ANNO XXV -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1973 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1973 

.. 


ABBONAMENTI 

ANNo L. 8.500 
UN NUMERO SEPARATO.�������.�..�...... � 1.500 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/2640 

Stampato in Italia -Printed in ltaly 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(3219037) Roma, 1973 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 



INDICE 

Parte prima: GILJIRl,SPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E� INTERNAZIONALE 
(a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. 479 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA 
SDIZIONE (a cura 
SU QUESTIONI DI GIURIdel/'
avv. Benedetto Baccari) � 506 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE (a 
tro de Francisci) 
cura del/'avv. 
� 
Pie
� 5 17 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/'
avv. Ugo Gargiulo} . , � � � 534 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � 559 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, 
APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. 
Franco Carusi) . � � � 620 
Sezione settimm GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. 
Di Tarsia di Be/monte) 
Paolo 
� 632 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

QUESTIONI pag. 63 
LEGISLAZIONE � 65 

INDICE BIBLIOGRAFICO 

� 78 
CONSULTAZIONI � 79 
NOTIZIARIO � . � 89 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 

UGO GARGIULO 


CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Francesco MARIUzzo, Brescia; Giovanni CoNT�, Cagliari; Americo RALLO, 
Caltanissetta; Gi.ovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINuToLo DEL 
SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuICCIARDI, Genova; 
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, 
Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, 
Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto 
GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Tr<ento; Paolo ScoTTI, Trieste; 
Giancatlo MA?tD�, Venezia. 


ARTICOLI, NOTEt OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

BAFILE C., Ancora sul mandato sostitutivo della cessione di credito 
I, 560 
C � .<\RBONE C., Parti comuni di immobile popolare ed economico 
non assegnate: adempimento d'obbligazione o potere discrezionale 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 512 
NOSCHESE R., L'art. 139 de Ha legge doganale: la cauzione e la 
carcerazione dell'imputato straniero . . . . . . . . . . . I, 632 
TAMIOZZO R., Ammissione ad un concorso per pubblico impiego: 
competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 556 
TAMIOZZO R., In tema di impugnabilit� di un provvedimento tardivo 
con riguardo al conferimento di incarichi di insegnamento 
universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 554 
TAMIOZZO R., Iscrizione an'Albo di geometri legati da rapporto 
di pubblico impiego. Inammissibilit� . . . . . . . . . . . I, 542 
TAMIOZZO R., Motivi di ricorso dedotti con semplice memoria. 
Inammissibilit� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 541 
TAMIOZZO R., Prescrizione delle rate di stipendio, assegni e pensioni 
dovuti dallo Stato . . . . . . . . . . . . . . . . I, 545 


INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 


-Diritti patrimoniali esclusivi di 
pesca dello Stato sulle acque pubbliche 
-Riconoscimento legale �Presupposti 
-Titolarit� dell'antico 
diritto di regalia spettante 
al sovrano di Stato preunitario 
in ordine alla pesca sulle acque 
pubbliche -Sufficienza -Esclusione 
-Necessit� della prova che 
l'antico diritto di regalia fu esercitato 
dal sovrano, mediante una 
riserva, anche non formale, di 
esclusivit� della pesca in proprio 
favor�e, ovvero mediante atti traslativi 
o di concessione della esclusivit� 
della pesca a favore di 
terzi -Sussiste, 620. 

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO 
E DEGLI ENTI PUBBLICI 

-Rappresentanza in giiudizio -Amministrazione 
competente -Individuazione 
-Onere per i terzi e 
non per lo Stato attore in giudizio, 
506. 

ASSICURAZIONI 

-Assicurazione per la circolazione 
dei veicoli -Azione contro l'assicuratore 
-Previa richiesta in 
via diretta -Inapplicabilit� alla 
azi<>ne civile nel processo penale 
-Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 
486. 

ASSO<;:IAZIONE 

-Associazioni sindacali e Ordini' 
professionali -Denuncia di irregolarit� 
di un Collegio provinciale 
-Natura giuridica e conseguenze 
della delibera del Con::1iglio 
nazionale, con nota di R. 
TAMIOZZO, 539. 

-Associazioni sindacali e Ordini 
professionali -Ordine professionale 
-Collegio professionale 


Consiglio -Sciog1imento di Collegio 
e nomina di un Commissario 
straordinario per stat9 di incompatibilit� 
-Legittimit�, con 
nota di R. ':1-'AMiozzo, 539. 


-Associazioni sindacali e Ordini 
professionali -Ordine professionale 
-Scioglimento del Consiglio 
'per irregolare composizione Legittimit�, 
con nota di R. TAMmzzo, 
540. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

-Eccesso di potere -Estremi della 
disparit� di trattamento -Rimozione 
'di situazioni illegittime Omissione 
-Non sussiste, con nota 
di R. TAMIOZZO, 540. 

-Eccesso di potere per disparit� 
di trattamento -Attivit� vincolata 
-Inconfigurabilit� del vizio, 

539. 
-Ratifica -Presupposto per il'ammissibilit� 
-Inesistenza di interessati 
all'annullamento o aJ. riconoscimento� 
dell'illegittimit�, 
con nota di R. TAMIOZZO, 553. 


COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Competenza transitoria dei Tribunali 
a decidere sui ricorsi relativi 
ai passaporti prima dell'istituzione 
del T.A.R. -Trattasi di 
attivit� giurisdizionale, 506. 


-Edilizia economica e popolare -
Gescal -Assegnazione di aliloggio 
-Parti ritenute comuni -Regime 
di godimento del bene Giurisdizione 
dell'A.G.O. -Fattispecie, 
con nota di c. CARBONE, 
511. 


CORTE COSTITUZIONALE 

-Giudizi per conflitto di attribuzione 
-Perentoriet� del termine Sospensione 
feriale -Inapplicabilit�, 
504. 


I 

I 

~ 

~ 


INDICE 
VII 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-Libert� personale -Ricorso volontario 
in ospedale psichiatrico 
-Illegittimit� costituzionale Esclusione, 
502. 

-V. anche Assicurazioni, Corte Costituzionale 
Previdenza ed assistenza, 
Procedimento civile, Reato, 
Sicilia. 

DANNI DI GUERRA 

-Provvedimento -Ricorso gerarchico 
avverso diniego di Mquida


<I 
zione, danni di guerra -Richiesta 
istruttorie inevase -Rigetto del 
ricorso -Illegittimit�, 534. 

EDILIZIA 

-Zone sismiche -Violazione di 
norme -Ordine di demolizione Insussistenza 
di accertamenti 
tecnici sulla staticit� dell'edificio 
-Legittimit�, 539. 

ENTI PUBBLICI 

-Nomina di un Commissario per 
inottemperanza all'obbligo di custodia 
dell'albo -Legittimit�, con 
nota di R. TAMIO~zo, 540. 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

-'Area destinata in piano regolatore 
ai fini diversi da quelli concretamente 
attuati -Determinazione 
dell'indennizzo in base aJ.la 
destinazione effettiva, 523. 

-Area necessaria a lavori di ampliamento 
del porto e della zona 
industriale di Napoli -Decreto di 
imm,issione in possesso del Provveditore 
00.PP. -Equivalenza al 
decreto di esproprio, 523. 

-Estraneit� ael Provveditorato 
00.PP. di Napoli quale titolare 
del potere di esproprio ai rapporti 
tra soggetto espropriante e soggetto 
espropriato -Onere delle 
spese del pr9cedimento a carico 
del soggetto espropriante, 523. 

FARMACIA 

-Farmacia comunale -Istituzione 
in deroga ai limiti po.sti dagli � 

artt. 104-118 del t. u. 27 il.uglio 
1934, n. 1265 disposta all'interno 
di una stazione ferroviaria -Legittimit�, 
536. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit� 
dei motivi dedotti con 
semplice memoria, con nota di 

R. TAMIOZZO, 539. 
GUERRA 

-Contratti non ancora definiti Prescrizione 
dei diritti nascenti 
da detti contratti -Decorrenza 
dalla notificazione del decreto 
emesso dal commissario, 531. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Concorso -Ammissione -Competenza 
dell'Amministrazione, 
non della Commissione, con nota 
fil R. TAMIOZZO, 556. 

-Concorso -Concorso interno Condizioni 
per l'ammissione Giudizio 
insindacabile dell'Amministrazione 
sulla equipara2lione 
di mansioni svolte -Limite della 
macroscopica illogicit�, con nota 
di R. TAMIOZZO, 556. 

-Dipendenti idi Istituzioni culturali 
all'estero -Compenso per prestazioni 
complementari attinenti 
aJ.la funzione docente -Non 
spetta, con nota di R. TAMiozzo, 
544. 

-Dipendenti di Istituzioni culturaili 
all'estero -Indennit� integrativa 
.speciale -Non spetta, con 
nota di R. TAMIOZZO, 544. 

-Gerarchia e gradi -Atto di nomina 
o promozione -Esercizio di 
fatto di funzioni superiori -Irrilevanza, 
557. ' 

-Gerarchia e gradi -Atto di nomina 
o promozione -Necessit� Esercizio 
di fatto di funzioni superiori 
-Art. 13 legge 20 maggio 
1970, n. 300 -Non si applica, 557. 

-Insegnante medio -Scuole italiane 
all'estero -Presidi e direttori 
didattici -Indennit� di direzione 
-Spetta, con nota di R. TAMiozzo, 
544; 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

VIII 

-Nota di qualifica -Mancanza di -Interpretazione dell'atto -Criteservizio 
prestato nell'anno sogri 
-Particolairit�, con nota di C. 
getto a valutazione -Valutazione BAFILE, 559. 
degli elementi desunti dagli anni 

-Mandato -Mandato irrevocabile

precedenti -Legittimit�, 535. 

. a riscuotere un credito -EfficaStipendi, 
assegni e indennit� -cia traslativa -Presupposti Indennit� 
dii servizio aJ.l'estero �Mancanza -Tassabilit� come atper 
i Diplomatici -Riduzione in to di cessione di credito -Esclucaso 
di nullit�, annullamento, sesione, 
con nota di C. J?AFILE, 559. 
parazione o scioglimento del ma


-Obblighi speciali dd notari, fun


trimonio disposta dall'aTt. 173 

zionari e pubblici ufficiali -Av


d.P.R. 5 gennaio 1967, lll. 18 vocato 
o procuratore -Trascri


Questione� di legittimit� costitu


zione di atto non registrato in ci


zionale "' Manifesta infondatez


tazioni, comparse, ricorsi, ecc.. 


za, 536. 

Rinuncia al mandato prima del


Stipendi, assegni e indennit� 


la pronuncia del provvedimento

Ripetizione di emolumenti non 

o della rimessione al collegio dovuti 
-Difetto di responsabilit� 

Esclusione, 584.

della P. A. nella corresponsione 

-Recupero -Legittimit�, 536. -Obblighi speciali dei notari, funzionari 
1e pubbldci ufficiali -Tra


-Stipendi, assegni e indennit� 


scrizione di atto non registrato in

Ripetizione emolumenti non do


citazioni comparse, ricorsi, ecc.

vuti -Prescrizione decennale 


-Responsabilit� del procuratore

Si applica, 537. 

-Concetto di trascrizione, 583. 
-Stipendi, assegni e indennit� 


-Valutazione automatica dei fon-

Termine biennaJ.e di prescrizione 

di rustici -Prezzo pattuito supe


-Criteri di applicazione dell'art. 

riore -� determinante per la li


2 r.d,l. n. 295 del 1939, con nota 

quidazione dell'imposta, 559.

di R. TAMIOZZO, 544. 

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Spiriti -Prescrizione -Imposta 

-Coacervo delle precedenti dona


dovuta in relazione a fatti costi


zioni -Determinazione del valo


1tuenti reato -Decorrenza -Sen


re dei beni donati al momento 

tenza penale irrevocabile, 599. 

dell'apertura della successione, 

602. 
IMPOSTA DI REGISTRO 
-Acque minerali -Cessione di sta-IMPOSTA GENERALE SULL'EN-
bili.mento -� soggetta all'dmposta TRATA 
di registro a norma del'art. 1 della 
tariffa A., 596. -Azione dn sede ordinaria -Ter-
Agevolazioni peir le case di abita


mine -Art. 52 legg.e 19 giugno 
zione non di lusso -Uffici e ne


1940, n. 762 -� stato dichiarato 
gozi -Ricomprensione in un edi


costituzion:a;lmente illegittimo ficio 
composto di case di abitar.
reirmine semestrale -Sussiste, 
zione che godono della stessa a607. 


gevolazione -Necessit�, 617. -Vendite .al pubblico -Legge 16 
-Agevolazioni per le strade comudicembre 
1959, n. 1070 -Esclunali 
obbligatorie -Limiti, 612. sione dell'imponibilit� -Presup


posti -Vendite procacciate da 

-Enunciazione -Enunciazione giu


agenti -Sono soggette all'impo


diziale -Sentenza riformata in 

sta, 581.

grado di appello -Riforma su un 
punto che non 1esclude !'-esistenza -Vendite aJ. pubblico -Legge 16 
della convenzione enunciata -Irdicembre 
1959, n. 1070 -Possesso 
ripetibilit� dell'imposta, 593. di licenza per vendita al pubbli-


I~ 

_____,IMI~ 
~



INDICE IX 

co -Vendita a commercianti e 
industriali -Obbligo di registrazione 
e fatturazione -Non sussiste, 
602. 

IMPOSTA IPOTECARIA 

-Agevolazioni per l'edilizia economica 
e popolare -Case destinate 
alla assegnazione in locazione 
semplice -Esenzione ex art. 
153 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 Esclusione 
-Riduzione de11'imposta 
al quarto ,ex art. 147 -Ammissibilit�, 
610. 

MILITARE 

-Leva -Diniego della dispensa 
dal compimento della ferma di 
leva -Ricorso giurisdizionale Mot~
vi dedotti in sede di ricorso 
gerarchico -Inammissibilit�, 549. 

-Manifesto di chiamata alle armi 
-Condizioni per la dispensa dal 
compimento della ferma di leva 
-Ri:lierimento alle condizioni economiche 
delJlie famiglie di origine 
-Lesione diretta e immediata 
dell'interesse -Impugnativa del 
manifesto -Necessit�, 550. 

PENSIONI 

-Servizio prestato successivamente 
all'et� per il collocamento a riposo 
-Omessa valutazione in sede 
di trattamento di quiescenza 
-Illegittimit�, 537. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

-Giudizi per ottenere le prestazioni 
-Esonero delle spese per il 
lavoratore soccombente -Esclusione 
per le prestazioni I.N.A.I.L. 
-Illegittimit� costituzionale, 485. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Onorari di avvocati e procuratori 
-Procedimento monitorio speciale 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 483. 

PROCEDIMENTO PENALE 

,-Avviso di procedimento -Formule 
sacramentali -Obbligatortet� 
-Esclusione -Giudizio pretorile 
-Mancanza di atti istruttori Decreto 
di citazione -Equipollenza 
con l'avviso, 638. 

-Istruzione sommaria -In genere 
-Inosservanza della formalit� del 
deposito degli atti -Deposito successivo 
con la richiesta di citazione 
a giudizio -Sanatoria, 638. 

PROFESSIONI 

-Geometra -Iscrizione all'albo Art. 
7 r. d. 274 del 1929 in relazione 
all'art. 1 legge n. 897 del 
1938 -Mancata abrogazione dell'art. 
7 r. d. 274 del 1929, con nota 
di R. TAMIOZZO, 540. 

-Geometra -Iscrizione a1l'albo Incompatibilit� 
con il rapporto 
di pubblico impiego, con nota di, 

R. TAMIOZZO, 540. 
-Geometra -Iscrizione a1l'albo Incompatibilit� 
con rapporto di 
pubblico impiego -Insussistenza 
di disparit� di trattamento rispetto 
agli ingegneri -Conseguenze 
circa la legittimit� dello 
art. 7 r. d. n. 274 del 1929, con 
nota di R. TAMIOZZO, 540. 

-Geometra -Natura regolamentare 
del r. d. n. 274 del 1929 concernente 
l'olJdinamento professionale 
dei geometri -Effetti, con 
nota di R. TAMIOZZO, 540. 

REATO 

-Corruzione di minorenni -Perseguibilit� 
di ufficio per connessione 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 500. 

-Crediti nascenti da reato -Sequestro 
conservativo penale Privilegio 
speciale -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 496. 

-Inosservanza delle prescrizioni 
dell'autorit� -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 479. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

X 

REATI FINANZIARI 

-Contrabbando -Art. 139 legge 
doganale -Arresto dello straniero 
-Cittadini greci -Applicabilit�, 
con nota di R. NOSCHESE, 632. 

RESPONSABILITA' CIVILE 

-Diritto alJ.'dmportazione di olio 
libico -Suboa:dinazione da parte 
della dogana dell'introduzione 
dell'olio nel territorio italiano ad 
acquisti di altra merce -Violazione 
del diritto al'importazione 
-Responsabilit� contrattuale Prescrizione 
decennale, con nota 
di A. Rossi, 517. 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

-Ricorso gerarchico -Richiesta di 
esibizione degli atti -Dindego '
Deposito degli atti in sede giurisdizionale 
-Sanatoria -Non sussiste, 
534. 

-Ricorso g�erarchico -Termine per 
la proposizione -Non ha effetto 
preclusivo sulle ulteriori garanzie 
spettanti al ricorvente, 534. 

SICILIA 

-Competenza alle concessioni per 
la distribuzione dei carburanti 


Legge regionale 4 lugLio 1972 Infondatezza 
della questione, 494. 

TRASPORTO 

-Autolinee in concessione -Richieste 
di vardante -Assentimento 
-Sproporzione rispetto alla 
concessione originaria -Illegittimit�, 
538. 

-Autolinee in concessione -Richiesta 
di variante -Assentimento 
dopo pl'ecedente diniego Congrua 
motivazione -Legittimit�, 
538. 

UNIVERSITA' 

-Professore universitario -Domanda 
di incarico -Ammissione 
ex art. 7 ~egge n. 62 del 1967, con 
nota di R. TAMiozzo, 553. 

-Professor.e universitario -Impugnativa 
di incarico -Impugnabilit� 
di provvedimento tardivo 
-Irrilevanza dell'intervenuto decorso 
dell'anno accademico, con 
nota di R. TAMIOZZO, 553. 

-Professore universitario -Incarico 
-Professori di ruolo della 
stessa Facolt� o Scuola -Art. 7, 

u. c., l~gge 62 'del 1967 -Eccezionalit� 
del conferimento, con nota 
di R. TAMIOZZO, 553. 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE QUESTIONI 


APPALTO 

-Appalti e forniture -Se iJ. termine 
di dilazione di cui all'art. 70 

d.m. 20 giugno 1930, che scade 
il giorno festivo � provogato al 
giorno seguente, 63. 
COMUNIT� ECONOMICHE EUROPEE 
CEE 

-Istitll2lione di tasse equivalenti 
a dazi doganali -Effetti -Cessazione 
dei diritti per servfzi amministrativi, 
63. 

COOPERATIVE EDILIZIE 

-Plus~alenl1le conseguite con la 
vendita di area fabbmcabile -Se 
s~ano tassabili, 63. 

FARMACIE 

-Farmacie rurali -Indennit� di 
residenza -Popolazione residente 
nella frazione sede della farmacia 
-Nozione, 64. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Accono novativo di mutuo del 
Fondo di rotazione per iniziative 
economiche a Tvieste e Gorizia 
-Tassazione, -Criteri, 64. 

-Agevolazioni fiscali -Rivendita, 
per caso di forza maggiore, dell'ar,
ea non edificata -Se � applicabile 
l'agevolazione, 64. 

-Agevolazioni tributarie -Edilizia 
-Decadenza -Azione di recupero 
dell'imposta ordinaria -Prescrizione 
-Decorrenza, 64. 

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INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


APPALTO 

-Appalto serrv1z10 manovalanza Clausola 
di gradimento dei lavoratori 
-Divieto legale di assunzione 
nominativa -Rilevanza (1. 
20 maggio 1970, n. 300, art. 33), 

79. 
ASSICURAZIONE 

-Assicurazione della r,esponsabiUt� 
civile -Perdita bagaglio Compagnie 
di navigazione aerea 
-BagagJ.i giacenti presso i depositi 
aeroportuali -Diritto di rivalsa 
delle Societ� assicuratrici Obblighi 
delle Compagnie di navigazione 
aerea (1. 18 maggio 
1067, n. 401 e d.m. 1 agosto 1967), 

79. 
ENPAS 

-Assistenza malattia -Rischio coperto 
da assicurazione privata Conseguenze 
(1. 19 gennaio 1942, 

n. 22, art. 5; r.d. 26 luglio 1942, n. 
917, art. 13), 79. 
AUTOVEICOLI 

-Tasse automobilistiche -Tassa 
circolazione veicoli -Reiterata 
circolazione senza pagamento Violazione 
-Pluralit� -Continuazione 
(d.p. 5 febbraio 1953, 
n..39, Tab. 2, n. 1; 1. 7 gennaio 
1929, n. 4, art. 8), 79. 

CONTABILITA' GENERALE DELLO 
STATO 

-Passaggio di consegne a nuovo 
contabile -Intervento del Pretore 
-Rifiuto -Rimeddo (di. 7 aprile 
1888, art. 125), 80. 

-Spese di mantenimento in carcere 
e varie -Condannati deceduti Crediti 
erariali (artt. 265 e 267 

r.d. 23 magg1io 1924, n. 827), 80. 
CONTRABBANDO 

-Contrabbando -Cose confiscate 
-Proventi vendita -Distribuzione 
-Competenza -Spese di custodia 
e manutenzione -Detraibilit� 
-(1. 25 settembre 1940, n. 
1424, art. 144, 1� c.; r.d.13 febbraio 
1896, n. 65, artt. 358, 365), 80. 

DANNI 

-Illecito costituente reato -Conseguenze 
-Aggravamento del 
danno -Diritto al risarcimento -
Prescrdzione -Deco1rr,enza -Inabilitato 
-Domanda giudiziale Ratifica 
-Effetti (cod. civ., art. 
2947, 3� c.; c.p.c. art. 182, c.), 80. 

DEBITO PUBBLICO 

-Titoli del debito pubblico -Disciplina 
speciale -Disciplina comune 
sussidiaria -Smarrimento o 
sottrazione -Prescrizione -Pagamento 
(cod. civ., artt. 2001 e 
2006, 2� c.), 81. 

DEMANIO 

-Demanio forestale -Acquisizione 
forzata di beni -Provvedimento 
del Ministro per l'agricoltura e 
foreste -Valore (r.d.l. 20 dicembre 
1923, n. 3267, artt. 112 segg.), 

81. 
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 


-Alloggio economico e popolare -
Acquisto a riscatto -Fallimento 
dell'acquirente -Conseguenze 

(d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 
15 e 16; L 27 aprile 1962, n. 231, 
art. 8), 81. 

INDICE 
XIII 

ENFITEUSI 

-Canone enfiteutico -Rivalutazione 
ex I. 1 luglio 1952, n. 701 Domanda 
dell'interessato -Necessit� 
(1. 1 luglio 1952, n. 701, 
art. 1), 81. 

ESPJ;!.OPRIAZIONE PER P.U. 

-Demanio forestale -Acquisizione 
foil"zata di beni -Provvedimento 
del Ministro per l'agricoltura 
e foreste -Vailore (r.d.l. 30 
dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 
segg.), 81. 

FALLIMENTO 

-Alloggio economico e popolare Acquisto 
a riscatto -Fallimento 
dell'acquirente Conseguenze 

(d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 
15 e 16; 1. 27 aprile 1962, n. 231, 
art. 8), a2. 
- 
Sanzioni pecuniarie aventi natura 
penale -Fallimento del condannato 
-Riscossione -Domanda 
di insinuazione fallimentare Prescrizione 
-Sospensione (c.p., 
art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 
267, art. 51), 82. 

FARMACIA 

-Annullamento decreto rev1s1one 
pianta organica -Provvedimenti 
conseguenziali -Effetti, 82. 

FERROVIE 

-Assuntore ferroviario -Fondo di 
previdenza -Assenza dal servizio 
per sospensione cautelare -Proscioglimento 
in sede penale Conseguenze 
(1. 30 dicembre 
1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 
26 dicembre 1962, n. 1418; I. 26 
marzo 1958, n. 425, art. 150), 82. 

FORESTE 

-Demanio forestale -Acquisizione 
forzata di beni -Provvedimento 
del Ministro per l'agricoltura e 

foreste -Valore (r.d.l. 30 dicembre 
1923, n. 3267, artt. 112 segg.), 

82. 
IMPIEGO PUBBLICO 

-Dipendente pubblico divorziato 
-Assegno alimentare per il coniuge 
-Aggiunta di famigJ.ia Spettanza 
(1. 8 aprile 1952, n. 
212; d.P.R. 17 agosto 1955, n. 767; 

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 
33), 83. 
- 
Dipendenti Ente pubblico -Trattamento 
economico -Regolamento 
-Contratto collettivo -Trattamento 
pi� favorevole -Nozione, 

83. 
-Dipendenti pubblici -Indennit� 
di anzianit� e trattamento pensionistico 
-Indennit� forfettizzata 
per lavoro straordinario Computabilit� 
(t.u. 10 gennaio 
1957, n. 3, art. 33, 3� comma), 83. 

- 
Insegnanti -Incarico in scuole 
stataLi -Disponibilit� nel rapporto 
con un Comune -Cumulo 
degli stipendi, 83. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazioni -Case di civile abitazione 
non di lusso -Acquisto di 
edifici da svuotare e riedificare 

(I. 
2 J.uglio 1949, n. 408, art. 14), 
83. 
-Appalti e concessioni di pubblico 
servizio -Maggiori aliquote di 
cui alla legge n. 828/61 -Retroattivit� 
(I. 28 luglio 1961, n. 828 
art. 5), 83. 

- 
Edilizia -Agevolazioni creditorie 
per costruzione di abitazioni Costruzioni. 
eseguite da imprenditori 
privati -Compravendita 
delle abitazioni -Regime tributario 
(d.l. 6 settembre 1965, n. 
1022, conv. in 1. 1 novembre 1965, 

n. 
1079, art. 17; I. 2 luglio 1949, 
n. 408, art. 17), 84. 
- 
Imposta di registro -Societ� di 
capitali -Legale rappresentante Soggetto 
passivo (r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3269, art. 93), 84. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

XIV 

IMPOSTE VARIE 

-Tasse automobilistiche -Tassa di 
circolazione veicoli -Reiterata 
circolazione senza pagamento Violazione 
-Pluralit� -Continuazione 
(d.p. 5 febbraio 1953, 

n. 39, Tab. 2, n. 1; 1. 7 gennaio 
1929, n. 4, art. 8), 84. 
INVALIDI DI GUERRA 

-Infermit� mentale -Ricovero Spese 
di degenza -Rimborso �Misura 
(1. 18 marzo 1968, n. 313, 
art. 29; d.m. 4 maggio 1970, art. 
3), 84. 

ISTRUZIONE� 

, -Istituti statali di istruzione tec


i 
nica -Agitazioni studentesche Danni 
ai locali ed alle suppellettili 
-Responsabilit�, 84. 

LAVORO 

-Appalto serv1z10 manovalanza Clausole 
di gradimento dei lavoratori 
-Divieto legale di assunzione 
nominativa -Rilevanza (1. 
20 maggio 1970, n. 300, art. 33), 
85'. 

-Dipendenti Ente pubblico -Trattamento 
economico -Regolamento 
-Contratto collettivo Trattamento 
pi� favorevole -Nozione, 
85. 

-Divieto di intermediazione e interposizione 
nelle prestazioni di 
lavoro -Amministrazioni ed Enti 
pubblici -Applicabilit� -Diffida 
-Ispettorato Lavoro -Ricorso 
gerarchico -Ammissibilit� (1. 23 
ottobre 1960, n. 1360, artt. 1, 4� 
comma; 7; d.P.R. 19 marzo 1955, 

n. 520, artt. 9, 10, 2� comma), 85. 
PATRIMONIO 

-Patrimonio disponibile -Beni 
vacanti -Immobile -Rinuncia 
abdicativa da parte del propri�etario 
(cod. civ. art. 827), 85. 

PENA 

-Sanzioni pecuniarie aventi natura 
penaJ.e -Fallimento del condannato 
-Riscossione -Domanda di 
insinuazione fallimentare -Prescrizione 
-Sospensione (codice 
pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, 

n. 267, art. 51), 85. 
PRESCRIZIONE� 

-Illecito costituente reato -Conseguenze 
-:Aggravamento del danno 
-Diritto al risarcimento Prescrizione 
-Decorrenza -Inabilitato 
-Domanda giudiziale Ratifica 
-Effetti (cod. civ., art. 
2947, 3� ,c.; c.p.c., art. 182, 2� c.), 86. 

-Sanzioni pecuniarie aventi natura 
penale -Fallimento del condannato 
-Riscossione -Domanda di 
insinuazione fallimentare -Prescrizione 
-Sospensione (codice 
pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, 

n. 267, art. 51), 86. 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

-Assuntore ferroviario -Fondo di 
previdenza -Assenza dal servizio 
per sospensione cautelare -Proscioglimento 
in sede penal�e Conseguenze 
(1. 30 dicembre 
1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 
26 dicembre 1962, n. 1418; 1. 26 
marzo 1958, n. 425, art. 150), 86. 

-ENPAS -Assistenza malattia Rischio 
coperto da assicurazione 
privata -Conseguenze (1. 19 gen


.,naio 1942, n. 22, art. 5; r.d. 26 luglio 
1942, n. 917, art. 13), 86. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Illecito costituente reato -Conseguenze 
-Aggravamento del danno 
-Diritto al risarcimento Prescrizione 
-Decorrenza -Ina


. 
bilitato -Domanda giudiziaria Ratifica 
-Effetti (cod. civ., art. 
2947, 3� c.; c.p.c., art. 182, 2�' c.), 86. 



INDICE xv 

PROPRIETA' 

-Assicurazione della responsabili.;. 
t� civile -Perdita bagaglio Compagnie 
ili navigazione aerea 
-Bagagli giacenti presso i depositi 
aeroportuali -Diritto di rivalsa 
delle Societ� assicuratrici 
-�Obblighi delle Compagnie di 
navigazione aerea (1. 18 maggio 
1967, n. 401 e d.m. 1 agosto 1967), 

87. 
RESPONSABILITA' CIVILE 

-Illecito costituente reato -Conseguenze 
-Aggravamento del 
danno -Diritto al risarcimento Prescrizione 
-Decorrenza -Inabilitato 
-Domanda giudiziale -� 
Ratifica -Effetti ( cod. civ., art. 
2947, 3� c.; c.p.c., art. 182, 2� c.), 87. 

-Istituti statali di istruzione tecnica 
-Agitazioni studentesche Danni 
ai locali ed alle suppellettili 
-Responsabilit�, 87. 

SOCIETA' 

-Imposta di registro -Societ� di 
capitali -Legale rappresentante 
-Soggetto passivo (r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3269, art. 93), 88, 

TITOLI DI CREDITO 

-Titoli del debito pubblico -Disciplina 
speciale -Disciplina comune 
sussidiaria -Smarrimento o 
sottrazione -Prescrizione -Pagamento 
(cod. civ., artt. 2001 e 2006, 
2� comma), 88. 


SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 
LEGISLAZIONE 
QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 
I -Norme dichiarate incostituzionali 
II -Questioni dichiarate non fondate 
III -Questioni proposte 
INDICE BIBLIOGRAFICO 
NOTIZIARIO 
pag. 65 
66 
68 
78 
89 



PARTE PRIMA 



/ 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE (*) 


CORTE COSTITUZIONALE, 1� marzo 1973, n. 21 -Pres. Chiarelli Re:
Z. Trimarchi -Menghi (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 

Reato -Inosservanza delle prescrizioni dell'autorit� -Illegittimit� 

costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 25, 3, titolo I; c.p., art. 665, terzo comma). 

Non � fondata, con rife<rimento ai principt di tegaLit� e di eguaglianza 
la questione di Legittimit� coSitituzionaLe deU'art. 665 c.p., che 
incrimina L'inosservanza dei provvedimenti deWautorit� (1). 

(Omissis). -1. -Dai pretori di Recanati e di Barletta, con le ordinanze 
indicate in epigrafe, � sollevata la questione di legittimit� costituzionale 
dell'art: 665, comma terzo, c.;p., limitatamente all'inciso relativo 
all'inosservanza delle prescrizioni dell'Autorit�, in riferimento 
agli artt. 25, comma secondo, e 3 <comma primo, della Costituzione; e 
solo dal pretore di Recanati � denunciata la stessa norma nella parte 
in cui �consente all'Autorit� di limitare ovvero di non rispettare 
diritti inviolabili costituzionalmente garantiti per motivi diversi dalla 
tutela della sicurezza, incolumit�, igiene e. sanit� pubbUche o da motivi 
d:i giustizia�, per contrasto con l'art. 2 e con le disposizioni di 
cui al titolo I della parte I della Costituzione. 

(1) Sui problemi di costituzionalit� delle norme penali in bianco: 
SINISCALCO, Ratio di � certezza � e ratio di � garanzia � nella riserva di legge 
dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, in Giur. Cost., 1969, 993; PoNzo, 
Norme penali in bianco e art. 665 c.p., in Riv. it. dir. proc. pen. 1969, 990; 
CARBONI; Norme penali in bianco e riserva di legge: a provosito della legittimit� 
costituzionale dell'art. 650 c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 454. 
(*) .M!la redaz.io1rne delle massime e diel:Le note di qiuesta Seziione ha 
collalbooato a!DJche l'avv. CARLO SALIMEI. 



480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Le tre cause possono pertanto essere riunite e decise con unica 
sentenza. 

2. -Sia nell'ordinanza del pretore di Recanati che in quelle del 
pretore di Barletta viene dato preminente rilievo alla prospettata violazione 
dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione. � il caso quindi 
� che la Corte esamini con priorit�. nei confronti degli altri, codesto spe


cifko profilo della dedotta illegittimit� costituzionale. 

Ad avviso dei due pretori, il precetto relativo all'ipotesi crimi


nosa di cui al terzo comma dell'art. 665 c.p. non sarebbe contenuto 

nella norma penale; e, escluso o ammesso che in questa sia ravvisa


sabile l'obbligo per il pubblico esercente di ottemperare ad un prov


vedimento del tutto indeterminato e futuro dell'autorit� amministra


tiva, esso precetto, invece, sarebbe posto, o la 'condotta del reato in 

esame sarebbe individuata, dalla prescrizione concreta dell'autorit�. 

T,ale interpretazione della norma denunciata, per�, non pu� essere 

condivisa dalla Corte. 

Non � sostenibile che, in base al riferimento d.ell'art. 665, comma 

terzo, alle prescrizioni dell'autorit�, per l'individuazione del precetto, 

si possa e si debba fare ricorso, oltre che alla norma penale, solo a 

dette prescrizioni, ed a quelle che in concreto vengono emesse dal


l'autorit�. � di tutta evidenza, infatti, che il collegamento tra la norma 

penale e le prescrizioni, si instaura attraverso un termine medio che 

� rappresentato dalle norme di legge che consentono o impongono ad 

autorit� di emettere prescrizioni nei confronti degli esercenti pubblici 

(con�siderati singolarmente o per categorie); ed � logico quindi rite


nere che, in sede d'interpretazione dell'art. 665, comma terzo, si debba 

tener conto dell'esistenza, del contenuto e della :portata di quelle norme 

di legge. 

Operando sopra codesto pi� ampio terreno, all'interprete � dato 

cos� di rilevare, in contrasto con l'assunto dei giudici a quo, che le 

prescrizioni dell'autorit�, per la cui inosservanza sono previste le san


zioni dell'ammenda o dell'arresto, non sono del tutto indeterminate 

cfrca l'autorit� legittimata ad emetterle, i presupposti, la forma, il 

contenuto, i motivi ed i limiti. Pu� notarsi, invece, che esse sono 

emesse da date autorit�, nei �casi previsti dalle leggi che le riguardano, 

hanno un dato contenuto ed una data forma e sono adeguatamente 

motivate. 

A tale conclusione, come � ovvio, si perviene anche attraverso la 
considerazione di ci� che accade normalmente e secondo la legge, dei 
rimedi consentiti alle parti interessate alla singola vicenda e dei controlli 
(e specie di quello di legittimit�) riservati agli organi giurisdizionali. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 481 

D'altra parte, � da tener presente che la stessa conclusione pu� 
essere tratta ove si proceda dalla premessa che la norma in esame costituisca 
uno speciale modo di essere di quella contenuta nell'articolo 
650 c.p. E, infatti, accettata tale premessa, le prescrizioni dell'Autorit� 
di cui all'art. 665, comma terzo, si presentano come provvedimenti 
legalmente dati, per ragioni sufficientemente .giustifkatrici e 
specifiche (data la peculiarit� della materia nella quale possono aversi)._ 

Nella 'Specie, la riserva di legge in materia penale, risulta di conseguenza 
pienamente rispettata. 

Siccome � stato rilevato in precedenti occasioni per altre :norme 
da questa Corte (sentenze nn. 26 del 1966, 168 del 1971 e 113 del 
1972), l'art. 25, comma secondo, della Costituzione non � violato 
�quando sia una legge (o un atto equiparato) dello Stato -non importa 
s� proprio la medesima legge che prevede la sanzione penale o 
un'altra legge -a indicare con sufficient~ specificazione i presupposti, 
i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorit� non 
legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena�. 

E nel caso �Che o:r:a si considera, come si � precisato, queste condiziooi 
ricorrono. 

3. -Non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 3, comma 
primo, della Costituzione. 
Si assume �da parte del pretore di Recanati che, essendo lasciato 
alla mera discrezionalit� dell'autorit� amministrativa il prescrivere o 
non prescrivere determinati comportamenti nei confronti dei pubblici 
esercenti e potendo quindi essere ristretta in modo del tutto variabile 
la sfera giuridica del lecito propria e riservata ad essi pubblici 
esercenti, questi, a seconda della provincia o comune di appartenenza, 
potrebbero essere o siano destinatari di differenti prescrizioni restrittive 
della loro sfera di libert�. E tale disparit� di trattamento non 
sarebbe legittima, perch� sfornita di razionale giustificazione e perch� 
mancherebbero ogni controllo e ogni possibilit� di gravame a causa 
della latitudine di poteri commessi ad una qualsiasi autorit� dall'assoluta 
genericit� della norma. 

Dal canto suo il pretore di Barletta osserva che il principio di 
eguaglianza sarebbe violato stante la possibilit� di un'identica sanzione 
per inosservanza di diversi o diversamente motivati provvedimenti (a 
cui venga affidata, non in termini generali e astratti, la determinazione 
della condotta dei cittadini). 

La tesi cos� prospettata non merita di essere condivisa. 

Va in contrario osservato, anzitutto, che l'asserita violazione dell'art. 
3, comma primo, � dedotta dalla possibilit� che vengano ad esistenza 
prescrizioni dell'autorit� diverse o dive,rsamente motiV'ate, a 
fronte di situazioni eguali o ragionevolmente ritenute tali, e �che la 

, ,..,..,.--�----����-�.�.�.-.�.�.-.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�-�.�.�.�.�.�.�.�.�.�:.�.�.�.�:�.�.�.�:�:�:�.�:� .�.�.-.�..-.�............ � ..�..-.-..z..�:�:�:�.�.�:�:�.'.�.�:�.�:..�.�.�:�.-:�.�:�:�.�.�.��:������:�.�:�.�:�.�.�..��.�.��.��.�����.�.�.��.��.��.��.-.'"��.�.��.�.�.��.�.�.�.��.�.�.�.'.�.��.��.�.-..



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA J>ELLO STATO 

semplic.e possibilit� che .ci� si verifi�hi non determina di per s� alcun 
contrasto con il principio di eguaglianza; che nelle fa,ttispecie contravvenzionali 
all'esame dei due pretori codesta eventualit� non si era 
verificata, perch� agli imputati era stato contestato di non aver~ tenuta 
accesa una luce alla porta principale dell'esercizio dall'imbrunire alla 
chiusura, e di avere tenuto aperto l'esercizio la 1domenica, e al di l� 
dell'orario giornaliero, e quindi perch� non sarebbero state osservate 
prescrizioni, che nel primo caso erano f�r:mulate in termini generali 
ed astratti, ed operanti per tutto il territorio della :a,epubblica (articolo 
185 del regolamento di esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica 
sicurezza), e �che negli altri due casi erano state emesse con decreto 
prefettizio legalmente dato e non risultavano in concreto difformi da 
altre prescrizioni emesse dai competenti Prefetti per altre provin�e; e 
per.ch�, infine, non essendo ,costituzionalmente illegittimo che le prescrizioni 
dell'autorit� di cui si tratta, siano delineate e delimitate da 
altre norme di legge,i le eventuali diversit� riscontrahili tra prescrizioni 
disciplinanti la stessa materia appaiono razionalmente �giustificate, 
in quanto si tratterebbe �di prescrizioni emesse in rappo�rto a situazioni 
che, in mancanza di prov.a contraria, non � con consentito rite~ 
nere eguali o valutate come tali dal legislatore, attese le particolari 

esigenze1 di carattere locale. 

\ 

4. -Non ha, ihfine, fondamento la prospettata illegittimit� costituzionale 
del citat<i art. 665, comma terzo, in riferimento all'art. 2 
ed al titolo I della� parte I della Costituzione. 
Secondo il �~etore di Recanati la norma .impugnata prevede ed 
autorizza prescrizioni autoritative del tutto generiche e. quindi del 
tutto estranee ai motivi di giustizia, di sicurezza ed incolumit� pubblica 
e di igiene e 'Sanit� pubblica e con ci� permette all'autorit� di 
restringere per fini diversi da quelli conisentiti le sfere individuali dei 
pubblici esercenti, limitando e comprimendo ove� necessario uno o pi� 
dei loro diritti inviolabili e delle Io:r:o libert� fondamentali. / 

In contrario � per� possibile rilevare che, giusta l'interpretazione 

sopra ac�colta dall'art. 665, comma terzo, le prescrizioni dell'autorit� 

alle quali si fa rinvio, sono solo quelle �he provengano dall'organo 

competente e siano emesse nei modi e forme di� legge in relazione alle 
,attivit� .per cui � richiesta la licenza dell'autorit� o la preventiva dichiarazi�ne 
alla medesima, e per i motivi consentiti dalla Costituzione 
e dalla legge. 

Il rinvio, interpretando la norma in senso utile, non viene fatto 
alle. prescrizioni che eventualmente siano illegittime o addirittura 
siano emesse sulla base �di norme contrarie alla Costituzione. E per . 
ci� non ha ragione di essere il sospetto del giudice a quo di illegittimit� 
costituzionale della norma denunciata. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 483 

Solo in concreto pu� aver:si che una data prescrizione sia illegittima 
o venga emessa in forza di una norma non conforme alla 
Costituzione. Ma se ci� dovesse verificarsi, non mancherebbero i rimedi 
di legge, con il possibile controllo giurisdizionale della legittimit� dell'atto 
amministrativo o con quello di legittimit� costituzionale delle 
leggi e degli atti aventi forza di legge. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 1� marzo 1973, n. 22 -Pres. Chiarelli -
Rel. Reale -Giorgianni (avv. Giorgianni) e Presidente Consiglio 
dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). 

Procedimento civile -Onorari di avvocati e procuratori -Procedi


mento monitorio speciale -Illegittimit� costituzionale -Esclu


sione. 

(Cost., art. 3. 24; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, 29, 30). 

N!iJn � fondata, co'l't riferimento ai principi di eguagLianza e di 
difesa, la questione di legittimit� costituzio'liaLe degLi artt. 28, 29 e 30 
della legge 13 giugno 1942, n. 794, sui procedimento' mo.nitoTio speciate 
per la riscossione degli onornri degli avvocati e procurat'ori (1). 

(Omissis). -3. -Va respinta in primo luogo la censura che lo 
speciale procedimento di liquidazione dei compensi e delle spese di 
cui alla normativa impugnata costituisca un ingiustificato privilegio 
accordato agli avvocati ed ai procuratori legali, non estensibile a tutela 
di crediti per altre prestazioni di opera intellettuale, il cur esercizio 
professionale, subordinato alla i:scr1z1one in appositi albi od elenchi, � 
unitariamente disciplinato nel capo II del titolo III del V libro del 
codice ciyile. 

L'ambito �di applicazione della procedura in esame, in entrambi i 
casi indkati negli artt. 28 e 30 della legge risulta, infatti, obiettivamente 
determinato in conformit� di quanto disposto dalla normativa 
soprarkordata con espresso riferimento ai crediti per spese, onorari e 
diritti per prestazioni giudiziali in materia civile od equiparata. 

Ed a itali requilsiiti isono 'c0illld!i:zi1onate 10001 ila prOiponfbil:it� del rLcol'!So 
al 1capo dell'uff�do giudiziario .adito per il processo, quanto l'instaura


(1) Per la giurisprudenza sull'ambito di applicabilit� e la disciplina 
dello speciale procedimento: Cass., 29 maggio 1971, n. 1636, in Giust. civ. 
mass., 1971, 891; Cass., 30 gennaio 1970, n. 215 e Cass., 17 ottobre 1970 n. 
2062, in Giust. civ. mass., 1970, 123 e 1088. 
In dottrina: RAVAZZI, Il � tema decidendi � nella opposizione a decreto 
ingiuntivo per onorari di avvocato e procuratore, in Riv. dir. lav., 1970, 
II, 316. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione del procedimento sommario di opposizione, ove l'interessato 

abbia promosso il procedimento monitorio. 

Tale via giudiziaria per il recupero dei crediti per compensi e 
spese pu� essere seguita dagli avvocati e dal procuratori non per il solo 
fatto della loro qualit� professionale, risultante dalla iscrizione negli 
appositi albi di categoria, ma nei soli casi nei quali la prestazione professionale 
risulti svolta nell'adempimento di un mandato di patrocinio 
legale in materia giudiziaria civile. Donde l'esclusione, risultante dalla 
legge, della procedura sommaria di liquidazione per i compensi e le 
spese riguardanti la materia penale, nei sensi affermati dalla giurisprudenza, 
come pure in materia stragiudiziale. Si aggiunga che lo stesso 
procedimento � fermamente ritenuto inapplicabile quando dal convenuto 
venga contestata l'esistenza del suddetto rapporto di patrocindo 
e siano proposte domande riconvenzionali. 

Come � chiarito nella relazione del Guardasigilli alla legge, il 
procedimento trova giustifkazione e limite nella peculiarit� delle fattispecie 
che ne consentono l'instaurazione e ne consigliano la definizione 
possibilmente in via conciliativa. Aggiungasi la relativa semplicit� 
degli accertamenti di fatto, solitamente desumibili dagli atti del 
processo nel quale le prestazioni sono state eseguite o che comunque, 
in riferimento alla controversia, sono normale esplicazione di attivit� 
di patrocinio. Accertamenti tutti compiuti dal giudice alla stregua delle 
voci e con l'osservanza delle tariffe di cui alle tabelle allegate al testo 
legislativo, nonch�, in determinati casi, tenendosi presente il parere 
degli organi professionali. 

Ed in tali limiti non � dubbio che la disciplina della liquidazione 
dei compensi e delle spese forensi costituisca un razionale strumento 
di tutela giurisdizionale, concorrente �con i procedimenti di cognizione 
ovdinaria e monitoria. 

4. -N� possono essere accolte le censure basate nell'art. 24, secondo 
comma, della Costituzione. L'art. 29 della legge in esame, ancorch� 
non lo richieda obbligatoriamente, d� tuttavia potest� alle parti, 
a loro �scelta, sia di avvalersi di un difensore (come avvenuto nei giudizi 
di specie) sia di stare in giudizio senza ministero di difensore, 
come � pur consentto dall'ovdinamento in altri casi. N� le modalit� 
del procedimento pveviste dallo stesso� articolo importano sacrificio 
del principio del �contraddittorio e tanto meno limitano la cognizione 
del giudice in ordine all'acquisizione delle prove e alla risoluzione 
della controversia. 
Nella effettiva sua applicazione, attraverso una provvida elaborazione 
giurisprudenziale, la normativa in oggetto ha, infatti, assunto 
contenuto non �divergente dalle linee fondamentali del processo civile, 
in aderenza allo spirito dell'art. 24 della Costituzione. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 485 

Il .procedimento speciale, si riconosce ormai, non � sottratto alle 

comuni norme circa l'onere della domanda e della prova, cui rigoro


samente � ,correlato l'esercizio della potest� giurisdizionale sotto il 

profilo istrutt()rio e quello� decisol1io. 

Nello stesso procedimento, �di indubbia natura contenziosa, sono 
ritenute ammissibili le indagini volte all'accertamento dei fatti dedotti 
dalle parti e le prove, in particolare quelle o:z�ali per interrogatorio for


'male e per testimoni. Il tutto da svolgersi nelle forme compatibili con 
la natura camerale del proc.edimento, ed ovviamente in attuazione 
del principio generale della idoneit� degli atti processuali al raggiungimento 
del loro scopo. 

Inoltre, alle ragioni addotte dalle parti ed alle risultanze istruttorie 
il .giudice � necessariamente astretto nel decidere la controversia, 
e su di esse ha l'obbligo di motivare, in modo suocinto ma esauriente, 
nel provvedimento conclusivo. Ancorch� questo, come si � ricordato, 
abbia, ai sensi della legge, forma di prdinanza e sia dichiarato non 
impugnabile, non si dubita della sua funzione non ordinatoria processuale, 
ma decisoria di merito, iin quanto � diretto� a dirimere una lite 
in conformit� della legge e a dare certezza ad un concreto regolamento 
degli interessi delle parti, con� idoneit� ad acquistare definitivamente 
autorit� di cosa giudicata. Quindi la nOlll impugnabilit� di esso � stata 
razionalmente intesa negli stretti limiti della non appellabilit� in 
quanto 'Sia emanato nei limiti della materia della liquidazione. In conseguenza, 
pur escludendosi il doppio �grado di cognizione di merito 
(peraltro non riconosciuto .dalla Costituzione quale nec~saria garanzia 
di difesa) si � affermata da lungo tempo l'esperibilit� del ricorso per 
cassazione (e lo ammette lo stesso tribunale di Genova), secondo l'articolo 
111 Cost., ai fini del sinda,cato di legittimit�, nel quale la giurisprudenza 
ha avuto modo di chiarire essere.. compreso il difetto di 
motivazione. (Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 1� marzo 1973, n. 23 -Pres. Chiarelli Re.
Z. Gionfrida -Properzi (avv. Nappi), I.N.A.I.L. (avv. Ungaro) 
e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). 


Previdenza e assistenza -Giudizi per ottenere le prestazioni -Esonero 

delle spese per il lavoratore soccombente -Esclusione per le pre


stazioni I.N.A.I.L. -Illegittimit� costituzionale. 

(Cost., art. 3; I. 30 aprile 1969, n. 153, art. 57). 

� fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, ia questione 
di legittimit� costitJuzionale dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969, 


486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n. 153, neHa parte in cui esclude dal ben.eficio deti'inassoggettabitit� 
ane spese di Lite il lavoratore soccom@ente nene controversie contro 
t'I.N.A.I.L. (1). 
(1) La Corte ha pronunciato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 57 
della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo aver aderito all'interpretazione 
restrittiva di tale norma, nel senso, cio�, della non applicabilit� nelle controversie 
contro l'INAIL. Per tale interpretazione: Cass., Sez. II, 19 aprile 
1972, n. 126,1, in Riv. it. prev. soc., 1972, 673 e SQUILLACCIOTTI, Il regime 
delle spese nelle controversie previdenziali, in Prev. soc., 1971, 515. 
Per l'interpretazione estensiva: OLIVELLI, Sull'art. 57 della legge 3(} 
aprile 1969 (alcune considerazioni in margine ad una ordinanza di rinvio 
alla Corte Costituzionale del Tribunale di Macerata), in Riv. it. prev. soc., 
1971, 122. 

CORTE COSTITUZIONALE, 1�, marzo 1973, n. 24 -Pres. Chiarelli -
Rel. Gionfrida -Compagnia Zurigo Assicurazioni (avv. Fanelli, 
Micheli) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv; gen. dello 
Stato Carafa). 

Assicurazioni -Assicurazione per la circolazione dei veicoli -Azione 
contro l'assicuratore -Previa richiesta in via diretta -Inapplicabilit� 
all'azione civile nel processo penale -Ille~ittimit� costituzionale 
-Esclusione. 

(Cost., artt. 24, 3; I. 24 novembre 1969, n. 990, art. 22). 

Non � fondata la questione di legittimit� cos:tituzion�le deWarticolo 
22 della legge 24 novembre 1969, n. 990 sull'assicurazio!fl,e obbligatoria 
per la responsabiiit� civile per la cir�colazione dei veicoli, che 
prescrive la temporanea improponibilit� deU'azio!f!,e contro l'a~s�icuratore 
prima del decorso di 60 giorni dalla richiesta stra.gi�dizia.le� di 
risarcimento, ed � esclusivamente applicabile aU'aziolfl,e in sede civile, 
non alla cos.tituziQ!f!,e di parte civile in sede penale (1). 

(1) Sul problema dell'applicabilit� del termine dilatorio di cui all'art. 
22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla sola azione diretta contro l'assicuratore 
od anche a quella contro il responsabile, in dottrina: LA TORRE, 
Relazione al conseguo di Como, 1971, in Azione diretta ed assicurazioni, 
l\:Iilano, 1972; Vocrno, Incognite processuali della legge 24 dicembre 1969, 
n. 990, in Dir. prat. assicuraz., 1971, 197; DURANTE, Veicoli a motore, Milano, 
1972, 275; BuccARELLI-GRAMEGNA, Del risarcimento del danno nell'qssicura

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 487 

(Omissis). -2. -L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, 
la quale detta la disciplina sull'assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
civile derivante dalla circolazione dei veicoU a motOil'e e 
dei natanti, statuisce che l'azione per il risarcimento di danni causati 
dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi � obbligo di 
assicurazione, pu� essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta 
giorni da quello ii.n cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento� del 
danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assfouratore 
o, nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma primo, lettere 
a) e b), all'impresa designata a norma dell'art. 20 o all'Istituto nazionale 
delle assicurazioni, gestione autonoma del � Fondo di garanzia 
per le vittime della strada�. 

� �controverso in dottrina e giurisprudenza se questa prescr1z1one 
debba intendersi dettata soltanto per l'esercizio dell'a?ione diretta nei 
confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge, o dell'impresa 
designata di cui all'art. 19, ovvero anche per il caso in cui il 
danneggiato intenda promuovere l'azione di risarcimento nei confronti 
del r~sponsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2054 e.e. Non pu� 
dirsi, anche per il breve tempo decorso dall'entrata in vigore della 
legge, che l'un indirizzo abbia nettamente prevalso sull'altro. E questa 
Corte ritiene che l'esame delle questioni di legittimit� costituzionale 
devoluto al proprio giudizio debba essere condotto alla stregua della 
interpretazione pi�� ampia, esplicitamente accolta o implicitamente 
presupposta dalle ordinanze di rimessione. 

3. -Come gi� precisato nella esposiziooe in fatto relativa allo 
svolgimento dei giudizi civili nei quali sono state emesse le Ol'dinanze 
del conciliatore �di Napoli e del pretore di Trani, il dubbio sulla legittimit� 
costituzionale dell'art. 22 della legge � stato prospettato con 
congiunto riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ma, poich� il 
profilo concernente la violazione del principio di eguagiianza � strettamente 
1dipendente da quello relativo alla tutela giurisdizionale garantita 
dall'art. 24 della Costituzione, l'indagine della Corte va anzitutto 
a�ccentrata sulla dedotta violazione �di questo secondo precetto 
costituzfonale. 
4. -L'introduzione nel nostro ovdinamento dell'assicurazione obbligatoria 
di �Cui alla legge n. 990 del 1969 � l'espressione e il risultato 
zione obbligatoria r.c.., in Resp. civ. e prev., 1970, 353. Per la giurisprudenza, 

v. sentenze in Giur. di merito, 1972, 237, con nota di MAIELLA e in Giur. it., 
1972, I, 489, con nota di ANTINOZZI. 
Sui problemi dell'applicabilit� del termine anche all'azione riconvenzionale 
e alla costituzione di parte civile, v. sentenze in Giur. it., 1972, I, 
2, 504, 520, 786 e 790. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di un ampio movimento di idee, di studi e di proposte di legge, ispirati 
dall'esigenza di garantire il risarcimento del danno alle vittime 
della circolazione stradale, esigenza ritenuta di pubblico interesse, non 
solo in Italia, ma anche all'estero, tanto che l'obbligatoriet� dell'assicurazione 
aveva formato oggetto di affermazione di principio nella 
convenzione internazionale di Strasburgo del 20 aprile 1959. 

A base di questo movimento di idee e della legge che ne � la realizzazione, 
sta la constatazione che l'odierno enorme sviluppo del fenomeno 
dell'uso del mezzo motorizzato di circolazione, mentre si risolve 
in uno strumento di progresso dell'intera collettivit� in dipendenza 
dello sviluppo' dei traffici, delle conoscenze e dei contatti umani, implica 
anche, per la stessa vastit� del fenomeno, un rischio immanente 
di carattere generale. Onde, la vera finalit� del nuovo sistema non sta 
nel salvaguardare il patrimonio del responsabile, ma piuttosto, attraverso 
una distribuzione mutualistica del rischio, nel garantire il risarcimento 
del danneggiato. 

Per ragioni di ordine economico sociale e tecnico che qui non 
mette conto di esporre, il legislatore ha preferito, anzicch� ricorrere 
all'assicurazione contro i danni, servirsi dello strumento dell'assicurazione 
di responsabilit� civile, rendendola obbligatoria ed apportando 
alcuni correttivi che, pur alterandone in parte la fisionomia, valgono a 
garantire una pi� rafforzata tutela della vittima. Ci� soprattutto attribuendole 
il diritto di essere indennizzata dall'istituto assicuratore mediante 
l'azione diretta prevista dall'art. 18 della legge: diritto che, 
concorrendo con quello verso il responsabile del fatto illecito ex articolo 
2054 e.e., non solo pone il danneggiato al riparo dal pregiudizio 
dell'eventuale insolvibilit� di quest'ultimo, ma ne rafforza anche la 
protezione con la inopponibilit� delle eccezioni inerenti al rapporto 
contrattuale assicurativo (art. 18, secondo comma) e -con l'istituzione 
del � Fondo di garanzia �, mediante l'apporto di contributi delle 
imprese assicuratrici di questo ramo particolare, gestito dall'Istituto 
nazionale delle assicurazioni -garantisce a tutti i danneggiati almeno 
un minimo di risar,r ento nel 'caso in cui l'impresa che ha stipulato 
il contratto di as; irazione versi in stato di dissesto e perfino in 
quello in cui il Vf ,Io che ha cagionato il sinistro non sia identificato 

o non risulti cop. ,o da assireurazione (art. 19 e segg.). 
In questa disciplina e con riguardo alle finalit� di ordine sociale 
perseguite, �si inquadra, non solo il sistema previsto dalla legge di un 
penetrante controllo sulle imprese assicuratrici da parte degli organi 
dello Stato, per quanto attiene, tra l'altro, alle tariffe dei premi e 
alle condizioni generali di polizza, alla costituzione. e al calcolo delle 
riserve tecniche e all'assolvimento degli obblighi connessi alla istituzione 
del fondo di garanzia, ma� anche la di:sposizdone dell'art. 22, la 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 489 

quale, col subordinare la proponibilit� dell'azione del danneggiato alla 
previa comunicazione all'istituto assi-curatore, o agli istituti previsti 
dall'art. 20, della rkhiesta di risarcimento del danno e al successivo 
decorso di sessanta giorni, intend~, come precisato nei lavori ;preparatori 
della legge, porre le imprese e gli istituti predetti in grado di 
istruire la pratica e raccogliere tutti gli elementi di valutazione e 
favorire la possibilit� di liquidazione dell'indennizzo 1n via di composizione 
stragiudiziale, evitando una troppo sol:lecita proposizione di 
giudizi, le 1cui 'spe,se, quando non fiinlisset'o 1coJ. grlil\7ilWe, �almeno fu:l parrte, 
sullo stesso danneggiato, nel caso di eccessivit� delle sue pretese risarcitorie, 
si risolverebbero �omunque in uin aggravio del costo di gestione 
delle imprese, con riflessi pregiudizievoli per l'intero settore del servizio 
assicurativo. 

N� va trascurato il rilievo che il legislatore, giustamente preoccupato 
di garantire un eguale trattamento a pi� persone che fossero. 
danneggiate dal medesimo "Sinistro, ha nell'art. 27 dettata una particolare 
disciplina, imponenC!o all'assicuratore, il quale riceva una richiesta 
di risarcimento, di esperire diligenti indagini per l'accertamento 
della eventuale esistenza e per la identifi.cazione di altri danneggiati, al 
fine di un ,~oporzionale indennizzo entro il limite compilessivo delle 
somme assicurate, e di� attendere �comunque il decorso del termine di 
trenta giorni dall'incidente. Anche l'onere di tali indagini, in relazione 
al giusto contemperamento degli interessi dei danneggiati da un 
medesimo sinistro, 1concorre �con le altre considerazioni sopra esposte, 
sotto il profilo della ragionevolezza, a giustificare una norma che, 
come quella denunciata dell'art. 22, mira ad evitare che l'immediato 
esercizio dell'aziooe giudiziaria si risolva in pregiudizio di preminenti 
esigenze di interesse sociale. 

Soccorrono qui puntualmente le considerazioni gi� svolte, proprio 
con riguardo all'asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione, in 
altre decisioni di questa Corte richiamate dalla difesa della Soc. Zurigo, 
nelle quali si � affermato che la tutela giurisdizionale Ǐ garantita 
sempre dalla Costituzione, ma non nel senso che si imponga 
una sua relazione di immediatezza con il sorgere del diritto � e che 
sono costituzionalmente legittime le disposizioni di legge che impongono 
oneri diretti ad evitare l'abuso o l'eccesso nell'esercizio del diritto 
� o a salvaguardare interessi generali che con tale diritto sostanziale 
non contrastano � (v., in ultimo, le sentenze n. 130 del 1970 e n. 57 
del 1972). Queste affermazioni di principio, pur essendo state fatte 
nelle prime decisioni della Corte con riguardo alla subordinazione della 
tutela giurisdizionale al previo esperimento di procedimenti amministrativi, 
non hanno esclusivo riguardo a procedimenti del genere, n� 
si fondano, contrariamente all'assunto del pretore di Trani, su ragioni 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO �

490 

strettamente dipendenti dalla natura pubblica degli enti, ma, come 
chiaramente si desume dalle decisioni rpi� recenti sopr� richiamate, 
hanno ampia portata, tale da comprendere ipotesi come' quella in 
esame, in cui la limitata remora all'esercizio dell'azione di risarcimento 
del dalilno si inquadra in un sistema legislativo ispirato da finalit� 
,di preminente ,interesse sociale e si risolve anche in una pi� sicura 
ed efficace protezione del diritto dello stesso danneggiato. 

N� pu� dirsi che le ragioni .sopra esposte, le quali conducono 
alla esclusione della incostituzionalit� dell'art. 22 della legge con riguardo 
all'art. 24 della Costituzione, non sussistano nel caso di esercizio 
dell'azione risarcitoria 1contro il responsabile del danno ex articolo 
2054 e.e., al quale, secondo la interpretazione posta a base delle 
ordinanze di rimessione a -questa Corte, la predetta norma sarebbe 
pur sempre applicabile. Basta al riguardo considerare che lo scopo 
perseguito dalla norma, di rendere possibile, m�diante gli accertamenti 
.da parte della impresa assicuratrice, la composizione stragiudiziale 
sulla pretesa del danneggiato, evitandosi che il costo di gestione 
del servizio assicurativo subisca l'aggravio di spese giudiziali superflue, 
sarebbe frustrato se il danneggiato potesse liberamente convenire in 
giudhlo il responsabile, posto che questi potrebbe chiamare senz'altro 
in causa l'assicuratore ex art. 1917, ultimo comma, c.ic. 

. 5. -La .illegittimit� costituzionale dell'art. 22 della legge n. 990 
d.el 1969 � prospettata dal pretore di Trani e dal conciliatore di Napoli 
anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, esclusivamente sotto 
i profili che qui di seguito si espongono. 

Secondo il pretore, la �disparit� di trattamento consisterebbe �nell'assoggettamento 
del danneggiato al rispetto del termine per agire in 
giudizio, favorendo il danneggiante �; secondo il conciliatore -il 
quale era chiamato a conoscere, in seguito a collisione di un autoveic~
lo con una bicicletta, dell'azione di risarcimento promossa dal soggetto 
coperto 'dall'assicurazione e della riconvenzionale del c'oinvenuto, 
la c�i proponibilit� era contestata J?er ,difetto dei presupposti ;previsti 
dall'art. 22 -la norma creerebbe una ingiustificata disparit� 
di trattamento tra 1gli utenti della strada 1coperti daJ.J.'aissicura2lione prevista 
dalla Jiegge e quel1i non 1coperti daJ1'aissic�razione: i primi privileg.
iati rispetto ai secondi, perch�, pur potendo senza alcuna remora agire 
contro questi ultimi per i danni subiti, sono posti temporaneameinte 
al riparo .rispetto alle azion'.i in dipendenza del danno che essi stessi 
hanno prodotto. 

Ora, mentre � ovvio che la disciplina che attiene all'esercizio dell'azione 
del danneggiato non pu� logicamente essere dettata anche nei 
confronti del danneggdante, il quale, non essendo a sua volta danneg



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 491 

giato, non abbia alcuna azione di danni da esperire, oode il richiamo 
del principio di uguaglianza nella prospettazione della questione contenuta 
nell'ordinanza del pretore di Trani � pl'ivo di qualsiasi fondamento, 
la disparit� di trattamento prospettata nell'ordinanza del conciliatore 
trova razionale giustificazione, con riguardo alle considerazioni 
�che sono state esposte sul fondamento dell'art. 22 della legge, 
nella diversit� obiettiva delle due situazioni, in una delle quali, e non 
nell'altra, � operante la disciplina dell'assicurazione obbligatoria. 

6. -L'ordinanza del conciliatore di Napoli, �con riguardo specifico 
al caso di cui si occupava, ravvisa anche nella improponibilit� della 
domanda riconvenzionale di risavcimento del danno, per mancata osservanza 
dell'art. 22 della legge, un ulteriore motivo di illegittimit� 
costituzionale della norma denunciata, r.ilevando che il convenuto 
�vede compresso il suo diritto alla .difesa�, ed aggiunge che, a parte 
il fatto �che la domanda riconvenzionale deve essere proposta nella 
prima udienza di trattazione, il giudizio potrebbe rapidamente esaurirsi, 
prima del decorso del termine previsto dalla norma predetta, 
� senza che il convenuto abbia potuto formulare per intero le proprie 
difese�. 
La difesa della soc..Zurigo, che pur aveva nel giudizio a quo eccepito 
la improponibilit� dell'azione riconvenzionale, sostiene ora la 
inapplicabilit�, in tal caso, del disposto dell'art. 22, il quale dovrebbe 
intendersi limitato a regolare la proposizione dell'azione di risarcimento 
con riguardo ai casi in cui essa sarebbe altrimenti lasciata alla 
libera scelta e quindi alla libera determinazione anche del momento 
in cui promuoverla, no.n avendo il congegno alcuna ragion d'essere se 
lo stesso legislatore fissa, con altra norma particolare, il momento in 
cui la pretesa risardtoria deve essere fatta valere in giudizio. 

Tale interpretazione, che contrasta con quella implicitamente presupposta 
dall'ordinanza del conciliatore, non pu� dirsi tuttavia pacifica, 
n� appare sufficientemente sorretta dalle ragioni sopra enunciate, 
giacch�, come rileva l'Avvocatura dello Stato, il legislatore non impone 
al convenuto, il quale intenda far valere delle pretese cootro 
l'attore in dipendenza dal titolo gi� dedotto in giudizio, di proporle 
in via riconvenzionale, ma lo laiscia libero di agir-e in separato gi�dizio, 
salva l'applicazione -ove si renda possibile il simultaneus processus 
-della disciplina della connessione, dettata per criteri relativi di 
economia processuale. 

N� � decisivo il rilievo che, una volta che lo stesso assicurato 
abbia instaurato il giudimo per il risarcimento dei danni da lui subiti 
per effetto della collisione, non sussisterebbero pi�, riguardo alla 1proponibilit� 
dell'azione riconvenzionale di danni, le ragioni che giusti



492 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ficano la norma dell'art. 22 della legge. Potrebbe, infatti, obiettarsi, 
da un lato, che la legge non prescrive rispetto alle azioni promosse 
dall'assicurato in litisconsorzio attivo con .l'assicuratore, cosicch�, potendosi 
la partecipazione di questo al giudizio determinare solo per 
effetto della proposizione di domanda riconvenzionale e della chiamata 
in causa ex art. 1917 ,c,,c., potrebbe permanere l'.interesse ad evitare 
l'aggravio del costo del servizio assicurativo mediante composizione 
stragiudiziale in ordine alla pretesa del ,convenuto, anche se il raggiungimento 
di tale obiettivo pu� apparire meno ;probabile per le implicazioni 
col problema di responsabilit� gi� coinvolto nel giudizio promosso 
dall'assicurato; e, dall'altro, che la proponibilit� della riconvenzionale 
indipendentemente dall'osservanza dell'art. 22 della legg~ potrebbe risolversi, 
con la chiamata in c�ausa dell'assicuratore e la sua condanna, 
in un ostacolo a quegli accertamenti (non necessariamente gi� coinvolti 
nel giudizio, dato il carattere dispo�sitivo, e non officioso, di questo) 
che sono previsti dall'art. 27 per il proporzionale parziale soddisfacimento 
dei danneggiati dal medesimo sinistro. 

Tuttavia, pur presupposta, in conformit� dell'or�dinanza di rimessione, 
l'interpretazione della norma dell'art. 22 nel senso della sua applicf).
bilit� all'azione riconvenzionale, il dubbio di legittimit� costituzionale 
come sopra prospettato non � fondato, perch�, come innanzi 

' 
si � detto, il diritto del convenuto di ottenere dall'attore il risarcimento 
dei danni provocatigli non � eondizionato alla proposizione dell'azione 
in via riconvenzionale e pu� essere esercitato in separato giudizio; n� 
� giuridicamente esatto l'assunto contenuto nell'ordinanza che la improponibilit� 
dell'azione riconvenzionale incida sulla possibilit� di 
difesa da parte del convenuto, ben ;potendo egli invece, secondo le 
ordinarie regole processuali, proporre eccezioni e avvalersi dei normali 
mezzi di prova e di difesa al fine di ottenere il Trigetto della 
domanda dell'attore. � 

Le questioni sollevate con riguardo al giudizio civile vanno pertanto 
dichiarate non fondate. 

7. -Con l'or�dinanza del pretore di Lodi, ehiamato a decidere, nel 
giudizio penale per lesioni a carico del conducente del veicolo assicu. 
rato, sulla opposizione alla costitu2lione ,di parte civile del dannegiato 
per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dal}'art. 22 della 
legge predetta, la questione ,di le.gittimit� costitu2lionale della norma � 
sollevata, sempre con riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione, 
sotto il profilo del preg.iudi2lio per la tutela giurisdizionale del danneggiato, 
il quale, per la temporanea Improponibilit� della 1costituzione 
di parte civile, non potrebbe esercitare i relativi poteri processuali 
e, nel caso di pronuncia di sentenza di assofazione. dell'imputato 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 493 

con una delle formule indicate nell'art. 25 c.p.p., vedrebbe perfino precluso 
anche l'esercizio in sede civile dell'azione per il risarcimento del 
danno patito. 

Questa Corte ritiene che la corretta interpretazione della legge 
deve indurre ad escludere che la disposizione denunciata sia applicabile 
all'esercizio dell'azione ,cirvile nel processo penale. Questa � retta da 
norme divergenti in pi� punti da quelle relative all'esercizio nel processo 
civile e, se il legislatore avesse inteso estendere ad essa 1a prescriizione 
dell'art. 22, non avre,bbe mancato di farlo risul.tare in modo 
espresso, cosi come ha fatto, per ci� che attiene all'istituto della provvisionale, 
nell'art. 24, contenei:J.te esplicito dferimento tanto al giudizio 
civile <Che a quello penale:' n� tra questo particolare istituto e la 
cosiddetta temporanea vacatio actionis di cui all'art. 22 v'� un legame 
di dipendenza o correlazione, in modo da potersi dire che dalla esplicita 
previsione dell'applicabilit� del priimo nel �caso di azione civile 
esercitata nel processo penale si desuma la corrispondente estensione 
dell'altra norma. � vero, piuttosto, il contrario. 

Questa interpretazione � sorretta, oltre che dalla lettera della 
norma in questione, dalla ratio innanzi esposta, giacch�, mentre la 
preoccupazione di evitare con la costituzione di parte civile contro 
l'imputato e la citazione dell'assicuratore ex art. 107 c.p.p., quale nuova 
figura di responsabile civile, che tale esercizio dell'azione di risarcimento 
del danno si risolva in un possibile aggravio del costo di gestione 
del servizio assicurativo appare trascurabile di fronte �a,l preminente 
interesse pubblico inerente all'accertamento del fatto costituente 
reato e della responsabilit� dell'imputato, al che pu� validamente concorrere 
anche l'esericizio dei poteri processuali concessi alla parte civile, 
la officiaUt� del processo penale e il priincipio della Libert� del 
giudice nella ricerca e nell'acquisizione delle prove valgono ad assicurare 
l'accertamento, nel modo pi� completo possibile, delle modalit� 
del sindstro e quindi della eventuale esistenza di altri danneggiati, 
indipendentemente da quell'onere di diligenti indagini da parte dell'assicuratore, 
previsto dal sopra richiamato art. 27 della legge ai fini 
della proporzionale riduzione degli indennizzi, che concorre a giustificare 
la disposizione dell'art. 22. 

Posto che questa norma dev.e intendersi dettata con esclUSiivo rigua11do 
all'azione di risarcimento del danno in giudizio civile ed � pertanto 
inapplicabile nell'ipotesi di costituzione di parte civile nel giudizio 
penale, risultano non fondate le questioni di l.egittimit� coStituzionale 
proposte dal pretore di Lodi m riferimento agli artt. 3 e 24 
della Costituzione, col che resta assorbito l'esame dell'ammissibilit� 
delle stesse questioni prospettate, anche in riferimento all'art. 2,5 della 
Costituzione, dal conciliatore di Napoli con riguardo a un ipotetico giudizio 
penale. -(Omissris). 


494 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 1 marzo 1973, n. 25 -Pres. Chiarelli -
Rel. Bonifacio -Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
(Sost. aivv. gen. dello Stato Cooonas) c. Presidente Regione Siciliima 
(avv. ViHari). 

Sicilia -Competenza alle concessioni per la distribuzione dei carburanti 
-Legge regionale 4 luglio 1972 -Infondatezza della questione. 


(St. Reg. sic.. art. 14, lett. d, 17 luglio lett. h, i; 1. reg. 4 luglio 1972). 

Non � fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit� 
costituzionale della legge regionale siciliana 4 luglio 1972 
recante norme per la applicazione nella Regione Siciliana della-disci: 
plina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione (1). 

(Omissis). -1. -La ilegge impugnata -approvata dall'Assemblea 
della Reg.i:one siciliana ne'1Jla seduta del 4 lug.Uo 1972 -attribuisce 
all'.&ssessore regionale per l'.mdustria ed il commel'cio la competenza 
relativa aHe concessioni, ai sensi de1l'aoct. 16 del d.J.. 26 ottobire 1970, 

n. 745 (convertito m legge 18 d~cembre 1970, n. 1034), per l'impianto 
di distribuzione automatica di oarbul'anti ad uso autotrazione (art. 1), 
nonch� ia competenza ad adottare, senrtito il Comitato consultivo per 
hl �comanel'cio in una iparticoliwe comrposizione, le determinazioni di cui 
al quinto comma del predetto art. 16. L'aoct. 3, infine, prevede una disciplina 
traiillSiitoria per gJt esel'cizi di ilist11ibuzione gi� autorizzati in 
base alla precedente fogislaziorne. 
Tenendo presenti i motivi esposti nel ricorso del vice Commissa-� 
rio delJ.o Stato, fa Corte deve accertare se 1a Regione siciliana -urna 
volta intervenuta la ile.gge statale (d.1. n. 745 del 1970) a discipUnaxe

1

la materia con norme procedurali e sostanziali -abbia, ed in quali 
limiti, competenza, d.rn base alil'art. 14 ile>tt. d dello statuto, ad emrunare 
norme v:alevio1i per H :territorio regionale. 

2. -� evidente ehe nel dectdere l'attuale controversia occorre 
muovere dai ;princilpi affermati e dalle .statuizioni contenute nelle due 
sentenze (n. 151 e 152 del 19�72) com ~�e quali, a seguiito dell'emanazione 
della nuov:a d:iiscirpUna statale in materda, sono state risolte numerose 
q)uestioni a:ttmoo.iti ai �confini fra compet~a dielilo Stato e 
compet~nza della Regione. Su tale premessa convel'gono le difese deille 
(1) Le precedenti sentenze 1972, n. 151 e 152 cui la Corte si richiama 
sono pwbblicarl�e in Senit. 27 iLugllio orid. Col'lte Oost. 1972, 703 e 709. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 495 

parti �m causa, �anche se da essa vengono tl'atte, dallo Stato e dalla Regione, 
opposte conseguenze in ordme alla legtttimi�t� costituzionale della 
legge in esame. 

Ci� posto, si deve preHminarmern:te ribadire fa g;i� iraig.giunta conclusione 
(sent. n. 151 del 1972., rpiu.nto 1� della motivazione). che, anche 
se la dtsciplina statale introdotta dall'art. 16 del d.l. n. 745 del 1970 
avesse contenuto di piano e di .programmazione, ci:� non escluderebbe 
che La Regione, limitatamente al suo territorio, possa e1s:ercitare nella 
materia de qua ila propria competen~a con atti che risultino in armonia 
con i poteri spettanti allo Stato. Nell'ambito di tale principdo acqU�IStano 
particolaTe rilievo, ai fini che qui mteressano, 1e statuizioni della sentenza 
n. 151 del 1'972 con' le quali il predetto art. 16 della legge statale 
� stato dichiarato Hlegtttimo: a) neil1a parte in cui �non attribuisce alla 
Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio 
dei dtstributod di cairbw:anite nell'ambito de�l territorio regionale �; 
b) nella parte in. cui .'non prev�ede che ila Reg�iOll'.le possa dettare, con 
effotto limitato al suo ter.ritorio, criteri obiettivi rper il ri:lascio ed il 
numero massimo delle nuove concessiollli, nel rispetto dei criteri stabiliti 
dal Miriistro per l'industria, H commercio e l'arittgianato �; e) nella parte 
in cui � non prevede fa competenza della Regione sichliana ad emanare 
norme esecutive della legge statale dirette a rngoJare il procedimento... 
con riguardo ai �COillJP,iti della Regione e limitatamente al teN'itorio regionale�. 


�L'attuale thema decidendum consiste, come � ovvio, nell'accertare 
se vi 1sia armonia :lira :riimrpugnata legge regi01I1ale e fa corrispondente 
leg;ge statale, ed � evidente che quest'ultima deve essere assunta, procedendosi 
a siffatta mdagi:ne, nel �contenuto normativo risultante a seguito 
della rko!I'data di.chtarazione di paT~iale hllegittimit� costituzionale.. Sulla 
base di questa premessa la Corte ritiene che la questione sollevata daiUo 
Stato non � fondata. La_legge regiocna:le 4 luglio 1972, infatti, conferendo 
all'assessore i poteri ai quali si � innanzi fatto cenno, detta disposizione 
neH'ambifo che J'art. 16 del d.J. n. 745 del 1970 -inteso, riipetesi, nel 
senso e nel contenuto dsultarnti dal dispositivo del1a sentenza n. 151 del 
1972 -lascia alla sfer�a di attribuzioni della Regione: tanto � a dirsi, 
specificamente, per iii rilascio de1le concessioni, e per le determtnazioni 
concernenti i criteri ed i<! numero massimo delle concessioni per ciascuna 
provincia (cfr. anche la lett. d del dispositivo della sent. :n. 15�2 del 1972:) 
nonch�, pi� in generale, peT la competenza della Regione ad emanare 
norme dkette a regolare l'attivit� amminiistrativa ad essa affidata. Vero 
� che la J.eg;ge impugnata omette ogni riferimento al rispetto degli indirizzi 
fissati dal Comitato :interministeriale per la p.rogTammazione economica 
e_ dei criteri adottati dal Ministro per �l'industria in ordine al rilascio 
ed al numero massimo del�le �concessioni. Ma ci� non pu� i.nten



496 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dersi nel senso, paventato dalla difesa dello Stato, che l'omissione equivalga 
ad esclusione. Ed infatti J.'interpretazione sistematica dehla le�gge 
statale e della �legge !l'egionale -avvaJ.orata daJ.la circostanza che la 
seconda fa esplicito r.iferiimento alJ.'art. 16, quinto comma, del decreto 
legge e, dunque, alla ivi oramai (sent. n. 151 del 1972) statuita ripartizione 
fra competenze regionaJ.i e competenze stata1i -conduce alla sicura 
conclusione che ahl'assessore vengono attribuiti quei poteri, e solo 
quel.ii, �che �si armonizzino con Ja sfera di attribuzioni dservata allo Stato: 
le � dete:mninaz,ioni � affidate all'organo r�egionaJ.e non possono cpntraddke 
agli indirizzi f~ssati dal C.I.P.E. e, per quanto riguarda le competenze 
deJ. Mintstro rper :l'industria, attengono alla specificazione dei 
critelli obiettiivi e gene11ali da quest'ulttmo adottati ed ail.la dtstribuzione, 
provincia per provincia, del numer~ massimo di cotl!cessionii al territorio 
regionale assegnarte dallo Stato. 

Questa interpretazione -che � l'unica coerente con le statuizioni 
contenute nelJ.e �sentenze UH e 1152 dcl 1972, alle qu:aJ.i entrambi i contendenti 
si riportano -1giustifka la pronuncia di non fondatezza delrattuaJ.
e questione. Giova rperaltro aggiungere che se la legge regionale 
venisse applicata in un senso diverso, non v�errebbe meno, per lo Stato, 
la possibilit� di esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 1 marzo 1973, n. 2.6 -Pres. Chiarelli -Rel. 
Amadei -Fall. Gagliardo (avv. Comba) e Presidente Consiglio dei 
Min.istri (So.st. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Reato -Crediti nascenti da reato -Sequestro conservativo penale 

-Privile~io speciale -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3; c.p. art. 189, n. 5 e ultimo comma, 2768 e 2778, n. 7 e.e.). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimitd costituzionale dell'art. 189, p1�imo comma, n. 5 e 
ultimo comma, c.p., in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 7, 
e.e., sul privilegio speciale sui beni colpiti da sequestro conservativo penale 
(1). 

(Omissis). -1. -L'oo:dinanza deJ. tdbunale di Torino denuncia la 
illegittimit� costWilZionale del .primo comma, n. 5, e dcll'Ulltimo comma 
deLI'art. 189 del cod:iice penale, in quanto Tichiamato dagli artt. 2768 e 

(1) In dottrina, sul privilegio per i crediti dipendenti da reato: GAETANO, 
I privilegi, in Trattato dir. civ. it., Torino, 1956, 139 e ANDRIOLI, in 
Commentario cod. civ., art. 2768. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 497 

2778, n. 7 (8), del c.1c., ritenendo che sia in ccmtrasto con l'art. 3 delJ.a 
Costituzione 1a possibilit� che, attraverso il 1sequestro conservativo penale 
sui beni mobtli dell'tmputato, venga reso privtlegiato il credito 
relativo. 

Il quesito cia:�ca la 1legittimit� costituzionale dehl'art. 189 del c.rp. � 
prospettato nell'ordilnanza, sortto quattro di'V'ersi aspetti: 

1) il sorgere del privilegio, in quanto condizionato dalla concessiooe 
del sequeistro conservativo penale, � rimesso alJa valutazione discrezionale 
dcl giudice, 1su domanda del rp.m., (art. 617 codke di procedulI'a 
ipenale) per cui � ~pare dd!f:llkt1mente compatibile � con l'art. 3 della 
Costituzione la subordinazione dcl sorgere di un diritto di preferenza, 
quale � una ca'llJsa di prelazione, ad un provvedtmento meramente disorezionaile; 


2) esser1e pacifico in dottrina e in giurisprudenza 1che il sequestro 
conservativo rpenal:e svolge funzioni analoighe al sequestro conservativo 
civtle, essendo i due istituti sostanzialmente identici, per avexe in comune 
J.o scorpo, l'oggetto e la procedura di esecuzione e nel poggiare su 
identici presupposti, il fumus boni iuris -riassunto, nel sequestro conselI'vativo 
penale, ncll'accelI'tamento dell'esistenza del procedimento penale 
-e il periculum iin mora; 

3) il dann.eggfato da reato che si avvalga deHa facolt� di plI'Ocedere 
in sede civile, rkhiedendo ed ottenendo il sequestro conservativo 
civile, non acquista nessun di1ritto preferenziale; 

4) a parit� di danno derivato da Teato, il creditor,e, 1Cui non sia stato 
,concesso il sequestro conservativo penale, per non averne presa il 

p.m. l'iniziativa o per non aver accolta la sua sollecitazione, si vede 
escluso daH'ordine dei privile1gi stabilito dall'art. 2778 del codke civile, 
cosi 1come si vede escluso il CTeditore per il sopravvenuto faUtmento dell'ianputato 
prima delJ.a concessione del sequestro conse1rvativo penale, 
anche se il fatto-reato � anteriore alla dichiara~ione di :liallimento. 
La questione non � fondata. 

2., -Come emerge dall'esposizione dn fatto, essa non 1investe la legittimit� 
costituzionale del permaneTe del privilegio sancito dall'ultimo 
comma dell'art. 189 del codice penale, anche dopo la senitenza dichiarativa 
di fallimento dell'imputato, ma l'aspetto generale del privilegio 
che aocompagina, aid ogni effetto, i crediti diipendenti da reato sottoposti 
a sequestro conservativo penale. 

In ordine al 1caso di specie, vale rileV1are che la dottrina e la giurisprudenza 
sono orientate, nel senso di !riconoscere che il prtvilegio che 
assiiste fil 1credito garantito daJ. sequestro conservativo penale non viene 
meno per effetto della dichiarazione di fal:l!imento dell'imputato, semprech� 
il sequestro sia starto disposto ed eseguito, nei modi e nel1e for



498 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

me stabHite dalla legge, prima della sentenza di apertura del fallimento 

e sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. 

La estensibilit� del rprivilegio conseguente al sequestro conserva


tivo penale a questa o quella situazione gilli:'idi!ca del debitore, � que


stione che eSUtla dalJ:a competenza di questa Coil'te, in quanto l'mterpre


tazione e i limiti di a:ppUcaziOllle delle norme che lo corntempJ:ano, rien., 

trano nella funzione istituzionale del giudice ordinario. 

3. -Nessuna rilevanza assume, >Sul piano costituzdonaile, la circostanza 
'che il sequestro CO(l]servativo penalle, .per ia scelta operata dal legislatore, 
trovi nel p.m. d.l suo organo di propulsione nei giudizi conegiali 
e nel ,giudice penale il suo ovg.ano decisiooale. 
Il sequestro conservativo civiJe e hl. sequestro conservativo penale, 

pUT presentando elementi comuni, diffeidscono rbra foro per aspetti di


stintivi parUcolarii., tali� da rendere giustificabile una disciplina giuri. 
dica differenziata negli effetti. 

Un aspetto distintivo prurticolare � it'appresentaito dalla circostanza 

che iJ �Cit'edito discenide dal fa.tto-ireato e che la pil'esa di cogniziione dell{l 

sussi!stenza di tale .credito rtrova la sua consaoriazione in un rapporto 

processuale di natura rpubb1ic1sti:ca che s'impernii.a nell'esercizio deU'azio


ne penale da parte del pubblico ministero. In considerazione di tali aspet


ti particolari, il legislatore ha lritenuto di riconoscere ai crediti deri


vanti da reato garanzie speciali iria:nettendo all'instndacabiJe giudizio di 

opportunit� del p.m. il domandare al giudice il sequestro conservativo 

penale sui beni mobiJi dell'imputato, determinando, nel contempo, quali 

crediti trovino in essi garanzia (art. 1:91 del codice penale). 

Con il 'sequestro conseirvativo penale, :cos� �come, del resto, con la 

ipoteca legalle, prevista dal primo comma dell'art. 189 c.p., il legisla


tO!t"e ha voluto gatrantii.ire, in modo speciale e autonomo, il, pagamento 

delle obbligazioni 'civHi conitratte daU'imputato, rper effetto del. proce


dimento penale e della condanna, sia verso lo Stato, sia, per un :prin


ci:rpio equitativo e in via del'>ivata, ve11so il danneggiato dal reato (n. 5) 

e altri soggetti (nn. 4 e 6). 

Anche se 1a soluzione adottata non � esente da critiche, rientra 
comunque nell'ambito dellla di:screzionalit� del legLslatore e le finalit� 
persegui!te non appaiono dn contraisto con il ptrincipio di eguag.Jianza statuito 
dalJ'art. 3 delJa Costitl:lzione, trattandosi di finalit� apprezzabili 
che �rendono ragionevole la disciplina adottata, per i differenti aspetti 
de1la situazione giuridica regolata. 

4. -Si osserva, nell'ordinanza, e sul concetto si msiste in modo particolare, 
che i!l provvedimento del giudice, al quale si ricollegano speciali 
effetti giuridici, � il risultato di una valutazione meramente di

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 499 

screzi<>nale, non compatibi.J.e, anche questa, con J.'art. 3 de1la Costituzione, 
in quanto d� vita ad una ddisciplina differenziata nei riguardi di 
coloro i quali, pur essendo stati danneggiati da un. re~to, e quindi ID; situazione 
dniziale uguale ad altri, noo godono del diritto di preferenza 
per Ja mancata rprecostituzfo.ne del titolo. 

Giova osservare, per�, che fale discrezionaltt� attiene unicamente 
alla libera valutazione di elementi a.cquisiti e, pertanto, pur sempre determinata 
da una norma e condizionata dalla individuazione dei presupposti 
che ne stanno a base. Nel caso, la diisc�rezionalit� del giudice opera 
nel quadro della valutazione degli elementi che legittimano la concessione 
del sequestro conservativo penatle, oissia la sussistenza di una fondata 
ragione di temere che manchino e si disperdano le garanzie del 
credito (art. 189 c.(p., terzo comma). 

L'eNoneo esercizio della discrezionatlit� raippresenta, come � stato 
rHevato dall'Avvocatura dello Stato, una eventualit� del momento appliicativo 
della norma e non un motivo di illegitttmit� di questa. 

5. -Non ha altresi rilevanza iil fatto che il legd:slatore abbia di:scipJinato, 
in relazione agli effetti, in modo difforme dal sequestro conservativo 
civile, !il sequestro conservativo penale nonostante gli elementi 
in comune IJ["esenti nei due istituti e posti in risalto nell'ordinanza del 
tribunale: a rigua['dO valgono le osservazioni svolte sub 4. 
Il priviilegio del cred1to sorge, per H danneggiato, in via derivata 
e in con1$eguenza della facolt� autonoma rkonosciuta al p.m. di domandare 
al giudice il sequest!ro. conserv�ativo o al pretore di direttamente 
provvedervi; facolt� che t!rova la sua ragione di essere, in base alla 
scelta fatta dal legislatore, per i fini caratteristici del processo penale. 
Solo una voUa con�cesso, il sequestro conservativo penale giova anche 
agli interessi della persona danneggiata. Comunque alla parte danneggiata 
da�l reato non � riconoscduto il diritto di richiede'l'lo: essa potr�, 
a garanzia diretta dei propri crediti, avvale:risi solo del sequestro in via 
civile. 

Il ltmite del privilegio, in riferimento alle ailtre situazioni cred:itor.
ie, � fissato in modo tassativo dallo stesso art. 189 del c.p., quinto comma, 
nel senso che i crediti in esso co!tl;templati si � considerano privilegiati 
isolo rispetto ad ogni altro credito non .privilegiato di data anteriore 
e ai crediti sm:ti posteriormente �. 

La norma impugnata deve essere valutata nel suo compJesso, al fine 
di stabilire se sia fondata sui preisuprpo,sti logici che ne giustifichino 
l'adozione. 

Il pres~osto logico � quellp di prendere in considerazione la parti
�colare posizione processuale nella quale vengono a trovarisi le obbligazioni 
discendenti dal reato; in conseguenza di ci� il legtslatoce ha dato 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

virta ad uno speciale sequestro conservativo, quehlo penale, che trova la 
sua applica~one quando sussistano fondate ragioni di temere che manchino 
e si disipevdano 1e garanzie. L'individuazione dell'aspetto a s� stante 
del credito diiscendente da reato e la configurazione di una diversa 
diisciplina rprocessuale penale delfistituto del �sequestro conservativo non 
pone ii.n evidenza alcuna lesione del rprinicipio di eguaglianza sulla base 
della valutaz:ione che :riipetutamente ha dato di esso questa Corte. 

D'altra parte, non hanno !l'ilevanza, ai fini deJ giudizio di legittimit�, 
le divergenze e le difficolt� ipraHche riscontrabili nella norma in� 
sede 1applicativa a meno che tali divevgenze non siano riferibili ad 
aspetti di essa incompatibdli con ll.'oil'diinamento costituzionale. 

Non � iinfine fondato il dedotto contmsto con il principio di eguaglianza, 
che si determinerebbe, pe!l' fa dive11sit� di trattamento, tra H 
creditore daruneggiato da reato per iil quale, a seguito del sopravvenuto 
fallimento dell'imrputato, non ;pu� essere :riconosciuto il pr.ivilegio del 
credito nascente da reato, ancorr�ch� H credito stesso sia anterriorre aHa 
dichiarazione di fallimento eissendo preclusa Ja possibii.lit� -mbase all'orrientamento 
giurrisprrudenzia1e -di richiedere, neJJe more fallimentari, 
il �sequestro conservativo penale. Questo orientamento giurisprudehzia1e 
ha una sua .impostazione fogtco-giuridica. In effe,tti, la dichiarazione 
di mllimenito �coglie e fissa le legittime :ragioni creditorie nello 
stato in cui si trovano al momento della sentenza dichiarativa. Da questo 
momento tutte le attivfiit� del fallito, fin che dura J.o .stato di fallimento, 
~ostituiscono garanzia comUJlle per tutti i creditori; ci� comporta, 
proprrio. rpe�r il prindpio di eguaglianza, che nessuno possa acquisire sugli 
a1trd creditori diritti dive�rsi da quelli che derivano il.oro dalla natura 
o aspetto giuridico del .credifo. La legge non considerra H credito 
derivante da reato in s� e per s� privilegiato, ma ilo rende tale solo a 
seguito deHa esecuzione del �sequestro conservativo penale ed ha, pertanto, 
in tale sequestro la sua causa esclusiva. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 1� marzo 1973, n. 27 -Pres. Chiarelli -
Rel. Rocchetti -Romeo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 

Reato -Corruzione di minorenni -Perseguibilit� di ufficio per con


nessione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 3; c.p., 1art. 542, terzi comma, n. 2). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la 
questione di legittimit� costituzianale delL'art. 542, terzo comma n. 2, 
c.p., nella parte in cui dispone la perseguibilit� di ufficio del delitto 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 501 

di corruzione di minorenni, se connesso con aitri de-litti perseguibili 

di ufficio (1). 

(Omiss.is). -2. -La 'Seconda questione proposta con la stessa ordinanza 
concerne l'art. 542, comma terzo, n. 2, c.p., in relazione al 530 
stesso codice, nella parte in cuii dispone che, per il delitto di corruzione 
di minorenni, perseguibile a querela, si proceda invece d'ufficio 
se il fatto � connesso con un altro delitto (nel caso atti osceni) perseguibile 
d'ufficio. Secondo il giudice a quo, la norma dell'art. 542 sarebbe 
illegittima perch� contrasterebbe con il principio di eguaglianza, 
tutelato dall'art. 3, comma primo, Cost., in quanto creerebbe una disparit� 
di trattamento, in ragione della connessione, tra cittadini responsabili 
dello stesso reato. 

La questione non � fondata. 

Invero non pu� negarsi che a coloro che commettono il delitto 
di corruzione di minorenni, come anche a quelli che si rendano responsabili 
di deLitti contro la libert� sessuale, l'art. �542 c.p. riservd un 
trattamento differenziato, quanto alla procedibilit�, a seconda che il 
fatto sia o non sia connesso ad altro delitto per il quale si debba procedere 
d'ufficio. Nel primo caso infatti si procede anche se non vi � 
querela, mentre nel secondo non si pu� procedere se manchi la querela 
della parte offesa. 

Ma tale differenziazione introdotta dal legislatore in sede di. pro


cedibilit� per gli stessi reati non offende il principio di eguaglianza 

perch� trova giustificazione in un motivo del tutto razionale, cui sta a 

fondamento la ragione alla quale lo stesso legislatore si � ispirato 

quando, per quei fatti delittuosi, indubbiamente gravi, che offendon�o 

la libert� sessuale o turbano la �coscienza, che si presume ingenua, di 

minor.i degli anni sedici, corrompendone i costumi, ha chiesto che, per 

procedere contro i loro autori, occorra la.querela della parte lesa. 

Tale ragione si rinviene nella opportunit� di lasciare arbitre le 

persone offese da quei delitti di portare o no alla pubblica conoscenza 

fatti .riguardanti la loro vita intima, rimasti ordinariamente ignorati, 

e la cui propalazione pu� arrecare danno, a volte anche maggiore di 

quanto non ne abbia da s� prodotta l'azione delittuosa sub�ta. 

(1) In dottrina, PANNAIN, Manuale di diritto penale, II, 1, Torino 1957, 
CATALANI, Connessione di reati e connessione di procedibilit� d'ufficio per 
il delitto di violenza carnale ex art. 542, n. 2, in Scuola positiva, 1964, 276; 
FLORIDIA, Riflessioni in tema di procedibilit� ex art. 542, n. 2, c.p. iin Giust. 
pen., 1959, II, 616; GusTAPANE, Procedibilit� d'ufficio per i delitti cont1�0 la libert� 
sessuale, in Giust. pen., 1959, II, 624, e MANFREDINI, Delinquenza sessuale 
e difesa sociale nell'interpretazione dell'art. 542 c.p., in Arch. pen., 
1950, Il, 396. 

502 ' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� ovvio per� che quando questa remora, che ha ispirato la prudenza 
del legislatore, viene a �cadere perch� la connessione materiale 
(e non anche quella solo processuale ex art. 45 c.p.p.) di tali delitti 
punibili a querela con altri perseguibili d'ufficio rende necessario l'accertamento 
e la diffusa conoscenza dei fatti relativi a questi ultimi, 
ma connessi, almeno in parte anche ai primi, non vi � pi� alcun motivo 
per sottrarre i colpevoli di essi alla loro responsabilit� e alla regola 
generale relativa alla iniziativa pubblica nella persecuzione dei reati. 
-(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 1973, n. 29 -Pres. Verz� -
Rel. Rossi -Buzzoni (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. 
avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Costituzione della Rep�bblica -Libert� personale -Ricovero volontario 

i.n ospedale psichiatrico -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 13; 1. 18 marzo 1968, n. 431, art. 4). 
Noo � fondata, con riferimento al principio deila libert� personale, 
La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 4 della le�gge 18 marza 
1968, n. 431, sul ricovero in ospedale psichiatrico (1). 

(Omissis). -2. -La Corte costituzionale � chiamata a decidere 
se l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, che ha introdotto nel 
nostro ordinamento l'istituto del c.d. ricovero volontario fai ospedale 
psichiatrico, contrasti o meno con l'art. 13 della Costituzione, che 
garantisce l'dnviolabilit� della libert� personale, e ne permette restrizioni 
in via definitiva soltanto per atto motivato dell'autorit� giudiz.
iaria. 

La norma imp.gnata, infatti, secondo �ui l'ammissione volo.ntaria 
del malato � autorizzata dal medico dd guardia, senza intervento successivo 
dell'au.torit� giudiziaria, sembrerebbe dare illegittima efficacia 
all'atto di disposizione di un incapace, nulla prevedendo, secondo l'interpretazione 
supposta dal giudice a quo, circa la facolt� dell'alienato 
di far cessare volontariament� lo stato di ricovero, e permettendo altres� 
la trasformazione in volontario di un ricovero originariamente 
coatto. 

Questa Corte ritiene che i dub):>i prospettati nell'ordinanza di remissione 
siano infondati, sol che si dia corretta interpretazione del 

(1) In dottrina, sul ricovero volontario: BRuscuGLIA, Infermit� mentale 
e capacit� di agire, Milano, 1971. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 503 

nuovo i�stituto, ora introdotto anche in Italia in accoglimento dei voti 
espressi dagli ambienti scientifici pi� qualificati. 

Va innanzitutto rilevato che non � assurdo concepire che gli affetti 
da disturbi neuro-psichici possano esprimere il desiderio di ricoverarsi 
in ospedale. � noto, infatti, che essi, entro certi limiti, sono 
in grado di determinarsi volontariamente, e che lo �stesso ordinamento 
giuridico riconosce da tempo tale fenomeno, dettando un'apposita disciplina, 
nel campo .penale e civile, che tenga adeguato conto degli 
stati mentali intermedi (ad es. artt. 89 c.p. e 415 e.e.). Pertanto non 
pu� meravigliare l'ammissione volontaria �di un malato in ospedale 
psichiatrico, consentita dalla nuova legge quando il ricoverando abbia, 
sotto il profilo naturaHstico, quel minimo di discernimento, controllato 
dal sanitario, che gli consenta di determinarsi volontariamente e 
di chiedere d'essere ricoverato. Discende quindi con certezza, dall'interpretazione 
logica e teleologica della norma impugnata, che, come 
� libera l'entrata in ospedale, cosi � altrettanto libera l'uscita. Invero 
appare evidente che il ricovero previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 
1968, n. 431, pu� essere consentito sempre che non ricorrano gli 
elementi della pericolosit� o del pubblico scandalo, la cui sussistenza 
impone il ricovero coattivo ai sensi della legge 14 febbraio 1904, n. 36, 
e la cui eventuale sopravvenienza ugualmente esige la trasformazfone 
del ricovero volontario in ricovero coattivo, con l'osservanza delle garanzie 
giurisdizionaH disposte dalla citata normativa del 1904, quale 
risulta dalla sentenza di questa Corte n. 74 del 1968. 

Risulta quindi �dimostrato che l'ammissfone volontaria in ospedale 
psichiatrico, essendo consentita nei limiti in cui � accompagnat� dalla 
persistenza di una valida volont� �di rimanere in ospedale, non men�ma 
la libert� personale del malato tutelata dall'art. 13 della Costituzione, 
mentre ad impedire eventuali abusi -che avverrebbero comunque 
in violazione della norma impugnata -soccorrono sempre 
le comuni disposizjoni del codice penale, dirette ad assicurare il pieno 
godimento della libert� personale. 
� Particolarmente delicato � il compito affidato dalla legge in esame 
all'autorit� sanitaria in tema di trasformazione del ricovero originariamente 
coattivo in volontario: infatti per la cessazione definitiva 
dello stato di custodia � indispensabile che, venuti meno i presupposti 
della .pericolosit� o del pubblico scandalo, l'autorit� abbia revocato il 
provvedimento di ricovero coattivo e che nel contempo il malato possegga 
quel minimo �discernimento che gli abbia consentito di manifestare 
il desiderio di rimanere ricoverato volontariamente. Ma � ben 
comprensibile che il legislatore abbia affidato tale valutazione, implicante 
particolarissime �conoscenze tecniche, proprio agli psichiatri dell'ospedale, 
il cui giudizio, se effettuato correttamente, non d� luogo 
agli inconvenienti paventati. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

504 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 1973, n. 30 -Pres. Verzi -ReL. 

Benedetti -Presidente Regione Umbria (avv. Piras)' c. Ministro 

Agricoltura e Foreste (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 

Corte Costituzionale -Giudizi per conflitto di attribuzione -Perentoriet� 
del termine -Sospensione feriale -Inapplicabilit�. 

(1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 93; 1. 7 ottobre 1969, n. 742). 
Nei giuaizi davanti aila Corte costituzionale non � applicabile La 
so.~pensione dei termini processuali nei periodo feriale prevista daHa 
Legge 7 ottobre 1969, n. 742; pertanto � inammissibile iL ricorso per 
confiitto di attribuzione proposto oltre iL termine perentorio prescritto 
~alla legge (1). 

(Omissis). -1. -L'Avvocatura generale dello Stato ha in via 
preliminare eccepito l'inammissibilit� del ricorso della Regione dell'Umbria 
perch� proposto fuori termine. Dopo aver ricordato che in 
tema di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni l'art. 39, comma 
secondo, della legge 11 marzo 1953, 111. 87, stabilisce che il termine 
per produrre ricorso � di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione, 
pubblicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto impugnato, l'Avvocatura 
rileva ,che detto termine nella specie � stato superato in 
quanto il decreto impugnato figura pubblicato per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale n. 190 del 22 luglio 1972 ed era comunque a conoscenza 
della Regione il 7 agosto successivo, data nella quale la Giunta regionale 
deliberava di impugnarlo, mentre il ricorso risulta notificato il 
3 novembre 1972. Aggiunge l'Avvocatura che ad escludere la tardivit� 
del ricorso non gioverebbe richiamare la legge 7 ottobre 1969, n. 742, 
sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale giacch� 
la Corte ha avuto modo di escludere l'applicabilit� di dette sospensioni 
ai propri giudizi di ,costituzionalit� (sentenze n. 15 del 1967 e


n. 18 del 1970). 
2. -L'eccezione � fondata. 
Con le precedenti decisioni -la prima riferentesi ad un giudiziodi 
legittimit� costituzionale di una legge dello Stato proposta in via 
diretta dalla Regione Trentino-Alto Adige e la seconda reJ:ativa ad un 
giudizio per conflitto di attribuzione sorto fra lo Stato e la Regione


(1) La precedente sentenza 9 febbraio 1967, n. 15, cui la Corte si � 
richiamata � pubblicata in questa Rassegna 1967, I, 26, con nota di TRACANNA 
e in Giur. cost., 1967, 124, con nota di ANDRIOLI, Inapplicabilit� della l. 14 
luglio 1965, n. 818 ai giudizi avanti la Corte Costituzionale? 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 505 

della Sardegna -questa Corte ha ritenuto di dovere escludere l'applicabilit� 
ai propri giudizi della �sospensione dei termini processuali 
nel periodo feriale prevista dalla legge 14 luglio 1965, n. 818. E ci� 
in relazione alla peculiarit� dei giudizi di costituzionalit�, all'autonomia 
della loro disciplina pr6cessuale, all'esigenza della loro rapida 
definizione. 

Questa pronuncia va confermata e ribadita nei confronti della 
nuova legge n. 742 del 1969 che viene ora in esame poich� la formulazione 
letterale dell'art. 1 -molto pi� precisa di quella adottata nel 
corrispondente articolo della legge n. 818 del 1965 -non lascia ombra 
di dubbio che il legislatore abbia inteso escludere i giudizi di costituzionalit� 
dall'ambito di applicazione della normativa sulla sospensione 
dei termini. Si specifica invero nel citato articolo che la sospensione 
si riferisce al �decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni 
ordinarie ed a quelle amministrative�. 

Sulla base di siffatta chiara disposizione sono da disattendere le 
argomentazioni addotte dalla difesa della Regione in ordine all'applicabilit� 
della legge di cui trattasi ai giudizi per conflitto di attribuzione. 
davanti alla Corte e va conseguentemente �dichiarata l'inammissibilit� 
del ricorso indicato in epigrafe. -(Omissis). 


SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 aprile 1973, n. 1002 -Pre1s. Rossano 
-Rel. Tamburrino -P. M. Pedace (parz. diff.) -Spiel Ste:liano 
(avv. CordeUa) c. Ministero Interno (avv. Stato Tarin). 

Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici -Rappresentanza 
in giudizio -Amministrazione competente �-Individuazione Onere 
per i terzi e non per lo Stato attore in giudizio. 

(t.u. 30 ottobre 1963, n. 1611, art. 11, modificato dalla legge 25 marzo 1958, 
ll. 260, art. 1). 
Competenza e giurisdizione -Competenza transitoria dei Tribunali 
a decidere sui ricorsi relativi ai passaporti prima dell'istituzione 
dei T.A.R. -Trattasi di attivit� giurisdizionale. 
(artt. 10 e 28 legge 2'1 novembre 1967, n. 1185). 

Per il fondamentJale principio deL carattere unita.rio delLa personalit�, 
dello Stato, non � da ritenersi invalido, quando lo Stato sia attore 

o ricorrente, l'atto giudiziale proposto da� Amministrazione diversa da 
quella specificamente competente, essendo entrambe rappresentate e 
difesa dall'Avvocatura dello Stato che ~ L'organo deUo Stato cui, unitariamente, 
spetta La rappresentanza e la difesa processuale dello Stato 
(1). 
I Tribu-i:tali ordinari, prima deU'istituzione dei Tribunali regionali 
amministrativi, hanno competenza giurisdizionale, sia pure in camera 
di consiglio, in via provvisoria a decidere sui ricorsi re'la.tivi ai passa


(1) Come � noto la ripartizione delle competenze fra gli organi dello 
Stato, in funzione dell'autonomia amministrativo-contabile dei vari rami 
della P. A., impone ai terzi l'onere della individuazione dell'Amministrazione 
da chiamare in giudizio, ma non si ritorce invece a carico dello Stato 
stesso allorch� si faccia attore o promuova impugnativa. Infatti quale soggetto 
unico dei diritti che in esso si incentrano pu� instaurare il rapporto 
processuale con l'una o l'altra delle sue Amministrazioni, rientrando ogni 
ulteriore adempimento nella sua attivit� meramente interna. Cfr. pure 
Cass. 19 settembre.1970, n. 1594 in questa Rassegna, 1970, I, III, 807, espres-� 
sione di una giurisprudenza costante. � 
(*) Aillla redazione del.Le massime e del.ile note id!i questa seuone ha 
colJ.ab<>r"artO anche l'avv..CARLO CARBONE. 


PARTE I, SEZ. I~, GIURIS. SU QUESTIONI DI GI;trRISDIZIONE 507 

porti; i loro provvedimenti devono essere, emessi nel contraddittorio 
.delle parti e sono ricorribili per cassazione ai sensi deti'art. 111 Costituzione 
(2). 

(Omissis). -Occorre premettere che nell'udienza di discussione 
� stato fatto cenno ad una questione di legittimazione a ricorrere, che 
potrebbe sollevarsi anche d.i ufficio. Ben vero, poich� ai sensi dell'ar~ 
ticolo 5 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 contenente norme sui 
passaporti, il passaporto � rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal 
Ministero per gli affari esteri e �per sua delega in Italia dai ques,tori e 
all'estero dai rappresentanti diplomat}ci e .consolari, e pod:ch� ai sensi 
del successivo art. 10 il ricorso gerarchico avverso i provvedimenti 
delle suddette autorit� delegate � proponibile al Ministro degli affari 
esteri, il cui provvedimento � definitivo, il che significa che l'autorit� 
amministrativa competente al vertice � il Ministro degli affari esteri, 
potrebbe apparire non legittimato a ricorrere il Ministro dell'Interno, 
che, invece, nella specie, ha presentato -come premesso -il ricorso 
in oggetto. Ma ogni dubbio � fugato sol che si faceva riferimento alla 
costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio che, in base all'assioma 
fondamentale del carattere unitario della personalit� dello 
Stato, non ritiene nullo, quando lo Stato sia attore o riconente, l'atto 
giudiziale �proposto da Amministrazione diversa �da quella specifica competente, 
pur sempre la prima rapP.,resentata e difesa dall'Avvocatura 
dello Stato, che � l'organo cui, unitariamente, spetta la rappresentanza 
e la difesa processuale dello Stato. 

In secondo luogo all'esame del ricorso principale e del ricorso incidentale, 
che vanno ovviamente riuniti, � a premettersi l'eccezione di 
improponibilit� del ricorso principale medesimo, avanzata dello Spiel: 
in sostanza questi sostiene che poich� il Tribunale ordinario � stato 
investito in forza di una forma trans.it�ria (art. 28 cit.), che demanda 
la competenza a decidere, fino alla istituzione dei Tribunali amministrativi 
regionali, la cui competenza � fissata dalla norma principale dell'art. 
10, ai Tribunali ordinari, deve ritenersi che questi ultimi abbiano 
nella ,soggetta materia la funzione sostitutiva di quella dei Tribunali 
amministrativi e quindi debbano considerarsi organi amministrativi 
che emanano provvedimenti formalmente e sostanzialmente amministrativi 
contro i quali non � proponibile, nemmeno ex art. 111 della 
Costituzione, ricorso per cassazione. All'uopo va fatto un rapido cenno 

(2) Non constano specifici precedenti. La sentenza � interessante contenendo 
un completo esame strutturale del procedimento giurisdizionale 
alternativo dinanzf ai Tribunali ordinari competenti in via transitoria, prima 
dell'istituzione dei TAR, secondo il disposto dell'art. 28 della legge 1967/ 
1185 (e.e.). 
4 



508 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

al sistema delle impugnazioni stabilite dalla legge del 1967 avverso i 
provvedimenti dell'autorit� delegata (in Italia questore) al rilascio dal 
ritiro dei passaporti. I rimedi sono due esperibili, come dfoe la legge 
medesima in via �alternativa�. Da un lato pu� l'interessato proporre 
ricorso amministrativo al Mini,stro degli affari esteri, da presentarsi nel 
termine di 30 giorni dalla data �di notificazione o di ricezione della 
comunicazione del provvedimento dell'autorit� delegata (art. 10, primo 
comma): il Ministro provvede con decreto motivato e111tro trenta giorni 
dalla presentazione del ricorso, decreto definitivo impugnabile al Consiglio 
di Stato che ha giurisdizione esclusiva e decide anche nel merito 
art. 11). :Dall'altro lato, e alternativamente, l'interessato rpu�, negli 
stessi termini di cui a proposito del ricorso gerarchico, presentare ricorso 
al Tribunale amministrativo regionale competente rper territorio 
(art. 10, nell'esame): poich� nulla dice la legge speciale al riguardo, 
vanno seguite le norme generali sul procedimento avanti i Tribunali 
regionali, tra le quali 1a pronuncia nel merito e la Jmpugnazione di 
questa al Consiglio di Stato in secondo grado. In relazione a tale 
seconda �strada alternativa � prevista La norma transitoria dell'ar<t. 28, 
la quale dispone che fino a quando non verranno istituiti d tribunali 
amministrativi regionali di cui all'art. 12�5 della Costituzione, i ricorsi 
che per legge (art. 10) potrebbero presentarsi a questi, possano esser� 
proposti al Tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorit� 
che ha denegato il rilascio del passaporto: il Tribunale decide 
in camera di consiglio, sentito, ove richiesto, l'interessato e senza necessit� 
di ministero di procuratore o di avvocato, nel termine di trenta 
giorni dalla presentazione del ricorso, con decisione inappellabile. Posta 
questa normativa, la Corte Suprema ritiene che si sia in presenza di 
una competenza giurisdizionale, si.a pure in camera di consiglio e sia 
pure in via provvisoria. Tale �convfacimento sorge anzitutto, in via 
particolare, dalle parole e sopratutto dal sistema normativo. La legge 
-come appar chiaro dalle riportate norme -ha voluto dare all'interessato 
due rimedi, l'uno di carattere meramente amministr�ativo 
(ricorso gerarchico e successivo ricorso giurisdizionale al Consiglio di 
Stato), l'altro di carattere imm~diatamente giurisd~zionale (ricorso ai 
Tribunali amministrativi): manc�ando l'organo che dovrebbe decidere 
su tale rimedio di carattere giurisdizionale la legge transitoriamente 
vi ha sostituito il giudice ordinario, quale l'organo giurisdizionale per 
eccellenza affermava che il Tribunale ordinario emette provvedimenti 
amministrativi significa obliterare il sistema della legge speciale che 
ha voluto che uno dei due. rimedi sfoci immediatamente in una decisione 
giurisdizionale, normalmente del Tribunkle amministrativo, transitoriamente 
del Tribunale ordinario e significa, conseguentemente negare, 
transitoriamente, l'esistenza del rimedio, giurisdizionale, il che 
il legislatore, �on la norma transitoria, ha chiaramente dimostrato di 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 509 

non volere. Ne discende che il Tl'ibunale � competente nella sua sede 
propria, do� nella sede giuriJSdizionale: hl 1che � dimostrato anche dalle 
norme che prevede l'inappellabilit� del provvedimento decisorio del 
Tribunale. L'appellabilit� o inappellabilit�, o in genere l'appellazione 
� istituto proprio del processo giurisdizionale ordinario, istituto che 
nel contenzioso amministrativo non giul.'isdizionale � qualificato pi� 
prop11iamente, in cui si parla pi� propriamente di ricorso o reclamo. 
Anche per questa strada si giunge alla conclusione che si � in presenza 
d~. una decisione giurisdizionale, vale a dire una sentenza, che per legge 
(e non � inibito dal vigente sistema processuale) � dichiarata espressamente 
inappellabile. E ci� porta l'ulteriore conseguenz�a, che, data la 
inappellabilit� e data la natura certamente decisoria del provvedimento 
giurisdizionale (incidente addirittura sulla posizione riconosciuta dall'art. 
1 della legge spedale di libert� di cil'cofazione del cittadino e 
sul diritto al passaporto) esso � ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 
111 della Costituzione. A tale conclusione, non osta (come per 
contro accenna il ricorrente) la disposizione secondo cui il t11ibunale 
decide in camera di consiglio: nel vigente ordinamento processuale 
sono numerosi gli esempi i~ cui, pur provvedendo m� Camera di Consiglio, 
con procedimento sommario e con provvedimenti talvolta formalmente 
ch~amati decreti o ordinanze, in realt� il giudice emette vere 
e proprie decisioni di carattere sostanziale, vere e proprie sentenze, che 
la legge pu� dichiarare inappellabili, ma che in tale ipotesi sono sottoposte 
al ricorso per cassazione previsto dall'art. 111 della Costituzione: 
basti pensare alla procedura fallimentare, in cui numerosi sorio 
i provvedimenti decisori (talora definiti � sentenze � talaltra definiti 
� ordinanze � quasi sempre inappellabili ma ricorribili per cassazione) 
pronunciati in camera di consi~io, ovvero alla procedura di liquidazione 
degli onorari di avvocato che avviene in camera di consiglio con 
provvedimento decisorio (definito ordinanza inappellabile che per� l� 
giurisprudenza ha riconosciuto avere la sostanza di sentenza, ricor~ 
ribile ex art. 111 della Costituzione). 

Dichiarato proponibile il ricorso, deve passarsi all'esame dei motivi 
del ricorso principale dell'Amministrazione. Ll �primo di essi censura 
il difetto di contraddittorio cui sarebbe incorso il Tribunale, decidendo 
�inaudita altera parte � : secondo lAmministrazione ricorrente, 
essendosi in presenza di un procedimento di carattere giurisdizionale 
che termina con un provvedimento decisorio, non pu� mettersi in 
dubbio, secondo i prindpi generali, la necessit� di instaurazione di un 
contradditt�rio nei confronti dell'Amministrazione che ha emesso il 
provvedimento impugnato. Per contro, per resistere al presente motivo, 
il ricorrente incidentale si riporta ail.la natura, che afferma meramente 
amministrativa, del provvedimento del Tribunale ed alla natura 
del relativo procedimento che sarebbe di volontaria giurisdiz�one e 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quindi non richiedente necessariame:ate l'instaurazione del contrad


dittorio. 
Ad avviso di questa Corte Suprema, il motivo si palesa fondato. 
Innanzi tutto ci� discende direttamente da quanto gi� detto a 

proposito dell'ammissibilit� del ricorso per cassazione: si � affermato 
a tail. proposito che si � in presenza di un procedimento giurisdizionale, 
che d� luogo ad un provvedimento di natura decisoria, il quale incide 
certamente su un diritto del cittadino, cio� al diritto al rilascio del passqporto 
quale mezzo per l'esplicazione della sua fondamentale posizione 
(costituzionalmente riconosciuta) di libert� di circolazione: che 
si tratti di una posizione giuridica primaria � confermato da1la norma 
legislativa, La quale, contro il provvedimento amministrativo definitivo 
ammette ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato in sede esclusiva 
e con decisione di merito, il che significa che al Consiglio di Stato 
pu� essere devoluta la cognizione (entro i limiti di rispetto degli 
status), di posizioni giuridiche o diritti soggettivi. Ora, se il provvedimento 
previsto daJ.l'art. 28 ha natura giurisdizionale � �facile. dnferirne 
la necessit� del contraddittorio; � necessario, cio�, che al giudizio 
contro il provvedimento amministrativo di ritiro o di diniego del pas-. 
saporto intervenga e sia messo in grado di difendersi anche l'Ammdnistrazione 
interessata, come in tutti i casi in cui sia impugnato avanti 
il giudice ordinario, pur nei limiti del potere di questo, un atto amministrativo. 


Il che trova conforme nel sistema della legge del 196'7, dianzi 
delineato: se la competenza del Tribunale ordinario � transitoriamente 
sostitutiva di quella del Tribunale regionale amministrativo, la posizione 
processuale delle parti non pu� essere diversa e deteriora, avanti 
il Tribunale or.dinario, da quella avanti il Tribunale amministrativo 
ed � indubbio che innanzi il giudice amministrativo deve, essere chiamata 
i'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato e 
di cui si chiede l'annullamento o la revoca. Anzi il fatto che eccezionalmente 
e transitoriamente il giudice ordinario possa giudicare oltre 
che sulla legittimit� anche nel merito di un atto amministrativo impone 
la presenza dell'Amministrazione che ha emesso l'atto. E nemmeno 
a questo proposito � rilevabile il richiamo ai principi regolanti 

. i provvedimenti di volontari.a giurisdizione. Si � gi� detto che nella 
specie si � in presenza di un procedimento di camera di consiglio che 
d� luogo ad un provvedimento decisorio, ad una vera e propria sentenza 
sostanziale, procedimento che ha anche numerosi casi :analoghi 
nel vi.gente ordinamento: normalmente le norme speciali dettano anche 
disposizioni sull'integrazione delle controparti e sulla chiamata 
degli interessati o dei controinteressati. Poich� ne:J. caso in esame nulla 
dice l'art. 28 nel contraddittorio (nemmeno espressamente escludendolo) 
occorre riandare ai principi generali. E precisamente partire dalla 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 511 

distinzione nella vasta congerie di procedimenti di camera di consiglio 

o di volontaria giurisdizione di quelli che portano a provvedimenti 
meramente autorizzativi (vendita di beni dei minori) da quelli di 
natura giurisdizionale, che portano a provvedimenti decisori che incidono 
su posizioni giuridiche soggettive, categoria ne1la quale si � visto 
ricomprendersi il procedimento di cui all'art. 28 della legge del 1967. 
Ora � indubbio che in questi casi deve amm�rttersi la necessit� di un 
contraddittorio e la possibilit� alla controparte, di esercitare il fondamentale 
e costituzionale diritto di difesa: principio generale che � 
stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale anche in relazione a 
procedimento di �camera di consiglio. 
D'altronde la possibilit� (senz'altro da ammettersi) della appellabilit� 
o almeno della ricorribilit� ex art. 111 della Costituzion.e dei 
provvedimenti decisori emessi in.camera di consiglio, impone fa necessit� 
di un contraddittorio in primo grado onde la determinazione del 
soccombente legittimato a ricorrere in appello o in cassazione. N�, infine, 
contrasta con quanto suddetto, l'ultimo comma dell'art. 28, secondo 
cui � H tribunale adito decide entro il termine di trenta giorni 
dalla presentazione del ricorso � : la determinazione del dies a quo 
del termine per la decisione non significa che non vi � obbligo alcuno 
di notificazione o !,ii comw1icazione alla controparte. La disposizione 
pu� solo significare che non vi � necessit� di una notificazione formale 
da cui derivi il decorso di tutti ii termini, ma non pu� certo 
significare, di fronte al principio della indispensabilit� del contraddittorio, 
il divieto di una comunicazione del ricorso e della sua presentazione 
all'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, 
onde possa difendersi. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 16 aprile 1973, n. 1073 -Pres. 
Rossano -Rel. Cusani -P. M. Tavolaro (conf.) -Vianelli Guerrino 
ed altri (avv. Andreotti Loria) �. Gestione Case per Lavoratori 
(avv.-Stato Siconolfi). 

Competenza e giuri!;!.dizione -Edilizia economica e popolare -Gescal Assegnazione 
di alloggio -Parti ritenute comuni -Regime di godimento 
del bene -Giurisdizione dell'A.G.O. -Fattispecie. 

c.p.c., art. 37; e:c., art. 1117; d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, art. 37). 

In materia di edilizia economica e popolare il raworto fra la 
QES.CA.L. e gli assegnatari di alloggi ha natura complessa: se nel suo 
. insieme esso eccede i confini delL'area di attivit� meramente privatistica, 
per ci� che attiene al regime di godimento dell'immobile asse



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

512 

gnato al privato risulta attribuita una posizione di diritto soggettivo, 
come vale suscettibile di tutela dinanzi aWA.G.O. 
(Nel caso di specie si discuteva suLLa possibiLit� di proporre al giudice 
ordinario la censum del provvedimento con il quale erano stati 
attribuiti ai proprietari dei piani terreni gli spazi verdi e le strade� di 
accesso, prima in godimento di tutti gli assegnatari) (1). 
(Omssis). -Col prim� motivo si denunzia: �violazione e falsa 
applicazione dell'art. 1 c.p.c. concernente la competenza del giudice 
ordinari() in relazione all'art. 361, n. 1 c.p.c. � e col secondo � violazione 
e falsa app1icazione dell'art. 37 c.p.c., dell'art. 1117 e.e. e dell'art. 14 
regolamento stabilito dalla GES.CA.L. ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 9 
aprile 1956 in ll'elazione all'art. 41 c.p.c. e all'art. 360, n. 3 c.p.c. �. Con 
entrambi i motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, 
i ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia dichiarato 
(1) Parti comuni di immobile popolare ed economico non assegnate: adempimento 
d'obbligazione o potere discrezionale. 
La gi.Ul'li.sprudenza artrouale del .Supiremo Collegiio, sempre pd� purutualizzatasi 
attraverso una complessa elaborazione, riconosce al privato asse:.. 
gnataTio di >ailloggio popolall'e 'ed �economico coo patto di futura vendita, in 
ordine al godimento del bene, posizioni di diritto soggettivo come tale tutelabili 
dinanzi all'A.G.O. 
Conseillten2la 4 ottobre.1969 n. 3173, I� SS.UU. della caS1Sazione deci~ero 
che per effetto d~ll'assegnazione dell'appartamento con promessa di ver:idita 
da parte della gestione INA-Casa (sostituita dalla Gescal con la 
legge 14 febbraio 1963, n. 60) si costituiva, gi� prima del perfezionamento 
del riscatto e dell'integrale pagamento delle quote di ammortamento, anche 
un rapporto di natura privatistica avente per oggetto il godimento 
dell'immobile dietro corrispettivo (artt. 14 e 17 e 21, legge 28 febbraio 
1949, n. 43) con conseguente attribuzione all'assegnatario di diritti soggettivi 
:r1spetto al godimento del['allo~o, e gwrrisdiizione deil.ll'A.G.0. in 
ordine ai :rie1ativi Tapparti. 
Siffatta affermazione Vea:JJD.e, poi, specdficaita d!n successiv�e pironruincie 
dirette a stabilire con pi� precisione: sia la natura di tale diritto di godimento, 
sia quall poteri pubblicistici e discrezionali residuassero in capG 
alLa P. A. so1priarbtutto dopo l'arbto d'assegnazione, sia quale irntensit� d'intervento 
spettasse all'A.G.O. nella specifica materia, specie dopo il citato 
provvedimento di assegnazione. 
Venne cos� sancito (v. Cass., SS. UU., 26 marzo 1969, n. 966, in Giust. 
civ., 1969, I, 2118) -ferma restando l'assenza di discrezionalit� nell'applicazione 
delle regole tecp.ico-costruttive -(regole tecniche e di comune 
prudenza) -che per l'assegnazione degli alloggi in edifici costruiti con 
le norme della gi� citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, era dato riscontrare 
fra l'ente pubblico (GESCAL), da una parte, e l'assegnatario, dall'altra, un 
complesso rapporto; questo, per un verso, doveva intendersi possedere ca-i 
~ ir: 

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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 513 

il difetto di gturisdizione della Autorit� GiUJdiziaria Ordinar.fa. Essi deducono 
al riguardo che oggetto del giudizio � � il il'iconoscimento della 
comune propl'iet� sulle aree vel'di e sulle strade di a�cesso fra tutti 
gli assegnatari e che, pertanto, esso riflette ,diritti soggettivi perfetti e 
non gi� interessi legittimi �. 

E ~amentano che il Tribunale non ha tenuto conto: a) che le arbitrarie 
recinzfoni erano state eseguite dalla GES.CA.L. nel 1961 e, 
quindi, dopo l'assegnazione (avvenuta nel 1955), dopo la sottoscrizione 
del contratto contenente il patto di futura vendita (1956) e dop� l'immissione 
degli assegnatari nel possesso sia degli appartamenti, sia 
delle pertinenze dell'immobile; b) che, a norma dell'art. 1117 e.e., i 
cortili, le strade di accesso e gli spazi verdi degli edifici in Condominio 
sono di propriet� ed uso comune. 

La doglianza � fondata. 

ratteri tipicamente pubblicistici in quanto preordinato all'assegnazione come 
tale; per un altro verso, per�, in esso erano riscontrabili caratteri privatistici 
connessi con il regime di godimento dell'alloggio, conseguente alla 
assegnazione medesima. 

L'inquadramento giuridico di tale regime privatistico condusse la Cassazione 
ad individuare una struttura analoga a quella della locazione prevista 
dalle norme comuni. 

L'indagine fu, poi, spostata dalla natura del rappoFto sorto con l'assegnazione, 
alla dinamica delle fasi antecedenti e successive a tale atto. 

Son sentenza SS.UU., 9 luglio 1971, n. 2204, in Giust. civ. mass., 1971,�� 
1200 (cfr. anche NoRI A., Assegnazione di case popolari: interessi legi.ttimi 
<> diritti soggettivi, in Foro it.,.1971, I, 2818), riil Supremo Clollegio pose una 
fondamentale distinzione in termini di diritti e di interessi legittimi fra la 
fase antecedente all'assegnazione e quella successiva al relativo provvedimento. 
Poco dopo, a questo proposito, pi� decisamente, afferm� (cfr. SS.UU., 
27 maggio 1972, n. 1664; 30 marzo 1972, n. 10131 e 1U15) che, in tema di 
edilizia economica e popolare, la predetta relazione complessa intercorrente 
tra gli assegnatari degli alloggi e l'ente costruttore deve intendersi articolata 
in due distinte fasi: la prima, nella quale l'ente pubblico procede 
unilateralmente all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste 
per la assegnazione e provvede in conseguenza (posizioni di interesse legittimo); 
la seconda, attuante nei confronti del privato assegnatario la precedente 
determinazione unilaterale dell'ente stesso; questa d� luogo, invece, 
a un rapporto di natura privatistica (locazione con o senza patto di 
futura vendita) caratterizzato da posizioni di diritto soggettivo perfetto. 

Si afferm�, pertanto, scindendo cronologicamente il procedimento am


ministrativo in due fasi distinte, che discutendosi di atti precedenti l'asse


gnazione, incidenti su questa e costituenti estrinsecazione del potere discre


zionale dell'ente pubblico, l'oggetto del giudizio concerneva interessi legit


timi tutelabili davanti al giudice amministrativo; vertendosi invece di atti 

incidenti sul conseguente e successivo rapporto, l'oggetto del giudizio si' 

riferiva a diritti soggettivi, tutelabili davanti al giudice ordinario. 

In relazione ai poteri d'intervento dell'A.G.0., il Supremo Collegio cc;m


:fexm� (v. gi� ,citata Caiss., SS.UU., 1972/1664) che, ai sensi dell'art. 27 deilila 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

514 

.Alla conclusione che la causa fosse sottratta alla cognizione del 
giudiJCe oa.'dinarfo il Tu'libunale � pervenuto isrulla base di due corncoirrenti 
ma distinte argomentazioni: 

1) l'attivit� svolta dall'Ente nella fase precedente l'assegnazione 
dell'alloggio, � -tipicamente discrezionale; 

2) la domanda tendente alla condanna della GES.CA.L. ad un 
� facere � �omporterebbe la sostituzione del giudice ordinario nell'attivit� 
istituzionale di detto Ente, diretta alla creazione di uno speciale 
tipo di edilizia caratterizzato anche dalla sistemazione delle ar,ee circostanti 
gli edifici. 

Peraltro n� l'uno n� l'altro rilievo giustificano nella specie la 
declaratoria di �difetto di giurisdizione dell'Autorit�� giudfaiaria ordinaria. 


Nella presente causa il provvedimento di assegnazione degli alloggi 
non viene posto minimamente in discussione, n� con :riferimento alla 
attivit� dell'Ente svolta discrezionalmente nella fase che lo ha prece-

legge 28 febbraio 1949, n. 43, le azioni di competenza dell'autorit� giudiziaria 
ordinaria su tutte le questioni che potevano insorgere dall'attuazione 
della ilegge stessa, non ooamo proponibili dagli �assegnatari contiro 
l'ente concedente se non previo esperimento del ricorso amministrativo 
allo speciale comitato previsto dall'art. 1 (nelle cui attribuzioni � attualmente 
subentrato il comitato centrale istituito con la legge 14 febbraio 
1963, n. 66, art. 13 e 36); e che il mancato assolvimento di questo onere 
comportava il difetto tempo,raneo di giurisdizione del giudice ordinario 
in ordine alla contr�Versia, potendo, poi, essere rilevato anche d'ufficio, 
in qualsiasi stato e grado del processo. 

Venne infine COI'1'ettam.ente ribadito che, nonoskmte i molti dubbi sOO't:i 
soprattutto per la particolarit� delle fattispecie, riella specifica materia 
doveva intendersi operativo il generale principio secondo il quale ai sensi 
dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, anche nelle questioni 
attinenti a diritti soggettivi, il giudice ordinario, accertata la illegittimit� 
di un atto della Pubblica Amministrazione, deve limitarsi ad emettere la 
relativa declaratoria.1 con conseguente condanna dell'Amministrazione stessa 
al risarcimento dei danni, non potendo, in assenza di espressa normativa, 
annullare, revocare, sospendere, modificare l'atto illegittimo. 

Di. conseguenza, fu negato il potere di emettere pronunce di condanna 
ad un facere ovvero ad un non facere. 

* * * 

Inquadrata in tale sviluppo giurisprudenziale, la sentenza in rassegna 
trova una sua precisa collocazione. 

Infatti, assumendo che la lite sarebbe circoscritta, sotto il profilo della 
giurisdizione, � alla individuazione ed esatta delimitazione delle porzioni 

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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 515 

duto n� con la deduzione da parte della GES.CA.L. dell'esistenza di 
successivi atti ,di annullamento o di revoca. Essa, anzi, costituisce il 
presupposto sia della domandai degli attori, i quali fanno valere proprio 
la posizione soggettiva loro derivante da quel non revocato provvedimento 
.e dalle convenzioni stipulate in base ad esso ed aventi ad 
oggetto il trasferimento immediato del godimento dell'immobile e quello 
futuro della .propriet�, sia delle difese dell'.Amministrazione convenuta, 
la quale assume che oggetto dell'assegnazione e dei conseguenti 
contratti erano stati soltanto gli �alloggi� e non pure �le aree 
circostanti e gli spazi verdi � e che le posizioni soggettive dedotte 
sarebbero da configurarsi come interessi legittimi anzich� come diritti 
proprio ed unicamente m ragione della mancata inclusione di dette 
pertinenze nei singoli provvedimenti di assegnazione emanati a favore 
degli odierni resistenti. 

di immobile che costituiscono l'oggetto dei diritti scaturiti a favore degli 
attori... � e che, in definitiva, il giudice (ordin�rio) dovrebbe solo pronunciarsi 
sui e limiti dell'accertamento positivo o negativo dell'inadempimento 
delle obbligazioni che la Gescal ebbe ad assumere verso gli assegnatari ., 
si d� per dimostrato ci� che invece � oggetto di dimostrazione. Cio� del 

� perch� � provvedimenti di assetto definitivo del fabbricato su parti non 
ricomprese nelle assegnazioni, in piena disponibilit� dell'Ente,,decisamente 
qualificanti la natura patrimoniale indisponibile dell'intero immobile, debbano 
essere inquadrati come aspetti di adempimento d'obbligazione (-e 
peraltro qui non v'� alcuna obbligazione in senso tecnico su tali porzioni-) 
e non piuttosto come atti amministrativi discrezionali e diretti all'attuazione 
dell'inrterr'esse pubblico costrutti~o finale, OOilJl:JJesso, solo, con posizioni 
di interessi indirettamente protetti. 
E' certamente vero che all'assegnatario compete un diritto soggettivo 
perfetto volto ad ottenere, nella sussistenza delle condizioni stabilite dalla 
legge, la cessione in propriet� dell'alloggio assegnatogli (v. Cass., SS. UU., 
30 marzo 1972, n. 1015); per� se le zone del fabbricato eccedenti gli alloggi, 
e tale era il caso di specie, non sono ancora assegnate, esse evidentemente 
rimangono, fino agli atti di cessione definitiva, in piena disponibilit� dell'Ente 
che, per riconosciute esigenze pubbliche, pu� su esse attuare l'ingerenza 
pubblicistica propria del potere discrezionale. 

Se tali parti rimangono nella piena propriet� della P. A. non si vede 
come, per giungere ad una qualificazione di comunanza, possa farsi ricorso 
all'art. 1117 e.e. Tale disposizione considera � comuni � alcune zone 
dell'edificio, salvo diverso titolo. Il diverso titolo esclusivo della comunione 
qui, appunto, � costituito dalla mancata assegnazione e, correlativamente, 
dalla predetta piena propriet� e disponibilit� di tali aree in 
capo alla P. A. , 

Il soggetto pubblico, in quanto limitato da norme regolamentari alla 
corretta destinazione di tali zone, � soggetto a controllo giurisdizionale; � 
peraltro il giudice amministrativo, non l'ordinario, quello che per i suoi 
specifici poteri si trova nelle migliori condizioni di dare giustizia. 



516 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


Emerge da ci� ~he 1a res :jucJ,icanda � contenuta nei linU.ti dell'accertamento 
positivo o negativo dell'inadempimento delle obbligazioni 
che la GES.CA.L. ebbe ad assumere vevso gli assegnatari con i contratti 
stipulati in ottemperanza di quei provvedimenti e -come mezzo 
al fine -della individuazione ed es~tta delimitazione delle porzioni di 
immobile che costituiscono l'oggetto dei diritti scaturiti a ~avore degli 
attori dal rappotj;o dedotto. Ed in questi limiti la competenza giurisdizionale 
del giudice ordinario non pu� essere messa in dubbio 
posto che, come �. pacifico fra le parti e come queste sezioni unite hanno 
ripetutamente statuito (ad es. 966 e 3173; 2024/.71; 1013, i015 e 
166.4/72), -il rapporto fra detto ente e gli assegnatari di alloggi ha 
natura complessa di guisa �he -se nel suo insieme esso indubbiamente 
eccede i confini dell'area di attivit� meramente privatistica per 
ci� che attiene al iregime del godimento dell'immobi.Je assegnato, 
al privato risulta attribuita una vera e propria posizione di diritto soggettivo, 
come tale suscettibile di tutela dinanzi all'autorit� giudiziaria 
ordinaria. 

Stabilito che la posizione s<>ggettiva dedotta in giudizio si configura 
come diritto e non gi� come interesse legittimo, -a sottratte 
la �causa alla cognizione del giudke ordinario non poteva valere la 
proposizione di una domanda tendente ad una statuizione ad esso 
non consentita dal generale priincipio della 1ntangibilit� degli atti 
amministrativi da parte del giudice ordinario. Invero la questione 
ciroa i limiti nei quali deve essere contenuta la pronunzia del giudice 
cui � devoluta la tutela della situazione giuridica dedotta non pu� aver 
rilievo ai fini della discriminazione della giurisdizione fra giudice 
ordinario ed amministrativo, incidendo soltanto sulla determinazione 
dei poteri attribuiti all'uno ed all'altro giudice nelle controversie devolute 
alla rispettiva competenza. 

Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso con le conseguenziali 
pronunzie. -(Omissis). 

. Il comprimere il potere della P. A. sulle zone del fabbricato non assegnate, 
prima degli atti finali di cessione, riconducendolo ad un aspetto pi� 
angusto quale � quello dell'adempimento dell'obbligazione as!�unta con il 
provvedimento d'assegnazione, da un lato priva l'assegnatario della unica 
efficace azione (quella giurisdizionale diretta sull'atto amministrativo al 
fine di ottenere la sospensione, l'annullamento, la revoca, la modificazione), 
dall'altro comprime non senza pericoli i poteri dell'Amministrazione. 
Questa dovrebbe esser~ in grado, sulle parti in suo diretto controllo 
e di cui assume piena responsabilit�, di intervenire con atti pubblicistici 
attuabili immediatamente e direttamente (-il che non � �rbitrio-), specie 
nelle ipotesi non infrequenti di emergenze attinenti al regime di sicurezza 
dell'edificio. 

CARLO CARBONE 



SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE(*) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1973, n. 420 -Pres. 
Caporaso -Est. Giuliano -P. M. Silocchi (dll.) -Ditta Falco e c. 
(avv. Martinengo e Liguori) c. Ministero Finanze (avv. Stato Agr�). 

Responsabilit� civile -Diritto all'importazione di olio libico -Subordinazione 
da parte della dogana dell'introduzione dell'olio nel territorio 
italiano ad acquisti di altra merce -Violazione del diritto 
all'impor.tazione -Responsabilit� contrattuale -Prescrizione decennale. 


(1. 27 novembre 1956, n. 1406, ru-t. 1 e 2; art. 1218, 2043, 2946 e 2947). 
L'introduzione nel territorio italiano di olio libico senza paga.mento 
di dazio � un diritto attribuito all'importatore nei confronti deLl'Amministrazione 
doganale. La subordinazione da parte della Dogana 
dell'introduzione dell'olio libico nel territorio� nazionale ad un onere 
non previsto� dalla legge (acquisto di olio di semi) costituisce lesione 
di un diritto derivante da uno speciale rapporto giuridico e come tale 
� fonte di responsabilit� co.ntrattuale e la relativa azione di danni si 
prescrive in die.ci anni (1). 

(1) Brevi osservazioni sulla distinzione fra responsabilit� aquiliana e 
contrattuale. 
Pi� di sessanta anni fa un illustre maestro cosi scriveva: � Il dovere 
generico del neminem laedere probabilmente non � che una specie di fata 
morgana che ha per molto tempo illuso e continua ad illudere i giuristi. 
Quel .dovere generico non � in realt� che la sintesi di tutti i dov�eri specifici, 
imposti a ciascuno verso gli altri. L'aliquem laedere � paralizzato dal 
suo iure uto della foo:muiLa elementare: qui iure suo utitur neminem laedit; 
dunque il dovere generico del neminem laedere si risolve nel dovere generico 
del iure suo uti. E il dovere generico di usare del proprio diritto, cio� 
di .non agire al di l� del proprio diritto, non � se� non una formula vana se 
non si determina quale sia il proprio diritto e quale l'altrui. Non si pu� 
dunque decidere che un atto aliquem laedit, se non si stabilisce che chi lo 
compie iure suo non utitur, e non 'si pu� stabilire questo senza stabilire se 
egli ha o non ha l'obbligo di astenersene; cio� non si pu� decidere se 

(*) A1la l'edazio111e deliLe massime e delle note di questa s.ezione ha 
coJ.laiborraito anche J.'avv. ADRIANO Rossi. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATlf'RA DELLO STATO

518 

(Omissis). -Il 1 � aprile 1968 l'impresa �Ditta Folco & C. �, in 
persona di Angelo Poggi, convenne innanzi al Tribunale di Genova 
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

Es,sa espose che, a�vendo acquistato alla fine del 19,57 tre partite 
di olio d'oliva libico, aveva chiesto alla dogana d'Imperia d'introdurle 
in Italia in esenzione da dazi doganali, a norma dell'art. 1 della legge 
27 novembre Ht56, n. 1406; ma la dogana, eseguendo una disposizione 
data telegraficamente dal Ministero delle Finanze 1'8 aprile 1958 in 
conformit� ad una circolare del 26 ottobre 1953 del Ministero del Commercio, 
Estero, aveva subordinato l'introduzione di quella merce nel 
territorio dello stato all'acquisto, da parte dell'importatrice, di una 
determinata partita di �olio di semi statale�, a un prezzo notevolmente 
superiore a quello corrente. L'impresa aveva dovuto sottostare 
a siffatto � abbinamento �, dal quale le era derivato un danno, poich� 
aveva dovuto pagare per l'olio di semi il prezzo d'imperio di lire 42.000 
al quintale, mentre il prezzo di mel'ca.to era di circa lire 30.000 al 
q.intale. L'impresa, pertanto, chiedeva che' I'Amministrazione convenuta 
fosse conda~nata al risarcimento dei danni causatile con quell'illegittima 
imposizione, indicandone la misura in lire 919.836'. 

l'atto vioila il dovere generico senza sapere se infrange un dovere specifico! 
Colpa senza preesistenza di un obbligo speciale non esiste, non pu� esistere; 
il che in sostanza � ammesso da tutti quanti insegnano che primo elemento 
del fatto illecito � la contraddizione all'ius, cio� la violazione di una norma 
giuridica, cio� l'inadempimento dell'obbligo imposto da quella norma; che 
poi la violazione della norma si intenda come ,elemento della colpa o del 

danno � questione di costruzione e forse perfino di terminologia scientifica 
(cos� Carnelutti, Sulla �distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, 
in Riv. dir. comm. 1972, II, 743 spec. 744; v. pure sul concetto 
di danno ingiusto l'importante saggio di Sacco, L'ingiustizia di cui all'art. 
2043, in Foro pad. 1960, I, 1420, spe. 1439, ove ampi richiami di dottrina 
ed esame comparatistico). 

Se l'insegnamento sopra trascritto fosse stato tenuto presente sembra 
che nel caso deciso con la sentenza in rassegna la soluzione accolta sarebbe 
stata diversa . 

. In breve la situazione concreta era la seguente. 

La Dogana di Imperia, per consentire l'introduzione in Italia di una 
partita di olio di oliva libico, oltre al' certificato di origine richiesto dalla 
legge, chiedeva all'importatore, in base a precise disposizioni ministeriali, 
di farsi acquirente di una partita di olio di semi ad un prezzo superiore 
a quello di mercato. 

L'importatore per ottenere lo sdoganamento dell'olio di oliva acquistava 
anche l'olio di semi, ma nel rivenderlo subiva una perdita. 

\ Decorsi oltre cinque anni dal fatto, iniziava un'azione di danni nei 
confronti dell'Amministrazione. I giudici di merito respingevano la domanda 
ritenendo che la stessa dovesse qualificarsi come un'azione aquiliana, 
soggetta, quindi, alla prescrizione quinquennale, mentre la S.C. ha 
ritenuto che la prescrizione non fosse intervenuta perch� l'azione pro




519

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

L'Amministrazione si costitu� ed eccepi, preliminarmente, la prescrizione 
quinquennale prevista dall'art. 2947, primo comma, e.e., 
sostenendo che, in ipotesi, essa sarebbe incorsa in una responsabilit� 
aquiliana. 

L'impresa replic� trattarsi, invece, di responsabilit� contrattuale, 
per la quale la prescrizione decennale non era ancora maturata; in 
subordine, osserv� che la sua azione poteva esser configurata come

1

ripetizione d'indebito o come azione di arricchimento senza causa. 

Il Tribl.J.Ilale, con sentenza 23 igiu~no-31 luglio 1969, accolse l'eccezione 
di prescrizione e conseguentemente rigett� la domanda dell'attrice. 


Questa, con un tempestivo appello, ripropose la domanda e le 
difese del primo grado; l'Amministrazione resistette .al gravame; la 
Corte genovese, con la sentenza ora impugnata, conferm� la dedsione 
del primo giudice. 

Essa, per quanto concerneva la prescrizione, pur rico,noscendo che 
�l'atto illegittimo� su cui l'impresa fondava la sua domanda era stato 
�compiuto nell'ambito di un rapporto tra le parti�, osserv� ch'esso 

mossa dalla ditta attrice doveva qualificarsi come derivante da responsabilit� 
contrattuale. 

A tale conclusione la S.C. � giunta impostando cosi il problema: � si 
deve stabilire se il diritto soggettivo alla libera importazione possa essere 
considerato in ogni caso esclusivamente come assoluto, valevole erga omnes, 
in quanto manifestazione della libert� individuale nel campo economico, 
talch� la sua violazione possa soltanto costituire infrazione del principio 
del neminem laedere, o se invece, nel caso che ci occupa, esso sia anche 
ipotizzabile come diritto da una prestazione dovuta ad un altro soggetto 

(Amministrazione delle Finanze dello Stato) il quale sia tenuto per un 
vincolo obbligatorio nascente da una speciale disposizione. di legge �. 

Ora, a prescindere dal facile rilievo che se la responsabilit� extra 
contrattuale si fondasse esclusivamente sulla violazione di un diritto assoluto, 
non potrebbe avere ingresso la responsabilit� (aquiliana) per lesione 
del credito (mentre per l'ammissibilit� v. Cass. 26 gennaio 1971, n. 174, in 
Foro it. 1971, I, 342 e 1284 con nota di !EMOLO, Allargamento di responsab.
ilit�-per colpa aquiliana, e 1286 con nota di BISNELLI, \in Giur. it. 1971, I, 
1, 679, con nota di VISENTINI, in Giust. civ. 1971, I, 201 con nota di SANTuosso) 
sembra possibile rilevare che proprio per avere impostato il problema 
della distinzione tra responsabilit�-acquiliana e responsabilit� contrattuale 
sulla violazione del neminem laedere (cio� sulla violazione di 
un dov1ere generico di astensione, tale essendo l'aspetto del diritto assoluto 
nei confronti dei terzi) o della norma specifica oblit�rando l'insegnamento 
pi� sopra trascritto, ha fatto sfuggire alla C.S. la realt� delle cose, ha cio�, 
indotto ad una soluzione che non pu� essere condivisa. � 

La v�erit� � che il criterio che fonda la distinzione tra colpa contrattuale 
e colpa aquiliana sul fatto che �nella prima (contrattuale) si fa valere 
la violazione del diritto particolare derivante dall'accordo contrattuale 
(o comunque da un'obbligazione preesistente), nella seconda, invece, 



520 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non era � in connessione causale col rapporto tributario, sorto tra 

l'Amministrazione Finanziaria e la Ditta Folco, trovando in esso sol


tanto una semplice occasione �, e � rJ.vefandosi .come un fatto atipico 

rispetto a questo�. 

La 
Corte del merito respinse inoltre la tesi subordinata, che l'ap


pellante aveva �cercato di fondare sull'art. 2033 o sull'art. 2041 e.e. 

L'impresa soccombente ha proposto un rituale e tempestivo ricorso 

per 
cassazione, con due mezzi, illustrati poi con memoria; l'Ammi


nistrazione delle Finanze dello Stato ha resistito con un controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Col primo mezzo l'ilflpresa ricorrente denuncia violazion� e falsa 
applicazione degli artt. 1173, 1218, 2043, 2946, 2947 =e.e., degli artt. 1 
e 2 della legge 27 novembre 1956; n. 1406; della. legge doganale 25 
settembre 1940, n. 1424, dei �concetti giuridici della colpa contrattuale 
e della colpa extracontrattuale � e delle disposizioni sul cosiddetto 
� abbinamento �. Essa si duole che la Corte del merito ha riputato 
applicabile la prescrizione quinquennale sancita dal primo comma 

si fa valere il precetto generale del neminem laedere, contenuto nell'art. 
2043, cod. civ. e, quindi, la protezione di un bene garantito dall'ordine 
giuridico � (in questo senso da ultimo Cass. 11 maggio 1971, n. 1345, in 
questa Rassegna, 1971, I, 564, p. 568) � inaccettabile, come ha opportunamente 
ribadito una recente ed autorevole dottrina (v. ScoGNAMIGLIO, .ij,esponsa"
E?ilit� contrattuale ed extracontrattuale, in Nuovissimo dig. it. 1968, 

vol. XV p. 671). � 
La stessa dottrina da ultimo citata, per giungere alla individuazione 
dei due tipi di responsabilit�, per stabilire cio� se la responsabilit� deri


vante da un certo comportamento abbia natura contrattuale o aquiliana, 
suggerisce di far riferimento al fondamento di essa �e alla funzione che la 
stessa responsabilit� viene chiamata ad assolvere (v. ScoGNAMIGLio, op. cit., 

p. 
672} ove confutazione dei diversi criteri proposti). 
Tale criterio appare indubbiamente pi� adeguato e convincente. 
Con esso si ricerca bensi l'origine della responsabilit� e quindi della 
posizione giuridica lesa, ma non si ricorre alla distinzione tra obbligazione 
e mero dovere il cui confine � estremamente incerto, ammesso pure che 
esista (v. sul punto GIORGIONI, Obbligazioni, in Nuovissimo dig. it. 1965, 
vol. XI, p. 581 ss.) e soprattutto si tiene conto del fine che la responsabilit�, 
come sanzione viene ad assolvere, che in caso di violazione di un precedente 
vincolo tende a reintegrare l'interesse dedotto in obbligazione, mentre 
nel caso della responsabilit� aquiliana tende alla reintegra del danno, 
giuridicamente rilevante, che il comportamento illecito ha prodotto. 

Ed � appunto nella circostanza che nella responsabilit� contrattuale il 
danno prodotto va commisurato all'interesse violato, e nella responsabilit� 

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PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 521 

dell'art. 2947 e.e'. e, per confutare l'argomentazione dell'impugnata 

sentenza che � stata dianzi riportata, sostiene che �l'imposizione mi


nisteriale di assoggettare :J.'importazione de qua alla disciplina dell' � ab


binamento � non costitu� un provvedimento a s�, che si sia prodotto 

isolatamente ed autonomamente, in modo del tutto estraneo al rap


porto esistente tra le parti, ma fu introdotto proprio nell'ambito -e 

non al di fuori -di questo rapporto, addirittura come una condi


zione sine qua non: se la esponente non avesse sottostato ad essa, la 

Dogana si sarebbe rifiutata di consentire lo sdoganamento dell'olio 

libico. 

Questa censura � fondata. 

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con la sen


tenza n. 2770 del 1966, statuendo sulla giurisdizione a conoscere di 

un'azione per risarcimento dei danni promossa contro l'Amministra


zione delle Finanze dello Stato da Un'altra impresa importatrice, la 

quale adduceva a fondamento della propria domanda un fatto analogo 

a quello dedotto in questa lite, affermarono che con tale azione si era 

.aquiliana la sua quantificazione � rapportata al danno (giuridicamente ri


levante) che viene prodotto, l'elemento che discrimina le due diverse re


sponsabilit� (v. conf. ScoGNAMIGLIO, op. cit. p. 672). 

Ora se tale criterio fosse stato tenuto presente, non pare dubbio che 

il caso sottoposto all'esame della S.C. avrebbe avuto una soluzione diversa. 

Sarebbe balzato evidente che nella specie il fondamento dell'obbliga


zione risarcitoria dedotta in giudizio dall'attore non era la violazione da 

parte dell'Amministrazione dell'interesse dell'importatore all'introduzione 

nel territorio nazionale dell'olio libico giunto nel porto di sbarco (obbliga


zione che � stata regolarmente adempiuta), ma la minaccia di non adem


piere tale obbligazione. 

Tanto � vero che il danno di cui l'importatore chiedeva il ristoro, non 

era quello derivante dalla mancata disponibilit� dell'olio libico (disponi


bilit� che in effetti aveva conseguito), ma quello conseguente all'aver do


vuto acquistare una partita di olio di semi per prezzo superiore a quello 

di mercato e cio� la perdita derivantegli dalla vendita di detto olio al prez


zo di mercato. 

La �s.c. avrebbe, in definitiva, dovuto riconoscere che il danno subito 
dall'importatore era conseguenza della minaccia posta in essere dalla dogana 
di non eseguire l'obbligazione di sdoganare l'olio libico, se l'importatore 
non avesse acquistato l'olio di semi a prezzo superiore a quello di 
mercato, cio� di un comportamento illecito perch� cagionatore di un danno 
ingiusto (v. art. 612, cod. pen. Sulla possibilit� di derivare l'ingiustizia del 
danno ex art. 2043, cod. civ. da �testi legislativi che prevengono o reprimono 
determinati comportamenti umani v. SAcco, op. cit. p. 1439) e non 
dalla violazione dell'obbligazione di sdoganare, che era stata in realt� 
adempiuta. Con la conseguenza che trattandosi di responsabilit� regolata 
dall'art. 2043 cod. civ. era soggetta alla prescrizione quinquennale e non 
decennale. 

ADRIANO ROSSI 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

fatta valere una lesione del diritto soggettivo alla libera importa


zione. Il quesito so'llevato col primo mezzo del �ricorso concerne la 

qualificazione di siffatto diritto, nella specie: esso va risolto con rife


rimento ai fatti dedotti dall'attrice, alla cui prospettazione devesi aver 

riguardo per la decisione sul punto preliminare della prescrizione. 

Si deve stabilire se il diritto soggettivo alla 'libera importazione 

possa essere considerato in ogni caso esclusivamente come assoluto, 

valevoJe erga omnes, in quanto manifestazione della libert� individuale 

nel campo economico, talch� la sua violazione possa soltanto costituire 

infrazione del principio del neminem la.edere, o se invece, nel caso che 

ci occupa, esso sia anche ipotizzabile come il diritto a una presta


zione dovuta da un altro soggetto (l'Amministrazione delle Finanze 

dello Stato), il qual.e sia ad esso .tenuto per un vincolo obbligatol"io 

nascente da una speciale disposizione di legge. 

Ora, la legge 27 novembre 1956, n. 1406 attribui a.gli importatori 

di merci 'libiche indicate nella tabella annessa (fra le quali l'olio di 

oliva) il diritto di introdurle al di qua della linea doganale senza il 

pagamento .di dazi: l'unico onere imposto fu quello (art. 2) di � accom


pagnare col certificato di origine rilasciato e vidimato dalle compe


tenti autorit� italiane in Libia. 

Nella specie, secondo ~le deduzioni della Ditta Folco & c., alcune 
partite di olio libico trovavansi, in Imperia, depositate nei magazzini 
doganali, ed essa present� il certificato d'origine surricordato per ritirarle, 
ma la dogana, per acconsentire al ritiro, impose all'impresa importatrice 
la stipulazione di un contratto di acquisto di altra merce. Se 
ci� fosse accaduto, la dogana avrebbe illegittimamente alterato i termini 
del rapporto giuridico sorto con l'introduzione della suindicata 
partita di olio libico e ci� in violazione del corrispondente diritto attribuito 
all'importatore dalla legge n. 1406 del 1956. Difatti tale diritto 
all'introduzione nel territorio italiano senza pagamento di dazio � 
attribuito all'importatore nei confronti dello Stato, come autorit� doganale, 
e come tale poteva esser fatto valere soltanto contro questo 
soggetto, al quale era dalla legge imposto il correlativo obbligo. E la 
� dedotta subordinazione dell'adempimento di tale obbligo a un '?nere 
non previsto dalla legge costi.tui, in ipotesi, una lesione del diritto 
derivante dal predetto rapporto giuridico, come tale fonte di responsa


bilit� contrattuale (art. 1218 e.e.}. 

L'accoglimento del primo mezzo assorbe il secondo, che concerne 

la tesi subordinata della ripetizione d'indebito. 

Si deve, pertanto, cassare la sentenza impugnata, ordinando la 

restituzione del deposito. 

La causa � rinviata alla Corte d'Appello di Torino, che dovr� esa


minare i fatti al lume del principio dianzi enunciato. -(Omissis). i. 

,, 

~ 

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1' 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 523 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 marzo 1973, n. 671 -Pres. 
Pece -Est. Milano -P. M. Trotta (conci. conf.) -Ditta Colella 
Legnami (avv. Vitiello) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Tomasicchio) 
e Calvati Giovanni, Concetta e Zeppa Immacolata (avv. 
Leone e Iaccarino). 

Espropriazione p. u. -Area necessaria a lavori di ampliamento del 
porto e della zona industriale di Napoli ~ Decreto di im~i'.ssione 
in possesso del Provv.to 00.PP. -Equivalenza al decreto di esproprio. 


(r.d. 25 marzo 1923, art. 5). 
Espropriazione p. u. -Area destinata in piano regolatore ai fini diversi 
da quelli concretamente attuati -Determinazione dell'indennizzo 
in base alla destinazione effettiva. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 1. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13). 
Espropriazione p. u. -Estraneit� del Provveditorato 00.PP. di Napoli 
quale titolare del potere di esproprio ai rapporti tra soggetto 
espropriante e soggetto espropriato -Onere delle spese del procedimento 
a carico del soggetto espropriante. 

NeUa speciale procedura abbreviata prevista daU'art. 5 del r.d. 
25 marzo 1923, n. 1018 per l'espropriazione deUe aree necessarie per 
la esecuzione di lavori di ampliamento del po'l'to e della zona industriale 
di Napoli il decreto di immissione in possesso emesso dal Provve.
ditorato 00.PP. sostituisce il decreto di e�sproprio ed eswurisce il 
procedimento amministrativo. Spe1Jta poi alla Giunta speciale presso 
la C�rte di AppeUo di Napoli determinare l'indennizzo dovuto in via 
definitiva (1). 

Nel caso che la destinazione effettiva di una zona a ediLizia residenziale 
sia in contrasto con la destinazione prevista dal piano regolatore, 
ma sia stata autorizzata dall'autorit� comunale, nella dete1"1ninazione
� dell'indennizzo dovuto per l'esproprio dell'area deve tener conto 
della destinazione effettiva (2). 

Nelle espropriazioni per la zona industriale di Napoli il Provveditorato 
00.PP., quale autorit� titolare del potere di esproprio, � estraneo 
ad ogni rappo'l'to tra espropriante ed espropriato e, pertanto, ad 
esso non pu� far carico alcun onere derivante dall'espropriazione (3). 

(1-3) Enunciando il princ1p10 contenuto nella prima massima il S.C.. 
conferma l'indirizzo contenuto nella decisione 20 giugno 1968, n. 2440, in 
questa Rassegna, 1968, I, 587 (motivazione), e cio� la perfetta assimilazione, 
quanto agli effetti, del decreto emesso dal Provveditore alle 00.PP., a 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

524 

(Omissis). -Ci� premesso, osservasi che, con il primo motivo, la 
ricorrente ditta Colella denuncia la nullit� del processo e, quindi, della 
sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e 
dello stesso diritto di difesa perch�, avendo il Presidente della Giunta 
Speciale posto la causa in decisione alla stes,sa udienza di costituzione 
dei convenuti, assegnando, per di pi�, agli attori un termine per la 
presentazione di �note� pi� lungo rispetto a quello assegnato ai convenuti 
'stessi, non soltanto essa ricorrente era stata posta nell'impossibilit� 
,di esaminare la produzione avversaria, ma neppure le era stato 
consentito di conoscere tempestivamente le ragioni esposte dagli avversari 
al .fine di una eventuale replica. 

La censura � infondata. 

Giova in proposito dcordare che il r.d. 17 aprile 1921, n. 762, 

contenente il regolamento per la esecuzione degli artt. 17 e segg. del 

d.1.1. 27 febbraio 1919, n. 219, istitutivi della Giunta Speciale ,presso 
la Corte di appello di Napoli, organo giurisdizionale per le espropriazioni 
da effettuarsi a norma della legge sul risanamento della citt� di 
Napoli n. 2892 del 1885, attribuisce .alla stessa Giunta il compito di 
stabilire �i termini ed il metodo del procedimento� (art. 8), limitandosi 
a disporre che le parti possono comparire innanzi alla Giunta 
personalmente o per mezzo di mandatari e presentare memorie scritte 
entro il termine che sar� stabilito dal Presidente (art. 11). La Giunta 
ha, quindi, determinato le altre modalit� del procedimento in un pro-
sensi dell'art. 5 del R.D. 25 marzo 1923, n. 1018, a quello emesso dal Prefetto, 
a mente del 2� comma dell'art. 12 della legge 27 febbraio 1919, n. 219. 
In entrambi i casi l'emissione di detto decr�to importa l'esproprio del


l'immobile occupato a favore del soggetto in indicato. 

In� ordine all'interpretazione dell'art. 12 legge n. 219, del 1919, v. Cass. 

19 maggio 1967, n. 1077; in questa Rassegna, 1967, I, 982; Cass. 23 luglio 

1966, n. 2009, in questa Rassegna, 1966, I, 1246; Cass. 16 novembre 1966, 

n. 2768). 
In sostanza, c�me bene viene messo in evidenza nella Relazione dell'Avvocatura 
dello Stato, anni 1966-1970, vol. III, p. 364, la S.C. ritiene 
che .nei .casi previsti dai citati artt. 5 legge n. 1018 del 1923 e 12 legge 

n. 219 del 1919, ci si trovi di fronte ad uno speciale procedimento amministrativo 
che, modificando profondamente la procedura prevista dalla 
legge fondamentale sull'espropriazione per p.u., opera l'esproprio affidando 
all'autorit� amministrativa (Prefetto) anche la determinazione provvisoria 
dell'indennit�. 
La determinazione definitiva dell'indennit� � demandata invece alla 
Giunta speciale prevista dall'art. 17 della legge n. 219 del 1919, che pu� 
essere adita senza che debba essere rispettato il termine di decadenza previsto 
dall'art. 51 della legge fondamentale (v. Cass. 20 giugno 1968, n. 2040 
cit.). L'interpretazione giurisprudenziale del secondo comma dell'art. 12 
della legge n. 219 del 1919 � criticata in dottrina: v. RossANo, L'espropriazione 
per pubblica utilitd, Torino s.d. 1964, p. 390, seg. V, pure per qualche 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 525 

prio regolamento, nel quale, tra l'altro, si stabilisce, allo scopo di rendere 
pi� sollecita la procedura, che le cause passino in decisione alla� 
prima udienza di trattazione, con l'assegnaz~one di un termine alie 
parti per la presentazione di � note �. 

Nella fattispecie, dagli atti del giudizio innanzi alla Giunta e dalle 
difese scritte presentate in quella sede, risulta, come dianzi si � accennato, 
che alla prima udienza di trattazione comparvero innanzi al 
Pre~idente della Giunta i soli Calviati depositando documenti e scritti 
difensivi, mentre l'Amministrazione dei Lavori Pubblici e la odierna 
ricorrente -ditta Colella comparvero soltanto alla quinta udienza, chiedendo 
essi stessi, a mezzo dei loro procuratori,. che la causa venis,se 
senz'altro ass.egnata in decisione con la concessione di un doppio termine 
per la presentazione di �note�. Nei predetti scritti le predette 
parti discussero ampliamente la causa, esponendo ana Giunta tutte 
intere le ragioni, in fatto ed in diritto, che suffragavano le proprie 
tesi e facendo anche riferimento ai documenti che gli attori avevano 
gi� depositato. Pertanto, non soltanto la richiesta formulata dagli stessi 
convenuti di assegnazione della causa a sentenza e di �conces�sione di 
un termine per note importano la piena accettazione del contraddittorio 
nei termini nei quali esso si era instaurato e svolto, ma devesi 
anche escludere che nella specie possa ravvis,arsi una violazione del 
diritto alla difesa e di quello della parit� di trattamento, ove si con


' 

cenno, ARDIZZONE, Espropriazione p.u., (procedimento, in Enc. dir., voi. XV, 

p. 
862.. 
Anche il principio contenuto nella seconda massima trova corrispondenza 
nell'insegnamento giurisprudenziale. V., oltre le decisioni citate in 
sentenza, Trib. Sup. Acque, 11 dicembre 1970, n. 31, in questa Rassegna, 
1971, I, 200 ove nota di richiami. . 
Sembra opportuno sottolineare che la presente pronunzia limita notevolmente 
l'affermazione, spesso ripetuta, della non rilevanza dei vincoli 
urbanistici ai fini della determinazione dell'indennizzo per l'area espropriata. 
Si richiede, infatti, perch� i vincoli di piano regolatore siano disattesi 
non solo che di fatto nella zona si sia costruito, ma altresi che le costruzioni 
siano state regolarmente autorizzate con licenza comunale. Sul 
punto v. comunque l'ampio studio di BAFILE, L'efficacia delle indicazioni 
urbanistiche sull'indennit� di esproprio, in questa Rassegna, 1968, II, 173. 
La terza massima contiene un'affermazione del tutto conseguente a 
quella contenuta nella prima. Posto che il decreto di immissione in possesso 
emesso dal Provv. 00.PP., sostituisce il decreto di esproprio e ne 
realizza gli effetti (salvo quelli �relativi all'indennit�, ne deriva che detto 
organo pubblico agisce come titolare del potere di esproprio, e, quindi, � 
del tutto estraneo ai rapporti tra espropriante ed espropriato. 

V. per quanto riflette l'analoga posizione del Prefetto, Cass. 27 febbraio 
1969, n. 645; Cass. 11 maggio 1968, n. 1447; Cass. 21 luglio 1967, n. 
1896. In dottrina conf. RossANo, op. cit. p. 197; ARDIZZONE, op. cit., p. 890; 
CARUGNO, L'espropriazione per pubblica utilit�, Milano 1967, p. 359-360. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

526 

sideri che tutti i documenti, ad eccezione di una perizia stragiudiziale, 
prodotti in .giudizio, dai Calviati fin dalla loro costituzione rimasero 
depositati nella Cancelleria della Giunta per oltre nove mesi a disposizione 
dei convenuti e che questi ultimi hanno, negli scritti difensivi, 
esercitato il pi� ampiamente possibile il loro diritto di difesa. 

N� vale il dire che, essendo stato concesso un pi� lungo termine 
per la .presentazione delle �note � agli attori, costoro avevano avuto 
modo di conoscere le ragioni esposte dai convenuti e di replicare, 
mentre tale possibilit� era 1stata negata ai convenuti medesimi. A parte, 
infatti, la considerazione che i Calviati non si avvalsero del maggior 
termine ad essi concesso, risultando dagli atti del giudizio che depositarono 
le loro � note � il 20 ottobre 1970, e, ci�, entro il termine pi� 
breve di quindici giorni, va osservato che la ditta Colella, lungi dal 
precisare� quali ulteriori istanze, argomentazioni o conclusioni avrebbe 
potuto formulare qualora avesse potuto prendere visione degli scritti 
avversari, anche in questa sede si limita a riproporre le medesime questioni 
e ad esporre le medesime argomentazioni gi� ampiamente illustrate 
in sede di giudizio innanzi alla Giunta. 

Il primo motivo del ricorso deve essere, quindi, rigettato. 

Con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata 
per non aver dichiarato improponibile la domanda dei Calbiati 
per essere stata proposta prima dell'espletamento di tutta l'attivit� 
amministrativa e prima della emissione del decreto di esproprio. Si 
deduce in proposito che, nelle espropriazioni eseguite in virt� dell'articofo 
5 del r.d. 25 marz� 1923, n. 1018, la determinazione definitiva 
della indennit� di espropriazione pu� essere operata dalla Giunta soltanto 
dopo che sia intervenuto il decreto di esproprio e ci� perch�, 
avendo il legislatore nel predetto art. 5 equiparato il verbale di consistenza 
dei' heni da espropriare alla perizia di cui all'art. 32 della 
�legge generale sulle espropriazioni 25 giugno 1865, n. 2359, anche 
tutte le altre disposizioni della predetta legge devono trovare applicazione, 
con la conseguenza che la Giunta speciale pu� essere adita 
soltanto al termine della fase amministrativa e, cio�, soltanto dopo 
l'emanazione del decreto di cui all'art. 48, come opposizione al giudizio 
di stima ai sensi dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865. 

Anche tale censura non pu� trovare accoglimento. 
Come � noto, per le espropriazioni di suoli e fabbricati nella c.d. 
zona aperta industriale del Porto di Napoli, l'art. 5 del citato decreto 

n. 1018 del .1923, ha predisposto una speciale procedura abbreviata non 
diversa da quella introdotta, per i soli casi di urgenza, dal secondo 
comma dell'art. 12 della legge relativa ai procedimenti di espro,priazione 
per la citt� di Napoli (d.1.1. 27 febbraio 1919, n. 219), con la sola 
differenza che i poteri spettanti nella procedura prevista da quest'ultima 
disposizione al Prefetto di Napoli, sono invece esercitati diretta

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

mente dal Commissario straol'dinario per il Porto di Napoli ed ora 
dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania (r.d. 7 febbraio 
1926, n. 359), mentre al Prefetto di Napoii provvede solamente 
all'approvazione dello stato di consistenza ed alla determinazione della 
somma da depositarsi per indennit� di espropriazione. 

In entrambe tali eccezionali procedure espropriative non si ha 
una � occupazione di urgenza � ed una �espropriazione per pubblica 
utilit��, ma una immis�sione in possesso strumentalmente diretta all'apprensione 
ed all'acquisizione dei beni, .per il fatto che, una volta 
provveduto alla compilazione dello stato di consistenza dei beni stessi 
ed al deposito della indennit�, il provvedimento espropriativo � incorporato 
nello stesso decreto del Prefetto o del Provveditdre alle Opere 
pubbliche ohe autorizza l'immissione in possesso, esauriendo in tal 
modo il relativo procedimento amministrativo. 

Pertanto, come ripetutamente ha avuto occasione di affermare 
questa Suprema Corte, sia pure nei riguaudi della procedura d'urgenza 
stabilita dal 2� comma dell'art. 12 della citata legge n. 219 del 1919 
(Sez. Un. 20 febbraio 1933, n. 623, 6 novembre 1951, n. 2662, 27 gennaio 
1954, n. 193, 8 ottobre 1962, n. 2826, 7 dicembre 1964, n. 185�6 e 
19 maggio 1967, n. 1077), il provvedimento di immissione in possesso 
dei beni costituisce in tali eccezionali procedure un provvedimento 
formalmente e sostanzialmente espropriativo, contenendo esso la definitiva 
manifestazione di espropriazione da parte della Pubblica Amministrazione, 
per cui alla sua data, come � avvenuto nella fattispecie, 
devono farsi risalire il trasferimento dei beni e la conversione dei 
medesimi nel loro equivalente economico. 

Pu�, pertanto, consentirsi con la ricorrente nel riconoscere ~he, 
nei casi in cui l'espropriazione � promossa in virt� dell'art. 5 del decreto 
n. 1018 del 1923, la Giunta speciale interviene solo successivamente 
al provvedimento espropriativo, sempre per�, che, per tale, si 
intenda il provvedimento che autorizza l'immissione in possesso per 
l'urgenza dell'opera e sempre che si escluda che l'azione promossa dall'espropriato 
dinanzi alla Giunta possa considerarsi come opposizione 
alla perizia df stima e, quindi, da proporsi �nei modi e nei termini stabiliti 
dall'art. 51 della legge �generale delle espropriazioni. 

Se non si pu� negare, infatti, che l'art. 3 del decreto n. 1018 del 
1923 �prevede l'equivalenza del verbale di consistenza alla perizia di 
cui all'art. 32 della legge del 1965, devesi tuttavia riconoscere, come 
gi� � stato riconosciuto da quest� Corte Suprema con la sentenza 

n. 2040 del 20 giugno 1968, che tale equivalenza, non solo conferma 
la �specialit� del procedimento espropriativo in esame, ma ha natura 
meramente formale e non pu� che essere limitata alla mera stima dei 
beni, intendendosi per tale, la sola descrizione della situazione dei 
fondi e non pu� essere estesa anche alla perizia giudiziale, mentre, come 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

528 

� noto, l'art. 51 della legge del 1865, pu� trovare applicazione solo 
quando vi sia una vera e propria stima nel senso che la determinazione 
della indennit� sia stata fatta previa descrizione e valutazione 
del bene secondo i criteri fissati dalla legge a tutela dei diritti dell'espropriato. 


Con il terzo motivo del ricol'.so si censura la decisione impugnata 
per aver tenuto conto, ai fini della determinazione dell'indennit� di 
esproprio, delle costruzioni esistenti' nell'area espropriata, mentre esse, 
anche se consentite dalle competenti autorit�, dovevano essere escluse 
dal .computo dell'indennit� perch� eseguite dopo la pubblicazione del 

d.r. 20 giugno 1920, che ha approvato il piano regolatore della _zona 
industriale di Napoli. Si aggiunge che la impugnata sentenza ha anche 
errato nel determinare l'indennit� con riferimento al �arattere edificatorio 
dell'area da espropriare pel'ch� la detta area � compresa nella 
zona industriale del Porto di Napoli, nella quale, ai sensi dei piani 
regolatori approvati in applicazione alla legge 8 luglio 1904, n. 351 
del d.l. 10 marzo 1910, n; 448 e\ dell'art. 12 del piano regolatore per 
la citt� di Napoli del 1939, non sono consentite costruzioni per edilizia 
residenziale. 
Anche tale censura � priva di fondamento. 

Ai fini della determinazione della indennit� di esproprio che, per 
espressa disposizione dell'art. 39 della legge fondamentale sulle espropriazioni, 
deve corrispondere al giusto prezzo 'che l'immobile avrebbe 
avuto in una libera contrattazione di �Compravendita, l'immobile esprnpriato 
deve essere considerato nella sua consistenza di bene economico, 
in funzione diretta, cio�, dell'effettiva utilizzazione che avrebbe potuto 
ricevere per le sue caratteristiche e di quelle della zona in cui � compreso. 
Tali 'caratteiristiche ;solo in parte s?I11o influenzate dalla destinazione 
programmatica che la zona riceve nel piano regolatore e questa 
influenza regredisce man mano �che sotto la spinta delle reali esigenze 
del paese, tale destinazione viene di fatto alterata; attraverso deroghe 
sempre pi� ampie e sempre pi� frequenti. Ne segue che, come pi� 
volte � stato affermato da questa Corte Suprema (cfr. da ultimo, sentenze 
nn. 1285 del 1968, 329 e 1161 del 1969, 1253 e 1986 del 1970), 
quando risulti che in una zona determinata il piano regolatore � stato 
di fatto derogato tanto ampiamente che essa ha in gran parte perduto 
la destinazione attribuitale dal piano medesimo, il prezzo del terreno 
deve essere stabilito in relazione a questa destinazione effetti:va, non 
in relazione alla destinazione programmatica. 

Nella specie � certamente esatto che la zona in cui � sita l'area 
espropriata � stata destinata fin dal 1909 a localizzazioni industriali 
(legge 8 luglio 1909, n. 351), e che tale destinazione, oltre che da altre 
successive leggi, � stata confermata anche dal Piano Regolatore Generale 
di Napoli, approvato con legge 29 maggio 1939, n. 1208 e dal 

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PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

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529 

nuovo Piano Regolatore Generale, adottato dal consiglio comunale di 

Napoli il 12 marzo 1970. 

Esatto � anche che la norma XII delle �norme generali e prescri


zioni tecniche per l'attuazione del Piano Regolatore Generale � del 

1939 vieta nella suddetta zona le costruzioni ad uso esclusivo di abi


tazione, ad eccezione di quelle la cui costruzione sia resa necessaria 

per il migliore rendimento dell'industria esercitata negli stabili.menti 

ivi esistenti. 

Senonch�, come la decisione impugnata ha posto in rilievo, attraverso 
una motivazione ampia ed analitica, sin dal dopoguerra, a 
seguito dell'accentuata domanda di residenza nel territorio del comune 
di Napoli, la predetta zona ha assunto anche una funzione 
residenziale, tanto che lo ,stesso p,rovvediitore alle opere pubbliche 
per la Campania, al quale � demandato il giudizio sulla utiUzzazione 
edilizia delle aree ricadenti n'ella zona anzidetta, ha autorizzato in 
essa la costruzione di case residenziali, giustificandola, in sostanziale 
conformit� a quanto disposto dalla suindicata norma XII, con la necessit� 
di soddisfare le esigenze di abitazione degli addetti alle in.
dustrie, come allo scopo di evitare la pendolarit� tra abitazione e 

posto di lavoro. 

� cosi avvenuto che nella predetta zona, come anche ha accertato 

la sentenza impugnata, sono stati costruiti numerosissimi edifici resi


denziali, per i quali le autorit� comunali hanno rilasciato regolari 

licenze edilizie, imponendo in esse l'osservanza delle prescrizioni re


lative alla II zona del territorio comunale, immediatamente prossima 

alla c.d. zona industriale, e per la quale il �regolamento edilizio con


sente uno sfruttamento notevolmente intenso del suolo ed un indice 

di fabbricazione anche superiore ai :dieci metri cubi per metro quadrato. 

Se, pertanto, questa � la concreta situazione di fatto della c.d. 

zona industriale del porto di Napoli, la giunta speciale non � incorsa 

nella violazione di alcuna norma giuridica nel considerare il terreno 

espropriato come �suolo edificatorio e nell'includere nel computo del


l'indenn~t� di esproprio il valore delle due costruzioni. 

Nella memoria illustrativa la ricorrente, premesso che il terreno 

egpropriato � intercluso, sostiene �che, ai fini della determinazion.e del


l'indennit� di esproprio, dovevasi tenere �Conto di tale circostanza e, 

comunque, del minore valore del .fondo conseguente all'indennit� gra


vante su di esso per l'eventuale costituzione di una servit� di pas


saggio. Senonch�, tale questione deve ritenersi preclusa in quanto 

poggia su circostanze di fatto diverse da quelle messe a base dei 

motivi del ricorso. Le memorie illustrative, �consentite ':dall'art. 378 

c.p.c., non hanno, infatti, altra funzione ohe quella di chiarire le ra


gioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e, quindi, 


530 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non � consentito proporre in esse motivi nuovi e nuovi profili di di� 

ritto che richiedano accertamenti di fatto non consentiti in questa 

sede di legittimit�. " 

N� la nuova questione potrebbe essere esaminata .per essere stata 
prospettata anche dalla resistente Amministrazione dei lavori pubblici 
nel suo controricorso, in quanto � noto che il controricorso di cui all'art. 
370 c.p.c. � un semplice mezzo per esporre le ragioni giuridiche 
contrarie a quelle sostenute nel ricorso e non gi� per avanzarne altre 
che tendano ad impugnare la sentenza su altri. punti non denunciati 
nel ricorso, essendo necessario, a questo fine, la proposizione del ricorso 
incidentale (Cass., sentenze nn. 2178 del 1966, 2737 del 1964 
e 2526 del 1960). 

Anche il terzo motivo deve essere, quindi, rigettato. E parimenti 
infondato � il quarto con cui la ricorrente si duole che la giunta sociale 
abbia condannato 1'Amministrazione dei lavori pubblici � e per 
essa la ditta Colella � al versamento della maggiore somma liquidata 
a titolo di indennit� di esproprio ed alle spese di lite in favore dei 
Calviati .pur non essendo ancora intervenuto il definitivo decreto di 
esproprio. 

A confutazi�ne, infatti, del motivo basta richiamare quanto si � 
gi� detto circa la natura giuridica del provvedimento di immissione 
in possesso che il Provveditore alle opere pubbliche emette ai sensi 
dell'art. 5 del r.d. n. 1018 del 1923, nonch� il principio pi� volte 
enunciato da questa Corte Suprema secondo cui il rapporto di espropriazione 
si instaura in modo diretto ed immediato tra le parti interessate, 
ossia tra il soggetto attivo a vantaggio del quale l'espropriazione 
viene pronunciata ed il soggetto passivo in pregiudizio del quale 
viene operato il sacrificio della propriet� privata, per cui i diritti e 
gli obblighi derivanti dal rapporto stesso (tra cui quello del pagam~
nto dell'indennit�) sorgono in via immediata nei confronti dei soggetti, 
attivo e passivo, del rapporto stesso, e cio� nei confronti di chi 
si giova del trasferimento coattivo e chi ne 1sopporta il sacrificio. 

Nella specie, pertanto, essendo la ricorrente ditta Colella i'u.nica 
diretta beneficiaria della propriet� espropriata, tutto quanto dovuto 
ai Calviati, comprese le spese di lite, non poteva non far carico ad 
essa ricorrente, e ci� in sostanza ha stabilito la giunta speciale, anche 
se le particolari espressioni, a questo fine, adoperate non sono esatte 
nella fattane formulazione esteriore. 

Anche infondato �, infine, il quinto motivo con cui si lamenta 
che siano state poste a carico della ditta Colella le spese. sostenute 
dall'Amministrazione, pur non essendo essa ricorrente soccombente 
nei confronti dell'Amministrazione medesima. 

Il �criterio, infatti, seguito dal giudice di merito in ordine alle 
spese di lite � incensurabile in cassazione, risolvendosi nell'esercizio 

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531

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

di un potere discrezionale, a meno che non risulti violato -il che 
non � nel caso in esame -il principio della soccombenza, mediante 
la condanna alla totalit� delle spese della parte completamente vittoriosa. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 marzo 1973, n. 764 -Pres. 
Flore -Est. Sposato -P. M.. Di Majo (conf.) -Ministero Tesoro 
(avv. Stato Abignente) c. Bresci (avv. Marucchi e Cecchi). 

Guerra -Contratti non ancora definiti -Prescrizione dei diritti nasc:
enti da detti contratti -Decorrenza dalla notificazione del decreto 
emesso dal commissario. 

(d.l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 3, 10 e 18; e.e., art. 2935). 
La prescrizi01te dei diritti nascenti dai contratti di guerra non 
definiti, diritti che possono essere fatti valere secondo le determinazio111,
i contenute neila deliberazio111,e del comm,issario per la sistemaziQ111,
e e la liquidazione dei detti co111,tratti, inizia a decorrere dal giorno 
deHa notifica della deliberazione in parola (1). 

(Omissis). -Denunziando con il primo motivo del ricorso la 
violazione delle norme del d.l. 25 marzo 1948, n. 674 in relazione 
ed ai sensi dell'art. 360, nn. 1 e 5, ed all'art. 3�62 c.p.c., il Ministero 
del Tesoro sostiene che --avendo il Bresci riproposto in appello 
anche l'assunto relativo alla pretesa illegittimit� della valutazione 
delle prove della sussistenza della sua obbligazione, da parte del commissario 
-la Corte di merito avrebbe dovuto confermare il difetto 
di giurisdizione del giudice ordinario nei limiti in cui tale difetto era 
stato dichiarato dal tribunale. 

(1) Secondo l'art. 10 del d.l. n. 674 del 1948, tutti i contratti di guerra 
non ancora definiti debbono essere denunziati da parte degli interessati 
al commissario liquidatore. 
Per l'art. 18 della stessa legge i giudizi in corso relativi a contratti di 
guerra per i quali non sia intervenuta sentenza, sono estinti. Dall'ordinanza 
del giudice che dichiara l'estinzion'e decorre il termine per la denuncia 
del contratto al commissario. 

Infine in virt� dell'art. 8 legge in parola la deliberazione del commissario 
deve �essere notificata agli interessati che hanno termine di 60 giorni 
per impugnarla avanti all'autorit� (ordinaria o amministrativa) avente giurisdizione 
in materia. 

Alla luce di tali disposizioni appare evident� l'esattezza dell'affermazione 
contenuta nella sentenza in rassegna (la cui massima trascrive il 
principio di diritto enunziato) secondo cui la prescrizione dei diritti nascenti 
da un contr~tto di guerra non definito, non inizia a decorrere se 



532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il motivo � infondato. In realt� la Corte d'appello, pur non fa


cendone oggetto di un'espressa, apposita declaratoria nel dispositivo 

della sentenza, ha, nella motivazione della medesima, affermato, espli


citamente che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste nei limiti 

l'art. 5 della stessa legge provvede alla liquidazione o sistemazione del 

in cui la domanda della parte � rivolta alla tutela di un diritto sog


gettivo sul quale non inddano gli ampi poteri discr~zionali attribuiti 

al commissarfo per la si,i;temazione e la liquidazione dei contratti di 

guerra, e ferma la facolt� a lui riservata in materia di valutazione 

delle prove dei contratti medesimi dall'art.� 13 del d.l. n. 674 del 1948; 

ed ha, coerentemente, limitato il suo esame alle questioni di legitti


mazione passiva e di prescrizione, e ritenuto assorbiti gli altri motivi 

di gravame diversi da quello relativo alla valutazione della .prova del 

contratto, e cio� il motivo concernente l'asserita violazione del prin


ctpio del contraddittorio nel procedimento davanti al commissario ed 

il motivo concernente l'asserita decadenza dell'Amministrazione mi


litare dal diritto alla restituzione del pahno, della tela e del nastro. 

Fondato �, invece, il secondo motivo del ricorso con il quale 


denunziando la violazione delle norme del citato decreto del 1948 e 

dell'art. 2935 e.e. -si sostiene che i diritti nascenti dai contratti di 

guerra non possono essere fatti valere se �hon dopo, e nei limiti in cui, 

essi siano stati riconosciuti dall'organo istituito per la sistemazione e 

la liquidazione di tali contratti, e che, di conseguenza, la prescrizione 

della quale si �discute comincia a decorrere dal giorno in cui, a norma 

dell'art. 8 del citato decreto, ha avuto luogo la notificazione del prov


vedimento del commissario. 

Invero nelle controversie del genere di questa in esame, il pro


blema della prescrizione, prima ancora che dall'angolo visuale degli 

non dal giorno in cui � stato notificato il provvedimento che a norma delcontratto. 
E' la stessa legge che crea un ostacolo all'esercizio del diritto e l'esistenza 
di tale impedimento costituisce a sua volta ostacolo all'inizio del 
. decorso della prescrizione secondo il disposto dell'art. 2935 e.e. 1 

E' appena il caso di sottolineare che nella specie si tratta di un impe


dimento legale all'esercizio del diritto, essendo pacifico in giurisprudenza 

che un impedimento di mero fatto non d� luogo all'applicazione dell'art. 

2035 e.e. (v. sul punto AZZARITI-SCARPELLo, Prescrizione e decadenza, in 

Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 

1953, p. 559 ss.; FERRUCCI, Prescrizione estintiva, in Nuovissimo dig. it., vol. 

XIII, p. 649, ove richiami). 

Sulla nozione di contratto di guerra non definito v. Cass., 18 ottobre 

1966, n. 2500, in questa Rassegna, 1967, 77 con nota di rkhiami. 

In ordine ai rimedi giurisdizionali avverso il provvedimento del Com


missario liquidatore, v. Cass., 14 febbraio 1967, n. 365, in questa Rassegna, 

1967, I, 391, con nota di Mand�; e Cass., 24 luglio 1964, n. 2031, ivi, 1964, 
. I, 1039. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

eventuali atti interruttivi, deve essere preso in considerazione dal 
punto di vista dell'art. 2935 e.e. e cio� del principio che la prescrizione 
comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu� essere fatto 
valere. Ora, perch� un diritto ,possa essere fatto va'1ere, � necessario, 
anzitutto, che sia determinato nei suoi elementi, a cominciare dalla 
prestazione che ne costitl,lisce l'oggetto, e deve, nello stesso tempo, 
esserne possibile la tutela giurisdizionale: giacch� la norma codificata 
nel citato art. 2935 altro non esprime che il principio che actio<ni 
riondum natre non prrescribitur. Ma, per i diritti che traggono origine 
dai �contratti di guerra, non si d�, indipendentemente dai provvedimenti 
del commissario, n� determinazione e certezza di elementi essenziali 
ed accessori, n� possibilit� di tutela giurisdizionale. Difatti 
il commissario, al quale il decreto del 1948 conferisce ampi poteri 
discrezionali che possono anche incidere nella sfera dei diritti soggettivi 
privati (v. Cass., 14 luglio 1964, n. 2031) pu� ridurre o trasformare 
i contratti anche quanto all'oggetto della prestazione, prorogare 
i termini, modificare i prezzi e le condizioni contrattuali (art. 5 
del decreto); ed, in parUcolare, per quanto riguarda i materiali assegnati 
per l'esecuzione dei contratti e tuttora �disponibili, le materie 
prime, i semilavorati ed i prodotti finiti, �dispone di tutta una serie 
di facolt� discrezfonali che vanno dalla revoca delle �assegnazioni, alle 
cessioni ed ai passaggi anche a soggetti diversi dai contraenti, con 
determinazione dei prezzi e delle condizioni di cessione (stesso art. 5). 
Non vi � certamente bisogno di spiegare che non pu� far valere un 
diritto del quale occorra attendere che sia stabilito l'oggetto, ed il 
termine, e le modalit� e le condizioni di esercizio, e, persino, il sog. 
getto nei cui confronti debba essere realizzato. Inoltre, il decreto del 
1948, ben lungi dall'autorizzare, indipendentemente dalla denunzia al 
commissario e dalla sua deliberazione, i normali mezzi di tutela giurisdizionale 
dei diritti, dispone, al contrario, che i giudizi ovdinari ed 
arbitrali relativi ai contratti di guerra, nei quali non sia intervenuta 
sentenza, sono estinti, e che il giudice d� atto dell'estinzione con ordinanza 
dalla cui data decorre il termine di 180 giorni per la denunzia 
al commissario, e che alla denunzia debbono essere allegati gli atti 

del .giudizio (art. 18). 

Accolto, pertanto il 1secondo motivo del ricorso e 1cassata in rela


zione ad esso la sentenza denunziata, la causa deve essere rinviata 

ad altra sezione della stessa Corte d'appello per nuovo esame secondo 

il seguente principio di diritto: la prescrizione dei diritti nascenti dai 

contratti di �cui al d.l. 25 marzo 1948, n. 674, che possono essere fatti 

valere secondo le determinazioni contenute nella deliberazione del 

commissario per la sistemazione e la liquidazione dei detti contratti, 

non comincia, in ogni �Caso, a decorrere che dal giorno della notifi


cazione prevista dall'art. 8 del citato decreto. -(Omissis). 


SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 dicembre 1972, n. 1187 -Pres. Meregazzi 
-Est. Felici -Merlini ed altri (avv. Sivieri) c. Ministero 
del Tesoro (avv. Stato Mataloni). 

Danni di guerra -Provvedimento -Ricorso gerarchico avverso diniego 
di liquidazione danni di guerra -Richiesta istruttorie inevase Rigetto 
del ricorso -Illegittimit�. 

(1. 27 dicembl'e 1953, n. 968, art. 18). 
Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Termine per la proposizione 
-Non ha effetto preclusivo sulle ulteriori garanzie spettanti 
al ricorrente. 

(1. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 22). 
Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Richiesta di esibizione 
degli atti -Diniego -Deposito degli atti in sede giurisdizionale Sanatoria 
-Non sussiste. 

� illegittimo il diniego di evasione di rituali richieste istruttorie 
avanzate dall'interessato successivamente alla proposizione� del ricol/"so 
gerarchico, dovendo essere riconosciuto al privato il d.iritto di essere 
posto in grado di conoscere le concreti componenti della determinazione 
amministrativa adottata in primo grado: �, infatrt.i, lo stesso interesse 
pubblico, che presiede all'ordinata e regolare espUcazione dell'azione 
amministrativa che postula per il ricorrente la possibilit� di svplgimento 
adeguato alle proprie ra.gioni nella fase di riesame, risPondendo 
tale esigenza al principio che la garanzia conservata al cittad.ino., anche 
ai sensi di quanto prescritto dall'art. 113 della Costituzione, debba essere
� effettiva e non meramente formale� e tale, in ogni caso, da non 
pregiudicare la successiva promuovibilit� dell'azione giurisdizionale (1). 

(1-2) Con la decisione suindicata la Sezione, traendo lo spunto da 
quanto previsto dall'art. 22 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ha fatto 
�n'applicazione di specie dei princ�pi generali, che presiedono allo svolgimento 
dei procedimenti di riesame: in questo quadro, appare, pertanto, 
esatto il rilievo che attribuisce al ricorrente non soltanto l'impulso al riesame 
gerarchico, ma, altres�, una posizione articolata e dinamica di fronte 

(*) Allia redazione delle1 massime e deili1e note di questa Sezione ha 
collaborato ancre l'avv. FRANCESCO MARIUZZO. 

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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 535 

Secondo quanto previsto dail'art. 22 della Legge 27 dicembre 1953, 

n. 968 la facolt� per gli istanti di presenta.re documenti e memorie 
nell'ambito dei procedimenti riguardanti le richieste di rifusione di 
danni di guerra, presuppone sia nella prima fase amministrativa che 
successivamente in queiia di riesame il potere di dar co'l"so ad ulteriori 
manifestazioni inerenti alla tutela prestata. dali'ordinamento al privato 
ricorrente, senza che, peraltro, possa in alcun modo iinfluire su tale 
s.fera di attivit� la natura perentoria del termine fissato per la proposizione 
del ricorso gerarchico (2). 
Il diniego di visione di atti procedurali non pu� essere samato dal 
de.posito del relativo fascicolo effettuato in sede giurisdizionaLe, essendo 
impossibile nel sistema vigente la equiparazione tra i due rispettivi 
giudizi rispondenti, infatti, a distinti ordini di garanzie concesse dall'ordinamento 
al cittadino (3). 

all'autorit� sovraordinata, soprattutto ql;lando il comportamento di questa 
ultima, a fronte di rituali richieste istruttorie, appare inutilmente o immotivamente 
omissivo: coerente con tale impostazione �, poi, l'ulteriore rilievo 
relativo al mancato assolvimento nella base di riesame, in dipendenza 
della natura perentoria del termine posto per la sua proposizione, 
dei poteri di una effettiva difesa della posizione giuridica soggettiva del 
privato : diversamente argomentando, la protezione a questi� accordata dall'ordinamento 
si risolverebbe, invero, in un ruolo meramente passivo, sicuramente 
non rispondente .ai fini specifici cui distintamente � predisposta 
la funzione di garanzia insita nei due mezzi rispettivamente di riesame 
e 1g)iruriisdizionai1e (clr. SIUll pcincia;>fo ~eneria1e: Sez. IV, 24 �g)iugino 1964, n. 502, 
Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1290; Sez. VI,1 14 giugno 1966, n. 573, ivi, 
1966, 1290). 

(3) Giurisprudenza costante. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 dicembre 1972, n. 1237 -Pres. 
Uccellatore -Est. Eboli -Di Mauro (avv. Ingangi) c. Ministero 
delle Finanze (Avv. Stato Ciardulli). 

Impiego pubblico -Nota di qualifica -Mancanza di servizio prestato 
nell'anno soggetto a valutazione -Valutazione degli elementi desunti 
dagli anni precedenti -Legittimit�. 

(t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 e d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686). 
Legittimamente il consiglio di amministrazione procede alla redazione 
delle note di qualifica .per il dipendente assente dal servizio per 
l'intero anno sulla base degU elementi di giudizio desunti dagli anni 
precedenti, non essendo consentite lacune nel vigente ordinamenbo� del 
pubblico impiego nella documentazione caratteristica deli'impiegato 
civile di ruolo, a nulla rilevando, in dipendenza della detta obbligato




536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rietd, che avverso i giudizi degli anni in questione penda ricorso giurisdizionale 
(1). 

(1) Decisione da approvare: cfr. Sez. IV, 17 maggio 1961, n. 307, n 
Consigiio di Stato, 1961, I, 886. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 dicembre 1972, n. 1261 -Pres. 
Uccellatore -Est. Battara -Paglicd ed altri (avv. Sciagr�) c. Ministero 
della Sanit� (avv. Stato Nicola Bronzini) e Comune di 
Firenze (avv.ti Nardi Dei e Tassinari). 

Farmacia -Fa.rmacia comunale -Istituzione in deroga ai limiti posti 
dagli artt. 104-118 del t. u. 27 luglio 1934, n. 1265 disposta all'internQ 
di una stazione ferroviaria -Legittimit�. 

(1. 9 giugno 1947, n. 530, art. 27; t. u. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 104-118). 
L'istituzione di farmacie comunali in deroga ai normali criteri 
demografici e topografici fissati dal t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 � 
espressamente prevista daU'art. 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530: 
pertanto, anche quando� nel comune interessato� esistano gid farmacie 
in soprannumero e l'assistenza farmaceutica risulti soddisfatta, legittimamente 
� dis.posta l'istituzio'l'l,.e di fwrmacia comunale neWinterno 
della stazione ferroviaria di una grande cittd, non po�tendo essere c~ntestato 
l'interesse pubblico inerente all'apertura di una nuova farmacia 
nel.l'ipotes,i considerata (1). 

(1) Cfr. Sez. IV, 25 ottobre 1960, n. 891, n Consiglio di Stato, 1960, 
I, 1752. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 dicembre 1972, n. 1263 -Pres. 
Uccellatore -Est. Quaranta -Smaquina (avv. Barillaro) c. Mini1stero 
degli Affari Esteri (avv. Stato� Nicola Branzini). 

Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Ripetizione di emolumenti 
non dovuti -Difetto di responsabilit� della P .. A. nella 
corresponsione -Recupero -Legittimit�. 

Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Indennit� di servizio 
all'estero per i Diplomatici -Riduzione in caso di nullit�, 
annullamento, separazione o scioglimento del matrimonio disposta 
dall'art. 173 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 -Questione di 
legittimit� costituzionale -Manifesta infondatezza. 

(t.u. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 173). 
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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 537 

Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Ripetizione emo


lumenti non dovuti -Prescrizione decennale -Si applica. 

(e.e., art. 2946). 

Legittimamente viene disposto clall' A mminiistrazione it re�cupero 
degLi assegni di sede e di indennit� di sistemazione c011�risposti in misura 
maggiorata, neU'ipotesi che l'interessato abbia omesso di dar notizia 
dell'avvenuta separazi~e legale dalla moulie (1). 

� manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale 
deU'art. 173 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 in base al quale 
l'indennit� di servizio aWestero compete ai diplo'l'n.atici in misura ridotta 
nella ipotesi di annullamf!lnto, separazione o annullamento de�l 
matrimonio pronunciato dal giudice straniero, non sussistendo quell'identit� 
sostanziale tra la posizione del dipende.nte coniugato rispetto 
a quello che non lo sia, tale da legittimare il dubbio in oll"dine alla 
ilLogicit� della norma in questione (2). 

Nel caso che la P.A. abbia il diritto di ripetere somme in unica 
soluzione, ancorch� queste uitime siano state corrisposte periodicamente, 
non opera la prescrizione breve di cui all'art. 2948 e.e., ma 
quella ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 e.e. (3). 

(1) La massima in esame, pur avendo dato atto della legittimit� dell'azione 
della P.A., riprende dei concetti da ritenersi ormai consolidati, ed 
anche rispetto ad essi sussistono fondati dubbi: sulla questione di principio 
Cons. Stato, Ad. Plen., 2.8 novembre 1970, n. 12 in questa Rassegna, 
1970, I, 1, 106'9. 
(2) Esatta applicazione dei principi pi� volte enunciati dalla giurisprudenza 
della Corte Costituzionale in tema d� eguaglianza e, in particolare, 
di trattamento normativo differenziato per situazioni differenti (cfr., da 
ultimo, Corte Cost., 19 aprile 19'Z2, n. 62, in questa Rassegna, 1972, I, 381 e 
Corte Cost., 29 aprile 1971, n. 88, ivi, 1971, I, 727). 
(3) Massima di evidente esattezza. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez.. IV, 15 dicembre 1972, n. 1265 -Pres. Uc~ 
cellatore -Est. Granato -Pinto (avv. D'Abbiero) c. Ministero dei 
LL.PP. (avv. Stato Bruno). 

Pensioni -Servizio prestato successivamente all'et� per il collocamento 
a riposo -Omessa valutazione in sede di trattamento di 
quiescenza -Illegittimit�. 

(1. 10 marzo 1955, n. 96; r.d. 1 novembre 1923, n. 2480, art. 1). 
Nell'ipotesi' che il pubblico dipendente sia rimasto in servizio sino 
al 70� anno di et� per essere stato riconosciuto� perseguitato politico ai 
sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, la liquidazione della pensrione, 



538 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in dipendenza dei carattere retributivo det trattamento di quiescenza, 
deve tener conto deU'intero periodo di servizi.o prestato, non essendo 
dubbio che alta prestazione di s�ervizio� effettivo deve corrispondere la 
relativa retribuzione sia in via immediata che sotto forma di trattamento 
pensionistico (1). 

(1) Cfr. Corte Cost., 16 marzo 1971, n. 48, in questa Rassegna, 1971, I, 
518; cfr. anche Corte dei conti, IV Sez., 25 luglio 1971, n. 34912, La settimana 
giuridica, 1971, IV, 428. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 dicembl'le 1972, n. 1285 -Pres. Potenza 
-Est. Cal'bone -R~cciardi (avv. De Mayo) c. Direzfone ComparUmenta:
le MM.OC. rper fa Toscana (avv. Stato Donadio) e soc. 

R.A.M.A. (avv. Zarumita). 
Trasporto -Autolinee in concessione -Richiesta di variante -Assentimento 
dopo precedente diniego -Congrua motivazione -Legittimit�. 


Trasporto -Autolinee in concessione -Richiesta di variante -Assentimento 
-Sproporzione 'rispetto alla concessione originaria Illegittimit�. 


Legittimamente L'Amministrazione consente una variante del percorso� 
di un servizio automobilistiico in precedenza negata, se a ci� si 
determina suita base di una riconsiderazione di pi� aggiornati e completi 
elementi di fatto, che dimostrino meritevoli esigenze di traffico 
(1). 

� iHegittimo il provvedimento di concessione di variante al percorso 
di un servizio auvomobilistico, giustificato daLl'esigenza di migliori 
collegamenti con localit� poste in un limitato tmtto del percorso, 
ove la consistenza detta variante appaia di tale rilievo rispetto alla 
linea gi� concessa da ritenere improprio e limitato 'lo strumento a tal 
fine� presce.lto e, in conseguenza, opportuno il ricorso alLa procedura 
di concessione di nuova linea, assistita infatti daite conseguenti, pi� 
idonee garanzie inerenti alta possibilit� di maggiore e pi� approfondita 
pornderazione dei pubblici interessi, resa possibile dalla partecipazione 
di privati concorrenti, e, quindi, di maggior.i aiternative di affidamernto 
det servizio (2). 

(1-2) La prima massima � sicurainente da approvare, la seconda costituisce 
un'applicazione di specie dei princ�pi generali'inerenti alla motivazione 
dei provvedimenti amministrativi. 

I 1� 

~~Jllf~JIPIJltJI~ 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 539 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 dicembre 1972, n. 1287 -Pres. 
Potenza -E,st. !annotta -Maori (avv. MUl'dara) c. Pr()IVVeditore 
alle 00.PP. di Catanzaro e Mini"Stero dei LL.PP. (avv. Stato Giorgio 
Azzariti). 

Edilizia -Zone sismiche -Violazione di norme -Ordine di demolizione 
-Insussistenza di accertamenti tecnici sulla staticit� dell'edificio 
-Legittimit�. 

(1. 25 no'll'embre 1962, n. 1684, art. 9 e 10, 31 e 33). 
Atto amministrativo -Eccesso di potere per disparit� di trattamento Attivit� 
vincolata -Inconfi.gurabilit� del vizio. 

Legibtimamente viene disposta la demoZizione di parte di immobile 
sopraelevato in violazione della discipZina antisismica di cui alla 
legge 25 novembre 1962, n. 1684, a nulla rilevando l'omesso areertamento 
della condizicme di staticit� dell'edificio, non richiesta, infatti, 
dal combinato disposto degli artt. 31, terzo comma, e' 33 della le,gge 
suindicata (1). 

Non � configurabile il vizio di eccesso di potere per disparit� di 
trattamento, ove l'Amminis,trazicme abbia dato, corso ad un provvedimento 
vincolato dalla legge (2). 

(1-2) Massime da approvare: cfr. Sez. IV, 8 novembre 1972, n. 1040, 
Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1952; Sez. IV, 14 novembre 1972, n. 1072, ivi, 
1953; Sez. V, 15 dicembre 1972, ivi, 2189. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 22 dicembre 1972, n. 769 -Pres. 
Daniele -Est. Milano -Mendola (avv. La Porta) c. E.N.P.A.S. 
(avv. Stato Terranova). 

Impiego pubblico -Gerarchia e gradi -Atto di nomina o promozione Esercizio 
di fatto di funzioni superiori -Irrilevanza. 

Impiego pubblico -Gerarchia e gradi -Atto di nomina o promozione Necessit� 
-Esercizio di fatto di funzioni superiori -Art. 13 legge 
20 maggio 1970, n. 300 -Non si applica. 

(1. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13). 
La qualifica impiegatizia spettante al pubblico dipendente� � esciusivamente 
quelLa derivante dall'atto formale di nomina o di promozione, 
a nulla rilevando le mansioni di fatto eserdtate che non abbiano 

6 



540 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

determinato aicun mutamento ufficiale deiLla suddetta quaLifica ancorch� 
il rapporto sia disciplinato daile norme� suWimpiego privat.o� (1). 
In base ail'art. 37 della legge 20 maggio� 1970, n. 300 le norme 
sutlo Statuto ,dei lavo~atori sono applicabili al rapporto di pubblico 

, impiego nei limiti in cui esse siano compatibili con la, parttcolare natura 
di quest'ultimo; non �, pe,rtanto, estensibile� a detto rapporto L'articolo 
13 della disciplina suindicata, che attribuisce� al lavoratore il 
diritto al trattamento corrispo.,;,dente all'attivit� effettivamente svolta,, 
essendo tale norma in aperto cotntrasfo cotn la struttura ed i principi 
del pubblico impiego in relazione alla natura strumentale di esso rispetto 
alle finalit� assegnate dalla legge ail'ente� pubblico (2). 

(1) Giurisprudenza costante: cf.r. Sez. V, 20 ottobre 1972, n. 6a4, Il 
Consiglio di Stato, 1972, I, 1682. 
(2) Massima indubbiamente esatta e da approvare: crr. ANNUNZIATA, 
Statuto dei lavoratori ed enti pubblici, Giust. civ., 1971, I, 1493. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 febbraio 1973, n. 127 -Pres. Mere.
gazzi -Est. 1ia!IllD.otta -Bonaccorso ed altri (avv. Fornarrio C. e Mantscallco 
Baisiile) c. Mmstero Grrazia e GiustiiziJa (avv. Stato Oosentino) 
e C01DJs~gl]:io NaztonaJe Geometci (avv. Guaxmo). 

Associazione -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Denuncia 
di irregolarit� di un Collegio provinciale -Natura giuridica e conseguenze 
della delibera del Consiglio nazionale. 

Associazione -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Ordine 
professionale -Colleg;io professionale -Consiglio -Scioglin;i.ento 
di Collegio e nomina di un Commissario straordinario per stato 
di incompatibilit� -Legittimit�. 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit� 
� dei motivi dedotti con semplice memoria. 

Enti pubblici -Nomina di un Commissario per inottemperanza all'obbligo 
di custodia dell'albo -Legittimit�. 

Professioni -Geometra -Iscrizione all'albo -Incompatibilit� con il 
rapporto di pubblico Jmpiego. 

Professioni -Geometra -Iscrizione all'albo -Art. 7 r. d. 274 del 1929 
in relazione all'art. 1 legge n. 897 del 1938 -Mancata abrogazione 
dell'art. 7 r. d. 274 del 1929. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 541 

Associazione -Associazioni sindacali e Ordini professionali -Ordine 
professionale -Scioglimento del Consiglio per irregolare composizione 
-Legittimit�. 

Atto amministrativo -Eccesso di potere -Estremi della disparit� di 
trattamento -Rimozione di situazioni illegittime -Omissione Non 
sussiste. 

Professioni -Geometra -Natura regolamentare del r. d. n. 274 del 
1929 concernente l'ordinamento professionale dei geometri -Effetti. 


Professioni -Geometra -Iscrizione all'albo -Incompatibilit� con 
rapporto di pubblico impiego -Insussistenza di disparit� di trattamento 
rispetto agli ingegneri -Conseguenze circa la legittimit� 
dell'art. 7 r. d. n. 274 del 1929. 

Non costituisce proposta in senso tecnico la deiibera con cui il 
Consiglio nazionale di un Ordine professionale denuncia alla autorit� 
ministeriale una situazione ritenuta irregolare, in cui versi un coUegio 
provinciale di detto Ordine (quale l'iscrizione presso il collegio pro'vinciate 
di persone legate da rapporto di servizio presso pubbLic�he am


. 
ministrazioni) e segnala al Ministro di Grazia e Giustizia l'oppprtunit� 
dello scioglimento del Consiglio del collegio; pertanto detta delibera 
non condiziona l'inizio del procedimento conclusosi con il decreto ministeriale 
di nomina di un commissario straordinario presso detto collegio, 
esserndo il Consiglio nazionale privo di competenza a proporre 
provvedimenti ministeriali e:t r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e� d.l.lgt. 
23 novembre 1944,. n. 382; ne consegue che le eventuali ille�gittimit� 
della delibera non possono influire sul procedimento� amministrativo 
conclusosi col decreto ministeriale. 

Legittimamente il Ministro di Grazia e Giustizia pu� nominare un 
commissario straordinario presso un collegio professionale previa approfondita 
istruttoria che abbia accertato una situazi�ne di incompatibilit�. 
in cui versano numerosi componenti del Consig�lio del collegio, 
perch� in rapporto di servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 

Sono inammissibili i motivi di ricorso dedortti con semplice memoria 
(1). 

(1) Motivi di ricorso dedotti con semplice memoria. Inammissibilit�. 
In ordine alla inammissibilit� dei motivi di ricorso dedotti con semplice 
memoria la giurisprudenza del Consiglio di Stato � copiosa e da tempo 
consolidata (cfr. ad es. Sez. IV, 28 luglio 1971, n. 761, Il Consiglio di Stato, 



542 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Poich� pu� identificarsi un comportamento omissivo anche in 
presenza di attivit� che non siano adempitive dell'obbligo de�l quale 
si assuma l'inottemperanza, legittimamente si procede alla nomina di 
un commissario straordinario presso un collegio professionale al quale 
sia stato imputato un comportamento omissivo (nella specie inottemperanza 
all'obbligo di legittima custodia dell'albo), non potendo detta 
.omissione essere contraddetta dal compimento di iniziative diverse, sia 

pure di rilevante po-rtata organizzativa. . 

L'art. 7, primo comma, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 sta1bilisce che 

non � possibile l'iscrizione presso l'albo dei geometri a favore degli 

impiegati dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni se ad essi � 

vietato, secondo le norme relative ai Loro rapporti di impie1go, l'esercizio 
della libera professione; qualo-ra una legge regionale (ne-ila spede 
legge Reg. Sic. 18 novembre 1964, n. 29), la.quale disponga che i geometri 
dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni possono essere iscritti 
nell'elenco dei collaudatori della Regione, non fissi il principio della 
liceit� della attivit� professionale dei geometri dipendenti pubblici 
(n� possa fissare un tale principio, ove lo statuto regionale sancisca la 
incompete.nza della regione stessa a legiferare in materia professionale), 
non subo-rdinando il conferimento dell'incarico di collaudatore 
ai detti professionisti alla loro appartenenza all'ordine pro'fessionale, 
va applicata la disciplina pre'L'ista dall'art. 7 r.d. n. 274 citato� e dalle 
noll"me relative alle singole ~ntegorie di pubblico impiego. 

1971, I, 1406; Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 897, ivi, 1971, I, 1761; Sez. IV, 21 
dicembre 1971, n. 1269, ivi, 1971, I, 2414; Sez. V, 15 febbraio 1972, n. 101, 
ivi, 1972, I, 169; 1Sez. IV, 21 marzo 1972, n. 204, ivi, 1972, I, 3~1; Sez. IV, 
2 maigg!io 19'72, n. 346, ivi, 1972, I, 770i; Sez. IV, 1.6 maggio 1972, n. 417, ivi, 
1972, I, 833; Sez. IV, 14 liu:giJ.Jio 19i72, n. '73>1, ivi, 1972, I, 1360; Sez. IV, 8 noveimbre 
1972, n. 1022, ivi, 1972, I, 1931; Sez. IV, 14 novembre 1972, n. 1074, 
it�i, J, 1954; Sez. V, 6 :lielb'Maio 1973, n. 102, ivi, 1973, I, 46; Sez. IV, 13 mall"zo 
1973, n. 184, ivi, 19i73, I, 368). ' 

Per completezza si segnala anche la decisione della Sez. IV, n. 303, del 
18 aprile 1972 (Il Consigli� di Stato, 1972, I, 576) con la quale -in linea 
con i princlpi -� stata ritenuta l'ammissibilit� dei motivi aggiunti al ricorso, 
ove risulti che l'interessato ha potuto . aver�e cognizione delle ragioni 
per cui l'atto impugnato � stato emanato solo con il deposito in giudizio 
da parte dell'amministrazione di copia integrale del provvedimento 
stesso. 

Del resto anche sotto tale profilo l'orientamento del Consiglio di Stato 
� costante (cfr. Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140, Il Consiglio di Stato, 1966, 
I, 336; Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 972, ivi, 1971, I, 1879, nella quale ultima 
si precisa che la proposizione dei motivi aggiunti nel ricorso giurisdizio




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 543 

Cart. 7 r.d. 11 fe�bbraio 1929, n. 274, secondo cui non � possibile 
l'iscrizione nell'albo dei geometri a favore degli impiegati �e1lfo Stato 

o di altre Pubbliche Amministrazioni quaiora ad essi sia vietato, secoodo 
le norme relative ai loro rapporti di impiego, l'esercizio della 
libera professione, non pu� ritenersi abrogato per effetto dell'art. 1 
legge 25 aprile 1938, n. 897, in quanto le due n01"me regolano materie 
affini ma indipendenti; ne consegue che non � possibile pretendere 
l'ammissioine nel relativo OrcJA,ne, qualora la disciplina p1�evista per un 
determinato tipo di rapporto di pubblico impie'go non permevta la 
pendenza di quest'ultimo con l'esercizio di detta attivit� professionale 
o non condizioni l'assunzione come impiegato alla iscrizione profe�ssionale 
(2). 
nale, concretando un temperamento di carattere del tutto eccezionale al 
principio della determinazione del thema decidendum sulla base esclusiva 
dei motivi notificati entro il termine di sessanta giorni dalla intervenuta 
comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato, � ammissibile solo quando 
la condotta processuale tenuta dalla controparte, con esibizione di docuII).
enti o allegazione di elementi di fatto, evidenzi, direttamente o indirettamente, 
nuovi vizi non desumibili dal ricorrente per altra via). 

(2) Iscrizione all'Albo di geometri legati da rapporto di pubblico impiego. 
Inammissibilit�. 
Sull'art. 7 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, ebbe gi� ad occuparsi la Corte 
di Cassazione nella decisione n. 3580, del 23 dicembre 1959 (Foro it. Rep., 
1959, 1936, 70) nella quale si precisava che detto articolo non afferma in 
termini assoluti l'incompatibilit� degli impiegati della pubblica Amministrazione 
all'esercizio delle libere professioni, ma stabilisce 'detta incompatibilit� 
solo in confronto di quegli impiegati ai quali l'esercizio delle libere 
professioni sia vietato secondo gli ordinamenti loro applicabili. 

La stessa Corte con la sentenza 6 aprile 1957, n. 1205 (Foro amm., 1957, 
II, 1, 445) ebbe a chiarire per la specifica categoria dei geometri che, in 
base al combinato dWsposto dell'all'lt. 7 RJeg. pier ila 1prO!fessdonie di ,geometra 

(r.d. 11� febbraio 1929, n. 274) e dell'art. 241, t.u. 3 marzo 1934, n. 383, 
modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. �351, deve ritenersi esclusa per 
gli impiegati comunali la iscrizione nell'Albo dei geometri, pur potendo, in 
virt� delle stesse norme sopracitate, essere ad essi conferiti incarichi di 
perizie, consulenze e simili (cfr. anche Cass. 16 gennaio 1954, n. 80, Riv. 
dir. lav., 1954, II, 200; Cass., 15 luglio 1959, n. 2297, Foro amm., 1959, II, 
1, 449; Cass., 6 luglio 1960, n. 1783, Foro amm., 1960, 362; Cass., 30 luglio 
1960, n. 2240, Sett. Cass., 1960, 1375; Cass., 11 ottobre 1960, n. 2636, Rep. 
Foro it., 1960, 209�6., 6.S; Cass., 2 1genJlllaio 19i61l, n. 2, Giur. It., 1961, [, 1, 135). 
Va ricordata altresi la decisione della Cassazione 23 maggio 1962, 

n. 1202 (Giust. Civ., 1962, I, 2141) secondo cui per il combinato disposto degli 
artt. 7 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e 96 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, 
l'esercizio della professione di geometra � incompatibile con la qualit� di 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In forza del combinato disposto dell'art. 7 r.d. 11 febbraio 1929, 

n. 274, dell'art. 4 legge Reg. Sic. 29 luglio 1950, n. 64 e deWart. 60 t.u. 
10 gennaio 1957, n. 3, al geometra che sia pubblico dipendente � precLusa 
la possibiLit� di ottenere l'iscrizione neU' A Lbo tenuto dal Consiglio 
dei geometri di una provincia della Re,giane siciliana; pertanto 
� legittimo il provvedimento di nomina di un commiss,ario straordinario 
presso detto Consiglio, per irregolare tenuta dell'albo, ove' risuiti 
la prese'.11,za nei ConsigLio del collegio professionale di geometri dipendenti 
da Amministrazioni pubbliche regionali. 
Quaiora la P.A. abbia omesso di attuare le proprie funzioni per 
rimuovere sUuazioni megittime verificatesi in precedenza o altrave, 
non pu� configurarsi il vizio di eccesso di potere per disparit� di trat


tamento (3). 

Poch� il r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, relativo all'ordinamento 
professionale dei geometri � fonte �regolamentare, il giudice amministrativo 
ben pu� conoscere integralmente delle censure re~tive aila 
legittimit� costituzionale di una norma del rego1lameT1,to medesimo. 

I geometri impiegati pubblici possono ottenere incarichi specifici 
anche seru;a l'iscrizione nell'albo (art. 7 primo comma r.d. 11 feb


impiegato, anche se supplente, della amministrazione statale; pertanto deve 
essere ordinata la canc.ellazione dall'albo del geometra che abbia ottenuto 
l'incarico di segretario-supplente di un liceo governativo (cfr. Cass., 18 
marzo 1961, n. 619, Giust. Civ., 1961, I, 982 e Foro It., 1962, I, 346, concernente 
i dipendenti dagli istituti provinciali autonomi per le case popolari; 
e Cass., 17 aprile 1963, n. 946, Foro It., 1963, I, 1730, che ribadisce il principio 
secondo cui la qualit� di impiegato di una P.A. � incompatibile con 
l'esercizio della libera professione di geometra, e, quindi, con la iscrizione 
all'Albo professionale, solo qualora detta incompatibilit� sia espressamente 
contemplata dall'ordinamento dell'ente pubblico dal quale l'impiegato dipende, 
ovvero da leggi, regolamenti o capitolati). 

Il Consiglio di Stato ha affrontato il problema dello sCioglimento del 
Consiglio di un Collegio professionale dei geometri nella decisione della 
Sez. IV, 4 maggio 1956, n. 460 (Il Consiglio di Stato, 1956, I, 537; Giust. civ., 
1956, II, 256; Foro amm., 1956, I, 1, 405): in essa trova conferma la legittimit�
� sia di detto scioglimento, disposto dal Ministero di Grazia e Giustizia, 
su conforme parere �el Consiglio Nazionale dei geometri, che della nomina 
di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 8 d.lgt. 23 novembre 1944, 

n. 382, sul presupposto di una situazione di disagio e di contrasto tra gli 
iscritti, lesiva del prestigio del Collegio, conseguente al suo irregolare funzionamento 
m relazione a:lla iscrdzii001e nell'Albo rp["Ofession!Wie di 79 geometri, 
legati da rapporto di servizio con Amqiinistrazioni Pubbliche, per i 
quali era preclusa l'iscrizione, e che invece il Consiglio si era rifiutato di 
cancellare dall'Albo, nonostante ne fosse stato diffidato. 
(3) In linea con la precedente giurisprudenza risulta, infine, la pronuncia 
sulla inconfigurabilit� del vizio di eccesso di potere per disparit� 
di trattamento, ove la P.A. abbia omesso di attuare le proprie funzioni per 
rimuoVlere situazioni dlle1~ Vlerificatesi in pl'ecedenza o a[trove (cfr. aa i:

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 545 

braio 1929, n. 274) mentre ii conferimento di analoighi incarichi pu� 
aver luogo a favore degli ingegneri che appartengono all'Ordine profe&
Sionale (art. 4 legge 24 giugno 1923, n. 1395 e art. 4 secondo comma 

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537); non ,comporta alcuna discriminazione 
a danno dei geometri la circos,tanza che gli inge'gnrri pubblic.i dipendenti 
possono essere iscritti all'Albo, laddove i geometri impiegati pubblici 
non possono appartenere, almeno in linea di principio, alL'Ordine 
professionale, in quanto questi ultimi possono conseguire vantaQgi S�imili 
a quelli degli ingegneri pur senza a~partenere all'Ordine professionale; 
pertanto la norma regolamentare di cui all'a'f'!t. 7 r.d. n. 274 
del 1929, che pone a certe condizioni detto divieto a carico dei geometri, 
non viola il principio di uguaglianza. 
riguardo Sez. IV, 19 febbraio 1969, n. 38, Foro amm., 1969, I, 2, 79; Sez. IV, 
18 'IlOviembre 1969, n. 723, ivi, 1969, I, 2, 1228), po.ich� l!a evenmale o inesatta 
applicazione di una norma giuridica in altri casi non fa sorgere alcun 
diritto a favore di terzi alla reiterazione della illegittimit�, n� tantomeno 
pu� obbligare l'Amministrazione a persistere nell'errore. 

La Sez. VI, nella decisione n. 181 del 16 marzo 1971 (Il Consiglio di 
Stato, 1971, I, 577) ha ritenuto applicabile alla sfera della attivit� vincolata 
il principio secondo cui, qualora l'Amministrazione abbia illegittimamente 
operato in casi che si assumono analoghi, non possa configurarsi il vizio di 
eccesso di potere sotto il profilo della disparit� di trattamento. 

RAFFAELE TAMIOZZO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 febbraio 1973, n. 129 -Pres. Potenza 
-Est. Eboli -Baldi ed altri (avv. De Cesare E. e M.) c. Ministero 
Affari Esteri (avv. Stato Cosentino). 

Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Termine biennale . 
di prescrizione -Criteri di applicazio~e dell'art. 2 r.d.l. n. 295 
del 1939. 

Impiego� pubblico -Insegnante medio -Scuole italiane all'estero Presidi 
e direttori didattici -Indennit� di direzione -Spett3. 

Impiego pubblico -Dipendenti di Istituzioni culturali all'estero -Compenso 
per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente 
-Non spetta. 

Impiego pubblico -Dipendenti di Istituzioni culturali all'estero -Indennit� 
integrativa speciale -Non spetta. 

La norma di cui all'art, 2 r.dJ. 19 gennaio 1939, n. 295, che prevede 
la prescrizione delle rate di stipendio e di assegni equivalenti, 



546 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nonch� deLle rate di pensione e di altri assegni dovuti daLlo Stato si 
applica solo quando il diritto deL dipendente stataie a percepire '!Ln 
determinato emoLumemto scaturisca in via immediata da disposizioni 
di Legge o di regoLameinto o da specific.i provvedimenti amministrativi; 
essa no-n � invece appLicabiLe quando detto diritto debba essere rico~ 
nosciuto e determinato quantitativamente daU'Amministrazione; in 
detta ipotesi, finch� non venga emanato iL provvedimento di riconoscimento, 
ricorrono gli estremi de.ii'ordinaria pre�scrizione decennale' (1). 

(1) Prescrizione delle rate di stipendio, assegni e pensioni dovuti dallo 
Stato. 
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 (Foro 
It., 1966, I, 985 e 1652 con nota di PERA) ebbe a dichiarare la incostituzionalit� 
degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956 e.e., per la parte in cui consentono 
che per crediti del lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro, i periodi 
di prescrizione previsti rispettivamente da ciascuna di dette norme possano 
decorrere durante il rapporto stesso. 

Dal contesto di tale decisione emerge che la Corte Costituzionale ha 
formulato il proprio ragionamento partendo dal presupposto di base della 
minore resistenza che ha il rapporto di impiego privato rispetto a quello 
pubblico, con la conseguente maggiore soggezione del lavoratore rispetto 
al datore di lavoro; cos�, partendo da tale considerazione, la richiamata 
decisione giunge alla conclusione che per il lavoratore privato il periodo 
che trascorre durante il rapporto di lavoro � inidoneo a far decorrere la 
prescrizione dei suoi crediti derivanti dal rapporto, nel frattempo maturati, 
versando egli in una condizione di soggezione che potrebbe ostacolargli 
l'azione. 

La Corte insomma ha preso esclusivamente in considerazione l'ambito 
dei rapporti di lavoro privato, in quanto per le proprie conclusioni � partita 
proprio dalla natura di tali rapporti, contrapponendoli espressamente a 
quelli di natura pubblica che ha ritenuto dotati di maggior forza. 

Tale particolare forza di resistenza che caratterizza i rapporti di pubblico 
dm.piego intarrOCl!l'l'e:Dd�i �con lo Start:o o CO\ll: enti ipubbilici :millniord � stata 
ribadita dalla stessa Corte Costituzionale nella successiva decisione 20 novembre 
1969, n. 143 (Il Consiglio di Stato, 1969, II, 1081), con la quale � 
stata dichiarata infondata la questione di costituzionalit� -in relazione 
agli artt. 3' e 36 idlel:La Costi:tuzion� -delil'mt. 2, primo comma, Il.".d.il.. 19 gien.. 
naio 1939, n. 295, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, per il quale il 
diritto agli stipendi ed assegni dovuti dallo Stato ai suoi impiegati si prescrive 
in due anni ed il relativo termine decorre anche in pendenza del rapporto 
di impiego; in tale occasione la Corte ha ritenuto che la pronuncia si 
estendesse anche ai rapporti di pubblico impiego statale di carattere temporaneo, 
poich� fra l'altro anche in essi l'impiegato � assistito dalle garanzie 
dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del 
rapporto. 

La VI Sez. del Cons�glio di Stato, in sede di prima interpretazione della 
sentenza n. 63, del 1966, della Corte Costituzionale e prima della decisione 
143 del 1969, con pronuncia n. 523 del 7 luglio 1967 (Foro amm., 1967, 


I, 2, 1157) aveva ritenuto inapplicabile, in forza della citata sent. 63, l'art. ~-� 

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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 547 

L'indennit� di direzione spettante ai presidi e ai diretto'l"i degli Istituti 
di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, a rettori dei Co11tvitti 
nazionali, atte direttrici degli Educandati femminiti, agli ispettori scolastici 
.e ai direttori didattici, istituita col nome di �indennit� di carica
� dai dd.lt. 11 marzo 1948, n. 240 e 7 maggio 1948, n. 860, riveste 
carattere continuativo e si cottoca in piena aderenza aHe variazioni deLta 
retribuzione derivanti da posizioni di stato; essa conco1-re cosi a costituire, 
in uno co11t to stipendio inteso in senso stretto, il 11tormale conte


2948, n. 4 e.e., nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto 
alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, ai dipendenti di un 
ente pubblico (nella specie l'Ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente di 
Mare, E.N.A.G.M.). 

A seguito della sentenza 143/1969 della Corte Costituzionale si era in 
un primo tempo manifestato nella VI Sezione un orientamento tendente ad 
eliminare ogni distinzione tra i singoli tipi di rapporti, privati o pubblici, 
ai fini della inapplicabilit� del citato art. 2948, n. 4 e.e.; uria conferma di tale 
orientamento si rinviene per l'appunto nella decisione n. 225, in data 23 
marzo 1971, della VI Sez. (It Consiglio di Stato, 1971, I, 618) nella quale, 
premesso che la dichiarazione di incostituzionalit� di una legg�e o di un atto 
avente forza di legge, in mancanza di espressi rinvii alla motivazione, deve 
desumersi dal dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale, si assume 
che, giusta la sentenza n. 63, l'art. 2948, n. 4 e.e., � da considerarsi 
incostituzionale relativamente al decorso della prescrizione del diritto alla 
retribuzione del lavoratore dipendente in pendenza di rapporto di lavoro, 
senza che sia dato distinguere, in sede di verifica degli effetti di tale declaratoria, 
tra i singoli tipi di rapporti in relazione alla natura soggettiva 
del datore di lavoro. Nella decisione si afferma in particolare che l'art. 2 

r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, che prevede la prescrizione con il decorso di 
due anni del diritto allo stipendio e agli altri assegni equivalenti, trova 
applicazione solo dei confronti degli impiegati dello Stato e non dei dipendenti 
di Enti pubblici minori (cfr. Sez. V, 10 giugno 1961, n. 281, It Consiglio 
di Stato, 1961, I, 1185 e Sez. VI, 22 giugno 1965, n. 477, ivi, 1965, I, 
1293). ' 
A tale pronuncia, peraltro, si contrappone, a distanza di pochi mesi, 
la decisione n. 773 in data 29 settembre 1971 della Sez. V (Svampa c. Comune
� di Roma e Prefetto di Roma, n Consiglio di Stato, 1971, I, :i589) che 
ha ritenuto inapplicabile la dichiarazione di incostituzionalit� delle norme 
in materia di prescrizione dei crediti di lavoro, di cui alla sent. 63, ai rapporti 
di lavoro aventi natura pubblicistica, anche nei casi in cui, mancando 
una espressa regolamentazione per gli Enti pubblici con i quali il rapporto 
si instaura, per la disciplina del suo contenuto si debba far�e in tutto o 
in parte riferimento alla normativa del codice civile. 

Con successiva decisione n. 59 del 9 febbraio 1972 (Il Consiglio di 
Stato, 1972, I, 212) la Sez. VI, modificando integralmente il primitivo 
orientamento, ha .coindiermato il.'mesiisteo:wa dii ogni co:ni1ll'la!sto con l'art. 36 
della Costi.rtJwrlone in.ella ddsci(()lina .co111Jternurba n.eilll'a['lj;. 2, priimo oomma, 11:"'.d.J.. 
19 gennaio 1939 n. 295, considerata la particolare forza di resistenza del 
rapporto di pubblico impiego, in relazione alla normale stabilit� del rap




548 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nuto economico del rapporto di impiego; di conse1guenza va cm�risposta 

anche ai presidi e ai direttori didattici di scuole italiane all'estero., man


cando una disposizione che espressamente la elimini dal trattamento 

del personale in servizio presl!o istituzioni scolastiche e culturali ita


liane all'estero, di cui alla legge 7 ottobre 1962, n. 1546. 

Conformemente al disposto di cui all'art. 5 legge 6 otto,bre 1962, 

n. 1546 �-secondo cui �al personale che, a. norma de�gli articoli precedenti, 
non percepisca l'assegno di sede spetta l'intero trattamento 
economico previsto per l'interno � -e in aderenza al principio conl


tenuto in tale norma, il compenso per prestazioni complementari at-~ 

I 
porto e alle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'illegittima risoluzione 
di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa 
ind'l.lll'lre l'impd.egato a riinunzdare ai !Pll'OIPri ddi:ritti. 

Ulteriore conferma di detta interpretazione � dato rinvenire nella 
decisione n. 387 del 26 maggio 1972 della Sez. V, Il Cornnglio di Stato, 
1972, I, 998 (ctfu-. anche Sez. V, 27 ottobrre 1972, n. 739, ivi, 1972, I, 1703), 
nella quale si ribadisce la inapplicabilit� a tutti i rapporti di lavoro aventi 
natura pubblicistica della dichiarazione di incostituzionalit� delle norme 
in materia di prescrizione dei crediti di lavoro; in tale decisione viene 
altresi chiarito che il termine di prescrizione del diritto alla retribuzione in 
misura adeguata ai criteri fissati dall'art. 36 della Costituzione decorre dal 
verificarsi della prestazione del lavoro, e cio� dal fatto produttivo del diritto 
stesso; ove tale termine sia .decorso, l'impiegato non pu� far valere 
la sua pretesa mediante l'impugnativa dell'atto (non avente natura di 
provvedimento) con il quale � stata dall'Amministrazione respinta la richiesta 
di adeguamento presentata dopo la scadenza del termine medesimo. 

Fermi i suesposti principi circa la costituzionalit� e la sfera di applicazione 
dell'art. 2 r.d.l. 295/1939, ricordiamo che, in ordine pi� specificamente 
alla prima massima della decisione annotata, il Consiglio di Stato 
ha avuto pi� volte occasione di affermare che detto articolo trova applicazione 
solo quando il diritto del dipendente statale di percepire un determinato 
emolumento scaturisce in via immediata da disposizioni di legge 

o di regolamento o da specifici provvedimenti amministrativi e non anche 
quando tale diritto debba essere ricon�sciuto e determinato quantitativamente 
dall'Amministrazione, poich� in detto ultimo caso, fino alla emanazione 
.del provvedimento di riconoscimento, trover� applicazione la ordinaa:
d:a !p!I"escrlizione deoonna�Le (1c:fr. Sez. IV, 1.1 J.ruglio 1969, n. 384, Il Consiglio 
di Stato, 1969, I, 1172; Sez. IV, 23 ottobrre 1970, in.. 715, ivi, 1970, I, 1599�; 
Sez. VI, 6 lugili.o 1971, 01. 575, ivi, 1971, I, 1524). 
Conferma tale orientamento la Sez. IV nena decisione n. 337 del 26 
aprile 1972 (Il Con,siglio di Stato, 1972, I, 620) nella quale si ribadisce che 
gli stipendi e gli assegni dovuti all'impiegato dello Stato si prescrivono 
con il decorso di due anni dalla scadenza di ciascuna rata solo quando ii 
diritto scaturisca direttamente da disposizioni di legge e non anche quando 
l'Amministrazione debba emettere un atto formale che, pur non importando 
un apprezzamento discrezionale, si fondi sulla valutazione della posizione 
personale del dipendente in relazione all'accertamento di specifici 
presupposti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge (cfr. anche Sez. VI, 

I 


I 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 5i9 

tinenti alla funzione docente, di cui aU'art. 16 legge 13 marzo 1958, 

n. 165, non spetta al personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali 
e scolastiche aLl'estero, in quanto esso non rientra ne.zio stipendio 
previsto per l'interno (art. 1, lett. a, legge n. 1546 del 1962), al qua!e 
l'assegno di sede si aggiunge, ma neil'intero trattamento economico 
previsto per l'interno, al quale invece detto assegno in parte si sostituisce. 
Poich� l'indennit� integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 
1959, n. 324 ha la finalit� di raccordare la variaz.ione del costo 
della vita all'ammontare delta retribuzione secondo gli indici forniti 

28 settembre 1971, n. 713; Il Consiglio di Stato, 1971, I, 1632; Sez. IV, 21 
novembre 1972, n. 1125, ivi, 1972, I, 1972). 

Una puntuale applicazione dei suesposti principi risulta anche nella 
decisione sempre della Sez. IV, 30 marzo 1971 (Il Consiglio di Stato, 1971, 
I, 422) in tema di corresponsione di assegni in misura inferiore a quella 
dovuta; essa stabilisce che l'art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, per i casi 
di pretese patrimoniali correlate a rapporto di pubblico impiego, ha fissato 
una prescrizione breve, in deroga a quella prevista dal codic�e civile, determinandola 
in un biennio, senza fare alcuna differenza, agli effetti della 
prescrizione, tra la mancata corresponsione degli assegni e la corres.ponsione 
di essi in misura inferiore a quella effettivamente dovuta; pertanto, 
riconducendosi entrambi i casi ad una pretesa patrimoniale che discende 
ipso iure dal rapporto di pubblico impiego intercorrente tra gli interessati 
e la P. A., tale pretesa � soggetta esclusivamente alla prescrizione biennale 
prevista dalla richiamata norma. 

Per riferimenti dottrinari sull'argomento cfr. A. GOGONI, Decorrenza 
del termine della prescrizione in costanza del rapporto di pubblico impiego�, 
Nuova Rassegna, 1969, 963; A. MARTONE, Decorrenza della prescrizione 
dei crediti di lavoro e stabilit�: dipendenti pu.bblici e dipendenti 
privati, Dir. Lav., 1968, II, 274; SANDULLI, Manuale di Diritto Amministrativo, 
1969, 199; D. NAPOLETANO, Influenza della pronuncia di incostituzionalit� 
della normativa relativa alla decorrenza della prescrizione del diritto 
alla retribuzione sui diritti gi� prescritti, Mass. Giur. Lav., 1966, 329; 

A. PALERMO, Prescrizione e diritti irrinunciabili del lavoratore secondo i 
principi costituzionali, ivi, 1966, 396; PEs, Riv. Trim. Dir. Pubblico, 
1965, 114. 
* * * 

Quanto, poi, alle altre massime della sentenza annotata, si segnalano: 

a) In materia di assegno di sede ad un insegnante comandato a 
prestare servizio a una sede all'estero, Sez. IV, 27 maggio 1955, n. 368 
(Foro Amm., 1955, I, 1, 271); 

b) in materia di assegno temporaneo e di indennit� di studio al per


sonale insegnante nelle scuole italiane all'estero, Sez. IV, 11 luglio 1969, 

n. 384 (Sett. Giu,r., 1969, I, 375), con indicazione della decorrenza della 
prescrizione biennale non dalla scadenza mensile di ciascuna rata, ma 
dall'esito delle operazioni di liquidazione o dal rifiuto della Amministra:~ 




550 RASSEGNA D'ELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dall'ISTAT, essa si riferisce esclufijvamente al personale in servizio 
in Italia, e non a quello in servizio all'estero poich� in tale ipotesi 
manca il presupposto che sta alla base dell'istituzione deU'indernnitd 
medesima; pertanto detta i.ndennitd non compete' al personale direttivo 

o insegnante addetto alle istituzioni scolastiche o culturali all'estero, 
per il quale � previsto con analoga funzione l'assegno di se'de' competente 
per legge ai sensi dell'art. 1, lett. b, legge 6 ottobre' 1962, 
n. 1546. 
zione, dopo le opportune valutazioni, di riconoscere il preteso credito; 
tale decisione conferma altresi la spettanza anche.. al personale insegnante 
nelle scuole italiane all'estero (cui compete lo stipendio previsto per l'interno, 
ai sensi dell'art. 1, legge 6 ottobre 1962, n. 1546), unitamente alle 
successive indennit� integrativ,e di cui alla legge n. 1754 del 31 dicembre 
1962, e alle leggi 18 febbraio 1963, n. 355 e 4 agosto 1963, n. 1012, della 
indennit� di studio ex artt. 1 e 2 citata legge 1754/1962, poich�, in considerazione 
del suo carattere predeterminato e continuativo e della sua aderenza 
alle variazioni di stipendio, dipendenti dalla posizione di stato, essa 
concorre a costituire il normale contenuto economico del rapporto di im-. 
piego del personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo. 

Con analoga motivazione la Sez. IV (11 luglio 1969, n. 385, Sett. Giur., 
1969, I, 376) ebbe a ritenere di spettanza per il periodo 1 gennaio-30 giugno 
1962 anche al persenal� insegnante nelle scuole italiane all'estero il compenso 
straordinario globale istituito con legge 16 agosto 1962, n. 1302; 

e) infine sulla � indennit� di carica �, istitutita con decreti legge 
11 marzo 1948, n. 240 e 7 maggio 1948, n. 1128, successivamente denominata 

� indennit� di direzione � ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, Sez. IV, 23 ottobre 1970, n. 715 
(Foro amm., 1970, 1, 2, 984) secondo la quale detta indennit� va corrisposta 
anche ai presidi e ai direttori didattici di scuole italiane all'estero, poich� 
manca una espressa disposizione che la elimini dal trattamento del personale 
di ruolo addetto alle istituzioni scolastiche all'estero, e poich� essa, 
per il suo carattere predeterminato e continuativo e per la completa aderenza 
alle variazioni della retribuzione, derivanti da posizioni di stato, 
concorre a costituire il normale contenuto economico insieme con lo stipendio 
in senso stretto: motivazione alla quale, come balza evidente, si � 
mantenuta strettamente aderente anche la decisione oggetto della presente 
nota. 
RAFFAELE TAMIOZZO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 febocaio 1973, n. 139 -Pres. Meregazzi 
-Est. Pianese -Cerachilnli (avv. Sciacca) c. Ministero del:la 
Didlesa (avv. Stato Giol'gio Azzaxiiti). 

Militare -Leva -Diniego della dispensa dal compimento della ferma 

di leva -Ricorso giurisdizionale -Motivi dedotti in sede di ricorso 

gerarchico -Inammissibilit�. 

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PARTE J:, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 551 

Militare -Manifesto di chiamata alte armi -Condizioni per la dispensa 
dal compimento della ferma di leva -Riferimento alle condizioni 
economiche delle famiglie di origine -Lesione diretta e immediata 
dell'interesse -Impugnativa del manifesto -Necessit�. 

Sono inammissibili in s.g. le cenwre non proposte in sede di ricorso 
gerarchico e perci� non esaminate datl'autorit� decidente�. Di 
conse.guenza, se contro ii provvedi?Ttento del Consiglio di leva di diniego 
della dispensa dal compimento della ferma di leva � stato proposto 
ricorso gerarchico al Ministero della Difesa ma non � stata addotta 
alcuna censura sulla legittimit� del riferimento alle condizioni 
e�onomiche della famiglia di origine, indicate nel manifesto di chiamata 
alle armi per ottenere la dispensa, tale censura non pu� essere 
dedotta nel ricorso giurisdizionale proposto contro ii provvedimento 
(negativo) ministeriale (1). 

Se il manifesto di chiamata alle armi stabiliva espressamente che 
l'esonero avrebbe dovuto essere concesso ove � la famiglia deWarruolato 
venga, a perdere i necessari mezzi di sussistenza anche tenendo 
conto delle possibilit� di� assistenza della famiglia di origine dei coniugi
�, ogni doglianza sul riferimento alle condizioni economiche del.la 
famiglia di origine deve proporsi impugnando tempestivamente� il ma-. 
nifesto, che, di per s� e in modo autonomo, produce la lesione diretta 
e immediata dell'interesse dei destinatari (2). 

(Omissis). -L'inammissibilit� del primo motivo del ricorso, dedotta 
in via pregiudiziale dalla difesa dell'Amministrazione resistente, 
sotto due diversi, ma cfascuno decisivo profilo, � fondata e deve essere 
accolta. 

All'uopo giova premettere che con la legge 12 dicembre 1962, 

n. 1862, il Governo fu delegato ad emanare norme aventi valore di 
leg�ge per la revisione della normativa relativa al reclutamento, secondo 
il criterio di �riordinare � i titoli per l'ammissione alla dispensa 
dal compimento della ferma di leva, per tutelare le famiglie 
che, con la chiamata alle armi del loro unico sostegno, verrebbero a 
trovasi in istato di diisagio morale ed economi�co. 
In ottemperanza a tale delega veniva emanato il d.P.R. 14 febbraio 
1964, n. 237, il cui art. 91 elenca al primo comma sette situazioni 
particolari di carattere familiare -tutte inerenti alle famiglie 
di origine -suscettibili di dar luogo a dispensa dalla ferma di leva. 
Inoltre l'ultimo comma del citato articolo attribuisce al Ministro della 
Difesa il potere di determinare in occasione della chiamata alla leva 

(1-2) il\lliaissime .c()IIlfo[Ulli a ~uriJsprudenza costainte. 



552 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di ciascuna classe, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di eventuale 
dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni 
di bisogno di famiglia. 

Tali norme poi formarono oggetto della circolare ministeriale 
27 maggio 1964, n. 4086/L, nella quale, a� proposito di quest'ultima 
citata :disposizione, si menziona espressamente il caso degli ammogliati 
con prole. Avvalendosi di tale facolt�, il Ministro della Difesa, 
nel bando di chiamata alla leva della classe 19�52 (comprendente anche 
/ gli iscritti aggiunti nelle liste di leva di detta classe che, come n ricorrente, 
avevano ottenuto il rinvio per ragioni di studio -dispensa 

n. 48 del Giornale ufficiale del 28 novembre 1970) ha ammesso alla 
dispensa � gli ammogliati con prole o vedovi con prole il cui nucleo 
familiare a seguito della chiamata alle armi dell'arruolato venga a 
perdere, anche tenuto conto delle possibilit� di assistenza delle famiglie 
di origine dei coniugi, i necessari mezzi.� di sussistenza�. 
Il ricorrente, con istanza diretta all'Ufficio militare di leva in data 
22 ottobre 1971, in relazione al paragrafo 12/5 del d.P.R. 14 febbraio 
1964, n. 237, chiedeva di essere ammesso all'eventuale dispensa 
dal compiere la ferma di leva pereh� ammogliato con .prole (aH. 3 bis 
fascicolo documenti depositati dell'Avvocatura). 

Il Consiglio di leva il 26 febbraio 1972 respingeva la domanda e 
contro tale provvedimento ricorreva, con atto 22 marzo 1972, al Ministero 
della Difesa. 

Come esposto fa narrativa, nel ricorso gerarchico il ricorrente 
deduceva i seguenti motivi: 
-con la mia partenza alle armi la famiglia composta della moglie 
e della figlia resta priva di mezzi di sussistenza; 

-le famiglie �di originb mia e .di mia moglie non sono assolutamente 
in grado di fornire a mia moglie e a mia figlia i necessari mezzi 
di sussistenza (all. n. 8). 

Sul primo profilo di inammissibilit� del rkorso dedotto dalla difesa 
dell'Amministrazione, il Collegio rileva che il Ceradini, nel ricorso 
ger~rchico al Ministero della Difesa, contro il provvedimento 
del . Consiglio di leva, lungi dal dedurre la violazione dell'ultimo 
comma del citato art. 91 nonch� del bando di chiamata alla leva � 
della classe 1!}52, si � limitato a sostenere che le famiglie di origine 
sua e della moglie non sono in grado di provvedere al mantenimento 
dei suoi durante il periodo del suo allontanamento dalla famiglia per 
adempiere agli obbUghi di leva. 

Questo Consiglio ha sempre ritenuto che il motivo non espressamente 
dedotto purch� sia soltanto enunciato per incidens nel ricorso 
gerarchico deve essere preso �in considerazione nella decisione; nel 
caso, per�, da un'attenta lettura del ricorso prodotto dal Ceradini, 
non si desume il bench� minimo, neppur fugace accenno alla que




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

stione relativa alla presunta illegittimit� del riferimento alle condizioni 
economiche delle famiglie di origine, invece esso ne costituisce 
il presupposto perch� nel ricorso gerarchico si denunzia espressamente 
e soltanto �che le famiglie di origine non sono in grado di provvedere 
al mantenimento della moglie e della figlia del ricorrente. 

l�: giurisprudenza fermissima di questo Consiglio che, nel ricorso 
giurisdizionale avverso� una decisione su ricorso gerarchico, non possono 
essere dedotti motivi non proposti in sede gerarchica che, pertanto, 
l'Autorit� decidente non ha avuto modo di esaminare e, quindi, 
sono inammissibili in sede .giurisdizionale le censure non proposte in 
sede di ricorso gerarchico (cfr. da ultimo, IV, nn. 541 e 590 rispettivamente 
del 20 e 27 giugno 1972; V, n. 610, 29 agosto 1972; n. 581, 
22 giugno 1971). 

Anche iii secondo profilo di inammissiibi:lit� dedotto � fondato. 

Invero, il manifesto di chiamata alla leva della classe 1952, alla 
quale il riicorretnte� era iSIClriitto, stabdiliiva espiressametnte {par. 12, tn. 5) 
che l'esonero avrebbe .potuto essere concesso ove �la famiglia dell'arruolato 
venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza anche tenendo 
conto delle possibilit� di assistenza delle famiglie di origine 
dei coniugi �. 

Tale norma produceva, al Ceradini, una lesione diretta ed immediata 
e pertanto egli avrebbe dovuto p�rci� impugnarla tempestivamente, 
mentre non risulta che egli abbia mai proposto impugnativa 
avverso �di essa. 

Divenuto definitivo ed inoppugnabile il bando di chiamata alla 
leva con �Ia clausola predetta, la decisione dell'Amministrazione sulla 
domanda di esonero non poteva che conformarsi a questa e non pu� 
certo proporsi in questa sede una doglianza che M sarebbe dovuta 
proporre contro il bando. 

� inconferente .perci� nel caso il richiamo ,alla decisione di questa 

sezione n. 516 del .27 aprile 1971, nella quale tale questione non � 

venuta in discussione. 

Anche sotto questo profilo, pertanto, la doglianza deve essere di


chiarata inammissibile. 

Dopo ci�, passando all'esame dell'altra doglianza, con la quale 

il ricorrente in sostanza deduce che con la sua partenza la sua fa


miglia verrebbe a trovarsi totalmente priva di mezzi strettamente 

indispensabili per vivere, il Collegio ritiene che tale tesi non pu� 

essere accolta, perch� resistita dagli atti. 

Invero, dagli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione a mezzo 

dei Carabinieri e risultanti dagli atti � rimasto escluso che la famiglia 

del ricorrente resterebbe priva di mezzi di sussistenza con la partenza 

di questi per la chiamata alle armi. Tali accertamenti, basati anche 

sulle condizioni di particolare agiatezza della famiglia di origine in 


554 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

conformit� alla disposizione del bando sopra .richiamato, non presentano 
alcun carattere di illogicit� che possa dar luogo a rilievi di legittimit�, 
ammissibili in questa sede. 

Infatti non �sembra affatto illogico ritenere valida, per un giudizio 
favorevole sulla possibilit� di una congrua assistenza alla famiglia del 
militare, anche la circostanza, non contestata ed accertata dai Carabinieri, 
che il padre di questi sia ordinario di scienze delle costruzioni 
all'Universit�, sia 1Proprietario di un a:ppartam,ento di sette vani in 
una via centralissima di Roma e comproprietario per 1/4 di un palazzo 
di 141 vani con un reddito di L. 8.152.900. -(Omissis). 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 20 febbraio 1973, n. 51 -Pres. Tozzi 
-Est. Roselli -Curatola (avv. Lessona) c. Universit� degli Studi di 
Fi!renze (avv. Stato Pierantozzi) e Maldn.verni (!11.�C.). 

Universit� -Professore universitario -Impugnativa di incarico Impugnabilit� 
di provvediment� tardivo -Irrilevanza dell'intervenuto 
decorso dell'anno accademico. 

Universit� -Professore universitario -Domanda di incarico -Ammissione 
ex art. 7 legge n. 62 del 1967. 

Universit� -Professore universitario -Incarico -Professori di ruolo 
della stessa Facolt� o Scuola -Art. 7, u. c., legge 62 del 1967 Eccezionalit� 
del conferimento. 

Atto amministrativo -Ratifica -Presupposto per l'ammissibilit� Inesistenza 
di interessati all'annullamento o al riconos.cimento 
dell'illegittimit�. 

Non sussiste atcun onere per il soggetto danneggiato da una situazione 
di fatto di impugnare un supposto provvedimento implicito, dal 
quale deriverebbe la situazione pregiudizievole, n� tanto meno, in 
difetto di detta impugnativ.a, pu� ritenersi sussistere acquiescenza, in 
quanto questa, come ragione della inammissibiLit� de'll'impugnativa, si 
concreta in una accettazione espressa o� implicita di un determinato 
provvedimento amministrativo, non gi� di un semplice stato di fatto 

o di un comportamento della P.A. difforme daite norme di legge; in 
particolare, in materia di conferimento degli incarichi di insegnamenti 
universitari, l'intervenuto deco!J"so dell'anno accademico non fa venir 
meno l'interesse all'impugnativa del provvedimento di conferimento 
che sia stato tardivamente emesso; ci� in quanto, in caso di accoglimento 
del ricorso, l'inte!J"essato pu� veder rimosso il pregiudizio� della 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 555 

mancata acquisizione di un titolo causatagli dal provvedimento impugnato 
(1). 

L'art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che disciplina il confeTimento 
degli incarichi di insegnamento a domanda nelle UniveTsit�, 
prevede la precedenza dei �cultori della materia� sui � pTofessori aggregati
� e sui �professori di ruolo di altra Facolt� o Scuola della 
medesima sede � e tace invece del tutto in ordine ai professori di ruolo 
della stessa Facolt� o Scuola; debbono conse,guentemente ritenersi 
escluse dal concorso delle domande di incarico quelle, di detta ultima 
categoria di docenti (2). 

In forza dell'ultimo comnia della legge 62/1967 ai professori universitari 
di ruolo � possibile ottenere incarichi di insegnamento universitario 
nella propria Facolt� o Scuola solo in casi eccezionali, e 

(1-3) In tema di impugnabilit� di un provvedimento tardivo con riguardo 
al conferimento di incarichi di insegnamento universitario. 

La prima massima della presente decisione conferma indirettamente 
un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato 
-che ha trovato significativa e ampia motivazione nella sentenza della 
Adunanza Plenaria 8 gennaio 1966, n. 1 (Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1, 
nonch� Foro amm., 1966, II, 1) -circa la insufficienza dell'interesse di 
mero fatto ai fini della proponibilit� del ricorso: tale interesse infatti non 
legittima la proposizione del ricorso, essendo necessario al riguardo un 
interesse qualificato, cio� protetto occasionalmente o indirettamente dalla 
norma giuridica, diretta, in v�a principale, alla realizzazione dell'interesse 
pubblico (cfr. al riguardo Sez. IV, 9 luglio 1958, n. 576, Il Consiglio di 
Stato 1958, I, 795; S'ez. V, 24 luglio 1959, n. 565, Foro amm., 1959, I, 861). 

Per la configurazione di un interesse tutelabile a mezzo di ricorso 
giurisdizionale non bastano l'esistenza di una norma che imponga all'Amministrazione 
l'adozione di un determinato comportamento e la circostanza 
che dal rispetto di tale norma il cittadino possa' conseguire un vantaggio; 
deve sussistere altresi una coincidenza diretta o indiretta tra l'interesse 
privato e l'interesse pubblico protetto dalla norma medesima. 

La citata decisione dell'Adunanza plenaria ha in particolare posto in 
evidenza che �la pronuncia del giudice amministrativo � diretta in primo 
luogo alla tutela dell'interesse pubblico e in via di coincidenza a quella 
delrinteresse privato �; tale coincidenza dell'interesse pubblico con l'interesse 
privato costituisce il presupposto della proponibilit� del ricorso 
non solo sul piano astratto della coincidenza fra l'interesse del privato e 
l'interesse pers,eguito dalla norma, ma anche sulla base di una concreta 
connessione dei due interessi. Ove si realizzi il soddisfacimento dell'interesse 
privato e non anche di quello pubblico, viene a spezzarsi l'anello di 
congiunzione fra le due situazioni e conseguentemente cessa il potere del 
privato di porre in moto lo strumento dell'annullamento giurisdizionale. 

In tema poi di atti deliberativi soggetti .ad approvazione, la Sez. V 
nella decisione 28 febbraio 1964, n. 279 (Il Consiglio di Stato, 1964, I, 300) 
ha precisato che gli effetti di tali atti nella sfera giuridica del privato non 
possono spiegarsi se non quando gli atti medesimi abbiano riportato l'ap


7 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

556 

sempre con ii ccmsenso per l'incarico medesimo da parte del Ministro 
per la Pubblica Istru~ione, previo parere del Consiglio� Superiore; tale 
ipotesi va oltre la possibilit� di deroga per motivate ragioni di importanza 
didattica e scientifica, di cui al terzo comma del citato art. 7 
legge 62/1967, e si riferisce a casi di confe1�imento di incarichi al di 
fuori del concorso di domande. 

� consentita, la ratifica o convalida di un atto viziato -e� quindi 
anche di una situazione di fatto -ove non sussistano soggetti interessati 
al suo annullamento o comunque al riconoscimento della ille�gittimit� 
di detta situazione (3). 

provazione, acquisendo in tal modo l'esecutivit�; pertanto i termini per 
impugnar�e siffatte deliberazioni normalmente decorrono dalla data della 
approvazione, a meno che alle deliberazioni medesime non sia espressa


, mente conferita immediata esecuzione. 

Sulla specifica materia del conferimento degli incarichi si era gi� pronunciata 
la Sez. VI con la decisione n. 503 del 21 ottobre 1969 (Il Consiglio 
di Stato, 1969, I, 1800 e Foro amm., 1969, I, 1072), secondo la quale i 
professori di ruolo di una facolt� universitaria sono esclusi dal concorso 
per� il conferimento di incarichi di insegnamento nell'ambito della facolt� 
in base al disposto dell'art. 9 r.d.1. 20 giugno 1935, n. 1071; esclusione 
confermata anche in base alla nuova disciplina recata dall'art. 7, legge 
24 febb:miio 1967' IJ:l. 6�2, ~essrumente richiamata ne[J.a sressa decisione 
annotata. 

La possibilit� di proporre l'impugnativa prima dell'atto conclusivo del 
procedimento in tema di ricorsi -�vverso i provvedimenti di conferimento 
degli incarichi universitari (in analogia ai casi di impugnativa di deliberazioni 
soggette a controllo, per i quali cfr. Sez. V, 28 febbraio 1964, n. 279, 
Il Consiglio di Stato, 1964, I, 30, e Sez. V, 8 novembre 1963, n. 908, ivi, 
1963, I, 1662) � stata espressamente confermata da una recente decisione 
della Sez. VI, n. 375 del 13 giugno 1972 (Il Consiglio di Stato, 1972, I, 
1198), secondo la quale la circostanza che un ricorso avverso un provvedimento 
di conferimento di incarichi universitari sia stato proposto prima 
dell'emanazione del decreto del Rettore, che costituisce l'atto conclusivo 
del procedimento, ma quando erano comunque gi� intervenute le determinazioni 
costituenti il nucleo formativo del procedimento stesso (quali la 
delibera della Facolt� e del Senato e il nulla-osta ministeriale) e quando 
da .tempo uno degli aspiranti era gi� stato autorizzato all'insegnamento, 
non rende inammissibile il ricorso contro gli atti del procedimento, non 
potendosi ammettere che, data l�i. lunghezza del procedimento di conferimento 
degli incarichi universitari, che spesso si conclude al termine dell'anno 
accademico, venga praticamente preclusa al controinteressato la 
possibilit� di una efficace tutela dei propri interessi. 

Conformi infine all'ultima massima della sentenza in esame sono le 
decisioni della Sez. IV, 21 ottobre 1955, n. 704 (Il Consiglio di Stato, 1955, 
I, 1043) e della Sez. V, 10 dicembre 1965, n. 1109 (Foro amm., 1965, I, 1661) 
circa la possibilit� della ratifica o .convalida di un atto amministrativo solo 
in caso di inesistenza di soggetti interessati all'anrl.ullamento dell'atto 
stesso. 

RAFFAELE TAMIOZZO 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 557 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 27 febbraio 1973, n. 63 -Pres. Tozzi 
-Est. Roselli -Tac�chi (avv. Stendardi Caligari e Montesano) c. 
Associazione Italiana della Croce Rossa (avv. 8tato Onufrio). 

Impiego pubblico -Concorso -Ammissione -Competenza dell'Amministrazione, 
non della Commissione. 

Impiego pubblico -Concorso -Concorso interno -Condizioni per l'ammissione 
-Giudizio insindacabile dell'Amministrazione nella equiparazione 
di mansioni svolte -Limite della macroscopica illogicit�.. 

Ove no'1i sussistano particolari disposizioni diverse, saio all'organo 
della Amministrazione attiva che ha bandito ii coincorso compete la 
deliberazione in ordine alla ammissio'1ie ad un concorso, restando essa 
preclusa alla commissione giudicatrice, cui compete essenzialmente la 
valutazione del merito dei candidati ammessi (1). 

Qualora ii bando di un concoTso interno presso� un ente p!Ubblico 
subordini l'ammissione al concoTso medesimo ad un giudizio di equi


(1-2) Ammissione ad un concorso per pubblico impiego: competenza. 

Con La rptl1esenite deciskme la Sez. VI del!. C-OIDISigliio di Stato ha confermato 
in subiecta materia una giurisprudenza pressoch� costante. 

Ricordiamo, in particolare, la dee. n. 958, Sez. VI, del 23 novembre 
1960 (Il Consiglio di Stato, 1960, I, 2142), nella quale, ferma la competenza 
esclusiva dell'Amministrazione per del:iberare l'ammissione, si aff.erma altresi 
la necessit� di una specifica disposizione nel caso in cui si intenda 
attribuire tale competenza alla commissione per le particolari caratteristiche 
del posto messo a concorso o per i particolari requisiti prescritti 
(cfr. anche Sez. V, 4 giugno 1962, n. 489, Il Consiglio di Stato, 1962, I, 
1177; Sez. V, 14 maggio' 1965, n. 513, ivi, 1965, I, 930). 

Sempre delLa VI 1Sez�o.ne � la IPI�� recente dJeci.!Sione 18 apiri1e 1969, 

n. 188 (Sett. Giur., 1969, I, 164), nella quale si conferma la competenza 
dell'Amministrazione u deliberare sull'ammissione, a meno che tale competenza 
non venga attribuita alla commissione giudicatrice a norma di 
legge o di regolamento; con la conseguenza della pi�ena legittimit� della 
nomina, da parte dell'Amministrazione, di una commissione con il compito 
di esprimere il proprio parere sui requisiti di ammissibilit� del 
candidati. 
In linea con i suesposti principi � anche la pi� recente giurisprudenza 
della Sezione V, di cui ricordiamo le decisioni 24 novembre 1970, n. 978 
(Sett. Giur., 1970, I, 727; Il Consiglio di Stato, 1970, I, 2008; Foro amm., 
1970, I, 2, 1256) e 24 novembre 1970, n. 972 (Sett. Giur., 1970, I, 726). 

In senso contrario � invece la pronuncia della Sez. V, 22 giugno 1971, 

n. 579 (Sett. Giur., 1971, I, 435; Il Consiglio di Stato, 1971, I, 1096; Foro 
amm., 1971, I, 2, 675), secondo cui in mancanza� di una diversa normativa 
espressa, l'ammissibilit� dei candidati ad un concorso � una attivit� preliminare 
che compete alla commissione giudicatrice ove si tratti di emettere 

558 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

parabilit� delle mansioni effettivamente svolte co'n quelle relative al 
posto da conferire, sia la determinazione dei criteri di raffronto che la 
.vaiutazione della natura deUe mansioni svolte in concreto dal ditpendente 
rientrano -in mancanza di espliciti criteri normativi -nella 
sfera di discrezionalit� dell'Amministrazione, insindacabile in sede di 
legittimit�, salvo il vizio di macroscopica illogicit� (2). 

giudizi che comportino comunque una� valutazione sul possesso di determinati 
requisiti richiesti, tra cui l'anzianit� di servizio non inferiore ad 
una certa durata. 

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, nella 
decisione n. 488 del 27 ottobre 1972 (in causa Miniscalco c. Amministrazione 
provinciale di Messina, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1877) ha chiarito 
che nel caso in cui la commissione giudicatrice di un pubblico concorso 
sia investita solo di un potere di deliberare in ordine ai titoli di 
ammissione dei concorrenti � pur sempre-.illegittimo il provvedimento di 
esclusione dal concorso di un candidato, qualora tale provvedimento sia 
stato adottato dalla stessa commissione anzich� dall'Amministrazione che 
ha bandito il concorso. 

Con riferimento alla seconda massima della decisione in esame, si 
segnala una recente decisione della Sezione VI del Consiglio di Stato 

(n. 16 del 30 gennaio 1973, Il Consiglio di Stato, 1973, I, 63), che conferma 
la insindacabilit� del potere discrezionale dell'Amministrazione in sede di 
ricorso contro un concorso interno per titoli: essa infatti stabilisce che 
in tale materia non � consentito al giudice amministrativo di sostituirsi 
ai competenti organi dell'Amministrazione in ordine alla valutazione della 
maggiore o minore capacit� degli impiegati o del pi� o meno alto grado 
di meirito dimostraito nel 1seirvizio (<etfr. anche Sez. VI, 20 febbraio 1973, n. 53, 
ivi, 1973, I, 283). 
RAFFAELE TAMIOZZO i 

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SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 febbraio 1973, n. 551 -Pres. 
Flore -Est. Saya -P. M. Di Majo (diff.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Sicon.olfi) c. Bene:f�lcio Parrocchiale S. Cassiano in Gugliano 
(avv. Vitali). 

Imposta di registro -Valutazione automatica dei fondi rustici -Prezzo 
pattuito superiore -� determinante per la liquidazione dell'imposta. 


(r.d. 30 dicembre 1923,-n. 3269, art. 43; 1. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. l; 
I. 27 maggio 1959, n. 355, art. 3; I. 22 novembre 1962, n. 1706, art. 1). 
L'imposta di registro sul trasferimento dei fondi rustici va com. 
misurata al prezzo dichiarato ove questo sia superiol/'e al valore risultante 
dalla valutazione automatica (1). 

(1) Viene riaf:fermato anche dalle Sez. Un. un orientamento ormai consoHdato 
(Cass., 28 gennaio 1972, n. 204, in questa Rassegna, 1972, I, 311 e 
precedenti ivi richiamati). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1 marzo 1973, n. 554 -Pre�s. Caporaso 
-Est. Lipari -P. M. Del Grosso (conf.) -Cassa di Risparmio di 
Perugia (avv. Ferrero) c. Mimstero de1le Finanze (avv. Stato 
Siconolfi). 

Imposta di registro -Interpretazione dell'atto -Criteri -Particolarit�. 

(r.d. 30 dicembre 1933, n. 3269, art. 8). 
Imposta di registro -Mandato -Mandato irrevocabile a riscuotere un 
credito -Efficacia traslativa -Presupposti -Mancanza -Tassabilit� 
come atto di cessione di credito -Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 45 e tar:iftla A, artt. 15, 91 e 92). 
NeH'interpretazione dell'atto da assoggettare a registrazione deve 
farsi riferimento alla potenzialitd oggettiva degli effetti giuridici di 
cui l'atto � capace in base alle sue clausole, quali risultano dal documento, 
-da valutare per il loro reale contenuto, anche indipendente




560 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


mente dal titolo e dalla forma apparente, ma senza possibilit� di ricavare 
da fattori estrinseci, la volont� dei dichiaranti. Tuttavia la ricerca 
del reale �Contenuto dell'atto al di l� della denominazione data dalle 
parti al negozio e della forma apparente dell'atto � consentita solo 
quando esista cont'l'asto fra. il titolo e il suo vero contenuto. Inoltre 
� perfettamente lecito che le parti stipulino un determinato negozio 
per raggiungere lo stesso scopo pratico che avre�bbero potuto conseguire 
con altro negozio fiscalmente pi� oneroso, si che non � consentito 
aWAmministrazione tassare il negozio. indiretto alla stregua delle mediate 
finatit� economiche perseguite (1). 

Il mandato che, per l'espressa eccezione posta dagU art. 45 della 
leg�ge di registro e 15 della tariffa A, si considera ai fini fiscali traslativo, 
� soltanto quello contraddistinto dai due caratteri della irrevocabilit� 
e della dispensa dall'obbligo di rendiconto. Non � pertanto tra~
lativo; e non pu� essere assoggettato all'imposta su.lla cessione di credito, 
ii mandato irrevocabile ma con obbligo di rend�CO'litO conferito 
da un imprenditore edile ad una banca per esigere i crediti costituenti 
il corrispettivo di un contr.atto di appalto (2). 

I 

(Omissis). -Il Supremo Collegio � chiamato a stabilire se sia 
informata ad esatti criteri giuridici ed immune da vizi di motivazione 
l'impugnata sentenza deHa Corte d'appello di Perugia secondq cui la 

(1-2) Ancora sul mandato sostitutivo della cessione di credito. 

Non sembra che la sentenza, pur con la sua amplissima motivazione, 
abbia messa a fuoco ed approfondito i veri problemi del mandato irrevocabile 
utilizzato come mezzo di garanzia e di estinzione di operazioni bancarie 
di finanziamento. Commentando l'altra sentenza della S. C. 28 gennaio 
1972, n. 203 (in questa Rassegna, 1972, I, 304, con nota di C. BAFILE), 
che ha dato alla questione soluzione del tutto diversa, si segnal� l'importanza 
che assumeva l'impiego del mandato come alternativa alla cessione 
di �CI"eid!ito OOlliLegaita ad opetriazdonii di :llinanbiamento e, in !Pair:ticotlaire, si 
sottol!iine� come il mMtteruime!lllto deilil'obbJ.digo di rendioonto potelSlse avere 
un valore equivoco o soltanto formale, come acutamente aveva ritenuto 
la S. C. in quella sede. 

Oggi si � seguita una strada diversa basando la decisione su un ampio 
costrutto che non tocca, per�, il nucleo essenziale del problema. 

La lunga premessa sulla interpretazione dell'atto da sottoporre a registrazione 
(art. 8, primo comma) ripete concetti noti e pacifici. Tuttavia le 
ultime precisazioni che si fanno in questa materia non appaiono tutte 
esatte. Trattasi di affermazioni tutte enuncleate da sentenze che hanno 
deciso la stessa questione di merito: se, cio�, l'operazione di assegnazione 
di immobili sociali a soci appena entrati nella societ� che .a titolo di confertimento 
abbiano versato il prezzo di vendita degli immobili assegnati, 
debba tassarsi come atto di trasferimento della propriet� ovvero, come 
risulta dalla forma esteriore, distintamente come atto di conferimento in 
societ� di danaro e come atto di assegnazione di beni sociali a soci a se




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 561 

pro.cura irrevocabile gratuita e con obbligo di. rendiconto rilasciata 
all'istituto di credito ricorrente, con atto 1 � a:prile 1963 da un suo 
cliente imprenditore edile, per la riscossione dei corrispettivi. di �ontratti 
di appalto, non deve scontare, ai fini dell'imposta di registro, 
la tassa fissa di cui all'art. 91 �della tariffa all. A del r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3269, ma va assoggettata a tassa proporzionale, con l'aliquota 
dell'l,50%, quale cessione di crediti, ai sensi dell'art. 4 lett. a) della 
medesima tariffa. 

La materia del �contendere risulta circoscritta in questi termini non 
avendo l'AmmilniJstraziOllle finanziaria proposto impugnazione incidentale 
verso la esclusione nella specie delJ.a eonfigurabilit�, pi� favorevole 
per il fisco, �di una delegazione di pagamento. 

Con i tre motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, 
(Perch� attengono alla disciplina della tassazione dell'atto 
in relazione alla motivazione in fatto ed alle ragioni giuridiche addotte 
dai giudici del merito, la Cassa di Risparmio di Perugia censura la 
sentenza per avere affermato che la procura in esame dovesse essere 
tassata come cessione �di crediti, spiegandone sostanzialmente gli effetti. 

In 1particolare con il primo mezzo, denunziando la violazione degli 
artt. 8 e 62 I. reg., si sostiene che l'indagine sulla intrinseca natura e 
sugli effetti dell'~tto va compiuta prendendo in esame l'atto medesimo 

gudto di scioglimento. La S. C. imbocc� la via della seconda soluzione ed � 
sempre rimasta su questa posizione (Cass., 17 aprile 1968, n. 1144; Riv. 
leg. fisc., 1968, 1930; 6 febbraio 1969, n. 338, ivi, 1969, 1481; 10 dicembre 
1970, n. 2623 in questa Rassegna, 1971, I, 142; 10 febbraio 1971, n. 338 e 27 
febbraio 1971, n. 493, ivi, 599). 

Nelle annotaziorii in questa Rassegna a talune di queste sentenze si � 
posto in luce come la soluzione proposta non sia affatto in linea con 
l'orientamento prevalente e come, ben pi� correttamente, in altri casi, si 
sia diversamente ragionato. Solo per mantener ferma la soluzione di merito 
del caso specifico la S. C. in queste sentenze si � spinta a delle affermazioni 
che non sono dai pi� condivise e non possono essere generalizzate; 
condizionata dalla soluzione gi� data al caso di specie, la S. C. ha affermato, 
in �Contraddizione con se stessa, che la T�OE!["Ca de[ reale contenuto 

dell'atto.al di l� o al di sotto della denominazione del negozio offerta dalle 
parti e dalla forma apparente si giustific.a solo quando esista contrasto tra 
il titolo del negozio e il suo vero contenuto, e che nessuna norma impone 
alle parti di scegliere la via fiscalmente pi� onerosa e addirittura che il 
negozio indiretto (e quello collegato) � un istituto sconosciuto all'imposta 
di registro per la quale la tassazione va sempre riferita all'atto quale � 
nella sua apparenza letterale. 

La sentenza in nota ripr�eirude queste affermazioni 1e l�e assume come 

dati pacifici. Ma ci� non � per nulla esatto come si � messo in luce nelle 
varie note di questa Rassegna alle sentenze citate cui adde .Cass., 6 ottob11e 
1972, n. 2853, ivi, 1972, I, 1203. In ipaTtThooilare il pll'oblema del negorzio 
indiretto, collegato e simulato �e dei poteri della Finanza per il relativo 
accertamento non pu� risolversi cos� semplicemente con un non liquet. 



562 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quale risulta dal documento che lo racchiude, e senza tener conto delle 
finalit� indirette che esso mira a realizzate e che, ove coincidano 
scriptum e gestum ed il negozio sia :te:stualmente inquadrabile in un 
dato articolo della tariffa, non � consentito far ricorso ad un diverso 
incasellamento in altre voci della tariffa medesima. N� la tassazione 
proporzionale potrebbe giustificarsi, cos� come aveva fatto il tribunale, 
ipotizzando l'enunciazione di una convenzione verbale di cessione di 
crediti, in palese difetto degli estremi di applicabilit� dell'art. 62 1. reg. 

'Nel secondo mezzo si lamenta l'omesso esame di un punto decisivo, 
in relazione agli artt. 8 il. reg. e 27219 e.e., deducendo che l'indagine 
sugli effetti giruridici della procura non poteva prescindere dalla volont� 
espressa dalle parti, quale risultava dall'atto medesimo, mentre la 
Corte aveva ritenuto di ravvisarvi un implicito aspetto interno, il 
negozio sottostante la procura e causa del conferimento di questa, 
qualificando tale negozio cessione di crediti, ahzich� semplice mandato. 
Cosi ragionando i giudici di secondo grado, in sostanza, avrebbero 
desunto l'esistenza della cessione sulla base di elementi presuntivi del 
tutto evanescenti ed estranei al contenuto dell'atto. Invece il rogito 
notarile riguardando solo il conferimento della procura e non contenendo 
alcun elemento circa il rapporto sostanziale sottostante, andava 
inteso qt,Iale assunzione pura e semplice dell'obbligo di compiere l'attivit� 
giuridica della riscossione dei crediti. 

Questi rilieVli. tuttavia non hanno una importanza decisiva sul problema 
specifico, come non ne ha la problematica generale sull'art. 8, giacch� 
esiste una norma particolare, l'art. 45, che dell'art. 8 costituisce una applicazione. 
Nemmeno ha rilevanza sul tema controverso la discussione sul 
capoverso dell'art. 8 perch� il mandato traslativo di cui si discute non � 
un atto atipico da assimilare ad altro tipico analogo, ma un atto che, secondo 
l'art. 45, tPiroduoe 1gild effetti di un atto tipico diveirso, deil. quale deve 
seguire il relativo regolamento tributardo. N� pu� valere il ricorso al 
secondo comma dell'art. 8 per giustificare la inestensibilit� della previsione 
dell'art. 45; questa norma sar� pi� o meno suscettibile di interpretazione 
estensiva in ragione 'della sua dimostrabile eccezionalit�, ma senza alcun 
riferimen.to al capoverso dell'art. 8 che riguarda tutt'altra materia. 

Venendo poi al problema specifico, la sentenza irr nota parte da due 
premesse che non sembrano potersi condividere; la prima concerne una 
esatta corrispondenza di oggetto e di previsione tra l'art. 45 della legge e 
l'art. 15 della tariffa A (e si � visto nella nota alla sent. 28 gennaio 1972, 

n. 203, che si tratta invece di previsioni diverse sia quanto ai presupposti 
sia quanto al regime tributario). La seconda riguarda l'affermazione che 
mai nei rapportti di diritto civile il mandato pu� comportare il trasferimento 
di diritti, si che la previsione dell'art. 45 creerebbe una fictio iuris 
ai soli effetti tributari. Dalla seconda di queste premesse conseguirebbe 
che l'art. 45 non fa, come la dottrina ha sempre ritenuto, una applicazione 
specifica, sia pure pi� incisiva, del principio dell'art. 8, ma si pone con 
esso in contrasto, giacch� per l'art. 8 il mandato, secondo la sua intrinseca 
�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'. �'.�'.�'. �'. �'. �'.�".�'.�'. �'. �'. �'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'. �>~-:�'. �'.-'. �'.� .�.' �.'.�.' '.'.� .� .�:�.�:�:�:�:�:�Z�:�-.�.� . .,. �:�:-::<:".�:�'.�'.".�;�:--�ᥥ .�.-������':/':'� ~�.��:��� ,-.;.-,-.�.-.�, .-.-.-.-���-,�.-.�.-.-.K��� .-,-, .-.-���-����� " ������� ���-�� � � � � � � ,. � � � " ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 563 

Con il terzo mezzo, infine, deducendo altra insufficienza e contraddittoriet� 
delJa motivazione, e il.a violazione degli arlt. 1723 c.'c., e 45 

1. reg., si sostiene che le ragioni soggettive che avevano eventualmente 
indotto al conferimento della procura alla banca non potevano essere 
assunte nello schema negoziale e condurre a qualificare l'atto come 
cessione di crediti ai fini tributari, nemmeno attraverso la valorizzazione 
degli elementi della irrevocabilit� e dell'obbligo del rendiconto, 
dato che, ai sensi dell'art. 45 1. reg., gli effetti tra8lativi del mandato 
sono previsti solo quando alla irrevocabilit� si accompagni la dispensa 
dail rendimento del conto. N� poteva spiegare a1cuna incidenza sulla 
qualificazione dell'atto l'astratta possibilit� dell'estinzione di debiti del 
cliente verso la banca, la cui esistenza �era indimostrata, e comunque 
non risultante dell'atto. 
Le riassunte censure, nel loro nucleo centrale, sono fondate. 

Deve anzitutto sgombrarsi il campo dalla eventuale limitazione del 
sindacato di questa Suprema Corte rappresentata dalla incensurabilit� 
degli apprezzamenti del giudice di merito diretti all'identificazione del 
contenuto intrinseco e degli effetti del negozio noh rispondenti al titolo 
ed alla forma apparenti quando siano sorretti da motivazione congrua 
ed immune da vizi logki e giurid~ci (Caiss., 9 giugno 1972, n. 1808; 
Cass., 10 dicem-00-e 1970, n. 2:629; Cass., 6 marzo 1970, n. 555; Cass., 22 
dicembre 1969, n. 3�804; Cass., 19 maggio rn,5,9, n. 172,7; Cass., 9 ottobre 
1968, n. 3170; Cass., 4 di�cembre 1967, n. 2,861). E ci� non solo perch� 

natura non � e non pu� essere traslativo; ne discenderebbe ulteriormente 
che l'art. 45 come norma derogativa ai princ�pi generali � di stretta interpretazione 
e si presenta con i caratteri della fattispecie esclusiva, enuc1eata, 
�cio�, daJ11a norma ipi� 1gernieiraLe 1degld. a:rtt. 91 e 92 dena taa-ifia che 
sarebbe comprensiva, senza questa espressa deroga, di tutti i tipi di mandato. 

Senza scendere ad una disamina approfondita dei caratteri del mandato 
sul piano del diritto civile, che porterebbe troppo lontano e che sembra 
superflua perch� l'art. 45 � comunque sufficiente, quale che sia il suo carattere 
derogativo� o applicativo di un principio pi� generale, a risolvere il 
problema, dobbiamo rilevare che sembra azzardata l'affermazione che mai 
il mandato ha effetto traslativo nei rapporti di diritto civile; il mandato 
irrevocabile e con dispensa dall'obbligo di rendiconto e ancor pi� il mandato 
nell'interesse del mandatario, non sembra che produca il solo effetto 
di obbligare una parte a compiere atti giuridici per conto dell'altra, senza 
che mai il mandatario acquisti diritti; n� sembra esatto che l'esonero dal 
rendiconto attribuisca al mandatario soltanto un maggior spazio operativo 
senza escludere il suo dovere di ricondurre gli effetti nella sfera giuridica 
del dominus. Il mandato, al contrario, non � impiegato soltanto per compiere 
gratuitamente atti giuridici, secondo il suo schema classico, ma anche 
per regolare rapporti di contenuto patrimoniale non solo tra mandante e 
terzi ma anche tra mandante e mandatario; il trasferimento di diritti 

(specie di credito) � un �effetto normalissimo del mandato nel quale il 

mandatario � dispensato dall'obbligo di rimettere al mandatario tutto ci� 



564 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nel ricorso vengono mosse censure al procedimento adottato per ;ricostruire 
l'intrinseca natura e gli effetti della procura irrevocabile e 
gratuita con obbligo di rendiconto in esame, ma anche, e pi� radicalmente, 
perch� la controversia non riguarda la ricognizione degli 
elementi negoziali da qualificare, ma la qualificazione medesima di cui 
si contesta la rispondenza alle norme di legge. 

L'art. 8, comma primo, 1. reg. detta un canone di interpretazione 
degli atti giuridici da sottopoore: a tail.e imposta che si colloca accanto, ed 
in una certa misura si sovrappone, alle norme generali contenute negli 
artt. da 1362 a 1371 e.e. 

M�illtre mbaise all'art. 1362, comma primo, 'C.'C. J'iinterprete � chiamato 
a svol!gere u.n.'dnidagine sul .pilano soggettivo !PeT cogliere la � comune 
intenzione delle parti�" senza limitarsi al senso letterale delle 
parole, la qualificazione giuridica conseguente a questo procedimento 
esegetico non � parsa appagante al legislatore tributario per agganciarvi 
il .tributo che deve colpire l'atto; ed � stata perci� formulata 
una diversa regola ermeneutica di carattere esclusivamente oggettivo. 
Ai fini tributari dell'applicazione dell'imposta di registro l'atto va considerato 
per gli effetti giuridici che � potenzialmente idoneo a produrre, 
anche se questi effetti non sono stati voluti dalle parti, uurch� siano 
riconducibili allo schema negoziale, alla fattispecie normativa astratta 
cui '.I.e parti si 1S()IIIJO undtformate; pur;ch� si tratti, cio�, di effetti che da 
quello schema discendono secondo la disctplina del diritto positivo. 
In altre parole la volont� delle parti rileva in quanto comporti la 

che ha ricevuto per causa del mandato, �, cio�, . abilitato a far propri 1 
beni e le utilit� oggetto del mandato. Ed � per questo che l'art. 45 della 
legge di registro non pone affatto una deroga tanto dnconsueta e anomala, 
ma si inquadra nella pratica normale dando al mandato una definizione 
perfettamente aderente a quella civilistica. 

Poich� il mandato non si mostra soltanto con il suo volto pi� semplice 
definito nell'art. 1703 e.e., ma si rivela anche come un mezzo di largo 
impiego nella vita degli affari, e degli affari bancari in particolare, sarebbe 
stato troppo ingenuo esaurire le ipotesi di tassazione del mandato con gli 
artt. 91 e 92 della tariffa (che prevedendo la tassa fissa, o la tassa proporzionale 
sul compenso pattuito, considerano il mandato, in relazione all'art. 
4 della legge, un atto che pu� servire di titolo o documento legale), 
lasciando che gli effetti dell'atto si determinassero solo in ragione della 
nominativit�. Se cosi avesse fatto dl legislatore tributario, avrebbe dato del 
mandato una nozione assai diversa e pi� ristretta di quella di diritto civile;
�al contrario con l'art. 45 si � provveduto a riportare alla uniformit�, 
pur senza ottenere una perfetta coincidenza, le due sfere del diritto civile 
e del diritto tributario. Pertanto, se pur pu� convenirsi che l'art. 45 non � 
una norma superflua che definisce un criterio di tassazione che poteva 
anche essere ricavato ida.U'art. 8, deve tutta:via riconoscersi che gli att'tziooli 
8 e 45 non sono li.n antitesi ma in complementariet�, che cio� l'art. 45 
attua con una pili profonda incidenza, lo stesso principio dell'art. 8; non 



PARTE I, SEZ. V, GIT,JRISPRUDENZA TRIBUTARIA 565 

scelta di un dato strumento giuridico fra quelli astrattamente idonei 
a realizzare l'intento negoziale; ma una volta individuato lo schema, 
tipico o atipico, prescelto non si ha pi� riguardo a tale intento, ma 
alla potenzialit� massima degli effetti giuridici che da tale schema 
oggettivamente 'Possono farsi discendere. 

La regola interpretativa posta dall'art. 8, comma primo, 1. reg. se da 

/ 

un lato, con il criterio della potenzialit� oggettiva degli effetti, consente 
di pervenire a risultati pi� ampi di quelli raggiungibili alla stregua di 
una ricostruzione del negozio (o dell'atto) incentrata sulla intenzione 
deHe pariti (o dell'un.tea parte) ex art. 1362, comma priimo, c ..c., dall'altro, 
facendo leva esclusivamente sul contenuto dell'atto presentato per la 
11."egdstI"Mione, �ai fin.i de1'la individuazione degli �effetti medesimi, rtiJsruta 
pi� restrittiva di quehla desumibile dal comma secondo de11'art. 1362 e.e. 
in base al quale l'intento soggettivo pu� essere determinante con riguardo 
al �comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del 
contratto�, restando, infatti, escluso il ricorso ad elementi extratestuali. 

Questa .impostazione, secondo cui l'art. 8, comma :prilno, l. reg. non si 
riferisce ad effetti economici degli atti, contrapposti ad effetti giuridici, 
ma detta un particolare 'Principio 1per l'interpretazione di tali atti 
ai fini della loro sottoposizione all'imposta di registro, nel senso che 
occorre considerare la potenzialit� di effetti (giuridici) di' cui o.gni 
singolo atto � oggettivamente capace, avendo riguardo soltanto alle 
sue clausole, quali risultano dal documento presentato per la registra-

dunque norma derogativa ma applicativa di un princ1p10 pi� generale e 
non norma che crea una fictio iuris tributaria, ma che ricalca i caratteri 
normali del negozio civilistico. 

Se non sono esatte le premesse da cui la decisione in commento � 
partita, non pu� giungersi troppo facilmente alla conclusione che l'art. 45. 
in via di marcata eccezione, pu� operare solo per il mandato con il duplice 
attributo della irrevocabilit� e della dispensa dal rendiconto sen:i:a 
alcuna possibilit� di estensione al mandato irrevocabile ma con obbligo di 
rendiconto. E nemmeno pu� dirsi che posti ai due capi estremi il mandato 
irrevocabile e con dispensa dal rendiconto (art. 45) e il mandato generico 

(art. 91 e 92 tariffa), lo spazio intermedio, al di fuori di una specifica pre


visione normativa, deve essere coperto estendendo l'art. 91 piuttosto che 

l'art: 45. Anche l'art. 91 � una norma poco suscettibile di �estensione ri


spetto ad un atto, quale il mandato irrevocabile, che sicuramente non � 

destinato a servire esclusivamente come documento legale. Non � dunque 

con questa semplice contrapposizione che il problema pu� essere risolto. 

E' fuori discussione che la previsione degli art. 91 e 92 della tariffa 

� riferita nello spirito della legge all'autentico mandato avente per oggetto 

il compimento di atti giuridicd, cio�, appunto, al titolo o documento legale 

per abilitare un soggetto ad agire verso i terzi per conto di altro; la tipica 

figura del mandato gratuito che non crea rapporti di interessi tra man


dan~ e mandatairdo � logicameme soggetta alil.'imposrba fissa (art. 911), e se 

� pattuita una retribuzione l'imposta proporzionale colpisce solo questa 



566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

z1one, senza possibiilirt� di aJ.fargare l'indagine ab extra, Sii adegua al 
consolidato insegnamento del S.C. 

La giurfaprudenza, a parte talwne oscHlazioni verbali, � ferma nel 
riconoscere che si debbano considerare i soli effetti giuridici dell'atto 
(Cass., 26 lugUo 1971, n. 25.03; Cass., 6 maggio 1970, n. 1530; Cass., 4 
dicembre 1967, n. 2'86,1; Cass., 115 dicembre 1966, n. 2943 e 2946; Cass., 8 
luglio 1966, n. 1793) e non quelli economici, la cui consistenza �, caso 
mai, da tenere ;pr�esente in. quanto, ripercuotendosi sullo schema negoziale, 
rappresenti un elemento adiuvante nella ricerca degli effetti potenziali 
da ricollegare alla qualificazione affidata a parametri �giuridici 
(Cass.; 9 giugno 19i72, n. 1805; Cass., 28 gennaio 1'972, n. 203; Cass., 8 

' �~ 

ottobre 1970, n. 1850; Cass., 24 settembre 1970, n. l6i9,8; Caiss., 20 giugno 
1968, n. 2036; Cass., 9 mar:w 1968, n. 780). Le situazioni negoziali 
oggetto dell'imposizione tributaria vanno valutate, ai fini della tassazione, 
secondo i principi dell'ordinamento gh1rldico, e non in relazione 
alla sostanza economica degli atti; natura intrinseca ed effetti sono 
soltanto quelli che derivano dalla quaUfica giuridica ed H risultato 
economico da tener presente � quello ,che si produce attraverso l'atto 
giuridico concretamente posto in essere. Deve farsi riferimento alla 
natura ed al contenuto intrinseco dell'atto sottoposto alla registrazione 
e tale natura e contenuto si possono desumere esclusivamente dalle 
sue clausole e da quanto dsulta in esso �dichiarato, a prescindere dalla 
corrispondenza fra dichiarazione e reale volont� dei dichiaranti e dallo 
scopo praitko da essi perseguito (Cass., S.U., 13 luglio rn72, n. 2'349). 

(art. 92). Ma si esce nettamente fuori da questa prev1s10ne quando il 
mandato non costituisce pi� soltanto un titolo o documento legale verso i 
terzi, ma produce anche �effetti economici tra mandante e mandatario: si 
passa cosi alla previsione un po' contorta (se ne � visto il perch� nella 
precedente nota) del~'art. 15 della tariffa A; il mandato, anche se nell'interesse 
del mandante, quando � irrevocabile e con dispensa dall'obbligo di 
reilldltcomfo, � sog;gietto aid aMqruote pmporzioIIJlllli sipecif:k:he stabilite dn :re1azione 
a quattro dive:rse ipotesi. Si passa infine alla diversa previsione dell'art. 
45 della legge che considera il mandato uno strumento che realizza 
l'effetto traslativo di un contratto� diverso. 

E' vero che la legge tributaria lascia scoperta l'ipotesi intermedia del 
mandato irrevocabile ma con obbligo di rendiconto; ma nel riportare questa 
ipotesi ad una delle previsioni specifiche bisogna partire dalla premessa 
che nessuna delle tre norme ora riassunte pu� essere considerata come 
normale o come eccezionale e che per nessuna delle~ tre esiste una disposiz1one 
irell.iativa: aUa eslbemisibilllit� maggiore o minoce. Debbono ail!lo1ra soccorrere 
tutti i no!l.'malii �cainond dehla 1n.rteq>retazione . che si seguono :iin tutte le 
controve!l.'ISie sull'impooita di 1."egdsW<> e che COillsdlsitolllO sempre ne!lila qualificazione 
giuridica dell'atto. E' a questo punto che deve cominciare l'indagine, 
proprio dove la motivazione della sentenza si arresta. � 

Diciamo ancora che non persuade nemmeno la considerazione incidentalmente 
fatta nella sentenza che si commenta che dei due connotati 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 567 

L'atto si valuta con riguardo alla sua reale .portata ed alla effettivit� 
delle conseguenze giuridiche che ess�> � idoneo a produrre fra. le parti 
(Cass., 2,6 lug1Uo 1971, n. 2503); dando rilievo unicamente al suo contenuto 
letterale, da interpretare alla stregua delle espressioni usate 
e non in base ad elementi ad esso estranei, ancorch� idonei ad identifkarne 
il contenuto effettivo e reale (Caiss., 2:9 maggiio 1971, n. 1612). 

Le dichiarazioni delle parti contenute nell'atto da registrare vanno 
intese con riguardo al significato letterale e logico del testo, senza 
che 'sia consentito ricavare da fattori estranei la volont� dei dichiaranti, 
e restando esqlusa l'applicabilit� di criteri ermeneutici riferibili 
alla ricerca della effettiva intenzione delle parti che non sia e>;pressa 
nel significato obiettivo della dichiarazione (Cass., 3 aprile 1970, n. 881); 
non � consentita l'integrazione dei risultati della interpretazione te~ 
stuale mediante il richiamo ad elementi esterni, dato che l'imposta di 
registro colpisce l'atto per quello che esso dichiara, a prescindere dalla 
corrispondenza o meno delle dichiarazioni alla reale volont� dei dichiaranti 
(Cass., 17 dicembre 1969, n. 3993); la potenzialit� ed efficacia 
strumentale del negozio cui deve av�ersi riguardo (Cass., 1968, n. 780; 
Cass., 17 febbraio 1968, n. 558; Cass., 7 giugno 1966, n. 1484) va rilevata 
esclusivamente dal documento sottoposto a registrazione perch� 
� solo da tale documento che il fisco pu� ricavare la prova che il titolo 

o la forma apparente non corrisponde alla sostanza ed agli effetti di 
quanto stipulato (Cass., 27 aprile 1968, n. 1311; Cass., 4 dicembre 
1967, n. 2861). 
del mandato definito nell'art. 45 la dispensa dal rendiconto � quella che 
pi� qualificherebbe l'atto come sostanzialmente traslativo. Bisogna invece 
rilevare che, come fu acutamente notato nella precedente sentenza n. 203 
del 1972, ttl. so\Lo fatto della irrevocabdliit� basta a trasformare il mandato 
vero e proprio, in un atto nell'interesse del mandatario; non avrebbe 
alcun senso, nel caso specifico; l'irrevocabilit� se il mandato non avesse 
avuto anche lo scopo di inserirsi in una operazione bancaria con funzione 
soluforia o di garanzia; non sarebbe irrevocabi1e il mandato classico che 
&,i. esaurisce con la riscossione da parte del mandatario e la consegna della 
somma riscossa al mandante. Ci� non significa che la dispensa dal rendiconto 
non sia di evidente rilevanza, ma la sola irrevocabilit� gi� � sufficiente 
a portare il mandato fuori della previsione dell'art. 91 della tariffa. 

Ma � proprio sulla dispensa dal rendiconto che va condotto il pi� 
importante esame. Bisogna ch<iarire che cosa significa rendiconto e quale 
valore bisogna dare al documento nel quale non si esclude o si conferma 
l'obbligo del rendiconto. 

Bisogna innanzi tutto considerare che i mandati in genere e i mandati 
ad esigere di cui trattiamo sono per lo pd� un mosaico di formule di stile; 
assai spesso accanto all'obbligo di rendiconto figura anche la � promessa 
di rato �; due formule che si neutralizzano. 

Ma deve essere soprattutto chiara la definizione di rendiconto. L'obbligo 
di rendiconto del mandatario non pu� essere che quello definito nel




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

568 

In particolare � stato messo in luce che la ricerca del reale contenuto 
dell'atto, da compiersi senza fermarsi alla denominazione data 
dalle parti ed ,alla forma apparente dell'atto stesso, presuppone che 
esista �contrasto fra il titolo del negozio ed il suo vero contenuto 
(Cass., 10 dicembre 1970, n. 2623; Cass., 30 giugno 1967, n. 1192; 
Cass., 26 febbraio 1965, n. 326). Ma nella determinazione del contenuto 
dell'atto, sia che venga in considerazione il canone posto dall'art. 
8, comma primo, legge reg., sia che si debba prescinderne, va 
tenuto presente che � perfettamente lecito �che le parti stipulino un 
determinato negozio giuridico per raggiungere lo stesso scopo pratico 
che avrebbero potuto conseguire con altro negozio assoggettabile ad 
una aliquota maggiore (Cass., 26 febbraio 1965, n. 326 cit.), essendo 
consentito, senza co;mmettere alcuna evasione fiscale, evitare una determinata 
tassazione ponendo in essere una attivit� lecita (Cass., 3 luglio 
1968, n, 2224). Le parti possono fare uso di uno schema negoziale 
per scopi diversi da quelli suoi propri (avvalendosi, di un negozio 
indiretto). In tal caso l'imposta si liquida in base al negozio 
posto effettivamente in essere, risultante dall'atto (Cass., 10 dicembre 

1970, n. 2623), poich� il negozio indiretto sconta l'imposta non alla 
stregua delle mediate finalit� economiche perseguite, ma in base al 

l'art. 1713 e.e., consistente nel rimettere al mandante �tutto ci� che .ha 
ricevuto a causa del mandato � e quindi nel mandato ad esigere, tutto ci� 
che ha riscosso, detratte soltanto le spese o eventualmente il compenso che 
pu� essere prelevato direttamente dal mandatario ex art. 1721. Ma cosa 
del tutto diversa � il rendiconto su l'impiego che il mandatario avr� fatto 
dei crediti riscossi in base ad altro titolo; certamente il mandato irrevocabile 
conferito da un imprenditore ad una banca non avr� scopo di liberalit� 
e non potr� consentire alla banca di impossessarsi senza un titolo di 
somme non sue; anche la cessione di credito, che pur trasferisce incondizionatamente 
il diritto, presuppone un rendiconto sull'impiego che la banca 
avr� fatto dei proventi della cessione e se dopo l'estinzione di tutte le esposiziorii 
risulta un supero la banca non potr� sottrarsi dall'obbligo di tenere 
a disposizione del cliente queste somme. Ma questo rendiconto su una operazione 
bancaria di lunga durata non ha nulla in comune con il rendiconto 
del mandatario dell~art. 1713. Ed allora il problema � proprio questo: stabildre 
se la banca mandataria sia abilitata a trattenere le somme riscosse 
dal terzo a garanzia della .sua esposizione verso il mandante e a utilizzare 
le somme medesime per estinguere i suoi crediti verso il mandante comunque 
costituiti, sia pur con l'obbligo di rendere conto alla chiusura 
della operazione bancaria dell'impiego fatto delle somme riscosse; ovvero 
se la banca dovr� inderogabilmente rimettere al mandante tutte le somme 
riscosse, ovviamente �subito dopo la riscossione, anche quando essa banca 
� creditrice verso il mandant�e per esposizioni sofferenti. 

Una generica formula di obbligo di rendiconto pu� significare l'una 

o l'altra cosa. Ma nella normalit� dei casi si tratta della prima ipotesi 
perch� solo cos� il mandato ha una ragione d'essere, mentre, per una mera 
riscossione per conto con immediato obbligo di accreditamento dell'intero 

,PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 569 

suo contenuto ed agli effetti giuridici che esso � idoneo a produrre, 
quali risultano dall'atto (Cass., 25 marzo 1971, n. 846; Cass., 27 
febbraio 1971, n. 493; Cass., 6 febbraio 1969, n. 388). 

La Corte perugina, pur avendo fatto richiamo alla giurisprudenza 
di questo S. C., non ne ha tratto coerenti corollari e si � mossa lungo 
direttrici applicative non cor;rette (non sfuggite al vLgHe patrocinio 
erariale, che si � sforzato di circoscriverle nell'ambito di una motivazione 
ad abundantiam, insuscettibile di intaccare la correttezza della 
decisione,� e nella discussione orale ha difeso la sentenza impugnata 
solo sotto il profilo della incensurabilit� della ricostruzione della fattLspecie 
1concreta). I giudici di merito si sooo lasciati fuorviare dalfo 
decisioni di questo S. C. che, con riguardo al ben diverso problema 
della interpretazione della nota apposta all'art. 4 della tariffa all. A, 
per l'applicazione delle minori aliquote di cui alle lettere b) e) richiede, 
fra l'altro, che la cessione di credito non sia estesa anche ad altre 
operazioni (cfr., per tutte, Cass., 19 giugno 1972, n. 1912), ritenendo 
che la procura, ,potendo essere utilizzata nei rapporti f~~ banca ed il 
cliente imprenditore edile per finalit� diverse ed ulteriori rispetto a 
quelle immediatamente riconducibili agli effetti giuridici dell'atto, non 
potesse godere del trattamento �di favore� previsto dall'art. 91 della 
tariffa all. A. Ma la �deviazione dell'atto dalla sua apparente destinazione
�, la possibilit� di �aprire un varco attraverso il quale il 

provento, non si giustifica minimamente, come � stato notato nella precedente 
sentenza pi� volte citata, l'irrevocabilit� del mandato. 

Discutendo dell'aliquota da applicare per le cessioni di credito, si � 
chiarito che la cessione non estensibile ad. altre operazioni, secondo la 
limitaz~one posta dalla nota aggiunta all'art. 4 della tariffa A, deve esser 
tale da� costringere la banca a consegnare al cedente i proventi della� cessione
� anche quando essa sia gravemente esposta per altre operazioni ed 
anche se sia seriamente temibile l'impossibilit� di ottenere la copertura; 
solo a questa condizione, che nessuna banca si rassegna ad accettare, la 
cessione pu� beneficiare della aliquota minima. Un discorso non diverso 
va fatto per il mandato: bisogna cio� stabilire se, in relazione al1'obbligo 
di rendiconto, la banca abbia o no il potere di tratterene le somme riscosse. 
E' in questo quadro che va interpretata la formula di stile sull'obbligo 
di rendiconto. ' 

A questo punto importanza determinante assume il concetto del mandato 
nell'interesse del mandatario; sorprende che la sentenza che si annota, 
che pur sembra voler offrire una trattazione completa del problema, 
non abbia fatto nemmeno un accenno a questa faccia della questione. 

Di mandato neil'interesse sia del mandante che del mandatario si 
parla nell'art. 15 della tariffa A, ma senza un valore preciso di termini 
perch�, al tempo in cui la legge del registro fu emanata, non esisteva una 
norma CO!I'['iJSpondenrtle all'attwai1e 3['11;. 1723 opv. 1c.c. Ma oggii � di fondamentale 
importanza, per verificare se un mandato sia traslativo agli effetti 
dell'art. 45, stabilire se esso sia dichiarato o in concreto risulti nell'interesse 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

negozio... si. estende ad altre operazioni � rilevano rispetto al testo della 
richiamata � nota �, la quale impone che nell'atto di cessione siano 
specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali � stipulato, 
e che l'efficacia della cessione non sia estesa ad altre operazioni, ma 
non costituiscono, in linea di. principio, indice univoco della effettiva 
portata dell'atto per la cui determinazione occorre riferirsi esclusivamente 
ai richiamati canoni interpretativi. 

In effetti il non pertinente richiamo giurisprudenziale � significativo 
perch� permette di cogliere J.'iniconsaipevole apriorismo da cui 
muove la Corte nel rilevare una � deviazione � cui porre rimedio, sostenendo, 
con elaborata motivazione, la soluzione della tassazione proporzionale 
per frustrare quella che appariva una elusione, un aggiramento 
dell'obbligo impositivo. Tutta tesa a evidenziare gli elementi 
che potev�ano indurre a considerare la procura irrevocabile strumento 
idoneo a porre in essere una cessione di crediti, senza corrispondere la 
dovuta imposta proporzionale, la impugnata sentenza non ha considerato, 
o non ha sufficientemente approfondito, il fondamentale tema 
della causa che era quello di verificare se la configurazione del tributo 
di registro,. i criteri di interipretazione dell'atto da registrare (art. 8, 
comma primo, legge reg.) e delle stesse norme impositive (Mtt. 8, com


del mandante o anche del mandatario, cosa che pu� facilmente affermarsi 
per tutti i mandati del genere conferiti ad una banca non ad esclusivo 
scopo di riscossione. 

Risulter� allora che il mandato irrevocabile, nell'interesse anche del 
m!IJilJdatalrio, n()[l poit!r� sorttrarsli� �a:11a regola dei!Il.'�al"t. 45, quando puire contenesse 
la formula dell'obbligo di rendiconto, da intendere nel senso che 
debbasi dar ragione dell'impiego fatto delle somme riscosse in un rapporto 
bancario. 

. Con ci� ovviamente non si vuole affermare che per il sol fatto della 
qualit� delle parti (un imprenditore edile ed una banca) e della natura 
del credito da esigere (un corrispettivo di appalto di opere pubbliche) si 
possa presumere che qualunque mandato debba considerarsi traslativo, 
l'equivalente ad una cessione di credito. Questa situazione, per�, costituis'ce 
il supporto economico-sociale nel quale l'operazione si inserisce, 
sicch� interpretando il documento che contiene il mandato e le formule 
di stile di cui si compone deve potersi ricavare l'effetto che esso produce 

o pu� produrre anche indipendentemente da una formale dichiarazione 
di esonero dal rendiconto. 
La sentenza in nota si pone dunque in aperto contrasto con l'altra 28 
gennaio 1972, n. 203, e lo sforzo di � coordinare � queste due decisioni 
ricercando nella precedente delle particolarit� di specie non raggiunge lo 
scopo; ambedue le pronunce, che hanno peraltro giudicato su sentenze 
della stessa Corte di merito, fanno riferimento all'identica situazione di 
fatto; un mandato irrevocabile, ma senza dispensa dal rendiconto, espresso 
con formule correnti presso a poco uguali; � perci� vano il tentativo di 
affermare che la sentenza oggi in esame enunci la regola e la precedente ~:: 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 571 

ma �secondo, e 45 legig�e xeg.) �conisenti!ssero o meno 1al 1contrd:b1.1iente di realizzare 
lecitqmente, mediante la suddetta procura, inpotizzata finaUt� di 
evitare l'imposizione proporzionale. 

L'apriorismo. della Corte del merito nel determinare gli effetti 
potenziali obiettivi del negozio, alla stregua del canone interpretativo 
dettato dall'art. 8, comma primo, legge reg., cui pur si afferma di voler 
prestare ossequio, risulta evidente dalla stessa impostazione della sentenza. 
Di fronte ad un atto che ha la sostanza e la forma di una procura 
ad incassare ed i cui effetti giuridici, nella massima dilatazione ;possibile, 
non possono esorbitare dalla prevista attivit� gestoria il giudice 
avrebbe dovuto anzitutto stabilire se ricorressero gli estremi per far 
ricorso a tale regola ermeneutica (contrasto fra il titolo del negozio 
ed il suo contenuto) e quindi accertare se concreti elementi dell'atto 
medesimo con:senttssero di ritenere che esso, nonostante l'a(p!parenza 
della procura e la corrispondenza del regolamento di interessi con lo 
schema negoziale prescelto, fosse oggettivamente suscettibile di produrre 
effetti giuridici ulteriori ed in particolare effetti tras~ativi del 
credito per l'incasso del quale la procura veniva conferita (il che era 
pacificamente da escludere sul piano del diritto civile). Invece la 
Corte preliminarmente si domanda �perch� � le parti abbiano posto 
in 'essere quella procura, ed alla stregua della risposta data ipotizza 
l'intento empirico elusivo e la sostanziale tl'aslativit� degli effetti dell'atto. 
Ma cosi argomentando cade in duplice errore, presupponendo 
l'applicabilit� dell'art. 8, comma primo, legge reg. senza previa verifica, 
ed interpretandolo -.comunque -non correttamente. Nonostante 
l'appellante avesse specificamente dedotto che non esistendo alcun contrasto 
tra il titolo ed il contenuto effettivo del negozio non potesse 

l'eccezione. Ma, in definitiva, proprio a questo. punto l'ultima sentenza 
mostra il suo lato debole, quando afferma che � anche un mandato che si 
presenti come irrevocabile e con obbligo di rendiconto pu� essere tassato 
come atto di trasferimento di crediti in base ad agganci testuali ricavabili 
esclusivamente dalle clausole del documento � e non alla stregua di mere 
illazioni. Ed � proprio qui il problema; gli �agganci testuali., rettamente 
interpretati possono portare a ritenere traslativo anche il mandato con 
<>bbligo di rendicoI).to. 

A questo punto non serve pi� definire l'art. 45 come norma derogativa 
a fattispecie esclusiva, formalmente intesa, nel tentativo di limitare ingiustificatamente 
la portata della norma, e creare un metodo di qualificazione 
giuridica dell'atto da tassare in funzione soltanto della nominativit� impressa 
dalle parti, con formule di stile; tutto questo costrutto, che contrasta con 
fondamentali principi generali, non raggiungerebbe mai lo scopo. 

Sembra pertanto che si possa ritenere conclusivamente che nel contrasto 
debba darsi la preferenza alla sentenza n. 203 del 1972. 

C. BAFILE 
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572 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

invocarsi l'art. 8, comma primo, legge reg., la Corte si � basata su tale 
norma, partendo dall'ipotesi che l'atto, pur nella sua essenza di procura, 
potesse, nel verificarsi di determinate circostanze, estranee alle 
risultanze obiettive edllle clausole, 1rea1izzaxe una cessione di crediti. 

Ma questa linea applicativa dell'art. 8., comma primo, legge reg. 
-anche ad ammettere che esso fosse utilmente invocabile -ne comporta 
la violazione: sia laddove prescinde dall'interpretazione obierttiva 
del negozio, facendo leva sull'intento supposto delle parti e sui presunti 
motivi che hanno indotto l'imprenditore alla scelta di un dato strumento 
negoziale; sia, ed ulteriormente, nella individuazione dello scopo 
pratico voluto dalle parti (una delle quali era peraltro estranea all'atto), 
ancorata ad elementi extratestuali. 

Sui motivi, e su motivi gratuitamente ipotizzati e non emergenti 
dell'atto, si basa la sentenza nel riferirsi al negozio bilaterale sottostante 
alla unilaterale procura, qualificandolo, anzich� mandato, cessione 
di crediti. Indubbiamente tale negozio sottostante � suscettibile 
di svariate configlll'azioni giuridiche. Ma nel caso in esame la Corte 
fa riferimento alla cessione non perch� questa obiettivamente risulti 
da precise clausole o prOiPosizioni della procura, perch� in essa si evidenzi 
un collegamento negoziale, o addirittura una enunciazione, ma 
solo perch� il tipo della procura (irrevocabile, gratuita e con obbligo 
di rendiconto) e la qualit� dei soggetti (banca ed imprenditore edile) 
ppssono far suppore che l'atto sia stato posto in essere (quale momento 
di un pi� vasto disegno) ;per conseguire le stesse finalit� della cessione 
di crediti, evitando la corresponsione dell'imposta ;proporzionale, dovendosi 
poi ancora presumere che sussita una giustificazione della 
operata cessione, e cio� una apertura di credito od altra forma di finanziamento 
della banca all'imprenditore. 

Anzich� verificare la coerenza del contenuto oggettivo del negozio 
alla sua funzione tipica si immagina, che la procura, di per s� 
neutra, possa spiegare effetti sostanziali di cessione di crediti, ipotizzando 
a monte di questa un :previo finanziamento. Si parte cio� da una 
illazione estratestuale e la si giustifica in base ad una ancor pi� gratuita 
e remota ipotesi. Una ricostruzione siffatta distorce palesemente 
la :portata dell'art. 8, comma pr,imo, legge reg., dilatando i poitenziali 
effetti giuridici dell'atto ben oltre le obbiettive risultanze del medesimo. 
Non pu� farsi questione, per quanto si � detto, di equivalenza di 
effetti economici; non possono presumersi rapporti di debito verso la 
banca procuratrice; non pu� ricollegarsi la procura ad un certo negozio 
sostanziale, piuttosto che ad un altro perch� gli effetti (giuridici) 
della procura sono quelli che a tale atto l'ordinamento attribuisce con 
qualificazione che (salvo quanto sar� detto in seguito, a proposito dell'art. 
45, legge reg.), viene recepita nel diritto tributario e si riverbera 
nella tassazione ad essi adeguata. La eventualit� che si faccia ricorso 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

alla procura irrevocabile per altri fini pu� avere una sua l'ispondenza 
nella realt�, ma non � valorizzabile ai fini di una pi� gravosa tassazione 
ai sensi dell'art. 8, comma primo, legge reg., almeno quando 
tali finalit� non siano (magari inavvertitamente, dal punto di vista del 
contribuente) calate nell'atto, venendo a risultare dal documento. Che 
poi questo richiamo a precedenti intese negoziali [possa in certi casi 
assurgere al livello di enunciazione � indubitabile, ma irrilevante nel 
caso di specie in cui la tesi dell'enunciazione, accolta dal tribunale, non 
' � stata pi� invocata dalla Corte a fondamento della decisione, sicch� 
non possono avere ingresso in questa sede le censure di violazione 


dell'art. 62, legge reg., sollevate dalla Cassa di Risparmio. 

Per sorreggere la soluzione accolta si � fatto pure cenno alla pos


sibilit� di qualificare la procura come negozio indiretto. Ma nemmeno 

questa configurazione giustificherebbe, nella prospettiva dell'art. 8, 

comma primo, legg,e reg., la tassazione proporzionale. Il ricorso alla 

figura del negozio indiretto, a pade la sua correttezza, n-O!ll sarebbe 

infatti producente ai fini tributari. 

In verit� non sembra facile ravvisare in una procura irrevocabile 

a riscuotere crediti un negozio indiretto; e ci� non soltanto alla stregua 

del recente orientamento dottrinale secondo cui andrebbe negata ti


pica rilevanza giuridica a tale figura, che si risolverebbe nella formula 

descrittiva di un fenomeno evidenziato nella pratica degli affari, ma 

anche accogliendo la nozione comunemente recepita del negozio indi


retto come utilizzazione di una sequenza ,di atti o della predisposizione 

di alcune clausole per pervenire alla realizzazione di un risultato di


verso da quello corrispondente alla funzione ed efficacia del tipo ne


goziale (cfr. Oass., 30 ,gennaio 1968, n. 296; Cass., 6 settembre 1960, 

n. 2427). La procura in esame, realizza, infatti, nell'economia della 
supposta cessione di crediti, non tanto una utilizzazione del negozio 
per scopi diversi da quelli suoi propri, quanto una sorta di eccedenza 
del fine rispetto al mezzo, apprezzabile sul piano del collegamento negoziale 
pi� che in riferimento al concreto atto posto in essere. 
Comunque, senza che sia necessario affit'ontare ex profes,qo la questione, 
quand'anche fosse configurabile nella specie un negozio indiretto 
non ne scaturirebbero rilevanti conseguenze in tema di tassazione, 
dato l'orientamento giurisprudenziale, prima richiamato, in base 
al quale quando le parti abbiano fatto ricorso ad un negozio indiretto 
l'imposta di registro va liquidata in relazione al negozio strumentale 
posto in essere e risultante dall'atto, senza che rilevi l'intento mediato 
perseguito. 

In ,conclusione, ila valutazione defila procura alila stregua deiLla sua 
potenzialit� ed efficacia obiettiva non consentiva di qualificarla ai fini 
tributari, ai sensi dell'art. 8, comma primo, L reg. come cessione di crediti 


574 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

incasellabile direttamente ed immediatamente nella previsione normativ
�a di cui all'art. 4 lett. a) della tariffa all. A. 

L'indagine deve quindi spostwsi sull'art. 8, comma secondio, in relaz.
i:one all'art. 45, il. reg. valutando dn questa pi� adeguata prospettiva, le 
a(('lgomentazioni della Conte d'appello Ja quale, a prescindere dalla proclamata 
possibilit� di attribuire determinati effetti potenziali all'atto da 
tassare, si preoccupa di differenziare la comune e generica procura 
da quella di specie caratterizzata dalla irrevocabilit�, gratuita e dall'obbligo 
di rendiconto, e conferita per la riscossione di crediti, sostenendo 
che il problema della qualificazione giuridica ai fini tributari 
di tale procura va impostato non con riguardo all'art. 91 della tariffa, 
all. A, ma tenendo presente l'art. 45 I. reg. I 

Pur non facendovi espresso riferimento n� la sentenza, n� la banca 
ri�coTTente, l'art. 8�, comma secanido, I. reg. ra~senta -invero -i'l 
poss1bile t:ramtte dell'equiparaz,tone che i giudici di merito hanno inteso 
fare, quanto al trattamento tributario fra il mandato iFrevocabile con 
dispensa dal rendiconto, di cui all'art. 45 I. reg. e, la procura con 
obbligo di rendiicon.to che � alla base della presente lite tributaria. 

Ed infatti cosi come l'art. 8, comma primo, l. !l'eg. pcme una regola 
peculiare per il.'dnterrpretazione degli atti da sottopor�re a tail.e imposizione, 
d:l secondo comma del medesimo articolo contiene un canone di 
interpretazione delle norme della legge di reg1stro, sostanzialmente negando 
che gli articoli della tariffa possano essere consi:de,rati quali norme 
a fattispecie esclusiva. 

Occorr� quindi verificare, prendendo le mosse dal richiamato art. 8, 
comma se,oondo, J.. reg., se la procura irrevocabile gratuita con obbHgo di 
rendiconto per le caratteristiche suddette si differenzi radicalmente dal 
tipo di negozio contemplato dall'art. 91 della tariffa all. A, per essere 
pi� propriamente assimilabile al mandato irrevocabile, con diS1Pensa 
dal rendiconto che, secondo l'art. 45 1. reg. si considera atto traslativo 
e va tassato proporzionalmente secondo le aliquote stabilite nell'art. 15 
della tariffa all. A alle lettere a), b), c) e d), e cio�, trattandosi di 
mandato relativo alla riscossione di crediti, con aliquota dell'l % (giusta 
ila lettera b). (Va, peraltro, rhlevato 1che Ja Corte del merito non ha 
avvertito che il suo discorso, incentvato sull'art. 45 I. reg. trovava 
naturale riscontro nel ricordato art. 15 della tariffa, ed ha tenuta ferma 
la tassazione ex art. 4, applicando la maggiore aliquota dell'l,50 % ). 

Ma nemmeno alla stre.gua dell'art. 8, comma secondo, cit. la conclusione 
oui perviene la Corte di Perugia pu� essere tenuta fe:rma. Al riguavdo 
pienamente ,centrata appare 'la censura di v:i:olazione dell'art 45 
il. reg. sia con riguardo alle g,enerali regole di interpretazione delle leggi, 
sia rispetto aJ.l'art. 8, 1comrna secondo, per quanto attiene all'interpretazione 
del testo un'ko delle leggi sull'imposta di registro. ~~ 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

L'applicazione di tale norma, secondo la .giurisprudenza di questo 
S.C., � legittima tutte le volte che l'atto tassabile non trovi un .preciso 
ed univoco riscontro in taluna delle voci della tariffa o delle tabelle 
(Cass., 2. agosto 1968, n. 2752), riispe.tto cio� ad atto atiipico od innominato 
da a.ssimilare a queUo tirpico ad esso pi� affine (Cass., 8 luglio 
1966, n. 1791). Quando la tariffa si richiama testualmente ad un rapporto 
di diritto privato, il trattamento fiscale non pu� essere che quello 
previsto per tale atto. 

Il ricorso al criterio dettato d;tll'art. 8, comma secondo, cLt. non sembra 
quindi utilmente >invocabile sia pe�rch� la tariffa contempla espressamente 
i mandati e le :procure con o senza corrispettivo, sia :perch� si 
tratta nella specie di procura gratuita, di atto cio� soggetto a tassa 
fissa che si dovrebbe assimilare ad atti di trasferimento soggetti ad 
in�.posta proporzionale (mentre � noto �che il procedimento c.d. � analogico 
� non � previsto per gli atti che per la loro natura devono essere 
registrati a tassa fissa). � 

Inoltre J.'art. 8, comma secondo, I. Teg. richiamando esip!ressamente 
l'art. 4, ulteriormente circoscrive i poteri dell'interprete, il quale deve 
ricer>care gli elementi affini in base a1la natura ed agli effetti delJ.'atto, 
previamente inquadrandolo in una categoria rper cui la legge p�revede la 
tassa .p11ogressiva, proporzionale o graduale. Sicch� J.a regola dettata dall'articolo 
medesimo viene in considerazione solo dopo che l'atto sia stat� 
ricondotto ad una delle suddette categorie e comporta che, all'interno 
di questa, esso deve essere assoggettato al medesimo trattamento fiscale 
previsto dalla voce di tariffa pi� prossima. Ma in principio la tassa 
proporzionale, cui si pretenderebbe assoggettare l'atto in esame, si 
applica solo ai trasferimenti onerosi. 

La procura irrevocabile gratuita con obbligo di rendimento di conti 
non pu� considerarsi come si � accennato -un negozio atipico. Si rinvengon~, 
infatti, nella ta!riffa ali. A !I.e due prev;isioni del mandato 
(o procura) generico e del mandato irrevocabile con dispensa del rendiconto. 
Ed in prima approssimazione, poich� la fattispecie in esame 
non coincide con quella puntuale e particolareggiata dell'art: 15, si � 
portati ad inquadrarla nell'art. 91 della tariffa ali. A che prevede il 
trattamento tributario per tali atti -se gratuiti -mediante imposizione 
a tassa fissa in coerenza con gli effetti giuridici ad essi propri 
(ed infatti l'art. 4 cit. della legge si riferisce al rigual'do agli atti che 
possono servire da titolo o documento legale). Nel mandato (o procura) 
con retribuzione (art. 92 tariffa all. A) si opera un trasferimento di 
ricchezza .limitato aJ.J.a retribuziorne, e cos� si spiega la imposizione proporzionale 
rapportata alla misura di tale retribuzione. Sul piano della 
tipicit�, dunque, mandati o procure gratuiti trovano precisa collocazione 
nell'art. 91 della tariffa ali. A, in tutta la possibile gamma di 
atti ascrivibili al tipo; e clausole particolari vengono in considerazione 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

riguardo alla retribuzione che ,comporta l'inquadramento in altra voce. 
Il mandato gratuito � soggetto a tassa fissa in relazione agli effetti che 
produce. E come atto tipico da registrare a tassa fissa non pu�, per 
quanto attiene alla previsione dell'art. 91 della tariffa, rientrare nella 
sfera di appltcabilit� dell'art. 8, comma secondo, l. reg. Peraltro il mandato 
� 'contemplaito specificamente ancora una volta nella tariffa in 
quanto sia irrevocabile e senza obbligo di rencliconto: art. 15 che va 
co:rirelato all'art. 4!5 della il.egge. 

Alla riflessione critica su tale art. 45 I. reg. deve perci� procedersi 
alla stregua del1a effettuata dimostrazione della inestensibilit� delle 
relative prevision'i normative a casi affini, ai sensi dell'art. 8, comma 
secondo, il. reg., rispetto a1l'art. ~H deHa tariffa aJ:l. A, con conseguente 
im.possicbilit� di i.tnvocare taJ.e canone interipretati:vo per far leva sulla 
ma~gi:ore vicinanza� che, sul mero !Piano della fattispecie, la prrocura 
iir:revocabile con obbMgo di rendiconto presenta con la procura irrevocabile 
con dispensa dal rendiconto, anzich� con la procura generica. 

Punto di partenza dell'indagine da effettuare al riguardo � la 
constatazione che sul piano del diritto civile il mandato, e meno ancora 
la procura, non comportano il trasferimento dei diritti rispetto ai quali 
vengono. conferiti i poteri per lo svolgimento dell'attivit� gestoria. 
Mentre H 'contratto di raippresentanza regola i irappol1ti interni fra rappresentante 
e rapprresentato, la procura quale atto unilaterale, per la 
cui effic,acia non occorre l'accettazione del procuratore, disciplina i 
rapporti esterni ed � dketta ai terzi 'con i quaLi il rappresentante 
� destinato ad entrare in relazione per assolvere l'incarico assunto 
vel'lso U ra1p1presentato (Cass., 7 gennaio 1964, n. 9). Il mandatario, o 
procuratore, non ,acquista diritti, come � ovvio, quando agisce in nome 
e per conto del rappresentato; ed anche nella ipotesi del mandato senza 
rappresentanza al compimento degli atti giuridici per conto altrui consegue 
l'obbligazione tributaria afferente all'attivit� gestoria, se ed in 
quanto effettuata. Il problema della imposizione tributaria sul negozio 
di mandato, o sul conferimento della procura, resta, quindi, nettamente 
distinto da quello del trattamento cui sottoporre i negozi giuridici che 
in esecuzione del mandato vengono eventualmente posti in essere. Questa 
separazione fra la fattispecie della rappresentanza ed il rapporto 
di gestione eventuailimente sottostante e fra J.'aissunzi:one dell'obbligo di 
agire per conto altrui e quello -conseguenziale di ritrasferire al man


dante quanto eventualmente acquistato per suo ,conto, comporta eer


tamente che il mandato, o la procura, come tali non hanno intrinseca 

natt,lra ed �fficacia di atti traslativi di diritti (che il mandaitario dovr� 

acquistare e ritrasferire al mandante, ovvero apportare direttamente 

alla sua sfera giuridica) e che, pertanto, un atto che si presenti come 

procura, ne realizzi il tipo negoziale e sia ordinato formalmente a con


seguire gli effetti giuridici ad essa propri non potrebbe .mai in astratto 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

configurarsi come atto traslativo di diritti da tassare con imposta 
proporzionale. 

La fosuscettibilit� della procura ad essere ritenuta negozio traslativo, 
in applicazione dell'art. 8, comma pr.imo, l. reg., iil quale impone che 
si abbia riguardo all'intrinseca natura dell'atto ed agli effetti che questo 
� destinato a .produrre, trova il suo significativo riscontro normativo 
proprio nell'art. 45 cit.; dettando il quale il legislatore ha fatto quel 
che l'interprete, in rigorosa applicazione dei principi, non avrebbe 
potuto fare, equiparando agli atti di trasferimento onerosi ai fini fiscali, 
un negozio che traslativo non � nella qualificazione civilistica; il mandato 
irrevocabile ~on dispensa dal rendiconto. 

A questa soluzione il legislatore � giunto verosimilmente mosso 
dalla preoccupazione, che le parti si avvalessero di tale strumento negoziale 
per raggiungere lo stesso scopo che avrebbero potuto -0ttenere 
mediante un diverso negozio effettivamente traslativo. Ed � dovuto 
intervenire proprio perch�, in difetto di una disposizione normativa 
ad hoc, tale atto riguardato sotto il profilo degli effetti che ne scaturiscono 
aUa � stregua della comune disciplina, non solo �civilistica, ma 
tributaria, non avrebbe mai potuto essere considerato, e tassato, quale 
atto di trasferimento. 

La norma si presenta quindi con una evidente portata derogatoria 
a1 princl.ipi generali cui si informa� la ileg,ge di registro, sovrapponendo 
una qualificazione, operante ai soli fini tributari, a quella di diritto 
civile e tassando come se fosse traslativo un atto che traslativo non � 
nella sua essenza. Si tratta, perci�, di norma di stretta interpret�zione, 
e che indubbiamente si presenta con i caratteri della fattispecie esclusiva, 
perch� prevede una tassazione .per un tipo negoziale che gi� era 
1Previsto in apposita vece della tariffa che .si sarebbe dovuta ritenere 
comprensiva di tutti gli atti astrattamente riconducibili al re1ativo 
schema, enucleando fra essi, soltanto quelli 'che proprio perch� presentano 
determinati caratteri differenziali sono, ed essi soli, da assoggettare 
ad un trattamento tributario diverso e meno favorevole per il 
contribuente. 

La. deroga viene subordinata espressamente alla ricorrenza di una 
duplice condizione: la irrevocabilit� e fa dispensa del rendiconto. Trattasi 
di due requisiti che concorrono insieme, ed inscindibilmente, a 
realizz�are la fattispecie normativa dell'atto da equiparare a quelli traslativi 
pur non essendolo. 

L'art. 4'5 l. reg. non �, dunque, una norma superflua, meramente 
ricognitiva di un risultato conseguibile in .via di interpretazione. E se 
in dottrina si sottolinea la coerenza di questa norma con il .principio 
generale per cui le imposte di registro si aP1Plicano secondo, l'intrinseca 
natura e �gli effetti degli atti, bisogna tener ben presente che -come 
si � gi� sottolineato ~ non si tratta di un semplice corollario che si 


578 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sarebbe potuto ottenere in via di esegesi, in ,quanto J.'effetto de,l mandato 
rapportato a parametri civ1Hsti anche alla stregua de1l'art. 8, . comma 
primo, I. reg. non avrebbe mai porbuto essere considerato dall'interprete 
traslativo; donde la necessit�, rper conseguire un certo risultato, di dettare 
apposita norma, operando legislativamente un'equiparazione che 
non 1ctea una inesistente traslativtt�, ma .impone un regime giJUridico 
tributario ad un atto che :per J.a sua naitura ed i suoi effetti non avrebbe 
potuto �esservi as.soggettato. 

Questa equiparazione va quindi contenuta rigorosamente nei limiti 
della disposizione di legge che la pone e deve ritenersi operante soltanto 
nel simultaneo concorso dell'irrevocabilit� e deH'esonero dal rendiconto 
che ,sono i due indici cui congiuntamente il legislatore collega 
lo slittamento dal regime della tassazione a tassa fissa a quello della 
tassazione proporzionale perch� discrezionalmente entrambi sono stati 
valutati, nena loro convergenza, idonei a consentire la eventuale utilizzazione 
del negozio rper fim corrispondenti a que1.ld. che potrebbevo ;raggiungersi 
con un diverso atto ad effetti traslativi giusta la qualificazione 
civilistica. 

Secondo la Corte del merito, invece, l'art. 45 1. reg. va interpretato 
nel senso che l'equiparazione dell'atto di trasferimento opera anche se 
alla irrevocabilit� si accompagni l'obbligo del rendiconto. 

Ma anche partendo dal presupposto che la legge sottoponga al 
medesimo trattamento tributario in generale il mandato e la procura, 
e riconoscendo quindi la possibilit� di applicare l'art. 45 1. reg. e l'art. 15 
della tariffa, che si riferiscono testualmente al mandato (mentre gli 
artt. 91 e 92 della medesima tariffa contemplano specificamente sia 
i mandati che le procure); ammettendo, come non � dubbio, che il 
rapporto fra legge di registro e tariffe e tabelle sia di semplice specificazione 
e illOIIl di suboo:dinaziOIIle delle seconde alla prima (Cass., S.U. 
18 febbraio 1963, n. 391); e pur prescindendo dalla problematica civilistica 
circa la configurabilit� nel nostro ordiqamento di un.a procura 
irrevocabile e la individuazione dei connotati del mandato conferito 
anche nell'interesse del mandatario e dei terzi, non ritiene il Collegio 
-in ,base ai), dd!scorso dd.ffwsamente sin qui condotto -che !la tesi dell1a 
Corte d'appe1lo possa essere condivisa. 

� da escludere infatti la possibilit� di un'assimilazione sostanziale, 
ovvero formale, della procura irrevocabile con obbligo di rendiconto 
a quella irrevocabile con dispensa da tale obbligo. La procura di 1Per 
s� non comporta tr:asferimento di diritti; il regime fiscale suo proprio 
� quello della tassa fissa; solo in via di equiparazione legislativa .si 
considera traslativa la procura irrevocabile senza obbligo di rendiconto. 
Ci� posto non � consentito indagare se .la ragione che ha indotto il 
legislatore a dettare l'art. 45 1. reg. potrebbe sussistere anche rispetto 
ad una procura irrevocabile con obbligo di rendiconto perch� non ven-

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 579 

gono in considerazione �effetti giuridici propri dell'atto in quanto tale, 
ma attribuiti a fini fiscali contro la sua natura, ponendo in essere una 
norma a fattispecie esclusiva che sottrae eccezionalmente l'atto al s.uo 
naturale regime,. tributario, senza che possano invocarsi gli strumenti 
esegeUci di �cui all'art. 8, comma secondo, 1. re�g. impostando un ragionamento 
vo�lto a rfoeircaire P�i� o meno intense � affinit� � fra gli atti. 
N� la mancata ri~ondenza alla fattispecie esclusiva dell'art. 45 

l. reg. (e 15 deHa wiffa) rpu� essere superata dall'elegante escogitazione 
dei giudici di merito di considerare l'obbligo del rendiconto come condizione 
risolutiva deli'effetto traslativo da ricondurre alla sola clausola 
della irrevocabilit� e che non spiegherebbe nessun effetto ai. fini della 
tassazione (ai sensi dell'art. 12 1. reg.). 
Questa ricostruzione della fattispecie si risolve in una petizione di 
principio, partendo dal presupposto che la legge tributaria attribuisca 
qualificazione di atto traslativo al mandato (o procura) solo perch� 
irrevocabile. Invece la equiparazione � tassativamente ricollegata non 
gi� alla mera irrevocabilit�, ma alla .irrevocabilit� accompagnata dall'esonero 
dall'obbligo di resa del conto. 

E deve aggiungersi che � proprio tale esonero a presentarsi con 
carattere di centralit�, quale elemento determinante per rendere qperante, 
nel presupposto� della irrevocabilit�, la disciplina derogatoria 
dettata a tutela del fisco contro il possibile impiego della procura (o 
mandato) a fini sostanzialmente traslativi. 

Indubbiamente nella previ,sione dell'art. 1na e.e. l'obbligazfone 
del rendiconto costituisce la regola e la dispensa, specie se preventiva, 
l'eccezione, tanto che l'obbligo stesso risorge ove il mandatario si renda 
inadempiente per dolo o colpa grave. 

L'irrevocabilit� attiene allo svolgimento nel tempo del rapporto; 
ma l'esserci e non esserci dell'obbligo del rendiconto tocca in pieno 
il sostanziale regolamento degli interessi perseguiti. L'esonero dal rendiconto 
comporta infatti, per il mandatario (o procuratore) pi� lati 
e penetranti poteri di disponibilit� in ordine ai beni conseguiti nel� 
l'espletamento dell'attivit� gestoria, anche se, giusta lo schema negoziale 
civilistico, sussiste pur sempre, accanto all'o~bligo di compiere tale 
attivit� quello di ricondurne gli effetti nella sfera giuridica del dominus 
negotii (aippunto perch� la traslativit� esorbtta dailla qualificazione di 
diritto civile). Questa maggiore latitudine di spazio operativo da riconoscersi 
al mandatario d4ispensato dal rencMccmto, � stata vaiLorizz:ata 
ai fini della qualificazione tributaria dell'atto ritenuto, soprattutto per 
la iprevisione della dispensa, suscettibile di essere utilizzato al posto 
di negozi sostanzialmente traslativi. Non � stato perci� superfluo, o 
sovrabbondante, il relativo riferimento legislativo; ne consegue che 
dalla previsione dell'esonero non pu� prescindersi ove si intende procedere 
alla tassazione proporzionale dell'atto. 


580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Le conclusioni raggiunte vam;io coordinate con i precedenti giurisprudenziali 
del S.C. che toccano l'argomento. Sono da ricordare al 
riguardo la non recente decisione 13 aprile 1960, n. 861 e la recentissima 
sentenza 28 gennaio 1972, n. 203, di questa stessa sezione. 

Nella pronuncia del 1960 una procura irrevocabile ad incassare 
venne considerata come cessione di crediti perch� era richiamata nella 
procura stessa, ed allegata al documento presentato per la registrazione, 
una deliberazione del consiglio di amministrazione della societ� che 
aveva conferito il potere di rappresentanza negoziale da cui emergeva, 
secondo l'incensurabile apprezzamento dei �giudici di merito, la .chiara 
volont� di realizzare una cessione; sicch� bastava constatare che l'atto, 
nella concatenazione delle clausole, risUltanti dal documento, e dall'allegato 
che faceva corpo con esso, spiegava appunto gli effetti di una 
cessione di credito (se non ne conteneva addirittura l'enunciazione). 
Tale soluzione collima con i principi che informano la presente decisione 
dato ohe 4uell'atto, nei suoi elementi testuali, che ne trascendevano 
la portata di mera procura e la tipologia relativa, consentiva direttamente, 
e nel rispetto, de11'airt. 8, comma priimo, J. reg. (e forse anche 
ai sensi rdeJ.l'art. 62 il. reg.), di operare l'inquadramento in ~a fattispecie 
complessa dn cui accanto alla .procura sussistevano gli elementi del 
negozio sottostante. 

Nella 1senitenza n. 203 del 1972 si afferma che l'art. 45 1. !l'eg. non 
impedtsce al girudice di merito di ravv1sare, nei congrui casi, un negozio 
tmslativo indiretto nel mandato irrevocabile anche se non vi .sia eso


�nero del rendiconto. 
Detto ipl"�.incipio, ad avviso del collegio, richiede, peraltro, una puntualizzazione. 


A parte il rdfurimento al negozio indiretto, che non � determinante 
nell'economia di quella decisione, il rpotere del gi'll!dice di merito di vavvisare 
1n un mandato irrevocabile con obbligo di rendiconto un negozio 
traslativo non va ricondotto &la fattispecie esclusiva dell'art. 45 L reg., � 
che non consente di applicare il p�revi�sto trattamento tributario ove non 
concorrano ri requisiti dell'irrevocabilit� e del1a: di.spensa; fermo restando 
che anche un mandato H quale si presenti com� irrevocabirle e con 
obbligo di rendiconto pu� essere tassato come a1lto di trasferimento di 
crediti (e �con l'aliquota deH'art. 4 de1la tariffa) in base ad agganci testuali 
vicavabi:li esc[usivamernte dalle clausole del dO'cumernto da sottopovre 
alla registrazione, fo quali comporrtino runa sostanziale integrazione 
del negozio rendendolo oiggettivame.nte SUr.Scettibile (sulla base di 

1 
tali clausole, per quel che esse effettivamente dispongono e non alla 
stregua �di meve illazioni che se ne possono trarre), di rea!Uzzare effetti 
di trasf:arimento del credito. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 581 

Ln conclusione dii ricovso deve essere ~ccol,to con tutte ile conseguenze 
di 1egge, rinviando ila ,causa, per nuovo esame, alla Corite d'appello 
di Ancona che provveder� anche alla liquidazione delle spese di 
questo grado del giudimo. 

I giudici di Tin'Vfo si unifiormeranno al seguente prlndpio di diriJtto: 

~ La procura g.ratuita ittevocabil!e e con obbligo di ;rendiconto ad 
incassare �crediti va regilistrarta a tassa fissa, ai sensi dell'art. 91 della 
tariffa aU. A alla legge di cregistro (r.d. 30 dicem'Qre 1923, 111. 3269) e 
non con :ilmiposta proporzionale, quale atto :traslativo dei crediti stessi. 

Tranne il caso :in. cui gli effetti della cessfone risultino dal contesto 
dell'atto presentato per fa registrazione, e sa,lva !l.'fpotesi della enunciazione, 
i ipriinc�pi ,giudruci che regolano la detero:ninazi0111e del contenuto 
dell'atto, e specificamente \l'art. 8, comma priimo, L reg. non consentono 
di qualilii:care urna ipTocura come atto di trasferimento di crediti per il 
solo fatto che ta\l.e :procura sia conferita da 1Ul1 imprenditore .edile ad 
una baI11Ca e concerna l'incasso di crediti costituenti il corrispettivo di 
cootTatti di appalto. 

N� pu� essere utilmente in:v;ocato fo schema del negozio indirejfo 
che, a p:ooscmdere daJ.1a 1sua 'configurabHit� nena specie, comporta che 
la tassazione si: effettui a1la stregua dell'atto strumentale posto in 
essere. 

� puTe da escludere l'assimila:z;i0111e della procura gratuita ed irrevocabHe 
con obbligo di Tendiconto al mandato ixrevocabHe oon dispensa 
dal rendimento del conto (di cui agli ar�tt. 45 l. reg. e 15 della tariffa 
all. A), non trovando applicazitooe �al riguardo il canone mteTpretativo 
dettato daM'art. 8, comma secondo, 1. ;reg. e dov�endo !l'e!Stare circoscritta 
l'equfparazione a fini tributari agU atti di trasferimento del mandato che 
non spiega effetti traslativi di diritti 'Sul piano civi11stico -ne precisi 
termirni in cui, con no:rma a fattispecie esclusiva, la deroga � stata 
posta da\I. leg�ISlat�re. -(Omissis). 

CORTE DiI CASSAZIONE, Sez. I, 1 mw:-zo 1973, n. 557 -Pres. leardi Est. 
Giuliano -P.M. De Ma!l'co (conf.) -Soc. E.G.O. (avv. CaipaccioH) 
c. Min.tsteoo delle Finanze (avv. Sta,to Soprano). 

Imposta generale sull'entrata -Vendite al pubblico -Legge 16 dicembre 

1959, n. 1070 -Esclusione dell'imponibilit� -Presupposti -Ven


dite procacciate da agenti -Sono soggette all'imposta. 

(!. 16 dicembre 1959, n. 1070, art. 1). 

La non imponibiLit� delLe vendite ai minuto effettuate in Locali di 
vendita ai pubblico (o ambulatoriamente) ha per presupposto che i com


���--.--�--�--��--...... -::-:... ���������--��-�.�.-.-.-.-.-���.�.�.�.�.�.�.�.-.-.-.�.�.�.�.�.'.�.-.�:.�.�.�.�1.�.�_'.�:.�.�.�:.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�... ��������������� ' ��� -.�.-.�.-.� � ���.ᥥ� � ��.�ᥥ --. -' 


582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pratori siano i diretti consumatori delle merci acquistate e che ie vendite 
siano inscindibiLmente legate ai Locati, descritti nena norma, per' 
l'esercizio det commercio ai pubbLico o ambulante. Non sono pertanto1 
ricompre�se nena previsione te vendite procacciate da ag�enti fuori dei 
locale di vendita ai pubblico ed accettate per iscritto (ipotesi particoiare 
di vendite di a'U!tomobiii concluse presso � depositi per ie mostre � da 
agenti senza rappresentanza) (1). 

(Omissis). -I due mezzi del ricorso ;principale vanno considerati 
congiuntamente, perch� cooceimorno, pur variamente Hlustrandola, una 
questione suli'intwpretazi!one dell'aa:t. 1 della legge 16 dicembre 1959, 

n. 1070. Questo, coil primo comma, ha, tra l'altro, dichiarato non soggette 
all'I.G.E. �ile ellltrate conseg.uLte in dipendenza delle venidiite di materie, 
merci e prodotti effettuate in locaH di vendita al pubblllico muniti di licenza 
di �commercio per fa vendita al pubbUco �. L�a questione da ri1so�l, 
vere verte sul sLgrnifilcato del termine � effettuate � . 

In proposLto, ila societ� e il Menotti, denunciando sia violazione e 

falsa appUcaz:ione della IIlorima sudde,tta, �sia violazione e fa1sa applica


zione dell'a(l'lj;. 1327 -cod. cLv. e contraddittoriet� e illilogdcit� di motiva


zione �SU un punto decisivo, si dolgono che fa Corte del me:rito ha ri


putato che dJ. termine � effettuate � equivale �a � conc1use � �e che, per 

stabilire .dove 1siano state concluse le vendite di autovetture� per cui � 

causa si deve aver r.i.guardo, trattandosi di contratti tra persone lon


tane, agli artt. 1326 e 132.7 cod. civ.; e�ssi sostengono, inoltre, che la 

Corte medesima abbia, con motivazione erronea e contraddittoria, escluso 

che le vendite fossero state, a norma dell'art. 1327 cod. civ., concluse 

in Firenze. 

Questa compii.essa censura non pu� essere accolta, anche se la mo


tivazione addotta dalla 1sentenza impugnata dev'esseire, in parte, corretta, 

come ora questo supremo collegio far�, a norma dell'art. 384 cod. 

rproc. cLv. 

Invero, l'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070 contiene, 
oltre a quello di cui qui si discute, altri precetti; e dall'esame di tutte 
le sue disposizioni si evince che l'esenzione dall'I.G.E. da esso accordata 
postula il concorso di due circostanze: da un lato, che i compratori 
siano diretti consumatori delle merci acquistate (la sussist�enza di 

(1) Decisione da condividere pienamente. Per la determinazione della 
vendita al diretto consumatore in locale di vendita al pubblico munito di 
relativa licenza, soccorre un concetto economico-sociale di pratica comune: 
la vendita effettuata al di fuori del locale di vendita al pubblico, con una 
rete di distribuzione diversa da quella tradizionale dello smercio presso 
i negozi, non pu� rientrare nella previsione dell'art. 1 della legge 16 dicembre 
1959, n. 1070. 

PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 583 

tal requisito � incontestata, nel nostro 'caso), d'altro lato, che le vendite 
siano inscindibilmente legate ai loca�i specificamente menzionati 
dalla norma ( � locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio 
per la vendita al pubblico�, �laboratori artigiani, spacci o 
banchi di vendita nei mercati, spacci cooperativi, militari, aziendali e 
di fabbrica � e � di drcoli r>icreartivi �, � pubblici ~cizi �) e sullo stesso 
piano sono poste �le vendite effettuate � ambulantemente �. Tale inscindibile 
nesso, Ja cui necessit� si desume dal fatto che la norma ha 
posto i luoghi suindicati in particolare evidenza, consiste in ci� che le 
vendite debbono essere effetto immediato e diretto dell'esercizio del 
commercio nei luoghi surricordati o dell'esercizio del comm11cio ambulante. 
Il legislatore ha avuto riguardo non, ,come riput� la Corte 
Fiorentina, ai criteri civilistici .per la determinazione del luogo di conclusione 
di un contratto (criteri la cui awlicazione indurrebbe, ad es: 
a escludere che una vendita stipulata per telefono, con richiesta della 
merce da parte di un cliente, il quale esiga una preventiva risposta 
d'accettazione, sia stata effettuata nel negozio di vendita al minuto), 
ma a un concetto economico-sociale. 

Ci� posto, si rileva che la Corte del merito ha, in fatto, insindacabilmente, 
accertato che le vendite di cui trattasi erano state procacciate, 
fuori di Firenze, in vari luoghi dell'Emilia e della Toscana, da 
agenti �con deposito della societ� E.G.O.: costoro, che non erano rappresentanti 
de1la societ�, ricevuta la richiesta di un aspirante compratore, 
ne trasmettevano notizia scritta alla preponente, la quale, nei 
congrui �casi, la accettava. Queste circostanze mostrano come le vendite 
in esame non fossero state in alcun modo legate all'�esiste:riza, in 
Firenze, di un locale di vendita al pubblico, ma fossero state invece 
effetti dell'esistenza, nelle sedi dei singoli agenti, dei depositi di autovetture 
�.per le: mostre., secondo 'l'espressi()([le usata dalla sentenza impugnata. 


Il ricorso principale deve, pertanto, essere respinto. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 marzo 1973, n. 569 -Pres. Saya Est. 
La Torre -P. M. Pedace (diff.) -Basal� (avv. Cerrato) c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Cascina). 

Imposta di re~istro -Obbli~hi speciali dei notari, funzio~ari e pubblici 
ufficiali -Trascrizione di atto non re~istrato in citazioni 
comparse, ricorsi, ecc. -Responsabilit� del procuratore -Concetto 
di trascrizione. 

(r.d.. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 118). , 
����� ����������� .�...............-...-..�...�.-,., ���c.-.-,�,�r.�.�,�.�r.�.�.�r.�r.�.�,�.� ���r.�r.�.�,�crrrr.�.�rr.�.�.�.�u.�rccr.-.�, 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

584 

Imposta di registro -Obblighi speciali di notari, funzionari e pubblici 
ufficiali -Avvocato o procuratore -Trascrizione di atto non registrato 
in citazioni, comparse, ricorsi, ecc. -Rinuncia al mandato 
prima della pronuncia de~ provvedimento o della rimessione 
al collegio -Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 118; 1. 3 dicembre 1942, n. 1548, art. 2). 
n divieto stabilito nell'art. 118, n. 3 della le�gge di registro, per gli 

avvocati o procuratori di t'l'ascrivere in citazioni, comparse, ricorsi o 

altri atti difensivi il contenuto totale o parziale di atti soggetti a regi


strazione e non registrati n<Yli va inteso nel senso che sia vietata sol


tanto la trascrizione fedele e testuale (tra virgolette), ma nel senso che 

sia vietato riportare, in qualunque forma, il contenuto di atti non re


gistrati (1). 

Per il combinato disposto dell'art. 118, n. 3, della legge di re�gistro 

e dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, il procuratore che 

abbia trascritto in un atto difensivo il contenuto di un atto soggetto a 

registrazione e non registrato, non � tenuto a rispondere del pagamento 

dell'imposta se rinunzia al mandato prima della rimessione della causa 

al collegio e senza che sia stato emesso un provvedimento giudiziale 

sulla base de.ZZ'atto non registrato a meno che, non ostante la formale 

rinuncia, il difensore non abbia in concreto continuato a svolgere il 

mandato con effetti rilevanti ai fini della utilizzazione processuale 

dell'atto non registrato (2). 

(Omissis). -Col .primo motivo il ricorrente denunzia in riferimento 
all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. -errata intel'!Pretazione e applicazione 
dell'art. 118, n. 3, della vigente legge di registro (r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3269), sostenendo che, contrariamente a quanto affermato 
dai giudici di merito, non vi � stata nella specie alcuna trascrizione, 
n� totale n� parziale, di atto. Si deduce al riguardo che la parola 
�trascrivere �, di cui alla citata norma, indica l'attivit� di chi riproduce 
fedelmente �e testualmente un documento, come non pu� realizzarsi 
se non mediante l'inserzione materiale e pedissequa del tenore di 
un atto nel contenuto di un altro: ci�, oltre che risultare dal significato 
lessicale del termine, troverebbe conferma nel confronto tra il 

(1-2) Non .constano precedooiti. specifILci; sulla prima massima � evi


dente pelI'� che la norma lll/On pu� arv1ere un valore pllllramelllte folt'male; 

l'art. 118; Utll�tamenifle agli 1ari1;. 106 e 108, � infatti diretto a sta:biiLiTe 

il presupposto dal quaile ll'dmiposta di :registro ttrae [a Silla raigiion d'es. 
sere, ossia la impossibilit� di far valere il diritto nascente da un atto soggetto 
a registrazione e non registrato; � inconcepibile che una norma cardine 
come questa possa essere frustrata con una semplice variante forma:le. 




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 585 

concetto (formale) di �trascrizione�, ex art. 118, n. 3, e il concetto 
(sostanziale) di � enunciazione � quale si ricava dal precedente art. 62. 

Questo motivo non pu� essere accolto. 

Con �giudizio di fatto congruamente motivato, e perci� insindacabile 
in questa sede, ila Corte di Milano ha a:ccertato che la citazione 
a suo tempo redatta dall'avv. Basal�, quale procuratore legale di Minzera, 
1poneva a fondamento dell'azione promossa da costui, contro l'impresa 
Cardin, l'esistenza di un contratto di appalto: del quale lo scrivente 
non si limit� a indicare gli estremi essenziali per individuarlo, 
ma descrisse puntualmente tutte le minuziose pattuizioni che, caratterizzando 
J.o in idem et pLacitum consensus, valsero a identificarlo nel 
suo preciso e completo contenuto negoziaJ.e. � 'Sulla scorta di tale 
premessa, corredata dal �convincimento che nulla toglie all'identificazione 
dell'invocato contratto la forma espositiva adottata dall'autore 
deJ.la citazione (forma indiretta an2lich� dir�etta o testuale, ossia tra 
virgolette), la Corte ha ravvisato, nel comportamento di quest'ultimo, 
la trasgressione del precetto di cui al citato art. 118, n. 3, che fa 
divieto � agli avvocati e procurator'i di trascrivere nelle citazioni, comparse 
o ricorsi, a fondamento di azioni o domande �di qualsiasi natura, 
il contenuto totale o parziale di atti soggetti a registrazione e non registrati...
�. E, di conseguenza, ha ritenuto applicabile, a carico del 
suddetto professionista, il comma successivo, a norma del quale � i 
trasgressori sono tenuti al pagamento della tassa di registro e delle 
sopratasse dovute per l'atto o per il contratto verbale non registrato, 
salvo il regresso fra le parti�. 

Ci� posto, deve affermarsi che, a parte la conseguenza da trarsene 
per la decisione del caso di specie -su cui, per quanto si dir�, 
influisce il secondo motivo di ricorso -l'interpretazione data dalla 
Corte milanese al su riferito testo di legge appare corretta e va tenuta 
ferma. 

Per escludere che il termine � trascrivere � assuma nel contesto 
dell'art. 118 -come sostiene il ricorrente -il significato restrittivo 
e formalistico di �riprodurre, testualmente�, �trasportare da foglio 

o foglio�, �copiare alla lettera� e simili, basta osservare che tale 
norma (sul punto integrata e confermata dall'art. 7, r.d.l. 15 novembre 
1937, n. 1924) contempla espressamente anche �Contratti verbali : riguardo 
ai quali, com'� ovvio, non � neppure concepibile una riproduzione 
testuale, per la semplice ragione che il documento da riprodurre 
non esiste. Se, dunque, rispetto a questa categoria di atti, la 
parola � trascrivere � non pu� intendersi se non nel senso di rivelazione 
del loro contenuto sostanziale mediante la � indicazione sufficientemente 
organica e precisa degli elementi essenziali e individualizzanti
�,� non si vede come una diversa e pi� formalistica accezione 
possa trovar credito rispetto ai rimanenti atti, che, al pari dei primi, 

586 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ricadano sotto l'identica previsione normativa. Non � invero plausibile 
che, nel corpo della stessa disposizione legislativa e con riferimento 
al medesimo precetto, il termine con cui si designa la condotta vietata, 
ossia il � trascrivere... il �contenuto totale o parziale di atti �, subisca 
un9 sdoppiamento di significato secondo l'oggetto della trascrizione: 
s� da doversi alternativamente intendere nel senso formale di � riprodurre
� (o ricopiare) per l'atto scritto e nel senso sostanziale di 
� rLportare � (o riferire) p�r quello verbale. Considerando invece ch�, 
delle due possibili accezioni del termine, il �riprodurre� (o :r;icopiare) 
si attaglia ai documenti scritti ma non alle �convenzioni verbali, mentre 
il �riportare� (o riferire) ben si adatta cosi agli uni come alle altre, 
� quest'ultimo il significato che, conciliando il criterio lessicale con 
quello logico, pu� e deve assumersi a indice d'interpretazione della 
norma in esame; tanto pi� che il divieto ha riguardo non gi� al testo 
dell'atto, ma al suo �contenuto�, �che � vocabolo pi� propriamente 
espressivo del concetto di � sostanza � anzich� di � forma �. 

Su questo terreno, poi, rkeve piena conferma il criterio teleologico 
cl).e, nel palesare l'intenzione del legislatore, concorre con gli 
altri a rendere univoco il senso da attribuire alla legge (art. 12, di~p. 
:prel.). Se, infatti, scopo della norma .:._ come non si dubita -� di 
impedire l'evasione fiscale di �chi intende far valere giudizialmente 
i suoi diritti col sussidio di un atto soggetto a registrazione e non 
registrato, tant'� �he fa responsabilit� per il debito d'imposta della 
prurte viene estesa ahl'avvocato �che col suo patrocinio �ne asseconda i:J. 
disegno, deve convenirsi che una diversa e pi� formalistica interpretazione 
dell'art. 118, n. 3, per nulla varrebbe da freno all'evasione, 
ostacolata dalla legge: la cui finalit� potrebbe essere costantemente 
mortificata m�:re� il facile e innocuo espediez;ite di riferire il contenuto, 
anche integmle, del negozio sotto forma di discorso indiretto e 
omesse le virgolette della citazione testuale. Ritenendo, viceversa, che 
un simile accorgimento non esclude, nella sostanza, l'operazione (vietata) 
del trascrivere e che l'atto cosi riferito -come appunto � avvenuto 
nella specie -ricade, non meno dell'atto testualmente riprodotto, 
sotto l'egida della disposizione in esame, questa viene inte11pretata nel 
solo stgnificato che le consente di operare in conformit� al suo scopo. 

A scuotere s� fermo convincimento non giova contrapporre la 
�trascrizione � di cui all'art. 118, n. 3, alla � enunciazione� di cui 
al precedente art. 62. Da tale confronto trae argomento il ricorrente 
per affermare, sul rilievo che la diversit� terminologica postula necessariamente 
una diversit� tra i due concetti, <eme questi, �con l'interpretazione 
qui accolta, finirebbero invece con confondersi; mentre, dovendo 
tenersi distinti, non vi sarebbe altro modo di differenziarli se 
non col criterio �formale� che regola il primo e col criterio ��sostanziale 
� che vale solo per il secondo. Altrimenti -si. obietta 


l 

: 

�---.;---��:.-.�.�.�.-.�.�.�.�.�.-.�.�.-.--��-��--------���----:

I 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 587 

non si spiegherebbe, nella mens legis, l'impiego di una parola diversa 
(trascrizione) per intenderla nello stesso significato gi� espresso da 
un'altra (�enunciazione�). 

Ma � un ragionamento, codesto, che non coglie nel segno. 

Fra trascrizione ed enunciazione esiste, indubbiamente, ma va 
posta su tutt'altro piano la postulata differenza concettuale. E questa 
(come ora si vedr�): da un canto, basta a separare le due fattispecie, 
senza necessit� di far capo a un ulteriore criterio discretivo che non 
ha ragion d'essere; dall'altro, vale a dar conto della variante linguistica, 
senza 'incorrere nel lamentato pleonasmo. 

E' sufficiente al riguardo considerare che, per la legge di registro 
(art. 62), si parla di � enunciazione � : a) con riferimento alla convenzione 
risultante dal contesto di un atto principale (enunciante) che � 
di per s� soggetto a registrazione; b) semprech� l'indicazione dell'atto 
enunciato provenga dagli stessi soggetti che ne furono autori, ossia da 
tutte le parti interessate, stante la natura confessoria della dichiarazione 
che forma oggetto della enunciativa documentata nell'atto pubblico 
o scrittura privata da registrare (cfr. Cass., 9 luglio 1971, n. 2192); 
e) onde l'obbligo di pagare la tassa di registro, anche per l'atto enunciato, 
gl'ava sulle parti non tanto come conseguenza di un'attivit� loro 
vietata, quanto piuttosto come applicazione del prindpio, gi� espressamente 
sancito dall'art. 1318, e.e. 1865 (vigente all'epoca in cui fu emanata 
la legge di registro), che l'atto pubblico e la scrittura privata fanno 
prova fra le parti anche delle convenzioni in essi enunciate. Esattamente 
il ccmtraxio � a di~si per la �trascrizione� di cui all'~. 118, n. 3, 
la quale: a) fa risultare un negozio dal contesto di un atto difensivo 
(citazione, comparsa, ricorso) che non � soggetto a registrazione e 
non � perci� destinato ad essere portato a diretta conoscenza degli 
uffici finanziari; b) � posta in essere da persona che, essendo autrice 
dell'atto (difensivo) rivelatore ma non dell'atto (negoziale) rivelato, 
non � legittimata a rendere la confessione in luogo delle parti contraenti 
(art. 2731 e.e.); e) trae seco, quindi, la responsabilit� fiscale 
del suo autore come conseguenza, non gi� della fo;rza iprobatoria dell'atto 
difensivo (che di certo non ne ha alcuna per la parte contraria), 
ma della trasgressione al divieto ohe la legge impone al difensore. 
Tenendo presenti siffatte differenze, che nettamente distinguono 
i concetti di � trascrizione � e di � enunciazione �, non si rischia di 
confondere l'uno con l'altro sol perch�, sul piano del risultato rivelatore 
dell'atto che �si trascrive� o che �si enuncia�, le due operazioni 
possono talora presentarsi con caratteristiche simili; del resto questa 
affinit�, oltre che casuale, � soltanto parziale, poich�, mentre ai fini 
della trascrizi.one ex art. 118, n. 3, � sempre necessaria (in mancanza 
della riproduzione testuale) l'indicazione organica e precisa degli elementi 
essenziali e individualizzanti dell'atto riferito, un requisito del 


588 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

genere, ai fini della enunciazione ex art. 62, � richiesto solo per le 
convenzioni verbali, bastando per l'enunciativa dell'atto scritto la sem


. 
plice menzione di esso (cfr. Cass., 30 marzo 1951, n. 714, nonch� 15 
febbraio 1965, n. 232; 25 maggio 1966, n. 1340). Ponendo ancora mente 
alle su indicate differenze, � dato inoltre convicersi -�ontro l'avversa 
tesi del ricorrente -che, se � vano ricercare tra i due concetti 
un ulterior� criterio distintivo, sarebbe certamente arbitrario trovarlo 
in quel significato :formalistico e restrittivo, de11a pM'ola � trascrivere �, 
di cui si � gi� dimostrata, in sede esegetica, l'inattendibilit�. E tali 
differenze, infine, ben valgono a spiegare la diversa nomenclatura con 
la quale il legislatore ha ritenuto di descrivere, rispettivamente, la fattispecie 
degli atti � che sono... enunciati � (art. 62) e quella del � divieto... 
di trascrivere il contenuto di atti� (art. 118, n. 3): dal profilo 
linguistico, il raffronto induce semmai a notare che, nella prima fattispecie, 
fa spicco il fatto oggettivo della enunciativa (di cui si fa veicolo 
probatorio l'atto principale portato alla registrazione), mentre, nella 
seconda, domina il fatto soggettivo dell'azione del trascrivere (che, essendo 
di persona estranea all'atto rivelato, non sarebbe stato neanche 
corretto denominare �enunciazione�, a questo termine legandosi l'idea 
di prova proveniente dalla stessa parte e n�n da un terzo). 

Passando ora al secondo motivo di ricorso, concernente la rinuncia 
del difensore al mandato, giova premettere che la Corte d'appello .giudic� 
questo fatto non idoneo ad esonerare il professionista dalla responsabilit� 
tributaria per l'atto da lui trascritto in citazione, limitandosi a 
considerare l'ultimo comma dell'art. 118, legge reg., a mente del quale 
�i trasgressori sono tenuti al pagamento della tassa di registro... �. Aggiunse 
che, poich� l'obbligo nasce al momento della trasgressione e 
l'unico fattore idoneo ad eliminarlo consiste nella successiva registrazione 
dell'atto, l'eventualit� che a ci� non si provveda, per inerzia 
di tutti gli interessati, � un rischio che l'avvocato si assume allorch� 
redige la citazione, talch� � la sua rinuncia al mandato non pu� non 
aver lasciato sopravvivere questo rischio permanente a carico suo 
quale trasgressore�. 

Di una cosi severa interpretazione -che, se valida, andrebbe 
riesaminata alla stregua dei i;J.ubbi ~ costituzionalit� prospettati in 
memoria dall'avv. Basal� -� lecito dire che essa si regge finch� 
l'indagine ermeneutica rimane circoscritta al testo originario dell'articolo 
118: dove, in effetti, il collegamento fra il divieto (di trascrivere) 
contenuto nel primo comma (n. 3) e la sanzione (del pagamento) irrogata 
nel successivo � cosi stretto e perentorio da non lasciare dubbi 
sull'insorgere della responsabilit� come effetto istantaneo della trasgressione. 


Ma ci� che, col motivo in esame, il ricorrente rimprovera alla 
Corte di Milano � di non avere affatto tenuto conto delle parziali de-

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 589 

roghe che a quel testo normativo avrebbe apportato l'art. 2 della legge 

3 dicembre 1942, n. 1548. Egli, infatti, denunziando -in riferimento 

all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. -errata interpretazione e applicazione del 

combinato disposto delle su indicate nol1lle, deduce che il citato articolo 

2 attenua il disposto dell'art. 118, legge reg., nel senso che l'obbligo 

della registrazione degli atti da produrre davanti all'autorit� giudi


ziaria sorge solo nel momento in cui il giudice emette un provvedi


mento e, nel processo di cognizione, quando la cau_sa viene rimessa 

al Collegio: sicch� -argomenta l'avv. Basal� -solo in tale momento 

nasce e si perfeziona, senza possibilit� di spiegare efficacia retroattiva, 

la responsabilit� a carico del procuratore; il quale, pertanto, non pu� 

essere chiamato a rispondere del debito d'imposta della parte se ri


nuncia al mandato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. 

Questa �censura � fondata. 

La legge 3 dicembre 1942, n. 1548, recante norme relative alla 
registrazione degli atti e documenti prodotti dalle parti nei procedimenti 
civili, statuisce, all'art. 2, che le dfsposizioni degli art. 118 e 
122 legge reg. (emanata nel 1923, sotto l'impero del poi a!:)rogato codice 
di rito), �sono applicate al momento in cui il giudice emette un 
provvedimento in base agli atti e documenti medesimi�, precisando 
� altresi che, nel processo di cognizione, questa. regola si attua, durante 
l'istruzione della causa, tutte le volte che il giudice emette un tale 
provvedimento � e, per ogni altro caso, al momento della rimessione 

della causa dal giudice istruttore al collegio ... �. 

Riferendosi tale disciplina all'intero contesto dell'art. 118 legge 

reg., e quindi sia al precetto del primo comma (n. 3) sia alla sanzione 

del comma seguente, non par dubbio che sull'uno e sull'altra ha in


fluito, integrandoli e sostanzialmente modificandoli, l'innovazione legi


slativa del 1942: per un verso, in quanto il divieto, fatto ai difensori, 

di trascrivere o produrre atti non registrati non � pi� immediata


mente operativo, risultando rinviato alla data in cui si compie un certo 

evento processuale e subordinato alla mancata regolarizzazione fiscale 

entro qu�sto termine, prima del quale perci� � consentito acquisire al 

processo atti e documenti bench� non� anco.ra registrati (cfr. Cass., 14 

marzo 1962, n. 503; 9 settembre 1963, n. 2454); per altro verso, e 

correlativamente, in quanto lo stretto legame gi� esistente fra il pre


�cetto e la sanzione si � ormai sciolto, non potendosi pi� parlare di 

�trasgressione�, da parte del legale, fino a quando quel divieto -o 

con l'emissione di un provvedimento del giudice o con la rimessione 

della causa al collegio -non sia div�nuto operante. Cosicch�, con


frontando la situazione antecedente con quella posteriore alla legge 

n. 1548 del 1942 (modificativa"dell'art. 118, legge reg. nei sensi ora 
riferiti), risulta evidente che; mentre il fatto di trascrivere o produrre 
l'atto bastava, prima, ad integrare,� esaurendola, la condotta contraria 

590 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

alla legge e di per s� produttiva della responsabilit� dell'avvocato per 
l'altrui debito d'imposta, ora invece questa responsabilit� non � pm 
concepita come effetto istantaneo di quella condotta, ma come risultato 
di una fattispecie complessa che si perfeziona in un momento successivo 
e nel concorso di un fatto omissivo. 

Occorre infatti: a) l'azione positiva del trascrivere (del produrre) 
un atto non registrato; b) il sopraggiungere di un evento processualmente 
rilevante per la presa in esame dell'atto; e) la non registrazione 
del medesimo allorquando sopravviene tale evento (che potrebbe anche 
non verificarsi, per inattivit� delle parti o per altra causa). 

Sono queste, a ben riflettere, le condizioni che, in armonia con 
la struttura del nuovo processo civile, spiegano e giustificano l'applicazione 
di ambo le norme enucleabili dell'art. 118 (n. 3) legge reg., vale 
a dire: 1) quella che obbliga a registrare l'atto prodotto (o trascritto), 
in .giudizio; 2) quella che estende al difensore la responsabilit� fiscale 
della !Parte. Di entrambe le norme, � agevole intendere la ratio nel 
rapporto con la funzione strumentale del processo civile, salvo a precisare 
che: 1) la ragione della prima sta nel pubblico servizio di cui 
il cittadino viene a fruire tosto che ottiene (o � per ottenere) risposta 
a un'istanza di giustizia sulla base di un atto o documento di parte, 
riguardo al quale, pertanto, non pu� non constare� quella <legale esistenza 
� che, a sua volta, esige la formalit� della registrazione e il 
pagamento del relativo tributo (cfr. art. 3, 73 e 91 legge reg.); onde 
si spiega che l'obbligo fiscale non sorge se e fino a quando l'atto non 
venga effettivamente utilizzato nel processo con la pronunzia, gi� 
emessa od ormai prossima, del giudice istruttore o del collegio (cfr. 
art. 187-189 c.p.c.); 2) quanto poi alla ragione della seconda norma, 
essa va individuata nel potere di conduzione della causa che, tramite 
il mandato professionale, la parte (titolare dell'azione) conferisce al 
difensore (titolare dello ius postulandi), al cui libero apprezzamento 
� perci� rimessa, con la scelta dei mezzi di prova, la decisione circa il 
se e il come utilizzare nel .processo l'atto (o il documento) segnalatogli 
dal cliente (cfr. art. 82-84 c.p.c.). 

_Ed � precisamente in questa prospettiva che si delinea la soluzione 
del problema in esame. 

Riguardo al quale, il dato saliente che va subito messo in luce, 
anche al fine di cogliere il fondamento razionale della norma che obbliga 
il difensore per un fatto (in parte) proprio ma per un debito 
(interamente) altrui, sta nel �criterio di collegamento � che la -legge 
istituisce tra la qualit� di procuratore (o avvocato) e la sanzione della 
responsabilit�: di questa, in tanto a lui si fa carico in quanto lo si 
possa incolpare di un comportamento che, nell'esercizio del mandato 
professionale'e a causa di questQ, si pone in contrasto col diritto vantato 
dall'Erario sull'atto che viene utilizzato nel processo. E', dunque, 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

presupposto essenziale della fattispecie di responsabilit� -senza di 
che verrebbe meno il postulato criterio di collegamento e, con esso, 
il fondamento razionale della norma sanzionatrice -che il soggetto 
rivesta la qualit� di, difensore nel momento in cui si perfeziona la condotta 
contraria alla legge. E poich� -come si � dimostrato -la condotta 
non � ancora illegittima col semplice fatto della trascrizione (o 
produzione) dell'atto, ma lo diventa solo con la mancata registrazione 
di esso al sopravvenire di un certo evento processuale, consegue che 
se, prima di questo momento, H difensore non � pi� tale, viene in lui 
a mancare la qualit� soggettiva indispensabile perch� gli si possa imputare 
la violazione della legge fiscale e la conseguente responsabilit� 
patrimoniale per il pagamento del debito altrui. 

Il che si verifica -sotto il profilo che qui interessa -non solamente 
quando la cessazione di tale qualit� rileva erga omnes e con 
efficacia interruttiva del processo (cfr. art. 301, c.p.c.), ma anche nelle 
ipotesi di �revoca e rinuncia alla procura� (ex art. 85, c.p.c.): le 
quali, ancorch�, sul piano formale ed esterno, lascino sopravvivere 
qualche traccia del potere rappresentativo del difensore, � certo per� 
che, sul piano sostanziale ed interno, svuotano di contenuto quel mandato 
professionale da cui traeva fonte e libert� di iniziativa il potere 
di gestione della lite nell'interesse del cliente. Sempre che, ovviamente, 
il rinunciatario difensore non continui, in concerto, a svolgere 
una attivit� pr�curatoria che consenta al suo cliente l'utilizzazione 
processuale dell'atto. non registrato: nel qual caso la (formale) rinuncia 
al mandato non varrebbe ad escludere la sua personale partecipazione 
alla condotta fiscalmente vietata. 

Al qual proposito non � foor di luogo considerare -.ed � anzi 
un punto che la novit� della delicata questione impone a questa Suprema 
Corte di sottolineare -che nell'esercizio del minist~ro forense, 
per cui mezzo si attua la difesa giudiziale dei diritti del cittadino (articolo 
24, Cost.), il procuratore legale pu� essere non di rado indotto 
e talora costretto, da inderogabili esigenze difensive, a non attendere la 
registrazione di un atto, sulla base del quale gli � dato, intanto, fondare 
la pretesa del cliente o contrastare quella dell'avversario. Tale possibilit�, 
sostanzialmente negata dal testo originario dell'art. 118, legge 
reg., � stata ammessa dalla novella (n. 1548) del 1942, merc� un sistema 
che d� modo al difensore di conciliare la cura degli interessi che il 
cliente affida al suo patrocinio con la tutela dei diritti che spettano 
all'Erario sull'atto da utilizzare a fini di giustizia. Ma � chiaro che 
per potere adempiere questo duplice e contrastante dovere, il primo 
dei quali (verso il cliente) faculta a trascrivere o produrre l'atto, 
mentre il secondo (verso l'Erario) obbliga a curarne la registrazione 
prima che il giudice sia chiamato a pronunziarsi su di esso, occorre 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che il difensore si trovi, sia prima che dopo, nella piena titolarit� di 
quei poteri gestori e rappresentativi (ex art. 84, c.p.c.) che, facendone 
.in larga misura il dominus della lite promossa o subita dal suo patrocinato, 
gli consentono di attivarsi in modo conseguente: vuoi nel senso 
di guidare e indurre -costui all'osservanza dell'obbligo fiscale, vuoi nel 
senso di non dare impulso al processo in attesa di questo doveroso 
adempimento. Ta1ch�, in caso contrario, non gli resta che questa alternativa: 
o mantiene l'ufficio di difensore, ed allora soggiace, insieme 
con la. parte, alla responsabilit� di uria trasgressione di cui anch'egli, 
in tale veste, viene a rendersi consapevolmente partecipe; o intende 
evitare tale conseguenza, ed allora non ha che da dismettere l'ufficio, 
rinunziando alla procura (ex art. 85, c.p.c.) e dissociando cosi la sua 
responsabilit� dal debito d'imposta della parte, che in tal modo utilizza 
processualmente l'atto non registrato senza ra partecipazione del primo. 

Il fatto che. la rinuncia sia priva di effetti � nei confronti dell'altra 
parte finch� non .sia avvenuta la sostituzione del difensore � 
(art. 85, cit.) non ne esclude l'immediata efficacia nel rapporto interno 
col cliente, che, solo formalmente e a tutela dell'avversario, continua 
ad essere rappresentato dal dimissionario patrono, senza per� che questi, 
ormai rimosso dall'incarico, sia pi� tenuto a svolgere le funzioni 
inerenti al mandato: tolto il quale, il difensore � privo di quei poteri 
di gestione, che, prima, gli consentivano di incidere con l'opera sua 
sullo svolgimento della causa. E tanto basta per scioglierlo dai suoi 
obblighi professionali e dalle relative responsabilit�, compresa quella 
che, sul presupposto di un mandato ancora operante, la legge ricollega 
all'inadempienza fiscale della parte. 

A torto, quindi, la Corte d'appello di Milano giudic� a tal fine 

irrilevante la circostanza che l'avv. Basal�, procuratore legale del 

Minzera, avesse rinunciato al mandato prima della rimessione della 

causa al collegio. Onde, in accoglimento del secondo motivo di ricorso 

e in relazione allo stesso, la denunziata sentenza deve essere cassata, 

con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, il quale, a norma 

dell'art. 384, c.p.c., si uniformer� al seguente principio di diritto: 

�Se il procuratore legale, dopo aver trascritto nella citazione 

il contenuto (totale o parziale) di un atto soggetto a registrazione e 

non registrato, rinunzia al mandato ad Htes prima della rim�ssione 

della causa dal giudice istruttore al �collegio e senza che frattanto sia 

stato emesso un provvedimento giudiziale sulla base dell'atto non regi


strato, egli non � tenuto a rispondere verso l'Erario delle conseguenze 

fiscali della mancata registrazione. dell'atto medesimo; a meno che, no


nostante la rinuncia al mandato, il difensore non abbia, in concreto, 

cc;mtinuato a svolgerlo con effetti rilevanti ai fini della utilizzazione 

processuale del-l'atto non registrato �. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 593 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 marzo 1973, n. 574 -Pres. leardi Est. 
Spadaro -P. M. Valente (conf.) -Soc. Cogis (avv. Cogliati 
Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio). 

Imposta di. registro -En�nciazione -Enunciazione giudiziale -Sentenza 
riformata in grado di appello -Riforma su un punto che 
non esclude l'esistenza della convenzione enunciata -Irripetibilit� 
dell'imposta. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72). 
Poich� nella enunciazione giudiziale la riforma della sentenza del 
giudice di primo grado o la conferma per motivi diversi da quelli tratti 
dalla convenzione enunciata non escludono la imposizione e non importano 
la restituzione del tributo, salvo il caso in cui la sentenza di 
appello dichiari la nullit� della convenzione posta a f~ndamento della 
pronunzia, � legittimamente pretesa l'imposta sulla convenzione su cui 
si fonda la sentenza di primo grado che sia stata riformata in grado 
di appello per motivi processuali e quindi senza intaccare la sussistenza 
e la validit� della convenzione enunciata (1). 

(Omissis). -Con il primo motivo, la ricorrente societ� � Cogis �, 
denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 72, del r.d. ,30 
dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., lamenta 

(1) La sentenza, deliberata anteriormente, � stata depositata dopo la 
pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 29 dicembre 1972, 
n. 200 (Giur. It., 1973, I, 1, 545); bench� di questa pronuncia costituzionale 
non si faccia menzione, sembrerebbe che la Corte di Cassazione di essa 
abbia voluto tener conto. Bisogna ricordare che l'ultima giurisprudenza 
della S.C. (29 ottobre 1966, n. 2711; 17 marzo 1967, n. 601, in questa Rassegna, 
1967, I, 433 e 456) escludeva sempre e senza eccezioni la rilevanza 
ai fini della tassazione delle vicende successive della sentenza o del decreto 
ingiuntivo contenente l'enunciazione. Oggi, ignorando queste pronunce 
pi� recenti, si richiama soltanto la sent. 9 luglio 1962, n. 1799 (Riv. 
leg. fisc., 1962, 1970) e si sottolinea la limitazione alla regola generale: 
e salvo il caso in cui la sentenza di appello dichiari la nullit�� della convenzione 
posta a fondamento della pronunzia del giudice di primo grado>. 
Conseguentemente � stata riconosciuta la legittimit� della pretesa tributaria 
in quanto la sentel)za di appello nel riformare la pronuncia di primo grado 
non aveva dichiarato la nullit� (o escluso l'esistenza) della convenzione 
enunciata ma .al contrario, decid7ndo .la causa su una questione preliminare 
di rito e facendo salva la riproposizione della domanda in altra sede, 
non aveva intaccato la sussistenza e la validit� del contratto enunciato nella 
sentenza di primo grado. 
Sembra quindi di poter vedere in questa mitigazione del principio 
della irrilevanza delle vicende successive della sentenza enunciate, un adeguamento 
al recentissimo giudicato costituzionale. 



594 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che la impugnata sentenza abbia ritenuto applicabile la tassa di titolo, 
prevista dal citato art. 72, della legge di registro, al contratto di fornitura 
di olio combustibile, intervienuto tra la � Esse � ed essa � Cogis � 
ed enunciato nella sentenza 10-22 luglio 1963, n. 476/63 del Tribunale 
di Trieste, nonostante che questa decisione fosse stata, poi, riformata 
1iin arppelJ.o, con la est11omilssione dall. g,iudizio di essa ricorrente e con hl 
conseguente annullamento della sua condanna al risarcimento dei danni 
in favore della �Esse�. In rparticolare, sostiene che, con l'annullamento, 
in sede di appello, di questa sua condanna, erano venuti meno gli

1

effetti dell'atto, che la sentenza, cos� riformata, aveva posto a fondamento 
della condanna stessa, ossia del contratto di fornitura intervenuto 
con la �Esse�, e deduce, pertanto, che, rispetto a questo contratto, 
non poteva essere �applicata la tassa di titolo, 1che � dovuta, a 
norma della disposizione dell'art. 72 della legge di registro, quando un 
contratto non registrato costituisce il presupposto logic� della pronuncia 
contenuta in una sentenza. �ggiunge, infine, che la impugnata 
sentenza sarebbe incorsa in un vizio logico di contraddittoriet�, allor-

Questa pronunzia infatti nel dichiarare l'illegittimit� costituzionale 
degli art. 12 e 14 della legge di registro nella parte in cui non prevedono 
ai fini della restituzione dell'imposta proporzionale l'ipotesi che sia stata 
riformata la sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto, 
si � riferita appunto al fatto che le norme della legge di registro � non 
consentono che la somma versata sia restituita nel caso in cui dalla sentenza 
passata in giudicato risulti che il trasferimento non esiste -in tutto 

o in parte -e quindi sia venuto a mancare, totalmente o parzialmente, 
l'oggetto della imposizione tributaria�. 
La decisione della S.C. dovrebbe quindi essere utile per interpretare 
la pronunzia costituzionale e definirne la portata; l'illegittimit� costituzionale 
� cio� affermata limitatamente alla ipotesi che la convenzione su 
cui ,si fOO'.lda lia sentooza di pll"imo gll:"ado 1sia staita oon ruccessiva pil'OIIl!Ullcia 
passata in giudicato dichiarata inesiistente 10 nulla; se i:nv;ece il successivo 
giudicato, pur rifoo:tmaa:Jido la pl!'oniunzia, n001 ha irnitaocaito La Sussiisten:za e ;La 
vialidit� della convenzdone enunzttata (perch� ha decdiso 11a 1con1Jroviersia su 
una questione rp:regiudizi.ale idi ri:to o di meriito o ha coimunque diversamente 
.plI"OOunziato sen.ZJa esplI"e1ssamente escludere l'1esistenza o dichiall"axe 
la '.nrU'l.�dt� della 1conveneiooe), (JJJQ[l � vein'll.to a manca'l.'e il'ogigetto, della 
imposizione trdbutaxd!a, � rimasto dnrtegro l'atto, dimositratdvo della capacit� 
cootributivia e non 1si � avuto di ,conse1guenza dii. pagamento ,di un tribuito 
indebito. 

Altro problema, non toccato dalla sentenza in nota, � se la pronuncia 
costituzionale debba intendersi riferita, come suggerirebbe l'espressione 
letterale, soltanto alla sentenza � con la quale si attua il trasferimento � , o 
a ogni sentenza che ha per presupposto diretto ed immediato una convenzione 
non registrata. 

E' appena il caso di ricordare che in modo del tutto diverso si pone 
la enunciazione ex art. 62 contenuta nella sentenza, che pu� ben sopravvivere 
ad ogni riforma della sentenza che la contiene. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

quando, rpur avendo dato atto della erroneit� di quella decisione relativa 
alla affermazione della responsabilit� di essa ricorrente verso la 
�Esse �, ha attribuito alla decisione stesso piena efficacia, riconoscendo 
legittima l'applicazione, rispetto all'atto in questa enunciato, dall'anzidetta 
tassa di titolo. 

Il motivo � infondato. 

Premesso che l'art. 72 della legge sul registro, approvata con r.d. 
30 dicembre 1923, n. 3269, condiziona la applicazione della tassa di 
titolo al solo estremo che la convenzione verbale o scritta, su cui essa 
deve essere applicata, costituisca il presupposto logico della pronuncia 
contenuta in una decisione giudiziale (Cass., 3 aprile 1971, n. 951), 
deve subito rilevarsi che il problema relativo all'applicabilit� o meno 
di questa tassa con riguardo alla ipotesi, in cui la sentenza, enunciante 
l'atto asso~gettabile alla imposizione fiscale, sia stata riformata o 
cassata, � stato di gi� esaminato da questa Corte Suprema, la quale, 
dopo avere precisato che la legge non, distingue tra sentenze definitive 

o non definitive, di primo grado o dei gradi ulteriori di giurisdizione, 
confermate o riformate o cassate oppure aventi la efficacia della cosa 
giudicata, e, tanto meno, consente di ricercare se la conferma della 
sentenza sia avvenuta per motivi diversi dal richiamo alla convenzione, 
su cui � fondata la decisione di primo grado, ha affermato che, salvo 
il caso in cui la sentenza di appello dichiari la nullit� della convenzione 
posta a fondamento della pronuncia del giudice di primo grado, 
la riforma della sentenza del primo giudice o la conferma per motivi 
diversi da quelli tratti dalla convenzione stessa non escludono la imposizione 
del tributo n� importano la restituzione (Cass., 9 luglio 1962, 
n. 1799). 
Con riferimento a questo principio giurisprudenziale, in ordine al 
quale non sussiste n� � stata addotta alcuna valida ragione per discostarsene, 
deve, pertanto, essere esaminata la -censura prospettata dalla 
ricorrente, e al riguardo � agevole osservare che la impugnata sentenza 
s'� perfettamente uniformata a tale principio. Essa, infatti, portando 
il suo esame sulla sentenza del giudice di appello che ebbe a 
riformare la decisione del primo giudice, ha rilevato che la riforma 
sul punto concernente la affermazione della responsabilit� della � Cogis 
� nei confronti della � Esse � fu pronunciata, in quanto si ritenne 
dal giudice di secondo grado che la domanda, proposta dalla �Esse � 
e ,diretta ad ottenere di es,sere garantita dalla � Cogis � per la rivendita . 
dell'olio combustibile alla �Moroni e Keller �, era inammissibile, con 
la precisazione da parte dello stesso giudice di appello che la pretesa 
della predetta societ� � Esse � poteva essere fatta valere nei confronti 
della � Cogis � con una autonoma azione di risoluzione del contratto 
di compra-vendita, intervenuto tra queste due societ�, per inadempimento; 
e da questa motivazione ha dedotto che la riforma non ebbe, 


596 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ad intaccare la sussistenza e validit� del contratto, enunciato con la 
sentenza di primo grado riformata, ma ebbe anzi a mantenerle ferme. 
Ne consegue che se, sulla base di questa intezipretazione di quel giudicato 
esterno (formatosi, cio�, in un diverso processo),� -interpretazione 
questa che, essendo sorretta da adeguata motivazione, immune 
da vizi logici ed errori di diritto, si sottrae al Sindacato di legittimit� 
(Cass., 25 marzo 1970, n. 917) -la im:r;mgnata sentenza ha ritenuto ' 
che, nel caso di specie, erano rimasti del tutto Vfl.lidi �gli effetti della 
sentenza di primo grado, inerenti alla attitudine della sentenza stessa 
a documentare, quale atto pubblico, nonostante la sua riforma, la convenzione 
non registrata, posta a fondamento della decisione pronunciata, 
ed ha perci� riconosciuta la legittimit� dell'applicazione, rispetto 
a questa convenzione, della tassa di titolo, di cui all'art. 72 della legge 
di registro, ben fondatamente deve affermarsi che essa ha seguito il 
principio giurisprudenziale, sopra ricordato, e, non incorrendo affatto 
nel dedotto vizio di contraddittoriet�, non merita la prospettata censura. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 681 -Pres. !cardi Est. 
Elia -P. M. Raya (conf.) -Soc. Regionale Idrotermale (avv. Micheli) 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli). 

Imposta di registro -Acque minerali -Cessione di stabilimento -� 
soggetta all'imposta di registro a norma dell'art. 1 della tariffa A. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 1 e 4-i; r.ct � 29 luglio 1927, 
n. 1443, art. 2; t.u. 1 marzo 1961, n. 121, tabella A, art. 166 e 167). 
Se � vero che sono esenti dall'imposta di registro e soggetti allia 
sola imposta sulle concessioni governative i decreti di concessione mineraria 
e quelli che autorizzano il trasferimento delle concessioni medesime, 
sono invece soggetti all'imposta di registro gli atti di. cessione 
del diritto di sfruttamento di miniere stipulati tra il concessionario ed 
un terzo; e poich� le acque minerali sono dall'art. 2 del t.u. 29 luglio 
1927; n. 1443, definite miniere, ogni negozio, anche di carattere obbligatorio, 
relativo al loro sfruttamento � sempre soggetto all'imposta dell'art. 
1 della tariffa A della legge di registro e ci� vale non solo per 
il trasferimento del vero e proprio diritto sull'acqua, ma anche per 
tutti gli altri beni strumentali indispensabili per l'uso dell'acqua minerale 
(1). 

(1) Decisiol}e da condividere. Sul primo punto � pi� che evidente che 
l'atto amministrativo che autorizza il trasferimento della concessione � 
cosa ben distinta dal rapporto contrattuale tra il concessionario ed un terzo 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 597 

(Omissis). -Per il carattere preliminare delle censure proposte, 
va antidpatamente esaminato l'unico mezzo del ricorso incidentale 
della Societ� Regionale Idrominerale, resistente al ricorso principale 
dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

La ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 1 della tariffa 
all. A della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione 
all'art. 44 della stessa tariffa, nonch� violazione degli art. 18 e 
27 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ed ai fini degli art. 166 e 167 della 
tabella all. A al t.u. 1� marzo 1961, n. 121 sulle concessioni governative. 

Deduce la ricorrente incidentale che gli atti di disposizione di 
materiale minerario sono soggetti all'imposta proporzionale di registro 
solo se posti in essere fra privati, mentre sono invece esenti da 
registrazione e vengono sottoposti alla tassa di concessione governativa 
gli atti intercorrenti tra un ente .pubblico ed uno privato. 

La censura � infondata. E' esatto che sono esenti, ai sensi dei 
citati artt. 166 e 167 del t.u. sulle tasse di concessione governativa, dalla 
re..gistrazione, i decreti di concessione mineraria o i pr~vvedimenti con 
cui le autorit� competenti autorizzano il trasferimento delle concessioni 
medesime, in quanto sono atti amministrativi, e non rientrano nei 
contratti di diritto civile .previsti dall'art. 1 della tariffa all. A della 
legge di registro. Ma dalla sentenza impugnata, mentre non .risulta 
accertata la natura di ente pubblico della Azienda autonoma delle 
Terme regionali di Acireale, si evince che detta azienda concesse � in 
affitto � il complesso idr�mineraJe denominato Pozzillo, per il canone 
unitario di lire 10 milioni annui, e sempre dalla stessa sentenza si 
ricava anche che, con la citazione 6 marzo 1962, nel iProporre l'opposizione 
per cui � causa, fa attuale ricorrente incidentale dedusse che le 
parti avevano posto in essere un �contratto di affitto�, e, propriamente, 
a giudizio di essa ricorrente incidentale, � una locazione di 
azienda�, onde esattamente la Corte di merito ritenne che il rogito 
notarile cori cui fu stipulato l'affitto fosse soggetto a registrazione. 

Col medesimo unico mezzo del ricorso incidentale si deduce che 

erroneamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile, sia pure limi


tatamente alla parte di canone riferibile al diritto di sfruttamento, 

cio� all'uso dell'acqua, l'art. 1 della tariffa all. A della legge di regi


stro, mentre, deduce la ricorrente incidentale, esso non sarebbe appli


cabile ai negozi aventi effetti meramente obbligatori ed attributivi di 

diritto di sfrutt::imento di una sorgente di acqua minerale, soggetti alla 

norma dell'art. 44 della tariffa per le locazioni. 

che regola iter partes gli oneri della cessione. Sulla riconduzione di ogni 
atto inerente allo sfruttamento di miniere nell'area dell'art. 1 della tariffa 
A, v. Cass., 16 luglio 1965, n. 1573, in questa Rassegna, 1965, I, 1055, con 
richiami. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 599 

punto risulta dalla sentenza di merito, di affittare �tutto il complesso 
idrominerale �. Per l'art. 8 della citata legge di Registro le tasse sono 
applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, 
se anche non vi corrisponda la forma apparente. 

Anche, del resto, a volere ritenere, come parrebbe poter risultare 
dalla non chiara ed insufficiente motivazione della Corte di merito, 
che in realt� nel contratto fossero comprese disposizioni diverse, avrebbe 
dovuto la 00lt'te d'aippello esaminM"e 1se non fosse aippJ.icabile la 
norma dell'art. 9 della legge di registro citata, secondo cui un atto 
che comprende pi� �disposizioni necessariamente connesse e derivanti, 
per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, � considerato, quanto 
alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che 
d� luogo alla tassa pi� alta, e, cio�, nella specie, all'aliquota del citato 
art. 1 della tariffa. Tale norma sarebbe stata violata se il complesso 
risultasse necessario all'esercizio del diritto d'uso d'acqua, onde si impone 
un riesame anche �di tale questione. 

Come questa Corte Suprema ha avuto modo di rilevare, le disposizioni 
sono da intendersi necessariamente connesse sempre che fra 
esse intercorra una concatenazione di carattere oggettivo (Cass., 5 giugno 
1971, n. 1674), in virt� di una norma giuridica, o per la loro intrinseca 
natura (Ca.ss., 18 marzo 1970, n. 714), non essendo certo 
sufficiente, ai fini fiscali, una mera connessione soggettiva (Cass., 7 
ottobre 1W70, n. 1845). 

La 1sentenza impugnata, dopo aver dato atto che oggetto del contratto 
era �tutto il complesso � idrominerale, comprendente oltre l'uso 
dell'acqua, lo stabilimento, i terreni, le attrezzature, e che unico era 
il canone fissato, onnicomprensivamente, non si � data carico di esaminare 
se, obbiettivamente, il diritto di sfruttamento dell'acqua minerale 
potesse trovare pratica attuazione senza il contestuale uso del 
complesso idrominerale. -(Omissis). 

�CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 mm-zo 1973, n. 689 -Pres. Pece Est. 
Sanidulli -P.M. (coni.) -Varese (avv. Viola) c. Mtn~stero delle 
Finanze (avv. Stato Tarin). 

Imposte di fabbricazione -Spiriti -Prescrizione -Imposta dovuta in 
relazione a fatti costituenti reato -Decorrenza -Sentenza penale 
irrevocabile. 

(d.m. 8 luglio 1924, art. 31). 
La prescrizione quinquennale del diritto dello Stato a percepire 
l'imposta evasa. in caso di fabbricazione cLandestina di spiriti. decorre 


600 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dalla data deUa sentenza penale, anche se questa dichiara l'estinzione 
del reato, semprech� in tal caso il giudice civile ,accerti in via incidentale 
la sussistenza degli estremi, materiali e psicologici, del reato (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo, il ricorrente -denunciata la 
violazione e la falsa applicazione dell'art. 31 del d.m. 8 luglio 1924, 

t. u. delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli 
spiriti, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. --si duole che 
la Corte del merito abbia ritenuto la decorrenza della prescrizione 
quinquennale, del diritto dello Stato a percepire i tributi evasi, dalla 
data della sentenza penale dichiarativa della estinzione del reato, senza 
accertare in via incidentale la sussistenza della illiceit� penale del 
fatto contestato. 
La censura � infondata. 

Criterio fondamentale direttivo della giurisprudenza di questa Corte 
(cfr. sent. 2,0 febbxaio 1967, n. 415'; sent. 13 luglio 1968., n. 2495) � che, 
nel caso in cui il mancato pagamento dei tributi abbia causa da un 
reato e questo sia stato dichiarato estinto per prescrizione intervenuta 
nelle more del giudizio penale, la decorrenza della prescrizione quinquennale 
del diritto dello Stato alla percezione dei tributi evasi ha 
inizio dalla data della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato (e 
non da quella della commissione dell'illecito penale), sempre che il 
giudice civile, �al quale venga proposta opposizione all'ingiunzione fiscale 
di pagamento dei detti tributi, accerti, in via incidentale, che il 
fatto contestato integri gli estremi della fu.ttispecie penale addebitata. 

Tale orientamento trova ispirazione e ragione informatrice nella 
necessit� dell'�:nterruzione della prescrizione dell'azione civile in ca.so 
di promovimento dell'azione penale (come nell'ipot~si prevista dall'art. 
31, settimo comma, del d.m. 8 luglio 1924 t.u. delle disposizioni 
legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti), onde evitare 
che un soggetto, incriminato come reo, pnssa sottrarsi all'obbligo civile 
per la decorrenza del termine prescrizionale, intervenuto nel corso del 
procedimentn penale. Al predetto orientamento si � uniformata la 

(1) Nello stesso senso, ma con riferimento alla norma simile dell'art. 
27 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, Cass., 20 febbraio 1967, 
n. 415, in questa Rassegna, 1967, I, 415. Bisogna rilevare inoltre che con le 
sent. 13 luglio 1968, n. 2495 (ivi, 1968, I, 804) e 15 gennaio 1973, n. 177 (ivi, 
1973, I. 403), sottolineando che la norma speciale detta una disciplina diversa 
da quella dell'art. 2947 e.e., si � affermato che la pendenza del procedimento 
penale produce un impedimento all'esercizio dell'azione civile 
si che in ogni caso la prescrizione quinquennale comincia a decorrere dalla 
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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 601 

Corte del merito, fa quale ha ricalcato le linee ed i momenti del 

processo logico-giuridico adottato dai primi giudici, fondando il pro


prio convincimento in ordine alfa sussistenza degli estremi materiali 

e psichici del reato, prevalentemente sulle risultanze degli atti di poli


zia tributaria, da cui ha tratto origine il processo penale, corroborate 

con le emergenze processuali, ed in parti�olare sul rinvenimento delle 

attrezzature per la distillazione dell'alcool e sulle (reiterate) ammis


sioni dell'incriminato (conformi a quelle dei coautori del reato). 

E poich�, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione pe


nale il reato di fabbricazione clandestina di spirito resta dimostrato, 
a norma dell'art. 7, terzo �comma, del t.u. 8 luglio 1924 -in base ad 
una presunzione (legale) assoluta -dalla sola presenza dell'apparecchio 
di distillazi001:e (o di parte di esso) (sent. I Sez. pen., 8 ottobre 
1951, rie. Bernacchia) e poich� alle prove per via di presunzione non 
occorre far ricorso in caso di confessione dell'imputato (sent. I Sez. pen., 
23 febbraio 1953, rie. Serci), deve ritenersi che la Corte del merito, 
ponendo a supporto del ,proprio convincimento, circa la ricorrenza degli 
elementi costitutivi della fattispecie penale, delineata dall'art. 7 del 
t.u. 8 luglio 1924, il rinvenimento degli apparecchi di distillazione e 
le ammissioni del prevenuto, abbia correttamente accertato, in via 
�incidentale, la sussistenza dei requisiti materiali e psicologici del reato 
in discorso, fornendo, riguardo ad essa, un'adeguata e �congrua motivazione 
esente da vizi �sia sul piano logico che �sotto H r.iflesso giuridico. 

Le proposizioni che precedono possono, quindi, compendiarsi nella 
seguente statuizione: La _prescrizione quinquennale del diritto dello 
Stato a percepire l'imposta, evasa in caso di fabbricazione clandestina 
di spirito, decorre dalla data della sentenza penale dichiarativa della 
estinzione del reato, previsto nell'art. 7 del t.u. 8 luglio 1924, quando 
la sussistenza degli estremi (materiali e psicologici) di tale fattispecie 
penale sia stata accertata, in via incidentale, dal giudice civile in base 
alle risultanze degli atti della :polizia tributaria (nella specie, ed in particolare, 
in base arl rinvenimento dell'apparecchio di distillazione dell'alcool 
ed alla confussione deJ.l'dncriminafo). -(Omissis). 

data della sentenza penale definitiva, indipendentemente dall'accertamento 
incidentale della sussistenza del reato. Ed infatti una volta eliminata la 
differenza stabilita nel terzo c�mma dell'art. 2947 e.e., tra estinzione del 
reato per prescrizione o per altra causa, non vi � alcuna ragione per verificare 
in sede civile se il fatto, non giudicato in sede penale, integrava gli 
estremi del reato. Di ci�� d� conferma il testo dell'art. 31 dE')l d.m. 8 luglio 
1924, secondo il quale la prescrizione dell'azione civile � interrotta non gi� 
se il fatto � considerato dalla legge come reato, ma � quando venga esercitata 
l'azione penale �. 



602 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 marzo 1973, n. _712 -Pres. Saya Est. 
Spadaro -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Coronas) c. De Benedettiis. 

Imposta di successione -Coacervo delle precedenti donazioni -Determinazione 
del valore dei beni donati al momento dell'apertura 
della successione. 

(d.I. 8 marzo 1945, n. 90, art. 4). 
Nella formazione del � coace1�vo � delle quote di eredit� e dei le�gati 
con le donazioni e le liberalit� fatte in vita dall'autore della sii.ccessione 
allo stesso erede o legatario (art. 5 d.L. 8 marzo 1945, n. 90), ai beni 
donati deve essere attribuito il valore che essi hanno al momento 
della apertura della successione e non quello a suo tempo accertato 
al momento del trasferimento; correlativamente dall'imposta di successione 
liquidata sul � coacervo � si deducono le� imposte che sarebbero 
dovute sulle donazioni con riferimento ai valori del momento della 
apertura della successione (1). 

(1) Viene confermato l'indirizzo giurisprudenziale introdotto con la 
sent. 9 dicembre 1971, n. 3555, in questa Rassegna, 1972, I, 127. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 marzo 1973, n. 716 -Pres. Mirabelli 
-Est. Miele -P. M. De Marco (conf.) -Bacci (avv. Gualandi) 

c. Ministero delle F.inanze �avv. Stato Abignemte). 
Imposta generale sull'entrata -Vendite al pubblico -Legge 16 dicembre 
1959, n. 1070 -Possesso di licenza per vendita al pubblico Vendita 
a commercianti e industriali -Obbligo di registrazione 
e fatturazione -Non sussiste. 

(1. 16 dicembre 1959, n. 1070, art. 1). 
Poich� le vendite al minuto effettuate in locali di vendita al pubblico 
(o ambulatoriamente) da chi sia munito della relativa licenza, 
non sono soggette all'imposta sull'entrata a norma dell'art. 1 della 
legge 16 dicembre 1959, n. 1070, nessuna registrazione e fatturazione 
deve esser fatta per le vendite effettuate a commercianti e industriali 
per le quali spetta agli acqufrenti richiedere l'emissione della fattura (1). 

(1) Sembra che sia stata del tutto elusa la vera questione dibattuta. E' 
esatto che per le vendite al pubblico l'imposta non � dovuta e che nessun 
obbligo ha quindi il commerciante munito di licenza di registrare le vendite 
effettuate nel locale di vendita al pubblico; � anche esatto che per le 
vendite, pure effettuate nel locale di vendita al pubblico, in favore di 
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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 603 

(Omissis). -L'Ufficio I.G.E. di Livorno il 22 marzo 1966, notificava 
ailla ditta Fwdinando Bacci, con sede in Livorno, avviso di accertamento 
per evasione al pagamento I.G.E., relativamente al periodo 
1� gennaio 1961-30 novembre 1965, per avere il Bacci venduto, in tale 
periodo di tempo, merci per un valore di L. 69.521.808, senza l'emissione 
di documenti assoggettati all'I.G.E. 

Dopo le deduzioni dell'interessat9, l'Intendente di Finanza di Livorno, 
emetteva ordinanza, in data 2 luglio 1966, con la quale intimava 
alla ditta Bacci di pagare lire 6.500.000 per pena pecunaria oltre all'importo 
di L. 3.143.070 per I.G.E. 

Con atto notificato il 5 settembre 1966 la .ditta Bacci conveniva 
avanti al Tribunale di Firenze I'Amministrazione finanziaria dello Stato 
chiedendo che venisse dichiarata illegittima l'ordinanza in quanto egli, 
titolare di licenza di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di generi di 
profumeria, aveva venduto nel periodo suindicato merci a dettaglio (per 
l'importo accertato dalla Finanza. 

Poich� tali vendite, a partire dal 1� gennaio 1960, non sono pi� 
soggette al pagamento dell'I.G.E., egli non era tenuto al pagamento 
preteso dalla Finanza. 

N� spettava a lui dare la prova che le vendite per il ricordato 
importo fossero state effettuate al dettaglio, in quanto l'esenzione dall'imposta 
compete qualora la vendita avvenga in un locale di pubblica 
vendita ed il venditore sia munito di licenza di vendita, come era 
nella specie. 

commercianti o di industriali che acquistano per la rivendita o l'impiego 
nella propria industria, l'obbligo della emissione della fattura sorge solo 
quando gli acquirenti ne facciano richiesta. Queste vendite, per il venditore, 
sono sempre al minuto effettuate nel locale di vendita al pubblico, mentre 
solo per l'acquirente rivestono carattere di vendita all'ingrosso; vale a dire 
che il commerciante venditore, che evidentemente non pu� sapere l'uso 
che l'acquirente far� delle merci acquistate, non ha alcun obbligo particolare, 
mentre l'acquirente, se impiega le merci acquistate o per una ulteriore 
rivendita o per la sua industria, deve giustificare con fattura la provenienza 
delle merci e quindi richiedere, rimborsando la relativa imposta, 
l'emissione della fattura. Come � ovvio queste operazioni concernono quell'assai 
modesto movimento di merci qel piccolissimo commerciante o industriale 
che si riforniscono presso un negozio di vendita al pubblico. 

Tutt'altra cosa �, evidentemente, il commercio all'ingrosso non effet


tuato in locali di vendita al pubblico, che non � affatto interessato dalla 

legge n. 1070 del 1959, e per il quale vige sempre l'obbligo di emissione del


la fattura per ogni atto economico. 

Nel caso di specie cadeva in discussione, come emerge dalla narrativa, 

la non rara situazione del commerciante titolare sia della licenza di ven


dita al pubblico sia di quella per commercio all'ingrosso e che esercita 

ambedue le attivit�. 

La legge del 1959, non detta nessuna disposizione specifica, ma con 

assoluta chiarezza esclude dalla corresponsione dell'imposta solo le ven-

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 605 

mando, invece, che costituiva solo una esenzione dall'imposta di tali 
entrate, onde, trattandosi di esenzione, spettava al contribuente provare 
gli elementi costitutivi di essa. 

Avverso questa sentenza il Baoci propone ricorso per cassazione 
esponendo due motivi, lAmministrazione finanziaria dello Stato resiste 
con controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorrente, con i motivi di ricorso, che, contenendo aspetti della 
stessa censura, vanno esaminati congiuntamente, denunziando violazione 
falsa applicazione dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, 
con riferimento al decreto legge 9 gennaio 1940, convertito nella legge 
19 giugno 1940, n. 762, in relazione all'articolo 360, n. 2 c.p.c., afferma 
che, erroneamente, la Corte di merito ha ritenuto che egli fosse tenuto 
al '.pagamento della I.G.E., in quanto, invece, ai fini dell'esenzione � 
suffi.cien~e che egli risulti in possesso della licenza di vendita al dettaglio 
e che la vendita a\rvenga in locale aperto al pubblico. 

Non occorre, anche, secondo il ricorrente, che venga tenuta una 
par'ticolare contabilit�. 

Solo per le vendite all'ingrosso, cio� per quelle vendite effettuate 
a commercianti ,che ne fanno commercio o ad industriali che le impiegano 
nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti � tenuto ad 
esibire le copie delle fatture che, peraltro, deve emettere solo se vi 
sia specifica richiesta dell'acquirente. 

La ,censura � fondata. La legge 16 dicembre 1959, n. 1070, aJ.l'aTt. 1 
stabilisce che le entrate derivanti dalla vendita di materie e merci 

dimostrazione che evidentemente non pu� esser data soltanto con il possesso 
della licenza di vendita al pubblico quando lo stesso soggettQ sia 
titolare .della licenza per commercio all'ingrosso. Spetta dunque al contribuente 
dare la dimostrazione con mezzi idonei (non specificati da norme 
di legge) dei rispettivi quantitativi e delle due attivit� soggette a diversi 
regimi tributari, e, ripetesi, tale dimostrazione non pu� consistere nel presumere 
che tutto ci� che non � coperto da fattura per vendita all'ingrosso, 
sia stato esitato con vendita al pubblico, quando questa ultima quantit� � 
incontrollabile (Cass., 28 marzo 1969, n. 664, Riv. leg. fisc., 1960, 1186). 

Sulla base di alcune risoluzioni amministrative, convalidate da annosa 
prassi, si era stabilito, prima del 1959, che prova sufficiente delle quantit� 
delle vendite al dettaglio in locali di vendita al pubblico fosse l'annotazione 
giornaliera per importi globali su apposito registro vidimato a norma 
dell'art. 112 del Reg. 26 gennaio 1940, n. 10; in modo del tutto simile, dop� 
l'innovazione legislativa del 1959, la Circolare 27 dicembre 1960, n. 58/65240 



606 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

effettuate nei locali di vendita, da chi sia munito di licenza di commercio 
~r la vendita, al pubblico (o ambulantemente) non sono soggette 
all'imposta generale sull'entrata. Se per� le vendite sono effettuate 
a chi rivesta la qualit� di commerciante e che acquisti per rivendere, 
o di un industriale che acquisti per l'impiego di esse nella sua 
industria, le entrate soggiacciono alla imposta. 

In tal modo la legge in questione, ai fini della imposizione, fa distinzione 
solo tra vendite al pubblico da parte di chi sia munito di licenza 
di commercio e quelle effettuate da costoro a commercianti a scopo 
di commercio o ad industriali. 

Nel primo caso, ai fini della sottrazione al tributo, non � richiesta 
alcuna particolare formalit� come registrazioni o fatturazioni, ed anche 
nel caso di vendita a commercianti o ad industriali (le cui entrate sono 
soggette alla imposta) l'obbligo di corresponsione dell'imposta da parte 
del venditore (salvo rivalsa) sorge solo se l'acquirente richieda la 
emissione della fattura (specifica l'art. 1 in questione che la richiesta 
va fatta dal commerciante o da1l'industriale che acqui:sta: � sotto la 
loro esclusiva responsabilit��). 

Quindi nella legge manca anche un criterio obbiettivo che debba 
guidare il venditore per distinguere le vendite al pubblico in genere 
e quelle fatte a commercianti a fine di riyendita o ad industriali per 
l'impiego nella industria e sotto tale profilo � impreciso parlare di vendita 
al dettaglio o all'ingrosso, dovendo solo l'acquirente, in vista di tale 
finalit�, richiedere al venditore l'emissione della fattura. Tale essendo 
il congegno della legge, si verta, in proposito, in tema di esenzim;:1e 
dall'imposta o piuttosto di non soggezione ad imposta di quelle parti


(Riv. leg. fisc., 1961, 1129) detta disposizione per tenere separati i quar,titativi 
esitati con vendita al pubblico da quelli commerciati all'ingrosso. 
Si � da taluno eccepito che la circolare illegittimamente imporrebbe una 
registrazione non prescritta dalla legge, ma al contrario la circolare offre 
un mezzo di documentazione che � certamente il pi� vantaggioso per il 
contribuente che, se volesse servirsi di altro mezzo per dare la dimostrazione 
che � a suo carico, dovrebbe far sempre qualcosa di pi� che una 
registrazione su un registro vidimato. 

In questo senso si pu� esattamente parlare di applicabilit� del principio 
dell'art. 27 della legge fondamentale: in ogni momento il commerciante 
deve essere in grado di dimostrare l'equivalenza tra le merci acquistate 
e le merci vendute al pubblico (registrate), vendute all'ingrosso con 
fattura o giacenti in magazzino. 

La vendita all'ingrosso, che � cosa ben div~rsa dalla vendita in f~vore 
di commercianti e industriali effettuata in locale di vendita al pubblico, 
quando viene eseguita dallo� stesso soggetto titolare di licenza di vendita al 
pubblico crea dei problemi per l'accertamento che la sentenza in esame 
non ha nemmeno sfiorato. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

colari entrate, � chiaro che non potrebbe pretendere :ta finanza che il 

venditore, se munito di licenza di commercio per vendite effettuate 

nei locali di vendita, dia egli la prova che la vendita non � avvenuta 

a commercianti o ad industriali, tali circostanze dovendo essere pale


sate da tali acquirenti con la richiesta del rilascio delle fatture. 

Non pu� essere in contrario invocato l'art. 27 della legge 19 giugno 

1940, n. 762, fil quale stabmsce che i commercianti, tanto grossiisti che 

dettaglianti, debbono essere sempre in grado di provare ad ogni richie


sta degli organi della finanza con la esibizione delle relative fatture di 

vendita ovvero dei tronchi delle matrici delle prescritte marche doppie, 

l'avvenuto pagamento dell'imposta sulle vendite delle merci, che, in 

rapporto agli acquisti effettuati, non tisultino giacenti nei locali di eser


cizio. Invero tale norma presuppone l'obbligo della emissione di fat


ture o della apposizione di marche, il che invece non � pi� richiesto 

per la vendita in locali aperti al pubblico da parte di chi sia munito 

di licenza di commercio, onde, solo fuoiri di tali casi, ha valore la noirma 

e la presunzione ivi stabilita di vendita in violazione delle norme 

sulla imposizione I.G.E. 

Non pu� neppure affermarsi che la Amministrazione delle finanze 
sarebbe posta, ci� ritenendosi, nella quasi impossibilit� di controllare 
l'osservanza dell'obbligo tributario in questione, in quanto pu� osservarsi 
in contrario, che sussistendo ancora per la vendita a commercianti 

o ad industriali, l'obbligo di corrispondere l'imposta, la finanza pu� 
effettuare i suoi accertamenti in relazione alle merci che trovi giacenti 
nei locali di vendita o nei depositi degli industriali pretendendo da 
costoro la produzione delle fatture comprovanti il pagamento della 
imposta. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 740 -Pres. Saya Est. 
Alibrandi -P. M. Secco (diff.) -Sabatini c. Ministero delle 
Fina~e (avv. Stato Soprano). 

Imposta generale sull'entrata -Azione in sede ordinaria -Termine Art. 
;;2 legge 19 giugno 1940, n. 762 -� stato dichiarato costitu-, 
zionalmente illegittimo -Termine semestrale -Sussiste. 

(I. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; 
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 94; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). 
Con la sentenza della Cqrte Costituzionale 30 dice1nbre 1961, n. 79, 
� stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale del secondo comma dell'art. 
52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, anche pe1� la parte che 
concerne il termine di 60 giorni per proporre l'azione in sede ordinaria 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

608 

in materia di imposta suU'entrata. � tuttavia da osservare per la detta 
azione il termine di sei mesi di generale appiicazione per tutte le imposte 
indirette (1). 

(Omissis). -Col primo motivo del ricorso la Sabatini, nel denunziare 
violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge 19 giugno 
1940, n. 762, e degli art. 56, 57 e 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, 
nonch� dei prindpi generali del diritto processuale, comune e wibutario, 
in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., si duole che la Cor,te del 
merito abbia ritenuto non tempestiva l'azione giudiziaria promossa 
con la citazione del 4 ottobre 1965, perch� ;proposta dopo che era 
maturato il termine .di 60 giorni, decorrente dalla notificazione del-
l'ordinanza dell'Intendente di finanza. Deduce la ricorrente che la sentenza 
impugnata � incorsa in errore nell'avere individuato tale decorrenza 
dell'accennato termine, mentre, a tale effetto, occorreva far 
riferimento alla notificazione del decreto ministeriale dell'irricevibilit� 
del ricorso. 

Il motivo va accolto, perch� la censura che la ricorrente muove 
alla sentenza impugnata, per aver ritenuto che l'azione avanti il giudice 
ordinario era stata tardivamente proposta, � fondata, anche se in 
base a motivi giuridici diversi da quelli addotti nel ricorso, come � 
precisato nelle considerazioni che seguono. 

La Corte del merito, dopo aver considerato che l'ordinanza dell'Intendente 
di finanza di Perugia � stata notificata il 14 maggio 1965 alla 
Sabatini e che costei ha adito il Tribunale di quella citt� con citazione 
del 4 ottobre 1965, ha ritenuto che l'azione giudiziaria era stata fatta 
valere tardivamente, perch� proposta dopo che era decorso il termine 
di 60 giorni stabilito dall'art. 52, comma secondo, della legige 19 giugno 
1940, n. 762, tstitutiva della imposta generale sull'entrata. 

Senonch� va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza 

del 30 dicembre 1961, .n. 79, ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale, 

in riferimento agli art. 3, 24 e 113 della Costituzione, del secondo 

periodo del secondo comma del citato art. 52. Ora, poich� la declara


(1) Viene ora affermata, per la prima volta dopo 12 anm, m modo 
esplicito, l'avvenurta dicbfa.razione di illegittimit� cosfJi:buziooale dell'art. 52 
della legge istitutiva dell'I.G.E.; in modo meno esplicito la caducazione 
del termine di 60 giorni era stata affermata con la. sent. 20 marzo 1972, 
n. 833 (in questa Rassegna, 1972, I, 467) e negata con la sent. 5 maggio 
1972, n. 1362 (ivi, 681). � raiuspdcabi1e che in argomento abbiano modo di 
prormncdarsi, qururuto prima, le Sezioni Uniltle deWla SflllP\l'ema Corte. 

PARTE I, SEZ. V~ GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 609 

toria d'illegittimit� co�stituzionatle co�1pisce in toto, il secondo periodo del 
secondo comma dell'art. �5 (non gi� limitatamente alla parte della norma 
relativa al solve et repete) ed in detto rperiodo � prevtsto il termine di 
60 giorni, deve ritenersi che anche a questo si estendono gli effetti 
della pronuncia di accoglimento della Corte. Costituzionale, la cui portata 
non pu� essere ristretta al precetto del solve et repete. 

Infatti, tale limitazione non � sostenibile, perch� in evidente contrasto 
con la chiara dizione letterale del dispositivo della menzionata 
sentenza n. 79 del 1961 della Corte Costituzionale, la quale ha esattamente 
precisato la portata della pronuncia d'incostituzionalit�. 

Ora, .ritenuto �che la norma che prevede il termine di 60 .giorni 
ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubbl:
1cazione della sentenza della Corte Costituzionale (art. 136, comma 
primo, della CostitUZii.one e 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
sulla costituzione e sw funzionamento della Corte Costituzionale) non 
poteva, nelJ.a specie, applicarsi :il detto termine per ritenere che fosse 
stata fatta valere tardivamente l'azione giudiziaria da parte della 
Sabatini 

Resta da stabilire entro quale termine J.a predetta azione sia 
proponibile. Sul punto, gi� questa Corte suprema ha avuto occasione 
di affermare che alle decisioni degli organi amministrativi in materia 
di imposta generale 'sull'entrata, aventi carattere di definitivit�, � applicabile 
non gi� il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 
2946 e.e.), ma quello di sei mesi, previsto dall'art. 33 della legge 
, 
23I 
aprile 1911, n. 50, divenuto generale, p�er le controversie relative a 
tutte le imposte indirette erariali, per effetto del r.d. 10 aprile 1923, 

n: 938 (sent. 20 ottobre 1962, n. 3051 e sent. �2,0 marzo 1972, n. 839). 
Da tale gi� affermato indirizzo giurisprudenziale non ritiene questo 
Collegio di allontanarsi. Invero, dal complesso delle norme del sistema 
tributario itaUano (artt. 146, legge regiistro, 94 legge successioni 
e 29 r.d. 7 agosto 1936) si evince che le decisioni emesse dagli organi 
amministrativi, aventi carattere di definitivit�, valgono a porre in 
moto (semprech� non sia stabilito alcun termine specifico per l'azione 
giudiziaria) l'anzidetto termine semestrale, oltre il quale, per un'esigenza 
di certezza dei raipporti giuridici tributari in questa materia, non 
� pi� con~ntito di adire l'autorit� gudiziaria. 

Ci�, come � .stato rilevato da questa Corte, 1n una pronunzia emessa 
a Sezioni Unite (sent. 26 ottobre 1955, n. 3493), trova fondamento, da 
un lato, nel carattere di definitivit�. che i provvedimenti amministrativi 
debbono rivestire, ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria, 
e da un altro lato, nell'esigenza alla: quale il detto termine si ricollega 
nell'ambito dell'unit� finalistica della considerata materia impositiva. 

-(Omissis). 


610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 742 -Pres. !cardi Est. 
Arienzo -P. M. Antoci (conf.) -I.A.C.P. di Messina (avv. 
Brancati) c. Ministero de11e Finanze (avv. Stato Avella). 

Imposta ipotecaria -Agevolazioni per l'edilizia economica e popolare Case 
destinate alla assegnazione in locazione semplice -Esenzione 
ex art. 153 t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 -Esclusione -Riduzione 
dell'imposta al quarto ex art. 147 -Ammissibilit�. 

(t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 147 e 153). 
L'agevolazione massima disposta dall'art. 153 del t.ii..28 aprile 
1938, n. 1165, per le imposte di bollo, registro e ipotecarie, � applicabile 
soltanto sugli atti relativi alla costruzione di case popolari da cedersi 

� in proprietd o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita; 
pertanto per le case popolari destinate alla assegnazione in locazione 
semplice � applicabile soltanto la minore agevolazione (riduzione al 
quarto) prevista dall'art. 147 deilo stesso t.u. (1). 

. (Omissis). -Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 147, 148, 
149, 30 e 39 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 e dell'art. 132, n. 4, in :relazione 
all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. e sostiene che le agevolazioni fiscali previste 
per l'edilizia popolare si estendono anche alla costruzione di case da 
assegnare in locazione in quanto in mancanza di una disposizione limitativa, 
esse sono concesse, indLpendentemente dalla destinazione della 
cost:ruzione, in base al crite:rio dell'interesse pubblico. 

La doglianza � infondata. 

Il primo comma dell'art. 153 t.u. 28 ap:rile 1938, n. 1165, prevede, 
tra le altre agevolaziorui. fiscali, il.a' tassa fissa minima di registro ed 
ipotecaria per i contratti stipulati dai comuni e dagli istituti che costruisc�mo 
con il concorso dello Stato case popolari da cedersi in propriet� 

o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita. La concessione 
del beneficio fiscale, come emerge dalla portata lettera}e della norma, 
� collegata alla sussistenza e al concorso di tre requisiti: che i contratti 
siano stipulati dai comuni o dagli altri enti previsti; che si tratti 
di alloggi popolari �costruiti con il cont:ributo statale e che gli alloggi 
stessi debbano essere ceduti in propriet� o assegnati in locazione con 
patto di futura vendita. La mancanza di quest'ultimo requisito non 
consente di applicare le facilitazioni previste nel citato art. 153 in 
quanto Ja diversa ipotesi della �costruzione di allogg.i popola:ri da asse(
1) Non constano precedenti specifici. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

611 

gnarsi in semplice locazione rientra nella normativa dell'art. 147, ultimo 
comma, �che estende agli istituti autonomi per le case popolari il trattamento 
di favore previsto a favore delle cooperative per case popolari 
ed economiche nel quale rientra la riduzione ad un quarto delle imposte 
di registro e di iscrizioni ipotecarie. 

Il contrario assunto del ricorrente, disatteso dai primi giudici, oltre 
a non rientrare nella previsione dell'art. 153, � in contrasto con il 
principio che le agevolazioni fiscali, costituenti un'eccezione alla regola 
della tassabilit� degli atti con le normali imposte non possono essere 
applicate in via analogica, tanto pi� nel caso di specie, per il quale � 
prevista un'altra facilitazione ftsca1e meno :liavorevole, attesa la differenza 
delle due ipotesi legali. 

Tale essendo la disciplina dell'art. 153, che regola, in via espressa 
ed autonoma, le facilitazioni relative alle imposte di registro ed ipotecaria, 
non � conferente il richiamo, fatto dal ricorrente, anche in questa 
sede, agli artt. 38 e 39 t.u. citato. Infatti, l'art. 38, primo comma, prevede 
la possibilit� per i comuni e per gli istituti casse popolari di ottenere 
il concorso dello Stato per costruire case popolari da vendersi a 
singoli privati, ovvero da assegnarsi in locazione con patto di futura 
vendita, a favore dello stesso inquilino o dei suoi eredi. E, nel secondo 
comma, lo stesso art. 38 accorda la facolt�, in via eccezionale, giustificata 
da particolari esigenze, che, conservandosi il contributo dello 
Stato, gli alloggi costruiti siano concessi in semplice locazione, previa 

, 
autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici. L'art. 153, ai fini 
della �concessione delle agevolazioni fiscali, fa menzione unicamente 
della �costruzione di alloggi popolari da cedersi in propriet� o da assegnarsi 
in locazione con patto di futura vendita e espressamente prevede 
il godime~to di queste agevolazioni per tali costruzioni con 
implicita esclusione delle costruzioni con destinazione alla semplice 
locazione. Il richiamo all'art. 38 fatto espressamente nell'art. 153 
con l'inciso � nei limiti ed ai sensi dell'art. 38 � deve, in conseguenza, 
intendersi limitato alla normativa relativa al concorso finanziario dello 
Stato e non pu� estendersi al regime tributario dei contratti relativi 
alle costruzioni di case da dare in locazione atteso anche il carattere 
eccezionale di questa facolt� concessa ai comuni e agli istituti per 
le case popolari. Infine, va disatteso anche il riferimento all'art. 39 

t.u. che prevede la possibilit� di trasformazione dei contratti di affitto 
stipulati col ri;�atto di futura vendtta in contl'atti di semplice locaziOllle, 
perch� tale conversione consensuale � un evento futuro rimesso alla 
volont� delle parti che non pu� avere rilevanza sull'assoggettabilit� 
dell'atto all'imposta di registro ed ipotecaria nella misura per lo stesso 
prevista dalla ,legge ftscale. Ed, infine, non � conferente il richiamo 
di alcune pronunce di questo S.C. �che non hanno esaminata e risolta 
la specifica questione proposta con il ricorso in oggetto. 
.-:-:�:".�:".�'.�'.�:-:�:-:-:�'..:-:�'.�>'.�'.�'.->:�:.:.::::::::::::�:<�: <:=:.:~:-:-: . : � : : : : : : : : : -:-:-:�'. �:�'. �'. . . . � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -: .:-:>:�.�.� .' : . �::-::::'../'.::::: -: <�:�:::.-:-:�z ::�:::�:.-:~ .::::::::::::::=::::::::�::::::::::::::::::::: :::::::: :?:::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::;:::::.:.'.:..-:..-:�:::�:�:�:::::..-:::..-:�:..-::::::-::�z�:..-:�:o:o:�z-:



612 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del 
ricorrente alla perdita del deposito e al pagamento del!le spese e degli 
onorari del presente gtudiizfo liqutdati nel dispositivo, affermandosi 
il 1principio che, ai sensi dell'art. 153 t.u. 28 maggio 1938, n. 1165, i 
contratti relativi (nella specie di mutuo con garanzia ipotecaria) alle 
costruzioni popolari da assegnarsi solo in locazione non godono dell'agevolazione 
fiscale della tassa minima di registro ed ipotecaria 
(art. 153, primo comma, lett. a). -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 744 -Pres. Giannattasio 
-Est. D'Orsi -P. M. Chir� (conf.) -Consorzio Cooperative 
Provincia di Modena (avv. Marcone) c. Ministero delle 
Finanze '(avv. Stato Soprano). 
Imposta di registro Agevolazioni 
per le strade comunali obbligatorie 
-Limiti. 
(I. 30 agosto 1868, n. 4613, art. 1 e 10; 1. 8 luglio 1903, n. 3.12, artt. 1 e 3). 
L'agevolazione degli artt. 1 e 10 della legge 30 agosto 1868, 
n. 4613, per le strade comunali obbligatorie, � oggi limitata agli atti e 
contratti inerenti alla costruzfone di strade di accesso dal comune 
aiza stazione ferroviaria omonima o viciniore o all'approdo omonimo 
del piroscafo postale (1). 
(Omissis). -Per la corretta decisione della causa � indispensabile 
fare un breve panorama delle disposizioni di legge di antica data, che 
debbono trovare applicazione. 
La legge 30 agosto 1868, n. 4613 (art. 1) pose a carico dei comuni 
l'obbligo di costruzione e sistemazione delle strade necessarie 
(1) Decisione esatta che opportunamente conferma un unico e non 
recente precedente (Cass., 25 luglio 1961, n. 1805, Riv. ~eg. fisc., 1961, 1980). 
La motivazione � ineccepibile e non ha bisogno di commenti; si pu� solo 
aggiungere che la legge 3 agosto 1949, n. 589, che ha, quasi con le stesse 
parole delle leggi del 1868 e del 1903, riportato entro una nuova (ma pi� 
limitata) agevolazione le strade di cui alla, lettera a) dell'art. 1 della legge 
del 1868, ha dato da riprova che per queste strade non era pi� vigente una 
agevolazione pi� estesa. 
Per le agevolazioni fiscali relative alle costruzioni di strade obbligatorie 
che presentano aspetti di necessit�, cfr. Cass. 16 marzo 1973, n. 752, retro 
I, 455, con nota. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 613 

a :porre in comunicazione: a) il maggior centro di popolazione di un 
comune con il capoluogo del rispettivo circondario o col maggior centro 
di popolazine dei comuni vicini; b) i maggiori centri di popolazione 
del comune con le ferrovie e i porti sia direttamente, sia collegandosi 
ad altre strade esistenti; e) le frazioni importanti di un 
comune. 

La fog;ge pvevide pod. l'attribuzione di sussidi ai comuni che ~ovvedessero 
a costruire o sistemare dette strade e (art. 10) il beneficio 
della registrazione con il diritto fisso di una lira per tutti gli atti 
e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali 
di cui all'art. 1. 

La legge 19 luglio .1894 (art. 1) sospese fino a nuovo provvedimento 
legislativo le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, 
salvo quelle degli artt. 5, 6, 7 e 11 (relative alle prestazioni in natura 
e al valore di dichiarazione di pubblica utilit� attribuita all'approva-' 
zione da parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione 
di 'una delle strade di cui all'art. 1). 

Rimasero, adunque, sospese tutte le altre disposizioni. 
Nove anni dopo, la legge 8 luglio 1903, n. 312, dispose nuovamente 
fa �c()IIlcessione di sussidi a favore dei comuni che 111egU otto anni dalla 

� pubblicazione della legge costruissero strade o parte di strade di 
accesso alla stazione ferroviaria omonima o a quella viciniore (art. 1) 
ed a favore dei .comuni, che, nei dieci anni, completassa-o ile strade 
per essi obbligatorie in base alla legge citata 30 agosto 1868, n. 4'613, 
rimaste incompiute peT effetto delle disposizlioni della legge 19 luglio 
1894, n. '338 (art. 3). Nell'art. 6 afferm�, :poi, l'applicabilit� alle strade 
indicate negli artt. 1 e 3 di varie norme �della legge n. 4613 del 1868, 
tra cui quelle dell'art. 10 relative al beneficio della registrazione a 
tassa fissa. Successive modif1caz1oni della legge 8 luglio 1903, n. 312, 
apportate con i decreti legislativi luogotenenziali 19 agosto 1915, 

n. 1371 e 8 maggi9 1919, n. 827, non toccarono l'art. 6, che � tuttora 
vigente. 
SuHa base di queste norme fa Corte di appello ha ritenuto che 
l'invocato beneficio fiscale pu� trovare applicazione solo :per gli atti 
relativi alla costruzione di strade di collegamento con le stazioni ferroviarie 
o i porti, dovendosi ritenere, dopo tanti anni che non possa 
pi� ricorrere l'altra ipotesi agevolata di completamento di strade la 
cui �costruzione fosse stata iniziata prima dell'emanazione della fogge 

, del 1894 e fosse stata sospesa a seguito di tale legge. 
Ha, quindi, escluso nella specie l'applicazione del beneficio, non 
essendo Ja strada in questione di collegamento con stazioni fevroviarie. 

Avvel'so questa decis1one il Cons0i:rzio coopeT�ative produzione e 
lavoro della provincia di Modena ha proposto un unico mezzo di 
rii!orso, con cui denuncia la falsa applicazione e violazione dell'arti



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

colo 1-0 della legge 30 agosto 1868, n. 4613 e dell'art. 6 della legge 
8 luglio 1903, n. 312 e sostiene la spettanza del be:.eficio fiscale della 
registrazione a tassa fissa perch� detto art. 6 richiamando in vigore 
l'.art. 10 de1la 'legge n. 4613 del 1868, ir:lJOll ,solo per gli atti e con.tratti 
relativi alle strade di collegamento con le stazioni ferroviarie e i 
porti, ma anche per quelli diretti al completamento delle altre strade 
obbligatorie rimaste incompiute, non si sarebbe riferito soltanto alle 
strade di cui fosse gi� stata iniziata la costruzione, prima della legge 

n. 388 del 139,4, ma anche a quelle che, sebbene neppure iiniziate' a 
tale epoca, erano state previste come obbligatorie dalla legge n. 4613 
del 1868. 
Erroneamente, quindi, conclude il dcol'rente, la Cor,te d'appeHo 
aveva seguito '.la tesi a Lui favorevole e .preteso per ila spettanza del 
beneficio il requisito dell'inizio della costruzione o, quanto meno, 
della decisione della costruzione stessa prima dell'entrata in vigore 
della legge n. 338 del 1894. 

Il mezzo � infondato. 

Questa Corte si � gi� occupata dei limiti in cui l'agevolazione 
fiscale dn questione deve ritene11si tuttora vigente ed ha in proposito 
affermato che l'agevolazione � oggi limitata agli atti e contratti per 
la sola costruzione di: strade di accesso dal comune alla stazione ferroviaria 
omonima e viciniore od all'approdo omonimo del piroscafo 
postale, escludendone l'applicazione in una ipotesi di sistemazione di 

� una preesistente strada di alla:cdamento fra pi� comuni (Cass., 25 
luglio 1961, n. 1805) o di una strada provinciale di interesse turistico 
in un caso in cui gi� esisteva una strada comunale che allacciava il 
comune alla stazione ferxoviaria e al ;porto (Cass., 29 agosto 1962, 

n. 2706) o di una strada non strettamente indispensabile per i bisogni 
dei frazionisti; ma rispondente soltanto ai fini di maggiore comodit� 
o di lusso (Cass., 28 gennaio 1938, n. 283). 
Nel caso in esame, posto che non trattavasi di strada di accesso 
a .stazioni ferroviarie o ad approdi e che l'atto per cui si chiedeva 
l'agevolazione fiscale riguardava i lavori di costruzione di una strada 
allacciante alcune frazioni al capoluogo, il quesito da risolvere consisteva 
nello stabilire se l'art. 3 della legge n. 312 del 1903, col 1parlare 
di completamento di strade obbligatorie rimaste incompiute, avesse 
voluto riferil'si a strade, la cui esecuzione fosse stata sospesa per effetto 
della legge n. 338 del 1894 o, quanto ,meno, a strade che fossero 
state deliberate ma -poi non eseguite per la sopravvenuta sospensione 
delle agevolazioni disposta nel 1'894, oppure se avesse inteso riferirsi 
semplicemente alle strade obbligatorie per i comuni in base alla legge 

n. 4613 del 1868, che sarebbero state eseguite in futuro. E al quesito 
1a Corte d'appello, come� gi� si � detto, ha dato risposta nel senso 
di ritenere che l'agevolazione non spettasse per gli atti e contratti 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

relativi alla costruzione di strade allaccianti le frazioni tra loro. e al 
capoluogo, le quali non erano state sospese per effetto della legge 

n. 338 del 1894, ma di cui solo successivamente era stata decisa la 
costruzione. 
Ora tale soluzione � corretta e non merita le censure del ricorrente. 
A favore deilil'mterpretazione 1seguita dalla Corte d'appello soccorre 
innanzi tutto la lettera della norma, i termini �completassero 
le strade... rimaste incompiute � indicano opere in corso di esecuzione 
e sospese e non ~i� opere da eseguirsi in futuro; il concetto di completamento 
presuppone necessariamente l'avvenuto inizio delle opere 
e il termine � incompiute � postula corrispondentemente la mancata 
esecuzione della parte, terminale delle opere stesse. 

Ancor pi� convincente � J.a conclusione che si trae dal raffronto 
tra l'art. 1 e l'art. 3 della citata legge del 1903. 

I due articoli presentano un elemento comune, quale quello di 
riferirsi entrambi a strade obbligatorie per i comuni a norma dell'articolo 
1 della legge n. 4613 del 1868 (essendo 1e vie di collegamento 
con le stazioni ferroviarie e i porti di cui all'art. 1 della legge del 
1903 previste a1la lettera b dell'art. 1 della legge deil. 1868); ma mentre 
l'art. 1 della legge del 1903 si riferisce puramente e semplicemente 
a tali strade, l'art. 3 della detta legge, con ben diversa terminologia, 
richiede gli estremi del mancato completamento. Ora � evidente 
che anche l'art. 3, come gi� l'art. 1 avrebbe potuto ;parlare 
puramente e semplicemente di altre strade obbligatorie dei comuni, 
senza porre condizioni di sorta. Viceversa il legislatore volle porre 
condizioni diverse tra le strade indicate nell'art. 1 e quelle previste 
nell'art. 3 e tale diversit� ha il suo peso determinante in sede ermeneutica. 


Non � possibile spiegare tale diversit�, come sostiene il ricorrente, 
col fatto che i sussidi erano previsti 'nell'art. 1 per otto anni 
�e nell'art. 3 rper dieci anni. La diversit� di durata trova evidentemente 
1srpiegazione neH'intento di spronare -i comuni a dare la priorit� 
alle opere di collegamento con le stazioni ferroviarie rispetto 
alle altre strade, ma ovviamente la prescrizione di condizioni che 
nulla hanno a che vedere -col diverso termine deve pur corrjispondere ad 
una finalit� ilegislativa. 

Ma da tale carattere prioritario attribuito dal legislatore del 1903 
alle .strade di allacciamento con le stazioni ferroviarie e i porti (laddove 
quello del 1868 aveva posto queste strade nella lettera b) dell'art. 
1, dopo le strade di collegamento dei maggiori centri di popolazione 
con i capoluoghi dei ri:spettivd. -O�I1co1ndari ~ewste sotto La 
lettera a) pu� ben ricavarsi argomento per ritenere che il legislatore 
del 1903 abbia attribuito maggior rilevanza alle strade di allaccia



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

616 

mento con le stazioni ferroviarie e i porti s� da favorire la loro 
costruzione anche se nel periodo 1868-1894 non erano state neppure 
iniziate e questi rilievi trovano ulteriore conforto nella ben diversa 
situazione della nostra rete ferroviaria nel 1903, rispetto a quella 
esistente nel 1868 all.orch� la rete era appena agli inizi e non era 
ancora stata unificata. 

Ci� posto, appaiono irrilevanti le ulteriori argomentazioni addotte 
dal ricorrente. 

L'argomentazione che la limitazione dell'art. 3 riguarda il contributo 
economico da versarsi ai comuni e che, invece, l'art. 6, che 
richiam� in vita l'agevolazione fiscale, non conti.erre taile limitazione, 
avendo fatto richiamo agli artt. 1 e 3 solo per identificare quelle 
categorie di strade, si annulla da s� perch� � evidente che il richiamo 
all'art. 3 � totale e non riguarda solo il carattere obbligatorio della 
strada, ma anche le altre condizioni poste dal legislatore. In altre 
parole il legislatore del 1903, con prospettazione in parte diversa da 
quella del legislatore del 1868, si rifer� alle strade di collegamento 
con ,stazioni :liffi"rorviarie o porti e alle altre strade dichiararte obbligatorie, 
che fossero state gi� iniziate e non ancora completate e da 
questa bipartizione deve muoversi l'interiprete per una corretta applicazione 
della legge. 

N�, infine, pu� andarsi in contrario avviso, per la pretesa contraddittoriet� 
riscontrantesi tra l'imposizione fatta ai comuni ai costruire, 
e, cio�, di spendere e l'aggravamento di tale obbligo con il 
carico delle normali imposte di registro che, anche se assolte dall'appaltatore, 
avrebbero in ultima analisi aggravata pur sempre la 
posizione del comune. Ora � chiaro che l'obiezione non riguarda solo 
il caso di specie, ma investe un �discorso a larg~ raggio e riguarda 
tutte le opere e i contratti degli enti pubblici; e il disco�rso non pu� 
avere rilevanza in questa sede perch� � politico e non giuridico. E' 
questione, infatti, di politica legislativa il fissare quali oneri fiscali 
debbono .gravare direttamente o indirettamente sugli enti pubblici. 

Deve, pertanto, concludersi che l'agevolazione fiscale della registrazione 
a tassa fissa, di cui all'art. 6 della legge n. 312 del 1903, 
fu prevista oltre che per gli atti e contratti relativi alla costruzione 
di strade. �di allacciamento dei maggiori centri di popolazione di un 
comune con stazioni ferroviarie o porti di approdo di piroscafi postali 
anche per le altre strade obbligatorie previste dall'art. 1 della legge 

n. 4613 del 1868, purch� la costruzione di queste ultime avesse gi� 
avuto inizio nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore di tale 
legge e l'emanazione della legge n. 338 del 1894 e non fosse stata 
compiuta in conseguenza della sospensione delle condizioni di favore 
previste da questa ultima legge. E questa conclusione comporta il 
rigetto del ricorso. -(Omissis). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 617 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 746 -Pres. Giannattasio 
-Est. Elia -P. M. Chir� (conf.) -Corrieri ed altri (avvocato 
Cogliati Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Avella). 


Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di 
lusso -Uffici e negozi -Ricomprensione in un edificio composto 
di case di abitazione che godono della stessa agevolazione -Necessit�. 


(1. 2 luglio 1949, n. 408, <art. 13; I. 6 ottobre 1962, n. 1493; 1. 2 dicembre 1967, 
n. 1212). 
I benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche 
e integrazimii sono applicabili ad uffici e negozi ed altri locali a 
destinazione non abitativa (nella specie autorimessa), quando siano 
rispettate le prescritte proporzioni di superficie, soltanto se sono compresi 
in un edificio composto di case di abitazione die godono della 
stessa agevolazione. Non � di conseguenza applicabile la agevolazione 
della legge n. 408 per un'autorimessa a servizio di case di abitazione 


.che godono dell'agevolazione dell'art. 69 della legge 27 dicembre 1953, 

n. 968 .(1). 
(Omissis). -Col primo mezzo i ricorrenti denunciavano violazione 
dell'art. 13, legge 12 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 69, 
\ 

(1) Decisione esatta che puntualizza una delle numerose questioni che 
sorgono in materia; la sent. 10 febbraio 1971, n. 339 (in questa Rassegna,. 
1971, 607) aveva enunciato, ma non con la chiarezza della decisione odierna, 
il principio che l'estensibilit� di una agevolazione concessa per le case di 
abitazione ad altre parti dell'edificio a dP.stinazione non abitativa si giustifica 
quando la realizzazione di uffici o negozi facilita la costruzione di 
case, ma ci� sempre nell'ambito dei presupposti di ciascuna legge incentivante 
delle costruzioni edilizie. Se l'agevolazione viene invocata esclusivamente 
per la costruzione di uffici e negozi o altri locali non abitativi, agli 
effetti di questa legg~ viene in considerazione una costruzione isolata. di 
locali non di abitazione. 
:nl opportuno precisare che questo principio, in relazione alle proporzioni 
di superficie stabilite nella legge 2 dicembre 1967, n. 1212, vale sia 
per gli uffici e negozi (espressione da intendersi in senso stretto) che non 
debbano superare il 25%, sia per le altre parti a destinazione non abitativa 
(espressione uffici e negozi da intendersi in senso ampio), �he, unitamente 
ad uffici e negozi veri e propri non possono superare il 50% (v. Cass., 13 
luglio 1972, n. 2366, ivi, 1972, 838); tutte le 't�artd nion abitativ�e, semprech� 
ricor1mno gli altri re�quisiti, po�ssono e1ssexe ~esse alla stessa a,gevolazdone 
di �cui gode 1a pairte ab!Ltativa delll'edifktio, ma non ad a'ltre. 



618 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed omessa pronuncia su fatto decisivo, 
deducendo che erroneamente la Corte di merito neg� l'applicabilit� 
della legge n. 408 del 1949 all'autorimessa sotto il profilo che 
alla testante parte del fabbricato era stata gi� concessa l'esenzione 
prevista, per le case costruite, dalla legge n. 968 del 1953. I ricorrenti 
lamentano un� duplice errore della Corte di appello, la quale non 
avrebbe neppure esaminata l'istanza dei contribuenti volta ad ottenere' 
l'applicazione dell'esenzione di cui alla legge, n. 408 del 1949 
a tutto il fabbricato, e, comunque, avrebbe ritenuto incompatibile il 
beneficio di cui alla detta legge alle sole autorimesse, col beneficio 
di cui alla legge n. 968 del 1953 alla restante parte !fel fabbricato. 

Le censure sono infondate. 

Come pi� volte questa Corte Suprema ha avuto modo di chiarire, 
la legge n. 408 del 1949, al fine di favorire l'incremento edilizio, 
concesse varie agevolazioni tributarie alle case di nuova costruzione, 
e tali benefici sono applicabili, anche a termini della legge 6 ottobre 
1962, n. 1493, e della legge 2 dicembre� 1967, n. 1212, agli uffici e 
negozi, sempre che ai detti locali sia destinata una superficie non 
eccedente il quarto di quella totale dei piani sopraterra dell'edificio, 
unitariamente considerato (Cass., 11 giugno 1964, n. 1456, Cass., 20 
gennaio 1969, n. 2176; Cass., 7 ottobre 1970, n. 1837). 

Questa Corte Suprema ha anche recentemente avuto modo di chiarire 
(Cass., 10 febbraio 1971, n. 339) che l'applicabilit� dei benefici 
fiscali previsti per le case di abitazione a uffici e negozi, cio� a locali 
con destinazione diversa dall'abitazione, presuppone che tali locali 
siano compresi in un edificio composto di case da abitazione, le 
quali godo:no delle stesse agevolazioni, concesse con la identica legge. 

Infatti, la legge esige, un rapporto di proporzionalit�, fra case e 
locali non destinati ad abitazione, che stabilisce un collegamento necessario, 
fra le case e i locali predetti. La estensione del beneficio 
previsto per le case ai locali diversi, richiamati dalla legge, deriva 
dalla stessa ratio legis che giustifica l'agevolazione concessa alle case: 
ed � dunque questa agevolazione che .si estende ai detti 1ocaiLi; 
ne consegue che per la legge n. 408 del 1949, e successive modificazioni, 
negozi ed uffici possono godere della .agevolazione. di cui 
godono le �case da abitazione, in relazione all'edificio, unitariamente 
considerato, secondo la sua natura (nuova costruzione) ma non di 
agevolazioni che presuppongano invece iina natura (costruzione nuova, 
ma ricostruita) diversa da quella dell'edificio. In altri termini, il beneficio 
pu� estendersi ai locali non destinati ad abitazione non per 
effetto della natura loro, ma di quella dell'edificio in cui si trovano 
compresi, e dunque, nella ipotesi che i detti locali abbiano la medesima 
natura (costruzione nuova, o ricostruzione) del complesso edilizio 
ove si trovano. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Nella specie, l'edificio gode, per la parte non destinata ad autorimesse, 
della esenzione di cui alla legge n. 968 del 1953, prevista per 
le ricostruzioni, mentre l'ufficio ha negato tale esenzione alle auto


1 

rimesse, perch� non preesistevano, a.gli eventi bellici. 

In tale situazione, le autorimesse, non potendo godere di benefici 
diversi da quelli di cui gode, per la sua natura (ricostruzione) ed in 
relazione alla legge n. 968 del 1953, l'edificio in cui sono comprese, 
perch� le dette autorimesse sono di natura diversa da quella dell'edificio 
(sono, cio�, nuove costruzioni, e non ricostruzioni), non possono 
godere della agevolazione di cui alla legge n. 408 del 1949, in quanto 
l'applicabilit�' di tali benefici ai locali non destinati ad abitazioni, 
presuppone che essi gi� competano alle case di abitazione costituenti 
il complesso edilizio (edifici) che detti locali comprende. 

I locali di nuova costruzione non destinati ad abitazione, compresi 
in un edificio costituito da case di abitazione ricostruite a seguito 
di eventi bellici, non hanno diritto al beneficio di cui alla legge 

n. 408 del 1949 per le nuove costruzioni, se l'edificio ove sono compresi 
� �composto da �case di abitazione ricostruite a seguito di eventi 
bellici, e gode, dunque, delle agevolazioni stabilite, per detti immobili 
ricostruiti, dalla legge n. 968 del 1953. 
Il primo motivo del ricorso va dunque rigettato. -(Omissis). 

\ 


SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 ottobre 1972, n. 2931 -Pres. Gionfrida 
-Est. Sg;roi -P. M. Trotta (conf.) -Mimstero dell~ Finanze 
(avv. Stato Cerocchi) ed Ente Par,co Nazi�nale del Gran Parad.Lso 
(1avv. Stoppani) c. Azienda E1ettrtica Muniicdipale di Temi.no (avv. 
Ghia, Coonba). 

Acque Pubbliche ed Elettricit� -Diritti patrimoniali esclusivi di pesca 
dello Stato sulle acque pubbliche -Riconoscimento legale -Presupposti 
-Titolarit� dell'antico diritto di regalia spettante al 
sovrano di Stato preunitario in ordine alla pesca sulle acque pubbliche 
-Sufficienza -Esclusione -Necessit� della prova che l'antico 
diritto di regalia fu esercitato dal sovrano, mediante una riserva, 
anche non formale, di esclusivit� della pesca in proprio 
favore; ovvero mediante atti traslativi o di concessione della esclusivit� 
della pesca a favore di terzi -Sussiste. 

(t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 26). 
Per ii riconoscimento di un diritto patrimoniale escLusivo dello Stato 
di pesca .sulle acque pubbliche non basta la dimostrazione della titolaritd 
del diritto di regalia della pesca sulle acque pubbliche gid spettante al 
sovrano di uno Stato preunitario, ma occorre la prova che tale diritto 
fu in concreto esercitato dal titolare, o mediante una riserva anche non. 
formale di esclusivitd in proprio favore, o con atti traslativi o di concessione 
della esclusivitd della pesca ~ favore di terzi (1). 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Denuncia:ndo ila violazione d.eH'a:rt. 143 del t.u. 11 dicembre 1933, 

n. 1775 e la corntraddittoil:"iet� ed illogidt� di motivaziione, sia l'Ammi:
nistraziorne dehle� Fh1arnze che l'~nte Pa11co Gran Pacr:adiiso, nel pTilmo 
motivo dei rispettivi ricoll1si, lamentano l'error�e in cui sarebbe incorsa 
ila sentenza non definitiva, ritenendo applicabile al procedimento dinanzi 
aJ. Tribunal,e ~1erfore l'lstitiuto dell'erToce scmsabd:le e diisapipilicarndo cosi 
(1) Non risultano precedenti in termine. Sulla natura del diritto di 
pesca, v. Cass., 19 gennaio 1970, n. 104, Foro it., 1970, I, 787. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 621 

la disciplma reil:ativa al termine per l'impugnazione. P,er di pi� i ricor


renti ritengono inespHcabile J.a concessione del beneficio dell'errore scu


sabile, che rpu� essere giusti:l�i:cata soltanto da una obiettiva illJ!certezza, 

mentre il riconoscimento, contenuto nella stessa sentenza, che la que


stione della competenza giurisdizionale iin materia era gi� stata ripe


tutamente e univocamente risolta, avrebbe dovuto j,ndurre a negare quel 

beneficio. 

Queste censure non sono fondate. A norma dell'art. 208 del testo 
unico citato, pei rilco11si pirevisti nell'art. 143 si osservano, per quanto 
non regolato daJ.J.e dis1po1siz~oni de1J1Jate dalJ.o stesso teisto unfoo, il.e norme 
del titolo III, ca po Il, deil .1Je1sto unico 26 giugno 1-9<2�4, n. 1054 delJ.e leggi 
sul Consiglio dii Stato: fra .tau norme � compreso l'art. 34 che disciplina 
l'istituto deWetrTore 1scusabile. Di questo istituto dil. Consigil:i:o di Stato ha 
. costantemente ribadito il carattere generale, ~he :ne consente il.'aipipJ..ica-. 
Zlione aniche al d:i l� dei casi espq-essamen.te .previsti da11a legge e, quiinfil, 
anche nel caso in cui sia stata adita un'autorit� diversa da quel.la cui, 
per hl sistema de1le riipairtiz:ioni deliLe competenre giud~ioroo.J.i, � devoluta 
<la cogn:iziione di una certa matecr:d.a o dell'impugnatiLva di una determilnata 
serie di atti e quelil.'autodt� abbia emesso wna l};n"OIIlllIDCia decli


natoria delJ.a giurisdizione. 

Lo stesso orientamento -inteso ad attribuire aJ.J.'istituto deJ.l'errore 

scusabile una portata ben ipi� ampda di quella i�he J.a mera formulazione 

letterale dello art. 34 citato suggerirebbe -� stato seguito anche da 

questa S.C. (cfr. Cass., 9 marzo 19<65, n. 378) con riferimento ad una 

ipotesi 1n out il Tribuna,le Superiore delle acque rpubbliche, ilil sede di 

aippeiLlo con:tro una sentenza del Trib�na'le Regionale, aveva d1chiarato 

iJ. difetto d:i giudsddzione derl rgiudice ordinario, affermando la ip["Opria 

competenza 'gi'Urisdizionaile quale giudfoe aa:nmirustrati.vo. Come si � rd.le


vato nella 'stessa decisfone, la pronuncia del T.ribunaile Superiore che, 

prevda decil.aratoriia 4e11a scusabiJ.it� dell'erl'O!I'e per 1a difficolt� di indi


v1duare H. giudice competente a giudicare su una data ve,rtenza, dichiari 

amm:issibhle fil dcomo l};n"Oposto entro 11�termine di sessanrta gdorni dalla 

notificazione defila senitenza dichiaJ:'.ativa del dife,tto di g.tur~sdizione, � 

insindacabile iin cassazlione, costituendo manifestazione dli un apprezza


mento discrezionale. 

Neil.a spede, indagando iintorno alla scusabhlit� o tnescmsabiJ.dt� del-

1'-eN'or,e in <Cui era d.ncorsa l',A.E.M. nell'iimpug:nare il decreto milnirsteriale 

1� lugilio 1958 dinanzi al Consi~io di Stato, il '.Dribunal�e Surprerri:ore ha 

esattamente affermato che hl beneficio dell'erroire scusabile pu� essere 

concesso quando vi sia un'.'obtettiva incel"'tezza, desumibHe dagiLi orien: 

tamenti della giurisprudenza, circa fo stato di diritto o quando vi sia 

una ,situazione di fatto e di dLrd.tto di dubbia vaJ.utazfone. Ha soggiunto 

lo stesso T<ribunale che -aJ.la stregua delle non numerose pronunzie 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giUJr�lsdizicmiali -poteva rritenea:si di non difficill.1ssiima so1uzione iJ. problema 
se, a norma dell'm:-t. 143 lettera c) del testo unLco sulle acque, 
rientrassero nehla guisdi.2liooe del Trri:bunaJ.e Suiperiore i ricorsi riivo1ti 
ad impugnare provvedimenti di riconoscirmen.to di diritti esclusivi di 
pesca; ma che di dubbia vailutamone si presentava, nella specie, ila situazione 
di :fatto e di diritto, potendo ragionevolmente rttenersi che la questione 
della swssistenza del diritto esclusivo di rpesca costituisse solo una 
questione pregfaJJdizliale, La cui so1uziooe fosse necessaria rper ila rpronUllllCia 
�ln 1011dine a11a legilttim1t� del decreto di cOlllcessione del diTlitto di pesca 
all'Ente Parco e che rientrasse, quindi, nella competenza del Consiiglio 
di Stato, ai Sffillsi deilil'rurt. 28 del ,testo umoo 26 giugno 11924, n. 1054. 

Esclusa, dunque, J.'iirnaipp1icahl1it� in via idi primdpio (1secoodo l'asSU11Jto 
radicale. dell'Amministrazione finanziaria) dell'istituto dell'errore 
s�iusabfile nel 1caso in cui sia stato proposto dinanzi aJ. Consiiglio di Stato 
un ricOl'lso che avrebbe dovuto proiporsi dilllanzd. a�l 'Drdbunale Surperiore, 
si deve ritenere che J>a sentenza non defiruthra abbia accolto deiIJ.'ettore 
scusabhle ex art. 34 deil. testo umco 111. 1054 del 1924 la nozione corretta 
(e, del :resto, i rricoo:irenti, non hanno mosso criUiche a�l. riguardo). Residua, 
allora, !La coosura riivolta all'aipprezzame111to di merito relartwo a�lla presenza 
in cOi!looeto del :reqMsito della scusabhlit� de1l'eri!."ore commesso 
dall'A.E.M.; ma si iflratta di aipprezzamento giustifilcato da una mgione 
plaUisibhle e SOIIlO fuori oon:bro quei riLievi cmtiJci dei riic<m"OO,ti che non 
tengono cooto del fatto che i!l Thibuna�le Surperfo1re lllJOill ha addotto, a 
sostegno della concessione del beneficio dell'errore scusabile, oscillazfoni 
e iilloertezze giurisP1'udenziaWi, ben.si il.'esistenza di rag1ooevoli dubbi circa 
la valutazione della concreta situazione di fatto e di d.i!ritto e, in particolare, 
Cliroa hl cacr.iattere esciLusiivamente rpregiudizia�le de'1la questione 
dehla sussLstenza del diritto esolu~iivo di pesca. 

Col ,secondo motivo del suo ricorso l'Ente Parco deduce J.a violazione 
dei priincipi generali in tema di acquiescenza agU aitti amministrativi, 
sostenendo che H Tribunale Superiore awebbe respinto, con motivazione 
illogica e contraddittorda, l'eccezione di inamm�!ssiibi!lit� deil. rtcorso per 
in;tervenuta acquiescenza, in ba:se ad una inesatta noz:LOl!l'e di fatti Ul!livoci, 
chiari e concordanti, e avrebbe dimenticato, ino1tre, che l'Ente 
Parco aveva invocato non gi� la mera acquiescenza ad un atto amministrativo 
ines1stente, bensi fil rioonosc:ia:nento, da parte deilJ.'A.E.M., della 
sussLstenza del dirdtto esc:luiswo di pesca dello Stato sulle acque in questione. 


Anche ,questo motivo � infondato sotto entrambi gli aspetti. In pri


mo luogo, l'acquiescenza � configurabile soltanto sul presupposto della 

es�lstenza di un provvedimento impugnabite, mellltre non pu� darsi 

acquiescenza ~estata in via ;preventiiva ad un provvedimento non ancoira 

adottato. Inoltre, dn tanto � concepibHe l'a1cquiescenza in qua.nito riicor



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 623 

rano fatti chiaa:-i, univoci e concoodanti dai qua�d possa desumersi la 
sicura aoce,ttazi0tt1e deihl'atto da parte del destinatario e, qll:�[}Jdi, la volont�, 
di non impugnado. Il Tribwnaile Supertore ha esclUJSO il'esistenza degli 
inruooti rpre1supposti, rilevando, da una parte, che i compcmtamel!lti, dai 
quaJ.i awebbe dovuto essere integrata J.'a;cqu.iescenza (e cio� la mancata 
impugnativa del decreto :prefettizio di revoca d~lla OOl!lcessione provvisoriia 
e ila domanda di c001Joossi0Ille arvanzata al Mindistmo delle Fiinanze) 
erano rtutti 1allltetriori aJ.ila data di .emanazione del provvedimento ilmpugnarto 
(decreto mmisrteriale 1� luglio 1958); e sottolineando, dall'a1tra parte, 
che non poteva desumersi da ta1i comportamenti aJ.cuna rmunzia 
espressa o tacita a contestare la legittimit� di quaaisiaisi successtvo provvedtmenfo, 
concernente i diritti esclusivi di rpesca in questione. Si tratta 
di affermazioni: coo.gruamente motiviate sulla baise di iillecceplibiili pri:nc1pi 
di diritto, contro le quali non va�le addurre apoditticamente che esse 
si sarebbero attenute ad una nozione erronea di fatti U!lti.voci, chiari e 
concwdanti: ~senza, peraltro, indi~care quale sarebbe fa nozione esatta) 
n� vale sostener.e 1che il T<Tibunale Super>iore non avrebbe tenuto conto 
di schiaccianti (cos�. definite, ma poi in concreto non specifircate) cisultanre 
processuali, proprio perch� la vaJ.utazione di tali risultanze � compito 
discrez[onalimente riservato al giudice di merito ed � iill1si:ndacabile 
in sede di legittimit�, se fogicaimente e correttamente motivato (il che �, 
appunto, accaduto nella specie). 

Per quanrto riguarda i.il se�ondo p~ofilo di cenSUTa, nessuna riilevanza 
pu� essere aiccordaita -amme1sso che esso eststa ed escluso, comUlllque, 
che J.'accertamento della relativa esistenza .possa compti&1Si in sede di 
legittimit� -al riconoscimento, da pairle de11'A.E.M., deliLa sussistenza 
del diritto esc1wsirvo di pesca deJ.J.o Stato nel bacino de quo: questa verifica 
dev� condUI1si, iillfutti, obiettivamente sulla base deilil'�illdagiiille intorno 
al titolo 1costitutivo dedotto da:IJ.'.Aimmilniistrazione; e i risultati di una 
�simile verifica non po�ssono essere surrogarti da atti di terzi. Non �, pertanto, 
neppure necessario attardall.'lsi a !ripetere che iii. TtribunaJ.e Superiore 
ha 1con apprezzamento moonsuxabile individuato un atto de1J.'A.E.M. 
(di data immediatamente ainteirioxe a queHa del decreto ministeriale 
impugnato), �Col quale J.a 1sussiistenm de1l di:rritrto esclusivo di pesca vantato 
dahlo Stato veniva, al confa�ario, conitestata. 

Il quarto motirvo del T�!co:rrso dehl'Ente Pwco e hl secondo motivo ~l 
ricorso del Miniistero deHe Finanze concernono i pirofiU propriamente di 
merito deilJ.a 1contirovoosia, in i'elazione ad. quali ent:rrambi i riJCorrenti svolgono 
ragioni di dogiliianza sostanzialmente coiillciidenti, che richledono 
un esame contestuale. 

Denunciando fa violazione degli airtt. 1 e 2.6 del testo 'UJili:oo 8 ottobre 
1931, -n. 1604, lin reilazione aJ.la ilegige 4 maa:-zo 1877, n. 3706, e alle Costituzioni 
piemontesi del 1729 e deJ. 1770, entrambi i rioorrenrti assumono 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che il Tribunale Supel'liore avrebbe a torto disCOiiliosciuto l'esistenza del 
diritto esclusivo .di pesca dello Stato sulle acque dell'ail.to col'lso del torrente 
011.'co e del bacmo d�. Ceresole, laddove le Costituzi()l!li or Ol1'a richiamate 
111e costituirebbero validissimo titolo; che, dopo aver svolto pregevoli, 
ma non pertinenti n� decisive consMooazioni d'O'l'ldilne storiiJco, hl 
Tribunale Superiore non avrebbe tenuto presente che n legislatore, con 
1a prima legge sulla pesca del 1877, volutamente si astenne dal prendere 
in esame e dal disciplinare i di.r:itti esclusivi di pesca; che lo stesso Tribunale 
11100 avrebbe considerato che .io Stato UDJitario, al momento delil.a sua 
costituzione, ha trovato una situazione precostituita e l'ha rispettata, 
mantenendo, cio�, il diritto dell'Amministrazione di continuare a cedere 
ai privati, contro corrispettivo, l'esercizio esclusivo del dirirtto di pesca 
illl quelle acque su cui ildemanio lo esercitava anterd.oTIIllente iure imperii; 
che le concessioni dell'uso e del godimento d~l diritto di pesca non sail."
ebbero af:liatto in�conchliabili col principio della demani:a.Ut� dei fiumi 
e dei torrenti; che solo l'erronea interpretazione dell'arit. 12 deHe Costiituzioni 
del 1770 avrebbe consentito la soluzione adottata dal Tribunale 
Supedore, mentre detta norma -avente un c0111tenuto proibitivo e noo 
concessivo -avrebbe comportato il divieto per tutti, compresi i titolari 
di dirirtti esclusivi di pesca, di pescare con mezzi e sistemi ritenuti 
dannosi. 

~ 

In particolare, poi, :hl Min.istero delle Filllanze illOlll contesta che il 
princiipio deilla liiberl� della pesca nelle aicque pubbliche sia stato recepito 
nel nostro ovdinamento all'epoca della costituzione dello Stato unitario, 
ma sostiene che ci� sarebbe avvenuto illl linea di maissiima e che i diritti 
esclusivli di pe~ca a favore dello� Stato non hanno avuto bisogno del 
rtc0111osciimento (ex art. 23-29 dcl testo unico delle leggi sulla pesca), 
per la foro esistenza \l.'afferm.azione dehla regalia, oon il.'inerente COI11Cetto 
di proptt1iet� patriimoniail.e del soVll.'ano, costituendo il titolo neceissal'io e 
sufficiente. Aggill!llge la stessa Amministrazi()l!le che l'ulteriore prova 
deil possesso deil dirirtto 111el 1931 (enkata in vi.gore del pr�edetto testo 
unico) no111 avrebbe potuto essere l'.iichiesta e che, comunque, tale possesso 
avrebbe dovuto rLtenevsi pacifico. 

Questa S.C. r.itiene che a ragione 1H Tribunale Sll\Perioil"e abbia�dato 
rosposta negativa aiL quesito circa la esiistem~a di un diiritto esclusivo di 
pesca defilo Stato sulle acque delil.'a1lto corso del ltOI'l'ente Orco e del bacmo 
di Ceresole. 

Va premesso che i diritti esclusivii di pesca hanno natura di diritti 

sogigettivi (dr. Cass., 19 gennaio 1970, n. 104; Cass., 2.0 giugno 1'958, 

n. 2140; Cass., 27 aprile 19'5�7, n. 1427) di indole patrimoniale, li1 cui contenuto 
consiiste nel potffi'e, spettante al foro titolal'e, di escludere ogni 
altro soggetto dall'esevcizio de1la pesca in una determilllata acqua. Della 
iloro sopravviivenza pur dopo il'abolizione delle feudail.it� si pot� dubitare 
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PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 625 

nei prdmi armi de1l'runificazicm.e 'legislativa, ncm. essendo stata predisposta 

una ltlOrroatirva ad hoc, ma gi� il.'aocenno contenuto nella J,egge 4 marzo 

1877, n. �3706., baist� a fugaire ogni dubbio I�:Il proposito, mentre tutte le 

leggi successive (dal re.gio decreto 15 ma1gigio 188,4, n. 31503, aJil.a legge 

24 marzo 19121, n. 312, e, infine, al testo U!Ildico 8 ottobre 193,1, n. 2.604) 

si occwpano specificamente di fale categoria dii diritti. 

La titolarit� di questi pu� spettaire an:che ai1lo Stato: � testuale, in 
tail senso, hl disposto dell'art. 216, comma 5 del citaito testo unico, secondo 
cui le disposizioni 0�fl1ca i diritti escll\lisiivi di rpesca sulJe acque pubbliche 
non si applicano ai diritti patrlln.oniali attualmente posseduti dallo Stato. 
Questa fol'llllula l1egiis1aitiva corui&ma, se ve ne fosse bilsogno, queil che 
si desume dail1a specif�lca natura e dal ccm.tenuto pe~edi quei diriitti 
. e cto� che essi sono posseduti daiHo Stato a titoil.o di bene patri:moo.iale. 

Su due punti, fondamentali ali fini dell'indagiJne, non occorre pi� che 

'un �cellillio perich� gli stessi ricorrenti ncm. solo non ne :liamio og,getto di 

oontestaziione, ma J:i pongono a premessa deille il.oro do1g'1ia1I1Ze: 1) innanzi 

tutto, la vigenza nel nostro ordinamento del prmcipio della libert� della 

pesca neil.le acque pubbliche, recepli.to, gi� all'epoca dell.a costituzione 

dello Stato rnrltairio, dail diritto comune; 2) in secondo il.uogo, Ja necessit� 

di un titolo per iLa ~istenza dei!. d:iJJ:litto esclUISivo di pesca inrvocato 

dallo Stato. 

Ci� premesso, m~tre per :hl Tribwnafo Superiore hl riconoscimento 

legislativo dei diritti esclusiwi di pesca che traevano origdne dai titoli 

feudali non signdf�lca anche eqmpairazicm.e dehl'astratto diritto di regalia 

dehla pesca ail diritto esclusivo di pesca, ccmstdwato che il dirritto di rega


lia costiitui ila fonte deil potere di dair vita ai rurLtti esclusivi di ipesca e 

nettamente si dismgue da questi uLtim.i, invece secondo i riicorrenti que


sti prindpi valgono rpei didtti esclusivi di pesca spettanti ai .privati o ad 

enti diV'ersi dallo Stato, ma non iper quel1i a favore dello Stato, che non 

avevano e non hanno aivuto msogno del detto !l"iiconosciirnento e pei quaill. 

l'affeT'mazione della cr:egalia, con l'inerente ocmcetto di propiriet� patri


moniaile del sovrano, costLtuiva iil titolo, l'.untco neoossairio e sufficiente, 

per La sussistenza del diritto. 

Di queist'assunto i rLcorrenti credono di arver tro:vato un dscontro 

positiv;o nella disposizione� deittata dail.J.'art. I, il.ibro VI, titolo VII, deHe 

Costituzioni piemontesi SOIJll'a citate, che stabdiLivia: � sono regaili e per 

conseguenza del :r�egio demanio tutti i fiumi e i torrenti dello Stato �. 

In questa formula � evjdente :hl Tiferimento ai1le r�eg;ailie o iura re


galia, e pre1cilsamente alle c.d. regalie mino:rii, che (a differenza d~lil.e 

c.d. regalie maggio!ri, attiJn,enti ag1i attl1ibuti essooziaU de11a sowamt� 
e, come tali, non de1eg;abili) avevano riguardo a beni" e redditi patrimoniali, 
1capaci, 1oio�, di fornire utilit� econ()fffiiJche e di formare ogge,tto di 
atti di �Concessione e d:i alienazione a :liavore di terzi. La formula si spiega 
, ,' 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

626 

in raig:Lone dei ireslidui della cooiceziooe partrimonia:J.e deJfo Stato, tramandata 
dall'epoca feudaile, delle quali. ile regalie costituiscono una coonotazione 
tiipka. 

Noil101stante 1e difficolt� di segu.We l'evoluzione storica dell'istituto 
(difficolt� accentuate dal ri:fi1ette!l'si su di essa delle vti:coode pollitiche e 
dallo incisivo mutamento, mtervenuto dopo l'unificazione, nell'assetto 
costituzionale), secondo queste S.U. esattamente il Tribunale Superiore 
ha afiermato che per il rkonocimento di un diritto esclusivo di pesca 
dello Stato n001 basta Ja dimostrazione della titolarit� del diritto di 
regalia della pesca sulle acque pubbliche, essendo, viceveirsa, necessaria 
la ptrova che tale diiritto fu in coocreto eseir�citato�o poosonalmente. daJ. 
titoJ.are o �CO!ll atti trais!Lativd o di concessione della esclusivit� della pesca 
a favore di teirzi. Qualora J.a regaillia fosse rirmasta presso il sovrano, egli, 
dunque, doveva :tiare una iriserva di esclusivit� m proprio favore. Dive!l.'SO 
e u1terioce [pll'oblema � se rper il.a costituzione di tale riserva occorresse 
un provvedimento formale o fosse, invece, sufficiente un comportamento 
concludente, taile da far emergere con chiarezza la volont� di escludere 
da una determinata a�cqua pubblica la libera pesca. 

E imporlante, al riguardo, c0il1Siderare che nel Dizionario di.diritto 
amministrativo pubbJ.icato a Torino neil. 1852, con autoriizzaziooe del govem.
o, daJ. Vigna e dall'.A.Ubert (vol. V) alla voce e pesca � si legge che 

� collJStando �he in quale tratto di fiume o torrente Ja pesca possa essere 
utilmente praticata, e che nessuno vi abbia diritto, il ditrettore del demanio 
.ptropooe il'affittamento nell'interesse del medesimo �; e si legge, 
altresi, che �dal princiipio che l'esercizio della pesca nei fiumi e torrenti 
od altre acque r�egali spetta esclusivamente al re~o demanio non deriva 
che anche rper quei t!l'atti di fiume od aJ.tre acque per cUJi dJ. demanio non 
ha creduto di disPOtrn"e del diiritto di pesca sia pil"Oibito ai cittadini di 
eseroitar!1a, imperocch� d1 demanio, non avendola concessa a nessuno 
esclusivamente e non esercitandola per se stesso, s'intende averne per 
la sua poca imporlanza lasciato il.ibero a tutti iii. cumulativo esercizio �. 
Queste !l;JTO!POsizioni, che costi1Juiiscooo indubbiamente l'espressione 
di un aiutoirevoJce parere, lasciano tntende1re che, sotto iii. rptrofilo dell'esercizio 
della pesca, diiveirso pu� essere il regime delJ.'aicqua di un fiume 

o torrente nei vairi traitti; che non per tutti i fiumi e torrenti il diritto 
di reg.alia deil. sovrano comporta l'esistenza di UJ!ll didtto esclusivo di 
pesca, tanto � veTo che si fa il.'iipotesi che nessuno abbia diritti su una 
data acqua; che, anzi, vengono configurate tre eventualit�: riserva di 
esercizio, concessione a terzi e libert� di esercizio deHa pesca, nonostante 
che tutti i fiua:ni e torTenti siano ll'eigali. Il che, in alrtri termini, significa 
che La s0!1a aflermazfone deil.la regalit� dei fiumi e dei torrenti noo comporlaiva 
l'esiistEmza di un diritto esclu:sivo di pesca dello Stato, per questa 
occorrendo che -valutata l'impmtanza dell'acqua daJ. punto di vista 
! 

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1: 
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PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 627 

dello sfruttamento deiLLa relativa pescosit� -io Staito si fosse riservato 
l'eswcizio de11a pesca: e ci� poteva avvenire non soltanto mediante atti 
formail.i, ma :anche attrave11so l'esrplrcaz.ione di una attivit� diretta a tal 
fine, vale a diTe espressiv;a defila volont� di riiservoosi l'esclusiva della 
pesca. 

Una 1siituazione ip& cer'ti vecr:isi oo.aloga si registra nelfil'art. 14 del 
viiigente ,testo umco sulla pesca in oodine alle aicque delle province e dei 
comuni, i quali dovevano manifestare J.'intendiimento di riservarsi l'esclusivit� 
della pesca : iLa titolairit� del dimitto suJ.ile acque non traeva seco 
aiutomaticamente J.'esclusivLt� deHa pesca, occoirirendo a questo fine una 
dichiarazione (ne11a specie, espire!Ssa) di riiserva. 

Sul presupposto, dunque, che nel diritto :lleudail.e i diritti i.nerenti 
alla pesca andavano classificati tra le regalie minori e, quindi, wsferibhli, 
ipm-effetto de1l'artto traslativo sorgeva un diritto esclusivo di 
pesca; ma se l'alienazione non aveva luogo, il sowano (il quale a partire 
della Dieta di Roncaiglia tent�, 1I1on sempre con succe1sso, di rivendicare 
la propria preminenza), che tratteneva presso di s� quegJ.'i iura regaLia, 
poteva :sia farne ,godere ilibm-amente cittadind. sia destilna:rne !hl reddito 
al proprio patrimonio, riservandosi iJ. diri1ito esclusivo di pesca. 

ln contrario non vale appellarsi ailJ.'art. 12 del Libro VI, tiitoilo VII 
delle Costituzioni del 1770, che, secondo i riicOll'renti, avrebbe una portata 
non concessiva, ma rproibilti.va, ,in quanto statuirebbe nei cOill.fronti di 
tutti, 'compresi i tiitolam di diritti escliusirvi di pesca, iii. dilvieto di pescare. 

Si assume, p& contro, dall'altra parte (in aderenza ail. punto di vista 
espresso dail. 'Dribunale Supeil'liore) che queHa norma significhi che nei 
fiumi e torrenti regali tutti potessero Liberamente pescare, purch� non 
adottassero i mezzi o s~stemi, ii.vi srpeci.fiJcati e ritenuti dannosi con ri:guardo 
all'interesse generaiLe. A sostegno dell'esattezza di questa secOill.da 
interpretazione ,si pu� addurre la formulazione 1ettel)afo della norma, la 
cui chiave di volta 1sta nell',avverbio � sail.vio � e nella proposizione che 
da questo � !l'etta, ,in cui � impUcito, ma chiaro fil riiconoscimento de1la 
libert� di pescare con sistemi giudicati non pregiudizievoli, mentre le 
cattela:tive limitazioni sono pl'ev~ste in :liunZiooe <ie1la tuteila delle esigenze 
di polizia della pesca e non costituiscono, in'Vece, ,la proiezione dell'ius 
�xcLudendi alios, in cui consiste !il diritto esclusivo di pesca, concesso 
a terzi o r1servato a s� dail. principe. 

Non �, poi, possibile seguire l'Amministrazione finanziaria, il.� dove 
pretende di 1annettere 1dlevanza decisiva a due do!cuimenti, quaili fa relazione 
deJ.l'InteindeDJte di :finlalll.za di Mondovi (inter,pretativa delle diisposiziioni 
del titolo VII libro VI delle Costituzioni rpd.emontesi) e gli Armali 
di agricoltura pubblicati nel 1909 (che nell'inventacio dei diritti esclusi 
di pesca dello Stato annoverano anche queHi in ,que,stione). N� l'uno n� 
l'altro dei !riferiti documenti -escluso, ,com'� ovvio, che costitui:scano 


628 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

o c0011Sarcrino il tifolo dei dkirtti vantati daJl'Amm.i.niistlrazione -possono 
surrogarre quel titolo, sul.J.a cui es1stenza si illcentta dJ. conitriaisto fra 
le parti. 
Per apprezzabhle ed affinata che fosse il.a preparazione tecnico-giuridka 
dei -funzionari pubbilici cui si deve ila r�edazd.one di quei due documenti, 
l'opinione di costoro non pu� andare esente dal sospetto di parziialit� 
e, comunque, il.a relazione mtendentizia -a presciilldere da una 
certa qual ambiguit� del suo testo -esprime sempJ.icemente UJil avviso 
al quale quelJ.'organo ilocale ben poteva attenersi nella propria azione 
ammiilliisttativa in materia di fiumi e di: torrenti, :impregiudicato restando 
hl problema della fondatezza in iure deH'avviiso medesimo; mentre le 
risuJtanz,e dell'annuario -come ha rilevato fa sentenza non defillttiva 
del Tribunale Superioce -� possono ali. pi� provare che neJ. 1909 lo 
Stato eserottava i�l diritto esclusivo di pesca su1le acque deH'aJ.to Oa:-co 
oon il 1siistema deH'affitto, ma non offrono prova decisiva cwca [a SUJSSi-stenza 
del diritto e sicuramente non provano. �che questo era posseduto 
dallo Stato aUa data di entrata fil vii.gore del testo tinko suUa pesca 
del 1931 �. 

La negazione delil'esistenza dei diriitti esclusivi �di pesca va1I1tati daUo 
Stato ha per s� ii1 pregio di non dover :Care i conti con gli ostacolLi logici 
e sistematici che si frappongono alJ.'aiccoghlbRit� della soluzione opposta. 

Si potrebbe, intanto, osservaire che se hl diritto esclusivo di pesca 
discendesse di:rettamente dal c-01I11cetto di demanialit� del.l'acqua e non 
dovesse -trovare origine in un titolo specifico, non s!ll'ebbe agevole escludere 
l'estinzione, per effetto di consolidamento, dei �diritti esclusivi di 
pesca di CIUi fo1sse titolare o acquirente fo Stato. Ma � cerlo p:i� decistvo 
notare come, seguendo la tesi dell'Amministrazione finanziaria (ravvisando, 
do�, nelle Costttuzioni del 172:9 e del 1770 il titolo costirtutd.vo 
dei diritti esclusivi di pesca a favoce dello Stato), si dovrebbe acceittare � 
l'ineluttabile conooguenza della negazione de1l principio fondamentale 
della iLibeTt� di pesca nei terdtorii in cui queltle Costituzioni ebbero vigore. 
In:llatti, essendo .stati di-chiarati regali tutti i fiumi e i torrenti del:l'ex 
regno .sabaudo, su �di essi esisterebbe un diritto esclusivo di pesca a favore 
dello Stato, semprech� un diritto dehla stessa spede non spettasse a un 
diver.so soggetto. Insomma, sostenendo -come fa l'Amministrazione riornrrente 
-che per i diritti esclusiVi di pesca a :l�avore deilfo� Stato l'aff&
mazfone defila regalia, con l'merffil!te concetto �di propriet� patrimoniale 
del 1sovrano, �costituirebbe l'uniJco -titolo nece~sar:io e sufficiente per l'esistenza 
del dir.itto, iJ. diritto di regalia spettante al sovrano su tutti i 
fiumi e torrenti comporterebbe l'estensiione su di essi: de�l diritto esclusivo 
di pesca del sovrano (e, perci�, successivamente dello Stato) : questo 
di.ritto t:roveirebbe un J.imite soltanto nei diritti eiscJ.usivi dii pesca dei 
terzi, sicch� 1su tutte le acque pubbliche un soggetto (lo Stato o un altro 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 629 

ente o un privato) potrebbe eseircitare un. ius prohibendi, con conseguente 
soppressione deJ. princiipiio di libert� deiEl.a pesca, che non arvrebbe alcun 
modo di estcilnisecarsi. 

Questa cooseguenza � tanto pi� inammissibile in qu�n.to si allarghi 
il campo di i1ndagine. Tenendo, inv�ero, conto degli aJ:tti termtori in cui 
puxe aveva vilgol'e prima de1l'unificaziiOll'.lJe i:l. sistema delle regalie, si avverite 
LSUbito che quel principio sarebbe piratkamente s0tpprresso in vasti&� 
si.me zone deil. tmiitorfo dello Stato; e non si spiegherebbe iLa previsione 
di una disciplina, quale da ultimo risulta dal testo unko del 1931, che, 
invece, que�l pclnicipio presuppone comi:! ba1silaire, ainche se vaciarmente lo 
limita, sotto moltepliJCi aspetti, per il.a soddilsfazione di pubbilfohe esigenze. 

Escluso, dunque, che ilo Stato possa invocare l'esistenza di un titoli.o 
costitutivo del 1diritto esclusivo di pesca in questione, resta superata la 
necessit� di .aoceirtal'e se il.o Stato stesso si trovasse nell possesso attuale 
di quel diTitto nel 19121 e, ancor prima, non giova dilscutere ila qu~stione 
dli pl'incipio se, quainto ai diritti esclusivi di pesca dello Stato, wa vigente 
disciplina rtchieda, accanto alJ.a prova deJ. titolo, a:DJche quelila del possesso 
attuale. 

Dell'indagine intorno ail 1possesso non pu� n�ipprure postuJ.al'si fa rilevanza 
1sotto dl pcr.-o.filo che un'attivit� corrispondente all:l'esell'ciz:Lo deJ. diriitto 
esclusivo potrebbe fui-pr-esumere l'esistenza del Utolo. Posto che 
iLa rilserva del sovrano richiedeva almeno una .gestione diretta con esclusione 
di fatto della libert� delil.a pes,ca o un affitto m un'epoca in cui era 
vigente il diritto di regalia e, quindi, prd.ma deill'unillcazione, iLa g�stiooe 

o l'affitto dovrebbero risalire a quell'epoca; mentre la �concessione o l'affitto 
ad Otpel'a del demanio d0tpo il 1877 proverebbe soltanto che, suJ.la 
base di un eI"l'oneo concetto deilla rngalia e del!le sue impHcazd.oni, iii. demanio 
stesso rirteneva tla prop'l'ia competenza e, persino, l'esistenza di un 
titolo a proprio favore. E daUa circostanza che le acque del basso corso 
del torrente Orco sono da tempo oggetto di concessione di diiritti esclusivii 
di pesca non pu� affatto deS1Umersi 'che un ugruaile diritto esista 
anche IS'uil.le acque de�J.'alto col'so dello stesso .torrente, potendo bene ammettersi 
-come si � prima precisato -l'esistenza di un diritto esclusiVlo 
di pesca relativo ad uina parte limitata di �un co~so d'acqua. 
P�ertainto, anche il secoodo motirvo del rilcorso deH' Ammin~sttaziione 
.finanzd.arta e iii. quarto motirvo del rico11so dell'Ente Pall'co devono essere 
respd,nti. 

Col terzo motirvo di ricorso il.'Ente Patico denunzia la vioilazione del


l'art. 112 c.ip.c. per arvere il Tribunale SUJperioire omesso di plt'onuncilare, 

nella !SerJJtenza non definitiva, suJ.Je spese del giudizio nei coilllronti della 

estromessa Amministraziione p1'ovinciale di Tqrino. 

Indubb}amente il vizio di omessa pronuncia sulle spese giudiz.iali � 
deducibile, come error in procedendo, in cassazione, aJ. pari di ogni altra 


RASSEGNA DELL'AVVOCATU~A DELLO STATO 

ipotesi in. cui iJ. giudice non emetta una qualunque decisione reil.ativa 
ahl'attuazione i:n concreto della il.egge che garantiisoe un bene della vita 
ad una delle parti (c;fr. Cass., 5 luglio 1966, n. 1742); ed �, altresi, ce�rto � 
che la dedotta om.1ssione di pironuncia sussiste, considerato che la sentenza 
del 1� febbraio 1966 ha chiuso definitivamente n processo nei 
riguardi della rp�arte estromessa, della quale � stata eisclusa il.a legittfu:nazicme 
a vesistere al ricorso :proposto dall'Azienda elettri-ca municipale 
(cfr. Oass., 9 giugno rn69, n. 202i8; �, pi� .specificamente, Oass., 3 gennaio 
1967, n. 8). 

Tuttavia l'Ente Parco non pu� doletrsi del denunziato vizio di omessa 
pl'OD.un(li�. Infatti, i'A.mm.inlistrazione provinciale fu convenuta in giudizio 
dall'A.E.M. sUil presupposto che essa fosse controinteressata; ma 
avendo il TriibunaJ.e St11P�Tiore dimostrato l'erroneit� di tale rpiresupposto 
ed escluso 1a predetta veste nell'Amministrazione provinciale, solo sulla 
parte �che aveva assunto l'iniziativa di farla partecipare al gdudizio avrebbe 
potuto eventualmente gravare ili. �carico delle 1spese e non certo sulla 
estromessa che della evocazione in giudizio aveva dovuto subire le conseguenze. 
In ogni caso -una volta disposta l'estromissione ed esaurita, 
quindi, fa materia del contendere nei confronti del sogigetto ritenuto 
estraneo alil.a causa -ili. Tribunale Superiore non avrebbe mai potuto 
rkonoscere il :liavoce delle srpese all'Ente Parco, che !llJOn poteva certamenrte 
dirsi vittorioso� nei dguar�di delll'Amministrazione provinciale, essendosi 
dJ Trcibunale stesso limitato a :negare che questa fosse controinteressata 
al ricor.so proposto� dall'A.E.M., senza emettere, ne�l rapporto Amministrazione 
'IJ['ovinciale-Ente P.M'co, a1cuna statuizione favorevoli.e a 
quest'ultimo. 

Deve, qui.indi, osservarsi che, con il motivo rin esame, il ricorrente, 
dolendosi 1sostanziail.mente di un'omissione di pron'llllJcia che non lo riguarda 
dii.rettamente, trascura di coill!siderare che il.'estromessa avrebbe, 
se mai, dovuto ottenere H rimborso delle spese e non invece, come erroneamente 
pretende il.'Ente Parco, essere tenuta al rimborso, per l'inesistenza 
del presupposto della soccombenza :nei colllfronti delle altre parti, 
compreso �l'E,nte Parco; ed � questa, secondo la consolidata giurisptrudenia 
della S.C., una 1censura inammissibile peir difetto di interesse a 
dolersi dell'omessa pronunci.i sulla domanda di un'altra parte (c:fr. Cass., 
13 febbraio 1970, n. 355; Cass., 26 maggio 1969, n. 1867). 

Lo stesso Ente Patrco ha :proposto, con atto sep~ato e successivo 
rispetto al suo rtcorso, un ulteriore motivo di rumui1lamento, imputando 
alla �sentenza definitiva del Tribunale Surp�eriore il vizio di ultrapetizione 
per avere dichiarato nullo l'atto di concessione, mentre il.'A.E.M. avrebbe 
impuginato soltanito il decreto mi:niiste!l'iialle di approvazione. 

� decisivo al Tiguaxdo il riUevo che non sono consentirte successive 
impuginazioni di dii.versi .capi della stessa 'sentenza (cfr. Cass., 15 maggio 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 631 

1971, n. 1431) e, pi� dn particola;re, che iJ. di;ritto alll'impugnazione rimane 
esaurito una voJta esel'citato, siicch� colui che abbia ritualmente proposto 
ricol"ISo pe;r cassazione non pu� propo1're altri ricOO'si cOIIlitenenti ulteriori 
e divem motivi di annulilameruto, anche se H te;rmine di impugnazJ.ooe 
non sia ancora �scaduto (cfr. Oass., 23 aprile 1971, n. 1181; Cass., 26 aiprile 
1968, n .1268). 

Si pu� allora prescindere dal sotto\li!neaxe il':iJn:liondatezza deHa censura 
di ultrapetizione, attese ,le intri!nseche connessioni tra atto approvato 
ed atto di approvazii.one, a parte, poi, \La carenza di :iriteresse a svolge;re 
la riassunta doglianza, se si riflette che, venuta meno l'approvazione, 
l'atto di concessione non pu� spiegare la sua efficacia. 

In conclusione, entrambi d. ricorsi debbono essere rigettati, con la 
conseguente condanna de\l!l.'Ente Parco alla pel'dita deil deposito. NeLla 
peculiarit� delila materia controversa si !riscon1lrano giusti motivi pe!r 
cornpensa!I"e i!ntegralmente !I.e spese del giudizio di caS1Saziione fra tutte 
le par:ti. $ 


SEZIONE SETTIMA 
GIURISPRUDENZA PENALE 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 aprile 1972, n. 415 -Pre'S. Lirp.
pielfo -Rel. D'Onofrio -P. M. D'AJgostino -Rtc. '.I'heodoru Cihristos. 
Reati finanziari -Contrabbando -Art. 139 legge doganale 
dello straniero -Cittadini greci -Applicabilit�. 
(art. 139, 1. 25 settembre 1940, n. 1424). 
-Arresto 
L'art. 139 deHa legge doganale che prevede l'arresto de.Uo straniero 
colpevole dei re�ti di contrabbando se non abbia dato idonea 
cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende 
e a queste subordina la sua liberazione, � a;pvlicabile anche ai cittadini 
greci (1). 
(1) Ripetiamo la massima della sentenza, gi� pubblicata in 
Rassegna (1972, p. 734), ora annotata anche dal coHega NoscHESE. 
questa 
L'art. 139 della legge doganale: la cauzione e la carcerazione dell'imputato 
straniero. 
Il primo comma dell'art. 139 legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, 
dispone che il colpevole del delitto di contrabbando � � arrestato quando 
si tratta di straniero che non d� idonea cauzione o malleveria per il pagamento 
delle multe e deUe ammende �. 
Con detta norma il legislatore ha, quindi, posto in subiecta materia 
un particolare strumento di garanzia -la cauzione -che, se per taluni 
aspetti eserdta indirettamente quella particolare funzione espressamente� 
richiamata dall'art. 282 e segg. c.p.p., ha per� l'immediato scopo di garantire 
�allo Stato il pagamento della multa e delle ammende irrogabili agli 
imputati stranieri. 
Difatti, poich� l'effettiva esazione dell'importo della multa � subordinata 
alla esistenza di una sentenza divenuta irrevocabile, l'imputato straniero, 
che ottiene la libert� (o provvisoria o a seguito di sentenza assolutoria) 
senza prestare cauzione, si sottrarrebbe definitivamente alla pretesa 
punitiya deHo Stato sia per quanto riguarda la pena della reclusione sia 
per il pagamento della multa stessa. Infatti, la sovranit� dello Stato, che 
si manifesta nella specie come potest� punitiva, pu� �esercitarsi sull'imputato 
straniero, com'� noto, solo in quanto esso sia presente nel territorio 
nazionale. 
Ne consegue l'e1sigenza di porre nella norma elementi specializzanti 
in ordine sia alla determinazione dell'importo della cauzione, sia alla ~: 
t=: 
i= 
. 
li!: 
Il 


PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

disciplina relativa alla libert� personale dell'imputato straniero. Detti 
elementi sono: 

1) idoneit� della .cauzione al pagamento della multa o delle ammende; 
2) obbligo dell'imputato straniero di prestare la cauzione per ottenere 
la liberazione. 

Riguardo al primo elemento si rileva che -a differenza del disposto 
dell'art. 284 c.p.p; (1) -la cauzione ex art. 139 legge doganale presenta un 
solo aspetto obbiettivo e cio� garantire il pagamento della .multa. 

Gli elementi specializzanti contenuti nella norma in esame fanno si 
che essa, nelle fatUspecie delittuose contemplate, deve essere applicata 

� in via esclusiva � in forza del principio di specialit� per cui generi per 
speciem derogatur (1); ne consegue che la idoneit� della' cauzione deve 
essere �commisurata all'ammontare della multa irrogabile all'imputato, 
prescindendosi da qualsiasi �valutazione sulle �Condizioni subiettive dello 
stesso. 
In altri termini, la cauzione deve garantire aHo Stato, nel caso di 
s�entenza irrevocabile di condanna dell'imputato straniero, il pagamento 
della multa (2). 

La dizione usata dal legislatore non consente diversa interpretazione 
della norma in esame\ che pone, tra importo della cauzione e importo 
della multa, una correlazione inscindibHe e necessaria per cui la prima 
deve essere sufficiente a garantire il pagamento della se.conda. Tale aspetto 
� peculiare dell'istituto in esame. Infatti, se per l'art. 284 c.p.p. � devoluto al 
magistrato il potere discrezionale di applicare la cauzione e di determinarne 
l'importo in base a �criteri prevalentemente soggettivi, avuto riguardo cio� 
alle condizioni economiche dell'imputato, per l'art. 139 citato l'applicazione 
della cauzione e la determinazione dell'importo di essa � de iure sottratta 
al potere discrezionale del giudice, il quale � tenuto ad applicarla e a 
determinarla nella misura � idonea � a garantire il pagamento della multa. 

Quindi, nessun potere discrezionale del giudice, ma solo attivit� dovuta 
e vincolata. 

Di conseguenza il legislatore ha prescritto, implicitamente, che il giudice 
deve preventivamente determinare l'importo della multa astrattamente 
irrogabile all'imputato sulla base dell'imputazione ascritta, e tenendo 
conto che la multa varia da una misura minima ad una massima, la cauzione 
deve essere determinata in misura tale da garantir�e almeno il pagamento 
del minimo della multa; una diversa interpiretazione annullerebbe 
quella funzione di garanzia che � propria della cauzione ex art. 139. 

Tale principio pur sostanzialmente affermato dalla Suprema Corte, � 
spesso disatte�so dai giudici di merito. ' 

(1) L'art. 248 c.p.p. fissa i criteri per la determinazione dell'ammontare della 
cauzione, che deve -costituire per l'imputato efficace ritegno alla infrazione degli 
obblighi impostigli, � cio� in modo che date le condizioni economiche dell'imputato 
la somma da pagarsi in caso di trasgressione degli obblighi sia tanto elevata da 
rappresentare nei confronti tra la perdita di essa ed il vantaggio di fuggire un 
sacrificio che renda troppo gravoso l'utile sperato � (MANZINI, Trattato di diritto 
processuaie penaie, vol. III paragr. 335). 
(2) V. sent. Corte Costituzionale 23 marzo 1964, n. 26. 
(1) Ordin. Sez. Istr. C.A. Messina dell'8 giugno 1971, in processo penale 
c/Skordis Costantinis ed altri. 

634 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Infatti, sia in istruttoria, sia in fase dib?ttimentale, i giudici si discostano 
dal criterio indicato, determinando la �Cauzione in base a criteri non 
mutuati di certo dalla legge doganale, ma unicamente daHe disposizioni 
di carattere generale contenute nella norma processuale comune. 

� ,stato ritenuto in proposito che la cauzione, pur dovendo essere 
idonea e proporzionata alla gravit� del fatto addebitato, non pu� tuttavia 
essere fissata in misura tale da rendere ragionevolmente impossibile la 
prestazione (3). 

Seguendo tale indirizzo, essa dovrebbe corrispondere ai seguenti 
requisiti: 

1) idoneit� e proporzionalit� alla gravit� del fatto; 

2) possibilit� subiettiva eh.e fimputato sia in grado di corrispondere 
l'importo. 

Con ordinanza del 27 maggio 1970, il giudice istruttore presso il tribunale 
di Napoli, in procedimento penale a carico di imputati di contrabbando 
di nazionalit� greca, ha motivato l'ordinanza di scarcerazione nei 
seguenti tern�ni: 

� Ritiene, tuttavia, questo ufficio di condizionare la scarcerazione alla 
prestazione di una cauzione, da detern�narsi non con i criteri dell'art. 139 
citato dalla -legge doganale, ma con gli usuali criteri dell'art. 284 c.p.p. e 
tenuto anche conto del fatto che gli imputati sono dei marinai di condizioni 
economiche non certo floride e tenuto anche conto della diversa posizione 
degli imputati la cwuzdone stessa � da determinare in L. 750.000 � (in Vita 
doganale, fase. IX, 1970, pag. 273). 
Evidentemente il giudice ha disapplicato esplicitamente la norma 
applicantesi nella specie, incorrendo in tal modo in una aperta e manifesta 
violazione di legge. 

N� vale a giustificare l'operato del predetto ufficio di istruzione 
l'obiezione che la cauzione ex art. 139 doganale, la cui portata era stata 
ben compresa dallo stesso giudice, non potrebbe mai essere applicata 
essendo di fatto impossibile che gli imputati stranieri possano disporre 
di somme pari all'importo della multa. Invero, il giudice deve lin�tarsi 
ad applicare la legge, ove occorra, al caso concreto, ma mai -come 
nell'ipotesi di specie -disapplicarla. 

Tali criteri, adottati dai giudici di merito, sono al di fuori della 
norma (1). 

Evidentemente, lo sforzo dei giudki di merito, teso alla attuazione 
della c.d. inter:pretazione evolutiva del diritto, porta, specie in sin�li 
casi, a conclusioni del tutto metagiuridiche, che, oltre a frustrare in pieno 
lo scopo della legge (che richiede espressamente una corrispondenza tra 
importo della cauzione e importo della multa) fanno si che la cauzione 
stessa diventi per l'imputato straniero irrisorio prezzo per il riscatto della 
libert� definitiva; di guisa che l'imputato straniero si sottrae sia alla potest� 
giudicante e punitiva dello Stato, sia alla sua potest� di imposizione 
e di esazione dei tributi. 

Viene in tal modo a svuotarsi di significato e di forza giuridica la 
funzione fondamentale della cauzione e si realizza in pratica l'effetto 
contrario a quello voluto dal legislatore; di guisa che gli stranieri che 

'(1) �La custodia preventiva e la carcerazione dello straniero ex art. 139 legge 
doganale in I giudizi di costituzionaiit� e it contenzioso dello Stato �, negli anni 19661970, 
vol. III pag. 791; Dr TARSIA P., L'arresto deL!o straniero imputato di contrabbando, 
in Rass. Avv. Stato, 1972, pag. 734. i: 
~ 
?: 
1:,, 
-~. 

._,.,,~~ 



PARTE I, SEZ. VII, �GIURISPRUDENZA PENALE 

svolgono attivit� di contrabbando anzich� essere scoraggiati da provvedimenti 
giudiziali emessi conformemente ad una esatta e coerente interpretazione 
della legge, sono di fatto agevolati nella loro attivit� delittuosa. 

L'altro elemento specializzante concerne la permanenza dell'obbligo 
di prestare cauzione in ogni stato e grado del giudizio. 

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato �con recente sentenza �che 
l'art. 139 1. 25 settembre 1940, n. 1424, prescrivendo l'arresto dello straniero 
colpevole di' reati doganali che non di'a idonea cauzione o malleveria 
per il pagamento della multa o delle ammende e vietando la liberazione 
sino a quando tali garanzie non siano prestate, si riferisce a qualsiasi 
momento del procedimento, sia esso nella fase istruttoria sia in ogni grado 
del giudizio. 

�, pertanto, irrilevante che intervenuta gi� sentenza di condanna non 
definitiva la pena detentiva inflitta sia gi� scontata, perch� l'omessa prestazione 
della cauzione o malleveria per il pagamento delle pene pecuniarie 
vieta la liberazione � (1). 

La sentenza � di ineccepibile coerenza col fondamentale .presupposto 
della cauzione ex art. 139 legge doganale e costituisce sicura guida per 
la riduzione di casi analoghi, nei quali invece i giudici di merito si limitano 
ad applicare la norma processuale comune disattendendo i principi contenuti 
nella richiamata normativa speciale. 

Si fa riferimento ai casi in cui, pronunciata sentenza di assoluzione 
-con qualsivoglia formula -dal tribunale o dalla Corte di appello, sia 
proposto, ri'spettivamente, appello o ricorso per cassazione dal P.M. 

In tali ipotesi, infatti, la proposizione dell'impugnativa del P.M. consente 
che l'impugnata sentenza sia riformata con la conseguenziale condanna 
dell'imputato straniero; condanna che, per�, avrebbe il solo valore 
di una mera affermazione di' responsabilit� dell'imputato stesso, H quale, 
se scarcerato a seguito della prima sentenza assolutoria senza aver prestato 
cauzione, si sottrarr� definitivamente alla potest� punitiva dello Stato. 

Proprio per evitare tale illogica �ed assurda conseguenza l'art. 139 
legge citata impone di prestare cauzione in ogni stato e grado del giudizio 
sino a quando non v'� pi� possibilit� che la sentenza assolutoria sia riformata, 
vale a dire sino a che la sentenza non � divenuta irrevocabile. 

Deve, quindi, lo stesso giudice che pronuncia l'assoluzione disporre 
la liberazione dell'imputato straniero subordinratamente al verificarsi della 
condizione del pagamento della cauzione per l'importo che lo stesso giudice 
dovr� determinare; naturalmente tale condizione verr� a perdere .giuridico 
effetto ove non sia proposta impugnativa da parte del P.M. e la sentenza 
assolutoria diventi quindi' irrevocabile. 

L'qbbligo del giudice, che ha emesso la sentenza, di imporre il pagamento 
della cauzione discende direttamente dalla norma speciale. 

Simile conclusione per la quale per un verso il giudice assolve l'imputato 
e per un altro gli denega la liberazione non deve apparire contraddittoria, 
posto che il mantenimento della carcerazione dell'imputato assolto 
trae origine da un titolo nuovo ed autonomo che, naturalmente, non 
ha alcuna relazione con . la sentenza assolutoria, ma trova fondamento 
esclusivo neH'obbligo legale ex art. 139 legge doganale. 

Ove, peraltro, il giudice abbi�a pronunciato l'assoluzione dell'imputato 
senza provvedere alla applicazione della cauzione ai fini e per gli effetti 
sopra indicati, il P.M., nel caso di impugnativa della sentenza, estender� 

(1) Cass., Sez. III, 27 febbraio 1970, n. 87, in Giust. Pen., 1971, II, 56. 

636 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'impugnazione, ai sensi dell'art. 212 c.p.p., anche per quanto concerne 
le misure di sicurezza non applicate (la cauzione). E poich� egli � anche 
organo competente � ad ordinare la scarcerazione (art. 37 digp. att. c.p.p.) ., 
poich� la liberazione dell'imputato prosciolto � impedita dal disposto 
dell'art. 139 l.d. (la liberazione non pu� essere ordinata fino� a che l'imputato 
straniero non ha prestato la cauzione o la malleveria), deve necessariamente 
concludersi che il P.M. deve mantenere lo stato di carcerazione 
dell'imputato. . 

Indubbiamente la specialit� della norma e degli effetti scaturenti da 
essa non consentono di addivenire a diversa conclusione. 

Peraltro, ,siffatto procedimento troverebbe indiretta conferma nel disposto 
dell'art. 634 c.p.p., che attribuisce al P.M. il potere di emettere �se 
occorre, ordine provvisorio di consegna alla autorit� di pubblica sicurezza. 
Tale ordine pu� essere mantenuto fino a che non si � definitivamente 
deliberato sull'applicazione della misura di sicurezza �. 

Ora, pur se l'ambito di applicazione della norma richiamata non � 
riconducibile alla gpecie in esame, � pur vero che se � ammissibile sottoporr.
e a misura (amministrativa) di sicurezza l'imputato (socialmente 
pericoloso) prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile (1), egualmente 
deve concl.dersi per l'imputato straniero di contrabbando assolto con 
sentenza suscettibile di riforma, stante il pericolo che con la. liber,azione 
l'imputato straniero si sottragga definitivamente alla potest� punitiva dello 
Stato. 

Tanto pi� che in tal ultimo caso, il titolo all'applicazione della misura 
di sicurezza e quindi al mantenimento dello stato di carcerazione dell'imputato 
� nella stessa legge e non in un provvedimento discrezionale del P.M. 

Per quanto concerne, infine, la competenza a determinare la cauzione, 
poich� essa spetta al giudice competente a concedere la libert� provvisoria, 
si applica i:l disposto ex 'ax't. 279 c,p.p. per cui, detto giudice, anche su 
istanza del P.M., dovr� determinare l'importo della cauzione. 

Naturalmente, nel caso di mancata prestazione deHa cauzione la 
detenzione non potrebbe superare i termini gi� posti dallo stesso art. 139 
legge doganale, che al riguardo dispone: 

� La liberazione non pu� essere ordinata, trattandosi di straniero, fino 
a che questi non ha prestato le cauzioni o la malleveria. Tuttavia la 
detenzione del colpevole non pu� superar~ il massimo della pena stabilita 
dalla legge per il reato di cui � imputato �. 
Evidentemente tale norma rivela di per s� che il legislatore aveva 
implicitamente previsto l'ipotesi del mantenimento in stato di carcerazione 
dell'imputato straniero che non presta cauzione, ed ha posto un limite 
massimo oltre il quale la detenzione diverrebbe illegittima. 

�L'art. 139, sotto tale ultimo, aspetto, � stato impugnato di incostituzionalit� 
con ordinanza del 23 agosto 1963 del giudice istruttore presso il 
tribunale di Trapani poich�, subordinando la liberazione ad eventi futuri 
ed incerti quali l'accertamento dell'idenrbit� personale dell'imputato italiano 
e il pagamento della cauzdone per l'imputato straniero, � la carcerazdone 
preventiva potrebbe 'SUrperare quei lliimi:ti di ,dJurata massima previsti dall'art. 
272 c;p.p., in ossequio al precetto deill'arl. 13 della Costituzione �. 

La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 marzo 1964, n. 26, ha 
dichiarato infondata la questione di legittimit� della norma impugnata, 
osservando che quei limiti alla carcerazione, che a giudizio del giudice 

(1) v. MANZINr, Trattato diritto processual.e penate, voi. IV, pag. 744 segg. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

istruttore di Trapani non esistevano come termini certi e predeterminati, 

sono invece posti esplicitamente dal secondo comma, che vincola il termine 

di carcerazione al Umite massimo deUa p�na stabilita per il reato per 

cui � imputato. 

La Corte ha poi affrontato nella parte motiva la questione relativa 

ai rapporti tra la norma di cui all'articolo in esame e la norma ex art. 272 

c.p.p. che disciplina la scarcerazione automatica per decorrenza dei termini 
massimi di carcerazione preventiva. 
Al riguardo ha testualmente rilev�ato la Corte Costituzionale: �che 
siffatti limiti, poi, non siano �coincidenti con quelli fi.ssati dall'art. 272 

c.p.p. � questione irrilevante sotto il profilo costituzionale, dal momento 
che risulta rispettata la dserva di leg.ge contenuta nell'art. 13 della Costituzione, 
e dal momento che tanto la legge doganale quanto il codice di 
procedura penale sono entrambe leggi ordinarie, post~ sullo stesso piano 
delle fonti. 
Ed � da osservare piuttosto che il dubbio manifestato dalla ordinanza, 

se la scarcerazione cosi detta automatica possa essere sottoposta: alla con


dizione del verificarsi di eventi futuri ed incerti, non pu� neppure sor


gere, quando la norma dell'art. 139 della legge doganale, espressamente 

dispone che, allo scadere dei termini, la liberazione si verifica anche nel 

caso di mancata identificazione del colpevole o di prestata cauzione o 

malleveria �. ' 

La statuizione della Corte Costituzionale, pur se succintamente con.
tenuta nella motivazione della richiamata .sentenza, ha fondamentale impor


tanza per la risoluzione dei dubbi che, al riguardo, prospettano sia la 

dottrina che la giurisprudenza della magi.stratura di merito. 

L'Azzali (1), infatti, pur presupponendo l'esistenza del limite positiv�mente 
posto dalla norma per la car�cerazione preventiva, ritiene che 

�dato che l'art. 139 contempla la durata massima della custodia preventiva 
in relazione al decorso dell'intero processo, quando invece l'art. 272 
c.p.p. se ne occupa con peculiare attinenza al decorso della sua fase 
istruttoria, non sembra che quest'ultima norma, per tale riguardo specifica, 
possa subire deroghe per effetto della prima �. 
La tesi, anche se precedente alla sentenza della Corte Costituzionale, 

� stata tuttavia, molto semplicisticamente abbracciata dai giudici di merito 

che, anche di recente (2), hanno emesso provvedimento di liberazione in 

favore di imputati stranieri di contrabbando che non avevano prestato 

la cauzione, presupponendo che in materia� di carcerazione preventiva 

andava applicata la fattispecie ex .art. 272 c.p.p. 

La tesi, gi�� ritenuta infondata daHa Corte Costituzionale, non pu� 

essere suffragata dalle formulazioni della legge 1� luglio 1970, n. 406, che 

in parte ha sostituito l'art. 272 c.p.p. richiamato. 

La nuova dizione dell'articolo in parola, infatti, non modifica in alcun 
modo il principio ispiratore della norma, ma modifica semplicemente i 
termini della carcerazione, ergo l'art. 272 modificato dalla legge 1� luglio 
1970, n. 406, ha la stessa ratio della precedente norma, vigente alla data 
della sentenza deUa Corte Costituzionale, :per cui tra le due norme non 
si pone se non un rapporto di specialit� in base alla quale in subiecta 
ritateria deve applicarsi l'art. 139 legge doganale e non l'art. 272 c.p.p. 

(1) In Enciclopedia del diritto. Voce contrabbando doganale, ed. 1961. 
(2) Ordinanza del G. Istruttore presso il Tribunale Messina del 13 agosto 1971. 

638 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tra l'altro a simile conclusione era pervenuta la Suprema Corte di 
Cassazione che con sentenza del 9 marzo 1956 ha ritenuto che l'art. 139 
legge doganale non sia stato abrogato dalle � novelle � di cui alla legge 
18 giugno 1955, n. 517, che fiss� allora i criteri ancor oggi contenuti 
nell'art. 272 c.p.p. citato. 

Pertanto, la �stessa formulazione della sentenza della Corte Costituzionale 
induce ad affermare . che la carcerazione dell'imputato straniero 
che non presta cauzione � legittima, in ogni stato e grado del giudizio, 
sino al limite massimo posto dallo stesso art. 139 legge doganale. 

ROBERTO NOSCHESE 

I 

CO.RTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 4 dicembre 1972, n. 1273 -Pres. 
Benedicenti -Rel. Poidimani -P. M. conf. Rie. Cangianello. 

Procedimento penale -Avviso di procedimento -Formule sacramentali 
-Obbligatoriet� -Esclusione -�Giudizio pretorile -Mancanza 
di atti istruttori -Decreto di citazione -Equipollenza con l'avviso. 


L'avviso di procedimento non va redatto secondo formule sacra.


mentali, per cui qualsiasi atto avente il predetto contenuto deve rite


nersi idoneo ad adempiere il disposto dell'art. 304 c.p.p. 

L'avviso di procedimento trova, quindi, equipollenza in tutti quegli 

atti che portano l'imputato a conoscenza di un procedimento a suo 

carico e tra questi va compreso� il decreto � di citazione a giudizio 

emesso dal pretore quando non abbia proceduto ad atti istruttori (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 5 dtcembre 1972, n. 760 -Pres. 
De Rosa -Rel. Cosentino -P. M. Lapiccirella (conf.) -Rie. D'Angi�. 

Istruzione -Procedimento penale -Istruzione sommaria -In genere Inosservanza 
della formalit� del deposito degli atti -Deposito 
successivo con la richiesta di citazione a giudizio -Sanatoria. 

L'inosservanza delle formalit� di deposito degli atti nell'istruzione 
sommaria non attiene ai principi inde.rogabili del rapporto processuale 

�----.�.�.�.-.�.�.-.-.-.-.�.�.-.-.-.-.-.�.-.-.-.-.-��-.-.�.-.-.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.-.�.�.�.��.-...�.�).�.�.�.�.-:.�� --�--------������ 

. 


PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 639 

considerati daH'art. 185 c.p.p., concretizzando un semplice ritardato 
adempimento, dato che, con la richiesta di citazione in giudizio, � 
preveduto il deposito di tutti gli atti del procedimento (1). 

(1) Le due sentenze della Suprema Corte appaiono conformi alla 
lettera delle norme applicate ed alla ratio legis che vuole il rispetto delle 
forme del processo in tanto quanto diano garanzia sostanziale dei diritti 
delle parti ed indicano uno sviluppo giurisprudenziale tendente a ridurre 
i casi di nullit� .da mancato rispetto delle forme del processo alle sole 
ipotesi di reali violazioni dei diritti. Ci� in linea con la politica legislativa 
in tema di riforma che, accanto al mantenimento del principio dell'insanabilit� 
delle nullit� assolute prevede la non incidenza dei vizi meramente 
formali degli atti nella validit� del processo (v. �isegno di legge, e la 
delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di pro,
cedura penale, camera dei deputati, VI legislatura, n. 864, art. 2, n. 4). 

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PARTE SECONDA 


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QUESTIONI{*) 


Appalto -Appalti e forniture -Se il termine di dilazione di cui all'art. 70 d.m. 
20 giugno 1930, che scade il giorno festivo �, prorogato ~l giorno seguente. 


Se al termine di dilazione di cui all'art. 70 d.m. 20 giugno 1930, contenente 
le condizioni generali d'oneri per le forniture militari, siano applicabili 
gli artt. 1187 e 2963 e.e., ai sensi dei quali il termine scadente il 
giorno festivo � prorogato al giorno seguente non festivo (art. 70, d.m. 
20 giugno 1930; artt. 1187 e 2963 e.e.). 

(Cont. 31/73; Lanisa Lanificio Nastri c. Commissariato Militare Firenze; 
avv. Stato Coletta). 

Comunit� Economiche Europee CEE -Istituzione di tasse equivalenti a dazi 
doganali � Effetti -Cessazione dei diritti per servizi amministrativi. 

Se gli artt. 42 del Regolamento CEE 14/64 e 20 del Reg. CEE n. 805/68, 
che sostituirono un'organizzazione comune nel settore del mercato delle 
carni bovine e dichiararono incompatibile con il sistema da essi introdotto 
la riscossione di tasse aventi effetto equivalente a dazi doganali abbiano 
avuto, in via diretta ed immediata, �l'efficacia di far cessare la legittima 
applicazione, per le importazioni relative al settore predetto, dei diritti per 
servizi amministrativi e di statistica anche prima dell'abolizione di tali 
diritti disposta con la legge 24 giugno 1971, n. 447 (legge 15 giugno 1950, 

n. 330; d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723; legge 24 giugno 1971, n. 447; Regolamento 
CEE n. 14/64; Reg. CEE n. 805/68). 
(Cont. 263/73; STA.L.CA. s.a.s. c. Ministero delle Finanze; avv. Stato 
Argan). 

Cooperative edilizie -Plusvalenze conseguite con la vendita di area fabbricabile 
-Se siano tassabili. 

Se le plusvalenze ottenute da una societ� mutua cooperativa edilizia 
con la vendita di parte di area fabbricabile in precedenza acquistata, sia 
tassabile con le imposte di R.M. e sulle societ� e se occorra accertare lo 
scopo di lucro (art. 100 e 106, t.u. 29 gennaio 1938, n. 645). 

(Cont. 98/73; La Sampierdanese Societ� Mutua Cooperativa Edilizia 

c. Ministero delle Finanze; avv. Stato Olivo). 
(*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di attualit� 
che si agitano in� sede contenziosa, con l'indicazione del numero del contenzioso 
e del collega incaricato per favorire il collegamento con altri colleghi che trattano 
le stesse questioni e per aprire, possibilmente, sulle stesse un dibattito. 

---.---�����--�..-,-.,-.......................... �.-.�.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.�.�.�-.--.--.-�.�-.�� -------------------���--� 



(J4 ' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Farmacie � Farmacie rurali -Indennit� di residenza -Popolazione residente 
nella frazione sede della farmacia -Nozione. 

Se ai fini della concessione della indennit� di residenza per farmacie 
rurali, di cui all'art. 105 t.u. 1934, n. 1265, debba considerarsi la popolazione 
residente nella frazione ove la farmacia ha sede, oppure la popolazione 
residente nell'intera sede farmaceutica, determinata dalla stregua 
della pianta organica delle farmacie (art. 105, t.u. 1934, n. 1265). 

(Conf. 185/73; Lamioni Ginotti Graziella c. Ministero del Tesoro; avv. 
Stato Coletta). 

Imposta di registro -Agevolazioni fiscali -Rivendita, per caso di forza maggiore" 
dell'area non edificata -Se � applicabile l'agevolazione. 

Se l'art. 20, legge 20 luglio 1949, n. 408, in virt� del quale non si 
verifica la decadenza dai benefici fiscali allorch� le costruzioni siano eseguite 
per caso di forza maggiore oltre i termini di legge, concerne anche 
il caso di rivendita per caso di forza maggiore dell'area non edificata (articolo 
20, legge 2 luglio 1949, n. 408). 

(Cont. 51173; Ministero delle Finanze c. Soc. Versilia Sud; avv. Stato 
Caletta). 

Imposta di registro -Accollo novativo d~ mutuo del Fondo di Rotazione per 
iniziative Economiche a Trieste e Gorizia -Tassazione -Criteri. 

Se spetti l'agevolazione della registrazione a tassa fissa ad un atto 
di accollo novativo di un mutuo concesso dal Fondo di Rotazione per Iniziative 
Economiche a Trieste e Gorizia (art. 7, Ordine G.M.A., n. 380, 
dd. 16 novembre 1948; art: 6, dd. 18 ottobre 1955, n. 908). 

(Cont. 72173; Ministero delle Finanze c. Fumalo in proprio e quale 
liquidatore della S.P.A. Ing. G. Fumalo in liquidazione; avv. Stato DP 
Carlo). 

Imposta di registro -Agevolazioni tributarie -Edilizia -Decadenza -Azione 
di recupero dell'imposta ordinaria -Prescrizione -Decorrenza. 

Se in caso di decadenza da agevolazioni fiscali per l'edilizia, la prescrizione 
dell'azione per il recu.pero dei tributi decorra dalla presentazione 
della denuncia anche quando, al momento dell'entrata in vigore della 
nuova disciplina sulla prescrizione, quest'ultima fosse gi� compiuta in 
forza delle norme che in precedenza hanno regolato la stessa materia 
(art. 7, legge reg. sic. 30 luglio 1969, n. 39). 

(Cont. 133/73; Ministero delle Finanze c. Fallimento Russo Giuseppe; 
avv. Stato Vacirca). 


LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice civile, artt. 538, 545 e 546. 

Sentenza 30 aprile 1973, n. 50, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. 

codice civile, art. 539, limitatamente alla parte in cui a favore dei. 
figli naturali, quando la filiazione � riconosciuta o dichiarata, � riservato, 
in mancanza di figli legittimi o di coniuge, soltanto un terzo de~ 
patrimonio del genitore se questi fascia un solo figlio naturale o la 
met� se i figli naturali sono pi�, e non, come per i figli legittimi, la 
met� del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo o i 
due terzi se i figli sono pi�. 

Sentenza 30 aprile 1973, n. 50, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. 

codice di pl'ocedura penale, art. 301, secondo comma, nella parte in 
cui prevede che le misure di sicurezza possono essere provvisoriamente 
ordinate dal giudice istruttore anche prima dell'interrogatorio 
dell'imputato o dell'emissione di un mandato. 

Sentenza 6 giugno 1973, n. 74, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. 

r.cl.I. 19 ottobre 1923, n. 2328, artt. 26, 31, 34 (Disposizioni per la 
formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto 
ai pubblici servizi di trasporto in concessione). 
Sentenza 23 maggio 1973, n. 65, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. 

legge 27 novemb!"e 1956, n. 1407, art. 5, nella parte in cui esclude 
che l'indennit� di buonuscita spetti alle lj:Orelle ed ai fratelli inabili 
permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato. 


Sentenza 19 giugno 1973, n. 82, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. 

legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, lettere a e b, nella parte in cui 
l'indennit� di anzianit�, da corrispondere in caso di licenziamento o 
di dimissioni del personale �mpiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, 
viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche 
all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando queste prestazioni siano 
convenzionalmente dovute. 

Sentenza 6 giugno 1973, n. 72, G. U. 13 gilJgnO 1973, n. 151. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 54, nella parte in cui esclude 
i membri di diritto del CoI11Siglio superiore della magistratura dal divieto 
di partecipare alle deliberazioni del Consiglio, previste nei commi 
primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli 
atti e le deliberazioni delle commissioni. 
Sentenza 30 .aprile 1973, n. 51, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110, limitatamente alla parole 
<tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi 
diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito 
�a controversia dipendente daU'esecuzione del presente decreto�. 
Sentenza 9 maggio 1973, n. 55, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. 

V 

t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, nella parte�in cui statuisce 
l'aggiunta del <soprappi� del quinto� all'indennit� per servit� di 
elettrodotto. 
Sentenza 30 aprile 1973, n. 46, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. 

legge reg. siciliana 21 marzo 1973, art+. 4 e 5 quest'ultimo limitatamente 
alle parole e nominati dal presidente della Regione, sentita la 
giunta regionale, previa cornsultazione dei gruppi dell'assemblea regionale 
�. 

Sentenza 19 giugno 1973, n. 88, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. 

II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDA:TE 

Codice di procedura civile, art+. 41 e 367 (artt. 113 e 24 della Costituzione). 


Sentenza 6 giugno 1973, n. 73, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. 

codice di procedura civile, art. 480, terzo comma (artt. 3 e 25, primo 
comma, della Costituzione). 

Sentenza 19 giugno 1973, n. 84, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. 

I 

codice penale, art. 206, secondo comma (art. 13, quinto comma, della 
Costituzione)'. 

Sentel?-za 6 giugno 1973, n. 74, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. 

codice penale, art. 336, primo comma (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 23 maggio 1973, n. 68, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. 

codice di procedura penale, art. 18 (art. 25, primo comma, della 
Costituzione). 

Sentenza 30 aprile 1973, n. 48, G. U. 9 maggio 1973, n.. 119. 

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PARTE; II, LEGISLAZIONE 

c:odic:e di proc:edura penale, art�. 301, sec:ondo c:omma (art. �3, quinto 
comma, della Costituzione). 

Sentenza 6 giugno 1973, n. 74, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. 

r.d. 30 dic:embre 1923, n. 3282, art, 11, nn. 3 e 4 (Legge sul gratuito 
patrocinio) (artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione). 
Sentenza 9 maggio 1973, n. 58, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. 

r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, artt. 48 e 52 (artt. 3 e 36 della Costituzione). 
Sentenza 19 giugno 1973, n. 82, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. 

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 33 (art. 24, secondo comma, della 
Costituzione). 

Sentenza 9 maggio 1973, n. 56, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. 

r.d.I. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 13 (Istituzione e funzionamento del 
tribunale per i minorenni) (artt. 3 e 25, primo comma, della Costi-. 
tuzione). 
Sentenza 30 aprile 1973, n. 49, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. 

legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 14 (artt. 36 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 16 giugno 1973, n. 72, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, .primo c:omma (artt. 24, 113 e 3 
della Costituzione). 
Sentenza 19 giugno 1973, n. 85, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. 

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, artic:olo unic:o, nella parte in cui � stato 
reso efficace erga omnes l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti -del settore commercio (artt. 3u 
�e 37 della Costituzione). 
Sentenza 23 maggio 1973, n. 66, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. 

legge 12 ottobre 1964, n. 1081, art. 23, lettera c:J (art. 23 della Costituzione). 


Sentenza 23 maggio 1973, n. 67, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. 

d.I. 23 dicembre 1964, n. 1351, art. 11 (art. 23 della Costituzione). 
Sentenza 19 giugno 1973, n. 86, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. 

68 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 51 (artt. 3, 38 e 53 della CostiIt
�:; 
tuzione). .;:: 

~=: 

Sentenza 23 maggio 1973, n. 64, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. ~i 

li: 
(\

�legge 23 dicembre 1966, n. 1147, artt. 1 e 7 (Modificazioni alle norme 
sui contenzioso elettoraie amministrativo) (art. 101, secondo comma, 

I

della Costituzione). 

' 

I

Sentenza 9 maggio 1973, n. 60, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. ~ 

~ 

& 

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 4, second'o comma (artt. 3 e 36 
~ 

della Costituzione). ~ 

I ~ 

Sentenza 9 maggio 1973, n: 57, G. U. 16 maggio 1973, n. �126. 

I ~ 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 1 (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). 
~ 
Sentenza 30 aprile 1973, n. 47, G. U. 9 maggio 1973, n. 119. i: 
~ 

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legge reg. siciliana 21 marzo 1973, artt. 7 e 11 (art. 17 dello statuto ~ 
siciliano). � 

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i'.

Sentenza 19 giugno 1973, n. 88, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. 
!1 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

I

Codice civile, art. 252, terzo comma (artt. 30, terzo comma, e 3, i'.

i;

primo comma, della Costituzione). ~= 

Tribunale di Caltanissetta, ol'd.inanza 9 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 

I 

codice civile, art. 281, nella parte in cui vieta la legittimazione, 
per susseguente matrimonio, dei figli adulterini (artt. 30, terzo comma, 
e 3, primo comma, della Costituzione). 

I 

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 9 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 

I 

i 

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� 

codice civile, art. 2120 (artt. 3 e 36 della Costituzione). ~ 

Corte di appello di Trieste, ordinanza 13 dicembre 1972, G.U. I 
2 maggio 1973, n. 112. 
Corte di appello di Trieste, ordinanza 13 dicembre 1972, G.U. 
23 maggio 1973, n. 133. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 69 

codice civile, art. 2946, sul punto della decorrenza del tern�ne della 
prescrizione ordinaria in costanza del rapporto di lavoro (art. 36 della 
Costituzione). 

Tribunale �di Oristano, ovdinanza 12 dicembre 1972, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 

codice di procedura civile, art. 85 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Corte d'appello di Palermo, ordinanza 9 dicembre 1972, G. U. 
30 maggio 1973, n. 140. 

codice di proc:edura civile, art. 140 (artt. 24, secondo comma, e 3, 
primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Torino, ordinanza 29 novembre 1972 (due) G. U. 9 
maig.gio 1973, n. 119 e 16 maggio 1973, n. 126. 

codice di procedura civile, art. 313, second�o comma (art. 24, secondo 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Torino, ordinanza 17 �dicembre 1972, G. U. 27 .giugno 
1973, n. 163. 

codice di procedura civile, art. 665 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Pretore di Saronno, ordinanza 27 diceml::�re 1972, G. U. 30 maggio 
1973, n. 140. 

codice penale, art. 164, penultimo comma (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Lauro, ordinanza 21 dicembre 1972, G. U. 9 maggio 
1973, n. 119. 

codice penale, art. 204 (artt. 3, 27 e 38 della Costituzione). 

Tribunale di Torino, ordinanza 18 dkembre 1972, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 

codice penale, artt. 216 cpv. e 213 (artt. 3, 27 e 38 della Costituzione). 


Tribunale di Torino, ordinanza 18 dicembre 1972, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 

codice pena�le, art. 313, terzo comma (art. 104 della Costituzione). 

Corte d'assise di Roma, ordinanza 16 dicembre 1972, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice penale, artt. 403 e 405 (artt. 3, 21 e 25 della Costituzione). 

Tribunale di Trani, ordinanza 22 gennaio 1973, G. U. 13 giugno 
1973, n. 151. 

codice penale, art. 570, primo comma, e cpv. n. 2 (artt. 3, 16 e 29 cpv. 
della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 26 gennaio 1973, G. U. 27 giugno 
1973, n. 163. 

codice penale, art. 573 (artt. 3 e 13, primo comma, della Costit�zione). 


Pretore di Catania, ordinanza 22 dicembre 1972, G. U. 30 maggio 
1973, n. 140. 

codice penale, art. 669 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Pad,ova, ordinanza '22 gennaio 1973, G. U. 16 maggio 
1973, n. 126. 

codice penale, art. 670, primo comma (artt. 3, primo e secondo comma, 
e 4, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 3 novembre 197?, G. U. 9 maggio 
1973, n. 119. 

codice di .procedura� penale, art. 74, ultimo comma (artt. 3, 24, secondo 
comma, 101, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Bari, ordinanza 19 febbraio 1973, G. U. 27 giugno 1973, 

n. 163. 
codice di procedura penale, artt. 226, ultima parte, 339 e 304 quater 
(artt. 3, 15 e 24 della Costituzione). 

Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza � 18 dicembre 
1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. 

codice di procedura penale, art. 272, terzo. comma (artt. 13, ultimo 
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 15 dicembre 1972, G. U. 16 maggio 
1973, n. 126. 

codice di procedura penale, arH. 304 bis, 392 e 462, n. 3 (art. 24 della 
Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 13 novembre 1972, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

codice di procedura penale, art. 304 ter, terzo e quarto comma (artt. 24, 
secondo comma, e 14 della Costituzione). 

Pretore di Tor1no, ordinanza 17 <giugno 1972, G.�U. 9 maggio 1973, 

n. 119. 
codice di procedura penale, art. 334 (artt. 24, secondo comma, e 14 
della Costituzione). 

Pretore di Torino, ordinanza 17 giugno 1972, G. U. 9 maggio 1973, 

n. 119. 
c�odice di procedura penale, art. 506 (artt. 3 e 24 cpv. della Costituzione). 


Pretore di Mantova, ordinanza 24 gennaio 1973, G. U. 23 maggio 
1973, n. 133. 

codice di procedura penale, art. ~22 (artt. 21, 27 e 33 della Costituzione). 


Tribunale di Benevento, ordinanza 17 aprile 1973, G. U. 27 giugno 
1973, n. 163. 

codice di procedura penale, art. 633 (artt. 3, 27 e 38 della Costituzione). 


Tribunale di Torino, ordinanza 18 dicembre 1972, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 

codice penale militare di pace, art. 260 (artt. 3, primo comma, 24, 
:primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Cortina d'Ampezzo, ovdinanza 18 dicembre 1972, G. U. 
30 maggio 1973, n. 140. 

codice .penale militare di pace, art. 370 (artt. 101, primo comma, 107, 
teqo comma, 108, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Cortina d'Ampezzo, ovdinanza 18 dicembre 1972, G. U. 
30 maggio 1973, n. 140. 

codice penale militare di pace, art. 387 (art. 3, primo comma, della 
Costituzione). 

Pretore di Cortina d'Ampezzo, ord1nanza 18 dicembre 1972, G. U. 
30 maggio 1973, n. 140. 

ordinamento giudiziario militare di pace, art. 13 (artt. 104 e 107 della 
Costituzione) . 

.Pretore di Cortina d'Ampezzo, ordinanza 18 dicembre 1972, G. U. 
30 maggio 1973, n. 140. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ordinamento giudiziario militare di pace, art. 14 (artt. 25, primo comma, 
101, primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Cortina d'Ampezzo, c;>rdinanza 18 dicembre 1972, G. U. 
30 maggio 1973, n. 140. 

legge 7 luglio 1901, n. 283, art. 6 (art. 33, comma quinto,, della Costituzione). 


Presidente del tribunale di Brescia, ordinanza 19 febbraio 1973, 

G. U. 30 maggio 1973, n. 140. 
r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590, art. 1 (artt. 3, 3�6 e 37 della Costituzione). 
CoTte dei conti, terza sezione, pensioni civili, ordinanza 11 aprile 
1972, G. U. 30 maggio 1973, n. 140. 

r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 1, 2 e 4 (artt. 3, 51, 97, 100, 101, 
102, 103, 106, 107, 108 e 135 della Costituzione). 
Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 3 aprile 1973, G. U. 
13 gi�gno 1973, n. 151. 

t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 4 (artt. 108, secondo comma, 103, 
primo comma, 100, primo ed ultimo comma, della Costituzione ed in 
relazione agli artt. 97, primo e terzo comma, 51, primo comma, della 
Costituzione). 
Consiglio di Stato, quinta .sezione, ordinanze 30 marzo e 4 maggio 
1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151. 

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3, primo comma, della 
Costituzione). 

Tribunale di Torino, ordinanza 31 gennaio 1973, G.U. 16 maggio 
1973, n. 126. 

t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, secondo comma, ultima parte 
(artt. 3 e 42 della Costituzione). 

Pretore di S. Angelo dei Lombardi, ordinanza 6 aprile 1972, G. U. 
25 maggio 1973, n. 133. 

legge 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Pretore di Andt�.a, ordinanza 9 febbraio 1973, G. U. 23 maggio 
1973, n. 133. 

r.d.I. 9 lugUo 1939, n, 1238, art. 83, secondo-comma (artt. 30, terzo 
comma, e 3, primo comma, della Costituzione). 
Tribunale cij Caltanissetta, ordinanza 9 �gennaio 1973, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art+. 24, 98 e seguenti, 101, 103 e seguenti 
(artt. 3, 24 e 25 della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 18 marzo 1972, G. U. 16 maggio 
1973, n. 126. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 70 (artt. 2, 24 e 29, secondo comma, 
della Costituzione). 
Giudice delegato del tribunale di Avezzano, ordinanza 21 ottobre 
1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art+. 101 e 103 (artt. 3 e 24 della Costituzione): 
Giudice delegato del tribunale di Avezzano, ordinanza 21 ottobre 
1972, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. 

r..d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 217, secondo comma, 219, ultimo comma 

(art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Livorno, ordinanza 10 febbraio 1972, G. U. 9 maggio 
1973, n. 119. 

d.I. 22 gennaio 1941, n. 66, art. 1 (artt. 3 e 70 della Costituzione). 
Tribunale di Frosinone, ordinanza 25 gennaio 1973, G. U. 9 maggio 
1973, � n. 119. 

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Pretore di Roma, ovdinanza 16 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 1973, 

n. 112. 
legge 18 gennaio 1952, n. 35 (artt. 3 e 38 della Costituzione). 

Corte d'appello di Brescia, ordinanza J.5 dicembre 1972, G. U. 
16 maggio 1973, n. 126. 

d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (art. 43 della Costituzione). 
Pretore di Trasacco, ordinanza 9 dicembre 1972, G. U. 23 maggio 
1973, n. 133. 

d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 4, secondo comma (art. 24 della 
Costituzione). 
Giudice istruttore del tribunale di Livorno, ordinanza 3 febbraio 
1973, G. U. 16 maggio 1973, n. 126. � 

d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, art. 10, secondo e terzo comma (art. 3 
deHa Costituzione). 
Tribunale di La Spezia, ordinanza 15 gennaio 1973, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 4 aprile 1956, n. 212, art+. 1, secondo comma, e 8, ultimo comma 

(art. 21 della Costituzione). 

Pretore di Ronciglione, ordinanza 21 novembre 1972, G. U. 9 maggio 
1973, n. 119. 

legge 20 febbraio 195,9, n. 75, art+. 3 n. 8 e 4 n. 3 (artt. 3 e 29 della 
Costituzione). 

Corte d'appello di Bologna, ordinanza 14 dicembre 1972, G. U. 
9 maggio 1973, n. 119. 
Tribunale di Pescara, ordinanza 30 gennaio 1973, G. U. 16 maggio 
1973, n. 126. 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lettera a) (artt. 3, 24 e 113 
della Costituzione). 
Pretore di Pontassieve, ordinanza 3U dicembre 1972, G. U. 2 maggio 
1973, n. 112. 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207 (artt. 2, 24 e 29, secondo 
oomma, della Costituzione). 
Giudice; del tribunale di Avezzano, ordinanza 21 ottobre 1972, 

G. U. 16 maggio 1973, n. 126. 
legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 8 u.c. (artt. 3 e 36 della Costituzione). 


Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 27 novembre 1972, 

G. U. 23 maggio 1973, n. 133. 
legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, sec�ondo comma (artt. 3, 29, 
primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione). 


Corte dei conti, !erza sezione pensioni civili, ordinanza 22 febbraio 
1972, G. U. 2 maggio 1973, n. 112. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione). 
Tribunale di Padova, ordinanza 19 ottobre 1972, G. U. 27 ,giugno 
1973, n. 163. 

legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26 lettere cJ e dJ, seconda parte (articolo 
27 della Costituzione). 

Pretore di Pescara, ordinanza 18 dicembre 1972, G. U. 23 maggio 
1973, n. 133. � 


PARTE II, LEGISLAZIONE 75 

legge 14 lugUo 1965, n. 963, art. 26, lettera di (artt. 1, 4, secondo 
comma, 27, terzo comma, 35 e 36 della Costituzione). 

Pretore di Senigaillia, ordinanza 14 febbraio 1973, G. U. 27 giugno 
i973, n. 163. 

d.P.R. 30 giugno 1965, �n. 1124, art. 3 e tabella allegato 4, voce n. 38 
(art. 3 della Costituzione). 
, Tribunale di Torino, ordinanza 22 novembre 1972, G. U. 13 giugno 
1973, n. 151. 

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 O (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 15 febbraio 1973, G. U. 27 giugno 
1973, n. 163. 

legge 26 ottobre 1967, n. 1017, art. 18, secondo comma (art. 3 della 
Costituzione). 

Corte di appello di Potenza, ordinanza 6 febbraio 1973, G. U. 
27 giugno 1973, n. 163. 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (art. 3 della Costituzione). 

Corte di appello di Potenza, ordinanza 6 febbraio 1973, G. U. 
27 giugno 1973, n. 163. 

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo comma (artt.. 3 e 35 della 
Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 8 febbraio 1973, G. U. 13 giugno 
1973, n. 151. 

legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 35, primo comma, e 18, primo, sec�ondo 
e teno comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Pretore di S. Agata dei Goti, ordinanza 23 gennaio 1973, G. U. 16 
maggio 1973, n. 126. 

legge 1� dicembre 1970, n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione). 


Corte di appello di Napoli, ordinanza 8 novembre 1972, G. U. 27 
giugno 1973, n. 163. 

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 3 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di s. Teresa di Riva, ordinanza 18 gennaio 1973, G.U. 
2 maggio 1973, n. 112. ,. 
Pretore di s. Teresa di Riva, ordinanza 29 gennaio 1973, G.U. 
13 giugno 1973, n. 151. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art+. 5, 6 e 9 (artt. 3 e 42, terzo 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 6 luglio 1972, G. U. 27 giugno 1973, 

n. 163. 
legge 11 febbraio 1971, n. 11, art:-'17 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). 


Tribunale di Trani, Sezione specializzata agraria, ordinanza 5 feb~ 
braio 1973, �G. U. 27 giugno 1973, n. 163. 

legge 25 febbraio 1971, n. 110 (artt. 53, primo comma, e 41,' primo 
comma della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ~rdinanze 24 giugno 1972 (quattordici), G. U. 
23 maggio 1972, n. 133. 

legge 11 giugno 1971, art. 46 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Padova, ordinanza 22 gennaio 1973, G. U. 16 maggio 
1973, n. 126. 

legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 2 terdecies, primo comma (art. 3 della , 
Ct;>Stituzione). 

Corte di appello di Firenze, ordinanza 22 dicembre 1972, G. U. 
23 maggio 1973, n. 133. 

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l, secondo comma, art+. 50 e 12, let� 
"tera bi (artt. 108, secondo comma, 103, primo comma, 100 primo ed 
ultimo comma della Costituzione ed in relazione agli artt. 97, primo 
e terzo comma, 51, primo comma della CO�tituzione). 

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanze 30 marzo e 4 ma�ggio 
1973, G. U. 13 giugno 1973, n. 151: 

legge reg. sic. 16 maggio 197:2, n. 30, art. 7, secondo comma (art. 3 della 
Costituzione). 

Consiglio di giustizia amministrativa, ordinanza 25 ottobre 1972, 

G. U. 2 maggio 1973, n. 112. 
d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, art. 7 (artt. 19 e 2 e artt. 4 preambolo, 
98 e seguenti dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige). 
Provincia di Bolzano; ricorso depositato 25 maggio 1973, G. U. 
13 giugno 1973, n. 151. 


PARTE II,, LEGISLAZIONE 

d.P.R. 1� febbraio 1973, n. 50, art. 9�, terzo c:omma (artt. 2, 3, 6 e 
48 della Costituzione). 
Provincia di Bolzano, riCOl'l$O 10 maggio 1973, G. U. 23 maggio 
1973, n. 133. 

legge reg. Lombardia 1� marzo 1973, riapp. 10 maggio 1973. 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 30 maggio 
1973, G. U. 27 giugno 1973, n. 163. 

legge 23 marzo 1973, n. 36 (artt. 20 e 36 dello statuto \l."egionale e 
norme di attuazione in materia tributaria di cui agli artt. 2, 4, 7 e 8 
del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). 

Regione siciliana, ricorso 14 aprile 1973, G. U. 2 magigio 1973, 

n. 112. 
legge 15 aprile 1973, n. 94 (artt. 20 e 36 dello Statuto regionale). 

Regione siciliana, ricorso 15 ma�ggio 1973, G. U. 23 maggio 1973, 

n. 133. 

INDICE BIBLIOGRAFICO 

delle opere acquisite dalla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Statq 

AMATO A., Il nostro sistema tributario dopo la riforma. Cedam, Padova, 1973. 
AZZARITI G., Scritti Giuridici. (vol. II). Cedam, Padova, 1973. 
AZZARITI F. s., MARTINEZ G., AZZARITI G., Successioni per causa di morte e 


donazioni. (6� ediz.). Cedam, Padova, 1973. 
-BETT�oL G., Diritto Penale. (8" ediz.). Cedam, Padova, 1973. 
CANTELMO V. E., Fondamento e natura dei diritti del legittimario. Jovene. 
Napoli, 1972. 
CosTA S., Manuale di diritto processuale civile. (4" ediz.). UTET, Torino, 
1973. 
DE CESARE G., Problema dell'eccesso di potere amministrativo. Cedam, Padova, 
1973. 
DE CRISTAFARO M., L'organizzazione spontanea dei lavoratori. Cedam, Pa


dova, 1972. 
DoNISI C., Il problema dei negozi giuridici unilaterali. Joyene, Napoli, 1972. 
FALSITTA G., Lezioni su.lla riforma tributaria. Cedam, Padova, 1972. 
FAZZALARI E., I processi nell'ordinamento italiano. Cedam, Padova, 1973. 



CONSULTAZl10NI 

APPALTO 

Appalto servizio manovalanza -Clausola di gradimento dei lavoratori Divieto 
legale di assunzione nominativa -Rilevanza ('1. 20 maggio 1970, n. 
300, art. 33). 

Se la clausola che nel capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di 
manovalanza attribuisce all'Amministrazione il diritto di esprimere il proprio 
gradimento sui lavoratori assunti dall'appaltatore sia in contrasto con 
le norme che vietano la richiesta di assunzione nominativa dei lavoratori 

(n. 363). 
ASSICURAZIONE 

Assicurazione della responsabilit� civile -Perdita bagaglio -Compagnie 
di navigazione aerea -Bagagli giacenti presso i depositi aeroportuali -Diritto 
di rivalsa delle Societ� assicuratrici -Obblighi delle Compagnie di 
navigazione aerea (l. 18 maggio 1967, n. 401 e d.m. 1 agosto 1967). 

Se le Societ� assicuratrici delle Compagnie di navigazione aerea, che 
abbiano corrisposto ai passeggeri l'indennizzo per perdita del bagaglio, 
abbiano diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. su quei bagagli in 
giacenza presso i depositi aeroportuali, dei quali sia stato impossibile identificare 
il legittimo proprietario,,ovvero se tali bagagli rientrino nella categoria 
� oggetti rinvenuti negli aeroporti � e perci� siano soggetti senz'altro 
alla disciplina di cui alla legge 18 maggio 1967, n. 401 (e al relativo 
regolamento di esecuzione approvato con � d.m. 1 agosto 1967), ai sensi 
della quale tali oggetti devono essere consegnati dalle Compagnie di navigazione 
all'ufficio oggetti rinvenuti dopo trascorso il periodo di giacenza 
previsto dal regolamento (n. 86). 

ENPAS -'.Assistenza malattia -Rischio coperto da assicurazione privata 
-Consegu.enze (l. 19 gennaio�1942, n. 22, art. s; r.d. 26 luglio 1942, n. 917, 
art. 13). 

Se l'ENPAS sia tenuto alle prestazioni di assistenza per malattia di un 
dipendente statale che risulti per contratto, per coprire lo stesso rischio, . 
un'assicurazione privata (n. 87). 

AUTOVEICOLI 

Tasse automobilistiche -Tassa circolazione veicoli -Reiterata circolazione 
senza pagamento '... Violazione -Pluralit� -Continuazione (d.p. 5 febbraio 
1953, n. 39, Tab. 2, n. 1; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art.'8). 

Se la reiterata circolazione di un veicolo nello stesso periodo d'imposta 
e senza il pagamento della tassa di circolazione integri una soltanto o pi� 
violazioni autonomamente punibili (n. 77). � 



80 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se, qualora si ritenga che la reiterata circolazione di un veicolo nello 
stesso periodo d'imposta e senza il pagamento della tassa di circolazione 
integri pi� violazioni, possa essere ad esse applicato il principio della continuazione 
dei reati (n. 77). 

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO 

Passaggio di consegne a nuovo contabile -Intervento del Pretore Rifiuto 
-Rimedio (d.i. 7 aprile 1888, art. 125). 

Quali rimedi siano possibili contro il rifiuto del pretore a far luogo 
alle const::itazioni richieste nel caso di passaggio di consegne a nuovo contabile 
nell'impossibilit� per il precedente di intervenire; ed in particolare 
se si possa supplire con l'intervento di un notaio o l'assistenza di testimoni 

(n. 270). 
Spese di mantenimento in carcere e varie '... Condannati deceduti -Crediti 
erariali (artt. 265 e 267 r.d. 23 maggio 1924, n. 827). 

Se l'annullamento di crediti erariali relativi a spese di mantenimento in 
carcere e ad altre spese di vario genere facenti carico a condannati successivamente 
deceduti debba avvenire per �inesigibilit�� o per � insussistenza 
� (271). 

CONTRABBANDO 

Contrabbando -Cose confiscate -Proventi vendita -Distribuzione Competenza 
-Spese di custodia e manutenzione -Detraibilit� -(l. 25 settembre 
1940, n. 1424, art. 144, 1� c.; r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, artt. 358, 
365). ' 

Se la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate 
per contrabbando rientra nella competenza amministrativa degli Uffici 
finanziari competenti, e se da questa ripartizione debl;>ano essere dedotte 
le spese di custodia e manutenzione (n. 49). 

DANNI 

Illecito costituente reato -Conseguenze -Aggravamento del danno Diritto 
al risarcimento -Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda 
giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� c.; c.p.c., art. 182, 2� c.). 

Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad 
un fatto previsto dalla legge come r�ato, il termine di prescrizione del diritto 
al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero da 
quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si � manifestato 

(n. 10). ' 
Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso da curatore sfornito 
di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica degli 
effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech� della attivit� 
processuale svolta, a suo nome, dal curatore (n. 10). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

DEBITO PUBBLICO 

Titoli del debito pubblico. -Disciplina speciale -Disciplina comune 
sussidiaria -Smarrimento o sottrazione -Prescrizione -Pagamento ( cod. 
civ., artt. 2001 e 2006, 2� c.). 

Se i titoli del debito pubblico siano completamente regolati da leggi 
speciali ovvero ad essi si applichino, in via sussidiaria, le disposizioni del 
codice civile sui titoli di credito (n. 15). 

Se il ministero del tesoro sia obbligato, decorso il termine di prescrizione 
del titolo, al pagamento di un buono del tesoro non esibito, del 
quale siano provate la titolarit� nonch� la s�ttrazione o lo smarrimento 

(n. 15). 
DEMANIO 

Demanio forestale -Acquisizione forzata di beni -Provvedimento del 
Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 
3267, artt. 112 segg.). 

Se il provvedimento con il quale il Ministro dell'agricoltura e foreste 

. dispone l'acquisizione forzosa di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, 
per essere incorporati al demanio forestale dello Stato, abbia o meno 
valore di decreto di esproprio (n. 259). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

\ 

Alloggio economico e popolare -Acquisto a riscatto -Fallimento dell'acquirente 
-Conseguenze (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 15 e 16; l. 27 
aprile 1962, n. 231, art. 8). 

Se, nel caso di fallimento dell'acquirente di alloggio economico e popolare 
con pagamento rateale del prezzo, 1'Amministrazione possa consentire 
a che l'alloggio sia acquisito al fallimento e in quella sede venduto a terzi 

(n. 242). 
ENFITEUSI 

Canone enfiteutico -Rivalutazione ex l. 1 luglio 1952, n. 701 -Domanda 
dell'interessato -Necessit� (l. 1 luglio 1952, n. 701, art. 1). 

Se la rivalutazione dei canoni enfiteutici disposta con 1. 1 luglio 1952, 

n. 701, � debba essere applicata solo su domanda dell'interessato o se qu�sta 
valga solo ai fini della prescrizione (n. 35). 
ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

Demanio f.orestale -Acquisizione forzata di beni -Provvedimento del 
Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 
3267, artt. 112 segg.). � 

Se il provvedimento con il quale il Ministro dell'agricoltura e foreste 
dispone l'acquisizione forzosa di terreni boschivi pascoli e prati di montagna, 
per essere incorporati al demanio forestale dello Stato, abbia o meno 
valore di decreto di esproprio (n. 319). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

FALLIMENTO 

Alloggio economico e popolare -Acquisto a riscatto -Fallimento dell'acquirente 
-Conseguenze (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 15 e 16; l. 27 
aprile 1962, n. 231, art. 8). 

Se, ne~ caso di fallimento dell'acquirente di alloggio economico e popolare 
con pagamento rateale del prezzo, l'Amministrazione possa consentire 
a che l'alloggio sia acquisito al fallimento e in.quella sede venduto a terzi 

(n. 134). 
Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato 
-Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione -Sospensione 
(c.p., art. 172;-r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51). 

Se lo Stato possa sottoporre domanda di insinuazione �l passivo fallimentare 
per la riscossione di sanzioni pecuniarie aventi natura penale 

(n. 135). 
Se, nel caso in cui si ritenga che lo Stato possa domandare l'insinuazione 
al passivo fallimentare delle sanzioni pecuniarie av.enti natura penale, 
sia da ritenere sospeso -durante il corso della procedura fallimentare 
-il termine di prescrizione delle suddette sanzfoni (n. 135). 

FARMACIA 

Annullamento decreto revisione pianta organica -Provvedimenti conseguenziali 
-Effetti. 

Se l'annull.amento del decreto di revisione della pianta organica determini 
automaticamente l'annullamento dei connessi decreti di vacanza, 
bando di �concorso e dichiarazione dei vincitori, nel caso in cui il decreto 
di revisione non porti variazioni rispetto alla pianta organica precedente 

(n. 29). 
FERROVIE 

Assuntore_ ferroviario -Fondo di previdenza -Assenza dal servizio pei� 
sospensione cautelare -Proscioglimento in sede penale -Conseguenze (l. 
30 dicembre 1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1418; l. 
26 marzo 1958, n. 425, art. 150). 

Se, ai fini del trattamento previdenziale, debba essere computato, in 
favore di assuntore ferroviario sottoposto a giudizio penale e successivamente 
prosciolto, il periodo di assenza dal servizio per sospensione cautelare 
(n. 428). 

FORESTE 

Demanio forestale -Acqu.isizione forzata di beni -Provvedimento del 
Ministro per l'agricoltura e foreste -Valore (r.d.V. 30 dicembre 1923, 

n. 3267, artt. 112 segg,). 
Se il provvedimento con il quale il Ministro dell'agricoltura e foreste 
dispone l'acquisizione forzosa di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, 
per essere incorporati al demanio forestale dello Stato, abbia o meno 
valore di decreto di esproprio (n. 12). j 
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PARTE li, CONSULTAZIONI 

IMPIEGO PUBBLICO ' 

Dipendente pubblico divorziato -Assegno alimentare per il coniuge Aggiunta 
di famiglia -Spettanza (l. 8 aprile 1952, n. 212; d.P.R. 17 agosto 
1955, n. 767; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 3.3). 

Se spetti al dipendente dello Stato divorziato l'aggiunta di famiglia per 
il coniuge, qualora la sentenza che pronuncia il divorzio ponga a suo carico 
e a favore del coniuge un assegno alimentare (n. 756). 

Dipendenti Ente pubblico -Trattamento economico -Regolamento Contratto 
coilettivo -Trattamento pi� favorevole -Nozione. 

Se, qualora ai dipendenti di un Ente (nella specie operai� dell'Istituto 
Poligrafico dello Stato) sia riconosciuto da una disposizione regolamentare 
il diritto al trattamento pi� favorevole tra quello posto dal regolamento' e 
quello derivante dai contratti collettivi di lavoro, tale trattamento sia costituito 
dal cumulo delle singole disposizioni pi� favorevoli di ciascuna 
fonte (n. 757). 

Dipendenti pubblici -Indennit� di anzianit� e trattamento pensionistic� 
-Indennit� forfettizzata per lavoro straordinario -Computabilit� (t.u. 
10 gennaio 1957, n. 3, art. 33, 3� comma). 

Se sia computabile ai fini dell'indennit� di anzianit� e del trattamento 
pensionistico il compenso forfettizzato per lavoro straordinario, nel caso in 
cui il regolamento di un ente pubblico (nella specie Ente autotrasporti 
merci) faccia riferimento alla retribuzione mensile costituita da assegni di 
carattere fisso e continuativo (n. 758). 

Insegnanti -Incarico in scuole statali -Disponibilit� nel rapporto con 
un Comune -Cumulo degli stipendi. 

Se si verifichi il cumulo degli stipendi per insegnanti in servizio quali 
incaricati in scuole statali, che si trovino altres� in posizione di disponibilit�, 
con diritto allo stipendio ed agli assegni di famiglia, nel rapporto 
d'impiego precedentemente instaurato con un comune (n. 759). . 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Agevolazioni -Case di civile abitazione non di lusso -Acquisto di edifici 
da .svuotare e riedifcare (l. 2 lu.glio 1949, n. 408, art. 14). 

Se spettino le agevolazioni previste in materia di imposta di registro ed 
ipotecaria dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, agli atti di acquisto di edifici 
dei quali -conservati i muri perimetrali in ossequio a vincoli artistici ed 
ambientali -si preveda il totale svuotamento ai fini di successive riedificazioni 
per case di civile abitazione non di lusso (n. 386). 

Appalti e concessioni di pubblico servizio -Maggiori aliquote di cui alla 
legge n. 828/61 -Retroattivit� (l. 28 luglio 1961, n. 828 art. 5). 

Se la maggiore aliquota di imposta di registro di cui alla legge 28 luglio 
1961, n. 828, sia applicabile a contratti di appalto o di concessione dl pubblici 
servizi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima 
(n. 387). 


84 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Edilizia -Agevolazioni creditorie per costruzione di abitazioni -Costruzioni 
eseguite da imprenditori privati -Compravendita delle abitazioni 
-Regime tributario (d,l. 6 settembre 1965, n. 1022, conv. in. l. 1 novembre 
1965, n. 1079, art.. 17; l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17). 

Se gli atti di compravendita delle abitazioni costruite da imprenditori 
privati avvalendosi del programma di agevolazioni creditizie stabilite nel 
titolo II del d.l. 6 settembre 1965, n. 1022 (mutui agevolati e contributi), 
siano soggetti all'imposta fissa di registro ed ipotecaria ovvero alle imposte 
ridotte di. cui all'art. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408 (n. 388). 

Imposta di registro -Societ� di capitalli -Legale rappresentante -Soggetto 
passivo. (r.d. 3.0 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). 

Se il legale rappresentante di societ� di capitali, che intervenga nell'atto 
registrato quale organo della societ�, sia da ritenere � parte contraente 
� e come tale obbligato a pagare l'imposta di registro (n. 389). 

IMPOSTE VARIE 

Tasse automobilistiche -Tassa circolazione veicoli -Reiterata circolazione 
senza pagamento -Violazione -Pluralit� -Continuazione ( d.p. 5 
febbraio 1953, n. 39, Tab. 2, n. 1; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8). 

Se la reiterata circolazione di un veicolo nello stesso periodo d'imposta 
e senza il pagamento della tassa di circolazione integri una soltanto o pi� 
violazioni autonomamente punibili (n. 69). 

Se, qualora si ritenga che la reiterata circolazione di un veicolo nello 
stesso periodo d'imposta e senza il pagamento della tassa di circolazione 
integri pi� violazioni, possa essere ad esse applicato il principio della continuazione 
dei reati (n. 69). 

INVALIDI DI GUERRA 

Infermit� mentale -RicO'Vero -Spese di degenza -Rimborso -Misura 

(l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29; d.m. 4 maggio 1970, art. 3). 
Se per il ricovero ed il trattamento di invalidi di guerra affetti da 
infermit� mentale, �1�0.N.I.G., con i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione 
del Tesoro, deve rimborsare la Provincia in base alle rette 
stabilite dall'Ospedale ove gli infermi sono ricoverati, ovvero in base a 

�quelle praticate dall'Ospedale psichiatrico provinciale (n. 30). 

ISTRUZIONE 

Istituti sia.tali di i'Struzione tecnica -Agitazioni studentesche -Danni 
ai loca.li ed alle suppellettili -Responsabilit�. 

Se gli Enti locali, ai quali incombe l'obbligo di provvista e manutenzione 
dei locali e delle suppellettili degli istituti statali di istruzione tecnica, 
possano pretendere dal Ministero della Pubblica Istruzione il risar_
cimento del danno a detti beni prodotto da ignoti in occasione di agitazioni 
studentesche (n. 30). 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 

LAVORO 

Appalto servizio ma,,.,valanza -Clausole di gradimento dei lavoratori Divieto 
legale di assunzione nominativa -Rilevanza (l. 20 maggio 1970, 

n. 300, art. 33). 
Se la clausola che nel capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di 
manovalanza attribuisce all'Amm.ne il diritto di esprimere il proprio gradimento 
sui lavor�atori assunti dall'appaltatore sia in contrasto con le norme 
che vietano la richiesta di assunzione nominativa dei lavoratori (n. 79). 

Dipendenti Ente pu.bblico -Trattamento economico -Regolamento Contratto 
collettivo_ -Trattamento pi� favorevole -Nozione. 

Se, qualora ai dipendenti di un Ente (nella specie operai dell'Istituto 
Poligrafico dello Stato) sia riconosciuto da una Q.isposizione regolamentare 
il diritto al trattamento pi� favorevole' tra quello posto dal regolamento 
e quello derivante dai contratti collettivi di lavoro, tale trattamento sia 
costituito dal cumulo delle singole disposizioni pi� favorevoli di ciascuna 
fonte (n. 80). 

Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro Amministrazioni" 
ed Enti pubblici -Applicabilit� -Diffida -Ispettorato 
Lavoro ~ Ricorso gerarchico -Ammissibilit� (l. 23 ottobre 1960, n. 1360, 
artt. 1, 4� comma;. 7; d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, artt. 9, 10, 2� comma). 

Se il divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di 

lavoro sia applicabile, oltre che alle Amministrazioni autonome delle Fer. 
fovie dello Stato, dei Monopoli di Stato e delle Poste e Telecomunicazioni, 
anche a tutte le Amministrazioni ed enti pubblici (nella specie Comitato 
Nazionale per l'Energia Nucleare), e se contro la diffida a regolarizzare 
da parte dell'Ispettorato del Lavoro sia consentito il ricorso gerarchico al 


Ministro (n. 81). 

PATRIMONIO 

Patrimonio disponibile -Beni vacanti -Immobile -Rinuncia abdicativa 
da parte del proprietario (cod. civ. art. 827) . 

. "' Se possa ritenersi �immobile vacante., come tale appartenente al 
patrimonio dello Stato a norma dell'art. 827 e.e., l'immobile che per rinuncia 
abdicativa abbia cessato di appartenere al proprietario (ri. 5). " 

PENA 

Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato 
-Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione Sospensione 
(codice pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51). 

Se lo Stato possa proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare 
per la riscossione di sanzioni pecuniarie aventi natura penale 

(n. 23). 
Se, nel caso in cui si ritenga che lo Stato non possa domandare l'insinuazione 
al passivo fallimentare delle sanzioni pecuniarie aventi natura 
penale, sia da ritenere sospeso -durante il corso della procedura fallimentar~ 
-il termine di prescrizione delle suddette sanzioni (n. 23). 


86 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PRESCRIZIONE 

Illecito costituente reato -Conseguenze -AWJravamento del danno Diritto 
al risarcimento -Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda 
giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� c.; c.p.c., art. 182, 2� c.). 

Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad 
un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione del 
diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero 

da quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si � manifestato 
(n. 81). 

Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso da curatore sfornito 
di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica degli 
effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech� della attivit� 
processuale svolta, a suo nome, dal curatore (n. 81). 

Sanzioni pecuniarie aventi natura penale -Fallimento del condannato 
-Riscossione -Domanda di insinuazione fallimentare -Prescrizione Sospensione 
(codice pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51). 

Se lo Stato possa sottoporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare 
per la riscossione di sanzioni �pecuniarie aventi natura penale 

(n. 
82). 
Se, nel caso in cui si ritenga che lo Stato possa domandare l'insinuazione 
al passivo fallimentare delle sanzioni pecuniarie aventi natura penale, 
sia da ritenere sospeso -durante il corso della procedura fallimentare 
-il termine di pr~scrizione delle suddette sanzioni (n. 82). 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

. Assuntore ferroviario -Fondo di previdenza -Assenza dal servizio per 
sospensione cautelare -Proscioglimento in sede penale -Conseguenze 

(l. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1418; 
l. 26 marzo 1958, n. 425, art. 150). 
Se, ai fini del trattamento previdenziale, debba essere computato, in 
favore di assuntore ferroviario sottoposto a giudizio penale e successivamente 
prosciolto, il periodo di assenza dal servizio per sospensione cautelare 
(n. 96). 

ENPAS -Assistenza malattia -Rischio coperto da assicurazione privata 
-Conseguenze (l. 19 gennaio 1942, n. 22, art. 5; r.d. 26 luglio 1942, 

n. 
917, art.�13). 
�Se l'ENPAS sia tenuto alle prestazioni di assistenza per malattia di un 
dipendente statale che risulti aver contratto, per coprire lo stesso rischio, 
un'assicurazione privata (n. 97). 

PROCEDIMENTO CIVILE 

Illecito costituente reato -Consegu.enze -Aggravamento del danno Diritto 
al risarcimento -Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda 
giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� c.; c.p.c., art. 182, 2� c.). 

Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad 
un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione del 


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PARTE II, CONSULTAZIONI 

diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero da 
quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si � manifestato 

(n. 50). 
Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso da curatore sfornito 
di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante ratifica degli 
effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech� della attivit� procl:
lssuale, svolta, a suo nome, dal curatore (n. 50). 

PROPRIETA' 

Assicurazione della responsabilit� civile -Perdita bagaglio -Compagnie 
di navigazione aerea -Bagagli giacenti p1�esso i depositi aeroportuali Diritto 
di rivalsa delle Societ� assicuratrici -Obblighi delle Compagnie di 
navigazione aerea (l. 18 maggio 1967, n. 401 e d.m. 1� agosto 1967). 

Se le Societ� assicuratrici delle Compagnie di navigazione aerea, che 
abbiano corrisposto ai passeggeri l'indennizzo per perdita del bagaglio, 
abbiano dfritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. su quei bagagli 
in giacenza presso i depositi aeroportuali, dei quali sia stato impossibile 
identificare il legittimo .proprietario, ovvero se tali bagagli rientrino nella 
categoria � oggetti rinvenuti negli aeroporti � e perci� siano soggetti senz'altro 
alla disciplina di cui alla legge 18 maggio 1967, n. 401 (e al relativo 
regolamento di esec.zione approvato con d.m. 1 agosto 1967), ai sensi della 
quale tali oggetti devono essere conse�gnati dalle Compagnie di navigazione 
all'Ufficio oggetti rinvenuti dopo trascorso il periodo di giacenza previsto 
dal regolamento (n. 49). 

RESPONSABILITA' CIVILE 

Illecito costituente reato -Conseguenze -Aggravamento del danno Diritto 
al risarcim~nto ".' Prescrizione -Decorrenza -Inabilitato -Domanda 
giudiziale -Ratifica -Effetti (cod. civ., art. 2947, 3� c'.; c.p.c., art. 182, 2� c.). 

Se, nell'ipotesi di successivo aggravamento del danno conseguente ad 
un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione del 
diritto al risarcimento decorra dalla data di estinzione del reato ovvero 
da quella, eventualmente successiva, in cui l'aggravamento si � manifestato 
(n. 262). 

Se l'inabilitato, costituendosi nel giudizio promosso a suo nome da 
curatore sfornito di potere rappresentativo, possa appropriarsi -mediante 
ratifica -degli effetti sostanziali della domanda giudiziale oltrech� della 
attivit� processuale svolta, a. suo nome, dal curatore (n. 262). 

Istituti' statali di istruzione tecnica -Agitazioni studentesche -Danni 
ai locali ed alle suppellettili -Responsabilt�. 

Se gli Enti locali, ai quali incombe l'obbligo di provvista e manutenzione 
dei locali e delle suppellettili degli istituti statali di istruzione tecnica, 
possano pretendere dal Ministero della Pubblica Istruzione il risarcimento 
del danno a detti beni prodotto da ignoti in occasione di agitazioni studentesche 
(n. 263). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

SOCIETA' 

Imposta di registro -.Societ� di capitali -Legale rappresentante Soggetto 
passivo (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). 

Se il legale rappresentante di Societ� di capitali, che intervenga nell'atto 
registrato quale organo della societ�, sia da ritenere � parte contraente 
� e come tale obbligato a pagare l'imposta di registro (n. 135). 

TITOLI DI CREDITO 

Titoli del debito pubblico -Disciplina speciale -Disciplina comune 
sussidiaria -Smarrimento o sottrazione -Prescrizione -Pagamento (cod. 
civ'., artt. 2001 e 2006, 2� comma). 

Se i titoli del debito pubblico siano completamente regolati da leggi 
speciali ovvero ad essi si applichino in via sussidiaria, le disposizioni del 
codice civile sui titoli di credito (n. 20). 

Se il Ministero del Tesoro sia obbligato, decorso il termine di prescrizione 
del titolo, al pagamento di un buono del tesoro non esibito, del quale 
siano provate la titolarit� nonch� la sottrazione o lo smarrimento (n. 20). 


NOTIZIARIO 


Si � svolta recentemente una cerimo1,1ia di commiato in onore dell'avv. 
Umberto Coronas, collocato a riposo a domanda. 

L'avv. Umberto Coronas entr� in Avvocatura il 1� luglio 1947, con 
la nomina di Sost. Avvocato �dello Stato di 2� classe e fu destinato all'Avvocatura 
Distrettuale di Genova. � 

Il 1� febbraio 1948 fu promosso Sost. Avvocato dello Stato di 1" classe. 

Il 1� giugno 1952 promosso Vice Avvocato dello Stato, infine il 1� aprile 
1959 fu promosso Sostituto Avvocato Generale dello Stato e trasferito a 
Roma dal 1� novembre successivo. 

� stato coHocato a riposo a domanda in data 1� aprile 1973.