Illegittimit� costi tuzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; c.p.p. art. 489). Procedimento penale -Sentenza penale -Capo relativo a interessi civili -Esecutivit� col passaggio in giudicato -Illegittimit� co stituzionale -Esclusione. (Oost. art. 3; c.p.p. art. 489). Non � fondata, con riferimento al principio di uguagLianza, La questione di legittimit� costiPuzionale deU'art. 489 del codice di� procedura penale nelLa pa,rte in cui non prevede l'applicazione, a.i soLi effetti civiLi, delLa presunzione di cui all'art. 2054 del codice civile (1). Non � fondata, con riferimento al principio di uguaglianza, La questione di legittimit� costituzionale deU'art. 489 del codice di procedura penale nella parte imi cui dichiara esecutiva la sentenza penale con il passaggio in giudicato, anche se contiene statuizioni civili sui� danni (2). (1-2) SuH'appUcabilit� deille presunzioni' legali di responsabi.J.irt� ahla azione civile �esercitata nel processo penail.e, in ,senso coruforme all'dnterpretazdone data ~ai11a Covte: PEYRON, Condanna dell'imputato, insufficienza RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 534 (Omissis). '---La prima questione � posta in riferimento all'art. 3 defila Costituzione ed irnvesrte l'art. 489 neilla parte in cui quesito darebbe Jiuogo a una differe;nza di trattamenito in tema di liquidazione dei danni derivanti dalla cilI'Cofazione dei veicoli senz.a 1guiida di 11."0taie, a seconda che ila J.iquiidazione stessa avvenga in sede penail.e ovvero jn succesisivo e sepa1rafo giudizio civile. Ci� perch�, men.tre nella '.P'l"ima j;potesi la liquidazione sairebbe operata suilila base dell'accertamento penaJ.e, irn cui l'onere della prova incombe alil'acc'lLSla, neMa 'seconda essa v&rebbe invece effettuata in base ai p!l"incipi civilistici delil'onere della prova �a ca�rico di chi piroipone la domanda o l'eccezdooe e -nel caso de quo -con l'ausilio delle ;presunzioni di C:ui al iprlmo e al �secondo comma deilil'all"t. 2054 del codice civile. Iii. detto avticoJ.o pone a carico de�l conducente, auto;re dell'evento dannoso, �la pirova di aver fatto !butto i1l possibiile pe�r evitarlo e, nel caso di scontro di veicoli, presume, fino a prova contrada, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in modo eguale a pirodurre il d~mno sub�to dai singoli veicoli. 3. -Secondo il giudice a quo, la difformit� delila vaJutazdone aippairkebbe particolarmente evidente quando si verta in tema di scontro tra veicoli. In. tal caso, �1lforoh� si 1pr.ocede alfa .liquidazione deil danno e la colpa deilla ipavte fos9-non risulti suffi.dentemente provata, si dowebbe, in sede penale, esoludere il concorso e condannaire l'impU1tato all'intero Tis:arcimento, men�tre, .i;n sede ciivile, apip(LiJc1andosi ila ;presuinzi{) IIle di cui ali'airl. 2054 c:c., si dorvirebbe ritenere il. concorao e !Limitaire l'ammontare dei risa(lctmerito alfa met�. 4. -La questione non � fondata. Non � dubbio� che l'azione che la pa.rte dvile propone nel 1giudizio penale � il.'azione che ad essa spetta in base alle leggJ ci'V'i'li. Ci� � detto espressamente nell'art. 185 1c.ip.1p. a proposito della resHtuzione cui l'autore del (leato � obbil.igato, secondo ivi si precisa, � a norma deille il.eggi dviii �. E non ic'� aJ..cuna ragione per dubita1re che il !pl'irndpti.o delfila derivazione da quelle ste,sse il.e.ggi va11ga anche per quanto concerne il risa(lcimento del danino prodotto dal reato (2043 e.e.). di prove sul c&ncorso di colpa della vittima costituita parte civile e presunzione di '.dolpa di cui ait'art. 2054 comma secondo e.e., in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 248; In senso contirarto: Oass. IV, 27 .novembre 1968, STIMILLI, j,n Foro it., 1969, LI, 3�3�6, con nota di CAFERRA, Sulla presunzione di colpa del conducente di veicolo neLl'azione civile nel processo penale; MARZANO, Risarcimento dei danni e presunzioni di diritto nel giudizio penale, in Resp. civ., 1971, 7 ,e TARTAGLIONE, Sull'appUcabilit� delle norme dell'art. 2054 e.e. nel processo penale, in Riv. giur. circ. trasp., 1971, 355. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE L'azione civHe che, 'ai sensi dell'art. 91 c.p.1p., si inserisce nel processo ipenaJ.e, c�lJ.oca�ndosi in esso in via accessoria e, in qualche modo, oobooiddnaita, non pu� perdere, iper effetto di quella mserzione, n� [e isue cavatteristiche sostanzia<Li:, quale ad esempio, ila disponi:birn�, n� qruelJl.e attinenti alfa sfera iprocesisuale che le � proipria, quali il <principio della dom~da, il limite del petitum e il su� stesso sistema rprobatorfo. � Ne discende che il giudice penale, allorch�, applicati i pll'incipi propri 1del processo pena1le e pervenuto, a se1guito dell'ac,cer:tamento dei fatti, alla CQIIlJdairm:a dehl'impruta.to, passa a dec�tdere delJ.e domande civili di restituzione e di risarictmento, � tenuto a fare a1piplfoazion�e dei principi che regolano l'azione civi~e. E come non si dubita elle egli debba decidere solo se w � ila domanda della pa�rte. e non oltre i limiti idi questa, cosi non pu� nemmeno dubitam che egli debba rispettare i principi relativi all'onere della prova e debba tra gli altri ap�p1irca! I'e 'l'art. 20.54 del codd1ce civile. Egli fOlllder� quindi gli aiccertamen.ti da compiere ai fini dehl'esa. me delJ.'azione civi,J.e su quelili comipiuti :in S'ede penale, ma quando, per ill differente Teg1me probatorio, dovesse pervenilre a risuilfati diversi, se ne discoster�, senza 1che da ci� derivi ailCIUIIl contrasto loigLco Cihe rpossa rendere pe:riplesso il contenuto dehla decisione, in raippQII'to aMa quale, se discordanza c'�, essa deriva dalla le~ge che �risponde a principi della cui razionalit� non si discute e non si dubita. . L'even�tuale .dJ.scordanza che ne derivasse tra J.e due rpa~ti di una stessa sentenza non impUcherebbe p~ci� 1contr.aiddittoriet� di giudicati e non sarebbe comunque pi� ir:i!levante di quanito1 non fo sia se le decilSlioni, II'ellative a una stessa fattispecie costituente 'reato e iprodrutitiva di� danni, ven.gano assun.te in due diversi giudizi, queUo penale e quehlo icivile installlrati sepall'afame'll!te e successivamente. Dato quanto sopra, e cio� ahle due azioni, Ja penale e la civi1le, anche se congiuntamente eser'citate, vadano appHcati principi propll'i a <Ciascuna �di �esse, la sollevata questione di costituzionalit�, basata su premesse diverse, deve esisere dichiairata non folilda.ta. 5. -Anclle 1a seconda questione di legittimit� costituzionaile tnveste la disciplina disposta dall'art. 489, sotto il diverso aspetto del reg, ime 1co1IJJcernente il'esecutivit� del:la sentenza. La QII'idinanza di ll'imessione osserva 'ohe, mentre :nel processo civHe � consenttto al giudice di dichiara.re proivvisoriamernte esecutiva la decisrone di primo grado (all't. 2'82 1c.ip.c.) ed il ricorso .per Cassazione non .sospende que1la prommziarba in grado di appehlo (art. 373 c.p.c.), ile disposizioni dlilla sentenza di 1co1IJJdanina ireilativa ai d8Jltlltli:, emessa �in un processo penale, acquistano forza esecutiva solo dopo il pa1ssa1ggio in gillldLcato. Questa RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 536 difformit� idi regime darrebbe luogo, secondo il giudice a quo, a<Lla violazio! n.e de1l'a,rt. 3 de1la Cootitu7liJone. La questione non � fondata, giacch� �rientra nella d1screzionalit� deil. (l.egi!SLatore istaituire i casi ed il momento in oui la sentenza diventa tttolo esecutivo e non pu� ritenersi d.trn"azionale \la sceilta del (l.egisla.itorre di assog1gettare ad 'Uilicit� di rregime ~la sentenza emessa m llllI1 iprocesoo penale, senza distinguerre le sue disipOtSizi.oini, secOO]do che cadarno siul.J.' azioine 1pooaJ.e ovvero \Sl\l quella civile. Giova .perra1tro osserrvarre che la �recente \leg1ge 15 dicembre 1'972, n. 773, illltroducendo in materia una not~oile innovazfone 1per quanto rriiguaIDda l'assegnazione di iUIIla prOIVvisionale, ha attenuato ~a .rigidit� di siffatta disciiplma. -(Omi~sis). CORTE OOSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 41 -Pres. Bonifacio -Rei. De Ma.1100 -Lottatord: (in. c.) e Presidoo.ite Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Carrafa). Possesso e azioni possessorie -Convenuto -Azione petitoria -Divieto durante il ~iudizio possessorio -Ille~ittimit� costituzionale Esclusione. (Cost. artt. 3, 24 e 42; c.p.c. 705 primo comma). Non � fondata, con riferimento ai principi di uguaglianza, di difesa e di Puteia della propriet� privatia., ia questione� di Legittimit� costituziomate deU'art. 705, primo comma, del codice di proce�dura civite, che vieta ai convenuto in sede p088essoria dri proporre giudiizio petitorio finch� noin sia definito� ii giudizio possessorio e� ia decisione non sia stata eseguita (1). (Omiss.is). -3. -Prima di 1procedere all'esame delie proposte questioini � nec�essario tener presente che il fondamento 1g1urrtruco del!la parrticolarre itUJtela �giurisdizi!onale ohe fa ieg.ge (arrtt. 1168-1170 cod. civ.) accorda al po1S1Sesso va I"kerrcato nel!l'interesse pubblico di evitarre e� il.imitare a1l massimo iii. tiwbamento delila convivenza civile che, aiLtrimenti, potrebbe derivare attraverso azioini e reazioni che, del Testo, nei casi pi� �gravi, formano aiddi>rittu1ra oggetto di sanzioni penaJi (aT'tt. 392, 319,3, 631, 634 cod. pen.). Di qui il.'esigenza che sia il pi� rapidamente possibile ristabilito il.o stato di! fatto anteriore a1fo spoglio o al tiwbamento deil. po1SSesso, alfa qua1le appun�to con quella particolaire tutela il Jegislafore ha �ritenuto di provvederre. (1) In giudsprodenza, 1su1la nozione di gi-uddzio pe�titorio: Cass. Sez. Il, 20 apri.Le 1968 n. 1213, in Foro it. 1968, I, 1875. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Ne consegue che aUa stregua di, qua1I1to precede ile proposte questiollli risultano mfoIJJdate sotto tutti i prospettati prod�.U: a) Comd1I1ciando dal prod�.lo delila violaziooe dell'art. 24 della Cootiituzione, in quanto prospettato da entrambe le m'dilllanze di rinvio, va osservato cihe, secondo una costante gimisprudenza di questa Corte (sentenze n. 24 del 1973, n. 150 e n. 57 del 1972, n. 5�5 del 1971 e le altre ivi irichiamate), l'eserrcdzio del di.ritto di difesa pu� vall.'iamenrte e va1Hdamernt�e essere regolato dal legdslarto�re in relazione alle pa�rrtilcofari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli interessi da tutelaire, purch� non sia svuotato del suo contenuto. Nel caso in esame i1l ilegislatoire noo ha affatto privato sostanzialmente -come st sosrti�ea1e nelle o�rdin.anze di rimessione -il coovernuto nel giudizio .poosessoiI'io della tutela del suo diritto di propriet�, ma ne ha solo regolato l'esercizio, tenellldo conto del1a concorirenza dell'mteresse pwbbtl.ko alfa tutela autoooma e prioll'itaria del possesso (che viene meno solo quando lo stesso attore in possessoirio vi :l'11nu111ci) con il conttr:astimte mteresse deJ. convenuto di fwr valere innanzitutto il suo preteso diritto di propriet�. Va tenuto presente al riguardo che nei lavori preparatoci del vigente codice� di' procedura civile si discusse ampiamente -ancorch� aiHoira :il diritto di difesa non fosse costituziooalmente protetto -circa l'aboUzione del divieto di proporre giudizio petitocio nella pellldenza del giud!izio possessorio, divieto che l'art. 443 del precedente codice prevedeva anche nei co~onti dell'attooe in p01S1Sessoirio. � afPIPUUto nella sua discreziooaUt�, insi1I1dacabile in questa sede, che iil legislatore, per le prevalenti esigenz.e delJ.'dnteresse pubblico, ha scelto la soluzione intermedfa dell'art. 705 ora denunciato, non privando affatto, pe11." altro, il coovenuto nel giudizio possessorio della itutela deil suo dkitto reale, ma po\Sttcipandola alfa esecuzione della deciiosione iresa in if;a,le giudizio. � vero Clhe, con ci�, il principio deill'economia dei gill.lldizi viene sacrificato ad un'esigenza ritenuta superiio�re, ma -a parte che 1;a1le principio non ha carattere costituzionale -deve consideraTSi che nooostante i,l giudice deil petitorio possa essere diveirso da quello del possessorto, non si poosono verificare coofl.itti di giudicati, stante che divenii sooo petitum e causa petendi delle azioni ipetitoiI'ie e :possessorie. b) Neppme siussiste la denunciata violazione del prind.ipio di egua1gJ.ianza perch�, mentre l'attQII'e in poosessoll."io pu� agke contestual mente aDJcl�e in petitorio, ilo stesso non ipU� fare il convenuto. Incfa:tti fil legislatore, nella sua discreziona:Ut�, che noo appare vi ziata da irira1gionevolezza, ha doVlUJto c001JSiderare 1a diven.U� deiHa lo�ro posizione �IIl quanto, esseIJJdo a�ttore nel giudizio rposses:soirio colui che afferma di aver subito la turbativa del possesso e convenuto colui che i'avrrebbe rposta iln essere, � solo itl. primo (e non anche il convenuto) ad RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 538 essere 'ti.itolaire delJ.'interesse, che J.'ordinamento garantisce, di ottenere ant omnia ila restitutio in integrum. c) Non pu� ritenerisr, infine, che J.a denUillziata noirma violi il.a garanzia costituzionale della propriet� -come ritiene fil pretore di Sarn�t'Elipidio a Mare, in relazione all'art. 42 della Costituzione -, giacch� q<Uest'ultima norma non vieta al legilSlatore di :rego1a�re COillJgil"Uamente �l'esercizio delle azioni a sua tutela. L'art. 705 c.ip.c. non limita H. diritto di propriet� del conven'lLto nel giiuddzio posseissorio, che in costanza di esso resta infa.tto, ma ne regola sofo l'esercizio, coo11diillando l'azione petitoria con quella possessorfa in maniera cooiforme ail!l'iinteresse pubblico e senza affatto privare il proprietario, a tempo debito, di ogni integirale tutela del suo diritto. E non � senza importanza, al riguardo, H fatto che dil convenuto irn rpossessoirio ipu� sempre :llar~ �estinguere il relativo ;processo, cosi riacquistando la potest� di agJire in petitorio, spOillJtarneamente recedendo , dallo spogilio o dalla twrbativa. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 42 -Pres. Bonirfacio -Rel. Caipalozza. Procedimento penale -Custodia preventiva -Limiti -Art. 272 cod. proc. pen. -Giudizi di competenza pretorile -Illegittimit� costituzionale. (Cast. art. 13, quinto comma; c.p.p. art 272; 1. lo maggio 19't-O, n. 192, art. 1). � costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi sulla carcerazione preventiva, l'art. 272, terzo comma, del codice di procedure civile, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legge 10 maggio 1970, n. 192, convertito, con modiificiazioni, nella le�gge 1� luglio 1970, n. 406, limitatamente alLe parole � e non � stato emesso il decreto di citazione� a giudizio � che esclu�oino ogwi limite alla detenzione preventiiv1a nei casi in cu~, nei giudizi di competenza preitorrile, il de1creto 8ia stato emesso o, tratbandosi di giudizio direttissmo,. non debba essere emeS\Slo (1). (Om'Lssis). -2. -Per eff.etto de1l'ineiJSo � e non � stato emesso il decireto, idi citazione a ,gtudizio �, cOillJtenuto rnel terzo comma deill'amcoilo 27�2 cod. proc. pen., avvi�erne ohe nei procedimenti id:i COOllJPetenza (1) La questione ~ar0e ora �superata dalla normativa introdotta con il d.1. 11 1aprile 1974, n. �99 che per i procedimenti dd competenza del pil'eto[' e fissa in quattro mesi il termine massimo della .car.cera2iione preV'erntiva anteriore a1l!la sentenzia d,i primo gil'ado. PARTE I, SEZ. I, GIURI1i1PRUDENZA COSTITUZIONALE 539 del ipretore, quando il decreto sia stato emesso o, 1Jra,ttooidom di iprocedimento col r�tto 1diretti1S1S1imo, .norn debba essere emesso, J.a ldeternzione preverutiiva norn ha pi� 'limite, posto ohe i .termini e .globa11i � massimi, !Pari al doppoi di quellli stabiliti per 1a fase istruttoria (arrt. 272, quinto comma), ir.iguairdaho i processi con istriuzione formale di: cui t1 :primo comma dello stesso articolo. 3. ~ Non � ipossibi'.l.e trastfertre H meocarnismo dell'aa:t. 272, qutnto comma, cod. proc. pen., irn relazione aJ. iprimo comma, ai gillldizi ipre-. tori:l:i, che -celebrati col rito oodinm'io o col rito diirettissimo -con. ceirrnono delitti di modesta entit� quoad poenam e reati ccmtravven zionali. Il contesto legiislativo non lo consente n� dal punto di vista letterale, n� dal !PUlltO di vista logiico. Non da:l punto di vista letteira'.Le, perch� il'art. 272 non prevede iii iraddopipio del termine dii caricerazione preventiva per li giudizi ipreto rili. E, d'ailtra parte, hl. terzo comma � eterogen�eo rispe.tto al combi nato diisposto del quint~ e del primo comma, attinenti a delitti che :im iporngorno o ccmse.:ntono :il mandato di cattura e per cm -irilpetesi -si iprocede con istruttoria formale. Norn dal purnto di vista fog�JCo, perch� lo slittamento dei termini de11a catl'cerazione :preventiva 1daMa fase istruttoria (quarnido vi sia) alle fasi e ai gradi successivi, po�11terebbe ai trenita giorni al doppio dei termirni, assai pi� !l:unighd, del primo comma. 4. -L'aissurnta <SO�luzione iriisulta tanto pi� razionale se si tengano presenti i reati irilspetto a�i quali la legge norn auto!l'dzza l'emi1S1Sione del mandato di 'ca.ttura e per i qua.Li, tuttavia, vi sia stato M"ll:'esto in flagranza, in quanto la 'Protrazione della carcerazione ;preventiv�a � consentita soltanto ove si 'proceda per diirettissima (a,rt. 269, in :re!l.azione .ailil'a~. 2�46, terzo comma, cod. iproc. pen.; vedasi alDJChe la sootenza rn. 173 del 1971 di questa Corte), nella !l'agionevole presunzione che il giudizio sia senza indugio definito, come vuole, awurnto, ila speciali�t� del rito. 5. -Non si pu� ritenere ohe il piredetto inciso sia divenuto irnaipplicaibiJ. e per effetto della sentenza n. 64 del 1970 della Corte, giaoch� essa ebbe ad oggetto l'art. 272 cod. proc. pen. nel testo previ.gente aille modifiche in.trodotte dal d.l. 1� maggio 1970, n. 192, con'Veirtito, com modificazioni, neilla legge 1� luglio 1970, n. 406. 6. -Restando, per aiJ.tro, valide ed attuali fo iragiorni che ebbero ad irnidurre 'la Corte a dicihiairare costitu2lionalmente ililegittimo il'irnicd:so alilo �ra cenisurato, ana medesima statuizione dovr� pervenirsi irispetto a quello (iidentico) contenuto nehla norma viigente, che, siCJCome � detto al rn. 2, irisulta iJn pun�tuale contrasto com l'art. 13 rdehla Costituzione. 4 540 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 7. -� assoo:bito il richiamo all'art. 3, !Primo comma, Cost., men, tre noo soccocre l'art. 27, �Secondo comma, 1pereh� 1a cairceraziooe preventiva � compatibile col iprinciipio di illO!O coLpevolezza (vedasi Ja citata sentenza n. 64 del 1970 di questa Corte). 8. -A seguito deUa dichiaira2li.IQ!Oe di illegittimi<t� costituzionale de1ll'inciso, H termm�e massimo di carcerazione preventiva, m tutti i procedimenti di competenza del ipretore, � di trenta giOt'!Oi, quale che si:a il reato iper il qua-le si procede e quale che sia il ir1to processua�le. 9. -Perdono cosi cooisisitenza le censure all'art. 236, quarto coon� ma, cod. iproc. pen. e aU'art. 275, primo comma, defilo stesso codice nel testo modificato dal d.11; ID. 19-2 del 1970 e dalla tlegge n. 406 del 1970, darppoich� la pi� estesa sfera di aipplicabtlit� del �terzo �comma dell'art. 272, a seguito della presente ipronunzia, coipre le ipotesi da cui avevano ipireso le mosse 1:e ovdinanze di rimessione del itribuna1le di Genova e del .tribunale di Roona. 10. -Resta, ovviamente, nel potere disc!l'eziollli:lle del Jegtslatore di~ sciiplinare in modo divel"So la materia, puvch� sia Semipire previsto e assicurato un tell'lmine massdmo d:i call.'ICerazione preventiva. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 45 -Pres. Bonifacio -Rel. De Mairco-Montanari (avv. Capaocioli) c. INAIL (avv. Fontana) e Piresidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Savarese). Previdenza e assistenza -Infortuni sul lavoro -Assicurazione obbligatoria -Recidiva nelle violazioni -Conseguenze -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 51). Non � fondata, con riferimento al principio di ugu_aglianza, la quest~one di legittimit�, costituzionale deli'art. 51 del Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 sull'assicurazione contro gLi infortuni sul lavoro e le malattie professionali che, nel caso di recidiva in una delle infrazioni di cui al precedente art. 50, preve.de l'obbligo del datore di lavoro di rifondere agli istituti assicuratori le indennit� co'l'risposte ai lavoratori che abbiano sub�to infortunio (1). (1) La Corte si � sostanziailmente II"ichiamata alle oogomerJJtazioni esposte nella IJTecedente, sentenza 23 maggio 1973, n. 64. In questa Rassegna 1973, I, 821. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 541 CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 46 -Pres. Bonilfa~ cio -Rel. Rosisi -Cantina sociale sette colli (avv. Zavattaro Ardizzi) c. INPS (avv.ti Gioogi e Traverso). Previdenza e assistenza -Assegni familiari -Controversie -Azione giudiziaria -Previo ricorso amministrativo -Illegittimit� costi tuzionale -Esclusione. (Cost. artt. 24 e 113; c.p.c. art. 460; t.u. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 57 e 58). Non sono fondate, con riferimento ai principi di difesa e di tutela contro gli atti della pubblica amministrazione, le questiolfl,i di legittimit� cootituzionale dell'art. 460 del codice di proce:d,ura civile e,. degli artt. 57 e 58 del Testo unico 30 maggio 1955, n. 797 sugU assegni famibiari nella parte in cui cqndiziOlfl,llnO l'esercizio dell'azione giudiziaria in tlema di assegni familiari alla prev~a proposizione di un rfooll"so amministrativo e stabiliscono brevi termini di decadenza per proporre l'azone giudiziaria (1). (1) La questione risollta dalil:a Corte ha ora periso ogni ll"il�ev>anza per effetto del nuovo testo dell'art. 443 c.p.c., introdotto �con ila legge 11 agosto 1973, n. 533, �che !PI"evede non pi� l'improponibilit� ideHa domanda ma la sospensione del giudizio fino al rtermi:ne dei 'IJ(l"ocedimenti 1a:mm.inistrativi. CORTE COSTITUZIONALE, 27 febbraio 1974, n. 47 -Pres. Bonifacio -Rel. Gionfrida. Costituzione della Repubblica -Questioni di costituzionalit� -Rilevanza -Fattispecie in tema di impugnabilit� di sentenza istruttoria -Irrilevanza. (1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.p, art. 387). � inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimit� costituzionale deH'art. 387, comrna primo, del codice di proceduro penale, solievata sotto il profilo che solo il pubblico ministero e non .anche l'imputato potrebbe impugnare la sentenza istruttoria, ove nel giudizio a quo sia stato interposto appello soltanto idal pubblico ministero e non anche dall'imputato (1). (1) La Corte ha fatto aipp�l1kaziioine dei priinciipi pi� vo1lte enunciati in tema di rHevanza deHa questione �di .costi:tuzionaUt�: cfr., da ultimo, sent. 30 gennaio 1974, n. 20 in questa Rassegna 1974, I, 310. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 542 CORTE COSTITUZIONALE, 6 m.axzo 1974, n. 53 -Pres. Bonifacio R �el. Astuti -Sevgi Ma.ria ed �af.Ltri (avv.ti Orilando Cascio, Se1vaig1gi, MaJ..geri e Campolo) e Presidente C01I1Si.glio idei Mindtsbri (Sost. Avv. Gen." Stato Savarese). Contratti agrari -Equiparazione alle enfiteusi -Illegittimit� costi tuzionale. (Cost. art. 3; I. 18 dicembre 1970. n. 1138, art. 3). Enfiteusi -Enfiteusi urbane -Estensione della disciplina delle enfiteusi rustiche -Illegittimit� costituzionale parziale. (Cost. artt. 3 e 42; I. 18 dicembre 1!,170, n. 1138, artt. 9, 10, 11 e 12). E' costituzionalmente illegittimo, per violazion.e del prinoi.pio di uguagUanza, l'art. 3 della legge 18 diioembre 1970, n. 1138 che ha esteso ai contratti agr,ari, anche� di natura associatiiv1a, ed ai contratU dii affitto con cLausola migUorativa, il nuovo re�gime deil'enfiteusi introdotJtlo dalla ie�gge 22 luglio 1966, n. 607 e daLla stessa legge 18 diicembre 1970, n. 1138 (1). Non � fondata, in riferimento ai principi di uguaglianza e di tute l.a delia propriet� priv1ata, La question.e di legit.timit� costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 12 dell.a legge 18 dicembre 1970, c�he emendono il regime delLe e'lifitue�Sti. di fondi rustici aHe enfiteusi urbane ed e�ificatorie; mentre sono costituzionalmente ilLegittimi, per vio1lazione. dell'mrt. 42 delia Costituzione, gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 de�lla stessa legge� 18 dicembre 1970, n. 1138, limitatamente alte parti iln cui comprendorno nella nuova normativa 1anche i mppOT'ti di enfitierusi urbana ed edificatoria costituibi successivamente alla data del 28 ottobre 1941 (2). (Omissis) . .:__ Aippare anzitutto manid:esta la violazione del pdnclipio di eguaglianza sancito daM'art. 3 delia Costituziooe, che si � concretaita ne1l'estell1Siooe � del!la riiuova disciplina normativa dettaita iper� i ;rapporti ernfiteuUci dalle le~gi 2,2 1wgilio 1966, n. 607, e 18 dicembre 1970, n. 113�8, al ireigolamoofo di !l'apporti giuri�tici essenzialmente diversi. La nuova noo:matiiva, dilretta a favorire gli ein&euti di fondi rnstici per motivi di o~dine economico-sociale, aigevofa1JJdo il.'aff.rancaziooe con pi� convenienti criteri di determinazione der ca1noni e dei capitaWi d'affT'a1nco, e con pi� irapide e sommatri:e f()['ffie di proc�edimen-� to, era igi� stata oggetto, media1I1te il disposto dell'art. 13 dellila ilegge n. 607 del 1966, dr, estensione a.id amrpie cah~gori:e idi ira1pporti di con( 1-2) La Corte ha :fiatto appliJcazione dei prilncipi gi� enu.nciiaiti dn materia con l1e precedenti sentenze 28 aprile 19-66, n. 30 e 21 marzo 1969, n. 37, in questa Rassegna 19o66, I, 498 ed ivi, 1969, I, 21�2, PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE cessione fondiaria, .aventi tutte contenuto e cw-atteri analoghi o affini a que1li t:ilpici del ir~iporto enfiteuti.co; e la fogLttimtt� costituzionale di dette disposizioni era stata riconosciuta da questa Corte con T]goroso rMerim.ento alfa stretta interipretazione dei 1requi1siti che, 1per ciascuna categoria di rrappo�rti, potevano giustificare la equ]parazione ail. regime proprio delil'enfiteusi, suiHa base degli accertamenti deferiti aUa competenza dei 1gi.udici di merito_ sulle sing<>ile concerete sttuazioni di fatto e di diritto. Con la nol'IJila dell'art. 3, mediante sommario ri!ll:vio a1le disposi'zioni dell'art. 13 della 1precedente legge, che cOiilteneva a sua volta run semplice rinvio, H nuovo r~gime introdotto per l'enfiteusi � stato 'll!lteriormente esteso, disponendone il'ind1scriminata aippl!icabillit� a tutti i contratti eiraipporti, aniche di natura associativa, di colonia e di affitto eon clausola miglio�rata.ria, 1con l'unka cOilJ.dizrone ohe siano state eseguite sul fondo, dal colono, �affittuairio o coocessionario, o da un iloll:'o dante causa, pe.re �di tras:formazione fondiaria e agraria di cairattere sostanziale e permanente di qualunque tipo. Non oocorre sotto>lineare 1l'amipdezza di questa estensione, 1che comprende ogni forma di colonia parziaria e di affitto ir:u.stico, senza consroeraire il.a m1sura della �pal'tecipazione del concedente all'impresa agii-a._ . ria,� senza nemmeno richiederre ehe il concessionario debba essere coltiv �atoire diretto, e senza tener conto de1la dmata del rapporto, n� della � co1ndizione oggettiva del fondo, quanto ad estensione, importanza degli inivestimenti effettuati dal proprietario, natuta �delil.e �colture; cihe determ1na in modo generico il requisito dei mtgiltorameruti, accomunando oiperre di trasformazione fondiaria ed agrar.ia � di qualunque tipo�, dndiipendentemente da qualsiasi contro1Jlo cirica la loiro stcuira 'll!tilit� per ili. fondo e peir la prod1U.zione (c:fir. art. 1632 codice civile), o circa la risponidenza a�1l'interesse 1gen,erale della produzione agrairda (cl!". a:ctiilcofo uni.co !legge 13 1giugino 1961, n. 527); che, infine, 1riconoscendo al concedente, a1Jl'atto della �affirancazione, il 1diritto al rimboirso integiriafJ:e delle spese ahtidpate, non soltanto esc1UJde ogni sua pa!l"teciipazione ail.l'incll" elll.ento di vafore conseguito dal fondo iper �effetto degi1i eseguiti m.igJforamen.ti, tanto nei rapporti di tipo associativo. quanto in quel!1i di tiipo commutativo, ma attriibuisice ad escilusivo vanta1g,gfo del concessionall:' io anche i miglioramenti effettuati in base ad an1ticiipazione delle spese ad opera del concedente. 5. -Il contriaisto 1con il princiipio di� eguaglianza si aipipaiil.esa anche in irill'erimento alle 1di1spos.izioni degli artt. 41, primo 1comma, .e 42 de1la Costituzione, che :riconoscono e .ga1ranttscono la lilbert� dell'.inizia1tiva ecbnomica .privata, e la propriet� fondiaria �privata, ne.i 1Umiti staibfilirti dallo stesso a.J:'t. 42 e daU'art. 44. L'iniziatiiva economica dei pro1pdetairi di tel'reni �ag>dcoli, �Che non possano o non intendano condurli .in eco 544 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nomia dketta, si concreta precisamente nell'esercizio dell'autonomia negozia1'e, osisia nella scelta deNe forme di conduzione e gestione dei fondi, media!llite ll:a costHmzione dei pi� diversi rappo!t'ii �di concessione fondra(l'ia o agraria. Sotto questo profilo, non oc.cooce 1porre in rilievo iLa profo1nda, radica�le differenza tra la scelta del iproprietario ohe abbia ritenuto di 1concedere un fondo in enfiteusi, perpetua o a lungo termine, costituendo a favore del CO!lliCesisiona.rio un diritto reale di pieno godimento, liberamente dispo!ll:i:bile, e la scelta del 1proiprieta(l'io ohe, nella impossibillit�, anche tempo(l'anea, di condurre direttamente llllil �fondo, abbia ~nvece in.teso attuare un raipporto :puramente obbiligatorio, 1sia 1di natura J.ocaitizia, mediante 1contratto �di affitto ad un rprivarto �i:miprendiitoire o ad un coltivatore diretto, a termine o senza detemni1nazione di tempo (cfr. a:ritt. 16�29 e 1630 codiice civ.i.le), sia :di natma associativa, medi�ainte contratto dr cO!l.onia parziaria, 1caratterizzato dali'obbli.go del colono �di iprestaire il proiprio 1lavoiro secondo le direttive deJ. concedente (<cdlr. a['!j;t. 2164 e 2167 codice civile). La nama giuir~dica iprorpria di questi contratti agrad, come di .aW1;ri oonitratti 1Jilpici o atipici in uso nelJ.e diverse ll'egfoni italiane, non pu� ritenel"ISi. modHiicata sootanziamente daJ.la ipresenza della 1cJ.ausola migld. oritaria, che costituisce 'lllI1a del!le 1condizioni consuetudinarie o convenziooaJ. i del rapporto, ma non appail"e, di per s�, sufficiente a determilnai: rine il'assimilazione o equ.i(pairaziooe all'�enfiteusi, n� a 1giuJStificarne la tras:foirmazione da temporanei (anche se proirogati ex lege), a perpetui. 1Si deve dcoXldare, ail. r.igual"ldo, che l'obbligo imposto �ail. cO!Drluittore di attuare migliorie, mediante �l'aippo['!j;o idi lavoro ed �anche di �Caipiitail. e proprio, noo modifica �~i elementi essenziali tipici del il'\afPPOlrto che, come � stato riconoociuto dalla gimislpr1udenza, ;rimane sempire un affitto. Si � discusso in dottrina se la distinzione tra affitto semipldce e ad meLiQll"andum rpotesse ritenersi ancora .giiuls1Jificata dopo clle dil 1codice ci'ViJ.e aveva riconosciuto alll.'affittuario dil dill'itto ad indennizzo iper le mi.gJ.iorie eseguite (clr. art. 1633), potendo ormai s01Stenemi che ogni affitto :rustico foose per siua nia�tma ad meUoirandum, dato che ogni af! f�..ttua;rio aveva, nei -Id.miti e con le modalit� presciritte, la facoil.t� di mi~ iorare il forudo e pretendere di essere iinden.nizzato. Effettivamente il.'ilStanza del mi.gJ.ioramento � oggi �intrinseca a tutte le forme di .gestione dell'impresa agraria: e ,giustamente 1a nuo'Va discirpJ.ina de!Ll'affitto di fondi rustici introdotta con la leg;ge 11 febbraio 1971, n. 11, in cO!lliSiiderazione de1l'interesse ipubblico aUo svilwppo qualllititativo e quail. itati'Vo della produzione a.gil"aria, ha �attribuito anche all'affittuario le ;pi� ampie �iniziative di oil"ganizzazione e di gesti<JITT.e !'i.chieste dalla ra~ionaile coltiv�azione del fondo, daU'aJ.levamento di animali, o dal- l'ese:riclizio delle attivit� connesse, indipendentemente dahl'esistenza di clausola migliorataria, anzi commmando la nullit� �di ogni clausola convenzionale J.imitatrke dei 1poteri ricono1sc1uti 1all'affittuario per l'eS'ecu- I .. -i ~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 545 ziooe di miglioramenti (titolo II, art. 10 e seguenti:). Anafogo discoo:so si impooe, con anche maggiore evidenza, per i rapporti di coloni�a .parziaria ad meliorandum, data ila struttura associativa 1del raipporto, per cui d:l concedente, con poteri di di-rezione, partecipa ai rischi ed utili dell'impresa, e concorre di irego1a coo apporti in denaro� e in natura a.il.l'esecuzione di opere di rtralSifo:rimaziooe e mig.Uoramento (come 1risulta, ad esempio, dalle clausole del contratto col!lettivo che regola la �cOllonia migliorataria siciliana). La estensione a questi contratti �agrari tipici del regime iproprio dei iraP1Poo::ti di tipo enfiteutico, coo J.a 1cOI11Seguente faco!l:t� di atfu�ancazdpne, noo potrebbe nemmeno trovare giustificazione nel fatto della esecuzione dii opere di miglioramento di carattere sostanziali.e �e permanen� te, di quaiLwnque tipo. Negli sviluppi anche �recenti del nostiro oodinamento positirvo, l'iniziativa e l'esecuzione di .tali opere, di tirasformaziooe fondiaria come dd miglioramento agrario, da parte dei c001Ces.sionari di foodi l"Ustici altrui: in base a contratti di tipo associativo o comtmutativo, non hanno mai costituito titolo iper l'acqu1isto della rpropriet�, ma unicamente per Ila cr.iJduzione idru canooi, per la proroga dei! rapporti, per la corresponsiooe �di una giusta dndennit�. Ancihe nell'enfiteusi, del resto, l'acquisto della prorpriet� si rpu� consegwre solo mediante iJ. pagamento del capita.t� d'affranco, e non gi� come eff�etto deLle eseguite migliorie, per quanto importanti e pregevoli :possano essere. Non vi � dunque motivo di ammettere cihe H tlegislaitore possa mutare la na.tura e ila 1causa del contrartto, trasfocmando un rappocto obbligatorio tilpiico, previsto �e tdiscirplinato dahla legge come fonte di diritti di credito, di carattere .temporaneo, ainohe se dn T'egime di �proroga legaie, in iun rapporto reale peripetuo, con facolrt� di immediato aff.ranco, .prescindendo da qualsiasi reqlliisito di durrata, e in a.perto contrasto con la libera vofont� negoziale deHe parti. 6 .. -Si deve aJ.tresl riicoooscere il contrasto con gli artt. 3 e 42 deilila Costituzione, risultante dall'estensiooe ai 1contratti dii �colonia e di affitto ieon clausola migliorataria delle disposizioni delle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970 iI'elartiv'e al!l'affrancazione. GJ.i stesisi criteri di determinazione dei �canoni e dei :Capitali di aff�ra!IlJco, sta.bi.liti per il.'a:ffirancazione dei fondi �erufiteuticd, a titolo cori:dspettivo dell.ila estiin: zJi!one del dominio diretto, ovvero dei canoni enfiteutici e prestazioni fondia1rie assiimiilate, dovrebbero essere applicati per dli. rtra~erimento della prorpriet� a favo1re dei 1coloni o �affittuari, �titofa.ri di raiprpooti obbligato1ri, prescindendo, inoltire, da qualsiasi valutazione deltle ev�entuaJ. i pertinenze del fondo, attrezzature e scorte. L'i:rrazionaUt� della equipairazione a.U'enfiteusi appare evidente, considerando la profonda differenza .tra la situazione giurddica del concedente dJn erufiteusi, oui appartiene sofo ila cosiiddetta nuda iproipriet�, aveirido egli a 'SUO teo:nipCJ. 546 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cedruto al!l'enfi.teuta ogi!li potere attuale di godtmooto e di di1sposizione, e quella idei pieno proprietario, che tale �ritmane anche quando abbia concesso temporaneamente ad al!trri iJ. suo fondo con contratti di co[onia o di affitto, sia pur con claUJ.Sola migliorataria. Nulla pu� .giusitificall'e li.a sperequa:zione che si vell'mcherebibe ca11coilando il capiJtale di affll'alllJco a norma dehl'art. 9,� a danno del proprietarrio (ancihe medio o rpiccoJ.o, o 1coiltivatore d�iretto), e a beneficio del concessionario (che pu� anche non essere coltivatore diretto, oppure essere pirrivo idi forze di ilarvOll'o e di ca1piitali' �adeguati a1la 'COIIlJduztone del folrlldo), 1senza ohe :ricorra alcuno dei fi.ni economici e soci.�J.i p:revtsti daJ.l'al't. 44 della Costituzione, e senza quell'equo indennizzo che � ll'ichtesito nehl'espropriazione rper causa di pubblica utilit�. N� certamente vale ad iniden; nizzaire il coocedente la disposizione del secondo cmnma dell'art. 3, clle giLi 1aiccorda, all'atto deH'aff:rancazione, soJ.o il diiritto aiL rimbOO"SO delle spese anticipa�te, OtSSia, con u1literio:re disparit� di trattamento, non gH Tkonosce nemmeno quella indennit� cOTrislpcmdente aU'awnento idi �v�ailoire conseg.ito dal fondo, cihe la legge �cOOllJllllle aittriJbuiJS!Ce aiLJ.'affi.ttururio. 7. -Deve invece dichiaravsi !pll'ivo di fondatezza J.'ultimo :prodhl.o della questione �di costituzionailit�, concffi'ID!ente la menomazione del diiritto di! did:esa che conseguirebbe aJ.l'applicazione deH.e norme 'di ;procedoca introidotte con gli airtt. 2 e seguenti della ilegge n. 607 del 1966. La J.egittimit� costitruzionaile idei nuoivo procedtmelrllto sommario di affranicazfone � gi� stata ricO!Il-OSCiruta da questa Corte/ con '1a ric0il'da1ta 1sentenza n. 37 del 1969, p:redsando che anche ne1la prima fase dav�anti. ail p:retore � riservata � cognizione ampia sru tutti i presupposti delia domanda ., e .clle la consentita produzione di atti di noitoriet� � � oolrtanto un surrogato idi atti J.a cui manicru::t2)a dO'Vr� essere ovviammte .giustificata �. Del resto l'a.tto di notoriet� � iprevi' Slto dailJ.'�aTrt. 2, sec01I1Jdo comma, sofo � sruhla esistenza della ipresitaziione e sull'importo di essa �, e ovviamente non potrebbe essere ritenuto suffidente come mezzo :di prol\Ta delle �c01I1Jdizioni d'un colll!tra�tto di colonta o idi affitto, cihe si assurrnesse appartenente aid una delle categorie co111Siderate dall'art. 13 deHa legge n. 607 del 19i66, �e tanfo meno deilla natrull'a ed entit� degli eseguiti rmiglioramelrllti. 8. -La seconda questrone di legittimit� cootituzionaJ.e, rprorposta dalle due uJ.time ordinanze, 1COillJcerne la i.uova disciplina iin1Jrodotta cton gli aT!tt. 5 e seguenti delila 'legge 18 dicembre 1970, n. 1138, rper le enfiteUJSi urbane ed ediflcatoirie. Questa Corte, nelJ.a sentenza n. 37 del 1969, aveva ritenuto cihe il sistema della legge 22 luglio 1966, n. 607, non comprelrlldesse le enfi.terusi urbane ed ad aedificandum nella rpreviffiorne normativa, avente ad oggetto le sole enfiteusi di foiilldi ru PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Siti.ci. Con :le disiposizioni della legge n. 1138 del 1970 il legislatOire ha voh.11to regoil.a;re espressamente anche questa speciaile categoiria di ll'arprporu enfiteutici, estendendo il'aiprpilicazione del disposto� dell'arl. 18, secondo comma, della legge del 1966 a tutti i canoni enfiteutici a qua1lsiasi fine coottimiti (art. 4), dettando nuove norme cwca la mi�sura, fa rivalutazione e il pagamento del canone annuo delile enfiteuisd urbane ed .edificatorie (ar:tt. 5 e 8), ddsrponendo che anche per queste enfiteus.i l'affrancazione si opera mediante il pagamento dli una somma iPa1ri a 15 volte l'ammoofare del canone (art. 9), e si applicano le stesse norme suilila competenza e sulla !Pl'Ocedlura sancite daMa legge n. 607 del 1966, fatta eccezione per i ,g.iJudizi previsti dall'art. 5, qumto comma, di detta legge, che seguj,ranno le norme ovdinarie 1suilila 1co'lll1Petenza (art. 11). Sotto H profilo della denunziata vilOLazione del iprindpio di �eguaglianza, rper 1ngiustificait8. di<Srpa.rit� di trattamento tra direttari ed enfiteuti, e rper .irrazionale asstmiilazione delle enfiteusi urtbane ed �edificatorie alle enifiteusi rustkhe, la questione non � fo!Iltdata. Nel regtme storico de1J1'1stitiuto, a cominciare 1da11Jle irifoil"Ill.e del Settecento, cosi come 1n quello stabilito dal vi1gente codic~ civile, la 1ddversi�t� 1tra la pOLSizione giuddlka del concedente e del concessiO!llairio ipu� di!l'si co~ stante, !Pl'oprio per quanto concerne .la poos1bhlit� di� acquisto della piena !Pl'Otrpriet� mediante -iil ri\SICatto dell'aJl,fuiui divitto, ossia mediante ~'eserc�izio deilla facolt� di affrancazione, riconoLSCiuta ail solo enfiteuta da norma oggi inderogabile, e prevalente sulla domanda di devoluzione, men.tre la facolt� di chiedere la devoJuzione � stata sempre ac~ coodata al 1direttall'io soltanto nel caso di specifiche e gravi inadempienze dehl'enfiteuta. Nemmeno 1si pu� ravvivare nelila legge una arbi.tr�aria �equiparazione de1Jle enfiteusi urbane aUe rustiche, daJ. momento che il 1leg.isfatore, rproipirio .peir conLS�derazione delle speciaili caratteristiche dei raippooti aiventi ad ogigetto immobili iurbani o �tevreni a deLSltin.azdooe edificatoria, ha provveduto a dettare :per essi rnla speciail.e d~soilpliiila, diversa da quella prevista per le enfiteusi xiustiche e i 1raipip0it1ti alle medesime aiss1LmHati. ,,. Eguawente :prhna di fondamento � la denunzia dell'intel'a !legge per eccesso di 1potere 11.egisfa.tivo, m quan�to ipriva idi rispondenza �a fini di !in,teresse generale. Non occorre rico['lda�re che le scelte tp0<litiiche operate dail ilegislatoire !SlfUJg,gono a:l controllo di questa Come, rigor~ samente cdrcoisciritto aH'ipotesi di aisso1uta carenza di motivi logici e coerenti, o di pa�lese cointraiddizione rsui ipreSUJpposti, tale da incidere negativamente n~ campo di diritti cootituzi:ona1men�te garanti.ti. Neilla specie, � ovviamente insdndacabile la deci\Sione del legislatore di introdtWre nuove norme regolatrici delile enfiteusi Ul'bane ed edificatorie, nel palese intento di favorirne l'affrancazione. 518 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 9. -Rimane da esaminalt"� la questione se J.e norme com le quaJ.d , sono stabiliti ;per queste enfiteusi nuova crtteri di determinazione del camorre, e quindi del caipita1le d'affranco, :pOISSano �riitenersi in corntrasto com gH �a�rtt. 3 e 42 delta Costituzione, sia irn quanto dail."ebbero �luogo ad una sorta di espropriazione iper utiJit� .pr.i:vata, senza alouna giustificazdone di O!l'dine economico o sociale, sia iin quarnto assegrnerebbero al di:retta�rio un indennizzo i0nsufficiente a coo:nipenooil."� la p�erdita del 1suo diritto dominicale, e pra.ticarnen�te irrilSorio. Sotto il primo aspetto la questione non � fondata, perch� appare a!l'bi.trario equiipara.re all'espropriazione l'esercizio della facolt� di il."iscatto del1La ;piena proipriet� mediante J.'aff:rancaziooe e l'enfiteuta non pu� essere 1corusidera.to come itl beneficiario d'Ulil ingiustificato trasferimento dell'altriui propriet�, fonte di indebi.to aNicchimento d'un soggetto privato ai danni di un all.tro. Si pu� anche ammettere che i concessiornard in enfiteusi di immobili urbani o di suoli edificatori non appartengano, di ma1S1Sima, �a categorde :sociali.i pi� deboli e meritevoli di protezione rispetto a quelle dei d1rettail."i 'concedenti: ma non si d.'eve dimentica1re che 11 diritto idi affil."anco era .gi� ricon01SCiiuto dal nostro ordirnamen.to positivo agl:i enfi.teuti di immobiJ.i urbani come a queLli di fondi �l'UISltici, senza alcuna speciale Umitazione, e che le dilSposizioni di cui W.ene contestata Ila costiotuzionalit� hanno introdotto soll.tarnto aJ.cune oonovazioni tendenti ad agevolare l'esercizio di tale diritto, senza tutta'Viia modificare la struttura 1giilll'idica del raipporto, che � rimasta sostarnzi:a1lmente immuta.ta. Si .tratta dunque unicamente di accertalt"e se i nJUovi criteri di determinazione dei canoni, e comreguentemente dei caipi:tali d'affil."anco, possano ritener:sd �congrui, e comunque applicabili senza' grave ed ingiustificata lesiooe dei di1ritti dei �Concedenti. Al mguaTldO, non sembra ammissiibile il dubbio sulla 1legiittimit� della norma dehl'alrl.. 9 de1la !Legge del 1970, con cui i� stato in�trodotto anche per J.e enfiteusi wrbane o edificatorie il 1oritelt"io di calcolo del capi.ta.le. i111 mislllt"a pari a qu.indioi volte J.'ammontare del canone, gi� stabilito per ie enfiteusi ll"IUIStiche co111 ll'art. 1, quarto comma, .della legge 22 luglio 1966, n. 607. La modificazi0111e, .in misura Hmifata, del tasso di oapitalizzazion�e stabilito gd� daH'a.rt. 971 del 1codice civile, Tientra sicUlt"amenite nelll.a drsc1reziona11it� del legislatore, non sogigetta a sindacato in questa 1sede. L'al'lt. 5 staibHisce in linea genelt"ale che iii canone annuo de1le enfiteusi urbane ed edmcatorie non ipu� essere superiore a quelilo fissato all'inizio del rapporto enfiteuti'Co, 1salva, per i raipporu cootitiui.ti arn:terio! l'.ITI.ente al 28 ottobre 1941, ila riv�aLutazione �di �cui alla legige 1� luglio J9.52, :n. 7O1 ; e gli.i a�rtt. 7 e 8 mallltengono tfeT1ma la mi1sura dei carnami i1mposta daill'ar.t. 5, .a.nche nei casi di inteirvenuta sentenza passata in 1giudicato o tran�sazione per ll"iva1utazione dei canoni 1stesiSi, ec PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE cettuati solo i pa.gamentr ,gi� eseguiti pea.-i 1periodi aniteriori aill'entrata iJll vigore defila legge. Peraltro, a :norma de1l'art. 6 � prevista in ogni caso la irivaLuzione dei cainoni �a 11."Jdliesta della parte i:ntell"essata, iJll misura iproporzionaile aJ. mutato 1poter;e di acquisto dE?iMa ilira, qua1Le riJSWta dalJ.e statistiche de1l'Istituto centrale di sta�tisrtica, dal 10 gennaio 196:3 (o da,ltla data di costituzione del ;rapporto, se successiva) al 31 'dicembre 1968. Queste disposizioni sulla misura dei canoni, :lirutto di valutazioni potHtico~legislative dil. culi contenuto non ipu� essere qui posto in diiscwsio:ne, possono 11."itenersi ineccepibili sotto i[ pll."Otf�lo delJ.a legittimdt� costdituzio:naile, se riferite alle enfirteU1Si costituite anteriormente all'entrata in vigore del Ubro � delJ.a propriet�� del codice civiile; 11."iispertto a,IJ.�e quali non SIUISsiste diffi.coU� ad ammette,re anche la aipplicatbilit� del disposto dell'art. 4 della legge n. 1138 del 1970, con cmi � stato fatto irichiamo alfa norma dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 607 d!el 1966, 1che aveva ahrogato, tra ['altro, J.'art. 96,2 del codice civhle. Tra.ttasi irufa.tti di di1SPosizioni che acco:rdano wna rivalutazione, ipe'r quanto limita.fa, dei canoni oll"iigii:nairi, altrimenti non consentita, mentre la possibilit� di revisione dei canoni stessi in relazione al vafore attuale dei fondi, ipreviista daH'all"t. 962, costituisce una in: novaziooe introdotta solo con il codice vigente, r1sipertto all principio deLl'inalterabiJ.it� dei canoni, sancito dal codice civile del 186�5, in coniformdrt� con le preesistenti norme coinsuetudinarie e J.egislative. Ma J.'abrogaziooe della norma attrihutiva del diiritto aLla II'i'VedibiUt� del canone, di cui questa Corte ebbe occasione di riconoscere J.a legdttimiit� costituzionale con la sentenza n. 37 del J9,69, � in fun2liooe della materia, tpfopria ed esclusiva, deLl'enfiteusi sui fondi rustici �, pu� ritenersi egualmente �ammitSJsibile, iper le enfiteusi urbane ed edifiicatOll." ie, soltanto nei confronti dei vecchi trapporti enfiteutici, costituiti ainteriormente ailJ.'entrata in vigore del libro � deJ.la proipriert� � del codice civile. Come 1gi� fu notarto neLla :richiamata sen,tenza, il d.i.:rltto a chiedere fa rewsione periodica del canone, ricooosciuto aid entrambe il.e rpadi da1l'art. 962 del codice civile, ha coruferito a[ contratto un nuovo elemento di rilievo, !rispetto ail tiipo �tradizionaJ�e, taJ.cll� <la data del 2.S ottobre 1941 segna una ii:mportaill!te dematrcazione tra i irappoir.ti di antica o meno recente costitu2lioi:ne, e queHi costi.tuiiti e svoiJ..tisi succ �essivamente, 1SO�tto la garanzia della rpossibHe operativit� di queil. diritto, e di un sistema normativo in cui la pooizione giwridica .del concedente era stata oggetto di pi� equilibrata 'Co,nsiderazione, nel fine di P'romuovere la costi1mziooe di nuovi ooippo.rtL Queste 1coosiderazion-i, che gi� :fiurooo da questa Corte ri,tenute deter�mmanti ai fiini della decJ.,a�ra.toria della inco:stituzioi:nalit� delJ.'arti! colo 1 deli1a J.egge 22 ilug1io 1'96�6, n. 607, limitatamente alla parte in cui si irifeiriva a�r iraworti costituiti ruccessivamente alla data del 2,8 550 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ottobre 1941, conducono ad analoga decisione del canone delle enfiteusi Ul"ba!lle ed edificaforie, di �Ui deve dichia�raJ.'ISli ila iparziaJe tllegittimit� cositi�tuzd:onal:e, rlsipetto ai rapporti costituiti dopo il 28 ottobre 1941, .per i qua1i la poissibiilit� di riva�1uziO!lle dei ca!lloni prevista daJl'a([".t. 6 con esic:Lusivo riferimento a�l periodo 1� gennaio 196331 d:ilcembre 196�8 .risiuJ.ta manifestamente inadeguata a sosititiuire il cll'iterio di (["evisione stabilito da1l'�al't. 962 del codice civile. -(Omissis). CORTE �COSTITUZIONALE, 6 marzo 1974, n. 54 -Pres. Bcm:iifacio - Rel. Volterira -Aziez;1da agricola De Martino (aV'V. Caasandiro) ASSI. RAS (avv. Zavattaro Ardizzi) e Presidente CollllSigMo dei Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Giorgio Azzariti). Lavoro -Associazioni sindacali -Rappresentanze sindacali aziendali Limiti -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 39; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19). Lavoro -Comportamento antisindacale del datore di lavoro -Difesa del lavoratore -Legittimazione degli organismi-locali delle asso- dazioni sindacali -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 2, 3, 24, 39 e 40; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28). Non � fondata, con riferimento ai princip� di uguaglianza e di libert� sindacale, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 19 della legge 20 magijio 1970. n. 300 (statuto dei lavoratori) che attribuisce ii potere di costituire rappresentanze sindacali aziieindali ai sindacati ade1�enti alle confederaziom maggiormente rappresentative sul piano nazionale e non ad ogni a.~sodazione sindacale (1). Non � fondata, con riferimento ai principi di tutela dei diritti inviolabili d�ll'vmno, di uguaglianza, di difesa, di libert� siindacale e del diritto di sciopero, la questione di legittimit� costituzionale de�ll'art. 28 della legge 20 maggio 19.70, n. 300 (statuto dei lavoratori) che prevede che gli organismi locali delle asrsociazioni sindacali nazionali possono avvalersii di uno speciale procedimento per reprimere compoirllamentJi iLlegitti~ del datJore di lavoro diffetfJi ad impedire b limitare le libert� sindacali (2). (1-2) In dottrina, .sull'art. 19 dello 1statuto dei lavoratori: STORCHI, Rappresentanze sindacali aziendali e libert� di arganizzazione nello statuto dei lavoratori, dn Riv. Trim. dir. proc. civ., 1971, 345�; MANCINI, Le rappresentanze sindacali aziendali nello statuto dei lavoratori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, 766 1e GIUGNI, Il sindacato rappresentativo nello PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 551 (Omissis). -3. -Non fondate sono J.e questioni di il.e~ttimit� costirtuziorna� le �sollevate 1n ordine aJ.il.'art. 19 delJ.a il.eg.ge 111. 300 del 1970 (Statuto dei il.avoratori) in riferimenfo ag.U artt. 3 e 3�9 defila Costituzione. La leg.ge citata, garantendo �ail.l'art. 14, itn cOOlformit� del precetto di cui aiLl'aT't. 39 della Costituziooe, a tutti d il.avora�tol"i il difu:itto di costituire �aissocf�azioni sindacali, di aderiirvi e di svoLgere a.ttivit� si111daca\ Li all'dnterno dei �luoghi di 11aivoro, stabilisce che deteriminate iliunzioni, inerenti �aMa rapp!resoota111za silnidacale aziendaile, particola(l'ttllente iindsive :nella vita e nell'a-ttivirt� produttiiva, .siano affidate daigJ.i stessi iprestatori d'opera a quei silnidacati �che c0011Seg.uano i !requisiti che ila legige reputa neciessari per J.o svolgimento di tali funziooi. 0 Di coooeguenza, l'art. 19, stabilendo che ad iniziativa dei �lavoratori in ogini Ulllit� produttiva poosano essere costi1tuite raippresentanze sillldacali aziendali, indica che questa costituzione facoil.ta.ti'V�a deve essere compiuta nell'ambito delle associazioni �aiderenti alle cOOlfederaziond ma�g.giormente rappresentative sui!. ipiano naZJronaJ.� oippure nell'ambito delil.e associazioni sin:daicaU non affi1i:ate alle ipredette corufe 1 derazioni che 1siano firmatarie di �cOOJJtratti collettivi nazionali o iprovim: cia1i di \Lavoro aipp1icati nelil.'Ulllit� iproduttiiva. Con ci� il J.egislatore, m~itre riconosce a �coloro ohe siano il.avorat�iri 1n iun'iunit� produttiva iii. potere di costitui!re per loro escliusiva volorntaria inizia.tdva r�wresentalll.Ze sindacali nella medesilma :uirlirt�, nello stesso tempo, indicando i requisiti 1cihe deivono avere ile �associazioni nel cui ambito pu� essere concretamente coruferita li.a o:aippresentanza sindacale, ha operato una scelta razionale �e COlllsaipevole, tenendo presernti 1g\Li iscopi :cihe si pr01Pooe J.a llegige n. 300 del 1970. Ha ii.matti voLuto evita.re cii.e singoli individui o :piccoli gru:ppi isolati idi la<voratori, costituiti in :sindaca<ti non aventi requsiti per attuall'e una effettirva raippresootanza aziendale possano ipretendere di espletare taile funzione compiendo indiscriminatamente nell'ambito deJ.l'aziooda attirvit� non wonee e non operanti iper i lavoratori e possano cos� dar vita ad UIIl numero fanpreivedLbile di organismi, ciascuno rarppresentarnte ipocihi lavoratori, organismi i quali, interfeo:endo nelJ.a vita dell'azienda a did:esa di �interessi indivi.duali i pi� di�versi ed anche a contra/Sito iliria loro, abbiano H potere di <pretendere l'applicazione di norme che hanno fini asisai �pi� vasti, compromettendo o quanto meno ostacoil.ando statuto dei Lavoratori, [n Riv. giur. la77., 1.973, 305. Su11'.arrit. 28: PERSIANI, Condotta antisindacale, inteiresse del sindacato, ~nteressi collettivi �e interessi individuati dei lav0tratori, ilil Riv. pol. diritto, 1971, 43; TREu, Attivit� antisindacale e interessi collettivi, 1in Riv. pol. dir., 1971, 565 1e LANFRANCHI, Prospettive ricostruttive, in tema di art. 28 dello statuto dei lavoratori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, 388. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'operosit� aziendaile, que1la dell'imiprendito;re ed anche la realizzaziooe degli interessi coHettivi degli stessi lavoratori. 552 4. -La razionalit� della scelta compfa11ta da'l legisfatore neHa mera della sua discirezionalit� per i<l soddiis:facimento di reaJ.i esigenze economico- sociali risulta evidente, esaminando i due requisiti alte!rllativi richiesti dall'art. 19 pel'ch� nell'ambito di aSS'ociazioni sindacali iPOSiSa essere conferita, ad esclusiva iniziativa dei lavoratori in ogni unit� piroduttiva, rappresentanza 1sindacale aziendale. Col ;primo di questi requisiti, do� l'adlerenza 'dell'associazione � alle confederazioni niaggioll'mente rap:Presentative 1sul piano nazionale ., il legislatore ha indicato un criterio valutativo, la cui esistenza � verificabile in ogni momento. l I Tale cTiterio non si rifeiris:ce ad una comparaziooe fra il.e varie confedell'azioni nazionaJ.i, sibbene ad una � effettivit� � -che pu� essere sem,pre conseguita ida ogni confedell'aziooe sindacale -deHa loro forza (l"app;resentativa, cosi dovendo\Sli interpretare fa no:rma in base ad una vailuta2li:ooe del sistema nel quale essa si inserisce e che � ca;ra.tterizzato, awunto, daJl'evidente intento di ci!rcoscrivere ile 1raippresentanze aziendali in un ambito nel quale ai poteri ad esse :riconosciuti faccia riscO'llitro �un'effettiva capacit� di rapiprresen.tanza degli interessi sindacali. Questo criterio risulta del resto gi� adotta.io neHa attuaziooe dell'a,rt. 99 deilla Costituziooe coo la legge 5 .gennaio 1957, n. 313, e in parti:cofare con il.'art. 2 e con i<l d.l. 3 febb!raiio 1970, n. 7, coovertito ne1la legge 11 macr.-zo 1970, n. 83, ed in pa,rticoJ.aire con l'articolo 2. Pertanto la facolt� riconosciuta ai il.avo;ratori in ogni unit� produttiva di costituire rappresentanze aziendali pu� essere eserdtata nell'ambi. to di ogni associazione adeirente ad Ullla confederazione che abbia ira1ggiUl!lto una �reale effettivtt� rapp.resentativa srul piano .nazionale. A questo crHerio il Iegislatoire ne ha aggirunto ailtea.ma.tivamente un altro, basato siul ,riferimento p;redso ed oggettivo ad ;un fatto spe �~ifiico, la :cui 1realizzazione � aperta ad ogni singola a:ssociaziqrn.e sindaca' 1e, cfo� il.'aver firmato contratti collettivi nazionali o provrndali di favoro, applicati nel:l'unit� p;roduttiva. '11mttasi quindi di scelta consaipevoil.e del legislato!l'e noo censurabile da questa Corte, scelta che non limita la libert� sdnd:acale garantita dall'art. 39 della Costituzione ed attuata daH'art. 14 delJ.,a J.egge n. 300 del 1970. L'art. 19 della medesima leg.ge non conitrasta con il ipre1cedente art. 14 tenendo alllJc!he conto che le aissocfazioni sin�dacaJ.i costituite irr:i. ba1se a questo ultimo godooo dei diritti prevtsti da,gU artt. 15, 16, 18 della medesima il.egge. N� � da accogJforsi l'affermazione de'l ip:retore di ROi!lla, che con la noNnativa del<l'art. 19 � �1 mOi!ll�enfo genetico delle� PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 553 rarppresentanze sindacali aziendaili qualifica e insieme trasifooma le associazioru ohe ne poosono beneficiare irn associazioru di�veirse dalle a.ltre e contro le a�ltre orperando urna metamorfosi di qualit� ohe mcide decisamente suJfa libert� e sull'ugua.g1lianza sancite dagli artt. 3 e 39 de111a Ca.r:ta costituzionale � . Basta i.infatti osservare ohe l'art. 19 assicu�ra �ai J.avora�tori in ogni unit� .produttiva la piena facolt� di! costituire a J.oll'o esclusiva iniziativa rarprpresentanze aziendali, es�ercitando nel ccmferimento di fa.le rappresentanza il �dir1tto di libera 1S1Celta neH'ambito delle associazioni che rpossono cornell'etamente attuare questa funzione. TaH sono dinfa.tti queHe �che abbiamo conseguito i requisiti o~gettivi che i.il ilegislatore ritiene necessa�ri rper adempiere alla ll.'aippresentanza aziendale: indicando tali requisiti, rparticola�rmente significatirvi della forza raipipl'esentativa, non si orpera aLcuna discr.iminaziorne :lira le associa~ioni sindacali anche in quan<to i requiistti stessi non sono a�ttribui:bili n� da1l legislatoll'e n� da altre autorit� n� rpossorno sorgere arbitraria.mente o artificialmente, ma sono sempre direttamente conseguibiJj e rea.lizzabili da 01gni associazione sindacale soltanto :per fatto proprio o in baise a �propri �atti concreti e sono oggettivamente aocertabi! li dal giudice ove sorgano �C()(l1ttroversie la �cui decisione ricMeda la valutazione della legittima costituzione di una concireta rappresentanza sindacale. Non sussiste pertanto la dive11sit� e la metamorfosi 0ri:levate dal pretore di Roma, trattandosi di a:ssociaziorni che 1beneficiano degli �stessi diritti ll'iconosciuti a �tutte le a�ltre 1dallo Statuto dei J.avor�atori, ma nell'ambito delle qua.Il., in quanto esisita attualmente uno dei Tequisioti enuncia�ti, pu� essere conferita facoltativamente, rper esclUiSilva iniziativa e "libera scelta dei i1avoratoll.'i, la rappresentanza di �cui a.hl.'art. 19. La legittima d:Lsc.reziona.lit� della scelta operata dal legislatore neLl'indicazione dei criteiri qualificanti ile associazioni nel �cui ambito pu� ese:roifall'si la facolt� dei lavoratoiri di costituire rarprpresentanza sindacale aziendale, <� confermata daHo ste:sso ri!lievo del pretore idi Roma, H quale, �rendendosi conto degli � effetti .gravissimi �che una paventata atomizzazione sindacale rpu� originare in term1ni .economicosoC'iaJ. i � e rpertanto., implicitamente, deJ.i1a necessit� di attrilbruire sol~ tanto a dete.rminate assodazioru ile funzioni di oui agli iwtt. 20, 23, 27 ecc. 1dei1la legge n. 300 del 1970, sostiene 1l'opportunit� di un criterio diverso Ida quello stabilito nell'art. 19, cio� di atttibwre idi voiLta in voilta e per determinati periodi itali :llunzioni aLla maiggiloranza delle aiS1Sociazioru aziendaJ.i irisu1tante da un confronto tra esse. Ili. riilievo pone ancora maggiomnente in luce la natura della idisrposiz.ione dell'aJ:" t. 19 rienitr:ante nelila discrezionalit� del legislatore, della quale non ipu� contestarsi fa vailidit� e .Ja raziona.Jtit�. 554 ~ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 5. -I.rufoindata � anche :La questiooe di legittim.i�t� costituziooaJ.e sollevata in riferimento all'art. 3 defila Costituziooe dal pretore di TrinitaipoH nei coofu-onti deLl'aa:'lt. 2�8 della legge n. 300 del 1970 irn quanto qruesto fornirebbe run meizo di difesa ai lavora�tori per reprimere eventuaU abusi dei da�tori di lavoro e noo fornirebbe a q~esti ultimi un mezzo analogo .per reprimere eventuali abusi dei lavoratoll'i, dando cosi luogo ad .una dispadt� di �tra.fJtamento coo violazione dell'art. 3 della Costi.truziooe. J1l vizio lo�gJco e giUII'id:iico in oui incocre il ragiooamento del .giudice a quo aippa.re chiaramente. A pairte la base su crui sembra impostato e clle conduce a coincepire il raipporto di lavoro come illltl inevitabile ed incessante conflitto :fra imprenditori e J.avocatori, ad mterpretall'e sotto questo PQ"ofilo le norme relative e conseguentemente a consfderare il procedimento previsto dall'aill't. 218 esclusivamente come Uiil mezzo per opprimere i datori di lavoro, � evidente che il principio di iugiuaglmnza non ipu� ritenersi violato soilo perch� vengooo emanate norme iprocessuali protettive di inte!I'essi sindacali contemiplaiti dalla stessa Costistuziooe. CO!ll ila normativa previ:sta neLl'art. 28 il leg1slatore ha inteso apprestare mezzi procedurali allo scopo di dar rili:evo giuridico �a quel movimento evolutivo, �gi� J.aiigamente attuato in altre nazioni, per crui le divergenze di interessi fra datori di lavoro e lavoratori, in il.uogo di svo1gersi sul piano extragiuridico e del contrasito extragiUJdiziaJ.e coo mezzi diretti di autodifesa e di offesa quali scioperi, asterusiool dal favOII'o, OCC1lJ!pazioni, serrate, licenziamenti ecc., tendano �sipOlllltaneamente semipre pi� a condUI'ISi entro l'ambi�to del diritto dello Stato e siamo composte e II'egoilate dinanzi agli organi g1ur1sdizionali di questo. L'airticolo. in paroila, rig~rdo all'attivit� indicata come � coodotta a!lltismdacale �, provvede introducendo uno speciale procedimento sommario da svolgere avanti il ipretore. A qruesto magistrato, in casi di comiporlamento del datore di lavoro diretto ad iimpedill'e o a limitare l'esercizio della libert� e dell'attivit� sindacale no1nch� del di!I"iitto di sciopero, attribu~sce 11 potere previa convocazione delle parti ed assunte somma�rie informazioni e quafo.ra ritenga SU!SlSisitente la violazione denrunziata, di provvedere con decreto motivato impugnabile, ordinando la cessaziooe del comportamento che ritiene illegittimo e La rimozfooe degli 'effetti. Trattasi perfanito di un provvedimento di urgenza di-retto a .ripristinare P!ovvilSoriamente lo statu quo, in attesa che Sl\l ricorso degli interessati si svolga avanti l'autorit� �giudizia1ria il 1g~udizio ordinario 'Per ac�certare la legittimit� del comportamento c<mtestato �e le sue conseguenze giuridiche. La normativa prevista dai1l'art. 28 non ha solta!llto iii fine immediato di realizzare una pronta difesa dei lavoll'atori, ma s'inquadra in un disegno assai pi� va!Sto d'interesse generale di:retto �ad evitare, PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 555 mediante un procedimento somma,rio ed 'Lli!1 provvedimento prwvisorio, conflitti di lavo["O, lacerazioni e scontri fra lavo["atoci e datori 'di lavoro che possano dar J,uogo ad rargita~ioni, a scioperi o comunque ad intewuzioni di attivit� J.avO["ativa, le quali turbino l'attivit� azie:ndarle. Il fatto che il le1gisil.atore ahbda introdotto un !PI'OCedimento sommario pe[" reprfo:ne["e in via rdi oogenza un comportamento che ritiene Hlegittimo non importa la co!!1Seguenza costi1tuzionale di dover emanare aH1ra Jegge per reprimere atti lesivi oggettivamente rdivoosi compiuti da soggetti ,diversi o per proteg,gere diritti diversi o statuirre su situazioni ogigettivamente diverise, n� viola in alCIUIIl modo lLa ;par.it� e 1'1ugua,glianza dei cittadini. L'art. 28, statuendo disposizion!i: ,avverso il compiJmento di determinati atti, comp["ende tutti i dttaidini che di tali: a,tti si rendano autotri, senza fra["e :lira essi a1curna distinzione e pfiltanto lla 1legige di per s� non inrcor["e in afouna violazione'delli'art. 3 della CostHuzione. Pu� ag,giungersi, per quanto 1suiperfiluo, che le il�eggi vigenti tutelano anche in via provvisoria rgU. interessi dei datori di :Lavoro contro atti dei lavora,tori con .provvedimenti di rUI'lgenza quarli ad esempio quelli rprevisti dagli arrtt. 703 ~ 700 del codice di procedura -civile, e pu� rilevarsi che lo stesso ar,t. 28 della legge in. -,300 del 1970 a1ss1icura nel procedimento da eS1So previsto ii! contrarddLtto["io fra le parti e inoilrtre rche il datore di lavoro pu� infiiggoce sanzioni 'disciplinari in via di autotutela in forza del potere gerarchico rirconosciutogli all'articofo 7 de!Ja medesima legge. 6. -Non sooo da accogldere le ques,tiooi di inco,stituziooalit� sollevate dal medesimo pretorre di '!lrrinitarpoli basate sulJ'effidenza del provvedimento ex arrt. 2,3 e sul fatto che esso sia munito di cfausola ersecutiva. A parte ,che anche altri �provvedimenti corntemplati nel codice di procedura 1civHe (quali ci. decreti e le ordinanze emesse da pretore ai seI11si dehl'arrt. 700_., dell'art. 689, 1comma primo, in 1caso di denunzia di !IlJUOVa opera e di danno temuto, ,delJ.'ai.rt. 703 per il rprocedim~tO posseissorio nella fase preliminare a corgnizione sommaria, dell'art. 66,5 il quale prrevede ,l'ordirnanza non impugnabirle di rila1scio) sono intfilinali e provviisorriamente eseeutivi, 1a procedura introdotta dall'art. 28 della '.legge rn. 300 del 1970 cosUtuis"ce una 1scelta legislativa disc!l'eziooale non SJUJScetttbile di corntro1lo in sede di giudizio di legi1tUmit� rcositituziOlllale. Non vanrno ipresi in C()(Il;Siderazione gli argomenti addotti darl giudice a quo basati su afferrmate lentezze dei procedimenti rgiudiz.ial!"i cui possono ricorrere i datori di rlavoro, atteso che eventuali inconvenienti nell'amminist,rraziorne della giustizfa neH'aipplicazione di da.te 5 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 556 nonme ;proces&uaJ.i n-OID. possono costitufa.'e motivi di illlcootil1Juz.i-0nalit� di alltre norme. 7. -Non iha ll"iiliievo J.'a11gomento sollevarto daJ.lo stes�so pretore che d!l iricmso ,ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 pu� essere proposto in rg:uisa da lasciare indetermina,te le peirsone lfisioh.e dei iricorireniti: e perrtanrto, in caso di vittoria del dato!l'e di J.avoro, da rendere rd.ifl�ci1e a questo dd ottenet.,e il rimborso delle� spese processuali. L'acr.-gomenito � :i.r:nfcmdafo nelle sue premesse ilil quanto essendo il riooa:so degli organirSmi rlocaili 'un :atto di parrte, esso deve ccmtenere a pena di inammissibilit� rtutte ile indicazioni riohd.este dargli artt. 12r5, 163 e 1'64 <del codice di procedura ci'Vile. N� si comprende perch� :resterebbe indeterminafa J.a identificazione dei soggetti le,gtttimati per il fartto che 11 legislatore ha fatto uso delrl'espressione e organirsmi 1focali � termine questo avente run sirgnifioato preciso e rpregnante. 8. -Infondate si appalesano anche le questioni di legittimit� in r-iferimenito agli artt. 2, 3, primo e secondo coo:mna, della Costituzione sorlJ.evate dai giudici a quo in merito all'art. 28 della J.eg.g�e n. 300 del 1970 per avere questo ,legittima,to a e&perire il procedimento ivi previsto sorlo .gli organismi loc,a!l.i delle associazioni sindacali nazionali e non :i: singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali e rie rra;prpresentanze sindacali� aziendali. Lo spec1aile ;procedimento introdotto dall'art. 2,3 non modiifica n� restringe o limita in alcun modo le tutele gi� assicurate rdarlle leggi e dallo stesso Statuto dei lavoratori ai rudtt� .dei lavoraforri, dei datori di Javoro e delle ars.sorciazioni smdacali, ma, come si � detto, � diretto a �reprimere in via di urgenza e provvirSoriamente compo(['ll;amenti 1di'retti contro l'attivit� e la libert� s1Illdacale. � evidente ;pertalll!to la razionaJ:it� della norma, la quale attribuisce questo mezzo� d�. per se stesso efficace, ad organizzazion:i: re&ponsabiili che aibbiano U1I1'eff.ettiiva rappresentativit� nel campo del lavoro e :possano oipera1re coinsapevorlmente delle scelte concrete, valutando, in vista 1di interessi di categoirie ilavorative e non iLimitan.dosi a casi isolati e alla rprotezi-OID.e di ilnteresrsi soggettivi di singoli lavoratori, protetti questi daJile norme comuni spettanti ad ogni individuo, l'opportunit� rdi lric{)ll'Tere ar1la specriale procedura prevista dall'art. 28. La stessa initifolazione della nol'l!Ila: � reprressione idi ICOOlldotta antis1ndacaJ. e �, indica che la coindotta del datore di J.avorro prevista da questa :rmrma non pu� essere identificata con quella violatrii�e di meri i~teressi ipa,trimondali o morali di singoli individui, ma deve estrinseca11Si in atti diretti ed idonei a coopire o ad impedfa�e o a Hmita,re l'esercizio della liber,t� o lo svolgimento dell'attivit� sin,dacale e pertanto PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 557 gli interessi co�Uettivi di lliila larriga sfera di ~avo(I'aitori. La vaLutazione di tali atti al fine di ;promuovere la pr-0ced'llil.'a prevista daihl'a(I'rf;. 28 � qumdi (I'azicm.almente affidata dal legislatore agli org:arusmi locali delle assodazicm.i sindacali nazfo!naU che vi abbiano interesse, 1 quaU meglio d'ogni aLtro sono in g'rado di ricorrervi fondatamente e tempestiivamente. L'art. 28, J.egdttimando ail ricocso gli organismi focali delie aSJSociazion1: sindaicali nazionali � 1che vi abbiano interesse � 1S1Pec�lf�ICa senz'altro come 1gli intereSJSi ohe J:a :procedura :prevista intende iproteg.gere siano quelli. connessi a tali associazioni, i quali trascendooo 9uelli sog.gettivi dei si!ll:goJ.i individui. La volo!lllt�, del legiJSllatoce idi diistiinguere gli dntereSJSi collettivi dei J.avocatoiri da quelli dei singoli.i coJ.ip1ti risulta tanto ipi� evidente fo quanto gli: organismi ind1cati daiLl'a(I'rf;. ~'8 sono :legittimati al rico:Mo indipendentemente dalla voloot� .individuale dei coJ.ipiti, i quali idilSPO!IlgOl!lo di mezzi'. processuali a d.i!fesa dei fo(I'O illlteressi. Pertaa1fo la sceJ.ta operata dail ,1eg�ISIJ.atore nelila sfera dell� sua discireziooalit� appaire del tutto raziona1le e iri:sipondente alJ.a realt� deJ.le cose, allo scopo che si prefigge ra1g.giUl!lgere e all'interesse della coJ.ilettiwt�. La (I'azi:onaHt� di �tale sce1ta � fra l'aJ.tro confe(['llllata daJJ!a co!llJSideraziooe che se ogni >S�DJgolo J.avoratoo:-e o qua1si�lsi associazione sindacale fosisero legittimati al dcorso ex a(I'rf;, 28, ila sttuazione ohe ne deriverebbe sa(I'ebbe ta:le da compromettere J.'attivit� deJ.l'azier�ida, da ledere la iproduttivit� di questa �e da ostacoilare se :non ipara>HzzaLre la azione direttiva dell'imiprenditore. F1ra il'a:l:tro 1coiru:liuirirebbe mevitabtlmente a prosipettare ogni copitraisto, and1e di natuira meramente patrimoniale, fra lavorato(I'e e da>toLre di Jarvoiro come condotta arntisiindacale di quest'ultimo, dando viita ad urna pletoira indtscriminata di dcorsi. 9. -Non SJUSSiste nemmeno �il contrasto denunziato dal :pretoce di Padova :lira il predetto art: 28 e l'art. 2 defila Costituzione, illl quanito il prtmo, Jegitrtimaindo or,garusmi silll:dacail.i aventi detertrniinati. requii.siiti og.gettiiv�i a pro1porre il Lrfoorso ,ex a(I'rf;. 2'8, non colipiSlce m �a1cun modo n� ilimita i diritti ilnvioJ.aibili dell'uomo sia come sirn:golo sia nelle fQ(I'mazd. oni so1ciali orv�e svolge ila sua persona>Ji.t�. N� S111Ssiste :il contrasto denUl!lZ�ato dail medesimo pretoo:-e fra ,l'art. 24 deJ.la Costttuziooe e 11."arttcoJ. o 28 della leg,ge n. 300 del 1970 m qualll:to questo non ha in a'1clliil modo soppresso o limitato i mezzi di tuteli.a assicuirati 1a1l singolo e ,ad altre associazioni per la difesa dei proprrii ,diritti e interessi Ll.egj,ttimi, ma ha soli.o in�trodotto un nuorvo mezzo prooessuaile iper 'tuteilare dm. via di umgenza mteressi che trascendono que1li deil singofo e �Che 1si aggtunge ai mezzi �di it.tela i!llldiwduali, a.ttribuendone l'esercizio a de 558 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO termina.ti orgamsmi 1C!he iJ. J.egiislatore, nella sua legitttma e iinismdacabiile diisc�l'."ezionaJ.it�, ritiene idooei ad �espletaa:-e tale .funzione. 10. -Non sUJSS�!Ste il contrasto .denUIIlzfato dal 1pretore di Bressanone :tlra -l'1art. 3, priimo cormna, delJ.a Costituzione e J.'inciso � SIU ricorso delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse� dell'a:r.ticolo 2H della leg.ge n. 300 del 1970 in quanto la leg.itttmazione aJ. .ricorso di�1cui al detto a:rticofo degli.i � oa.-ganismi !locali delle �associazioni 1nazioo�aU 1C!he vi abbiano intea:-esse � �e non di altre organizzazioni sindacali 1comi'Slponde a situaziOIIli .oggettivamente diverse in cui <VertSail.'lo i p!rimi 1aventi determinati r.equi:siti rispetto alle seconde che di tali.i requi:siti 1sono s:focnite ed � pertanto pdenamente giustificata sul pi:ano razfoinale. Pea:-i medesimi motiv;i � da �esclLudere :iJ. contrasto denunziato dal triibUIIlawe �di Pavia e dai pretori di Oristano e �di Pompei :lira l'arit. 28 de11a citata Jeigge e .l'art. 3 delLla Costituzione. .n coruferimento agli organisriii mdicati n�elJ.'a!rt. 28 e non �ad altri dehla legittfunaziooe ad esperire lo speciale riicomo .rientra nella sfera della disocezionaUt� del le1gislatore e non i� coistituzionalmente ,siir1dacabfile 1da questa Corte. � 11. -In1susisisten,te � anche, per i motivi in iprecede1t1za illusta.-ati, la rpretesa violazione denU1I1ziata dal pretore idi PadO<Va delll'a,rt. 39 della Costi.tuziooe, in quanto, come .gi� �e�siposto, l'art. 2:8 non limita l'oo:igianizzazione o l'�attivit� dei sinda1cati, ma Jegittima, �fil coea:-einza con il.'1Uiltimo comma del medesimo art. 39, i 1si:nda�cati cihe hrumw, in ba1se a irequi:siti oggettivd i!IlJdicati da�l leigislatore, inctsivit� iraipipl'esentaHva, ad aigiire con la iprocedura ex art. 28 per .J,a \l"eipressiooe di atti lesivi di intea:-essi collettivi si:ndaca:li. 12. -Non � parimenti da accog1iersi la deniunz.ia di iincostiltuzfonalit� mossa dal piretoce di Pompei nei con:flronti dell'art. 28 della legge n. 300 de1l 1970 in \l"iferimento agli a.rtt. 24 e 39 de11a Costi.tuzione pe1r avere concesso ad associazioni 1sindacali noo registrate, 1senza iJ. a:'liconoscimento della loro pe!rsonaliit� gtuiridica, un diritto idi ricoil'\So a�l 1giuiclice. . L'irufoodatezza de1la questione risulta daJ.la disposizione dehl'aa:-ticoil. o 36 del~ codice civHe, pienamente apiplicabile alle associazioni sindacalii, H quaJ.e pres1crive 1cihe J.e assodaziom non riconosdute 1come persone giuridtche possono stare in giudizio nella pemona di coloro ai quaJ.i, secondo gli accoil'\di deg:li assoda.ti, � coruferita la presidenza o la di\l"ezione. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 559 13. -Infondata � anche la questione sollevata dal pretore di Ttrinitaipoli, fil. qua1le denunzia l'iincostit1uzionaU.t� deJl'aa:it. 28 delila legge n. 300 del 1970 in quanto d.n contrasto con l'art. 40 della Costituzione. L'irnfolndatezza di ta.Ie denunzi,a arppare evidente, richlamando le sentenze di questa Corte n. 123 del 1962, n. 141 del 1967 e quella recelil! te n. 1 .del 1974, affe!IIDlan�ti cihe Jl dirirtto di sciorpe1ro � orperante neH'm:dinamento indipendentemente da.Jl.'emanazio111e di norme leigislative iche, .in baise al d�ISlposto deH'airt. 40 della Costituzfo111.e rpotssono legittimamente segnacrne i limiti, e �che la J:egge 111. 300 deJ 1970 nulla aig1giunige e nulla toglie all'eiliUIIlciazione di questi criteiri generaJ.i fissati dailJ.a Corte. -(Omissis). CORTE OOSTITUZIONALE, 6 marzo 1974, n. 55 -Pres. Boinifacio - Rel. ReaJe -Soc. Reco(l1da1ti (avv. Prosrpe1retti) e Presidente Consiglio idei Ministri (sost. Avv. Gen. Stato Gargiulo). Lavoro -Licen?liamenti individuali -Normativa -Applicabilit� -Limiti -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; 1. 15 luglio 1966, n. 604, art. 11). Lavoro -Licenziamenti illegittimi -Reintegrazione del lavoratore Applicabilit� -Limiti -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 3 e 24; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 35). Non � fondata, con riferimento al principio di uguag�Lianza, La ques.tione di legittimit� costituzionaLe dell'art. 11, primo comma deLia legge 15 luglio 1966, n. 604 nelLa parte in cwi esC'lude che le disposizioni sui Licenziamenti individuali sii appLichino ai datoll'i di Lavoll'o che non occupano pi� di 35 dipendenti (1). Non � fondata, in riferimento ai principi di uguaglianza e di difeoo, La questione di legittimit� costituzio'llaLe deLL'art. 35, primo comma, deLLa le�gge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavorotori.) che appLica la disciplina della reintegrazione nel pos.to di Lavoro in caso di licenziamento illegittimo soLo alle imprese con unit� produttive con pii� di 15 dipendentii. o che occupino pi� di 15 dJipendent:i nelL'ambito delLo stesso Comune (2). (1-2) In dottrina: PROSPERETTI, Dimensioni deU'impresa e reintegrazione nel posto di lavoro, in Mass. giur. lav., 1970, 332; FRENI e GIUGNI, Lo statuto dei lavOll'atori, 1971, sub .art. 35; AssANTI e PERA, Commento allo statuto dei l.avoratori, 1972, sub art. 35; MANCINI, Statuto dei diritti dei lavoratori, �in Comm. al e.e. Scioloja e Branco, 1972, sub art. 3�5 e RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell'impresa in Trattato dir. civ. it., 1973, vol. XI, I, 92. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 560 (Omissis). -3. -Le !disposizioni impugna,te J.'iispeoohiano l'evoluzione deHa legiislazione in mateda di riisoluzione deJ. 1contwtto di favoro. Innovandosi alla dtsc~plina della risolubilit� ad nutum prevista a favore idi entrambi i contraenti dall'art. 2118 1c.1c., si � stabilito (.con l'art. '8 delJ.a legige n. 604 del 1966) ohe, iin caso ,di liicenziam~to intimato senza giusta causa, o senza giustificato motivo, il datore di lavoro � tenuto a ,riassumere i,l rprestatoire di llavoro o, in mancanza, a dsalllCiirigU il danno mediam.te ;ima iindennit� raig~a,gliata ,ad un mwtiipJ. o, varfabille, secondo determinate circostanze, :fra 1un maissiimo e llliil minimo dell'ultima !retribuzione mellllShle. Ma, rsuccessirvamente, 1con l'art. 1'8 della legige n. 300 deJ. 1970, si � ric01t1osciuto il. diritto a:Ua reintegrazione nel 'posto di iLavoiro al diipendente HlegiJttiimamente licenziato oltre a1l risarcimento :del danno, ed �evootuaJmente alll!che il diiritto 1a1 pagamento delJ.'ammontarre del:le retriibuzio[JJi, dovutegU in virt� del Taipporto ,di lavoro, dalla data delfa 1senrtenza a quella della effettiva dii cru~ Teiintegrazione. Ai fini del coordinamenito di tali iliverse no:rimative va rHevato, per:altro, cihe, ai serusd. del dcor:dato art. 11, pirimo comma, deJ.la legige n. �604 del 1966, l'art. 8 non � applicaibHe ai datori 1di 1avoTo oihe occUJpiino fino a 3,5 dipendenti, mentre ,J'.art. 315 della legge n. 1300 del j 1970 -sotto la riubdca < Campo d'arwiJ.icazione � -dopo avere, nel parimenti ricordato comma rpriimo, 1stabilito che li.e 1diisposizioru delJ.', art. 18 (olt:r;e quelile del titoilo III idelia legige) si applicano a ciascuna sede, -staJbilimento, filiale, ufficio o reparto autOiil.omo clle occupa pi� di 1'5 diipendenti, a,ggiu!nge, nel secolll!do comma, l'estensione deJ.le stesse alle imprese iI11dUJStriali e commerciali che nelJ.',aJmbito 1di runo stesso comune occupino ipi� 1di 15 dipenidenrti, anche se :c~a1SCUJna del!le unit� rproduttiive .dell'unica impresa noin ra~giu[JJga tali ilimiti. Analoghe 1d�JspOsiziOIIli, COIIl riferiimento a mfilor IIlJUjffierO di 1dipendenti scmo stabilite iper ile iimrprese agricole, che ;peraitro !Il()[l riicadono nell'oggetto del presente giudiziio. 4. -,Quanto aill'art. 11, ipriimo 1comma, della !legge n. 604 del 1966, deve 1riilev1a\l\Sii cihe, CO!Il sentenza n. 81 del 1969, questa Corte ha ,gi� dich!i.!aJrafo illOIIl foI11daita la questione idi legittimit� costituzionale iprospettaJta iin rid:erimenrto al ,principio d'UJguaJgUanza. I motivi cihe ha:nno fa:tto ritenere non irirazfonale la diiverisifiicaziooe, introdotta aJ. fine� di determinare il regime de� J.iJc,enziamenti mdividuaU, a ;seconda delle diimenisiOIIli cihe 11 1da,tore ,di larvoco abbia 1coo:ferito 1aJ1la oogainizzaziOIIle della sua attivit�, quale dato aderente a1la realt� 1ecooomica di comune ,esiperiienza, meritano 1di essere ora riconferimaiti:, anche ipereh� nessuna: sostanziaJmente nuova aJrgomentazione contraria cisulta dedortta nelle OOC'diinanze di rimessione ci, dai1le pairti. Ed appena oocorre aigigiungere d:i.e J.a legittimit� delfa noTma iin esame permane, ,a[JJCihe PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 561 ric001oocendosi ad essa, a segudito de1la S1UOCesisiva legge 1t1. 300 del 1970, un ambito di �app1icahi11t� 1dirvevso da quehlo ohe la caratteriz:mrva anterio[' llllenrlJe. La qiuestione stessa deve diicl1iaram, qU�l!ldi, iinrfcmdaita. �5. -E. lo � anche sotto l'accennata rprrnsipettaziOl!le svolta in Ofl'dine ahla non aipip]JiJcabiJit� in ogni caso de1l'airt. 2 della rstesisa J:egge. Quainto a quest'ultima disiposizi.01t1e, �cihe i'IllJPOne al datoil"e idi il.avoro �l'obbligo� di. comunicare al diipenden.te i motivi del il.icenziamento 1t1elle iiportesi disdpUnate dalla J.egige dJn questione, occorre appena osservare che simile 11trnitazione posta all'art. 11 non rpu� riitenerisi in contra!Slto con l'airt. 3 della Costmuzione. Deve esch1dersi, irufatti, che derivi di\sipariit� di trattamento �ed inigiu:stifiicato rpreigiudizio ail lavoratoir� dall'assenza dell'obbligo per il dailoTe di J.avoil"o della comunicazione del licenziamento e dei motivi �di esso ainrihe quando si ipotizzi cihe il licenziamento sia !Stato determinafo da mortivi rpo.Jditici o sindacali o religiosi, in ispregio alile Ubert� civili garantite daHa CostituziO! Ile. Nel caso suddetto, iir).fa�tti, vige il p~incipio deHa .pi� ampia facolt� di indlagine e di pirova sui reali motivi del Hcenziamento, indipendentemente dal silenzdo o da eventuale coml\ll!licazione del datoce di il.avoil"o, ove la sua decisione risui1ti viziata da contrasto co1t1 l'art. 4 della ll:egige rp�redetta. 6. -La risoluzione delle iulteriod questioni il"ende alllZitutto necessado il coordinamento, in via interipil"etativa, della disciplina dei licenziamen1ti individuali iprevista dalle due legigi in esame (a!l"!f;t. 8 e 11 ,dJella legge del 1966; 18, 35 e 40. della le~ge <llel 1970) per identificail"e l'esatto contenuto della norma impugnata. OI'lbene, tenendo �conto dei ben noti dubbi interpretativi, nonch� della diversit� degli orientamenti emersi �ail riguardo 1t1el coil1so dei lavori rpireparatod iper la :fru"'mulazio1t1e dell'art. 3.5 dello Statuto, �e S1U1Ccessiivameinte ilil dottrina e nehla gioospirud�nza dd me1rito fO!l"ffiatasi in sede . di pirima aipplic1azione, questa Corte ritiene cihe, ferma resitaindo oglJ:li � ailtra IIlOIIl .contrastante disposizione .della J.e~ge 1966, in. 604, i'illllilovazione introdotta dall'art. 18 d!elfo Statuto alla discip1ina dei licenziamenti riconosciuti illegittimi si:a isfata dahl'.art. 35 resa rupiplicaibile nei sensi in appresso specificati -a11e imprese industria'li e commerciali, purrch� si pres:entino con sedi, stab11imenti, filiali, uffici o xepam autonomi ~UJnit� .produttive) oc�cupanti pi� di 15 1diipendooti (art. 3,5, primo comma), oppure con� rpJ.uralit� �~ unit� rpiroduttive aiventi meno di 16 1diipend~ti ma 1che ne oocuipi'Ilo, ne1l 1complesso, ipi� idi 15 �e �Orperino 1Ile1l'ambito .territoil"iale dello istesso comune (secoodo 1comma). 562 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sembra essere sta.fa dntenzi0111e del �legiSllatore di da.re cosi .giuridico rilievo, non solo �ai fini dello 1svo1gj,mento de1le attivirt� sdndaicali di oui a.I terzo rtitoJ.o� de1lo Statuto ma �anche ai fin.i del licenziamento, aU'urnit� produttiva distinta daJ.J..a coonp.lesisa 011ga111izzazione i'mprenditoo: iale, nel cui ambito �esso si delinea �con carattere di a1uto111omia, cosi dai rpunto di vista econonriico cStriutturaJ.e, .come da que1lo finalistico o del risiuJ.tato prooottirvo, 111e1la !Pi� vacSta airea del n�ericaito dei benii. o dei senrizi. Ad identifica�re le U111it� rproduttive non � necessario che esse siano a:-ilevanti come a111to111omi centri di imputazione di ra.ppocr �t� 1giurldfoi. N� alla loro configurazione concreta o.sta l'unitairia funzioqe dil:' igenzdaile �eserciitata dall'imprenditore, e nemmeno � inco:rnpartib�e con la loro artkolazione la drcositanza che nel quadcro organizzativo dell'impresa siano previ:sti uffici direzionali comuni, che presiedano al cooll'diname1nto produttivo e ad um armonico sv'iJ.urppo dell'atti�vit� economfoa �complessiva. LI �che, ,dJ'a11tra pavte, 1giu.stifi1ca la globaJ.�e ed �unitaria �cons:Mem zione dell'impresa so.tto profili e rper fini diversi. Orbene �realizzandosi in un'OOnipresa commerciale o i1nd1U1striale �le suesposte condizioni ai sensi del p.rimo e secondo comma dell'art. 35, ai dirpendent� dell'unit� (che .potrebbe eissere unica ed esaUirire la con sistenza de11'impresa) o delle unit� produttive da 1prende1ri.si in c01111s.i drazione ai 1sensi dei dlUe commi deU'a.rt. 35, si �aiw>licher� 1l'acrt. � 18. La novmativa della legge .del 1966 (anche ne1l'ar1t. 8) 1rima1ne a sua voJta aprplicabtle ai di.pendenti estranei a1l'U1111it� o alle un1rt� rp1ro duttive, quando, �J. numero complessivo dei dipendenti de1l'imrp1resa suiperi comunque il J.imite dei 3�5 stabiJ.ito da�l 11ic0Qidato a1rrt. 11. Spetter� ovvfamen.te al giudice accertacre, caso per caso, q1U�al!i 1di pendenti siano da considerare estranei a11'.unit� produttiva 011.1de rite nerli non sog,getti a1l'a.ppliicazione dell'art. 18. In ultimo, hl regime di cui all'art. 2118 del codice civile !l'esita iin vigOil'e quando entrambi i predetti J.we1li oc1oupazionali, .nei sensi sorpcra precisa.ti, non tro�vino, realizza:ziiOllle. 7. -Cosi coovdinandosi �le rpredette di1sposizioni 'ri<su1ta ammissibile la questi0111e .so1levata dal pretor.e di Mo111fa1gnana che, iperalitro, al pari di queJle so1levate dagli altri. due �gi1Ud1ci, va dic!hiairata non fo111data. OJtr.e a dover.si ribadi:re (come in sentenza n. 81 del 19169 di questa Corte) ohe l'art. 3 della Costituzione � lll0111 1Coil'risrpm1de ad u111 criterio di mera .uigua.glianza fol1IIlale e ipevci� non esclude che il legislatore possa dettare norme diverse per regolail'e siotuazi!oni 1che egli critenga diveme, enrtro un mavgine di discrezionalit� ohe giusrti:fk!hi sostanzialmente il 1cr1terio di differenziazione adotta.to �, e clle 111ei sensi accen111ati deve valutarsi � la comp0111ente numerica dei ilavoTatocri, qiua PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE le indi!ce di un modo di essere e di orperare deU'irmpreSa o dehle S1Ue oggettilve ariticolazioni �, non rpu� ne1gars:i che l'art..3.5, primo comma, deHo iSitaituto, nel segnare per ila remtegrazione del larvoratoire i1legtttimamente licenziato iJ. limite di :non meno di 16 dtpendenti addetti a dascuna unit� rproduttiva di dma;i1rese �mdustria1i o COlffime11ciaili, � la dsultante di is1celte dliscrezionali operate, nell'ambito della Costituzione, dal J.egiistatore e noll'.l rpriv�e di razionalit�. Inivero deve riitenersi che i!l legislatore, S'enza dare esci1uswo ri lievo al criterio della fidluciariet� nel rapporto di lavoro o all'esigenza di non 1girarvare di oneri economici ecce1ssivi J.e imprese idi m.1nori dim~ io1nii, �abbia a0ttribui.1to prevalente e determinanrte vafore a1Jil'.esigenza idi 1sa1lva1guardare la :funzionai1ilt� delle unit� rproduttive, nell'intento idi evitare in quelle 1con minor numero di dipendenti (secondo l'mdice nrnneri1co cihe ha ritenuto .orpportU1I10 stabiUre) d!l verificarsi di situaz:Xoni idi tensione nelle quotidiane. relazioni umall'.le e di lavoro corrirenti �tra fil dipendente licenzfa.to (e rpoi rei�t1tegrafo :nel medes1imo ambiente) e i prerposti all'unit� produttiva :nonch� .gli altri J.arvoimitori ad essa aipipa�rtenenti. Quale inidice de1l1a vofont� del legilslatore pu� rico�l'da�mi H dettato del secrnndo comma dell'art. 35, .giacch� :n.ei casi ivi rp1l'evi!sti gJi �in�convenienti derivanti dal!l'obbJ.i.gator.i:a reinite.girazione nel posto di lavo�ro, possono, 1se1I1Za aipprezzabHe rpregiudizio per il lavoratore, evitarsi col trasferimento da un'unit� ad un'altra, nell'ambito dello stesso comune. Ne consegue che J.a tipizzazione di 1divers�e fattispecie, ai fini di una d!i1sciipJ.ina non und!frnrme .dei J:icenzdamenti individuaili, sdiUJgge, rper se 1Sttessa a censure .sotto n iprofiilo della razionaiUt�, ponendo m luce va1utazi.oni discrezionali di poilitica legislativa, avenifli riguardo ad equilibri economico-sodaili che ne !hanno �consi.gliafo �l'adozione nel!l'm�teresse genemJ.e. n che non esc�1ude, ovviamente, uJ.terii!ori mterrventi legisilativi volti a migU01rare, nell'interesse .generaJ.e, 1sia la so1Sttanza. della normativa, o!I"a vigente, sia la formulazione di e.s1sa, onde agevolare H compito de1l'interrprete. 18. -Le sorpra esposte consMerazioni dJitmostrano cihe 1a questione � infO!l'.l!data ancihe in riferimento all'art. 24, prtmo �comma, de1la Costituziooe, inteso quale specifi.cazione uJ.teriore del rprincirpio �di uguagliarnza. 18\rpeitter� al 1giudice �di merito aicc�ertaire, nei limi-ti deMa domarnda p!rorposta, se il <trasferimento del .pre1Sttatore di J.avoro da un'unit� ad Ulll'aliflra 1�ti minore co!l'.lJSisiflenza, sia realmente .giustificato da � CO:nlJPl'Ovate Tagioni tecniche, organizzative e produttive �, giusta il disposto dell'art. 13 dello Statuto medesimo, e non rpreordinato a1l'aUonfanamento daiLrnmpresa. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 564 CORTE COSTITUZIONALE, 6 ma1rzo 1974, n. 56 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti. Costituzione della Repubblica -Questioni di legittimit� costituzio nale -Rilevanza -Fattispecie in tema di esecuzione penale -Irri levanza. (1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.p. art. 622). � inammissibile, per difetto di rilevanza, La quesitricnie di costrituzionaLit� deH'a1�t. 622 del codice di procedura penate soUevata in rifeirim~ to ad un proce.dimento d� esecuzione penale giJ� definito con srel/1,tenza passata in giudicato (1). (1) La Corte ha fatto appddJcazione ded principi pi� voJ.ifle enunciJati in tema di xdilevanza deilla questione di �costituzii.onaJl.dit� :nell. giudizio a quo. CORTE COSTITUZI�NALE, 13 mM"zo 1974, n. 62 -Pres. Bonirfacio - Rel. Verz� -Hoteil. Vi1la Luisa ed altro (n.1c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Savarese). Lavoro -Controversie -Competenza territoriale � Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; c.p.c. art. 435). Non � fondata, in relazione ai principi di uguagiianza e di tutela del Lavo1'o., La questione� di legittimit� costituzionaLe dell'art. 434, secondo comma del codice di procedura civile, che prevede una speciale competenza territoriale per le controversie dii Lavoro (1). I (Omissis). -11 pretore idi �Milano (['itiene 00.e il.'art. 434, carpovel'ISo, del codice di procedura �civile __..:... disrponenrdo cihe, nehle rcollltroversie individuali di lavoro, competente per .temi.torrio � n giudice nella cui d:reosc1rfaione si trova l'azienda, o 'Ultla qua.1siasi rdipendenza idi questa, a11a qruale � addetto H lavoratore -ipriva iil lavorratore stesso della facolt� di avvalersi dei farri ordinari, rprevi:sti da1gli 'artt. 18 e seguenti dello stesso� codic�e, e determiina cos� una mgiustificarta rdisrparirt� di 1 trattamento iriJSJpetto a.gli altri dttadiini, con vi!olazione degrli a.rtt. 3 e 315 rdehla Cootirbuzione. (1) La soJ.uzione relata dalia CoiDte iail1a �questione � valida anche ri~ ardo al nuo�vo testo delil'art. 413 c.p.c. <introdotto rcon ila J:eg;ge 11 agosto � 1973 n. 533. La I11Uova nm-mativa, in:llaitti, p:vev;ede anche per 1e controversie idi lavoro il f0tro �generale dell'art. 18 .c.p..c., ma solo come foro concorrente successivamente a quelli del iliuorgo ove � sOO'to il rapporto o iin �cui si trova il'imprresa o '1a 1sede di \Lavoro. �� - PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE La 1questione � iin:fOIIlldata. N e1le mor,e del :presente 1giudizio � intervenuta 'la leg;ge 11 agosto 19713' lll. 533' ohe, disciipl.in.~o . ile 1co:n1irO'Vers:ie mdivilooali di J:avoro, dispone ,che, quaJ.ora lllOlll trovino ,awlicazio1t1e ile nom:ne ISUi fori speciali previsti daiH'art. 413, si applicalllo quelle dehl.'art. 18 e seguenti del codice di iprocedma civile. Per�, i giudizi pendooti a11a data di entrata �lll wgore della nuova 11eg;ge so:no defini,ti dahlo istesso �gmdice che ne conosceva in ibaise alle norme di competenza vigooti (art. 20, secondo co!lllma). La questione se la sipeciale 1cmnpetenza territoirialle prevista dal �rart. 434, capoverso, ,cod. iproc. cirv. illl materia di controveris�e di favoro, abbia ca!l'lattere escilusivo oppure co:ncOI'Tente con i frnri o!l'ld�llla(t"i, deve rUen,ersi definitivamente risolta nel seltllSo che il ilavoratore non pu� avvalersi di tau fori, soiprattutto per la conso1~daita 1giw:-lispnide1t1za deHa Caissazi<>ne, ,gecornido la quale '1a 11a,;tio della lllOO'lma :non ha lo scO(Po di salv,a1gua:r:dare l'interesse di Ulna o dehl.'all!tira ;p1arte, ma di risp1ettare il"esigenza di una migliore esplioazio1t1e defila fu!!lZione giurrisdiziona1e, nell'mteresse ISU!!Perioce della ,g;iustizia. E 1t101n � possibfile nega�re che ilo svolglimooto del processo 1t1eli1a cfil"icoscrizione deil. luogo :ilil cui il ra!P!Porto di ilavoro si � SIV'olto CO!Ilisente 1di :regola lllna pi� (t"apida raccolta' dehl.e prO'Ve ed una pi� stc1ur1a vaiLutazione degli acc1w�amenti di fatto. A forto il.'oridi1t1anza inisliste nella ,tesi dell'interesse del ilavmiatoce, quando d!1 legislatore ha sce1to, nell'ambito dei 1suoi :poteri diJScrezionaU, fl1II18. procedura 1che meglio risp10IlJde a11le esi1genze idi 'llllla 1gliust�zia pront~ e stcura ed a plrindpi di rapida soluzione delle controversie, cui � dndirizzato tutto i:l processo del ,1avoiro, nehl.'mteresse co!mJUllle di entrambe \le (pairti, dato�re di ilavo�ro ,e lavoratore. I1t1 cornisiderazione della indiscutibile razionalit� defila lllOll'ma, no1t1 SU!SIS�ISte n� la violazione delil'art. 3, 1t1� quella deJ:l'arit. 315 della Cos1tituzi01t1e. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 13 marzo 1974, n. 63 -Pre's. BoniJfacio Rei. Capailozza -Gorla (avv.ti Medina e Anitonelili). Lavoro -Trattamento economico -Dipendenti da imprese appaltatrici di amministrazioni autonome statali -Equiparazione ai dipendenti statali -Esclusione dell'asse~no temporaneo -Ille~ittimit� costituzionale. I (Cost. art. 3; d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, art. 21). � coobituzionaimente illegittimo, per vrio'lazione dei priinc11,pw di uguaglianza, L'art. 21, secondo comma, dei d.P.R. 21 apr,iie 1965, n. 373,, 566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sul conglobamento dell'asse1gno tempornneo negU stipendi '[Xlghe� e retribuz. ioni del personale statale, neiia pwrte in cui richiiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 fe1bbraio 1963, n. 45,. che es-elude l'assegno temporaneo dalla determinazione dei vari istittUti cont'l'attuali dei dipendenti delle imprese appaltatrici, dell'amminist>razione autonoma delle ferrovie dello Stato (1). (1) La Corle ha individuato un conrtrasto tra il pirimo comma dell'art. 21 del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 3.73 che, attrav0el'\So il richiamo all'art. 2 del d.P.R. 22 novembre 19.61, n. 1192, impone di determinaTe iil trattamento econormico spettante ai .dipendenti deJ.fo imprese appaltatrki delle amministrazioni autonome defilo Stato �tenendo conto dell'inteira retiribuzione base del dipendente pubblico, ed H .siecondo �comma dello stesso art. 21 che, att!l:"aveirso inve�ce il. richiamo 1al criterio� indicato dall'art. 3, ultimo .comma delila leg.ge 6 febhraio 1.96�3, n. 45, esclude dai!. computo l'assegno temporaneo, sebbene questo sia ora conglobato nello stipendio. CORTE OOSTITUZIONALE, 13 marzo 1974, n. 64 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli. Reato -'Affissioni -Affissioni fuori dei luoghi a ci� destinati -Iscri zioni in luoghi pubblici -Contrasto con l'art. 3 Cost. -Illegitti mit� costituzionale -Non sussiste. (Cost. art. 3; c.p. art. 663; I. 23 gennaio 1941, n. 166, artt. 2, 4). Non � fondata, con riferimento al principio di uguaglianza, la questione di legivtimit� costituzionale dell'art.. 663, secondo .comma, del codice penale (nel te'Sto modificato con l'art. 2 del d.l.vo 8 novembre 1947, n. 1382), cl'e sanziona le affisStioni fuori dag1ii appositi S'[Xlzi e le iscrizioni in luoghi pubblici (1). (Omissis). -1. -I .giudizi promossi dalle due Oa'.'clinainze del IP'retore di Pisa vengo1Do ri1Uniti e decisi con unica sentenza, avendo ad oggetto .J.a stessa questioll1e, che concerne la legttti!In.it� coistttiuzionafo, in riferimento all'art. 3, ,primo e secondo comma, della COISt1tuzioine, dell'art. 663, se1condo comma, del codice penafo, inel tesito risultante da,Ha modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legiSilativo 8 no (1) In giurisprudenza, sull'.equtparazione tra 1affissioni fuori deg�1i spazi a ci� destinati 'e .iscdzioni: Cass. Sez. III, 8 magigo 1962, Tic. Rossi in Giust. pen. 1963, II, 428 e Caiss. Sez. III 23 gennaio 1961, dc. Lucadni, in Giust. pen. 1961, II, 738. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE vembre 1947, n. 1382. Staindo all'1nterpretazione aSJSUnta nelle oa.idinanze, d!llrfatti, JJrt forza deLl'axt. 663, 1cos� come modificato, li.a col!locazione di iscdzfoni in luoghi rpubbl'ki �comprensiva di qrueLle tracciate sUJl suolo 1Stradale, 1come avvenuto nella specie) 1sal'ebbe rpunita ipi� gravemente (e cio�, aniohe co~ J.'arresto) rispetto a1le afnssioni ese~ d.te fuori degli .sipazi a d� destinati, essendo fale indirazione sanzionata 1oon fa sola ammenda, in forza del rinvio fisso ail. testo originario del detto art. 663 operato dag.li ai:rtt. 2 e 4 della leg.ge 23 ,gennaio 1941, rn. 166. 2. -La questione, che muove da un'erra.ta interpretazione delle soipra Q"icferite disposizioni di legge, disatte,sa daLla costante giur~sprudenz, a 011dinaiI"ia, non � fondata. Ed ililvero, a seguito e ,per effetto deilla sentenza n. 1 del 195,6, coo 1c111i questa Corte ebbe a diohiairaire la illegittimit� cositituzionale deH'all't. 113 del t.u. della legge di p.s:. (e con esso deLI'art. 663 c.ip., nella parte ohe vi corrispo1nide), ad �eccezione 1soltanto del suo qiU.�IIlto comma, 1che vieta ,le amssioni fuori dei luoghi de1stinati daU'autoriit� competente, ila 'Sliiuazione di didtto in materia ,si presenta oggi nei termini clle <possono ibrevemente riass1Umersi come segue. Le trasg1re1ssioni al divieto di cui al rico!l'dato quinto comma delil.' all:"t. 113 llegge di p.s., a.-ibadito e specificato nell'art. 2 della legge n. 166 del 1941, pure dtafo, trovano tuttora la loro 1sanzione nelil.' art. 663 1c.p., nella formufozim1e alla quale esclusivamente po,teva avere ritfeiI"ime1nto l'art. 4 de1la legge del 1941; rpena,1mente 1irriilevanti, ihvec�e, sono divenute oir'mai le 1cI!iverse figure di i:reato enU1t1ciate ne~ secondo comma della disposizione del ,codice (afflJSl'Sione senza licenza o senza 01sservarne le ;prescrizioni), aJLLe qual,i. si riferiva il .successivo d:eccreto J.egisilativo de1l 1947, nell'inaspriire �le pene. Sicch�, attualmente, nes1SUna differenza di :trattamento 1suss.iste per le due irpotesi, poste tra foro a raffironto dail:le OI'dinanze, di affi�ssiooi !liuoirJ. degli aippoisiti spazi e di iscrizioni in 1uog.hi pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa rpena dell'ammenda:,.. -(Om:issis). CORTE COSTITUZIONALE, 13 mairzo 1974, n. 65 -Pres. Bonifacio - Rel. Capalozza. Reato -Oltraggio a pubblico ufficiale -Guardia giurata -Equiparazione, (Cost, art. 3; c.p, art. 341; t.u. P.S. art. 133). Norn � fondata, con riferimento al principio di uguagiianza, la questiJo-ne di legittimit� costituzionale dell'art. 341 del c�dice penale 568 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in quanto comprenda neLZ.a tutela penale cinche le guardie giurate dipendenti da privati previste dall'art. 133 del t.u. deiLe leggi cU 1Y1LbhLica sicurezza (1). (1) In giuriispirUJdienza: Cass. pen. Sez. VI, 9 marzo 1971, MERLES, in Giust. pen., 1972, II, 120. In dottrina, MANZONI, Trattato di diritto penale. Milano, 1962, V, 86. COR'.DE :COSTITUZIONALE, 13 marzo 1974, n. 66 -P.res. Bonicfacio - Rel. Volterra -Ente Fucino e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Savarese). Riforma fondiaria -Assegnazione -Morte dell'assegnatario -Successione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 3 e 42; 1. 29 maggio 1967, n. 379, art. 7). Non � fondata, con riferimento ai principi di uguaglianza e di tutela della propriet� privata, la questJione di legittimit� costitJuzri.onaLe deWart. 7, terzo e quarto comma, della legge 29 maggio, 1967, n. 379 sulla riforma foodi.aria che diispone che l'assegnazio%e del fondo, in oaso di morte dell'assegnatairio prima del pagamento del prezzo� di riscatto, � fatta a chi sia stato designato dal testatoere o dai coeredi o, in caso di disaccm�do, dall'autorit� giudizi.aria (1). I I (1) In dottrioo: LEONETTI, La successione a causa di morte nei poderi della riforma, d:n Giur, agr. it., 1968, 327; RECCHI, Considerazioni circa la I successione mortis causa nei rapporti di assegnazione e la legge 20 mag;, i gio 1967 n. 367 sul riscatto anticipato delle terre di riforma, in Giur. lav., I i 1968, II, 366 e NANNINI, Evoluzione legislativa delle terre di riforma fondiaria, in Riv. dir. agr., 1197'1, 126. ~ SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA !DEiLJLE COMUNITA' EUROPEE, 6 marzo 1974, nehle cause riunite 6/73 e 7/73 -Pres. Lecourt -Rel. Donner - Avv. gen. Warner -Istituto Chemioterapico ItaJdano (avv. Eililis) .e Oomme11ci1a[ 1Soihnens Cooporaition (avv. ,1Jer K1u1H.e) <:. CommissiO! Ile delle ComUlllii.lt� 'europee (ag. 'V'alil de:r Esch e Marchirni-Camia). Comunit� europea -Concorrenza -Pratiche vietate dall'art. 86 del trattato CEE -Posizione dominante nella produzione di materie prime impiegate nella fabbricazione di determinati prodotti Procedimenti di fabbricazione alternativi solo potenziali e non ancora realizzati su scala industriale -Irrilevanza. (Trattato C.E.E., art. 86). Comunit� europee -Concorrenza -Pratiche vietate dall'art. 86 del trattato CEE -Posizione dominante -Mercato da prendere in considerazione � Prodotti finiti -Rilevanza. (Trattato CEE, art. 86). Comunit� europee -Concorrenza -Posizione dominante sul mercato delle materie prime -Produzione diretta di prodotti finiti -Rifiuto di rifornire clienti di materie prime -Sfruttamento abusivo della posizione dominante -Ricorrenza. (Trattato CEE, artt. 3, lett. f, 85 e 86). Comunit� e'uropee -Concorrenza -Art. 86 del trattato CEE -Portata e finalit�. {Trattato CEE, artt, 2, 3, lett. f, 85 e 86). Comunit� europee -Concorrenza -Posizione dominante -Sfruttamento abusivo -Effetti rilevanti. (Trattato CEE, art. 86). Comunit� europee -Concorrenza -Impresa controllante e impresa controllata -Vanno considerate come un'unica entit� economica. {Trattato CEE, artt. 85 e 86). 570 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Comunit� europee -Concorrenza -Violazioni dell'art. 86 del trattato CEE -Competenze e poteri della Commissione della Comunit� europee. (Trattato CEE, art. 86; regolamento del Consiglio6 febbraio 1962, n. 17, art. 3J. La ricorrenza di una �posizione dominante� sul mercato mondiale della produzione e della vendita di mUJterie prime. utiUzzate nella fabbricazione di determinati prodotti non � esclus.a dalla esistenza di alternativi :Procedimenti di fabbricazione potenziali e realizzati in laboratorio o comunque non su s.caLa industriale (1). Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante de1tenuta sul meroato delle materie prime pu� ripercuoverrsi sulla co'ltcorrenza in seno al mercato de.i prodotti finiti; di questi ultimi si deve perci� tener conto nel valutare gli effetti di una trasgressione, anche se il loro mercato. non costituisce un mercato separ11Jto (2). n detentore di una posizione dominante sul mercato deLle materie prime che, neWintento di riservare tali materie prime a.Lia propria produzione di prodotti finiti, rifiuti di rifornirne un proprio cliente, anch'esso fabbricante di prodotti finiti, col rischio di eliminare del tutto dal mercato il cUente e 00'1'1;Corrente, sfrutta in modo abusivo la propria posizione dominante (.3). L'espressione � aella misu11a m cui possa �essere rp�r.e1giudizievole al commevcio tra 1gli Stati membri�, contenuta neU'art. 86 del trattato CEE, intende delimitare la sfer.a d'applicazione delle norme comuniitarie in rapporto �alle leggi nazionali, e non pu� quindi e�ssere interpretata nel senso che il divieto di sfruttare� abusivamente una posizione dominante si applichi unfoamente alle attivit� economiche e �COmmerciaU direfJte a r.ifornire gli Stati membri (4). Vietando, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al comme'l'ctio tra gli Starti membri, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, l'art. 86 del trattato CEE vuole colpire tanto le pratJiche atte a danneggiare direfJtamenfJe i consumatori quanto quelle che ledono i loro ip,teress.i in forma indiretta, falsand� le condizioni di ef (1-7) Notevoli affermazioni di prinCJJp10, che concorrono iin riJevanJte misura a .comp[etaa:-e H quadiro dei iprimJCipi in tema di concorr.en:zJa, quale riswta dahle numerose sentenzie <rese in .argomemto dailJLa Corte di giustizia. La rilevanza deN1e statuizioni � evidenzilata daiWi stessi p!'ecedenti di :liartto deLLa vertenz,a, 1concernente un mancato aipp;rovvdgiionamento di ma:terie prime, �che ile ditte :rd.�cornenti �assumevano giustificato �per la dedotta incompatibillit� di uJJterio:rd. fornttrur�e oon l'inteirvem1Jta modificazione del proprio i: ortenitamento azi�endailie: giustificazione che 1a Oocte di g.tustizia, dopo aver escluso .che Jia ravv!iisaibiiliit� di unia posi.2ltone domilnante possa esseve com!: promessa darJJJ.,a eststenza di alltri possilbili iprocedimenti di fabbrtcazione solo t potenziaili, ha ritenuto peralLtro insu:fficienite a nega~e il contestato sfrut o. ~ ~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 571 jettiv.a concorrenza, previste damart. 3, letter:a f, del trattato CEE. Allorch� il dete.ntore di una posizione dominante con sede nella Comuwit�, cerca, mediante� lo� sfruttamento abusivo della posiziorne ste1Ssa, di eliminare un concorrente, anch'esso con sede nella Comunit�, diviene perci� irrilevante l'accertare se l'abuso tenda a soffocare il commercio intr�acomwwitario oppure le esportazioni del �concorrrente; ci� che conta � il fatto che ia eliminazione dell'impresa rivale modificher� i rapporti di concorrenza entro il mercato comune (5). Agli effetti di cui all'art. 86 del triattlato CEE due imprese, deUe quali l'una esetrcitii di fatto un potere di controllo sull'altra, vanno considerate come un'unica entit� economica (6). L'esercizio deiLla fa�iolt� �conferita .alla Commissione delle Comunit� europee dalL'art. 3 del regolamento de.i Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 assume ovv'Lamente forme diverse in relazione �alla natura della trasgressione accetrtata e pu� consistere tanto nell'ordine dJi tener�e� certi comportamenti od effettuare certe prestazioni, iltegalmernte omesse, quanto nel divieto di persistere in certi comportamenti e prratiche o �di mantene'l'e ferme �certe situazimii contrarie al Trattato. In ipotesi di rifiuto di rendere incompatibili con l'art. 86 del tmttato CEE la Commissione � quindi competente sia ad imporre la fol/'nitur:a di determinate quantit� di materie prime per ovviare alle conseguenze del predetto rifiuto, sia ad ordinare la presentazione di proposte� (J;L fine di evitare la ripetJizione del comportamento criticato (7). (Omissis). -In diritto. -E' rpa.ci:firco che, dopo esserisli conisultata con la Commericfal So<I.rv:oots CoI"1porati001 (in rprosieguo OSC), soci.et� con sede legale nello Stato rdell. Maryland e con dir.ezfone iln New York, iLa S.rp.A. Istirturto Ohemioterapico ItaUano di Millano (J.rn pvo1sieguo LCI) tamen1Jo abusivo di posiziOIIle dOIIlliinante, riWeVJanido �ainzi �espressamente che la .decisione deilil'~esa che detenga una posizione dominante sul mercato deli1e oaiterie p.rime � di intraprendere essa s�tessa la produzione dei prodotti finiti in concorrenza con coloro che prima erano i suoi clienti non la legittima ad eliminare, sfruttando la propria posizione dominante, la concorrenza di questi ultimi... �.La irrri1evanz.a, !rispetto all'effetto (.distorsione della concmrenza), dclao scopo perseguito dall'impresa, qual�e si desume da11.e sta:1Jui2lioni di cui ai11a ter~a marssima (nella ,quare i!l. .ri:fr.LUJto di vendere marter.Le pirime � !!'J.:fiert1Jo ail!l' � intento di riservare tali materie prime atle proprie produzioni di prodotti finiti �) appar-e compromessa dalla diversa impostazi1omre del princdipio enuncilarto con �l'UJltima pa!rlte dle!J.,La qui!!l!ta massima, che sembr-a p!l'esuppon"e inv�ece, anche se ne�l'l.'ambito di difl\erente p:rospettiva e finalit�, H preciso propos.ito deLl'imprresa � di eliminare un concorrente �; daJ: .complesso della: motivazione, tuttavia, 1sembra doversi desumere �che il.',e1emenrto soggettivo rtimane sostanzialmente dell tutto marg.Lnrue, nella va:l'lllta:Z'ione suilll.a mvvisa:bfili�t� �di runo ,S!fru1Jtamenrto abusivo di posizione dominMllte, !!'iisp:eibto ail eonweto iI1eailizzaII'1si di condizioni obbiettive suscettibf1i dli i<ndllull:ie 1I11e1gaitiv.amente 1su11a libera ClOnOOI'!!'en~a; 1e tali.e impo w.:::�� ::::::::::-:::=--.-:: .-_.:.� . - 572 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO si � dichiarata nell'impossibilit� idi fornire aminobutanolo aJ.la S.p.A. Laboratocio Chimico Farmaceutico Giorgiio Zoja (in prosieguo Zoda), cui essa aveva cfornito 'negli allJIIl1i tra il 1966 ed il 1970 inotevoli quantit� delila suddetta materia prima, uti:lizzata diaifila Zoja per la pl'oduzione d'�etambuito1o. Avendo la Zoja chiesto alla Commis1sfone di constiaitare ,];a violazione degli artt. 85 e 86 del Trarttato 10EE, quest'ultima, colll lefJtera 25 aprile 1972, inizdava rniei corrufvOIIlti 1dlella CSC e dehl'([OI il procedimento previsto datlil'ar:t. 3 ideil. regOilamenrto n. 17/62 per traisgressfone all'art. 86 del Trattarto, notillcarnido il.oro, ai sensi dell'ai;t. 19 idel l"egolamento n. 17I 62 e dell'art. 3-del rregolameinto n. 99I 63, i riliievi formulati a loro 1cariico. Con decisioine 14 d:iici.embrre 1972 (G. U. 1972, L 299, pa,g. 51 e segig.) la Commissione startuivia d1e fa OSC e il'IOI, :cessa1I1do ia partir.e dal IIlOvembrre 1970 di fornire ruta Zoja J:e materie prime per la rproduziOIIle de1l'etambutolo, avevia1I10 violato l'iart. 86 del Tua.ttarto. Essa dispo11.1eva i p:wv;vedimentii che reipurta'Vla necessiani per porre termine aJJia trasgressione �ed mfliggeva �IIl solido :alle due. oocieit� in causa un'ammenda di 200.000 unit� d:i cOIIlto.. Con ricorsi pel'IV,enuti in cancellieria tii 17 �febbraiio 1973 il.'IOI e fa CSC ihainno impuiginarto ila suddetta decisione. iPoich� le due cause sono st,ate munite ai fini della trattazione con ord1iina1I1Za 8 maggio 1973, ,esse �v;anno dec'.Lse co111 un.a so1a sentenza, redatta inella lingua pro1cessua1e della oaiusa 7/73. stazione, .ohe pu� dn definMiV'a condizi�o�natl'e, come ne'hla !51Pec1e decisa con. la sentenza .in 11assegoo, fa 1stessa prog�rammazione aziendale, evidenzia l'ampio .contenuto attri.bwto neLl'ordiinamento comuniwio a(L concetto di concoril'enza. Di noteV'oiLe riilievo aipipare ,anohe il rprinciipio enunciato oon l1a qruairta massima (.e ,con ila prima pa!rte de11a .quinta massima), con cui la Cor>te di giiusti:zl�la, i.nite~ando ilia dlnterp:rietazione deLl'arl. 86 deil triarttato CEE gi� forll.1iita con numerose precedenti ,sentenze, ha precisato che lo s:liruttaimeillto� abusirvo di una posizione dominanite � vietato illliliChe ref1aitiv;amente alle attivit� volite ail1la pll'oduzione di mer,ci destinate all1a 1esp0Jrtazlione nei Paesi terzi; e rispetto a ta'Le assorbente valutazione rt�!sulta quindi del tutto subordinato e ad abundantiam I'ulterior�e ri'lievo SUl faitto che i1 comportamenrto� dell1e ri001I1rentd fosse comtmque tale, neihlia !51Pecie, da pregiudtcare (anche) il � commercio tra Stati membri �. L'affie:Dmazione di principio, �se rp'll!t" suggestiva �ed .efficacemente motivata (per i!1 riferiimento, in parti.�co1are, a~i artt. 2 ,e 3, lett. f del Tuattato), desta pel'lailtro rpei!'IP'1essit�, non essendo certo a.gevo�Le aittribcire un'autonoma portata 'ed. un conC!l'eto contenuto alla limitazione �nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri., 1se intesa come rivolta iSoilo a �delimitare ia sfera d'applicazione deile norme comunitwrie in rapporto alle leggi nazionali �; e 'la. stessa Commissione, ,dJel resto, iper quanto oonsta dallil.'impostazione difensiva in argomento riassunta cneLle ipr�emesse �di !liatto della decisione, aveva in effetti sostenuto '1'.app1icab:iildt� dell'.art. 86 deil 1roaitta.1Jo C'.EE iper J.'ieffiettiv<> PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE �573 575 I. -Sull'applicazio!f!,e dell'art. 86. iernte � a:sisoidato icihe nel 196-2 la CSC ha acquistato il 51 % del 1Ca1Pitale 2rto, aziona!l"io deM',IiCI. Ftcruciad della OSC detengono il 50 % dei seggi tn zonseno al comitato esecutivo ed al consiglio di amministrazione dell'ICI; ~11.le il presidente del consig_U-0 di amministrazione, che ha voto determinante lllZa in 1Seno al 1consiglio, � anch'egli un fiduciario d~lla CSC. Bench� i consiglieri delegati 1che amministrano l'ICI 1siano rimasti gli stessi anche ~no dopo il 196.2, tuttavia, anche a parliire da quell'anno, essi devono otteare nere !Per gli investimenti di una certa entit� l'approvazione del comitato asesecutivo. ~eLa CSC rpvoduce e vende, ,tra l'alitro, pn~1pa1rati ottenuti dahla niiva trazione della rparaffina; due di questi sono dl rnitroproipano ed un suo OQ'l derivato, il.'aminobutanolo, utilizzato nella ,produzfone dell',etambutolo. ila Fino al 1970 l'ICI fungeva id:a distributrice del m.itropropano e iedell'aminobutam. olo rprodotti da11:1a OSC ne1gli Stati Unirti . .Agli inizi del to 1970 la CSC, av,em.do, deciso 1d:i non vendere pi� tau prodotti 1r1Jell'a:mbito del mercato co:mune, in:l�ormava 'l'IiOI 1c!he si sal'ebbe limitata a fonni11gliene 1So1tanto ~e qoontit� per l:e quali 1gi� es[steva un impegno di riv.endiita. Essa approvvigionava in siegiwto J.'JCI con des,tro-aminobutanolo destinafo allia produzione di etambUJto:lo grezzo da vendersi nella CEE ,ed altroVTe, n01IJJcih� aJ.la fabbricazione di specialit� a base d'etambutofo 'sper,imentate nel :l�rattempo dall'J;CI tsitessa. Occo:Dr�e rperci� risolvere 1e 1seguenti questioni: a) se sussista una posizione domtiina1r1Jte nel senso deM'art. 86; pregiudizio che assumeva derivato dal comportamento in contestazione al commercio tra gli Stati membri (,suaJa 1so~a base, cosi, di quella uil.teriore considerazione tenuta inv:eee pr�sente, nelJJa dec.Ls.i.one della Coirte, soltanto ad abundantiam), e s~a nemmeno :ipotizzM"e ila rpi� estecr:JJsiva :Lnterpretazione adottata da11:La C-OII'l1le di ghllstiz~a. Ln axl?lomenrtio, ,cfr. DRAETTA, in Commentario CEE, rn65, vol. II, pagg. 641 e 610. Quanto ail pri!ncirpdJo di cui aihla sesta maissima, "::lir., per utili riferimenti, ed 1n pariticolar.e sul cdterio da 1adottare rper 'aceertal'e o esciliudere l'esistenza di un controllo, le .sentenze 14 i1uglio 1972 rese dalilia Coit'te di giustizia nelle cause 48/6,g, ICI, Racc., 619; 49/,69, BAsF, ivi 713; 51J.69, BAYER, ivi, 745; 52/69, GEIGY, ivi, 787; 53/69, 1SANnoz, ivi, 845 1e� Foro it., 1973, IV, 10; 54/69, FRANCOLOR, Racc., 851; 55;,5,g; CASSELLA, ivi, 88'7; 56/69, HOECHST, ivi, 927; ili% e 57/69, ACNA, ivi, 933. p.r~ Di notevoil.e interesse, trufine, anche Le rpriecd:sazionii! de!llla Corte d:i giustizia su11J."ela1stidt� dei poteri �attribuiti in argomento ailiLa Commissione, if:@ necessariamente derrivanite daMa !POssibile VTariet� deHe infrazioni da CO!Iltestwe e dal'l:a 'stessa ,g.enerka e finali-sttca f.oo:m~aziO!Ile dell'art. 3 r.d., del regolamento n. 17; fOII'mrulazione itaLe, mverro, da neutralizzare le opposte deduzioni deliLe ricorrreIJJ1li, fondiate suhl',analilltiioa indioiiMone, 11.1Jel ireg:olamento n. 17, ,diei iproVVTedimenti che sM"ebbe consentito alliLa Comrnissicm.e di ad1ottaxe. Gd� l'arvv. gen. Roemer, ,dJeil xesito aveva avuto occasione di rilLevaxe r::0$11 �:=:=:@ ~J 576 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO duzd.one, sa!I'ebbe eventv.almente stata in gl'lado di continuare a ,pro I ' durl1e 'etaJll1buto'1o partenido da aJ.tre mateirie prime; il nocdolo della questioine COl.llsisite iinrvece inelio sitabilil'le s:e la CSC detenesse u!lla posizione dominainte sul mel'lc:aito deille materie prime desmate a1la :fabb: rOOazione dehl'etambutolo. La tesi secondo cui ila OSC detiene una iposfafone domimanrte ai sensi dell'art. 86 potvebbe V<enire ,oon:liutata soltanto dimostraindo che esiste sul mevcato ll!Il prodotto facilmente sostituibile ai! lllitrnpropano o ,aU'1amim.obutanoilo !Il.!clJ.a :fiabbricazione dell'e1Jambrutolo. L',esisrt;enza di procedimenti alLternatiJvii potenziali ,e ll"ealizzati in 1lahoratorfo oppure su scaila ,assai ridotta non basta ad 1inficiar,e ila fo!lldatezZia della decisiO! ll.e I�!mpugnata. � pa:cd.filco che i ,gil"andi ptroduttori d'etambutolo per il mevcato mondJiaLe (la CSC, J.'LCI, I'America!ll. Cyinamid 'e la Zoj,a) noll1 impiegano se nOl.ll materie rp11ime prodotte da11la CSC medesima. A pa11aigone delle q:ua!ll.tLt� d',etambutolo ,prodotte �e vendute dahle cita,te imprese, l'attivit� di alcurnd aLtri :fiabbricanti i� dec,:iJsamenrte 1d:i llTI�!llor rilievo. 1La Commissio!tl!e poteva ipevci� g,iustamente concludere chie �attuatLmente non possoll1o ,esse!I'e seguirbi, 1in condizioru di competirt:ivit� economica, metodi di fabb11ioazione su sca'la '�IDJd'lllstriale dell'etaimbutolo basati sull'dmpiego di mat�ri1e prime diff1e11enti � ed il suo rifiruto di disporre :una perizia aippair,e, di conseguenza, J:egittimo. 'Per gLi stessi motivi: va respinta ila domanda di perizia :presentata in corso di oausa: '1a :circostanza ohe la CSC detenev.a UJna posizione domfil1ainte sul merrcato mond:La(Le p:er ila produzione e 1a 'V'enrd:ita delle materne prime di :cui si tratta deve dtenersi rpvovata. b) Sul mercato da prendere in considerazione. Le rico(l"'l"ernti desumono da1l ca:pitolo II-C 6� considerando, :della decisione imipugnata che -secondo ~a �omrrrissiO!ll.e -il mercato da prendere :in c0I1JSiderazione per acc,e:r:talt"e J',esistenza di IU!lla posizilo111:e do!ITJJ�IIlJante sarebbe quello deJ:il',etambutolo. Esse sostengono che U!ll. si mile mercato rnon �esiste; l'etambutolo rientre!'lebbe nel pi� ampio metr caito idei farmaci .aintituberco1ari !�ln coocorr,erraa con a1ltri prepararti largamente ,iJntercamMaibili. Di conseguernz:a, sarebbe pure 11logico par lare di rum. merc,ato 1dilstinrto de11e martevie prime desrtim.ate 1alil.a p:riodu zione de1l'etambutolo. La Commirssione rilbartte rd:i 1av,er :preso ,in constderazion'e J.a posi zione dollllinante sul mercato comU!ll.e delle materie prime desitinarte alla produzione dell'ietambutolo. !!Il. effetti, sia ineil cap1to11o II-<B deHa idec:ilsione, sia neil1a :pavte del capitolo I1I-C .pr,ecedente la cons1Jataz.1one che' iil comportamento delle PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE ricorl'enti � c�oohltuisce peritacnto UJn abuso ai sensi deill'art. 86 � (LI-C, 4� constderiando), si pM"ila semprie �e soltanto :del mercato delle materie prime destinarte alla produzione dell'�etambutolo. .Partendo da1la consideraziione 1cihe � dJl 1ciomportamento m causa limita 1gli sboeciM dehla ma1ter1a prima, nonch� la produziO\The di etambutolo, 1e qu11Ildi costi.Jtuisce aJitres� 1UITT:a delle pratiche abusiv�e espr1essarnente v.iletate :da detto articolo�, 1a decislione 1i.Jm(pugiruata 1esarnilina il mercato dehl'etambutolo 1aJ. so1o seopo di determimare 1gli ,eff.etti de1l comportamento iJ:leci.Jto. Detto 1esame, ;bench� serva a meglio delineare gU �effetti de1l'iasserirta trasgressione, � ptlvo idi rilievo rper quain:to riguarda il problema del merca.tto da iprellldere in consiiderazione onde accertare !'�esistenza di una pOISizione dominante. 11n 11eailt�, 1contrM"iamente a qiuanto 1sostengono J.e ricor11enti, � ben poS!Sibile distmguerie il mercarto deil1e materie prime neeessarie ailia fabbric1azione dii un pr:odortto dal mercato in cui viene smerciato iii prodotto stesso. Lo s:fu:iuittamento abusirvo di una 1posizione domiln1ainte detenuta sul mel'cafo delle materie prime pu� di cons�g1uenza ripercuotensii sfavorevolmente rulla concorrenza, 1n seno al me11cato dci prodotti fi:n:iti; di questi ultimil si deve perci� tener cOID.to� nel vaJ.utare gli eff,etti di una trasgressione, anche se ,fil lloro mericiato non cositituiisce un �mercato 1sepa1J:1ato. Gli argomenti addotti 1ip pr�0tposito daille ricorrenti e, qiuindii, lla domanda di periz.ia 1su questo ipuin.tto sono incon:llwenti 1e vanno idisa:ttesi. c) Suno sfruttamernto abusivo della posizione dominante. Le ricorrienitt 1sostengono 1cihe la cessazione idelle fo!llD..ilture alla Zoja non � Joro irmpurtaibile. Ne1la rpl'lfunay;era del 1970 la Zo1a avrebbe 11inu1ndato idi rp:mpria 1niziiativa ad a1cquista1re notevoli quantit� d'aminobutanooo, che avrebbero doV'uto ,es.seme vendute m forza dd. un contratto di forinitura allora .i.in corso ,tra Jia p11edetta societ� 1e l'ICI. Qwando, ai1:1a �fine del 1970, la Zoja si ~ivolse llliUIOrvamenite all'ICI ;per J.'acqiuisto d',aminoibutanolo, quest'ultima sa11ebbe stata eostretta,' dopo 1essersi informata rpresso la CSC, a risponderle� che nel rllrattempo1 J,a CSC aveva mutato J.a propria (pOilitica commerciiaiLe e cthe il suddetto prodortto non era pi� diisiponiibi1e. Iii. mutamento di poliitica commerciailie della CSC sarebbe stato ilSlpimto da J.egiittime cOID.S�de1razfoni sul varntaggio cthe 1e sarebbe derivato dal dediicarsi ail siettoQ'e dci p�rodortti fi:n:iti rpdiuttooto che Hmitare la rpropria atti.vilt� aJ. settore delle ma:tierie !prime o dei prodotti intermedi. Sulla base deWle suddette constidernziont J.a CSC avrebbe deciso di passa11e alla :fabbricazfone di ;p:l'Odotti pi� ,elabova,ti e di non V"endere rpi� amilnobutarnolo, �eccezdon :fla.tta per gli impegni g.i� 1assunti dai suoli distri!butovi. 578 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Dai documenti e dalla tmttazfone orale � risu1tato che ifoirniturre di materj,e prime hanno 1avuto ll.uogo, 1I11ell'ambj,to de11a CEE, runicamem. te a farvore dell'IOI, lLa quali.e -come esposto ne1l xdicors� della asc -a\71eva comindato fon dall. 1968 a sperimentare proprd,e sp1ecialit� a base d'etambuto1o �e, ottenuta nel novembr.e 1969 dal Governo d.tall.iaino l'autorizzaziione a1lia produzione, 1aV'eva dato :imizio ineJ. 1970 alLa fabbrica:ziione deli1e medemme 1su scaJ.a industriale. A.111o!l'IC!h� i1a Zoja riohdese nuove foirnitur.e d'aminobutano1o, le v,enne da:ta una rispo\ Slta negiativa. La CSC !ha deciso di il.imitar.e, se non di ciess:are comipletamem.te, J.e rprorprie forniitur:e di nitropropaino e dii airniltlobutaltlofo a terzi. Lo scopo di run simile prorvvedimento � quello idi facilitare a11a asc medesima J.'ingvesso sul me:ricato idei prodotti finiti. Poich� per� ila CSC detiene una prosizd.one donrinante sul mereato de11e materie pdme �e di co1t1Seguenza controlla 1e foirniituire :ai_ :liabbrdcan<ti idi prodotti f�lniti, la dedsfo1t11e di mtr:aprel!lJdere '�Ssa SJtessa la rproduzione dei prodotti finiti d.n co1t1cor11enza con coloro 1ohe pr.iima emno i 1siuoi cliel!lJtd. non la 1egi!ttima ad 'eliminare, sfruttando la proprd.a posiz.iione domirnante, 1a concl)wen:zia idi questi ultimi, cn� i1t1 rpaTtkoJ.are, ,ad 'elim.tnar1e 1daJ. merciato uno dei maggiori prrioduttori d'etambutofo nieLl'ambito idell.1a OEE. Posto che un simile comportamento r� colillWario a1g1i obiettivi ,enunciati dall'art. 3, lettera f), e pi� 'esplddtamente definiti dagili artt. 85 e 86 idel Trattato, il detentor,e di una rposdzione dom1nante sul mercato de11e materie prime che, nell'd!Illtento idi riiserva!I1e taU materd.e prime alla propria produ:llione di rprodotti d�lllJ�.ti, 1rifiuti ,di rifornirne rum. rproprio cJ.ioote, anch'esso' :liabbricacnte dii rprodotti f�lniti, coli. :riiischio di 1eliminare del 'tutto dal meroato il cli'e!Illte 'e concoil'rente, ai sensi del- 1',airit. 86 sfrutta dm modo abUJsivo La propria posdz:ione dominante. Ci� premesso, iha poca imrporitaltlza 1acoertare se La 1ce&ga2iio1t1e delle forniture 1t11eUa 1Primav1era idei 1970 1ebbe iluogo in seguito ad un 1annurl. J.amento degli oirdinativI da rparte de11a Zoja, iPOsto clle -come risUJLta daJ.le memorie stesse delle rioor:renti -la vend1.ta di amiltlobutanoll. o swebbe in ogini caso termd.nata con La scaden~a del contratto dd fornitura alloro ill1 corso tra l'IOI e J.a Zoja. Nemmeno occorre acoertare, come hanno chiiest-o �!Le ricorrenti, se JJa Zoja 1t1eJ. 1970 1e neil 1971 m~�esse 1UJrgente ibiisogcno d'ami.Jnobuta1t1oilo oppure disponesse ,ancora idi quantit� del suddetto prodotto itallniente rill.evanti da rpermetterl: e di conful\lJa1'e la rproduzione e, nel frattempo, idi modid�ca11e d propri metodi di larvooazione. La soJ.U2iion1e di questo iprob1ema r� infaitti: irrilevante ai fi!!.rl idehla vailuta:llione del comportamento delle ricorr, enti. La CSC ha <ino1tr,e dedotto �che la propria produzio1t1e di IDJitrorpropano �e di aminobuta1t1olo dev'essere valutata nehl.'ambito, del procedimento di nitrazione della ipar:affin,a, di cui dl !!.rltroprorpano' non sairebbe PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 579 che uno dei derivati e che l'1aimiinobutanoJ.o, a sua volta, 111on � altro che uno idei de:riivati del llli1lr0ipr0ipano. A questo punto la rproduzione di rurtropmpano �e rdd amill1obutarnolo non rpo�tociebbe vemr aumentata �a piaic.ere, ma si dovrebbe in pM'lte tener conto ancihe derhle .possibilit� di srmevc.iio degli a1tri derrhnati. Tuttavia �Le ricor:vernrti non ha111no 1addotto ralcuna obieziorne di iportafa decishna co1111tro quarnto afl'iemnato n1elLa decisione imipugnata, l� dove � detto che �da�la capacit� rdi produrirnne degli impiaw della CSC si desume che J.a OSC pu� sordidistfare il :l�abbisogino della Zoja da.to rcihe qU!esto rappresenta una rpercrentua1e piuttosto bassa (arprprossimat1i: vamente H 5-6 % ) de1la suia produzione globale di nitropropano �. La Commissione :av�eva percri� ragfone nel sostenere che Je 1a:ffier.rmazioni sovrariportate rnon �erano conrsriste1111ti. Di conseguenza, i motiv.i: in esame vra111no disattesi. d) Circa gli effetti sui commercio tra Stati membri. / Le ricorrenti hamio fa�tto :presente che la Zoja smercria .fil 90 % del1a sua produ:zJione ali. rdidiuoll"i del mercato comune, in rparticolare nei paesi irn via di 1sviluppo, mercarto assrai pi� dnter.essante per i farmaci aootubericolar�i clii quelJ.o costitu.iito dai paesii della Comundt�, ill1 curi ilia rtube:ricoJ.osi � pr.essoch� sparrita. Gli sbocchi commerci:aii derlla Zoja nel mercato comwne siarebbero inoJ.tocie J.imi.ta.t:i. dal :l�atto ohe .iJn moJiti Stati membri 1e V1el1I"ebbe sbarrarta li.a 'Via dai breV1etti dd al�tre societ� (ill1 parrticola111e rdell'Americarn Cyin:amid) che le rp:riecJ.uderebbero Ja possibilit� 1dd smerciare i suoi prodottil a base d'etambutolo. Di 1oonseguernza J.o.. sfruttamento abusivo dri rposizi011.1;e dominante, ammesso che fame stato p!l:"oviato, non ricad11ebbe sortto l'art. 86 che lo p:vodbisoe srutanto �nella .misura in cui possa �1S1sere pregiuditzievo1e al ooimmericio tra 1Stati membri �. Tal1e espressfone irntende delimitare La sfera d'arpplicazion�e del1e norme comU111ditard.e in rappo:rito alle 1egigi nazio�nali!. N orn si pu� dunque interipr.etar1a rnel :sen:so che iJ. divieto si aipp1ichi UJIIl'�eamente aJ!le, attivit� �economiche e commerdal1i dirette a ri:florniTe 'gli Staiti membri. In J:1ea1t�, i 1dd'Viet:i. di cui agli.ii aoc:Ut. 85 e 86 vanno i111~erip11eta.ti �ed appli! cati .aJLa Luce dell'arrrt. 3, �Lettera f), (L'azione della Comunit� icomporta �la creazione di un regime inteso a garaintdve che la concorrenza non sia :falsata nel meroarto 1comumie �) �e dell'art. 2 del Trattato (�.La ComUtD.it� iha il compito di promuov�ere uno ISIV'iluprpo armondoso deiLle attivit� economiche nell'dnsieme del merrcato 1comune �). Vietando, nella misura in cui possa essere pregiucijzievoll:e al commercio tra Starti membri, Jo s:livuttamern.to �abusivo di una .posizione 580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO domiina[]Jte, J'art. 86 vuo1e colpire tanto le 1praiti.che atite a 1da1rnneggi:are dfoettamente i consumatori, qiua1I1to quel!le iche Jedono i loro initeressi iin forma indiretta, falsando ile ,condizioni di �effiettiva ccmcorn1enza, previste d1ail cirtato art. 3, lettera f). Le .iisitituzioni 1comUJnitarie devono perci� valutare il comportameillto 1oriticato .tn fumzd.one di tutti gli effetti ch'�esso pu� avere iSUil mainten1mernto di un',eff�ettiv:a 1co1ncorrenza nell'ambito del mercato comune, senza necessit� di d.ts1Jinguere fra merce prodotta iper H �consumo comunitario e mwce da �esportare 1I1e:i paesi terzi. Allorch� ti1 detentore di UJna rpoffizioine domin:a1r1te, 1con sede lt1Je1la Comuni�t�, cerca, mediante lo sfliuttamento 1abusivo del!la rposiz:ione stessa di e1imiinave 1UJil concorrente, anch',esso con sede neJla Comurnit�, diviene irrilevante ll'a�icertave 1se l'abuso 1tenda a 1soffocare H commercio iintracomunitarfo oippuiI1e le ,esportazioni del concorr.ente; ici� che conta � il fatto che ila 1sparizione del:l'impresa rivale mod1ificher� i iI1appor:ti di 1conc0Men2la �eilltro iJ mercato comune. Del resto, .la tesi opposta farebbe dipendere Ja produzione e g.li sbocchi 1commercfaJ.i della Zoja dail1a volont� della OSC e ide.111\liCI. I 1costi della Zoj� cresc�erebbero in misura 1taile che la sua produzione d',e1Jambuto!1o corner.ebbe il rischio di non venir pi� smerici�aita. D':altr:a parte, � lrisulitaito dal tdibattimento che attuaiJ.mente la Zoja � ilegdtttmata ad �esportarre, ed in �effetti esporta, 1e LStUe speciaJi.t� a base di! �etambutruo in a1meno due Starti membri. Le suddette esportazioni sono messe in rperrieoilo dagli ostacoli che i.e ricorr.enti halllllo� fl"aipposito alla sua attivit�. Di ieo1IJ.Seguenza, hl comporrtamento delle :r-iicorr.enti � atto 1a recwe rpreg.1udiz,io al �commercio 11lra Stati membri. e) Sulla questione �eil se la CSC e l'ICI cosVituisc1ano un'unica entit� economica. Richiamandosi a.11a ogturisprudenz,a de11a Corite (cfr. sentenz�e 48/69, 52/69 e 53/69 tdel 14 J.uglio 1972, Racc. 1972, rlispettivamenfo ail1e pagine 619, 787 .e 845), lLe ricorrenti lll:egano che la CSC eserrciti di fatto un rpotel'e idi icOIIlltro1lo sull'ICI 1e che le 1due soci1et� formino una unit� �ec0onom1c1a. Esse .aivrebbero sempre a1gi�to in l'iecitproca indipendenza, cooicch� n0tn sarebbe posistbi1e imputar.e ailla OSC 1gli atti tde1l'1]Cl o viceverisa. ,In conc!1usion�e, ammesso che Jia OSC deten1g1a 'lllI1a posizione dom1nante sul merca�to dehl1e materie pr:iime per la fabbrfoa2liolll:e tdell'etambutofo, �essa non avrebbe .aigito 1a1ll'inter:no della Comunit�; il'autrice della �trasgvess:ione 1potrebbe idunque esserre .soltanto l'tliCI, che per� non deterrebbe una poffizione domLn,ante sul merc,ato in esame.