ANNO XXV -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1973 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1973 .. ABBONAMENTI ANNo L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO.�������.�..�...... � 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia -Printed in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (3219037) Roma, 1973 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GILJIRl,SPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E� INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. 479 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Benedetto Baccari) � 506 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE (a tro de Francisci) cura del/'avv. � Pie � 5 17 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/' avv. Ugo Gargiulo} . , � � � 534 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � 559 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi) . � � � 620 Sezione settimm GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Di Tarsia di Be/monte) Paolo � 632 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI pag. 63 LEGISLAZIONE � 65 INDICE BIBLIOGRAFICO � 78 CONSULTAZIONI � 79 NOTIZIARIO � . � 89 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARIUzzo, Brescia; Giovanni CoNT�, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Gi.ovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINuToLo DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Tr<ento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancatlo MA?tD�, Venezia. ARTICOLI, NOTEt OSSERVAZIONI, QUESTIONI BAFILE C., Ancora sul mandato sostitutivo della cessione di credito I, 560 C � .<\RBONE C., Parti comuni di immobile popolare ed economico non assegnate: adempimento d'obbligazione o potere discrezionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 512 NOSCHESE R., L'art. 139 de Ha legge doganale: la cauzione e la carcerazione dell'imputato straniero . . . . . . . . . . . I, 632 TAMIOZZO R., Ammissione ad un concorso per pubblico impiego: competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 556 TAMIOZZO R., In tema di impugnabilit� di un provvedimento tardivo con riguardo al conferimento di incarichi di insegnamento universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 554 TAMIOZZO R., Iscrizione an'Albo di geometri legati da rapporto di pubblico impiego. Inammissibilit� . . . . . . . . . . . I, 542 TAMIOZZO R., Motivi di ricorso dedotti con semplice memoria. Inammissibilit� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 541 TAMIOZZO R., Prescrizione delle rate di stipendio, assegni e pensioni dovuti dallo Stato . . . . . . . . . . . . . . . . I, 545 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� -Diritti patrimoniali esclusivi di pesca dello Stato sulle acque pubbliche -Riconoscimento legale �Presupposti -Titolarit� dell'antico diritto di regalia spettante al sovrano di Stato preunitario in ordine alla pesca sulle acque pubbliche -Sufficienza -Esclusione -Necessit� della prova che l'antico diritto di regalia fu esercitato dal sovrano, mediante una riserva, anche non formale, di esclusivit� della pesca in proprio favor�e, ovvero mediante atti traslativi o di concessione della esclusivit� della pesca a favore di terzi -Sussiste, 620. AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI -Rappresentanza in giiudizio -Amministrazione competente -Individuazione -Onere per i terzi e non per lo Stato attore in giudizio, 506. ASSICURAZIONI -Assicurazione per la circolazione dei veicoli -Azione contro l'assicuratore -Previa richiesta in via diretta -Inapplicabilit� alla azi<>ne civile nel processo penale -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 486. ASSO<;:IAZIONE -Associazioni sindacali e Ordini' professionali -Denuncia di irregolarit� di un Collegio provinciale -Natura giuridica e conseguenze della delibera del Con::1iglio nazionale, con nota di R. TAMIOZZO, 539. -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Ordine professionale -Collegio professionale Consiglio -Sciog1imento di Collegio e nomina di un Commissario straordinario per stat9 di incompatibilit� -Legittimit�, con nota di R. ':1-'AMiozzo, 539. -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Ordine professionale -Scioglimento del Consiglio 'per irregolare composizione Legittimit�, con nota di R. TAMmzzo, 540. ATTO AMMINISTRATIVO -Eccesso di potere -Estremi della disparit� di trattamento -Rimozione 'di situazioni illegittime Omissione -Non sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 540. -Eccesso di potere per disparit� di trattamento -Attivit� vincolata -Inconfigurabilit� del vizio, 539. -Ratifica -Presupposto per il'ammissibilit� -Inesistenza di interessati all'annullamento o aJ. riconoscimento� dell'illegittimit�, con nota di R. TAMIOZZO, 553. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Competenza transitoria dei Tribunali a decidere sui ricorsi relativi ai passaporti prima dell'istituzione del T.A.R. -Trattasi di attivit� giurisdizionale, 506. -Edilizia economica e popolare - Gescal -Assegnazione di aliloggio -Parti ritenute comuni -Regime di godimento del bene Giurisdizione dell'A.G.O. -Fattispecie, con nota di c. CARBONE, 511. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi per conflitto di attribuzione -Perentoriet� del termine Sospensione feriale -Inapplicabilit�, 504. I I ~ ~ INDICE VII COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Libert� personale -Ricorso volontario in ospedale psichiatrico -Illegittimit� costituzionale Esclusione, 502. -V. anche Assicurazioni, Corte Costituzionale Previdenza ed assistenza, Procedimento civile, Reato, Sicilia. DANNI DI GUERRA -Provvedimento -Ricorso gerarchico avverso diniego di Mquida <I zione, danni di guerra -Richiesta istruttorie inevase -Rigetto del ricorso -Illegittimit�, 534. EDILIZIA -Zone sismiche -Violazione di norme -Ordine di demolizione Insussistenza di accertamenti tecnici sulla staticit� dell'edificio -Legittimit�, 539. ENTI PUBBLICI -Nomina di un Commissario per inottemperanza all'obbligo di custodia dell'albo -Legittimit�, con nota di R. TAMIO~zo, 540. ESPROPRIAZIONE PER P. U. -'Area destinata in piano regolatore ai fini diversi da quelli concretamente attuati -Determinazione dell'indennizzo in base aJ.la destinazione effettiva, 523. -Area necessaria a lavori di ampliamento del porto e della zona industriale di Napoli -Decreto di imm,issione in possesso del Provveditore 00.PP. -Equivalenza al decreto di esproprio, 523. -Estraneit� ael Provveditorato 00.PP. di Napoli quale titolare del potere di esproprio ai rapporti tra soggetto espropriante e soggetto espropriato -Onere delle spese del pr9cedimento a carico del soggetto espropriante, 523. FARMACIA -Farmacia comunale -Istituzione in deroga ai limiti po.sti dagli � artt. 104-118 del t. u. 27 il.uglio 1934, n. 1265 disposta all'interno di una stazione ferroviaria -Legittimit�, 536. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit� dei motivi dedotti con semplice memoria, con nota di R. TAMIOZZO, 539. GUERRA -Contratti non ancora definiti Prescrizione dei diritti nascenti da detti contratti -Decorrenza dalla notificazione del decreto emesso dal commissario, 531. IMPIEGO PUBBLICO -Concorso -Ammissione -Competenza dell'Amministrazione, non della Commissione, con nota fil R. TAMIOZZO, 556. -Concorso -Concorso interno Condizioni per l'ammissione Giudizio insindacabile dell'Amministrazione sulla equipara2lione di mansioni svolte -Limite della macroscopica illogicit�, con nota di R. TAMIOZZO, 556. -Dipendenti idi Istituzioni culturali all'estero -Compenso per prestazioni complementari attinenti aJ.la funzione docente -Non spetta, con nota di R. TAMiozzo, 544. -Dipendenti di Istituzioni culturaili all'estero -Indennit� integrativa .speciale -Non spetta, con nota di R. TAMIOZZO, 544. -Gerarchia e gradi -Atto di nomina o promozione -Esercizio di fatto di funzioni superiori -Irrilevanza, 557. ' -Gerarchia e gradi -Atto di nomina o promozione -Necessit� Esercizio di fatto di funzioni superiori -Art. 13 legge 20 maggio 1970, n. 300 -Non si applica, 557. -Insegnante medio -Scuole italiane all'estero -Presidi e direttori didattici -Indennit� di direzione -Spetta, con nota di R. TAMiozzo, 544; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VIII -Nota di qualifica -Mancanza di -Interpretazione dell'atto -Criteservizio prestato nell'anno sogri -Particolairit�, con nota di C. getto a valutazione -Valutazione BAFILE, 559. degli elementi desunti dagli anni -Mandato -Mandato irrevocabile precedenti -Legittimit�, 535. . a riscuotere un credito -EfficaStipendi, assegni e indennit� -cia traslativa -Presupposti Indennit� dii servizio aJ.l'estero �Mancanza -Tassabilit� come atper i Diplomatici -Riduzione in to di cessione di credito -Esclucaso di nullit�, annullamento, sesione, con nota di C. J?AFILE, 559. parazione o scioglimento del ma -Obblighi speciali dd notari, fun trimonio disposta dall'aTt. 173 zionari e pubblici ufficiali -Av d.P.R. 5 gennaio 1967, lll. 18 vocato o procuratore -Trascri Questione� di legittimit� costitu zione di atto non registrato in ci zionale "' Manifesta infondatez tazioni, comparse, ricorsi, ecc.. za, 536. Rinuncia al mandato prima del Stipendi, assegni e indennit� la pronuncia del provvedimento Ripetizione di emolumenti non o della rimessione al collegio dovuti -Difetto di responsabilit� Esclusione, 584. della P. A. nella corresponsione -Recupero -Legittimit�, 536. -Obblighi speciali dei notari, funzionari 1e pubbldci ufficiali -Tra -Stipendi, assegni e indennit� scrizione di atto non registrato in Ripetizione emolumenti non do citazioni comparse, ricorsi, ecc. vuti -Prescrizione decennale -Responsabilit� del procuratore Si applica, 537. -Concetto di trascrizione, 583. -Stipendi, assegni e indennit� -Valutazione automatica dei fon- Termine biennaJ.e di prescrizione di rustici -Prezzo pattuito supe -Criteri di applicazione dell'art. riore -� determinante per la li 2 r.d,l. n. 295 del 1939, con nota quidazione dell'imposta, 559. di R. TAMIOZZO, 544. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Spiriti -Prescrizione -Imposta -Coacervo delle precedenti dona dovuta in relazione a fatti costi zioni -Determinazione del valo 1tuenti reato -Decorrenza -Sen re dei beni donati al momento tenza penale irrevocabile, 599. dell'apertura della successione, 602. IMPOSTA DI REGISTRO -Acque minerali -Cessione di sta-IMPOSTA GENERALE SULL'EN- bili.mento -� soggetta all'dmposta TRATA di registro a norma del'art. 1 della tariffa A., 596. -Azione dn sede ordinaria -Ter- Agevolazioni peir le case di abita mine -Art. 52 legg.e 19 giugno zione non di lusso -Uffici e ne 1940, n. 762 -� stato dichiarato gozi -Ricomprensione in un edi costituzion:a;lmente illegittimo ficio composto di case di abitar. reirmine semestrale -Sussiste, zione che godono della stessa a607. gevolazione -Necessit�, 617. -Vendite .al pubblico -Legge 16 -Agevolazioni per le strade comudicembre 1959, n. 1070 -Esclunali obbligatorie -Limiti, 612. sione dell'imponibilit� -Presup posti -Vendite procacciate da -Enunciazione -Enunciazione giu agenti -Sono soggette all'impo diziale -Sentenza riformata in sta, 581. grado di appello -Riforma su un punto che non 1esclude !'-esistenza -Vendite aJ. pubblico -Legge 16 della convenzione enunciata -Irdicembre 1959, n. 1070 -Possesso ripetibilit� dell'imposta, 593. di licenza per vendita al pubbli- I~ _____,IMI~ ~ INDICE IX co -Vendita a commercianti e industriali -Obbligo di registrazione e fatturazione -Non sussiste, 602. IMPOSTA IPOTECARIA -Agevolazioni per l'edilizia economica e popolare -Case destinate alla assegnazione in locazione semplice -Esenzione ex art. 153 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 Esclusione -Riduzione de11'imposta al quarto ,ex art. 147 -Ammissibilit�, 610. MILITARE -Leva -Diniego della dispensa dal compimento della ferma di leva -Ricorso giurisdizionale Mot~ vi dedotti in sede di ricorso gerarchico -Inammissibilit�, 549. -Manifesto di chiamata alle armi -Condizioni per la dispensa dal compimento della ferma di leva -Ri:lierimento alle condizioni economiche delJlie famiglie di origine -Lesione diretta e immediata dell'interesse -Impugnativa del manifesto -Necessit�, 550. PENSIONI -Servizio prestato successivamente all'et� per il collocamento a riposo -Omessa valutazione in sede di trattamento di quiescenza -Illegittimit�, 537. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Giudizi per ottenere le prestazioni -Esonero delle spese per il lavoratore soccombente -Esclusione per le prestazioni I.N.A.I.L. -Illegittimit� costituzionale, 485. PROCEDIMENTO CIVILE -Onorari di avvocati e procuratori -Procedimento monitorio speciale -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 483. PROCEDIMENTO PENALE ,-Avviso di procedimento -Formule sacramentali -Obbligatortet� -Esclusione -Giudizio pretorile -Mancanza di atti istruttori Decreto di citazione -Equipollenza con l'avviso, 638. -Istruzione sommaria -In genere -Inosservanza della formalit� del deposito degli atti -Deposito successivo con la richiesta di citazione a giudizio -Sanatoria, 638. PROFESSIONI -Geometra -Iscrizione all'albo Art. 7 r. d. 274 del 1929 in relazione all'art. 1 legge n. 897 del 1938 -Mancata abrogazione dell'art. 7 r. d. 274 del 1929, con nota di R. TAMIOZZO, 540. -Geometra -Iscrizione a1l'albo Incompatibilit� con il rapporto di pubblico impiego, con nota di, R. TAMIOZZO, 540. -Geometra -Iscrizione a1l'albo Incompatibilit� con rapporto di pubblico impiego -Insussistenza di disparit� di trattamento rispetto agli ingegneri -Conseguenze circa la legittimit� dello art. 7 r. d. n. 274 del 1929, con nota di R. TAMIOZZO, 540. -Geometra -Natura regolamentare del r. d. n. 274 del 1929 concernente l'olJdinamento professionale dei geometri -Effetti, con nota di R. TAMIOZZO, 540. REATO -Corruzione di minorenni -Perseguibilit� di ufficio per connessione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 500. -Crediti nascenti da reato -Sequestro conservativo penale Privilegio speciale -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 496. -Inosservanza delle prescrizioni dell'autorit� -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 479. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO X REATI FINANZIARI -Contrabbando -Art. 139 legge doganale -Arresto dello straniero -Cittadini greci -Applicabilit�, con nota di R. NOSCHESE, 632. RESPONSABILITA' CIVILE -Diritto alJ.'dmportazione di olio libico -Suboa:dinazione da parte della dogana dell'introduzione dell'olio nel territorio italiano ad acquisti di altra merce -Violazione del diritto al'importazione -Responsabilit� contrattuale Prescrizione decennale, con nota di A. Rossi, 517. RICORSI AMMINISTRATIVI -Ricorso gerarchico -Richiesta di esibizione degli atti -Dindego ' Deposito degli atti in sede giurisdizionale -Sanatoria -Non sussiste, 534. -Ricorso g�erarchico -Termine per la proposizione -Non ha effetto preclusivo sulle ulteriori garanzie spettanti al ricorvente, 534. SICILIA -Competenza alle concessioni per la distribuzione dei carburanti Legge regionale 4 lugLio 1972 Infondatezza della questione, 494. TRASPORTO -Autolinee in concessione -Richieste di vardante -Assentimento -Sproporzione rispetto alla concessione originaria -Illegittimit�, 538. -Autolinee in concessione -Richiesta di variante -Assentimento dopo pl'ecedente diniego Congrua motivazione -Legittimit�, 538. UNIVERSITA' -Professore universitario -Domanda di incarico -Ammissione ex art. 7 ~egge n. 62 del 1967, con nota di R. TAMiozzo, 553. -Professor.e universitario -Impugnativa di incarico -Impugnabilit� di provvedimento tardivo -Irrilevanza dell'intervenuto decorso dell'anno accademico, con nota di R. TAMIOZZO, 553. -Professore universitario -Incarico -Professori di ruolo della stessa Facolt� o Scuola -Art. 7, u. c., l~gge 62 'del 1967 -Eccezionalit� del conferimento, con nota di R. TAMIOZZO, 553. INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE QUESTIONI APPALTO -Appalti e forniture -Se iJ. termine di dilazione di cui all'art. 70 d.m. 20 giugno 1930, che scade il giorno festivo � provogato al giorno seguente, 63. COMUNIT� ECONOMICHE EUROPEE CEE -Istitll2lione di tasse equivalenti a dazi doganali -Effetti -Cessazione dei diritti per servfzi amministrativi, 63. COOPERATIVE EDILIZIE -Plus~alenl1le conseguite con la vendita di area fabbmcabile -Se s~ano tassabili, 63. FARMACIE -Farmacie rurali -Indennit� di residenza -Popolazione residente nella frazione sede della farmacia -Nozione, 64. IMPOSTA DI REGISTRO -Accono novativo di mutuo del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Tvieste e Gorizia -Tassazione, -Criteri, 64. -Agevolazioni fiscali -Rivendita, per caso di forza maggiore, dell'ar, ea non edificata -Se � applicabile l'agevolazione, 64. -Agevolazioni tributarie -Edilizia -Decadenza -Azione di recupero dell'imposta ordinaria -Prescrizione -Decorrenza, 64. '\ INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI APPALTO -Appalto serrv1z10 manovalanza Clausola di gradimento dei lavoratori -Divieto legale di assunzione nominativa -Rilevanza (1. 20 maggio 1970, n. 300, art. 33), 79. ASSICURAZIONE -Assicurazione della r,esponsabiUt� civile -Perdita bagaglio Compagnie di navigazione aerea -BagagJ.i giacenti presso i depositi aeroportuali -Diritto di rivalsa delle Societ� assicuratrici Obblighi delle Compagnie di navigazione aerea (1. 18 maggio 1067, n. 401 e d.m. 1 agosto 1967), 79. ENPAS -Assistenza malattia -Rischio coperto da assicurazione privata Conseguenze (1. 19 gennaio 1942, n. 22, art. 5; r.d. 26 luglio 1942, n. 917, art. 13), 79. AUTOVEICOLI -Tasse automobilistiche -Tassa circolazione veicoli -Reiterata circolazione senza pagamento Violazione -Pluralit� -Continuazione (d.p. 5 febbraio 1953, n..39, Tab. 2, n. 1; 1. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8), 79. CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO -Passaggio di consegne a nuovo contabile -Intervento del Pretore -Rifiuto -Rimeddo (di. 7 aprile 1888, art. 125), 80. -Spese di mantenimento in carcere e varie -Condannati deceduti Crediti erariali (artt. 265 e 267 r.d. 23 magg1io 1924, n. 827), 80. CONTRABBANDO -Contrabbando -Cose confiscate -Proventi vendita -Distribuzione -Competenza -Spese di custodia e manutenzione -Detraibilit� -(1. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 144, 1� c.; r.d.13 febbraio 1896, n. 65, artt. 358, 365), 80. DANNI -Illecito costituente reato -Conseguenze -Aggravamento del danno -Diritto al risarcimento - Prescrdzione -Deco1rr,enza -Inabilitato -Domanda giudiziale Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� c.; c.p.c. art. 182, c.), 80. DEBITO PUBBLICO -Titoli del debito pubblico -Disciplina speciale -Disciplina comune sussidiaria -Smarrimento o sottrazione -Prescrizione -Pagamento (cod. civ., artt. 2001 e 2006, 2� c.), 81. DEMANIO -Demanio forestale -Acquisizione forzata di beni -Provvedimento del Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.l. 20 dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 segg.), 81. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE -Alloggio economico e popolare - Acquisto a riscatto -Fallimento dell'acquirente -Conseguenze (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 15 e 16; L 27 aprile 1962, n. 231, art. 8), 81. INDICE XIII ENFITEUSI -Canone enfiteutico -Rivalutazione ex I. 1 luglio 1952, n. 701 Domanda dell'interessato -Necessit� (1. 1 luglio 1952, n. 701, art. 1), 81. ESPJ;!.OPRIAZIONE PER P.U. -Demanio forestale -Acquisizione foil"zata di beni -Provvedimento del Ministro per l'agricoltura e foreste -Vailore (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 segg.), 81. FALLIMENTO -Alloggio economico e popolare Acquisto a riscatto -Fallimento dell'acquirente Conseguenze (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 15 e 16; 1. 27 aprile 1962, n. 231, art. 8), a2. - Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato -Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare Prescrizione -Sospensione (c.p., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51), 82. FARMACIA -Annullamento decreto rev1s1one pianta organica -Provvedimenti conseguenziali -Effetti, 82. FERROVIE -Assuntore ferroviario -Fondo di previdenza -Assenza dal servizio per sospensione cautelare -Proscioglimento in sede penale Conseguenze (1. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1418; I. 26 marzo 1958, n. 425, art. 150), 82. FORESTE -Demanio forestale -Acquisizione forzata di beni -Provvedimento del Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 segg.), 82. IMPIEGO PUBBLICO -Dipendente pubblico divorziato -Assegno alimentare per il coniuge -Aggiunta di famigJ.ia Spettanza (1. 8 aprile 1952, n. 212; d.P.R. 17 agosto 1955, n. 767; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33), 83. - Dipendenti Ente pubblico -Trattamento economico -Regolamento -Contratto collettivo -Trattamento pi� favorevole -Nozione, 83. -Dipendenti pubblici -Indennit� di anzianit� e trattamento pensionistico -Indennit� forfettizzata per lavoro straordinario Computabilit� (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33, 3� comma), 83. - Insegnanti -Incarico in scuole stataLi -Disponibilit� nel rapporto con un Comune -Cumulo degli stipendi, 83. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni -Case di civile abitazione non di lusso -Acquisto di edifici da svuotare e riedificare (I. 2 J.uglio 1949, n. 408, art. 14), 83. -Appalti e concessioni di pubblico servizio -Maggiori aliquote di cui alla legge n. 828/61 -Retroattivit� (I. 28 luglio 1961, n. 828 art. 5), 83. - Edilizia -Agevolazioni creditorie per costruzione di abitazioni Costruzioni. eseguite da imprenditori privati -Compravendita delle abitazioni -Regime tributario (d.l. 6 settembre 1965, n. 1022, conv. in 1. 1 novembre 1965, n. 1079, art. 17; I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17), 84. - Imposta di registro -Societ� di capitali -Legale rappresentante Soggetto passivo (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93), 84. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO XIV IMPOSTE VARIE -Tasse automobilistiche -Tassa di circolazione veicoli -Reiterata circolazione senza pagamento Violazione -Pluralit� -Continuazione (d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, Tab. 2, n. 1; 1. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8), 84. INVALIDI DI GUERRA -Infermit� mentale -Ricovero Spese di degenza -Rimborso �Misura (1. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29; d.m. 4 maggio 1970, art. 3), 84. ISTRUZIONE� , -Istituti statali di istruzione tec i nica -Agitazioni studentesche Danni ai locali ed alle suppellettili -Responsabilit�, 84. LAVORO -Appalto serv1z10 manovalanza Clausole di gradimento dei lavoratori -Divieto legale di assunzione nominativa -Rilevanza (1. 20 maggio 1970, n. 300, art. 33), 85'. -Dipendenti Ente pubblico -Trattamento economico -Regolamento -Contratto collettivo Trattamento pi� favorevole -Nozione, 85. -Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro -Amministrazioni ed Enti pubblici -Applicabilit� -Diffida -Ispettorato Lavoro -Ricorso gerarchico -Ammissibilit� (1. 23 ottobre 1960, n. 1360, artt. 1, 4� comma; 7; d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, artt. 9, 10, 2� comma), 85. PATRIMONIO -Patrimonio disponibile -Beni vacanti -Immobile -Rinuncia abdicativa da parte del propri�etario (cod. civ. art. 827), 85. PENA -Sanzioni pecuniarie aventi natura penaJ.e -Fallimento del condannato -Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione -Sospensione (codice pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51), 85. PRESCRIZIONE� -Illecito costituente reato -Conseguenze -:Aggravamento del danno -Diritto al risarcimento Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda giudiziale Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� ,c.; c.p.c., art. 182, 2� c.), 86. -Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato -Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione -Sospensione (codice pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51), 86. PREVIDENZA ED ASSISTENZA -Assuntore ferroviario -Fondo di previdenza -Assenza dal servizio per sospensione cautelare -Proscioglimento in sede penal�e Conseguenze (1. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1418; 1. 26 marzo 1958, n. 425, art. 150), 86. -ENPAS -Assistenza malattia Rischio coperto da assicurazione privata -Conseguenze (1. 19 gen .,naio 1942, n. 22, art. 5; r.d. 26 luglio 1942, n. 917, art. 13), 86. PROCEDIMENTO CIVILE -Illecito costituente reato -Conseguenze -Aggravamento del danno -Diritto al risarcimento Prescrizione -Decorrenza -Ina . bilitato -Domanda giudiziaria Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� c.; c.p.c., art. 182, 2�' c.), 86. INDICE xv PROPRIETA' -Assicurazione della responsabili.;. t� civile -Perdita bagaglio Compagnie ili navigazione aerea -Bagagli giacenti presso i depositi aeroportuali -Diritto di rivalsa delle Societ� assicuratrici -�Obblighi delle Compagnie di navigazione aerea (1. 18 maggio 1967, n. 401 e d.m. 1 agosto 1967), 87. RESPONSABILITA' CIVILE -Illecito costituente reato -Conseguenze -Aggravamento del danno -Diritto al risarcimento Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda giudiziale -� Ratifica -Effetti ( cod. civ., art. 2947, 3� c.; c.p.c., art. 182, 2� c.), 87. -Istituti statali di istruzione tecnica -Agitazioni studentesche Danni ai locali ed alle suppellettili -Responsabilit�, 87. SOCIETA' -Imposta di registro -Societ� di capitali -Legale rappresentante -Soggetto passivo (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93), 88, TITOLI DI CREDITO -Titoli del debito pubblico -Disciplina speciale -Disciplina comune sussidiaria -Smarrimento o sottrazione -Prescrizione -Pagamento (cod. civ., artt. 2001 e 2006, 2� comma), 88. SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I -Norme dichiarate incostituzionali II -Questioni dichiarate non fondate III -Questioni proposte INDICE BIBLIOGRAFICO NOTIZIARIO pag. 65 66 68 78 89 PARTE PRIMA / GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 1� marzo 1973, n. 21 -Pres. Chiarelli Re: Z. Trimarchi -Menghi (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Reato -Inosservanza delle prescrizioni dell'autorit� -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 25, 3, titolo I; c.p., art. 665, terzo comma). Non � fondata, con rife<rimento ai principt di tegaLit� e di eguaglianza la questione di Legittimit� coSitituzionaLe deU'art. 665 c.p., che incrimina L'inosservanza dei provvedimenti deWautorit� (1). (Omissis). -1. -Dai pretori di Recanati e di Barletta, con le ordinanze indicate in epigrafe, � sollevata la questione di legittimit� costituzionale dell'art: 665, comma terzo, c.;p., limitatamente all'inciso relativo all'inosservanza delle prescrizioni dell'Autorit�, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 3 <comma primo, della Costituzione; e solo dal pretore di Recanati � denunciata la stessa norma nella parte in cui �consente all'Autorit� di limitare ovvero di non rispettare diritti inviolabili costituzionalmente garantiti per motivi diversi dalla tutela della sicurezza, incolumit�, igiene e. sanit� pubbUche o da motivi d:i giustizia�, per contrasto con l'art. 2 e con le disposizioni di cui al titolo I della parte I della Costituzione. (1) Sui problemi di costituzionalit� delle norme penali in bianco: SINISCALCO, Ratio di � certezza � e ratio di � garanzia � nella riserva di legge dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, in Giur. Cost., 1969, 993; PoNzo, Norme penali in bianco e art. 665 c.p., in Riv. it. dir. proc. pen. 1969, 990; CARBONI; Norme penali in bianco e riserva di legge: a provosito della legittimit� costituzionale dell'art. 650 c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 454. (*) .M!la redaz.io1rne delle massime e diel:Le note di qiuesta Seziione ha collalbooato a!DJche l'avv. CARLO SALIMEI. 480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Le tre cause possono pertanto essere riunite e decise con unica sentenza. 2. -Sia nell'ordinanza del pretore di Recanati che in quelle del pretore di Barletta viene dato preminente rilievo alla prospettata violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione. � il caso quindi � che la Corte esamini con priorit�. nei confronti degli altri, codesto spe cifko profilo della dedotta illegittimit� costituzionale. Ad avviso dei due pretori, il precetto relativo all'ipotesi crimi nosa di cui al terzo comma dell'art. 665 c.p. non sarebbe contenuto nella norma penale; e, escluso o ammesso che in questa sia ravvisa sabile l'obbligo per il pubblico esercente di ottemperare ad un prov vedimento del tutto indeterminato e futuro dell'autorit� amministra tiva, esso precetto, invece, sarebbe posto, o la 'condotta del reato in esame sarebbe individuata, dalla prescrizione concreta dell'autorit�. T,ale interpretazione della norma denunciata, per�, non pu� essere condivisa dalla Corte. Non � sostenibile che, in base al riferimento d.ell'art. 665, comma terzo, alle prescrizioni dell'autorit�, per l'individuazione del precetto, si possa e si debba fare ricorso, oltre che alla norma penale, solo a dette prescrizioni, ed a quelle che in concreto vengono emesse dal l'autorit�. � di tutta evidenza, infatti, che il collegamento tra la norma penale e le prescrizioni, si instaura attraverso un termine medio che � rappresentato dalle norme di legge che consentono o impongono ad autorit� di emettere prescrizioni nei confronti degli esercenti pubblici (con�siderati singolarmente o per categorie); ed � logico quindi rite nere che, in sede d'interpretazione dell'art. 665, comma terzo, si debba tener conto dell'esistenza, del contenuto e della :portata di quelle norme di legge. Operando sopra codesto pi� ampio terreno, all'interprete � dato cos� di rilevare, in contrasto con l'assunto dei giudici a quo, che le prescrizioni dell'autorit�, per la cui inosservanza sono previste le san zioni dell'ammenda o dell'arresto, non sono del tutto indeterminate cfrca l'autorit� legittimata ad emetterle, i presupposti, la forma, il contenuto, i motivi ed i limiti. Pu� notarsi, invece, che esse sono emesse da date autorit�, nei �casi previsti dalle leggi che le riguardano, hanno un dato contenuto ed una data forma e sono adeguatamente motivate. A tale conclusione, come � ovvio, si perviene anche attraverso la considerazione di ci� che accade normalmente e secondo la legge, dei rimedi consentiti alle parti interessate alla singola vicenda e dei controlli (e specie di quello di legittimit�) riservati agli organi giurisdizionali. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 481 D'altra parte, � da tener presente che la stessa conclusione pu� essere tratta ove si proceda dalla premessa che la norma in esame costituisca uno speciale modo di essere di quella contenuta nell'articolo 650 c.p. E, infatti, accettata tale premessa, le prescrizioni dell'Autorit� di cui all'art. 665, comma terzo, si presentano come provvedimenti legalmente dati, per ragioni sufficientemente .giustifkatrici e specifiche (data la peculiarit� della materia nella quale possono aversi)._ Nella 'Specie, la riserva di legge in materia penale, risulta di conseguenza pienamente rispettata. Siccome � stato rilevato in precedenti occasioni per altre :norme da questa Corte (sentenze nn. 26 del 1966, 168 del 1971 e 113 del 1972), l'art. 25, comma secondo, della Costituzione non � violato �quando sia una legge (o un atto equiparato) dello Stato -non importa s� proprio la medesima legge che prevede la sanzione penale o un'altra legge -a indicare con sufficient~ specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorit� non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena�. E nel caso �Che o:r:a si considera, come si � precisato, queste condiziooi ricorrono. 3. -Non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione. Si assume �da parte del pretore di Recanati che, essendo lasciato alla mera discrezionalit� dell'autorit� amministrativa il prescrivere o non prescrivere determinati comportamenti nei confronti dei pubblici esercenti e potendo quindi essere ristretta in modo del tutto variabile la sfera giuridica del lecito propria e riservata ad essi pubblici esercenti, questi, a seconda della provincia o comune di appartenenza, potrebbero essere o siano destinatari di differenti prescrizioni restrittive della loro sfera di libert�. E tale disparit� di trattamento non sarebbe legittima, perch� sfornita di razionale giustificazione e perch� mancherebbero ogni controllo e ogni possibilit� di gravame a causa della latitudine di poteri commessi ad una qualsiasi autorit� dall'assoluta genericit� della norma. Dal canto suo il pretore di Barletta osserva che il principio di eguaglianza sarebbe violato stante la possibilit� di un'identica sanzione per inosservanza di diversi o diversamente motivati provvedimenti (a cui venga affidata, non in termini generali e astratti, la determinazione della condotta dei cittadini). La tesi cos� prospettata non merita di essere condivisa. Va in contrario osservato, anzitutto, che l'asserita violazione dell'art. 3, comma primo, � dedotta dalla possibilit� che vengano ad esistenza prescrizioni dell'autorit� diverse o dive,rsamente motiV'ate, a fronte di situazioni eguali o ragionevolmente ritenute tali, e �che la , ,..,..,.--�----����-�.�.�.-.�.�.-.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�-�.�.�.�.�.�.�.�.�.�:.�.�.�.�:�.�.�.�:�:�:�.�:� .�.�.-.�..-.�............ � ..�..-.-..z..�:�:�:�.�.�:�:�.'.�.�:�.�:..�.�.�:�.-:�.�:�:�.�.�.��:������:�.�:�.�:�.�.�..��.�.��.��.�����.�.�.��.��.��.��.-.'"��.�.��.�.�.��.�.�.�.��.�.�.�.'.�.��.��.�.-.. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA J>ELLO STATO semplic.e possibilit� che .ci� si verifi�hi non determina di per s� alcun contrasto con il principio di eguaglianza; che nelle fa,ttispecie contravvenzionali all'esame dei due pretori codesta eventualit� non si era verificata, perch� agli imputati era stato contestato di non aver~ tenuta accesa una luce alla porta principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura, e di avere tenuto aperto l'esercizio la 1domenica, e al di l� dell'orario giornaliero, e quindi perch� non sarebbero state osservate prescrizioni, che nel primo caso erano f�r:mulate in termini generali ed astratti, ed operanti per tutto il territorio della :a,epubblica (articolo 185 del regolamento di esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), e �che negli altri due casi erano state emesse con decreto prefettizio legalmente dato e non risultavano in concreto difformi da altre prescrizioni emesse dai competenti Prefetti per altre provin�e; e per.ch�, infine, non essendo ,costituzionalmente illegittimo che le prescrizioni dell'autorit� di cui si tratta, siano delineate e delimitate da altre norme di legge,i le eventuali diversit� riscontrahili tra prescrizioni disciplinanti la stessa materia appaiono razionalmente �giustificate, in quanto si tratterebbe �di prescrizioni emesse in rappo�rto a situazioni che, in mancanza di prov.a contraria, non � con consentito rite~ nere eguali o valutate come tali dal legislatore, attese le particolari esigenze1 di carattere locale. \ 4. -Non ha, ihfine, fondamento la prospettata illegittimit� costituzionale del citat<i art. 665, comma terzo, in riferimento all'art. 2 ed al titolo I della� parte I della Costituzione. Secondo il �~etore di Recanati la norma .impugnata prevede ed autorizza prescrizioni autoritative del tutto generiche e. quindi del tutto estranee ai motivi di giustizia, di sicurezza ed incolumit� pubblica e di igiene e 'Sanit� pubblica e con ci� permette all'autorit� di restringere per fini diversi da quelli conisentiti le sfere individuali dei pubblici esercenti, limitando e comprimendo ove� necessario uno o pi� dei loro diritti inviolabili e delle Io:r:o libert� fondamentali. / In contrario � per� possibile rilevare che, giusta l'interpretazione sopra ac�colta dall'art. 665, comma terzo, le prescrizioni dell'autorit� alle quali si fa rinvio, sono solo quelle �he provengano dall'organo competente e siano emesse nei modi e forme di� legge in relazione alle ,attivit� .per cui � richiesta la licenza dell'autorit� o la preventiva dichiarazi�ne alla medesima, e per i motivi consentiti dalla Costituzione e dalla legge. Il rinvio, interpretando la norma in senso utile, non viene fatto alle. prescrizioni che eventualmente siano illegittime o addirittura siano emesse sulla base �di norme contrarie alla Costituzione. E per . ci� non ha ragione di essere il sospetto del giudice a quo di illegittimit� costituzionale della norma denunciata. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 483 Solo in concreto pu� aver:si che una data prescrizione sia illegittima o venga emessa in forza di una norma non conforme alla Costituzione. Ma se ci� dovesse verificarsi, non mancherebbero i rimedi di legge, con il possibile controllo giurisdizionale della legittimit� dell'atto amministrativo o con quello di legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 1� marzo 1973, n. 22 -Pres. Chiarelli - Rel. Reale -Giorgianni (avv. Giorgianni) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Procedimento civile -Onorari di avvocati e procuratori -Procedi mento monitorio speciale -Illegittimit� costituzionale -Esclu sione. (Cost., art. 3. 24; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, 29, 30). N!iJn � fondata, co'l't riferimento ai principi di eguagLianza e di difesa, la questione di legittimit� costituzio'liaLe degLi artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sui procedimento' mo.nitoTio speciate per la riscossione degli onornri degli avvocati e procurat'ori (1). (Omissis). -3. -Va respinta in primo luogo la censura che lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi e delle spese di cui alla normativa impugnata costituisca un ingiustificato privilegio accordato agli avvocati ed ai procuratori legali, non estensibile a tutela di crediti per altre prestazioni di opera intellettuale, il cur esercizio professionale, subordinato alla i:scr1z1one in appositi albi od elenchi, � unitariamente disciplinato nel capo II del titolo III del V libro del codice ciyile. L'ambito �di applicazione della procedura in esame, in entrambi i casi indkati negli artt. 28 e 30 della legge risulta, infatti, obiettivamente determinato in conformit� di quanto disposto dalla normativa soprarkordata con espresso riferimento ai crediti per spese, onorari e diritti per prestazioni giudiziali in materia civile od equiparata. Ed a itali requilsiiti isono 'c0illld!i:zi1onate 10001 ila prOiponfbil:it� del rLcol'!So al 1capo dell'uff�do giudiziario .adito per il processo, quanto l'instaura (1) Per la giurisprudenza sull'ambito di applicabilit� e la disciplina dello speciale procedimento: Cass., 29 maggio 1971, n. 1636, in Giust. civ. mass., 1971, 891; Cass., 30 gennaio 1970, n. 215 e Cass., 17 ottobre 1970 n. 2062, in Giust. civ. mass., 1970, 123 e 1088. In dottrina: RAVAZZI, Il � tema decidendi � nella opposizione a decreto ingiuntivo per onorari di avvocato e procuratore, in Riv. dir. lav., 1970, II, 316. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione del procedimento sommario di opposizione, ove l'interessato abbia promosso il procedimento monitorio. Tale via giudiziaria per il recupero dei crediti per compensi e spese pu� essere seguita dagli avvocati e dal procuratori non per il solo fatto della loro qualit� professionale, risultante dalla iscrizione negli appositi albi di categoria, ma nei soli casi nei quali la prestazione professionale risulti svolta nell'adempimento di un mandato di patrocinio legale in materia giudiziaria civile. Donde l'esclusione, risultante dalla legge, della procedura sommaria di liquidazione per i compensi e le spese riguardanti la materia penale, nei sensi affermati dalla giurisprudenza, come pure in materia stragiudiziale. Si aggiunga che lo stesso procedimento � fermamente ritenuto inapplicabile quando dal convenuto venga contestata l'esistenza del suddetto rapporto di patrocindo e siano proposte domande riconvenzionali. Come � chiarito nella relazione del Guardasigilli alla legge, il procedimento trova giustifkazione e limite nella peculiarit� delle fattispecie che ne consentono l'instaurazione e ne consigliano la definizione possibilmente in via conciliativa. Aggiungasi la relativa semplicit� degli accertamenti di fatto, solitamente desumibili dagli atti del processo nel quale le prestazioni sono state eseguite o che comunque, in riferimento alla controversia, sono normale esplicazione di attivit� di patrocinio. Accertamenti tutti compiuti dal giudice alla stregua delle voci e con l'osservanza delle tariffe di cui alle tabelle allegate al testo legislativo, nonch�, in determinati casi, tenendosi presente il parere degli organi professionali. Ed in tali limiti non � dubbio che la disciplina della liquidazione dei compensi e delle spese forensi costituisca un razionale strumento di tutela giurisdizionale, concorrente �con i procedimenti di cognizione ovdinaria e monitoria. 4. -N� possono essere accolte le censure basate nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'art. 29 della legge in esame, ancorch� non lo richieda obbligatoriamente, d� tuttavia potest� alle parti, a loro �scelta, sia di avvalersi di un difensore (come avvenuto nei giudizi di specie) sia di stare in giudizio senza ministero di difensore, come � pur consentto dall'ovdinamento in altri casi. N� le modalit� del procedimento pveviste dallo stesso� articolo importano sacrificio del principio del �contraddittorio e tanto meno limitano la cognizione del giudice in ordine all'acquisizione delle prove e alla risoluzione della controversia. Nella effettiva sua applicazione, attraverso una provvida elaborazione giurisprudenziale, la normativa in oggetto ha, infatti, assunto contenuto non �divergente dalle linee fondamentali del processo civile, in aderenza allo spirito dell'art. 24 della Costituzione. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 485 Il .procedimento speciale, si riconosce ormai, non � sottratto alle comuni norme circa l'onere della domanda e della prova, cui rigoro samente � ,correlato l'esercizio della potest� giurisdizionale sotto il profilo istrutt()rio e quello� decisol1io. Nello stesso procedimento, �di indubbia natura contenziosa, sono ritenute ammissibili le indagini volte all'accertamento dei fatti dedotti dalle parti e le prove, in particolare quelle o:z�ali per interrogatorio for 'male e per testimoni. Il tutto da svolgersi nelle forme compatibili con la natura camerale del proc.edimento, ed ovviamente in attuazione del principio generale della idoneit� degli atti processuali al raggiungimento del loro scopo. Inoltre, alle ragioni addotte dalle parti ed alle risultanze istruttorie il .giudice � necessariamente astretto nel decidere la controversia, e su di esse ha l'obbligo di motivare, in modo suocinto ma esauriente, nel provvedimento conclusivo. Ancorch� questo, come si � ricordato, abbia, ai sensi della legge, forma di prdinanza e sia dichiarato non impugnabile, non si dubita della sua funzione non ordinatoria processuale, ma decisoria di merito, iin quanto � diretto� a dirimere una lite in conformit� della legge e a dare certezza ad un concreto regolamento degli interessi delle parti, con� idoneit� ad acquistare definitivamente autorit� di cosa giudicata. Quindi la nOlll impugnabilit� di esso � stata razionalmente intesa negli stretti limiti della non appellabilit� in quanto 'Sia emanato nei limiti della materia della liquidazione. In conseguenza, pur escludendosi il doppio �grado di cognizione di merito (peraltro non riconosciuto .dalla Costituzione quale nec~saria garanzia di difesa) si � affermata da lungo tempo l'esperibilit� del ricorso per cassazione (e lo ammette lo stesso tribunale di Genova), secondo l'articolo 111 Cost., ai fini del sinda,cato di legittimit�, nel quale la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire essere.. compreso il difetto di motivazione. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 1� marzo 1973, n. 23 -Pres. Chiarelli Re. Z. Gionfrida -Properzi (avv. Nappi), I.N.A.I.L. (avv. Ungaro) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Previdenza e assistenza -Giudizi per ottenere le prestazioni -Esonero delle spese per il lavoratore soccombente -Esclusione per le pre stazioni I.N.A.I.L. -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 3; I. 30 aprile 1969, n. 153, art. 57). � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, ia questione di legittimit� costitJuzionale dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969, 486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 153, neHa parte in cui esclude dal ben.eficio deti'inassoggettabitit� ane spese di Lite il lavoratore soccom@ente nene controversie contro t'I.N.A.I.L. (1). (1) La Corte ha pronunciato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo aver aderito all'interpretazione restrittiva di tale norma, nel senso, cio�, della non applicabilit� nelle controversie contro l'INAIL. Per tale interpretazione: Cass., Sez. II, 19 aprile 1972, n. 126,1, in Riv. it. prev. soc., 1972, 673 e SQUILLACCIOTTI, Il regime delle spese nelle controversie previdenziali, in Prev. soc., 1971, 515. Per l'interpretazione estensiva: OLIVELLI, Sull'art. 57 della legge 3(} aprile 1969 (alcune considerazioni in margine ad una ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale del Tribunale di Macerata), in Riv. it. prev. soc., 1971, 122. CORTE COSTITUZIONALE, 1�, marzo 1973, n. 24 -Pres. Chiarelli - Rel. Gionfrida -Compagnia Zurigo Assicurazioni (avv. Fanelli, Micheli) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv; gen. dello Stato Carafa). Assicurazioni -Assicurazione per la circolazione dei veicoli -Azione contro l'assicuratore -Previa richiesta in via diretta -Inapplicabilit� all'azione civile nel processo penale -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 24, 3; I. 24 novembre 1969, n. 990, art. 22). Non � fondata la questione di legittimit� cos:tituzion�le deWarticolo 22 della legge 24 novembre 1969, n. 990 sull'assicurazio!fl,e obbligatoria per la responsabiiit� civile per la cir�colazione dei veicoli, che prescrive la temporanea improponibilit� deU'azio!f!,e contro l'a~s�icuratore prima del decorso di 60 giorni dalla richiesta stra.gi�dizia.le� di risarcimento, ed � esclusivamente applicabile aU'aziolfl,e in sede civile, non alla cos.tituziQ!f!,e di parte civile in sede penale (1). (1) Sul problema dell'applicabilit� del termine dilatorio di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla sola azione diretta contro l'assicuratore od anche a quella contro il responsabile, in dottrina: LA TORRE, Relazione al conseguo di Como, 1971, in Azione diretta ed assicurazioni, l\:Iilano, 1972; Vocrno, Incognite processuali della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in Dir. prat. assicuraz., 1971, 197; DURANTE, Veicoli a motore, Milano, 1972, 275; BuccARELLI-GRAMEGNA, Del risarcimento del danno nell'qssicura PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 487 (Omissis). -2. -L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la quale detta la disciplina sull'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoU a motOil'e e dei natanti, statuisce che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi � obbligo di assicurazione, pu� essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello ii.n cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento� del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assfouratore o, nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'art. 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del � Fondo di garanzia per le vittime della strada�. � �controverso in dottrina e giurisprudenza se questa prescr1z1one debba intendersi dettata soltanto per l'esercizio dell'a?ione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge, o dell'impresa designata di cui all'art. 19, ovvero anche per il caso in cui il danneggiato intenda promuovere l'azione di risarcimento nei confronti del r~sponsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2054 e.e. Non pu� dirsi, anche per il breve tempo decorso dall'entrata in vigore della legge, che l'un indirizzo abbia nettamente prevalso sull'altro. E questa Corte ritiene che l'esame delle questioni di legittimit� costituzionale devoluto al proprio giudizio debba essere condotto alla stregua della interpretazione pi�� ampia, esplicitamente accolta o implicitamente presupposta dalle ordinanze di rimessione. 3. -Come gi� precisato nella esposiziooe in fatto relativa allo svolgimento dei giudizi civili nei quali sono state emesse le Ol'dinanze del conciliatore �di Napoli e del pretore di Trani, il dubbio sulla legittimit� costituzionale dell'art. 22 della legge � stato prospettato con congiunto riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ma, poich� il profilo concernente la violazione del principio di eguagiianza � strettamente 1dipendente da quello relativo alla tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione, l'indagine della Corte va anzitutto a�ccentrata sulla dedotta violazione �di questo secondo precetto costituzfonale. 4. -L'introduzione nel nostro ovdinamento dell'assicurazione obbligatoria di �Cui alla legge n. 990 del 1969 � l'espressione e il risultato zione obbligatoria r.c.., in Resp. civ. e prev., 1970, 353. Per la giurisprudenza, v. sentenze in Giur. di merito, 1972, 237, con nota di MAIELLA e in Giur. it., 1972, I, 489, con nota di ANTINOZZI. Sui problemi dell'applicabilit� del termine anche all'azione riconvenzionale e alla costituzione di parte civile, v. sentenze in Giur. it., 1972, I, 2, 504, 520, 786 e 790. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di un ampio movimento di idee, di studi e di proposte di legge, ispirati dall'esigenza di garantire il risarcimento del danno alle vittime della circolazione stradale, esigenza ritenuta di pubblico interesse, non solo in Italia, ma anche all'estero, tanto che l'obbligatoriet� dell'assicurazione aveva formato oggetto di affermazione di principio nella convenzione internazionale di Strasburgo del 20 aprile 1959. A base di questo movimento di idee e della legge che ne � la realizzazione, sta la constatazione che l'odierno enorme sviluppo del fenomeno dell'uso del mezzo motorizzato di circolazione, mentre si risolve in uno strumento di progresso dell'intera collettivit� in dipendenza dello sviluppo' dei traffici, delle conoscenze e dei contatti umani, implica anche, per la stessa vastit� del fenomeno, un rischio immanente di carattere generale. Onde, la vera finalit� del nuovo sistema non sta nel salvaguardare il patrimonio del responsabile, ma piuttosto, attraverso una distribuzione mutualistica del rischio, nel garantire il risarcimento del danneggiato. Per ragioni di ordine economico sociale e tecnico che qui non mette conto di esporre, il legislatore ha preferito, anzicch� ricorrere all'assicurazione contro i danni, servirsi dello strumento dell'assicurazione di responsabilit� civile, rendendola obbligatoria ed apportando alcuni correttivi che, pur alterandone in parte la fisionomia, valgono a garantire una pi� rafforzata tutela della vittima. Ci� soprattutto attribuendole il diritto di essere indennizzata dall'istituto assicuratore mediante l'azione diretta prevista dall'art. 18 della legge: diritto che, concorrendo con quello verso il responsabile del fatto illecito ex articolo 2054 e.e., non solo pone il danneggiato al riparo dal pregiudizio dell'eventuale insolvibilit� di quest'ultimo, ma ne rafforza anche la protezione con la inopponibilit� delle eccezioni inerenti al rapporto contrattuale assicurativo (art. 18, secondo comma) e -con l'istituzione del � Fondo di garanzia �, mediante l'apporto di contributi delle imprese assicuratrici di questo ramo particolare, gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni -garantisce a tutti i danneggiati almeno un minimo di risar,r ento nel 'caso in cui l'impresa che ha stipulato il contratto di as; irazione versi in stato di dissesto e perfino in quello in cui il Vf ,Io che ha cagionato il sinistro non sia identificato o non risulti cop. ,o da assireurazione (art. 19 e segg.). In questa disciplina e con riguardo alle finalit� di ordine sociale perseguite, �si inquadra, non solo il sistema previsto dalla legge di un penetrante controllo sulle imprese assicuratrici da parte degli organi dello Stato, per quanto attiene, tra l'altro, alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, alla costituzione. e al calcolo delle riserve tecniche e all'assolvimento degli obblighi connessi alla istituzione del fondo di garanzia, ma� anche la di:sposizdone dell'art. 22, la PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 489 quale, col subordinare la proponibilit� dell'azione del danneggiato alla previa comunicazione all'istituto assi-curatore, o agli istituti previsti dall'art. 20, della rkhiesta di risarcimento del danno e al successivo decorso di sessanta giorni, intend~, come precisato nei lavori ;preparatori della legge, porre le imprese e gli istituti predetti in grado di istruire la pratica e raccogliere tutti gli elementi di valutazione e favorire la possibilit� di liquidazione dell'indennizzo 1n via di composizione stragiudiziale, evitando una troppo sol:lecita proposizione di giudizi, le 1cui 'spe,se, quando non fiinlisset'o 1coJ. grlil\7ilWe, �almeno fu:l parrte, sullo stesso danneggiato, nel caso di eccessivit� delle sue pretese risarcitorie, si risolverebbero �omunque in uin aggravio del costo di gestione delle imprese, con riflessi pregiudizievoli per l'intero settore del servizio assicurativo. N� va trascurato il rilievo che il legislatore, giustamente preoccupato di garantire un eguale trattamento a pi� persone che fossero. danneggiate dal medesimo "Sinistro, ha nell'art. 27 dettata una particolare disciplina, imponenC!o all'assicuratore, il quale riceva una richiesta di risarcimento, di esperire diligenti indagini per l'accertamento della eventuale esistenza e per la identifi.cazione di altri danneggiati, al fine di un ,~oporzionale indennizzo entro il limite compilessivo delle somme assicurate, e di� attendere �comunque il decorso del termine di trenta giorni dall'incidente. Anche l'onere di tali indagini, in relazione al giusto contemperamento degli interessi dei danneggiati da un medesimo sinistro, 1concorre �con le altre considerazioni sopra esposte, sotto il profilo della ragionevolezza, a giustificare una norma che, come quella denunciata dell'art. 22, mira ad evitare che l'immediato esercizio dell'aziooe giudiziaria si risolva in pregiudizio di preminenti esigenze di interesse sociale. Soccorrono qui puntualmente le considerazioni gi� svolte, proprio con riguardo all'asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione, in altre decisioni di questa Corte richiamate dalla difesa della Soc. Zurigo, nelle quali si � affermato che la tutela giurisdizionale Ǐ garantita sempre dalla Costituzione, ma non nel senso che si imponga una sua relazione di immediatezza con il sorgere del diritto � e che sono costituzionalmente legittime le disposizioni di legge che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso o l'eccesso nell'esercizio del diritto � o a salvaguardare interessi generali che con tale diritto sostanziale non contrastano � (v., in ultimo, le sentenze n. 130 del 1970 e n. 57 del 1972). Queste affermazioni di principio, pur essendo state fatte nelle prime decisioni della Corte con riguardo alla subordinazione della tutela giurisdizionale al previo esperimento di procedimenti amministrativi, non hanno esclusivo riguardo a procedimenti del genere, n� si fondano, contrariamente all'assunto del pretore di Trani, su ragioni RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � 490 strettamente dipendenti dalla natura pubblica degli enti, ma, come chiaramente si desume dalle decisioni rpi� recenti sopr� richiamate, hanno ampia portata, tale da comprendere ipotesi come' quella in esame, in cui la limitata remora all'esercizio dell'azione di risarcimento del dalilno si inquadra in un sistema legislativo ispirato da finalit� ,di preminente ,interesse sociale e si risolve anche in una pi� sicura ed efficace protezione del diritto dello stesso danneggiato. N� pu� dirsi che le ragioni .sopra esposte, le quali conducono alla esclusione della incostituzionalit� dell'art. 22 della legge con riguardo all'art. 24 della Costituzione, non sussistano nel caso di esercizio dell'azione risarcitoria 1contro il responsabile del danno ex articolo 2054 e.e., al quale, secondo la interpretazione posta a base delle ordinanze di rimessione a -questa Corte, la predetta norma sarebbe pur sempre applicabile. Basta al riguardo considerare che lo scopo perseguito dalla norma, di rendere possibile, m�diante gli accertamenti .da parte della impresa assicuratrice, la composizione stragiudiziale sulla pretesa del danneggiato, evitandosi che il costo di gestione del servizio assicurativo subisca l'aggravio di spese giudiziali superflue, sarebbe frustrato se il danneggiato potesse liberamente convenire in giudhlo il responsabile, posto che questi potrebbe chiamare senz'altro in causa l'assicuratore ex art. 1917, ultimo comma, c.ic. . 5. -La .illegittimit� costituzionale dell'art. 22 della legge n. 990 d.el 1969 � prospettata dal pretore di Trani e dal conciliatore di Napoli anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, esclusivamente sotto i profili che qui di seguito si espongono. Secondo il pretore, la �disparit� di trattamento consisterebbe �nell'assoggettamento del danneggiato al rispetto del termine per agire in giudizio, favorendo il danneggiante �; secondo il conciliatore -il quale era chiamato a conoscere, in seguito a collisione di un autoveic~ lo con una bicicletta, dell'azione di risarcimento promossa dal soggetto coperto 'dall'assicurazione e della riconvenzionale del c'oinvenuto, la c�i proponibilit� era contestata J?er ,difetto dei presupposti ;previsti dall'art. 22 -la norma creerebbe una ingiustificata disparit� di trattamento tra 1gli utenti della strada 1coperti daJ.J.'aissicura2lione prevista dalla Jiegge e quel1i non 1coperti daJ1'aissic�razione: i primi privileg. iati rispetto ai secondi, perch�, pur potendo senza alcuna remora agire contro questi ultimi per i danni subiti, sono posti temporaneameinte al riparo .rispetto alle azion'.i in dipendenza del danno che essi stessi hanno prodotto. Ora, mentre � ovvio che la disciplina che attiene all'esercizio dell'azione del danneggiato non pu� logicamente essere dettata anche nei confronti del danneggdante, il quale, non essendo a sua volta danneg PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 491 giato, non abbia alcuna azione di danni da esperire, oode il richiamo del principio di uguaglianza nella prospettazione della questione contenuta nell'ordinanza del pretore di Trani � pl'ivo di qualsiasi fondamento, la disparit� di trattamento prospettata nell'ordinanza del conciliatore trova razionale giustificazione, con riguardo alle considerazioni �che sono state esposte sul fondamento dell'art. 22 della legge, nella diversit� obiettiva delle due situazioni, in una delle quali, e non nell'altra, � operante la disciplina dell'assicurazione obbligatoria. 6. -L'ordinanza del conciliatore di Napoli, �con riguardo specifico al caso di cui si occupava, ravvisa anche nella improponibilit� della domanda riconvenzionale di risavcimento del danno, per mancata osservanza dell'art. 22 della legge, un ulteriore motivo di illegittimit� costituzionale della norma denunciata, r.ilevando che il convenuto �vede compresso il suo diritto alla .difesa�, ed aggiunge che, a parte il fatto �che la domanda riconvenzionale deve essere proposta nella prima udienza di trattazione, il giudizio potrebbe rapidamente esaurirsi, prima del decorso del termine previsto dalla norma predetta, � senza che il convenuto abbia potuto formulare per intero le proprie difese�. La difesa della soc..Zurigo, che pur aveva nel giudizio a quo eccepito la improponibilit� dell'azione riconvenzionale, sostiene ora la inapplicabilit�, in tal caso, del disposto dell'art. 22, il quale dovrebbe intendersi limitato a regolare la proposizione dell'azione di risarcimento con riguardo ai casi in cui essa sarebbe altrimenti lasciata alla libera scelta e quindi alla libera determinazione anche del momento in cui promuoverla, no.n avendo il congegno alcuna ragion d'essere se lo stesso legislatore fissa, con altra norma particolare, il momento in cui la pretesa risardtoria deve essere fatta valere in giudizio. Tale interpretazione, che contrasta con quella implicitamente presupposta dall'ordinanza del conciliatore, non pu� dirsi tuttavia pacifica, n� appare sufficientemente sorretta dalle ragioni sopra enunciate, giacch�, come rileva l'Avvocatura dello Stato, il legislatore non impone al convenuto, il quale intenda far valere delle pretese cootro l'attore in dipendenza dal titolo gi� dedotto in giudizio, di proporle in via riconvenzionale, ma lo laiscia libero di agir-e in separato gi�dizio, salva l'applicazione -ove si renda possibile il simultaneus processus -della disciplina della connessione, dettata per criteri relativi di economia processuale. N� � decisivo il rilievo che, una volta che lo stesso assicurato abbia instaurato il giudimo per il risarcimento dei danni da lui subiti per effetto della collisione, non sussisterebbero pi�, riguardo alla 1proponibilit� dell'azione riconvenzionale di danni, le ragioni che giusti 492 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ficano la norma dell'art. 22 della legge. Potrebbe, infatti, obiettarsi, da un lato, che la legge non prescrive rispetto alle azioni promosse dall'assicurato in litisconsorzio attivo con .l'assicuratore, cosicch�, potendosi la partecipazione di questo al giudizio determinare solo per effetto della proposizione di domanda riconvenzionale e della chiamata in causa ex art. 1917 ,c,,c., potrebbe permanere l'.interesse ad evitare l'aggravio del costo del servizio assicurativo mediante composizione stragiudiziale in ordine alla pretesa del ,convenuto, anche se il raggiungimento di tale obiettivo pu� apparire meno ;probabile per le implicazioni col problema di responsabilit� gi� coinvolto nel giudizio promosso dall'assicurato; e, dall'altro, che la proponibilit� della riconvenzionale indipendentemente dall'osservanza dell'art. 22 della legg~ potrebbe risolversi, con la chiamata in c�ausa dell'assicuratore e la sua condanna, in un ostacolo a quegli accertamenti (non necessariamente gi� coinvolti nel giudizio, dato il carattere dispo�sitivo, e non officioso, di questo) che sono previsti dall'art. 27 per il proporzionale parziale soddisfacimento dei danneggiati dal medesimo sinistro. Tuttavia, pur presupposta, in conformit� dell'or�dinanza di rimessione, l'interpretazione della norma dell'art. 22 nel senso della sua applicf). bilit� all'azione riconvenzionale, il dubbio di legittimit� costituzionale come sopra prospettato non � fondato, perch�, come innanzi ' si � detto, il diritto del convenuto di ottenere dall'attore il risarcimento dei danni provocatigli non � eondizionato alla proposizione dell'azione in via riconvenzionale e pu� essere esercitato in separato giudizio; n� � giuridicamente esatto l'assunto contenuto nell'ordinanza che la improponibilit� dell'azione riconvenzionale incida sulla possibilit� di difesa da parte del convenuto, ben ;potendo egli invece, secondo le ordinarie regole processuali, proporre eccezioni e avvalersi dei normali mezzi di prova e di difesa al fine di ottenere il Trigetto della domanda dell'attore. � Le questioni sollevate con riguardo al giudizio civile vanno pertanto dichiarate non fondate. 7. -Con l'or�dinanza del pretore di Lodi, ehiamato a decidere, nel giudizio penale per lesioni a carico del conducente del veicolo assicu. rato, sulla opposizione alla costitu2lione ,di parte civile del dannegiato per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dal}'art. 22 della legge predetta, la questione ,di le.gittimit� costitu2lionale della norma � sollevata, sempre con riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo del preg.iudi2lio per la tutela giurisdizionale del danneggiato, il quale, per la temporanea Improponibilit� della 1costituzione di parte civile, non potrebbe esercitare i relativi poteri processuali e, nel caso di pronuncia di sentenza di assofazione. dell'imputato PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 493 con una delle formule indicate nell'art. 25 c.p.p., vedrebbe perfino precluso anche l'esercizio in sede civile dell'azione per il risarcimento del danno patito. Questa Corte ritiene che la corretta interpretazione della legge deve indurre ad escludere che la disposizione denunciata sia applicabile all'esercizio dell'azione ,cirvile nel processo penale. Questa � retta da norme divergenti in pi� punti da quelle relative all'esercizio nel processo civile e, se il legislatore avesse inteso estendere ad essa 1a prescriizione dell'art. 22, non avre,bbe mancato di farlo risul.tare in modo espresso, cosi come ha fatto, per ci� che attiene all'istituto della provvisionale, nell'art. 24, contenei:J.te esplicito dferimento tanto al giudizio civile <Che a quello penale:' n� tra questo particolare istituto e la cosiddetta temporanea vacatio actionis di cui all'art. 22 v'� un legame di dipendenza o correlazione, in modo da potersi dire che dalla esplicita previsione dell'applicabilit� del priimo nel �caso di azione civile esercitata nel processo penale si desuma la corrispondente estensione dell'altra norma. � vero, piuttosto, il contrario. Questa interpretazione � sorretta, oltre che dalla lettera della norma in questione, dalla ratio innanzi esposta, giacch�, mentre la preoccupazione di evitare con la costituzione di parte civile contro l'imputato e la citazione dell'assicuratore ex art. 107 c.p.p., quale nuova figura di responsabile civile, che tale esercizio dell'azione di risarcimento del danno si risolva in un possibile aggravio del costo di gestione del servizio assicurativo appare trascurabile di fronte �a,l preminente interesse pubblico inerente all'accertamento del fatto costituente reato e della responsabilit� dell'imputato, al che pu� validamente concorrere anche l'esericizio dei poteri processuali concessi alla parte civile, la officiaUt� del processo penale e il priincipio della Libert� del giudice nella ricerca e nell'acquisizione delle prove valgono ad assicurare l'accertamento, nel modo pi� completo possibile, delle modalit� del sindstro e quindi della eventuale esistenza di altri danneggiati, indipendentemente da quell'onere di diligenti indagini da parte dell'assicuratore, previsto dal sopra richiamato art. 27 della legge ai fini della proporzionale riduzione degli indennizzi, che concorre a giustificare la disposizione dell'art. 22. Posto che questa norma dev.e intendersi dettata con esclUSiivo rigua11do all'azione di risarcimento del danno in giudizio civile ed � pertanto inapplicabile nell'ipotesi di costituzione di parte civile nel giudizio penale, risultano non fondate le questioni di l.egittimit� coStituzionale proposte dal pretore di Lodi m riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, col che resta assorbito l'esame dell'ammissibilit� delle stesse questioni prospettate, anche in riferimento all'art. 2,5 della Costituzione, dal conciliatore di Napoli con riguardo a un ipotetico giudizio penale. -(Omissris). 494 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 1 marzo 1973, n. 25 -Pres. Chiarelli - Rel. Bonifacio -Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (Sost. aivv. gen. dello Stato Cooonas) c. Presidente Regione Siciliima (avv. ViHari). Sicilia -Competenza alle concessioni per la distribuzione dei carburanti -Legge regionale 4 luglio 1972 -Infondatezza della questione. (St. Reg. sic.. art. 14, lett. d, 17 luglio lett. h, i; 1. reg. 4 luglio 1972). Non � fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit� costituzionale della legge regionale siciliana 4 luglio 1972 recante norme per la applicazione nella Regione Siciliana della-disci: plina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione (1). (Omissis). -1. -La ilegge impugnata -approvata dall'Assemblea della Reg.i:one siciliana ne'1Jla seduta del 4 lug.Uo 1972 -attribuisce all'.&ssessore regionale per l'.mdustria ed il commel'cio la competenza relativa aHe concessioni, ai sensi de1l'aoct. 16 del d.J.. 26 ottobire 1970, n. 745 (convertito m legge 18 d~cembre 1970, n. 1034), per l'impianto di distribuzione automatica di oarbul'anti ad uso autotrazione (art. 1), nonch� ia competenza ad adottare, senrtito il Comitato consultivo per hl �comanel'cio in una iparticoliwe comrposizione, le determinazioni di cui al quinto comma del predetto art. 16. L'aoct. 3, infine, prevede una disciplina traiillSiitoria per gJt esel'cizi di ilist11ibuzione gi� autorizzati in base alla precedente fogislaziorne. Tenendo presenti i motivi esposti nel ricorso del vice Commissa-� rio delJ.o Stato, fa Corte deve accertare se 1a Regione siciliana -urna volta intervenuta la ile.gge statale (d.1. n. 745 del 1970) a discipUnaxe 1 la materia con norme procedurali e sostanziali -abbia, ed in quali limiti, competenza, d.rn base alil'art. 14 ile>tt. d dello statuto, ad emrunare norme v:alevio1i per H :territorio regionale. 2. -� evidente ehe nel dectdere l'attuale controversia occorre muovere dai ;princilpi affermati e dalle .statuizioni contenute nelle due sentenze (n. 151 e 152 del 19�72) com ~�e quali, a seguiito dell'emanazione della nuov:a d:iiscirpUna statale in materda, sono state risolte numerose q)uestioni a:ttmoo.iti ai �confini fra compet~a dielilo Stato e compet~nza della Regione. Su tale premessa convel'gono le difese deille (1) Le precedenti sentenze 1972, n. 151 e 152 cui la Corte si richiama sono pwbblicarl�e in Senit. 27 iLugllio orid. Col'lte Oost. 1972, 703 e 709. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 495 parti �m causa, �anche se da essa vengono tl'atte, dallo Stato e dalla Regione, opposte conseguenze in ordme alla legtttimi�t� costituzionale della legge in esame. Ci� posto, si deve preHminarmern:te ribadire fa g;i� iraig.giunta conclusione (sent. n. 151 del 1972., rpiu.nto 1� della motivazione). che, anche se la dtsciplina statale introdotta dall'art. 16 del d.l. n. 745 del 1970 avesse contenuto di piano e di .programmazione, ci:� non escluderebbe che La Regione, limitatamente al suo territorio, possa e1s:ercitare nella materia de qua ila propria competen~a con atti che risultino in armonia con i poteri spettanti allo Stato. Nell'ambito di tale principdo acqU�IStano particolaTe rilievo, ai fini che qui mteressano, 1e statuizioni della sentenza n. 151 del 1'972 con' le quali il predetto art. 16 della legge statale � stato dichiarato Hlegtttimo: a) neil1a parte in cui �non attribuisce alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei dtstributod di cairbw:anite nell'ambito de�l territorio regionale �; b) nella parte in. cui .'non prev�ede che ila Reg�iOll'.le possa dettare, con effotto limitato al suo ter.ritorio, criteri obiettivi rper il ri:lascio ed il numero massimo delle nuove concessiollli, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Miriistro per l'industria, H commercio e l'arittgianato �; e) nella parte in cui � non prevede fa competenza della Regione sichliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a rngoJare il procedimento... con riguardo ai �COillJP,iti della Regione e limitatamente al teN'itorio regionale�. �L'attuale thema decidendum consiste, come � ovvio, nell'accertare se vi 1sia armonia :lira :riimrpugnata legge regi01I1ale e fa corrispondente leg;ge statale, ed � evidente che quest'ultima deve essere assunta, procedendosi a siffatta mdagi:ne, nel �contenuto normativo risultante a seguito della rko!I'data di.chtarazione di paT~iale hllegittimit� costituzionale.. Sulla base di questa premessa la Corte ritiene che la questione sollevata daiUo Stato non � fondata. La_legge regiocna:le 4 luglio 1972, infatti, conferendo all'assessore i poteri ai quali si � innanzi fatto cenno, detta disposizione neH'ambifo che J'art. 16 del d.J. n. 745 del 1970 -inteso, riipetesi, nel senso e nel contenuto dsultarnti dal dispositivo del1a sentenza n. 151 del 1972 -lascia alla sfer�a di attribuzioni della Regione: tanto � a dirsi, specificamente, per iii rilascio de1le concessioni, e per le determtnazioni concernenti i criteri ed i<! numero massimo delle concessioni per ciascuna provincia (cfr. anche la lett. d del dispositivo della sent. :n. 15�2 del 1972:) nonch�, pi� in generale, peT la competenza della Regione ad emanare norme dkette a regolare l'attivit� amminiistrativa ad essa affidata. Vero � che la J.eg;ge impugnata omette ogni riferimento al rispetto degli indirizzi fissati dal Comitato :interministeriale per la p.rogTammazione economica e_ dei criteri adottati dal Ministro per �l'industria in ordine al rilascio ed al numero massimo del�le �concessioni. Ma ci� non pu� i.nten 496 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dersi nel senso, paventato dalla difesa dello Stato, che l'omissione equivalga ad esclusione. Ed infatti J.'interpretazione sistematica dehla le�gge statale e della �legge !l'egionale -avvaJ.orata daJ.la circostanza che la seconda fa esplicito r.iferiimento alJ.'art. 16, quinto comma, del decreto legge e, dunque, alla ivi oramai (sent. n. 151 del 1972) statuita ripartizione fra competenze regionaJ.i e competenze stata1i -conduce alla sicura conclusione che ahl'assessore vengono attribuiti quei poteri, e solo quel.ii, �che �si armonizzino con Ja sfera di attribuzioni dservata allo Stato: le � dete:mninaz,ioni � affidate all'organo r�egionaJ.e non possono cpntraddke agli indirizzi f~ssati dal C.I.P.E. e, per quanto riguarda le competenze deJ. Mintstro rper :l'industria, attengono alla specificazione dei critelli obiettiivi e gene11ali da quest'ulttmo adottati ed ail.la dtstribuzione, provincia per provincia, del numer~ massimo di cotl!cessionii al territorio regionale assegnarte dallo Stato. Questa interpretazione -che � l'unica coerente con le statuizioni contenute nelJ.e �sentenze UH e 1152 dcl 1972, alle qu:aJ.i entrambi i contendenti si riportano -1giustifka la pronuncia di non fondatezza delrattuaJ. e questione. Giova rperaltro aggiungere che se la legge regionale venisse applicata in un senso diverso, non v�errebbe meno, per lo Stato, la possibilit� di esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 1 marzo 1973, n. 2.6 -Pres. Chiarelli -Rel. Amadei -Fall. Gagliardo (avv. Comba) e Presidente Consiglio dei Min.istri (So.st. avv. gen. dello Stato Azzariti). Reato -Crediti nascenti da reato -Sequestro conservativo penale -Privile~io speciale -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; c.p. art. 189, n. 5 e ultimo comma, 2768 e 2778, n. 7 e.e.). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 189, p1�imo comma, n. 5 e ultimo comma, c.p., in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 7, e.e., sul privilegio speciale sui beni colpiti da sequestro conservativo penale (1). (Omissis). -1. -L'oo:dinanza deJ. tdbunale di Torino denuncia la illegittimit� costWilZionale del .primo comma, n. 5, e dcll'Ulltimo comma deLI'art. 189 del cod:iice penale, in quanto Tichiamato dagli artt. 2768 e (1) In dottrina, sul privilegio per i crediti dipendenti da reato: GAETANO, I privilegi, in Trattato dir. civ. it., Torino, 1956, 139 e ANDRIOLI, in Commentario cod. civ., art. 2768. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 497 2778, n. 7 (8), del c.1c., ritenendo che sia in ccmtrasto con l'art. 3 delJ.a Costituzione 1a possibilit� che, attraverso il 1sequestro conservativo penale sui beni mobtli dell'tmputato, venga reso privtlegiato il credito relativo. Il quesito cia:�ca la 1legittimit� costituzionale dehl'art. 189 del c.rp. � prospettato nell'ordilnanza, sortto quattro di'V'ersi aspetti: 1) il sorgere del privilegio, in quanto condizionato dalla concessiooe del sequeistro conservativo penale, � rimesso alJa valutazione discrezionale dcl giudice, 1su domanda del rp.m., (art. 617 codke di procedulI'a ipenale) per cui � ~pare dd!f:llkt1mente compatibile � con l'art. 3 della Costituzione la subordinazione dcl sorgere di un diritto di preferenza, quale � una ca'llJsa di prelazione, ad un provvedtmento meramente disorezionaile; 2) esser1e pacifico in dottrina e in giurisprudenza 1che il sequestro conservativo rpenal:e svolge funzioni analoighe al sequestro conservativo civtle, essendo i due istituti sostanzialmente identici, per avexe in comune J.o scorpo, l'oggetto e la procedura di esecuzione e nel poggiare su identici presupposti, il fumus boni iuris -riassunto, nel sequestro conselI'vativo penale, ncll'accelI'tamento dell'esistenza del procedimento penale -e il periculum iin mora; 3) il dann.eggfato da reato che si avvalga deHa facolt� di plI'Ocedere in sede civile, rkhiedendo ed ottenendo il sequestro conservativo civile, non acquista nessun di1ritto preferenziale; 4) a parit� di danno derivato da Teato, il creditor,e, 1Cui non sia stato ,concesso il sequestro conservativo penale, per non averne presa il p.m. l'iniziativa o per non aver accolta la sua sollecitazione, si vede escluso daH'ordine dei privile1gi stabilito dall'art. 2778 del codke civile, cosi 1come si vede escluso il CTeditore per il sopravvenuto faUtmento dell'ianputato prima delJ.a concessione del sequestro conse1rvativo penale, anche se il fatto-reato � anteriore alla dichiara~ione di :liallimento. La questione non � fondata. 2., -Come emerge dall'esposizione dn fatto, essa non 1investe la legittimit� costituzionale del permaneTe del privilegio sancito dall'ultimo comma dell'art. 189 del codice penale, anche dopo la senitenza dichiarativa di fallimento dell'imputato, ma l'aspetto generale del privilegio che aocompagina, aid ogni effetto, i crediti diipendenti da reato sottoposti a sequestro conservativo penale. In ordine al 1caso di specie, vale rileV1are che la dottrina e la giurisprudenza sono orientate, nel senso di !riconoscere che il prtvilegio che assiiste fil 1credito garantito daJ. sequestro conservativo penale non viene meno per effetto della dichiarazione di fal:l!imento dell'imputato, semprech� il sequestro sia starto disposto ed eseguito, nei modi e nel1e for 498 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO me stabHite dalla legge, prima della sentenza di apertura del fallimento e sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. La estensibilit� del rprivilegio conseguente al sequestro conserva tivo penale a questa o quella situazione gilli:'idi!ca del debitore, � que stione che eSUtla dalJ:a competenza di questa Coil'te, in quanto l'mterpre tazione e i limiti di a:ppUcaziOllle delle norme che lo corntempJ:ano, rien., trano nella funzione istituzionale del giudice ordinario. 3. -Nessuna rilevanza assume, >Sul piano costituzdonaile, la circostanza 'che il sequestro CO(l]servativo penalle, .per ia scelta operata dal legislatore, trovi nel p.m. d.l suo organo di propulsione nei giudizi conegiali e nel ,giudice penale il suo ovg.ano decisiooale. Il sequestro conservativo civiJe e hl. sequestro conservativo penale, pUT presentando elementi comuni, diffeidscono rbra foro per aspetti di stintivi parUcolarii., tali� da rendere giustificabile una disciplina giuri. dica differenziata negli effetti. Un aspetto distintivo prurticolare � it'appresentaito dalla circostanza che iJ �Cit'edito discenide dal fa.tto-ireato e che la pil'esa di cogniziione dell{l sussi!stenza di tale .credito rtrova la sua consaoriazione in un rapporto processuale di natura rpubb1ic1sti:ca che s'impernii.a nell'esercizio deU'azio ne penale da parte del pubblico ministero. In considerazione di tali aspet ti particolari, il legislatore ha lritenuto di riconoscere ai crediti deri vanti da reato garanzie speciali iria:nettendo all'instndacabiJe giudizio di opportunit� del p.m. il domandare al giudice il sequestro conservativo penale sui beni mobiJi dell'imputato, determinando, nel contempo, quali crediti trovino in essi garanzia (art. 1:91 del codice penale). Con il 'sequestro conseirvativo penale, :cos� �come, del resto, con la ipoteca legalle, prevista dal primo comma dell'art. 189 c.p., il legisla tO!t"e ha voluto gatrantii.ire, in modo speciale e autonomo, il, pagamento delle obbligazioni 'civHi conitratte daU'imputato, rper effetto del. proce dimento penale e della condanna, sia verso lo Stato, sia, per un :prin ci:rpio equitativo e in via del'>ivata, ve11so il danneggiato dal reato (n. 5) e altri soggetti (nn. 4 e 6). Anche se 1a soluzione adottata non � esente da critiche, rientra comunque nell'ambito dellla di:screzionalit� del legLslatore e le finalit� persegui!te non appaiono dn contraisto con il ptrincipio di eguag.Jianza statuito dalJ'art. 3 delJa Costitl:lzione, trattandosi di finalit� apprezzabili che �rendono ragionevole la disciplina adottata, per i differenti aspetti de1la situazione giuridica regolata. 4. -Si osserva, nell'ordinanza, e sul concetto si msiste in modo particolare, che i!l provvedimento del giudice, al quale si ricollegano speciali effetti giuridici, � il risultato di una valutazione meramente di PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 499 screzi<>nale, non compatibi.J.e, anche questa, con J.'art. 3 de1la Costituzione, in quanto d� vita ad una ddisciplina differenziata nei riguardi di coloro i quali, pur essendo stati danneggiati da un. re~to, e quindi ID; situazione dniziale uguale ad altri, noo godono del diritto di preferenza per Ja mancata rprecostituzfo.ne del titolo. Giova osservare, per�, che fale discrezionaltt� attiene unicamente alla libera valutazione di elementi a.cquisiti e, pertanto, pur sempre determinata da una norma e condizionata dalla individuazione dei presupposti che ne stanno a base. Nel caso, la diisc�rezionalit� del giudice opera nel quadro della valutazione degli elementi che legittimano la concessione del sequestro conservativo penatle, oissia la sussistenza di una fondata ragione di temere che manchino e si disperdano le garanzie del credito (art. 189 c.(p., terzo comma). L'eNoneo esercizio della discrezionatlit� raippresenta, come � stato rHevato dall'Avvocatura dello Stato, una eventualit� del momento appliicativo della norma e non un motivo di illegitttmit� di questa. 5. -Non ha altresi rilevanza iil fatto che il legd:slatore abbia di:scipJinato, in relazione agli effetti, in modo difforme dal sequestro conservativo civile, !il sequestro conservativo penale nonostante gli elementi in comune IJ["esenti nei due istituti e posti in risalto nell'ordinanza del tribunale: a rigua['dO valgono le osservazioni svolte sub 4. Il priviilegio del cred1to sorge, per H danneggiato, in via derivata e in con1$eguenza della facolt� autonoma rkonosciuta al p.m. di domandare al giudice il sequest!ro. conserv�ativo o al pretore di direttamente provvedervi; facolt� che t!rova la sua ragione di essere, in base alla scelta fatta dal legislatore, per i fini caratteristici del processo penale. Solo una voUa con�cesso, il sequestro conservativo penale giova anche agli interessi della persona danneggiata. Comunque alla parte danneggiata da�l reato non � riconoscduto il diritto di richiede'l'lo: essa potr�, a garanzia diretta dei propri crediti, avvale:risi solo del sequestro in via civile. Il ltmite del privilegio, in riferimento alle ailtre situazioni cred:itor. ie, � fissato in modo tassativo dallo stesso art. 189 del c.p., quinto comma, nel senso che i crediti in esso co!tl;templati si � considerano privilegiati isolo rispetto ad ogni altro credito non .privilegiato di data anteriore e ai crediti sm:ti posteriormente �. La norma impugnata deve essere valutata nel suo compJesso, al fine di stabilire se sia fondata sui preisuprpo,sti logici che ne giustifichino l'adozione. Il pres~osto logico � quellp di prendere in considerazione la parti �colare posizione processuale nella quale vengono a trovarisi le obbligazioni discendenti dal reato; in conseguenza di ci� il legtslatoce ha dato RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO virta ad uno speciale sequestro conservativo, quehlo penale, che trova la sua applica~one quando sussistano fondate ragioni di temere che manchino e si disipevdano 1e garanzie. L'individuazione dell'aspetto a s� stante del credito diiscendente da reato e la configurazione di una diversa diisciplina rprocessuale penale delfistituto del �sequestro conservativo non pone ii.n evidenza alcuna lesione del rprinicipio di eguaglianza sulla base della valutaz:ione che :riipetutamente ha dato di esso questa Corte. D'altra parte, non hanno !l'ilevanza, ai fini deJ giudizio di legittimit�, le divergenze e le difficolt� ipraHche riscontrabili nella norma in� sede 1applicativa a meno che tali divevgenze non siano riferibili ad aspetti di essa incompatibdli con ll.'oil'diinamento costituzionale. Non � iinfine fondato il dedotto contmsto con il principio di eguaglianza, che si determinerebbe, pe!l' fa dive11sit� di trattamento, tra H creditore daruneggiato da reato per iil quale, a seguito del sopravvenuto fallimento dell'imrputato, non ;pu� essere :riconosciuto il pr.ivilegio del credito nascente da reato, ancorr�ch� H credito stesso sia anterriorre aHa dichiarazione di fallimento eissendo preclusa Ja possibii.lit� -mbase all'orrientamento giurrisprrudenzia1e -di richiedere, neJJe more fallimentari, il �sequestro conservativo penale. Questo orientamento giurisprudehzia1e ha una sua .impostazione fogtco-giuridica. In effe,tti, la dichiarazione di mllimenito �coglie e fissa le legittime :ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento della sentenza dichiarativa. Da questo momento tutte le attivfiit� del fallito, fin che dura J.o .stato di fallimento, ~ostituiscono garanzia comUJlle per tutti i creditori; ci� comporta, proprrio. rpe�r il prindpio di eguaglianza, che nessuno possa acquisire sugli a1trd creditori diritti dive�rsi da quelli che derivano il.oro dalla natura o aspetto giuridico del .credifo. La legge non considerra H credito derivante da reato in s� e per s� privilegiato, ma ilo rende tale solo a seguito deHa esecuzione del �sequestro conservativo penale ed ha, pertanto, in tale sequestro la sua causa esclusiva. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 1� marzo 1973, n. 27 -Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti -Romeo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Reato -Corruzione di minorenni -Perseguibilit� di ufficio per con nessione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; c.p., 1art. 542, terzi comma, n. 2). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzianale delL'art. 542, terzo comma n. 2, c.p., nella parte in cui dispone la perseguibilit� di ufficio del delitto PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 501 di corruzione di minorenni, se connesso con aitri de-litti perseguibili di ufficio (1). (Omiss.is). -2. -La 'Seconda questione proposta con la stessa ordinanza concerne l'art. 542, comma terzo, n. 2, c.p., in relazione al 530 stesso codice, nella parte in cuii dispone che, per il delitto di corruzione di minorenni, perseguibile a querela, si proceda invece d'ufficio se il fatto � connesso con un altro delitto (nel caso atti osceni) perseguibile d'ufficio. Secondo il giudice a quo, la norma dell'art. 542 sarebbe illegittima perch� contrasterebbe con il principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, comma primo, Cost., in quanto creerebbe una disparit� di trattamento, in ragione della connessione, tra cittadini responsabili dello stesso reato. La questione non � fondata. Invero non pu� negarsi che a coloro che commettono il delitto di corruzione di minorenni, come anche a quelli che si rendano responsabili di deLitti contro la libert� sessuale, l'art. �542 c.p. riservd un trattamento differenziato, quanto alla procedibilit�, a seconda che il fatto sia o non sia connesso ad altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Nel primo caso infatti si procede anche se non vi � querela, mentre nel secondo non si pu� procedere se manchi la querela della parte offesa. Ma tale differenziazione introdotta dal legislatore in sede di. pro cedibilit� per gli stessi reati non offende il principio di eguaglianza perch� trova giustificazione in un motivo del tutto razionale, cui sta a fondamento la ragione alla quale lo stesso legislatore si � ispirato quando, per quei fatti delittuosi, indubbiamente gravi, che offendon�o la libert� sessuale o turbano la �coscienza, che si presume ingenua, di minor.i degli anni sedici, corrompendone i costumi, ha chiesto che, per procedere contro i loro autori, occorra la.querela della parte lesa. Tale ragione si rinviene nella opportunit� di lasciare arbitre le persone offese da quei delitti di portare o no alla pubblica conoscenza fatti .riguardanti la loro vita intima, rimasti ordinariamente ignorati, e la cui propalazione pu� arrecare danno, a volte anche maggiore di quanto non ne abbia da s� prodotta l'azione delittuosa sub�ta. (1) In dottrina, PANNAIN, Manuale di diritto penale, II, 1, Torino 1957, CATALANI, Connessione di reati e connessione di procedibilit� d'ufficio per il delitto di violenza carnale ex art. 542, n. 2, in Scuola positiva, 1964, 276; FLORIDIA, Riflessioni in tema di procedibilit� ex art. 542, n. 2, c.p. iin Giust. pen., 1959, II, 616; GusTAPANE, Procedibilit� d'ufficio per i delitti cont1�0 la libert� sessuale, in Giust. pen., 1959, II, 624, e MANFREDINI, Delinquenza sessuale e difesa sociale nell'interpretazione dell'art. 542 c.p., in Arch. pen., 1950, Il, 396. 502 ' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � ovvio per� che quando questa remora, che ha ispirato la prudenza del legislatore, viene a �cadere perch� la connessione materiale (e non anche quella solo processuale ex art. 45 c.p.p.) di tali delitti punibili a querela con altri perseguibili d'ufficio rende necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza dei fatti relativi a questi ultimi, ma connessi, almeno in parte anche ai primi, non vi � pi� alcun motivo per sottrarre i colpevoli di essi alla loro responsabilit� e alla regola generale relativa alla iniziativa pubblica nella persecuzione dei reati. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 1973, n. 29 -Pres. Verz� - Rel. Rossi -Buzzoni (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Costituzione della Rep�bblica -Libert� personale -Ricovero volontario i.n ospedale psichiatrico -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 13; 1. 18 marzo 1968, n. 431, art. 4). Noo � fondata, con riferimento al principio deila libert� personale, La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 4 della le�gge 18 marza 1968, n. 431, sul ricovero in ospedale psichiatrico (1). (Omissis). -2. -La Corte costituzionale � chiamata a decidere se l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del c.d. ricovero volontario fai ospedale psichiatrico, contrasti o meno con l'art. 13 della Costituzione, che garantisce l'dnviolabilit� della libert� personale, e ne permette restrizioni in via definitiva soltanto per atto motivato dell'autorit� giudiz. iaria. La norma imp.gnata, infatti, secondo �ui l'ammissione volo.ntaria del malato � autorizzata dal medico dd guardia, senza intervento successivo dell'au.torit� giudiziaria, sembrerebbe dare illegittima efficacia all'atto di disposizione di un incapace, nulla prevedendo, secondo l'interpretazione supposta dal giudice a quo, circa la facolt� dell'alienato di far cessare volontariament� lo stato di ricovero, e permettendo altres� la trasformazione in volontario di un ricovero originariamente coatto. Questa Corte ritiene che i dub):>i prospettati nell'ordinanza di remissione siano infondati, sol che si dia corretta interpretazione del (1) In dottrina, sul ricovero volontario: BRuscuGLIA, Infermit� mentale e capacit� di agire, Milano, 1971. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 503 nuovo i�stituto, ora introdotto anche in Italia in accoglimento dei voti espressi dagli ambienti scientifici pi� qualificati. Va innanzitutto rilevato che non � assurdo concepire che gli affetti da disturbi neuro-psichici possano esprimere il desiderio di ricoverarsi in ospedale. � noto, infatti, che essi, entro certi limiti, sono in grado di determinarsi volontariamente, e che lo �stesso ordinamento giuridico riconosce da tempo tale fenomeno, dettando un'apposita disciplina, nel campo .penale e civile, che tenga adeguato conto degli stati mentali intermedi (ad es. artt. 89 c.p. e 415 e.e.). Pertanto non pu� meravigliare l'ammissione volontaria �di un malato in ospedale psichiatrico, consentita dalla nuova legge quando il ricoverando abbia, sotto il profilo naturaHstico, quel minimo di discernimento, controllato dal sanitario, che gli consenta di determinarsi volontariamente e di chiedere d'essere ricoverato. Discende quindi con certezza, dall'interpretazione logica e teleologica della norma impugnata, che, come � libera l'entrata in ospedale, cosi � altrettanto libera l'uscita. Invero appare evidente che il ricovero previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, pu� essere consentito sempre che non ricorrano gli elementi della pericolosit� o del pubblico scandalo, la cui sussistenza impone il ricovero coattivo ai sensi della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e la cui eventuale sopravvenienza ugualmente esige la trasformazfone del ricovero volontario in ricovero coattivo, con l'osservanza delle garanzie giurisdizionaH disposte dalla citata normativa del 1904, quale risulta dalla sentenza di questa Corte n. 74 del 1968. Risulta quindi �dimostrato che l'ammissfone volontaria in ospedale psichiatrico, essendo consentita nei limiti in cui � accompagnat� dalla persistenza di una valida volont� �di rimanere in ospedale, non men�ma la libert� personale del malato tutelata dall'art. 13 della Costituzione, mentre ad impedire eventuali abusi -che avverrebbero comunque in violazione della norma impugnata -soccorrono sempre le comuni disposizjoni del codice penale, dirette ad assicurare il pieno godimento della libert� personale. � Particolarmente delicato � il compito affidato dalla legge in esame all'autorit� sanitaria in tema di trasformazione del ricovero originariamente coattivo in volontario: infatti per la cessazione definitiva dello stato di custodia � indispensabile che, venuti meno i presupposti della .pericolosit� o del pubblico scandalo, l'autorit� abbia revocato il provvedimento di ricovero coattivo e che nel contempo il malato possegga quel minimo �discernimento che gli abbia consentito di manifestare il desiderio di rimanere ricoverato volontariamente. Ma � ben comprensibile che il legislatore abbia affidato tale valutazione, implicante particolarissime �conoscenze tecniche, proprio agli psichiatri dell'ospedale, il cui giudizio, se effettuato correttamente, non d� luogo agli inconvenienti paventati. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 504 CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 1973, n. 30 -Pres. Verzi -ReL. Benedetti -Presidente Regione Umbria (avv. Piras)' c. Ministro Agricoltura e Foreste (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Corte Costituzionale -Giudizi per conflitto di attribuzione -Perentoriet� del termine -Sospensione feriale -Inapplicabilit�. (1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 93; 1. 7 ottobre 1969, n. 742). Nei giuaizi davanti aila Corte costituzionale non � applicabile La so.~pensione dei termini processuali nei periodo feriale prevista daHa Legge 7 ottobre 1969, n. 742; pertanto � inammissibile iL ricorso per confiitto di attribuzione proposto oltre iL termine perentorio prescritto ~alla legge (1). (Omissis). -1. -L'Avvocatura generale dello Stato ha in via preliminare eccepito l'inammissibilit� del ricorso della Regione dell'Umbria perch� proposto fuori termine. Dopo aver ricordato che in tema di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni l'art. 39, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, 111. 87, stabilisce che il termine per produrre ricorso � di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto impugnato, l'Avvocatura rileva ,che detto termine nella specie � stato superato in quanto il decreto impugnato figura pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 22 luglio 1972 ed era comunque a conoscenza della Regione il 7 agosto successivo, data nella quale la Giunta regionale deliberava di impugnarlo, mentre il ricorso risulta notificato il 3 novembre 1972. Aggiunge l'Avvocatura che ad escludere la tardivit� del ricorso non gioverebbe richiamare la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale giacch� la Corte ha avuto modo di escludere l'applicabilit� di dette sospensioni ai propri giudizi di ,costituzionalit� (sentenze n. 15 del 1967 e n. 18 del 1970). 2. -L'eccezione � fondata. Con le precedenti decisioni -la prima riferentesi ad un giudiziodi legittimit� costituzionale di una legge dello Stato proposta in via diretta dalla Regione Trentino-Alto Adige e la seconda reJ:ativa ad un giudizio per conflitto di attribuzione sorto fra lo Stato e la Regione (1) La precedente sentenza 9 febbraio 1967, n. 15, cui la Corte si � richiamata � pubblicata in questa Rassegna 1967, I, 26, con nota di TRACANNA e in Giur. cost., 1967, 124, con nota di ANDRIOLI, Inapplicabilit� della l. 14 luglio 1965, n. 818 ai giudizi avanti la Corte Costituzionale? PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 505 della Sardegna -questa Corte ha ritenuto di dovere escludere l'applicabilit� ai propri giudizi della �sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla legge 14 luglio 1965, n. 818. E ci� in relazione alla peculiarit� dei giudizi di costituzionalit�, all'autonomia della loro disciplina pr6cessuale, all'esigenza della loro rapida definizione. Questa pronuncia va confermata e ribadita nei confronti della nuova legge n. 742 del 1969 che viene ora in esame poich� la formulazione letterale dell'art. 1 -molto pi� precisa di quella adottata nel corrispondente articolo della legge n. 818 del 1965 -non lascia ombra di dubbio che il legislatore abbia inteso escludere i giudizi di costituzionalit� dall'ambito di applicazione della normativa sulla sospensione dei termini. Si specifica invero nel citato articolo che la sospensione si riferisce al �decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative�. Sulla base di siffatta chiara disposizione sono da disattendere le argomentazioni addotte dalla difesa della Regione in ordine all'applicabilit� della legge di cui trattasi ai giudizi per conflitto di attribuzione. davanti alla Corte e va conseguentemente �dichiarata l'inammissibilit� del ricorso indicato in epigrafe. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 aprile 1973, n. 1002 -Pre1s. Rossano -Rel. Tamburrino -P. M. Pedace (parz. diff.) -Spiel Ste:liano (avv. CordeUa) c. Ministero Interno (avv. Stato Tarin). Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici -Rappresentanza in giudizio -Amministrazione competente �-Individuazione Onere per i terzi e non per lo Stato attore in giudizio. (t.u. 30 ottobre 1963, n. 1611, art. 11, modificato dalla legge 25 marzo 1958, ll. 260, art. 1). Competenza e giurisdizione -Competenza transitoria dei Tribunali a decidere sui ricorsi relativi ai passaporti prima dell'istituzione dei T.A.R. -Trattasi di attivit� giurisdizionale. (artt. 10 e 28 legge 2'1 novembre 1967, n. 1185). Per il fondamentJale principio deL carattere unita.rio delLa personalit�, dello Stato, non � da ritenersi invalido, quando lo Stato sia attore o ricorrente, l'atto giudiziale proposto da� Amministrazione diversa da quella specificamente competente, essendo entrambe rappresentate e difesa dall'Avvocatura dello Stato che ~ L'organo deUo Stato cui, unitariamente, spetta La rappresentanza e la difesa processuale dello Stato (1). I Tribu-i:tali ordinari, prima deU'istituzione dei Tribunali regionali amministrativi, hanno competenza giurisdizionale, sia pure in camera di consiglio, in via provvisoria a decidere sui ricorsi re'la.tivi ai passa (1) Come � noto la ripartizione delle competenze fra gli organi dello Stato, in funzione dell'autonomia amministrativo-contabile dei vari rami della P. A., impone ai terzi l'onere della individuazione dell'Amministrazione da chiamare in giudizio, ma non si ritorce invece a carico dello Stato stesso allorch� si faccia attore o promuova impugnativa. Infatti quale soggetto unico dei diritti che in esso si incentrano pu� instaurare il rapporto processuale con l'una o l'altra delle sue Amministrazioni, rientrando ogni ulteriore adempimento nella sua attivit� meramente interna. Cfr. pure Cass. 19 settembre.1970, n. 1594 in questa Rassegna, 1970, I, III, 807, espres-� sione di una giurisprudenza costante. � (*) Aillla redazione del.Le massime e del.ile note id!i questa seuone ha colJ.ab<>r"artO anche l'avv..CARLO CARBONE. PARTE I, SEZ. I~, GIURIS. SU QUESTIONI DI GI;trRISDIZIONE 507 porti; i loro provvedimenti devono essere, emessi nel contraddittorio .delle parti e sono ricorribili per cassazione ai sensi deti'art. 111 Costituzione (2). (Omissis). -Occorre premettere che nell'udienza di discussione � stato fatto cenno ad una questione di legittimazione a ricorrere, che potrebbe sollevarsi anche d.i ufficio. Ben vero, poich� ai sensi dell'ar~ ticolo 5 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 contenente norme sui passaporti, il passaporto � rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministero per gli affari esteri e �per sua delega in Italia dai ques,tori e all'estero dai rappresentanti diplomat}ci e .consolari, e pod:ch� ai sensi del successivo art. 10 il ricorso gerarchico avverso i provvedimenti delle suddette autorit� delegate � proponibile al Ministro degli affari esteri, il cui provvedimento � definitivo, il che significa che l'autorit� amministrativa competente al vertice � il Ministro degli affari esteri, potrebbe apparire non legittimato a ricorrere il Ministro dell'Interno, che, invece, nella specie, ha presentato -come premesso -il ricorso in oggetto. Ma ogni dubbio � fugato sol che si faceva riferimento alla costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio che, in base all'assioma fondamentale del carattere unitario della personalit� dello Stato, non ritiene nullo, quando lo Stato sia attore o riconente, l'atto giudiziale �proposto da Amministrazione diversa �da quella specifica competente, pur sempre la prima rapP.,resentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, che � l'organo cui, unitariamente, spetta la rappresentanza e la difesa processuale dello Stato. In secondo luogo all'esame del ricorso principale e del ricorso incidentale, che vanno ovviamente riuniti, � a premettersi l'eccezione di improponibilit� del ricorso principale medesimo, avanzata dello Spiel: in sostanza questi sostiene che poich� il Tribunale ordinario � stato investito in forza di una forma trans.it�ria (art. 28 cit.), che demanda la competenza a decidere, fino alla istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, la cui competenza � fissata dalla norma principale dell'art. 10, ai Tribunali ordinari, deve ritenersi che questi ultimi abbiano nella ,soggetta materia la funzione sostitutiva di quella dei Tribunali amministrativi e quindi debbano considerarsi organi amministrativi che emanano provvedimenti formalmente e sostanzialmente amministrativi contro i quali non � proponibile, nemmeno ex art. 111 della Costituzione, ricorso per cassazione. All'uopo va fatto un rapido cenno (2) Non constano specifici precedenti. La sentenza � interessante contenendo un completo esame strutturale del procedimento giurisdizionale alternativo dinanzf ai Tribunali ordinari competenti in via transitoria, prima dell'istituzione dei TAR, secondo il disposto dell'art. 28 della legge 1967/ 1185 (e.e.). 4 508 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO al sistema delle impugnazioni stabilite dalla legge del 1967 avverso i provvedimenti dell'autorit� delegata (in Italia questore) al rilascio dal ritiro dei passaporti. I rimedi sono due esperibili, come dfoe la legge medesima in via �alternativa�. Da un lato pu� l'interessato proporre ricorso amministrativo al Mini,stro degli affari esteri, da presentarsi nel termine di 30 giorni dalla data �di notificazione o di ricezione della comunicazione del provvedimento dell'autorit� delegata (art. 10, primo comma): il Ministro provvede con decreto motivato e111tro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, decreto definitivo impugnabile al Consiglio di Stato che ha giurisdizione esclusiva e decide anche nel merito art. 11). :Dall'altro lato, e alternativamente, l'interessato rpu�, negli stessi termini di cui a proposito del ricorso gerarchico, presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente rper territorio (art. 10, nell'esame): poich� nulla dice la legge speciale al riguardo, vanno seguite le norme generali sul procedimento avanti i Tribunali regionali, tra le quali 1a pronuncia nel merito e la Jmpugnazione di questa al Consiglio di Stato in secondo grado. In relazione a tale seconda �strada alternativa � prevista La norma transitoria dell'ar<t. 28, la quale dispone che fino a quando non verranno istituiti d tribunali amministrativi regionali di cui all'art. 12�5 della Costituzione, i ricorsi che per legge (art. 10) potrebbero presentarsi a questi, possano esser� proposti al Tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorit� che ha denegato il rilascio del passaporto: il Tribunale decide in camera di consiglio, sentito, ove richiesto, l'interessato e senza necessit� di ministero di procuratore o di avvocato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, con decisione inappellabile. Posta questa normativa, la Corte Suprema ritiene che si sia in presenza di una competenza giurisdizionale, si.a pure in camera di consiglio e sia pure in via provvisoria. Tale �convfacimento sorge anzitutto, in via particolare, dalle parole e sopratutto dal sistema normativo. La legge -come appar chiaro dalle riportate norme -ha voluto dare all'interessato due rimedi, l'uno di carattere meramente amministr�ativo (ricorso gerarchico e successivo ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato), l'altro di carattere imm~diatamente giurisd~zionale (ricorso ai Tribunali amministrativi): manc�ando l'organo che dovrebbe decidere su tale rimedio di carattere giurisdizionale la legge transitoriamente vi ha sostituito il giudice ordinario, quale l'organo giurisdizionale per eccellenza affermava che il Tribunale ordinario emette provvedimenti amministrativi significa obliterare il sistema della legge speciale che ha voluto che uno dei due. rimedi sfoci immediatamente in una decisione giurisdizionale, normalmente del Tribunkle amministrativo, transitoriamente del Tribunale ordinario e significa, conseguentemente negare, transitoriamente, l'esistenza del rimedio, giurisdizionale, il che il legislatore, �on la norma transitoria, ha chiaramente dimostrato di PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 509 non volere. Ne discende che il Tl'ibunale � competente nella sua sede propria, do� nella sede giuriJSdizionale: hl 1che � dimostrato anche dalle norme che prevede l'inappellabilit� del provvedimento decisorio del Tribunale. L'appellabilit� o inappellabilit�, o in genere l'appellazione � istituto proprio del processo giurisdizionale ordinario, istituto che nel contenzioso amministrativo non giul.'isdizionale � qualificato pi� prop11iamente, in cui si parla pi� propriamente di ricorso o reclamo. Anche per questa strada si giunge alla conclusione che si � in presenza d~. una decisione giurisdizionale, vale a dire una sentenza, che per legge (e non � inibito dal vigente sistema processuale) � dichiarata espressamente inappellabile. E ci� porta l'ulteriore conseguenz�a, che, data la inappellabilit� e data la natura certamente decisoria del provvedimento giurisdizionale (incidente addirittura sulla posizione riconosciuta dall'art. 1 della legge spedale di libert� di cil'cofazione del cittadino e sul diritto al passaporto) esso � ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. A tale conclusione, non osta (come per contro accenna il ricorrente) la disposizione secondo cui il t11ibunale decide in camera di consiglio: nel vigente ordinamento processuale sono numerosi gli esempi i~ cui, pur provvedendo m� Camera di Consiglio, con procedimento sommario e con provvedimenti talvolta formalmente ch~amati decreti o ordinanze, in realt� il giudice emette vere e proprie decisioni di carattere sostanziale, vere e proprie sentenze, che la legge pu� dichiarare inappellabili, ma che in tale ipotesi sono sottoposte al ricorso per cassazione previsto dall'art. 111 della Costituzione: basti pensare alla procedura fallimentare, in cui numerosi sorio i provvedimenti decisori (talora definiti � sentenze � talaltra definiti � ordinanze � quasi sempre inappellabili ma ricorribili per cassazione) pronunciati in camera di consi~io, ovvero alla procedura di liquidazione degli onorari di avvocato che avviene in camera di consiglio con provvedimento decisorio (definito ordinanza inappellabile che per� l� giurisprudenza ha riconosciuto avere la sostanza di sentenza, ricor~ ribile ex art. 111 della Costituzione). Dichiarato proponibile il ricorso, deve passarsi all'esame dei motivi del ricorso principale dell'Amministrazione. Ll �primo di essi censura il difetto di contraddittorio cui sarebbe incorso il Tribunale, decidendo �inaudita altera parte � : secondo lAmministrazione ricorrente, essendosi in presenza di un procedimento di carattere giurisdizionale che termina con un provvedimento decisorio, non pu� mettersi in dubbio, secondo i prindpi generali, la necessit� di instaurazione di un contradditt�rio nei confronti dell'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato. Per contro, per resistere al presente motivo, il ricorrente incidentale si riporta ail.la natura, che afferma meramente amministrativa, del provvedimento del Tribunale ed alla natura del relativo procedimento che sarebbe di volontaria giurisdiz�one e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quindi non richiedente necessariame:ate l'instaurazione del contrad dittorio. Ad avviso di questa Corte Suprema, il motivo si palesa fondato. Innanzi tutto ci� discende direttamente da quanto gi� detto a proposito dell'ammissibilit� del ricorso per cassazione: si � affermato a tail. proposito che si � in presenza di un procedimento giurisdizionale, che d� luogo ad un provvedimento di natura decisoria, il quale incide certamente su un diritto del cittadino, cio� al diritto al rilascio del passqporto quale mezzo per l'esplicazione della sua fondamentale posizione (costituzionalmente riconosciuta) di libert� di circolazione: che si tratti di una posizione giuridica primaria � confermato da1la norma legislativa, La quale, contro il provvedimento amministrativo definitivo ammette ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato in sede esclusiva e con decisione di merito, il che significa che al Consiglio di Stato pu� essere devoluta la cognizione (entro i limiti di rispetto degli status), di posizioni giuridiche o diritti soggettivi. Ora, se il provvedimento previsto daJ.l'art. 28 ha natura giurisdizionale � �facile. dnferirne la necessit� del contraddittorio; � necessario, cio�, che al giudizio contro il provvedimento amministrativo di ritiro o di diniego del pas-. saporto intervenga e sia messo in grado di difendersi anche l'Ammdnistrazione interessata, come in tutti i casi in cui sia impugnato avanti il giudice ordinario, pur nei limiti del potere di questo, un atto amministrativo. Il che trova conforme nel sistema della legge del 196'7, dianzi delineato: se la competenza del Tribunale ordinario � transitoriamente sostitutiva di quella del Tribunale regionale amministrativo, la posizione processuale delle parti non pu� essere diversa e deteriora, avanti il Tribunale or.dinario, da quella avanti il Tribunale amministrativo ed � indubbio che innanzi il giudice amministrativo deve, essere chiamata i'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato e di cui si chiede l'annullamento o la revoca. Anzi il fatto che eccezionalmente e transitoriamente il giudice ordinario possa giudicare oltre che sulla legittimit� anche nel merito di un atto amministrativo impone la presenza dell'Amministrazione che ha emesso l'atto. E nemmeno a questo proposito � rilevabile il richiamo ai principi regolanti . i provvedimenti di volontari.a giurisdizione. Si � gi� detto che nella specie si � in presenza di un procedimento di camera di consiglio che d� luogo ad un provvedimento decisorio, ad una vera e propria sentenza sostanziale, procedimento che ha anche numerosi casi :analoghi nel vi.gente ordinamento: normalmente le norme speciali dettano anche disposizioni sull'integrazione delle controparti e sulla chiamata degli interessati o dei controinteressati. Poich� ne:J. caso in esame nulla dice l'art. 28 nel contraddittorio (nemmeno espressamente escludendolo) occorre riandare ai principi generali. E precisamente partire dalla PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 511 distinzione nella vasta congerie di procedimenti di camera di consiglio o di volontaria giurisdizione di quelli che portano a provvedimenti meramente autorizzativi (vendita di beni dei minori) da quelli di natura giurisdizionale, che portano a provvedimenti decisori che incidono su posizioni giuridiche soggettive, categoria ne1la quale si � visto ricomprendersi il procedimento di cui all'art. 28 della legge del 1967. Ora � indubbio che in questi casi deve amm�rttersi la necessit� di un contraddittorio e la possibilit� alla controparte, di esercitare il fondamentale e costituzionale diritto di difesa: principio generale che � stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale anche in relazione a procedimento di �camera di consiglio. D'altronde la possibilit� (senz'altro da ammettersi) della appellabilit� o almeno della ricorribilit� ex art. 111 della Costituzion.e dei provvedimenti decisori emessi in.camera di consiglio, impone fa necessit� di un contraddittorio in primo grado onde la determinazione del soccombente legittimato a ricorrere in appello o in cassazione. N�, infine, contrasta con quanto suddetto, l'ultimo comma dell'art. 28, secondo cui � H tribunale adito decide entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso � : la determinazione del dies a quo del termine per la decisione non significa che non vi � obbligo alcuno di notificazione o !,ii comw1icazione alla controparte. La disposizione pu� solo significare che non vi � necessit� di una notificazione formale da cui derivi il decorso di tutti ii termini, ma non pu� certo significare, di fronte al principio della indispensabilit� del contraddittorio, il divieto di una comunicazione del ricorso e della sua presentazione all'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, onde possa difendersi. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 16 aprile 1973, n. 1073 -Pres. Rossano -Rel. Cusani -P. M. Tavolaro (conf.) -Vianelli Guerrino ed altri (avv. Andreotti Loria) �. Gestione Case per Lavoratori (avv.-Stato Siconolfi). Competenza e giuri!;!.dizione -Edilizia economica e popolare -Gescal Assegnazione di alloggio -Parti ritenute comuni -Regime di godimento del bene -Giurisdizione dell'A.G.O. -Fattispecie. c.p.c., art. 37; e:c., art. 1117; d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, art. 37). In materia di edilizia economica e popolare il raworto fra la QES.CA.L. e gli assegnatari di alloggi ha natura complessa: se nel suo . insieme esso eccede i confini delL'area di attivit� meramente privatistica, per ci� che attiene al regime di godimento dell'immobile asse RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 512 gnato al privato risulta attribuita una posizione di diritto soggettivo, come vale suscettibile di tutela dinanzi aWA.G.O. (Nel caso di specie si discuteva suLLa possibiLit� di proporre al giudice ordinario la censum del provvedimento con il quale erano stati attribuiti ai proprietari dei piani terreni gli spazi verdi e le strade� di accesso, prima in godimento di tutti gli assegnatari) (1). (Omssis). -Col prim� motivo si denunzia: �violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c.p.c. concernente la competenza del giudice ordinari() in relazione all'art. 361, n. 1 c.p.c. � e col secondo � violazione e falsa app1icazione dell'art. 37 c.p.c., dell'art. 1117 e.e. e dell'art. 14 regolamento stabilito dalla GES.CA.L. ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 9 aprile 1956 in ll'elazione all'art. 41 c.p.c. e all'art. 360, n. 3 c.p.c. �. Con entrambi i motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, i ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia dichiarato (1) Parti comuni di immobile popolare ed economico non assegnate: adempimento d'obbligazione o potere discrezionale. La gi.Ul'li.sprudenza artrouale del .Supiremo Collegiio, sempre pd� purutualizzatasi attraverso una complessa elaborazione, riconosce al privato asse:.. gnataTio di >ailloggio popolall'e 'ed �economico coo patto di futura vendita, in ordine al godimento del bene, posizioni di diritto soggettivo come tale tutelabili dinanzi all'A.G.O. Conseillten2la 4 ottobre.1969 n. 3173, I� SS.UU. della caS1Sazione deci~ero che per effetto d~ll'assegnazione dell'appartamento con promessa di ver:idita da parte della gestione INA-Casa (sostituita dalla Gescal con la legge 14 febbraio 1963, n. 60) si costituiva, gi� prima del perfezionamento del riscatto e dell'integrale pagamento delle quote di ammortamento, anche un rapporto di natura privatistica avente per oggetto il godimento dell'immobile dietro corrispettivo (artt. 14 e 17 e 21, legge 28 febbraio 1949, n. 43) con conseguente attribuzione all'assegnatario di diritti soggettivi :r1spetto al godimento del['allo~o, e gwrrisdiizione deil.ll'A.G.0. in ordine ai :rie1ativi Tapparti. Siffatta affermazione Vea:JJD.e, poi, specdficaita d!n successiv�e pironruincie dirette a stabilire con pi� precisione: sia la natura di tale diritto di godimento, sia quall poteri pubblicistici e discrezionali residuassero in capG alLa P. A. so1priarbtutto dopo l'arbto d'assegnazione, sia quale irntensit� d'intervento spettasse all'A.G.O. nella specifica materia, specie dopo il citato provvedimento di assegnazione. Venne cos� sancito (v. Cass., SS. UU., 26 marzo 1969, n. 966, in Giust. civ., 1969, I, 2118) -ferma restando l'assenza di discrezionalit� nell'applicazione delle regole tecp.ico-costruttive -(regole tecniche e di comune prudenza) -che per l'assegnazione degli alloggi in edifici costruiti con le norme della gi� citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, era dato riscontrare fra l'ente pubblico (GESCAL), da una parte, e l'assegnatario, dall'altra, un complesso rapporto; questo, per un verso, doveva intendersi possedere ca-i ~ ir: e f f ~~~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 513 il difetto di gturisdizione della Autorit� GiUJdiziaria Ordinar.fa. Essi deducono al riguardo che oggetto del giudizio � � il il'iconoscimento della comune propl'iet� sulle aree vel'di e sulle strade di a�cesso fra tutti gli assegnatari e che, pertanto, esso riflette ,diritti soggettivi perfetti e non gi� interessi legittimi �. E ~amentano che il Tribunale non ha tenuto conto: a) che le arbitrarie recinzfoni erano state eseguite dalla GES.CA.L. nel 1961 e, quindi, dopo l'assegnazione (avvenuta nel 1955), dopo la sottoscrizione del contratto contenente il patto di futura vendita (1956) e dop� l'immissione degli assegnatari nel possesso sia degli appartamenti, sia delle pertinenze dell'immobile; b) che, a norma dell'art. 1117 e.e., i cortili, le strade di accesso e gli spazi verdi degli edifici in Condominio sono di propriet� ed uso comune. La doglianza � fondata. ratteri tipicamente pubblicistici in quanto preordinato all'assegnazione come tale; per un altro verso, per�, in esso erano riscontrabili caratteri privatistici connessi con il regime di godimento dell'alloggio, conseguente alla assegnazione medesima. L'inquadramento giuridico di tale regime privatistico condusse la Cassazione ad individuare una struttura analoga a quella della locazione prevista dalle norme comuni. L'indagine fu, poi, spostata dalla natura del rappoFto sorto con l'assegnazione, alla dinamica delle fasi antecedenti e successive a tale atto. Son sentenza SS.UU., 9 luglio 1971, n. 2204, in Giust. civ. mass., 1971,�� 1200 (cfr. anche NoRI A., Assegnazione di case popolari: interessi legi.ttimi <> diritti soggettivi, in Foro it.,.1971, I, 2818), riil Supremo Clollegio pose una fondamentale distinzione in termini di diritti e di interessi legittimi fra la fase antecedente all'assegnazione e quella successiva al relativo provvedimento. Poco dopo, a questo proposito, pi� decisamente, afferm� (cfr. SS.UU., 27 maggio 1972, n. 1664; 30 marzo 1972, n. 10131 e 1U15) che, in tema di edilizia economica e popolare, la predetta relazione complessa intercorrente tra gli assegnatari degli alloggi e l'ente costruttore deve intendersi articolata in due distinte fasi: la prima, nella quale l'ente pubblico procede unilateralmente all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per la assegnazione e provvede in conseguenza (posizioni di interesse legittimo); la seconda, attuante nei confronti del privato assegnatario la precedente determinazione unilaterale dell'ente stesso; questa d� luogo, invece, a un rapporto di natura privatistica (locazione con o senza patto di futura vendita) caratterizzato da posizioni di diritto soggettivo perfetto. Si afferm�, pertanto, scindendo cronologicamente il procedimento am ministrativo in due fasi distinte, che discutendosi di atti precedenti l'asse gnazione, incidenti su questa e costituenti estrinsecazione del potere discre zionale dell'ente pubblico, l'oggetto del giudizio concerneva interessi legit timi tutelabili davanti al giudice amministrativo; vertendosi invece di atti incidenti sul conseguente e successivo rapporto, l'oggetto del giudizio si' riferiva a diritti soggettivi, tutelabili davanti al giudice ordinario. In relazione ai poteri d'intervento dell'A.G.0., il Supremo Collegio cc;m :fexm� (v. gi� ,citata Caiss., SS.UU., 1972/1664) che, ai sensi dell'art. 27 deilila RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 514 .Alla conclusione che la causa fosse sottratta alla cognizione del giudiJCe oa.'dinarfo il Tu'libunale � pervenuto isrulla base di due corncoirrenti ma distinte argomentazioni: 1) l'attivit� svolta dall'Ente nella fase precedente l'assegnazione dell'alloggio, � -tipicamente discrezionale; 2) la domanda tendente alla condanna della GES.CA.L. ad un � facere � �omporterebbe la sostituzione del giudice ordinario nell'attivit� istituzionale di detto Ente, diretta alla creazione di uno speciale tipo di edilizia caratterizzato anche dalla sistemazione delle ar,ee circostanti gli edifici. Peraltro n� l'uno n� l'altro rilievo giustificano nella specie la declaratoria di �difetto di giurisdizione dell'Autorit�� giudfaiaria ordinaria. Nella presente causa il provvedimento di assegnazione degli alloggi non viene posto minimamente in discussione, n� con :riferimento alla attivit� dell'Ente svolta discrezionalmente nella fase che lo ha prece- legge 28 febbraio 1949, n. 43, le azioni di competenza dell'autorit� giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che potevano insorgere dall'attuazione della ilegge stessa, non ooamo proponibili dagli �assegnatari contiro l'ente concedente se non previo esperimento del ricorso amministrativo allo speciale comitato previsto dall'art. 1 (nelle cui attribuzioni � attualmente subentrato il comitato centrale istituito con la legge 14 febbraio 1963, n. 66, art. 13 e 36); e che il mancato assolvimento di questo onere comportava il difetto tempo,raneo di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla contr�Versia, potendo, poi, essere rilevato anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo. Venne infine COI'1'ettam.ente ribadito che, nonoskmte i molti dubbi sOO't:i soprattutto per la particolarit� delle fattispecie, riella specifica materia doveva intendersi operativo il generale principio secondo il quale ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, anche nelle questioni attinenti a diritti soggettivi, il giudice ordinario, accertata la illegittimit� di un atto della Pubblica Amministrazione, deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria.1 con conseguente condanna dell'Amministrazione stessa al risarcimento dei danni, non potendo, in assenza di espressa normativa, annullare, revocare, sospendere, modificare l'atto illegittimo. Di. conseguenza, fu negato il potere di emettere pronunce di condanna ad un facere ovvero ad un non facere. * * * Inquadrata in tale sviluppo giurisprudenziale, la sentenza in rassegna trova una sua precisa collocazione. Infatti, assumendo che la lite sarebbe circoscritta, sotto il profilo della giurisdizione, � alla individuazione ed esatta delimitazione delle porzioni ~ � ~ ...............~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 515 duto n� con la deduzione da parte della GES.CA.L. dell'esistenza di successivi atti ,di annullamento o di revoca. Essa, anzi, costituisce il presupposto sia della domandai degli attori, i quali fanno valere proprio la posizione soggettiva loro derivante da quel non revocato provvedimento .e dalle convenzioni stipulate in base ad esso ed aventi ad oggetto il trasferimento immediato del godimento dell'immobile e quello futuro della .propriet�, sia delle difese dell'.Amministrazione convenuta, la quale assume che oggetto dell'assegnazione e dei conseguenti contratti erano stati soltanto gli �alloggi� e non pure �le aree circostanti e gli spazi verdi � e che le posizioni soggettive dedotte sarebbero da configurarsi come interessi legittimi anzich� come diritti proprio ed unicamente m ragione della mancata inclusione di dette pertinenze nei singoli provvedimenti di assegnazione emanati a favore degli odierni resistenti. di immobile che costituiscono l'oggetto dei diritti scaturiti a favore degli attori... � e che, in definitiva, il giudice (ordin�rio) dovrebbe solo pronunciarsi sui e limiti dell'accertamento positivo o negativo dell'inadempimento delle obbligazioni che la Gescal ebbe ad assumere verso gli assegnatari ., si d� per dimostrato ci� che invece � oggetto di dimostrazione. Cio� del � perch� � provvedimenti di assetto definitivo del fabbricato su parti non ricomprese nelle assegnazioni, in piena disponibilit� dell'Ente,,decisamente qualificanti la natura patrimoniale indisponibile dell'intero immobile, debbano essere inquadrati come aspetti di adempimento d'obbligazione (-e peraltro qui non v'� alcuna obbligazione in senso tecnico su tali porzioni-) e non piuttosto come atti amministrativi discrezionali e diretti all'attuazione dell'inrterr'esse pubblico costrutti~o finale, OOilJl:JJesso, solo, con posizioni di interessi indirettamente protetti. E' certamente vero che all'assegnatario compete un diritto soggettivo perfetto volto ad ottenere, nella sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge, la cessione in propriet� dell'alloggio assegnatogli (v. Cass., SS. UU., 30 marzo 1972, n. 1015); per� se le zone del fabbricato eccedenti gli alloggi, e tale era il caso di specie, non sono ancora assegnate, esse evidentemente rimangono, fino agli atti di cessione definitiva, in piena disponibilit� dell'Ente che, per riconosciute esigenze pubbliche, pu� su esse attuare l'ingerenza pubblicistica propria del potere discrezionale. Se tali parti rimangono nella piena propriet� della P. A. non si vede come, per giungere ad una qualificazione di comunanza, possa farsi ricorso all'art. 1117 e.e. Tale disposizione considera � comuni � alcune zone dell'edificio, salvo diverso titolo. Il diverso titolo esclusivo della comunione qui, appunto, � costituito dalla mancata assegnazione e, correlativamente, dalla predetta piena propriet� e disponibilit� di tali aree in capo alla P. A. , Il soggetto pubblico, in quanto limitato da norme regolamentari alla corretta destinazione di tali zone, � soggetto a controllo giurisdizionale; � peraltro il giudice amministrativo, non l'ordinario, quello che per i suoi specifici poteri si trova nelle migliori condizioni di dare giustizia. 516 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Emerge da ci� ~he 1a res :jucJ,icanda � contenuta nei linU.ti dell'accertamento positivo o negativo dell'inadempimento delle obbligazioni che la GES.CA.L. ebbe ad assumere vevso gli assegnatari con i contratti stipulati in ottemperanza di quei provvedimenti e -come mezzo al fine -della individuazione ed es~tta delimitazione delle porzioni di immobile che costituiscono l'oggetto dei diritti scaturiti a ~avore degli attori dal rappotj;o dedotto. Ed in questi limiti la competenza giurisdizionale del giudice ordinario non pu� essere messa in dubbio posto che, come �. pacifico fra le parti e come queste sezioni unite hanno ripetutamente statuito (ad es. 966 e 3173; 2024/.71; 1013, i015 e 166.4/72), -il rapporto fra detto ente e gli assegnatari di alloggi ha natura complessa di guisa �he -se nel suo insieme esso indubbiamente eccede i confini dell'area di attivit� meramente privatistica per ci� che attiene al iregime del godimento dell'immobi.Je assegnato, al privato risulta attribuita una vera e propria posizione di diritto soggettivo, come tale suscettibile di tutela dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria. Stabilito che la posizione s<>ggettiva dedotta in giudizio si configura come diritto e non gi� come interesse legittimo, -a sottratte la �causa alla cognizione del giudke ordinario non poteva valere la proposizione di una domanda tendente ad una statuizione ad esso non consentita dal generale priincipio della 1ntangibilit� degli atti amministrativi da parte del giudice ordinario. Invero la questione ciroa i limiti nei quali deve essere contenuta la pronunzia del giudice cui � devoluta la tutela della situazione giuridica dedotta non pu� aver rilievo ai fini della discriminazione della giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo, incidendo soltanto sulla determinazione dei poteri attribuiti all'uno ed all'altro giudice nelle controversie devolute alla rispettiva competenza. Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso con le conseguenziali pronunzie. -(Omissis). . Il comprimere il potere della P. A. sulle zone del fabbricato non assegnate, prima degli atti finali di cessione, riconducendolo ad un aspetto pi� angusto quale � quello dell'adempimento dell'obbligazione as!�unta con il provvedimento d'assegnazione, da un lato priva l'assegnatario della unica efficace azione (quella giurisdizionale diretta sull'atto amministrativo al fine di ottenere la sospensione, l'annullamento, la revoca, la modificazione), dall'altro comprime non senza pericoli i poteri dell'Amministrazione. Questa dovrebbe esser~ in grado, sulle parti in suo diretto controllo e di cui assume piena responsabilit�, di intervenire con atti pubblicistici attuabili immediatamente e direttamente (-il che non � �rbitrio-), specie nelle ipotesi non infrequenti di emergenze attinenti al regime di sicurezza dell'edificio. CARLO CARBONE SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE(*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1973, n. 420 -Pres. Caporaso -Est. Giuliano -P. M. Silocchi (dll.) -Ditta Falco e c. (avv. Martinengo e Liguori) c. Ministero Finanze (avv. Stato Agr�). Responsabilit� civile -Diritto all'importazione di olio libico -Subordinazione da parte della dogana dell'introduzione dell'olio nel territorio italiano ad acquisti di altra merce -Violazione del diritto all'impor.tazione -Responsabilit� contrattuale -Prescrizione decennale. (1. 27 novembre 1956, n. 1406, ru-t. 1 e 2; art. 1218, 2043, 2946 e 2947). L'introduzione nel territorio italiano di olio libico senza paga.mento di dazio � un diritto attribuito all'importatore nei confronti deLl'Amministrazione doganale. La subordinazione da parte della Dogana dell'introduzione dell'olio libico nel territorio� nazionale ad un onere non previsto� dalla legge (acquisto di olio di semi) costituisce lesione di un diritto derivante da uno speciale rapporto giuridico e come tale � fonte di responsabilit� co.ntrattuale e la relativa azione di danni si prescrive in die.ci anni (1). (1) Brevi osservazioni sulla distinzione fra responsabilit� aquiliana e contrattuale. Pi� di sessanta anni fa un illustre maestro cosi scriveva: � Il dovere generico del neminem laedere probabilmente non � che una specie di fata morgana che ha per molto tempo illuso e continua ad illudere i giuristi. Quel .dovere generico non � in realt� che la sintesi di tutti i dov�eri specifici, imposti a ciascuno verso gli altri. L'aliquem laedere � paralizzato dal suo iure uto della foo:muiLa elementare: qui iure suo utitur neminem laedit; dunque il dovere generico del neminem laedere si risolve nel dovere generico del iure suo uti. E il dovere generico di usare del proprio diritto, cio� di .non agire al di l� del proprio diritto, non � se� non una formula vana se non si determina quale sia il proprio diritto e quale l'altrui. Non si pu� dunque decidere che un atto aliquem laedit, se non si stabilisce che chi lo compie iure suo non utitur, e non 'si pu� stabilire questo senza stabilire se egli ha o non ha l'obbligo di astenersene; cio� non si pu� decidere se (*) A1la l'edazio111e deliLe massime e delle note di questa s.ezione ha coJ.laiborraito anche J.'avv. ADRIANO Rossi. RASSEGNA DELL'AVVOCATlf'RA DELLO STATO 518 (Omissis). -Il 1 � aprile 1968 l'impresa �Ditta Folco & C. �, in persona di Angelo Poggi, convenne innanzi al Tribunale di Genova l'Amministrazione delle Finanze dello Stato. Es,sa espose che, a�vendo acquistato alla fine del 19,57 tre partite di olio d'oliva libico, aveva chiesto alla dogana d'Imperia d'introdurle in Italia in esenzione da dazi doganali, a norma dell'art. 1 della legge 27 novembre Ht56, n. 1406; ma la dogana, eseguendo una disposizione data telegraficamente dal Ministero delle Finanze 1'8 aprile 1958 in conformit� ad una circolare del 26 ottobre 1953 del Ministero del Commercio, Estero, aveva subordinato l'introduzione di quella merce nel territorio dello stato all'acquisto, da parte dell'importatrice, di una determinata partita di �olio di semi statale�, a un prezzo notevolmente superiore a quello corrente. L'impresa aveva dovuto sottostare a siffatto � abbinamento �, dal quale le era derivato un danno, poich� aveva dovuto pagare per l'olio di semi il prezzo d'imperio di lire 42.000 al quintale, mentre il prezzo di mel'ca.to era di circa lire 30.000 al q.intale. L'impresa, pertanto, chiedeva che' I'Amministrazione convenuta fosse conda~nata al risarcimento dei danni causatile con quell'illegittima imposizione, indicandone la misura in lire 919.836'. l'atto vioila il dovere generico senza sapere se infrange un dovere specifico! Colpa senza preesistenza di un obbligo speciale non esiste, non pu� esistere; il che in sostanza � ammesso da tutti quanti insegnano che primo elemento del fatto illecito � la contraddizione all'ius, cio� la violazione di una norma giuridica, cio� l'inadempimento dell'obbligo imposto da quella norma; che poi la violazione della norma si intenda come ,elemento della colpa o del danno � questione di costruzione e forse perfino di terminologia scientifica (cos� Carnelutti, Sulla �distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, in Riv. dir. comm. 1972, II, 743 spec. 744; v. pure sul concetto di danno ingiusto l'importante saggio di Sacco, L'ingiustizia di cui all'art. 2043, in Foro pad. 1960, I, 1420, spe. 1439, ove ampi richiami di dottrina ed esame comparatistico). Se l'insegnamento sopra trascritto fosse stato tenuto presente sembra che nel caso deciso con la sentenza in rassegna la soluzione accolta sarebbe stata diversa . . In breve la situazione concreta era la seguente. La Dogana di Imperia, per consentire l'introduzione in Italia di una partita di olio di oliva libico, oltre al' certificato di origine richiesto dalla legge, chiedeva all'importatore, in base a precise disposizioni ministeriali, di farsi acquirente di una partita di olio di semi ad un prezzo superiore a quello di mercato. L'importatore per ottenere lo sdoganamento dell'olio di oliva acquistava anche l'olio di semi, ma nel rivenderlo subiva una perdita. \ Decorsi oltre cinque anni dal fatto, iniziava un'azione di danni nei confronti dell'Amministrazione. I giudici di merito respingevano la domanda ritenendo che la stessa dovesse qualificarsi come un'azione aquiliana, soggetta, quindi, alla prescrizione quinquennale, mentre la S.C. ha ritenuto che la prescrizione non fosse intervenuta perch� l'azione pro 519 PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE L'Amministrazione si costitu� ed eccepi, preliminarmente, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947, primo comma, e.e., sostenendo che, in ipotesi, essa sarebbe incorsa in una responsabilit� aquiliana. L'impresa replic� trattarsi, invece, di responsabilit� contrattuale, per la quale la prescrizione decennale non era ancora maturata; in subordine, osserv� che la sua azione poteva esser configurata come 1 ripetizione d'indebito o come azione di arricchimento senza causa. Il Tribl.J.Ilale, con sentenza 23 igiu~no-31 luglio 1969, accolse l'eccezione di prescrizione e conseguentemente rigett� la domanda dell'attrice. Questa, con un tempestivo appello, ripropose la domanda e le difese del primo grado; l'Amministrazione resistette .al gravame; la Corte genovese, con la sentenza ora impugnata, conferm� la dedsione del primo giudice. Essa, per quanto concerneva la prescrizione, pur rico,noscendo che �l'atto illegittimo� su cui l'impresa fondava la sua domanda era stato �compiuto nell'ambito di un rapporto tra le parti�, osserv� ch'esso mossa dalla ditta attrice doveva qualificarsi come derivante da responsabilit� contrattuale. A tale conclusione la S.C. � giunta impostando cosi il problema: � si deve stabilire se il diritto soggettivo alla libera importazione possa essere considerato in ogni caso esclusivamente come assoluto, valevole erga omnes, in quanto manifestazione della libert� individuale nel campo economico, talch� la sua violazione possa soltanto costituire infrazione del principio del neminem laedere, o se invece, nel caso che ci occupa, esso sia anche ipotizzabile come diritto da una prestazione dovuta ad un altro soggetto (Amministrazione delle Finanze dello Stato) il quale sia tenuto per un vincolo obbligatorio nascente da una speciale disposizione. di legge �. Ora, a prescindere dal facile rilievo che se la responsabilit� extra contrattuale si fondasse esclusivamente sulla violazione di un diritto assoluto, non potrebbe avere ingresso la responsabilit� (aquiliana) per lesione del credito (mentre per l'ammissibilit� v. Cass. 26 gennaio 1971, n. 174, in Foro it. 1971, I, 342 e 1284 con nota di !EMOLO, Allargamento di responsab. ilit�-per colpa aquiliana, e 1286 con nota di BISNELLI, \in Giur. it. 1971, I, 1, 679, con nota di VISENTINI, in Giust. civ. 1971, I, 201 con nota di SANTuosso) sembra possibile rilevare che proprio per avere impostato il problema della distinzione tra responsabilit�-acquiliana e responsabilit� contrattuale sulla violazione del neminem laedere (cio� sulla violazione di un dov1ere generico di astensione, tale essendo l'aspetto del diritto assoluto nei confronti dei terzi) o della norma specifica oblit�rando l'insegnamento pi� sopra trascritto, ha fatto sfuggire alla C.S. la realt� delle cose, ha cio�, indotto ad una soluzione che non pu� essere condivisa. � La v�erit� � che il criterio che fonda la distinzione tra colpa contrattuale e colpa aquiliana sul fatto che �nella prima (contrattuale) si fa valere la violazione del diritto particolare derivante dall'accordo contrattuale (o comunque da un'obbligazione preesistente), nella seconda, invece, 520 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non era � in connessione causale col rapporto tributario, sorto tra l'Amministrazione Finanziaria e la Ditta Folco, trovando in esso sol tanto una semplice occasione �, e � rJ.vefandosi .come un fatto atipico rispetto a questo�. La Corte del merito respinse inoltre la tesi subordinata, che l'ap pellante aveva �cercato di fondare sull'art. 2033 o sull'art. 2041 e.e. L'impresa soccombente ha proposto un rituale e tempestivo ricorso per cassazione, con due mezzi, illustrati poi con memoria; l'Ammi nistrazione delle Finanze dello Stato ha resistito con un controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo l'ilflpresa ricorrente denuncia violazion� e falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, 2043, 2946, 2947 =e.e., degli artt. 1 e 2 della legge 27 novembre 1956; n. 1406; della. legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, dei �concetti giuridici della colpa contrattuale e della colpa extracontrattuale � e delle disposizioni sul cosiddetto � abbinamento �. Essa si duole che la Corte del merito ha riputato applicabile la prescrizione quinquennale sancita dal primo comma si fa valere il precetto generale del neminem laedere, contenuto nell'art. 2043, cod. civ. e, quindi, la protezione di un bene garantito dall'ordine giuridico � (in questo senso da ultimo Cass. 11 maggio 1971, n. 1345, in questa Rassegna, 1971, I, 564, p. 568) � inaccettabile, come ha opportunamente ribadito una recente ed autorevole dottrina (v. ScoGNAMIGLIO, .ij,esponsa" E?ilit� contrattuale ed extracontrattuale, in Nuovissimo dig. it. 1968, vol. XV p. 671). � La stessa dottrina da ultimo citata, per giungere alla individuazione dei due tipi di responsabilit�, per stabilire cio� se la responsabilit� deri vante da un certo comportamento abbia natura contrattuale o aquiliana, suggerisce di far riferimento al fondamento di essa �e alla funzione che la stessa responsabilit� viene chiamata ad assolvere (v. ScoGNAMIGLio, op. cit., p. 672} ove confutazione dei diversi criteri proposti). Tale criterio appare indubbiamente pi� adeguato e convincente. Con esso si ricerca bensi l'origine della responsabilit� e quindi della posizione giuridica lesa, ma non si ricorre alla distinzione tra obbligazione e mero dovere il cui confine � estremamente incerto, ammesso pure che esista (v. sul punto GIORGIONI, Obbligazioni, in Nuovissimo dig. it. 1965, vol. XI, p. 581 ss.) e soprattutto si tiene conto del fine che la responsabilit�, come sanzione viene ad assolvere, che in caso di violazione di un precedente vincolo tende a reintegrare l'interesse dedotto in obbligazione, mentre nel caso della responsabilit� aquiliana tende alla reintegra del danno, giuridicamente rilevante, che il comportamento illecito ha prodotto. Ed � appunto nella circostanza che nella responsabilit� contrattuale il danno prodotto va commisurato all'interesse violato, e nella responsabilit� f: 1= 1: lj f ! _.,..,~,~ PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 521 dell'art. 2947 e.e'. e, per confutare l'argomentazione dell'impugnata sentenza che � stata dianzi riportata, sostiene che �l'imposizione mi nisteriale di assoggettare :J.'importazione de qua alla disciplina dell' � ab binamento � non costitu� un provvedimento a s�, che si sia prodotto isolatamente ed autonomamente, in modo del tutto estraneo al rap porto esistente tra le parti, ma fu introdotto proprio nell'ambito -e non al di fuori -di questo rapporto, addirittura come una condi zione sine qua non: se la esponente non avesse sottostato ad essa, la Dogana si sarebbe rifiutata di consentire lo sdoganamento dell'olio libico. Questa censura � fondata. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con la sen tenza n. 2770 del 1966, statuendo sulla giurisdizione a conoscere di un'azione per risarcimento dei danni promossa contro l'Amministra zione delle Finanze dello Stato da Un'altra impresa importatrice, la quale adduceva a fondamento della propria domanda un fatto analogo a quello dedotto in questa lite, affermarono che con tale azione si era .aquiliana la sua quantificazione � rapportata al danno (giuridicamente ri levante) che viene prodotto, l'elemento che discrimina le due diverse re sponsabilit� (v. conf. ScoGNAMIGLIO, op. cit. p. 672). Ora se tale criterio fosse stato tenuto presente, non pare dubbio che il caso sottoposto all'esame della S.C. avrebbe avuto una soluzione diversa. Sarebbe balzato evidente che nella specie il fondamento dell'obbliga zione risarcitoria dedotta in giudizio dall'attore non era la violazione da parte dell'Amministrazione dell'interesse dell'importatore all'introduzione nel territorio nazionale dell'olio libico giunto nel porto di sbarco (obbliga zione che � stata regolarmente adempiuta), ma la minaccia di non adem piere tale obbligazione. Tanto � vero che il danno di cui l'importatore chiedeva il ristoro, non era quello derivante dalla mancata disponibilit� dell'olio libico (disponi bilit� che in effetti aveva conseguito), ma quello conseguente all'aver do vuto acquistare una partita di olio di semi per prezzo superiore a quello di mercato e cio� la perdita derivantegli dalla vendita di detto olio al prez zo di mercato. La �s.c. avrebbe, in definitiva, dovuto riconoscere che il danno subito dall'importatore era conseguenza della minaccia posta in essere dalla dogana di non eseguire l'obbligazione di sdoganare l'olio libico, se l'importatore non avesse acquistato l'olio di semi a prezzo superiore a quello di mercato, cio� di un comportamento illecito perch� cagionatore di un danno ingiusto (v. art. 612, cod. pen. Sulla possibilit� di derivare l'ingiustizia del danno ex art. 2043, cod. civ. da �testi legislativi che prevengono o reprimono determinati comportamenti umani v. SAcco, op. cit. p. 1439) e non dalla violazione dell'obbligazione di sdoganare, che era stata in realt� adempiuta. Con la conseguenza che trattandosi di responsabilit� regolata dall'art. 2043 cod. civ. era soggetta alla prescrizione quinquennale e non decennale. ADRIANO ROSSI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fatta valere una lesione del diritto soggettivo alla libera importa zione. Il quesito so'llevato col primo mezzo del �ricorso concerne la qualificazione di siffatto diritto, nella specie: esso va risolto con rife rimento ai fatti dedotti dall'attrice, alla cui prospettazione devesi aver riguardo per la decisione sul punto preliminare della prescrizione. Si deve stabilire se il diritto soggettivo alla 'libera importazione possa essere considerato in ogni caso esclusivamente come assoluto, valevoJe erga omnes, in quanto manifestazione della libert� individuale nel campo economico, talch� la sua violazione possa soltanto costituire infrazione del principio del neminem la.edere, o se invece, nel caso che ci occupa, esso sia anche ipotizzabile come il diritto a una presta zione dovuta da un altro soggetto (l'Amministrazione delle Finanze dello Stato), il qual.e sia ad esso .tenuto per un vincolo obbligatol"io nascente da una speciale disposizione di legge. Ora, la legge 27 novembre 1956, n. 1406 attribui a.gli importatori di merci 'libiche indicate nella tabella annessa (fra le quali l'olio di oliva) il diritto di introdurle al di qua della linea doganale senza il pagamento .di dazi: l'unico onere imposto fu quello (art. 2) di � accom pagnare col certificato di origine rilasciato e vidimato dalle compe tenti autorit� italiane in Libia. Nella specie, secondo ~le deduzioni della Ditta Folco & c., alcune partite di olio libico trovavansi, in Imperia, depositate nei magazzini doganali, ed essa present� il certificato d'origine surricordato per ritirarle, ma la dogana, per acconsentire al ritiro, impose all'impresa importatrice la stipulazione di un contratto di acquisto di altra merce. Se ci� fosse accaduto, la dogana avrebbe illegittimamente alterato i termini del rapporto giuridico sorto con l'introduzione della suindicata partita di olio libico e ci� in violazione del corrispondente diritto attribuito all'importatore dalla legge n. 1406 del 1956. Difatti tale diritto all'introduzione nel territorio italiano senza pagamento di dazio � attribuito all'importatore nei confronti dello Stato, come autorit� doganale, e come tale poteva esser fatto valere soltanto contro questo soggetto, al quale era dalla legge imposto il correlativo obbligo. E la � dedotta subordinazione dell'adempimento di tale obbligo a un '?nere non previsto dalla legge costi.tui, in ipotesi, una lesione del diritto derivante dal predetto rapporto giuridico, come tale fonte di responsa bilit� contrattuale (art. 1218 e.e.}. L'accoglimento del primo mezzo assorbe il secondo, che concerne la tesi subordinata della ripetizione d'indebito. Si deve, pertanto, cassare la sentenza impugnata, ordinando la restituzione del deposito. La causa � rinviata alla Corte d'Appello di Torino, che dovr� esa minare i fatti al lume del principio dianzi enunciato. -(Omissis). i. ,, ~ ' 1' PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 523 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 marzo 1973, n. 671 -Pres. Pece -Est. Milano -P. M. Trotta (conci. conf.) -Ditta Colella Legnami (avv. Vitiello) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Tomasicchio) e Calvati Giovanni, Concetta e Zeppa Immacolata (avv. Leone e Iaccarino). Espropriazione p. u. -Area necessaria a lavori di ampliamento del porto e della zona industriale di Napoli ~ Decreto di im~i'.ssione in possesso del Provv.to 00.PP. -Equivalenza al decreto di esproprio. (r.d. 25 marzo 1923, art. 5). Espropriazione p. u. -Area destinata in piano regolatore ai fini diversi da quelli concretamente attuati -Determinazione dell'indennizzo in base alla destinazione effettiva. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 1. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13). Espropriazione p. u. -Estraneit� del Provveditorato 00.PP. di Napoli quale titolare del potere di esproprio ai rapporti tra soggetto espropriante e soggetto espropriato -Onere delle spese del procedimento a carico del soggetto espropriante. NeUa speciale procedura abbreviata prevista daU'art. 5 del r.d. 25 marzo 1923, n. 1018 per l'espropriazione deUe aree necessarie per la esecuzione di lavori di ampliamento del po'l'to e della zona industriale di Napoli il decreto di immissione in possesso emesso dal Provve. ditorato 00.PP. sostituisce il decreto di e�sproprio ed eswurisce il procedimento amministrativo. Spe1Jta poi alla Giunta speciale presso la C�rte di AppeUo di Napoli determinare l'indennizzo dovuto in via definitiva (1). Nel caso che la destinazione effettiva di una zona a ediLizia residenziale sia in contrasto con la destinazione prevista dal piano regolatore, ma sia stata autorizzata dall'autorit� comunale, nella dete1"1ninazione � dell'indennizzo dovuto per l'esproprio dell'area deve tener conto della destinazione effettiva (2). Nelle espropriazioni per la zona industriale di Napoli il Provveditorato 00.PP., quale autorit� titolare del potere di esproprio, � estraneo ad ogni rappo'l'to tra espropriante ed espropriato e, pertanto, ad esso non pu� far carico alcun onere derivante dall'espropriazione (3). (1-3) Enunciando il princ1p10 contenuto nella prima massima il S.C.. conferma l'indirizzo contenuto nella decisione 20 giugno 1968, n. 2440, in questa Rassegna, 1968, I, 587 (motivazione), e cio� la perfetta assimilazione, quanto agli effetti, del decreto emesso dal Provveditore alle 00.PP., a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 524 (Omissis). -Ci� premesso, osservasi che, con il primo motivo, la ricorrente ditta Colella denuncia la nullit� del processo e, quindi, della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e dello stesso diritto di difesa perch�, avendo il Presidente della Giunta Speciale posto la causa in decisione alla stes,sa udienza di costituzione dei convenuti, assegnando, per di pi�, agli attori un termine per la presentazione di �note� pi� lungo rispetto a quello assegnato ai convenuti 'stessi, non soltanto essa ricorrente era stata posta nell'impossibilit� ,di esaminare la produzione avversaria, ma neppure le era stato consentito di conoscere tempestivamente le ragioni esposte dagli avversari al .fine di una eventuale replica. La censura � infondata. Giova in proposito dcordare che il r.d. 17 aprile 1921, n. 762, contenente il regolamento per la esecuzione degli artt. 17 e segg. del d.1.1. 27 febbraio 1919, n. 219, istitutivi della Giunta Speciale ,presso la Corte di appello di Napoli, organo giurisdizionale per le espropriazioni da effettuarsi a norma della legge sul risanamento della citt� di Napoli n. 2892 del 1885, attribuisce .alla stessa Giunta il compito di stabilire �i termini ed il metodo del procedimento� (art. 8), limitandosi a disporre che le parti possono comparire innanzi alla Giunta personalmente o per mezzo di mandatari e presentare memorie scritte entro il termine che sar� stabilito dal Presidente (art. 11). La Giunta ha, quindi, determinato le altre modalit� del procedimento in un pro- sensi dell'art. 5 del R.D. 25 marzo 1923, n. 1018, a quello emesso dal Prefetto, a mente del 2� comma dell'art. 12 della legge 27 febbraio 1919, n. 219. In entrambi i casi l'emissione di detto decr�to importa l'esproprio del l'immobile occupato a favore del soggetto in indicato. In� ordine all'interpretazione dell'art. 12 legge n. 219, del 1919, v. Cass. 19 maggio 1967, n. 1077; in questa Rassegna, 1967, I, 982; Cass. 23 luglio 1966, n. 2009, in questa Rassegna, 1966, I, 1246; Cass. 16 novembre 1966, n. 2768). In sostanza, c�me bene viene messo in evidenza nella Relazione dell'Avvocatura dello Stato, anni 1966-1970, vol. III, p. 364, la S.C. ritiene che .nei .casi previsti dai citati artt. 5 legge n. 1018 del 1923 e 12 legge n. 219 del 1919, ci si trovi di fronte ad uno speciale procedimento amministrativo che, modificando profondamente la procedura prevista dalla legge fondamentale sull'espropriazione per p.u., opera l'esproprio affidando all'autorit� amministrativa (Prefetto) anche la determinazione provvisoria dell'indennit�. La determinazione definitiva dell'indennit� � demandata invece alla Giunta speciale prevista dall'art. 17 della legge n. 219 del 1919, che pu� essere adita senza che debba essere rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 51 della legge fondamentale (v. Cass. 20 giugno 1968, n. 2040 cit.). L'interpretazione giurisprudenziale del secondo comma dell'art. 12 della legge n. 219 del 1919 � criticata in dottrina: v. RossANo, L'espropriazione per pubblica utilitd, Torino s.d. 1964, p. 390, seg. V, pure per qualche PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 525 prio regolamento, nel quale, tra l'altro, si stabilisce, allo scopo di rendere pi� sollecita la procedura, che le cause passino in decisione alla� prima udienza di trattazione, con l'assegnaz~one di un termine alie parti per la presentazione di � note �. Nella fattispecie, dagli atti del giudizio innanzi alla Giunta e dalle difese scritte presentate in quella sede, risulta, come dianzi si � accennato, che alla prima udienza di trattazione comparvero innanzi al Pre~idente della Giunta i soli Calviati depositando documenti e scritti difensivi, mentre l'Amministrazione dei Lavori Pubblici e la odierna ricorrente -ditta Colella comparvero soltanto alla quinta udienza, chiedendo essi stessi, a mezzo dei loro procuratori,. che la causa venis,se senz'altro ass.egnata in decisione con la concessione di un doppio termine per la presentazione di �note�. Nei predetti scritti le predette parti discussero ampliamente la causa, esponendo ana Giunta tutte intere le ragioni, in fatto ed in diritto, che suffragavano le proprie tesi e facendo anche riferimento ai documenti che gli attori avevano gi� depositato. Pertanto, non soltanto la richiesta formulata dagli stessi convenuti di assegnazione della causa a sentenza e di �conces�sione di un termine per note importano la piena accettazione del contraddittorio nei termini nei quali esso si era instaurato e svolto, ma devesi anche escludere che nella specie possa ravvis,arsi una violazione del diritto alla difesa e di quello della parit� di trattamento, ove si con ' cenno, ARDIZZONE, Espropriazione p.u., (procedimento, in Enc. dir., voi. XV, p. 862.. Anche il principio contenuto nella seconda massima trova corrispondenza nell'insegnamento giurisprudenziale. V., oltre le decisioni citate in sentenza, Trib. Sup. Acque, 11 dicembre 1970, n. 31, in questa Rassegna, 1971, I, 200 ove nota di richiami. . Sembra opportuno sottolineare che la presente pronunzia limita notevolmente l'affermazione, spesso ripetuta, della non rilevanza dei vincoli urbanistici ai fini della determinazione dell'indennizzo per l'area espropriata. Si richiede, infatti, perch� i vincoli di piano regolatore siano disattesi non solo che di fatto nella zona si sia costruito, ma altresi che le costruzioni siano state regolarmente autorizzate con licenza comunale. Sul punto v. comunque l'ampio studio di BAFILE, L'efficacia delle indicazioni urbanistiche sull'indennit� di esproprio, in questa Rassegna, 1968, II, 173. La terza massima contiene un'affermazione del tutto conseguente a quella contenuta nella prima. Posto che il decreto di immissione in possesso emesso dal Provv. 00.PP., sostituisce il decreto di esproprio e ne realizza gli effetti (salvo quelli �relativi all'indennit�, ne deriva che detto organo pubblico agisce come titolare del potere di esproprio, e, quindi, � del tutto estraneo ai rapporti tra espropriante ed espropriato. V. per quanto riflette l'analoga posizione del Prefetto, Cass. 27 febbraio 1969, n. 645; Cass. 11 maggio 1968, n. 1447; Cass. 21 luglio 1967, n. 1896. In dottrina conf. RossANo, op. cit. p. 197; ARDIZZONE, op. cit., p. 890; CARUGNO, L'espropriazione per pubblica utilit�, Milano 1967, p. 359-360. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 526 sideri che tutti i documenti, ad eccezione di una perizia stragiudiziale, prodotti in .giudizio, dai Calviati fin dalla loro costituzione rimasero depositati nella Cancelleria della Giunta per oltre nove mesi a disposizione dei convenuti e che questi ultimi hanno, negli scritti difensivi, esercitato il pi� ampiamente possibile il loro diritto di difesa. N� vale il dire che, essendo stato concesso un pi� lungo termine per la .presentazione delle �note � agli attori, costoro avevano avuto modo di conoscere le ragioni esposte dai convenuti e di replicare, mentre tale possibilit� era 1stata negata ai convenuti medesimi. A parte, infatti, la considerazione che i Calviati non si avvalsero del maggior termine ad essi concesso, risultando dagli atti del giudizio che depositarono le loro � note � il 20 ottobre 1970, e, ci�, entro il termine pi� breve di quindici giorni, va osservato che la ditta Colella, lungi dal precisare� quali ulteriori istanze, argomentazioni o conclusioni avrebbe potuto formulare qualora avesse potuto prendere visione degli scritti avversari, anche in questa sede si limita a riproporre le medesime questioni e ad esporre le medesime argomentazioni gi� ampiamente illustrate in sede di giudizio innanzi alla Giunta. Il primo motivo del ricorso deve essere, quindi, rigettato. Con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per non aver dichiarato improponibile la domanda dei Calbiati per essere stata proposta prima dell'espletamento di tutta l'attivit� amministrativa e prima della emissione del decreto di esproprio. Si deduce in proposito che, nelle espropriazioni eseguite in virt� dell'articofo 5 del r.d. 25 marz� 1923, n. 1018, la determinazione definitiva della indennit� di espropriazione pu� essere operata dalla Giunta soltanto dopo che sia intervenuto il decreto di esproprio e ci� perch�, avendo il legislatore nel predetto art. 5 equiparato il verbale di consistenza dei' heni da espropriare alla perizia di cui all'art. 32 della �legge generale sulle espropriazioni 25 giugno 1865, n. 2359, anche tutte le altre disposizioni della predetta legge devono trovare applicazione, con la conseguenza che la Giunta speciale pu� essere adita soltanto al termine della fase amministrativa e, cio�, soltanto dopo l'emanazione del decreto di cui all'art. 48, come opposizione al giudizio di stima ai sensi dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865. Anche tale censura non pu� trovare accoglimento. Come � noto, per le espropriazioni di suoli e fabbricati nella c.d. zona aperta industriale del Porto di Napoli, l'art. 5 del citato decreto n. 1018 del .1923, ha predisposto una speciale procedura abbreviata non diversa da quella introdotta, per i soli casi di urgenza, dal secondo comma dell'art. 12 della legge relativa ai procedimenti di espro,priazione per la citt� di Napoli (d.1.1. 27 febbraio 1919, n. 219), con la sola differenza che i poteri spettanti nella procedura prevista da quest'ultima disposizione al Prefetto di Napoli, sono invece esercitati diretta PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE mente dal Commissario straol'dinario per il Porto di Napoli ed ora dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania (r.d. 7 febbraio 1926, n. 359), mentre al Prefetto di Napoii provvede solamente all'approvazione dello stato di consistenza ed alla determinazione della somma da depositarsi per indennit� di espropriazione. In entrambe tali eccezionali procedure espropriative non si ha una � occupazione di urgenza � ed una �espropriazione per pubblica utilit��, ma una immis�sione in possesso strumentalmente diretta all'apprensione ed all'acquisizione dei beni, .per il fatto che, una volta provveduto alla compilazione dello stato di consistenza dei beni stessi ed al deposito della indennit�, il provvedimento espropriativo � incorporato nello stesso decreto del Prefetto o del Provveditdre alle Opere pubbliche ohe autorizza l'immissione in possesso, esauriendo in tal modo il relativo procedimento amministrativo. Pertanto, come ripetutamente ha avuto occasione di affermare questa Suprema Corte, sia pure nei riguaudi della procedura d'urgenza stabilita dal 2� comma dell'art. 12 della citata legge n. 219 del 1919 (Sez. Un. 20 febbraio 1933, n. 623, 6 novembre 1951, n. 2662, 27 gennaio 1954, n. 193, 8 ottobre 1962, n. 2826, 7 dicembre 1964, n. 185�6 e 19 maggio 1967, n. 1077), il provvedimento di immissione in possesso dei beni costituisce in tali eccezionali procedure un provvedimento formalmente e sostanzialmente espropriativo, contenendo esso la definitiva manifestazione di espropriazione da parte della Pubblica Amministrazione, per cui alla sua data, come � avvenuto nella fattispecie, devono farsi risalire il trasferimento dei beni e la conversione dei medesimi nel loro equivalente economico. Pu�, pertanto, consentirsi con la ricorrente nel riconoscere ~he, nei casi in cui l'espropriazione � promossa in virt� dell'art. 5 del decreto n. 1018 del 1923, la Giunta speciale interviene solo successivamente al provvedimento espropriativo, sempre per�, che, per tale, si intenda il provvedimento che autorizza l'immissione in possesso per l'urgenza dell'opera e sempre che si escluda che l'azione promossa dall'espropriato dinanzi alla Giunta possa considerarsi come opposizione alla perizia df stima e, quindi, da proporsi �nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 51 della legge �generale delle espropriazioni. Se non si pu� negare, infatti, che l'art. 3 del decreto n. 1018 del 1923 �prevede l'equivalenza del verbale di consistenza alla perizia di cui all'art. 32 della legge del 1965, devesi tuttavia riconoscere, come gi� � stato riconosciuto da quest� Corte Suprema con la sentenza n. 2040 del 20 giugno 1968, che tale equivalenza, non solo conferma la �specialit� del procedimento espropriativo in esame, ma ha natura meramente formale e non pu� che essere limitata alla mera stima dei beni, intendendosi per tale, la sola descrizione della situazione dei fondi e non pu� essere estesa anche alla perizia giudiziale, mentre, come RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 528 � noto, l'art. 51 della legge del 1865, pu� trovare applicazione solo quando vi sia una vera e propria stima nel senso che la determinazione della indennit� sia stata fatta previa descrizione e valutazione del bene secondo i criteri fissati dalla legge a tutela dei diritti dell'espropriato. Con il terzo motivo del ricol'.so si censura la decisione impugnata per aver tenuto conto, ai fini della determinazione dell'indennit� di esproprio, delle costruzioni esistenti' nell'area espropriata, mentre esse, anche se consentite dalle competenti autorit�, dovevano essere escluse dal .computo dell'indennit� perch� eseguite dopo la pubblicazione del d.r. 20 giugno 1920, che ha approvato il piano regolatore della _zona industriale di Napoli. Si aggiunge che la impugnata sentenza ha anche errato nel determinare l'indennit� con riferimento al �arattere edificatorio dell'area da espropriare pel'ch� la detta area � compresa nella zona industriale del Porto di Napoli, nella quale, ai sensi dei piani regolatori approvati in applicazione alla legge 8 luglio 1904, n. 351 del d.l. 10 marzo 1910, n; 448 e\ dell'art. 12 del piano regolatore per la citt� di Napoli del 1939, non sono consentite costruzioni per edilizia residenziale. Anche tale censura � priva di fondamento. Ai fini della determinazione della indennit� di esproprio che, per espressa disposizione dell'art. 39 della legge fondamentale sulle espropriazioni, deve corrispondere al giusto prezzo 'che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di �Compravendita, l'immobile esprnpriato deve essere considerato nella sua consistenza di bene economico, in funzione diretta, cio�, dell'effettiva utilizzazione che avrebbe potuto ricevere per le sue caratteristiche e di quelle della zona in cui � compreso. Tali 'caratteiristiche ;solo in parte s?I11o influenzate dalla destinazione programmatica che la zona riceve nel piano regolatore e questa influenza regredisce man mano �che sotto la spinta delle reali esigenze del paese, tale destinazione viene di fatto alterata; attraverso deroghe sempre pi� ampie e sempre pi� frequenti. Ne segue che, come pi� volte � stato affermato da questa Corte Suprema (cfr. da ultimo, sentenze nn. 1285 del 1968, 329 e 1161 del 1969, 1253 e 1986 del 1970), quando risulti che in una zona determinata il piano regolatore � stato di fatto derogato tanto ampiamente che essa ha in gran parte perduto la destinazione attribuitale dal piano medesimo, il prezzo del terreno deve essere stabilito in relazione a questa destinazione effetti:va, non in relazione alla destinazione programmatica. Nella specie � certamente esatto che la zona in cui � sita l'area espropriata � stata destinata fin dal 1909 a localizzazioni industriali (legge 8 luglio 1909, n. 351), e che tale destinazione, oltre che da altre successive leggi, � stata confermata anche dal Piano Regolatore Generale di Napoli, approvato con legge 29 maggio 1939, n. 1208 e dal 1: f: ~~�~......~ PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE > 529 nuovo Piano Regolatore Generale, adottato dal consiglio comunale di Napoli il 12 marzo 1970. Esatto � anche che la norma XII delle �norme generali e prescri zioni tecniche per l'attuazione del Piano Regolatore Generale � del 1939 vieta nella suddetta zona le costruzioni ad uso esclusivo di abi tazione, ad eccezione di quelle la cui costruzione sia resa necessaria per il migliore rendimento dell'industria esercitata negli stabili.menti ivi esistenti. Senonch�, come la decisione impugnata ha posto in rilievo, attraverso una motivazione ampia ed analitica, sin dal dopoguerra, a seguito dell'accentuata domanda di residenza nel territorio del comune di Napoli, la predetta zona ha assunto anche una funzione residenziale, tanto che lo ,stesso p,rovvediitore alle opere pubbliche per la Campania, al quale � demandato il giudizio sulla utiUzzazione edilizia delle aree ricadenti n'ella zona anzidetta, ha autorizzato in essa la costruzione di case residenziali, giustificandola, in sostanziale conformit� a quanto disposto dalla suindicata norma XII, con la necessit� di soddisfare le esigenze di abitazione degli addetti alle in. dustrie, come allo scopo di evitare la pendolarit� tra abitazione e posto di lavoro. � cosi avvenuto che nella predetta zona, come anche ha accertato la sentenza impugnata, sono stati costruiti numerosissimi edifici resi denziali, per i quali le autorit� comunali hanno rilasciato regolari licenze edilizie, imponendo in esse l'osservanza delle prescrizioni re lative alla II zona del territorio comunale, immediatamente prossima alla c.d. zona industriale, e per la quale il �regolamento edilizio con sente uno sfruttamento notevolmente intenso del suolo ed un indice di fabbricazione anche superiore ai :dieci metri cubi per metro quadrato. Se, pertanto, questa � la concreta situazione di fatto della c.d. zona industriale del porto di Napoli, la giunta speciale non � incorsa nella violazione di alcuna norma giuridica nel considerare il terreno espropriato come �suolo edificatorio e nell'includere nel computo del l'indenn~t� di esproprio il valore delle due costruzioni. Nella memoria illustrativa la ricorrente, premesso che il terreno egpropriato � intercluso, sostiene �che, ai fini della determinazion.e del l'indennit� di esproprio, dovevasi tenere �Conto di tale circostanza e, comunque, del minore valore del .fondo conseguente all'indennit� gra vante su di esso per l'eventuale costituzione di una servit� di pas saggio. Senonch�, tale questione deve ritenersi preclusa in quanto poggia su circostanze di fatto diverse da quelle messe a base dei motivi del ricorso. Le memorie illustrative, �consentite ':dall'art. 378 c.p.c., non hanno, infatti, altra funzione ohe quella di chiarire le ra gioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e, quindi, 530 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non � consentito proporre in esse motivi nuovi e nuovi profili di di� ritto che richiedano accertamenti di fatto non consentiti in questa sede di legittimit�. " N� la nuova questione potrebbe essere esaminata .per essere stata prospettata anche dalla resistente Amministrazione dei lavori pubblici nel suo controricorso, in quanto � noto che il controricorso di cui all'art. 370 c.p.c. � un semplice mezzo per esporre le ragioni giuridiche contrarie a quelle sostenute nel ricorso e non gi� per avanzarne altre che tendano ad impugnare la sentenza su altri. punti non denunciati nel ricorso, essendo necessario, a questo fine, la proposizione del ricorso incidentale (Cass., sentenze nn. 2178 del 1966, 2737 del 1964 e 2526 del 1960). Anche il terzo motivo deve essere, quindi, rigettato. E parimenti infondato � il quarto con cui la ricorrente si duole che la giunta sociale abbia condannato 1'Amministrazione dei lavori pubblici � e per essa la ditta Colella � al versamento della maggiore somma liquidata a titolo di indennit� di esproprio ed alle spese di lite in favore dei Calviati .pur non essendo ancora intervenuto il definitivo decreto di esproprio. A confutazi�ne, infatti, del motivo basta richiamare quanto si � gi� detto circa la natura giuridica del provvedimento di immissione in possesso che il Provveditore alle opere pubbliche emette ai sensi dell'art. 5 del r.d. n. 1018 del 1923, nonch� il principio pi� volte enunciato da questa Corte Suprema secondo cui il rapporto di espropriazione si instaura in modo diretto ed immediato tra le parti interessate, ossia tra il soggetto attivo a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata ed il soggetto passivo in pregiudizio del quale viene operato il sacrificio della propriet� privata, per cui i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto stesso (tra cui quello del pagam~ nto dell'indennit�) sorgono in via immediata nei confronti dei soggetti, attivo e passivo, del rapporto stesso, e cio� nei confronti di chi si giova del trasferimento coattivo e chi ne 1sopporta il sacrificio. Nella specie, pertanto, essendo la ricorrente ditta Colella i'u.nica diretta beneficiaria della propriet� espropriata, tutto quanto dovuto ai Calviati, comprese le spese di lite, non poteva non far carico ad essa ricorrente, e ci� in sostanza ha stabilito la giunta speciale, anche se le particolari espressioni, a questo fine, adoperate non sono esatte nella fattane formulazione esteriore. Anche infondato �, infine, il quinto motivo con cui si lamenta che siano state poste a carico della ditta Colella le spese. sostenute dall'Amministrazione, pur non essendo essa ricorrente soccombente nei confronti dell'Amministrazione medesima. Il �criterio, infatti, seguito dal giudice di merito in ordine alle spese di lite � incensurabile in cassazione, risolvendosi nell'esercizio ~= i:,, i' 1: ~ ~ . ' 531 PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE di un potere discrezionale, a meno che non risulti violato -il che non � nel caso in esame -il principio della soccombenza, mediante la condanna alla totalit� delle spese della parte completamente vittoriosa. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 marzo 1973, n. 764 -Pres. Flore -Est. Sposato -P. M.. Di Majo (conf.) -Ministero Tesoro (avv. Stato Abignente) c. Bresci (avv. Marucchi e Cecchi). Guerra -Contratti non ancora definiti -Prescrizione dei diritti nasc: enti da detti contratti -Decorrenza dalla notificazione del decreto emesso dal commissario. (d.l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 3, 10 e 18; e.e., art. 2935). La prescrizi01te dei diritti nascenti dai contratti di guerra non definiti, diritti che possono essere fatti valere secondo le determinazio111, i contenute neila deliberazio111,e del comm,issario per la sistemaziQ111, e e la liquidazione dei detti co111,tratti, inizia a decorrere dal giorno deHa notifica della deliberazione in parola (1). (Omissis). -Denunziando con il primo motivo del ricorso la violazione delle norme del d.l. 25 marzo 1948, n. 674 in relazione ed ai sensi dell'art. 360, nn. 1 e 5, ed all'art. 3�62 c.p.c., il Ministero del Tesoro sostiene che --avendo il Bresci riproposto in appello anche l'assunto relativo alla pretesa illegittimit� della valutazione delle prove della sussistenza della sua obbligazione, da parte del commissario -la Corte di merito avrebbe dovuto confermare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei limiti in cui tale difetto era stato dichiarato dal tribunale. (1) Secondo l'art. 10 del d.l. n. 674 del 1948, tutti i contratti di guerra non ancora definiti debbono essere denunziati da parte degli interessati al commissario liquidatore. Per l'art. 18 della stessa legge i giudizi in corso relativi a contratti di guerra per i quali non sia intervenuta sentenza, sono estinti. Dall'ordinanza del giudice che dichiara l'estinzion'e decorre il termine per la denuncia del contratto al commissario. Infine in virt� dell'art. 8 legge in parola la deliberazione del commissario deve �essere notificata agli interessati che hanno termine di 60 giorni per impugnarla avanti all'autorit� (ordinaria o amministrativa) avente giurisdizione in materia. Alla luce di tali disposizioni appare evident� l'esattezza dell'affermazione contenuta nella sentenza in rassegna (la cui massima trascrive il principio di diritto enunziato) secondo cui la prescrizione dei diritti nascenti da un contr~tto di guerra non definito, non inizia a decorrere se 532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il motivo � infondato. In realt� la Corte d'appello, pur non fa cendone oggetto di un'espressa, apposita declaratoria nel dispositivo della sentenza, ha, nella motivazione della medesima, affermato, espli citamente che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste nei limiti l'art. 5 della stessa legge provvede alla liquidazione o sistemazione del in cui la domanda della parte � rivolta alla tutela di un diritto sog gettivo sul quale non inddano gli ampi poteri discr~zionali attribuiti al commissarfo per la si,i;temazione e la liquidazione dei contratti di guerra, e ferma la facolt� a lui riservata in materia di valutazione delle prove dei contratti medesimi dall'art.� 13 del d.l. n. 674 del 1948; ed ha, coerentemente, limitato il suo esame alle questioni di legitti mazione passiva e di prescrizione, e ritenuto assorbiti gli altri motivi di gravame diversi da quello relativo alla valutazione della .prova del contratto, e cio� il motivo concernente l'asserita violazione del prin ctpio del contraddittorio nel procedimento davanti al commissario ed il motivo concernente l'asserita decadenza dell'Amministrazione mi litare dal diritto alla restituzione del pahno, della tela e del nastro. Fondato �, invece, il secondo motivo del ricorso con il quale denunziando la violazione delle norme del citato decreto del 1948 e dell'art. 2935 e.e. -si sostiene che i diritti nascenti dai contratti di guerra non possono essere fatti valere se �hon dopo, e nei limiti in cui, essi siano stati riconosciuti dall'organo istituito per la sistemazione e la liquidazione di tali contratti, e che, di conseguenza, la prescrizione della quale si �discute comincia a decorrere dal giorno in cui, a norma dell'art. 8 del citato decreto, ha avuto luogo la notificazione del prov vedimento del commissario. Invero nelle controversie del genere di questa in esame, il pro blema della prescrizione, prima ancora che dall'angolo visuale degli non dal giorno in cui � stato notificato il provvedimento che a norma delcontratto. E' la stessa legge che crea un ostacolo all'esercizio del diritto e l'esistenza di tale impedimento costituisce a sua volta ostacolo all'inizio del . decorso della prescrizione secondo il disposto dell'art. 2935 e.e. 1 E' appena il caso di sottolineare che nella specie si tratta di un impe dimento legale all'esercizio del diritto, essendo pacifico in giurisprudenza che un impedimento di mero fatto non d� luogo all'applicazione dell'art. 2035 e.e. (v. sul punto AZZARITI-SCARPELLo, Prescrizione e decadenza, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1953, p. 559 ss.; FERRUCCI, Prescrizione estintiva, in Nuovissimo dig. it., vol. XIII, p. 649, ove richiami). Sulla nozione di contratto di guerra non definito v. Cass., 18 ottobre 1966, n. 2500, in questa Rassegna, 1967, 77 con nota di rkhiami. In ordine ai rimedi giurisdizionali avverso il provvedimento del Com missario liquidatore, v. Cass., 14 febbraio 1967, n. 365, in questa Rassegna, 1967, I, 391, con nota di Mand�; e Cass., 24 luglio 1964, n. 2031, ivi, 1964, . I, 1039. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE eventuali atti interruttivi, deve essere preso in considerazione dal punto di vista dell'art. 2935 e.e. e cio� del principio che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu� essere fatto valere. Ora, perch� un diritto ,possa essere fatto va'1ere, � necessario, anzitutto, che sia determinato nei suoi elementi, a cominciare dalla prestazione che ne costitl,lisce l'oggetto, e deve, nello stesso tempo, esserne possibile la tutela giurisdizionale: giacch� la norma codificata nel citato art. 2935 altro non esprime che il principio che actio<ni riondum natre non prrescribitur. Ma, per i diritti che traggono origine dai �contratti di guerra, non si d�, indipendentemente dai provvedimenti del commissario, n� determinazione e certezza di elementi essenziali ed accessori, n� possibilit� di tutela giurisdizionale. Difatti il commissario, al quale il decreto del 1948 conferisce ampi poteri discrezionali che possono anche incidere nella sfera dei diritti soggettivi privati (v. Cass., 14 luglio 1964, n. 2031) pu� ridurre o trasformare i contratti anche quanto all'oggetto della prestazione, prorogare i termini, modificare i prezzi e le condizioni contrattuali (art. 5 del decreto); ed, in parUcolare, per quanto riguarda i materiali assegnati per l'esecuzione dei contratti e tuttora �disponibili, le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti, �dispone di tutta una serie di facolt� discrezfonali che vanno dalla revoca delle �assegnazioni, alle cessioni ed ai passaggi anche a soggetti diversi dai contraenti, con determinazione dei prezzi e delle condizioni di cessione (stesso art. 5). Non vi � certamente bisogno di spiegare che non pu� far valere un diritto del quale occorra attendere che sia stabilito l'oggetto, ed il termine, e le modalit� e le condizioni di esercizio, e, persino, il sog. getto nei cui confronti debba essere realizzato. Inoltre, il decreto del 1948, ben lungi dall'autorizzare, indipendentemente dalla denunzia al commissario e dalla sua deliberazione, i normali mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti, dispone, al contrario, che i giudizi ovdinari ed arbitrali relativi ai contratti di guerra, nei quali non sia intervenuta sentenza, sono estinti, e che il giudice d� atto dell'estinzione con ordinanza dalla cui data decorre il termine di 180 giorni per la denunzia al commissario, e che alla denunzia debbono essere allegati gli atti del .giudizio (art. 18). Accolto, pertanto il 1secondo motivo del ricorso e 1cassata in rela zione ad esso la sentenza denunziata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della stessa Corte d'appello per nuovo esame secondo il seguente principio di diritto: la prescrizione dei diritti nascenti dai contratti di �cui al d.l. 25 marzo 1948, n. 674, che possono essere fatti valere secondo le determinazioni contenute nella deliberazione del commissario per la sistemazione e la liquidazione dei detti contratti, non comincia, in ogni �Caso, a decorrere che dal giorno della notifi cazione prevista dall'art. 8 del citato decreto. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 dicembre 1972, n. 1187 -Pres. Meregazzi -Est. Felici -Merlini ed altri (avv. Sivieri) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Mataloni). Danni di guerra -Provvedimento -Ricorso gerarchico avverso diniego di liquidazione danni di guerra -Richiesta istruttorie inevase Rigetto del ricorso -Illegittimit�. (1. 27 dicembl'e 1953, n. 968, art. 18). Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Termine per la proposizione -Non ha effetto preclusivo sulle ulteriori garanzie spettanti al ricorrente. (1. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 22). Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Richiesta di esibizione degli atti -Diniego -Deposito degli atti in sede giurisdizionale Sanatoria -Non sussiste. � illegittimo il diniego di evasione di rituali richieste istruttorie avanzate dall'interessato successivamente alla proposizione� del ricol/"so gerarchico, dovendo essere riconosciuto al privato il d.iritto di essere posto in grado di conoscere le concreti componenti della determinazione amministrativa adottata in primo grado: �, infatrt.i, lo stesso interesse pubblico, che presiede all'ordinata e regolare espUcazione dell'azione amministrativa che postula per il ricorrente la possibilit� di svplgimento adeguato alle proprie ra.gioni nella fase di riesame, risPondendo tale esigenza al principio che la garanzia conservata al cittad.ino., anche ai sensi di quanto prescritto dall'art. 113 della Costituzione, debba essere � effettiva e non meramente formale� e tale, in ogni caso, da non pregiudicare la successiva promuovibilit� dell'azione giurisdizionale (1). (1-2) Con la decisione suindicata la Sezione, traendo lo spunto da quanto previsto dall'art. 22 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ha fatto �n'applicazione di specie dei princ�pi generali, che presiedono allo svolgimento dei procedimenti di riesame: in questo quadro, appare, pertanto, esatto il rilievo che attribuisce al ricorrente non soltanto l'impulso al riesame gerarchico, ma, altres�, una posizione articolata e dinamica di fronte (*) Allia redazione delle1 massime e deili1e note di questa Sezione ha collaborato ancre l'avv. FRANCESCO MARIUZZO. '!.i i:= ,,, ~ � � ... � � � � � "� " "" "" .... "" """ "" � " """ " " " "" """ '" " " "" " ,.. " ... " " �� � .......,,,.,,�.�,�,�,�.�,�,�,�a.c�:�:�cc�� ......... , ........,..., �� ,,,,,,,,,,,l PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 535 Secondo quanto previsto dail'art. 22 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968 la facolt� per gli istanti di presenta.re documenti e memorie nell'ambito dei procedimenti riguardanti le richieste di rifusione di danni di guerra, presuppone sia nella prima fase amministrativa che successivamente in queiia di riesame il potere di dar co'l"so ad ulteriori manifestazioni inerenti alla tutela prestata. dali'ordinamento al privato ricorrente, senza che, peraltro, possa in alcun modo iinfluire su tale s.fera di attivit� la natura perentoria del termine fissato per la proposizione del ricorso gerarchico (2). Il diniego di visione di atti procedurali non pu� essere samato dal de.posito del relativo fascicolo effettuato in sede giurisdizionaLe, essendo impossibile nel sistema vigente la equiparazione tra i due rispettivi giudizi rispondenti, infatti, a distinti ordini di garanzie concesse dall'ordinamento al cittadino (3). all'autorit� sovraordinata, soprattutto ql;lando il comportamento di questa ultima, a fronte di rituali richieste istruttorie, appare inutilmente o immotivamente omissivo: coerente con tale impostazione �, poi, l'ulteriore rilievo relativo al mancato assolvimento nella base di riesame, in dipendenza della natura perentoria del termine posto per la sua proposizione, dei poteri di una effettiva difesa della posizione giuridica soggettiva del privato : diversamente argomentando, la protezione a questi� accordata dall'ordinamento si risolverebbe, invero, in un ruolo meramente passivo, sicuramente non rispondente .ai fini specifici cui distintamente � predisposta la funzione di garanzia insita nei due mezzi rispettivamente di riesame e 1g)iruriisdizionai1e (clr. SIUll pcincia;>fo ~eneria1e: Sez. IV, 24 �g)iugino 1964, n. 502, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1290; Sez. VI,1 14 giugno 1966, n. 573, ivi, 1966, 1290). (3) Giurisprudenza costante. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 dicembre 1972, n. 1237 -Pres. Uccellatore -Est. Eboli -Di Mauro (avv. Ingangi) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Ciardulli). Impiego pubblico -Nota di qualifica -Mancanza di servizio prestato nell'anno soggetto a valutazione -Valutazione degli elementi desunti dagli anni precedenti -Legittimit�. (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 e d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686). Legittimamente il consiglio di amministrazione procede alla redazione delle note di qualifica .per il dipendente assente dal servizio per l'intero anno sulla base degU elementi di giudizio desunti dagli anni precedenti, non essendo consentite lacune nel vigente ordinamenbo� del pubblico impiego nella documentazione caratteristica deli'impiegato civile di ruolo, a nulla rilevando, in dipendenza della detta obbligato 536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rietd, che avverso i giudizi degli anni in questione penda ricorso giurisdizionale (1). (1) Decisione da approvare: cfr. Sez. IV, 17 maggio 1961, n. 307, n Consigiio di Stato, 1961, I, 886. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 dicembre 1972, n. 1261 -Pres. Uccellatore -Est. Battara -Paglicd ed altri (avv. Sciagr�) c. Ministero della Sanit� (avv. Stato Nicola Bronzini) e Comune di Firenze (avv.ti Nardi Dei e Tassinari). Farmacia -Fa.rmacia comunale -Istituzione in deroga ai limiti posti dagli artt. 104-118 del t. u. 27 luglio 1934, n. 1265 disposta all'internQ di una stazione ferroviaria -Legittimit�. (1. 9 giugno 1947, n. 530, art. 27; t. u. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 104-118). L'istituzione di farmacie comunali in deroga ai normali criteri demografici e topografici fissati dal t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 � espressamente prevista daU'art. 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530: pertanto, anche quando� nel comune interessato� esistano gid farmacie in soprannumero e l'assistenza farmaceutica risulti soddisfatta, legittimamente � dis.posta l'istituzio'l'l,.e di fwrmacia comunale neWinterno della stazione ferroviaria di una grande cittd, non po�tendo essere c~ntestato l'interesse pubblico inerente all'apertura di una nuova farmacia nel.l'ipotes,i considerata (1). (1) Cfr. Sez. IV, 25 ottobre 1960, n. 891, n Consiglio di Stato, 1960, I, 1752. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 dicembre 1972, n. 1263 -Pres. Uccellatore -Est. Quaranta -Smaquina (avv. Barillaro) c. Mini1stero degli Affari Esteri (avv. Stato� Nicola Branzini). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Ripetizione di emolumenti non dovuti -Difetto di responsabilit� della P .. A. nella corresponsione -Recupero -Legittimit�. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Indennit� di servizio all'estero per i Diplomatici -Riduzione in caso di nullit�, annullamento, separazione o scioglimento del matrimonio disposta dall'art. 173 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 -Questione di legittimit� costituzionale -Manifesta infondatezza. (t.u. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 173). I l ��-.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�-�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�-�.�.�.�.�.�.�� .........�.�.�.�.�.�.�.�.�.� ........ ,,.............,,........ ...... ... ... .............. .. I ...............................-.�.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-..-.-.-..-....-.-..-..-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.��.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.�� ... ,,. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 537 Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Ripetizione emo lumenti non dovuti -Prescrizione decennale -Si applica. (e.e., art. 2946). Legittimamente viene disposto clall' A mminiistrazione it re�cupero degLi assegni di sede e di indennit� di sistemazione c011�risposti in misura maggiorata, neU'ipotesi che l'interessato abbia omesso di dar notizia dell'avvenuta separazi~e legale dalla moulie (1). � manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale deU'art. 173 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 in base al quale l'indennit� di servizio aWestero compete ai diplo'l'n.atici in misura ridotta nella ipotesi di annullamf!lnto, separazione o annullamento de�l matrimonio pronunciato dal giudice straniero, non sussistendo quell'identit� sostanziale tra la posizione del dipende.nte coniugato rispetto a quello che non lo sia, tale da legittimare il dubbio in oll"dine alla ilLogicit� della norma in questione (2). Nel caso che la P.A. abbia il diritto di ripetere somme in unica soluzione, ancorch� queste uitime siano state corrisposte periodicamente, non opera la prescrizione breve di cui all'art. 2948 e.e., ma quella ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 e.e. (3). (1) La massima in esame, pur avendo dato atto della legittimit� dell'azione della P.A., riprende dei concetti da ritenersi ormai consolidati, ed anche rispetto ad essi sussistono fondati dubbi: sulla questione di principio Cons. Stato, Ad. Plen., 2.8 novembre 1970, n. 12 in questa Rassegna, 1970, I, 1, 106'9. (2) Esatta applicazione dei principi pi� volte enunciati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema d� eguaglianza e, in particolare, di trattamento normativo differenziato per situazioni differenti (cfr., da ultimo, Corte Cost., 19 aprile 19'Z2, n. 62, in questa Rassegna, 1972, I, 381 e Corte Cost., 29 aprile 1971, n. 88, ivi, 1971, I, 727). (3) Massima di evidente esattezza. CONSIGLIO DI STATO, Sez.. IV, 15 dicembre 1972, n. 1265 -Pres. Uc~ cellatore -Est. Granato -Pinto (avv. D'Abbiero) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Bruno). Pensioni -Servizio prestato successivamente all'et� per il collocamento a riposo -Omessa valutazione in sede di trattamento di quiescenza -Illegittimit�. (1. 10 marzo 1955, n. 96; r.d. 1 novembre 1923, n. 2480, art. 1). Nell'ipotesi' che il pubblico dipendente sia rimasto in servizio sino al 70� anno di et� per essere stato riconosciuto� perseguitato politico ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, la liquidazione della pensrione, 538 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in dipendenza dei carattere retributivo det trattamento di quiescenza, deve tener conto deU'intero periodo di servizi.o prestato, non essendo dubbio che alta prestazione di s�ervizio� effettivo deve corrispondere la relativa retribuzione sia in via immediata che sotto forma di trattamento pensionistico (1). (1) Cfr. Corte Cost., 16 marzo 1971, n. 48, in questa Rassegna, 1971, I, 518; cfr. anche Corte dei conti, IV Sez., 25 luglio 1971, n. 34912, La settimana giuridica, 1971, IV, 428. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 dicembl'le 1972, n. 1285 -Pres. Potenza -Est. Cal'bone -R~cciardi (avv. De Mayo) c. Direzfone ComparUmenta: le MM.OC. rper fa Toscana (avv. Stato Donadio) e soc. R.A.M.A. (avv. Zarumita). Trasporto -Autolinee in concessione -Richiesta di variante -Assentimento dopo precedente diniego -Congrua motivazione -Legittimit�. Trasporto -Autolinee in concessione -Richiesta di variante -Assentimento -Sproporzione 'rispetto alla concessione originaria Illegittimit�. Legittimamente L'Amministrazione consente una variante del percorso� di un servizio automobilistiico in precedenza negata, se a ci� si determina suita base di una riconsiderazione di pi� aggiornati e completi elementi di fatto, che dimostrino meritevoli esigenze di traffico (1). � iHegittimo il provvedimento di concessione di variante al percorso di un servizio auvomobilistico, giustificato daLl'esigenza di migliori collegamenti con localit� poste in un limitato tmtto del percorso, ove la consistenza detta variante appaia di tale rilievo rispetto alla linea gi� concessa da ritenere improprio e limitato 'lo strumento a tal fine� presce.lto e, in conseguenza, opportuno il ricorso alLa procedura di concessione di nuova linea, assistita infatti daite conseguenti, pi� idonee garanzie inerenti alta possibilit� di maggiore e pi� approfondita pornderazione dei pubblici interessi, resa possibile dalla partecipazione di privati concorrenti, e, quindi, di maggior.i aiternative di affidamernto det servizio (2). (1-2) La prima massima � sicurainente da approvare, la seconda costituisce un'applicazione di specie dei princ�pi generali'inerenti alla motivazione dei provvedimenti amministrativi. I 1� ~~Jllf~JIPIJltJI~ PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 539 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 dicembre 1972, n. 1287 -Pres. Potenza -E,st. !annotta -Maori (avv. MUl'dara) c. Pr()IVVeditore alle 00.PP. di Catanzaro e Mini"Stero dei LL.PP. (avv. Stato Giorgio Azzariti). Edilizia -Zone sismiche -Violazione di norme -Ordine di demolizione -Insussistenza di accertamenti tecnici sulla staticit� dell'edificio -Legittimit�. (1. 25 no'll'embre 1962, n. 1684, art. 9 e 10, 31 e 33). Atto amministrativo -Eccesso di potere per disparit� di trattamento Attivit� vincolata -Inconfi.gurabilit� del vizio. Legibtimamente viene disposta la demoZizione di parte di immobile sopraelevato in violazione della discipZina antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, a nulla rilevando l'omesso areertamento della condizicme di staticit� dell'edificio, non richiesta, infatti, dal combinato disposto degli artt. 31, terzo comma, e' 33 della le,gge suindicata (1). Non � configurabile il vizio di eccesso di potere per disparit� di trattamento, ove l'Amminis,trazicme abbia dato, corso ad un provvedimento vincolato dalla legge (2). (1-2) Massime da approvare: cfr. Sez. IV, 8 novembre 1972, n. 1040, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1952; Sez. IV, 14 novembre 1972, n. 1072, ivi, 1953; Sez. V, 15 dicembre 1972, ivi, 2189. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 22 dicembre 1972, n. 769 -Pres. Daniele -Est. Milano -Mendola (avv. La Porta) c. E.N.P.A.S. (avv. Stato Terranova). Impiego pubblico -Gerarchia e gradi -Atto di nomina o promozione Esercizio di fatto di funzioni superiori -Irrilevanza. Impiego pubblico -Gerarchia e gradi -Atto di nomina o promozione Necessit� -Esercizio di fatto di funzioni superiori -Art. 13 legge 20 maggio 1970, n. 300 -Non si applica. (1. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13). La qualifica impiegatizia spettante al pubblico dipendente� � esciusivamente quelLa derivante dall'atto formale di nomina o di promozione, a nulla rilevando le mansioni di fatto eserdtate che non abbiano 6 540 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO determinato aicun mutamento ufficiale deiLla suddetta quaLifica ancorch� il rapporto sia disciplinato daile norme� suWimpiego privat.o� (1). In base ail'art. 37 della legge 20 maggio� 1970, n. 300 le norme sutlo Statuto ,dei lavo~atori sono applicabili al rapporto di pubblico , impiego nei limiti in cui esse siano compatibili con la, parttcolare natura di quest'ultimo; non �, pe,rtanto, estensibile� a detto rapporto L'articolo 13 della disciplina suindicata, che attribuisce� al lavoratore il diritto al trattamento corrispo.,;,dente all'attivit� effettivamente svolta,, essendo tale norma in aperto cotntrasfo cotn la struttura ed i principi del pubblico impiego in relazione alla natura strumentale di esso rispetto alle finalit� assegnate dalla legge ail'ente� pubblico (2). (1) Giurisprudenza costante: cf.r. Sez. V, 20 ottobre 1972, n. 6a4, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1682. (2) Massima indubbiamente esatta e da approvare: crr. ANNUNZIATA, Statuto dei lavoratori ed enti pubblici, Giust. civ., 1971, I, 1493. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 febbraio 1973, n. 127 -Pres. Mere. gazzi -Est. 1ia!IllD.otta -Bonaccorso ed altri (avv. Fornarrio C. e Mantscallco Baisiile) c. Mmstero Grrazia e GiustiiziJa (avv. Stato Oosentino) e C01DJs~gl]:io NaztonaJe Geometci (avv. Guaxmo). Associazione -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Denuncia di irregolarit� di un Collegio provinciale -Natura giuridica e conseguenze della delibera del Consiglio nazionale. Associazione -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Ordine professionale -Colleg;io professionale -Consiglio -Scioglin;i.ento di Collegio e nomina di un Commissario straordinario per stato di incompatibilit� -Legittimit�. Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit� � dei motivi dedotti con semplice memoria. Enti pubblici -Nomina di un Commissario per inottemperanza all'obbligo di custodia dell'albo -Legittimit�. Professioni -Geometra -Iscrizione all'albo -Incompatibilit� con il rapporto di pubblico Jmpiego. Professioni -Geometra -Iscrizione all'albo -Art. 7 r. d. 274 del 1929 in relazione all'art. 1 legge n. 897 del 1938 -Mancata abrogazione dell'art. 7 r. d. 274 del 1929. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 541 Associazione -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Ordine professionale -Scioglimento del Consiglio per irregolare composizione -Legittimit�. Atto amministrativo -Eccesso di potere -Estremi della disparit� di trattamento -Rimozione di situazioni illegittime -Omissione Non sussiste. Professioni -Geometra -Natura regolamentare del r. d. n. 274 del 1929 concernente l'ordinamento professionale dei geometri -Effetti. Professioni -Geometra -Iscrizione all'albo -Incompatibilit� con rapporto di pubblico impiego -Insussistenza di disparit� di trattamento rispetto agli ingegneri -Conseguenze circa la legittimit� dell'art. 7 r. d. n. 274 del 1929. Non costituisce proposta in senso tecnico la deiibera con cui il Consiglio nazionale di un Ordine professionale denuncia alla autorit� ministeriale una situazione ritenuta irregolare, in cui versi un coUegio provinciale di detto Ordine (quale l'iscrizione presso il collegio pro'vinciate di persone legate da rapporto di servizio presso pubbLic�he am . ministrazioni) e segnala al Ministro di Grazia e Giustizia l'oppprtunit� dello scioglimento del Consiglio del collegio; pertanto detta delibera non condiziona l'inizio del procedimento conclusosi con il decreto ministeriale di nomina di un commissario straordinario presso detto collegio, esserndo il Consiglio nazionale privo di competenza a proporre provvedimenti ministeriali e:t r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e� d.l.lgt. 23 novembre 1944,. n. 382; ne consegue che le eventuali ille�gittimit� della delibera non possono influire sul procedimento� amministrativo conclusosi col decreto ministeriale. Legittimamente il Ministro di Grazia e Giustizia pu� nominare un commissario straordinario presso un collegio professionale previa approfondita istruttoria che abbia accertato una situazi�ne di incompatibilit�. in cui versano numerosi componenti del Consig�lio del collegio, perch� in rapporto di servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Sono inammissibili i motivi di ricorso dedortti con semplice memoria (1). (1) Motivi di ricorso dedotti con semplice memoria. Inammissibilit�. In ordine alla inammissibilit� dei motivi di ricorso dedotti con semplice memoria la giurisprudenza del Consiglio di Stato � copiosa e da tempo consolidata (cfr. ad es. Sez. IV, 28 luglio 1971, n. 761, Il Consiglio di Stato, 542 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Poich� pu� identificarsi un comportamento omissivo anche in presenza di attivit� che non siano adempitive dell'obbligo de�l quale si assuma l'inottemperanza, legittimamente si procede alla nomina di un commissario straordinario presso un collegio professionale al quale sia stato imputato un comportamento omissivo (nella specie inottemperanza all'obbligo di legittima custodia dell'albo), non potendo detta .omissione essere contraddetta dal compimento di iniziative diverse, sia pure di rilevante po-rtata organizzativa. . L'art. 7, primo comma, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 sta1bilisce che non � possibile l'iscrizione presso l'albo dei geometri a favore degli impiegati dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni se ad essi � vietato, secondo le norme relative ai Loro rapporti di impie1go, l'esercizio della libera professione; qualo-ra una legge regionale (ne-ila spede legge Reg. Sic. 18 novembre 1964, n. 29), la.quale disponga che i geometri dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni possono essere iscritti nell'elenco dei collaudatori della Regione, non fissi il principio della liceit� della attivit� professionale dei geometri dipendenti pubblici (n� possa fissare un tale principio, ove lo statuto regionale sancisca la incompete.nza della regione stessa a legiferare in materia professionale), non subo-rdinando il conferimento dell'incarico di collaudatore ai detti professionisti alla loro appartenenza all'ordine pro'fessionale, va applicata la disciplina pre'L'ista dall'art. 7 r.d. n. 274 citato� e dalle noll"me relative alle singole ~ntegorie di pubblico impiego. 1971, I, 1406; Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 897, ivi, 1971, I, 1761; Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1269, ivi, 1971, I, 2414; Sez. V, 15 febbraio 1972, n. 101, ivi, 1972, I, 169; 1Sez. IV, 21 marzo 1972, n. 204, ivi, 1972, I, 3~1; Sez. IV, 2 maigg!io 19'72, n. 346, ivi, 1972, I, 770i; Sez. IV, 1.6 maggio 1972, n. 417, ivi, 1972, I, 833; Sez. IV, 14 liu:giJ.Jio 19i72, n. '73>1, ivi, 1972, I, 1360; Sez. IV, 8 noveimbre 1972, n. 1022, ivi, 1972, I, 1931; Sez. IV, 14 novembre 1972, n. 1074, it�i, J, 1954; Sez. V, 6 :lielb'Maio 1973, n. 102, ivi, 1973, I, 46; Sez. IV, 13 mall"zo 1973, n. 184, ivi, 19i73, I, 368). ' Per completezza si segnala anche la decisione della Sez. IV, n. 303, del 18 aprile 1972 (Il Consigli� di Stato, 1972, I, 576) con la quale -in linea con i princlpi -� stata ritenuta l'ammissibilit� dei motivi aggiunti al ricorso, ove risulti che l'interessato ha potuto . aver�e cognizione delle ragioni per cui l'atto impugnato � stato emanato solo con il deposito in giudizio da parte dell'amministrazione di copia integrale del provvedimento stesso. Del resto anche sotto tale profilo l'orientamento del Consiglio di Stato � costante (cfr. Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 336; Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 972, ivi, 1971, I, 1879, nella quale ultima si precisa che la proposizione dei motivi aggiunti nel ricorso giurisdizio PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 543 Cart. 7 r.d. 11 fe�bbraio 1929, n. 274, secondo cui non � possibile l'iscrizione nell'albo dei geometri a favore degli impiegati �e1lfo Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni quaiora ad essi sia vietato, secoodo le norme relative ai loro rapporti di impiego, l'esercizio della libera professione, non pu� ritenersi abrogato per effetto dell'art. 1 legge 25 aprile 1938, n. 897, in quanto le due n01"me regolano materie affini ma indipendenti; ne consegue che non � possibile pretendere l'ammissioine nel relativo OrcJA,ne, qualora la disciplina p1�evista per un determinato tipo di rapporto di pubblico impie'go non permevta la pendenza di quest'ultimo con l'esercizio di detta attivit� professionale o non condizioni l'assunzione come impiegato alla iscrizione profe�ssionale (2). nale, concretando un temperamento di carattere del tutto eccezionale al principio della determinazione del thema decidendum sulla base esclusiva dei motivi notificati entro il termine di sessanta giorni dalla intervenuta comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato, � ammissibile solo quando la condotta processuale tenuta dalla controparte, con esibizione di docuII). enti o allegazione di elementi di fatto, evidenzi, direttamente o indirettamente, nuovi vizi non desumibili dal ricorrente per altra via). (2) Iscrizione all'Albo di geometri legati da rapporto di pubblico impiego. Inammissibilit�. Sull'art. 7 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, ebbe gi� ad occuparsi la Corte di Cassazione nella decisione n. 3580, del 23 dicembre 1959 (Foro it. Rep., 1959, 1936, 70) nella quale si precisava che detto articolo non afferma in termini assoluti l'incompatibilit� degli impiegati della pubblica Amministrazione all'esercizio delle libere professioni, ma stabilisce 'detta incompatibilit� solo in confronto di quegli impiegati ai quali l'esercizio delle libere professioni sia vietato secondo gli ordinamenti loro applicabili. La stessa Corte con la sentenza 6 aprile 1957, n. 1205 (Foro amm., 1957, II, 1, 445) ebbe a chiarire per la specifica categoria dei geometri che, in base al combinato dWsposto dell'all'lt. 7 RJeg. pier ila 1prO!fessdonie di ,geometra (r.d. 11� febbraio 1929, n. 274) e dell'art. 241, t.u. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. �351, deve ritenersi esclusa per gli impiegati comunali la iscrizione nell'Albo dei geometri, pur potendo, in virt� delle stesse norme sopracitate, essere ad essi conferiti incarichi di perizie, consulenze e simili (cfr. anche Cass. 16 gennaio 1954, n. 80, Riv. dir. lav., 1954, II, 200; Cass., 15 luglio 1959, n. 2297, Foro amm., 1959, II, 1, 449; Cass., 6 luglio 1960, n. 1783, Foro amm., 1960, 362; Cass., 30 luglio 1960, n. 2240, Sett. Cass., 1960, 1375; Cass., 11 ottobre 1960, n. 2636, Rep. Foro it., 1960, 209�6., 6.S; Cass., 2 1genJlllaio 19i61l, n. 2, Giur. It., 1961, [, 1, 135). Va ricordata altresi la decisione della Cassazione 23 maggio 1962, n. 1202 (Giust. Civ., 1962, I, 2141) secondo cui per il combinato disposto degli artt. 7 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e 96 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, l'esercizio della professione di geometra � incompatibile con la qualit� di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In forza del combinato disposto dell'art. 7 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, dell'art. 4 legge Reg. Sic. 29 luglio 1950, n. 64 e deWart. 60 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, al geometra che sia pubblico dipendente � precLusa la possibiLit� di ottenere l'iscrizione neU' A Lbo tenuto dal Consiglio dei geometri di una provincia della Re,giane siciliana; pertanto � legittimo il provvedimento di nomina di un commiss,ario straordinario presso detto Consiglio, per irregolare tenuta dell'albo, ove' risuiti la prese'.11,za nei ConsigLio del collegio professionale di geometri dipendenti da Amministrazioni pubbliche regionali. Quaiora la P.A. abbia omesso di attuare le proprie funzioni per rimuovere sUuazioni megittime verificatesi in precedenza o altrave, non pu� configurarsi il vizio di eccesso di potere per disparit� di trat tamento (3). Poch� il r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, relativo all'ordinamento professionale dei geometri � fonte �regolamentare, il giudice amministrativo ben pu� conoscere integralmente delle censure re~tive aila legittimit� costituzionale di una norma del rego1lameT1,to medesimo. I geometri impiegati pubblici possono ottenere incarichi specifici anche seru;a l'iscrizione nell'albo (art. 7 primo comma r.d. 11 feb impiegato, anche se supplente, della amministrazione statale; pertanto deve essere ordinata la canc.ellazione dall'albo del geometra che abbia ottenuto l'incarico di segretario-supplente di un liceo governativo (cfr. Cass., 18 marzo 1961, n. 619, Giust. Civ., 1961, I, 982 e Foro It., 1962, I, 346, concernente i dipendenti dagli istituti provinciali autonomi per le case popolari; e Cass., 17 aprile 1963, n. 946, Foro It., 1963, I, 1730, che ribadisce il principio secondo cui la qualit� di impiegato di una P.A. � incompatibile con l'esercizio della libera professione di geometra, e, quindi, con la iscrizione all'Albo professionale, solo qualora detta incompatibilit� sia espressamente contemplata dall'ordinamento dell'ente pubblico dal quale l'impiegato dipende, ovvero da leggi, regolamenti o capitolati). Il Consiglio di Stato ha affrontato il problema dello sCioglimento del Consiglio di un Collegio professionale dei geometri nella decisione della Sez. IV, 4 maggio 1956, n. 460 (Il Consiglio di Stato, 1956, I, 537; Giust. civ., 1956, II, 256; Foro amm., 1956, I, 1, 405): in essa trova conferma la legittimit� � sia di detto scioglimento, disposto dal Ministero di Grazia e Giustizia, su conforme parere �el Consiglio Nazionale dei geometri, che della nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 8 d.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, sul presupposto di una situazione di disagio e di contrasto tra gli iscritti, lesiva del prestigio del Collegio, conseguente al suo irregolare funzionamento m relazione a:lla iscrdzii001e nell'Albo rp["Ofession!Wie di 79 geometri, legati da rapporto di servizio con Amqiinistrazioni Pubbliche, per i quali era preclusa l'iscrizione, e che invece il Consiglio si era rifiutato di cancellare dall'Albo, nonostante ne fosse stato diffidato. (3) In linea con la precedente giurisprudenza risulta, infine, la pronuncia sulla inconfigurabilit� del vizio di eccesso di potere per disparit� di trattamento, ove la P.A. abbia omesso di attuare le proprie funzioni per rimuoVlere situazioni dlle1~ Vlerificatesi in pl'ecedenza o a[trove (cfr. aa i: PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 545 braio 1929, n. 274) mentre ii conferimento di analoighi incarichi pu� aver luogo a favore degli ingegneri che appartengono all'Ordine profe& Sionale (art. 4 legge 24 giugno 1923, n. 1395 e art. 4 secondo comma r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537); non ,comporta alcuna discriminazione a danno dei geometri la circos,tanza che gli inge'gnrri pubblic.i dipendenti possono essere iscritti all'Albo, laddove i geometri impiegati pubblici non possono appartenere, almeno in linea di principio, alL'Ordine professionale, in quanto questi ultimi possono conseguire vantaQgi S�imili a quelli degli ingegneri pur senza a~partenere all'Ordine professionale; pertanto la norma regolamentare di cui all'a'f'!t. 7 r.d. n. 274 del 1929, che pone a certe condizioni detto divieto a carico dei geometri, non viola il principio di uguaglianza. riguardo Sez. IV, 19 febbraio 1969, n. 38, Foro amm., 1969, I, 2, 79; Sez. IV, 18 'IlOviembre 1969, n. 723, ivi, 1969, I, 2, 1228), po.ich� l!a evenmale o inesatta applicazione di una norma giuridica in altri casi non fa sorgere alcun diritto a favore di terzi alla reiterazione della illegittimit�, n� tantomeno pu� obbligare l'Amministrazione a persistere nell'errore. La Sez. VI, nella decisione n. 181 del 16 marzo 1971 (Il Consiglio di Stato, 1971, I, 577) ha ritenuto applicabile alla sfera della attivit� vincolata il principio secondo cui, qualora l'Amministrazione abbia illegittimamente operato in casi che si assumono analoghi, non possa configurarsi il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparit� di trattamento. RAFFAELE TAMIOZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 febbraio 1973, n. 129 -Pres. Potenza -Est. Eboli -Baldi ed altri (avv. De Cesare E. e M.) c. Ministero Affari Esteri (avv. Stato Cosentino). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Termine biennale . di prescrizione -Criteri di applicazio~e dell'art. 2 r.d.l. n. 295 del 1939. Impiego� pubblico -Insegnante medio -Scuole italiane all'estero Presidi e direttori didattici -Indennit� di direzione -Spett3. Impiego pubblico -Dipendenti di Istituzioni culturali all'estero -Compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente -Non spetta. Impiego pubblico -Dipendenti di Istituzioni culturali all'estero -Indennit� integrativa speciale -Non spetta. La norma di cui all'art, 2 r.dJ. 19 gennaio 1939, n. 295, che prevede la prescrizione delle rate di stipendio e di assegni equivalenti, 546 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nonch� deLle rate di pensione e di altri assegni dovuti daLlo Stato si applica solo quando il diritto deL dipendente stataie a percepire '!Ln determinato emoLumemto scaturisca in via immediata da disposizioni di Legge o di regoLameinto o da specific.i provvedimenti amministrativi; essa no-n � invece appLicabiLe quando detto diritto debba essere rico~ nosciuto e determinato quantitativamente daU'Amministrazione; in detta ipotesi, finch� non venga emanato iL provvedimento di riconoscimento, ricorrono gli estremi de.ii'ordinaria pre�scrizione decennale' (1). (1) Prescrizione delle rate di stipendio, assegni e pensioni dovuti dallo Stato. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 (Foro It., 1966, I, 985 e 1652 con nota di PERA) ebbe a dichiarare la incostituzionalit� degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956 e.e., per la parte in cui consentono che per crediti del lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro, i periodi di prescrizione previsti rispettivamente da ciascuna di dette norme possano decorrere durante il rapporto stesso. Dal contesto di tale decisione emerge che la Corte Costituzionale ha formulato il proprio ragionamento partendo dal presupposto di base della minore resistenza che ha il rapporto di impiego privato rispetto a quello pubblico, con la conseguente maggiore soggezione del lavoratore rispetto al datore di lavoro; cos�, partendo da tale considerazione, la richiamata decisione giunge alla conclusione che per il lavoratore privato il periodo che trascorre durante il rapporto di lavoro � inidoneo a far decorrere la prescrizione dei suoi crediti derivanti dal rapporto, nel frattempo maturati, versando egli in una condizione di soggezione che potrebbe ostacolargli l'azione. La Corte insomma ha preso esclusivamente in considerazione l'ambito dei rapporti di lavoro privato, in quanto per le proprie conclusioni � partita proprio dalla natura di tali rapporti, contrapponendoli espressamente a quelli di natura pubblica che ha ritenuto dotati di maggior forza. Tale particolare forza di resistenza che caratterizza i rapporti di pubblico dm.piego intarrOCl!l'l'e:Dd�i �con lo Start:o o CO\ll: enti ipubbilici :millniord � stata ribadita dalla stessa Corte Costituzionale nella successiva decisione 20 novembre 1969, n. 143 (Il Consiglio di Stato, 1969, II, 1081), con la quale � stata dichiarata infondata la questione di costituzionalit� -in relazione agli artt. 3' e 36 idlel:La Costi:tuzion� -delil'mt. 2, primo comma, Il.".d.il.. 19 gien.. naio 1939, n. 295, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, per il quale il diritto agli stipendi ed assegni dovuti dallo Stato ai suoi impiegati si prescrive in due anni ed il relativo termine decorre anche in pendenza del rapporto di impiego; in tale occasione la Corte ha ritenuto che la pronuncia si estendesse anche ai rapporti di pubblico impiego statale di carattere temporaneo, poich� fra l'altro anche in essi l'impiegato � assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto. La VI Sez. del Cons�glio di Stato, in sede di prima interpretazione della sentenza n. 63, del 1966, della Corte Costituzionale e prima della decisione 143 del 1969, con pronuncia n. 523 del 7 luglio 1967 (Foro amm., 1967, I, 2, 1157) aveva ritenuto inapplicabile, in forza della citata sent. 63, l'art. ~-� F:'. ~: ~: !j ._.,JJlll PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 547 L'indennit� di direzione spettante ai presidi e ai diretto'l"i degli Istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, a rettori dei Co11tvitti nazionali, atte direttrici degli Educandati femminiti, agli ispettori scolastici .e ai direttori didattici, istituita col nome di �indennit� di carica � dai dd.lt. 11 marzo 1948, n. 240 e 7 maggio 1948, n. 860, riveste carattere continuativo e si cottoca in piena aderenza aHe variazioni deLta retribuzione derivanti da posizioni di stato; essa conco1-re cosi a costituire, in uno co11t to stipendio inteso in senso stretto, il 11tormale conte 2948, n. 4 e.e., nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, ai dipendenti di un ente pubblico (nella specie l'Ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente di Mare, E.N.A.G.M.). A seguito della sentenza 143/1969 della Corte Costituzionale si era in un primo tempo manifestato nella VI Sezione un orientamento tendente ad eliminare ogni distinzione tra i singoli tipi di rapporti, privati o pubblici, ai fini della inapplicabilit� del citato art. 2948, n. 4 e.e.; uria conferma di tale orientamento si rinviene per l'appunto nella decisione n. 225, in data 23 marzo 1971, della VI Sez. (It Consiglio di Stato, 1971, I, 618) nella quale, premesso che la dichiarazione di incostituzionalit� di una legg�e o di un atto avente forza di legge, in mancanza di espressi rinvii alla motivazione, deve desumersi dal dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale, si assume che, giusta la sentenza n. 63, l'art. 2948, n. 4 e.e., � da considerarsi incostituzionale relativamente al decorso della prescrizione del diritto alla retribuzione del lavoratore dipendente in pendenza di rapporto di lavoro, senza che sia dato distinguere, in sede di verifica degli effetti di tale declaratoria, tra i singoli tipi di rapporti in relazione alla natura soggettiva del datore di lavoro. Nella decisione si afferma in particolare che l'art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, che prevede la prescrizione con il decorso di due anni del diritto allo stipendio e agli altri assegni equivalenti, trova applicazione solo dei confronti degli impiegati dello Stato e non dei dipendenti di Enti pubblici minori (cfr. Sez. V, 10 giugno 1961, n. 281, It Consiglio di Stato, 1961, I, 1185 e Sez. VI, 22 giugno 1965, n. 477, ivi, 1965, I, 1293). ' A tale pronuncia, peraltro, si contrappone, a distanza di pochi mesi, la decisione n. 773 in data 29 settembre 1971 della Sez. V (Svampa c. Comune � di Roma e Prefetto di Roma, n Consiglio di Stato, 1971, I, :i589) che ha ritenuto inapplicabile la dichiarazione di incostituzionalit� delle norme in materia di prescrizione dei crediti di lavoro, di cui alla sent. 63, ai rapporti di lavoro aventi natura pubblicistica, anche nei casi in cui, mancando una espressa regolamentazione per gli Enti pubblici con i quali il rapporto si instaura, per la disciplina del suo contenuto si debba far�e in tutto o in parte riferimento alla normativa del codice civile. Con successiva decisione n. 59 del 9 febbraio 1972 (Il Consiglio di Stato, 1972, I, 212) la Sez. VI, modificando integralmente il primitivo orientamento, ha .coindiermato il.'mesiisteo:wa dii ogni co:ni1ll'la!sto con l'art. 36 della Costi.rtJwrlone in.ella ddsci(()lina .co111Jternurba n.eilll'a['lj;. 2, priimo oomma, 11:"'.d.J.. 19 gennaio 1939 n. 295, considerata la particolare forza di resistenza del rapporto di pubblico impiego, in relazione alla normale stabilit� del rap 548 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nuto economico del rapporto di impiego; di conse1guenza va cm�risposta anche ai presidi e ai direttori didattici di scuole italiane all'estero., man cando una disposizione che espressamente la elimini dal trattamento del personale in servizio presl!o istituzioni scolastiche e culturali ita liane all'estero, di cui alla legge 7 ottobre 1962, n. 1546. Conformemente al disposto di cui all'art. 5 legge 6 otto,bre 1962, n. 1546 �-secondo cui �al personale che, a. norma de�gli articoli precedenti, non percepisca l'assegno di sede spetta l'intero trattamento economico previsto per l'interno � -e in aderenza al principio conl tenuto in tale norma, il compenso per prestazioni complementari at-~ I porto e alle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa ind'l.lll'lre l'impd.egato a riinunzdare ai !Pll'OIPri ddi:ritti. Ulteriore conferma di detta interpretazione � dato rinvenire nella decisione n. 387 del 26 maggio 1972 della Sez. V, Il Cornnglio di Stato, 1972, I, 998 (ctfu-. anche Sez. V, 27 ottobrre 1972, n. 739, ivi, 1972, I, 1703), nella quale si ribadisce la inapplicabilit� a tutti i rapporti di lavoro aventi natura pubblicistica della dichiarazione di incostituzionalit� delle norme in materia di prescrizione dei crediti di lavoro; in tale decisione viene altresi chiarito che il termine di prescrizione del diritto alla retribuzione in misura adeguata ai criteri fissati dall'art. 36 della Costituzione decorre dal verificarsi della prestazione del lavoro, e cio� dal fatto produttivo del diritto stesso; ove tale termine sia .decorso, l'impiegato non pu� far valere la sua pretesa mediante l'impugnativa dell'atto (non avente natura di provvedimento) con il quale � stata dall'Amministrazione respinta la richiesta di adeguamento presentata dopo la scadenza del termine medesimo. Fermi i suesposti principi circa la costituzionalit� e la sfera di applicazione dell'art. 2 r.d.l. 295/1939, ricordiamo che, in ordine pi� specificamente alla prima massima della decisione annotata, il Consiglio di Stato ha avuto pi� volte occasione di affermare che detto articolo trova applicazione solo quando il diritto del dipendente statale di percepire un determinato emolumento scaturisce in via immediata da disposizioni di legge o di regolamento o da specifici provvedimenti amministrativi e non anche quando tale diritto debba essere ricon�sciuto e determinato quantitativamente dall'Amministrazione, poich� in detto ultimo caso, fino alla emanazione .del provvedimento di riconoscimento, trover� applicazione la ordinaa: d:a !p!I"escrlizione deoonna�Le (1c:fr. Sez. IV, 1.1 J.ruglio 1969, n. 384, Il Consiglio di Stato, 1969, I, 1172; Sez. IV, 23 ottobrre 1970, in.. 715, ivi, 1970, I, 1599�; Sez. VI, 6 lugili.o 1971, 01. 575, ivi, 1971, I, 1524). Conferma tale orientamento la Sez. IV nena decisione n. 337 del 26 aprile 1972 (Il Con,siglio di Stato, 1972, I, 620) nella quale si ribadisce che gli stipendi e gli assegni dovuti all'impiegato dello Stato si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza di ciascuna rata solo quando ii diritto scaturisca direttamente da disposizioni di legge e non anche quando l'Amministrazione debba emettere un atto formale che, pur non importando un apprezzamento discrezionale, si fondi sulla valutazione della posizione personale del dipendente in relazione all'accertamento di specifici presupposti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge (cfr. anche Sez. VI, I I PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 5i9 tinenti alla funzione docente, di cui aU'art. 16 legge 13 marzo 1958, n. 165, non spetta al personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche aLl'estero, in quanto esso non rientra ne.zio stipendio previsto per l'interno (art. 1, lett. a, legge n. 1546 del 1962), al qua!e l'assegno di sede si aggiunge, ma neil'intero trattamento economico previsto per l'interno, al quale invece detto assegno in parte si sostituisce. Poich� l'indennit� integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 ha la finalit� di raccordare la variaz.ione del costo della vita all'ammontare delta retribuzione secondo gli indici forniti 28 settembre 1971, n. 713; Il Consiglio di Stato, 1971, I, 1632; Sez. IV, 21 novembre 1972, n. 1125, ivi, 1972, I, 1972). Una puntuale applicazione dei suesposti principi risulta anche nella decisione sempre della Sez. IV, 30 marzo 1971 (Il Consiglio di Stato, 1971, I, 422) in tema di corresponsione di assegni in misura inferiore a quella dovuta; essa stabilisce che l'art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, per i casi di pretese patrimoniali correlate a rapporto di pubblico impiego, ha fissato una prescrizione breve, in deroga a quella prevista dal codic�e civile, determinandola in un biennio, senza fare alcuna differenza, agli effetti della prescrizione, tra la mancata corresponsione degli assegni e la corres.ponsione di essi in misura inferiore a quella effettivamente dovuta; pertanto, riconducendosi entrambi i casi ad una pretesa patrimoniale che discende ipso iure dal rapporto di pubblico impiego intercorrente tra gli interessati e la P. A., tale pretesa � soggetta esclusivamente alla prescrizione biennale prevista dalla richiamata norma. Per riferimenti dottrinari sull'argomento cfr. A. GOGONI, Decorrenza del termine della prescrizione in costanza del rapporto di pubblico impiego�, Nuova Rassegna, 1969, 963; A. MARTONE, Decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro e stabilit�: dipendenti pu.bblici e dipendenti privati, Dir. Lav., 1968, II, 274; SANDULLI, Manuale di Diritto Amministrativo, 1969, 199; D. NAPOLETANO, Influenza della pronuncia di incostituzionalit� della normativa relativa alla decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione sui diritti gi� prescritti, Mass. Giur. Lav., 1966, 329; A. PALERMO, Prescrizione e diritti irrinunciabili del lavoratore secondo i principi costituzionali, ivi, 1966, 396; PEs, Riv. Trim. Dir. Pubblico, 1965, 114. * * * Quanto, poi, alle altre massime della sentenza annotata, si segnalano: a) In materia di assegno di sede ad un insegnante comandato a prestare servizio a una sede all'estero, Sez. IV, 27 maggio 1955, n. 368 (Foro Amm., 1955, I, 1, 271); b) in materia di assegno temporaneo e di indennit� di studio al per sonale insegnante nelle scuole italiane all'estero, Sez. IV, 11 luglio 1969, n. 384 (Sett. Giu,r., 1969, I, 375), con indicazione della decorrenza della prescrizione biennale non dalla scadenza mensile di ciascuna rata, ma dall'esito delle operazioni di liquidazione o dal rifiuto della Amministra:~ 550 RASSEGNA D'ELL'AVVOCATURA DELLO STATO dall'ISTAT, essa si riferisce esclufijvamente al personale in servizio in Italia, e non a quello in servizio all'estero poich� in tale ipotesi manca il presupposto che sta alla base dell'istituzione deU'indernnitd medesima; pertanto detta i.ndennitd non compete' al personale direttivo o insegnante addetto alle istituzioni scolastiche o culturali all'estero, per il quale � previsto con analoga funzione l'assegno di se'de' competente per legge ai sensi dell'art. 1, lett. b, legge 6 ottobre' 1962, n. 1546. zione, dopo le opportune valutazioni, di riconoscere il preteso credito; tale decisione conferma altresi la spettanza anche.. al personale insegnante nelle scuole italiane all'estero (cui compete lo stipendio previsto per l'interno, ai sensi dell'art. 1, legge 6 ottobre 1962, n. 1546), unitamente alle successive indennit� integrativ,e di cui alla legge n. 1754 del 31 dicembre 1962, e alle leggi 18 febbraio 1963, n. 355 e 4 agosto 1963, n. 1012, della indennit� di studio ex artt. 1 e 2 citata legge 1754/1962, poich�, in considerazione del suo carattere predeterminato e continuativo e della sua aderenza alle variazioni di stipendio, dipendenti dalla posizione di stato, essa concorre a costituire il normale contenuto economico del rapporto di im-. piego del personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo. Con analoga motivazione la Sez. IV (11 luglio 1969, n. 385, Sett. Giur., 1969, I, 376) ebbe a ritenere di spettanza per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1962 anche al persenal� insegnante nelle scuole italiane all'estero il compenso straordinario globale istituito con legge 16 agosto 1962, n. 1302; e) infine sulla � indennit� di carica �, istitutita con decreti legge 11 marzo 1948, n. 240 e 7 maggio 1948, n. 1128, successivamente denominata � indennit� di direzione � ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, Sez. IV, 23 ottobre 1970, n. 715 (Foro amm., 1970, 1, 2, 984) secondo la quale detta indennit� va corrisposta anche ai presidi e ai direttori didattici di scuole italiane all'estero, poich� manca una espressa disposizione che la elimini dal trattamento del personale di ruolo addetto alle istituzioni scolastiche all'estero, e poich� essa, per il suo carattere predeterminato e continuativo e per la completa aderenza alle variazioni della retribuzione, derivanti da posizioni di stato, concorre a costituire il normale contenuto economico insieme con lo stipendio in senso stretto: motivazione alla quale, come balza evidente, si � mantenuta strettamente aderente anche la decisione oggetto della presente nota. RAFFAELE TAMIOZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 febocaio 1973, n. 139 -Pres. Meregazzi -Est. Pianese -Cerachilnli (avv. Sciacca) c. Ministero del:la Didlesa (avv. Stato Giol'gio Azzaxiiti). Militare -Leva -Diniego della dispensa dal compimento della ferma di leva -Ricorso giurisdizionale -Motivi dedotti in sede di ricorso gerarchico -Inammissibilit�. r: r r ~:: 1:: i::f:: f:' . I~;: m ��������.�.. -.���.�-...-.-�.�.�.�.�c.-c.-.�.�-�c.-.�.�.�c.-.�.�.�.������������ .�.�.�.�.�. .�.�.�.�.�.��. .�.�.�.��.�.�.�.�.��.�.�.�.��.�.�.��.��.--.�.�.��.�.�.�.-.�.z�:� .-.�.�..�.�.-.�...._._.,....�.�.�.-............,, .. ,,,, �....... , .. , � l PARTE J:, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 551 Militare -Manifesto di chiamata alte armi -Condizioni per la dispensa dal compimento della ferma di leva -Riferimento alle condizioni economiche delle famiglie di origine -Lesione diretta e immediata dell'interesse -Impugnativa del manifesto -Necessit�. Sono inammissibili in s.g. le cenwre non proposte in sede di ricorso gerarchico e perci� non esaminate datl'autorit� decidente�. Di conse.guenza, se contro ii provvedi?Ttento del Consiglio di leva di diniego della dispensa dal compimento della ferma di leva � stato proposto ricorso gerarchico al Ministero della Difesa ma non � stata addotta alcuna censura sulla legittimit� del riferimento alle condizioni e�onomiche della famiglia di origine, indicate nel manifesto di chiamata alle armi per ottenere la dispensa, tale censura non pu� essere dedotta nel ricorso giurisdizionale proposto contro ii provvedimento (negativo) ministeriale (1). Se il manifesto di chiamata alle armi stabiliva espressamente che l'esonero avrebbe dovuto essere concesso ove � la famiglia deWarruolato venga, a perdere i necessari mezzi di sussistenza anche tenendo conto delle possibilit� di� assistenza della famiglia di origine dei coniugi �, ogni doglianza sul riferimento alle condizioni economiche del.la famiglia di origine deve proporsi impugnando tempestivamente� il ma-. nifesto, che, di per s� e in modo autonomo, produce la lesione diretta e immediata dell'interesse dei destinatari (2). (Omissis). -L'inammissibilit� del primo motivo del ricorso, dedotta in via pregiudiziale dalla difesa dell'Amministrazione resistente, sotto due diversi, ma cfascuno decisivo profilo, � fondata e deve essere accolta. All'uopo giova premettere che con la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, il Governo fu delegato ad emanare norme aventi valore di leg�ge per la revisione della normativa relativa al reclutamento, secondo il criterio di �riordinare � i titoli per l'ammissione alla dispensa dal compimento della ferma di leva, per tutelare le famiglie che, con la chiamata alle armi del loro unico sostegno, verrebbero a trovasi in istato di diisagio morale ed economi�co. In ottemperanza a tale delega veniva emanato il d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, il cui art. 91 elenca al primo comma sette situazioni particolari di carattere familiare -tutte inerenti alle famiglie di origine -suscettibili di dar luogo a dispensa dalla ferma di leva. Inoltre l'ultimo comma del citato articolo attribuisce al Ministro della Difesa il potere di determinare in occasione della chiamata alla leva (1-2) il\lliaissime .c()IIlfo[Ulli a ~uriJsprudenza costainte. 552 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di ciascuna classe, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Tali norme poi formarono oggetto della circolare ministeriale 27 maggio 1964, n. 4086/L, nella quale, a� proposito di quest'ultima citata :disposizione, si menziona espressamente il caso degli ammogliati con prole. Avvalendosi di tale facolt�, il Ministro della Difesa, nel bando di chiamata alla leva della classe 19�52 (comprendente anche / gli iscritti aggiunti nelle liste di leva di detta classe che, come n ricorrente, avevano ottenuto il rinvio per ragioni di studio -dispensa n. 48 del Giornale ufficiale del 28 novembre 1970) ha ammesso alla dispensa � gli ammogliati con prole o vedovi con prole il cui nucleo familiare a seguito della chiamata alle armi dell'arruolato venga a perdere, anche tenuto conto delle possibilit� di assistenza delle famiglie di origine dei coniugi, i necessari mezzi.� di sussistenza�. Il ricorrente, con istanza diretta all'Ufficio militare di leva in data 22 ottobre 1971, in relazione al paragrafo 12/5 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, chiedeva di essere ammesso all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva pereh� ammogliato con .prole (aH. 3 bis fascicolo documenti depositati dell'Avvocatura). Il Consiglio di leva il 26 febbraio 1972 respingeva la domanda e contro tale provvedimento ricorreva, con atto 22 marzo 1972, al Ministero della Difesa. Come esposto fa narrativa, nel ricorso gerarchico il ricorrente deduceva i seguenti motivi: -con la mia partenza alle armi la famiglia composta della moglie e della figlia resta priva di mezzi di sussistenza; -le famiglie �di originb mia e .di mia moglie non sono assolutamente in grado di fornire a mia moglie e a mia figlia i necessari mezzi di sussistenza (all. n. 8). Sul primo profilo di inammissibilit� del rkorso dedotto dalla difesa dell'Amministrazione, il Collegio rileva che il Ceradini, nel ricorso ger~rchico al Ministero della Difesa, contro il provvedimento del . Consiglio di leva, lungi dal dedurre la violazione dell'ultimo comma del citato art. 91 nonch� del bando di chiamata alla leva � della classe 1!}52, si � limitato a sostenere che le famiglie di origine sua e della moglie non sono in grado di provvedere al mantenimento dei suoi durante il periodo del suo allontanamento dalla famiglia per adempiere agli obbUghi di leva. Questo Consiglio ha sempre ritenuto che il motivo non espressamente dedotto purch� sia soltanto enunciato per incidens nel ricorso gerarchico deve essere preso �in considerazione nella decisione; nel caso, per�, da un'attenta lettura del ricorso prodotto dal Ceradini, non si desume il bench� minimo, neppur fugace accenno alla que PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA stione relativa alla presunta illegittimit� del riferimento alle condizioni economiche delle famiglie di origine, invece esso ne costituisce il presupposto perch� nel ricorso gerarchico si denunzia espressamente e soltanto �che le famiglie di origine non sono in grado di provvedere al mantenimento della moglie e della figlia del ricorrente. l�: giurisprudenza fermissima di questo Consiglio che, nel ricorso giurisdizionale avverso� una decisione su ricorso gerarchico, non possono essere dedotti motivi non proposti in sede gerarchica che, pertanto, l'Autorit� decidente non ha avuto modo di esaminare e, quindi, sono inammissibili in sede .giurisdizionale le censure non proposte in sede di ricorso gerarchico (cfr. da ultimo, IV, nn. 541 e 590 rispettivamente del 20 e 27 giugno 1972; V, n. 610, 29 agosto 1972; n. 581, 22 giugno 1971). Anche iii secondo profilo di inammissiibi:lit� dedotto � fondato. Invero, il manifesto di chiamata alla leva della classe 1952, alla quale il riicorretnte� era iSIClriitto, stabdiliiva espiressametnte {par. 12, tn. 5) che l'esonero avrebbe .potuto essere concesso ove �la famiglia dell'arruolato venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza anche tenendo conto delle possibilit� di assistenza delle famiglie di origine dei coniugi �. Tale norma produceva, al Ceradini, una lesione diretta ed immediata e pertanto egli avrebbe dovuto p�rci� impugnarla tempestivamente, mentre non risulta che egli abbia mai proposto impugnativa avverso �di essa. Divenuto definitivo ed inoppugnabile il bando di chiamata alla leva con �Ia clausola predetta, la decisione dell'Amministrazione sulla domanda di esonero non poteva che conformarsi a questa e non pu� certo proporsi in questa sede una doglianza che M sarebbe dovuta proporre contro il bando. � inconferente .perci� nel caso il richiamo ,alla decisione di questa sezione n. 516 del .27 aprile 1971, nella quale tale questione non � venuta in discussione. Anche sotto questo profilo, pertanto, la doglianza deve essere di chiarata inammissibile. Dopo ci�, passando all'esame dell'altra doglianza, con la quale il ricorrente in sostanza deduce che con la sua partenza la sua fa miglia verrebbe a trovarsi totalmente priva di mezzi strettamente indispensabili per vivere, il Collegio ritiene che tale tesi non pu� essere accolta, perch� resistita dagli atti. Invero, dagli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione a mezzo dei Carabinieri e risultanti dagli atti � rimasto escluso che la famiglia del ricorrente resterebbe priva di mezzi di sussistenza con la partenza di questi per la chiamata alle armi. Tali accertamenti, basati anche sulle condizioni di particolare agiatezza della famiglia di origine in 554 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO conformit� alla disposizione del bando sopra .richiamato, non presentano alcun carattere di illogicit� che possa dar luogo a rilievi di legittimit�, ammissibili in questa sede. Infatti non �sembra affatto illogico ritenere valida, per un giudizio favorevole sulla possibilit� di una congrua assistenza alla famiglia del militare, anche la circostanza, non contestata ed accertata dai Carabinieri, che il padre di questi sia ordinario di scienze delle costruzioni all'Universit�, sia 1Proprietario di un a:ppartam,ento di sette vani in una via centralissima di Roma e comproprietario per 1/4 di un palazzo di 141 vani con un reddito di L. 8.152.900. -(Omissis). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 20 febbraio 1973, n. 51 -Pres. Tozzi -Est. Roselli -Curatola (avv. Lessona) c. Universit� degli Studi di Fi!renze (avv. Stato Pierantozzi) e Maldn.verni (!11.�C.). Universit� -Professore universitario -Impugnativa di incarico Impugnabilit� di provvediment� tardivo -Irrilevanza dell'intervenuto decorso dell'anno accademico. Universit� -Professore universitario -Domanda di incarico -Ammissione ex art. 7 legge n. 62 del 1967. Universit� -Professore universitario -Incarico -Professori di ruolo della stessa Facolt� o Scuola -Art. 7, u. c., legge 62 del 1967 Eccezionalit� del conferimento. Atto amministrativo -Ratifica -Presupposto per l'ammissibilit� Inesistenza di interessati all'annullamento o al riconos.cimento dell'illegittimit�. Non sussiste atcun onere per il soggetto danneggiato da una situazione di fatto di impugnare un supposto provvedimento implicito, dal quale deriverebbe la situazione pregiudizievole, n� tanto meno, in difetto di detta impugnativ.a, pu� ritenersi sussistere acquiescenza, in quanto questa, come ragione della inammissibiLit� de'll'impugnativa, si concreta in una accettazione espressa o� implicita di un determinato provvedimento amministrativo, non gi� di un semplice stato di fatto o di un comportamento della P.A. difforme daite norme di legge; in particolare, in materia di conferimento degli incarichi di insegnamenti universitari, l'intervenuto deco!J"so dell'anno accademico non fa venir meno l'interesse all'impugnativa del provvedimento di conferimento che sia stato tardivamente emesso; ci� in quanto, in caso di accoglimento del ricorso, l'inte!J"essato pu� veder rimosso il pregiudizio� della PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 555 mancata acquisizione di un titolo causatagli dal provvedimento impugnato (1). L'art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che disciplina il confeTimento degli incarichi di insegnamento a domanda nelle UniveTsit�, prevede la precedenza dei �cultori della materia� sui � pTofessori aggregati � e sui �professori di ruolo di altra Facolt� o Scuola della medesima sede � e tace invece del tutto in ordine ai professori di ruolo della stessa Facolt� o Scuola; debbono conse,guentemente ritenersi escluse dal concorso delle domande di incarico quelle, di detta ultima categoria di docenti (2). In forza dell'ultimo comnia della legge 62/1967 ai professori universitari di ruolo � possibile ottenere incarichi di insegnamento universitario nella propria Facolt� o Scuola solo in casi eccezionali, e (1-3) In tema di impugnabilit� di un provvedimento tardivo con riguardo al conferimento di incarichi di insegnamento universitario. La prima massima della presente decisione conferma indirettamente un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato -che ha trovato significativa e ampia motivazione nella sentenza della Adunanza Plenaria 8 gennaio 1966, n. 1 (Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1, nonch� Foro amm., 1966, II, 1) -circa la insufficienza dell'interesse di mero fatto ai fini della proponibilit� del ricorso: tale interesse infatti non legittima la proposizione del ricorso, essendo necessario al riguardo un interesse qualificato, cio� protetto occasionalmente o indirettamente dalla norma giuridica, diretta, in v�a principale, alla realizzazione dell'interesse pubblico (cfr. al riguardo Sez. IV, 9 luglio 1958, n. 576, Il Consiglio di Stato 1958, I, 795; S'ez. V, 24 luglio 1959, n. 565, Foro amm., 1959, I, 861). Per la configurazione di un interesse tutelabile a mezzo di ricorso giurisdizionale non bastano l'esistenza di una norma che imponga all'Amministrazione l'adozione di un determinato comportamento e la circostanza che dal rispetto di tale norma il cittadino possa' conseguire un vantaggio; deve sussistere altresi una coincidenza diretta o indiretta tra l'interesse privato e l'interesse pubblico protetto dalla norma medesima. La citata decisione dell'Adunanza plenaria ha in particolare posto in evidenza che �la pronuncia del giudice amministrativo � diretta in primo luogo alla tutela dell'interesse pubblico e in via di coincidenza a quella delrinteresse privato �; tale coincidenza dell'interesse pubblico con l'interesse privato costituisce il presupposto della proponibilit� del ricorso non solo sul piano astratto della coincidenza fra l'interesse del privato e l'interesse pers,eguito dalla norma, ma anche sulla base di una concreta connessione dei due interessi. Ove si realizzi il soddisfacimento dell'interesse privato e non anche di quello pubblico, viene a spezzarsi l'anello di congiunzione fra le due situazioni e conseguentemente cessa il potere del privato di porre in moto lo strumento dell'annullamento giurisdizionale. In tema poi di atti deliberativi soggetti .ad approvazione, la Sez. V nella decisione 28 febbraio 1964, n. 279 (Il Consiglio di Stato, 1964, I, 300) ha precisato che gli effetti di tali atti nella sfera giuridica del privato non possono spiegarsi se non quando gli atti medesimi abbiano riportato l'ap 7 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 556 sempre con ii ccmsenso per l'incarico medesimo da parte del Ministro per la Pubblica Istru~ione, previo parere del Consiglio� Superiore; tale ipotesi va oltre la possibilit� di deroga per motivate ragioni di importanza didattica e scientifica, di cui al terzo comma del citato art. 7 legge 62/1967, e si riferisce a casi di confe1�imento di incarichi al di fuori del concorso di domande. � consentita, la ratifica o convalida di un atto viziato -e� quindi anche di una situazione di fatto -ove non sussistano soggetti interessati al suo annullamento o comunque al riconoscimento della ille�gittimit� di detta situazione (3). provazione, acquisendo in tal modo l'esecutivit�; pertanto i termini per impugnar�e siffatte deliberazioni normalmente decorrono dalla data della approvazione, a meno che alle deliberazioni medesime non sia espressa , mente conferita immediata esecuzione. Sulla specifica materia del conferimento degli incarichi si era gi� pronunciata la Sez. VI con la decisione n. 503 del 21 ottobre 1969 (Il Consiglio di Stato, 1969, I, 1800 e Foro amm., 1969, I, 1072), secondo la quale i professori di ruolo di una facolt� universitaria sono esclusi dal concorso per� il conferimento di incarichi di insegnamento nell'ambito della facolt� in base al disposto dell'art. 9 r.d.1. 20 giugno 1935, n. 1071; esclusione confermata anche in base alla nuova disciplina recata dall'art. 7, legge 24 febb:miio 1967' IJ:l. 6�2, ~essrumente richiamata ne[J.a sressa decisione annotata. La possibilit� di proporre l'impugnativa prima dell'atto conclusivo del procedimento in tema di ricorsi -�vverso i provvedimenti di conferimento degli incarichi universitari (in analogia ai casi di impugnativa di deliberazioni soggette a controllo, per i quali cfr. Sez. V, 28 febbraio 1964, n. 279, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 30, e Sez. V, 8 novembre 1963, n. 908, ivi, 1963, I, 1662) � stata espressamente confermata da una recente decisione della Sez. VI, n. 375 del 13 giugno 1972 (Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1198), secondo la quale la circostanza che un ricorso avverso un provvedimento di conferimento di incarichi universitari sia stato proposto prima dell'emanazione del decreto del Rettore, che costituisce l'atto conclusivo del procedimento, ma quando erano comunque gi� intervenute le determinazioni costituenti il nucleo formativo del procedimento stesso (quali la delibera della Facolt� e del Senato e il nulla-osta ministeriale) e quando da .tempo uno degli aspiranti era gi� stato autorizzato all'insegnamento, non rende inammissibile il ricorso contro gli atti del procedimento, non potendosi ammettere che, data l�i. lunghezza del procedimento di conferimento degli incarichi universitari, che spesso si conclude al termine dell'anno accademico, venga praticamente preclusa al controinteressato la possibilit� di una efficace tutela dei propri interessi. Conformi infine all'ultima massima della sentenza in esame sono le decisioni della Sez. IV, 21 ottobre 1955, n. 704 (Il Consiglio di Stato, 1955, I, 1043) e della Sez. V, 10 dicembre 1965, n. 1109 (Foro amm., 1965, I, 1661) circa la possibilit� della ratifica o .convalida di un atto amministrativo solo in caso di inesistenza di soggetti interessati all'anrl.ullamento dell'atto stesso. RAFFAELE TAMIOZZO PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 557 CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 27 febbraio 1973, n. 63 -Pres. Tozzi -Est. Roselli -Tac�chi (avv. Stendardi Caligari e Montesano) c. Associazione Italiana della Croce Rossa (avv. 8tato Onufrio). Impiego pubblico -Concorso -Ammissione -Competenza dell'Amministrazione, non della Commissione. Impiego pubblico -Concorso -Concorso interno -Condizioni per l'ammissione -Giudizio insindacabile dell'Amministrazione nella equiparazione di mansioni svolte -Limite della macroscopica illogicit�.. Ove no'1i sussistano particolari disposizioni diverse, saio all'organo della Amministrazione attiva che ha bandito ii coincorso compete la deliberazione in ordine alla ammissio'1ie ad un concorso, restando essa preclusa alla commissione giudicatrice, cui compete essenzialmente la valutazione del merito dei candidati ammessi (1). Qualora ii bando di un concoTso interno presso� un ente p!Ubblico subordini l'ammissione al concoTso medesimo ad un giudizio di equi (1-2) Ammissione ad un concorso per pubblico impiego: competenza. Con La rptl1esenite deciskme la Sez. VI del!. C-OIDISigliio di Stato ha confermato in subiecta materia una giurisprudenza pressoch� costante. Ricordiamo, in particolare, la dee. n. 958, Sez. VI, del 23 novembre 1960 (Il Consiglio di Stato, 1960, I, 2142), nella quale, ferma la competenza esclusiva dell'Amministrazione per del:iberare l'ammissione, si aff.erma altresi la necessit� di una specifica disposizione nel caso in cui si intenda attribuire tale competenza alla commissione per le particolari caratteristiche del posto messo a concorso o per i particolari requisiti prescritti (cfr. anche Sez. V, 4 giugno 1962, n. 489, Il Consiglio di Stato, 1962, I, 1177; Sez. V, 14 maggio' 1965, n. 513, ivi, 1965, I, 930). Sempre delLa VI 1Sez�o.ne � la IPI�� recente dJeci.!Sione 18 apiri1e 1969, n. 188 (Sett. Giur., 1969, I, 164), nella quale si conferma la competenza dell'Amministrazione u deliberare sull'ammissione, a meno che tale competenza non venga attribuita alla commissione giudicatrice a norma di legge o di regolamento; con la conseguenza della pi�ena legittimit� della nomina, da parte dell'Amministrazione, di una commissione con il compito di esprimere il proprio parere sui requisiti di ammissibilit� del candidati. In linea con i suesposti principi � anche la pi� recente giurisprudenza della Sezione V, di cui ricordiamo le decisioni 24 novembre 1970, n. 978 (Sett. Giur., 1970, I, 727; Il Consiglio di Stato, 1970, I, 2008; Foro amm., 1970, I, 2, 1256) e 24 novembre 1970, n. 972 (Sett. Giur., 1970, I, 726). In senso contrario � invece la pronuncia della Sez. V, 22 giugno 1971, n. 579 (Sett. Giur., 1971, I, 435; Il Consiglio di Stato, 1971, I, 1096; Foro amm., 1971, I, 2, 675), secondo cui in mancanza� di una diversa normativa espressa, l'ammissibilit� dei candidati ad un concorso � una attivit� preliminare che compete alla commissione giudicatrice ove si tratti di emettere 558 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parabilit� delle mansioni effettivamente svolte co'n quelle relative al posto da conferire, sia la determinazione dei criteri di raffronto che la .vaiutazione della natura deUe mansioni svolte in concreto dal ditpendente rientrano -in mancanza di espliciti criteri normativi -nella sfera di discrezionalit� dell'Amministrazione, insindacabile in sede di legittimit�, salvo il vizio di macroscopica illogicit� (2). giudizi che comportino comunque una� valutazione sul possesso di determinati requisiti richiesti, tra cui l'anzianit� di servizio non inferiore ad una certa durata. Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, nella decisione n. 488 del 27 ottobre 1972 (in causa Miniscalco c. Amministrazione provinciale di Messina, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1877) ha chiarito che nel caso in cui la commissione giudicatrice di un pubblico concorso sia investita solo di un potere di deliberare in ordine ai titoli di ammissione dei concorrenti � pur sempre-.illegittimo il provvedimento di esclusione dal concorso di un candidato, qualora tale provvedimento sia stato adottato dalla stessa commissione anzich� dall'Amministrazione che ha bandito il concorso. Con riferimento alla seconda massima della decisione in esame, si segnala una recente decisione della Sezione VI del Consiglio di Stato (n. 16 del 30 gennaio 1973, Il Consiglio di Stato, 1973, I, 63), che conferma la insindacabilit� del potere discrezionale dell'Amministrazione in sede di ricorso contro un concorso interno per titoli: essa infatti stabilisce che in tale materia non � consentito al giudice amministrativo di sostituirsi ai competenti organi dell'Amministrazione in ordine alla valutazione della maggiore o minore capacit� degli impiegati o del pi� o meno alto grado di meirito dimostraito nel 1seirvizio (<etfr. anche Sez. VI, 20 febbraio 1973, n. 53, ivi, 1973, I, 283). RAFFAELE TAMIOZZO i l ' I I I I I SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 febbraio 1973, n. 551 -Pres. Flore -Est. Saya -P. M. Di Majo (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Sicon.olfi) c. Bene:f�lcio Parrocchiale S. Cassiano in Gugliano (avv. Vitali). Imposta di registro -Valutazione automatica dei fondi rustici -Prezzo pattuito superiore -� determinante per la liquidazione dell'imposta. (r.d. 30 dicembre 1923,-n. 3269, art. 43; 1. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. l; I. 27 maggio 1959, n. 355, art. 3; I. 22 novembre 1962, n. 1706, art. 1). L'imposta di registro sul trasferimento dei fondi rustici va com. misurata al prezzo dichiarato ove questo sia superiol/'e al valore risultante dalla valutazione automatica (1). (1) Viene riaf:fermato anche dalle Sez. Un. un orientamento ormai consoHdato (Cass., 28 gennaio 1972, n. 204, in questa Rassegna, 1972, I, 311 e precedenti ivi richiamati). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1 marzo 1973, n. 554 -Pre�s. Caporaso -Est. Lipari -P. M. Del Grosso (conf.) -Cassa di Risparmio di Perugia (avv. Ferrero) c. Mimstero de1le Finanze (avv. Stato Siconolfi). Imposta di registro -Interpretazione dell'atto -Criteri -Particolarit�. (r.d. 30 dicembre 1933, n. 3269, art. 8). Imposta di registro -Mandato -Mandato irrevocabile a riscuotere un credito -Efficacia traslativa -Presupposti -Mancanza -Tassabilit� come atto di cessione di credito -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 45 e tar:iftla A, artt. 15, 91 e 92). NeH'interpretazione dell'atto da assoggettare a registrazione deve farsi riferimento alla potenzialitd oggettiva degli effetti giuridici di cui l'atto � capace in base alle sue clausole, quali risultano dal documento, -da valutare per il loro reale contenuto, anche indipendente 560 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente dal titolo e dalla forma apparente, ma senza possibilit� di ricavare da fattori estrinseci, la volont� dei dichiaranti. Tuttavia la ricerca del reale �Contenuto dell'atto al di l� della denominazione data dalle parti al negozio e della forma apparente dell'atto � consentita solo quando esista cont'l'asto fra. il titolo e il suo vero contenuto. Inoltre � perfettamente lecito che le parti stipulino un determinato negozio per raggiungere lo stesso scopo pratico che avre�bbero potuto conseguire con altro negozio fiscalmente pi� oneroso, si che non � consentito aWAmministrazione tassare il negozio. indiretto alla stregua delle mediate finatit� economiche perseguite (1). Il mandato che, per l'espressa eccezione posta dagU art. 45 della leg�ge di registro e 15 della tariffa A, si considera ai fini fiscali traslativo, � soltanto quello contraddistinto dai due caratteri della irrevocabilit� e della dispensa dall'obbligo di rendiconto. Non � pertanto tra~ lativo; e non pu� essere assoggettato all'imposta su.lla cessione di credito, ii mandato irrevocabile ma con obbligo di rend�CO'litO conferito da un imprenditore edile ad una banca per esigere i crediti costituenti il corrispettivo di un contr.atto di appalto (2). I (Omissis). -Il Supremo Collegio � chiamato a stabilire se sia informata ad esatti criteri giuridici ed immune da vizi di motivazione l'impugnata sentenza deHa Corte d'appello di Perugia secondq cui la (1-2) Ancora sul mandato sostitutivo della cessione di credito. Non sembra che la sentenza, pur con la sua amplissima motivazione, abbia messa a fuoco ed approfondito i veri problemi del mandato irrevocabile utilizzato come mezzo di garanzia e di estinzione di operazioni bancarie di finanziamento. Commentando l'altra sentenza della S. C. 28 gennaio 1972, n. 203 (in questa Rassegna, 1972, I, 304, con nota di C. BAFILE), che ha dato alla questione soluzione del tutto diversa, si segnal� l'importanza che assumeva l'impiego del mandato come alternativa alla cessione di �CI"eid!ito OOlliLegaita ad opetriazdonii di :llinanbiamento e, in !Pair:ticotlaire, si sottol!iine� come il mMtteruime!lllto deilil'obbJ.digo di rendioonto potelSlse avere un valore equivoco o soltanto formale, come acutamente aveva ritenuto la S. C. in quella sede. Oggi si � seguita una strada diversa basando la decisione su un ampio costrutto che non tocca, per�, il nucleo essenziale del problema. La lunga premessa sulla interpretazione dell'atto da sottoporre a registrazione (art. 8, primo comma) ripete concetti noti e pacifici. Tuttavia le ultime precisazioni che si fanno in questa materia non appaiono tutte esatte. Trattasi di affermazioni tutte enuncleate da sentenze che hanno deciso la stessa questione di merito: se, cio�, l'operazione di assegnazione di immobili sociali a soci appena entrati nella societ� che .a titolo di confertimento abbiano versato il prezzo di vendita degli immobili assegnati, debba tassarsi come atto di trasferimento della propriet� ovvero, come risulta dalla forma esteriore, distintamente come atto di conferimento in societ� di danaro e come atto di assegnazione di beni sociali a soci a se PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 561 pro.cura irrevocabile gratuita e con obbligo di. rendiconto rilasciata all'istituto di credito ricorrente, con atto 1 � a:prile 1963 da un suo cliente imprenditore edile, per la riscossione dei corrispettivi. di �ontratti di appalto, non deve scontare, ai fini dell'imposta di registro, la tassa fissa di cui all'art. 91 �della tariffa all. A del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ma va assoggettata a tassa proporzionale, con l'aliquota dell'l,50%, quale cessione di crediti, ai sensi dell'art. 4 lett. a) della medesima tariffa. La materia del �contendere risulta circoscritta in questi termini non avendo l'AmmilniJstraziOllle finanziaria proposto impugnazione incidentale verso la esclusione nella specie delJ.a eonfigurabilit�, pi� favorevole per il fisco, �di una delegazione di pagamento. Con i tre motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, (Perch� attengono alla disciplina della tassazione dell'atto in relazione alla motivazione in fatto ed alle ragioni giuridiche addotte dai giudici del merito, la Cassa di Risparmio di Perugia censura la sentenza per avere affermato che la procura in esame dovesse essere tassata come cessione �di crediti, spiegandone sostanzialmente gli effetti. In 1particolare con il primo mezzo, denunziando la violazione degli artt. 8 e 62 I. reg., si sostiene che l'indagine sulla intrinseca natura e sugli effetti dell'~tto va compiuta prendendo in esame l'atto medesimo gudto di scioglimento. La S. C. imbocc� la via della seconda soluzione ed � sempre rimasta su questa posizione (Cass., 17 aprile 1968, n. 1144; Riv. leg. fisc., 1968, 1930; 6 febbraio 1969, n. 338, ivi, 1969, 1481; 10 dicembre 1970, n. 2623 in questa Rassegna, 1971, I, 142; 10 febbraio 1971, n. 338 e 27 febbraio 1971, n. 493, ivi, 599). Nelle annotaziorii in questa Rassegna a talune di queste sentenze si � posto in luce come la soluzione proposta non sia affatto in linea con l'orientamento prevalente e come, ben pi� correttamente, in altri casi, si sia diversamente ragionato. Solo per mantener ferma la soluzione di merito del caso specifico la S. C. in queste sentenze si � spinta a delle affermazioni che non sono dai pi� condivise e non possono essere generalizzate; condizionata dalla soluzione gi� data al caso di specie, la S. C. ha affermato, in �Contraddizione con se stessa, che la T�OE!["Ca de[ reale contenuto dell'atto.al di l� o al di sotto della denominazione del negozio offerta dalle parti e dalla forma apparente si giustific.a solo quando esista contrasto tra il titolo del negozio e il suo vero contenuto, e che nessuna norma impone alle parti di scegliere la via fiscalmente pi� onerosa e addirittura che il negozio indiretto (e quello collegato) � un istituto sconosciuto all'imposta di registro per la quale la tassazione va sempre riferita all'atto quale � nella sua apparenza letterale. La sentenza in nota ripr�eirude queste affermazioni 1e l�e assume come dati pacifici. Ma ci� non � per nulla esatto come si � messo in luce nelle varie note di questa Rassegna alle sentenze citate cui adde .Cass., 6 ottob11e 1972, n. 2853, ivi, 1972, I, 1203. In ipaTtThooilare il pll'oblema del negorzio indiretto, collegato e simulato �e dei poteri della Finanza per il relativo accertamento non pu� risolversi cos� semplicemente con un non liquet. 562 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quale risulta dal documento che lo racchiude, e senza tener conto delle finalit� indirette che esso mira a realizzate e che, ove coincidano scriptum e gestum ed il negozio sia :te:stualmente inquadrabile in un dato articolo della tariffa, non � consentito far ricorso ad un diverso incasellamento in altre voci della tariffa medesima. N� la tassazione proporzionale potrebbe giustificarsi, cos� come aveva fatto il tribunale, ipotizzando l'enunciazione di una convenzione verbale di cessione di crediti, in palese difetto degli estremi di applicabilit� dell'art. 62 1. reg. 'Nel secondo mezzo si lamenta l'omesso esame di un punto decisivo, in relazione agli artt. 8 il. reg. e 27219 e.e., deducendo che l'indagine sugli effetti giruridici della procura non poteva prescindere dalla volont� espressa dalle parti, quale risultava dall'atto medesimo, mentre la Corte aveva ritenuto di ravvisarvi un implicito aspetto interno, il negozio sottostante la procura e causa del conferimento di questa, qualificando tale negozio cessione di crediti, ahzich� semplice mandato. Cosi ragionando i giudici di secondo grado, in sostanza, avrebbero desunto l'esistenza della cessione sulla base di elementi presuntivi del tutto evanescenti ed estranei al contenuto dell'atto. Invece il rogito notarile riguardando solo il conferimento della procura e non contenendo alcun elemento circa il rapporto sostanziale sottostante, andava inteso qt,Iale assunzione pura e semplice dell'obbligo di compiere l'attivit� giuridica della riscossione dei crediti. Questi rilieVli. tuttavia non hanno una importanza decisiva sul problema specifico, come non ne ha la problematica generale sull'art. 8, giacch� esiste una norma particolare, l'art. 45, che dell'art. 8 costituisce una applicazione. Nemmeno ha rilevanza sul tema controverso la discussione sul capoverso dell'art. 8 perch� il mandato traslativo di cui si discute non � un atto atipico da assimilare ad altro tipico analogo, ma un atto che, secondo l'art. 45, tPiroduoe 1gild effetti di un atto tipico diveirso, deil. quale deve seguire il relativo regolamento tributardo. N� pu� valere il ricorso al secondo comma dell'art. 8 per giustificare la inestensibilit� della previsione dell'art. 45; questa norma sar� pi� o meno suscettibile di interpretazione estensiva in ragione 'della sua dimostrabile eccezionalit�, ma senza alcun riferimen.to al capoverso dell'art. 8 che riguarda tutt'altra materia. Venendo poi al problema specifico, la sentenza irr nota parte da due premesse che non sembrano potersi condividere; la prima concerne una esatta corrispondenza di oggetto e di previsione tra l'art. 45 della legge e l'art. 15 della tariffa A (e si � visto nella nota alla sent. 28 gennaio 1972, n. 203, che si tratta invece di previsioni diverse sia quanto ai presupposti sia quanto al regime tributario). La seconda riguarda l'affermazione che mai nei rapportti di diritto civile il mandato pu� comportare il trasferimento di diritti, si che la previsione dell'art. 45 creerebbe una fictio iuris ai soli effetti tributari. Dalla seconda di queste premesse conseguirebbe che l'art. 45 non fa, come la dottrina ha sempre ritenuto, una applicazione specifica, sia pure pi� incisiva, del principio dell'art. 8, ma si pone con esso in contrasto, giacch� per l'art. 8 il mandato, secondo la sua intrinseca �'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'. �'.�'.�'. �'. �'. �'.�".�'.�'. �'. �'. �'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'. �>~-:�'. �'.-'. �'.� .�.' �.'.�.' '.'.� .� .�:�.�:�:�:�:�:�Z�:�-.�.� . .,. �:�:-::<:".�:�'.�'.".�;�:--�ᥥ .�.-������':/':'� ~�.��:��� ,-.;.-,-.�.-.�, .-.-.-.-���-,�.-.�.-.-.K��� .-,-, .-.-���-����� " ������� ���-�� � � � � � � ,. � � � " ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 563 Con il terzo mezzo, infine, deducendo altra insufficienza e contraddittoriet� delJa motivazione, e il.a violazione degli arlt. 1723 c.'c., e 45 1. reg., si sostiene che le ragioni soggettive che avevano eventualmente indotto al conferimento della procura alla banca non potevano essere assunte nello schema negoziale e condurre a qualificare l'atto come cessione di crediti ai fini tributari, nemmeno attraverso la valorizzazione degli elementi della irrevocabilit� e dell'obbligo del rendiconto, dato che, ai sensi dell'art. 45 1. reg., gli effetti tra8lativi del mandato sono previsti solo quando alla irrevocabilit� si accompagni la dispensa dail rendimento del conto. N� poteva spiegare a1cuna incidenza sulla qualificazione dell'atto l'astratta possibilit� dell'estinzione di debiti del cliente verso la banca, la cui esistenza �era indimostrata, e comunque non risultante dell'atto. Le riassunte censure, nel loro nucleo centrale, sono fondate. Deve anzitutto sgombrarsi il campo dalla eventuale limitazione del sindacato di questa Suprema Corte rappresentata dalla incensurabilit� degli apprezzamenti del giudice di merito diretti all'identificazione del contenuto intrinseco e degli effetti del negozio noh rispondenti al titolo ed alla forma apparenti quando siano sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logki e giurid~ci (Caiss., 9 giugno 1972, n. 1808; Cass., 10 dicem-00-e 1970, n. 2:629; Cass., 6 marzo 1970, n. 555; Cass., 22 dicembre 1969, n. 3�804; Cass., 19 maggio rn,5,9, n. 172,7; Cass., 9 ottobre 1968, n. 3170; Cass., 4 di�cembre 1967, n. 2,861). E ci� non solo perch� natura non � e non pu� essere traslativo; ne discenderebbe ulteriormente che l'art. 45 come norma derogativa ai princ�pi generali � di stretta interpretazione e si presenta con i caratteri della fattispecie esclusiva, enuc1eata, �cio�, daJ11a norma ipi� 1gernieiraLe 1degld. a:rtt. 91 e 92 dena taa-ifia che sarebbe comprensiva, senza questa espressa deroga, di tutti i tipi di mandato. Senza scendere ad una disamina approfondita dei caratteri del mandato sul piano del diritto civile, che porterebbe troppo lontano e che sembra superflua perch� l'art. 45 � comunque sufficiente, quale che sia il suo carattere derogativo� o applicativo di un principio pi� generale, a risolvere il problema, dobbiamo rilevare che sembra azzardata l'affermazione che mai il mandato ha effetto traslativo nei rapporti di diritto civile; il mandato irrevocabile e con dispensa dall'obbligo di rendiconto e ancor pi� il mandato nell'interesse del mandatario, non sembra che produca il solo effetto di obbligare una parte a compiere atti giuridici per conto dell'altra, senza che mai il mandatario acquisti diritti; n� sembra esatto che l'esonero dal rendiconto attribuisca al mandatario soltanto un maggior spazio operativo senza escludere il suo dovere di ricondurre gli effetti nella sfera giuridica del dominus. Il mandato, al contrario, non � impiegato soltanto per compiere gratuitamente atti giuridici, secondo il suo schema classico, ma anche per regolare rapporti di contenuto patrimoniale non solo tra mandante e terzi ma anche tra mandante e mandatario; il trasferimento di diritti (specie di credito) � un �effetto normalissimo del mandato nel quale il mandatario � dispensato dall'obbligo di rimettere al mandatario tutto ci� 564 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nel ricorso vengono mosse censure al procedimento adottato per ;ricostruire l'intrinseca natura e gli effetti della procura irrevocabile e gratuita con obbligo di rendiconto in esame, ma anche, e pi� radicalmente, perch� la controversia non riguarda la ricognizione degli elementi negoziali da qualificare, ma la qualificazione medesima di cui si contesta la rispondenza alle norme di legge. L'art. 8, comma primo, 1. reg. detta un canone di interpretazione degli atti giuridici da sottopoore: a tail.e imposta che si colloca accanto, ed in una certa misura si sovrappone, alle norme generali contenute negli artt. da 1362 a 1371 e.e. M�illtre mbaise all'art. 1362, comma primo, 'C.'C. J'iinterprete � chiamato a svol!gere u.n.'dnidagine sul .pilano soggettivo !PeT cogliere la � comune intenzione delle parti�" senza limitarsi al senso letterale delle parole, la qualificazione giuridica conseguente a questo procedimento esegetico non � parsa appagante al legislatore tributario per agganciarvi il .tributo che deve colpire l'atto; ed � stata perci� formulata una diversa regola ermeneutica di carattere esclusivamente oggettivo. Ai fini tributari dell'applicazione dell'imposta di registro l'atto va considerato per gli effetti giuridici che � potenzialmente idoneo a produrre, anche se questi effetti non sono stati voluti dalle parti, uurch� siano riconducibili allo schema negoziale, alla fattispecie normativa astratta cui '.I.e parti si 1S()IIIJO undtformate; pur;ch� si tratti, cio�, di effetti che da quello schema discendono secondo la disctplina del diritto positivo. In altre parole la volont� delle parti rileva in quanto comporti la che ha ricevuto per causa del mandato, �, cio�, . abilitato a far propri 1 beni e le utilit� oggetto del mandato. Ed � per questo che l'art. 45 della legge di registro non pone affatto una deroga tanto dnconsueta e anomala, ma si inquadra nella pratica normale dando al mandato una definizione perfettamente aderente a quella civilistica. Poich� il mandato non si mostra soltanto con il suo volto pi� semplice definito nell'art. 1703 e.e., ma si rivela anche come un mezzo di largo impiego nella vita degli affari, e degli affari bancari in particolare, sarebbe stato troppo ingenuo esaurire le ipotesi di tassazione del mandato con gli artt. 91 e 92 della tariffa (che prevedendo la tassa fissa, o la tassa proporzionale sul compenso pattuito, considerano il mandato, in relazione all'art. 4 della legge, un atto che pu� servire di titolo o documento legale), lasciando che gli effetti dell'atto si determinassero solo in ragione della nominativit�. Se cosi avesse fatto dl legislatore tributario, avrebbe dato del mandato una nozione assai diversa e pi� ristretta di quella di diritto civile; �al contrario con l'art. 45 si � provveduto a riportare alla uniformit�, pur senza ottenere una perfetta coincidenza, le due sfere del diritto civile e del diritto tributario. Pertanto, se pur pu� convenirsi che l'art. 45 non � una norma superflua che definisce un criterio di tassazione che poteva anche essere ricavato ida.U'art. 8, deve tutta:via riconoscersi che gli att'tziooli 8 e 45 non sono li.n antitesi ma in complementariet�, che cio� l'art. 45 attua con una pili profonda incidenza, lo stesso principio dell'art. 8; non PARTE I, SEZ. V, GIT,JRISPRUDENZA TRIBUTARIA 565 scelta di un dato strumento giuridico fra quelli astrattamente idonei a realizzare l'intento negoziale; ma una volta individuato lo schema, tipico o atipico, prescelto non si ha pi� riguardo a tale intento, ma alla potenzialit� massima degli effetti giuridici che da tale schema oggettivamente 'Possono farsi discendere. La regola interpretativa posta dall'art. 8, comma primo, 1. reg. se da / un lato, con il criterio della potenzialit� oggettiva degli effetti, consente di pervenire a risultati pi� ampi di quelli raggiungibili alla stregua di una ricostruzione del negozio (o dell'atto) incentrata sulla intenzione deHe pariti (o dell'un.tea parte) ex art. 1362, comma priimo, c ..c., dall'altro, facendo leva esclusivamente sul contenuto dell'atto presentato per la 11."egdstI"Mione, �ai fin.i de1'la individuazione degli �effetti medesimi, rtiJsruta pi� restrittiva di quehla desumibile dal comma secondo de11'art. 1362 e.e. in base al quale l'intento soggettivo pu� essere determinante con riguardo al �comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto�, restando, infatti, escluso il ricorso ad elementi extratestuali. Questa .impostazione, secondo cui l'art. 8, comma :prilno, l. reg. non si riferisce ad effetti economici degli atti, contrapposti ad effetti giuridici, ma detta un particolare 'Principio 1per l'interpretazione di tali atti ai fini della loro sottoposizione all'imposta di registro, nel senso che occorre considerare la potenzialit� di effetti (giuridici) di' cui o.gni singolo atto � oggettivamente capace, avendo riguardo soltanto alle sue clausole, quali risultano dal documento presentato per la registra- dunque norma derogativa ma applicativa di un princ1p10 pi� generale e non norma che crea una fictio iuris tributaria, ma che ricalca i caratteri normali del negozio civilistico. Se non sono esatte le premesse da cui la decisione in commento � partita, non pu� giungersi troppo facilmente alla conclusione che l'art. 45. in via di marcata eccezione, pu� operare solo per il mandato con il duplice attributo della irrevocabilit� e della dispensa dal rendiconto sen:i:a alcuna possibilit� di estensione al mandato irrevocabile ma con obbligo di rendiconto. E nemmeno pu� dirsi che posti ai due capi estremi il mandato irrevocabile e con dispensa dal rendiconto (art. 45) e il mandato generico (art. 91 e 92 tariffa), lo spazio intermedio, al di fuori di una specifica pre visione normativa, deve essere coperto estendendo l'art. 91 piuttosto che l'art: 45. Anche l'art. 91 � una norma poco suscettibile di �estensione ri spetto ad un atto, quale il mandato irrevocabile, che sicuramente non � destinato a servire esclusivamente come documento legale. Non � dunque con questa semplice contrapposizione che il problema pu� essere risolto. E' fuori discussione che la previsione degli art. 91 e 92 della tariffa � riferita nello spirito della legge all'autentico mandato avente per oggetto il compimento di atti giuridicd, cio�, appunto, al titolo o documento legale per abilitare un soggetto ad agire verso i terzi per conto di altro; la tipica figura del mandato gratuito che non crea rapporti di interessi tra man dan~ e mandatairdo � logicameme soggetta alil.'imposrba fissa (art. 911), e se � pattuita una retribuzione l'imposta proporzionale colpisce solo questa 566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO z1one, senza possibiilirt� di aJ.fargare l'indagine ab extra, Sii adegua al consolidato insegnamento del S.C. La giurfaprudenza, a parte talwne oscHlazioni verbali, � ferma nel riconoscere che si debbano considerare i soli effetti giuridici dell'atto (Cass., 26 lugUo 1971, n. 25.03; Cass., 6 maggio 1970, n. 1530; Cass., 4 dicembre 1967, n. 2'86,1; Cass., 115 dicembre 1966, n. 2943 e 2946; Cass., 8 luglio 1966, n. 1793) e non quelli economici, la cui consistenza �, caso mai, da tenere ;pr�esente in. quanto, ripercuotendosi sullo schema negoziale, rappresenti un elemento adiuvante nella ricerca degli effetti potenziali da ricollegare alla qualificazione affidata a parametri �giuridici (Cass.; 9 giugno 19i72, n. 1805; Cass., 28 gennaio 1'972, n. 203; Cass., 8 ' �~ ottobre 1970, n. 1850; Cass., 24 settembre 1970, n. l6i9,8; Caiss., 20 giugno 1968, n. 2036; Cass., 9 mar:w 1968, n. 780). Le situazioni negoziali oggetto dell'imposizione tributaria vanno valutate, ai fini della tassazione, secondo i principi dell'ordinamento gh1rldico, e non in relazione alla sostanza economica degli atti; natura intrinseca ed effetti sono soltanto quelli che derivano dalla quaUfica giuridica ed H risultato economico da tener presente � quello ,che si produce attraverso l'atto giuridico concretamente posto in essere. Deve farsi riferimento alla natura ed al contenuto intrinseco dell'atto sottoposto alla registrazione e tale natura e contenuto si possono desumere esclusivamente dalle sue clausole e da quanto dsulta in esso �dichiarato, a prescindere dalla corrispondenza fra dichiarazione e reale volont� dei dichiaranti e dallo scopo praitko da essi perseguito (Cass., S.U., 13 luglio rn72, n. 2'349). (art. 92). Ma si esce nettamente fuori da questa prev1s10ne quando il mandato non costituisce pi� soltanto un titolo o documento legale verso i terzi, ma produce anche �effetti economici tra mandante e mandatario: si passa cosi alla previsione un po' contorta (se ne � visto il perch� nella precedente nota) del~'art. 15 della tariffa A; il mandato, anche se nell'interesse del mandante, quando � irrevocabile e con dispensa dall'obbligo di reilldltcomfo, � sog;gietto aid aMqruote pmporzioIIJlllli sipecif:k:he stabilite dn :re1azione a quattro dive:rse ipotesi. Si passa infine alla diversa previsione dell'art. 45 della legge che considera il mandato uno strumento che realizza l'effetto traslativo di un contratto� diverso. E' vero che la legge tributaria lascia scoperta l'ipotesi intermedia del mandato irrevocabile ma con obbligo di rendiconto; ma nel riportare questa ipotesi ad una delle previsioni specifiche bisogna partire dalla premessa che nessuna delle tre norme ora riassunte pu� essere considerata come normale o come eccezionale e che per nessuna delle~ tre esiste una disposiz1one irell.iativa: aUa eslbemisibilllit� maggiore o minoce. Debbono ail!lo1ra soccorrere tutti i no!l.'malii �cainond dehla 1n.rteq>retazione . che si seguono :iin tutte le controve!l.'ISie sull'impooita di 1."egdsW<> e che COillsdlsitolllO sempre ne!lila qualificazione giuridica dell'atto. E' a questo punto che deve cominciare l'indagine, proprio dove la motivazione della sentenza si arresta. � Diciamo ancora che non persuade nemmeno la considerazione incidentalmente fatta nella sentenza che si commenta che dei due connotati PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 567 L'atto si valuta con riguardo alla sua reale .portata ed alla effettivit� delle conseguenze giuridiche che ess�> � idoneo a produrre fra. le parti (Cass., 2,6 lug1Uo 1971, n. 2503); dando rilievo unicamente al suo contenuto letterale, da interpretare alla stregua delle espressioni usate e non in base ad elementi ad esso estranei, ancorch� idonei ad identifkarne il contenuto effettivo e reale (Caiss., 2:9 maggiio 1971, n. 1612). Le dichiarazioni delle parti contenute nell'atto da registrare vanno intese con riguardo al significato letterale e logico del testo, senza che 'sia consentito ricavare da fattori estranei la volont� dei dichiaranti, e restando esqlusa l'applicabilit� di criteri ermeneutici riferibili alla ricerca della effettiva intenzione delle parti che non sia e>;pressa nel significato obiettivo della dichiarazione (Cass., 3 aprile 1970, n. 881); non � consentita l'integrazione dei risultati della interpretazione te~ stuale mediante il richiamo ad elementi esterni, dato che l'imposta di registro colpisce l'atto per quello che esso dichiara, a prescindere dalla corrispondenza o meno delle dichiarazioni alla reale volont� dei dichiaranti (Cass., 17 dicembre 1969, n. 3993); la potenzialit� ed efficacia strumentale del negozio cui deve av�ersi riguardo (Cass., 1968, n. 780; Cass., 17 febbraio 1968, n. 558; Cass., 7 giugno 1966, n. 1484) va rilevata esclusivamente dal documento sottoposto a registrazione perch� � solo da tale documento che il fisco pu� ricavare la prova che il titolo o la forma apparente non corrisponde alla sostanza ed agli effetti di quanto stipulato (Cass., 27 aprile 1968, n. 1311; Cass., 4 dicembre 1967, n. 2861). del mandato definito nell'art. 45 la dispensa dal rendiconto � quella che pi� qualificherebbe l'atto come sostanzialmente traslativo. Bisogna invece rilevare che, come fu acutamente notato nella precedente sentenza n. 203 del 1972, ttl. so\Lo fatto della irrevocabdliit� basta a trasformare il mandato vero e proprio, in un atto nell'interesse del mandatario; non avrebbe alcun senso, nel caso specifico; l'irrevocabilit� se il mandato non avesse avuto anche lo scopo di inserirsi in una operazione bancaria con funzione soluforia o di garanzia; non sarebbe irrevocabi1e il mandato classico che &,i. esaurisce con la riscossione da parte del mandatario e la consegna della somma riscossa al mandante. Ci� non significa che la dispensa dal rendiconto non sia di evidente rilevanza, ma la sola irrevocabilit� gi� � sufficiente a portare il mandato fuori della previsione dell'art. 91 della tariffa. Ma � proprio sulla dispensa dal rendiconto che va condotto il pi� importante esame. Bisogna ch<iarire che cosa significa rendiconto e quale valore bisogna dare al documento nel quale non si esclude o si conferma l'obbligo del rendiconto. Bisogna innanzi tutto considerare che i mandati in genere e i mandati ad esigere di cui trattiamo sono per lo pd� un mosaico di formule di stile; assai spesso accanto all'obbligo di rendiconto figura anche la � promessa di rato �; due formule che si neutralizzano. Ma deve essere soprattutto chiara la definizione di rendiconto. L'obbligo di rendiconto del mandatario non pu� essere che quello definito nel RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 568 In particolare � stato messo in luce che la ricerca del reale contenuto dell'atto, da compiersi senza fermarsi alla denominazione data dalle parti ed ,alla forma apparente dell'atto stesso, presuppone che esista �contrasto fra il titolo del negozio ed il suo vero contenuto (Cass., 10 dicembre 1970, n. 2623; Cass., 30 giugno 1967, n. 1192; Cass., 26 febbraio 1965, n. 326). Ma nella determinazione del contenuto dell'atto, sia che venga in considerazione il canone posto dall'art. 8, comma primo, legge reg., sia che si debba prescinderne, va tenuto presente che � perfettamente lecito �che le parti stipulino un determinato negozio giuridico per raggiungere lo stesso scopo pratico che avrebbero potuto conseguire con altro negozio assoggettabile ad una aliquota maggiore (Cass., 26 febbraio 1965, n. 326 cit.), essendo consentito, senza co;mmettere alcuna evasione fiscale, evitare una determinata tassazione ponendo in essere una attivit� lecita (Cass., 3 luglio 1968, n, 2224). Le parti possono fare uso di uno schema negoziale per scopi diversi da quelli suoi propri (avvalendosi, di un negozio indiretto). In tal caso l'imposta si liquida in base al negozio posto effettivamente in essere, risultante dall'atto (Cass., 10 dicembre 1970, n. 2623), poich� il negozio indiretto sconta l'imposta non alla stregua delle mediate finalit� economiche perseguite, ma in base al l'art. 1713 e.e., consistente nel rimettere al mandante �tutto ci� che .ha ricevuto a causa del mandato � e quindi nel mandato ad esigere, tutto ci� che ha riscosso, detratte soltanto le spese o eventualmente il compenso che pu� essere prelevato direttamente dal mandatario ex art. 1721. Ma cosa del tutto diversa � il rendiconto su l'impiego che il mandatario avr� fatto dei crediti riscossi in base ad altro titolo; certamente il mandato irrevocabile conferito da un imprenditore ad una banca non avr� scopo di liberalit� e non potr� consentire alla banca di impossessarsi senza un titolo di somme non sue; anche la cessione di credito, che pur trasferisce incondizionatamente il diritto, presuppone un rendiconto sull'impiego che la banca avr� fatto dei proventi della cessione e se dopo l'estinzione di tutte le esposiziorii risulta un supero la banca non potr� sottrarsi dall'obbligo di tenere a disposizione del cliente queste somme. Ma questo rendiconto su una operazione bancaria di lunga durata non ha nulla in comune con il rendiconto del mandatario dell~art. 1713. Ed allora il problema � proprio questo: stabildre se la banca mandataria sia abilitata a trattenere le somme riscosse dal terzo a garanzia della .sua esposizione verso il mandante e a utilizzare le somme medesime per estinguere i suoi crediti verso il mandante comunque costituiti, sia pur con l'obbligo di rendere conto alla chiusura della operazione bancaria dell'impiego fatto delle somme riscosse; ovvero se la banca dovr� inderogabilmente rimettere al mandante tutte le somme riscosse, ovviamente �subito dopo la riscossione, anche quando essa banca � creditrice verso il mandant�e per esposizioni sofferenti. Una generica formula di obbligo di rendiconto pu� significare l'una o l'altra cosa. Ma nella normalit� dei casi si tratta della prima ipotesi perch� solo cos� il mandato ha una ragione d'essere, mentre, per una mera riscossione per conto con immediato obbligo di accreditamento dell'intero ,PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 569 suo contenuto ed agli effetti giuridici che esso � idoneo a produrre, quali risultano dall'atto (Cass., 25 marzo 1971, n. 846; Cass., 27 febbraio 1971, n. 493; Cass., 6 febbraio 1969, n. 388). La Corte perugina, pur avendo fatto richiamo alla giurisprudenza di questo S. C., non ne ha tratto coerenti corollari e si � mossa lungo direttrici applicative non cor;rette (non sfuggite al vLgHe patrocinio erariale, che si � sforzato di circoscriverle nell'ambito di una motivazione ad abundantiam, insuscettibile di intaccare la correttezza della decisione,� e nella discussione orale ha difeso la sentenza impugnata solo sotto il profilo della incensurabilit� della ricostruzione della fattLspecie 1concreta). I giudici di merito si sooo lasciati fuorviare dalfo decisioni di questo S. C. che, con riguardo al ben diverso problema della interpretazione della nota apposta all'art. 4 della tariffa all. A, per l'applicazione delle minori aliquote di cui alle lettere b) e) richiede, fra l'altro, che la cessione di credito non sia estesa anche ad altre operazioni (cfr., per tutte, Cass., 19 giugno 1972, n. 1912), ritenendo che la procura, ,potendo essere utilizzata nei rapporti f~~ banca ed il cliente imprenditore edile per finalit� diverse ed ulteriori rispetto a quelle immediatamente riconducibili agli effetti giuridici dell'atto, non potesse godere del trattamento �di favore� previsto dall'art. 91 della tariffa all. A. Ma la �deviazione dell'atto dalla sua apparente destinazione �, la possibilit� di �aprire un varco attraverso il quale il provento, non si giustifica minimamente, come � stato notato nella precedente sentenza pi� volte citata, l'irrevocabilit� del mandato. Discutendo dell'aliquota da applicare per le cessioni di credito, si � chiarito che la cessione non estensibile ad. altre operazioni, secondo la limitaz~one posta dalla nota aggiunta all'art. 4 della tariffa A, deve esser tale da� costringere la banca a consegnare al cedente i proventi della� cessione � anche quando essa sia gravemente esposta per altre operazioni ed anche se sia seriamente temibile l'impossibilit� di ottenere la copertura; solo a questa condizione, che nessuna banca si rassegna ad accettare, la cessione pu� beneficiare della aliquota minima. Un discorso non diverso va fatto per il mandato: bisogna cio� stabilire se, in relazione al1'obbligo di rendiconto, la banca abbia o no il potere di tratterene le somme riscosse. E' in questo quadro che va interpretata la formula di stile sull'obbligo di rendiconto. ' A questo punto importanza determinante assume il concetto del mandato nell'interesse del mandatario; sorprende che la sentenza che si annota, che pur sembra voler offrire una trattazione completa del problema, non abbia fatto nemmeno un accenno a questa faccia della questione. Di mandato neil'interesse sia del mandante che del mandatario si parla nell'art. 15 della tariffa A, ma senza un valore preciso di termini perch�, al tempo in cui la legge del registro fu emanata, non esisteva una norma CO!I'['iJSpondenrtle all'attwai1e 3['11;. 1723 opv. 1c.c. Ma oggii � di fondamentale importanza, per verificare se un mandato sia traslativo agli effetti dell'art. 45, stabilire se esso sia dichiarato o in concreto risulti nell'interesse RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO negozio... si. estende ad altre operazioni � rilevano rispetto al testo della richiamata � nota �, la quale impone che nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali � stipulato, e che l'efficacia della cessione non sia estesa ad altre operazioni, ma non costituiscono, in linea di. principio, indice univoco della effettiva portata dell'atto per la cui determinazione occorre riferirsi esclusivamente ai richiamati canoni interpretativi. In effetti il non pertinente richiamo giurisprudenziale � significativo perch� permette di cogliere J.'iniconsaipevole apriorismo da cui muove la Corte nel rilevare una � deviazione � cui porre rimedio, sostenendo, con elaborata motivazione, la soluzione della tassazione proporzionale per frustrare quella che appariva una elusione, un aggiramento dell'obbligo impositivo. Tutta tesa a evidenziare gli elementi che potev�ano indurre a considerare la procura irrevocabile strumento idoneo a porre in essere una cessione di crediti, senza corrispondere la dovuta imposta proporzionale, la impugnata sentenza non ha considerato, o non ha sufficientemente approfondito, il fondamentale tema della causa che era quello di verificare se la configurazione del tributo di registro,. i criteri di interipretazione dell'atto da registrare (art. 8, comma primo, legge reg.) e delle stesse norme impositive (Mtt. 8, com del mandante o anche del mandatario, cosa che pu� facilmente affermarsi per tutti i mandati del genere conferiti ad una banca non ad esclusivo scopo di riscossione. Risulter� allora che il mandato irrevocabile, nell'interesse anche del m!IJilJdatalrio, n()[l poit!r� sorttrarsli� �a:11a regola dei!Il.'�al"t. 45, quando puire contenesse la formula dell'obbligo di rendiconto, da intendere nel senso che debbasi dar ragione dell'impiego fatto delle somme riscosse in un rapporto bancario. . Con ci� ovviamente non si vuole affermare che per il sol fatto della qualit� delle parti (un imprenditore edile ed una banca) e della natura del credito da esigere (un corrispettivo di appalto di opere pubbliche) si possa presumere che qualunque mandato debba considerarsi traslativo, l'equivalente ad una cessione di credito. Questa situazione, per�, costituis'ce il supporto economico-sociale nel quale l'operazione si inserisce, sicch� interpretando il documento che contiene il mandato e le formule di stile di cui si compone deve potersi ricavare l'effetto che esso produce o pu� produrre anche indipendentemente da una formale dichiarazione di esonero dal rendiconto. La sentenza in nota si pone dunque in aperto contrasto con l'altra 28 gennaio 1972, n. 203, e lo sforzo di � coordinare � queste due decisioni ricercando nella precedente delle particolarit� di specie non raggiunge lo scopo; ambedue le pronunce, che hanno peraltro giudicato su sentenze della stessa Corte di merito, fanno riferimento all'identica situazione di fatto; un mandato irrevocabile, ma senza dispensa dal rendiconto, espresso con formule correnti presso a poco uguali; � perci� vano il tentativo di affermare che la sentenza oggi in esame enunci la regola e la precedente ~:: r. I i:: I ~~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 571 ma �secondo, e 45 legig�e xeg.) �conisenti!ssero o meno 1al 1contrd:b1.1iente di realizzare lecitqmente, mediante la suddetta procura, inpotizzata finaUt� di evitare l'imposizione proporzionale. L'apriorismo. della Corte del merito nel determinare gli effetti potenziali obiettivi del negozio, alla stregua del canone interpretativo dettato dall'art. 8, comma primo, legge reg., cui pur si afferma di voler prestare ossequio, risulta evidente dalla stessa impostazione della sentenza. Di fronte ad un atto che ha la sostanza e la forma di una procura ad incassare ed i cui effetti giuridici, nella massima dilatazione ;possibile, non possono esorbitare dalla prevista attivit� gestoria il giudice avrebbe dovuto anzitutto stabilire se ricorressero gli estremi per far ricorso a tale regola ermeneutica (contrasto fra il titolo del negozio ed il suo contenuto) e quindi accertare se concreti elementi dell'atto medesimo con:senttssero di ritenere che esso, nonostante l'a(p!parenza della procura e la corrispondenza del regolamento di interessi con lo schema negoziale prescelto, fosse oggettivamente suscettibile di produrre effetti giuridici ulteriori ed in particolare effetti tras~ativi del credito per l'incasso del quale la procura veniva conferita (il che era pacificamente da escludere sul piano del diritto civile). Invece la Corte preliminarmente si domanda �perch� � le parti abbiano posto in 'essere quella procura, ed alla stregua della risposta data ipotizza l'intento empirico elusivo e la sostanziale tl'aslativit� degli effetti dell'atto. Ma cosi argomentando cade in duplice errore, presupponendo l'applicabilit� dell'art. 8, comma primo, legge reg. senza previa verifica, ed interpretandolo -.comunque -non correttamente. Nonostante l'appellante avesse specificamente dedotto che non esistendo alcun contrasto tra il titolo ed il contenuto effettivo del negozio non potesse l'eccezione. Ma, in definitiva, proprio a questo. punto l'ultima sentenza mostra il suo lato debole, quando afferma che � anche un mandato che si presenti come irrevocabile e con obbligo di rendiconto pu� essere tassato come atto di trasferimento di crediti in base ad agganci testuali ricavabili esclusivamente dalle clausole del documento � e non alla stregua di mere illazioni. Ed � proprio qui il problema; gli �agganci testuali., rettamente interpretati possono portare a ritenere traslativo anche il mandato con <>bbligo di rendicoI).to. A questo punto non serve pi� definire l'art. 45 come norma derogativa a fattispecie esclusiva, formalmente intesa, nel tentativo di limitare ingiustificatamente la portata della norma, e creare un metodo di qualificazione giuridica dell'atto da tassare in funzione soltanto della nominativit� impressa dalle parti, con formule di stile; tutto questo costrutto, che contrasta con fondamentali principi generali, non raggiungerebbe mai lo scopo. Sembra pertanto che si possa ritenere conclusivamente che nel contrasto debba darsi la preferenza alla sentenza n. 203 del 1972. C. BAFILE 8 572 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO invocarsi l'art. 8, comma primo, legge reg., la Corte si � basata su tale norma, partendo dall'ipotesi che l'atto, pur nella sua essenza di procura, potesse, nel verificarsi di determinate circostanze, estranee alle risultanze obiettive edllle clausole, 1rea1izzaxe una cessione di crediti. Ma questa linea applicativa dell'art. 8., comma primo, legge reg. -anche ad ammettere che esso fosse utilmente invocabile -ne comporta la violazione: sia laddove prescinde dall'interpretazione obierttiva del negozio, facendo leva sull'intento supposto delle parti e sui presunti motivi che hanno indotto l'imprenditore alla scelta di un dato strumento negoziale; sia, ed ulteriormente, nella individuazione dello scopo pratico voluto dalle parti (una delle quali era peraltro estranea all'atto), ancorata ad elementi extratestuali. Sui motivi, e su motivi gratuitamente ipotizzati e non emergenti dell'atto, si basa la sentenza nel riferirsi al negozio bilaterale sottostante alla unilaterale procura, qualificandolo, anzich� mandato, cessione di crediti. Indubbiamente tale negozio sottostante � suscettibile di svariate configlll'azioni giuridiche. Ma nel caso in esame la Corte fa riferimento alla cessione non perch� questa obiettivamente risulti da precise clausole o prOiPosizioni della procura, perch� in essa si evidenzi un collegamento negoziale, o addirittura una enunciazione, ma solo perch� il tipo della procura (irrevocabile, gratuita e con obbligo di rendiconto) e la qualit� dei soggetti (banca ed imprenditore edile) ppssono far suppore che l'atto sia stato posto in essere (quale momento di un pi� vasto disegno) ;per conseguire le stesse finalit� della cessione di crediti, evitando la corresponsione dell'imposta ;proporzionale, dovendosi poi ancora presumere che sussita una giustificazione della operata cessione, e cio� una apertura di credito od altra forma di finanziamento della banca all'imprenditore. Anzich� verificare la coerenza del contenuto oggettivo del negozio alla sua funzione tipica si immagina, che la procura, di per s� neutra, possa spiegare effetti sostanziali di cessione di crediti, ipotizzando a monte di questa un :previo finanziamento. Si parte cio� da una illazione estratestuale e la si giustifica in base ad una ancor pi� gratuita e remota ipotesi. Una ricostruzione siffatta distorce palesemente la :portata dell'art. 8, comma pr,imo, legge reg., dilatando i poitenziali effetti giuridici dell'atto ben oltre le obbiettive risultanze del medesimo. Non pu� farsi questione, per quanto si � detto, di equivalenza di effetti economici; non possono presumersi rapporti di debito verso la banca procuratrice; non pu� ricollegarsi la procura ad un certo negozio sostanziale, piuttosto che ad un altro perch� gli effetti (giuridici) della procura sono quelli che a tale atto l'ordinamento attribuisce con qualificazione che (salvo quanto sar� detto in seguito, a proposito dell'art. 45, legge reg.), viene recepita nel diritto tributario e si riverbera nella tassazione ad essi adeguata. La eventualit� che si faccia ricorso .......,~.J ~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA alla procura irrevocabile per altri fini pu� avere una sua l'ispondenza nella realt�, ma non � valorizzabile ai fini di una pi� gravosa tassazione ai sensi dell'art. 8, comma primo, legge reg., almeno quando tali finalit� non siano (magari inavvertitamente, dal punto di vista del contribuente) calate nell'atto, venendo a risultare dal documento. Che poi questo richiamo a precedenti intese negoziali [possa in certi casi assurgere al livello di enunciazione � indubitabile, ma irrilevante nel caso di specie in cui la tesi dell'enunciazione, accolta dal tribunale, non ' � stata pi� invocata dalla Corte a fondamento della decisione, sicch� non possono avere ingresso in questa sede le censure di violazione dell'art. 62, legge reg., sollevate dalla Cassa di Risparmio. Per sorreggere la soluzione accolta si � fatto pure cenno alla pos sibilit� di qualificare la procura come negozio indiretto. Ma nemmeno questa configurazione giustificherebbe, nella prospettiva dell'art. 8, comma primo, legg,e reg., la tassazione proporzionale. Il ricorso alla figura del negozio indiretto, a pade la sua correttezza, n-O!ll sarebbe infatti producente ai fini tributari. In verit� non sembra facile ravvisare in una procura irrevocabile a riscuotere crediti un negozio indiretto; e ci� non soltanto alla stregua del recente orientamento dottrinale secondo cui andrebbe negata ti pica rilevanza giuridica a tale figura, che si risolverebbe nella formula descrittiva di un fenomeno evidenziato nella pratica degli affari, ma anche accogliendo la nozione comunemente recepita del negozio indi retto come utilizzazione di una sequenza ,di atti o della predisposizione di alcune clausole per pervenire alla realizzazione di un risultato di verso da quello corrispondente alla funzione ed efficacia del tipo ne goziale (cfr. Oass., 30 ,gennaio 1968, n. 296; Cass., 6 settembre 1960, n. 2427). La procura in esame, realizza, infatti, nell'economia della supposta cessione di crediti, non tanto una utilizzazione del negozio per scopi diversi da quelli suoi propri, quanto una sorta di eccedenza del fine rispetto al mezzo, apprezzabile sul piano del collegamento negoziale pi� che in riferimento al concreto atto posto in essere. Comunque, senza che sia necessario affit'ontare ex profes,qo la questione, quand'anche fosse configurabile nella specie un negozio indiretto non ne scaturirebbero rilevanti conseguenze in tema di tassazione, dato l'orientamento giurisprudenziale, prima richiamato, in base al quale quando le parti abbiano fatto ricorso ad un negozio indiretto l'imposta di registro va liquidata in relazione al negozio strumentale posto in essere e risultante dall'atto, senza che rilevi l'intento mediato perseguito. In ,conclusione, ila valutazione defila procura alila stregua deiLla sua potenzialit� ed efficacia obiettiva non consentiva di qualificarla ai fini tributari, ai sensi dell'art. 8, comma primo, L reg. come cessione di crediti 574 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO incasellabile direttamente ed immediatamente nella previsione normativ �a di cui all'art. 4 lett. a) della tariffa all. A. L'indagine deve quindi spostwsi sull'art. 8, comma secondio, in relaz. i:one all'art. 45, il. reg. valutando dn questa pi� adeguata prospettiva, le a(('lgomentazioni della Conte d'appello Ja quale, a prescindere dalla proclamata possibilit� di attribuire determinati effetti potenziali all'atto da tassare, si preoccupa di differenziare la comune e generica procura da quella di specie caratterizzata dalla irrevocabilit�, gratuita e dall'obbligo di rendiconto, e conferita per la riscossione di crediti, sostenendo che il problema della qualificazione giuridica ai fini tributari di tale procura va impostato non con riguardo all'art. 91 della tariffa, all. A, ma tenendo presente l'art. 45 I. reg. I Pur non facendovi espresso riferimento n� la sentenza, n� la banca ri�coTTente, l'art. 8�, comma secanido, I. reg. ra~senta -invero -i'l poss1bile t:ramtte dell'equiparaz,tone che i giudici di merito hanno inteso fare, quanto al trattamento tributario fra il mandato iFrevocabile con dispensa dal rendiconto, di cui all'art. 45 I. reg. e, la procura con obbligo di rendiicon.to che � alla base della presente lite tributaria. Ed infatti cosi come l'art. 8, comma primo, l. !l'eg. pcme una regola peculiare per il.'dnterrpretazione degli atti da sottopor�re a tail.e imposizione, d:l secondo comma del medesimo articolo contiene un canone di interpretazione delle norme della legge di reg1stro, sostanzialmente negando che gli articoli della tariffa possano essere consi:de,rati quali norme a fattispecie esclusiva. Occorr� quindi verificare, prendendo le mosse dal richiamato art. 8, comma se,oondo, J.. reg., se la procura irrevocabile gratuita con obbHgo di rendiconto per le caratteristiche suddette si differenzi radicalmente dal tipo di negozio contemplato dall'art. 91 della tariffa all. A, per essere pi� propriamente assimilabile al mandato irrevocabile, con diS1Pensa dal rendiconto che, secondo l'art. 45 1. reg. si considera atto traslativo e va tassato proporzionalmente secondo le aliquote stabilite nell'art. 15 della tariffa all. A alle lettere a), b), c) e d), e cio�, trattandosi di mandato relativo alla riscossione di crediti, con aliquota dell'l % (giusta ila lettera b). (Va, peraltro, rhlevato 1che Ja Corte del merito non ha avvertito che il suo discorso, incentvato sull'art. 45 I. reg. trovava naturale riscontro nel ricordato art. 15 della tariffa, ed ha tenuta ferma la tassazione ex art. 4, applicando la maggiore aliquota dell'l,50 % ). Ma nemmeno alla stre.gua dell'art. 8, comma secondo, cit. la conclusione oui perviene la Corte di Perugia pu� essere tenuta fe:rma. Al riguavdo pienamente ,centrata appare 'la censura di v:i:olazione dell'art 45 il. reg. sia con riguardo alle g,enerali regole di interpretazione delle leggi, sia rispetto aJ.l'art. 8, 1comrna secondo, per quanto attiene all'interpretazione del testo un'ko delle leggi sull'imposta di registro. ~~ != i: j. ! ,, ' ~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA L'applicazione di tale norma, secondo la .giurisprudenza di questo S.C., � legittima tutte le volte che l'atto tassabile non trovi un .preciso ed univoco riscontro in taluna delle voci della tariffa o delle tabelle (Cass., 2. agosto 1968, n. 2752), riispe.tto cio� ad atto atiipico od innominato da a.ssimilare a queUo tirpico ad esso pi� affine (Cass., 8 luglio 1966, n. 1791). Quando la tariffa si richiama testualmente ad un rapporto di diritto privato, il trattamento fiscale non pu� essere che quello previsto per tale atto. Il ricorso al criterio dettato d;tll'art. 8, comma secondo, cLt. non sembra quindi utilmente >invocabile sia pe�rch� la tariffa contempla espressamente i mandati e le :procure con o senza corrispettivo, sia :perch� si tratta nella specie di procura gratuita, di atto cio� soggetto a tassa fissa che si dovrebbe assimilare ad atti di trasferimento soggetti ad in�.posta proporzionale (mentre � noto �che il procedimento c.d. � analogico � non � previsto per gli atti che per la loro natura devono essere registrati a tassa fissa). � Inoltre J.'art. 8, comma secondo, I. Teg. richiamando esip!ressamente l'art. 4, ulteriormente circoscrive i poteri dell'interprete, il quale deve ricer>care gli elementi affini in base a1la natura ed agli effetti delJ.'atto, previamente inquadrandolo in una categoria rper cui la legge p�revede la tassa .p11ogressiva, proporzionale o graduale. Sicch� J.a regola dettata dall'articolo medesimo viene in considerazione solo dopo che l'atto sia stat� ricondotto ad una delle suddette categorie e comporta che, all'interno di questa, esso deve essere assoggettato al medesimo trattamento fiscale previsto dalla voce di tariffa pi� prossima. Ma in principio la tassa proporzionale, cui si pretenderebbe assoggettare l'atto in esame, si applica solo ai trasferimenti onerosi. La procura irrevocabile gratuita con obbligo di rendimento di conti non pu� considerarsi come si � accennato -un negozio atipico. Si rinvengon~, infatti, nella ta!riffa ali. A !I.e due prev;isioni del mandato (o procura) generico e del mandato irrevocabile con dispensa del rendiconto. Ed in prima approssimazione, poich� la fattispecie in esame non coincide con quella puntuale e particolareggiata dell'art: 15, si � portati ad inquadrarla nell'art. 91 della tariffa ali. A che prevede il trattamento tributario per tali atti -se gratuiti -mediante imposizione a tassa fissa in coerenza con gli effetti giuridici ad essi propri (ed infatti l'art. 4 cit. della legge si riferisce al rigual'do agli atti che possono servire da titolo o documento legale). Nel mandato (o procura) con retribuzione (art. 92 tariffa all. A) si opera un trasferimento di ricchezza .limitato aJ.J.a retribuziorne, e cos� si spiega la imposizione proporzionale rapportata alla misura di tale retribuzione. Sul piano della tipicit�, dunque, mandati o procure gratuiti trovano precisa collocazione nell'art. 91 della tariffa ali. A, in tutta la possibile gamma di atti ascrivibili al tipo; e clausole particolari vengono in considerazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riguardo alla retribuzione che ,comporta l'inquadramento in altra voce. Il mandato gratuito � soggetto a tassa fissa in relazione agli effetti che produce. E come atto tipico da registrare a tassa fissa non pu�, per quanto attiene alla previsione dell'art. 91 della tariffa, rientrare nella sfera di appltcabilit� dell'art. 8, comma secondo, l. reg. Peraltro il mandato � 'contemplaito specificamente ancora una volta nella tariffa in quanto sia irrevocabile e senza obbligo di rencliconto: art. 15 che va co:rirelato all'art. 4!5 della il.egge. Alla riflessione critica su tale art. 45 I. reg. deve perci� procedersi alla stregua del1a effettuata dimostrazione della inestensibilit� delle relative prevision'i normative a casi affini, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, il. reg., rispetto a1l'art. ~H deHa tariffa aJ:l. A, con conseguente im.possicbilit� di i.tnvocare taJ.e canone interipretati:vo per far leva sulla ma~gi:ore vicinanza� che, sul mero !Piano della fattispecie, la prrocura iir:revocabile con obbMgo di rendiconto presenta con la procura irrevocabile con dispensa dal rendiconto, anzich� con la procura generica. Punto di partenza dell'indagine da effettuare al riguardo � la constatazione che sul piano del diritto civile il mandato, e meno ancora la procura, non comportano il trasferimento dei diritti rispetto ai quali vengono. conferiti i poteri per lo svolgimento dell'attivit� gestoria. Mentre H 'contratto di raippresentanza regola i irappol1ti interni fra rappresentante e rapprresentato, la procura quale atto unilaterale, per la cui effic,acia non occorre l'accettazione del procuratore, disciplina i rapporti esterni ed � dketta ai terzi 'con i quaLi il rappresentante � destinato ad entrare in relazione per assolvere l'incarico assunto vel'lso U ra1p1presentato (Cass., 7 gennaio 1964, n. 9). Il mandatario, o procuratore, non ,acquista diritti, come � ovvio, quando agisce in nome e per conto del rappresentato; ed anche nella ipotesi del mandato senza rappresentanza al compimento degli atti giuridici per conto altrui consegue l'obbligazione tributaria afferente all'attivit� gestoria, se ed in quanto effettuata. Il problema della imposizione tributaria sul negozio di mandato, o sul conferimento della procura, resta, quindi, nettamente distinto da quello del trattamento cui sottoporre i negozi giuridici che in esecuzione del mandato vengono eventualmente posti in essere. Questa separazione fra la fattispecie della rappresentanza ed il rapporto di gestione eventuailimente sottostante e fra J.'aissunzi:one dell'obbligo di agire per conto altrui e quello -conseguenziale di ritrasferire al man dante quanto eventualmente acquistato per suo ,conto, comporta eer tamente che il mandato, o la procura, come tali non hanno intrinseca natt,lra ed �fficacia di atti traslativi di diritti (che il mandaitario dovr� acquistare e ritrasferire al mandante, ovvero apportare direttamente alla sua sfera giuridica) e che, pertanto, un atto che si presenti come procura, ne realizzi il tipo negoziale e sia ordinato formalmente a con seguire gli effetti giuridici ad essa propri non potrebbe .mai in astratto PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA configurarsi come atto traslativo di diritti da tassare con imposta proporzionale. La fosuscettibilit� della procura ad essere ritenuta negozio traslativo, in applicazione dell'art. 8, comma pr.imo, l. reg., iil quale impone che si abbia riguardo all'intrinseca natura dell'atto ed agli effetti che questo � destinato a .produrre, trova il suo significativo riscontro normativo proprio nell'art. 45 cit.; dettando il quale il legislatore ha fatto quel che l'interprete, in rigorosa applicazione dei principi, non avrebbe potuto fare, equiparando agli atti di trasferimento onerosi ai fini fiscali, un negozio che traslativo non � nella qualificazione civilistica; il mandato irrevocabile ~on dispensa dal rendiconto. A questa soluzione il legislatore � giunto verosimilmente mosso dalla preoccupazione, che le parti si avvalessero di tale strumento negoziale per raggiungere lo stesso scopo che avrebbero potuto -0ttenere mediante un diverso negozio effettivamente traslativo. Ed � dovuto intervenire proprio perch�, in difetto di una disposizione normativa ad hoc, tale atto riguardato sotto il profilo degli effetti che ne scaturiscono aUa � stregua della comune disciplina, non solo �civilistica, ma tributaria, non avrebbe mai potuto essere considerato, e tassato, quale atto di trasferimento. La norma si presenta quindi con una evidente portata derogatoria a1 princl.ipi generali cui si informa� la ileg,ge di registro, sovrapponendo una qualificazione, operante ai soli fini tributari, a quella di diritto civile e tassando come se fosse traslativo un atto che traslativo non � nella sua essenza. Si tratta, perci�, di norma di stretta interpret�zione, e che indubbiamente si presenta con i caratteri della fattispecie esclusiva, perch� prevede una tassazione .per un tipo negoziale che gi� era 1Previsto in apposita vece della tariffa che .si sarebbe dovuta ritenere comprensiva di tutti gli atti astrattamente riconducibili al re1ativo schema, enucleando fra essi, soltanto quelli 'che proprio perch� presentano determinati caratteri differenziali sono, ed essi soli, da assoggettare ad un trattamento tributario diverso e meno favorevole per il contribuente. La. deroga viene subordinata espressamente alla ricorrenza di una duplice condizione: la irrevocabilit� e fa dispensa del rendiconto. Trattasi di due requisiti che concorrono insieme, ed inscindibilmente, a realizz�are la fattispecie normativa dell'atto da equiparare a quelli traslativi pur non essendolo. L'art. 4'5 l. reg. non �, dunque, una norma superflua, meramente ricognitiva di un risultato conseguibile in .via di interpretazione. E se in dottrina si sottolinea la coerenza di questa norma con il .principio generale per cui le imposte di registro si aP1Plicano secondo, l'intrinseca natura e �gli effetti degli atti, bisogna tener ben presente che -come si � gi� sottolineato ~ non si tratta di un semplice corollario che si 578 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sarebbe potuto ottenere in via di esegesi, in ,quanto J.'effetto de,l mandato rapportato a parametri civ1Hsti anche alla stregua de1l'art. 8, . comma primo, I. reg. non avrebbe mai porbuto essere considerato dall'interprete traslativo; donde la necessit�, rper conseguire un certo risultato, di dettare apposita norma, operando legislativamente un'equiparazione che non 1ctea una inesistente traslativtt�, ma .impone un regime giJUridico tributario ad un atto che :per J.a sua naitura ed i suoi effetti non avrebbe potuto �esservi as.soggettato. Questa equiparazione va quindi contenuta rigorosamente nei limiti della disposizione di legge che la pone e deve ritenersi operante soltanto nel simultaneo concorso dell'irrevocabilit� e deH'esonero dal rendiconto che ,sono i due indici cui congiuntamente il legislatore collega lo slittamento dal regime della tassazione a tassa fissa a quello della tassazione proporzionale perch� discrezionalmente entrambi sono stati valutati, nena loro convergenza, idonei a consentire la eventuale utilizzazione del negozio rper fim corrispondenti a que1.ld. che potrebbevo ;raggiungersi con un diverso atto ad effetti traslativi giusta la qualificazione civilistica. Secondo la Corte del merito, invece, l'art. 45 1. reg. va interpretato nel senso che l'equiparazione dell'atto di trasferimento opera anche se alla irrevocabilit� si accompagni l'obbligo del rendiconto. Ma anche partendo dal presupposto che la legge sottoponga al medesimo trattamento tributario in generale il mandato e la procura, e riconoscendo quindi la possibilit� di applicare l'art. 45 1. reg. e l'art. 15 della tariffa, che si riferiscono testualmente al mandato (mentre gli artt. 91 e 92 della medesima tariffa contemplano specificamente sia i mandati che le procure); ammettendo, come non � dubbio, che il rapporto fra legge di registro e tariffe e tabelle sia di semplice specificazione e illOIIl di suboo:dinaziOIIle delle seconde alla prima (Cass., S.U. 18 febbraio 1963, n. 391); e pur prescindendo dalla problematica civilistica circa la configurabilit� nel nostro ordiqamento di un.a procura irrevocabile e la individuazione dei connotati del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario e dei terzi, non ritiene il Collegio -in ,base ai), dd!scorso dd.ffwsamente sin qui condotto -che !la tesi dell1a Corte d'appe1lo possa essere condivisa. � da escludere infatti la possibilit� di un'assimilazione sostanziale, ovvero formale, della procura irrevocabile con obbligo di rendiconto a quella irrevocabile con dispensa da tale obbligo. La procura di 1Per s� non comporta tr:asferimento di diritti; il regime fiscale suo proprio � quello della tassa fissa; solo in via di equiparazione legislativa .si considera traslativa la procura irrevocabile senza obbligo di rendiconto. Ci� posto non � consentito indagare se .la ragione che ha indotto il legislatore a dettare l'art. 45 1. reg. potrebbe sussistere anche rispetto ad una procura irrevocabile con obbligo di rendiconto perch� non ven- I I I ! I I i PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 579 gono in considerazione �effetti giuridici propri dell'atto in quanto tale, ma attribuiti a fini fiscali contro la sua natura, ponendo in essere una norma a fattispecie esclusiva che sottrae eccezionalmente l'atto al s.uo naturale regime,. tributario, senza che possano invocarsi gli strumenti esegeUci di �cui all'art. 8, comma secondo, 1. re�g. impostando un ragionamento vo�lto a rfoeircaire P�i� o meno intense � affinit� � fra gli atti. N� la mancata ri~ondenza alla fattispecie esclusiva dell'art. 45 l. reg. (e 15 deHa wiffa) rpu� essere superata dall'elegante escogitazione dei giudici di merito di considerare l'obbligo del rendiconto come condizione risolutiva deli'effetto traslativo da ricondurre alla sola clausola della irrevocabilit� e che non spiegherebbe nessun effetto ai. fini della tassazione (ai sensi dell'art. 12 1. reg.). Questa ricostruzione della fattispecie si risolve in una petizione di principio, partendo dal presupposto che la legge tributaria attribuisca qualificazione di atto traslativo al mandato (o procura) solo perch� irrevocabile. Invece la equiparazione � tassativamente ricollegata non gi� alla mera irrevocabilit�, ma alla .irrevocabilit� accompagnata dall'esonero dall'obbligo di resa del conto. E deve aggiungersi che � proprio tale esonero a presentarsi con carattere di centralit�, quale elemento determinante per rendere qperante, nel presupposto� della irrevocabilit�, la disciplina derogatoria dettata a tutela del fisco contro il possibile impiego della procura (o mandato) a fini sostanzialmente traslativi. Indubbiamente nella previ,sione dell'art. 1na e.e. l'obbligazfone del rendiconto costituisce la regola e la dispensa, specie se preventiva, l'eccezione, tanto che l'obbligo stesso risorge ove il mandatario si renda inadempiente per dolo o colpa grave. L'irrevocabilit� attiene allo svolgimento nel tempo del rapporto; ma l'esserci e non esserci dell'obbligo del rendiconto tocca in pieno il sostanziale regolamento degli interessi perseguiti. L'esonero dal rendiconto comporta infatti, per il mandatario (o procuratore) pi� lati e penetranti poteri di disponibilit� in ordine ai beni conseguiti nel� l'espletamento dell'attivit� gestoria, anche se, giusta lo schema negoziale civilistico, sussiste pur sempre, accanto all'o~bligo di compiere tale attivit� quello di ricondurne gli effetti nella sfera giuridica del dominus negotii (aippunto perch� la traslativit� esorbtta dailla qualificazione di diritto civile). Questa maggiore latitudine di spazio operativo da riconoscersi al mandatario d4ispensato dal rencMccmto, � stata vaiLorizz:ata ai fini della qualificazione tributaria dell'atto ritenuto, soprattutto per la iprevisione della dispensa, suscettibile di essere utilizzato al posto di negozi sostanzialmente traslativi. Non � stato perci� superfluo, o sovrabbondante, il relativo riferimento legislativo; ne consegue che dalla previsione dell'esonero non pu� prescindersi ove si intende procedere alla tassazione proporzionale dell'atto. 580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Le conclusioni raggiunte vam;io coordinate con i precedenti giurisprudenziali del S.C. che toccano l'argomento. Sono da ricordare al riguardo la non recente decisione 13 aprile 1960, n. 861 e la recentissima sentenza 28 gennaio 1972, n. 203, di questa stessa sezione. Nella pronuncia del 1960 una procura irrevocabile ad incassare venne considerata come cessione di crediti perch� era richiamata nella procura stessa, ed allegata al documento presentato per la registrazione, una deliberazione del consiglio di amministrazione della societ� che aveva conferito il potere di rappresentanza negoziale da cui emergeva, secondo l'incensurabile apprezzamento dei �giudici di merito, la .chiara volont� di realizzare una cessione; sicch� bastava constatare che l'atto, nella concatenazione delle clausole, risUltanti dal documento, e dall'allegato che faceva corpo con esso, spiegava appunto gli effetti di una cessione di credito (se non ne conteneva addirittura l'enunciazione). Tale soluzione collima con i principi che informano la presente decisione dato ohe 4uell'atto, nei suoi elementi testuali, che ne trascendevano la portata di mera procura e la tipologia relativa, consentiva direttamente, e nel rispetto, de11'airt. 8, comma priimo, J. reg. (e forse anche ai sensi rdeJ.l'art. 62 il. reg.), di operare l'inquadramento in ~a fattispecie complessa dn cui accanto alla .procura sussistevano gli elementi del negozio sottostante. Nella 1senitenza n. 203 del 1972 si afferma che l'art. 45 1. !l'eg. non impedtsce al girudice di merito di ravv1sare, nei congrui casi, un negozio tmslativo indiretto nel mandato irrevocabile anche se non vi .sia eso �nero del rendiconto. Detto ipl"�.incipio, ad avviso del collegio, richiede, peraltro, una puntualizzazione. A parte il rdfurimento al negozio indiretto, che non � determinante nell'economia di quella decisione, il rpotere del gi'll!dice di merito di vavvisare 1n un mandato irrevocabile con obbligo di rendiconto un negozio traslativo non va ricondotto &la fattispecie esclusiva dell'art. 45 L reg., � che non consente di applicare il p�revi�sto trattamento tributario ove non concorrano ri requisiti dell'irrevocabilit� e del1a: di.spensa; fermo restando che anche un mandato H quale si presenti com� irrevocabirle e con obbligo di rendiconto pu� essere tassato come a1lto di trasferimento di crediti (e �con l'aliquota deH'art. 4 de1la tariffa) in base ad agganci testuali vicavabi:li esc[usivamernte dalle clausole del dO'cumernto da sottopovre alla registrazione, fo quali comporrtino runa sostanziale integrazione del negozio rendendolo oiggettivame.nte SUr.Scettibile (sulla base di 1 tali clausole, per quel che esse effettivamente dispongono e non alla stregua �di meve illazioni che se ne possono trarre), di rea!Uzzare effetti di trasf:arimento del credito. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 581 Ln conclusione dii ricovso deve essere ~ccol,to con tutte ile conseguenze di 1egge, rinviando ila ,causa, per nuovo esame, alla Corite d'appello di Ancona che provveder� anche alla liquidazione delle spese di questo grado del giudimo. I giudici di Tin'Vfo si unifiormeranno al seguente prlndpio di diriJtto: ~ La procura g.ratuita ittevocabil!e e con obbligo di ;rendiconto ad incassare �crediti va regilistrarta a tassa fissa, ai sensi dell'art. 91 della tariffa aU. A alla legge di cregistro (r.d. 30 dicem'Qre 1923, 111. 3269) e non con :ilmiposta proporzionale, quale atto :traslativo dei crediti stessi. Tranne il caso :in. cui gli effetti della cessfone risultino dal contesto dell'atto presentato per fa registrazione, e sa,lva !l.'fpotesi della enunciazione, i ipriinc�pi ,giudruci che regolano la detero:ninazi0111e del contenuto dell'atto, e specificamente \l'art. 8, comma priimo, L reg. non consentono di qualilii:care urna ipTocura come atto di trasferimento di crediti per il solo fatto che ta\l.e :procura sia conferita da 1Ul1 imprenditore .edile ad una baI11Ca e concerna l'incasso di crediti costituenti il corrispettivo di cootTatti di appalto. N� pu� essere utilmente in:v;ocato fo schema del negozio indirejfo che, a p:ooscmdere daJ.1a 1sua 'configurabHit� nena specie, comporta che la tassazione si: effettui a1la stregua dell'atto strumentale posto in essere. � puTe da escludere l'assimila:z;i0111e della procura gratuita ed irrevocabHe con obbligo di Tendiconto al mandato ixrevocabHe oon dispensa dal rendimento del conto (di cui agli ar�tt. 45 l. reg. e 15 della tariffa all. A), non trovando applicazitooe �al riguardo il canone mteTpretativo dettato daM'art. 8, comma secondo, 1. ;reg. e dov�endo !l'e!Stare circoscritta l'equfparazione a fini tributari agU atti di trasferimento del mandato che non spiega effetti traslativi di diritti 'Sul piano civi11stico -ne precisi termirni in cui, con no:rma a fattispecie esclusiva, la deroga � stata posta da\I. leg�ISlat�re. -(Omissis). CORTE DiI CASSAZIONE, Sez. I, 1 mw:-zo 1973, n. 557 -Pres. leardi Est. Giuliano -P.M. De Ma!l'co (conf.) -Soc. E.G.O. (avv. CaipaccioH) c. Min.tsteoo delle Finanze (avv. Sta,to Soprano). Imposta generale sull'entrata -Vendite al pubblico -Legge 16 dicembre 1959, n. 1070 -Esclusione dell'imponibilit� -Presupposti -Ven dite procacciate da agenti -Sono soggette all'imposta. (!. 16 dicembre 1959, n. 1070, art. 1). La non imponibiLit� delLe vendite ai minuto effettuate in Locali di vendita ai pubblico (o ambulatoriamente) ha per presupposto che i com ���--.--�--�--��--...... -::-:... ���������--��-�.�.-.-.-.-.-���.�.�.�.�.�.�.�.-.-.-.�.�.�.�.�.'.�.-.�:.�.�.�.�1.�.�_'.�:.�.�.�:.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�... ��������������� ' ��� -.�.-.�.-.� � ���.ᥥ� � ��.�ᥥ --. -' 582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pratori siano i diretti consumatori delle merci acquistate e che ie vendite siano inscindibiLmente legate ai Locati, descritti nena norma, per' l'esercizio det commercio ai pubbLico o ambulante. Non sono pertanto1 ricompre�se nena previsione te vendite procacciate da ag�enti fuori dei locale di vendita ai pubblico ed accettate per iscritto (ipotesi particoiare di vendite di a'U!tomobiii concluse presso � depositi per ie mostre � da agenti senza rappresentanza) (1). (Omissis). -I due mezzi del ricorso ;principale vanno considerati congiuntamente, perch� cooceimorno, pur variamente Hlustrandola, una questione suli'intwpretazi!one dell'aa:t. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070. Questo, coil primo comma, ha, tra l'altro, dichiarato non soggette all'I.G.E. �ile ellltrate conseg.uLte in dipendenza delle venidiite di materie, merci e prodotti effettuate in locaH di vendita al pubblllico muniti di licenza di �commercio per fa vendita al pubbUco �. L�a questione da ri1so�l, vere verte sul sLgrnifilcato del termine � effettuate � . In proposLto, ila societ� e il Menotti, denunciando sia violazione e falsa appUcaz:ione della IIlorima sudde,tta, �sia violazione e fa1sa applica zione dell'a(l'lj;. 1327 -cod. cLv. e contraddittoriet� e illilogdcit� di motiva zione �SU un punto decisivo, si dolgono che fa Corte del me:rito ha ri putato che dJ. termine � effettuate � equivale �a � conc1use � �e che, per stabilire .dove 1siano state concluse le vendite di autovetture� per cui � causa si deve aver r.i.guardo, trattandosi di contratti tra persone lon tane, agli artt. 1326 e 132.7 cod. civ.; e�ssi sostengono, inoltre, che la Corte medesima abbia, con motivazione erronea e contraddittoria, escluso che le vendite fossero state, a norma dell'art. 1327 cod. civ., concluse in Firenze. Questa compii.essa censura non pu� essere accolta, anche se la mo tivazione addotta dalla 1sentenza impugnata dev'esseire, in parte, corretta, come ora questo supremo collegio far�, a norma dell'art. 384 cod. rproc. cLv. Invero, l'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070 contiene, oltre a quello di cui qui si discute, altri precetti; e dall'esame di tutte le sue disposizioni si evince che l'esenzione dall'I.G.E. da esso accordata postula il concorso di due circostanze: da un lato, che i compratori siano diretti consumatori delle merci acquistate (la sussist�enza di (1) Decisione da condividere pienamente. Per la determinazione della vendita al diretto consumatore in locale di vendita al pubblico munito di relativa licenza, soccorre un concetto economico-sociale di pratica comune: la vendita effettuata al di fuori del locale di vendita al pubblico, con una rete di distribuzione diversa da quella tradizionale dello smercio presso i negozi, non pu� rientrare nella previsione dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070. PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 583 tal requisito � incontestata, nel nostro 'caso), d'altro lato, che le vendite siano inscindibilmente legate ai loca�i specificamente menzionati dalla norma ( � locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico�, �laboratori artigiani, spacci o banchi di vendita nei mercati, spacci cooperativi, militari, aziendali e di fabbrica � e � di drcoli r>icreartivi �, � pubblici ~cizi �) e sullo stesso piano sono poste �le vendite effettuate � ambulantemente �. Tale inscindibile nesso, Ja cui necessit� si desume dal fatto che la norma ha posto i luoghi suindicati in particolare evidenza, consiste in ci� che le vendite debbono essere effetto immediato e diretto dell'esercizio del commercio nei luoghi surricordati o dell'esercizio del comm11cio ambulante. Il legislatore ha avuto riguardo non, ,come riput� la Corte Fiorentina, ai criteri civilistici .per la determinazione del luogo di conclusione di un contratto (criteri la cui awlicazione indurrebbe, ad es: a escludere che una vendita stipulata per telefono, con richiesta della merce da parte di un cliente, il quale esiga una preventiva risposta d'accettazione, sia stata effettuata nel negozio di vendita al minuto), ma a un concetto economico-sociale. Ci� posto, si rileva che la Corte del merito ha, in fatto, insindacabilmente, accertato che le vendite di cui trattasi erano state procacciate, fuori di Firenze, in vari luoghi dell'Emilia e della Toscana, da agenti �con deposito della societ� E.G.O.: costoro, che non erano rappresentanti de1la societ�, ricevuta la richiesta di un aspirante compratore, ne trasmettevano notizia scritta alla preponente, la quale, nei congrui �casi, la accettava. Queste circostanze mostrano come le vendite in esame non fossero state in alcun modo legate all'�esiste:riza, in Firenze, di un locale di vendita al pubblico, ma fossero state invece effetti dell'esistenza, nelle sedi dei singoli agenti, dei depositi di autovetture �.per le: mostre., secondo 'l'espressi()([le usata dalla sentenza impugnata. Il ricorso principale deve, pertanto, essere respinto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 marzo 1973, n. 569 -Pres. Saya Est. La Torre -P. M. Pedace (diff.) -Basal� (avv. Cerrato) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascina). Imposta di re~istro -Obbli~hi speciali dei notari, funzio~ari e pubblici ufficiali -Trascrizione di atto non re~istrato in citazioni comparse, ricorsi, ecc. -Responsabilit� del procuratore -Concetto di trascrizione. (r.d.. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 118). , ����� ����������� .�...............-...-..�...�.-,., ���c.-.-,�,�r.�.�,�.�r.�.�.�r.�r.�.�,�.� ���r.�r.�.�,�crrrr.�.�rr.�.�.�.�u.�rccr.-.�, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 584 Imposta di registro -Obblighi speciali di notari, funzionari e pubblici ufficiali -Avvocato o procuratore -Trascrizione di atto non registrato in citazioni, comparse, ricorsi, ecc. -Rinuncia al mandato prima della pronuncia de~ provvedimento o della rimessione al collegio -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 118; 1. 3 dicembre 1942, n. 1548, art. 2). n divieto stabilito nell'art. 118, n. 3 della le�gge di registro, per gli avvocati o procuratori di t'l'ascrivere in citazioni, comparse, ricorsi o altri atti difensivi il contenuto totale o parziale di atti soggetti a regi strazione e non registrati n<Yli va inteso nel senso che sia vietata sol tanto la trascrizione fedele e testuale (tra virgolette), ma nel senso che sia vietato riportare, in qualunque forma, il contenuto di atti non re gistrati (1). Per il combinato disposto dell'art. 118, n. 3, della legge di re�gistro e dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, il procuratore che abbia trascritto in un atto difensivo il contenuto di un atto soggetto a registrazione e non registrato, non � tenuto a rispondere del pagamento dell'imposta se rinunzia al mandato prima della rimessione della causa al collegio e senza che sia stato emesso un provvedimento giudiziale sulla base de.ZZ'atto non registrato a meno che, non ostante la formale rinuncia, il difensore non abbia in concreto continuato a svolgere il mandato con effetti rilevanti ai fini della utilizzazione processuale dell'atto non registrato (2). (Omissis). -Col .primo motivo il ricorrente denunzia in riferimento all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. -errata intel'!Pretazione e applicazione dell'art. 118, n. 3, della vigente legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non vi � stata nella specie alcuna trascrizione, n� totale n� parziale, di atto. Si deduce al riguardo che la parola �trascrivere �, di cui alla citata norma, indica l'attivit� di chi riproduce fedelmente �e testualmente un documento, come non pu� realizzarsi se non mediante l'inserzione materiale e pedissequa del tenore di un atto nel contenuto di un altro: ci�, oltre che risultare dal significato lessicale del termine, troverebbe conferma nel confronto tra il (1-2) Non .constano precedooiti. specifILci; sulla prima massima � evi dente pelI'� che la norma lll/On pu� arv1ere un valore pllllramelllte folt'male; l'art. 118; Utll�tamenifle agli 1ari1;. 106 e 108, � infatti diretto a sta:biiLiTe il presupposto dal quaile ll'dmiposta di :registro ttrae [a Silla raigiion d'es. sere, ossia la impossibilit� di far valere il diritto nascente da un atto soggetto a registrazione e non registrato; � inconcepibile che una norma cardine come questa possa essere frustrata con una semplice variante forma:le. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 585 concetto (formale) di �trascrizione�, ex art. 118, n. 3, e il concetto (sostanziale) di � enunciazione � quale si ricava dal precedente art. 62. Questo motivo non pu� essere accolto. Con �giudizio di fatto congruamente motivato, e perci� insindacabile in questa sede, ila Corte di Milano ha a:ccertato che la citazione a suo tempo redatta dall'avv. Basal�, quale procuratore legale di Minzera, 1poneva a fondamento dell'azione promossa da costui, contro l'impresa Cardin, l'esistenza di un contratto di appalto: del quale lo scrivente non si limit� a indicare gli estremi essenziali per individuarlo, ma descrisse puntualmente tutte le minuziose pattuizioni che, caratterizzando J.o in idem et pLacitum consensus, valsero a identificarlo nel suo preciso e completo contenuto negoziaJ.e. � 'Sulla scorta di tale premessa, corredata dal �convincimento che nulla toglie all'identificazione dell'invocato contratto la forma espositiva adottata dall'autore deJ.la citazione (forma indiretta an2lich� dir�etta o testuale, ossia tra virgolette), la Corte ha ravvisato, nel comportamento di quest'ultimo, la trasgressione del precetto di cui al citato art. 118, n. 3, che fa divieto � agli avvocati e procurator'i di trascrivere nelle citazioni, comparse o ricorsi, a fondamento di azioni o domande �di qualsiasi natura, il contenuto totale o parziale di atti soggetti a registrazione e non registrati... �. E, di conseguenza, ha ritenuto applicabile, a carico del suddetto professionista, il comma successivo, a norma del quale � i trasgressori sono tenuti al pagamento della tassa di registro e delle sopratasse dovute per l'atto o per il contratto verbale non registrato, salvo il regresso fra le parti�. Ci� posto, deve affermarsi che, a parte la conseguenza da trarsene per la decisione del caso di specie -su cui, per quanto si dir�, influisce il secondo motivo di ricorso -l'interpretazione data dalla Corte milanese al su riferito testo di legge appare corretta e va tenuta ferma. Per escludere che il termine � trascrivere � assuma nel contesto dell'art. 118 -come sostiene il ricorrente -il significato restrittivo e formalistico di �riprodurre, testualmente�, �trasportare da foglio o foglio�, �copiare alla lettera� e simili, basta osservare che tale norma (sul punto integrata e confermata dall'art. 7, r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924) contempla espressamente anche �Contratti verbali : riguardo ai quali, com'� ovvio, non � neppure concepibile una riproduzione testuale, per la semplice ragione che il documento da riprodurre non esiste. Se, dunque, rispetto a questa categoria di atti, la parola � trascrivere � non pu� intendersi se non nel senso di rivelazione del loro contenuto sostanziale mediante la � indicazione sufficientemente organica e precisa degli elementi essenziali e individualizzanti �,� non si vede come una diversa e pi� formalistica accezione possa trovar credito rispetto ai rimanenti atti, che, al pari dei primi, 586 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ricadano sotto l'identica previsione normativa. Non � invero plausibile che, nel corpo della stessa disposizione legislativa e con riferimento al medesimo precetto, il termine con cui si designa la condotta vietata, ossia il � trascrivere... il �contenuto totale o parziale di atti �, subisca un9 sdoppiamento di significato secondo l'oggetto della trascrizione: s� da doversi alternativamente intendere nel senso formale di � riprodurre � (o ricopiare) per l'atto scritto e nel senso sostanziale di � rLportare � (o riferire) p�r quello verbale. Considerando invece ch�, delle due possibili accezioni del termine, il �riprodurre� (o :r;icopiare) si attaglia ai documenti scritti ma non alle �convenzioni verbali, mentre il �riportare� (o riferire) ben si adatta cosi agli uni come alle altre, � quest'ultimo il significato che, conciliando il criterio lessicale con quello logico, pu� e deve assumersi a indice d'interpretazione della norma in esame; tanto pi� che il divieto ha riguardo non gi� al testo dell'atto, ma al suo �contenuto�, �che � vocabolo pi� propriamente espressivo del concetto di � sostanza � anzich� di � forma �. Su questo terreno, poi, rkeve piena conferma il criterio teleologico cl).e, nel palesare l'intenzione del legislatore, concorre con gli altri a rendere univoco il senso da attribuire alla legge (art. 12, di~p. :prel.). Se, infatti, scopo della norma .:._ come non si dubita -� di impedire l'evasione fiscale di �chi intende far valere giudizialmente i suoi diritti col sussidio di un atto soggetto a registrazione e non registrato, tant'� �he fa responsabilit� per il debito d'imposta della prurte viene estesa ahl'avvocato �che col suo patrocinio �ne asseconda i:J. disegno, deve convenirsi che una diversa e pi� formalistica interpretazione dell'art. 118, n. 3, per nulla varrebbe da freno all'evasione, ostacolata dalla legge: la cui finalit� potrebbe essere costantemente mortificata m�:re� il facile e innocuo espediez;ite di riferire il contenuto, anche integmle, del negozio sotto forma di discorso indiretto e omesse le virgolette della citazione testuale. Ritenendo, viceversa, che un simile accorgimento non esclude, nella sostanza, l'operazione (vietata) del trascrivere e che l'atto cosi riferito -come appunto � avvenuto nella specie -ricade, non meno dell'atto testualmente riprodotto, sotto l'egida della disposizione in esame, questa viene inte11pretata nel solo stgnificato che le consente di operare in conformit� al suo scopo. A scuotere s� fermo convincimento non giova contrapporre la �trascrizione � di cui all'art. 118, n. 3, alla � enunciazione� di cui al precedente art. 62. Da tale confronto trae argomento il ricorrente per affermare, sul rilievo che la diversit� terminologica postula necessariamente una diversit� tra i due concetti, <eme questi, �con l'interpretazione qui accolta, finirebbero invece con confondersi; mentre, dovendo tenersi distinti, non vi sarebbe altro modo di differenziarli se non col criterio �formale� che regola il primo e col criterio ��sostanziale � che vale solo per il secondo. Altrimenti -si. obietta l : �---.;---��:.-.�.�.�.-.�.�.�.�.�.-.�.�.-.--��-��--------���----: I PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 587 non si spiegherebbe, nella mens legis, l'impiego di una parola diversa (trascrizione) per intenderla nello stesso significato gi� espresso da un'altra (�enunciazione�). Ma � un ragionamento, codesto, che non coglie nel segno. Fra trascrizione ed enunciazione esiste, indubbiamente, ma va posta su tutt'altro piano la postulata differenza concettuale. E questa (come ora si vedr�): da un canto, basta a separare le due fattispecie, senza necessit� di far capo a un ulteriore criterio discretivo che non ha ragion d'essere; dall'altro, vale a dar conto della variante linguistica, senza 'incorrere nel lamentato pleonasmo. E' sufficiente al riguardo considerare che, per la legge di registro (art. 62), si parla di � enunciazione � : a) con riferimento alla convenzione risultante dal contesto di un atto principale (enunciante) che � di per s� soggetto a registrazione; b) semprech� l'indicazione dell'atto enunciato provenga dagli stessi soggetti che ne furono autori, ossia da tutte le parti interessate, stante la natura confessoria della dichiarazione che forma oggetto della enunciativa documentata nell'atto pubblico o scrittura privata da registrare (cfr. Cass., 9 luglio 1971, n. 2192); e) onde l'obbligo di pagare la tassa di registro, anche per l'atto enunciato, gl'ava sulle parti non tanto come conseguenza di un'attivit� loro vietata, quanto piuttosto come applicazione del prindpio, gi� espressamente sancito dall'art. 1318, e.e. 1865 (vigente all'epoca in cui fu emanata la legge di registro), che l'atto pubblico e la scrittura privata fanno prova fra le parti anche delle convenzioni in essi enunciate. Esattamente il ccmtraxio � a di~si per la �trascrizione� di cui all'~. 118, n. 3, la quale: a) fa risultare un negozio dal contesto di un atto difensivo (citazione, comparsa, ricorso) che non � soggetto a registrazione e non � perci� destinato ad essere portato a diretta conoscenza degli uffici finanziari; b) � posta in essere da persona che, essendo autrice dell'atto (difensivo) rivelatore ma non dell'atto (negoziale) rivelato, non � legittimata a rendere la confessione in luogo delle parti contraenti (art. 2731 e.e.); e) trae seco, quindi, la responsabilit� fiscale del suo autore come conseguenza, non gi� della fo;rza iprobatoria dell'atto difensivo (che di certo non ne ha alcuna per la parte contraria), ma della trasgressione al divieto ohe la legge impone al difensore. Tenendo presenti siffatte differenze, che nettamente distinguono i concetti di � trascrizione � e di � enunciazione �, non si rischia di confondere l'uno con l'altro sol perch�, sul piano del risultato rivelatore dell'atto che �si trascrive� o che �si enuncia�, le due operazioni possono talora presentarsi con caratteristiche simili; del resto questa affinit�, oltre che casuale, � soltanto parziale, poich�, mentre ai fini della trascrizi.one ex art. 118, n. 3, � sempre necessaria (in mancanza della riproduzione testuale) l'indicazione organica e precisa degli elementi essenziali e individualizzanti dell'atto riferito, un requisito del 588 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO genere, ai fini della enunciazione ex art. 62, � richiesto solo per le convenzioni verbali, bastando per l'enunciativa dell'atto scritto la sem . plice menzione di esso (cfr. Cass., 30 marzo 1951, n. 714, nonch� 15 febbraio 1965, n. 232; 25 maggio 1966, n. 1340). Ponendo ancora mente alle su indicate differenze, � dato inoltre convicersi -�ontro l'avversa tesi del ricorrente -che, se � vano ricercare tra i due concetti un ulterior� criterio distintivo, sarebbe certamente arbitrario trovarlo in quel significato :formalistico e restrittivo, de11a pM'ola � trascrivere �, di cui si � gi� dimostrata, in sede esegetica, l'inattendibilit�. E tali differenze, infine, ben valgono a spiegare la diversa nomenclatura con la quale il legislatore ha ritenuto di descrivere, rispettivamente, la fattispecie degli atti � che sono... enunciati � (art. 62) e quella del � divieto... di trascrivere il contenuto di atti� (art. 118, n. 3): dal profilo linguistico, il raffronto induce semmai a notare che, nella prima fattispecie, fa spicco il fatto oggettivo della enunciativa (di cui si fa veicolo probatorio l'atto principale portato alla registrazione), mentre, nella seconda, domina il fatto soggettivo dell'azione del trascrivere (che, essendo di persona estranea all'atto rivelato, non sarebbe stato neanche corretto denominare �enunciazione�, a questo termine legandosi l'idea di prova proveniente dalla stessa parte e n�n da un terzo). Passando ora al secondo motivo di ricorso, concernente la rinuncia del difensore al mandato, giova premettere che la Corte d'appello .giudic� questo fatto non idoneo ad esonerare il professionista dalla responsabilit� tributaria per l'atto da lui trascritto in citazione, limitandosi a considerare l'ultimo comma dell'art. 118, legge reg., a mente del quale �i trasgressori sono tenuti al pagamento della tassa di registro... �. Aggiunse che, poich� l'obbligo nasce al momento della trasgressione e l'unico fattore idoneo ad eliminarlo consiste nella successiva registrazione dell'atto, l'eventualit� che a ci� non si provveda, per inerzia di tutti gli interessati, � un rischio che l'avvocato si assume allorch� redige la citazione, talch� � la sua rinuncia al mandato non pu� non aver lasciato sopravvivere questo rischio permanente a carico suo quale trasgressore�. Di una cosi severa interpretazione -che, se valida, andrebbe riesaminata alla stregua dei i;J.ubbi ~ costituzionalit� prospettati in memoria dall'avv. Basal� -� lecito dire che essa si regge finch� l'indagine ermeneutica rimane circoscritta al testo originario dell'articolo 118: dove, in effetti, il collegamento fra il divieto (di trascrivere) contenuto nel primo comma (n. 3) e la sanzione (del pagamento) irrogata nel successivo � cosi stretto e perentorio da non lasciare dubbi sull'insorgere della responsabilit� come effetto istantaneo della trasgressione. Ma ci� che, col motivo in esame, il ricorrente rimprovera alla Corte di Milano � di non avere affatto tenuto conto delle parziali de- I ! i I J �:�'.�Z�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�-:.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�:�:�:�:�:�:�.':-:-:�:�:�:�..-:�:�:�:�z�.�:�:�:�:�?z�:�:�:.-:�:�:�:�:'/Z':�:-:�z�:�:�:-:�z.-:-:�:-:-:�z�:-:�:�z�:-:�:�.�..--.�:�.�.�.�.�.-�.�.�.�.�.�.�.�:�.�.'.�.�.�.� � -� ����� .._. ���,, � PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 589 roghe che a quel testo normativo avrebbe apportato l'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548. Egli, infatti, denunziando -in riferimento all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. -errata interpretazione e applicazione del combinato disposto delle su indicate nol1lle, deduce che il citato articolo 2 attenua il disposto dell'art. 118, legge reg., nel senso che l'obbligo della registrazione degli atti da produrre davanti all'autorit� giudi ziaria sorge solo nel momento in cui il giudice emette un provvedi mento e, nel processo di cognizione, quando la cau_sa viene rimessa al Collegio: sicch� -argomenta l'avv. Basal� -solo in tale momento nasce e si perfeziona, senza possibilit� di spiegare efficacia retroattiva, la responsabilit� a carico del procuratore; il quale, pertanto, non pu� essere chiamato a rispondere del debito d'imposta della parte se ri nuncia al mandato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Questa �censura � fondata. La legge 3 dicembre 1942, n. 1548, recante norme relative alla registrazione degli atti e documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili, statuisce, all'art. 2, che le dfsposizioni degli art. 118 e 122 legge reg. (emanata nel 1923, sotto l'impero del poi a!:)rogato codice di rito), �sono applicate al momento in cui il giudice emette un provvedimento in base agli atti e documenti medesimi�, precisando � altresi che, nel processo di cognizione, questa. regola si attua, durante l'istruzione della causa, tutte le volte che il giudice emette un tale provvedimento � e, per ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio ... �. Riferendosi tale disciplina all'intero contesto dell'art. 118 legge reg., e quindi sia al precetto del primo comma (n. 3) sia alla sanzione del comma seguente, non par dubbio che sull'uno e sull'altra ha in fluito, integrandoli e sostanzialmente modificandoli, l'innovazione legi slativa del 1942: per un verso, in quanto il divieto, fatto ai difensori, di trascrivere o produrre atti non registrati non � pi� immediata mente operativo, risultando rinviato alla data in cui si compie un certo evento processuale e subordinato alla mancata regolarizzazione fiscale entro qu�sto termine, prima del quale perci� � consentito acquisire al processo atti e documenti bench� non� anco.ra registrati (cfr. Cass., 14 marzo 1962, n. 503; 9 settembre 1963, n. 2454); per altro verso, e correlativamente, in quanto lo stretto legame gi� esistente fra il pre �cetto e la sanzione si � ormai sciolto, non potendosi pi� parlare di �trasgressione�, da parte del legale, fino a quando quel divieto -o con l'emissione di un provvedimento del giudice o con la rimessione della causa al collegio -non sia div�nuto operante. Cosicch�, con frontando la situazione antecedente con quella posteriore alla legge n. 1548 del 1942 (modificativa"dell'art. 118, legge reg. nei sensi ora riferiti), risulta evidente che; mentre il fatto di trascrivere o produrre l'atto bastava, prima, ad integrare,� esaurendola, la condotta contraria 590 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO alla legge e di per s� produttiva della responsabilit� dell'avvocato per l'altrui debito d'imposta, ora invece questa responsabilit� non � pm concepita come effetto istantaneo di quella condotta, ma come risultato di una fattispecie complessa che si perfeziona in un momento successivo e nel concorso di un fatto omissivo. Occorre infatti: a) l'azione positiva del trascrivere (del produrre) un atto non registrato; b) il sopraggiungere di un evento processualmente rilevante per la presa in esame dell'atto; e) la non registrazione del medesimo allorquando sopravviene tale evento (che potrebbe anche non verificarsi, per inattivit� delle parti o per altra causa). Sono queste, a ben riflettere, le condizioni che, in armonia con la struttura del nuovo processo civile, spiegano e giustificano l'applicazione di ambo le norme enucleabili dell'art. 118 (n. 3) legge reg., vale a dire: 1) quella che obbliga a registrare l'atto prodotto (o trascritto), in .giudizio; 2) quella che estende al difensore la responsabilit� fiscale della !Parte. Di entrambe le norme, � agevole intendere la ratio nel rapporto con la funzione strumentale del processo civile, salvo a precisare che: 1) la ragione della prima sta nel pubblico servizio di cui il cittadino viene a fruire tosto che ottiene (o � per ottenere) risposta a un'istanza di giustizia sulla base di un atto o documento di parte, riguardo al quale, pertanto, non pu� non constare� quella <legale esistenza � che, a sua volta, esige la formalit� della registrazione e il pagamento del relativo tributo (cfr. art. 3, 73 e 91 legge reg.); onde si spiega che l'obbligo fiscale non sorge se e fino a quando l'atto non venga effettivamente utilizzato nel processo con la pronunzia, gi� emessa od ormai prossima, del giudice istruttore o del collegio (cfr. art. 187-189 c.p.c.); 2) quanto poi alla ragione della seconda norma, essa va individuata nel potere di conduzione della causa che, tramite il mandato professionale, la parte (titolare dell'azione) conferisce al difensore (titolare dello ius postulandi), al cui libero apprezzamento � perci� rimessa, con la scelta dei mezzi di prova, la decisione circa il se e il come utilizzare nel .processo l'atto (o il documento) segnalatogli dal cliente (cfr. art. 82-84 c.p.c.). _Ed � precisamente in questa prospettiva che si delinea la soluzione del problema in esame. Riguardo al quale, il dato saliente che va subito messo in luce, anche al fine di cogliere il fondamento razionale della norma che obbliga il difensore per un fatto (in parte) proprio ma per un debito (interamente) altrui, sta nel �criterio di collegamento � che la -legge istituisce tra la qualit� di procuratore (o avvocato) e la sanzione della responsabilit�: di questa, in tanto a lui si fa carico in quanto lo si possa incolpare di un comportamento che, nell'esercizio del mandato professionale'e a causa di questQ, si pone in contrasto col diritto vantato dall'Erario sull'atto che viene utilizzato nel processo. E', dunque, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA presupposto essenziale della fattispecie di responsabilit� -senza di che verrebbe meno il postulato criterio di collegamento e, con esso, il fondamento razionale della norma sanzionatrice -che il soggetto rivesta la qualit� di, difensore nel momento in cui si perfeziona la condotta contraria alla legge. E poich� -come si � dimostrato -la condotta non � ancora illegittima col semplice fatto della trascrizione (o produzione) dell'atto, ma lo diventa solo con la mancata registrazione di esso al sopravvenire di un certo evento processuale, consegue che se, prima di questo momento, H difensore non � pi� tale, viene in lui a mancare la qualit� soggettiva indispensabile perch� gli si possa imputare la violazione della legge fiscale e la conseguente responsabilit� patrimoniale per il pagamento del debito altrui. Il che si verifica -sotto il profilo che qui interessa -non solamente quando la cessazione di tale qualit� rileva erga omnes e con efficacia interruttiva del processo (cfr. art. 301, c.p.c.), ma anche nelle ipotesi di �revoca e rinuncia alla procura� (ex art. 85, c.p.c.): le quali, ancorch�, sul piano formale ed esterno, lascino sopravvivere qualche traccia del potere rappresentativo del difensore, � certo per� che, sul piano sostanziale ed interno, svuotano di contenuto quel mandato professionale da cui traeva fonte e libert� di iniziativa il potere di gestione della lite nell'interesse del cliente. Sempre che, ovviamente, il rinunciatario difensore non continui, in concerto, a svolgere una attivit� pr�curatoria che consenta al suo cliente l'utilizzazione processuale dell'atto. non registrato: nel qual caso la (formale) rinuncia al mandato non varrebbe ad escludere la sua personale partecipazione alla condotta fiscalmente vietata. Al qual proposito non � foor di luogo considerare -.ed � anzi un punto che la novit� della delicata questione impone a questa Suprema Corte di sottolineare -che nell'esercizio del minist~ro forense, per cui mezzo si attua la difesa giudiziale dei diritti del cittadino (articolo 24, Cost.), il procuratore legale pu� essere non di rado indotto e talora costretto, da inderogabili esigenze difensive, a non attendere la registrazione di un atto, sulla base del quale gli � dato, intanto, fondare la pretesa del cliente o contrastare quella dell'avversario. Tale possibilit�, sostanzialmente negata dal testo originario dell'art. 118, legge reg., � stata ammessa dalla novella (n. 1548) del 1942, merc� un sistema che d� modo al difensore di conciliare la cura degli interessi che il cliente affida al suo patrocinio con la tutela dei diritti che spettano all'Erario sull'atto da utilizzare a fini di giustizia. Ma � chiaro che per potere adempiere questo duplice e contrastante dovere, il primo dei quali (verso il cliente) faculta a trascrivere o produrre l'atto, mentre il secondo (verso l'Erario) obbliga a curarne la registrazione prima che il giudice sia chiamato a pronunziarsi su di esso, occorre RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che il difensore si trovi, sia prima che dopo, nella piena titolarit� di quei poteri gestori e rappresentativi (ex art. 84, c.p.c.) che, facendone .in larga misura il dominus della lite promossa o subita dal suo patrocinato, gli consentono di attivarsi in modo conseguente: vuoi nel senso di guidare e indurre -costui all'osservanza dell'obbligo fiscale, vuoi nel senso di non dare impulso al processo in attesa di questo doveroso adempimento. Ta1ch�, in caso contrario, non gli resta che questa alternativa: o mantiene l'ufficio di difensore, ed allora soggiace, insieme con la. parte, alla responsabilit� di uria trasgressione di cui anch'egli, in tale veste, viene a rendersi consapevolmente partecipe; o intende evitare tale conseguenza, ed allora non ha che da dismettere l'ufficio, rinunziando alla procura (ex art. 85, c.p.c.) e dissociando cosi la sua responsabilit� dal debito d'imposta della parte, che in tal modo utilizza processualmente l'atto non registrato senza ra partecipazione del primo. Il fatto che. la rinuncia sia priva di effetti � nei confronti dell'altra parte finch� non .sia avvenuta la sostituzione del difensore � (art. 85, cit.) non ne esclude l'immediata efficacia nel rapporto interno col cliente, che, solo formalmente e a tutela dell'avversario, continua ad essere rappresentato dal dimissionario patrono, senza per� che questi, ormai rimosso dall'incarico, sia pi� tenuto a svolgere le funzioni inerenti al mandato: tolto il quale, il difensore � privo di quei poteri di gestione, che, prima, gli consentivano di incidere con l'opera sua sullo svolgimento della causa. E tanto basta per scioglierlo dai suoi obblighi professionali e dalle relative responsabilit�, compresa quella che, sul presupposto di un mandato ancora operante, la legge ricollega all'inadempienza fiscale della parte. A torto, quindi, la Corte d'appello di Milano giudic� a tal fine irrilevante la circostanza che l'avv. Basal�, procuratore legale del Minzera, avesse rinunciato al mandato prima della rimessione della causa al collegio. Onde, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e in relazione allo stesso, la denunziata sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, il quale, a norma dell'art. 384, c.p.c., si uniformer� al seguente principio di diritto: �Se il procuratore legale, dopo aver trascritto nella citazione il contenuto (totale o parziale) di un atto soggetto a registrazione e non registrato, rinunzia al mandato ad Htes prima della rim�ssione della causa dal giudice istruttore al �collegio e senza che frattanto sia stato emesso un provvedimento giudiziale sulla base dell'atto non regi strato, egli non � tenuto a rispondere verso l'Erario delle conseguenze fiscali della mancata registrazione. dell'atto medesimo; a meno che, no nostante la rinuncia al mandato, il difensore non abbia, in concreto, cc;mtinuato a svolgerlo con effetti rilevanti ai fini della utilizzazione processuale del-l'atto non registrato �. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 593 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 marzo 1973, n. 574 -Pres. leardi Est. Spadaro -P. M. Valente (conf.) -Soc. Cogis (avv. Cogliati Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio). Imposta di. registro -En�nciazione -Enunciazione giudiziale -Sentenza riformata in grado di appello -Riforma su un punto che non esclude l'esistenza della convenzione enunciata -Irripetibilit� dell'imposta. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72). Poich� nella enunciazione giudiziale la riforma della sentenza del giudice di primo grado o la conferma per motivi diversi da quelli tratti dalla convenzione enunciata non escludono la imposizione e non importano la restituzione del tributo, salvo il caso in cui la sentenza di appello dichiari la nullit� della convenzione posta a f~ndamento della pronunzia, � legittimamente pretesa l'imposta sulla convenzione su cui si fonda la sentenza di primo grado che sia stata riformata in grado di appello per motivi processuali e quindi senza intaccare la sussistenza e la validit� della convenzione enunciata (1). (Omissis). -Con il primo motivo, la ricorrente societ� � Cogis �, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 72, del r.d. ,30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., lamenta (1) La sentenza, deliberata anteriormente, � stata depositata dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 29 dicembre 1972, n. 200 (Giur. It., 1973, I, 1, 545); bench� di questa pronuncia costituzionale non si faccia menzione, sembrerebbe che la Corte di Cassazione di essa abbia voluto tener conto. Bisogna ricordare che l'ultima giurisprudenza della S.C. (29 ottobre 1966, n. 2711; 17 marzo 1967, n. 601, in questa Rassegna, 1967, I, 433 e 456) escludeva sempre e senza eccezioni la rilevanza ai fini della tassazione delle vicende successive della sentenza o del decreto ingiuntivo contenente l'enunciazione. Oggi, ignorando queste pronunce pi� recenti, si richiama soltanto la sent. 9 luglio 1962, n. 1799 (Riv. leg. fisc., 1962, 1970) e si sottolinea la limitazione alla regola generale: e salvo il caso in cui la sentenza di appello dichiari la nullit�� della convenzione posta a fondamento della pronunzia del giudice di primo grado>. Conseguentemente � stata riconosciuta la legittimit� della pretesa tributaria in quanto la sentel)za di appello nel riformare la pronuncia di primo grado non aveva dichiarato la nullit� (o escluso l'esistenza) della convenzione enunciata ma .al contrario, decid7ndo .la causa su una questione preliminare di rito e facendo salva la riproposizione della domanda in altra sede, non aveva intaccato la sussistenza e la validit� del contratto enunciato nella sentenza di primo grado. Sembra quindi di poter vedere in questa mitigazione del principio della irrilevanza delle vicende successive della sentenza enunciate, un adeguamento al recentissimo giudicato costituzionale. 594 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che la impugnata sentenza abbia ritenuto applicabile la tassa di titolo, prevista dal citato art. 72, della legge di registro, al contratto di fornitura di olio combustibile, intervienuto tra la � Esse � ed essa � Cogis � ed enunciato nella sentenza 10-22 luglio 1963, n. 476/63 del Tribunale di Trieste, nonostante che questa decisione fosse stata, poi, riformata 1iin arppelJ.o, con la est11omilssione dall. g,iudizio di essa ricorrente e con hl conseguente annullamento della sua condanna al risarcimento dei danni in favore della �Esse�. In rparticolare, sostiene che, con l'annullamento, in sede di appello, di questa sua condanna, erano venuti meno gli 1 effetti dell'atto, che la sentenza, cos� riformata, aveva posto a fondamento della condanna stessa, ossia del contratto di fornitura intervenuto con la �Esse�, e deduce, pertanto, che, rispetto a questo contratto, non poteva essere �applicata la tassa di titolo, 1che � dovuta, a norma della disposizione dell'art. 72 della legge di registro, quando un contratto non registrato costituisce il presupposto logic� della pronuncia contenuta in una sentenza. �ggiunge, infine, che la impugnata sentenza sarebbe incorsa in un vizio logico di contraddittoriet�, allor- Questa pronunzia infatti nel dichiarare l'illegittimit� costituzionale degli art. 12 e 14 della legge di registro nella parte in cui non prevedono ai fini della restituzione dell'imposta proporzionale l'ipotesi che sia stata riformata la sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto, si � riferita appunto al fatto che le norme della legge di registro � non consentono che la somma versata sia restituita nel caso in cui dalla sentenza passata in giudicato risulti che il trasferimento non esiste -in tutto o in parte -e quindi sia venuto a mancare, totalmente o parzialmente, l'oggetto della imposizione tributaria�. La decisione della S.C. dovrebbe quindi essere utile per interpretare la pronunzia costituzionale e definirne la portata; l'illegittimit� costituzionale � cio� affermata limitatamente alla ipotesi che la convenzione su cui ,si fOO'.lda lia sentooza di pll"imo gll:"ado 1sia staita oon ruccessiva pil'OIIl!Ullcia passata in giudicato dichiarata inesiistente 10 nulla; se i:nv;ece il successivo giudicato, pur rifoo:tmaa:Jido la pl!'oniunzia, n001 ha irnitaocaito La Sussiisten:za e ;La vialidit� della convenzdone enunzttata (perch� ha decdiso 11a 1con1Jroviersia su una questione rp:regiudizi.ale idi ri:to o di meriito o ha coimunque diversamente .plI"OOunziato sen.ZJa esplI"e1ssamente escludere l'1esistenza o dichiall"axe la '.nrU'l.�dt� della 1conveneiooe), (JJJQ[l � vein'll.to a manca'l.'e il'ogigetto, della imposizione trdbutaxd!a, � rimasto dnrtegro l'atto, dimositratdvo della capacit� cootributivia e non 1si � avuto di ,conse1guenza dii. pagamento ,di un tribuito indebito. Altro problema, non toccato dalla sentenza in nota, � se la pronuncia costituzionale debba intendersi riferita, come suggerirebbe l'espressione letterale, soltanto alla sentenza � con la quale si attua il trasferimento � , o a ogni sentenza che ha per presupposto diretto ed immediato una convenzione non registrata. E' appena il caso di ricordare che in modo del tutto diverso si pone la enunciazione ex art. 62 contenuta nella sentenza, che pu� ben sopravvivere ad ogni riforma della sentenza che la contiene. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA quando, rpur avendo dato atto della erroneit� di quella decisione relativa alla affermazione della responsabilit� di essa ricorrente verso la �Esse �, ha attribuito alla decisione stesso piena efficacia, riconoscendo legittima l'applicazione, rispetto all'atto in questa enunciato, dall'anzidetta tassa di titolo. Il motivo � infondato. Premesso che l'art. 72 della legge sul registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, condiziona la applicazione della tassa di titolo al solo estremo che la convenzione verbale o scritta, su cui essa deve essere applicata, costituisca il presupposto logico della pronuncia contenuta in una decisione giudiziale (Cass., 3 aprile 1971, n. 951), deve subito rilevarsi che il problema relativo all'applicabilit� o meno di questa tassa con riguardo alla ipotesi, in cui la sentenza, enunciante l'atto asso~gettabile alla imposizione fiscale, sia stata riformata o cassata, � stato di gi� esaminato da questa Corte Suprema, la quale, dopo avere precisato che la legge non, distingue tra sentenze definitive o non definitive, di primo grado o dei gradi ulteriori di giurisdizione, confermate o riformate o cassate oppure aventi la efficacia della cosa giudicata, e, tanto meno, consente di ricercare se la conferma della sentenza sia avvenuta per motivi diversi dal richiamo alla convenzione, su cui � fondata la decisione di primo grado, ha affermato che, salvo il caso in cui la sentenza di appello dichiari la nullit� della convenzione posta a fondamento della pronuncia del giudice di primo grado, la riforma della sentenza del primo giudice o la conferma per motivi diversi da quelli tratti dalla convenzione stessa non escludono la imposizione del tributo n� importano la restituzione (Cass., 9 luglio 1962, n. 1799). Con riferimento a questo principio giurisprudenziale, in ordine al quale non sussiste n� � stata addotta alcuna valida ragione per discostarsene, deve, pertanto, essere esaminata la -censura prospettata dalla ricorrente, e al riguardo � agevole osservare che la impugnata sentenza s'� perfettamente uniformata a tale principio. Essa, infatti, portando il suo esame sulla sentenza del giudice di appello che ebbe a riformare la decisione del primo giudice, ha rilevato che la riforma sul punto concernente la affermazione della responsabilit� della � Cogis � nei confronti della � Esse � fu pronunciata, in quanto si ritenne dal giudice di secondo grado che la domanda, proposta dalla �Esse � e ,diretta ad ottenere di es,sere garantita dalla � Cogis � per la rivendita . dell'olio combustibile alla �Moroni e Keller �, era inammissibile, con la precisazione da parte dello stesso giudice di appello che la pretesa della predetta societ� � Esse � poteva essere fatta valere nei confronti della � Cogis � con una autonoma azione di risoluzione del contratto di compra-vendita, intervenuto tra queste due societ�, per inadempimento; e da questa motivazione ha dedotto che la riforma non ebbe, 596 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ad intaccare la sussistenza e validit� del contratto, enunciato con la sentenza di primo grado riformata, ma ebbe anzi a mantenerle ferme. Ne consegue che se, sulla base di questa intezipretazione di quel giudicato esterno (formatosi, cio�, in un diverso processo),� -interpretazione questa che, essendo sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici ed errori di diritto, si sottrae al Sindacato di legittimit� (Cass., 25 marzo 1970, n. 917) -la im:r;mgnata sentenza ha ritenuto ' che, nel caso di specie, erano rimasti del tutto Vfl.lidi �gli effetti della sentenza di primo grado, inerenti alla attitudine della sentenza stessa a documentare, quale atto pubblico, nonostante la sua riforma, la convenzione non registrata, posta a fondamento della decisione pronunciata, ed ha perci� riconosciuta la legittimit� dell'applicazione, rispetto a questa convenzione, della tassa di titolo, di cui all'art. 72 della legge di registro, ben fondatamente deve affermarsi che essa ha seguito il principio giurisprudenziale, sopra ricordato, e, non incorrendo affatto nel dedotto vizio di contraddittoriet�, non merita la prospettata censura. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 681 -Pres. !cardi Est. Elia -P. M. Raya (conf.) -Soc. Regionale Idrotermale (avv. Micheli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli). Imposta di registro -Acque minerali -Cessione di stabilimento -� soggetta all'imposta di registro a norma dell'art. 1 della tariffa A. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 1 e 4-i; r.ct � 29 luglio 1927, n. 1443, art. 2; t.u. 1 marzo 1961, n. 121, tabella A, art. 166 e 167). Se � vero che sono esenti dall'imposta di registro e soggetti allia sola imposta sulle concessioni governative i decreti di concessione mineraria e quelli che autorizzano il trasferimento delle concessioni medesime, sono invece soggetti all'imposta di registro gli atti di. cessione del diritto di sfruttamento di miniere stipulati tra il concessionario ed un terzo; e poich� le acque minerali sono dall'art. 2 del t.u. 29 luglio 1927; n. 1443, definite miniere, ogni negozio, anche di carattere obbligatorio, relativo al loro sfruttamento � sempre soggetto all'imposta dell'art. 1 della tariffa A della legge di registro e ci� vale non solo per il trasferimento del vero e proprio diritto sull'acqua, ma anche per tutti gli altri beni strumentali indispensabili per l'uso dell'acqua minerale (1). (1) Decisiol}e da condividere. Sul primo punto � pi� che evidente che l'atto amministrativo che autorizza il trasferimento della concessione � cosa ben distinta dal rapporto contrattuale tra il concessionario ed un terzo PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 597 (Omissis). -Per il carattere preliminare delle censure proposte, va antidpatamente esaminato l'unico mezzo del ricorso incidentale della Societ� Regionale Idrominerale, resistente al ricorso principale dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato. La ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 1 della tariffa all. A della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 44 della stessa tariffa, nonch� violazione degli art. 18 e 27 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ed ai fini degli art. 166 e 167 della tabella all. A al t.u. 1� marzo 1961, n. 121 sulle concessioni governative. Deduce la ricorrente incidentale che gli atti di disposizione di materiale minerario sono soggetti all'imposta proporzionale di registro solo se posti in essere fra privati, mentre sono invece esenti da registrazione e vengono sottoposti alla tassa di concessione governativa gli atti intercorrenti tra un ente .pubblico ed uno privato. La censura � infondata. E' esatto che sono esenti, ai sensi dei citati artt. 166 e 167 del t.u. sulle tasse di concessione governativa, dalla re..gistrazione, i decreti di concessione mineraria o i pr~vvedimenti con cui le autorit� competenti autorizzano il trasferimento delle concessioni medesime, in quanto sono atti amministrativi, e non rientrano nei contratti di diritto civile .previsti dall'art. 1 della tariffa all. A della legge di registro. Ma dalla sentenza impugnata, mentre non .risulta accertata la natura di ente pubblico della Azienda autonoma delle Terme regionali di Acireale, si evince che detta azienda concesse � in affitto � il complesso idr�mineraJe denominato Pozzillo, per il canone unitario di lire 10 milioni annui, e sempre dalla stessa sentenza si ricava anche che, con la citazione 6 marzo 1962, nel iProporre l'opposizione per cui � causa, fa attuale ricorrente incidentale dedusse che le parti avevano posto in essere un �contratto di affitto�, e, propriamente, a giudizio di essa ricorrente incidentale, � una locazione di azienda�, onde esattamente la Corte di merito ritenne che il rogito notarile cori cui fu stipulato l'affitto fosse soggetto a registrazione. Col medesimo unico mezzo del ricorso incidentale si deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile, sia pure limi tatamente alla parte di canone riferibile al diritto di sfruttamento, cio� all'uso dell'acqua, l'art. 1 della tariffa all. A della legge di regi stro, mentre, deduce la ricorrente incidentale, esso non sarebbe appli cabile ai negozi aventi effetti meramente obbligatori ed attributivi di diritto di sfrutt::imento di una sorgente di acqua minerale, soggetti alla norma dell'art. 44 della tariffa per le locazioni. che regola iter partes gli oneri della cessione. Sulla riconduzione di ogni atto inerente allo sfruttamento di miniere nell'area dell'art. 1 della tariffa A, v. Cass., 16 luglio 1965, n. 1573, in questa Rassegna, 1965, I, 1055, con richiami. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 599 punto risulta dalla sentenza di merito, di affittare �tutto il complesso idrominerale �. Per l'art. 8 della citata legge di Registro le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda la forma apparente. Anche, del resto, a volere ritenere, come parrebbe poter risultare dalla non chiara ed insufficiente motivazione della Corte di merito, che in realt� nel contratto fossero comprese disposizioni diverse, avrebbe dovuto la 00lt'te d'aippello esaminM"e 1se non fosse aippJ.icabile la norma dell'art. 9 della legge di registro citata, secondo cui un atto che comprende pi� �disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, � considerato, quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che d� luogo alla tassa pi� alta, e, cio�, nella specie, all'aliquota del citato art. 1 della tariffa. Tale norma sarebbe stata violata se il complesso risultasse necessario all'esercizio del diritto d'uso d'acqua, onde si impone un riesame anche �di tale questione. Come questa Corte Suprema ha avuto modo di rilevare, le disposizioni sono da intendersi necessariamente connesse sempre che fra esse intercorra una concatenazione di carattere oggettivo (Cass., 5 giugno 1971, n. 1674), in virt� di una norma giuridica, o per la loro intrinseca natura (Ca.ss., 18 marzo 1970, n. 714), non essendo certo sufficiente, ai fini fiscali, una mera connessione soggettiva (Cass., 7 ottobre 1W70, n. 1845). La 1sentenza impugnata, dopo aver dato atto che oggetto del contratto era �tutto il complesso � idrominerale, comprendente oltre l'uso dell'acqua, lo stabilimento, i terreni, le attrezzature, e che unico era il canone fissato, onnicomprensivamente, non si � data carico di esaminare se, obbiettivamente, il diritto di sfruttamento dell'acqua minerale potesse trovare pratica attuazione senza il contestuale uso del complesso idrominerale. -(Omissis). �CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 mm-zo 1973, n. 689 -Pres. Pece Est. Sanidulli -P.M. (coni.) -Varese (avv. Viola) c. Mtn~stero delle Finanze (avv. Stato Tarin). Imposte di fabbricazione -Spiriti -Prescrizione -Imposta dovuta in relazione a fatti costituenti reato -Decorrenza -Sentenza penale irrevocabile. (d.m. 8 luglio 1924, art. 31). La prescrizione quinquennale del diritto dello Stato a percepire l'imposta evasa. in caso di fabbricazione cLandestina di spiriti. decorre 600 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dalla data deUa sentenza penale, anche se questa dichiara l'estinzione del reato, semprech� in tal caso il giudice civile ,accerti in via incidentale la sussistenza degli estremi, materiali e psicologici, del reato (1). (Omissis). -Con l'unico motivo, il ricorrente -denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 31 del d.m. 8 luglio 1924, t. u. delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. --si duole che la Corte del merito abbia ritenuto la decorrenza della prescrizione quinquennale, del diritto dello Stato a percepire i tributi evasi, dalla data della sentenza penale dichiarativa della estinzione del reato, senza accertare in via incidentale la sussistenza della illiceit� penale del fatto contestato. La censura � infondata. Criterio fondamentale direttivo della giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. 2,0 febbxaio 1967, n. 415'; sent. 13 luglio 1968., n. 2495) � che, nel caso in cui il mancato pagamento dei tributi abbia causa da un reato e questo sia stato dichiarato estinto per prescrizione intervenuta nelle more del giudizio penale, la decorrenza della prescrizione quinquennale del diritto dello Stato alla percezione dei tributi evasi ha inizio dalla data della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato (e non da quella della commissione dell'illecito penale), sempre che il giudice civile, �al quale venga proposta opposizione all'ingiunzione fiscale di pagamento dei detti tributi, accerti, in via incidentale, che il fatto contestato integri gli estremi della fu.ttispecie penale addebitata. Tale orientamento trova ispirazione e ragione informatrice nella necessit� dell'�:nterruzione della prescrizione dell'azione civile in ca.so di promovimento dell'azione penale (come nell'ipot~si prevista dall'art. 31, settimo comma, del d.m. 8 luglio 1924 t.u. delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti), onde evitare che un soggetto, incriminato come reo, pnssa sottrarsi all'obbligo civile per la decorrenza del termine prescrizionale, intervenuto nel corso del procedimentn penale. Al predetto orientamento si � uniformata la (1) Nello stesso senso, ma con riferimento alla norma simile dell'art. 27 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, Cass., 20 febbraio 1967, n. 415, in questa Rassegna, 1967, I, 415. Bisogna rilevare inoltre che con le sent. 13 luglio 1968, n. 2495 (ivi, 1968, I, 804) e 15 gennaio 1973, n. 177 (ivi, 1973, I. 403), sottolineando che la norma speciale detta una disciplina diversa da quella dell'art. 2947 e.e., si � affermato che la pendenza del procedimento penale produce un impedimento all'esercizio dell'azione civile si che in ogni caso la prescrizione quinquennale comincia a decorrere dalla Iw fil I I [ iI i: !i ~: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 601 Corte del merito, fa quale ha ricalcato le linee ed i momenti del processo logico-giuridico adottato dai primi giudici, fondando il pro prio convincimento in ordine alfa sussistenza degli estremi materiali e psichici del reato, prevalentemente sulle risultanze degli atti di poli zia tributaria, da cui ha tratto origine il processo penale, corroborate con le emergenze processuali, ed in parti�olare sul rinvenimento delle attrezzature per la distillazione dell'alcool e sulle (reiterate) ammis sioni dell'incriminato (conformi a quelle dei coautori del reato). E poich�, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione pe nale il reato di fabbricazione clandestina di spirito resta dimostrato, a norma dell'art. 7, terzo �comma, del t.u. 8 luglio 1924 -in base ad una presunzione (legale) assoluta -dalla sola presenza dell'apparecchio di distillazi001:e (o di parte di esso) (sent. I Sez. pen., 8 ottobre 1951, rie. Bernacchia) e poich� alle prove per via di presunzione non occorre far ricorso in caso di confessione dell'imputato (sent. I Sez. pen., 23 febbraio 1953, rie. Serci), deve ritenersi che la Corte del merito, ponendo a supporto del ,proprio convincimento, circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale, delineata dall'art. 7 del t.u. 8 luglio 1924, il rinvenimento degli apparecchi di distillazione e le ammissioni del prevenuto, abbia correttamente accertato, in via �incidentale, la sussistenza dei requisiti materiali e psicologici del reato in discorso, fornendo, riguardo ad essa, un'adeguata e �congrua motivazione esente da vizi �sia sul piano logico che �sotto H r.iflesso giuridico. Le proposizioni che precedono possono, quindi, compendiarsi nella seguente statuizione: La _prescrizione quinquennale del diritto dello Stato a percepire l'imposta, evasa in caso di fabbricazione clandestina di spirito, decorre dalla data della sentenza penale dichiarativa della estinzione del reato, previsto nell'art. 7 del t.u. 8 luglio 1924, quando la sussistenza degli estremi (materiali e psicologici) di tale fattispecie penale sia stata accertata, in via incidentale, dal giudice civile in base alle risultanze degli atti della :polizia tributaria (nella specie, ed in particolare, in base arl rinvenimento dell'apparecchio di distillazione dell'alcool ed alla confussione deJ.l'dncriminafo). -(Omissis). data della sentenza penale definitiva, indipendentemente dall'accertamento incidentale della sussistenza del reato. Ed infatti una volta eliminata la differenza stabilita nel terzo c�mma dell'art. 2947 e.e., tra estinzione del reato per prescrizione o per altra causa, non vi � alcuna ragione per verificare in sede civile se il fatto, non giudicato in sede penale, integrava gli estremi del reato. Di ci�� d� conferma il testo dell'art. 31 dE')l d.m. 8 luglio 1924, secondo il quale la prescrizione dell'azione civile � interrotta non gi� se il fatto � considerato dalla legge come reato, ma � quando venga esercitata l'azione penale �. 602 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 marzo 1973, n. _712 -Pres. Saya Est. Spadaro -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. De Benedettiis. Imposta di successione -Coacervo delle precedenti donazioni -Determinazione del valore dei beni donati al momento dell'apertura della successione. (d.I. 8 marzo 1945, n. 90, art. 4). Nella formazione del � coace1�vo � delle quote di eredit� e dei le�gati con le donazioni e le liberalit� fatte in vita dall'autore della sii.ccessione allo stesso erede o legatario (art. 5 d.L. 8 marzo 1945, n. 90), ai beni donati deve essere attribuito il valore che essi hanno al momento della apertura della successione e non quello a suo tempo accertato al momento del trasferimento; correlativamente dall'imposta di successione liquidata sul � coacervo � si deducono le� imposte che sarebbero dovute sulle donazioni con riferimento ai valori del momento della apertura della successione (1). (1) Viene confermato l'indirizzo giurisprudenziale introdotto con la sent. 9 dicembre 1971, n. 3555, in questa Rassegna, 1972, I, 127. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 marzo 1973, n. 716 -Pres. Mirabelli -Est. Miele -P. M. De Marco (conf.) -Bacci (avv. Gualandi) c. Ministero delle F.inanze �avv. Stato Abignemte). Imposta generale sull'entrata -Vendite al pubblico -Legge 16 dicembre 1959, n. 1070 -Possesso di licenza per vendita al pubblico Vendita a commercianti e industriali -Obbligo di registrazione e fatturazione -Non sussiste. (1. 16 dicembre 1959, n. 1070, art. 1). Poich� le vendite al minuto effettuate in locali di vendita al pubblico (o ambulatoriamente) da chi sia munito della relativa licenza, non sono soggette all'imposta sull'entrata a norma dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, nessuna registrazione e fatturazione deve esser fatta per le vendite effettuate a commercianti e industriali per le quali spetta agli acqufrenti richiedere l'emissione della fattura (1). (1) Sembra che sia stata del tutto elusa la vera questione dibattuta. E' esatto che per le vendite al pubblico l'imposta non � dovuta e che nessun obbligo ha quindi il commerciante munito di licenza di registrare le vendite effettuate nel locale di vendita al pubblico; � anche esatto che per le vendite, pure effettuate nel locale di vendita al pubblico, in favore di ~~ ~: li I PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 603 (Omissis). -L'Ufficio I.G.E. di Livorno il 22 marzo 1966, notificava ailla ditta Fwdinando Bacci, con sede in Livorno, avviso di accertamento per evasione al pagamento I.G.E., relativamente al periodo 1� gennaio 1961-30 novembre 1965, per avere il Bacci venduto, in tale periodo di tempo, merci per un valore di L. 69.521.808, senza l'emissione di documenti assoggettati all'I.G.E. Dopo le deduzioni dell'interessat9, l'Intendente di Finanza di Livorno, emetteva ordinanza, in data 2 luglio 1966, con la quale intimava alla ditta Bacci di pagare lire 6.500.000 per pena pecunaria oltre all'importo di L. 3.143.070 per I.G.E. Con atto notificato il 5 settembre 1966 la .ditta Bacci conveniva avanti al Tribunale di Firenze I'Amministrazione finanziaria dello Stato chiedendo che venisse dichiarata illegittima l'ordinanza in quanto egli, titolare di licenza di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di generi di profumeria, aveva venduto nel periodo suindicato merci a dettaglio (per l'importo accertato dalla Finanza. Poich� tali vendite, a partire dal 1� gennaio 1960, non sono pi� soggette al pagamento dell'I.G.E., egli non era tenuto al pagamento preteso dalla Finanza. N� spettava a lui dare la prova che le vendite per il ricordato importo fossero state effettuate al dettaglio, in quanto l'esenzione dall'imposta compete qualora la vendita avvenga in un locale di pubblica vendita ed il venditore sia munito di licenza di vendita, come era nella specie. commercianti o di industriali che acquistano per la rivendita o l'impiego nella propria industria, l'obbligo della emissione della fattura sorge solo quando gli acquirenti ne facciano richiesta. Queste vendite, per il venditore, sono sempre al minuto effettuate nel locale di vendita al pubblico, mentre solo per l'acquirente rivestono carattere di vendita all'ingrosso; vale a dire che il commerciante venditore, che evidentemente non pu� sapere l'uso che l'acquirente far� delle merci acquistate, non ha alcun obbligo particolare, mentre l'acquirente, se impiega le merci acquistate o per una ulteriore rivendita o per la sua industria, deve giustificare con fattura la provenienza delle merci e quindi richiedere, rimborsando la relativa imposta, l'emissione della fattura. Come � ovvio queste operazioni concernono quell'assai modesto movimento di merci qel piccolissimo commerciante o industriale che si riforniscono presso un negozio di vendita al pubblico. Tutt'altra cosa �, evidentemente, il commercio all'ingrosso non effet tuato in locali di vendita al pubblico, che non � affatto interessato dalla legge n. 1070 del 1959, e per il quale vige sempre l'obbligo di emissione del la fattura per ogni atto economico. Nel caso di specie cadeva in discussione, come emerge dalla narrativa, la non rara situazione del commerciante titolare sia della licenza di ven dita al pubblico sia di quella per commercio all'ingrosso e che esercita ambedue le attivit�. La legge del 1959, non detta nessuna disposizione specifica, ma con assoluta chiarezza esclude dalla corresponsione dell'imposta solo le ven- IO PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 605 mando, invece, che costituiva solo una esenzione dall'imposta di tali entrate, onde, trattandosi di esenzione, spettava al contribuente provare gli elementi costitutivi di essa. Avverso questa sentenza il Baoci propone ricorso per cassazione esponendo due motivi, lAmministrazione finanziaria dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, con i motivi di ricorso, che, contenendo aspetti della stessa censura, vanno esaminati congiuntamente, denunziando violazione falsa applicazione dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, con riferimento al decreto legge 9 gennaio 1940, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, in relazione all'articolo 360, n. 2 c.p.c., afferma che, erroneamente, la Corte di merito ha ritenuto che egli fosse tenuto al '.pagamento della I.G.E., in quanto, invece, ai fini dell'esenzione � suffi.cien~e che egli risulti in possesso della licenza di vendita al dettaglio e che la vendita a\rvenga in locale aperto al pubblico. Non occorre, anche, secondo il ricorrente, che venga tenuta una par'ticolare contabilit�. Solo per le vendite all'ingrosso, cio� per quelle vendite effettuate a commercianti ,che ne fanno commercio o ad industriali che le impiegano nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti � tenuto ad esibire le copie delle fatture che, peraltro, deve emettere solo se vi sia specifica richiesta dell'acquirente. La ,censura � fondata. La legge 16 dicembre 1959, n. 1070, aJ.l'aTt. 1 stabilisce che le entrate derivanti dalla vendita di materie e merci dimostrazione che evidentemente non pu� esser data soltanto con il possesso della licenza di vendita al pubblico quando lo stesso soggettQ sia titolare .della licenza per commercio all'ingrosso. Spetta dunque al contribuente dare la dimostrazione con mezzi idonei (non specificati da norme di legge) dei rispettivi quantitativi e delle due attivit� soggette a diversi regimi tributari, e, ripetesi, tale dimostrazione non pu� consistere nel presumere che tutto ci� che non � coperto da fattura per vendita all'ingrosso, sia stato esitato con vendita al pubblico, quando questa ultima quantit� � incontrollabile (Cass., 28 marzo 1969, n. 664, Riv. leg. fisc., 1960, 1186). Sulla base di alcune risoluzioni amministrative, convalidate da annosa prassi, si era stabilito, prima del 1959, che prova sufficiente delle quantit� delle vendite al dettaglio in locali di vendita al pubblico fosse l'annotazione giornaliera per importi globali su apposito registro vidimato a norma dell'art. 112 del Reg. 26 gennaio 1940, n. 10; in modo del tutto simile, dop� l'innovazione legislativa del 1959, la Circolare 27 dicembre 1960, n. 58/65240 606 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO effettuate nei locali di vendita, da chi sia munito di licenza di commercio ~r la vendita, al pubblico (o ambulantemente) non sono soggette all'imposta generale sull'entrata. Se per� le vendite sono effettuate a chi rivesta la qualit� di commerciante e che acquisti per rivendere, o di un industriale che acquisti per l'impiego di esse nella sua industria, le entrate soggiacciono alla imposta. In tal modo la legge in questione, ai fini della imposizione, fa distinzione solo tra vendite al pubblico da parte di chi sia munito di licenza di commercio e quelle effettuate da costoro a commercianti a scopo di commercio o ad industriali. Nel primo caso, ai fini della sottrazione al tributo, non � richiesta alcuna particolare formalit� come registrazioni o fatturazioni, ed anche nel caso di vendita a commercianti o ad industriali (le cui entrate sono soggette alla imposta) l'obbligo di corresponsione dell'imposta da parte del venditore (salvo rivalsa) sorge solo se l'acquirente richieda la emissione della fattura (specifica l'art. 1 in questione che la richiesta va fatta dal commerciante o da1l'industriale che acqui:sta: � sotto la loro esclusiva responsabilit��). Quindi nella legge manca anche un criterio obbiettivo che debba guidare il venditore per distinguere le vendite al pubblico in genere e quelle fatte a commercianti a fine di riyendita o ad industriali per l'impiego nella industria e sotto tale profilo � impreciso parlare di vendita al dettaglio o all'ingrosso, dovendo solo l'acquirente, in vista di tale finalit�, richiedere al venditore l'emissione della fattura. Tale essendo il congegno della legge, si verta, in proposito, in tema di esenzim;:1e dall'imposta o piuttosto di non soggezione ad imposta di quelle parti (Riv. leg. fisc., 1961, 1129) detta disposizione per tenere separati i quar,titativi esitati con vendita al pubblico da quelli commerciati all'ingrosso. Si � da taluno eccepito che la circolare illegittimamente imporrebbe una registrazione non prescritta dalla legge, ma al contrario la circolare offre un mezzo di documentazione che � certamente il pi� vantaggioso per il contribuente che, se volesse servirsi di altro mezzo per dare la dimostrazione che � a suo carico, dovrebbe far sempre qualcosa di pi� che una registrazione su un registro vidimato. In questo senso si pu� esattamente parlare di applicabilit� del principio dell'art. 27 della legge fondamentale: in ogni momento il commerciante deve essere in grado di dimostrare l'equivalenza tra le merci acquistate e le merci vendute al pubblico (registrate), vendute all'ingrosso con fattura o giacenti in magazzino. La vendita all'ingrosso, che � cosa ben div~rsa dalla vendita in f~vore di commercianti e industriali effettuata in locale di vendita al pubblico, quando viene eseguita dallo� stesso soggetto titolare di licenza di vendita al pubblico crea dei problemi per l'accertamento che la sentenza in esame non ha nemmeno sfiorato. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA colari entrate, � chiaro che non potrebbe pretendere :ta finanza che il venditore, se munito di licenza di commercio per vendite effettuate nei locali di vendita, dia egli la prova che la vendita non � avvenuta a commercianti o ad industriali, tali circostanze dovendo essere pale sate da tali acquirenti con la richiesta del rilascio delle fatture. Non pu� essere in contrario invocato l'art. 27 della legge 19 giugno 1940, n. 762, fil quale stabmsce che i commercianti, tanto grossiisti che dettaglianti, debbono essere sempre in grado di provare ad ogni richie sta degli organi della finanza con la esibizione delle relative fatture di vendita ovvero dei tronchi delle matrici delle prescritte marche doppie, l'avvenuto pagamento dell'imposta sulle vendite delle merci, che, in rapporto agli acquisti effettuati, non tisultino giacenti nei locali di eser cizio. Invero tale norma presuppone l'obbligo della emissione di fat ture o della apposizione di marche, il che invece non � pi� richiesto per la vendita in locali aperti al pubblico da parte di chi sia munito di licenza di commercio, onde, solo fuoiri di tali casi, ha valore la noirma e la presunzione ivi stabilita di vendita in violazione delle norme sulla imposizione I.G.E. Non pu� neppure affermarsi che la Amministrazione delle finanze sarebbe posta, ci� ritenendosi, nella quasi impossibilit� di controllare l'osservanza dell'obbligo tributario in questione, in quanto pu� osservarsi in contrario, che sussistendo ancora per la vendita a commercianti o ad industriali, l'obbligo di corrispondere l'imposta, la finanza pu� effettuare i suoi accertamenti in relazione alle merci che trovi giacenti nei locali di vendita o nei depositi degli industriali pretendendo da costoro la produzione delle fatture comprovanti il pagamento della imposta. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 740 -Pres. Saya Est. Alibrandi -P. M. Secco (diff.) -Sabatini c. Ministero delle Fina~e (avv. Stato Soprano). Imposta generale sull'entrata -Azione in sede ordinaria -Termine Art. ;;2 legge 19 giugno 1940, n. 762 -� stato dichiarato costitu-, zionalmente illegittimo -Termine semestrale -Sussiste. (I. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 94; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). Con la sentenza della Cqrte Costituzionale 30 dice1nbre 1961, n. 79, � stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale del secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, anche pe1� la parte che concerne il termine di 60 giorni per proporre l'azione in sede ordinaria RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 608 in materia di imposta suU'entrata. � tuttavia da osservare per la detta azione il termine di sei mesi di generale appiicazione per tutte le imposte indirette (1). (Omissis). -Col primo motivo del ricorso la Sabatini, nel denunziare violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e degli art. 56, 57 e 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonch� dei prindpi generali del diritto processuale, comune e wibutario, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., si duole che la Cor,te del merito abbia ritenuto non tempestiva l'azione giudiziaria promossa con la citazione del 4 ottobre 1965, perch� ;proposta dopo che era maturato il termine .di 60 giorni, decorrente dalla notificazione del- l'ordinanza dell'Intendente di finanza. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata � incorsa in errore nell'avere individuato tale decorrenza dell'accennato termine, mentre, a tale effetto, occorreva far riferimento alla notificazione del decreto ministeriale dell'irricevibilit� del ricorso. Il motivo va accolto, perch� la censura che la ricorrente muove alla sentenza impugnata, per aver ritenuto che l'azione avanti il giudice ordinario era stata tardivamente proposta, � fondata, anche se in base a motivi giuridici diversi da quelli addotti nel ricorso, come � precisato nelle considerazioni che seguono. La Corte del merito, dopo aver considerato che l'ordinanza dell'Intendente di finanza di Perugia � stata notificata il 14 maggio 1965 alla Sabatini e che costei ha adito il Tribunale di quella citt� con citazione del 4 ottobre 1965, ha ritenuto che l'azione giudiziaria era stata fatta valere tardivamente, perch� proposta dopo che era decorso il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 52, comma secondo, della legige 19 giugno 1940, n. 762, tstitutiva della imposta generale sull'entrata. Senonch� va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza del 30 dicembre 1961, .n. 79, ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24 e 113 della Costituzione, del secondo periodo del secondo comma del citato art. 52. Ora, poich� la declara (1) Viene ora affermata, per la prima volta dopo 12 anm, m modo esplicito, l'avvenurta dicbfa.razione di illegittimit� cosfJi:buziooale dell'art. 52 della legge istitutiva dell'I.G.E.; in modo meno esplicito la caducazione del termine di 60 giorni era stata affermata con la. sent. 20 marzo 1972, n. 833 (in questa Rassegna, 1972, I, 467) e negata con la sent. 5 maggio 1972, n. 1362 (ivi, 681). � raiuspdcabi1e che in argomento abbiano modo di prormncdarsi, qururuto prima, le Sezioni Uniltle deWla SflllP\l'ema Corte. PARTE I, SEZ. V~ GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 609 toria d'illegittimit� co�stituzionatle co�1pisce in toto, il secondo periodo del secondo comma dell'art. �5 (non gi� limitatamente alla parte della norma relativa al solve et repete) ed in detto rperiodo � prevtsto il termine di 60 giorni, deve ritenersi che anche a questo si estendono gli effetti della pronuncia di accoglimento della Corte. Costituzionale, la cui portata non pu� essere ristretta al precetto del solve et repete. Infatti, tale limitazione non � sostenibile, perch� in evidente contrasto con la chiara dizione letterale del dispositivo della menzionata sentenza n. 79 del 1961 della Corte Costituzionale, la quale ha esattamente precisato la portata della pronuncia d'incostituzionalit�. Ora, .ritenuto �che la norma che prevede il termine di 60 .giorni ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubbl: 1cazione della sentenza della Corte Costituzionale (art. 136, comma primo, della CostitUZii.one e 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sw funzionamento della Corte Costituzionale) non poteva, nelJ.a specie, applicarsi :il detto termine per ritenere che fosse stata fatta valere tardivamente l'azione giudiziaria da parte della Sabatini Resta da stabilire entro quale termine J.a predetta azione sia proponibile. Sul punto, gi� questa Corte suprema ha avuto occasione di affermare che alle decisioni degli organi amministrativi in materia di imposta generale 'sull'entrata, aventi carattere di definitivit�, � applicabile non gi� il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 e.e.), ma quello di sei mesi, previsto dall'art. 33 della legge , 23I aprile 1911, n. 50, divenuto generale, p�er le controversie relative a tutte le imposte indirette erariali, per effetto del r.d. 10 aprile 1923, n: 938 (sent. 20 ottobre 1962, n. 3051 e sent. �2,0 marzo 1972, n. 839). Da tale gi� affermato indirizzo giurisprudenziale non ritiene questo Collegio di allontanarsi. Invero, dal complesso delle norme del sistema tributario itaUano (artt. 146, legge regiistro, 94 legge successioni e 29 r.d. 7 agosto 1936) si evince che le decisioni emesse dagli organi amministrativi, aventi carattere di definitivit�, valgono a porre in moto (semprech� non sia stabilito alcun termine specifico per l'azione giudiziaria) l'anzidetto termine semestrale, oltre il quale, per un'esigenza di certezza dei raipporti giuridici tributari in questa materia, non � pi� con~ntito di adire l'autorit� gudiziaria. Ci�, come � .stato rilevato da questa Corte, 1n una pronunzia emessa a Sezioni Unite (sent. 26 ottobre 1955, n. 3493), trova fondamento, da un lato, nel carattere di definitivit�. che i provvedimenti amministrativi debbono rivestire, ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria, e da un altro lato, nell'esigenza alla: quale il detto termine si ricollega nell'ambito dell'unit� finalistica della considerata materia impositiva. -(Omissis). 610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 742 -Pres. !cardi Est. Arienzo -P. M. Antoci (conf.) -I.A.C.P. di Messina (avv. Brancati) c. Ministero de11e Finanze (avv. Stato Avella). Imposta ipotecaria -Agevolazioni per l'edilizia economica e popolare Case destinate alla assegnazione in locazione semplice -Esenzione ex art. 153 t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 -Esclusione -Riduzione dell'imposta al quarto ex art. 147 -Ammissibilit�. (t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 147 e 153). L'agevolazione massima disposta dall'art. 153 del t.ii..28 aprile 1938, n. 1165, per le imposte di bollo, registro e ipotecarie, � applicabile soltanto sugli atti relativi alla costruzione di case popolari da cedersi � in proprietd o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita; pertanto per le case popolari destinate alla assegnazione in locazione semplice � applicabile soltanto la minore agevolazione (riduzione al quarto) prevista dall'art. 147 deilo stesso t.u. (1). . (Omissis). -Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 147, 148, 149, 30 e 39 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 e dell'art. 132, n. 4, in :relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. e sostiene che le agevolazioni fiscali previste per l'edilizia popolare si estendono anche alla costruzione di case da assegnare in locazione in quanto in mancanza di una disposizione limitativa, esse sono concesse, indLpendentemente dalla destinazione della cost:ruzione, in base al crite:rio dell'interesse pubblico. La doglianza � infondata. Il primo comma dell'art. 153 t.u. 28 ap:rile 1938, n. 1165, prevede, tra le altre agevolaziorui. fiscali, il.a' tassa fissa minima di registro ed ipotecaria per i contratti stipulati dai comuni e dagli istituti che costruisc�mo con il concorso dello Stato case popolari da cedersi in propriet� o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita. La concessione del beneficio fiscale, come emerge dalla portata lettera}e della norma, � collegata alla sussistenza e al concorso di tre requisiti: che i contratti siano stipulati dai comuni o dagli altri enti previsti; che si tratti di alloggi popolari �costruiti con il cont:ributo statale e che gli alloggi stessi debbano essere ceduti in propriet� o assegnati in locazione con patto di futura vendita. La mancanza di quest'ultimo requisito non consente di applicare le facilitazioni previste nel citato art. 153 in quanto Ja diversa ipotesi della �costruzione di allogg.i popola:ri da asse( 1) Non constano precedenti specifici. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 611 gnarsi in semplice locazione rientra nella normativa dell'art. 147, ultimo comma, �che estende agli istituti autonomi per le case popolari il trattamento di favore previsto a favore delle cooperative per case popolari ed economiche nel quale rientra la riduzione ad un quarto delle imposte di registro e di iscrizioni ipotecarie. Il contrario assunto del ricorrente, disatteso dai primi giudici, oltre a non rientrare nella previsione dell'art. 153, � in contrasto con il principio che le agevolazioni fiscali, costituenti un'eccezione alla regola della tassabilit� degli atti con le normali imposte non possono essere applicate in via analogica, tanto pi� nel caso di specie, per il quale � prevista un'altra facilitazione ftsca1e meno :liavorevole, attesa la differenza delle due ipotesi legali. Tale essendo la disciplina dell'art. 153, che regola, in via espressa ed autonoma, le facilitazioni relative alle imposte di registro ed ipotecaria, non � conferente il richiamo, fatto dal ricorrente, anche in questa sede, agli artt. 38 e 39 t.u. citato. Infatti, l'art. 38, primo comma, prevede la possibilit� per i comuni e per gli istituti casse popolari di ottenere il concorso dello Stato per costruire case popolari da vendersi a singoli privati, ovvero da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita, a favore dello stesso inquilino o dei suoi eredi. E, nel secondo comma, lo stesso art. 38 accorda la facolt�, in via eccezionale, giustificata da particolari esigenze, che, conservandosi il contributo dello Stato, gli alloggi costruiti siano concessi in semplice locazione, previa , autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici. L'art. 153, ai fini della �concessione delle agevolazioni fiscali, fa menzione unicamente della �costruzione di alloggi popolari da cedersi in propriet� o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita e espressamente prevede il godime~to di queste agevolazioni per tali costruzioni con implicita esclusione delle costruzioni con destinazione alla semplice locazione. Il richiamo all'art. 38 fatto espressamente nell'art. 153 con l'inciso � nei limiti ed ai sensi dell'art. 38 � deve, in conseguenza, intendersi limitato alla normativa relativa al concorso finanziario dello Stato e non pu� estendersi al regime tributario dei contratti relativi alle costruzioni di case da dare in locazione atteso anche il carattere eccezionale di questa facolt� concessa ai comuni e agli istituti per le case popolari. Infine, va disatteso anche il riferimento all'art. 39 t.u. che prevede la possibilit� di trasformazione dei contratti di affitto stipulati col ri;�atto di futura vendtta in contl'atti di semplice locaziOllle, perch� tale conversione consensuale � un evento futuro rimesso alla volont� delle parti che non pu� avere rilevanza sull'assoggettabilit� dell'atto all'imposta di registro ed ipotecaria nella misura per lo stesso prevista dalla ,legge ftscale. Ed, infine, non � conferente il richiamo di alcune pronunce di questo S.C. �che non hanno esaminata e risolta la specifica questione proposta con il ricorso in oggetto. .-:-:�:".�:".�'.�'.�:-:�:-:-:�'..:-:�'.�>'.�'.�'.->:�:.:.::::::::::::�:<�: <:=:.:~:-:-: . : � : : : : : : : : : -:-:-:�'. �:�'. �'. . . . � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -: .:-:>:�.�.� .' : . �::-::::'../'.::::: -: <�:�:::.-:-:�z ::�:::�:.-:~ .::::::::::::::=::::::::�::::::::::::::::::::: :::::::: :?:::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::;:::::.:.'.:..-:..-:�:::�:�:�:::::..-:::..-:�:..-::::::-::�z�:..-:�:o:o:�z-: 612 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente alla perdita del deposito e al pagamento del!le spese e degli onorari del presente gtudiizfo liqutdati nel dispositivo, affermandosi il 1principio che, ai sensi dell'art. 153 t.u. 28 maggio 1938, n. 1165, i contratti relativi (nella specie di mutuo con garanzia ipotecaria) alle costruzioni popolari da assegnarsi solo in locazione non godono dell'agevolazione fiscale della tassa minima di registro ed ipotecaria (art. 153, primo comma, lett. a). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 744 -Pres. Giannattasio -Est. D'Orsi -P. M. Chir� (conf.) -Consorzio Cooperative Provincia di Modena (avv. Marcone) c. Ministero delle Finanze '(avv. Stato Soprano). Imposta di registro Agevolazioni per le strade comunali obbligatorie -Limiti. (I. 30 agosto 1868, n. 4613, art. 1 e 10; 1. 8 luglio 1903, n. 3.12, artt. 1 e 3). L'agevolazione degli artt. 1 e 10 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, per le strade comunali obbligatorie, � oggi limitata agli atti e contratti inerenti alla costruzfone di strade di accesso dal comune aiza stazione ferroviaria omonima o viciniore o all'approdo omonimo del piroscafo postale (1). (Omissis). -Per la corretta decisione della causa � indispensabile fare un breve panorama delle disposizioni di legge di antica data, che debbono trovare applicazione. La legge 30 agosto 1868, n. 4613 (art. 1) pose a carico dei comuni l'obbligo di costruzione e sistemazione delle strade necessarie (1) Decisione esatta che opportunamente conferma un unico e non recente precedente (Cass., 25 luglio 1961, n. 1805, Riv. ~eg. fisc., 1961, 1980). La motivazione � ineccepibile e non ha bisogno di commenti; si pu� solo aggiungere che la legge 3 agosto 1949, n. 589, che ha, quasi con le stesse parole delle leggi del 1868 e del 1903, riportato entro una nuova (ma pi� limitata) agevolazione le strade di cui alla, lettera a) dell'art. 1 della legge del 1868, ha dato da riprova che per queste strade non era pi� vigente una agevolazione pi� estesa. Per le agevolazioni fiscali relative alle costruzioni di strade obbligatorie che presentano aspetti di necessit�, cfr. Cass. 16 marzo 1973, n. 752, retro I, 455, con nota. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 613 a :porre in comunicazione: a) il maggior centro di popolazione di un comune con il capoluogo del rispettivo circondario o col maggior centro di popolazine dei comuni vicini; b) i maggiori centri di popolazione del comune con le ferrovie e i porti sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti; e) le frazioni importanti di un comune. La fog;ge pvevide pod. l'attribuzione di sussidi ai comuni che ~ovvedessero a costruire o sistemare dette strade e (art. 10) il beneficio della registrazione con il diritto fisso di una lira per tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali di cui all'art. 1. La legge 19 luglio .1894 (art. 1) sospese fino a nuovo provvedimento legislativo le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, salvo quelle degli artt. 5, 6, 7 e 11 (relative alle prestazioni in natura e al valore di dichiarazione di pubblica utilit� attribuita all'approva-' zione da parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di 'una delle strade di cui all'art. 1). Rimasero, adunque, sospese tutte le altre disposizioni. Nove anni dopo, la legge 8 luglio 1903, n. 312, dispose nuovamente fa �c()IIlcessione di sussidi a favore dei comuni che 111egU otto anni dalla � pubblicazione della legge costruissero strade o parte di strade di accesso alla stazione ferroviaria omonima o a quella viciniore (art. 1) ed a favore dei .comuni, che, nei dieci anni, completassa-o ile strade per essi obbligatorie in base alla legge citata 30 agosto 1868, n. 4'613, rimaste incompiute peT effetto delle disposizlioni della legge 19 luglio 1894, n. '338 (art. 3). Nell'art. 6 afferm�, :poi, l'applicabilit� alle strade indicate negli artt. 1 e 3 di varie norme �della legge n. 4613 del 1868, tra cui quelle dell'art. 10 relative al beneficio della registrazione a tassa fissa. Successive modif1caz1oni della legge 8 luglio 1903, n. 312, apportate con i decreti legislativi luogotenenziali 19 agosto 1915, n. 1371 e 8 maggi9 1919, n. 827, non toccarono l'art. 6, che � tuttora vigente. SuHa base di queste norme fa Corte di appello ha ritenuto che l'invocato beneficio fiscale pu� trovare applicazione solo :per gli atti relativi alla costruzione di strade di collegamento con le stazioni ferroviarie o i porti, dovendosi ritenere, dopo tanti anni che non possa pi� ricorrere l'altra ipotesi agevolata di completamento di strade la cui �costruzione fosse stata iniziata prima dell'emanazione della fogge , del 1894 e fosse stata sospesa a seguito di tale legge. Ha, quindi, escluso nella specie l'applicazione del beneficio, non essendo Ja strada in questione di collegamento con stazioni fevroviarie. Avvel'so questa decis1one il Cons0i:rzio coopeT�ative produzione e lavoro della provincia di Modena ha proposto un unico mezzo di rii!orso, con cui denuncia la falsa applicazione e violazione dell'arti RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO colo 1-0 della legge 30 agosto 1868, n. 4613 e dell'art. 6 della legge 8 luglio 1903, n. 312 e sostiene la spettanza del be:.eficio fiscale della registrazione a tassa fissa perch� detto art. 6 richiamando in vigore l'.art. 10 de1la 'legge n. 4613 del 1868, ir:lJOll ,solo per gli atti e con.tratti relativi alle strade di collegamento con le stazioni ferroviarie e i porti, ma anche per quelli diretti al completamento delle altre strade obbligatorie rimaste incompiute, non si sarebbe riferito soltanto alle strade di cui fosse gi� stata iniziata la costruzione, prima della legge n. 388 del 139,4, ma anche a quelle che, sebbene neppure iiniziate' a tale epoca, erano state previste come obbligatorie dalla legge n. 4613 del 1868. Erroneamente, quindi, conclude il dcol'rente, la Cor,te d'appeHo aveva seguito '.la tesi a Lui favorevole e .preteso per ila spettanza del beneficio il requisito dell'inizio della costruzione o, quanto meno, della decisione della costruzione stessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 338 del 1894. Il mezzo � infondato. Questa Corte si � gi� occupata dei limiti in cui l'agevolazione fiscale dn questione deve ritene11si tuttora vigente ed ha in proposito affermato che l'agevolazione � oggi limitata agli atti e contratti per la sola costruzione di: strade di accesso dal comune alla stazione ferroviaria omonima e viciniore od all'approdo omonimo del piroscafo postale, escludendone l'applicazione in una ipotesi di sistemazione di � una preesistente strada di alla:cdamento fra pi� comuni (Cass., 25 luglio 1961, n. 1805) o di una strada provinciale di interesse turistico in un caso in cui gi� esisteva una strada comunale che allacciava il comune alla stazione ferxoviaria e al ;porto (Cass., 29 agosto 1962, n. 2706) o di una strada non strettamente indispensabile per i bisogni dei frazionisti; ma rispondente soltanto ai fini di maggiore comodit� o di lusso (Cass., 28 gennaio 1938, n. 283). Nel caso in esame, posto che non trattavasi di strada di accesso a .stazioni ferroviarie o ad approdi e che l'atto per cui si chiedeva l'agevolazione fiscale riguardava i lavori di costruzione di una strada allacciante alcune frazioni al capoluogo, il quesito da risolvere consisteva nello stabilire se l'art. 3 della legge n. 312 del 1903, col 1parlare di completamento di strade obbligatorie rimaste incompiute, avesse voluto riferil'si a strade, la cui esecuzione fosse stata sospesa per effetto della legge n. 338 del 1894 o, quanto ,meno, a strade che fossero state deliberate ma -poi non eseguite per la sopravvenuta sospensione delle agevolazioni disposta nel 1'894, oppure se avesse inteso riferirsi semplicemente alle strade obbligatorie per i comuni in base alla legge n. 4613 del 1868, che sarebbero state eseguite in futuro. E al quesito 1a Corte d'appello, come� gi� si � detto, ha dato risposta nel senso di ritenere che l'agevolazione non spettasse per gli atti e contratti PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA relativi alla costruzione di strade allaccianti le frazioni tra loro. e al capoluogo, le quali non erano state sospese per effetto della legge n. 338 del 1894, ma di cui solo successivamente era stata decisa la costruzione. Ora tale soluzione � corretta e non merita le censure del ricorrente. A favore deilil'mterpretazione 1seguita dalla Corte d'appello soccorre innanzi tutto la lettera della norma, i termini �completassero le strade... rimaste incompiute � indicano opere in corso di esecuzione e sospese e non ~i� opere da eseguirsi in futuro; il concetto di completamento presuppone necessariamente l'avvenuto inizio delle opere e il termine � incompiute � postula corrispondentemente la mancata esecuzione della parte, terminale delle opere stesse. Ancor pi� convincente � J.a conclusione che si trae dal raffronto tra l'art. 1 e l'art. 3 della citata legge del 1903. I due articoli presentano un elemento comune, quale quello di riferirsi entrambi a strade obbligatorie per i comuni a norma dell'articolo 1 della legge n. 4613 del 1868 (essendo 1e vie di collegamento con le stazioni ferroviarie e i porti di cui all'art. 1 della legge del 1903 previste a1la lettera b dell'art. 1 della legge deil. 1868); ma mentre l'art. 1 della legge del 1903 si riferisce puramente e semplicemente a tali strade, l'art. 3 della detta legge, con ben diversa terminologia, richiede gli estremi del mancato completamento. Ora � evidente che anche l'art. 3, come gi� l'art. 1 avrebbe potuto ;parlare puramente e semplicemente di altre strade obbligatorie dei comuni, senza porre condizioni di sorta. Viceversa il legislatore volle porre condizioni diverse tra le strade indicate nell'art. 1 e quelle previste nell'art. 3 e tale diversit� ha il suo peso determinante in sede ermeneutica. Non � possibile spiegare tale diversit�, come sostiene il ricorrente, col fatto che i sussidi erano previsti 'nell'art. 1 per otto anni �e nell'art. 3 rper dieci anni. La diversit� di durata trova evidentemente 1srpiegazione neH'intento di spronare -i comuni a dare la priorit� alle opere di collegamento con le stazioni ferroviarie rispetto alle altre strade, ma ovviamente la prescrizione di condizioni che nulla hanno a che vedere -col diverso termine deve pur corrjispondere ad una finalit� ilegislativa. Ma da tale carattere prioritario attribuito dal legislatore del 1903 alle .strade di allacciamento con le stazioni ferroviarie e i porti (laddove quello del 1868 aveva posto queste strade nella lettera b) dell'art. 1, dopo le strade di collegamento dei maggiori centri di popolazione con i capoluoghi dei ri:spettivd. -O�I1co1ndari ~ewste sotto La lettera a) pu� ben ricavarsi argomento per ritenere che il legislatore del 1903 abbia attribuito maggior rilevanza alle strade di allaccia RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 616 mento con le stazioni ferroviarie e i porti s� da favorire la loro costruzione anche se nel periodo 1868-1894 non erano state neppure iniziate e questi rilievi trovano ulteriore conforto nella ben diversa situazione della nostra rete ferroviaria nel 1903, rispetto a quella esistente nel 1868 all.orch� la rete era appena agli inizi e non era ancora stata unificata. Ci� posto, appaiono irrilevanti le ulteriori argomentazioni addotte dal ricorrente. L'argomentazione che la limitazione dell'art. 3 riguarda il contributo economico da versarsi ai comuni e che, invece, l'art. 6, che richiam� in vita l'agevolazione fiscale, non conti.erre taile limitazione, avendo fatto richiamo agli artt. 1 e 3 solo per identificare quelle categorie di strade, si annulla da s� perch� � evidente che il richiamo all'art. 3 � totale e non riguarda solo il carattere obbligatorio della strada, ma anche le altre condizioni poste dal legislatore. In altre parole il legislatore del 1903, con prospettazione in parte diversa da quella del legislatore del 1868, si rifer� alle strade di collegamento con ,stazioni :liffi"rorviarie o porti e alle altre strade dichiararte obbligatorie, che fossero state gi� iniziate e non ancora completate e da questa bipartizione deve muoversi l'interiprete per una corretta applicazione della legge. N�, infine, pu� andarsi in contrario avviso, per la pretesa contraddittoriet� riscontrantesi tra l'imposizione fatta ai comuni ai costruire, e, cio�, di spendere e l'aggravamento di tale obbligo con il carico delle normali imposte di registro che, anche se assolte dall'appaltatore, avrebbero in ultima analisi aggravata pur sempre la posizione del comune. Ora � chiaro che l'obiezione non riguarda solo il caso di specie, ma investe un �discorso a larg~ raggio e riguarda tutte le opere e i contratti degli enti pubblici; e il disco�rso non pu� avere rilevanza in questa sede perch� � politico e non giuridico. E' questione, infatti, di politica legislativa il fissare quali oneri fiscali debbono .gravare direttamente o indirettamente sugli enti pubblici. Deve, pertanto, concludersi che l'agevolazione fiscale della registrazione a tassa fissa, di cui all'art. 6 della legge n. 312 del 1903, fu prevista oltre che per gli atti e contratti relativi alla costruzione di strade. �di allacciamento dei maggiori centri di popolazione di un comune con stazioni ferroviarie o porti di approdo di piroscafi postali anche per le altre strade obbligatorie previste dall'art. 1 della legge n. 4613 del 1868, purch� la costruzione di queste ultime avesse gi� avuto inizio nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore di tale legge e l'emanazione della legge n. 338 del 1894 e non fosse stata compiuta in conseguenza della sospensione delle condizioni di favore previste da questa ultima legge. E questa conclusione comporta il rigetto del ricorso. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 617 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 746 -Pres. Giannattasio -Est. Elia -P. M. Chir� (conf.) -Corrieri ed altri (avvocato Cogliati Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Uffici e negozi -Ricomprensione in un edificio composto di case di abitazione che godono della stessa agevolazione -Necessit�. (1. 2 luglio 1949, n. 408, <art. 13; I. 6 ottobre 1962, n. 1493; 1. 2 dicembre 1967, n. 1212). I benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche e integrazimii sono applicabili ad uffici e negozi ed altri locali a destinazione non abitativa (nella specie autorimessa), quando siano rispettate le prescritte proporzioni di superficie, soltanto se sono compresi in un edificio composto di case di abitazione die godono della stessa agevolazione. Non � di conseguenza applicabile la agevolazione della legge n. 408 per un'autorimessa a servizio di case di abitazione .che godono dell'agevolazione dell'art. 69 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .(1). (Omissis). -Col primo mezzo i ricorrenti denunciavano violazione dell'art. 13, legge 12 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 69, \ (1) Decisione esatta che puntualizza una delle numerose questioni che sorgono in materia; la sent. 10 febbraio 1971, n. 339 (in questa Rassegna,. 1971, 607) aveva enunciato, ma non con la chiarezza della decisione odierna, il principio che l'estensibilit� di una agevolazione concessa per le case di abitazione ad altre parti dell'edificio a dP.stinazione non abitativa si giustifica quando la realizzazione di uffici o negozi facilita la costruzione di case, ma ci� sempre nell'ambito dei presupposti di ciascuna legge incentivante delle costruzioni edilizie. Se l'agevolazione viene invocata esclusivamente per la costruzione di uffici e negozi o altri locali non abitativi, agli effetti di questa legg~ viene in considerazione una costruzione isolata. di locali non di abitazione. :nl opportuno precisare che questo principio, in relazione alle proporzioni di superficie stabilite nella legge 2 dicembre 1967, n. 1212, vale sia per gli uffici e negozi (espressione da intendersi in senso stretto) che non debbano superare il 25%, sia per le altre parti a destinazione non abitativa (espressione uffici e negozi da intendersi in senso ampio), �he, unitamente ad uffici e negozi veri e propri non possono superare il 50% (v. Cass., 13 luglio 1972, n. 2366, ivi, 1972, 838); tutte le 't�artd nion abitativ�e, semprech� ricor1mno gli altri re�quisiti, po�ssono e1ssexe ~esse alla stessa a,gevolazdone di �cui gode 1a pairte ab!Ltativa delll'edifktio, ma non ad a'ltre. 618 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed omessa pronuncia su fatto decisivo, deducendo che erroneamente la Corte di merito neg� l'applicabilit� della legge n. 408 del 1949 all'autorimessa sotto il profilo che alla testante parte del fabbricato era stata gi� concessa l'esenzione prevista, per le case costruite, dalla legge n. 968 del 1953. I ricorrenti lamentano un� duplice errore della Corte di appello, la quale non avrebbe neppure esaminata l'istanza dei contribuenti volta ad ottenere' l'applicazione dell'esenzione di cui alla legge, n. 408 del 1949 a tutto il fabbricato, e, comunque, avrebbe ritenuto incompatibile il beneficio di cui alla detta legge alle sole autorimesse, col beneficio di cui alla legge n. 968 del 1953 alla restante parte !fel fabbricato. Le censure sono infondate. Come pi� volte questa Corte Suprema ha avuto modo di chiarire, la legge n. 408 del 1949, al fine di favorire l'incremento edilizio, concesse varie agevolazioni tributarie alle case di nuova costruzione, e tali benefici sono applicabili, anche a termini della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, e della legge 2 dicembre� 1967, n. 1212, agli uffici e negozi, sempre che ai detti locali sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale dei piani sopraterra dell'edificio, unitariamente considerato (Cass., 11 giugno 1964, n. 1456, Cass., 20 gennaio 1969, n. 2176; Cass., 7 ottobre 1970, n. 1837). Questa Corte Suprema ha anche recentemente avuto modo di chiarire (Cass., 10 febbraio 1971, n. 339) che l'applicabilit� dei benefici fiscali previsti per le case di abitazione a uffici e negozi, cio� a locali con destinazione diversa dall'abitazione, presuppone che tali locali siano compresi in un edificio composto di case da abitazione, le quali godo:no delle stesse agevolazioni, concesse con la identica legge. Infatti, la legge esige, un rapporto di proporzionalit�, fra case e locali non destinati ad abitazione, che stabilisce un collegamento necessario, fra le case e i locali predetti. La estensione del beneficio previsto per le case ai locali diversi, richiamati dalla legge, deriva dalla stessa ratio legis che giustifica l'agevolazione concessa alle case: ed � dunque questa agevolazione che .si estende ai detti 1ocaiLi; ne consegue che per la legge n. 408 del 1949, e successive modificazioni, negozi ed uffici possono godere della .agevolazione. di cui godono le �case da abitazione, in relazione all'edificio, unitariamente considerato, secondo la sua natura (nuova costruzione) ma non di agevolazioni che presuppongano invece iina natura (costruzione nuova, ma ricostruita) diversa da quella dell'edificio. In altri termini, il beneficio pu� estendersi ai locali non destinati ad abitazione non per effetto della natura loro, ma di quella dell'edificio in cui si trovano compresi, e dunque, nella ipotesi che i detti locali abbiano la medesima natura (costruzione nuova, o ricostruzione) del complesso edilizio ove si trovano. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Nella specie, l'edificio gode, per la parte non destinata ad autorimesse, della esenzione di cui alla legge n. 968 del 1953, prevista per le ricostruzioni, mentre l'ufficio ha negato tale esenzione alle auto 1 rimesse, perch� non preesistevano, a.gli eventi bellici. In tale situazione, le autorimesse, non potendo godere di benefici diversi da quelli di cui gode, per la sua natura (ricostruzione) ed in relazione alla legge n. 968 del 1953, l'edificio in cui sono comprese, perch� le dette autorimesse sono di natura diversa da quella dell'edificio (sono, cio�, nuove costruzioni, e non ricostruzioni), non possono godere della agevolazione di cui alla legge n. 408 del 1949, in quanto l'applicabilit�' di tali benefici ai locali non destinati ad abitazioni, presuppone che essi gi� competano alle case di abitazione costituenti il complesso edilizio (edifici) che detti locali comprende. I locali di nuova costruzione non destinati ad abitazione, compresi in un edificio costituito da case di abitazione ricostruite a seguito di eventi bellici, non hanno diritto al beneficio di cui alla legge n. 408 del 1949 per le nuove costruzioni, se l'edificio ove sono compresi � �composto da �case di abitazione ricostruite a seguito di eventi bellici, e gode, dunque, delle agevolazioni stabilite, per detti immobili ricostruiti, dalla legge n. 968 del 1953. Il primo motivo del ricorso va dunque rigettato. -(Omissis). \ SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 ottobre 1972, n. 2931 -Pres. Gionfrida -Est. Sg;roi -P. M. Trotta (conf.) -Mimstero dell~ Finanze (avv. Stato Cerocchi) ed Ente Par,co Nazi�nale del Gran Parad.Lso (1avv. Stoppani) c. Azienda E1ettrtica Muniicdipale di Temi.no (avv. Ghia, Coonba). Acque Pubbliche ed Elettricit� -Diritti patrimoniali esclusivi di pesca dello Stato sulle acque pubbliche -Riconoscimento legale -Presupposti -Titolarit� dell'antico diritto di regalia spettante al sovrano di Stato preunitario in ordine alla pesca sulle acque pubbliche -Sufficienza -Esclusione -Necessit� della prova che l'antico diritto di regalia fu esercitato dal sovrano, mediante una riserva, anche non formale, di esclusivit� della pesca in proprio favore; ovvero mediante atti traslativi o di concessione della esclusivit� della pesca a favore di terzi -Sussiste. (t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 26). Per ii riconoscimento di un diritto patrimoniale escLusivo dello Stato di pesca .sulle acque pubbliche non basta la dimostrazione della titolaritd del diritto di regalia della pesca sulle acque pubbliche gid spettante al sovrano di uno Stato preunitario, ma occorre la prova che tale diritto fu in concreto esercitato dal titolare, o mediante una riserva anche non. formale di esclusivitd in proprio favore, o con atti traslativi o di concessione della esclusivitd della pesca ~ favore di terzi (1). MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia:ndo ila violazione d.eH'a:rt. 143 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 e la corntraddittoil:"iet� ed illogidt� di motivaziione, sia l'Ammi: nistraziorne dehle� Fh1arnze che l'~nte Pa11co Gran Pacr:adiiso, nel pTilmo motivo dei rispettivi ricoll1si, lamentano l'error�e in cui sarebbe incorsa ila sentenza non definitiva, ritenendo applicabile al procedimento dinanzi aJ. Tribunal,e ~1erfore l'lstitiuto dell'erToce scmsabd:le e diisapipilicarndo cosi (1) Non risultano precedenti in termine. Sulla natura del diritto di pesca, v. Cass., 19 gennaio 1970, n. 104, Foro it., 1970, I, 787. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 621 la disciplma reil:ativa al termine per l'impugnazione. P,er di pi� i ricor renti ritengono inespHcabile J.a concessione del beneficio dell'errore scu sabile, che rpu� essere giusti:l�i:cata soltanto da una obiettiva illJ!certezza, mentre il riconoscimento, contenuto nella stessa sentenza, che la que stione della competenza giurisdizionale iin materia era gi� stata ripe tutamente e univocamente risolta, avrebbe dovuto j,ndurre a negare quel beneficio. Queste censure non sono fondate. A norma dell'art. 208 del testo unico citato, pei rilco11si pirevisti nell'art. 143 si osservano, per quanto non regolato daJ.J.e dis1po1siz~oni de1J1Jate dalJ.o stesso teisto unfoo, il.e norme del titolo III, ca po Il, deil .1Je1sto unico 26 giugno 1-9<2�4, n. 1054 delJ.e leggi sul Consiglio dii Stato: fra .tau norme � compreso l'art. 34 che disciplina l'istituto deWetrTore 1scusabile. Di questo istituto dil. Consigil:i:o di Stato ha . costantemente ribadito il carattere generale, ~he :ne consente il.'aipipJ..ica-. Zlione aniche al d:i l� dei casi espq-essamen.te .previsti da11a legge e, quiinfil, anche nel caso in cui sia stata adita un'autorit� diversa da quel.la cui, per hl sistema de1le riipairtiz:ioni deliLe competenre giud~ioroo.J.i, � devoluta <la cogn:iziione di una certa matecr:d.a o dell'impugnatiLva di una determilnata serie di atti e quelil.'autodt� abbia emesso wna l};n"OIIlllIDCia decli natoria delJ.a giurisdizione. Lo stesso orientamento -inteso ad attribuire aJ.J.'istituto deJ.l'errore scusabile una portata ben ipi� ampda di quella i�he J.a mera formulazione letterale dello art. 34 citato suggerirebbe -� stato seguito anche da questa S.C. (cfr. Cass., 9 marzo 19<65, n. 378) con riferimento ad una ipotesi 1n out il Tribuna,le Superiore delle acque rpubbliche, ilil sede di aippeiLlo con:tro una sentenza del Trib�na'le Regionale, aveva d1chiarato iJ. difetto d:i giudsddzione derl rgiudice ordinario, affermando la ip["Opria competenza 'gi'Urisdizionaile quale giudfoe aa:nmirustrati.vo. Come si � rd.le vato nella 'stessa decisfone, la pronuncia del T.ribunaile Superiore che, prevda decil.aratoriia 4e11a scusabiJ.it� dell'erl'O!I'e per 1a difficolt� di indi v1duare H. giudice competente a giudicare su una data ve,rtenza, dichiari amm:issibhle fil dcomo l};n"Oposto entro 11�termine di sessanrta gdorni dalla notificazione defila senitenza dichiaJ:'.ativa del dife,tto di g.tur~sdizione, � insindacabile iin cassazlione, costituendo manifestazione dli un apprezza mento discrezionale. Neil.a spede, indagando iintorno alla scusabhlit� o tnescmsabiJ.dt� del- 1'-eN'or,e in <Cui era d.ncorsa l',A.E.M. nell'iimpug:nare il decreto milnirsteriale 1� lugilio 1958 dinanzi al Consi~io di Stato, il '.Dribunal�e Surprerri:ore ha esattamente affermato che hl beneficio dell'erroire scusabile pu� essere concesso quando vi sia un'.'obtettiva incel"'tezza, desumibHe dagiLi orien: tamenti della giurisprudenza, circa fo stato di diritto o quando vi sia una ,situazione di fatto e di dLrd.tto di dubbia vaJ.utazfone. Ha soggiunto lo stesso T<ribunale che -aJ.la stregua delle non numerose pronunzie RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giUJr�lsdizicmiali -poteva rritenea:si di non difficill.1ssiima so1uzione iJ. problema se, a norma dell'm:-t. 143 lettera c) del testo unLco sulle acque, rientrassero nehla guisdi.2liooe del Trri:bunaJ.e Suiperiore i ricorsi riivo1ti ad impugnare provvedimenti di riconoscirmen.to di diritti esclusivi di pesca; ma che di dubbia vailutamone si presentava, nella specie, ila situazione di :fatto e di diritto, potendo ragionevolmente rttenersi che la questione della swssistenza del diritto esclusivo di rpesca costituisse solo una questione pregfaJJdizliale, La cui so1uziooe fosse necessaria rper ila rpronUllllCia �ln 1011dine a11a legilttim1t� del decreto di cOlllcessione del diTlitto di pesca all'Ente Parco e che rientrasse, quindi, nella competenza del Consiiglio di Stato, ai Sffillsi deilil'rurt. 28 del ,testo umoo 26 giugno 11924, n. 1054. Esclusa, dunque, J.'iirnaipp1icahl1it� in via idi primdpio (1secoodo l'asSU11Jto radicale. dell'Amministrazione finanziaria) dell'istituto dell'errore s�iusabfile nel 1caso in cui sia stato proposto dinanzi aJ. Consiiglio di Stato un ricOl'lso che avrebbe dovuto proiporsi dilllanzd. a�l 'Drdbunale Surperiore, si deve ritenere che J>a sentenza non defiruthra abbia accolto deiIJ.'ettore scusabhle ex art. 34 deil. testo umco 111. 1054 del 1924 la nozione corretta (e, del :resto, i rricoo:irenti, non hanno mosso criUiche a�l. riguardo). Residua, allora, !La coosura riivolta all'aipprezzame111to di merito relartwo a�lla presenza in cOi!looeto del :reqMsito della scusabhlit� de1l'eri!."ore commesso dall'A.E.M.; ma si iflratta di aipprezzamento giustifilcato da una mgione plaUisibhle e SOIIlO fuori oon:bro quei riLievi cmtiJci dei riic<m"OO,ti che non tengono cooto del fatto che i!l Thibuna�le Surperfo1re lllJOill ha addotto, a sostegno della concessione del beneficio dell'errore scusabile, oscillazfoni e iilloertezze giurisP1'udenziaWi, ben.si il.'esistenza di rag1ooevoli dubbi circa la valutazione della concreta situazione di fatto e di d.i!ritto e, in particolare, Cliroa hl cacr.iattere esciLusiivamente rpregiudizia�le de'1la questione dehla sussLstenza del diritto esolu~iivo di pesca. Col ,secondo motivo del suo ricorso l'Ente Parco deduce J.a violazione dei priincipi generali in tema di acquiescenza agU aitti amministrativi, sostenendo che H Tribunale Superiore awebbe respinto, con motivazione illogica e contraddittorda, l'eccezione di inamm�!ssiibi!lit� deil. rtcorso per in;tervenuta acquiescenza, in ba:se ad una inesatta noz:LOl!l'e di fatti Ul!livoci, chiari e concordanti, e avrebbe dimenticato, ino1tre, che l'Ente Parco aveva invocato non gi� la mera acquiescenza ad un atto amministrativo ines1stente, bensi fil rioonosc:ia:nento, da parte deilJ.'A.E.M., della sussLstenza del dirdtto esc:luiswo di pesca dello Stato sulle acque in questione. Anche ,questo motivo � infondato sotto entrambi gli aspetti. In pri mo luogo, l'acquiescenza � configurabile soltanto sul presupposto della es�lstenza di un provvedimento impugnabite, mellltre non pu� darsi acquiescenza ~estata in via ;preventiiva ad un provvedimento non ancoira adottato. Inoltre, dn tanto � concepibHe l'a1cquiescenza in qua.nito riicor PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 623 rano fatti chiaa:-i, univoci e concoodanti dai qua�d possa desumersi la sicura aoce,ttazi0tt1e deihl'atto da parte del destinatario e, qll:�[}Jdi, la volont�, di non impugnado. Il Tribwnaile Supertore ha esclUJSO il'esistenza degli inruooti rpre1supposti, rilevando, da una parte, che i compcmtamel!lti, dai quaJ.i awebbe dovuto essere integrata J.'a;cqu.iescenza (e cio� la mancata impugnativa del decreto :prefettizio di revoca d~lla OOl!lcessione provvisoriia e ila domanda di c001Joossi0Ille arvanzata al Mindistmo delle Fiinanze) erano rtutti 1allltetriori aJ.ila data di .emanazione del provvedimento ilmpugnarto (decreto mmisrteriale 1� luglio 1958); e sottolineando, dall'a1tra parte, che non poteva desumersi da ta1i comportamenti aJ.cuna rmunzia espressa o tacita a contestare la legittimit� di quaaisiaisi successtvo provvedtmenfo, concernente i diritti esclusivi di rpesca in questione. Si tratta di affermazioni: coo.gruamente motiviate sulla baise di iillecceplibiili pri:nc1pi di diritto, contro le quali non va�le addurre apoditticamente che esse si sarebbero attenute ad una nozione erronea di fatti U!lti.voci, chiari e concwdanti: ~senza, peraltro, indi~care quale sarebbe fa nozione esatta) n� vale sostener.e 1che il T<Tibunale Super>iore non avrebbe tenuto conto di schiaccianti (cos�. definite, ma poi in concreto non specifircate) cisultanre processuali, proprio perch� la vaJ.utazione di tali risultanze � compito discrez[onalimente riservato al giudice di merito ed � iill1si:ndacabile in sede di legittimit�, se fogicaimente e correttamente motivato (il che �, appunto, accaduto nella specie). Per quanrto riguarda i.il se�ondo p~ofilo di cenSUTa, nessuna riilevanza pu� essere aiccordaita -amme1sso che esso eststa ed escluso, comUlllque, che J.'accertamento della relativa esistenza .possa compti&1Si in sede di legittimit� -al riconoscimento, da pairle de11'A.E.M., deliLa sussistenza del diritto esc1wsirvo di pesca deJ.J.o Stato nel bacino de quo: questa verifica dev� condUI1si, iillfutti, obiettivamente sulla base deilil'�illdagiiille intorno al titolo 1costitutivo dedotto da:IJ.'.Aimmilniistrazione; e i risultati di una �simile verifica non po�ssono essere surrogarti da atti di terzi. Non �, pertanto, neppure necessario attardall.'lsi a !ripetere che iii. TtribunaJ.e Superiore ha 1con apprezzamento moonsuxabile individuato un atto de1J.'A.E.M. (di data immediatamente ainteirioxe a queHa del decreto ministeriale impugnato), �Col quale J.a 1sussiistenm de1l di:rritrto esclusivo di pesca vantato dahlo Stato veniva, al confa�ario, conitestata. Il quarto motirvo del T�!co:rrso dehl'Ente Pwco e hl secondo motivo ~l ricorso del Miniistero deHe Finanze concernono i pirofiU propriamente di merito deilJ.a 1contirovoosia, in i'elazione ad. quali ent:rrambi i riJCorrenti svolgono ragioni di dogiliianza sostanzialmente coiillciidenti, che richledono un esame contestuale. Denunciando fa violazione degli airtt. 1 e 2.6 del testo 'UJili:oo 8 ottobre 1931, -n. 1604, lin reilazione aJ.la ilegige 4 maa:-zo 1877, n. 3706, e alle Costituzioni piemontesi del 1729 e deJ. 1770, entrambi i rioorrenrti assumono RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che il Tribunale Supel'liore avrebbe a torto disCOiiliosciuto l'esistenza del diritto esclusivo .di pesca dello Stato sulle acque dell'ail.to col'lso del torrente 011.'co e del bacmo d�. Ceresole, laddove le Costituzi()l!li or Ol1'a richiamate 111e costituirebbero validissimo titolo; che, dopo aver svolto pregevoli, ma non pertinenti n� decisive consMooazioni d'O'l'ldilne storiiJco, hl Tribunale Superiore non avrebbe tenuto presente che n legislatore, con 1a prima legge sulla pesca del 1877, volutamente si astenne dal prendere in esame e dal disciplinare i di.r:itti esclusivi di pesca; che lo stesso Tribunale 11100 avrebbe considerato che .io Stato UDJitario, al momento delil.a sua costituzione, ha trovato una situazione precostituita e l'ha rispettata, mantenendo, cio�, il diritto dell'Amministrazione di continuare a cedere ai privati, contro corrispettivo, l'esercizio esclusivo del dirirtto di pesca illl quelle acque su cui ildemanio lo esercitava anterd.oTIIllente iure imperii; che le concessioni dell'uso e del godimento d~l diritto di pesca non sail." ebbero af:liatto in�conchliabili col principio della demani:a.Ut� dei fiumi e dei torrenti; che solo l'erronea interpretazione dell'arit. 12 deHe Costiituzioni del 1770 avrebbe consentito la soluzione adottata dal Tribunale Supedore, mentre detta norma -avente un c0111tenuto proibitivo e noo concessivo -avrebbe comportato il divieto per tutti, compresi i titolari di dirirtti esclusivi di pesca, di pescare con mezzi e sistemi ritenuti dannosi. ~ In particolare, poi, :hl Min.istero delle Filllanze illOlll contesta che il princiipio deilla liiberl� della pesca nelle aicque pubbliche sia stato recepito nel nostro ovdinamento all'epoca della costituzione dello Stato unitario, ma sostiene che ci� sarebbe avvenuto illl linea di maissiima e che i diritti esclusivli di pe~ca a favore dello� Stato non hanno avuto bisogno del rtc0111osciimento (ex art. 23-29 dcl testo unico delle leggi sulla pesca), per la foro esistenza \l.'afferm.azione dehla regalia, oon il.'inerente COI11Cetto di proptt1iet� patriimoniail.e del soVll.'ano, costituendo il titolo neceissal'io e sufficiente. Aggill!llge la stessa Amministrazi()l!le che l'ulteriore prova deil possesso deil dirirtto 111el 1931 (enkata in vi.gore del pr�edetto testo unico) no111 avrebbe potuto essere l'.iichiesta e che, comunque, tale possesso avrebbe dovuto rLtenevsi pacifico. Questa S.C. r.itiene che a ragione 1H Tribunale Sll\Perioil"e abbia�dato rosposta negativa aiL quesito circa la esiistem~a di un diiritto esclusivo di pesca defilo Stato sulle acque delil.'a1lto corso del ltOI'l'ente Orco e del bacmo di Ceresole. Va premesso che i diritti esclusivii di pesca hanno natura di diritti sogigettivi (dr. Cass., 19 gennaio 1970, n. 104; Cass., 2.0 giugno 1'958, n. 2140; Cass., 27 aprile 19'5�7, n. 1427) di indole patrimoniale, li1 cui contenuto consiiste nel potffi'e, spettante al foro titolal'e, di escludere ogni altro soggetto dall'esevcizio de1la pesca in una determilllata acqua. Della iloro sopravviivenza pur dopo il'abolizione delle feudail.it� si pot� dubitare I ! I I I PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 625 nei prdmi armi de1l'runificazicm.e 'legislativa, ncm. essendo stata predisposta una ltlOrroatirva ad hoc, ma gi� il.'aocenno contenuto nella J,egge 4 marzo 1877, n. �3706., baist� a fugaire ogni dubbio I�:Il proposito, mentre tutte le leggi successive (dal re.gio decreto 15 ma1gigio 188,4, n. 31503, aJil.a legge 24 marzo 19121, n. 312, e, infine, al testo U!Ildico 8 ottobre 193,1, n. 2.604) si occwpano specificamente di fale categoria dii diritti. La titolarit� di questi pu� spettaire an:che ai1lo Stato: � testuale, in tail senso, hl disposto dell'art. 216, comma 5 del citaito testo unico, secondo cui le disposizioni 0�fl1ca i diritti escll\lisiivi di rpesca sulJe acque pubbliche non si applicano ai diritti patrlln.oniali attualmente posseduti dallo Stato. Questa fol'llllula l1egiis1aitiva corui&ma, se ve ne fosse bilsogno, queil che si desume dail1a specif�lca natura e dal ccm.tenuto pe~edi quei diriitti . e cto� che essi sono posseduti daiHo Stato a titoil.o di bene patri:moo.iale. Su due punti, fondamentali ali fini dell'indagiJne, non occorre pi� che 'un �cellillio perich� gli stessi ricorrenti ncm. solo non ne :liamio og,getto di oontestaziione, ma J:i pongono a premessa deille il.oro do1g'1ia1I1Ze: 1) innanzi tutto, la vigenza nel nostro ordinamento del prmcipio della libert� della pesca neil.le acque pubbliche, recepli.to, gi� all'epoca dell.a costituzione dello Stato rnrltairio, dail diritto comune; 2) in secondo il.uogo, Ja necessit� di un titolo per iLa ~istenza dei!. d:iJJ:litto esclUISivo di pesca inrvocato dallo Stato. Ci� premesso, m~tre per :hl Tribwnafo Superiore hl riconoscimento legislativo dei diritti esclusiwi di pesca che traevano origdne dai titoli feudali non signdf�lca anche eqmpairazicm.e dehl'astratto diritto di regalia dehla pesca ail diritto esclusivo di pesca, ccmstdwato che il dirritto di rega lia costiitui ila fonte deil potere di dair vita ai rurLtti esclusivi di ipesca e nettamente si dismgue da questi uLtim.i, invece secondo i riicorrenti que sti prindpi valgono rpei didtti esclusivi di pesca spettanti ai .privati o ad enti diV'ersi dallo Stato, ma non iper quel1i a favore dello Stato, che non avevano e non hanno aivuto msogno del detto !l"iiconosciirnento e pei quaill. l'affeT'mazione della cr:egalia, con l'inerente ocmcetto di propiriet� patri moniaile del sovrano, costLtuiva iil titolo, l'.untco neoossairio e sufficiente, per La sussistenza del diritto. Di queist'assunto i rLcorrenti credono di arver tro:vato un dscontro positiv;o nella disposizione� deittata dail.J.'art. I, il.ibro VI, titolo VII, deHe Costituzioni piemontesi SOIJll'a citate, che stabdiLivia: � sono regaili e per conseguenza del :r�egio demanio tutti i fiumi e i torrenti dello Stato �. In questa formula � evjdente :hl Tiferimento ai1le r�eg;ailie o iura re galia, e pre1cilsamente alle c.d. regalie mino:rii, che (a differenza d~lil.e c.d. regalie maggio!ri, attiJn,enti ag1i attl1ibuti essooziaU de11a sowamt� e, come tali, non de1eg;abili) avevano riguardo a beni" e redditi patrimoniali, 1capaci, 1oio�, di fornire utilit� econ()fffiiJche e di formare ogge,tto di atti di �Concessione e d:i alienazione a :liavore di terzi. La formula si spiega , ,' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 626 in raig:Lone dei ireslidui della cooiceziooe partrimonia:J.e deJfo Stato, tramandata dall'epoca feudaile, delle quali. ile regalie costituiscono una coonotazione tiipka. Noil101stante 1e difficolt� di segu.We l'evoluzione storica dell'istituto (difficolt� accentuate dal ri:fi1ette!l'si su di essa delle vti:coode pollitiche e dallo incisivo mutamento, mtervenuto dopo l'unificazione, nell'assetto costituzionale), secondo queste S.U. esattamente il Tribunale Superiore ha afiermato che per il rkonocimento di un diritto esclusivo di pesca dello Stato n001 basta Ja dimostrazione della titolarit� del diritto di regalia della pesca sulle acque pubbliche, essendo, viceveirsa, necessaria la ptrova che tale diiritto fu in coocreto eseir�citato�o poosonalmente. daJ. titoJ.are o �CO!ll atti trais!Lativd o di concessione della esclusivit� della pesca a favore di teirzi. Qualora J.a regaillia fosse rirmasta presso il sovrano, egli, dunque, doveva :tiare una iriserva di esclusivit� m proprio favore. Dive!l.'SO e u1terioce [pll'oblema � se rper il.a costituzione di tale riserva occorresse un provvedimento formale o fosse, invece, sufficiente un comportamento concludente, taile da far emergere con chiarezza la volont� di escludere da una determinata a�cqua pubblica la libera pesca. E imporlante, al riguardo, c0il1Siderare che nel Dizionario di.diritto amministrativo pubbJ.icato a Torino neil. 1852, con autoriizzaziooe del govem. o, daJ. Vigna e dall'.A.Ubert (vol. V) alla voce e pesca � si legge che � collJStando �he in quale tratto di fiume o torrente Ja pesca possa essere utilmente praticata, e che nessuno vi abbia diritto, il ditrettore del demanio .ptropooe il'affittamento nell'interesse del medesimo �; e si legge, altresi, che �dal princiipio che l'esercizio della pesca nei fiumi e torrenti od altre acque r�egali spetta esclusivamente al re~o demanio non deriva che anche rper quei t!l'atti di fiume od aJ.tre acque per cUJi dJ. demanio non ha creduto di disPOtrn"e del diiritto di pesca sia pil"Oibito ai cittadini di eseroitar!1a, imperocch� d1 demanio, non avendola concessa a nessuno esclusivamente e non esercitandola per se stesso, s'intende averne per la sua poca imporlanza lasciato il.ibero a tutti iii. cumulativo esercizio �. Queste !l;JTO!POsizioni, che costi1Juiiscooo indubbiamente l'espressione di un aiutoirevoJce parere, lasciano tntende1re che, sotto iii. rptrofilo dell'esercizio della pesca, diiveirso pu� essere il regime delJ.'aicqua di un fiume o torrente nei vairi traitti; che non per tutti i fiumi e torrenti il diritto di reg.alia deil. sovrano comporta l'esistenza di UJ!ll didtto esclusivo di pesca, tanto � veTo che si fa il.'iipotesi che nessuno abbia diritti su una data acqua; che, anzi, vengono configurate tre eventualit�: riserva di esercizio, concessione a terzi e libert� di esercizio deHa pesca, nonostante che tutti i fiua:ni e torTenti siano ll'eigali. Il che, in alrtri termini, significa che La s0!1a aflermazfone deil.la regalit� dei fiumi e dei torrenti noo comporlaiva l'esiistEmza di un diritto esclu:sivo di pesca dello Stato, per questa occorrendo che -valutata l'impmtanza dell'acqua daJ. punto di vista ! ! t 1: ! I'r: PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 627 dello sfruttamento deiLLa relativa pescosit� -io Staito si fosse riservato l'eswcizio de11a pesca: e ci� poteva avvenire non soltanto mediante atti formail.i, ma :anche attrave11so l'esrplrcaz.ione di una attivit� diretta a tal fine, vale a diTe espressiv;a defila volont� di riiservoosi l'esclusiva della pesca. Una 1siituazione ip& cer'ti vecr:isi oo.aloga si registra nelfil'art. 14 del viiigente ,testo umco sulla pesca in oodine alle aicque delle province e dei comuni, i quali dovevano manifestare J.'intendiimento di riservarsi l'esclusivit� della pesca : iLa titolairit� del dimitto suJ.ile acque non traeva seco aiutomaticamente J.'esclusivLt� deHa pesca, occoirirendo a questo fine una dichiarazione (ne11a specie, espire!Ssa) di riiserva. Sul presupposto, dunque, che nel diritto :lleudail.e i diritti i.nerenti alla pesca andavano classificati tra le regalie minori e, quindi, wsferibhli, ipm-effetto de1l'artto traslativo sorgeva un diritto esclusivo di pesca; ma se l'alienazione non aveva luogo, il sowano (il quale a partire della Dieta di Roncaiglia tent�, 1I1on sempre con succe1sso, di rivendicare la propria preminenza), che tratteneva presso di s� quegJ.'i iura regaLia, poteva :sia farne ,godere ilibm-amente cittadind. sia destilna:rne !hl reddito al proprio patrimonio, riservandosi iJ. diri1ito esclusivo di pesca. ln contrario non vale appellarsi ailJ.'art. 12 del Libro VI, tiitoilo VII delle Costituzioni del 1770, che, secondo i riicOll'renti, avrebbe una portata non concessiva, ma rproibilti.va, ,in quanto statuirebbe nei cOill.fronti di tutti, 'compresi i tiitolam di diritti escliusirvi di pesca, iii. dilvieto di pescare. Si assume, p& contro, dall'altra parte (in aderenza ail. punto di vista espresso dail. 'Dribunale Supeil'liore) che queHa norma significhi che nei fiumi e torrenti regali tutti potessero Liberamente pescare, purch� non adottassero i mezzi o s~stemi, ii.vi srpeci.fiJcati e ritenuti dannosi con ri:guardo all'interesse generaiLe. A sostegno dell'esattezza di questa secOill.da interpretazione ,si pu� addurre la formulazione 1ettel)afo della norma, la cui chiave di volta 1sta nell',avverbio � sail.vio � e nella proposizione che da questo � !l'etta, ,in cui � impUcito, ma chiaro fil riiconoscimento de1la libert� di pescare con sistemi giudicati non pregiudizievoli, mentre le cattela:tive limitazioni sono pl'ev~ste in :liunZiooe <ie1la tuteila delle esigenze di polizia della pesca e non costituiscono, in'Vece, ,la proiezione dell'ius �xcLudendi alios, in cui consiste !il diritto esclusivo di pesca, concesso a terzi o r1servato a s� dail. principe. Non �, poi, possibile seguire l'Amministrazione finanziaria, il.� dove pretende di 1annettere 1dlevanza decisiva a due do!cuimenti, quaili fa relazione deJ.l'InteindeDJte di :finlalll.za di Mondovi (inter,pretativa delle diisposiziioni del titolo VII libro VI delle Costituzioni rpd.emontesi) e gli Armali di agricoltura pubblicati nel 1909 (che nell'inventacio dei diritti esclusi di pesca dello Stato annoverano anche queHi in ,que,stione). N� l'uno n� l'altro dei !riferiti documenti -escluso, ,com'� ovvio, che costitui:scano 628 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO o c0011Sarcrino il tifolo dei dkirtti vantati daJl'Amm.i.niistlrazione -possono surrogarre quel titolo, sul.J.a cui es1stenza si illcentta dJ. conitriaisto fra le parti. Per apprezzabhle ed affinata che fosse il.a preparazione tecnico-giuridka dei -funzionari pubbilici cui si deve ila r�edazd.one di quei due documenti, l'opinione di costoro non pu� andare esente dal sospetto di parziialit� e, comunque, il.a relazione mtendentizia -a presciilldere da una certa qual ambiguit� del suo testo -esprime sempJ.icemente UJil avviso al quale quelJ.'organo ilocale ben poteva attenersi nella propria azione ammiilliisttativa in materia di fiumi e di: torrenti, :impregiudicato restando hl problema della fondatezza in iure deH'avviiso medesimo; mentre le risuJtanz,e dell'annuario -come ha rilevato fa sentenza non defillttiva del Tribunale Superioce -� possono ali. pi� provare che neJ. 1909 lo Stato eserottava i�l diritto esclusivo di pesca su1le acque deH'aJ.to Oa:-co oon il 1siistema deH'affitto, ma non offrono prova decisiva cwca [a SUJSSi-stenza del diritto e sicuramente non provano. �che questo era posseduto dallo Stato aUa data di entrata fil vii.gore del testo tinko suUa pesca del 1931 �. La negazione delil'esistenza dei diriitti esclusivi �di pesca va1I1tati daUo Stato ha per s� ii1 pregio di non dover :Care i conti con gli ostacolLi logici e sistematici che si frappongono alJ.'aiccoghlbRit� della soluzione opposta. Si potrebbe, intanto, osservaire che se hl diritto esclusivo di pesca discendesse di:rettamente dal c-01I11cetto di demanialit� del.l'acqua e non dovesse -trovare origine in un titolo specifico, non s!ll'ebbe agevole escludere l'estinzione, per effetto di consolidamento, dei �diritti esclusivi di pesca di CIUi fo1sse titolare o acquirente fo Stato. Ma � cerlo p:i� decistvo notare come, seguendo la tesi dell'Amministrazione finanziaria (ravvisando, do�, nelle Costttuzioni del 172:9 e del 1770 il titolo costirtutd.vo dei diritti esclusivi di pesca a favoce dello Stato), si dovrebbe acceittare � l'ineluttabile conooguenza della negazione de1l principio fondamentale della iLibeTt� di pesca nei terdtorii in cui queltle Costituzioni ebbero vigore. In:llatti, essendo .stati di-chiarati regali tutti i fiumi e i torrenti del:l'ex regno .sabaudo, su �di essi esisterebbe un diritto esclusivo di pesca a favore dello Stato, semprech� un diritto dehla stessa spede non spettasse a un diver.so soggetto. Insomma, sostenendo -come fa l'Amministrazione riornrrente -che per i diritti esclusiVi di pesca a :l�avore deilfo� Stato l'aff& mazfone defila regalia, con l'merffil!te concetto �di propriet� patrimoniale del 1sovrano, �costituirebbe l'uniJco -titolo nece~sar:io e sufficiente per l'esistenza del dir.itto, iJ. diritto di regalia spettante al sovrano su tutti i fiumi e torrenti comporterebbe l'estensiione su di essi: de�l diritto esclusivo di pesca del sovrano (e, perci�, successivamente dello Stato) : questo di.ritto t:roveirebbe un J.imite soltanto nei diritti eiscJ.usivi dii pesca dei terzi, sicch� 1su tutte le acque pubbliche un soggetto (lo Stato o un altro PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 629 ente o un privato) potrebbe eseircitare un. ius prohibendi, con conseguente soppressione deJ. princiipiio di libert� deiEl.a pesca, che non arvrebbe alcun modo di estcilnisecarsi. Questa cooseguenza � tanto pi� inammissibile in qu�n.to si allarghi il campo di i1ndagine. Tenendo, inv�ero, conto degli aJ:tti termtori in cui puxe aveva vilgol'e prima de1l'unificaziiOll'.lJe i:l. sistema delle regalie, si avverite LSUbito che quel principio sarebbe piratkamente s0tpprresso in vasti&� si.me zone deil. tmiitorfo dello Stato; e non si spiegherebbe iLa previsione di una disciplina, quale da ultimo risulta dal testo unko del 1931, che, invece, que�l pclnicipio presuppone comi:! ba1silaire, ainche se vaciarmente lo limita, sotto moltepliJCi aspetti, per il.a soddilsfazione di pubbilfohe esigenze. Escluso, dunque, che ilo Stato possa invocare l'esistenza di un titoli.o costitutivo del 1diritto esclusivo di pesca in questione, resta superata la necessit� di .aoceirtal'e se il.o Stato stesso si trovasse nell possesso attuale di quel diTitto nel 19121 e, ancor prima, non giova dilscutere ila qu~stione dli pl'incipio se, quainto ai diritti esclusivi di pesca dello Stato, wa vigente disciplina rtchieda, accanto alJ.a prova deJ. titolo, a:DJche quelila del possesso attuale. Dell'indagine intorno ail 1possesso non pu� n�ipprure postuJ.al'si fa rilevanza 1sotto dl pcr.-o.filo che un'attivit� corrispondente all:l'esell'ciz:Lo deJ. diriitto esclusivo potrebbe fui-pr-esumere l'esistenza del Utolo. Posto che iLa rilserva del sovrano richiedeva almeno una .gestione diretta con esclusione di fatto della libert� delil.a pes,ca o un affitto m un'epoca in cui era vigente il diritto di regalia e, quindi, prd.ma deill'unillcazione, iLa g�stiooe o l'affitto dovrebbero risalire a quell'epoca; mentre la �concessione o l'affitto ad Otpel'a del demanio d0tpo il 1877 proverebbe soltanto che, suJ.la base di un eI"l'oneo concetto deilla rngalia e del!le sue impHcazd.oni, iii. demanio stesso rirteneva tla prop'l'ia competenza e, persino, l'esistenza di un titolo a proprio favore. E daUa circostanza che le acque del basso corso del torrente Orco sono da tempo oggetto di concessione di diiritti esclusivii di pesca non pu� affatto deS1Umersi 'che un ugruaile diritto esista anche IS'uil.le acque de�J.'alto col'so dello stesso .torrente, potendo bene ammettersi -come si � prima precisato -l'esistenza di un diritto esclusiVlo di pesca relativo ad uina parte limitata di �un co~so d'acqua. P�ertainto, anche il secoodo motirvo del rilcorso deH' Ammin~sttaziione .finanzd.arta e iii. quarto motirvo del rico11so dell'Ente Pall'co devono essere respd,nti. Col terzo motirvo di ricorso il.'Ente Patico denunzia la vioilazione del l'art. 112 c.ip.c. per arvere il Tribunale SUJperioire omesso di plt'onuncilare, nella !SerJJtenza non definitiva, suJ.Je spese del giudizio nei coilllronti della estromessa Amministraziione p1'ovinciale di Tqrino. Indubb}amente il vizio di omessa pronuncia sulle spese giudiz.iali � deducibile, come error in procedendo, in cassazione, aJ. pari di ogni altra RASSEGNA DELL'AVVOCATU~A DELLO STATO ipotesi in. cui iJ. giudice non emetta una qualunque decisione reil.ativa ahl'attuazione i:n concreto della il.egge che garantiisoe un bene della vita ad una delle parti (c;fr. Cass., 5 luglio 1966, n. 1742); ed �, altresi, ce�rto � che la dedotta om.1ssione di pironuncia sussiste, considerato che la sentenza del 1� febbraio 1966 ha chiuso definitivamente n processo nei riguardi della rp�arte estromessa, della quale � stata eisclusa il.a legittfu:nazicme a vesistere al ricorso :proposto dall'Azienda elettri-ca municipale (cfr. Oass., 9 giugno rn69, n. 202i8; �, pi� .specificamente, Oass., 3 gennaio 1967, n. 8). Tuttavia l'Ente Parco non pu� doletrsi del denunziato vizio di omessa pl'OD.un(li�. Infatti, i'A.mm.inlistrazione provinciale fu convenuta in giudizio dall'A.E.M. sUil presupposto che essa fosse controinteressata; ma avendo il TriibunaJ.e St11P�Tiore dimostrato l'erroneit� di tale rpiresupposto ed escluso 1a predetta veste nell'Amministrazione provinciale, solo sulla parte �che aveva assunto l'iniziativa di farla partecipare al gdudizio avrebbe potuto eventualmente gravare ili. �carico delle 1spese e non certo sulla estromessa che della evocazione in giudizio aveva dovuto subire le conseguenze. In ogni caso -una volta disposta l'estromissione ed esaurita, quindi, fa materia del contendere nei confronti del sogigetto ritenuto estraneo alil.a causa -ili. Tribunale Superiore non avrebbe mai potuto rkonoscere il :liavoce delle srpese all'Ente Parco, che !llJOn poteva certamenrte dirsi vittorioso� nei dguar�di delll'Amministrazione provinciale, essendosi dJ Trcibunale stesso limitato a :negare che questa fosse controinteressata al ricor.so proposto� dall'A.E.M., senza emettere, ne�l rapporto Amministrazione 'IJ['ovinciale-Ente P.M'co, a1cuna statuizione favorevoli.e a quest'ultimo. Deve, qui.indi, osservarsi che, con il motivo rin esame, il ricorrente, dolendosi 1sostanziail.mente di un'omissione di pron'llllJcia che non lo riguarda dii.rettamente, trascura di coill!siderare che il.'estromessa avrebbe, se mai, dovuto ottenere H rimborso delle spese e non invece, come erroneamente pretende il.'Ente Parco, essere tenuta al rimborso, per l'inesistenza del presupposto della soccombenza :nei colllfronti delle altre parti, compreso �l'E,nte Parco; ed � questa, secondo la consolidata giurisptrudenia della S.C., una 1censura inammissibile peir difetto di interesse a dolersi dell'omessa pronunci.i sulla domanda di un'altra parte (c:fr. Cass., 13 febbraio 1970, n. 355; Cass., 26 maggio 1969, n. 1867). Lo stesso Ente Patrco ha :proposto, con atto sep~ato e successivo rispetto al suo rtcorso, un ulteriore motivo di rumui1lamento, imputando alla �sentenza definitiva del Tribunale Surp�eriore il vizio di ultrapetizione per avere dichiarato nullo l'atto di concessione, mentre il.'A.E.M. avrebbe impuginato soltanito il decreto mi:niiste!l'iialle di approvazione. � decisivo al Tiguaxdo il riUevo che non sono consentirte successive impuginazioni di dii.versi .capi della stessa 'sentenza (cfr. Cass., 15 maggio PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 631 1971, n. 1431) e, pi� dn particola;re, che iJ. di;ritto alll'impugnazione rimane esaurito una voJta esel'citato, siicch� colui che abbia ritualmente proposto ricol"ISo pe;r cassazione non pu� propo1're altri ricOO'si cOIIlitenenti ulteriori e divem motivi di annulilameruto, anche se H te;rmine di impugnazJ.ooe non sia ancora �scaduto (cfr. Oass., 23 aprile 1971, n. 1181; Cass., 26 aiprile 1968, n .1268). Si pu� allora prescindere dal sotto\li!neaxe il':iJn:liondatezza deHa censura di ultrapetizione, attese ,le intri!nseche connessioni tra atto approvato ed atto di approvazii.one, a parte, poi, \La carenza di :iriteresse a svolge;re la riassunta doglianza, se si riflette che, venuta meno l'approvazione, l'atto di concessione non pu� spiegare la sua efficacia. In conclusione, entrambi d. ricorsi debbono essere rigettati, con la conseguente condanna de\l!l.'Ente Parco alla pel'dita deil deposito. NeLla peculiarit� delila materia controversa si !riscon1lrano giusti motivi pe!r cornpensa!I"e i!ntegralmente !I.e spese del giudizio di caS1Saziione fra tutte le par:ti. $ SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 aprile 1972, n. 415 -Pre'S. Lirp. pielfo -Rel. D'Onofrio -P. M. D'AJgostino -Rtc. '.I'heodoru Cihristos. Reati finanziari -Contrabbando -Art. 139 legge doganale dello straniero -Cittadini greci -Applicabilit�. (art. 139, 1. 25 settembre 1940, n. 1424). -Arresto L'art. 139 deHa legge doganale che prevede l'arresto de.Uo straniero colpevole dei re�ti di contrabbando se non abbia dato idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende e a queste subordina la sua liberazione, � a;pvlicabile anche ai cittadini greci (1). (1) Ripetiamo la massima della sentenza, gi� pubblicata in Rassegna (1972, p. 734), ora annotata anche dal coHega NoscHESE. questa L'art. 139 della legge doganale: la cauzione e la carcerazione dell'imputato straniero. Il primo comma dell'art. 139 legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, dispone che il colpevole del delitto di contrabbando � � arrestato quando si tratta di straniero che non d� idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e deUe ammende �. Con detta norma il legislatore ha, quindi, posto in subiecta materia un particolare strumento di garanzia -la cauzione -che, se per taluni aspetti eserdta indirettamente quella particolare funzione espressamente� richiamata dall'art. 282 e segg. c.p.p., ha per� l'immediato scopo di garantire �allo Stato il pagamento della multa e delle ammende irrogabili agli imputati stranieri. Difatti, poich� l'effettiva esazione dell'importo della multa � subordinata alla esistenza di una sentenza divenuta irrevocabile, l'imputato straniero, che ottiene la libert� (o provvisoria o a seguito di sentenza assolutoria) senza prestare cauzione, si sottrarrebbe definitivamente alla pretesa punitiya deHo Stato sia per quanto riguarda la pena della reclusione sia per il pagamento della multa stessa. Infatti, la sovranit� dello Stato, che si manifesta nella specie come potest� punitiva, pu� �esercitarsi sull'imputato straniero, com'� noto, solo in quanto esso sia presente nel territorio nazionale. Ne consegue l'e1sigenza di porre nella norma elementi specializzanti in ordine sia alla determinazione dell'importo della cauzione, sia alla ~: t=: i= . li!: Il PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE disciplina relativa alla libert� personale dell'imputato straniero. Detti elementi sono: 1) idoneit� della .cauzione al pagamento della multa o delle ammende; 2) obbligo dell'imputato straniero di prestare la cauzione per ottenere la liberazione. Riguardo al primo elemento si rileva che -a differenza del disposto dell'art. 284 c.p.p; (1) -la cauzione ex art. 139 legge doganale presenta un solo aspetto obbiettivo e cio� garantire il pagamento della .multa. Gli elementi specializzanti contenuti nella norma in esame fanno si che essa, nelle fatUspecie delittuose contemplate, deve essere applicata � in via esclusiva � in forza del principio di specialit� per cui generi per speciem derogatur (1); ne consegue che la idoneit� della' cauzione deve essere �commisurata all'ammontare della multa irrogabile all'imputato, prescindendosi da qualsiasi �valutazione sulle �Condizioni subiettive dello stesso. In altri termini, la cauzione deve garantire aHo Stato, nel caso di s�entenza irrevocabile di condanna dell'imputato straniero, il pagamento della multa (2). La dizione usata dal legislatore non consente diversa interpretazione della norma in esame\ che pone, tra importo della cauzione e importo della multa, una correlazione inscindibHe e necessaria per cui la prima deve essere sufficiente a garantire il pagamento della se.conda. Tale aspetto � peculiare dell'istituto in esame. Infatti, se per l'art. 284 c.p.p. � devoluto al magistrato il potere discrezionale di applicare la cauzione e di determinarne l'importo in base a �criteri prevalentemente soggettivi, avuto riguardo cio� alle condizioni economiche dell'imputato, per l'art. 139 citato l'applicazione della cauzione e la determinazione dell'importo di essa � de iure sottratta al potere discrezionale del giudice, il quale � tenuto ad applicarla e a determinarla nella misura � idonea � a garantire il pagamento della multa. Quindi, nessun potere discrezionale del giudice, ma solo attivit� dovuta e vincolata. Di conseguenza il legislatore ha prescritto, implicitamente, che il giudice deve preventivamente determinare l'importo della multa astrattamente irrogabile all'imputato sulla base dell'imputazione ascritta, e tenendo conto che la multa varia da una misura minima ad una massima, la cauzione deve essere determinata in misura tale da garantir�e almeno il pagamento del minimo della multa; una diversa interpiretazione annullerebbe quella funzione di garanzia che � propria della cauzione ex art. 139. Tale principio pur sostanzialmente affermato dalla Suprema Corte, � spesso disatte�so dai giudici di merito. ' (1) L'art. 248 c.p.p. fissa i criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione, che deve -costituire per l'imputato efficace ritegno alla infrazione degli obblighi impostigli, � cio� in modo che date le condizioni economiche dell'imputato la somma da pagarsi in caso di trasgressione degli obblighi sia tanto elevata da rappresentare nei confronti tra la perdita di essa ed il vantaggio di fuggire un sacrificio che renda troppo gravoso l'utile sperato � (MANZINI, Trattato di diritto processuaie penaie, vol. III paragr. 335). (2) V. sent. Corte Costituzionale 23 marzo 1964, n. 26. (1) Ordin. Sez. Istr. C.A. Messina dell'8 giugno 1971, in processo penale c/Skordis Costantinis ed altri. 634 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Infatti, sia in istruttoria, sia in fase dib?ttimentale, i giudici si discostano dal criterio indicato, determinando la �Cauzione in base a criteri non mutuati di certo dalla legge doganale, ma unicamente daHe disposizioni di carattere generale contenute nella norma processuale comune. � ,stato ritenuto in proposito che la cauzione, pur dovendo essere idonea e proporzionata alla gravit� del fatto addebitato, non pu� tuttavia essere fissata in misura tale da rendere ragionevolmente impossibile la prestazione (3). Seguendo tale indirizzo, essa dovrebbe corrispondere ai seguenti requisiti: 1) idoneit� e proporzionalit� alla gravit� del fatto; 2) possibilit� subiettiva eh.e fimputato sia in grado di corrispondere l'importo. Con ordinanza del 27 maggio 1970, il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, in procedimento penale a carico di imputati di contrabbando di nazionalit� greca, ha motivato l'ordinanza di scarcerazione nei seguenti tern�ni: � Ritiene, tuttavia, questo ufficio di condizionare la scarcerazione alla prestazione di una cauzione, da detern�narsi non con i criteri dell'art. 139 citato dalla -legge doganale, ma con gli usuali criteri dell'art. 284 c.p.p. e tenuto anche conto del fatto che gli imputati sono dei marinai di condizioni economiche non certo floride e tenuto anche conto della diversa posizione degli imputati la cwuzdone stessa � da determinare in L. 750.000 � (in Vita doganale, fase. IX, 1970, pag. 273). Evidentemente il giudice ha disapplicato esplicitamente la norma applicantesi nella specie, incorrendo in tal modo in una aperta e manifesta violazione di legge. N� vale a giustificare l'operato del predetto ufficio di istruzione l'obiezione che la cauzione ex art. 139 doganale, la cui portata era stata ben compresa dallo stesso giudice, non potrebbe mai essere applicata essendo di fatto impossibile che gli imputati stranieri possano disporre di somme pari all'importo della multa. Invero, il giudice deve lin�tarsi ad applicare la legge, ove occorra, al caso concreto, ma mai -come nell'ipotesi di specie -disapplicarla. Tali criteri, adottati dai giudici di merito, sono al di fuori della norma (1). Evidentemente, lo sforzo dei giudki di merito, teso alla attuazione della c.d. inter:pretazione evolutiva del diritto, porta, specie in sin�li casi, a conclusioni del tutto metagiuridiche, che, oltre a frustrare in pieno lo scopo della legge (che richiede espressamente una corrispondenza tra importo della cauzione e importo della multa) fanno si che la cauzione stessa diventi per l'imputato straniero irrisorio prezzo per il riscatto della libert� definitiva; di guisa che l'imputato straniero si sottrae sia alla potest� giudicante e punitiva dello Stato, sia alla sua potest� di imposizione e di esazione dei tributi. Viene in tal modo a svuotarsi di significato e di forza giuridica la funzione fondamentale della cauzione e si realizza in pratica l'effetto contrario a quello voluto dal legislatore; di guisa che gli stranieri che '(1) �La custodia preventiva e la carcerazione dello straniero ex art. 139 legge doganale in I giudizi di costituzionaiit� e it contenzioso dello Stato �, negli anni 19661970, vol. III pag. 791; Dr TARSIA P., L'arresto deL!o straniero imputato di contrabbando, in Rass. Avv. Stato, 1972, pag. 734. i: ~ ?: 1:,, -~. ._,.,,~~ PARTE I, SEZ. VII, �GIURISPRUDENZA PENALE svolgono attivit� di contrabbando anzich� essere scoraggiati da provvedimenti giudiziali emessi conformemente ad una esatta e coerente interpretazione della legge, sono di fatto agevolati nella loro attivit� delittuosa. L'altro elemento specializzante concerne la permanenza dell'obbligo di prestare cauzione in ogni stato e grado del giudizio. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato �con recente sentenza �che l'art. 139 1. 25 settembre 1940, n. 1424, prescrivendo l'arresto dello straniero colpevole di' reati doganali che non di'a idonea cauzione o malleveria per il pagamento della multa o delle ammende e vietando la liberazione sino a quando tali garanzie non siano prestate, si riferisce a qualsiasi momento del procedimento, sia esso nella fase istruttoria sia in ogni grado del giudizio. �, pertanto, irrilevante che intervenuta gi� sentenza di condanna non definitiva la pena detentiva inflitta sia gi� scontata, perch� l'omessa prestazione della cauzione o malleveria per il pagamento delle pene pecuniarie vieta la liberazione � (1). La sentenza � di ineccepibile coerenza col fondamentale .presupposto della cauzione ex art. 139 legge doganale e costituisce sicura guida per la riduzione di casi analoghi, nei quali invece i giudici di merito si limitano ad applicare la norma processuale comune disattendendo i principi contenuti nella richiamata normativa speciale. Si fa riferimento ai casi in cui, pronunciata sentenza di assoluzione -con qualsivoglia formula -dal tribunale o dalla Corte di appello, sia proposto, ri'spettivamente, appello o ricorso per cassazione dal P.M. In tali ipotesi, infatti, la proposizione dell'impugnativa del P.M. consente che l'impugnata sentenza sia riformata con la conseguenziale condanna dell'imputato straniero; condanna che, per�, avrebbe il solo valore di una mera affermazione di' responsabilit� dell'imputato stesso, H quale, se scarcerato a seguito della prima sentenza assolutoria senza aver prestato cauzione, si sottrarr� definitivamente alla potest� punitiva dello Stato. Proprio per evitare tale illogica �ed assurda conseguenza l'art. 139 legge citata impone di prestare cauzione in ogni stato e grado del giudizio sino a quando non v'� pi� possibilit� che la sentenza assolutoria sia riformata, vale a dire sino a che la sentenza non � divenuta irrevocabile. Deve, quindi, lo stesso giudice che pronuncia l'assoluzione disporre la liberazione dell'imputato straniero subordinratamente al verificarsi della condizione del pagamento della cauzione per l'importo che lo stesso giudice dovr� determinare; naturalmente tale condizione verr� a perdere .giuridico effetto ove non sia proposta impugnativa da parte del P.M. e la sentenza assolutoria diventi quindi' irrevocabile. L'qbbligo del giudice, che ha emesso la sentenza, di imporre il pagamento della cauzione discende direttamente dalla norma speciale. Simile conclusione per la quale per un verso il giudice assolve l'imputato e per un altro gli denega la liberazione non deve apparire contraddittoria, posto che il mantenimento della carcerazione dell'imputato assolto trae origine da un titolo nuovo ed autonomo che, naturalmente, non ha alcuna relazione con . la sentenza assolutoria, ma trova fondamento esclusivo neH'obbligo legale ex art. 139 legge doganale. Ove, peraltro, il giudice abbi�a pronunciato l'assoluzione dell'imputato senza provvedere alla applicazione della cauzione ai fini e per gli effetti sopra indicati, il P.M., nel caso di impugnativa della sentenza, estender� (1) Cass., Sez. III, 27 febbraio 1970, n. 87, in Giust. Pen., 1971, II, 56. 636 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'impugnazione, ai sensi dell'art. 212 c.p.p., anche per quanto concerne le misure di sicurezza non applicate (la cauzione). E poich� egli � anche organo competente � ad ordinare la scarcerazione (art. 37 digp. att. c.p.p.) ., poich� la liberazione dell'imputato prosciolto � impedita dal disposto dell'art. 139 l.d. (la liberazione non pu� essere ordinata fino� a che l'imputato straniero non ha prestato la cauzione o la malleveria), deve necessariamente concludersi che il P.M. deve mantenere lo stato di carcerazione dell'imputato. . Indubbiamente la specialit� della norma e degli effetti scaturenti da essa non consentono di addivenire a diversa conclusione. Peraltro, ,siffatto procedimento troverebbe indiretta conferma nel disposto dell'art. 634 c.p.p., che attribuisce al P.M. il potere di emettere �se occorre, ordine provvisorio di consegna alla autorit� di pubblica sicurezza. Tale ordine pu� essere mantenuto fino a che non si � definitivamente deliberato sull'applicazione della misura di sicurezza �. Ora, pur se l'ambito di applicazione della norma richiamata non � riconducibile alla gpecie in esame, � pur vero che se � ammissibile sottoporr. e a misura (amministrativa) di sicurezza l'imputato (socialmente pericoloso) prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile (1), egualmente deve concl.dersi per l'imputato straniero di contrabbando assolto con sentenza suscettibile di riforma, stante il pericolo che con la. liber,azione l'imputato straniero si sottragga definitivamente alla potest� punitiva dello Stato. Tanto pi� che in tal ultimo caso, il titolo all'applicazione della misura di sicurezza e quindi al mantenimento dello stato di carcerazione dell'imputato � nella stessa legge e non in un provvedimento discrezionale del P.M. Per quanto concerne, infine, la competenza a determinare la cauzione, poich� essa spetta al giudice competente a concedere la libert� provvisoria, si applica i:l disposto ex 'ax't. 279 c,p.p. per cui, detto giudice, anche su istanza del P.M., dovr� determinare l'importo della cauzione. Naturalmente, nel caso di mancata prestazione deHa cauzione la detenzione non potrebbe superare i termini gi� posti dallo stesso art. 139 legge doganale, che al riguardo dispone: � La liberazione non pu� essere ordinata, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato le cauzioni o la malleveria. Tuttavia la detenzione del colpevole non pu� superar~ il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui � imputato �. Evidentemente tale norma rivela di per s� che il legislatore aveva implicitamente previsto l'ipotesi del mantenimento in stato di carcerazione dell'imputato straniero che non presta cauzione, ed ha posto un limite massimo oltre il quale la detenzione diverrebbe illegittima. �L'art. 139, sotto tale ultimo, aspetto, � stato impugnato di incostituzionalit� con ordinanza del 23 agosto 1963 del giudice istruttore presso il tribunale di Trapani poich�, subordinando la liberazione ad eventi futuri ed incerti quali l'accertamento dell'idenrbit� personale dell'imputato italiano e il pagamento della cauzdone per l'imputato straniero, � la carcerazdone preventiva potrebbe 'SUrperare quei lliimi:ti di ,dJurata massima previsti dall'art. 272 c;p.p., in ossequio al precetto deill'arl. 13 della Costituzione �. La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 marzo 1964, n. 26, ha dichiarato infondata la questione di legittimit� della norma impugnata, osservando che quei limiti alla carcerazione, che a giudizio del giudice (1) v. MANZINr, Trattato diritto processual.e penate, voi. IV, pag. 744 segg. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE istruttore di Trapani non esistevano come termini certi e predeterminati, sono invece posti esplicitamente dal secondo comma, che vincola il termine di carcerazione al Umite massimo deUa p�na stabilita per il reato per cui � imputato. La Corte ha poi affrontato nella parte motiva la questione relativa ai rapporti tra la norma di cui all'articolo in esame e la norma ex art. 272 c.p.p. che disciplina la scarcerazione automatica per decorrenza dei termini massimi di carcerazione preventiva. Al riguardo ha testualmente rilev�ato la Corte Costituzionale: �che siffatti limiti, poi, non siano �coincidenti con quelli fi.ssati dall'art. 272 c.p.p. � questione irrilevante sotto il profilo costituzionale, dal momento che risulta rispettata la dserva di leg.ge contenuta nell'art. 13 della Costituzione, e dal momento che tanto la legge doganale quanto il codice di procedura penale sono entrambe leggi ordinarie, post~ sullo stesso piano delle fonti. Ed � da osservare piuttosto che il dubbio manifestato dalla ordinanza, se la scarcerazione cosi detta automatica possa essere sottoposta: alla con dizione del verificarsi di eventi futuri ed incerti, non pu� neppure sor gere, quando la norma dell'art. 139 della legge doganale, espressamente dispone che, allo scadere dei termini, la liberazione si verifica anche nel caso di mancata identificazione del colpevole o di prestata cauzione o malleveria �. ' La statuizione della Corte Costituzionale, pur se succintamente con. tenuta nella motivazione della richiamata .sentenza, ha fondamentale impor tanza per la risoluzione dei dubbi che, al riguardo, prospettano sia la dottrina che la giurisprudenza della magi.stratura di merito. L'Azzali (1), infatti, pur presupponendo l'esistenza del limite positiv�mente posto dalla norma per la car�cerazione preventiva, ritiene che �dato che l'art. 139 contempla la durata massima della custodia preventiva in relazione al decorso dell'intero processo, quando invece l'art. 272 c.p.p. se ne occupa con peculiare attinenza al decorso della sua fase istruttoria, non sembra che quest'ultima norma, per tale riguardo specifica, possa subire deroghe per effetto della prima �. La tesi, anche se precedente alla sentenza della Corte Costituzionale, � stata tuttavia, molto semplicisticamente abbracciata dai giudici di merito che, anche di recente (2), hanno emesso provvedimento di liberazione in favore di imputati stranieri di contrabbando che non avevano prestato la cauzione, presupponendo che in materia� di carcerazione preventiva andava applicata la fattispecie ex .art. 272 c.p.p. La tesi, gi�� ritenuta infondata daHa Corte Costituzionale, non pu� essere suffragata dalle formulazioni della legge 1� luglio 1970, n. 406, che in parte ha sostituito l'art. 272 c.p.p. richiamato. La nuova dizione dell'articolo in parola, infatti, non modifica in alcun modo il principio ispiratore della norma, ma modifica semplicemente i termini della carcerazione, ergo l'art. 272 modificato dalla legge 1� luglio 1970, n. 406, ha la stessa ratio della precedente norma, vigente alla data della sentenza deUa Corte Costituzionale, :per cui tra le due norme non si pone se non un rapporto di specialit� in base alla quale in subiecta ritateria deve applicarsi l'art. 139 legge doganale e non l'art. 272 c.p.p. (1) In Enciclopedia del diritto. Voce contrabbando doganale, ed. 1961. (2) Ordinanza del G. Istruttore presso il Tribunale Messina del 13 agosto 1971. 638 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tra l'altro a simile conclusione era pervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con sentenza del 9 marzo 1956 ha ritenuto che l'art. 139 legge doganale non sia stato abrogato dalle � novelle � di cui alla legge 18 giugno 1955, n. 517, che fiss� allora i criteri ancor oggi contenuti nell'art. 272 c.p.p. citato. Pertanto, la �stessa formulazione della sentenza della Corte Costituzionale induce ad affermare . che la carcerazione dell'imputato straniero che non presta cauzione � legittima, in ogni stato e grado del giudizio, sino al limite massimo posto dallo stesso art. 139 legge doganale. ROBERTO NOSCHESE I CO.RTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 4 dicembre 1972, n. 1273 -Pres. Benedicenti -Rel. Poidimani -P. M. conf. Rie. Cangianello. Procedimento penale -Avviso di procedimento -Formule sacramentali -Obbligatoriet� -Esclusione -�Giudizio pretorile -Mancanza di atti istruttori -Decreto di citazione -Equipollenza con l'avviso. L'avviso di procedimento non va redatto secondo formule sacra. mentali, per cui qualsiasi atto avente il predetto contenuto deve rite nersi idoneo ad adempiere il disposto dell'art. 304 c.p.p. L'avviso di procedimento trova, quindi, equipollenza in tutti quegli atti che portano l'imputato a conoscenza di un procedimento a suo carico e tra questi va compreso� il decreto � di citazione a giudizio emesso dal pretore quando non abbia proceduto ad atti istruttori (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 5 dtcembre 1972, n. 760 -Pres. De Rosa -Rel. Cosentino -P. M. Lapiccirella (conf.) -Rie. D'Angi�. Istruzione -Procedimento penale -Istruzione sommaria -In genere Inosservanza della formalit� del deposito degli atti -Deposito successivo con la richiesta di citazione a giudizio -Sanatoria. L'inosservanza delle formalit� di deposito degli atti nell'istruzione sommaria non attiene ai principi inde.rogabili del rapporto processuale �----.�.�.�.-.�.�.-.-.-.-.�.�.-.-.-.-.-.�.-.-.-.-.-��-.-.�.-.-.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.-.�.�.�.��.-...�.�).�.�.�.�.-:.�� --�--------������ . PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 639 considerati daH'art. 185 c.p.p., concretizzando un semplice ritardato adempimento, dato che, con la richiesta di citazione in giudizio, � preveduto il deposito di tutti gli atti del procedimento (1). (1) Le due sentenze della Suprema Corte appaiono conformi alla lettera delle norme applicate ed alla ratio legis che vuole il rispetto delle forme del processo in tanto quanto diano garanzia sostanziale dei diritti delle parti ed indicano uno sviluppo giurisprudenziale tendente a ridurre i casi di nullit� .da mancato rispetto delle forme del processo alle sole ipotesi di reali violazioni dei diritti. Ci� in linea con la politica legislativa in tema di riforma che, accanto al mantenimento del principio dell'insanabilit� delle nullit� assolute prevede la non incidenza dei vizi meramente formali degli atti nella validit� del processo (v. �isegno di legge, e la delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di pro, cedura penale, camera dei deputati, VI legislatura, n. 864, art. 2, n. 4). --------���-�--�----------.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---.-.-................. ~~ f: PARTE SECONDA ~ QUESTIONI{*) Appalto -Appalti e forniture -Se il termine di dilazione di cui all'art. 70 d.m. 20 giugno 1930, che scade il giorno festivo �, prorogato ~l giorno seguente. Se al termine di dilazione di cui all'art. 70 d.m. 20 giugno 1930, contenente le condizioni generali d'oneri per le forniture militari, siano applicabili gli artt. 1187 e 2963 e.e., ai sensi dei quali il termine scadente il giorno festivo � prorogato al giorno seguente non festivo (art. 70, d.m. 20 giugno 1930; artt. 1187 e 2963 e.e.). (Cont. 31/73; Lanisa Lanificio Nastri c. Commissariato Militare Firenze; avv. Stato Coletta). Comunit� Economiche Europee CEE -Istituzione di tasse equivalenti a dazi doganali � Effetti -Cessazione dei diritti per servizi amministrativi. Se gli artt. 42 del Regolamento CEE 14/64 e 20 del Reg. CEE n. 805/68, che sostituirono un'organizzazione comune nel settore del mercato delle carni bovine e dichiararono incompatibile con il sistema da essi introdotto la riscossione di tasse aventi effetto equivalente a dazi doganali abbiano avuto, in via diretta ed immediata, �l'efficacia di far cessare la legittima applicazione, per le importazioni relative al settore predetto, dei diritti per servizi amministrativi e di statistica anche prima dell'abolizione di tali diritti disposta con la legge 24 giugno 1971, n. 447 (legge 15 giugno 1950, n. 330; d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723; legge 24 giugno 1971, n. 447; Regolamento CEE n. 14/64; Reg. CEE n. 805/68). (Cont. 263/73; STA.L.CA. s.a.s. c. Ministero delle Finanze; avv. Stato Argan). Cooperative edilizie -Plusvalenze conseguite con la vendita di area fabbricabile -Se siano tassabili. Se le plusvalenze ottenute da una societ� mutua cooperativa edilizia con la vendita di parte di area fabbricabile in precedenza acquistata, sia tassabile con le imposte di R.M. e sulle societ� e se occorra accertare lo scopo di lucro (art. 100 e 106, t.u. 29 gennaio 1938, n. 645). (Cont. 98/73; La Sampierdanese Societ� Mutua Cooperativa Edilizia c. Ministero delle Finanze; avv. Stato Olivo). (*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di attualit� che si agitano in� sede contenziosa, con l'indicazione del numero del contenzioso e del collega incaricato per favorire il collegamento con altri colleghi che trattano le stesse questioni e per aprire, possibilmente, sulle stesse un dibattito. ---.---�����--�..-,-.,-.......................... �.-.�.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.�.�.�-.--.--.-�.�-.�� -------------------���--� (J4 ' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Farmacie � Farmacie rurali -Indennit� di residenza -Popolazione residente nella frazione sede della farmacia -Nozione. Se ai fini della concessione della indennit� di residenza per farmacie rurali, di cui all'art. 105 t.u. 1934, n. 1265, debba considerarsi la popolazione residente nella frazione ove la farmacia ha sede, oppure la popolazione residente nell'intera sede farmaceutica, determinata dalla stregua della pianta organica delle farmacie (art. 105, t.u. 1934, n. 1265). (Conf. 185/73; Lamioni Ginotti Graziella c. Ministero del Tesoro; avv. Stato Coletta). Imposta di registro -Agevolazioni fiscali -Rivendita, per caso di forza maggiore" dell'area non edificata -Se � applicabile l'agevolazione. Se l'art. 20, legge 20 luglio 1949, n. 408, in virt� del quale non si verifica la decadenza dai benefici fiscali allorch� le costruzioni siano eseguite per caso di forza maggiore oltre i termini di legge, concerne anche il caso di rivendita per caso di forza maggiore dell'area non edificata (articolo 20, legge 2 luglio 1949, n. 408). (Cont. 51173; Ministero delle Finanze c. Soc. Versilia Sud; avv. Stato Caletta). Imposta di registro -Accollo novativo d~ mutuo del Fondo di Rotazione per iniziative Economiche a Trieste e Gorizia -Tassazione -Criteri. Se spetti l'agevolazione della registrazione a tassa fissa ad un atto di accollo novativo di un mutuo concesso dal Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche a Trieste e Gorizia (art. 7, Ordine G.M.A., n. 380, dd. 16 novembre 1948; art: 6, dd. 18 ottobre 1955, n. 908). (Cont. 72173; Ministero delle Finanze c. Fumalo in proprio e quale liquidatore della S.P.A. Ing. G. Fumalo in liquidazione; avv. Stato DP Carlo). Imposta di registro -Agevolazioni tributarie -Edilizia -Decadenza -Azione di recupero dell'imposta ordinaria -Prescrizione -Decorrenza. Se in caso di decadenza da agevolazioni fiscali per l'edilizia, la prescrizione dell'azione per il recu.pero dei tributi decorra dalla presentazione della denuncia anche quando, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla prescrizione, quest'ultima fosse gi� compiuta in forza delle norme che in precedenza hanno regolato la stessa materia (art. 7, legge reg. sic. 30 luglio 1969, n. 39). (Cont. 133/73; Ministero delle Finanze c. Fallimento Russo Giuseppe; avv. Stato Vacirca). LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice civile, artt. 538, 545 e 546. Sentenza 30 aprile 1973, n. 50, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. codice civile, art. 539, limitatamente alla parte in cui a favore dei. figli naturali, quando la filiazione � riconosciuta o dichiarata, � riservato, in mancanza di figli legittimi o di coniuge, soltanto un terzo de~ patrimonio del genitore se questi fascia un solo figlio naturale o la met� se i figli naturali sono pi�, e non, come per i figli legittimi, la met� del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo o i due terzi se i figli sono pi�. Sentenza 30 aprile 1973, n. 50, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. codice di pl'ocedura penale, art. 301, secondo comma, nella parte in cui prevede che le misure di sicurezza possono essere provvisoriamente ordinate dal giudice istruttore anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o dell'emissione di un mandato. Sentenza 6 giugno 1973, n. 74, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. r.cl.I. 19 ottobre 1923, n. 2328, artt. 26, 31, 34 (Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione). Sentenza 23 maggio 1973, n. 65, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. legge 27 novemb!"e 1956, n. 1407, art. 5, nella parte in cui esclude che l'indennit� di buonuscita spetti alle lj:Orelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato. Sentenza 19 giugno 1973, n. 82, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, lettere a e b, nella parte in cui l'indennit� di anzianit�, da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale �mpiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute. Sentenza 6 giugno 1973, n. 72, G. U. 13 gilJgnO 1973, n. 151. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 54, nella parte in cui esclude i membri di diritto del CoI11Siglio superiore della magistratura dal divieto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio, previste nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni. Sentenza 30 .aprile 1973, n. 51, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110, limitatamente alla parole <tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito �a controversia dipendente daU'esecuzione del presente decreto�. Sentenza 9 maggio 1973, n. 55, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. V t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, nella parte�in cui statuisce l'aggiunta del <soprappi� del quinto� all'indennit� per servit� di elettrodotto. Sentenza 30 aprile 1973, n. 46, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. legge reg. siciliana 21 marzo 1973, art+. 4 e 5 quest'ultimo limitatamente alle parole e nominati dal presidente della Regione, sentita la giunta regionale, previa cornsultazione dei gruppi dell'assemblea regionale �. Sentenza 19 giugno 1973, n. 88, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDA:TE Codice di procedura civile, art+. 41 e 367 (artt. 113 e 24 della Costituzione). Sentenza 6 giugno 1973, n. 73, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. codice di procedura civile, art. 480, terzo comma (artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1973, n. 84, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. I codice penale, art. 206, secondo comma (art. 13, quinto comma, della Costituzione)'. Sentel?-za 6 giugno 1973, n. 74, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. codice penale, art. 336, primo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 23 maggio 1973, n. 68, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. codice di procedura penale, art. 18 (art. 25, primo comma, della Costituzione). Sentenza 30 aprile 1973, n. 48, G. U. 9 maggio 1973, n.. 119. i:: ~~~ f !:. &i' ~~I ~j PARTE; II, LEGISLAZIONE c:odic:e di proc:edura penale, art�. 301, sec:ondo c:omma (art. �3, quinto comma, della Costituzione). Sentenza 6 giugno 1973, n. 74, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. r.d. 30 dic:embre 1923, n. 3282, art, 11, nn. 3 e 4 (Legge sul gratuito patrocinio) (artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione). Sentenza 9 maggio 1973, n. 58, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, artt. 48 e 52 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1973, n. 82, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 33 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 9 maggio 1973, n. 56, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. r.d.I. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 13 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) (artt. 3 e 25, primo comma, della Costi-. tuzione). Sentenza 30 aprile 1973, n. 49, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 14 (artt. 36 e 24 della Costituzione). Sentenza 16 giugno 1973, n. 72, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, .primo c:omma (artt. 24, 113 e 3 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1973, n. 85, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, artic:olo unic:o, nella parte in cui � stato reso efficace erga omnes l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti -del settore commercio (artt. 3u �e 37 della Costituzione). Sentenza 23 maggio 1973, n. 66, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. legge 12 ottobre 1964, n. 1081, art. 23, lettera c:J (art. 23 della Costituzione). Sentenza 23 maggio 1973, n. 67, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. d.I. 23 dicembre 1964, n. 1351, art. 11 (art. 23 della Costituzione). Sentenza 19 giugno 1973, n. 86, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. 68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 51 (artt. 3, 38 e 53 della CostiIt �:; tuzione). .;:: ~=: Sentenza 23 maggio 1973, n. 64, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. ~i li: (\ �legge 23 dicembre 1966, n. 1147, artt. 1 e 7 (Modificazioni alle norme sui contenzioso elettoraie amministrativo) (art. 101, secondo comma, I della Costituzione). ' I Sentenza 9 maggio 1973, n. 60, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. ~ ~ & d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 4, second'o comma (artt. 3 e 36 ~ della Costituzione). ~ I ~ Sentenza 9 maggio 1973, n: 57, G. U. 16 maggio 1973, n. �126. I ~ d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 1 (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). ~ Sentenza 30 aprile 1973, n. 47, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. i: ~ j legge reg. siciliana 21 marzo 1973, artt. 7 e 11 (art. 17 dello statuto ~ siciliano). � � i'. Sentenza 19 giugno 1973, n. 88, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. !1 III -QUESTIONI PROPOSTE I Codice civile, art. 252, terzo comma (artt. 30, terzo comma, e 3, i'. i; primo comma, della Costituzione). ~= Tribunale di Caltanissetta, ol'd.inanza 9 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. I codice civile, art. 281, nella parte in cui vieta la legittimazione, per susseguente matrimonio, dei figli adulterini (artt. 30, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). I Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 9 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. I i f � codice civile, art. 2120 (artt. 3 e 36 della Costituzione). ~ Corte di appello di Trieste, ordinanza 13 dicembre 1972, G.U. I 2 maggio 1973, n. 112. Corte di appello di Trieste, ordinanza 13 dicembre 1972, G.U. 23 maggio 1973, n. 133. PARTE II, LEGISLAZIONE 69 codice civile, art. 2946, sul punto della decorrenza del tern�ne della prescrizione ordinaria in costanza del rapporto di lavoro (art. 36 della Costituzione). Tribunale �di Oristano, ovdinanza 12 dicembre 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. codice di procedura civile, art. 85 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte d'appello di Palermo, ordinanza 9 dicembre 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. codice di proc:edura civile, art. 140 (artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 29 novembre 1972 (due) G. U. 9 maig.gio 1973, n. 119 e 16 maggio 1973, n. 126. codice di procedura civile, art. 313, second�o comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 17 �dicembre 1972, G. U. 27 .giugno 1973, n. 163. codice di procedura civile, art. 665 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Saronno, ordinanza 27 diceml::�re 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. codice penale, art. 164, penultimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Lauro, ordinanza 21 dicembre 1972, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. codice penale, art. 204 (artt. 3, 27 e 38 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 18 dkembre 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. codice penale, artt. 216 cpv. e 213 (artt. 3, 27 e 38 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 18 dicembre 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. codice pena�le, art. 313, terzo comma (art. 104 della Costituzione). Corte d'assise di Roma, ordinanza 16 dicembre 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, artt. 403 e 405 (artt. 3, 21 e 25 della Costituzione). Tribunale di Trani, ordinanza 22 gennaio 1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. codice penale, art. 570, primo comma, e cpv. n. 2 (artt. 3, 16 e 29 cpv. della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 26 gennaio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. codice penale, art. 573 (artt. 3 e 13, primo comma, della Costit�zione). Pretore di Catania, ordinanza 22 dicembre 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. codice penale, art. 669 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pad,ova, ordinanza '22 gennaio 1973, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. codice penale, art. 670, primo comma (artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Pietrasanta, ordinanza 3 novembre 197?, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. codice di .procedura� penale, art. 74, ultimo comma (artt. 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 19 febbraio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. codice di procedura penale, artt. 226, ultima parte, 339 e 304 quater (artt. 3, 15 e 24 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza � 18 dicembre 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. codice di procedura penale, art. 272, terzo. comma (artt. 13, ultimo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 15 dicembre 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. codice di procedura penale, arH. 304 bis, 392 e 462, n. 3 (art. 24 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 13 novembre 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. PARTE II, LEGISLAZIONE codice di procedura penale, art. 304 ter, terzo e quarto comma (artt. 24, secondo comma, e 14 della Costituzione). Pretore di Tor1no, ordinanza 17 <giugno 1972, G.�U. 9 maggio 1973, n. 119. codice di procedura penale, art. 334 (artt. 24, secondo comma, e 14 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 17 giugno 1972, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. c�odice di procedura penale, art. 506 (artt. 3 e 24 cpv. della Costituzione). Pretore di Mantova, ordinanza 24 gennaio 1973, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. codice di procedura penale, art. ~22 (artt. 21, 27 e 33 della Costituzione). Tribunale di Benevento, ordinanza 17 aprile 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. codice di procedura penale, art. 633 (artt. 3, 27 e 38 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 18 dicembre 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. codice penale militare di pace, art. 260 (artt. 3, primo comma, 24, :primo comma, della Costituzione). Pretore di Cortina d'Ampezzo, ovdinanza 18 dicembre 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. codice .penale militare di pace, art. 370 (artt. 101, primo comma, 107, teqo comma, 108, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Cortina d'Ampezzo, ovdinanza 18 dicembre 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. codice penale militare di pace, art. 387 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Cortina d'Ampezzo, ord1nanza 18 dicembre 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. ordinamento giudiziario militare di pace, art. 13 (artt. 104 e 107 della Costituzione) . .Pretore di Cortina d'Ampezzo, ordinanza 18 dicembre 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ordinamento giudiziario militare di pace, art. 14 (artt. 25, primo comma, 101, primo comma, della Costituzione). Pretore di Cortina d'Ampezzo, c;>rdinanza 18 dicembre 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. legge 7 luglio 1901, n. 283, art. 6 (art. 33, comma quinto,, della Costituzione). Presidente del tribunale di Brescia, ordinanza 19 febbraio 1973, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590, art. 1 (artt. 3, 3�6 e 37 della Costituzione). CoTte dei conti, terza sezione, pensioni civili, ordinanza 11 aprile 1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 1, 2 e 4 (artt. 3, 51, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108 e 135 della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 3 aprile 1973, G. U. 13 gi�gno 1973, n. 151. t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 4 (artt. 108, secondo comma, 103, primo comma, 100, primo ed ultimo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 97, primo e terzo comma, 51, primo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, quinta .sezione, ordinanze 30 marzo e 4 maggio 1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 31 gennaio 1973, G.U. 16 maggio 1973, n. 126. t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, secondo comma, ultima parte (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di S. Angelo dei Lombardi, ordinanza 6 aprile 1972, G. U. 25 maggio 1973, n. 133. legge 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Andt�.a, ordinanza 9 febbraio 1973, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. r.d.I. 9 lugUo 1939, n, 1238, art. 83, secondo-comma (artt. 30, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale cij Caltanissetta, ordinanza 9 �gennaio 1973, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art+. 24, 98 e seguenti, 101, 103 e seguenti (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 18 marzo 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 70 (artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione). Giudice delegato del tribunale di Avezzano, ordinanza 21 ottobre 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art+. 101 e 103 (artt. 3 e 24 della Costituzione): Giudice delegato del tribunale di Avezzano, ordinanza 21 ottobre 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. r..d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 217, secondo comma, 219, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Livorno, ordinanza 10 febbraio 1972, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. d.I. 22 gennaio 1941, n. 66, art. 1 (artt. 3 e 70 della Costituzione). Tribunale di Frosinone, ordinanza 25 gennaio 1973, G. U. 9 maggio 1973, � n. 119. d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Roma, ovdinanza 16 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. legge 18 gennaio 1952, n. 35 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Corte d'appello di Brescia, ordinanza J.5 dicembre 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (art. 43 della Costituzione). Pretore di Trasacco, ordinanza 9 dicembre 1972, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 4, secondo comma (art. 24 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Livorno, ordinanza 3 febbraio 1973, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. � d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, art. 10, secondo e terzo comma (art. 3 deHa Costituzione). Tribunale di La Spezia, ordinanza 15 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 4 aprile 1956, n. 212, art+. 1, secondo comma, e 8, ultimo comma (art. 21 della Costituzione). Pretore di Ronciglione, ordinanza 21 novembre 1972, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. legge 20 febbraio 195,9, n. 75, art+. 3 n. 8 e 4 n. 3 (artt. 3 e 29 della Costituzione). Corte d'appello di Bologna, ordinanza 14 dicembre 1972, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. Tribunale di Pescara, ordinanza 30 gennaio 1973, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lettera a) (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Pretore di Pontassieve, ordinanza 3U dicembre 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207 (artt. 2, 24 e 29, secondo oomma, della Costituzione). Giudice; del tribunale di Avezzano, ordinanza 21 ottobre 1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 8 u.c. (artt. 3 e 36 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 27 novembre 1972, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, sec�ondo comma (artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione). Corte dei conti, !erza sezione pensioni civili, ordinanza 22 febbraio 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione). Tribunale di Padova, ordinanza 19 ottobre 1972, G. U. 27 ,giugno 1973, n. 163. legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26 lettere cJ e dJ, seconda parte (articolo 27 della Costituzione). Pretore di Pescara, ordinanza 18 dicembre 1972, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. � PARTE II, LEGISLAZIONE 75 legge 14 lugUo 1965, n. 963, art. 26, lettera di (artt. 1, 4, secondo comma, 27, terzo comma, 35 e 36 della Costituzione). Pretore di Senigaillia, ordinanza 14 febbraio 1973, G. U. 27 giugno i973, n. 163. d.P.R. 30 giugno 1965, �n. 1124, art. 3 e tabella allegato 4, voce n. 38 (art. 3 della Costituzione). , Tribunale di Torino, ordinanza 22 novembre 1972, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 O (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 15 febbraio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 26 ottobre 1967, n. 1017, art. 18, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Corte di appello di Potenza, ordinanza 6 febbraio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (art. 3 della Costituzione). Corte di appello di Potenza, ordinanza 6 febbraio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo comma (artt.. 3 e 35 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 8 febbraio 1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 35, primo comma, e 18, primo, sec�ondo e teno comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di S. Agata dei Goti, ordinanza 23 gennaio 1973, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. legge 1� dicembre 1970, n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione). Corte di appello di Napoli, ordinanza 8 novembre 1972, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 3 (art. 3 della Costituzione). Pretore di s. Teresa di Riva, ordinanza 18 gennaio 1973, G.U. 2 maggio 1973, n. 112. ,. Pretore di s. Teresa di Riva, ordinanza 29 gennaio 1973, G.U. 13 giugno 1973, n. 151. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art+. 5, 6 e 9 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 6 luglio 1972, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art:-'17 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Trani, Sezione specializzata agraria, ordinanza 5 feb~ braio 1973, �G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 25 febbraio 1971, n. 110 (artt. 53, primo comma, e 41,' primo comma della Costituzione). Tribunale di Roma, ~rdinanze 24 giugno 1972 (quattordici), G. U. 23 maggio 1972, n. 133. legge 11 giugno 1971, art. 46 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 22 gennaio 1973, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 2 terdecies, primo comma (art. 3 della , Ct;>Stituzione). Corte di appello di Firenze, ordinanza 22 dicembre 1972, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l, secondo comma, art+. 50 e 12, let� "tera bi (artt. 108, secondo comma, 103, primo comma, 100 primo ed ultimo comma della Costituzione ed in relazione agli artt. 97, primo e terzo comma, 51, primo comma della CO�tituzione). Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanze 30 marzo e 4 ma�ggio 1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151: legge reg. sic. 16 maggio 197:2, n. 30, art. 7, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Consiglio di giustizia amministrativa, ordinanza 25 ottobre 1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, art. 7 (artt. 19 e 2 e artt. 4 preambolo, 98 e seguenti dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Provincia di Bolzano; ricorso depositato 25 maggio 1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. PARTE II,, LEGISLAZIONE d.P.R. 1� febbraio 1973, n. 50, art. 9�, terzo c:omma (artt. 2, 3, 6 e 48 della Costituzione). Provincia di Bolzano, riCOl'l$O 10 maggio 1973, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. legge reg. Lombardia 1� marzo 1973, riapp. 10 maggio 1973. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 30 maggio 1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. legge 23 marzo 1973, n. 36 (artt. 20 e 36 dello statuto \l."egionale e norme di attuazione in materia tributaria di cui agli artt. 2, 4, 7 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). Regione siciliana, ricorso 14 aprile 1973, G. U. 2 magigio 1973, n. 112. legge 15 aprile 1973, n. 94 (artt. 20 e 36 dello Statuto regionale). Regione siciliana, ricorso 15 ma�ggio 1973, G. U. 23 maggio 1973, n. 133. INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite dalla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Statq AMATO A., Il nostro sistema tributario dopo la riforma. Cedam, Padova, 1973. AZZARITI G., Scritti Giuridici. (vol. II). Cedam, Padova, 1973. AZZARITI F. s., MARTINEZ G., AZZARITI G., Successioni per causa di morte e donazioni. (6� ediz.). Cedam, Padova, 1973. -BETT�oL G., Diritto Penale. (8" ediz.). Cedam, Padova, 1973. CANTELMO V. E., Fondamento e natura dei diritti del legittimario. Jovene. Napoli, 1972. CosTA S., Manuale di diritto processuale civile. (4" ediz.). UTET, Torino, 1973. DE CESARE G., Problema dell'eccesso di potere amministrativo. Cedam, Padova, 1973. DE CRISTAFARO M., L'organizzazione spontanea dei lavoratori. Cedam, Pa dova, 1972. DoNISI C., Il problema dei negozi giuridici unilaterali. Joyene, Napoli, 1972. FALSITTA G., Lezioni su.lla riforma tributaria. Cedam, Padova, 1972. FAZZALARI E., I processi nell'ordinamento italiano. Cedam, Padova, 1973. CONSULTAZl10NI APPALTO Appalto servizio manovalanza -Clausola di gradimento dei lavoratori Divieto legale di assunzione nominativa -Rilevanza ('1. 20 maggio 1970, n. 300, art. 33). Se la clausola che nel capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza attribuisce all'Amministrazione il diritto di esprimere il proprio gradimento sui lavoratori assunti dall'appaltatore sia in contrasto con le norme che vietano la richiesta di assunzione nominativa dei lavoratori (n. 363). ASSICURAZIONE Assicurazione della responsabilit� civile -Perdita bagaglio -Compagnie di navigazione aerea -Bagagli giacenti presso i depositi aeroportuali -Diritto di rivalsa delle Societ� assicuratrici -Obblighi delle Compagnie di navigazione aerea (l. 18 maggio 1967, n. 401 e d.m. 1 agosto 1967). Se le Societ� assicuratrici delle Compagnie di navigazione aerea, che abbiano corrisposto ai passeggeri l'indennizzo per perdita del bagaglio, abbiano diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. su quei bagagli in giacenza presso i depositi aeroportuali, dei quali sia stato impossibile identificare il legittimo proprietario,,ovvero se tali bagagli rientrino nella categoria � oggetti rinvenuti negli aeroporti � e perci� siano soggetti senz'altro alla disciplina di cui alla legge 18 maggio 1967, n. 401 (e al relativo regolamento di esecuzione approvato con � d.m. 1 agosto 1967), ai sensi della quale tali oggetti devono essere consegnati dalle Compagnie di navigazione all'ufficio oggetti rinvenuti dopo trascorso il periodo di giacenza previsto dal regolamento (n. 86). ENPAS -'.Assistenza malattia -Rischio coperto da assicurazione privata -Consegu.enze (l. 19 gennaio�1942, n. 22, art. s; r.d. 26 luglio 1942, n. 917, art. 13). Se l'ENPAS sia tenuto alle prestazioni di assistenza per malattia di un dipendente statale che risulti per contratto, per coprire lo stesso rischio, . un'assicurazione privata (n. 87). AUTOVEICOLI Tasse automobilistiche -Tassa circolazione veicoli -Reiterata circolazione senza pagamento '... Violazione -Pluralit� -Continuazione (d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, Tab. 2, n. 1; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art.'8). Se la reiterata circolazione di un veicolo nello stesso periodo d'imposta e senza il pagamento della tassa di circolazione integri una soltanto o pi� violazioni autonomamente punibili (n. 77). � 80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, qualora si ritenga che la reiterata circolazione di un veicolo nello stesso periodo d'imposta e senza il pagamento della tassa di circolazione integri pi� violazioni, possa essere ad esse applicato il principio della continuazione dei reati (n. 77). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO Passaggio di consegne a nuovo contabile -Intervento del Pretore Rifiuto -Rimedio (d.i. 7 aprile 1888, art. 125). Quali rimedi siano possibili contro il rifiuto del pretore a far luogo alle const::itazioni richieste nel caso di passaggio di consegne a nuovo contabile nell'impossibilit� per il precedente di intervenire; ed in particolare se si possa supplire con l'intervento di un notaio o l'assistenza di testimoni (n. 270). Spese di mantenimento in carcere e varie '... Condannati deceduti -Crediti erariali (artt. 265 e 267 r.d. 23 maggio 1924, n. 827). Se l'annullamento di crediti erariali relativi a spese di mantenimento in carcere e ad altre spese di vario genere facenti carico a condannati successivamente deceduti debba avvenire per �inesigibilit�� o per � insussistenza � (271). CONTRABBANDO Contrabbando -Cose confiscate -Proventi vendita -Distribuzione Competenza -Spese di custodia e manutenzione -Detraibilit� -(l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 144, 1� c.; r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, artt. 358, 365). ' Se la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate per contrabbando rientra nella competenza amministrativa degli Uffici finanziari competenti, e se da questa ripartizione debl;>ano essere dedotte le spese di custodia e manutenzione (n. 49). DANNI Illecito costituente reato -Conseguenze -Aggravamento del danno Diritto al risarcimento -Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� c.; c.p.c., art. 182, 2� c.). Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad un fatto previsto dalla legge come r�ato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero da quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si � manifestato (n. 10). ' Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso da curatore sfornito di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica degli effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech� della attivit� processuale svolta, a suo nome, dal curatore (n. 10). PARTE II, CONSULTAZIONI DEBITO PUBBLICO Titoli del debito pubblico. -Disciplina speciale -Disciplina comune sussidiaria -Smarrimento o sottrazione -Prescrizione -Pagamento ( cod. civ., artt. 2001 e 2006, 2� c.). Se i titoli del debito pubblico siano completamente regolati da leggi speciali ovvero ad essi si applichino, in via sussidiaria, le disposizioni del codice civile sui titoli di credito (n. 15). Se il ministero del tesoro sia obbligato, decorso il termine di prescrizione del titolo, al pagamento di un buono del tesoro non esibito, del quale siano provate la titolarit� nonch� la s�ttrazione o lo smarrimento (n. 15). DEMANIO Demanio forestale -Acquisizione forzata di beni -Provvedimento del Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 segg.). Se il provvedimento con il quale il Ministro dell'agricoltura e foreste . dispone l'acquisizione forzosa di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, per essere incorporati al demanio forestale dello Stato, abbia o meno valore di decreto di esproprio (n. 259). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE \ Alloggio economico e popolare -Acquisto a riscatto -Fallimento dell'acquirente -Conseguenze (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 15 e 16; l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 8). Se, nel caso di fallimento dell'acquirente di alloggio economico e popolare con pagamento rateale del prezzo, 1'Amministrazione possa consentire a che l'alloggio sia acquisito al fallimento e in quella sede venduto a terzi (n. 242). ENFITEUSI Canone enfiteutico -Rivalutazione ex l. 1 luglio 1952, n. 701 -Domanda dell'interessato -Necessit� (l. 1 luglio 1952, n. 701, art. 1). Se la rivalutazione dei canoni enfiteutici disposta con 1. 1 luglio 1952, n. 701, � debba essere applicata solo su domanda dell'interessato o se qu�sta valga solo ai fini della prescrizione (n. 35). ESPROPRIAZIONE PER P.U. Demanio f.orestale -Acquisizione forzata di beni -Provvedimento del Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 segg.). � Se il provvedimento con il quale il Ministro dell'agricoltura e foreste dispone l'acquisizione forzosa di terreni boschivi pascoli e prati di montagna, per essere incorporati al demanio forestale dello Stato, abbia o meno valore di decreto di esproprio (n. 319). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FALLIMENTO Alloggio economico e popolare -Acquisto a riscatto -Fallimento dell'acquirente -Conseguenze (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 15 e 16; l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 8). Se, ne~ caso di fallimento dell'acquirente di alloggio economico e popolare con pagamento rateale del prezzo, l'Amministrazione possa consentire a che l'alloggio sia acquisito al fallimento e in.quella sede venduto a terzi (n. 134). Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato -Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione -Sospensione (c.p., art. 172;-r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51). Se lo Stato possa sottoporre domanda di insinuazione �l passivo fallimentare per la riscossione di sanzioni pecuniarie aventi natura penale (n. 135). Se, nel caso in cui si ritenga che lo Stato possa domandare l'insinuazione al passivo fallimentare delle sanzioni pecuniarie av.enti natura penale, sia da ritenere sospeso -durante il corso della procedura fallimentare -il termine di prescrizione delle suddette sanzfoni (n. 135). FARMACIA Annullamento decreto revisione pianta organica -Provvedimenti conseguenziali -Effetti. Se l'annull.amento del decreto di revisione della pianta organica determini automaticamente l'annullamento dei connessi decreti di vacanza, bando di �concorso e dichiarazione dei vincitori, nel caso in cui il decreto di revisione non porti variazioni rispetto alla pianta organica precedente (n. 29). FERROVIE Assuntore_ ferroviario -Fondo di previdenza -Assenza dal servizio pei� sospensione cautelare -Proscioglimento in sede penale -Conseguenze (l. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1418; l. 26 marzo 1958, n. 425, art. 150). Se, ai fini del trattamento previdenziale, debba essere computato, in favore di assuntore ferroviario sottoposto a giudizio penale e successivamente prosciolto, il periodo di assenza dal servizio per sospensione cautelare (n. 428). FORESTE Demanio forestale -Acqu.isizione forzata di beni -Provvedimento del Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.V. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 segg,). Se il provvedimento con il quale il Ministro dell'agricoltura e foreste dispone l'acquisizione forzosa di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, per essere incorporati al demanio forestale dello Stato, abbia o meno valore di decreto di esproprio (n. 12). j ~= ~~ PARTE li, CONSULTAZIONI IMPIEGO PUBBLICO ' Dipendente pubblico divorziato -Assegno alimentare per il coniuge Aggiunta di famiglia -Spettanza (l. 8 aprile 1952, n. 212; d.P.R. 17 agosto 1955, n. 767; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 3.3). Se spetti al dipendente dello Stato divorziato l'aggiunta di famiglia per il coniuge, qualora la sentenza che pronuncia il divorzio ponga a suo carico e a favore del coniuge un assegno alimentare (n. 756). Dipendenti Ente pubblico -Trattamento economico -Regolamento Contratto coilettivo -Trattamento pi� favorevole -Nozione. Se, qualora ai dipendenti di un Ente (nella specie operai� dell'Istituto Poligrafico dello Stato) sia riconosciuto da una disposizione regolamentare il diritto al trattamento pi� favorevole tra quello posto dal regolamento' e quello derivante dai contratti collettivi di lavoro, tale trattamento sia costituito dal cumulo delle singole disposizioni pi� favorevoli di ciascuna fonte (n. 757). Dipendenti pubblici -Indennit� di anzianit� e trattamento pensionistic� -Indennit� forfettizzata per lavoro straordinario -Computabilit� (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33, 3� comma). Se sia computabile ai fini dell'indennit� di anzianit� e del trattamento pensionistico il compenso forfettizzato per lavoro straordinario, nel caso in cui il regolamento di un ente pubblico (nella specie Ente autotrasporti merci) faccia riferimento alla retribuzione mensile costituita da assegni di carattere fisso e continuativo (n. 758). Insegnanti -Incarico in scuole statali -Disponibilit� nel rapporto con un Comune -Cumulo degli stipendi. Se si verifichi il cumulo degli stipendi per insegnanti in servizio quali incaricati in scuole statali, che si trovino altres� in posizione di disponibilit�, con diritto allo stipendio ed agli assegni di famiglia, nel rapporto d'impiego precedentemente instaurato con un comune (n. 759). . IMPOSTA DI REGISTRO Agevolazioni -Case di civile abitazione non di lusso -Acquisto di edifici da .svuotare e riedifcare (l. 2 lu.glio 1949, n. 408, art. 14). Se spettino le agevolazioni previste in materia di imposta di registro ed ipotecaria dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, agli atti di acquisto di edifici dei quali -conservati i muri perimetrali in ossequio a vincoli artistici ed ambientali -si preveda il totale svuotamento ai fini di successive riedificazioni per case di civile abitazione non di lusso (n. 386). Appalti e concessioni di pubblico servizio -Maggiori aliquote di cui alla legge n. 828/61 -Retroattivit� (l. 28 luglio 1961, n. 828 art. 5). Se la maggiore aliquota di imposta di registro di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 828, sia applicabile a contratti di appalto o di concessione dl pubblici servizi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima (n. 387). 84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Edilizia -Agevolazioni creditorie per costruzione di abitazioni -Costruzioni eseguite da imprenditori privati -Compravendita delle abitazioni -Regime tributario (d,l. 6 settembre 1965, n. 1022, conv. in. l. 1 novembre 1965, n. 1079, art.. 17; l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17). Se gli atti di compravendita delle abitazioni costruite da imprenditori privati avvalendosi del programma di agevolazioni creditizie stabilite nel titolo II del d.l. 6 settembre 1965, n. 1022 (mutui agevolati e contributi), siano soggetti all'imposta fissa di registro ed ipotecaria ovvero alle imposte ridotte di. cui all'art. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408 (n. 388). Imposta di registro -Societ� di capitalli -Legale rappresentante -Soggetto passivo. (r.d. 3.0 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). Se il legale rappresentante di societ� di capitali, che intervenga nell'atto registrato quale organo della societ�, sia da ritenere � parte contraente � e come tale obbligato a pagare l'imposta di registro (n. 389). IMPOSTE VARIE Tasse automobilistiche -Tassa circolazione veicoli -Reiterata circolazione senza pagamento -Violazione -Pluralit� -Continuazione ( d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, Tab. 2, n. 1; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8). Se la reiterata circolazione di un veicolo nello stesso periodo d'imposta e senza il pagamento della tassa di circolazione integri una soltanto o pi� violazioni autonomamente punibili (n. 69). Se, qualora si ritenga che la reiterata circolazione di un veicolo nello stesso periodo d'imposta e senza il pagamento della tassa di circolazione integri pi� violazioni, possa essere ad esse applicato il principio della continuazione dei reati (n. 69). INVALIDI DI GUERRA Infermit� mentale -RicO'Vero -Spese di degenza -Rimborso -Misura (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29; d.m. 4 maggio 1970, art. 3). Se per il ricovero ed il trattamento di invalidi di guerra affetti da infermit� mentale, �1�0.N.I.G., con i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione del Tesoro, deve rimborsare la Provincia in base alle rette stabilite dall'Ospedale ove gli infermi sono ricoverati, ovvero in base a �quelle praticate dall'Ospedale psichiatrico provinciale (n. 30). ISTRUZIONE Istituti sia.tali di i'Struzione tecnica -Agitazioni studentesche -Danni ai loca.li ed alle suppellettili -Responsabilit�. Se gli Enti locali, ai quali incombe l'obbligo di provvista e manutenzione dei locali e delle suppellettili degli istituti statali di istruzione tecnica, possano pretendere dal Ministero della Pubblica Istruzione il risar_ cimento del danno a detti beni prodotto da ignoti in occasione di agitazioni studentesche (n. 30). ~' ..Jllj?M�'llM'llAl#Jf&lllllJlllYl...J PARTE II, CONSULTAZIONI LAVORO Appalto servizio ma,,.,valanza -Clausole di gradimento dei lavoratori Divieto legale di assunzione nominativa -Rilevanza (l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 33). Se la clausola che nel capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza attribuisce all'Amm.ne il diritto di esprimere il proprio gradimento sui lavor�atori assunti dall'appaltatore sia in contrasto con le norme che vietano la richiesta di assunzione nominativa dei lavoratori (n. 79). Dipendenti Ente pu.bblico -Trattamento economico -Regolamento Contratto collettivo_ -Trattamento pi� favorevole -Nozione. Se, qualora ai dipendenti di un Ente (nella specie operai dell'Istituto Poligrafico dello Stato) sia riconosciuto da una Q.isposizione regolamentare il diritto al trattamento pi� favorevole' tra quello posto dal regolamento e quello derivante dai contratti collettivi di lavoro, tale trattamento sia costituito dal cumulo delle singole disposizioni pi� favorevoli di ciascuna fonte (n. 80). Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro Amministrazioni" ed Enti pubblici -Applicabilit� -Diffida -Ispettorato Lavoro ~ Ricorso gerarchico -Ammissibilit� (l. 23 ottobre 1960, n. 1360, artt. 1, 4� comma;. 7; d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, artt. 9, 10, 2� comma). Se il divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sia applicabile, oltre che alle Amministrazioni autonome delle Fer. fovie dello Stato, dei Monopoli di Stato e delle Poste e Telecomunicazioni, anche a tutte le Amministrazioni ed enti pubblici (nella specie Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare), e se contro la diffida a regolarizzare da parte dell'Ispettorato del Lavoro sia consentito il ricorso gerarchico al Ministro (n. 81). PATRIMONIO Patrimonio disponibile -Beni vacanti -Immobile -Rinuncia abdicativa da parte del proprietario (cod. civ. art. 827) . . "' Se possa ritenersi �immobile vacante., come tale appartenente al patrimonio dello Stato a norma dell'art. 827 e.e., l'immobile che per rinuncia abdicativa abbia cessato di appartenere al proprietario (ri. 5). " PENA Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato -Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione Sospensione (codice pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51). Se lo Stato possa proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare per la riscossione di sanzioni pecuniarie aventi natura penale (n. 23). Se, nel caso in cui si ritenga che lo Stato non possa domandare l'insinuazione al passivo fallimentare delle sanzioni pecuniarie aventi natura penale, sia da ritenere sospeso -durante il corso della procedura fallimentar~ -il termine di prescrizione delle suddette sanzioni (n. 23). 86 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PRESCRIZIONE Illecito costituente reato -Conseguenze -AWJravamento del danno Diritto al risarcimento -Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� c.; c.p.c., art. 182, 2� c.). Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero da quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si � manifestato (n. 81). Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso da curatore sfornito di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica degli effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech� della attivit� processuale svolta, a suo nome, dal curatore (n. 81). Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato -Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione Sospensione (codice pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51). Se lo Stato possa sottoporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare per la riscossione di sanzioni �pecuniarie aventi natura penale (n. 82). Se, nel caso in cui si ritenga che lo Stato possa domandare l'insinuazione al passivo fallimentare delle sanzioni pecuniarie aventi natura penale, sia da ritenere sospeso -durante il corso della procedura fallimentare -il termine di pr~scrizione delle suddette sanzioni (n. 82). PREVIDENZA ED ASSISTENZA . Assuntore ferroviario -Fondo di previdenza -Assenza dal servizio per sospensione cautelare -Proscioglimento in sede penale -Conseguenze (l. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1418; l. 26 marzo 1958, n. 425, art. 150). Se, ai fini del trattamento previdenziale, debba essere computato, in favore di assuntore ferroviario sottoposto a giudizio penale e successivamente prosciolto, il periodo di assenza dal servizio per sospensione cautelare (n. 96). ENPAS -Assistenza malattia -Rischio coperto da assicurazione privata -Conseguenze (l. 19 gennaio 1942, n. 22, art. 5; r.d. 26 luglio 1942, n. 917, art.�13). �Se l'ENPAS sia tenuto alle prestazioni di assistenza per malattia di un dipendente statale che risulti aver contratto, per coprire lo stesso rischio, un'assicurazione privata (n. 97). PROCEDIMENTO CIVILE Illecito costituente reato -Consegu.enze -Aggravamento del danno Diritto al risarcimento -Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� c.; c.p.c., art. 182, 2� c.). Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione del ~~~WllAIP~ PARTE II, CONSULTAZIONI diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero da quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si � manifestato (n. 50). Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso da curatore sfornito di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica degli effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech� della attivit� procl: lssuale, svolta, a suo nome, dal curatore (n. 50). PROPRIETA' Assicurazione della responsabilit� civile -Perdita bagaglio -Compagnie di navigazione aerea -Bagagli giacenti p1�esso i depositi aeroportuali Diritto di rivalsa delle Societ� assicuratrici -Obblighi delle Compagnie di navigazione aerea (l. 18 maggio 1967, n. 401 e d.m. 1� agosto 1967). Se le Societ� assicuratrici delle Compagnie di navigazione aerea, che abbiano corrisposto ai passeggeri l'indennizzo per perdita del bagaglio, abbiano dfritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. su quei bagagli in giacenza presso i depositi aeroportuali, dei quali sia stato impossibile identificare il legittimo .proprietario, ovvero se tali bagagli rientrino nella categoria � oggetti rinvenuti negli aeroporti � e perci� siano soggetti senz'altro alla disciplina di cui alla legge 18 maggio 1967, n. 401 (e al relativo regolamento di esec.zione approvato con d.m. 1 agosto 1967), ai sensi della quale tali oggetti devono essere conse�gnati dalle Compagnie di navigazione all'Ufficio oggetti rinvenuti dopo trascorso il periodo di giacenza previsto dal regolamento (n. 49). RESPONSABILITA' CIVILE Illecito costituente reato -Conseguenze -Aggravamento del danno Diritto al risarcim~nto ".' Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� c'.; c.p.c., art. 182, 2� c.). Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero da quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si � manifestato (n. 262). Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso a suo nome da curatore sfornito di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica -degli effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech� della attivit� processuale svolta, a. suo nome, dal curatore (n. 262). Istituti' statali di istruzione tecnica -Agitazioni studentesche -Danni ai locali ed alle suppellettili -Responsabilt�. Se gli Enti locali, ai quali incombe l'obbligo di provvista e manutenzione dei locali e delle suppellettili degli istituti statali di istruzione tecnica, possano pretendere dal Ministero della Pubblica Istruzione il risarcimento del danno a detti beni prodotto da ignoti in occasione di agitazioni studentesche (n. 263). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO SOCIETA' Imposta di registro -.Societ� di capitali -Legale rappresentante Soggetto passivo (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). Se il legale rappresentante di Societ� di capitali, che intervenga nell'atto registrato quale organo della societ�, sia da ritenere � parte contraente � e come tale obbligato a pagare l'imposta di registro (n. 135). TITOLI DI CREDITO Titoli del debito pubblico -Disciplina speciale -Disciplina comune sussidiaria -Smarrimento o sottrazione -Prescrizione -Pagamento (cod. civ'., artt. 2001 e 2006, 2� comma). Se i titoli del debito pubblico siano completamente regolati da leggi speciali ovvero ad essi si applichino in via sussidiaria, le disposizioni del codice civile sui titoli di credito (n. 20). Se il Ministero del Tesoro sia obbligato, decorso il termine di prescrizione del titolo, al pagamento di un buono del tesoro non esibito, del quale siano provate la titolarit� nonch� la sottrazione o lo smarrimento (n. 20). NOTIZIARIO Si � svolta recentemente una cerimo1,1ia di commiato in onore dell'avv. Umberto Coronas, collocato a riposo a domanda. L'avv. Umberto Coronas entr� in Avvocatura il 1� luglio 1947, con la nomina di Sost. Avvocato �dello Stato di 2� classe e fu destinato all'Avvocatura Distrettuale di Genova. � Il 1� febbraio 1948 fu promosso Sost. Avvocato dello Stato di 1" classe. Il 1� giugno 1952 promosso Vice Avvocato dello Stato, infine il 1� aprile 1959 fu promosso Sostituto Avvocato Generale dello Stato e trasferito a Roma dal 1� novembre successivo. � stato coHocato a riposo a domanda in data 1� aprile 1973.